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	<title>Ordinamento giudiziario Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Ordinamento giudiziario Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La nomina del presidente del Consiglio di Stato: quello che noi credevamo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-nomina-del-presidente-del-consiglio-di-stato-quello-che-noi-credevamo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:20:07 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nomina-del-presidente-del-consiglio-di-stato-quello-che-noi-credevamo/">La nomina del presidente del Consiglio di Stato: quello che noi credevamo</a></p>
<p>(A un anno esatto dal 17 dicembre 2015 – data in cui il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa rese il proprio parere nell’ambito del procedimento di nomina dell’ultimo Presidente del Consiglio di Stato – due dei componenti di quell’Organo ricordano il loro disagio di quei momenti e auspicano un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nomina-del-presidente-del-consiglio-di-stato-quello-che-noi-credevamo/">La nomina del presidente del Consiglio di Stato: quello che noi credevamo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-nomina-del-presidente-del-consiglio-di-stato-quello-che-noi-credevamo/">La nomina del presidente del Consiglio di Stato: quello che noi credevamo</a></p>
<div style="text-align: justify;">(<em>A un anno esatto dal 17 dicembre 2015 – data in cui il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa rese il proprio parere nell’ambito del procedimento di nomina dell’ultimo Presidente del Consiglio di Stato – due dei componenti di quell’Organo ricordano il loro disagio di quei momenti e auspicano un futuro diverso, in cui si ritorni alla più corretta consuetudine, verosimilmente costituzionale, sempre seguita in passato</em>)<br />
&nbsp;<br />
L’interessante e in larga parte condivisibile articolo che è stato recentemente pubblicato sulla rivista <em>on-line</em> “<em>Giust. Amm</em>.” dal Prof. Follieri, a proposito dell’indipendenza del Consiglio di Stato, laddove ripercorre la vicenda della c.d. “cinquina”, ossia della richiesta proveniente dal Governo e trasmessa al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, a dicembre del 2015, di indicare – anziché uno solo, come era sempre avvenuto sino ad allora – cinque nomi tra i quali l’Esecutivo si riservava la scelta del successore di Giorgio Giovannini quale Presidente del Consiglio di stato, merita una precisazione, che desideriamo esprimere qui a titolo del tutto personale.<br />
Non è esatta l’affermazione che vi si legge, nel senso che la richiesta del Governo, inedita e in forte discontinuità rispetto al passato, non avrebbe suscitato alcuna reazione da parte dell’Organo di autogoverno della giustizia amministrativa, che l’avrebbe accettata del tutto supinamente.<br />
Infatti la discussione svoltasi nella Quarta Commissione permanente – il cui verbale, contrassegnato da un ampio <em>excursus</em> storico-giuridico, fu allegato al parere votato a larga maggioranza dal plenum nella seduta del 17 dicembre e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in allegato a tale parere – testimonia, piuttosto, il disagio e la preoccupazione di moltidei componenti di fronte a tale inedita richiesta, nella piena consapevolezza del rischio diderogare alla consolidata prassi costituzionale; nonché il tentativo di conservare in capo all’Organo di autogoverno il potere sostanziale di scelta, senza tuttavia escludere la debita leale collaborazione con l’Esecutivo, e l’auspicio che, in futuro, tale prassi possa essere ripristinata, sull’esempio di quanto avvenuto in passato per la Corte dei conti: ed in effetti la proposta che in quella sede fu formulata, e che venne poi approvata dal Consiglio di Presidenza nella suddetta riunione,reca l&#8217;indicazione motivata del primo candidato, diverso da quello poi nominato dal Governo, sulla base dei criteri dell’attitudine e del merito (e non solo dell’anzianità),pur se con la successiva indicazione anche degli altri quattro nomi richiesti (parimenti graduati per attitudine e merito, e non sulla mera base dell’anzianità) dai quali il Governo ha invece attinto.<br />
Gli esatti termini di tale dibattito, nonché tutti gli atti ad esso pertinenti, possono essere consultati da chiunque vi abbia interesse sulle pagine della Rivista “<em>Giurisprudenza costituzionale</em>” n. 1/2016, 447 ss, dove è pubblicato l’articolo, di Riccardo Chieppa e Marzio Branca, <em>La nomina del Presidente del Consiglio di Stato: tra prassi e innovazione</em>.<br />
Quella vicenda, che ha conosciuto dei passaggi anche dolorosi sul piano personalenon solo di chi scrive e che in quel momento non ricevetteprobabilmente tutta l’attenzione che avrebbe invece meritato dal mondo dell’Università e dell’Avvocatura acuendo in questo modo nel Consiglio di Presidenzae in vari suoi componenti un sentimento di profonda “solitudine”, è ormai alle spalle.<br />
Se oggi, in termini assoluti, non si possono mettere minimamente in discussione le capacità e i meriti dell’attuale vertice del Consiglio di Stato, intento a portare avanti un ambizioso progetto di rinnovamento dell’Istituto, almeno per il futuro rimane fortissima l’esigenza di approfondire nuovamente – e l’articolo del Prof. Follieri potrebbe segnare l’avvio di un’auspicabile riflessione in tal senso – il“problema” rappresentato dal potere di scelta del Presidente del Consiglio di Stato, che l’art. 22 della legge 186 del 1982 attribuisce testualmente al solo Governo, che è parte in causa di molti giudizi che si svolgono dinanzi al giudice amministrativo, nonché l’ineludibile necessità di ritornare immediatamente a un’applicazione costituzionalmente orientata della norma, all’insegna di un potere di nomina quantomeno duale, ovvero concordato con l’Organo di autogoverno della magistratura amministrativa: il cui parere dovrebbe tornare a essere considerato, d’ora in avanti, non solo obbligatorio, ma anche vincolante per il Governo.<br />
Come, del resto, in passato era sempre stato inteso, salvo pochissime eccezioni: pressoché tutte anteriori, peraltro, all’entrata in vigore della vigente Costituzione, che ha posto il principio dell’assoluta indipendenza della giurisdizione tra quelli fondamentali della Repubblica.<br />
Ermanno de Francisco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hadrian Simonetti</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2020 n.3943</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-19-6-2020-n-3943/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2020 n.3943</a></p>
<p>Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente, Roberto Politi, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.; &#8211; Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.; &#8211; Direzione Provinciale del Tesoro di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante; rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-19-6-2020-n-3943/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2020 n.3943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-19-6-2020-n-3943/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2020 n.3943</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente, Roberto Politi, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.; &#8211; Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.; &#8211; Direzione Provinciale del Tesoro di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante; rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 contro C. Tommasina, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Attilio C., presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Ludovisi, n. 36)</span></p>
<hr />
<p>Personale di magistratura: va esclusa la retroattività  dell&#8217; art. 1 c. 325 L. 311/2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Ordinamento giudiziario &#8211; personale di magistratura &#8211; art. 1 c. 325 L. 311/2004 &#8211; retroattività  &#8211; va esclusa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Sulla tematica della retroattività  dell&#8217;art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004, sussiste un consolidato formante giurisprudenziale (diritto vivente) secondo cui anzichè disporre in modo retroattivo il riconoscimento dell&#8217;indennità  giudiziaria durante i periodi di astensione obbligatoria a tutte le lavoratrici in maternità , il legislatore ha riconosciuto tale spettanza solo per l&#8217;avvenire, dovendo, in argomento, condividersi l&#8217;opzione ermeneutica dell&#8217;irretroattività  del riconoscimento dell&#8217;indennità  giudiziaria ai magistrati in astensione obbligatoria giacchè non è possibile dedurre dall&#8217;intervento dell&#8217;art. 1, comma 325, della legge finanziaria per l&#8217;anno 2005 a favore dei magistrati assenti per maternità , l&#8217;intento legislativo di rimuovere una situazione di illegittima disparità  di trattamento: la novella citata costituisce invece manifestazione della discrezionalità  del potere legiferante nel collocare nel tempo le innovazioni legislative.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/06/2020<br /> <strong>N. 03943/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04248/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4248 del 2011, proposto da: &#8211; Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.; &#8211; Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.; &#8211; Direzione Provinciale del Tesoro di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante; rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> <br /> C. Tommasina, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Attilio Cotroneo, presso il quale è elettivamente <em>domiciliata in Roma, alla Via Ludovisi, n. 36;</em><br /> <br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> <em>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione staccata di Reggio</em> Calabria) n. 310 del 25 marzo 2010, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di C. Tommasina;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 giugno 2020, tenuta ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27), il Cons. Roberto Politi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. Con ricorso N.R.G. 719 del 2007, proposto innanzi alla Sezione staccata di Reggio Calabria del T.A.R. della Calabria, la dott.ssa Tommasina C., magistrato in servizio presso sede rientrante nel distretto della Corte d&#8217;Appello di Reggio Calabria, chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire l&#8217;indennità  di funzione giudiziaria per il periodo di astensione obbligatoria per maternità , fruito anterioriormente al 2005.<br /> Costituitasi l&#8217;Amministrazione intimata, il Tribunale, con sentenza n. 310 del 25 marzo 2010, ha accolto il ricorso, con compensazione delle spese di lite.<br /> 2. Avverso tale pronuncia, le Amministrazioni indicate in epigrafe hanno interposto appello, notificato il 9 maggio 2011 e depositato il successivo 24 maggio.<br /> Nell&#8217;osservare come ilÂ <em>thema decidendum </em>della controversia concerna la retroattività  &#8211; o meno &#8211; delle disposizioni di cui all&#8217;art. 1, comma 325, della legge 311/2004, che ha modificato l&#8217;art. 3, comma 1, della legge 27/1981 (prevedendo che il diritto alla percezione dell&#8217;indennità  giudiziaria non sia sospeso durante il periodo di astensione obbligatoria), sostiene parte appellante che la suindicata normativa non trovi applicazione relativamente a situazioni, come quella riguardante la ricorrente di prime cure, esauritesi antecedentemente al 1° gennaio 2005 (data di entrata in vigore della normativa stessa).<br /> Se, in atto, la materia della erogazione della indennità  di che trattasi è disciplinata con il riconoscimento della stessa anche durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità  solo per le situazioni successive all&#8217;entrata in vigore della suindicata modifica, in ragione del principio generale della irretroattività  della legge (che dispone solo per l&#8217;avvenire; e si applica esclusivamente a fattispecie verificatesi dopo l&#8217;entrata in vigore di detta norma), non può essere invocato il principio della retroattività  dello <em>jus superveniens,</em> avente natura eccezionale e, come tale, applicabile solo qualora espressamente previsto dalla legge.<br /> Avrebbe, quindi, errato il Tribunale di prime cure, nell&#8217;aderire alla tesi di parte ricorrente circa l&#8217;applicabilità  retroattiva dell&#8217;art. 1, comma 325, superando il principio generale di irretroattività  della legge, che lo stesso art. 1, comma 325, non consente testualmente di derogare.<br /> La decisione impugnata si porrebbe, altresì¬, in contrasto:<br /> &#8211; non solo con la giurisprudenza di questo Consiglio, che, nell&#8217;ordinanza n. 2280/2007 (di rimessione della questione di legittimità  alla Corte Costituzionale), ha affermato l&#8217;irretroattività  della norma;<br /> &#8211; ma anche con l&#8217;orientamento manifestato dalla stessa Corte Costituzionale, che, con ordinanza n. 137 del 2008 (seguita dalla n. 346/2008, di analogo tenore) ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, da un lato affermando l&#8217;irretroattività  della norma, dall&#8217;altro escludendo il profilo di incostituzionalità  sollevato con riferimento ad una ritenuta disparità  di trattamento dei magistrati rispetto al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (ed affermando, altresì¬, che la deroga al principio di irretroattività  della legge costituisce manifestazione della discrezionalità  del Legislatore).<br /> Nè, in diverso avviso, rileverebbero le risultanze dei lavori parlamentari, dalle quali sarebbe dato evincere che tale novella sia stata introdotta allo scopo di rimuovere una disparità  di trattamento fra personale togato e personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie (argomentazione, questa, giÃ  portata al vaglio della Corte Costituzionale dal Consiglio di Stato con la citata ordinanza di rimessione giÃ  citata; e da quest&#8217;ultima esaminata e superata).<br /> L&#8217;appellata sentenza, inoltre, sarebbe censurabile, laddove finisce con l&#8217;applicare lo <em>jus superveniens</em> a situazioni che si sono esaurite prima dell&#8217;entrata in vigore della novella: e che, quindi, dovrebbero rimanere disciplinate dalla normativa vigente nel relativo periodo di astensione obbligatoria per maternità  fruita (quanto all&#8217;odierna appellata, intercorrente fra il 23 aprile 2003 ed il 24 settembre 2003).<br /> Irrilevante sarebbe, da ultimo, la circostanza che l&#8217;emolumento in oggetto abbia progressivamente perduto l&#8217;originaria natura di &#8220;indennità  speciale&#8221;, venendo ad assumere il carattere di voce fissa dell&#8217;ordinaria retribuzione del personale di magistratura, nonchè del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie: siffatto sviluppo evolutivo non consentendo di superare, <em>ex se,</em> la prescrizione di cui all&#8217;art. 3 della legge 27 del 1981, che ne esclude esplicitamente la corresponsione per i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa previsti dagli artt. 4 e 7 della legge 1204 del 1971.<br /> Conclude, pertanto, parte appellante per l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello; e, in riforma della sentenza impugnata, per la reiezione del ricorso di primo grado, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.<br /> 3. In data 12 ottobre 2011, l&#8217;appellata dott.ssa C. si è costituita in giudizio; e, in vista della trattazione nel merito, con memoria depositata il 30 aprile 2020, ha ribadito le argomentazioni giÃ  sottoposte all&#8217;attenzione del giudice di prime cure; in particolare, sottolineando la rilevanza assunta dai lavori preparatori alla legge finanziaria 30 dicembre 2004 n. 311, i quali manifesterebbero chiaramente la volontà  del Legislatore di dirimere una disparità  di trattamento tra personale di magistratura e personale di cancelleria.<br /> Ha chiesto, conseguentemente, il rigetto dell&#8217;appello, con conferma della sentenza di primo grado; subordinatamente, sollecitando la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, affinchè rivaluti la questione giÃ  esaminata con riferimento alla norma in esame, alla luce dei lavori preparatori della legge stessa, depositati nel presente giudizio.<br /> 4. L&#8217;appello viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza telematica del 16 giugno 2020.<br /> DIRITTO<br /> L&#8217;appello è infondato.<br /> 1. Non può omettere il Collegio di dare atto della presenza di un consolidato orientamento della Sezione sulla specifica questione (retroattività , o meno, delle disposizioni introdotte dall&#8217;art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) oggetto della presente controversia.<br /> Con sentenze 12 agosto 2019, nn. 5658, 5659, 5660 e 5661, infatti:<br /> &#8211; rilevato come la Corte Costituzionale abbia avuto modo di esaminare (successivamente all&#8217;ordinanza 14/21 maggio 2008, n. 137) sia la tematica della retroattività  dell&#8217;art. 1, comma 325, della legge n. 311/2004, sia la questione della legittimità  costituzionale della conclamata irretroattività  della disposizione (questione riproposta dall&#8217;appellata anche nel presente giudizio);<br /> &#8211; ed osservato come la stessa Corte si sia nuovamente espressa in senso opposto alle tesi interpretative dell&#8217;appellata, rilevando che la citata disposizione, &#8220;<em>secondo l&#8217;interpretazione ormai consolidata dal Consiglio di Stato e, dunque, in base al diritto vivente, anzichè disporre in modo retroattivo il riconoscimento dell&#8217;indennità  giudiziaria durante i periodi di astensione obbligatoria a tutte le lavoratrici in maternità , ha riconosciuto tale spettanza solo per l&#8217;avvenire</em> &#8220;; dovendo, sul punto, &#8220;<em>condividersi l&#8217;opzione ermeneutica adottata dal rimettente, circa l&#8217;irretroattività  del riconoscimento dell&#8217;indennità  giudiziaria ai magistrati in astensione obbligatoria&#8221;, </em>giacchè tale interpretazione <em>&#8220;ormai consolidata nella giurisprudenza amministrativa, è stata giÃ  condivisa da questa Corte nella sentenza n. 137 del 2008 e nella successiva ordinanza n. 346 del 2008, nelle quali è stato affermato che «contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo, non è possibile dedurre dall&#8217;intervento dell&#8217;art. 1, comma 325, della legge finanziaria per l&#8217;anno 2005 a favore dei magistrati assenti per maternità , l&#8217;intento del legislatore di rimuovere una situazione di illegittima disparità  di trattamento» e che «la novella citata costituisce invece manifestazione della discrezionalità  del potere legislativo nel collocare nel tempo le innovazioni legislative»;</em><br /> è stata, ulteriormente, scrutinata la questione &#8211; dall&#8217;odierna appellata sollevata con memoria depositata in atti alla data del 30 aprile 2020 &#8211; riguardante la rilevanza assunta dai lavori preparatori della citata legge n. 311/2004 (nella parte in cui viene, in essi, rilevato che &#8221;  <em>allo stato, al personale della magistratura è &#038; riservato un trattamento differenziato e deteriore rispetto al personale delle cancellerie, che pure ha ottenuto l&#8217;indennità  perchè addetto ad uffici nei quali operano i magistrati. Con la modifica che si propone si viene ad eliminare tale disparità  di trattamento incidendo sulla norma base che ha riconosciuto l&#8217;indennità , ferma restando la mancata attribuzione nei periodi di assenza facoltativa di cui ai capi V e VII del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità  e della paternità , di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, che ha abrogato la citata legge n. 1204 del 1971&#8243;).</em><br /> 2. Intende, in questa sede, il Collegio ribadire quanto dalla Sezione in proposito giÃ  affermato con le sopra citate pronunzie, con riferimento:<br /> &#8211; non soltanto alla <em>&#8220;valenza soltanto sussidiaria dei lavori preparatori ai fini della integrazione della legge&#8221;, </em>con esclusa attitudine della<em> &#8221; volontà  da essi emergente&#8221;Â </em>a<em> &#8220;sovrapporsi alla volontà  obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontà  oggettiva della norma, voluntas legis, da tenersi distinta dalla volontà  dei singoli partecipanti al processo formativo di essa: v., per tutte, Cassazione civile, Sezioni unite, 23 febbraio 2018, n. 4485; Cons. Stato, Sez. IV, 28 luglio 2016, n. 3414)&#8221;;</em><br /> &#8211; ma anche all&#8217;esclusa rinvenibilità , nello stesso testo invocato dall&#8217;appellata, dell&#8217;intenzione di conferire alla novella (ferma l&#8217;intenzione di eliminare, <em>pro futuro,</em> una disparità  di trattamento)Â <em>&#8220;una valenza retroattiva in deroga al principio di irretroattività  sancito dall&#8217;art. 11 delle preleggi&#8221;.</em><br /> 3. Nel ritenere che, sulla base delle considerazioni precedentemente riportate &#8211; alle quali il Collegio intende, nella presente sede, manifestare convinta adesione &#8211; la questione di legittimità  costituzionale come sopra sollevata dall&#8217;appellata sia manifestamente infondata, va conclusivamente dato atto dell&#8217;accoglibilità  dell&#8217;appello proposto dal Ministero della Giustizia.<br /> Conseguentemente, in riforma dell&#8217;appellata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.<br /> La natura dell&#8217;interesse perseguito dall&#8217;appellata induce a compensare <em>inter partes</em> le spese del doppio grado.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br /> Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con Sede in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 16 giugno 2020, convocata con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere<br /> Cecilia Altavista, Consigliere<br /> Roberto Politi, Consigliere, Estensore<br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-19-6-2020-n-3943/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2020 n.3943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.4552</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2016-n-4552/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2016-n-4552/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.4552</a></p>
<p>Pres. Severini/ est. Lotti CSM, valutazione e motivazione della commissione come prius logico indefettibile per il conferimento ai magistrati di incarichi direttivi 1.Ordinamento giudiziario &#8211; Nomina presidente Tribunale &#8211; Proposta del candidato &#8211; Motivazione apparente &#8211; Correzione operata dal relatore &#8211; In assenza di valutazione della commissione &#8211; Illegittimità &#8211;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-28-10-2016-n-4552/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 28/10/2016 n.4552</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini/ est. Lotti</span></p>
<hr />
<p>CSM, valutazione e motivazione della commissione come prius logico indefettibile per il conferimento ai magistrati di incarichi direttivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Ordinamento giudiziario &#8211; Nomina presidente Tribunale &#8211; Proposta del candidato &#8211; Motivazione apparente &#8211; Correzione operata dal relatore &#8211; In assenza di valutazione della commissione &#8211; Illegittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In tema di <em>iter</em>&nbsp;di formazione delle delibere del C.S.M., aventi ad oggetto il conferimento ai magistrati di incarichi direttivi, per quanto attiene ai rapporti fra commissioni e&nbsp;<em>Plenum,</em>&nbsp;è illegittima per eccesso di potere la proposta di designazione del candidato (sottoposta al <em>Plenum</em> per la votazione), la cui motivazione, inizialmente apparente, sia stata fornita dal relatore del <em>Plenum </em>in sede di riscrittura, indipendentemente dalla valutazione della Commissione. (Nel caso di specie la nuova proposta, coincidente con la prima soltanto per l’esito, ma del tutto nuova quanto a motivazione, difetta dunque di un’esaustiva esternazione delle ragioni del giudizio tecnico svolto dalla Commissione che costituisce un <em>prius </em>logico imprescindibile in relazione all’<em>iter</em> procedimentale considerato).&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 04552/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 05660/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 05730/2016 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso numero di registro generale 5660 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della giustizia, in persona del Ministro&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Fischetti Enrico, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Piazza, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo, 101 &#8211; 5° piano;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Masia Vittorio, rappresentato e difeso dagli avvocati Yvonne Messi C.F. MSSYNN53L44Z133R e Goffredo Gobbi, con domicilio eletto presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina, 8;&nbsp;</p>
<p>
sul ricorso numero di registro generale 5730 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Masia Vittorio, rappresentato e difeso dagli avvocati Yvonne Messi e Goffredo Gobbi, con domicilio eletto presso Goffredo Gobbi in Roma, via Maria Cristina, 8;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Fischetti Enrico, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Piazza, con domicilio eletto presso Angelo Piazza in Roma, piazza San Bernardo, 101 &#8211; 5° Piano;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>quanto al ricorso n. 5660 del 2016 e al ricorso n. 5730 del 2016:<br />
della sentenza breve del TAR Lazio, Roma, Sezione I, n. 06677-2016, resa tra le parti, concernente il conferimento dell’incarico direttivo di Presidente del Tribunale di Brescia.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enrico Fischetti, di Vittorio Masia, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Messi, l’Avvocato dello Stato Aiello e Terracciano in dichiarata delega di Piazza Messi;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 Cod. proc. amm.;</p>
<p>1. Gli appelli in epigrafe devono essere riuniti ex art. 96, comma 1, Cod. proc. amm., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.<br />
2. Il giudizio concerne il conferimento al dott. Vittorio Masia dell&#8217;ufficio direttivo di Presidente del Tribunale ordinario di Brescia, disposto dal CSM, con delibera del&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;del 13 aprile 2016.<br />
Alla procedura hanno partecipato cinque candidati, tra cui il dott. Fischetti, ricorrente in primo grado.<br />
La V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, esaminati i&nbsp;<em>curricula</em>&nbsp;e acquisito il concerto dal Ministero della giustizia, ha formulato al&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;la proposta dell&#8217;unico candidato Vittorio Masia.<br />
Il&nbsp;<em>Plenum,</em>&nbsp;nella seduta del 6 aprile 2016, a seguito di rilievi presentati dal Primo Presidente della Corte di Cassazione nel corso della discussione, ha disposto la sostituzione della precedente proposta con un’altra, coincidente con la precedente solo quanto a designazione dell’unico candidato, invitando il relatore a integrare la motivazione.<br />
Nella seduta del 13 aprile 2016 il&nbsp;<em>Plenum</em>, con un voto contrario e numerosi astenuti, ha approvato la nomina del dott. Masia in ragione dell’art. 25, comma 5, del Regolamento interno delle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni, secondo cui&nbsp;<em>«i componenti, che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca, concorrono soltanto alla formazione del numero legale»</em>.<br />
Il Tribunale amministrativo per il Lazio, con sentenza in forma semplificata 10 giugno 2016, n. 6677 &#8211; qui impugnata in appello &#8211; ha accolto il ricorso del dott. Enrico Fischetti. La sentenza ha ricordato che il metodo procedimentale adottato dal C.S.M. è articolato attraverso la proposizione da parte delle commissioni referenti di progetti di delibera già dotati di autonoma e completa motivazione, in relazione ai quali il&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;esprime il voto potendo anche procedere ad emendamenti correttivi; ma che nella specie queste garanzie procedimentali sono state violate perché la Quinta Commissione ha presentato un’unica proposta, il che ha impedito al dott. Fischetti di accedere a una completa valutazione del&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;e di esserne votato: e che comunque nella discussione in&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;la proposta non è stata discussa né rimandata in Commissione né emendata, ma è stata radicalmente riscritta dal relatore in una proposta coincidente con la precedente quanto alla designazione dell’unico candidato, ma a quella non riconducibile per la nuova motivazione. Insomma è mancata, sia quanto alla prima proposta, dall’istruttoria ritenuta inadeguata dal&nbsp;<em>Plenum</em>, sia quanto alla seconda proposta riscritta direttamente dal&nbsp;<em>Plenum</em>, la necessaria fase di istruttoria tecnica di spettanza delle commissioni: La sentenza ha osservato che la finalità di garanzia dell’indipendenza della magistratura rispetto agli altri poteri dello Stato (art. 104 Cost.) non può &#8211; alla stregua dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento &#8211; consentire che il principio maggioritario delle decisioni del&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;(vincolato ex art. 105 Cost. alle&nbsp;<em>«norme dell’ordinamento giudiziario»</em>) prescinda da un oggettivo previo accertamento del “merito tecnico” delle questioni, vale qui a dire dalla previa necessaria ponderazione dei requisiti dei diversi candidati. Nella fattispecie è mancata un’idonea valutazione dei requisiti dei candidati da parte della competente Commissione, invece necessaria per garantire il legittimo esercizio del principio maggioritario nelle decisioni assembleari anche in relazione alla sua funzione costituzionale.<br />
La sentenza è appellata, con i due distinti ricorsi in epigrafe, dal C.S.M. e dal Ministero della giustizia, dal dott. Vittorio Masia.<br />
3. Va qui premesso che il contestato conferimento è avvenuto in applicazione del nuovo “Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria” (Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015).<br />
Il Testo Unico del 2015 ha inteso, come si legge nelle premesse della relazione introduttiva,&nbsp;<em>«garantire le esigenze di trasparenza, comprensibilità e certezza delle decisioni consiliari»</em>&nbsp;attraverso la&nbsp;<em>«ridefinizione degli indicatori di idoneità direttiva, stabilendo distinti e specifici indicatori, diversificati secondo le tipologie di incarico e, soprattutto porre nuove e chiare regole del giudizio di comparazione tra aspiranti».</em><br />
Come si evince ancora dalla relazione introduttiva,&nbsp;<em>«l&#8217;intento è far sì che la meritocrazia non rimanga un&#8217;affermazione di principio, ma rappresenti realmente il valore fondante di ogni scelta selettiva che deve sempre orientarsi alla scelta del migliore dirigente da preporre al posto da coprire, nel rispetto del superiore interesse pubblico»</em>.<br />
Si tratta di enunciati che appaiono coerenti con i principi generali di trasparenza e di chiarezza delle decisioni.<br />
Tali principi non concernono il contenuto delle valutazioni del C.S.M., che appartiene al merito insindacabile in giustizia (cfr. da ultimo, Cons. Stato, IV, 13 maggio 2013, n. 2595), salvi manifesti aspetti di irragionevolezza, sproporzione o arbitrarietà.<br />
Tali principi, piuttosto, precisano e intensificano un dovere procedimentale di valutazione del merito tecnico bene sottolineato dalla gravata sentenza: dovere che si riflette, tra l’altro, nella necessità di una particolare chiarezza e di una particolare comprensibilità della formazione lineare della decisione. L’importanza e la responsabilità inerenti ai significativi incarichi giudiziari oggetto di conferimento richiedono che già in origine questa valutazione nel merito tecnico sia effettiva e che, conseguentemente, risulti ben visibile in ogni passaggio procedimentale, per modo che non debba patire ostacoli la comune e immediata comprensione del complesso percorso che ha condotto l’organo di autogoverno alla determinazione amministrativa.<br />
Pertanto, anche se i provvedimenti non necessitano di una motivazione particolarmente diffusa, il loro percorso formativo deve esternare l’essenziale apprezzamento tecnico e perciò essere, e partitamente, quanto più possibile manifesto, lineare e comprensibile, senza interruzioni. Le interruzioni, invero, possono essere sintomo di incoerenze o di anticipazioni di risultati decisori sull’analisi dei mezzi per giungervi, vale a dire di prevalenza di valutazioni inespresse e diverse da quella debitamente tecnica. È per questo che le ragioni tecniche che sono a fondamento della scelta finale debbono inequivocabilmente emergere in modo chiaro e preciso, esplicito e coerente; e che perciò lo sviluppo procedimentale si deve manifestare non solo come una sequenza formale di atti, ma anche come un autentico, coerente e logico percorso elaborativo della determinazione. In tal modo potranno essere – in coerenza con le ragioni fondative del principio costituzionale di autogoverno della magistratura &#8211; sufficientemente conoscibili e valutabili da chiunque, in special modo dai magistrati interessati, i motivi tecnici che hanno razionalmente condotto l’organo deliberante, nel procedere all&#8217;apprezzamento complessivo dei candidati, alla preferenza per uno di loro.<br />
4. Nel caso di specie questi principi non sono stati rispettati: il percorso formativo è caratterizzato da un’interruzione il cui carattere iterativo, da parte del&nbsp;<em>Plenum</em>, di un difetto di esternazione già emerso nell’opera della Commissione, porta a un’incoerenza complessiva che vizia, come rilevato dalla sentenza appellata, la formazione del procedimento e del suo risultato.<br />
La Quinta Commissione del CSM ha infatti, presentato, senza che ne traspaia una chiara e comprensibile ragione, un&#8217;unica proposta di candidatura.<br />
Come risulta dagli atti e come assume lo stesso C.S.M. nel suo atto di appello (pagg. 4 e 5), nella seduta di&nbsp;<em>Plenum</em>del 6 aprile 2016 il Primo Presidente della Corte di Cassazione rilevò che la motivazione adottata circa la valutazione comparativa in sede di Commissione del candidato dott. Fischetti fosse&nbsp;<em>&#8220;apparente e perciò inesistente&#8221;</em>&nbsp;in carenza di&nbsp;<em>&#8220;alcuna valutazione comparativa reale con la posizione del dott. Fischetti&#8221;</em>&nbsp;di cui erano stati, a suo dire, pretermessi&nbsp;<em>&#8220;tutti i dati relativi alla storia professionale&#8221;</em>, per poi evidenziare che&nbsp;<em>&#8220;della nota inviata dal dott. Fischetti al Comitato di presidenza e trasmessa alla Quinta Commissione non vi è traccia nella proposta&#8221;</em>.<br />
Sempre nella seduta di&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;del 6 aprile 2016, il Primo Presidente della Corte di Cassazione aggiunse, inoltre, che, con detta nota, il dott. Fischetti aveva inteso segnalare&nbsp;<em>&#8220;le ragioni in fatto e in diritto per cui riteneva di essere quantomeno meritevole di una proposta, sia pure di minoranza&#8221;</em>, denunziando ancora&nbsp;<em>&#8220;il carattere meramente apparente della valutazione comparativa&#8221;</em>&nbsp;e chiedendo, pertanto<em>, &#8220;di restituire la pratica in Commissione, perché venga effettuata una reale valutazione”</em>. Nelle dichiarazioni rese a verbale del Primo Presidente emergeva, dunque, il riferimento ad un difetto di istruttoria talmente radicale da imporre, a salvaguardia della legittimità procedimentale, il ritorno della pratica in Commissione.<br />
Il successivo sviluppo del dibattito portò ad alcuni chiarimenti da parte della relatrice, consigliere Alberti Casellati, la quale dichiarò la propria contrarietà al ritorno in Commissione sul presupposto che&nbsp;<em>&#8220;quanto sottolineato nella nota del dott. Fischetti è stato già esaminato dalla Commissione&#8221;</em>. La circostanza più avanti è stata ribadita dal consigliere Forciniti, componente della Quinta Commissione, a dire del quale&nbsp;<em>&#8220;la Commissione ha esaminato puntualmente le osservazioni del dott. Fischetti, ne ha discusso e ha ritenuto che la proposta elaborata fosse comunque valida&#8221;</em>.<br />
Avendo, quindi, il Primo Presidente chiesto di indicare in quale parte della motivazione fossero state comparativamente valutate le esperienze direttive e semidirettive rispettivamente vantate dai dott.ri Masia e Fischetti, il consigliere Palamara affermò che&nbsp;<em>&#8220;nel punto 4 c&#8217;è traccia di quanto richiesto dal Primo Presidente&#8221;</em>&nbsp;e, in un successivo intervento, che&nbsp;<em>&#8220;i rilievi contenuti nella nota sono stati in realtà oggetto di valutazione nell&#8217;ambito della Quinta Commissione&#8221;</em>.<br />
Il consigliere San Giorgio rilevò come, nel caso in esame,&nbsp;<em>&#8220;più che un problema di motivazione apparente vi sia forse un problema di tecnica redazionale, poiché si è evitata una descrizione analitica del percorso professionale del candidato non proposto, limitandosi ad un&#8217;indicazione generica delle funzioni svolte&#8221;</em>; egli&nbsp;precisò che&nbsp;<em>&#8220;al punto 4 si fa espresso riferimento ad una equivalenza dei candidati in relazione all&#8217;indicatore specifico di attitudini direttive, riferimento che rende superflua la descrizione della carriera del dott. Fischetti in considerazione del fatto che si sottolinea la prevalenza del dott. Masia con riferimento agli indicatori generali&#8221;.</em><br />
Analogamente si espresse il consigliere Balduzzi il quale rilevò che la motivazione della proposta, pur non apparente, era&nbsp;<em>&#8220;un po&#8217; troppo sintetica in ragione della specificità della vicenda&#8221;</em>.<br />
Da tali rilievi&nbsp;<em>ictu oculi</em>&nbsp;risulta già in sede di&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;rilevata l’insufficienza del percorso a quel momento sviluppato per garantire all’odierno appellato Fischetti l’accesso ad una completa valutazione da parte del&nbsp;<em>Plenum</em>, per essere dallo stesso valutato e votato.<br />
Nel contempo, tale&nbsp;<em>modus procedendi</em>&nbsp;realizza una cesura immotivata tra le due fasi del procedimento, rispettivamente di competenza della Commissione e del&nbsp;<em>Plenum</em>, che interrompe la continuità dello sviluppo logico nella formazione del giudizio tecnico e così della volontà istituzionale dell&#8217;organo di autogoverno e genera la distorsione del provvedimento amministrativo.<br />
In pratica, si emancipa senza una plausibile ragione il&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;dalla presa in considerazione (anche se in disparere) di una piena raccolta di dati e di opinioni prima compiuta dalla Commissione e della quale, nella proposta pervenuta al&nbsp;<em>Plenum</em>, come detto, qui non vi è formale traccia alcuna.<br />
Infatti, a seguito di questi rilievi fatti durante la discussione in&nbsp;<em>Plenum</em>, l’iniziale proposta della Quinta Commissione non è stata in specifico né discussa né posta ai voti; ma nemmeno è stata riportata in Commissione, come a questo punto appariva logico e coerente, dunque necessario.<br />
5. Questo Consiglio di Stato ha affermato che nell’<em>iter</em>&nbsp;di formazione delle delibere del C.S.M., aventi ad oggetto il conferimento ai magistrati di incarichi direttivi, per quanto attiene ai rapporti fra commissioni e&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;la proposta della commissione ha il compito di fornire una prima raccolta di elementi e una loro ordinata disamina, un apporto iniziale di riflessione nel processo di formazione della volontà del&nbsp;<em>Plenum,</em>&nbsp;in una materia di particolare importanza; in sostanza, la proposta si atteggia alla stregua di un parere obbligatorio, ma non vincolante, che però ha l’effetto di costringere il&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;a prendere in esame innanzi tutto, sia pure comparativamente con gli altri, il nominativo proposto, con ciò costituendo per il&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;non un limite esterno, la cui inosservanza rilevi immancabilmente come violazione di legge, bensì un limite interno, la cui inosservanza immotivata o illogica dà luogo ad eccesso di potere; da qui la necessità che le ragioni dell’eventuale contrasto fra la proposta della commissione e la decisione del&nbsp;<em>Plenum</em>siano percepibili (cfr. Cons. Stato, IV, 12 febbraio 2010, n. 797).<br />
Nel caso di specie, all’opposto, la proposta della Commissione è stata radicalmente emendata nella seduta del&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;o, per meglio dire, semplicemente sostituita dallo stesso&nbsp;<em>Plenum</em>&nbsp;mediante la riscrittura, a opera del relatore in&nbsp;<em>Plenum</em>, di una nuova proposta, che coincideva con la prima nella designazione dell’unico candidato, ma che non era non riconducibile alla precedente a causa della nuova motivazione, che in nulla argomentava circa la precedente.<br />
E’ evidente che tale riscrittura, meramente sostitutiva, dell’originaria proposta realizza un’ipotesi di inosservanza immotivata ed ingiustificata della medesima: il che riverbera, alla stregua della giurisprudenza soprarichiamata, un vizio di eccesso di potere (cfr. anche Cons. Stato, IV, 28 dicembre 2012, n. 6709).<br />
Tale nuova proposta, coincidente con la prima soltanto per l’esito (l’unica candidatura del dott. Masia), ma del tutto nuova quanto a motivazione e che si riferisce a una previa valutazione comparativa della posizione del dott. Fischetti che non è riscontrabile negli atti della Commissione, è stata poi votata prevalendo di misura nel corso della seduta plenaria del 13 aprile 2016.<br />
Tale nuova proposta non contiene, dunque, un’esaustiva e chiara esternazione delle ragioni del giudizio tecnico – il solo ammissibile &#8211; alla luce degli atti acquisiti: non rende chiara e precisa la ragione che viene posta alla base della decisione di riscrittura dell’originaria proposta. Ne segue che la detta iterazione si presenta non come il&nbsp;<em>prius</em>&nbsp;logico di un’elaborazione successiva degli elementi da valutare raccolti, ma come una stretta anticipazione, e senza un&nbsp;<em>prius</em>istruttorio e ragionato, della volontà maggioritaria di un risultato che si presta ad apparire, dal punto di vista tecnico, acriticamente precostituito.<br />
Questo evidente difetto di trasparenza e di linearità nell’esternazione delle ragioni tecniche si riverbera in un duplice difetto di istruttoria e di regolare scansione procedimentale tra i compiti della Quinta Commissione e quelli del&nbsp;<em>Plenum</em>, come bene ravvisato dal Tribunale amministrativo: è dall’istruttoria, scandita secondo le corrette regole procedimentali, che le ragioni del merito tecnico della scelta devono infatti emergere con sufficiente ed adeguata chiarezza.<br />
L’atto di conferimento finale, per tali motivi, ne risulta irrimediabilmente viziato e pertanto illegittimo.<br />
6. Tale assunto, che è posto alla base della sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio qui impugnata, ed è stato oggetto del primo motivo di ricorso di primo grado, è stato cautelativamente riproposto in sede di appello incidentale dalla parte appellata Fischetti; tale appello incidentale diventa dunque improcedibile per difetto di interesse.<br />
Gli appelli principali, così come riuniti, vanno respinti in quanto infondati per le ragioni testé evidenziate.<br />
Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), previa riunione degli appelli, come in epigrafe indicati, respinge gli appelli principali.<br />
Dichiara improcedibile l’appello incidentale.<br />
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere<br />
Stefano Fantini, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Giuseppe Severini</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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		<title>Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell&#8217;incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/disciplina-della-sezione-autonoma-dei-consigli-giudiziari-per-i-magistrati-onorari-e-disposizioni-per-la-conferma-nellincarico-dei-giudici-di-pace-dei-giudici-onorari-di-tribunale-e-dei-vice-procura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Note</p>
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<hr />
<p>Note</p>
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<p><a href=""></a></p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.2813</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2016-n-2813/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2016-n-2813/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2016-n-2813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.2813</a></p>
<p>Pres. Volpe – Est. Ferrari Sui poteri del Commissario ad acta in tema di nomina e sulle conseguenze delle violazioni disciplinari 1. Magistrati – Nomina procuratore della Repubblica – Controversie – Commissario ad acta – Sentenza – Esecuzione – Poteri. 2. Magistrati – Nomina procuratore della Repubblica – Violazioni disciplinari</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Volpe – Est. Ferrari</span></p>
<hr />
<p>Sui poteri del Commissario ad acta in tema di nomina e sulle conseguenze delle violazioni disciplinari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Magistrati – Nomina procuratore della Repubblica – Controversie – Commissario <em>ad acta </em>– Sentenza – Esecuzione – Poteri.</p>
<p>2. Magistrati – Nomina procuratore della Repubblica – Violazioni disciplinari – Incidenza sulla valutazione – Sussiste – Ragioni.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;In tema di nomina a Procuratore della Repubblica, qualora in sede di esecuzione di una sentenza, venga nominato un Commissario <em>ad acta</em> per eseguire la sentenza “in luogo e in sostituzione” dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura, questo può adottare tutte le valutazioni di competenza del CSM, potendo altresì valutare le sopravvenienze avvenute rispetto ai fatti di causa, quali le sanzioni disciplinari successivamente disposte. &nbsp;</p>
<p>2. In materia di nomina per il posto di Procuratore della Repubblica, le violazioni di rilievo disciplinare costituiscono un elemento in grado di refluire trasversalmente su tutti gli aspetti della valutazione curriculare: la violazione non è di per sé indice di un merito diminuito, ma riguardando regole comportamentali specifiche della professione, incide sull’indipendenza e sul prestigio della professione, così come percepiti all’esterno<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Ciò soprattutto a fronte di una previsione, quale è quella dell’art. 37 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, che espressamente ha previsto che “di regola” tale violazione disciplinare costituisca fattore preclusivo per il conferimento dell’incarico.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cons. St., IV, 27 aprile 2015, n. 2132.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 02813/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 09592/2012 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
ex art. 74 cod. proc. amm.;</div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9592 del 2012, proposto dal dott. Alberto Cisterna, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Clarizia e Antonio Lirosi e con questi elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia, Via Principessa Clotilde n. 2,</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente in carica, e il Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati,<br />
il dott. Giuseppe Quattrocchi, nella qualità di Commissario ad acta, non costituito in giudizio, nonché</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>dott.ssa Elisabetta Melotti, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Piazza presso il cui studio in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti n. 10, è elettivamente domiciliata,</p>
<div style="text-align: center;"><em>per la declaratoria di nullità o l&#8217;annullamento</em></div>
<p>del provvedimento dell’11 dicembre 2015, di nomina della dott.ssa Melotti a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, adottato dal Commissario ad acta dott. Quattrocchi in asserita esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 5571 del 26 maggio 2014, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1686 del 31 marzo 2015, di accoglimento del ricorso in ottemperanza proposto dal dott. Cisterna, nonché per l’esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 4711/13, che ha dato a sua volta esecuzione alla sentenza del Tar Lazio n. 32321 del 2010, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2295 del 2012.<br />
&nbsp;<br />
Visti il reclamo ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della dott.ssa Elisabetta Melotti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla camera di consiglio del 24 febbraio 2016 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>1. Con reclamo notificato in data 21 dicembre 2015 e depositato il successivo 22 dicembre il dott. Alberto Cisterna ha impugnato il provvedimento dell’11 dicembre 2015 di nomina della dott.ssa Melotti a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, adottato dal Commissario ad acta dott. Quattrocchi in asserita esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 5571 del 26 maggio 2014, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1686 del 31 marzo 2015, di accoglimento del ricorso in ottemperanza proposto, nonché per l’esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 4711/13, che ha dato a sua volta esecuzione alla sentenza del Tar Lazio n. 32321 del 2010, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2295 del 2012.<br />
Espone, in fatto, che un primo ricorso era stato proposto contro la delibera del 16 settembre 2009, con la quale il Plenum del C.S.M. aveva conferito alla dott.ssa Melotti, magistrato di quinta valutazione e sostituto Procuratore a Bologna, l’ufficio di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Il ricorso era stato accolto con sentenza n. 32321 del 14 settembre 2010, confermata dalla sez. VI del Consiglio di Stato con sentenza n. 2295 del 18 aprile 2012.<br />
Con delibera 26 luglio 2012 il C.S.M. ha reiterato la nomina della dott.ssa Melotti. Anche il secondo ricorso, proposto per l’esecuzione delle sentenze di primo e di secondo grado, è stato accolto dal Tar Lazio con sentenza 10 maggio 2013, n. 4711, che ha dichiarato nulla la delibera del 26 luglio 2012. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1686 del 31 marzo 2015, ha respinto l’appello proposto dalla dott.ssa Melotti.<br />
Nelle more tra la decisione di primo e di secondo grado il C.S.M., con delibera del 17 luglio 2013, ha deciso di non appellare la sentenza del Tar e di dargli esecuzione; con nuova delibera del 18 settembre 2013, ha confermato ancora una volta l’incarico alla dott.ssa Melotti. La sentenza del Tar n. 5571 del 26 maggio 2014 ha accolto il ricorso per l’ottemperanza ed è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1686 del 31 marzo 2015. Ancora in sede di ottemperanza con sentenza n. 11080 dell’1 luglio 2015 il Tar ha dato atto dell’avvenuta conclusione dell’attività del Commissario ad acta senza che lo stesso abbia potuto adempiere al proprio mandato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114. La sentenza è stata appellata e sospesa dalla sez. IV del Consiglio di Stato dapprima in sede monocratica (decreto n. 4147 dell’11 settembre 2015) e poi collegiale (ordinanza n. 4301 del 22 settembre 2015). Nel contempo il C.S.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1686 del 2015.<br />
Infine, con provvedimento dell’11 dicembre 2015, oggetto del reclamo, il Commissario ad acta, in asserita ottemperanza del giudicato, ha nuovamente confermato la dott.ssa Melotti al posto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.<br />
2. Ad avviso del dott. Cisterna tale provvedimento è nullo, o comunque annullabile, per:<br />
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 112 e 114 c.p.a. – Nullità/illegittimità per manifesta violazione del giudicato amministrativo – Violazione delle sentenze del Tar Lazio nn. 32321 del 2010, 4711 del 2013 e 5571 del 2014.<br />
Illegittimamente il Commissario ad acta ha nuovamente confermato la nomina della dott.ssa Melotti senza però effettivamente motivare le ragioni della scelta e individuando elementi sopravvenuti, id est una decisione disciplinare, che però, non essendo veramente tali in quanto conosciuti – o comunque conoscibili – dal C.S.M. prima della delibera del 26 luglio 2012, non potevano essere utilizzati.<br />
b) Violazione e falsa applicazione artt. 7, 112 e 114 c.p.a. – Nullità/illegittimità per manifesta violazione del giudicato amministrativo – Violazione delle sentenze del Tar Lazio nn. 32321 del 2010, 4711 del 2013 e 5571 del 2014.<br />
I fatti disciplinari non avrebbero potuto essere presi in considerazione dal Commissario ad acta ma semmai formare oggetto di un nuovo e diverso procedimento, fondato su presupposti e modalità autonomi.<br />
c) Violazione e falsa applicazione artt. 7, 112 e 114 c.p.a. – Nullità/illegittimità per manifesta violazione del giudicato amministrativo – Violazione delle sentenze del Tar Lazio nn. 32321 del 2010, 4711 del 2013 e 5571 del 2014 – Violazione art. 37 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria – Circolare n. 14858 del 28 luglio 2015 – Delibera del 28 luglio 2015 e s.m.<br />
L’attività commissariale avrebbe dovuto concludersi entro il 25 maggio 2015 e invece si è protratta sino alla conclusione del procedimento, promosso dal ricorrente dott. Cisterna, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che ha accolto in parte il ricorso avverso la decisione disciplinare n. 38 del 2015. Di tale decisione, passata in giudicato, il Commissario ha tenuto conto ai fini del decidere.<br />
3. Si sono costituiti in giudizio il Consiglio Superiore della Magistratura ed il Ministero della giustizia, che hanno sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />
4. Si è costituita in giudizio la dott.ssa Elisabetta Melotti, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />
5. Il Commissario ad acta dott. Giuseppe Quattrocchi non si è costituito in giudizio.<br />
6. Alla Camera di consiglio del 24 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>Oggetto del reclamo in esame è il provvedimento dell’11 dicembre 2015, recante nomina della dott.ssa Melotti a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, adottato dal Commissario ad acta dott. Quattrocchi in asserita esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 5571 del 26 maggio 2014, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1686 del 31 marzo 2015, e ciò nonostante che le diverse pronunce del giudice di primo e di secondo grado, intervenute sulla questione, avessero già dichiarato illegittima tale nomina.<br />
La questione prospettata, nella sostanza, dal ricorrente nel reclamo in esame è che il Commissario ad acta non avrebbe potuto porre a base della decisione di nominare la controinteressata la sanzione disciplinare comminatagli con la sentenza n. 38 del 9 aprile 2015, e ciò sia perché non si trattava di “sopravvenienza”, sia perché in ogni caso non avrebbe potuto il Commissario – che in sede di ottemperanza è longa manus del giudice e non organo ausiliario dell’Amministrazione – dare vita ad un nuovo e diverso iter procedimentale non legato alle indicazioni fornitegli dal giudice. Né, ad avviso del ricorrente, il potere, che il Commissario si è arrogato, può trovare fonte nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1686 del 2015 che, anche nell’obiter dictum in cui fa riferimento ai “fatti sopravvenuti”, non lo ha certo legittimato ad instaurare un autonomo processo valutativo totalmente sganciato dall’adempimento che andava assicurato alle decisioni del giudice amministrativo.<br />
I motivi possono essere scrutinati congiuntamente, stante la loro stretta connessione.<br />
Al fine del decidere occorre prendere le mosse da due delle diverse sentenze intervenute sull’annosa vicenda, una del giudice di primo grado (n. 5571 del 26 maggio 2014) e l’altra del giudice di appello (n. 1686 del 31 marzo 2015).<br />
Della prima è rilevante la parte in cui è stato nominato il Commissario ad acta, nella persona di “un magistrato ordinario, ove possibile in quiescenza, che abbia svolto funzioni direttive requirenti di secondo grado, ovvero funzioni direttive requirenti elevate di primo grado: questi, nel termine di sessanta giorni dall’attribuzione dell’incarico, in luogo e in sostituzione del Consiglio superiore della magistratura, effettuate tutte le opportune verifiche, inclusa la convocazione degli interessati, ed acquisiti gli atti ed i documenti utili, rinnoverà la decisione sulla scelta del titolare dell’Ufficio in questione trasmettendola poi alle Autorità competenti per il seguito di legge”.<br />
Si evincono così i poteri dal giudice dell’ottemperanza conferiti al Commissario, che si deve sostituire alle valutazioni che il Csm deve effettuare. In altri termini il Commissario, sebbene – come correttamente afferma parte ricorrente – sia longa manus del giudice dell’esecuzione, essendo stato nominato in sede di ottemperanza, non si deve limitare a convocare il C.S.M. perché adotti, entro un termine prestabilito, una ennesima decisione su chi, tra i due pretendenti, debba essere nominato per il posto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, ma deve decidere “in luogo e in sostituzione” dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura.<br />
Della seconda sentenza è invece determinante, ai fini della definizione del reclamo, l’approfondimento della rilevanza o non delle sopravvenienze. Ha affermato il giudice di appello che “ … qualsiasi valutazione di elementi non considerati, siano essi pregressi e non previamente risaltanti o successivi e non conferenti, appare comunque in violazione dei limiti del doppio annullamento intervenuto. Questo non significa che i fatti sopravvenuti non abbiano una loro rilevanza. In molti casi, infatti, gli eventi sopravvenuti possono addirittura escludere in radice la possibilità di attribuire al privato l’utilità sperata, tuttavia la sede della loro considerazione non è quella del procedimento già concluso e doppiamente valutato dal giudice amministrativo, ma quella di un eventuale nuovo e diverso iter, fondato su presupposti o modalità autonome”. Il giudice di appello ha quindi escluso che possano essere presi in esame, al fine di individuare il nuovo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, elementi che non erano stati considerati o perché pregressi e non “previamente risaltanti” o perché successivi ma “non conferenti”.<br />
I fatti considerati dal Commissario ad acta non rientrano in nessuna delle due ipotesi escludenti.<br />
Contrariamente a quanto afferma il dott. Cisterna l’elemento, che è stato ritenuto fondante la scelta intrapresa con la delibera commissariale dell’11 dicembre 2015, oggetto del reclamo, costituisce una sopravvenienza (e non è dunque “pregressa”) determinante (e quindi non è “non conferente”).<br />
Né può dubitarsi del carattere di sopravvenienza della sentenza disciplinare n. 38 del 9 aprile 2015, passata in giudicato a seguito della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 24825 del 9 dicembre 2015, trattandosi certamente di elemento che ha chiuso la procedura disciplinare, distinguendosi dunque dai profili che erano stati esaminati dal Consiglio Superiore della Magistratura con la deliberazione 17 luglio 2013, dichiarata nulla dal Tar Lazio con la sentenza n. 5571 del 2013. Profili, quelli, effettivamente già conosciuti, ma non esaminati in occasione del primo scrutinio dei due contendenti il posto.<br />
Diversa, come si è detto, è la questione afferente la sanzione disciplinare divenuta definitiva solo nel dicembre del 2015, sia perché ha reso certa la rilevanza disciplinare di alcuni fatti addebitati al dott. Cisterna, sia perché rappresenta un elemento che l’art. 37 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria ha ritenuto sia “di regola” preclusivo a tali nomine. Dispone infatti la norma che “le decisioni adottate dalla Sezione disciplinare nei confronti degli aspiranti sono comunque oggetto di valutazione”. …. “Le condanne disciplinari sono di regola preclusive al conferimento dell’ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita di anzianità oppure nell’ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell’ultimo decennio”.<br />
A fronte di tale fatto nuovo il Commissario ad acta &#8211; che in virtù dei compiti demandategli dal Tar con la sentenza n. 5571 del 2013 si doveva sostituire al C.S.M. ed effettuare la comparazione, e quindi la scelta, del Magistrato cui assegnare il posto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona &#8211; ha ritenuto, con una minuziosa e circostanziata parabola argomentativa, che non sussistessero spazi per derogare alla “regola” prevista dall’art. 37 del citato t.u.. Come chiarito in un recente precedente del Consiglio di Stato (sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2132), puntualmente richiamato dal Commissario ad acta, “appurato che l’obbligo incombente sul C.S.M. era limitato alla riedizione del potere valutativo, nessun ostacolo avrebbe potuto frapporsi alla valutazione di elementi non conosciuti nelle fasi precedenti del procedimento e ritenuti sicuramente rilevanti anche in ragione dello spessore disciplinare dei medesimi, comprovato dalla pendenza del relativo procedimento presso la competente Commissione”.<br />
Ritenuto dunque che nessun ostacolo si opponeva al Commissario, nell’ambito del potere sostitutivo di cui era stato investito, correttamente i fatti sono stati dallo stesso “traguardati come fattore di demerito che ha condizionato la valutazione di tutti i parametri che hanno in qualche modo a che fare con lo svolgimento dell’attività magistratuale. E’ un modus procedendi che non può dirsi irragionevole. Non è revocabile in dubbio che le violazioni di rilievo disciplinare costituiscano elemento in grado di refluire trasversalmente su tutti gli aspetti della valutazione curriculare: non che la violazione sia di per sé indice di un merito diminuito, ma è chiaro che essa, attenendo al mancato rispetto di regole comportamentali specifiche della professione, incide sul substrato comune ad ogni valutazione rilevante, costituito, per l’appunto, dall’indipendenza e dal prestigio, così come percepiti all’esterno” (Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2132). Ciò soprattutto a fronte di una previsione, quale è quella dell’art. 37 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, che espressamente ha previsto che “di regola” la censura costituisca fattore preclusivo il conferimento dell’incarico. Ancora una volta il Commissario ha dettagliatamente illustrato le questioni sottese alla censura inflitta al Magistrato, l’arco temporale alle quale le stesse si riferiscono (dal 2004 alla primavera del 2010) mentre esercitava le funzioni a Reggio Calabria e poi alla Procura Nazionale Antimafia, i contatti (circa 90 colloqui telefonici) in quel periodo avuti con il figlio di un noto esponente di una cosca di ‘ndrangheta operante nel territorio calabrese, contatti proseguiti anche dopo che questi era stato sottoposto a misura cautelare (il 19 ottobre 2009) tramite la moglie del mafioso, anche lei sottoposta ad indagini preliminari. Di questi contatti il Magistrato non ha mai relazionato i suoi superiori, omettendo così “ogni doveroso compito di infrazione e di raccordo”, tanto più dovuto da ogni Sostituto impiegato ai sensi dell’art. 371 bis c.p.p..<br />
Dal Commissario ad acta è stata considerata insuperabile, ai fini del rilievo dirimente da dare alla sanzione disciplinare, la circostanza che il dott. Cisterna abbia – come ben evidenziato nel provvedimento sanzionatorio più volte richiamato ob relationem – consapevolmente e con verificata continuità violato precise, inderogabili e fondamentali disposizioni dei Dirigenti dell’Ufficio di appartenenza (tanto più significativamente trattandosi della Procura Nazionale Antimafia nella quale egli operava quale Sostituto con compiti di coordinamento ex art. 371 bis c.p.p.), sottraendosi alle regole organizzative dello stesso, vanificando completezza e tempestività delle informazioni ancora più doverose in considerazione della natura delle vicende, della qualità delle persone interessate e delle loro storie giudiziarie pregresse ed attuali, dell’interesse proprio dell’organo giudiziario nazionale e della Procura Distrettuale territoriale. Ha ancora affermato il Commissario, nel lungo e articolato provvedimento, che “l’insistito comportamento omissivo (pur in presenza di così tante iniziative ed attività) inopinatamente assunto da candidato all’esercizio di funzioni direttive di un ufficio di Procura della Repubblica, ha finito per giovare a tenere coperti e sconosciuti” al Capo ed ai magistrati dell’ufficio interessato “i tanti e rilevanti fatti elencati e descritti nella nota sentenza 38/2015 e costituisce indebita inosservanza di elementari doveri di correttezza e diligenza quali incombono su ogni appartenente all’Ordine giudiziario”. Ciò stante, il Commissario ha concluso nel senso che la valutazione afferente il profilo del dott. Cisterna “interpella ineludibili considerazioni quanto al merito e quanto – più in particolare – alle attitudini alle funzioni direttrice di un ufficio di Procura della Repubblica, nel quale le condotte elencate e descritte appaiono più marcatamente distoniche rispetto a chi è chiamato ad informare del proprio modo di interpretarle l’intero ufficio”.<br />
Conclusione alla quale il Commissario è pervenuto nella consapevolezza, come risulta dalla parabola argomentativa, che i contatti fossero di natura “funzionale”, e non “extra funzionale”, ma parimenti gravi per il ruolo che il dott. Cisterna avrebbe ambito a coprire. In sintesi, il Commissario – a fronte della non automaticità dell’esclusione, a seguito di censura, del conferimento del posto – ha motivatamente chiarito perché le condotte di cui alla sentenza disciplinare fossero incompatibili con le funzioni richieste e consentissero di addivenire, in sede di comparazione tra i due aspiranti al posto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, alla scelta della dott.ssa Melotti.<br />
Ritiene il Collegio che le argomentazioni che hanno indotto il Commissario ad acta a conferire il posto alla dott.ssa Melotti – sulla base di una sopravvenienza di cui ben poteva tener conto – siano puntuali e supportate da una “motivazione rafforzata”, invocata dal ricorrente” (pag. 20 dell’atto introduttivo del giudizio), e, a fronte del tenore dell’art. 37 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, condivisibili ed esercitate, come si è detto, nell’ambito del c.d. “potere sostitutivo” conferitogli.<br />
Il reclamo deve dunque essere respinto, non risultando suscettibili di positiva valutazione neanche gli ulteriori motivi con lo stesso dedotti.<br />
Ed invero: a) il ritardo con il quale il Commissario ha adottato la determina dell’11 dicembre 2015, rispetto al termine che gli era stato assegnato dal giudice, non gli ha fatto certamente perdere il potere di provvedere; b) quanto al contraddittorio, il giudice dell’ottemperanza, nel conferire alla propria longa manus il potere di sostituire il Consiglio Superiore della Magistratura, non ha certo inteso introdurre una fase procedimentale ulteriore “obbligatoria”, ma ha lasciato al Commissario, ove l’avesse ritenuta necessaria, la possibilità di ricorrervi sebbene non prevista da alcuna fonte primaria o secondaria; c) l’arco temporale, al quale si riferiscono i fatti che hanno portato alla inflizione della sanzione della censura, emerge con evidenza dalla lettura della sentenza n. 38 del 2015, che richiama, ad es., i contatti avuti con il pregiudicato dal dott. Cisterna nel 2009 (quindi “nell’ultimo decennio”), quando questi era in stato di custodia cautelare (punto 4.6.); d) sull’iter argomentativo, che ha indotto a conferire il posto alla dott.ssa Melotti, non ha inciso la sanzione del trasferimento d’ufficio del dott. Cisterna, solo richiamato nel provvedimento del dicembre 2015, il quale fonda il suo argomentare sulla sanzione della censura.<br />
In conclusione il reclamo deve essere respinto.<br />
Avuto riguardo alla complessità della questione ed all’intricato evolversi della vicenda, appare tuttavia equo compensare le spese della presente fase di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari della presente fase di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore<br />
Roberta Cicchese, Consigliere</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-3-3-2016-n-2813/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.2813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2016 n.1666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-2-2016-n-1666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-2-2016-n-1666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2016 n.1666</a></p>
<p>Pres. Orciuolo &#8211; Est. Mattei Legittimazione a partecipare a procedure selettive o bandi per la copertura di posti di funzione art. 13 l. 44/02 1. Ordinamento giudiziario – CSM &#8211; &#160;Art. 13 l. 28 marzo 2002 n. 44 – Effetti – Copertura posti di funzione – Procedure selettive – Legittima</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-2-2016-n-1666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2016 n.1666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-2-2016-n-1666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2016 n.1666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo &#8211; Est. Mattei</span></p>
<hr />
<p>Legittimazione a partecipare a procedure selettive o bandi per la copertura di posti di funzione art. 13 l. 44/02</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ordinamento giudiziario – CSM &#8211; &nbsp;Art. 13 l. 28 marzo 2002 n. 44 – Effetti – Copertura posti di funzione – Procedure selettive – Legittima zione a partecipare – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La cosiddetta “condizione temporale”, disciplinata dall’art. 13 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (1), ossia il divieto operante nel biennio successivo alla scadenza del mandato, in funzione del quale il magistrato, già componente del CSM, non può conseguire posti direttivi o semidirettivi, deve considerarsi, nella concreta attuazione delle garanzie di imparzialità e buon andamento, non limitata alla sola nomina, ma ancor più nella prospettiva della carenza di legittimazione a partecipare a procedure selettive o bandi per la copertura di posti di funzione che si siano resi vacanti nel biennio.</p>
<p>(1) L’art. 13 della legge 28 marzo 2002, n. 44 ha modificato l&#8217;art. 30, comma 2, del d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: right;">N. 01666/2016 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 10056/2013 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Quater)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10056 del 2013, proposto da:&nbsp;<br />
Aldo Manfredi, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Pierangelo Guidobaldi, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p>Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></p>
<p>Ciro Riviezzo, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Franco Coccoli, Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;&nbsp;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>della deliberazione di nomina a Presidente del Tribunale di L&#8217;Aquila, a sua domanda del dott. Ciro Riviezzo, assunta dal C.SM. della seduta del 18.9.2013.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Superiore della Magistratura e di Ministero della Giustizia e di Ciro Riviezzo;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p>Con atto (n. 56/2013) il dott. Aldo MANFREDI ha adito questo Tribunale per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito CSM), in data 18 settembre 2013, che ha disposto la nomina del dott. Ciro Riviezzo a Presidente del Tribunale di L’Aquila, nonché del verbale della seduta della Commissione 5ª consiliare istruttoria , in data 4 luglio 2013 n. 1424, e del verbale della medesima Commissione in data 5 settembre 2013, unitamente al decreto del Ministro della giustizia di nomina di quest’ultimo a Presidente del Tribunale di L’Aquila ed ai residui atti indicati nell’atto introduttivo del presente giudizio.</p>
<p>Premette che in data 10 ottobre 2012 il CSM ha deliberato la copertura di uffici direttivi vacanti, tra cui quello soprannominato, e di aver presentato istanza di partecipazione alla relativa procedura selettiva.</p>
<p>Precisa che la Commissione consiliare 5ª del CSM (cfr. verbali del 4 luglio 2013 del 5 settembre 2013) si è determinata nel senso di proporre due opzioni interpretative non concordanti, rispetto alla legittimazione dell’odierno controinteressato dott. Riviezzo a partecipare alla selezione per il conferimento della predetta posizione funzionale direttiva, in merito alla applicabilità o meno nei riguardi di quest’ultimo della disposizione di cui all’articolo 13 della legge n. 44 del 2002, in materia di conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi in favore dei componenti del CSM cessati dalla carica, nel caso di specie intervenuta il 31 luglio 2010, ai sensi del quale il magistrato ex componente dell’organo di autogoverno non può essere nominato d’ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente prima ricoperto.</p>
<p>Con deliberazione consiliare del CSM, in epigrafe indicata, e con il susseguente decreto ministeriale stata disposta la nomina del dott. Riviezzo a Presidente del Tribunale di L’Aquila.</p>
<p>Avverso tali provvedimenti il dott. Manfredi ha dedotto le seguenti censure:</p>
<p>a) violazione falsa applicazione dell’articolo 30, comma 2 del d.p.r. n. 916 del 1958, nella formulazione introdotta dall’articolo 13 della legge 44 del 2002; violazione e falsa applicazione del bando di cui alla delibera del CSM del 10 ottobre 2012; eccesso di potere per contraddittorietà.</p>
<p>Deduce, in sostanza, stante la previsione normativa di cui all’articolo 30 comma 2 del d.p.r. N. 116 del 1958, la violazione del divieto di affidamento di incarichi direttivi o semidirettivi, diversi da quello ricoperto prima della propria elezione, con difetto di legittimazione del dott. Riviezzo, in ragione della cessazione dalla carica di componente del CSM in data 31 luglio 2010 e della intervenuta vacanza del posto di Presidente di Tribunale dell’Aquila verificatasi in data 4 giugno 2011.</p>
<p>Asserisce, dunque, che alla data di vacanza del posto era certamente operante nei confronti dell’odierno contro interessato il divieto di cui al citato articolo 13, non essendo ancora trascorso un anno dalla data di cessazione dalla carica di componente del CSM.</p>
<p>Conclusivamente, secondo la prospettazione attorea, il divieto di cui all’articolo 13 della legge 44 del 2002 produrrebbe effetti ostativi riguardo alla legittimazione del magistrato alla presentazione di domande di tramutamento di sede o di funzioni nel biennio successivo alla scadenza del mandato consiliare.</p>
<p>Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate che con memoria difensiva affermano l’infondatezza della doglianza, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p>Ad avviso dell’Amministrazione la disposizione di cui all’art. 13, innazi citato, stante il carattere speciale ed eccezionale della norma, non avrebbe disposto un difetto di legittimazione alla partecipazione alla procedura selettiva per la copertura di funzioni direttive o semidirettive, bensì un mero divieto di nomina dell’ex componente del CSM all’ufficio direttivo, nel biennio successivo alla scadenza del suo mandato; nella sostanza, il divieto di cui al succitato art. 13 sarebbe esclusivamente riferibile alla effettiva nomina e non anche alla legittimazione a concorrere alla copertura di un posto di funzione.</p>
<p>Si è, altresì, costituito in giudizio il dott. Riviezzo che con articolata memoria difensiva contesta, nel merito, le doglianze proposte, evidenziando che la nomina in questione sarebbe intervenuta in data 18 settembre 2013, ossia oltre il biennio di cessazione del mandato di componente del CSM e che il posto di Presidente del Tribunale di L’Aquila si sarebbe reso vacante solo a seguito della deliberazione con la quale il CSM ha deciso di non confermare per un ulteriore</p>
<p>Orbene, ai fini del decidere, giova osservare che l&#8217;art. 13 della legge 28 marzo 2002 n. 44, che ha riscritto l&#8217;art. 30, comma 2, del D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916, dispone che&nbsp;<i>“i magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio Superiore della Magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio Superiore della Magistratura, il magistrato non può essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell&#8217;elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie</i>………”</p>
<p>La ratio della norma risiede, dunque, nella condivisa e pacifica esigenza di impedire eventuali prassi di accantonamento di posti direttivi e/o semidirettivi di interesse dei magistrati componenti del C.S.M., per assegnarli ai medesimi a fine consiliatura, con palese compromissione dell&#8217;interesse pubblico al buon andamento con abuso della funzione pubblica esercitata.</p>
<p>Peraltro, tale significativa e condivisibile esigenza ha costantemente trovato accoglimento nella normativa di riferimento (art. 34 del D.P.R. n. 195/1958) secondo cui&nbsp;<i>“i magistrati componenti del consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione, salvo che non ne facciano più parte da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta”,&nbsp;</i>nonché nella successiva legge n. 838 del 1965 che ha disposto che “<i>i magistrati componenti del consiglio superiore possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione a condizione che non facciano più parte del consiglio da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero nel caso che il consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta”.</i></p>
<p>Ritiene,dunque, il Collegio che la “cd. condizione temporale”, ossia il divieto operante nel biennio successivo alla scadenza del mandato &#8211; durante il quale il magistrato, già componente dell’Organo di autogoverno, non può conseguire posti direttivi o semidirettivi se non li ricopriva o non può conseguire un posto di funzione diverso rispetto ai posti direttivi o semidirettivi che già ricopriva &#8211; debba considerarsi, nella concreta attuazione delle garanzie di imparzialità e buon andamento, non limitata alla sola nomina, ma ancor più nelle prospettiva della carenza di legittimazione a partecipare a procedure selettive o bandi per la copertura di posti di funzione, nei sensi sopra delineati, su posti che si siano resi vacanti nel biennio di cui all’art. 13.</p>
<p>Ciò in quanto, se preminente è la funzione di garanzia nei termini indicati dal legislatore con l’eliminazione di qualsiasi vantaggio di carriera per i magistrati che siano stati componenti del CSM, ossia dell’Organo determina l’attribuzione di posti di funzione, governando anche la scansione temporale di svolgimento dei relativi procedimenti, allora il concreto ed effettivo perseguimento dell’ interesse al buon andamento delle dinamiche di carriera dei magistrati non può che concretizzarsi impedendo prassi di accantonamento durante la consiliatura di posti direttivi o semidirettivi, in linea teorica, anche sotto forma di dilazione dei tempi dei concorsi.</p>
<p>Ed in particolare, tale dilazione, come effettivamente ravvisabile nel caso in esame, se considerato il lasso temporale intercorso tra la vacanza del posto di funzione (4.6.2011), la deliberazione di effettiva vacanza del posto (27.9.2012), la pubblicazione della medesima sul bollettino ministeriale (12.10.2012) e la data di presentazione della istanza di partecipazione (14.11.2012), comprovano una disfunzione procedimentale ravvisabile nella eccessiva durata della fase procedimentale istruttoria – anche di non conferma del precedente presidente del Tribunale di L’Aquila – tale da condurre, in concreto, proprio a quegli indesiderati esiti cui la norma intende rimediare.</p>
<p>Pertanto, le riferite considerazioni inducono il Collegio a confermare il giudizio di fondatezza della censura all’esame (in tal senso cfr. TAR Lazio, n. 11262/2007; C. Stato, Sez. V, n. 1867/2008), che va dunque accolta unitamente al proposto gravame.</p>
<p>Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti in causa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elia Orciuolo, Presidente</p>
<p>Anna Bottiglieri, Consigliere</p>
<p>Fabio Mattei, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
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</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 04/02/2016</p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-2-2016-n-1666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2016 n.1666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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