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	<title>Militare e militarizzato-Armi ed esplosivi Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Militare e militarizzato-Armi ed esplosivi Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.4201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-4201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-4201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.4201</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, Questura di Mantova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro -OMISSIS-, non costituito in giudizio) Nel nostro ordinamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-4201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.4201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-1-7-2020-n-4201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 1/7/2020 n.4201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, Questura di Mantova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro -OMISSIS-, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Nel nostro ordinamento non sono riconosciute posizioni di diritto soggettivo in ordine alla detenzione e al porto di armi, costituendo, anzi, tali situazioni eccezioni al generale divieto di portare armi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Autorizzazioni e concessioni &#8211; detenzione e porto di armi &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel nostro ordinamento non sono riconosciute posizioni di diritto soggettivo in ordine alla detenzione e al porto di armi, costituendo, anzi, tali situazioni eccezioni al generale divieto di portare armi. Di conseguenza, il rilascio o il rinnovo di un porto d&#8217;armi e la possibilità  detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti postulano una ricognizione in ordine alla mancanza di indizi che non consentano di escludere la possibilità  di abusarne, anche laddove privi di rilievo penale o estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità  sociale dell&#8217;interessato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/07/2020<br /> <strong>N. 04201/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08463/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <br /> sul ricorso numero di registro generale 8463 del 2019, proposto dal Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, Questura di Mantova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> -OMISSIS-, non costituito in giudizio;<br /> <br /> <strong><em>per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.</em></strong><br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza telematica del giorno 11 giugno 2020 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati presenti secondo la legge come da delega in atti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1 &#8211; Con ricorso al TAR l&#8217;odierno appellante ha impugnato, previa domanda di sospensione, il decreto -OMISSIS- del 9.9.2016 con cui il Prefetto di Mantova gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ed il decreto del Questore di Mantova Cat. -OMISSIS- di revoca della licenza di porto d&#8217;armi ed il relativo libretto, entrambi basati sul deferimento all&#8217;A.G. per violazione dell&#8217;art. 697 c.p. in quanto trovato in possesso di munizioni non denunciate.<br /> 2 &#8211; Con l&#8217;appellata sentenza -OMISSIS- il TAR per la Lombardia, sede di Brescia, Sezione I, ha accolto il ricorso, ritendendo fondate le censure con le quali il ricorrente lamentava che la discrezionale valutazione operata dall&#8217;Amministrazione non aveva dato conto della effettiva inaffidabilità  ad un corretto uso delle armi alla luce di un compiuto giudizio prognostico.<br /> 3 &#8211; In particolare il TAR ha ritenuto i provvedimenti impugnati &#8220;viziati sotto i profili della carenza istruttoria e del difetto motivazionale&#8221; in quanto fondati &#8220;esclusivamente, sull&#8217;unico rilievo, asseritamente ostativo, rappresentato dal deferimento del ricorrente all&#8217;A.G. per il reato di cui all&#8217;art. 697 c.p. (detenzione abusiva di armi e munizione)&#8221;, mentre al contrario, secondo il giudice di primo grado, occorrerebbe escludere che &#8220;siffatto presupposto integri fattispecie, al ricorrere della quale il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonchè l&#8217;accessivo ritiro del rilasciato titolo, abbiano carattere di stretta conseguenzialità  &#8211; privando, per l&#8217;effetto, l&#8217;Amministrazione di qualsivoglia apprezzamento discrezionale&#8221;. Dunque, l&#8217;Autorità  avrebbe &#8220;omesso di acquisire (e, conseguentemente, di valutare) l&#8217;intero complesso degli elementi fattuali ai fini di un compiuto apprezzamento in ordine all&#8217;esistenza &#8211; o meno &#8211; dei presupposti preordinati all&#8217;esercizio della discrezionale potestà  sostanziatasi nel divieto oggi avversato&#8221;.<br /> 4 &#8211; Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Ministero dell&#8217;interno, che deduce la violazione dell&#8217;art. 39 TULPS essendo &#8220;indubbio che la disciplina delle licenze di P.S. richieda il possesso della buona condotta e l&#8217;affidabilità  nell&#8217;uso delle armi, la cui valutazione è rimessa all&#8217;Autorità  di P.S. alla luce del complessivo giudizio connotato da lata discrezionalità &#8220;.<br /> Infatti, prosegue il Ministero appellante, &#8220;l&#8217;Amministrazione ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l&#8217;adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell&#8217;arma. La misura restrittiva persegue infatti la finalità  di prevenire la commissione dei reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi&#8221;.<br /> 5 &#8211; L&#8217;appello è fondato e deve essere pertanto accolto.<br /> 5.1 &#8211; Secondo una oramai consolidata giurisprudenza anche di questa Sezione, dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi, nel nostro ordinamento non sono riconosciute posizioni di diritto soggettivo in ordine alla detenzione e al porto di armi, costituendo, anzi, tali situazioni eccezioni al generale divieto di portare armi. La stessa Corte Costituzionale con sentenza 440/1993 ha statuito che: &#8220;il porto d&#8217;armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando invece eccezione al normale divieto di portare armi, e può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esiste perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse in modo da scagionare dubbi e perplessità  sotto il profilo dell&#8217;ordine pubblico e tranquilla convivenza della collettività , dovendo essere garantita anche l&#8217;intera e restante massa dei consociati sull&#8217;assenza di pregiudizi sulla loro incolumità &#8220;.<br /> 5.2 &#8211; Di conseguenza, il rilascio o il rinnovo di un porto d&#8217;armi e la possibilità  detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti postulano una ricognizione in ordine alla mancanza di indizi che non consentano di escludere la possibilità  di abusarne, anche laddove privi di rilievo penale o estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità  sociale dell&#8217;interessato (fra le altre, Cons. Stato, sez. III, 24 agosto 2016 n. 3687, 7 marzo 2016 n. 922, 1° agosto 2014 n. 4121 e 12 giugno 2014 n. 2987).</p>
<p> 5.3 &#8211; In tale quadro, la revoca della licenza di porto d&#8217;armi ed il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi risultano essere stati non solo correttamente, bensì¬ doverosamente, adottati a seguito di un riscontrato comportamento che, pur non configurando un diretto abuso nell&#8217;uso delle armi medesime, deve indurre a formulare una ragionevole prognosi sfavorevole circa la possibilità  di successivi abusi, essendo stato l&#8217;appellante denunciato alla Autorità  Giudiziaria per il reato di detenzione abusiva di munizioni, in quanto trovato in possesso di -OMISSIS- non dichiarate.<br /> 5.4 &#8211; Infatti, una tale violazione, lungi da costituire un mero inadempimento formale di prescrizioni burocratiche, si palesa direttamente lesiva delle misure poste a presidio del controllo e della tracciabilità  delle armi e munizioni e della individuazione delle responsabilità  in caso di loro uso abusivo, e quindi è senz&#8217;altro in grado di giustificare una valutazione di non affidabilità  indipendentemente da ogni ulteriore accertamento di diversi o ulteriori profili di pericolosità  sociale dell&#8217;interessato.<br /> 6 &#8211; Alla stregua delle pregresse considerazioni, l&#8217;appello deve essere accolto e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;appellata sentenza deve conseguentemente essere respinto il ricorso di primo grado. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;appellata sentenza respinge il ricorso di primo grado.<br /> Condanna il ricorrente di primo grado al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, che vengono complessivamente liquidate in Euro 6.000,00 (seimila) oltre ad IVA, CPA e accessori.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona appellante.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore<br /> Ezio Fedullo, Consigliere<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 18/6/2020 n.1198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-18-6-2020-n-1198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-18-6-2020-n-1198/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 18/6/2020 n.1198</a></p>
<p>Carmine Volpe Presidente, Daniele Ravenna Consigliere, estensore; (Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente &#8220;Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell&#8217;armamento in dotazione all&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-18-6-2020-n-1198/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 18/6/2020 n.1198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-consultiva-per-gli-atti-normativi-parere-18-6-2020-n-1198/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione consultiva per gli atti normativi &#8211; Parere &#8211; 18/6/2020 n.1198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carmine Volpe Presidente, Daniele Ravenna Consigliere, estensore;  (Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente &#8220;Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell&#8217;armamento in dotazione all&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia&#8221;).</span></p>
<hr />
<p>Schema di DPR sull&#8217;armamento delle Forse di Polizia :  pistola ad impulsi elettrici (PIE).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Atti normativi &#8211; parere della Sezione per gli Atti Normativi- schema di modifica al DPR n. 359/1991.<br /> <br /> 2.- Atti normativi &#8211; scarsa comprensibilità  dei testi &#8211; possibili rimedi.<br /> <br /> 3.- Schema di DPR sull&#8217;armamento delle Forse di Polizia &#8211; pistola ad impulsi elettrici (PIE).<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Lo schema oggetto del parere del Consiglio di Stato è volto ad apportare modifiche, con la tecnica della novella, al d.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359, recante &#8220;Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell&#8217;armamento in dotazione all&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia&#8221;.</em></div>
<p> Â <br />  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Le diffuse critiche circa la scarsa comprensibilità , a prima lettura, delle disposizioni redatte in forma di &#8220;novella&#8221; dovrebbero cedere, a fronte della considerazione che i testi normativi modificati dalle &#8220;novelle&#8221; sono posti a disposizione della generalità  dei cittadini attraverso la banca dei testi pubblica e gratuita &#8220;Normattiva&#8221; accessibile su Internet.</em><br /> <br /> <em>3.In ordine all&#8217;armamento in dotazione all&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale della Polizia di Stato, lo schema relativo di DPR interviene a novellare il d.P.R. n. 359/2001 con varie modifiche, la prima &#8211; e senza dubbio la pìù rilevante delle quali &#8211; aggiunge, nell&#8217;art. 8, comma 2, che come detto reca l&#8217;elenco delle tipologie dell&#8217;armamento di reparto, la &#8220;pistola ad impulsi elettrici&#8221;. La pistola ad impulsi elettrici (PIE) è caratterizzata dal fatto di fare uso di impulsi elettrici con proiezione a corto raggio di due dardi che rimangono collegati all&#8217;arma per mezzo di fili conduttori. Si rileva che la sperimentazione della PIE è stata autorizzata dall&#8217;art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 (&#8220;Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità  e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonchè per assicurare la funzionalità  del Ministero dell&#8217;interno&#8221;), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, come modificato dall&#8217;art. 19, comma 5, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (&#8220;Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità  del Ministero dell&#8217;interno e l&#8217;organizzazione e il funzionamento dell&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata&#8221;), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.</em><br /> <em>Occorre quindi ricordare che il suddetto art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 119/2014 ha demandato a un decreto del Ministro dell&#8217;interno l&#8217;avvio, &#8220;con le necessarie cautele per la salute e l&#8217;incolumità  pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute&#8221;, della sperimentazione della pistola elettrica Taser.</em><br /> <em>Il successivo decreto-legge n. 113/2018, con l&#8217;art. 19, comma 5, si è limitato &#8211; per quanto qui concerne &#8211; a sostituire alla dizione &#8220;pistola elettrica Taser&#8221; quella di &#8220;arma comune ad impulsi elettrici&#8221; e, nel contempo, ha disciplinato la sperimentazione, limitatamente ad alcune amministrazioni comunali, delle suddette armi.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">NUMERO AFFARE 00601/2020<br /> OGGETTO:<br /> Ministero dell&#8217;interno.<br /> <br /> Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, concernente &#8220;Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell&#8217;armamento in dotazione all&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia&#8221;.<br /> <br /> LA SEZIONE<br /> Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0009654 in data 19/05/2020, con la quale il Ministero dell&#8217;interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull&#8217;affare consultivo in oggetto;<br /> Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna.<br /> <br /> Premesso:<br /> Il Ministero dell&#8217;interno chiede, con nota prot. n. 9654 del 19 maggio 2020, debitamente sottoscritta dal Ministro, il parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.P.R. indicato in oggetto.<br /> L&#8217;Amministrazione richiedente riferisce che lo schema è volto alla modifica del d.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359, il quale definisce e specifica i criteri per la determinazione dell&#8217;armamento in dotazione all&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale della Polizia di Stato, fissando specifiche caratteristiche tecniche, balistiche e di funzionamento delle armi in dotazione individuale e di reparto nelle due tipologie &quot;ordinarie&quot; e &quot;speciali&quot; e prevedendo le tipologie di munizionamento da utilizzare con le rispettive armi.<br /> Soggiunge che l&#8217;intervento regolatorio corrisponde ad un&#8217;esigenza avvertita da tempo a livello operativo ed appare necessario ai fini di un generale ammodernamento dell&#8217;armamento e del munizionamento in dotazione alla Polizia di Stato per renderlo adeguato e rispondente alle mutate esigenze operative.<br /> In particolare, il Ministero sottolinea che l&#8217;intervento normativo assume particolare rilevanza in quanto introduce anche la &quot;pistola a impulsi elettrici&quot; tra le dotazioni ordinarie di reparto, terminato il periodo di sperimentazione.<br /> Lo schema di decreto si compone di due articoli.<br /> L&#8217;art. 1, redatto con la tecnica della novella normativa, contiene le modifiche da apportare alle disposizioni del d.P.R. n. 359/1991. L&#8217;art. 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.<br /> Lo schema è corredato di:<br /> &#8211; relazione al Ministro per il Consiglio di Stato;<br /> &#8211; relazione illustrativa;<br /> &#8211; relazione tecnica, recante la &#8220;bollinatura&#8221; e attestante la insussistenza di nuovi oneri;<br /> &#8211; relazione di analisi tecnico-normativa.<br /> La relazione illustrativa segnala che per il provvedimento è stata chiesta l&#8217;esclusione dall&#8217;AIR ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 1), lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169 (ai sensi del quale l&#8217;AIR è esclusa per &#8220;<em>disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato</em>&#8220;). Peraltro agli atti non è allegata la relativa comunicazione al DAGL.<br /> Con successiva nota prot. n. 10533 del 29 maggio 2020, il Ministero ha trasmesso:<br /> &#8211; il concerto reso, d&#8217;ordine del Ministro, dal Capo dell&#8217;Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze con nota prot. n. 1328 del 25 maggio 2020;<br /> &#8211; il concerto reso, d&#8217;ordine del Ministro, dal Capo dell&#8217;Ufficio legislativo del Ministero della difesa con nota prot. n. 19438 del 22 maggio 2020;<br /> &#8211; copia della nota n. 34430 in data 26 maggio 2020, con la quale il Gabinetto del Ministro ha trasmesso uno stralcio declassificato del verbale della seduta del 15 maggio 2019 del Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica, sentito ai sensi dell&#8217;art. 30, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.<br /> Infine, il Ministero ha trasmesso un testo a fronte fra il d.P.R. n. 359/1991 quale attualmente vigente e il testo quale risulterebbe modificato dallo schema in esame.<br /> <br /> <strong>Considerato</strong>:<br /> Lo schema in esame è volto ad apportare modifiche, con la tecnica della novella, al d.P.R. 5 ottobre 1991, n. 359, recante &#8220;<em>Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell&#8217;armamento in dotazione all&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia</em>&#8220;.<br /> A sua volta, tale regolamento faceva seguito al d.P.R. 13 marzo 1986, n. 135, dal titolo pressochè identico e recante analogo contenuto, che appare <em>prima facie</em> essere stato a suo tempo superato dal d.P.R. n. 359/1991, ma che non risulta formalmente abrogato. Valuti quindi l&#8217;Amministrazione se nell&#8217;occasione, per chiarezza sistematica, non sia opportuno disporre la formale abrogazione delle disposizioni del d.P.R. n. 135/1986 che risultino giÃ  implicitamente abrogate ovvero, laddove ne sussistano i presupposti, dell&#8217;intero d.P.R..<br /> Il fondamento normativo, così¬ del d.P.R. n. 135/1986, come del d.P.R. n. 359/1991 e altresì¬ del testo in esame, risiede nell&#8217;art. 30 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (&#8220;<em>Nuovo ordinamento dell&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza</em>&#8220;), rubricato &#8220;<em>Armamento e divise</em>&#8220;, il cui primo comma dispone che: &#8220;<em>I criteri per la determinazione dell&#8217;armamento in dotazione all&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità  alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio</em> <em>dei ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica</em>&#8220;.<br /> Considerato che tale disciplina speciale precede cronologicamente la norma generale sulla emanazione degli atti normativi del Governo di cui all&#8217;art. 17 della legge n. 400/1988, e stante la natura regolamentare della normativa in esame, correttamente l&#8217;Amministrazione richiedente ha ritenuto di doversi applicare, nel procedimento di emanazione dello schema in esame, anche tale articolo, che viene opportunamente richiamato nel preambolo (richiamo che invece era stato omesso nel preambolo del d.P.R. n. 359/1991, pur successivo alla legge n. 400/1988).<br /> Va peraltro osservato che nel preambolo dello schema si fa riferimento alla &#8220;<em>proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell&#8217;economia e delle finanze</em>&#8220;. In realtà  il sopra ricordato art. 30 della legge n. 121/1981 menziona esclusivamente la proposta del Ministro dell&#8217;interno e i concerti dei Ministri della difesa e delle finanze, ma non la proposta del Presidente del Consiglio, che pertanto andrebbe espunta.<br /> Inoltre il preambolo andrebbe corretto anche laddove menziona il parere del Consiglio di Stato, sopprimendo, dopo la parola: &#8220;adunanza&#8221;, la parola &#8220;generale&#8221;, giacchè il parere sugli atti normativi non viene pìù espresso in sede di Adunanza generale, bensì¬ dalla appositamente istituita Sezione consultiva per gli atti normativi.<br /> Per concludere sul punto, alla luce degli atti trasmessi, la disciplina procedimentale derivante dal combinato disposto dei citati artt. 30 della legge n. 121/1981 e 17 della legge n. 400/1988 appare correttamente applicata.<br /> Per quanto attiene alla struttura del testo in esame, come detto, esso, con l&#8217;art. 1, apporta modifiche testuali al d.P.R. n. 359/1991 con la tecnica della &#8220;novella&#8221;. Dal momento che il citato d.P.R. reca una organica disciplina della materia ad esso demandata dalla legge 121/1981 e che l&#8217;Amministrazione aveva la necessità  di apportare solo circoscritte e puntuali modifiche a tale disciplina, tale scelta appare metodologicamente corretta, in applicazione del generale principio sulla redazione dei testi normativi, sancito nelle circolari congiunte dei Presidenti del Senato, della Camera dei deputati e del Consiglio dei ministri in data 20 aprile 2001, secondo cui [n. 3, lettera a)] &#8220;<em>Ãˆ privilegiata la modifica testuale («novella») di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette</em>.&#8221;<br /> Le diffuse critiche circa la scarsa comprensibilità , a prima lettura, delle disposizioni redatte in forma di &#8220;novella&#8221; dovrebbero cedere, a fronte della considerazione che i testi normativi modificati dalle &#8220;novelle&#8221; sono posti a disposizione della generalità  dei cittadini attraverso la banca dei testi pubblica e gratuita &#8220;Normattiva&#8221; accessibile su Internet. Peraltro si suggerisce che, per agevolare ulteriormente la conoscibilità  del testo quale modificato, l&#8217;Amministrazione proceda, contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello schema qui in esame, alla ripubblicazione del d.P.R. n. 359/1991 quale risulterà  dalle modifiche, in applicazione dell&#8217;art. 6, secondo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, &#8220;<em>Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana</em>&#8220;, secondo il quale &#8220;<em>Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modifiche disposte nelle forme indicate nel precedente comma, il Ministero competente può predisporre, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo aggiornato della legge o dell&#8217;atto, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte</em>.&#8221;<br /> Riguardo al contenuto, occorre muovere dal citato art. 30 della legge n. 121/1981 che, come detto, ha demandato alla fonte secondaria di definire i &#8220;<em>criteri per la determinazione dell&#8217;armamento in dotazione all&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza</em>&#8220;, &#8220;<em>anche in difformità  alle vigenti norme in materia di armi</em>&#8220;. In attuazione di tale previsione, il d.P.R. n. 359/1991 (così¬ come in precedenza il d.P.R. n. 135/1986) ha dettato una normativa dall&#8217;impianto chiaro e lineare. Nel Capo I l&#8217;armamento in dotazione viene distinto nelle categorie di armamento &#8220;individuale&#8221; o &#8220;di reparto&#8221;; quest&#8217;ultimo si distingue in &#8220;ordinario&#8221; o &#8220;speciale&#8221; (art. 2). Il regolamento elenca poi le diverse tipologie di armamento per ciascuna categoria. Per l&#8217;armamento individuale, si tratta della sola pistola semiautomatica (art. 3); per l&#8217;armamento di reparto, sia ordinario che speciale, vengono elencate pìù tipologie, quali lo sfollagente, la pistola mitragliatrice, ecc. (art. 8).<br /> I Capi II e III dettano, in singoli articoli, le caratteristiche tecniche per ciascuna tipologia: il Capo II, recante il solo art. 10, riguarda l&#8217;armamento di dotazione individuale (cioè la pistola semiautomatica), mentre il Capo III riguarda l&#8217;armamento di reparto. L&#8217;articolo relativo a ciascuna tipologia elenca puntualmente le caratteristiche tecniche di tale tipologia di armamento (ad esempio, per ciascuna arma da fuoco, il calibro, i tipi di chiusura dell&#8217;otturatore, di ripetizione e di sicura, ecc.). A tale schema fa parziale eccezione il Capo V, &#8220;Dotazioni varie&#8221;, ove sono menzionate altre tipologie di armi (armi bianche, armi per uso sportivo, armi per proiettili narcotizzanti) per le quali non vengono dettate le specifiche caratteristiche tecniche. Ciò, è da presumere, per la loro peculiarità  tecnica da un lato e, dall&#8217;altro, per il rilievo marginale che tali armi presentano ai fini dell&#8217;ordinario adempimento delle funzioni di pubblica sicurezza.<br /> Le disposizioni citate hanno con tutta evidenza carattere tassativo: non è consentito cioè che vengano acquisite come armamento in dotazione armi di tipologia diversa da quelle elencate, ovvero armi che, pur rientrando nelle tipologie elencate, presentino caratteristiche tecniche differenti da quelle specificamente dettate per ciascuna tipologia. La stessa relazione illustrativa ne dÃ  conferma, laddove chiarisce che la tassatività  delle suddette disposizioni risponde alla finalità  di &#8220;<em>determinare l&#8217;adeguatezza e la proporzionalità  delle armi stesse alle esigenze di tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali</em>&#8220;.<br /> Tanto premesso, lo schema in esame interviene a novellare il d.P.R. 359/2001 con varie modifiche, la prima &#8211; e senza dubbio la pìù rilevante delle quali &#8211; aggiunge, nell&#8217;art. 8, comma 2, che come detto reca l&#8217;elenco delle tipologie dell&#8217;armamento di reparto, la &#8220;pistola ad impulsi elettrici&#8221;.<br /> La pistola ad impulsi elettrici (di seguito per brevità  anche PIE), riferisce il Ministero, è caratterizzata dal fatto di fare uso di impulsi elettrici con proiezione a corto raggio di due dardi che rimangono collegati all&#8217;arma per mezzo di fili conduttori.<br /> La relazione illustrativa ricorda che la sperimentazione della PIE è stata autorizzata dall&#8217;art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 (&#8220;<em>Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità  e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonchè per assicurare la funzionalità  del Ministero dell&#8217;interno</em>&#8220;), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, come modificato dall&#8217;art. 19, comma 5, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (&#8220;<em>Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità  del Ministero dell&#8217;interno e l&#8217;organizzazione e il funzionamento dell&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata</em>&#8220;), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.<br /> Occorre quindi ricordare che il suddetto art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge n. 119/2014 ha demandato a un decreto del Ministro dell&#8217;interno l&#8217;avvio, &#8220;<em>con le necessarie cautele per la salute e l&#8217;incolumità  pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute</em>&#8220;, della sperimentazione della pistola elettrica Taser.<br /> Il successivo decreto-legge n. 113/2018, con l&#8217;art. 19, comma 5, si è limitato &#8211; per quanto qui concerne &#8211; a sostituire alla dizione &#8220;<em>pistola elettrica Taser</em>&#8221; quella di &#8220;<em>arma comune ad impulsi elettrici</em>&#8221; e, nel contempo, ha disciplinato la sperimentazione, limitatamente ad alcune amministrazioni comunali, delle suddette armi.<br /> La relazione segnala che, in attuazione delle disposizioni testà© ricordate, sono stati adottati i decreti del Ministro dell&#8217;interno del 4 luglio 2018 e del 5 dicembre 2018, con i quali l&#8217;Amministrazione della pubblica sicurezza è stata autorizzata alla sperimentazione, per un periodo di tre mesi, della PIE &quot;Taser modello X2&quot;, periodo poi ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi con successivo decreto del Ministro dell&#8217;interno in data 6 marzo 2019.<br /> Avverte poi l&#8217;Amministrazione che, essendo stata la PIE positivamente sperimentata, occorre inserirla fra le normali dotazioni ordinarie di reparto, per poterla utilizzare &#8220;a regime&#8221;, giacchè l&#8217;art. 37, comma 3, del d.P.R. 359/1991 (ma su questo v. <em>infra</em>) prevede che, solo in &#8220;<em>caso di grave necessità  e urgenza</em>&#8221; e previo un decreto del Ministro, il personale appositamente addestrato possa essere autorizzato ad impiegare armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate.<br /> Tanto premesso, la relazione illustrativa prosegue affermando che l&#8217;inserimento della PIE fra le dotazioni di reparto non comporterebbe alcuna modifica del Capo III &#8211; ove come detto sono dettagliate le caratteristiche tecniche delle singole tipologie di armi di reparto &#8211; giacchè tali caratteristiche tecniche avrebbero lo scopo di &#8220;<em>definire il particolare requisito della &quot;capacità  offensiva&quot; di un&#8217;arma</em>&#8220;, mentre tali requisiti di potenzialità  non sarebbero invece riscontrabili nella PIE. La relazione ricorda poi che, in applicazione delle cautele disposte dalle norme primarie che ne hanno autorizzato la sperimentazione, sono state redatte apposite linee guida per l&#8217;utilizzo della PIE, ad opera di un apposito Tavolo tecnico interforze e d&#8217;intesa con il Ministero della salute, in esito fra l&#8217;altro a prove balistiche e di precisione effettuate dal Banco nazionale di prova delle armi e a prove tecniche effettuate dall&#8217;ENEA.<br /> Sul punto la relazione al Ministro reca ulteriori elementi informativi. In particolare, riferisce che, nella seduta del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, il Ministero della salute ha ritenuto di disporre ulteriori approfondimenti, ponendo quesiti al Consiglio superiore di sanità . Tale organo tecnico ha espresso un parere in data 13 gennaio 2020, corredato di una relazione tecnica, in cui fra l&#8217;altro si rileva che la probabilità  di un arresto cardiaco, in conseguenza dell&#8217;uso della PIE, dipende dalla potenza dell&#8217;arma, dalla durata della scarica elettrica e dalla sua eventuale reiterazione, nonchè dalla sede del bersaglio. Tale parere &#8211; prosegue la relazione al Ministro dell&#8217;interno &#8211; è stato oggetto di approfondita disamina da parte del Tavolo tecnico interforze giÃ  ricordato, il quale, richiamando le precauzioni contenute nel Manuale tecnico operativo per l&#8217;addestramento e la sperimentazione dell&#8217;arma e alla luce delle indicazioni dell&#8217;Istituto superiore di sanità , ha previsto che l&#8217;impulso elettrico debba avere una durata massima di cinque secondi, al termine dei quali l&#8217;impulso si arresta automaticamente.<br /> In sintesi, alla luce di quanto sopra il Ministero ritiene che l&#8217;inserimento della PIE fra le ordinarie dotazioni di reparto non richieda l&#8217;indicazione, in un articolo <em>ad hoc</em> del regolamento, delle caratteristiche tecniche di tale arma.<br /> Va ricordato al riguardo che la Cassazione ha affermato che &quot;<em>il dissuasore elettrico, o taser, ha natura di arma comune da sparo, trattandosi di dispositivo che ha il funzionamento tipico di tali armi e che, lanciando piccoli dardi che a contatto con l&#8217;offeso scaricano energia elettrica, è sicuramente idoneo a recare danno alla persona</em>&quot; (Cassazione penale, sez. II, 25/10/2016, n. 49325).<br /> Va rilevato altresì¬ che la approfondita istruttoria condotta in relazione alla sperimentazione, di cui dÃ  ampia notizia lo stesso Ministero, ha chiaramente consentito di definire non solo modalità  e precauzioni d&#8217;uso, ma anche le caratteristiche tecniche che le PIE devono possedere, quali ad esempio, per quanto è dato conoscere dagli atti, la necessità  che la scarica elettrica abbia una durata massima di 5 secondi al termine dei quali l&#8217;impulso si arresti automaticamente, che l&#8217;impulso stesso non sia reiterabile e che sia fissato un limite alla potenza massima.<br /> Risulta poi che, con bando di gara pubblicato in GU &#8211; 5^ serie speciale n. 1 del 3/1/2020, è stata indetta una procedura ristretta campionata, con aggiudicazione all&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa, per la fornitura di n. 4.482 armi ad impulsi elettrici complete di accessori occorrenti per le esigenze della Polizia di Stato, dell&#8217;Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, in ordine alla quale è immaginabile che il disciplinare tecnico &#8211; peraltro accessibile solo ai concorrenti ammessi &#8211; fornisca adeguati elementi tecnici.<br /> In definitiva, il legislatore ha espresso la chiara volontà  che tale innovativo strumento &#8211; la cui adozione, emerge dagli atti, mira ad accrescere la flessibilità  operativa delle Forze di Polizia con un dispositivo capace di neutralizzare situazioni di minaccia ma senza effetti letali &#8211; venisse approfonditamente sperimentato, in un quadro di cautele per la salute e l&#8217;incolumità  pubblica e secondo il principio di precauzione, con modalità  determinate d&#8217;intesa con il Ministero della salute. La sperimentazione condotta e gli approfonditi accertamenti istruttori effettuati hanno consentito &#8211; come riferisce il Ministero &#8211; di determinare modalità  di impiego e caratteristiche tecniche del dispositivo tali da consentirne l&#8217;adozione quale ordinario armamento di reparto. Tuttavia la attitudine potenzialmente lesiva dell&#8217;arma e i rischi connessi al suo impiego, quali emergono dagli elementi riferiti, inducono la Sezione a ritenere che, a tutela dei cittadini e degli stessi operatori chiamati ad utilizzare tale dispositivo, nello schema in esame debba essere inserito un articolo che, pur senza pregiudizio per la possibile evoluzione tecnologica della materia, determini, in coerenza con lo spirito e la sistematica del d.P.R. n. 359/1991, le caratteristiche tecniche minime che le PIE devono possedere per potere entrare a far parte delle dotazioni ordinarie delle Forze di Polizia. Si raccomanda pertanto l&#8217;inserimento di un articolo aggiuntivo, nell&#8217;ambito del Capo III, prescrivente quanto indicato.<br /> Le lettere da b) a g) del comma 1 recano specifiche modifiche alle disposizioni del Capo III relative alle caratteristiche tecniche delle altre armi di reparto, finalizzate &#8211; come osserva la relazione illustrativa &#8211; al generale ammodernamento delle dotazioni, alla luce dell&#8217;evoluzione tecnica e delle necessità  operative, in ordine alle quali non vi sono osservazioni.<br /> La lettera h) sostituisce l&#8217;art 21 (rubricato &#8220;Arma collettiva automatica&#8221;) con un nuovo testo (rubricato &#8220;Armamento in dotazione ai reparti speciali e specializzati&#8221;) che, come chiarisce la relazione, alla luce dell&#8217;elevato livello di specializzazione richiesto per l&#8217;arma ivi disciplinata, ne contempla l&#8217;utilizzazione solo da parte dei reparti speciali e specializzati e reca aggiornamenti di tipo tecnico alle sue caratteristiche. Tuttavia la suddetta limitazione d&#8217;uso emerge solo dalla rubrica dell&#8217;articolo e non dal suo testo, che pertanto andrebbe integrato nei termini indicati dall&#8217;Amministrazione.<br /> La lettera i) reca una modifica di analoga finalità , relativa all&#8217;uso del coltello-pugnale da parte dei reparti speciali e specializzati.<br /> La lettera l) aggiunge una comma 3-bis all&#8217;art. 37, dopo il comma 3, volto a precisare che si prescinde dai motivi di grave necessità  ed urgenza voluti dal comma 3 suddetto per l&#8217;utilizzo di armi non rispondenti alle caratteristiche tecniche previste dal regolamento, nell&#8217;ipotesi in cui la sperimentazione di tali armi sia stata effettuata in attuazione di specifiche disposizioni di legge.<br /> Al riguardo, va rilevato che il comma 1 dell&#8217;art. 37 prevede che l&#8217;Amministrazione possa essere autorizzata, con decreto ministeriale, a sperimentare armi diverse da quelle previste nel regolamento.<br /> Il comma 3 &#8211; cui il comma aggiuntivo proposto intende, in sostanza, derogare &#8211; soggiunge che (solo) &#8220;<em>in caso di grave necessità  e urgenza</em>&#8220;, con decreto ministeriale il (solo) personale appositamente addestrato possa essere autorizzato ad impiegare, per i propri compiti istituzionali, armi diverse da quelle di dotazione, a precise condizioni: che tali armi siano state adeguatamente sperimentate, che siano rispondenti alle caratteristiche d&#8217;impiego stabilite nello stesso regolamento e che comunque non eccedano le potenzialità  offensive delle armi in dotazione.<br /> Dunque, allo stato attuale, l&#8217;uso, da parte delle forze dell&#8217;ordine, di armi non di dotazione è sottoposto a precise, stringenti condizioni, deve essere previamente autorizzato con decreto ed è consentito solo &#8220;<em>in caso di grave necessità  e urgenza</em>&#8220;.<br /> Secondo la relazione illustrativa, la integrazione recata dal comma aggiuntivo in esame consentirebbe di superare la <em>empasse</em> determinata dalla rigidità  dello strumento normativo, legittimando l&#8217;utilizzo, anche fuori del caso di &#8220;<em>grave necessità  e urgenza</em>&#8220;, di armi le quali, pur non rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate nel regolamento, siano state sperimentate sulla base di disposizioni di legge, siano rispondenti alle caratteristiche d&#8217;impiego in servizio di polizia stabilite nel regolamento e comunque non eccedano le potenzialità  offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.<br /> Considerata la delicatezza della materia e le finalità  di garanzia che ispirano i vincoli posti dal comma 3 all&#8217;impiego di armi non di dotazione, la Sezione ritiene opportuno, onde prevenire ogni possibile incertezza interpretativa, modificare il comma 3-bis, premettendovi le parole: &#8220;<em>Fermo restando quanto previsto dal comma 3</em>,&#8221; e inserendo, dopo le parole: &#8220;<em>Si prescinde</em>&#8220;, la parola &#8220;<em>solo</em>&#8220;.<br /> P.Q.M.<br /> Esprime parere favorevole nei termini di cui in motivazione. <em>Omissis </em></div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2020 n.3199</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-5-2020-n-3199/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-5-2020-n-3199/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2020 n.3199</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) Detenzione e porto di armi da fuoco : le caratteristiche del giudizio prognostico</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Detenzione e porto di armi da fuoco : le caratteristiche del giudizio prognostico sulla affidabilità  del richiedente .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">1.- Armi &#8211; detenzione e porto di armi da fuoco &#8211; giudizio prognostico sulla affidabilità  del richiedente &#8211; caratteristiche.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>In materia di provvedimenti relativi alla detenzione e porto di armi da fuoco, il giudizio prognostico sulla affidabilità  del richiedente deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità  di utilizzo delle armi possedute, e deve estrinsecarsi in una congrua motivazione, che consenta in sede giurisdizionale di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie.</i></p>
<p align="RIGHT"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/05/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03199/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 05628/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5628 del 2018, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu e con domicilio digitale come da &#8220;<i>P.E.C.</i>&#8221; da Registri di Giustizia</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, <i>ex lege</i> rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sez. I, n. -OMISSIS- del 29 dicembre 2017, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. -OMISSIS- promosso dal sig. -OMISSIS- avverso il decreto del Questore di Nuoro recante rigetto dell&#8217;istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente</p>
<p style="text-align: justify;">e per il conseguente accoglimento</p>
<p style="text-align: justify;">del ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria di replica dell&#8217;appellante;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con l. 24 aprile 2020, n. 27;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza del 7 maggio 2020 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del d.l. n. 18/2020 cit.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso al T.A.R. per la Sardegna, R.G. n. -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- impugnava il decreto del Questore di Nuoro Cat. -OMISSIS- Armi del 28 marzo 2017, recante rigetto della sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, chiedendone l&#8217;annullamento, previa tutela cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento del Questore di Nuoro si fondava sull&#8217;esistenza, a carico del richiedente, di diversi procedimenti penali, alcuni dei quali si erano conclusi con declaratoria di prescrizione del reato o di mancanza delle condizioni di procedibilità  e uno, definito il 16 aprile 2009, con condanna a due anni di reclusione e cinque anni di interdizione dai pubblici uffici per il delitto di falso ideologico; per tale ultimo procedimento, peraltro, &#8211; riferisce il medesimo decreto questorile &#8211; nel 2016 era intervenuta sentenza di riabilitazione. Su tali basi, il decreto ha ritenuto il quadro del sig. -OMISSIS- incompatibile con l&#8217;autorizzazione richiesta, la quale presuppone un &#8220;<i>alto profilo</i>&#8221; di buona condotta e osservanza delle leggi non ravvisabile nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente lamentava, anzitutto, come il Questore avesse posto a suo carico gli effetti negativi dei procedimenti penali a cui era stato sottoposto, sebbene non vi fosse stata nei suoi confronti nessuna condanna, tranne quella per falso ideologico, per cui era intervenuta la riabilitazione. Deduceva, poi, come la P.A. gli avesse ingiustamente addossato l&#8217;onere di provare la sussistenza dei criteri di legge per il rilascio del porto d&#8217;armi. Ancora, lamentava come il Questore gli avesse negato il rilascio del porto d&#8217;armi sebbene a seguito della riabilitazione egli avesse ottenuto la revoca, da parte del Prefetto di Nuoro, del divieto di detenzione di armi in precedenza emesso a suo carico.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio l&#8217;Amministrazione intimata (Ministero e Questura), resistendo alle domande attoree.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella camera di consiglio fissata per la discussione dell&#8217;istanza cautelare, quest&#8217;ultima veniva riunita al merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. -OMISSIS- del 29 dicembre 2017 il Tribunale adito respingeva il ricorso, giudicando infondate tutte le doglianze di parte ricorrente e corretta la valutazione del Questore, che ha ritenuto compromessa la piena affidabilità  del ricorrente circa l&#8217;uso legittimo delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso detta sentenza il sig. -OMISSIS- propone appello con il ricorso in epigrafe, chiedendo che la stessa sia riformata e che, pertanto, venga accolto il ricorso da lui presentato in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">A supporto dell&#8217;impugnazione, l&#8217;appellante lamenta, in estrema sintesi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) che, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., l&#8217;obbligo di motivazione del diniego impugnato non sarebbe stato adempiuto, e che sarebbe erronea la tesi &#8211; sostenuta dalla P.A. e fatta propria dalla sentenza gravata &#8211; che i procedimenti penali estinti per prescrizione avrebbero comunque consentito di accertare il disvalore dei fatti storici;</p>
<p style="text-align: justify;">2) che i procedimenti in tema di detenzione di armi e licenza di porto d&#8217;armi, pur distinti ed autonomi, avrebbero entrambi alla base una valutazione sull&#8217;affidabilità  complessiva del soggetto, ma nel caso di specie il diniego del Questore avrebbe considerato il richiedente non affidabile, in quanto privo del requisito della buona condotta, in contrasto con il parere del Commissariato di P.S. (su cui si è basato il decreto di revoca del divieto di detenzione di armi), che evidenziava la mancanza di rischi di abuso delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Ministero dell&#8217;Interno, depositando memoria e documenti e concludendo per la reiezione dell&#8217;appello perchè infondato, con conferma della decisione di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante deposita memoria di replica, controdeducendo alle argomentazioni della difesa erariale ed insistendo per l&#8217;accoglimento del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 7 maggio 2020, svoltasi con le modalità  di cui all&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con l. 24 aprile 2020, n. 27, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Forma oggetto di impugnazione la sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez. I, -OMISSIS- del 29 dicembre 2017, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall&#8217;appellante, sig. -OMISSIS-, avverso il diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia emesso nei suoi confronti dal Questore di Nuoro.</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di fatto l&#8217;appellante sottolinea che i procedimenti penali elencati dalla Questura a sostegno del diniego non si sono conclusi con sentenza di condanna, tranne uno per il quale, tuttavia, egli ha ottenuto la riabilitazione: e proprio in forza di tale riabilitazione &#8211; insieme all&#8217;assenza di altri elementi ostativi &#8211; il Prefetto di Nuoro ha revocato il divieto di detenzione di armi e munizioni, emesso a suo carico il 9 agosto 1999, non ravvisando la persistenza di indicatori di un concreto rischio di abuso delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di tali dati di fatto, nondimeno, il provvedimento del Questore ha innanzitutto escluso che dal rilascio del nullo osta prefettizio alla detenzione di armi e munizioni derivasse, per automatismo normativo, anche il rilascio della licenza di porto d&#8217;armi, trattandosi di due provvedimenti distinti, i quali presuppongono valutazioni autonome: l&#8217;uno, infatti, attiene alla detenzione delle armi in casa, l&#8217;altro, all&#8217;utilizzo itinerante delle stesse. Inoltre, il Questore ha evidenziato come i procedimenti penali esistenti a carico del -OMISSIS- (per i reati di detenzione abusiva di armi, violazione delle norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio, e minaccia aggravata) si fossero conclusi con sentenze non di assoluzione, ma di declaratoria della prescrizione o della carenza delle condizioni di procedibilità , con la conseguenza di non far venir meno il disvalore dei relativi fatti storici. Pertanto, il Questore ha negato il rilascio della licenza, stante la carenza del necessario presupposto di questa, costituito dalla situazione soggettiva del richiedente caratterizzata da un &#8220;<i>alto profilo</i>&#8221; di buona condotta ed osservanza delle leggi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il T.A.R. ha giudicato legittimo il diniego, affermando che la P.A., in considerazione delle condotte criminose emerse e analizzate (oltre alle fattispecie di reato indicate al periodo precedente, c&#8217;è stata la condanna per falso ideologico, per la quale è intervenuta la riabilitazione), ha correttamente ritenuto compromessa la piena affidabilità  del richiedente circa l&#8217;uso legittimo delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi è contraddizione &#8211; aggiunge la sentenza &#8211; tra la valutazione del Questore e il diverso giudizio emesso dal Prefetto ai fini della revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni, viste le diverse situazioni, fattuali e giuridiche, a cui i due provvedimenti (nulla osta alla detenzione di armi; licenza di porto di fucile) fanno riferimento. Infatti: 1) la detenzione consente al soggetto soltanto di avere la disponibilità  dell&#8217;arma, sicchè per essa non occorre alcuna preventiva autorizzazione dell&#8217;Autorità  di P.S., salvo l&#8217;obbligo di denuncia ed il principio che governa la materia è quello della libera detenzione delle armi nei limiti prescritti dalla legge; 2) il porto d&#8217;armi, invece, consente al soggetto il trasporto e l&#8217;utilizzo delle armi e per esso il principio è quello del divieto in generale di portare armi, rispetto al quale il porto d&#8217;armi è l&#8217;eccezione (e non un diritto assoluto).</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di primo grado richiama sul punto taluni precedenti giurisprudenziali di questo Consiglio di Stato, che hanno evidenziato la differenza tra i due titoli e il fatto che il porto d&#8217;armi riguardi non solo la capacità  di abuso, ma anche la mancanza di buona condotta, ancorchè per fatti estranei alla gestione delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sig. -OMISSIS- contesta le argomentazioni della sentenza impugnata, adducendo a supporto dell&#8217;appello le seguenti doglianze:</p>
<p style="text-align: justify;">a) il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere soddisfatto dal diniego impugnato l&#8217;obbligo di motivazione, che, in realtà , sarebbe rimasto inadempiuto: infatti, il Questore non avrebbe indicato le ragioni che l&#8217;hanno portato a disattendere il parere favorevole espresso dal locale Commissariato di P.S., su cui si era invece basato il Prefetto, in considerazione del lasso di tempo intercorso dai fatti (risalenti al periodo 1999/2003) e della condotta successiva tenuta dal sig. -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">b) sarebbe, poi, erronea la tesi secondo cui i procedimenti penali estinti per prescrizione avrebbero comunque consentito di accertare il disvalore dei fatti storici;</p>
<p style="text-align: justify;">c) pur essendo vero che i procedimenti in tema di detenzione di armi e licenza di porto d&#8217;armi sono distinti ed autonomi, tuttavia entrambi avrebbero alla base una valutazione in ordine all&#8217;affidabilità  complessiva del soggetto. Orbene, nella vicenda in esame, mentre il parere del Commissariato di P.S. (e il decreto prefettizio che su di esso si è basato) hanno evidenziato l&#8217;assenza di rischi di abuso delle armi, alla luce del carattere datato dei precedenti e della successiva condotta tenuta dal richiedente, in contraddizione con tale parere il Questore ha ritenuto l&#8217;appellante non affidabile per non avere egli tenuto una buona condotta: e la contraddizione sarebbe vieppìù significativa, atteso che il rischio di intemperanze del soggetto sarebbe legato non tanto al porto di fucile per uso caccia, quanto piuttosto alla detenzione/disponibilità  dell&#8217;arma da parte sua;</p>
<p style="text-align: justify;">d) inoltre, il giudizio sulla buona condotta sarebbe non fine a se stesso, bensì¬ funzionale a valutare il ricorso alle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione appellata si difende dalle avverse censure insistendo, innanzitutto, sulla diversa portata dei due procedimenti di nulla osta alla detenzione e di licenza di porto d&#8217;armi, tant&#8217;è che anche chi è munito di detta licenza è tenuto alla denuncia circa la detenzione di armi prevista dall&#8217;art. 38 T.U.L.P.S.: dunque, si può giungere a decisioni opposte senza contraddizioni e/o difetto di coerenza. La tesi contraria, del resto, porterebbe a sostenere che chiunque possieda il nulla osta per la detenzione di armi debba, per ciò solo, aver diritto al porto d&#8217;armi.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, la difesa erariale ricorda che il -OMISSIS- (all&#8217;epoca dei fatti -OMISSIS-) è stato indagato per taluni reati, tra cui il bracconaggio. La condanna per falso ideologico e detenzione abusiva di armi, attinente a fatti commessi nel 1998, è stata pronunciata nel 2009 e nel 2016 l&#8217;interessato ha ottenuto la riabilitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il -OMISSIS-, sulla base della condotta tenuta nell&#8217;episodio del 7 marzo 1999 &#8211; consistita nell&#8217;avere egli ucciso un cinghiale con il fucile di sua proprietà  -OMISSIS- &#8211; è stato indagato per i reati di bracconaggio, peculato, falso e truffa (il procedimento penale si è estinto per prescrizione): a causa di tale episodio, con decreto questorile del 12 giugno 1999 la licenza di porto di fucile gli era stata sospesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Le condotte del richiedente, dunque, &#8211; osserva la difesa erariale in replica alla censura dell&#8217;appellante sulla &#8220;<i>probatio diabolica</i>&#8221; circa la sua buona condotta -, proprio per la specificità  dei reati ascrittigli, sono indicative di una certa sua tendenza a comportamenti antigiuridici.</p>
<p style="text-align: justify;">Le argomentazioni dell&#8217;appello &#8211; conclude l&#8217;Amministrazione -, nella parte in cui sono dirette a far rilevare le prescrizioni ed estinzioni dei reati, sarebbero formalistiche e trascurerebbero che le ridette modalità  di conclusione dei procedimenti penali non fanno venire meno il disvalore dei fatti storici, in quanto episodi realmente accaduti e di rilevante gravità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ riassunte le posizioni delle parti, ritiene il Collegio che l&#8217;appello sia fondato e da accogliere, nei termini di seguito riportati.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione, &#8220;<i>il porto d&#8217;armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un&#8217;eccezione al normale divieto, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità , sotto il profilo prognostico, per l&#8217;ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività : il giudizio che compie l&#8217;autorità  di pubblica sicurezza è conseguentemente connotato da ampia discrezionalità , sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all&#8217;abnormità , alla palese contraddittorietà , all&#8217;irragionevolezza, illogicità , arbitrarietà , al travisamento dei fatti</i>&#8221; (cfr., <i>ex multis</i>, C.d.S., Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4403; 25 marzo 2019, n. 1972; 20 novembre 2018, n. 6558; 7 giugno 2018, n. 3435).</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione ha, inoltre, evidenziato che &#8220;<i>l&#8217;autorizzazione alla detenzione e al porto d&#8217;armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell&#8217;ordine pubblico, nonchè delle regole di civile convivenza; la valutazione che compie l&#8217;Autorità  di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità  e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l&#8217;abuso di armi da parte di soggetti noti pienamente affidabili; il giudizio di &quot;non affidabilità &quot; è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a &quot;buona condotta&quot;</i>&#8221; (così¬ C.d.S., Sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8360; 10 agosto 2016, n. 3590).</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, la Sezione ha altresì¬ precisato che nella materia in esame il giudizio prognostico deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie, al fine di verificare il potenziale pericolo rappresentato dalla possibilità  di utilizzo delle armi possedute, e deve estrinsecarsi in una congrua motivazione, che consenta in sede giurisdizionale di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (C.d.S., Sez. III, 10 ottobre 2014, n. 5039 e 31 marzo 2014, n. 1521; v., nello stesso senso, Sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2576).</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, risultano meritevoli di condivisione le doglianze dell&#8217;appellante poc&#8217;anzi elencate ai punti a), c) e d).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, infatti, con il diniego impugnato la P.A. non risulta avere fatto un uso congruo e coerente del potere ampiamente discrezionale attribuitole dalla legge: in particolare, il provvedimento non ha tenuto conto della circostanza che la revoca prefettizia del divieto di detenzione delle armi si è basata sulla mancanza di fatti ulteriori &#8211; successivi ai fatti per cui il richiedente è stato indagato in plurimi procedimenti penali, tutti perà² assai risalenti (il pìù recente è del 2003) &#8211; tali da far desumere a suo carico un rischio di abuso delle armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, la mancanza di tali fatti ulteriori, unitamente al carattere risalente delle condotte illecite ed alla riabilitazione ottenuta, sono elementi di cui il Questore avrebbe dovuto tenere adeguatamente conto, motivando specificamente sul perchè tali elementi non bastavano ai fini di un giudizio prognostico positivo sul richiedente, o sul perchè essi erano recessivi rispetto ai fattori negativi valorizzati dalla P.A.: ma di tale motivazione specifica non vi è traccia nel diniego gravato.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, il problema non è la contraddizione tra le valutazioni del Questore e quelle svolte dal Prefetto: esso è, piuttosto, insito nel fatto che la valutazione del Prefetto ha tenuto conto di elementi favorevoli al richiedente, di cui avrebbe dovuto tenere parimenti conto il Questore nella sua autonoma valutazione, mentre non lo ha fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha errato, quindi, la sentenza di primo grado nel non rilevare il difetto di istruttoria e di motivazione da cui è viziato il diniego impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, &#8220;<i>la</i> ratio <i>alla base della normativa che disciplina le autorizzazioni di polizia, per come risulta dal combinato disposto degli art. 11 e 43, t.u.l.p.s., risiede nell&#8217;opportunità  di evitare che le autorizzazioni al porto di armi vengano rilasciate a soggetti che, per i loro comportamenti pregressi, denotino scarsa affidabilità  sul corretto loro uso, potendo in astratto costituire un pericolo per l&#8217;incolumità  e per l&#8217;ordine pubblico;</i> <i>è tuttavia necessario che i precedenti comportamenti del richiedente siano sintomatici, idonei quindi ad evidenziare una personalità  violenta, incline a risolvere situazioni di conflittualità  anche con ricorso alle armi o, in ipotesi, in grado di attentare all&#8217;altrui patrimonio con uso di armi ed in sintesi che, nell&#8217;ottica di una prognosi</i> ex ante, <i>non diano garanzia di un corretto uso delle armi senza creare turbativa all&#8217;ordine sociale</i>&#8221; (C.d.S., Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 5129).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione, insomma, nel vagliare l&#8217;istanza del privato, deve svolgere un&#8217;istruttoria congrua ed adeguata, di cui deve dar conto in motivazione, che le consenta una valutazione complessiva del soggetto e dunque tenendo conto anche del percorso di vita del richiedente successivo agli eventuali episodi ostativi, e ciò in particolare laddove tali episodi, come nel caso ora in esame, siano risalenti nel tempo. Il diniego impugnato, invece, ha attribuito esclusivo rilievo a tali condotte risalenti, senza considerare gli ulteriori elementi (in particolare: gli elementi che erano stati valutati dal Prefetto ai fini della revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni), che pure emergevano dagli atti e che avrebbero consentito all&#8217;Amministrazione una valutazione sull&#8217;affidabilità  attuale del soggetto (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 4 luglio 2018, n. 4442).</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui, in conclusione, la fondatezza dell&#8217;appello, che deve, perciò, essere accolto per le ragioni ora esposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che, in riforma della sentenza di primo grado, il diniego impugnato deve essere annullato, ai fini del riesame della fattispecie da parte della Questura di Nuoro, in ossequio ai principi di diritto sopra enunciati, secondo il cd. effetto conformativo della decisione (cfr., <i>ex plurimis</i>, C.d.S., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 6470; Sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3664 e 17 settembre 2013, n. 4623; Sez. III, 13 luglio 2011, n. 4231).</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono, comunque giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello, la compensazione di quelle del giudizio di primo grado essendo stata disposta dal T.A.R. con la sentenza appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sezione Terza (III^), così¬ definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento di diniego impugnato con il ricorso di primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese del presente giudizio di appello, tenendo ferma la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, disposta dalla sentenza appellata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed all&#8217;art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità  dell&#8217;interessato, manda alla Segreteria di procedere ad oscurare le generalità  nonchè qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020, tenutasi, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giulio Veltri, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Tulumello, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-5-2020-n-3199/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2020 n.3199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.1998</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-2-2020-n-1998/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-2-2020-n-1998/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-2-2020-n-1998/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.1998</a></p>
<p>Francesco Arzillo, Presidente; Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Belardo Bosco contro Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, Ministero dell&#8217;Interno in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. &#8211; Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-2-2020-n-1998/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.1998</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-2-2020-n-1998/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.1998</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Arzillo, Presidente; Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Belardo Bosco  contro Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, Ministero dell&#8217;Interno in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. &#8211; Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.</span></p>
<hr />
<p>Disciplina delle armi : requisiti all&#8217; autorizzazione al porto d&#8217;armi ex D.M 28.4.1998 n. 143 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Sicurezza Pubblica &#8211; Disciplina delle armi &#8211; autorizzazione al porto &#8211; D.M 28.4.1998 n. 143 &#8211; requisiti &#8211; non affidabilità  &#8211; sostanze alcoliche &#8211; rilievo &#8211; limiti -&#8220;abuso&#8221; non occasionale &#8211; deve essere tale.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 1 n. 5 del D.M 28.4.1998 n. 143 (Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell&#8217;autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d&#8217;armi per uso difesa personale.) non sanziona, di per sè, l&#8217;abuso occasionale di alcool, essendo &quot;l&#8217;occasionalità &quot; menzionata dalla norma riferita esclusivamente all&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti, mentre, con riferimento alle sostanze alcoliche, è necessario un &quot;abuso&quot; non occasionale. Â L&#8217;abuso di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità  nell&#8217;uso delle armi di cui all&#8217;art. 43 TULPS, o comunque a un giudizio di inidoneità  da parte delle competenti autorità  sanitarie, ma tale giudizio non può essere basato su un singolo episodio e deve essere oggetto di un&#8217;istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01998/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 07089/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7089 del 2015, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Belardo Bosco, domiciliato presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Questura di Roma, in persona del Questore pro tempore, Ministero dell&#8217;Interno in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. &#8211; Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione,</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottato dalla Questura di Roma il 3.11.2014, e notificato al ricorrente il 26.03.2015;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto e/o conseguenza dell&#8217;atto come sopra impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma, del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;U.T.G. &#8211; Prefettura di Roma;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottato dalla Questura di Roma il 3.11.2014, e notificatogli il 26.03.2015.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha esposto di essere stato segnalato in data 7 aprile 2014 alla Prefettura della Provincia di Roma dai C.C. della Stazione di Formello, per la violazione dell&#8217;art.186 comma 2 del Codice della Strada, ed in particolare &quot;-OMISSIS-&#8220;; la Questura di Roma in data 29 giugno 2014 gli aveva quindi comunicato l&#8217;avvio del procedimento per l&#8217;adozione di provvedimenti inibitori relativamente al porto e alla detenzione delle armi, in ottemperanza alla delega ricevuta dalla locale Prefettura; nonostante le osservazioni formulate dal ricorrente la Questura, in data 26 marzo 2015, gli aveva notificato il provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, fondato sul fatto che l&#8217;assunzione, anche occasionale, di sostanze alcoliche sarebbe causa di non idoneità  per il rilascio o rinnovo di autorizzazioni di polizia in materia di armi, così¬ come previsto dal Decreto del Ministero della Sanità  datato 28.4.1998 art. I co. 5.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. l, comma 5, del Decreto del Ministero della Sanità  del 28.4.1998, eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto ed erroneità  dei presupposti, manifesta illogicità  ed erroneità  di interpretazione delle norme, omessa attività  istruttoria, in quanto l&#8217;episodio in contestazione rivestiva carattere eccezionale e, pertanto, non costituiva prova dell&#8217;abuso di alcool, come invece richiesto dalla norma; il ricorrente, inoltre, si era sottoposto in data 28.7.2014 alla visita medica tossicologica e psichiatrica prevista dall&#8217;art. 119/4 comma C.d.S., presso la Commissione Medica Locale di Roma 1, all&#8217;esito della quale era stato dichiarato idoneo per la patente di guida;</p>
<p style="text-align: justify;">2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, 5, 11, 42 e 43 del R. D. 18 giugno 1931, n.773, eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto e per erroneità  dei presupposti, manifesta illogicità , ed erroneità  di interpretazione delle norme, omessa attività  istruttoria, in quanto il diniego o la revoca della licenza in materia di armi erano vincolati in presenza di condanna per determinate fattispecie delittuose, mentre, in presenza di condanna per altre tipologie delittuose specificatamente individuate, ovvero per motivi attinenti il giudizio di affidabilità  soggettiva circa il buon uso delle armi, rientravano nella discrezionalità  del potere amministrativo, per ciò stesso sindacabile anche per la patologia dell&#8217;eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, non avendo il ricorrente riportato condanna per il reato contestato, il Questore aveva ravvisato l&#8217;ipotesi residuale di revoca della licenza fondata su di un giudizio attinente l&#8217;affidabilità  del titolare, ipotesi che, incidendo su un diritto legittimamente acquisito, doveva essere sorretta da congrua motivazione, tenuto conto che l&#8217;art. 1 n. 5 del D.M 28.4.1998 non sanziona, di per sè, l&#8217;abuso occasionale di alcool, riferendo &quot;l&#8217;occasionalità &quot; esclusivamente all&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita l&#8217;Amministrazione intimata resistendo al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito della camera di consiglio del 21 luglio 2015 è stata respinta l&#8217;istanza cautelare, in considerazione della non irreparabilità  del pregiudizio lamentato.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato è motivato in relazione alla mancanza di idoneità  del ricorrente all&#8217;uso delle armi ai sensi del DM 28.4.1998, in relazione all&#8217;unico episodio di-OMISSIS-) rilevato in data 7 aprile 2014, quando il ricorrente è stato oggetto di controllo mentre si trovava a piedi sulla strada dopo essere sceso dalla sua macchina.</p>
<p style="text-align: justify;">Come giÃ  affermato dalla Sezione in precedente analogo citato dallo stesso ricorrente (TAR Lazio, Roma, sez. I ter, sentenza n. 5783/2014), deve ritenersi che l&#8217;art. 1 n. 5 del D.M 28.4.1998 &#8211; norma richiamata nei provvedimenti impugnati &#8211; non sanzioni, di per sè, l&#8217;abuso occasionale di alcool, essendo &quot;l&#8217;occasionalità &quot; menzionata dalla norma riferita esclusivamente all&#8217;assunzione di sostanze stupefacenti, mentre, con riferimento alle sostanze alcoliche, è necessario un &quot;abuso&quot; non occasionale. </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;abuso di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità  nell&#8217;uso delle armi di cui all&#8217;art. 43 TULPS, o comunque a un giudizio di inidoneità  da parte delle competenti autorità  sanitarie, ma tale giudizio non può essere basato su un singolo episodio (T.A.R. Marche 17/4/2013 n. 287; 17.5.2010 n. 387, T.A.R. Veneto 14.6.2006 n. 226), e deve essere oggetto di un&#8217;istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, è stato rilevato a carico del ricorrente il solo -OMISSIS-) che &#8211; a giudizio del Collegio &#8211; non può costituire di per sè solo un presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità , soprattutto se si considera che il provvedimento è intervenuto senza ulteriori approfondimenti, neppure di natura sanitaria, e prima ancora che venisse eseguita la visita medica disposta dal Prefetto in relazione alla sospensione della patente di guida, in esito alla quale non è emerso alcunchè in merito all&#8217;abuso di alcool.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che appaiono fondate le censure di violazione di legge, di difetto di istruttoria e di motivazione prospettate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Ministero dell&#8217;Interno al pagamento, in favore del ricorrente -OMISSIS-, delle spese di giudizio liquidate nella misura complessiva pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Arzillo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Anna Maria Verlengia, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-14-2-2020-n-1998/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2020 n.1998</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.218</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2020-n-218/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2020-n-218/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2020-n-218/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.218</a></p>
<p>S. Scudeller, Presidente, Maria Grazia D&#8217;Alterio, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Russo contro U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli E&#8217; legittimo il diniego di autorizzazione al porto d&#8217;arma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2020-n-218/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.218</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2020-n-218/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.218</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Scudeller, Presidente, Maria Grazia D&#8217;Alterio, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Russo contro U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; legittimo il diniego di autorizzazione al porto d&#8217;arma per difesa personale, motivato con la mancata dimostrazione, da parte del richiedente, dell&#8217; &#8220;assoluto bisogno di portare l&#8217;arma&#8221; .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Porto d&#8217;armi- rilascio o rinnovo della licenza di porto d&#8217;armi- autorità  di P.S &#8211; ampia discrezionalità &#8211; sussiste &#8211; sfera di libertà  del privato &#8211; è recessiva &#8211; sindacabilità  giurisdizionale &#8211; limiti.</p>
<p> 2.Porto d&#8217;armi- rilascio o rinnovo della licenza di porto d&#8217;armi- eccezionale necessita di autodifesa- va dimostrata.</p>
<p> 3.Porto d&#8217;armi- rilascio o rinnovo della licenza di porto d&#8217;armi- eccezionale necessita di autodifesa- &quot;dimostrato bisogno&quot; &#8211; deve sussistere- prova &#8211; va allegata in concreto.</p>
<p> 4.Porto d&#8217;armi- rilascio o rinnovo della licenza di porto d&#8217;armi- generale divieto di porto delle armi &#8211; eccezionale necessita di autodifesa- &quot;dimostrato bisogno&quot; &#8211; onere aggravato dell&#8217;istante &#8211; è tale.</p>
<p> 5.Porto d&#8217;armi &#8211; mancata dimostrazione dell&#8217; &#8220;assoluto bisogno&#8221; di portare l&#8217;arma &#8212; rilascio o rinnovo della licenza di porto d&#8217;armi &#8211; diniego di autorizzazione- è legittimo.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em> 1. Nel valutare le istanze finalizzate al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d&#8217;arma, è riconosciuta all&#8217;autorità  di P.S. ampia discrezionalità  poichè l&#8217;espansione della sfera di libertà  del privato recede innanzi al bene della sicurezza collettiva, sicchè il provvedimento con il quale il Prefetto ritiene insufficienti le condizioni per il rilascio è sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità  e del palese travisamento dei fatti, non essendo compito del giudice amministrativo sostituirsi all&#8217;autorità  competente, quasi fosse un organo di pubblica sicurezza di seconda istanza.</em></div>
<p> Â <br />  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Il dimostrato bisogno del porto d&#8217;armi deve integrare una eccezionale necessità  di autodifesa, non altrimenti surrogabile con altri rimedi, in quanto costituisce una deroga al divieto sancito dall&#8217;art. 699 del codice penale e dall&#8217;art. 4, comma 1, della Legge n. 110 del 1975&#8243;Â </em></div>
<p> Â <br />  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>3. L&#8217;arma per difesa personale deve essere una necessità  reale e non un&#8217;opzione personale per situazioni meramente ipotetiche: quando l&#8217;art. 42 comma 3, t.u.l.p.s. concede all&#8217;autorità  la facoltà  di autorizzare il porto d&#8217;armi, il presupposto cogente è il &quot;dimostrato bisogno&quot; per poter beneficiare di un&#8217;eccezione sicchè l&#8217;amministrazione non sarebbe neppure tenuta a motivare la non necessità , dovendosi limitare a considerare solo i dati allegati, se concreti e sufficienti.</em></div>
<p> Â <br />  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>4. Il requisito del &quot;dimostrato bisogno&quot; è, in sintesi, requisito che deve essere dimostrato in concreto, dovendosi analizzare l&#8217;attività  dell&#8217;istante e verificare se lo svolgimento di detta attività  integra il corretto esercizio del potere discrezionale, nei limiti in cui esso è sindacabile. Ãˆ allora evidente che, al fine di superare tale generale divieto per il cittadino di portare armi, costituisce onere dell&#8217;istante quello di dimostrare quelle particolari esigenze che determinano la necessità  di munirsi dell&#8217;arma, così¬ costituendo motivata eccezione alla generale regola rappresentata dal suddetto divieto.</em></div>
<p> Â <br /> <br />  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>5. E&#8217; legittimo il diniego di autorizzazione al porto d&#8217;arma per difesa personale, motivato con la mancata dimostrazione, da parte del richiedente, dell&#8217; &#8220;assoluto bisogno di portare l&#8217;arma&#8221; qualora, cioè, non siano emerse ulteriori e specifiche circostanze attestanti un rischio grave ed attuale per l&#8217;incolumità  personale. Ciò in quanto i motivi per il rilascio e il rinnovo del porto d&#8217;armi devono essere vagliati non in astratto ma in concreto .</em></div>
<p> Â <br /> <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00218/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 05748/2016 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 5748 del 2016, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Russo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Carducci, 37; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria <i>ex lege</i> in Napoli, via Diaz, 11; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del decreto di rigetto dell&#8217;istanza di rinnovo della licenza di porto d&#8217;arma per difesa personale;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli e di Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore la dott.ssa Maria Grazia D&#8217;Alterio e uditi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il nominato in epigrafe, giÃ  guardia giurata armata con qualifica di &#8220;Maresciallo Capo&#8221;, ha impugnato il decreto prot. n.1362/16/6G/AREA 1 Quater &#8211; recante data 9 novembre 2016 &#8211; con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli ha respinto l&#8217;istanza di rinnovo della licenza di porto d&#8217;arma per difesa personale e contestualmente ritirato il libretto personale di licenza. </p>
<p style="text-align: justify;">Ha premesso in fatto il ricorrente, che a seguito di atti intimidatori e minacce ritorsive provenienti da soggetti di cui aveva favorito l&#8217;arresto, otteneva nel 2010 il rilascio di una licenza di porto d&#8217;armi per uso personale e che, conseguito il rinnovo del libretto nel 2015, si vedeva tuttavia rigettare l&#8217;istanza presentata in data 21 marzo 2016, di rinnovo della licenza di porto d&#8217;armi per difesa personale scadente il 1 luglio 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorrente, ritenendo il decreto <i>de quo</i> illegittimo, lo ha impugnato innanzi a questo T.A.R con articolate censure, con cui ha dedotto vizi di violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 L. n. 241/1990, art. 42 R.D n.773/1961) ed eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, illogicità , manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si è costituita l&#8217;Amministrazione intimata per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All&#8217;udienza pubblica del 3 dicembre 2019, fissata per la trattazione la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1 Premette parte ricorrente di aver richiesto il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale motivata dalla permanenza dello stato di bisogno legato all&#8217;attività  attualmente prestata di procacciatore d&#8217;affari per un&#8217;agenzia di vigilanza privata.</p>
<p style="text-align: justify;">Rimarca che svolgendo il medesimo lavoro di una vita nel settore della vigilanza privata, continua ancora oggi la sua personale battaglia contro la criminalità  diffusa, svolta con professionalità  e spirito di sacrificio, come attestato dalle lettere d&#8217;encomio ricevute da numerose Tenenze dei Carabinieri, risultando ancora esposto al pericolo di vendette e ritorsioni di coloro che ha contribuito ad arrestare. </p>
<p style="text-align: justify;">5.2 Censura, in particolare, la pretesa insussistenza dei presupposti necessari alla dimostrazione del bisogno al porto d&#8217;armi, rimasta in tesi priva di plausibile e adeguata motivazione, evidenziando, in primo luogo, la contraddittorietà  dell&#8217;azione amministrativa, posto che la licenza sarebbe stata giÃ  regolarmente rinnovata dopo il pensionamento e prima del nuovo impiego, sulla base delle stesse circostanze di fatto rappresentate nell&#8217;ultima istanza, che avrebbero dovuto indurre il Prefetto al rinnovo del provvedimento autorizzativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, per supportare l&#8217;illegittima conclusione cui giunge, l&#8217;Amministrazione si sarebbe limitata a far ricorso a formule stereotipate, obliterando del tutto la permanenza delle preminenti ragioni di sicurezza personale dell&#8217;istante nonchè l&#8217;assenza di condizioni ostative. </p>
<p style="text-align: justify;">Conclude, pertanto, nel senso dell&#8217;illegittimità  del diniego, stante l&#8217;assenza di novità  nel quadro fattuale o normativo e non essendo stati evidenziati elementi idonei a supportare la diversa valutazione negativa sottesa al gravato diniego di rinnovo rispetto al precedente provvedimento autorizzativo.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4 Le censure sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4.1 Quanto alla sussistenza e alla valutazione dell&#8217;attualità  della situazione di rischio per la propria incolumità  personale, gioverà  richiamare condivisa giurisprudenza che ha puntualizzato che:</p>
<p style="text-align: justify;">a) &#8220;nel valutare le istanze finalizzate al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d&#8217;arma, è riconosciuta all&#8217;autorità  di P.S. ampia discrezionalità  poichè l&#8217;espansione della sfera di libertà  del privato recede innanzi al bene della sicurezza collettiva, sicchè il provvedimento con il quale il Prefetto ritiene insufficienti le condizioni per il rilascio è sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità  e del palese travisamento dei fatti&#8221; (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 30 giugno 2016 n. 222), &#8220;non essendo compito del giudice amministrativo sostituirsi all&#8217;autorità  competente, quasi fosse un organo di pubblica sicurezza di seconda istanza&#8221; (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 18 marzo 2015 n. 430);</p>
<p style="text-align: justify;">b) ciò posto,  <i></i>il dimostrato bisogno del porto d&#8217;armi deve integrare una eccezionale necessità  di autodifesa, non altrimenti surrogabile con altri rimedi, in quanto costituisce una deroga al divieto sancito dall&#8217;art. 699 del codice penale e dall&#8217;art. 4, comma 1, della Legge n. 110 del 1975&#8243;&#8221; (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 30 giugno 2016 n. 222);</p>
<p style=""text-align: justify;"">c) ed invero, &#8220;&#8221;l&#8217;arma per difesa personale deve essere una necessità  reale e non un&#8217;opzione personale per situazioni meramente ipotetiche; quando l&#8217;art. 42 comma 3, t.u.l.p.s. concede all&#8217;autorità  la facoltà  di autorizzare il porto d&#8217;armi, il presupposto cogente è il &quot;dimostrato bisogno&quot; per poter beneficiare di un&#8217;eccezione. In tale contesto, l&#8217;amministrazione non sarebbe neppure tenuta a motivare la non necessità , dovendosi limitare a considerare solo i dati allegati, se concreti e sufficienti&#8221;&#8221; (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 3 giugno 2016 n. 935);</p>
<p style=""text-align: justify;"">d) &#8220;&#8221;il requisito del &quot;dimostrato bisogno&quot; è, allora, requisito che deve essere dimostrato in concreto, dovendosi analizzare l&#8217;attività  dell&#8217;istante e verificare se lo svolgimento di detta attività  integra il corretto esercizio del potere discrezionale, nei limiti in cui esso è sindacabile&#8221;&#8221;. Ãˆ allora evidente che, al fine di superare tale generale divieto per il cittadino di portare armi, &#8220;&#8221;costituisce onere dell&#8217;istante quello di dimostrare quelle particolari esigenze che determinano la necessità  di munirsi dell&#8217;arma, così¬ costituendo motivata eccezione alla generale regola rappresentata dal suddetto divieto&#8221;&#8221; (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2 marzo 2015 n. 3449);</p>
<p style=""text-align: justify;"">e) &#8220;&#8221;segue da ciò che non è configurabile alcun automatismo, fondato sul presupposto che la licenza di porto di pistola per difesa personale sia stata giÃ  rilasciata in passato, in quanto nell&#8217;emanazione dell&#8217;atto di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale l&#8217;Autorità  amministrativa competente ha il potere di riesaminare interamente la questione, esprimendo nuove e diverse valutazioni, che possono determinare una decisione diversa&#8221;&#8221; (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 5 giugno 2015 n. 1900). &#8220;&#8221;Ne consegue che in tale materia l&#8217;Amministrazione può ben decidere di adottare una «politica» pìù restrittiva rispetto al passato&#8221;&#8221; (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 6 novembre 2013 n. 1486).</p>
<p style=""text-align: justify;"">5.4.2 Tanto premesso, ritiene il Collegio che la Prefettura abbia puntualmente motivato sulle ragioni per cui quegli stessi elementi di esposizione a rischio, a distanza di oltre nove anni dalla cessazione dell&#8217;attività  di guardia giurata particolare, non possano pìù essere considerati sufficienti a dimostrare il bisogno del porto d&#8217;armi per il ricorrente, non rappresentando fattore di rischio proprio lo svolgimento dell&#8217;attività  di procacciatore di clienti, sia pure svolta per una società  di vigilanza privata.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Invero, ciò che è risultato carente, nel caso di specie, è proprio la prova dell&#8217;esistenza di un pericolo attuale e concreto, corroborato, cioè, dall&#8217;accadimento di specifici eventi, non necessariamente delittuosi ma sintomatici di una generale situazione di pericolo personale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">5.4.3 Per converso, l&#8217;attuale ricorrente non ha adeguatamente assolto all&#8217;onere della relativa prova, ravvisandosi l&#8217;assenza di concreti episodi di rischio e non bastando, a tali fini, l&#8217;allegazione della sussistenza di un pericolo soltanto potenziale che non concretizzi una necessità  assoluta. Ed invero, &#8220;&#8221;ai fini del &quot;dimostrato bisogno&quot; della licenza di porto d&#8217;armi per difesa personale, l&#8217;Amministrazione non deve valutare la componente psicologica di natura soggettiva, ma deve valutare in modo oggettivo il pericolo a cui è esposto il richiedente in una con l&#8217;interesse alla pubblica incolumità  e con la situazione di pericolo della pubblica sicurezza in un determinato territorio e contesto sociale&#8221;&#8221; (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 29 febbraio 2008 n. 347).</p>
<p style=""text-align: justify;"">5.5 In conclusione, pertanto, &#8220;&#8221;è legittimo il diniego di autorizzazione al porto d&#8217;pistola per difesa personale, motivato con la mancata dimostrazione, da parte del richiedente, dell&#8217;assoluto bisogno di portare l&#8217;arma&#8221;&#8221; (T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 17 dicembre 2009 n. 802), qualora, cioè, non siano emerse ulteriori e specifiche circostanze attestanti un rischio grave ed attuale per l&#8217;incolumità  personale. Ciò in quanto i motivi per il rilascio e il rinnovo del porto d&#8217;armi devono essere vagliati non in astratto ma in concreto (Cons. di St., sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4096).</p>
<p style=""text-align: justify;"">5.6 Sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso deve essere, quindi, respinto in quanto infondato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">6. Ragioni di equità , in considerazione della natura e all&#8217;evoluzione fattuale della questione all&#8217;esame, inducono, tuttavia, il Collegio a disporre l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Spese compensate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria per procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-17-1-2020-n-218/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2020 n.218</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.2745</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-29-11-2019-n-2745/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-29-11-2019-n-2745/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.2745</a></p>
<p>Nicola Maisano, Presidente FF; Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore Il mero riferimento al fatto che è stata accertata una relazione di parentela (o di affinità ) tra l&#8217;interessato ed un pregiudicato non è sufficiente per dimostrare l&#8217;inesistenza del requisito della buona condotta ai fini del diniego del rilascio della licenza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-29-11-2019-n-2745/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.2745</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-29-11-2019-n-2745/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.2745</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Nicola Maisano, Presidente FF; Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Il mero riferimento al fatto che è stata accertata una relazione di parentela (o di affinità ) tra l&#8217;interessato ed un pregiudicato non è sufficiente per dimostrare l&#8217;inesistenza del requisito della buona condotta ai fini del diniego del rilascio della licenza di porto d&#8217;armi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Armi &#8211; Porto d&#8217;armi &#8211; rilascio della licenza del porto d&#8217;armi- buona condotta- parentela con un pregiudicato &#8211; diniego- motivazione &#8211; non è sufficiente.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il mero riferimento al fatto che è stata accertata una relazione di parentela (o di affinità ) tra l&#8217;interessato ed un pregiudicato non è sufficiente per dimostrare l&#8217;inesistenza del requisito della buona condotta ai fini del diniego del rilascio della licenza di porto d&#8217;armi, essendo in proposito necessario che, con apposita motivazione, vengano indicati quali comportamenti riscontrati nell&#8217;interessato, in rapporto all&#8217;accertata parentela o affinità , avrebbero imposto un tale accentuato rigore, onde prevenire possibili abusi .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 29/11/2019 </p>
<p>N. 02745/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01239/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Eliana Magnasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via Libertà  n. 203b;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico: Palermo, via Villareale n. 6;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">1) del decreto prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Sig. Prefetto della Provincia di Palermo in data -OMISSIS-, con il quale è stata denegata &#8220;-OMISSIS-&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">2) di ogni e qualsiasi altro atto relativo e, comunque, presupposto, consequenziale, dipendente e/o connesso al precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso, notificato il -OMISSIS-successivo, il ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento, previa sospensiva, del -OMISSIS-n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Palermo gli ha negato &#8220;-OMISSIS-&#8220;. Detto decreto si fonda sulla presunta carenza, in capo al ricorrente, dei requisiti soggettivi di cui all&#8217;art. 1 comma 4 D.M. 6/10/2009 e dell&#8217;art. 11 T.U.L.P.S., in quanto lo stesso:</p>
<p style="text-align: justify;">1) in data -OMISSIS-è stato segnalato alla Prefettura Ufficio N.O.T. per violazione amministrativa dell&#8217;art. -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">2) risulta, altresì, inserito in un contesto familiare caratterizzato da rapporti con soggetto gravato da pregiudizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce le seguenti cesure:</p>
<p style="text-align: justify;">1) <i>&#8220;Violazione e Falsa applicazione dell&#8217;art. 1, comma 4, D.M. 6/10/2009 e dell&#8217;art. 11 T.U.L.P.S. Eccesso di potere. Difetto di Istruttoria. Insussistenza dei presupposti ed erronea valutazione degli stessi. Manifesta illogicità &#8220;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa o il mero deferimento all&#8217;Autorità  Giudiziaria, in assenza di una sentenza di condanna, non potrebbero ritenersi ostativi alla iscrizione nell&#8217;elenco prefettizio di cui al D.M. 6/10/2009; del pari l&#8217;eventuale presenza nel medesimo contesto familiare di un soggetto gravato da pregiudizio penale non sarebbe circostanza sufficiente, di per sì©, a far ritenere insussistente il requisito della &#8220;buona condotta&#8221;; l&#8217;impugnato atto di diniego sarebbe connotato da &#8220;automatismo&#8221; e quindi caratterizzato da una insufficiente valutazione e motivazione, avendo la P.A. trascurato la modesta entità  di un unico episodio risalente di molto nel tempo allorquando il ricorrente era ancora minorenne nonchè la esemplare condotta di vita del ricorrente stesso negli anni successivi.</p>
<p style="text-align: justify;">2) <i>&#8220;Insufficienza e Manifesta illogicità  della motivazione&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Nel provvedimento impugnato l&#8217;Autorità  Prefettizia si sarebbe limitata a riportare i presunti motivi impeditivi alla iscrizione del ricorrente nell&#8217;elenco prefettizio ai sensi del D.M. 6/10/2009 senza che in esso sia dato conto specificatamente di come tali fatti siano causa di inidoneità  al rilascio della autorizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti il Ministero dell&#8217;Interno e l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Palermo depositando documenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza del -OMISSIS-, la domanda cautelare del ricorrente è stata accolta ai fini del riesame, riesame che non risulta essere stato effettuato dalla resistente Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza fissata per la sua discussione, il ricorso è stato posto in decisione</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato alla stregua di quanto verrà  precisato.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Ordinamento pone due condizioni per l&#8217;iscrizione richiesta, vale a dire la sussistenza del requisito di buona condotta, ex art. 11 TULPS, e la sussistenza dei requisiti elencati nel comma 4 dell&#8217;art. 1 Decreto Ministeriale 06 ottobre 2009, n. 41342 (volto a regolare i requisiti per l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività  di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi), secondo cui <i>&#8220;fermo restando il possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco di cui al comma 1, è subordinata al possesso dei seguenti ulteriori requisiti:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>a) età  non inferiore a 18 anni;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>b) idoneità  psico-fisica per lo svolgimento dell&#8217;attività  di controllo di cui all&#8217;art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>d) non essere sottoposti nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all&#8217;art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>f) diploma di scuola media inferiore;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>g) superamento del corso di formazione di cui all&#8217;art. 3&#8243;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla richiamata disposizione, posto che il potere discrezionale dell&#8217;Amministrazione appare notevolmente limitato, si evince che il mero deferimento all&#8217;Autorità  Giudiziaria, in assenza di una sentenza di condanna, non può comportare la mancata iscrizione del ricorrente nell&#8217;elenco prefettizio di cui al D.M. 6/10/2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Residua il potere discrezionale volto a valutare la buona condotta dell&#8217;interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, l&#8217;unico supporto motivazionale concreto sembra derivare dalla circostanza che il ricorrente risulterebbe <i>&#8220;inserito in un contesto familiare, caratterizzato da rapporti con soggetto gravato da pregiudizi&#8221;</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo condivisibile giurisprudenza, anche di questo Tribunale, &#8220;Il mero riferimento al fatto che è stata accertata una relazione di parentela (o di affinità ) tra l&#8217;interessato ed un pregiudicato non è sufficiente per dimostrare l&#8217;inesistenza del requisito della buona condotta ai fini del diniego del rilascio della licenza di porto d&#8217;armi, essendo in proposito necessario che, con apposita motivazione, vengano indicati quali comportamenti riscontrati nell&#8217;interessato, in rapporto all&#8217;accertata parentela o affinità , avrebbero imposto un tale accentuato rigore, onde prevenire possibili abusi&#8221; (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 04/06/2009, n. 1005; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 26/05/2010, n. 8914).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che gli elementi posti alla base del provvedimento impugnato non appaiono sufficienti a determinare la valutazione negativa sulla condotta del ricorrente da parte dell&#8217;Amministrazione che, invero, non ha fornito alcun altro circostanziato elemento ai fini del rigetto dell&#8217;istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Consegue la fondatezza del ricorso che, dunque, va accolto e l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Ministero dell&#8217;Interno e l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di Palermo al pagamento delle spese di lite, comprensive di onorari e spese anche generali, in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, c.p.a. e rifusione del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.</p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-29-11-2019-n-2745/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.2745</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2019 n.6172</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6172/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2019 n.6172</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Giulio Veltri, Consigliere, Estensore; (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) L&#8217;Amministrazione, per respingere l&#8217;istanza di rinnovo della licenza di porto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2019 n.6172</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2019 n.6172</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Giulio Veltri, Consigliere, Estensore;  (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;Amministrazione, per respingere l&#8217;istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia, può trarre argomenti presuntivi anche da tipi di reato eccentrici alla materia dell&#8217;utilizzo delle armi (nella specie, indagini relative a reati fiscali), ma ciù² deve avvenire, al fine di evitare ingiusti automatismi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Sicurezza Pubblica &#8211; Armi &#8211; licenza di porto di fucile da caccia &#8211; rinnovo &#8211; diniego &#8211; richiamo ad indagini penali pendenti &#8211; limiti.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In generale, va affermato che l&#8217;Amministrazione, per respingere l&#8217;istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia, possa trarre argomenti presuntivi anche da tipi di reato eccentrici alla materia dell&#8217;utilizzo delle armi (nella specie, indagini relative a reati fiscali), ma ciù² deve avvenire, al fine di evitare ingiusti automatismi, in un contesto che ponga in rilievo le peculiarità  del caso e indichi gli ulteriori elementi indiziari suscettibili di tracciare un profilo di inaffidabilità  del soggetto nell&#8217;uso delle armi.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/09/2019<br /> <strong>N. 06172/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00974/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 974 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I n. -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha rigettato il ricorso per l&#8217;annullamento del provvedimento Div. P.A.S.I. Cat. -OMISSIS-/drf adottato in data 11 novembre 2015 dal Questore della Provincia di Asti, con il quale era stata respinta l&#8217;istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Sabina Lorenzelli su delega di Enrico Rabino e l&#8217;avvocato dello Stato Gaetana Natale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso al TAR Piemonte l&#8217;odierno appellante impugnava il provvedimento adottato in data 11 novembre 2015 dal Questore di <em>omissis</em>, con cui è stata respinta l&#8217;istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia.<br /> Si costituiva in giudizio l&#8217;Amministrazione, chiedendo il rigetto dell&#8217;avverso ricorso.<br /> Il TAR adito, con sentenza n. -OMISSIS- rigettava il ricorso sulla scorta della seguente motivazione:<br /> &#8220;<em>la Questura di </em>omissis <em>ha correttamente esercitato il potere discrezionale nella formulazione del giudizio di non affidabilità  nell&#8217;uso delle armi. Emerge dalla relazione della Questura e dai relativi allegati depositati in data 14 aprile 2016 che i fatti di frode fiscale oggetto delle indagini preliminari, pur non avendo una specifica e diretta attinenza con l&#8217;uso delle armi, sono connotati da una certa gravità  e che, pertanto, la misura interdittiva è stata adottata dalla Questura in via precauzionale ed in attesa della definizione del predetto procedimento penale per evitare che il ricorrente &lt;&gt;.</em><br /> <em>La Questura ha, pertanto, ritenuto che, almeno finchè le indagini preliminari non saranno concluse, sussiste un ragionevole dubbio in merito alla totale affidabilità  del ricorrente nell&#8217;uso delle armi.</em><br /> <em>Il giudizio di probabilità  di abuso dell&#8217;arma è, dunque, fondato su presupposti certi ed incontestati e non è arbitrario in quanto la tensione psicologica derivante dalla qualità  di indagato e dai conseguenti accertamenti tributari giustificano la particolare cautela adottata nel rilascio del titolo abilitativo.</em><br /> <em>2.2. Il ricorrente non ha allegato l&#8217;avvenuta conclusione delle indagini preliminari e non ha fornito elementi utili a provare l&#8217;annullamento del rischio per la pubblica sicurezza che deve considerarsi prevalente rispetto all&#8217;interesse del ricorrente all&#8217;esercizio della caccia.</em><br /> <em>Pertanto, le valutazioni conseguenti alla sua condotta di vita ed al possesso della qualifica di guardia volontaria venatoria non si rivelano idonee a scalfire il giudizio di non affidabilità  espresso dalla Questura in via precauzionale, la quale potrà  sempre procedere ad una sua rivalutazione alla luce delle vicende del procedimento penale</em>&#8220;.<br /> Avverso tale sentenza, il Sig. -OMISSIS- propone l&#8217;odierna impugnazione.<br /> L&#8217;appellante sostiene in questa sede che la semplice pendenza di un procedimento penale per reati in materia fiscale, dunque privi di un nesso diretto o indiretto con l&#8217;uso delle armi, non è fatto idoneo a sorreggere, da solo, la legittimità  del provvedimento impugnato, avuto anche riguardo alla circostanza che egli svolge il ruolo di guardia venatoria volontaria e non ha mai abusato dall&#8217;arma.<br /> Nel giudizio si è costituito il Ministero dell&#8217;Interno e ha chiesto la reiezione del gravame in quanto infondato.<br /> La causa è stata trattenuta in decisione all&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 luglio 2019.<br /> Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.<br /> E&#8217; pacifico tra le parti che i fatti che hanno fatto scaturire il diniego di rinnovo del porto d&#8217;armi sono unicamente enucleabili in una indagine avviata nell&#8217; agosto 2013 dalla Procura della Repubblica di<em> omissis</em> per un reato di carattere fiscale, senza che sia mai intervenuta una richiesta di rinvio a giudizio (dunque l&#8217;appellante non è allo stato neanche imputato).<br /> Trattasi di reato privo di qualsivoglia collegamento, diretto o indiretto, con l&#8217;uso delle armi.<br /> Il Collegio non nega che l&#8217;amministrazione possa trarre argomenti presuntivi anche da tali tipi di reato, ma ciù² deve avvenire, anche al fine di evitare ingiusti automatismi, in un contesto che ponga in rilievo le peculiarità  del caso e indichi gli ulteriori elementi indiziari suscettibili di tracciare un profilo di inaffidabilità  del soggetto nell&#8217;uso delle armi.<br /> Nel caso di specie tale elemento è stato rinvenuto nella &#8220;tensione psicologica&#8221; che la qualità  di indagato indurrebbe nell&#8217;appellante. Trattasi tuttavia di un argomento che, avuto riguardo alla peculiarità  della vicenda che ha interessato l&#8217;appellante non convince: innanzitutto perchè, come giù  segnalato, le indagini sono molto risalenti nel tempo, senza che sia mai intervenuta una richiesta di rinvio a giudizio o misure di carattere cautelare, giacchè &#8211; da ritenere &#8211; esse hanno perso quella carica di novità  e gravità  capace di colpire la psiche oltre il limite della comprensibile preoccupazione; poi perchè il tipo di reato, benchè grave, non coinvolge rapporti personali, o situazioni tali da alimentare sentimenti avversi nei confronti dei familiari, degli estranei o, in generale, dei consociati; da ultimo perchè la tensione psicologica, ricollegabile in astratto all&#8217;avvio di indagini penali, non ha prodotto nel caso di specie, dal 2013 (anno di avvio delle indagini), alcun episodio che possa configurare allarme.<br /> Piuttosto<em>, a contrario</em>, può osservarsi che l&#8217;appellante svolge il ruolo di guardia volontaria venatoria e non ha mai abusato dell&#8217;arma, elementi questi ultimi, che depongono per la sussistenza di una condizione psicologica non compromessa.<br /> L&#8217;appello è pertanto accolto. Per l&#8217;effetto, l&#8217;atto impugnato in primo grado è annullato.<br /> Avuto riguardo alla peculiarità  delle questioni e all&#8217;intrinseca opinabilità  delle valutazioni in rilievo, appare comunque equo compensare le spese del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l&#8217;effetto annulla l&#8217;atto impugnato con il ricorso introduttivo del primo grado.<br /> Spese del doppio grado compensate<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p> </p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-13-9-2019-n-6172/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2019 n.6172</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.1846</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-5-8-2019-n-1846/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-5-8-2019-n-1846/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-5-8-2019-n-1846/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.1846</a></p>
<p>Domenico Giordano, Presidente, Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore PARTI: (M. A. L. J., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lucia Lucentini c. Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Milano, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato) In materia di rilascio di licenze di porto d&#8217;arma, l&#8217;Autorità  competente è chiamata a formulare una valutazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-5-8-2019-n-1846/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.1846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-5-8-2019-n-1846/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/8/2019 n.1846</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Domenico Giordano, Presidente, Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore PARTI: (M. A. L. J., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lucia Lucentini c. Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Milano, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>In materia di rilascio di licenze di porto d&#8217;arma, l&#8217;Autorità  competente è chiamata a formulare una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle contestuali esigenze di salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1.- Sicurezza Pubblica e Privata &#8211; armi &#8211; licenza di porto d&#8217;armi &#8211; valutazioni della p.A. competente &#8211; lata discrezionalità  &#8211; sussiste.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In materia di rilascio di licenze di porto d&#8217;arma, l&#8217;Autorità  competente è chiamata a formulare una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle contestuali esigenze di salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico: nel contesto di una valutazione resa all&#8217;attualità , le stesse esigenze emerse in occasione di un precedente rinnovo possono risultare diverse da quelle successivamente palesatesi. Conseguenza dell&#8217;ampia discrezionalità  in materia è, altresì, l&#8217;assenza di un onere motivazionale troppo stringente in capo all&#8217;Amministrazione, tale per cui i relativi provvedimenti saranno in ogni caso sindacabili solo nelle ipotesi di irragionevolezza, illogicità  e arbitrarietà .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/08/2019<br /> <strong>N. 01846/2019 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02052/2015 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2052 del 2015, proposto da M. A. L. J., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lucia Lucentini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, 18;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Milano, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Milano, via Freguglia, 1;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Milano in data 20 maggio 2015, notificato al ricorrente in data 25 giugno 2015, con il quale è stata rigettata l&#8217;istanza di rilascio del porto di pistola per difesa personale presentata dal ricorrente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Prefettura di Milano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 8 maggio 2019 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Il sig.J. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Prefetto di Milano ha disposto nei suoi confronti il rigetto dell&#8217;istanza di rilascio del porto di pistola per difesa personale, deducendone l&#8217;illegittimità  sulla base dei seguenti motivi:<br /> 1) eccesso di potere e violazione di legge (art. 3 della l. n. 241/1990) per difetto e/o insufficiente motivazione;<br /> 2) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 42 TULPS.<br /> Si è costituito il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.<br /> Alla camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 la Sezione ha respinto l&#8217;istanza cautelare.<br /> Alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 2. Il ricorso è infondato; di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma redazionale semplificata di cui all&#8217;art. 74 c.p.a.<br /> 2.1. Il ricorrente era titolare di una licenza di porto d&#8217;armi fino a che, in data 9.3.2012, la Prefettura di Milano disponeva nei suoi confronti un divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi nonchè la revoca della licenza, in considerazione dello stato di conflittualità  familiare in cui l&#8217;interessato risultava versare in quel momento; avverso i due provvedimenti l&#8217;interessato proponeva due distinti ricorsi dinanzi a questo Tribunale, definiti (previa riunione degli stessi) con sentenza di accoglimento n. 1148/2014.<br /> Successivamente il ricorrente presentava istanza di rilascio di porto di pistola per difesa personale, che veniva rigettata dal Prefetto con il decreto oggetto dell&#8217;odierno gravame.<br /> 2.2. Il sig.J., in sintesi, lamenta che la Prefettura non avrebbe adeguatamente tenuto conto delle ragioni che in passato gli hanno sempre consentito di ottenere la licenza di porto di pistola per uso personale: l&#8217;interessato, di professione dirigente medico ortopedico, avrebbe la necessità  di effettuare visite domiciliari presso pazienti in quartieri isolati e in orari notturni, con possibilità  di trovarsi a trasportare farmaci di categoria stupefacente; in mancanza di mutamenti di fatto rispetto al passato, l&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione sarebbe contraddittorio.<br /> 2.3. Le censure non convincono.<br /> 2.3.1. Il costrutto motivazionale del gravato provvedimento, come emerge dalla semplice lettura dello stesso, consente di cogliere chiaramente le ragioni che hanno indotto la Prefettura a negare il rilascio della licenza.<br /> In particolare, l&#8217;Amministrazione:<br /> &#8211; ha preso atto del fatto che il sig.J., in passato, deteneva per anni il porto d&#8217;arma per difesa personale, nonchè della circostanza che il divieto di detenzione armi e la revoca del porto di pistola disposti nei suoi confronti sono stati annullati in sede giurisdizionale;<br /> &#8211; ha correttamente evidenziato, tuttavia, che non esiste uno specifico rischio di categoria legato alla professione svolta dal ricorrente;<br /> &#8211; ha tenuto conto, peraltro, della comunicazione della Direzione Sanitaria del Policlinico San Donato del 23.2.2015 (v. all. 7 della produzione ministeriale), da cui emerge che, a partire dal 31.1.2015, il ricorrente è autorizzato a trasportare farmaci di categoria stupefacente solo all&#8217;interno dello stesso Policlinico e non nell&#8217;ambito dell&#8217;attività  ambulatoriale dallo stesso svolta.<br /> &#8211; ha conseguentemente ritenuto di non ravvisare in capo al ricorrente, a differenza del passato, particolari motivi di esposizione a rischio.<br /> 2.3.2. In materia di rilascio di licenze di porto d&#8217;arma la giurisprudenza ha chiarito che l&#8217;Autorità  competente è chiamata a formulare una valutazione attuale degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle contestuali esigenze di salvaguardia dell&#8217;ordine pubblico: nel contesto di una valutazione resa all&#8217;attualità , le stesse esigenze emerse in occasione di un precedente rinnovo possono risultare diverse da quelle successivamente palesatesi (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 4915/2018).<br /> Conseguenza dell&#8217;ampia discrezionalità  in materia è, altresì, l&#8217;assenza di un onere motivazionale troppo stringente in capo all&#8217;Amministrazione, tale per cui i relativi provvedimenti saranno in ogni caso sindacabili solo nelle ipotesi di irragionevolezza, illogicità  e arbitrarietà  (v., <em>ex multis</em>, T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. V, n. 4154/2016), che nel caso di specie non sono ravvisabili.<br /> 2.3.3. Sotto diverso profilo, occorre rilevare che il ricorrente &#8211; nonostante debba ritenersi esclusa, come visto, la rilevanza <em>ex se </em>del tipo di attività  professionale dallo stesso svolta &#8211; non ha fornito elementi specifici e attuali idonei a dimostrare il &#8220;bisogno&#8221; di portare l&#8217;arma, richiedendo per se stesso una protezione personale ulteriore rispetto a quella che, per tutti i cittadini, è istituzionalmente assicurata dagli organismi statali di sicurezza pubblica.<br /> 2.3.4. Le censure, pertanto, vanno respinte.<br /> 2.4. In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br /> Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità  della vicenda.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p> </p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2019 n.109</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2019-n-109/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2019-n-109/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2019 n.109</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., F. Viganò Red., &#8211; (Ordinanze del TAR Toscana e del TAR Friuli) Stante l&#8217;inesistenza, nell&#8217;ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, Il Legislatore ha un ampio margine di discrezionalità  nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2019-n-109/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2019 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2019-n-109/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2019 n.109</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., F. Viganò Red., &#8211; (Ordinanze del TAR Toscana e del TAR Friuli)</span></p>
<hr />
<p>Stante l&#8217;inesistenza, nell&#8217;ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, Il Legislatore ha un ampio margine di discrezionalità   nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Disciplina delle armi &#8211; porto d&#8217;armi &#8211; diritto assoluto &#8211; configurabilità  &#8211; non sussiste.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Armi &#8211; porto d&#8217;armi &#8211; disciplina legislativa &#8211; ampia discrezionalità  del legislatore &#8211; va riconosciuta.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) &#8211; contrasto con l&#8217;art. 3 Cost. &#8211; non sussiste.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1.Il porto d&#8217;armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il &#8220;buon uso&#8221; delle armi stesse.Â </i><i>Dalla eccezionale permissività  del porto d&#8217;armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell&#8217;Autorità  amministrativa deve essere più¹ penetrante rispetto al controllo che la stessa Autorità  è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.Stante l&#8217;inesistenza, nell&#8217;ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità  in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell&#8217;ambito di bilanciamenti che &#8211; entro il limite della non manifesta irragionevolezza &#8211; mirino a contemperare l&#8217;interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d&#8217;armi per motivi giudicati leciti dall&#8217;ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l&#8217;incolumità  pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità  particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>3.Vanno dichiarate, rispettivamente, inammissibile ed infondata le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevate, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, con una ordinanza del 16 gennaio e due ordinanze dell&#8217;11 giugno 2018, iscritte rispettivamente ai numeri 79, 147 e 148 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 21 e 42, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nella camera di consiglio del 20 marzo 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza del 16 gennaio 2018 (r. o. n. 79 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), «nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d&#8217;armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all&#8217;Autorità  amministrativa competente».</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciarsi su un ricorso diretto all&#8217;annullamento del provvedimento con cui è stata respinta l&#8217;istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio presentata dal ricorrente alla questura territorialmente competente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;istanza in parola era stata respinta in quanto il ricorrente risultava condannato, con sentenza della Corte d&#8217;Appello di Firenze pronunciata il 25 gennaio 1980 e divenuta irrevocabile, alla pena detentiva di due anni di reclusione e 200.000 lire di multa per i delitti di «furto aggravato e falso titolo di credito».</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente esponeva nel giudizio a quo di avere ottenuto la riabilitazione, la quale a suo avviso avrebbe dovuto escludere il prodursi di un automatico effetto ostativo al rilascio del porto d&#8217;armi in seguito a una pregressa condanna alla reclusione, tanto più¹ se assai risalente nel tempo. Il ricorrente osservava inoltre di avere, in passato, ottenuto il porto d&#8217;armi per uso venatorio, e di avere pertanto soltanto chiesto il rinnovo di una licenza giù  concessagli, sottolineando infine di avere sempre mantenuto, dopo la condanna in questione, una condotta di vita specchiata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.- Rilevato che il ricorrente ha ottenuto, rispettivamente, la riabilitazione nel 1991, e il primo rilascio del porto d&#8217;armi per uso venatorio giù  nel 1986, e successivi provvedimenti di rinnovo del titolo senza soluzione di continuità  fino all&#8217;istanza attuale, il giudice rimettente osserva che la disposizione censurata, a tenore della quale «non può essere conceduta la licenza di portare armi», tra l&#8217;altro, «a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione», è stata oggetto di due contrapposte interpretazioni da parte del Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">In base al primo e più¹ risalente orientamento, qualora per il reato ostativo al rilascio del titolo sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell&#8217;art. 178 del codice penale, l&#8217;automatismo preclusivo posto dalla disposizione censurata verrebbe meno, aprendosi così la possibilità  di un «apprezzamento discrezionale prognostico da parte dell&#8217;Amministrazione», sì da tener conto non solo del reato commesso, ma anche di «ogni altro fatto utile a tale scopo come i pregressi rilasci o rinnovi del titolo; la condotta tenuta nel tempo dall&#8217;interessato e, in generale, ogni elemento utile a far luce sulla personalità  dell&#8217;interessato medesimo, compresa la riabilitazione» (sono citate le sentenze del Consiglio di Stato, sezione terza, 4 marzo 2015, n. 1072; 10 luglio 2013, n. 3719; 12 febbraio 2013, n. 822).</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva tuttavia il giudice a quo che tale indirizzo è stato più¹ di recente superato da un parere e da una sentenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione prima, parere 11 luglio 2016, n. 1620; sezione terza, sentenza 9 novembre 2016, n. 4660). In base a questo più¹ recente orientamento, la licenza di porto d&#8217;armi non potrebbe essere concessa &#8211; e quella rilasciata andrebbe ritirata &#8211; nel caso di condanna per uno dei reati elencati all&#8217;art. 43, primo comma, del TULPS, anche in presenza di riabilitazione. Quest&#8217;ultima avrebbe infatti soltanto l&#8217;effetto di estinguere gli &#8220;effetti penali della condanna&#8221; strettamente intesi, ossia quegli effetti che si producono sulla successiva applicazione della sola legge penale, sostanziale o processuale. Solo per le &#8220;autorizzazioni di polizia&#8221; di cui all&#8217;art. 11 del TULPS, d&#8217;altra parte, il legislatore avrebbe espressamente inteso dare rilievo alla riabilitazione, al fine di rendere flessibile la regola del diniego del titolo a chi ha commesso determinati reati; non altrettanto avrebbe stabilito il legislatore in relazione alle regole speciali sulla &#8220;licenza di portare armi&#8221; di cui all&#8217;art. 43 in esame. Tale distinzione sarebbe basata sulla diversa natura delle attività  sottoposte ad autorizzazione: mentre le autorizzazioni di polizia di cui all&#8217;art. 11 hanno ad oggetto attività  lavorative, l&#8217;art. 43 si riferisce a uno specifico settore nel quale non è in discussione la possibilità  di svolgere o meno un&#8217;attività  lavorativa, ma sono coinvolti particolari valori concernenti la tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica. Ne deriverebbe che, in presenza di condanna dell&#8217;interessato a pena detentiva, non residuerebbe alcun margine di apprezzamento discrezionale per l&#8217;amministrazione, la quale sarebbe vincolata a negare (o revocare) la licenza.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.- Il giudice a quo ritiene dunque che, sulla base di tale più¹ recente orientamento del Consiglio di Stato, il ricorso dovrebbe essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4.- Il Tribunale rimettente dubita, tuttavia, della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), del TULPS, così come interpretato dalla giurisprudenza più¹ recente del Consiglio di Stato, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Posto, infatti, che il divieto assoluto e automatico di concedere il porto d&#8217;armi è indefettibilmente riconnesso dalla norma censurata a un reato (il furto) che è estraneo all&#8217;uso delle armi e non incide, in astratto, sul loro utilizzo, ad avviso del rimettente la norma eccederebbe il proprio scopo, identificato nella «tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica sotto il profilo della verifica di affidabilità  dei soggetti cui viene concessa la licenza di portare armi».</p>
<p style="text-align: justify;">Pur rammentando che questa Corte ha stabilito che la facoltà  di portare e usare armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, bensì rappresenta una deroga eccezionale al generale divieto di girare armati sancito dall&#8217;ordinamento, che richiede un preventivo accertamento dell&#8217;idoneità  e affidabilità  del soggetto richiedente (è citata la sentenza n. 440 del 1993), il giudice a quo ritiene non rispondente a tale esigenza di preventivo accertamento la previsione di «un divieto automatico e generalizzato derivante da condanne penali dallo stesso [interessato] subite a lunga distanza di tempo e nemmeno incidenti direttamente sull&#8217;utilizzo delle armi, come accade nel caso di specie». L&#8217;inesistenza di qualsiasi potere di valutazione discrezionale dell&#8217;autorità  amministrativa apparirebbe allora eccessiva rispetto allo scopo della norma, tanto più¹ in casi come quello in esame, in cui il titolo abilitativo era stato costantemente rinnovato dall&#8217;autorità  di polizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente osserva in proposito che questa Corte, nella sentenza n. 202 del 2013, relativa al diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero condannato per determinati reati, ha rilevato che «gli automatismi procedurali sono basati su una presunzione assoluta di pericolosità  e devono quindi ritenersi arbitrari laddove non rispondono a dati di esperienza generalizzati, quando cioè sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa».</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, ad avviso del rimettente, si potrebbe facilmente formulare una tale ipotesi giù  «sulla scorta dei dati esperienziali desumibili dagli atti di causa», non risultando alcun episodio connotato da un cattivo utilizzo dell&#8217;arma da parte del ricorrente in tutto l&#8217;esteso lasso di tempo in cui egli aveva goduto della licenza di portare armi. D&#8217;altra parte, l&#8217;automatismo della preclusione in questione risulterebbe irragionevole, nella misura in cui collega indefettibilmente il diniego del porto d&#8217;armi alla commissione di un reato, quale il furto, non connesso all&#8217;uso delle armi. E l&#8217;automatismo apparirebbe tanto più¹ ingiustificabile se, come nel caso de quo, sia intervenuta la riabilitazione, «la quale presuppone che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta al fine di un giudizio prognostico sul suo futuro comportamento (art. 179, comma primo, c.p.)».</p>
<p style="text-align: justify;">2.- E&#8217; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che «nel vigente ordinamento non sono previste e tutelate posizioni di diritto soggettivo in ordine alla detenzione e al porto di armi», l&#8217;Avvocatura generale dello Stato rammenta come, con la sentenza n. 440 del 1993, questa Corte abbia rilevato che i titoli connessi all&#8217;uso e al porto delle armi non rientrano nel regime ordinario delle autorizzazioni, costituendo delle eccezioni ad un preciso divieto sancito dall&#8217;art. 699, cod. pen., e dall&#8217;art. 4, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), assistite da particolari cautele che possono legittimamente configurarsi solo a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell&#8217;autorità .</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, l&#8217;inclusione del delitto di furto nel catalogo dei reati ostativi al provvedimento abilitativo in questione non potrebbe reputarsi irragionevole e ingiustificato, trattandosi «di delitto c.d. predatorio, in ordine al quale giù  il codificatore del 1930 aveva previsto quale specifica aggravante, peraltro ad effetto speciale, quella del portare indosso armi, senza farne uso (cfr. art. 625, comma 1, n. 3) c.p.)». Di talchè «chi si sia reso responsabile di questo delitto, ben può essere ritenuto in grado di attentare all&#8217;altrui patrimonio con l&#8217;uso di armi o, quanto meno, portandole con sì©, pur senza farne uso».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;automatismo in questione, pertanto, costituirebbe per l&#8217;Avvocatura generale dello Stato «un riflesso del principio di stretta legalità , permeante l&#8217;intera disciplina delle armi», il quale consentirebbe «di scongiurare possibili arbitri da parte dell&#8217;Autorità , assicurando un trattamento uniforme ai cittadini tale da evitare disparità  di trattamento», rischio invece prefigurabile ove si sostituisse l&#8217;automatismo con una valutazione di tipo discrezionale (sono citate le sentenze di questa Corte n. 202 del 2013 e n. 148 del 2008, nonchè l&#8217;ordinanza n. 146 del 2002). Nè varrebbe obiettare che, nel caso di specie, l&#8217;interessato non abbia mai dato causa ad alcun episodio di cattivo utilizzo dell&#8217;arma in trent&#8217;anni. Per superare la presunzione di pericolosità  posta dal legislatore occorrerebbero, infatti, «dati statistici rilevanti su ampia scala e ben più¹ penetranti» del riferimento al singolo caso concreto operato dal giudice rimettente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esclusione di margini di valutazione discrezionale in capo all&#8217;amministrazione anche in caso di intervenuta riabilitazione penale ex art. 178 cod. pen., nelle fattispecie di cui alla disposizione censurata costituirebbe una «scelta incensurabile del legislatore nel rispetto del parametro costituzionale della ragionevolezza ex art. 3 Cost.». Nello specifico settore delle licenze di porto d&#8217;armi, infatti, non sarebbe in discussione la possibilità  di svolgere o meno un&#8217;attività  lavorativa, mentre sarebbero coinvolti «particolari valori concernenti la tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica».</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione il porto d&#8217;armi, non costituendo un diritto assoluto ma rappresentando, invece, un&#8217;eccezione al divieto di portare le armi, «può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse»; il che spiegherebbe anche l&#8217;insufficienza della riabilitazione ai fini del rilascio della relativa licenza.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Con due ordinanze dell&#8217;11 giugno 2018 (r. o. n. 147 e n. 148 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, ha sollevato identiche questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), TULPS, «nella parte in cui stabilisce che &#8220;&#038;non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione&#038; per furto&#038;&#8221; per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità  e ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d&#8217;armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all&#8217;Autorità  amministrativa competente».</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.- Pur presentando motivazioni tra loro coincidenti, le ordinanze originano da due giudizi amministrativi vertenti su fattispecie non perfettamente sovrapponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.1.- Nel caso oggetto dell&#8217;ordinanza r. o. n. 147 del 2018, il giudice rimettente è chiamato a pronunciarsi sui dinieghi del rinnovo del porto d&#8217;armi di fucile per lo sport del tiro e del rinnovo della carta europea d&#8217;arma da fuoco, dinieghi che l&#8217;autorità  amministrativa ha fondato sull&#8217;art. 43 del TULPS, per avere il ricorrente riportato una condanna detentiva definitiva per il delitto di furto.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.2.- Nel caso oggetto dell&#8217;ordinanza r. o. n. 148 del 2018, invece, il giudice rimettente deve pronunciarsi sul diniego del rinnovo della licenza per esercitare l&#8217;industria della riparazione delle armi comuni e sul connesso ordine di immediata cessazione di tale attività , nonchè di chiusura al pubblico della stessa; diniego che l&#8217;autorità  amministrativa ha fondato sull&#8217;art. 9, primo comma, della legge n. 110 del 1975, ai sensi del quale «le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l&#8217;importazione, l&#8217;esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell&#8217;articolo 43 [del TULPS]».</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il rimettente che, avendo il ricorrente riportato una condanna a pena detentiva definitiva per il delitto di furto, l&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), del TULPS renderebbe operante la condizione ostativa di cui all&#8217;art. 9, primo comma, della legge n. 110 del 1975 rispetto alla possibilità  di concedere licenza per esercitare, tra l&#8217;altro, l&#8217;industria della riparazione delle armi comuni.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.- Quanto alla rilevanza delle questioni, entrambe le ordinanze evidenziano che la disposizione censurata imporrebbe il rigetto dei ricorsi.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3.- Quanto poi alla non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice a quo muove parimenti dal confronto dei due orientamenti interpretativi formatisi sulla disposizione censurata, giù  ampiamente illustrati dal TAR Toscana nell&#8217;ordinanza r. o. n. 79 del 2018 (supra, punto 1.2.).</p>
<p style="text-align: justify;">Il rimettente, ritenuto di non poter aderire «all&#8217;orientamento cd. &#8220;evolutivo&#8221;, ostandovi, allo stato, la formulazione letterale della norma di cui è stata fatta applicazione nel caso specifico, ma, al contempo, di non poter nemmeno seguire acriticamente l&#8217;orientamento tradizionale, che non condivide», solleva questione di legittimità  costituzionale nei termini e sotto i profili indicati supra, al punto 3.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiamando in entrambe le ordinanze gli argomenti svolti dal TAR Toscana nell&#8217;ordinanza r. o. n. 79 del 2018, il rimettente osserva come questa Corte abbia ritenuto, nella sentenza n. 202 del 2013, l&#8217;arbitrarietà  degli automatismi procedurali fondati su una presunzione assoluta di pericolosità  non rispondente a dati di esperienza generalizzati, rispetto ai quali, cioè, «sia agevole formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa». Si tratterebbe di un&#8217;ipotesi formulabile per entrambi i casi dei giudizi principali, ove i ricorrenti hanno ottenuto, dopo il primo rilascio delle licenze, successivi rinnovi senza soluzione di continuità , senza aver mai dato causa ad alcun episodio di cattivo uso delle armi. Nel caso dell&#8217;ordinanza r. o. n. 148 del 2018 (relativa alla licenza per esercitare l&#8217;industria della riparazione delle armi comuni), soccorrerebbe l&#8217;ulteriore dato dell&#8217;intervenuto rinnovo della licenza di porto d&#8217;armi di fucile per uso caccia ottenuto dal ricorrente nel 2015, con un provvedimento fondato proprio sull&#8217;affidabilità  dell&#8217;interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il rimettente, inoltre, l&#8217;irragionevolezza della norma censurata emergerebbe anche dalla considerazione che, oggi, gli autori di reati come quelli commessi dai ricorrenti potrebbero di regola beneficiare dell&#8217;esclusione della punibilità  per particolare tenuità  del fatto prevista dall&#8217;art. 131-bis cod. pen., evitando così le conseguenze pregiudizievoli in ordine alla possibilità  di ottenere la licenza di porto d&#8217;armi, subite, per mero automatismo, dai ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice a quo, infine, rileva come la norma censurata non consenta «di valorizzare in alcun modo la intervenuta riabilitazione, sebbene non siano sconosciute all&#8217;ordinamento ipotesi in cui la riabilitazione produce effetti che vanno al di là  dell&#8217;ambito penale». Una di tali ipotesi sarebbe in particolare disciplinata dall&#8217;art. 120, comma 1, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che «riconosce espressi effetti favorevoli di carattere amministrativo ai provvedimenti riabilitativi, pur a fronte della commissione di reati di significativa offensività  e che, con particolare riguardo alle esigenze di salvaguardare la sicurezza della circolazione, potrebbero indurre a dubitare dell&#8217;effettivo riconseguimento dell&#8217;affidabilità  necessaria per ottenere il rilascio di una nuova patente di guida».</p>
<p style="text-align: justify;">4.- In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alternativamente che le questioni vengano dichiarate inammissibili o che vengano restituiti gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza alla luce dello ius superveniens, e, in subordine, che le questioni vengano dichiarate infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.- L&#8217;Avvocatura generale dello Stato rileva preliminarmente che, successivamente al deposito delle ordinanze, è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell&#8217;acquisizione e della detenzione di armi». In forza dell&#8217;art. 3, lettera e), di tale decreto legislativo, l&#8217;art. 43, secondo comma, del TULPS, è stato modificato nel senso che «la licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione».</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, il nuovo secondo comma della disposizione censurata segnerebbe il venir meno, in presenza di riabilitazione, della preclusione assoluta al possesso di armi per i soggetti giù  condannati per furto (o per taluno degli altri reati indicati al primo comma dell&#8217;articolo censurato), con conseguente attribuzione all&#8217;amministrazione di un potere discrezionale sulla concessione o meno delle licenze in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Stante l&#8217;intervenuta riabilitazione a favore dei ricorrenti in entrambi i giudizi a quibus, la questione incidentale non potrebbe essere decisa da questa Corte senza la previa restituzione degli atti al giudice rimettente per un rinnovato esame della rilevanza alla luce della nuova disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.- In subordine, «ove non si ritenesse che la sopravvenuta modifica normativa produca gli effetti sopra rilevati nel presente giudizio», l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ritiene che la questione vada dichiarata infondata per le medesime ragioni riferite supra, al punto 2.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ordinanza del 16 gennaio 2018 (r. o. n. 79 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione seconda, ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimità  dell&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), «nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d&#8217;armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all&#8217;Autorità  amministrativa competente».</p>
<p style="text-align: justify;">Con due distinte ordinanze dell&#8217;11 giugno 2018 (r. o. n. 147 e n. 148 del 2018), il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, ha sollevato identiche questioni di legittimità  costituzionale della medesima disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- I tre giudizi devono essere riuniti, in ragione dell&#8217;identità  delle questioni sollevate.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- La questione sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia con l&#8217;ordinanza di cui al r. o. n. 148 del 2018 è inammissibile per aberratio ictus.</p>
<p style="text-align: justify;">Come illustrato al punto 3.1.2. del Ritenuto in fatto, nel caso oggetto del procedimento a quo il ricorrente impugna il provvedimento di diniego del rinnovo della licenza per esercitare l&#8217;industria della riparazione delle armi comuni e il connesso ordine di immediata cessazione di tale attività , nonchè di chiusura al pubblico della stessa. La licenza in questione è tuttavia disciplinata non giù  dall&#8217;art. 43 del TULPS, censurato dal rimettente, ma dall&#8217;art. 9, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultima disposizione prevede, al primo periodo, che «[o]ltre quanto stabilito dall&#8217;art. 11 [del TULPS], e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l&#8217;importazione, l&#8217;esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell&#8217;articolo 43 dello stesso testo unico».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 43 del TULPS è bensì richiamato dall&#8217;art. 9, primo comma, della legge n. 110 del 1975, ma al solo fine di identificare la classe di soggetti rispetto ai quali opera la speciale preclusione posta dallo stesso art. 9. Tale preclusione &#8211; anche in considerazione delle peculiarità  delle attività  cui si riferisce quest&#8217;ultima disposizione, che comportano di regola la disponibilità  di un gran numero di armi e sono pertanto connotate da elevata pericolosità  &#8211; ha una propria ragione giustificativa, evidentemente distinta da quella che sorregge il richiamato art. 43.</p>
<p style="text-align: justify;">La mancata censura della disposizione direttamente applicabile nel caso di specie da parte dell&#8217;ordinanza di rimessione rende, pertanto, inammissibile la questione in essa prospettata.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Non può invece essere accolta la richiesta, formulata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, di restituzione degli atti per una nuova valutazione delle questioni alla luce dello ius superveniens, in riferimento all&#8217;entrata in vigore, successivamente alle ordinanze di rimessione r. o. n. 147 e n. 148 del 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell&#8217;acquisizione e della detenzione di armi», che ha tra l&#8217;altro modificato il secondo comma dell&#8217;art. 43 del TULPS, in questa sede censurato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella versione in vigore alla data delle ordinanze di rimessione, l&#8217;art. 43, secondo comma, del TULPS disponeva che «[l]a licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati [ossia per delitto diverso da quelli elencati al comma 1] e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà  affidamento di non abusare delle armi». In seguito alla modifica apportata dall&#8217;art. 3, lettera e), del citato d.lgs. n. 104 del 2018, la disposizione prevede oggi che «la licenza può essere ricusata» anche «ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione».</p>
<p style="text-align: justify;">La modifica normativa attenua, dunque, la rigidità  della preclusione posta dal primo comma dell&#8217;art. 43 nei confronti di chi abbia riportato condanne per i delitti ivi menzionati, ripristinando un potere discrezionale dell&#8217;autorità  amministrativa nella valutazione dei presupposti della concessione della licenza di portare armi allorchè il condannato abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell&#8217;art. 178 del codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">La restituzione degli atti ai giudici a quibus sollecitata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato sarebbe tuttavia inutile, dal momento che la citata modifica normativa non potrebbe comunque essere applicata nei giudizi di fronte agli stessi pendenti. In virtà¹ del principio tempus regit actum, infatti, una normativa sopravvenuta rispetto all&#8217;adozione dei provvedimenti amministrativi impugnati non può spiegare effetti nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti stessi (ex plurimis, sentenze n. 7 del 2019, n. 49 e n. 30 del 2016, n. 151 del 2014 e n. 90 del 2013; ordinanza n. 76 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Nel merito, le questioni non sono fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1.- L&#8217;art. 43 del TULPS prevede, al primo comma, che «[o]ltre a quanto è stabilito dall&#8217;art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà  personale per violenza o resistenza all&#8217;autorità  o per delitti contro la personalità  dello Stato o contro l&#8217;ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi».</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i giudici rimettenti, l&#8217;automatismo preclusivo stabilito dalla disposizione censurata &#8211; automatismo che, secondo i più¹ recenti orientamenti del Consiglio di Stato, non lascerebbe alcuno spazio a valutazioni discrezionali da parte dell&#8217;autorità  amministrativa &#8211; contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità  sanciti dall&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² in quanto, in primo luogo, la disposizione censurata non consentirebbe di attribuire alcun rilievo a circostanze successive alla condanna che attestino l&#8217;affidabilità  dell&#8217;interessato, come il lungo tempo trascorso dalla condanna, l&#8217;avvenuta riabilitazione, o la stessa ininterrotta concessione della licenza di porto d&#8217;armi senza che si sia verificato alcun abuso da parte del suo titolare.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, la disposizione sancirebbe irragionevolmente un automatismo ostativo anche rispetto a fatti di reato di particolare tenuità , che potrebbero oggi non dare luogo ad alcuna condanna ai sensi dell&#8217;art. 131-bis cod. pen.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, il meccanismo preclusivo stabilito dalla disposizione censurata darebbe luogo a una disciplina irragionevolmente più¹ severa di quella apprestata da altre disposizioni che &#8211; ad esempio in materia di concessione della patente di guida &#8211; attribuiscono effetti favorevoli alla riabilitazione intervenuta dopo la condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2.- Questa Corte non condivide la prospettazione dei giudici rimettenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ricordato dagli stessi giudici a quibus oltre che dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, questa Corte ha sottolineato nella sentenza n. 440 del 1993 che «il porto d&#8217;armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il &#8220;buon uso&#8221; delle armi stesse»; e ha osservato, altresì, che «[d]alla eccezionale permissività  del porto d&#8217;armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell&#8217;autorità  amministrativa deve essere più¹ penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità  è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli a situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti».</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio in ragione dell&#8217;inesistenza, nell&#8217;ordinamento costituzionale italiano, di un diritto di portare armi, deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità  in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell&#8217;ambito di bilanciamenti che &#8211; entro il limite della non manifesta irragionevolezza &#8211; mirino a contemperare l&#8217;interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d&#8217;armi per motivi giudicati leciti dall&#8217;ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l&#8217;incolumità  pubblica (su tale dovere, ex plurimis, sentenze n. 115 del 1995, n. 218 del 1988, n. 4 del 1977, n. 31 del 1969 e n. 2 del 1956): beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità  particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può, di conseguenza, ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina, pur particolarmente severa come quella ora all&#8217;esame, che sancisce un divieto assoluto di concessione della licenza di porto d&#8217;armi anche nei confronti di chi sia stato condannato per furto e abbia ottenuto la riabilitazione, dal momento che tale delitto comporta pur sempre una diretta aggressione ai diritti altrui, che pregiudica in maniera significativa la sicurezza pubblica e al tempo stesso rivela una grave mancanza di rispetto delle regole basilari della convivenza civile da parte del suo autore.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta naturalmente libero il legislatore, entro il limite della non manifesta irragionevolezza, di declinare diversamente il bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco, ad esempio attraverso previsioni &#8211; come quella introdotta con il giù  citato d.lgs. n. 104 del 2018, della quale i ricorrenti nei giudizi a quibus potranno ora avvalersi reiterando le rispettive domande alle questure competenti &#8211; che attenuino la rigidità  della preclusione, allorchè sia intervenuta la riabilitazione del condannato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con l&#8217;ordinanza iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">2) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 43, primo comma, lettera a), del TULPS, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con le ordinanze iscritte rispettivamente al n. 79 e al n. 147 del registro ordinanze 2018.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2019-n-109/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2019 n.109</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Defence procurement di materiali militari e concorrenza tra diritto comunitario e nazionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/defence-procurement-di-materiali-militari-e-concorrenza-tra-diritto-comunitario-e-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 17:41:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/defence-procurement-di-materiali-militari-e-concorrenza-tra-diritto-comunitario-e-nazionale/">&lt;i&gt;Defence procurement&lt;/i&gt; di materiali militari e concorrenza tra diritto comunitario e nazionale</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 22.4.2015) Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/defence-procurement-di-materiali-militari-e-concorrenza-tra-diritto-comunitario-e-nazionale/">&lt;i&gt;Defence procurement&lt;/i&gt; di materiali militari e concorrenza tra diritto comunitario e nazionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/defence-procurement-di-materiali-militari-e-concorrenza-tra-diritto-comunitario-e-nazionale/">&lt;i&gt;Defence procurement&lt;/i&gt; di materiali militari e concorrenza tra diritto comunitario e nazionale</a></p>
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/d/5074_ART_5074.pdf">clicca qui</a></p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 22.4.2015)</i></p>
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<p>Note</p>
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