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	<title>Ordinamento costituzionale Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Ordinamento costituzionale Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla natura del decreto di nomina del consigliere di Stato in quota governativa e sulla intepretazione dei necessarirequisiti</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-del-decreto-di-nomina-del-consigliere-di-stato-in-quota-governativa-e-sulla-intepretazione-dei-necessarirequisiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 17:01:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-del-decreto-di-nomina-del-consigliere-di-stato-in-quota-governativa-e-sulla-intepretazione-dei-necessarirequisiti/">Sulla natura del decreto di nomina del consigliere di Stato in quota governativa e sulla intepretazione dei necessarirequisiti</a></p>
<p>1. Giustizia amministrativa &#8211; Nomina Consigliere di Stato in quota governativa &#8211; Decreto presidenziale &#8211; Natura &#8211; Impugnazione &#8211; Difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica 2. Giustizia amministrativa &#8211; Nomina Consigliere di Stato in quota governativa &#8211; Art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-del-decreto-di-nomina-del-consigliere-di-stato-in-quota-governativa-e-sulla-intepretazione-dei-necessarirequisiti/">Sulla natura del decreto di nomina del consigliere di Stato in quota governativa e sulla intepretazione dei necessarirequisiti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-del-decreto-di-nomina-del-consigliere-di-stato-in-quota-governativa-e-sulla-intepretazione-dei-necessarirequisiti/">Sulla natura del decreto di nomina del consigliere di Stato in quota governativa e sulla intepretazione dei necessarirequisiti</a></p>
<p style="text-align: justify;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Nomina Consigliere di Stato in quota governativa &#8211; Decreto presidenziale &#8211; Natura &#8211; Impugnazione &#8211; Difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Nomina Consigliere di Stato in quota governativa &#8211; Art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1982 &#8211; Equiparazione e corrispondenza tra la funzione svolta  &#8211; Fattispecie &#8211; Sussistenza</p>
<p>3. Giustizia amministrativa &#8211; Nomina Consigliere di Stato in quota governativa &#8211; Art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1992 &#8211; Non pone limiti di età &#8211; Valutazione in concreto del profilo curriculare &#8211; Ammissibilità</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Il recepimento della nomina con decreto presidenziale rappresenta un atto giuridico compiuto dal Presidente della Repubblica nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto legislativamente previsto. Non è in discussione il fatto che l’anzidetto decreto presidenziale faccia parte esso stesso e concluda il complesso iter della nomina del consigliere di Stato in quota governativa, attribuendo alla nomina medesima definitiva rilevanza per l’ordinamento giuridico ed efficacia giuridica, anche ai fini della decorrenza del termine, laddove diverso rispetto alla data di emanazione dell’atto. Ciò che, invece, non può essere condiviso, è il corollario ermeneutico che si intende trarne, ovverossia che il Presidente della Repubblica sia responsabile dell’emanazione del succitato atto e che lo stesso gli venga soggettivamente imputato. L’esegesi in questione, oltre a contrastare con l’espressa previsione di cui all’art. 90, comma 1, Cost, non tiene conto del fatto che la Costituzione stessa individua ai sensi dell’art. 89, comma 1, Cost, il soggetto responsabile, ossia colui che per legge è tenuto a controfirmare l’atto presentato alla firma presidenziale disponendo “<em>Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità</em>”. Ne deriva il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica, con la sua conseguente estromissione dal giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Le funzioni di direzione generale e di coordinamento d’area ricoperte dalla resistente durante i surriferiti periodi temporali, integrano con pienezza i compiti e le funzioni tipiche della figura del direttore generale dei Ministeri, attesa la complessità dell’attività materialmente impiegata per dirigere, coordinare, sovrintendere e raccordare, al vertice, l’attività di una struttura amministrativa composta da più uffici, soprattutto nei confronti di altri dirigenti in posizione sottordinata, con ordini di grandezze di personale dipendente di ragguardevole misura, come supra dettagliatamente illustrato. Tali essendo le immediate evidenze documentali, il Collegio formula un giudizio di piena equiparazione e corrispondenza tra la funzione svolta dalla resistente e quella di un dirigente generale di un Ministero, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1982.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La decisione dell’organo di autogoverno della Giustizia amministrativa, nel dare puntuale applicazione al chiaro disposto normativo previsto dall’art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1992 che non prevede limiti di età, non solo non ha rappresentato un illegittimo discostamento rispetto al parametro legale, ma ha anzi contribuito a dimostrare che il riferimento della circolare amministrativa all’età, era da intendersi in senso orientativo, strettamente dipendente dalla valutazione in concreto del profilo curriculare e, comunque sia, sempre <em>secundum legem</em>, non ammettendo la norma primaria statale (quale è quella contenuta nel cit. art. 19, legge n. 186 del 1982) una interpretazione che vada al di là delle proprie previsioni (<em>interpretatio</em> <em>praeter legem</em>) o addirittura contro il proprio disposto (<em>interpretatio</em> <em>contra legem</em>)</p>
<hr />
<p>Pres. C. Contessa Est. D. Di Carlo</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 23/03/2022</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 02142/2022REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 06161/2018 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Settima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul ricorso numero di registro generale 6161 del 2018, proposto dall’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi – A.N.M.A., in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enrico Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gian Marco Grez, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">la Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente della Repubblica <i>pro tempore</i> e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i>, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">la dottoressa Antonella Manzione, rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Bonura, Giuseppe Morbidelli e Luisa Torchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prof. avv. Luisa Torchia, in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 47;<br />
il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;<br />
il Consiglio di Stato, in persona del Presidente del Consiglio di Stato <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i>, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Seconda, n. 6853 del 19 giugno 2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio della dottoressa Antonella Manzione, contenente, altresì, appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza della Repubblica e del Consiglio di Stato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2022 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Ruggero Di Martino e gli avvocati Enrico Follieri, Luisa Torchia, Giuseppe Morbidelli e Harald Bonura;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con ricorso n. 2030 del 2017, proposto dinanzi al T.a.r. del Lazio, Roma, Sezione Seconda, l’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi &#8211; A.N.M.A., il Coordinamento della Nuova Magistratura Amministrativa – Co.N.M.A. e il consigliere di Stato Leonardo Spagnoletti, in proprio e quale Presidente <i>pro tempore</i> del Co.N.M.A., hanno impugnato:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) il d.P.R. datato 15 novembre 2016, recante la nomina a consigliere di Stato della dottoressa Antonella Manzione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) gli atti presupposti alla predetta nomina emanati dal Consiglio dei Ministri;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) il parere favorevole, anch’esso presupposto alla nomina, espresso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta consiliare del 16 settembre 2016 (il relativo verbale è stato approvato nella successiva seduta consiliare del 7 ottobre 2016), nonché i verbali delle sedute in cui si è riunita la Quarta Commissione dell’organo di autogoverno per l’istruttoria della pratica (segnatamente, si tratta della seduta del 9 giugno 2016 di cui al verbale n. 19 e della seduta del 7 luglio 2016 di cui al verbale n. 23).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il ricorso è stato affidato a cinque motivi: con i primi tre motivi si è contestato il possesso, in capo alla dottoressa Antonella Manzione, dei requisiti previsti dalla legge per la nomina a consigliere di Stato (in particolare, si è assunto che la medesima non possieda il requisito soggettivo previsto dall’art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1982; che non aveva ancora compiuto i cinquantacinque anni di età al momento della nomina; e che non abbia una esperienza professionale, per durata e qualità, idonea a ricoprire la carica); con il quarto motivo si è denunciato l’omesso esame delle doti attitudinali e di carattere; infine, con il quinto motivo si è sollevata la questione di legittimità costituzionale della disciplina prevista dalla legge per la nomina dei consiglieri di Stato da parte del Governo, in relazione agli artt. 101, 108 e 117, Cost.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Nel resistere all’impugnazione, la dottoressa Manzione ha preliminarmente eccepito la irricevibilità del ricorso per tardività, l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e di interesse in capo a tutte le parti ricorrenti; nel merito, ha domandato la reiezione del ricorso; ha anche proposto separato ricorso incidentale per l’annullamento della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa datata 7 aprile 1983, così come modificata dalla successiva deliberazione del 1° aprile 2004, avente ad oggetto “<i>Criteri per la nomina a Consigliere di Stato ex art. 19, 1° comma n. 2 della L. 27.4.82 n. 186 (nomina governativa)</i>”, nella parte in cui la medesima ha previsto “<i>come criterio per l’emissione di parere favorevole, l’età minima dei nominandi a 55 anni</i>”. L’esame dell’anzidetto ricorso incidentale è stato espressamente condizionato all’eventualità dell’accoglimento del ricorso principale, e cioè ai soli fini di ottenere la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse del secondo motivo di ricorso principale, incentrato proprio sulla vigenza ed effettività della menzionata deliberazione dell’organo di autogoverno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. La Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio di Giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato si sono costituiti in giudizio con un’unica memoria ed hanno sollevato anch’essi eccezioni preliminari di irricevibilità del ricorso per tardività e di inammissibilità per difetto di legittimazione ed interesse a ricorrere in capo a tutti i ricorrenti, oltre a chiedere la reiezione dell’impugnativa nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nei limiti del proprio interesse, la Presidenza della Repubblica ha pure eccepito la carenza della propria legittimazione passiva, sostenendo che l’impugnato decreto presidenziale è atto di mero recepimento della nomina, la cui responsabilità deve essere imputata unicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di Autorità che effettua la proposta e che la controfirma.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Con la sentenza di cui all’epigrafe, il T.a.r. del Lazio, Roma, Sezione Seconda:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) ha vagliato positivamente la costituzione in giudizio del Coordinamento Nazionale dei Magistrati Amministrativi, ritenendo che l’erronea indicazione della sigla “<i>CNMA</i>” in luogo di quella, corretta, di “<i>CoNMA.</i>”, rappresenti un mero errore materiale inidoneo, come tale, ad incidere sulla esatta identificazione della parte ricorrente ai fini della instaurazione del contraddittorio processuale, e che, comunque sia, l’errore sia stato poi sanato dalla produzione in giudizio dello Statuto dell’associazione ricorrente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Presidenza della Repubblica, motivando che il decreto presidenziale impugnato ha costituito uno degli atti – e precisamente l’ultimo &#8211; della complessa serie procedimentale che ha attribuito rilevanza ed efficacia giuridica alla nomina della controinteressata a consigliere di Stato, essendo non decisiva la circostanza della necessità della controfirma ministeriale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) ha affermato la astratta legittimazione ad agire del consigliere di Stato Leonardo Spagnoletti, ma ne ha escluso in concreto l’interesse a ricorrere, non ravvisando alcuna concreta, personale, diretta ed immediata lesione della sua sfera giuridica, in quanto non è stato dimostrato che “<i>per effetto della nomina della controinteressata, la posizione in ruolo del ricorrente Spagnoletti fosse stata posposta.</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere dell’A.N.M.A., escludendone di conseguenza anche il concreto interesse a ricorrere, con la motivazione che la questione dibattuta non attiene in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione (“<i>dare opera affinché le funzioni, le prerogative ed il prestigio degli organi della giustizia amministrativa siano garantiti secondo i principi fissati nella Costituzione repubblicana</i>” e “<i>propugnare l’attuazione di un ordinamento della giustizia amministrativa che realizzi la più completa tutela della Giustizia nella amministrazione in conformità delle esigenze dello stato di diritto in regime democratico ed in conformità dei principi della Costituzione</i>”) e che l’interesse tutelato non è comune a tutti gli associati e dà luogo ad una situazione di conflitto interno all’associazione, in quanto associazione aperta all’iscrizione di tutti i magistrati amministrativi, e dunque anche dei consiglieri di Stato in quota governativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) Il T.a.r. ha escluso anche la legittimazione e il conseguente interesse a ricorrere del Co.N.MA. rispetto ai primi quattro motivi di ricorso, più o meno per le stesse ragioni ritenute per l’A.N.M.A., e cioè perché la contestazione del possesso in capo alla controinteressata dei requisiti soggettivi e professionali per la nomina a consigliere di Stato non pertiene alle specifiche finalità statutarie perseguite dall’Associazione (“<i>ottenere un modello di giustizia amministrativa conforme ai principi costituzionali di effettiva indipendenza, autonomia, terzietà, unitarietà e di efficienza</i>” e perseguire “<i>la riforma dell’ordinamento della giustizia amministrativa per l’attuazione del principio dell’unicità di accesso e di carriera</i>”) e perché il Co.N.MA. è un’associazione aperta all’iscrizione dei consiglieri di Stato di tutte le provenienze, <i>ivi</i> compresi quelli di nomina governativa, qual è nello specifico la controinteressata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f) Il T.a.r. ha invece ravvisato la sussistenza della legittimazione ad agire e dell’interesse a ricorrere del Co.N.MA. in relazione al quinto motivo di ricorso, ossia quello incentrato sulla proposta questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1982, in riferimento agli articoli 101, 108, 111 e 117 Cost., ritenendo decisiva la circostanza della coincidenza tra lo scopo statutario perseguito dall’ente associativo (e cioè l’eliminazione dei consiglieri di Stato in quota governativa) e la contestazione della disciplina prevista dalla legge per la nomina della controinteressata, per l’appunto avvenuta su proposta del Governo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f.1) Nel merito, tuttavia, il T.a.r. ha respinto la censura, motivando l’insussistenza del requisito della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità perché la disciplina in questione non è in contrasto con i principi costituzionali di indipendenza, terzietà ed autonomia del giudice, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale ed europea (in particolare, vengono citate: la sentenza n. 215 del 2016 sulla costituzione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie quale organo di giurisdizione speciale; la sentenza n. 1 del 1967, relativa alla nomina governativa dei componenti la Corte dei conti; la sentenza n. 49 del 1968, relativa alle Commissioni per il contenzioso elettorale; la sentenza n. 196 del 1982, riferita alle Commissioni tributarie; per la specificità del caso concreto: la sentenza n. 177 del 1973, relativa alla nomina governativa dei componenti il Consiglio di Stato, i cui principi sono stati ribaditi anche con le sentenze n. 25 del 1976 e n. 316 del 2004, quando il Giudice delle Leggi ha avuto modo di interessarsi delle vicende relative alla nomina, da parte del Presidente della Regione Sicilia, dei membri ‘laici’ del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – C.G.A.R.S.; la sentenza del 26 maggio 2005 della Corte Edu, sempre a proposito della questione della nomina dei componenti del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, designati dal Presidente della Regione Siciliana).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">g) Il Tar ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso incidentale condizionato proposto dalla controinteressata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">h) Infine, ha compensato tra tutte le parti le spese di lite e gli onorari professionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il Co.N.MA. e il consigliere di Stato Leonardo Spagnoletti non hanno appellato la sentenza, con il conseguente passaggio in cosa giudicata dei capi di pronuncia che specificamente li hanno riguardati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. La sentenza è stata impugnata, invece, dall’A.N.M.A., che ha censurato la decisione del primo giudice sotto il profilo della violazione ed erronea applicazione dell’art. 35, co. 1, lett. b), c.p.a. e dei principi giurisprudenziali in materia di legittimazione ed interesse a ricorrere, nonché per violazione dell’art. 113, Cost., così reiterando tutte le censure di legittimità articolate nel primo grado del giudizio e non esaminate, con pieno effetto devolutivo in appello della originaria materia del contendere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Più in particolare, l’AN.M.A. sostiene che rientra negli scopi statutari di tutela del prestigio e decoro dell’Istituzione, il potere di censurare il procedimento di nomina del singolo magistrato amministrativo sotto il profilo delle sue capacità personali e professionali, oltre che in base all’integrità morale, all’onestà e alla condotta personale, e che la valutazione circa la sussistenza della possibile conflittualità tra l’Associazione e i suoi componenti va valutata in concreto, e non in astratto, avuto riguardo al fatto che nessun consigliere di Stato in quota governativa è iscritto all’Associazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Nel resistere al gravame, la dottoressa Manzione ha espressamente riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado e non esaminate dal Tar, e segnatamente sia la preliminare eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, sia le eccezioni ai singoli motivi di ricorso, ai fini del loro rigetto nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Più in particolare, sotto il profilo della tempestività dell’impugnativa, sostiene che i ricorrenti fossero a conoscenza del contenuto degli atti impugnati in una data di gran lunga precedente quella in cui essi hanno ottenuto la formale ostensione dei documenti a seguito di istanza di accesso agli atti presentata al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito delle contestazioni mosse, invece, ha partitamente illustrato le ragioni per le quali si deve ritenere che ella possieda tutti i requisiti soggettivi, personali e professionali, richiesti dalla legge ai fini della nomina, e che nessun dubbio di legittimità costituzionale possa concernere la disciplina prevista dalla legge per la nomina dei consiglieri di Stato in quota governativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sempre nel merito, contestualmente al controricorso, ha proposto appello incidentale avverso la medesima sentenza, nella parte in cui ha dichiarato la improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, e ne ha espressamente condizionato l’esame all’eventuale accoglimento dell’impugnativa principale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. La Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato si sono costituiti in giudizio ed hanno riproposto anch’essi, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le eccezioni preliminari e di merito non esaminate dal T.a.r.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Nei limiti del proprio interesse, la Presidenza della Repubblica ha proposto ricorso incidentale per la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto l’eccezione di difetto della propria legittimazione passiva, ritenendo che il primo giudice non abbia correttamente interpretato ed applicato l’art. 90, Cost.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Il Consiglio di Stato, Sezione V, con l’ordinanza interlocutoria datata 11 febbraio 2019, n. 978, ha disposto procedersi ad approfondimenti istruttori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Più in particolare, ha disposto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>Considerato che, fermo restando il vaglio di ogni questione preliminare circa l’effettiva sussistenza delle condizioni della legittimazione e dell’interesse ad agire dell’appellante, in particolare in capo ad associazioni con finalità sindacali in ordine ai presupposti, alle forme e agli esiti del reclutamento di una persona fisica nei ruoli del personale:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1) quanto al presupposto della legittimazione processuale (da accertare prima della verifica delle condizioni dell’azione), ai sensi dell’art. 75 (Capacità processuale), comma quarto, Cod. proc. civ. «Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del Codice civile», laddove l’art. 36 (Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute), primo comma, del medesimo Codice precisa che «L&#8217;ordinamento interno e l&#8217;amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati», a detti accordi apparendo riconducibili anche le modalità ed i limiti dell’esercizio di azioni in giudizio;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1.a) dalla lettera dallo Statuto e Regolamento dell’appellante ANMA non emerge con evidenza a chi – e con quali modalità procedurali – competa la decisione di agire o resistere in giudizio per l’associazione, né risultano prodotte in giudizio le delibere degli organi di quest’ultima che decidono </i>[rectius, n.d.r., hanno]<i> deciso di proporre il ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, nonché l’odierno appello al Consiglio di Stato;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>1.b) ritenuto pertanto comunque necessario acquisire anche dall’appellante associazione ANMA chiarimenti in merito alle dette procedure e competenze, nonché copia delle deliberazioni eventualmente adottate dai propri organi ai fini precitati;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2) ai sensi dell’art. 19, comma primo, n. 2) l. 27 aprile 1982, n. 186, «I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti: […] in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonché a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d&#8217;appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni di piena idoneità all&#8217;esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell&#8217;attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere»;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2.a) alla luce del curriculum vitae della dott.ssa Manzione Antonella, prodotto dall’appellante agli atti di causa, la stessa – antecedentemente all’assunzione della funzione di Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – non risulta aver ricoperto il ruolo di «dirigent[e] general[e] od equiparat[o] dei Ministeri», avendo invece svolto alcuni incarichi formalmente inquadrati a livello dirigenziale presso diversi enti locali;</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2.b) nell’assenza di una disciplina legislativa unitaria che definisca a priori e in termini oggettivi le eventuali forme di concordanza o equiparazione tra i diversi livelli dirigenziali dello Stato e degli altri enti pubblici, ai fini che occupano sembra si debbano valutare caso per caso le funzioni effettivamente svolte e i poteri realmente esercitati, per poter verificare se, in concreto, gli incarichi dirigenziali conferiti da un ente territoriale possano oggettivamente essere equiparati, per i detti particolari fini, alle attribuzioni proprie e tipiche di un dirigente generale (o equiparato) ministeriale, come individuate dall’art. 16 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2.c) tra quelli svolti, due sono, in particolare, le qualifiche e funzioni – tra quelle qualificate come “Esperienze professionali dirigenziali” nel predetto Curriculum – per le quali appare meritevole un approfondimento: “Coordinatore Area Sicurezza e Attività Produttive; Dirigente Ufficio Città Sicura; Protezione Civile; Dirigente Comandante Polizia Municipale del Comune di Firenze” (dal 2011 al 2014) e “Direttore Generale Comune di Firenze” (dal 2013 al 2014);</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2.d) è dunque a tali fini necessario acquisire, dal Comune di Firenze, la documentazione idonea a definire, in modo chiaro e preciso, quali specifiche ed analitiche funzioni competessero – in concreto – alla dott.ssa Manzione in ragione dei predetti incarichi svolti, nonché le esatte grandezze del personale e della dotazione finanziaria in tali ruoli dalla stessa amministrato, le eventuali funzioni propositive di indirizzo amministrativo generale ovvero le eventuali attribuzioni di coordinamento, direzione e sanzione (disciplinare o amministrativo-gerarchica) di personale con qualifica dirigenziale a lei formalmente sottordinato.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2.e) è inoltre necessario chiedere documentati chiarimenti al medesimo Comune circa le esatte procedure seguite nel conferimento dei predetti uffici, in particolare sull’eventuale necessità di particolari titoli di studio o qualifiche per il loro conferimento, nonché sulla stabilità giuridica ed attuale persistenza delle relative strutture organizzative.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Impregiudicata ogni decisione in rito e in merito, e considerata comunque – anche per ragioni di concentrazione processuale &#8211; l’esigenza delle predette integrazioni istruttorie ai fini della decisione, il Collegio dispone acquisirsi la relativa documentazione agli atti del processo.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Ai predetti adempimenti le amministrazioni e le parti richieste dovranno provvedere entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. In ottemperanza agli incombenti richiesti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) in data 9 maggio 2019, l’A.N.M.A. ha depositato i verbali del Consiglio direttivo dell’associazione datati 7 ottobre e 5 dicembre 2016; 6 febbraio 2017; 2 luglio 2018;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) in data 13 maggio 2019, il Comune di Firenze ha depositato dettagliata relazione in cui ha suddiviso gli incarichi svolti dalla dottoressa Manzione in quattro periodi temporali (Servizio Vicecomandante Vicario, Direzione Corpo di polizia Municipale, Area di Coordinamento Sicurezza e Attività Produttive, Direttore Generale), allegandovi un sintetico prospetto riepilogativo delle decorrenze e i documenti a sostegno (all.ti 1, 2, 3, 4, 5);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) in data 13 giugno 2019, la dottoressa Manzione ha depositato la deliberazione della Giunta comunale di Pietrasanta n. 1408 del 18 12 dicembre 1997 ed il relativo contratto di lavoro stipulato dalle parti; l’attestazione rilasciata dal Comune di Lucca in data 5 giugno 2019; due deliberazioni della Giunta comunale di Firenze, e cioè la n. 475 del 18 settembre 2009 e la n. 182 del 12 giugno 2013.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. All’esito degli anzidetti depositi, le parti hanno reiteratamente insistito sulle rispettive ragioni difensive, corroborandole, altresì, di nuove argomentazioni alla luce delle produzioni documentali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Più in particolare, le Amministrazioni intimate e la controinteressata ritengono che i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo dell’A.N.M.A. comprovino la conoscenza degli atti impugnati, in capo ai ricorrenti, ben prima che i documenti medesimi venissero loro formalmente ostesi dall’organo di autogoverno; inoltre, che l’A.N.M.A., in persona del suo Presidente, abbia azionato la lite in difetto della capacità processuale di cui all’art. 75, c.p.c., in quanto a termini dello Statuto associativo, l’Assemblea Generale è “<i>organo deliberante dell’Associazione su tutte le materie inerenti agli scopi di cui all’art. 2, eccettuate quelle espressamente devolute – a norma del presente Statuto – al Consiglio direttivo ed alla Giunta esecutiva</i>” (art. 10) , mentre al Consiglio Direttivo spetta di “<i>compiere gli atti necessari all’attuazione dei deliberati dell’Assemblea Generale e della politica associativa da essa fissata</i>” (art. 16).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’associazione appellante si è difesa, replicando che la conoscenza degli atti utile a far decorrere il termine per l’impugnazione è soltanto quella, sostanziale, che si ha con la cognizione del loro contenuto, all’esito dell’ostensione; e infine che, sulla base degli atti processuali, deve ritenersi la piena capacità processuale dell’Associazione di instaurare la lite e di proporre l’impugnazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. All’udienza pubblica del 23 febbraio 2022, la causa è stata discussa dalle parti ed è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Il Collegio esamina con priorità logica l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo alla Presidenza della Repubblica, in quanto occorre costituire il corretto rapporto processuale delle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.1. L’eccezione è fondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.2. L’art. 90, comma 1, Cost, prevede che “<i>Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 19, comma 1, n. 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, «<i>I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti: […] in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche nonché a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d&#8217;appello o equiparata. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del consiglio di presidenza espresso come al precedente n. 1), contenente valutazioni di piena idoneità all&#8217;esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell&#8217;attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere</i>».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla base dell’anzidetta previsione normativa, il recepimento della nomina con decreto presidenziale rappresenta un atto giuridico compiuto dal Presidente della Repubblica nell’esercizio delle sue funzioni, in quanto legislativamente previsto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è in discussione il fatto, pure rilevato dal T.a.r., che l’anzidetto decreto presidenziale faccia parte esso stesso e concluda il complesso <i>iter </i>della nomina del consigliere di Stato in quota governativa, attribuendo alla nomina medesima definitiva rilevanza per l’ordinamento giuridico ed efficacia giuridica, anche ai fini della decorrenza del termine, laddove diverso rispetto alla data di emanazione dell’atto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò che, invece, non può essere condiviso, è il corollario ermeneutico che si intende trarne, ovverossia che il Presidente della Repubblica sia responsabile dell’emanazione del succitato atto e che lo stesso gli venga soggettivamente imputato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’esegesi in questione, oltre a contrastare con l’espressa previsione costituzionale, non tiene conto del fatto che la Costituzione stessa individua, con altra specifica disposizione, il soggetto responsabile, ossia colui che per legge è tenuto a controfirmare l’atto presentato alla firma presidenziale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 89, comma 1, Cost., infatti, “<i>Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15.3. In definitiva, l’eccezione deve essere accolta e, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica, con la sua conseguente estromissione dal giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Il Collegio prescinde, invece, dall’esame delle ulteriori eccezioni pregiudiziali e preliminari concernenti, ai sensi dell’art. 35, comma primo, lettere a) e b), del c.p.a.:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">i) l’ammissibilità del ricorso di primo grado e di appello sotto il profilo della sussistenza della legittimazione processuale dell’Associazione appellante ai sensi dell’art. 75, comma quarto, c.p.c., nella parte in cui richiama l’art. 36, comma primo, c.c., applicabile al processo amministrativo ai sensi dell’art. 39, c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ii) la ricevibilità del ricorso di primo grado sotto il profilo della tempestività rispetto alla conoscenza, o legale conoscibilità, degli atti impugnati da parte dell’Associazione appellante;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">iii) l’ammissibilità del ricorso di primo grado e di appello sotto il profilo della sussistenza della legittimazione attiva e dell’interesse a ricorrere dell’Ente associativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.1. Come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa ‘giustizia’ (cfr. Sez. un., nn. 26242 e 26243 del 2014; e Ad. plen., n. 9 del 2014), può derogare alla naturale rigidità dell’ordine di esame, ritenendo preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida <i>“…sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74 c.p.a. … sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa del controinteressato e consenta un’effettiva accelerazione della definizione della lite…</i>” (Ad. plen. n. 5 del 2015, che cita a sua volta Ad. Plen. n. 9 del 2014), e purché sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza (Ad. plen., n. 9 del 2014 e n. 10 del 2011 cit.).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16.2. Nel caso all’esame, l’appello, così come l’originario ricorso di primo grado, sono infondati nel merito, sicché il Collegio individua nella manifesta non fondatezza dell’impugnativa la ‘ragione più liquida’ che meglio può realizzare l’economia dei mezzi processuali e la sinteticità degli atti, quali fondamentali corollari del giusto processo regolato dalla legge, unitamente alla considerazione che la suddetta soluzione decisionale, in uno all’assorbimento delle questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito nei sensi per l’innanzi illustrati, non pregiudica gli interessi di alcuna parte del giudizio, e segnatamente:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) non limita l’interesse della parte ricorrente principale, la cui impugnativa è anzi vagliata <i>in toto</i> e nel merito, a prescindere dall’esame dei profili pregiudiziali e preliminari sollevati dalle controparti processuali: all’evidenza, ove gli anzidetti profili venissero accolti, in tutto o anche solo in parte, il corso del giudizio inevitabilmente si arresterebbe;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) non pregiudica la parte controinteressata e le Amministrazioni intimate (rispetto alle quali è anzi assicurata la massima soddisfazione possibile del loro interesse sostanziale, attraverso una pronuncia che definisce il merito del rapporto giuridico e delle contestazioni rimesse al vaglio giurisdizionale).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Venendo, dunque, al merito del ricorso, con il primo motivo l’Associazione ricorrente censura il provvedimento di nomina a consigliere di Stato della dottoressa Manzione per mancanza del requisito soggettivo previsto dall’art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1982.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, l’art. 19 cit. prevede che la nomina a consigliere di Stato possa essere conferita, per un quarto, ai professori universitari ordinari di materie giuridiche, agli avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, ai dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche e, infine, ai magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte d&#8217;appello o equiparata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’Associazione ritiene che la dottoressa Manzione non possegga i requisiti soggettivi stabiliti dalla succitata disposizione, in quanto la medesima “<i>non è: professore universitario ordinario di materie giuridiche; avvocato con almeno 15 anni di esercizio professionale e iscrizione nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori; dirigente generale od equiparato dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche; magistrato con qualifica non inferiore a quello di magistrato di Corte di Appello o equiparata</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A proposito del possesso del titolo di avvocato, l’Associazione ricorrente espone che, nella relazione redatta dalla Quarta Commissione e illustrata al <i>Plenum</i> consiliare dell’organo di autogoverno della Giustizia amministrativa, la controinteressata viene presentata come “<i>avvocato, dirigente di I fascia non appartenente ai ruoli dell’amministrazione dello Stato, attualmente capo dipartimento degli affari giuridici e amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>” (v. pag. 7, del verbale n. 19 del 9 giugno 2016; e la presentazione illustrata al <i>Plenum</i> del Consiglio nella seduta del 16 settembre 2016, come da verbale approvato il successivo 7 ottobre 2016, pag. 19).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Contesta anche che la controinteressata possa fare uso del titolo di avvocato ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che prevede che “<i>l’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conclude che, a maggior ragione, il requisito richiesto non sussiste neppure ai sensi dell’art. 19, della legge n. 186 del 1982, che riguarda gli “<i>avvocati che abbiano almeno 15 anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto concerne, invece, il possesso del titolo di dirigente generale od equiparato, l’Associazione espone che la dottoressa Manzione non è un dirigente generale in quanto non appartiene ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, e che il suo incarico dirigenziale, peraltro conferito fiduciariamente dal Sindaco dell’ente locale, non sia equiparato a quello di dirigente generale dello Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, sostiene che il requisito soggettivo richiesto dalla legge non possa essere soddisfatto neppure facendo valere l’incarico di Capo Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trattandosi anche in questo caso di una nomina fiduciaria e limitata nel tempo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. Il motivo non è fondato, sotto entrambi i profili censurati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Le doglianze relative al possesso e alle condizioni di spendita del titolo di avvocato non sono pertinenti rispetto alla fattispecie considerata, in quanto la dottoressa Manzione non è stata nominata consigliere di Stato in ragione del suddetto requisito soggettivo, ovverossia di avvocato con almeno quindici anni di esercizio professionale e che sia iscritto negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’indicazione, pure contenuta nella relazione istruttoria della Quarta Commissione, secondo cui la candidata è un “<i>avvocato</i>”, ha tratteggiato il profilo personale della medesima, senza al contempo mutare la natura giuridica del requisito soggettivo indicato nella proposta governativa ai fini della nomina, ovvero aggiungerne uno nuovo, diverso e per l’innanzi non previsto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla base degli atti e dei documenti versati al giudizio, non risulta che la suddetta circostanza soggettiva sia stata addotta dal Governo a sostegno della propria proposta, né che sia stata vantata autonomamente come tale dalla candidata, sicché in difetto di specifiche, contrarie allegazioni probatorie della Associazione ricorrente, il Collegio deve concludere nel senso che si è trattato della rappresentazione di una circostanza soggettiva (il conseguimento dell’abilitazione forense) in sé e per sé neutra, non decisiva e, come tale, indifferente ai fini della nomina impugnata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto questo specifico primo profilo, pertanto, la censura deve essere respinta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. Il secondo profilo in cui si articola il primo motivo (e cioè il mancato possesso in capo alla controinteressata del requisito soggettivo di dirigente generale od equiparato dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche), è invece pertinente alla fattispecie considerata, ma non è fondato nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1982, prevede che possono essere nominati consiglieri di Stato, tra gli altri, i “<i>dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il legislatore statale utilizza la parola ‘<i>equiparati</i>’ riferendola ai ‘<i>dirigenti generali</i>’ e connettendola a tre categorie soggettive: <i>Ministeri, organi costituzionali </i>e<i> altre amministrazioni pubbliche</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’ambito della vasta organizzazione dell’apparato pubblico italiano, il Ministero è la struttura di vertice dell’Amministrazione statale, preposta ad un determinato settore della pubblica amministrazione. Generalmente, la struttura è costituita dal Ministro, da uno o più Sottosegretari, dal Gabinetto del Ministro, dal Segretario Generale ovvero dai Capi Dipartimento (a seconda del modello organizzativo prescelto). Le articolazioni organizzative interne variano a seconda del Ministero. Nella generalità dei casi, esse sono il dipartimento, la direzione generale, il reparto, la divisione e la sezione. In alcuni Ministeri mancano i dipartimenti, sicché la ripartizione di primo livello è la direzione generale (anche se, in tale ipotesi, si opta spesso per la nomina di un Segretario generale). Le divisioni, invece, rappresentano la struttura di base, ma possono essere divise a loro volta in sezioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gli organi costituzionali sono organi della Repubblica italiana necessari ed indefettibili (Presidenza della Repubblica, Parlamento &#8211; a sua volta composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica &#8211; Corte costituzionale, Governo della Repubblica italiana) e sono previsti dalla Costituzione e da essa direttamente disciplinati, sia in relazione alle funzioni fondamentali, sia in relazione alla loro organizzazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’espressione ‘altre amministrazioni pubbliche’ sintetizza la complessità dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione italiana, in quanto informata al principio della pluralità, ai sensi dell’art. 97, Cost., ed a quello del decentramento amministrativo, ai sensi dell’art. 5, Cost.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Un’elencazione sostanzialmente compiuta (anche se non una definizione in senso proprio) di ‘amministrazioni pubbliche’ è contenuta all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l&#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI</i>.”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">21. Su questa premessa, occorre interpretare cosa si debba intendere per “<i>dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (cd. Preleggi), rubricato “<i>Interpretazione della legge</i>”, prevede che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’ordine, i canoni ermeneutici di cui l’interprete deve fare applicazione sono dunque:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) l’interpretazione letterale palesata dal significato proprio delle parole;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) l’interpretazione sistematica delle parole secondo la connessione di esse;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) l’<i>analogia iuris </i>e l’<i>analogia legis</i>, per i casi simili o le materie analoghe;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) se il caso rimane ancora dubbio, i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">22. Nel vagliare il dettato dell’art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1982 alla luce dei predetti canoni ermeneutici, il Collegio ritiene che non sia corretta l’esegesi proposta dalla Associazione ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La suddetta esegesi, infatti, impernia l’ambito applicativo di efficacia della norma intorno ai concetti giuridici dei ‘ruoli’ e della ‘doppia fascia dirigenziale’ (i.e.: dirigenza generale e di seconda fascia), tipici dell’organizzazione ministeriale, con il risultato pratico di esigere il possesso del medesimo requisito soggettivo in relazione a tutte le altre amministrazioni menzionate dalla norma (organi costituzionali e altre amministrazioni pubbliche), in maniera automatica, senza considerare le specificità del modello organizzativo degli uffici previsto per detti organi ed amministrazioni e, soprattutto, contraddicendo e negando la operatività ‘pratica’ del meccanismo di equiparazione ‘agli effetti’, previsto dallo stesso legislatore statale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene corretta, viceversa, l’opzione ermeneutica proposta dalle Amministrazioni intimate e dalla controinteressata, reputandola anzi l’unica compatibile con i succitati canoni interpretativi, in quanto il meccanismo della equiparazione può operare e produrre un effetto utile soltanto se ragguagliato alla “qualifica” dirigenziale, connessa alla natura ed alla tipologia della attività svolta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Più in particolare, il Collegio osserva che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) sul piano letterale, fra le parole utilizzate dal legislatore del 1982 non sono menzionati i concetti giuridici di ‘ruolo’, ‘fascia’, ‘articolazione in fasce’, ‘doppia fascia’, mentre si fa riferimento ai ‘dirigenti generali o equiparati’ dei Ministeri, degli organi costituzionali e delle altre amministrazioni pubbliche;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) sul piano sistematico, l’equiparazione è tra le funzioni materialmente esercitate dai titolari degli uffici (“dirigenti generali o equiparati”), mentre il riferimento alle strutture organizzative ordinamentali (Ministeri, organi costituzionali, altre amministrazioni pubbliche) circoscrive la platea delle Amministrazioni pubbliche che hanno alle proprie dipendenze soggetti che sono astrattamente idonei ad essere nominati consiglieri di Stato in quota governativa, ovverossia dipendenti di amministrazioni statali, organi costituzionali e altre amministrazioni pubbliche, purché svolgano le funzioni dirigenziali a un alto livello di responsabilità, ossia al vertice dell’apparato considerato, a prescindere dalle peculiarità e dalle caratterizzazioni della disciplina organizzativa e strutturale degli uffici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto questo angolo prospettico, andrebbe anche tenuto distinto l’interesse personale del singolo dipendente pubblico ad essere nominato consigliere di Stato su proposta del Governo (interesse che qui direttamente rileva), dall’interesse generale (e occasionalmente protetto) delle Amministrazioni pubbliche che compongono lo Stato-Ordinamento, ad esprimere personalità di elevata competenza tecnico-professionale e giuridica alle proprie dipendenze.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Se è indubbio, infatti, che in capo al candidato si radica un interesse immediato, personale, diretto e concreto al conseguimento o al mantenimento del bene della vita, è anche vero che il Costituente ha concepito il Consiglio di Stato, ad un tempo, quale organo di consulenza giuridico-amministrativa e quale organo di tutela della giustizia nell’amministrazione (art. 100, Cost.), e ciò a beneficio dell’intero Stato-Ordinamento, e non quale appannaggio o prerogativa del solo Stato-Persona.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È questo spirito che il legislatore del 1982 ha attuato, consentendo a tutte le Pubbliche Amministrazioni di esprimere personalità poste ai vertici dei propri uffici, nei confronti delle quali formulare un giudizio di ‘equiparazione’ rispetto ai dirigenti generali posti al vertice degli apparati ministeriali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) Sul piano della <i>voluntas legis</i>, occorre anche sottolineare il fatto che il legislatore del 1982 aveva dinanzi a sé un modello di Stato amministrativo caratterizzato da una ricca articolazione di enti e figure soggettive, non soltanto costituzionali e, soprattutto, non soltanto statali, ma anche di altra natura, territoriali o non, riconosciute o meno come persone giuridiche di diritto pubblico, che già all’epoca componevano lo Stato-Ordinamento e che non avrebbero potuto ragionevolmente essere estromesse dalla vita pubblica del Paese, neppure ai limitati fini dell’individuazione dei soggetti potenzialmente individuabili quali consiglieri di Stato di nomina governativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Di questa vita pubblica, nel disegno costituzionale di cui agli artt. 5, 97, 100 e 114 e ss., Cost., anche prima che la fondamentale riforma del Titolo V della Costituzione spingesse in senso ancora più autonomistico l’organizzazione del decentramento e dell’autonomia delle pubbliche amministrazioni, non avrebbe avuto senso precludere la partecipazione dei più alti dirigenti delle amministrazioni diverse dallo Stato, soltanto perché non organizzate secondo il modello ‘su due livelli’ dell’organizzazione dicasteriale statale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Modello, occorre sottolineare, che lo stesso legislatore statale non ha mai previsto come obbligatorio per le amministrazioni diverse dallo Stato, mostrando anzi sempre grande rispetto, nei limiti dell’organizzazione fondamentale degli uffici, per i principi di autonomia statutaria e regolamentare, variamente declinati a seconda dell’amministrazione pubblica considerata (più avanti si dirà, nello specifico, della disciplina sulla dirigenza statale recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e di quella sulla dirigenza locale contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’estensione dell’anzidetto modello statale, inoltre, non è stata prevista neppure per gli organi costituzionali, la cui organizzazione e funzionamento sono anzi disciplinati da specifiche leggi costituzionali, di rango superiore a quelle ordinarie statali che disciplinano la dirigenza dello Stato e degli enti locali, e con un grado di autonomia e caratterizzazione assolutamente non sovrapponibile ad alcuna altra amministrazione pubblica, sia statale, sia non statale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per queste ragioni, non ha alcun senso logico, prima ancora che giuridico, impostare la ricerca della equiparazione nel senso della omologazione di strutture organizzative dissimili per natura, origini, funzioni e livello di autonomia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell’individuare il meccanismo di raffronto (l’equiparazione), la norma ha introdotto una presunzione di parificazione, agli effetti della funzione esercitata, di amministrazioni diverse fra di loro, non omologhe, ma raffrontabili in termini di equivalenza o equipollenza in ragione dei compiti e delle funzioni effettivamente svolti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’utilizzo della tecnica dell’equiparazione è significativa della volontà di ‘rendere pari’ elementi di raffronto che in natura non lo sono, non essendo i Ministeri, gli organi costituzionali e le altre amministrazioni pubbliche, accomunati dal medesimo modello organizzativo e funzionale, anche perché nati per soddisfare interessi pubblici diversi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò che è più significativo, inoltre, è che la pretesa di raggiungere la perfetta omologazione nel possesso del requisito soggettivo di dirigente generale, non sarebbe un obiettivo conseguibile neppure se si facesse esclusivo riferimento al solo plesso statale considerato dal cit. art. 19 (Ministeri e organi costituzionali). Va inoltre considerato che in numerosi Organi costituzionali vige ancora oggi il c.d. ‘sistema delle carriere’, caratterizzato dall’unicità della qualifica direttiva e dalla conseguente impossibilità di individuare una distinzione analoga a quella che sussiste fra i dirigenti generali dei Ministeri e i dirigenti di secondo livello.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto più, dunque, non si ravvede la ragione per la quale siffatto giudizio di omologazione dovrebbe esigersi per le altre amministrazioni pubbliche e, tra queste, nello specifico, per gli enti locali comunali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altronde, nemmeno l’Associazione appellante, nel suo massimo sforzo argomentativo a sostegno della propria tesi difensiva, si è spinta fino al punto di sostenere la necessità di ritrovare l’articolazione in duplice fascia dei ruoli di dirigente e dirigente generale in relazione agli organi costituzionali, limitandosi ad esigerla, invece, soltanto per le altre amministrazioni pubbliche, ed in particolare per l’ente locale comunale, salvo tuttavia non spiegare le ragioni giuridiche della relativa discriminazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altra parte, se la norma venisse letta nel senso di permettere solamente la nomina dei dirigenti generali dei Ministeri, sarebbe la stessa operazione di “equiparazione” a non avere alcuna ragion d’essere, perché non ricorrerebbero altre situazioni se non quelle in cui si manifesterebbe l’appartenenza ai ruoli dello Stato, che non richiede appunto nessuna equiparazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In conclusione, con riferimento specifico alle posizioni dirigenziali degli enti locali comunali qui all’esame (ma in astratto e più in generale con riferimento a tutte le altre amministrazioni pubbliche ed agli organi costituzionali), deve verificarsi se ricorrono o meno i presupposti ‘materiali’ della ‘equiparazione’ prevista dalla norma, attraverso il vaglio dei compiti assegnati e delle funzioni svolte dall’organo di vertice.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">23. Il necessario raffronto è fra la disciplina della dirigenza pubblica statale contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quella degli enti locali contenuta nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">24. Innanzitutto, è opportuna una precisazione preliminare: il testo unico degli enti locali, benché anteriore al testo unico sul pubblico impiego, ha adeguato la disciplina della propria dirigenza ai principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (“<i>Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>”), ossia al testo legislativo che ha costituito la base giuridica del riordino operato dall’anzidetto decreto n. 165 del 2001.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si spiega così la ragione per la quale nel testo unico degli enti locali si ritrovano tutti i principi generali che caratterizzano la dirigenza statale, e cioè:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) il principio della distinzione fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) il principio dell’accesso per concorso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) il principio della professionalità nel conferimento degli incarichi dirigenziali;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) il principio della responsabilità dirigenziale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) il principio della sovraordinazione fra uffici dirigenziali, di modo che il dirigente preposto a un ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">f) il principio della funzione di coordinamento di altre funzioni, anche dirigenziali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">25. Occorre poi sottolineare che è stato il legislatore statale a limitare l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo n. 165 del 2001, intitolato alla “<i>Dirigenza</i>”, alle sole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (art. 13, d.lgs. n. 165/2001).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altre parole, il legislatore statale, nel momento in cui ha deciso di articolare la dirigenza statale nelle due fasce dei ruoli di cui all&#8217;articolo 23 del medesimo decreto legislativo, senza abrogare o modificare o imporre un conforme adeguamento delle previgenti disposizioni previste per la dirigenza locale, ha effettuato una precisa scelta, evidentemente reputandola compatibile con le linee fondamentali dell’organizzazione degli uffici ed allo stesso tempo rispettosa delle autonomie statutarie e regolamentari locali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche rispetto alle amministrazioni dello Stato, comunque sia, la regola generale dell’articolazione nelle due fasce dei ruoli di cui all’articolo 23 non è assoluta, perché anzi è previsto espressamente che “<i>Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.</i>” (art. 15, comma 1, d.lgs. n. 165/2001).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">26. La disciplina della dirigenza statale conosce il principio della sovraordinazione tra uffici dirigenziali, anche al di fuori della figura del dirigente generale: in particolare, l’art. 15, comma 3, del decreto n. 165/2001 prevede che “<i>In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all&#8217;ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">27. La disciplina delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali statali è contenuta all’art. 16, del decreto legislativo n. 165 del 2001:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell&#8217;ambito di quanto stabilito dall&#8217;articolo esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell&#8217;ufficio cui sono preposti anche al fine dell&#8217;elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all&#8217;articolo 6, comma 4; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) curano l&#8217;attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>c) adottano gli atti relativi all&#8217;organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall&#8217;articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>e) dirigono, coordinano e controllano l&#8217;attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l&#8217;adozione, ne confronti dei dirigenti, delle misure previste dall&#8217;articolo 21; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall&#8217;articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell&#8217;amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>l) curano i rapporti con gli uffici dell&#8217;Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell&#8217;organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>organo. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell&#8217;ufficio cui sono preposti. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l&#8217;individuazione delle attività nell&#8217;ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell&#8217;ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell&#8217;ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull&#8217;attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3. L&#8217;esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell&#8217;amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>gerarchico. </i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">28. L’art. 108, del decreto legislativo n. 267 del 2000, disciplina la figura del Direttore generale negli enti locali:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell&#8217;ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell&#8217;ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall&#8217;articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall&#8217;articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell&#8217;esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell&#8217;ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell&#8217;incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i> 4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">29. Le anzidette previsioni normative sono sostanzialmente sovrapponibili, sia per ciò che concerne la natura delle funzioni e dei compiti esercitati, sia per quanto concerne il regime della responsabilità dirigenziale, sia per quanto riguarda il rapporto con l’autorità di indirizzo politico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">30. In relazione al caso specifico della dottoressa Manzione, le evidenze documentali, così come corroborate sia dalle produzioni di parte, sia all’esito dell’approfondimento istruttorio disposto dalla Sezione, dimostrano che sussiste perfetta corrispondenza tra le funzioni legalmente previste di direzione generale e di coordinamento di uffici dirigenziali, e quelle che ella ha esercitato in virtù del conferimento degli incarichi (sia di Direttore generale del Comune, sia di dirigente coordinatore di ufficio preposto ad altri uffici dirigenziali).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">31. Più in particolare: la dottoressa Manzione ha avuto accesso alla carriera dirigenziale nell’ordinamento degli enti locali dopo avere sostenuto un concorso pubblico per titoli ed esami nell’anno 1997.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel corso della sua carriera professionale, per circa venti anni, ha assunto posizioni dirigenziali e svolto le funzioni corrispondenti in numerosi Comuni italiani, anche di grandezza rilevante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, ha svolto incarichi dirigenziali, in qualità di dirigente della Polizia Municipale, nei Comuni di Verona, Livorno, Lucca. In tale ultima città ha assunto, dal 2007 al 2009, il ruolo di Comandante del Corpo di Polizia Municipale e responsabile della protezione civile. Successivamente, ha svolto il ruolo di Comandante Vicario del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze (dal 28 dicembre 2009 al 30 aprile 2011); di Direttore della Direzione Corpo Polizia Municipale (dal 1° maggio 2011 al 1° maggio 2014); di Coordinatore dell&#8217;Area di Coordinamento Sicurezza e Attività Produttive (dal 24 ottobre 2011 al 1° maggio 2014), cumulato quest’ultimo, nel biennio 2013-2014, con quello di Direttore Generale del Comune di Firenze (dall’11 febbraio 2013 al 1° maggio 2014).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">32. Meritevoli di particolare approfondimento sono gli ultimi due incarichi di “<i>Coordinatore Area Sicurezza e Attività Produttive; Dirigente Ufficio Città Sicura; Protezione Civile; Dirigente Comandante Polizia Municipale del Comune di Firenze</i>” (dal 2011 al 2014) e di “<i>Direttore Generale Comune di Firenze</i>” (dal 2013 al 2014).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">33. L’Area di Coordinamento Sicurezza e Attività Produttive è una struttura articolata in due Direzioni, quattro Servizi e due Uffici ai sensi dell’art. 90, t.u.e.l.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il personale assegnato all&#8217;Area, di ruolo e non di ruolo, alla data del 31 dicembre 2012, era pari a 1064 unità, compresa la dirigente Manzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La struttura organizzativa del Comune di Firenze prevede la presenza dei Coordinatori d&#8217;rea fin dal luglio 2009 e le figure dei Coordinatori d&#8217;area sono ancora oggi presenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le dotazioni finanziarie sono le seguenti: gli accertamenti correnti sono pari ad euro 118.368.938,07 e gli impegni correnti sono pari ad euro 18.753.479,40.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con specifico riferimento alle funzioni e competenze del ‘coordinamento’, si riportano di seguito le previsioni di cui al Regolamento uffici e servizi del Comune di Firenze, al fine di saggiare la similarità dell’anzidetta funzione agli effetti dell’equiparazione rispetto alla funzione esercitata dalla figura del direttore generale di dicastero ministeriale, soprattutto sotto il profilo del coordinamento di altre figure dirigenziali, in posizione di sovraordinazione e comando rispetto a queste ultime.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) Ai sensi del Regolamento vigente al tempo del conferimento dell’incarico:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I.a) <i>art. 10 &#8211; Area di Coordinamento – funzioni:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Costituisce livello di coordinamento generale delle strutture dell&#8217;Ente, centro di responsabilità avente specifiche funzioni di coordinamento tra le Direzioni individuato sulla base di omogeneità di intervento per materia e/o in relazione ad esigenze di raccordo permanente nella realizzazione di obiettivi di rilevanza intersettoriale. A capo dell&#8217;Area è preposto come responsabile un dirigente, qualificato come &#8220;Coordinatore di Area&#8221; individuato dal Sindaco ai sensi dell&#8217;art. 50 del D.Lgs. n. 267/20001.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. L&#8217;Area di Coordinamento rappresenta la prima aggregazione per la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, in coerenza con gli obiettivi dell&#8217;Amministrazione, avente un ruolo primario di riferimento per gli organi politico-istituzionali e di supporto agli stessi nella pianificazione strategica, nell&#8217;elaborazione di programmi, progetti e politiche, favorendo i processi di comunicazione interna e garantendo sinergie nella realizzazione di programmi e progetti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I.b) <i>art. 23 &#8211; Compiti e responsabilità dei Coordinatori d&#8217;area, Direttori e Dirigenti:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. I compiti dei dirigenti sono quelli previsti negli artt. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto del Comune di Firenze, quelli particolari previsti dal presente Regolamento, nonché quelli individuati nell&#8217;atto di incarico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai dirigenti spetta il compito di tradurre in termini operativi gli obiettivi ed i programmi individuati dagli organi di governo dell&#8217;Ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte esercitando in piena autonomia le proprie funzioni direzionali. Gli stessi sono responsabili in via esclusiva dell&#8217;attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Ai dirigenti spetta la direzione del centro di responsabilità ai quali sono preposti secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento e dallo Statuto comunale in relazione alla tipologia del centro di responsabilità di cui sono incaricati (Area di Coordinamento — Direzione — Servizio —Incarichi di cui all&#8217;art. 19), alla posizione strutturale dello stesso e alla sua rilevanza strategica. A tal fine i Dirigenti elaborano l&#8217;organizzazione delle strutture in funzione degli obiettivi da raggiungere per l&#8217;attuazione dei programmi loro assegnati attraverso gli strumenti di programmazione nonché nei limiti delle risorse assegnategli.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai dirigenti spetta l&#8217;adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l&#8217;Amministrazione verso l&#8217;esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il dirigente di ciascuna articolazione organizzative è responsabile dei procedimenti amministrativi trattati dalle strutture di appartenenza. Egli, ai sensi di quanto stabilito dall&#8217;art. 5 della L. 241/1990, può assegnare a personale a lui attribuito, nel rispetto della declaratoria di categoria e del profilo professionale posseduto dal singolo dipendente, la responsabilità dell&#8217;istruttoria di specifici procedimenti nonché l&#8217;adozione del relativo provvedimento finale. Anche in questo caso i dirigenti rimangono comunque responsabili del rispetto dei tempi del procedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Fermi restando i compiti sopra indicati, in relazione alle diverse articolazioni strutturali di cui risultano responsabili:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-il Coordinatore di Area svolge tutte le funzioni di coordinamento, di indirizzo e controllo dell&#8217;Area attribuita e gestisce, con responsabilità diretta, specifiche funzioni a lui assegnate con l&#8217;atto di incarico e gli atti organizzativi dell&#8217;Ente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È membro del Collegio dei Coordinatori attuando, per quanto di competenza, le direttive assunte all&#8217;interno dello stesso Collegio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Imposta l&#8217;azione dell&#8217;Area di coordinamento assegnata attivando ed indirizzando le competenze specifiche dei direttori in modo coerente con le decisioni assunte all&#8217;interno del Collegio alfine di perseguire gli obiettivi strategici fissati negli atti di programmazione. Coordina e sovraintende l&#8217;attività delle Direzioni di pertinenza per l&#8217;attuazione degli obiettivi. Partecipa al processo di definizione degli strumenti di pianificazione strategica, in particolar per quanto attiene, nell&#8217;ambito della propria Area, l&#8217;equilibrio tra gli obiettivi e le risorse assegnate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha il compito di verificare l&#8217;andamento dell&#8217;attuazione degli obiettivi di pertinenza dell&#8217;Area in collaborazione con i Direttori delle Direzioni competenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Qualora si evidenzino condizioni di carattere straordinario, ovvero dove sussistano ragioni sovraordinate di interesse più generale stabilite nell&#8217;ambito del Collegio dei Coordinatori, potrà assumere decisioni vincolanti in merito all&#8217;allocazione delle risorse economiche, Strumentali e umane, anche tramite l&#8217;utilizzo dei poteri di cui all&#8217;art. 24 del presente regolamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Partecipa alle sedute dell&#8217;OIV dedicate alla valutazione dei Dirigenti afferenti alla propria Area.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Incentiva, all&#8217;interno della propria Area, le condizioni più favorevoli per garantire la trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, la snellezza dei procedimenti, la miglior utilizzazione delle risorse ed il miglioramento delle attività, al fine di assicurare l&#8217;efficienza dei processi trasversali di lavoro e l&#8217;uniformità dei procedimenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per l&#8217;esercizio delle sue funzioni gli sono attribuite, oltre a risorse strumentali e finanziarie, personale a lui assegnato e da lui direttamente dipendente, potendo inoltre avvalersi di quello assegnato alle Direzioni facenti parte dell&#8217;Area di competenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il Direttore di Direzione coordina e organizza l&#8217;attività di competenza della sua Direzione e determina con i Dirigenti di Servizio interessati l&#8217;attuazione dei piani, programmi, progetti, obiettivi e direttive definite dalla Giunta e dal Sindaco, verifica l&#8217;andamento della realizzazione dei programmi e/o degli obiettivi assegnati, assicurando il coordinamento e l&#8217;integrazione delle attività delle strutture organizzative di competenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È titolare di specifiche risorse finanziarie, di personale e strumentali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Organizza il personale assegnato alla Direzione ridistribuendolo tra i vari Servizi facenti parte della stessa in funzione degli obiettivi assegnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È responsabile della gestione complessiva del personale della direzione di competenza secondo criteri di omogeneità, attenendosi alle linee generali di politica del personale, compreso l&#8217;istituto della mobilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Propone il fabbisogno di personale e di risorse strumentali. Individua le posizioni di lavoro di specifica e particolare responsabilità di ufficio nonché di responsabilità del procedimento ed è responsabile dell&#8217;attribuzione dei trattamenti economici accessori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nomina i titolari di PO previa consultazione dei Dirigenti di Servizio interessati, ne individua i compiti e delega loro i procedimenti amministrativi della struttura di sua competenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Elabora proposte e formula i pareri tecnici alla Giunta e al Consiglio che non siano di competenza specifica del singolo dirigente di Servizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito di sua competenza partecipa al processo di definizione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Bilancio, del P.E.G. e del P.D.O. attraverso proposte al Coordinatore di Area di pertinenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Collabora con quest&#8217;ultimo alle verifiche sull&#8217;attività svolta nell&#8217;ambito del coordinamento direzionale per obiettivi allo stesso affidati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">All&#8217;interno della propria Direzione è responsabile della trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, della snellezza dei procedimenti, della miglior utilizzazione delle risorse e del miglioramento delle attività.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha l&#8217;obbligo di informare il Coordinatore di Area di riferimento di tutte le attività che possono produrre effetto al di fuori della propria Direzione per rendere più efficace la funzione di coordinamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sviluppa, all&#8217;interno della Direzione assegnata, idonee ed efficaci forme di comunicazione per agevolare e favorire lo scambio di informazioni ed i contatti funzionali alle attività da svolgere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In relazione alle materie assegnate imposta azioni volte ad agevolare le modalità di accesso dei cittadini ai servizi, a favorire l&#8217;accesso ai dati pubblici da parte dei cittadini attraverso il sito Internet dell&#8217;Ente come previsto dal D.Lgs. 82/2005 &#8220;Codice dell&#8217;Amministrazione digitale&#8221;, a verificare che i documenti e gli atti siano redatti con linguaggio semplice e chiaro e che vengano predisposti provvedimenti tipo per i procedimenti amministrativi di competenza per materia e a valutare il grado di soddisfazione dell&#8217;utenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I.c) <i>art. 24 -Poteri sostitutori dei dirigenti:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai Coordinatori di Area e ai Direttori è riconosciuto un potere/dovere di sostituzione nell&#8217;adozione di provvedimenti di competenza dei dirigenti assegnati al loro centro di responsabilità (Area 9 Direzione). In particolare in caso di omissioni, inadempienze o ritardi nella realizzazione delle fasi del procedimento o nell&#8217;adozione del provvedimento finale da parte di un Dirigente di Servizio, il</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Direttore della Direzione di appartenenza del Servizio può sostituirsi allo stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Parimenti, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi nella realizzazione delle fasi del procedimento o nell&#8217;adozione del provvedimento finale da parte di un Direttore, il competente Coordinatore di Area può sostituirsi allo stesso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I.d) art. 28 &#8211; Collegio dei Coordinatori di Aree:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio dei Coordinatori di Area è costituito dal Direttore Generale, qualora il Sindaco abbia effettuato tale nomina e dai Coordinatori di Area. Partecipano il Segretario Generale e il Vice</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Segretario/Vice Segretari Generali. Al Collegio possono partecipare altresì il Capo di Gabinetto Portavoce del Sindaco.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il Collegio dei Coordinatori di Area provvederà a predisporre e a sottoporre all&#8217;approvazione della Giunta Comunale un proprio disciplinare sulle funzioni di competenza e le modalità operative nel quale sarà, altresì, individuata la figura del Presidente, ove non sia stato nominato il Direttore Generale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) Con la Deliberazione di G.C. n. 286/2012, alla data del 12 agosto 2012, l&#8217;art. 28 del Regolamento uffici e servizi è stato modificato così come segue:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II.a) <i>art. 28 &#8211; Collegio dei Coordinatori di Area:</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio dei Coordinatori di Area è costituito dal Direttore Generale, qualora il Sindaco abbia effettuato tale nomina e dai Coordinatori di Area. Partecipano il Segretario Generale e il Vice Segretario/Vice Segretari Generali, nell&#8217;ambito delle proprie funzioni. Al Collegio possono partecipare altresì il Capo di Gabinetto e il Portavoce del Sindaco. In caso di mancata nomina del Direttore Generale, il Presidente è individuato dal Sindaco.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Il Collegio dei Coordinatori di Area provvederà a predisporre e a sottoporre all&#8217;approvazione della Giunta Comunale un proprio disciplinare sulle modalità operative del medesimo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il Collegio assicura il coordinamento generale delle strutture dell&#8217;Ente, il loro confronto e, in generale, l&#8217;integrazione dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il medesimo promuove la collaborazione tra le Aree/Direzioni/Servizi nonché l&#8217;integrazione delle procedure amministrative e la coerenza nelle scelte organizzative favorisce il confronto fra le Aree/Direzioni/Servizi per la definizione dei contenuti relativi ai programmi intersettoriali del Comune.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Definisce i criteri generali per l&#8217;organizzazione della struttura operativa, per la programmazione del lavoro in relazione agli obiettivi da perseguire nonché per la verifica dei relativi risultati, propone i criteri generali per la gestione dei servizi comunali, per i regolamenti e per le procedure dell&#8217;Ente,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">definisce gli indirizzi generali per lo sviluppo dei sistemi informativi e delle risorse umane nonché per la predisposizione dei piani di formazione del personale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio promuove l&#8217;attuazione degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune indirizzando al perseguimento di tale finalità l&#8217;azione amministrativa. A tal fine concorre, per quanto di competenza e nell&#8217;ambito delle funzioni sopra richiamate, alla definizione, anche mediante l&#8217;adozione di atti di indirizzo tecnico-operativo, degli strumenti di programmazione e di organizzazione dell&#8217;Ente tra i quali: la relazione previsionale e programmatica, il Bilancio pluriennale e il Bilancio annuale di previsione, il programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori; il Piano esecutivo di gestione e il Piano degli obiettivi, la programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale, il sistema di controllo strategico e di valutazione delle performance, gli atti generali di organizzazione (circolari, direttive, atti di organizzazione della struttura), i piani settoriali di particolare rilievo la cui progettazione ed attuazione richiede il concorso di più direzioni di area.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A tal fine il Collegio può procedere alla costituzione di appositi gruppi di lavori interdirezionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al Collegio compete inoltre l&#8217;esercizio di ogni altra funzione prevista dagli atti di organizzazione dell&#8217;Ente.”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">34. La dottoressa Manzione ha poi svolto l’incarico di Direttore Generale del Comune di Firenze dall’11 febbraio 2013 all’11 maggio 2014.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Già sul piano lessicale, si riscontra una decisiva analogia terminologica tra l’anzidetta figura e quella del dirigente generale menzionato dal cit. art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 1886 del 1982, non foss’altro per l’utilizzo della definizione di ‘generale’.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre però vagliare anche in questo caso il contenuto delle funzioni e dei compiti svolti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In primo luogo, va anche in questo caso precisato che trattasi di figura già prevista dall&#8217;Ente all’atto del conferimento dell’incarico e ancora presente nella attuale struttura organizzativa comunale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Direttore Generale coordina direttamente ed in prima persona le seguenti articolazioni &#8216;organizzative: il Servizio pianificazione, controllo e qualità; la Direzione Risorse Umane, il Servizio organizzazione e acquisizione risorse, il Servizio amministrazione del personale, il Servizio prevenzione e protezione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il personale complessivo dell&#8217;Ente, alla data del 31 dicembre 2013, era composto da 4673 unità, fra personale di ruolo e non di ruolo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al Direttore Generale era, ed è ancora oggi, assegnata la Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Direttore Generale faceva parte dell&#8217;Organismo Indipendente di Valutazione, ed oggi fa parte del Nucleo di Valutazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le dotazioni finanziarie ammontano: per gli accertamenti correnti ad euro 53.899.492,55 e per gli impegni correnti ad euro 17.393.638,53.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella Deliberazione di G.C. n. 25/2013, con riferimento alle competenze del Direttore Generale sono espressamente riportati i seguenti compiti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">· sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti anche attraverso la presidenza del collegio dei coordinatori d&#8217;area, che eventualmente ritenga di convocare;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">· predisporre il piano particolareggiato degli obiettivi previsto dalla lett. a) del comma 2 dell&#8217;art 197 D.lgs. 267/2000;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">· elaborare la proposta di PEG ai sensi dell&#8217;art. 169 del D.lgs. 267/2000;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">· promuovere la valorizzazione delle risorse umane, incentivando qualunque strumento giuridico e/o contrattuale ispirato a logiche meritocratiche e premiali di attività migliorative e/o di implementazione della qualità dei servizi, in conformità con la vigente normativa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">· proporre all&#8217;A.C. tutti i provvedimenti di adeguamento necessari ad individuare nella relativa figura il soggetto dotato dei necessari poteri di individuazione dei soggetti cui attribuire competenze in caso di inerzia rispetto agli obiettivi assegnati, ferme restando le responsabilità disciplinari dei dirigenti interessati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">· svolgere ogni altra attività necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati, d&#8217;intesa con il Sindaco e gli assessori di volta in volta competenti per materia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III) Con riferimento alle funzioni e competenze, il Regolamento uffici e servizi del Comune di Firenze vigente al tempo del conferimento dell’incarico prevedeva:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III.a) <i>Art. 5 Direttore Generale</i>:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale. La nomina del Direttore Generale è effettuata al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L&#8217;incarico assegnato ai sensi della presente disposizione è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Direttore Generale esercita le funzioni di cui all&#8217;art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 e dello statuto del Comune di Firenze nonché i compiti a lui attribuiti con l&#8217;atto di incarico e con specifici atti di organizzazione approvati dalla Giunta Comunale. Per l&#8217;esercizio delle funzioni di competenza può essere titolare di specifiche risorse umane, finanziarie e strumentali; in tale ipotesi, il personale a lui assegnato è direttamente dipendente dal Direttore Generale che lo gestisce e lo organizza in relazione alle funzioni da svolgere. Il Direttore Generale, oltre a sovraintendere tutte le attività afferenti le strutture organizzative dell&#8217;Ente, può essere titolare di specifiche funzioni di coordinamento riferite a particolari Direzioni e/o Servizi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Direttore Generale, ove nominato, presiede il Collegio dei Coordinatori di Area.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È data facoltà all&#8217;Amministrazione comunale di avvalersi di un Direttore Generale e di un Direttore Generale vicario, con il compito di svolgere funzioni ausiliarie dello stesso e di coadiuvarlo nelle attività assegnategli, esercitando funzioni vicarie in sua assenza e/d impedimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">34. Sulla base di quanto appena illustrato, non vi può essere adito a dubbio alcuno che le funzioni di direzione generale e di coordinamento d’area ricoperte dalla dottoressa Manzione durante i surriferiti periodi temporali, concretino ed integrino con pienezza i compiti e le funzioni tipiche della figura del direttore generale dei Ministeri, attesa la complessità dell’attività materialmente impiegata per dirigere, coordinare, sovrintendere e raccordare, al vertice, l’attività di una struttura amministrativa composta da più uffici, soprattutto nei confronti di altri dirigenti in posizione sottordinata, con ordini di grandezze di personale dipendente di ragguardevole misura, come <i>supra </i>dettagliatamente illustrato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali essendo le immediate evidenze documentali, il Collegio formula un giudizio di piena equiparazione e corrispondenza tra la funzione svolta dalla dottoressa Antonella Manzione e quella di un dirigente generale di un Ministero, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1982.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">35. Va considerato, infine, che la dottoressa Manzione ha subito dopo ricoperto, per un periodo di tempo ragguardevole, superiore a circa due anni e mezzo, l’incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 28, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, rubricato “<i>Capi dei dipartimenti e degli uffici</i>”, della legge n. 400 del 1988, prevede che “<i>I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all’articolo 21 </i>[n.d.r.: tra cui il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi], <i>nonché dell’ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’art. 18, comma 2, primo alinea, della citata legge n. 400 del 1988, rubricato “<i>Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>”, prevede anche che “<i>Al Segretariato è preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione.</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò, ad ulteriore conferma dell’esistenza nell’ordinamento di altre previsioni che parificano ed equiparano, agli effetti, le funzioni dei dirigenti generali dei Ministeri e quelle dei dirigenti delle altre amministrazioni pubbliche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">36. Con il secondo motivo di ricorso, l’Associazione censura i provvedimenti di nomina per essere stati emanati in violazione di precedenti deliberazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, con le quali era fissata l’età massima e quella minima per la nomina a consigliere di Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, per quanto qui interessa, la deliberazione del 1° aprile 2004, modificando la precedente deliberazione datata 7 aprile 1983, ha stabilito che l’età minima per la nomina non possa essere inferiore a 55 anni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La dottoressa Manzione, al momento della nomina, aveva 53 anni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">36.1. Il motivo non è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">36.2. L’art. 19, comma 1, n. 2), della legge n. 186 del 1982, che reca la disciplina generale dei requisiti soggettivi per la nomina a consigliere di Stato, non contiene alcuna previsione concernente il requisito dell’età minima e massima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Trattasi, in altre parole, di previsione non contenuta in alcun testo di legge o avente forza di legge, bensì unicamente prevista dalle summenzionate deliberazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre interrogarsi, dunque, sulla natura giuridica delle anzidette deliberazioni e del requisito anagrafico previsto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza di Giustizia amministrativa, per quanto espressione di autonomia organizzativa e funzionale di un organo di autogoverno di rilevanza costituzionale, non sono classificabili quali fonti del diritto; piuttosto, hanno natura di atti amministrativi assoggettati al principio di legalità e, in quanto tali, sono sindacabili dall’autorità giurisdizionale per i vizi di legittimità tipici previsti dalla legge (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Soltanto la legge può prevedere requisiti soggettivi di ammissibilità per l’accesso agli uffici, alle cariche o per lo svolgimento di determinate attività, trattandosi di elementi che incidono direttamente sulla capacità giuridica e di agire dei soggetti dell’ordinamento attraverso prescrizioni sostanzialmente limitative di <i>status</i> soggettivi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le anzidette previsioni deliberative non attuano, né specificano, il dettato legislativo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, l’elemento anagrafico legato al possesso di un’età minima o massima, non ha natura di requisito soggettivo per la nomina, ma soltanto quello di criterio di giudizio per orientare il parere dell’organo di autogoverno (parere che – è bene ricordarlo – ha oltretutto un carattere obbligatorio ma non vincolante).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’organo di autogoverno ha fatto legittimamente uso di siffatto potere valutativo, che è per legge limitato alle “<i>valutazioni di piena idoneità all&#8217;esercizio delle funzioni di consigliere di Stato sulla base dell&#8217;attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di carattere</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In quest’ottica prospettica, l’età (nel caso di specie, l’età minima) è soltanto uno degli elementi soggettivi, suscettibili di divenire oggetto di riscontro e apprezzamento, che precede ed orienta il parere, ma che non condiziona l’accesso alla carica, non avendo l’effetto, riconducibile soltanto all’astratta previsione di legge, di delimitare la platea soggettiva degli aspiranti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altre parole, la corrispondenza anagrafica all’interno dei previsti limiti edittali, non può condizionare il contenuto del parere dell’organo di autogoverno, né nel senso di determinarlo come favorevole per il solo fatto che il candidato possiede l’età minima prevista, né, viceversa, di imporlo come sfavorevole nei confronti del candidato che non versa nella condizione anagrafica prevista.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Piuttosto, l’età si collega, quale tipico elemento relazionale, alla qualità dell’apprezzamento curriculare del candidato, rispetto al quale, anzi, è in grado di farne emergere le peculiari note di specialità dell&#8217;attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti, laddove ragguagliate ad una età inferiore rispetto a quella per cui, secondo l’<i>id quod plerumque accidit</i>, si presume che una personalità professionale di alto profilo professionale sia compiutamente formata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso all’esame, le evidenze documentali per l’innanzi illustrate documentano con puntualità di dettaglio e dovizia di precisione le funzioni, i compiti e le attività svolte dalla candidata, corrispondenti a quelli previsti da specifiche disposizioni di legge statale (<i>Testo unico degli enti locali</i>) e regolamentari (<i>Regolamento degli Uffici del Comune di Firenze</i>).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tali essendo gli oggettivi riscontri, occorre concludere che l’organo di autogoverno abbia legittimamente vagliato il profilo professionale della candidata e sia giunto a formulare il parere favorevole mediante un procedimento valutativo congruente ed esente da vizi logico-giuridici, valorizzando l’età anagrafica quale elemento positivo nel contesto di una esposizione curriculare ricca per i contenuti delle funzioni svolte e per l’importanza qualitativa dei soggetti nei confronti dei quali le dette funzioni sono state prestate (il Comune di Firenze è notoriamente un comune di grande rilevanza nel Paese, mentre sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri non occorre svolgere particolari considerazioni, trattandosi della struttura di cui si avvale il Presidente del Consiglio nell’esercizio delle sue funzioni di organo costituzionale).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, la decisione dell’organo di autogoverno, nel dare puntuale applicazione al chiaro disposto normativo previsto dall’art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1992, non solo non ha rappresentato un illegittimo discostamento rispetto al parametro legale, ma ha anzi contribuito a dimostrare &#8211; superando l’astratta presunzione che profili di speciale rilevanza non possano che essere conseguiti se non al raggiungimento di una certa età anagrafica &#8211; che il riferimento della circolare amministrativa all’età, era da intendersi in senso orientativo, strettamente dipendente dalla valutazione in concreto del profilo curriculare e, comunque sia, sempre <i>secundum legem</i>, non ammettendo la norma primaria statale (quale è quella contenuta nel cit. art. 19, legge n. 186 del 1982) una interpretazione che vada al di là delle proprie previsioni (<i>interpretatio</i> <i>praeter legem</i>) o addirittura contro il proprio disposto (<i>interpretatio</i> <i>contra legem</i>).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, se non può essere negato in assoluto e in astratto che la maturazione di un determinato livello professionale può conseguirsi a seguito dello svolgimento di plurime esperienze professionali, che nella generalità dei casi impegnano quasi tutto l’arco della vita lavorativa e professionale dell’individuo, è anche vero che di questo assunto non può essere fatto un assioma ideologico, a meno di ammettere, al contrario, che il mero decorso del tempo equivalga, sempre e comunque, al conseguimento della maturazione del requisito soggettivo richiesto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La norma recata dal cit. art. 19, legge n. 186 del 1986 non prevede siffatta presunzione legale, tantomeno in termini assoluti (<i>praesumptio iuris et de iure</i>).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La delibera del Consiglio di Presidenza in questione, infatti, prevede espressamente una deroga al limite anagrafico massimo, consentendo che per coloro che al momento della proposta abbiano già superato il sessantacinquesimo anno di età, sia possibile derogare, e cioè esprimere un giudizio positivo e favorevole per i candidati in possesso di eminenti requisiti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Analoga precisazione non è prevista quando i nominandi non abbiano raggiunto invece il limite anagrafico minimo dei cinquantacinque anni. Ma ciò non significa che la <i>ratio</i> della deroga non si imponga anche in questo caso specifico, attesa la preminenza del dettato legislativo, per il quale rileva soltanto l’oggettiva valutazione dell&#8217;attività e degli studi giuridico-amministrativi compiuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, va anche rilevato che questa soluzione interpretativa ha radici consolidate nel solco tracciato dalla giurisprudenza amministrativa in materia di atti di autovincolo di organi di autogoverno che rechino criteri diversi o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla norma primaria (T.a.r. Lazio, Roma, Sezione I, sentenza 26 ottobre 2015, n. 12185, che ha annullato il parere negativo del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, reso sul presupposto che l&#8217;esperienza risultante dal <i>curriculum</i> allegato dal candidato non dimostrasse una &#8220;prevalente&#8221; esperienza &#8220;economico, aziendalistico, finanziario e contabile&#8221;, ritenendolo in contrasto con il dettato normativo di cui all’art. 7, comma 8-<i>bis</i>, della legge n. 131 del 2003 – <i>cd.</i> legge La Loggia, secondo cui i componenti della Sezione regionale di controllo sono scelti tra persone &#8220;<i>particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili</i>&#8220;: a differenza, infatti, della deliberazione dell&#8217;organo di autogoverno, la legge La Loggia attribuiva rilevanza anche all&#8217;esperienza acquisita nel settore giuridico).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non è invece decisiva, né pertinente al caso di specie, la copiosa giurisprudenza amministrativa, pure citata dalla parte appellante a sostegno della tesi difensiva secondo cui “<i>l’amministrazione è tenuta al rispetto delle regole a cui si è autovincolata e che ha emanato sulla base di un giudizio ex ante, corollario dell’art. 97 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. II, 20.1.2012 n. 5659; Cons. Stato, Sez. V, 5.9.2011 n. 4981; Cons. Stato, Sez. III, 12.5.2011 n. 2841; Cons. Stato, Sez. VI, 12.10.2010 n. 7429; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 3.12.2010 n. 35337; TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, n. 10484/09 confermata dal Cons. Stato, Sez. VI, 8.10.2010 n. 7369; TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, n. 9974/09 confermata dal Cons. Stato, Sez. VI, 6.9.2010 n. 6483 che, in particolare, sottolinea la necessità della preventiva definizione dei parametri cui ancorare il giudizio sulla capacità dei soggetti scrutinati a svolgere determinati compiti d’istituto e alla doverosa correlazione della motivazione ai parametri previamente indicati e costituenti per l’amministrazione autovincolo)</i>.”.<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questa giurisprudenza, consolidata anch’essa sul piano esegetico, non rileva nel caso all’esame, essendo la materia della capacità giuridica degli individui, cui pacificamente vanno ricondotti i requisiti di ammissibilità e di accesso, riservata alla legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine, non può essere condivisa neppure la prospettazione argomentativa secondo cui il discostamento dalla circolare realizzerebbe il risultato pratico di consentire giudizi sempre adattabili caso per caso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Affermare ciò non solo è corretto, in quanto l’unica base di giudizio per rendere il parere da parte dell’organo di autogoverno è la disciplina legale recata dall’art. 19, comma 1, n. 2, della legge n. 186 del 1982, ma anzi, al contrario, proprio l’emanazione di delibere recanti parametri e criteri di valutazione che si discostano da quelli legalmente previsti, reca inevitabilmente con sé il rischio di apprezzamenti relativistici dei profili professionali dei candidati, i quali, invece, secondo <i>la ratio legis</i> che ha ispirato la disciplina di cui al cit. art. 19, legge n. 186 del 1982, devono oggettivarsi e sostanziarsi essenzialmente attraverso gli elementi curriculari attinenti all&#8217;attività e agli studi giuridico-amministrativi compiuti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">36.3. Occorre concludere, in definitiva, che l’organo di autogoverno ha correttamente esercitato il proprio potere, e ciò sia sul piano formale della corretta qualificazione giuridica dell’età anagrafica quale criterio sussidiario di giudizio del profilo professionale e non quale requisito soggettivo di ammissibilità o accesso ai fini della nomina (<i>interpretatio secundum legem</i>), sia sul piano sostanziale della legittimità della valutazione del profilo professionale in questione, alla luce degli specifici elementi di fatto per l’innanzi illustrati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">36.4. Dal rigetto della censura deriva l’improcedibilità dell’appello incidentale per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione, avendone l’appellante incidentale condizionato l’esame alla ipotesi, subordinata ed eventuale, del positivo vaglio giurisdizionale dell’impugnativa principale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">37. Il terzo motivo di ricorso, corrispondente al terzo motivo dell’appello principale, censura la violazione dell’art. art. 19, comma 1, n. 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, per l’assenza della piena idoneità della candidata all’esercizio delle funzioni di consigliere di Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Più in particolare, l’Associazione ricorrente assume che l’organo di autogoverno, con la summenzionata deliberazione datata 7 aprile 1983, abbia specificato il dettato normativo di cui al cit. art. 19, esigendo ai fini della valutazione dell’attività svolta che “dovrà risultare l’avvenuto espletamento della stessa per un congruo numero di anni, in modo da garantire il possesso da parte dell’interessato di un’approfondita esperienza anche di carattere pratico”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">37.1. Il motivo non è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">37.2. Il Collegio ha già compiutamente illustrato il contenuto delle funzioni e dei compiti connessi all’attività svolta dalla dottoressa Manzione sia quale direttore generale, sia quale coordinatore d’area del Comune di Firenze, ed ha dato conto i) della perfetta corrispondenza tra le dette funzioni e le previsioni recate dal Testo unico degli enti locali nella parte relativa alla disciplina della dirigenza locale, nonché quelle previste dal Regolamento degli uffici emanato dal Comune di Firenze in attuazione dell’autonomia statutaria e regolamentare riconosciuta anche dalla Carta costituzionale agli enti locali; ii) delle grandezze economiche degli stanziamenti a bilancio e iii) delle risorse umane da dirigere e coordinare, <i>ivi</i> compresa l’attività di coordinamento, verifica e controllo anche nei confronti di uffici dirigenziali sottordinati; iv) dell’arco di tempo certamente non breve nel corso del quale le anzidette funzioni sono state svolte ininterrottamente, ed anzi cumulando più incarichi direzionali, ad ulteriore riprova della capacità pratica di gestire uffici complessi in via simultanea.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non va trascurata, inoltre, l’attività svolta dalla dottoressa Manzione quale Capo Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anch’essa protrattasi per un arco temporale ragguardevole.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In disparte la oggettiva importanza qualitativa degli incarichi affidati, va pure considerata la ampiezza e varietà contenutistica delle attività svolte con profilo giuridico-amministrativo: dalle attività di insegnamento e di formazione, alle attività di giudice onorario, alla partecipazione ed al coordinamento di Commissioni di studio sia a livello nazionale, sia locale, alle responsabilità assunte in materia di sicurezza, di protezione civile, di gestione di partecipazioni pubbliche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">37.3. Il giudizio espresso dall’organo di autogoverno, anche sotto questo profilo, è dunque congruo, razionale, logico e basato su oggettivi riscontri documentali e curriculari, mentre le valutazioni suggerite dall’Associazione appellante si sovrappongono al giudizio discrezionale dell’Amministrazione, tentando di sostituirvisi, col risultato &#8211; non consentito dall’ordinamento – di impingere direttamente nel merito dell’azione amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">38. Anche il quarto motivo, con cui si censura la violazione dell’art. 19, comma 1, n. 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186, e dell’art. 3, della legge n. 241/1990, sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione in ordine al possesso delle doti attitudinali e di carattere, non è fondato e va, pertanto, respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In primo luogo, non è corretto affermare che non sia stato compiuto alcun accertamento istruttorio al riguardo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Piuttosto, l’organo di autogoverno della Giustizia amministrativa, come usualmente si è verificato in passato e continua ancora oggi a verificarsi nella generalità dei casi rimessi alla sua valutazione, effettua il vaglio sulla base delle risultanze documentali e delle evidenze curriculari, in quanto trattasi di elementi oggettivi, suscettibili di positiva valutazione e, soprattutto, idonei ad essere oggetto di accertamenti ripetibili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altre parole, proprio l’oggettivizzazione che caratterizza le evidenze documentali, rende il dato conoscitivo ed informativo altamente prevedibile, con un elevato grado di attendibilità, trattandosi peraltro di risultanze verbalizzate in atti pubblici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Più in particolare, per quanto concerne il contenuto formale ed estrinseco delle anzidette risultanze, non risulta che i documenti che riguardano l’appellata siano stati oggetto di contestazione, anche per mezzo di querela di falso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non si comprendono le ragioni, dunque, per le quali l’organo di autogoverno dovesse mettere in discussione il contenuto intrinseco e sostanziale delle risultanze medesime, ovvero aggravare il procedimento procedendo, senza apparente motivo, ad effettuare audizioni o altri accertamenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ragionare diversamente, ovverossia nel senso di affermare che l’organo di autogoverno possa, o addirittura debba, prescindere dalle oggettive risultanze curriculari e focalizzarsi, invece, su impressioni soggettive estrapolate da colloqui o altri accertamenti tecnici innominati, significherebbe sganciare il giudizio sulle attitudini e sul carattere dai profili curriculuari, creando così una rottura in quel <i>continuum</i> che invece è l’esperienza professionale della persona.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene che una simile lettura non sia corretta, sia perché introdurrebbe elementi valutativi incerti e di dubbia verificabilità, sia perché l’espressa formula adottata dal legislatore convince del fatto che le esperienze professionali e le doti umane e di carattere debbano risultare dal profilo curriculare, l’unico in grado di far davvero comprendere, attraverso il metro rappresentato dalle esperienze passate, quale personalità si ha di fronte e in quale modo essa si è espressa, manifestata e comportata alla prova pratica dei fatti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso all’esame, non risulta in alcun modo che la candidata non abbia tenuto quell’alto profilo istituzionale e professionale che gli incarichi ricoperti esigono, di tal ché occorre concludere che, del tutto legittimamente, l’organo di autogoverno abbia ritenuto sussistente il requisito soggettivo relativo al possesso delle doti attitudinali e di carattere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">39. Infine, il quinto motivo censura la violazione ed erronea applicazione degli artt. 101, 108, 111 e</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">117 cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 6, par. 1, della Cedu; il travisamento degli orientamenti della Corte costituzionale e l’illogica motivazione del rigetto della richiesta di sottoporre alla Corte costituzionale la relativa questione di legittimità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">39.1. Anche quest’ultimo motivo non è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">39.2. Il Collegio preliminarmente osserva che la questione è stata esaminata dal Tar in relazione alla posizione processuale del Co.N.M.A., ma essa era alla base del quinto ed ultimo motivo di ricorso, comune a tutte le parti originariamente ricorrenti, sicché in questa sede si ritiene opportuno ripercorrere il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo il Tar:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) per la giurisprudenza costituzionale, nella valutazione di illegittimità costituzionale della disciplina degli organi giudicanti rispetto ai precetti di indipendenza, imparzialità e terzietà, assume “<i>rilievo centrale il grado di autonomia che il legislatore ha</i> <i>garantito all’organo giurisdizionale rispetto all’autorità designante nel concreto esercizio</i> <i>della funzione</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) ragionamento analogo è rinvenibile nella giurisprudenza della Corte EDU, che, nell’esaminare la nomina dei magistrati del CGARS da parte del Presidente della Regione Sicilia, non ha rilevato la violazione dei canoni di imparzialità e indipendenza previsti dall’art. 6 della Convenzione (Corte EDU, 26 maggio<i> </i>2005, <i>Majorana c. Italie</i>);<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) inoltre, la nomina governativa di una quota della magistratura è un modello adottato da diversi Stati membri dell’Unione Europea.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">39.3. Il Collegio condivide le anzidette argomentazioni, ed aggiunge le seguenti, ulteriori considerazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non vi sono argomenti sufficienti per ritenere che la nomina governativa, che interviene nel momento genetico della costituzione del rapporto, infici la garanzia dell’indipendenza, imparzialità e terzietà del giudice, trattandosi di garanzia, quest’ultima, che caratterizza lo svolgimento del rapporto, e rispetto al quale, dopo il momento genetico, viene reciso ogni legame e non perdura più alcun rapporto giuridico tra Governo e consiglieri di Stato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le motivazioni politiche che sono alla base della proposta governativa sono irrilevanti in tal senso e si oggettivizzano attraverso il vaglio dell’organo di autogoverno della magistratura amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’alta qualificazione, professionale ed attitudinale, del candidato proposto, è comprovata dal possesso del profilo curriculare, non dal rapporto fiduciario col Governo proponente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È pure irrilevante che ai consiglieri di Stato possano essere conferiti dal Governo incarichi esterni: la disciplina degli incarichi è prevista dalla legge; il conferimento degli incarichi può riguardare tutti i consiglieri di Stato e, più in generale, tutti i giudici amministrativi, ivi compresi quelli di primo grado, sicché un’eventuale distinzione potrebbe anzi dare luogo a discriminazione; il conferimento dell’incarico non muta la natura giuridica del rapporto che lega il consigliere di Stato all’ordine giurisdizionale; il conferimento dell’incarico non è idoneo a creare un rapporto di soggezione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">40. In definitiva, alla luce delle considerazioni illustrate, il Collegio:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) accoglie l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ne dispone l’estromissione dal giudizio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) assorbe le ulteriori eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) nel merito, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso principale di primo grado e l’omologo appello principale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) dichiara l’improcedibilità del ricorso incidentale e dell’omologo appello incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) compensa le spese del doppio grado del giudizio tra tutte le parti, sussistendo giusti ed eccezionali motivi anche in ragione della parziale novità delle questioni trattate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 6161 del 2018, come in epigrafe proposto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) accoglie l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ne dispone l’estromissione dal giudizio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) assorbe le ulteriori eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) nel merito, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso principale di primo grado e l’omologo appello principale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) dichiara improcedibile il ricorso incidentale e l’omologo appello incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e) compensa le spese del doppio grado del giudizio tra tutte le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Claudio Contessa, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marco Morgantini, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Laura Marzano, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Brunella Bruno, Consigliere</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">Daniela Di Carlo</td>
<td style="text-align: center;"></td>
<td style="text-align: center;">Claudio Contessa</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto" style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p style="text-align: center;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-natura-del-decreto-di-nomina-del-consigliere-di-stato-in-quota-governativa-e-sulla-intepretazione-dei-necessarirequisiti/">Sulla natura del decreto di nomina del consigliere di Stato in quota governativa e sulla intepretazione dei necessarirequisiti</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminario sul Libro di N. LONGOBARDI &#8220;Il declino italiano&#8221; Passigli Editore 2021. Relazione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/seminario-sul-libro-di-n-longobardi-il-declino-italiano-passigli-editore-2021-relazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:39:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/seminario-sul-libro-di-n-longobardi-il-declino-italiano-passigli-editore-2021-relazione/">Seminario sul Libro di N. LONGOBARDI &#8220;Il declino italiano&#8221; Passigli Editore 2021. Relazione</a></p>
<p>Sommario: 1. Presentazione dei profili analizzati. &#8211; 2. Il rapporto politica-amministrazione. &#8211; 3. La certezza del diritto: un valore in discussione. &#8211; 4. Conclusioni.   1. Presentazione dei profili analizzati. Il libro del prof. Longobardi è una vera miniera di riflessioni su tutto il diritto amministrativo e, dunque, la maggiore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/seminario-sul-libro-di-n-longobardi-il-declino-italiano-passigli-editore-2021-relazione/">Seminario sul Libro di N. LONGOBARDI &#8220;Il declino italiano&#8221; Passigli Editore 2021. Relazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/seminario-sul-libro-di-n-longobardi-il-declino-italiano-passigli-editore-2021-relazione/">Seminario sul Libro di N. LONGOBARDI &#8220;Il declino italiano&#8221; Passigli Editore 2021. Relazione</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario: 1. Presentazione dei profili analizzati. &#8211; 2. Il rapporto politica-amministrazione. &#8211; 3. La certezza del diritto: un valore in discussione. &#8211; 4. Conclusioni.</strong><br />  <br /> <strong>1. Presentazione dei profili analizzati.</strong><br /> Il libro del prof. Longobardi è una vera miniera di riflessioni su tutto il diritto amministrativo e, dunque, la maggiore difficoltà per preparare il mio intervento è stata quella di scegliere un argomento, un profilo su cui soffermarmi con maggiore attenzione.<br /> E così, ne ho scelti due (a mio avviso intimamente collegati), preferendo evidenziare alcuni aspetti trattati nel libro su cui ho avuto modo di riflettere in passato, seppure in una diversa prospettiva.<br /> Il primo aspetto riguarda il rapporto tra politica e amministrazione, rapporto che negli ultimi anni si è andato complicando per l&#8217;adozione di numerose riforme legislative e per la giurisprudenza amministrativa e costituzionale. Nello specifico, mi soffermerò sulle criticità evidenziate da Longobardi e relative alla prassi generata a seguito della riforma iniziata con il d.lgs. n. 29 del 1993, che ha, nella prospettiva dell&#8217;Autore, impedito un funzionamento efficiente e, soprattutto, imparziale della P.A.<br /> Il secondo aspetto, invece, riguarda la certezza del diritto, o meglio, la mancanza di certezza del diritto, individuata da Nino Longobardi come un&#8217;ulteriore causa del declino italiano. Da qui, l&#8217;attenzione sulla necessità che i giudici, al pari dei dirigenti, vengano scelti con criteri diversi dalla sola conoscenza del diritto, e sulla politicizzazione che caratterizza alcune giurisdizioni (<em>in primis</em>, il Consiglio di Stato). Tali fenomeni, infatti, a giudizio dell&#8217;Autore, andrebbero contrastati al fine di realizzare la certezza del diritto, vista non come prodotto semplificato, bensì come sintesi di principi e valori condivisi.<br />  <br /> <strong>2. Il rapporto politica-amministrazione.</strong><br /> Nino Longobardi ritiene, sulla base della sua attività di studioso e avvocato, che le ragioni del declino economico italiano si siano verificate a partire dagli anni &#8217;90 del secolo scorso e siano da ricercare nel sistema istituzionale. E cercando di risalire alle cause della degenerazione delle istituzioni, punta il dito sul rapporto politica-amministrazione, ovvero, più in generale, sull&#8217;inadeguatezza delle istituzioni italiane. Egli, infatti, rileva che, a fronte di un mutato contesto internazionale basato sull&#8217;innovazione tecnologica (e direi anche sulla globalizzazione), le istituzioni italiane non sono state in grado di rafforzare la capacità competitiva del nostro Paese e di favorire il passaggio ad un&#8217;economia basata sull&#8217;innovazione (l&#8217;Autore ricorda il recente rapporto dell&#8217;autorevole istituto americano <em>Pew Research Center</em> che, in tema di percezione della qualità delle istituzioni in 27 paesi del mondo, considera l&#8217;Italia al penultimo posto, meglio soltanto della Grecia).<br /> Secondo Longobardi vi è stato un progressivo scadimento della qualità della classe politica dopo il 1992, attestato dal peggioramento del livello di istruzione e della qualità degli eletti in parlamento, e accompagnato da un forte incremento dello stipendio dei parlamentari (sulle anomalie di alcune retribuzioni, Longobardi è critico, ma assolutamente lucido. Egli parla: di una &#8220;crescita decisamente anomala delle retribuzioni dei dirigenti pubblici e, in particolare, di quelli statali apicali legati da un rapporto fiduciario con il ministro&#8221;; delle retribuzioni dei magistrati italiani, tra le più alte all&#8217;interno dei paesi OCSE, tenute al riparo dalle restrizioni di finanza pubblica imposte dalla crisi finanziaria del 2007; delle retribuzioni dei professori universitari, scivolate, negli ultimi anni, agli ultimi posti tra i paesi europei).<br /> Ebbene, proprio in riferimento all&#8217;annoso rapporto politica-amministrazione, Longobardi evidenzia le deleterie conseguenze prodotte dalla c.d. privatizzazione del pubblico impiego operata dal nostro legislatore con il d.lgs. n. 29 del 1993; una scelta, questa, definita &#8220;errata nei presupposti&#8221; e che ha condotto la dirigenza pubblica anche dello Stato, &#8220;proprio nel momento in cui doveva essere rafforzata, alla mercé della politica&#8221;.<br /> Longobardi utilizza il termine di &#8220;congiuntura critica&#8221; (ovverossia, il complesso di eventi e fattori economici che, alterando gli equilibri politici ed economici di una società, possono incidere sulla direzione di un paese, in positivo attraverso l&#8217;emersione di istituzioni inclusive, in negativo, indirizzando in senso estrattivo le istituzioni). E, relativamente al sistema italiano, l&#8217;Autore ritiene che la congiuntura critica possa essere individuata proprio con le vicende dei primi anni &#8217;90 che hanno visto, in particolare, il forte ricambio della classe dirigente.<br /> La rincorsa alla privatizzazione della disciplina del lavoro nella P.A. ha mostrato i suoi punti deboli più rilevanti, soprattutto in riferimento alla figura del dirigente pubblico. Anzi, come sottolinea Longobardi, la contrattualizzazione dei dirigenti pubblici ha ridotto il grado di separazione tra politica e amministrazione, in palese contraddizione, se vogliamo, con l&#8217;obiettivo dichiarato della riforma del 1992 e ha esteso il c.d. &#8220;patronaggio politico&#8221;.<br /> È stato rilevato in dottrina, ed anche in alcuni miei precedenti lavori<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>, come la contrattualizzazione presupponga la presenza, in ciascuna amministrazione, di un vero e proprio &#8220;datore di lavoro&#8221; che evochi, in qualche modo, il titolare dell&#8217;impresa privata. Tuttavia, &#8220;mentre il datore di lavoro privato c&#8217;è, quello pubblico va costruito&#8221;<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>: ed il datore di lavoro dei dipendenti nell&#8217;amministrazione pubblica non può che essere impersonato da un dirigente, il quale, però, se a sua volta contrattualizzato, non può avere, quale propria controparte datoriale, una figura politica: insomma, &#8220;in linea di principio è contraddittorio creare una relazione di lavoro tra politici ed alti dirigenti nello stesso momento in cui si tenta di stabilire un preciso regolamento di confini tra politica e amministrazione, basato su sfere di autonomia, in vista di un bilanciamento istituzionale tra potere politico e potere burocratico&#8221;<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>. Ne deriva che, mentre nel settore privato esiste una sola figura imprenditoriale-manageriale, nel settore pubblico questa figura si sdoppia in due diverse componenti: la componente politica e quella amministrativa. Si crea, così, un &#8220;giano-bifronte&#8221; che riprende quella doppiezza classica, insita nella natura delle cose, che era stata già evidenziata dagli antichi greci.<br /> Ed è questo l&#8217;aspetto contraddittorio dell&#8217;attuale assetto istituzionale. Non a caso Longobardi, nella parte finale della sua monografia, utilizza il termine &#8220;azzardo istituzionale&#8221; con riferimento alle strategie della classe politica e agli esiti incoerenti delle riforme della P.A. e, più in generale, dello Stato.<br /> Come già rilevato, nel secondo capitolo del libro, intitolato &#8220;Grandi temi istituzionali tra <em>credenze </em>e realtà con esse contrastanti&#8221;, Longobardi si sofferma sul grande tema &#8220;Amministrazione pubblica e suo statuto&#8221;, evidenziando come l&#8217;esigenza di separazione dell&#8217;amministrazione dal Governo si sia affermata con forza già dall&#8217;entrata in vigore della Costituzione italiana, con gli artt. 97 e 98. Ciò, a mio avviso, nonostante nel nostro ordinamento vigesse, all&#8217;epoca, un modello per molti versi opposto a quello attuale. Infatti, come è noto, due sono i modelli storicamente succedutisi, nel tempo, volti a disciplinare il rapporto tra politica e amministrazione<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>. Il primo, definito &#8220;a responsabilità ministeriale&#8221;, strumento classico dello Stato liberale; il secondo &#8220;a competenze differenziate&#8221;, attualmente vigente, fondato sull&#8217;esigenza di evitare quelle interferenze tra politica e amministrazione che, agli inizi degli anni &#8217;90, avevano interessato le cronache giudiziarie (a partire dalle note vicende di Tangentopoli e del finanziamento pubblico dei partiti). Entrambi i modelli, seppur così diversi tra loro per contenuti e funzioni, sono apparsi sempre conformi al testo costituzionale, sebbene con motivazioni diverse, tanto da poter considerare superata la apparente &#8220;antinomia&#8221; tra alcune disposizioni costituzionali (artt. 95, 97 e 98 Cost.) che non sembrano escludere nessuno dei due modelli appena indicati<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> Ne consegue, a giudizio di Longobardi, la centralità della legge nella disciplina fondamentale del rapporto di lavoro del funzionario pubblico (il c.d. statuto pubblicistico), i cui principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità, se da un lato impongono oggi la separazione tra politica e amministrazione, dall&#8217;altro richiedono applicazioni differenziate in relazione alle diverse funzioni e ai modi del loro esercizio. Da qui, il riferimento ad amministrazioni in posizioni di relativa indipendenza rispetto all&#8217;indirizzo politico, secondo un &#8220;modello regolativo-giustiziale&#8221; proprio delle autorità amministrative indipendenti, la cui funzione istituzionale di regolazione è intesa in senso ampio: è, infatti, la legge a conferire all&#8217;autorità un mandato pieno con riguardo al settore affidatole, con adeguati poteri, oltre ad essere garantita la sua indipedenza dal governo e dai soggetti regolati. In tali organizzazioni, le problematiche qui affrontate possono risolversi, rappresentando un particolare strumento di armonizzazione tra valori come la regolazione, l&#8217;amministrazione e la giurisdizione.<br /> Longobardi pone al centro delle sue osservazioni la Costituzione, con la sua funzione stabilizzante, con la certezza delle regole e dei principi da essa posti. Più scettico, invece, si mostra nei confronti degli organi di garanzia, ad es. la Corte Costituzionale che non sembra essere stata in grado di contrastare adeguatamente la politicizzazione della dirigenza pubblica.<br /> E dopo aver illustrato in maniera capillare le varie riforme per lo più amministrative, (e soprattutto i numerosi tentativi di riforma), che hanno riguardato il nostro ordinamento, si sofferma, nella parte finale del lavoro, sul modello generale di amministrazione imposto dal d.lgs. n. 29 del 1993, definito una &#8220;artificiale costruzione dislocatrice di poteri&#8221;, modello, a suo avviso, connotato da irrazionalità e criticità, in quanto fondato su falsi presupposti di ordine generale.<br /> Il primo falso presupposto è rappresentato, a suo dire, da una generale e acritica assimilazione tra impresa privata e pubblica amministrazione. Quest&#8217;ultima non è e non può diventare una vera e propria attività imprenditoriale: il valore centrale deve essere costituito dall&#8217;imparzialità. E invece, nel nostro paese, la legislazione, la giurisprudenza, ma anche la dottrina hanno spesso contrapposto l&#8217;efficienza alla imparzialità, vista come ostacolo al raggiungimento di alti traguardi di rendimento delle strutture pubbliche. In tal modo, si è persa l&#8217;imparzialità e non si è guadagnata l&#8217;efficienza.<br /> Il secondo falso presupposto sul quale si fonda il modello generale di amministrazione delineato dal decreto del 1993 è proprio la separazione tra politica e amministrazione sulla base della distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa, rappresentandosi così un&#8217;immagine dei dirigenti chiamati a rispondere dei risultati alla stregua dei manager dell&#8217;impresa privata. In altri termini, i concetti di stabilità e garanzie tradizionalmente riconosciute vengono sostituiti da premi e sanzioni collegati alla valutazione dei risultati. E questo aspetto, secondo Longobardi, è il più pericoloso e fallace: proprio il ruolo autonomo dei dirigenti (che sono direttamente esposti perché sono gli unici responsabili dell&#8217;attività amministrativa) richiede necessariamente un rafforzamento delle garanzie giuridiche, affinché essi siano messi al riparo da pressioni e condizionamenti soprattutto ad opera dei politici, al fine di non ledere il valore dell&#8217;imparzialità.<br /> Al contrario, assistiamo ad un fenomeno di &#8220;politicizzazione&#8221; dell&#8217;amministrazione. Longobardi parla di un &#8220;mercato di dirigenti pubblici, nel quale i peculiari acquirenti consumatori sono i vertici politici e i vertici amministrativi fiduciari dei primi&#8221;.<br /> In quest&#8217;ottica, determinante è stato l&#8217;istituto dello <em>spoils system</em>, che si è declinato nel tempo in due diverse forme: lo <em>spoils system</em> c.d. &#8220;in senso stretto&#8221; e quello &#8220;in senso lato&#8221;. Lo <em>spoils system</em> in senso stretto consiste nello strumento in base al quale, cambiando il vertice politico, si produce, quale effetto automatico, la decadenza del dirigente dall&#8217;incarico. Tale meccanismo è stato applicato dalla disciplina generale contenuta nel d.lgs. n. 165 del 2001 a pochi incarichi dirigenziali ma poi, con altre norme c.d. una tantum, si è esteso a tutte le posizioni dirigenziali.<br /> La seconda tecnica, c.d. <em>spoils system</em> in senso lato, consiste nel principio di temporaneità degli incarichi dirigenziali (la c.d. dirigenza precarizzata). Come sostiene sul punto Longobardi, il dirigente si vede negato il diritto all&#8217;ufficio, in quanto la qualifica dirigenziale acquisita per concorso pubblico non garantisce più l&#8217;esercizio effettivo di funzioni, ma l&#8217;accesso ad una PA riformata, in cui si può essere dirigente senza fare il dirigente.<br /> E proprio attraverso la creazione di una dirigenza a carattere fiduciario, sottoposta, nella nomina così come nella revoca, agli &#8220;umori&#8221; della classe politica, gli organi di governo si sono riappropriati delle scelte operative e gestionali che ad essi erano stati sottratte con il passaggio dal modello a responsabilità ministeriale al modello a competenze differenziate. Il principio della distinzione funzionale tra politica e amministrazione, affermatosi con nettezza nella forma, è stato aggirato nella sostanza mediante la fidelizzazione politica della dirigenza<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> L&#8217;attuazione dello <em>spoils system</em> nel nostro ordinamento, con la decadenza automatica degli incarichi dirigenziali in deroga ai principi costituzionali che connotano in via generale il pubblico impiego, ha generato, com&#8217;è noto, un ampio dibattito. In particolare, è emerso che l&#8217;introduzione del criterio della fiducia nel rapporto politica-amministrazione è contrario al disegno costituzionale: dai principi contenuti negli artt. 97 e 98 Cost. (legalità, imparzialità, indipendenza e buon andamento della pubblica amministrazione) risulta, infatti, che la posizione complessiva del dipendente pubblico è regolata per sottrarla ai condizionamenti dei partiti (e dei governi).<br /> Da qui, una serie di ricorsi dinanzi alla Consulta volti a sollevare questioni di legittimità costituzionale di un sistema che metteva in forse il criterio di imparzialità nell&#8217;azione dei pubblici poteri. Si sono avute numerose pronunce della Corte Costituzionale con le quali la Consulta ha cercato di precisare i contorni del c.d. <em>spoils system</em>, al fine di ristabilire i giusti confini fra la sfera politica e quella amministrativa.<br /> All&#8217;inizio la Consulta si è dimostrata a favore di un sistema di attribuzione fiduciario degli incarichi dirigenziali che implicasse la decadenza automatica delle nomine conferite <em>intuitu personae</em> al mutare degli organi di indirizzo politico<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Successivamente, però, la Corte Costituzionale ha modificato tale orientamento e con le note sentenze n. 103 e n. 104 del 2007 (ribadite anche in seguito con ulteriori pronunce) ha sancito l&#8217;illegittimità costituzionale dei meccanismi dello <em>spoil system</em> in senso stretto per contrasto con tre principi della Costituzione: buon andamento (sotto il profilo della continuità dell&#8217;azione amministrativa), imparzialità e giusto procedimento. In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile una disciplina legislativa che consenta al vertice politico di rimuovere i dirigenti a prescindere dal rispetto pieno dell&#8217;obbligo di contraddittorio e dell&#8217;obbligo di motivazione.<br /> Successivamente la Corte, con la sentenza n. 351 del 2008, e sulla scia di quanto sostenuto nelle precedenti pronunce del 2007, ha ribadito che il rapporto di lavoro dirigenziale dovesse essere caratterizzato da stabilità, essendo questa coerente con il principio di imparzialità della pubblica amministrazione. Ha sostenuto, inoltre, che non si potesse consentire che, per effetto del mutamento della titolarità dell&#8217;organo di indirizzo politico, venissero a cessare automaticamente incarichi in corso, legittimamente conferiti dal precedente titolare dell&#8217;organo e ciò senza garanzie procedimentali e in assenza di ogni valutazione di risultato. Sulla base di tali considerazioni, la Consulta ha osservato come forme di riparazione economica, quali il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non potessero rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela degli interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi.<br /> Ed ancora, la Consulta, con sentenza del 5 marzo 2010, n. 81, ha inflitto un altro stop all&#8217;uso c.d. &#8220;spregiudicato&#8221; dello <em>spoils system</em>. Riprendendo le precedenti decisioni in materia, infatti, la Corte costituzionale ha ribadito con fermezza che la previsione di un meccanismo di decadenza automatica degli incarichi dirigenziali a seguito del ricambio politico, non collegato ad un accertamento in concreto e in contraddittorio della responsabilità dirigenziale, strideva con il principio di distinzione funzionale tra politica e amministrazione.<br /> Appare chiaro, quindi, il ruolo assunto dalla Corte che, attraverso vari interventi, ha invitato il legislatore ad adeguare l&#8217;impianto normativo alle problematiche e alle esigenze denunciate, così da costituire un meccanismo di verifica e di valutazione della classe dirigenziale oggettivo e funzionale e, soprattutto, non rimesso alla scelta arbitrale della politica.<br /> Tuttavia, Longobardi definisce il ruolo svolto in questi anni dalla Corte costituzionale sul punto come &#8220;timido, tardivo, parziale e ondivago&#8221;.<br /> Infatti, l&#8217;Autore evidenzia come il giudice delle leggi si sia limitato a censurare le forme più gravi in tema di decadenza automatica e revoca degli incarichi, stabilendo che la decadenza possa riguardare solo i titolari degli organi apicali della P.A. nominati dai politici e che partecipano alla definizione dell&#8217;indirizzo politico. Ciò al fine di non violare la continuità dell&#8217;azione amministrativa che costitusce un presupposto del buon andamento della P.A.<br /> Inoltre, Longobardi ricorda come da ultimo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 23 del 2019, abbia ritenuto legittime le norme che consentono ai sindaci di disfarsi dei segretari comunali in carica, in patente contraddizione con la propria precedente e consolidata giurisprudenza.<br /> In sostanza, ciò che emerge dall&#8217;analisi del libro è l&#8217;immagine di un&#8217;Amministrazione che si potrebbe definire &#8220;difensiva&#8221;, nel senso che i dirigenti, pressati tra le esigenze di essere riconfermati e di evitare il carico di responsabilità esclusiva che ricade su di loro, preferiscono non decidere, rimandare, servirsi dei cavilli e dell&#8217;oggettiva complessità di alcune normative (si pensi al codice degli appalti pubblici) per non affrontare questioni che, al contrario, dovrebbero garantire l&#8217;efficacia e l&#8217;efficienza della P.A.<br /> Longobardi scrive, con un pizzico anche di pessimismo: &#8220;L&#8217;amministrazione è allo sbando. La legislazione procede a tentoni&#8221;.<br /> Appare, dunque, necessario ristabilire un clima di fiducia: per raggiungere tale obiettivo, come auspica l&#8217;Autore, occorrerebbe restituire all&#8217;amministrazione pubblica autorevolezza, imparzialità e stabilità nelle cariche e nelle funzioni, valorizzando il merito ed eliminando quella politicizzazione che oggi sembrerebbe manifestare un vero e proprio asservimento della funzione pubblica agli organi elettivi. Ma per fare questo, a mio avviso, non bastano le leggi, i regolamenti e la giurisprudenza, quanto una crescita culturale della classe sia politica, sia burocratica, fondata in entrambi i casi sui valori di responsabilità, autonomia, giustizia, buon senso, impegno, capacità innovativa, conoscenza e apertura alle nuove tecnologie.</p>
<p> <strong>3. La certezza del diritto: un valore in discussione.</strong><br /> Longobardi evidenzia un&#8217;altra importantissima causa del declino italiano. La giustizia amministrativa viene accusata di un eccesso di <em>deference </em>verso l&#8217;amministrazione pubblica, che la colloca in una situazione di &#8220;ambiguità&#8221; che riflette la strutturale duplicità del diritto amministrativo, caratterizzato, come dice Pajno, &#8220;da due anime, una legata all&#8217;<em>imperium </em>ed alla natura esorbitante del potere, l&#8217;altra alla garanzia nei confronti del potere&#8221;. E lo stesso giudice amministrativo, privato dell&#8217;interlocutore essenziale costituito da una dirigenza amministrativa stabile protetta dal rapporto di diritto pubblico, diventa lui stesso titolare di incarichi di amministrazione attiva (alta burocrazia) nei ministeri.<br /> Longobardi ritiene che la certezza del diritto richieda oggi da parte della giurisdizione decisioni autorevoli e ponderate, guidate dai principi di razionalità e proporzionalità, oltre che indirizzate alla tutela dei diritti fondamentali, come si richiede in uno Stato di diritto. Quindi, occorre che la certezza del diritto derivi, anche (e soprattutto), dalla qualità degli attori, <em>in primis</em> dei giudici, oltre che dai &#8220;congegni istituzionali diretti ad assicurarla&#8221; (in questo caso Longobardi richiama il vincolo del precedente giuridico che, secondo le parole di North, &#8220;offre la continuità e la prevedibilità essenziali a ridurre il livello di incertezza tra le parti contraenti&#8221;. Anche se, a mio avviso, un minimo di incertezza consente di adeguare la giurisprudenza all&#8217;evoluzione della società e non è, quindi, in via generale, del tutto negativa).<br /> Ulteriormente, Longobardi si interroga sull&#8217;adeguatezza dell&#8217;attuale assetto organizzativo e funzionale del potere giudiziario.<br /> Il problema che evidenzia attiene ad una diversa formazione e ad una maggiore qualificazione e selezione dei giudici. A suo avviso, la selezione deve assicurare l&#8217;accesso alla funzione giurisdizionale, soprattutto nei posti più elevati, a personalità esterne, non individuate dal ceto politico, &#8220;bensì riconosciute per competenza e integrità professionale dalla comunità degli operatori del diritto&#8221;.<br /> Longobardi ritiene, infine, che, per realizzare una piena indipendenza del giudice amministrativo, occorra &#8220;troncare i rapporti con il governo&#8221; e per far ciò sottolinea come siano indispensabili due passaggi: 1) abrogare le disposizioni che attribuiscono al governo il potere di nominare un quarto di Consiglieri di Stato; 2) togliere al Governo il potere sostanziale di nominare il Presidente del Consiglio di Stato e di individuare i magistrati chiamati a rivestire incarichi nelle amministrazioni, ove sia ritenuto necessario (e Longobardi sul punto è scettico) lo svolgimento di questa attività extragiudiziaria.<br /> In definitiva, secondo Longobardi, avere dei buoni giudici può rappresentare un vero e proprio antidoto alle degenerazioni che, come si è visto, possono interessare anche i rapporti tra politica e amministrazione.</p>
<p> <strong>4. Conclusioni.</strong><br /> Queste mie riflessioni vogliono essere un omaggio al prof. Longobardi, il quale si è sempre segnalato all&#8217;interno della dottrina amministrativistica italiana per una spiccata originalità che lo ha portato ad interessarsi di profili di grande interesse.<br /> In quest&#8217;ultimo libro la predetta originalità si coniuga con una serrata analisi critica dei principali fenomeni del diritto amministrativo in una curvatura storica che ben evidenzia l&#8217;evoluzione del diritto amministrativo, della giustizia amministrativa, della giustizia costituzionale e della legislazione degli ultimi tre decenni.<br /> Un riflessione profonda e sincera, che rispecchia la sua autonomia di pensiero e che sicuramente è in grado di fornire ulteriori stimoli intellettuali ai giovani studiosi e, in particolare, ai dottorandi che seguono queste nostre riflessioni.</div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Fanti V., <em>Politica e amministrazione tra storia e attualità: a proposito della figura del dirigente pubblico</em>, in <em>Diritto e processo amministrativo</em>, 2011, 817-917; Id., <em>Commento all&#8217;art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267</em>, in  AA.VV., a cura di G. Ferrari &#8211; G. Ferrari, <em>La disciplina del pubblico impiego e dei concorsi</em>, 2010, vol. I, 1157-1199, Roma, Nel Diritto Editore; Id., <em>L&#8217; &#8220;atto politico&#8221; nel governo degli enti locali</em>, in <em>Diritto e processo amministrativo</em>, 2008, vol. 2, 433-520, in particolare da pag. 505 in poi.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Battini S., <em>Un vero datore di lavoro</em> <em>per il settore pubblico: politico o amministrativo</em>?, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, n.5, 2009, 475.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Così Rusciano M., <em>Problemi sulla contrattualizzazione del lavoro pubblico</em>, in <em>Il diritto del lavoro</em>, 1998, 224.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Follieri E., <em>Politica e amministrazione nella Costituzione, </em>in <em>Costituzione e ordinamento giuridico,</em> <em>Atti del Convegno per il decennale della Facoltà di Giurisprudenza &#8211; Foggia, 24-25 novembre 2006</em>, a cura di Lorusso S., Milano, 2009, 63 e ss.; Merloni F., <em>Dirigenza pubblica e amministrazione imparziale, Il modello italiano in Europa</em>, Bologna, 111 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Fanti V., <em>Politica e amministrazione tra storia e attualità: a proposito della figura del dirigente pubblico</em>, cit., 862 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Fanti V., <em>Politica e amministrazione tra storia e attualità: a proposito della figura del dirigente pubblico</em>, cit., 884 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Corte cost., 16 giugno 2006, n. 233.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/seminario-sul-libro-di-n-longobardi-il-declino-italiano-passigli-editore-2021-relazione/">Seminario sul Libro di N. LONGOBARDI &#8220;Il declino italiano&#8221; Passigli Editore 2021. Relazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Dottorato &#8220;Diritto Amministrativo in trasformazione&#8221; (7° modulo, anno accademico 2020/2021) Università L&#8217;Aquila 25 maggio 2021 &#8211; Seminario sul Libro di N. LONGOBARDI &#8220;Il declino italiano&#8221; Passigli Editore 2021. Relazione generale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:39:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dottorato-diritto-amministrativo-in-trasformazione-7-modulo-anno-accademico-2020-2021-universita-laquila-25-maggio-2021-seminario-sul-libro-di-n-longobardi-il-declino-italiano-passigl/">Dottorato &#8220;Diritto Amministrativo in trasformazione&#8221; (7° modulo, anno accademico 2020/2021) Università L&#8217;Aquila 25 maggio 2021 &#8211; Seminario sul Libro di N. LONGOBARDI &#8220;Il declino italiano&#8221; Passigli Editore 2021. Relazione generale</a></p>
<p>Sommario: 1. Lo scopo del libro. &#8211; 2. Il declino italiano e la nuova economia istituzionale. &#8211; 3. Grandi temi istituzionali tra &#8220;credenze&#8221; e realtà con esse contrastanti. &#8211; 4. Il regresso ordinamentale. &#8211; 5. L'&#8221;azzardo istituzionale&#8221;. &#8211; 6. Considerazioni d&#8217;insieme.   1. Lo scopo del libro. Nino Longobardi svela nella</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dottorato-diritto-amministrativo-in-trasformazione-7-modulo-anno-accademico-2020-2021-universita-laquila-25-maggio-2021-seminario-sul-libro-di-n-longobardi-il-declino-italiano-passigl/">Dottorato &#8220;Diritto Amministrativo in trasformazione&#8221; (7° modulo, anno accademico 2020/2021) Università L&#8217;Aquila 25 maggio 2021 &#8211; Seminario sul Libro di N. LONGOBARDI &#8220;Il declino italiano&#8221; Passigli Editore 2021. Relazione generale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dottorato-diritto-amministrativo-in-trasformazione-7-modulo-anno-accademico-2020-2021-universita-laquila-25-maggio-2021-seminario-sul-libro-di-n-longobardi-il-declino-italiano-passigl/">Dottorato &#8220;Diritto Amministrativo in trasformazione&#8221; (7° modulo, anno accademico 2020/2021) Università L&#8217;Aquila 25 maggio 2021 &#8211; Seminario sul Libro di N. LONGOBARDI &#8220;Il declino italiano&#8221; Passigli Editore 2021. Relazione generale</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario</strong><strong>: 1. Lo scopo del libro. &#8211; 2. Il declino italiano e la nuova economia istituzionale. &#8211; 3. Grandi temi istituzionali tra &#8220;credenze&#8221; e realtà con esse contrastanti. &#8211; 4. Il regresso ordinamentale. &#8211; 5. L'&#8221;azzardo istituzionale&#8221;. &#8211; 6. Considerazioni d&#8217;insieme.</strong><br />  <br /> <strong>1. Lo scopo del libro.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Nino Longobardi svela nella prefazione che il volume su &#8220;<em>Il declino italiano. Le ragioni istituzionali</em>&#8221; nasce dall&#8217;incontro di tre fattori: 1) la sua esperienza di studioso e di avvocato, quindi, la sua vita di lavoro; 2) l&#8217;incontro con la nuova economia istituzionale nella sua fondamentale distinzione tra istituzioni economiche inclusive ed estrattive, &#8220;<em>le prime sono quelle che garantiscono il rispetto della proprietà privata, un sistema giuridico imparziale, l&#8217;accesso al sistema di scambi e contrattazioni, la possibilità di aprire nuove attività e alle persone di scegliere liberamente un&#8217;occupazione. Le istituzioni economiche estrattive hanno in misura variabile caratteristiche opposte, in quanto forgiate dalle </em><em> al potere in base alle esigenze delle stesse di preservare assetti di potere e rendite di posizione, anche ostacolando l&#8217;innovazione e la &#8216;distruzione creatrice&#8217;</em>&#8221; (pagg. 19-20); nuova economia istituzionale che sollecita il giurista ad avere uno sguardo più libero sulle istituzioni; 3) infine, ma non da ultimo, tanto che Longobardi lo indica come &#8220;<em>decisivo</em>&#8220;, l&#8217;insegnamento di Giuseppe Guarino, a cui è dedicata l&#8217;opera, il quale ha messo in rilievo il ruolo delle ideologie, specie giuridiche, sottolineandonela tendenza a perpetuarsi, anche se sconfessate dal diritto positivo e non avendo più la loro funzione e ha indicato la necessità per lo studioso di individuare e disvelare &#8220;<em>la trama di interessi  e di meccanismi istituzionali, spesso confliggenti con gli intenti dichiarati o ravvisabili </em><em> dai testi, sottostanti agli interventi normativi</em>&#8221; (pagg. 9- 10).<br /> Ne è nata l&#8217;idea, poi divenuta motivata convinzione, che le ragioni del declino italiano, avvertito a tutti i livelli, sono istituzionali e l&#8217;Autore è risalito con analisi approfondita alle cause della degenerazione delle istituzioni e ne ha illustrato la portata, sfidando &#8220;<em>poderosi luoghi comuni e conformismi diffusi alimentati dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dai media, in primo luogo la retorica tutta italiana delle riforme istituzionali</em>&#8221; (pag. 9).<br /> Nino Longobardi ha scelto una platea di lettori più ampia degli studiosi di diritto delle istituzioni, per consentire anche ai non specialisti di avvicinarsi alla problematica con conseguente utilizzo di un vocabolario non strettamente tecnico, spiegando la terminologia specifica, a volte irrinunciabile, senza, tuttavia, venir meno al necessario rigore.<br /> Devo dire che Nino Longobardi è riuscito nell&#8217;intento: la prosa è piana e chiara, piacevole da leggere, a tratti accattivante, rendendo semplice ed accessibile anche concetti obiettivamente complessi.<br /> L&#8217;interessante lavoro è una presa d&#8217;atto ed una denunzia dell&#8217;attuale stato di declino in cui versa l&#8217;Italia nonché un&#8217;analisi delle ragioni istituzionali che lo hanno causato.<br /> La struttura del libro è articolata in quattro capitoli e si chiude con le conclusioni.<br /> Nel primo capitolo si tratta del declino italiano e la nuova economia istituzionale; nel secondo, dei grandi temi istituzionali tra credenze e realtà con esse contrastanti; nel terzo, del regresso ordinamentale; nel quarto dello &#8220;<em>azzardo istituzionale</em>&#8220;.<br />  <br /> <strong>2. Il declino italiano e la nuova economia istituzionale.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il primo capitolo si può definire introduttivo perché fotografa la situazione dell&#8217;Italia e indica nelle istituzioni la causa prima per la prosperità economica, senza tralasciare il dato culturale di base.<br /> In particolare, vengono esposti i dati del declino economico dell&#8217;Italia che risalgono agli anni &#8217;90 del 1900 e che peggiorano a seguito della grande recessione innescata dalla crisi finanziaria del primo decennio del 2000. Il PIL (Prodotto interno lordo), anche quando ha registrato un aumento, è stato inferiore di un punto percentuale a quello degli altri Paesi dell&#8217;eurozona e, nel 2019, l&#8217;ISTAT ha certificato una recessione tecnica dell&#8217;Italia, unico tra i Paesi europei, per aver registrato una contrazione del P.I.L. per due trimestri consecutivi nel 2018.<br /> L&#8217;Autore, constatato che l&#8217;Italia è divenuta il &#8220;<em>grande malato d&#8217;Europa</em>&#8220;, volge lo sguardo agli storici difetti italiani nell&#8217;analisi fornita da Giacomo Leopardi e, poi, da Vilfredo Pareto: l&#8217;indifferenza; il cinismo; il difetto di &#8220;<em>onore</em>&#8220;, quest&#8217;ultimo inteso come amor proprio e ambizione; l&#8217;opportunismo, il conformismo e il servilismo. Difetti implementati dalle scelte e dai comportamenti dell&#8217;ultimo periodo della storia repubblicana.<br /> L&#8217;inaridimento culturale è andato di pari passo con il declino economico e la contrazione dell&#8217;investimento in istruzione, ricerca ed innovazione.<br /> Le istituzioni e le scelte dei governanti rivestono un ruolo decisivo per la prosperità economica, come evidenziato dal più recente orientamento della scienza economica.<br /> Nell&#8217;evoluzione delle istituzioni può giocare un ruolo importante la &#8220;<em>congiuntura critica</em>&#8221; che è un evento o un complesso di fattori che alterino in modo radicale gli equilibri economici e politici di una società e che può indirizzare a istituzioni <em>inclusive</em>, in gran parte effetto della <em>rule of law</em> che comporta limitazioni all&#8217;esercizio del potere e la distribuzione pluralistica del potere politico stesso nella società ovvero <em>estrattive</em> dove non vi è tutela nei confronti di chi vuole impadronirsi sempre più dei poteri dello Stato.<br /> L&#8217;Autore rileva che Max Weber, all&#8217;inizio del &#8216;900, ha evidenziato l&#8217;importanza dello Stato di diritto per lo sviluppo dell&#8217;economia di mercato perché assicura la certezza del traffico giuridico, garantendo regole prevedibili nei rapporti economici, calcolabili sia in sede giurisdizionale che amministrativa, con controlli efficaci sui poteri pubblici da parte di giudici indipendenti e individuazione del personale pubblico in base al merito ed alla qualificazione tecnica.<br /> Lo Stato di diritto è valore fondante dell&#8217;Unione Europea le cui istituzioni sono attive: nell&#8217;avviare procedure di infrazione quando ravvisi iniziative legislative lesive dell&#8217;indipendenza della magistratura; nell&#8217;elaborare criteri per valutare, oltre all&#8217;indipendenza della magistratura, le garanzie nei confronti degli apparati pubblici e le misure anticorruzione e nell&#8217;esercitare la propria <em>moral suasion</em> con segnalazioni, ammonimenti ed analoghe censure.<br /> La <em>moral suasion</em> potrebbe essere di grande rilievo per impedire il condizionamento della magistratura con provvedimenti legislativi apparentemente rispettosi della Stato di diritto, come è avvenuto in Italia quando, con il D.L. n. 90 del 2014 si è anticipato il pensionamento dei magistrati con conseguente scopertura degli incarichi direttivi e semidirettivi, affidati ad altri magistrati, sensibili agli assetti di potere politico esistenti e, con il successivo D.L. n. 168 del 2016, si è prolungata l&#8217;attività lavorativa solo ai magistrati con funzioni apicali, direttivi superiori o direttivi presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale ed ai magistrati del Consiglio di Stato in posizione equivalente.<br /> Non è un caso che l&#8217;Italia si segnali per i dati negativi in tema di imparzialità delle Corti giudiziarie e di protezione dei diritti di proprietà, di controllo sul movimento dei capitali e delle persone, di restrizioni alla proprietà ed agli investimenti stranieri. La qualità delle istituzioni italiane tra i Paesi dell&#8217;euro è ritenuta la peggiore dopo la Grecia.<br /> Si domanda Nino Longobardi perché le istituzioni, che sono sempre le stesse, pur inadeguate, non sono state di ostacolo al rapido sviluppo italiano, ma hanno avuto a partire dal 1990 un effetto così negativo sulla crescita ?<br /> Per Longobardi, è stato il grave deterioramento arrecato alle istituzioni da scelte e comportamenti, assunti, tra l&#8217;altro, dalla classe politica che, in presenza di una congiuntura critica, hanno impresso una svolta in senso estrattivo delle istituzioni.<br /> L&#8217;Autore espone, quindi, le critiche degli economisti agli assetti istituzionali e l&#8217;atteggiamento tenuto dai giuristi.<br /> I primi hanno sottolineato il malfunzionamento della giustizia per l&#8217;abnorme durata dei processi civili e l&#8217;inefficienza dello Stato e del sistema amministrativo del nostro paese nonché il mancato riconoscimento delle ragioni del mercato e della efficienza economica e le norme giuridiche e le prassi giudiziarie ed amministrative.<br /> La giurisdizione, in particolare, è ritenuta &#8220;<em>intrinsecamente a- economica: essa è espressione di sovranità e garanzia dei diritti, dunque è una funzione senza costo e senza tempo in cui ogni singolo processo ha valore assoluto; il solo bene in gioco è l&#8217;affermazione del diritto controverso</em>&#8221; (pag. 31). Invece per il cittadino rileva la tempestività, l&#8217;efficacia ed il costo ragionevole del servizio giustizia.<br /> Sotto accusa cultura e tradizione giuridiche italiane: sono un &#8220;<em>caso estremo</em>&#8221; quanto ad ostilità per il mercato e per le libertà economiche tra i paesi di <em>civil law</em>, a differenza dei sistemi di <em>common law</em> di cui viene evidenziata la superiorità nel sostenere il libero operare dei mercati.<br /> Un punto nodale problematico di ordine culturale viene individuato nella tradizione fondata sul primato dello Stato: alla P.A. è attribuito il potere originario, sovrano; uno Stato distinto e superiore rispetto alla società e all&#8217;individuo. Accentuata specialità per l&#8217;amministrazione e stato di soggezione per il cittadino.<br /> Gli economisti contestano anche il diritto amministrativo estendendo la critica al giudice amministrativo &#8220;<em>ritenuto portatore di una cultura giuridica formalistica, autoreferenziale ed insensibile alle esigenze dell&#8217;economia, al pari della pubblica amministrazione italiana</em>&#8221; (pag. 33).<br /> I giuspubblicisti propongono per risolvere i problemi solo &#8220;<em>nuove norme giuridiche</em>&#8221; che accrescono incertezze e complicazione.<br /> La critica degli economisti, alimentata dai politici nazionali, è rivolta alla giustizia amministrativa e al Consiglio di Stato, i cui magistrati rivestono incarichi non giudiziari di grande rilievo nei ministeri ed il cui intervento ostacola opere pubbliche e investimenti produttivi.<br /> Dato rilevante è che i giudici del Consiglio di Stato partecipano anche all&#8217;amministrazione attiva, con concentrazione di potere e rischi altissimi per un&#8217;evoluzione del sistema verso istituzioni politiche estrattive.<br /> Longobardi evidenzia altro aspetto, ben più fondato.<br /> La giustizia amministrativa viene accusata di un eccesso di &#8220;<em>deference&#8221; </em>verso l&#8217;amministrazione pubblica da ricondurre alla tradizione culturale basata sul primato dello Stato che ostacola l&#8217;indipendenza effettiva del giudice amministrativo.<br /> Il Giudice amministrativo presenta un&#8217;ambiguità di fondo, due anime: <em>imperium</em> e natura esorbitante del potere e garanzia nei confronti dello <em>imperium.</em> Ciò porta a soluzioni diverse, a seconda della prevalenza dell&#8217;una o dell&#8217;altra anima, e compromette la prevedibilità e la certezza del diritto.<br /> Nino Longobardi passa, poi, all&#8217;esame delle ragioni socio-politiche del declino riferite: alla modifica della natura dei partiti che sono divenuti associazioni di eletti, dediti alla formazione delle candidature e alla distribuzione degli incarichi, dando campo libero ai gruppi di interesse e facendo scadere la classe politica, con leggi elettorali non contrastate a sufficienza dalla Corte Costituzionale.<br /> Leggi elettorali ispirate ad una logica estrattiva: dare ai leader il pieno controllo dei propri gruppi parlamentari attraverso il meccanismo delle liste bloccate, espropriando i cittadini del diritto di scegliere i propri rappresentanti.<br /> L&#8217;Autore punta il dito anche: sulla dinamica delle retribuzioni (crescita anomala delle retribuzioni dei dirigenti pubblici e specialmente statali legati da un rapporto di fiducia con il ministro); sull&#8217;aumento della pressione fiscale che ha solo incrementato la spesa pubblica, improduttiva; sul sistema di informazione ove mancano editori puri che sono legati agli interessi economici; sulla scarsezza degli investimenti in istruzione, ricerca ed innovazione; sulla involuzione del capitalismo italiano; sull&#8217;importanza della certezza del diritto per le relazioni economiche che, per il diritto amministrativo, impone, ad esempio, di tutelare la stabilità dei provvedimenti favorevoli, ma l&#8217;anima del giudice amministrativo legata all&#8217;<em>imperium </em>induce a favorire la pubblica amministrazione per la tutela della finanza pubblica e una malintesa efficacia dell&#8217;azione amministrativa; sulle deleterie conseguenze prodotte dalla c.d. privatizzazione del pubblico impiego che ha portato la dirigenza pubblica alla mercè della politica.<br /> La congiuntura critica che ha portato l&#8217;Italia verso le istituzioni estrattive è stata il crollo della prima Repubblica nel 1992.<br /> Longobardi evidenzia che l&#8217;indirizzo &#8220;<em>culturalistico</em>&#8221; della nuova economia istituzionale &#8220;<em>evoca</em> <em>questioni</em>&#8221; che il giurista deve esaminare e che vengono trattate nei successivi capitoli.<br />  <br /> <strong>3. Grandi temi istituzionali tra &#8220;<em>credenze</em>&#8221; e realtà con esse contrastanti.</strong><br /> Il secondo capitolo sottolinea che, come rileva Douglas North, la certezza del diritto ha una funzione principale nelle istituzioni. Nino Longobardi considera il diverso modo in cui si è voluto assicurare certezza nei sistemi di <em>civil law</em> e <em>common law</em>: nei primi è affidata alla precisione di un testo adottato da un legislatore; nei secondi alla stabilità di regole che si affermano in una società e vengono accertate dai giudici.<br /> La capacità regolativa del diritto positivo che assolve alla necessità della certezza ha trovato il suo modello nei codici di stampo ottocentesco, entrato in crisi con l&#8217;avvento dello Stato pluriclasse che produce norme tra loro contrastanti per soddisfare la molteplicità degli interessi.<br /> Il codice è ormai un relitto storico ed è compromessa la certezza del diritto, minando il principio di legalità.<br /> Rileva Longobardi: &#8220;<em>L&#8217;ipertrofia normativa, con l&#8217;oscurità e la contraddittorietà delle norme che la caratterizzano, oltre a rafforzare il potere normativo dell&#8217;esecutivo a scapito della funzione legislativa del parlamento, si risolve nel conferimento di un ampio e decisivo potere normativo ai giudici</em>&#8221; (pag. 62).<br /> Nella realtà la contrapposizione tra <em>civil law </em>e <em>common law</em> è superata per la rilevanza che ha assunto il giudice negli ordinamenti continentali, per cui la certezza dipende in conclusione, anche negli ordinamenti di <em>civil law</em>, dalla qualità dei giudici e dai &#8220;<em>congegni istituzionali diretti ad assicurarla</em>&#8221; (pag. 63).<br /> L&#8217;attuale assetto organizzativo e funzionale del potere giudiziario legato all&#8217;idea che il giudice è la &#8220;<em>bouche de la loi</em>&#8221; è da annoverare tra le &#8220;<em>credenze</em>&#8221; in contrasto con la realtà.<br /> Occorre pertanto pensare ad una diversa formazione e maggiore qualificazione dei giudici. La selezione dei giudici deve assicurare l&#8217;apertura, specie nei posti più elevati, a personalità esterne riconosciute per competenza e integrità professionale dalla comunità degli operatori del diritto.<br /> Il confronto tra i due sistemi prosegue e, pur evidenziando che l&#8217;inflazione legislativa ha investito anche la Gran Bretagna, Longobardi sottolinea le più antiche ascendenze della <em>rule of law</em> che può dirsi l&#8217;antesignana dello Stato di diritto, ma il legame della prima alla tradizione di <em>common law</em> ne impedisce la riconduzione allo Stato di diritto. Per quanto sia controversa anche quest&#8217;ultima nozione, le due tradizioni sono venute ad incontrarsi nelle contemporanee teorie della democrazia costituzionale sul terreno di principi comuni.<br /> Comunque, <em>rule of law</em> e Stato di diritto sono informati ad una diversa concezione della certezza del diritto e del modo di assicurarla, per il ruolo del giudice che, nel primo, è riconosciuto ed assicurato da una lunga tradizione.<br /> Quanto al sistema amministrativo, si registra da tempo una convergenza, di recente sospinta dal diritto europeo e globale: le amministrazioni continentali sono sempre più regolate dai principi di diritto comune e le altre formano oggetto di un diritto amministrativo speciale. In tutti e due i sistemi vi sono tutele giurisdizionali e non giurisdizionali.<br /> Emergono comunque differenze: gli ordinamenti anglo-americani non danno luogo ad un sistema autonomo di diritto speciale contrapposto al diritto comune, ma a regole derogatorie ai principi della<em> ordinary law</em> che vengono presidiati dalle Corti ordinarie che assicurano la tutela del diritto di proprietà privata e della libertà contrattuale e d&#8217;impresa. Da qui la decisività della <em>rule of law</em> per la crescita economica a cui, secondo gli economisti, va aggiunta la tutela dei cittadini dall&#8217;uso arbitrario del potere da parte dello Stato.<br /> Longobardi rivolge allora lo sguardo al giudice amministrativo italiano per verificare se viene assicurata la tutela nei confronti del potere amministrativo che, nel nostro ordinamento, affonda le radici culturali sul primato dello Stato e richiama le due anime, <em>imperium</em> e garanzia nei suoi confronti, che permeano la formazione del giudice, di cui viene sottolineata l&#8217;ambiguità che va superata. Il giudice deve svolgere il  suo ruolo che è quello di garanzia nei confronti del potere, liberandosi dai pregiudizi che frenano la pur acquisita qualità tecnica del controllo sull&#8217;esercizio del potere tra l&#8217;identificazione dell&#8217;amministrazione, e per essa i suoi funzionari, con l&#8217;interesse pubblico e, quindi, parte processuale privilegiata, in posizione di supremazia rispetto alle altre, e la &#8220;<em>concezione anacronistica del principio di separazione dei poteri che marginalizza la giurisdizione e la pretesa inesauribilità del potere amministrativo</em>&#8221; (pag. 73).<br /> Anche questi pregiudizi sono &#8220;<em>credenze</em>&#8221; radicate, benchè in contrasto con la realtà ed il diritto positivo che impone alla giurisdizione amministrativa il rispetto e l&#8217;applicazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela e del giusto processo, per cui l&#8217;amministrazione deve essere trattata nel giudizio come le altre parti e l&#8217;ultima parola spetta al giudice per apprestare la tutela piena e satisfattiva della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.<br /> Il giudice amministrativo deve prendere atto che le sue due storiche missioni -assoggettamento del potere allo Stato di diritto (sostanzialmente al principio di legalità) e inquadramento dell&#8217;attività amministrativa in regole speciali ad essa adatte- sono oggi recessive: il diritto amministrativo tende a divenire il diritto ordinario del potere pubblico, sovrastato dalla Costituzione e dal diritto europeo.<br /> Longobardi espone la necessità di un ripensamento teorico del diritto amministrativo che deve basarsi sul rispetto dei  diritti fondamentali ed essere interpretato in senso favorevole a questi ultimi che possono essere limitati solo dalla Costituzione, dalla normativa internazionale e dalla legislazione, non dal diritto amministrativo che non può costituire limiti ulteriori.<br /> In conseguenza il giudice amministrativo deve diventare il protettore dei diritti fondamentali, non più l&#8217;interprete ed il creatore del punto di equilibrio tra interesse generale ed i diritti dei cittadini, e, quindi, occorre realizzare una piena indipendenza del Consiglio di Stato troncando il rapporto con il governo, con l&#8217;eliminazione della nomina governativa: di un quarto dei consiglieri di Stato, del Presidente del Consiglio di Stato, dei magistrati chiamati a ricoprire incarichi di amministrazione attiva.<br /> L&#8217;Autore volge l&#8217;attenzione all&#8217;amministrazione pubblica e indica i principi di fondo del modello occidentale nella subordinazione delle istanze amministrative a quelle politiche, in ossequio al principio democratico, e nella separazione tra le due istanze, nel rispetto del principio liberale. Richiama per il nostro paese, la normativa costituzionale che afferma tali principi, sottolineando la previsione che l&#8217;accesso ai pubblici uffici avviene mediante concorso e che i funzionari pubblici, membri del Parlamento, possono essere promossi solo per anzianità nonché il divieto per legge di iscrizione ai partiti politici di magistrati, militari, funzionari ed agenti di polizia e diplomatici.<br /> Il rapporto dei dirigenti e funzionari con il governo -sottolinea l&#8217;Autore- è di natura istituzionale non politica, e garantisce l&#8217;imparzialità dell&#8217;esercizio delle funzioni amministrative dei dipendenti pubblici che &#8220;<em>sono al servizio esclusivo della Nazione</em>&#8221; (art. 98 Cost.).<br /> La consonanza politica tra vertici politici e dirigenza pubblica, affermatosi nel nostro paese soprattutto dagli anni &#8217;90 grazie alla debolezza dei contrappesi istituzionali a partire dalla Corte Costituzionale, è contro i principi costituzionali ed è la legge che deve proteggere l&#8217;amministrazione e difenderne l&#8217;autonomo ruolo nei confronti del governo, &#8220;<em>realizzando così la separazione tra politica e amministrazione richiesta con forza dalla Costituzione</em>&#8221; (pag. 81).<br /> Pertanto, il Parlamento dovrebbe essere autenticamente rappresentativo per legiferare in materia.<br />  <br /> <strong>4. Il regresso ordinamentale.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Nel terzo capitolo, Longobardi espone il regresso che ha subito l&#8217;ordinamento, rispetto alle acquisizioni raggiunte.<br /> La prima involuzione, l&#8217;Autore la registra nella normativa sul procedimento amministrativo che, intervenuta nel 1990, ha grandissima rilevanza per i cittadini perché l&#8217;azione amministrativa, in particolare, si svolge in contraddittorio e con la partecipazione degli interessati in una concezione democratica estesa all&#8217;amministrazione e con la prescrizione di regole puntuali.<br /> La legge n. 241/90 ha normativizzato il criterio della negoziabilità delle decisioni e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, affermando un principio di conoscibilità e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa e introducendo l&#8217;idea di parità di posizione delle parti prima della determinazione finale.<br /> Inoltre, rileva la semplificazione amministrativa e la disciplina della denuncia di inizio attività ed il silenzio-assenso che imprimono &#8220;<em>un principio essenziale di liberazione dallo Stato amministrativo, quello secondo cui l&#8217;assoggettamento a poteri amministrativi, quali autorizzazioni, nulla osta, licenze ecc., deve essere fornito di solide giustificazioni per non essere in contrasto con la tutela costituzionale della persona</em>&#8221; (pag. 87) che &#8220;<em>in linea di principio richiede che gli individui, singoli o associati, possano agire liberamente e sviluppare la propria personalità in un quadro certo e predefinito di diritti e doveri</em>&#8221; (pag. 87).<br /> La legge n. 241/90 doveva essere completata ed affinata sotto il profilo tecnico, attraverso l&#8217;opera del legislatore e della giurisprudenza amministrativa.<br /> L&#8217;attuazione della legge presupponeva figure di funzionari autonomi dal corpo politico, per cui i ritardi dovevano ritenersi scontati.<br /> Per Longobardi, la successiva evoluzione ha segnato un deciso regresso come risulta dalle ripetute modifiche legislative  apportate a partire dal 2000 che hanno impedito la realizzazione dell&#8217;obiettivo di &#8220;<em>apprestare lo statuto del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione</em>&#8221; (pag. 89), in quanto ha accresciuto l&#8217;incertezza della disciplina vigente, e dalla chiusura del giudice amministrativo sulla generalizzazione del contraddittorio e sul rafforzamento in via interpretativa della scarna disciplina legislativa in base ai principi costituzionali e comunitari, chiusura infondatamente giustificata da esigenze di efficienza. Non è servito a mutare l&#8217;orientamento, l&#8217;Adunanza Plenaria  del Consiglio di Stato n. 14 del 15 settembre 1999 che, imponendo all&#8217;amministrazione l&#8217;obbligo della comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, introduce la cultura della dialettica processuale, rendendo democratico il sistema e accessibili i documenti amministrativi.<br /> Longobardi rimarca la necessità del contraddittorio che assicura il &#8220;<em>giusto procedimento</em>&#8221; che, anche se la Corte Costituzionale ha negato il valore di principio di rango costituzionale, è principio che ha radici nell&#8217;esperienza britannica nella quale &#8220;<em>da secoli la regola dell&#8217;</em>audi alteram partem<em> è considerata un principio di</em> natural justice&#8221; (pag. 91).<br /> Il contraddittorio tra privati e organi dell&#8217;amministrazione è la regola negli Stati Uniti e in Austria &#8220;<em>qualora l&#8217;amministrazione sia posta nel procedimento in posizione sostanzialmente eguale a quella del privato</em>&#8221; (pag. 91)<br /> L&#8217;Autore contesta gli approdi giurisprudenziali sulla V.I.A. che, pur di fronte all&#8217;affermazione che la partecipazione è un principio generale dell&#8217;ordinamento giuridico, viene svilita dalla erezione della &#8220;<em>barriera del merito</em>&#8221; (pag. 94) che rende inammissibile le censure nei confronti di valutazioni amministrative che &#8220;<em>non superano la soglia dell&#8217;abnormità o della manifesta illogicità</em>&#8221; confinando all&#8217;irrilevanza l&#8217;apporto partecipativo del cittadino.<br /> L&#8217;art. 21 <em>octies</em>, comma 2, della L. n. 241/90, introdotto dalla Legge n. 15 del 2005, ha dequotato i vizi formali poiché l&#8217;atto impugnato non è annullato, se è palese che il contenuto dispositivo dell&#8217;atto impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La giurisprudenza amministrativa -sottolinea l&#8217;Autore- ha interpretato la disposizione, svalutando le garanzie procedimentali della comunicazione di avvio del procedimento, del preavviso di rigetto, della nomina del responsabile del procedimento il cui mancato rispetto non incide sull&#8217;illegittimità della decisione che, quindi, può essere adottata in violazione delle regole di partecipazione e contraddittorio.<br /> Così facendo, vengono eliminate dal sistema gli elementi che consentirebbero di spingere verso le istituzioni inclusive e democratiche.<br /> Dal procedimento, Longobardi passa a considerare il modello amministrativo dell&#8217;Autorità Indipendenti.<br /> L&#8217;Autore richiama le origini statunitensi dell&#8217;Autorità Amministrative Indipendenti, l&#8217;ambito dell&#8217;attività (la regolazione dei mercati) e la nuova modellistica istituzionale dell&#8217;intervento pubblico regolativo-giustiziale e rileva che, per raggiungere lo scopo, occorre che la legge conferisca all&#8217;autorità  un mandato pieno con riguardo al settore affidatole, attribuendo poteri amministrativi, repressivi e di attuazione contenziosa e garantendo l&#8217;indipendenza dell&#8217;Autorità sia dal Governo che dai soggetti regolati.<br /> Il modello regolativo-giustiziale è informato ai principi della partecipazione all&#8217;elaborazione delle regole, dell&#8217;amministrazione contenziosa e dell&#8217;imparzialità oggettiva (separazione delle funzioni istruttorie da quelle decisorie) dell&#8217;Autorità decidente, nel segno del &#8220;<em>giusto procedimento</em>&#8220;.<br /> Longobardi espone la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione che hanno privato il procedimento delle garanzie del contraddittorio e della necessità della separazione dell&#8217;istruttoria dalla decisione, nonostante la diversa e pregnante disposizione dell&#8217;art. 24 della legge n. 262 del 2005.<br /> Questa giurisprudenza allontana il modello previsto per le Autorità dagli <em>standards</em> internazionali, e dal quale dipende la loro credibilità, omologandole con il resto dell&#8217;amministrazione, in un regresso ordinamentale che porta ad una &#8220;<em>chiusura estrattiva del sistema istituzionale</em>&#8221; (pag. 108).<br /> La previsione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento dettata dall&#8217;art. 11 della L. n. 241/90 coinvolge il privato per la determinazione del contenuto dell&#8217;azione amministrativa ed è modalità alternativa all&#8217;agire provvedimentale unilaterale ed autoritativo. In sede applicativa, il giudice amministrativo ha esaltato la supremazia dell&#8217;amministrazione per la persistenza ed immanenza del potere pubblico.<br /> Il giudice ordinario, in via generale, può disapplicare, non annullare l&#8217;atto amministrativo e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire dal 2000, ha affermato che la disapplicazione non può essere esercitata nei giudizi in cui è parte la pubblica amministrazione, ma solo nei giudizi fra privati.<br /> I principi generali stabiliti dal codice del processo amministrativo impongono il superamento del dogma dell&#8217;inesauribilità del potere e dei limiti al giudice amministrativo, tradizionalmente tratti dal principio di separazione dei poteri, ma il giudice amministrativo ha fatto un uso molto limitato dei poteri attribuiti dal codice del processo amministrativo, se si considera che la giurisprudenza amministrativa più avanzata, ancorchè minoritaria, è ferma all&#8217;orientamento secondo il quale, dopo un provvedimento illegittimo di diniego, l&#8217;amministrazione deve esaminare l&#8217;affare nella sua interezza, sollevando le questioni rilevanti, non potendo, successivamente, adottare altro diniego, neppure in relazione ai profili non ancora esaminati. Il giudice amministrativo continua a ritenere il potere amministrativo inesauribile e a prestare ossequio al principio della separazione dei poteri.<br /> Nell&#8217;attività dell&#8217;amministrazione pubblica retta dal diritto privato sono state previste delle norme derogatorie rispetto a quelle che regolano l&#8217;attività interprivata, con la creazione di un diritto speciale privato, ma queste eccezioni al sistema, a partire dagli anni &#8217;60 del 1900, si stavano progressivamente riducendo. Sennonché, dagli anni &#8217;90 del 1900, si è assistito al riespandersi delle deroghe a favore dell&#8217;amministrazione pubblica, specie in due direzioni: i pagamenti della pubblica amministrazione e gli interventi normativi sui rapporti contrattuali.<br /> Per i pagamenti, alla fine degli anni &#8217;70 del 1900 la Corte di Cassazione aveva affermato che le pubbliche amministrazioni erano soggette alla responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c. ed all&#8217;espropriazione forzata ai sensi dell&#8217;art. 2910 c.c., per cui, di fronte all&#8217;obbligazione, non vi erano poteri e atti discrezionali, bensì atti dovuti dell&#8217;amministrazione, in un rapporto di diritto soggettivo-obbligo.<br /> Sennonché, leggi derogatorie di questi principi, dettate in via di eccezione, vengono elevate dalla giurisprudenza amministrativa a canone generale per l&#8217;amministrazione debitrice e convergono verso un sistema di specialità delle obbligazioni delle pubbliche amministrazioni.<br /> Gli interventi normativi a favore dello &#8220;<em>Stato</em> <em>debitore</em>&#8220;, hanno favorito una situazione gravemente contraria alla crescita economica, determinando ritardi generalizzati nei pagamenti e accumulo dei debiti non onorati, con ripercussioni anche nei pagamenti tra privati.<br /> Il diritto europeo, con la Direttiva n. 2000/32/CE del 29 giugno 2000, decideva di porre un freno ai ritardi nei pagamenti, disponendo termini di pagamento, interessi dovuti per il ritardo, anche in funzione sanzionatoria, risarcimento del danno e misure di tutela, con l&#8217;affermazione della piena soggezione al diritto comune delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione nelle transazioni commerciali, con conseguente disapplicazione delle leggi degli Stati membri che stabiliscono trattamenti privilegiati.<br /> La direttiva è stata recepita con il D. Lgs. n. 231 del 2002, ma è rimasta sostanzialmente inattuata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.<br /> Una successiva direttiva, la n. 2011/7/UE ha reso più stringente nei confronti della pubblica amministrazione l&#8217;obbligo di effettuare nei termini stabiliti i pagamenti, con applicazione sempre degli interessi di mora, a differenza delle imprese, senza la possibilità di concordare tassi differenti da quelli imposti dalla direttiva.<br /> Questa direttiva è stata recepita con D. Lgs. n. 192 del 2012, ma la sua applicazione non è corrente nei rapporti perché le imprese temono di perdere le commesse della pubblica amministrazione.<br /> È stata aperta una procedura di infrazione e la Corte di Giustizia (sentenza n. 122 del 28 gennaio 2020 della Grande Sezione) ha accertato che l&#8217;Italia non ha assicurato il rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni dei termini di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE.<br /> Quanto agli interventi legislativi incidenti sui contratti di durata che hanno previsto deroghe a vantaggio della pubblica amministrazione, giustificate con l&#8217;esigenza di risparmiare risorse pubbliche, sono condivisibili in sé, ma non attraverso i meccanismi utilizzati. Si fa riferimento: &#8211; all&#8217;art. 1, comma 13, D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012 per il quale le amministrazioni pubbliche hanno diritto di recedere &#8220;<em>in qualsiasi tempo</em>&#8221; da un contratto di fornitura di beni e servizi qualora i parametri economici delle convenzioni successivamente stipulate da CONSIP s.p.a. per quei beni e servizi siano più convenienti ed il contraente non accetti la riduzione volta ad uniformare il contratto a quei prezzi; &#8211; all&#8217;art. 3, comma 4, dello stesso D.L. che stabilisce la riduzione generalizzata del 15 per cento dei canoni di locazione passiva versati per immobili a uso istituzionale delle amministrazioni centrali e delle autorità indipendenti, &#8220;<em>salvo il diritto di recesso del locatore</em>&#8220;; &#8211; al D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, di autorizzazione delle amministrazioni a ridurre del 5 per cento i corrispettivi per l&#8217;acquisto o la fornitura dei beni e servizi per tutta la durata residua dei contratti, a prescindere dai parametri CONSIP; &#8211; all&#8217;art. 1 L. n. 160 del 2019 che consente alle amministrazioni pubbliche di rinegoziare i contratti in corso di locazione passiva di immobili di proprietà privata &#8211; e così via.<br /> Queste misure rendono instabili i rapporti contrattuali ad effetti duraturi con l&#8217;amministrazione, accrescono l&#8217;incertezza normativa e disincentivano i privati a contrattare con la pubblica amministrazione.<br /> Tali norme legittimano un abuso di posizione dominante quale è lo Stato, specie per l&#8217;accentramento delle procedure, che non viene meno per la possibilità di recesso per il privato, stante la difficoltà di praticare alternative.<br /> Si determina una situazione distorsiva della concorrenza contrastante con il diritto europeo.<br /> Si pone, altresì, un problema di tutela dell&#8217;affidamento del privato nella sicurezza giuridica fondata sul contratto concluso che fa nascere la fondata aspettativa della sua osservanza, come rilevato dalla Corte di Giustizia europea e dalla Corte Costituzionale. Quest&#8217;ultima, però, pur affermando che la protezione dell&#8217;affidamento del privato è un essenziale elemento dello Stato di diritto, in alcune circostanze lo dimentica, come quando ha ritenuto legittima l&#8217;imposizione legislativa retroattiva ai concessionari per lo sfruttamento di giacimenti minerari di aumenti del canone 7 e 17 volte superiore a quello in precedenza stabilito (sentenza n. 89 del 2018).<br /> Questo determina una perdita di credibilità dell&#8217;ordinamento che è la prima condizione per la sua effettività.<br /> La Corte di Cassazione rinviene la giustificazione degli interventi del legislatore sui rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nelle modifiche costituzionali all&#8217;art. 81 che ha imposto vincoli stringenti e puntuali in materia di bilancio, contabilità pubblica e stabilità finanziaria.<br /> Longobardi contesta queste posizioni giurisprudenziali perché la normativa finanziaria non autorizza misure quali la possibilità di sottrarsi agli impegni contrattualmente assunti dallo Stato e dalle amministrazioni pubbliche per il contrasto con &#8220;<em>il principio di una economia di mercato aperta e in libera concorrenza</em>&#8221; principio cardine dell&#8217;unione Europea, sancito nell&#8217;art. 120 del Trattato per il funzionamento dell&#8217;Unione europea (T.F.U.E.).<br /> &#8220;<em>Solo comprovate &#8216;esigenze imperative di interesse generale&#8217;, che rivestano davvero carattere di straordinarietà ed eccezionalità, possono giustificare interventi legislativi quali quelli qui considerati</em>&#8221; (pag. 139).<br /> Il blocco normativo evocato è quello della disciplina sulla c.d. <em>spending review</em>, ritenuto ispirato al &#8220;<em>super valore</em>&#8221; della sostenibilità del debito pubblico ormai entrato nel tessuto normativo costituzionale, e che consente deroghe al diritto civile.<br /> È &#8220;<em>un&#8217;ulteriore illustrazione del meccanismo di costruzione della specialità amministrativa</em>&#8221; (pag. 140).<br /> Si sovrappone, nell&#8217;interesse al risparmio di risorse pubbliche, il diritto pubblico al diritto privato.<br /> Il rispetto degli impegni contrattuali (anche) da parte delle pubbliche amministrazioni è una componente fondamentale del corretto funzionamento di un&#8217;economia di mercato e del buon funzionamento del mercato interno comunitario.<br /> Ciò dà la misura del carattere regressivo delle misure legislative e le implicazioni di carattere sistematico che ne vengono tratte.<br /> Il riconoscimento della risarcibilità dei danni arrecati dall&#8217;esercizio dei poteri amministrativi stabilito con la sentenza n. 500 del 1999 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è rimasto un principio sulla carta perché, con l&#8217;attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo con la Legge n. 205 del 2000, si è avuta una lettura restrittiva, vanificando nella sostanza la tutela risarcitoria degli interessi legittimi, come avviene per il risarcimento del danno da ritardo o per la necessità di dimostrare l&#8217;elemento soggettivo della responsabilità.<br /> Emerge ancora una volta l&#8217;anima del giudice amministrativo legata all&#8217;<em>imperium</em> che è una miope difesa dell&#8217;interesse pubblico in contrasto con l&#8217;interesse generale perché comporta la gravissima conseguenza della perdita di credibilità dell&#8217;ordinamento che è la &#8220;<em>prima condizione per la sua effettività</em>&#8220;.<br /> La &#8220;<em>esigenza di risparmiare risorse pubbliche e la tendenziale assolutizzazione di essa in base alla normativa sulla finanza pubblica</em>&#8221; &#8211; denunzia Longobardi &#8211; &#8220;<em>pongono in secondo piano il primato dei diritti fondamentali e la tutela di essi, possono portare a sacrificare oltre il necessario la soddisfazione dei diritti sociali</em>&#8221; (pag. 146).<br /> La negazione dei diritti è &#8220;<em>rivelatrice del carattere estrattivo assunto dalle istituzioni nel nostro paese</em>&#8221; (pag. 146).<br />  <br /> <strong>5. L'&#8221;azzardo istituzionale&#8221;.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Nel capitolo quarto, Longobardi espone l'&#8221;<em>azzardo istituzionale</em>&#8221; attribuito alle strategie della classe politica che propone disegni ricorrenti di riforma della Costituzione e dell&#8217;amministrazione volti all&#8217;accentramento del potere ed alla occupazione/asservimento dell&#8217;amministrazione pubblica.<br /> Longobardi rileva che questi disegni &#8220;<em>assumono il massimo di pericolosità</em>&#8221; (pag. 147) quando la riforma viene proposta congiuntamente con progetti di modifiche costituzionali e parallele riforme amministrative in via legislativa.<br /> Si tratta di fenomeno tutto italiano e data dagli anni &#8217;90 del secolo scorso.<br /> I riformatori della Costituzione a partire dagli anni &#8217;90 del 1900 mirano a modificare la seconda parte sull&#8217;ordinamento della Repubblica, con l&#8217;argomento, rileva Longobardi: &#8220;<em>rozzo</em>&#8221; e &#8220;<em>palesemente falso</em>&#8221; (pag. 149) per tranquillizzare e cioè che non si incide sulla prima parte (i principi fondamentali ed i diritti).<br /> Le ragioni riformatrici trovano alimento dalla considerazione della debolezza dell&#8217;esecutivo e dell&#8217;instabilità dei governi, prospettando trasformazioni in senso &#8220;<em>presidenzialistico o l&#8217;elezione diretta del capo dell&#8217;esecutivo</em>&#8221; (pag. 151), con l&#8217;obiettivo di accentramento del potere e di indebolimento dei contrappesi istituzionali.<br /> L&#8217;offensiva contro la Costituzione, indicata come il principale ostacolo alla modernizzazione, l&#8217;ha indebolita e ha fiaccato la capacità di reazione degli organi di garanzia. È stata compromessa la funzione stabilizzante della Costituzione e degli organi di garanzia, in particolare della Corte Costituzionale che non ha contrastato adeguatamente la politicizzazione della dirigenza pubblica e la legislazione elettorale che priva il parlamento di reale rappresentatività.<br /> Per Longobardi questi processi riformatori hanno inciso negativamente sulla funzionalità complessiva del sistema istituzionale.<br /> L&#8217;Autore, quindi, espone i tentativi di &#8220;<em>grande riforma</em>&#8221; costituzionale.<br /> Nel 1983, la proposta della Commissione Bozzi, degna di nota ed interessante, a cui fanno seguito la Bicamerale Iotti-De Mita del 1993 e la Bicamerale D&#8217;Alema del 1997 che, con il primato conferito al Governo, prefigura la tirannia della maggioranza. Questi progetti non hanno avuto conclusione, ma hanno prodotto &#8220;<em>effetti collaterali</em>&#8220;: è stata approvata la legge delega per la riforma delle amministrazioni locali; è stato perseguito l&#8217;obiettivo di asservimento alla politica della dirigenza pubblica; sono stati elusi l&#8217;esito del <em>referendum</em> dell&#8217;11.6.1995 sulla riduzione della presa dei partiti politici sulle reti televisive pubbliche e l&#8217;obbligo nascente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 420 del 1994 sulla cessazione dell&#8217;assetto oligopolistico del settore televisivo; è stato eluso l&#8217;esito del <em>referendum</em> del 18 aprile 1993 che decideva per l&#8217;abrogazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti con il 90,2% dei votanti.<br /> Il progetto che è andato in porto ha riguardato la riforma del titolo V della Costituzione sulle Regioni e gli Enti locali proposto dal centro sinistra, con una revisione costituzionale senza la ricerca di &#8220;<em>quelle &#8216;larghe intese&#8217; fino ad allora perseguite per gli interventi sulla carta costituzionale</em>&#8221; (pag. 163), approvata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, confermata dal <em>referendum</em>.<br /> Il centro destra al governo segue la stessa impostazione di approvare una legge di revisione costituzionale, senza coinvolgere le opposizioni, ed il <em>referendum</em> del 2006 boccia la riforma.<br /> Un progetto bipartisan nella XV legislatura, abbandonato per lo scioglimento delle Camere, ed un altro di revisione della forma di governo, durante il governo Monti, viene pure abbandonato.<br /> Per Longobardi &#8220;<em>il punto più basso, sotto ogni possibile profilo, nella vicenda delle progettate &#8216;grandi riforme&#8217; è raggiunto da ultimo con il progetto di riforma costituzionale Renzi-Boschi</em>&#8221; (pag. 165), di iniziativa governativa, anziché parlamentare, approvato da un parlamento composto, a causa della legge elettorale c.d. &#8220;<em>Porcellum</em>&#8220;, da membri &#8220;<em>nominati</em>&#8221; dai <em>leader</em> di partito e, quindi, particolarmente pronti all&#8217;obbedienza, per timore di non essere ricandidati. Parlamento delegittimato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014 che aveva dichiarato l&#8217;incostituzionalità della legge elettorale per &#8220;<em>eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa</em>&#8220;.<br /> Il procedimento di riforma costituzionale si svolge secondo l&#8217;art. 138 della Costituzione, ma presenta un contenuto ampio e fortemente disomogeneo, incompatibile con la procedura di revisione costituzionale prevista dall&#8217;art. 138 della Costituzione, alterando il successivo <em>referendum</em> nel quale l&#8217;elettorato era chiamato ad approvare o rigettare in blocco la riforma.<br /> Il <em>referendum</em> bocciava la riforma con il 60 per cento circa dei votanti e induceva il Presidente del Consiglio che aveva legato la permanenza in carica all&#8217;esito positivo della consultazione, alle dimissioni.<br /> Nel progetto Renzi-Boschi emergevano le finalità accentratrici e presentava contraddizioni ed aporie, tali da farlo definire una &#8220;<em>riforma sgangherata</em>&#8220;.<br /> Contestualmente si approvava la nuova legge elettorale, l&#8217;<em>Italicum</em> (L. n. 52 del 2015), che manteneva i difetti del &#8220;<em>porcellum</em>&#8221; rilevando il vero obiettivo della riforma costituzionale: &#8220;<em>verticalizzare il potere e gestirlo senza ostacoli e limiti da parte di nessuno, cittadini compresi</em>&#8221; (pag. 171).<br /> Si aggiungeva la parallela riforma legislativa di totale accentramento dei poteri nel presidente del consiglio e di asservimento della dirigenza pubblica.<br /> &#8220;<em>L&#8217;incubo, per taluni il sogno, dell&#8221;uomo solo al comando&#8217; è stata a un passo da realizzarsi</em>&#8221; (pag. 171).<br /> Longobardi denunzia la trasformazione dello Stato in &#8220;<em>bottino</em>&#8220;, evidenziando i meccanismi di asservimento attraverso la struttura del potere amministrativo, per cui l&#8217;azzardo istituzionale raggiunge il suo massimo, con devastanti conseguenze.<br /> Dagli anni &#8217;90 è stata particolarmente abusata l&#8217;espressione &#8220;<em>riforma amministrativa</em>&#8220;, piegata a fini di potere, come rileva Longobardi, evidenziando: l&#8217;astrattezza dei disegni di riforma, ma funzionali agli interessi della classe politica ed alla gestione non trasparente dei grandi interessi economici; gli interventi normativi calati dall&#8217;alto e imposti all&#8217;amministrazione e/o la creazione di nuovi funzioni e apparati per i quali poter assegnare i relativi incarichi; la trattazione della riforma amministrativa come un affare del governo, ritenendo non necessario un previo serio studio, né un&#8217;approfondita discussione; il richiamo ad indirizzi presenti a livello internazionale che ha condotto ad esaltare una pretesa concezione manageriale della pubblica amministrazione &#8220;<em>come foriera di efficienza a discapito del valore dell&#8217;imparzialità</em>&#8221; (pag. 179).<br /> Per Longobardi, la riforma amministrativa deve coinvolgere e motivare il personale pubblico e gli interventi normativi devono essere limitati all&#8217;essenziale ed è incombenza del parlamento che deve tutelare l&#8217;amministrazione pubblica dall&#8217;ingerenza del governo quale organo politico; non si può assimilare all&#8217;impresa privata la pubblica amministrazione, che può funzionare lo stesso in modo efficiente, efficace e meno dispendiosa.<br /> Per comprendere l&#8217;amministrazione ed il suo mondo, occorre avere presente il contesto complessivo dei rapporti tra le amministrazioni fra di loro, tra l&#8217;amministrazione e la politica, tra l&#8217;amministrazione e l&#8217;economia, tra l&#8217;amministrazione e la società e, quindi, i cittadini.<br /> Solo così si avrà chiaro quali sono gli spostamenti in termini di potere che si celano dietro le riforme.<br /> Longobardi appunta i suoi strali contro la c.d. privatizzazione del rapporto di impiego che ha avuto inizio, a partire dai primi anni &#8217;90 del 1900, per poi essere estesa all&#8217;intera dirigenza pubblica.<br /> È un modello connotato da irrazionalità in quanto fondato su falsi presupposti.<br /> Innanzitutto vi è un&#8217;acritica assimilazione tra impresa privata e pubblica amministrazione che sviluppa una pretesa manageriale che pone grande enfasi sull&#8217;amministrazione di risultati; ma non c&#8217;è un mercato per misurare in modo oggettivo i risultati e l&#8217;amministrazione persegue risultati complessi, essendo sottoposta ad una triplice prova di: legittimità, efficienza funzionale e consenso sociale; nell&#8217;attività amministrativa, un ruolo centrale è svolto dalla imparzialità ed è essenziale distinguere le funzioni del personale prima di privatizzare il rapporto che, semmai, può essere utile solo per il personale appartenente ai rami bassi dell&#8217;amministrazione e non per quello investito di potestà pubbliche.<br /> Di poi, è un falso presupposto la separazione tra politica e amministrazione basata sulla distinzione tra direzione e gestione che si fonda sulla centralità della categoria dell&#8217;indirizzo politico unificante &#8220;<em>che emana dall&#8217;alto e si diffonde progressivamente nelle più minute pieghe dell&#8217;organizzazione amministrativa e oltre</em>&#8221; (pag. 186).<br /> Questo modello ripropone una concezione assolutizzante dell&#8217;interesse pubblico ed enfatizza il ruolo autonomo dei burocrati, unici responsabili dell&#8217;attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, chiamati a rispondere dei risultati ottenuti come i menager dell&#8217;impresa privata.<br /> Il ruolo autonomo e responsabile dei burocrati richiede necessariamente un rafforzamento delle garanzie giuridiche, soprattutto di stabilità, per essere posti al riparo da pressioni e condizionamenti, allo scopo di renderli imparziali nell&#8217;esercizio delle funzioni.<br /> Altro falso presupposto è la ritenuta indifferenza del regime dell&#8217;organizzazione rispetto all&#8217;attività perché nega il valore determinante del momento organizzatorio, recepito nell&#8217;art. 97 della Costituzione.<br /> La normativa ripropone le più antiquate forme di organizzazione pubblica e, in contraddizione con i criteri manageriali, realizza un&#8217;accentuazione del rapporto gerarchico, come accade nei rapporti tra i dirigenti e il direttore generale.<br /> La responsabilizzazione in senso manageriale dei burocrati richiede, invece, una organizzazione che assicuri autonomia reale alla gestione.<br /> Per dare credibilità al sistema, si sarebbe dovuta rendere obbligatoria la previa definizione degli obiettivi dell&#8217;organo di indirizzo politico ed organizzare una valutazione indipendente dei burocrati.<br /> La via di uscita da questo disegno che Longobardi definisce &#8220;<em>barocco</em>&#8221; è stata individuata dalla classe politica nella previsione di &#8220;<em>misure di generale politicizzazione dell&#8217;amministrazione, trasformata in una macchina asservita alla maggioranza politica</em>&#8220;.<br /> Ciò si attua con la precarizzazione della dirigenza i cui incarichi sono conferiti a tempo determinato e, soprattutto, viene negato il diritto all&#8217;ufficio, per cui si può essere dirigenti, senza fare il dirigente, con retribuzione più che dimezzata, spesso trasformati in &#8220;<em>studiosi</em>&#8220;, quali attributari di incarichi di studio.<br /> La temporaneità degli incarichi fa sì che le nomine dipendano dal gradimento del vertice politico del momento e, alla scadenza dell&#8217;incarico, ogni dirigente può essere confermato o revocato dall&#8217;autorità politica, a prescindere da responsabilità e contestazioni sull&#8217;attività svolta. La tutela giurisdizionale attribuita al giudice ordinario è debolissima.<br /> Gli incarichi dirigenziali di livello più elevato cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al governo, con lo <em>spoils system</em> all&#8217;italiana collegato al cambiamento dei governi, indipendentemente da elezioni politiche.<br /> Assolutamente pletorico è il numero dei componenti degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, fiduciariamente indicati e che svolgono anche compiti di gestione amministrativa.<br /> Leggi e statuti regionali prevedono la decadenza automatica al cambio di legislatura dei dirigenti, estendendo l&#8217;impostazione statale.<br /> La legge n. 124/2015 costruisce un modello di governo totalmente incentrato sul presidente del Consiglio dei ministri e riguarda anche l&#8217;amministrazione locale. Viene riproposto il sistema dei ruoli unici della dirigenza dello Stato, delle Regioni e degli enti locali con la finzione &#8220;<em>del &#8216;mercato&#8217; dei dirigenti pubblici, nel quale tuttavia</em>&#8221; &#8211; osserva Longobardi &#8211; &#8220;<em>i peculiari acquirenti consumatori sono i vertici politici e i vertici amministrativi fiduciari dei primi</em>&#8221; (pag. 195).<br /> I dirigenti sono costretti a ricercare affiliazioni e gradimenti politico-partitici per svolgere effettive funzioni dirigenziali, passando in secondo piano la competenza e la professionalità acquisite.<br /> La previsione di una commissione indipendente chiamata ad un mero giudizio di idoneità per il conferimento degli incarichi non è che una &#8220;<em>foglia di fico</em>&#8221; (pag. 197).<br /> Longobardi plaude alla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016 che, censurando le disposizioni di delega legislativa della L. n. 124/2015 per violazione della leale collaborazione nei confronti della Regione, ha impedito &#8220;<em>l&#8217;ennesima peggiorativa riforma in tema di dirigenza pubblica</em>&#8221; (pag. 197).<br /> La Corte costituzionale che, però, è stata troppo timida nella difesa dei principi dello Stato di diritto, tanto da non avere mai preso posizione sulla legittimità delle norme sulla precarizzazione dei dirigenti e sull&#8217;assegnazione temporanea degli incarichi dirigenziali, limitandosi a interventi parziali e tardivi.<br /> La Corte di Cassazione ha &#8220;<em>blindato</em>&#8221; la privatizzazione del pubblico impiego, finendo per rendere inadeguata la tutela alla dirigenza pubblica.<br /> Non è più vero che i governi passano e l&#8217;amministrazione resta, come accade negli Stati di diritto, per la cronica instabilità amministrativa conseguenza delle riforme introdotte a partire dagli anni &#8217;90 del 1900 e non solo per lo <em>spoils system</em> che riguarda gli incarichi apicali e per la modifica organizzativa degli uffici per azzerare gli incarichi e nominare nuovi dirigenti, ma soprattutto per &#8220;<em>le condizioni di asservimento nelle quali è stata ridotta la funzione pubblica</em>&#8221; (pag. 203) che hanno vanificato il ruolo autonomo ed imparziale della burocrazia che rappresenta la continuità istituzionale.<br /> La politicizzazione della funzione amministrativa e l&#8217;instabilità amministrativa &#8220;<em>hanno determinato un generale grave scadimento dell&#8217;amministrazione pubblica</em>&#8221; (pag. 206) peraltro preoccupata dal reticolo asfissiante di regole che la espongono al rischio di incorrere in responsabilità per danno erariale e in responsabilità penale che induce i burocrati ad evitare l&#8217;assunzione di decisioni.<br /> &#8220;<em>Le ragioni specifiche del declino italiano che è economico, culturale e morale, sono da rinvenire nel grave deterioramento arrecato alle istituzioni da scelte e comportamenti, non solo della classe politica, assunti a partire dagli anni &#8217;90 del secolo scorso</em>&#8221; (pag. 211).<br /> Le oligarchie tendono a riprodursi non solo se lo stesso gruppo rimane al potere, ma anche quando un gruppo completamente nuovo giunge ai vertici, determinando un circolo vizioso che rende difficile uscire dall&#8217;economia estrattiva.<br /> Un paese si apre all&#8217;economia inclusiva quando riesca a dare maggiore potere ad una fetta ampia e trasversale della società: &#8220;<em>è il pluralismo la pietra angolare delle istituzioni politiche inclusive</em>&#8221; (pag. 214).<br /> Per il nostro paese, il punto di partenza è la restituzione di autorevolezza al parlamento, garantendone la reale rappresentatività a cui deve affiancarsi l&#8217;azione del governo e dei funzionari pubblici che deve incontrare vincoli &#8220;<em>credibili</em>&#8221; e la garanzia del rispetto dei diritti dei cittadini, definiti in modo certo.<br />  <br /> <strong>6. Considerazioni d&#8217;insieme.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il libro lascia sgomenti perché smantella, con analisi critica documentata, gli elementi fondanti dello Stato di diritto e ci fa dubitare della democrazia del nostro paese.<br /> Le istituzioni essenziali e determinanti per uno Stato di diritto vengono messe a nudo, dimostrando che la sostanza cui l&#8217;analisi di Longobardi giunge è diversa da quella che si legge nei manuali di diritto e da quella che appare.<br /> Il Parlamento che è il centro e il cuore dello Stato di diritto che ha come vessillo il principio di legalità, sublimato con le norme costituzionali, europee e internazionali, non è espressione democratica dei cittadini che non scelgono i propri rappresentanti, blindati in liste bloccate imposte dai <em>leader</em> degli schieramenti politici.<br /> I partiti politici che dovrebbero essere le cinghie di trasmissione degli interessi e delle istanze dei cittadini sono ormai associazioni di gruppi di affari e di potere che coltivano lo scopo di gestire il potere, apparentemente nell&#8217;interesse generale, ma in effetti per favorire gli interessi delle lobby e di coloro che si pongono a capo dei partiti.<br /> Il governo è lo specchio dei partiti e si preoccupa di occupare il maggior numero dei centri di potere senza sostanziale dialettica e controllo del parlamento, frutto delle scelte dei <em>leader</em> dei partiti che condizionano i parlamentari che aspirano ad essere ricandidati.<br /> Il disegno costituzionale di un&#8217;amministrazione imparziale, non condizionata dai politici e dal governo, è violato dalla pretesa consonanza tra politica e burocrazia che è privata di sostanziale autonomia ed è soggiogata al potere degli organi di governo, diventando, per lo <em>spoils system</em> all&#8217;italiana, precaria nello svolgimento delle funzioni amministrative di vertice.<br /> L&#8217;azione amministrativa può non svolgersi secondo il giusto procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio e della partecipazione, senza tema di incorrere in illegittimità.<br /> I contrappesi di garanzia e, soprattutto, la Corte Costituzionale è diventata timida e non interviene con decisione anche in presenza di palesi violazioni della Costituzione e a tutela dell&#8217;autonomia della pubblica amministrazione dall&#8217;invadenza degli organi di governo,<br /> La giurisdizione, sia quella ordinaria che amministrativa, non svolge con efficacia e rigore la sua funzione a tutela dei diritti fondamentali e sociali, per la ritenuta preminenza delle esigenze di contenimento della spesa pubblica che finisce con il rendere insindacabili le scelte sull&#8217;impiego delle risorse pubbliche rimesse all&#8217;arbitrio dei politici.<br /> La giurisdizione amministrativa, poi, è indebolita dalla sua posizione organizzativa e istituzionale che la vede fortemente collegata con il governo che sceglie un quarto dei Consiglieri di Stato, nomina il Presidente del Consiglio di Stato e dispensa prestigiosi incarichi ai giudici amministrativi. Questa situazione particolare dei giudici amministrativi avalla l&#8217;orientamento di deferenza verso l&#8217;amministrazione basata sulla cultura della supremazia di quest&#8217;ultima in una visione di privilegi che costituiscono l&#8217;ossatura di un diritto particolare a favore della pubblica amministrazione.<br /> Il declino economico italiano si accompagna o forse è determinato dal declino delle istituzioni che stanno spingendo il paese verso una forma di Stato che vede sfumare e sbiadire i caratteri dello Stato di diritto e della democrazia e lo sta conducendo ad una gestione oligarchica produttiva di istituzioni economiche estrattive nelle quali i diritti fondamentali e sociali dei cittadini sono sullo sfondo e privi di un&#8217;effettiva tutela.<br /> Le oligarchie, come ci ricorda Longobardi, tendono a perpetuarsi nei privilegi e nel potere acquisiti, anche quando sono sostituite da altri gruppi di potere antagonisti.<br /> Lo sgomento causato da questo terribile quadro della situazione attuale è soppiantato dalla speranza di poterci rimettere sulla strada della ripresa economica e delle istituzioni inclusive, operando su cinque fondamentali pilastri, secondo le indicazioni che lo stesso Longobardi fornisce.<br /> Il volume, infatti, non solo è una forte denunzia del declino che sveglia le coscienze, ma è anche un invito appassionato a risollevarsi e a risalire la china.<br /> Dalle riflessioni di Longobardi si può trarre che:</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">il Parlamento deve acquisire autorevolezza attraverso una reale rappresentatività che richiede una legge elettorale che restituisca ai cittadini la possibilità di scegliere i parlamentari;
<li style="text-align: justify;">il Governo deve creare, da un lato, le condizioni per lo sviluppo dell&#8217;effettivo pluralismo dei centri di potere, evitando l&#8217;asfittico accentramento nella presidenza del Consiglio dei ministri e restituendo dignità al parlamento e, dall&#8217;altro lato, non deve interferire nell&#8217;attività amministrativa, fissando preventivamente gli indirizzi che la burocrazia deve perseguire nell&#8217;autonomia sua propria, come stabilisce la Costituzione;
<li style="text-align: justify;">la burocrazia deve essere garantita dall&#8217;invadenza degli organi politici, in modo da agire imparzialmente con efficacia ed efficienza, coinvolgendo gli interessati attraverso il contraddittorio e la partecipazione ed aprendosi alla democrazia partecipativa;
<li style="text-align: justify;">la giurisdizione deve svolgere il suo ruolo a tutela dei diritti e degli interessi legittimi e, in particolare, la giurisdizione amministrativa deve essere il baluardo nei confronti del potere amministrativo illegittimo, trattando l&#8217;amministrazione in giudizio, come le altre parti, in un ripensamento teorico del diritto amministrativo che deve mettere al centro i diritti fondamentali che non possono subire limiti dal potere amministrativo se non previsti dalla Costituzione, dal diritto europeo e dalla legislazione. Il giudice amministrativo, sul piano organizzativo e istituzionale, deve essere liberato da ogni legame con il potere esecutivo e deve avere una diversa formazione e qualificazione, con apertura a personalità esterne di comprovata ed elevata preparazione culturale e professionale;
<li style="text-align: justify;">i diritti fondamentali e sociali dei cittadini non devono essere né conculcati, né barattati, ma devono essere tutelati ad ogni livello, amministrando le risorse disponibili in modo da cercare di soddisfarli. </ol>
<div style="text-align: justify;">In conclusione, Nino Longobardi va ringraziato per il coraggio di aver messo a nudo, senza infingimenti, la situazione delle istituzioni, per averci aperto gli occhi su quello che lentamente, ma inesorabilmente, sta avvenendo, e per la carica positiva che ci ha dato per rimettere il nostro paese sui binari dello Stato di diritto.</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dottorato-diritto-amministrativo-in-trasformazione-7-modulo-anno-accademico-2020-2021-universita-laquila-25-maggio-2021-seminario-sul-libro-di-n-longobardi-il-declino-italiano-passigl/">Dottorato &#8220;Diritto Amministrativo in trasformazione&#8221; (7° modulo, anno accademico 2020/2021) Università L&#8217;Aquila 25 maggio 2021 &#8211; Seminario sul Libro di N. LONGOBARDI &#8220;Il declino italiano&#8221; Passigli Editore 2021. Relazione generale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Quale democrazia per il futuro? &#8211; Relazione al Convegno Internazionale di studi sul tema: &#8220;Democrazia e Diritti Fondamentali&#8221; Salerno, 5, 6 e 7 dicembre 2019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/quale-democrazia-per-il-futuro-relazione-al-convegno-internazionale-di-studi-sul-tema-democrazia-e-diritti-fondamentali-salerno-5-6-e-7-dicembre-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/quale-democrazia-per-il-futuro-relazione-al-convegno-internazionale-di-studi-sul-tema-democrazia-e-diritti-fondamentali-salerno-5-6-e-7-dicembre-2019/">Quale democrazia per il futuro? &#8211; Relazione al Convegno Internazionale di studi sul tema: &#8220;Democrazia e Diritti Fondamentali&#8221; Salerno, 5, 6 e 7 dicembre 2019</a></p>
<p>Sommario: 1. Da Erodoto a Spielberg: un problema aperto. 2. La democrazia è misurabile? 3. Le democrazie moderne 4. La crisi della democrazia 5. Verso la tecnocrazia? 6. Oppure la democrazia digitale?     1. Da Erodoto a Spielberg: un problema aperto. Megabizio disse: &#8220;E&#8217; certo, che per fuggire l&#8217;insolenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/quale-democrazia-per-il-futuro-relazione-al-convegno-internazionale-di-studi-sul-tema-democrazia-e-diritti-fondamentali-salerno-5-6-e-7-dicembre-2019/">Quale democrazia per il futuro? &#8211; Relazione al Convegno Internazionale di studi sul tema: &#8220;Democrazia e Diritti Fondamentali&#8221; Salerno, 5, 6 e 7 dicembre 2019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/quale-democrazia-per-il-futuro-relazione-al-convegno-internazionale-di-studi-sul-tema-democrazia-e-diritti-fondamentali-salerno-5-6-e-7-dicembre-2019/">Quale democrazia per il futuro? &#8211; Relazione al Convegno Internazionale di studi sul tema: &#8220;Democrazia e Diritti Fondamentali&#8221; Salerno, 5, 6 e 7 dicembre 2019</a></p>
<p> <em>Sommario:</em><br /> 1. Da Erodoto a Spielberg: un problema aperto.<br /> 2. La democrazia è misurabile?<br /> 3. Le democrazie moderne<br /> 4. La crisi della democrazia<br /> 5. Verso la tecnocrazia?<br /> 6. Oppure la democrazia digitale?<br />  <br />   </p>
<p><strong>1. Da Erodoto a Spielberg: un problema aperto.</strong></p>
<div style="text-align: justify;">Megabizio disse: &#8220;<em>E&#8217; certo, che per fuggire l&#8217;insolenza di un monarca gli uomini cadano nell&#8217;insolenza di una plebaglia sfrenata, è cosa assolutamente intollerabile. Quello infatti se fa qualcosa la fa a ragion veduta, questa invece non ha neppure capacità di discernimento: e come potrebbe aver discernimento chi né ha imparato da altri né conosce da sé niente di buono, e si getta alla cieca senza senno nelle cose, simile a torrente impetuoso? Della democrazia facciano dunque uso quelli che vogliono male ai Persian</em>i&#8221;.<br /> Questa è forse la più antica critica della democrazia. Riportata da Erodoto nel dialogo sulle forme di governo in Persia fra Megabizio, Dario e Otane.<br /> Domande simili se le riproporranno Socrate, Platone e tutta la storia del pensiero umano. In un dibattito irrisolto: visto che spesso il popolo non ha le competenze per comandare, è meglio allora che governino in pochi o addirittura uno solo? Democrazia, oligarchia o tirannide?<br /> Oggi questo dibattito si arricchisce di un fattore nuovo. Lo sviluppo delle tecnologie, di internet e della intelligenza artificiale.<br /> Non dobbiamo più solo chiederci se la democrazia è la migliore forma di governo, ma anche se la democrazia potrà resistere nella società del futuro o sarà sostituita dalla tecnocrazia, dalla democrazia elettronica o ancora della consunzione della democrazia.<br /> Nel film del 2018 Ready Player One Steven Spielberg ci offre una visione apocalittica. Ma possibile. La vita di tutti è immersa in un grande gioco virtuale, senza più alcun interesse per la vita reale, salvo i bisogni fisiologici basilari.<br /> In fondo se prevale il disinteresse per la politica e aumenta l&#8217;immedesimazione nel mondo digitale, non è escluso che per i &#8220;cittadini&#8221; sia più semplice rifugiarsi in un grande gioco di realtà virtuale. Dove puoi scegliere ogni giorno se essere principessa, cavaliere o drago. Senza il bisogno di affrontare la quotidianità reale.<br /> Ma per capire dove ci porta la crisi della democrazia, partiamo da come nasce la nostra democrazia moderna.<br /> Ovviamente in una relazione a un convegno i problemi della democrazia possono essere soltanto accennati. Perché sono problemi così ampi, articolati e antichi, che nemmeno un trattato in 50 volumi sarebbe sufficiente ad affrontare tutti gli aspetti in maniera adeguata.</div>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. La democrazia è misurabile?</strong></p>
<div style="text-align: justify;">Il primo problema consiste nel fatto che è già difficile capire quali siano i regimi democratici. Quali caratteristiche abbiano. Come funzionano.<br /> Come si fa a misurare la democrazia?<br /> Il <em>Democracy Index </em>è un grado calcolato dal settimanale <em>The</em><a href="https://it.wikipedia.org/wiki/The_Economist" title="The Economist"><em> </em></a><em>Economist</em> per esaminare lo stato della democrazia in 167 paesi.<br /> Così viene calcolato l&#8217;<em>Economist Intelligence Unit Index of Democracy</em>, che si concentra su cinque categorie generali:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">processo elettorale e pluralismo;
<li style="text-align: justify;">libertà civili;
<li style="text-align: justify;">funzione del governo;
<li style="text-align: justify;">partecipazione politica;
<li style="text-align: justify;">partecipazione culturale. </ol>
<div style="text-align: justify;">Le nazioni sono così divise in quattro categorie: Democrazie complete, Democrazie imperfette, Regimi Ibridi e Regimi autoritari<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> L&#8217;undicesimo rapporto sullo Stato della democrazia nel mondo è del 2018 e osserva che la democrazia soffre ma aumenta la partecipazione, quella delle donne in particolare, e quella anti-sistema, che, di fatto, potrebbe indebolirla ulteriormente.<br /> Secondo l&#8217;indagine, la Norvegia ottiene il risultato più alto con un punteggio di 9.87 su una scala da 0 a 10, mentre la Corea del Nord ottiene il più basso con 1.08. L&#8217;Italia con 7.71 si posiziona 33º, risultato che la qualifica come una nazione in cui vige una democrazia imperfetta. Nel 2017 era al 21° posto.<br /> In testa alla classifica, dopo la Norvegia seguono l&#8217;Islanda (9,58) e la Svezia (9,39), mentre la Nuova Zelanda (9,26) soffia la quarta posizione alla Danimarca (9,22). Si conferma sesto il Canada (9,15), a pari merito con l&#8217;Irlanda (9,15), seguita da Finlandia (9,14) e Australia (9,09). Gli Usa (7,96) sono venticinquesimi e la Corea del Nord è ultima (167/a a 1,08 punti).<br /> Nella classifica dell&#8217;Europa Occidentale l&#8217;Italia scende dal 15esimo al 18esimo posto, superata da Malta (13esima), Spagna (14esima), Portogallo (15esimo) Francia (16esima) e Belgio (17esimo). Fino alla Spagna &#8211; secondo l&#8217;analisi dell&#8217;Economist &#8211; la democrazia è &#8216;compiuta&#8217;, dal Portogallo alla Grecia (20esima) è &#8216;imperfetta&#8217;, mentre la Turchia, fanalino di coda in Europa, è un &#8216;regime ibrido&#8217;.<br /> Ma questi indicatori significano davvero qualcosa?<br /> La democrazia si può misurare in una scala numerica? Come se fosse la temperatura in gradi Celsius o gradi Fahrenheit?<br /> Non a caso è difficile dare una definizione univoca di &#8220;democrazia&#8221;. Meglio parlare al plurale di democrazie. O usare aggettivazioni per tipologie (democrazia diretta, rappresentativa, digitale, etc), ricordando sempre che ogni Stato ha una storia politica e giuridica che non rende possibile analogie e parallelismi, se non a livello di meri esempi. La democrazia francese è, ovviamente, diversa da quella tedesca e da quella italiana. E così via.<br />  <br /> <strong>3. Le democrazie moderne.</strong></p>
<p> Forse una impostazione in chiave storica è più agevole.<br /> Per la democrazia moderna, dobbiamo partire dal giusnaturalismo, le rivoluzioni di fine &#8216;700, il principio di legalità, i diritti umani. Questo è il passaggio in cui gli individui non sono più sudditi, ma cittadini. E in questo la Rivoluzione americana e quella francese del 1789 rappresentano un punto di rottura assoluto con un passato che vedeva i cittadini come sudditi, aventi essenzialmente degli obblighi e non dei diritti nei confronti dei sovrani.<br /> E così che tutti gli uomini diventano cittadini. Almeno sulla carta. Perché tanto anche le Costituzioni ottocentesche continueranno a chiamarli &#8220;sudditi&#8221;. O &#8220;regnicoli&#8221;, come l&#8217;art. 24 dello Statuto albertino.<br /> Così lo Stato moderno diventa liberale, democratico e sociale. Nel senso che ha come obiettivo di tutelare la libertà e i diritti di tutti i cittadini, riconosce l&#8217;eguaglianza di tutti e inizia a riconoscere anche diritti sociali (o socialisti, per dirla con Schmitt).<br /> Forse questa è la caratteristica delle democrazie moderne. Porre al centro del sistema diritti, uguaglianza e legalità.<br /> Ciò che sta alla base della Rivoluzione francese è la concezione individualistica della società<strong>:</strong> individualistica nel senso che, prima dello Stato quale entità associata di uomini, viene l&#8217;individuo, inteso <em>singolarmente</em>, che ha dei diritti che precedono la stessa comunità alla quale lo stesso appartiene. I diritti sono umani, nel senso che nascono con l&#8217;uomo e preesistono allo Stato.<br /> A questa concezione per la quale l&#8217;individuo inteso come singolo è il fondamento della società e non viceversa, hanno contribuito diverse dottrine.<br /> Intanto l&#8217;idea di uno Stato di natura, quale era stato ricostruito da Hobbes e da Rosseau, come Stato presociale, poi la costruzione artificiale dell&#8217;<em>Homo oeconomicus</em> fatta dai primi economisti, infine l&#8217;idea cristiana dell&#8217;individuo come persona morale che ha valore di per se stesso in quanto creatura di Dio.<br /> Tanto la Rivoluzione americana quanto la Rivoluzione francese partono dagli uomini singolarmente considerati; i diritti che esse proclamano appartengono agli individui presi uno per uno, che li possiedono prima di entrare in qualsiasi società.<br /> In questo modo si cerca di rovesciare radicalmente il pensiero classico, che utilizzava due metafore per rappresentare il rapporto tra governanti e governati, dove il principe era o il pastore o il nocchiero e il popolo il gregge la ciurma. In fondo, quanto meno dall&#8217;Impero Romano, lo stato era guidato da un Capo che aveva carattere di superiorità, per nascita o per investitura. Spesso anche divina. Esistevano magistrature, corti o assemblee per affiancarlo, ma pur sempre il Re era Re.<br /> E&#8217; vero che per tutto il medioevo il Re aveva comunque avuto bisogno di una conferma delle principali decisioni prese, attraverso assemblee che riunivano nobili, clero, alti borghesi. In Inghilterra era il Parlamento, in Francia gli stati generali.<br /> Queste Assemblee per quanto limitatamente rappresentative era comunque un impaccio per il Sovrano. E così ormai all&#8217;inizio dell&#8217;età moderna Carlo I decise di scogliere il Parlamento inglese e Luigi XIV non convocò più gli Stati generali in Francia.<br /> Ma alla fine queste forme di assolutismo furono sconfitte e ne vanne fuori una forma di Stato diversa.<br /> Da questo rovesciamento nasce lo Stato moderno, prima liberale in cui gli individui che reclamano il potere sono soltanto alcuni, poi democratico, in cui sono potenzialmente tutti, infine sociale, in cui gli individui, diventati tutti sovrani, reclamano oltre i diritti di libertà e anche i diritti sociali, i quali sono anch&#8217;essi diritti dell&#8217;individuo.<br /> La Rivoluzione americana del 1776 prima e poi quella francese del 1789 rappresentano un punto di rottura assoluto con un passato che vedeva i cittadini come sudditi, aventi essenzialmente degli obblighi e non dei diritti nei confronti dei sovrani.<br /> Anche nelle carte che precedettero le due Rivoluzioni, cioè il <em>Bill of Rights</em> e la <em>Magna Charta</em>, i diritti e le libertà non erano riconosciuti come anteriori ai diritti del sovrano, ma erano graziosamente concesse, e dovevano risultare, anche se erano in realtà un patto tra sudditi e potere sovrano, come un atto unilaterale di quest&#8217;ultimo.<br /> Eppure, nell&#8217;800 molte monarchie sono riuscite a contenere gli afflati democratici. E nel &#8216;900 le nuove democrazia in Italia, Spagna e Germania sono state rimpiazzate da dittature.<br /> Poi, dopo la Seconda guerra mondiale, il sistema democratico ha ripreso vigore sempre in più Paesi.<br /> Oggi il concetto stesso di democrazia è inscindibile da quello dei diritti dell&#8217;uomo. La concezione individualistica della società ereditata dalla Rivoluzione francese costituisce la base per il riconoscimento di diritti che vengono prima dello Stato in quanto tale.<br /> Non c&#8217;è infatti nessuna Costituzione democratica, a cominciare da quella italiana, che non presupponga l&#8217;esistenza di individui singoli che hanno diritti in quanto tali.</div>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;art. 2 della Costituzione italiana parla espressamente di diritti inviolabili dell&#8217;uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociale dove si svolge la sua personalità. Diritti che lo stato non certo &#8220;attribuisce&#8221; ma si limita a &#8220;riconoscere&#8221;.<br /> Se tali diritti sono dal Costituente considerati inviolabili, è chiaro che il riferimento obbligato è alla presunta superiorità dell&#8217;individuo in quanto tale rispetto al gruppo sociale di riferimento. <br /> I diritti dell&#8217;uomo, oggi, sono stati riconosciuti in numerosi documenti internazionali, elevando l&#8217;individuo, e non più lo Stato, a membro della Comunità internazionale. Ci stiamo a grandi passi avvicinando al quello che Kant preconizzava come il diritto cosmopolitico, in cui gli individui singolarmente considerati, godono di rispetto e di inclusione in tutti gli Stati del mondo.<br /> Prendiamo la nostra Costituzione e andiamo ai lavori preparatori.<br /> Seduta del 20 marzo 1947.<br /> Amendola: &#8220;&#038;<em>Gli argomenti opposti dai colleghi liberali e qualunquisti, in sede di Commissione ed anche qui, sono tolti dal bagaglio dottrinario del vecchio liberalismo, per il quale ogni limitazione delle libertà economiche dei singoli appare anche come una limitazione delle libertà politiche, e per il quale ogni concreta specificazione storica e sociale del concetto di democrazia appare non come un arricchimento della democrazia, ma come una sua limitazione&#8221;.</em><br /> <em>&#8220;&#038;Perché sta avvenendo nel nostro popolo qualche cosa di nuovo: è il processo rivoluzionario che continua, ed è un fenomeno che forse sfugge a qualche osservatore superficiale: oggi le masse popolari hanno cominciato a partecipare alla vita politica del Paese ed alla soluzione dei problemi nazionali. Si sta compiendo così quella che è stata la più grande aspirazione dei democratici sinceri, che hanno combattuto in altri momenti della vita italiana ed arriva a compimento il grande moto unitario iniziatosi col Risorgimento. Anche nel nostro Mezzogiorno, tormentato e dolorante, i lavoratori, scuotendo finalmente le catene della loro oppressione, sono usciti finalmente alla luce della lotta politica cosciente e consapevole, sono usciti dall&#8217;isolamento, si sono uniti e organizzati, e lottano per strappare la terra ai proprietari latifondisti e per crearsi possibilità di vita più umane.</em><br /> <em>Non chiudete gli occhi, o signori, su questo fenomeno, su questo movimento, su questa entrata delle masse popolari nella vita politica della nazione. Questo è un fatto ormai permanente della nostra vita nazionale, il fatto rivoluzionario che è la base incrollabile della nuova democrazia che abbiamo costruito e che stiamo rafforzando. Uomini, donne, giovani, lavoratori si uniscono nelle loro organizzazioni sindacali, professionali, culturali, discutono i loro problemi, partecipano giorno per giorno alla soluzione dei loro problemi particolari e dei più generali problemi nazionali e danno finalmente allo Stato democratico italiano quel consenso, quel legame col popolo, che è mancato nel 1922 e la cui mancanza fu, appunto, una delle cause della nostra catastrofe.</em><br /> <em>Diamo a questo popolo di lavoratori fiducia nello Stato democratico, facciamo sì che lo Stato   che ad essi è apparso sempre come un nemico   appaia loro come uno Stato nel quale essi potranno democraticamente far trionfare le loro aspirazioni.</em><br /> <em>Questo è il mezzo per rafforzare veramente con la fiducia del popolo il nuovo Stato e per evitare gravi crisi sociali al nostro Paese</em>&#8220;.<br /> Ho voluto riportare tutto questo intervento per capire il senso della &#8220;Repubblica democratica&#8221;, in senso profondo dell&#8217;art. 1 e della sovranità popolare.<br /> Forse in nostri Costituenti davvero credevano nella democrazia. Credevano che fosse possibile uno stato in cui tutti partecipavano alle decisioni. In genere mediante una delega ai propri rappresentanti. Una delega ai migliori, ai competenti, che rappresentano le ideologie e i bisogni dei cittadini attraverso i partiti. Una delega che in alcuni casi può essere integrata e corroborata dalla democrazia diretta. Come per il referendum la petizione, l&#8217;iniziativa legislativa popolare. Del resto, in stati di decine di milioni di persone, non era pensabile vedersi tutti sulla collina per decidere. Come avveniva con l&#8217;Ecclesia, cioè l&#8217;Assemblea generale di Atene. Perché va anche considerato che nella antica Atene a decidere erano al massino 30 mila persone. Cioè soltanto i cittadini maggiorenni maschi, abili alle armi e che pagavano le tasse. Era impensabile &#8211; e lo conferma senza problemi Aristotele &#8211; che donne, schiavi o stranieri potessero votare.<br /> In quest&#8217;ottica il cuore democratico del sistema costituzionale italiano non è solo l&#8217;art. 1 con l&#8217;attribuzione della sovranità al popolo, ma anche l&#8217;art. 48 che proclama: &#8220;<em>Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico</em>&#8220;.<br />  <br />  </div>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. La crisi della democrazia</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Però negli ultimi anni la democrazia per come intesa dalla Costituzione italiana e per come applicata per decine di anni sta perdendo forza.<br /> Dopo la caduta dei regimi socialisti dell&#8217;Est Europa, che sembrava il preludio a una diffusione massima dei sistemi democratici, pian piano sono tornate dittature e regimi illiberali. Ormai, anno dopo anno, le libertà globali diminuiscono e figure dittatoriali si consolidano in molti Stati, come per Putin, Erdogan, e Luka  a   nko.<br /> Ma la democrazia è in crisi anche in Occidente.<br /> Prendiamo il caso italiano.<br /> Oggi sentiamo che la nostra democrazia è salda e vivace? Siamo soddisfatti del funzionamento della forma di governo? I circuiti di espressione della democrazia funzionano bene?<br /> Ci sono molti dubbi.<br /> Ma il problema è globale.<br /> Forse è dovuto allo sviluppo dei nuovi mezzi di comunicazione: radio, televisione, internet e social network hanno fatto perdere centralità al Parlamento. Ma anche alla globalizzazione e ai diversi modi di vivere hanno tolto ai partiti il ruolo di mediazione sociale e politica.<br /> In sempre più stati democratici assistiamo a governi fragili, al dissolvimento dei partiti tradizionali, allo sviluppo del popolo &#8220;di internet&#8221; che favorisce i populismi. Cosi come la globalizzazione sempre più diffusa favorisce i sovranisti. Mentre l&#8217;economia svincola sempre di più il capitale dal lavoro. Sono fenomeni dirompenti. Favoriti dal clima di incertezza finanziaria (e ora anche sanitaria) e dallo spostamento degli equilibri economici mondiali.<br /> Come sappiamo dopo la crisi finanziaria del 2007-2008 i sistemi occidentali si sono indeboliti, mentre la Cina ha superato i tassi di sviluppo degli Stati Uniti dei tempi migliori.<br /> Certo, il sistema cinese funziona e appare meno soggetto alle incertezze delle democrazie. Anche se paga il caro prezzo di un controllo rigido del partito e di grandi limitazioni alle libertà individuali. Ma tuttavia il sistema cinese riesce anche a produrre in maniera efficiente, a migliorare e modernizzare il paese a offrire garanzie prima impensabili (tipo il sistema pensionistico), tanto che fra i suoi cittadini ha un buon tasso di consenso. E di consenso vero, non di quello orientato dal partito.<br /> Tuttavia, il mondo contemporaneo è pieno di cattivi esempi di democrazie &#8220;fallite&#8221;. Il Venezuela, la Russia, la Bielorussia, la Turchia, l&#8217;Iraq, l&#8217;Egitto, il Sudafrica, la Polonia, l&#8217;Ungheria, ma anche Bangladesh, Thailandia e Cambogia. Tutti casi in cui le poche opposizioni contestano sistematicamente le elezioni &#8220;democratiche&#8221;. Mentre si consolidano oligarchie e dittature.<br /> Forse il modello democratico stenta proprio per il cambiamento di contesto. La &#8220;liquidità&#8221; di internet favorisce i populismi e i timori della globalizzazione spingono i sovranismi.<br /> I cittadini rispondo con l&#8217;indifferenza nella politica e la sfiducia nello stato, anche perché sentono lontane regole e modelli che spesso sono ancora ottocenteschi e mal si conciliano con la società di oggi.<br /> Forse l&#8217;esempio più lampante è la burocrazia. Cioè per modello formale fondato su carte, bolli autorizzazioni, nato a inizio &#8216;800 per garantire la legalità e oggi sempre più lontano dal mondo digitale. Su amazon compri qualsiasi cose con pochi clic. Ogni volta che devi interloquire con lo Stato, invece, devi compilare decine di moduli cartacei che iniziano sempre ripetendo dati che lo stato ben conosce: nato, residente, codice fiscale&#038;. Un assurdo anacronismo. Che sviluppa sfiducia e corruzione.<br /> Ma gli Stati non perdono sovranità soltanto al loro interno. Ma anche all&#8217;esterno. Il problema non è certo lo sviluppo delle organizzazioni interenazionali. Che anzi cercano di far contare di più gli Stati, pur con tutte le incertezze dell&#8217;Unione europea, ad esempio.<br /> Gli Stati perdono sovranità per lo sviluppo della nuova <em>lex mercatoria</em> dovuta a Internet.<br /> Orami la rete ha creato &#8220;giganti&#8221; che stentano a entrare nei modelli statali. Pensiamo a Facebook. La più grande comunità virtuale del mondo, che ormai sta lanciano una sua moneta e un suo tribunale. In pratica uno stato autonomo, virtuale. Può essere regolato dalle leggi dello Stato, di uno Stato?<br /> Eppure, Facebook è uno dei grandi strumenti della democrazia di oggi. E al tempo stesso anche di distorsione, come insegna il caso di <em>Cambridge Analytica</em>, accusata di aver contribuito alla manipolazione del pensiero degli elettori durante le presidenziali americane del 2016 ed il referendum inglese su Brexit.<br /> Ma lo stesso possiamo dire per Google, Apple e per le agenzie di rating, che travalicando la funzione tecnica di valutare i rischi dei singoli titoli, si sono auto attribuite il compito di giudicare l&#8217;affidabilità complessiva del debito pubblico dei governi. Una funzione decisamente politica. Che indice in modo dirompente sulla democrazia e sulla sovranità degli stati. Come insegna la crisi del debito pubblico greco e degli altri paesi europei più deboli (PIIGS).<br />  </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5. Verso la tecnocrazia?</strong></p>
<div style="text-align: justify;">Ubi societas ibi ius.<br /> Forse il problema è tutto lì. In uno dei più classici brocardi sul funzionamento stesso del diritto. Le regole nascono e si sviluppano nel contesto sociale.<br /> Per cui oggi è impensabile far funzionare le democrazie con regole pensate e scritte subito dopo la II Guerra mondiale. Sono diventate anacronistiche. Come del resto sono anacronistiche quelle dell&#8217;antica Atene.<br /> In questo mondo digitale e globalizzato possiamo ancora pensare di applicare le regole della democrazia di Clistene e di Pericle?<br /> Ma nemmeno quelle fissate da De Gasperi e Togliatti, forse.<br /> O almeno non ancora per molto, in attesa che la globalizzazione e il mondo del digitale ci offrano le nuove soluzioni.<br /> Alcuni pensano che il futuro possa essere la tecnocrazia, cioè l&#8217;idea che al governo &#8220;del popolo&#8221; vada ormai sostituendosi un governo &#8220;di pochi&#8221;, tecnocrati e burocrati, un governo di semplici &#8220;guardiani&#8221;, secondo una mutuazione dell&#8217;espressione platonica (Robert Dahl).<br /> Ovviamente la tecnocrazia è una forma di oligarchia, più che di democrazia tecnica.<br /> In questo senso la tecnocrazia è un grande paradosso.<br /> Il modello tecnocratico è un altro modo per gli intellettuali moderni di legittimare, costruire o comunque ribadire la loro importanza nella politica e nella società moderna: l&#8217;identità dell&#8217;intellettuale è nella modernità un&#8217;identità pubblica che si costruisce attraverso un costante riferimento e dialogo con la sfera politica e, ad un livello forse più filosofico, con la &#8220;volontà di potenza&#8221;. Gli intellettuali, cioè i tecnici, rivendicano da sempre il fatto di essere i veri se non gli unici custodi dell&#8217;interesse generale dei popoli e dell&#8217;intera umanità. Ecco perché dietro il discorso tecnocratico c&#8217;è sempre una esagerazione non sostenuta dai dati empirici: in nessuno Stato, almeno fino ad ora, si è mai realizzata una vera tecnocrazia che abbia sostituito sia le regole di funzionamento della politica sia i regimi politici propriamente detti (come la democrazia liberale) sia la classe politica selezionata attraverso le istituzioni e le procedure proprie alla politica (elezioni, mediazione degli interessi e delle posizioni, cooptazione, ecc.) (Francesco Antonelli <em>Tecnocrazia e democrazia: l&#8217;egemonia al tempo della società digitale</em>, Roma, 2019).<br /> Un altro modo di declinare la tecnocrazia è quello di affiancare decisioni automatiche a quelle classiche. Cioè sostituire pezzi di amministrazione o di giurisdizione con algoritmi. Sono gli algoritmi decisionali, che affiancano o addirittura sostituiscono le scelte dello Stato.<br /> Alcuni casi sono noti. Innanzitutto, il caso Loomis. In Wisconsin, un imputato di nome Eric Loomis, afroamericano, è  stato condannato a sei anni di reclusione sulla base di un algoritmo Compas che lo classificava come imputato ad alto rischio di recidiva sulla base di una serie di dati forniti al sistema. Nel 2016 la Corte Suprema dello Stato ha affermato la legittimità della procedura, rigettando il ricorso di Loomis sulla base dell&#8217;assunto che la non conoscenza del funzionamento dell&#8217;algoritmo non violasse il suo diritto a un processo equo, accogliendo invece la tesi delle società fornitrici dei software, secondo cui gli algoritmi sono segreti industriali che non possono essere divulgati, nemmeno agli imputati a cui si applicano. Tale decisione è  stata confermata nel 2017 dalla Corte Suprema USA, che ha declinato la propria competenza.<br /> Eppure Compas è  stato al centro di molte polemiche, in quanto in alcune inchieste giornalistiche, analizzando una serie di condanne, hanno fatto emergere il dubbio che Compas avesse dei &#8220;pregiudizi&#8221; nei confronti degli afroamericani, anche per la semplice ragione che l&#8217;algoritmo era stato caricato con tutti i precedenti giudiziari, tradizionalmente sfavorevoli alle categorie più  ;  deboli.<br /> Polemiche e dubbi analoghi hanno accompagnato in Italia i trasferimenti dei docenti della scuola per l&#8217;anno scolastico 2016/2017 (cd. Buona scuola), e nel Regno Unito l&#8217;assegnazione dei voti di maturità nel 2020 (A-levels) assegnati da un algoritmo preparato dall&#8217;Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual), con le scuole chiuse per il Covid.<br /> I voti sono risultati almeno nel 40% inferiori a quelli previsti dagli insegnanti e così sono iniziate le proteste. Poi si è scoperto che il risultato ha penalizzato specialmente gli studenti delle scuole statali nelle aree di degrado maggiore con famiglie a basso reddito. Avvantaggiando invece i college più esclusivi. Semplicemente, perché l&#8217;algoritmo era stato caricato non solo con la storia scolastica di ogni studente, anche con la media ottenuta in anni precedenti dagli studenti della scuola di provenienza. E quindi ha automaticamente assegnato voti più alti agli studenti provenienti da scuole che tradizionalmente avevano conseguito risultati migliori. Le proteste si sono trasformate in petizioni e in cause, tanto che prima Scozia e Galles poi alcune Università hanno disconosciuto il metodo e hanno assegnato i voti indicati dagli insegnanti.<br /> Ma allora è meglio che decidano le macchine o gli uomini? Il &#8220;Grande Fratello&#8221; ci fa molta paura e siamo ancora lontani da stabilire regole certe e sicure, ma dobbiamo ricordare che molto spesso anche le valutazioni umane sbagliano. Non solo per eccesso di empatia o per corruzione, ma anche per cattiva scelta dei criteri di giudizio.<br /> Forse non siamo ancora pronti per la tecnocrazia. Ma sicuramente avrà sviluppi interessanti, specie se intesa come affiancamento delle decisioni delle macchine a quelle umane e non come semplice oligarchia.<br />  </div>
<p style="text-align: justify;"><strong>6. Oppure la democrazia digitale?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Allora forse è meglio pensare alla Democrazia digitale. Cioè alla democrazia esercitata con strumenti digitali, in maniera da favorire una maggiore partecipazione.</p>
<div style="text-align: justify;">Come sappiamo, la democrazia diretta opera soprattutto attraverso i referendum. Tradizionalmente i referendum sono stati regolati come le elezioni. Procedure per richiederli e voto tradizionale con schede nei seggi. Ma con la digitalizzazione può cambiare tutto. E votare <em>on line</em>.<br /> Prendiamo due casi di qualche anno fa.<br /> Tutti conosciamo la crisi dell&#8217;ILVA a Taranto. Un problema difficile in cui bisogna bilanciare gli interessi sanitari, con quelli della produttività e del lavoro. A un certo punto, per 2013, i cittadini di Taranto sono stati chiamati a votare un referendum per decidere il destino dello stabilimento. Il voto era con modalità tradizionale, ma hanno partecipato soltanto 33.800 vitanti su 173.061 aventi diritto. Con una affluenza del 19,5% il referendum non è stato ritenuto valido, anche se il 92 percenti dei votanti aveva scelto la chiusura di ILVA.<br /> Negli stessi mesi a Roma, il Comune ha lanciato un referendum per far scegliere alla popolazione il prolungamento del tragitto del Tram numero 8, per decidere se farlo arrivare a piazza Venezia o alla stazione Termini. Qui si votava <em>on line</em> e avevano diritto al voto più di 2 milioni di cittadini. Ma hanno votato soltanto in 4.126! Si, ho detto quattromila cittadini su oltre due milioni.<br /> Nel caso di Taranto possiamo parlare di disaffezione per la politica, ma nel secondo perché non ha votato quasi nessuno. Forse per un problema semplicissimo: il referendum era stato inserito soltanto sul sito istituzionale del Comune di Roma ed era stato poco pubblicizzato. Quindi, in pratica nessuno o quasi sapeva che si poteva votare.<br /> Questo esempio mette immediatamente in crisi uno degli argomenti più favorevoli alla democrazia elettronica: la facilità di partecipazione. Perché nel mondo di internet è vero che è facile partecipare, ma è altrettanto vero che le informazioni disponibili sono così tante, che è facile perdersi o non sapere. In una nuova forma di ignoranza digitale, chiamato &#8220;analfabetismo funzionale&#8221; o effetto Google. Sapendo di avere a disposizione praticamente tutte le informazioni, preferiamo non approfondire. Tanto possiamo cercare nel momento del bisogno. E così &#038;. Restiamo ignoranti e quasi analfabeti.<br /> Esperimenti riusciti di democrazia digitale ce ne sono. Come la modifica costituzionale in Islanda. Tra il 2012 e il 2013 l&#8217;Islanda ha provato a riscrivere la Costituzione, prima eleggendo una assemblea costituente di non politici e poi sottoponendo le bozze di testo a tutta la popolazione mediante i social network. In pichi giorni sono stati raccolti 3.600 commenti che hanno portato ad approvare una decina di emendamenti, come l&#8217;art. 14 sul diritto di accesso a internet, proposto proprio dalla rete. Peccato che poi il Parlamento non abbia ratificato il nuovo testo costituzionale. Ma la partecipazione digitale aveva funzionato molto bene.<br /> Altro esempio di democrazia digitale molto usato in questi mesi è la piattaforma Rousseau del Movimento 5 stelle. Spesso usata, ma accompagnata da molte polemiche soprattutto perché si tratta di una piattaforma &#8220;chiusa&#8221; nel senso che possono accedere e votare soltanto pochi degli iscritti al movimento e non sempre con procedure trasparenti.<br /> Ma sono interessanti anche gli studi su come funziona e come dovrebbe funzionare la democrazia digitale.<br /> Prendiamo l&#8217;Indagine 2020 delle Nazioni Unite sul Governo elettronico e il Rapporto 2019 della Commissione europea sulla valutazione comparativa dell&#8217;e-government.<br /> Lo studio ONU viene pubblicato ogni due anni e raccoglie lo stato del Governo elettronico in 193 Paesi. Per ciascuno Stato vengono calcolati un indice di partecipazione (E-Participation Index, EPI) e un indice di sviluppo (E-Government Development Index, EGDI). Quest&#8217;ultimo è costituito da tre componenti: i servizi online (Online Service Index, OSI), le infrastrutture di telecomunicazione (Telecommunication Infrastructure Index, TII) e il capitale umano (Human Capital Index, HCI).<br /> Nel complesso appare che gli strumenti di governo elettronico sono in sviluppo, soprattutto nei paesi più ricchi. L&#8217;Italia si colloca al 37 posto complessivo.<br /> I ritardi italiani emergono in maniera più evidente nel &#8220;eGovernment benchmark 2019&#8221; della Unione europea, dove emerge che i leader europei nel settore sono Malta, Estonia e Austria, seguiti da Lettonia, Lituania e Finlandia.<br /> Nel complesso, possiamo dire che per ora la democrazia digitale opera soprattutto per il notevole miglioramento nell&#8217;accesso alle informazioni. Invece i tentativi di realizzazione di una democrazia digitale per favorire il dibattito pubblico, il processo decisionale e il rafforzamento delle comunità sono contraddittorie. La partecipazione digitale è ancora molto rudimentale.<br /> Petizioni digitali, referendum on line, partecipazione digitale, voto on line e <em>crowdsourcing</em> sono ancora strumenti sperimentali e limitati nell&#8217;applicazione, per quanto le aspettative siano alte.<br /> Internet e la rete rappresentano un buono strumento di informazione e di dibattito, ma sono ancora lontani da colmare il deficit democratico che attraversa i nostri Stati.<br /> Siamo ancora lontani dal pensare di votare su Facebook e di fare referendum su Whatsapp.<br /> Anche se questi sono ormai i principali strumenti quotidiani del nostro Io-Digitale.<br /> Nel complesso, ci sentiamo confusi e incerti rispetto alla nostra democrazia. E soprattutto a quello che ci aspetta nel futuro.<br /> Ma per consolarci, voglio riportarvi una significativa critica della democrazia.<br /> &#8220;<em>Quanto la città retta a democrazia si ubriaca di libertà confondendola con la licenza, con l&#8217;aiuto di cattivi coppieri costretti a comprarsi l&#8217;immunità con dosi sempre massicce d&#8217;indulgenza verso ogni sorta di illegalità e di soperchieria;</em><em> quando questa città si copre di fango accettando di farsi serva di uomini di fango per potere continuare a vivere e ad ingrassare nel fango; quando il padre si abbassa al livello del figlio e si mette, bamboleggiando, a copiarlo perché ha paura del figlio; quando il figlio si mette alla pari del padre e, lungi da rispettarlo, impara a disprezzarlo per la sua pavidità; quando il cittadino accetta che, di dovunque venga, chiunque gli capiti in casa, possa acquistarvi gli stessi diritti di chi l&#8217;ha costruita e ci è nato; quando i capi tollerano tutto questo per guadagnare voti e consensi in nome di una libertà che divora e corrompe ogni regola ed ordine; c&#8217;è da meravigliarsi che l&#8217;arbitrio si estenda a tutto e che dappertutto nasca l&#8217;anarchia e penetri nelle dimore private e perfino nelle stalle?</em><br /> <em>In un ambiente siffatto, in cui il maestro teme ed adula gli scolari e gli scolari non tengono in alcun conto i maestri; in cui tutto si mescola e si confonde; in cui chi comanda finge, per comandare sempre di più, di mettersi al servizio di chi è comandato e ne lusinga, per sfruttarli, tutti i vizi; in cui i rapporti tra gli uni e gli altri sono regolati soltanto dalle reciproche convenienze nelle reciproche tolleranze; in cui la demagogia dell&#8217;uguaglianza rende impraticabile qualsiasi selezione, ed anzi costringe tutti a misurare il passo delle gambe su chi le ha più corte;</em><em> in cui l&#8217;unico rimedio contro il favoritismo consiste nella molteplicità e moltiplicazione dei favori; in cui tutto è concesso a tutti in modo che tutti<br /> ne diventino complici; in un ambiente siffatto, quando raggiunge il culmine dell&#8217;anarchia e nessuno è più sicuro di nulla e nessuno è più padrone di qualcosa perché tutti lo sono, anche del suo letto e della sua madia a parità di diritti con lui e i rifiuti si ammonticchiano per le strade perché nessuno può comandare a nessuno di sgombrarli; in un ambiente siffatto, dico, pensi tu che il cittadino accorrerebbe a difendere la libertà, quella libertà, dal pericolo dell&#8217;autoritarismo?</em><br /> <em>Ecco, secondo me, come nascono le dittature.</em><br /> <em>Esse hanno due madri.</em><br /> <em>Una è l&#8217;oligarchia quando degenera, per le sue lotte interne, in satrapia.</em><br /> <em>L&#8217;altra è la democrazia quando, per sete di libertà e per l&#8217;inettitudine dei suoi capi,</em><em> precipita nella corruzione e nella paralisi.<br /> Allora la gente si separa da coloro cui fa la colpa di averla condotta a tale disastro e si prepara a rinnegarla prima coi sarcasmi, poi con la violenza che della dittatura è pronuba e levatrice.</em><br /> <em>Così la democrazia muore: per abuso di se stessa.</em><br /> <em>E prima che nel sangue, nel ridicolo</em>&#8220;.<br /> Può sembrare un saggio dei nostri giorni, invece è Platone, anno 370 a.C.<br /> Se già 2400 anni fa si era così critici e preoccupati per la democrazia, possiamo forse essere meno preoccupati di populismi e sovranismi.<br /> Perché significa da sempre la natura umana comporta una serie di difficoltà nel funzionamento dei circuiti democratici.<br /> Ma non per questo non dobbiamo arrenderci. E cercare di capire come dare più vita e più forza alla nostra democrazia in un mondo sempre più digitale e globale.<br /> In fondo il celebre aforisma di Winston Churchill resta saldamente valido: &#8220;<em>È stato detto che la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora</em>&#8220;.<br />  <br />  </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> E cioè. &#8220;Democrazie complete&#8221;: sono le nazioni dove le libertà civili e politiche di base non solo sono rispettate, ma anche rinforzate da una cultura politica che contribuisce alla prosperità dei principi democratici. Queste nazioni hanno un valido sistema di pesi e contrappesi di governo, una magistratura indipendente le cui decisioni vengono imposte, governi che funzionano in maniera adeguata e media che sono diversificati e indipendenti. Queste nazioni hanno problemi limitati nell&#8217;ingranaggio democratico;<br /> &#8220;Democrazie imperfette&#8221;: sono nazioni dove le elezioni sono libere e le libertà civili di base sono rispettate, ma possono avere dei problemi (ad esempio violazione della libertà d&#8217;informazione). Nondimeno, queste nazioni hanno delle significative falle in altri aspetti democratici, inclusi una cultura politica sottosviluppata, bassi livelli di partecipazione nella vita politica, e problemi nel funzionamento del governo;<br /> &#8220;Regimi ibridi&#8221;: sono nazioni dove avvengono puntualmente significative irregolarità nelle elezioni che non sono quindi libere. Hanno comunemente governi che mettono pressione all&#8217;opposizione, una magistratura non indipendente e una corruzione estesa, pressione sui media, debole principio di legalità e falle più pronunciate delle democrazie imperfette nel campo della cultura politica sottosviluppata, bassi livelli di partecipazione politica e problemi nel funzionamento del governo;<br /> &#8220;Regimi autoritari&#8221;: sono nazioni dove il pluralismo politico è assente o è estremamente limitato. Queste nazioni sono spesso dittature assolute, possono avere qualche istituzione convenzionale propria di una democrazia ma di scarsa rilevanza; le violazioni e gli abusi sulle libertà civili sono all&#8217;ordine del giorno, le elezioni (se ci sono) non sono assolutamente libere, i media sono spesso controllati dallo Stato o da gruppi associati al regime, la magistratura non è indipendente, la censura è onnipresente e sopprime ogni critica che interessi il governo.<br />  </div>
</p></div>
<div style="text-align: justify;"> <br />  </div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/quale-democrazia-per-il-futuro-relazione-al-convegno-internazionale-di-studi-sul-tema-democrazia-e-diritti-fondamentali-salerno-5-6-e-7-dicembre-2019/">Quale democrazia per il futuro? &#8211; Relazione al Convegno Internazionale di studi sul tema: &#8220;Democrazia e Diritti Fondamentali&#8221; Salerno, 5, 6 e 7 dicembre 2019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Corte di Cassazione e i confini dell&#8217;autodichia delle Camere. Note a margine dell&#8217;ordinanza 18265 del 2019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-cassazione-e-i-confini-dellautodichia-delle-camere-note-a-margine-dellordinanza-18265-del-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-cassazione-e-i-confini-dellautodichia-delle-camere-note-a-margine-dellordinanza-18265-del-2019/">La Corte di Cassazione e i confini dell&#8217;autodichia delle Camere. Note a margine dell&#8217;ordinanza 18265 del 2019</a></p>
<p>Con la recente ordinanza n. 18265 dell&#8217;8 luglio 2019, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione delimitano i confini dell&#8217;autodichia delle Camere1. L&#8217;ordinanza affronta, nell&#8217;ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione, la dibattuta questione della ridefinizione dei cd. vitalizi spettanti agli exparlamentari, già oggetto di un ampio contenzioso2. Non è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-cassazione-e-i-confini-dellautodichia-delle-camere-note-a-margine-dellordinanza-18265-del-2019/">La Corte di Cassazione e i confini dell&#8217;autodichia delle Camere. Note a margine dell&#8217;ordinanza 18265 del 2019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-cassazione-e-i-confini-dellautodichia-delle-camere-note-a-margine-dellordinanza-18265-del-2019/">La Corte di Cassazione e i confini dell&#8217;autodichia delle Camere. Note a margine dell&#8217;ordinanza 18265 del 2019</a></p>
<p align="JUSTIFY">Con la recente ordinanza n. 18265 dell&#8217;8 luglio 2019, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione delimitano i confini dell&#8217;autodichia delle Camere<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote1sym">1</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;ordinanza affronta, nell&#8217;ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione, la dibattuta questione della ridefinizione dei cd. vitalizi spettanti agli <i>ex</i>parlamentari, già oggetto di un ampio contenzioso<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote2sym">2</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Non è questo, tuttavia, l&#8217;aspetto più interessante della decisione; la pronuncia appare rilevante soprattutto per le affermazioni relative all&#8217;ambito dell&#8217;autodichia riconosciuta alle Camere e, in questo senso, può essere letta come il &#8220;seguito&#8221; della nota sentenza n. 262 del 2017, con la quale la Corte costituzionale si è pronunciata in tema di autodichia<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote3sym">3</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Il ricorso preventivo di giurisdizione era stato presentato dall&#8217;<i>ex</i> deputato Paolo Armaroli.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;ex parlamentare -dopo aver proposto ricorso al Consiglio di Giurisdizione della Camera dei Deputati per ottenere l&#8217;annullamento della deliberazione n. 14/2018 dell&#8217;Ufficio di Presidenza della Camera (in forza della quale il suo vitalizio era stato decurtato del 44,41%) e l&#8217;accertamento del proprio diritto a percepire l&#8217;assegno nella misura iniziale &#8211; si rivolge alla Corte di Cassazione chiedendole di dichiarare, per le stesse domande, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario o, in via subordinata, di quello amministrativo<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote4sym">4</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Le Sezioni unite si trovano, dunque, a pronunciarsi sui confini riconosciuti all&#8217;autodichia delle Camere e in particolare a chiarire quanto la Corte costituzionale aveva lasciato in sospeso con la sentenza del 2017.</p>
<p align="JUSTIFY">Come è noto, in quella importante decisione, la Corte, risolvendo un conflitto di attribuzioni sollevato dalla Corte di Cassazione nei confronti del Senato della Repubblica, aveva, per la prima volta, affrontato e risolto la questione del fondamento costituzionale dell&#8217;autodichia<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote5sym">5</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Secondo il giudice costituzionale, l&#8217;autodichia costituisce un riflesso della più ampia autonomia organizzativa riconosciuta alle Camere dall&#8217;articolo 64 Cost. ed è funzionale al migliore esercizio delle loro competenze. In questa prospettiva, «le Camere [&#038;] hanno provveduto a disciplinare, attraverso le fonti di autonomia, il rapporto di lavoro con i propri dipendenti, poiché hanno ritenuto tale scelta funzionale alla più completa garanzia della propria autonomia»<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote6sym">6</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Per questo motivo, secondo la Corte, «la conseguente riserva agli organi di autodichia dell&#8217;interpretazione e dell&#8217;applicazione di tali fonti non comporta un&#8217;alterazione dell&#8217;ordine costituzionale delle competenze e, in particolare, una lesione delle attribuzioni dell&#8217;autorità giudiziaria », rappresentando, al contrario, «il razionale completamento dell&#8217;autonomia organizzativa degli organi costituzionali in questione, in relazione ai loro apparati serventi, la cui disciplina e gestione viene in tal modo sottratta a qualunque ingerenza esterna»<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote7sym">7</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">In questo modo, la Corte chiarisce, in via definitiva, che l&#8217;ambito di competenza costituzionalmente riservato ai regolamenti parlamentari riguarda anche la cosiddetta autodichia e non soltanto l&#8217;organizzazione, il funzionamento e il procedimento legislativo. </p>
<p align="JUSTIFY">Il giudice costituzionale lascia invece sospesa la sorte delle norme regolamentari che estendono l&#8217;autodichia ai soggetti terzi, quali, per esempio, i fornitori di beni e servizi.</p>
<p align="JUSTIFY">Anche se, in un <i>obiter dictum</i>, osserva che «l&#8217;autonomia normativa [&#038;] ha un fondamento che ne rappresenta anche il confine: giacché, se è consentito agli organi costituzionali disciplinare il rapporto di lavoro con i propri dipendenti, non spetta invece loro, in via di principio, ricorrere alla propria potestà normativa, né per disciplinare rapporti giuridici con soggetti terzi, né per riservare agli organi di autodichia la decisione di eventuali controversie che ne coinvolgano le situazioni soggettive (si pensi, ad esempio, alle controversie relative ad appalti e forniture di servizi prestati a favore delle amministrazioni degli organi costituzionali)»<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote8sym">8</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Tale <i>obiter dictum</i> aveva da subito fatto pensare che, qualora si sollevasse un conflitto su queste norme, la Corte potrebbe ritenerlo non solo ammissibile, ma anche fondato e, dunque, che la riserva di competenza riconosciuta ai regolamenti non si estenda anche a comprendere le norme che disciplinano tali controversie.</p>
<p align="JUSTIFY">Nella decisione, tuttavia, il giudice costituzionale non identifica puntualmente i terzi, lasciando aperte una serie di ipotesi. Così, già all&#8217;indomani della pronuncia, la dottrina si era interrogata sulla possibilità che soggetti terzi rispetto alle Camere potessero essere considerati, per esempio, gli <i>ex </i>parlamentari<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote9sym">9</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">In questa pronuncia, la Corte di Cassazione ritiene che gli <i>ex</i> parlamentari non possano essere considerati terzi rispetto alle Camere di appartenenza e rispetto alla questione della attribuzione dei vitalizi, per questo motivo anche le controversie relative al cd. taglio dei vitalizi ricadono sotto la competenza degli organi interni delle Camere.</p>
<p align="JUSTIFY">Le ragioni che secondo la Corte sorreggono tale ricostruzione sono individuabili innanzitutto nel fatto che gli <i>ex</i> parlamentari non possono essere considerati &#8220;soggetti terzi&#8221; solo perché la loro carica è cessata.</p>
<p align="JUSTIFY">Per quanto riguarda il vitalizio, inoltre, esso può essere considerato come «la proiezione economica dell&#8217;indennità parlamentare per la parentesi di vita successiva allo svolgimento del mandato»<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote10sym">10</a> e con quest&#8217;ultima ne condivide la funzione di garantire lo svolgimento del libero mandato.</p>
<p align="JUSTIFY">In particolare, allo stesso modo dell&#8217;indennità prevista dall&#8217;art. 69 Cost., anche il vitalizio è funzionale a incentivare l&#8217;accesso al libero mandato parlamentare, venendo utilizzato dall&#8217;<i>ex</i> parlamentare al posto di un trattamento previdenziale ottenibile da un&#8217;attività lavorativa. In questa prospettiva, «come l&#8217;assenza di emolumento disincentiverebbe l&#8217;accesso al mandato parlamentare o il suo pieno libero svolgimento, rispetto all&#8217;esercizio di altra attività che sia lavorativa remunerativa; così l&#8217;assenza di un riconoscimento economico futuro del mandato parlamentare svolto varrebbe quale disincentivo, rispetto al trattamento previdenziale per un&#8217;attività lavorativa che fosse stata intrapresa per il medesimo lasso temporale»<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote11sym">11</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Posta questa equivalenza, la Corte di Cassazione precisa che, sia per le questioni relative alle indennità dei parlamentari sia per quelle relative ai cd. vitalizi degli <i>ex</i> parlamentari, deve essere riconosciuta la competenza a giudicare degli organi interni delle Camere<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote12sym">12</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;autodichia, infatti, risponde alla finalità «di garantire la particolare autonomia del Parlamento e quindi rientra nell&#8217;ambito della suindicata normativa di &quot;diritto singolare&quot; la cui applicazione consente il superamento anche del principio dell&#8217;unicità della giurisdizione, in base al quale il giudice ordinario è dotato della giurisdizione generale e i giudici speciali previsti dalla Costituzione operano in via meramente derogatoria e sulla base di previsioni legislative»<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote13sym">13</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Si tratta di affermazioni molto importanti da parte della Corte di Cassazione volte a delimitare il campo dell&#8217;autodichia delle Camere che, alla luce dell&#8217;identità di funzioni tra indennità e vitalizi, le Sezioni Unite finiscono per estendere, non solo alle controversie relative ai vitalizi degli <i>ex</i> parlamentari, ma anche a quelle che riguardano le indennità dei parlamentari.</p>
<p align="JUSTIFY">Appare sorprendente, tuttavia, come la Corte non si preoccupi di motivare minimamente sul punto, sottolineando, in modo piuttosto sbrigativo, soltanto che «la previsione dell&#8217;autodichia per le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura dell&#8217;indennità parlamentare e/o degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari [&#038;]trova fondamento nella normativa &quot;da qualificare come di diritto singolare&quot; che si riferisce al Parlamento nazionale o ai suoi membri, a presidio della posizione costituzionale del tutto peculiare di indipendenza e autonomia loro riconosciuta dagli artt. 64, primo comma, 66 e 68 Cost.»<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote14sym">14</a> Al contrario, appare tutt&#8217;altro che scontato che l&#8217;autodichia riconosciuta agli organi interni delle Camere possa essere esercitata anche nei confronti dei parlamentari<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote15sym">15</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Alla luce della giurisprudenza costituzionale in tema di sindacabilità dei regolamenti parlamentari, questa decisione delle Sezioni Unite sembra rappresentare un nuovo significativo tassello della questione<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote16sym">16</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Come è noto, infatti, la Corte costituzionale nella sentenza n. 120 del 2014 ha chiarito definitivamente che i regolamenti parlamentari non possono essere oggetto del sindacato di legittimità costituzionale in quanto atti privi di forza di legge<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote17sym">17</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Secondo la Corte, tuttavia, essi possono essere oggetto di un conflitto di attribuzioni laddove risultino lesivi della sfera di competenza che la Costituzione attribuisce ad un altro potere dello Stato.</p>
<p align="JUSTIFY">Con questa decisione, la Corte di Cassazione sembra invece intenzionata a non rivendicare la propria competenza in tema di giurisdizione per quanto riguarda le controversie relative a parlamentari e <i>ex</i> parlamentari, ritenendola al contrario radicata negli organi interni delle Camere<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote18sym">18</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">In questa prospettiva, il diritto dei parlamentari e degli <i>ex</i> parlamentari alla tutela giurisdizionale resta inevitabilmente compromesso, in quanto, per questi diritti, il conflitto di attribuzioni rappresenta, l&#8217;unica, seppure indiretta (perché rimessa alla decisione del giudice che si ritenga eventualmente leso nella sua sfera di attribuzioni), forma di tutela.</p>
<p align="JUSTIFY">Come ricorda la stessa Corte di Cassazione, invece, i parlamentari potranno eccepire eventuali questioni di legittimità costituzionale sulle disposizioni legislative che disciplinano l&#8217;indennità ritenute lesive dei loro diritti, in quanto la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità a sollevare questione di legittimità costituzionale agli organi del contenzioso interni alle Camere<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote19sym">19</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Ma quale tutela è offerta agli <i>ex </i>parlamentari relativamente ai vitalizi, la cui disciplina non è contenuta in una legge e, secondo parte della dottrina, non è neppure a essa riservata?<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote20sym">20</a></p>
<p align="JUSTIFY">Fino ad oggi, infatti, i cd. vitalizi sono stati disciplinati esclusivamente con delibere degli Uffici di presidenza delle due Camere. Un tentativo di &#8220;legificare&#8221; la materia è stato fatto nella XVII legislatura, in cui è stato presentato il disegno di legge &quot;Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali&quot;, approvato alla Camera il 26 luglio 2017, che, tuttavia, non ha concluso l&#8217;<i>iter</i>parlamentare<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote21sym">21</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Per quanto riguarda, invece, l&#8217;indennità parlamentare, la sua disciplina è contenuta nella legge del 1965, ma anche in questo caso, la legge ha lasciato ampio spazio agli atti delle due Camere. In particolare, sono gli Uffici di presidenza delle due Camere (<i>rectius</i> Ufficio di Presidenza alla Camera e Consiglio di Presidenza al Senato) a determinare la concreta misura del trattamento, sebbene sulla base di criteri individuati dalla legge<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote22sym">22</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">E&#8217; su questo aggiramento della riserva di legge che potrebbe essere eccepita la questione di legittimità costituzionale sulla legge del 1965, anche se naturalmente non è sufficiente che la questione venga eccepita, è necessario che ci sia un giudice che ritenga di doverla sollevare. </p>
<p align="JUSTIFY">Ma gli organi interni delle Camere, a prescindere da quello che ha affermato la Corte nella sentenza del 2017 e prima ancora la Corte EDU nella nota sentenza Savino del 2009, sarebbero organi terzi ed imparziali?</p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;indirizzo delle Sezioni unite sembra dunque attestarsi nel senso di un riconoscimento e addirittura un ampliamento dell&#8217;ambito di autodichia riconosciuto alle Camere. Ma cosa potrebbe accadere se un parlamentare o un <i>ex</i> parlamentare, dopo che gli organi di autodichia abbiano respinto il suo ricorso, proponesse ricorso al giudice competente e quest&#8217;ultimo, ritenendosi leso nelle sue attribuzioni, sollevasse conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale? A questo punto, «si vedrà se quest&#8217;ultima, a fronte di una fattispecie diversa sotto il profilo soggettivo (parlamentari e non dipendenti delle Camere) ma uguale nella sostanza (terzietà e imparzialità degli organi di autodichia?), confermerà o meno quanto deciso con la sentenza n. 262»<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote23sym">23</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">La partita sembra allora tutt&#8217;altro che conclusa<a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote24sym">24</a>.</p>
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<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote1anc">1</a>&#x2; Per commento a tale ordinanza cfr. anche S. Galdieri, <i>Autodichia del Parlamento, giustizia domestica e verifica dei poteri, in www.diritticomparati.it </i>25.7.2019; G. Bonomo, <i>La Cassazione giudice dell&#8217;attrazione in autodichia</i>, in <i>Questione giustizia</i>, 2019; E. Rinaldi, <i>Le vacillanti colonne d&#8217;Ercole dell&#8217;autodichia e i paradossi dell&#8217;antipolitica: tra volontà di &#8220;fare giustizia&#8221; dei privilegi dei parlamentari, ingiustificate disparità di trattamento e collocazione dei regolamenti parlamentari nel sistema delle fonti</i>, in <i>Consulta online,</i> 2019.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote2anc">2</a>&#x2; Come è noto, dal 2012, entrambe le Camere hanno abolito i vitalizi spettanti agli ex parlamentari, che sono stati sostituiti da un ordinario trattamento previdenziale cui i parlamentari contribuiscono con trattenute sull&#8217;indennità durante il loro mandato. Cfr. Il regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati e il regolamento delle pensioni dei Senatori. Tali misure si inseriscono in una stagione di più ampia riduzione dei costi della politica.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote3anc">3</a>R. DICKMANN, <i>La Corte costituzionale consolida l&#8217;autodichia degli organi costituzionali</i>, in <i>Federalismi.it</i>, 20.12.2017; N. LUPO, <i>Sull&#8217;autodichia la Corte Costituzionale, dopo lunga attesa, opta per la continuità</i>, in <i>www.</i> <i>forumcostituzionale.it</i> 21.12.2017; G. BUONOMO, <i>La Corte, la sete e il prosciutto</i>, in <i>www.forumcostituzionale.it</i>, 20.1.2017; L. BRUNETTI, <i>Giudicare in autonomia: il nuovo vestito dell&#8217;autodichia</i>, in <i>www.forumcostituzionale.it</i>, 29.1.2017; L. CASTELLI, <i>Il &#8220;combinato disposto&#8221; delle sentenze n. 213 e n. 262 del 2017 e i suoi (non convincenti) riflessi sull&#8217;autodichia degli organi costituzionali</i>, in <i>Osservatorio AIC</i>, 2018; G. MAROLDA, <i>Fumata nera per il punto di equilibrio tra l&#8217;autonomia costituzionale delle Camere e del Presidente della Repubblica e il potere giudiziario</i>. <i>Breve nota alla sentenza n. 262/2017 della Consulta</i>, in <i>www.forumcostituzionale.it</i>, 20.2.2017; G. BARCELLONA, <i>I &#8220;paradisi normativi&#8221; e la grande regola dello Stato di diritto: l&#8217;autodichia degli organi costituzionali e la tutela dei diritti dei &#8220;terzi&#8221;</i>, in <i>www.forumcostituzionale.it</i>, 31.3.2017; G. D&#8217;AMICO, <i>La Corte adegua la sua autodichia alla «propria» giurisprudenza ma fino a che punto?</i>, in <i>www.forumcostituzionale.it</i>, 23.4.2018.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote4anc">4</a>&#x2; La delibera dell&#8217;Ufficio di Presidenza dispone la rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità. Cfr. deliberazione dell&#8217;Ufficio di Presidenza della Camera n. 14 del 12 luglio 2018 e deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato n. 6 del 6 ottobre 2018.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote5anc">5</a>&#x2; La Corte aveva dichiarato la questione inammissibile in sede di giudizio di legittimità costituzionale sia nella sentenza n. 154 del 1985 sia nella più recente 120 del 2014, nella quale aveva, tuttavia, indicato la strada della sindacabilità dei regolamenti parlamentari in sede di conflitto di attribuzioni.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote6anc">6</a>&#x2; Così Corte cost., sent. n. 262 del 2017, punto 7.3 del <i>Considerato in diritto</i>.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote7anc">7</a>&#x2; Cfr., ancora, Corte cost., sent. n. 262 del 2017, punto 7.3 del <i>Considerato in diritto</i>.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote8anc">8</a>&#x2; Corte cost., sent. n. 262 del 2017, punto 7.2 del <i>Considerato in diritto</i>.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote9anc">9</a>&#x2; In questo senso, cfr. S. M. Cicconetti, <i>Diritto parlamentare</i>, Torino, 2019, 91.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote10anc">10</a>&#x2; Così, Cassazione, sez. unite civ., ord. 18265 del 2019.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote11anc">11</a>&#x2; Cfr., Cassazione, sez. unite civ., ord. 18265 del 2019. La Corte costituzionale si è espressa sulla natura dei vitalizi, prima della loro sostanziale riforma, con la sentenza n. 289 del 1994, nella quale ha sottolineato che «non sussiste una identità né di natura né di regime giuridico&quot; tra i vitalizi e le pensioni ordinarie derivanti da rapporti di pubblico impiego». Questo argomento è ripreso, anche dopo le profonde modifiche cui sono stati soggetti i vitalizi, dalla Corte di cassazione nell&#8217;ordinanza in commento.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote12anc">12</a>&#x2; Alla stessa sorte vengono assoggettati anche i trattamenti di reversibilità spettanti a soggetti che con le Camere non hanno e non hanno mai avuto rapporti. Su tale profilo E. Rinaldi, <i>Le vacillanti colonne d&#8217;Ercole dell&#8217;autodichia e i paradossi dell&#8217;antipolitica: tra volontà di &#8220;fare giustizia&#8221; dei privilegi dei parlamentari, ingiustificate disparità di trattamento e collocazione dei regolamenti parlamentari nel sistema delle fonti</i>, cit., 19 ed E. GIANFRANCESCO, <i>La fine della XVII Legislatura e la questione dei vitalizi dei parlamentari</i>, in <i>Quad. cost</i>., n. 4/2017, 887.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote13anc">13</a>&#x2; Cfr., ancora, ord. n. 18265.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote14anc">14</a>&#x2; Così, ord. n. 18265.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote15anc">15</a>&#x2; Cfr. S. M. Cicconetti, <i>Diritto parlamentare</i>, cit., 91.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote16anc">16</a>&#x2; Come osserva E. Rinaldi, <i>Le vacillanti colonne d&#8217;Ercole dell&#8217;autodichia e i paradossi dell&#8217;antipolitica: tra volontà di &#8220;fare giustizia&#8221; dei privilegi dei parlamentari, ingiustificate disparità di trattamento e collocazione dei regolamenti parlamentari nel sistema delle fonti</i>, cit., 1 ss. questa posizione della Corte di Cassazione è ribadita anche dalla successiva ordinanza n. 18266 del 2019. Con questa ordinanza, le Sezioni Unite civili della Cassazione decidono sulla diversa questione della cessazione dell&#8217;erogazione dell&#8217;assegno vitalizio e della pensione in favore di deputati che abbiano riportato condanne definitive per reati di particolare gravità.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote17anc">17</a>&#x2; Su questa importante decisione cfr. in dottrina A. Ruggeri, <i>Novità in tema di (in)sindacabilità dei regolamenti parlamentari, in una pronunzia-ponte della Consulta (a margine di Corte cost. n. 120 del 2014)</i>, in <i>Consulta online</i>, 2014; R. Dickmann, <i>Tramonto o rilegittimazione dell&#8217;autodichia delle Camere?</i>, in <i>Federalismi.it, </i>14.5.2014<i>; </i>A. Lo Calzo, <i>Il principio di unicità della giurisdizione costituzionale e la giustizia domestica delle Camere</i>, in <i>Federalismi.it </i>14.5.2014; L. Testa, <i>La Corte salva (ma non troppo) l&#8217;autodichia del senato. Brevi note sulla sent. Corte cost. n. 120 del 2014</i>, in <i>Federalismi.it, </i>14.5.2014; G. Buonomo, <i>Il diritto pretorio sull&#8217;autodichia, resistenze e desistenze</i>, in <i>www.forumcostituzionale.it</i>; L. Brunetti, <i>Un significativo passo avanti della giurisprudenza costituzionale sull&#8217;autodichia delle camere</i>, in <i>www.forumcostituzionale.it</i> ; R. Ibrido, <i>&#8220;In direzione ostinata e contraria&#8221;. la risposta della Corte costituzionale alla dottrina della sindacabilità dei regolamenti parlamentari</i>, in <i>Rivista AIC, </i>11.7.2014; T. F. Giupponi, <i>La Corte e la &#8220;sindacabilità indiretta&#8221; dei regolamenti parlamentari: il caso dell&#8217;autodichia</i>, in<i>www.forumcostituzionale.it</i>; R. Lugarà, <i>I regolamenti parlamentari al vaglio di costituzionalità: la Consulta indica la strada</i>, in <i>Rivista AIC, </i>3/2014; M. Manetti, <i>La Corte costituzionale ridefinisce l&#8217;autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l&#8217;autodichia)</i><i>,</i> in <i>Osservatorio AIC, </i>3/2014.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote18anc">18</a>&#x2; La decisione si conclude con l&#8217;affermazione che «deve escludersi l&#8217;ammissibilità del presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione per l&#8217;assorbente ragione che non si profila l&#8217;eventualità che l&#8217;organo di autodichia al quale il ricorrente si è rivolto possa non decidere la controversia e che quindi l&#8217;attività già svolta in quella sede dal ricorrente possa risultare inutile, in considerazione della natura della controversia stessa e delle deduzioni della Camera dei deputati convenuta».</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote19anc">19</a>&#x2; Cfr. Corte cost., sent. n. 213 del 2017 con cui la Corte ha ritenuto la Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati <i>giudice a quo</i>. Su tale decisione cfr. L. Brunetti, <i>Il &#8220;contributo di solidarietà&#8221; sulle pensioni degli ex dipendenti della Camera non viola l&#8217;autonomia dell&#8217;organo</i>, in <i>www.forumcostituzionale.it</i>; R. Dickmann, <i>La Corte costituzionale consolida l&#8217;autodichia degli organi costituzionali</i>,  <i>Federalismi.it, </i>20.12.2017; A. Lo Calzo, <i>Il controllo di legittimità costituzionale sugli atti normativi interni di Camera e Senato (a margine della sent. n. 213 del 2017 della Corte costituzionale)</i>, in <i>Consulta on line</i>, 2017; L. Castelli, <i>Il &#8220;combinato disposto&#8221; delle sentenze n. 213 e n. 262 del 2017 e i suoi (non convincenti) riflessi sull&#8217;autodichia degli organi costituziona</i><i>li, in Osservatorio Aic, </i>1/2018; A. Vaccari, <i>La Corte e l&#8217;autodichia degli organi costituzionali</i>, in <i>Rass. Parl</i>., 2018, 319 ss.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote20anc">20</a>&#x2; I cd. vitalizi sono stati fino ad oggi disciplinati esclusivamente con delibere degli Uffici di Presidenza delle due Camere. In dottrina sono state sostenute invece tesi differenti, che così sono state sintetizzate dal parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1403 del 2018 (richiesto dal Consiglio di Presidenza del Senato prima di adottare la recente delibera sui vitalizi agli ex parlamentari): «a) quella della riserva relativa di legge, che muove dalla integrale riconducibilità del trattamento di quiescenza alla &#8220;indennità&#8221; di cui all&#8217;art. 69 Cost. e che, di fatto, riconosce allo strumento regolamentare attitudine meramente esecutiva o, al più, integrativa, nella complessiva logica di una concorrenza necessariamente cumulativa delle fonti; b) quella della (mera) preferenza di legge, che, di fatto, argomenta la maggiore idoneità dello strumento legislativo, in quanto atto non monocamerale e, come tale, utile a garantire una auspicata parità di trattamento, sotto il profilo economico, per i membri delle due Camere; c) quella della riserva di regolamento, che &#8211; in prospettiva esattamente reciproca &#8211; ritiene che la necessità di coinvolgere, in materia, entrambi i rami del Parlamento, costituirebbe, di fatto, un <i>vulnus</i> all&#8217;autonomia decisionale di ciascuna; d) quella della (mera) preferenza di regolamento; e) quella &#8211; infine &#8211; della concorrenza alternativa delle fonti che, in difetto di indicazioni della Carta costituzionale, riconosce alle Camere autonomia formale, in ordine alla scelta della fonte, prendendo atto, per un verso &#8211; sul piano storico e retrospettivo &#8211; che, allo stato, lo strumento regolamentare è risultato quello concretamente elettivo, ma non escludendo né precludendo &#8211; sul piano politico e prospettico &#8211; l&#8217;utilizzazione della legge, in funzione di omogeneizzazione dei trattamenti».</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote21anc">21</a>&#x2; Si tratta dell&#8217;A.C. 3225 trasmesso al sentato il 27 luglio 2017. Sul quale cfr. le audizioni di G. Azzariti, M. Belletti, G. Cerrina Feroni, M. Luciani, G. Cazzola, M. Esposito, N. Lupo, E. Menegatti e A. Morrone presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato pubblicate in <i>Osservatorio Aic</i>, 3/2017.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote22anc">22</a>&#x2; Cfr. la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, così come modificata dall&#8217;art. 1, comma 52 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.</p>
<p align="JUSTIFY">Sui problemi posti dalla concreta determinazione della misura dell&#8217;indennità si sofferma ampiamente A. Manzella, <i>Il parlamento</i>, 2003, 259 ss.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote23anc">23</a>&#x2; Così, S. M. Cicconetti, <i>Diritto parlamentare</i>, cit., 91. Per tale soluzione cfr., più di recente, anche E. Rinaldi, <i>Le vacillanti colonne d&#8217;Ercole</i>, cit., 21.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="https://outlook.live.com/mail/inbox#x_sdfootnote24anc">24</a>&#x2; Per parafrasare il titolo del noto saggio in tema di autodichia di G. Floridia, <i>Finale di partita</i>, in <i>Dir. proc. amm.</i>, 1986, 270 ss.</p>
<p> </p>
<p>  </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-corte-di-cassazione-e-i-confini-dellautodichia-delle-camere-note-a-margine-dellordinanza-18265-del-2019/">La Corte di Cassazione e i confini dell&#8217;autodichia delle Camere. Note a margine dell&#8217;ordinanza 18265 del 2019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Breve manifesto sullo Stato costituzionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/breve-manifesto-sullo-stato-costituzionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/breve-manifesto-sullo-stato-costituzionale/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-manifesto-sullo-stato-costituzionale/">Breve manifesto sullo Stato costituzionale</a></p>
<p>§ I. Introduzione Da tempo ho intrapreso una ricerca e una riflessione sullo Stato costituzionale in Sudamerica. Forse esiste una “matematica dello spirito, le cui terribili leggi non sono così inviolabili come quelle che reggono le combinazioni dei numeri e delle linee”[1]. Anche se il Diritto che emerge dalle costituzioni,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-manifesto-sullo-stato-costituzionale/">Breve manifesto sullo Stato costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/breve-manifesto-sullo-stato-costituzionale/">Breve manifesto sullo Stato costituzionale</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>§ I. Introduzione</strong><br />
Da tempo ho intrapreso una ricerca e una riflessione sullo Stato costituzionale in Sudamerica. Forse esiste una “matematica dello spirito, le cui terribili leggi non sono così inviolabili come quelle che reggono le combinazioni dei numeri e delle linee”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Anche se il Diritto che emerge dalle costituzioni, di certo, non risiede nella precisione di nessuna delle scienze matematiche, né di quelle spirituali, né di quelle non spirituali.<br />
Il compito, pertanto, è stato portato a termine con crescente maturità, pur con le imperfezioni proprie dell’ambiguità, della policromia e dell’incertezza del Diritto che si estendono al Diritto costituzionale. Il testo è stato pubblicato nel 2015.<br />
“Manifiesto sobre el Estado costitucional. Reglas fundamentales sobre raigambre y justificación de la comunidad estatal”, 1ª parte, <em>Revista de Derecho Público</em>, n° 10, Presidencia de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015, pp. 37-124 (ISSN 2250-7566).<br />
“Manifiesto sobre el Estado costitucional. Reglas fundamentales sobre raigambre y justificación de la comunidad estatal”, 2ª parte, <em>Revista de Derecho Público</em>, n° 11, Presidencia de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2015, pp. 109-182 (ISSN 2250-7566).<br />
Qui viene presentato il compendio più completo del testo indicato nel paragrafo precedente, che naturalmente il lettore potrà liberamente consultare sul sito web. (<a href="http://www.saij.gob.ar/">http://www.saij.gob.ar/</a><u>)</u><br />
Ritengo interessante anticipare i contenuti del contributo indicato al paragrafo precedente – specialmente “riadattati” per questa importante occasione –, pur sapendo di correre qualche rischio, estrapolandoli dal contesto dell’opera completa. Per questo motivo chiamo questo mio contributo “<em>Breve</em>…”, in quanto comprende, naturalmente, i concetti principali contenuti nella versione originale estesa. Non ho la pretesa della loro “sovranità”, mi accontenterò di una loro adeguata “autonomia”. Per ragioni di spazio e seguendo le linee per la redazione del presente tributo, nella mia presentazione eviterò di menzionare o descrivere le norme. Nello stesso senso, si sgombra anche il campo da citazioni dottrinarie e giurisprudenziali, ove possibile.<br />
<strong>§ II. Tesi principale</strong><br />
La tesi di fondo di questo <em>Breve manifesto</em> è la seguente: si definisce “Stato costituzionale”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> ogni ente che congrega nella propria composizione due elementi costitutivi naturali (territorio e popolazione) e due elementi costitutivi non naturali (potere e costituzione). Uno di questi ultimi rappresenta l’“artificio fondamentale”, ossia la norma suprema dell’ordinamento statale, la cui stabilità e perdurabilità si tenta di stabilire con sufficiente egemonia. Nello Stato costituzionale tutto il Diritto statale deve essere genuinamente previsto dalla norma positiva fondamentale del proprio ordinamento coercitivo.<br />
L’ambito della riflessione e del testo deve rinvenirsi in Argentina, nel contesto dell’ordinamento prescritto dal sistema della sua “Costituzione federale”, ma con l’intenzione di sviluppare, genuinamente, conclusioni che, “più prima che poi”, siano capaci di tipizzare gli aspetti dell’”identità” del costituzionalismo in Sudamerica. La concezione della costituzione come quarto elemento dello Stato sta a indicare un “programma”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, anche se la sua comprensione teorica e la sua conseguente implementazione empirica non propendono ancora verso la laboriosa edificazione di una “identità costituzionale sudamericana”, il cui peso o fondamento risieda, eventualmente, nel discorso pubblico che trae origine dal Diritto costituzionale.<br />
<strong>§ III. La costituzione, il quarto elemento dello Stato</strong><br />
La costituzione non è una realtà a sé stante: può essere isolata per il suo studio dogmatico; vale a dire, per comprenderne, da un punto di vista interno, l’essenza e descriverne le caratteristiche. Tuttavia, espleta la propria funzione, con maggiore o minore efficacia, con più o meno successo, all’interno dell’organizzazione statale. Di conseguenza, esiste anche un punto di vista esterno: lo stesso modo in cui la costituzione esiste, si presenta e si relaziona, in sostanza, regola e da fondamento all’insieme degli elementi dello Stato; o allo Stato stesso. Perché costruire costituzionalmente lo Stato non è un compito semplice. Pertanto, gli orientamenti concettuali che si dividono tra “organizzarlo od ordinarlo” &#8211; sempre con una funzione fondamentale &#8211; non rappresentano una mera questione di fede o di vocabolario: possono essere sempre oggetto di delimitazione e discussione critica.<br />
Gli elementi dello Stato rimangono pur sempre il territorio, la popolazione, il potere. Tuttavia, trattandosi dell’architettura del potere e della separazione tra autorità e cittadini, in tale accezione, la costituzione si incorpora al sistema come un quarto e nuovo elemento. La tesi della costituzione come quarto elemento rappresenta un programma che si presenta – in Argentina, e forse anche in Sudamerica perseguendo un nuovo modello di integrazione reale – e che si cerca di sviluppare gradualmente, perché non pretende privare di “forza espressiva” gli altri tre elementi costitutivi dello Stato<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>.<br />
In particolare, lo Stato argentino, risulta fondato costituzionalmente dalla regola suprema più antica tra le costituzioni sudamericane ancora in vigore. Come tutti gli Stati dell’America del Sud, l’Argentina “organizza” la sua “vita statale” attraverso una costituzione. Nel caso dell’Argentina l’“artificio” fu inventato nel 1853 e da allora imposto. La Costituzione nacque a metà del XIX secolo nell’ambito di un debole, frammentario e quasi inesistente contrattualismo comunitario; tuttavia, trascorsi più di 160 anni, le sue disposizioni astratte, aperte e concise, nonché le diverse riforme, l’hanno resa un bene indispensabile per la comunità (o meglio, “un bene giuridico di natura collettiva”<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>), affinché ogni cittadino possa ideare il proprio stile di vita preferito, svilupparlo e modificarlo in piena libertà e senza interferenze. In linea di principio, non esiste un altro “Stato” che non sia “costituito” dalla propria costituzione. Non dovrebbe esistere vita statale al di fuori della costituzione. Eppure esiste! Pur esistendo un diritto statale al di fuori della costituzione, non è questo il luogo per una sua approfondita trattazione<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
<strong>§ IV. Le norme costituzionali</strong><br />
Considerare l’artificio costituzionale come fondamento dello Stato rappresenta una scelta politica. Si adotta in anticipo rispetto all’architettura statale, e si fonde con i suoi fini. Per tale ragione, nello svolgimento della suddetta scelta si “realizza” tra la determinazione politica e la stessa architettura del sistema “un rapporto circolare” che governa “ogni costruzione” futura<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
“Fondamento” si utilizza con vari significati e in molteplici contesti. In beneficio della chiarezza concettuale, nell’ambito della variopinta gamma di significati, indico, di seguito, quelli prescelti. Così, “fondamento” come “radice” e “fondamento” come “ragione”, sono i sentieri prescelti, in coincidenza con alcune delle alternative lessicografiche. “Fondamenti costituzionali”, con riferimento alla loro radice, perché tutta la struttura giuridica di una comunità, in un dato momento e luogo, è o deve essere sostenuta, si regge, in definitiva, si “fonda” sullo stesso Diritto che proviene dalla costituzione o che da essa è ammesso. “Fondamenti costituzionali”, con riferimento alla loro ragione, in quanto la validità giuridica di tutto il Diritto di una comunità, in un dato momento e luogo, è o deve essere spiegata, giustificata, in definitiva, si “fonda” sullo stesso Diritto che proviene dalla costituzione o che da essa è ammesso.<br />
Il fondamento costituzionale dello Stato si realizza o si può realizzare attraverso quattro principi o regole: subordinazione, variazione, distinzione e azione. Nessuna di queste regole e principi è di piena realizzazione; per tale ragione sono regole “incompiute” o regole a realizzazione progressiva, o ancora regole a realizzazione relativa. Peraltro, nel presente saggio si parte dal presupposto che non esistono differenze ontologiche o strutturali tra i principi e le regole sancite dalle norme costituzionali; le differenze esistenti tra gli uni e le altre sono, più che altro, di stile, nonostante il linguaggio giuridico generalmente preferisca il termine “regola”. Resta inteso che stile e idee sono fondamentali per qualsiasi opera letteraria.<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a><br />
Pertanto, questi quattro principi o regole che provengono dalla costituzione possono essere descritti come aventi una finitura incompiuta, in quanto per loro tramite si pretende di sostenere la regolazione dello Stato o la limitazione del suo inerente potere. Nella fase di fondazione dello stato ognuno di questi principi o regole costituzionali si evolve attivamente, sia per configurare una radice, sia per giustificare una ragione. Sono “elementi strutturali”, “colonne” o, ancor meglio, “elementi dell’architettura interna dello Stato”, positivamente posizionati, inseriti nella costituzione. Per rigore analitico, tuttavia, si preferisce raggrupparli in due ordini esattamente uguali ai “fondamenti costituzionali”. Più specificamente, cioè, la regola della variazione o del cambio e la regola della subordinazione rientrano nell’ambito delle fondamenta costituzionali, intese come radice. Al contrario, la regola della distinzione e la regola dell’azione sono in corrispondenza, o meglio, costituiscono la manifestazione dei fondamenti costituzionali, concepiti, in questo caso, come ragione o giustificazione per l’esercizio del potere statale. Questi principi o regole di derivazione costituzionale presentano il seguente contenuto.<br />
<strong>§ IV.1. Prima regola: subordinazione.</strong><br />
Una delle definizioni di “subordinazione” proposte dal Dizionario della Real Academia Española –“assoggettamento agli ordini, al comando o al dominio di qualcuno”– offre la prova semantica della tesi qui presentata. Nello “Stato costituzionale”, infatti, la subordinazione dell’ente all’ordinamento fondamentale determinato dalla costituzione, lega con ferrea decisione il concetto stesso di Stato.<br />
La regola della subordinazione giuridica dello Stato ai contenuti disciplinati dalla costituzione (supremazia normativa; relazione con il Diritto Internazionale dei Diritti Umani –DIDU–; controllo di costituzionalità e rigorosa giuridicità) mira a stabilire la certezza, ossia la “conoscenza certa” da parte dei cittadini e dei dipendenti pubblici del campo in cui prevale il Diritto e dell’altro campo libero, un mondo senza regole giuridiche.<br />
I cittadini e i dipendenti pubblici devono realizzare il Diritto della costituzione.<br />
Il carattere normativo degli sviluppi di ciascuna delle possibili applicazioni della regola sulla subordinazione dello Stato al Diritto costituzionale non dovrebbe essere, in generale, oggetto di discussione. Non è infatti corretto considerare detta regola, né le sue applicazioni specifiche, una mera esortazione né, tanto meno, una patina di moralità. La portata delle sue prescrizioni giuridiche fa inevitabilmente presupporre o rappresentare come nel mondo statale –passato, presente e soprattutto futuro– la certezza dipenda, sia legata, in definitiva, sia subordinata a una regola artificiale: la costituzione, priva di qualsiasi riferimento metafisico. La certezza è sempre “certezza … di qualcuno rispetto a qualcosa”<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>; nel nostro caso, niente più e niente meno che (la certezza) dell’uomo rispetto all’ordine giuridico su cui si fonda lo Stato.<br />
<strong>§ IV.2. Seconda regola: variazione</strong><br />
La costituzione presenta una certezza consistente nel fatto che il suo testo metodico potrà essere esteso, contratto o revisato solo mediante il procedimento da essa previsto. Autorizza un unico linguaggio possibile, per mezzo di un modello che fa riferimento esclusivamente a se stessa. Lo stesso procedimento di modifica ammette, senza timori, che la costituzione possa essere riformata, con il dovuto rispetto delle sue precise determinazioni, le quali non possono mai essere ritenute inutili&nbsp; postille. In questo modo, consentendo la modifica della sua regola suprema, l’artificio costituzionale rafforza e garantisce la struttura dello Stato, che non è la copia né l’imitazione di un ente o di un oggetto perfetto e ideale. È per questo che è necessario abilitare la propria metamorfosi costituzionale. Mi riferisco al procedimento reale che ogni ordinamento regola nel rispetto delle proprie peculiarità e a cui prendono parte tutti i cittadini, mediante l’elezione dei propri rappresentanti ed, eventualmente, l’approvazione delle norme elaborate dall’organo costituente, nonché mediante la determinazione degli organi costituzionali e costituenti determinati, rispettivamente, per procedere alla modifica normativa. La modificabilità rappresenta, certamente, un fondamento importante che alimenta la certezza nel continuo processo formativo dell’ordinamento giuridico statale.<br />
La costituzione è un’entità reale; non deve essere un idolo da esporre né deve essere concepita come la creazione inaccessibile di persone sagge o meno, che per la maggior parte sono defunte. Tuttavia, qualsiasi sua modifica deve rispettare in maniera dettagliata il procedimento previsto nella costituzione stessa. Non è consentito alcun cambio al di fuori del percorso autorizzato dalla costituzione. L’autorità creata dalla costituzione non deve consentire modifiche al di fuori del procedimento politico e giuridico previsto costituzionalmente. Il cambio rappresenta una grande opportunità nella vita degli uomini. Pertanto, vincolare il cambio costituzionale a un procedimento chiave e indisponibile consacrato in modo autoreferenziale garantisce anche la certezza nell’ambito delle relazioni umane.<br />
<strong>§ IV.3. Terza regola: separazione delle funzioni </strong><br />
Per costruire un edificio, è necessario che un architetto predisponga dei progetti; quindi, che operai e tecnici si occupino materialmente della costruzione. Per scrivere un romanzo o un mero racconto è necessario conoscere la grammatica o, per lo meno, avere presente che coloro che leggeranno il testo devono condividere lo stesso codice scritto dell’autore. Per creare e preservare giuridicamente quell’entità collettiva chiamata “Stato”, inevitabilmente, alcuni uomini dovranno impartire ordini ed avere la legittimazione per comandare con poteri sufficienti, mentre altri dovranno obbedire, vuoi per leale convinzione, o per altro motivo che comporti o determini lo stato di dominazione. Il potere rappresenta il primo elemento non naturale dello Stato. Potere inteso come competenza attribuita agli organi dello Stato nei quali risiede la capacità di regolare o la facoltà di dare ordini, stabilire eccezioni o definire divieti. Il potere rappresenta un aspetto fondamentale del Diritto costituzionale preposto all’organizzazione dello Stato e ne costituisce, alla pari della libertà, anche se con altro orientamento, l’oggetto e la materia fondamentali.<br />
La divisione dei poteri statali presenta come inoccultabile finalità quella di contribuire al raggiungimento di ciò che quotidianamente appare impossibile, o degno di una delle più fantastiche delle utopie: obbligare il potere al rispetto di regole del gioco predeterminate. Si tratta di impedire la concentrazione dei poteri. Il frazionamento del potere dello Stato costituisce un formidabile scudo protettivo per la libertà dei cittadini.<br />
Nel linguaggio costituzionale, il potere si distingue in “costituente” e “costituito”: Diritto costituente e Diritto costituito. La costituzione viene elaborata e creata nei “momenti costituenti”. Le restanti disposizioni giuridiche di applicazione generale sono approvate dal Congresso federale o dagli organi del potere esecutivo e, solo in via eccezionale, dal potere giudiziario.<br />
La distribuzione orizzontale del potere è propria del modello repubblicano: organi specifici che provvedono all’emanazione e all’applicazione del Diritto. L’attribuzione delle rispettive competenze sottende l’esistenza di precise facoltà riservate, o per meglio dire, di competenze chiaramente definite, che non devono né possono essere violate dagli altri organi, a pena di sanzioni. Pur esistendo materie di competenza concorrente, ad esempio, l’emanazione delle leggi, che spetta al Congresso e agli organi del potere esecutivo, comunque, anche in tali casi, ciascun organo possiede una competenza specificamente assegnata e non delegabile. Tutti gli Stati del Sudamerica adottano il modello repubblicano, senza eccezioni. Nel caso dell’Argentina, si tratta di un modello tripartito, con un&nbsp; ulteriore organo costituzionale, il <em>Ministerio público</em>, dal 1994.<br />
La divisione verticale del potere ha luogo sia attraverso la via del federalismo che dell’unitarismo; Brasile e Argentina, per esempio, sono modelli genuinamente federali, se ci soffermiamo sulle rispettive costituzioni. In Argentina, la decentralizzazione si realizza nello Stato federale, nei 24 enti federali [<em>provincias</em>] e, infine, nei comuni [<em>municipios</em>].<br />
La suddivisione dei poteri, nello Stato costituzionale, rappresenta la caratteristica organizzativa fondamentale. Allo stesso tempo, si è osservato che se la “dignità umana”<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a> ne rappresenta la premessa di carattere antropologico, la sua conseguenza organizzativa&nbsp; deve essere la democrazia. Poiché non c’è democrazia che possa prescindere dalla separazione dei poteri, il legame appare evidente. Nei termini postulati, il principio della divisione dei poteri giustifica l’esistenza dello Stato costituzionale.<br />
<strong>§ IV.4. Quarta regola: azione. Diritti fondamentali.</strong><br />
Ci sono costituzioni che, in quanto fondamento di “supporto” e “validità” dei sistemi giuridici, non si limitano a disciplinare un insieme di procedimenti volti a consentire la pianificazione e l’implementazione della coercizione con riguardo ai poteri costituiti. Accettando che esse costituiscono un fine e non un mezzo, ritengono, altresì, che i diritti fondamentali in esse previsti realizzano una regolamentazione che viene considerata l’ambito alla base della vita collettiva in libertà, dove li si concepisce non solo come diritti soggettivi, ma anche come regole oggettive del sistema e, come tali, formalmente e non materialmente, linee di azione che devono assicurare un uso corretto della forza statale. Questa asserzione presuppone prendere atto delle complesse realtà configurate da quegli ordini. Non comporta l’abbandono della tesi secondo la quale l’attività dogmatica giuridica consiste nel descrivere lo stato delle cose che il Diritto configura e determina. Naturalmente, questa delimitazione o determinazione non può mai essere completa. Risulta quasi impossibile che la costituzione possa ricomprendere tutte le possibili interpretazioni relative alla sua applicazione. Nello Stato costituzionale, la radicale eliminazione dell’ambito della discrezionalità è insuperabile; la discrezionalità è un tratto dominante della specie umana.<br />
La Costituzione federale argentina, ad esempio (Prima Parte, Capo Primo: “Dichiarazioni, diritti e garanzie” e Capo Secondo: “Nuovi diritti e Garanzie”; Seconda Parte, Titolo primo, Sezione I, Capo Quarto “Poteri del Congresso”, art. 75 c. 22<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>) contiene una descrizione dello stato delle cose menzionato nelle sezioni precedenti, vale a dire, uno stato delle cose desiderato dal legislatore costituente in ordine ai diritti fondamentali.<br />
I diritti fondamentali, dunque, sono regole o linee determinanti per l’azione dello stato e dei cittadini. Nel corpo della Costituzione federale sono regolamentati i seguenti diritti: il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il diritto all’uguaglianza, i diritti politici, il diritto di proprietà e funzione sociale, i diritti sociali, i diritti collettivi e il patto generazionale ambientale; a questa composizione di otto voci si aggiungono i “diritti non enumerati”; con pari rango costituzionale, al gruppo di nove diritti appena descritto, si aggiungono, ovviamente, i diritti annoverati nei tredici strumenti internazionali sui Diritti umani che godono del più alto rango giuridico in Argentina. Gli uni (il “gruppo di nove diritti” contemplati nella Costituzione federale) e gli altri (contenuti negli strumenti internazionali sui Diritti umani che godono di gerarchia costituzionale con osservanza delle condizioni richieste per la loro validità) costituiscono un nuovo sistema, il sistema della Costituzione federale Argentina. E, nell’insieme, giustificano l’agire dello Stato e dei cittadini tra di loro.<br />
<strong>§ V. Fondamenti costituzionali dello Stato</strong><br />
<em>Uno</em>. Gli animali vivono sulla terra; probabilmente sono “felici sino a che godono di salute e possono cibarsi a sufficienza”<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>. L’uomo, in maniera ben distinta e differenziata, pretende la comprensione e la sicura osservazione del mondo. L’uomo, con la guida della sua fallibile ragione e, soprattutto alla luce dell’esperienza sempre in attesa di conferma, cerca di esercitare e sviluppare un certo tipo di dominio sul mondo affinché questo diventi, forse, più accogliente e per renderlo oggetto di trasformazione. La natura, in definitiva, presenta all’uomo un mondo determinato e lui, con le sue invenzioni scientifiche e tecnologiche, cerca di migliorarne le condizioni iniziali e di creare altri “mondi artificiali”<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>. Tra questi, lo Stato, il Diritto e la Costituzione; nonché, naturalmente, lo “Stato costituzionale” inteso come comunità.<br />
L’ordine naturale, se fosse così davvero, non ha bisogno di procedimenti di controllo, ma può certamente presentare “incantesimi” allo spettatore o a colui che che cerchi di capirlo. Al contrario, l’ordine sociale, creato dall’uomo implica dei procedimenti di controllo. Tuttavia, gli ordini fondamentali sviluppati attraverso gli artifici per il controllo sociale creati dall’uomo stesso dovrebbero sempre essere oggetto di vaglio critico, giacché sono il riflesso di molteplici relazioni di forza in costante mutamento. L’identificazione della disuguaglianza tra gli uomini è un compito prioritario nell’analisi dell’origine e dello sviluppo dello Stato costituzionale.<br />
<em>Due</em>. Gli attributi fondamentali della costruzione e della struttura di uno Stato costituzionale rispondono alla politica e alle relazioni di forza ad essa sottese, e che appunto per questo vengono esercitate con sufficiente egemonia. Definire l’architettura dello stato è una questione preliminare; questo presupposto fondamentale consiste in una scelta che la comunità dei cittadini compie tra la pluralità di opzioni offerte dalla realtà. Detta scelta fondamentale, costruita dai cittadini, nella consapevolezza che il pluralismo intrinseco è una caratteristica indiscutibile della comunità di cittadini, pone gli obiettivi, definisce i programmi e da vita al piano d’azione e ai procedimenti; ciononostante, la costruzione giuridica dello Stato costituzionale mantiene un rapporto con la determinazione politica iniziale che governa tutta la costruzione, e una volta conclusa la fase costitutiva, attende con ferme aspettative, la fase di suo controllo.<br />
<em>Tre</em>. Ogni Stato è preceduto da una storia e la storia di ciascun Stato è unica. Affinché gli uomini vivano in pace, è imprescindibile stabilire un ordine, non necessariamente attraverso la forma statale. Anche se si è ipotizzato che il termine “Stato” sia stato introdotto da Machiavelli nel XVI secolo, e Cicerone, già nel I sec. A.C., definiva la <em>res publica</em> come “ciò che appartiene al popolo”<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>, nelle righe precedenti la comunità di individui, la cui descrizione è oggetto di studio, è in corrispondenza con la riunione contemporanea costituita nel pieno sviluppo del XXI secolo e la relativa gestione o realizzazione pubblica.<br />
<em>Quattro</em>. Per quanto riguarda la posizione dello Stato e i suoi elementi naturali, si rende necessario prospettare chiaramente la funzione di “scenario” svolta dal territorio. Vengono, così, assunti obblighi certi nei confronti della cittadinanza reale prima ancora che nei confronti della cittadinanza formale. In merito alle forme che assume il potere nella forma costituzionale, è opportuno distinguere tra poteri costituenti e poteri costituiti.<br />
Il quarto elemento dello Stato è l’“artificio costituzionale”. La presente lezione adotta un punto di vista originale: il collegamento tra la costituzione e l’ente che questa fondamenta, cioè lo Stato. Infatti, mentre le costruzioni dogmatiche si fermano alla valutazione interna dell’oggetto, qui invece – senza lasciare da parte la prospettiva costituzionale – si affronta l’analisi della sua funzione fondante, come causa o come giustificazione dello stesso ordine.<br />
<em>Cinque</em>. In maniera significativa, il Diritto della Costituzione o la cui validazione la stessa promuove e protegge con il più alto rango, ricomprende il quarto elemento, definito o caratterizzato come fondante il Diritto dello Stato. Il potere, l’energia per comandare e dare ordini deve, infatti, essere canalizzato. E questo potere, canalizzato con la partecipazione degli individui che restano assoggettati all’ordine da, appunto, come risultato la costituzione. La dogmatica del Diritto costituzionale che ne risulta non può configurare un altro stato delle cose che non sia una teoria dello Stato costituzionale.<br />
La costituzione rappresenta lo Stato nella sua totalità, perché essa canalizza, o meglio, contiene tutte le determinazioni politiche fondamentali definite dai membri che integrano la comunità statale. Solo il Diritto ammesso dalla costituzione gode del rango di Diritto dello Stato. Esiste una significativa eccezione: alcuni ambiti di emergenza politica, economica e finanziaria tendono a non trovare fondamento nella costituzione.<br />
Malgrado tutte le illusioni sull’uguaglianza e sulla solidarietà, è sostanzialmente nello Stato costituzionale che si capisce e si sperimenta la libertà. L’ambito dello Stato costituzionale risulta essere l’ambito degli individui che sono o aspirano ad essere ugualmente liberi, giacché, in fondo, la “storia del mondo è la storia della libertà”<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>.<br />
<em>Sei</em>. Lo Stato ha una costituzione per darsi un ordinamento o si da una costituzione per organizzarsi, e questa è l’asserzione basica di questa lezione: determinare la relazione tra l’ente comunitario e uno dei suoi elementi costituenti, che definisce e sviluppa i suoi “fondamenti”; in altre parole, la costituzione ovvero i fondamenti costituzionali dello Stato.<br />
<em>Sette</em>. La costituzione, prevedendo determinati e specifici procedimenti, soddisferebbe il più nobile traguardo a cui possa aspirare un processo giuridico: incoraggiare la pace. Nello Stato costituzionale, la costituzione soddisfa appunto un ruolo preminentemente processuale, nel temperare le tensioni e i conflitti tra cittadino e autorità statale, subordinando l’agire dello Stato ai precetti costituzionali. Seppur in maniera minore, la costituzione svolge anche una funzione sostanziale in virtù delle linee di azione delineate dai diritti fondamentali, posto che il loro sviluppo è posto a carico dell’autorità pubblica, che molto spesso tende a invadere le zone protette, rispetto alle quali è invece obbligata ad astenersi, o a mostrare immobilità od omissione nelle zone nelle quali è invece tenuta ad agire.<br />
Una costituzione che “ordina” non impedisce una sua attuazione completa e perfetta. Qualora non sia completa, ciò è da attribuirsi a un difetto del processo di formazione del Diritto costituzionale nello Stato. Allo stesso tempo, l’evoluzione del Diritto costituzionale dipende dal reale svolgimento del rapporto tra la “libertà dei cittadini”e il “potere pubblico”, tra loro sempre in conflitto, a scapito della prima.<br />
<em>Otto</em>. La costituzione non può ordinare o organizzare la totalità delle prerogative di uno Stato. Le norme costituzionali sanciscono, con relativa precisione, la subordinazione certa dell’ordinamento giuridico; disciplinano in dettaglio il procedimento formale di modifica costituzionale; identificano le funzioni spettanti ai poteri di governo e registrano un’ampia letteratura sull’azione dei suoi diritti fondamentali. La descrizione presuppone una comprensione analitica previa, che per ciascuna disposizione delinea una caratteristica basica o la manifestazione preferenziale della propria identità.&nbsp;<br />
<em>Nove</em>. Le precedenti sezioni non propongono uno Stato costituzionale ideale. Al contrario, è auspicabile che il “modello normativo determinato” possa essere oggetto di un ulteriore ampliamento e tipizzazione, per esempio in Sudamerica. In altre parole, se i principi e le norme fin qui criticamente analizzate con riguardo allo Stato argentino attraverso il sistema definito dalla sua Costituzione federale sono effettivamente oggetti che danno luogo a esempi univoci che, altrove, rappresentano una certa “somiglianza di famiglia”.<br />
<em>Dieci</em>. Il potere dello Stato è un potere sugli individui. Lo scopo dello Stato è quello di proteggere (e promuovere) la “ricchezza totale”<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a> (bene e servizi) dei membri della comunità. Da un’altra prospettiva, in una nozione molto semplificata, lo Stato costituzionale può essere considerato un complesso rompicapo volto a proteggere e promuovere (i) l’educazione e la cultura, (ii) la salute, (iii) l’economia e la finanza e (iv) la politica, con particolare riguardo all’ambiente nel quale i suoi membri svolgono le loro vite, anche per le generazioni future. I creatori di questo puzzle, molti dei quali ormai defunti, hanno lasciato impresse nel loro disegno originale alcune linee che oggi possono provocare rigetto, sdegno o anomia o hanno usato “un linguaggio assai diverso da quello parlato attualmente”<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>. Altre &#8211; la maggioranza di queste tracce – affascinano, poiché il loro apprezzamento assicura un determinato spazio di libertà, un certo grado di uguaglianza e una fragile e inafferrabile solidarietà. Si tratta di un rompicapo che rompe e altera il concetto stesso di puzzle, i cui mille tasselli, autentici e unici, non si incastrano tra loro in un unico modo, né sono numerati, avendo ricevuto dagli architetti che li hanno disegnate l’attributo di “una disuguaglianza originaria”. È giusto precisare che detta disuguaglianza originale è sempre stata priva di fondamenti razionali o di elementi di prova, e, in generale, riguarda lo sviluppo e il godimento di tutti i beni, ad eccezione dei diritti eminentemente politici, attribuiti con un certo grado di equità.<br />
Per definizione, tutti i tasselli sono tra loro uguali politicamente e aspirano a trovare una precisa posizione nel territorio rappresentato da questo puzzle. Esistono, infatti, altre forme di disuguaglianza – già menzionate – nel godimento di altri beni: cultura, economia e biologia. È compito del potere previsto nella legge suprema trovare l’armonia tra tutti i tasselli, ogni giorno, ogni ora, ogni anno, lottando per proteggere l’ambiente, ampliare l’uguaglianza politica, ridurre le disuguaglianze o promuovere l’effettivo godimento dei beni collettivi. Detto così, è sinceramente utopico pensare che le regole costituzionali esaminate nel corso di questa lezione possano risolvere la questione: i dipendenti pubblici dovrebbero, non solo essere altamente efficienti, ma anche destreggiarsi come “decifratori ambulanti”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a> a tempo pieno, come solo esistono nella letteratura. Più modestamente, pertanto, resta alla prosa del Diritto costituzionale la delimitazione degli ambiti per collaborare con le illusioni di speranza di convivenza pacifica, ove a tutti i cittadini sia garantito il quasi irraggiungibile “benessere generale”, in una società dove tutti i cittadini siano uguali non solo nella libertà. Se fosse vero quanto affermato dal poeta –“pane per tutti [e] per tutti le rose”<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a> (della libertà) –, questo significa che quelli che non hanno il pane, useranno la libertà per reclamarlo, e quelli che hanno solo il pane, reclameranno la libertà per controllare chi lo produce e lo distribuisce, appropriandosene probabilmente della maggior parte, se non tutto.<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a><br />
L’ampliamento o la contrazione dei fatti politici, sociali, culturali e economici, nonché la fondamentale uguaglianza tra gli abitanti, non dipendono unicamente dalla carta costituzionale. La costituzione oggettivata è sostanzialmente una norma sui procedimenti pubblici ma è anche l’espressione di “un grado di sviluppo culturale” del popolo<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>, che ricomprende sia norme di adeguamento ai cambiamenti già avvenuti, sia disposizioni che promuovono il cambio. La costituzione è, insomma, uno strumento, secondo il quale un numero di individui ugualmente liberi, creano e mantengono “l’ordine tra gli associati”<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> di una data comunità attraverso la mediazione dei rappresentanti legittimamente eletti in elezioni libere.<br />
L’ideazione dello Stato costituzionale è, forse, infinitamente più potente che la sua realizzazione nella realtà politica collettiva. In passato è stato detto che una “costituzione non fa uno Stato, se non nel più stretto significato letterale di un autentico Stato costituzionale”<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>. Non ho menzionato prima questo gioco di parole, perché considero che la cruda descrizione sia molto più efficace. Evito così di cadere nella compiacente venerazione, in cui indulgono gli interpreti che fantasticano di un illusorio culto ufficiale della costituzione. Dimenticano che la “società aperta”<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a> offre a tutti noi cittadini una autentica possibilità: o rendiamo realtà il Diritto costituzionale o il Diritto costituzionale diventa semplicemente una nuova forma di dominazione arbitraria e irrazionale. Neppure adesso giocherò con le parole. Per concludere, mi limiterò ad affermare, con lo stesso rigore teorico della sezione I, che senza costituzione, non esiste nessuno Stato costituzionale, perché i quattro fondamenti qui analizzati aumentano l’illusione che i cittadini siano effettivamente uguali in libertà e che il potere costituito determini una zona di competenze limitate soggette al controllo razionale.</div>
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<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div style="text-align: justify;">(*) Pubblicato in <em>Revista de la Secretarìa del Tribunal Permanente de Revisiòn del Mercosur</em>, Asunciòn, 2015. Anno 3, N° 5, Marzo 2015, pp. 407 – 421. ISSN 2304 – 7887 (in linea) DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.16890/rstpr.a3.n5.407">http://dx.doi.org/10.16890/rstpr.a3.n5.407</a> ISSN 2307 &#8211; 5163 (stampato) Questo lavoro è dedicato al Prof. Medico Chirurgo Ricardo Roberto Celleri per il suo eterno e costante impegno&nbsp; nella cura della salute<strong>; </strong>Tradotto&nbsp; da María Beatriz Raffo; rivisto da Jacopo Ferracuti</div>
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Arlt, Roberto: <em>Los siete locos</em>, Planeta, 2013,&nbsp; Buenos Aires, p. 73.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Bonavides, Paulo: Curso de Direito costitucional, 26ª ed. (São Paulo, Malheiro Editores).</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Tesi presentata da Peter Häberle, nel 1982, in<em> Verfassungslehre als Kulturwissenschaft</em> (“La Costituzione come cultura”), Berlino. La tesi è sata presentata anche in “<em>La constitución en el contexto</em>”, Anuario Iberoamericano de Justicia Costitucional (AIJC), CEPC, Madrid, n° 7, 2003, pp. 223-225. Nell’articolo, la tesi di Häberle viene riadattata al contesto sudamericano, presentando la costituzione come “quarto elemento”, ma tralasciandone l’inerente carattere “culturale”.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> V. Häberle, Peter: “La constitución en el contexto”, AIJC, CEPC, Madrid, n° 7, 2003, p. 225.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Bidart Campos, Germán J.: <em>La constitución que dura (1853-2003 – 1994-2004)</em>, Ediar, Buenos Aires, 2004, p. 22.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Per approfondimenti, Ferreyra, Raúl Gustavo: <em>La constitución vulnerable. </em><em>Crisis argentina y tensión interpretativa</em>, Hammurabi, Buenos Aires, 2003. Si veda anche il saggio “¿Tiempo costitucional? La <em>constitución</em> vulnerable”, disponibile su www.infojus.gov.ar, 29/4/2014, Id Infojus: DACF140220.</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> V. Zaffaroni, E. Raúl et al.: <em>Derecho penal,</em> Ediar, Buenos Aires, 2000, pp. 104-105.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Non condivido la distinzione tra forte e debole, rispettivamente, per i principi e per le regole. Si noti: non significa che detta distinzione sia priva di fondamento; semplicemente, è necessario segnalare come essa presenti una portata e un contenuto esplicativo abbastanza più ridotto di quello che comunemente le si associa, dato che la maggior parte dei principi, tendenzialmente, si comportano come le regole, in quanto sono “Diritto sul Diritto” portatori di sana normatività. Si segue, in generale, la consistente tesi di Luigi Ferrajoli, presentata in “Constitucionalismo principialista y costituzionalismo garantista”, in <em>Un debate sobre el constitucionalismo</em>, Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 11-50, 2012.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Bunge, Mario A.: <em>Diccionario de Filosofía</em>, “Certeza”, Siglo Veintiuno, México, D.F., 2001, pp. 213-214.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Häberle, Peter: <em>El Estado costitucional</em>, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D.F., 2003, p. 193.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> In seguito alla riforma costituzionale del 1994 l’art. 75, c. 22 stabilisce che: “… Spetta al Congresso (…) c. 22: Approvare o respingere i trattati conclusi con le altre nazioni e con le organizzazioni internazionali e i concordati con la Sede apostolica. I trattati e i concordati hanno gerarchia superiore alle leggi. La Dichiarazione Americana dei Diritti e dei Doveri dell’Uomo; la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; la Convenzione Americana sui Diritti Umani; la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali; la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici e suo Protocollo Opzionale; la Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Delitto di Genocidio; la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale; la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione della Donna; la Convenzione contro la Tortura ed altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti; Convenzione sui Diritti dell’Infanzia in vigore sono fonti di gerarchia costituzionale, non derogano nessun articolo della prima parte della presente Costituzione e devono essere intese come complementari ai diritti e alle garanzie da essa riconosciuti. Potranno essere eventualmente denunciati solo dal Potere Esecutivo nazionale, previa approvazione dei due terzi dei membri di ciascuna Camera. Tutti gli altri trattati e convenzioni sui diritti umani, dopo l’approvazione del Congresso, dovranno essere approvati dai due terzi dei membri di ciascuna Camera per godere di gerarchia costituzionale”.<br />
È stata riconosciuto rango costituzionale alla <em>Convenzione Interamericana sulla Sparizione Forzata di Persone</em> nel 1997; alla <em>Convenzione sull’Imprescrittibilità dei Crimini contro l’Umanità e dei Crimini di Guerra</em> nel 2003; alla <em>Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità</em> nel 2014.<br />
Di conseguenza, ad oggi, sono quattordici gli strumenti internazionali sui diritti umani cui è stato riconosciuto rango costituzionale.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Russell, Bertrand: <em>La conquista de la felicidad</em>, De Bolsillo, Barcelona, 2003, p. 21.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Bunge, Mario: <em>La ciencia. Su método y su filosofía</em>, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1977, p. 9.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Cicerón, <em>Obras Políticas</em>, “Sobre la República”, Gredos, Madrid, 2009, p. 47.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Camus, Albert: <em>Cuadernos. 1942-1951</em>, Losada, Buenos Aires, 1966, p. 111.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> V. Bunge, Mario: <em>Filosofía política</em>, Gedisa, Barcelona, 2009, p. 333.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Borges, Jorge Luis: “La Biblioteca de Babel”, <em>Ficciones</em>, en <em>Obras completas</em>, Emecé, Buenos Aires, 1974, p. 467.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Borges, Jorge Luis: “La Biblioteca de Babel”, en <em>Ficciones</em>, en <em>Obras completas</em>, ob. cit., p. 467. In merito al linguaggio utilizzato dagli architetti in passato, Ricardo Rabinovich-Berkman ha recentemente osservato: “… Bisogna stare attenti a regalare la Costituzione [federale Argentina] ad amici stranieri. Per esempio, se la offriamo a un amico svedese, senza dubbio si spaventerà di fronte a frasi come ‘Nella Nazione Argentina non ci sono schiavi: i pochi che ancora esistono sono liberi dal momento della promulgazione di questa Costituzione e, mediante una legge speciale, saranno concessi gli indennizzi riconosciuti dalla presente dichiarazione’. Dovremo, infatti, prontamente spiegargli, a fronte della sua reazione, che nel 1994 già non v’erano schiavi, ma che a seguito di un accordo si decise di lasciare invariata una parte della Costituzione del 1853, epoca in cui la schiavitù esisteva” (versione stenografica provvisoria del “Encuentro a 20 años de la Constitución reformada” [<em>Incontro dopo 20 anni dalla riforma costituzionale</em>], organizzato dalla <em>Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires</em>, 25/8/2014).&nbsp;<br />
Sulla relazione tra l’ordinamento statale e la costruzione collettiva, vedasi: <em>El Derecho juzga a la política</em>, di Alfonso Celotto, tradotto dell’italiano da Gastón Federico Blasi, Ediar, Buenos Aires, 2005.</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Éluard, Paul: <em>Obras escogidas</em>, Editorial Platina, Buenos Aires, 1962, p. 80.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> V. Zaffaroni, E. Raúl: “Ciudadanía y jurisdicción en América Latina”, <em>Contextos</em>, Seminario di Diritto Pubblico della <em>Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires</em>, n° 4, 2012, p. 27.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Häberle, Peter: <em>El estado costitucional</em>, IIJ, UNAM, p. 5</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> V. Calamandrei, Piero: <em>Sin legalidad no hay libertad</em>, Trotta, Madrid, 2016, p. 34.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Loewenstein, Karl: <em>Teoría de la constitución</em>, Ariel, Barcelona, 1979, p. 161.</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Häberle, Peter: “La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales: una contribución para la interpretación pluralista y ‘procesal’ de la Constitución”, in <em>Academia</em>. <em>Revista sobre enseñanza del Derecho, </em>año 6, nº 11, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2008, pp. 29-61.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Un contributo per il discernimento costituzionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/un-contributo-per-il-discernimento-costituzionale-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:19 +0000</pubDate>
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		<title>Ignazio Maria Marino, sentimentalmente democratico, naturalmente per la giustizia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:19 +0000</pubDate>
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<p>&#160;GIORNATE DI STUDIO IN RICORDO DI IGNAZIO MARIA MARINO Catania 22/3/2016 – Casamassima (Ba) 6/5/2016 *** Università LUM Jean Monnet Aula 3 &#8211; Corpo Aule Casamassima, 6 maggio 2016 &#8211; ore 9.30&#160; Il periodo in cui ci è stato dato di vivere, insieme a Ignazio M. Marino, è caratterizzato da</p>
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<p>&nbsp;GIORNATE DI STUDIO IN RICORDO DI IGNAZIO MARIA MARINO<br />
Catania 22/3/2016 – Casamassima (Ba) 6/5/2016<br />
***<br />
Università LUM Jean Monnet<br />
Aula 3 &#8211; Corpo Aule<br />
Casamassima, 6 maggio 2016 &#8211; ore 9.30&nbsp;</p>
<p>
Il periodo in cui ci è stato dato di vivere, insieme a Ignazio M. Marino, è caratterizzato da cambiamenti epocali, che rimettono in discussione modi di pensare e gerarchie d&#8217;interessi sedimentatisi dopo il secondo conflitto mondiale e che ha trovato nella Carte nate nella seconda metà degli anni &#8217;40 del secolo scorso la propria consacrazione giuridica[1]. In anni più recenti si è avuto però un revival delle critiche alle Carte costituzionali nate dopo il secondo conflitto mondiale; esse &#8211; questa è l’accusa &#8211; con la trasformazione dello Stato di diritto del costituzionalismo classico in Stato di diritto democratico, avrebbero introdotto tali vincoli alla libertà individuale ed a quella d’intrapresa che, alla lunga, si sarebbero trasformati in un ostacolo alla crescita ed allo sviluppo dei Paesi che le hanno adottate.<br />
Secondo i critici[2], perciò, occorrerebbe liberare l’Italia dalle pastoie del “compromesso deteriore”, del quale è stata responsabile l’Assemblea Costituente, i cui componenti sono stati espressione di partiti “lontani o addirittura antitetici al genuino liberalismo, quello classico, e al costituzionalismo, quello vero”; per salvare l’Italia si dovrebbe “meticolosamente disfare tutto ciò che è stato perpetrato” con la Costituzione della Repubblica: “regioni, servizio sanitario nazionale, moltiplicazione di enti locali, autorità indipendenti e consimili bellurie”. Se si volesse, dunque, che l’Italia abbia un futuro si dovrebbe tornare alla saggezza del passato[3].<br />
Nessuno dei moderni critici della Carta costituzionale repubblicana, che “danno fiato alle trombe riformatrici” dei novelli quanto sprovveduti costituenti, sembrano consapevoli del fatto che, dopo il secondo conflitto mondiale, il costituzionalismo è servito a giustificare un’organizzazione dello Stato che, pur senza rifiutare i principi liberali, ne ha formulato un’interpretazione più esaustiva, per porre rimedio alle larghe insufficienze sul piano della giustizia distributiva dell’originario Stato di diritto [4]. Dunque, negli ultimi 30 anni Ignazio, insieme a noi, è vissuto in mezzo ad una tempesta non solo culturale, volta, gramscianamente, a ridefinire l&#8217;egemonia fra classi e ceti, a rideterminare gerarchie sociali, rimettendo in discussione le basi costituzionali, su cui ci siamo formati. Un vero e proprio sisma che ha avuto come epicentro proprio la nostra disciplina.<br />
In questa temperie, per non perdere l&#8217;orientamento c&#8217;è solo uno strumento: una perfetta consapevolezza del confronto in atto e un saldo metodo di analisi.<br />
Ecco, negli scritti di Ignazio Marino, ciò che colpisce è la presenza di entrambi. Consapevolezza e metodo, che traspaiono, senza sbavature e quale effetto di certosina cura, nei lavori più importanti in quelli apparentemente secondari. La consapevolezza della necessità per il giurista di conoscere il contesto storico è radicato in lui per l&#8217;insegnamento del suo grande Maestro, Vittorio Ottaviano[5], che con Tullio Ascarelli pensava: “&#8230;le norme giuridiche sono tutte intellegibili solo sul terreno storico e così tutti i motivi (economici e ideali; di potere e di equilibrio) che concorrono nello sviluppo della storia”.<br />
Il metodo&nbsp; risponde alle caratteristiche e all&#8217;indole della persona e gli consente di attraversare con lucidità ed equilibrio i terreni più insidiosi della nostra disciplina e del nostro tempo. Si staglia così la figura di un fine ragionatore, attento a tutti gli aspetti dei problemi, anche a quelli meno evidenti e a quelli nascosti, che tratta con la padronanza di chi ha gli strumenti per non farsi travolgere da questa o quella moda.<br />
Anzitutto, Ignazio del problema esamina il contesto, quello più immediato e manifesto e quello più recondito e sostanziale. In questà realtà, intrisa di interessi, aspirazioni e valori, lo studioso cala la trattazione giuridica, mantenendo fermo un punto di vista che regge mirabilmente tutta la trama argomentativa conferendole rigore giuridico. Per far questo Ignazio assume a riferimento la Costituzione, le sue prescrizioni e i suoi valori[6]. La democrazia che sta a fondamento della Repubblica (art. 1 Costituzione) è la sua stella polare. E ne vede una declinazione nel decentramento e nelle autonomie, nei sevizi pubblici, nel procedimento amministrativo che consente la partecipazione dei cittadini, nel giusto processo, nella programmazione.<br />
Degli interessi in gioco, non ne tralascia alcuno, come studioso e come, uomo egli è per il diritto mite, ossia per quello che alla regola della prevalenza preferisce il principio del bilanciamento e della composizione in un impegno costante alla costruzione di un sistema giuridico giusto ed equo.<br />
Questa impostazione conferisce ai lavori di Marino un grande equilibrio, una profonda razionalità, con soluzioni sempre caratterizzate da una ragionevole composizione degli&nbsp; interessi in gioco con una eplicita finalità di giustizia.<br />
Una riprova di questa sua impostazione metodologica la ritrovo in modo emblematico in tutti suoi scritti, anche in quelli apparentemente minori, come, per esempio, quelli sulla pianificazione territoriale[7]. Nel delineare il contesto Ignazio mette in risalto il legame con lo sviluppo economico, assorbente rispetto alla degradazione di essa a pianificazzione dell&#8217;espansione edilizia e all&#8217;esigenza, pur essa presente di approccio unitario all&#8217;uso del territorio.&nbsp; Il compito del giurista è reso complesso, al pari di quello delle altre discipline, dal fatto che sul territorio &#8220;si riversano le tensioni della società nel contemperare ambiente, utilizzazione e fruibilità del territorio, sviluppo economivco e vocazioni sociali&#8221;. Ecco perché in questo groviglio di interessi, in questo vero e proprio labirinto in cui ogni incrocio può portarti fuori strada, è indispensabile trovare un filo d&#8217;Arianna, un ancoraggio ad un saldo metodo giuridico, da declinare in limine e da applicare con rigore e senza tentennamenti. E&#8217; il confronto fra norme giuridiche e leggi economiche, come risvolto di quello fra politici e tecnocrati, richiede la necessità di ancorare l&#8217;argomento ai principi giuridici più solidi da verificare &#8220;anche sul piano della &#8220;credibilità&#8221; economica&#8221;. Ecco perché Ignazio assume a riferimento la Carta costituzionale, perché è li che il giurista trova la sponda più sicura e non aribitraria, un insieme di principi e di prescrizioni prevalenti rispetto alle propensioni dell&#8217;interprete e alle sendibilità di ciascuno. Tanto più che &#8220;quasi tutte le Costituzioni contemporanee prevedono norme sui tratti essenziali dello sviluppo economico e dell&#8217;uso del territorio&#8221;[8]. Ecco perchè Ignazio trae le prime indicazioni giuridiche dalla base costituzionale e su quella costruisce il suo discorso senza lasciarsi incantare dalle sirene liberiste, ma senza neanche chiudere gli occhi o negare le tendenze attuali. Giunge così a delineare con sicurezza il confine della libertà, anche di quella economica, e l&#8217;utilità sociale. L&#8217;iniziativa economica incontra così il confine costituito dal divieto di svolgere attività in danno dell&#8217;utilità sociale. C&#8217;è dunque libertà d&#8217;azione, che non può essere compressa in linea generale ed astratta dal legislatore, ma può essere limitata in negativo per scongiuare il danno sociale. Ed ecco così il punto di caduta, l&#8217;equilibrio fra la &#8220;libertà di conservare e migliorare la qualità del territorio&#8221; e la &#8220;esigenza della libertà di offrire, per così dire, il territorio allo sviluppo economico&#8221; .<br />
Senza addentrarci nei dettagli della dimostrazione, che in questa sede non interessa, e tornando al metodo, con questo impianto, Ignazio contempera la scelta della libertà con lo sviluppo sostenibile, dà equilibrio alle esigenze dell&#8217;intrapresa economica e a quelle connesse all&#8217;utilità sociale.<br />
Va sans dire che un metodo siffatto ha a monte due opzioni generali che ora è bene esplicitare: una metodologica, l&#8217;altra, per così dire, di carattere sentimentale, e questa, apparentemente secondaria, in realtà è assorbente. La prima opzione è chiara, si desume con certezza dai suosi scritti e ci consente di annoverare Marino fra i cultori del metodo scientifico moderno, secondo cui il giurista cerca le soluzioni alle questioni fuori dallo stretto recinto del diritto anche se le formula con argmentazioni esclusivamente e rigorosamente giuridiche. Anche in lui, come già in Franco Pugliese e Antonio Romano Tassone, per citare altri due amici del S. Giustino prematuramente scomparsi, c’è una convinzione profonda: la fondamentale unitarietà del metodo della filosofia scientifica e di quello delle scienze sociali e storiche, professata nel dibattito sul metodo nel Novecento[9]. Anche lui, in ragione di questa preferenza per l&#8217;unitarietà del metodo nelle scienze naturali e in quelle sociali, supera l&#8217;approccio orlandiano strettamente giuridico, mostrando attenzione ai temi filosofici, economici o sociologici, le cui acquisizioni declina e utilizza in chiave strettamente giuridica. E non è un caso che dagli scritti di Ignazio traspaia non solo la conoscenza, scontata e profonda, delle opere del diritto amministrativo, ma le tante suggestioni di ciò che sta intorno al diritto, dalla storia alla filosofia, alla letteratura. Il metodo giuridico viene da lui perseguito con rigore, ma senza staccare la ricerca giuridica dalle altre discipline sociali perché – secondo Ignazio – questa cesura precluderebbe una visione complessiva della stessa pubblica amministrazione e, più in generale, del moto storico.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quindi, Marino ha una prospettiva metodologica che unisce saperi a conoscenze specialistiche. E, in questa commistione, non può dimenticare che il diritto, al pari dell&#8217;arte e della filosofia, pone domande più che dare risposte. Di qui la permanente problematicità delle soluzioni proposte da Ignazio, la sua apertura alla possibile confutazione e al confronto. Anche lui fu chierico del dubbio[10], non perché fosse, nelle sue affermazioni, incerto o perplesso, ma perché era convinto che ogni &#8220;verità&#8221; è provvisoria, e, mentre la professiamo, sappiamo che già è in atto o prossima la sfida del superamento. Ecco perché in lui è sacro il rispetto verso le opinioni altrui, mai deformate nella esposizione, ancor più enunciate con precisione quando intende sottoporle alla confutazione più serrata. Ecco perché Ignazio è stato un giurista creativo, immaginoso, aperto alle correnti più innovative del diritto in Europa.<br />
Era un vero intellettuale. Lo era perché era un uomo libero, uno studioso che obbediva anzitutto alla sua coscienza. Ed ecco la seconda opzione, che in realtà non è neppure tale: la memoria sentimentale, che determina il nostro profondo, e che in Ignazio è intrisa di grande umanità, cristiana e laica, di sentita aspirazione alla giustizia e all&#8217;eguaglianza, ch&#8217;egli ritiene sempre portati inelibinabili della democrazia. Il comunitarismo che emerge dai suoi scritti è riconducibile, prima che ai suoi studi, alla sua indole profondamente cristiana, un cristianesimo, direi &#8220;alla Francesco&#8221;. Mentre dai suoi studi di diritto trae la traduzione laica di questo sentimento. Non a caso egli pone il &#8220;rapporto umano&#8221; a base del &#8220;rapporto giuridico&#8221;, la personalizzazione dei rapporti&nbsp; fra cittadini e istituzioni è al centro dei suoi interessi, e il Comune è il luogo in cui questa relazione s&#8217;invera[11]. Da questa visione comunitaria Ignazio irradia la sua riflessione su questi enti, chiamati, fin dall’inizio del secolo scorso, dalla legislazione &#8220;a diventare momento essenziale dell’intervento pubblico&#8221;, &#8220;ad approntare la gran parte delle&nbsp; utilità&nbsp; per&nbsp; i&nbsp; cittadini&#8221;, e in particolare,&nbsp; &#8220;con&nbsp; i&nbsp; servizi&nbsp; municipalizzati[12],&nbsp; si&nbsp; rende palese un nuovo rapporto tra cittadini e Amministrazioni pubbliche, un nuovo coinvolgimento&nbsp; della polis&nbsp;&nbsp; (si&nbsp; pensi&nbsp; anche&nbsp; all’istituto&nbsp; del&nbsp; referendum per i servizi locali), alla lunga, la nascita di nuovi soggetti politici e di una nuova democrazia che tende a capovolgere i riferimenti istituzionali&#8221;[13].<br />
E&#8217; questa che dà ai suoi scritti e ai suoi comportamenti una perfetta coerenza, di cui il metodo è espressione e strumento. E questa sua visione comunitaria e pienamente democratica che spiega il carattere naturale e&nbsp; &#8220;profetico&#8221; delle sue critiche alle istituzioni della globalizzazione, la sua presa di posizione rigorosa e netta contro i numerosi vulnera alla sovranità popolare e alla rappresentanza dell&#8217;epoca attuale[14] . Questa è la risposta del nostro amico alle critiche, di cui ho parlato all&#8217;inizio, rivolte alle Carte del Secondo dopoguerra e alla nostra Costituzione.<br />
Volendo sintetizzare una personalità complessa e affascinante come fu certamente quella di Ignazio, si può dire ch&#8217;egli è stato un uomo profondamente coinvolto nelle discussioni del nostro tempo, uno studioso e un cittadino, intensamente impegnato nel perseguire le sue idealità democratiche al servizio non di un generico interesse comune, ma specificamente della comunità, della giustizia e della eguaglianza. Direi dell&#8217;umanità, se questa parola non suonasse ridondante per una persona riservata come Ignazio.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ignazio, sei stato un grande amico e un forte e fidato compagno nella battaglia culturale che i tempi ci hanno imposto di combattere: così mi piace ricordarti oggi a Bari così come ti ho ricordato, insieme agli amici del S. Giustino, subito dopo la dipartita a Cagliari. Così ti ricordo sempre con affetto.</p>
<p>
[1]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Diverse costituzioni, quali quella francese del 1946, quella italiana del 1948 e quella tedesca del 1949, facendo tesoro del pensiero critico maturato, sul piano politico, giuridico ed economico, soprattutto nella prima metà del secolo scorso, hanno delineato uno ordinamento che, in quanto democratico, oltre ad essere di diritto, ha le radici della sua legittimità nel coinvolgimernto di tutti i cittadini, caratterizzandosi per il riconoscimento, la protezione e l’ampliamento continuo dei diritti del cittadino, partecipe, sia pure indirettamente, della conduzione della vita pubblica.<br />
&nbsp;</p>
<p>[2]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nel 1947, con l’obiettivo di ricuperare e diffondere le idee originarie del liberalismo e del liberismo e di opporsi all’intervento pubblico con finalità ridistributive, Friedrich Hayek ha fondato la Mont Pelerin Society. Com&#8217;è noto, nel 1974, Hayek è stato insignito del premio Nobel per l’economia e, grazie anche a tale evento, le idee neoliberiste di Hayek e compagni sono divenute la base d’ispirazione delle politiche conservatrici, del reaganismo e del thatcherismo, affermatisi a partire dagli anni Ottanta.&nbsp; Con tali politiche ha avuto inizio il ridimensionamento di quanto era stato realizzato sulla scorta delle teorie ridistributive d’origine keynesiana.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>[3]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In Italia auspicano un ritorno al costituzionalismo classico, ad esempio, Pietro Di Muccio de Quattro (“Una costituzione liberale per l’Italia”, in “Nuova Storia Contemporanea”, n. 4/2014), e Antonio Martino (“La spesa pubblica in Italia. Una lezione del passato”, ivi, n. 1/2014).</p>
<p>[4]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In alternativa a Hayek, John Rawls, nel 1975, in un saggio ormai divenuto un’opera classica della letteratura politica, giuridica ed economica (“Giustizia come equità”), ha contribuito a consolidare i fondamenti della natura democratica dello Stato di diritto, formulando una prospettiva di scelta del regime politico ritenuto idoneo ad attuare una giustizia sociale che risultasse la più accettabile da parte dei cittadini, in quanto soggetti liberi, uguali, razionali e membri cooperanti di un’organizzazione sociale.</p>
<p>[5]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ignazio torna spesso, con parole intrise d&#8217;affetto, sull&#8217;insegnamento del suo Maestro. Ecco come (in Prime considerazioni su diritto e democrazia, prolusione per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2007-2008 della LUM Jean Monnet, in E. Follieri, L. Iannotta (a cura di), Scritti in ricordo di Francesco Pugliese, Napoli, 2010.) evoca l&#8217;approccio metodologico di Ottaviano: &#8220;Il mio Maestro, Vittorio Ottaviano, agli inizi dei suoi studi sentì il bisogno di fare delle precisazioni di metodo (Studi sul merito degli atti amministrativi – 1947, anche se Ottaviano ci tiene a precisare che gli studi risalgono&nbsp; agli anni 1942-1943), che confermò tuttavia, in anni maturi, nel Suo scritto su Poteri dell’amministrazione e principi costituzionali (1964 &#8211; Prolusione all’insegnamento presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania). Ne riassumo i tratti, utili a comprendere il metodo ispiratore di questo lavoro (del resto, Non siamo noi a portare la radice, ma è la radice che porta noi. San Paolo): “Sembra che lo studio del diritto possa essere vivificato da una maggiore coscienza storicistica dei problemi giuridici, in quanto il guardare i problemi giuridici anche da questo punto di vista permette di rendersi conto delle &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; astrazioni giuridiche e di intenderle nel loro giusto valore. Sovente accade che i giuristi non hanno coscienza della realtà che ha dato luogo a certi schemi o dogmi&#8230;I dogmi giuridici, tuttavia, non sorgono dal nulla ma anch’essi sono il riflesso delle condizioni storiche in cui il sistema giuridico si è formato e vive&#8230;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La considerazione storicistica permette inoltre di risolvere due dei maggiori problemi della scienza giuridica e cioè quale sia, nel mondo dei valori, il valore stesso dell’opera di chi studia ed applica il diritto, nonché quale sia il legame che unisce diritto e giustizia. Se veramente tutta l’opera dei giuristi dipendesse dall’arbitrio del legislatore, per modo che ove questi emani una nuova legge diventi vana tutta l’opera antecedente, sarebbe da disperare delle vane fatiche dei giuristi. Se invece il giurista ha coscienza del valore storico del principio che si attua attraverso le norme che egli studia e, se guidato da questa coscienza, illumina le norme da applicare&#8230;il valore dell’opera del giurista sarà allora il medesimo di quello della civiltà di cui al tempo stesso è espressione ed a cui operosamente partecipa, e la sua opera sarà bensì superata, ma avrà contribuito a questo superamento rappresentandone il momento antecedente necessario.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Allo stesso modo è da risolvere il problema del rapporto fra diritto e giustizia. Quando si parla di giustizia da attuare attraverso il diritto non la si deve concepire astrattamente bensì concretamente, come la giustizia di un concreto&nbsp; ordinamento giuridico.” Ottaviano si ispirava, tra gli Altri, dichiaratamente a<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tullio Ascarelli (“&#8230;le norme giuridiche sono tutte intellegibili solo sul terreno storico e così di tutti i motivi (economici e ideali; di potere e di equilibrio) che concorrono nello sviluppo della storia”). Quello che in questo scritto si vuol mettere, tuttavia, maggiormente in evidenza è la forza di taluni retaggi storici e dogmatici che resistono nonostante il cambiamento radicale dei principi di riferimento di un ordinamento giuridico, come, ad esempio, è avvenuto nel nostro ordinamento giuridico in forza del principio costituzionale di democraticità. Ciò presenta un grave problema di giustizia, perché “ogni ordinamento sarà giusto, rispetto al momento di civiltà di cui è espressione, mentre sarà ingiustoove, essendo stato superato questo momento, esso sia rimasto immutato” (V. Ottaviano).<br />
&nbsp;</p>
<p>[6]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con la sicurezza che gli deriva da una chiara visione del contesto storico, Ignazio pone ai giuristi il compito dell&#8217;oggi: &#8220;Mi&nbsp; sembra&nbsp; opportuno&nbsp; che&nbsp; i&nbsp; giuristi&nbsp; riprendano&nbsp; in&nbsp; questo&nbsp; delicato&nbsp; momento storico il percorso della costruzione giuridica della democrazia ed il percorso della trasformazione profonda indotta dal principio di&nbsp; democraticità sul diritto, ma anche riflettano su quello che si richiede al diritto per uniformarsi al principio di democraticità. In fondo il primo vincolo interpretativo per il&nbsp; giurista deriva dalla Repubblica democratica dell’articolo uno della nostra Costituzione: il principio-vincolo giuridico di conservare una res publica fondata sul demos, sul popolo, sul principio di democraticità. E la stessa frase di Tucidide riportata in testa al&nbsp; preambolo&nbsp; del&nbsp; progetto&nbsp; di&nbsp; Costituzione&nbsp; europea&nbsp; (2003/C&nbsp; 169/01)&nbsp; è significativa&nbsp; nell’indicare&nbsp; il&nbsp; principio&nbsp; cardine&nbsp; a&nbsp; cui&nbsp; l’Europa&nbsp; s’ispira: “La nostra Costituzione &#8230;&nbsp; si chiama democrazia perché il potere non è nelle mani di pochi, ma dei più” (così in Prime considerazioni, cit.).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .</p>
<p>[7]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pianificazione territoriale e sviluppo economico, in AA,VV., L&#8217;uso del territorio, Milano, 2004.</p>
<p>[8]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ignazio è un ottimo conoscitore del costituzionalismo moderno e delle Carte dei diritti, su cui torna sempre nei suoi scritti. Si veda, ad esempio, l&#8217;excursus sintetico ma efficace enunciato in &#8220;Prime considerazioni&#8221;, cit., dove,&nbsp; incisivamente, afferma: &#8220;Dichiarazioni dei diritti, Carte costituzionali sono il diritto alla base delle democrazie, ma è subito evidente – soggiunge &#8211; come deve permanere l’attenzione sulla differenza fondamentale fra un Ordinamento giuridico che crea le sue norme indipendentemente dal sovrano, anzi confrontandosi con esso, ed un Ordinamento giuridico in cui lo Stato e la sua legge sono l’evoluzione storica del sovrano assoluto&#8221;.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ignazio, senza indugio, enuncia la sua preferenza: nella comparazione fra i due sistemi giuridici prevalenti in Europa, al sistema giuridico in cui è lo Stato &#8220;a produrre le norme secondo la sua esclusiva interpretazione dei bisogni dei cittadini&#8221; preferisce lo Stato &#8220;subordinato ad un diritto non suo&#8221;, ossia “un diritto autonomo dallo Stato”. Ecco emergere la sua propensione comunitaria che si traduce nella preferenza per il “diritto consuetudinario vivente” su quello fondato sull&#8217;autolimite dello Stato &#8220;attraverso la sua stessa legge&#8221;. Insomma, meglio i sistemi di Common Law, &#8220;dove il diritto è continuamente riformulato ed adattato da giudici-giuristi, autonomi depositari ed interpreti del diritto nazionale&#8221;, con “il compito di garantire la libertà e gli interessi dei privati, anche nei confronti dell’autorità statale”. Ecco il punto che preme al nostro amico: questi ultimi sistemi &#8220;corrispondono ad una tradizione giuridica sentita come patrimonio dell’intera comunità nazionale e traggono la loro legittimazione dalla comunità e non dallo Stato&#8221;.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>[9]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ho rilevato queste opzioni metologiche anche in Franco Ledda e Antonio Romano Tassone (Metodo e teoria in Franco Ledda e Antonio Romano Tassone &#8211; Un Maestro comune e un Amico speciale, relazione al Convegno di Roma 20 marzo 2015, pubblicata in Dir e proc. amm., 2015, nn. 2-3, 829 ss.) e certamente Ignazio Marino appartiene a questa schiera di studiosi dallo sguardo ampio e profondo, con l&#8217;originalità che gli deriva dalla sua formazione cristiana, come si dirà più avanti.</p>
<p>[10]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il dubbio è coessenziale alla libertà, ne è la prima ancella.. Non a caso, quando un altro grande maestro di libertà, Norberto Bobbio, tratteggia la figura del vero intellettuale come chierico del dubbio.</p>
<p>[11]&nbsp;&nbsp; Il punto è sottolineato anche da A. Barone, nel bel Ricordo di Ignazio Maria Marino, tracciato nell&#8217;introduzione alla raccolta degli Scritti giuridici del Maestro (E.S.I., 2015). “Senza demos [effettivo] – osserva Ignazio nelle sue Prime considerazioni, cit. &#8211; le istituzioni non meritano il nome di democratiche”.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Infatti, l’atteggiamento di uno Stato che individua al suo interno l’interesse pubblico e lo impone alla propria collettività con la forza del “potere” è radicalmente diverso da quello di uno Stato che intende farsi carico degli interessi essenziali della propria collettività, che di questa percepisce i bisogni e pretende di soddisfarli, offrendo servizi che non recuperano il costo della loro produzione, ma entrano nel meccanismo della redistribuzione-giustizia&#8221; .<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In questo modo lo Stato e la Pubblica Amministrazione si avviano a non essere più esclusivamente o prevalentemente preposti alla “salvaguardia della legalità”, quale esecuzione-attuazione della legge, ma adempiono &#8220;anzitutto, in maniera diretta, ad un obbligo di giustizia (e ciò accorcia le distanze fra Amministrazione e cittadino), dando via via un nuovo significato alla normazione e svolgendo, ad un tempo, un ruolo integrativo, di completamento della normazione, e, per ciò stesso, reinterpretando la democraticità della forma di Stato. E fra le organizzazioni che lo Stato deve creare per assolvere il nuovo ruolo interventista, fra i soggetti che, allo stesso scopo, utilizza, ve n’è uno che ha il futuro dalla sua parte: il comune&#8221;. E qui non poteva mancare la citazione di Francesco Pucliese, cui l&#8217;accomunava la fede e l&#8217;attenzione giuridica alla comunità. E cosi riporta l’avvertenza di Franco PUGLIESE (Autonomia statutaria, programmazione economica, distribuzione delle risorse, in R. MARRAMA, F. IANNOTTA, F. PUGLIESE, Profili dell’autonomia nella riforma degli ordinamenti locali, Napoli, 1992, 60: “&#8230; chi pretende di trovare nella legge risposte compiute alle istanze (a tutte le istanze) della società, chi pretende di trovare direttamente nelle norme l’alimento e la risposta alle proprie speranze piuttosto che le condizioni idonee a che ciascuno possa sperare da solo, per quante cose positive possa contenere la legge, per tante volte arriverà a dire che non è cosa buona&#8221;.</p>
<p>[12]&nbsp;&nbsp;&nbsp; I servizi e le autonomie sono – non a caso –&nbsp; due dei temi abituali di I.M. Marino, Servizi pubblici e sistema autonomistico, Ristampa emendata, Milano, 1986, e ancora Effettività. Servizi pubblici ed evoluzioone dei sistemi &#8220;a Diritto Amministrativo&#8221;, in Dir. e proc. amm., 2007.</p>
<p>[13]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E il nostro amico soggiunge: &#8220;se la gran parte della produzione del diritto nell’Ottocento liberale è scollata dai cittadini, con l’allargamento dei suffragi, con l’elezione dei sindaci nei comuni con più di diecimila abitanti, con la legge comunale e provinciale del 1888, si inizia, nonostante i gravosi controlli, un nuovo&nbsp; cammino&nbsp; democratico .&nbsp; E&nbsp; ben&nbsp; a&nbsp; ragione&nbsp; si&nbsp; annette&nbsp; particolare rilevanza&nbsp; al&nbsp; progressivo&nbsp; allargamento&nbsp; dei&nbsp; suffragi&nbsp; elettorali,&nbsp; perché l’elettività è “indice di democraticità”. Di qui anche una serrata critica alla legislazione elettorale recente che annette la governabilità agli artifizi elettorali, volti a escludere i cittadini perfino dalla partecipazione al voto, anziché ricondurla ad una effettiva e seria partecipazione della comunità alle questioni della polis (v. Prime considerazioni, cit., pp. 52 ss.).</p>
<p>[14]&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questi aspetti sono ben sottolineati da&nbsp; A. Barone nel Ricordo citato..&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Europeanisation and Constitutionalisation of Administative Law: two conflicting processes?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/europeanisation-and-constitutionalisation-of-administative-law-two-conflicting-processes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 18:39:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/europeanisation-and-constitutionalisation-of-administative-law-two-conflicting-processes/">Europeanisation and Constitutionalisation of Administative Law: two conflicting processes?</a></p>
<p>“SAPIENZA” UNIVERSITY  OF ROME   PHD IN INTERNATIONAL AND COMPARATIVE PUBLIC LAW &#8211; Curriculum European Admnistrative Environmental Law &#8211; Report of the seminar held on 26th  of May 2016 Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger  (Professor of Administrative Law at the University of Augsburg – Faculty of Law) The seminar of studies held</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/europeanisation-and-constitutionalisation-of-administative-law-two-conflicting-processes/">Europeanisation and Constitutionalisation of Administative Law: two conflicting processes?</a></p>
<p><strong>“SAPIENZA” UNIVERSITY  OF ROME  </strong></p>
<p><strong>PHD IN </strong><strong>INTERNATIONAL AND COMPARATIVE PUBLIC LAW</strong><br />
<em>&#8211; Curriculum European Admnistrative Environmental Law &#8211;</em></p>
<p><strong>Report of the seminar held on 26<sup>th  </sup>of May 2016</strong></p>
<p><strong>Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger</strong></p>
<p><strong> (Professor of Administrative Law at the University of Augsburg – Faculty of Law)</strong></p>
<p>The seminar of studies held on 26<sup>th</sup> of May 2016 at the “Sapienza” University of Rome (Department of  Political Science) hosted Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger on the theme: “<em>Europeanisation and Constitutionalisation of administative Law: two conflicting processes?</em>”.<br />
According to German scholars the relationship between administrative and constitutional law is full of tensions. The traditional understanding of the topic can be summarized in the following terms: “administrative law is concretised constitutional law”. However, this understanding of the relationship is on strain, because, on one hand, criticism on constitutional purism says that there is too much constitution in administrative law and, on the other hand, the impact on administrative law by constitutional law should be relativised (“constitutional law vanishes, administrative law persists”).<br />
Looking at the more recent history, it is possible to see lot of approaches relativising the significance of the constitution for administrative law  and this is the approach known as the europeanisation of administrative law, which many scholars have been pointed out like the marginalization or the neutralization of the constitutionalisation of the administrative law.<br />
The aim of Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger’s lecture is to analize these two arguments.<br />
The first one, i.e. administrative law is concretised constitutional law, describes the influence of constitutional law on the administrative law. This phenomenon has a long development where its significance becoming more relevant during the years. The process can be refered not exclusively to the German administrave law, but more or less, with a different graduation, the same dynamic has impacted on many European countries.<br />
In the German system, for instance, the high degree of constitutionalisation of German administrative law is founded by the primacy of the constitution over administrative law (Artt. 1 III, 20 III GG). Differently, in other legal orders, like in United Kingdom or in the Scandinavian countries, the influence has been less relevant.<br />
The Grundgesetz is not the only reason of the high degree of the impact on administrative law.<br />
In fact another important explanation is due to the strong role assumed by the German Constitutional Court.<br />
On the same direction, an other element of the relevance of constitutional law arguments is the following: the absence of distinction between constitutional and administrative law in academia.<br />
All this means, as the BVerfG has already declared many times, that each administrative act must find the limit of the Constitution, in order to respect the fundamental rights of the citizens by the interference of the state, especially from the discretion linked to the action and the organization of the administration.<br />
In other terms it is clear the deep influence lead by constitutional over administrative law.<br />
However, the assumption that administrative law is concretised by constitutional law is not properly correct, because administrative law is more than a concretization of constitutional law.<br />
In fact, there is not a perfect correspondence between the two areas represented by constitutional and administrative law. There is no doubt that the Constitution must express the legal basis of the rules and principles of the administrative law, but at the same time administrative law is not just a mere deduction from constitutional law. There is also and inductive perspective, unrolled by the generalization of sector-specific rules, performing a real orientation towards constitutions.<br />
Reversing the traditional perspective, administrative law deeply impacts over the constitutional law.<br />
Administrative law represents an impulse, a model and aid for interpretation; its development can concretise a development in constitutional law (e.g. social fundamental rights); its principles can be adopted by the constitutional system (e.g. principle of proportionality).<br />
Therefore in Germany the relationship between constitutional and administrative law may be considered quite ambivalent. On one hand there is an high degree of influence of constitutional over administrative law, but the same relationship is a little bit more complicated than it is usually considered.<br />
It is interesting to underline how this high degree of impact driven by constitutional over administrative law is relativised by the phenomenon of the europeanisation of administrative law.<br />
According to some scholars the phenomenon sets the end of the constitutionalization of administrative law (the same doctrine talks about the de-costitutionalization of the administrative law) and, in other words, this should mean the relativisation of the Grundgesetz.<br />
This perspective would seem to carry three corollaries. First of all, the Grundgesetz seems to lose its function as yardstick for administrative law; administrative law is increasingly oriented by European constitutional law but not by Grundgesetz; modification of concepts and institutions of constitutional law.<br />
However, inspite of the actual tendencies, it remains the significance of the Grundgesetz.<br />
In fact, constitutionalisation and europeanisation seem to be two parallel processes. They stay parallel because of the diverging scope of application of the two levels: Grundgesetz, instead of the primacy of the European law, applies to all administrative actions, differently, on the other hand, European constitutional law applies only selectively.<br />
This picture seems, from a certain point of view, too idealistic.<br />
It has to be underlined the expansion of the European administrative law (e.g. the moltiplication of the European competences); the intensification of European law, now not limited to material aspects but expanded to procedures, organizations and judicial protection; the potentiation of administrative law carried out with the regulation of many other areas (e.g. fundamental rights).<br />
In conclusion, the significance and loss of significance of Grundgesetz may not be reduced to easy formula.<br />
Administrative law cannot be considered a mere concretization of constitutional law or of European constitutional law. There is no doubt about the fact that europeanisation’s tensions reduce or relativize the power of constitutionalisation in favor of European constitutional law.<br />
But this tendency must not be read as decay. The Grundgesetz, according to art. 23 GG, is open to European integration but at the same time Grundgesetz remains relevant for the process of europeanisation.<br />
The German constitutional law is, in other words, a limit for the tendency of expansion and intensification of europeanisation, which means a secure constitutionalisation of European administrative law.<br />
Under a realistic point of view, Grundgesetz cannot be substituted by European constitutional law: the progressive erosion must not be overlooked.<br />
The challenge is to elaborate multilevel constitutional framework for administrative law in the European system in line with boundaries.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La “struttura” dello Stato: il caso Italia (Una analisi tra “diritto” e rovescio della postmodernità)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2016 18:39:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-struttura-dello-stato-il-caso-italia-una-analisi-tra-diritto-e-rovescio-della-postmodernita/">La “struttura” dello Stato: il caso Italia (Una analisi tra “diritto” e rovescio della postmodernità)</a></p>
<p>SOMMARIO: 1.-Fra passato e presente; 2.- La struttura dello Stato: cenni su una possibile teoria generale; 3.- Gli elementi della struttura dello Stato italiano: un’ipotesi ricostruttiva; 3.1. – (segue): il secondo elemento della struttura dello Stato italiano;  3.2 – (segue): il terzo elemento della struttura dello Stato italiano; 4.- La</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-struttura-dello-stato-il-caso-italia-una-analisi-tra-diritto-e-rovescio-della-postmodernita/">La “struttura” dello Stato: il caso Italia (Una analisi tra “diritto” e rovescio della postmodernità)</a></p>
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<strong>SOMMARIO: </strong>1.-Fra passato e presente; 2.- La struttura dello Stato: cenni su una possibile teoria generale; 3.- Gli elementi della struttura dello Stato italiano: un’ipotesi ricostruttiva; 3.1. – (segue): il secondo elemento della struttura dello Stato italiano;  3.2 – (segue): il terzo elemento della struttura dello Stato italiano; 4.- La struttura dello Stato italiano alla prova dei fatti;  5.- … da dove eravamo partiti.</p>
<p><strong>1.- Fra passato e presente</strong><br />
Si dice che viviamo in un’epoca di vasti mutamenti globali.<br />
In effetti, politica, economia e società risultano investite da un processo di sradicamento dai miti che, solo qualche decennio fa, sembravano consolidati nella nostra coscienza individuale e collettiva; un processo che soprattutto la mentalità occidentale, ancora fortemente intrisa di razionalismo, fatica a catalogare e a dominare.<br />
Sappiamo di avere a che fare con forze cui cerchiamo di attribuire una definizione e, così facendo, illuderci di placare un’inquietudine che è forse tutta esistenziale.<br />
Parliamo, allora, di tecnocrazia, di globalizzazione, di “finanzcapitalismo”<a title="" href="#_edn1" name="_ednref1">[1]</a>, di diritti umani universali. Soprattutto ricorre spesso nel lessico giornalistico o della comunicazione politica la parola “crisi”: sono, ad esempio, in crisi la famiglia e la società, che in effetti attraversa una fase di destrutturazione dei sottostanti rapporti relazionali; sono in crisi lo Stato e il c.d. ordine mondiale che su di essi si fonda, quanto meno dalla fine del secondo conflitto mondiale e salvo non si voglia risalire oltre fino alla conferenza di pace di Vestfalia del 1648<a title="" href="#_edn2" name="_ednref2">[2]</a>;è in crisi la concezione stessa del diritto per come ancora viene studiato nelle nostre università e, ancora, sono in crisi le economie nazionali, soprattutto quelle del mondo occidentale, con il conseguente rallentamento di crescita, consumi, produzione e lavoro.<br />
La parola “crisi”, tuttavia,rischia di essere un vuoto contenitore se non relativizzata.Ed infatti, poichéogni epoca, che abbia consapevolezza della propria storicità, è un’ “epoca in crisi”, manca un oggettivo e valido termine di paragone,un’ipotetica epoca aurea cui poterci raffrontare. Siamo in crisi rispetto a quale passato, più o meno recente?E se ogni passato è stato, a sua volta, un’epoca di crisi, non è forse più utile limitarci a comprendere le caratteristiche del nostro presente, provandone, semmai, a delinearne gli sviluppi futuri?<br />
Si scrive da più parti, ad esempio, su di un’epoca, quella attuale, caratterizzata dalla totale alienazione dell’uomo, completamente asservito alle esigenze di assetti produttivi a loro volta condizionati da un irresistibile sviluppo della tecnologia; una tecnologia onnisciente che, soprattutto attraverso la cibernetica, arriverà, prima o poi, all’autosufficienza organizzativa e funzionale, senza più bisogno di sovrastrutture giuridiche; la tecnologia, dunque, quale agente in grado di creare e orientare i consumi e di dirci, se non imporci, chi essere<a title="" href="#_edn3" name="_ednref3">[3]</a>.<br />
Eppure, a ben riflettere, si tratta di tematiche non nuove, che iniziarono ad essere elaborate prima del secondo conflitto mondiale<a title="" href="#_edn4" name="_ednref4">[4]</a>, per poi essere affinate da intellettuali e scuole di pensiero per tutta la seconda metà del 1900<a title="" href="#_edn5" name="_ednref5">[5]</a>.Di qui la questione se quegli intellettuali dei primi del secolo ritenessero o meno di trovarsi agli inizi di una crisi che poi si sarebbe acuita ai giorni nostri, se ne fossero consapevoli fino in fondo o, viceversa, pensassero di vivere il loro presente senza immaginare la società futura che, poi, è quella di oggi.<br />
Ed ancora, parliamo di crisi dello Stato, anche se il declino, tutto comunque da verificare, di questa significativa invenzione dello spirito umano riguarda soprattutto il modello di Stato occidentale, perché non appena ci spostiamo in altre parti del globo scopriamo che lo Stato,ancora titolare di una forte sovranità,poggia su stabili ordinamenti giuridici, potendo disporre di un’ampia autonomia d’azione entro e fuori i confini nazionali. In tale contesto, possiamo davvero definire in crisi di legittimità lo Stato russo, quello giapponese o le monarchie medio-orientali?<br />
Anche nelle vicende dello Stato troviamo delle assonanze con i primi del ‘900 quando, per limitarci all’Italia, giuristi e filosofi cominciarono ad avvertire profondi mutamenti. Ed anche qui, dunque, la domanda: la crisi attuale dello Stato occidentale è iniziata allora quando Vittorio Emanuele Orlando, Giuseppe Capograssi, Santi Romano, Oreste Ranelletti, Sergio Panunzio, Donato Donati scrivevano su questa tematica<a title="" href="#_edn6" name="_ednref6">[6]</a>?<br />
Vi è chi, ad esempio, a questa domanda ha dato una risposta positiva:</p>
<p>“Quei due giuristi [Romano e Capograssi] dallo sguardo aguzzo individuavano bene una linea di tendenza che percorrerà – via via ingigantendosi – l’intero corso del secolo XX e che può essere sintetizzata … nell’insegna: <em>sempre più società, sempre meno Stato</em>. E si assiste a quella che potremmo impressionisticamente chiamare la rivincita della società, la quale trova riscontro, sul piano del divenire della scienza giuridica, nel farsi strada (anche se lentamente e faticosamente) delle diagnosi romaniane, nel superamento di una concezione squallidamente potestativa del diritto, nella identificazione di questo in una dimensione ordinativa assai più che normativa.&#8221;<a title="" href="#_edn7" name="_ednref7">[7]</a></p>
<p>Di qui la domanda: vi è davvero stata questa “linea di tendenza”, oppure, Santi Romano riteneva di trovarsi di fronte non alla crisi dello Stato in quanto tale -che secondo questa tesi sarebbe poi durata e si sarebbe sviluppata fino ai giorni nostri &#8211; ma all’eclissi dello Stato monoclasse di foggia borgh<a name="_GoBack"></a>ese, che aveva retto le sorti dell’Italia sin dalla sua fondazione e che ora si trovava a dover governare l’ingresso, nello spazio politico della rappresentanza degli interessi, dell’associazionismo sindacale?<br />
Si può, al contrario, sostenere che Santi Romano non preconizzasse affatto, né nel suo scritto <em>Lo Stato moderno e la sua crisi</em>, né nella sua opera più importante <em>L’ordinamento giuridico</em>, la crisi dello Stato a vantaggio della società;e che egli teorizzasse, viceversa, uno Stato forte in cui, in chiave anti-individualista, i sindacati avrebbero dovuto trovare il loro contemperamento nella compagine statale. Per di più, una decina di anni più tardi dall’uscita dell’<em>Ordinamento giuridico</em>, va segnalata la sua recensione al volume di Alfredo Rocco <em>La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale alla Stato fascista</em>, in cui lo Stato torna da vincitore alla ribalta a discapito di qualsiasi concezione pluralistica della società.<br />
Potrebbe, quindi, sostenersi un’altra linea ricostruttiva secondo cui lo Stato occidentale non ha iniziato la sua parabola discendente dal primo decennio del ‘900, periodo in cui una certa dottrina prendeva più semplicemente atto, attraverso un’analisi dei fenomeni sociali, di un mutamento delle forme classiche dello Stato liberale, senza tuttavia teorizzare e prevedere la crisi attuale dello Stato, che ha altre motivazioni.<br />
Tra l’altro oggi più che di crisi di un modello di Stato, si dovrebbe parlare di una crisi dello Stato in quanto tale, le cui cause sono da ricercarsi nella globalizzazione i cui effetti più marcati sono l’indebolimento della sovranità territoriale degli Stati rispetto alle grandi organizzazioni internazionali finanziarie e la trasformazione degli individui da cittadini a soggetti atomizzati, con conseguenze rilevanti sugli strumenti di rappresentanza dei relativi interessi.<br />
Ci troviamo, solo per restringere ulteriormente il campo d’osservazione ad un esempio, in un epoca in cui i sindacati tradizionali, quelli sì di romaniana memoria, perdono terreno e capacità rappresentativa, a vantaggio delle associazioni dei consumatori, cui peraltro gli ordinamenti nazionali riconoscono la legittimità processuale ad azionare rimedi di tutela per i propri iscritti; rimedi, diciamolo pure, non sempre ancorati a nitidi presupposti normativi né sotto il profilo delle situazioni giuridiche soggettive da tutelare, né delle condizioni di azionabilità dei relativi rimedi. Soprattutto siamo in un’epoca in cui la società, con i suoi agenti aggreganti di natura associativa (famiglia, partito, sindacato etc..), è venuta meno a vantaggio di un individuo-consumatore solo di fronte al mercato.<br />
Non solamente, quindi, non vi è oggi nulla di paragonabile alla crisi dello Stato giolittiano, ma potrebbe essere, addirittura, fuorviante parlare di una fase caratterizzata da una minore presenza dello Stato a vantaggio della società: potremmo, invece, provocatoriamente sostenere il contrario, ovvero di trovarci in un’epoca in cui, se lo Stato si è indebolito, la società di hegeliana memoria si è addirittura dissolta<a title="" href="#_edn8" name="_ednref8">[8]</a>.<br />
Certo è che, dinnanzi alla crisi dello Stato e del suo “diritto”, studiosi e osservatori attenti della post-modernità si dividono fra chi esprime giudizi negativi<a title="" href="#_edn9" name="_ednref9">[9]</a> e chi, viceversa, auspica che tale processo giunga a compimento in modo che si creino le basi per nuovi ordinamenti e sistemi di governo<a title="" href="#_edn10" name="_ednref10">[10]</a>.<br />
Si tratta di un dibattito che in realtà sottende uno scontro ideologico molto accentuato che da una parte annovera quanti ritengono che lo Stato, specie con riferimento a quello di matrice europea – continentale, costituisca comunque un valore positivo e abbia consentito, seppur tra alterne vicende, un indubbio progresso dello spirito umano, rappresentando, soprattutto dopo la fine del secondo conflitto mondiale, un fattore di crescita economica e di conquiste nel campo dei diritti  e della democrazia, conquiste che il potere delle multinazionali e della finanza potrebbero seriamente mettere in pericolo.<br />
Dall’altra, invece, vi è chi vede nello vecchio e morente Stato occidentale, ancorato al primato della legge e al mito della certezza del diritto, un ostacolo alla nuova realtà globalizzata che si va delineando, una realtà ove mercato e diritto, acquisendo entrambi una connotazione universale, si sovrappongono perfettamente per costituire il terreno di coltura di un nuovo <em>ius gentium</em> di matrice arbitrale e giurisprudenziale, in cui un primato di assoluto rilievo rivestono il fattore interpretativo e la consuetudine: una nuova <em>lex<a title="" href="#_edn11" name="_ednref11"><strong>[11]</strong></a></em>, dunque,e un nuovo ordine a tutela sia dei mercati, della concorrenza e della libera circolazione della ricchezza, sempre più dematerializzata, che dei diritti universali dell’uomo, sacralizzati, oltreché nelle costituzioni statali, nei trattati internazionali e la cui filosofia costituisce il fondamento ideologico della globalizzazione economica<a title="" href="#_edn12" name="_ednref12">[12]</a>.<br />
Un dibattito, ad ogni modo, certamente complesso e ancora nel suo pieno svolgimento.</p>
<p><strong>2.- La struttura dello Stato: cenni su una possibile teoria generale</strong></p>
<p>In tale contesto è del tutto legittimo chiedersi quale sia, in rapporto alla globalizzazione e al processo &#8211; sempre meno fluido &#8211; di integrazione europea<a title="" href="#_edn13" name="_ednref13">[13]</a>, la condizione attuale dello Stato italiano.<br />
Si tratta di una questione che, lungi dall’essere meramente teorica, è in grado di impattare direttamente sulle scelte di riforma o di gestione degli assetti pubblici: in altri termini, nel momento stesso in cui si affrontano problematiche complesse quali ad esempio la riorganizzazione della Pubblica amministrazione o la rimodulazione degli equilibri di potere fra gli organi dello Stato o dei loro rapporti sia con i livelli di governo locale che con i cittadini, non si può prescindere dall’analisi degli elementi identificativi e “resilienti” della compagine statale.<br />
Mutato il quadro prospettico, si può sostenere che non tenere conto di tali elementi potrebbe condurre a riforme non efficaci o, addirittura, a scelte politiche disaggreganti.<br />
Si pensi, per fare un esempio, al fatto che, durante tutta la storia dello Stato italiano e nonostante i mutamenti istituzionali, sia emerso come costante resistenziale un principio organizzativo di stampo centralistico e ciò sia con riferimento all’organizzazione della Pubblica amministrazione che alla distribuzione di poteri e funzioni fra i vari livelli di governo. Una scelta, come osservato da una parte della dottrina<a title="" href="#_edn14" name="_ednref14">[14]</a>, confermata anche dalla Costituzione repubblicana che, nel riconoscere e disciplinare le autonomie locali, ribadì di fatto il centralismo: in altri termini l’autonomismo fu il risultato di una concessione da parte dello Stato e non una conquista dal basso da parte dei vari localismi. In tale contesto, la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione, avvenuta fra il 1999 e il 2001, potrebbe aver alterato questo equilibrio con conseguenti distonie ordinamentali, con particolare riferimento alla distribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni; distonie che hanno indotto la Corte costituzionale ad intervenire più volte sulle materie più delicate ove più stridente era il rapporto tra ordinamento statale e ordinamenti regionali.<br />
Ma la modifica del titolo V è anche un esempio di come una riforma, come quella del 2000, che prescinda da quelli che sono gli elementi strutturali dello Stato, possa non già offrire soluzioni, ma determinare problemi.</p>
<p>Quali dunque, e sempre ammesso che esistano o siano esistiti, gli elementi identificativi dello Stato italiano? Ma poi, di quale Stato italiano parliamo? Di un’entità che sin dalla sua formazione è comunque riuscita, pur mutando varie volte veste costituzionale, a conservare la propria integrità, oppure di varie esperienze statuali alternatesi dal XIX secolo sino ai giorni nostri?<br />
Il diritto pubblico si è ovviamente, anche  in Italia, confrontato con la tematica dell’origine e della natura dello Stato<a title="" href="#_edn15" name="_ednref15">[15]</a> in generale e italiano in particolare, elaborando varie teorie riconducibili a diverse concezioni politiche e filosofiche sulla condizione dell’uomo quale soggetto di diritto,sulla società e sulla legittimazione del potere: si va dalla teoria dell’istituzione e della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano, alla classica tesi dello Stato quale risultante dei tre elementi costitutivi (popolo, governo sovrano e territorio) ed ancora alle teorie sulla costituzione materiale<a title="" href="#_edn16" name="_ednref16">[16]</a>, che in Italia hanno visto nel Mortati un principale punto di riferimento, sino a concezioni normativistiche<a title="" href="#_edn17" name="_ednref17">[17]</a> o realistiche<a title="" href="#_edn18" name="_ednref18">[18]</a>.<br />
Queste teorie offrono modelli d’analisi che, tuttavia, non riescono ad elaborare un’univoca chiave di lettura dell’esperienza italiana e ciò o in quanto eccessivamente focalizzate sul problema astratto della nascita e della natura dello Stato o perché legate, nella loro elaborazione, a elementi di analisi di tipo politico<a title="" href="#_edn19" name="_ednref19">[19]</a>per loro natura perennemente instabili.<br />
Si consideri a titolo esemplificativo la teoria della costituzione materiale che Mortati utilizzò, fra l’altro, anche per analizzare il problema storico-giuridico della continuità dello Stato italiano dalla sua fondazione siano all’avvento della repubblica. Egli, dapprima, identificando lo Stato con la Costituzione materiale (intesa come principio organizzativo dello Stato) e quest’ultima come l’insieme delle “…<em>forze politiche dominanti ordinate intorno ad uno scopo, cioè a valori politici fondamentali</em>…”, ovvero i “..<em>ceti dominanti  le cui influenze poggiano su istituzioni sociali, economiche, religiose, culturali…</em>”<a title="" href="#_edn20" name="_ednref20">[20]</a>, individuò almeno due soluzioni di continuità nella storia delle istituzioni italiane: il 17 marzo 1861, nascita del nuovo Regno d’Italia rispetto al Regno sardo – piemontese, e il colpo di stato del 25 luglio 1943 che aprì la strada alla fase transitoria e costituente<a title="" href="#_edn21" name="_ednref21">[21]</a>. In un secondo momento, tuttavia, sempre sulla base di quella teoria, mutò avviso aderendo alla tesi della continuità istituzionale e rilevando che la costituzione materiale italiana, ovvero gli assetti politici e le <em>élite </em>dominanti, non fossero in realtà mutati nel passaggio dal regime liberale a quello fascista e da quest’ultimo al regime repubblicano e che la prova di ciò fosse da rinvenire nella ritardata e incompleta attuazione dei principi costituzionali a più di vent’anni dall’entrata in vigore della Carta repubblicana<a title="" href="#_edn22" name="_ednref22">[22]</a>.<br />
Non offre soluzioni dirimenti neppure la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, la quale sostiene che lo Stato è un’istituzione, un’organizzazione che, nel porsi come tale, si configura come ordinamento giuridico:<br />
lo Stato “..è un’unità ferma e permanente; ha un’esistenza a sé oggettiva e concreta, esteriore e visibile; ha un’organizzazione o struttura che assorbe gli elementi che ne fanno parte e che è superiore e preordinata così agli elementi stessi come alle loro relazioni, in modo che non perde la sua identità, almeno sempre e necessariamente, per singole mutazioni di tali elementi..”<a title="" href="#_edn23" name="_ednref23">[23]</a>.</p>
<p>In altri termini la teoria romaniana spiega cosa sia lo Stato, ci dice che la sua intelaiatura organizzativa trascende i suoi elementi costitutivi e le loro eventuali modificazioni (ad esempio di natura territoriale), ma non offre chiavi di lettura in merito all’evoluzione storica dell’esperienza italiana<a title="" href="#_edn24" name="_ednref24">[24]</a>. Se, in altri termini, utilizzassimo questa teoria per verificare se nel passaggio dalla fase monarchico-fascista a quella repubblicana sia sorto un nuovo ordinamento statale potremmo ancora una volta avere risposte non univoche.<br />
Ed ancora si pensi a quel delicato passaggio del nostro recente passato, rappresentato dal crollo di quella che Piero Scoppola<a title="" href="#_edn25" name="_ednref25">[25]</a>, con una felice espressione, definì la “Repubblica dei partiti”, sorta dal patto costituente ed entrata in crisi sull’onda dell’inchiesta “Mani pulite” e a seguito delle modifiche alla legislazione elettorale in senso maggioritario.<br />
Ora se la teoria dell’istituzione potrebbe consentirci di sostenere, nonostante quel difficile passaggio della storia nazionale, la sussistente continuità dello Stato, e che quindi nessuna seconda repubblica sarebbe sorta sulle ceneri della prima, ad una risposta forse diversa potremmo giungere utilizzando gli assunti dottrinali compendiati nella teoria della Costituzione materiale.<br />
Infine la nota tesi del Donati secondo cui<br />
“..la sostanza della persona reale dello Stato è formata dal complesso dei suoi funzionari, in quanto tali, vale a dire da ciò che suol chiamarsi l’organizzazione statale”<a title="" href="#_edn26" name="_ednref26">[26]</a>. Ed ancora: “Sostanza della persona statale devono dirsi i pubblici funzionari. Soltanto si ha, che i cittadini, nel loro complesso integrale o in un complesso più limitato, sono a loro volta assunti a funzionari pubblici”<a title="" href="#_edn27" name="_ednref27">[27]</a>.</p>
<p>Non importa, in questo contesto, soffermarsi sulla questione teorica se, sulla base della ricostruzione donatiana,per funzionari dello Statodebbano oggi intendersi solo quelli onorifici, ovvero i governanti, o anche gli appartenenti alle strutture amministrative; se, in altri termini, costituiscano la persona reale dello Stato solo i titolari degli uffici di rappresentanza politica oppure anche quelli, titolari anch’essi di uffici, che generalmente si è soliti farsi rientrare nella più ampia categoria giuridica del “pubblico impiego”.<br />
Il problema, infatti, si porrebbe in ogni caso se ancora una volta prendessimo in considerazione l’evoluzione della storia dello Stato italiano e ci chiedessimo, ad esempio, se la smobilitazione solo in parte riuscita dei dipendenti pubblici avvenuta a seguito della riforma De Stefani nel 1923 o il blocco delle assunzioni deciso del regime fascista tre anni più tardi o, ancora, l’epurazioneantifascista del ‘46 abbiano o meno modificato la persona reale dello Stato. Ed ancora,in relazione al passaggio dal regime autoritario alla repubblica, si potrebbero delinearesoluzioninon univoche anche limitando l’ambito concettuale dell’espressione “pubblici funzionari” ai governanti.<br />
In definitiva, in tutti e due i casi, e soprattutto nel secondo, potrebbe non essersi verificato quell’ordinario avvicendamento o quella fisiologica sostituzione di funzionari che per il Donati costituiva il presupposto perché si potesse escludere una rottura della continuità storica della persona reale dello Stato<a title="" href="#_edn28" name="_ednref28">[28]</a>.<br />
In tale contesto, potrebbe, dunque, essere interessante rielaborare, in ambito giuridico, un modello d’analisi frutto di quel movimento di pensiero, invero non omogeneo, che, avviatosi in Europa intorno alla metà del XX secolo, assunse la denominazione di “strutturalismo”.Furono soprattutto ilinguisti, gli antropologi egli psicologi a studiare i propri sistemi di riferimento considerandoli come “strutture” ovvero delle reti, autocentrate e auto-regolantesi, composte di elementi interdipendenti:</p>
<p>“In prima approssimazione, una struttura è un sistema di trasformazioni, che comporta leggi in quanto sistema (in opposizione alle proprietà degli elementi) e che si conserva o si arricchisce grazie al gioco stesso delle sue trasformazioni, senza che queste conducano fuori dalle sue frontiere o facciano appello a elementi esterni. In breve, una struttura comprende così questi tre caratteri: totalità, trasformazioni e autoregolazione…”<a title="" href="#_edn29" name="_ednref29">[29]</a>.</p>
<p>Anche uno Stato, quindi, a prescindere dalle modificazioni del suo ordinamento positivo, ma anche dai principi e dalle forze politiche che ne hanno determinato la nascita, potrebbe avere una struttura con una sola finalità: quella di durare; detto altrimenti nessuno Stato nasce a termine anche se può, come tutte le organizzazioni sociali, avere una fine<a title="" href="#_edn30" name="_ednref30">[30]</a> la cui causa non può che essere un evento rivoluzionario in grado di sostituire una struttura con un&#8217;altra. Peraltro, vuoti strutturali di potere non sono ammissibili in quanto o ad uno Stato ne segue un altro o la sua assenza è colmata da uno Stato preesistente.<br />
Tale “struttura” è dinamica perché è il risultato dei continui riadattamenti dei suoi elementi costitutivi e delle rimodulazioni dei rapporti fra di essi. Le sue trasformazioni la arricchiscono senza, per così dire, modificarne i caratteri genetici.<br />
Soprattutto la struttura di uno Stato è in grado direagire e resistere ai tentativi esterni che siano volti ad alterarne il funzionamento. Con riserva di più ampie considerazioni in seguito, si pensi sin d’ora a come la burocrazia statale, che ha costituito certamente un elemento di continuità della compagine statale, abbia resistito ai vari tentativi di riforma che neppure il fascismo riuscì seriamente a portare avanti; anzi alla fine furono le strutture del regime- in primo luogo il partito o la milizia nazionale &#8211; a piegarsi all’amministrazione dello Stato.<br />
Ma prima di considerare nel dettaglio il caso italiano, resta da accennare ad una possibile metodologia in grado di individuare gli elementi della struttura di un dato Stato. Essa potrebbe poggiare su un metodo al contempo induttivo e deduttivo: induttivo perché basato su un’analisi dell’evoluzione storica di uno Stato volta a ricavarne per astrazione, detti elementi; deduttivo in quanto tali elementi, una volta individuati, fornirebbero gli strumenti per prevedere le possibili evoluzioni della struttura stessa in relazione alla quale calibrare al meglio scelte politiche e riforme di sistema.<br />
Detto in altro modo, le riforme strutturali (definibili tali quando in sintonia con la dinamica interna degli elementi della struttura di uno Stato) saranno verosimilmente accettate dal sistema che invece reagirà, tentando di respingerle e vanificarne l’efficacia, nei confronti di interventi anti-strutturali.<br />
E di qui l’ulteriore conseguenza in base alla quale ogni struttura statale, che ha esclusive e peculiari caratteristiche, è, probabilmente, predisposta ad accogliere solamente quegli interventi, ad esempio ditipoorganizzativo,corrispondenti alla sua natura ed alla sua specifica evoluzione. Importare, ad esempio,<em> d’emblée</em> un modello costituzionale o amministrativo da uno Stato ad un altro potrebbe  condurre o all’insuccesso o alla rimodulazione dello stesso modello sulla base delle caratteristiche della struttura che lo riceve.<br />
Per fare solo un esempio, che si fa riserva di chiarire meglio nelle pagine seguenti, ciò potrebbe essere accaduto con l’ordinamento prefettizio, ovvero con quell’antica istituzione amministrativa che ha accompagnato la nascita e lo sviluppo dello Stato italiano.<br />
Il sistema delle prefetture, infatti, pur avendo avuto come modello quello francese non è riuscito completamente ad imitarlo, assumendo &#8211; esi badi bene non potendo essere diversamente -suoi tipici connotati. In proposito, senza, per ora, entrare nel dettaglio della storia amministrativa del nostro Stato,può essere interessante ricordare come il prefetto italiano non ebbe mai quel ruolo di unico punto di riferimento territoriale dell’amministrazione centrale, dovendo per così dire dividerele proprie funzioni con altre diramazioni ministeriali come, ad esempio,le finanze, la scuola o i beni culturali. Ben inteso, l’amministrazione prefettizia ebbe sin da subito compiti di rappresentanza generale del governo e delicatissimipoteri in tema di ordine e sicurezza pubblica, servizi elettorali e stato civile, controllo dei comuni e delle province, ma mai nella sua storia riuscì ad eguagliare il sistema francese.<br />
In Italia, quindi, a differenza che in Francia, il prefetto sviluppò una funzione di coordinamento (e ciò principalmente proprio per il carattere frastagliato dell’amministrazione dello Stato sul territorio), tutt’al più di sostituzione, ma mai di vera e propria direzione. Ebbene, e per tornare al presente, non tenere conto di ciò e tentare di importare all’interno del nostro ordinamento il principio direttivo potrebbe condurre, in termini di efficienza dei processi amministrativi, a risultati non soddisfacenti proprio perché il sistema difficilmente riuscirebbe a decodificarli e ad accettarli. Più utile, allora, sarebbe valorizzare, attraverso la figura del prefetto e la rete delle prefetture, strumenti di coordinamento più congeniali all’Amministrazione italiana, quali ad esempio la conferenza dei servizi, lo sportello unico per i cittadini e le imprese e, ma solo come<em>extrema ratio</em>, il potere sostitutivo<a title="" href="#_edn31" name="_ednref31">[31]</a>.<br />
Per concludere su questo paragrafo, forse può essere interessante notare che una parte minoritaria della dottrina, anche se non in diretta relazione con la filosofia strutturalista, è giunta ad elaborare un concetto di “struttura” autonomo rispetto alle nozioni di forma di Stato e di governo.<br />
Emilio Crosa, ad esempio, definiva la struttura in senso giuridico dello Stato:</p>
<p>“..il modo secondo cui si ordinano gli elementi necessari per l’individuazione dell’ente, i quali per la disposizione assunta, perfettamente definibile ed accertabile, configurano tecnicamente l’ente stesso. L’ente perciò si distingue dagli elementi che lo compongono, assume una individualità propria, cosicché tali elementi rispetto all’ente costituiscono il substrato reale della propria esistenza…”<a title="" href="#_edn32" name="_ednref32">[32]</a>.</p>
<p>E tale individualità, a sua volta, è segnalata dal fatto che lo Stato:</p></div>
<ul>
<li>ha una volontà propria distinta da quella della sua popolazione (essa non è la somma delle volontà individuali): detta volontà, infatti, si esplica attraverso una procedimentalizzazione e tipizzazione degli atti individuati dalla legge, sia nella forma che nel soggetto (persona o collegio) competente ad adottarli<a title="" href="#_edn33" name="_ednref33">[33]</a>;</li>
<li>persegue fini e interessi  distintida quelli di ognuno dei suoi componenti e siffatti interessi non costituiscono la sommatoria di quelli individuali<a title="" href="#_edn34" name="_ednref34">[34]</a>;</li>
<li>è stabile: la stabilità è data dal fatto che lo Stato sussiste indipendentemente dai suoi cittadini e dalle variazioni territoriali. Esso permane stabile indipendentemente dal rinnovarsi dei suoi organi nella loro struttura o nei soggetti titolari. Lo Stato è indipendente dalla sua costituzione, che può mutare senza che perciò lo Stato venga meno<a title="" href="#_edn35" name="_ednref35">[35]</a>;</li>
<li>è unitario: l’unità è la riconduzione a sistema dei suoi elementi che sono il popolo e il territorio<a title="" href="#_edn36" name="_ednref36">[36]</a>.</li>
</ul>
<div>
L’altro autore che si segnala è Carlo Cereti secondo cui</p>
<p>“..Forma e struttura dello Stato sono concetti diversi pur essendo inscindibilmente collegati. La struttura interna dello Stato varia profondamente anche entro forme analoghe: basti pensare alle diversità strutturali dell’impero romano, dei principati del Rinascimento e delle odierne monarchie costituzionali; oppure della repubblica veneta, delle altre repubbliche medievali e di quelle moderne. Struttura è qualcosa di più ampio e di diverso degli elementi separatamente presi e dei singoli organi attraverso i quali lo Stato si attua e si afferma; è il risultato di principi, di idee, di indirizzi che si sono politicamente e giuridicamente affermati negli ordinamenti e negli istituti statali”.<a title="" href="#_edn37" name="_ednref37">[37]</a></p>
<p>Come si è visto sopra, invece, Santi Romano e Donano Donati parlavano sì di “struttura”, ma la intendevano come sinonimo, rispettivamente, di organizzazione (o istituzione) e di complesso dei pubblici funzionari costituenti la persona reale dello Stato.</p>
<p><strong>3.- Gli elementi della struttura dello Stato italiano: un’ipotesi ricostruttiva</strong></p>
<p>Gli elementi della struttura di uno Stato possono avere natura socio-economica, politica e giuridica: il loro numero non è predefinito, ma varia da Stato a Stato.<br />
Sono complementari, non sussistendo fra di essi, soprattutto quelli giuridici rispetto a quelli socio-economici, un rapporto che la dottrina di stampo marxista definirebbe sovrastrutturale. Al contrario, tra di essi rilevano relazioni di forte interdipendenza orizzontale e la continua trasformazione delle loro dinamiche costituisce il motore dello sviluppo storico di uno Stato.<br />
Ciò premesso e passando alcaso italiano, si propone di seguito una semplice ipotesi di lavoro attuativa dei principi di cui al paragrafo precedente.<br />
Gli elementi della struttura del nostro Stato hanno probabilmente avuto ed hanno tuttora una natura limitata all’ambito socio-economico e giuridico; i profili politici, viceversa, sono stati secondari, nel senso che non sono mai entrati a far parte, neppure durante l’esperienza fascista e a differenza dello Stato nazional-socialista o sovietico, della struttura statale.<br />
Risalendo, peraltro, ancora indietro nel tempo si osserva che non vi è stato nulla, nell’esperienza italiana, di paragonabile alle grandi rivoluzioni inglesi della seconda metà del 1600 o a quella statunitense e francese. Riguardo al caso francese, poi, che è il più vicino a noi e al quale prima e dopo l’unificazione si è spesso guardato, non può essere registrato in Italia un processo simile alla grande rivoluzione del 1789.<br />
In altri termini, nessuna classe politica omogenea è stata nel nostro Paese in grado, a differenza di altre esperienze, di guidare un processo politico-rivoluzionario di natura costituente o in senso democratico o totalitario.<br />
Certamente è mancata, all’atto dell’unificazione, quella che si potrebbe chiamare la borghesia &#8211; intesa quale classe ideologicamente omogenea e proprietaria di capitali e fattori produttivi &#8211; in grado di governare, tramite la politica, le dinamiche economiche. Al contrario, è lo Stato che in relazione al fragile sviluppo industriale ha giocato, in tutto l’arco della sua evoluzione, un ruolo determinante, talvolta detenendo direttamente gli assetti produttivi e imprenditoriali. E’, altresì, mancato un gruppo dirigente compatto alla guida, come nella Russia sovietica, di una classe rappresentativa dei ceti popolari.<br />
Più in generale, si ha l’impressione che al mutare delle élite politiche dominanti, che pure si sono avvicendate alla guida del Paese,non siano corrisposte reali modifiche degli assetti economico-sociali ed ecco perché, verosimilmente, la teoria della costituzione materiale del Mortati, elaborata in un particolare momento della storia d’Italia, quello fascista, in cui una parte dei giuristi credette di poter scorgere concreti segnali di cambiamento con l’ingresso nella “struttura” dello Stato di elementi di natura politica<a title="" href="#_edn38" name="_ednref38">[38]</a>, entra in crisi proprio se utilizzata con riferimento alla nostra vicenda nazionale.<br />
Per quanto concerne, dunque, l’elemento socio-economico dovremmo chiederci chi abbia acconsentito al processo di unificazione nazionale, auspicandolo e conducendolo a termine.<br />
Tentare di rispondere ad un interrogativo del genere è compito non facile, anche perché l’unificazione nazionale è stata il risultato di una serie molto articolata di coincidenze storiche, politiche, diplomatiche, culturali e militari.<br />
Grandi personalità, in primo luogo italiane, vi hanno concorso e uno Stato, quello Sardo-piemontese, vi ha contribuito in maniera decisiva, peraltro in un contesto internazionale in cui Inghilterra, Francia, Prussia e Impero austriaco giocarono, in un modo o nell’altro, la loro partita.<br />
La storia e la storiografia, del resto, hanno proposto soluzioni diverse talvolta in reciproca dissonanzae ciò in quanto ideologicamente condizionate dal periodo storico in cui i vari studiosi sono vissuti: Benedetto Croce, ad esempio, non la pensava come Gioacchino Volpe e Gramsci elaborò una propria tesi sul Risorgimento non collimante con quella di Piero Gobetti. Il Fascismo, per parte sua, si vide come il continuatore dell’esperienza risorgimentale, mentre i suoi oppositori lo consideravano un elemento di rottura. E con la caduta del regime le forze antifasciste, che fondarono il patto costituente, cominciarono a parlare della resistenza come di un secondo risorgimento<a title="" href="#_edn39" name="_ednref39">[39]</a>.<br />
Un passo avanti sulla ricerca dell’elemento socio-economico della struttura dello Stato italiano può essere, tuttavia, tentato grazie ad un’intuizione contenuta in una piccola opera scritta da Cesarini Sforza nel ’29, quando la dottrina dibatteva intorno alla tematica della pluralità degli ordinamenti giuridici, pesantemente condizionata dal pensiero di Santi Romano.<br />
Alcuni giuristi dell’epoca segnalavano una contraddizione di fondo della teoria romaniana, che non riusciva a spiegare se il momento della nascita di un’istituzione, intesa come ordinamento giuridico organizzato,precedesse o meno le norme volte a disciplinarla.<br />
E Cesarini Sforza, in una nota del suo libro, sostenne che quella teoria non sarebbe potuta uscire dagli angusti confini del normativismo, così perdendo la sua carica innovativa, senza considerare che al fondo di qualsiasi ordinamento giuridico, sia esso riconducibile ad un’associazione di privati o ad uno Stato, non vi sono norme, ma rapporti fra titolari di diritti e di obblighi:</p>
<p>“..Dire che un ordinamento è giuridico in quanto è un’istituzione non significa nulla, se poi si afferma che un’istituzione è giuridica in quanto è un ordinamento. Invece un ordinamento è giuridico in quanto si risolve nella relazione fra un diritto e un obbligo entro un rapporto regolato in una data guisa; in altre parole, non è l’istituzione che può definire la giuridicità, ma è questa indispensabile per definire quella. Benché, dunque, il risultato più caratteristico della teoria del Romano sembri essere la demolizione del concetto tradizionale del diritto obbiettivo come complesso di norme, in sostanza essa non esce dal campo della concezione obbiettivistica..”<a title="" href="#_edn40" name="_ednref40">[40]</a>.</p>
<p>In ipotesi basterebbe anche solo un rapporto &#8211; in grado di essere attuato per una serie indefinita di volte ed eventualmente assistito da un’autorità che lo faccia rispettare<a title="" href="#_edn41" name="_ednref41">[41]</a> &#8211; perché si abbia un ordinamento giuridico, anche se nella realtà quest’ultimo è un insieme di rapporti tra loro collegati<a title="" href="#_edn42" name="_ednref42">[42]</a>.In tale ricostruzione, comunque, lo Stato conserva un ruolo di rilievo, essendo l’ordinamento che ricomprende gli altri ed avendo il monopolio della coazione sia per far rispettare i propri rapporti che quelli riconducibili agli altri ordinamenti giuridici<a title="" href="#_edn43" name="_ednref43">[43]</a>.<br />
Se però indagassimo a cosa siano ancoratitali rapporti giuridici di “diritto-obbligo”potremmo sostenere che alla base vi sono interessi individuali, collettivi e generali. E potremmo anche sostenere che parte delle norme dell’ordinamento positivo di uno Stato siano funzionali alla tutela di quegli interessi, specie di natura economica e riconducibili a beni (in definitiva la ricchezza mobiliare e immobiliare),su cui converge quel nucleo della società che, a sua volta, è in grado di esprimere una o più élite dirigenti.<br />
Nel caso della formazione dello Stato italiano, tale nucleo non fu, come si è sopra detto, rappresentato dalla borghesia sul modello di quella inglese o francese, ma da un insieme di classi medio-alte riconducibili alla nobiltà terriera, ai commercianti, alle libere professioni (si pensi ai giuristi) sino ad includere quei funzionari dello Stato che decisero di riconoscersi nel processo di formazione della nuova compagine statale<a title="" href="#_edn44" name="_ednref44">[44]</a>.Va anche tenuto in considerazione che spesso tali categorie sociali trovarono punti di intersezione, se si pensache soprattutto all’inizio del processo unitario la nobiltà o le famiglie comunque agiate offrivano anche il personale dirigente dei grandi corpi dello Stato come quello prefettizio, diplomatico o militare.<br />
Le file di questo blocco socio-economico andarono naturalmente aumentando man mano che il processo di unificazione sconfinava dal progetto cavouriano, che com’è noto puntava alla costituzione di uno Stato centro-settentrionale, con l’annessione dei territori del Regno delle Due Sicilie. Molta parte della così detta classe dirigente meridionale, che comunque proveniva anch’essa dai ceti medio-alti, si era culturalmente formata a Torino o condivideva idealmente con quella capitale i valori del liberalismo ottocentesco.<br />
Li condivideva ad esempio un avvocato, Liborio Romano, liberale antiborbonico e perseguitato dalla polizia fino al 1859, cui Francesco II, lo stesso giorno della svolta costituzionale del 25 giugno 1860<a title="" href="#_edn45" name="_ednref45">[45]</a>, conferisce la nomina di prefetto di polizia per promuoverlo, tre settimane dopo, a ministro dell’interno. Un errore fra i tanti che la classe dirigente borbonica fece nei convulsi momenti che portarono alla caduta del Regno e che il re pagherà a caro prezzo, come ha scritto lo storico Paolo Macry<a title="" href="#_edn46" name="_ednref46">[46]</a>. Il ministro liberale di Francesco II, infatti, smonterà pezzo a pezzo l’apparato amministrativo dello Stato, smantellando la polizia borbonica<a title="" href="#_edn47" name="_ednref47">[47]</a>( per sostituirla soprattutto nella città di Napoli con una guardia civica), il corpo delle guardie urbane regie, la magistratura e le burocrazie ministeriali, tutte travolte da pensionamenti, destituzioni e trasferimenti. Uguale sorte spetta al corpo degli intendenti (il copro prefettizio borbonico) i cui componenti vengono sostituiti con uomini fedeli al nuovo governo costituzionale<a title="" href="#_edn48" name="_ednref48">[48]</a>.<br />
Per comprendere quanto peso possano avere gli interessi economici nel processo di formazione di un nuovo Stato, vale la pena accennare alla nascita del Regno sardo-piemontese che poi, probabilmente, segna altresì il momento in cui cominciò a formarsi lo Stato italiano. Umberto Allegretti ha scritto, in proposito, pagine così chiare che vale la pena di riportare:</p>
<p>Il processo di unificazione “..non comincia, ma culmina il 17 marzo del 1861 nello storico Palazzo Carignano di Torino dove è stato proclamato il Regno d’Italia. Comincia invece alla fine del 1847 a Torino, a Genova, a Cagliari (a proposito della Sardegna si è spesso dimenticata la &lt;&gt;, con la corrispettiva rinuncia alla sua autonomia storica, voluta dalla classe dirigente sarda nel 1847) con una serie di richieste di riforma al re Carlo Alberto; si afferma con la concessione dello Statuto fatta da questi nel febbraio-marzo 1848..”<a title="" href="#_edn49" name="_ednref49">[49]</a>.</p>
<p>Più verosimilmente, il momento della nascita del Regno sardo-piemontese non è né il 1848 (anno in cui appunto Carlo Alberto concesse lo Statuto quale legge fondamentale del Regno che sarebbe tra l’altro divenuta la Costituzione del Regno d’Italia), né il 1720 (data in cui Vittorio Amedeo II di Savoia acquisì il Regno di Sardegna affiancandolo agli altri suoi possedimenti di terra ferma, fra i quali in primo luogo il Principato del Piemonte ed il Ducato di Savoia). La data è, molto più verosimilmente, il 29 novembre del 1847, quando il Re accettò, da una delegazione del Parlamento del Regno di Sardegna recatasi a Torino, la rinuncia alla secolare autonomia dell’Isola e la richiesta della fusione perfetta (politica, finanziaria e amministrativa) con gli Stati della terra ferma: è in quel momento che cessò di esistere quella che potrebbe essere definita (anche se con le dovute accortezze) una mera “Unione reale”<a title="" href="#_edn50" name="_ednref50">[50]</a> per lasciare il posto ad uno Stato unitario (nuovo).<br />
Ebbene, fra le cause che spinsero la classe dirigente sarda a chiedere la fusione perfetta non secondarie furono quelle economiche<a title="" href="#_edn51" name="_ednref51">[51]</a>, se si considera che a seguito della c.d. legge piemontese “sulle chiudende” e dei connessi e graduali tentativi di smantellare i diritti feudali (1820-1830), l’aristocrazia terriera sarda era stata risarcita mediante titoli del debito pubblico; titoli che erano valutati e garantiti nell’ambito del bilancio del <em>Regnum Sardiniae</em>, formalmente distinto da quello del Piemonte<a title="" href="#_edn52" name="_ednref52">[52]</a>.  La fusione perfetta non tanto, quindi, avrebbe permesso a quell’aristocrazia una totale equiordinazione, nei titoli e nelle cariche pubbliche, a quella sabauda, quanto una rivalutazione delle proprie cartelle tramite la fusione dei due bilanci nell’ambito di un unico Stato. Il conte Baudi di Vesme, nelle sue <em>Considerazioni politiche ed economiche sulla Sardegna</em> del 1848, sarà in proposito molto esplicito:</p>
<p>“La nobiltà, stata già potente in Sardegna, col riscatto de’ feudi fatto su basi larghissime con cedole del debito pubblico all’interesse del cinque per cento, era cresciuta in ricchezza quanto aveva perduto in potenza…Quindi la nobiltà sarda, posposta ogni idea di vane ed ormai perdute prerogative, con sommo zelo e a qualunque costo si siede a promuovere la riunione delle finanze di Sardegna con quelle di terraferma, riunione che non poteva ottenersi fuorché offrendo la rinunzia totale ai loro privilegi, ed una piena fusione tra le due parti dello Stato…”<a title="" href="#_edn53" name="_ednref53">[53]</a>.<br />
E ancora “..le cedole di Sardegna con la riunione delle due finanze avrebbero acquistato il dieci e più per cento del valore commerciale; ed il capitale che dà 5 lire di entrata, e che ora si vende lire 108, salirà immediatamente alle 120 e più. Quindi è che in seguito alla riunione della Sardegna col Continente, oltre la maggiore sicurezza acquistata, i possessori di cedole si troveranno d’un tratto aumentato d’un decimo e più questo loro patrimonio…”<a title="" href="#_edn54" name="_ednref54">[54]</a>.</p>
<p>Più in generale, questo insieme di classi sociali culturalmente ed economicamente legato alla terra e privo di consistenti capitali per sostenere, con spirito d’impresa, autonomi progetti di sviluppo industriale si connota, inoltre, per un forte localismo e per il fatto di essere priva di una coscienza nazionale, che con fatica governanti e intellettuali cercheranno, dal 1861 in poi, di elaborare attraverso la produzione di una simbologia <em>ad hoc</em>. La nazione entrerà anche a fra parte dell’ordinamento positivo dello Stato dal periodo liberale sino al quello repubblicano, quasi a voler deontologizzare un valore in realtà poco avvertito nella coscienza collettiva: e così lo Statuto albertino, la Carta del lavoro fascista o la Costituzionedel ’48, per citare i documenti più significativi,contempleranno nei rispettivi articolati il termine “Nazione”; un termine, tuttavia,di cui sarebbe rischioso provare a sostenere una continuità storica di significato. Del resto anche i simboli e le ritualità (inni, bandiere ivi compreso il tricolore, cerimonie etc…), che servivano e servono a dare corpo alla nazione, sono mutati negli oltre cento cinquant’anni dall’unità<a title="" href="#_edn55" name="_ednref55">[55]</a>.<br />
Sopratutto il forte localismo che contraddistingue questo insieme di classi sociali, lontano parente di quell’esperienza comunale che caratterizzò nella seconda parte del medioevo ampie zone d’Italia, sarà non a caso uno dei motivisu cui più farà leva la scelta centralistica nell’organizzazione del nuovo Stato. Mancando di uno spirito imprenditoriale queste classi sono anche portate ad un approccio pragmatico ed individualista nei confronti delle grandi questioni politiche del Paese e saranno sempre, nella storia dello Stato italiano, capaci di esprimere élite dirigenti votate al trasformismo.<br />
E il trasformismo non si è solo manifestato attraverso i Parlamenti e quella tendenza dei partiti politici a convergere verso posizioni “centriste” ovvero moderate o, meglio, di compromesso: certo restano significative e interessanti, come evidenziato dallo storico Giovanni Sabbatucci<a title="" href="#_edn56" name="_ednref56">[56]</a>, le similitudini fra il connubio (1852) voluto da Cavour, fra l’ala progressista della destra e quella parlamentare guidata da Urbano Rattazzi, e l’esperimento trasformista (1882) realizzato da Depretis, questa volta su iniziativa della sinistra verso i moderati di destra. Vero, altresì, che il trasformismo abbia caratterizzato buona parte della vita della così detta prima Repubblica<a title="" href="#_edn57" name="_ednref57">[57]</a>.<br />
E tuttavia esso rappresenta un fenomeno socio-economico più ampio che va oltre i sistemi parlamentari e le dinamiche elettorali del periodo liberale e repubblicano.<br />
Il trasformismo è stato, invece, qualcosa di più; è stata la capacità del blocco rappresentato dalle classi medio-alte di condizionare trasversalmente forze e partiti politici per la cura dei propri interessi riconducibili ad esigenze di stabilità e benessere sociale ed economico. E quando i partiti si sono ridotti ad uno, ovvero quello fascista, esse ne hanno espresso parte della classe dirigente o hanno, comunque, saputo utilizzare i vari canali messi a disposizione dal regime per portare al centro le proprie istanze: i sindacati nell’ambitodel sistema corporativo, ivi compresi quelli dei lavoratori la cui classe dirigente non fu certo espressione dei ceti operai; i gerarchi, che conservarono una gestione localistica e clientelare del potere; le amministrazioni pubbliche parallele etc..<br />
Peraltro, poiché questo blocco socio-economico ha costituito una significativa riserva di dirigenti e  funzionari pubblici, esso ha potuto condizionaredirettamente le forze politiche, stemperandone gli eccessi, attraverso la leva della Pubblica amministrazione. Il pubblico impiego, peraltro, in conseguenza della graduale espansione della macchina amministrativa &#8211; dalla formazione dello Stato nazionale sino ad oggi &#8211; ha rappresentato una dellevie tramite cui questo blocco ha esteso la propria base sociale affiliando a sé nuovi settori della popolazione.<br />
Il bipolarismo non è riuscito, tra l’altro, ad ostacolare le tendenze trasformistiche del sistema e ciò sia nei primi vent’anni dell’Italia unita che a seguito della riforma in senso maggioritario del 1993. Quel “bipolarismo polarizzato” che con le elezioni del 1994 avrebbe dovuto inaugurare, secondo gli auspici del prof. Sabbatucci<a title="" href="#_edn58" name="_ednref58">[58]</a>, una nuova stagione non ha impedito il costituirsi di Governi del presidente della Repubblica o di natura tecnica sorretti da maggioranze centriste. Ancora una volta, dunque, la trasversalità delle classi medie è stata in grado di condizionare le forze politiche.</p>
<p><strong>3.1 – (segue): il secondo elemento della struttura dello Stato italiano</strong></p>
<p>Accanto a questo blocco economico-sociale, che ha conservato immutati i suoi tratti genetici durante tutta la vicenda unitaria, la struttura dello Stato si è poi caratterizzata sin da subito per altri due elementi di tipo giuridico, entrambi afferenti ad esigenze di natura organizzativa: lo “statocentrismo” e il principio di legalità.<br />
Già nel paragrafo precedente è emerso il preponderante ruolo dello Stato nelle vicende dall’unificazione ad oggi, le cui manifestazioni più evidenti sono il centralismo governativo e burocratico ed il costante sostegno pubblico ai processi di sviluppo industriale.<br />
Le ragioni storiche del “centralismo” sono molteplici e tra di loro fortemente concatenate.<br />
Si può, innanzi tutto, osservare come gli Stati pre-unitari, e soprattutto il Regno sardo-piemontese che poi condusse il processo di unificazione, fossero stati pesantemente condizionati nella loro organizzazione interna dall’esperienza amministrativa napoleonica di cui i sovrani italiani, tornati sul trono a seguito del Congresso di Vienna, seppero trarre insegnamento. I governanti sabaudi, per esempio, già prima dell’unificazione perfetta del 1847, sperimentarono il sistema prefettizio nella Sardegna del 1807<a title="" href="#_edn59" name="_ednref59">[59]</a>;solo successivamente le prefetture, per come le conosciamo oggi, dapprima furono oggetto di specifica attenzione da parte della legislazione Rattazzi del 1859<a title="" href="#_edn60" name="_ednref60">[60]</a> e poi estese ai territori del regno,gradualmente conquistati dall’esercito piemontese e dalle forze garibaldine.<br />
Anche la questione meridionale e il fenomeno del brigantaggio indussero ad accantonare eventuali progetti di riforma del nuovo Stato in senso autonomistico o federale, costringendo la classe dirigente ad aumentare i poteri repressivi dell’amministrazione prefettizia e più in generale della pubblica sicurezza, dell’esercito e della magistratura<a title="" href="#_edn61" name="_ednref61">[61]</a>.<br />
Vi è poida considerare il fatto che le varie capitali degli stati-preunitari avevano comunque ereditato quella sensibilità giuridico-amministrativa che, attraverso l’esperienza romana e della chiesa cattolica, si basava sulla procedimentalizzazione, talvolta esasperata, delle decisioni del potere politico la cui attuazione, sui territori governati, richiedeva una burocrazia sempre più professionale e dipendente dal potere centrale.<br />
Ma le cause del centralismo italiano potrebbero anche essere ricercate nelle dinamiche interne alla “struttura”stessa dello Stato proprio con particolare riferimento a quel blocco socio-economico, rappresentato dalla classi medio-alte, fortemente localistico.<br />
In altri termini, il centralismo politico e burocratico puòessere letto non solo come il tentativo del nascente Stato di difendersi dai municipalismi e dalle spinte centrifughe presenti nel Paese, ma altresì come lo strumento di cui quelle classi sociali si servirono sin da subito per veicolare in alto le proprie istanze e ottenere dal centro determinate risposte: in questo quadro, deputati e prefetti costituiranno una perfetta cinghia di trasmissione per consentire il dialogo costante tra centro e periferie.<br />
Ma non è tutto, perché il localismo tentò nel corso della storia nazionale, peraltro riuscendoci, di moltiplicare i canali di dialogo, soprattutto tramite una Pubblica amministrazione sì centralizzata, ma non unificata specie a livello di articolazioni periferiche;e ciò fu la  conseguenza di precise scelte organizzativericonducibili non solo ai governanti, ma anche all’alta burocrazia, entrambi comunque espressione di un medesimo blocco socio-economico. Si spiegherebbe, così, il perché il modello prefettizio italiano abbia assunto caratteristiche storiche sue proprie che lo distinguono da quello francese; ma si spiegherebbe anche la fortuna che ebbe la costruzione, tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900, di un potente parastato contro cui anche il fascismo dovette fare i conti e venire a patti: un sistema di amministrazioni parallele rafforzatosi anche durante l’ordinamento repubblicano e la cui intelaiatura, nonostante i tentativi di privatizzazione messi in campo sin dall’ultimo decennio del ‘900, è in grado ancora adesso di esercitare forti resistenze<a title="" href="#_edn62" name="_ednref62">[62]</a>.<br />
L’elemento centralistico della struttura dello Stato, che l’ordinamento positivo provvide a blindare con straordinaria continuità per il tramite di una serie di accorgimenti organizzativi e funzionali<a title="" href="#_edn63" name="_ednref63">[63]</a>e che la dottrina della scuola del diritto pubblico italiano di Vittorio Emanuele Orlandosostenne con un solido apparato dottrinale, fu notevolmente potenziato durante il fascismo, mediante l’opera di Alfredo Rocco<a title="" href="#_edn64" name="_ednref64">[64]</a> che rappresenta il principale artefice di ampie riforme in senso autoritario dello Stato.<br />
Ed è significativo evidenziare che proprio il regime fascista, che a parole si proclamava totalitario ponendosi l’obiettivo di disarticolare lo Stato e di subordinarlo alle esigenze rivoluzionarie del regime, fu da quello stesso Stato imbrigliato attraverso i suoi apparati amministrativi. E’, in proposito, fin troppo nota, ma vale la pena ricordarla a titolo meramente esemplificativo, la circolare di Mussolini, del 5 gennaio 1927, che chiarì i rapporti tra gli apparati periferici del partito i prefetti e, in definitiva, il Governo:</p>
<p>“..Il prefetto, lo riaffermo solennemente, è la più alta carica dello Stato nella provincia. Egli è il rappresentante diretto del potere esecutivo centrale. Tutti i cittadini, ed in primo luogo quelli che hanno il grade privilegio ed il massimo onore di militare nel fascismo, devono rispetto ed obbedienza al più alto rappresentante politico del regime fascista e devono subordinatamente collaborare con lui, per rendergli più facile il compito…”<a title="" href="#_edn65" name="_ednref65">[65]</a>.</p>
<p>Più in generale, tutte le storiche carriere dello Stato &#8211; il corpo prefettizio e diplomatico, le forze armate e la magistratura &#8211; rimasero, nonostante talvolta gli avvicendamenti e le immissioni (certamente in quella prefettizia) di personale politico diretta espressione del regime, in mano alla burocrazia tradizionale. E lo stesso discorso può essere fatto per gli apparati di pubblica sicurezza, che riuscirono a conservare una certa autonomia, ma soprattutto ad evitare la nascita di polizie politiche sulla scorta delle esperienze nazista e sovietica<a title="" href="#_edn66" name="_ednref66">[66]</a>.<br />
Il principio centralistico, infine, riceve un’autorevole conferma anche dalla Costituzione repubblicana, che intanto riconosce l’autonomismo (art. 5 e titolo V della seconda parte) in quanto conferma il centralismo. Come, infatti, è stato osservato:</p>
<p>“..Il timore che le autonomie territoriali corrodano l’idea unitaria dello stato riemerge in modo prepotente negli artt. 114 e seguenti, che sembrano congegnati tutti in funzione della riaffermazione dell’unità statale. Tutta la disciplina è influenzata e condizionata dalla prevalenza del momento unitario sul momento comunitario e sull’autonomia come diversità (per essere autonomi, bisogna essere diversi, nel senso di esprimere ciascuno la propria individualità)…”<a title="" href="#_edn67" name="_ednref67">[67]</a>.</p>
<p>Ma soprattutto:</p>
<p>“L’autonomia è stata … concepita come un modo di essere dello stato unitario…”. Quest’ultimo, tra l’altro, “…non si è mai manifestato come il frutto dell’unione delle autonomie, ma si è mostrato invece nella veste dell’ente generale che, costruendo con la propria sovranità l’ordine giuridico vigente nell’intero territorio nazionale, ha concesso una specifica evidenza anche agli interessi delle collettività territoriali, affidando la cura di questi agli enti preposti alle stesse collettività, alla stregua di tre livelli, ritenuti adatti a comporre interessi dotati di sufficiente generalità per essere oggetto di azione e di soddisfacimento mediante l’uso di strumenti di diritto pubblico: regioni, province e comuni…”. “…Tuttavia anche le regioni sono sottratte all’influsso diretto della sovranità: esse non sono enti sovrani, ma enti dipendenti dalla sovranità dello stato unitario..”<a title="" href="#_edn68" name="_ednref68">[68]</a>.</p>
<p>Del resto ciò è confermato dal progetto regionalista predisposto in senso alla seconda delle tre sottocommissioni in cui si era suddivisa la Commissione dei 75, a sua volta istituita dall’Assemblea costituente, che fu la base dei lavori che poi condussero all’approvazione del titolo V della seconda parte della Costituzione repubblicana.<br />
Nella relativa relazione di accompagnamento, l’on. Gaspare Ambrosini<a title="" href="#_edn69" name="_ednref69">[69]</a>, nel ripercorrere la storia del problema del regionalismo e nell’evidenziare come lo stesso fosse ben avvertito dalla tradizione popolare-cristiana,metteva bene in evidenza che un’eventuale articolazione dello Stato in termini regionali non avrebbe minimamente potuto metterne in discussione l’unità e che la soluzione differiva dall’ipotesi federalista, pure sostenuta da alcuni deputati.<br />
Secondo la relazione, infatti, l’opzione regionale non solo non avrebbe messo a rischio la sovranità dello Stato, unico detentore della potestà d’imperio, ma la stessa avrebbe, di conseguenza, assunto i connotati di una “concessione” sempre modificabile di una particolare forma di libertà democratica di organizzazione e rappresentanza degli interessi:</p>
<p>“Completamente diversa<a title="" href="#_edn70" name="_ednref70">[70]</a> è la situazione dello Stato organizzato sulla base delle autonomie politiche regionali. Un tale Stato non ha carattere pattizio, in quanto non sono le Regioni come enti dotati di autonomia politica, ed è esso che stabilisce quali debbano essere in concreto le funzioni ed i poteri delle Regioni. Queste possono esprimere richieste e far pesare la propria forza politica perché vengano accolte; ma è lo Stato che decide.<br />
Ancora. Vero è che i diritti attribuiti dallo Stato alla regione diventano &lt;&gt; di questa, garantiti in modo più efficace che i diritti di tutti gli enti autarchici in genere; ma restano diritti che lo Stato ha attribuito alla Regione, ma che domani, con la procedura prestabilita per le norme di carattere costituzionale, potrebbe anche modificare, in seguito ad una valutazione diversa dei fattori preesistenti o alla presa in considerazione di fattori sopravvenuti; valutazione che farà col suo criterio, tenendo bensì conto degli interessi della Regione, ma in vista degli interessi generali della Nazione…Si è che lo Stato resta sovrano, l’unico sovrano, e che le Regioni non possono mai, per quanto estesi siano i poteri ad esse attribuiti, invocare alcun titolo di sovranità e mettersi al livello degli Stati membri dello Stato federale…”<a title="" href="#_edn71" name="_ednref71">[71]</a>.</p>
<p>Si è evidenziato che il principio statocentrico si è manifestato attraverso un ruolo da protagonista dello Stato nelle vicende economiche del Paese.<br />
In effetti, le classi imprenditoriali si giovarono, spesso, dell’apporto statale a strategici progetti di sviluppo, fossero essi la costruzione delle infrastrutture (ad esempio la rete ferroviaria), il sostegno alle grandi industrie o i salvataggi bancari<a title="" href="#_edn72" name="_ednref72">[72]</a>.<br />
Emblematico, ad esempio, il caso delle Acciaierie di Terni che ancora fanno parlare di sé e la cui storia nazionale inizia nel 1875, quando il Ministro della Guerra, il commissario per l’Umbria Gioacchino Napoleone Pepoli e i locali amministratori decisero di trasformare quella città in un centro industriale;e nacque così la Regia Fabbrica d’Armi.<br />
Ma è soprattutto nel 1881 che alcuni industriali, tra cui Vincenzo Stefano Breda, titolare di un’azienda che operava grazie al sostegno di capitali pubblici, costituirono una società di alti forni e le fonderie di Terni con l’obiettivo di produrre navi da guerra ed ancora una volta lucrare su commesse statali. L’operazione fu resa possibile anche per l’amicizia di Breda con l’Ammiraglio Benedetto Brin, ufficiale del genio navale, fautore dell’ammodernamento della flotta e ministro della Marinaper circa dieci anni; e tale commistione di interessi pubblici e privati, tra l’altro, non mancherà di far discutere e creare qualche imbarazzo ai Governi dell’epoca<a title="" href="#_edn73" name="_ednref73">[73]</a>. Senza entrare nei dettagli della storia dello stabilimento<a title="" href="#_edn74" name="_ednref74">[74]</a>, che nel corso degli anni anche recenti è stato oggetto di interventi pubblici di sostegno diretti o indiretti, è importante evidenziare i legami tra imprenditori, pubblica amministrazione statale e poteri locali, ma soprattutto il ruolo dello Stato come co-attore delle politiche industriali.<br />
Ovviamente, Terni è solo un esempio, forse meno noto di altri, che serve però ad evidenziare uno schema storicamente determinatodi relazioni, entro la “struttura” dello Stato, tra l’elemento socio-economico e il principio statocentrico; uno schema che fu replicato anche in altri settori fra cui giova ricordare quello automobilistico o bancario.</p>
<p><strong>3.2 – (segue): il terzo elemento della struttura dello Stato italiano</strong></p>
<p>Come si è già accennato, il terzo elemento strutturale, fortemente connesso agli altri due, è il principio di legalità.<br />
Quest’ultimo, spogliato di tutti gli orpelli di natura ideologica, sottintende il ruolo di centralità della legge quale procedura attraverso cui lo Stato manifesta la propria volontà, creando diritto. Non è ovviamente una caratteristica esclusiva dello Stato italiano, ma il risultato di quel processo di secolarizzazione e razionalizzazione dei poteri dello Stato moderno registratosi in Europa a decorrere dalla seconda metà del XVIII secolo, periodo in cui il pensiero politico, nell’ambito di una concezione assolutistica dello Stato<a title="" href="#_edn75" name="_ednref75">[75]</a>, concepisce la legge come la principale e più autorevole fonte del diritto.<br />
Lontani i tempi in cui la produzione delle norme era appannaggio di più soggetti e organizzazioni spesso in concorrenza (le monarchie, le assemblee rappresentative degli ordini sociali, la Chiesa, le corporazioni con le proprie consuetudini, l’attività delle corti, l’incessante opera di regolamentazione dei traffici mercantili ad opera di avvocati e notai), lo Stato cercava, quindi, di legittimare la propria sovranità su popoli e territori attraverso il monopolio del diritto e della coazione.<br />
E per conseguire tale scopo si gerarchizzavano i rapporti tra le fonti il cui ideale vertice vedeva  nella legge il principale atto con cui lo Stato produceva un diritto che si voleva certo e finalizzato a garantire quell’aspirazione alla tranquillità sociale che, secondo la tesi di Hobbes, spingeva gli individui a rinunciare alla propria originaria condizione di libertà, che era poi anche una condizione di violenza e disordine.<br />
Solo in un secondo momento, con le rivoluzioni inglesi della fine del ‘600 e quelle americana e francese di fine ‘700 e con l’avvento al potere della borghesia,la legge si colora di nuovi contenuti. Essa non è più solo l’atto supremo con cui lo Stato produce un diritto tendenzialmente certo ed esclusivo, ma diviene altresì la principale garanzia formale delle libertà economiche e individuali che questa nuova classe sociale rivendica. I parlamenti, soprattutto le Camere elettive, ma al contempo elitarie in quanto espressione di settori limitati delle società nazionali, diverranno lo specchio organizzativo di questo mutamento, perché inizieranno a controbilanciare il potere del re e dei suoi ministri.<br />
Nel corso del ‘900 questa continua tensione tra concezione autoritaria e liberale della legge sarà evidente nell’esperienza di alcuni Stati, come ad esempio il nostro: si pensi all’ultimo scorciodel millenovecento e agli stati di emergenza in Sicilia e in Lunigiana, oppure all’esperienza fascista, tutte fasi, seppur di diversa intensità, di rottura rispetto a periodi in cui l’estensione del suffragio elettorale, la graduale democratizzazione del parlamento e l’avvento della costituzione repubblicanacostituiscono un sicuro indice di una concezione della legge in senso liberale.<br />
Ciò tuttavia non toglie all’esperienza italiana alcuni suoi tratti peculiari dovuti proprio alle dinamiche fra il principio di legalità e gli altri due elementi della struttura dello Stato, ove le caratteristiche del disomogeneo blocco economico-sociale delle classi medio-alte e l’intensità dell’elemento statocentrico hanno determinato, dall’unità sino al periodo repubblicano compreso, un costante e progressivo rafforzamento della legge nell’ambito delle fonti del diritto.<br />
Dietro i proclami di ideologie che immaginavano, in senso totalitario o democratico, di trasformare radicalmente la società italiana, lo Stato e la legge si sono rafforzati quasi come se quel dominante blocco economico-sociale vedesse in essi gli unici strumenti per imbrigliare altre forze in grado di pregiudicare i propri interessi di riferimento.<br />
A quest’ultimo riguardo, è appena il caso di accennare, per inciso,al fatto di comel’altro lato della medaglia costituita dal predominio di detto blocco strutturale sia rappresentato dalla vicenda delle masse popolari le quali, nonostantela storia d’Italia abbia conosciuto influenti partiti di sinistra, non sono riuscitea creare una saldaturadei propri interessi nell’ambito di un progetto più ampio che le ponesse alla testa e non in coda della compagine statale. Una subalternità che anche durante il fascismo<a title="" href="#_edn76" name="_ednref76">[76]</a>fu confermata: se si vuole, il regime pose sotto una medesima cappa  i due blocchi sociali che poi, a guerra finita e con l’avvento della repubblica, sono andati di nuovo ciascuno per la propria strada. E un’analisi attenta della storia della sinistra nel nostro Paese potrebbe dimostrare quanto il blocco storico-sociale rappresentato dalle classi medio-alte sia riuscito a condizionare, limitandola, la capacità d’azione di quei partiti di sinistra e ciò o esprimendo personalità che poi sono andate a rinforzarne i gruppi direttivi e/o dirigenti,o attraverso l’apparato pubblico in continua crescita che ha eroso ampie fette di quelle che Gramsci chiamava le classi operaie e contadine.<br />
La legge, quindi, ha conquistato una crescente rilevanza nella storia d’Italia.<br />
Lo Statuto albertino era esso stesso una legge ordinaria, anche se parte della dottrina a lungo discusse se non fosse più esatto considerarlo un atto legislativo rinforzato e comunque, in alcune sue parti quali ad esempio la forma istituzionale, implicitamente immodificabile. Sta di fatto che quella fu la costituzione del Regno d’Italia, anche sotto il fascismo,dava ampio risalto alla funzione legislativa, compartecipata dal sovrano e dal parlamento, mentre considerava in funzione subalterna la competenza regia di adottare i decreti e i regolamenti necessari per l’osservanza delle norme primarie.<br />
Contrariamente a quello che si possa pensare, tale sistema, invero molto semplice, di fonti del diritto fu irrigidito, a vantaggio della legge e degli atti ad essa equiparati, dal fascismo che quindi comunque si mosse entro i binari del principio di legalità, anche se in un’ottica autoritaria. Possono sul punto essere citate tre leggi: legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; legge 9 dicembre 1928, n. 2693 sul Gran Consiglio del fascismo e sulle sue attribuzioni e la legge 19 gennaio 1939 n. 129 sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.<br />
Senza entrare nel dettaglio dei rispettivi articolati, si può osservare che la legge n. 100 del 1926 è stata soprattutto analizzatain relazione alla legge 24 dicembre 1925, n. 2263 sulle attribuzioni e sulle prerogative del Capo del Governo nell’ambito della politica perseguita dal regime di rafforzare l’Esecutivo sia per quanto concerne i suoi rapporti con le Camere, che sul piano della disciplina dei suoi poteri normativi secondari e primari<a title="" href="#_edn77" name="_ednref77">[77]</a>. Importante fu, al riguardo, quella ricostruzione dottrinale che vedeva in tali normative la base per poter elaborare la teoria della funzione dell’indirizzo politico in capo all’Esecutivo.<br />
In realtà, però, la legge n. 100 del 1926 mirava ad irrigidire il sistema delle fonti a vantaggio del livello normativo primario e, per quanto concerne i decreti legge, a limitare il ricorso ad uno strumento che, soprattutto durante il primo conflitto mondiale, era stato ampiamente utilizzato sulla base dell’art. 6 dello Statuto albertino secondo cui  “<em>Il Re nomina tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari per l&#8217;esecuzione delle leggi, senza sospenderne l&#8217;osservanza, o dispensarne</em>”.Con il tempo, inoltre, la burocrazia ministeriale, che in questo caso costituì il sintomo di una dinamica conflittuale all’interno della “struttura” dello Stato fra l’elemento statocentrico e quello del principio di legalità,  era solita far approdarein Consiglio dei Ministri, per il tramite dei propri ministri di riferimento, atti sostanzialmente regolamentari, ma rivestiti della forma del decreto-legge che così sfuggivano ai controlli previsti per gli atti amministrativi di natura normativa: una sorta di fuga dal regolamento verso l’alto del sistema delle fonti del diritto.<br />
In tale ottica la legge n. 100 del 1926 cercava di correre al riparo stabilendo, all’art. 3, che i decreti legge potessero essere adottati in casi straordinari per ragioni di urgente e assoluta necessità, il cui giudizio non era soggetto ad altri controlli se non a quelli di natura politica, in sede di conversione, del Parlamento.<br />
L’obiettivo, tuttavia, fu solo in parte raggiunto perché, com’è noto, le burocrazie ministeriali continuarono a seguire la vecchia prassi, tant’è che restano famose alcune circolari della Presidenza del Consiglio che costituiscono vere e proprie reprimende ai Ministriper la loro inerzia contro tale<em>modus operandi</em><a title="" href="#_edn78" name="_ednref78">[78]</a>. Ma l’irrigidimento del sistema delle fonti riguardava, altresì, i regolamenti, soprattutto quelli sull’organizzazione e sul funzionamento delle Amministrazioni dello Stato.<br />
In relazione ai i c.d. regolamenti di organizzazione, infatti, la legge n. 100 del 1926, come peraltro chiarito nella circolare esplicativa dello stesso annoinviata da Mussolini ai Ministri<a title="" href="#_edn79" name="_ednref79">[79]</a>, stabiliva una riserva di normazione primaria per una serie di settori quali l’ordinamento giudiziario, comunale, provinciale e  universitario e le istituzioni di beneficienza. Alla legge era riservata anche la materia organizzativa e funzionale degli istituti di istruzione superiore che hanno personalità giuridica.<br />
Successivamente la legge 9 dicembre 1928, n. 2693, con la quale iniziò quel graduale processo di imbrigliamento e sclerotizzazione degli organismi politici del regime nell’apparato statale<a title="" href="#_edn80" name="_ednref80">[80]</a>, introdusse la tanto discussa distinzione tra leggi ordinarie e leggi aventi carattere costituzionale, per le quali si sarebbe dovuto acquisire il parere del Gran Consiglio del Fascismo. Anche se la coeva dottrina discusse su detta classificazione, sul carattere vincolante o meno del citato parere e sul carattere chiuso o aperto dell’elenco di cui all’art. 12 concernente, appunto,le materie per le quali si sarebbe dovuta seguire tale procedura, è verosimile che con questa scelta il legislatore dell’epoca intendesse creare un ulteriore livello nel sistema delle fonti attraverso l’individuazione di una tipologia di legge che oggi potremmo definire a carattere rinforzato, dal punto di vista della sua forza passiva<a title="" href="#_edn81" name="_ednref81">[81]</a>.<br />
Infine, il sistema delle fonti primarie fu ulteriormente irrigidito a seguito della legge n. 129 del 1939 istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni che, ai sensi dell’art. 12, esercitava “..<em>le proprie funzioni per mezzo dell’Assemblea plenaria, della Commissione generale del bilancio e delle Commissioni legislative..</em>”.<br />
Il primo irrigidimento del sistema va ricondotto all’art. 15 secondo cui, per una serie di tematiche di particolare importanza, ivi compresa la materia costituzionale di cui al sopra citato art. 12 della legge 2693 del 1928, si sarebbe dovuto seguire il procedimento che oggi chiameremmo in sede referente e che si caratterizzava per la competenza ad approvare i testi normativi in capo alle Assemblee plenarie di Camera e Senato: “&#8230;<em>su relazione delle rispettive Commissioni competenti…sono anche discussi nella forma indicata nel precedente comma i disegni di legge per i quali il Governo chieda tale forma di discussione, ovvero essa sia proposta dalle rispettive Assemblee plenarie o dalle Commissioni e sia autorizzata dal …Capo del Governo”</em>.<br />
Il secondo irrigidimento, segnalato anche da un’autorevole dottrina del tempo<a title="" href="#_edn82" name="_ednref82">[82]</a> e che scaturiva dal combinato disposto degli articoli 16, 17 e 18 con l’art. 3 della legge 100 del 1926, riguardava l’introduzione di ulteriori limitazioni al ricorso al decreto-legge.<br />
I primi tre articoli stabilivano, infatti, che in tutti gli altri casi le leggi avrebbero dovuto essere approvate, secondo una serrata tempistica<a title="" href="#_edn83" name="_ednref83">[83]</a>, direttamente dalle Commissioni in sede deliberante. Questa procedura poteva essere seguita “…<em>anche per i disegni di legge indicati nell’art. 15, quando…il Capo del Governo…lo stabilisca per ragioni di urgenza</em>…”.Chiudeva il sistema l’art. 18 in base al quale si doveva provvedere con decreto Reale, senza osservare la procedura in sede deliberante, “…<em>quando si versi in istato di necessità per causa di guerra o per urgenti misure di carattere economico o tributario (1 comma). La stessa procedura può essere seguita quando le Commissioni non abbiano adempiuto, nel termine prescritto, alla loro funzione (secondo comma). In questi casi si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma e seguenti dell’art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 (terzo comma)”.</em><br />
Ebbene, <u>in primo luogo</u> quel combinato disposto consente di sostenere che, a seguito della legge del 1939,l’ordinamento prevedeva una limitazione alricorso al decreto legge esclusivamente per quelle materie di minore importanza caratterizzate dalla procedura in sede deliberante,ma solo nel caso in cui le commissioni non avessero adempiuto all’approvazione nel termine loro assegnato, o quando comunque si versasse in uno stato “..<em>di necessità per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario</em>”. Da ciò, dunque, derivava che l’unica possibilità di legiferare per decreto legge sulle materia più rilevanti di cui all’art. 15, caratterizzate dalla procedura più complessa in sede referente, potesse essere data o dalla generale sussistenza di uno stato “..<em>di necessità per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario</em>” o dall’ipotesi in cui il Capo del Governo avesse comunque deferito per ragioni d’urgenza l’affare alle Commissioni in sede deliberante e queste non avessero proceduto all’approvazione entro il termine loro assegnato.<br />
<u>In secondo luogo</u>, sulla base del combinato disposto tra il primo e il terzo comma del sopra citato art. 18 si sarebbe potuto anche sostenere l’introduzione, ad opera della legge 129 del 1939,di una limitazione dei presupposti di necessità e urgenza di cui alla legge 100 del 1926 che d’ora in poi sarebbero coincisi con quelli derivanti da uno stato di necessità per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario.<br />
Vero è, comunque, che in un sistema retto da una costituzione flessibile l’intero impianto della riforma riguardante la Camera dei Fasci era a sua volta suscettibile di deroga.<br />
Anche la Costituzione repubblicana contribuisce ad evidenziare il cammino intrapreso dall’ordinamento giuridico sin dall’unificazione nel rafforzamento del principio di legalità.<br />
Il passaggio da una Costituzionale flessibile ad una rigida<a title="" href="#_edn84" name="_ednref84">[84]</a> assistita da un controllo accentrato sulla costituzionalità delle leggi e la contestuale transizione da un regime autoritario ad uno democratico ha esaltato non solo la Costituzione, ma anche la legge e, in particolar modo, la legge dello Stato.<br />
Essa infatti recupera, per così dire, terreno soprattutto rispetto al decreto legge, la cui mancata ratifica, entro un periodo limitato, comporta, a differenza che nel periodo fascista, la perdita di efficacia retroattiva, essendo sempre la legge a poter regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.La legge dello Stato, anche dopo la riforma del Titolo V, continua, inoltre, ad occupare una sostanziale posizione di rilievo rispetto alle leggi regionali, attesa la delicatezza delle materie ad essa assegnate<a title="" href="#_edn85" name="_ednref85">[85]</a>.<br />
E tali equilibri fra le fonti primarie, a vantaggio della legge dello Stato, sono a loro volta garantiti dalla stessa rigidità costituzionale. Ma è lo stesso controllo di costituzionalità a valorizzare la legge in quanto, a differenza di altri ordinamenti, in quello italiano non sono ammessi ricorsi diretti da parte dei cittadini, potendosi attivare la Consulta o con il filtro di un giudice oppure direttamente attraverso l’impugnazione regionale<a title="" href="#_edn86" name="_ednref86">[86]</a>.<br />
Vi è poi un articolo, il 54, che funge per così dire da anello di congiunzione fra la prima e la seconda parte della nostra Carta dove oltre al dovere di fedeltà alla Repubblica<a title="" href="#_edn87" name="_ednref87">[87]</a> è stabilito, per tutti i cittadini, quello di osservare, assieme alla Costituzione, le leggi. E il riferimento è, probabilmente, alle leggi in senso stretto e non anche alle fonti secondarie: verso un regolamento illegittimo, specie se attuato da un provvedimento anch’esso illegittimo, o comunque recante disposizioni direttamente lesive degli interessi dei privati vi sarà, infatti, la facoltà, che l’art. 24 primo comma riconosce in modo solenne, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi chiedendo se del caso la sospensione degli effetti negativi.<br />
Per le leggi, invece, il discorso è diverso perché quand’anche costituzionalmente illegittime esse, non solamente non sono aggredibili con azioni da parte dei privati, ma risultano ordinariamente<a title="" href="#_edn88" name="_ednref88">[88]</a> obbligatoriesia per i cittadini che per la Pubblica amministrazione, almeno sino a quando la Corte costituzionale non stabilisca il contrario<a title="" href="#_edn89" name="_ednref89">[89]</a>.</p>
<p>Per concludere su questo punto si osserva come nell’esperienza italiana, comunque condivisa anche da altri Stati prevalentemente dell’Europa continentale, corollario del principio di legalità sia il valore della certezza del diritto sul quale tutt’oggi, a più di settant’anni dal librodi Lopez de Oñate<em>La certezza del diritto</em>, divenuto un classico della cultura giuridica, la dottrina continua a discutere.<br />
Senza entrare nelle attuali questioni della politica legislativa,quale ad esempio la difficoltà che la legge incontra nel prevedere anziché rincorrere i rapidi mutamenti economici e sociali, con una conseguente disordinata e ipertrofica produzione normativa, si può osservare che la certezza del diritto, in un sistema gerarchizzato di fonti con al vertice le leggi e la Costituzione, è più un traguardo ideale cui l’ordinamento cerca di orientarsi che un dato reale. In altri termini, nessun ordinamento, neppure il migliore umanamente realizzabile, potrebbe riuscire ad essere assolutamente certo, essendo piuttosto la certezza un dato tendenziale.<br />
Vi è, comunque, una diretta relazione tra la certezza del diritto e il principio di legalità, poiché un ordinamento volto alla certezza costituisce anche un luogo ove primeggia il ruolo della legge e, quindi, dello Stato. Più un ordinamento è rivolto alla certezza, meno spazio residua per il momento interpretativo che, per alcuni, avrebbe il pregio di assicurare una maggiore rispondenza della norma al caso concreto e, in definitiva, un diritto più equo; e di qui l’eterno e non risolubile dilemma se sia preferibile un diritto più certo o un diritto più libero e quindi più equo.<br />
In via generale rinunciare alla primazia della legge e al valore della certezza del diritto per dare più spazio all’interpretazione, specie di natura giurisdizionale, non è né un bene, né un male: è una strada che, ad esempio, è stata perseguita da ordinamenti democratico-liberali, come quello inglese o statunitense, dove il precedente giudiziario acquisisce un ruolo di rilievo, ma è anche una soluzione individuata, per tutt’altri scopi, da sistemi totalitari quali quello sovietico o nazista.<br />
La scelta dipende, insomma, dalle condizioni storiche di ciascuna esperienza statale, ma anche dalle dinamiche afferenti la “struttura” dello Stato: quella dello Stato italiano, composta appunto dei tre elementi costituiti da un determinato blocco economico-sociale e dai due principi organizzativi dello statocentrismo e di legalità, ha sempre respinto, finanche nel periodo fascista, tentativi di rivoluzionarne la composizione.</p>
<p><strong>4.- La struttura dello Stato italiano alla prova dei fatti</strong></p>
<p>La “struttura” dello Stato italiano, cheha dunque dimostrato una considerevole resistenza a talitentativi e si èevoluta attraverso le trasformazioni dei rapporti fra i suoi elementi costitutivi, non ha mutato i suoi assetti di fondo.<br />
Il blocco economico-sociale dominante è, ad esempio, rimasto quello delle classi medio-alte: ha semmai esteso i suoi confini inglobando nuove fasce della popolazione, ma non è stato scalzato da un’omogenea classe borghese, che in Italia continua a mancare, né tanto meno dai ceti popolari. Lo Stato, peraltro, ha continuato a conservare la propria centralità così come la legge nella dinamica delle fonti del diritto.<br />
Questa solidità della “struttura” dello Stato si è manifestata nella storia d’Italia in vario modo e, innanzi tutto, nella continuità dell’ordinamento giuridico positivo dove sono mancate vere e proprie soluzioni di continuità.<br />
La tesi della continuità istituzionale è stata del resto sostenuta da autorevoli studiosi<a title="" href="#_edn90" name="_ednref90">[90]</a>, che hanno rilevato come le origini dello Stato italiano vadano ricercate già nella nascita del Regno sardo-piemontese il quale, con successive incorporazioni territoriali, divenne Regno d’Italia e successivamente Repubblica italiana. Il 17 marzo del 1861 non sorse, quindi, un nuovo Stato, né tantomeno con la marcia su Roma o con le leggi di costituzionalizzazione (1925, 1928 e 1939) del Regime fascista o con il voto del Gran Consiglio del 25 luglio 1943, che aprì la fase di transizione e poi quella costituente;una continuità che la XV e XVII disposizione transitoria della Costituzione repubblicana hanno poi ratificato.<br />
Lo Stato italiano, soprattutto, non ha conosciuto sconvolgimenti rivoluzionari sul modello di quanto accadde in Francia nel 1789, né tantomeno l’esperienza fascista può essere paragonata ai regimi totalitari nazista e sovietico.<br />
Non fu una rivoluzione la marcia su Roma seppure in questo senso si espressero sia gli interpreti più convinti del regime (come ad es. Sergio Panunzio) che i suoi oppositori, entrambicon il fine di evidenziare, ma per opposte ragioni,  una rottura con il passato Stato liberale. Lo riconoscerà, con il senno di poi,  lo stesso Mussoliniseppur in uno scritto autobiografico fortemente pessimista sulla propria vicenda politica, oramai alla fine:</p>
<p>“Che cosa fu la Marcia su Roma? Una semplice crisi di Governo, un normale cambiamento di Ministri? No. Fu qualche cosa di più. Fu un’insurrezione? Si. Durata, con varie alternative, circa due anni. Sboccò questa insurrezione in una rivoluzione? No. Premesso che una rivoluzione si ha quando si cambia con la forza non solo sistema di governo, ma la forma istituzionale dello Stato, bisogna riconoscere che da questo punto di vista il Fascismo non fece nell’ottobre del 1922 una rivoluzione. C’era una monarchia prima, e una monarchia rimase dopo…quando nel pomeriggio del 31 ottobre le Camicie nere marciarono per le vie di Roma, fra il giubilo acclamate dal popolo, vi fu un piccolo errore nel determinare l’itinerario: invece di passare davanti al Palazzo del Quirinale, sarebbe stato meglio penetrarvi dentro. Non lo si pensò, perché in quel momento tale proposito sarebbe apparso a chiunque inattuale e assurdo”<a title="" href="#_edn91" name="_ednref91">[91]</a>.</p>
<p>Analogamente non può essere considerato un colpo di stato il discorso del 3 gennaio 1925 di Mussolini alla Camera dei deputati, che seguì ai tragici fatti dell’omicidio Matteotti e alla connessa destabilizzazione politica che ne derivò; e ciò,nonostante il decreto luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 abbia &#8211; con una presa di posizione più che altro politica da parte del governo e della monarchia volta a segnare il distacco dal regime –stabilito all’art. 3 che in tema di sanzioni al fascismo “..<em>Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l’art. 118 del Codice…” </em>penale del 1889.<br />
Il fascismo trovò, dunque, nella “struttura” dello Stato un ostacolo insormontabile alla realizzazione del suo programma totalitario. Mutato il quadro prospettico, la struttura dello Stato, durante il fascismo, si limitò ad accentuare i suoi connotati autoritari<a title="" href="#_edn92" name="_ednref92">[92]</a>. E furono soprattutto i principi organizzativi della “struttura” dello Stato, ovvero i principi dello statocentrismo e di legalità, a reagire e a determinare questo risultato.<br />
La teoria, soprattutto politologica<a title="" href="#_edn93" name="_ednref93">[93]</a>, comparando le esperienze fascista, nazista e sovietica, ha individuato una serie di elementi che avrebbero caratterizzato in senso totalitario la vicenda tedesca e russa a differenza di quella italiana: un’unica forza politica in grado di subordinare alle proprie esigenze rivoluzionarie lo Stato e i suoi apparati; il superamento del principio di legalità formale e della certezza del diritto anche in materia penale; la creazione di un regime di terrore e di ansia generalizzata attraverso le metodologie del nemico oggettivo<a title="" href="#_edn94" name="_ednref94">[94]</a> e del sistema concentrazionario .<br />
In Italia, al contrario, fu lo Stato a prevalere sul regime, fagocitando, imbrigliando o, se si vuole, appunto statalizzando gli organi politici del regime: il partito e la milizia nazionale, ad esempio, furono soggetti ad un graduale processo di legalizzazione; gli apparati repressivi e preventivi e, più in generale, la Pubblica amministrazione rimasero saldamente nelle mani delle carriere del pubblico impiego. Insomma, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, non si ebbe un processo di fascistizzazione del pubblico impiego, ivi compresa la magistratura<a title="" href="#_edn95" name="_ednref95">[95]</a>. Persino il corporativismo<a title="" href="#_edn96" name="_ednref96">[96]</a>, caratteristica peculiare del regime, fu incorporato negli apparati pubblici, divenendo le corporazioni “organi” dello Stato. E, infine, non può essere dimenticata la Monarchia con la quale il regime dovette, così come con la Chiesa cattolica, coabitare, accettando una limitazione del proprio potere.<br />
A reagire furono, insomma, tutti e tre gli elementi della struttura dello Stato: resse il blocco economico-sociale rappresentato dalle classi medio alte e addirittura si rafforzarono i principi dello stato centrimo e della legalità. Anche in ambito penale permasero le classiche garanzie legali rappresentate dal divieto di analogia e di irretroattività del reato, in definitiva il principio del “<em>nullum crimen, nulla poena sine lege</em>”<a title="" href="#_edn97" name="_ednref97"><em><strong>[97]</strong></em></a>.<br />
Per comprendere cosa l’Italia non divenne, può essere interessante riprendere alcuni passaggi di un articolo scritto nel 1939 con il quale Giuseppe Maggiore<a title="" href="#_edn98" name="_ednref98">[98]</a>propose di introdurre, nell’ordinamento italiano, una modifica all’art. 1 del Codice Rocco all’insegna di quella che Flavio Lopez de Oñate chiamava la dottrina, di matrice tedesca, del <em>diritto vivente del popolo<a title="" href="#_edn99" name="_ednref99"><strong>[99]</strong></a></em>: una dottrina che mirava ad indebolire l’istituto della legge (e quindi la funzione dello Stato di garantire la certezza dei rapporti giuridici) a vantaggio di un prevalente diritto della comunità, la cui interpretazione e applicazione doveva essere affidata al giudice, custode degli ideali del regime nazional-socialista.<br />
Si trattava, dunque, di una dottrina che propugnava un diritto instabile, perennemente in divenire perché in perenne divenire era la rivoluzione totalitaria di cui il partito nazista era il solo esclusivo interprete e custode<a title="" href="#_edn100" name="_ednref100">[100]</a>.<br />
Tornando all’articolo del Maggiore egli proponeva, dunque, di superare il principio del <em>nullum crimen, nulla poena sine lege poenali</em> sostituendo l’art. 1 del Codice Rocco come segue:</p>
<p>“E’ reato ogni fatto espressamente previsto come reato dalla legge penale e represso con una pena da essa stabilita. E’ altresì reato ogni fatto che offende l’autorità dello Stato ed è meritevole di pena secondo lo spirito della Rivoluzione fascista e la volontà del Duce unico interprete della volontà del popolo italiano. Tale fatto, ove non sia previsto da una precisa norma penale, è punito in forza di una disposizione analoga”<a title="" href="#_edn101" name="_ednref101">[101]</a>.<br />
Osserva il Maggiore: “…dato che un fatto nuovo si produca, il quale sia sostanzialmente, ma non formalmente, reato, perché non incriminato da nessuna disposizione di legge, che farà lo Stato? Lo Stato liberale, di fronte a tale eventualità, se ne starà inoperoso paralizzato dall’ordinamento giuridico che gli comanda: <em>nec plus ultra</em>, e, pur deplorando il misfatto, tollererà che esso si compia con la completa impunità dei colpevoli; lo Stato totalitario comanderà, invece, ai suoi giudici di punire, creando essi la norma mancante…”<a title="" href="#_edn102" name="_ednref102">[102]</a>. Ed ancora: “Abolito il principio &lt;&lt;<em>nullum crimen, nulla poena sine lege</em>&gt;&gt;, il giudice non porrà il suo criterio personale, e forse il suo capriccio, al di sopra dello Stato. Il giudice resta organo dello Stato e interprete ed esecutore della sua volontà. E questa volontà egli interpreta quante volte, mancando una precisa disposizione di legge, reprimerà quei fatti che attentano all’autorità e maestà dello Stato. Il giudice non sbaglierà mai, né farà un uso arbitrario della sua potestà, quando, interpretando la volontà, sia pure formalmente inespressa, dello Stato e del suo capo, castigherà il delinquente che si ribella contro lo Stato. In caso di incertezza di diritto egli si accosterà al principio in <em>dubio pro republica</em>, che prende il posto, nello stato totalitario, dell’antico in dubio pro reo. Nell’incertezza, diviene fonte di diritto, per la legislazione tedesca, il &lt;&gt; (<em>gesundes Volksempfinden</em>). Per noi potrebbe avere valore di fonte la volontà del Duce, quale si può ricavare dalla sua parola, dal suo insegnamento, dalla sua dottrina…”<a title="" href="#_edn103" name="_ednref103">[103]</a>.</p>
<p>Questa proposta, che ricevette poche attenzioni da parte del mondo accademico e finanche del regime, è storicamente importante perché spiega cosa si sarebbe dovuto realmente fare per mutare in senso totalitario il regime, superando il principio di legalità formale.<br />
Vi è, invero, chi in dottrina ha sostenuto che questo superamento avvenne comunque di fatto, essendo stata la legge, durante il regime fascista, gradualmente spogliata della sua natura garantista attraverso la soppressione del sistema parlamentare democratico e rappresentativo:</p>
<p>“Era questa la legge, priva di qualsiasi legittimazione rappresentativa, alla quale si riferivano il principio di legalità e il divieto di analogia enunciati dall’art. 1 del codice Rocco; una legge che, a fronte della tradizione illuministica e liberal-costituzionale dello stato di diritto, svolgeva solo la funzione meramente formale di garantire l’esistenza di una fonte scritta del diritto penale, e quindi la conoscenza e la certezza della fonte, ma non esprimeva più il modo di formazione dialettico e democratico della fonte stessa e il controllo di formazione politico e sociale sui suoi elementi&#8230;”<a title="" href="#_edn104" name="_ednref104">[104]</a>.</p>
<p>Senza entrare nel dettaglio delle questioni storiche, oltreché giuridiche, poste da questa tesi, si osserva che argomentare in questi termini condurrebbe ad un’equiparazionedella legalità e del suo corollario della certezza del diritto con la democraticità di un sistema parlamentare elettivo e, in quanto tale, rappresentativo.<br />
Così, tuttavia, si rischia di incorrere in due obiezioni. In primo luogo, infatti, l’origine del principio di legalità va ricercata più che nella democraticità-rappresentatività del sistema, nell’accentramento in capo allo Stato del monopolio degli strumenti atti a modificare l’ordinamento giuridico. Tra l’altro gli Stati liberali compreso quello italiano, all’inizio del loro percorso evolutivo, furono sì rappresentativi, ma non democratici essendo i sistemi elettivi congegnati in modo tale da assicurare che i parlamenti fossero espressione di una esigua minoranza sociale<a title="" href="#_edn105" name="_ednref105">[105]</a>. In secondo luogo, non va trascurato il fatto che il fascismo mutò, senza eliminarlo, il principio rappresentativo e ciò sia a seguito della riforma elettorale del 1928<a title="" href="#_edn106" name="_ednref106">[106]</a>, ove un sistema elettivo-plebiscitario fu comunque conservato, sia con l’istituzione, nel 1939, della Camera non elettiva dei Fasci e delle corporazioni.<br />
La parte maggioritaria della dottrina sosteneva, infatti, che questo nuovo organismo fosse, comunque, in grado di rappresentare gli interessi nazionali, materiali e morali, economici e politici della società, assicurando quella relazione tra Stato e comunità di cittadini<a title="" href="#_edn107" name="_ednref107">[107]</a>che altre teorie più estreme, non accolte, miravano a superare sostenendo la loro perfetta integrazione e coincidenza<a title="" href="#_edn108" name="_ednref108">[108]</a>.</p>
<p><strong>5.- … da dove eravamo partiti</strong></p>
<p>Il modello d’analisi strutturale<a title="" href="#_edn109" name="_ednref109">[109]</a> che si è proposto in queste pagine ha semplicemente lo scopo di offrire una chiave di lettura del fenomeno statuale alla luce della sua evoluzione storica. Rifugge, quindi, da qualsiasi astrattismo e non mette in discussione, sul piano disciplinare,l’autonomia del diritto dalle altre scienze sociali.<br />
Anche gli elementi della struttura dello Stato italiano che si è cercato di individuare, seppur in modo sintetico, costituiscono una mera ipotesi di ricerca che ben potrebbe condurre ad individuarne altri aggiuntivi o in sostituzione.<br />
Ma quale che ne siano i suoi connotati, sarebbe interessante provare a comprenderne i margini di trasformazione e di reazione rispetto alle sollecitazioni del nostro presente.<br />
Nel medio lungo-periodo potrebbero, in generale,delinearsi i seguenti scenari:</div>
<ul>
<li>sostituzione dello Stato, almeno in Europa, con un nuovo soggetto <em>a-statale</em> di governo del territorio, dotato di un comune sistema militare, di polizia e fiscale. Sarebbe, con esclusivo riferimentoal contesto europeo, lo scenario della crisi perfetta dello Stato, il quale comunque continuerebbe ad operare in altre parti del mondo assieme altri macro soggetti(agenzie internazionali, alleanze militari, organizzazioni religiose<a title="" href="#_edn110" name="_ednref110">[110]</a>);</li>
<li>la UE potrebbe continuare a poggiare sugli Stati, che diventerebbero con il tempo meri strumenti di controllo del territorio e di governo delle relative comunità<a title="" href="#_edn111" name="_ednref111">[111]</a>, con particolare riferimento agli aspettipreventivi e repressivi dell’ordine e della sicurezza pubblica. I profili della rappresentanza politica sarebbero,inoltre, gradualmente svuotati di contenuto o spostati in alto verso gli organismi di governo dell’Unione<a title="" href="#_edn112" name="_ednref112">[112]</a>.</li>
</ul>
<div>Se questa tendenza fosse confermata, sarebbe in particolare interessante chiedersi quale modello l’Europadeciderà di adottare per le sue finalità di ordine, se ad esempio il modello prefettizio o della rete dei rappresentanti di governo (tipico di molti Stati europei continentali) o quello statunitense che ai rappresentanti politici statali e locali (es. governatori e sindaci) riconosce ampi poteri nel contrasto quanto meno del crimine di bassa-media intensità:se così fosse, il compito di contrastare i delitti di elevata intensità (crimine trans-nazionale) potrebbe essere affidato a forze di polizia comuni (sul modello della polizia federale USA). Per la difesa dei confini esterni, invece, l’UE potrebbe sempre di più fare affidamento su sistemi di cooperazione tra Stati e sulla NATO;</div>
<ul>
<li>gli Stati continuerebbero a sopravvivere sfruttando l’appartenenza ad organizzazioni internazionali per ampliare la propria sfera di azione al fine di tutelare, più efficacemente, i propri interessi generali<a title="" href="#_edn113" name="_ednref113">[113]</a>e/o per garantire, verso gli organismi dell’Unione, la rappresentanza democratica delle fasce più deboli delle proprie popolazioni<a title="" href="#_edn114" name="_ednref114">[114]</a>.</li>
</ul>
<div>
Alcuni studiosi ritengono sia già in atto anche in Italia un processo di indebolimento del principio di legalità<a title="" href="#_edn115" name="_ednref115">[115]</a>, a vantaggio del c.d. diritto vivente, di un diritto che apparterrebbe più alla società che allo Stato.<br />
Un indebolimento che riguarderebbe, fra l’altro, anche la sfera penale, con ordinamenti nazionali che, ad esempio sull’onda dell’emergenza terroristica e dietro impulso del diritto comunitario, potrebbero essere spinti ad anticipare ancor più la soglia di punibilità di alcune fattispecie incriminatrici<a title="" href="#_edn116" name="_ednref116">[116]</a>.<br />
Ad ogni modo, la conseguenza sarebbe la formazione di un nuovo diritto comune che supererebbe la classica distinzione tra diritto pubblico e diritto privato e in cui gli individui verrebbero tutelati da quel reticolato di diritti fondamentali &#8211; stabiliti dalle costituzioni statali unitamente ai trattati UE e ai principi del diritto internazionale &#8211; la cui protezionesarebbe assicurata da una giurisprudenza in grado, attraverso la libera interpretazione<a title="" href="#_edn117" name="_ednref117">[117]</a> e la possibilità di adottare pronunce creative, di garantire un’equa applicazione delle regole del vivere civile.<br />
E in questo caso saremmo addirittura oltre il fenomeno della “fuga dal regolamento” e dello sviluppo di fonti secondarie atipiche<a title="" href="#_edn118" name="_ednref118">[118]</a>, in quanto si verrebbe a configurare un ordinamento in cui la prevalenza del momento interpretativo addirittura scardinerebbe il rapporto gerarchico tra le fonti: si dovrebbe, allora, più correttamente parlare di “fuga dalla legge” e dalla certezza del diritto.<br />
Ora, come potrebbe reagire a questi mutamenti la “struttura” del nostro Stato o come starebbe reagendo, ammesso che tali processi siano già concretamente in atto e non solamente auspicati?<br />
E in un mondo sempre più insicuro, dove peraltro i diritti fondamentali non sono da tutti considerati un dato morale, religioso e giuridico assodato e indiscutibile, potrebbe essere consigliabile abbandonare il principio di legalità in quelle realtà statali, compresa la nostra, che su di esso si sono storicamente fondate<a title="" href="#_edn119" name="_ednref119">[119]</a>?<br />
Non potrebbe, infatti, essere possibile che in questo conflitto, che è tutto ideologico, tra lo Stato e le forze economiche, il primo possa alla fine non solo sopravvivere, ma, una volta abbattuto il principio di legalità, essere completamente libero da fastidiosi legami finanche solo di tipo formale? E’ già accaduto con le esperienze totalitarie del novecento e si è visto come è andata a finire.<br />
Il dubbio in conclusione è che, sciogliendo questi legami, rischieremmo di liberare i vecchi Titani, che a fatica abbiamo rispedito nel fondo delle coscienze nazionali,così mettendo in pericolo le nostre libertà<a title="" href="#_edn120" name="_ednref120">[120]</a>.</p>
<p><strong>NOTE BIBLIOGRAFICHE</strong></div>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="edn1"><a title="" href="#_ednref1" name="_edn1">[1]</a>Per usare il titolo molto efficace di un libro di alcuni anni fa: Gallino L., Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Einaudi, Torino, 2011.</div>
<div id="edn2"><a title="" href="#_ednref2" name="_edn2">[2]</a>E’ la chiave di lettura che si rinviene in Kissinger H., Ordine mondiale, Mondadori, Milano, 2015, libro che riprende, rielaborandole, alcune tematiche di un classico della politologia mondiale Huntington S. P., Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti, Milano, 2000. In posizione critica rispetto alle tesi di Huntington è Graziano M., Guerra santa e santa alleanza, il Mulino, Bologna, 2014. Sulla tematica dell’ordine mondiale in relazione alle dinamiche del liberismo si veda anche Fukuyama F., La fine della storia e l’ultimo uomo, BUR, RCS Libri, Milano, 2011.</div>
<div id="edn3"><a title="" href="#_ednref3" name="_edn3">[3]</a>La bibliografia è sul punto vastissima. Senza pretesa di esaustività si indicano di seguito alcuni riferimenti: sul rapporto <strong>tra finanza, globalizzazione e democrazia</strong> cfr. Benjamin R. Barber, Consumati, Da cittadini a clienti, Einaudi, Torino, 2010; Bevilacqua P., Il grande saccheggio. L’età del capitalismo distruttivo, Laterza, Roma-Bari, 2011; Carboni C., L’implosione delle élite. Leader contro in Italia ed Europa, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015; Cardini F., Astrea e i Titani, Le <em>lobbies</em> americane alla conquista del mondo, Laterza, Roma-Bari, 2005; Cardini F., La paura e l’arroganza, Laterza, Roma-Bari, 2003; Crouch C., Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo, Larteza, Roma-Bari, 2012; Crouch C., Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari, 2005; De Benoist A., La fine della sovranità, Come la dittatura del denaro toglie il potere ai popoli, Arianna Editrice, Bologna, 2014; Gallino L., Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, Einaudi, Torino, 2012; Latouche S., La fine del sogno occidentale. Saggio sull’americanizzazione del mondo, Elèuthera, Milano, 2010; Maddalena P., Gli inganni della finanza. Come svelarli, come difendersene, Donzelli, 2016; Piketty T., Il Capitale, Bompiani, Milano, ed. Vintage 2016; Revelli M., I demoni del potere, Laterza, Roma-Bari, 2012; Salvadori M. L., Democrazia senza democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2009; Stiglitz J. E., Il presso della disuguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro, Einaudi, Torino, 2013 e 2014; Tarchi M., Contro l’americanismo, Laterza, Roma-Bari, 2004; Ziegler J., La privatizzazione del mondo. Predoni, predatori e mercenari del mercato globale, il Saggiatore, Milano, 2010. <strong>Sui problemi relativi alla globalizzazione in rapporto alla tecnologia e al diritto</strong>: Irti N., L’uso giuridico della natura, Laterza, Roma-Bari, 2013; Severino E., Capitalismo senza futuro, Rizzoli, Milano, 2012. <strong>Più in generale sul rapporto tra crisi, globalizzazione e diritto</strong>: Azzariti G., Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Laterza, Roma-Bari, 2013; Baldassarre A., Globalizzazione contro democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2002; Carrino A., Il problema della sovranità nell’età della globalizzazione. Da Kelsen allo Stato-Mercato; Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014;Castronovo C., Eclissi del diritto civile, Giuffrè, Milano, 2012; Pace A., Le sfide del costituzionalismo nel XXI secolo, Diritto pubblico, fascicolo 3, settembre-dicembre 2003, pp. 887-905; Salvi C., Capitalismo e diritto civile. Itinerari giuridici dal <em>Code civil</em> ai Trattati europei, Il Mulino, Bologna, 2015. <strong>Sulla crisi dell’occidente analizzata da un punto di vista filosofico e culturale </strong>cfr. Barcellona P., Ipotesi interpretativa del processo di globalizzazione; Democrazia e Diritto; IV trimestre, 2003; Franco Angeli, Roma, pp. 15-27; Fusaro D., Europa e capitalismo. Per riaprire il futuro, Mimesis/SX, Milano-Udine, 2015; Galimberti U., I miti del nostro tempo, Feltrinelli, Milano, 2012; Hardt M.-Negri A., Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, BUR, RCS Libri, 2013; Veneziani M., La sconfitta delle idee, Laterza, Roma, Bari, 2005. Per una <strong>lettura teologica della crisi determinata dalla globalizzazione</strong> possono risultare utili: Documento di Aparecida, IV Conferenza Generale dell’Episcopato Latino-Americano e dei Caraibi, EDB, Bologna, 2014, l’esortazione apostolica di Papa Francesco, <em>Evangelii Gaudium</em>, La civiltà cattolica; àncora editrice, Milano, 2014 e l’enciclica sempre di Papa Francesco, <em>Laudato Sì</em>, San Paolo, Cisanello Balsamo, Milano, 2015.</div>
<div id="edn4"><a title="" href="#_ednref4" name="_edn4">[4]</a>Non è facile dare conto della c.d. letteratura della crisi che si sviluppò agli inizi del XX secolo investendo i vari campi del sapere, dalla letteratura, alla filosofia e al diritto: con riferimento alla tematica relativa al declino dell’Occidente negli anni venti grande eco ebbe Spengler O., Il tramonto dell’Occidente, Longanesi, 2015. Nel 1934 Julius Evola dava alle stampe Rivolta contro il Mondo Moderno (oggi pubblicato dalle edizioni Mediterranee, Roma, 2010). Fondamentale per comprendere il pensiero evoliano è l’opera di Guénon R., La crisi del mondo moderno, edizioni Mediterranee, 2010. Da considerare, altresì, negli anni ‘30 Huizinga J., La crisi della civiltà, Pgreco, Milano, 2012. Sul rapporto tra individuo, masse e potere resta fondamentale l’opera di Ortega Y Gasset J., La ribellione delle masse, SE, 2001. La “crisi” fu, inoltre, analizzata dai giuristi ed alcuni di essi la considerarono come crisi del principio di legalità e della certezza del diritto: come ad esempio FlavioLopez de Oñate il quale, all’inizio degli anni ’40, dedicò a questo tema una fortunatissima opera che determinò un dibattito accademico di elevato spessore: cfr. Lopez de Oñate F., La certezza del diritto, Giuffrè, Milano,1968. Questa edizione reca anche i commenti e le riflessioni che sull’opera del Lopez svilupparono, fra il ’42 e il ’43, Piero Calamandrei, Francesco Carnelutti e, per quanto concerne la certezza del diritto nell’ordinamento canonico, Pio Fedele. Fra i giuristi può essere utile conoscere anche il pensiero di Silvio Trentin che nel ’40, esule in Francia, scrisse <em>Stato-Nazione-Federalismo</em>, libro pubblicato in edizione clandestina nel 1945 dalla Casa Editrice “La Fiaccola” di Milano e, ora, riproposto da Marsilio, Venezia, 2010. Un romando della crisi può essere quello pubblicato, nel 1932, da Aldous Huxley <em>Il Mondo nuovo</em>: ora in Huxley A., Il mondo nuovo. Ritorno al mondo nuovo, Mondadori, Milano, 1991, pp. 1-231. Nel 1958 l’Autore, trovando negli anni ‘50, molte conferme al suo romanzo, pubblicherà appunto <em>Ritorno al mondo nuovo</em>: sempre in Huxley A., Il mondo nuovo. Ritorno al mondo nuovo, op. cit., pp. 235-340.</div>
<div id="edn5"><a title="" href="#_ednref5" name="_edn5">[5]</a>Fra gli anni ’50 e la fine del XX si sviluppòun’ampia letteratura della crisi in relazione alla quale si forniscono alcune indicazioni bibliografiche, tenendo conto delle edizioni più recenti e, quindi, di più facile reperibilità. Sulle tematiche della <strong>società postmoderna e dei suoi riflessi sull’uso dei mezzi di comunicazione e sui consumi</strong> possono essere ricordati: Baudrillard J., Il delitto perfetto. La televisione ha ucciso la realtà? Raffaello Cortina Editore, Milano, 1996; Baudrillard J., La società dei consumi, il Mulino, Bologna, 2010;Baudrillard J., Lo scambio simbolico e la morte, Feltrinelli, Milano, ed. Universale economica del 2009; Debord G., La società dello spettacolo, Massari editore, Bolsena, 2002;Lyotard J. F., La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano, 2010. Sulla <strong>crisi politica e socialedella modernità</strong> agli anni ’50-’60: Arendt H., Vita Activa, Bompiani, Milano, 2011; Guardini R., La fine dell’epoca moderna. Il Potere, Morcelliana, Brescia, 2015; Julius E., Cavalcare la tigre, Mediterranee, Roma, 2009 (ristampa del 2012) e Julius E., Gli uomini e le Rovine e Orientamenti, Mediterranee, Roma, 2002; Marcuse H., L’uomo a una dimensione, Einaudi, Torino, 1999. Di interesse, nell’ambito di una lettura religiosa (cristiana) della crisi dell’Occidente, Mordini A., Il tempio del cristianesimo. Per una retorica della storia, Il Cerchio, Rimini, 2006. Per un’<strong>analisi economica</strong> delle dinamiche (politiche e sociali) moderne determinate dal liberalismo Polany K., La grande trasformazione, Einaudi, Torino, 2010. Di Polany sono interessanti i suoi scritti del periodo 1919-1958 pubblicati di recente dal Saggiatore e dove vi è traccia delle tematiche trattate nella Grande trasformazione:cfr. Polany K., Per un nuovo Occidente. Scritti 1919-1958, il Saggiatore, Milano, 2013.</div>
<div id="edn6"><a title="" href="#_ednref6" name="_edn6">[6]</a>Si rinvia in primo luogo al volume n. 1 del 2006 della Rivista trimestrale di diritto pubblico, Giuffrè, Milano che riporta i seguenti scritti che si indicano nell’ordine di pubblicazione: Romano S., Lo Stato moderno e la sua crisi, Discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico nella R. Università di Pisa, letto il 4 novembre 1909, pp. 97-109; Orlando V.E., Lo Stato e la realtà, Discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico nella R. Università di Pisa, letto il 5 novembre 1910, pp. 110-125; Ranelletti O., I sindacati e lo Stato, Prolusione al Corso di diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione nella R. Università di Napoli, letta il 9 febbraio 1920, pp. 125-144; Donati D., La persona reale dello Stato, 1921, pp. 144-162; Orlando V.E., Lo Stato sindacale nella letteratura giuridica contemporanea, 1924, pp. 162-174; Romano S., Recensione al volume di Alfredo Rocco <em>La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato fascista, Roma, &#8211; &lt;&gt; Anonima Editrice, 1927</em>, p 414, 1928, pp. 174-177. Gli scritti sono introdotti da un contributo di Aldo Sandulli dal titolo Santi Romani, Orlando, Ranelletti e Donati sull’&lt;&gt;. Sei scritti di inizio secolo XX, pp. 77-97. A questi scritti vanno aggiunti quelli di Giuseppe Capograssi, Saggio sullo Stato, Giuffrè Milano, 1959, pp. 1-147 [pubblicato per la prima volta in Torino presso l’editore Bocca nel 1918 con una dedica a Vittorio Emanuele Orlando] e di Sergio Panunzio, Il Sentimento dello Stato, Libreria del Littorio, Roma, 1929, che contiene la prolusione al Corso ufficiale di Dottrina Generale dello Stato presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Roma, letta da Panunzio il 28 gennaio 1928, pp.15-127.</div>
<div id="edn7"><a title="" href="#_ednref7" name="_edn7">[7]</a> Grossi P., Ritorno al diritto, Laterza, Bari-Roma, 2015, pp. 11. Dello stesso autore può essere utile la lettura di Grossi P., L’Europa del diritto, Laterza, Bari-Roma, 2016; Grossi P., L’ordine giuridico medioevale, Laterza, Roma-Bari, 2006.</div>
<div id="edn8"><a title="" href="#_ednref8" name="_edn8">[8]</a>Cfr. Bauman Z., Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari, 2010.</div>
<div id="edn9"><a title="" href="#_ednref9" name="_edn9">[9]</a>Le seguenti citazioni, ricavate da opere di Autori (indicati in ordine alfabetico) di varie tendenze culturali e di diversa formazione scientifica, possono servire a dare un’idea della complessità delle tematiche sottese alla crisi dello Stato. Le opere che qui si riportano, alcune già segnalate nelle note precedenti, rappresentano solo una piccola parte della produzione culturale sul tema. Innanzi tutto <strong>Piero Beviliacqua</strong>, orinario di Storia contemporanea all’Università di Roma La Sapienza, scrive che: “..<em>Il cosiddetto libero mercato ha divorato l’interesse generale. Questa conquista di civiltà politica dell’Occidente si è dissolta nel libero e caotico perseguimento degli interessi particolari da parte degli individui…” </em>cit. ricavata da p. 32. Inoltre: “..<em>Se il processo di privatizzazione dello Stato dovesse proseguire, se il mercato tornerà a prendersi la rivincita sulla società, se gli interessi particolari prevarranno su quello generale, sbocco certo del prossimo tracollo mondiale sarà una figura primigenia: il caos…” </em>cit. ricavata da p. 33 [Bevilacqua P. Il grande saccheggio – L’Età del Capitalismo distruttivo, Laterza, Bari-Roma, 2011]. <strong>Alain De Benoist</strong>, scrittore e filosofo francese nonché teorico del movimento culturale denominato <em>Nouvelle Droite</em>, osserva: “..<em>Chi sono i grandi perdenti della mondializzazione? Sono chiaramente i governi e gli Stati. Rimane tuttavia da capire se è stata la mondializzazione a portare all’indebolimento degli Stati, oppure se è stato l’indebolimento degli Stati (insieme alla disintegrazione dei valori collettivi, che prima strutturavano il corpo sociale) a permettere la mondializzazione. Ci sono buone ragioni per aderire alla seconda ipotesi…”</em> cit. ricavata da p. 31, ma si veda altresì le pp. 32-33. Ed ancora: “<em>Lo Stato si distacca sempre più dal suo popolo, perché non serve più i suoi interessi. Le conseguenze infauste di questa rottura sono note. Alla fine, lo Stato resta forte solo in materia di sorveglianza, controllo e repressione…L’unico ambito in cui l’autorità dello Stato è accettata, e anche incoraggiata, è il mantenimento dell’ordine interno, cioè la messa al passo della società al fine di contenere le nuove “classi pericolose” (cui si aggiunge anche “la lotta contro il terrorismo”)…” </em>cit. ricavata da p. 34 [De Benoist A., La fine della Sovranità. Come la dittatura del denaro toglie il potere ai popoli, Arianna Editrice, Bologna, 2014]. <strong>Franco Cardini</strong>, professore universitario specializzato nella storia medievale e moderna ed esperto di storia orientale, ritiene che continui il processo di erosione della sovranità degli Stati nazionali, minacciata “…<em>dall’esistenza degli organismi internazionali e sovranazionali &lt;&gt;, dall’isorgenza di istanze variamente autonomistiche quando non separatistiche al &lt;&gt; o &lt;&lt;dall’interno&gt;&gt; e, infine, dalla crescente importanza di realtà che in qualche modo ne limitano l’azione nell’atto stesso in cui contribuiscono a renderla magari più funzionale ed efficace (e alludo per esempio alle &lt;&gt;)..”&lt;/dall’interno&gt;</em> cit. da p. 145 [Cardini F., Astrea e i Titani. Le <em>lobbies</em> americane alla conquista del mondo, op. cit.].   Anche <strong>Henry Kissinger</strong> ha analizzato la questione sostenendo che: “..<em>La nostra epoca è alla ricerca insistente, a volte quasi disperata, di un’idea di ordine mondiale. Il caos incombe minaccioso, accompagnandosi con un’interdipendenza senza precedenti: nella proliferazione delle armi di distruzione di massa, nella disintegrazione degli Stati, nell’impatto delle devastazioni ambientali, nel persistere delle pratiche genocide o nella diffusione di nuove tecnologie che rischiano di spingere il conflitto al di fuori del controllo o della comprensione dell’uomo…L’Europa ha deciso di discostarsi dal sistema di Stati da lei stessa progettato e di trascenderlo tramite un’idea di sovranità condivisa…In Medio Oriente, i jihadisti da entrambe le parti dello spartiacque che oppone sunniti e sciiti cercano di delimitare le società e di demolire gli Stati inseguendo visioni di rivoluzione globale basate sulla visione fondamentalista della loro religione. Lo Stato stesso – come il sistema regionale che su di esso si fonda – è a rischio, aggredito da ideologie che ne rifiutano i vincoli come illegittimi e da milizie terroristiche che, in parecchi paesi, sono più forti delle forze armate governative. L’Asia, per certi aspetti la regione che ha adottato con il successo più sorprendente il concetto di Stato sovrano, tuttora ripensa con nostalgia a concezioni alternative di ordine e ribolle di rivalità e di rivendicazioni storiche analoghe a quelle che infransero l’ordine europeo un secolo fa…”</em> cit. ricavata dalle pp. 4 e 9 [Kissinger H., Ordine Mondiale, Mondadori, Milano, 2015]. Interessanti, altresì, le osservazioni di <strong>Massimo Terni</strong>, professore universitario di Storia delle dottrine politiche, a Milano e Napoli, secondo cui: “<em>Le trasformazioni in corso stanno rimettendo in gioco il concetto stesso di Stato e imponendo una realtà assai diversa…quella dello &lt;&gt;…</em>” cit. ricavata da p. 41. “..<em>la disaggregazione in atto non significa affatto la &lt;&gt;, come è stato ipotizzato. Piuttosto, è immaginabile l’ulteriore consolidamento di un’èlite di Stati forti e la colonizzazione informale ma sostanziale della maggioranza di tutti gli altri, sempre più deboli e meno sovrani…”</em> cit. da p. 55. “<em> Anche i politici di professione sempre più preoccupati di manifestare un patriottismo di facciata, finalizzato al dominio delle masse e alla conquista dei loro elettori, che non a rivelare gli aspetti inediti dello Stato disaggregato…</em>” cit. da p. 51. “<em>Da tempo si dice che lo Stato-nazione sta perdendo e ha perso pezzi della sua sovranità. E’ un eufemismo. Sta svanendo e si sta dissolvendo il senso stesso della sua esistenza, perlomeno per come era stato concepito e attuato…</em>” cit. da p. 75) [Terni M., Stato, Bollati Boringhieri, Torino, 2014]. Della crisi dello Stato si occupa anche e <strong>Reinhard W.</strong>, Storia dello stato moderno, il Mulino, Bologna, 2010, pp. 107-120, in particolare pp. 118-120. Per quest’ultimo autore, “<em>Lo stato moderno, sviluppatosi nel corso di vari secoli di storia europea e diffusosi nel mondo attraverso l’espansione dell’Europa, ha già cessato di esistere. Ad aver perso validità è soprattutto il criterio della modernità tout court: l’unità, a suo tempo conquistata all’Ancien régime, tra il popolo e il potere statale, tra il territorio e la sovranità dello stato. Il monopolio statale del potere si è dissolto in favore di istanze intermedie e raggruppamenti sub statali. D’altra parte, gli stati sono collegati e vincolati a livello sovranazionale in un modo che non può più essere adeguatamente compreso utilizzando le vecchie categorie di un diritto internazionale fra stati sovrani. Di conseguenza, la politica statale non è più in grado di creare alcunché, né di risolvere alcun problema: essa può solo arrabattarsi alla meglio … Ciò non significa che lo stato &lt;&gt; del tutto come hanno sempre previsto gli utopisti. Esso sopravviverà in una forma ridotta e in concorrenza con altre istanze … Inoltre, sebbene quest’ultimo non abbia più il monopolio della violenza esterna e interna, e recentemente persino dell’attuazione delle pene, esso si presta ancora a svolgere funzioni regolatorie e repressive. Anziché uno stato centralizzato, sembra si stia sviluppando una collettività con numerose istanze intermedie: un &lt;&gt; privo tuttavia (a differenza del precedente) di idee valoriali in comune. La società come totalità è priva di volontà comune ed è tenuta a malapena insieme da ciò che resta del potere statale o da interessi economici </em>…” (pp. 118-119). Per approfondire ulteriormente cfr. <strong>Poggi G.</strong>, Lo Stato, il Mulino, Bologna, 1992, pp. 261-296.<br />
Meritano una citazione a parte due passaggi dell’esortazione apostolica di Papa Francesco <strong><em>Evangelii Gaudium</em></strong>, La Civiltà cattolica, àncora, Milano, 2014: “<em>Tale squilibrio procede da ideologie che difendono l’autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria. Perciò negano il diritto di controllo degli Stati, incaricati di vigilare per la tutela del bene comune. Si instaura una nuova tirannia invisibile, a volte virtuale, che impone, in modo unilaterale e implacabile, le sue leggi e le sue regole. Inoltre, il debito e i suoi interessi allontanano i Paesi dalle possibilità praticabili della loro economia e i cittadini dal loro reale potere d’acquisto…”</em> cit. da pag. 39. E ancora “<em>Allo Stato compete la cura e la promozione del bene comune della società…svolge un ruolo fondamentale che non può essere delegato, nel perseguire lo sviluppo integrale di tutti…” </em>(cit. pp. 122-123).</div>
<div id="edn10"><a title="" href="#_ednref10" name="_edn10">[10]</a>Il riferimento è a Paolo Grossi secondo cui “<em>Crisi ha, dunque, ai miei occhi, il significato alto e positivo di una rimozione di credenze mitologiche, troppo riduttive per un diritto che il costituzionalismo novecentesco, l’ordinamento giuridico europeo in costruzione e la globalizzazione giuridica esigevano ben al di fuori del ristretto cono d’ombra dello Stato e delle leggi…Insomma, lontani dalle chiusure di un diritto legale e affrancati dalle mitologie che fittiziamente lo fondavano, riscoprire un diritto aperto a registrare tutte le voci emergenti della società. Il che vale a riscoprire in tutta la sua multiforme ricchezza la società quale carattere inabdicabile del diritto…”</em> [Grossi P., Ritorno al diritto, op. cit., pp. IX-X].</div>
<div id="edn11"><a title="" href="#_ednref11" name="_edn11">[11]</a>La tematica è stata ed è ampiamente trattata in dottrina, specie quella di marca civilistica. L’utilizzo nel testo, cui rinvia la presente nota, della parola latina <em>lex </em>vuole essere un riferimento al riuscito titolo di un libro di Francesco Galgano: cfr. Galgano F., <em>Lex mercatoria</em>, il Mulino, Bologna, 2010. Più in generale, possono essere consultate le seguenti opere: Alpa G., La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Laterza, Roma-Bari, 2009, con particolare riferimento alle pp. 372-412; Bin R., Lo Stato di diritto, il Mulino, Bologna, 2004, pp. 103-125; Ferrarese M. R., Diritto sconfinato, Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Laterza, Roma-Bari, 2006; Sacco R., il diritto muto. Neuroscenze, conoscenza tacita, valori condividi, il Mulino, Bologna, 2015, in particolare pp. 40-50; Zagrebelsky G., Il diritto mite, Legge, diritto, giustizia, Einaudi, Torino, 1992.</div>
<div id="edn12"><a title="" href="#_ednref12" name="_edn12">[12]</a>Barcellona P., Ipotesi interpretativa del processo di globalizzazione; op. cit., p. 17; Veneziani M., La sconfitta delle idee, op. cit., pp. VI-VII.</div>
<div id="edn13"><a title="" href="#_ednref13" name="_edn13">[13]</a>Si segnalano come orientamento alla lettura due libri. Uno è scritto da uno storico italiano Valerio Castronovo [Castronovo V., L’Europa e la rinascita dei nazionalismi, Laterza, Roma, Bari, 2016], mentre l’altro costituisce una raccolta di scritti del giuspubblicista tedesco Ernst-Wolfgang Böckenförde [Böckenförde E. W., Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita, a cura di Geminello Preterossi, Laterza, Roma-Bari, 2010].</div>
<div id="edn14"><a title="" href="#_ednref14" name="_edn14">[14]</a>Cfr. Berti G., Interpretazione costituzionale, Lezioni di diritto pubblico, CEDAM, Padova, IV ed., 2011, pp. 275-290.</div>
<div id="edn15"><a title="" href="#_ednref15" name="_edn15">[15]</a>Proporre una bibliografia sullo Stato &#8211; che è sconfinata ed in continua evoluzione -è compito arduo e ciò sia per i connessi problemi di classificazione sistematica, sia per la “trasversalità” disciplinare dell’argomento. Nel presente lavoro si è optato per una bibliografia essenziale e strettamente legata agli argomenti trattati e, quindi, basata su Autori quasi totalmente italiani perché è, appunto, sull’esperienzadello Stato italiano che queste pagine vorrebbero concentrarsi. Essa è impostata in base alla seguente suddivisione: testi di Diritto pubblico e costituzionale; testi di Dottrina o di Teoria generale dello Stato; testi di Storia generale e di Storia costituzionale o amministrativa dello Stato italiano; testi di Dottrina politica; testi di Filosofia e di Filosofia del Diritto. <strong>Testi di Diritto pubblico e costituzionale</strong>: Berti G., Interpretazione costituzionale, Lezioni di Diritto pubblico, IV ed., Cedam, Padova, 2001 pp. 3-89; Bin R., Lo Stato di diritto, il Mulino, Bologna, 2004; Biscaretti di Ruffia P., Diritto costituzionale, XI, ed., Jovene Editore, Napoli, 1977, pagg. 1-239; Cereti C, Corso di Diritto costituzionale italiano, Giappichelli, Torino, 1955, pagg. 1-93, 101-110, 171-189, 421-428; Crisafulli V., Lezioni di Diritto costituzionale, Vol. I Introduzione al Diritto costituzionale italiano (Gli ordinamenti giuridici, Stato e Costituzione, Formazione della Repubblica italiana), CEDAM, Padova, 1970; Crosa E., Diritto Costituzionale, Utet, Torino, 1937, XV;Dogliani M., La ricerca dell’ordine perduto, il Mulino, Bologna, 2015; Donati D., La persona reale dello Stato, Estratto dalla “Rivista di Diritto pubblico” anno 1921 &#8211; parte I, Società editrice Libraria, Milano, 1921-Casa Editrice dott. Francesco Vallardi, Milano, 1921; Ferrara G., La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Feltrinelli, Milano, 2006;Lavagna C., Istituzioni di Diritto pubblico, VI, ed., UTET, Torino, 1985, pagg. 1-131; Martines T., Diritto costituzionale, VIII ed., Giuffrè, Milano, 1994, pagg. 3-260; Miceli V., Diritto costituzionale generale, Società editrice libraria, Milano, 1898, pp. 49-117; Modugno F., Diritto pubblico generale, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 48-133; Mortati C., La Costituzione in senso materiale, Giuffrè, Milano, 1998; Mortati C., Istituzioni di Diritto pubblico, VI ed., CEDAM, Padova, 1962, pagg. 3-164, 531-561, 704-720; Mortati C., Istituzioni di Diritto pubblico, IX ed, tomo I,  CEDAM, Padova, 1975; Mortati C., Le Forme di governo, lezioni, Cedam, Padova, 1973; Orlando V.E., Principi di Diritto costituzionale, G. Barbera Editore, Firenze, 1889, pagg. 13-66; Paladin L., Diritto costituzionale, III ed, CEDAM, Padova, 1998; Pergolesi F., Diritto costituzionale, XIV ed., CEDAM, Padova, 1960, pagg. 13-135; Ranelletti O., Istituzioni di Diritto pubblico, Il nuovo diritto pubblico, IV ed., Cedam, Padova, 1934-XII;  Ranelletti O., Istituzioni di Diritto pubblico, Il nuovo diritto pubblico della Repubblica italiana, parte generale, XIII ed., Giuffrè, Milano, 1951, pagg. 3-159; Romano S., Corso di Diritto Costituzionale, VI ed. riveduta e aggiornata, CEDAM, Padova, 1941, pagg. 3-206; Spagna Musso E., Diritto costituzionale, II ed., CEDAM, Padova, 1986, pagg. 15-248. <strong>Testi di Dottrina o di Teoria generale dello Stato</strong>: Balladore Pallieri G., Dottrina dello Stato, II ed, CEDAM, Padova, 1998; Carré de Malberg R., <em>Contribution à la Théorie générale de l’état, Libraire de la Societé du Recueil Sirey</em>, Paris, 1920; Duguit L., Il diritto e lo Stato. La dottrina francese e quella tedesca, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012; Esposito C., Scritti giuridici scelti, II Teoria generale dello Stato e Diritto costituzionale prerepubblicano, Jovene, 1999; Groppali A., Dottrina dello Stato, Giuffrè, Milano, 1942; Gueli V., Elementi di una Dottrina dello Stato e del Diritto come introduzione al diritto pubblico, Soc. Ed. del Foro Italiano, Roma, 1959; Passerin d’Entréves A., La Dottrina dello Stato. Elementi di analisi e di interpretazione, III ed., Giappichelli, Torino, 2009. <strong>Testi di Storia generale e di Storia costituzionale o amministrativa dello Stato italiano</strong>: Allegretti U., Profilo di Storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale, il Mulino, Bologna, 1989; Allegretti U., Storia costituzionale italiana, Popolo e Istituzioni, il Mulino, Bologna, 2014; Cassese S., Governare gli italiani. Storia dello Stato, il Mulino, Bologna, 2014; Melis G., Fare lo Stato per fare gli italiani, Ricerche di Storia delle istituzioni dell’Italia unita, il Mulino, Bologna, 2014; Melis G., Storia dell’Amministrazione italiana, il Mulino, 1996; Paladin L., Per una storia costituzionale dell’Italia repubblicana, il Mulino, Bologna, 2004; Paladin L., Saggi di storia costituzionale, a cura di Sergio Bartole, il Mulino, Bologna, 2008; Romanelli R. (a cura di), Storia dello Stato italiano dall’Unità ad oggi, Donzelli, Roma, 1995; Wolfgang R., Storia dello stato moderno, il Mulino, Bologna, 2010. <strong>Testi di Dottrina politica</strong>: Bobbio N., Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico, Einaudi, Torino, 1995; Gozzi G., voce “Stato Contemporaneo” del Dizionario di Politica a cura di Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, Utet, Torino, 2016, pp. 931-939; Matteucci N., Lo Stato moderno, il Mulino, Bologna, 1993; Poggi G., Lo Stato, il Mulino, 1992; Schiera P., voce “Stato Moderno” del Dizionario di Politica a cura di Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, Utet, Torino, 2016, pp. 957-962; Terni M, Stato, Bollati Boringhieri, Torino, 2014. <strong>Testi di Filosofia e di Filosofia del Diritto</strong>: Capograssi G., Saggio sullo Stato, Giuffrè Milano, 1959, pp. 1-147; Del Vecchio G., Lezioni di Filosofia del diritto, II Ed., Società anonima tipografica “Leonardo Da Vinci, Città di Castello, 1932-X, pp. 165-323; Gentile G., Genesi e Struttura della Società, Le Lettere, Firenze, 2011, in particolare pp. 57-105;Gentile G., I fondamenti della filosofia del diritto, Le Lettere, Firenze, 2003, in particolare pp. 103-120; Kojève A., La Nozione di Autorità, Adelphi, Milano, 2011.</div>
<div id="edn16"><a title="" href="#_ednref16" name="_edn16">[16]</a>Le teorie sostanzialistiche sulla costituzione come fondamento dello Stato hanno avuto largo sviluppo in Germania a partire da Jellinek e Carl Schmitt. Per quanto riguarda Schmitt si rinvia a <em>Dottrina della Costituzione</em> pubblicato nel 1928 ed edito da Giuffrè, Milano, 1984. Ancora prima, nel 1921, Schmitt componeva <em>La Dittatura</em>, ora in Schmitt C., La Dittatura, a cura di Antonio Caracciolo, edizioni Settimo Sigillo, Roma, 2006.</div>
<div id="edn17"><a title="" href="#_ednref17" name="_edn17">[17]</a>Che considerano in chiave kelseniana lo Stato quale ordinamento positivo caratterizzato da un proprio e tipico sistema gerarchico di fonti del diritto. Cfr. Kelsen H., La dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 1968, pp. 311-351. Di Kelsen può essere interessante la lettura del suo saggio del 1930 <em>Lo Stato come integrazione</em>, edito da Giuffrè (Milano, 2001) &#8211; con uno scritto introduttivo di Maria Agostina Cabiddu &#8211; che costituisce una risposta critica alla teoria dell’integrazione di Smend.</div>
<div id="edn18"><a title="" href="#_ednref18" name="_edn18">[18]</a>In Italia va ricordata quella del Donati che considerava la persona dello Stato coincidente con il complesso dei suoi funzionari</div>
<div id="edn19"><a title="" href="#_ednref19" name="_edn19">[19]</a>Siano essi i principi o la decisione fondante gli organi supremi dello Stato e le loro modalità di funzionamento o il complesso delle forze politiche dominanti.</div>
<div id="edn20"><a title="" href="#_ednref20" name="_edn20">[20]</a>cfr. Mortati C., <em>Istituzioni</em>ed. 1962, op. cit., pagg. 77-78.</div>
<div id="edn21"><a title="" href="#_ednref21" name="_edn21">[21]</a>cfr. Mortati C., <em>Istituzioni </em>ed. 1962, op. cit. pag. 142, 153-159.</div>
<div id="edn22"><a title="" href="#_ednref22" name="_edn22">[22]</a>cfr. Mortati C., <em>Istituzioni </em>ed. 1975, op. cit., pag. 81-95</div>
<div id="edn23"><a title="" href="#_ednref23" name="_edn23">[23]</a>Romano S., op. cit., pagg. 48. Più in generale Romano S., L’Ordinamento giuridico, Sansoni, Firenze, 1946 (rist. del 1951). Interessante e in linea con Santi Romano risulta la definizione generale di Stato fornita dal Biscaretti di Ruffia che, oltre a  “struttura”, utilizza il termine “assetto”: “<em>Da ciò ne discende che lo Stato, presentandosi come un ente sociale con assetto stabile e permanente, può, in pari tempo, considerarsi – secondo la teoria istituzionale …- un’istituzione o un ordinamento giuridico …, che abbraccia ed assorba nella sua organizzazione e struttura tutti gli elementi che ne fanno parte, acquistando rispetto ad essi una vita propria e formando un corpo a sé, che non perde la sua identità per le eventuali successive variazioni degli elementi medesimi…  </em>Biscaretti di Ruffia P., op. cit., pagg. 33-34.</div>
<div id="edn24"><a title="" href="#_ednref24" name="_edn24">[24]</a> Né, invero, di qualsivoglia entità statuale storicamente determinata.</div>
<div id="edn25"><a title="" href="#_ednref25" name="_edn25">[25]</a>Scoppola P, La Repubblica dei partiti, il Mulino, Bologna, 1997.</div>
<div id="edn26"><a title="" href="#_ednref26" name="_edn26">[26]</a>Donato D., op. cit., pag. 12.</div>
<div id="edn27"><a title="" href="#_ednref27" name="_edn27">[27]</a> Donato D., op. cit., pag. 19. Assonanze con la tesi di Donati si ritrovano nella teoria dell’Autorità di Kojève, che definisce governanti e funzionari come il “supporto reale” dello Stato. In realtà, però, il filosofo russo considera lo Stato come un’Entità ideale (e non già reale) dotata di Autorità, quest’ultima a sua volta definita come “..<em>possibilità che un agente ha di agire sugli altri (o su un altro), senza che questi altri reagiscano bei suoi confronti, pur essendo in grado di farlo..</em>”: Kojève A., op. cit., p. 20. Per Kojève l’<em>Autorit</em>à si esercita nello Stato mediante un <em>autorità politica</em>, la quale esercita un <em>potere politico</em> e che si attualizza per il tramite di individui o gruppi che, detenendo materialmente il potere, costituiscono appunto il “..<em>supporto reale dello Stato</em>”. Per Kojève, infine, l’<em>autorità politicareale</em> può essere: a) <u>autonoma</u>: è quella del Capo individuale o collettivo dello Stato; <u>dipendente</u>: è quella del funzionario individuale o collettivo, che la esercita in funzione di quella del Capo. Cfr. Kojève A., op. cit. pp.76-78. Critico con la tesi del Donati è Groppali A., op. cit., pagg. 112-113, 160, 179, 256-257.</div>
<div id="edn28"><a title="" href="#_ednref28" name="_edn28">[28]</a>Di “continuità” della persona statale parla, dunque, Donato Donati secondo cui “..<em>la differenziazione e la sintesi si operano, non soltanto rispetto al complesso dei funzionari coesistenti in un dato momento, ma anche rispetto al complesso dei funzionari succedentisi nel tempo. Per una via si ha la nozione della persona statale considerata in un dato momento, per l’altra via si ha la nozione della continuità della persona stessa, si ha la nozione della persona dello Stato in quanto si mantiene nel tempo..</em>” cfr. Donati D., op. cit., pag. 16</div>
<div id="edn29"><a title="" href="#_ednref29" name="_edn29">[29]</a>Piaget J., Lo strutturalismo, il Saggiatore, Milano, 1971, p. 39. Per una lettura manualistica sul movimento strutturalista e sulle principali figure che lo caratterizzarono (Saussurre, Lévi-Strauss, Foucault, Chomsky…) cfr. Fornero G – Tassinari S., Le filosofie del novecento, Vol. 2, Bruno Mondadori, Milano, 2002, pp. 1105-1168; Reale G.-Antiseri D., Cento anni di filosofia. Da Nietzsche ai giorni nostri, Vol. 2, La Scuola, Brescia, pp. 797-816. Può essere utile la lettura della voce “Struttura” a cura di Gozzi G. nelDizionario di Politica a cura di Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, Utet, Torino, 2016, pp. 968-971. Ed ancora cfr. Lévi-Strauss, Antropologia culturale, il Saggiatore, Milano, 2015.</div>
<div id="edn30"><a title="" href="#_ednref30" name="_edn30">[30]</a>Di “perpetuità” dello Stato  parla, ad esempio, il Santi Romano [Romano S., op. cit., (pag. 67)], mentre Carré de Malberg osserva che “<em>La personnalité de l’état résulte d’un second fait, qui est sa continuité. Tandis que les individus qui composent l’état ou qui expriment sa volonté en qualité de governants, sont sans cesse ed changement, l’état demeure immuable, il est permanent et, en ce sens, perpétuel..”</em> [Carré de Malberg. R., op. cit., pag. 48]. Di “continuità” della persona statale parla, come già si è evidenziato alla nota 21, anche Donato Donati.Biscaretti di Ruffia parladi stabilità e permanenza dello Stato: cfr. Biscaretti di Ruffia P., op. cit., pag. 2. Ed ancora, Crosa parlava di “stabilità” [Crosa E., Diritto Costituzionale, op. cit., p.39-40], mentre Gueli usa i termini di “permanenza”, “continuità” ed “unità”, “durevole esistenza” e “stabilità” e “tendenziale perpetuità” [cfr. Gueli V., op. cit., pagg. 31, 49-50, 104, 305]. IlMortati, invece, usa i termini di “durata e stabilità” dello Stato [cfr. Mortati C., op. cit., pag. 128]. Infine, degno di nota è Spagna Musso, secondo cui “..<em>unico vero fine primario identificabile a priori di una comunità statale è quello di perseguire la propria esistenza in quanto tale..</em>” [cfr. Spagna Musso E., op. cit. pag. 55].</div>
<div id="edn31"><a title="" href="#_ednref31" name="_edn31">[31]</a> Che è previsto dal nostro ordinamento giuridico, ma poco utilizzato.</div>
<div id="edn32"><a title="" href="#_ednref32" name="_edn32">[32]</a>Crosa E, Diritto costituzionale, op. cit., p. 31, ma si veda, altresì, pag. 33.</div>
<div id="edn33"><a title="" href="#_ednref33" name="_edn33">[33]</a> Ibidem, pp. 37-38.</div>
<div id="edn34"><a title="" href="#_ednref34" name="_edn34">[34]</a> Ibidem, pp. 38-39.</div>
<div id="edn35"><a title="" href="#_ednref35" name="_edn35">[35]</a> Ibidem, pp. 39-40, ove l’Autore rileva che “.. <em>Lo Stato esiste e s’individua in quanto ha una costituzione, non in quanto ha una certa costituzione</em>..”.</div>
<div id="edn36"><a title="" href="#_ednref36" name="_edn36">[36]</a>Ibidem, p. 40</div>
<div id="edn37"><a title="" href="#_ednref37" name="_edn37">[37]</a>Cereti C., Corso di diritto costituzionale italiano, op. cit., pagg. 75-76. Può essere interessante segnalare anche il contributo il pensiero offerto dal Gueli, la cui distinzione tra “forma” e “struttura” dello Stato sembra correre sulla linea di demarcazione concettuale fra “regime politico” e “principio costituzionale” dello Stato. Quest’ultimo, infatti, riflette “…<em>la concezione politica dominante </em>“ ed è da intendersi come”.. <em>l’organizzazione del rapporto politico fondamentale..” &#8211;</em> fra governanti e governati (ovvero il rapporto che collega il “<em>potere sovrano</em>” ai “<em>sudditi</em>” dello Stato) –  “..<em>secondo un dato principio giuridico</em>..”, “..<em>è la costituzione (in senso materiale) dello Stato</em>”: cfr. Gueli V., Dottrina dello Stato, op. cit.,  pp. 123-124. Il “regime politico” invece, è quell’ “<em>elemento della struttura dello Stato</em>” definibile come “..<em>la realizzazione del principio politico, che informa il rapporto fondamentale di una organizzazione statuale, nel principio giuridico costituzionale di essa e, tendenzialmente, in tutto il suo ordinamento giuridico</em>..”: cfr. Gueli V., Dottrina dello Stato, op. cit., p. 126, ma si veda pure le pp. 121, 131-132. Per usare un’esemplificazione si potrebbe osservare che per il Gueli se la “forma” di uno Stato, ovvero il “regime politico”, rappresenta il “come” un dato ordinamento giuridico disciplina il rapporto fondamentale tra governanti e governati, la “struttura” dello Stato, ovvero il “principio costituzionale”, spiegherebbe il “perché” tale rapporto, ed insieme ad esso una comunità statale, è sorto.</div>
<div id="edn38"><a title="" href="#_ednref38" name="_edn38">[38]</a>Non a caso è durante il periodo fascista che comincia ad essere elaborata, con riferimento al Capo del Governo e alle riforme costituzionali del ’25 e del ’28 e a quelle sulla riforma corporativa dello Stato, la teoria dell’indirizzo politico come funzione dello Stato da affiancarsi alle tradizionali funzioni legislativa, esecutiva (o amministrativa) e giurisdizionale: cfr. uno scritto del ’39 di Vezio Crisafulli <em>Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico </em>[ora in Crisafulli V., Prima e dopo la Costituzione, Editoriale scientifica, 2015, pp. 1-120] ed uno del  Mortati del 1931 ora in Mortati C., L’Ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano, Ristampa inalterata con una prefazione di Enzo Cheli, Giuffrè, Milano, 2000.</div>
<div id="edn39"><a title="" href="#_ednref39" name="_edn39">[39]</a>Gli studi sul Risorgimento hanno conosciuto una nuova primavera in vista delle celebrazioni del centocinquantesimo dalla fondazione dello Stato italiano. E tuttavia, restano fondamentali alcune letture classiche, cui si rinvia, e dalle quali si ricava l’impressione che più che di “risorgimento” dovrebbe parlarsi al plurale di “risorgimenti” uno per ciascuna opinione degli studiosi che si sono avvicinati a questo tema: Croce B., Storia d’Italia. Dal 1871 al 1915, Laterza, Bari, III ed. 1928, Gobetti P. La Rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia, Einaudi, Torino, 2008, in particolare pp.7-55; Gobetti P., scritti tratti dal volume <em>Risorgimento senza eroi ed altri scritti storici</em> introdotti da Franco Venturi ed edito da Einaudi nel 1976 – ora in <em> Sul Risorgimento</em> a cura di Enrico Mannari, Mind edizioni, Milano, 2011; Gramsci A., La Questione meridionale, Editori Riuniti, Roma, 1974; Gramsci A.; scritti sul Risorgimento tratti da un’antologia edita da Editori Riuniti, con un’introduzione di  Giorgio Candeloro, nel 1959 – ora in  Sul Risorgimento a cura di Enrico Mannari, Mind edizioni, Milano, 2011; Volpe G., L’Italia in cammino; Donzelli editore; Roma, 2010 (prima edizione nel 1927 con Treves). Utili anche le letture di Romeo R.; Risorgimento e capitalismo, Laterza, Bari, 2008 e Romeo R., Vita di Cavour, Laterza Roma-Bari, 2004; Sereni E., Il capitalismo nelle campagne (1860-1900), Einaudi, Torino, 1968 (opera che poi lo stesso Autore riconsiderò, per alcune tesi sostenute, in alcuni suoi studi successivi).<br />
Come letture contemporanee: Banti A., Il risorgimento italiano, Laterza, Roma-Bari, 2004; Belardinelli M., Il Risorgimento e la realizzazione della comunità nazionale, Edizioni <em>Studium</em>, Roma, 2011; Cafagna L., Cavour, il Mulino, Bologna, 1999; Scirocco A., L’Italia del Risorgimento. 1800-1871; il Mulino, Bologna, 1993.</div>
<div id="edn40"><a title="" href="#_ednref40" name="_edn40">[40]</a>Cesarini Sforza W., il diritto dei privati, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 14-15. Interessanti sul punto le riflessioni di Giorgio Del Vecchio nelle sue <em>Lezioni di Filosofia del diritto</em>, II ed., Città di Castello, Società anonima tipografica “Leonardo Da Vinci”, 1932, X: “..<em>la norma giuridica…pone sempre in rapporto più persone, di cui l’una ha facoltà o pretensione, e l’altra ha un’obbligazione corrispondente. Questo è il rapporto giuridico, che si può pertanto definire: un vincolo tra persone, in forza del quale l’una di esse può pretendere qualche cosa cui l’altra è obbligata. Avvertiamo che il rapporto giuridico ha sempre un sostrato reale (economico, morale, ecc.). Il diritto non crea gli elementi o i termini del rapporto, ma li trova già naturalmente costituiti, e non fa che determinarli; esso riconosce qualche cosa di preesistente e dà a ciò la sua forma, fissando il limite delle esigibilità reciproche. Il rapporto è spesso duplice e complesso, cioè la stessa persona che è investita della facoltà e della pretensione è anche investita di una obbligazione e viceversa…ogni individuo è soggetto di molti diritti e doveri ad un tempo, ossia partecipa a un gran numero di rapporti o vincoli giuridici. Il diritto costituisce quindi tra gli uomini una rete complicata di relazioni, e rappresenta quasi il tessuto connettivo della vita sociale in genere…Ogni rapporto giuridico ha sempre almeno due soggetti, uno attivo e uno passivo; è attivo colui che ha facoltà o pretensione, passivo colui che ha l’obbligazione. Spesso .. il soggetto è insieme attivo e passivo; quando però si dice semplicemente soggetto di diritto, s’intende il soggetto attivo, che ha pure il nome tecnico di persona… ” (p. 250, si veda, altresì, p. 313). “tuti i diritti sono, a rigore, diritti di obbligazione, e non solo quelli che tecnicamente si dicono d’obbligazione, in antitesi ad altre specie di diritti. Anche un diritto assoluto implica un’obbligazione generica, indifferenziata</em>…” (p. 242).</div>
<div id="edn41"><a title="" href="#_ednref41" name="_edn41">[41]</a>Ibidem, p. 14.</div>
<div id="edn42"><a title="" href="#_ednref42" name="_edn42">[42]</a>A ben rifletterci la teoria di Cesarini Sforza se sviluppata e portata alle sue estreme conseguenza potrebbe condurre al risultato secondo cui lo schema base di ogni ordinamento giuridico (sia esso di un’associazione o di uno Stato) è quello del rapporto obbligatorio.</div>
<div id="edn43"><a title="" href="#_ednref43" name="_edn43">[43]</a>Cesarini Sforza W., il diritto dei privati, op. cit., pp. 16-18.</div>
<div id="edn44"><a title="" href="#_ednref44" name="_edn44">[44]</a>Per qualche spunto in questa direzione Volpe G., L’Italia in cammino, op. cit., pp. 27-30.</div>
<div id="edn45"><a title="" href="#_ednref45" name="_edn45">[45]</a>Che riportò in vigore, nel Regno delle Due Sicilie, la costituzione del 1848, introducendo il sistema rappresentativo, aprendo alla libertà di stampa e concedendo l’amnistia per i detenuti politici.</div>
<div id="edn46"><a title="" href="#_ednref46" name="_edn46">[46]</a>Nel suo <em>libro Unità a Mezzogiorno &#8211; Come l’Italia ha messo assieme i pezzi</em>; Il Mulino, Bologna, 2012: “…l’avvocato salentino finirà per smontare pezzo a pezzo lo stato napoletano, diventando uno degli artefici della fine dei Borbone e forse – bisognerebbe dire – assurgendo al rango del patriota, sebbene la vicenda .. sia tuttora poco conosciuta e pochissimo apprezzata&#8230;” (p. 63).</div>
<div id="edn47"><a title="" href="#_ednref47" name="_edn47">[47]</a><em>Ibidem</em>: “La conseguenza del patto scandaloso è che Napoli eviterà i temuti saccheggi plebei, ma soprattutto che i poliziotti con la coccarda tricolore e il cuore camorrista verranno orientati in senso liberale e antiborbonico e saranno incaricati di tenere d’occhio quei lazzari che sono la tradizionale massa di manovra della dinastia. Francesco II sta perdendo un puntello non secondario del proprio potere, come ha scritto Rosario Romeo…” (p. 64).</div>
<div id="edn48">
<p><a title="" href="#_ednref48" name="_edn48">[48]</a><em>Ibidem</em>: “Né il turnover risparmia lo strategico corpo degli intendenti, che vengono rimossi uno a uno, sostituiti con uomini fedeli al governo costituzionale e incaricati di un compito egualmente drastico: il rinnovo della metà dei consigli comunali e la nomina di nuovi sindaci…La conseguenza è che l’intera amministrazione centrale e periferica entra in confusione, che diverse intendenze restano prive di titolari e che, &lt;</p>
<div id="edn49"><a title="" href="#_ednref49" name="_edn49">[49]</a>Allegretti U., Storia costituzionale italiana, op. cit. p. 25.</div>
<div id="edn50"><a title="" href="#_ednref50" name="_edn50">[50]</a>Per “Unione reale” va intesa la riconducibilità istituzionale di più titoli, legittimanti al governo di più Stati, ad una stessa Casa regnante, come ad esempio avvenne per i titoli di Re d’Italia e Re d’Albania nel 1939: cfr. Romano S., Corso di Diritto costituzionale, op. cit., pp. 95-100. Sul concetto di “Unione reale” cfr., altresì, Groppali A., Dottrina dello Stato, op. cit., p. 249.</div>
<div id="edn51"><a title="" href="#_ednref51" name="_edn51">[51]</a>Sugli aspetti economici della fusione perfetta si rinvia a Berlinguer L. – Mattone A., Storia d’Italia, Le Regioni dall’Unità ad oggi, La Sardegna, Einaudi, pp. 291-296.</div>
<div id="edn52"><a title="" href="#_ednref52" name="_edn52">[52]</a>Boscolo A., Brigaglia M., Del Piano L., La Sardegna contemporanea, Edizioni della Torre, Cagliari, 1974, pp. 120-132. Sull’operazione finanziaria si veda, altresì, l’opera di Brigaglia M., Sardegna perché banditi, Edizioni Leader Milano, 1971, pp. 25-27; Del Piano L., La Sardegna nell’Ottocento, Chiarella, Sassari, 1984, pp. 135-159: Girolamo Sotgiu, Storia della Sardegna sabauda (1720-1847), Laterza, Bari, pp.279-281. Si veda, inoltre, l’opera di Giovanni Siotto Pintor sulla Storia civile dei popoli sardi dal 1798 al 1848, Arnaldo Forni Editore, 1978 (ristampa dell’edizione di Torino del 1847) il quale accenna a tale tematica nell’ambito dell’analisi del periodo di governo del Vicerè Giuseppe Montiglio (1831-1840), pp. 273-280, 308-318.</div>
<div id="edn53"><a title="" href="#_ednref53" name="_edn53">[53]</a>Baudi di Vesme C., Considerazioni politiche ed economiche sulla Sardegna, Torino, Stamperia Reale, 1848, riedito da ILLISSO, Nuoro, 2004, p. 168.</div>
<div id="edn54"><a title="" href="#_ednref54" name="_edn54">[54]</a>Ibidem, p. 217.</div>
<div id="edn55"><a title="" href="#_ednref55" name="_edn55">[55]</a>Sul concetto di nazione cfr. Banti A. M., La nazione nel risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Einaudi, Torino, 2000; Banti A. M., Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo, Laterza-Bari, 2011; Chabod F., L’idea di nazione, Laterza, Roma.Bari, 2000; Crisafulli V.-Nocilla D., voce “Nazione” pp. 787-816, Enciclopedia del Diritto, XXVII (Morale-Negozio), Giuffrè, Milano, 1977, Paladin L., Saggi di storia costituzionale, op. cit., pp. 115-133 [si tratta di un saggio <em>Valori nazionali e principio di unità della Repubblica nella Costituzione italiana</em> originariamente pubblicato in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, vol. II, Padova Cedam, 1995, pp. 369-389].</div>
<div id="edn56"><a title="" href="#_ednref56" name="_edn56">[56]</a> Sabbatucci G., Il trasformismo come sistema, Laterza, Roma-Bari, 2003, pp. 33-38.  Sul trasformismo Salvadori M. L., Trasformismo, Ismi della politica 52 voci per ascoltare il presente, Collana Norberto Bobbio/Università degli Studi di Torino, Dipartimento di studi politici, 3, Viella editore, Roma, 2000, pp. 467-474. Di Agostino Depretis si segnalano due discorsi entrambi in La Politica italiana dal 1848 al 1897, Programmi di Governo, Tipografia della Camera dei Deputati Ripamonti e Colombo, Roma, 1889: il primo fu pronunciato, da Presidente del Consiglio dei Ministri, al banchetto offertogli dai suoi elettori di Stradella il giorno 8 ottobre 1876: “<em>Ed io spero che le mie parole potranno facilitare quella concordia, quella feconda trasformazione dei partiti, quella unificazione delle parti liberali della Camera, che varranno a costituire quella tanto invocata dalla maggioranza, la quale, ai nomi storici tante volte abusati e forse improvvidamente scelti dalla topografia dell’aula parlamentare, sostituisca per proprio segnacolo una idea comprensiva, popolare, vecchia come il moto, come il moto sempre nuova &lt;&gt; Noi siamo, o signori, un Ministero di progressisti. Progredire, in latino come in italiano, vuol dire andare avanti. Da questa schiera a cui io mi glorio di appartenere, ed alla quale appartiene il gran partito liberale italiano, non si dipartono se non coloro che non vogliono progredire, ma volare; e naturalmente non ne possono far parte coloro che non vogliono camminare ma sedere…” </em>(p. 12-13).Il secondo fu, invece, pronunciato, sempre in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, al banchetto offertogli dai suoi elettori a Stradella, il giorno 8 ottobre 1882. Nella circostanza, riprendendo il filo del discorso del 8 ottobre 1876, Depretis ribadiva di essere alla guida di un Ministero progressista e aggiungeva: “…<em>e se qualcuno vuole entrare nelle nostre file, se vuole accettare il mio modesto programma, se qualcuno vuole trasformarsi e diventare progressista, come posso io respingerlo? Anche al lavoratore dell’ultim’ora il divino Maestro ha assegnata la stessa intiera mercede</em>” (p. 267).</div>
<div id="edn57"><a title="" href="#_ednref57" name="_edn57">[57]</a>Ibidem, pp. 68-99.</div>
<div id="edn58"><a title="" href="#_ednref58" name="_edn58">[58]</a>Ibidem, pp. 107-121.</div>
<div id="edn59"><a title="" href="#_ednref59" name="_edn59">[59]</a>Più nel dettaglio, l’istituto delle prefetture fu sperimentato dai Savoia già agli inizi del 1800, proprio nei possedimenti di oltremare costituenti il “Regno di Sardegna”: cfr. in proposito Pietro Martini, <em>Storia della Sardegna dal 1799 al 1816</em>, Timon, Cagliari, 1852, riedito da ILLISSO, Nuoro, 1999, pp. 175-177. Ancora prima, peraltro, nell’agosto del 1776, il Viceré sabaudo Ferrero della Marmora interessò il ministro Cordara di Calamandrana con una proposta d&#8217;istituzione delle prefetture in Sar­degna nell’isola. La risposta, interlocutoria, è datata 9 aprile 1778 e giunse a Cagliari  da Torino (dalla Segreteria di Stato per gli Affari di Sardegna), ma bisognerà aspettare al 1807 quando Carlo Felice, con il regio editto del 4 maggio, suddivise la Sardegna in 15 Prefetture, con a capo un Prefetto, ridotte poi a 10 nel 1821. I due documenti del 1776 e del 1778 sono consultabili presso l&#8217;Archivio di Stato di Cagliari, rispettivamente in Segreteria di Stato, I serie, vol. 299, ff. 177 -180 v.in Segreteria di Stato, I serie, vol. 48, f.77 &#8211; 97 v.</div>
<div id="edn60"><a title="" href="#_ednref60" name="_edn60">[60]</a> Che prevedeva la suddivisione del Regno di Sardegna in <a title="Provincia" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia">province</a>, <a title="Circondario" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Circondario">circondari</a>, <a title="Mandamento (diritto)" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mandamento_(diritto)">mandamenti</a> e <a title="Comune" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Comune">comun</a>i. A capo di ogni provincia era posto un Governatore poi rinominato Prefetto con il regio decreto 260 del 1861: sulla nascita dell’ordinamento prefettizio cfr. Allegretti U., Profilo di Storia costituzionale italiana, op. cit., 456-484; Cassese S., Governare gli italiani, op. cit., pp. 54-56, 97-107, 115-145; Melis G., Storia dell’Amministrazione italiana, op. cit., pp. 15-113; Romanelli R., in Romanelli R. (a cura di), Storia dello Stato italiano, op. cit., pp. 126-143.</div>
<div id="edn61"><a title="" href="#_ednref61" name="_edn61">[61]</a>Secondo alcuni studi, dal 1860 al 1866 lo Stato impegnò nel sud del Paese 250.000 uomini: 150.000 dell’esercito, 7000 carabinieri e migliaia di militi della guardia nazionale.  7000 furono i briganti uccisi in combattimento, 2000 i fucilati e 20.000 fra prigionieri, condannati ai lavori forzati, confinati e feriti. I dati sono ricavati da Mangano A., Le cause della questione meridionale, ISEDI, Milano, 1975, p. 12. Sul brigantaggio la Camera dei deputati istituì una commissione d’inchiesta [Inchiesta sul Brigantaggio, Camera dei deputati, Legislatura VIII – Sessione 1863 – 64, Raccolta dei Documenti Stampati per ordine della Camera, Vol. I – n. da 1 a 61. Per gli eredi Rotta Tipografi della Camera elettiva, Torino, 1865] che, il 3 e 4 maggio 1863, fu letta dal Presidente Massari in sede di comitato segreto (la relazione constava di 138 pagine). Sulla base delle conclusioni della commissione e dopo un <em>iter</em> tormentato (cfr. resoconti della seduta della Camera del 1 agosto 1863), furono approvati la legge Pica (la n. 1409 del 15 agosto del 1863) e il relativo regolamento attuativo (r.d. 1414 del 21 agosto 1863), che davano ampi poteri all’esercito, alla magistratura e ai prefetti per ristabilire l’ordine e la sicurezza pubblica nelle province meridionali. La legge, che inizialmente riguardava solamente il mezzogiorno continentale, fu dal governo Minghetti estesa in parte anche alla Sicilia. Più precisamente fu esteso l’art. 5 della legge (“<em>Il Governo avrà inoltre facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette, secondo la designazione del Codice Penale, non che ai camorristi e sospetti manutengoli, dietro parere di Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale, del Procuratore del Re, e di due Consiglieri Provinciali</em>”) e dato al Generale Govone, che dall’estate 1863 era stato inviato sull’isola alla testa di un contingente militare, un forte strumento per contrastare la massiccia renitenza alla leva ed il nascente banditismo [cfr. Martucci R., Emergenza e tutela dell’ordine pubblico nell’Italia liberale, il Mulino, Bologna, 1980, pp. 138-140].</div>
<div id="edn62"><a title="" href="#_ednref62" name="_edn62">[62]</a>Sull’amministrazione parallela cfr. Cassese S., Lo Stato fascista, il Mulino, Bologna, 2010, pp. 79-85; Melis G., l’Amministrazione, pp. 187-251 e in particolare pp. 208-212, in Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, a cura di Raffaele Romanelli, Donzelli, op. cit., pp. 215-218; Melis G., Storia dell’Amministrazione italiana (1861-1993), il Mulino, Bologna, 1996, pp. 357-368.</div>
<div id="edn63"><a title="" href="#_ednref63" name="_edn63">[63]</a>Si pensi solo per fare degli esempi alle varie discipline relative all’ordinamento della pubblica sicurezza i cui testi unici, quello liberale e quello fascista, in gran parte giunto indenne sino ai giorni nostri, fanno emergere una trama di istituti e poteri dalla straordinaria continuità storica. Oppure si pensi alla disciplina penale a tutela della personalità dello Stato garantita non solamente dai primi articoli del libro secondo del Codice Rocco, ancora in vigore, ma altresì dal liberale Codice Zanardelli del 1889 (cfr. artt. 104-138). Oppure, ancora, si pensi alla normativa disciplinante l’applicazione e l’interpretazione delle leggi, che porrà al primo posto il significato letterale e logico dei testi normativi, per lasciare spazio, solo in un secondo momento, ai principi generali. Vero è che il secondo comma dell’art. 3 delle disposizioni sulla legge in generale poste in premessa al Codice civile del 1865 fa riferimento ai “…principi generali di diritto…”, mentre il secondo comma dell’art. 12 delle preleggi attualmente in vigore parla di “..principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato…”; e tuttavia, in uno Stato che ha sempre conservato il monopolio delle fonti di produzione del diritto, soprattutto attraverso la legge e con un ruolo marginale assegnato alla consuetudine, i principi di diritto sono sempre stati quelli ricavabili dall’ordinamento positivo, con uno spazio marginalissimo assegnato al diritto libero di natura interpretativo-giurisprudenziale. Persino il fascismo dovette prendere atto di ciò e rinunciare al progetto di redigere un elenco di principi politici interpreti della volontà, che si voleva rivoluzionaria, del regime e in grado di scardinare la rigidità formale dell’ordinamento.</div>
<div id="edn64"><a title="" href="#_ednref64" name="_edn64">[64]</a>Può, al riguardo, essere interessante ricostruire il pensiero giuridico e politico di questo esponente della tradizione nazionalistica italiana attraverso la lettura dei suoi interventi parlamentari: Rocco A., Discorsi parlamentari (con un saggio di Giuliano Vassalli), il Mulino, Bologna, 2005. Si veda, altresì, di Giuliano Vassalli la voce “Codice penale”, pp. 261-279, in Enciclopedia del Diritto, VII (Cir-Compa), Giuffrè, Milano, 1960.</div>
<div id="edn65"><a title="" href="#_ednref65" name="_edn65">[65]</a>La circolare è riportata per intero in Aquarone A., L’organizzazione dello Stato totalitario, Einaudi, Torino, 1965, pp. 485-488.</div>
<div id="edn66"><a title="" href="#_ednref66" name="_edn66">[66]</a>Sulla mancata fascistizzazione della pubblica amministrazione cfr.; <strong>Melis G., l’Amministrazione</strong>, pp. 187-251 e in particolare pp. 208-212, in Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, a cura di Raffaele Romanelli, Donzelli, op. cit.; <strong>Melis G., Fare lo Stato per fare gli italiani</strong>, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 145-254;<strong> Melis G., Storia dell’Amministrazione italiana (1861-1993)</strong>, op. cit.. A quest’ultimo riguardo, il tema della pubblica amministrazione durante il periodo fascista alle pagine pp. 294-381. Sul fatto che la pubblica amministrazione non fu fascistizzata cfr. pp. 312-322, mentre per quanto concerne in particolare il corpo prefettizio: cfr. 355-357. Ad avviso dell’Autore, la non politicizzazione del ceto burocratico ad opera del fascismo non fu dovuta solamente all’attenzione del regime per possibili reazioni contrarie del ceto impiegatizio, ma, altresì, alla soggezione “..<em>alla costruzione teorica dello Stato di diritto così come la scuola italiana di diritto pubblico l’aveva prospettata sin dalla fine dell’Ottocento; e dunque l’accettazione di quei valori-chiave (il dominio dello Stato-persona, il primato della legge, la neutralità dell’amministrazione rispetto all’invadenza della politica, la sovranità dell’esecutivo: insomma, lo Stato amministrativo) che costituivano l’eredità impegnativa e per molti versi anche ingombrante dello Stato liberale e della sua cultura delle istituzioni…”</em>(p. 316).<br />
Anche per quanto concerne la <strong>magistratura</strong>, la maggioranza della dottrina propende per la mancata fascistizzazione della stessa. Si veda <strong>Aquarone Alberto, L’organizzazione dello Stato totalitario</strong>, Einaudi, Torino, 1965, pp. 240-246 e, in particolare, le pp. 243-244: “..<em>Una completa subordinazione del potere giudiziario alle esigenze politiche dello Stato totalitario, del tipo per esempio di quella realizzata nella Germania nazista, non si ebbe mai, mentre bisogna pure riconoscere che le interferenze del potere esecutivo nell’esercizio della funzione giudiziaria e le indebite pressioni del governo sulla magistratura avevano in Italia, sia pure in forme meno acute e grossolane, una tradizione che risaliva alla stessa Destra postunitaria</em>…” (p. 243-244); <strong>Cassese S., Lo Stato fascista</strong>, op. cit., secondo cui la magistratura, nonostante le riforme Oviglio (1923) e Grandi (1941), non fu mai fascistizzata e “..<em>svolse una cauta azione diretta ad attenuare le conseguenza delle più rigide norme in materia di libertà fondamentali(in ciò differenziandosi dalla magistratura tedesca durante il periodo nazista)..”</em>(pp.43-44). Si occupa della questione anche <strong>Guarnieri C., L’ordine pubblico e la giustizia penale</strong>: pp. 365-405, in Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, a cura di Raffaele Romanelli, op. cit.: quest’Autore sostiene non vada enfatizzato il ruolo del Tribunale speciale per la sicurezza dello Stato (operativo fra il 1926 e il 1940), che “..<em>pronunciò nove condanne a morte &#8211; un numero non particolarmente elevato a confronto di quanto è avvenuto in altri regimi autoritari e totalitari &#8211; prevalentemente nei confronti di irredentisti croati e sloveni… La sua presenza, insieme alle forze di polizia, contribuì a fra sì che la magistratura non fosse costretta a venire a contatto diretto con gli aspetti più duri della politica repressiva del regime…” </em>(p. 390); ancora si veda <strong>Paladin L.; Saggi di Storia costituzionale. A cura di Sergio Bartole</strong>; il Mulino, Bologna, 2008, il quale appunto sostiene che la magistratura, nonostante le riforme Oviglio (1923) e Grandi (1941), non fu mai fascistizzata, riuscendo al contrario a “…<em>conservarsi &lt;&gt; ed indipendente dall’organizzazione di partito e di governo</em>..” citazione tratta dalle pp. 59-60 del capitolo secondo “Fascismo” (il capitolo secondo del volume costituisce la voce “Fascismo” dell’enciclopedia del diritto, Vol. XVI, Milano, Giuffrè, 1967, pp. 887-902).<br />
<strong>Sulla magistratura la pensa diversamente Neppi Modona G.,Principio di legalità e giustizia penale nel periodo fascista</strong>; Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno; n. 36 (2007)- Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli); Tomo II, secondo cui il principio di legalità fu indebolito anche dalla dipendenza della magistratura del potere politico: pp. 1001-1005 e, in particolare p. 1004 dove si parla di “…<em>fascistizzazione coatta della magistratura, nel senso che il fascismo riuscì ad attuare un controllo totalitario sui magistrati…</em>”.</div>
<div id="edn67"><a title="" href="#_ednref67" name="_edn67">[67]</a>Berti G., Interpretazione costituzionale, op. cit. p. 277.</div>
<div id="edn68"><a title="" href="#_ednref68" name="_edn68">[68]</a>Ibidem, pp. 279-280.</div>
<div id="edn69"><a title="" href="#_ednref69" name="_edn69">[69]</a>Gaspare Ambrosini, giurista e docente universitario, fu deputato all’Assemblea Costituente nelle file della Democrazia cristiana.</div>
<div id="edn70"><a title="" href="#_ednref70" name="_edn70">[70]</a> Da intendersi rispetto allo Stato federale.</div>
<div id="edn71"><a title="" href="#_ednref71" name="_edn71">[71]</a>Atti della II Sottocommissione, Relazione del deputato Gaspare Ambrosini, pag. 146 (gli atti sono reperibili nella banca dati del sito della Camera dei Deputati).</div>
<div id="edn72"><a title="" href="#_ednref72" name="_edn72">[72]</a>Per alcuni riferimenti sulla storia economica del Paese: cfr. <strong>Berta G., L’Italia delle fabbriche. La parabola dell’industrialismo nel Novecento</strong>, il Mulino, Bologna, 2001;<strong>Castronuovo V., Storia economica d’Italia. Dall’Ottocento ai giorni nostri, </strong>Einaudi, Torino, 2006;<strong>De Cecco-M. Pedone A., le istituzioni dell’economia: pp. 253-300,</strong>in Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, a cura di Raffaele Romanelli, Donzelli, Roma, 1995. E’ un saggio breve ma carico di contenuti dal quale si ricava che il ruolo dello Stato italiano nella gestione degli assetti economici è stato molto impostante per i processi di sviluppo. Gli autori, in particolare, osservano che, soprattutto sulla scorta del modello tedesco, antitetico a quello dell’Inghilterra vittoriana, la classe dirigente italiana valutasse legittimo, necessario e centrale il ruolo dello Stato nel promuovere e patrocinare la modernizzazione economica e sociale (p. 255). Già Cavour, nel regno sardo-piemontese, “…<em>non pensò mai che esistesse contraddizione tra l’intervento dello Stato in economia e la partecipazione al regime di libero scambio internazionale che l’Inghilterra, con l’aiuto passeggero della Francia del Secondo Impero, imponeva all’Europa…</em>” (p. 253). Il ruolo pubblico nell’economia è stato strategico in tutte le fasi della storia nazionale: nel primo ventennio dell’unità, con i salvataggi bancari tra fine ottocento e inizio novecento, con il ruolo pubblico nella prima guerra mondiale e con la formazione dell’amministrazione parallela (volano per la crescita finanziaria e industriale dell’economia) e nel periodo repubblicano;<strong> Felice E., Ascesa e declino. Storia economica d’Italia, </strong>il Mulino, Bologna, 2015;<strong> Romeo R.; Risorgimento e capitalismo</strong>, op. cit..</div>
<div id="edn73"><a title="" href="#_ednref73" name="_edn73">[73]</a> Romeo R.; Risorgimento e capitalismo, op. cit., pp. 166-169.</div>
<div id="edn74"><a title="" href="#_ednref74" name="_edn74">[74]</a>Potrebbe essere interessante la lettura di Fabei S., Fascismo d’acciaio, Maceo Carloni e il sindacalismo a Terni (1920-1944), Mursia, Milano, 2013.</div>
<div id="edn75"><a title="" href="#_ednref75" name="_edn75">[75]</a> Hobbes T., Leviatano, Laterza, Roma-Bari, 2005, in particolare pp. 219-238. Più in generale può essere interessante la lettura di Tarello G., Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, il Mulino, Bologna, 1976.</div>
<div id="edn76"><a title="" href="#_ednref76" name="_edn76">[76]</a>Può essere utile la lettura del libro di Giuseppe Parlato, La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato, il Mulino, Bologna, 2000.</div>
<div id="edn77"><a title="" href="#_ednref77" name="_edn77">[77]</a> In effetti la legge valorizzava la competenza del Governo di adottare oltreché norme secondarie nella forma del regolamento, anche i decreti legislativi e i decreti legge. Con riferimento a quest’ultimi l’art. 3 stabiliva in particolare che, in caso di mancata conversione, i decreti cessassero di avere vigore <em>ex nunc</em> e non <em>ex tunc</em> (insomma la mancata conversione non aveva una portata retroattiva).</div>
<div id="edn78"><a title="" href="#_ednref78" name="_edn78">[78]</a> Il riferimento è alle circolari inviate ai Ministeri del 1926 e del 2 aprile 1937, a firma Mussolini, riportate integralmente in Aquarone Alberto, L’organizzazione dello Stato totalitario, op. cit., pp. 400-411. Soprattutto la seconda richiamava una precedente circolare del 27 gennaio 1932 con la quale i Ministri erano stati inviati ad impartire “..<em>opportune disposizioni ai dipendenti uffici affinché venisse evitato che in leggi, testi unici, decreti-legge fosse delegata al Governo la facoltà – da esercitarsi mediante decreto Reale o financo con semplice decreto Ministeriale, esclusa ogni altra formalità – di emanare norme di esecuzione del provvedimento legislativo o di organizzazione di pubblici servizi, in palese deroga alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, che ha esplicitamente stabilito la procedura da seguirsi per la emanazione delle predette norme. Il sistema, deprecabile sotto ogni riguardo, abbandonato in un primo tempo, è stato successivamente ripreso e forse con una maggiore generalità che nel passato&#8230; Deploro che ciò sia potuto avvenire.. Altra deroga, ed ancor più grave, alla citata legge 31 gennaio 1926 n. 100 è quella di provvedere, mediante decreti-legge, a materie pertinenti al potere esecutivo, evitando così l’osservanza delle cautele previste dall’art. 1 della stessa legge n. 100 e con l’effetto di riportare le materie medesime alla competenza del potere legislativo e di riprodurre quella confusione di poteri che si era voluto definitivamente eliminare. Intendo che tali inconvenienti abbiano a cessare in modo assoluto e riterrò personalmente responsabili le EE.LL. ove dovesse continuarsi nel deplorevole sistema…</em>” pp. 410-411.</div>
<div id="edn79"><a title="" href="#_ednref79" name="_edn79">[79]</a>Il testo è consultabile in Aquarone A., L’organizzazione dello Stato totalitario, op. cit., pp. 400-409. La giustificazione generale di tali limitazioni era da rinvenirsi nel fatto che ciò che “..<em>viene attribuito alla competenza del Potere Esecutivo è la materia dell’organizzazione, sia delle Amministrazioni dello Stato, sia degli Enti pubblici ivi indicati, vale a dire la loro costituzione ed il loro funzionamento interno, e in genere i loro rapporti interiori; perciò, restano fuori dal campo regolamentare i rapporti tra Amministrazioni od Enti e i cittadini, e in genere tutte quelle materie che toccano i cittadini e creano, in essi, diritti e doveri…In secondo luogo, la facoltà regolamentare di organizzazione in confronto dello Stato, riguarda unicamente le Amministrazioni di esso, epperò, là ove non si tratti di vera e propria organizzazione amministrativa, ma di un’istituzione fondamentale, come l’Esercito, l’ordinamento di tale istituzione (anche a prescindere dalla considerazione dei vincoli che essa imponga ai cittadini) esula senz’altro dall’ambito regolamentare per entrare esclusivamente in quello legislativo…Ma un altro limite ai regolamenti di organizzazione, oltre quello delle particolari eccettuazioni di contenuto, deriva dalla esplicita parola del capoverso dell’art. 1, ossia il limite finanziario: la organizzazione amministrativa per decreto non può attuarsi se non entro i confini della legge di bilancio e delle spese consentite dal Parlamento…” </em>(pp. 402-403).</div>
<div id="edn80"><a title="" href="#_ednref80" name="_edn80">[80]</a>Che potrebbe essere interpretato come una reazione dell’elemento statocentrico al dinamismo politico del regime. Si veda, altresì, la legge 14 dicembre 1929, n. 2099 che, nel limitare la composizione del Gran Consiglio, disciplinava altresì il ruolo del Partito e dei suoi vertici. Sintomatica la scelta di rendere lo Statuto un atto a procedura vincolata (doveva essere, infatti, approvato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, udito il Gran Consiglio e il Consiglio dei Ministri).</div>
<div id="edn81"><a title="" href="#_ednref81" name="_edn81">[81]</a>Ovvero della sua capacità a resistere alle modifiche intervenute con legge successiva, per la quale non fosse stato richiesto il previo parere al Gran Consiglio del Fascismo. Peraltro, anche se l’ordinamento era sprovvisto di strumenti giuridici per sanzionare un’eventuale violazione dell’art. 12 della legge 2693/1928, difficilmente il Parlamento avrebbe avuto la forza di assumere iniziative legislative politicamente in contrasto con il Gran Consiglio e, quindi, con il Capo del Governo. Si questo punto cfr.  Crosa E., Diritto Costituzionale, op. cit.,pp. 186-187, 189-190, 191, secondo cui non solo è tassativo l’elenco delle leggi costituzionali, ma irrigidita è altresì la procedura: es. l’iniziativa di un disegno di legge costituzionale non sarebbe potuta spettare al singolo deputato. Si veda, altresì, sulla tassatività dell’elenco delle leggi costituzionali Ranelletti O., Istituzioni di diritto pubblico. Il nuovo diritto pubblico italiano; op. cit.,pp. 198-200.</div>
<div id="edn82"><a title="" href="#_ednref82" name="_edn82">[82]</a>Romano S, Corso di Diritto costituzionale, op. cit., pp. 327, 330-331. Si chiedeva, infatti, il Romano: “..i decreti legge potranno oramai emanarsi solo nei casi indicati nella legge del 1939, che, salva l’ipotesi del ritardo delle Commissioni legislative, importano anche una limitazione per materie (provvedimenti a causa di guerra o finanziari), oppure tutte le volte che un’urgente necessità lo richieda? Che con la legge del 19 gennaio 1939 si sia voluto restringere e precisare la potestà di provvedere con decreti legge quale era stata genericamente riconosciuta dalla legge del 1926, non sembra dubbio…” (p. 327). L’Autore poggiava la sua ricostruzione anche sulla legge del 8 giugno 1939, n. 860, che modificò l’art. 3, secondo comma, della legge n. 100 del 1926 in questi termini: “<em>Nei casi indicati dall’art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, riguardante l’istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il decreto reale deve essere munito della clausola della presentazione alle Assemblee legislative per la conversione in legge, ed essere, a pena di decadenza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Assemblee legislative non oltre il termine di sessanta giorni dopo la sua pubblicazione</em>”. Ad avviso del Romano, infatti, poiché il termine dei sessanta giorni era stato fissato solo per i casi indicati nell’art. 18 della legge 19 gennaio 1939, ne derivava, in modo evidente, che all’infuori di questi casi fosse da escludersi ogni possibilità di emanare decreti legge (p. 327). Si veda anche Panunzio S., La Camera dei Fasci e delle Corporazioni, Collana di studi della Confederazione fascista dei commercianti, Roma, XVII, pp. 51 e ss ove si afferma che lo spirito evidente della legge istitutiva della nuova Camera sia quello di “…<em>impedire l’eccesso e lo straripamento dei decreti-legge e a contenere questi ultimi nei più stretti e rigidi confini nel senso si una ulteriore precisazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100</em>…” (p. 51).</div>
<div id="edn83"><a title="" href="#_ednref83" name="_edn83">[83]</a>Un mese dalla presentazione del disegno di legge, prorogabile dal Capo del Governo.</div>
<div id="edn84"><a title="" href="#_ednref84" name="_edn84">[84]</a> Sulla rigidità della Costituzione anche con riferimento ai limiti di una sua modificabilità: Pace A., L’instaurazione di una nuova Costituzione. Profili di teoria costituzionale, Quaderni costituzionali, fascicolo 1, aprile 1997, pp. 7-50; Pace A., Sulle revisioni costituzionali, Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, n. 2/2014, pp. 1-8. Più recente lo scritto Pace A., Limiti alla revisione costituzionale nell’ordinamento italiano ed europeo, Nomos. Le attualità del diritto, 1/2016, pp. 1-6.</div>
<div id="edn85"><a title="" href="#_ednref85" name="_edn85">[85]</a>Per un’analisi giuridica della sistematica delle fonti cfr. Cicconetti S.M., Le fonti del diritto italiano, Giappichelli, Torino, 2001;Crisafulli V., Lezioni di Diritto costituzionale, II 1, L’Ordinamento costituzionale (Le fonti normative), Cedam, Padova, VI ed., 1993; Paladin L., Le fonti del diritto italiano; il Mulino, Bologna, 1996; Sorrentino F., Le Fonti del Diritto, ECIG Genova, II ed., 1997.</div>
<div id="edn86"><a title="" href="#_ednref86" name="_edn86">[86]</a> Per approfondimenti sul sistema di giustizia costituzionale italiano si rinvia ai classici: Crisafulli V., Lezioni di Diritto costituzionale, II 2, L’Ordinamento costituzionale (La Corte costituzionale), Cedam, Padova, V ed., 1984; Zagrebelsky G., La Giustizia costituzionale, il Mulino, Bologna, 1988.</div>
<div id="edn87"><a title="" href="#_ednref87" name="_edn87">[87]</a>L’art. 54 è stato analizzato con particolare riferimento alla mancata ricezione nel testo costituzionale del diritto di resistenza contro condotte o atti del pubblici poteri contrari allo spirito della Costituzione; alcuni hanno provato a sostenere che detto diritto sia comunque insito del dovere di fedeltà. Per una lettura sistematica si rinvia al commento sull’articolo in questione del Commentario alla Costituzione, banca dati ipertestuale, a cura di Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, Utet giuridica.</div>
<div id="edn88"><a title="" href="#_ednref88" name="_edn88">[88]</a>Nel testo si è utilizzato l’avverbio “ordinariamente” in quanto una legge eversiva dell’ordine costituzionale, negando la stessa Costituzione, potrebbe invece consentire un atto di disobbedienza in linea con il dovere di fedeltà alla Repubblica</div>
<div id="edn89"><a title="" href="#_ednref89" name="_edn89">[89]</a> Si segnala, comunque, una dottrina che ha proposto una possibile interpretazione volta a limitare la categoria delle leggi cui ricondurre il dovere di osservanza a quelle del titolo IV della prima parte della Costituzione sui rapporti politici; un’interpretazione che tuttavia avrebbe come conseguenza quella di indebolire lo stesso principio di legalità.Berti G., Interpretazione costituzionale, op. cit. p. 424.</div>
<div id="edn90"><a title="" href="#_ednref90" name="_edn90">[90]</a>Nel senso della continuità, con specifico riferimento alla fase di passaggio dal Regno sardo-piemontese al Regno d’Italia, cfr. Romano S., Corsi di Diritto costituzionale, op. cit., pp. 199-206. Dello stesso avviso e in termini più ampi fino alla nascita della Repubblica: cfr. Biscaretti di Ruffia P., op. cit., pp. 70- 76; Cassese S., Governare gli italiani, op. cit., pp. 327-368; Cereti C., Corso di Diritto costituzionale, op. cit., pag. 33, 39; Crisafulli V., Lezioni, Vol. 1, op., cit., pp. 110-141; Lavagna C., Istituzioni di Diritto pubblico, op. cit., pag., 98-98; Paladin L., Diritto costituzionale, op. cit., pp. 75-103. A parte lo Statuto del 1848, che divenne la costituzione del Regno d’Italia, altri segni di continuità possono essere rinvenuti nel fatto che il Re mantenne la numerazione progressiva del titolo reale derivante dall’originaria investitura, che la prima Legislatura del Regno d’Italia fosse in realtà la VIII – secondo la numerazione derivante dal Parlamento subalpino – e il al fatto che rimasero in vigore i trattati stipulati dal Regno di Sardegna, ma non quelli degli atri Stati italiani pre-unitari. Persino la deliberazione del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio del 1943 garantì una continuità istituzionale, non forzata dal fatto che in un secondo momento il Re, ai sensi dell’art. 5 e 6 dello Statuto e dell’art. 2 della legge (fascista) 2263 del 1925 (<em>Il Capo del Governo…è nominato e revocato dal Re…</em>), nominò il nuovo Primo Ministro senza prima consultare quell’organismo come, invece, stabilivano gli articoli 12 e 13 della legge 2693 del 1928 e ciò proprio in forza dell’ampio mandato attribuitogli dall’ordine del giorno Grandi. Anche la Luogotenenza, nonostante gli inconsueti ampi poteri attribuiti nella circostanza al Luogotenente, garantì la continuità istituzionale per il tramite dei due decreti legislativi luogotenenziali n. 151 del 1944 e 98 del 1946, che aprirono la strada al <em>referendum</em> istituzionale e all’elezione dell’Assemblea costituente e, quindi, alla fase repubblicana. Il Pergolesi, benché individui il 17 marzo del 1861 come la data formale della nascita del nuovo Stato italiano, sostiene la continuità dell’ordinamento statuale fino al regime repubblicano compreso: cfr. Pergolesi F., Diritto costituzionale, op. cit., pagg. 18-55. Singolare, invece, la posizione del Mortati che, inizialmente, fu sostenitore della tesi della discontinuità. Egli, infatti &#8211; identificando lo Stato con la Costituzione materiale (intesa appunto come principio organizzativo dello Stato) e quest’ultima come l’insieme delle “…<em>forze politiche dominanti ordinate intorno ad uno scopo, cioè a valori politici fondamentali</em>…”, ovvero i “..<em>ceti dominanti  le cui influenze poggiano su istituzioni sociali, economiche, religiose, culturali…</em>” (Mortati C., <em>Istituzioni</em> ed. 1962, op. cit., pp. 77-78) &#8211; individuò almeno due soluzioni di continuità nella storia delle istituzioni italiane: il 17 marzo 1861, nascita del nuovo Regno d’Italia rispetto al Regno sardo – piemontese, e il colpo di stato del 25 luglio 1943 che aprì la strada alla fase transitoria e costituente: cfr. Mortati C., <em>Istituzioni </em>ed. 1962, op. cit. pag. 142, 153-159. In un secondo momento, l’illustre costituzionalista aderì alla tesi della continuità istituzionale rilevando che la costituzione materiale italiana, ovvero gli assetti politici, economici e sociali riconducibili alle <em>élite </em>dominanti, non fossero in realtà mutati nel passaggio dal regime liberale a quello fascista e da quest’ultimo al regime repubblicano e che la prova di ciò fosse da rinvenire nella ritardata e incompleta attuazione dei principi costituzionali a più di vent’anni dall’entrata in vigore della Carta repubblicana: cfr. Mortati C., <em>Istituzioni </em>ed. 1975, op. cit., pag. 81-95. Per un approfondimento sul concetto di Costituzione materiale cfr. Mortati, <em>La Costituzione</em> op. cit..</div>
<div id="edn91"><a title="" href="#_ednref91" name="_edn91">[91]</a>Mussolini B., Storia di un anno (Il tempo del bastone e della carota); Edito a cura della Presidenza centrale dell’opera balilla, Posta da Campo, 711, pp. 109-110.</div>
<div id="edn92"><a title="" href="#_ednref92" name="_edn92">[92]</a>E’ impossibile in questa sede dare conto dall’ampio dibattito storiografico e politologico sulla natura autoritaria o totalitaria dello Stato fascista. Innanzi tutto i termini “totalitario” e “totalitarismo” furono coniati, con un significato negativo, dall’opposizione antifascista negli anni in cui il regime muoveva i suoi primi passi. Solo in un secondo momento essi, questa volta con accezione positiva, entrarono nel linguaggio politico e accademico del regime. Sull’origine della nozione cfr. Cassese S. Lo Stato fascista, il Mulino, Bologna, 2010, pp. 25-26; Costa P., Lo ‘Stato totalitario’: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo; Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno; n. 28 (1999)- Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica; Tomo I, pp. 64-65. Per l’uso dei termini da parte della giuspubblicistica: pp. 65-75; Fisichella D., Totalitarismo. Un regime del nostro tempo; Pagine; Roma, 2015, pp. 37-40; Tarchi M., Il totalitarismo nel dibattito politologico, rivista Filosofia politica, fasc. 1, aprile 1997, il Mulino, Bologna, pp. 63-66. Al fine di avere un quadro più completo, può essere interessante consultare gli scritti degli intellettuali antifascisti quali Amendola, Basso, Gobetti, Gramsci, Salvatorelli, Salvemini, Tasca, Togliatti, etc.. A Giovanni Amendola e Lelio Basso si attribuiscono, rispettivamente e con riferimento al fascismo, l’aggettivo “totalitario” e il sostantivo “totalitarismo”. Amendola, in un articolo pubblicato su Il Mondo il 2 novembre 1923 e ora in <em>La democrazia italiana contro il fascismo, 1922-1924</em>, Ricciardi, Minalo-Napoli, 1960, pp. 193-194, affermò che “..<em>la caratteristica più saliente del moto fascista rimarrà, per coloro che lo studieranno in futuro, lo <strong>spirito &lt;&gt;</strong>; il quale non consente all’avvenire di avere albe che non siano salutate col gesto romano, come non consente al presente di nutrire anime che non siano piegate alla confessione &lt;&gt;. Questa singolare &lt;&gt; che da oltre un anno imperversa in Italia non vi offre una fede…ma in compenso vi nega il diritto di avere una coscienza &#8211; la vostra e non l’altrui &#8211; e vi preclude con una plumbea ipoteca l’avvenire…”</em>. Lelio Basso, con lo pseudonimo Prometeo Filodemo, in un articolo dal titolo <em>L’Antistato </em>pubblicato su <em>La Rivoluzione Liberale</em> del 2 gennaio 1925, n. 1, p.1. [e oggi consultabile sul sito <a href="http://www.leliobasso.it/">www.leliobasso.it</a>], accusava tutti gli organi statuali, la corona, il parlamento, la magistratura e le forze armate di essere divenuti strumenti “…<em>di un solo partito che si fa interprete dell’unanime volere, del <strong>totalitarismo indistinto</strong> e come tale escludente ogni ulteriore progresso..</em>”. Anche Gramsci analizzò il fascismo in una serie di scritti sulla rivista Ordine Nuovo e, durante la prigionia, nei suoi Quaderni: fra le recenti pubblicazioni si veda Gramsci A., Scritti politici, Voll. 1 e 2, Pgreco, Milano, 2016. Interessante, in particolare, il suo discorso alla Camera dei deputati del 16 maggio 1925 consultabile, oltreché in quest’ultima antologia alle pp. 604-616, anche sul portale storico della Camera (per i riferimenti cfr. nota 92). Di Piero Gobetti, morto prematuramente e in esilio in Francia, si rinvia a <em>La rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia</em>, apparso nell’aprile del 1924 e ora edito da Einaudi, Torino, 2008. Interessante anche l’opera di Luigi Salvatorelli<em>Nazionalfascismo, </em>dato alle stampe un anno prima della <em>Rivoluzione liberale </em>di Gobetti, ed ora edito a cura del Comitato edizioni gobettiane, pubblicato da Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2016. Di Togliatti è utile richiamare, invece, le sue analisi degli anni venti e trenta ora raccolte in Togliatti P., Sul fascismo, a cura di Giuseppe Vacca, Laterza, Roma-Bari, 2004. Più tarde quelle che Gaetano Salvemini compendiò in una serie di lezioni ad Harvard, agli inizi degli anni ’40, ed ora in Salvemini G, Le origini del fascismo. Lezioni di Harvard, Feltrinelli, Milano, 2015. Di Angelo Tasca, politico e scrittore italiano e intellettuale antifascista, si ricorda <em>Nascita e avvento del fascismo</em>, pubblicato per la prima in Francia alla fine degli anni trenta e, in Italia, negli anni ’50 e ora riedito da Pgreco, Milano, 2012.<br />
Nel dibattito fra gli studiosi, sulla natura autoritaria o totalitaria del fascismo, si possono registrare tre indirizzi. <strong>Un primo indirizzo</strong> lo considera un regime autoritario: Aquarone A., L’organizzazione dello Stato totalitario, op. cit., pp. 5, 34, 39, 77, 110, 174-175, 238, 263, 290-311; Cassese S. Lo Stato fascista, op. cit., pp. 79-85; Di Rienzo Eugenio; Ancora su Fascismo e Totalitarismo; Nuova rivista storica: XCII, 2, 2008, pp. 317-342; Fisichella D., Totalitarismo. Un regime del nostro tempo, op. cit., pp. 10-13; 30-31; 233, 291-293; 299-307; Paladin L.; Saggi di Storia costituzionale. A cura di Sergio Bartole; op. cit., pp.35-63, in particolare pp.60-63; sembrerebbe anche Vivarelli R., Fascismo e storia d’Italia, il Mulino, Bologna, 2008, pp. 13 ss. Con particolare riferimento alla Pubblica amministrazione si rinvia a Guido Melis e alle sue già opere citate alla nota 67. Fra i penalisti italiani si ricorda Ferrando Mantovani: Mantovani F., Diritto Penale, Parte Generale, IV ed., CEDAM, Padova, 2011, pp. LI-LIV. Sembra propendere per questa tesi anche Fiandaca G.-Musco E., Diritto Penale. Parte generale, Zanichelli, Torino, VII ed., 2014, pp. XXVII-XXXIII.Anche Renzo De Felice può sostanzialmente essere annoverato fra quanti hanno sostenuto e sostengono la natura autoritaria del regime anche se, a dire il vero, la sua posizione è più complessa perché ad un certo punto della biografia mussoliniana sembrerebbe aprire, anche se in maniera non chiarificatrice, alla tesi del totalitarismo. In <em>Mussolini il fascista. L’organizzazione dello Stato fascista. 1925-1929</em>, Einaudi, Torino, 1968 e 1995 a p. 9 De Felice scrive del fascismo come di “…<em>un autoritarismo ancora sostanzialmente &lt;&gt; nel quale gli innesti demagogico-sociali più tipicamente moderni non sarebbero stati a lungo sufficienti a caratterizzarlo come un vero totalitarismo, come, invece, sarebbe stato in Germania il regime nazista…”.</em> In <em>Mussolini il duce. Gli anni del consenso. 1929-1936</em>, Einaudi, Torino, 1974 e 1996, alle pp. 217-218: “<em>…lo Stato mussoliniano…anche se formalmente tutto in camicia nera e in orbace, si trovò a poggiare su basi, su forze tradizionali che, se sul momento lo sostenevano e si elidevano a vicenda con i loro contrapposti interessi e avevano bisogno di Mussolini come arbitro, in circostanze diverse, che lo inducessero a trovare un minimo comun denominatore tra loro, nulla impediva veramente che si coalizzassero contro Mussolini, poiché lo Stato in realtà lo controllavano loro e il &lt;&gt; non aveva più un proprio strumento di autodifesa, dato che il PNF in quanto tale era stato liquidato, la MVSN, senza alle proprie spalle un partito degno di questo nome, era anch’essa in gran parte una forza amorfa e, in ogni caso, soggettivamente ed oggettivamente incapace di sostenere una eventuale prova di forza con l’esercito, la polizia non era un corpo autonomo, con propri interessi specifici e una propria ideologia (come nella Germania nazista e nell’URSS) inscindibilmente legati a quel regime, ma anch’essa era una componente di quel sistema su cui si fondava il regime mussoliniano, partecipe degli stessi problemi delle altre sue componenti…”. </em>De Felice cercò, come si è detto in modo non risolutivo, di riconsiderare le sue tesi in <em>Mussolini il duce. Lo Stato totalitario. 1936-1940</em>, Einaudi, Torino, 1996, senza tuttavia operare una reale svolta: cfr. pp. 8-14, 82-85. In particolare: “..<em>il nostro ricorso all’uso del termine totalitario in riferimento al regime fascista non significa adesione alla teoria del &lt;&gt;, ma deriva dall’uso, dall’applicazione che il fascismo faceva dell’aggettivo totalitario riferendosi alla propria concezione dello Stato e, quindi, all’assetto del regime che ne discendeva…” </em>(p. 9). Ed ancora: “<em>In realtà al regime fascista per essere veramente totalitario non solo mancava il ricorso sistematico al terrore di massa e, quindi, al sistema concentrazionario, ma esso.. non mirò mai o non riuscì a realizzare compiutamente nessuno degli aspetti caratterizzanti un regime totalitario vero e proprio…non mirò mai né ad una compiuta transizione dallo Stato di diritto allo Stato di polizia, né tanto meno a realizzare il controllo totalitario del partito sullo Stato…” </em>(p. 10).<br />
Per quanto riguarda gli autori stranieri si rinvia ad Hanna Arendt H., Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino, 2009 &#8211; pp. 427-428, 449-450 – secondo cui il fascismo (almeno fino alle leggi razziali del ’38) è da ricondurre al modello dello Stato autoritario. Su questa linea, soprattutto con riferimento alla supremazia dello Stato sul partito, a differenza dell’esperienza nazista, cfr. Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944, Payot, Paris, 1987: “<em>La théorie hégélienne de l&#8217;Etat règne encore en Italie…Le fascisme exaltait l&#8217;Etat parce que l&#8217;Italie tout au cours de son histoire n&#8217;a pas cessé d&#8217;être un Etat faible. L&#8217;unification italienne, qui se déroulait à peu près à la même époque que celle de l&#8217;Allemagne, n&#8217;a pas abouti à la création d&#8217;un pouvoir d&#8217;Etat fort. L&#8217;Italie restait un pays déchiré par des antagonismes géographiques, économiques et sociaux</em>” (pp. 84-85). Per quanto riguarda la Germania nazista, invece, “..<em>L&#8217;évolution réelle des rapports entre le parti et l&#8217;Etat montre que l&#8217;on ne saurait appliquer ici le concept d&#8217;institution publique. Non seulement le parti coopère avec l&#8217;Etat dans les problèmes législatifs et administratifs, et dans le mécanisme judiciaire, mais sa position est supérieure à celle de l’Etat. On le voit plus spécialement dans le cas de la S.S. et de la Jeunesse Hitlérienne</em>.. “ (p. 79). Con particolare riferimento all’esperienza nazista Neumann osserva, poi, in merito al principio di legalità che “..<em>Le national-socialisme anéantit totalement la généralité du droit et avec elle l&#8217;indépendance de la magistrature et l &#8216;interdiction de la rétroaction</em>..” (p. 419). Ed ancora: “<em>Il ne subsiste rien du principe nulla poena sine lege, nullum crimen sine lege: ni punition sans loi, ni crime sans loi, principe fondamental de tout système juridique</em>…” (p. 425).<br />
<strong>Un secondo indirizzo</strong> considera, invece, il fascismo un regime di natura totalitaria: Gentile E., <em>L’Héritage fasciste entre mémoire et historiographie. Les origines du refoulement du totalitarisme dans l’analyse du fascisme</em>, Revue d’historie “Vingtième Siecle”, 2008/4 n. 100, pp. 51-62 [si veda sullo stesso numero alle pp. 63-67 un saggio &#8211;<em>Le totalitarisme fasciste, illusion ou expérience interrompue?</em>&#8211; in cui lo storico Pierre Milza accoglie le tesi di Gentile]; Gentile E., La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista, Carocci, Roma, 2008; Gentile E., Le origini dell’ideologia fascista, 1918-1925, il Mulino, Bologna, 1996, in particolare pp. 20-24, 496-498; Lupo S., Il Fascismo. La politica in un regime totalitario, Feltrinelli, Milano, 2013, pp. 5, 20, 22, 25, 28-31, 133, 138-150, 218-219, 234, 250-251, 253, 277-278, 289, 321, 325 e, più in generale, da 335 a 422, 447, 448.<br />
<strong>Un terzo indirizzo</strong> considera, infine, il fascismo, rispetto a quelli nazista e sovietico, un totalitarismo atipico: cfr.<strong>Dogliani </strong>P., Il fascismo degli italiani, Utet, Torino, 2014, secondo cui<strong> “</strong><em>I limiti di avvicinamento del fascismo italiano al modello totalitario furono pertanto storici, determinati dal contesto istituzionale ed economico nel quale il nuovo movimento politico si mosse e dai compromessi cui dovette piegarsi per affermarsi…” </em>(p. 36);<strong>Fioravanti </strong>M, Le dottrine dello Stato e della costituzione: 407-547, in Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, a cura di Raffaele Romanelli, op. cit.In particolare cfr. a p. 444. “<strong><em>Se il regime fascista non si risolse mai in un regime perfettamente totalitario</em></strong><em>, è certamente perché, accanto ad altri fattori, durante il ventennio rimase sufficientemente viva e vitale, anche grazie ai nostri giuristi, una certa cultura liberale dello Stato, della sua autorità e delle sue regole, non da ultimo con riferimento al ruolo della stessa monarchia, che fu certamente ridotto in termini molto modesti, ma mai del tutto annullato…”</em>;<strong>Merlini</strong> S., Il governo costituzionale, pp. 3-72, in Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, a cura di Raffaele Romanelli, op. cit.: alle pp. 42-49 l’Autore, affrontando la questione se il fascismo sia stato o meno un regime totalitario,parla di <strong>totalitarismo zoppo</strong> in ragione del sistema delle amministrazioni parallele (parastato): “…<em>si può concludere che il totalitarismo fascista si realizzò almeno come l’indiscutibile potere degli organi fascisti dello Stato di decidere a attuare l’indirizzo politico nazionale</em>..” (p. 46) e ciò a seguito delle leggi c.d. fascistissime limitative delle libertà individuali, le leggi costituzionali sui poteri del Governo e sul Gran Consiglio, la legge istitutiva del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, lo svuotamento dei attribuzioni della Corona, i forti limiti all’indipendenza del potere giudiziario (che in tanto rimase indipendente in quanto gli fu tolta la competenza a giudicare sui reati politici) e i limiti imposti con i Patti Lateranensi alla Chiesa e alle associazioni cattoliche sulla non ingerenza sulle questioni politiche del regime. (p. 46). Tuttavia, ed è questa l’osservazione interessante dell’Autore, “<em>E’, comunque, il grande sviluppo delle &lt;&gt;, avvenuto durante gli anni trenta (e, quindi, nel periodo di massima affermazione del fascismo), il fenomeno che più clamorosamente testimonia lo scarto fra la costituzione formale e quella materiale del fascismo…”</em>(pp. 47-48); <strong>Sbriccoli</strong> M., Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo; Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno; n. 28 (1999)- Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica; Tomo II:il saggio riflette sull’atteggiamento tenuto dalla penalistica italiana di fronte alla produzione legislativa del regime fascista: pp. 817-850.Sbriccoli definisce il fascismo un “<strong><em>totalitarismo dai contorni imprecisi</em></strong>” (p. 818). Più precisamente, di Stato totalitario, la cui intelaiatura fu eretta per mezzo delle leggi del 1925 e 1926 (società segrete, fuoriusciti, burocrazia, poteri dell’esecutivo e prerogative del Capo del Governo, normativa sui reati politici e istituzione Tribunale speciale per la difesa dello Stato) l’Autore parla a p. 833. Sbriccolisostiene, anche, che il fascismo riformò la legislazione penale per renderla rispondente alla logica del totalitarismo del partito-Stato: p. 825;<strong>Veneruso</strong> D., L’Italia Fascista, Storia d’Italia dal Risorgimento alla Repubblica, Vol. IV, il Mulino, Bologna, 1996: l’autore rileva che dal 1925 al 1929 furono gettate le basi di quello stato totalitario che, <em>in nuce</em>, erano già presenti nei primi tre anni del governo Mussolini: “..<em>Tuttavia lo <strong>stato totalitario fascista fu un regime sui generis</strong>, incapace di coprire, al di là delle affermazioni propagandistiche e retoriche, l’intero arco della società italiana. Così si finì per qualificare impropriamente totalitarismo ciò che in definitiva era il dominio di un solo uomo: semmai il totalitarismo fascista si caratterizzava per una carenza istituzionale e costituzionale che gli impedirà di andare oltre la persona di Mussolini</em>…” (p. 454).</div>
<div id="edn93"><a title="" href="#_ednref93" name="_edn93">[93]</a>Arendt H., Le origini del totalitarismo, op. cit. pp. 421-656;Fisichella D., Totalitarismo. Un regime del nostro tempo; op. cit.. l’Autore evidenzia, in particolar modo, che sonoelementi del terrore totalitario il “nemico oggettivo” e l’ “universo concentrazionario” (pp. 97-104, 111-118). La rivoluzione permanente consente al regime totalitario di agire e giustificare il suo operato all’insegna del caos e dell’illegalismo più assoluto: pp. 151-152. Sulla subalternità, nei regimi totalitari, dello Stato al Partito: p. 156-169: in questo senso il fascismo non può essere annoverato fra i regimi totalitari: p. 157-158; Neumann F., Lo stato democratico e lo stato autoritario, il Mulino, Bologna, 1973. In particolare per quanto riguarda il concetto di angoscia e il suo rapporto con i totalitarismi pp. 61, 67, 113-147. Interessanti anche le sue considerazioni, rimaste incompiute, sulla dittatura: pp. 329-355.</div>
<div id="edn94"><a title="" href="#_ednref94" name="_edn94">[94]</a>Nei regimi totalitari le categorie ritenute nemiche, e quindi da combattere e da annientare, mutano costantemente, sicché i cittadini, non sapendo se considerarsi al sicuro oppure no, vivono in un continuo stato di paura. E chi fino al giorno prima viveva tranquillo, improvvisamente scopre di non essere al sicuro proprio perché appartenente ad una data categoria (politica, religiosa, sociale etc..) considerata ostile alla linea rivoluzionaria del regime. Fisichella D., Totalitarismo. Un regime del nostro tempo; op. cit. : “..<em>Per concludere, dirò dunque che in ordine alle vittime si ha terrore totalitario allorché repressione e violenza investono &#8211; oltre che nemici reali, potenziali e innocenti senza specificazione &#8211; categorie e individui sotto l’etichetta qualificativa di “nemico oggettivo</em>”..” (p. 94 e più in generale 82-97, 127-152).</div>
<div id="edn95"><a title="" href="#_ednref95" name="_edn95">[95]</a>In questo senso si può dire che la lettura gramsciana del fascismo, nel suo discorso alla Camera del 16 maggio 1925, fosse solo in parte corretta: vero è che con il fascismo non vi fu la sostituzione al potere di una classe ad un’altra, ma non vi fu neppure, contrariamente a quanto osservò nella circostanza Gramsci, “…<em>la sostituzione di un personale amministrativo ad un altro</em>…”. Mussolini ribatté “<em>Di una classe ad un’altra, come è avvenuto in Russia, come avviene normalmente in tutte le rivoluzioni, come noi faremo metodicamente!</em>”. Al che Gramsci rispose: “<em>E’ rivoluzione solo quella che si basa su una nuova classe. Il fascismo non si basa su nessuna classe che non fosse già al potere</em>…”. Il resoconto stenografico della seduta è recuperabile sul sito: http://storia.camera.it/lavori.</div>
<div id="edn96"><a title="" href="#_ednref96" name="_edn96">[96]</a> Sul corporativismo cfr. Acquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, op. cit., specie con riferimento al periodo dalla sua formazione alla istituzione delle corporazioni, inteso come una rivoluzione mancata: pp. 111-168, 188-234; Alpa G., La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano, op. cit., pp. 287-322;De Felice R., Mussolini il fascista. L’organizzazione dello Stato fascista. 1925-1929, op. cit. pp. 222-296; De Felice R., Mussolini il duce, Gli anni del consenso, 1929-1936, pp. 9-18; 127-322; De Felice R., Mussolini il duce, Lo Stato totalitario, 1936-1940, pp. 70-82; Lupo, Il Fascismo, op. cit., pp. 222-233; 397- 406; Parlato G., La Sinistra fascista. Storia di un progetto mancato, op. cit.; Perfetti F., Lo Stato corporativo. Le basi sindacali e corporative, Le Lettere, Firenze, 2010; Veneruso D., L’Italia Fascista, Storia d’Italia dal Risorgimento alla Repubblica, op. cit., pp. 122-125; 159-162. Interessante può essere la lettura del libro autobiografico di uno dei massimi rappresentanti del regime, Giuseppe Bottai: Vent’anni e un giorno, BUR, RCS libri, Milano, 2008, pp. 79-86.</div>
<div id="edn97"><a title="" href="#_ednref97" name="_edn97">[97]</a>Nella relazione di accompagnamento al progetto definitivo del nuovo Codice penale Alfredo Rocco osservava che: “<em>L&#8217;articolo 1, ad esempio, riguarda… non solo l’applicazione della legge penale, ma anche la sua interpretazione, in quanto contiene il divieto dell&#8217;analogia in materia penale</em>… <em>La prima parte del corrispondente articolo 1 del Codice penale in vigore doveva essere mantenuta e fu riprodotta: essa continuerà a costituire il presidio massimo per la libertà dei cittadini, la quale non può essere penalmente limitata, se non in seguito ad un espresso divieto del legislatore, nè con sanzioni, che non siano state antecedentemente da questo stabilite….Le disposizioni relative all&#8217;efficacia della legge penale nel tempo, contenute nell&#8217;articolo 2, riproducono, salve le modificazioni di cui darò ragione, le disposizioni del corrispondente articolo 2 del Codice attuale. Anche la nuova codificazione sarà informata, in linea di massima, ai principi generali e tradizionali della non retro-attività e della non ultra-attività della legge penale</em>..”, pp. 19-20,  Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale, Volume V, Progetto definitivo del nuovo Codice penale con la relazione del Guardasigilli, On. Afredo Rocco, Parte I, Relazione sul libro I del progetto, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1929-Anno VII. La relazione del Libro I è consultabile in rete al seguente indirizzo: <a href="https://www.omeka.unito.it/omeka/items/show/379">https://www.omeka.unito.it/omeka/items/show/379</a> riconducibile a DigitUniTO Collezioni e fondi digitali dell&#8217;Università di Torino.<br />
Interessante anche la lettura del commento all’art. 1 del Codice penale di Carlo Saltelli (Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione del Regno e Segretario della Commissione Ministeriale per la riforma del Codice penale) e Enrico Romano-Di Falco (Consigliere di Corte di Appello, Libero docente di diritto e procedura penale e Segretario della Commissione Ministeriale per la riforma del Codice penale) in Commento teorico-pratico del Nuovo Codice penale, con prefazione del Guardasigilli Alfredo Rocco, Vol. 1 – Parte prima (art. 1-84), Regia Tipo-Litografia delle Mantellate, Roma, 1930-Anno IX, pp. 17-45. In particolare alla p. 38 gli Autori del Commentario osservavano che in forza dell’art. 1 “<em>Il principio che la volontà del legislatore deve essere espressa, ha un fondamentale valore in materia di interpretazione della legge penale, perché addita all’interprete che egli, in via d’interpretazione, non può creare reati o pene, ma deve attenersi all’espressa determinazione della legge….Poiché ufficio dell’interpretazione è quello di ricercare la volontà della legge oggettivamente considerata, questa ricerca può farsi soltanto in base alle leggi del linguaggio e, insieme, a quelle del pensiero. Ne deriva che l’interpretazione è esclusivamente letterale o grammaticale, e logica nel tempo stesso</em>…”. Si vedano, altresì, sul divieto di analogia le pp. 42-45.</div>
<div id="edn98"><a title="" href="#_ednref98" name="_edn98">[98]</a>Maggiore G.; Diritto penale totalitario nello Stato totalitario; in Rivista italiana di diritto penale, IX [1939], pp. 140-161. Giuseppe Maggiore fu avvocato e professore presso l’Università di Palermo. Riferimenti all’articolo del Maggiore si possono rinvenire in: Costa P., Lo ‘Stato totalitario’: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo; op. cit., pp. 78-80, 94; Costa P., Pagina introduttiva (Il principio di legalità: un campo di tensione nella modernità penale); Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno; n. 36 (2007)- Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), Tomo I, pp. 19-20; Fiandaca G. &#8211; Musco E., Diritto Penale. Parte generale, op. cit., p. XXXI, Neppi Modona G., Principio di legalità e giustizia penale nel periodo fascista; op. cit., p. 984.<br />
Per un cenno alla riforma nazista del codice penale tedesco del 1935, cui si ispirò la proposta del Maggiore, si veda: Antolisei F., Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Giuffrè, Milano, 1997, p. 67; Mantovani F., Diritto Penale, Parte Generale, op. cit., pp. XLII-XLIII, 9 (riverificare); Manzini V., Istituzioni di Diritto penale, Vol. I, Parte generale, VII ed., Cedam, Padova, 1941, XIX: l’Autoreevidenziacome il principio <em>nullum crimen nulla poena sine lege</em> (art. 1 c.p.) sia “… <em>una fondamentale garanzia di libertà. La tirannia bolscevica la disconobbe in Russia, ma questa è una ragione di più perché gli Stati civili la conservino. Anche il nuovo Impero germanico, con la legge 28 giugno 1935, abolì il suddetto principio, stabilendo che, quantunque un fatto non sia preveduto dalla legge penale, esso nondimeno può costituire reato, se, a tenore dei principi fondamentali del diritto penale e secondo il &lt;&gt; del popolo tedesco meriti di essere punito, nel quale caso si deve ricorrere a quella norma giuridica espressa che meglio è adattabile al caso concreto. Sono troppo evidenti gli arbitri e le disparità di trattamento ai quali può portare una simile regola, determinata da una generica tendenza rivoluzionaria, i cui eccessi si sono manifestati anche in altri campi. Il supplemento analogico è ammesso, entro certi limiti, anche dal codice penale danese</em>…” (pp. 30-31).</div>
<div id="edn99"><a title="" href="#_ednref99" name="_edn99">[99]</a>Lopez de Oñate F., La certezza del diritto; op. cit., pp. 85-87, 92-93.</div>
<div id="edn100"><a title="" href="#_ednref100" name="_edn100">[100]</a> Per le differenze tra la dottrina nazional-socialista del diritto vivente del popolo e quella sovietica del strumentalità del diritto alle dinamiche economiche sottese al processo storico di emancipazione del proletariato cfr. Lopez de Oñate F., La certezza del diritto, op. cit., p. 87 ss..</div>
<div id="edn101"><a title="" href="#_ednref101" name="_edn101">[101]</a>Maggiore G., Diritto penale totalitario, op. cit. p. 160.</div>
<div id="edn102"><a title="" href="#_ednref102" name="_edn102">[102]</a> Ibidem, pp. 158-159.</div>
<div id="edn103"><a title="" href="#_ednref103" name="_edn103">[103]</a> Ibidem, p. 159.</div>
<div id="edn104"><a title="" href="#_ednref104" name="_edn104">[104]</a>Neppi Modona G.,Principio di legalità e giustizia penale nel periodo fascista; Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno; n. 36 (2007)- Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli); Tomo II, pp. 986. Tesi rilanciata anche da Camilla Poesio, Il confino di polizia, la &lt;&gt; e la progressiva erosione dello Stato di diritto, in Il Diritto del Duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista, a cura di Luigi Lacchè, Donzelli, Roma, 2015, p. 108-109. L’intero volume sembrerebbe orientarsi sulla testi che il fascismo, analizzato sotto il profilo dell’ordinamento penale e repressivo, sia stato un regime dai tratti totalitari.</div>
<div id="edn105"><a title="" href="#_ednref105" name="_edn105">[105]</a>E’ noto che all’inizio dell’esperienza unitaria, l’elettorato attivo fosse riconosciuto che ad un’esigua minoranza.</div>
<div id="edn106"><a title="" href="#_ednref106" name="_edn106">[106]</a>Di fatto il fascismo, sin dalla sua nascita, cominciò ad interrogarsi sull’individuazione di nuove forme di rappresentanza che superassero gli effetti negativi determinati dalle procedure elettorali (in termini spregiativi i fascisti parlavano di “elezionismo”). Infatti, il tema apparve già nelle linee del programma politico del nuovo movimento nel 1919: cfr. Aquarone A., L’organizzazione dello Stato totalitario, op. cit. pp. 3-4. Sulla legge Acerbo e sul ritorno al sistema maggioritario, con la costituzione del collegio unico nazionale si rinvia sempre ad Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, op. cit. pp. 36-39. Successivamente, con la legge 17 maggio 1928, n. 1029 e il testo unico del 2 settembre <strong>1928</strong>, n. 1993, <strong>fu introdotto un sistema elettorale di tipo plebiscitario</strong>. In estrema sintesi, un collegio unico nazionale doveva approvare o respingere una lista di 400 deputati, formata dal Gran Consiglio del fascismo a partire da una rosa di 850 candidati proposti dalle confederazioni corporative nazionali, 200 candidati da associazioni ed enti culturali ed assistenziali ed ulteriori candidati scelti dallo stesso Gran Consiglio. Nel caso in cui la lista non fosse stata scelta, era prevista un’altra consultazione con il concorso di liste concorrenti, presentate da associazioni ed organizzazioni con almeno 5.000 soci. La lista che avesse ottenuto il maggior numero di voti, avrebbe avuto tutti i propri candidati eletti. La legge funzionò solamente due volte, con la procedura plebiscitaria, nel ’29 e nel ’34.  Sul punto cfr. Aquarone A., l’organizzazione dello Stato totalitario, op. cit., 151-157.<br />
Sulla natura rappresentativa del sistema a seguito della riforma elettorale del 1928 cfr. Crosa E., Diritto Costituzionale, op. cit., pp. 354-387; Ranelletti O., Ranelletti O., Istituzioni di diritto pubblico. Il nuovo diritto pubblico italiano; op. cit., pp. 56-57, 208-251.</div>
<div id="edn107"><a title="" href="#_ednref107" name="_edn107">[107]</a>La legge 129/1939 abbandonò del tutto il sistema elettivo sostituendo la Camera dei deputati con una Camera composta di membri di diritto provenienti dagli organi centrali del partito e delle corporazioni. In sintesi, dunque, il cittadino, sia come soggetto politico che lavoratore, era rappresentato nei suoi interessi dal partito e dal sistema corporativo. Per Santi Romano – cfr. Romano S., Corso di Diritto Costituzionale, VI ed., op. cit.  &#8211;  anche con l’introduzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni sarebbe rimasto il carattere rappresentativo dell’organo: pp. 255-272. In particolare “…<em>l’elezione può essere un mezzo per attuare la rappresentanza politica, ma non è l’unico mezzo a ciò idoneo, e, comunque, non esaurisce e nemmeno rivela la natura intrinseca dell’istituto …</em>(p. 263). La Camera dei Fasci, ad avviso dell’Autore, assicurava una rappresentanza politica d’interessi “..<em>nazionali, materiali e morali, economici e politici, che l’ordinamento giuridico considera suscettibili di cura e tutela</em>..” (p. 267). Nello specifico,la capacità rappresentativa della nuova Camera andava ricercata nella sua struttura, essendo composta dei membri del massimo organo collegiale sia del Partito che del sistema corporativo. “<em>Partito e Corporazione sono organismi nei quali si raccolgono e si esprimono le forze più vive della nazione, così quelle di ordine morale e politico, come quelle di ordine economico, considerate unitariamente e in modo da superare ogni interesse particolare. La Camera…viene così a costituire il vertice dell’edificio di cui sono elementi le accennate organizzazioni popolari ed è, quindi, da considerarsi come l’organo dello Stato, che, essendo in grado di avvertire tutti gli interessi generali della nazione, può attuare in modo pieno ed integrale la rappresentanza politica…” </em>(pp. 271-272). Si veda, altresì, Panunzio S., La Camera dei Fasci e delle Corporazioni, op. cit. specialmente pp. 7-21<em>.</em></div>
<div id="edn108"><a title="" href="#_ednref108" name="_edn108">[108]</a> Anche sa da approcci dottrinali diversi giungevano a teorizzare il superamento del binomio Stato-società Costamagna, Volpicelli, Spirito.Rimarrà isolata la posizione di Esposito sulla rappresentanza istituzionale, che, in sintesi, proponeva di considerare la rappresentanza un rapporto astratto, di natura eminentemente giuridica, fra lo Stato e la Nazione intesa in termini di continuità generazionale del popolo: cfr. Paladin L., Saggi di storia costituzionale, op. cit., pp. 65-114 [si tratta di un saggio, dal titolo <em>Il problema della rappresentanza nello Stato fascista</em> pubblicato originariamente in Studi in memoria di Carlo Esposito, vol. II, Padova, CEDAM, 1972, pp. 851-890]. Livio Paladin analizza in quella pagine alcuni saggi di Carlo Esposito, scritti fra il 1937 e il 1942, ora pubblicati in Esposito C., Scritti giuridici scelti, II Teoria generale dello Stato e Diritto costituzionale prerepubblicano, Jovene Editore, 1999: Lo Stato e la Nazione italiana (1937), pp. 203-281; La rappresentanza istituzionale (1939), pp. 309-366; Lo Stato fascista (1940), pp.393-417; Lo Stato nazionale fascista (1942), pp.419-433. Sul tema della rappresentanza sono interessanti anche le considerazioni di Pombeni P., La rappresentanza politica: pp. 73-124, in Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, op. cit., secondo cui il regime cercò di teorizzare la propria natura rappresentativa, ancorché non elettiva, attraverso il partito, il Gran Consiglio del fascismo e, almeno nell’ultima fasce dell’esperienza fascista, tramite la stessa figura del duce: pp. 107-111. Per un’analisi del dibattito sulla rappresentanza durante il regime: cfr. Lanchester F., La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 93-112.</div>
<div id="edn109"><a title="" href="#_ednref109" name="_edn109">[109]</a>Che non va confuso con quei modelli che, quando si definiscono strutturali, propongono più semplicemente di affiancare a un’analisi statica e positiva (in questo senso strutturale) di un dato ordinamento positivo un’analisi funzionale (dinamica) centrata sugli scopi socialmente perseguiti dal diritto: cfr. Bobbio N., Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2007. Bobbio in proposito osservava in modo dubitativo che il “..<em>passaggio dalla teoria strutturale alla teoria funzionale è anche il passaggio da una teoria formale (pura!) a una teoria sociologica (impura?)…</em>” (p. XXI).</div>
<div id="edn110"><a title="" href="#_ednref110" name="_edn110">[110]</a>Per le organizzazioni religiose cfr. Graziano M., Guerra santa e santa alleanza, op. cit.</div>
<div id="edn111"><a title="" href="#_ednref111" name="_edn111">[111]</a>Che per molto tempo ancora saranno organizzate, almeno in Europa, sulla base del principio di nazionalità.</div>
<div id="edn112"><a title="" href="#_ednref112" name="_edn112">[112]</a>Sulle modifiche alla rappresentanza nel contesto della globalizzazione cfr. Lanchester F., La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, op. cit., in particolare pp. 197-202.</div>
<div id="edn113"><a title="" href="#_ednref113" name="_edn113">[113]</a> Cfr. Cassese S., Governare gli italiani, op. cit., pp. 376-381.</div>
<div id="edn114"><a title="" href="#_ednref114" name="_edn114">[114]</a>Amato G., Le Istituzioni della democrazia. Un viaggio lungo cinquant’anni, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 445 ss.</div>
<div id="edn115"><a title="" href="#_ednref115" name="_edn115">[115]</a> Sull’indebolimento del principio di legalità in materia penale Palazzo F., Legalità penale: considerazione su trasformazione e complessità di un principio “fondamentale”, pp. 1279-1329, in Quaderni fiorentini. Per una storia del pensiero giuridico moderno, 36 (2007), Tomo II, Principio di legalità e diritto penale (per Mario Sbriccoli), Giuffrè, Milano.Per un’analisi manualistica del principio di legalità in materia penale cfr. Antolisei F., Manuale di Diritto penale, op. cit., pp. 47-159; Fiandaca G- Musco E., Diritto Penale. Parte generale, op. cit., pp. 1-220, Mantovani F, Diritto penale, op. cit., pp. 3-100. Resta un classico la lettura del commento all’art. 25, commi 2 e 3, della Costituzione di Franco Bricola, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca, Zanichelli, Bologna, 1981. Inoltre, in termini più generali, cfr. Dogliani M., La ricerca dell’ordine perduto, Scritti scelti, op. cit., p. 201-220; Bin R. Lo Stato di diritto, op. cit., in particolare pp. 67-102</div>
<div id="edn116"><a title="" href="#_ednref116" name="_edn116">[116]</a> Per fare un esempio pratico si pensi alla decisione quadro 2002/475/GAI, modificata dalla decisione quadro del Consiglio 2008/919/GAI e all’art. 3, par. 1 lett. b (della 475 così come modificata dalla 919), volto a punire il reclutamento a fini terroristici. Si osserva, sul punto, che il nostro art. 270 quater c.p.  (articolo modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015) contempla l’arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionalee così stabilisce: “<em>Chiunque, al di fuori dei casi di cui </em><a><em>all&#8217;articolo 270-bis</em></a><em>, arruola una o più persone per il compimento di <strong>atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali</strong>, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un&#8217;istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui </em><a><em>all&#8217;articolo 270-bis</em></a><em>, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni</em>”.<br />
Il nostro articolo ha un ambito più limitato rispetto alla normativa comunitaria in cui il reclutamento a fini terroristici riguarda l’induzione a commettere uno dei reati di cui all’art. 1, paragrafo 1, lettere da a) a h) o all’art. 2, paragrafo 2 della decisione 2002/475 (cfr. art. 3, par. 1, lett. b della decisione 2002/475 come modificata dalla 2008/919).  Esso, infatti, non contempla le condotte della lettera f) dell’art. 1, par. 1 (fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi nucleari, biologiche e chimiche, nonché ricerca e sviluppo di armi biologiche e chimiche) che nulla hanno a che fare né con la violenza, né con il sabotaggio di servizi pubblici essenziali, e se lo facesse, per aderire all’ordinamento comunitario che spinge in tal senso, anticiperebbe a tal punto la soglia di tutela da sconfinare dai confini segnati dal principio di legalità e i suoi addentellati (tipicità, tassatività, determinatezza, offensività..).<br />
Non solo. Si pensi sempre all’art. 1, par. 1, lett. i della 2002/475/GAI che impegna ciascuno Stato a sanzionare penalmente condotte che, per loro natura o contesto, possano arrecare grave danno a un paese o a un’organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine: di intimidire gravemente la popolazione; costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un’organizzazione internazionale. Fra queste condotte vi è anche la minaccia di attentare alla vita di una persona in modo tale da  poterne causare il decesso o compiere attentati gravi all’integrità fisica di una persona. Oppure si consideri l’art. 3, par. 1 lett.a sempre della 2002/475 (come modificata 2008/919) che contempla la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo ovvero la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l’intento di commettere uno dei reati di cui all’1, par. 1. lettere da a) a h). In tutti e due i casi, se il nostro ordinamento si uniformasse a quello comunitario, si avrebbero norme ai limiti della legittimità costituzionale.  Più nel dettaglio, nel primo caso, ovvero la minaccia di attentato, si avrebbe addirittura l’effetto paradossale di fattispecie dal significato simile a quello dei delitti di attentato del nostro Codice penale, attualmente in vigore, così come originariamente immaginate da Rocco e in cui la condotta costituiva un’anticipazione della soglia di punibilità rispetto al tentativo (ora quelle stesse fattispecie sono state riallineate, grazie all’apporto di dottrine a giurisprudenza, nel senso della coincidenza tra attentato e tentativo). Nel secondo caso, invece, quello della pubblica provocazione, si rischierebbe di anticipare la soglia di punibilità delle fattispecie rispetto ai confini segnati dall’istigazione (es. art. 302 e 414 c.p.).<br />
Per completezza d’informazione si soggiunge che sulla materia è in esame la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e delConsiglio sulla lotta contro il terrorismo e che dovrebbe sostituire la decisione quadro 2002/475/GAI.<br />
Interessante Pace A., La funzione di sicurezza nella legalità costituzionale, Quaderni costituzionali, fascicolo n. 4, dicembre 2014, pp. 989-998.</div>
<div id="edn117"><a title="" href="#_ednref117" name="_edn117">[117]</a>Sulla teoria dell’interpretazione costituzionale Zagrebelsky G., Il diritto mite, op. cit.; Zagrebelsky G., La legge e la sua giustizia, il Mulino, Bologna, 2008. Per una lettura in chiave critica di tale teoria, sono illuminanti le osservazioni di Alessandro Pace cui si rinvia: Pace A, Le sfide del costituzionalismo nel XXI secolo, op. cit.; Pace A., Metodi interpretativi e costituzionalismo, Quaderni costituzionali, fascicolo 1, aprile 2001, pp. 35-61.</div>
<div id="edn118"><a title="" href="#_ednref118" name="_edn118">[118]</a>Interessante e attuale la lettura dell’articolo di Carlo Deodato <em>Le lenee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto? </em>Pubblicato, il 29 aprile 2016, sul sito della giustizia amministrativa <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it/">www.giustizia-amministrativa.it</a>.</div>
<div id="edn119"><a title="" href="#_ednref119" name="_edn119">[119]</a>Sul punto sono interessanti le osservazioni che Luigi Capogrossi Colognesi sviluppa nella presentazione e nelle conclusioni del suo <em>La costruzione del diritto privato romano</em>, il Mulino, Bologna, 2016, in specie pp. 18-20, 238.</div>
<div id="edn120"><a title="" href="#_ednref120" name="_edn120">[120]</a>Cfr. Pace A., Metodi interpretativi e costituzionalismo, op. cit., p. 60-61.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-struttura-dello-stato-il-caso-italia-una-analisi-tra-diritto-e-rovescio-della-postmodernita/">La “struttura” dello Stato: il caso Italia (Una analisi tra “diritto” e rovescio della postmodernità)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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