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	<title>Negozio giuridico-Contratto di locazione e di affitto Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Negozio giuridico-Contratto di locazione e di affitto Archivi - Giustamm</title>
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		<title>I  vincoli del giudicato costituzionale ed il legittimo affidamento nella legge dichiarata incostituzionale: osservazioni a margine di Corte Cost. n. 169/2015</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:56 +0000</pubDate>
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<p>SOMMARIO: 1. Premessa.&#160; 2. La questione su cui la Corte è stata chiamata a giudicare. 3. L’impostazione della Corte.&#160; 4. Qualche osservazione controcorrente.&#160; 5. Conclusioni. 1. Premessa. In tempi in cui non si è ancora sopita la disputa dottrinaria in ordine al potere di modulazione ex nunc degli effetti delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-vincoli-del-giudicato-costituzionale-ed-il-legittimo-affidamento-nella-legge-dichiarata-incostituzionale-osservazioni-a-margine-di-corte-cost-n-169-2015/">I  vincoli del giudicato costituzionale ed il legittimo affidamento nella legge dichiarata incostituzionale: osservazioni a margine di Corte Cost. n. 169/2015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-vincoli-del-giudicato-costituzionale-ed-il-legittimo-affidamento-nella-legge-dichiarata-incostituzionale-osservazioni-a-margine-di-corte-cost-n-169-2015/">I  vincoli del giudicato costituzionale ed il legittimo affidamento nella legge dichiarata incostituzionale: osservazioni a margine di Corte Cost. n. 169/2015</a></p>
<div abp="852" style="text-align: justify;">
<em>SOMMARIO: 1. Premessa.&nbsp; 2. La questione su cui la Corte è stata chiamata a giudicare. 3. L’impostazione della Corte.&nbsp; 4. Qualche osservazione controcorrente.&nbsp; 5. Conclusioni.</em><br />
<strong>1. Premessa.</strong><br />
In tempi in cui non si è ancora sopita la disputa dottrinaria in ordine al potere di modulazione <em>ex nunc</em> degli effetti delle pronunce di accoglimento della Corte costituzionale, disputa iniziata sul finire degli anni ’80 e i primi anni ’90<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> e &nbsp;rinfocolata dalla recente decisione dell’11 febbraio 2015, n.10<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, peraltro ignorata dagli stessi giudici costituzionali con la di lì a poco successiva sentenza del 30 aprile 2015, n.70<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>, la Corte costituzionale riafferma&nbsp; il “<em>rigoroso significato</em>” della norma contenuta nell’art.136 Cost. e, quindi, i vincoli positivi derivanti dal giudicato costituzionale<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>, annullando i maldestri tentativi del legislatore di porre un argine, seppur temporaneo, alle conseguenze del <em>decisum </em>costituzionale.<br />
La sentenza n.169 del 2015 si segnala, più che per il merito della <em>quaestio legitimitatis </em>sottoposta al giudizio della Corte, il cui esito era peraltro prevedibile<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>, se non scontato<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>, per l’esaltazione da parte dei giudici costituzionali del valore intangibile del giudicato costituzionale, a cui si dedicano le brevi osservazioni che seguono.<br />
<strong>2. La questione su cui la Corte è stata chiamata a giudicare.</strong><br />
Oggetto del dubbio, sollevato da due distinte ordinanze del Tribunale di Napoli, era l’art.1 della legge 23 maggio 2014, n.80<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>, nella parte in cui aveva reintrodotto, in sede di conversione, l’art.5, comma 1-ter, con riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 136 della Costituzione. Tale norma, infatti, faceva&nbsp; comunque<br />
“ salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’art.3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>“, norma quest’ultima già dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega da Corte cost. 14 marzo 2014, n.50,<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a> in quanto operava una rideterminazione <em>ex lege </em>della durata (8 anni) e del canone annuo (riduzione fino alla misura del triplo della rendita catastale) dei contratti di locazione abitativa non registrati, senza avere apposita “copertura” da parte della legge di delega.<br />
Nella specie, il giudice rimettente, dopo aver affermato l’applicabilità, ai procedimenti di convalida di sfratto per morosità oggetto dei giudizi <em>a quibus</em>, della disciplina di cui all’art.3, commi 8 e 9, del d.lgs. n.23 del 2011, già dichiarati costituzionalmente illegittimi, censurava il legislatore per aver, successivamente alla sentenza n.50/2014, introdotto con la disposizione indubbiata una clausola di salvaguardia dei rapporti di locazione in corso “<em>con la precipua finalità di garantire una sorta di ultrattivitò delle suddette disposizioni legislative, ancorché dichiarate incostituzionali, dalla relativa data di entrata in vigore sino al termine finale del 31 dicembre 2015”<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><strong>[10]</strong></a></em>.<br />
Da ciò il denunziato contrasto,<em> in primis</em>, con l’art.136 Cost., avendo il legislatore novellato “<em>nell’ordinamento giuridico una disposizione legislativa oggetto di dichiarazione d’incostituzionalità”</em><a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, nonché, <em>in secundis</em>, con l’art.3 Cost., per aver così creato un regime irragionevolmente discriminatorio <em>ratione temporis </em>rispetto ai medesimi rapporti di locazione, ed, infine, con l’art.42, secondo comma, Cost., in quanto l’operata &nbsp;determinazione “autoritaria” del c.d. “canone catastale”, notoriamente irrisorio, costituiva “<em>nella sostanza,un’imposizione contrattuale di carattere sanzionatorio per infedeltà fiscale”</em>, nonostante che l’osservanza delle norme tributarie sia autonomamente “<em>oggetto di piena tutela giuridica</em>”<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Dall’altro lato, l’Avvocatura erariale obiettava che, essendo stata la declaratoria di illegittimità pronunciata per ragioni formali (eccesso di delega), non poteva ritenersi preclusa al legislatore una nuova disposizione tale da reintrodurre la disciplina censurata, trattandosi comunque di una “<em>chiara norma di salvaguardia genetica dei contratti di locazione eterointegrati (che per effetto della sentenza n.50/2014 sarebbero divenuti invalidi) e di salvaguardia funzionale con riferimento alle vicende successive di tali contratti (id est gli effetti prodottisi in sede di esecuzione del contratto, pagamenti e detenzione illegittima prorogata)”, mirando alla “tutela dei locatari che si vedrebbero esposti allo sfratto per finita locazione a causa dello spirato termine finale originariamente pattuito, o allo sfratto per morosità a causa del minor canone corrisposto in base alla norma dichiarata incostituzionale”<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title=""><strong>[13]</strong></a></em>.<br />
Da un lato, quindi, erano in gioco i vincoli derivanti dal giudicato costituzionale, in una agli altri profili di illegittimità relativi ai diversi parametri evocati, dall’altro, l’<em>intentio</em> del legislatore di sanare i comportamenti dei conduttori che si erano conformati, facendovi affidamento, ad una legge successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
<strong>3. L’impostazione della Corte.</strong><br />
La Corte, dal canto suo, dopo aver rilevato che la disposizione censurata era stata introdotta dalla legge n.80 del 2014, in sede di conversione del decreto legge n.47 del 2014, solo “<em>a seguito e in conseguenza</em>”<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>della precedente decisione di incostituzionalità n.50 del 14 marzo 2014, nell’intento &nbsp;legislativo di prorogare l’efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, accoglie la questione sollevata in relazione all’art.136 Cost., ritenendo&nbsp; pregiudiziale tale censura e “<em> totalmente assorbiti<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><strong>[17]</strong></a></em>“ i restanti profili di illegittimità relativi agli altri parametri evocati.<br />
La Corte, pur riconoscendo in tesi al legislatore il potere di disciplinare con un nuovo atto la stessa materia, ravvisa nel caso in esame un contrasto palese, di “<em>portata addirittura letterale</em>”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>, con il giudicato costituzionale di cui all’art.136 Cost. e ritiene precluso al legislatore “”<em>salvare”, e cioè (a)”mantenere in vita”, o (a) ripristinare gli effetti prodotti da disposizioni che, in ragione della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non sono più in grado di produrne</em>”<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>, procrastinando, seppur in via transitoria, l’efficacia di norme che, ai sensi dell’art.30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, “non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
Se è vero che la dichiarazione di incostituzionalità resa da Corte cost. n.50 del 2014<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a> era stata determinata da difetto di delega e che, quindi, il parlamento poteva riproporre, “<em>per quanto discutibilmente, con un nuovo provvedimento, anche la stessa volontà normativa censurata dalla Corte</em>”<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, salvo un nuovo giudizio di legittimità costituzionale<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>, è altrettanto vero –secondo la Corte delle leggi &#8212; che una sentenza caducatoria produce “<em>i suoi previsti effetti quale che sia il parametro costituzionale in riferimento al quale il giudizio sia stato pronunciato, senza, perciò, che sia possibile differenziarne o quasi graduarne l’efficacia</em>”<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
In tal senso la sentenza n.169/2015 non presenta rilevanti profili di novità, ponendosi nella scia dei precedenti approdi della stessa giurisprudenza costituzionale<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a> ed in sintonia con la più attenta dottrina<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>, che concordemente ritiene non essere liberamente riproducibile dal legislatore una norma dichiarata incostituzionale<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a> in conseguenza dei vincoli derivanti dal giudicato costituzionale.<br />
Da ultimo, anche con la sentenza n.72 del 23 aprile 2013 i giudici costituzionali avevano censurato “<em>la volontà legislativa di mantenere in piedi o di ripristinare, sia pure indirettamente, in contrasto con il sistema dell’efficacia delle decisioni caducatorie, gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della richiamata pronuncia di illegittimità costituzionale”<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title=""><strong>[28]</strong></a></em>, pervenendo mediante una lettura sostanziale del giudicato costituzionale all’annullamento della disposizione censurata.<br />
Quindi, con la sentenza n.169/2015 la Corte ha gioco facile a confermare l’intangibilità del giudicato costituzionale, senza neanche dover ricorrere al richiamo dell’art.137, ultimo comma, Cost., ed alla sua conseguente opponibilità al legislatore, quale limite alla funzione legislativa<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>. Il divieto per il legislatore di riprodurre la norma dichiarata incostituzionale, infatti, pur non espressamente sancito dalla Costituzione<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>, discende dalla <em>ratio </em>stessa del sindacato di costituzionalità e dalla funzione di garanzia della rigidità costituzionale, che vede la Corte nel ruolo di “controllore rispetto agli orientamenti e indirizzi del controllato”<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>, non essendo consentito al parlamento, quale soggetto controllato, sottrarsi, sia pure in via transitoria e <em>pro praeterito</em>, alla verifica compiuta dalla Corte<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
Non a caso è stato affermato che la funzione di tutela della certezza del diritto, tipica dell’istituto del giudicato, viene rafforzata nella specie dalla necessità di garantire il principio di superiorità della Costituzione<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>, contribuendo in tal modo alla certezza della legalità costituzionale.<br />
<strong>4. Qualche osservazione controcorrente.</strong><br />
Come noto, la retroattività <a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>(<em>recte</em>: l’inefficacia <em>ex tunc </em>della norma censurata oggetto) della declaratoria di incostituzionalità travolge tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della Corte ad esclusione dei c.d. “<em>rapporti esauriti</em>”<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>, cioè di quei rapporti “coperti” dall’intervenuto giudicato o i cui diritti siano venuti meno per prescrizione, decadenza, usucapione, rinunzia, transazione o negozio di accertamento <em>inter partes</em><a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>.<br />
Se è pacifico, quindi, che l’efficacia della legge incostituzionale giammai possa essere ultrattiva e sopravvivere al tempo della pubblicazione della sentenza di accoglimento<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>, <em>quid juris </em>&nbsp;per quei soggetti, che hanno fatto incolpevole e legittimo affidamento sui benefici derivanti dalla registrazione dei c.d. “fitti in nero”, previsti dai commi 8 e 9 &nbsp;dell’art.3 del d.lgs. n.23/2011, successivamente dichiarati incostituzionali da Corte cost. 14 marzo 2014, n.50?<br />
&nbsp;Soggetti, ad esempio, quali i conduttori delle locazioni abitative, che, pur avendo portato “in chiaro” le locazioni verbali mediante il meccanismo dell’auto-registrazione, si trovano ad essere esposti irrimediabilmente, in conseguenza della decisione n.169/2015, agli esiti negativi di un giudizio di sfratto per morosità o, nella migliore ipotesi, per finita locazione. Non è un caso, infatti, che le ordinanze di rimessione siano state sollevate proprio nel corso di procedimenti per convalida di sfratto promossi&nbsp; dai locatori in danno dei rispettivi locatari.<br />
Se è vero che chi disobbedisce ad una legge che ritiene incostituzionale, lo fa a proprio rischio e pericolo<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>, ciò dovrebbe valere in ipotesi anche per chi applichi, seppur per imprudenza, imperizia o negligenza, una legge poi dichiarata incostituzionale, essendo egli comunque responsabile, a titolo di colpa, delle conseguenze pregiudizievoli del suo comportamento.<br />
In altri termini, chi è avveduto dovrebbe potersi prefigurare l’ipotesi della dichiarazione di incostituzionalità, mettendo in conto la possibilità di essere chiamato a rispondere, ex art.2043 del codice civile, dei danni arrecati con il proprio comportamento pregiudizievole dell’altrui&nbsp; sfera giuridica sulla base di un criterio rigorosamente oggettivo della responsabilità<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br />
Non si può, però, non distinguere, come nel caso in esame, il comportamento del <em>quisque de populo</em>, che, privo di adeguate cognizioni tecniche, ha incolpevolmente applicato una legge costituzionalmente illegittima, ritenendo invece di obbedire ad un corretto precetto legislativo, dai pubblici funzionari dello Stato e degli enti pubblici e privati, che, forti del loro staff di esperti consulenti, sono &nbsp;consapevoli del rischio, destinato a rivelarsi poi fondato, di una successiva dichiarazione di incostituzionalità.<br />
Non a caso, infatti, autorevole dottrina<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a> distingue tra il comune cittadino, da un lato, e, dall’altro, l’amministrazione statale e quella degli enti pubblici e privati, che hanno l’onere di rappresentarsi la possibilità “dell’evento dannoso, poi in concreto verificatosi”, “secondo il&nbsp; criterio della media diligenza ed attenzione”<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>, in conseguenza delle scelte operate.<br />
Detto diversamente, “non è configurabile una responsabilità a carico di chi siasi conformato alla legge, pur se questa venga in un momento successivo riconosciuta costituzionalmente illegittima”<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>, laddove tale comportamento sia del tutto incolpevole e frutto del legittimo affidamento in una legge dello Stato, a cui si presta obbedienza.<br />
&nbsp;Utilizzando allora il ragionamento seguito dalla stessa Corte, seppure ad altri fini, nella criticata sentenza dell’11 febbraio 2015, n.10, anche nella specie vi era la necessità, per l’appunto recepita dal legislatore con la disposizione censurata, di evitare paradossalmente che il rimedio (<em>id est</em>: la dichiarazione di illegittimità costituzionale) determinasse “<em>effetti ancor più incompatibili con la Costituzione”<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title=""><strong>[43]</strong></a></em>o, comunque, di “<em>tenere in debita considerazione l’impatto che una tale pronuncia determina su altri principi costituzionali</em>”<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>, rispetto a quella situazione normativa, a cui la Corte aveva inteso porre rimedio con la precedente dichiarazione di incostituzionalità: e ciò in considerazione della tutela della c.d. certezza dei rapporti giuridici e dell’affidamento riposto dai soggetti interessati nei confronti della disposizione poi caducata.&nbsp;<br />
Se è vero che l’affidamento è legittimo solo se si fonda su atti validi<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a> e quindi <em>a fortiori </em>non può riporsi su leggi incostituzionali, è altrettanto vero che la Corte già a partire dalla sent. n.349 del 1985<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a> aveva riconosciuto rango costituzionale alla tutela dell’affidamento<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>&#8211;<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>, per cui non si poteva nella specie non tenerne conto.<br />
In disparte la discussa problematica dell’efficacia della legge incostituzionale prima della dichiarazione di incostituzionalità<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>, non si può tacere che, nella specie, il <em>decisum </em>della Corte lasci privi di tutela soggetti rei solo di essersi avvalsi delle facoltà previste da una legge formalmente legittima, per cui può accadere che, in assenza di una sapiente graduazione degli effetti temporali, “il rimedio, costituito dalla sentenza della Corte, si rivelerebbe peggiore del male”<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>.<br />
Resta in ogni caso incontestabile il non esser compito della Corte, bensì del legislatore, quello di ricercare soluzioni valide ed alternative&nbsp; rispetto a quella, ritenuta dai giudici delle leggi — nella specie, a ragione— &nbsp;incostituzionale, onde porre rimedio ad eventuali vuoti normativi creatisi a seguito delle pronunzie della stessa Corte. Nella specie, infatti, è stato proprio il maldestro e non appropriato intervento del legislatore a provocare il nuovo intervento della Consulta, pregiudicando la situazione normativa in esame.<br />
<strong>5. Conclusioni.</strong><br />
Se di certo la sentenza n.169/2015 appare tecnicamente corretta, trattandosi peraltro di una decisione, secondo il noto modello crisafulliano, “a rime obbligate”, ciò non esime dal considerare le conseguenze critiche, destinate ad essere subite da coloro che pure si erano conformati, facendovi legittimo affidamento, ad una legge successivamente dichiarata incostituzionale<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>.<br />
Sullo sfondo viene in risalto ancora una volta l’insipienza del nostro legislatore, che, pressato dalle esigenze di una soffocante crisi economico-finanziaria, tuttora perdurante, non esita ad approvare leggi raffazzonate al solo scopo di “far cassa”, salvo, poi, correre ai ripari, a seguito dei severi moniti della Consulta, con rimedi ancora peggiori del male<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> L’ampio dibattito dottrinario si può rinvenire in AA.VV.,<em> Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere </em>(Atti del seminario tenuto a Roma, Palazzo della Consulta, il 23 e 24 novembre 1988), Milano, 1989, a cui sia consentito rinviare. In argomento P. COSTANZO, <em>Riflessioni interlocutorie sul ruolo della Corte alla luce delle problematiche poste da alcune sentenze innovative del 1988 e del 1989 </em>, in <em>La giustizia costituzionale a una svolta </em>(Atti del seminario di Pisa, 5 maggio 1990), a cura di R. ROMBOLI, Torino, 1991, 76 ss.; M. D’AMICO, <em>Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di incostituzionalità </em>,Milano, 1993; R. PINARDI, <em>La Corte, i giudici e il legislatore: il problema degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità </em>, Milano, 1993; A. PACE, <em>Superiorità della Costituzione ed efficacia immediata della sentenza di incostituzionalità </em>, in <em>Giur. cost. </em>, 1997, 444 ss.; F. POLITI, <em>Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale:contributo ad una teoria dell’invalidità costituzionale della legge </em>, cit.; M. RUOTOLO, <em>La dimensione temporale dell’invalidità della legge </em>,Padova, 2000.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Corte cost. 11 febbraio 2015, n.10, in <em>Giur. cost.</em>, 2015, 45 ss., con note di A. ANZON DEMMIG, <em>La Corte costituzionale “esce allo scoperto” e limita l’efficacia retroattiva delle proprie pronunzie di accoglimento</em>, <em>ivi</em>,67; E. GROSSO, <em>Il governo degli effetti temporali nella sentenza n.10/2015.Nuova dottrina o ennesimo episodio di un’interminabile rapsodia? ,ivi</em>, 79; A. PUGIOTTO, <em>La rimozione della pregiudizialità costituzionale nella sentenza n.10/2015 </em>, <em>ivi</em>,90; L. GENINATTI SATE’, <em>L’irrisolta questione della retroattività delle sentenze d’illegittimità costituzionale </em>, ivi,99; R. BIN, <em>Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi</em>, in <em>forumcostituzionale.it</em>, 27 aprile 2015<em>;</em><br />
I. MASSA PINTO, <em>La sentenza della Corte costituzionale n.10 del 2015 tra irragionevolezza come conflitto logico interno alla legge e irragionevolezza come eccessivo sacrificio di un principio costituzionale: ancora un caso di ipergiurisdizionalismo costituzionale </em>, in <em>Costituzionalismo.it </em>, n.1/2015; R. PINARDI, <em>La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività </em>, in <em>Consulta online </em>, n.1/2015, 220 ss.; R. DICKMANN, <em>La Corte costituzionale torna a derogare al principio di retroattività delle proprie pronunce di accoglimento per evitare “effetti ancor più incompatibili con la Costituzione”</em>, in <em>federalismi.it</em>, 25 febbraio 2015; M. RUOTOLO e M. CAREDDA, <em>Virtualità e limiti del potere di regolazione degli effetti temporali delle decisioni d’incostituzionalità. A proposito della pronuncia sulla c.d. Robin tax</em>, in <em>Rivistaaic</em>, n.2/2015.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Corte cost. 30 aprile 2015,n.70, in <em>Giur. cost. </em>,2015,&nbsp; , con commenti di A. MORRONE,<em> Ragionevolezza a rovescio:l’ingiustizia della sentenza n.70/2015 della Corte costituzionale</em>, in <em>federalismi.it</em>, 20 maggio 2015; G.M. SALERNO,<em> La sentenza n.70 del 2015:una pronuncia non a sorpresa e da rispettare integralmente</em>, <em>ivi</em>, 20 maggio 2015; S. LIETO, <em>Trattare in modo eguale i diseguali? Nota alla sentenza n.70/2015</em>, in <em>forumcostituzionale.it</em>, 17 maggio 2015; E. BALBONI, <em>Il caso pensioni tra Corte e Governo:da valanga a palombella</em>, <em>ivi</em>,23 maggio 2015; M. ESPOSITO, <em>Il decreto-legge in-attuativo n.70/2015 della Corte costituzionale</em>, in <em>Rivistaaic</em>, maggio 2015; E. MONTICELLI, <em>Il complesso dibattito in materia di diritti previdenziali e vincoli di bilancio:un commento alla sentenza n.70/2015</em>, <em>ivi</em>, luglio 2015.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Per G. PARODI, <em>Sub art.136 </em>, in <em>Comm. Cost.</em>, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI, 2006, 2648 ss., in part. 2660, la locuzione “giudicato costituzionale” allude sia al carattere definitivo dell’accertamento dell’incostituzionalità della legge contenuto nella sentenza di accoglimento, sia all’effetto di vincolo da quest’ultima derivante nei riguardi del legislatore e degli organi dell’applicazione. Al riguardo sia consentito rinviare anche a E. FURNO,<em> La Corte costituzionale ed il patto di stabilità interno:un’occasione mancata per tracciare i confini del giudicato costituzionale?</em>, in <em>Giur. cost.</em>,2013, n.3,2399 ss.,a commento di Corte cost.20 marzo 2013, n.46.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> V. la facile profezia di A. SCARPA, <em>Salve le locazioni non “siglate” fino a dicembre 2015 </em>, in <em>Guida dir. </em>, n.27/2014, 63 ss.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Già A. ANZON, <em>Autorità di precedente ed efficacia di “giudicato” delle sentenze di accoglimento nei giudizi sulle leggi</em>, in AA.VV.,<em> Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale</em>, Milano, 1988, 271 ss., part. 285, affermava che” se le leggi riproduttive (o confermative) coinvolgono rapporti pregressi e pendenti al tempo degli anteriori annullamenti, possono, per il fatto di porsi in contrasto con il principio della cessazione di efficacia <em>ex </em>art.136 Cost., essere giudicate illegittime sulla base di questo solo vizio”.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Legge di conversione con modificazioni del decreto legge 28 marzo 2014, n.47, recante “misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni&nbsp; e per Expo 2015”.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”, emanato in attuazione della legge 5 maggio 2009, n.42, recante la “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della Costituzione”.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Corte cost. 14 marzo 2014, n.50, in <em>Giur. cost.</em>, 2014, 1192 ss., con commento di&nbsp; E. ANDREOLI, <em>Una recente sentenza della Corte in materia di delega legislativa, tra elasticità e resistenza del modello costituzionale</em>, in <em>forumcostituzionale.it</em>, e di&nbsp; A. IORIO e L. AMBROSI, <em>Un’equiparazione tra evasore totale e parziale che apre “la strada” all’intervento d’urgenza</em>, in <em>Guida dir.</em>, n.14/2014, 17 ss., che auspicano un nuovo intervento del legislatore per disciplinare <em>&nbsp;funditus</em> &nbsp;la materia.</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> &nbsp;Così al punto&nbsp; 1 del <em>Ritenuto in fatto</em> della sentenza.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Punto 4 del <em>Ritenuto in fatto</em> della sentenza.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Sulla responsabilità per colpa nell’applicazione&nbsp; di leggi incostituzionali prima della sentenza della Corte&nbsp; v. A. PACE, <em>Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi </em>, in <em>Giur. cost.</em>, 2014,4809 ss., specie 4821 ss., e A. MASARACCHIA, <em>Non obbligatorietà della legge incostituzionale e connessi profili di responsabilità</em>, in <em>Scritti in onore di A. PACE</em>, I, Napoli, 2012, 743 ss.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Così l’<em>incipit</em> del punto 3 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Punto 3 del <em>Considerato in diritto</em>:”<em>Come emerge dai lavori parlamentari e dalle dichiarazioni del relatore, la norma “salvaguarda fino al 31 dicembre 2015 gli effetti della legge contro gli affitti in nero che la Corte costituzionale ha cancellato. Si è trovata una soluzione che non mette in discussione la sentenza, ma riconosce che coloro che ne hanno beneficiato oggi non possono subire le conseguenze di aver applicato la legge e garantisce loro un tempo congruo per non dover sopportare un aggravio ingiusto delle proprie condizioni di vita”“</em>.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Punto 4 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Punto 3 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Art.30, terzo comma, legge 11 marzo 1953, n.87, recante “ Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Con la sentenza n.50 del 2014 la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.3, commi 8 e 9, del d. lgs. 14 marzo 2011, n.23, ritenendo che la disciplina censurata, definita““<em>rivoluzionaria “ sul piano del sistema civilistico</em> <em>vigente</em>”, &nbsp;era del tutto priva di “copertura”, ex art.76 Cost., da parte della legge di delegazione, in riferimento sia al relativo ambito oggettivo, sia alla sua riconducibilità agli stessi obiettivi perseguiti dalla delega(legge 5 maggio 2009, n.42):il tutto prospettando anche una lesione dell’art.10, comma 3, ultimo periodo, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n.212), nella parte in cui dispone che “Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”. Secondo tale decisione, “<em>la mera inosservanza del termine per la registrazione di un contratto di locazione non può legittimare (…) addirittura una novazione— per factum principis – quanto a canone e durata”</em> (punto 5 del <em>Considerato in diritto</em>).</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Punto 3 del <em>Considerato in diritto</em>.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Per A. CERRI, <em>Corso di giustizia costituzionale plurale</em>, Milano, 2012, 277, una disposizione riproduttiva&nbsp; per il futuro di quella censurata deve essere reinterpretata alla luce del nuovo contesto, per cui deve essere nuovamente rimessa alla Corte: in tal caso la censura per violazione dell’art.136 Cost. “finisce con il divenire&nbsp; “duplicazione”, di valore prevalentemente “simbolico”, delle censure originarie”. Al riguardo P. COSTANZO, <em>Il dibattito sul giudicato costituzionale nelle pagine di “Giurisprudenza costituzionale”( note sparse su un tema di perdurante attualità)</em>, in AA.VV.,<em>Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista “Giurisprudenza costituzionale” per il cinquantesimo anniversario</em>, a cura di A. PACE, Milano, 2006, 214 ss., e G. ZAGREBELSKY, <em>La giustizia costituzionale</em>, Bologna, 1988,329.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> <em>Ibidem.</em></div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Corte cost., sentt. nn.73 del 1963, 88 del 1966, 153 del 1977, 245 del 1984, 223 del 1983, 922 del 1988, 491 del1989, 545 del 1990,78 del 1992, 42 e 455 del 1993, 118 del 1996, 444 del 1997, 347 del 1999, 194 del 2002, 196 del 2004, 350 del 2010 e 245 del 2012. Secondo F. DAL CANTO, <em>La violazione del giudicato costituzionale da parte del legislatore&nbsp; per immediata e reiterata riproduzione normativa </em>, in <em>Giur. it.,</em>2011, n.5, 1016 , la Corte, seppur attraverso un numero non rilevante di decisioni, ha mostrato nel tempo di attribuire al giudicato costituzionale una chiara consistenza giuridica ed una precisa efficacia quale limite alla funzione legislativa. In dottrina, v. anche &nbsp;A. LOLLO,<em> Il giudicato costituzionale nella giurisprudenza della Corte</em>, in <em>Rivistaaic</em>, n.1/2012.</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> E. CHELI, <em>Legge retroattiva di sanatoria e giudicato costituzionale</em>, in <em>Giur. cost.</em>,1963, 599 ss.; V. CRISAFULLI, <em>“Riproduzione” o “conferma” di norme dichiarate incostituzionali</em>, <em>ivi</em>, 1966, 1108 ss.; A. PIZZORUSSO, <em>Effetto di “giudicato” ed effetto di “precedente” delle sentenze della Corte costituzionale</em>, <em>ivi</em>, 1966, 1976 ss.; R. CALVANO, <em>Lo stare decisis nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, ivi, </em>1996, 1279 ss., nonché Id., <em>Brevi note in tema di giudicato costituzionale in occasione del d.l. 28 agosto 1996, n.444, contenente disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva</em>, <em>ivi</em>, 2843 ss.; F. DAL CANTO, <em>Il giudicato costituzionale nei giudizi di legittimità delle leggi</em>, Torino, 2002, 291 ss.; G. ZAGREBELSKY e V. MARCENO’, <em>Giustizia costituzionale</em>, Torino, 2012, 347, per i quali “nessuno spazio l’art.136 della Costituzione sembra riconoscere alle esigenze di continuità e di completezza dell’ordinamento, neanche attraverso la modulazione nel tempo degli effetti delle sentenze di accoglimento”. Per lo stesso G. ZAGREBELSKY, <em>Processo costituzionale</em>, in <em>Enc. dir.</em>, XXXVI, Milano, 1987, 521 ss., part. 672, “la formula del “ giudicato costituzionale”&nbsp; non è dunque un riferimento meccanico a un concetto definito altrove: essa è la sintesi che indica la particolare stabilità delle decisioni di accoglimento e la loro resistenza ai tentativi di porle nel nulla”.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Così A. PACE, <em>Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi</em>, cit., 4820. Per i vincoli derivanti al legislatore da una norma abrogata a seguito di referendum popolare, Corte cost. 19 luglio 2012, n.199, con commenti di R. PINARDI, <em>Volontà referendaria tra regime forma e forza politica della pronuncia popolare abrogativa</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 2012, 2877 ss.; A. MANGIA, <em>Abrogazione referendaria e leggi di ripristino</em>, in <em>forumcostituzionale.it </em>, e, se si vuole, E. FURNO, <em>Le tortuose vie dei servizi pubblici di rilevanza economica tra il legislatore, il referendum e la Corte costituzionale:”palla al centro?”</em>, in <em>Giustamm.it</em>, 2012.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Punto 6 del <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> F. DAL CANTO e E. ROSSI, <em>Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale</em>, in <em>Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013)</em>, a cura di R. ROMBOLI, Torino,2014, 139 ss., in part. 254, sottolineano come il principio della stabilità degli effetti del giudicato costituzionale trovi il proprio fondamento nel combinato disposto degli artt.136 (c.d. giudicato sostanziale) e 137, ultimo comma (c.d. giudicato formale) della&nbsp; Costituzione, quest’ultimo &nbsp;“sovente peraltro (come nel caso di specie) non richiamato nella&nbsp; motivazione delle pronunce” da parte della stessa Corte costituzionale. Ciò avviene&nbsp; probabilmente perché, secondo Corte cost. 28 giugno 2004, n.196, in <em>Giur. cost.</em>, 2004, 1930 ss., non sono ammissibili censure di incostituzionalità&nbsp; ex art.137, ultimo comma, Cost., in quanto tale disposizione non può essere riferita “ad un nuovo atto legislativo ritenuto contrastante con precedenti affermazioni di questa Corte relative ad altri atti legislativi”.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> R. ROMBOLI e E. ROSSI, <em>Giudizio di legittimità costituzionale (ad vocem)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, V Agg., Milano, 2001, 503 ss., in part. 515.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Il pensiero è tratto da V. CRISAFULLI ,<em>Giustizia costituzionale e potere legislativo</em>, in <em>Dir. soc.</em>, 1978, 51, ora in Id.,<em> Stato, popolo e governo</em>, Milano, 1985, ripreso poi da F. MODUGNO, <em>Ancora sui controversi rapporti tra Corte costituzionale e potere legislativo</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1988, 19.</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a>&nbsp; Sembra in tal senso ritenere anche T. MARTINES, <em>Diritto costituzionale</em>, 13 ed.( a cura di G. SILVESTRI), Milano, 2013, 510.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> F. DAL CANTO, <em>Giudicato costituzionale (ad vocem)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, V Agg., Milano, 2001,429 ss., part. 446.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Per R. BIN, <em>Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi</em>, cit., “Non c’è nessuna “retroattività” discendente dall’effetto dell’annullamento di un atto, ma c’è invece una precisa norma che vieta ai soggetti dell’applicazione del diritto di applicare la legge una volta che essa sia stata dichiarata illegittima”.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Sui limiti dei “<em>rapporti esauriti</em>” G. PARODI, <em>Sub art.136 </em>, in <em>Comm. Cost.</em>, cit., 2658.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> A. CERRI, <em>Corso di giustizia costituzionale plurale</em>, cit., 242.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> G. SILVESTRI, <em>Effetti normativi ed effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale: due aspetti dello stesso problema</em>, in AA.VV.,<em> Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere</em>, cit., 47 ss.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> A. CELOTTO e F. MODUGNO, <em>La giustizia costituzionale</em>, in F. MODUGNO, <em>Lineamenti di diritto pubblico</em>, II ed., Torino, 2010, 659 ss.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> In disparte la sempre più tenue differenza tra l’illecito aquiliano e quello contrattuale, distinguibili solo per il diverso titolo generatore della responsabilità, occorre ricordare l’affermazione della natura oggettiva della responsabilità contrattuale. Secondo&nbsp; M. FRANZONI,<em>Colpa presunta e responsabilità del debitore,</em>Padova, 1988, 385 ss., “la responsabilità contrattuale ha un fondamento sostanzialmente oggettivo nel senso che prescinde dal criterio della colpa per la sua imputazione”.<br />
Anche G. VISINTINI,<em>Inadempimento e mora del debitore. Artt.1218-1222,</em>in <em>Commentario al Codice civile, </em>fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F. D. BUSNELLI, II ed., Milano,2006, 322, ritiene che “la regola della colpa, travestita nel nostro codice da regola sulla diligenza, ha una portata piuttosto limitata sul terreno della responsabilità del debitore”.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> A. PACE, <em>Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi</em>, cit., par.4, 4821 ss., afferma la possibilità per il privato danneggiato di convenire in giudizio, anche per colpa lieve, ex art.2043 cod. civ., lo Stato o l’ente pubblico o privato, onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni arrecati. In argomento A. MASARACCHIA, <em>Non obbligatorietà della legge incostituzionale e connessi profili di responsabilità</em>, cit., 743 ss.<em>. </em></div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Con riguardo alla responsabilità extracontrattuale, Cass., sez. un. Civ., 12 maggio 2009, n.10854; con riguardo alla responsabilità contrattuale, Cass., sez. III, 11 dicembre 2012, n.22619; Id., 20 novembre 2011, n.21700-</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a>&nbsp; V. CRISAFULLI, <em>Lezioni di diritto costituzionale</em>, II, V ed., Padova, 1984, 391, nonché G. ZAGREBELSKY e V. MARCENO’, <em>Giustizia costituzionale</em>, cit., 362, secondo cui “i singoli sono, invece, posti in grado di scegliere responsabilmente fra l’osservanza della legge incostituzionale (ciò che escluderà comunque la propria futura responsabilità, salvo il rischio dell’eliminazione degli atti giuridici compiuti e salve le connesse conseguenze) e la disobbedienza”.<em> Contra</em>, A. PACE,<em> Superiorità della Costituzione e sindacato delle leggi</em>, cit., 4821 ss., e A. MASARACCHIA, <em>Non obbligatorietà delle legge</em>, cit.,750 ss., che configurano comunque una responsabilità del cittadino, a titolo di colpa, per l’applicazione di una legge incostituzionale.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Punto 7 del <em>Considerato in diritto </em>della sentenza n.10/2015, che richiama quale precedente C. cost. n.13 del 2004.</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> <em>Eo loco.</em></div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Così A. PACE, <em>Il fondamento del legittimo affidamento non sta nella ragionevolezza intrinseca della lex posterior sibbene negli autovincoli della lex anterior</em>, in <em>Giur. cost.,</em>2012, 3734 ss., part. 3736, che, a commento di Corte cost. n.166/2012, esamina le problematiche relative ai vincoli sul futuro legislatore costituiti dalla legge anteriore. In giurisprudenza, v. per tutte Corte cost., ord. n.36 del 2009, in <em>Giur. cost.</em>,2009, 287 ss., con osservazione di A. CELOTTO, <em>La (corretta) presbiopia comunitaria della Corte costituzionale</em>.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Corte cost., 17 dicembre 1985, n.349, in <em>Giur. cost.</em>, 1985, 2408, secondo cui “non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti(…).Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto (v. sentt. n.36 del 1985 e n.210 del 1971)” ( n.5 Cons. dir.). V. altresì, <em>ex plurimis</em>, le decc. nn.822 del 1988, 155 del 1990, 39 del 1993, 390 del 1995, 179 del 1996, 211 del 1997, 217 del 1998, 229 del 1999, 416 del 1999, 419 del 2000, 446 del 2000, 525 del 2000 e 394 del 2002.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> In passato la Corte aveva negato la tutelabilità del legittimo affidamento nonostante gli spunti offerti dalla dottrina in tema di leggi di incentivazione. V., <em>ex plurimis</em>, G. GUARINO, <em>Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo, </em>in <em>Scritti di diritto pubblico dell’economia e di diritto dell’energia</em>, Milano, 1962, 125 ss.; V. BACHELET, <em>Leggi o superleggi di incentivazione?</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1965, 587 ss.; A. PACE, <em>Leggi di incentivazione e vincoli sul futuro legislatore</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1983, 2341 ss., ora ripubblicato in Id., <em>Potere costituente, rigidità costituzionale, auto vincoli legislativi</em>, II ed., Padova, 2002, 165 ss.</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Su tale principio ed, in generale,&nbsp; sull’apprezzamento, che la generalità dei consociati tende a dare di una determinata situazione, v. R. SACCO,<em> Affidamento (ad vocem)</em>, in <em>Enc. dir.</em>, Milano, 1958, 661 ss. In un’ottica pubblicistica P. CARNEVALE, <em>I diritti, la legge e il principio di tutela del legittimo affidamento nell’ordinamento italiano. Piccolo divertissement su alcune questioni di natura definitoria</em>, in <em>Scritti in onore di A. PACE</em>, III, cit., 1927 ss., secondo cui esso consiste nella salvaguardia dell’aspettativa, vantata dal singolo, circa la stabilità di un certo trattamento giuridico dinanzi ad una nuova decisione del pubblico potere idonea a modificarlo, in maniera da pregiudicare in vario modo la posizione soggettiva del privato.</div>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Secondo la prevalente dottrina (<em>ex plurimis</em>, V. CRISAFULLI, <em>Lezioni di diritto costituzionale,L’ordinamento costituzionale italiano,</em>vol. II, Padova, 1984, 389; F. PIERANDREI, &nbsp;<em>Corte costituzionale</em>, in <em>Enc. dir.,</em> X, Milano, 1962,971; F. MODUGNO, <em>Esistenza della legge incostituzionale e autonomia del “potere esecutivo”</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1963, 1728), la legge incostituzionale, ancorché invalida, è fino alla pronuncia della Consulta pienamente efficace.<br />
Per V. ONIDA, <em>Illegittimità costituzionale di leggi imitatrici di diritti e decorso del termine di decadenza</em>, in <em>Giur. cost.,</em> 1965, 514 ss., invece, la legge incostituzionale è radicalmente nulla e, come tale, del tutto inidonea a produrre effetti, sicché la sentenza di accoglimento altro non farebbe che accertarne definitivamente la nullità.<br />
In posizione intermedia G. ZAGREBELSKY, <em>La giustizia costituzionale,</em> cit., 276-278, secondo cui &nbsp;la legge incostituzionale non è obbligatoria, ma non è obbligatoria neanche la disobbedienza ad essa, essendo tale disobbedienza solo consentita o ammessa, divenendo doverosa nei casi in cui i singoli si rappresentino con piena consapevolezza l’indiscutibile incostituzionalità della legge. Per tale Autore, “ I singoli sono dunque posti in grado di scegliere responsabilmente fra l’ottemperanza alla legge incostituzionale (ciò che escluderà comunque la propria futura responsabilità, salvo il rischio dell’eliminazione degli atti giuridici compiuti e delle connesse conseguenze) e la disobbedienza ad essa”.</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> A. RUGGERI ed A. SPADARO,<em> Lineamenti di giustizia costituzionale</em>, V ed., Torino, 2014, 184, che richiamano le parole di F. SAJA, <em>Introduzione ai lavori del seminario</em>, in AA.VV.,<em> Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere</em>, cit., 3.</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Secondo A. SCARPA, <em>Locazioni: illegittima la norma che garantisce ultrattività alla conversione di affitti in nero in contratti a canone minimo</em>, in <em>Guida dir.</em>, n.33/2015, 43 ss., i conduttori si ritrovano ora nella disponibilità di immobili locati in forza di una locazione non registrata, ovvero tardivamente registrata, e, come tale, irrimediabilmente&nbsp; esposta alle sanzioni&nbsp; di nullità previste dall’art.1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall’art.13, comma 1, della legge 9 dicembre &nbsp;1998, n.431.</div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Occorre evidenziare che, da ultimo, il legislatore è intervenuto nuovamente al riguardo&nbsp; con la legge 28 dicembre 2015, n.208 ( c.d. legge di stabilità 2016), il cui comma 59 dispone che “per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, prorogati dall’articolo 5, comma 1-ter, del decreto legge 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015 (n.b.: data della decisione della Consulta), il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n.23 del 2011, l’importo del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato”.</div>
</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-vincoli-del-giudicato-costituzionale-ed-il-legittimo-affidamento-nella-legge-dichiarata-incostituzionale-osservazioni-a-margine-di-corte-cost-n-169-2015/">I  vincoli del giudicato costituzionale ed il legittimo affidamento nella legge dichiarata incostituzionale: osservazioni a margine di Corte Cost. n. 169/2015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Commento a CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 3 luglio 2002 n. 305</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-sentenza-3-luglio-2002-n-305/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:50 +0000</pubDate>
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<p>La Corte Costituzionale, con la sentenza del 3 luglio 2002 n. 305, ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 139 e 143, terzo comma, regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti pubblici), nella parte in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-costituzionale-sentenza-3-luglio-2002-n-305/">Commento a CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 3 luglio 2002 n. 305</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>La Corte Costituzionale, con la sentenza del 3 luglio 2002 n. 305, ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 139 e 143, terzo comma, regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti pubblici), nella parte in cui, omettendo di prevedere meccanismi di sostituzione di membri effettivi del Tribunale superiore nei casi di astensione obbligatoria, a norma dell’art. 51, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, o in altri casi di legittimo impedimento, precludono la regolare formazione del collegio giudicante, determinando così la lesione, sotto vari profili, degli art. 24, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, che in particolare fissano il principio di diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti davanti ad un giudice terzo ed imparziale nell’ambito del giusto procedimento. </p>
<p> La sentenza della Corte costituzionale ha affermato un principio persuasivo: l’ordinamento, per assicurare l’effettività della funzione giurisdizionale, deve prevedere “meccanismi di sostituzione” dei componenti che debbono astenersi o che comunque siano legittimamente impediti.</p>
<p> L’ordinanza della Corte costituzionale del 20 giugno 2002, n. 261, in questa rivista Internet alla pag. <a href="/ga/id/2002/6/2220/g">http://www.giustamm.it/corte/ccost_2002-06-20-1.htm</a>, ha invece, ritenuto “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia &#8211; dell&#8217;art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l&#8217;esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nel testo sostituito dall&#8217;art. 2 del d. P.R. 5 aprile 1978, n. 204, nella parte in cui non prevede che, in caso d&#8217;impossibilità di comporre il collegio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale (in ipotesi di astensione od altri impedimenti dei membri regionali), sia possibile sostituire questi ultimi con esperti della sezione consultiva nominati dalla Regione in possesso dei requisiti richiesti per la nomina dei giuristi della sezione giurisdizionale.” Ad avviso della Corte, infatti, “le difficoltà denunciate dal remittente circa la formazione dei collegi giudicanti costituiscono inconvenienti di mero fatto, che, in quanto tali, non possono assumere rilievo nel giudizio di legittimità costituzionale” <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a>. </p>
<p>Ad una prima lettura sembra che le due decisioni della Corte siano in sostanziale contrasto. </p>
<p>Infatti il decreto del Presidente del Consiglio di giustizia per la Regione siciliana del 4 aprile 2001 n. 5, in questa rivista Internet alla pag. <a href="/ga/id/2001/4/1699/g">http://www.giustamm.it/private/cds/cga_2001-5d.htm</a>, aveva sollevato il sopra riferito dubbio di legittimità costituzionale evidenziando che la situazione di paralisi del collegio giudicante dipendeva dall’assenza di “strumenti alternativi”, vale a dire di “meccanismi di sostituzione” dei membri legittimamente impediti. </p>
<p>Basti considerare il richiamo espresso, contenuto nel decreto di remissione, all’art. 25, secondo comma, della l. 27 aprile 1982 n. 186, che, ispirandosi ad un principio generale, prevede che, per i giudizi innanzi al Tar, all’impossibilità di funzionamento dei collegi si possa ovviare con l’invio di magistrati di altro Tar. </p>
<p>In definitiva il menzionato decreto presidenziale di remissione prospetta non solo difficoltà di composizione del collegio ma anche e soprattutto la questione dell’impossibilità di tale composizione per un giudice di secondo grado (C.G.A.) a causa della mancanza di idoneo rimedio, previsto invece per il giudice di primo grado (T.A.R.) in forza del secondo comma del citato art. 25. </p>
<p>In altri termini è pacifico che con il decreto presidenziale di remissione alla Corte n. 5/20012 è stata denunciata l’assenza patologica di norme che consentano la sostituzione dei membri laici del Consiglio di Giustizia amministrativa nel caso di impossibilità di formazione del collegio giudicante, derivante da astensione, ricusazione o legittimo impedimento dei suddetti membri. </p>
<p>Non può, di conseguenza, essere condivisa l’ordinanza n. 261/2002 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata, ritenendo inconvenienti di mero fatto le lamentate difficoltà (rectius: impossibilità) di formazione del Collegio giudicante, tanto più poiché l’anzidetta ordinanza si pone in netto contrasto con la persuasiva (successiva) sentenza 305/002.</p>
<p> &#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> La Corte cita a proposito i suoi precedenti costituti dall’ordinanza n. 172 del 2001 e dalla sentenza n. 224 del 1999, i quali tuttavia non appaiono pertinenti in quanto non trattano della necessità di previsione di “meccanismi di sostituzione” di membri di collegi giudicanti legittimamente impediti.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE COSTITUZIONALE, <a href="/ga/id/2002/7/2262/g">sentenza 7 luglio 2002, n. 305</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2007 n.4634</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-9-2007-n-4634/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Trotta – Est. Chieppa S.M. ed altri (Avv.ti G. Mazza Ricci, R. Rutigliano) c. I.P.A.B. – Fondazione “Vincenzo Zaccagnino” (Avv. M. Russo), Regione Puglia (Avv. V. Caputi Jambrenghi) non rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia relativa alla revoca dell&#8217;atto di transazione deliberato da una I.P.A.B., in materia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-9-2007-n-4634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2007 n.4634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-9-2007-n-4634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2007 n.4634</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta – Est. Chieppa<br /> S.M. ed altri (Avv.ti G. Mazza Ricci, R. Rutigliano) c. I.P.A.B. – Fondazione “Vincenzo Zaccagnino” (Avv. M. Russo), Regione Puglia (Avv. V. Caputi Jambrenghi)</span></p>
<hr />
<p>non rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia relativa alla revoca dell&#8217;atto di transazione deliberato da una I.P.A.B., in materia di detenzione di terreni agrari concessi in affitto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – I.P.A.B. – Detenzione di fondi agrari concessi in affitto – Controversia &#8211; Transazione – Revoca – Impugnazione – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia avente ad oggetto l’atto di revoca della precedente deliberazione di una I.P.A.B., con la quale è stata precedentemente accettata una proposta transattiva, avanzata dalle parti private, relativa alla detenzione di terreni agrari concessi in affitto, esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo; infatti, a prescindere dal nomen iuris utilizzato (revoca), l’atto su cui incide la contestata deliberazione (transazione) non ha carattere autoritativo, ma consiste in un atto privatistico e paritetico di accettazione di una proposta transattiva, in ordine alla quale non sono previste forme procedimentali, simili a quelle cui le amministrazioni sono vincolate per altri tipi di contratti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non rientra nella giurisdizione del G.A. la controversia relativa alla revoca dell&#8217;atto di transazione deliberato da una I.P.A.B., in materia di detenzione di terreni agrari concessi in affitto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 4634/2007 Reg.Dec.<br />
N. 9101 Reg.Ric.<br />
ANNO   2006</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto da<br />
<b>Sollitto Michele, Leone Vincenzo, Di Leo Leonardo, Facchino Pietro Fu Vincenzo, Facchino Pietro Fu Michele, La Riccia Vittorio, Napolitano Costantino, Soccio Beniamino, Soccio Pasquale, Gualano Leonardo, Vocino Carolina</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gigliola Mazza Ricci e Raffele Rutigliano, ed elettivamente domiciliati presso la prima, in Roma, via di Pietralata, n. 320;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>I.P.A.B. – Fondazione “Vincenzo Zaccagnino”</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217; avv.to Matteo Russo, ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Rocco Nanna, in Roma, via Giulio Cesare, n. 71;<br />
e nei confronti</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217; avv.to Vincenzo Caputi Jambrenghi, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso, in Roma, via V. Picardi, n.4/b;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione II, n. 2346/2006;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 5-6-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi l&#8217;Avv. Di Cagno per delega dell’Avv. Russo e l’Avv. Caputi Jambrenghi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O    E    D I R I T T O</b></p>
<p>1. Gli odierni appellanti hanno proposto ricorso davanti al Tar Puglia avverso la delibera n. 8 del 21.10.05 del Commissario straordinario della Fondazione &#8220;dott. Vincenzo Zaccagnino&#8221; I.P.A.B., con cui sono state revocate le delibere del C.d.A. della stessa n. 46/03 e 10/04 che avevano accolto le transazioni proposte dai ricorrenti in ordine alla conduzione dei terreni in affitto dell&#8217;Ente.<br />
Con lo stesso ricorso hanno chiesto l&#8217;accertamento del diritto ex art. 21-quinquies L. 241/90 all&#8217;indennizzo per la revoca delle delibere della Fondazione n. 46/03 e 10/04.<br />
Il Tar ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto avverso la menzionata delibera ed inammissibile la domanda relativa all’indennizzo.<br />
I ricorrenti hanno proposto ricorso in appello avverso tale decisione.<br />
L’I.P.A.B. – Fondazione “Vincenzo Zaccagnino” si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone in via preliminare l’inammissibilità; anche la Regione Puglia ha chiesto che l’appello venga respinto.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. Oggetto del giudizio è una vicenda giudiziaria tra l’I.P.A.B. – Fondazione “Vincenzo Zaccagnino” e gli odierni appellanti, sfociata nella transazione accettata dalla Fondazione con la delibera n. 46 dell&#8217;8.11.03, poi revocata con l’atto impugnato.<br />
In primo luogo devono essere esaminate le eccezioni preliminari.<br />
L’I.P.A.B. – Fondazione “Vincenzo Zaccagnino” ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per la mancanza di un valido mandato alle liti, rilasciato su foglio separato apposto addirittura dopo la relata di notificazione.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
L’art. 83 c.p.c. prevede che la procura alle liti possa essere rilasciata su foglio separato, che sia però congiunto materialmente all’atto a cui si riferisce.<br />
La giurisprudenza ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto con atto recante la procura al difensore in calce alla copia notificata del ricorso, ancorché essa sia redatta su foglio separato, non numerato, senza data, unito materialmente mediante &#8220;spillatura&#8221;, giacché anche in tal caso non vi è certezza in ordine alla anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notifica dell&#8217;atto di resistenza o di impugnazione (Cass. civ., III, n. 5443/2006).<br />
Nel caso di specie, tuttavia, pur essendo la procura apposta dopo la relata di notificazione, sul retro del foglio aggiunto è apposto un timbro dell’ufficiale giudiziario con data del 24-10-2006.<br />
Ciò attesta che la procura era materialmente congiunta al ricorso al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e, quindi, al momento ella notificazione.<br />
Non vi sono, quindi, dubbi circa l’anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notifica dell&#8217;atto.</p>
<p>3. In via preliminare deve essere ora affrontata la questione di giurisdizione.<br />
Il ricorso introduttivo del giudizio e lo stesso atto di appello si fondano su una prospettazione della domanda diretta a far valere la nullità dell’impugnato provvedimento e l’assenza di esercizio di poteri autoritativi da parte della Fondazione.<br />
Tale prospettazione non è decisiva ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, essendo noto che la giurisdizione va determinata, ai sensi dell&#8217;art. 386 c.p.c., in base al &#8220;petitum sostanziale&#8221;, ossia allo specifico oggetto e alla reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della &#8220;causa pretendi&#8221; dedotta, in relazione alla protezione accordata dall&#8217;ordinamento alla posizione medesima, ed a prescindere dalla prospettazione della parte (cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. un., n. 14/2007).<br />
Il petitum sostanziale consiste nella contestazione di un atto, con cui è stata revocata una precedente deliberazione della Fondazione con cui era stata accettata una proposta transattiva delle parti private.<br />
A prescindere dal nomen iuris utilizzato (revoca), inteso dal Tar come annullamento di ufficio, va rilevato che l’atto su cui incide la contestata deliberazione non ha carattere autoritativo, ma consiste in un atto privatistico di accettazione di una proposta transattiva.<br />
Oggetto del contendere era il rilascio di un fondo, concesso in affitto ai ricorrenti e nel corso della controversia, pendente davanti al giudice ordinario (sezione agraria), veniva formulata dai ricorrenti una proposta transattiva, accettata con le deliberazioni, poi revocate.<br />
La fondazione IPAB ha, quindi, agito iure privatorum, senza l’adozione di alcun atto di natura autoritativa in relazione ad un contratto (transazione), che non prevede forme procedimentali, simili a quelle cui le amministrazioni sono vincolate per altri tipi di contratti (procedure di evidenza pubblica per i contratti di appalto).<br />
Tale elemento è rilevante per differenziare la presente controversia rispetto a precedenti, in cui la Sezione ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione a transazioni incidenti su atti adottati all’esito di procedure di evidenza pubblica (v., di recente, Cons. Stato, VI, n. 1364/2007).<br />
Peraltro, l’oggetto della transazione (detenzione di terreni agrari in precedenza concessi in affitto) esula da controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e non si pone, quindi, neanche il problema di verificare l’esatta estensione di tale giurisdizione.<br />
Deve, quindi, essere affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e, di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso non può che riguardare anche la questione dell’indennizzo, non vertendosi nell’ipotesi di revoca di “provvedimenti” amministrativi, disciplinata dall’art. 21-quinques della legge n. 241/1990.<br />
Ogni ulteriore questione relativa all’effettivo perfezionamento del contratto di transazione e alla conseguente natura dell’atto qui in contestazione appartiene sempre alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto in ogni caso la diversa qualificazione degli atti non muta il carattere paritetico e non autoritativo delle determinazioni della Fondazione connesse con la proposta transattiva, formulata dai ricorrenti.</p>
<p>4. In conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia in esame, che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario; conseguentemente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.<br />
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine  alla domanda proposta in primo grado ed annulla senza rinvio l’impugnata sentenza.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 5-6-2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Gaetano Trotta					Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe					Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo					Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo				Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa					Consigliere Est.																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;.04/09/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-9-2007-n-4634/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2007 n.4634</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.415</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-16-3-2004-n-415/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto FORGNONE EZIO e FORGNONE BAGNASACCO PAOLO (avv. prof. Alessandro Crosetti) contro MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA DI TORINO (Avvocatura Distrettuale dello Stato, legale domiciliataria in Torino) l&#8217;Amministrazione può reagire allo sfratto per finita locazione mediante la requisizione ex art. 7 l. n. 1865/2248 all.</p>
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<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br />
FORGNONE EZIO e FORGNONE BAGNASACCO PAOLO (avv. prof. Alessandro Crosetti) contro MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA DI TORINO (Avvocatura Distrettuale dello Stato, legale domiciliataria in Torino)</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">l&#8217;Amministrazione può reagire allo sfratto per finita locazione mediante la requisizione ex art. 7 l. n. 1865/2248 all. E dell&#8217;immobile già locato purché non abbia a disposizione strumenti alternativi per risolvere l&#8217;emergenza creatasi</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ordinanze contingibili e urgenti – Requisizione – Legittimità – Prevedbilità dell’evento – Sfratto per finita locazione – Irrilevanza.</span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">2. Ordinanze contingibili e urgenti – Requisizione – Legittimità– Impossibilità di ricorrere a strumenti alternativi &#8211; Sussiste</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. E’ irrilevante ai fini della valutazione della legittimità di un provvedimento di requizione di immobile privato a seguito di intervenuto sfratto per finita locazione il requisito della prevedibilità di tale evento.</p>
<p style="text-align: justify;">2. E’ legittima l’adozione di provvedimento di requisizione di immobile privato a seguito di intervenuto sfratto per finita locazione quando ricorra l’impossibilità di far fronte alla situazione conseguente allo sfratto utilizzando gli ordinari poteri a disposizione dell’Amministrazione interessata o ricorrendo al libero mercato.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’Amministrazione può reagire allo sfratto per finita locazione mediante la requisizione ex art. 7 l. n. 1865/2248 all. E dell’immobile già locato purché non abbia a disposizione strumenti alternativi per risolvere l’emergenza creatasi.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">Reg. Sent. n. 415/04<br />
Reg. Ric. n. 513/00 e 2832/00</p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
&#8211; SEZIONE I &#8211;</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">sui ricorsi riuniti R.G.R. nn. 513/00 e 2832/00, entrambi proposti da</p>
<p style="text-align: justify;"><b>FORGNONE EZIO e FORGNONE BAGNASACCO PAOLO </b> , rappresentati e difesi dall’avv. prof. Alessandro Crosetti, domiciliatario in Torino, corso Principe Eugenio, 9, come da mandati a margine dei rispettivi ricorsi;</p>
<p><center>contro il</center></p>
<p style="text-align: justify;"><b>MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA DI TORINO</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, legale domiciliataria in Torino, corso Stati Uniti, 45;</p>
<p style="text-align: justify;">a) quanto al ricorso R.G.R. n. 513/000:</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione<br />
del provvedimento prefettizio 6 dicembre 1999, prot. n. 6377, recante requisizione d’urgenza dell’immobile di proprietà dei ricorrenti, adibito a sede della locale caserma dei Carabinieri, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi;</p>
<p style="text-align: justify;">b) quanto al ricorso R.G.R. n. 2832/00:</p>
<p style="text-align: justify;">per l’annullamento<br />
del provvedimento prefettizio 28 giugno 2000, prot. n. 6377, con il quale è stato comunicato l’ammontare della somma di L. 100.000.000, quale indennità di requisizione dell’immobile di proprietà dei ricorrenti, adibito a sede della locale caserma dei Carabinieri, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi;</p>
<p style="text-align: justify;">e per la condanna<br />
al risarcimento dei danni conseguenti alla dedotta illegittimità dei provvedimenti impugnati</p>
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il I^ Referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre alla pubblica udienza del 10 marzo 2004 l’avv. prof. Alessandro Crosetti per i ricorrenti e l’Avvo-cato dello Stato Guido Carotenuto per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto in</p>
<p><center><b>FATTO</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti, proprietari di un fabbricato già locato allo Stato ed adibito a sede di una caserma dei Carabinieri in Torino ed alloggi di servizio per gli Ufficiali dell’Arma, espongono di aver ottenuto dal Pretore di Torino ordinanza in data 16 ottobre 1998, di convalida di sfratto per finita locazione, con cui è stato fissato il termine del 28 ottobre 1999 per il rilascio.<br />
Non avendo l’Amministrazione conduttrice dato spontanea esecuzione a tale provvedimento, i ricorrenti le hanno notificato in data 3 novembre 1999 la monitoria di sgombero.<br />
Con l’atto investito dal primo ricorso (R.G.R. n. 513/00), la Prefettura di Torino ha quindi disposto la requisizione per 12 mesi dell’immobile, attesa l’urgente necessità pubblica, per motivi di ordine e sicurezza, di mantenere provvisoriamente la sede della caserma.<br />
Detto provvedimento è denunciato per i motivi di seguito indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 7 L. 20 marzo 1865, n. 2248. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti.<br />
La situazione di necessità cui il provvedimento ha inteso far fronte non sarebbe né incolpevole, né imprevedibile, atteso che l’Amministrazione era da tempo al corrente dell’azione di sfratto iniziata dai ricorrenti alcuni mesi prima.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Violazione di legge con riferimento all’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e del presupposto.<br />
L’affermazione secondo cui non era stato possibile reperire un altro stabile idoneo ad ospitare la caserma non sarebbe supportata da adeguati elementi probatori e comunque l’immobile per cui è causa è in parte adibito ad alloggi di servizio per Ufficiali non in forza a quella stessa caserma.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per vizio del procedimento.<br />
Il provvedimento non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento.<br />
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso.<br />
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 22 marzo 2000, n. 425.<br />
In pendenza del primo ricorso, la Prefettura di Torino ha poi notificato ai ricorrenti il provvedimento con cui ha loro comunicato l’importo dell’indennità di requisizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale provvedimento è stato fatto oggetto del secondo ricorso (R.G.R. 2832/00), con cui sono stati dedotti i motivi di seguito indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Illegittimità derivata per violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 7 L. 20 marzo 1865, n. 2248. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti.<br />
La situazione di necessità cui il provvedimento ha inteso far fronte non sarebbe né incolpevole, né imprevedibile, atteso che l’Amministrazione era da tempo al corrente dell’azione di sfratto iniziata dai ricorrenti alcuni mesi prima.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Violazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241. Omessa indicazione del termine e dell’Autorità cui ricorrere.<br />
Il provvedimento difetta dell’indicazione del termine e dell’Autorità cui ricorrere.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Istanza di risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dai ricorrenti a sensi della L. 21 luglio 2000, n. 205.<br />
Dal richiesto annullamento degli atti impugnati con i due ricorsi discenderebbe il diritto al risarcimento dei danni, non compensati dalla somma corrisposta a titolo di indennità di requisizione.<br />
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2004 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p><center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></center></p>
<p style="text-align: justify;">I due ricorsi in decisione investono, rispettivamente, il primo (R.G.R. n. 513/00) il provvedimento con cui il Prefetto di Torino ha disposto la requisizione per 12 mesi di un fabbricato di proprietà dei ricorrenti, adibito in parte a caserma dei Carabinieri ed in parte ad alloggi di servizio per Ufficiali dell’Arma, ed il secondo (R.G.R. n. 2832/00) il successivo provvedimento con cui lo stesso Prefetto ha comunicato ai ricorrenti l’importo dell’indennità offerta.<br />
Attesa la connessione soggettiva ed oggettiva (che avrebbe consentito ai ricorrenti di impugnare il secondo provvedimento anche soltanto con motivi aggiunti al primo ricorso), i due ricorsi possono essere riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.<br />
Con il primo ricorso, il provvedimento autorizzativo della requisizione è innanzi tutto denunciato per violazione dell’art. 7 L. 20 marzo 1865, n. 2248, in quanto, a parere dei ricorrenti, nel caso in esame non sarebbero configurabili i presupposti della requisizione.<br />
In fatto, il provvedimento impugnato ha requisito un edificio già locato dai ricorrenti allo Stato per essere adibito a caserma dei Carabinieri ed in parte ad alloggi di servizio per Ufficiali dell’Arma.<br />
In prossimità della scadenza del rapporto, i ricorrenti avevano comunicato all’Amministrazione licenza di finita locazione e successivamente aveva ottenuto dal Pretore di Torino ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione ed aveva avviato il procedimento esecutivo, notificando all’Amministrazione medesima la monitoria di sgombero.<br />
Prima dell’esecuzione forzata del rilascio, la Prefettura di Torino ha disposto la requisizione dello stabile sul presupposto “che nonostante le ricerche effettuate non è stato possibile reperire altro stabile idoneo ad ospitare la caserma (&#8230;), così come da ultimo evidenziato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino con nota 1965 del 6.12.1999 (e) che la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella zona rende necessario, in conformità alle valutazioni espresse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, il mantenimento nell’attuale sede della caserma (&#8230;)”.<br />
A parere dei ricorrenti, il potere di requisizione disciplinato dall’art. 7 L. 20 marzo 1865, n. 2248 non sarebbe tuttavia esercitabile quando, come nel caso in esame, la situazione di necessità pubblica o di assoluta urgenza sia imputabile alla stessa Amministrazione, ovvero sia comunque da essa prevedibile, così come confermato da alcuni precedenti giursprudenziali in cui sono stati annullati provvedimenti di requisizione disposti dopo che il proprietario aveva ottenuto dal Giudice Ordinario sentenza esecutiva di sfratto (Cons. St., IV, 21 dicembre 1989, n. 930; T.A.R. Campania – Napoli, II, 7 giugno 1994, n. 273).<br />
La prima parte della censura (secondo cui la necessità sarebbe determinata dall’inadempienza dell’Amministrazione) non coglie il segno: i precedenti invocati dai ricorrenti si riferiscono ad ipotesi in cui lo sfratto era avvenuto per morosità dell’Amministrazione stessa, e non per finita locazione (anche a trascurare il fatto che persino in caso di sfratto per morosità, la requisizione è legittima quando il mancato pagamento del canone dipenda dal diniego di registrazione da parte della Corte dei conti dei ruoli di spesa fissa: diniego superato solo con la registrazione con riserva, circostanza che integra i presupposti di imprevedibilità ed urgenza voluti dalla legge: così Cons. St., IV, 8 maggio 1986, n. 334).<br />
Nel caso di sfratto per finita locazione, l’Amministrazione non può in ogni modo minimamente ritenersi responsabile dello sfratto, la cui giustificazione dipende infatti unicamente dalla maturazione del termine finale del rapporto locatizio, che evidentemente non ha alcun nesso con il comportamento delle parti.<br />
Quanto alla prevedibilità di tale evento, la giurisprudenza non ha in effetti un orientamento uniforme, nel senso che in alcuni casi si è ritenuto che la mera difficoltà di reperire immobili in locazione non giustificherebbe la requisizione C.G.A., 30 marzo 1995, n. 97; Cons. St., I, parere 18 ottobre 2000, n. 813), mentre in altri casi si è ritenuto il contrario (T.A.R. Piemonte, I, 24 maggio 1985, n. 329; T.A.R. Sicilia – Palermo, I, 12 febbraio 1987, n. 32).<br />
A fronte di tali incertezze, il Collegio ritiene di doversi conformare al più recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato, in base al quale il requisito dell’imprevedibilità dell’evento non è, in assoluto, un presupposto di legittimità della requisizione, né in generale delle norme che prevedono poteri di ordinanza extra ordinem, in quanto ciò che è necessario constatare, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 7 L. 20 marzo 1865, n. 2248, è se la situazione sia o meno fronteggiabile con strumenti ordinari (Cons. St., V, 17 marzo 2003, n. 1371).<br />
Ora, dal testo del provvedimento impugnato e dalla richiamata nota del Comando Provinciale CC di Torino in data 6 dicembre 1999, prot. n. 497/167-39-1965 risulta che l’Amministrazione ha disposto la requisizione dello stabile per cui è causa nella considerazione:<br />
&#8211; che il Reparto insiste su territorio urbano condizionato da alta concentrazione abitativa e con contestuali problematiche di ordine e sicurezza pubblica;<br />
&#8211; che, allo stato, era impossibile trasferire il comando di Stazione in altra sede per indisponibilità di spazi nelle altre caserme dell’Arma nella città;<br />
&#8211; che era impossibile reperire altra opera o struttura per la costruzione di una nuova caserma per la Stazione San Donato.<br />
A parere del Collegio, tali circostanze sono di per sé sufficienti a soddisfare i requisiti di legge per l’esperibilità della requisizione, resasi appunto necessaria in relazione alla dichiarata impossibilità di far fronte alla situazione conseguente allo sfratto, utilizzando gli ordinari poteri a disposizione dell’Amministrazione interessata o ricorrendo al libero mercato.<br />
Il primo motivo deve essere pertanto respinto per infondatezza.<br />
Con il secondo mezzo i ricorrenti sostengono che tale argomento motivazionale non sarebbe sorretto da un adeguato supporto probatorio e sarebbe comunque contraddittorio, atteso che parte dello stabile era comunque adibito non a caserma, ma ad alloggi di servizio per Ufficiali dell’Arma che non prestavano neppure servizio nella caserma stessa.<br />
La censura non può essere condivisa, atteso che le argomentazioni sopra riportate non si concretano in apodittiche descrizioni di fatti materiali, ma in valutazioni tecnico-discrezionali circa le esigenze del servizio e le condizioni del mercato immobiliare, insuscettibili di sindacato giurisdizionale, se non per vizi di illogicità manifesta, in questo caso inconfigurabili.<br />
Quanto alla circostanza che non tutto lo stabile fosse adibito a caserma, non pare al Collegio che essa possa incidere sul piano della legittimità del provvedimento atteso che, come espressamente chiarito dalla Prefettura con nota 10 febbraio 2000, prot. n. 6377, gli alloggi di servizio costituiscono parte integrante della caserma stessa.<br />
Anche il secondo motivo deve perciò trovare reiezione per infondatezza.<br />
Resta il terzo ed ultimo mezzo, con cui i ricorrenti si dolgono di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di requisizione.<br />
Anche questa censura non può essere condivisa.<br />
Il provvedimento di requisizione, in quanto giustificato dalla necessità di far fronte ad una situazione non rimediabile con gli strumenti ordinari, partecipa della stessa natura delle ordinanze contingibili e urgenti, che a loro volta non sono compatibili con lo svolgimento dell’ordinario iter procedimentale, sussistendo un rapporto di conflittualità e di logica sovraordinazione tra l’esigenza di tutela immediata del pubblico interesse e l’esigenza del privato inciso dall’atto amministrativo di avere conoscenza dell’avvio del procedimento (T.A.R. Emilia-Romagna &#8211; Bologna, 3 dicembre 2001, n. 1116; T.A.R. Marche, 25 gennaio 2002, n. 97; T.A.R. Sardegna, 3 giugno 2002, n. 667).<br />
In relazione alla rilevata infondatezza di tutti i suoi motivi, il primo ricorso (R.G.R. n. 513/00) deve quindi essere respinto.<br />
Di conseguenza deve essere parimenti respinto il primo motivo del secondo ricorso (R.G.R. n. 2832/00), che denuncia l’impugnato provvedimento di liquidazione dell’indennità di requisizione per i vizi di illegittimità derivata dal provvedimento autorizzativo della requisizione, dedotti con il primo motivo del ricorso precedente.<br />
La censura di cui al secondo motivo, relativa alla mancata indicazione dei termini e dell’Autorità cui è possibile ricorrere, secondo quanto prescritto dal quarto comma dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, è invece inammissibile.<br />
Questa stessa Sezione ha già più volte chiarito che tale omissione non incide in alcun modo sulla legittimità dell&#8217;atto, ma solo sulla decorrenza del termine ad impugnarlo, nel senso che consente la rimessione in termini per errore scusabile, laddove l’impugnazione non venga proposta nei tempi e nella sede di legge; mentre in caso contrario (ossia quando, come nella specie, l’impugnazione sia rituale) l’irregolarità dell’atto è automaticamente sanata e la censura diviene appunto inammissibile, non potendosi riconoscere al ricorrente alcun interesse a sollevarla (Cons. St., VI, 22 aprile 1997, n. 632; T.A.R. Piemonte, I, 18 maggio 2000, n. 606).<br />
Con il terzo motivo i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni conseguenti alla dedotta illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella misura non compensata dalla somma corrisposta a titolo di indennità di requisizione<br />
La domanda non può trovare accoglimento, atteso che il suo presupposto necessario è costituito dal richiesto annullamento dei provvedimenti impugnati, che, per le ragioni più sopra riferite, non può essere concesso.<br />
Anche il secondo ricorso (R.G.R. n. 2832/00) deve pertanto essere disatteso in ogni sua parte.<br />
Le riferite incertezze giurisprudenziali giustificano in ogni caso la compensazione integrale delle spese di giudizio.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </b></center></p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sui ricorsi di cui in epigrafe, e previa loro riunione, li respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Torino il 10 marzo 2004 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Alfredo Gomez de Ayala &#8211; Presidente<br />
Bernardo Baglietto &#8211; I^ Referendario Estensore<br />
Paolo Peruggia &#8211; I^ Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Depositata in segreteria a sensi di legge<br />
il 16 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-16-3-2004-n-415/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.415</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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