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	<title>Misure di prevenzione e di sicurezza Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Misure di prevenzione e di sicurezza Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Per l&#8217;affermazione della sicurezza pubblica come diritto</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/per-laffermazione-della-sicurezza-pubblica-come-diritto/">Per l&#8217;affermazione della sicurezza pubblica come diritto</a></p>
<p>La sicurezza pubblica è presa in considerazione, nella Costituzione del 1948, come finalità che consente limitazioni di libertà. La libertà personale può essere oggetto di restrizione, in casi di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, ed in via provvisoria, ad opera dell’autorità di pubblica sicurezza (art. 13). La libertà</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/per-laffermazione-della-sicurezza-pubblica-come-diritto/">Per l&#8217;affermazione della sicurezza pubblica come diritto</a></p>
<p>La sicurezza pubblica è presa in considerazione, nella Costituzione del 1948, come finalità che consente limitazioni di libertà. La libertà personale può essere oggetto di restrizione, in casi di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, ed in via provvisoria, ad opera dell’autorità di pubblica sicurezza (art. 13). La libertà di circolazione e di soggiorno può essere limitata per legge per motivi di sanità e di sicurezza (art. 16). Le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica (art. 17). Il quadro non può dirsi mutato ad opera della riforma del titolo V, parte II, introdotta con l. cost. n. 3 del 2001, nella quale la sicurezza pubblica – più precisamente “ordine pubblico e sicurezza” &#8211; viene in rilievo in relazione alla ripartizione di competenza legislativa ed amministrativa tra Stato e Regione, senza alcuna specificazione che possa indurre a configurare la nozione sotto profili diversi da quello predetto.<br />
Analogamente, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)[1], la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico vengono in rilievo come ragioni che possono giustificare limitazioni del diritto al rispetto della vita privata e familiare, della libertà di domicilio e di corrispondenza (art. 8), della libertà di manifestare la propria religione (art. 9), della libertà di espressione (art. 10), e della libertà di riunione e di associazione (art. 11).<br />
Con lo stesso significato ordine pubblico e sicurezza pubblica compaiono nel Patto internazionale sui diritti civili e politici[2]. Menzionati quali possibile giustificazione della limitazione delle libertà di movimento e di scelta della residenza (art. 12), di religione (art. 18), di espressione (art. 19), di riunione (art. 21), di associazione (art. 22). <br />
Non appare certo, però, che siffatta configurazione, la quale certamente coglie un aspetto assolutamente inconfutabile, connaturato alla nozione, abbia carattere esaustivo. <br />
E’ fenomeno di comune rilievo la percezione di insicurezza e, correlativamente, la domanda di sicurezza da parte dei cittadini[3]. Invero risulta da recenti contributi sociologici che, in particolare a partire dalla metà degli anni ’90, è di molto cresciuta “la paura della criminalità”, che viene ritenuta “un fenomeno sociale imponente”[4].<br />
Si comprende pertanto che mentre sino a tutto il secolo che ci siamo lasciati da poco alle spalle nella dottrina giuridica il problema non era stato agitato, contributi recenti hanno preso in considerazione la configurazione della sicurezza come diritto[5].<br />
E’ da rammentare che, storicamente, la sicurezza è considerata come un diritto fondamentale nelle Dichiarazioni dei diritti contenute nelle Costituzioni delle ex colonie inglesi[6]. Nel Bill of Rights della Virginia del 1776 (che, come è noto, fu preso a modello dalle altre Carte) vengono considerati “diritti innati” (inherent rights) “il godimento della vita, della libertà, mediante l’acquisto ed il possesso della proprietà, e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza” (sez. I). Si stabilisce inoltre che “Il governo è, o deve essere, istituito per la comune utilità, protezione e sicurezza del popolo, della nazione o comunità”. E si aggiunge che quando un governo si rivela inadeguato a tali scopi la maggioranza della comunità ha il diritto a cambiarlo (sez. III). Nello stesso senso l’art. VII della Carta del Massachusetts (1780) e l’art. V della Carta della Pennsylvania (1776). Nelle Carte della Pennsylvania, all’art. 8, del Vermont (1777), all’art. 9, del Massachusetts, all’art. 10, si proclama che “Ogni membro della società ha diritto di essere protetto nel godimento della vita”. Si stabilisce inoltre che “Il governo è, o deve essere, istituito per la comune utilità, protezione e sicurezza del popolo, della nazione o comunità”. E si aggiunge che quando un governo si rivela inadeguato a tali scopi la maggioranza della comunità ha il diritto a cambiarlo (sez. III. Nello stesso senso l’art. VII Massachusetts e l’art. V Pennsylvania).<br />
In tale contesto la sicurezza sembra effettivamente configurarsi come diritto del cittadino nei confronti dello Stato. Ed è intesa nel senso di protezione dei singoli e della collettività da pericoli esterni ed interni.<br />
Nel continente europeo, tra i diritti fondamentali figura, già a partire dalla concezione originaria, che risale all’epoca dell’assolutismo illuminato[7], assieme alla libertà ed alla proprietà, anche la sicurezza. Ed all’art. 2 della dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, si consacrano come “diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo”, “la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione”[8].<br />
Ma in Europa storicamente i diritti fondamentali si sono affermati come protezione dall’intromissione dei pubblici poteri. In tale contesto il riferimento alla sicurezza è inteso non quale diritto del singolo cittadino verso lo Stato ad essere protetto dai pericoli derivanti dalla criminalità, ma quale garanzia rispetto alla intromissione dell’autorità nella libertà individuale. <br />
In tale senso l’art. 2 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, il quale sancisce il diritto di ogni individuo “alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona”.<br />
Con lo stesso significato la sicurezza è menzionata nell’art. 5 della CEDU, secondo il quale “Ogni persona ha diritto alla libertà ed alla sicurezza”[9]. Con riferimento a tale disposizione è da rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, libertà e sicurezza devono essere considerate come un unicum. Il concetto di sicurezza deve intendersi ricompreso nel concetto di libertà. La sua tutela attiene all’ingerenza arbitraria dell’autorità pubblica nella libertà personale dell’individuo, le cui limitazioni rispondono all’esigenza della “sicurezza” allorché siano adottate sulla base di una disciplina legislativa preesistente[10].<br />
Pressoché identica la disposizione di cui all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[11], “Ogni individuo ha diritto alla libertà e sicurezza”, la quale deve essere interpretata nello stesso modo[12].<br />
Al riguardo non appare azzardato affermare che nella trasposizione dall’America (Dichiarazioni dei diritti delle ex colonie inglesi) all’Europa (Dichiarazione dell’Assemblea nazionale francese del 1789) la sicurezza ha perduto i suoi originari connotati[13]. Da (autonomo) diritto fondamentale del cittadino nei confronti della pubblica autorità è diventata connotato della libertà, garanzia dall’intromissione dei pubblici poteri nella libertà individuale. Non è difficile comprendere le ragioni della diversità. In America non c’era da sostituire interamente un ordine precedente con un nuovo, ma si trattava di affermare l’indipendenza dalla madrepatria, mentre in Francia si trattava proprio di spazzare via un assetto sociale consolidato da secoli, e di sostituirlo con un altro interamente nuovo[14]. Donde le ben maggiori preoccupazioni per la garanzia della libertà individuale nei confronti delle intromissioni del pubblico potere.<br />
Ritornando alla Costituzione, dall’esame delle disposizioni nelle quali il concetto di sicurezza è evocato si trae la configurazione della stessa come interesse oggettivo, di carattere generale, riferito alla collettività. Per contro, non si può trarre alcun elemento che consenta di configurare la sicurezza come una posizione direttamente riferibile ai singoli. In relazione a questi, come si è accennato, la sicurezza è individuata come limite alle loro libertà.<br />
Di fronte alla sensibilità sorta negli ultimi anni in relazione al problema sicurezza tutto ciò può apparire sorprendente, ma non è difficile comprendere le ragioni di quella che potrebbe apparire come una lacuna della carta costituzionale. Il perseguimento della sicurezza pubblica è interamente nelle mani del pubblico potere, che detiene il monopolio della forza pubblica. Sicché la sicurezza veniva vista come un’arma contro la libertà.<br />
Donde la preoccupazione che in Assemblea costituente si spinse sino al punto da escludere ogni menzione dell’ordine pubblico, al fine di non introdurre nella carta fondamentale riferimenti che avrebbero potuto essere assunti a pretesto per ingiustificate limitazioni delle libertà[15].<br />
Ma sussiste verosimilmente una ragione più profonda della mancata soggettivizzazione della sicurezza, del suo mancato inserimento nel catalogo dei diritti del cittadino (come sembra confermato da analoghe omissioni nelle carte costituzionali degli altri Paesi aventi ordinamenti analogamente ispirati rispetto a quello dell’Italia). Si è ritenuto ovvio, implicito a tal punto da non doverlo scrivere, che i pubblici poteri debbano provvedere alla sicurezza pubblica per essere essa un loro compito primario, ineludibile, in mancanza del cui assolvimento lo stesso assetto organizzativo della società nelle forme statuali non troverebbe giustificazione. <br />
L’evoluzione del comune sentire, le situazioni di fatto dalle quali le nuove istanze sociali traggono origine fanno sentire come insufficiente la configurazione della sicurezza pubblica esclusivamente come limite delle libertà e spingono verso una diversa impostazione che veda la sicurezza come diritto della persona di guisa che il rapporto con le libertà debba essere visto in termini di contemperamento, di bilanciamento degli interessi, e non come prevalenza delle seconde sulla prima.<br />
Una tale evoluzione non sembra trovare allo stato il suffragio della giurisprudenza costituzionale, ma non trova in essa neppure ostacoli. La questione non è stata oggetto di pronunzie significative.<br />
Invero la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunziarsi sul problema se tra i diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. possa considerarsi compresa la sicurezza, La Corte è pervenuta ad una risposta negativa, in relazione però ad una prospettazione che, per la sua limitatezza, rende la pronunzia di scarso interesse. Era stata sollevata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del codice di procedura penale (artt. 280 e 391, comma 5), nella parte in cui per alcune fattispecie di reato (art. 381, 2° comma), non consentono l’applicazione di misure cautelari al di fuori dei casi di arresto in flagranza. Secondo il giudice rimettente siffatta limitazione avrebbe violato innanzi tutto il “principio di cui all’art. 2 Cost., in base al quale compito primario della Repubblica…è quello di garantire i diritti inviolabili dell’uomo, tra cui rientra senza dubbio quello a vedere protetta la propria sicurezza dalla commissione di fatti puniti come reato”.<br />
La Corte si è pronunziata per la manifesta infondatezza della questione “posto che tra i diritti inviolabili dell’uomo non rientra l’aspettativa dei consociati di vedere tutelata la propria sicurezza mediante una disciplina legislativa – quale quella auspicata dal rimettente – volta a generalizzare il ricorso alle misure cautelari limitative della libertà personale”[16].<br />
E’ da ritenere che la Corte abbia voluto negare non già la natura di diritto inviolabile dell’uomo dell’aspettativa dei consociati di vedere tutelata la propria sicurezza, problema che sembra non abbia voluto affrontare (e che, al fine di decidere sulla questione sottopostale, non era necessario affrontasse), ma l’aspettativa di vederla tutelata attraverso un ampliamento delle misure cautelari.<br />
In tali termini appare difficile contestare la fondatezza della conclusione alla quale la Corte è pervenuta stante che si poneva al riguardo il problema del conflitto tra la tutela della sicurezza personale e la tutela della libertà personale, relativamente al quale compete alla discrezionalità del legislatore di individuare il punto di equilibrio.<br />
Invero in dottrina è stata sostenuta anche una diversa interpretazione, secondo la quale la Corte avrebbe voluto tout court affermare l’insussistenza, tra i diritti inviolabili di cui all’art. 2, del diritto alla sicurezza. Ne è stata dedotta la apoditticità della pronunzia[17]. <br />
Siffatta conclusione appare invero inconfutabile se si condivide la premessa. Ma non ci sono nella sentenza argomentazioni che consentano di condividere tale interpretazione. E proprio la sua redazione in forma assai breve (donde la rilevata apoditticità) induce a ritenere che la Corte non abbia voluto affrontare il problema, che avrebbe richiesto ben maggiore approfondimento, della ricomprensione o meno tra i diritti inviolabili di cui all’art. 2, dell’aspettativa dei consociati a vedere tutelata la propria sicurezza. In definitiva si tratta di una pronunzia che, in relazione al problema in esame, è assai poco significativa <br />
Indubbiamente la sicurezza non figura nel catalogo dei diritti fondamentali esplicitamente contemplati dalla Costituzione. Come è noto, è oggetto di discussione in dottrina se i diritti inviolabili siano da configurare come una categoria “chiusa”, nel senso che sarebbero limitati a quelli espressamente previsti dalla Costituzione, ovvero come una categoria “aperta”, nel senso che si debbano riconoscere nuovi diritti emergenti dalla coscienza sociale.<br />
Appare al riguardo convincente la tesi, che tende a superare la stessa distinzione tra categoria chiusa e categoria aperta, secondo la quale il riconoscimento di cui all’art. 2 Cost. ha ad oggetto i diritti enucleabili dal contesto della Costituzione. In molti casi i nuovi diritti, si afferma esattamente, sono aspetti di diritti già presenti nella Costituzione, o, in altri termini, diritti impliciti o strumentali rispetto ad essi [18]. <br />
In particolare il diritto alla vita ed all’integrità psicofisica della persona è indubbiamente un diritto implicito nella Costituzione, ricavabile da diverse disposizioni (artt. 13, 4° comma, 27, 3° e 4° comma, 32). In tale contesto il diritto alla sicurezza, nel suo significato più certo, che attiene alla persona, sia sotto l’aspetto dell’incolumità fisica, sia sotto quello del senso di sicurezza che attiene alla sfera psichica, è da considerare come un aspetto del diritto alla vita ed all’integrità psicofisica. Lo stesso può dirsi per quanto concerne la sicurezza in ordine ai beni ed all’attività di impresa, riconducibili rispettivamente al diritto di proprietà (art. 42) ed alla libertà di iniziativa economica (art. 41).<br />
Ma oggi l’evoluzione del comune sentire, le situazioni di fatto dalle quali le nuove istanze sociali traggono origine, inducono a considerare insufficiente la &#8211; peraltro incerta, e comunque non &#8220;palpabile&#8221; &#8211; configurazione della sicurezza pubblica come diritto implicito, e spingono verso una diversa impostazione che veda l&#8217;affermazione della sicurezza come diritto della persona di guisa che il rapporto con le libertà debba essere visto in termini di contemperamento, di bilanciamento degli interessi, ma senza che la paura dell’arbitrio da parte del pubblico potere porti ad una insufficiente considerazione della sicurezza delle persone e dei beni. L’inserimento della sicurezza nel catalogo dei diritti fondamentali del cittadino appare come un indispensabile strumento di equilibrio tra interessi tutti meritevoli di tutela. <br />
E’ lecito auspicare un siffatto inserimento in sede di riforma della parte prima della Costituzione, che viene talvolta invocata, ma che, invero, non sembra dietro l’angolo. Frattanto sembra possibile perseguire la via che è stata seguita recentemente in Francia, di dettare con legge un’apposita disciplina sul diritto alla sicurezza dei cittadini. Con legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003, è stata dettata una articolata normativa (143 articoli) sulla sicurezza interna. All’art. 1 si stabilisce: “La sicurezza è un diritto fondamentale ed una delle condizioni per l’esercizio delle libertà individuali e collettive”[19]. Nelle disposizioni che seguono si prevede, tra l’altro, l’ispezione, da parte della forze di polizia, in determinate circostanze e sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, dei bagagliai dei veicoli, una maggiore utilizzazione degli schedari di ricerca criminale, in particolare dello schedario nazionale delle impronte genetiche, una più intensa repressione di comportamenti che affliggono la vita quotidiana dei cittadini: l’esplosione della prostituzione (in relazione alla quale si prevede, tra l’altro, la soppressione della distinzione tra adescamento passivo ed adescamento attivo, ed il rafforzamento della lotta contro il prossenetismo e lo sfruttamento); la violazione della proprietà perpetrata attraverso l’occupazione di aree pubbliche e di immobili di privati; gli assembramenti minacciosi o ostili che possono impedire ai cittadini di rientrare nei propri alloggi e di disporre di essi; l’esplosione della mendicità (si perseguono in particolare coloro i quali organizzano e sfruttano minori, persone vulnerabili, e portatori di handicap). Altre disposizioni riguardano la proliferazione delle armi (si prevede, tra l’altro, che per detenere un’arma autorizzata occorre un certificato medico), ed il blocco dei telefoni cellulari rubati i quali devono essere resi inutilizzabili.<br />
Vero è che la legislazione del nostro paese prevede già la persecuzione dei comportamenti sopra ricordati, oltre che attraverso norme penali, anche attraverso norme amministrative. Ma queste sono sempre concepite nell’ottica delle funzioni degli organi di polizia. Dicono cosa questi possono fare. Così l’art. 25 della legge 1 aprile 1981, n. 121 stabilisce che la polizia di Stato tutela l’ordine e la sicurezza pubblica, provvede alla prevenzione ed alla repressione dei reati, ecc. Stabilisce anche che esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini. Ma si tratta sempre di disposizioni sulla polizia e non sui cittadini e sui loro diritti. La generica doverosità delle funzioni di polizia non appare più sufficiente a dare un’adeguata risposta alla domanda di sicurezza. Che, beninteso, può essere soddisfatta soltanto assicurando effettive condizioni di sicurezza, ma che potrebbe avere già un più visibile riscontro attraverso norme che disciplinino direttamente il diritto alla sicurezza.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] La Convenzione, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ed il Protocollo addizionale alla stessa firmato a Parigi il 20 marzo 1952 sono stati ratificati dall’Italia il 26 ottobre 1955, in seguito ad autorizzazione disposta con L. 4 agosto 1955, n. 848.<br />
[2] Il Patto, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con Risoluzione n. 2200 A del 16 dicembre 1966, è stato ratificato dall’Italia in data 15 settembre 1978 in seguito ad autorizzazione disposta con l. 25 ottobre 1977, n. 881.<br />
[3] G. CAIA, L’ordine e la sicurezza pubblica, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale, tomo I, 2^ ed., 2003, 285, scrive: “il nuovo secolo si apre con una forte domanda di sicurezza, nel suo significato complessivo, da parte dei cittadini”. Nello stesso senso, con l’ottica prevalentemente rivolta alla sicurezza dello Stato, ed ai fenomeni terroristici, G. DE VERGOTTINI, La difficile convivenza tra libertà e sicurezza: la risposta delle democrazie al terrorismo. Gli ordinamenti nazionali, relazione al Convegno dell’Associazione Italiana del Costituzionalisti su “Libertà e sicurezza nelle democrazie contemporanee”, (Bari, 17-18 ottobre 2003), in Rass. parl. 2004, n. 2, 427 ss.; A. CASU, Democrazia e sicurezza, Soveria Mannelli (Catanzaro), Rubettino, 2005, passim.; T.E. FROSINI, Diritto alla sicurezza e tutela delle libertà: un crinale sottile che esalta le democrazie, in Guida al diritto, 2005, n. 32, 5-6.<br />
[4] M. BARBAGLI, La paura della criminalità, in M. BARBAGLI – U. GATTI (a cura di), La criminalità in Italia, Bologna, Il Mulino, 2002, 205 ss.; Secondo l’indagine Multiscopo dell’ISTAT sugli aspetti della vita quotidiana (condotta annualmente), una sezione della quale è dedicata alla percezione della sicurezza dei cittadini, “il tema della criminalità è generalmente sentito come uno dei problemi prioritari per il paese”. Cfr. L. SARTORI, Database. Il senso di sicurezza dei cittadini, in Il Mulino, 2003, n. 1, pag. 119. Utili indicazioni anche nel lavoro di W. SOFSKY, Rischio e sicurezza, Torino, Einaudi, 2005, prevalentemente orientato su sicurezza e terrorismo.<br />
[5] E. CASTORINA, Diritto alla sicurezza, riserva di legge e principio di proporzionalità: le premesse per una “democrazia europea”, in Riv. it. dir. pubbl. com. 2003, n. 2, 301; P. TORRETTA, “Diritto alla sicurezza” e (altri) diritti e libertà della persona: un complesso bilanciamento costituzionale, in A. D’ALOIA (a cura di), Diritti e costituzione (Profili evolutivi e dimensioni inedite), Milano, Giuffrè, 2003, 451; G. DE VERGOTTINI, La difficile convivenza tra libertà e sicurezza: la risposta delle democrazie al terrorismo. Gli ordinamenti nazionali, cit., 436 ss.<br />
[6] Cfr. R. MARTUCCI, L’ossessione costituente, Bologna, Il Mulino, 2001, spec. 147 ss.; G. OESTREICH (a cura di G. GOZZI), Storia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Bari, Laterza, 2001, spec. 68 ss.<br />
[7] Cfr. G. OESTREICH, op. cit., 74-75, il quale rammenta che il concetto di diritti fondamentali compare in Francia per la prima volta attorno al 1779 ed aggiunge che per i fisiocrati le leggi fondamentali erano le leggi immutabili di natura alle quali erano correlati i diritti dell’individuo, proprietà, libertà e sicurezza, ed i principi giusnaturalistici dell’economia, tra i quali era compreso il diritto della sicurezza giuridica.<br />
[8] La dichiarazione del 1789 fa parte integrante della Costituzione francese (per una presentazione della quale, v. M. FOMONT, in E. PALICI DI SUNI – F. CASSELLA – M. COMBA, Le costituzioni dei paesi dell’Unione europea, Padova, Cedam, 2001, 283 ss.). Sull’art. 2, v. G. CARCASSONNE, La costitution, 6^ ed., Editions du Seuil, 2004, 392-394, il quale afferma che la sicurezza si può interpretare in diverso modi dato che la Dichiarazione del 1789 non la definisce. Può essere intesa come una protezione limitata all’arresto ed alla detenzione arbitraria (vale a dire come sicurezza dei cittadini dallo Stato). Come un diritto all’ordine pubblico, vale a dire come sicurezza dei beni e delle persone. O ancora come sicurezza giuridica, nel senso che ciascuno sa in ogni momento quello che si è in diritto di fare o di non fare. Continua Carcassonne che la prima visione è eccessivamente restrittiva, la seconda espone a tentazioni autoritarie in quanto può diventare il pretesto ad attentati alla libertà personale. Più soddisfacente sarebbe la terza interpretazione che si riallaccia alla garanzia dei diritti di cui all’art. 16, secondo il quale tutte le società nelle quali la garanzia dei diritti non è assicurata, né è stabilita la separazione dei poteri, non hanno una Costituzione.<br />
Altre Costituzioni europee hanno mutuato dalla Dichiarazione del 1789 la formula secondo la quale tutti hanno diritto alla libertà ed alla sicurezza. Così la Costituzione portoghese (art. 27) e la Costituzione spagnola (art. 17). In relazione a tali costituzioni non sembra, diversamente da quanto ritiene Frosini, op. cit., pag. 5, che sussistano elementi i quali possano indurre a ritenere che il riferimento alla sicurezza giustapposta alla libertà possa essere inteso diversamente che come sicurezza dei cittadini nei confronti dei pubblici poteri.<br />
[9] Come è peraltro confermato dalla rimanente parte dell’articolo contenente disposizioni che specificano le ipotesi nelle quali si può fare luogo alla privazione della libertà personale.<br />
[10] Cfr. M. DE SALVIA, Compendio della CEDU, Napoli, Editoriale scientifica, 2000, sub art. 5, pag. 52 ss. Nello stesso senso, in dottrina, S. BARTOLE – B. CONFORTI – G. RAIMONDI, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, CEDAM, 2001, sub art. 5, spec. pag. 117. <br />
[11] Come è noto, la Carta non è stata adottata sotto forma di trattato, ma è stata proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione a Nizza il 7 dicembre 2000.<br />
[12] Risulta dai lavori preparatori della Carta che era stato presentato un emendamento volto all’eliminazione del termine sicurezza, “giustificato dal rischio di una erronea interpretazione dello stesso come garanzia del cittadino contro i pericoli derivanti dalla criminalità, mentre, alla stregua della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il diritto alla sicurezza va concepito come una garanzia del singolo di fronte all’arbitrio in materia di arresto. Ne consegue l’inquadrabilità di tale diritto nell’ambito della “libertà””, AA.VV. (a cura di M. PANEBIANCO), Repertorio della Carta dei diritti dell’unione europea, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 90.<br />
[13] Sulla derivazione della dichiarazione francese del 1789 dalle dichiarazioni degli Stati americani, G. JELLINEK, La dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, IV ed. (1927), a cura e con introduzione di D. Nocilla, Milano, Giuffrè (collana Civiltà del diritto), 2001.<br />
[14] In tale senso, D. NOCILLA, Introduzione a G. JELLINEK, op. cit., XIII-XIV.<br />
[15] Il riferimento all’ordine pubblico figurava nel testo predisposto dai relatori in sede di I sottocommissione per la Costituente, in relazione alla libertà di domicilio. Si prevedeva che la regola dell’inviolabilità del domicilio potesse essere derogata, tra l’altro, “per necessità di ordine pubblico”. Previsioni analoghe erano state formulate per quanto concerne la libertà di circolazione e di residenza. Si opposero i deputati del partito comunista, primo dei quali Togliatti. Cfr i verbali delle sedute della I sottocommissione del 19 settembre 1946, dell’11 ottobre 1946 e del 18 dicembre 1946, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, vol. VI, Roma 1976, pagg. 380-2, 546, 790. Nonostante lo sbarramento effettuato in sottocommissione la clausola dell’ordine pubblico figurava nel progetto approvato dalla Commissione e presentato all’Assemblea il 31 gennaio 1947, in relazione alla libertà religiosa ed alla pubblicità delle udienze. La maggior parte degli intervenuti al dibattito ritennero che il concetto di ordine pubblico come limite alle libertà fosse eccessivamente elastico e troppo facilmente invocabile. Cfr. gli interventi degli on.li Preti (seduta antimeridiana del 26 marzo 1947, ivi, vol. I, 690), Binni (seduta antimeridiana del 12 aprile 1947, ivi, vol. I, 818), Nobili Tito Oro (seduta antimeridiana del 12 aprile 1947, ivi, vol. I, 820). Nel testo definitivamente approvato il riferimento all’ordine pubblico risulta omesso.<br />
[16] Corte cost., 8 giugno 2001, n. 187, in Giur. cost., 2001, 1434, con nota di A. PACE, L’accesso alla categoria “aperta” dei diritti inviolabili incontra solo puntuali dinieghi o anche limiti?<br />
[17] A. PACE, op. loco cit., <br />
[18] A. BALDASSARRE, Diritti inviolabili, in Enc. Dir., Roma, 1989, 18 ss.; F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella Giurisprudenza Costituzionale, Torino, Giappichelli, 1995, 8.<br />
[19] La legge citata è stata preceduta dalla legge di orientamento e programmazione relativa alla sicurezza n. 95-73 del 21 gennaio 1995, modificata con legge n. 2001-1062 del 15 novembre 2001 (art. 1).</p>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/per-laffermazione-della-sicurezza-pubblica-come-diritto/">Per l&#8217;affermazione della sicurezza pubblica come diritto</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>&#8220;Decreto di espulsione: atto di natura vincolata o discrezionale?:contrasto di orientamenti nel T.A.R. Piemonte&#8221;</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/decreto-di-espulsione-atto-di-natura-vincolata-o-discrezionalecontrasto-di-orientamenti-nel-t-a-r-piemonte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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<p>Un cittadino tunisino risultava sprovvisto di valido titolo di soggiorno essendogli scaduto il permesso di soggiorno da oltre un anno e mezzo. Nell&#8217;impugnare il decreto di espulsione lo straniero lamentava il difetto di motivazione nonchè il correlato difetto di istruttoria del provvedimento che genericamente indicava la presunta violazione delle disposizioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/decreto-di-espulsione-atto-di-natura-vincolata-o-discrezionalecontrasto-di-orientamenti-nel-t-a-r-piemonte/">&#8220;Decreto di espulsione: atto di natura vincolata o discrezionale?:contrasto di orientamenti nel T.A.R. Piemonte&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Un cittadino tunisino risultava sprovvisto di valido titolo di soggiorno essendogli scaduto il permesso di soggiorno da oltre un anno e mezzo.<br />
Nell&#8217;impugnare il decreto di espulsione lo straniero lamentava il difetto di motivazione nonchè il correlato difetto di istruttoria del provvedimento che genericamente indicava la presunta violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno. <br />
Il TAR adito qualificava il potere esercitato dalla Prefettura di natura vincolata, fondandosi sulla formulazione del secondo comma dell&#8217;art. 7 del D.L. 30.12.1989 n. 416, conv. in L. 28.2.1990 n. 39.<br />
I giudici pur asserendo che il decreto deve essere preceduto dall&#8217;accertamento della situazione di violazione della normativa in materia di immigrazione ritengono sufficiente, ai fini della motivazione, l&#8217;enunciazione sintetica delle norme di legge violate ed il riferimento all&#8217;esame di atti di ufficio.<br />
Parrebbe che l&#8217;accertamento dei presupposti per l&#8217;emissione del decreto (nel caso di specie: permesso di soggiorno scaduto) sia stato condotto dai giudici, che pervero, invece, non richiedono l&#8217;accertamento della violazione agli organi preposti all&#8217;emissione del decreto di espulsione, ma la semplice indicazione delle norme violate in virtù della natura non discrezionale del provvedimento.<br />
Di segno esattamente inverso la successiva sentenza n° 239 del Tar Piemonte.<br />
Un cittadino cinese trovato in possesso di permesso di soggiorno scaduto subisce un decreto di espulsione.<br />
Il decreto veniva genericamente motivato sulla scorta dell&#8217;asserita violazione delle norme in materia di ingresso e soggiorno.<br />
Il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione e la violazione di legge, evidenziando una serie di circostanze che giustificherebbero il mancato rinnovo del permesso di soggiorno alla data della scadenza.<br />
I giudici ravvisano un difetto di motivazione atteso che non è dato comprendere se il riferimento attiene all&#8217;ingresso o al soggiorno anche in ragione del fatto che le norme citate indicano fattispecie diverse.<br />
Il collegio ricorda i principi relativi all&#8217;obbligo di motivazione dei provvedimenti dotati di discrezionalità e del divieto di integrazione della motivazione in sede giurisdizionale.<br />
Viene, inoltre, individuato nell&#8217;articolo 7, comma quarto, della legge n. 39/90, un espresso obbligo di motivazione in ordine al decreto di espulsione.<br />
Sussiste quindi un evidente contrasto con la sentenza avente identico oggetto e recante la stessa data e numero di ruolo immediatamente precedente che, invece, asserisce il principio contrario: &#8220;In presenza di un potere di natura vincolata, l’obbligo di motivazione si restringe all’indicazione della sussistenza dei necessari presupposti di legge per l’adozione del provvedimento, senza che occorrano ulteriori giustificazioni a sostegno&#8221; (TAR Piemonte &#8211; Torino, Sez. II, 14 febbraio 2004, n. 238).<br />
Il contrasto è ancor più evidente in quanto la posizione dei due stranieri espulsi è pressoché identica: entrambi hanno un permesso di soggiorno scaduto ed il decreto di espulsione reca la medesima motivazione.</p>
<p> &#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. PIEMONTE SEZ. II &#8211; <a href="/ga/id/2004/2/4968/g">sent. 14 febbraio 2004 n. 238</a></p>
<p>V. T.A.R. PIEMONTE SEZ. II &#8211; <a href="/ga/id/2004/2/5489/g">sent. 14 febbraio 2004 n. 239</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Il nuovo sistema dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza dopo la riforma del titolo v, parte seconda della costituzione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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<p>Sommario: 1. I riferimenti all&#8217;ordine pubblico nel testo della Costituzione; 2. L&#8217;ordine pubblico nel diritto privato; 3.L&#8217;ordine pubblico nel diritto amministrativo; 4. Il dibattito sulla definizione e sui contenuti dell&#8217;ordine pubblico: dalla concezione &#34;materiale&#34; a quella &#34;ideale&#34;; 5. La valenza e la portata del concetto di ordine pubblico nella costituzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-nuovo-sistema-dellordine-pubblico-e-della-sicurezza-dopo-la-riforma-del-titolo-v-parte-seconda-della-costituzione/">Il nuovo sistema dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza dopo la riforma del titolo v, parte seconda della costituzione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: justify;">Sommario: 1. I riferimenti all&#8217;ordine pubblico nel testo della Costituzione; 2. L&#8217;ordine pubblico nel diritto privato; 3.L&#8217;ordine pubblico nel diritto amministrativo; 4. Il dibattito sulla definizione e sui contenuti dell&#8217;ordine pubblico: dalla concezione &quot;materiale&quot; a quella &quot;ideale&quot;; 5. La valenza e la portata del concetto di ordine pubblico nella costituzione riformata; 6. L&#8217;ordine pubblico e la sicurezza: endiadi o materie distinte?; 7. L&#8217;ordine pubblico, la polizia amministrativa locale e le forme di coordinamento tra Stato e Regioni; 8. La polizia amministrativa regionale e locale negli ulteriori progetti di riforma dell&#8217;articolo 117 della Costituzione.</p>
<p> <strong>1. I riferimenti all&#8217;ordine pubblico nel resto della Costituzione.</strong></p>
<p> La recente revisione delle norme sulle Regioni e sulle Autonomie, anche nei rapporti con lo Stato centrale, ha &#8211; fra le altre novità &#8211; posto le basi per una nuova ridefinizione del sistema dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza nell&#8217;ordinamento generale. L&#8217;art. 117, comma 2°, lettera h), ha, infatti, esplicitamente &#8211; e, pertanto, in modo innovativo &#8211; individuato tale materia tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre, com&#8217;è noto, il testo previgente della Costituzione non faceva alcuna menzione esplicita dell&#8217;ordine pubblico [1].L&#8217;ordine pubblico come materia, peraltro, ha trovato negli anni meno recenti una limitata enunciazione anche nei testi normativi di livello ordinario che, oltretutto, si sono sempre fermati a previsioni prive di contenuto definitorio e descrittivo della materia stessa.Il termine &#8220;ordine pubblico&#8221; viene dapprima introdotto, nella legislazione post-unitaria, in due importanti corpi normativi ma di ambito differente: il Codice Civile del 1865 e la legge di Pubblica Sicurezza 20 marzo 1865, n. 2248, all. B.Tale duplice previsione si ripeterà negli anni successivi fino a determinare, come vedremo, una altrettanto duplice valenza concettuale del termine &quot;ordine pubblico&quot;: la prima di carattere privatistico, la seconda attinente al diritto pubblico e, più compiutamente, al diritto amministrativo.</p>
<p> <strong>2. L&#8217;ordine pubblico nel diritto privato.</strong></p>
<p> L&#8217;art. 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (recante &quot;riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato&quot;) stabilisce che la legge straniera non è applicata nell&#8217;ordinamento italiano se i suoi effetti sono contrari all&#8217;ordine pubblico.Tale disposizione, peraltro, si è inserita in un solco in precedenza tracciato dall&#8217;art. 31 delle disposizioni preliminari al Codice Civile del 1942, nonché, ancor più in precedenza, dall&#8217;art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile del 1865 (quest&#8217;ultimo, peraltro, riprendeva l&#8217;analoga disposizione dell&#8217;art. 6 del Code Napolèon). La disposizione codicistica, nel porre un rigoroso limite all&#8217;efficacia di normative straniere nel nostro ordinamento, è ispirata al tradizionale principio della prevalenza dei principi generali dell&#8217;ordinamento rispetto a qualsiasi regolamentazione dei rapporti tra i privati.Questo principio trova ulteriore applicazione nell&#8217;art. 65 della citata legge n. 218 del 1995, laddove il limite della necessaria corrispondenza all&#8217;ordine pubblico viene esteso anche all&#8217;efficacia dei provvedimenti di autorità amministrative straniere relativi alla capacità delle persone, nonché all&#8217;esistenza di rapporti di famiglia o di diritti di personalità. Altra importante enunciazione dell&#8217;ordine pubblico in ambito privatistico si rinviene nella disposizione dell&#8217;art. 1343 del Codice Civile, per effetto della quale la causa del contratto è illecita, e produce la nullità del contratto stesso, quando &#8211; tra l&#8217;altro &#8211; è contraria all&#8217;ordine pubblico.Il complesso delle predette disposizioni normative segna il concetto di ordine pubblico nel diritto privato. Le disposizioni preliminari al Codice civile, anche alla luce del percorso storico che ne caratterizza i contenuti, hanno &#8211; in particolare &#8211; ispirato definizioni variabili dall&#8217;&quot;ordine pubblico del diritto internazionale privato&quot;, all&#8217; &quot;ordine pubblico internazionale&quot;.Effettivamente, è proprio con riguardo alle regole del diritto internazionale privato che hanno avuto modo di svilupparsi le varie teorie della dottrina sull&#8217;ordine pubblico.Esaminando la dottrina del XIX secolo, si è correttamente notato che il sorgere dei moderni stati nazionali determinò il venir meno del diritto comune e, di conseguenza, l&#8217;affermarsi dell&#8217;esigenza di raffronto tra le normative dei diversi stati nazionali al fine dell&#8217;applicazione del diritto nelle specifiche fattispecie [2]. Una prima corrente dottrinale di matrice francese elaborò una concezione dell&#8217;ordine pubblico in termini &quot;positivi&quot;: nei rapporti di diritto privato internazionale, infatti, alcune leggi del foro, per la loro valenza pubblicistica e per l&#8217;attinenza ad alcuni principi generali dell&#8217;ordinamento, dovevano trovare assoluta ed inderogabile applicazione poiché considerate di &quot;ordine pubblico&quot;. La sopradescritta valenza &quot;positiva&quot; di tale concezione risiede nel fatto che, nel conflitto tra la normativa straniera e la normativa del foro di ordine pubblico, la valutazione ed individuazione di quest&#8217;ultima dovesse addirittura precedere la prima ed impedirne l&#8217;applicazione, e non, quindi, costituire una mera eccezione all&#8217;efficacia della stessa.Di tale impostazione risentiva la codificazione italiana del diritto internazionale privato del 1865: dalla lettura degli artt. 10, 11 e soprattutto 12 delle disposizioni preliminari al Codice Civile del 1865 emergeva chiaramente una concezione dell&#8217;ordine pubblico come fattore di inderogabilità assoluta di alcune norme dell&#8217;ordinamento [3]. E&#8217; con la dottrina tedesca della fine del XIX secolo che il rapporto tra l&#8217;ordine pubblico e l&#8217;applicazione delle norme di diritto privato internazionale si inverte: l&#8217;ordine pubblico non è un fattore di assoluta inderogabilità ma diventa un&#8217;eccezione, un limite all&#8217;operatività della normativa cosiddetta &quot;di conflitto&quot;, assumendo una valenza, per così dire, &quot;negativa&quot; [4]. L&#8217;ordine pubblico pertanto mantiene la funzione di difesa dei principi fondamentali dell&#8217;ordinamento, ma interverrà solo eccezionalmente per escludere in concreto l&#8217;applicazione di quelle normative o posizioni incompatibili con tali principi [5].Tale impostazione fu non solo fatta propria dalla quasi totalità della dottrina italiana [6], ma costituì la connotazione principale della formulazione dell&#8217;articolo 31 delle disposizioni preliminari al codice civile del 1942 che si limitò a stabilire che le leggi e gli atti di uno Stato estero, o le private disposizioni e convenzioni, in nessun caso possono avere effetto nel territorio dello Stato quando siano contrarie all&#8217;ordine pubblico. L&#8217;impostazione dell&#8217;ordine pubblico come eccezione all&#8217;operatività di una normativa contraria ai principi fondamentali dell&#8217;ordinamento &#8211; anziché come prioritario fattore di inderogabilità della normativa dello Stato &#8211; è stata ripresa da tutte le codificazioni moderne del diritto internazionale privato, e confermata nella formulazione dell&#8217;articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218, che ha sostituito le precedenti disposizioni preliminari al codice civile del 1942. La distinzione sopra accennata tra l&#8217;accezione positiva e quella negativa dell&#8217;ordine pubblico non ha esclusivamente una valenza teorica: essa, infatti, condiziona le modalità di operare dell&#8217;interprete che, nel valutare l&#8217;applicabilità delle norme di diritto internazionale privato dovrà solo successivamente porsi il problema degli effetti che possono derivare da tale applicazione.L&#8217;interprete, quindi, non dovrà partire da una preliminare individuazione di norme e principi inderogabili, né dovrà formulare giudizi di astratta contrarietà all&#8217;ordine pubblico delle cosiddette norme di conflitto: dall&#8217;esplicita formulazione del comma 1° dell&#8217;art. 16 della legge n. 218 del 1995 si ricava che il giudizio di eventuale contrarietà all&#8217;ordine pubblico non deve essere indirizzato verso la legge straniera in quanto tale, bensì nei confronti dei suoi specifici e concreti effetti. Le evoluzioni teoriche della dottrina nell&#8217;ambito che ci interessa hanno condotto periodicamente a variabili qualificazioni dell&#8217;ordine pubblico, non senza periodiche confusioni con istituti in qualche modo simili ma diversi. E&#8217; pacifica ormai la distinzione, in diritto privato, dell&#8217;ordine pubblico come limite generale ed eccezionale a salvaguardia dei principi fondamentali dell&#8217;ordinamento, da una parte, e le norme di applicazione necessarie, dall&#8217;altra [7]. La distinzione è fin troppo evidente e va individuata nella generalità, eventualità ed eccezionalità del primo rispetto alla specificità e tassatività delle seconde. Tale distinzione, peraltro, trova oggi una particolare conferma nel fatto che la citata legge n. 218 del 1995 abbia esplicitamente previsto l&#8217;operare distinto dei due limiti in argomento attraverso la formulazione, rispettivamente, dell&#8217;articolo 16 e dell&#8217;articolo 17. Un altro versante del dibattito dottrinario ha riguardato la distinzione tra le definizioni di ordine pubblico interno e quella di ordine pubblico internazionale.L&#8217;originaria &#8211; e, come abbiamo visto, ormai superata &#8211; concezione positiva dell&#8217;ordine pubblico portava a ritenere che l&#8217;ordine pubblico dovesse essere unitariamente inteso come uno strumento di difesa dei principi fondamentali dell&#8217;ordinamento di uno Stato dalle eventuali turbative che potessero provenire sia dall&#8217;interno che dall&#8217;esterno dell&#8217;ordinamento. Con l&#8217;affermarsi dell&#8217;accezione &quot;negativa&quot; dell&#8217;ordine pubblico, la distinzione oggi opera solo nel senso che l&#8217;ordine pubblico interno attiene esclusivamente ad una funzione di limitazione della autonomia negoziale dei privati, mentre l&#8217;ordine pubblico cosiddetto internazionale funge da limite eccezionale all&#8217;efficacia di normative straniere incompatibili con i principi del foro.Ciò detto, va conclusivamente evidenziato che la definizione assolutamente prevalente &#8211; nella dottrina e nella giurisprudenza &#8211; dell&#8217;ordine pubblico nel diritto privato identifica lo stesso nei principi fondamentali che si presentano quali espressione delle concezioni sociali e morali vigenti nell&#8217;organizzazione statale e che sono tanto intimamente legati con gli interessi della società da costituire le basi dell&#8217;organizzazione stessa [8]. Tale concezione, peraltro assolutamente consolidatasi in dottrina e in giurisprudenza, ha trovato una limitata contraddizione in una specifica corrente dottrinaria, a volte ripresa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione [9], che ha proposto una più specifica e diversa connotazione dell&#8217;ordine pubblico &quot;internazionale&quot;. Questo si differenzierebbe dall&#8217;ordine pubblico interno per la diversità di ambito di provenienza dei principi fondamentali che lo caratterizzano, che atterrebbero molto più estesamente a valori universalmente affermati &#8211; e non limitati ai principi di convivenza della comunità nazionale &#8211; quali quelli relativi alla protezione dei diritti dell&#8217;uomo e del fanciullo, alla repressione del genocidio e della schiavitù ecc. [10]. Tale concezione internazionalistica, quindi, teorizzerebbe un ordine pubblico che riguarda e riassume i principi universalmente accettati ed essenziali ad ogni comunità, mentre l&#8217;ordine pubblico interno sarebbe costituito dall&#8217;insieme sia delle norme inderogabili da parte dei privati, che dalle norme che incarnano i principi fondamentali del singolo ordinamento. La circostanza che tale concezione, oltre che foriera di confusioni sul versante dell&#8217;ordine pubblico interno, fosse ispirata prevalentemente da un&#8217;impropria e non sempre necessaria esigenza di graduazione &#8211; di importanza e di estensione territoriale &#8211; della valenza dei principi che compongono l&#8217;ordine pubblico, ne ha determinato un limitato successo.</p>
<p> <strong>3. L&#8217;ordine pubblico nel diritto amministrativo.</strong></p>
<p> Nella legislazione di pubblica sicurezza (che parte dalla citata legge 20 marzo 1865, n. 2248, per arrivare fino al tutt&#8217;ora vigente R.D. 18 giugno 1931 n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) l'&lt;&gt; viene diffusamente enunciato ed indicato come materia e come interesse pubblico che legittima specifici interventi dell&#8217;Autorità di Pubblica Sicurezza.Tra le disposizioni normative che possono essere citate, come maggiormente esemplificative della valenza dell&#8217;ordine pubblico quale presupposto dell&#8217;attività dell&#8217;Autorità amministrativa, merita essere evidenziato l&#8217;art. 2 del citato T.U.L.P.S. che attribuisce al Prefetto, nei casi di grave necessità ed urgenza, la facoltà di adottare tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili per la tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza pubblica [11]. Ancora più eloquente è il disposto di cui all&#8217;art. 18, comma 4°, del T.U.L.P.S., che attribuisce al Questore la potestà di impedire riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, tra l&#8217;altro, per ragioni di ordine pubblico.E&#8217; di tutta evidenza che l&#8217;ordine pubblico così come concepito dalla legislazione di pubblica sicurezza (e, quindi, in diritto amministrativo) agisce sulla sfera del lecito giuridico. Esso cioè si sostanzia in un limite ad attività materiali originariamente riconosciute come libere (libertà di riunione, di spettacolo) la cui esplicazione non produce in sé nuovo diritto, costituendo esclusivamente, per l&#8217;appunto, manifestazione di libertà.Al contrario, l&#8217;ordine pubblico di cui si è prima parlato nell&#8217;ambito del diritto privato, costituendo un limite di efficacia agli atti giuridici di un ordinamento straniero (leggi, sentenze, atti amministrativi) o alle manifestazioni dell&#8217;autonomia negoziale dei privati, opera sul piano del possibile giuridico.<br /> Esso, cioè, preclude la formazione e l&#8217;applicazione di nuovo diritto che contrasti con esso stesso [12].</p>
<p> <strong>4. Il dibattito sulla definizione e sui contenuti dell&#8217;ordine pubblico: dalla concezione &quot;materiale&quot; a quella &quot;ideale&quot;.</strong></p>
<p> Come si è già accennato, in tutti i testi normativi che abbiamo citato è stato a lungo possibile rinvenire riferimenti all&#8217;ordine pubblico senza che dello stesso vi fossero esplicite definizioni, o che ne venissero delineati i contenuti.Prima di analizzare gli indirizzi che, in proposito, si sono determinati nell&#8217;elaborazione giurisprudenziale, soprattutto della Corte Costituzionale, è opportuno evidenziare sin d&#8217;ora che una esplicita definizione dei contenuti dell&#8217;ordine pubblico &#8211; a livello normativo &#8211; si è avuta solo recentemente con il disposto del comma 2° dell&#8217;art. 159 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 [13]. In precedenza, pertanto, il compito di pervenire ad una definizione della materia di cui trattasi è stato sviluppato su molteplici versanti dalla dottrina e dalla giurisprudenza.<br /> Il primo ordine di problemi che ci si è posti attiene alla connotazione di fondo da riconoscere all&#8217;ordine pubblico.<br /> Sul punto il dibattito si è articolato in una duplice direzione: lungo la prima di esse si è voluto riconoscere all&#8217;ordine pubblico la natura di principio o complesso di principi che, in base ad un criterio di prevalenza, si contrappongono all&#8217;esercizio di diritti o all&#8217;affermazione di altri principi riconosciuti dall&#8217;ordinamento (c.d. ordine pubblico ideale). Nella seconda direzione, al contrario, si sono attribuite all&#8217;ordine pubblico le caratteristiche di una più specifica e concreta condizione di fatto che, trovandosi in relazione ad altra situazione di fatto, ne determina i limiti entro i quali quest&#8217;ultima può liberamente e legittimamente esplicarsi (c.d. ordine pubblico materiale). La dottrina prevalente è stata costantemente tesa ad evitare di dare al concetto di ordine pubblico, nel nostro ordinamento, una connotazione di tipo &quot;ideale&quot; [14]. Quest&#8217;ultima, infatti, si fonda sostanzialmente sul presupposto che le libertà riconosciute ai cittadini anche dalla Costituzione possano trovare un limite generale di esplicazione nella conformità delle stesse &#8211; o, comunque, nella non contrarietà &#8211; ad un non ben definito complesso di principi generali dell&#8217;ordinamento medesimo che, semplificando, può essere individuato nell&#8217;esigenza di garantire in ogni occasione l&#8217;ordinato svolgimento della vita civile.In una concezione estrema dell&#8217;ordine pubblico inteso in senso &quot;ideale&quot; si è ritenuto che tale ordinato svolgimento della vita dei cittadini si concretizzi in una sorta di ordine legale precostituito: è proprio tale affermazione che è stata vista con sfavore dalla dottrina prevalente, soprattutto volendo considerare che lo sforzo definitorio della materia dell&#8217;ordine pubblico attiene ai rapporti tra l&#8217;autorità amministrativa e le libertà dei cittadini [15]. In buona sostanza, immaginare un concetto di ordine pubblico come una sorta di &quot;super principio&quot; dell&#8217;ordinamento (superiore e condizionante rispetto a tutti gli altri principi garantiti dalla Costituzione) significherebbe conferire all&#8217;autorità amministrativa &#8211; in particolare a quella di pubblica sicurezza -, con ampio margine di discrezionalità, la potestà di affermare i contenuti essenziali dei valori dell&#8217;ordinamento giuridico: potestà che, al contrario, deve essere prerogativa di altri poteri espressivi della sovranità popolare.La dottrina, pertanto, ha indirizzato la propria preferenza verso un&#8217;interpretazione di tipo &quot;materiale&quot; del concetto di ordine pubblico, inteso come &quot;condizione pacifica di una convivenza immune da violenza&quot; [16]. L&#8217;ordine pubblico, in sostanza, sarebbe esclusivamente quella condizione, necessaria in ogni circostanza, per la quale le libertà dei cittadini possono esplicarsi senza compromissione dell&#8217;integrità fisica e giuridica di persone, beni, interessi.Tale concezione è stata fondata soprattutto sul dato letterale di alcune specifiche disposizioni della nostra carta costituzionale, in particolare quelle di cui agli artt. 14, 16, 17 e 41. E&#8217; stato infatti osservato che nella parte prima della Costituzione il termine &quot;ordine pubblico&quot; non viene mai espressamente enunciato, limitandosi a prevedere esclusivamente l&#8217;esigenza di tutela della sicurezza e dell&#8217;incolumità pubblica in relazione e come limite solo ad alcune delle libertà riconosciute [17].<br /> L&#8217;ordine pubblico, pertanto, viene indicato in questa parte della Costituzione con un&#8217;endiadi per delimitare specifiche libertà.<br /> Tra queste vi è senz&#8217;altro la libertà di circolazione (art. 16) e la libertà di riunione (art. 17). Può inoltre farsi analogo riferimento alla previsione di cui all&#8217;art. 41 che pone la sicurezza quale limite allo svolgimento anche dell&#8217;iniziativa economica privata.Al contrario, nessuna limitazione di questo tipo viene posta per altre significative libertà, come quella religiosa e di espressione che sono, rispettivamente, sottoposte a limite di tipo diverso (buoncostume), oppure a nessun limite se non quello previsto dalla legge penale.Da tali constatazioni se ne è ricavato che l&#8217;ordine pubblico non può essere inteso come un limite generale operante nei confronti di tutte le situazioni giuridiche di libertà. Esso, pertanto, non è un principio di carattere generale, ma esplica la propria operatività esclusivamente nei confronti di specifiche libertà (ad esempio, come detto, di riunione e di circolazione) non potendo incidere in alcun modo su altre libertà fondamentali quali, sempre ad esempio, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà religiosa, la libertà di insegnamento, la libertà personale e di corrispondenza.Si può osservare come le due constatazioni sopra esposte (quella relativa all&#8217;ordine pubblico come ordine materiale e quella che lo individua come limite delle sole libertà per le quali, sia pure con endiadi, é riferito) siano strettamente correlate tra loro e, per di più, costituiscano elementi inscindibili di un&#8217;unica considerazione. L&#8217;ordine pubblico (nella sua accezione di incolumità e/o sicurezza) incide sulle libertà il cui esercizio implica necessariamente il venire a contatto di due o più persone, richiedendo come presupposto necessario la compresenza di più soggetti. Esso, al contrario, non è in alcun modo previsto per le libertà che sono ontologicamente fondate sulla possibilità di esercizio individuale [18]. L&#8217;ordine pubblico, pertanto, è rivolto a regolare l&#8217;ordinato contatto tra più persone e ad evitare che da tale contatto ne derivi disordine, che non può che essere inteso come disordine materiale. Ad affermazione di segno diverso sembra essere pervenuta la giurisprudenza della Corte Costituzionale nelle varie occasioni in cui ha avuto modo di occuparsi dei contenuti e della definizione dell&#8217;ordine pubblico.Si ritiene, infatti, che la giurisprudenza della Corte Costituzionale sull&#8217;argomento si sia sostanzialmente attestata su posizioni diametralmente opposte a quelle, sopra esposte, della dottrina.In primo luogo, l&#8217;ordine pubblico coinciderebbe con l&#8217;ordine legale su cui poggia la convivenza e con l&#8217;ordine costituzionale; in secondo luogo, l&#8217;ordine pubblico è un bene comunque immanente all&#8217;intero complesso dei principi costituzionali e costituisce un limite insormontabile per tutti i diritti costituzionalmente garantiti.Partendo da tali presupposti di carattere generale, più specificatamente la Corte Costituzionale, negli anni, ha valutato in alcuni casi l&#8217;ordine pubblico &#8211; più che come interesse a sé stante, da considerarsi come limite alle altre libertà &#8211; come espressione estemporanea e contingente di un contrasto tra varie libertà, singolarmente parimenti garantite dalla Costituzione: si pensi ai casi in cui la libertà di riunione di alcuni può contrastare con la libertà di circolazione di altri o ai possibili contrasti che si possono verificare tra la libertà di espressione del pensiero e le esigenze di tutela della riservatezza.In alcune pronunce, inoltre, la Corte Costituzionale si è spinta fino al punto da considerare l&#8217;ordine pubblico come limite alla libertà di manifestazione del pensiero, quando questo non sia pensiero &quot;puro&quot; ma si traduca in un incitamento all&#8217;azione, come tale da ritenersi vietato non solo perché non costituente manifestazione di pensiero tutelata, ma anche perché lesivo dell&#8217;ordine pubblico [19]. La più significativa, comunque, delle pronunzie della Corte Costituzionale, per quello che interessa in questa sede, è da rinvenirsi nella sentenza 3 novembre 1988 n. 1013. Con essa viene formulata in maniera compiuta la definizione di ordine pubblico che, successivamente ripresa nelle sentenze 4 aprile 1990, n. 162, e 7 aprile 1995, n. 115, troverà definitiva consacrazione nella disposizione di cui al comma 2° dell&#8217;art. 159 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Tale disposizione di legge, come sopra già detto, ha l&#8217;importante caratteristica di essere stata la prima ad aver tracciato una definizione e delineato i contenuti della materia che ci interessa.L&#8217;ordine pubblico viene &quot;inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l&#8217;ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale&quot;. La connotazione sostanzialmente &quot;ideale&quot; dell&#8217;ordine pubblico in tal modo enunciata viene, altresì, rafforzata dalla previsione di cui al comma 1° del citato art. 159 del d.lgs. n. 112 del 1998, con la quale viene delimitato l&#8217;ambito concettuale generale dei compiti e delle funzioni di polizia amministrativa, ricavabili anche per esclusione rispetto a quelli di polizia di sicurezza che attengono strettamente alla tutela dell&#8217;ordine pubblico.In tale disposizione normativa viene formulata &#8211; in un&#8217;evidente contrapposizione rispetto alla successiva formulazione della definizione dell&#8217;ordine pubblico &#8211; una definizione delle funzioni e dei compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa come complesso di &quot;misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere recate ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza pubblica&quot;. Sono funzioni di polizia amministrativa, pertanto, quelle finalizzate all&#8217;esigenza di tutelare la collettività dai pregiudizi (di tipo &#8220;materiale&#8221;) diversi da quelli (di connotazione &#8220;ideale&#8221;) che possono riguardare i beni e gli interessi primari e fondamentali che caratterizzano l&#8217;unitarietà dell&#8217;ordinamento. A questi ultimi si provvede mediante le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all&#8217;ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica, di cui al comma 2° dell&#8217;art. 159 del d.lgs. n. 112 del 1998, che costituiscono, invece, il contenuto della &quot;polizia di sicurezza&quot;.</p>
<p> <strong>5. La valenza e la portata del concetto di ordine pubblico nella costituzione riformata.</strong></p>
<p> Come sopra già accennato, l&#8217;ordine pubblico fa ingresso nel testo della nostra Costituzione con la recente riforma del titolo V della stessa, approvata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3. L&#8217;assoluta mancanza di qualsiasi riferimento diretto nel testo previgente non era frutto del caso o di un&#8217;inconsapevole omissione: la possibilità di un&#8217;interpretazione troppo astratta e generica del concetto di ordine pubblico, nonché -come in precedenza ricordato &#8211; la possibilità che allo stesso concetto potesse essere ricondotta una potenzialità delimitativa dei diritti e delle libertà garantite dalla costituzione, avevano indotto il legislatore costituente ad evitare qualsiasi specifica citazione testuale dell&#8217;ordine pubblico che potesse favorirne un&#8217;interpretazione c.d. &quot;ideale&quot;. Tale sforzo &#8211; che abbiamo visto essere stato sorretto negli anni dalla dominante produzione della dottrina &#8211; si è rivelato parzialmente inefficace a fronte della sopra esposta prevalente elaborazione giurisprudenziale della Corte Costituzionale, che, come pure detto, si è attestata su considerazioni dell&#8217;ordine pubblico come principio condizionante l&#8217;intero complesso delle libertà costituzionalmente garantite.Su tali presupposti, la recente riforma ha introdotto non solo l&#8217;ordine pubblico come materia di livello costituzionale, ma anche altri riferimenti normativi di collegamento del concetto di sicurezza a quello di ordine pubblico.Il primo e più significativo riferimento si ha &#8211; come già ricordato &#8211; all&#8217;articolo 117, comma 2°, lett. h), ove l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza &#8211; ad esclusione della polizia amministrativa locale &#8211; vengono inseriti nell&#8217;elencazione della materie per le quali viene attribuita allo Stato una competenza legislativa esclusiva.Tale previsione, peraltro, va tenuta in debita correlazione a quella di cui all&#8217;art. 118, comma 3°, che attribuisce alla legge statale la disciplina di &quot;forme di coordinamento tra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del 2° comma dell&#8217;art. 117 &#8230;&quot; (rispettivamente, l&#8217;immigrazione, da una parte, e l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza, dall&#8217;altra).Inoltre, un&#8217;altra importante citazione della &quot;sicurezza pubblica&quot; (che vedremo essere strettamente legata al concetto di ordine pubblico, se non coincidente con lo stesso) è contenuta nella nuova versione del comma 2° dell&#8217;art. 120 della Costituzione, laddove essa viene considerata tra le esigenze e le motivazioni che possono fondare il potere sostitutivo del Governo nei confronti di organi delle Regioni e degli Enti locali [20] .L&#8217;esplicita previsione dell&#8217;ordine pubblico tra le materie oggetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato non è priva di conseguenze per le riflessioni che si impongono.In primo luogo, va osservata la premessa che la norma costituzionale si limita normalmente ad assegnare la competenza a legiferare su una determinata materia, provvedendo a qualificarla, ma senza dovere e potere specificatamente disciplinare i contorni della materia stessa e, conseguentemente, delimitarne i contenuti. L&#8217;inevitabile generalità ed astrattezza del concetto esplicativo della materia, pertanto, assume una particolare delicatezza nel contesto che ci occupa: la molteplicità, infatti delle opzioni interpretative che possono riguardare la definizione dell&#8217;ordine pubblico &#8211; anche alla luce delle interpretazioni che dello stesso sono state date dalla suesposta giurisprudenza della Corte Costituzionale &#8211; favorisce la possibilità di un futuro sviluppo normativo della materia che, di fatto, potrebbe determinare importanti riflessi sulla potestà legislativa generale delle Regioni e, più in generale, sull&#8217;intero assetto ordinamentale del riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni.In poche parole, le caratteristiche di clausola generale potenzialmente limitatrice e condizionante dell&#8217;intero complesso dei diritti costituzionalmente garantiti &#8211; in nome del preminente interesse alla tutela dei principi e degli interessi primari dell&#8217;ordinamento &#8211; potrà favorire, da parte dello Stato, nell&#8217;esercizio della propria competenza esclusiva in materia, l&#8217;approvazione e la creazione di specifici testi di legge che potranno occupare trasversalmente gli ambiti di qualsiasi altra materia anche di competenza regionale, condizionandone la portata normativa [21]. Tale possibilità, peraltro, deve fare i conti con la circostanza che, con la legge di riforma costituzionale n. 3 del 2001, l&#8217;impostazione generale dei criteri di riparto della competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni è stata radicalmente capovolta.Com&#8217;è noto, infatti, al contrario di quanto avveniva in precedenza, è la competenza legislativa dello Stato ad essere prevista per una specifica e tassativa elencazione di materie, mentre la competenza delle regioni è di carattere generale e residuale. Sicchè, come è stato osservato, le materie attribuite alla competenza statale costituiscono una deroga ad una diversa potestà legislativa generale e residuale e, pertanto, non dovrebbero essere interpretate in modo analogico od estensivo, bensì in senso restrittivo.Tale interpretazione restrittiva si imporrebbe ancor più per materie come l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza che &#8211; anche a causa della suddetta, intrinseca genericità e mutabilità storica dei concetti con cui viene identificata &#8211; si prestano ad interpretazioni la cui variabilità estrema può portare ad effetti imponenti sugli equilibri ordinamentali. L&#8217;eccessiva ampiezza, insomma, della possibilità di esercizio della funzione legislativa statale in materia di ordine pubblico e sicurezza (stante la genericità e la vaghezza dei concetti che li riguardano) potrebbe, da una parte, legittimare normative che di fatto finiscano per comprimere e limitare altri diritti fondamentali costituzionalmente garantiti; dall&#8217;altra, consentire invasioni delle competenze legislative esclusive regionali, oppure determinare attrazioni nella competenza esclusiva statale di materie che, di fatto, rientrerebbero nella potestà concorrente. E&#8217; stato, inoltre, notato che ulteriori elementi di delicatezza connessi all&#8217;esatta interpretazione da dare alla materia dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza sono legati agli effetti che l&#8217;interpretazione stessa può riflettere sull&#8217;intera struttura e funzionalità dell&#8217;ordinamento costituzionale. E&#8217; appena il caso di evidenziare, in proposito, che appaiono intimamente connessi alla materia in argomento &#8211; ed ai contenuti ad essa riconosciuti &#8211; anche gli importantissimi temi dell&#8217;unità ed indivisibilità della Repubblica tutelate dall&#8217;art. 5 della Costituzione, nonché le questioni del &quot;pericolo grave per l&#8217;incolumità e la sicurezza pubblica&quot; e dell&#8217;&quot;unità giuridica&quot;: temi individuati dalla nuova formulazione del comma 2° dell&#8217;art. 120 della Costituzione quali presupposti che possono legittimare il Governo ad esercitare un pregnante potere sostitutivo nei confronti degli organi delle Regioni e degli Enti Locali [22].Volendo, pertanto, propugnare una costruttiva sintesi di tutte le argomentazioni svolte dalla dottrina e dalla giurisprudenza sull&#8217;argomento (e cioè sulla esatta interpretazione e definizione da dare alla materia dell&#8217;ordine pubblico così come enunciata dall&#8217;art. 117, comma 2° della Costituzione) è forse opportuno ispirarsi alla ricerca di un punto di mediazione tra le opposte concezioni dell&#8217;ordine pubblico in senso ideale, da una parte, ed in senso materiale, dall&#8217;altra.Nella consapevolezza che l&#8217;operazione di introduzione, per così dire, nominale nella Costituzione della materia dell&#8217;ordine pubblico (al pari di quella della sicurezza e di quella dell&#8217;immigrazione) ha inevitabilmente comportato il riferimento a concetti di per sé suscettibili di interpretazione generica e mutevole nel tempo &#8211; e, pertanto, suscettibili di poter essere interpretati in forma elastica, negli anni a venire, dal legislatore statale &#8211; si ritiene condivisibile, comunque, l&#8217;opinione di chi affermi che il legislatore statale dovrà preferibilmente attenersi ad un criterio interpretativo il più possibile oggettivo del significato della materia: esso dovrà, in buona sostanza, essere il più restrittivo possibile per legiferare correttamente a norma dell&#8217;art. 117, comma 2°, lettera h) della Costituzione.In poche parole va ritenuto applicabile il criterio già individuato in passato dalla Corte Costituzionale (vedi sentenze n. 66 del 22 dicembre 1961, nonché n. 46 del 7 giugno 1962) a proposito dell&#8217;individuazione degli ambiti della funzione legislativa regionale, allorquando il rapporto di quest&#8217;ultima con la legislazione statale era inverso rispetto a quello introdotto con la legge costituzionale n. 3 del 2001, e cioè allorquando era la legislazione statale ad avere le caratteristiche di residualità e generalità oggi riconosciute alle legislazione regionale.Tale criterio impone di considerare che l&#8217;identificazione dell&#8217;ambito da assegnare alle materie ora attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato &#8220;deve essere effettuata sulla base di valutazioni obiettive del contenuto proprio delle medesime, tenendo presente solo la diretta inerenza a queste delle misure adottabili&#8221; da parte dello Stato stesso. Vanno, pertanto, esclusi criteri ermeneutici che conducano ad interpretazioni della materia in argomento che vadano oltre il significato che può rinvenirsi nel comune linguaggio legislativo e nel vigente ordinamento giuridico, evitando il più possibile qualsiasi riferimento agli scopi ultimi che la normativa si propone attraverso la disciplina della materia, oppure alle altre materie legate in qualche modo a rapporti di accessorietà, sussidiarietà o strumentalità rispetto alla materia da disciplinare [23]. Peraltro, la diversa e contraria opinione legata ad una possibilità ermeneutica più &#8220;elastica&#8221; dell&#8217;ordine pubblico enunciato alla citata lettera h), comma 2°, dell&#8217;art. 117 Cost. e fondata sulla necessità di affermare un concetto di ordine pubblico quale elemento unificante dell&#8217;intero quadro ordinamentale e quale limite implicito nel sistema costituzionale &#8211; tale che la tutela dello stesso si imponga di fronte alla generalità dei diritti costituzionalmente riconosciuti quando questi siano esercitati in modo da compromettere altri beni e diritti pubblici [24] &#8211; potrebbe trovare comunque un qualche fondamento in alcuni punti significativi della Costituzione.Oltre alla già ricordata possibilità per il Governo di attivare il potere sostitutivo nei confronti degli organi delle Regioni e degli Enti Locali, nelle ipotesi di pericolo grave per l&#8217;incolumità e la sicurezza pubblica, merita particolare considerazione, in proposito, la facoltà per il Presidente della Repubblica, sentito il parere della Commissione Bicamerale per le questioni regionali, di sciogliere il Consiglio Regionale o di rimuovere il Presidente della Giunta Regionale per ragioni di sicurezza nazionale (art. 126 della Cost.) [25]. Se, infine, l&#8217;ordine pubblico va inteso come sintesi degli interessi, dei principi e dei beni giuridici da tutelare irrinunciabilmente su tutto il territorio nazionale &#8211; in quanto caratterizzanti dell&#8217;unità dell&#8217;ordinamento &#8211; allora potremo considerare ulteriore espressione di tale principio la potestà dello Stato a legiferare in via esclusiva per la &#8220;determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale&#8221; (art.117, comma 2°, lettera m) della Costituzione).</p>
<p> <strong>6. L&#8217;ordine pubblico e la sicurezza: endiadi o materie distinte?</strong></p>
<p> Le considerazioni sinora svolte, per mera comodità dell&#8217;esposizione, hanno lasciato in sospeso la questione dello specifico significato da attribuire ai concetti di ordine pubblico, da una parte, e di sicurezza, dall&#8217;altra. In particolare è rimasta sospesa ogni considerazione sulla differenza eventualmente intercorrente tra i due termini, oppure circa gli aspetti che accomunano le due espressioni.Nel discorso sinora sviluppato i due termini sono stati citati, prevalentemente, in stretta sequenza, accomunati in un&#8217;unica espressione indicativa di un unico ambito concettuale. Tale considerazione unitaria dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza si fonda su un&#8217;affermata concezione della dottrina che ritiene che non ci si trovi di fronte ad una dicotomia, bensì ad un&#8217;endiadi. Come è stato, infatti, dettagliatamente argomentato, &quot;ordine pubblico&quot; e &quot;sicurezza pubblica&quot; non concretizzano due concetti distinti anche se correlati. Essi non esprimono differenti aspetti o valori da tutelare, come dimostra la legislazione amministrativa più recente che richiama sistematicamente le due definizioni in maniera congiunta, dimostrando di voler esprimere un unico concetto per mezzo di due termini coordinati che, pertanto, costituiscono, dunque, un&#8217;endiadi [26]. Tale constatazione è, peraltro, fondata anche sul dato letterale della disposizione di cui al comma 2° dell&#8217;art. 159 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce un unico significato alle espressioni ordine pubblico e sicurezza pubblica. L&#8217;opinione, tuttavia, non è fondata esclusivamente su un dato strettamente formale, bensì su considerazioni attinenti alle elaborazioni della dottrina di cui prima si è fatto cenno a proposito della connotazione ideale o materiale dell&#8217;ordine pubblico. In poche parole, la dottrina ha spesso preferito ritenere i due concetti come termini di un&#8217;endiadi, onde evitare di dare fondamento alla tesi che tendeva ad accreditare maggiormente l&#8217;esistenza di un ordine pubblico &quot;ideale&quot; &#8211; identificando con questo il concetto di ordine pubblico &#8211; rispetto ad un ordine pubblico &quot;materiale&quot; &#8211; da identificare nella sicurezza pubblica &#8211; con conseguente ampliamento eccessivo delle possibilità di compressione e limitazione delle situazioni giuridiche soggettive degli amministrati. Ma nel tempo non sono mancate espressioni tese a riconoscere una differenziazione di fondo tra i due concetti, tali da considerarli elementi di una dicotomia. In linea di massima, &#8211; con un orientamento mai sostenuto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale &#8211; si è tradizionalmente ritenuto che con il termine sicurezza si facesse riferimento, prevalentemente, ad un generale principio di salvaguardia e tutela dell&#8217;incolumità fisica delle persone ed alla integrità fisica e giuridica dei loro beni [27]. In buona sostanza, tale concezione del termine &quot;sicurezza&quot; si fonda sulla contrapposizione logica del concetto di ordine pubblico, da una parte, inteso come un qualcosa che attiene ad un principio o ad un complesso di principi, a quello di sicurezza pubblica, dall&#8217;altra, inteso come qualcosa che attiene alla salvaguardia materiale della pacifica convivenza e coesistenza dei cittadini.Va peraltro precisato che della &quot;pubblica sicurezza&quot; è stata negli anni riferita una denominazione spesso tesa a privilegiarne gli aspetti connessi alle finalità di conservazione dello Stato nella sua globalità, attraverso una generale salvaguardia dell&#8217;ordine interno [28]. Al di là di queste definizioni &#8211; che, oltre ad avere evidenziato una certa mutevolezza degli orientamenti nel tempo, sono state fondate su interpretazioni più di carattere teleologico che basate su specifici aspetti normativi &#8211; va evidenziato che l&#8217;ulteriore novità rappresentata dalla riforma della legge costituzionale n. 3 del 2001 è costituita dal fatto che il termine sicurezza, di cui all&#8217;art. 117, comma 2°, lett.h), Cost., viene espresso senza ulteriori aggettivazioni, come in precedenza era quasi sempre avvenuto a livello di legislazione ordinaria con l&#8217;espressione &quot;sicurezza pubblica&quot; (vedi, da ultimo, l&#8217;art. 159, comma 2° del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112). Abbiamo già prima osservato, peraltro, come questa enunciazione senza aggettivazioni possa comunque, in qualche modo, essere valutata e posta in relazione ad altre disposizioni costituzionali &#8211; alcune di esse pure recentemente riformate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 &#8211; che fanno riferimento al concetto di sicurezza in relazione ad altri, seppur ampi, ambiti di materie. A questi ultimi casi, peraltro, si può anche ritenere che si debbano assimilare quelle ulteriori disposizioni costituzionali ove, pur non essendo espressamente citata la materia della sicurezza, si fa riferimento a materie che, di fatto, con essa hanno molti punti in comune o una sostanziale identità. Quanto alle prime, si fa ad esempio riferimento alla &quot;sicurezza dello stato&quot; che alla lett. d) del comma 2° dell&#8217;art. 117 della Costituzione viene anch&#8217;essa individuata tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. In questa sede, esigenze di brevità impongono di rinviare ogni approfondimento riguardo all&#8217;ipotesi che tale materia coincida o in qualche modo attenga all&#8217;espressione &quot;sicurezza nazionale&quot; a cui fa riferimento l&#8217;art. 126 della Costituzione quando parla delle motivazioni che possono legittimare il Presidente della Repubblica a disporre lo scioglimento dei Consigli Regionali e la rimozione del Presidente delle Giunte Regionali. Analoghe considerazioni devono essere svolte nella materia della &quot;sicurezza del lavoro&quot; che il comma 3° del più volte citato art. 117 della Costituzione pone tra quelle per le quali sussiste la competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni.Tra le materie, invece, che possono essere in qualche modo accostate al concetto sostanziale di sicurezza, può essere individuata quella riguardante le &quot;armi, munizioni ed esplosivi&quot; di cui alla già citata lett. d), comma 2°, art. 117 Cost., e quella della &quot;tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali&quot; prevista dalla successiva lett. s). Si può ritenere, inoltre, che anche le materie riguardanti la &quot;protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale&quot; (art. 117, comma 2°, lettera q) della Costituzione), quella della &quot;tutela della salute&quot; e della &quot;protezione civile&quot; (art. 117, 3° comma della Costituzione) attengano in qualche modo al tradizionale concetto di tutela della sicurezza pubblica. Pertanto, da quanto sopra esposto, se ne potrebbe ricavare che la materia della &quot;sicurezza&quot; di cui alla lett. h), comma 2°, art. 117 sia cosa da definire e da individuare in termini diversi rispetto a tutte le altre materie prima citate, anch&#8217;esse previste dalla Costituzione ed attinenti e riconducibili in qualche modo al concetto di sicurezza pubblica tradizionalmente intesa come salvaguardia dell&#8217;integrità fisica e giuridica delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni in relazione a specifici settori della vita sociale. Essa, in particolare, sembra fare riferimento ad un più generale e residuale concetto della sicurezza, quasi alla stregua di una clausola generale ed aperta che, nella mutabilità nel tempo delle condizioni di vita dei consociati, possa permanentemente legittimare il legislatore statale a stabilire le regole di pacifica convivenza tra i cittadini in ogni settore della vita sociale. Da questa concezione generale della sicurezza, così come espressa alla lett. h), comma 2°, dell&#8217;art. 117 Cost., è stata da alcuni ricavata una valenza definita &quot;sociale&quot; della nozione in argomento.Il termine sicurezza, infatti, alluderebbe ad una condizione psicologica ed ad un&#8217;aspirazione dei cittadini tese ad un&#8217;assenza di conflitti e di pericoli per se stessi e per i propri beni. A tale condizione psicologica l&#8217;ordinamento attribuirebbe rilevanza giuridica ritenendola meritevole di tutela, prevedendo una serie di misure di prevenzione e di contrasto a tutto ciò che possa rappresentare una concreta lesione a tale condizione psicologica. Per le caratteristiche attribuite in tal modo al concetto di sicurezza, inoltre, tali misure potrebbero avere connotazioni non solo di carattere difensivo (preventive e repressive), ma anche di tipo propulsivo e promozionale di una migliore condizione di benessere e di convivenza sociale [29].</p>
<p> <strong>7. L&#8217;ordine pubblico, la polizia amministrativa locale e le forme di coordinamento tra Stato e Regioni.</strong></p>
<p> Altra particolarità della riforma apportata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 &#8211; nella materia che qui ci interessa &#8211; è data dalla esplicita esclusione della &quot;polizia amministrativa locale&quot; dalla competenza legislativa dello Stato, sempre secondo alla disposizione lett. h), comma 2° dell&#8217;art. 117. La particolarità, è il caso di precisare, sussiste nel fatto che tale esclusione è stata prevista proprio rispetto alla materia dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza, quasi come a voler affermare il principio che la polizia amministrativa locale sia qualcosa da definire per estrapolazione da queste.Inoltre, la formulazione della disposizione in esame sembra attribuire alla polizia amministrativa, generalmente intesa, un rilievo autonomo, come materia a sé stante, che finora le era stato negato sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza costituzionale, non senza riflessi sulla legislazione ordinaria in argomento. La polizia amministrativa, infatti, è stata in prevalenza considerata, più che una materia in se, un complesso di specifiche funzioni amministrative di vario genere (regolamentare, ordinatorio, autorizzatorio, sanzionatorio, ecc.) esercitabili a qualsiasi livello amministrativo (dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti territoriali) esclusivamente nell&#8217;ambito delle proprie più generali competenze o attribuzioni.Tale concezione &#8211; ripresa dagli artt. 158 e 159 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 &#8211; era stata affermata da una giurisprudenza consolidata dalla Corte Costituzionale che aveva stabilito che &quot;la polizia locale urbana e rurale (secondo la definizione contenuta in precedenza nell&#8217;art. 117 della Costituzione, prima della riforma dello stesso operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, e da considerarsi equivalente all&#8217;attuale polizia amministrativa locale) [30] non configura di per sè una materia autonoma, bensì ha carattere accessorio e strumentale rispetto alle singole materie di cui di volta in volta inerisce&quot; [31]. Tale impostazione si riferisce ad una polizia amministrativa concepita come un complesso di attività e funzioni amministrative che, in un ordinamento originariamente centralista e fondato su un meno equilibrato rapporto tra libertà dei cittadini e potestà pubblica, erano affidate alle cure esclusive dell&#8217;autorità di pubblica sicurezza (da cui il nomen &quot;polizia&quot;) nell&#8217;ambito di una concezione pervasiva del controllo pubblico sull&#8217;attività dei privati.Con il successivo, graduale e progressivo riequilibrio dei rapporti tra cittadini ed autorità ed il conseguente, altrettanto progressivo, trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato agli Enti territoriali, vengono definitivamente delineati i limiti concettuali della polizia amministrativa [32]. Il trasferimento, infatti, anche delle connesse funzioni strumentali ed accessorie, riguardanti tutte le misure preventive e repressive dirette ad evitare il verificarsi dei danni pregiudizi e turbative derivanti dallo svolgimento di attività ricomprese e disciplinate nell&#8217;ambito delle specifiche materie attribuite &#8211; per effetto del trasferimento stesso &#8211; agli Enti territoriali (art. 9 del d.P.R. 24 luglio 1977, nr. 616) avvia rapidamente il processo di perdita di propria identità della polizia amministrativa e di negazione della stessa come materia autonoma.Assumono sempre maggiore risalto le caratteristiche di strumentalità ed accessorietà delle funzioni che la compongono, rispetto alle materie nell&#8217;ambito delle quali le medesime funzioni vengono esplicate, fino ad indurre a &quot;ritenere addirittura inesistente una nozione giuridicamente rilevante di polizia amministrativa&quot; [33]. Tale evoluzione storica del concetto di polizia amministrativa &#8211; così come sancito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale &#8211; era stata ripresa, come detto, dal legislatore ordinario con le disposizioni di cui al comma 2° dell&#8217;art. 158, ed al comma 1° dell&#8217;art. 159 del citato d.lgs. n. 112 del 1998. Con la prima di esse, infatti, viene disposto, in via generale, il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa in tutte le materie ad essi trasferite ed attribuite, in ossequio ad una concezione di stretta correlazione tra i primi e le seconde.Con la seconda, viene delineato il contenuto della polizia amministrativa regionale e locale come complesso di funzioni finalizzate ad evitare danni o pregiudizi che possano essere arrecati a soggetti giuridici o a cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze anche delegate delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza pubblica. In poche parole, tutta la produzione giurisprudenziale e legislativa antecedente alla riforma introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha sancito l&#8217;assoluta strumentalità ed accessorietà del complesso delle funzioni denominate di polizia amministrativa alle specifiche materie a cui tali funzioni di volta in volta attengono, evidenziando la mancanza di presupposti perché tale complesso di funzioni (della polizia amministrativa, appunto) possa essere considerato o definito come materia a sé.Se questa è la posizione ormai unanimemente riconosciuta alla polizia amministrativa, perché il legislatore della riforma costituzionale ha inserito la stessa tra le materie oggetto dell&#8217;elencazione di cui all&#8217;articolo 117 della Costituzione? Soprattutto: per effetto di tale previsione può affermarsi che la polizia amministrativa sia stata in qualche modo elevata a rango di materia autonoma, suscettibile di specifica ed autonoma disciplina normativa?Sul punto non possiamo sviluppare che delle ipotesi di ragionamenti possibili, nella consapevolezza che, peraltro, non sempre e non necessariamente a tali ragionamenti si accompagnano necessità di ordine pratico.In prima ipotesi, si può ovviamente teorizzare che la nuova formulazione dell&#8217;art. 117, comma 2°, lettera h), consenta di attribuire finalmente le caratteristiche di materia vera e propria alla polizia amministrativa, contrariamente a quanto da sempre ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza.Ovviamente, tale ragionamento potrebbe fondarsi su una riconsiderazione generale del complesso delle funzioni tradizionalmente ritenute di polizia amministrativa (che, abbiamo sopra detto essere di vario genere), e trovare concretizzazione in un&#8217;ipotesi di generalizzata, per quanto analitica, individuazione di tali funzioni o, per meglio dire, dei tratti caratterizzanti delle stesse, a qualsiasi materia esse si riferiscano.In buona sostanza, in applicazione della previsione dell&#8217;art. 117, comma 2°, lettera h) (vale a dire: la polizia amministrativa come materia), il legislatore ordinario (non statale) potrebbe dettare una disciplina generale delle varie funzioni amministrative che l&#8217;attuale quadro normativo distribuisce nei vari ambiti settoriali a cui queste funzioni hanno sinora acceduto ed avuto attinenza: cioè, una sorta di testo unico delle funzioni di polizia amministrativa. E&#8217; di tutta evidenza che se tale è la soluzione, va in qualche modo interpretata anche l&#8217;attribuzione della competenza legislativa nella materia.L&#8217;immediata lettura del testo dell&#8217;art. 117 Cost. impone sin da subito di escludere (poiché espressamente esclusa) la competenza legislativa dello Stato sulla polizia amministrativa &#8220;locale&#8221;.La stessa pertanto deve ritenersi conseguentemente oggetto di competenza legislativa regionale, laddove si ritenga, in primis, che tutto ciò che non è espressamente attribuito alla legislazione esclusiva o concorrente dello Stato debba residualmente ritenersi attribuito al legislatore regionale.Inoltre, è da aggiungere che la stessa aggettivazione &quot;locale&quot; della polizia amministrativa sembra fornire un&#8217;indicazione tesa all&#8217;esclusione di ambiti riguardanti l&#8217;ordinamento statale.Si aggiunga ancora, infine, che ponendo in relazione la previsione di cui alla lettera h) del comma 2° dell&#8217;art. 117 della Costituzione con la sopraricordata formulazione dell&#8217;art. 159 del d.lgs. n. 112 del 1998, se ne ricava l&#8217;assoluta inconciliabilità tra i concetti di polizia amministrativa locale (di attribuzione regionale) e la materia dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza pubblica (di attribuzione statale): dove c&#8217;è l&#8217;uno, va necessariamente esclusa l&#8217;altra.Come abbiamo ricordato, infatti, il citato art. 159 del d.lgs. n. 112 del 1998 &#8211; sulla scia di una consolidata elaborazione giurisprudenziale &#8211; ha specificatamente tracciato le caratteristiche del complesso delle funzioni di polizia amministrativa ricavandole, tra l&#8217;altro, per esclusione, dalle misure preventive e repressive dirette al mantenimento e la tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Il ragionamento, persino ovvio, dell&#8217;individuazione della competenza legislativa regionale sulla materia in argomento, peraltro, trova un temperamento o, comunque, un&#8217;opportunità di una più specifica riflessione in relazione al disposto di cui alla lettera p), comma 2° dell&#8217;art. 117 della Costituzione. Quest&#8217;ultimo, infatti, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, tra l&#8217;altro, la materia attinente alle &quot;funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane&quot;. Orbene, se il complesso delle funzioni ricomprese nella polizia amministrativa locale è stato elevato a rango di materia, sarebbe possibile considerare alcune delle funzioni che lo compongono tra quelle fondamentali degli enti territoriali? La soluzione negativa, sicuramente preferibile, consente di limitare l&#8217;ambito concettuale delle predette funzioni fondamentali a quelle strettamente necessarie per il funzionamento degli enti ed a quelle che costituiscano la naturale espressione delle connotazioni fondamentali dell&#8217;ente stesso. La soluzione positiva, contraria alla precedente, porrebbe un contrasto tra le disposizioni di cui alla lettera h) ed alla lettera p) del comma 2° dell&#8217;art. 117 di difficile composizione. Se la polizia amministrativa locale, infatti, è esclusa dalla competenza statale, il ritenerla inclusa fra le funzioni fondamentali degli enti territoriali la farebbe rientrare in tale ambito di competenze. Tale soluzione appare sicuramente da rifiutare, anche laddove si volesse ritenere che la locuzione di cui alla lettera h): &quot;&#8230; ad esclusione della polizia amministrativa locale&quot; sia da considerarsi semplicemente come ulteriore conferma della mera contrapposizione concettuale della polizia amministrativa alla materia dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza, al di là dell&#8217;individuazione della specifica attribuzione della competenza legislativa.Laddove, tuttavia, si volesse affermare che la polizia amministrativa locale &#8211; pur in presenza del disposto dell&#8217;art.117, comma 2°, lettera h) &#8211; non sia assurta a rango di materia a se&#8217; stante, ma abbia mantenuto le sue caratteristiche di accessorietà e strumentalità, rimarrebbe da definire di volta in volta la competenza a legiferare allorquando le specifiche funzioni da disciplinare accedano ed attengano alle materie di cui al comma 3° dell&#8217;art.117 della Costituzione, per le quali sussiste una competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni.Il quadro ordinamentale così come sopra delineato lascia prevedere che non sono del tutto da escludere fattispecie in cui sarà difficile, nello specifico, ricondurre determinate funzioni tra quelle di polizia amministrativa locale oppure, al contrario, tra quelle attinenti alla tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza [34]. Abbiamo visto, infatti, come la polizia amministrativa quasi sempre acceda ad ambiti di materie che possono essere di attribuzione sia regionale, o locale, che statale. La polizia amministrativa, pertanto, può essere anche statale e non solo locale, con ciò ponendo il problema che dovrà di volta in volta individuarsi se una disciplina legislativa regionale della polizia amministrativa locale sia correttamente fondata non solo sull&#8217;attinenza a materie di propria attribuzione (da parte delle regioni), ma anche ad un rilievo locale degli interessi da tutelare. Il rapporto tra qualificazione nazionale o locale degli interessi sottesi ad una determinata disciplina normativa &#8211; attesa anche la sopraricordata generica concezione sia dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza che della polizia amministrativa &#8211; potrà frequentemente costituire un termine per la valutazione della correttezza dell&#8217;esercizio delle funzioni legislative, in argomento, da parte dello Stato o delle Regioni. E&#8217; da ritenersi, in proposito, che possa considerarsi inevitabilmente attribuita al legislatore statale la facoltà di operare una valutazione circa la riferibilità ad una valenza nazionale o meramente locale di interessi o beni da tutelare in funzione del mantenimento dell&#8217;ordine pubblico o della sicurezza pubblica, delimitando in tal modo l&#8217;ambito di esercizio della potestà legislativa delle Regioni.Tale facoltà di valutazione potrà essere esercitata anche con atteggiamenti variabili nel tempo, in considerazione del fatto che determinati interessi da tutelare con riferimento ad una valenza esclusivamente locale possono, nel tempo, evidenziare profili di estensione dell&#8217;interesse stesso ad un ambito che va ben oltre quello esclusivamente locale. Alla possibilità di una difficile individuazione dei confini tra i due ambiti &#8211; ed al connesso affidamento alla potestà legislativa dello Stato della risoluzione e/o prevenzione dei possibili conflitti &#8211; il legislatore costituzionale sembra aver pensato laddove ha previsto, all&#8217;art. 118, comma 3°, la disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie in argomento (ed in quella relativa all&#8217;immigrazione), da attuarsi con leggi statali.Va, in proposito, osservato che la disposizione in esame è inserita nel contesto di un articolo della Costituzione che, più in generale, stabilisce i criteri di allocazione della titolarità delle funzioni amministrative tra i vari livelli di Governo territoriale.<br /> E&#8217; immediatamente percepibile, pertanto, che le forme di coordinamento da disciplinare con legge statale, nelle materie<br /> citate, riguardino principalmente le modalità di individuazione, esplicazione ed interazione di funzioni amministrative che, pur diverse, siano finalizzate alla tutela di interessi pubblici univoci o convergenti.Infatti, le materie per cui si prevedono tali possibili forme di coordinamento (ordine pubblico e sicurezza, immigrazione) ricomprendono nel proprio ambito una molteplicità di interessi da tutelare ed un&#8217;accentuata trasversalità con altri più specifici settori della vita sociale ed amministrativa. Oltre a quanto già detto circa la necessaria genericità dei concetti di ordine pubblico e sicurezza e della loro conseguente pervasività, persino rispetto ad altri principi dell&#8217;ordinamento, non può non sfuggire come anche sotto la denominazione di &quot;immigrazione&quot; si sostanzi una materia nel cui ambito possano farsi ricomprendere specifiche discipline normative attinenti ai più svariati interessi pubblici. Si pensi, ad esempio, alle esigenze di rispetto del principio di cui all&#8217;articolo 10 della Costituzione di garantire il diritto d&#8217;asilo nel territorio della Repubblica agli stranieri ai quali sia impedito nel proprio Paese l&#8217;effettivo esercizio delle libertà democratiche; si pensi, inoltre, alle esigenze di tutelare una piena integrazione dei cittadini stranieri attraverso specifiche modalità di garanzia dell&#8217;accesso al lavoro, all&#8217;abitazione, ai servizi sociali e sanitari ecc. Non sfugga, infine, l&#8217;importanza di un&#8217;adeguata considerazione delle esigenze dell&#8217;ordinamento di poter perseguire un&#8217;efficace gestione del controllo della regolarità dell&#8217;ingresso e del soggiorno dei cittadini stranieri, attraverso un adeguato sistema sanzionatorio della c.d. &#8220;clandestinità&#8221;.In poche parole è di tutta evidenza come la materia dell&#8217;immigrazione possa invadere altre materie oggetto di competenza legislativa delle regioni, così come specifiche discipline legislative regionali in settori di propria attribuzione possono, di fatto, in qualche modo incidere sull&#8217;applicazione del complesso della normativa riguardante la condizione giuridica dello straniero, di competenza statale.<br /> Su questi presupposti, come detto, si fonda l&#8217;opportunità delle forme di coordinamento tra Stato e Regione nelle materie in parola.<br /> Tali forme di coordinamento &#8211; in sintonia, peraltro, con il principio di leale collaborazione a cui devono ispirarsi le varie componenti della Repubblica &#8211; non fanno comunque venire meno l&#8217;originaria attribuzione, rispettivamente allo Stato o alle Regioni, delle materie in relazione alle quali essa deve esplicarsi. L&#8217;ordine pubblico e la sicurezza, pertanto, rimangono di competenza dello Stato, mentre la polizia amministrativa locale sarà sempre da intendersi di competenza delle Regioni, e le forme di coordinamento dovranno essere trovate proprio nella consapevolezza dei confini non sempre netti tra le funzioni amministrative e le attività che sono espressione delle due materie.Tali forme di coordinamento, insomma, per essere rispettose del complessivo dettato costituzionale, non dovranno spingersi fino al punto da mettere in discussione o compromettere l&#8217;originario quadro della distinzione delle attribuzioni tra Stato, Regioni ed Enti Territoriali. Esse dovranno, cioè, essere esclusivamente indirizzate verso un&#8217;armonizzazione di funzioni amministrative che, se pur diverse e se pur esercitate in nome di interessi pubblici diversi, richiedono un&#8217;attivazione unitaria e convergente di risorse che si trovano nella disponibilità di amministrazioni diverse.Si pensi, ad esempio, ai ricorrenti problemi &#8211; sussistenti soprattutto nelle aree a forte urbanizzazione &#8211; di armonizzazione delle tradizionali funzioni di polizia di sicurezza (attinenti alla tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza), esplicate dallo Stato attraverso le autorità di Pubblica Sicurezza e le Forze di Polizia, con le sempre più importanti funzioni delle amministrazioni territoriali finalizzate al contrasto delle situazioni di degrado urbano e sociale.In tal senso andrebbe sviluppata un&#8217;articolata valutazione del testo della proposta di legge statale &#8211; di coordinamento ex art. 118, comma 3°, Cost. &#8211; recentemente formulata e proposta dalla Conferenza dei Presidenti di Regione e di Province Autonome, unitamente all&#8217;Unione delle Province Italiane ed all&#8217;Associazione Nazionale dei Comuni Italiani [35]. La Corte Costituzionale, peraltro, ha già avuto modo di esprimersi sostanzialmente in favore della necessità dell&#8217;assoluto rispetto dei differenti ambiti di competenze tra lo Stato e le Regioni &#8211; così come delineati dalla nuova formulazione del titolo V della Costituzione stessa &#8211; pur in un quadro di auspicabile rafforzamento delle forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali volti a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio.Tale opportunità la Corte Costituzionale l&#8217;ha avuta nel giudicare la legittimità dell&#8217;art. 3 della legge Regione Marche, 24 luglio 2002, n. 11, laddove, nell&#8217;ambito di una più generale normativa finalizzata a delineare un sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità, veniva prevista la partecipazione obbligatoria ad un organismo collegiale regionale dei prefetti della regione e di magistrati titolari di uffici giudiziari operanti nella stessa regione. In tale occasione, la Consulta ha avuto modo di precisare che le pur auspicabili forme di collaborazione previste &#8211; che, oltre a fondarsi sul generale principio costituzionale di leale collaborazione, avevano trovato un precedente normativo nella previsione di cui all&#8217;art. 7, comma 3°, del D.P.C.M. 12 settembre 2000 [36] &#8211; non dovevano far venir meno la necessità che la normativa regionale non determinasse un&#8217;invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato stabilita dall&#8217;art. 117, comma 2°, lettera g), Cost., relativamente alla facoltà di disciplinare l&#8217;ordinamento e l&#8217;organizzazione dello Stato, né violare la riserva di legge statale prevista dall&#8217;art. 108, comma 1°, per ciò che riguarda l&#8217;ordinamento della magistratura e dell&#8217;ordinamento giudiziario [37]. E&#8217; appena il caso di evidenziare che nella sentenza di cui sopra la Corte Costituzionale si è limitata ad analizzare i profili di incostituzionalità della legge regionale delle Marche sopra citata solo con riferimento al contrasto di essa rispetto al disposto di cui all&#8217;art. 117, comma 2°, lettera g) della Costituzione, dichiarando, contestualmente, inammissibili per motivi esclusivamente procedurali le altre questioni di legittimità costituzionale della legge stessa sollevate in riferimento anche alle lettere f) h) e l) del citato comma 2° dell&#8217;art. 117. In poche parole, è presumibile che solo per i predetti, formali motivi di inammissibilità la Corte Costituzionale non abbia avuto, nell&#8217;occasione, l&#8217;opportunità di rafforzare il concetto della necessità che, nell&#8217;esercizio delle pur positive forme di collaborazione fra Stato e Regione nella materia dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza e della polizia amministrativa locale, vengano mantenuti saldamente fermi i criteri di riparto della potestà legislativa nelle materie di cui trattasi, stabilendo la contrarietà della normativa regionale in argomento anche rispetto alla inderogabile statualità dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza.</p>
<p> <strong>8. La polizia amministrativa regionale e locale negli ulteriori progetti di riforma dell&#8217;articolo 117 della Costituzione.</strong></p>
<p> Abbiamo visto come la dottrina e la giurisprudenza costituzionale siano ormai uniformemente e da tempo attestate su posizioni che negano un riconoscimento di autonoma configurazione alla polizia amministrativa.Ciò per effetto dell&#8217;individuazione ormai pacifica della natura eminentemente strumentale ed accessoria delle varie funzioni della polizia amministrativa rispetto alle principali attività amministrative nelle specifiche materie attinenti ad esse. Abbiamo, altrettanto, annotato come l&#8217;affermazione di tali caratteristiche di accessorietà e strumentalità &#8211; e la conseguente negazione della autonomia concettuale della polizia amministrativa &#8211; abbiano preso origine prevalentemente dall&#8217;avvio del progressivo decentramento di funzioni amministrative da parte dello Stato avvenute, nella materia che ci interessa, sin dalla emanazione del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 [38]. Sono le disposizioni di cui agli artt. 9 e 19, in particolare, a sancire l&#8217;attenuazione dell&#8217;esigenza di tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza pubblica in relazione ad alcune funzioni amministrative e, conseguentemente, il trasferimento della competenza delle stesse agli enti territoriali in ragione della stretta attinenza di tali funzioni (originariamente considerate &quot;di polizia&quot;) alle specifiche materie oggetto di trasferimento.In precedenza, nel panorama complessivo della dottrina si erano nel tempo sviluppate le varie teorie di definizione sia della complessiva attività di polizia, sia delle varie distinzioni all&#8217;interno di essa tra polizia giudiziaria, polizia di sicurezza e polizia amministrativa [39]: in tale quadro, non erano mancate autorevoli affermazioni della polizia amministrativa come una funzione autonoma, per quanto accessoria alla normale attività amministrativa con cui la pubblica amministrazione persegue interessi sociali e collettivi [40]. Il complesso delle funzioni attraverso le quali venivano svolte attività di controllo e vigilanza, al fine di prevenire qualsiasi turbativa all&#8217;azione amministrativa diretta nei singoli settori nonché ogni trasgressione agli obblighi e divieti di legge, veniva ricondotto nel concetto di polizia amministrativa.Questa, pertanto, veniva tradizionalmente inquadrata tra i compiti di conservazione dello Stato miranti alla tutela dell&#8217;ordine giuridico mediante un&#8217;attività di tipo negativo e statico [41]. Abbiamo visto, peraltro, come l&#8217;affermazione della strumentalità ed accessorietà della polizia amministrativa e la sua mancanza di autonomia concettuale possano ritenersi messe in discussione anche dalle più recenti formulazioni normative sia del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (laddove la polizia amministrativa viene definita come &quot;materia&quot; e ne viene delineata una definizione autonoma), sia dell&#8217;art. 117, comma 2°, lettera h) della Costituzione (laddove viene indicata come &quot;materia&quot; da ricavare per esclusione dall&#8217;ordine pubblico e dalla sicurezza).E&#8217; da riproporre, pertanto, il quesito di cui al paragrafo precedente: ci sono i presupposti per affermare nuovamente la polizia amministrativa come materia autonoma? E se tale materia assurge al rango di previsione costituzionale, la relativa funzione legislativa riguarderà l&#8217;individuazione, la definizione e la regolamentazione del complesso di funzioni che la compongono?Tali quesiti &#8211; come si è visto già opportuni alla luce dell&#8217;attuale quadro legislativo &#8211; diverranno o diverrebbero ancor più pressanti allorquando dovesse trovare definitiva approvazione e vigenza il disegno di legge costituzionale riguardante l&#8217;ulteriore progetto di riforma della Parte II della Costituzione [42] ed in particolare del titolo V di essa, attualmente all&#8217;esame del Parlamento.Nel testo approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica il 25 marzo 2004, all&#8217;articolo 34 (competenze legislative esclusive delle Regioni), comma 2°, viene disposta la sostituzione del comma 4° dell&#8217;articolo 117 della Costituzione con una disposizione che prevede un&#8217;elencazione di materie che vengono attribuite alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni.<br /> Tra queste, alla lettera d), vi è la &quot;polizia locale&quot;.<br /> Per inquadrare meglio la effettiva portata innovativa di tale disposizione, è opportuno ricordare che essa si colloca nell&#8217;ambito di un progetto di ulteriore riforma costituzionale la cui ispirazione è stata preannunciata in termini di definitiva affermazione di un sistema di tipo federale dell&#8217;ordinamento (c.d. &#8220;devolution&#8221;), anche sul versante dei temi riguardanti, in generale, la sicurezza pubblica.Ma, al di là dei propositi enunciati nell&#8217;ambito del dibattito extra-giuridico, si impone una riflessione sull&#8217;effettivo significato da attribuire all&#8217;espressione &#8220;polizia locale&#8221;, nonché sui contenuti di quest&#8217;ultima.Va preliminarmente chiarito se alla specificità della definizione della materia corrisponde una specificità di contenuti, in termini di diversità rispetto a quelli della polizia di sicurezza e della polizia amministrativa di cui si è detto in precedenza.In poche parole: la polizia locale è un terzo genere rispetto ai predetti due ambiti di funzioni o materie? Oppure il significato ed i contenuti da riferire ad essa sono in qualche modo riconducibili alla polizia di sicurezza o alla polizia amministrativa?Rispetto a tali quesiti è da ritenersi, preliminarmente, che debba essere assolutamente esclusa qualsiasi riferibilità della polizia locale a qualsivoglia delle funzioni che sono espressioni della polizia di sicurezza.Quest&#8217;ultima, come già detto, è ormai pacificamente da intendersi riferita alle funzioni ed ai compiti amministrativi relativi alla tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza pubblica di esclusiva competenza dello Stato, secondo quanto normativamente stabilito dall&#8217;art. 159, comma 2°, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.Come pure in precedenza già chiarito, tale disposizione normativa ha recepito una costante giurisprudenza della Corte Costituzionale che, tra l&#8217;altro, ha avuto modo di escludere ogni possibilità di connotazione di tipo localistico rispetto a quel complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni, sui quali si fonda la definizione del concetto di ordine pubblico [43].Va, inoltre, evidenziato che la preannunziata ulteriore riforma dell&#8217;art. 117 della Costituzione, contestualmente a tale previsione modificativa del comma 4°, riguardante l&#8217;attribuzione alla potestà legislativa esclusiva delle regioni della materia della polizia locale, lascerebbe inalterata la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza di cui alla lett. h) del comma 2° del medesimo art. 117 Cost. Si può pertanto concludere con assoluta certezza che con la previsione di tale nuovo ambito di competenza legislativa esclusiva delle regioni rimane assolutamente immodificata la competenza altrettanto esclusiva dello Stato nella materia dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza.Se, pertanto, la polizia locale &#8211; anche per effetto dell&#8217;esplicito riferimento ad un ambito locale e più ristretto rispetto a quello riguardante l&#8217;intera comunità nazionale &#8211; è cosa estranea alla polizia di sicurezza, rimane da approfondire se essa sia qualcosa di diverso dalla polizia amministrativa locale di cui fa menzione lo stesso art. 117, comma 2°, lett. h), per definire una materia da individuare con esclusione rispetto a quella dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza.Al di là di ogni diversità di definizione normativa, non sussiste motivo per escludere una sostanziale ed assoluta corrispondenza tra la polizia amministrativa locale (art. 117, comma 2°, lettera h) Cost.), e la polizia locale (di cui alla proposta di modifica sostitutiva del comma 4° del medesimo art. 117 della Costituzione). Dopo aver affermato, infatti, che tutto ciò che non attiene alle funzioni di tutela dell&#8217;ordine pubblico (polizia di sicurezza) riguarda la polizia amministrativa, in un rapporto di assoluta reciproca esclusione, si può tranquillamente ritenere che la polizia locale non possa che riferirsi a funzioni di polizia amministrativa, intese come complesso di attività con finalità di prevenzione di danni o pregiudizi che possano derivare a soggetti giuridici o alle cose nello svolgimento di attività relative a specifiche materie, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo beni o interessi tutelati in nome della conservazione dell&#8217;ordine pubblico.Alla luce di tali considerazioni, perde ogni significato qualsiasi opinione di segno diverso che volesse essere fondata esclusivamente sulle differenti definizioni terminologiche della materia in argomento nei vari testi normativi [44], essendo chiaro che la polizia locale non può che essere una specie del più ampio genere della polizia amministrativa, ma sempre di essa si tratta. L&#8217;aggettivo &#8220;locale&#8221;, pertanto, non può essere riferito che alla mera delimitazione dell&#8217;ambito territoriale di riferimento degli interessi da tutelare, laddove questi riguardino una comunità più ristretta rispetto a quella regionale.Non a caso l&#8217;art. 18 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, definisce le funzioni amministrative relative alla materia &#8220;polizia locale urbana e rurale&#8221; quelle che &#8211; essendo di polizia amministrativa in quanto non di competenza delle autorità statali &#8211; si svolgono esclusivamente nell&#8217;ambito del territorio comunale.La conferma, tuttavia, dell&#8217;opportunità di fare chiarezza di alcune confusioni terminologiche, nonché la validità della tesi tendente ad identificare la polizia locale con la polizia amministrativa, sono da ritenersi comprovate dalla circostanza che, nella successiva approvazione avvenuta alla Camera dei Deputati il 15 ottobre 2004 [45], il testo dell&#8217;articolo 34 del disegno di legge in argomento è stato modificato significativamente nella parte che ci interessa: la definizione della materia di &quot;polizia locale&quot; è stata sostituita da quella di &quot;polizia amministrativa regionale e locale&quot;. Contestualmente e parallelamente, è stata prevista l&#8217;ulteriore modifica dell&#8217;art. 117, comma 2°, lett. h) della Costituzione, ove la materia della polizia amministrativa locale diventerebbe anche qui &#8220;polizia amministrativa regionale locale&#8221;.In buona sostanza, allorquando il disegno di legge costituzionale in argomento dovesse trovare definitiva approvazione nei termini ultimi di cui sopra, verrebbe definitivamente, ed in modo omogeneo, ridefinita a livello costituzionale la distinzione di definizioni, di possibili contenuti e di ambiti tra la materia dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza (di competenza statale) e le funzioni di polizia amministrativa regionale e locale.</p>
<p> &#8212; *** &#8212;</p>
<p> [1] Come si vedrà nel prosieguo, il testo della Costituzione previgente alla riforma faceva riferimento solo ai concetti di &#8220;sicurezza&#8221;, &#8220;sanità&#8221; ed &#8220;incolumità pubblica&#8221; quali motivi di limitazioni alle libertà riconosciute.<br /> [2] Cfr.N.BOSCHIERO, Commento all&#8217;art. 16 (ordine pubblico) della legge 31 maggio 1995, n. 218 &lt;&gt;, in Le nuove leggi civili commentate, 1996, pag. 1046 e segg.<br /> [3] L&#8217;art. 12 delle disp. prel. Cod. civ del 1865 recitava: &lt;&lt;&#8230;in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del Regno che concernono &#8230; in qualsiasi modo l&#8217;ordine pubblico &#8230;&gt;&gt;.<br /> [4] F.K. SAVIGNY, Sistem des heutigen roemischen Rechts, tradotto in Italia da V. SCIALOJA, Sistema del diritto romano attuale, Torino 1883-98.<br /> [5] Cfr. N. BOSCHIERO, op.cit, pag. 1047 e segg.<br /> [6] Tra gli interpreti più recenti, G. BALLADORE PALLIERI, Diritto internazionale privato italiano, Milano, 1974, pag.116 e segg.; G. MORELLI, Elementi di diritto internazionale privato, Napoli, 1986, pag. 80 e segg.<br /> [7] Cfr. N.BOSCHIERO, op.cit., pag. 1050.<br /> [8] Cfr., Cass., 2 dicembre 1960, n. 3173.<br /> [9] Cfr., fra le altre, Cass. 1° marzo 1983, n. 1539; Cass. 24 novembre 1989, n. 5074.<br /> [10] Cfr. N.BOSCHIERO, op.cit., pagg. 1060 e segg.<br /> [11] La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 26 del 27 maggio 1961, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.L.P.S.) nei limiti in cui esso attribuisce ai Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell&#8217;ordinamento giuridico.<br /> [12] Vedi, in tal senso, G. CORSO, voce Ordine Pubblico (diritto pubblico), in Enciclopedia del Diritto, XXX, Milano 1980, pag. 1058.<br /> [13] Cfr. M.PIANTEDOSI, Commento all&#8217;art. 159 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 197, n. 59, in Lo Stato autonomista, a cura di G.FALCON, Bologna, 1998, pag. 529 e segg.<br /> [14] Cfr. G.CORSO, op. cit., pag.1061 e segg.; oppure, lo stesso autore, voce Ordine pubblico nel diritto amministrativo, in Digesto Disc. Pubbl., X, Torino, 1995, pag. 438 e segg.; M.MAZZAMUTO, Poteri di polizia e ordine pubblico, in Diritto Amministrativo, 1998, pag. 450 e segg.; A. CERRI, voce Ordine pubblico: II) diritto costituzionale, in Enciclopedia giuridica, XXII, Roma, 1990, pag.3; S.MOCCIA, voce Ordine pubblico: disposizioni a tutela dell&#8217;, in Enciclopedia giuridica, XXII, Roma, 1990, pag.2 e segg.<br /> [15] Cfr. G. CAIA, L&#8217;ordine e la sicurezza pubblica, in Trattato di Diritto Amministrativo, a cura di S. CASSESE, Diritto amministrativo speciale, tomo I, Milano, 2003, pag. 158.<br /> [16] Cfr. G. CORSO, voce Ordine Pubblico (diritto pubblico), in Enciclopedia del Diritto, XXX, Milano, 1980, pag. 1061.<br /> [17] Cfr. G. CORSO, op. cit., pag. 1060.<br /> [18] Cfr. G. CORSO, op. cit., pag. 1063.<br /> [19] Cfr. Corte costituzionale, sentenza 6 luglio 1966, n.87, in Giur. cost., 1966, pag. 1090 e segg. e sentenza 11 luglio 1966, n. 100, ivi, pag. 1216 e segg.<br /> [20] Sulla possibilità che tale potere sostitutivo possa essere esplicato, all&#8217;occorrenza, non solo nell&#8217;ambito delle funzioni amministrative, ma anche riguardo alla funzione legislativa, cfr. A. TRUINI, in Guida alle Autonomie locali, Roma, 2002, pag. 44 e segg.<br /> [21] Cfr. P.BONETTI, Ordine pubblico, sicurezza, polizia locale e immigrazione nel nuovo art.117 della Costituzione, in Le Regioni, 2002, pag. 493.<br /> [22] Cfr. P.BONETTI, op.cit., pag. 495 e segg.<br /> [23] Cfr. P.BONETTI, op.cit. pag. 484 e segg.<br /> [24] Corte Costituzionale, sentenza 8 luglio 1971, n. 168, in Giur. cost., 1971, pag. 1774 e segg.<br /> [25] Tale considerazione si fonda su un concetto di ordine pubblico e sicurezza (di cui all&#8217;art.117, coma 2°, lettera h) Cost.) che includa in qualche modo le espressioni riguardanti tali specifici limiti alle libertà costituzionali, in un rapporto di genere a specie.<br /> [26] Cfr. G.CAIA, op.cit., pag. 160.<br /> [27] V. precedente nota n.14.<br /> [28] Cfr. S.FOA&#8217;, voce Sicurezza pubblica, in Digesto Disc pubbl., XIV, Torino, 1999, pag. 128; G.LANDI, voce Pubblica sicurezza, in Enciclopedia del diritto, XXXVII, Milano, 1988, pag. 923.<br /> [29] Sulla concezione &#8220;sociale&#8221; dell&#8217;attività di polizia legata a tale concetto di sicurezza, cfr. A. CHIAPPETTI, voce Polizia, in Enciclopedia del diritto, XXXVII, Milano, 1988, pag. 154; G. TUFARELLI,, voce Polizia amministrativa, in Novissimo Digesto Italiano, XIII, Torino, 1966, pag.186; M. PIANTEDOSI, op. cit., pag. 527; S. FOA&#8217;, op. cit., pagg.136 e 142; P. BONETTI, op. cit., pag.506.<br /> [30] Sull&#8217;argomento v. il successivo paragrafo n.8.<br /> [31] La più recente ed articolata (ma non l&#8217;unica) affermazione dell&#8217;accessorietà e strumentalità della polizia amministrativa è contenuta nella sentenza Corte Costituzionale 7 aprile 1995, n.115, in Foro it., 1996, I, 77. Per una ricostruzione complessiva, v. G. CAIA, Polizia amministrativa regionale e locale, in Amministrazione Civile (Rivista del Ministero dell&#8217;Interno), 1998, pag. 9 e segg. Cfr. anche M. PIANTEDOSI, La Polizia Amministrativa come materia?, in Giornale di diritto amministrativo, 1998, pag. 849 e segg.<br /> [32] Cfr. M. MAZZAMUTO, op. cit., pag. 447.<br /> [33] Corte Costituzionale, sentenza 24 marzo 1987, n. 77, in Giur. cost., 1987, pag. 622 e segg.<br /> [34] E neanche tra quelle riguardanti la polizia amministrative esclusivamente locale, la polizia amministrativa attinente a materie a legislazione concorrente e, da ultimo, la polizia amministrativa statale.<br /> [35] Proposta di legge che non risulta aver trovato, sinora, una concreta possibilità di discussione ed approvazione in tempi ragionevoli. Per tale motivo e per esigenze di brevità, pertanto, se ne omette ogni valutazione ed approfondimenti che sarebbero, peraltro, particolarmente articolati, atteso che il testo normativo proposto si ritiene che contenga molteplici aspetti di discutibile &#8220;innovazione&#8221; dei consolidati rapporti tra la materia dell&#8217;ordine pubblico e quella della polizia locale, nonché delle possibili forme di interazione tra le relative funzioni ed attività amministrative.<br /> [36] Tale articolo dispone che il Ministro dell&#8217;Interno promuove &#8220;le iniziative occorrenti per incrementare la reciproca collaborazione&#8221; tra organi dello Stato e regioni in tema di &#8220;sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini&#8221;.<br /> [37] Corte Costituzionale, sentenza 29 aprile-7 maggio 2004, n. 134.<br /> [38] V. paragrafo precedente e nota n. 32.<br /> [39] Cfr., tra le altre, G. CORSO, voce Polizia di sicurezza, in Digesto Disc. Pubbl., XXXI, Torino, 1996, pag. 319 e segg.; A. CHIAPPETTI, voce Polizia (dir. pubbl.), in Enciclopedia del diritto, XXXIV, Milano, 1985, pag. 120 e segg.<br /> [40] Tra le opere tradizionalmente citate quali significativa espressione di tale concezione, vanno segnalate RANELLETTI, La polizia di sicurezza, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, a cura di V.E. ORLANDO, IV, I, Milano, 1904, pag. 207; interessanti risultano le voci di precedenti edizioni del Digesto: SPOTO, &quot;Polizia&quot;, in D.I., XVIII, II, Torino, 1924, pag. 973; SABATINI, &quot;Polizia&quot;, in N.D.I., IX, Torino, 1939, pag. 1184. In tempi relativamente più recenti, v. VIRGA, La potestà di polizia, Milano, 1954; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, V, Milano, 1959.<br /> [41] Cfr. A. NOVA, voce Polizia amministrativa, in Digesto Disc. Pubbl., Torino, XXXI, pag. 314 e segg.<br /> [42] d.d.l. 4862-AC-XIV legisl.<br /> [43] Sulla possibilità teorica dell&#8217;affermazione di un concetto di ordine pubblico a variabile definizione e tutela su base regionale o locale, cfr. M. PIANTEDOSI, Commento all&#8217;art. 159 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 197, n. 59, in Lo Stato autonomista, a cura di G.FALCON, Bologna, 1998, pag. 531, nonché P. BONETTI, in op. cit., pag. 508 e segg.<br /> [44] Mentre l&#8217;art. 117, comma 2°, lett. h) della Costituzione parla di &#8220;polizia amministrativa locale&#8221;, l&#8217;intero Titolo V del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è dedicato alla &#8220;polizia amministrativa regionale e locale&#8221;; gli art. 18 e 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, inoltre, definiscono, rispettivamente, le funzioni in argomento come relative alla &#8220;polizia locale urbana e rurale&#8221; ed alla &#8220;polizia amministrativa&#8221;.<br /> [45] L&#8217;intero testo del disegno di legge costituzionale, approvato con modificazioni in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati il 15 ottobre 2004, è stato trasmesso nuovamente al Senato della Repubblica il 18 ottobre 2004 (n. 2544-B). </div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Dubbi sulla pretesa natura pubblica dei beni oggetto di confisca di prevenzione.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dubbi-sulla-pretesa-natura-pubblica-dei-beni-oggetto-di-confisca-di-prevenzione/">Dubbi sulla pretesa natura pubblica dei beni oggetto di confisca di prevenzione.</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa: le finalità di sequestro e confisca di prevenzione; 2. I beni confiscati come beni pubblici: tutela e destinazione; 3. Il valore del rinvio dell&#8217;art. 47 CAM all&#8217;art. 823, c. II, c.c.; 4. Le finalità &#8216;ulteriori&#8217; della confisca di prevenzione come &#8220;destinazione pubblica&#8221; dei beni confiscati. Brevi conclusioni. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dubbi-sulla-pretesa-natura-pubblica-dei-beni-oggetto-di-confisca-di-prevenzione/">Dubbi sulla pretesa natura pubblica dei beni oggetto di confisca di prevenzione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dubbi-sulla-pretesa-natura-pubblica-dei-beni-oggetto-di-confisca-di-prevenzione/">Dubbi sulla pretesa natura pubblica dei beni oggetto di confisca di prevenzione.</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>SOMMARIO: 1. Premessa: le finalità di sequestro e confisca di prevenzione; 2. I beni confiscati come beni pubblici: tutela e destinazione; 3. Il valore del rinvio dell&#8217;art. 47 CAM all&#8217;art. 823, c. II, c.c.; 4. Le finalità &#8216;ulteriori&#8217; della confisca di prevenzione come &#8220;destinazione pubblica&#8221; dei beni confiscati. Brevi conclusioni. </strong><br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br /> <strong>1. Premessa: le finalità di sequestro e confisca di prevenzione.</strong><br /> Quando si discute di misure patrimoniali di prevenzione &#8211; pur prospettandosi, per la ricostruzione sistematica della materia, approcci tra loro molto differenti (ne dà per molti aspetti una sintesi efficace, da ultimo, C. Cost. 27.2.2019, n. 24<a title="">[1]</a>) &#8211; ciò che non può essere revocato in dubbio è la funzione &#8216;minima&#8217; che, mediante l&#8217;approntamento di siffatti strumenti, l&#8217;ordinamento intende perseguire, vale a dire la sottrazione al proposto delle risorse economiche che a questi derivino (o almeno è altamente probabile derivino) dal compimento di attività illecite o in ragione dell&#8217;appartenenza a organizzazioni che abbiano nel compimento di attività illecite il proprio fine o strumento.<br /> Altrettanto pacifico è, però, che questa finalità ablatoria non sia l&#8217;unico obiettivo dell&#8217;azione di prevenzione patrimoniale; ed è a partire da tale assunto che si apre la possibilità di letture differenti (e spesso divergenti) della materia in esame.<br /> A stretto rigore, come la dottrina ha condivisibilmente rilevato<a title="">[2]</a>, la presenza, nella <em>ratio legis</em>, di finalità ulteriori rispetto a quella dello spossessamento e della espropriazione del proposto non dovrebbe interessare l&#8217;attività giuridica che conduce alla confisca definitiva: attività giurisdizionale avente a oggetto l&#8217;accertamento dei soli presupposti oggi definiti dagli artt. 16, 20 e 24 del d. lgs. n. 159 del 2011<a title="">[3]</a>. Le finalità &#8216;ulteriori&#8217;, in altri termini, dovrebbero assumere rilievo giuridico diretto solo successivamente alla confisca definitiva, nel momento in cui lo scopo di interesse generale delle norme si declina in interessi pubblici che l&#8217;attività amministrativa (attività, a differenza di quella giurisdizionale, teleologicamente orientata) è chiamata a perseguire, gestendo e imprimendo una destinazione ai beni ormai transitati nel patrimonio dello Stato.<br /> La possibilità di distinguere in modo tanto netto il fine perseguito dalla legge nell&#8217;ambito della disciplina del procedimento di prevenzione dai fini &#8216;ulteriori&#8217; che la stessa legge si prefigge con l&#8217;istituzione di un ente pubblico incaricato di gestire i beni confiscati e di darvi destinazione è tuttavia negata da una molteplicità di fattori.<br /> Infatti, buona parte degli interventi di modifica della legislazione antimafia (anche in epoca posteriore all&#8217;emanazione del Codice) ha spesso tratto origine dall&#8217;esigenza di scongiurare il rischio che, in attesa della confisca definitiva (e della successiva destinazione), i patrimoni sequestrati o non definitivamente confiscati potessero perdere, in tutto o in parte, valore economico o idoneità alla destinazione a essi attribuibile a seguito della confisca definitiva. La legge ha così anticipato alle fasi che precedono la conclusione del procedimento di prevenzione la possibilità di provvedere alla gestione (anziché alla mera custodia) dei beni; e ha riconosciuto, a tal fine, un ruolo (più o meno) incisivo alla P.A. già nell&#8217;ambito del medesimo procedimento<a title="">[4]</a>. Per converso, se i fini &#8216;ulteriori&#8217; hanno assunto un ruolo guida anche per scelte da adottarsi nell&#8217;ambito delle fasi giurisdizionali che conducono (o meglio possono condurre) alla confisca, ciò significa che, nell&#8217;individuazione concreta del fine a cui rivolgere le proprie scelte discrezionali, l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata<a title="">[5]</a>risulta spesso condizionata in concreto, successivamente alla confisca definitiva, da decisioni già assunte dall&#8217;autorità giudiziaria<a title="">[6]</a>.<br /> Quale sia la precisa fisionomia di queste finalità &#8216;ulteriori&#8217;, come anticipavo, è tuttavia questione incerta, le cui possibili soluzioni conducono a esiti molto differenti, non solo, in termini generali, nell&#8217;ambito dell&#8217;inquadramento astratto delle misure di prevenzione (e cioè, essenzialmente, quando si tratta di attribuire all&#8217;istituto una collocazione armonica nel quadro dei principi costituzionali<a title="">[7]</a>), ma anche (e forse soprattutto) lì dove si tratta di risolvere problemi concreti per i quali la legge non offre una soluzione univoca (né attesta su &#8220;livelli fisiologici i dubbi applicativi&#8221;<a title="">[8]</a>).<br /> Strettamente dipendente dalla individuazione dei fini &#8216;ulteriori&#8217; è, in particolare, la questione relativa alla natura giuridica dei beni confiscati, che la giurisprudenza ha spesso affrontato (e risolto nel senso della natura pubblica) fondandovi il ricorso a opzioni ermeneutiche di rilievo ai fini dell&#8217;applicazione della normativa antimafia: su questo specifico aspetto si concentrano le brevi notazioni che seguono.<br />  <br /> <strong>2. I beni confiscati come beni pubblici: tutela e destinazione.</strong><br /> Una consolidata giurisprudenza e parte della dottrina ritengono che la devoluzione allo Stato dei beni definitivamente confiscati (ora prevista dall&#8217;art. 45 CAM) determini il loro ingresso nell&#8217;ambito del patrimonio indisponibile o (secondo alcune pronunce giurisprudenziali) del demanio dello Stato: un mutamento di regime giuridico che interverrebbe, secondo tale lettura, in forza della semplice modificazione del profilo soggettivo del rapporto dominicale, senza necessità che un provvedimento amministrativo, all&#8217;esito del procedimento previsto dall&#8217;art. 47, c. 1, del Codice antimafia, imprima ai beni stessi una destinazione<a title="">[9]</a>.<br /> Tale posizione interpretativa ha trovato sostegno principalmente nella previsione oggi contenuta all&#8217;art. 47, c. 2, ultimo comma CAM<a title="">[10]</a>, secondo la quale, anche prima che l&#8217;Agenzia provveda a destinare il bene definitivamente confiscato, per la sua tutela &#8220;si applica il secondo comma dell&#8217;articolo 823 del codice civile&#8221;: il legislatore, dotando la P.A. delle facoltà di tutela esecutiva che il codice civile prevede in relazione ai beni demaniali e (per un indirizzo ormai da tempo consolidato) ai patrimoniali indisponibili, avrebbe inteso ricondurre all&#8217;ambito dei beni pubblici i cespiti patrimoniali acquisiti dallo Stato in forza di una confisca definitiva di prevenzione.<br /> L&#8217;approccio interpretativo in esame, oltre a porre l&#8217;accento sulla titolarità di poteri di c.d. autotutela esecutiva (che contraddistinguono l&#8217;aspetto &#8216;esterno&#8217; della qualità pubblica di un bene, ma rappresentano, a detta di molti, un elemento insufficiente a dimostrarne la natura pubblica<a title="">[11]</a>), ha altresì dato alla categoria dei beni confiscati una collocazione sistematica sulla scorta della qualificazione del &#8216;rapporto interno&#8217; intercorrente tra l&#8217;Agenzia e i beni stessi: e ciò non tanto alla luce delle <em>species</em>formalmente definite dal Codice civile (rispetto alle quali, come anticipato, la giurisprudenza si è spesso mostrata indifferente), ma guardando piuttosto alle classificazioni elaborate dalla scienza giuridica in modo trasversale rispetto alle categorie del demanio e del patrimonio indisponibile.<br /> Stante la difficoltà a qualificare i beni confiscati alla stregua di beni &#8220;riservati&#8221; (non rappresentando le qualità intrinseche di tali beni elementi stabilmente distintivi di alcun <em>topos</em>normativo), il collante della natura pubblica riferibile ai cespiti acquisiti al patrimonio dello Stato <em>ex</em>art. 45 CAM è stato così individuato nella &#8220;destinazione pubblica&#8221; che a questi deve essere garantita per legge, vale a dire nella relazione di inerenza corrente tra i beni stessi e determinate finalità di interesse pubblico<a title="">[12]</a>. <br /> I punti critici di questo percorso interpretativo sono molti e riguardano sia il momento argomentativo relativo alla c.d. autotutela esecutiva, sia quello imperniato sulla pretesa &quot;destinazione pubblica&quot; assegnata dalla legge ai beni confiscati.<br />  <br /> <strong>3. Il valore del rinvio dell&#8217;art. 47 CAM all&#8217;art. 823, c. II, c.c.</strong><br /> I dubbi relativi al primo dei fondamenti della tesi che sostiene la natura pubblica dei beni confiscati interessano innanzitutto la portata precettiva del rinvio contenuto nel citato art. 47 CAM.<br /> È noto infatti che, secondo autorevole dottrina, l&#8217;art. 823 c.c. sarebbe una norma meramente ricognitiva della vigenza di tipici e tassativi poteri di tutela esecutiva espressamente previsti dalla legislazione speciale, non fonte autonoma di attribuzione di una generale e atipica potestà di autotutela: con tale previsione, il legislatore del &#8217;42 avrebbe inteso soltanto precisare che la facoltà di ricorrere, per la tutela dei beni demaniali, agli ordinari mezzi di difesa della proprietà e del possesso (facoltà espressamente prevista dallo stesso articolo del codice civile, a differenza del codice del 1865), non fa venir meno i poteri di tutela in via amministrativa eventualmente riconosciuti dalle leggi di settore in relazione a determinate <em>species </em>della stessa categoria di beni pubblici<a title="">[13]</a>.<br /> Tale posizione interpretativa si fonda sulla più lineare applicazione del principio di legalità: perché la P.A. possa esercitare un potere, qual è quello di tutelare in via amministrativa un bene, è necessario che la legge ne predetermini in modo chiaro i presupposti, definisca il contenuto dei provvedimenti in cui può concretarsi il suo esercizio, specifichi l&#8217;interesse pubblico che del potere stesso rappresenta il fondamento e il limite<a title="">[14]</a>.<br /> In assenza di una norma che soddisfi questi requisiti, l&#8217;amministrazione non può dunque invocare, per l&#8217;esercizio della c.d. autotutela esecutiva, il mero disposto dell&#8217;art. 823 c.c.<a title="">[15]</a>; conseguentemente, in assenza di un paradigma normativo adeguato, tali poteri non sarebbero esercitabili, con riferimento ai beni confiscati, in virtù del mero richiamo a tale articolo del codice civile contenuto nell&#8217;art. 47 del codice antimafia.<br /> La giurisprudenza &#8211; che ha invece da sempre ritenuto l&#8217;art. 823 c.c. una norma generale attributiva in via diretta di potestà amministrative per la tutela dei beni demaniali (estendendone in via interpretativa l&#8217;applicazione alla tutela del patrimonio indisponibile<a title="">[16]</a>) &#8211; ammette senza limiti il ricorso ai poteri di tutela esecutiva da parte dell&#8217;ANBSC in relazione ai beni confiscati, sulla base del semplice rinvio operato dall&#8217;art. 47 CAM; di più, di quei poteri ritiene doveroso e vincolato l&#8217;esercizio, fino al punto di negare che quest&#8217;ultimo richieda un procedimento aperto alla partecipazione degli interessati o che esiga una specifica motivazione<a title="">[17]</a>.<br /> Pur non condividendone i più &#8216;estremi&#8217; corollari (né traendone espressamente la conclusione della natura pubblica dei beni confiscati), anche parte della dottrina ha aderito al nucleo minimo della richiamata tesi giurisprudenziale e ha addirittura attribuito alla previsione secondo cui i beni confiscati sono passibili di tutela in via amministrativa &#8211; &#8220;anche prima&#8221; che a essi sia conferita una specifica destinazione &#8211; un valore centrale proprio per l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 823 c.c..<br /> L&#8217;art. 2 <em>decies</em>della l. n. 109 del 1996 (di cui l&#8217;art. 47 CAM riproduce, <em>in parte qua</em>, il contenuto) avrebbe operato, in questa prospettiva, una sorta di interpretazione autentica della norma codicistica, assegnandole &#8220;un&#8217;autonoma valenza costitutiva di poteri amministrativi di esecuzione&#8221;<a title="">[18]</a>e postofine, così, al contrasto tra la lettura della dottrina e quella della giurisprudenza, confermando la correttezza di quest&#8217;ultima. <br /> Per giustificare la coerenza di questo approccio con lo statuto costituzionale dei poteri pubblici, si afferma che, tra i corollari del principio di legalità, quello di nominatività è l&#8217;unico a richiedere un rigoroso rispetto: di modo che una facoltà generale di ricorso a poteri di autotutela esecutiva è ammessa, allo stato della legislazione (con riferimento alle categorie definite dal codice civile), soltanto per i beni demaniali, non per quelli patrimoniali (sebbene indisponibili). Questi ultimi, in difetto di una norma speculare all&#8217;art. 823 cit., sono passibili di tutela in via amministrativa solo quando una norma speciale ne preveda l&#8217;esercizio con riferimento a una loro determinata <em>species</em>. <br /> Il principio di nominatività sarebbe dunque soddisfatto (come per i beni demaniali e a differenza dei patrimoniali indisponibili) con riferimento ai beni confiscati, vigendo anche per questi una norma che riconosce in via generale potestà di autotutela all&#8217;amministrazione<a title="">[19]</a>.<br /> Una applicazione senz&#8217;altro meno rigorosa richiederebbe, invece, un secondo addentellato del principio di legalità, cioè il principio di tipicità degli atti amministrativi: poiché le <em>species </em>provvedimentali in cui i poteri di c.d. autotutela esecutiva possono concretarsi godono di una tipicità &#8220;ordinamentale&#8221; o &#8220;diffusa&#8221; (nel senso che le leggi di settore ne specificano il tipo, di volta in volta, attingendo in modo ricorsivo a un campionario di modelli ormai standardizzato nell&#8217;ordinamento), poco importa che l&#8217;art. 823 c.c. non predetermini puntualmente gli strumenti dei quali la P.A. può avvalersi per tutelare il demanio. Con riferimento al <em>contenuto</em>dei provvedimenti, dunque, è legittimo &#8220;accontentarsi di una [&#8230;] tipicità attenuata&#8221;<a title="">[20]</a>.<br /> Per aderire a questa interpretazione, a ben guardare, occorre però ammettere che la &#8220;tipicità attenuata&#8221; possa attenere non solo al contenuto dei poteri esercitabili <em>ex</em>art. 823 c.c., ma anche alla individuazione dei presupposti per il loro esercizio. E ciò perché, secondo il corretto rilievo della stessa dottrina, per l&#8217;adozione di provvedimenti di tutela in via amministrativa non sarebbe sufficiente il semplice concretarsi di fattispecie che consentano, in astratto, il ricorso alla tutela giurisdizionale petitoria o possessoria, ma sarebbe necessario un elemento specializzante che giustifichi la scelta (discrezionale) di avvalersi della tutela amministrativa, da intendersi come eventualità a carattere eccezionale (anche alla luce del disposto dell&#8217;art. 21 <em>ter </em>l. n. 241 del 1990): &#8220;le ragioni della scelta di fare uso di questi privilegi, anziché di ricorrere alla tutela erogata dal giudice civile, dovrebbero risultare di volta in volta dalla motivazione dei provvedimenti di esecuzione adottati&#8221;<a title="">[21]</a>.<br /> In sintesi, se un&#8217;ampia discrezionalità deriva all&#8217;azione amministrativa dalla tipicità &#8220;attenuata&#8221; delle misure adottabili per la tutela del bene, una discrezionalità altrettanto ampia (stante il silenzio del legislatore anche su questo versante) contraddistingue la valutazione dei presupposti che, nel caso concreto, consigliano o impongono il ricorso alla tutela esecutiva: e su queste &#8220;ragioni&#8221; dovrebbe, a rigore, soffermarsi la motivazione dei provvedimenti di tutela esecutiva.<br /> La prima componente di queste ragioni è costituita dall&#8217;indicazione dei presupposti di fatto; ma è evidente che, per divenire &#8220;ragioni&#8221;, questi ultimi devono essere affiancati da una seconda componente motivazionale, cioè dalla esplicazione dei criteri valutativi che, in relazione ai fatti stessi, l&#8217;amministrazione ha impiegato per giungere alla decisione adottata. E questa componente valutativa della motivazione non può prescindere dalla specifica individuazione degli interessi pubblici che, nella fattispecie, hanno imposto di ricorrere alla tutela in via amministrativa<a title="">[22]</a>.<br /> Anche chi ritenga (nella più rigida prospettiva Zanobiniana) che la passibilità di tutela esecutiva è indice sufficiente a dimostrare la qualità pubblica di un bene, insomma, non potrebbe affermare la natura pubblica dei beni confiscati senza aver prima individuato quali siano gli interessi pubblici che alla proprietà di quei beni sono connessi (e alla cui tutela si rivolgono gli strumenti di c.d. autotutela). Ciò perché, pur aderendo alla tesi della &#8220;tipicità attenuata&#8221; di tali strumenti, l&#8217;individuazione dell&#8217;interesse pubblico con il quale il bene presenta una relazione di inerenza è condizione indefettibile affinché la previsione generale di potestà di autotutela esecutiva soddisfi il nucleo minimo del principio di legalità: anche a fronte di poteri amministrativi dotati della massima discrezionalità, quest&#8217;ultima non può avere a oggetto il fine al quale il loro esercizio deve tendere.<br /> Con specifico riferimento alla materia dei beni confiscati, la giurisprudenza sembra avvertire (più o meno consapevolmente) questo scoglio concettuale: tanto che, come anticipato, pur negando natura discrezionale nell&#8217;<em>an</em>ai provvedimenti di tutela esecutiva, essa si preoccupa spesso, comunque, di precisare che la natura pubblica dei beni acquisiti al patrimonio dello Stato <em>ex</em>art. 45 CAM è dimostrata, oltre che dal rinvio operato all&#8217;art. 823 c.c. dall&#8217;art. 47 CAM, anche dal fatto che, a seguito della confisca definitiva, essi acquisiscono &quot;un&#8217;impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierl[i], anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche&quot;<a title="">[23]</a>.<br />  <br /> <strong>4. Le finalità &#8216;ulteriori&#8217; della confisca di prevenzione come &#8220;destinazione pubblica&#8221; dei beni confiscati. Brevi conclusioni</strong><br /> Se, come sostenuto nel precedente paragrafo, uno dei fondamenti della tesi della natura pubblica dei beni confiscati (la passibilità di autotutela esecutiva) in tanto sta in piedi, in quanto sia dimostrata la validità del secondo fondamento (l&#8217;essere tali beni destinati al soddisfacimento di precipui interessi pubblici), è evidente che è quest&#8217;ultimo argomento, al di là dell&#8217;apparenza, il vero pilastro su cui la tesi intera si regge. Ed è quest&#8217;ultimo supporto argomentativo, del resto, ad assumere un peso primario nei casi in cui la natura pubblica dei beni confiscati non è invocata per legittimare il ricorso a poteri di tutela esecutiva da parte della P.A., ma per giustificare ulteriori deroghe al diritto comune che esorbitano dal campo della <em>tutela</em>e che riguardano, piuttosto, la <em>gestione</em>dei beni e la sua idoneità a incidere su rapporti giuridici pendenti alla data dell&#8217;acquisto <em>ex</em>art. 45 CAM.<br /> Emblematica, sul punto, l&#8217;orientamento a mente del quale &#8220;[la] previsione secondo cui le aziende confiscate sono &#8220;mantenute nel patrimonio dello Stato&#8221; per essere destinate all&#8217;affitto, alla vendita o alla liquidazione, seguita dall&#8217;ulteriore previsione che per tali operazioni provvede il dirigente del compente ufficio del territorio del Ministero delle Finanze, sta a significare che il bene acquisito allo Stato per effetto della confisca acquisisce un&#8217;impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche che determinano l&#8217;assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello [&#8230;] dei beni demaniali o a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile&#8221;. La trasformazione della natura del bene, a seguito del suo ingresso nel patrimonio dello Stato, non consente, secondo tale indirizzo, di ritenere che lo Stato &#8220;assuma, ai sensi dell&#8217;art. 2112 c.c., la veste di cessionario dell&#8217;azienda confiscata alla criminalità organizzata&#8221;, anche qualora i dipendenti &#8211; a seguito della confisca definitiva e in attesa che al complesso aziendale sia data destinazione &#8211; abbiano continuato a prestarvi la propria attività lavorativa<a title="">[24]</a>.<br /> È anche per questa ragione, probabilmente, che gli studi più approfonditi in materia hanno negato valore euristico, ai fini della qualificazione giuridica dei beni confiscati, al rinvio di cui all&#8217;art. 47 CAM ed indagato più a fondo la solidità del secondo argomento, cioè l&#8217;esistenza di un vincolo di destinazione pubblica<a title="">[25]</a>.<br /> Al riguardo, si è osservato che quella di imprimere una destinazione ai beni confiscati costituisce una specifica attribuzione dell&#8217;ANBSC (artt. 47 s. CAM), da esercitarsi nel rispetto di un paradigma procedimentale e provvedimentale formalmente definito dalla legge e, sul piano sostanziale, proiettata verso un ventaglio di scelte che ne denotano la più ampia discrezionalità; ed allora, la questione della natura pubblica &#8216;per destinazione&#8217; dei beni confiscati non può che porsi in termini radicalmente differenti nella fase che precede e in quella che segue l&#8217;effettiva adozione del provvedimento di destinazione.<br /> Prima che quest&#8217;ultimo sia emanato, infatti, i beni confiscati presentano una mera attitudine a ricevere, in futuro, una funzionalizzazione a specifici interessi pubblici: questa potenzialità, si afferma condivisibilmente, è elemento insufficiente a inferirne la natura pubblica, non soltanto perché la destinazione dovrebbe a tal fine sussistere in atto, ma anche perché, tra le scelte adottabili dall&#8217;ANBSC, solo alcune sono qualificabili come destinazioni pubbliche, mentre altre non esprimono alcuna speciale relazione di inerenza diretta con fini di carattere pubblicistico. Pur ammessa la indiscriminata facoltà di ricorso a poteri di tutela esecutiva innominati in epoca anteriore alla confisca definitiva, allora, la norma di cui all&#8217;art. 47 CAM non consente di assimilare i beni confiscati (e ancora non destinati) alla categoria dei beni pubblici in senso oggettivo, ma li connota come beni del patrimonio disponibile &quot;a tutela rinforzata&quot;<a title="">[26]</a>.<br /> Dalle conclusioni di questa analisi può forse trarsi un&#8217;ulteriore conseguenza: se è vero che, prima dell&#8217;adozione del provvedimento di destinazione, al bene confiscato non può riconoscersi alcuna relazione di inerenza con un interesse pubblico specifico e che, pur emanato un atto di destinazione, quest&#8217;ultima non necessariamente coincide con una destinazione pubblica, allora, anche nei casi in cui l&#8217;ANBSC attribuisca al bene confiscato una destinazione che sia effettivamente qualificabile come &#8220;pubblica&#8221;, nulla aggiunge e nulla toglie all&#8217;ingresso del bene nell&#8217;ambito del demanio o del patrimonio indisponibile il suo provenire da una confisca di prevenzione.<br /> Le modalità di acquisto del bene al patrimonio dello Stato, insomma, niente hanno a che vedere con l&#8217;atto di destinazione che conferisce natura pubblica al bene; e ciò significa che tra la finalità perseguita dal legislatore che istituisce e disciplina le misure di prevenzione patrimoniale e le finalità &#8216;ulteriori&#8217; a cui mira la disciplina dei beni confiscati in via definitiva non corre, sotto il profilo del regime dei beni stessi, una relazione apprezzabile sul piano giuridico.<br /> Una obiezione a tale conclusione potrebbe apparentemente sollevarsi rilevando che la prima finalità (quella ablatoria nei confronti del proposto) rimane permanentemente collegata al regime giuridico del bene confiscato, anche successivamente alla confisca definitiva e al suo asservimento a una determinata destinazione: di tale permanenza sono espressione le norme del Codice antimafia che vietano la vendita dei beni confiscati al proposto e a chi ne risultava proprietario al momento dell&#8217;adozione della misura di prevenzione (art. 48, c. 5), il divieto di concessione in comodato delle aziende alle cooperative tra i cui soci figurino il coniuge, i parenti, gli affini o conviventi del destinatario della confisca (art. 48, c. 8, lett. <em>a</em>), la previsione secondo cui, ove risulti che i beni confiscati, dopo l&#8217;assegnazione o la destinazione, siano rientrati nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, anche per interposta persona, &quot;si può disporre la revoca dell&#8217;assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento&quot; (art. 48, c. 15). <br /> Ma sarebbe facile replicare che questi ultimi rappresentano limiti (negativi e specifici) posti dalla normativa antimafia alle facoltà di disposizione dell&#8217;Agenzia, non elementi idonei a definire in via generale la destinazione del bene a finalità di interesse pubblico: si tratta quindi di vincoli assimilabili, nel genere, a quelli che la legge di contabilità di Stato e più recenti discipline di settore pongono all&#8217;autonomia negoziale della P.A. che abbia a oggetto beni patrimoniali disponibili<a title="">[27]</a>.<br /> L&#8217;idea che &#8211; anche prima della destinazione operata dall&#8217;ANBSC &#8211; i beni confiscati siano accomunati da una generale destinazione <em>ex lege</em>non sembra fondata, del resto, sul mero rilievo della inesauribilità dell&#8217;interesse a che le risorse siano sottratte al proposto (e non rientrino nella sua disponibilità). <br /> Nella giurisprudenza in materia, infatti, è ricorrente un&#8217;affermazione che dilata, per così dire, questa finalità &#8216;minima&#8217; delle misure di prevenzione, cioè quella ablatoria, facendole svolgere un ruolo di &#8216;ponte&#8217; verso finalità che costituiscono il precipuo oggetto della funzione amministrativa di destinazione attribuita, dall&#8217;art. 47 CAM, all&#8217;Agenzia. <br /> Lo scopo delle misure di prevenzione patrimoniale sarebbe, così, non soltanto quello di sottrarre i beni alla disponibilità del proposto, ma anche quello di eliminare dal mercato ricchezze che, in ragione della più o meno diretta provenienza illecita, ne hanno inquinato il regolare funzionamento<a title="">[28]</a>. Come a dire che, se la sottrazione del bene, nei confronti del proposto, produce un mero effetto di ablazione patrimoniale, rispetto al mercato essa svolge una sorta di funzione ripristinatoria della fisiologia alterata dall&#8217;immissione in circolo di risorse illecite. Funzione a cui il bene, anche definitivamente confiscato, risulta asservito.<br /> Ora, è evidente che una siffatta tesi potrebbe essere sostenuta linearmente solo allorché i beni confiscati (mobili, immobili, denaro e aziende) fossero destinati <em>ex lege </em>alla distruzione. E non vi sarebbero seri ostacoli, paradossalmente, a ritenerli in questo caso veri e propri beni pubblici per destinazione (almeno finché non siano distrutti), essendo facilmente dimostrabile la relazione di inerenza tra il bene confiscato e l&#8217;interesse pubblico all&#8217;eliminazione di ogni ricchezza prodotta, direttamente o indirettamente, mediante lo svolgimento di attività illecite.<br /> Più difficile, invece, è dimostrare l&#8217;esistenza di una comune destinazione dei beni a una finalità ripristinatoria della salubrità del sistema economico allo stato della legislazione, che relega la distruzione dei beni a un ruolo marginale e ne ammette sia la vendita, sia l&#8217;assegnazione a un novero amplissimo di potenziali destinatari, per le finalità più varie e in forza di una disomogenea molteplicità di titoli giuridici. <br /> Non è revocabile in dubbio, peraltro, che tra i ceppi generali di finalità ormai attribuite dal Codice alla gestione e alla destinazione dei beni confiscati, accanto alle destinazioni &#8216;sociali&#8217; (che, pur non concretandosi nella distruzione del bene, ne sottraggono il valore al mercato mediante impieghi non economici) e alle destinazioni in senso stretto istituzionali (l&#8217;impiego da parte della P.A. come strumento diretto per la prestazione di una funzione o l&#8217;erogazione di un servizio), rientrino a pieno titolo anche la possibilità di uno sfruttamento economico (direttamente da parte dell&#8217;ANBSC<a title="">[29]</a> o degli enti territoriali assegnatari, con il mero onere di reimpiego dei proventi per finalità sociali<a title="">[30]</a>), l&#8217;affitto delle aziende, la vendita non strumentale al perseguimento di finalità riparatorie (qual è, invece, la destinazione del prezzo al risarcimento delle vittime della mafia<a title="">[31]</a>) né al procacciamento di risorse il cui impiego sia vincolato al contrasto alla criminalità organizzata: emblematica la possibilità di destinare i proventi derivanti dall&#8217;affitto, dalla vendita o dalla liquidazione di beni (anche immobili) aziendali<a title="">[32]</a>e il prezzo della vendita dei mobili (disposta ai sensi dell&#8217;art. 48, c. 7 <em>bis</em>), genericamente, &#8220;all&#8217;entrata del bilancio dello Stato&#8221;.<a title="">[33]</a><br /> Questi e altri esempi rinvenibili nella legislazione antimafia sono il chiaro indice di una tendenza a che i beni confiscati &#8220;diventino anche volano dello sviluppo economico&#8221;<a title="">[34]</a>: sebbene il loro valore economico sia &#8220;frutto di odiosi crimini&#8221;<a title="">[35]</a>, essi devono essere gestiti &#8220;in modo da produrre, se e quando possibile, nuova (e lecita) ricchezza [in modo da] contribuire <em>stabilmente</em>allo sviluppo di un&#8217;economia strutturalmente debole ed oggi aggravata da una crisi finanziaria senza precedenti&#8221;<a title="">[36]</a>.<br /> A fronte di tali rilievi, sembra innegabile che il preteso collegamento tra la finalità ablatoria delle misure di prevenzione e le finalità espresse dall&#8217;insieme delle possibili destinazioni dei beni successivamente alla loro confisca definitiva (presupposto dalla tesi che di quei beni afferma la natura pubblica), pur evidente sul piano politico, sia del tutto inconsistente sul piano giuridico: i beni confiscati rilevano quali risorse dotate di un valore di scambio e, in quanto tali, essi non rappresentano altro che beni patrimoniali disponibili. Il regime eccezionale che ne contraddistingue la gestione, ne consente l&#8217;aggressione da parte dei creditori secondo regole derogatorie al diritto comune e limita l&#8217;autonomia negoziale dell&#8217;Agenzia non deriva, insomma, da alcuna qualità (strutturale o funzionale) dei beni, ma dalla finalità di un&#8217;azione amministrativa che con essi non si pone necessariamente (e di certo non prima dell&#8217;atto di destinazione) in alcuna stabile relazione di inerenza.<br /> Di conseguenza, nell&#8217;interpretazione di questa complessa disciplina (a cominciare dalle regole in materia di tutela esecutiva) è evidente che l&#8217;interprete debba muoversi nel rigoroso rispetto del vincolo della stretta interpretazione dettato dall&#8217;art. 14 prel.; e che debba resistere, in ogni caso, alla tentazione di arguire, da una singola deroga al diritto comune, conseguenze di carattere sistematico, produttive di ulteriori eccezioni a regole generali. <br /> Quanto osservato in relazione al tema affrontato, in una prospettiva più allargata, conferma i timori di chi per le stesse ragioni &#8211; vale a dire la intima distinzione tra la finalità &#8216;minima&#8217; delle misure di prevenzione e le finalità &#8216;ulteriori&#8217; &#8211; rileva, <em>de iure condendo</em>, la necessità di pervenire a una più netta scissione tra la fase giurisdizionale che precede la confisca definitiva e quella amministrativa che a essa segue: condizione indefettibile per garantire la tenuta costituzionale del sistema di prevenzione patrimoniale antimafia<a title="">[37]</a>.<br /> Sembra, infatti, che, sotto questo più generale aspetto, la finalità &#8216;minima&#8217; e le finalità &#8216;ulteriori&#8217; non solo siano distinte, ma possano tra loro essere considerate, in senso stretto, in contraddizione: la prima si risolve nella sottrazione (al proposto e) al mercato di risorse di genesi illecita, mentre le seconde possono ben consistere nella re-immissione sul mercato di quelle stesse ricchezze<a title="">[38]</a>.<br /> Ed è evidente che l&#8217;attività giuridica soggetta al quadro di regole che governa la prima finalità (di tipo preventivo-repressivo) non possa tenere in alcun conto &#8211; se non al costo della propria indipendenza<a title="">[39]</a>&#8211; la circostanza che i beni, se definitivamente confiscati, divengano risorse a cui <em>stabilmente</em>il bilancio dello Stato attinge e di cui beneficia un sistema economico in cui i proventi delle attività illecite, gestite dalla criminalità organizzata, non rappresentano un&#8217;alterazione accidentale, ma una patologia endemica o, forse, un elemento fisiologico e strutturale. </div>
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<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Per una più approfondita illustrazione critica degli approcci in materia cfr. F. Viganò,<em>Riflessioni sullo statuto costituzionale e convenzionale della confisca &#8220;di prevenzione&#8221; nell&#8217;ordinamento italiano</em>, in <em>Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale</em>, 2/2018, 610 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Cfr. N. Gullo,<em>Emergenza criminale e diritto amministrativo</em>, Napoli, 2017, 335 ss., 488 ss. e 563 ss.; M. Mazzamuto, <em>Gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati tra giurisdizione e amministrazione</em>, in <em>Giurisprudenza italiana</em>, 2/2013, 477 ss.; Id., <em>L&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>(www.penalecontemporaneo.it), 2015, segn. 15 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>D&#8217;ora innanzi anche &#8220;Codice antimafia&#8221; o &#8220;CAM&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>V. i riferimenti bibliografici della precedente nota 2, <em>loc. cit.</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>D&#8217;ora innanzi anche &#8220;Agenzia&#8221; o &#8220;ANBSC&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Cfr. N. Gullo, op. cit., segn. 490 s. e 563 ss.; M. Mazzamuto,<em>L&#8217;incidenza delle vicende &#8220;giurisdizionali&#8221; sulla destinazione &#8220;amministrativa&#8221; dei beni confiscati</em>, relazione al Convegno tenutosi a Palermo il 18 dicembre 2018 sul tema &#8220;Diritto amministrativo e misure di prevenzione della criminalità organizzata. La gestione dei beni confiscati: criticità e prospettive dopo le recenti riforme legislative&#8221;, in corso di pubblicazione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>N. Gullo, op. cit., 483 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>R. Alessi, <em>Dubbi vecchi e nuovi dinanzi ai recenti &quot;pacchetti sicurezza&quot;</em>, in S. Mazzarese &#8211; A. Aiello(a cura di), <em>Le misure patrimoniali antimafia. Interdisciplinarietà e questioni di diritto penale, civile e amministrativo</em>, Milano, 2010, 523.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>V. ad es., da ultimo, per la giurisprudenza amministrativa, Cons. St., sez. III, 10.4.2019, n. 2364; 4.3.2019, n. 1499; 28.9.2018, n. 5569; per la giurisprudenza civile cfr. Cass. civ., sez. lav., 11.6.2018, n. 15085 e sez. III, 7.10.2013, n. 22814; per la giurisprudenza penale v. Cass. pen., sez. V, 24.4.2018, n. 33888. In dottrina, nel senso dell&#8217;automatico ingresso del bene confiscato, <em>ex</em>art. 45 CAM, tra i quelli del patrimonio indisponibile v. da ultimo G. Torelli, <em>I beni confiscati alla criminalità organizzata tra decisione amministrativa e destinazione giudiziale</em>, in <em>Diritto amministrativo</em>, 1/2018, 205 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Ma v. già l&#8217;art. 4, c. 6, d.l. n. 230 del 1989 (convertito, con modificazioni, in l. 4 agosto 1989, n. 282) e l&#8217;art. 2 <em>decies</em>, c. 3, l. n. 575 del 1965, introdotto dall&#8217;art. 3, c. 2, l. n. 109 del 1996.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Nega che la &#8220;polizia delle cose pubbliche&#8221; sia <em>ex se </em>qualità distintiva dei beni pubblici E. Guicciardi,<em>Il demanio</em>, Padova, 1934, 57 ss. e 67 ss.. È noto che la diversa opinione, pilastro della teoria della &#8220;proprietà pubblica&#8221; elaborata da O. Mayer(<em>Le Droit administratif allemand</em>, Paris, 1905, III, 118 ss.), vede il proprio principale teorico, nella dottrina italiana, in G. Zanobini: cfr.<em>Il concetto della proprietà pubblica e i requisiti giuridici della demanialità</em>, in <em>Studi senesi</em>, XXXVII, 1923, poi riedito in Id., <em>Scritti vari di diritto pubblico</em>, Milano, 1955, 165 ss., con postille dello stesso Autore. Cfr. anche Id., <em>Corso di diritto amministrativo</em>, IV, Milano, 1948, 3 ss. Sul tema v. S. Cassese, <em>I beni pubblici. Circolazione e tutela</em>, Milano, 1969, 306 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>L&#8217;alternativa collocazione del bene pubblico, implicita nel testo, nelle soto-categorie dei beni riservati o di quelli a destinazione pubblica è quella proposta da V. Cerulli Irelli, <em>Proprietà pubblica e diritti collettivi</em>, Padova, 1983 (e Id. <em>Beni pubblici</em>, in <em>Digesto delle discipline pubblicistiche</em>, 1987, <em>ad vocem</em>, 280 s.). L&#8217;ampia nozione di &quot;destinazione&quot; accolta dalle tesi in commento sembra in realtà più direttamente tributaria dell&#8217;impostazione di S. Cassarino, <em>La destinazione dei beni degli enti pubblici</em>, Milano, 1962.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>S. Cassese,op. cit., 392 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>V. per tutti F.G. Scoca,<em>Attività amministrativa</em>, in <em>Enciclopedia del diritto</em>, Agg. VI, 2002, 75 ss.; G. Corso, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, Torino, 2017, 202 ss. e 373 ss.; Id., <em>Attività amministrativa</em>, in <em>Diritto on line</em>, 2014.; con precipuo riferimento alle potestà di tutela esecutiva v. ancora S. Cassese, op. cit., 449 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>S. Cassese, op. cit., 396 ss.; per una sintesi (e un approccio critico) alla tesi dell&#8217;Autore v. M. Renna, <em>La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica</em>, Milano, 2004, 301 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>Nel senso dell&#8217;esclusione dall&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;art. 823 c.c. dei soli beni del patrimonio disponibile v., da ultimo, Cons. St. sez. V, 24.1.2019, n. 596; Cons. St., sez. VI , 30.9.2015, n. 4554. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>La casistica è, per buona parte, relativa all&#8217;adozione di provvedimenti di sgombero in epoca successiva alla confisca definitiva, ma anteriore all&#8217;esercizio del potere di destinazione da parte della P.A.. Si veda, anche per un&#8217;ampia rassegna della giurisprudenza in materia, N. Gullo, op. cit. 474 ss., ove si dà conto anche di un indirizzo difforme espresso da parte della giurisprudenza amministrativa, sorto sotto la vigenza dell&#8217;art. 2 <em>decies </em>l. n. 575/1965 cit. e ormai abbandonato (477, nota 520).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>M. Renna,<em>La tutela dei beni pubblici</em>, in <em>Diritto processuale amministrativo</em>, 2/2008, 403. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a><em>Ibid., loc. cit.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a><em>Ibid., loc. cit.</em>e 406 ss.. A questa ricostruzione sembra aderire anche N. Gullo, op. cit. 475 s.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a><em>Ibid.</em>, 408 s.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>  Interessi che, si ribadisce, non possono risolversi in quelli che consentono al proprietario o possessore di adire la tutela giurisdizionale: essi devono essere insomma riferibili all&#8217;ente pubblico non in quanto proprietario o possessore, &#8220;ma in quanto ente pubblico&#8221; (S. Cassese, op. cit., 324), cioè alla sua attribuzione. Sull&#8217;insufficienza dell&#8217;individuazione del fine mediante il generico richiamo all&#8217;ordine pubblico, specie alla luce della Costituzione repubblicana che del concetto disconosce l&#8217;unitarietà (se non, potrebbe aggiungersi, sotto il profilo del riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni, a seguito della modifica dell&#8217;art. 117 Cost.: cfr. M. Mazzamuto, <em>Gestione e destinazione</em>, cit. 477 ss.; Id.,<em>L&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione</em>, cit. 2 ss., ivi con un&#8217;approfondita analisi della giurisprudenza costituzionale in materia) v. S. Cassese, op. cit., 407 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>Per questa formulazione cfr. Cons. St., sez. III , 5.7.2016 , n. 2993.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Così Cass. civ., sez. lav., n. 15085/2018 cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>Per tutti N. Gullo, op. cit., <em>passim</em>, segn. 401 ss. 493 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a><em>Ibid.</em>, 507 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>Per un quadro generale delle regole in materia di circolazione dei beni del patrimonio disponibile, risultante sia dalla disciplina del R.D. n. 2440 del 1923, sia dalle normative che, in particolare negli ultimi anni, hanno dettato regole speciali sulla dismissione di beni v., da ultimo, F. Tresca, <em>La circolazione dei beni dello Stato</em>, in <em>Rivista del Notariato</em>, 1/2018, 193 ss. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>In questi termini (ma l&#8217;affermazione è più che ricorrente) v. ad esempio Cons. St. sez. III, 31 ottobre 2018, n. 6193.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29]</a>Art. 48, c. 3, lett. <em>b) </em>CAM.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>Art. 48, c. 3, lett. <em>c) </em>CAM.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>Art. 48, c. 1, lett. <em>a)</em>, c. 3, lett. <em>a)</em>; c. 8, lett. <em>b) e c)</em>CAM.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>Art. 48, c. 8, CAM</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a><em>Ex</em>art. 2, c. 7, lett. <em>c)</em>, d.l. n. 143 del 2008 (convertito dalla l. n. 181 del 2008) cui rinvia l&#8217;art. 48, c. 9, CAM.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>Così N. Gullo,<em>Emergenza criminale</em>, cit. 488.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a><em>Ibid</em>. 486.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a><em>Ibid</em>., <em>loc. cit.</em>, corsivo aggiunto.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>&quot;L&#8217;avvicendamento tra giurisdizione e amministrazione &#8211; pur in una sorta di continuum, nella prospettiva del contrasto alla criminalità organizzata &#8211; determina inevitabilmente un mutamento della &#8221;natura&#8221; del fine. Una cosa è l&#8217;interesse obiettivato dall&#8217;ordinamento cui deve dare attuazione il &#8221;giudice&#8221; della prevenzione, altra cosa è l&#8217;interesse pubblico alla destinazione del bene rimesso alla cura di una pubblica amministrazione, cioè di una parte&quot;: così M. Mazzamuto,<em>Gestione e destinazione</em>, cit., 491.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>In questa prospettiva non può linearmente sostenersi, insomma, che scopo di una prevenzione effettiva sia quello di <em>restituire</em>&quot;al mercato ciò che il crimine ha tolto&quot; (così G. Montedoro, <em>La destinazione sociale dei beni confiscati</em>, in Aa.Vv.,<em>Le misure di prevenzione patrimoniali. teoria e prassi applicativa &#8211; Atti del convegno nazionale di Bari, 14-16 febbraio 1997</em>, Bari, 1997, 430), ma al più che, mediante la destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione, lo Stato-amministrazione restituisca al mercato, in forma differente, ciò che il crimine al mercato aveva già dato (ed è piuttosto lo Stato, nella sua veste giudiziaria, ad avere &#8220;tolto&#8221;).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a>V. le superiori note 2 e 6. </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dubbi-sulla-pretesa-natura-pubblica-dei-beni-oggetto-di-confisca-di-prevenzione/">Dubbi sulla pretesa natura pubblica dei beni oggetto di confisca di prevenzione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Un nuovo statuto costituzionale e convenzionale delle sanzioni amministrative?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-statuto-costituzionale-e-convenzionale-delle-sanzioni-amministrative/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-statuto-costituzionale-e-convenzionale-delle-sanzioni-amministrative/">Un nuovo statuto costituzionale e convenzionale delle sanzioni amministrative?</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa: dai criteri Engel ad oggi. Incidenza delle fonti sovranazionali sulla natura delle sanzioni. &#8211; 2. Nozione autonoma di «accusa penale».&#8211; 3. Il principio di retroattività della lex mitiorapplicato alle sanzioni formalmente amministrative. &#8211; 4. Il principio di proporzionalità: fondamento costituzionale in relazione alle sanzioni punitive. &#8211; 5. Considerazioni conclusive</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-statuto-costituzionale-e-convenzionale-delle-sanzioni-amministrative/">Un nuovo statuto costituzionale e convenzionale delle sanzioni amministrative?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-statuto-costituzionale-e-convenzionale-delle-sanzioni-amministrative/">Un nuovo statuto costituzionale e convenzionale delle sanzioni amministrative?</a></p>
<div style="text-align: justify;"><em>Sommario: 1. Premessa: dai criteri Engel ad oggi. Incidenza delle fonti sovranazionali sulla natura delle sanzioni. &#8211; 2. Nozione autonoma di </em><em>«accusa penale</em><em>»</em>.<em>&#8211; 3. Il principio di retroattività della </em>lex mitior<em>applicato alle sanzioni formalmente amministrative. &#8211; 4. Il principio di proporzionalità: fondamento costituzionale in relazione alle sanzioni punitive. &#8211; 5. Considerazioni conclusive e prospettive future.</em><br />  <br /> <strong><em>1.</em></strong><strong><em>Premessa: dai criteri Engel ad oggi. Incidenza delle fonti sovranazionali sulla natura delle sanzioni</em>.</strong><br /> Sulla natura giuridica dei provvedimenti sanzionatori è forte l&#8217;incidenza della giurisprudenza la quale, patrocinando un approccio di tipo sostanzialistico, ne trae importanti conseguenze in termini di regime applicabile. <br /> La Corte Costituzionale infatti, recependo le spinte provenienti dall&#8217;ordinamento sovranazionale, ha nel tempo esteso anche al settore amministrativo garanzie proprie della materia penale e dato vita così ad importanti connessioni tra le due aree. <br /> Gli ultimi interventi in tal senso sono rappresentati dall&#8217;applicazione del principio di retroattività della <em>lex mitior</em>(Corte Costituzionale, sentenza n. 63 del 21.03.2019) nonché del principio di proporzionalità (Corte Costituzionale, sentenza n. 112 del 10.05.2019).<br /> Lo scopo del presente lavoro non è quello di fornire una completa ricostruzione della vicenda ma, più limitatamente, porre l&#8217;attenzione su tali recenti approdi e sui possibili sviluppi della materia.<br />  <br /> La questione si inserisce nel solco tracciato ormai più di quarant&#8217;anni fa dalla Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo in occasione del noto caso <em>Engel and Others v. the Netherlands</em><a title="">[1]</a>. Le ricadute di quella pronuncia in ambito interno sono divenute sempre più significative e tali da delineare una parabola evolutiva non ancora (si ipotizza) giunta a conclusione. <br /> Sul punto, una precisazione appare tuttavia d&#8217;obbligo. Sebbene la sentenza della Corte Europea risalga al lontano 1976, è solo a partire dal 2007 che la stessa ha assunto una portata più pregnante in ambito interno. Si deve infatti alle storiche &#8220;sentenze gemelle&#8221; della Consulta<a title="">[2]</a>il riconoscimento alle disposizioni della CEDU, del rango di &#8220;norme interposte&#8221; tali da integrare il parametro costituzionale di cui all&#8217;art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui lo stesso impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli «obblighi internazionali». <br /> Tale riconoscimento comporta l&#8217;obbligo in capo al giudice nazionale, allorquando ravvisi un contrasto tra una norma interna e una disposizione della CEDU, di tentare la via della cd. &#8220;interpretazione conforme&#8221; alla Costituzione nonché, qualora questa non risulti possibile, di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna. Con l&#8217;ulteriore conseguenza che, ove tale ultima si rivelasse effettivamente in contrasto con la CEDU, la stessa sarebbe dichiarata incostituzionale <em>ex</em>art. 117 Cost. in relazione alla norma convenzionale di volta in volta in rilievo. <br /> A fronte di un meccanismo di tal fatta, è facile intuire come le norme convenzionali abbiano assunto una cogenza maggiore tale da influenzare, per quanto di interesse in questa sede, l&#8217;evoluzione giurisprudenziale circa la natura giuridica delle sanzioni. <br />  <br /> Paradigmatica in tal senso appare la vicenda relativa alla confisca urbanistica <em>ex</em>art. 44, comma 2 DPR 380/2001 che, secondo un iniziale e consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale, costituiva una sanzione amministrativa<a title="">[3]</a>.<br /> In quanto tale la stessa risultava irrogabile dal giudice penale, oltre che con la pronuncia di condanna, anche con la sentenza di proscioglimento a condizione che fosse emersa la materialità del reato di lottizzazione abusiva e con esclusione della sola ipotesi dell&#8217;assoluzione perché il fatto non sussiste<a title="">[4]</a>.<br /> Sulla questione, intervenne tuttavia la Corte di Strasburgo nell&#8217;ambito del caso &#8220;Punta Perotti&#8221;<a title="">[5]</a>: in quell&#8217;occasione i giudici europei, valorizzando il collegamento della misura con un reato accertato dal giudice penale, il suo scopo repressivo e preventivo nonché la sua gravità, conclusero per la natura penale della misura <em>de qua</em>.<br /> A seguito di tale approdo, si assistette ad un primo e parziale adeguamento della giurisprudenza italiana che, pur confermandone la natura amministrativa, ne riconobbe tuttavia il carattere sanzionatorio e dunque la necessità che si provvedesse all&#8217;accertamento anche dell&#8217;elemento soggettivo<a title="">[6]</a>.  <br /> Fu necessario però un secondo intervento da parte della Corte EDU<a title="">[7]</a>affinché i giudici interni ancorassero l&#8217;applicazione di tale misura alla presenza di una sentenza di condanna sia pure intesa in senso &#8220;sostanziale&#8221;.  In particolare con la sentenza 26 marzo 2015 n. 49 la Corte Costituzionale precisò come nel 2013 i giudici europei non fossero stati inequivoci nell&#8217;affermare la necessità della condanna quale condizione della confisca. Invocando il cd. &#8220;margine di apprezzamento&#8221;, ritenne pertanto che anche il termine <em>de quo</em>dovesse essere inteso in senso sostanziale come accertamento, non meramente incidentale, della responsabilità.<br /> La giurisprudenza di merito (sia pure con riferimento alla confisca &#8220;misura di sicurezza&#8221; ma con un ragionamento applicabile anche alla confisca urbanistica) chiarì successivamente come la nozione sostanziale di condanna cui aveva fatto riferimento la Consulta potesse rinvenirsi nella sentenza di cui all&#8217;art. 578 c.p.p.: vale a dire una condanna formale, pronunciata in un precedente grado di giudizio e mai smentita nel suo contenuto sostanziale nei gradi successivi<a title="">[8]</a>.<br />  <br />  <br /> <strong><em>2.</em></strong><strong><em>Nozione autonoma di </em></strong><strong><em>«accusa penale</em></strong><strong><em>».</em></strong><br /> La menzionata giurisprudenza della Corte EDU propende per una nozione autonoma di «accusa penale»,avulsa dalle definizioni contenute nelle differenti legislazioni nazionali.  <br /> La <em>ratio</em>di un approccio di tal fatta risiede nella necessità di evitare facili elusioni da parte degli Stati membri i quali, mediante una qualificazione meramente formale, potrebbero sottrarre una sanzione sostanzialmente penale all&#8217;applicazione dello statuto convenzionale. Per tale ragione, le qualificazioni interne costituiscono un punto di partenza e non di arrivo circa la individuazione dell&#8217;ambito cui applicare i principi convenzionali i quali, appunto, risultano estendibili mediante un approccio di tipo sostanzialistico.<br /> La base normativa è rappresentata dall&#8217;art. 6 CEDU, par. 1<a title="">[9]</a> che, nel fornire la nozione di equo processo cui ogni individuo ha diritto, la riferisce sia alle «controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile» sia ad «ogni accusa penale». <br /> Proprio tale ultima espressioneè ormai interpretata in maniera estensiva, in ossequio ai criteri enunciati nella citata sentenza<em>Engel</em><a title="">[10]</a>.<br /> In particolare, affinché possano applicarsi le garanzie riconosciute dalla CEDU è necessario in primo luogo che l&#8217;illecito consista nella violazione di <em>una norma rivolta alla generalità dei consociati</em>. Infatti, ove lo stesso dovesse riguardare solo gli appartenenti a un ordinamento particolare, acquisterebbe natura disciplinare.<br /> In secondo luogo, dirimente risulta la <em>funzione esplicata</em>dalla sanzione stessa. Nello specifico, allorquando tale ultima dovesse essere finalizzata non tanto a risarcire la vittima dei danni subiti o a ripristinare lo <em>status quo ante</em>, ma piuttosto a punire la vittima (finalità repressiva) e a distogliere la generalità dei consociati dalla commissione dello stesso (finalità preventiva), sarebbe incontestabile la natura penale.<br /> Da ultimo, viene in rilievo il criterio della <em>gravità della sanzione</em>, considerata non nella misura concretamente applicata ma nella previsione astratta. E in particolare, per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie, tale severità deve essere valutata in relazione alla significatività del sacrificio economico rapportato alle condizioni soggettive del destinatario. <br /> I criteri indicati dai giudici di Strasburgo risultano ormai ampiamente recepiti in ambito interno ed applicati dalla stessa Consulta in diverse occasioni<a title="">[11]</a>; tra queste rientrano, da ultimo, le sentenze del 2019 relative al trattamento sanzionatorio previsto per l&#8217;illecito di abuso di informazioni privilegiate. <br />  <br /> Nello specifico, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all&#8217;art. 187-<em>bis</em>t.u.f., per effetto delle modifiche da ultimo apportate dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, è quantificata in un importo compreso tra un minimo di ventimila e un massimo di cinque milioni di euro<a title="">[12]</a>.<br /> <em>Ictu oculi</em>, la cifra risulta particolarmente elevata e tale da fugare ogni dubbio circa la gravità della sanzione. <br /> Peraltro, la stessa rappresenta un importante indizio circa la funzione esplicata: la carica afflittiva particolarmente elevata è destinata ad eccedere il valore del profitto in concreto conseguito dall&#8217;autore, oggetto a sua volta di separata confisca. Tali considerazioni conducono pertanto ad escludere la funzione riparatoria e ripristinatoria, propendendo piuttosto per una funzione repressiva della condotta illecita oltre che di prevenzione generale negativa.<br /> Alla luce di siffatte argomentazioni, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 riconosce pertanto la natura penale della sanzione <em>de qua</em>.<br /> Riflessioni in gran parte analoghe sono alla base della pronuncia n. 112 avente ad oggetto la confisca alternativa, diretta o per equivalente, del «prodotto»o del «profitto»degli illeciti previsti dal Titolo I-<em>bis</em>, Capo III, d. lgs 58 del 1998, oltre che dei «beni utilizzati»per commettere gli illeciti medesimi. <br /> Al fine di meglio comprendere la questione, occorre precisare i singoli concetti evocati dall&#8217;art. 187-<em>sexies </em>t.u.f. che qui viene in rilievo.<br /> Per «prodotto»si intende il risultato empirico dell&#8217;illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquistate mediante il reato<a title="">[13]</a>: vale a dire tutte le cose che derivano dall&#8217;illecito in prospettiva meramente causale. Con specifico riferimento al caso in esame, il prodotto dell&#8217;abuso di informazioni privilegiate è rappresentato dall&#8217;insieme degli strumenti acquisitati o dalla somma ricavata dalla loro vendita.<br /> Il «profitto»consiste invece nell&#8217;utilità economica conseguita mediante la commissione dell&#8217;illecito.  <br /> Così, nel caso di acquisto di strumenti finanziari, lo stesso è costituito dal risultato economico dell&#8217;operazione valutato nel momento in cui l&#8217;informazione privilegiata diviene pubblica: tale ultimo deve dunque essere calcolato sottraendo al valore degli strumenti finanziati il costo effettivamente sostenuto dall&#8217;autore (cd. guadagno).<br /> Viceversa, nell&#8217;ipotesi di vendita di strumenti finanziari effettuata sulla base di una informazione privilegiata, il profitto è rappresentato dalla perdita evitata in rapporto al successivo deprezzamento degli strumenti conseguente alla diffusione dell&#8217;informazione. Lo stesso si calcola avendo riguardo alla differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla vendita e il successivo diminuito valore degli strumenti finanziari stessi.<br /> Con riferimento da ultimo ai «beni utilizzati»per commettere l&#8217;illecito, gli stessi consistono necessariamente nelle somme di denaro utilizzate per l&#8217;acquisto ovvero negli strumenti finanziari alienati. <br /> Ne deriva allora che, mentre la confisca del profitto svolge una funzione meramente ripristinatoria della situazione patrimoniale antecedente all&#8217;illecito, la confisca del «prodotto»o dei «beni utilizzati»determina un effetto peggiorativo della situazione del trasgressore. In particolare, avendo la stessa ad oggetto l&#8217;intero ammontare degli strumenti finanziari ovvero l&#8217;intera somma ricavata, infligge all&#8217;autore una limitazione al diritto di proprietà di gran lunga superiore all&#8217;ingiusto vantaggio ricavato dall&#8217;illecito così da svolgere una funzione punitiva e repressiva.<br /> Inoltre, proprio a fronte degli importi che vengono in rilievo nella generalità dei casi, si tratta di una sanzione particolarmente severa; caratteristica quest&#8217;ultima amplificata tanto dalla natura fissa e dunque non graduabile della confisca stessa, quanto dalla circostanza di concorrere con l&#8217;applicazione di una sanzione pecuniaria di per sé già elevata (come detto, fino ad un massimo di cinque milioni di euro). <br />  <br /> Da simili considerazioni discende l&#8217;applicazione dello statuto costituzionale e convenzionale della pena. <br /> Ed in effetti la Consulta ha provveduto via via ad estendere alle sanzioni &#8220;punitive&#8221; talune delle garanzie riservate dalla Costituzione alla materia penale. In particolare, ciò è accaduto con riferimento al divieto di retroattività <em>in pejus</em><a title="">[14]</a>, alla sufficiente precisione del precetto sanzionatorio<a title="">[15]</a>nonché, per quanto d&#8217;interesse in questa sede, al principio di retroattività della <em>lex mitior </em>e al principio di proporzionalità.<br />  <br /> <strong><em>3.</em></strong><strong><em>Il principio di retroattività della</em>lex mitior<em>applicato alle sanzioni formalmente amministrative.</em></strong><br /> Il principio di retroattività della legge successiva più favorevole viene in rilievo nella pronuncia n. 63 del 2019 con cui la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità dell&#8217;art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 72 del 2015 «nella parte in cui esclude l&#8217;applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste dall&#8217;art. 187-<em>bis</em>t.u.f.».<br /> Nello specifico, l&#8217;art. 6 comma 3 del d.lgs 72 del 2015 prevede un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello contenuto nella precedente versione dell&#8217;art. 187-<em>bis</em>t.u.f.: la sanzione amministrativa subisce infatti un significativo ridimensionamento passando da centomila euro nel minimo e quindici milioni di euro nel massimo a ventimila nel minimo e tre milioni nel massimo<a title="">[16]</a>.<br /> L&#8217;art. 6, comma 2 del d. lgs 72 del 2015, nel dettare il regime transitorio, prevede tuttavia che le nuove diposizioni si applichino solo «alle violazioni commesse dopo l&#8217;entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d&#8217;Italia»con l&#8217;effetto non solo di escluderne l&#8217;efficacia retroattiva, ma addirittura di rinviarne l&#8217;applicabilità alla entrata in vigore dei regolamenti che le Autorità menzionate avrebbero dovuto adottare in forza del decreto legislativo medesimo. <br /> Tale previsione non supera il vaglio positivo di ragionevolezza che, secondo il consolidato orientamento della Corte, risulta necessario al fine di derogare alla retroattività favorevole. La regola <em>de qua,</em>enunciata espressamente in materia penale, è infatti ritenuta applicabile anche a quelle sanzioni che, sia pure formalmente amministrative, costituiscono pene in senso sostanziale<a title="">[17]</a>.<br />  <br /> Com&#8217;è noto, il principio di retroattività della legge successiva più favorevole è contenuto nell&#8217;art. 2, comma 4 c.p. secondo cui «Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile». <br /> Analoga disposizione non è presente tuttavia nell&#8217;art. 25 Cost. che rappresenta il referente normativo a livello costituzionale del principio di legalità, oltre che dei suoi corollari di riserva di legge e irretroattività sfavorevole. <br /> Ciononostante, un fondamento costituzionale è rinvenibile nell&#8217;art. 3 Cost. il quale impone di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti «a prescindere dalla circostanza che essi siano commessi prima o dopo l&#8217;entrata in vigore della norma che ha disposto <em>l&#8217;abolitio criminis</em>o la modifica mitigatrice»<a title="">[18]</a>. All&#8217;evidenza, non sarebbe ragionevolepunire o continuare a punire più gravemente una persona per un fatto che, secondo la legge posteriore, chiunque altro può impunemente commettere o per il quale è prevista una pena più lieve.<br /> Lo stesso fondamento costituzionale costituisce altresì il limite del principio stesso: a differenza della irretroattività <em>in pejus</em>che rappresenta un valore incondizionato, la retroattività della <em>lex mitior </em>è suscettibile di deroghe da parte del legislatore ordinario allorquando sia necessario tutelare interessi di analogo rilievo. <br /> Peraltro, la derogabilità in questione non risulta messa in discussione neppure laddove si individui un secondo referente costituzionale nell&#8217;art. 117 Cost. in relazione all&#8217;art. 7, par. 1 CEDU<a title="">[19]</a>.<br /> Secondo l&#8217;interpretazione fornita dai giudici di Strasburgo nella famosa sentenza <em>Scoppola c. Italia</em>, tale disposizione<a title="">[20]</a>garantirebbe infatti non solo il principio di irretroattività ma anche, implicitamente, il principio di retroattività della legge penale più favorevole. Quest&#8217;ultimo risulterebbe incorporato nella regola secondo cui «laddove vi siano differenze tra leggi penali in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali successive intervenute prima che sia intervenuta sentenza definitiva, le corti devono applicare la legge le cui disposizioni siano più favorevoli per l&#8217;imputato»<a title="">[21]</a>.<br /> Ciò posto la Corte Costituzionale, pur dando atto della riconduzione al principio di legalità di cui all&#8217;art. 7 CEDU, sottolineò come gli stessi giudici europei non avessero concluso nel senso che quel principio dovesse operare incondizionatamente e senza deroga alcuna<a title="">[22]</a>.<br /> Anzi, secondo la Consulta, nella giurisprudenza europea lo stesso sarebbe stato enunciato entro margini più ristretti rispetto a quelli delineati dalla normativa interna. <br /> Infatti, per la Corte EDU il principio non dovrebbe più operare allorquando sia intervenuta una sentenza di condanna definitiva; la legislazione nazionale, invece, consentirebbe di superare il giudicato nella ipotesi di <em>abolitio criminis</em>di cui al comma 2 dell&#8217;art. 2 c.p.<a title="">[23]</a>. In questa specifica ipotesi, il principio della retroattività favorevole si applicherebbe in maniera piena.<br /> Ne deriva allora che ancora oggi eventuali deroghe al principio in esame debbano ritenersi ammissibili solo ove superino un vaglio di ragionevolezza, da valutare non in termini negativi di &#8220;non manifesta irragionevolezza&#8221; ma piuttosto in positivo come necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti. <br />  <br /> Ebbene, proprio questo è il giudizio effettuato dalla Corte con riferimento al caso in esame.<br /> La <em>ratio</em>del regime transitorio delineato dall&#8217;art. 6, comma 2 del decreto legislativo 72 del 2015 è rinvenibile nella relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo. L&#8217;intento enunciato è quello di negare l&#8217;applicazione del principio del <em>favor rei</em>sia per la sospetta irragionevolezza derivante dalla applicazione solo ad alcune disposizioni, sia per evitare ripercussioni negative sui procedimenti sanzionatori in corso.<br /> Entrambe le motivazioni non appaiono tuttavia ragionevoli: né la prima, posto che è proprio la mancata applicazione generalizzata della retroattività <em>in melius</em>ad apparire irragionevole; né la seconda, in quanto il timore di ripercussioni negative sui procedimenti in corso non costituisce un interesse costituzionalmente rilevante tale da giustificare una deroga al principio <em>de quo.</em><br /> Ancora, priva di ragionevolezza è la decisione di posporre l&#8217;entrata in vigore della disposizione in esame al momento della emanazione di regolamenti della Banca d&#8217;Italia e Consob: in quanto relativi alla procedura di accertamento della sanzione, gli stessi non influiscono né sulla configurazione degli illeciti né sulla modalità di determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. <br /> Il mancato superamento del vaglio di ragionevolezza conduce, per le ragioni sopra esposte, alla dichiarazione di illegittimità della disciplina transitoria. <br /> Si intende dire cioè che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all&#8217;art. 187-<em>bis </em>t.u.f., stante la propria natura sostanzialmente penale, è sottoposta al principio di retroattività della legge successiva più favorevole la cui deroga, ove non sorretta da un ragionevole interesse, risulta incostituzionale. Sotto tale profilo la sanzione sostanzialmente penale è equiparata alla pena <em>tout court</em>.<br />  <br />  <br /> <strong><em>4.</em></strong><strong><em>Il principio di proporzionalità: fondamento costituzionale in relazione alle sanzioni punitive.</em></strong><br /> Il principio di proporzionalità risulta invece applicato nella pronuncia n. 112 con cui la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 187-<em>sexies</em>t.u.f.<a title="">[24]</a>nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente,«del prodotto»e dei «beni utilizzati»per commettere l&#8217;illecito, e non solo del «profitto»<a title="">[25]</a>.<br /> A fronte della natura punitiva delle confische <em>de quibus</em>, la circostanza che la stessa si aggiunga alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a sua volta di rilevante gravità (applicabile oggi fino a cinque milioni di euro) nonché la mancata graduabilità della stessa (il «prodotto»e i «beni utilizzati»sono infatti confiscabili per intero), conducono nella prassi a risultati applicativi necessariamente sproporzionati rispetto agli illeciti in questione.<br /> Alla base della pronuncia si pone dunque l&#8217;ammissione di un sindacato di legittimità costituzionale sulle tipologie e sulla misura di sanzioni amministrative alla luce del criterio di proporzionalità.<br />  <br /> Il principio in esame trova ampia applicazione in materia penale. <br /> Nello specifico, lo stesso è reputato una declinazione del principio di offensività rispetto al quale viene in rilievo in una fase successiva. Vale a dire, solo dopo aver accertato che il fatto risulti offensivo sia in astratto (nella previsione della fattispecie da parte legislatore), che in concreto (nella applicazione ad opera del giudice), risulta altresì necessario verificare che il trattamento sanzionatorio appaia proporzionato alla gravità dell&#8217;offesa. <br /> Infatti, sia pure non espressamente enunciato, il principio di proporzionalità trova fondamento normativo nel combinato disposto di differenti norme costituzionali.<br /> Innanzitutto, l&#8217;art. 3 Cost. il quale impone che a fatti di diverso disvalore corrispondano diversi trattamenti sanzionatori. Con la conseguenza che il giudizio di legittimità dovrebbe essere effettuato secondo uno schema &#8220;triadico&#8221;, basato cioè sul confronto tra il trattamento sanzionatorio oggetto di censura e quello previsto per una fattispecie di pari o superiore disvalore considerata come <em>tertium comparationis</em><a title="">[26]</a>.<br /> Secondariamente, il comma 1 dell&#8217;art. 27 Cost. in materia di personalità della responsabilità penale che, a fronte della necessaria individualizzazione della pena, osta alla previsione di pene fisse nel loro ammontare. Al contrario, è necessario che le stesse risultino proporzionate alla concreta gravità, oggettiva e soggettiva, del singolo fatto di reato. <br /> Ancora, il comma 3 dell&#8217;art. 27 Cost. che, nel sancire la necessaria funzione rieducativa della pena, presuppone che questa sia avvertita come &#8220;giusta&#8221; dal condannato e, dunque, proporzionata alla offesa concretamente arrecata. <br /> Da ciò deriva la conseguenza che il sindacato di legittimità venga effettuato avendo come riferimento il trattamento sanzionatorio in sé e per sé considerato, rapportato cioè solo alla fattispecie che viene in rilievo e non al trattamento previsto in relazione ad una differente figura di reato (cd. schema autonomo)<a title="">[27]</a>.<br /> Viene meno allora la necessità di fare riferimento al <em>tertium comparationis, </em>il quale continua ad avere rilevanza solo nella individuazione del trattamento sanzionatorio sostituivo, in modo che risulti rispettato il principio di riserva di legge <em>ex</em>art. 25 Cost. <br />  <br /> Se tanto vale in relazione alle sanzioni penali, con riferimento alla materia amministrativa occorre effettuare qualche ulteriore precisazione<a title="">[28]</a>.<br /> È vero infatti che, come si sta cercando di chiarire in tale sede, nel tempo la Corte Costituzionale ha inteso estendere anche alle pene in senso sostanziale molteplici delle garanzie riservate dalla Costituzione alla materia penale; tale assimilazione non può tuttavia ritenersi totale, specie ove vengano in rilievo peculiari aspetti che risultano intrinsecamente legati alle caratteristiche proprie delle pene limitative della libertà personale. E uno di questi è proprio il caso dell&#8217;art. 27 Cost. e dei principi in esso enunciati.<br /> Tale considerazione non comporta tuttavia la mancata applicazione del principio di proporzionalità al settore in esame il quale, semmai, rinviene altrove la propria base normativa. <br /> E, nello specifico, la stessa è individuata nell&#8217;art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta compromessi dalla sanzione: nel caso in esame, il riferimento è infatti all&#8217;art. 42 Cost. che tutela la proprietà privata dell&#8217;autore dell&#8217;illecito nonché, ove si guardi all&#8217;ambito sovranazionale, all&#8217;art. 1 Protocollo Addizionale CEDU per il tramite dell&#8217;art. 117, comma 1 Cost. <br /> La conseguenza sarebbe che in tal caso il sindacato di proporzionalità, lungi dall&#8217;avere ad oggetto il trattamento sanzionatorio in relazione alla gravità della singola offesa, necessiterebbe di un <em>tertium comparationis </em>in ossequio allo schema triadico.<br /> In verità, sempre nell&#8217;ottica della integrazione tra le fonti, è possibile rinvenire un&#8217;ulteriore base normativa anche nell&#8217;art. 49, par. 3 della Carta di Nizza<a title="">[29]</a>. Benché la disposizione in esame faccia espresso riferimento alla «pena»ed al «reato», la stessa è stata di recente interpretata in maniera estensiva dalla Corte di Giustizia la quale la ritiene applicabile anche alle sanzioni amministrative aventi carattere punitivo<a title="">[30]</a>.<br /> Se è così, a fronte della rilevanza della Carta nel nostro ordinamento<a title="">[31]</a>, il sindacato di proporzionalità sulle sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali potrebbe essere effettuato ugualmente secondo il cd. schema autonomo, nonostante la mancata applicazione dell&#8217;art. 27 Cost<a title="">[32]</a>.<br /> Ed in effetti è proprio questa la conclusione cui giunge la Corte Costituzionale che reputa sproporzionata la confisca del «prodotto»e dei «beni utilizzati»in relazione alla gravità degli illeciti previsti dal Titolo I-bis, Capo III del t.u.f., prescindendo dal raffronto con il trattamento sanzionatorio relativo ad altre fattispecie. <br />  <br /> Peraltro, l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 49 Carta di Nizza consente di svolgere ulteriori riflessioni sul rapporto tra ordinamento nazionale e sovranazionale di cui si darà atto nel paragrafo successivo.<br />  <br />  <br /> <strong><em>5.</em></strong><strong><em>Considerazioni conclusive e prospettive future.</em></strong><br />  <br /> Si è detto che anche l&#8217;art. 49 CDFUE rappresenta una ulteriore disposizione che, secondo l&#8217;interpretazione estensiva propugnata dalla stessa Corte di Giustizia, è suscettibile di essere applicata anche alle sanzioni amministrative ma sostanzialmente penali. <br /> Appare il caso di precisare però come tale norma si articoli in tre paragrafi. Il primo di questi prevede, tra l&#8217;altro, che «Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l&#8217;applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest&#8217;ultima». <br /> Anche la norma in esame sancisce dunque il principio di retroattività della legge successiva più favorevole, con inevitabili ripercussioni in materia di fondamento costituzionale del principio stesso. <br /> In particolare, l&#8217;art. 49 CDFUE è suscettibile di applicazione diretta nel nostro ordinamento in virtù delle limitazioni di sovranità cui l&#8217;Italia consente in quanto «necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni»ai sensi dell&#8217;art. 11 Cost. <br /> Tale ultima disposizione rientra pertanto tra le basi normative cui agganciare il principio in ambito interno: si intende dire cioè che l&#8217;art. 11 Cost. costituirebbe la clausola di immissione dell&#8217;art. 49 CDFUE nel nostro ordinamento. Con l&#8217;ulteriore conseguenza che la retroattività <em>in mitior</em>potrebbe ritenersi affermata in via assoluta (e non più relativa e derogabile secondo quanto previsto dall&#8217;art. 3 Cost.) e, dunque, con un valore simile a quello che caratterizza il principio di irretroattività sfavorevole. <br /> Questo aspetto non risulta però considerato dalla Corte.<br />  <br /> Inoltre, e con conseguenze ancora più significative, applicare l&#8217;art. 49 CDFUE significa riconoscere il ruolo svolto dalla Corte di Giustizia a seguito di un eventuale rinvio pregiudiziale proposto dal giudice nazionale.<br /> Si intende dire cioè che, allorquando una norma interna dovesse porsi in contrasto con il principio di retroattività favorevole sancito anche dal diritto europeo, il giudice interno potrebbe sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia affinché si pronunci sulla interpretazione dell&#8217;art. 49 CDFUE ai sensi dell&#8217;art. 267 TFUE. E, ove all&#8217;esito di tale pronuncia dovesse emergere il contrasto tra l&#8217;art. 49 così come interpretato dalla Corte e la norma interna, il giudice nazionale potrebbe procedere alla disapplicazione di quest&#8217;ultima in ossequio al principio del primato del diritto UE.<br /> All&#8217;evidenza, un siffatto meccanismo eroderebbe la funzione della Corte Costituzionale, ove si consideri che gran parte dei diritti enunciati dalla Carta di Nizza risultano garantiti altresì dalla Costituzione. <br /> Si passerebbe cioè da un sindacato sui diritti fondamentali accentrato ad uno diffuso; ben potendo il giudice di merito, in caso di contrasto accertato, piuttosto che sollevare q.l.c., procedere egli stesso alla disapplicazione della norma nazionale.<br /> Ed in effetti, conscia di tale rischio, la Corte Costituzionale nell&#8217;ambito della sentenza n. 63 respinge l&#8217;eccezione di inammissibilità sollevata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato<a title="">[33]</a>. <br /> In particolare, la Corte conferma la propria competenza ad esaminare nel merito questioni di legittimità sollevate con riferimento sia a parametri interni, sia alle norme corrispondenti della Carta che tutelano i medesimi diritti. E ciò «fermo restando il potere del giudice comune di procedere egli stesso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, anche dopo il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e di non applicare, nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la disposizione nazionale in contrasto con i diritti sanciti dalla Carta»<a title="">[34]</a>. <br /> Tale conclusione, non convince in realtà fino in fondo nella misura in cui sembra riconoscere al giudice di merito due strumenti concorrenti e alternativi (da un lato, incidente di costituzionalità e, dall&#8217;altro, rinvio pregiudiziale con conseguente disapplicazione), finendo per alimentare un assetto squilibrato dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale. <br /> In un&#8217;ottica di migliore integrazione e di certezza del diritto, sarebbe stato forse preferibile ribadire la priorità del rinvio alla Corte Costituzionale nei casi, ormai sempre più frequenti, di cd. &#8220;doppia pregiudizialità&#8221;. Soluzione questa peraltro patrocinata dalla stessa Consulta in una precedente pronuncia del 2017<a title="">[35]</a>e motivata proprio in ragione della necessità di garantire il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi sancito dall&#8217;art. 134 Cost<a title="">[36]</a>. <br />  <br /> Da ultimo, anche nelle pronunce più recenti la Corte Costituzionale conferma il proprio orientamento circa l&#8217;applicabilità automatica da parte dell&#8217;interprete di tutti i principi inerenti lo statuto (oltre che costituzionale anche) convenzionale della pena alle sanzioni che risultino &#8220;punitive&#8221; in senso sostanziale, senza che sia necessaria una precedente dichiarazione in merito alla estensione delle singole garanzie convenzionali ad opera dalla Corte EDU. <br /> Nello specifico la Corte, dopo aver affermato che «rispetto a singole sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità &#8220;punitiva&#8221;, il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a proposito della &#8220;materia penale&#8221; non potrà che estendersi anche a tali sanzioni», precisa altresì che «a tale conclusione non osta l&#8217;assenza di precedenti specifici nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo»<a title="">[37]</a>e ciò in quanto «è da respingersi l&#8217;idea che l&#8217;interprete non possa applicare la CEDU se non con riferimento ai casi che siano già stati oggetto di puntuali pronunce da parte dalla Corte di Strasburgo»<a title="">[38]</a>.<br /> Allo stesso modo, la Consulta non dubita che il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell&#8217;illecito «sia applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative»<a title="">[39]</a><em>.</em><br /> Simili argomentazioni acutizzano il contrasto esistente tra la tesi accolta dalla Consulta e la differente posizione sostenuta invece dalla Corte di Cassazione. <br /> Quest&#8217;ultima ritiene infatti applicabili alle sanzioni formalmente amministrative solo le garanzie del giusto processo <em>ex</em>art. 6 CEDU<a title="">[40]</a>e non anche quelle di cui all&#8217;art. 7 CEDU; conclusione analoga varrebbe in relazione alle norme costituzionali vigenti in materia, le quali sarebbero riferite solo alle sanzioni penali in senso stretto. <br /> Proprio sotto tale aspetto, vale a dire l&#8217;applicazione tanto automatica quanto totale dello statuto costituzionale e convenzionale della pena alle sanzioni punitive, simili pronunce costituiscono una importante accelerazione verso l&#8217;assimilazione delle due figure e, in questo senso, rappresentano un precedente significativo in relazione al quale è verosimile aspettarsi ulteriori sviluppi.<br />  <br /> In tale direzione, uno di questi potrebbe essere rappresentato dall&#8217;atteso intervento della Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale proposto dalla stessa Corte Costituzionale sempre nell&#8217;ambito della vicenda che ha condotto alla illegittimità dell&#8217;art. 187-<em>sexies </em>t<em>.</em>u.f.<br /> Nell&#8217;ordinanza di rimessione la Corte di Cassazione aveva infatti sollevato q.l.c. anche in relazione all&#8217;art. 187-<em>quinquiesdecies </em>del t.u.f. nella parte in cui lo stesso «sanziona la condotta consistente nel non ottemperare tempestivamente alle richieste della Consob o nel ritardare l&#8217;esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui al quale la medesima Consob, nell&#8217;esercizio delle sue funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate»<a title="">[41]</a>.<br /> Sul punto, la Corte Costituzionale ha tuttavia promosso un rinvio pregiudiziale<a title="">[42]</a>inerente la validità<a title="">[43]</a>e l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 30, par. 1 lett. b), del regolamento (UE) n. 596 del 2014, il quale impone agli Stati membri di prevedere l&#8217;obbligo di rendere le informazioni.<br /> E ciò in quanto, posto che la norma censurata costituisce applicazione di quel regolamento, dichiarare la illegittimità dell&#8217;art. 187-<em>quinquiesdecies </em>significherebbe violare il diritto UE.  Se invece la norma <em>de qua</em>fosse ritenuta invalida, la Consulta potrebbe dichiarare la illegittimità dell&#8217;art. 187-<em>quinquiesdecies </em>del t.u.f. senza porsi in contrasto con il diritto comunitario. <br /> Ed in effetti, è vero che sussiste una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui vigerebbe l&#8217;obbligo di fornire informazioni e quindi sarebbe escluso il diritto al silenzio; purtuttavia si tratta di un orientamento formatosi non in relazione alle persone fisiche ma a quelle giuridiche, e comunque prima che alla Carta di Nizza fosse attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati. <br /> Peraltro, lo stresso art. 30, par. 1 lett. b), del regolamento (UE) n. 596 del 2014 sembra concedere agli Stati un margine di discrezionalità nella misura in cui specifica «conformemente al diritto nazionale»: riconosce cioè al legislatore interno una valutazione di tipo discrezionale sulla conformità, all&#8217;ordinamento nazionale e alla CEDU, dell&#8217;obbligo di sanzione in caso di silenzio<a title="">[44]</a>. <br /> In estrema sintesi: la Carta di Nizza, la CEDU e l&#8217;ordinamento interno riconoscono tutti il diritto al silenzio, circostanza questa che farebbe propendere per la invalidità del regolamento. In ogni caso, la norma <em>de qua</em>sembrerebbe comunque lasciare libero il legislatore nazionale di prevedere o meno una sanzione contro il silenzio. Se così fosse, allora la norma interna di cui all&#8217;art. 187-<em>sexies</em>potrebbe essere dichiarata incostituzionale senza che si determinino violazioni del diritto comunitario. <br /> Una pronuncia del genere spiegherebbe un effetto di non poco conto, innanzitutto, sulla controversa questione inerente la<em>ratio</em>della partecipazione del privato al procedimento sanzionatorio dinnanzi alle Autorità indipendenti.<br /> È infatti dibattuto se in tale particolare contesto la partecipazione assuma una funzione prettamente difensiva e, in quanto tale, esclusivamente strumentale alla difesa preventiva della situazione giuridica soggettiva vantata dal privato. O se, cionondimeno, la stessa mantenga una connotazione anche collaborativa, volta cioè all&#8217;arricchimento e al completamento della fase istruttoria, analogamente a quanto si verifica nell&#8217;ambito del procedimento <em>ex</em>legge 241 del 1990<a title="">[45]</a>. <br /> Anche laddove si aderisse al secondo dei due orientamenti, il riconoscimento del diritto al silenzio accentuerebbe la finalità difensiva e ciò a discapito dell&#8217;aspetto collaborativo.<br /> Con l&#8217;ulteriore conseguenza che, per quanto d&#8217;interesse in questa sede, le sanzioni punitive verrebbero equiparate a quelle penali anche sotto il diverso profilo del diritto al silenzio nel procedimento di accertamento degli illeciti. Ma a tali fini occorrerà attendere, come chiarito, la pronuncia dei giudici europei. <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Corte EDU, 8 giugno 1976, <em>Engel and Others v. the Netherlands</em>. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Si allude a Corte Cost., sentt. nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Si veda in tal senso Cass. Sez. III, 7 luglio 2004 n. 229609; Id., 27 gennaio 2005 n. 230979; Id., 7 novembre 2006 n. 236076; Id., 21 novembre 2007 n. 236076.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>Cfr. sul punto ANGELILLIS C.<em>, Lottizzazione abusiva: la natura giuridica della confisca all&#8217;esame di Cedu e Corte Costituzionale</em>, in <em>Cass. Pen.</em>, 2008, 11, 4333.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Cfr. sentenze Corte EDU del 30 agosto 2007 e 20 gennaio 2009.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Si veda Cass. Pen., sez. III, 17 novembre 2008, 42741.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Si allude a Corte EDU, 29 ottobre 2013, causa <em>Varvara c. Italia</em>. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Per un&#8217;analisi più approfondita della vicenda si rinvia a SCOLETTA M., <em>Lo statuto normativo della confisca urbanistica nel</em><em>prisma delle garanzie convenzionali Nota a Corte EDU, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.i.e.m. s.r.l. e altri contro Italia,</em>in <em>Rivista Giuridica dell&#8217;Edilizia</em>, fasc.1, 1 FEBBRAIO 2019, pag. 47; nonché a COLACURCI M., <em>La nozione di &#8220;materia penale&#8221; nella sentenza n. 49/2015 della Corte Costituzionale: un argine alla pan-penalizzazione?, </em>in<em>Cassazione Penale</em>, fasc.2, 2016, pag. 794B.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>Sulla questione, si rinvia a ALLENA M., <em>La rilevanza dell&#8217;art. 6, par 1 CEDU per il procedimento e il processo amministrativo</em>, in <em>Dir. Proc. Amm</em>., fasc. 2, 2012, pag. 569. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>A titolo esemplificativo, l&#8217;attribuzione della qualifica di pena in senso sostanziale è posta a fondamento delle sentenze Corte Cost. nn. 223 del 2018, 68 del 2017, 276 del 2016, 104 del 2014 e 196 del 2010.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Somme ulteriormente aumentabili fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate nei casi previsti dal comma 5 dello stesso art. 187-<em>bis</em>d.lgs n. 58 del 1998.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Cfr. Cass. SU, 27 marzo 2008, n. 26654. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>Si vedano in tal senso Corte Cost., sentt. nn. 223 del 2018, 68 del 2017, 276 del 2016, 104 del 2014 e 196 del 2010.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>Cfr. Corte Cost., sentt. nn. 121 del 2018 e 78 del 1967.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>Corre l&#8217;obbligo tuttavia di precisare che successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale il legislatore è nuovamente intervenuto sul trattamento sanzionatorio mediante l&#8217;art. 4, comma 9 del d. lgs 107 del 2018 il quale, nell&#8217;adeguare la legislazione nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, prevede una sanzione pecuniaria da ventimila a cinque milioni di euro. Per effetto di tale ultima modifica dunque l&#8217;illecito amministrativo resta punibile con la sanzione minima di ventimila euro, mentre il massimo risulta innalzato a cinque milioni di euro (aumentabili fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate nei casi previsti dal comma 5 dello stesso art. 187-<em>bis </em>t.u.f.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>Sul punto, si veda anche Corte Cost., sent. n. 193 del 2016. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>Così, Corte Cost., sent. n. 394 del 2006.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Sul punto, si rinvia a GOISIS F., <em>Nuove prospettive per il principio di legalità in materia sanzionatoria-amministrativa: gli obblighi discendenti dall&#8217;art. 7 CEDU, </em>in <em>Foro Amministrativo &#8211; T.A.R. (II)</em>, fasc. 4, 2013, p. 1228. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>Art. 7, par 1 CEDU «Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>Corte EDU, sentenza 17 settembre 2009, <em>Scoppola c. Italia</em>. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>  Si allude a Corte Cost., sent. n. 236 del 2011.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23]</a>«Se vi è stata condanna, ne cessano l&#8217;esecuzione e gli effetti penali<em>»</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24]</a>Nel testo introdotto dall&#8217;art. 9, comma 2, lett a) della legge 62 del 2005.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25]</a>Anche in relazione a tale disposizione il legislatore è successivamente intervenuto con il d.lgs 107 del 2018. La nuova normativa ha attuato solo parzialmente la delega conferita con la l. 163 del 2017 con cui il legislatore aveva invitato il Governo a rivedere la norma in questione <em>«</em>in modo tale da assicurare l&#8217;adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014». Nel novellato art. 187-sexies t.u.f. risulta infatti confermata la confiscabilità oltre che del «profitto», anche del «prodotto», riproponendo dunque la nuova versione i vizi che affliggevano quella precedente. Ne deriva allora che la dichiarazione di illegittimità debba essere estesa (ai sensi dell&#8217;art. 27 l. 87 del 1953) all&#8217;art. 187-<em>sexies</em>nella versione risultante dalle modifiche apportate dall&#8217;art 4, comma 14, d. lgs. 107 del 2018 nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del «prodotto»illecito e non solo del profitto. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26]</a>Si veda in tal senso Corte Cost., sentt. nn. 68 del 2012, n. 409 del 1989 e n. 218 del 1974.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27]</a>Cfr. sul punto Corte Cost., sentt. nn. 343 del 1993, 341 del 1994 e, più di recente, 236 del 2016, 222 del 2018 e 40 del 2019. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28]</a>Per un maggiore approfondimento sul principio di proporzionalità in diritto amministrativo, si rinvia a TRIMARCHI BANFI F., <em>Canone di proporzione e test di proporzionalità nel diritto amministrativo</em>, in <em>Diritto Processuale Amministrativo, </em>fasc. 2, 2016, p. 361; COGNETTI S.,<em>Clausole generali nel diritto amministrativo. Principi di ragionevolezza e di proporzionalità, </em>in<em>Giur. It.,</em>2012, fasc. 5, p. 1197; GALETTA D.U., <em>Principio di proporzionalità e giudice amministrativo nazionale,</em>in <em>Foro amm.</em>TAR, 2007, fasc.2, p. 603; ID., <em>Il principio di </em><em>proporzionalità</em><em>nella Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo, fra principio di necessarietà e dottrina del margine di apprezzamento statale: riflessioni generali su contenuti e rilevanza effettiva del principio, </em>in<em>Riv. it. dir. pubbl. comunit., </em>1999,fasc.3-4, p. 743.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title=""><em><strong>[29]</strong></em></a>  «Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30]</a>Cfr. sul punto Corte di Giustizia, sentenza 20 marzo 2018, <em>Garlsson Real Estate SA e altri</em>, causa C-537/16.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31]</a>A seguito del Trattato di Lisbona la stessa riveste lo stesso valore giuridico dei Trattati.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32]</a>E ciò a differenza delle sanzioni anche sostanzialmente amministrative in relazione alle quali, non applicandosi neppure l&#8217;art. 49, par. 3 Carta di Nizza, permane la necessità di effettuare il sindacato secondo lo schema triadico. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33]</a>L&#8217;eccezione era stata sollevata proprio in ragione della asserita mancanza di poteri da parte della Corte stessa di sindacare eventuali profili di contrasto della disciplina censurata con le disposizioni della Carta di Nizza.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34]</a>Cfr. Corte Cost. sent. n. 63 del 2019, punto 4.3 del <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35]</a>Si allude a Corte Cost., sent. n. 269 del 2017. Sul punto, si veda altresì Id., sent. n. 20 del 2019 in cui la Consulta effettua un primo passo indietro nella affermazione della priorità della q.l.c. rispetto al rinvio pregiudiziale. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36]</a>Si veda, in senso favorevole alla decisione, ANZON DEMMIG A., <em>La Corte riprende il proprio ruolo nella garanzia dei diritti costituzionali e fa un altro passo avanti a tutela dei &#8220;controlimiti</em>, in <em>Forum Quaderni Costituzionali, Consulta on line.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37]</a>Cfr. Corte Cost., sent. n. 63 del 2019, punto 6.2 del <em>Considerato in diritto.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38]</a>In senso analogo si veda anche Corte Cost., sentt. nn. 68 del 2017 e 43 del 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39]</a>Cfr. Corte Cost., sent. n. 112 del 2019, punto 8.2.2 del <em>Considerando in diritto.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[40]</a>E ciò sulla base della sentenza Corte EDU nel caso <em>Grande Stevens</em>che concerne appunto il giusto processo e che dovrebbe essere interpretata per tanto restrittivamente. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[41]</a>Cfr. Corte di Cassazione, sez. II civile, ord.n. 54 del 16 febbraio 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[42]</a>Cfr. Corte Cost., ord. n. 117 del 10 maggio 2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[43]</a>In relazione agli artt. 47 e 48 della Carta di Nizza. Art. 47: «Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell&#8217;Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia»; art. 48 «Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato»<em>.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[44]</a>Il diritto al silenzio è considerato infatti un corollario del diritto di difesa, il quale trova fondamento tanto nell&#8217;art. 24 Costituzione, quanto nell&#8217;art. 6 CEDU par. 1 (nella nozione di equo processo) e par. 2 (in relazione alla presunzione di innocenza). </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[45]</a>Sulla controversa questione, si rinvia aFRACCHIA F., <em>Manifestazioni di interesse del privato e procedimento amministrativo</em>, in <em>Dir. amm</em>., fasc.1, 1996, p. 11<strong>;</strong>OCCHIENA M., <em>Situazioni giuridiche soggettive e procedimento amministrativo</em>, Giuffrè, 2002; CALDERARO M.R., <em>La partecipazione nel procedimento amministrativo tra potere e rispetto dei diritti di difesa,</em>in <em>Foro Amministrativo</em>(Il), fasc.5, 2015, pag. 1312; FERRARA R., <em>La partecipazione al procedimento amministrativo: un profilo critico</em>, in <em>Diritto Amministrativo</em>, fasc.2, 1 Giugno 2017, p. 209; TRIMARCHI BANFI F., <em>La partecipazione civica al processo decisionale amministrativo</em>, in <em>Diritto Processuale Amministrativo,</em>fasc.1, 1 Marzo 2019, p. 1. Con specifico riferimento alla partecipazione del privato al procedimento sanzionatorio dinnanzi alle Autorità indipendenti si vedano inoltre GOISIS F., <em>Un&#8217;analisi critica delle tutele procedimentali e giurisdizionali avverso la potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, alla luce dei principi dell&#8217;art. 6 della convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo. Il caso delle sanzioni per pratiche commerciali scorrette, </em>in<em>Dir. proc. amm., </em>fasc.3, 2013, pag. 669; DE PASQUALE P., <em>Diritto dell&#8217;Unione europea e procedimenti davanti alle autorità indipendenti: i principi</em>, in <em>Dir. Un. Eur</em>., fasc.1, 2013, p. 73; TIRIO F., <em>Le garanzie nei procedimenti sanzionatori della Consob dopo la sentenza Grande Stevens e le successive modifiche regolamentar</em>i, in <em>Banca Borsa Titoli di Credito</em>, fasc.4, 1 agosto 2018, p. 554; FELIZIANI C., <em>Effettività della tutela nel processo o nel procedimento? Convergenze e divergenze tra il sistema italiano di giustizia amministrativa e la Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo</em>, in <em>Diritto Processuale Amministrativo</em>, fasc.3, 1 settembre 2019, p. 758.</div>
<div> </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-statuto-costituzionale-e-convenzionale-delle-sanzioni-amministrative/">Un nuovo statuto costituzionale e convenzionale delle sanzioni amministrative?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sicurezza urbana, ruolo del sindaco e delle polizie municipali nella visione del “pacchetto sicurezza”. Come cambia l’articolo 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267, tra aspettative e grandi perplessità</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sicurezza-urbana-ruolo-del-sindaco-e-delle-polizie-municipali-nella-visione-del-pacchetto-sicurezza-come-cambia-larticolo-54-del-d-lgs-18-agosto-2000-n-267-tra-aspe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sicurezza-urbana-ruolo-del-sindaco-e-delle-polizie-municipali-nella-visione-del-pacchetto-sicurezza-come-cambia-larticolo-54-del-d-lgs-18-agosto-2000-n-267-tra-aspe/">Sicurezza urbana, ruolo del sindaco e delle polizie municipali nella visione del “pacchetto sicurezza”. Come cambia l’articolo 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267, tra aspettative e grandi perplessità</a></p>
<p>1. Premessa argomentativa e generalità; 2. Le modifiche ai commi 1 e 2 dell’articolo 54 T.U.EE.LL: sistema relazionale riequilibrato (?) tra vari livelli di governo in materia di pubblica sicurezza; 3. Le ordinanze, adottate dal sindaco come ufficiale di Governo, tra passato, presente e futuro; 3.a) art. 54 comma 4</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sicurezza-urbana-ruolo-del-sindaco-e-delle-polizie-municipali-nella-visione-del-pacchetto-sicurezza-come-cambia-larticolo-54-del-d-lgs-18-agosto-2000-n-267-tra-aspe/">Sicurezza urbana, ruolo del sindaco e delle polizie municipali nella visione del “pacchetto sicurezza”. Come cambia l’articolo 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267, tra aspettative e grandi perplessità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sicurezza-urbana-ruolo-del-sindaco-e-delle-polizie-municipali-nella-visione-del-pacchetto-sicurezza-come-cambia-larticolo-54-del-d-lgs-18-agosto-2000-n-267-tra-aspe/">Sicurezza urbana, ruolo del sindaco e delle polizie municipali nella visione del “pacchetto sicurezza”. Come cambia l’articolo 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267, tra aspettative e grandi perplessità</a></p>
<p><i><b>1. Premessa argomentativa e generalità; 2. Le modifiche ai commi 1 e 2 dell’articolo 54 T.U.EE.LL: sistema relazionale riequilibrato (?) tra vari livelli di governo in materia di pubblica sicurezza; 3. Le ordinanze, adottate dal sindaco come ufficiale di Governo, tra passato, presente e futuro; 3.a) art. 54 comma 4 T.U.EE.LL.: criticità connesse al rafforzamento del vincolo di comunicazione al prefetto; 3.b) art. 54 comma 4 T.U.EE.LL.: criticità connesse all’attenuazione della esecutorietà; 3.c) art. 54 comma 4 T.U.EE.LL.: criticità connesse al passaggio dalla tutela dell’incolumità dei cittadini alla tutela della incolumità pubblica; 3.d) art. 54 comma 4 T.U.EE.LL.: criticità connesse alla perimetrazione del concetto di sicurezza urbana; 4. La rilevanza sovra comunale dei fenomeni e le conferenze atipiche. 5. Sicurezza urbana anche in relazione alle modifiche dei tempi nelle città. 6. surroghi relazioni tra poteri. </b></i></p>
<p><b>1. Premessa argomentativa e generalità</b><br />
Probabilmente è presto per esprimere una valutazione complessiva ed articolata nei confronti del “pacchetto sicurezza” varato dal neo insediato Governo. Il dibattito è già vivace e si è trasferito, alla velocità della luce, dall’ambito mediatico a quello parlamentare, nel contesto della discussione –al Senato- del Disegno di legge A.S. 692, avente ad oggetto la conversione del D.L. 23 maggio 2008 n° 92.Dovendo, per il giusto riguardo dovuto alla necessità di maggior approfondimenti, dare seguito ad una modalità di analisi “summa fastigia rerum” dell’intervento, l’impressione che essenzialmente se ne trae è quella dell’eccessivo interessamento verso alcuni temi e del totale disinteressamento verso altri.Non pare giusto, in altri termini, l’atteggiamento di troppo superficiale consenso nei confronti dell’articolo 6 del D.L. del D.L. 23 maggio 2008 n° 92, dedicato alla tematica del riequilibrio, in sede locale dei poteri sindacali in materia involgente la sicurezza urbana. Innovazione che si sostanza nella riformulazione dell’articolo 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267 (di seguito chiamato TUEELL), che disciplina le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale[1]. Stando alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, la ratio delle innovazioni introdotte risiede nel potenziamento dell’armamentario giuridico a disposizione del sindaco per il contrasto della criminalità locale. “Tale potenziamento è (nell’intendimento del Governo), il frutto di un bilanciamento fra le prerogative statali in tema di sicurezza pubblica e l’esigenza di valorizzare, anche in tale ambito materiale, il ruolo degli enti locali. Nell’ottica governativa, la posizione del sindaco diviene così quella di “fulcro” di una nuova sinergia tra le istituzioni nella lotta alla criminalità, atteso che la qualità di amministratore locale gli permette di sapere quali problematiche del suo territorio ridondino in rischi per la sicurezza”.</p>
<p><b>2. Le modifiche ai commi 1 e 2 dell’articolo 54 T.U.EE.LL: sistema relazionale riequilibrato (?) tra vari livelli di governo in materia di pubblica sicurezza </b><br />
 L’intento del legislatore pare così essere quello di dare autonoma evidenza alle funzioni relative all’ordine e alla sicurezza pubblica di spettanza del sindaco; tanto si può cogliere: indirettamente dalla riformulata lettera b del comma 1 (che si limita a risistemare in senso formalmente più corretto le previsioni prevenientemente derivanti della omologa norma); più miratamene dal testo del comma 2, a mente del quale: Il sindaco, nell&#8217;esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statali, nell&#8217;ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell&#8217;interno –Autorità nazionale di pubblica sicurezza. <br />
Strana tautologia normativa, quella contenuta nel comma 2 dell’articolo 54 T.U.EE.LL. <br />
Se è vero, com’è vero, che il comma 1 dell’articolo si limita a dire che il sindaco, quale ufficiale di Governo,  sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, senza catalogare quali siano queste funzioni, è altrettanto vero che la norma (contenuta nel novello comma 2) non illumina minimamente con luce nuova la materia; essa si limita a dire che c’è un concorso alla tematica dell’Ordine Pubblico e della Sicurezza Pubblica, non tanto in chiave decisionale (salvo che qualche legge esterna al T.U.EE.LL. non attribuisca al sindaco una potestà decisionale ovvero un concorso in potestà decisionale con altri, a questi), quanto in chiave cooperativa, peraltro limitata a fornire le “braccia da lavoro”, rappresentate dalla polizia locale, nel contesto delle direttive del Ministero dell’interno. Insomma, tautologia pericolosa e poco rispettosa delle rivendicazioni del mondo delle autonomie locali -che chiedono di stare al tavolo delle decisioni piuttosto che a quello delle esecuzioni- che non sembra cogliere pienamente il principio di leale cooperazione, pure presente dal 2001 nel contesto della Carta costituzionale[2]. In disparte ogni considerazione in ordine alla precettività per i comuni delle direttive del Ministero dell’interno[3] (che, estremizzando i termini della questione, potrebbero dilatare i contenuti delle vigenti previsioni normative in relazioni ai compiti del sindaco in materia di OO.PP. e P.S. anche fuori dai confini troppo sfumati puntualizzati dalla legislazione vigente), ad avviso di chi scrive si pone un problema di realistica soddisfazione delle esigenze partecipative delle comunità locali alle scelte ed alle strategie in materia di preservazione dell’ordine pubblico, da parte del Ministero che, in totale autonomia, non solo non vorrà (come è realistico prevedere) ma nemmeno potrà, dare maggiore riconoscimento di poteri al sindaco rispetto a quanto sia previsto nella legge. Ad una simile obiezione, potrebbe replicarsi che la norma ha valore ricognitivo; quasi una sorta di propulsore alla generazione di una legislazione che, progressivamente modifichi le funzioni del sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il dato di fondo, tuttavia, resta ancorato alla circostanza che, consegnare alla speranza “de iure condendo” le aspirazioni di una equilibrata gestione delle decisioni da adottare nel presente è poco soddisfacente, oltre che scarsamente utile. Forse sarebbe stato meglio tralasciare una così equivoca norma di connessione delle funzioni sindacali (di cui al comma 1 lettere a) e b) dell’articolo 54) con la rete nazionale che sovrintende e gestisce l’ordine e la sicurezza pubblica. Nell’ordinamento vigente una forma di coinvolgimento del sindaco nella materia della sicurezza è prevista, con chiarezza, dall’articolo 20 della legge 1 aprile 1981 n° 121[4]. <br />La norma da ultimo citata ha istituito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quale organo collegiale di consulenza del prefetto per l’esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza. L’organo, presieduto dal prefetto, è composto dal  questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dei  Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali. Al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza[5] ed ad una diversa e più diffusa temperie di norme speciali[6] è consegnato il compito di mantenere in capo al sindaco una estesa rete di poteri, non meglio definite nel confine rispetto alla materia oggetto di attuale trattazione ed assolutamente incerta, in punto di natura giuridica di potere esercitato, tra responsabile della comunità locale ed ufficiale di Governo. Pertanto, scientemente decidendo di aggregare le funzioni sindacali nella materia de qua, alla sola norma espressamente citata e descritta, resta veramente poco da gioire:  il comma 2 dell’articolo 54 T.U.EE.LL. va inteso nel senso letterale che emerge dalle parole, ovvero: il sindaco concorre ad assicurare essenzialmente la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, quando in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica emerga la necessità di un sostegno, ferma la ricaduta della situazione concreta, nelle direttive ministeriali.  </p>
<p><b>3. Le ordinanze, adottate dal sindaco come ufficiale di Governo, tra passato, presente e futuro</b><br />
Se perplessità già si stagliano sul piano del novellato comma 2 dell’articolo 54 T.U.EE.LL, le maggiori cautele interpretative diventano doverose ove si affronti il testo del neonato comma 4. Il comma 4 novellato amplia il potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti, prevedendo, quale situazione legittimante il provvedimento extra ordinem, anche il grave pericolo per la “sicurezza urbana” (che si affianca così al grave pericolo per l’incolumità dei cittadini, già previsto in passato ed oggi ruotato nella generica direzione dell’incolumità pubblica). Siffatti provvedimenti d’urgenza vanno comunicati (secondo la nuova formulazione) al prefetto, in quanto la situazione che li legittima attiene alla sicurezza, tematica che &#8211; secondo la relazione &#8211; vede comunque un ruolo centrale e strategico dell’Ufficio Territoriale di Governo, cui competono in via generale gli interventi attuativi dell’ordinanza sindacale. “Così, anche da un punto di vista strettamente operativo, è ulteriormente rafforzata quella sinergia fra istituzioni che rappresenta uno degli aspetti fondamentali del provvedimento in esame[7]”.  </p>
<p><b>3.a) art. 54 comma 4 T.U.EE.LL.: criticità connesse al rafforzamento del vincolo di comunicazione al prefetto</b><br />
Il primo dubbio che si pone consiste nel valutare se l’obbligo di comunicazione dell’ordinanza al prefetto sussista solo quando questa si occupi della tematica della sicurezza urbana, ovvero se sia rilevante ed attivo quando l’ordinanza sia mirata alla preservazione della pubblica incolumità. Il tenore testuale è essenzialmente inequivoco: l’obbligo di comunicazione riguarda tutti i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 pertanto anche quei provvedimenti che attengano alla cura dell’incolumità pubblica. La circostanza che l’obbligo di comunicazione previsto dalla legge sia rafforzato dall’avverbio “tempestivamente” e che il collegamento teleologico con la necessità di predisporre le misure attuative sia filtrate da un equivoco “anche”, congiuntamente alla circostanza che si operi nel contesto di poteri sindacali esercitati nella qualità di ufficiale di Governo, creano qualche ansia[8].  La preoccupazione si giustifica con il timore che si rafforzi l’idea di una continenza gerarchica del potere provvedimentale sindacale nel contesto del sistema di decisioni definite dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza. Diventa lecito chiedersi cosa accade in caso di mancata comunicazione di un’ordinanza al prefetto; tanto non solo in punto di eventuali conseguenze sulla legittimità dell’atto, quanto anche sul piano delle potenziali misure apprestabili dal prefetto stesso ai sensi del comma 11 dell’articolo in commento, secondo cui  nelle fattispecie di cui al comma 4, “anche nel caso di inerzia del sindaco il prefetto può intervenire con proprio provvedimento”. Posto che le considerazioni sul potere sostitutivo del prefetto saranno vagliate in seguito, occorre domandarsi se da questo rafforzamento del vincolo di appartenenza del potere sindacale di ordinanza alla qualità di ufficiale di Governo, possa derivare lo spostamento complessivo della materia -magari anche con la possibilità di ricostruire poteri di annullamento dei provvedimenti sindacali fuori dal poco praticato e comunque esistente potere di annullamento straordinario del Governo[9]- nel contesto di una concezione neo gerarchizzata, in seno al Ministero dell’interno, delle prerogative del sindaco quale ufficiale di Governo. Ipotesi, quest’ultima che si ritiene di poter scartare in quanto decisamente parallela ad una questione vagliata nel 2003 dal massimo consesso di giustizia amministrativa; la VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n° 7266 del 12 novembre 2003 ebbe  a statuire che: “Il ricorso giurisdizionale amministrativo per l&#8217;annullamento di un&#8217;ordinanza contingibile e urgente emessa dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell&#8217;art. 54, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, va notificato al Comune, presso la sede municipale, e non nei confronti del Ministero di riferimento, presso l&#8217;Avvocatura dello Stato, restando il sindaco incardinato nel complesso organizzativo dell&#8217;ente locale anche quando agisce come ufficiale del Governo ed essendo l&#8217;atto sindacale istruito, redatto ed emesso dagli uffici dell&#8217;amministrazione comunale”. In ogni caso, anche a disconoscere, come si disconosce, la ricaduta del potere sindacale di ordinanza quale ufficiale di Governo nel contesto di un sistema che attesti in dipendenza gerarchica il sindaco (pur solo quando eserciti il potere di ordinanza) nei confronti del Ministero dell’Interno, si pone il problema della potestà d’incisione prefettizia, considerata dal comma 11 dell’articolo 54 T.U.EE.LL. che di seguito sarà vagliata anche tenendo conto della giurisprudenza formatasi sull’onda dell’abrogato comma 10 dell’articolo citato[10]. </p>
<p><b>3.b) art. 54 comma 4 T.U.EE.LL.: criticità connesse all’attenuazione della esecutorietà</b><br />
Inutile dire che il testo preveniente che disciplinava il potere di ordinanza, tra le innumerevoli critiche, ha sicuramente consentito –anche tramite l’apporto significativo del Giudice Amministrativo- una gestione equilibrata del potere extra ordinem di matrice sindacale, grazie alla valutazione restrittiva dei concetti di necessità ed urgenza, di contingibilità, di gravi pericoli per l’incolumità[11]. Inoltre –ed il fatto non deve essere minimamente trascurato- la norma si è caratterizzata per il suo attributo di chiara esecutorietà, anche in un epoca successiva all’entrata in vigore della legge 11 febbraio 2005 n° 15; difatti il richiamo alla formula (oggi non più esistente) “per l’esecuzione dei relativi ordini può chiedere, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica” è sempre stato inteso dalla giurisprudenza[12] come la più chiara ed inequivoca formula di riconoscimento della capacità di coazione connessa all’attuazione del provvedimento[13]. Alla luce della riformulazione dell’inciso che recita (testo vigente): “i provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”, appare sensato chiedersi se l’attenuazione dei toni usati dal legislatore non determini la perdita del riconoscimento dell’esecutorietà, specie alla luce della circostanza che il giudice, forte della valutazione che il legislatore del 2008 deve conoscere le implicazioni provenienti dall’articolo 21 ter[14] della legge 7 agosto 1990 n° 241, potrebbe interpretare la norma nel senso del difetto di esecutorietà della stessa; in altri termini, ben avrebbe potuto il legislatore assistere con maggior vigore l’esigenza esecutoria di provvedimenti di tal fatta, che sovente richiedono, anche a prescindere dall’intromissione nella materia della sicurezza urbana, la coazione amministrativa. Il pericolo della carenza di esecutorietà resta comunque fugato dalla circostanza che il vecchio comma 4 dell’articolo 54 è stato conservato, sia pur se trasfuso nel nuovo comma sette della norma; in questo modo, riprendendo il testo: “Se l&#8217;ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all&#8217;ordine impartito, il sindaco può provvedere d&#8217;ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell&#8217;azione penale per i reati in cui siano incorsi”, non sembra che sia venuto meno l’asse portante della capacità di coazione, quanto meno nei casi in cui gli obblighi gravino su persone determinate.  </p>
<p><b>3.c) art. 54 comma 4 T.U.EE.LL.: criticità connesse al passaggio dalla tutela dell’incolumità dei cittadini alla tutela della incolumità pubblica</b><br />
In disparte le considerazioni in ordine alla idoneità ad essere portati ad esecuzione coattiva, dei provvedimenti collegati al potere sindacale nella qualità di ufficiale di Governo, il testo novellato del comma 4, letto nel suo complesso appare dotato di una certa armonia, sebbene il campo di azione di siffatto potere sembra acquisire confini di spaventosa incertezza: “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”. Il salto di qualità compiuto dal legislatore appare di non poco momento; in primo luogo il richiamo all’inciso: “incolumità pubblica”. Il testo preveniente si riferiva, più miratamente alla incolumità dei cittadini[15], così estendendo e restringendo  -in uno- la portata della previsione della norma attributiva di potere. La chiave restrittiva è poco rilevante ed attiene a quei soli casi in cui il pericolo si abbatta su vicende che non attengano ad una sfera sopra individuale. Appare così, ad una interpretazione rigorosa e strettamente testuale, da escludere, per il futuro, l’emanazione di provvedimenti extra ordinem capaci di intervenire nella sfera di tutela dei singoli, nel contesto del proprio domicilio, ove il pericolo non si rifletta su collettività indeterminate. Iuxta a titolo esemplificativo, sembrano espulsi dalla norma quei provvedimenti comunque tipici e nominati adottati dai comuni in relazione all’articolo 677 del codice penale[16], quando il pericolo di crollo riguardi i soli soggetti che popolino l’unità abitativa; il mancato richiamo alla tutela dell’incolumità anche privata, pone il non trascurabile problema del legittimo esercizio di un potere di sgombero di un’unità abitativa che minacci rovina, quando questa sia occupata da legittimi detentori ed il pericolo non attenga una sfera sopra individuale. Di contro, non può omettersi di osservare come la giurisprudenza, salvo isolate pronunce[17], non sia andata mai troppo per il sottile, comunemente intendendo che l’inciso “incolumità dei cittadini” fosse assimilabile ad un generico concetto d’“incolumità pubblica”[18] e più in generale non apponendo eccessivo formalismo alla definizione del campo di azione cui riconoscere legittimo esercizio di potere “extra ordinem” al sindaco. Se è allora corretto ritenere la restrizione di campo meramente formale, altrettanto in senso formale può intendersi l’estensione concettuale derivante dalla trasmigrazione dell’obiettivo della tutela dell’incolumità dai cittadini al “pubblica” in termini generici. Sul piano meramente teorico appare, tuttavia, singolare la circostanza che esista un riferimento che dissocia, con maggiore forza rispetto al preveniente testo, il collegamento territoriale dalla potestà sindacale, qui esercitata nella qualità di ufficiale di Governo; in altri termini un sindaco che agisce per la salvaguardia dell’incolumità pubblica, a prescindere dal rilevo della “concittadinanza” (pure reale e sotteso), esalta il ruolo del sindaco come autorità dello Stato-persona, mettendo in luce, già da questo inciso, il difficile rapporto di convivenza che –nelle città capoluogo di provincia- si potrà generare con il Prefetto, quest’ultimo senza dubbio rappresentante del Governo centrale e dello Stato nel territorio provinciale[19].  </p>
<p><b>3.d) art. 54 comma 4 T.U.EE.LL.: criticità connesse alla perimetrazione del concetto di sicurezza urbana</b><br />
Le problematiche più fitte s’intravedono, tuttavia nella seconda parte di questa endiadi: prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano… la “sicurezza urbana”. Il primo problema che si pone consiste nel capire cosa sia “la sicurezza urbana” a confronto con le storiche ed istituzionalizzate nozioni di “ordine pubblico e sicurezza pubblica”. La sicurezza urbana è concetto sociologico o criminologico, cui –fino ad oggi- non poteva ricondursi valore giuridico; ne mancava non solo impressione testuale nella legge ma anche una sia pur minima calzante definizione. Una definizione precisa del concetto purtroppo ancora difetta, con la conseguenza che il compito più arduo cui sarà chiamata la giurisprudenza sarà quello di definire i confini tra le contermini definizioni sopra descritte. Prima facie, la sicurezza urbana sembra quel minus di competenza di un sindaco rispetto al maius pubblica sicurezza; ragionare in questi termini resta, tuttavia processo logico foriero di non pochi problemi applicativi: se per urbano si debba intendere il confine fisico della città insediata e costruita per contiguità fisica di edifici, sebbene intervallati da piazze strade o giardini, non certo si può immaginare di recuperare il discrimen dal concetto di ordine pubblico se non a costo di scadere nella ridicola considerazione dell’ordine pubblico come materia meramente rurale. Verosimilmente l’aggancio al concetto urbano della sicurezza attiene alla situazione sociale, alla percezione dell’allarme ed alla necessità che si imposti un rapporto dialogico reale e collaborativo tra Uffici Territoriali del Governo e Comuni, nella definizione dei rispettivi campi di azione in materia. Un riferimento logico interessante (ma non completamente dirimente, a parere dello scrivente), per capire cosa sia da intendersi per sicurezza urbana può preliminarmente trarsi dalla previsione dell’articolo 159 del D.lgs 31 marzo 1998 n° 112 alla stregua del quale: “le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all&#8217;ordine pubblico e sicurezza pubblica di cui all&#8217;art. 1, comma 3, lettera l ), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell&#8217;ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l&#8217;ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonchè alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.Il riferimento normativo enunciato mette in contrapposizione alla nozione di ordine pubblico –sicurezza pubblica, il concetto di polizia amministrativa locale e non certo quelli di sicurezza urbana; in maniera più chiara questa divisione di campo viene effettuata dallo stesso articolo 117 comma 2 lettera h) della Costituzione, sebbene –in tale sede- riferito alla potestà legislativa esclusiva dello Stato[20]. Resta così intuitivo che la sicurezza urbana sia cosa diversa dalla polizia amministrativa locale salvo che (asserendo che i due concetti coincidono) non voglia ritenersi illegittima, sul piano dello straripamento della competenza legislativa dello Stato, ai danni delle prerogative regionali, la previsione dell’articolo 6 del D.L. 23 maggio 2008 n° 92 che ha modificato l’articolo 54 T.U.EE.LL. Allora diventa ragionevole ritenere che la sicurezza urbana sia altro dalla polizia amministrativa locale e sia concetto più affine a quello della sicurezza pubblica che non a quello della delimitazione territoriale limitato ad un conteso urbanizzato. Se quanto detto è vero spetta allo Stato e non alle Regioni definire cosa sia la sicurezza urbana, magari anche prendendo le mosse dalla definizione normativa del citato articolo 159, sebbene trattasi di operazione estremamente equivoca per la quale non di rado la stessa giurisprudenza amministrativa ha fatto confusione; è il caso, ad esempio della pronuncia del T.A.R. Puglia Lecce Sez. I che, con sentenza n° 372 del 8 febbraio 2007, con riferimento al divieto di vendere bevande alcoliche negli stadi, non ha esitato a sostenere che: “tale divieto corrisponde ad un provvedimento afferente la materia dell&#8217;ordine e sicurezza pubblica, ed in quanto tale riservato al sindaco quale ufficiale di governo, in virtù degli articoli 54 (lettere b) e d)) del D.Lgs. n.267/2000 e 161 del D.Lgs. n.112/1998”. Per tale via appare evidente quanta sia la confusione regnante in materia di delimitazione del campo tra ciò che sia ordine pubblico, pubblica sicurezza e sicurezza urbana.Verosimilmente la sicurezza urbana rappresenta quella porzione della sicurezza pubblica, intesa come funzione di polizia che –coniugata al principio di sussidiarietà ed a quello di adeguatezza- resta fenomeno governabile –quanto al provvedere- in misure realisticamente meno impegnative di quelle che competono, per fenomeni più seri, all’autorità provinciale[21] o all’autorità nazionale di pubblica sicurezza[22]. In questo contesto ricostruttivo, il confronto in sede locale con il prefetto diventa uno strumento essenziale in relazione al fatto che, laddove la tematica sia stimata dall’autorità provinciale di Pubblica Sicurezza non meritevole di più impegnativi provvedimenti di sua competenza, dovranno essere concordate tra le parti gli  strumenti ritenuti necessari per l’ attuazione dei provvedimenti sindacali, in relazione al fatto che il prefetto dispone dell’impiego della forza pubblica ed alla circostanza che, conformemente alle previsioni del comma 2 dell’articolo 54 del T.U.EE.LL., la Polizia Locale può essere legittimamente chiamata a concorrere alla finalità attuativa, come prima, tra i soggetti della forza pubblica. Siffatta interpretazione valorizza il senso della necessità (testualmente sancita) che dell’ordinanza sia data tempestiva comunicazione al prefetto; a questi compete valutare il confine tra l’ambito di competenza sindacale, limitata al fenomeno della sicurezza urbana e l’ambito della competenza propria in materia di ordine e sicurezza pubblica. Verosimilmente, in questo modo, il coinvolgimento del prefetto è prima decisionale, nel senso di decidere se impegnare i poteri propri dello Stato sulla questione gestita con ordinanza sindacale, in quanto la materia entra in un sistema di valutazioni più complessive ed estese del dominio meramente  urbano, poi attuativo, nel senso di –riconosciuta a competenza sindacale e la pertinenza del potere usato dal Sindaco- dare respiro attuativo all’ordinanza. Relazione tra poteri pubblici che deve viaggiare, come meglio si dirà nel valutare i commi 11 e 12 dell’articolo 54 del T.U.EE.LL., in una maglia logica sorretta, quanto al potere sostitutivo e surrogatorio, dal già citato principio costituzionale di leale cooperazione (anche perché all’inciso che vede il potere del sindaco dispiegato nella sua qualità di ufficiale di Governo non si può attribuire il valore di estrometterne la rilevanza di questi quale esponente di spicco di un ente riconosciuto autonomo per Costituzione) e, quanto al potere d’indirizzamento e relazione, dal principio di sussidiarietà costituzionalmente inteso.La definizione delle regole di gioco, ovvero del confine sempre mobile della materia dell’ordine pubblico della pubblica sicurezza, nei confronti di cosa sarà nel futuro la sicurezza urbana difficilmente spetterà al legislatore. Questi si è sempre sottratto (salvo il tentativo fatto con il D.lgs 112/98) al dovere di definire persino cosa sia l’ordine pubblico, pertanto è difficile immaginare, in futuro, un recupero in tale direzione. Spetterà alla dottrina prima, alla giurisprudenza poi ed alle indicazioni di prassi ministeriali rese ai sensi del comma 12 del già citato articolo 54[23], capire quando siano correttamente esercitate le prerogative di ordinanza sindacale in materia di sicurezza urbana.Appare allora opportuno ricostruire, sia pur brevemente (anche nella pretesa di fornire utili indicazioni ai soggetti interessati) lo stato della migliore dottrina in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza, per poter, con maggiore consapevolezza, argomentare di quale sia il limite, entro cui sia ragionevolmente compatibile immaginare un potere sindacale.Preliminarmente all’ingresso nella trattazione analitica dei concetti di ordine pubblico e pubblica sicurezza, occorre fare una puntualizzazione metodologica: la nozione di Pubblica Sicurezza, maturata tardivamente nella legislazione rispetto a quella di ordine pubblico, è intesa dalla dottrina[24] essenzialmente in termini di “polizia di sicurezza”, quando non sia da ritenersi una sorta di concetto esplicativo o essenzialmente reiterativo, ovvero omonimo della nozione di ordine pubblico. Pertanto, del carattere asseritamente polifunzionale del concetto di sicurezza pubblica, si privilegia -in questo caso- quel significato che identifica quella parte dell’ordine pubblico oggetto di disciplina legislativa speciale cui è sconosciuta la rilevanza civilistica ed internazionalistica. pubblica sicurezza quindi “rappresentata in un ordine giuridico, anzi un ordine pubblico, subordinato nel perseguimento e mantenimento, alle valutazioni e quindi ai principi normativi già assunti e consolidati dal diritto di polizia[25]”; tanto con rinuncia espressa ad approfondimenti isolati dalla nozione.Fatta questa precisazione, si può passare alla disamina del concetto centrale per questo segmento di trattazione: l’ordine pubblico. L’espressione “ordine pubblico” è presente già nella prima legislazione del Regno d’Italia e, cioè, nel codice civile del 1865 (art. 12 disp. prel. ed art. 1122), sull’esempio dell’esperienza francese, e nella legge di pubblica sicurezza (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. B, che riproduce largamente la legge 18 novembre 1859, n. 3720, del Regno di Sardegna). Essa trova riscontri nella dottrina penalistica dell’illuminismo, quando si distinguevano reati lesivi, nell’immediato, di beni privati e, solo subordinatamente, dell’interesse pubblico e reati che questo immediatamente colpiscono, oltre a quelli che toccano lo Stato nella sua unità (il Governo e la Costituzione). Nell’ambito dei reati lesivi dell’ordine pubblico si distinguevano, accanto a quelli contro la giustizia, l’amministrazione, etc., quelli lesivi della sicurezza e della tranquillità pubblica, intendendo la prima come situazione di effettiva garanzia dei beni essenziali dello stato civile e la seconda come coscienza di essere garantiti[26]. Ogni reato lede in qualche modo la tranquillità, ma ciò avviene per il pericolo del suo ripetersi; mentre quelli che hanno questo oggetto specifico ledono lo stato di sicurezza generale per se stessi[27]. Nel codice penale del 1889 la dizione “pubblica tranquillità” viene sostituita con quella “ordine pubblico”: e così l’espressione è presente in tre dei testi fondamentali del sistema, nel codice civile, nella legge di pubblica sicurezza, nel codice penale[28]. La progressiva espansione del concetto di ordine pubblico penalistico ed amministrativo preparò le degenerazioni del periodo fascista, quando l’ordine pubblico diverrà valore ideale ed autonomo, “vita pacifica ed indisturbata degli ordinamenti politici, economici e sociali che costituiscono essenza del regime”[29], che trascende la semplice difesa di certi beni dei consociati. <br /> L’ordine pubblico, nella vigente legislazione, è trattato in maniera molto parcellizzata; l’articolo 31 delle preleggi stabilisce che atti di altri ordinamenti non possono ricevere applicazione nel nostro ove non siano conformi all’ordine pubblico ed al buon costume; l’art. 796, n. 7, c.p.c., ribadisce questo limite con riferimento alla sentenza straniera, omettendo di menzionare però il buon costume. L’art. 1343 c.c. statuisce la nullità dei contratti la cui causa sia contraria all’ordine pubblico ed al buon costume[30].<br /> <br />
La legge di Pubblica Sicurezza contiene un intero titolo dedicato alle disposizioni relative all’ordine ed alla tranquillità pubblica (articoli 18 e seguenti) e, fin dall’articolo 1, enuncia i fini essenziali della difesa dell’ordine pubblico, della sicurezza, dell’incolumità, della proprietà. Il codice penale, a sua volta, contempla la categoria dei delitti contro l’ordine pubblico (articoli 414 e seguenti), contro la pubblica incolumità (articoli 422 e seguenti) e la categoria delle contravvenzioni contro l’ordine e la tranquillità pubblica (articoli 650 e seguenti), oltre che contro l’incolumità pubblica (articoli 672 e seguenti). L’espressione “ordine pubblico” è presente, inoltre, nella c.d. “legislazione dell’emergenza”. Nel testo della Costituzione –salvo quanto già si è detto in ordine all’articolo 117 comma 2 lettera h, ai fini dell’attribuzione della competenza normativa in materia esclusivamente allo Stato- l’espressione non ricorre, mentre ricorrono quelle di “incolumità pubblica”, “sicurezza”, “sanità”[31]. L’espressione ricorre, invece, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (articolo 29, n. 2) e nella Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani (articoli 10, n. 2; 11, n. 2, 12, n. 2).<br />
La circostanza che la legislazione richiami il principio sempre senza definirlo in maniera chiara rende evidente che il suo contenuto debba desumersi o per astrazione dal sistema legislativo, pur senza perdere contatto con la coscienza sociale. La dottrina[32], muovendo anche dalla lettura del concetto alla luce della Costituzione, ha distinto fra ordine pubblico inteso in senso “materiale” ed ordine pubblico inteso in senso “ideale”. Quando si esaminano le norme di pubblica sicurezza o le norme penali, vengono in evidenza gli interessi dei consociati, la materialità stessa dei fatti, che questi interessi ledono o minacciano. ordine pubblico sembra, dunque, ad una prima approssimazione e secondo una certa tradizione dottrinale coincidere con sicurezza, incolumità, sanità, tranquillità; o, forse anche, con tutela degli altrui diritti (di alcuni o di tutti), prevenzione dei reati, etc.. E’ chiaro che non si può ledere materialmente un bene senza violare, nel contempo, il principio che questo bene vuole protetto e, dunque, la violazione dell’ordine pubblico c.d. “materiale” si accompagna sempre ad una certa violazione dei valori del sistema. <br /> Nella definizione dei beni della vita la cui protezione rientra nel concetto di ordine pubblico, sopratutto al di là delle definizioni legislative ed avuto riguardo essenzialmente ai principi costituzionali, si pone il problema di individuare il limite del significato “ideale” di ordine pubblico, inteso come dovere di fedeltà all’ordinamento ed anche in chiave di dovere politico del cittadino. Il pericolo di uno scivolamento nel significato “ideale” di ordine pubblico resta comunque subdolamente presente nel nostro ordinamento; esistono molte attività non volte a produrre modificazioni nei rapporti giuridici e, di per sé, non idonei a modificare la realtà materiale ma destinati ad influenzare l’altrui comportamento che la legislazione positiva è sempre tentata di comprimere. <br /> Un atto che esprime il dissenso rispetto ai principi del sistema, di per sé non idoneo a ledere materiali interessi, può però suscitare in altri impulsi e motivazioni nel senso di violare l’ordine giuridico. E questo è il punto in cui più difficile è la distinzione fra ordine pubblico materiale ed ordine pubblico ideale. Si può sostenere che un atto espressivo di dissenso, anche radicale, è sempre lecito; che è lecito fino a quando non metta in pericolo, concretamente ed attualmente, il godimento di beni protetti; che è lecito fino a che non sia presumibilmente pericoloso per questi beni. Mano a mano che si passa da ordine pubblico come difesa da effettiva lesione di beni della vita essenziali ad ordine pubblico come difesa da atti che questi beni mettono in pericolo e dal pericolo verificato in concreto, volta per volta, al pericolo astratto, presunto per legge, la distinzione fra ordine pubblico materiale ed ordine pubblico ideale si assottiglia, fino a scomparire del tutto nel caso di pericolosità presunta per legge.  <br />
Ad ogni buon conto la Corte Costituzionale è determinante nel frenare la tendenza verso questo scivolamento.  <br />
Con sentenza n° 19 del 8 marzo 1962 la Consulta ha ritenuto compatibile, a chiare lettere, la tutela dell’ordine pubblico con un ordinamento democratico affermando che: “ L’esigenza dell’ordine pubblico, per quanto altrimenti ispirata rispetto agli ordinamenti autoritari, non è affatto estranea agli ordinamenti democratici e legalitari, né è incompatibile con essi. In particolare, al regime democratico e legalitario, consacrato nella Costituzione vigente, e basato sull’appartenenza della sovranità al popolo (art. 1), sull’eguaglianza dei cittadini (art. 3) e sull’impero della legge (artt. 54, 76-79, 97-98, 101, ecc.), è connaturale un sistema giuridico, in cui gli obbiettivi consentiti ai consociati e alle formazioni sociali non possono esser realizzati se non con gli strumenti e attraverso i procedimenti previsti dalle leggi, e non è dato per contro pretendere di introdurvi modificazioni o deroghe attraverso forme di coazione o addirittura di violenza. Tale sistema rappresenta l’ordine istituzionale del regime vigente; e appunto in esso va identificato l’ordine pubblico del regime stesso.  Non potendo dubitarsi che, così inteso, l’ordine pubblico è un bene inerente al vigente sistema costituzionale, non può del pari dubitarsi che il mantenimento di esso &#8211; nel senso di preservazione delle strutture giuridiche della convivenza sociale, instaurate mediante le leggi, da ogni attentato a modificarle o a renderle inoperanti mediante l&#8217;uso o la minaccia illegale della forza &#8211; sia finalità immanente del sistema costituzionale. Se per turbamento dell’ordine pubblico bisogna intendere l’insorgere di un concreto ed effettivo stato di minaccia per l’ordine legale mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo &#8211; ed è da escludere che possa intendersi altro -, è perciò chiaro che non possono esser considerate in contrasto con la Costituzione le disposizioni legislative che effettivamente, e in modo proporzionato, siano volte a prevenire e reprimere siffatti turbamenti”[33]. Inoltre, e questo è argomento che ci riporta bruscamente al tema generale in trattazione (ovvero tentare di definire un confine tra ordine e sicurezza pubblica e sicurezza urbana), la Corte Costituzionale ha anche tracciato, con la sentenza n° 218 del 25 febbraio 1988,  elementi utili a differenziare il tema della sicurezza pubblica dalla tematica parzialmente coincidente della polizia amministrativa; in particolare, la Consulta si è dovuta porre il problema, per dirimere una questione di conflitto di attribuzioni, del limite entro cui sia lecito disporre misure di polizia nel contesto delle proprie competenze locali ed oltre il quale operi la riserva statale per la materia dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza. Delimitazione di campo fondata sulla distinzione tra le competenze attinenti alla pubblica sicurezza (le quali sono riservate in via esclusiva allo Stato) e le altre competenze enucleate dall’ampia categoria della polizia amministrativa locale che sono da intendersi come funzioni accessorie ai settori materiali attribuiti alla competenza di regioni, province e comuni. Per la Consulta le competenze di pubblica sicurezza, riguardano le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, mentre le misure di polizia amministrativa locale concernono le attività di prevenzione o di repressione dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose nello svolgimento di attività comprese nelle materie sulle quali si esercitano le competenze legislative o amministrative, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni o gli interessi tutelati in nome dell’ordine pubblico. Così, al fine di decidere se un determinato potere rientri nelle competenze di polizia amministrativa “occorre applicare un duplice criterio: a) verificare se le funzioni di polizia in contestazione accedano ad una delle materie trasferite o delegate alle regioni;  b) accertare che gli interessi o i beni che si intende tutelare con le funzioni di cui si tratta non rientrino in quelli compresi nel concetto di ordine pubblico… Stabilita l’inerenza dei poteri … a materie attribuite alle competenze regionali, occorre procedere alla verifica relativa al fatto se gli interessi o i beni pubblici che si mira a tutelare con l’esercizio dei predetti poteri siano del tutto interni alla disciplina amministrativa della materia in questione ovvero rivestano una rilevanza specifica in relazione alle esigenze di preservazione dell&#8217;ordine pubblico. Il contenuto di quest&#8217;ultimo concetto, com’è noto, è dato da quei beni giuridici fondamentali o da quegli interessi pubblici primari sui quali, in base alla Costituzionale e alle leggi ordinarie, si regge l’ordinata e civile convivenza dei consociati nella comunità nazionale. La tutela di questi interessi &#8211; fra i quali rientrano l’integrità fisica e psichica delle persone, la sicurezza dei possessi e il rispetto o la garanzia di ogni altro bene giuridico di fondamentale importanza per l’esistenza e lo svolgimento dell’ordinamento &#8211; rappresenta il nucleo delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza, che l&#8217;art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977, come ha riconosciuto questa Corte (sent. n. 77 del 1987), attribuisce in via esclusiva allo Stato. Si tratta, pertanto, di funzioni che quest’ultimo è abilitato a svolgere e a regolare, anche attraverso una disciplina di dettaglio, pur se esse comportano un’interferenza o un’incidenza diretta su attività affidate, in via generale, alle competenze legislative e amministrative delle regioni. Sulla base di tali principi… non è sufficiente allegare la pertinenza dei poteri di polizia di cui si tratta a una materia, ma occorre valutare, la specifica rilevanza degli interessi curati (dai provvedimenti di polizia amministrativa locale) per il concetto di ordine pubblico. …(nel caso specifico). Si tratta di poteri di polizia la cui rilevanza si esaurisce all&#8217;interno delle attribuzioni regionali … senza toccare quegli interessi di fondamentale importanza per l&#8217;ordinamento complessivo, che è compito dello Stato curare attraverso la preservazione dell&#8217;ordine pubblico. Poiché nella loro disciplina positiva (legislazione regionale) non rilevano finalità ulteriori in qualche modo connesse al mantenimento dell&#8217;ordine pubblico, non è irragionevole che il legislatore li abbia classificati all&#8217;interno delle funzioni di polizia amministrativa trasferite alle regioni, anziché tra quelle inerenti alla polizia di sicurezza pubblica spettanti in via esclusiva allo Stato”. Allora la sentenza della Corte Costituzionale sembra idonea a tracciare la strada per dirimere la questione in ordine al confine corrente tra ordine pubblico e pubblica sicurezza, da una parte, e sicurezza urbana dall’altra parte. Mutatis mutandis (la sentenza citata, come accennato, doveva risolvere un conflitti di attribuzione rilevantissimo tra legge regionale e legge statale) al Giudice Amministrativo spetterà definire il confine tra le citate materie alla stregua del doppio criterio della pertinenza alle funzioni ed ai poteri amministrativi comunali in materia di polizia amministrativa locale e di non inferenza con l’esigenza di tutelare interessi supremamente considerevoli ai fini della tranquillità e dell’ordine pubblico. Come anticipato, la sicurezza urbana non coincide con il concetto di polizia amministrativa locale; tuttavia, attraverso l’arricchimento concettuale passato per il filtro dei concetti di ordine pubblico e pubblica sicurezza, anche riguardati alla luce della giurisprudenza costituzionale, si può affermare che esiste una stretta colleganza tra le due nozioni, almeno in punto di verifica del “se”, la cura di un determinato interesse, attenga ai poteri amministrativi e di governo locale del comune; tanto onde far discendere da tale conclusione, la pertinenza dei poteri di ordinanza sindacale espressivi della tutela della funzione di sicurezza urbana tout court. Scremato il presupposto dell’ordinanza in termini di verifica della pertinenza, sarà lecito –per l’interprete- passare al secondo gradino di valutazione: il controllo dell’ingerenza comunale in un interesse tanto grande, tanto rilevante ed estremamente esteso da compromettere il potere decisionale esclusivo dello Stato in materia. </p>
<p><b>4. La rilevanza sovra comunale dei fenomeni e le conferenze atipiche</b><br />
Se l’operazione esegetica ripromessaci nel presente lavoro consiste in una valutazione non solo sintetica delle potere sindacale ma anche analitica della novellata norma del T.U.EE.LL. non si può evitare un cenno di commento alla previsione del comma 5[34]. Detto comma, introduce una forma di coordinamento fra amministratori locali, che viene attivata dal prefetto quando i provvedimenti sindacali in tema di sicurezza appaiono suscettibili di incidere anche sulla ordinata convivenza nei comuni contigui o limitrofi. In tali evenienze il prefetto convoca una conferenza cui partecipano, necessariamente, i sindaci interessati e il presidente della provincia; eventualmente, anche altri soggetti pubblici o privati legati all’ambito territoriale interessato dal provvedimento. La relazione illustrativa afferma che la suddetta conferenza non è riconducibile al modello tipizzato dalla legge 7 agosto 1990 n° 241, sebbene lo scrivente ritiene che non ha senso prendere le distanze dalla norma cardine del procedimento amministrativo, stante la circostanza che –ivi- sono scritte anche norme poco impegnative in materia di conferenza di servizi meramente istruttoria. Certo è lecito non attendersi un risultato a maggioranza della conferenza, così come previsto dal vigente articolo 14 ter della legge sul procedimento amministrativo[35], in quanto è fin troppo ovvio che il prefetto non può sostituire la determinazione dei più soggetti invitati con una propria decisione salvo avocare alle funzioni in materia di sicurezza pubblica e di ordine pubblico la tutela dei beni sottesi ai provvedimenti sindacali; la lettera della disposizione sembra lasciar intendere che la conferenza sia successiva all’adozione del provvedimento e che, per l’effetto esprima la necessità di un chiarimento tra i diversi livelli di governo che operano sullo stesso territorio, senza potersi immaginare che le prerogative decisionali degli uni, siano assorbite da una decisione unificante degli altri, in difetto di avocazione al livello superiore (ordine pubblico) sopra citato; ma questo diventerebbe problema di relazione tra provvedimenti diversi resi da autorità diverse, nel contesto di differenti qualificazione degli atti riguardate alla luce di norme attributive di potere di contenuto non omogeneo, non certo problema da considerare alla stregua della conferenza di servizi. In realtà ci si trova innanzi ad un modello relazionale che presenta tratti di novità marginali che nemmeno avrebbero meritato il riconoscimento di una diretta funzione di coordinamento in capo al prefetto. Compito dell’Ufficio Territoriale di Governo è anche quello (tanto per vocazione naturale) di fare coordinamento sul territorio tra le diverse pubbliche amministrazioni; la specificazione resa con la norma in commento assume il valore di portare un momento di riflessione collettivo nei confronti di provvedimenti unilaterali che possano costituire una sorta di “fuga in avanti” di qualche sindaco a scapito di altri. In altri termini, l’adozione di discutibili ordinanze, più o meno illegittimamente adottate, destinate a fronteggiare fenomeni che turbano la serenità dei territori, quali quello della prostituzione lungo le strade, determina sovente la conseguenza di spostare il problema sul territorio confinante. Una riflessione coordinata dal prefetto, tra i vari sindaci del territorio, può evidenziare che il fenomeno abbisogni di un diverso metodo di approccio e di uno sforzo simultaneo delle varie risorse del territorio, piuttosto che di provvedimenti delocalizzatori del problema nell’ordine di alcune centinaia di metri. Si ritiene, peraltro che la convocazione della conferenza debba muovere da una premessa logica: il prefetto deve aver stimato che il bene della vita protetto dall’ordinanza sindacale ricade nella materia della sicurezza urbana e quindi il sindaco sia stato giudicato competente a provvedere.  Nel caso in cui, a contrario si ritenga che l’ordinanza sindacale esorbiti il confine della sicurezza urbana ed entri in gestione di fenomeni di ordine pubblico, si dovrebbe porre seriamente la diversa questione di veder doppiata l’ordinanza nell’ambio dei poteri prefettizi dal responsabile dell’U.T.G., ove si condivida la necessità di affrontare il problema e l’opportunità di risolverlo provvedimentalmente. Di contro, in caso di mancata condivisione della necessità di affrontare provvedimentalmente il problema, potrebbe promuoversi una richiesta di annullamento straordinario al Governo; il tutto, esaurito l’arco del processo di confronto derivante dal principio di leale cooperazione.  </p>
<p><b>5. Sicurezza urbana anche in relazione alle modifiche dei tempi nelle città</b><br />
Il comma 6 dell’articolo 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267, riprende, con significative innovazioni, determinate anche da alcuni arresti della giurisprudenza amministrativa, il testo del preveniente comma 3: “In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l&#8217;inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell&#8217;utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d&#8217;intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4”.L’innovazione consiste nella circostanza che l’incisione “sui tempi delle città” possa essere determinata dai motivi di sicurezza urbana in maniera netta e diretta, senza costringere i sindaci a celare, in forme più o meno legittime, di piegare la norma attributiva del potere al fine di garantire una sostanzialmente maggiore tranquillità locale. <br />
Gli esempi giurisprudenziali sono molteplici ed è il caso si segnalarne alcuni:<br />
Il T.A.R. Veneto, sezione Venezia III,  con sentenza n° 637 del 06 marzo 2007, ha avuto l’occasione di sanzionare con l’annullamento i provvedimenti sindacali incidenti sull’orario dei pubblici esercizi, nascenti da un’esigenza di sicurezza urbana, proprio per il difetto di una chiara attribuzione di potestà in materia: “pur se è vero che nella materia della limitazione degli orari dei pubblici esercizi (in particolare per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico, come previsto dall&#8217;art. 5 della L.R. 14 settembre 1994, n. 40, Regione Veneto) l&#8217;ente può emettere anche provvedimenti contingibili ed urgenti, ciò in tanto può avvenire in quanto emergano o si aggravino &#8211; improvvisamente &#8211; situazioni di rilevante disagio dei residenti per fronteggiare le quali il comune non dispone &#8211; nell&#8217;immediato &#8211; di altri strumenti, diversi dalla riduzione dell&#8217;orario di apertura. Ne consegue la illegittimità dell&#8217;ordinanza che dispone l&#8217;anticipazione dell&#8217;orario di chiusura di un pubblico esercizio a causa di &#8220;inconvenienti&#8221; riscontrati dalla polizia municipale, quando la situazione sia in atto da molto tempo ed il comune abbia parimenti atteso un lungo periodo prima di attivarsi e di effettuare i necessari controlli, non sussistendo né le &#8220;circostanze straordinarie&#8221; per &#8220;particolari necessità dell&#8217;utenza&#8221;, previste dall&#8217;art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, per la modifica degli orari dei pubblici esercizi, né, a maggior ragione, le &#8220;emergenze sanitarie o di igiene pubblica&#8221; richieste dall&#8217;art. 50. A ciò consegue che mancano parimenti le &#8220;particolari esigenze di celerità&#8221; che consentono di omettere la previa comunicazione di avvio del procedimento (necessaria in tutti i casi &#8211; come quello all&#8217;esame &#8211; in cui si pongano limiti ad attività in precedenza autorizzate”). Orbene, si dubita che, dopo la novellazione del testo del comma 6 dell’articolo in commento, possa ancora immaginarsi una simile sorte di provvedimenti di tal fatta (a patto condizione che siano realmente motivati).Si segnala, ancora, la pronuncia del T.A.R. Lombardia, sezione Brescia I, n°4 del 5 gennaio2006, a mente della quale: “ La norma dell&#8217;art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 consente la modifica degli orari dei pubblici esercizi come misura di protezione dall&#8217;inquinamento acustico. La fattispecie è applicabile anche all&#8217;ipotesi in cui le emissioni sonore intollerabili siano causate da quanti frequentano i pubblici esercizi. Questa tipologia di rumore non consente di effettuare agevolmente rilevazioni a cura della ASL o dell&#8217;ARPA e quindi può essere tenuta in considerazione la percezione soggettiva degli abitanti della zona, quando le segnalazioni di episodi fastidiosi siano numerose e concordanti. La tutela della quiete pubblica tende a ristabilire una situazione di convivenza accettabile e pertanto non è richiesta una specifica valutazione della responsabilità dei gestori. Questi ultimi sono assoggettati alle conseguenze negative della modifica dell&#8217;orario anche se non sono direttamente coinvolti nella produzione del rumore e degli altri disturbi. Tuttavia l&#8217;anticipazione della chiusura deve essere considerata una misura normalmente reversibile, in quanto nel medio e lungo periodo potrebbero verificarsi cambiamenti che la rendono superflua. In particolare i gestori potrebbero dimostrare di aver cambiato la composizione della clientela o di essere in grado di esercitare un migliore controllo sugli avventori. La durata della chiusura anticipata è quindi connessa alla gravità della situazione di disagio per gli abitanti della zona e all&#8217;accertamento della persistenza di comportamenti antisociali nonostante precedenti ordini dell&#8217;autorità . Il subentro di un nuovo gestore è un elemento significativo, in quanto potrebbe contribuire a diffondere tra gli avventori una maggiore moderazione. Il nuovo gestore può quindi essere esonerato dalla chiusura anticipata non tanto perché non soggettivamente responsabile di quanto accaduto in precedenza ma perché gli deve essere riconosciuta la possibilità di modificare la situazione (entro un termine ragionevole) senza subire perdite economiche”. In tale caso, anche in considerazione di provvedimenti meglio strutturati, il Giudice Amministrativo sembrava già intento a riconoscere una finalità di sicurezza urbana molto forte alla materia oggetto di ordinanza. Ad ogni buon conto, non si teme di eccedere se si afferma che, delle innovazioni testuali dell’articolo 54, quella dell’attuale comma 6 sembra in uno, quella più misurata, meno problematica e dotata di maggiore simmetria con il sistema giuridico, sebbene pure vadano fatte doverose precisazioni.Si tratta di segnalare come la vicenda trattata dal comma in commento sia da differenziare dalle singole previsioni di legge che –per casi individuabili e determinabili nella loro individualità- possono essere oggetto di ordinanza sindacale; è il caso disciplinato espressamente dall’articolo 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, a mente del quale: “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell&#8217;ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell&#8217;ambiente, secondo quanto previsto dall&#8217;articolo 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell&#8217;ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l&#8217;inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica”. Detta norma sembra essere il riflesso specialistico ed individuale della figura normativa generalmente intesa dal comma 6 dell’articolo 54 T.U.EE.LL.; per molti versi le norme possono anche considerarsi complementari mentre ancora possono essere intese come duplicazione improvvida e non perfettamente coincidente. Fatto sta che si tratta comunque di poteri derogatori che non assumono la valenza di regolazione generale del settore o del territorio, bensì la funzione di porre rimedio temporaneo, fino a cessata emergenza, ad un evento critico, sebbene anche suscettibile di essere durevole. </p>
<p><b>6. Surroghe e relazioni tra poteri</b><br />
Dal nuovo testo dell’articolo 54 T.U.EE.LL. sono state espunte le norme che in precedenza consentivano la nomina di un commissario ad acta da parte del prefetto, nei casi di inerzia del sindaco nell’espletamento dei servizi di competenza statale. <br /> La relazione illustrativa afferma che la soppressione di tali previsioni è in sintonia col mutato quadro costituzionale di riferimento (nuovo titolo V della parte seconda).  <br /> Peraltro, nei commi 11 e 12 del testo novellato sono previsti nuovi, significativi poteri prefettizi:  il potere di surrogare direttamente, in caso di inerzia, l’amministratore locale nelle funzioni relative alla sicurezza e all’incolumità pubblica (anche con provvedimenti urgenti), e negli adempimenti in ordine allo stato civile, alla materia elettorale, alla leva militare e alla statistica;  il potere di adottare atti d’indirizzo per l’esercizio di tutte le funzioni previste in capo al sindaco dall’articolo 54 del T.U.EE.LL. Appare meritevole di considerazione in ottica comparativa fra testo previgente e testo vigente, tenendo presente il “mutato quadro costituzionale”, il grado di invasività del ruolo del prefetto in relazione alle funzioni del sindaco.A pare di chi scrive il grado d’invasività, piuttosto che recedere avanza decisamente e dà la chiara sensazione che, il testo di legge aspiri a garantire, per il Ministero dell’interno, il controllo del fenomeno dei “sindaci sceriffo” piuttosto che assecondarlo; e tanto non senza giusta ragione: s’è detto che la sicurezza urbana è quella parte della pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico che è collegata all’esercizio di funzioni gestite dal comune e che restino rilevanti per la comunità locale senza compromissione dei beni materiali propri della tutela amministrativa e penale che fa capo allo Stato; in tal senso la sicurezza urbana è competenza del sindaco in quanto ufficiale di Governo. S’è detto che le ordinanze adottate dal sindaco come ufficiale di Governo necessitino di un esteso livello di condivisione da parte non solo dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza, quanto anche (se incida su territori contermini) di altri soggetti pubblici cointeressati o controinteressati al provvedimento. <br />  Gli incisi del comma 4 dell’articolo 54 sostanziantisi nelle parole “tempestivamente” ed “anche”, evidenziano un legame forte con i poteri prefettizi. <br /> S’è detto che anche le ordinanze emanate ai sensi del comma 6 sono della stessa sostanza di quelle adottate in base al comma 4, con la conseguenza che quello che vale per queste ultime, in termini di collegamento con il prefetto, val anche per le prime. <br /> S’è detto che Il Ministro dell&#8217;interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente dall’articolo 54 T.U.EE.LL. da parte del sindaco.S’è detto che nel caso di inerzia del sindaco il prefetto può intervenire con proprio provvedimento; inerzia sia nell’adottare un provvedimento contingibile ed urgente che nel revocarlo. Inerzia sia nel provvedere che nell’attuare.Allora il quadro sembra ben chiaro e delineato: altro che allineamento con il testo novellato della Costituzione! I poteri sono invasivi più di quanto fosse in precedenza in quanto piuttosto che nominare un commissario ad acta il prefetto può letteralmente avocare a se e sostituirsi al sindaco in moltissimi campi di regolazione della vita nella città. Se interpretata in tal senso, la norma rischia di essere tacciata d’incostituzionalità in relazione all’articolo 120  comma 2 della Costituzione a mente dal quale: “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l&#8217;incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell&#8217;unità giuridica o dell&#8217;unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”. <br /> Comunque sia, per amore di verità, v’è da dire che la giurisprudenza, anche in epoca precedente dava per scontato un potere d’ingerenza molto forte, del Ministero dell’Interno nei confronti delle ordinanze sindacali; il Consiglio di Stato (Sez. VI) con Sentenza, 05 aprile 2007, n. 1551 ha recentemente sancito che: “Sussiste l&#8217;obbligo in via primaria del comune e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministero dell&#8217;interno, di pronunziarsi sull&#8217;atto di diffida e messa in mora, notificato alle autorità predette, inteso ad ottenere l&#8217;avvio del procedimento finalizzato alla revoca di ordinanza contingibile ed urgente del sindaco del comune diretta allo sgombero di una villa unifamiliare, in situazione di pericolo per la pubblica incolumità per il possibile distacco di masso roccioso in posizione soprastante, che trae il suo presupposto giustificativo nel previgente art. 153 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, ora art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Proprio la disposizione da ultimo di menzionata, dopo avere confermato il potere di ordinanza del sindaco a prevenzione di gravi pericoli che minaccino l&#8217;incolumità dei cittadini, demanda al prefetto la possibilità di nominare un commissario &#8220;ad acta&#8221; per l&#8217;adempimento in via sostitutiva, in caso di inerzia, dei compiti assegnati dal sindaco nella qualità di ufficiale del Governo (art. 54, comma ottavo, del T.U. n. 267/2000). L&#8217;intervento commissariale può, quindi, essere esercitato, oltre che in via positiva, anche ai fini dell&#8217;adozione di ogni &#8220;contrarius actus&#8221; rispetto a provvedimenti necessitati ed urgenti emessi dal sindaco quale ufficiale di Governo, collocandosi la statuizione in via di autotutela nella medesima sfera di attribuzioni di cui dispone il prefetto ai sensi dell&#8217;art. 54, comma 8, del T.U. n. 267/2000”. <br /> Non pare, così, che aver espunto il commissario ad acta dal sistema, valga a ritenere di più basso profilo i potere d’ingerenza prefettizi.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] Avvocato, Dirigente Comandante Polizia Municipale di Pistoia, dottorando di ricerca in diritto amministrativo.<br />
[2] Si segnala che le innovazioni citate erano previste anche dal cosiddetto ‘pacchetto Amato’ (ddl. n. 3278 della scorsa legislatura, presentato alla Camera, cfr. art. 13). <br />
[3] Articolo 120 comma 2: “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l&#8217;incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell&#8217;unità giuridica o dell&#8217;unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione (Articolo sostituito dall&#8217;art. 6, l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3)”. Il principio in parola assolve una funzione diretta nei confronti del potere sostitutivo del Governo e non espressamente in termini generali. È tuttavia vero che la leale cooperazione è principio essenziale ed immanente in un sistema repubblicano in cui le unità organizzative territoriali versano, ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione, su un piano essenzialmente paritario.<br />
[4] Appare suscettibile di precisazione la natura giuridica dell’intervento statale: mentre il testo del d.l. parla di “direttive di coordinamento”, la relazione fa riferimento a “regolamenti”. Ai fini di un inquadramento costituzionale della norma in esame, va ricordato che l’articolo 117 Cost. attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in tema di ordine pubblico e sicurezza, fatta eccezione per la polizia amministrativa locale (co. II, lett. h)).  <br />
[5] Nel testo novellato con: l&#8217;articolo 160 del D.LGS. 31 marzo 1998, n. 112; l&#8217;articolo 1 del D.LGS. 27 luglio 1999, n. 279; l&#8217;art. 16, l. 26 marzo 2001, n. 128; l&#8217;articolo 4, lett. a), del D.LGS. 28 dicembre 2001, n. 472; l&#8217;articolo 5 della legge 6 febbraio 2004, n. 36.<br />
[6] R.D. 18 giugno 1931 n°773<br />
[7] Legge 1 aprile 1981 n° 121: art. 15 “Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo”; Regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, Art. 6.<br />
 “Nei comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni sotto la direzione e la dipendenza del prefetto, del sottoprefetto o del questore”.<br />
[8] Cfr.: schede di lettura D.D.L. A.S. n° 692.<br />
[9] Art. 54 comma 4 ultimo periodo:“I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.<br />
[10] Esiste (e sopravvive in buona salute) nel nostro ordinamento il potere di annullamento straordinario del Governo sancito dall’art. 138 D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: «In applicazione dell’art. 2, comma 3, lettera p), della Legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell’unità dell’ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, ha facoltà, in qualunque tempo, di annullare, di ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli Enti locali viziati da illegittimità». A prescindere dalle dispute di carattere dottrinario circa la natura di atto di controllo o di alta amministrazione o di autotutela dell’annullamento straordinario, è indubbio che l’istituto di cui si tratta risulta in piena armonia con il sistema di cui all’art. 5 Cost., nel quale il decentramento organico ed istituzionale è ordinato in modo da non contrastare con il carattere unitario della Repubblica. Inoltre, non si può tralasciare di considerare che il decreto presidenziale di annullamento straordinario richiede anche la preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri che ne evidenzia, oltre al carattere di atto di alta amministrazione, il raccordo tra la funzione politica e quella amministrativa, con il trasferimento in concreti atti amministrativi delle scelte relative all’amministrazione, effettuate in sede politica<br />
[11] Sussiste l&#8217;obbligo in via primaria del comune e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministero dell&#8217;interno, di pronunziarsi sull&#8217;atto di diffida e messa in mora, notificato alle autorità predette, inteso ad ottenere l&#8217;avvio del procedimento finalizzato alla revoca di ordinanza contingibile ed urgente del sindaco del comune diretta allo sgombero di una villa unifamiliare, in situazione di pericolo per la pubblica incolumità per il possibile distacco di masso roccioso in posizione soprastante, che trae il suo presupposto giustificativo nel previgente art. 153 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, ora art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Proprio la disposizione da ultimo di menzionata, dopo avere confermato il potere di ordinanza del sindaco a prevenzione di gravi pericoli che minaccino l&#8217;incolumità dei cittadini, demanda al prefetto la possibilità di nominare un commissario &#8220;ad acta&#8221; per l&#8217;adempimento in via sostitutiva, in caso di inerzia, dei compiti assegnati dal sindaco nella qualità di ufficiale del Governo (art. 54, comma ottavo, del T.U. n. 267/2000). L&#8217;intervento commissariale può, quindi, essere esercitato, oltre che in via positiva, anche ai fini dell&#8217;adozione di ogni &#8220;contrarius actus&#8221; rispetto a provvedimenti necessitati ed urgenti emessi dal sindaco quale ufficiale di Governo, collocandosi la statuizione in via di autotutela nella medesima sfera di attribuzioni di cui dispone il prefetto ai sensi dell&#8217;art. 54, comma 8, del T.U. n. 267/2000. (Cons. Stato Sez. VI Sent., 05-04-2007, n. 1551) <br />
[12]“Secondo l&#8217;art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), il Sindaco, quale ufficiale di governo, è facoltizzato ad adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico, provvedimenti con contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità dei cittadini; per l&#8217;esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l&#8217;assistenza della forza pubblica”. (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 10-04-2007, n. 3196)<br />
 “In linea generale, il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente, previsto dall&#8217;art. 54 del t.u.e.l. &#8211; D.Lgs. n. 267/2000 &#8211; al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità dei cittadini, costituisce un rimedio giuridico straordinario, dagli effetti particolarmente incisivi e penetranti nella sfera riservata di libertà e proprietà dei privati. Il suo esercizio richiede pertanto una verifica particolarmente rigorosa della sussistenza, nel singolo caso concreto, dei presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione, sia sotto il profilo della ricorrenza di situazioni di oggettivo pericolo per la privata e/o la pubblica incolumità, sia sotto il profilo della inevitabilità del ricorso a tale rimedio straordinario sussidiario per l&#8217;accertata insufficienza, agli effetti del conseguimento del fine perseguito, dei mezzi giuridici ordinari messi a disposizione dall&#8217;ordinamento”. T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 11-05-2007, n. 4992.<br />
 “L&#8217;art. 38 comma 2 l. 8 giugno 1990 n. 142 (al pari del vigente art. 54 comma 2 d.lg. n. 267 del 2000), demandando esclusivamente al sindaco il potere &#8220;extra ordinem&#8221; di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, individua una prerogativa tipica del sindaco, quale Ufficiale di Governo, non delegabile ad altri. T.A.R. Liguria, sez. I, 18 novembre 2004, n. 1557.<br />
[13] “L&#8217;obbligo da parte del sindaco di dare esecuzione d&#8217;ufficio ad una ordinanza contingibile ed urgente o comunque di attivarsi perché il destinatario vi provveda si evince dalla disposizione di cui all&#8217;art. 54 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che espressamente prevede la possibilità di esecuzione in danno degli interessati”. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 30 luglio 2004, n. 10927.<br />
[14]Il TAR Lombardia &#8211; Milano, SEZ. III, con ordinanza 28 febbraio 2008 n. 375, ha sospeso un provvedimento sindacale piegato alle esigenze dell’esecuzione coattiva, con palese sviamento della causa attributiva; fatto rilevato in sede di udienza camerale per accordare la mera sospensione di un provvedimento la cui discussione nel merito è ancora di là da venire. In sostanza vengono sospinti nuovamente in auge concetti quali la tipicità o la nominatività. In particolare i giudici del TAR meneghino, rilevando, dopo la novellazione del 2005, che l’esecuzione coattiva degli obblighi derivanti da un provvedimento amministrativo possa essere effettuata dall’amministrazione solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, ha considerato illegittimo l’uso dello strumento della ordinanza contingibile ed urgente come metodo per dare esecuzione agli atti amministrativi; tanto in relazione al fatto che, diversamente opinando, risulterebbe infranto il principio di tipicità dei procedimenti di esecuzione coattiva dettato dalla nuova norma sulla esecutorietà. <br />
[15]L. 241/1990, art. 21 ter “1.  Nei  casi  e con le modalità stabiliti  dalla  legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l&#8217;adempimento  degli  obblighi  nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo  di  obblighi  indica  il  termine  e  le modalità  dell&#8217;esecuzione  da  parte del soggetto obbligato. Qualora l&#8217;interessato  non  ottemperi,  le  pubbliche amministrazioni, previa diffida,  possono  provvedere all&#8217;esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. 2.  Ai  fini  dell&#8217;esecuzione  delle obbligazioni aventi ad oggetto somme  di  denaro  si  applicano  le  disposizioni  per  l&#8217;esecuzione coattiva dei crediti dello Stato”<br />
[16] L&#8217;ordinanza sindacale contingibile e urgente di cui all&#8217;art. 54 comma 2 d.lg. n. 267 del 2000, prevista per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità dei cittadini, non può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie: deve pertanto ritenersi illegittimo un provvedimento sindacale con il quale è stata sospesa per 60 giorni l&#8217;installazione e l&#8217;attivazione di stazioni radio base di telefonia mobile, adottata per evitare e prevenire situazioni di forte tensione sociale con implicazioni di ordine pubblico, dato che le generiche ragioni esposte nell&#8217;ordinanza non evidenziano una situazione di emergenza cui non si potrebbe fare fronte ricorrendo agli strumenti ordinari apprestati dall&#8217;ordinamento che, nella l. n. 36 del 2001, contempla la fissazione di limiti di radiofrequenza ispirati al principio di precauzione. T.A.R. Veneto, sez. II, 8 ottobre 2004, n. 3637<br />
“Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti, emesse ai sensi dell&#8217;art. 54 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, possono essere adottate non solo per rimediare a un danno già verificatosi, ma anche per evitare che un danno si verifichi, e non è possibile discriminare tra diverse situazioni pregiudizievoli, a seconda che questa preesista, o consista in un evento nuovo ed inaspettato, prevalendo comunque la necessità di dare tutela all&#8217;interesse pubblico esposto a lesione”. T.A.R. Veneto, sez. III, 10 settembre 2004, n. 3256<br />
“Il potere di cui all&#8217;art. 54 comma 2 d.lg. n. 267 del 2000, in base alla quale il sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo, &#8220;adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità dei cittadini&#8221; appare esercitabile solamente quando si tratti di affrontare situazioni, di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall&#8217;ordinamento giuridico; in tale quadro, non costituisce idoneo presupposto per l&#8217;emanazione di un&#8217;ordinanza che vieti la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 22, 00 alle ore 03, 00 del giorno successivo, la circostanza che &#8220;l&#8217;abbandono dei contenitori di vetro, oltre ad essere motivo di degrado, può recare nocumento alla incolumità dei cittadini e costituire un grave pericolo per i giovani (&#8230;)&#8221;, nonché &#8220;nocumento all&#8217;incolumità degli stessi turisti&#8221;, non potendosi qualificare il fatto giustificativo quale evento imprevisto ed eccezionale tale da richiedere l&#8217;esercizio del potere &#8220;extra ordinem&#8221; di ordinanza”.T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 14 luglio 2004, n. 10201.<br />
“È legittima l&#8217;ordinanza sindacale di necessità e urgenza ex art. 54, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 con il quale vengono trasferite delle classi per mancato rispetto, nell&#8217;edificio scolastico, delle norme relative all&#8217;impianto idrico antincendio, dato che tale provvedimento appare teso ad evitare i rischi connessi al mancato adeguamento di norme poste a tutela della pubblica incolumità e la contingibilità non viene meno anche se la situazione di pericolosità duri nel tempo, potendo anzi il ritardo accentuare l&#8217;urgenza anziché escluderla”. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 giugno 2004, n. 1418.<br />
“Il potere del sindaco di intervenire con provvedimenti contingibili e urgenti, sia per eliminare che per prevenire gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità dei cittadini, previsto dall&#8217;art. 54 d.lg. n. 267 del 2000, permette anche l&#8217;imposizione di obblighi di fare a carico di soggetti privati, purché la situazione di pericolo non sia fronteggiabile mediante gli ordinari strumenti di amministrazione ed alla condizione che l&#8217;ente locale abbia compiuto i necessari accertamenti al fine di verificare l&#8217;effettiva ricorrenza della situazione predetta; pertanto, è legittima l&#8217;ordinanza sindacale diretta a prevenire fenomeni di inquinamento, attraverso l&#8217;ordine di eseguire interventi di manutenzione e riparazione sulla rete fognaria ed idrica su un&#8217;area oggetto di precedente convenzione di lottizzazione con un privato”. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 11 febbraio 2004, n. 297.<br />
“In base al combinato disposto di cui agli art. 32, l. n. 833 del 1978, e 54, d.lg. n. 267 del 2000, il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti nelle materie, tra le altre, della sanità e dell&#8217;igiene pubblica, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità dei cittadini (nella specie il Tar ha annullato un&#8217;ordinanza con la quale il sindaco di un comune della provincia di Padova aveva consentito, per un periodo di otto mesi, l&#8217;abbattimento, tramite armi da fuoco e con le modalità operative previste dalla normativa sulla caccia, dei colombi presenti sul territorio comunale, autorizzando a tal fine i cacciatori locali individuati nell&#8217;elenco allegato all&#8217;ordinanza stessa)”. T.A.R. Veneto, sez. III, 14 gennaio 2004, n. 54.<br />
[17] Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. “Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell&#8217;edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l&#8217;obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall&#8217;avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell&#8217;arresto fino a sei mesi o dell&#8217;ammenda non inferiore a 309 euro”.<br />
[18] “In relazione al potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente, previsto dall&#8217;art. 54 del t.u.e.l. &#8211; D.Lgs. n. 267 del 2000 &#8211; al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità dei cittadini, se è vero che nella nozione di &#8220;incolumità dei cittadini&#8221; può includersi anche il caso di minaccia grave e attuale alla incolumità di soggetti privati che si verifichi esclusivamente entro ambiti di proprietà privata, senza riflessi diretti sulla pubblica incolumità, vale a dire senza che il pericolo minacci anche aree di pubblico transito e accesso, è altresì vero che, in siffatte, eccezionali evenienze, il pericolo deve presentare una consistenza e una evidenza particolarmente gravi e univoche, tali in definitiva da non consentire neppure la prosecuzione dell&#8217;uso o dell&#8217;abitazione dello spazio o del volume di pertinenza privata interessato dallo stato di pericolo, sì da giustificare piuttosto lo sgombero, e non il mero ordine di esecuzione dei lavori”. (T.A.R. Campania Napoli Sez. V Sent., 11-05-2007, n. 4992)<br />
[19] “I poteri dell&#8217;ente comunale in tema di tutela della incolumità pubblica prescindono in toto dall&#8217;indagine sulla riconducibilità eziologica del fatto pericoloso. Infatti, l&#8217;art. 54 d.lg. n. 267 del 2000, al comma 2, esplicitamente prevede un potere generale di ordinanza per &#8220;prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità dei cittadini&#8221;, senza che sia necessario indagare sulle ragioni da cui derivi tale stato. L&#8217;eventuale riconducibilità a carico dell&#8217;amministrazione del fatto pericoloso, non può far scaturire una limitazione di altre facoltà, in specie funzionali ed autoritative, attribuite allo stesso soggetto pubblico a titolo diverso, in specie non privatistico ma pubblicistico. Così argomentando, infatti, si dovrebbe ritenere che, una volta commesso il fatto illecito, la p.a. non solo sarebbe responsabile per il risarcimento, ma non potrebbe più agire in via autoritativa a tutela degli altri interessi, di rango pubblicistico, ad essa affidati, ipotesi, questa, che non trova alcun supporto normativo, proprio perché i due profili, quello risarcitorio e privatistico da un lato, quello funzionale e pubblicistico dall&#8217;altro, sono del tutto distinti per scopi e presupposti e, soprattutto, sono integralmente compatibili tra loro (fattispecie relativa a più ordinanze sindacali aventi ad oggetto opere di assicurazione statica di un fabbricato precedentemente oggetto di lavori post terremoto, eseguiti dal Comune, dichiarato poi responsabile di cattiva o mancata esecuzione dei lavori)”. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 18 marzo 2004, n. 3013.<br />
“I provvedimenti contingibili ed urgenti (nella specie, ordine di esecuzione di lavori necessari ad eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità proveniente da un fabbricato di proprietà privata) vanno adottati dal sindaco, alla stregua dell&#8217;art. 54 t.u. degli enti locali, e non anche dai dirigenti, cui spetta, invece, la sola adozione degli atti di gestione”. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 15 marzo 2004, n. 2893<br />
“È il legittima l&#8217;ordinanza contingibile e urgente adottata sulla base del combinato disposto degli art. 32 l. n. 833 del 1978 e 54 l. n. 267 del 2000 con la quale il sindaco consente l&#8217;esercizio dell&#8217;abbattimento, tramite armi da fuoco e con le modalità operative previste dalla normativa sulla caccia, dei colombi presenti sul territorio comunale, autorizzando a tal fine i cacciatori locali individuati nell&#8217;elenco allegato all&#8217;ordinanza stessa considerata l&#8217;assenza di qualsiasi motivazione inerente all&#8217;urgenza ed all&#8217;indifferibilità del fenomeno che si vuol contrastare, la cui estrinsecazione è necessaria al fine di giustificare l&#8217;uso di tale eccezionale potere. L&#8217;ordinanza impugnata si appalesa inoltre, ad avviso del collegio, del tu tto generica considerati i criteri e le modalità con cui deve svolgersi l&#8217;abbattimento: questo, infatti, deve avvenire &#8220;nel territorio comunale, ma al di fuori del centro abitato&#8221;; ora, se il termine &#8220;centro abitato&#8221; è stato usato nell&#8217;ordinanza in senso tecnico &#8211; art. 3, comma 1 n. 8 e 4, comma 1 d.lg. n. 285 del 1992, ciò vuol dire che l&#8217;ordinanza consente l&#8217;utilizzo delle armi da fuoco nella prateria del comune, ove comunque insistono abitazioni e strade di percorrenza il cui traffico si indirizza nel centro abitato; con conseguente, notevole pericolo per quell&#8217;incolumità pubblica che l&#8217;ordinanza, invece, pretende di tutelare. Se, invece, l&#8217;inciso &#8220;centro abitato&#8221; deve essere inteso in senso a tecnico, e cioè come fascia territoriale del comune esterna ad ogni abitazione, allora risulterebbe completamente vanificato lo scopo dell&#8217;ordinanza: è notorio, infatti, che il colombo si insedia laddove trova riparo e cibo, vale a dire nelle piazze, nelle strade, in prossimità degli edifici, ove vive l&#8217;uomo”. T.A.R. Veneto, sez. III, 14 gennaio 2004.<br />
“L&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, emanata dal sindaco ex art. 38 comma 2 l. n. 142 del 1990 (ora art. 50 d.lg. n. 267 del 2000), non è legislativamente predeterminata nel contenuto, onde consentire all&#8217;autorità emanante quei margini di elasticità indispensabili per garantire efficienza ed efficacia e per renderla così adeguata a provvedere ai casi di urgenza e, fermo restando che non può essere utilizzata per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti per regolare stabilmente un certo assetto di interessi, essa ben può derogare al principio per cui le si deve apporre un termine, qualora, per la peculiarità del caso concreto, la misura urgente abbia l&#8217;eccezionale attitudine a produrre conseguenze non provvisorie, essendo ciò del tutto coerente con la predetta regola dell&#8217;elasticità del contenuto di tale atto (nella specie, l&#8217;attitudine a detti effetti si era ravvisata nell&#8217;ordinanza che, per ragioni di incolumità pubblica, era stata emanata per la requisizione, di durata biennale, di immobili da adibire ad abitazione per famiglie che ne erano rimaste prive per eventi sismici)”. Consiglio Stato, sez. IV, 13 ottobre 2003, n. 6168<br />
[20] “L&#8217;art. 54 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 ha determinato un allargamento della sfera d&#8217;azione dei provvedimenti contingibili e urgenti del sindaco, quale ufficiale di governo in materia di sanità, disponendo che tali provvedimenti possono essere emessi non più per &#8220;motivi di pubblica sicurezza&#8221; e anche al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità dei cittadini”. T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 26 settembre 2003, n. 3591.<br />
“Il potere del sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti presuppone la necessità di provvedere, con immediatezza, in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall&#8217;ordinamento. Inoltre, occorre l&#8217;esistenza, oltre che la sua puntuale indicazione nel provvedimento impugnato, di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso, nel caso in cui l&#8217;Amministrazione non intervenga prontamente. Pertanto, ai sensi dell&#8217;art. 38 l. 8 giugno 1990 n. 142 (ora, art. 54 comma 2, d.lg. n. 267 del 2000), il collegamento con le esigenze di protezione dell&#8217;igiene e della salute pubblica costituisce presupposto necessario per giustificare il ricorso al potere ordinatorio, ma non sufficiente, ove non sussistano gli ulteriori particolari requisiti di urgenza e, quindi, di pericolo per la pubblica incolumità. Il provvedimento deve necessariamente indicare ed illustrare i presupposti di azione dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente. La previsione di un termine non breve, entro il quale ottemperare all&#8217;ordinanza, costituisce una palese contraddizione e sconfessione della natura del provvedimento posto in essere. L&#8217;ordinanza sindacale contingibile e urgente, adottata in difetto dei presupposti di legge, può qualificarsi provvedimento ordinario soltanto nel caso in cui, ai sensi degli art. 7 e 8 l. 7 agosto 1990 n. 241, sia comunicato l&#8217;avvio del procedimento amministrativo al destinatario del provvedimento finale. T.A.R. Emilia Romagna, 10 gennaio 2003, n. 1.<br />
[21] Articolo 117 Costituzione: “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:…h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale”;<br />
[22]articolo 13 legge 121/1981:  “Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha la responsabilità generale dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all&#8217;attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti. A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell&#8217;Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività. Il prefetto trasmette al Ministro dell&#8217;interno relazioni sull&#8217;attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.<br />
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell&#8217;esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge”.<br />
Articolo 2 TULPS: “Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza pubblica”.<br />
[23] articolo 1 legge 121/1981: “Il Ministro dell&#8217;interno è responsabile della tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l&#8217;alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle forze di polizia. Il Ministro dell&#8217;interno adotta i provvedimenti per la tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica”.<br />
[24] “Il Ministro dell&#8217;interno può adottare atti di indirizzo per l&#8217;esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco”.<br />
[25] O. Ranelletti, “La po¬lizia di sicurezza”, in “Primo trattato completo di diritto am¬ministrativo italiano”, a cura di V.E. Orlando, IV, Milano, 1908; E. Presutti, “Polizia di pubblica sicurezza e po¬lizia amministrativa. Scopi, organizzazione e mezzi d&#8217;azione”, in Arch. giur., LXV, 1900, 83 ss., 243 ss.; G. Zanobini, “Corso di diritto amministrativo”, V, Milano, 1950, 13 ss.; S. Romano, “La teoria dei diritti pubblici subiettivi”, in “Primo trattato completo di diritto amministrativo, a cura di V.E. Orlando”, I, Milano, 1908; V.E. Orlando, “Teoria giuridica delle guarentigie della li¬bertà”, in “Biblioteca di scienze politiche”, V, Torino, 1890; P. Virga, “La potestà di polizia”, Milano, 1954; P. Barile, “La pubblica sicurezza”, Firenze, 1967; <br />
[26] Colacito M.,  “sicurezza pubblica”, voce Enc. Dir. XXII, Roma 1989<br />
[27] G.Filangieri, “La scienza della legislazione”, I, Milano, 1855.<br />
[28] F. Carrara, “Programma del corso di diritto criminale”, IV, Lucca, 1870.<br />
[29] Nel codice penale del 1889, nell&#8217;ambito dei reati contro l&#8217;ordine pubblico, vengono incluse fattispecie di pericolo, inserendo un momento di prevenzione in quello repressivo. Ciò contribuisce ad avvicinare la legislazione penalistica a quella di polizia, secondo linee che costituiscono tratti caratterizzanti anche della disciplina attuale (cfr. C. Fiore, Ordine pubblico (dir. pen.), in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, 1088). Al tempo medesimo la legge ebbe ad includere, fin da quella data, nell’ambito dei reati contro la pubblica sicu¬rezza e tranquillità, anche fattispecie in cui questi beni erano minacciati non direttamente dal fatto criminoso ma dal timore del suo ripetersi, con ciò andando oltre i limiti della categoria elaborata dalla dottrina.<br />
[30] G. Corso, “L’ordine pubblico”, Bologna 1979.<br />
[31]Cfr., analogamente, artt. 634, 1354, sulla condizione nel testamento e nel contrat¬to; 647, sull&#8217;onere; artt. 23, 4° co., 25, 1° co., 1229, 2° co., 2332, 1° co., n. 4, c.c. <br />
[32] La consapevolezza di una vicenda storica che aveva condotto ad allargare sempre più il concetto di ordine pubblico, percepita per diretta esperienza, oltreché a livello di dottrina giuridica, spiega la diffusa ostilità dei costituenti a servirsene, per definire i limiti alle libertà garantite. <br />
[33] A. Pace, “il concetto di ordine pubblico nella Costituzione italiana”, Arch. Giur. 1963, 111.<br />
[34] Né può costituire impedimento all&#8217;emanazione di disposizioni del genere l&#8217;esistenza di diritti costituzionalmente garantiti. Infatti, la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nella esigenza che attraverso l&#8217;esercizio di essi non vengano sacrificati beni, ugualmente garantiti dalla Costituzione. Il che tanto più vale, quando si tratti di beni che &#8211; come l&#8217;ordine pubblico &#8211; sono patrimonio dell&#8217;intera collettività.<br />
[35] 5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull&#8217;ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un&#8217;apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell&#8217;ambito territoriale interessato dall&#8217;intervento.<br />
[36] Per una disamina sintetica e complessiva dell’istituto, si rinvia sommessamente a: G. Napolitano, “manuale di diritto amministrativo”, Matelica 2008, pagg. 145 &#8211; 154</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 21.7.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sicurezza-urbana-ruolo-del-sindaco-e-delle-polizie-municipali-nella-visione-del-pacchetto-sicurezza-come-cambia-larticolo-54-del-d-lgs-18-agosto-2000-n-267-tra-aspe/">Sicurezza urbana, ruolo del sindaco e delle polizie municipali nella visione del “pacchetto sicurezza”. Come cambia l’articolo 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267, tra aspettative e grandi perplessità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Incolumita&#8217; pubblica&#8221; e &#8220;sicurezza urbana&#8221;  nell&#8217;amministrazione della pubblica sicurezza (il nuovo art. 54 del t.u.e.l.) (*)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/incolumita-pubblica-e-sicurezza-urbana-nellamministrazione-della-pubblica-sicurezza-il-nuovo-art-54-del-t-u-e-l/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/incolumita-pubblica-e-sicurezza-urbana-nellamministrazione-della-pubblica-sicurezza-il-nuovo-art-54-del-t-u-e-l/">&#8220;Incolumita&#8217; pubblica&#8221; e &#8220;sicurezza urbana&#8221;  nell&#8217;amministrazione della pubblica sicurezza&lt;br&gt; (il nuovo art. 54 del t.u.e.l.) (*)</a></p>
<p>Sommario: 1. Amministrazione della pubblica sicurezza e ruolo delle autonomie locali. &#8211; 2. Rilevanza della nozione ordinamentale di &#8220;ordine pubblico e sicurezza (pubblica)&#8221;. &#8211; 3. Il coordinamento tra livelli istituzionali per l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza pubblica. &#8211; 4. Le esigenze unitarie nell&#8217;amministrazione della pubblica sicurezza e l&#8217;inammissibilità di impostazioni</p>
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<p><u><i>Sommario</u>: 1. Amministrazione della pubblica sicurezza e ruolo delle autonomie locali. &#8211; 2. Rilevanza della nozione ordinamentale di &#8220;ordine pubblico e sicurezza (pubblica)&#8221;. &#8211; 3. Il coordinamento tra livelli istituzionali per l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza pubblica. &#8211; 4. Le esigenze unitarie nell&#8217;amministrazione della pubblica sicurezza e l&#8217;inammissibilità di impostazioni differenziate nell&#8217; &#8220;ordine pubblico e sicurezza (pubblica)&#8221;. &#8211; 5. Dimensione applicativa del nuovo art. 54 del t.u.e.l. e delle norme correlate.<br />
<u></i></u></p>
<p><b>1. </b><u>Amministrazione della pubblica sicurezza e ruolo delle autonomie locali.</u><br />
Le più recenti misure legislative in materia di sicurezza pubblica, introdotte con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, contengono almeno due rilevanti disposizioni dedicate al ruolo delle autonomie locali e delle loro strutture nell&#8217;azione amministrativa per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica.<br />
Si tratta dell&#8217;art. 6, che modifica l&#8217;art. 54 del t.u.e.l. (concernente le attribuzioni del Sindaco nella materia che qui interessa) e dell&#8217;art. 7 (concernente la collaborazione della polizia municipale e provinciale nell&#8217;ambito dei piani coordinati di controllo del territorio).<br />
Queste disposizioni devono essere salutate con favore, sia perché rappresentano il riconoscimento ordinamentale dell&#8217;evoluzione del ruolo delle autonomie territoriali per la sicurezza pubblica, sia perché – attraverso adeguate previsioni di coordinamento organizzativo e procedimentale – si preoccupano di assicurare un corretto raccordo con le Autorità statali di pubblica sicurezza e con le Forze di polizia (statali).<br />
La norma che ha attirato maggiormente l&#8217;attenzione degli amministratori e funzionari pubblici, degli operatori e degli stessi cittadini, è indubbiamente il novellato art. 54 del t.u.e.l. [1].<br />
L&#8217;altra disposizione, concernente la collaborazione per la sicurezza pubblica delle polizie locali [2], rappresenta la naturale e giusta evoluzione dell&#8217;art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge-quadro sull&#8217;ordinamento della polizia municipale) ove si prevedeva che: &#8220;Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell&#8217;ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità&#8221;.<br />
Il nuovo art. 54 del t.u.e.l. deve necessariamente essere letto in modo realmente obiettivo e tenendo in considerazione il sistema istituzionale ed amministrativo in cui si inscrive. Altrimenti, si potrebbe facilmente incorrere in letture enfatiche o – all’opposto – riduttive; ed infatti, il nuovo articolo non attribuisce al Sindaco &#8216;mano libera&#8217; per la sicurezza urbana (come invece è stato scritto il 22 settembre 2008 su di un importante quotidiano economico nazionale) e neppure riversa sul Sindaco l’intera responsabilità di curare la sicurezza urbana, compito che sarebbe troppo gravoso e dunque ingiusto attribuire in tale estensione. Nemmeno – all&#8217;opposto – l&#8217;art. 54 del t.u.e.l. può essere considerata quale norma che riconosce troppo esigui poteri a livello locale.<br />
Il Sindaco acquista piuttosto, ed in coerenza con l’evoluzione del sistema, un maggior ruolo nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ma – appunto – senza strappi o schematismi, come – del resto – è corretto quanto si tratta di una materia che, per sua natura e per la rispondenza ad interessi dell’intera comunità, richiede il concorso e la collaborazione di più livelli istituzionali.<br />
La materia dell&#8217; &#8220;ordine pubblico e sicurezza (pubblica)&#8221; rappresenta, infatti, uno di quegli ambiti che non si prestano ad una competenza esecutiva solamente centrale e che neppure potrebbero essere oggetto di integrale decentramento.<br />
Si tratta piuttosto di ricercare un equilibrio nella distribuzione delle competenze, rifuggendo da soluzioni di semplice effetto.</p>
<p><b>2.</b> <u>Rilevanza della nozione ordinamentale di &#8220;ordine pubblico e sicurezza (pubblica)&#8221;.<br />
</u>La portata del nuovo art. 54 del t.u.e.l. e le coordinate della sua applicazione si rinvengono considerando il significato della locuzione costituzionale &#8220;ordine pubblico e sicurezza&#8221; (art. 117, comma 2°, lett. <i>h</i>), del resto già presente nella legislazione amministrativa repubblicana, sia anteriore che posteriore alla riforma costituzionale del 2001.<br />
Per questa ragione è necessario soffermarsi sul punto, posto che – per tutte le ragioni anzidette – le nuove norme non possono essere correttamente intese se non collocate nel sistema amministrativo.<br />
Nel diritto costituzionale ed amministrativo, l&#8217;ordine pubblico così come la sicurezza pubblica (che non rappresenta qualcosa di differente), non possono essere considerati &#8216;concetti mobili&#8217; o generici. Certamente si dovrà tenere conto, in chiave evolutiva, della situazione dell&#8217;ordinamento in una determinata epoca storica, ma il criterio ricostruttivo non deve dimenticare che l&#8217;ordine pubblico attiene, sotto un primo profilo, ai rapporti tra autorità e libertà dei singoli (che non possono comunque vulnerare i diritti degli altri) e, sotto un secondo e convergente profilo, ad esigenze unitarie. Per tale ragione, deve essere vista con favore la definizione che il legislatore ha voluto fornire circa l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza pubblica (art. 159 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112). <br />
La definizione normativa consente di avere un punto di riferimento preciso per ricostruire i contorni dei presupposti dell&#8217;intervento pubblico, considerando infatti che è impossibile predeterminare a livello legislativo tutti gli specifici ed occasionali comportamenti offensivi per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica.<br />
Si tratta di una definizione normativa della materia che risulta molto chiara e che presenta un carattere del tutto obiettivo e non contingente, in quanto riprende e riproduce la ricostruzione effettuata dalla Corte costituzionale in varie occasioni (cfr. sent. 27 marzo 1987, n. 77; 25 febbraio 1988, n. 218; 7 aprile 1995, n. 115 e più recentemente 25 luglio 2001, n. 290). <br />
Ai sensi dell’art. 159, comma 2° del d.lgs. n. 112 del 1998 le &#8220;funzioni ed i compiti amministrativi relativi all’ordine pubblico e sicurezza pubblica … concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni&#8221;. <br />
L&#8217;attività amministrativa per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica riguarda, dunque, le azioni che lo Stato-ordinamento esplica provvedendo a consentire di vivere tranquillamente nella comunità e di agire in essa per la manifestazione della propria individualità e per il soddisfacimento dei propri interessi. Si tratta di tutta quella serie di compiti di polizia (protezione delle persone, dei costumi, dei beni) che si riferiscono alla pubblica sicurezza; ciò trova conferma nel  combinato disposto del riportato art. 159, comma 2° con l&#8217;art. 160, comma 2° del medesimo d.lgs. n. 112 (&#8220;L&#8217;ordinamento dell&#8217;amministrazione della pubblica sicurezza &#8230; ai fini della tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica &#8230; &#8220;).<br />
L&#8217;art. 159, comma 2° del d.lgs. n. 112 considera dunque congiuntamente l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza pubblica e ne illustra il significato unitario. Ciò induce a ritenere che non ci si trova di fronte ad una dicotomia bensì ad un&#8217;endiadi. In altre parole, &#8220;ordine pubblico&#8221; e &#8220;sicurezza pubblica&#8221; non sono due concetti distinti anche se correlati, i quali esprimano differenti aspetti o valori da tutelare. Infatti, come già detto, la legislazione amministrativa più recente richiama ripetutamente le due locuzioni in maniera congiunta o comunque riassuntiva [cfr., in particolare, le lett. a) e c) del nuovo art. 54 del t.u.e.l.] e mostra di voler esprimere un unico concetto per mezzo di due termini coordinati, i quali costituiscono dunque un&#8217;endiadi.<br />
Questa constatazione non ha carattere meramente formalistico perché nel passato, attraverso una distinzione di significati, che propugnava l&#8217;esistenza di due concetti (quello di ordine pubblico e quello di sicurezza pubblica) si tendeva ad enfatizzare l&#8217;esistenza di un ordine pubblico &#8216;ideale&#8217;, ampliando di molto le possibili restrizioni delle situazioni soggettive degli amministrati con la prospettazione di cause potenziali di disordine (pericolo), rispetto alle quali era molto sfuggente il nesso di causalità con l&#8217;offesa dell&#8217;ordine pubblico materiale (individuato, secondo tale antica impostazione, nella sicurezza pubblica).<br />
Per scongiurare le possibili conseguenze negative del riferimento ad un ordine pubblico ideale, come limite immanente a tutte le libertà civili e politiche, appare invece necessario che lo stesso pericolo per l’ordine pubblico abbia una connotazione materiale e si riferisca cioè a condotte in concreto (e non presuntivamente) idonee a produrre un evento pericoloso per l’ordine pubblico. La raggiunta concezione dell&#8217;ordine pubblico in senso materiale è dunque alla base delle formulazioni contenute nella nostra Cost. <br />
Quasi ad evitare equivoci ed applicazioni distorte nel senso di un ordine pubblico ideale, la locuzione  &#8220;ordine pubblico&#8221; talora non viene impiegata e si utilizza, invece, per lo più, il solo termine &#8220;sicurezza (pubblica)&#8221; (v., ad esempio, nel nuovo art. 120, comma 2° Cost.). Ciò accade, e  rappresenta un incisivo segnale delimitativo, anche nell&#8217;art. 54 del t.u.e.l. [cfr. il citato comma 1°, lett. a) e c) in relazione alla lett. b) del medesimo ed ai comma 4° e 4-bis]. <br />
Quanto sopra trova conferma nella coerenza che si riscontra confrontando l&#8217;odierno art. 117 Cost., dettato in un momento di ormai acquisita e certa consapevolezza dell&#8217;esistenza del solo ordine pubblico materiale (2001), con le altre norme costituzionali dettate alla nascita della Repubblica. Gli artt. 16 e 17 Cost., non menzionando l&#8217;ordine pubblico contemplano, invece, la &#8220;sicurezza&#8221; come limite alle libertà di circolazione e di riunione; analogamente l&#8217;art. 41, comma 2° Cost. stabilisce che l&#8217;iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno, tra l&#8217;altro, alla &#8220;sicurezza&#8221;. Sotto altro riguardo, gli artt. 14 e 17 Cost. prevedono il limite della &#8220;incolumità pubblica&#8221; con riferimento alla libertà di domicilio e di riunione.<br />
Ai fini propri dell&#8217;attuazione del nuovo art. 54 del t.u.e.l., mi sembra anche significativo ricordare l&#8217;art. 24 della citata legge n. 121 del 1981, pure se dettato specificamente per la Polizia di Stato, a descrizione dei relativi compiti istituzionali. Infatti, la norma risulta espressiva di valori caratteristici di tutte le funzioni e compiti amministrativi per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica (esercitate dalle Autorità e dalle Forze di polizia): &#8220;[La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni] al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. [Essa] tutela l&#8217;esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini [&#8230;]&#8221;.<br />
Considerando il carattere del tutto obiettivo che deve avere il modo di intendere l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza e la conseguente attinenza della materia ad esigenze unitarie, e come tali insuscettibili di &#8216;frazionamento&#8217; e di trattamento differenziato, si spiegano – pertanto – le scelte oggi compiute dal legislatore delle misure urgenti. <br />
Sia il nuovo art. 54 del t.u.e.l., sia la norma sulla collaborazione della polizia municipale e provinciale nei piani coordinati di controllo del territorio sono l&#8217;espressione di una ragionevole e non scoordinata evoluzione del sistema.<br />
Non si può, del resto, sottacere che una più marcata enfasi sui poteri locali per la &#8220;sicurezza urbana&#8221; ed uno sganciamento di tali poteri dai raccordi organizzativi e procedimentali con l&#8217;Amministrazione statale della pubblica sicurezza, avrebbero avuto il negativo effetto di riversare improvvisamente sulle Autorità delle autonomie ogni responsabilità e disagio derivante dai problemi di &#8220;incolumità pubblica&#8221; e &#8220;sicurezza urbana&#8221;. Inoltre, avrebbero avuto la possibile conseguenza di approcci difformi sul territorio nazionale; effetti e conseguenze tutte che avrebbero contrastato con i valori unitari sottesi all&#8217;ordine pubblico e sicurezza.</p>
<p><b>3.</b> <u>Il coordinamento tra livelli istituzionali per l&#8217;ordine pubblico e la sicurezza pubblica</u>.<br />
Il riscontro di coerenza di quanto sostenuto sembra potersi rinvenire anche  nelle esperienze degli altri principali paesi a diritto amministrativo dell’Europa continentale. <br />
In Francia, Germania Federale e Spagna, negli ultimi decenni, si assiste – così come nel nostro paese – alla ricerca di soluzioni di equilibrio tra competenze e strumenti centrali e competenze e strumenti territoriali, ricerca che è alla base delle recenti riforme ed interventi legislativi che interessano questi paesi a simiglianza del nostro (sul tema si rinvia ai significativi contributi di M. Savino, <i>La pubblica sicurezza in Francia</i>; Id., <i>La pubblica sicurezza in Spagna</i>; S. Boldrini, <i>La pubblica sicurezza in Germania</i>, tutti in Camera dei deputati, XV legisl., Servizio Studi e Servizio Biblioteca, Documentazione e ricerche, n. 66,  <i>Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia. Assetti organizzativi della sicurezza in Francia, Germania e Spagna</i>, 7 maggio 2007, risp. pagg. 7, 29 e 63).<br />
Anche in questi paesi, come nel nostro, è molto sentito il tema del coinvolgimento dei vari livelli di governo del territorio nelle politiche e misure per l’ordine e la sicurezza pubblica. Anche in questi paesi si mettono in campo e si sperimentano strumenti di raccordo simili ai nostri “Accordi in materia di sicurezza tra Ministero dell’interno e Regioni” (2001-2007), “Accordi di programma-quadro sulla sicurezza per lo sviluppo” (2003-2004), “Patti e Protocolli di legalità” (2002-2007), tra i quali richiamo puntualmente il &#8220;Patto per Bologna sicura. Patto per la sicurezza dell’area bolognese&#8221; sottoscritto il 19 giugno 2007 dal Prefetto e dal Sindaco di Bologna, alla presenza del Vice-Ministro dell’interno. Per la Spagna si pensi agli Accordi di cooperazione e collaborazione tra lo Stato e le Comunità autonome, quali previsti dalla <i>Ley Orgánica 2/1986 de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad</i>; per la Francia ai Contratti locali di sicurezza (<I>CLS</I>); per la Germania alle <i>Sicherheitspartnerschaften</i>, alle <i>Sicherheitskooperationen</i>, alle <i>Aktion Sicherheitsnetz</i> tra Bund e Länder.<br />
Si dimostra, pertanto, che il coordinamento è un’esigenza assai presente e che l’integrale esclusività delle competenze esecutive, ancorché limitata a sub-materie, non è neppure ricercata, tanto è diffusa la convinzione che vi debba essere un concorso di azioni tra i vari livelli istituzionali.<br />
Per tutto quanto sino a qui segnalato, il nuovo art. 54 del t.u.e.l. appare una norma appropriata, che si muove nel senso delle forme di coordinamento cui si riferisce l’art. 118, comma 3° Cost. Il richiamo non deve apparire fuori luogo.<br />
Di fronte alla stabile ed indiscutibile competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di &#8220;ordine pubblico e sicurezza&#8221;, ed alla competenza legislativa delle Regioni nella distinta materia della &#8220;polizia amministrativa locale&#8221;, la Costituzione ha  previsto che, per l’esercizio delle competenze amministrative, nei settori che qui interessano, vi debbano essere forme di coordinamento. Il citato art. 118, comma 3° Cost. si riferisce testualmente allo Stato e alle Regioni; peraltro, poiché queste ultime rappresentano – nei rispettivi territori – il centro propulsore e di coordinamento dell’intero sistema delle autonomie locali (cfr. Corte cost., 15 luglio 1991, n. 343 al p.to 5.1. delle considerazioni in diritto), l’attuazione della regola costituzionale comporta  che le forme di coordinamento riguardino e coinvolgano anche gli enti locali, per tutte le questioni che implichino o richiedano una loro presenza nelle azioni per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.<br />
Sembra così efficace la sintesi illustrativa della <i>ratio</i> del nuovo art. 54 del t.u.e.l., che si può leggere nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto n. 92 del 2008: le nuove norme intendono garantire un potenziamento degli strumenti giuridici a disposizione del Sindaco contro i pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, &#8220;tale potenziamento è … il frutto di un bilanciamento fra le prerogative statali in tema di sicurezza pubblica e l’esigenza di valorizzare, anche in tale ambito materiale, il ruolo degli enti locali … la posizione del sindaco diviene così quella di &#8216;fulcro&#8217; di una nuova sinergia tra le istituzioni nella lotta alla criminalità, atteso che la qualità di amministratore locale gli permette di sapere quali problematiche del suo territorio ridondino in rischi per la sicurezza&#8221;.<br />
Utilizzando una locuzione propria degli economisti, si potrebbe allora dire che, nel nuovo art. 54 del t.u.e.l., il Sindaco ha il ruolo di &#8216;specificazione della domanda di sicurezza&#8217; dei cittadini. Nell&#8217;interpretare questo ruolo e nell&#8217;esercitare i conseguenti poteri, il Sindaco deve però raccordarsi con il Prefetto, nei modi stabiliti dall&#8217;art. 54 medesimo, e questo vincolo procedimentale (e prima ancora organizzativo) deriva dal carattere sotteso alla materia &#8220;ordine pubblico e sicurezza&#8221;, come sopra illustrato.<br />
Anche se le norme del novellato art. 54 del t.u.e.l. non rappresentano un’innovazione assoluta (perché molte delle previsioni sono riproduttive del precedente testo dell’articolo), sono molto importanti le seguenti innovazioni: il <i>focus</i> che il legislatore ha posto sulla “sicurezza urbana” (comma 4°); la più solida base normativa dei provvedimenti del Sindaco che altresì possono essere non solo contingibili e urgenti (comma 4° e 4-bis); la definizione generale delle aree di possibile intervento del Sindaco, precisazione che garantisce – riempiendo esattamente i contorni della norma di legge –  certezza del diritto e sostegno ai nuovi poteri (cfr. d.m. 5 agosto 2008 in attuazione del comma 4-bis).<br />
Si può ancora notare che l’art. 54 del t.u.e.l. non esclude un ruolo regionale per il concorso alla realizzazione delle finalità di ordine e sicurezza pubblica. Questa norma doveva semplicemente disciplinare i poteri del Sindaco; cosicché le accresciute attribuzioni di quest’ultimo non significano affatto che le Regioni siano rese estranee alla materia. Infatti, il richiamato art. 118, comma 3° Cost., sulle forme di coordinamento tra Stato e Regioni (per l’ordine pubblico e la sicurezza) così come la loro competenza legislativa sulla polizia amministrativa locale, rappresentano il logico presupposto per la conferma di un ruolo dell&#8217;ente regionale. Oltretutto, si tratta di un ruolo che le Regioni stesse hanno già reso operativo.<br />
Cito, ad esempio, sia la legge reg. Emilia-Romagna 4 dicembre 2003, n. 24 (&#8220;Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza&#8221;) che la legge reg. Lombardia 14 aprile 2003, n. 4 (&#8220;Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana&#8221;). Queste leggi adempiono anzitutto alla funzione regionale consistente nella propulsione e nel coordinamento del sistema delle autonomie locali e dei loro poteri (in tema di polizia amministrativa locale), perché prevedono misure per una maggiore efficienza delle polizie locali anche attraverso Scuole regionali di formazione. Inoltre, tali leggi hanno anticipato la rappresentazione dell’esigenza della &#8220;sicurezza urbana&#8221;, per la quale è – fra l&#8217;altro – oggi dettato l’art. 54 del t.u.e.l., avendo – per la prima volta – normativizzato tale locuzione (cfr. art. 1, comma 1° legge reg. Emilia-Romagna ed art. 1, comma 1°, legge reg. Lombardia).<br />
Del resto, l’attuale mancanza di specifici poteri di gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica in capo alle Regioni e l’attribuzione di tali poteri al Ministro dell’interno, al Prefetto, al Questore, al Sindaco, alle Forze di polizia statali (con le quali collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, gli addetti delle polizie locali), non significano affatto estraneità delle Regioni dalla realizzazione delle misure e dal perseguimento degli obiettivi qui considerati.<br />
La circostanza ed il corretto ruolo delle Regioni sono ben spiegati nelle due leggi regionali sopra citate; esse parlano della &#8220;promozione di un sistema integrato di sicurezza&#8221; (art. 2, comma 1° della legge reg. Emilia-Romagna) e del &#8220;concorso della Regione allo sviluppo di un’ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause&#8221; attraverso gli &#8220;interventi nei settori della polizia locale, della sicurezza sociale, dell’educazione alla legalità e della riqualificazione urbana&#8221; (cfr. art. 1, comma 3° della legge reg. Lombardia).</p>
<p><b>4. </b> <u>Le esigenze unitarie nell&#8217;amministrazione della pubblica sicurezza e l&#8217;inammissibilità di impostazioni differenziate nell&#8217; &#8220;ordine pubblico e sicurezza (pubblica)&#8221;</u>.<br />
La statualità delle principali attribuzioni amministrative in materia di ordine e sicurezza pubblica e delle stesse Forze di polizia non sono il portato di una visione centralistica, perché derivano – invece – dalle esigenze unitarie sottese alla realizzazione delle finalità degli obiettivi di ordine e sicurezza pubblica (oltre alla giurisprudenza costituzionale sopra ricordata si v. anche Corte cost., 13 luglio 1963, n. 131; 13 marzo 2001, n. 55; 4 aprile 2001, n. 97). <br />
Trattandosi di esigenze unitarie, per esse si richiede un approccio omogeneo, per presupposti e criteri di intervento, sul territorio nazionale (fermo restando l&#8217;adattamento ai casi concreti delle misure da assumere) e per questa ragione, nell’art. 54 del t.u.e.l., vengono stabiliti i molteplici raccordi tra Sindaco e Amministrazione statale centrale e periferica della pubblica sicurezza (v. più avanti).<br />
Del resto, confrontando le definizioni e specificazioni normative, si può notare che la &#8220;incolumità pubblica&#8221; e la &#8220;sicurezza urbana&#8221; –  in vista delle quali l’art. 54 del t.u.e.l. ha assegnato i nuovi poteri ai Sindaci – fanno parte dell’ambito materiale dell’ordine e della sicurezza pubblica e non costituiscono un <i>tertium genus</i> tra esso e la “polizia amministrativa locale” (che riguarda &#8220;le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici e alle cose … senza [però] che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica&#8221;: art. 159, comma 1° del d.lgs. n. 112 del 1998, sempre sulla scorta delle ricostruzioni offerte dalla Corte costituzionale).<br />
Ed infatti, le definizioni contenute nel d.m. 5 agosto 2008, ai fini dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 54 del t.u.e.l., impiegano locuzioni descrittive coincidenti o comunque inquadrabili nella sopra ricordata nozione di ordine e sicurezza pubblica.<br />
Per &#8220;incolumità pubblica&#8221; si intende &#8220;l&#8217;integrità fisica della popolazione&#8221; e per &#8220;sicurezza urbana&#8221; si intende  &#8220;un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell&#8217;ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità&#8221; (art. 1 d.m. cit.). Ancora, si deve notare che le situazioni e comportamenti da prevenire e contrastare, descritti nel seguente art. 2, lo sono &#8220;ai sensi&#8221; e dunque in conformità e nei limiti &#8220;di quanto disposto all&#8217;art. 1&#8221; sopra richiamato.<br />
E&#8217; sufficiente leggere le espressioni contenute nell&#8217;art. 1 del d.m. per rendersi conto che esse si inquadrano nella sopraricordata definizione normativa e nella ricostruzione della Corte costituzionale a proposito dell&#8217;ordine e sicurezza pubblica. Cosicché, nell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 54 del t.u.e.l., ogni ipotesi o tentativo di forzare i confini della nozione o di restringerne la portata, si porrebbe in contrasto con i presupposti ordinamentali.<br />
La riconducibilità alla materia dell’ordine e sicurezza pubblica tanto della &#8220;incolumità pubblica&#8221; che della &#8220;sicurezza urbana&#8221;, che – pertanto – non costituiscono un ambito materiale di intervento distinto dalla prima, sono anche la conferma della positiva azione del legislatore nella valorizzazione delle autonomie, attraverso la rappresentativa figura del Sindaco. Quest&#8217;ultimo ha ricevuto accresciuti poteri in una materia che attiene ad interessi pubblici primari ed esso viene a configurarsi, in modo più spiccato che nel passato, come Autorità di pubblica sicurezza.<br />
<b><br />
5.  </b><u>Dimensione applicativa del nuovo art. 54 del t.u.e.l. e delle norme correlate.</u><br />
Nonostante quella che sembra l&#8217;obiettiva ricostruzione della problematica, il nuovo art. 54 del t.u.e.l. è stato da qualcuno criticato perché avrebbe attribuito al Sindaco troppo esigui poteri e soprattutto perché, per la relativa applicazione, si contemplano continue interrelazioni con l’Amministrazione statale della pubblica sicurezza ed in particolare con il Prefetto. Invece, queste previsioni non avrebbero potuto essere omesse.<br />
Sul piano fattuale, anche gli ordinamenti stranieri, cui sopra si è fatto riferimento, dimostrano che le interrelazioni sono ritenute quale metodo migliore per realizzare azioni efficaci per l’ordine e la sicurezza pubblica.<br />
A livello ordinamentale interno, né la Costruzione vigente né le ipotesi di modifica in senso federalista permetterebbero interventi sulla sicurezza urbana a livello locale senza la presenza di forme di raccordo con l’Amministrazione statale della pubblica sicurezza. <br />
Di quanto prevede l’odierno art. 117, comma 2°, lett. h) Cost. si è già detto sopra. Neppure la legge costituzionale approvata nell’autunno 2005 dalle due Camere (ma non promulgata in esito al referendum popolare) avrebbe consentito una differente prospettiva: la competenza legislativa esclusiva delle Regioni era stabilita, nelle ipotizzate modifiche al comma 4° dell’art. 117 Cost., solamente per la &#8220;polizia amministrativa regionale e locale&#8221; (sicché l’ordine e la sicurezza pubblica non avrebbero subito alcuna devoluzione).<br />
Pertanto, nella disciplina dei nuovi o rinnovati poteri del Sindaco, è logica la previsione: delle &#8220;direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza&#8221; (art. 54, comma 2°); degli &#8220;atti ministeriali di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco&#8221; (comma 1°, lett. <i>c</i>); dell&#8217;informazione preventiva al Prefetto nell&#8217;attività di vigilanza del Sindaco &#8220;su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico&#8221; (comma 1°, lett. <i>c</i>); della preventiva comunicazione al Prefetto dei provvedimenti anche contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana (comma 4°); della determinazione con decreto ministeriale degli ambiti cui si applicano i nuovi poteri del Sindaco e della definizione nazionale dei concetti di &#8220;incolumità pubblica&#8221; e di &#8220;sicurezza urbana&#8221; (comma 4-bis). Lo stesso si deve dire a proposito del decreto interministeriale, di cui al comma 2° dell&#8217;art. 7 del d.l. n. 92 conv. in legge n. 125 del 2008, sulle procedure da osservare per assicurare, nello svolgimento dei piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato (previsione da intendere come non limitata alla &#8220;Polizia di Stato&#8221;, ma come riferibile a tutte le Forze di polizia che partecipano alla realizzazione dei piani di controllo del territorio di cui all&#8217;art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128).<br />
Quelli richiamati non sono atti e adempimenti che risultino espressione di una mera sovraordinazione, ma piuttosto essi sono preordinati a garantire un’esigenza di coordinamento per una obiettiva univocità di approccio, ferma restando l’autonomia della singole fattispecie: la novità degli interventi possibili e la varietà delle situazioni descritte nell’art. 2 del d.m. 5 agosto 2008 (&#8220;Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambito di applicazione&#8221;) sarebbero in contrasto con un governo meramente locale delle questioni, che potrebbe essere meno incisivo se si privasse dell&#8217;apporto determinante delle Autorità statali e delle Forze di polizia.<br />
D’altra parte, le richiamate interrelazioni tra Sindaco e Amministrazione della pubblica sicurezza ed in particolare con il Prefetto, lungi dal ridurre i poteri del primo ne determinano concreto fondamento e sostegno, per non abbandonarlo cioè ad una gestione della sicurezza urbana che faccia capo solo su di esso.<br />
L’interrelazione tra Amministrazione statale (centrale e periferica) ed il Sindaco rappresenta dunque una garanzia di coordinamento per la realizzazione dell’obiettivo e pertanto un rafforzamento di effettività dei nuovi, possibili interventi.<br />
Si può notare che, attraverso una corretta applicazione dei raccordi stabiliti nell&#8217;art. 54 del t.u.e.l. si potrà instaurare un fattivo dialogo tra Prefetto e Sindaco. Sotto questo profilo, non mi sembra neppure riduttivo che il Sindaco agisca qui come Ufficiale di Governo; questa figura deve essere intesa nell&#8217;ambito del nuovo sistema delle autonomie e la posizione non paritaria rispetto al Prefetto è temperata dalla circostanza che il Sindaco cumula in sé una doppia funzione di Amministratore locale e di organo statale, realizzando una vera unione reale (personale) di uffici.<br />
Da quanto sopra deriva che il Prefetto, avente la funzione di garanzia del sistema, non è un &#8216;controllore immobile&#8217; dell&#8217;attività del Sindaco, ma potrà invece assicurare a quest&#8217;ultimo (nel limite della logica e della coerenza) gli &#8220;strumenti ritenuti necessari alla &#8230; attuazione dei provvedimenti del Sindaco per l&#8217;incolumità pubblica e la sicurezza urbana&#8221;.<br />
Leggendo in questa dimensione i momenti di raccordo organizzativo e procedimentale indicati nell&#8217;art. 54 e sopra ricordati si può concludere nel senso che la legge pensa ad Autorità amministrative che dialogano tra di loro attraverso l&#8217;esercizio coordinato delle loro attribuzioni nella materia che qui interessa.<br />
Del resto, il dialogo tra Amministrazioni è stato alla base dell&#8217;evoluzione normativa che si è sostanziata nelle varie, successive modifiche circa la composizione ed il funzionamento del &#8220;Comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica&#8221; di cui all&#8217;art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Questo importante organo è presieduto dal Prefetto ed è composto dal Questore, dai Comandanti provinciali dell&#8217;Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ma anche dal Sindaco del Comune capoluogo e dal Presidente della Provincia, nonché – in relazione alle questioni trattate – anche dai Sindaci degli altri Comuni interessati. Inoltre, in base al comma 5° di questo articolo: &#8220;La convocazione [del Comitato] è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l&#8217;ordine del giorno del comitato&#8221;.<br />
L&#8217;attuale versione dell&#8217;art. 20 della legge n. 121 del 1981 è il frutto delle modifiche ed integrazioni succedutesi nel tempo (d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; d.lgs. 27 luglio 1999, n. 279; l. 26 marzo 2001, n. 128; d.lgs. 28 dicembre 2001, n. 472).<br />
Non si può dunque dire che l&#8217;ordinamento trascuri un ruolo delle autonomie per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica.  <br />
Né si possono criticare i previsti (comma 9° e 11°) poteri ispettivi e sostitutivi, del Prefetto rispetto al Sindaco, perché essi sono nella logica del sistema e della unitarietà dell’ordinamento così come delle esigenze sottese. Sicché tali poteri si devono ritenere coerenti con il sistema (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 aprile 2007, n. 1551; sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3076), essendo del resto già previsti – con alcune limitate differenze – nella precedente versione dell’art. 54 del t.u.e.l.<br />
Ancora, mi sembrano fuori luogo le obiezioni – da qualcuno sollevate – di possibile invasione da parte del Sindaco dei poteri del Consiglio comunale (circa il  rapporto tra provvedimenti del Sindaco ex art. 54 e regolamento di polizia comunale) e, sotto altro profilo, di invasione dei poteri dei dirigenti (circa il carattere non solo contingibile e urgente, ma anche di ordinaria “gestione” della sicurezza urbana, che i provvedimenti del Sindaco ex art. 54 possono rivestire). <br />
Quanto ad entrambe le questioni, si deve considerare che i normali poteri del Comune possono riguardare solo la “polizia amministrativa” e non già l’ordine e la sicurezza pubblica, sicché gli interventi riguardanti questa ultima materia non possono che essere esercitati dal Sindaco quale ufficiale di Governo. <br />
Peraltro, si può notare che – al di là della titolarità delle competenze – il nuovo art. 54 del t.u.e.l. permette interventi contestuali e correlati che saldano “ordine e sicurezza pubblica” e “polizia amministrativa” tutte le volte in cui la fattispecie si presenti attinente al primo profilo ma con ricadute o influssi anche riguardo al secondo. In altre parole, l’odierna attribuzione di poteri consente la messa in opera di interventi per i quali i poteri di polizia amministrativa non sarebbero sufficienti e per i quali un solo intervento di ordine e sicurezza pubblica potrebbe tradursi in un esercizio meno organico (integrato) delle competenze.<br />
La saldatura ed il raccordo tra interventi di pubblica sicurezza ed interventi di polizia amministrativa, emerge molto nettamente anche nella norma sulla collaborazione della polizia municipale e provinciale nell&#8217;ambito dei piani coordinati di controllo del territorio: l&#8217;art. 7 del d.l. n. 92 conv. in legge n. 125 del 2008  [3].<br />
Pertanto, anche le polizie locali (normalmente preposte alla polizia amministrativa) concorrono all&#8217;ordine e sicurezza pubblica cooperando e collaborando con le Forze di polizia statali [4].<br />
E’ chiaro che, nell’evoluzione del sistema, l’art. 54 del t.u.e.l. dovrà essere accompagnato da ulteriori misure legislative, ma esso deve oggi essere valutato con favore perché contiene norme appropriate e coerenti con l’ordinamento amministrativo e per questo la sua applicazione dovrebbe aversi senza avventurismi o timidezze, ma con la consapevolezza della particolare doverosità dell’azione amministrativa per l’ordine e la sicurezza pubblica.</p>
<p>____________________________________</p>
<p>(*)  Relazione al Convegno &#8220;Nuovi orizzonti della sicurezza urbana dopo la legge 24 luglio 2008, n. 125 ed il decreto del Ministro dell&#8217;interno del 5 agosto 2008&#8221;, Bologna 25 settembre 2008, organizzato dalla Prefettura di Bologna e dall&#8217;Università degli Studi-Scuola di specializzazione in studi sull&#8217;amministrazione pubblica.<br />
<br />
[1] &#8220;Art. 54<b> &#8211;</b> <i>Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale</i>. // 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all&#8217;emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l&#8217;ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. // 2. Il sindaco, nell&#8217;esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell&#8217;ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell&#8217;interno &#8211; Autorità nazionale di pubblica sicurezza. // 3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica. // 4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. // 4-bis. Con decreto del Ministro dell’interno è disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana. // 5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull&#8217;ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un&#8217;apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell&#8217;ambito territoriale interessato dall&#8217;intervento. // 5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. // 6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l&#8217;inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell&#8217;utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d&#8217;intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. // 7. Se l&#8217;ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all&#8217;ordine impartito, il sindaco può provvedere d&#8217;ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell&#8217;azione penale per i reati in cui siano incorsi. // 8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.  // 9. Nell&#8217;ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l&#8217;acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale. // 10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall&#8217;articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l&#8217;esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l&#8217;esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni. // 11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell&#8217;esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento. // 12. Il Ministro dell&#8217;interno può adottare atti di indirizzo per l&#8217;esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco”.<br />
[2] &#8220;Art. 7 &#8211; <i>Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell’ambito dei piani</i> <i>coordinati di controllo del territorio. </i>// 1.  I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato. // 2.  Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato”.<br />
[3] Per quanto concerne il controllo del territorio si devono segnalare anche le disposizioni di cui all&#8217;art. 7-bis del d.l. n. 92 conv. in l. n. 125 del 2008. Non essendo specificamente relative al tema qui trattato non si procede al relativo approfondimento, ma si ritiene comunque utile una segnalazione della parte principale: &#8220;1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell’articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121<i>,</i> per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità. // 1-bis.  Ai fini e con le medesime modalità di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio è autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l&#8217;impiego di un contingente di 500 militari delle Forze armate. // 2.  Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 e 1-bis è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari. // <i>omissis</i> &#8220;.<br />
[4] In questa prospettiva si deve segnalare anche l&#8217;art. 8 del d.l. n. 92 conv. in l. n. 125 del 2008, concernente l&#8217;accesso della polizia municipale al Centro di elaborazione dati del Ministero dell&#8217;interno.</p>
<p><i></p>
<p align=right>(pubblicato il 28.10.2008)</p>
<p></i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/incolumita-pubblica-e-sicurezza-urbana-nellamministrazione-della-pubblica-sicurezza-il-nuovo-art-54-del-t-u-e-l/">&#8220;Incolumita&#8217; pubblica&#8221; e &#8220;sicurezza urbana&#8221;  nell&#8217;amministrazione della pubblica sicurezza&lt;br&gt; (il nuovo art. 54 del t.u.e.l.) (*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brevi considerazioni sul Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (*).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-comitato-provinciale-per-lordine-e-la-sicurezza-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:26 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-comitato-provinciale-per-lordine-e-la-sicurezza-pubblica/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-comitato-provinciale-per-lordine-e-la-sicurezza-pubblica/">Brevi considerazioni sul Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (*).</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Natura e funzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica; 2. La posizione della giurisprudenza. 3. Alcune questioni sulla coabitazione con la Conferenza permanente prevista dall’art. 4 del D.L.vo 17 maggio 2001, n. 287. 4. Considerazioni conclusive. 1. L’art. 20 della L. n. 121 del 1981</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-comitato-provinciale-per-lordine-e-la-sicurezza-pubblica/">Brevi considerazioni sul Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (*).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-comitato-provinciale-per-lordine-e-la-sicurezza-pubblica/">Brevi considerazioni sul Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (*).</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. <a href="#_ftn1.">Natura e funzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica</a>; 2. <a href="#_ftn2.">La posizione della giurisprudenza</a>. 3. <a href="#_ftn3.">Alcune questioni sulla coabitazione con la Conferenza permanente prevista dall’art. 4 del D.L.vo 17 maggio 2001, n. 287</a>. 4. <a href="#_ftn4.">Considerazioni conclusive</a>. </p>
<p><a name="_ftn1.">1.</a> L’art. 20 della L. n. 121 del 1981 <a name="_ftn1S"><a href="#_ftn1">[1]</a> ha istituito presso ogni Prefettura il Comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica che viene definito “organo ausiliario di consulenza del prefetto per l’esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza”, unitamente al Questore <a name="_ftn2S"><a href="#_ftn2">[2]</a>.</p>
<p> Il testo della norma ha subito, nell’ultimo quinquennio, notevoli modifiche “formali” soprattutto per quanto attiene la sua composizione, disvelando, altresì, modifiche “sostanziali” per quel che riguarda la concreta attività svolta, che ha subito una notevole trasformazione anche prima dell’attuale riorganizzazione delle prefetture in Uffici territoriali del Governo <a name="_ftn3S"><a href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p>Da un lato, giova sottolineare come tali modifiche, in realtà, si sono rese necessarie per armonizzare in maniera più compiuta possibile tutte le amministrazioni , intese in senso lato, e le forze di polizia che svolgono compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e che in ogni modo sono interessate alle specifiche questioni da affrontare.</p>
<p> Dall’altro, dopo le modifiche legislative e circa venti anni di funzionamento, si può indubbiamente affermare che si è andato sempre più mitigando il carattere consultivo dell’organo e la gestione per così dire accentrata solo nella figura prefettizia quale responsabile generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’ambito della provincia.</p>
<p>Infatti, sotto quest’ultimo profilo, dall’esperienza e dalle pronunce giurisprudenziali, è emersa la condivisibile opinione secondo la quale i Comitati provinciali, da organi ausiliari consultivi, si siano trasformati in veri e propri organi deliberativi, seppure intesi in senso atecnico, assimilabili a quelli “attivi”, </p>
<p>E ciò perché gli altri responsabili delle forze di polizie e gli altri componenti occasionalmente chiamati a partecipare non esprimono giudizi e valutazioni poi confluenti nel parere emanato dall’organo da rendere all’autorità investita del potere decisionale, bensì manifestano volontà che vanno a confluire in un&#8217;unica volontà collegiale che assume le caratteristiche e gli effetti di una decisione. </p>
<p>L’esperienza e le modifiche legislative inserite nel più ampio disegno di riordino della pubblica amministrazione, manifestatosi nell’ultimo quinquennio, e la sempre più pregnante attuazione del decentramento e del principio di sussidiarietà hanno dunque favorito tale trasformazione e variazione della natura e delle funzioni del Comitato. </p>
<p><a name="_ftn2.">2.</a> Da una sommaria analisi della giurisprudenza se ne inferisce una conferma di tale trasformazione.</p>
<p>Infatti, si afferma, ad esempio, la possibilità che il Comitato adotti provvedimenti di carattere generale che vadano a vincolare i poteri del Prefetto in materia di rilascio di licenze.</p>
<p> E così è stato precisato che il Prefetto… “ a fronte delle tassative disposizioni dettate da un provvedimento di carattere generale, quale il parere espresso dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, non poteva non adeguarsi a quanto ivi disposto, senza che possa ritenersi necessario corredare l’atto di alcuna ulteriore motivazione”</p>
<p>“Diversamente- prosegue la sentenza – si deve ritenere che la disposizione di ordine generale con la quale il Comitato… ha determinato il numero massimo degli istituti di investigazione che possono operare in provincia, debba contenere una congrua motivazione delle determinazioni assunte.</p>
<p>Seppure tale atto sia espressione di valutazioni nelle quali sono presenti ambiti di discrezionalità tecnica ed amministrativa, poiché è destinato ad avere incidenza nella sfera di potenziale libertà economica dei privati, la P.A. è tenuta a rendere palese l’iter logico giuridico e la necessaria attività istruttoria, attraverso i quali è giunta alle determinazioni di propria competenza” <a name="_ftn4S"><a href="#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p> Ancora, in tema di misure di protezione personale, è stato ritenuto legittimo il provvedimento di revoca della protezione mediante assegnazione di scorta armata e di sostituzione della stessa con la vigilanza mobile radio collegata, dopo avere ribadito che in tema di attività amministrativa, volta a tutelare esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, la P.A. gode di ampia discrezionalità nell’adozione delle relative determinazioni <a name="_ftn5S"><a href="#_ftn5">[5]</a>. </p>
<p>E ciò sul presupposto del parere del Comitato Provinciale, a sua volta supportato dalle considerazioni della Procura della Repubblica e dai rilievi formulati in seno al Comitato dalla Guardia di Finanza. </p>
<p> Per concludere al riguardo, appare evidente come i pareri del Comitato non siano solo consultivi, ma assumono tendenzialmente il carattere di vere e proprie predeterminazioni amministrative.</p>
<p><a name="_ftn3.">3.</a> Questa impostazione ormai quasi consolidata rischia peraltro di essere rimessa in discussione proprio da quelle norme che hanno dettato disposizioni organizzative degli UTG. </p>
<p> Leggendo, infatti, le disposizioni dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L.vo n. 287 del 2001 e quelle successive contenute nell’art. 4 dello stesso D.L.vo, se ne trae, a tutta prima, la conclusione che si rischia di sovrapporre funzioni ovvero di privilegiare l’una a discapito dell’altra.</p>
<p>Insomma, si offre il fianco a difficoltà organizzative e di coordinamento che le stesse norme hanno inteso eliminare.</p>
<p>Infatti, a mente delle ricordate disposizioni, la conferenza permanente viene presieduta dal titolare dell’Ufficio del Governo, id est il Prefetto, come accade per il Comitato.</p>
<p>Quella che cambia è la composizione, essendo diverse l’una dall’altra soprattutto per quanto riguarda le forze di polizia e i rappresentanti degli enti locali.</p>
<p> Di poi, riguardo alle funzioni, l’Ufficio del Governo, attraverso la Conferenza permanente, deve assicurare “il supporto al prefetto nell’esercizio delle funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza nonché nell’espletamento dei compiti in materia di difesa civile e protezione civile”.</p>
<p>Ora, al di là del nomen juris, non sembra cosi ampia la distanza tra l’attività della Conferenza permanente con l’attività che svolge “l’organo ausiliario di consulenza del prefetto per l’esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza”, id est il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. </p>
<p>Per la prima, vi è solo una più vasta gamma di “materie”, se si tiene presente che, in ipotesi, non è certamente agevole, in tema di pubblica sicurezza, delineare i limiti tra l’attività di supporto e quella ausiliaria di consulenza.</p>
<p>Una soluzione potrebbe essere ipotizzabile ritenendo una sorta di abrogazione tacita delle disposizioni di cui all’art. 20 della l. n. 121 del 1981, nel testo “vigente”, anche se tale criterio ermeneutico appare difficilmente conciliabile con il principio generale dettato dall’art. 12 delle preleggi e della specialità della antecedente normativa in materia di ordinamento dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza.</p>
<p> Se, a volere tutto concedere, si accedesse a tale impostazione, si potrebbe ritenere la soppressione del Comitato Provinciale una volta che venga istituita la Conferenza permanente.</p>
<p>Probabilmente quella appena accennata rappresenta la difficoltà di conciliare tutta la variegata gamma di aspetti che riguardano la pubblica sicurezza e di trovare un modello legislativo che possa coniugare le diverse competenze e distinguere tra attività di tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica dalle attività di polizia intese nel senso più classico e di tipo tecnico-operativo; si pensi ad esempio alle attività del Questore. </p>
<p><a name="_ftn4.">4.</a> Conclusivamente si può affermare che le rammentate diverse disposizioni legislative rischiano di creare una duplicazione ed una sovrapposizione di funzioni, quanto meno in tema di pubblica sicurezza, tra il Comitato provinciale e la Conferenza permanente.</p>
<p>A tal proposito potrebbe giovare la circostanza che entrambi gli organi sono presieduti e coordinati dal Prefetto che sarebbe così in grado di ricondurre ad unità le diverse funzioni, anche se dal punto di vista pratico rischiano di essere macchinose le operazioni e le attività connesse al funzionamento degli organi stessi.</p>
<p>Insomma, sul punto, invece di fare chiarezza, appare possibile che il legislatore abbia potuto contribuire a causare degli “errori” nella rilevante attività di amministrazione del bene supremo della pubblica sicurezza.</p>
<p>Ma, per dirla con Flaiano, la vita è una serie interminabile di errori. Finiti gli errori, finito tutto.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(*) Il testo riproduce l’intervento programmato al convegno sull’Ufficio territoriale del Governo organizzato dalla Prefettura di Teramo svoltosi il 20 dicembre 2002.</p>
<p><a name="_ftn1"><a href="#_ftn1S">[1]</a> Il testo vigente della norma così recita : “Presso la prefettura è istituito il comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l&#8217;esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.<br />
Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dal questore, dal sindaco del comune del capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell&#8217;Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali (1).</p>
<p>Ai fini della tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, nonché della prevenzione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell&#8217;Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d&#8217;intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale (2).</p>
<p>Il prefetto può invitare alle stesse riunioni componenti dell&#8217;ordine giudiziario, d&#8217;intesa con il procuratore della Repubblica competente.</p>
<p>Alla convocazione e alla formazione dell&#8217;ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione è in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunità locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell&#8217;ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, è altresì integrato, ove occorra, l&#8217;ordine del giorno del comitato (3).</p>
<p>(1) Comma così modificato dall&#8217;art. 4, lett. a), d.lg. 28 dicembre 2001, n. 472 </p>
<p>(2) Comma così sostituito dall&#8217;art. 16, l. 26 marzo 2001, n. 128, come modificato dall&#8217;art. 4, lett. b), d.lg. 28 dicembre 2001, n. 472.</p>
<p>(3) Comma aggiunto dall&#8217;art. 160, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, nel testo modificato dall&#8217;art. 1, d.lg. 27 luglio 1999, n. 279.</p>
<p><a name="_ftn2"><a href="#_ftn2S">[2]</a> Sul tema cfr. RIGOLI D., Il Questore ed il Prefetto: figure a confronto nella normativa vigente,in Nuovo dir. 1999, 657. </p>
<p><a name="_ftn3"><a href="#_ftn3S">[3]</a> Sulla riforma cfr. CASSESE S., Gli uffici territoriali del Governo nel quadro della riforma amministrativa, in Le Regioni 2001, 869.</p>
<p><a name="_ftn4"><a href="#_ftn4S">[4]</a> Cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 3 aprile 2002, n. 873, in www.giustizia-amministrativa.it.</p>
<p><a name="_ftn5"><a href="#_ftn5S">[5]</a> TAR Toscana, sez. I, 26 febbraio 2001, n. 340, ivi.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-comitato-provinciale-per-lordine-e-la-sicurezza-pubblica/">Brevi considerazioni sul Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (*).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il T.A.R. del Lazio e la revoca del programma di protezione del collaboratore di giustizia: verso un “diritto amministrativo dei collaboratori di giustizia”?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-t-a-r-del-lazio-e-la-revoca-del-programma-di-protezione-del-collaboratore-di-giustizia-verso-un-diritto-amministrativo-dei-collaboratori-di-giustizia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-t-a-r-del-lazio-e-la-revoca-del-programma-di-protezione-del-collaboratore-di-giustizia-verso-un-diritto-amministrativo-dei-collaboratori-di-giustizia/">Il T.A.R. del Lazio e la revoca del programma di protezione del collaboratore di giustizia: verso un “diritto amministrativo dei collaboratori di giustizia”?</a></p>
<p>1.La revoca dei benefici concessi ai collaboratori di giustizia – 2. I precedenti giurisprudenziali – 3. La giurisdizione ed il processo speciale in materia di collaboratori di giustizia. 1. La revoca dei benefici concessi ai collaboratori di giustizia. La semplice denuncia di un collaboratore di giustizia per fatti che, in</p>
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<p>1.La revoca dei benefici concessi ai collaboratori di giustizia – 2. I precedenti giurisprudenziali – 3. La giurisdizione ed il processo speciale in materia di collaboratori di giustizia.</p>
<p>1. La revoca dei benefici concessi ai collaboratori di giustizia.</p>
<p>La semplice denuncia di un collaboratore di giustizia per fatti che, in astratto, potrebbero legittimare la revoca del programma di protezione non è sufficiente a disporre la revoca dei benefici, dovendo essere accompagnata da una motivazione idonea a dimostrare il reinserimento nel circuito criminale o la cessazione delle esigenze di protezione del soggetto.<br />
Il principio è stato affermato dal T.A.R. del Lazio in una decisione originata dalla revoca di un programma di protezione, motivata sulla base della semplice denuncia dell’interessato per fatti di ricettazione (trasporto di un escavatore di provenienza furtiva), danneggiamento e lesioni personali (lite con un automobilista).<br />
È quindi evidente il riferimento all’articolato sistema premiale e di protezione previsto dal d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 (conv. in legge 15 marzo 1991 n. 82) ed in particolare, alla possibilità, per la Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione prevista dall’articolo 10, di deliberare un piano provvisorio di protezione e speciali misure di protezione costituite &#8220;oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall&#8217;adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché dal ricorso, nel rispetto delle norme dell&#8217;ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti&#8221; (articolo 13, comma 4° d.l. 8/1991).<br />
Speciali misure di protezione che possono essere revocate &#8220;in relazione all&#8217;attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge&#8221; (articolo 13 quater d.l. 8/1991). Ai fini che ci occupano, particolare interesse assume la possibile revoca del programma di protezione determinata dall’inosservanza degli impegni assunti a norma dell&#8217;articolo 12, comma 2, lettere b) ed e) del d.l. 8/1991 (mancata sottoposizione ad interrogatori o ad altro atto di indagine; mancata o incompleta dichiarazione dei beni posseduti o controllati e mancato versamento del danaro frutto di attività illecite) o dalla commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale (articolo 13 quater d.l. 8/1991).<br />
Non bisogna però dimenticare che la Commissione ex art. 10 d.l. 8/1991 può comunque valutare, ai fini della revoca delle misure di protezione:<br />
1) l&#8217;inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell&#8217;articolo 12 (mancata osservanza delle norme di sicurezza; inadempimento degli obblighi di legge; rilascio a terzi di dichiarazioni su fatti oggetto di procedimento o contatti con persone dedite al crimine o altri collaboratori di giustizia);<br />
2) la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione;<br />
3) la rinuncia espressa alle misure;<br />
4) il rifiuto di accettare l&#8217;offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa;<br />
5) il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell&#8217;identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate (articolo 13 quater d.l. 8/1991).<br />
Il quadro normativo non sarebbe poi completo ove non si richiamasse la previsione dell’art. 13 quater del d.l. 8/1991 che impone di tener conto, nelle valutazioni relative alla revoca, &#8220;del tempo trascorso dall&#8217;inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo&#8221;; l’ambito valutativo riconosciuto alla Commissione prevista dall’art. 10 del d.l. 8/1991 è poi ulteriormente chiarito dalla previsione dell’articolo 5, comma 5° del d.m. 24 novembre 1994 n. 687 (regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e relative modalità di attuazione) che individua nel reinserimento del soggetto nel circuito criminale o nella cessazione dell’esigenza di protezione le circostanze che legittimano la revoca: &#8220;qualora il soggetto interessato non abbia rispettato gli impegni che, a norma dell&#8217;art. 12 della legge, ha assunto all&#8217;atto della sottoscrizione dello speciale programma di protezione, la commissione può disporne la modifica o la revoca allorché ritenga che, per effetto delle inosservanze, del compimento di fatti costituenti reato o per altra ragione comunque connessa alla condotta di vita del soggetto interessato, non sia più possibile assicurare misure di protezione ovvero queste siano superflue perché le condotte tenute sono di per sé indicative del reinserimento del soggetto nel circuito criminale ovvero del mutamento o della cessazione della situazione di pericolo conseguente alla collaborazione&#8221;.<br />
La decisione del T.A.R. del Lazio riafferma sostanzialmente la strutturazione del provvedimento di revoca desumibile già da una lettura, anche superficiale, del dettato normativo; in particolare, la decisione ribadisce alcuni punti fermi del provvedimento di revoca costituiti:<br />
1) dall’insufficienza del semplice riferimento alla denuncia all’Autorità giudiziaria di un fatto-reato ai fini della motivazione del provvedimento di revoca;<br />
2) dalla necessità di procedere ad un &#8220;autonomo apprezzamento del fatto ai fini del giudizio di sopravvenuta cessazione dei presupposti di fatto e di diritto che, ai sensi dell’art. 13 quater della legge n. 82 del 1991, consentono la revoca o la modifica del programma di protezione&#8221;;<br />
3) dalla necessità di dare vita ad un giudizio &#8220;condotto in maniera particolarmente cauta, tenuto conto della caratterizzazione funzionale dell’ammissione ai programmi di protezione e della estrema rilevanza degli interessi involti&#8221;;<br />
4) dalla necessità di pervenire, in definitiva, ad un giudizio che, sulla base del compimento di fatti costituenti reato (che assumono, quindi, natura “sintomatica”) dimostri il reinserimento del soggetto nel circuito criminale.<br />
L’accoglimento del ricorso per difetto di istruttoria e di motivazione non ha poi permesso al giudicante di pervenire all’esame della censura subordinata prospettata da parte ricorrente e costituita dall’eccessività della revoca disposta anche nei confronti dei familiari &#8220;già autonomamente ammessi al programma di protezione&#8221;.</p>
<p>2. I precedenti giurisprudenziali.</p>
<p>La ricerca giurisprudenziale non evidenzia molti precedenti giurisprudenziali relativi al “diritto amministrativo dei collaboratori di giustizia”.<br />
La problematica più avvertita sembra essere quella della competenza territoriale, individuata nel T.A.R. per il Lazio sulla base della natura di autorità centrale dello Stato della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione prevista dall’articolo 10 del d.l. 8/1991: &#8220;ai sensi dell’art. 3 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, rientra nella competenza territoriale del T.A.R. per il Lazio, con sede in Roma, la controversia relativa all’atto adottato da autorità centrale dello stato, di esclusione dal programma per la protezione dei collaboratori di giustizia, producendo tale atto l’effetto immediato di impedire la partecipazione al detto programma in tutto il territorio nazionale (1)&#8221;. La soluzione era vivacemente contestata dal T.A.R. Calabria, Sezione di Reggio che prospettava la possibile incostituzionalità dell’articolo 3, commi 2° e 3° della legge l. 6 dicembre 1971 n. 1034, &#8220;atteso che, oltre alla deroga al fondamentale principio della competenza del giudice naturale, dover proporre ricorso in sede centrale, a Roma, da parte di un cittadino residente ed operante in una qualsiasi delle regioni italiane, costituisce ingiustificato ostacolo al diritto di agire in giudizio nonostante il decentramento della giustizia amministrativa (2)&#8221;.<br />
La relativa questione di costituzionalità era però dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale, in quanto proposta da giudice che, una volta proposto il regolamento di competenza, era da ritenersi privo di qualsivoglia potere decisorio in materia di competenza (3).<br />
Un secondo nucleo problematico è poi costituito dai ricorsi in materia di accesso ad atti amministrativi riguardanti i collaboratori di giustizia; accesso negato dai giudici amministrativi con motivazioni che affrontano la problematica in termini generali , oppure affermano espressamente la legittimità della previsione dell’art. 3, comma 1° lett. n) del d.m. 10 maggio 1994 n. 415 (regolamento per la disciplina dei documenti esclusi dall’accesso di competenza del Ministero dell’Interno) in materia di esclusione dall’accesso della documentazione inerente ai collaboratori di giustizia (5).<br />
Decisamente più interessante, ai fini che ci interessano, è poi una decisione del T.A.R. del Lazio che ha affrontato una fattispecie di revoca di un contributo concesso ad un collaboratore di giustizia per il proprio reinserimento sociale, in presenza della dimostrazione dell’utilizzazione della somma in discorso per una finalità diversa: &#8220;è legittimo il provvedimento di revoca di un contributo straordinario di due miliardi di lire assegnato ad un collaboratore di giustizia, inserito nel programma di protezione di cui all&#8217;art. 10 comma 1 l. 15 marzo 1991 n. 82, per il suo reinserimento sociale mercè un&#8217;attività agrituristica, quando risulti che lo stesso, al di là delle risultanze del giudizio penale, abbia stornato parte dei fondi concessigli per un&#8217;attività diversa (nella specie, l&#8217;acquisto di una villa da utilizzare come abitazione personale e familiare) (6)&#8221;. </p>
<p>3. La giurisdizione ed il processo speciale in materia di collaboratori di giustizia.</p>
<p>L’esame delle poche decisioni in materia di revoca del programma di protezione o di altri benefici concessi a collaboratori di giustizia non evidenzia una particolare riflessione in ordine alla problematica (potremmo dire, tradizionale nella nostra tradizione giuridica) del riparto di giurisdizione; e si tratta probabilmente di uno di quegli aspetti che avrebbero meritato una trattazione specifica, anche se sintetica.<br />
Al contrario, pare che i giudici amministrativi abbiano decisamente optato per la possibilità di riportare la fattispecie in discorso alla giurisdizione del giudice amministrativo, senza porsi particolari problemi al riguardo.<br />
In realtà, il d.l. 8/1991 contiene una serie di disposizioni espresse in tema di tutela giurisdizionale (si tratta dei commi 2 quinquies, sexies e septies dell’articolo 10, aggiunti dall’articolo 3 della legge 13 febbraio 2001 n. 45); disposizioni che prevedono:<br />
1) l’impossibilità di sospendere ex articolo 21 legge 1034/1971 i provvedimenti della Commissione centrale &#8220;con cui vengono applicate le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell&#8217;articolo 13, comma 1&#8221; (articolo 10, comma 2° quinquies d.l. 8/1991, aggiunto dall’articolo 3 l. 45/2001);<br />
2) la limitazione dell’efficacia dei provvedimenti cautelari assunti dal giudice amministrativo nei confronti dei provvedimenti della Commissione centrale con cui vengono modificate o revocate le speciali misure di protezione ad un periodo non superiore a sei mesi e l’obbligo per il giudice di fissare, anche d’ufficio e con la stessa ordinanza cautelare, l&#8217;udienza per la discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell&#8217;udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà (articolo 10, comma 2° sexies d.l. 8/1991, aggiunto dall’articolo 3 l. 45/2001);<br />
3) la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di modifica o revoca delle speciali misure di protezione per tutto il periodo &#8220;entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del medesimo&#8221; (articolo 10, comma 2° septies d.l. 8/1991, aggiunto dall’articolo 3 l. 45/2001).<br />
È quindi evidente come, dalle disposizioni in discorso, emerga una chiara opzione per la giurisdizione (forse anche esclusiva) del giudice amministrativo, in un contesto generale che viene ad integrare un vero e proprio rito speciale davanti al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato.<br />
Del resto, anche l’esame della problematica secondo gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione non lascia molti spazi a ricostruzioni dogmatiche tese a giustificare il possibile intervento dell’A.G.O. (si tratta peraltro di problematica che non rimane meramente accademica e che può mantenere una sua validità ai fini dell’individuazione del giudice fornito di giurisdizione nel periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 45 del 2001).<br />
Nessuno spazio per la giurisdizione del giudice ordinario può ovviamente residuare ove si ravvisi nelle valutazioni della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione prevista dall’articolo 10 del d.l. 8/1991 in materia di concessione o revoca dei benefici una vera e propria ponderazione di interessi; in questo caso, la ricostruzione della fattispecie in termini di interesse legittimo porta infatti indefettibilmente alla riconduzione delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria di legittimità del giudice amministrativo.<br />
Ma la ricostruzione non si modificherebbe sostanzialmente anche nell’ipotesi in cui si dovesse optare per una ricostruzione della fattispecie in termini di attività vincolata (ricostruzione che potrebbe anche avere una sua validità alla luce, soprattutto, della particolare rilevanza degli interessi in gioco e della finalità primaria di assicurare un regime di protezione ai collaboratori di giustizia).<br />
In questo caso, infatti, la problematica del riparto di giurisdizione dovrebbe essere risolta sulla base del tradizionale orientamento giurisprudenziale (7) che riporta alla giurisdizione dell’A.G.O. le ipotesi in cui il vincolo sia posto esclusivamente a tutela del privato destinatario dell&#8217;atto amministrativo e alla giurisdizione del Giudice amministrativo le ipotesi in cui l&#8217;assenza di discrezionalità sia prevista a tutela dell&#8217;interesse pubblico (8).<br />
Nel caso di specie, la complessiva caratterizzazione della fattispecie e, soprattutto, una semplice riflessione sul valore sostanziale dell’istituto (che non giova solo ai soggetti che fruiscono dei programmi di protezione, ma che costituisce, al contrario, uno dei mezzi più efficaci di lotta alla criminalità organizzata) porta a concludere per l’ipotesi di atto vincolato nell’interesse dell’intera collettività (e non del solo collaboratore di giustizia) dei provvedimenti della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione prevista dall’articolo 10 del d.l. 8/1991 e, quindi, per la giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>&#8212;&#8212;-</p>
<p>NOTE</p>
<p>1) Cons. St. Sezione IV, 26 marzo 1999, n. 427 in Cons. Stato, 1999, I, 379.<br />
2) T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria, 25 febbraio 1999, n. 157 in Foro amm., 1999, 1894.<br />
3) Corte cost. ord. 28 giugno 2000, n. 248 in Foro it., 2000, I, 3658; Guida al dir., 2000, fasc. 34, 110 con nota di STANIZZI; oggi la soluzione potrebbe cambiare per effetto della nuova formulazione dell’articolo 31, comma 5° della legge 1034/1971, come modificato dall’articolo 9, comma 4° della legge 21 luglio 2000 n. 205.<br />
4) Come, ad es., T.A.R. Lazio, Sez. I, 26 novembre 1998, n. 3241 in Trib. amm. reg., 1998, I, 4309; fattispecie relativa all’accesso ad &#8220;ogni eventuale notizia riguardante fatti e comportamenti di detenuto collaboratore di giustizia ed i rapporti da questi intrattenuti con i propri familiari nel corso della detenzione&#8221;.<br />
5) T.A.R. Veneto, Sez. II, 24 dicembre 1997, n. 1888 in Trib. amm. reg., 1998, I, 541.<br />
6) T.A.R. Lazio, Sez. I, 13 dicembre 2001, n. 11467 in Foro amm. 2001, 3282.<br />
7) Sulla questione, si rinvia a VIOLA L. Recenti tendenze della giustizia amministrativa: verso un diverso criterio di riparto della giurisdizione?in Giust. civ., 1996, II, 155 e in Cons. Stato, 1996, II, 309.<br />
8) In questo senso, da ultimo, Cass. Sez. Un. 10 maggio 2001, n. 182; 19 giugno 2000, n. 449 in Dir. ed economia assicuraz., 2000, 931 con nota di DE STROBEL.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. III &#8211; <a href="/ga/id/2003/12/3249/g">Sentenza 23 settembre 2003 n. 7220</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Una giurisdizione individuata in via interpretativa con la creazione di una misura di prevenzione atipica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/una-giurisdizione-individuata-in-via-interpretativa-con-la-creazione-di-una-misura-di-prevenzione-atipica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-giurisdizione-individuata-in-via-interpretativa-con-la-creazione-di-una-misura-di-prevenzione-atipica/">Una giurisdizione individuata in via interpretativa con la creazione di una misura di prevenzione atipica</a></p>
<p>Il ricorso esamina un provvedimento del Questore di Torino che avvalendosi del disposto dell&#8217;art. 6, comma 1 e 2, L. 401/89 e s.m.i., dispone nei confronti del ricorrente il divieto di accesso agli stadi (disciplinato dal primo comma) nonché gli prescrive di comparire personalmente presso il commissariato di zona nei</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-giurisdizione-individuata-in-via-interpretativa-con-la-creazione-di-una-misura-di-prevenzione-atipica/">Una giurisdizione individuata in via interpretativa con la creazione di una misura di prevenzione atipica</a></p>
<p>Il ricorso esamina un provvedimento del Questore di Torino che avvalendosi del disposto dell&#8217;art. 6, comma 1 e 2, L. 401/89 e s.m.i., dispone nei confronti del ricorrente il divieto di accesso agli stadi (disciplinato dal primo comma) nonché gli prescrive di comparire personalmente presso il commissariato di zona nei giorni in cui si disputano competizioni sportive calcistiche (misura di prevenzione disciplinata dal secondo comma).<br />
E&#8217; chiara la competenza del giudice penale per il caso in cui il Questore disponga la misura di prevenzione, peraltro sottoposta a convalida da parte del G.I.P. <br />
Di più ardua interpretazione è la qualificazione della misura di cui al secondo comma del citato articolo che il Questore può disporre e che consiste nel divieto di accesso agli stadi.<br />
I giudici del TAR Piemonte nel declinare la propria giurisdizione individuano la natura di tale misura nella circostanza in cui la stessa è &#8220;attratta nell&#8217;orbita penalistica&#8221; in quanto intimamente connessa all&#8217;obbligo di presentazione (di cui al comma 1) ovvero di misura &#8220;accostabile alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose&#8221;.<br />
Ne emerge una esclusione della giurisdizione amministrativa a fronte della creazione, per via interpretativa, di una misura di prevenzione atipica.<br />
La sentenza si scosta da un orientamento creatosi a fronte di numerose pronunce di tribunali amministrativi in materia che non hanno mai messo in dubbio la giurisdizione del GA.<br />
Il TAR Veneto ha addirittura creato giurisprudenza costante, e ripresa da altri tribunali, in merito all&#8217;individuazione del Questore competente ad emettere i provvedimenti di cui all&#8217;art. 6 l. 401/89 (cfr. TAR Veneto, Sez. III, sentenze nn. 6647/02; 6652/02; 1608/03 e 3876/03).<br />
Nella sentenza del TAR Marche &#8211; Ancona, n. 220/03 è rinvenibile un interessante distinguo tra le misure di cui al primo comma art. 6 L. 401/89 e di quelle di cui al secondo comma: &#8220;Secondo l&#8217;interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza costituzionale e di quella ordinaria, mentre la misura di prevenzione atipica del divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche incide sulla libertà di circolazione, la connessa misura prevenzionale dell&#8217;obbligo di comparire personalmente davanti all&#8217;Autorità di pubblica sicurezza attiene alla libertà personale&#8221;.<br />
In contrasto con l&#8217;individuazione di una misura di prevenzione seppur atipica è la pronuncia del TAR Puglia &#8211; Lecce che, nella sentenza n. 707/03, asserisce che la normativa in questione &#8220;non è volta alla prevenzione di specifici reati, ma è destinata a contrastare e punire le semplici condotte che comportano situazioni di tumulto, di allarme e di pericolo, anche a livello di semplice incitamento&#8221;.<br />
Nella sentenza che si commenta, invece, i giudici espressamente asseriscono che l&#8217;atto con cui il Questore dispone il divieto di accesso agli stadi &#8220;risponde all&#8217;interesse pubblico della prevenzione dei reati, pertanto, la valutazione dei fatti, salvo il caso di manifesta illogicità, non può formare oggetto di sindacato giurisdizionale, attenendo a scelte di merito&#8221;.<br />
Il dibattito è aperto.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO &#8211; SEZIONE II &#8211; <a href="/ga/id/2004/3/4017/g">Sentenza 21 febbraio 2004 n. 319 </a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-giurisdizione-individuata-in-via-interpretativa-con-la-creazione-di-una-misura-di-prevenzione-atipica/">Una giurisdizione individuata in via interpretativa con la creazione di una misura di prevenzione atipica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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