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	<title>Militare e militarizzato-Stipendi Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Militare e militarizzato-Stipendi Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.214</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-6-2020-n-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-6-2020-n-214/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.214</a></p>
<p>Umberto Realfonzo, Presidente, Giovanni Giardino, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS- del 2012, proposto da  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo contro Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;  Militare: la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-6-2020-n-214/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-6-2020-n-214/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.214</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Umberto Realfonzo, Presidente, Giovanni Giardino, Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS- del 2012, proposto da  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo  contro  Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; </span></p>
<hr />
<p>Militare: la natura e i presupposti dell&#8217; indennità  di trasferimento ex art. 1, comma 1, L. n. 86/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Militare &#8211; indennità  di trasferimento ex art. 1, comma 1, L. n. 86/2001- natura e presupposti.</p>
<p> 2. Militare &#8211; trasferimento d&#8217;autorità  &#8211; determinazione autoritativa dell&#8217;Amministrazione militare &#8211; è tale. <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. <em>La finalità  dell&#8217;indennità  di trasferimento è quella di attenuare i disagi di un militare che per esigenze dell&#8217;amministrazione deve spostarsi in una sede non limitrofa a quella ove presta servizio. I presupposti per il riconoscimento dell&#8217;indennità  di trasferimento di cui all&#8217;art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 sono esclusivamente costituiti dall&#8217;esistenza di un provvedimento di trasferimento d&#8217;ufficio, dalla distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri e dall&#8217;ubicazione della nuova sede in un Comune diverso .</em><br /> <br /> <br /> <br /> 2. <em>Nel concetto di &quot;trasferimento d&#8217;autorità &quot;, vi rientra non solo i trasferimenti d&#8217;ufficio per esigenze di servizio, relativamente ai quali lo spostamento di sede implica una valutazione discrezionale dell&#8217;Amministrazione disponente, ma tutte le ipotesi in cui il trasferimento del militare prescinda dalla sua volontà  ed appaia il risultato di una determinazione autoritativa dell&#8217;Amministrazione militare .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/06/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00214/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00741/2012 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2012, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto De Giuseppe, Matteo Sanapo, con domicilio eletto presso lo studio Elena Cipolloni in L&#8217;Aquila, viale Francesco Crispi, 35; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L&#8217;Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile &#8211; Comando provinciale di -OMISSIS- prot n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con cui la p.a. ha rigettato l&#8217;istanza del ricorrente volta al riconoscimento dell&#8217;indennità  di trasferimento ex art.1, l. n. 86/&#8217;01; nonchè di ogni altro atto a questo presupposto o consequenziale</p>
<p style="text-align: justify;">o comunque connesso, in quanto lesivo (ancorchè ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti), ivi inclusa la nota del Comando provinciale di -OMISSIS- prot.-OMISSIS-del -OMISSIS-; nonchè, altresì¬, </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accertamento e la declaratoria </p>
<p style="text-align: justify;">della fondatezza e, dunque, della piena assentibilità  della richiesta indennitaria presentata dal sig. -OMISSIS-, nonchè del diritto del ricorrente a ottenere il pagamento dell&#8217;indennità  di trasferimento per il periodo decorrente dal -OMISSIS- atteso lo svolgimento delle mansioni d&#8217;istituto presso il Comando di -OMISSIS- e</p>
<p style="text-align: justify;">per la condanna </p>
<p style="text-align: justify;">della p.a. alla corresponsione in favore del sig. -OMISSIS- dell&#8217;indennità  di trasferimento ex art. 1, 1. n. 86/&#8217;01, oltre agli interessi legali fino alla data del soddisfo.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Udito il Relatore il dott. Giovanni Giardino;</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell&#8217;art. 84 del D.L. n. 18/2020 l&#8217;udienza pubblica del 3 giugno 2020 si è tenuta con modalità  di collegamento da remoto via Teams, sulla piattaforma corrispondente alla sede dell&#8217;ufficio giudiziario;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.§- Con ricorso ritualmente notificato il 13 novembre 2012 e depositato in data 7 dicembre 2012 -OMISSIS-, giÃ  Vigile del fuoco CSE in servizio presso il Comando provinciale dei VV.F. di -OMISSIS-, ed il CO.NA.PO. Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, impugnavano il provvedimento del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile &#8211; Comando provinciale di -OMISSIS- prot.n. -OMISSIS- del -OMISSIS-con cui veniva rigettata l&#8217;istanza del ricorrente -OMISSIS-volta al riconoscimento dell&#8217;indennità  di trasferimento ex art. 1 della L. n. 86/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiedevano, inoltre, l&#8217;accertamento e la declaratoria del diritto del militare all&#8217;indennità  di trasferimento per il periodo decorrente dal -OMISSIS- con condanna dell&#8217;amministrazione alla corresponsione di detta indennità  oltre agli interessi legali fino alla data del soddisfo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente -OMISSIS-premetteva che con ordine del giorno n. 345 del 9.5.2012 del Comando provinciale dei VV.F. veniva trasferito d&#8217;autorità  a far data dal -OMISSIS-, dal Distaccamento di Roseto degli Abruzzi, dove sino a quella data prestava servizio, alla sede centrale di -OMISSIS-. In conseguenza di detto trasferimento, con istanza del 23.5.2012, il medesimo richiedeva la corresponsione dell&#8217;indennità  di trasferimento per il periodo di spettanza ai sensi della citata normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La resistente amministrazione, con il gravato provvedimento, respingeva la richiesta non riscontrando nella vicenda di cui innanzi alcun trasferimento e qualificando lo spostamento come mera mobilità  interna.</p>
<p style="text-align: justify;">2.§- Il ricorso è affidato a tre ordini di censure. </p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo si deduce violazione dell&#8217;art. 10-bis della legge 7.8.1990, n. 241, del principio del giusto procedimento e del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, dell&#8217;art. 97 Cost., nonchè eccesso di potere per carenza di istruttoria. In buona sostanza il gravato provvedimento sarebbe affetto da illegittimità  nella misura in cui non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della domanda, con ciò impedendo al ricorrente la possibilità  di interloquire preventivamente con l&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1, della L. n. 86/2001, nonchè eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità  e ingiustizia manifesta, perplessità  e contraddittorietà  dell&#8217;azione amministrativa. </p>
<p style="text-align: justify;">Secondo le deduzioni di parte ricorrente la legge n. 86/&#8217;01 non esclude il riconoscimento dell&#8217;indennità  in esame allorquando il trasferimento sia dipeso da una procedura di mobilità  e, comunque, indipendentemente dalle ragioni che hanno comportato lo spostamento presso altra sede di servizio, il trasferimento d&#8217;autorità  determina sempre il riconoscimento dell&#8217;indennità  ristorativa prescritta dal legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo ed ultimo ordine di censure si lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1, l. n. 86/&#8217;01, nonchè eccesso di potere sotto svariati profili ed incompetenza, atteso che il potere di riconoscere l&#8217;indennità  di cui al sopra riportato art. 1, 1. n. 86/2001 sarebbe di competenza della Direzione centrale del Dipartimento dei Vigili del fuoco e non del Comandante provinciale di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 10.12.2012 si costituiva in giudizio il Ministero dell&#8217;Interno, chiedendo il rigetto del ricorso siccome privo di merito di fondatezza. </p>
<p style="text-align: justify;">In data 4 gennaio 2013 l&#8217;Avvocatura distrettuale depositava relazione difensiva del Ministero resistente con cui si ribadiva la legittimità  del gravato provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">In prossimità  dell&#8217;udienza di discussione le parti presentavano memorie ai sensi dell&#8217;art. 73 CPA insistendo per l&#8217;accoglimento delle rispettive conclusioni. In memoria, peraltro, la resistente eccepiva profili di inammissibilità  e di irricevibilità  del ricorso per avere lo stesso ad oggetto un provvedimento non definitivo e per essere stato proposto oltre il termine decadenziale di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 3 giugno 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">2.1.§- In rito, va vagliata l&#8217;eccezione di tardività  del ricorso, al fine di verificare la sussistenza del presupposto processuale della ricevibilità .</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione non è meritevole di positivo apprezzamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il gravato provvedimento è del -OMISSIS-ed atteso che, all&#8217;epoca dei fatti, non era ancora intervenuto l&#8217;art. 16, d.l. 12.9.2014 n. 132 (convertito con l. 10.11.2014, n. 162) che ha modificato l&#8217;art. 1, l. 7.10.1969, n. 742, riducendo il periodo di &#8220;sospensione feriale&#8221;, il termine per l&#8217;impugnazione decorreva dal 16 settembre 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto detto, il ricorso si rivela tempestivo con conseguente rigetto dell&#8217;eccezione di tardività .</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.§- Sempre in via preliminare occorre delibare l&#8217;eccezione di inammissibilità  sollevata da parte resistente sul presupposto del carattere non definito del gravato provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale eccezione è priva di pregio giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impugnato provvedimento si caratterizza invero per la sua spiccata portata lesiva nella misura in cui afferma che al ricorrente non spetta alcuna indennità . </p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo il ricorso è comunque ammissibile anche solo se si consideri che lo stesso è volto ad ottenere non solo la caducazione del provvedimento gravato ma, altresì¬, l&#8217;accertamento del diritto all&#8217;indennità  di trasferimento che si assume essere spettante sulla base dei presupposti previsti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">3.§- Ciò chiarito, passando all&#8217;esame del merito, occorre scrutinare primariamente il terzo motivo di ricorso con cui si deduce l&#8217;incompetenza ad adottare il provvedimento di diniego gravato ad opera del comandante provinciale dei vigili del fuoco.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esame del dedotto motivo appare preliminare in ragione dell&#8217;art. 34, comma 2 del CPA.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">In base alla circolare n. 28914 in data 19 dicembre 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile &#8211; Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie, la gestione dell&#8217;indennità  di trasferimento spetta ai funzionari delegati dei Comandi competenti e, nel caso di specie, al Comando provinciale di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue il rigetto della censura e la piena competenza di detto comando provinciale a pronunciarsi sull&#8217;istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Proseguendo lo scrutinio delle restanti censure, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di positivo apprezzamento con riguardo all&#8217;assorbente secondo motivo di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge L. 29/03/2001, n. 86, recante disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, dispone all&#8217;art.1 (indennità  di trasferimento) che (&#038;) al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (&#038;) trasferiti d&#8217;autorità  ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità  mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la pacifica giurisprudenza del giudice amministrativo, cui questo Collegio non ravvisa ragionevoli motivi per discostarsi, la finalità  dell&#8217;indennità  di trasferimento è quella di attenuare i disagi di un militare che per esigenze dell&#8217;amministrazione deve spostarsi in una sede non limitrofa a quella ove presta servizio (cfr. da ultimo T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 20/01/2020, n. 45).</p>
<p style="text-align: justify;">I presupposti per il riconoscimento dell&#8217;indennità  di trasferimento di cui all&#8217;art. 1, comma 1, L. n. 86/2001 sono esclusivamente costituiti dall&#8217;esistenza di un provvedimento di trasferimento d&#8217;ufficio, dalla distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri e dall&#8217;ubicazione della nuova sede in un Comune diverso (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 28/01/2019, n. 40).</p>
<p style="text-align: justify;">Rientrano nel concetto di &quot;trasferimento d&#8217;autorità &quot;, non solo i trasferimenti d&#8217;ufficio per esigenze di servizio, relativamente ai quali lo spostamento di sede implica una valutazione discrezionale dell&#8217;Amministrazione disponente, ma tutte le ipotesi in cui il trasferimento del militare prescinda dalla sua volontà  ed appaia il risultato di una determinazione autoritativa dell&#8217;Amministrazione militare (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 20/04/2018, n. 4400; T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 30/04/2019, n. 188).</p>
<p style="text-align: justify;">Nei termini anzidetti si espresso anche questo Tribunale affermando che &#8220;ai fini della spettanza dell&#8217;indennità  di trasferimento assume un valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origini da una scelta esclusiva dell&#8217;Amministrazione militare [&#038;] obbligando inderogabilmente i militari di stanza a trasferirsi presso la nuova sede, ubicata in un altro luogo, onde prestare il proprio servizio. La sussistenza di un&#8217;esigenza organizzativa dell&#8217;Amministrazione integra la sussistenza del primo indefettibile presupposto individuato dalla legge per l&#8217;insorgenza del diritto di credito alla corresponsione della relativa indennità  di trasferimento&#8221; (Tar Abruzzo, L&#8217;Aquila, n. 108/2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nella fattispecie per cui è causa è innegabile che, al di lÃ  della qualificazione operata dall&#8217;amministrazione in termini di mobilità  interna piuttosto che di trasferimento -distinzione dalla quale, comunque, non sembrano discendere differenti conseguenze in forza del dato normativo &#8211; ciò che appare rilevante ai fini del riconoscimento della indennità  in parola è che trattasi, sotto il profilo sostanziale, di trasferimento cui consegue il diritto alla indennità , atteso che lo &#8220;spostamento&#8221; che dir si voglia del militare è avvenuto per decisione unilaterale autoritativa dell&#8217;amministrazione volta a soddisfare un esclusivo interesse della medesima e le proprie esigenze organizzative. Difatti, tale decisione è stata assunta all&#8217;esito del giudizio di inidoneità  parziale al ruolo operativo formulato dalla Commissione medica Ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di Chieti che ha ritenuto il ricorrente, con decorrenza dal -OMISSIS-, permanentemente idoneo parziale nel ruolo operativo in quanto affetto da &#8220;diabete mellito complicato da polineuropatia sensitiva dolorosa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il trasferimento presso la sede di -OMISSIS-, in definitiva, non è avvenuto su richiesta del ricorrente che, anzi, lo ha dovuto subire per ottemperare all&#8217;ordine diramato dal suo datore di lavoro costringendolo a permanere in detta sede sino alla data del pensionamento avvenuto il 7.3.2013.</p>
<p style="text-align: justify;">4.§-Gli argomenti svolti evidenziano la fondatezza del secondo motivo qui esaminato e, per tutte le ragioni sopra esposte, il gravame merita accoglimento. Resta assorbito il primo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto:</p>
<p style="text-align: justify;">1) annulla il provvedimento gravato nei sensi di cui in motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;">2) accerta il diritto del ricorrente -OMISSIS- all&#8217;indennità  di trasferimento per il periodo decorrente dal -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">3) condanna l&#8217;amministrazione alla corresponsione in favore del ricorrente -OMISSIS- della predetta indennità  oltre agli interessi legali fino alla data del soddisfo;</p>
<p style="text-align: justify;">4) condanna la resistente alle spese ed agli onorari del giudizio, che liquida in complessivi euro 1500,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Umberto Realfonzo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Giardino, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-6-2020-n-214/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/6/2020 n.214</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1256</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1256/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1256/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-10-2017-n-1256/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2017 n.1256</a></p>
<p>Pres. Est. Pozzi Sull’ inapplicabilità dei benefici combattentistici ex L 1746/1962 ai militari in missione di pace Onu. Assegno ed indennità – Militari –&#160;Benefici combattentistici ex L 1746/1962&#160;– Militari in missioni di pace Onu – Non spettanza. &#160;&#160;&#160; &#160; &#160; Deve essere esclusa l&#8217;applicabilità, ai militari operanti in zone d&#8217;intervento</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Pozzi</span></p>
<hr />
<p>Sull’ inapplicabilità dei benefici combattentistici ex L 1746/1962 ai militari in missione di pace Onu.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Assegno ed indennità – Militari –&nbsp;Benefici combattentistici ex L 1746/1962&nbsp;– Militari in missioni di pace Onu – Non spettanza. &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Deve essere esclusa l&#8217;applicabilità, ai militari operanti in zone d&#8217;intervento per conto dell&#8217;ONU, la supervalutazione degli incrementi stipendiali prevista dalla L. n. 390 del 1950 (implicitamente richiamata dall’articolo unico della L. n. 1746/1962: “Al personale militare, che per conto dell&#8217;O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d&#8217;intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. “). Infatti tale norma era stata emanata nell’immediato periodo postbellico e deve intendersi riferita ai soli militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo bellico 1940 &#8211; 1945, senza possibilità di estensione ad eventuali campagne successive</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 19/10/2017<br />
N. 01256/2017 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00840/2014 REG.RIC.<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 840 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Marco Alviani, Pietro Ciocconi, Luigi Marongin, Filippo Monesi, Stefano Romito, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Sonia Marzano, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;&nbsp;<br />
contro<br />
Ministero della Difesa &#8211; Aeronautica Militare in persona del Ministro Pro Tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;&nbsp;<br />
per l&#8217;annullamento:<br />
1) provvedimento prot.n. M_DGMIL2 VDGV IV 8 4 0026640 del 31.1.14, notificato in data 27.2.14, con il quale il Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, ha comunicato al Cap. Alviani Marco il rigetto della propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici ex lege 1746/62;<br />
2) provvedimento prot.n. M_DGMIL2 VDGV IV 8 4 0026668 del 31.1.14, notificato in data 27.2.14, con il quale il Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, ha comunicato al Cap. Ciocconi Pietro il rigetto della propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici ex lege 1746/62;<br />
3) provvedimento prot.n. M_DGMIL2 VDGV IV 8 4 0025813 del 31.1.14, notificato in data 27.2.14, con il quale il Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, ha comunicato al Cap. Marongin Luigi il rigetto della propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici ex lege 1746/62;<br />
4) provvedimento prot.n. M_DGMIL2 VDGV IV 8 4 0025805 del 31.1.14, notificato in data 27.2.14, con il quale il Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, ha comunicato al Cap. Monesi Filippo il rigetto della propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici ex lege 1746/62;<br />
5) provvedimento prot.n. M_DGMIL2 VDGV IV 8 4 0025796 del 31.1.14, notificato in data 27.2.14, con il quale il Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, ha comunicato al Cap. Romito Stefano il rigetto della propria istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici combattentistici ex lege 1746/62;<br />
nonchè di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi, con l&#8217;atto impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento ed il conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive maturate in conseguenza del servizio svolto per conto dell&#8217;Onu, così come previsto dalla legge n.1476 del 1962, nonchè tutti gli altri benefici c.d. &#8220;combattentistici&#8221; previsti dalla detta legge, con ricostruzione della posizione economica individuale sulla base del domandato riconoscimento, con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della nascita del diritto sino al soddisfo;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa &#8211; Aeronautica Militare in Persona del Ministro Pro Tempore;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO<br />
Gli odierni ricorrenti, militari dell’Aeronautica Militare di stanza presso la 46^ Brigata Aerea di Pisa, avendo, per conto dell’ONU, prestato servizio in zone individuate, con apposita disposizione dello Stato Maggiore della Difesa, come utili ai fini dell’applicazione della Legge n. 1476/62, hanno presentato istanza per ottenere il riconoscimento dei c.d. “benefici combattentistici” previsti dalla citata legge.<br />
Il Ministero della Difesa ha però’ rigettato le varie istanze affermando che la legge n. 1476/62 non può trovare accoglimento nei loro confronti atteso che il riconoscimento dei benefici combattentistici trova applicazione, dal 1° gennaio del 1987, solo nei confronti del personale militare dirigente.<br />
Avverso il suddetto diniego si fanno valere i seguenti motivi:<br />
1) Violazione della Legge n. 1746/62.<br />
La Legge n. 1742/62 ha esteso i c.d. benefici combattentistici in favore di tutti i militari, e non solo del personale militare dirigenziale (Colonnello / Generale) e non escludendo i c.d. contrattualizzati (sottufficiali ed ufficiali sino al grado di Tenente Colonnello).<br />
Il Ministero della Difesa, invece, con gli impugnati dinieghi, ha rigettato le istanze dei ricorrenti volte ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui alla Legge n. 1746/62 asserendo che i detti benefici spettano esclusivamente “…..al personale militare dirigente e a quello destinatario del trattamento economico a quest’ultimo correlato….”.<br />
A detta del Ministero, i benefici combattentistici non spetterebbero al personale militare non dirigente per effetto della Legge n. 468/87, che ha mutato la progressione stipendiale, correlata all’anzianità, da “classi e scatti” a “retribuzione individuale di anzianità”, ed abolendo, per tale personale militare, il vecchio sistema introdotto con la Legge n. 312/80.<br />
Tuttavia, come pure rilevato dalla Corte dei Conti Regione Puglia con sentenza n. 456/15, il meccanismo della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), che nel pubblico impiego ha sostituito la progressione retributiva per classi e scatti, non preclude oggettivamente la possibilità di riconoscimento dei benefici di cui all’art. unico, legge 11.12.1962 n. 1746, come pure affermato dal T.A.R. Lecce con sentenza n. 815/11, nonché dal Consiglio di Stato, parere n. 742/92.<br />
In ogni caso, il meccanismo della R.I.A. è stato congelato dal D.Lgs. n.193/03 che, a partire dal 1° gennaio 2005, ha introdotto il sistema dei parametri.<br />
A sostegno della propria tesi i ricorrenti richiamano anche: Corte dei Conti Puglia n. 456/14, Corte dei Conti Sardegna n. 352/2015; Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia sentenze nn. 2 e 3/2016; TAR per la Lombardia su ricorso n. 1221/13).<br />
In contrario non potrebbe valere la sentenza n. 240/16, atteso che con la suddetta pronuncia la Corte Costituzionale si è limitata a rigettare l’eccezione di incostituzionalità della norma e non a dare una interpretazione della norma stessa; invero, le sentenze interpretative della Corte Costituzionale sono formalmente riconoscibili per la formula che recano nel dispositivo, in cui si legge che la questione di costituzionalità è infondata “nei sensi di cui in motivazione”, formula assolutamente non presente nella sentenza n. 240/16 nel cui dispositivo si legge semplicemente: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746……; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost.,….<br />
In conclusione i ricorrenti insistono nell’accoglimento del ricorso con riconoscimento del diritto ai benefici combattentistici di cui alla legge 1476/62.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per contestare con memoria la fondatezza del ricorso, dopo avere eccepito la prescrizione parziale delle pretese patrimoniali con esso avanzate.<br />
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1 – Il ricorso, teso a far valere i c.d. benefici combattentistici ex L. n. 1746/1962, è infondato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato si si è da tempo attestata su un’applicazione rigorosa che vale ad escludere l&#8217;applicabilità, ai militari operanti in zone d&#8217;intervento per conto dell&#8217;ONU, della supervalutazione prevista dalla L. n. 390 del 1950 (implicitamente richiamata dall’articolo unico della L. n. 1746/1962: “Al personale militare, che per conto dell&#8217;O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d&#8217;intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti. “).<br />
La norma emanata nell’immediato periodo postbellico, infatti, deve intendersi riferita ai soli militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo bellico 1940 &#8211; 1945, senza possibilità di estensione ad eventuali campagne successive. Se così è, l&#8217;art. unico delle L. n. 1746 del 1962 deve intendersi come originariamente riferito agli incrementi stipendiali previsti dagli artt. 9 e 7 del R.D. n. 1427 del 1922, i quali potevano logicamente trovare applicazione solo in presenza di una struttura stipendiale fondata su un sistema di progressione economica per classi e scatti, e pertanto non sono più applicabili a far tempo dal 1 gennaio 1987, a seguito dell&#8217;estensione anche al personale militare non dirigenziale dell&#8217;istituto della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in luogo dei precedenti meccanismi di progressione economica per classi e scatti, ai sensi dell&#8217; art. 1 co. 3 del D.L. n. 379 del 1987, convertito con modificazioni dalla L. n. 478 del 1987 (in questi termini, Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2014, 5172; id., 8 maggio 2013, n. 2480; id., 25 maggio 2012, n. 3084; id., 19 ottobre 2007, n. 5475).<br />
2 &#8211; Tale interpretazione rigorosa e restrittiva della L. n. 1746 del 1962 , confluita in diritto vivente, ha superato anche il vaglio della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza 11 novembre 2016, n. 240, ha respinto la questione di legittimità sottopostale in relazione all&#8217;art. 3 Cost..<br />
I principali punti della motivazione della pronuncia possono essere così sintetizzarsi:<br />
&#8211; la L. n. 1746 del 1962 trova occasione in un episodio drammatico (l&#8217;eccidio di militari italiani a Kindu, nell&#8217;ex Congo belga, avvenuto nel novembre del 1961) ed ha (aveva) lo scopo di fronteggiare una situazione nuova e all&#8217;epoca non disciplinata (la p<br />
&#8211; è di molti anni successiva la nascita di una legislazione specificamente dedicata alle &#8220;missioni di pace&#8221; condotte sotto l&#8217;egida delle Nazioni Unite, di regola dettata per singole missioni o per gruppi di missioni via via finanziate o rifinanziate con a<br />
&#8211; tale disciplina specifica contiene tra l&#8217;altro previsioni dettagliate in materia di trattamento economico e previdenziale, di indennità di missione e di coperture assicurative specifiche in favore del personale militare coinvolto (sono riconosciuti: il<br />
&#8211; per effetto del mutato contesto internazionale e dell&#8217;evoluzione dell&#8217;ordinamento militare, non è più possibile arrestarsi alla generale equiparazione posta dalla legge del 1962 tra i militari impegnati in missioni per conto dell&#8217;ONU ed i &#8220;combattenti&#8221;<br />
&#8211; il legislatore ha sempre dimostrato di aver avuto presente la distinzione tra campagne di “guerra” e “missioni” ONU, tanto che ha ritenuto di estendere ai partecipanti alle suddette missioni alcune provvidenze riservate alle campagne di guerra, mentre p<br />
&#8211; il concetto di &#8220;combattente&#8221; è riferito dalla legge ai partecipanti a vario titolo al secondo conflitto mondiale, come testimonia il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 , che individua i destinatari di tali benefici (militari, militarizzati, prigio<br />
&#8211; l&#8217; art. 18 del D.P.R. n. 1092 del 1973 si applica a situazioni ben diverse da quelle dell&#8217;impiego di militari nelle missioni ONU;<br />
&#8211; l&#8217;esame della disciplina entrata in vigore successivamente alla L. n. 1746 del 1962 restituisce un quadro particolarmente articolato, stratificatosi nel corso degli ultimi decenni, nei quali buona parte dei benefici sono stati destinati esclusivamente a<br />
&#8211; i termini “guerre” e “missioni di pace” non possono – anche per motivi di ordine costituzionale: art. 87 Cost., per cui è il Presidente della Repubblica a dichiarare lo stato di guerra – essere equiparabili sotto il profilo dei rischi mortali egualmente<br />
&#8211; non sussiste alcuna sperequazione tra la posizione del militare che nell&#8217;ambito di un servizio svolto professionalmente decida volontariamente di partecipare a missioni internazionali &#8211; e che quindi riceva un peculiare trattamento retributivo e stipendi<br />
3 &#8211; Il Collegio, nel condividere l&#8217;interpretazione del giudice d&#8217;appello e quella comunque eminente della Corte Costituzionale (anche se trasfusa in una sentenza interpretativa di rigetto della q.l.c.), non può che rimarcare come la stessa interpretazione sia stata fatta propria, in modo diffuso ed ulteriormente motivato, da tutti i Giudici amministrativi (compreso questo medesimo TAR) e contabili (ovviamente per quanto concerne gli effetti sul regime pensionistico della pretesa supervalutazione dei servizi prestati in missioni di pace: T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 20-09-2017, n. 974 ; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 06-07-2017, n. 226; T.A.R. Toscana Sez. I, 27-06-2017, n. 879; T.A.R. Abruzzo Pescara, 24-04-2017, n. 146; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 13-04-2017, n. 364; C. Conti Puglia Sez. giurisdiz., 20-07-2017, n. 370; C. Conti Lazio Sez. giurisdiz., 27/03/2017, n. 58; C. Conti Sardegna Sez. giurisdiz., 04/04/2017, n. 53; C. Conti, Sez. 1^ centrale d&#8217;appello, 09/11/2015, n. 552.<br />
Né ad un cambio di indirizzo inducono le considerazioni svolte dai ricorrenti con la memoria integrativa del ricorso originario.<br />
4 &#8211; Ne discende il rigetto di tutte le domande proposte.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto anche dell’ormai noto indirizzo giurisprudenziale come sopra esposto, che ha infatti indotto altri ricorrenti,per analoghi ricorsi trattenuti in decisione alla medesima udienza, a non insistere per la decisione di merito.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese ed onorari di giudizio liquidati a favore dell’Amministrazione resistente in euro quattromila.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente, Estensore<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere<br />
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario</p>
<p>
IL PRESIDENTE, ESTENSORE</p>
<p>Armando Pozzi</p>
<p>
IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.1</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-1-2016-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-1-2016-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.1</a></p>
<p>Pres. Virgilio &#8211; Est. Poli Sui presupposti per il riconoscimento in favore del personale militare, prima del 1 gennaio 2013, dell&#8217;indennità di trasferimento ex art. 1 L. 86/2001 Militare e militarizzato &#8211; Personale militare &#8211; Indennità di trasferimento ex art. 1 L. 86/2001 &#8211; Disciplina ante L. 228/2012 &#8211; &#160;Riconoscimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-1-2016-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-1-2016-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.1</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio &#8211; Est. Poli</span></p>
<hr />
<p>Sui presupposti per il riconoscimento in favore del personale militare, prima del 1 gennaio 2013,  dell&#8217;indennità di trasferimento ex art. 1 L. 86/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato &#8211; Personale militare &#8211; Indennità di trasferimento ex art. 1 L. 86/2001 &#8211; Disciplina ante L. 228/2012 &#8211; &nbsp;Riconoscimento &#8211; Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Prima dell’entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell’art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 &#8211; che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 &#8211; spetta al personale militare l’indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l’originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l’ubicazione in comuni differenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: right;">N. 00001/2016REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 00008/2015 REG.RIC.A.P.</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8 di A.P. del 2015, proposto dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Comando generale della Guardia di finanza – in persona del Ministro<i>&nbsp;pro tempore,&nbsp;</i>rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>contro</strong></p>
<p>i signori Luciano Giamberardino, Demetrio Dosa, Giacomo Ficchì, Giulio Ciociola, Gabriele Rizzi, Nunzio Marmorea, Andrea Rizza, Marco Colombo, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Travi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Ravidà in Roma, via Attilio Bertoloni n. 44/46;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>per la riforma</strong></p>
<p>della sentenza del T.a.r. per la Lombardia – Milano &#8211; Sezione I, n. 569 del 28 febbraio 2014.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dei signori Luciano Giamberardino, Demetrio Dosa, Giacomo Ficchì, Giulio Ciociola, Gabriele Rizzi, Nunzio Marmorea, Andrea Rizza, Marco Colombo;</p>
<p>Viste le memorie difensive depositate dall’Amministrazione e dagli intimati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Aldo Travi (in sede di chiamata preliminare) e Maurizio Greco (per l’Avvocatura generale dello Stato);</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p>
1. L’ OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO.</p>
<p>1.1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di corresponsione dell’indennità di trasferimento, prevista dall’art. 1, legge n. 86 del 29 marzo 2001, proposta da alcuni militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.</p>
<p>1.2. Più in dettaglio, giova evidenziare in fatto che:</p>
<p>a) nell’ambito di una più vasta manovra di revisione dell’organizzazione territoriale del Corpo della Guardia di finanza, il Comandante generale del Corpo ha soppresso la Tenenza ubicata nel Comune di Sesto Calende (in provincia di Varese) con decorrenza 1° agosto 2011 (cfr. determinazione 15 giugno 2011);</p>
<p>b) con nota del Comando regionale Lombardia in data 22 giugno 2011, i militari in servizio presso la Tenenza di Sesto Calende sono stati invitati a proporre domanda di trasferimento presso altri reparti ubicati all’interno della circoscrizione territoriale ricompresa nel Comando interregionale dell’Italia Nord-occidentale con la previsione dell’assegnazione alla sede prescelta anche in soprannumero;</p>
<p>c) i signori Luciano Giamberardino, Demetrio Dosa, Giacomo Ficchì, Giulio Ciociola, Gabriele Rizzi, Nunzio Marmorea e Andrea Rizza, hanno indicato quale nuova sede di servizio la Compagnia di Gallarate, mentre il signor Marco Colombo ha indicato il Gruppo della G.d.f. di Malpensa (cfr. le corrispondenti otto istanze di trasferimento a domanda, tutte datate 13 luglio 2011, ed espressamente motivate, conformemente alla modulistica di riferimento, in relazione alla soppressione della Tenenza di Sesto Calende);</p>
<p>d) con determinazioni del Comando regionale Lombardia, tutte datate 21 luglio 2011, i su menzionati militari sono stati trasferiti a domanda nelle sedi prescelte.</p>
<p>2. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.</p>
<p>2.1. Ricusata dall’Amministrazione la richiesta stragiudiziale di corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1, l. n. 86 del 2001, gli istanti hanno proposto ricorso davanti al T.a.r. per la Lombardia – allibrato al nrg. 2646 del 2012 &#8211; per l’accertamento del relativo diritto e la condanna al pagamento della sorte capitale maggiorata dagli interessi legali dalla data del trasferimento e sino all’effettivo soddisfo.</p>
<p>2.2 Radicatosi il contraddittorio, l’impugnata sentenza &#8211; T.a.r. per la Lombardia – Milano &#8211; Sezione I, n. 569 del 28 febbraio 2014 -:</p>
<p>a) ha ritenuto che il movimento di personale in questione, poiché disposto nell’interesse dell’Amministrazione, fosse da sussumersi nel&nbsp;<i>genus&nbsp;</i>del trasferimento d’ufficio e sotto tale angolazione perdesse rilevanza la presentazione di una domanda di assegnazione alla sede prescelta da parte di ciascuno dei militari ricorrenti perché comunque costretti ad abbandonare l’originaria sede di servizio;</p>
<p>b) ha considerato non retroattiva, e quindi ininfluente, la norma sopravvenuta nel corso del giudizio &#8211; sancita dall’art. 1, co. 163, legge n. 228 del 24 dicembre 2012 che ha introdotto nel corpo dell’art. 1, l. n. 86 del 2001, il comma<i>&nbsp;1-bis</i>&nbsp;&#8211; in forza della quale è vietato corrispondere l’indennità in questione ai militari trasferiti ad altra sede di servizio a seguito della soppressione del reparto di appartenenza;</p>
<p>c) ha condannato l’Amministrazione al pagamento della sorte capitale maggiorata degli interessi legali;</p>
<p>d) ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria delle somme dovute (tale capo non è stato impugnato);</p>
<p>e) ha compensato fra le parti le spese di lite.</p>
<p>3. IL GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI ALLA IV SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.</p>
<p>3.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze &#8211; Comando generale della Guardia di finanza – ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza articolando due connessi motivi di gravame:</p>
<p>a) con il primo (pagine 3 – 7 del ricorso), è stata lamentata la violazione e falsa applicazione della legge n. 86 del 2001 nonché l’erronea valutazione degli atti di causa; in particolare, richiamata la disciplina dei trasferimenti (d’autorità e a domanda) e la novella introdotta dall&#8217;art. 1, co. 163 della l. n. 228 del 2012, ed evidenziato il suo carattere innovativo e non interpretativo, si nega che il criterio ermeneutico dell’<i>argumentum a contrario&nbsp;</i>possa comportare il riconoscimento legale del diritto all’indennità, in caso di trasferimenti conseguenti a soppressione di reparti o articolazioni, per il periodo precedente e secondo la disciplina ante vigente al 1° gennaio 2013;</p>
<p>b) con il secondo motivo (pagine 7 – 12), è stata messa in luce la rilevanza della dichiarazione di gradimento nell&#8217;ipotesi di trasferimento conseguente alla soppressione del reparto; secondo l’Amministrazione militare, la presentazione di istanza, contenente comunque una opzione preferenziale di gradimento per una sede, esclude in radice, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, la configurabilità di un trasferimento d’autorità.</p>
<p>3.2. Si sono costituiti in giudizio gli intimati confutando, con dovizia di argomenti ma nel rispetto del dovere di sinteticità, la fondatezza dell’appello di cui hanno chiesto il rigetto.</p>
<p>3.3. Con ordinanza n. 5407 del 26 novembre 2014 è stata accolta la richiesta di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza&nbsp;<i>&lt;<considerato che="" l="">&gt;.</considerato></i></p>
<p>4. L’ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA ALL’ADUNANZA PLENARIA.</p>
<p>4.1. Con ordinanza n. 3269 del 1 luglio 2015, la IV Sezione del Consiglio di Stato:</p>
<p>a) ha ricostruito analiticamente, in chiave storica e sistematica, l’istituto dell’indennità di trasferimento di cui al più volte menzionato art. 1, l. n. 86 del 2001;</p>
<p>b) ha dato atto del contrasto registratosi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (anche in sede consultiva) e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, circa la possibilità di considerare sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’indennità, in presenza di clausole di gradimento accessive al provvedimento di trasferimento (situazione cui ha assimilato quella in cui sia stata presentata una vera e propria domanda di trasferimento);</p>
<p>c) ha manifestato univocamente la preferenza per la tesi – che ha fatto risalire alla decisione della Quarta Sezione n. 5201 del 23 ottobre 2008 – secondo cui&nbsp;<i>&lt;&lt;…..la dichiarazione di gradimento e cioè la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda impedisce la configurabilità di un trasferimento d’ufficio, in quanto non si è in presenza di una mera dichiarazione di disponibilità al trasferimento; né ha alcun autonomo rilievo la circostanza che con il predetto trasferimento l’Amministrazione ha perseguito un interesse proprio: attivando le procedure di reperimento del personale con la richiesta di espressa disponibilità al trasferimento a domanda, essa ha inteso far coincidere, nel pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità che devono guidare l’azione amministrativa, l’interesse privato con quello pubblico, senza che quest’ultimo in concreto possa considerarsi prevalente…. Collegandosi alle incisive argomentazioni della decisione n. 5201 del 23 ottobre 2008, risulta, ad avviso di questo Collegio, assai difficile negare la sostanziale consensualizzazione del movimento, e che questo quindi non giunga, per dir così &#8220;a sorpresa&#8221;, sebbene in un quadro in cui all&#8217;interessato è stato offerto di poter valutare la soluzione preferibile nell&#8217;ambito delle sedi viciniori disponibili, e di poter calibrare la sua indicazione in funzione delle sue esigenze di vita, familiare e relazionale.</i></p>
<p><i>Non ritiene, invece, il Collegio che possa annettersi alcun rilievo esegetico alla disciplina novativa di cui al comma 1 bis, poiché l&#8217;argomento a contrario, in senso proprio e stretto, e quello che equivale al criterio esegetico &#8220;ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit&#8221;, laddove non pare che una norma sopravvenuta che disciplina in modo precipuo una fattispecie, e in quella disciplina esaurisce la sua portata e i suoi effetti, possa avere valore interpretativo retroattivo della fattispecie medesima.</i></p>
<p><i>In altri termini, la circostanza che i trasferimenti per soppressione di reparto siano ora collocati fuori dall&#8217;ambito applicativo entro il quale opera il riconoscimento del beneficio, non può condurre a sostenere, che invece, per il passato, vi ricadessero, o quantomeno a riconoscere valore risolutivo della questione esegetica, trascurando peraltro la circostanza che la nuova disciplina prescinde affatto da qualsiasi consensualizzazione del movimento.&gt;&gt;;</i></p>
<p>d) ha sottoposto all’Adunanza planaria la seguente questione ovvero<i>&nbsp;&lt;<se debba="" l="" riconoscersi="">&gt;.</se></i></p>
<p>4.2. All’udienza pubblica del 18 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>5. NATURA GIURIDICA E PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL’INDENNITA’ EX ART. 1, L. N. 86 DEL 2001.</p>
<p>5.1. E’ da premettersi che la questione che deve essere affrontata dall’Adunanza plenaria riguarda sotto il profilo soggettivo il personale militare e sotto quello cronologico situazioni ad esaurimento perché, dal 1° gennaio 2013, la soppressione (o la diversa dislocazione) dei reparti (e delle relative articolazioni), cui consegua il trasferimento d’autorità del personale interessato alla movimentazione, ai sensi del menzionato comma 1-<i>bis,</i>&nbsp;in nessun caso può consentire il pagamento di qualsivoglia emolumento (previsto a titolo di rimborso spese o indennità), collegato a tale mutamento di sede di servizio.</p>
<p>5.2. Si riporta per comodità di lettura il più volte menzionato art. 1, l. n. 86 del 2001, rubricato&nbsp;<i>Indennità di trasferimento,&nbsp;</i>nel testo vigente &#8211; evidenziando che il comma 1<i>-bis</i>&nbsp;è stato introdotto dall’art. 1, co. 163, della l. n. 228 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi del comma 561 del medesimo articolo -: &lt;&lt;<i>1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell&#8217;ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e, fatto salvo quanto previsto dall&#8217; articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d&#8217;autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.</i></p>
<p><i>1- bis. L&#8217;indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d&#8217;autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.</i></p>
<p><i>2. L&#8217;indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.</i></p>
<p><i>3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l&#8217;alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l&#8217;articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.&gt;&gt;.</i></p>
<p>5.3. La tesi propugnata dall’Amministrazione e fatta propria dall’ordinanza di rimessione &#8211; secondo cui anche prima dell’entrata in vigore della novella al più volte menzionato art. 1, l. n. 86 cit., la mobilità del personale militare dovuta alla soppressione (ovvero alla diversa dislocazione) del reparto di appartenenza se conseguente a domande di trasferimento o clausole di gradimento accessive al provvedimento di trasferimento non integra il presupposto del trasferimento d’autorità richiesto dalla legge – è suffragata da una parte della giurisprudenza della Quarta, della Prima e della Seconda Sezione del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Sez. IV, n. 3835 del 28 giugno 2012; Sez. I, n. 1290 del 14 marzo 2013; Sez. II, n. 4407 del 25 ottobre 2013), e si basa, in sintesi, oltre che sugli argomenti utilizzati dall’ordinanza di rimessione (<i>retro&nbsp;</i>§ 4.1.), sulle ulteriori&nbsp;<i>rationes decidendi</i>, di seguito sintetizzate:</p>
<p>a) la clausola di gradimento si risolve in una formale manifestazione di acquiescenza al provvedimento di trasferimento con tutte le relative conseguenze di carattere economico;</p>
<p>b) la presentazione dell’istanza di trasferimento nella sede prescelta, a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, interrompe il nesso di causalità fra la scelta organizzativa dell’Amministrazione e il successivo movimento del militare interessato;</p>
<p>c) la soppressione del reparto sostituito con un altro non dà luogo ad un vero e proprio trasferimento d’autorità (che presuppone la permanenza della sede&nbsp;<i>a quo</i>), ma ad un fenomeno di c.d. riorganizzazione necessitata.</p>
<p>5.4. Tale tesi non può trovare accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni.</p>
<p>5.4.1. Storicamente, l’esigenza di sovvenire ai disagi personali e familiari legati ai trasferimenti di sede di speciali categorie di personale statale (fisiologicamente destinato a frequenti avvicendamenti) e, in particolare, del personale militare – in relazione al quale il trasferimento d’autorità, assumendo la veste di un vero e proprio ordine militare (ex art. 976 d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, codice dell’ordinamento militare, che ha positivizzato il diritto vivente), finisce per accentuarne l’onerosità quantomeno sotto il profilo giuridico &#8211; ha costituito il presupposto di numerose interventi normativi&nbsp;<i>ad hoc</i>, l’ultimo dei quali, per rilevanza sistematica, è rappresentato dalla l. n. 86 del 2001 cit., che,&nbsp;<i>in parte qua</i>, ha sostituito la disciplina recata dall’art. 1, l. n. 100 del 10 marzo 1987.</p>
<p>Circa la natura giuridica, l’oggetto, i presupposti e gli effetti innovativi dettati dalla l. n. 86 cit., si rinvia ai principi enucleati dall’Adunanza plenaria n. 23 del 14 dicembre 2011, senza tralasciare di osservare, specie in relazione a quanto si dirà nel successivo § 5.4.4., che tale sentenza ha evidenziato come il&nbsp;<i>trend</i>&nbsp;normativo, in modo innovativo, è nel senso di restringere&nbsp;<i>&lt;&lt;…il raggio operativo del beneficio dell’indennità di trasferimento&gt;&gt;.</i></p>
<p>Sintetizzando le condivisibili conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questo Consiglio in ordine all’indennità di cui alla l. n. 86 cit. (che pure si pone, per molti aspetti, in continuità con quella di cui alla l. n. 100 del 1987 ), si osserva quanto segue:</p>
<p>a) gli elementi costitutivi del diritto di credito alla corresponsione della indennità di trasferimento sono: I) un provvedimento di trasferimento d’ufficio; II) una distanza fra la vecchia e la nuova sede di oltre 10 chilometri; III) l’ubicazione della nuova sede in un comune diverso;</p>
<p>b) è qualificabile come d’ufficio il trasferimento diretto a soddisfare in via primaria l’interesse pubblico, da ritenersi prioritario nei casi di assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte senza che rilevino le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell’interessato; la considerazione del requisito della permanenza del disagio arrecato dal nuovo incarico a causa del mutamento, in senso proprio, della sede di servizio, induce ad escludere, in linea generale, che in caso di comando o distacco possa essere attribuita l’indennità con la conseguenza che la destinazione alla prima sede di servizio al termine della stessa fase addestrativa non costituisce trasferimento d’autorità (come risulta oggi esplicitato dall’art. 976, co.1, cod. ord. mil.);</p>
<p>c) in linea generale, e salve le specifiche deroghe normative, l’indennità di trasferimento mutua lo stesso regime giuridico dell’indennità di missione; da qui gli ulteriori conseguenti corollari: I) la decorrenza retroattiva delle promozioni, eventualmente conseguite dal personale destinatario dell’indennità, non comporta l’attribuzione&nbsp;<i>ex novo</i>&nbsp;del compenso ovvero il ricalcolo per i periodi già decorsi alla data del decreto di promozione (ex art. 4, l. n. 836 del 1973); II) non spetta il beneficio in ogni caso di assegnazione solo temporanea ad altra sede di servizio (ad esempio in caso di assegnazione ad una diversa sede per facilitare l’esercizio del mandato elettorale), ovvero, atteso il carattere novativo del rapporto, nel caso di superamento di concorso pubblico con il conferimento di posti di ruolo non rientranti nella quota riservata al personale militare già in servizio;</p>
<p>d) anche nella vigenza della l. n. 100 del 1987, il trasferimento del militare ad altra sede, disposto a seguito della soppressione dell’ente o della struttura alla quale il suddetto dipendente era originariamente assegnato, si qualificava necessariamente come trasferimento d’ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta organizzativa della stessa Amministrazione e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse, risultando ininfluente la circostanza che gli interessati fossero stati invitati a presentare istanza di trasferimento e che agli stessi fosse stata contestualmente offerta la possibilità d’indicare, per altro entro ben definiti ambiti territoriali, le nuove sedi di gradimento (Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3964; successivamente, nello stesso senso, Cons. gist. amm., 18 giugno 2014, n. 333).</p>
<p>5.4.2. Seguendo un approccio sostanziale all’interpretazione della disciplina di riferimento, assume un valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origina da una scelta esclusiva dell’Amministrazione militare che, per la miglior cura dell’interesse pubblico, decide di sopprimere un reparto (o una sua articolazione) obbligando inderogabilmente i militari di stanza a trasferirsi presso la nuova sede, ubicata in un altro luogo, onde prestare il proprio servizio.</p>
<p>Viene integrato, dunque, il primo indefettibile presupposto divisato dalla legge quale elemento costitutivo del diritto di credito alla corresponsione della relativa indennità di trasferimento e, al contempo, si disvela la natura e la portata della clausola di gradimento che ad esso eventualmente accede (ovvero dell’istanza di trasferimento sollecitata in conseguenza della soppressione del reparto di appartenenza del richiedente).</p>
<p>Tale clausola, infatti, incide solo sugli effetti ubicazionali ovvero&nbsp;<i>lato sensu&nbsp;</i>geografici dell’ordine di trasferimento; essa comporta acquiescenza in senso proprio a tali effetti perché implica rinuncia al proprio diritto di agire in giudizio, nel rispetto di tutti i rigorosi presupposti richiesti dalla consolidata e condivisa giurisprudenza di questo Consiglio onde evitare l’elusione dei valori costituzionali tutelati dagli artt. 24, co.1, e 113, co. 1, Cost. (sin da Ad. plen., 20 novembre 1972, n. 12; successivamente e da ultimo, cfr. Cons. giust. amm., 28 gennaio 2015, n. 75; Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 74); in sintesi: condotta (espressa o tacita) univoca sulla irrefutabile volontà di accettare gli effetti e l’operatività del provvedimento; volizione libera, successiva o contestuale all’emanazione del provvedimento astrattamente lesivo; irrilevanza della contingente tolleranza manifestata anche attraverso il compimento di attività necessarie per fronteggiare gli effetti del provvedimento lesivo in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio.</p>
<p>L’acquiescenza rende dunque irretrattabile l’individuazione della sede prescelta rendendo inammissibili, per carenza di interesse ad agire, le eventuali iniziative contenziose intraprese dal militare che subisce il trasferimento, ma non incide sul diritto di credito (a percepire l’indennità) che scaturisce direttamente dalla legge al ricorrere di determinati presupposti; certamente anche il diritto di credito in questione può essere oggetto di rinuncia (<i>rectius</i>&nbsp;rimessione del debito nel linguaggio dell’art. 1236 c.c.), ma al verificarsi di tutte le condizioni previste dalla richiamata disposizione che sono diverse e non sovrapponibili rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie dell’acquiescenza, non fosse altro che per la diversa indole della situazione soggettiva coinvolta (diritto soggettivo in relazione alla spettanza dell’indennità, interesse legittimo in relazione all’esercizio del potere organizzatorio e gerarchico da parte dell’Autorità militare).</p>
<p>5.4.3. Anche il precedente valorizzato nell’ordinanza di rimessione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5201 del 2008, capostipite di una lunga serie di analoghe sentenze), non ha mai affermato che le clausole di gradimento accessive ad ordini di trasferimento consensualizzino l’ordine militare nell’ipotesi di soppressione delle&nbsp;<i>sedi a quo</i>; tale precedente, invero, conformemente all’indirizzo esegetico assolutamente prevalente formatosi sotto l’egida della abrogata l. n. 100 del 1987, ha correttamente ritenuto che non si dovesse consentire l’erogazione della pertinente indennità a seguito di un trasferimento d’autorità (cui accedeva una clausola di gradimento della nuova sede), disposto in relazione ad un normale movimento di personale militare della G. di f. (nella specie il militare ricorrente era stato trasferito dal Comando regionale di Catanzaro al Comando di Compagnia di Catanzaro, sezione di Sellia Marina ubicata nell’omonimo comune); tanto nel decisivo presupposto che, in questo caso, non fosse rinvenibile un reale interesse pubblico (prevalente rispetto a quello del militare) al mutamento di sede, perché&nbsp;<i>&lt;&lt;…sarebbe stato possibile per l’interessato, negare il gradimento e rinunciare al trasferimento presso il Comando Compagnia di Catanzaro, sez. operativa di Sellia Marina&gt;&gt;.</i></p>
<p>Detto altrimenti, il Consiglio di Stato ha inteso evitare un ingiustificato esborso erariale in presenza di un trasferimento che, formalmente emanato come ordine militare, nella sostanza dissimulava un trasferimento a domanda; evenienza questa che non può mai verificarsi nel caso di soppressione del reparto (o diversa dislocazione delle sue articolazioni), perché il militare è, per forza di cose, obbligato ad abbandonare la precedente sede di servizio che non esiste più.</p>
<p>5.4.4. La norma introdotta dal più volte menzionato comma 1<i>-bis</i>&nbsp;non ha natura di interpretazione autentica (già in questo senso cfr. l’indirizzo inaugurato da Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; successivamente, Sez. VI, 12 novembre 2014, n. 5553; Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2088).</p>
<p>Una siffatta conclusione si impone perché non si rinvengono tutti gli indici rivelatori di tale peculiare categoria di norme, elaborati dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, europea ed amministrativa (cfr., da ultimo e fra le tante, Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 7 giugno 2011, Agrati; Corte cost., 11 giugno 2010, n. 209; 6 dicembre 2004, n. 376; Cons. St., Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9; 24 maggio 2011, n. 9).</p>
<p>In particolare, pur verificatosi il presupposto dell’incertezza applicativa della norma antecedente quella asseritamente di interpretazione autentica &#8211; ancorché si registri la presenza di un indirizzo largamente maggioritario in favore della tesi sostenuta dagli odierni appellati &#8211; difetta non solo il (pur non vincolante per l’interprete) requisito formale dato dalla auto qualificazione della norma come di interpretazione autentica, ma soprattutto, non si riscontra l’effetto tipico insito in tutte le norme di interpretazione autentica, ovvero l’incidere su rapporti pendenti.</p>
<p>Sul punto è dirimente quanto stabilito dai commi 163 e 561 del più volte menzionato art. 1, l. n. 228 cit., secondo cui la nuova più restrittiva disciplina trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2013 e dunque si rende applicabile ai soli movimenti di personale successivi a tale data, in base ad un’esegesi improntata al principio generalissimo, codificato dall’art. 11 disp. prel. c.c., secondo cui&nbsp;<i>&lt;<la che="" dispone="" l="" legge="" non="" per="">&gt;</la></i>; il ché significa, in applicazione del corollario applicativo&nbsp;<i>tempus regit actum,&nbsp;</i>che deve escludersi in radice ogni possibilità di applicazione della innovativa disposizione ai provvedimenti che (come quelli oggetto del presente giudizio) dispongono il trasferimento del militare con decorrenza antecedente all’entrata in vigore del più volte menzionato comma 1<i>-bis.</i></p>
<p>Rafforza tale conclusione anche il dato sistematico enucleabile dal raffronto del comma&nbsp;<i>1-bis,&nbsp;</i>con l’art. 3, co., 74, l. 24 dicembre 2003, n. 350 – secondo cui&nbsp;<i>&lt;&lt;74. L&#8217;articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell&#8217;Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell&#8217;applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.&gt;&gt;</i>&#8211; perché emerge con immediatezza che quando la legge ha voluto dettare una norma di interpretazione autentica, in materia di indennità di trasferimento con finalità di contenimento della spesa e risoluzione dei contrasti giurisprudenziali, ha utilizzato le consuete clausole normative tradizionalmente impiegate al perseguimento di tali obbiettivi.</p>
<p>Una volta assodata la portata non retroattiva della nuova disciplina, è consequenziale ritenere, analizzando in chiave storica l’evoluzione della legge sul punto controverso, che assume rilievo il criterio esegetico fondato sul c.d.&nbsp;<i>argumentum a contrario</i>: la nuova norma presuppone logicamente che la pregressa disciplina abbia attribuito, in caso di soppressione del reparto di appartenenza e nel concorso di tutti gli altri presupposti di legge, l’indennità di trasferimento anche al militare che avesse espresso il gradimento circa la nuova sede di servizio in quanto privo di alternativa alla movimentazione (non esistendo più la pregressa sede di servizio) ed astretto al dovere di obbedienza.</p>
<p>6. LA FORMULAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO E LA DECISIONE DELLA CAUSA.</p>
<p>6.1. Alla stregua delle su esposte argomentazioni, l’Adunanza plenaria formula il seguente principio di diritto:&nbsp;<i>&lt;<prima dell="">&gt;.</prima></i></p>
<p>6.2. Ai sensi dell’art. 99, co. 1. e 4, c.p.a., l’Adunanza plenaria decide l’intera controversia alla stregua del principio di diritto formulato e, conseguentemente, respinge l’appello proposto dall’Amministrazione non essendo stata contestata (e non essendo contestabile sulla scorta della documentazione versata in atti), nel particolare caso di specie, la sussistenza degli altri presupposti individuati dall’art. 1, l. n. 86 del 2001 per il sorgere del diritto di credito all’indennità ivi prevista.</p>
<p>6.3. Nei mutamenti e contrasti giurisprudenziali registratisi sulla questione sottoposta all’Adunanza plenaria, il Collegio ravvisa le eccezionali ragioni che, a mente del combinato disposto degli artt. 26, co.1, c.p.a. e 92, co. 2, c.p.c., consentono di compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma l’impugnata sentenza.</p>
<p>Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Riccardo Virgilio, Presidente</p>
<p>Pier Giorgio Lignani, Presidente</p>
<p>Stefano Baccarini, Presidente</p>
<p>Alessandro Pajno, Presidente</p>
<p>Paolo Numerico, Presidente</p>
<p>Vito Poli, Consigliere, Estensore</p>
<p>Francesco Caringella, Consigliere</p>
<p>Carlo Deodato, Consigliere</p>
<p>Nicola Russo, Consigliere</p>
<p>Bruno Rosario Polito, Consigliere</p>
<p>Sandro Aureli, Consigliere</p>
<p>Roberto Giovagnoli, Consigliere</p>
<p>Claudio Contessa, Consigliere<br />
&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
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<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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<td colspan="3" style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</td>
</tr>
<tr>
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</tr>
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</tr>
<tr>
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</tr>
<tr>
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</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 29/01/2016</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p style="text-align: center;">Il Dirigente della Sezione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-29-1-2016-n-1/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2016 n.1</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2013 n.4150</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-4-9-2013-n-4150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-4-9-2013-n-4150/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2013 n.4150</a></p>
<p>Pres. Pagano, est. Liguori Pietro Provenzano (Avv. Angelo Piraino) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sull&#8217;annullamento del decreto del Ministero della Giustizia di diniego del riconoscimento di infermità da causa di servizio 1. Militare e militarizzato – Rapporto di servizio – Infermità da causa di servizio – Equo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-4-9-2013-n-4150/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2013 n.4150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-4-9-2013-n-4150/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2013 n.4150</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pagano, est. Liguori<br /> Pietro Provenzano (Avv. Angelo Piraino) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del decreto del Ministero della Giustizia di diniego del riconoscimento di infermità da causa di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militare e militarizzato – Rapporto di servizio – Infermità da causa di servizio – Equo indennizzo – Domanda di condanna – Inammissibilità.	</p>
<p>2. Militare e militarizzato – Rapporto di servizio – Infermità da causa di servizio &#8211; Parere del Comitato di verifica per le Cause di Servizio &#8211; Motivazione- Necessità – Sussiste.	</p>
<p>3. Militare e militarizzato – Rapporto di servizio – Infermità da causa di servizio – Condizioni – Eccezionalità dell’attività lavorativa prestata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il giudizio instaurato innanzi al G.A. per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia o menomazione fisica è un giudizio impugnatorio nel quale la posizione tutelata è di interesse legittimo, pertanto è inammissibile una domanda di condanna dell’Amministrazione alla corresponsione del relativo equo indennizzo atteso che la posizione di diritto soggettivo sorge solo una volta che ne sia avvenuto il riconoscimento ad opera della P.A. (1)	</p>
<p>2. E’ illegittimo il provvedimento ministeriale recante il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia, laddove il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di Servizio non sia adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza o meno di tutte le patologie lamentate dall’istante. (Nella specie il Comitato di verifica per le cause di Servizio non aveva motivato il provvedimento alla luce delle differenti valutazioni effettuate dalla Commissione medica ospedaliera).	</p>
<p>3. E’ legittimo il diniego avverso l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di determinate patologie (nella specie sinusopatia cronica etmoido-mascellare sinistra, artrosi cervicale con discopatia, e piccolo esito gliotico cerebrale su base ipossica), nel caso in cui l’istante non dimostri la sussistenza di tale dipendenza con dati concreti, utili a dimostrare una reale eccezionalità delle attività lavorative prestate, suscettibili di provocare malattie. (Nella specie il TAR ha rigettato il ricorso poiché il ricorrente aveva ricondotto genericamente le patologie subite all’ordinaria attività lavorativa).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cons. di Stato sez. VI, n° 4621 del 23.9.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 4368 dell’8.7.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 5293 del 24.10.2008; Cons. di Stato sez. IV, n° 3914 del 10.7.2007; Cons. di Stato sez. IV, n° 3769 del 27.6.2007; T.A.R. Liguria n° 802 del 3.6.2005; T.A.R. Lazio-Roma n° 3093 del 26.4.2005; T.A.R. Lazio-Roma n° 12056 del 29.10.2004; T.A.R. Campania-Salerno n° 224 del 27.3.2003</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 505 dell’anno 2011, proposto da:<br />
Provenzano Pietro, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Piraino, con il quale è legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania-sede di Napoli, p.zza Municipio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è domiciliato per legge, in Napoli, via Diaz n. 11;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, in parte qua,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del decreto del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione n. 09567/cs del 25.10.2010, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di riconoscimento, come dipendenti da causa di servizio, delle infermità “<i>sinusopatia cronica etmoido-mascellare sinistra</i>”, “<i>artrosi cervicale con discopatia</i>”, e “<i>piccolo esito gliotico cerebrale su base ipossica</i>”;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e consequenziali, tra i quali, in special modo, il parere espresso in data 6.10.2010 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’adunanza n. 424/2010;<br />	<br />
nonché per l’accertamento<br />	<br />
del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie “<i>sinusopatia cronica etmoido-mascellare sinistra</i>”, “<i>artrosi cervicale con discopatia</i>”, e “<i>piccolo esito gliotico cerebrale su base ipossica</i>”, con ogni effetto e conseguenza di legge, ivi compreso la corresponsione di un equo indennizzo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente ricorso, notificato il 29 dicembre 2010 e depositato il 28 gennaio 2011, Provenzano Pietro ha esposto:<br />	<br />
&#8211; che era Assistente Capo del Corpo di Polizia Penitenziaria (in servizio presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere), e che in data 1.12.2006 aveva presentato quattro distinte istanze volte al riconoscimento della dipendenza da causa di ser<br />
&#8211; che la sussistenza di tali patologie era stata accertata dalla Commissione Medico Ospedaliera di Caserta con verbale mod. ML/AB n. 714 del 28.5.2007;<br />	<br />
&#8211; che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere reso nell’adunanza n. 424/2010 del 6.10.2010, aveva affermato che l’infermità “<i>pregresso trauma cervicale</i>” poteva riconoscersi dipendente causa di servizio (per essere la lesione “<	
- che il Ministero di appartenenza, preso atto di tale parere, aveva adottato la negativa determina n. 09567/2010/cs del 25.10.2010.<br />	<br />
Tanto esposto, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento nella sola parte per lui negativa, adducendo la sussistenza del vizio di “<i>violazione e falsa applicazione di legge – eccesso di potere – sviamento</i>”: la stessa attività lavorativa svolta dal ricorrente avrebbe certamente contribuito a determinare l’insorgere delle patologie in questione, stanti i notevoli stress fisici e psicologici a cui egli sarebbe stato sottoposto nello svolgimento di essa (quali turnazioni diurne e notturne; turni sentinella all’esterno dell’istituto, con esposizione alle intemperie e alle variazioni climatiche); per di più, durante il servizio prestato presso la Casa Circondariale di Roma-Rebibbia esso ricorrente avrebbe subito un grave infortunio sul lavoro, andando a sbattere con la testa contro un’anta di una finestra lasciata aperta e procurandosi così una ferita alla testa; ancora, durante il servizio prestato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, avrebbe subito una grave aggressione da parte di tre detenuti, riportando notevoli traumi e lesioni, certamente incidenti sull’insorgere delle patologie in parola (visto anche che, successivamente, avrebbe lamentato numerosi episodi di cefalea, sindrome vertiginosa e cervicalgia); fin dal 7.7.2006, peraltro, sarebbe stata accertata la sussistenza di un “<i>piccolo esito gliotico su base ipossica e piccole protrusioni discali</i>”; i rapporti informativi redatti dai responsabili degli Istituti di Pena presso cui aveva prestato servizio avrebbero tutti evidenziato la gravosità dello stesso; la Commissione Medico Ospedaliera di Caserta, con verbale n. 714 del 28.5.2007, avrebbe riconosciuto la sussistenza delle patologie in parola; sarebbe errato il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, avendo tale organo omesso di tenere in debita considerazione lo stress psico-fisico derivato dal servizio prestato e le avverse condizioni atmosferiche in cui questo sarebbe stato svolto, pur in presenza, poiché desumibili dagli atti allegati, di elementi probatori documentali sul punto (in particolare riguardanti l’aggressione subita durante il servizio); dalla relazione di consulenza medico-legale redatta dal dott. Antonio Trombetta emergerebbe indubitabilmente la circostanza che le patologie in discussione sarebbero tutte dipendenti da causa di servizio, almeno sotto il profilo concausale; l’ubicazione della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere proprio di fronte all’impianto di C.D.R. avrebbe costituito una ulteriore fonte di pericolo per la salute di esso ricorrente, nell’ambito della prestazione del servizio; una copiosa giurisprudenza affermerebbe che i disagi fisici, psichici e climatici connessi al servizio ben possono svolgere una azione negativa nei confronti del soggetto già malato, contribuendo in misura determinante all’evoluzione in senso peggiorativo delle patologie accusate; al riconoscimento della sussistenza di una incidenza quanto meno concausale dei descritti elementi non sarebbe di ostacolo l’eventuale predisposizione del soggetto a subire le patologie oggetto di denuncia.<br />	<br />
In data 15 febbraio 2011 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per l’Amministrazione della Giustizia, onde resistere al proposto ricorso, e successivamente (il 22 aprile e il 30 giugno 2011) ha prodotto documentazione.<br />	<br />
In data 7 marzo 2013 la parte pubblica ha depositato una memoria.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 17 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente giudizio, Provenzano Pietro formula una domanda impugnatoria (finalizzata all’annullamento, per la parte sfavorevole, del provvedimento con cui l’Amministrazione della Giustizia, conformandosi al parere reso in proposito dalla Commissione di Verifica per le Cause di Servizio, ha denegato il chiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le patologie “<i>sinusopatia cronica etmoido-mascellare sinistra</i>”, “<i>artrosi cervicale con discopatia</i>”, “<i>piccolo esito gliotico cerebrale su base ipossica</i>”, accedendo alla formulata richiesta soltanto per l’infermità “<i>pregresso trauma cervicale</i>”), nonché una domanda volta comunque all’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle malattie denunciate, con conseguente condanna dell’Amministrazione a corrispondergli l’equo indennizzo per tale ragione dovuto.<br />	<br />
Orbene, tale ultima domanda va dichiarata inammissibile, in quanto il giudizio instaurato innanzi al G.A. per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una malattia o di una menomazione fisica, così come anche quello volto alla liquidazione di un equo indennizzo per le stesse, si configura come impugnatorio, essendo la posizione del dipendente di interesse legittimo; mentre una posizione di diritto soggettivo sorge solo una volta che ne sia avvenuto il riconoscimento ad opera della P.A. (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 4621 del 23.9.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 4368 dell’8.7.2009; Cons. di Stato sez. VI, n° 5293 del 24.10.2008; Cons. di Stato sez. IV, n° 3914 del 10.7.2007; Cons. di Stato sez. IV, n° 3769 del 27.6.2007; T.A.R. Liguria n° 802 del 3.6.2005; T.A.R. Lazio-Roma n° 3093 del 26.4.2005; T.A.R. Lazio-Roma n° 12056 del 29.10.2004; T.A.R. Campania-Salerno n° 224 del 27.3.2003).<br />	<br />
Quanto, invece, alla contestuale domanda impugnatoria, fondata su un unico, articolato, motivo di ricorso, va evidenziato che essa è diretta all’annullamento del parziale diniego opposto alla chiesta declaratoria di dipendenza da causa di servizio, sull’assunto che esso, per la parte sfavorevole, sia affetto da vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, poiché, a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione, sarebbe stata allegata alla pratica documentazione sufficiente a dimostrare che l’insorgere delle patologie in questione sarebbe ricollegabile al servizio, stanti le condizioni estremamente disagiate in cui questo sarebbe stato prestato.<br />	<br />
Ciò posto, va premesso che, stante la presentazione dell’istanza del dipendente in data 1.12.2006, il procedimento risulta regolato dalle disposizioni del D.P.R. 29.10.2001 n. 461, e che quindi, come chiarito da Cons. di Stato sez. III n° 2164 del 18.12.2009 e Cons. di Stato sez. III n° 1599 del 23.9.2009, “<i>il Comitato di verifica per le cause di servizio (corrispondente all’ex C.P.P.O.) è l&#8217;unico organo competente, ai sensi dell&#8217;art. 11 del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio”; per cui “in sede di liquidazione dell&#8217;equo indennizzo l&#8217;Autorità decidente, in presenza di pareri medico legali di segno opposto sulla dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infermità contratta o della lesione sofferta dal pubblico dipendente, civile o militare che sia, non ha alcun obbligo di indicare le ragioni dell&#8217;opzione per quello reso dal Comitato di verifica, atteso che il D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia de qua, ma impone all&#8217;organo di amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell&#8217;adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto</i>” (così Cons. di Stato sez. IV, n° 3911 del 10.7.2007). <br />	<br />
Stabilito, così, che nessuna giuridica rilevanza ai fini dell’indirizzo della successiva azione amministrativa possono avere le valutazioni espresse dalle CMO in ordine alla dipendenza da causa di servizio delle infermità accusate dal pubblico dipendente (essendo tali organi deputati ad accertare esclusivamente la sussistenza di queste ultime), va evidenziato che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio deve, tuttavia, rispettare i canoni generali posti dalla L. 241/1990 (e, in particolare quello di cui all’art. 3), per cui deve adeguatamente argomentare il parere tecnico di propria competenza in tema di equo indennizzo, vincolante (parzialmente) per l’Amministrazione; e che quindi la motivazione utilizzata deve essere idonea a dar conto delle ragioni della scelta fatta.<br />	<br />
Ecco, allora, che nel caso di specie il ricorrente ha ragione, ancorché in relazione alla sola infermità “<i>piccolo esito gliotico cerebrale su base ipossica</i>”, quando sostiene che il parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio risulta privo di adeguata motivazione (a sua volta derivante da un chiaro difetto di istruttoria). Difatti, posto che la gliosi è un processo riparativo che una categoria di cellule del sistema nervoso centrale mette in atto, mediante la formazione di una cicatrice, in seguito ad un insulto o danno allo stesso sistema nervoso centrale, la scelta di non riconoscere la detta dipendenza per tale affezione appare in contrasto e contraddizione con quella opposta di riconoscere invece appunto come dipendente da causa di servizio l’infermità “<i>pregresso trauma cervicale</i>” (essendosi affermata la ricollegabilità di questa ai compiti di servizio del dipendente, e, verosimilmente, ai traumi e alle lesioni riportate a seguito di una aggressione da parte di tre detenuti avvenuta in data 21.6.2006, durante le operazioni successive allo svolgimento dei colloqui), atteso che non vengono spiegate le ragioni per le quali dall’episodio violento suddetto sia potuto derivare sì un trauma cervicale, ma non anche un ulteriore e diverso trauma, suscettibile di aver determinato una situazione ipossica, e quindi una lesione che abbia poi innescato il processo gliotico riscontrato (e, del resto, proprio il verificarsi dell’aggressione subita dal Provenzano smentisce l’affermazione dell’organo consultivo, secondo cui “<i>non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi</i>”).<br />	<br />
Diversamente va invece detto per le altre affezioni di cui qui si discute, ovvero “<i>sinusopatia cronica etmoido-mascellare sinistra</i>” e “<i>artrosi cervicale con discopatia</i>”.<br />	<br />
Invero, si ricava con chiarezza dalla delibera posizione n. 7513/2010 del 6.10.2010 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio – assunta «<i>dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti</i>» &#8211; che il giudizio di non dipendenza da causa di servizio dell’infermità è stato ampiamente e congruamente motivato, anche tenuto conto del compendio medico versato dal ricorrente, essendosi stabilito, sul piano diagnostico, per la “<i>sinusopatia cronica etmoido-mascellare sinistra</i>” che trattasi “<i>di affezione dovuta alla colonizzazione dei seni paranasali da parte dei comuni germi saprofiti delle fosse nasali, favorita talvolta dalla preesistente conformazione locale e non imputabile al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante</i>”; e per la “<i>artrosi cervicale con discopatia</i>” che trattasi “<i>di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali. I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari. Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell’interessamento sia dei corpi vertebrati e delle articolazioni, che delle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti. Sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti</i>”.<br />	<br />
Né appaiono pregnanti, in senso contrario, le affermazioni contenute nella documentazione informativa allegata, sia perché proveniente da una organizzazione sindacale (ovvero da un soggetto privato e non dall’Amministrazione), sia perché estremamente generica (poiché riferita ad una generalizzata situazione disagiata in cui verserebbe l’Istituto di Pena di S. Maria Capua Vetere), sia perché comunque già sottoposta, nell’ambito del procedimento, a valutazione da parte dell’organo consultivo.<br />	<br />
Appare dunque esaustiva, e comunque non smentita da alcun contrario elemento probatorio, la motivazione del Comitato di Vetrifica assunta a fondamento del provvedimento oggi gravato, per cui vanno senz’altro respinte le censure introdotte con il ricorso.<br />	<br />
Del resto, il ricorrente neppure in questa sede ha fornito alcun concreto elemento, idoneo a dimostrare una dipendenza da cause di servizio delle patologie in parola, posto che, in sostanza, egli si è limitato a sostenere, con il supporto di una relazione di parte (tuttavia piuttosto generica, nonché formulata in maniera dubitativa e perplessa), che lo svolgimento di attività connesse ai suoi compiti di servizio (in realtà del tutto ordinarie, ancorché prospettate come straordinarie) avrebbe avuto effetti pregiudizievoli per la sua salute a vari livelli, fisico e psichico.<br />	<br />
Ebbene, tali assunti, in mancanza di concreti dati di riscontro (atti a dimostrare una reale eccezionalità delle situazioni in cui l’interessato si è venuto a trovare, sì da costringerlo ad attività del tutto diverse o ulteriori rispetto a quelle d’istituto e suscettibili di provocare le malattie in discussione), non possono essere condivisi, in quanto, altrimenti opinando &#8211; ovvero con valutazione astratta – dovrebbe pensarsi che tutti gli appartenenti alla medesima struttura militare, che pure hanno prestato servizio in condizioni analoghe (ma, si ribadisce, del tutto ordinarie, e compatibili con la qualifica di volta in volta posseduta) e nel medesimo periodo avrebbero dovuto accusare le stesse malattie riscontrate all’odierno ricorrente (o, comunque, malattie similari). Poiché, invece, di un’evenienza del genere non v’è traccia, deve allora necessariamente presumersi, peraltro in accordo con quanto affermato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che l’insorgenza delle patologie in discussione, legata ad una specifica predisposizione del singolo individuo interessato, sia stata scatenata da situazioni contingenti e collegate genericamente alle sue modalità di vita, tra le quali, però, in mancanza di concreti elementi di riferimento sul punto, non può annoverarsi il prestato servizio in qualità appartenente alla Polizia Penitenziaria (e ciò anche a volerlo considerare una mera concausa efficiente).<br />	<br />
In definitiva, il ricorso va accolto per quanto di ragione, e il provvedimento impugnato va annullato nella sola parte riferita all’affezione “<i>piccolo esito gliotico cerebrale su base ipossica</i>”, salva – in ogni caso – rimanendo la possibilità di ulteriori valutazioni in proposito da parte della P.A., e ferma rimanendo, però, la necessità che le stesse siano assistite da idonea motivazione esplicativa.<br />	<br />
L’accoglimento parziale del proposto ricorso, induce a compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Provenzano Pietro, così provvede:<br />	<br />
1) dichiara inammissibile la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto al riconoscimento delle lamentate affezioni come dipendenti da causa di servizio, nonché alla liquidazione di un equo indennizzo per le stesse;<br />	<br />
2) in accoglimento dell’ulteriore domanda impugnatoria proposta, annulla il decreto n° 09567/2010/cs emesso in data 25.10.2010 dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione n. 09567/cs del 25.10.2010, nella sola parte in cui non è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, l’infermità “<i>piccolo esito gliotico cerebrale su base ipossica</i>”;<br />	<br />
3) compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 17 aprile 2013, 11 luglio 2013, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Massimo Santini, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/09/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-4-9-2013-n-4150/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 4/9/2013 n.4150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2012 n.5316</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2012-n-5316/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2012-n-5316/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2012-n-5316/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2012 n.5316</a></p>
<p>Pres. Alessandro Pagano, est. Massimo Santini Pietro Pontillo (Avv. Maria Lombardi) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale) sul riconoscimento dell&#8217;infermità di servizio del personale militarizzato Militare e militarizzato &#8211; Infermità da servizio &#8211; Giudizio medico-legale dell’organo tecnico – Sindacabilità in sede giurisdizionale &#8211; Limiti Il giudizio dagli organi medico-legali sulla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2012-n-5316/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2012 n.5316</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2012-n-5316/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2012 n.5316</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alessandro Pagano, est. Massimo Santini<br /> Pietro Pontillo (Avv. Maria Lombardi) c. Ministero della Difesa (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sul riconoscimento dell&#8217;infermità di servizio del personale militarizzato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato &#8211; Infermità da servizio &#8211; Giudizio medico-legale dell’organo tecnico – Sindacabilità in sede giurisdizionale &#8211; Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il giudizio dagli organi medico-legali sulla dipendenza di infermità da cause o concause di servizio ha carattere tecnico-discrezionale e pertanto è soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo nei limiti in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta, illogicità  o palese travisamento dei fatti:ne deriva che spetta al giudice una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, mentre all&#8217;organo medico compete l&#8217;accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p> (1).cfr. T.A.R. Napoli Campania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; altresì, cfr., Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 336 del 2011, proposto da:<br />
Pietro Pontillo,<br />
rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Lombardi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Campania Napoli, p.zza Municipio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Difesa, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
Comando Aeroporto &#8220;U.Niutta&#8221; Capodichino di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvoc.ra Distrett.le dello Stato Napoli, domiciliati ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento del decreto n. 3283 del 30 agosto 2010 recante diniego di riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intimate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.	</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
Il ricorrente ha prestato servizio come sottufficiale presso l’Aeronautica Militare.<br />	<br />
Lo stesso afferma nel ricorso che, in conseguenza del servizio prestato, avrebbe contratto la seguente infermità: “bronchite catarrale cronica”.<br />	<br />
Veniva così chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di dette infermità.<br />	<br />
Tale riconoscimento veniva tuttavia negato, con il provvedimento impugnato, in base al parere in data 28 marzo 2008 del competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per le seguenti ragioni: “<i>trattasi di affezione infiammatoria cronica dei bronchi, la cui patogenesi è da attribuire al persistere di fatti flogistici da cause diverse, favorita da una peculiare predisposizione del soggetto su base costituzionale, sulla quale gli eventi del servizio descritto agli atti non possono aver svolto il ruolo di causa o concausa efficiente e determinante</i>”.<br />	<br />
Dopo osservazioni presentate dall’interessato il parere negativo veniva ulteriormente confermato in data 19 febbraio 2009.<br />	<br />
La determinazione citata, unitamente ai predetti pareri, venivano impugnate per violazione del DPR n. 461 del 2001, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare si faceva presente che: a) il Ministero si sarebbe attenuto acriticamente al parere fornito dal Comitato di verifica, senza operare al riguardo una propria autonoma valutazione del caso; b) l’amministrazione avrebbe operato una erronea ed illogica valutazione dei fatti.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’amministrazione statale intimata per chiedere il rigetto del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2012 la causa veniva infine trattenuta in decisione.<br />	<br />
Tutto ciò premesso il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.<br />	<br />
Quanto al motivo sub a) si rammenta che, per giurisprudenza costante, “ai sensi dell&#8217;art. 3 comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 la motivazione del provvedimento amministrativo può risultare anche da altro atto dell&#8217;Amministrazione in esso richiamato, purché sia comunque disponibile insieme con il provvedimento finale che ad esso si richiama” (Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2012, n. 4950). Ebbene nel caso di specie tale atto ulteriore è costituito dal parere del comitato di verifica, parere che nella specie è stato peraltro reso pienamente disponibile dalla PA.<br />	<br />
Il motivo deve dunque essere rigettato.<br />	<br />
Quanto al motivo sub b) complessivamente dedotto (difetto di istruttoria e di motivazione, nonché erronea ed illogica motivazione) si rammenta che, sempre per giurisprudenza costante, il giudizio espresso dalla PA è connotato da discrezionalità tecnica, come tale sindacabile (in senso debole) soltanto per manifesta illogicità o mancata considerazione di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (TAR Campania Salerno, sez. I, 3 settembre 2010, n. 10718), nonché per palese difetto di istruttoria e di motivazione o di esaustività (TAR Campania Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010, n. 16721).<br />	<br />
Anche la Sezione ha aderito a tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “i giudizi resi dagli organi medico-legali sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal pubblico dipendente sono connotati da discrezionalità tecnica, sicché il sindacato esperibile su di essi dal giudice amministrativo deve intendersi limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti; si tratta quindi di limite che permette al giudice amministrativo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, vale a dire sulla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, mentre l&#8217;accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta ed i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all&#8217;organo medico” (così T.A.R. Napoli Campania, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449; altresì, cfr., Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619).<br />	<br />
Ebbene sotto tale profilo il parere del comitato di verifica appare congruamente motivato, secondo quanto riportato nella parte in fatto della presente decisione, senza peraltro che la difesa di parte ricorrente abbia dedotto alcunché in termini di evidenti e macroscopici vizi logici oppure di palese mancata presa in considerazione di eventuali circostanze di fatto tali da potere incidere sulla valutazione medica finale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4991; T.A.R Sardegna, Sez. I, 17 ottobre 2005, n. 2061; Cons. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2001, n. 1774): in altre parole non è stata specificata da parte del ricorrente, mediante idonea documentazione, la eventuale presenza di attività e servizi, né di particolari episodi, che possano avere avuto una qualche incidenza sulle ridette patologie.<br />	<br />
Ne deriva che anche tale motivo di ricorso non può dunque trovare ingresso.<br />	<br />
Da quanto sopra detto deriva l’infondatezza dell’intero gravame ed il suo conseguente rigetto.<br />	<br />
Data la peculiarità della questione esaminata sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RIGETTA.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/12/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-21-12-2012-n-5316/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2012 n.5316</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2011-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2011-n-107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2011-n-107/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.107</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca P. G. (avv. A. Mariani) c/ il Ministero della Difesa (Avv. Distr. St.) sul diritto del militare al compenso sostitutivo in caso di impossibilità oggettiva di fruire del congedo ordinario Militare e militarizzato – Compenso sostitutivo – Spettanza – In caso di impossibilità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2011-n-107/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2011-n-107/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca<br /> P. G. (avv. A. Mariani) c/ il Ministero della Difesa (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sul diritto del militare al compenso sostitutivo in caso di impossibilità oggettiva di fruire del congedo ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Compenso sostitutivo – Spettanza – In caso di impossibilità di fruire del congedo ordinario &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Al militare collocato in congedo in quanto giudicato permanentemente inabile al servizio spetta il diritto al compenso sostitutivo per i periodi di licenza e di riposo non fruiti, risultanti all’atto del collocamento in congedo; tale compenso, infatti, spetta ogni qual volta la fruibilità di tali periodi di congedo ordinario sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore (nella specie, il Collegio ha accolto il ricorso, sottolinenando che la mancata fruizione dei congedi e dei riposi non fruiti non era imputabile al ricorrente, ma era da attribuirsi ad una situazione oggettiva di impedimento, determinata dalla malattia contratta dal ricorrente medesimo a causa del servizio)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 791 del 2003, proposto da <br />	<br />
<B>P. G.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Mariani, con domicilio eletto presso lo studio legale del medesimo in Cagliari, via Scano n. 27; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Ministero della Difesa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
ACCERTAMENTO DIRITTO CORRESPONSIONE INDENNITA&#8217; SOSTITUTIVA DEI PERIODI DI FERIE E DI RIPOSO MATURATI E NON FRUITI.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Difesa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Giorgio Manca e uditi gli avv. Claudia Ghironi, su delega dell&#8217;avv. A. Mariani, per il ricorrente e Giandomenico Tenaglia, avvocato dello Stato, per l&#8217;amministrazione;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa, espone di aver prestato servizio presso il Centro Militare di Medicina Legale a Cagliari, sino all’8 febbraio 1996, data in cui veniva posto in “licenza straordinaria” per convalescenza e successivamente in aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio. A decorrere dal 7 febbraio 1997 veniva collocato in congedo in quanto giudicato permanentemente inabile al servizio. Nel momento in cui lasciava il servizio, il ricorrente aveva maturato dei periodi di licenza e di riposi, di cui non aveva potuto usufruire, così riassunti:<br />	<br />
n. 47 giorni di licenza ordinaria;<br />	<br />
n. 4 giorni di licenza per festività soppresse;<br />	<br />
n. 15 giorni di riposo per esposizione radiazioni ionizzanti.<br />	<br />
Con istanza del 2 marzo 1998 chiedeva il pagamento del compenso sostitutivo. L’amministrazione rispondeva con la nota del 23 maggio 1998, prot. n. 3126, negando che il compenso sostitutivo sia dovuto, in quanto non previsto dalle norme contrattuali riguardanti il personale militare delle Forze Armate.<br />	<br />
Con nota del 14 settembre 2001 reiterava la richiesta.<br />	<br />
Con il ricorso notificato il 3 giugno 2003 e de2. &#8211; positato il successivo 13 giugno, chiede, conseguentemente, l’accertamento del diritto al compenso sostitutivo per i periodi di licenza e di riposo non fruiti, risultanti all’atto del collocamento in congedo, e la condanna dell’amministrazione al pagamento, deducendo la violazione dell’art. 36 della Costituzione che, considerando irrinunciabili le ferie dei lavoratori, deve essere interpretato nel senso che se la mancata fruizione delle ferie sia dovuta a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla corresponsione di un compenso sostitutivo.<br />	<br />
3. &#8211; Si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso sia respinto.<br />	<br />
4. &#8211; All’udienza pubblica del 9 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
5. &#8211; Il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />	<br />
Il Collegio ritiene, infatti, di poter aderire al recente indirizzo che fa discendere dalla indisponibilità ed irrinunciabilità del congedo ordinario, nonché dalla relativa maturazione anche nei periodi di malattia, il diritto al compenso sostitutivo, ogni qual volta la fruibilità del congedo stesso sia oggettivamente esclusa per causa indipendente dalla volontà del lavoratore ( Cons. St., sez. VI, 21.4.2008, n. 1765, 23.7.2008, n. 3636 e 23.7.2006, n. 3637; Cons. St., sez. IV, 29.8.2002, n. 4332 e 10.12.2003, n. 8118).<br />	<br />
In siffatta materia, una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina contrattuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995, impone che l&#8217;omessa fruizione delle ferie sia fonte di compenso sostitutivo, non solo quando tale circostanza sia stata imposta da maggiori esigenze di prestazioni lavorative dell&#8217;Amministrazione, ma anche quando emerga al riguardo una impossibilità che, in presenza di malattie contratte a causa del servizio reso. In entrambi i casi, infatti, viene sacrificato un diritto irrinunciabile dell&#8217;individuo, tutelato dall&#8217;art. 32 della Costituzione, per ragioni addebitabili al datore di lavoro: nel primo caso, per avere quest&#8217;ultimo richiesto un impegno lavorativo maggiore di quello pattuito; nel secondo, per avere il medesimo, con le prestazioni richieste, determinato una inabilità fisica impeditiva dell&#8217;ordinaria fruizione del congedo, con successiva impossibilità di relativa fruizione differita. L&#8217;assimilazione delle due situazioni sopra indicate, appare dunque, in conclusione, frutto di una lettura del sistema ispirata ai principi degli articoli 32 e 36 della costituzione. Tale lettura non è ostacolata dal testo del dettato normativo, unitariamente inteso come ricognitivo di un diritto del lavoratore al ripristino di una posizione, la cui compressione, contrasta con i segnalati principi costituzionali.<br />	<br />
In conclusione , il ricorso è fondato, posto che la mancata fruizione dei congedi e dei riposi non fruiti, nel caso di specie, non è imputabile al ricorrente, ma è da attribuirsi ad una situazione oggettiva di impedimento, determinata dalla malattia contratta dal ricorrente medesimo a causa del servizio.<br />	<br />
6. &#8211; Sul compenso sostitutivo delle ferie non godute, da commisurarsi in riferimento all&#8217;ordinaria retribuzione (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 giugno 2010, n. 15293), debbono essere riconosciuti interessi e rivalutazione, calcolati separatamente sull&#8217;importo nominale del credito, dalla data di maturazione sino all&#8217;effettivo soddisfo.<br />	<br />
7. &#8211; La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini indicati in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
1) dichiara il diritto del ricorrente di percepire il compenso, oltre interessi e rivalutazione, sostitutivo dei periodi di congedo ordinario e di riposo maturati e non goduti per un totale di 66 giorni;<br />	<br />
2) condanna il Ministero della Difesa a pagare, in favore del ricorrenti, le relative somme da determinarsi nei sensi di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Ministero della Difesa a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore</p>
<p><b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2011</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-8-2-2011-n-107/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2010 n.24254</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-11-2010-n-24254/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-11-2010-n-24254/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-11-2010-n-24254/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2010 n.24254</a></p>
<p>Pres., est. S. Veneziano Roberto Portoghese (Avv. Fabrizio Perla) c. Ministero della Difesa e Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla ratio dell&#8217;applicazione del beneficio di cui all&#8217;art. 40 della Legge 958/86 Militare e militarizzato – Premio di congedamento – ex art. 40 Legge 958/86 – Ratio – Esclusione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-11-2010-n-24254/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2010 n.24254</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-11-2010-n-24254/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2010 n.24254</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres., est. </i>S. Veneziano <br />Roberto Portoghese (Avv. Fabrizio Perla) c. Ministero della Difesa e Ministero dell’Interno<br /> (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla ratio dell&#8217;applicazione del beneficio di cui all&#8217;art. 40 della Legge 958/86</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Premio di congedamento – ex art. 40 Legge 958/86 – Ratio – Esclusione del beneficio a chi transita successivamente nella Polizia di Stato – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Al personale arruolato in ferma breve volontaria poi transitato nella Polizia di Stato, non spetta il premio di congedamento di cui all&#8217;art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. La ratio dell&#8217;introduzione dei benefici di cui al suddetto art. 40, è quello, infatti, di favorire il reinserimento nella vita civile dei soggetti che sono obbligati ad abbandonare il servizio militare senza avere conseguito alcun titolo di pensione e non a quelli che transitino nei ruoli del servizio permanente delle Forze Armate o in quelli delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile (1)	</p>
<p></b>_______________________________</p>
<p>1.<i> cfr., in termini: CGA n. 532 del 10 giugno 2009, TAR Lazio, Sez. I^ bis: n. 8010 del 2004, nonché più di recente n. 11901 del 2008; TAR Puglia, Lecce n. 6619 del 2004 e n. 4164 del 2001; T.A.R. Campania – Napoli &#8211; 1 ottobre 1998 n. 3032; T.A.R. Sicilia – Palermo &#8211; 17 aprile 2001 n. 560; 15 luglio 1999 n. 1459 e 9 settembre 1999 n. 1716; T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna &#8211; Sez. I &#8211; 12 dicembre 2000 n. 1013; 3 giugno 1997 n. 362; T.A.R. Emilia-Romagna – Parma &#8211; 17 gennaio 1996 n. 7; T.A.R. Marche &#8211; 29 settembre 2000 n. 1373; T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sez. I &#8211; 24 novembre 1999 n. 3917.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5931 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Roberto Portoghese</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Santa Brigida, 39; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero della Difesa e Ministero dell’Interno</b>, in persona dei Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge in Napoli, via Diaz, n.. 11;</p>
<p><i><b>per l&#8217;accertamento<br />	<br />
</b></i>del diritto alla corresponsione premio di congelamento previsto dall’art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, previo annullamento degli atti ostativi presupposti alla mancata corresponsione.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio de Ministero della Difesa e del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Salvatore Veneziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame parte ricorrente riferisce:<br />	<br />
&#8211; di essere stata ammessa a prestare servizio militare quale Volontario in Ferma Breve, avente titolo al successivo transito nelle Forze di Polizia;<br />	<br />
&#8211; di avere effettivamente prestato servizio militare sino al 31.12.2007 ma di essere stata successivamente collocata in congedo, senza transito nelle dette Forze di Polizia;<br />	<br />
&#8211; di non avere ricevuto il pagamento del “premio di congelamento” previsto dall’art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958”.<br />	<br />
Previa impugnazione degli atti presupposti, parte ricorrente chiede l’accertamento del diritto a percepire detto “premio” lamentando violazione dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, degli artt. 3 e 36 Cost. ed eccesso di potere per molteplici profili.<br />	<br />
Le Amm.ni intimate si sono costituite in giudizio deducendo l’infondatezza della pretesa e, comunque, che parte ricorrente è stata nominata in Polizia di Stato con decorrenza 16.09.2008.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 28.10.2010 il ricorso è stato posto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Ai sensi dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, il premio di congedamento è dovuto ai graduati ed ai militari di truppa in ferma di leva prolungata, all’atto del congedamento (comma 1); ed ai sergenti di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell’art. 32, contestualmente all’invio in congedo (commi 2 e 3).<br />	<br />
Il presupposto per l’erogazione del premio di cui al comma 2 dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 consiste, dunque, nell’effettivo congedamento, inteso quale cessazione definitiva dal servizio alle dipendenze delle Forze Armate per rientrare nella vita civile.<br />	<br />
Ora, ai fini della definizione della controversia, sono emerse in giurisprudenza due concezioni antitetiche sulla natura del premio di congedamento.<br />	<br />
Secondo una prima impostazione, la ratio del beneficio in questione consisterebbe nell’esigenza di sopperire alle esigenze dei militari che lascino il servizio senza diritto a pensione e che debbano reinserirsi nella vita civile. Da essa consegue che il beneficio non spetta a coloro che transitino nei ruoli del servizio permanente delle Forze Armate o in quelli delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile.<br />	<br />
Secondo l’opposta concezione, il premio avrebbe &#8211; invece &#8211; natura di gratifica per la ferma di leva prestata. Da tale concezione deriva che il premio spetterebbe indistintamente a chiunque termini tale periodo, senza alcuna ulteriore distinzione tra i militari che cessano del tutto dal servizio e quelli che, al termine del periodo di trattenimento, transitano in altri ruoli delle Forze Armate o affini (v, in passato, T.A.R. Lazio – Roma &#8211; Sez. I &#8211; 9 giugno 1996 n. 915 e T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III – n. 1796/2004). <br />	<br />
La Sezione ha già ritenuto di aderire al primo orientamento, peraltro ormai maggioritario nella giurisprudenza amministrativa, con la propria recente pronunzia n. 7437/2010.<br />	<br />
Siffatto convincimento si fonda, per altro, sul chiaro tenore letterale della norma in esame.<br />	<br />
L’art. 40, comma 3, della legge n. 958 del 1986 prevede infatti che “in favore del suddetto personale (NdR: indicato al comma 1 quale avente titolo al “premio”) che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, si provvede all’atto dell’invio in congedo e per l’effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell’Amministrazione, della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione” .<br />	<br />
Com’è agevole osservare dalla semplice lettura della norma, il Legislatore fa riferimento “all’atto del congedamento” (primo comma) ed all’&#8221;invio in congedo&#8221; (terzo comma), espressioni con le quali non può che intendersi il momento della cessazione della ferma di leva prolungata per il reinserimento del militare o del graduato nella vita civile.<br />	<br />
Resta pertanto esclusa &#8211; per tabulas &#8211; la possibilità che il beneficio per cui è causa sia attribuibile anche a chi continui a prestare servizio nell’ambito delle Forze armate o di cc.dd. “Amministrazioni ad ordinamento militare e civile”, come le Forze di Polizia e/o il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 115 del 26 gennaio 2010 e n. 1446 del 31 luglio 2009).<br />	<br />
L’interpretazione prescelta dal Collegio appare inoltre in linea con il prevalente orientamento già assunto, sulla questione, dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., in termini: CGA n. 532 del 10 giugno 2009, TAR Lazio, Sez. I^ bis: n. 8010 del 2004, nonché più di recente n. 11901 del 2008; TAR Puglia, Lecce n. 6619 del 2004 e n. 4164 del 2001; T.A.R. Campania – Napoli &#8211; 1 ottobre 1998 n. 3032; T.A.R. Sicilia – Palermo &#8211; 17 aprile 2001 n. 560; 15 luglio 1999 n. 1459 e 9 settembre 1999 n. 1716; T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna &#8211; Sez. I &#8211; 12 dicembre 2000 n. 1013; 3 giugno 1997 n. 362; T.A.R. Emilia-Romagna – Parma &#8211; 17 gennaio 1996 n. 7; T.A.R. Marche &#8211; 29 settembre 2000 n. 1373; T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sez. I &#8211; 24 novembre 1999 n. 3917).<br />	<br />
Né a diverse conclusioni appare possibile pervenire in considerazione della intervenuta cesura temporale (otto mesi circa) tra congedamento di parte ricorrente (31.12.2007) e decorrenza della sua successiva nomina in Polizia di Stato (16.09.2008).<br />	<br />
Ed infatti appare decisiva la considerazione che la detta nomina – a prescindere dalla relativa brevità del lasso di tempo intercorso dal congedamento &#8211; sia intervenuta in forza ed all’esito dei precedenti arruolamento e prestazione del servizio militare e non per “titolo” autonomo.<br />	<br />
In definitiva, in fattispecie quali quelle all’esame, non ricorre la “causa” dell’attribuzione del “premio”, da individuarsi, come già chiarito, nell’esigenza di garantire un sostegno economico ai militari che lascino il servizio senza diritto a pensione e che debbano reinserirsi nella vita civile.<br />	<br />
Per altro anche il precedente giurisprudenziale invocato da parte ricorrente (TAR Lazio, Roma, sez. Ia/bis, n. 13350/2009) &#8211; nel ritenere illegittima la richiesta restitutoria del premio già pagato, avanzata dall’Amm.ne della Difesa nei confronti di soggetto congedato con titolo alla nomina nella Polizia di Stato ma in assenza della stessa – ha ritenuto che “… l’Amministrazione potrà rivalutare la situazione qualora dovesse reperire le risorse utili per procedere all’incorporamento di coloro (tra i quali il ricorrente) che hanno superato il concorso.”.<br />	<br />
In considerazione delle superiori osservazioni – alla stregua delle quali non resta che escludere la fondatezza della pretesa azionata da parte ricorrente &#8211; il ricorso va respinto. <br />	<br />
Le spese possono essere compensate, stante l’assimilabilità della controversia d una causa di lavoro e la circostanza della temporanea cesura intervenuta tra prestazione del servizio militare e chiamata nelle Forze di Polizia.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Salvatore Veneziano, Presidente, Estensore<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/11/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-12-11-2010-n-24254/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 12/11/2010 n.24254</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2677/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2677/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2677</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Rovellizbr> L. M., M. A., P. S. (avv. A. Mariani) c/ Ministero della Difesa (Avv. Distr. St.) e nei confronti di B. (n.c.) sui presupposti per la concessione dell&#8217;indennità di &#8220;supercampagna&#8221; Militare e militarizzato – Stipendi, assegni e indennità – Indennità d’impiego operativo – Indennità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2677/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2677/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Rovellizbr> L. M., M. A., P. S. (avv. A. Mariani)  c/ Ministero della Difesa (Avv. Distr. St.) e  nei confronti di B. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la concessione dell&#8217;indennità di &ldquo;supercampagna&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Stipendi, assegni e indennità – Indennità d’impiego operativo – Indennità cd. di supercampagna – Spettanza – Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di indennità spettanti a personale delle FF.AA., gli incrementi percentuali previsti dall&#8217;art. 4 co. 2, D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360 (che prendono il nome di indennità di &#8221; supercampagna &#8220;) non ricevono applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell&#8217; indennità di campagna (di cui all&#8217;art. 3 co. 1, L. 23 marzo 1983 n. 78), ma un&#8217;applicazione particolare e limitata solo in favore di quel personale in servizio presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale (nella specie, il Collegio ha ritenuto legittimo il diniego dell’indennità di “supercampagna” opposto ad alcuni militari addetti a servizi di supporto all’attività del 30° Stormo dell’Aeronautica Militare – aeroporto di Elmas)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 117 del 2002, proposto da:<br />
<B>L. M., M. A.</B>, P. S., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Alessandro Mariani, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Scano n. 27; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero della Difesa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; </p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>B. E.</B>; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del diritto alla percezione, a decorrere dal 01.01.1999 dell’indennità di impiego operativo nella misura percentuale del 135% dell’indennità di impiego operativo di base (legge n. 78 del 23 marzo 1983 e d.P.R. n. 360 del 10 maggio 1996);</p>
<p align=center>nonché in via subordinata<br />	<br />
per l’annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della nota prot. n. SQA – 110/5156/F3 – 2 del 22.02.2001 e dei relativi provvedimenti ivi richiamati (tra cui la nota SMD 114/2/006/4520.1 del 4.01.01). <br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I ricorrenti, sono militari in servizio presso il Gruppo autotrasporti – sezione gruppi elettrogeni del Comando 30° Stormo dell’aeronautica militare – aeroporto di Elmas con categoria “assistenti tecnici genio elettronici”. Il Comando 30° stormo di Elmas è stato individuato tra i destinatari della maggiorazione del 135% della misura percentuale dell’indennità di impiego operativo di campagna.<br />	<br />
Affermano i ricorrenti, che in data successiva al 12 novembre 2001, sono venuti a conoscenza che lo Stato Maggiore nel riconoscere la maggiorazione al personale in servizio presso alcune articolazioni del supporto operativo, aveva escluso il personale in servizio presso il Gruppo autotrasporti.<br />	<br />
Hanno proposto quindi ricorso deducendo i seguenti motivi in diritto:<br />	<br />
violazione di legge ed eccesso di potere, errata e falsa applicazione artt. 3, 36 e 97 Costituzione, art. 4 d.P.R. n. 360 del 10.05.1996, disparità di trattamento, contraddittorietà e illogicità;<br />	<br />
violazione di legge ed eccesso di potere (art. 3 L. 241 del 1990, errata e falsa rappresentazione della realtà, contraddittorietà in atti).<br />	<br />
Concludevano per l’accoglimento del ricorso con conseguente accertamento del diritto alla percezione, a decorrere dal 01.01.1999 dell’indennità di impiego operativo nella misura percentuale del 135% dell’indennità di impiego operativo di base (legge n. 78 del 23 marzo 1983 e d.P.R. n. 360 del 10 maggio 1996);<br />	<br />
in via subordinata per l’annullamento della nota prot. n. SQA – 110/5156/F3 – 2 del 22.02.2001 e dei relativi provvedimenti ivi richiamati (tra cui la nota SMD 114/2/006/4520.1 del 4.01.01), con vittoria di spese e competenze. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. <br />	<br />
I ricorrenti partono dall’erroneo presupposto che spetterebbe loro l’indennità di “supercampagna” in quanto addetti a servizi di supporto all’attività del 30° Stormo dell’Aeronautica Militare – aeroporto di Elmas. <br />	<br />
L’assunto, ribadisce il Collegio, è palesemente infondato.<br />	<br />
Giova partire dal quadro normativo di riferimento.<br />	<br />
L’ indennità di campagna è stata istituita dall&#8217;articolo 3 della legge 23 marzo 1983 n. 78, che ne ha previsto l&#8217;attribuzione, nella misura del 115 per cento dell&#8217;indennità di impiego operativo di base (di cui all&#8217;art. 2 della stessa legge), agli ufficiali e ai sottufficiali dell&#8217;Esercito, della Marina e dell&#8217;Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna ivi indicati (corpi d&#8217;armata, divisioni, brigate e aerobrigate, stormi e reparti di volo, gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo, reparti elicotteri e reparti antisom, reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati, reparti intercettori teleguidati (IT), comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere, unità di controllo operativo e unità di scoperta, centrali e centri operativi in sede protetta, unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna).<br />	<br />
L&#8217;articolo 5 comma 9 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 ha poi stabilito che “l&#8217;indennità di cui all&#8217;art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3”.<br />	<br />
Il successivo d.P.R. 10 maggio 1996 n. 360, ha stabilito che “al personale di cui all&#8217;articolo 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna, impiegati nell&#8217;ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, è attribuita l&#8217;indennità mensile prevista dall&#8217;articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, così come rivalutata dall&#8217;articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennità non è cumulabile con l&#8217;indennità supplementare di prontezza operativa di cui all&#8217;articolo 8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78. Con determinazione interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista”. <br />	<br />
Lo Stato Maggiore della Difesa, al momento di individuare le articolazioni da inserire nell’elenco delle Unità ad elevato livello operativo, sulla base delle esigenze espresse dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica, non ha incluso quella di appartenenza dei ricorrenti. <br />	<br />
Tale scelta non è sindacabile da questo Giudice al di fuori dei casi di manifesta illogicità, o abnormità che nella fattispecie non è dato ravvisare. <br />	<br />
E’ pacifico infatti che gli incrementi percentuali previsti dall&#8217;art. 4 comma 2 d.P.R. n. 360 del 1996 (che prendono il nome di indennità di &#8221; supercampagna &#8220;) non ricevono applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell&#8217; indennità di campagna (di cui all&#8217;art. 3 comma 1 l. n. 78 del 1983), ma un&#8217;applicazione particolare e limitata solo in favore di quel personale in servizio presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 25 febbraio 2005 , n. 1252).<br />	<br />
Non ha errato quindi l’Amministrazione nel non corrispondere il trattamento economico richiesto in quanto palesemente non spettante ai ricorrenti. <br />	<br />
Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore</p>
<p><b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-30-12-2009-n-2677/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2009 n.2677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3361/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3361/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3361</a></p>
<p>Pres. Salvatore, Est. Maruotti Ministero della difesa (Avv. dello Stato) c/ L. Fuso e altri (Avv.ti A. Coratelli, M. Congedo), A. Capasso e altri (n.c.) sulla riscattabilità, ai fini dell&#8217;indennità di buonuscita, del periodo di ferma volontaria Militari &#8211; Ferma volontaria &#8211; Iscrizione al fondo previdenziale &#8211; Non sussiste &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3361/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-29-5-2009-n-3361/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.3361</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore,  Est. Maruotti<br /> Ministero della difesa (Avv. dello Stato) c/ L. Fuso e altri (Avv.ti A. Coratelli, M. Congedo), A. Capasso e altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla riscattabilità, ai fini dell&#8217;indennità di buonuscita, del periodo di ferma volontaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militari &#8211; Ferma volontaria &#8211; Iscrizione al fondo previdenziale &#8211; Non sussiste &#8211; Riscattabilità ai fini dell’indennità di buonuscita &#8211; Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A norma dell’art. 1, d.p.r. 1032/1973 il servizio prestato dai militari in posizione di ferma volontaria o rafferma, non dà diritto all’iscrizione d’ufficio al Fondo di previdenza ENPAS –ora INPDAP-, poiché, trattandosi di un rapporto di pubblico impiego a tempo determinato -che ben può concludersi senza passaggio al servizio permanente effettivo-, non assume i connotati del “servizio continuativo” richiesto dalla citata disposizione. Tali periodi peraltro sono considerati, ex art. 5, d.lgs. 165/97, servizi pre-ruolo utili ai fini previdenziali (con contribuzione a carico della p.a. ) e riscattabili ai fini dell’indennità di buona uscita (con contribuzione volontaria a carico dell’interessato). (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Contra cfr. Cons. di Stato-Sez. VI, sentenza 31 marzo 2006, n. 1643.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA     ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 3183 del 2003, proposto dal </p>
<p><b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, pro tempore, rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>i signori <b>Fuso Luigi, Murrone Flavio, Puce Ippazio, Sperani Angelo, Chiarello Donato, Galignani Giuseppe, Colazzo Pietro, Maio Carmine, Cataldi Egeo, Gervasi Antonio, Spedicato Paolo, Rizzo Giuseppe, De Luca Giuseppe, Spizuoco Luigi, Marullo Antonio, Castoro Giuseppe, Tamborrino Leonardo, De Dominicis Luigi Domenico, Gemma Giuseppe, Colomba Cosimo, De Biasio Antonio, Pati Igino, Saracino Angelo, Rollo Domenico Luigi, Ingrosso Fernando, Buia Vito, Caracciolo Giuseppe, Secolo Gianfranco, Verbena Giacinto, Mussardo Bruno, Corsano Lucio Giuseppe, Favale Vincenzo, Guida Cosimo, Paladini Antonio, Sponziello Angelo, Lezzi Donato, Miccoli Luigi, Girgemti Filippo, Pacella Roberto, Rosafio Nicola Antonio, Pariti Renato, Elia Michele, Rollo Luigi, Curilli Raffaele, Rocca Gerardo, Visini Cosimo, Vergine Noel Salvatore, Capone Alessandro, Monteforte Antonio, Dell&#8217;Anna Giuseppe, Aprile Umberto, Grande Mario, Nuzzachi Rocco, Greco Ippazio Vincenzo, Calo&#8217; Franco, Zuccala&#8217; Agostino, Lamarmora Francesco, Greco Salvatore Giovanni, Cocciolo Giuseppe, Catalano Cesare, Trinchera Giovanni, Pastore Rocco, Greco Salvatore, Carla Luigi Antonio, Frassante Carlo, Meleleo Claudio, Scurti Franco, Leo Francesco, Cappelli Donato, Fortunato Francesco, Marrocco Luigi, Surano Antonio, Perulli Antonio, Corrado Paolo, Bove Egidio, Panese Oronzo, Perrone Francesco, Laggetto Marco Valerio, Colazzo Rocco, De Riccardis Enrico, Liaci Pierluigi, Greco Vito Antonio, Rollo Maurizio, Maiorano Mario, Quarta Giuseppe, Marra Tommaso, Zuccala Luigi, Carluccio Elio, Manni Giovanni Franco, Degli Abbati Marcello, Ruggio Antonio, Serra Luigi, De Matteis Grazio. Rizzello Rocco, Zacchino Dario, Dimastrogiovanni Fernando, Cacciatore Angelo, Stinga Alfredo, Spedicato Roberto, Baldassarre Ferdinando, Ria Rocco, De Magistris Luigi, Graziani Giuseppe, De Giorgi Beraldo, Ianne Gioacchino Mario, Cleopazzo Gerardo, Casavola Eugenio, Bove Salvatore Antonio, Scrascia Vincenzo, Pianoforte Carlo, Maruccio Sergio, Delfini Antonio, Zompi Salvatore, Cafaro Mario, Pallara Carmine, Scorrano Arturo Alessandro, Perrone Davide, De Paoli Pietro, Schirinzi Massimo, Muci Antonio, Manni Antonio, Patera Salvatore, Perrone Pantaleo, Stanca Francesco, Candini Bruno, Macchia Giuseppe, Buttazzo Salvatore, Romano Donato, Malecore Oronzo, Rizzo Salvatore Marcello, Turrisi Carlo, Vantaggiato Roberto, Attanasio Franco, Zecca Antonio, Morra Roberto, Mingiano Vito, Ruberto Primaldo, Zecca Fernando, Negre Cosimo, Marulli Gaetano, Rossi Alessandro, Maglio Gaetanino, Nuzzaci Salvatore, Bitonti Fulvio, Pellegrino Pietro, Dolce Angelo, Frisenna Antonio, Vigliotta Angelo, Merola Francesco, Maniglio Pantaleo, Attanasi Giuseppe, Gemma Vincenzo, Saracino Cosimo Damiano, Capuzzello Salvatore, Cuppone Pantaleo, Carella Roberto, Pallara Fortunato, De Rinaldis Cosimo, Pagano Francesco, Marcucci Antonio, Muya Antonio, Calcagnile Marcello, De Iaco Angelo, Latino Giuseppe, Guida Salvatore, Paiano Augusto, Saracino Carlo, Stanca Salvatore, Savina Maurizio, Pati Giuliano, Cartani&#8217; Cosimo, Perrone Aldo, Mariano Antonio, Quarta Claudio, Quarta Giuseppe, Pasquino Carlo, Abbatepassero Daniele Bernardino, Iasi Luigi, Martella Bartolo, Gabrieli Paolo Brizio, Malorgio Walter, Palumbo Giovanni, Bianco Antonio, Lolli Rocco, Fuso Vincenzo, Cottin Francesco, Baldassarre Dario, Sperani Ugo Antonio, Maruccia Vincenzo, De Pascalis Pietro, Serio Oronzo, Grande Antonio Donato, Scaringella Giuseppe, Leo Oronzo, Pastore Rocco, Mazzotta Antonio, Marrocco Francesco, Mariano Mario, Botrugno Donato, Valente Pasquale, Stefanizzi Salvatore, Papadia Luigi, Di Lauro Cosimo, Fanigliulo Michele, Maniglio Romeo, Lezzi Giovanni, Benegiamo Luigi, Grazia Pasquale, De Santis Antonio, Perrone Rocco, Stabile Luigi, Casciaro Giorgio, Colazzo Salvatore, Rosato Giovanni, Palermo Francesco, Martina  Antonio, Rizzato Carlo, Ancora Vito, Attanasi Dario Donato, Stefanizzi Fernando, Matino Alessandro, Guerrieri Vincenzo, De Rubertis Luigi, Narducci Giuseppe, Turco Oronzo, Sanapo Osvaldo, Sansone Benvenuto, De Filippo Fernando, Schito Salvatore, De Filippo Anselmo, Colazzo Mario, D&#8217;Aprile Salvatore, Urru Luigi, Schlechtleitner Enrico, Pandelli Pietro, Spiri Giuseppe, Riccardi Michele, Costa Riccardo, Cuppone Cosimo Michele, Paglialonga Giuseppe, Luceri Luigi, Conte Vito Antonio, Polimeno Vincenzo, Bray Carmine, Travierso Antonio, Cagnazzo Giovanni, Attanasi Mario, Arcudi Luigi, Palizzotto Antonino, Piccinno Marcello, Querini Giuseppe, Risi Vincenzo, Scardini Angelo, Amoriello Domenico, Chezza Ippazzio, Pisanello Ottavio, Verbena Tommaso, Pisanello Giuseppe, De Blasi Raffaele, Giuliano Antonio, Giaffreda Rocco, Serio Giovanni, Cannazza Antonio, Vantaggiato Vito, Corvaglia Gianfranco, Bello Vincenzo Luigi, Bodelmonte Pantaleo Tommaso, Minerva Salvatore, Giancane Vincenzo, Centonze Giuseppe, Rescigno Stelio, Villani Giorgio, Pellegrino Giovanni Donato, Zilli Romualdo, Mele Vito, Danieli Giuseppe, Meleleo Giuseppe, Sozzo Giovanni, Russo Angelo, Finolezzi Luigi, Greco Lucio, Montanaro Vincenzo, Conte Sergio, Cavaliere Giuseppe, Lupoli Pierluigi, Carrozza Giorgio, Bruno Cesare Marcello, Forlano Franco, Caputo Giuseppe, Papa Carlo, Fasiello Cosimo Giuseppe, Sabetta Amerigo, Mazzotta Angelo, Lillo Francesco, Leo Pietro, Liberti Maurizio, Cafaro Vincenzo Cesario, Musca Maurizio, Giannotta Lucio, Zenna Giovanni, Presicce Sergio, Stanca Maurizio Lucio, Manca Giovanni, Maggiore Francesco, Pelle&#8217; Salvatore, Laterza Luigi, Calandriello Felice, Caloro Salvatore, Persano Eupremio, Strafella Francesco, Aloisi Michele Alvaro, Bray Mario, Albano Notarnicola Daniele, De Benedetto Salvatore, Greco Sergio, Mauro Luigi, De Giorgi Antonio, Albanese Giuseppe, Russo Giuseppe, Patera Michele, Vangeli Antonio, Bello Giuseppe, Antonaci Cosimo, Caputo Ugo, Carla&#8217; Teodoro, Santoro Pietro, Macchia Mario, Casaluce Salvatore, Avantaggiato Nicola, Cuppone Rocco Pasquale, Vangeli Salvatore, Costa Cosimo, Alemanno Salvatore, Clementini Michele, Greco Carmelo, Verdesca Cosimo, Bissi Sergio, Verdesca Giuseppe, Cordella Gaetano, D&#8217;Aprile Antonio, Curilli Maurizio, Fasiello Erminio Giovanni, Franco Damiano, Baglivi Giuseppe, Passione Attilio, Bello Vincenzo, Sambati Enzo, Rampino Serafino, Caputo Vincenzo, Cecere Giuseppe, Di Donfrancesco Brizio, Durante Marcello, Giuranna Gerardo, Delle Donne Serafino, Zuccala Vincenzo, Rizzo Tommaso, Manzo Francesco, Panarese Luciano, De Santis Antonio, Malorgio Luigi, Petrachi Angelo, Anastasia Antonio, Politano Cosimo, Gelso Attilio, Aprile Ignazio Leonardo, Chilla Salvatore, Patera Gianfranco, Stefani Flavio, Serra Cosimo, Mercuri Michele, Calo Sergio, Surano Cosimo, Colucci Raffaele, Pellegrino Vincenzo, Farenga Ugo, Danieli Simone, Bergamo Renato, Zecca Antonio, Guarascio Gino, Presicce Salvatore, Guido Cosimo, Durante, Picci Salvatore, Olivares Luigi Profilo Cosimo, Carichino Francesco, Benone Nicola Benito, Muciaccia Luigi, Pascali Giovanni, Montefrancesco Marcello, Accarino Giovanni, Frassanito Antonio, De Giorgi Roberto, Scoglio Pietro Antonio, Scoglio Maurizio, Di Falco Domenico, Grande Luigi, Calcagnile Elio, Cordella Romolo, Verdesca Pietro, Brocca Antonio, Piscopo Evaldo, Zaminga Marcello, Scarcella Fernando, Martino Antonio, Marti Giuseppe, Perrone Pompilio, Clarizio Emanuele, Greco Luigi, Petracca Giovanni, Vadacca Antonio, Galignano Antonio, Mariano Amleto, Colantuoni Francesco, Simone Vincenzo, Ceino Michele, Strafella Luciano, Calo&#8217; Fernando, Cassiano Attilio, Lanza Francesco, Maietta Giacomo, Vurro Luisi, Stella Michele, Dellisanti Giuseppe, Cera Francesco, Sanpietro Giuseppe, Inglese Giancarlo, Varra Giovanni, Taurino Aldo, Ianne Salvatore, Martina Lorenzo, Cuppone Pasquale, Monteforte Stefano, Lupo Marcello, Franco Corrado, Negro Luigi, Sorrentino Giovanni, Cordella Salvatore, Frisenda Salvatore, Capone Giuseppe, Giannini Vito Antonio, Attanasi Leonardo, De Giorgi Antonio, Taurino Vincenzo, Fasiello Roberto, Zingarello Benedetto, Gravina Ladislao, Manni Fernando, Ligorio Francesco, Macelletti Pietro, Lupia Antonio, Macilletti Luigi, Leli Giovanni, Starace Carlo, Pascali Niceta, Conte Antonio, Manca Maurizio Lazzaro, Caputo Giovanni, Settimo Francesco, Bernabe Luigi, Mariano Antonio, De Santis Fernando, Macchia Ferdinando, Cuppone Cosimo, Panarese Oronzo, Romano Salvatore, Altamura Gerardo, Zurlo Lorenzo, Martino Antonio, Quarta Giuseppe, Perrone Pompilio, Zenna Giovanni, Nuzzaci Salvatore</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Annarosa Coratelli e Massimo Congedo ed elettivamente domiciliati presso Gian Marco Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>i signori <b>Capasso Antonio, Monaco Carmelo, De Rinaldis Donato, Rollo Gilberto Donato, Palma Salvatore, Malecore Fernando</b>, non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. I, 18 luglio 2002, n. 3468, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 983 del 2000;</p>
<p>Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la memoria degli appellati, integrata con una memoria depositata in data 17 aprile 2009;<br />	<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />	<br />
	Relatore il Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 28 aprile 2009;<br />
	Udito l’Avvocato dello Stato Ferrante;<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in fatto e in diritto quanto segue</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con la sentenza gravata, il TAR per la Puglia, ha accolto in parte il ricorso proposto da un gruppo di ufficiali e di sottufficiali dell’Aeronautica militare e della Marina Militare, per il riconoscimento del diritto all’iscrizione d’ufficio al Fondo di previdenza ENPAS, ora INPDAP, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio (coincidente con l’inizio del periodo di ferma prolungata o rafferma, anteriormente, quindi, all’inizio del servizio permanente effettivo, ai fini dell’indennità di buonuscita), nonché alla restituzione delle somme versate da ciascuno come contributo di riscatto del periodo preruolo, oltre interessi e rivalutazione. <br />	<br />
Il TAR ha ritenuto che:<br />	<br />
&#8211; il servizio in posizione di “ferma” e “rafferma”, qualificabile come volontario, presenta tutti gli elementi che, secondo la giurisprudenza, caratterizzano il pubblico impiego (inclusa la predeterminazione della retribuzione, compresa la tredicesima men<br />
&#8211; l’art. 1, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nell’individuare i pubblici dipendenti aventi titolo all’iscrizione al Fondo di previdenza, ha compreso i militari in servizio “continuativo”, che è la posizione in cui si trovano i militari in “ferma” e “raff<br />
&#8211; ciò si evince anche dal R.D. 26 febbraio 1928, n. 619 [art. 2, comma 1, lett. b), e art. 3, lett. a)], il quale ha disposto che l’iscrizione decorreva dalla data di adozione del sistema di retribuzione a stipendio, nonché dagli artt. 2-7, r.d. 7 giugno<br />
Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero della difesa di iscrivere “ora per allora” i ricorrenti al Fondo ed ha invece respinto la domanda di restituzione dei contributi di riscatto versati volontariamente, perché proposta nei confronti dei Ministero anziché dell’INPDAP.<br />	<br />
Con il gravame in esame, il Ministero della difesa ha proposto appello avverso la sentenza del TAR, deducendo:<br />	<br />
a) col primo motivo, che il ricorso di primo grado sarebbe inammissibile per assoluta genericità, non avendo gli interessati specificato i presupposti di fatto costitutivi della loro pretesa (anche al fine di verificare il decorso della prescrizione, eventuali intervenute diffide, data del periodo in posizione pre-ruolo, somme versate per riscatto);<br />	<br />
	b) con il secondo motivo, che la sentenza sarebbe errata, in quanto:<br />
&#8211; le posizioni dei ricorrenti nel periodo pre-ruolo, quali sottufficiali in ferma volontaria, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1, d.P.R. n. 1032 del 1973 come aventi diritto all’iscrizione, perché non collegate ad un sistema retributivo<br />
	&#8211; il periodo di servizio intercorrente tra l’arruolamento volontario e il passaggio in servizio permanente effettivo potrebbe essere valorizzato ai fini dell’indennità di buonuscita, solo previo riscatto ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 1032 del 1973.<
	c) con il terzo motivo, infine, che l’iscrizione al fondo previdenziale de quo in ogni caso non spettare ai militari che non abbiano almeno la qualifica di sottufficiale.


2. Ritiene la Sezione che si può prescindere dall’esame del primo motivo di appello (con cui si deduce l’inammissibilità del ricorso di primo grado), poiché va accolto il secondo motivo, con cui è dedotta l’infondatezza del ricorso di primo grado.

	
	3. Il collegio non ignora che la Sesta Sezione di questo Consiglio (con le decisioni 15 novembre 2005, n. 6363, e 31 marzo 2006, n. 1643) ha condiviso la soluzione affermata dal TAR con la sentenza gravata (rilevando che il servizio prestato in posizione di ferma volontaria o rafferma avrebbe i connotati del servizio “continuativo” ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 1032 del 1973).<br />
<b>	</b>Tale soluzione non può tuttavia essere condivisa per le seguenti dirimenti ragioni.<br />
	L’art. 1, d.P.R. n. 1032 del 1973, nell’individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all’indennità di buonuscita, menziona i “<i>i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo</i>”.<br />
	Nell’ordinamento di settore, per “servizio permanente” o “continuativo” del militare non si intende qualunque rapporto di servizio, ma solo il servizio permanente effettivo, che costituisce il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato.<br />
	Dall’esame delle disposizioni che si sono susseguite per l’ordinamento militare, emerge che con le parole “<i>servizio continuativo</i>” si è richiamato, con una diversa denominazione, il medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi ‘iniziali’ del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza).<br />
Ciò si evince dalle univoche disposizioni non solo degli articoli 1 e 2 della legge n. 53 del 1989 e dell’articolo 68 della legge n. 212 del 1983, ma anche dagli articoli 1 e 2 della legge n. 833 del 1961 e dell’articolo 4 della legge n. 1168 del 1961 (delle cui disposizioni consapevolmente ha tenuto conto il <i>conditor iuris</i>, nella stesura dell’art. 1 del d.P.R. n. 1072 del 1973).<br />	<br />
Ciò risulta anche ragionevole, poiché il periodo di servizio in ferma prolungata, così come la ferma breve e la rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale, ai sensi degli articoli 5, 6 e 12 della legge l. n. 226 del 2004), costituisce un rapporto di servizio a tempo determinato.</p>
<p>4. Nelle fattispecie in esame, non è controverso che si controverta di rapporti di servizio aventi le caratteristiche del pubblico impiego.<br />	<br />
Tuttavia, si tratta di rapporti di pubblico impiego a tempo determinato, che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto automaticamente computabili al fine dell’indennità di buonuscita, come si evince dall’art. 1 del d.P.R. n. 1032 del 1973 sopra richiamato.<br />	<br />
	Ciò trova ulteriore conferma nella successiva legislazione e, in particolare, nell’art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, i cui commi 4, 5 e 6 hanno così disposto:<br />
	“<i>4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale. <br />
	5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l&#8217;amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente. <br />
	6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell&#8217;indennità di fine servizio</i>”.<br />
	Da tali disposizioni, si evince che va distinta la contribuzione ai fini previdenziali, rispetto ai contributi da versare per la corresponsione della indennità di buonuscita, proprio avendo riguardo alla ferma prolungata e breve, rilevante nel caso di specie.<br />
	Mentre, infatti, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’amministrazione ai sensi del comma 5, invece ai fini dell’indennità di buonuscita tali periodi sono “<i>riscattabili</i>”, ossia l’interessato può versare i contributi volontari.<br />
	Infatti, la riscattabilità viene riferita dal comma 6 ai servizi pre-ruolo e a quelli utili a fini previdenziali: anche se la ferma prolungata, quella breve e la rafferma vanno considerati servizi pre-ruolo utili ai fini previdenziali ai sensi del medesimo comma 5, comunque ai fini dell’indennità di buonuscita si tratta di periodi ‘<i>riscattabili</i>’, cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente, e non a contribuzione a carico dell’amministrazione.<br />
	Non rileva in contrario l’osservazione del TAR, secondo cui tali ferme sarebbero l’indispensabile canale di accesso al servizio permanente effettivo.<br />
Infatti, non solo si tratta di un canale di accesso non unico, ma le ‘ferme’ costituiscono periodi di lavoro a tempo determinato a sé stanti, che ben possono concludersi senza passaggio al servizio permanente effettivo. <br />	<br />
Proprio perché le ‘ferme’ consistono in attività lavorative a tempo determinato (che possono concludersi senza trasformazione in s.p.e.), il legislatore, nella sua discrezionalità, ha considerato tali periodi utili ai fini previdenziali (con contribuzione a carico dell’amministrazione), e riscattabili a fini dell’indennità di buonuscita (con contribuzione volontaria a carico degli interessati).<br />	<br />
	Risulta perciò che il Ministero della difesa (così come l’INPDAP) si è attenuto alle previsioni dell’art. 1 del d.P.R. n. 1032 del 1973 e dell’art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, nel rilevare la riscattabilità, ai fini dell’indennità di buonuscita, del periodo di servizio militare volontario anteriore al passaggio in servizio permanente effettivo.</p>
<p>5. Per le ragioni che precedono, il secondo motivo d’appello va accolto (con assorbimento del subordinato terzo motivo), sicché, in riforma della sentenza gravata, va integralmente respinto il ricorso di primo grado.<br />	<br />
<b>	</b>La novità della questione e le oscillazioni della giurisprudenza giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione Quarta), accoglie l’appello n. 3183 del 2003 e, in riforma della sentenza gravata, respinge integralmente il ricorso di primo grado n. 983 del 2000.<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 28 aprile 2009, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />	<br />
Costantino SALVATORE		&#8211; Presidente<br />	<br />
Luigi MARUOTTI				&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Pier Luigi LODI				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Goffredo ZACCARDI			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Anna LEONI				&#8211; Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2008 n.3629</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-28-8-2008-n-3629/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>C. Piscitello Pres. G. Calderoni Est. E. Reggiani ed altra (Avv. G. Fregni) contro il Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) e nei confronti del Comando Generale Arma dei Carabinieri (non costituito) sulla particolare disciplina che regola la concessione dell&#8217;equo indennizzo al personale militare ed assimilato e sulla spettanza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-28-8-2008-n-3629/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2008 n.3629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-28-8-2008-n-3629/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2008 n.3629</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres. G. Calderoni Est.<br /> E. Reggiani ed altra (Avv. G. Fregni) contro il Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) e nei confronti del Comando Generale Arma dei Carabinieri (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla particolare disciplina che regola la concessione dell&#8217;equo indennizzo al personale militare ed assimilato e sulla spettanza di rivalutazione monetaria e interessi legali agli eredi del pubblico dipendente medio tempore deceduto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militare e militarizzato – Equo indennizzo – Segue una disciplina speciale &#8211; Personale militare e della Polizia di Stato &#8211; Art. 11 del R.D. 15 aprile 1928, n. 1024 &#8211; Il termine semestrale per la presentazione della domanda decorre dalla data di conoscenza del giudizio formulato dalla Commissione medica ospedaliera in ordine alla dipendenza dell&#8217;infermità da causa di servizio</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Equo indennizzo – Decesso del dipendente &#8211; Rivalutazione monetaria ed interessi legali – Deve essere riconosciuta agli eredi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di concessione dell&#8217;equo indennizzo al personale militare ed assimilato, si applica una disciplina speciale non coincidente con quella in generale dettata per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Dunque, per il personale militare e della Polizia di Stato, ai sensi dell&#8217;art. 11 del R.D. 15 aprile 1928, n. 1024 il termine semestrale previsto dall&#8217;art. 51 DPR n. 6861957, per la presentazione della domanda di equo indennizzo, decorre dalla data di conoscenza del giudizio formulato dalla Commissione medica ospedaliera in ordine alla dipendenza dell&#8217;infermità da causa di servizio</p>
<p>2. Il credito per equo indennizzo è soggetto alla maggiorazione connessa alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, dalla data di verificazione dell&#8217;evento e fino al soddisfo, quando è fatto valere dagli eredi del pubblico dipendente medio tempore deceduto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla particolare disciplina che regola la concessione dell&#8217;equo indennizzo al personale militare ed assimilato e sulla spettanza di rivalutazione monetaria e interessi legali agli eredi del pubblico dipendente medio tempore deceduto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Sentenze: 3629/2008<br />
Registro Generale: 1819/1995</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: CALOGERO PISCITELLO	Presidente; GIORGIO CALDERONI	Consigliere relatore estensore; GRAZIA BRINI	Consigliere																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso 1819/1995  proposto da:</p>
<p><b>REGGIANI ENZA</b> e <b>DENAROSI DANIELA</b> rappresentate e difese da: FREGNI AVV. GIORGIO  con domicilio eletto in BOLOGNA  VIA D&#8217;AZEGLIO 34 pressoVANNI AVV. STEFANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>  rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di:</p>
<p><b>COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI</b> n.c.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto n. 2159 del 20.6.1995, notificato il 19.9.1995, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto l’istanza di equo indennizzo, presentata dalla ricorrente Reggiani Enza;<br />
nonché per l’accertamento<br />
della spettanza dell’equo indennizzo nella misura intera di 1^ categoria tabella A nella misura massima, sulla base delle tabelle stipendiali in vigore al momento della liquidazione e con rivalutazione monetaria ed interessi;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Cons. dott. Giorgio Calderoni;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 3.7.2008, gli avvocati delle parti presenti come da verbale;<br />
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. Le ricorrenti espongono in fatto quanto segue:<br />
&#8211;	in data 22.1.1982 è deceduto il Sig. Denarosi Antonio, appuntato C.C., loro rispettivo marito e padre;<br />	<br />
&#8211;	in data 1.3.1982, la Sig. ra Reggiani ha presentato alla Direzione provinciale del Tesoro di Bologna domanda di reversibilità della pensione privilegiata di 6^ categoria di cui il defunto era titolare;<br />	<br />
&#8211;	con nota 3.4.1982 prot. n. 10021/82, la predetta Direzione prov. le comunicava alla Sig. ra Reggiani che, con determinazione in pari data, le era stata concessa la pensione di reversibilità di annue lorde lire 1.626.000 dal 23.1.1982; e trasmetteva al Ministero della Difesa- Direzione generale pensioni, l’istanza delle medesime, volta ad ottenere la pensione privilegiata di reversibilità (art. 189 T.U. 1092/73); <br />	<br />
&#8211;	con foglio 19.8.1983, il Ministero della Difesa invitava la Sig. ra Reggiani a produrre nuova istanza di pensione privilegiata;<br />	<br />
&#8211;	al che, l’interessata provvedeva in data 22.9.1983;<br />	<br />
&#8211;	con processo verbale n. 10 del 10.3.1984, la C.M.O. di Bologna riteneva che il Sig. Denarosi era deceduto “per grave shock post-operatorio per perforazioni multiple di ulcere duodenali in gastroresecato” e giudicava tale infermità causa mortis in rapporto di interdipendenza con l’infermità “gastroresezione alta e distonia spastica del colon”, già valutata dipendente da causa di servizio;<br />	<br />
&#8211;	con istanza presentata in data 3.8.1984 (recte: 30.8.1984), la Sig. ra Reggiani chiese al Ministero della Difesa la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “grave shock post-operatorio per perforazioni multiple di ulcere duodenali in gastroresecato”;<br />	<br />
&#8211;	con decreto n. 393 del 14.2.1985, il Ministero della Difesa concesse alla Sig. ra Reggiani la pensione privilegiata ordinaria di reversibilità dal 23.1.1982;<br />	<br />
&#8211;	con nota 20.3.1986, la Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa del Ministero della Difesa chiese alla Sig. ra Reggiani di produrre, ai fini di procedere alla liquidazione dell’equo indennizzo,ulteriore documentazione, che l’interessata trasmise con lettera 16.4.1986;<br />	<br />
&#8211;	con nota 24.10.1986, la menzionata Direzione generale trasmise a Diferag “per l’impegno e il successivo inoltro alla Corte dei Conti” il decreto n. 1348 del 7.10.1986 e l’ordinativo diretto di £ 16.530.750;<br />	<br />
&#8211;	infine, con decreto 20.6.1995, n. 2159, il Comando generale dell’Arma dei carabinieri respinse la domanda di equo indennizzo per intempestività della stessa (22.9.1983) rispetto alla data del decesso avvenuto il 15.2.1982.<br />	<br />
Avverso tale provvedimento, vengono dedotte in ricorso le censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione; violazione dell’art. 51 D.P.R. n. 686/1957, sotto i seguenti profili: <br />
&#61607;	il Comando generale avrebbe errato nel ritenere che la sig. ra Reggiani abbia presentato domanda di equo indennizzo (così dovendosi intendere l’istanza di pensione privilegiata di reversibilità) solo il 22.9.1983 (su espressa richiesta del Ministero), in quanto tale domanda di pensione era stata già presentata in data 1.3.1982, seppure alla Direzione prov. del Tesoro di Bologna, anziché al Ministero della Difesa, al quale comunque fu spedita dal predetto Ufficio in data 3.4.1982; <br />	<br />
&#61607;	invero, la domanda presentata ad una branca dell’Amministrazione statale incompetente varrebbe comunque ai fini del rispetto dei termini<br />	<br />
&#61607;	in subordine, le ricorrenti avrebbero avuto conoscenza della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che ha determinato la morte del sig. Denarosi solo dopo che in tal senso si era espressa (il 16.3.1984) la C.M.O. di Bologna, essendo, rispetto a tale data, pienamente tempestiva la domanda di ottenimento dell’equo indennizzo presentata al Distretto militare di Modena il 30.8.1984; <br />	<br />
&#61607;	inoltre, il Ministero della difesa avrebbe già riconosciuto l’interdipendenza con il decreto 14.2.1985 ed in questo caso, secondo la giurisprudenza, la domanda non potrebbe essere ritenuta intempestiva, salvo che si proceda al preventivo annullamento d’ufficio del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio;<br />	<br />
&#61607;	da ultimo, con il decreto 7.10.1986 n. 1348/CC il Ministero aveva già riconosciuto alla Sig. ra Reggiani l’equo indennizzo richiesto.																																																																																												</p>
<p>2. Il Ministero intimato resiste al ricorso con atto formale.</p>
<p>3. Dopo la presentazione (18.10.2007) di nuova istanza di fissazione di udienza ex art. 9, comma 2 legge n. 205/2000, la causa passava in decisione all’odierna pubblica udienza, in vista della quale le ricorrenti dimettevano memoria conclusiva.</p>
<p>4.1. Tanto premesso, il Collegio osserva che, dei differenti profili di censura prospettati dalle ricorrenti, riveste valore dirimente (e assorbente rispetto a tutti gli altri) quello su cui &#8211; non per caso &#8211; si concentra la memoria conclusiva delle stesse e che individua, quale momento di decorrenza del termine semestrale per la presentazione della domanda di equo indennizzo, la comunicazione del verbale della Commissione medica ospedaliera, contenente l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e l’assegnazione della categoria di infermità.<br />
In tal senso è, infatti, la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale, in materia di concessione dell&#8217;equo indennizzo al personale militare ed assimilato, si applica una disciplina speciale non coincidente con quella in generale dettata per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato.<br />
Dunque, per il personale militare e della Polizia di Stato, ai sensi dell&#8217;art. 11 del R.D. 15 aprile 1928, n. 1024 il termine semestrale previsto dall&#8217;art. 51 DPR n. 6861957, per la presentazione della domanda di equo indennizzo, decorre dalla data di conoscenza del giudizio formulato dalla Commissione medica ospedaliera in ordine alla dipendenza dell&#8217;infermità da causa di servizio (da ultimo: Sez. VI, 15 maggio 2006, n. 2710 e IV Sezione 15 novembre 2004, n. 7403 – richiamata dalle ricorrenti nella menzionata memoria conclusiva – che a sua volta cita anche Sez. IV 22 aprile 1996, n. 525).</p>
<p>4.2. Nel caso di specie, ne consegue che:<br />
a)	risulta tempestiva la domanda presentata il 30 agosto 1984 (si veda il timbro di arrivo apposto dal Distretto Militare di Modena) dalla Sig. ra Reggiani e facente espresso riferimento proprio al verbale 16 marzo 1984 della C.M.O. di Bologna;<br />	<br />
b)	risulta illegittimo e va annullato l’impugnato decreto n. 2159/1995, con cui il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto per intempestività la domanda della Sig. ra Reggiani.																																																																																												</p>
<p>4.3. Quanto all’ulteriore domanda di accertamento proposta dalla ricorrente (spettanza dell’equo indennizzo nella misura intera di I categoria tabella A nella misura massima e relative modalità di calcolo), il Collegio rileva che &#8211; ancora secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato &#8211; simili richieste di pronunciare sulla fondatezza della pretesa originaria alla liquidazione dell&#8217;equo indennizzo vanno disattese in quanto non è consentito al giudice, una volta che abbia accolto il ricorso nella parte attinente alla tempestività della domanda, “di sostituirsi all&#8217;Amministrazione in spazi riservati alle sue autonome determinazioni” (cfr. capo 7 sentenza Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2175), cosicché “quanto alle modalità di determinazione dell&#8217;equo indennizzo e alle esatte poste di riferimento, spetta all&#8217;Amministrazione soccombente farsene carico in sede di determinazione degli emolumenti spettanti alla richiedente” (capo 7 decisione sez. V, 29 gennaio 1999, n. 86).<br />
Analogamente, nella presente controversia, una volta stabilita la tempestività della domanda di equo indennizzo presentata dalla Sig. ra Reggiani, spetta alla soccombente Amministrazione della Difesa determinare, nel prosieguo del procedimento amministrativo, l’esatto ammontare della sorte capitale spettante alla vedova del Sig. Denarosi.</p>
<p>4.4. Circa, infine, l’ultima domanda da questa formulata (spettanza di interessi e rivalutazione monetaria sulla somma così determinata), il Collegio deve rimarcare un’ulteriore peculiarità che contraddistingue la presente controversia, e cioè l’intervenuto decesso del pubblico dipendente per cause di servizio.<br />
In tal caso non può, invero, trovare applicazione la regola generale secondo cui la corresponsione dell’equo indennizzo non è soggetta a rivalutazione monetaria (perché l’istituto non ha natura retributiva ed è assistito, oltretutto, da un autonomo meccanismo di rivalutazione, siccome nella determinazione del quantum l&#8217;amministrazione tiene conto del trattamento retributivo del dipendente al momento della definizione del procedimento), laddove spettano, invece, gli interessi corrispettivi (ex art. 1282 c.c.) dalla data dell&#8217;atto concessorio dell&#8217;equo indennizzo a quello dell&#8217;effettivo pagamento, e cioè da quando il credito è divenuto liquido ed esigibile (Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2292). <br />
Infatti, nell’eventualità della morte del pubblico dipendente, la giurisprudenza, prendendo le mosse dalla decisione della Corte Costituzionale &#8211; a mente della quale &#8220;il diritto all&#8217;equo indennizzo per la menomazione dell&#8217;integrità fisica viene riconosciuto anche in caso di morte&#8230;sorge nel momento stesso in cui si manifesta la perdita dell&#8217;integrità fisica&#8230;.precede la morte ed appartiene alla sfera patrimoniale dell&#8217;infortunato, da questi acquisito in vita e trasmesso a gli eredi, ai quali spetta per diritto di successione e non come diritto proprio&#8221; (sentenza n. 321 del 30.10.1997) &#8211; si è orientata, con indirizzo costante (cfr. Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 26/1996, n. 3214 del 10.6.2002, n. 5359 del 29 luglio 2004, n. 2523 del 9 maggio 2006), nel senso che il credito per equo indennizzo è soggetto alla maggiorazione connessa alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, dalla data di verificazione dell&#8217;evento e fino al soddisfo, quando è fatto valere dagli eredi.<br />
Trasponendo le menzionate acquisizioni giurisprudenziali al caso in esame, deve convenirsi che la domanda delle ricorrenti, tesa alla percezione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, è fondata e deve essere soddisfatta dalla soccombente Amministrazione, che corrisponderà loro interessi e rivalutazione monetaria &#8211; secondo le misure e le disposizioni di legge rispettivamente vigenti ratione temporis &#8211; dalla data del decesso del loro congiunto e sino all’effettivo soddisfo.</p>
<p>5. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi e nei limiti dianzi precisati.<br />
Le spese seguono la soccombenza e possono essere equitativamente liquidate (tenuto conto della peculiarità in fatto della controversia, risultante dall’esposizione sub 1, e dell’epoca della sua proposizione) in complessivi € 2.000,00 (euro 2000/00), al netto degli accessori di legge.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo ACCOGLIE nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto 20.6.1995, n. 2159 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.<br />
Condanna il Ministero della Difesa a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro 2000/00), al netto degli accessori di legge.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 3.7.2008.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 28.8.2008<br />
Bologna li 28.8.2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-28-8-2008-n-3629/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2008 n.3629</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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