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	<title>Monopoli Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Monopoli Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2020 n.3506</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-8-2020-n-3506/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-8-2020-n-3506/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2020 n.3506</a></p>
<p>Anna Pappalardo, Presidente, Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore Monopoli: vanno equiparati i trasferimenti in zona e fuori zona e nuove aperture ex art. 10 del D.M. n. 38/13 . Monopoli &#8211; rivendite &#8211; trasferimenti in zona e fuori zona e nuove aperture ex art. 10 del D.M. n. 38/13 &#8211; equiparazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-8-2020-n-3506/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2020 n.3506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-5-8-2020-n-3506/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2020 n.3506</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Anna Pappalardo, Presidente, Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Monopoli: vanno equiparati i trasferimenti in zona e fuori zona e nuove aperture ex art. 10 del D.M. n. 38/13 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Monopoli &#8211; rivendite &#8211; trasferimenti in zona e fuori zona e nuove aperture ex art. 10 del D.M. n. 38/13 &#8211; equiparazione &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Le disposizioni contenute nell&#8217;art. 10 del D.M. n. 38/13 equiparano il trasferimento delle rivendite, in particolare quelle fuori dalla zona istituzionale, alle ipotesi di nuova apertura. Ai sensi dell&#8217;art. 10, sesto comma, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, l&#8217;autorizzazione al trasferimento fuori zona di una rivendita (considerato tale allorquando lo spostamento è superiore a seicento metri) è subordinata al rispetto del requisito distanziale tra le rivendite e alla circostanza che la produttività  conseguita dalla rivendita risulti inferiore a parametri fissati, in relazione alla dimensione demografica del Comune e per ciascuno dei due periodi di imposta precedenti la data della domanda, fatti salvi i casi di forza maggiore (lettere a) e b) art. 10, sesto comma, cit.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/08/2020<br /> <strong>N. 03506/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00809/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 809 del 2019, proposto da:<br /> PIANESE VINCENZA, quale titolare della rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 545 ubicata in Napoli al Viale Colli Aminei n. 102, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Stefania Pisciotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla Salita Pontecorvo n. 86, e domicilio digitale, come da avvstefaniapisciotta@pec.it;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI &#8211; UFFICIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale di Napoli, presso la cui sede alla Via A. Diaz. n. 11 domicilia per legge;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> ESPOSITO CARMELA, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Laura Dimitri ed Elio Errichiello, con domicilio eletto presso quest&#8217;ultimo in Napoli, alla Via Miano a Capodimonte, n. 54 e domicili digitali, come da p.e.c.: laura.dimitri@pecavvocatinola.it; elio.errichiello@pec.it;<br /> PARENTE ANGELA, non costituita in giudizio;<br /> MAGLIONE LUIGI, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensione</em></strong><br /> del provvedimento n.6422 del 31/07/2018 notificato alla ricorrente il 04/08/2018 con il quale l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Ufficio dei Monopoli per la Campania &#8211; sede di Napoli ha respinto l&#8217;istanza di Pianese Vincenza volta ad ottenere il trasferimento fuori zona della rivendita ordinaria n. 545; della nota n. 54621 del 05/07/2018 con la quale veniva preannunciato il diniego e di tutti gli eventuali altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque, connessi allo stesso, per quanto di ragione.</p>
<p> Visti il ricorso con i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;intimata Agenzia;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controinteressate Esposito Carmela e Parente Angela;<br /> Viste le produzioni delle parti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Viste le disposizioni straordinarie di cui all&#8217;art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del DL n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27/2020;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;<br /> Visto il decreto del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e, in particolare, l&#8217;art. 5;<br /> Viste le ordinanze n. 1659 del 25 marzo 2019; n. 2724 del 21 maggio 2019 e n. 3363 del 18 giugno 2019 di questa Sezione;<br /> Relatore per l&#8217;udienza per la trattazione del ricorso nel merito fissata per il giorno 9 giugno 2020 il dott. Vincenzo Cernese e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 24.04.2020, n. 27;<br /> Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso, notificato il 29-30.01.2019 e depositato il 25.02.2019, Pianese Vincenza &#8211; nella dedotta qualità  di titolare della rivendita ordinaria n. 545, ubicata in Napoli al Viale Colli Aminei 102 &#8211; Napoli &#8211; premette che:<br /> &#8211; in data 26/02/2018 chiedeva il trasferimento fuori zona della suddetta rivendita, a motivo del basso reddito realizzato dalla rivendita nel biennio precedente attestatosi su una media di circa 25.00 euro annua ben lontana dal minimo di euro 40.171,00 prevista per i Comuni che, come Napoli, hanno una popolazione superiore a 100.000 abitanti;<br /> &#8211; alla istanza veniva allegata perizia giurata di un tecnico abilitato con la quale si attestava che le tre rivendite ordinarie pìù vicine alla sede proposta per il trasferimento di Via Carlo Miranda 156 erano la n. 457, la n.478 e la n. 675 distanti rispettivamente mt. 602, mt. 770 e mt. 870;<br /> &#8211; dopo ben quattro mesi dalla presentazione dell&#8217;istanza, l&#8217;Ufficio in data 05/07/2018 comunicava il preannuncio di diniego ex art.10/bis Legge 241/90 motivandolo con due presupposti: la distanza dalla rivendita n.457 &#8221;retrocessa&#8221; da metri 602 a metri 590,90 e la circostanza che &#8221;l&#8217;attuale stato dei luoghi afferenti al locale proposto per la traslazione risulta diverso da come rappresentato dalla documentazione prodotta&#8221;;<br /> &#8211; al predetto preannuncio di diniego la istante replicava con articolate controdeduzioni sia in fatto che in diritto chiedendo espressamente all&#8217;Ufficio di effettuare un sopralluogo congiunto ed in contraddittorio con le parti al fine di definire l&#8217;esatta distanza fra il locale proposto e la rivendita n. 457 il cui posizionamento al di sotto dei 600 metri aveva portato l&#8217;Ufficio al conseguenziale ricorso al punto 6) dell&#8217;art.2 del D.M.38/2013 così¬ determinando, per effetto del reddito virtuale di zona, l&#8217;illegittima reiezione dell&#8217;istanza.<br /> Tanto premesso e preso atto che, disattendendo superficialmente la predetta richiesta, l&#8217;Ufficio, in data 31/07/2018 (con incredibile accelerazione rispetto alla precedente lentezza istruttoria) aveva emanato il definitivo provvedimento di rigetto, mentre sul ricorso gerarchico successivamente proposto in data 01.09.2018 alla competente Direzione Centrale dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Roma, si era formato, decorso il termine dei 90 giorni, si era formato il cosiddetto silenzio &#8211; rigetto, Pianese Vincenza, nella spiegata qualità , propone la formale impugnativa in epigrafe.<br /> Si è costituita in giudizio l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Ufficio Regionale Campania per genericamente resistere all&#8217;avverso pretendere.<br /> Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Esposito Carmela, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.<br /> Con ordinanza n. 1659 del 25 marzo 2019, successivamente reiterata con ordinanza n. 2724 del 21 maggio 2019 questa Sezione ha disposto incombenti istruttori.<br /> Infine, con ordinanza n. 3363 del 18 giugno 2019, questa Sezione ha disposto verificazione.<br /> All&#8217;udienza del 9 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020.<br /> DIRITTO<br /> Il ricorso è fondato, nei termini di cui appresso.<br /> Con l&#8217;unica articolata censura, parte ricorrente deduce la violazione di legge (art. 97 Cost. art. 3, L. 241/1990, la violazione degli artt. 2, 10 e 11 D.M. 38/2013, oltre all&#8217;eccesso di potere (per difetto di istruttoria, erroneità  dei presupposti, carenza di motivazione, sviamento, manifesta infondatezza, perplessità ), dolendosi, in sintesi, dei seguenti profili:<br /> I. &#8211; al procedimento in questione hanno preso parte soggetti che non avevano alcun titolo a parteciparvi, atteso che, in violazione dell&#8217;art. 13 del D.M. 38/2013, la comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata, oltre al soggetto titolare della rivendita n. 457 (l&#8217;unica posizionata &#8211; secondo quanto asserito dall&#8217;Amministrazione &#8211; a distanza inferiore a 600 metri &#8211; distanza minima prevista per i comuni, come Napoli, con pìù di 100.000 abitanti &#8211; dal luogo proposto per il trasferimento) anche ad altri due soggetti titolari di rivendite posizionate oltre siffatta distanza;<br /> II. &#8211; il procedimento è risultato viziato dal mancato accoglimento della richiesta di un sopralluogo in contraddittorio, in vista delle operazioni di misurazioni della distanza minima da altre rivendite viciniori, rispetto alla nuova sede per la quale la ricorrente aveva richiesto il trasferimento;<br /> III. &#8211; nel merito, il provvedimento impugnato è totalmente infondato in quanto come presupposto del diniego pone il mancato rispetto del limite di produttività  nella zona di riferimento, calcolato con il principio di cui al comma 6) dell&#8217;articolo 2 del D.M. 38/2013, che perà² riguarderebbe l&#8217;istituzione di nuove rivendite e non &#8211; come nella specie &#8211; il trasferimento di rivendite preesistenti;<br /> IV. &#8211; fermo quanto sopra, in punto di distanza minima, la ricorrente ha commissionato ulteriore perizia giurata allegata al ricorso e, dalle operazioni peritali, effettuate con scrupolo e sulla base dello stralcio planimetrico estratto dalla Cartografia del Comune di Napoli, è emerso ancora una volta che la distanza da Via Carlo Miranda 156 (proposta ubicazione della rivendita della ricorrente) e Via Camillo De Meis 399 (rivendita ordinaria n. 457 pìù vicina) è superiore a metri 600 ovvero metri 602, per modo che, essendo ubicate le tre rivendite ordinarie pìù vicine ad una distanza superiore a metri 600 il trasferimento doveva essere autorizzato senza ulteriori valutazioni atteso che &#8221;il D.M.38/2013 reca la compiuta disciplina di ogni aspetto dell&#8217;assetto distributivo della vendita dei generi di monopolio, con una valutazione ex ante delle necessità  di pubblico servizio e delle esigenze di tutela della salute e della concorrenza, conseguendone la prefigurazione di un ambito nel quale è sottratta all&#8217;Amministrazione ogni valutazione discrezionale (cfr. TAR Napoli &#8211; III Sezione &#8211; sentenze 3/2019, 23/2019, Tar Puglia sezione I, sentenza 1419/2018);<br /> V. &#8211; relativamente all&#8217;altro motivo addotto a fondamento del diniego, come giÃ  controdedotto in sede procedimentale con la nota del 18.07.2018, con particolare riferimento alla non pertinente osservazione sullo stato dei luoghi, allega perizia tecnica giurata attestando che: a) l&#8217;area recintata con balaustra amovibile, prospiciente il civico n. 73 della strada Vicinale Cupa Visconti è stata liberata; b) la stessa area era stata delimitata al fine di bonificare il suolo e scoraggiare il deposito di immondizia da parte dei passanti.<br /> Il Collegio, pur ritenendo assorbenti e preminenti i profili sub IV e V, ritiene opportuno esaminare, per motivi di ordine logico e per come è articolata la censura, anche il profilo sub III con il quale si deduce sostanzialmente la non necessarietà  del rispetto del vincolo della distanza minima in caso di trasferimento di rivendita esistente (a differenza della nuova istituzione). Invece restano senz&#8217;altro assorbiti i restanti profilli.<br /> Ad avviso della ricorrente, all&#8217;interno del D.M. 38/2014, il richiamo dell&#8217;art. 10 comma 6 (che riguarda il trasferimento di rivendite preesistente) anche al principio di cui al comma 6) dell&#8217;articolo 2 del D.M. 38/2013 (che riguarda l&#8217;istituzione di nuove rivendite) sarebbe erroneo e fuorviante atteso che il trasferimento di una rivendita ordinaria esistente è disciplinato dall&#8217;art.10 comma 6) del D.M.38/2013 e dall&#8217;art.2 del predetto decreto, ma solo per la parte espressamente richiamata, ovvero dai soli commi 2 e 5, mentre tutte le altre previsioni non tassativamente richiamate dall&#8217;art. 10 (quindi, in particolare, il comma 6, inerente al rispetto di una distanza minima) non possono e non devono trovare applicazione in quanto afferenti la diversa fattispecie della nuova istituzione.<br /> In altri termini l&#8217;omissione del richiamo del comma 6) dell&#8217;art.2 rileva nel senso che il legislatore abbia espresso esplicitamente la sua volontà  negativa in ordine all&#8217;applicazione della norma non richiamata: ci troviamo, quindi, di fronte ad una estensione restrittiva e vincolante del richiamo e non estensiva come in modo per nulla persuasivo lascia intendere l&#8217;Ufficio.<br /> Conseguenza logica sarebbe che non tutte le disposizioni contenute nell&#8217;art.2 dettate per l&#8217;istituzione di una nuova rivendita si possono automaticamente estendere alla diversa fattispecie del trasferimento. Tale impostazione, peraltro, è stata valorizzata dalla richiamata giurisprudenza per la quale il comma 6 dell&#8217;art. 2 non si applica per il trasferimento fuori zona &#8221;atteso che trattasi di disposizione dettata per l&#8217;istituzione di nuove rivendite ordinarie, non espressamente richiamata &#8211; a differenza dei commi 2 e 5 &#8211; dall&#8217;art.10 del Decreto il quale, come detto regola la ben diversa ipotesi del trasferimento di rivendita. Tale orientamento è stato confermato anche dal TAR Napoli &#8211; III sezione con la sentenza n. 3/2019 nella parte in cui, valutando un caso analogo, afferma che &#8221;la determinazione dell&#8217;Amministrazione deve essere rigidamente ancorata alla verifica della sussistenza delle condizioni specificamente fissate non trovando applicazione l&#8217;invocato comma 3 dell&#8217;art.2 non richiamato dall&#8217;art. 10, comma b) la cui lettera a) fa riferimento unicamente ai parametri distanziali di cui all&#8217;art.2 commi 2 e 5&#8243;.<br /> Osserva, in proposito, il Collegio che la differenza ontologica esistente tra le ipotesi di istituzione di nuova rivendita e trasferimento di rivendita preesistente, non ne impedisce l&#8217;assimilazione sul piano normativo se la stessa risulta proprio dalla ratio legis. In sostanza la diversità  sul piano fattuale non comporta automaticamente una diversità  di trattamento giuridico, come rilevato recentemente anche da questa Sezione: &lt;&lt; Non appare ultroneo precisare che le disposizioni contenute nell&#8217;art. 10 del D.M. n. 38/13 equiparano il trasferimento delle rivendite, in particolare quelle fuori dalla zona istituzionale, alle ipotesi di nuova apertura. Ciò posto, sussiste, per il ricorrente, una lesione attuale e concreta scaturente, in via diretta, dall&#8217;adozione dei provvedimenti gravati, tanto da legittimare, ai sensi dell&#8217;art. 100 c.p.c., l&#8217;interesse ad agire, posto che il nuovo collocamento sul territorio della rivendita n. 2 nel comune di Maddaloni finisce per incidere sensibilmente sull&#8217;assetto commerciale preesistente, tanto pìù che l&#8217;amministrazione resistente ha revocato il patentino rilasciato al titolare del Bar di Via Libertà  n. 270, aggregato alla rivendita del ricorrente, motivando tale determinazione proprio in ragione del trasferimento della rivendita della controinteressata in prossimità  del locale ove insiste il patentino &gt;&gt; (T.A.R. Campania, sez. III, 13 maggio 2020, n. 1753) ; ed, ancora:<br /> &lt;&lt; 1. &#8211; Ai sensi dell&#8217;art. 10, sesto comma, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, l&#8217;autorizzazione al trasferimento fuori zona di una rivendita (considerato tale allorquando lo spostamento è superiore a seicento metri) è subordinata al rispetto del requisito distanziale tra le rivendite e alla circostanza che la produttività  conseguita dalla rivendita risulti inferiore a parametri fissati, in relazione alla dimensione demografica del Comune e per ciascuno dei due periodi di imposta precedenti la data della domanda, fatti salvi i casi di forza maggiore (lettere a) e b) art. 10, sesto comma, cit. &gt;&gt; (T.A.R. Campania, Sez. III, 3 gennaio 2019 n. 3).<br /> Questa Sezione, proprio in ragione della necessità  del rispetto dell&#8217;elemento distanziale anche in caso di trasferimento fuori zona di rivendita ordinanza, con ordinanza n. 3363 del 18 giugno 2019, riteneva necessario ai fini del decidere, &lt;&lt; stante la compresenza agli atti di causa di due contrastanti accertamenti tecnici (verbale di sopralluogo dell&#8217;Agenzia e perizia giurata in parte), disporre verificazione tecnica ex art. 66, c.p.a. intesa a verificare la distanza tra il locale proposto per il trasferimento della rivendita ordinaria n. 545 (alla via Carlo Miranda contraddistinto dai civici 152, 154, 156) e la sede della rivendita pìù vicina n. 457 (alla via C. De Meis n. 399, 401) seguendo il percorso pedonale pìù breve nell&#8217;osservanza delle norme del Codice della strada e della circolare 4126 del 2013 dell&#8217;Agenzia delle Dogane &gt;&gt;.<br /> All&#8217;esito della disposta verificazione il funzionario incaricato depositava in data 07.11.2019 documentata relazione di verificazione, con la quale, dopo aver descritto dettagliatamente le attività  svolte, e rappresentato di aver individuato, con l&#8217;ausilio di ruota metrica, n. 2 percorsi alternativi, perveniva alla conclusione che &#8220;alla luce delle verificazioni fatte emerge che il percorso pìù breve è quello individuato come Percorso n. 1 &#8211; via Carlo Miranda (ingresso locale proposto per il trasferimento della rivendita ordinaria n. 545), via Carlo Miranda, via Rossi Doria, via Angelo Camillo De Meis, via Angelo Camillo De Meis (ingresso della rivendita n. 457).<br /> Il predetto percorso misurato tra il civ. 156 di via Carlo Miranda, dall&#8217;asse dell&#8217;effettivo accesso al locale proposto per il trasferimento della rivendita ordinaria n. 545, e il civ. 401 di via Angelo Camillo De Meis, all&#8217;asse dell&#8217;ingresso della rivendita n. 457, è pari a metri 607,60 (metri seicentosette,60)&#8221;.<br /> Non avendo il Collegio alcun motivo per dissentite dalle conclusioni cui è pervenuto il Verificatore incaricato, che appaiono fondate su validi criteri tecnici e logicamente congruenti, ne consegue la fondatezza della censura proposta relativamente a tale aspetto.<br /> Con riferimento all&#8217;ulteriore argomento addotto e ritenuto ostativo all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di trasferimento, costituito dalla &#8220;chiusura con vetrata dei tre citati ingressi&#8221;, deve rilevarsi che la ricorrente aveva replicato giÃ  in sede di osservazioni ex art. 10 bis (con allegazione della &#8220;nuova planimetria catastale del 27.03.2018 riportante il civico 156 quale unico ingresso del locale proposto con correlata visura catastale, e dichiarazione del citato perito edile&#8221;), evidenziando che &#8220;il locale è stato oggetto di sostituzione della sostituzione degli infissi e ciò ha determinato l&#8217;allocazione dell&#8217;unico ingresso al civico n. 156&#8221;.<br /> In ogni caso, sul punto dirimente &#8211; anche in quanto non adeguatamente contraddetta &#8211; si rivela la perizia tecnica giurata redatta in data 17.01.2019 con la quale si attesta che: &#8220;a) l&#8217;area recintata con balaustra amovibile, prospiciente il civico n. 73 della strada Vicinale Cupa Visconti è stata liberata; b) la stessa area era stata delimitata al fine di bonificare il suolo e scoraggiare il deposito di immondizia da parte dei passanti&#8221;.<br /> In definitiva, ogni altra censura assorbita, preso atto che all&#8217;esito di un&#8217;istruttoria carente l&#8217;Amministrazione erariale aveva respinta l&#8217;istanza dalla ricorrente con un provvedimento assistito da motivazione erronea ed insufficiente, il ricorso si appalesa fondato e va, quindi, accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e con salvezza per quelli ulteriori.<br /> Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo<br /> In relazione al compenso da liquidarsi al verificatore il Collegio, considerato che non è possibile stabilire il valore della controversia e tenuto conto dell&#8217;attività  svolta e dei parametri legislativamente posti per la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice (D.M. 30 maggio 2002,D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,), ritiene che lo stesso vada determinato in complessivi €.2.000,00# (euro duemila/00#), oltre accessori i legge, se dovuti, ponendo il relativo onere a carico dell&#8217;Agenzia delle dogane e dei Monopodi e della controinteressata, Esposito Carmela, in base al principio della soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così¬ provvede:<br /> a) lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento n.6422 del 31/07/2018 con salvezza per le ulteriori determinazioni amministrative.<br /> b) condanna l&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli e la controinteressata Carmela Esposito, ciascuno in parti eguali fra loro, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.000,00# (euro tremila/00#), oltre ad oneri accessori, come per legge ed al rimborso del contributo unificato, se effettivamente assolto;<br /> c) liquida in favore del Verificatore, ing. Giuseppe D&#8217;Alessio, a titolo di compenso per l&#8217;opera professionale svolta la somma complessiva di €. 2.000,00# (euro duemila/00#), oltre accessori di legge, se dovuti, ponendo il relativo onere, a carico, in parti eguali fra loro, dell&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli e della controinteressata, Esposito Carmela.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84 comma 6 DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.4.2020, e dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020 e decreto del Presidente del Tar/Sede n. 14 del 31.3.2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Anna Pappalardo, Presidente<br /> Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore<br /> Gabriella Caprini, Consigliere</div>
<p> <br /> </p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2020 n.8815</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-7-2020-n-8815/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-7-2020-n-8815/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2020 n.8815</a></p>
<p>Francesco Riccio, Presidente, Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Biamonte, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato Rivendita di beni di monopolio</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Riccio, Presidente, Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore PARTI:  OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Biamonte,  Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Rivendita di beni di monopolio : i requisiti per il rinnovo del patentino</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.Concorrenza e mercato &#8211; rivendita di beni di monopolio &#8211; &#8220;patentino&#8221; &#8211; rinnovo &#8211; requisiti.</p>
<p> 2. Concorrenza e mercato &#8211; attività  economiche &#8211; finalità .</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1.Ai fini del rinnovo del c.d. patentino per la rivendita di generi di monopolio, al pari che per il rilascio di un nuovo patentino, è necessaria la contestuale presenza dei requisiti del reddito e della distanza. Il rinnovo del patentino di fatto equivalga ad un &#8220;rinnovato rilascio&#8221;, sicchè devono logicamente ritenersi necessari a tali fini anche i presupposti normativamente richiesti per quest&#8217;ultimo alla data in cui il rinnovo è richiesto, tale conclusione trova fondamento nella stessa lettera del d.m. n. 38/2013 , laddove, allo scopo della relativa verifica, l&#8217;art. 9 richiede una dichiarazione sostitutiva che riporti &#8220;i dati e le informazioni di cui all&#8217;art. 8, comma 3&#8221; , sicchè il valore medio annuo della quantità  minima di prelievo, di cui al comma 3 dello stesso art. 9, costituisce solo &#8220;un requisito ulteriore, specifico per la fattispecie del rinnovo (&#038; destinato a comprovarne la perdurante utilità  sotto il profilo economico e del servizio) &#038; che non esclude la necessità  di quelli richiesti per il rilascio&#8221; .</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. La disciplina delle attività  economiche è  improntata al principio di libertà  di accesso, di organizzazione e di svolgimento, ma sempre fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l&#8217;ordinamento comunitario, che possono giustificare l&#8217;introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità  e della tutela di preminenti interessi, quali il diritto alla salute. Sia la disciplina costituzionale che quella europea, infatti, non garantiscono l&#8217;iniziativa economica privata in modo indiscriminato, bensì¬ prevedono che, al ricorrere di specifiche circostanze, la stessa possa essere in parte limitata al fine di preservare o perseguire o contemperare con valori superiori.</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/07/2020<br /> <strong>N. 08815/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 11378/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 11378 del 2015, proposto da<br /> Giuseppe Renato De Stasio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Biamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pistoia, n. 6;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, entrambi rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della nota n. 035077/2015 dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Area Monopoli &#8211; Ufficio dei Monopoli per la Campania &#8211; Sede di Napoli, recante il diniego di rinnovo/rilascio della vendita di Tabacchi mediante patentino presso l&#8217;esercizio in via Benedetto Croce n. 8, Napoli.<br /> &#8211; <em>in parte qua</em> del d.m. 21 febbraio 2013, n. 38;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 giugno 2020 la dott.ssa Eleonora Monica;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con il presente gravame, il ricorrente &#8211; titolare di un esercizio commerciale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (&#8220;<em>Bar Settebello</em>&#8220;) sito in Napoli, alla via Benedetto Croce, n. 8 &#8211; impugna il provvedimento in epigrafe, con cui l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche semplicemente &#8220;Agenzia&#8221;) ha rigettato l&#8217;istanza da costui avanzata per il rilascio del c.d. &#8220;patentino&#8221; per la rivendita di generi di monopolio presso detto esercizio, con la seguente motivazione &#8220;<em>nell&#8217;ordine:</em><br /> <em>&#8211; Zona giÃ  sufficientemente servita da Rivendite ordinarie di Tabacchi, in particolare dalla Riv, 171 a soli 190 metri, peraltro dotata di distributore automatico:</em><br /> <em>&#8211; Redditività  insufficiente, come si evince dalla copia dei modelli Unico P.F. anno 2013/2014;</em><br /> <em>&#8211; Scarsa frequentazione del locale, come si ricava dal numero di scontrini autocertificato</em>&#8221; nonchè &#8220;<em>visto che, da accertamento effettuato presso l&#8217;Agente della Riscossione, sono risultati debiti erariali, ascritti al richiedente, per svariate cartelle di pagamento, di cui non veniva fatta menzione in sede di autocertificazione, e di cui l&#8217;ufficio si riserva di accertare la buona fede di tale dichiarazione, venendo ad essere in tal modo assolutamente inesistente il requisito richiesto dall&#8217;art. 7, comma 3 (lettera g del DM 38/2013 in tema di criteri per il rilascio di Patentino</em>&#8220;.<br /> Il ricorrente, nell&#8217;evidenziare di aver esercitato la rivendita di tabacchi mediante patentino ininterrottamente dal 1997, chiede l&#8217;annullamento di tale atto, assumendone l&#8217;illegittimità  per aver l&#8217;amministrazione (in tesi) erroneamente opposto delle ragioni di diniego previste agli artt. 7 e 8 del d.m. n. 38/2013 e, dunque, applicabili non giÃ  al rinnovo del patentino (da costui richiesto il 21 gennaio 2015 , dopo la sua scadenza il 31 dicembre 2014), bensì¬ alla diversa ipotesi di suo rilascio <em>ex novo,</em> sicchè &#8220;<em>non costituisce affatto un fattore esclusivo e tantomeno decisivo per la completezza dell&#8217;esame sulla richiesta di rinnovo</em>&#8221; nè il criterio della distanza, nè l&#8217;installazione nella rivendita pìù vicina di un distributore automatico.<br /> Sostiene, poi, il ricorrente come la distanza tra la propria attività  e le pìù vicine rivendite, se correttamente calcolata dal banco, considerando il percorso interno del negozio, sarebbe comunque inferiore ai duecento metri (in particolare, la rivendita n. 321 disterebbe &#8220;<em>metri 211,10</em>&#8220;, e la rivendita n. 171, sita in via Domenico Capitelli, dotata di distributore automatico, &#8220;<em>metri 201,10</em>&#8220;), come da relativa perizia tecnica versata in atti (allegato 10 al ricorso).<br /> Quanto alla pretesa &#8220;<em>redditività  insufficiente</em>&#8220;, sostiene il ricorrente come l&#8217;amministrazione abbia erroneamente identificato tale requisito nel reddito netto, astenendosi dal considerare il significativo volume d&#8217;affari ed il numero di scontrini emesso e vieppìù &#8220;<em>arrogandosi il potere di valutare la &quot;congruità &quot; della dichiarazione dei redditi</em>&#8220;.<br /> In relazione ai contestati &#8220;<em>debiti erariali</em>&#8220;, il ricorrente rappresenta, invece, di aver correttamente e lealmente comunicato in sede di procedimento la circostanza, e come si tratti di cartelle esattoriali i cui importi sono oggetto di rateazione regolarmente onorata a ciascuna data di scadenza.<br /> Parte ricorrente &#8211; invocando le considerazioni svolte dall&#8217;Autorità  Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere reso in data 21 giugno 2013 sul d.m. n. 38/2013 &#8211; contesta, inoltre, l&#8217;illegittimità  di tale presupposto regolamento, nella parte in cui contempla i criteri minimi di distanza e produttività  per il rilascio ed il rinnovo dei patentini (artt. 7, 9 e 10), in applicazione dei quali il gravato diniego è stato impugnato, per contrarietà  con i principi comunitari e nazionali in materia di liberalizzazione delle attività  delle attività  imprenditoriali, come riaffermati dal decreto legge n. 201/2011 (c.d. &#8220;decreto Salva Italia&#8221;), nonchè con il principio di proporzionalità .<br /> Formula, infine, il ricorrente, &#8220;<em>laddove &#038; si ritenga che le restrizioni introdotte dal D.M. 38/2013 siano perfetta emanazione del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (convertito in L. 111/2011)</em>&#8220;, questione di legittimità  costituzionale del relativo art. 24, comma 42, nella parte in cui, nel delegare al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze l&#8217;emanazione delle disposizioni concernenti le modalità  per il rilascio ed il rinnovo dei patentini, pone il principio secondo il quale dovrà  a tal fine &#8220;v<em>alutarsi &#038; la natura complementare e non sovrapponibile degli stessi </em>(patentini)Â <em>rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l&#8217;individuazione e l&#8217;applicazione del criterio della distanza</em>&#8221; (lett. f), per contrasto con il principio di tutela della concorrenza di cui agli artt. 3 e 41 nonchè agli artt. 11 e 117 della Costituzione, quest&#8217;ultimi in relazione agli artt. 49 &#8211; 56 del Trattato per il Funzionamento dell&#8217;Unione Europea (T.F.U.E.), che vietano restrizioni alla libera prestazione di servizi.<br /> Si costituivano in giudizio l&#8217;Agenzia ed il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, evidenziando la legittimità  del gravato diniego, giÃ  solo per mancanza del presupposto oggettivo, previsto all&#8217;art. 7, comma 4, del citato d.m. n. 38/2013, della distanza minima dalla rivendita ordinaria n. 171, munita di distributore automatico di sigarette, pari a soli 195,10 metri e, dunque, inferiore a quella minima pari a 200 metri, stabilita per i comuni con una popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti, come il Comune di Napoli.<br /> La Sezione con ordinanza n. 4520/2015 respingeva l&#8217;istanza cautelare &#8220;<em>Considerato che l&#8217;istanza del ricorrente deve essere intesa, in ragione della data di presentazione della stessa, come volta al rilascio ex novo del patentino &#8211; stabilendo l&#8217;art. 9 del D.M. n. 38 del 2013 l&#8217;immediata cessazione dell&#8217;approvvigionamento in assenza della domanda di rinnovo &#8211; con conseguente applicazione della relativa disciplina, avuto particolare riguardo al criterio della distanza dalla rivendita pìù vicina con distributore automatico stabilito dall&#8217;art. 7, comma 4, del D.M. n. 38 del 2013; Ritenuto, in linea generale, avuto riguardo al complessivo sistema, che le limitazioni imposte all&#8217;attività  in esame sono riconducibili alla natura della stessa, avente ad oggetto generi di monopolio in regime di concessione</em>&#8220;.<br /> Il Consiglio di Stato, con ordinanza 140/2016, accoglieva l&#8217;appello cautelare proposto dal ricorrente, ritenendo che &#8220;<em>l&#8217;appello appare assistito da apprezzabili profili di fondatezza, sia sotto il profilo del fumus, con particolare riguardo alla mancata considerazione, nella ponderazione degli interessi coinvolti, dell&#8217;affidamento derivante dal rinnovo del titolo abilitativo in questione per oltre 20 anni, sia sotto il profilo del danno discendente dalla interruzione dell&#8217;attività  economica di vendita tabacchi per l&#8217;innanzi espletata</em>&#8220;.<br /> Seguivano ulteriori memorie, in cui ciascuna delle parti ribadiva le proprie difese.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 17 giugno 2020, la causa veniva, dunque, trattenuta in decisione.<br /> Deduce sostanzialmente il ricorrente che l&#8217;amministrazione resistente avrebbe illegittimamente preteso ai fini del rinnovo del patentino, disciplinato all&#8217;art. 9 del d.m. n. 38/2013, i requisiti, invece, prescritti dagli art. 7 e 8 di tale regolamento, per la diversa ipotesi di rilascio <em>ex nuovo</em> del titolo.<br /> Ebbene, la soluzione della questione impone un breve riepilogo del contenuto delle norme di cui si discorre, al fine di accertare se, per il rinnovo, sia sufficiente che l&#8217;amministrazione accerti il ricorrere del solo requisito reddituale (come sostenuto da parte ricorrente) o se sia invece necessario, come nel caso di istanza di rilascio di un nuovo patentino, che sussista anche il requisito della distanza.<br /> Il comma 1 del citato art. 9 stabilisce che, alla scadenza del relativo biennio di validità , gli interessati, ai fini del rinnovo, presentino, almeno trenta giorni prima del termine, una domanda corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti, tra l&#8217;altro, i dati e le informazioni di cui all&#8217;art. 8, comma 3 (vale a dire, l&#8217;orario di esercizio, il giorno di riposo settimanale dell&#8217;esercizio, la natura dell&#8217;attività  prestata, il reddito che risulta dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta e numero degli scontrini fiscali emessi in tali periodi, la presenza di distributori automatici di tabacchi lavorati attivi presso la rivendita ordinaria pìù vicina, la sussistenza di eventuali pendenze fiscali o di morosità  verso l&#8217;Erario o verso il concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili).<br /> Il successivo comma 3 dispone, inoltre, che il rinnovo sia concesso a condizione che il soggetto titolare del patentino abbia anche effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo annuo pari o superiore alle soglie ivi determinate.<br /> L&#8217;art. 7 dello stesso d.m. n. 38/2013 prevede, poi, che &#8220;<em>in ogni caso il patentino non può essere concesso quando presso la rivendita pìù vicina risulti installato un distributore automatico di tabacchi lavorati e la stessa rivendita sia a distanza inferiore a quella di cui all&#8217;art. 2, comma 2</em>&#8221; e segnatamente, per quel che qui interessa, a meno di &#8220;<em>200 metri, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti</em>&#8220;, quale il Comune di Napoli (in tal senso, il relativo comma 4).<br /> Ciò premesso, il Collegio &#8211; nel condividere le considerazioni espresse sulla questione dalla pìù recente giurisprudenza anche di questa Sezione (sentenza n. 3841/2019) &#8211; ritiene che, ai fini del rinnovo del patentino, al pari che per il rilascio di un nuovo patentino, sia necessaria la contestuale presenza dei requisiti del reddito e della distanza.<br /> Dopo un&#8217;iniziale oscillazione, anche il Consiglio di Stato è, infatti, ormai consolidato nell&#8217;affermare che il rinnovo del patentino di fatto equivalga ad un &#8220;<em>rinnovato rilascio</em>&#8220;, sicchè &#8220;<em>devono logicamente ritenersi necessari a tali fini anche i presupposti normativamente richiesti per quest&#8217;ultimo alla data in cui il rinnovo è richiesto</em>&#8220;, vieppìù evidenziando come una tale conclusione trovi fondamento nella stessa lettera del d.m. n. 38/2013 , laddove, allo scopo della relativa verifica, l&#8217;art. 9 richiede una dichiarazione sostitutiva che riporti &#8220;<em>i dati e le informazioni di cui all&#8217;art. 8, comma 3</em>&#8221; (tra cui, per quel che qui interessa, anche la presenza di distributori automatici di tabacchi lavorati attivi presso la rivendita pìù vicina), sicchè il valore medio annuo della quantità  minima di prelievo, di cui al comma 3 dello stesso art. 9, costituisce solo &#8220;<em>un requisito ulteriore, specifico per la fattispecie del rinnovo (&#038; destinato a comprovarne la perdurante utilità  sotto il profilo economico e del servizio) &#038; che non esclude la necessità  di quelli richiesti per il rilascio</em>&#8221; (<em>ex multis</em>, Sezione IV, n. 2028/2015 e n. 397/2016).<br /> Nelle stesse pronunce, i giudici di Palazzo Spada hanno, inoltre, chiarito come il divieto contenuto al citato comma 4 dell&#8217;art. 7 del d.m. &#8220;<em>operi anche in sede di rinnovo in quanto funzionale ad assicurare un carattere essenziale del patentino, vale a dire la sua complementarietà  al servizio di vendita dei tabacchi lavorati che costituisce mera espansione di una preesistente struttura di vendita, non giustificata dalla necessità  di erogazione del predetto servizio in luoghi e tempi in cui tale servizio non può essere svolto dalle rivendite ordinarie</em>&#8221; (in tal senso, le sentenza giÃ  citate).<br /> Il concetto nodale è, dunque, che il c.d. &#8220;patentino&#8221; costituisce una mera espansione di una preesistente struttura di vendita, avente, in quanto tale, natura meramente complementare e non sovrapponibile rispetto alle rivendite di generi di monopolio, sicchè il suo rilascio può essere giustificato solo dalla necessità  di erogazione del servizio di vendita dei prodotti da fumo in luoghi e tempi in cui lo stesso non può essere svolto dalle rivendite.<br /> Ne consegue che, ove &#8211; come nel caso di specie &#8211; ad una distanza inferiore a quella normativamente stabilita sussista una rivendita in cui risulti installato un distributore automatico, il patentino non possa essere in ogni caso nè rilasciato nè rinnovato, persino laddove l&#8217;installazione del distributore automatico sia sopravvenuta all&#8217;originario rilascio del patentino.<br /> In altri termini, i prodotti da fumo sono venduti presso le rivendite di generi di monopolio (ordinarie e speciali) e, solo nell&#8217;ipotesi in cui tale servizio non sia ivi svolto con continuità , può esserne autorizzato il commercio presso esercizi diversi (quelli dotati di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande nonchè negli altri indicati all&#8217;art. 7, comma 2, del d.m. n. 38/2013) attraverso il rilascio del c.d. &#8220;patentino&#8221;, che, dunque, &#8220;<em>per la sua complementarietà , costituisce un&#8217;opzione eventuale e residuale</em>&#8221; (in tal senso, questa Sezione II, n.7008/2017).<br /> Ne consegue, come sulla base di tale itinerario argomentativo, le norme contenute agli artt. 7, 8 e 9 del d.m. n. 38/2013 debbano essere interpretate nel senso che il rinnovo del patentino &#8211; diversamente da quanto sostenuto in ricorso &#8211; sia sottoposto alle stesse condizioni del rilascio di un nuovo patentino, dovendo, dunque, ricorrere entrambi i parametri, sia quello reddituale sia quello della distanza, quest&#8217;ultimo come ulteriormente declinato al comma 4 dell&#8217;art. 7, con riferimento alla presenza di eventuali distributori automatici presso la rivendita pìù vicina.<br /> Il primo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente sostiene che il d.m. n. 38/2013 avrebbe prescritto differenti requisiti per la fattispecie del rilascio del patentino (art. 7 e 8) rispetto a quella del rinnovo (art. 9), deve, dunque, essere disatteso, considerato che nel caso di cui si discorre &#8211; a prescindere dalla qualificazione dell&#8217;istanza quale domanda di rinnovo del patentino (giÃ  scaduto) ovvero (attesa la sua perdita di efficacia) di rilascio di un nuovo patentino nonchè dalla sussistenza o meno del requisito reddituale (anch&#8217;esso richiesto e secondo l&#8217;Agenzia mancante) &#8211; risulta in atti che il parametro della distanza non sia comunque rispettato, essendo il locale del ricorrente posto ad una distanza inferiore a duecento metri dalla pìù vicina rivendita di aggregazione dotata anche di distributore automatico (la n. 171, sita in via Domenico Capitelli), sicchè il provvedimento adottato costituisce esercizio di potere vincolato e le censure proposte non possono essere condivise (in senso conforme, questa Sezione n. 7008/2017, giÃ  citata).<br /> Alcun rilievo assume, infatti, in senso contrario la perizia tecnica versata in atti dal ricorrente, in cui le relative misurazioni sono eseguite &#8220;<em>da banco a banco</em>&#8221; e, dunque, tenendo conto anche del percorso all&#8217;interno all&#8217;attività  ospitante, atteso che nella relativa circolare dell&#8217;Agenzia n. DAC/CRV/4126 del 27 marzo 2013, è chiaramente stabilito come debba a tal fine considerarsi &#8220;<em>la distanza tra locali destinati alla vendita dei tabacchi</em>&#8220;, da computarsi in ragione della lontananza tra i relativi ingressi.<br /> Ebbene, è dalla stessa lettura di tale perizia tecnica che, a ben vedere, emerge come non risulti rispettata la distanza minima di cui al citato art. 7, comma 4, ivi leggendosi come il &#8220;<em>Totale percorso esterno</em>&#8221; tra i locali considerati sia di &#8220;<em>m. 195,10&#8243;</em>, arrivandosi a sostenere l&#8217;esistenza di una distanza maggiore a quella minima prescritta (&#8220;<em>m. 201,10</em>&#8220;) solo considerando anche il &#8220;<em>percorso interno negozio sino a banco di vendita</em>&#8221; pari a &#8220;<em>m. 6,40</em>&#8221; (in tal senso la perizia versata in allegato al ricorso introduttivo).<br /> A ciò si aggiunga come nemmeno possa essere posto a fondamento di un legittimo affidamento, meritevole di positiva considerazione &#8211; invece, rivendicato dal ricorrente &#8211; la circostanza che l&#8217;accertamento della mancanza del suddetto requisito distanziale sia stato compiuto dall&#8217;Agenzia solo in occasione dell&#8217;ultimo rinnovo per cui è causa, non potendo il ricorrente opporre alcuna illogicità  o pretesa lesione, avendo egli in sede di istanza di rilascio del patentino del 23 febbraio 1995, indotto in errore l&#8217;amministrazione con dichiarazioni non veritiere circa la sussistenza del requisito della distanza minima di duecento metri, come risulta dalla relativa domanda, versata in atti dal ricorrente, in cui si afferma una distanza rispetto alla rivendita n. 171 di &#8220;<em>metri 234</em>&#8221; (in tal senso, la seconda delle istanze in allegato 3 <em>ter</em> al ricorso).<br /> Con ulteriore motivo, la ricorrente deduce l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 24, comma 42, del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, nella parte in cui, nel delegare al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze l&#8217;emanazione delle disposizioni concernenti le modalità  per il rilascio ed il rinnovo dei patentini, pone il principio secondo il quale dovrà  a tal fine &#8220;<em>valutarsi &#038; la natura complementare e non sovrapponibile degli stessi </em>(patentini)<em> rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l&#8217;individuazione e l&#8217;applicazione del criterio della distanza</em>&#8221; (lett. f), nonchè del d.m. n. 38/2013, nella parte in cui, come visto, contempla i criteri minimi di distanza e produttività  per il rilascio ed il rinnovo dei patentini, in relazione ai parametri di cui agli articoli 3 e 41 nonchè 10 e 117 Cost., anche in relazione ai principi comunitari vigenti in materia di libertà  di stabilimento e libera prestazione dei servizi (artt. 49 e 56 del Trattato UE e direttiva 2006/123/CE sulla liberalizzazione delle attività  commerciali), nonchè con riferimento all&#8217;art. 34, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge n. 214/2011, nella parte in cui sancisce che la disciplina delle attività  economiche è improntata al principio di libertà  di accesso, di organizzazione e di svolgimento e dispone l&#8217;abrogazione delle distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  economica.<br /> Neanche tali censure meritano accoglimento, ritenendo il Collegio che la sopra descritta disciplina sulle distanze minime tra esercizi commerciali si ponga quale soluzione proporzionata ed adeguata in quanto finalizzata, come emerge dalle motivazioni del d.m. n. 38/2013, a: i) rendere compatibile il regime regolatorio previsto dal legislatore &#8220;<em>con gli interessi pubblici della tutela della concorrenza e della salute, a loro volta funzionali alla tutela degli interessi dei consumatori</em>&#8220;; ii) contemperare l&#8217;esigenza di garantire &#8220;<em>all&#8217;utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l&#8217;interesse pubblico della tutela della salute, consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico che non sia giustificata dall&#8217;effettiva domanda di tabacchi e che sia, invece, tendente ad incentivarla oltre la sua naturale quantificazione</em>&#8220;; iii) prevenire ed escludere il &#8220;<em>possibile sovradimensionamento ingiustificato della rete di vendita</em>&#8220;; iv) conseguentemente, &#8220;<em>non alterare l&#8217;offerta di tabacchi in misura non corrispondente all&#8217;entità  della stessa</em>&#8221; tenendo conto &#8220;<em>dell&#8217;andamento sia dei prezzi al consumo dei tabacchi lavorati sia della relativa domanda</em>&#8220;, e contemperando tali interessi con l&#8217;interesse particolare di iniziativa economica sia del titolare della rivendita ordinaria (a che la sua attività  si svolga con metodo economico) che dell&#8217;operatore interessato ad ampliare la propria offerta commerciale (mediante l&#8217;inserimento nella rete di vendita dei tabacchi).<br /> Ne discende come tale disciplina non sacrifichi in modo indiscriminato l&#8217;iniziativa economica del privato, mirando quest&#8217;ultimo, tramite il patentino, non giÃ  ad avviare un&#8217;attività  economica nuova, bensì¬ a potenziare quella di cui è giÃ  titolare, secondo un regime, che ben lungi dal inibirne l&#8217;esercizio, bensì¬ semplicemente lo regolamenta con la previsione di alcuni limiti posti nell&#8217;interesse generale della collettività  e degli altri operatori economici.<br /> I titolari di patentino &#8211; così¬ come le rivendite di tabacchi &#8211; non possano, dunque, qualificarsi imprese equiparabili a tutti gli effetti alle altre attività  economiche suscettibili della pìù ampia liberalizzazione, trattandosi di esercizi che cooperano all&#8217;espletamento di un servizio pubblico, che coinvolge interessi sensibili della collettività , quali, innanzi tutto, il diritto alla salute (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 4811/2014).<br /> Lo svolgimento delle attività  commerciali diverse da quella della vendita e rivendita di generi di monopolio è, infatti, interessato da una serie di ulteriori disposizioni normative, tra cui il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, invocato da parte ricorrente, dal cui ambito di applicazione è comunque esclusa la rivendita di generi di monopoli (in tal senso, art. 3, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223) o, comunque, le attività  volte a salvaguardare esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l&#8217;ordinamento comunitario, che possono giustificare l&#8217;introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo che, nel rispetto del principio di proporzionalità , introducano &#8220;<em>limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura &#038; connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell&#8217;ambiente e dei beni culturali</em>&#8221; (art. 31, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).<br /> L&#8217;ordinamento non ha, quindi, sancito per le attività  commerciali che si svolgono mediante la vendita di generi di monopolio un&#8217;integrale liberalizzazione dell&#8217;iniziativa commerciale, ma al contrario, l&#8217;ha sottoposta a precisi vincoli e limiti.<br /> Nè, del resto, può farsi discendere l&#8217;auspicato effetto di liberalizzazione dalla segnalazione dell&#8217;Autorità  antitrust del 21 giugno 2013 AS1059 (anch&#8217;essa richiamata dal ricorrente a fondamento delle proprie argomentazioni), attesa la natura non normativa di tale parere, con cui soltanto si auspica una modifica della disciplina di accesso al mercato della vendita al dettaglio dei prodotti del tabacco, mediante abolizione di tutte le forme di programmazione della struttura dell&#8217;offerta.<br /> La contestata previsione legislativa di cui all&#8217;art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 non risulta, pertanto, in contrasto con le disposizioni successivamente intervenute in materia di liberalizzazione del commercio, essendo l&#8217;attività  sulla rivendita dei generi di monopolio oggetto di una disciplina <em>ad hoc</em>.<br /> Risulta, invero, evidente come la disciplina di cui si discorre sia, a ben vedere, del tutto è in linea con le clausole di riserva introdotte dalla su richiamata disciplina delle altre attività  commerciali e non si ponga in contrasto nè con i principi costituzionali di libera iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), nè con quelli europei di libera concorrenza e di stabilimento (artt. 49 e 56 T.F.U.E.).<br /> La disciplina delle attività  economiche è, dunque &#8211; sì¬ &#8211; improntata al principio di libertà  di accesso, di organizzazione e di svolgimento, ma sempre fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l&#8217;ordinamento comunitario, che possono giustificare l&#8217;introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità  e della tutela di preminenti interessi, quali il diritto alla salute.<br /> Sia la disciplina costituzionale che quella europea, infatti, non garantiscono l&#8217;iniziativa economica privata in modo indiscriminato, bensì¬ prevedono che, al ricorrere di specifiche circostanze, la stessa possa essere in parte limitata al fine di preservare o perseguire o contemperare con valori superiori.<br /> Così¬ ai sensi dell&#8217;art. 41, commi 2 e 3, della Costituzione l&#8217;iniziativa economica privata, sebbene sia libera, &#8220;<em>Non può svolgersi in contrasto con l&#8217;utilità  sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità  umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l&#8217;attività  economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali</em>&#8220;. A sua volta l&#8217;art. 106, par. 2, T.F.U.E., prevede che &#8220;<em>Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l&#8217;applicazione di tali norme non osti all&#8217;adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell&#8217;Unione</em>&#8220;.<br /> &#8220;<em>Il regime regolatorio vigente in materia di &#8220;servizi &#8230; aventi carattere di monopolio fiscale&#8221;, quali la vendita dei tabacchi lavorati, nella parte in cui introduce una disciplina in parte vincolistica dell&#8217;iniziativa economica privata, è dunque volta a contemperare valori fondanti l&#8217;ordinamento quali la tutela della concorrenza e la tutela della salute</em>&#8221; e &#8220;<em>costituisce misura proporzionata ed adeguata allo scopo del contemperamento di tali interessi con quello di razionalizzare la rete di vendita mediante la previsione di distanze minime tra esercizi commerciali svolgenti la medesima attività  in modo da esclude il possibile sovradimensionamento ingiustificato della rete di vendita, garantendo comunque il giusto equilibrio economico tra domanda ed offerta di tabacchi e quindi la permanenza nel mercato degli operatori abilitati e l&#8217;accesso di nuovi operatori</em>&#8221; (in termini, questa Sezione, n. 7264/2020).<br /> L&#8217;amministrazione procedente nel respingere l&#8217;istanza di rinnovo avanzata da parte ricorrente &#8211; a prescindere dalla sua qualificazione &#8211; ha comunque correttamente interpretato il quadro normativo di riferimento, sicchè non vi sono gli estremi per dichiarare l&#8217;illegittimità  o disapplicare l&#8217;art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 e/o il d.m. 21 febbraio 2013, n. 38 e il ricorso anche sotto tale profilo deve essere disatteso.<br /> In conclusione, per tutte le argomentazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.<br /> Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell&#8217;amministrazione resistente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell&#8217;amministrazione resistente, delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2020 &#8211; tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 &#8211; con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Francesco Riccio, Presidente<br /> Marina Perrelli, Consigliere<br /> Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-28-7-2020-n-8815/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2020 n.8815</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.497</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-29-6-2020-n-497/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-29-6-2020-n-497/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.497</a></p>
<p>Bernardo Massari, Presidente, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alberto Salvadori, contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Distanze tra rivendite : ha rilievo il percorso pedonale pìù breve</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-29-6-2020-n-497/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.497</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-sentenza-29-6-2020-n-497/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/6/2020 n.497</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Bernardo Massari, Presidente, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alberto Salvadori, contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>Distanze tra rivendite : ha rilievo il percorso pedonale pìù breve</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Monopoli &#8211; rivendita ordinaria &#8211; trasferimento &#8211; distanze tra rivendite &#8211; percorso pedonale pìù breve &#8211; ha rilievo.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ai fini della determinazione della distanza</em> <em>tra locali destinati alla vendita dei tabacchi, assume rilievo esclusivamente il percorso pedonale pìù breve che il potenziale cliente deve seguire secondo le disposizioni del codice della strada e, dunque, senza che possa trovare considerazione lo spazio interno, non pubblico, della struttura commerciale in cui la rivendita è situata.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/06/2020<br /> <strong>N. 00497/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00702/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 702 del 2019, proposto da<br /> Elisa Vecchini, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione,</em><br /> del provvedimento di rigetto prot. 71163 del 1 luglio 2019, della richiesta di trasferimento della rivendita Ordinaria n.3 in Spino d&#8217;Adda (CR), e di tutti gli atti ad essa annessi.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Bernardo Massari;<br /> Visto l&#8217;art. 84 d.l. n. 18/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La sig.ra Vecchini Elisa che dal 13.12.2018 gestisce una tabaccheria nel Comune di Spino d&#8217;Adda, in via S.S. Paullese n.30, località  Ponte d&#8217;Adda, in data 28 gennaio 2019 presentava all&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato istanza per il trasferimento dell&#8217;attività  nel bar &#8220;Area Welko&#8221; collocato all&#8217;interno del complesso commerciale Welko di via Milano n.18/20.<br /> Tanto a motivo della distrazione di clientela determinato dalla deviazione del traffico in precedenza interessante la via Paullese.<br /> La richiedente evidenziava nella propria istanza che tra la sede attuale della rivendita e l&#8217;immobile del complesso commerciale Welko vi sarebbe una distanza di metri 599,48 (attestata da perizia di parte), inferiore perciò ai 600 metri fissati dall&#8217;art. 10, comma 5, del D.M. n.38/2013 recante la disciplina dei cd. &#8220;trasferimenti in zona&#8221;.<br /> Con il provvedimento in epigrafe precisato l&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli respingeva la domanda sul presupposto che &#8220;<em>seguendo percorsi pedonali con partenza dall&#8217;ingresso del civico 30 strada statale Paullese Spino d&#8217;Adda e fino all&#8217;ingresso Bar Area Welko Via Milano 18/20 Spino d&#8217;Adda</em>&#8221; sarebbe riscontrabile una distanza di metri 884, computando anche lo spazio interno a tale centro (284,52 metri) e necessario per raggiungere la soglia del bar tabaccheria.<br /> Per l&#8217;annullamento di tale atto proponeva ricorso la sig.ra Vecchini deducendo:<br /> &#8211; Violazione dell&#8217;art. 24, co. 42, d.l. n. 98/2011 e della l. n. 37/2019. Eccesso di potere per difetto di presupposti. Violazione dell&#8217;art. 41 Cost. Irragionevolezza. Violazione dell&#8217;art. 3 del d.l. n. 138/2011. Irragionevolezza e sviamento di potere.<br /> Si costituiva in giudizio l&#8217;Amministrazione intimata opponendosi all&#8217;accoglimento del gravame.<br /> Con ordinanza n. 391 del 26 ottobre 2019 veniva respinta la domdna incidentale di sospensione dell&#8217;atto impugnato.<br /> Nella pubblica udienza del 24 giugno 2020 la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del comma 5 dell&#8217;art. 84 del d.l. 18/2020.<br /> Lamenta la ricorrente, con un unico articolato motivo, l&#8217;errore in cui sarebbe incorsa l&#8217;amministrazione misurando la distanza intercorrente tra la vecchia e la nuova rivendita prendendo a riferimento le soglie di entrata dei due locali, senza tener conto che il Bar Area Welko, è situato in un complesso commerciale e non è un esercizio singolo ed isolato.<br /> Tanto in errata applicazione dell&#8217;art. 2 del d.m. n. 38/2013 secondo cui &#8220;<em>La distanza e    intesa come il percorso pedonale pìù breve ed e    calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni</em>&#8220;.<br /> La tesi merita adesione.<br /> Va in primo luogo rammentato che l&#8217;art. 10 del d.m. n. 38/2013 dispone che &#8220;<em>Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera in zona quando lo spostamento avviene entro 600 metri dalla sede originaria e non comporta mutamenti della terna delle rivendite pìù vicine</em>&#8220;.<br /> Come ritenuto dal Giudice d&#8217;appello, l&#8217;interpretazione della disciplina relativa alle &#8220;<em>distanze tra le rivendita non può che essere aderente al dato testuale della norma, proprio perchè il legislatore ha individuato con esattezza matematica il rapporto tra la collocazione delle stesse, escludendo il ricorso ovvero la stessa possibilità  di utilizzare categorie indefinite o necessitanti valutazioni episodiche</em>&#8221; (Cons. Stato Sez. IV, 04-05-2018, n. 2672).<br /> Il provvedimento impugnato afferma solo che la distanza tra le due rivendite sarebbe in realtà  superiore a tale limite, giacchè misurata da soglia a soglia e, dunque, tenendo conto anche del percorso che i clienti dovrebbero percorrere dall&#8217;entrata del centro commerciale all&#8217;ingresso della rivendita, per quanto nella relazione depositata in causa l&#8217;Amministrazione si premuri di evidenziare che la tabaccheria avrebbe a disposizione un entrata autonoma sulla pubblica via.<br /> Tale ultima considerazione non può peraltro essere tenuta in conto dal momento che, oltre a costituire un&#8217;integrazione postuma della motivazione, non trova rispondenza nell&#8217;istruttoria condotta prima dell&#8217;adozione del provvedimento avversato la quale ha preso a riferimento, come si è riferito, un diverso percorso.<br /> Non è superfluo, comunque, evidenziare che la sede della nuova rivendita, secondo la tessa Agenzia dei Monopoli presta ossequio a tutte le altre condizioni richieste dall&#8217;art. 10 del citato d.m. in tema di distanze dalle altre rivendite presenti in zona e, quindi nessun altro interesse, pubblico o privato, risulterebbe inciso dal trasferimento.<br /> Fatta tale premessa è d&#8217;uopo rilevare, come sostenuto dalla ricorrente (e sul punto sostanzialmente conviene anche controparte), che come disposto l&#8217;art. 2 del d.m. n. 38/2013, infatti, stabilisce che &#8220;<em>la distanza tra locali destinati alla vendita dei tabacchi deve essere calcolata sulla base del percorso pedonale pìù breve determinato nel rispetto delle disposizioni del codice della strada secondo le seguenti prescrizioni: a) per percorso pedonale si intende il tragitto ordinariamente percorribile mediante una norma deambulazione in relazione alla via che un pedone è autorizzato a percorrere senza violare le norme sulla circolazione viaria</em>&#8220;.<br /> Ai fini della determinazione della distanza, assume perciò rilievo esclusivamente il percorso pedonale pìù breve che il potenziale cliente deve seguire secondo le disposizioni del codice della strada e, dunque, senza che possa trovare considerazione, come nel caso di specie, lo spazio interno, non pubblico, della struttura commerciale in cui la rivendita è situata.<br /> Conforta tale conclusione anche l&#8217;affermazione, contenuta nella relazione dell&#8217;amministrazione, che la numerazione civica &#8220;<em>è stata data all&#8217;ingresso di quest&#8217;area aperta ove sono raccolti vari esercizi commerciali</em>&#8220;, confermando indirettamente che, in assenza di un autonomo ingresso, la nuova rivendita deve ritenersi ubicata al numero civico 18/20 che individua il varco di accesso al centro commerciale e dunque di tutti gli esercizi che in esso sono ubicati.<br /> Segue da quanto esposto che il ricorso va accolto, annullando, per l&#8217;effetto, l&#8217;atto impugnato.<br /> Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione delle difficoltà  interpretative della normativa di riferimento.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;atto impugnato.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in video conferenza da remoto nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Bernardo Massari, Presidente, Estensore<br /> Mauro Pedron, Consigliere<br /> Mara Bertagnolli, Consigliere</div>
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