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	<title>Partiti politici e sindacati Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Partiti politici e sindacati Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Nota a TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO &#8211; Ordinanza 3 febbraio 2001</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tribunale-di-messina-sez-lavoro-ordinanza-3-febbraio-2001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tribunale-di-messina-sez-lavoro-ordinanza-3-febbraio-2001/">Nota a TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO &#8211; Ordinanza 3 febbraio 2001</a></p>
<p>Ringraziamo l’Avv. Arturo Merlo del Foro di Messina per avere segnalato l’ordinanza in rassegna. Al testo dell’ordinanza era anche allegata una breve nota di commento che riteniamo utile riportare qui di seguito: &#8220;Trasmetto qui acclusa un&#8217;ordinanza del GUL di Messina, dott.ssa Catarsini, in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di sicuro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tribunale-di-messina-sez-lavoro-ordinanza-3-febbraio-2001/">Nota a TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO &#8211; Ordinanza 3 febbraio 2001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tribunale-di-messina-sez-lavoro-ordinanza-3-febbraio-2001/">Nota a TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO &#8211; Ordinanza 3 febbraio 2001</a></p>
<p>Ringraziamo l’Avv. Arturo Merlo del Foro di Messina per avere segnalato l’ordinanza in rassegna. Al testo dell’ordinanza era anche allegata una breve nota di commento che riteniamo utile riportare qui di seguito:</p>
<p>&#8220;Trasmetto qui acclusa un&#8217;ordinanza del GUL di Messina, dott.ssa Catarsini, in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di sicuro interesse per gli operatori.</p>
<p>Pur seguendo un percorso già tracciato dal Tribunale di Milano (sentenza 21 febbraio 1998, in Massimario Giurisprudenza del Lavoro 1998, pag. 397), il GUL di Messina ha approfondito particolarmente il tema, con riferimento alle cause d&#8217;incompatibilità del componente della R.S.U. che abbia revocato la propria iscrizione al Sindacato nella cui lista era stato candidato ed eletto.</p>
<p>Nella specie, il Sindacato al quale si era da poco iscritto il rappresentante RSU, eletto nella lista di altro sindacato, aveva proposto un ricorso ex art. 28 Statuto Lavoratori nei confronti di un&#8217;Azienda sanitaria, che aveva preso atto della sostituzione comunicatagli dal sindacato al quale il predetto rappresentante era iscritto originariamente.<br />
A differenza del precedente milanese, il GUL di Messina individua un preciso referente normativo dal quale trae la l&#8217;ipotesi d&#8217;incompatibilità (art. 9 intesa sul CCNL quadro &#8211; GURI 207/98).</p>
<p>Sotto il profilo processuale, il GUL ha anche disposto (fatto particolare nei giudizi relativi ai comportamenti antisindacali) la chiamata in causa dell&#8217;altro sindacato e del nuovo rappresentante sindacale&#8221;.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO &#8211; <a href="/ga/id/2001/3/1187/g">Ordinanza 3 febbraio 2001</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/nota-a-tribunale-di-messina-sez-lavoro-ordinanza-3-febbraio-2001/">Nota a TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. LAVORO &#8211; Ordinanza 3 febbraio 2001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La tutela sindacale nell’ambito dell’ordinamento della Polizia di Stato, con particolare riferimento alle ipotesi di trasferimento di sede di rappresentante sindacale.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-sindacale-nellambito-dellordinamento-della-polizia-di-stato-con-particolare-riferimento-alle-ipotesi-di-trasferimento-di-sede-di-rappresentante-sindacale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:21:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-sindacale-nellambito-dellordinamento-della-polizia-di-stato-con-particolare-riferimento-alle-ipotesi-di-trasferimento-di-sede-di-rappresentante-sindacale/">La tutela sindacale nell’ambito dell’ordinamento della Polizia di Stato, con particolare riferimento alle ipotesi di trasferimento di sede di rappresentante sindacale.</a></p>
<p>Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale – giudice del lavoro – di Catanzaro fissa alcuni significativi punti fermi nella dibattuta materia della tutela sindacale dei rappresentanti sindacali appartenenti alla Polizia di Stato. Si darà conto del percorso motivazionale dell’ordinanza, partendo dall’esame della fattispecie concreta portata all’attenzione del Tribunale adito. 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-sindacale-nellambito-dellordinamento-della-polizia-di-stato-con-particolare-riferimento-alle-ipotesi-di-trasferimento-di-sede-di-rappresentante-sindacale/">La tutela sindacale nell’ambito dell’ordinamento della Polizia di Stato, con particolare riferimento alle ipotesi di trasferimento di sede di rappresentante sindacale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-sindacale-nellambito-dellordinamento-della-polizia-di-stato-con-particolare-riferimento-alle-ipotesi-di-trasferimento-di-sede-di-rappresentante-sindacale/">La tutela sindacale nell’ambito dell’ordinamento della Polizia di Stato, con particolare riferimento alle ipotesi di trasferimento di sede di rappresentante sindacale.</a></p>
<p>Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale – giudice del lavoro – di Catanzaro fissa alcuni significativi punti fermi nella dibattuta materia della tutela sindacale dei rappresentanti sindacali appartenenti alla Polizia di Stato.</p>
<p>Si darà conto del percorso motivazionale dell’ordinanza, partendo dall’esame della fattispecie concreta portata all’attenzione del Tribunale adito.</p>
<p>1. &#8211; Il caso.</p>
<p>Con ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970, il S.I.U.L.P. &#8211; Sindacato autonomo di polizia &#8211; adisce il Tribunale di Catanzaro lamentando l’adozione da parte del Ministero dell’Interno di un presunto &#8220;trasferimento d’ufficio&#8221; dell’Ispettore Capo della Polizia di Stato e dell’Agente Illuzzi Caterina, entrambi membri della segreteria provinciale del sindacato, in violazione dell’art.22 dello Statuto dei Lavoratori che subordina al nulla osta dell’organizzazione sindacale i trasferimenti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. Deducendo che il mutamento di sede lederebbe – o comunque ostacolerebbe – gravemente i diritti ed il regolare svolgimento dell’attività sindacale, chiede l’organizzazione ricorrente che il Tribunale adito accerti e dichiari l’antisindacalità degli atti di trasferimento dell’Ispettore Scalese e dell’Agente Illuzzi e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 stat. lav., ordini la cessazione della condotta antisindacale e la rimozione dei suoi effetti, ricollocando i dipendenti nei rispettivi posti di lavoro presso la Squadra Mobile Sezione Criminalità Organizzata e presso la Digos della Questura di Catanzaro.</p>
<p>La pretesa dell’organizzazione sindacale ricorrente impone alcune considerazioni preliminari in ordine al quadro normativo in cui siffatta pretesa si colloca.</p>
<p>2. &#8211; La tutela sindacale nell’ordinamento della Polizia di Stato, in ordine alla violazione dell’art.22 dello Statuto dei lavoratori nei casi di trasferimento di &#8220;componente&#8221; dell’organizzazione sindacale.</p>
<p>La prima ragione che ha condotto il Giudice del lavoro adito alla reiezione della domanda spiegata dalla ricorrente organizzazione investe il profilo della mancata qualifica di &#8220;dirigente&#8221; della r.s.a. dei due dipendenti il cui trasferimento era censurato perché non avvenuto nel rispetto del disposto di cui all’art.22 della L. n.300/1970 e delle (altre) disposizioni speciali previste per gli appartenenti alla P.S., che prevedono il nulla-osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza per i trasferimenti dall’unità produttiva dei &#8220;dirigenti&#8221; delle r.s.a..</p>
<p>Il punto fondamentale su cui poggia la denunciata antisindacalità del comportamento dell’Amministrazione resistente nel giudizio in epigrafe da parte del sindacato investe la presunta violazione dell’art.22 della n.300/1970, asserendo l’organizzazione ricorrente che i trasferimenti dell’Ispettore Scalese e dell’Agente Illuzzi sarebbero illegittimi in quanto disposti senza il preventivo nulla-osta del Siulp contemplato appunto dal citato art.22, il quale prevede il nulla-osta delle associazioni sindacali di appartenenza &#8220;per il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19&#8230;..&#8221;.</p>
<p>La tesi, correttamente smentita dall’ordinanza in commento, non risulta convincente.</p>
<p>Correttamente, infatti, il Tribunale adito restringe l’ambito applicativo delle previsioni garantistiche in materia di trasferimento dall’unità produttiva ai soli dirigenti delle r.s.a.; invero, il regime di stabilità delle sedi di lavoro è previsto solo per i dirigenti sindacali delle rappresentanze sindacali aziendali o delle r.s.u. e per i candidati ed i membri di commissione interna, cariche queste non ricoperte né dall’Ispettore Scalese né dall’Agente Illuzzi.</p>
<p>A tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che non sono destinatari della tutela i dipendenti che appartengono a qualunque veste ad organismi di rappresentanza dei lavoratori nei quali non siano ravvisabili i requisiti soggettivi fissati dall’art.19 dello Statuto dei lavoratori e che addirittura ne debbono essere considerati esclusi i semplici componenti delle r.s.a. avendo la norma di cui all’art. 22 fatto espresso riferimento ai dirigenti della stessa. </p>
<p>In sostanza, la garanzia posta dall’art.22 dello Statuto dei Lavoratori, che – come detto – ai fini del trasferimento dei dirigenti sindacali aziendali, impone il previo nulla-osta dell’organizzazione di appartenenza – riguarda i soli dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale (e non anche i meri componenti della stessa), i quali, in quanto responsabili della conduzione di tale organismo sindacale, siano anche titolari del diritto ai permessi retribuiti di cui al successivo art.23, che rappresentano l’indispensabile strumento per l’effettivo esercizio della dirigenza sindacale. In tal senso, cfr. Cass. civ., sezione lavoro, 3.9.1991, n.9330 – Banco di Napoli c/ Silicea in Giust. civ. Mass. 1991, fasc.9 e Cass. civ., sezione lavoro, 29.10.1990, n.10438 – Banco Popolare di Novara c/FIBA CISL in Mass. giur. lav. 1990, 544, in Orient. giur. lav. 1991, 30, in Riv. it. dir. lav. 1991, II, 426); quanto alla giurisprudenza di merito: cfr. Tribunale di Milano, 7.9.1995 – Cisco c/ Ente Poste Italiane in Il Lavoro nella giurisprudenza, 1996, 77, nella quale viene espressamente escluso che la particolare tutela apprestata dall’art.22 dello Statuto dei lavoratori sia applicabile a soggetti diversi dai dirigenti suddetti ed, in particolare, ai componenti delle rappresentanze sindacali i quali, pur essendone membri particolarmente attivi, non rivestano tale qualifica.</p>
<p>Risulta evidente come la garanzia di stabilità della sede per tali soggetti rinvenga il suo fondamento con il ruolo di conduzione delle rappresentanze sindacali radicate nell’unità produttiva dovendosi, pertanto, escludere una interpretazione estensiva dell’art.22 che prevede siffatta garanzia.</p>
<p>Premessa quindi la non estensività della portata applicativa della norma in parola a soggetti diversi, per come avallata dalla giurisprudenza della S.C. e fatta propria nell’ordinanza in commento dal Tribunale di Catanzaro, si pone il problema della individuazione dei &#8220;Dirigenti&#8221; delle Rappresentanze Sindacali nell’ordinamento della Polizia di Stato.</p>
<p>Tale questione si è posta nel corso degli anni ‘80, quando a seguito della smilitarizzazione alla Polizia fu riconosciuto alla stessa un ordinamento civile, per effetto della emanazione della n.121/81, contenente disposizioni che hanno previsto il c.d. &#8220;Nuovo ordinamento della Pubblica Sicurezza&#8221;. Già da allora il legislatore si pose il problema della tutela sindacale e all’art. 88 della citata legge, sotto il titolo &#8220;aspettativa per motivi sindacali&#8221;, ha previsto espressamente che &#8220;i trasferimenti in altre sedi degli appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l’organizzazione sindacale di appartenenza&#8221;.</p>
<p>Dallo stesso tenore letterale della norma può evincersi che la prima tutela sindacale, in ordine di tempo, prevista dal legislatore per gli appartenenti alla Polizia di Stato, ai fini della operatività delle garanzie contemplate dalla norma stessa, poggia su due presupposti di fondo: 1. – il primo di tipo oggettivo, costituito dal trasferimento in altra sede; 2. – il secondo di natura soggettiva, avendo il legislatore espressamente limitato la portata applicativa della norma de qua ai soli dipendenti che ricoprono cariche sindacali.</p>
<p>Con la novella di cui al D.l.vo 21 settembre 1987, n.387 veniva aggiunto all’art.88 un quinto comma, che così dispone: &#8220;i trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti alla Polizia di Stato che sono componenti della Segreteria Nazionale, delle Segreterie Regionali e Provinciali dei sindacati di Polizia a carattere nazionale maggiormente rappresentativi, possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza&#8221;.</p>
<p>L’aggiunta di tale norma nel corpo dell’art. 88 serve a precisare e puntualizzare la portata della tutela, per mezzo del chiaro richiamo alla nozione di &#8220;sede&#8221; con chiaro riferimento territoriale ed individuando i destinatari della stessa negli appartenenti alle Organizzazioni Sindacali che facciano parte delle segreterie nazionali, regionali e provinciali.</p>
<p>Successivamente il DPR 395/1995, definito &#8220;primo quadriennio normativo&#8221;, che recepisce il contratto di lavoro siglato con le OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale, all’art.32, sotto il titolo tutela dei dirigenti sindacali, al comma 2°, ha previsto: &#8220;per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi 4 e 5 dell’art. 88 della legge 1° aprile 1981 n.121 come modificati ed integrati dall’art. 5 del Decreto Legge 21 settembre 1987, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472&#8221;.</p>
<p>Pertanto, dal rinvio contenuto in quest’ultima disposizione è consentito all’interprete rilevare come fino al 1995 il legislatore, pur riconoscendo una tutela ai poliziotti che ricoprivano determinate cariche sindacali, ne vincolava la stessa alla stabilità di sede di servizio facendo espresso riferimento alla territorialità della stessa utilizzando il concetto di &#8220;comune&#8221;.</p>
<p>Soltanto con il DPR 254/1999 (c.d. &#8220;secondo quadriennio normativo&#8221;) si affianca alla tutela prevista per i cambi di sede quella per i movimenti relativi alla stessa sede di servizio. Infatti l’art. 34 del citato DPR sotto il titolo &#8220;tutela dei dirigenti sindacali&#8221; prevede che: &#8220;nell’ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del Segretario Nazionale, Regionale e Provinciale delle Organizzazioni Sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza&#8221;.</p>
<p>Pertanto, tirando le fila del discorso sin qui condotto, nell’attuale Ordinamento della Polizia di Stato la tutela sindacale si articola su due livelli:</p>
<p>a) nel caso di trasferimento di sede, la tutela viene estesa ai membri delle Segreterie nazionali, regionali e provinciali;</p>
<p>b) nel caso di movimenti nell’ambito della stessa sede di servizio, la tutela di cui si discute viene apprestata ai soli segretari nazionale, regionali e provinciali.</p>
<p>Orbene, atteso che i movimenti di cui l’organizzazione sindacale ricorrente nel giudizio definito dall’ordinanza in epigrafe ha denunciato la presunta illegittimità per asserita violazione dell’art.22 dello Statuto dei Lavoratori sono avvenuti nell’ambito della stessa sede di servizio (Catanzaro) la pretesa antisindacalità dei trasferimenti de quo non poteva che essere assolutamente esclusa dal Tribunale adito, poiché (vertendosi nell’ipotesi sub b), l’Ispettore Scalese e l’Agente Illuzzi essendo membri della Segreteria Provinciale mancano di legittimazione soggettiva alla tutela invocata.</p>
<p>Già sotto tale primo – ed assorbente – profilo la pretesa dell’organizzazione sindacale non poteva non esporsi ad una declaratoria di rigetto, non sussistendo i presupposti fissati ex lege per l’operatività della garanzia prevista dall’art.22 dello Statuto dei Lavoratori, norma quest’ultima che dev’essere inserita nel descritto quadro normativo di carattere speciale con il quale il legislatore nel corso degli anni ’80 e ’90 ha disciplinato la tutela sindacale nell’ordinamento della Polizia di Stato.</p>
<p>Ferme le considerazioni che si svolgeranno in prosieguo in ordine alla insussistenza del c.d. presupposto oggettivo per la configurabilità nel caso di specie della garanzia di cui all’art.22 dello Statuto dei lavoratori, non va sottaciuto come il Tribunale adito correttamente abbia tenuto conto del descritto quadro normativo, non potendosi ritenere alla luce delle integrazioni subite dall’art.88 della legge n.121/1981 che l’obbligo del previo parere dell’organizzazione sindacale di appartenenza sussista per ogni movimentazione del personale che ricopra cariche sindacali, essendo venuto meno il presupposto letterale su cui poteva fondarsi una siffatta interpretazione.</p>
<p>3. – Mancanza del presupposto del &#8220;trasferimento&#8221; necessario ai fini dell’operatività dell’art.22 dello statuto dei lavoratori. Il concetto di Unità Produttiva nella Polizia di Stato.</p>
<p>La seconda ragione valorizzata dal Tribunale di Catanzaro ai fini della declaratoria di rigetto della pretesa avanzata dal Sindacato ricorrente attiene alla insussistenza del secondo presupposto richiesto ai fini del sorgere dell’obbligo della P.A. datrice dell’acquisizione del preventivo nulla-osta dell’organizzazione sindacale: il trasferimento ad unità produttiva diversa, la cui ricorrenza nel caso di specie viene lucidamente esclusa dal Tribunale adito.</p>
<p>Per consolidata giurisprudenza il concetto di unità produttiva rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art.22 dello Statuto dei Lavoratori può riassumersi nel seguente modo: &#8220;è da considerarsi unità produttiva quella che, in tutto o in gran parte, riesce a completare il ciclo produttivo dell’intera azienda&#8221;.</p>
<p>La specificità della categoria della Polizia di Stato non consente di poter mutuare ed accogliere il concetto di unità produttiva, che ha connotazioni estremamente economiche; in ogni caso, ove si volesse profilare un ipotetico parallelismo tra un’azienda e l’&#8221;azienda&#8221; Polizia di Stato, non potrebbe comunque che pervenirsi alla conclusione secondo cui mentre il fine di un’azienda è quello della produzione, il fine istituzionale della Polizia di Stato, per come previsto dalla Legge n.121/81, all’art. 24, consiste nel: tutelare l’esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica; provvedere alla prevenzione e repressione dei reati; prestare soccorso in caso di calamità ed infortuni.</p>
<p>Per conseguire tali finalità l’art. 31 individua gli Uffici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza cui vengono demandati i compiti previsti dall’art. 24, prevedendo a tal fine al comma 2°: Questure, uffici provinciali articolati con l’organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del Ministro dell’ Interno.</p>
<p>Pertanto gli uffici che compongono una Questura non possono essere considerati unità produttive, ma, per come definiti dalla stessa 121/81, &#8220;articolazioni organizzative&#8221; cui vengono affidati particolari compiti che concorrono nell’insieme al conseguimento dei fini previsti dall’ art. 24. La sola Squadra Mobile o la sola Digos, per utilizzare un termine &#8220;economico&#8221;, non realizzano ex se il ciclo produttivo dell’Azienda Polizia di Stato.</p>
<p>Poste queste precisazioni risulta evidente come nel caso di specie non si possa parlare di trasferimento ma di semplice movimento tra due articolazioni organizzative interne alla stessa unità produttiva che è la Questura. Circostanza, quest’ultima, che comporta il venir meno del presupposto oggettivo fissato ex lege per l’operatività delle garanzie previste dall’art.22 dello Statuto dei Lavoratori, anche in considerazione del rilievo che i &#8220;trasferimenti&#8221; (rectius: i movimenti interni) denunciati dall’organizzazione ricorrente non sono idonei, per le loro oggettive connotazioni, a ledere l’attività sindacale e la sua continuità sul territorio, profili opportunamente evidenziati nell’ordinanza in commento.</p>
<p>Al riguardo, a supporto della tesi sostenuta, si consideri che per costante giurisprudenza lavoristica il termine &#8220;trasferimento&#8221; ai sensi dell’art.22 dello Statuto dei Lavoratori, diversamente da quello di cui all’art.2103 c.c., va inteso – in funzione della diversa ratio – come allontanamento dall’unità produttiva di appartenenza interessata dall’attività sindacale (cfr., ex multis, Tribunale Milano, 29.5.1999 – Società Gruppo GS c/Fisacat Cisl, in Giur. Milanese, 2000, 146 e in Il lavoro nella giurisprudenza, 1999, 978). In ogni caso, il trasferimento da una unità produttiva ad un’altra non integra la nozione di &#8220;trasferimento&#8221; di sede contemplata nell’art.22 dello Statuto dei Lavoratori ai fini della necessità del preventivo nulla-osta sindacale (cfr., Pretura di Agrigento, 4.5.1999 – Sindacato ind. lav. c/ Comune di Palma di Montechiaro, in D.L. Riv. critica dir.lav. 1999, 815).</p>
<p>In piena sintonia con la posizione assunta dalla S.C. al riguardo (cfr., in particolare, Cass. civ., sezione lavoro, 13.6.1998, n.5934 – Istituto Poligrafico Zecca dello Stato c/ Uil Filsil, in Giust. civ. Mass., 1998, 1315, in Mass. giur. lav., 1998, 806, in Orient. giur. lav., 1998, I, 846 e in Riv. it. dir. lav., 1999, II, 613 con nota di Rotini; in precedenza, nello stesso senso, cfr. Cass. civ., sezione lavoro, 4.7.1991, n.7386 – Banca Popolare di Verona c/ Fidac Cgil Verona, in Foro It. 1992, I, 2189) è consentito all’interprete pervenire alla seguente conclusione: il nulla-osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza, richiesto dall’art.22 della legge n.300/1970 per il trasferimento del rappresentante sindacale, è necessario solo per lo spostamento del medesimo da una unità produttiva all’altra, dovendosi intendere per &#8220;unità produttiva&#8221; quella struttura organizzativa che costituisce una rilevante componente dell’impresa, in quanto capace di realizzare, con i connotati dell’indipendenza tecnica ed amministrativa, una frazione dell’attività produttiva aziendale. </p>
<p>Ciò comporta la conseguenza che deve escludersi la configurabilità di una unità produttiva in relazione ad una articolazione aziendale che, sebbene dotata di una certa autonomia amministrativa, sia destinata a scopi meramente strumentali o a funzioni ausiliarie sia rispetto ai fini generali dell’impresa, sia rispetto ad una frazione dell’attività produttiva della stessa. </p>
<p>Ed ancora, in precedenza, la stessa S.C. (Cass. civ., sezione lavoro, 24.4.1991, n. 4494 – Cassa di Risparmio Pisa c/Ammannati ed altro, in Giur. it. 1992, I, 1, 1136) ha precisato come il trasferimento del &#8220;dirigente di rappresentanza sindacale aziendale&#8221; non è soggetto, ai sensi dell’art.22 dello Statuto dei lavoratori, a preventivo nulla-osta dell’associazione sindacale di appartenenza nell’ipotesi di c.d. trasferimento interno, ovvero attuato nell’ambito della medesima unità produttiva, da intendersi quest’ultima – come detto – nel senso di nucleo autonomo all’interno dell’impresa o azienda.</p>
<p>Correttamente, poi, il Tribunale adito ha escluso che lo spostamento di alcuni appartenenti all’organizzazione sindacale ricorrente da un piano all’altro ovvero da una stanza all’altra dello stesso stabile, all’interno del quale è ubicata la sede della segreteria medesima, notoriamente punto di riferimento di tutti gli iscritti all’organizzazione sindacale, possa costituire limitazione o impedimento della libertà sindacale, a meno che il fine dell’organizzazione sindacale ricorrente non sia quello di svolgere attività sindacale all’interno degli uffici e durante l’orario di servizio.</p>
<p>4. – In ordine all’accertamento dell’intenzionalità del comportamento antisindacale dell’Amministrazione.</p>
<p>L’ordinanza in commento consente, da ultimo, di compiere una puntualizzazione in ordine al requisito dell’intenzionalità del comportamento datoriale, non potendo questo essere ritenuto de plano e comunque irrilevante, dovendosi invece distinguere tra le diverse situazioni che possono prospettarsi.</p>
<p>In proposito, si segnala che la giurisprudenza della S.C. (cfr., Cass. civ., sezione lavoro, 22.6.1998, n.6193; Cass. civ., sezione lavoro, 5.7.1997, n.6080; Cass. 19 luglio 1995, n.7833, in Giust. civ. 1996, I, 131 con nota di Sbano) ritiene che l’intento antisindacale è senza dubbio implicito, e pertanto sul piano probatorio non necessita di un particolare e specifico accertamento, in tutte quelle condotte datoriali, dalle quali esula palesemente quella in esame, che contrastano con norme imperative, destinate a tutelare, in via diretta ed immediata, l’esercizio di diritti sindacali sanciti dai capi di cui ai titoli II e III della legge n.300/1970 (per questa tesi cfr., in dottrina, A. Vallebona, Condotta antisindacale ed elemento soggettivo, in Dir. lav. 1996, I, 292). </p>
<p>Negli altri casi, nei quali rientra il comportamento denunciato dal Siulp, l’intenzionalità del comportamento del datore di lavoro assume decisivo rilievo e deve costituire oggetto di specifica prova laddove la condotta denunciata consista nella violazione di disposizioni contenute nella parte normativa del contratto e destinate ad operare direttamente sul piano dei rapporti fra datore di lavoro e lavoratore (Cass. civ., Sezione lavoro, 7.3.2001, n. 3298). Tale tesi è stata fatta propria dal Tribunale di Catanzaro nell’ordinanza de qua.</p>
<p>La S.C. nella menzionata sentenza n. 7833/1995 afferma espressamente che &#8220;il ritenere che si incorra in un condotta sanzionabile ex art. 28 l. n. 300/1970 ogni qual volta si sia in presenza di un inadempimento da parte del datore agli obblighi scaturenti da contratti collettivi o accordi, ed il non attribuire alcun rilievo alle ragioni che hanno determinato in concreto detta condotta, né alle circostanze ed alle modalità che l’hanno accompagnata, finirebbe per determinare conseguenze non agevolmente spiegabili. In sede di esecuzione contrattuale si accrediterebbe infatti al sindacato una posizione di supremazia che, oltre a non essere in linea con la natura privatistica dei contratti collettivi, non troverebbe alcuna valida giustificazione, attesa la capacità del sindacato a far valere le proprie ragioni con i tradizionali ed efficaci strumenti dell’autotutela collettiva&#8221;. </p>
<p>Del resto, non è possibile sostenere la superfluità dell’indagine sull’elemento soggettivo, aderendo alla tesi della applicabilità del disposto di cui all’art.1218 c.c., poiché, a ben vedere, tale norma risulta difficilmente applicabile in controversie aventi ad oggetto interessi e diritti di natura collettiva. In realtà, l’art.28 dello Statuto dei Lavoratori ha introdotto nel nostro ordinamento una specifica ed autonoma causa di antigiuridicità che si colloca accanto alle tradizionali categorie civilistiche dell’illecito e che presuppone, almeno nei casi in cui il comportamento datoriale non sia sanzionato da una norma imperativa, l’accertamento dell’elemento psicologico, il cui esito nel caso che ci occupa non può non condurre che a una declaratoria di legittimità della condotta tenuta dal Questore di Catanzaro.</p>
<p>Pertanto, costituisce onere del Sindacato che denuncia in sede giurisdizionale l’antisindacalità della condotta della P.A. fornire adeguata prova dell’intento lesivo dell’Amministrazione, diretto a limitare od ostacolare l’esercizio dei diritti e delle libertà sindacali del Siulp, finalisticamente diretto a tale scopo, oltre che provare che tale comportamento (ossia i cennati movimenti interni senza previa audizione delle rappresentanze sindacali) sia oggettivamente idoneo a ledere interessi del sindacato ricorrente.</p>
<p>Si reputa opportuno evidenziare che la tesi esposta ha trovato di recente conforto nella giurisprudenza dello stesso Tribunale di Catanzaro (cfr., Tribunale di Catanzaro, ordinanza del 16.5.2002 – G.L. Valea – RG. 816/2002 – Siulp c/ Ministero dell’Interno ed altro), con la quale ha chiaramente preso posizione in ordine alla necessità dell’accertamento dell’elemento soggettivo ai fini della declaratoria dell’antisindacalità del comportamento, affermando che: &#8220;ad avviso di questo giudicante il ricorso non appare suscettibile di accoglimento e ciò in base al principio che la condotta antisindacale che giustifica l’adozione dei provvedimenti repressivi di cui all’art.28 della legge 20 maggio 1970 n.300 è costituita, oltre che da una componente oggettiva di contenuto non predeterminato, anche da un elemento soggettivo, che assume essenziale rilievo e che richiede l’intenzione di frustrare la libertà e l’attività sindacale quando il comportamento del datore di lavoro non è in diretto contrasto con specifiche norme imperative e destinate a tutelare l’esercizio delle libertà e delle attività sindacali, e integra invece, in via immediata, la violazione di disposizioni della parte normativa di un contratto collettivo, destinate ad operare direttamente sul piano dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratori…..&#8221;.</p>
<p>Né in contrasto con la tesi sostenuta potrebbe argomentarsi che l’obbligo della previa audizione e/o consultazione della rappresentanza sindacale costituisca un obbligo di natura formale, giacché non si individua nel caso di specie alcun intento persecutorio dell’Amministrazione nei confronti dei due membri dell’organizzazione sindacale ricorrente, avendo la procedura di movimentazione riguardato ben 43 unità e non solo l’Ispettore Scalese e l’Agente Illuzzi. Inoltre, mancano – come spiegato in precedenza – i presupposti oggettivi per poter ritenere sussistente nel caso che ci occupa l’obbligo della previa audizione della rappresentanza sindacale ex art. 22 dello Statuto dei Lavoratori.</p>
<p>Può, quindi, pervenirsi alla conclusione che gli atti di mobilitazione dei membri del Siulp trovano giustificazione nella disciplina del rapporto di lavoro, non potendosi configurare in questo caso alcuna condotta antisindacale. </p>
<p>Atteso che il provvedimento datoriale in contestazione costituisce corretto esercizio di un diritto del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori mobilitati, non solo questi ultimi, ma neppure il sindacato è legittimato a dolersene, in quanto non ha ragion d’essere una tutela del sindacato che sia per un verso in contrasto con i diritti altrui (del datore di lavoro) e per un altro verso in difesa di posizioni individuali (del prestatore di lavoro) non meritevoli di considerazione; una tutela cioè rivolta a mantenere posizioni antigiuridiche (in tal senso, cfr. Cass. 19 gennaio 1990, n. 295 e Cass. 6 giugno 1984, n. 3409; Cass. 16 luglio 1992 n. 8610 in Riv. giur. lav. 1992, II, 841 con nota di Malpeli, con la quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato gli estremi della condotta antisindacale nel comportamento del datore di lavoro il quale, in sede di individuazione dei dipendenti da porre in cassa integrazioni guadagni aveva scelto quattro membri su cinque del sindacato ricorrente; Cass. 3 giugno 1987 n. 4871, relativa allo spostamento di un sindacalista all’interno della stessa unità produttiva e la contestuale attribuzioni di mansioni implicanti l’effettuazione di missioni e trasferte).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TRIBUNALE DEL LAVORO DI CATANZARO – <a href="/ga/id/2002/7/2248/g">Ordinanza 19 giugno 2002</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-sindacale-nellambito-dellordinamento-della-polizia-di-stato-con-particolare-riferimento-alle-ipotesi-di-trasferimento-di-sede-di-rappresentante-sindacale/">La tutela sindacale nell’ambito dell’ordinamento della Polizia di Stato, con particolare riferimento alle ipotesi di trasferimento di sede di rappresentante sindacale.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/8/2020 n.196</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-13-8-2020-n-196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-13-8-2020-n-196/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/8/2020 n.196</a></p>
<p>Marta Cartabia presidente, Daria De Pretis, redattore; (giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell&#8217;inserimento dell&#8217;art. 1-bis, comma 5, nel testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l&#8217;anno 2020», con la legge di conversione 19</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-13-8-2020-n-196/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/8/2020 n.196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-ordinanza-13-8-2020-n-196/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 13/8/2020 n.196</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia presidente, Daria De Pretis, redattore;  (giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell&#8217;inserimento dell&#8217;art. 1-bis, comma 5, nel testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l&#8217;anno 2020», con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, promosso dall&#8217;Associazione «+Europa», con ricorso depositato in cancelleria il 29 luglio 2020 e iscritto al n. 10 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2020, fase di ammissibilità )</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dall&#8217;Associazione «+Europa» .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Costituzione Italiana &#8211; partiti politici &#8211; conflitti fra Poteri dello Stato &#8211; legittimazione &#8211; va esclusa.<br /> <br /> 2.- Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dall&#8217;Associazione «+Europa &#8211; inammissibilità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. I partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società  civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato ai fini dell&#8217;art. 134 Cost.; pertanto, ai partiti politici non è possibile riconoscere la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà  di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali; nè, del resto, l&#8217;indubbia funzione di «rappresentanza di interessi politicamente organizzati», svolta dai partiti politici, consente di riconoscere la legittimazione di questi ultimi quali poteri dello Stato.</em><br /> <br /> <em>2. Va dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dall&#8217;Associazione «+Europa» a seguito dell&#8217;inserimento dell&#8217;art. 1-bis, comma 5, nel testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">ORDINANZA</p>
<p> nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell&#8217;inserimento dell&#8217;art. 1-bis, comma 5, nel testo del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l&#8217;anno 2020», con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, promosso dall&#8217;Associazione «+Europa», con ricorso depositato in cancelleria il 29 luglio 2020 e iscritto al n. 10 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2020, fase di ammissibilità .<br /> Udito il Giudice relatore Daria de Pretis nella camera di consiglio del 12 agosto 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 23 giugno 2020, punto 4);<br /> deliberato nella camera di consiglio del 12 agosto 2020.<br /> <br /> Ritenuto che l&#8217;Associazione «+Europa», in persona del tesoriere V. F. e del segretario B. D. V. , ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione all&#8217;art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l&#8217;anno 2020), convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 2020, n. 59, secondo cui «[i]n considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e tenuto conto dell&#8217;esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale, nonchè di garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle elezioni delle regioni a statuto ordinario dell&#8217;anno 2020, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo»;<br /> che la ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare, «previa concessione delle pìù idonee misure cautelari», che il Parlamento &#8211; approvando, in sede di conversione, l&#8217;impugnato art. 1-bis, comma 5, del d.l. n. 26 del 2020 &#8211; «ha illegittimamente esercitato, facendone cattivo utilizzo, il potere legislativo, [&#038;] per non aver ivi introdotto, in favore dei partiti politici giÃ  presenti in seno al Parlamento nazionale, la deroga rispetto all&#8217;obbligo della raccolta delle sottoscrizioni necessarie per poter presentare le proprie liste e candidature nell&#8217;ambito delle elezioni delle Regioni a statuto ordinario previste per l&#8217;anno 2020»;<br /> che l&#8217;Associazione ricorrente dichiara di essere stata costituita il 10 gennaio 2018; di essersi presentata alle ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018 ottenendo l&#8217;elezione di tre deputati e un senatore; e di essere iscritta nel registro dei partiti politici di cui all&#8217;art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità  dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 13;<br /> che, quanto all&#8217;ammissibilità  del conflitto sotto il profilo soggettivo, la ricorrente afferma di agire nella veste di partito politico, in quanto associazione iscritta nel registro di cui al citato art. 4 del d.l. n. 149 del 2013, come convertito, e, pur mostrandosi consapevole del costante orientamento di questa Corte sfavorevole alla legittimazione dei partiti politici a sollevare conflitto di attribuzione, ne auspica il superamento, in ragione della peculiarità  del caso di specie e della criticità  dell&#8217;attuale momento storico, caratterizzato dal diffondersi di una pandemia che ha indotto il legislatore ad adottare misure eccezionali come quella contestata, oltre che per le considerazioni di seguito illustrate;<br /> che la ricorrente &#8211; richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha esteso la nozione di potere dello Stato anche a figure soggettive esterne allo Stato apparato, allorchè l&#8217;ordinamento conferisca ad esse la titolarità  e l&#8217;esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite (è citata la sentenza n. 69 del 1978) &#8211; ritiene che la Corte costituzionale debba adottare un «approccio sostanzialistico» e quindi riconoscere anche ai partiti politici la natura di potere dello Stato, in quanto titolari di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti;<br /> che i partiti, quali «protagonisti indefettibili della vita politica ed istituzionale del [P]aese», godrebbero, infatti, di una sfera di attribuzioni costituzionalmente riservata e protetta, svolgendo funzioni pubbliche direttamente fondate sul disposto dell&#8217;art. 49 della Costituzione e costituenti la principale modalità  di partecipazione democratica dei cittadini alla determinazione della politica nazionale;<br /> che la mancata menzione in Costituzione delle «funzioni elettorali» svolte dai partiti &#8211; come quella di procedere alla raccolta delle firme per la partecipazione alle elezioni regionali &#8211; non potrebbe ostacolare la loro legittimazione a promuovere conflitti di attribuzione, trattandosi di funzioni essenziali e imprescindibili per l&#8217;esercizio della sovranità  popolare, che giustificano, del resto, il godimento a favore degli stessi partiti del finanziamento pubblico;<br /> che, in tale prospettiva, l&#8217;intervento del legislatore di regolamentazione dell&#8217;attività  pubblica dei partiti avrebbe trasformato in costituzionalmente rilevante quanto prima era affidato all&#8217;autonoma determinazione del privato;<br /> che il conflitto sarebbe ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, rivendicando, la ricorrente, prerogative costituzionali che le deriverebbero direttamente dagli artt. 48 e 49 Cost. e lamentandone la lesione per effetto dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 1-bis, comma 5, del d.l. n. 26 del 2020, come convertito, che renderebbe impossibile o estremamente difficile, a causa della pandemia in atto, la raccolta delle firme necessarie per presentare le liste alle prossime elezioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario;<br /> che il Parlamento avrebbe dunque esercitato illegittimamente il proprio potere «nella misura in cui, volendo introdurre disposizioni di favore in materia elettorale legate all&#8217;attuale situazione emergenziale, ha legiferato in maniera irragionevole, non avendo espressamente imposto, a livello nazionale, l&#8217;esonero dall&#8217;obbligo di raccolta delle firme per tutti i partiti giÃ  presenti in seno al Parlamento nazionale, finendo in tal modo per ingenerare [&#038;] anche un&#8217;irragionevole disparità  di trattamento tra partiti nell&#8217;ambito delle differenti Regioni chiamate al voto»;<br /> che il fondamento del conflitto dovrebbe essere ricercato proprio nelle premesse di fatto, relative ai rischi connessi all&#8217;emergenza epidemica, da cui ha preso le mosse il legislatore per disporre la riduzione del numero delle sottoscrizioni necessarie, trattandosi di premesse oggettive (come risulterebbe da un «parere tecnico» allegato al ricorso) che condizionano la coerenza interna delle norme introdotte in sede di conversione del d.l. n. 26 del 2020;<br /> che ciò varrebbe a dimostrare l&#8217;esistenza della materia di un conflitto ex art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), per menomazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate alla ricorrente (è citata la sentenza di questa Corte n. 110 del 1970);<br /> che sarebbe rispettato, altresì¬, il requisito concernente la residualità  del conflitto, risultando «impraticabile» ogni altra forma di tutela degli interessi fatti valere dalla ricorrente;<br /> che, in particolare, non si potrebbe percorrere la via del giudizio incidentale, in mancanza di processi pendenti nei quali proporre l&#8217;eccezione di illegittimità  costituzionale della norma contestata, nè sarebbe possibile incardinare un nuovo processo, trattandosi di norma «immediatamente precettiv[a]Â», non bisognosa di provvedimenti attuativi suscettibili di impugnazione davanti a un giudice;<br /> che non sarebbe «praticabile» il rimedio dell&#8217;impugnazione giudiziale del provvedimento che escludesse la ricorrente dalle competizioni elettorali a causa della mancata raccolta delle firme, giacchè questa soluzione comporterebbe l&#8217;inevitabile e irreparabile pregiudizio derivante dalla sua mancata partecipazione alle elezioni, determinando la definitiva lesione del bene della vita alla cui tutela essa aspira;<br /> che, nel merito, la ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione degli artt. 3, 48 e 49 Cost.;<br /> che, per i partiti politici giÃ  presenti in Parlamento, il radicamento nel tessuto sociale, al cui accertamento è finalizzata la raccolta delle firme, dovrebbe essere considerato in re ipsa, come presuppongono le normative regionali che esonerano da tale attività  le liste e i gruppi costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data di indizione delle elezioni;<br /> che, secondo la ricorrente, questi profili dovevano essere considerati dal legislatore soprattutto nel periodo attuale, in cui le misure di distanziamento sociale rendono estremamente difficile, se non impossibile, procedere alla raccolta delle firme, sia pure in numero ridotto, con grave pregiudizio per i partiti &#8211; tra i quali «+Europa» &#8211; non esistenti all&#8217;epoca delle ultime elezioni regionali, che non possono perciò avvalersi delle eventuali deroghe previste dalla normativa elettorale delle singole Regioni a statuto ordinario;<br /> che da quanto detto deriverebbe il contrasto dell&#8217;art. 1-bis, comma 5, del d.l. n. 26 del 2020, come convertito, con l&#8217;art. 3 Cost., per irragionevolezza e per irrazionale disparità  di trattamento tra i partiti che, «in quanto esistenti nel corso delle precedenti elezioni», potrebbero beneficiare dell&#8217;eventuale deroga prevista a favore di quelli giÃ  presenti nel Consiglio regionale e i partiti di pìù recente costituzione, ai quali «simile beneficio» verrebbe negato pur a fronte di una situazione di emergenza diffusa e di carattere oggettivo, che colpisce tutti i partiti in eguale misura;<br /> che la denunciata disparità  di trattamento emergerebbe in modo evidente dal confronto tra le situazioni in cui versa «+Europa» con riguardo alle elezioni nelle Regioni Liguria, Marche e Campania, da un lato, e nelle Regioni Veneto, Toscana e Puglia, dall&#8217;altro lato; potendo, nelle prime, sfruttare le previsioni delle rispettive normative elettorali di favore per i partiti rappresentati in Parlamento, e beneficiare così¬ dell&#8217;esonero dalla raccolta delle firme, non potendo invece, nelle seconde, beneficiare dell&#8217;esonero previsto solo per i partiti o i movimenti giÃ  presenti in Consiglio regionale;<br /> che sarebbe in tal modo precluso, o comunque reso molto difficile, l&#8217;esercizio del principale ruolo attribuito ai partiti dagli artt. 48 e 49 Cost., «ossia quello di rendersi strumento attraverso cui si esprime il pluralismo politico dei cittadini»;<br /> che la ricorrente lamenta, altresì¬, la violazione dell&#8217;art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e degli artt. 13 e 15 CEDU, in quanto lo Stato italiano, attraverso l&#8217;organo parlamentare, avrebbe leso il diritto a libere elezioni ex art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, in mancanza della dichiarazione prevista all&#8217;art. 15 CEDU, che consente una deroga agli obblighi previsti dalla medesima Convenzione solo «[i]n caso di guerra o [&#038;] di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione»;<br /> che ciò giustificherebbe, nell&#8217;ipotesi di mancato accoglimento del conflitto, il ricorso alla Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo per violazione del diritto a un ricorso effettivo previsto all&#8217;art. 13 CEDU;<br /> che, infine, la ricorrente chiede alla Corte costituzionale di «adottare le misure cautelari ritenute pìù idonee ad evitare» che, nelle more della definizione del presente giudizio, gli interessi dell&#8217;Associazione «+Europa» siano «definitivamente ed irrimediabilmente pregiudicati dall&#8217;impossibilità  di procedere alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie per poter presentare le proprie liste e candidature nell&#8217;ambito delle elezioni delle Regioni a statuto ordinario previste per l&#8217;anno 2020»;<br /> che sussisterebbero le «gravi ragioni» cui il citato art. 40 della legge n. 87 del 1953 (applicabile, secondo la ricorrente, anche ai conflitti tra poteri, in ragione di quanto affermato da questa Corte con l&#8217;ordinanza n. 225 del 2017) subordina la tutela cautelare, in quanto se non fosse disposta la sospensione dell&#8217;efficacia della disposizione contenuta all&#8217;art. 1-bis, comma 5, del d.l. n. 26 del 2020, come convertito, sarebbe preclusa alla ricorrente la possibilità  di presentarsi alle prossime elezioni indette in Veneto, Toscana e Puglia, a causa dell&#8217;impossibilità  di raccogliere, in un periodo di crisi sanitaria come quella attuale, le sottoscrizioni necessarie, con conseguente grave e irreparabile danno «alla rappresentanza popolare e, quindi, al corpo elettorale».<br /> Considerato che l&#8217;Associazione «+Europa» ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato affinchè venga dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, quali titolari della funzione legislativa, omettere di introdurre, «in favore dei partiti politici giÃ  presenti in seno al Parlamento nazionale, la deroga rispetto all&#8217;obbligo della raccolta delle sottoscrizioni necessarie per poter presentare le proprie liste e candidature nell&#8217;ambito delle elezioni delle Regioni a statuto ordinario previste per l&#8217;anno 2020», e, per l&#8217;effetto, sia annullato l&#8217;art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l&#8217;anno 2020), convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 2020, n. 59, nella parte in cui non prevede siffatta deroga;<br /> che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall&#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà  del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni delineata per i vari poteri da norme costituzionali;<br /> che il conflitto è inammissibile sotto il profilo soggettivo;<br /> che, secondo quanto affermato da questa Corte, «i partiti politici vanno considerati come organizzazioni proprie della società  civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come poteri dello Stato ai fini dell&#8217;art. 134 Cost.; [&#038;] pertanto, ai partiti politici non è possibile riconoscere la natura di organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà  di un potere dello Stato per la delimitazione di una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali» (ordinanza n. 79 del 2006; in senso analogo, sentenza n. 1 del 2014 e ordinanza n. 120 del 2009); nè, del resto, l&#8217;indubbia funzione di «rappresentanza di interessi politicamente organizzati» (così¬ ancora ordinanza n. 79 del 2006), svolta dai partiti politici, consente di riconoscere la legittimazione di questi ultimi quali poteri dello Stato;<br /> che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;<br /> che la dichiarazione di inammissibilità  del ricorso preclude l&#8217;esame di ogni altra domanda in esso articolata, compresa quindi l&#8217;istanza cautelare (ordinanza n. 256 del 2016).<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dall&#8217;Associazione «+Europa».<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 agosto 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Daria de PRETIS, Redattore<br /> Filomena PERRONE, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 13 agosto 2020.<br /> </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-5-2004-n-2102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-5-2004-n-2102/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2102</a></p>
<p>Pres. Santoro – Est. Minicone SNAPIA (Sindacato nazionale periti industriali assicurativi) (avv. Alessandrini) c/ Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (Avvocatura dello Stato) &#8211; FEDERPERITI – Federazione Italiana tra Associazioni dei Periti Assicurativi (n.c.), Zafferano sui requisiti per qualificare un&#8217;associazione come sindacato Associazioni sindacali ed ordini professionali – organizzazione sindacale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-5-2004-n-2102/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-5-2004-n-2102/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro – Est. Minicone<br /> SNAPIA (Sindacato nazionale periti industriali assicurativi) (avv. Alessandrini) c/ Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (Avvocatura dello Stato) &#8211; FEDERPERITI – Federazione Italiana tra Associazioni dei Periti Assicurativi (n.c.), Zafferano</span></p>
<hr />
<p>sui requisiti per qualificare un&#8217;associazione come sindacato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Associazioni sindacali ed ordini professionali – organizzazione sindacale – qualificazione – perseguimento, per statuto, di un interesse collettivo di una categoria professionale – è tale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel nostro ordinamento la natura sindacale di un’organizzazione non può essere valutata alla stregua di parametri predefiniti, essendo sufficiente, per una conclusione affermativa, la circostanza che, per statuto, essa si proponga la tutela di un interesse collettivo di una categoria professionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sui requisiti per qualificare un’associazione come sindacato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2102/04 Reg.Dec. <br />
N. 1871 Reg.Ric. ANNO   1999</p>
<p><b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />Sezione Sesta</p>
<p></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1871 del 1999, proposto dallo<br />
<b>SNAPIA</b> (Sindacato nazionale periti industriali assicurativi), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria C. Alessandrini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Cesare Federici n. 2,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>FEDERPERITI</b> – Federazione Italiana tra Associazioni dei Periti Assicurativi &#8211; e di Zafferano Filippo, non costituiti,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III ter, n. 571 del 9 marzo 1998.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura dello Stato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 il Cons. Giuseppe Minicone;<br />
Udito l’avv. dello Stato Scino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato l’8 e il 9 maggio 1997, lo SNAPIA (Sindacato nazionale periti industriali assicurativi) impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il decreto del 23 gennaio 1997, adottato dal direttore generale delle assicurazioni private del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, con il quale era stata ricostituita la Commissione nazionale per i periti assicurativi, di cui all’art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, per il triennio 1997/1999.<br />
La ricorrente sosteneva l’illegittimità della nomina, quale rappresentate di organizzazione sindacale, del componente designato dalla FEDERPERITI, sia perché quest’ultima era da considerasi associazione di categoria e non sindacale, sia perché il suo esponente, sig. Filippo Zafferana, non avrebbe posseduto i requisiti necessari, in quanto iscritto all’albo dei geometri e non a quello dei periti.<br />
Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso, in quanto infondato.<br />
Avverso detta decisione ha proposto appello lo SNAPIA, reiterando le doglianze già svolte in primo grado.<br />
Si è costituito il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato depositando gli atti e le difese relativi al giudizio di primo grado.<br />
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Lo SNAPIA (Sindacato nazionale periti industriali assicurativi) si duole della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento del decreto del direttore generale delle assicurazioni private del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in data 23 gennaio 1997, di ricostituzione, per il triennio 1997/1999, della Commissione nazionale per i periti assicurativi di cui all’art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166.</p>
<p>2. Con il primo motivo di gravame, l’istante, riproponendo le argomentazioni già disattese dal primo giudice, contesta la nomina, in seno alla predetta Commissione, del rappresentate della Federazione Italiana tra Associazioni dei Periti Assicurativi (FEDERPERITI), sul rilievo che quest’ultima non potrebbe annoverarsi fra le associazioni sindacali bensì fra le associazioni di categoria, onde il suo rappresentate avrebbe dovuto essere computato nella quota riservata a tali associazioni.</p>
<p>2.1. L’assunto è destituito di fondamento.</p>
<p>2.2. Ai fini di una migliore comprensione della questione, giova premettere che, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 166 del 1992, la Commissione di cui trattasi è composta, tra l’altro, da quattro rappresentati dei periti “nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.<br />
Sulla base di un parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Industria in data 13 marzo 1996 (non contestato nel presente giudizio e dal quale, quindi, occorre prendere le mosse), dei quattro rappresentati dei periti, due debbono essere designati dalle “organizzazioni sindacali” e due da quelle “professionali di categoria”.</p>
<p>2.3. Ora, anche a voler ritenere che possano tracciarsi confini rigidi e ben delimitati tra l’una e l’altra forma associativa, sta di fatto che, nel nostro ordinamento, l’associazionismo sindacale, in ossequio ad una prassi manifestatasi fin dalla prima applicazione dell’art. 39 Cost., non ha tollerato alcuna regolamentazione, sicché la natura sindacale di un’organizzazione non può essere valutata alla stregua di parametri predefiniti, essendo sufficiente, per una conclusione affermativa, la circostanza che, per statuto, essa si proponga la tutela di un interesse collettivo di una categoria professionale.<br />
A ciò è da aggiungere che, svincolatosi dall’originaria configurazione di associazione di lavoratori dipendenti volta a tutelare gli stessi nei confronti dei datori di lavoro ed evolutosi nella direzione della tutela di interessi omogenei anche di lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti, il sindacato ha assunto un concetto ancora più ampio, nel senso che in esso sono venute a confluire tutte le associazioni di lavoratori il cui compito è quello di rappresentare e difendere i propri iscritti in tutti quei contesti che richiedono una mediazione degli interessi di questi con quelli delle varie componenti sociali ed economiche della collettività.<br />
Ed il perseguimento di una siffatta finalità, essendo affidata all’autonomia privata, non può che essere desunto dalla manifestazione di intenti che ciascuna associazione si è data nel proprio atto costitutivo.</p>
<p>2.4. Orbene, nello statuto della FEDERPERITI sono indicati senz’altro scopi qualificabili come sindacali alla stregua dei concetti sopra delineati. Tali sono, ad esempio, la tutela degli interessi collettivi nell’ambito del settore peritale nonché la difesa, la tutela e la garanzia della professionalità, della moralità e del comportamento delle singole Associazioni componenti la federazione “anche in qualità di Sindacato di categoria”.<br />
Certamente gli scopi anzidetti possono, in parte, sovrapporsi a quelli di un’associazione professionale di categoria, stante l’incertezza dei confini di azione fra le due forme associative, in assenza di una disciplina normativa, ma ciò non vale ad escludere la natura sindacale della FEDERPERITI, per gli effetti di cui all’art. 7 della legge n. 166 del 1992, una volta che tale natura si rinvenga nell’atto costitutivo.<br />
2.5. D’altra parte, non valgono ad escludere il carattere sindacale dell’associazione de qua le attività statutariamente definite di “collaborazione” con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (“per tutte le questioni concernenti gli aspetti sindacali e di categoria”) e con il Ministero dell’industria, “per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo dei periti assicurativi”.<br />
Trattasi, infatti, al di la della terminologia usata, di attività di rappresentanza degli interessi della categoria.<br />
Ciò traspare con evidenza per la collaborazione con il Ministero del Lavoro, che concerne espressamente “aspetti sindacali”, ma può affermarsi ugualmente anche per quel che riguarda la collaborazione con il Ministero dell’Industria per “le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo dei periti assicurativi”, posto che queste ultime funzioni sono disciplinate direttamente dalla legge e rientrano nella competenza del Ministero, avente come organo consultivo la Commissione nazionale, senza alcuna ingerenza da parte di associazioni private.</p>
<p>2.6. Identiche considerazioni vanno fatte anche per la affermata (dallo statuto) attività di proposta di avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo, stante l’attribuzione esclusiva delle funzioni inerenti ai procedimenti disciplinari, ex art. 12 della legge n. 166/1992, alla citata Commissione nazionale.</p>
<p>2.7. Quanto, infine, alla mancata stipula di contratti collettivi, che l’appellante denuncia come indice di assenza, nella FEDERPERITI, della natura sindacale, premesso che tale attività rappresenta uno dei momenti della vita sindacale, ma non l’unico, è da dire che tale circostanza, indubbiamente influente, in molti casi, per stabilire il grado di rappresentatività delle associazioni sindacali, non è suscettibile di venire in rilievo nella fattispecie, posto che l’istante non ha contestato specificamente, attraverso apposita impugnazione, il criterio ministeriale, che, ai fini dell’individuazione di tale rappresentatività per gli effetti di cui al richiamato art. 7 della legge n. 166/1992, ha stabilito di prendere in considerazione soltanto il numero degli iscritti alle singole associazioni.<br />
2.8. Alla luce delle considerazioni svolte, è evidentemente irrilevante la lettera del 19 novembre 1996, invocata dall’appellante, nella quale il Presidente della FEDERPERITI, in una corrispondenza personale, accrediterebbe tale organizzazione come associazione di categoria, posto che tale affermazione, quand’anche effettivamente si rinvenisse nella nota de qua (il che non può dirsi con certezza, giacché in essa la natura di associazione di categoria sembra essere attribuita alla AICIS e alla CICAPEC), resterebbe pur sempre un’opinione di parte (oltre tutto, espressa in un contesto particolare), inidonea, come tale, a superare il dato obiettivo rinvenibile nella previsione statutaria, che assegna, come si è osservato, a detta organizzazione scopi di natura chiaramente sindacale.</p>
<p>3. Con il secondo motivo di appello, lo SNAPIA ripropone la censura di illegittimità della nomina del geom. Filippo Zafferana, quale rappresentante della FEDERPERITI, sotto il diverso profilo che lo stesso era iscritto nell’albo dei geometri e non in quello dei periti, come richiesto dall’art. 7, comma 2, lettera e) della più volte citata legge n. 166 del 1992.</p>
<p>3.1. La doglianza è inammissibile, giacché l’appellante si limita a reiterare il motivo svolto in primo grado, senza darsi carico di enunciare specifiche censure contro le motivate statuizioni con le quali il T.A.R. l’ha disatteso con la sentenza impugnata (cfr. per tutte, Cons. Stato, VI Sez. 19 luglio 2002, n. 4001).<br />
3.2. In ogni caso, va ribadito che la censura è infondata.<br />
Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 166/1992, per l’iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi è richiesto, come titolo di studio, la laurea o il diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico, con la conseguenza che, allorché l’art. 7, comma 2, lett. e) richiede che almeno due dei rappresentati dei periti debbano essere iscritti “nei rispettivi albi professionali”, esso non può che riferirsi agli albi nei quali il titolo di studio da ciascuno posseduto, secondo la propria professionalità, dà diritto all’iscrizione e non, quindi, al solo albo dei periti.</p>
<p>4. L’appello, in conclusione, va respinto.<br />
Le spese del grado di giudizio possono essere equamente compensate fra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 24 febbraio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-14-5-2004-n-2102/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2004 n.2102</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3394</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3394/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3394/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3394</a></p>
<p>Pres. Cossu, Est. Carella Cortelloni (Avv. Miccinelli e Nspor) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze spetta al G.O. la cognizione sulle controversie relative alla ripartizione del contributo volontario a favore di movimenti politici di cui alla L.21/97 Giurisdizione e Competenza – Determinazioni ministeriali sulla ripartizione del contributo volontario in favore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3394/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3394</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3394/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3394</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu, Est. Carella<br /> Cortelloni (Avv. Miccinelli e Nspor) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze</span></p>
<hr />
<p>spetta al G.O. la cognizione sulle controversie relative alla ripartizione del contributo volontario a favore di movimenti politici di cui alla L.21/97</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e Competenza – Determinazioni ministeriali sulla ripartizione del contributo volontario in favore di movimenti politici ex L. 21/1997 – Natura giuridica di meri atti attuativi di accertamento e liquidazione – E’ tale – Giurisdizione del G.A. – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sulle controversie afferenti alla ripartizione del contributo volontario a movimenti e partiti politici previsto dalla legge nr.2 del 1997, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art.2 della L.A.C. in quanto dalle relative determinazioni ministeriali, che si pongono come meri atti attuativi di accertamento e di liquidazione delle somme dovute, non nascono interessi legittimi bensì diritti soggettivi di natura tributaria o civile</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Spetta al G.O. la cognizione sulle controversie relative alla ripartizione del contributo volontario a favore di movimenti politici di cui alla L. 21/97</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sezione Terza</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: Luigi Cossu	Presidente; Vito Carella 	Componente; Guido Romano	Componente, ha pronunciato la seguente 																																																																																										</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6944 del 1997 proposto dal</p>
<p><b>CORTELLONI Augusto</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Miccinelli e Stefano Nespor, con domicilio eletto in Roma presso lo studio del primo a Via Duilio n. 7;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b> (già Ministero del Tesoro), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio ex lege in Roma a Via dei Portoghesi n. 12;<br />
e nei confronti<br />
&#8211; del <b>Movimento politico “Forza Italia”</b> – Gruppo parlamentare del Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente pro tempore rappresentato e difeso dall’Avv. Arturo Giallombardo, con domicilio in Roma presso il di lui studio a Via Pietro Bo<br />
&#8211; del <b>Presidente del Senato della Repubblica</b>, non costituito,<br />
per l’annullamento<br />
&#8211; del Decreto del Ministero del Tesoro in data 28.2.1997 recante la ripartizione del contributo volontario a movimenti e partiti politici ai sensi della L. 21/1997 e del successivo Decreto del Ministero del Tesoro, nella parte in cui attribuiscono la quot<br />
&#8211; degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della difesa statale e del Gruppo controinteressato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostengo delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 5 novembre 2003, relatore il Consigliere Vito Carella, uditi i difensori come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con atto introduttivo notificato sotto la data del 29-30 aprile 1997 il ricorrente – Senatore della Repubblica – premette all’impugnativa quanto di seguito esposto:<br />
&#8211; di avere effettuato la dichiarazione prevista dall’art. 2, comma 4, della L. 21/1/1997 n. 2 (da rendersi, sempre in base al disposto del predetto art. 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e quindi entro il 22/2/1997) e ha- in data 19.2.1997 – prima quindi del decorso termine previsto dall’art. 2, 4° comma della L. 2/1997 – di avere revocato la suddetta dichiarazione, esprimendo l’intenzione di riferirsi a diverso movimento politico  indicato nel “Movimento per la tutela d<br />
&#8211; il Ministro del Tesoro,  con decreto in data 28.2.1997, pubblicato sulla G.U. del 1.3.1997, senza tener conto delle comunicazioni ricevute, ha ripartito il contributo volontario ai sensi della L. 2/1997, assegnando la quota di pertinenza del ricorrente- neppure in occasione del Decreto in data 6.3.1997, pubblicato sulla G.U. del 10.3.1997 (doc. 2), espressamente qualificato come sostitutivo “a tutti gli effetti” del precedente decreto, il Ministro del Tesoro ha modificato la assegnazione della quota di<br />
Il deducente, tramite due mezzi di gravame, lamenta violazione di legge (art. 2, comma 4°, Legge n. 2/1997) ed eccesso di potere (sviamento ed illogicità manifesta) nonché, in subordine, illegittimità costituzionale della citata legge con riferimento all’art. 67 della Costituzione.<br />
La difesa statale resiste nel merito con la memoria versata il 3 ottobre 2003, mentre il Gruppo controinteressato oppone con la memoria depositata il 18.11.1998, oltre l’infondatezza, la tardività del ricorso in relazione alla data di adozione del primo decreto ministeriale oggetto di impugnazione.</p>
<p>2. La suddetta eccezione va respinta perché infondata con riguardo alla data di pubblicazione del primo decreto censurato (1.3.1997) e in relazione alla data di notifica del ricorso (29-30 aprile 1997).<br />
Il ricorso che ne occupa, tuttavia, è ugualmente inammissibile sotto l’aspetto del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, anche in applicazione di precedente di questa Sezione su natura ed effetti della legge n. 2 del 1997, come da sentenza n. 2163 del 17 settembre 1997.</p>
<p>3. E’ appena il caso di ricordare come l’art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, affida alla giurisdizione ordinaria “tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell’Autorità amministrativa”.<br />
A ciò si aggiunge l’art. 103, comma 1, della Costituzione repubblicana secondo il quale gli organi di giustizia amministrativa “hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche di diritti soggettivi”<br />
Va escluso, tacendo la legge, che la materia regolata dalla legge n. 2 del 1997 rientri nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
Né può dirsi che la controversia rientri nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità.<br />
Si tratta, come è evidente, di un rapporto giuridico complesso, nel quale la dichiarazione di volontà dell’eletto concorre a determinare l’ammontare complessivo di una obbligazione pecuniaria, il cui contenuto è interamente regolato dalla norma di legge (n. 2 del 1997).<br />
Rispetto a tale disciplina le determinazioni del Ministero del  Tesoro si pongono come meri atti attuativi di accertamento e di liquidazione delle somme dovute, privi di qualsiasi discrezionalità. Da essi non nascono interessi legittimi, ma semmai soggettivi, di natura tributaria o civile, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute dalla legge al giudice civile.<br />
Tuttociò è ancora più evidente per quel che concerne il regime transitorio, giacché l’art. 4 della legge n. 2 del 1997, fermi restando i criteri vincolati di ripartizione, individua direttamente la somma da erogare ai partiti senza che sia richiesto il concorso delle dichiarazioni di volontà dei contribuenti.<br />
A maggior ragione quindi l’atto impugnato nel presente giudizio appare insuscettibile di ledere interessi legittimi.</p>
<p>4. Sul ricorso va dunque pronunciato difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
Appare tuttavia equo compensare tra le parti spese ed onorari di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sez. 3°) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2003</p>
<p>Luigi Cossu	Presidente<br />	<br />
Vito Carella 	Estensore, rel.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-4-2004-n-3394/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2004 n.3394</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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