<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livelli essenziali Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/argomento/livelli-essenziali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/argomento/livelli-essenziali/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Livelli essenziali Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/argomento/livelli-essenziali/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>I livelli essenziali delle prestazioni nel governo del territorio</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/i-livelli-essenziali-delle-prestazioni-nel-governo-del-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/i-livelli-essenziali-delle-prestazioni-nel-governo-del-territorio/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-livelli-essenziali-delle-prestazioni-nel-governo-del-territorio/">I livelli essenziali delle prestazioni nel governo del territorio</a></p>
<p>   Sommario: 1. Le condizioni di vita analoghe nel nostro ordinamento. – 2. Livelli minimi essenziali nella pianificazione del territorio.  – 3. Lo standard urbanistico quale unità di misura minima per le dotazioni territoriali della città pubblica – 4. L’allocazione delle dotazioni territoriali a servizio della città pubblica. – 5.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-livelli-essenziali-delle-prestazioni-nel-governo-del-territorio/">I livelli essenziali delle prestazioni nel governo del territorio</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-livelli-essenziali-delle-prestazioni-nel-governo-del-territorio/">I livelli essenziali delle prestazioni nel governo del territorio</a></p>
<p> <br />  Sommario: 1. Le condizioni di vita analoghe nel nostro ordinamento. – 2. Livelli minimi essenziali nella pianificazione del territorio.  – 3. Lo standard urbanistico quale unità di misura minima per le dotazioni territoriali della città pubblica – 4. L’allocazione delle dotazioni territoriali a servizio della città pubblica. – 5. Conclusioni: il modello perequativo e gli accordi pubblico – privato quali strumenti per garantire i livelli minimi essenziali delle prestazioni nell’ambito della potestà pianificatoria.<br />  <br /> <strong><em>1. Le condizioni di vita analoghe nel nostro ordinamento</em></strong><br />  <br /> Nell’impianto del Titolo V parte II della Costituzione, non è azzardato sostenere che la disposizione di cui alla lettera m) del comma secondo dell’articolo 117 Cost., si distingua per la sua maggiore innovatività ed originalità, elementi da cui discendono, probabilmente, tutte le difficoltà interpretative ed applicative di cui si vuole dar contezza.<br /> Per la dottrina maggioritaria la suddetta disposizione postula la concreta applicazione del principio di uguaglianza sostanziale nel nostro ordinamento costituzionale.<br /> Essa garantisce, infatti, l’attuazione dei principi di cui agli articoli 3 e 5 Cost., in conformità con i principi ispiratori della riforma “<em>quasi federalista</em>” dello Stato<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> equilibrando, al contempo, la legittima necessità di differenziazione con l’imprescindibile ossequio del principio costituzionale di eguaglianza formale e sostanziale<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Occorre, tuttavia, precisare come la differenziazione non debba essere vista di per sé come un disvalore, considerato che strumenti come quello della “<em>determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni</em>” hanno la precipua finalità di contenere gli effetti negativi insiti nella differenziazione<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Quest’ultima, infatti, deve essere ritenuta un valore che, al pari dell’uguaglianza, nella misura in cui consente di lavorare sui contesti reali della disuguaglianza, sulla peculiarità del bisogno e previene le inevitabili disparità che sono discendono dall’esercizio discrezionalità amministrativa.<br /> Va, quindi, guardato con estrema attenzione il ruolo guadagnato dalle Regioni nelle dinamiche di garanzie dei diritti e dell’eguaglianza (sostanziale), atteso che il rischio di scivolamento verso il basso delle attuali condizioni viene bilanciato dalla prospettiva di adattamento delle politiche sociali e civili alle complesse e mutevoli manifestazioni dell’istanza personalista.<br /> L’impianto del testo costituzionale di cui all’art. 117, 2°comma lett. <em>m</em>) costituzionalizza il concetto di livello essenziale, privilegiando senz’altro il profilo che attiene all’esercizio dei diritti, e dunque alla relativa fruizione delle prestazioni.<br /> L’espressione ricorre sia all’art. 117, il cui comma secondo lettera m) riserva allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, quanto nell’ art. 120 comma secondo, il quale attribuisce al Governo poteri sostitutivi in presenza di diverse circostanze, tra cui quella della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.<br /> Appare, pertanto, evidente come il nuovo titolo V della Costituzione riprenda il Grundgesetz tedesco, se pur utilizzato in un diverso contesto costituzionale.<br /> L’art. 120 Cost. prevede, infatti, poteri sostitutivi di carattere amministrativo – secondo quanto disposto dall’art. 120, 2°comma Cost., l’intervento statale di natura sussidiaria può verificarsi nelle ipotesi in cui “<em>lo richiedono la tutela dell&#8217;unità giuridica o dell&#8217;unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”</em> – contemplando, con riferimento ai poteri sostitutivi del Governo, un’espressa previsione anche per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali.<br /> La significativa dicitura “<em>unità giuridica ed economica</em>” è, peraltro, contenuta nel testo dell’articolo 72 della Cost. Tedesca, il quale disciplina la legislazione concorrente.<br /> Nel contesto costituzionale tedesco, infatti, il mantenimento-promozione e il rafforzamento dell’unità giuridica ed economica sono individuati come obiettivi di primaria importanza, il cui perseguimento può legittimare finanche l’esclusione della potestà legislativa dei Lander.<br /> D’altronde, l’obiettivo è quello di creare nel territorio federale condizioni di vita analoghe.<br /> La creazione di condizioni di vita analoghe nel territorio federale ha rappresentato da sempre tratto distintivo della Germania federale occidentale, improntata sui valori della coesione sociale e connotata dall’idea basilare di Stato retto da un’economia sociale di mercato con la precipua finalità di evitare insostenibili difformità nel livello delle condizioni generali di vita dei suoi cittadini.<br /> Tuttavia, in tale delineato contesto le differenze tra l’ordinamento tedesco e quello italiano sono notevoli, considerato che l’esigenza dell’unità giuridica ed economica invocata dall’art. 72 sopracitato rappresenta il presupposto per l’esercizio, da parte della federazione (il Bund), delle potestà normative, a differenza di quanto avviene nella disciplina dettata dall’art. 120 Cost., che contempla la valenza delle “<em>condizioni di vita </em>analoghe” solo in ambito amministrativo.<br /> Il ricorso al potere sostitutivo riguarda in sintesi due poteri ben distinti: la funzione legislativa nel contesto tedesco; la funzione strettamente amministrativa, nel contesto italiano.<br /> L’espressione utilizzata nel sistema tedesco, ovvero l’inciso “<em>condizioni di vita analoghe</em>” potrebbe in sostanza corrispondere al concetto “<em>livelli essenziali uniformi</em>”.<br /> La prima, si riferisce all’effettivo tenore di vita, mentre la seconda, utilizzata nel titolo V della nostra Carta Costituzionale, sembra limitarsi ad individuare un parametro di accettabilità delle prestazioni, a prescindere dall’efficacia delle stesse.<br /> Il riferimento ai livelli essenziali uniformi, relativi ai diritti civili e sociali, conduce immediatamente al concetto di uguaglianza sostanziale, e dunque la preoccupazione che emerge dai due testi costituzionali, sembra complessivamente piuttosto omogenea.<br /> L’idea stessa di livelli essenziali richiede l’approntamento necessario di strutture di prestazione che, quantomeno in forma sussidiaria, devono essere approntate dalla mano pubblica.<br /> Il concetto è ulteriormente confermato dall’art. 119 Cost., in quanto tra le funzioni attribuite agli enti territoriali nel nuovo titolo V sono state altresì incluse le prestazioni destinate a soddisfare i diritti sociali e/o civili dei cittadini.<br /> Ed è proprio con tali finalità che deve operare il fondo perequativo, previsto per assicurare su tutto il territorio nazionale l’effettivo esercizio dei diritti, qualora il soddisfacimento dei medesimi, rientri tra le normali funzioni di comuni, province regioni, nonché città (aree) metropolitane.<br /> La stessa disposizione prevede poi un ulteriore intervento solidaristico da parte dello Stato, in termini di interventi speciali e risorse aggiuntive allo scopo di promuovere lo sviluppo economico la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.<br /> Ancora una volta, infatti, si parla di diritti alla persona, in funzione della cui garanzia lo Stato può destinare ulteriori risorse, sforzandosi di realizzare per tale via, quella uniformità del tenore di vita o almeno una concreta progressione di avvicinamento, che costituisce il vero contenuto del principio di uguaglianza sostanziale e il presupposto per la partecipazione dei cittadini, anzi lavoratori, alla vita sociale, politica, economica, del Paese (art. 3 comma, 2°comma Cost.).<br /> In sintesi sembrerebbe acquisito che il concetto dei livelli essenziali ed uniformi, abbia ormai assunto valenza autonoma, solo parzialmente connesso o legato a mere esigenze di natura finanziaria: esso ormai si configura come parametro di riferimento in materia di diritti sociali e, financo civili, rappresentando nuovo parametro di riferimento per la tutela e la salvaguardia del principio di uguaglianza.</p>
<p> <strong><em>2.Livelli minimi essenziali nella pianificazione del territorio </em></strong><br />  <br /> La pianificazione e la programmazione del territorio devono prevedere la dotazione di attrezzature pubbliche e di servizi di interesse pubblico, collettivo e generale per garantire, sul territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nonché la dotazione delle reti e delle infrastrutture che consentono l’accessibilità alle attrezzature urbane e territoriali e la mobilità dei cittadini e delle merci.<br /> Tali dotazioni, alla stregua di prestazioni pubbliche che devono essere garantite alla totalità della comunità pubblica, costituiscono dotazioni territoriali essenziali, indispensabili per il raggiungimento dei livelli di qualità urbana e per la realizzazione di interventi organici di riqualificazione dei tessuti edilizi, nonché di infrastrutturazione del territorio.<br /> Gli <em>standards</em> urbanistici e più in generale gli immobili e le attività gestionali finalizzati alla fornitura dei servizi, contemplati da specifica previsione nell’ambito degli strumenti di pianificazione comunale ed enucleati nelle loro quantità minime dall’art. 3 D.M. n. 1444/68, rispondo a interessi collettivi con la precipua finalità di garantire la corretta esplicazione dei seguenti diritti di cittadinanza: <em>a)</em> salute, assistenza sociale e sostegno della famiglia; <em>b)</em> istruzione, innovazione e ricerca; <em>c)</em> esercizio della libertà di religione;<br /> <em>d)</em> fruizione del tempo libero, del verde pubblico, della cultura, sport e spettacolo; <em>e)</em> mobilità e accessibilità, trasporto pubblico e collettivo;<br />  <em>f)</em> godimento del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente; <em>g)</em> sostegno alla iniziativa economica, in coerenza con l’utilità sociale e la sicurezza del territorio e dei lavoratori; <em>h)</em> servizio abitativo sociale.<br /> Aspirando al soddisfacimento dei citati diritti di cittadinanza, anche le diverse e molteplici legislazioni regionali, occupandosi della disciplina del governo del territorio, cercano di garantire, mediante gli strumenti del governo del territorio quali atti di pianificazione urbanistica generale, la programmazione della dotazione e della gestione dei servizi primari, secondari e di interesse generale, individuando le opere e gli elementi gestionali necessari al soddisfacimento dei servizi sopra indicati.<br /> Le previsioni delle dotazioni territoriali analizzano e documentano il fabbisogno pregresso e futuro, lo stato effettivo di accessibilità e di fruibilità dei servizi pubblici, di interesse pubblico e generale, determinando le modalità, i criteri e i parametri tecnici ed economici attraverso i quali viene assicurata la fornitura e la qualità di tali servizi, in relazione alle politiche sociali, locali e sovralocali, anche tramite il concorso di soggetti privati.<br /> Sulla base del principio secondo cui le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è subordinata all’esistenza o alla contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria dovendo contribuire in quota parte al costo di dette opere, si sono innestate <em>best practice</em> delle amministrazioni e dati normativi di recente introduzione (art. 16, comma 4 lett. D ter D.P.R. n. 380/01) che hanno consentito di parametrare i costi derivante dalle trasformazioni urbanistico-edilizie al costo effettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, nonché alle dotazioni territoriali e alle mitigazioni e compensazioni relative agli impatti ambientali di tali trasformazioni.<br /> Il costo effettivo delle opere di urbanizzazione generale è ripartito sulla base di riferimenti parametrici sull’insieme degli interventi ricadenti nel territorio comunale e parallelamente gli oneri concessori sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e alle dotazioni territoriali previste dalla pianificazione comunale.<br /> Le opere pubbliche e/o di interesse pubblico, siano esse riconducibili alla categoria delle opere di urbanizzazione o delle dotazioni territoriali, rispondono alle medesime finalità pubblicistiche, con una dovuta precisazione di ordine logico – giuridico.<br /> Difatti, anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il termine “opere di urbanizzazione” indica l’insieme degli interventi necessari a rendere una porzione di territorio idonea all’uso insediativo previsto dagli strumenti urbanistici vigenti ovvero a garantire l’uso futuro dei nuovi edifici realizzati e la vita di relazione degli abitanti.<br /> Viceversa, le dotazioni territoriali rispondo a finalità ulteriori, legate al soddisfacimento dei bisogni della collettività senza però costituire un <em>prius </em>per la realizzazione degli insediamenti edilizi previsti dagli atti di pianificazione generale<br /> Le opere di urbanizzazione primaria &#8211; che rappresentano la premessa indispensabile all’edificabilità dell’area e alla possibilità che essa ospiti insediamenti abitativi o produttivi &#8211; comprendono tutte le attrezzature a rete o infrastrutture, necessarie per assicurare all’area medesima l’idoneità insediativa in senso tecnico, cioè tutte quelle attrezzature che rendono possibile l’uso degli edifici, tra cui, ai fini che qui rilevano, le strade locali.<br /> Le opere di urbanizzazione secondaria includono, invece, tutte quelle attrezzature di carattere locale che rendono l’insediamento funzionale per gli abitanti, garantendo la vita di relazione.<br /> A tale proposito, in giurisprudenza è stato affermato che “<em>l’assunzione nell&#8217;ambito di una lottizzazione di obbligazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge, non possa di per sé essere esclusa e tantomeno automaticamente ricondotta a fenomeni estorsivi o comunque di</em> ” e che <em>“(…) non esiste nell&#8217;ordinamento una norma generale che impedisca, in sede di convenzione urbanistica, la libera erogazione di ulteriori contribuzioni rispetto a quelle fissate dalla legge che, quindi, costituiscono semplicemente il minimo legale</em>” (C.d.S., V, 26 novembre 2013, n. 5603).<br /> Tuttavia, nonostante la giurisprudenza amministrativa consideri assolutamente legittimo che il Comune possa richiedere e il lottizzante accettare la realizzazione di opere eccedenti rispetto agli oneri di urbanizzazione normativamente dovuti, occorre segnalare come gli <em>extra &#8211; standards </em>dipendano esclusivamente dalla discrezionalità esercitata dall’Amministrazione comunale, a differenza degli <em>standards </em>normativamente previsti, la cui quantità non può mai essere derogata; quest’ultimi, infatti, rappresentano la condizione imprescindibile per il concreto esercizio delle facoltà edificatorie connesse con lo sviluppo dei luoghi di vita e di lavoro ove è insediata la cittadinanza.<br /> D’altronde, come si vedrà nel corso del presente scritto, proprio gli accordi amministrativi mutuati in materia urbanistica, ascrivibili al modulo procedimentale di cui all’art. 11 legge 7 agosto 1990, n. 241 e finalizzati a implementare le dotazioni sul territorio comunale, rispondono alla primaria esigenza di garantire la presenza di dotazioni territoriali sufficienti,<br /> Le convenzioni urbanistiche, infatti, riconducibili nel novero degli accordi amministrativi, consentono di conseguire un assetto di interessi diverso e più ampio di quello conseguibile con il rilascio del provvedimento amministrativo unilaterale, fermo restando, in ogni caso, la loro finalizzazione alle esigenze di urbanizzazione dell’area.<br /> Ed è proprio in tale sede che il Comune può richiedere la realizzazione di opere eccedenti rispetto agli oneri di urbanizzazione normativamente dovuti.<br /> In giurisprudenza è stato, infatti, anche chiarito che “<em>la convenzione di lottizzazione rappresenta un istituto di complessa ricostruzione, a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento dichiaratamente contrattuale (…) frutto dell&#8217;incontro di volontà delle parti contraenti nell&#8217;esercizio dell&#8217;autonomia negoziale retta dal codice civile. Tale ricostruzione conserva la sua validità anche nelle ipotesi (…) in cui alcuni contenuti dell&#8217;accordo vengono proposti dall&#8217;Amministrazione in termini non modificabili dal privato, essendo evidente che una tale evenienza non esclude che la parte che abbia sottoscritto la convenzione, conoscendone il contenuto, abbia inteso aderirvi e ne resti vincolata, salvo il ricorso agli strumenti di tutela in caso di invalidità del contratto</em>” (C.d.S., IV, 28 luglio 2005, n. 4015; in termini C.d.S., IV, del 22 gennaio 2013, n. 351).</p>
<p> <strong><em>3. Lo standard urbanistico quale unità di misura minima per le dotazioni territoriali della città pubblica</em></strong><br /> Le opere di urbanizzazione secondaria<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> hanno, come già anticipato in precedenza, la funzione di garantire ai cittadini i servizi necessari ad un adeguato <em>standard</em><a href="#_ftn5" title="">[5]</a> di civiltà.<br /> In particolare, l’art. 16, co. 8, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, ricomprende<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> in tale categoria di opere: asili nido e scuole materne, scuole dell&#8217;obbligo, nonché strutture e complessi per l&#8217;istruzione superiore, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi ed aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.<br /> Le predette opere di urbanizzazione secondaria contemplano anche opere, costruzioni ed impianti destinati a smaltimento, riciclaggio o distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi ed alla bonifica di aree inquinate.<br /> Tuttavia, volendo assimilare la categoria delle opere di urbanizzazione primaria a quelle di urbanizzazione secondaria, è possibile affermare che entrambe le categorie permettono un miglior utilizzo del territorio comunale ed adeguano la qualità di vita all’accresciuta domanda di servizi collettivi<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Esse si differenziano, invece, per gli effetti della loro presenza sul territorio e per gli scopi perseguiti.<br /> Mentre le opere di urbanizzazione primaria garantiscono fondamentali condizioni di vita (sicurezza, viabilità e salute), costituiscono il presupposto necessario per il rilascio del titolo abilitativo<a href="#_ftn8" title="">[8]</a> e sono, realizzabili ovunque, quelle secondarie, non sono indispensabili all’utilizzo immediato degli edifici da costruire, ma assicurano, ad un ambito territoriale più vasto di quello oggetto di intervento, solo una migliore vivibilità.<br /> Le due categorie non sono fungibili<a href="#_ftn9" title="">[9]</a> e/o interscambiabili<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, tant’è che non è ammissibile lo scomputo di opere primarie in luogo del pagamento degli oneri per quelle secondarie.<br /> L’esistenza (ovvero la prevista attuazione) di quelle primarie costituisce condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo e non a caso tale presupposto non può mai essere soddisfatto attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria del medesimo valore economico.<br /> In tale delineato contesto si innesta il d.m. N. 1444 del 1968<a href="#_ftn11" title="">[11]</a> il quale, come noto, stabilisce<a href="#_ftn12" title="">[12]</a> «<em>limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti</em>»<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> In particolare, ai fini che qui più interessano, il decreto in questione prevede che i «<em>rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi […] sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante – insediato o da insediare – la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie</em>»<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>; e, successivamente, procede all’articolazione e ulteriore specificazione di quei rapporti rispetto ad ogni zona territoriale omogenea<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Ora, è evidente che le dotazioni previste dal citato decreto sono dotazioni <em>minime</em>, con la conseguenza che l’amministrazione ben può elevare le stesse – anche in maniera significativa – allo scopo di assicurare alla collettività una più ampia offerta di attrezzature pubbliche.<br /> Pertanto, il superamento di quelle quantità minime non costituisce di per sé un vizio di legittimità del piano ed è il frutto di valutazioni discrezionali dell’amministrazione, insindacabili ove non viziate da profili evidenti di abnormità e, soprattutto, se congruamente motivate<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> Pertanto, alla luce delle predette considerazioni dobbiamo necessariamente desumere che la scelta di dimensionare e di allocare i servizi resta una scelta che rientra nella discrezionalità del pianificatore, in quanto tale discrezionalità deve rispettare gli standard minimi che sono previsti dalla normativa di riferimento, ma che – posto che maggiori servizi significano maggiore qualità della vita per i residenti dell’area in cui essi sono allocati &#8211; può portare il pianificatore comunale a decidere di garantire alla comunità locale anche una qualità della vita superiore a quella minima che deve essere garantita dal d.m. 2 aprile 1968 (che parla di dotazione “minima” di servizi, ma non prevede limiti massimi).<br /> Il potere di pianificazione comunale, che per sua natura gode – com’è noto &#8211; di altissima discrezionalità, non può essere vincolato da oneri di particolare motivazione proprio nel momento in cui supera i limiti minimi previsti dalla normativa sugli standard.<br /> Difatti, non si può essere limitata quell’altissima discrezionalità insita nelle scelte pianificatorie dell’Amministrazione, ancorché nelle ipotesi in cui sia indirizzata all’esplicito soddisfacimento degli interessi pubblici dell’ordinamento mediante la creazione di condizione tese a migliorare la qualità della vita nelle aree urbane.<br /> Una volta rispettati gli standard minimi, quindi, l’unica opzione interpretativa percorribile è che si riespanda l’altissima discrezionalità del pianificatore comunale che caratterizza in via generale e residuale tutta l’attività di pianificazione.<br /> Alla luce di quanto esposto, il vero principio fondante della materia urbanistica risulta essere quello degli <em>standard</em>, intendendosi con tale locuzione riferirsi all’osservanza di rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e gli spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, secondo un’ottica quantitativa- spaziale, che risponda ai criteri dettati in sede di D.M. n. 1444/68.<br /> La necessità primaria nella pianificazione urbanistica diviene, dunque, quella di rispettare lo <em>standard, </em>garantire in pratica quelle dotazioni territoriali necessarie per la fruizione della città alla comunità pubblica, assicurando il livello minimo essenziale della prestazione costituzionalmente garantito.<br /> In tale ottica il Consiglio di Stato<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> ha escluso la rigida applicazione della strumento della zonizzazione quale strumento necessario per la pianificazione del territorio, rilevande che “<em>ciò che resta ferma è, per un verso, la necessità di disciplinare le destinazioni del territorio comunale per il tramite della pianificazione; per altro verso, il “discrimine” della identificazione delle zone del territorio comunale in relazione alla loro suscettività ad essere utilizzate o meno per la futura edificazione. Si intende affermare che, se è possibile che il Comune disciplini il proprio territorio in modo difforme dalla disciplina statale sopra richiamata, è altrettanto evidente che: </em><br /> <em>&#8211; in primo luogo, tale diversa disciplina non deve presentarsi incongrua rispetto alla destinazione impressa all’area proprio sulla base delle zonizzazioni disciplinate, attribuendo ad una zona caratteristiche proprie di una zona diversa, in tal modo incidendo sulla tipicità delle stesse; &#8211; in secondo luogo, qualora ciò avvenga in sede di variante allo stesso strumento urbanistico generale, tanto richiede una puntuale e diffusa motivazione (ovviamente preceduta da congrua istruttoria) in ordine alla necessità stessa di individuare una particolare e definita zona di terreno come “avulsa” dalla zonizzazione complessiva delle aree limitrofe, in altre parole occorre indicare le caratteristiche di fatto che impongono una diversa destinazione del suolo e le ragioni di pubblico interesse che determinano la adozione della variante, oltre alla necessaria individuazione della possibilità di una zona specifica che abbia “diversa destinazione”, in un contesto in via generale e diversamente “zonizzato”. </em><br /> Occorre, dunque, comprendere come in tale quadro l’attuazione delle scelte urbanistiche, nel rispetto dei principi suesposti (caratterizzare le aree, imprimendone una destinazione e rispettando gli standard) sia rimessa alla discrezionalità del potere pianificatorio, che può trovare nuove forme di contemperamento per il soddisfacimento degli interessi pubblici e privati.<br /> E’ così che la pianificazione urbanistica approda a una dimensione contrattuale, dove gli accordi pubblico-privato sono finalizzati alla soddisfazione degli interessi privati e dell’interesse pubblico, che mira a garantire le dotazioni territoriali utili alla città pubblica.<br /> Ebbene, in tale ottica è possibile per i Comuni richiedere la realizzazione di opere eccedenti rispetto agli oneri di urbanizzazione normativamente dovuti, laddove vi sia un’attività consensuale tra le parti in causa, come affermato dal prevalente orientamento della giurisprudenza (cfr., <em>ex multis</em>, Cons. Stato, IV, 28 luglio 2005, n. 4015; Id, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 33; T.A.R. Lombardia – Brescia, II, 24 maggio 2013, n. 513).<br /> Deve, tuttavia, osservarsi come &#8211; a fronte della realizzazione convenzionalmente prevista di opere eccedenti rispetto agli oneri di urbanizzazione ordinariamente dovuti &#8211; sia doveroso stabilire, in sede di “accordo urbanistico”, se le opere realizzare dal privato debbano essere effettivamente considerate “a scomputo” degli oneri (ancorché ulteriori rispetto a quanto strettamente dovuto a questo titolo), oppure siano volte semplicemente a incrementare la dotazione di standard urbanistici dell’ambito territoriale interessato dall’intervento, senza che, conseguentemente, ne sia stato previsto l’assoggettamento al regime proprio delle opere a scomputo (ossia l’acquisizione alla mano pubblica).<br /> E invero, è altresì evidente che se le parti possono convenire la realizzazione di opere in più da acquisire alla mano pubblica, rispetto a quelle ordinariamente previste, <em>a fortiori</em> deve ammettersi che l’ente locale possa accordarsi con il lottizzante al fine di incrementare gli standard mediante la realizzazione di opere di interesse pubblico destinate, però, a rimanere di proprietà privata.<br /> Sotto tale aspetto è emblematica la sentenza n. 616/2014 del Consiglio di Stato<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>, la quale correttamente ha fatto presente come vi sia una marcata attenzione alla funzione stessa degli standard urbanistici, intesi come indicatori minimi della qualità edificatoria (e così riferiti ai limiti inderogabili di densità edilizia, di rapporti spaziali tra le costruzioni e di disponibilità di aree destinate alla fruizione collettiva) e come tali destinati a connettersi direttamente con le aspettative dei fruitori dell’area interessata.<br /> Ciò comporta che, come già evidenziato nelle pronunce sopra menzionate, il criterio essenziale di valorizzazione e di decisione sulla congruità dello standard applicato sia quello della funzionalizzazione dello stesso al rispetto delle esigenze della popolazione stanziata sul territorio, che dovrà quindi essere posta in condizione di godere, concretamente e non virtualmente, del quantum di standard urbanistici garantiti dalla disciplina urbanistica.<br /> È però altrettanto vero che il Consiglio di Stato, partendo da un assunto quanto mai ineccepibile abbia omesso di delineare la sostanziale differenza che intercorre tra lo standard urbanistico e la dotazione territoriale.<br /> La funzione dei due istituti, infatti, deve essere ben distinta, in quanto sia gli standard che gli extra-oneri possono essere attutati mediante la perequazione urbanistica, con la sostanziale differenza che la presenza di opere eccedenti rispetto agli oneri di urbanizzazione ordinariamente dovuti concerne una questione di fatto, attinente all’interpretazione della volontà delle parti.<br /> Occorre, difatti, stabilire caso per caso se tali opere siano state effettivamente considerate dai contraenti “a scomputo” degli oneri (ancorché ulteriori rispetto a quanto strettamente dovuto a questo titolo e con la consequenziale avocazione della mano pubblica), oppure siano volte semplicemente a incrementare la dotazione di standard urbanistici dell’ambito territoriale interessato dall’intervento, senza che, però, ne sia stato previsto l’assoggettamento al regime proprio delle opere a scomputo (ossia l’acquisizione alla mano pubblica; cfr. in tale senso la previsione di cui all’art. 45 della Legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12)<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> È ben possibile, infatti, che l’Ente locale richieda – e il lottizzante accetti di realizzare – opere di urbanizzazione ulteriori rispetto agli standard e non computate nel calcolo degli oneri di urbanizzazione dovuti, le quali, pur incrementando le dotazioni dell’area, non siano tuttavia destinate all’acquisizione in proprietà da parte dell’ente locale.<br /> Previsioni di siffatto tenore appaiono, invero, del tutto legittime, purché – come detto – si tratti di opere eccedenti rispetto all’integrale copertura degli oneri dovuti<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come il regime giuridico degli standard urbanistici, sottoposti a un’autonoma disciplina considerato che la previsione delle quantità minima dettata dal D.M. n. 1444/68 è imprescindibile per l’edificazione, deve essere differenziato dal regime che disciplina la previsione di dotazioni territoriali aggiuntive.<br /> Quest’ultime, infatti, vengono concordate dalla P.A. con il privato al sol fine di migliorare la qualità della vita urbana e, conseguentemente, possono anche non essere strettamente funzionali alla zona oggetto dell’edificazione, all’interno della quale devono essere rispettati gli standard, riconducibili alla più ampia categoria delle dotazioni minime essenziali tutelate dalla Carta Costituzionale.<br />  <br /> <strong><em>4. L’allocazione delle dotazioni territoriali a servizio della città pubblica.</em></strong><br />  <br /> Alla luce delle conclusioni sopra rassegnate, occorre quindi ripensare il ruolo assunto dai privato nell’ambito dell’azione amministrativa.<br /> Tale evoluzione assume gran rilevo nel governo del territorio e nell’attività pianificatoria, considerato che non è più limitato alla mera esecuzione-recepimento delle scelte urbanistiche effettuate dalla Pubblica Amministrazione, ma può spingersi verso nuovi orizzonti, comportando significative conseguenze all’interno dei processi decisionali.<br /> Ciò, da un lato garantisce la possibilità di utilizzare nuovi strumenti per l’esercizio del potere amministrativo, dall’altro, assicura il perseguimento di un più efficiente contemperamento degli interessi pubblici e privati<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> In primo luogo, occorre registrare il superamento dell’insoddisfacente tecnica dello <em>zoning</em> che, seppur ha costituito il principio di razionalizzazione della ordinata distribuzione degli interessi pubblici e privati sul territorio – ai sensi dell’art.7 della legge urbanistica fondamentale del 1942 e del d.m. N. 1444 del 1968 – non risponde più alle esigenze dello sviluppo e della riqualificazione delle città che richiedono, in molti casi, l’uso integrato della plurifunzionalità delle attività di trasformazione dei suoli.<br /> La rigidità di tale tecnica si è rivelata da tempo controproducente rispetto alla soddisfazione delle sopravvenienti e continue esigenze dello sviluppo e del rinnovo urbano.<br /> In secondo luogo, è necessario soffermarsi su un aspetto fortemente critico della disciplina urbanistica tradizionale, legato al regime dei vincoli urbanistici, necessari a garantire gli <em>standards</em> destinati a dotare le aree urbane, oggetto di trasformazione, di beni e servizi collettivi.<br /> La disciplina vincolistica, come noto, è unica nei paesi europei per i suoi effetti reiterativi di durata, tendente a discriminare tra proprietari il godimento della proprietà, in presenza di beni immobili determinati aventi potenzialmente identiche capacità edificatorie, attraverso la previsione espropriativa per pubblica utilità delle aree incise dai vincoli.<br /> Le due questioni, se pur apparentemente slegate tra loro, si intersecano nella materia del governo del territorio, atteso che la funzione pianificatoria ha come fine ultimo quello di conformare la proprietà, mediante la suddivisione del territorio in zone, e provvedere alle dotazioni territoriali necessarie per la comunità pubblica.<br /> Alla luce di tali esigenze devono essere inquadrate le prescrizioni contenute nel Prg comunale che devono da un lato garantire l’esplicazione del diritto di proprietà e dall’altro regolarizzare lo sviluppo sul territorio assicurando le dotazioni territoriali necessarie affinché sia realizzata la <em>città pubblica<a href="#_ftn22" title=""><strong>[22]</strong></a></em>.<br /> Il piano regolatore generale, introdotto dalla l. N. 1150/1942 (l.u.)<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, prevede che la pianificazione del territorio avvenga mediante la suddivisione dello stesso in zone e la previsione delle c.d. “l<em>ocalizzazioni</em>”. Sul punto è fondamentale fare chiarezza; infatti, la dottrina non ha sempre colto le differenze esistenti tra “<em>zonizzazione</em>” e “<em>localizzazione</em>”.<br /> Se da un lato, infatti, con la divisione del territorio in zone si provvede a conformare la proprietà, creando non poche disparità di trattamento tra i diversi proprietari coinvolti, dall’altro con le previsioni localizzative si vuole provvedere a individuare le porzioni di territorio che ospiteranno le opere pubbliche e di interesse pubblico, necessarie per l’urbanizzazione del territorio e che sono state quantificate nella loro misura minima con l’emanazione del d.m. N. 1444/68.<br /> La previsione di <em>standards</em> urbanistici prodromici all’edificazione sul territorio funge da limite minimo inderogabile alla discrezionalità amministrativa di cui è titolare l’amministrazione.<br /> Tale obbligo giuridico risponde alle esigenza pubblicistiche di dotare la città pubblica e renderla fruibile alla collettività.<br /> In tale ottica appartengono al passato le tecniche di pianificazione che si basano esclusivamente sulle previsione vincolistiche, atteso che risulta inefficiente e irragionevole prevedere la realizzazione pubblica, per mezzo delle procedure espropriative, di tutte le dotazioni territoriali<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br /> Occorre, pertanto, distinguere il concetto di standard propriamente detto dalle dotazioni territoriali che non vengono ascritte agli standard previsti dal d.m. N. 1444/68, ma a quelle opere di cui la collettività fruisce (es. una clinica, un campo sportivo, un mercato di quartiere, etc…) e che non sono necessariamente di proprietà pubblica, in quanto possono essere realizzate e gestite da privati a patto che questi le destinino a uso pubblicistico<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Il fine ultimo è quello di raggiungere l’efficienza, svolgere un’attività amministrativa performante, dotare la città delle opere, riequilibrare la rendita, limitando l’esborso di denaro pubblico, favorendo l’intervento dei capitali privati in tutti quei casi in cui non sia strettamente necessaria l’avocazione di un’opera alla mano pubblica.<br /> Ciò comporta che debbano essere ricondotte alla proprietà pubblica tutte le opere di urbanizzazione che sono strettamente necessarie allo sviluppo territoriale e che sono predeterminate nel loro ammontare minimo dalla legge, nonostante possano essere realizzate dai privati in esecuzione di accordi programmatici, nei quali è legittimo prevedere anche delle opere aggiuntive che non saranno, invece, riconducibili necessariamente alla proprietà pubblica.<br /> In tale prospettiva, la scelta di dimensionare e di allocare i servizi resta una scelta che rientra nella discrezionalità del pianificatore, in quanto tale discrezionalità deve rispettare gli standard minimi che sono previsti dalla normativa di riferimento, ma che – posto che maggiori servizi significano maggiore qualità della vita per i residenti dell’area in cui essi sono allocati &#8211; può portare il pianificatore comunale a decidere di garantire alla comunità locale anche una qualità della vita superiore a quella minima che deve essere garantita dal d.m. 2 aprile 1968 (che parla di dotazione “minima” di servizi, ma non prevede limiti massimi)<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br />  <br /> <strong><em>5. Conclusioni: il modello perequativo e gli accordi pubblico –privato quali strumenti per garantire i livelli minimi essenziali delle prestazioni nell’ambito della potestà pianificatoria.</em></strong><br />  <br /> Nel rinnovato scenario della pianificazione urbanistica, il ricorso alla c.d. Urbanistica consensuale mediante la previsione di premialità e incentivazione, che trovano la loro naturale sede nell’accordo amministrativo, è dettato dalla volontà di operare in modo da ridistribuire in maniera equilibrata i vantaggi economici dell’edificabilità impressa alle aree e attribuita ai privati.<br /> Tale modello è stato ritenuto compatibile con i valori del nostro ordinamento e consente &#8211; superando il modello tradizionale della ripartizione del territorio in zone, ognuna con la propria destinazione &#8211; di conseguire maggiori utilità, sia per i singoli proprietari dei terreni sia per l’amministrazione pubblica e con essa per l’intera collettività.<br /> Ricorrendo agli strumenti consensuali, infatti, è possibile procedere all’acquisizione di aree aventi destinazione pubblica evitando il procedimento espropriativo, mediante la loro cessione al comune, ovviando in tal modo al contenzioso derivante dalla reiterazione dei vincoli di destinazione pubblica, ma soprattutto si può far affidamento sulla collaborazione e la partecipazione degli stessi privati proprietari attraverso la proposizione di progetti e piani urbani di riqualificazione, in grado di migliorare il tessuto urbano.<br /> In buona sostanza, attraverso la cooperazione pubblico-privato si persegue l’obiettivo di eliminare le disuguaglianze create dalla funzione pianificatoria, in particolare dalla zonizzazione e dalla localizzazione degli <em>standards</em>, creando le condizioni necessarie affinché tutti i proprietari siano destinatari di diritti edificatori e a fronte del cui riconoscimento, si impegnano a dotare la città delle opere pubbliche utili a garantire la fruibilità della città pubblica.<br /> In una nuova prospettiva dinamica di pianificazione urbanistica, l’Amministrazione può effettuare scelte urbanistiche attribuendo determinati indici di edificabilità, prevedendo però delle prescrizioni a carico del privato, consistenti nel realizzare opere utili alla collettività.<br /> La capacità edificatoria, le infrastrutture e le attrezzature di servizio previste per ogni ambito di trasformazione si collocano in un disegno più ampio, funzionale agli obiettivi generali e rispondono a esigenze di equità e sostenibilità.<br /> Su tali presupposti e quindi sulla legittimità del ricorso a tale tecnica pianificatoria, non possono essere condivise le critiche di chi continua a evidenziare la carenza di legittimazione normativa degli accordi urbanistici, ponendo la propria attenzione sul presunto contrasto o meglio sul mancato rispetto di parametri normativi (indice di edificabilità, rapporto con le dotazioni di standards) che appartengono al passato e sono direttamente applicabili alle sole procedure di pianificazione di “tipo tradizionale”.<br /> In una concezione dinamica del governo del territorio, un efficace ed efficiente amministrazione del territorio, tesa a garantire un adeguato livello di prestazioni minime, essenziali allo sviluppo della città pubblica, non può prescindere da un modello di amministrazione congiunto tra pubblico e privato nella rinnovata prospettiva di utilizzare modelli consensuali per il perseguimento di finalità di interesse pubblico, secondo quanto previsto dagli artt. 1, comma 1-bis e 11 della legge n. 241 del 1990.<br /> Il ricorso alla c.d. Urbanistica perequativa è, infatti, dettato dalla volontà di operare in modo da ridistribuire in maniera equilibrata i vantaggi economici dell’edificabilità impressa alle aree, dotandole della medesima potenzialità edificatoria.<br /> Tale modello è stato ritenuto compatibile con i valori del nostro ordinamento e consente &#8211; superando il modello tradizionale della ripartizione del territorio in zone, ognuna con la propria destinazione &#8211; di conseguire maggiori utilità, sia per i singoli proprietari dei terreni sia per l’amministrazione pubblica e con essa per l’intera collettività.<br /> Attraverso l’utilizzo della perequazione urbanistica, infatti, si persegue l’obiettivo di eliminare le disuguaglianze create dalla funzione pianificatoria, in particolare dalla zonizzazione e dalla localizzazione degli <em>standards</em>, limitatamente agli ambiti di trasformazione, creando le condizioni necessarie per agevolare l’accordo fra i privati proprietari delle aree incluse in essi e promuovere l’iniziativa privata.<br /> Mediante l’utilizzo di tali strumenti, ispirati ai canoni della proporzionalità, adeguatezza e congruità, potrà quindi raggiungersi un’equa distribuzione della rendita fondiaria dotando, al contempo, le città delle prestazioni minime essenziali imprescindibili per la concreta attuazione del modello ideale della città pubblica partecipata da tutta la cittadinanza.<br />  <br />   </p>
<div>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Invero, la possibilità che eguaglianza e federalismo possano coesistere all’interno di uno Stato sociale non è mai stata revocata in dubbio, ma parimenti certo è che il rapporto tra queste due esigenze comporta tensioni, ed è destinato ad essere un rapporto di conflittualità. La loro coesistenza è, allora, resa “pacifica” da una serie di principi e meccanismi che ne attenuano il fisiologico attrito. Il principio di unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.), la cui prima conseguenza è che il destino di tutte le parti della Repubblica è inteso come comune; il Principio solidaristico (art. 2 Cost.), che si applica non solo ai rapporti tra individui ma anche al rapporto tra enti territoriali. Tale principio comporta il dovere, per gli enti territoriali più abbienti, di operare in modo tale da consentire il progresso di quelli che sono economicamente svantaggiati; il principio di uguaglianza medesimo (art. 3 Cost.), nella sua concreta articolazione e strutturazione. Il principio di progressività del sistema tributario, che determina l’esigenza di un minimo di centralizzazione delle decisioni tributarie poiché altrimenti l’aumento progressivo della pressione fiscale non corrisponderebbe all’aumento dei redditi. M.Luciani, <em>I diritti Costituzionali tra Stato e Regioni</em>, (<em>a proposito dell’art. 117, comma 2 lett. M</em>) della Cost.), in <em>Politica del diritto</em>, n. 2002, 345 ss., altresì pubblicato in, <em>Sanità Pubblica</em>, 2002, 1034 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> G.Cocco, <em>I livelli essenziali delle prestazioni, </em>L.Chieffi, G. Clemente (a cura di),<em> Regioni ed enti locali dopo la riforma del titolo V della Costituzione fra attuazione e ipotesi di ulteriore revisione</em>, Vol. II, Giappichelli, Torino 2005; E.Carloni <em>Lo Stato differenziato</em>, Giappichelli, Torino, 2004; F.Pizzetti, <em>Alla ricerca del nuovo equilibrio tra uniformità e differenza: il problematico rapporto tra il progetto originario della Costituzione del 1948 e il progetto ispiratore della riforma costituzionale del 2001</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2003. A questo proposito si può osservare come il Titolo V della Costituzione riprenda in più punti espressioni del Grundgesetz tedesco, benché le utilizzi in contesti diversi. Anzitutto l’art. 120 Cost. prevede poteri sostitutivi di carattere amministrativo, contempla tra le ipotesi che legittimano l’intervento del Governo, quella della “<em>tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali</em>”. La medesima espressione “<em>unità giuridica ed economica</em>” è presente nell’art. 72 della Costituzione tedesca, il quale disciplina la legislazione concorrente. In particolare il mantenimento dell’unità giuridica ed economica è individuato come uno dei due obiettivi il cui perseguimento può legittimare un’estromissione dal Lander dalla potestà legislativa; l’altro obbiettivo è quello della creazione nel territorio federale di “<em>condizioni di vita analoghe</em>” (gleichwertige Lebensverhaltnisse). Vi sono, però, da fare delle precisazioni. Anzitutto, l’esigenza dell’unità giuridica ed economica è invocata dall’art. 72 GG come presupposto per l’esercizio da parte della federazione di potestà normative, mentre il nuovo articolo 120 Cost. ne contempla la valenza in ambito esclusivamente amministrativo. In entrambi i casi la conservazione di tale valore legittima una sorta di sostituzione, ma essa riguarda due funzioni tra loro ben distinte: quella legislativa nel contesto tedesco, quella amministrativa nel contesto italiano. L’altra espressione che può suggerire delle analogie è quella delle “<em>condizioni di vita analoga</em>”, che può, nella sostanza, corrispondere al concetto di livelli essenziali uniformi. È vero che si avverte una certa non coincidenza tra le due espressioni, dal momento che la prima fa riferimento all’effettivo tenore di vita – infatti, anche l’art. 106 GG parla della garanzia “<em>di un uniforme tenore di vita nel territorio federale</em>” &#8211; mentre le seconda sembra limitarsi ad individuare un parametro di accettabilità delle prestazioni, a prescindere dall’efficacia delle stesse. Tuttavia, il riferimento di quest’ultima espressione ai diritti civili e sociali conduce implicitamente al concetto di eguaglianza sostanziale e, dunque, la preoccupazione che emerge dai due testi costituzionali sembra essere non solo analoga ma, piuttosto, omogenea. B.Schmidt-Bleibtreu, F.Klein, <em>Kommentar zum Grungesetz</em>, 7th edn Luchterhand, Neuwied/Frankfurt, 1990; G.Durig, <em>Grungeset, Kommentar</em>, Munchen, 1982; E.Baldoni, <em>Il concetto di livelli essenziali e uniformi come garanzia in materia di diritti sociali</em>, in <em>Le istituzioni del federalismo</em>, 6/2001, p. 1103 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Il legislatore, nell’apportare innovazioni all’art.117 Cost., si è mosso in una cornice costituzionale nella quale si assume come definitivamente superato il risalente modello dell’uniformismo e del centralismo al quale ha corrisposto, nella prassi, una legislazione regionale sostanzialmente omologa. Rispetto a un simile orizzonte teleologico, si ponevano (e si pongono attualmente) come evenienze possibili la lesione del principio di eguaglianza dei cittadini (eguaglianza interpersonale) all’interno di ogni singola Regione ma (soprattutto) con riferimento al luogo di residenza (eguaglianza interterritoriale). Mentre rispetto alla prima situazione potevano risultare bastevoli le previsioni costituzionali di divieto di discriminazione tra i soggetti (art.3 comma 1 Cost.), al contrario le eventuali diseguaglianze interterritoriali sarebbero risultate senza copertura costituzionale; ciò, soprattutto, in considerazione della realtà socio-politica del paese, tuttora caratterizzata da una persistente questione meridionale, da intendersi come forte divario socio-economico tra nord e sud del paese. E soprattutto rispetto a tale possibile (ma come sappiamo reale) disuguaglianza che la richiamata previsione di cui alla lettera m) dell’art. 117, comma secondo Cost., costituisce garanzia dei diritti di cittadinanza (“unitaria” e “sociale”), nonché il limite costituito dai principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato con riferimento alle competenze concorrenti delle Regioni. Tuttavia, se alle possibili lesioni del principio di eguaglianza interpersonale e interterritoriale il legislatore di revisione costituzionale ha posto rimedio con la disposizione di cui alla lettera m) dell’art. 117, comma secondo Cost., nella stessa ottica garantistica (della cittadinanza unitaria e sociale) opera l’intenso sistema dei principi fondamentali (e fra questi in particolare il principio personalistico e solidaristico, di cui all’art. 2 Cost.) E delle disposizioni costituzionali in materia di diritti fondamentali, in quanto patrimonio costituzionale indisponibile alla stessa revisione costituzionale in ragione del suo costruire “principio supremo” dell’ordinamento costituzionale (sul punto infra), secondo una chiara definizione del giudice costituzionale. S.Gambino, <em>Stato, diritti sociali e devolution: verso un nuovo modello di welfare state</em>, in <em>www.associazionedeicostituzionalisti.it</em>, 2 febbraio 2006.<br />  <a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Il loro elenco è pure tassativo. Ove, infatti, il Legislatore, abbia voluto introdurre ulteriori ipotesi è espressamente intervenuto (ad es. L&#8217;art. 31, co. 7, lett. B) L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha incluso le caserme per i presidi di polizia).</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Gli <em>standard</em> corrispondono alla quantità di spazio da destinare alle attrezzature necessarie alla vita associata. Sul punto, S. Bini, <em>Determinazione delle opere di urbanizzazione e degli standard</em> in <em>Urb. App</em>., 2011, 350.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> L&#8217;art. 21, co. 5, della Legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 individua, tra opere di urbanizzazione secondaria, anche gli interventi di bonifica, ammettendo, pertanto, la possibilità di scomputare i relativi costi dagli oneri di urbanizzazione. La norma aggiunge che il titolare del permesso di costruire non deve essere il responsabile della contaminazione dell&#8217;area e deve averla acquistata all&#8217;insaputa delle problematiche ambientali, ovvero da una procedura concorsuale. Ove sussistano tali condizioni, il privato ha diritto allo scomputo nella misura del 50% per i siti di interesse nazionale, salva la facoltà per i Comuni di ammettere lo scomputo in considerazione della rilevanza della bonifica anche per quote ulteriori. Sul punto si veda TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 29 dicembre 2011, n. 3366 in <em>Riv. Giur. Amb.</em>, 2012, 439, con nota di F. Vanetti, <em>Lo scomputo dei costi di bonifica in Lombardia</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> G. D’Angelo, <em>Diritto dell’edilizia e dell’urbanistica</em>, Padova, Cedam, 2003, 418.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Il rilascio del titolo abilitativo può anche essere subordinato all’impegno da parte degli interessati di procedere all’attuazione delle opere di urbanizzazione in concomitanza con la realizzazione dell’intervento.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> V. La delibera della Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per il Piemonte, 20 maggio 2010, n. 40/2010/SRCPIE in <em>Azienditalia</em>, 2010, 710.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Conforme T.A.R. Lombardia, Milano, 10 dicembre 2014, n. 3003; Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per la Lombardia, parere del 15 settembre 2008, n. 66, in <em>www.corteconti.it,</em> secondo cui la <em>ratio</em> delle disposizioni riguardanti gli oneri va ricercata nella diversa funzione delle due categorie: dotare dei servizi indispensabili per l&#8217;agibilità e la fruibilità del fabbricato su cui sorgerà l&#8217;intervento edilizio, per le opere primarie; arricchire l&#8217;area attraverso strutture e servizi a fini generali come parchi, asili, biblioteche ed impianti sportivi, per quelle secondarie.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> In proposito v. F. Salvia, <em>Standard e parametri tra regole di pianificazione e disciplina dell’edificabilità</em>, in E. Ferrari (a cura di), <em>l’uso delle aree urbane e la qualità dell’abitato</em> (Atti del III Convegno nazionale AIDU, Genova 19-20 novembre 1999), Milano, 2000, p. 111 ss.; L. Falco, <em>Gli standard urbanistici</em>, Edizioni delle Autonomie, Roma, 1977.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Ai sensi dell’art. 17, l. N. 765/’67 (la nota “legge ponte”).<br /> Il predetto articolo ha aggiunto l’art. 41-<em>quinquies </em>(poi abrogato) alla legge n. 1150/’42, secondo cui «in tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi. I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per l&#8217;interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della medesima».</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Così recita la rubrica del decreto.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Art. 3, d.m. N. 1444/’68.<br /> In particolare, come si legge in quest’articolo, «tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato: a) mq 4,50 di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo; b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) Ed altre; c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall&#8217;art. 18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765): tali aree – in casi speciali – potranno essere distribuite su diversi livelli».</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> L’art. 4 (rubricato «quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali <em>nelle singole zone territoriali omogenee</em>») di quel decreto, infatti, prevede che «la quantità minima di spazi – definita al precedente articolo in via generale – è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive. 1. &#8211; Zone A): l’Amministrazione comunale, qualora dimostri l’impossibilità &#8211; per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa &#8211; di raggiungere le quantità minime di cui al precedente articolo 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature. 2. &#8211; Zone B): quando sia dimostrata l’impossibilità &#8211; detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti &#8211; di raggiungere la predetta quantità di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici. Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell’ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva. 3. &#8211; Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all&#8217;art. 3. Nei Comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lett. A) dell’art 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in Comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq. Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d’acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale. 4.- Zone E): la quantità minima è stabilita in mq 6 da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3. 5. &#8211; Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale &#8211; quando risulti l&#8217;esigenza di prevedere le attrezzature stesse &#8211; debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito: 1,5 mq/abitante per le attrezzature per l&#8217;istruzione superiore all&#8217;obbligo (istituti universitari esclusi); 1 mq/ abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere; 15 mq/ abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali».</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> <em>Ex multis </em>Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 6 ottobre 2011, n. 493, cit.; Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 8 maggio 2008, n. 865, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Cfr. C.d.S., sez. IV, 8 ottobre 2013, n. 4925.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Cfr. C.d.S., sez. IV, 10 febbraio 2014, n. 616.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a>  A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) (ora art. 32, comma 1, lett. G) e art. 122, comma 8, d.lgs. N. 163 del 2006 &#8211; n.d.r.) . I comuni determinano le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità tecnico-economica e di prestazione di idonee garanzie finanziarie nonché le sanzioni conseguenti in caso di inottemperanza. Le opere, collaudate a cura del comune, sono acquisite alla proprietà comunale.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Si suggerisce l’integrale lettura della sentenza T.A.R. Lombardia Milano, Sezione II, 3 aprile 2014, n. 879.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Cfr. Al riguardo S. Civitarese Matteucci,<em> Sul fondamento giuridico degli accordi in materia di fissazione delle prescrizioni urbanistiche</em>, in<em> Presente e futuro della pianificazione urbanistica</em>, a cura di F. Pugliese, E. Ferrari, Giuffré, Milano, 1999, 163 ss.; M. Magri,<em> Gli accordi con i privati nella formazione dei piani urbanistici strutturali</em>, in <em>Riv. Giur. Urb.</em>, 2004, 539 ss.; A. Travi,<em> Accordi fra proprietari e comune per modifiche al piano regolatore ed oneri esorbitanti</em>, in <em>Foro It.</em>, 2002, V, c. 274 ss.; P. Urbani,<em> Pianificare per accordi</em>, in<em> www.pausania.it</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> La funzione equilibratrice tra interessi privatistici ed esigenza pubblicistiche è stata recentemente affermata con veemenza dalla giurisprudenza amministrativa. Il riferimento è alle note sentenze con cui il Consiglio di Stato ha legittimato gli strumenti urbanistici dei Comuni di Cortina D’Ampezzo (C.d.S., Sez. IV, 10/05/2012, n. 2710) e Palo del Colle (C.d.S., Sez. IV, 28/11/2012, n. 6040). I Giudici di Palazzo Spada hanno legittimato l’esercizio del potere pianificatorio in una visione più ampia e dinamica dell’urbanistica, non come mero coordinamento delle potenzialità edificatorie della proprietà privata, ma come terreno di elezione della disciplina del territorio per la tutela del diritto di proprietà ma anche degli equilibri socio-economici che devono essere garantiti alla collettività che usufruisce del bene territorio.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> In merito alle modalità di pianificazione generale <em>ex</em> art. 7, L.n. 1150/1942, è utile riportare integralmente la ricostruzione effettuata da L.Mazzarolli in “<em> I Piani regolatori urbanistici nella teoria giuridica della pianificazione</em>”, Cedam, 1966. L’Autore sostiene che: “<em>mediante l’esame del contenuto del piano regolatore generale, quale descritto ai nn. 1, 3 e 4 dell’art. 7, si perviene a restringere l’ambito dei soggetti cui le indicazioni del piano possono intendersi riferite, riconoscendo che, per quanto riguarda i nn.1 e 3, le relative localizzazioni non possono che concernere opere ed attività di Enti pubblici o di loro concessionari e, per quanto riguarda il n. 4, che si tratta di localizzazioni di opere o medesimamente di Enti pubblici o, di per sé, anche di privati, ma considerati in quanto soggetti agenti in vista del perseguimento di uno scopo di interesse generale e non come esplicanti attività meramente di interesse privato”</em>.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Il concetto di “<em>localizzazione</em>”, introdotto da l.mazzarolli (cfr. Nota n. 39), consiste nella previsione da parte dello strumento urbanistico generale delle reti delle principali vie di comunicazione stradale, ferroviaria, navigabile e dei relativi impianti, delle aree da destinare a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù, ed infine, per quello che qui interessa, delle aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché delle opere e degli impianti di interesse collettivo e sociale (cfr. Art. 7, nn. 1, 3, 4 della l.n. 1150/42). La dottrina, con l’evoluzione della disciplina urbanistica, ha superato l’originario concetto di localizzazione, identificata come previsione di assoluta inedificabilità, sulla scorta della classica teoria delle limitazioni generali al diritto di proprietà, concludendo nel senso che le localizzazioni non differiscono strutturalmente dalle zonizzazioni, essendo ambedue contenuti di un procedimento conformativo di cose. Mentre le zonizzazioni attribuiscono alla cosa un contenuto tipologico e una certa potenzialità edificatoria, le localizzazioni attribuiscono alla cosa stessa l’attitudine ad essere sede di opere ed impianti di pubblico interesse. Sotto questa diversa prospettiva localizzazioni e zonizzazioni sono strutturalmente la stessa cosa, cioè esercizio di potere conformativo in ordine a beni immobili situati nel territorio. Alla luce di tale ricostruzione, risulta più agevole cogliere le somiglianze che intercorrono tra zonizzazione e localizzazione. In realtà, il termine “<em>localizzazione</em>” ha colto spesso in inganno gli operatori del diritto, i quali individuavano nel termine una misura espropriativa o comunque privativa del diritto di proprietà. In realtà, deve distinguersi la previsione <em>ex</em> art. 7 n. 4 (aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché opere ed impianti di interesse collettivo o sociale) dal vincolo localizzativo dei nn. 1, 3 della l.u., che si contraddistingue per la previsione di una misura ablatoria ai fini della realizzazione di un opera pubblica o della costituzione di speciali servitù. L’unitarietà della concezione giuridica degli istituti della localizzazione e della zonizzazione, di difficile percezione dalla lettura dell’art. 7 l.u., risulta invece essere evidente alla luce del d.m. N.1444/1968, il quale provvede a definire più correttamente nell’ambito delle <em>zone territoriali omogenee </em>quelle denominate<em> “f” (le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale).</em>con tale dizione il legislatore ha provveduto a fornire una qualificazione oggettiva “<em>finalistica</em>” della zonizzazione di tipo “<em>f</em>”, precisando che la realizzazione-gestione dell’opera, impianto, attrezzatura di  interesse pubblico prescinde dalla qualità del soggetto che realizza o gestisce l’opera.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Con riferimento alle opere di interesse pubblico, ospitate nella zona “F” del PRG e che possono essere realizzate e direttamente gestite da privati, purché rispettino la qualificazione oggettiva “<em>finalistica</em>” secondo quanto previsto dall’art. 7 n.4 L.U., cfr. G.Pagliari<em>, Corso di diritto urbanistico, </em>Giuffré, Milano, 2010. Secondo l’Autore la definizione di zona “F” contenuta nel D.M. n. 1444/68 “<em>è già sufficientemente significativa, nel senso di dare alla zona F una portata più ampia di quella delle localizzazioni: infatti, si parla di attrezzature ed impianti di interesse generale. Il che significa che non si tratta necessariamente di opere pubbliche, ma che il riferimento è a qualsiasi struttura che, al di là della natura giuridica, abbia una utilità generale, cioè riguardante la collettività. Si pensi, ad esempio, ad un complesso polisportivo, anche di proprietà privata, ma aperto alla fruizione di tutti, non dei soli soci”. </em>Per altro autore, E.Picozza, in <em>Il piano urbanistico generale</em>, Cedam, 1983<em>: “un campo sportivo costituisce medesimo tipo di localizzazione urbanistica, tanto se di proprietà del Comune, quanto se di proprietà di una Fondazione privata; un auditorium costituisce opera di interesse collettivo, sia se viene realizzata da un Ente pubblico, che con il concorso esclusivo dei privati; un edificio del tipo casa di cura pubblica è servizio pubblico sia se gestito dalla USL che da un privato ”. </em>In sostanza, prosegue l’Autore, il legislatore con l’ampia dicitura <em>attrezzature </em>ed<em> impianti di interesse generale,</em> ha fatto confluire nell’ampio concetto di opere di urbanizzazione (primarie e secondarie) tutte quelle opere che sono al servizio della comunità, che rappresentano un interesse generale della collettività e possono essere tanto gli asili nido e le scuole materne quanto le scuole, le Università, i centri di ricerca, le sedi dei partiti politici, di associazioni sindacali e di categoria, di centri di tutela di interessi diffusi. Ciò che rileva è che anche per i servizi privati via sia l’inerenza al pubblico interesse. Alla luce dell’ampia ricostruzione effettuata sulla “storia” giuridica delle zone “F”, è agevole comprendere come questa zona abbia un’indole promiscua, si configuri, cioè, come il naturale “contenitore” delle opere di urbanizzazione e delle opere localizzate ai sensi dell’art. 7, n. 4, L.U., nonché delle attrezzature e degli impianti di interesse generale, che investono comunque un interesse della collettività nel suo complesso.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Esemplare in proposito la sentenza T.A.R. Lombardia-Brescia, Sezione I, 22 aprile 2011, n. 622. Il Giudice, nel caso di specie, ha confutato le censure mosse dal ricorrente che si doleva dell’eccesiva previsione di standard affermando che “<em>l’idea formulata dalla difesa della ricorrente che il potere di pianificazione comunale, che per sua natura gode – com’è noto &#8211; di altissima discrezionalità, sia vincolato da oneri di particolare motivazione proprio nel momento in cui supera i limiti minimi previsti dalla normativa sugli standard, è quanto mai erronea. Essa, infatti, pretende di restringere quell’altissima discrezionalità del potere di pianificazione proprio nell’unico caso in cui essa – per il favor esplicito dell’ordinamento verso la qualità della vita nelle aree urbane &#8211; è stata sì ristretta normativamente (dal D.M. citato) ma nel senso esattamente contrario di imporre al pianificatore standard minimi da rispettare. Una volta rispettati gli standard minimi, quindi, l’unica opzione interpretativa percorribile è che si riespanda l’altissima discrezionalità del pianificatore comunale che caratterizza in via generale e residuale tutta l’attività di pianificazione”.</em><br />  </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/i-livelli-essenziali-delle-prestazioni-nel-governo-del-territorio/">I livelli essenziali delle prestazioni nel governo del territorio</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.1858</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-3-2019-n-1858/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-3-2019-n-1858/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-3-2019-n-1858/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.1858</a></p>
<p>Pres. Lipari, Est. Maiello l concetto di &#8220;salute a tempo&#8221;, che concerne la previsione di soglie temporali finalizzate a scandire temporalmente le fasi a maggiore intensità  assistenziale, non è di per sì©, nè irragionevole nè illogico 1. Livelli essenziali &#8211; Competenza legislativa &#8211; Materia trasversale &#8211; Interpretazione 2. Livelli essenziali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-3-2019-n-1858/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.1858</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-3-2019-n-1858/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.1858</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari, Est. Maiello</span></p>
<hr />
<p>l concetto di &#8220;salute a tempo&#8221;, che concerne la previsione di soglie temporali finalizzate a scandire temporalmente le fasi a maggiore intensità  assistenziale, non è di per sì©, nè irragionevole nè illogico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p><b>1. Livelli essenziali &#8211; Competenza legislativa &#8211; Materia trasversale &#8211; Interpretazione</b></p>
<p><b>2. Livelli essenziali &#8211; Competenza legislativa &#8211; Materia trasversale &#8211; Intervento regionale &#8211; Ammissibile &#8211; Condizioni</b></p>
<p><b>3. Livelli essenziali &#8211; Inclusione &#8211; Prestazioni assistenziali integrate &#8211; Copertura della spesa &#8211; Intervento spesa pubblica &#8211; Limitazione</b></p>
<p><b>4. Livelli essenziali &#8211; Prestazioni assistenziali integrate &#8211; Trattamento &#8211; Personalizzato nel tempo &#8211; Logicità  </b></p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all&#8217;art. 117 Cost., comma 2, lett. m), tra cui i livelli di assistenza, non costituiscono una &#8220;materia&#8221; in senso stretto, ai fini del riparto delle competenze legislative fra Stato e regioni, rappresentando piuttosto una competenza trasversale del legislatore statale idonea a investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull&#8217;intero territorio nazionale il godimento del contenuto essenziale di tali diritti senza che legislazione regionale possa limitarli o condizionarli.</em></div>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Il coinvolgimento delle regioni nell&#8217;organizzazione dei servizi assistenziali non contrasta con l&#8217;esigenza di omogeneizzazione nei trattamenti sanitari essenziali sulla scorta di standard uniformi replicabili al suo interno. Non si ha alcuna lesione dei principi di uguaglianza e non discriminazione, poichè l&#8217;articolo 64, comma 1, del d.p.c.m. del 12.01.2017, prevede che, con successivi accordi varati a livello nazionale, sono fissati criteri uniformi per la individuazione di limiti e modalità  delle prestazioni demandati alle regioni e alle province autonome. Tali prescrizioni sono pertanto orientate a guidare l&#8217;azione regionale in un&#8217;ottica di omogeneizzazione verso standard uniformi.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>3. Sebbene la natura della prestazione sia essenzialmente sanitaria, il trattamento non deve essere inteso integralmente a carico del SSN. E&#8217;, pertanto, legittimo graduare il relativo onere di ripartizione della spesa in relazione alla gravità  della condizione del paziente, in quanto vi è la necessità  di ponderare altre esigenze, quali quella del contenimento della spesa pubblica. Nel caso delle prestazioni c.d. integrate, anche se ricondotte nell&#8217;ambito del servizio sanitario, l&#8217;intervento della spesa pubblica è limitato alla sola parte sanitaria delle stesse.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>4. Il concetto di &#8220;salute a tempo&#8221;, che concerne la previsione di soglie temporali finalizzate a scandire temporalmente le fasi a maggiore intensità  assistenziale, non è di per sì©, nè irragionevole nè illogico. Tale schema operativo non può essere ancorato a previsioni rigide che potrebbero potare ad interrompere bruscamente le prestazioni assistenziali, bensì deve essere connesso a valutazioni concrete che confermino l&#8217;utilità  dei trattamenti.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/03/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01858/2019REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 08699/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 8699 del 2018, proposto dalle seguenti Associazioni: Associazione &#8220;Promozione Sociale, Associazione &#8220;In Nome dei Diritti&#8221; Onlus, Mtd-Movimento per la Tutela dei Diritti delle Persone Diversamente Abili e Quelle Non Autosufficienti Organizzazione Onl, Associazione A.Di.N.A. &#8211; Associazione per la Difesa dei Diritti delle Persone Non Autosufficienti, Associazione Umana (Unione per la Difesa dei Diritti dei Malati Anziani Non Autosufficienti), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Alessandra Mari in Roma, via Alberto Caroncini 51;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi, 12, sono <i>ope legis</i> domiciliati;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la riforma</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 04214/2018, concernente la legittimità  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12.01.2017, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18.03.2017, avente ad oggetto: &#8220;Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della Salute e dell&#8217;Economia e delle Finanze;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2019 il Cons. Umberto Maiello e uditi per le parti gli avvocati Nikolaus Suck su delega dell&#8217;avv. Maria Luisa Tezza e l&#8217;avvocato dello Stato Tito Varrone;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Le appellanti, formazioni sociali prive di scopo di lucro e operanti, come da statuto, nel campo della promozione e della difesa delle categorie sociali più¹ deboli , come i minori, i diversamente abili, le persone non autosufficienti, chiedono la riforma della sentenza del Tar per il Lazio, sede di Roma, n. 04214/2018, pubblicata il 17.04.2018 con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18.03.2017 ed avente ad oggetto la: &#8220;<i>Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502&#8243;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Deducono a sostegno della spiegata azione impugnatoria:</p>
<p style="text-align: justify;">a) che il TAR non avrebbe rilevato l&#8217;incompetenza del Governo ad abrogare il precedente DPCM del 29.11.2001. Sotto tale profilo, assumono le odierne appellanti che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non rileverebbe l&#8217;omogeneità  tra le due fonti, il DPCM del 29.11.2001 e quello del 12.01.2017, il quanto l&#8217;art. 54 della legge n. 289/2002 avrebbe legificato il DPCM del 29.11.2001, di talchè, oggi, il contrasto si porrebbe tra la suddetta norma primaria &#8211; che dà  forza di legge al DPCM del 29.11.2001 &#8211; e il DPCM del 12.01.2017, che tale forza non avrebbe, anche perchè rispetto all&#8217;ordinaria delegificazione (di cui all&#8217;articolo 17 comma 2 della legge 400/1988), mancherebbero nella norma di investitura (e cioè nell&#8217;articolo 54 comma 3) i principi regolatori della materia e le norme abrogate;</p>
<p style="text-align: justify;">b) il TAR non si sarebbe pronunciato sull&#8217;ulteriore censura con la quale le ricorrenti lamentavano che il DPCM del 12.01.2017 non solo non ha forza di legge, ma esula anche dalla specifica cornice di riferimento imposta dalla legge di riferimento. La legge 208/2015 (legge di stabilità  2016), all&#8217;art. 1, comma 553, fa riferimento a «la definizione e l&#8217;aggiornamento dei Lea di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre n. 502». Tale disposizione non individuerebbe i LEA, ma si limiterebbe ad indicare e richiamare principi e criteri generali alla cui stregua inserire od escludere all&#8217;interno degli stessi, servizi e prestazioni sanitarie;</p>
<p style="text-align: justify;">c) l&#8217;impianto regolatorio del DPCM (in forma programmatica nell&#8217;art. 21 e poi declinando il medesimo principio in via attuativa nei successivi articoli da 22 a 35) prevede che l&#8217;accesso alle cure sanitarie per il malato/persona con disabilità  non autosufficiente sia mediato da una &#8220;<i>previa valutazione multidimensionale</i>&#8221; che, in quanto tale, attiene non solo ad aspetti clinici (di squisita valenza sanitaria), ma anche sociali (economici, familiari ecc.). Nei fatti si tratterebbe di una valutazione della condizione economica che affiancherebbe quella sanitaria, dalla quale si farebbe dipendere la presa in carico del malato non autosufficiente da parte del Servizio sanitario nazionale. Tanto concreterebbe una forma di discriminazione in violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione oltre che dell&#8217;articolo 1 della legge 833/1978;</p>
<p style="text-align: justify;">d) il Tar non avrebbe tenuto conto del fatto che &#8211; ricadendo i LEA nelle prerogative legislative esclusive dello Stato a norma della lettera m) dell&#8217;articolo 117 della Costituzione &#8211; spetterebbe allo Stato, e non alle Regioni, il compito di garantire «uniformità  sul proprio territorio nelle modalità , nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale» nel rispetto delle leggi vigenti. Di contro, i livelli essenziali previsti dal decreto impugnato perderebbero la necessaria imprescindibile uniformità , prevista dall&#8217;articolo 117 e dalla normativa primaria, nel momento in cui il DPCM qui gravato demanda al livello regionale la determinazione dei criteri cui dovranno attenersi le commissioni di valutazione multidimensionale. Per le medesime ragioni sarebbe illegittimo l&#8217;art. 29, comma 2, che demanda alle Regioni anche la valutazione della «durata del trattamento ad elevato impegno sanitario» fissato «in base alle condizioni dell&#8217;assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità  definite dalle Regioni e dalle Province autonome. In tal modo si concreterebbe anche una violazione del principio di uguaglianza, garantito dall&#8217;art. 3 Cost., e rilevante anche in ambito eurounitario, nonchè del principio di non discriminazione sancito anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo (art. 14) e dalla Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21), nonchè della &quot;Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità &quot; ratificata dall&#8217;Italia con L. 18/2009;</p>
<p style="text-align: justify;">e) sarebbero illegittime le differenziazioni e separazioni (contenute negli artt. 24-35) fra le attività  sanitarie e quelle socio-sanitarie e, quindi, fra prestazioni intensive, estensive, per gli infermi acuti, per gli infermi cronici, per gli infermi cronici con riacutizzazioni in quanto proprio la necessità  di prestazioni sanitarie indifferibili dovrebbe, comunque, farle rientrare fra quelle sanitarie unitariamente intese;</p>
<p style="text-align: justify;">f) il TAR avrebbe omesso di esaminare la censura attinente all&#8217;art. 29 del DPCM impugnato (&#8220;<i>assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario</i>&#8220;), oggetto del motivo V di ricorso, qui integralmente riproposto. In sintesi, nella disciplina di settore le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria &#8211; laddove erogate non solo in ambito &#8220;residenziale&#8221; ma anche &#8220;semiresidenziale&#8221; o &#8220;domiciliare&#8221; &#8211; sono poste totalmente a carico del SSN (D.Lgs. 502/92, art. 3 <i>septies</i> ed il DPCM 14.01.2001, art. 3, comma 3). L&#8217;art. 29 introdurrebbe, invece, in modo del tutto arbitrario, una serie di limiti in patente violazione di quanto disposto dalle dette fonti normative: basterebbe citare il limite spaziale (solo quelle &#8220;residenziali&#8221; e, pertanto, non quelli domiciliari o semiresidenziali), terapeutico (&#8220;pronta disponibilità  medica e presenza infermieristica sulle 24 ore &#8220;) e sostanziale (&#8220;intensivo&#8221;) e, dunque, rimarrebbero inspiegabilmente escluse la fase &#8220;estensiva&#8221; o di &#8220;lungo assistenza&#8221; (le quali, pertanto, diverrebbero necessariamente a pagamento). Inoltre il D.P.C.M. escluderebbe analoghe prestazioni laddove rivolte a disabili gravi. Limiterebbe, infatti, l&#8217;operatività  alle persone con &#8220;disabilità  gravissima&#8221;, ed ancora, contemplerebbe solo i casi di &#8220;instabilità  clinica, sintomi di difficile controllo&#8221; e, dunque, escludendo tutti i casi caratterizzati da cronicità ;</p>
<p style="text-align: justify;">g) sarebbe erronea la decisione del TAR nella parte in cui ha respinto il sesto motivo di ricorso affermando che è legittimo porre a carico del paziente l&#8217;alimentazione e l&#8217;idratazione artificiale, graduando il relativo onere di &#8220;in relazione alla gravità  della condizione&#8221; dello stesso. Di contro, sarebbe patrimonio giurisprudenziale il principio secondo cui l&#8217;alimentazione e l&#8217;idratazione artificiale &#8221; sono &#8220;un trattamento sanitario di sostegno vitale. Il decreto impugnato esclude, invece, dai LEA &#8211; e, dunque, fa divenire a pagamento &#8211; le prestazioni di alimentazione ed idratazione artificiale, laddove erogate nei trattamenti estensivi e di lungoassistenza. In particolare l&#8217;art. 30 riconoscerebbe per dette prestazioni, se erogate nell&#8217;ambito di &#8220;trattamenti estensivi&#8221;, una copertura sanitaria limitata ad una durata non superiore a 60 giorni e se erogate in &#8220;trattamenti di lungo assistenza&#8221;, l&#8217;accollo al SSN &#8220;per una quota pari al 50%&#8221; con la conseguente imputazione del restante 50% al Comune/utente;</p>
<p style="text-align: justify;">h) sarebbe erronea la valutazione compiuta dal TAR in tema di assistenza domiciliare, quanto all&#8217;accollo totale a carico del SSN della alimentazione e della idratazione artificiale solo per i primi &#8220;sessanta&#8221;, in quanto non terrebbe conto del fatto che il regime delle prestazioni &#8220;sanitare a rilevanza sociale&#8221; e &#8220;socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria&#8221;non recherebbe distinzioni a seconda del contesto ambientale (id est domiciliare) in cui sono svolte. Le cure domiciliari, se presentano le caratteristiche previste dal D.Lgs. 502/92, art. 3 septies, e dal DPCM 14.02.2001 art. 3, devono essere interamente a carico del SSN. Le appellanti lamentano che l&#8217;art. 22 introduce gravissimi ed arbitrari limiti prevedendo che le &#8220;cure domiciliari &#8221; svolte mediante &#8220;prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale&#8221; sono &#8220;interamente&#8221; a &#8220;carico del Servizio sanitarionazionale&#8221; &#8220;per i primi trenta giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento nei giorni successivi &#8220;. Nè varrebbe invocare il &#8220;rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica&#8221; venendo qui in rilievo il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità  umana;</p>
<p style="text-align: justify;">i) rispetto alle doglianze che involgono il concetto di &#8220;salute a tempo&#8221; sarebbe inconferente la statuizione del giudice di prime secondo cui &#8220;il dato temporale è connesso con l&#8217;intensità  del livello assistenziale e riabilitativo&#8221;, in quanto il DPCM introduce, rispetto alla copertura da parte del SSN, limiti temporali massimi, predeterminati &#8220;a tavolino&#8221;. In particolare il D.Lgs. 502/92, art 3 septies ed il successivo DPCM 14.02.2001 garantiscono la possibilità  di cura senza l&#8217;irragionevole ed illogicamente aprioristica predeterminazione di un termine in via astratta ed avulso dalle specifiche esigenze socio-sanitarie legate alle condizioni patologiche del malato. Di contro, e fermo restando il carattere invariato della normativa primaria e secondaria tuttora vigente <i>in subiecta materia</i>, il capo IV introdurrebbe un sistema nel quale, in fase di sub acuzie di malattia, all&#8217;esclusivo verificarsi del decorso del termine ivi prefissato, vi sarebbe una necessaria diminuzione delle cure e terapie &#8211; peraltro a pagamento &#8211; dal precedente livello intensivo a quello inferiore, estensivo, ed a quello ulteriore di bassa intensità ;</p>
<p style="text-align: justify;">l) le deficienze sopra denunciate non potrebbero essere compensate dalle esenzioni di cui all. 8 bis del DPCM &#8211; menzionate dal TAR &#8211; che riguarderebbero le sole prestazioni diagnostiche (per gli esami e il ticket per le visite), ma non certo le attività  di cura, cioè la presa in carico continuativa, sulle 24 ore, degli utenti malati/persone con disabilità  non autosufficienti che hanno esigenze sanitarie e socio-sanitarie indifferibili.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Le Amministrazioni intimate, nonostante la particolare rilevanza e delicatezza delle questioni in rilievo, pur resistendo in giudizio, hanno affidato le proprie difese ad una mera costituzione di stile.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. All&#8217;udienza camerale del 29.11.2018, fissata per la delibazione della domanda cautelare, su accordo delle parti, la trattazione del ricorso è stata abbinata al merito ed, alla successiva udienza del 21.2.2019, l&#8217;appello è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Tanto premesso, nello scrutinio dei motivi di gravame sopra sintetizzati, occorre muovere dalla disamina delle prime due doglianze che, involgendo entrambe, in apice, la stessa attitudine della fonte regolamentare in commento ad intervenire, con effetto innovativo, sul preesistente assetto regolatorio, possono essere trattate congiuntamente.</p>
<p style="text-align: justify;">I suddetti motivi di gravame non sono fondati e, pertanto, il corrispondente capo della decisione di prime cure va confermato con le precisazioni ed integrazioni di seguito esposte.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Ed, invero, contrariamente a quanto dedotto, nessuna invasione del livello di normazione primaria può dirsi consumata per effetto dell&#8217;approvazione del qui gravato D.P.C.M. del 12.1.2017.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; pur vero che la richiamata fonte regolamentare, all&#8217;articolo 64 comma 5, prevede l&#8217;abrogazione &#8211; alle condizioni previste nei precedenti commi &#8211; del DPCM del 29.11.2001, al quale integralmente si sostituisce ponendosi, oggi, come la fonte diretta per la definizione delle attività , dei servizi e delle prestazioni garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione dal SSN.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² nondimeno, il divisato processo di sostituzione delle fonti di regolazione della materia non riflette le denunciate distonie di sistema in quanto si ascrive nel solco di una coerente ed espressa investitura che trova il suo fondamento genetico in disposizione di rango primario di talchè, nell&#8217;ambito di una necessaria visione di insieme, non risulta giammai smarrita la piena simmetria che ha governato il passaggio di consegne tra le suddette fonti, vale a dire il DPCM del 29.11.2001 ed il DPCM del 12.1.2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, invero, l&#8217;intervento di legificazione da cui prendono abbrivio le doglianze qui in rilievo, previsto dall&#8217;articolo 54 della legge n. 289 del 2002, non ha assunto carattere permanente: se il comma 2 della disposizione citata ha, infatti, previsto che &#8220;<i>le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all&#8217;allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell&#8217;8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto</i>&#8221; il successivo comma 3 ha, al contempo, disposto che <i>la individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabiliti dall&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonchè le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, ad una piana e sistemica lettura delle suindicate disposizioni, appare di tutta evidenza come, in disparte le modifiche indotte dalla necessità  di assicurare, sulla scorta delle più¹ attuali evidenze scientifiche, l&#8217;effettiva e riconosciuta efficacia delle prestazioni esigibili dal SSN (ai sensi dell&#8217;articolo 1 comma 7 del d. lgs 502/1992), il legislatore non abbia affatto definitivamente irrigidito sul piano della normazione primaria, conferendogli in via permanente valore e forza di legge, i LEA quali definiti negli allegati al DPCM del 29.11.2001, affidando, da subito, il loro aggiornamento &#8211; &#8220;..<i>mediante modifiche agli allegati richiamati al comma 2</i>&#8221; &#038;.- ad un DPCM, ripristinando, così, in via immediata un pieno parallelismo tra le fonti di intervento, onde assicurare, nel rispetto dei principi mutuabili dalla normazione primaria di settore, elasticità  alla concreta e dettagliata definizione dell&#8217;elenco di prestazioni da includere nei LEA, ben consapevole della necessità  di affidare tale incombente a strumenti più¹ duttili rispetto a quelli della legge ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può dirsi che siffatto intervento di adeguamento, rimesso ad un atto del Governo, si ponga al di fuori di una cornice di riferimento che, per effetto di superiori principi normativi, valga ad orientarne le scelte.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Ed, invero, l&#8217;ambito di operatività  è tracciato, in termini generali, anzitutto, dalle leggi quadro in materia sanitaria (legge 833/73 e d. lgs 502/1992) che ne predicano lo stretto raccordo con il piano sanitario nazionale e, poi, dal rigido iter procedurale che impone un&#8217;ampia partecipazione, inclusa quella della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dovendosi dunque ritenere il testo approvato come espressione, ai più¹ elevati livelli di rappresentanza, della sintesi e della mediazione degli interessi in gioco.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. A ciù² occorre aggiungere la concorrente investitura rinveniente dall&#8217;articolo 1 commi 553 e 554 della legge 208/2015 che espressamente affidano ad un d.p.c.m. la definizione e l&#8217;aggiornamento del d.p.c.m. 29.11.2001 nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica ed in attuazione dell&#8217;articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale investitura &#8211; con i limiti di sistema giù  sopra anticipati &#8211; ad ampio raggio e, involgendo anche la definizione dei LEA, non può essere indotta solo dall&#8217;aggiornamento di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, senza contare che anche solo tali esigenze di aggiornamento legittimano modifiche all&#8217;elenco delle prestazioni esigibili a carico del SSN.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Analogamente, prive di pregio si rivelano le doglianze compendiate nei motivi di gravame nn. 3 e 4, suscettive di un&#8217;unica articolata valutazione in quanto involgono, sotto profili diversi, la metodica privilegiata nel testo qui gravato di affidare ad una preliminare valutazione multidisciplinare l&#8217;accesso all&#8217;assistenza sociosanitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Segnatamente, secondo la prospettazione delle appellanti si introdurrebbero arbitrariamente nella definizione dei setting clinici profili, di natura essenzialmente economica, ad essi ontologicamente estranei, rimettendo, poi, alle singole Regioni il varo degli specifici criteri per la concreta declinazione, organizzativa ed operativa, di siffatte valutazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Orbene, ritiene il Collegio che non possa essere, anzitutto, condivisa la lettura offerta nel mezzo oggetto di scrutinio, secondo cui confluirebbero nella dinamica delle scelte assistenziali criteri di ordine essenzialmente economico capaci impropriamente di condizionare tipo, intensità  e durata dei trattamenti clinici necessari.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini un corretto approccio esegetico della disciplina qui in rilievo occorre, infatti, avere chiara consapevolezza della particolarità  della materia regolata che inerisce a particolari categorie di soggetti i cui bisogni intercettano forme di assistenza riconducibili tanto all&#8217;area sanitaria che a quella propria dei servizi sociali, soggette in astratto, come meglio di seguito evidenziato, a regime differenziati e, rispetto alle quali, in presenza di determinati presupposti, è stata del tutto condivisibilmente prevista un&#8217;erogazione congiunta.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui lo sforzo di definire un trattamento personalizzato che tenga conto, alla luce della complessità  dei bisogni del paziente, delle plurime variabili in cui è possibile combinare la misura delle singole forme di assistenza oscillandosi tra prestazioni socio-assistenziale &quot;inscindibili&quot; dalla prestazione sanitaria a prestazioni socio-assistenziali &quot;pure&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, ciù² che emerge da una piana lettura dell&#8217;articolato qui in rilievo è, dunque, lo sforzo di assicurare, attraverso un unico passaggio valutativo intestato al SSN, una necessaria visione multisciplinare nell&#8217;organizzare, da subito, un&#8217;adeguata risposta assistenziale li dove i particolari bisogni del paziente hanno natura eterogenea.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217;, dunque, nella suddetta prospettiva che l&#8217;articolo 21 comma 2 prevede che &#8220;<i>il Servizio sanitario nazionale garantisce l&#8217;accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La valutazione multidimensionale si ascrive, dunque, all&#8217;esigenza, del tutto logica, di differenziare ed individualizzare il trattamento, articolandolo tra attività  eterogenee in funzione dei plurimi e specifici bisogni del paziente che acquisiscono concreta evidenza nel PAI (Progetto di assistenza individuale).</p>
<p style="text-align: justify;">Non trovano, dunque, riscontro le paventate, eccentriche ingerenze di parametri esterni nelle scelte dei trattamenti terapeutico-riabilitativi e assistenziali, semiresidenziali e residenziali, che restano tuttora garantiti &#8211; nella loro sinergia declinazione clinica, funzionale e sociale &#8211; dal Servizio sanitario nazionale, quando necessari, in base alla detta valutazione multidimensionale.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altronde, occorre soggiungere che tale opzione organizzativa e metodologica non costituisce nemmeno una novità  nel quadro della disciplina vigente: ed, invero, lo stesso d.p.c.m. del 14.2.2001, più¹ volte evocato dalle appellanti quale paradigma normativo di riferimento, anche in ragione del rinvio ad esso effettuato dal disposto di cui all&#8217;articolo 3 septies del d, lgs 502/1992, nel perimetrare il campo dell&#8217;assistenza socio &#8211; sanitaria, valorizza, all&#8217;articolo 2 comma 1, la stessa metodica di definire tipo e misura del trattamento sulla scorta di &#8220;<i>valutazioni multidimensionali</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Nè, sotto diverso profilo, hanno pregio le ulteriori argomentazioni difensive con le quali le appellanti lamentano una violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione a cagione del coinvolgimento delle Regioni nella organizzazione delle attività  rimesse alle commissioni di valutazione multidimensionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Vale, a tal riguardo, premettere che, effettivamente, sul punto, non appare pertinente ed appropriata la statuizione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha inteso superare le censure in commento facendo un generico rinvio alla previsione di cui all&#8217;articolo 117 comma 3 della Costituzione valorizzando il fatto che la tutela della salute, a mente della detta disposizione, ricade nel campo operativo della legislazione concorrente, con la conseguenza di ritenere possibili differenze di trattamento in ragione della diversità  delle realtà  socio &#8211; economiche radicate sui diversi territori.</p>
<p style="text-align: justify;">Sfugge, invero, al giudice di prime cure che i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all&#8217;art. 117 Cost., comma 2, lett. m), tra cui vanno evidentemente inclusi i livelli essenziali di assistenza, intesi come espressione delle soglie minime di prestazione idonee a garantire, nel rispetto dei fondamentali principi di uguaglianza e solidarieta&#8217;, la tutela del diritto costituzionalmente garantita alla salute, ex art. 32 Cost., non costituiscono una &quot;materia&quot; in senso stretto, ai fini del riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni, rappresentando piuttosto una competenza trasversale del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull&#8217;intero territorio nazionale, il godimento del contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarli o condizionarli (cosi&#8217;, Corte Costituzionale, sentenza 26 giugno 2002, n. 282).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è proprio in ragione di ciù² che del tutto coerentemente la legislazione di settore radica in capo al legislatore statale la definizione dei predetti livelli essenziali di assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. Tanto premesso deve, comunque, rilevarsi come il coinvolgimento della Regione nella organizzazione dei servizi qui rilievo non costituisca affatto, con la pretesa automaticità  contenuta nel gravame, la negazione della suddetta esigenza di omogeneizzazione nei trattamenti sanitari essenziali sulla scorta di standard uniformi replicabili sull&#8217;intero territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel costrutto giuridico attoreo risulta, invero, del tutto obliata l&#8217;espressa previsione, nella norma principio di cui all&#8217;articolo 21, della necessità  di un apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all&#8217;art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in cui vanno definite apposite linee di indirizzo volte a garantire omogeneità  nei processi di integrazione istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree, anche con l&#8217;apporto delle autonomie locali, nonchè modalità  di utilizzo delle risorse coerenti con l&#8217;obiettivo dell&#8217;integrazione, anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze di cui all&#8217;art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">E nello stesso senso di un necessario raccordo operante a livello nazionale depone anche l&#8217;articolo 64 comma 1 del d.p.c.m. in esame nella parte in cui espressamente prevede che, con successivi appositi accordi, sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute sono fissati criteri uniformi per la individuazione di limiti e modalità  di erogazione delle prestazioni che il presente decreto demanda alle regioni e alle province autonome.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, le competenze organizzative delle Regioni non saranno del tutto libere ma verranno conformate da prescrizioni varate a livello nazionale onde orientarne l&#8217;azione in un&#8217;ottica di omogeneizzazione verso standard uniformi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè sul punto le appellanti hanno articolato mirate censure volte a porre in discussione l&#8217;adeguatezza dei suddetti strumenti di raccordo.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche rispetto al profilo in esame non può essere sottaciuta la sostanziale linea di continuità  che lega il d.p.c.m. qui impugnato con l&#8217;atto di indirizzo adottato con il giù  citato d.p.c.m. del 14.2.2001 che, proprio in funzione della definizione di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali, reca una previsione normativa analoga a quella qui contestata prevedendo, all&#8217;ultimo periodo del comma 1 dell&#8217;articolo 2, che &#8220;<i>Le Regioni disciplinano le modalità  ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto più¹ che il legislatore ha previsto in sede nazionale un monitoraggio continuo nell&#8217;applicazione dei LEA rimettendo ad apposita commissione istituita, presso il Ministero della salute, tra l&#8217;altro il compito di valutare che l&#8217;applicazione dei LEA avvenga in tutte le Regioni con lo stesso standard di qualità  e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con il seguente gruppo di censure le appellanti attraggono nel fuoco della contestazione ora trasversalmente più¹ disposizioni (motivo sub e) ora singole disposizioni, lamentando, per ragioni diverse, la complessiva dequotazione degli standard di garanzia precedentemente assicurati.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Segnatamente, con il quinto motivo di gravame le appellanti lamentano l&#8217;illegittimità  delle &#8220;differenziazioni e separazioni&#8221; (contenute negli artt. 24-35) fra le attività  sanitarie e quelle socio-sanitarie e, quindi, fra prestazioni intensive, estensive, per gli infermi acuti, per gli infermi cronici, per gli infermi cronici con riacutizzazioni in quanto proprio la necessità  di prestazioni sanitarie indifferibili dovrebbe, comunque, farle rientrare fra quelle sanitarie unitariamente intese. Assumono, invero, le appellanti che la sola presenza di un&#8217;esigenza assistenziale di tipo sanitario imporrebbe che il SSN si facesse carico dell&#8217;intera prestazione. In tal senso deporrebbe l&#8217;articolo 30 comma 2 della legge 730/1983 nella parte in cui prevede che &#8220;<i>Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attivita&#8217; di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il suddetto motivo di gravame non può che essere dichiarato inammissibile essendo rimasto confinato ad uno stadio astratto di mera enunciazione di principio e, come tale, per la sua genericità  non consente, in apice, di individuare all&#8217;interno delle plurime disposizioni citate quali sarebbero le effettive, indebite scissioni che, nell&#8217;ambito di un trattamento sanitario inscindibilmente unitario, varrebbero a scorporare le attività  sanitarie da quelle di rilievo sociale assoggettandole ad un regime di erogazione nettamente distinto.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Con ulteriore motivo, le appellanti lamentano che il TAR avrebbe omesso di esaminare la censura articolata avverso l&#8217;art. 29 del DPCM impugnato (&#8220;<i>assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario&#8221;</i>), oggetto del motivo V di ricorso, qui integralmente riproposto. In sintesi, nella disciplina di settore le prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria &#8211; laddove erogate non solo in ambito &#8220;residenziale&#8221; ma anche &#8220;semiresidenziale&#8221; o &#8220;domiciliare &#8221; &#8211; sono poste totalmente a carico del SSN (D.Lgs. 502/92, art. 3 septies ed il DPCM 14.01.2001, art. 3, comma 3). L&#8217;art. 29 introdurrebbe, invece, in modo del tutto arbitrario, una serie di limiti in patente violazione di quanto disposto dalle dette fonti normative: basterebbe citare il limite spaziale (solo quelle &#8220;residenziali&#8221; e, pertanto, non quelli domiciliari o semiresidenziali), terapeutico (&#8220;pronta disponibilità  medica e presenza infermieristica sulle 24 ore &#8220;) e sostanziale (&#8220;intensivo&#8221;) e, dunque, rimarrebbero inspiegabilmente escluse la fase &#8220;estensiva&#8221; o di &#8220;lungo assistenza&#8221; (le quali, pertanto, diverrebbero necessariamente a pagamento). Inoltre il D.P.C.M. escluderebbe analoghe prestazioni laddove rivolte a disabili gravi. Limiterebbe, infatti, l&#8217;operatività  alle persone con &#8220;disabilità  gravissima&#8221;, ed ancora, contemplerebbe solo i casi di &#8220;instabilità  clinica, sintomi di difficile controllo&#8221; e, dunque, escludendo tutti i casi caratterizzati da cronicità .</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso il Collegio non condivide la prospettiva di lettura privilegiata dalle appellanti che, sulla scorta di una valutazione atomistica della disposizione in commento, giungono ad escludere dall&#8217;ambito operativo delle prestazioni di assistenza garantite dal SSN, tutte quelle che, ad esempio per diverso luogo di somministrazione (non riconducibile all&#8217;ambito residenziale) ovvero per intensità  di trattamento (intensivo), non ricadono nella previsione operativa della suddetta disposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, va, anzitutto, premesso che la suindicata norma risulta, invero, calibrata sulla specificità  dei bisogni di determinati pazienti che &#8211; a cagione delle patologie da cui sono affetti, contraddistinte da alto livello di complessità , instabilità  clinica, sintomi di difficile controllo, necessità  di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilità  &#8211; rendono appunto necessario un trattamento contraddistinto da elevato impegno sanitario, continuativo e con pronta disponibilità , da somministrare, proprio in virtà¹ del suddetto grave quadro clinico, necessariamente in ambito residenziale siccome &#8220;non erogabile al domicilio o in altri setting assistenziali di minore intensità &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contempo, non va smarrita la necessaria visione di insieme del testo regolamentare che parimenti intesta al SSN, alle condizioni ivi di volta in volta previste, anche ulteriori e concorrenti forme di assistenza, domiciliari (ad esempio articolo 22, 23) residenziali e semi &#8211; residenziali (articolo 30 e ss), secondo crescenti livelli di assistenza che includono i trattamenti estensivi e di lungoassistenza, con una ripartizione degli oneri tra SSN ed utente/Comune che non sembra divergere dal previgente assetto regolamentare.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Possono essere qui congiuntamente trattati i motivi articolati alle lettere g) ed h), con i quali le appellanti lamentano la violazione del principio secondo cui, ove il carattere oggettivo della prestazione rifletta natura essenzialmente sanitaria, il relativo trattamento deve intendersi integralmente a carico del SSN senza distinzione di ambiti ovvero frammentazione in quote di partecipazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe, dunque, erronea la decisione del TAR nella parte in cui ha respinto il sesto motivo di ricorso affermando che è legittimo porre a carico del paziente l&#8217;alimentazione e l&#8217;idratazione artificiale, graduando il relativo onere di &#8220;ripartizione in relazione alla gravità  della condizione&#8221; dello stesso. Il decreto impugnato illegittimamente escluderebbe dai LEA &#8211; e, dunque, farebbe divenire a pagamento &#8211; le prestazioni di alimentazione ed idratazione artificiale, laddove erogate nei trattamenti estensivi e di lungoassistenza. In particolare l&#8217;art. 30 riconoscerebbe per dette prestazioni, se erogate nell&#8217;ambito di &#8220;trattamenti estensivi&#8221;, una copertura sanitaria limitata ad una durata non superiore a 60 giorni e se erogate in &#8220;trattamenti di lungo assistenza&#8221;, l&#8217;accollo al SSN &#8220;per una quota pari al 50%&#8221; con conseguente imputazione del restante 50% al Comune/utente.</p>
<p style="text-align: justify;">Del pari, sarebbe erronea la valutazione compiuta dal TAR in tema di assistenza domiciliare, quanto all&#8217;accollo totale a carico del SSN &#8211; della alimentazione e della idratazione artificiale &#8211; solo per i primi &#8220;sessanta&#8221; in quanto non terrebbe conto del fatto che il regime delle prestazioni &#8220;sanitare a rilevanza sociale&#8221; e &#8220;socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria&#8221; non recherebbe distinzioni a seconda del contesto ambientale (id est domiciliare) in cui sono svolte. Le cure domiciliari, se presentano le caratteristiche previste dal D.Lgs. 502/92, art. 3 septies, e dal DPCM 14.02.2001 art. 3, devono essere interamente a carico del SSN. Le appellanti lamentano, invece, che l&#8217;art. 22 introdurrebbe gravissimi ed arbitrari limiti prevedendo che le &#8220;cure domiciliari&#8221; svolte mediante &#8220;prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale&#8221; sono &#8220;interamente&#8221; a &#8220;carico del Servizio sanitario nazionale&#8221; &#8220;per i primi trenta giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento nei giorni successivi &#8220;. Nè varrebbe invocare il &#8220;rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica&#8221; venendo qui in rilievo il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità  umana.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. A tal riguardo, rileva preliminarmente il Collegio che non è qui in discussione la valenza sanitaria delle prestazioni di cura che implicano l&#8217;alimentazione e l&#8217;idratazione artificiale in sì©, ma il regime di riparto degli oneri connessi ai complessivi trattamenti che inglobano anche tali prestazioni e che restano soggetti ad un regime differenziato in ragione della incidenza della componente sanitario.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre, dunque, verificare se effettivamente si ponga nei peggiorativi termini prospettati l&#8217;impatto del D.P.C.M. qui gravato sulla pregressa disciplina di settore in cui, quale momento di sintesi, inevitabilmente confluiscono anche ulteriori esigenze, quali ad esempio quelle di contenimento della spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217;, infatti, di tutta evidenza che il vincolo di bilancio e il rispetto dei diritti fondamentali siano in rapporto di reciproca implicazione nel senso che il vincolo di bilancio deve includere il rispetto dei diritti e i diritti devono a loro volta commisurarsi ad un nucleo essenziale, che sia di fatto compatibile con una prospettiva di effettiva sostenibilità  e di lunga durata.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. Il D.P.C.M. qui in rilievo vale a definire i Livelli Essenziali di Assistenza (c.d. LEA) ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, ossia quelle prestazioni che devono essere garantite dal Servizio Sanitario, in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, e che sono erogate o a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità  previste dalla legislazione vigente (così l&#8217;art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992).</p>
<p style="text-align: justify;">Vale soggiungere che, nelle enunciazioni di principio contenute nella richiamata disciplina di settore, appare di tutta evidenza come la definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale risulta effettuata in stretto connubio (articolo 1 comma 4 del d. lgs 502/1992) con l&#8217;individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, di talchè l&#8217;inclusione delle prestazioni sanitarie nei livelli di assistenza, pur garantite dal Servizio sanitario nazionale, non acquisiscono per definizione, e con inaccettabile pretesa di automaticità , un&#8217;ontologica vocazione gratuita, potendo comunque essere prevista una partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità  previste dalla legislazione vigente (articolo 1 comma 3 d. lgs 502/1992).</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Occorre, poi, rammentare che le previsioni oggetto di contestazione con il gravame in epigrafe afferiscono all&#8217;area della c.d. &#8220;integrazione socio-sanitaria&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo sviluppo normativo che ha caratterizzato la disciplina di tale materia &#8211; quanto anche ai profili di riparto dei relativi oneri &#8211; caratterizzato dai seguenti significativi snodi.</p>
<p style="text-align: justify;">La L. 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), onde ripartire la spesa pubblica gravante sul fondo sanitario nazionale di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 51, distingueva tra &quot;attività  di tipo socio-assistenziale&quot; rientranti nelle competenze attribuite per materia alle regioni, per le quali gli enti territoriali potevano avvalersi delle strutture organizzative delle UU.SS.LL., ma facendosi interamente carico della spesa, ed invece le &quot;attività  di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali&quot;, con oneri interamente a carico del fondo sanitario nazionale (L. n. 730 del 1983, art. 30).</p>
<p style="text-align: justify;">Su tale base normativa si è poi innestato il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502/92, fatto oggetto di modifiche ed integrazioni, che dedica alla materia qui in rilievo l&#8217;art. 3-<i>septiesÂ </i>(introdotto dalla d.lgs. n. 229 del 1999): &#8220;<i>Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività  atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità  tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione</i>&#8221; (così il comma 1 dell&#8217;art. 3-<i>septiesÂ </i>cit.). Tali prestazioni comprendono:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le &#8220;<i>prestazioni sanitarie a rilevanza sociale</i>&#8220;, ossia &#8220;<i>attività  finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite</i>&#8221; (art. 3-<i>septies</i> cit., comma 2, lett.Â <i>a</i>). Al riguardo, la Regione determina &#8211; sulla base dei criteri posti dall&#8217;atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 &#8211; ilÂ finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza (id., comma 6, seconda parte);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le &#8220;<i>prestazioni sociali a rilevanza sanitaria</i>&#8220;, cioè &#8220;<i>tutte le attività  del sistema sociale che hanno l&#8217;obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità  o di emarginazione condizionanti lo stato di salute</i>&#8221; (art. 3-<i>septies</i> cit., comma 2, lett.Â <i>b</i>). Tali prestazioni sono di competenza dei Comuni (id., comma 6, prima parte).</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 3 della disposizione in commento rinvia, poi, ad apposito atto di indirizzo per l&#8217;individuazione delle prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), e la definizione dei criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità  sanitarie locali e ai comuni, demandando ad esso anche l&#8217;individuazione delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, definite come quelle <i>caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità  della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità  o disabilità  conseguenti a patologie cronico-degenerative</i> , con la precisazione che tali prestazioni devono essere <i>assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità  individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonchè dai progetti-obiettivo nazionali e regionali</i> (articolo 3 septies comma 5).</p>
<p style="text-align: justify;">Con D.P.C.M. 14 febbraio 2001 è stato emanato l&#8217;Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazione socio-sanitarie che ha individuato le caratteristiche di tali prestazioni secondo la natura del bisogno, la complessità , la intensità  e la durata dell&#8217;intervento assistenziale, diversificando le &quot;<i>prestazioni sanitarie a rilevanza sociale</i>&quot; (erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell&#8217;ambito di strutture residenziali o semiresidenziali) di competenza delle Aziende sanitarie locali ed interamente a carico delle stesse, dalle &quot;<i>prestazioni sociali e rilevanza sanitaria</i>&quot; tra le quali vengono ricompresi anche &#8220;c<i>) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l&#8217;autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti</i>&#8221; d) &quot;<i>gli interventi di ospitalità  alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti ed anziani con limitazione dell&#8217;autonomia, non assistibili a domicilio</i>&quot; che sono invece di competenza dei Comuni e sono erogate con partecipazione alla spesa &#8211; stabilita dai Comuni -da parte dei cittadini. In particolare, con riferimento alle prestazioni sanitarie da erogare inscindibilmente alle prestazioni socio-assistenziali nelle forme di &quot;<i>lungo-assistenza semiresidenziali o residenziali</i>&quot;, l&#8217;Atto di indirizzo, nella Tabella allegata, individuava la partecipazione alla spesa a carico del servizio sanitario regionale nella misura del 50% (percento) del costo complessivo della retta (o in alternativa, nell&#8217;accollo dei costi integrali del personale sanitario, e del 30%(percento) delle altre voci di costo componenti la retta) ed a carico dei Comuni nella misura del residuo 50%(percento), fatta salva la quota di detta percentuale che la Regione od i Comuni avessero inteso determinare a titolo di compartecipazione degli utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso modo, quanto all&#8217;assistenza domiciliare integrata, il predetto Atto di indirizzo poneva a carico del SSN solo il 50 % dell&#8217;assistenza tutelare ed il restante 50 % a carico del Comune/utente, facendo carico ai Comuni del 100% delle voci di costo relative all&#8217;aiuto domestico e familiare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con D.P.C.M. 29 novembre 2001, ed in riferimento alla approvazione del Piano sanitario 1998-2000, sono stati definiti i &quot;Livelli Essenziali di Assistenza&quot; (LEA) ed è stato disciplinato il riparto di spesa per le prestazioni ricomprese nella allegata Tabella 1, punto &quot;1.C Area Integrazione Socio-Sanitaria&quot;, venendo definitivamente ad essere chiarito che, accanto alle &quot;prestazioni sanitarie&quot; in senso stretto, interamente a carico del Servizio sanitario pubblico, si collocavano &#8211; in quanto ricomprese nei LEA &#8211; le &quot;prestazioni sanitarie di rilevanza sociale&quot;, tali dovendo intendersi &quot;<i>le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale</i>&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina introdotta dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 ha quindi abbandonato la precedente classificazione, riconducendo nell&#8217;ambito del servizio sanitario le prestazioni cd. integrate (di natura sanitaria e socio-assistenziale), con la limitazione dell&#8217;intervento della spesa pubblica alla sola parte sanitaria della prestazione che, in quanto non distinguibile sul piano dei singoli servizi erogati, è stata individuata &quot;forfetariamente&quot; &#8211; secondo una valutazione legale presuntiva &#8211; in termini percentuali rispetto all&#8217;importo della retta.</p>
<p style="text-align: justify;">5.4. Appare, dunque, di tutta evidenza come anche all&#8217;interno della previgente cornice normativa di riferimento (id est LEA del 2001), utilizzata dalle appellanti come parametro di riferimento e che mirerebbero a ripristinare coltivando l&#8217;impugnazione qui spiegata, i trattamenti sociosanitari, ancorchè assorbiti nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, contemplano, come sopra anticipato, anche la compartecipazione alla spesa di altri enti o degli utenti pur in riferimento a prestazioni contraddistinte da una qualificata componente sanitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta, dunque, confermata la giù  evidenziata omogeneità  di impostazione tra la previgente regolazione ed il nuovo DPCM.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5. E ciù² deve affermarsi proprio in relazione al regime delle prestazioni fatte qui oggetto di specifica contestazione, quanto cioè al trattamento domiciliare di cui all&#8217;articolo 22 ed ai trattamenti residenziali estensivi e di lungo assistenza ex articolo 30.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed, invero, per le cure domiciliari, il comma 4 dell&#8217;articolo 22 prevede che le prestazioni di aiuto infermieristico ed assistenza tutelare professionale restano a carico del servizio nazionale per i primi 30 gg dopo la dimissione protetta e per una quota del 50 % nei giorni successivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, anche nei LEA garantiti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, per le medesime prestazioni qui in rilievo &#8211; punto 1.C. 7 lettera e) <i>prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona</i> &#8211; la quota a carico del SSN era stimata nel 50 %, con la restante parte a carico del Comune/utente, senza peraltro la previsione &#8211; da intendersi dunque più¹ favorevole &#8211; del periodo di franchigia dei primi 30 gg dopo la dimissione protetta.</p>
<p style="text-align: justify;">5.6. Quanto poi alle residue argomentazioni difensive vale ribadire che non è qui in discussione la valenza sanitaria delle prestazioni di cura che implicano l&#8217;alimentazione e l&#8217;idratazione artificiale in sì©, ma il regime di riparto degli oneri connessi ai complessivi trattamenti che inglobano anche tali prestazioni erogati in regime domiciliare (appena esaminati e che, contrariamente a quanto dedotto, includono la fornitura dei preparati per la nutrizione artificiale) ovvero residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti cui fa riferimento l&#8217;articolo 30</p>
<p style="text-align: justify;">Nella suddetta prospettiva nemmeno può dirsi corretta la ricostruzione operata dalle appellanti, dal momento che la misura della compartecipazione economica del SSN è prevista nei termini di seguito indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;assistenza socio sanitaria residenziale delle persone non autosufficienti i trattamenti estensivi sono interamente a carico del SSN (articolo 30 comma 2 prima parte). La previsione di un limite temporale di durata del trattamento estensivo, fissata in 60 gg. e legata evidentemente alle condizioni di appropriatezza del trattamento, non è cogente, come è fatto palese dalla indicazione &#8220;<i>di norma</i>&#8220;, dovendo, dunque, escludersi ogni paventato automatismo nella definizione della durata del trattamento che, pertanto, andrà  stimata sulla scorta delle effettive condizioni dell&#8217;assistito e sulla scorta di una specifica valutazione multidimensionale. Ove permangano le esigenze di un trattamento estensivo gli oneri resteranno, dunque, a carico del SSN.</p>
<p style="text-align: justify;">I trattamenti di lungo assistenza in regime residenziale sono a carico del SSN per una quota pari al 50% (articolo 30 comma 2 seconda parte).</p>
<p style="text-align: justify;">I trattamenti di lungoassistenza in regime di assistenza semiresidenziale, riferiti a persone non autosufficienti con bassa necessità  di tutela sanitaria, di cui al comma 3 sono a carico del SSN per una quota pari al 50 % (articolo 30 comma 4).</p>
<p style="text-align: justify;">Resta, dunque, confermato per tale tipologia di trattamento &#8211; salvo che per i trattamenti intensivi ed estensivi &#8211; il tetto di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario regionale nella misura del 50% del costo complessivo, così come previsto nel previgente d.p.c.m. del 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Vale, altresì, soggiungere &#8211; per completezza espositiva &#8211; che l&#8217;esclusione della valenza sanitaria del trattamento assistenziale della persona non autosufficiente non determina evidentemente il disinteresse dell&#8217;apparato organizzativo pubblico venendo in supporto la L. 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) che, in modo complementare alle previsioni normative sopra richiamate, include nei livelli essenziali delle prestazioni sociali attività  destinate a categorie di soggetti spesso sovrapponibili a quelle qui in rilievo, contemplando, ad esempio, &quot;interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l&#8217;inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonchè per l&#8217;accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità  personale o di limitazione dell&#8217;autonomia, non siano assistibili a domicilio;&#8230;&quot; (art. 22, comma 3, lett. g).</p>
<p style="text-align: justify;">6. Con le residue censure le appellanti contestano l&#8217;introduzione del concetto di &#8220;salute a tempo&#8221;, la cui illegittimità  non sarebbe stata colta dal giudice di prime cure secondo cui &#8220;il dato temporale è connesso con l&#8217;intensità  del livello assistenziale e riabilitativo&#8221;, laddove, invece, il DPCM gravato introdurrebbe, rispetto alla copertura da parte del SSN, limiti temporali massimi, predeterminati &#8220;a tavolino&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il costrutto giuridico dell&#8217;appellante è parzialmente fondato nei soli limiti di seguito indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Vale premettere che la fissazione di una durata prestabilita per ciascuna delle fasi in cui si articola, a seconda dei concreti bisogni, l&#8217;assistenza, riflette, in via generale, l&#8217;idea ordinaria di quello che dovrebbe essere il progressivo percorso di recupero del paziente che viene, dunque, accompagnato, per progressivi passaggi, verso forme sempre più¹ ridotte di impegno sanitario fino all&#8217;auspicabile recupero della piena autosufficienza.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ottica la previsione di soglie temporali che, in un&#8217;ottica anche di efficienza ed appropriatezza, scandiscano temporalmente le fasi a maggiore intensità  assistenziale non appare, di per sì©, nè irragionevole nè illogica.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altro canto lo stesso atto di indirizzo di cui al d.p.c.m. del 14.2.2001 nell&#8217;articolare il progetto assistenziale in fasi a diversa intensità  con impegno decrescente (intensiva, estensiva, lungoassistenza) postula, pur senza quotarle, che, in particolare, le prime due restino circoscritte a periodi definiti (nel primo caso, durata breve e definita e, nel secondo caso, medio o prolungato periodo definito).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217;, perà², di tutta evidenza come siffatto schema operativo non può essere ancorato a previsioni rigide, che, per effetto del maturare delle previste scadenze temporali, modifichino, in via automatica, il livello di intensità  assistenziale in atto, senza ammettere, cioè, in ragione degli specifici bisogni del paziente, valutati in concreto, deroghe o eccezioni al protocollo terapeutico standard.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può, infatti, escludersi che le aspettative su cui si fondano le previsioni temporali in argomento possano risultare, poi, in concreto disattese da un decorso delle sollecitazioni del paziente alle cure diverso da quello programmato.</p>
<p style="text-align: justify;">In siffatte evenienze, appare illogico, oltre che non consentito, immaginare una brusca interruzione o modifica delle specifiche necessità  assistenziali, ben potendo in astratto esigersi, come fatto palese dalla stessa piana lettura del comma 1 dell&#8217;articolo 3 septies del d. lgs. 502/1992, anche nel lungo periodo, prestazioni sinergiche, sanitarie e di protezione sociale, per garantire il dovuto trattamento di cura e riabilitativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² nondimeno, deve rilevarsi come la divisata criticità , rispetto al ventaglio delle ipotesi prospettate dalle appellanti, alle quali va circoscritto il relativo scrutinio in ossequio all&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, si riscontra solo in riferimento ad alcune delle previsioni menzionate.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. Segnatamente, un&#8217;illegittima e cogente previsione temporale del trattamento risulta prevista quanto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alle forme di assistenza socio sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali di cui all&#8217;art. 33, comma 2 lettere a) e b) che prevedono trattamenti della &#8220;<i>durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi</i> &#8221; se &#8220;<i>a carattere intensivo</i>&#8220;, e &#8220;<i>di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi</i> &#8221; se &#8220;<i>a carattere estensivo</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alle forme di assistenza socio sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con dipendenze patologiche, abuso di sostanze, ludopatia ecc. di cui all&#8217;art. 35, limitatamente alle ipotesi di cui alle previsioni di cui al comma 2 lettera a) e c) e 4 lettera b) con termini massimi di 18 mesi o 30 mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei limiti suddetti, quanto cioè alla previsione di un rigido termine di scadenza del trattamento, senza la possibilità  di eventuali connesse a valutazioni concrete che confermino l&#8217;utilità  del trattamento, il d.p.c.m. impugnato deve ritenersi illegittimo e, pertanto, nei limiti suddetti va annullato.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. Si rivelano, viceversa, immuni dai prospettati motivi di gravame:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la previsione di cui all&#8217;articolo 30 comma 1 lettera a), quanto alle persone non autosufficienti con patologie con elevata tutela sanitaria, per le quali, pur contenendosi in via ordinaria il trattamento programmato in un periodo &#8220;<i>non superiore a sessanta giorni </i>&#8220;, la precisazione che tale limite temporale vale &#8220;<i>di norma</i>&#8221; consente di ritenere valicabile il suddetto limite in presenza del protrarsi delle necessità  assistenziali;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la previsione di cui all&#8217;articolo 34 recante assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità , essendo anche in questo caso previste scadenze temporali predefinite (da 45 giorni a 60 giorni) solo in via &#8220;<i>di norma</i>&#8220;, facendo espressamente salva la possibilità  che la rivalutazione multidimensionale rilevi il persistere del bisogno riabilitativo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la previsione di cui all&#8217;articolo 22 comma 4, riferito alle &#8220;<i>prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale</i>&#8220;, rispetto alla quale è prevista &#8211; ma solo con riferimento a prestazioni di aiuto infermieristico e di assistenza tutelare professionale &#8211; la piena gratuita nei primi 30 gg dopo la dimissione ospedaliera protetta. Tale previsione &#8211; che, peraltro, appare migliorativa rispetto a quanto previsto dal d.p.c.m. del 2001 con conseguente insussistenza di un interesse alla sua impugnativa &#8211; sembra coerente con le prescrizioni contenute nell&#8217;atto di indirizzo del d.p.c.m. del 14.2.1001 che, nel declinare le prestazioni socio &#8211; sanitaria ad elevata integrazione sanitaria, le identifica, in particolare, con quelle ascrivibili alla fase post &#8211; acuta dove ancora può assumere particolare rilevanza ed intensità  l&#8217;assistenza sanitaria sì da giustificare l&#8217;accollo di ogni onere finanziario al SSN.</p>
<p style="text-align: justify;">Le considerazioni suesposte assorbono il residuo motivo di gravame riferito alla statuizione del TAR, in merito al regime di esenzione previsto per talune categorie di soggetti, siccome richiamato dal giudice di prime cure per compensare la previsione di una scadenza temporale al trattamento di assistenza previsto per le persone non autosufficienti.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, l&#8217;appello va parzialmente accolto nei limiti suindicati e, per l&#8217;effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l&#8217;atto impugnato in prime cure va annullato nei soli limiti suddetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese, in ragione della novità , della complessità  e della natura obiettivamente controversa delle questioni affrontate, vanno compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti indicati in parte motiva, e, per l&#8217;effetto, nei soli limiti suddetti, in parziale riforma della sentenza impugnata, annulla l&#8217;atto gravato in prime cure.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-21-3-2019-n-1858/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.1858</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2019 n.303</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-7-3-2019-n-303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-7-3-2019-n-303/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-7-3-2019-n-303/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2019 n.303</a></p>
<p>Pres. Rovis/Est. Spatuzzi 1. Livelli essenziali &#8211; Prestazioni di tipo sanitario &#8211; Isee &#8211; Strumento di valutazione &#8211; Capacità  contributiva 1. Il reddito da considerare per l&#8217;accesso a prestazioni di tipo sanitario, nonchè il livello di compartecipazione al costo delle medesime, è determinato, ai sensi dell&#8217;art.2 del d.p.c.m. 5 dicembre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-7-3-2019-n-303/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2019 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-7-3-2019-n-303/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2019 n.303</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Rovis/Est. Spatuzzi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1. Livelli essenziali &#8211; Prestazioni di tipo sanitario &#8211; Isee &#8211; Strumento di valutazione &#8211; Capacità  contributiva</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>1. Il reddito da considerare per l&#8217;accesso a prestazioni di tipo sanitario, nonchè il livello di compartecipazione al costo delle medesime, è determinato, ai sensi dell&#8217;art.2 del d.p.c.m. 5 dicembre 2013, n. 159 e delle recenti sentenze del Consiglio di Stato del 13 novembre 2018, n. 6371 e 6708, in relazione all&#8217;Isee, quale indefettibile strumento di valutazione della capacità  contributiva di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/03/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00303/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01094/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1094 del 2018, proposto da -OMISSIS- in persona del tutore sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marialuisa Tezza in Verona, via Pomposa 20;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro, Marzia Masetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;  Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Zanon, Antonella Cusin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio 23;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del -OMISSIS-, ricevuto il -OMISSIS-, ad oggetto &#8220;chiusura contributo economico comunale&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">del Regolamento del Comune di Venezia approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.-OMISSIS-ad oggetto &#8220;Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone &#038; con -OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">della deliberazione della Giunta Comunale n.-OMISSIS-ad oggetto &#8220;strutture residenziali e semi residenziali per anziani e disabili. Regolamento per l&#8217;accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune: determinazioni applicative di competenza della Giunta Comunale per l&#8217;anno 2018&#8221;, nonchè delle precedenti deliberazioni della Giunta n.-OMISSIS-ivi richiamate;</p>
<p style="text-align: justify;">della DGR n. 4589 del 28.12.2007, richiamata nel provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, ivi comprese le delibere giuntali e/o consiliari della Regione Veneto, che hanno stabilito i criteri di compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari ed in generale per i servizi resi ai disabili gravi.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Comune di Venezia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente sig. -OMISSIS-disabile grave, in persona del tutore sig. -OMISSIS-, impugna il provvedimento con cui il Comune di Venezia ha disposto, con effetto dal-OMISSIS-, la chiusura del contributo economico comunale alla retta di residenzialità  per la struttura assistenziale in cui è stato inserito, nonchè gli atti presupposti, meglio indicati in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel ricorso si espone quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Il sig. -OMISSIS-è disabile grave, affetto da -OMISSIS-&#8220;, ed è stato riconosciuto invalido al 100%, nonchè &#8220;persona con handicap grave&#8221; ex art. 3 L. 104/92 (doc. 5 e 6 in atti deposito ricorrente);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; tramite i servizi socio-sanitari locali (Unità  di Valutazione Multidimensionale) veniva inserito dal -OMISSIS-presso la Comunità  Alloggio-OMISSIS&#8211;OMISSIS-&quot; &#8211; -OMISSIS-, per essere trasferito dal-OMISSIS-, a causa dell&#8217;aggravarsi della sua condizione e dell&#8217;aumento del bisogno assistenziale, nella RSA -OMISSIS-I&#8221; &#8211; -OMISSIS- con sede-OMISSIS-, accreditata e convenzionata con il Comune di Venezia, l&#8217;ULSS e la Regione Veneto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;ISEE del sig.-OMISSIS-nel 2016 era pari ad € -OMISSIS- ma nel 2017, a seguito del decesso del padre e della conseguente eredità , è aumentato ad € -OMISSIS-(doc. 16 e 17 in atti deposito ricorrente);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il sig.-OMISSIS-è titolare di una pensione INVCIV (pensione lorda mensile di 289.80 euro e indennità  di accompagnamento mensile di 515,43 euro) per un totale lordo complessivo nel 2017 di €-OMISSIS-(doc. 12 in atti deposito ricorrente);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dopo il decesso del padre, il sig.-OMISSIS-è divenuto altresì titolare di una pensione di reversibilità  di -OMISSIS- annui, che, ex art. 1, comma 249 della legge 232 del&#8217;11 dicembre 2016, concorre al reddito imponibile ai fini IRPEF per l&#8217;importo eccedente euro 1.000 (doc. 10 in atti deposito Comune e doc. 23 in atti deposito ricorrente);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il sig.-OMISSIS-sostiene le spese personali di mantenimento (tra cui abbigliamento, farmaci, caffè, fisioterapia, assistenza domiciliare, trasporto, spese legali), per un totale nel 2017 di circa € 12.800 (doc.13 e 14 in atti deposito ricorrente) e nel 2018 di circa € 11.700 (doc. 24 in atti deposito ricorrente);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il -OMISSIS- il tutore riceveva la nota impugnata con la quale il Comune di Venezia comunicava la chiusura del contributo economico comunale, motivata, previo richiamo alla DGR n. 4589/2007 e in applicazione del Regolamento del Comune di Venezia ( delibera consiliare n. 133/2015), sulla base dell&#8217;assunto che &#8220;..dal modello ISEE 2018 si evince che il sig.-OMISSIS&#8211;OMISSIS- ha provvidenze e disponibilità  di beni mobili che gli permettono di provvedere autonomamente al pagamento della retta alberghiera per l&#8217;ospitalità  presso la RSA dell&#8217;Istituto -OMISSIS- di-OMISSIS-VE. Dal modello ISEE 2018 risulta inoltre che il sig.-OMISSIS&#8211;OMISSIS- proprietario di beni immobili, pertanto, ai sensi del citato Regolamento DCC n. 133/2015 l&#8217;accesso al contributo è comunque subordinato alla sottoscrizione di ipoteca volontaria in favore del Comune di Venezia. Dal 1 giugno 2018, quindi, viene chiuso il contributo in favore del sig.-OMISSIS&#8211;OMISSIS-, essendo questi in grado di provvedervi autonomamente senza pregiudicare la sua permanenza in RSA.&#8221; (doc. 1 in atti deposito ricorrente).</p>
<p style="text-align: justify;">Se, quindi, prima il Comune si era accollato parte della retta (per € 500,96 mensili), con la nota impugnata, invece, ha azzerato la sua quota di compartecipazione e accollato in toto al ricorrente il costo della retta di residenzialità , che grava sull&#8217;utente o sul Comune, per la somma di € -OMISSIS- annui (essendo la quota giornaliera di residenzialità  a carico dell&#8217;interessato o del Comune di €56,00).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente lamenta l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato e degli atti presupposti, meglio indicati in epigrafe, tra cui il regolamento del Comune di Venezia &#8220;di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità  e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all&#8217;ingresso in strutture residenziali&#8221; (doc. 4 in atti deposito Comune), approvato con delibera consiliare n. 133/2015, per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">I) <i>violazione di legge, e in particolare violazione degli art. 7 e 10 bis L. 241/90, dell&#8217;art. 97 Cost., della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità  ratificata con L. 18/2009; difetto di istruttoria</i>; in quanto il Comune ha provveduto alla &#8220;chiusura&#8221; del contributo comunale, prima invece riconosciuto in misura parziale rispetto alla retta, senza previa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento e senza consentire al ricorrente la necessaria partecipazione procedimentale, facendo altresì decorrere la chiusura del contributo, comunicata il 13.07.2018, dal 01.06.2018, con conseguente violazione della legge 241 del 1990 e della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità ;</p>
<p style="text-align: justify;">II) <i>violazione di legge: artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità ; Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo (art. 14) e Carta europea dei diritti fondamentali (art. 21); artt. </i><i>2, 3, 4, 5 e 6 D.P.C.M. 159/2013; art 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; art. 5 D.P.C.M. 14.2.2001; artt. </i><i>8, 18 e 25 L. 328/2000; L.R.V. 1/2004; nullità  per difetto assoluto di attribuzione; eccesso di potere per: contraddittorietà , sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità  e perplessità  manifeste; violazione principio di non discriminazione della persona disabile</i>; in quanto, in buona sostanza, si ritiene che il Comune abbia introdotto una disciplina regolamentare che viola la disciplina statale dell&#8217;ISEE, quale strumento di determinazione del reddito da considerare per l&#8217;accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti e comunque per l&#8217;accesso a prestazioni di tipo assistenziale, così come prevista dal DPCM n. 159/2013. Il regolamento comunale, infatti, nel calcolare la percentuale di contribuzione a carico del Comune, una volta considerato un valore minimo dell&#8217;ISEE ai fini dell&#8217;accesso al contributo comunale, poi metterebbe nel nulla il criterio dell&#8217;ISEE nella successiva fase di determinazione della quota di contribuzione, facendo riferimento a parametri economici ulteriori (ogni risorsa economica di qualsiasi tipo, indennità , giacenza media del conto corrente) che giù  rientrano nel calcolo dell&#8217;ISEE o che per legge ne sono esclusi, fino ad arrivare nel caso in questione ad azzerare la quota di compartecipazione, per cui, il ricorrente è chiamato a versare l&#8217;intera retta richiesta, pari a € -OMISSIS- annui a fronte di un&#8217;ISEE nel 2017 pari ad € -OMISSIS-ed a spese personali per € 12.806,22;</p>
<p style="text-align: justify;">III) <i>violazione di legge: artt. 3, 23, 38, 42, 53 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità , art. 2 e 5 D.P.C.M. 159/2013; artt. 8, 18 e 25 L. 328/2000; eccesso di potere per: difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità  e perplessità  manifeste; sviamento; carenza di potere; violazione principio di non discriminazione e di indipendenza della persona disabile</i>, in quanto illegittimamente il Comune avrebbe imposto al ricorrente, sulla base della disciplina regolamentare, di iscrivere &#8220;ipoteca volontaria&#8221; sugli immobili quale <i>conditio sine qua non</i> per &#8220;l&#8217;accesso al contributo&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">IV) <i>travisamento dei presupposti di fatto; violazione di legge: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità ; artt. 3, 36 e 38 Cost.; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016; eccesso di potere: sviamento, illogicità , violazione principio di indipendenza della persona disabile; difetto di istruttoria</i>. Il ricorrente, inoltre, lamenta l&#8217;illegittimità  del regolamento comunale nella parte in cui prevede che il Comune debba computare, ai fini della compartecipazione, tra le disponibilità  economiche della persona disabile anche la pensione di invalidità , in violazione dell&#8217;art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016, secondo cui <i>&#8220;&#038;omissis&#038;nel calcolo dell&#8217;indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) &#8230;omissis&#038; a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all&#8217;articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità , laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell&#8217;IRPEF</i>&#8221; (articolo inserito dalla legge di conversione, a seguito delle pronunce del Consiglio di Stato nn. 838, 841 e 842 del 2016); e in violazione della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità  e del principio di dignità  ed indipendenza della persona disabile, considerato, altresì, che il ricorrente comunque sostiene una serie di spese personali, meglio riportate sopra, per cui sarebbe &#8220;ingiustificato e illegittimo pretendere di comprendere l&#8217;intero importo di pensione INVCIV nelle &#8220;risorse economiche&#8221; sulla base delle quali calcolare il contributo a carico del Comune&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">V) <i>violazione di legge: artt. 1, 2, 6, 14, 22 e 25 L. 328/2000, art. 13 bis LRV 5/1996, art. 2 DPCM 159/2013, art. 117, co. 2 lett m) Cost, DPCM 14.02.2001 e 29.11.2001, art 54 L. 289/2002</i>; in quanto, il Comune , precisando nella nota impugnata che &#8220;la retta alberghiera di residenzialità &#8221; è &#8220;a carico del diretto interessato che vi deve provvedere con le proprie risorse personali e solo in subordine, qualora la persona non riesca in proprio a provvedervi, contribuiscono i Comuni&#8221; e cessando del tutto il contributo comunale a favore del sig.-OMISSIS-, si sottrarrebbe alla competenza istituzionale che gli è assegnata in materia di assistenza ai disabili dalla L. 328/2000, in violazione, in particolare, di quanto previsto dagli artt.6, 22 e 25 della suddetta legge, e in violazione della normativa nazionale in materia giù  richiamata (DPCM 14.02.2001 e 29.11.2001, art. 54 L. 289/2002,DPCM 159/2013);</p>
<p style="text-align: justify;">VI) <i>eccesso di potere: violazione principio di proporzionalità  ed adeguatezza, violazione principio di indipendenza della persona disabile, difetto di istruttoria, travisamento; violazione di legge: Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità , artt. 2, 3, 32, 38 e 53 Cost., L. 104/1992</i>; in quanto non solo al ricorrente viene &#8220;chiuso&#8221; il contributo comunale ma, costringendolo a sostenere in toto la retta, non gli verrebbe garantito neppure l&#8217;importo di € 150,00 mensili, previsto dalle DGC n. 407 del 19.12.2016, n. 10 del 30.01.2017 e n.-OMISSIS-(doc. 3 in atti deposito ricorrente), in applicazione dell&#8217;art. 18 del regolamento impugnato, quale &#8220;&#038;importo forfettario attribuito per le piccole spese personali per le persone con disabilità &#8220;; somma, inoltre, che sarebbe risibile ed insufficiente a fare fronte alle spese effettive del ricorrente ed, in ogni caso, palesemente illegittima, in quanto determinata in modo del tutto astratto ed avulso dalle concrete esigenze dei disabile e senza tener conto delle spese che sono indispensabili per la socializzazione e la dignità  personale del ricorrente e che conferiscono alla persona disabile una sua identità  e una sua indipendenza;</p>
<p style="text-align: justify;">VII) <i>violazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità , artt. 2, 3 e 5; violazione del principio di accomodamento ragionevole e del principio di non discriminazione</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">VIII) <i>violazione art. 3 septies d.lgs. 504/92; art. 3, comma 1 e 3, dpcm 14.02.2011; art. 30 dpcm 29.11.2001; art. 26 l. 833/1978; art. 30 l. 730/1983; artt. </i><i>3, 32 e 117 lett m) cost.; eccesso di potere per: incompetenza; sviamento, carenza di motivazione, difetto di istruttoria</i>. Con questo motivo si lamenta che, in realtà , considerata la grave condizione del ricorrente e i trattamenti che riceve nella struttura residenziale- che sarebbero vere e proprie terapie e cure fondamentali per la sua sopravvivenza e rispetto alle quali le prestazioni di natura socio-assistenziale avrebbero un carattere marginale e accessorio &#8211; le prestazioni a suo favore dovrebbero essere considerate come &#8220;prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria&#8221; e, pertanto, essere assicurate dalla ULSS competente con oneri integralmente a carico del Servizio sanitario, in linea con quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per le patologie mentali, in relazione alle quali si è affermato che, ove insieme ai trattamenti farmacologici e sanitari siano erogate anche prestazioni socio-assistenziali, l&#8217;attività  va considerata comunque di rilievo sanitario;</p>
<p style="text-align: justify;">IX) <i>violazione di legge: artt. 3, 32 e 117 co. 2 lett. m) Cost.; art. 54 L. 289/2002, art. 1 L. 833/1978, tab. 1 D.P.C.M. 14.2.2001; D.P.C.M. 29.11.2001 all. 1C e 4; incompetenza; eccesso di potere per sviamento, carenza di motivazione, disparità  di trattamento</i>. In via del tutto subordinata, infine, nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere che le prestazioni erogate non debbano ritenersi interamente a carico del SSN, il ricorrente chiede comunque l&#8217;annullamento degli atti impugnati per violazione dei parametri di riparto per le spese di assistenza in strutture residenziali a favore di disabili gravi, che dovrebbero gravare per il 70% a carico del fondo sanitario e per il 30% a carico di Comuni e utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio il Comune di Venezia e la Regione Veneto, contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza del-OMISSIS-, il Collegio ha accolto l&#8217;istanza di sospensione cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In prossimità  dell&#8217;udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche insistendo nelle proprie pretese.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 30 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene di affrontare, secondo l&#8217;ordine logico delle questioni, prima l&#8217;ottavo motivo di ricorso, in quanto evidenzia in astratto una più¹ radicale illegittimità  dell&#8217;atto impugnato (Cfr. C.d.S. Ad. Plen. n. 5 del 2015) e poi il nono motivo di ricorso, proposto espressamente dal ricorrente in via subordinata nel caso di mancato accoglimento dell&#8217;ottavo motivo, per poi procedere all&#8217;esame degli ulteriori motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ottavo motivo di ricorso, il ricorrente, infatti, lamenta l&#8217;errata ripartizione tra Servizio sanitario e Comune degli oneri relativi alla retta di ricovero nella struttura residenziale, ritenendo che la stessa debba gravare interamente sul Servizio sanitario, e, in subordine, con il nono motivo di ricorso, lamenta che, comunque, il costo totale della retta debba gravare nella misura del 70% sul Servizio sanitario e del 30% sul Comune o sull&#8217;utente.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente, il Collegio ritiene di disattendere l&#8217;eccezione di tardività  dell&#8217;impugnativa sollevata dalla Regione Veneto, in quanto deve ritenersi che è con il provvedimento di &#8220;chiusura&#8221; del contributo che è diventata attuale la lesione dell&#8217;interesse del ricorrente, trasferito dal-OMISSIS- nella Residenza Assistenziale Sanitaria per persone con disabilità  -OMISSIS-I&#8221; &#8211; -OMISSIS- con sede-OMISSIS-, a causa dell&#8217;aggravarsi della sua condizione e dell&#8217;aumento del bisogno assistenziale socio-sanitario.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in via preliminare, il Comune di Venezia ha eccepito che il ricorso, in parte qua, è inammissibile dal momento che &#8220;negli atti impugnati non si rinviene quanto affermato dalla parte ricorrente, ovvero oneri di natura sanitaria posti a carico dell&#8217;utente. E nulla del resto dimostra che l&#8217;Amministrazione comunale abbia fatto gravare sull&#8217;assistito tale tipo di oneri&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale eccezione va, ad avviso del Collegio, disattesa, in quanto il ricorrente, disabile grave, affetto da -OMISSIS-&#8221; è stato ricoverato in una Residenza Assistenziale Sanitaria accreditata per persone con disabilità  con il riconoscimento di un&#8217;esigenza di assistenza di primo livello, che è riconosciuto ai soggetti &#8220;che necessitano di risposte sanitarie e socio-sanitarie caratterizzate nella fase estensiva da programmi prolungati nel tempo, che richiedono interventi complessi per la necessità  di personale sanitario e socio-sanitario, da erogarsi in servizi residenziali accreditati ai sensi della DGR 84/07&#8243;(vedi delibera di giunta regionale n. 4589 del 28.12.2007, doc. 8 in atti deposito Regione) e, come il Comune stesso ha affermato nelle sue difese (cfr. pag. 2 della memoria sull&#8217;istanza cautelare depositata dal Comune), il costo totale per il ricovero del ricorrente nella struttura assistenziale è di 112,00 euro al giorno, per cui è in relazione a tale retta totale di ricovero che va verificato il corretto riparto della percentuale degli oneri da porre a carico del Sistema sanitario e di quella a carico dell&#8217;assistito o del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, l&#8217;ottavo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta che, in considerazione delle sue condizioni e del tipo di assistenza e di trattamenti che riceve nella struttura, l&#8217;intero onere della retta per il ricovero nella struttura dovrebbe gravare sul Sistema sanitario, è infondato, in quanto dalla documentazione prodotta in giudizio non emerge una situazione tale da poter considerare le prestazioni di cui beneficia il ricorrente quali &#8220;prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria&#8221; che si caratterizzano per la &#8220;<i>particolare rilevanza terapeutica e intensità  della componente sanitaria</i>&#8221; secondo quanto disposto dall&#8217;art. 3 septies del d.lgs. n.502 del 1992 e, in particolare, &#8220;<i>dall&#8217;inscindibilità  del concorso di più¹ apporti professionali sanitari e sociali nell&#8217;ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità  dell&#8217;impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell&#8217;assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari impegnati nell&#8217;assistenza</i>&#8221; (DPCM 14.02.2001, art.3, comma 3), nè può valere a sostegno della tesi del ricorrente quanto affermato dalla giurisprudenza in relazione ai soggetti affetti da disturbi mentali e patologie psichiatriche, afferendo, invece, le problematiche di cui è affetto il ricorrente all&#8217;area della disabilità , sia pur grave, tanto è vero che lo stesso è ricoverato una struttura accreditata per i disabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il DPCM 12.1.2017, che ha definito i nuovi livelli essenziali in materia di assistenza sanitaria e sociosanitaria (in vigore dal 19 marzo 2017), all&#8217;art. 34, relativo all'&#8221;<i>Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale delle persone con disabilità </i>&#8220;, ha previsto, al comma 1 lett. c), che tra i trattamenti residenziali rientrano i &#8220;<i>trattamenti socio riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità  funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità  a persone non autosufficienti con disabilità  fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate</i>&#8220;, disponendo inoltre, che &#8221; &#038;<i>In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla gravità  delle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio-riabilitative possono articolarsi in moduli, differenziati in base alla tipologia degli ospiti:</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>1) disabili in condizioni di gravità  che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2) disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il medesimo articolo ha, poi, disposto che <i>&#8220;&#038;omissis&#038;I trattamenti di cui al comma 1 lettera c), punto 1) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera&#038;omissis&#038;</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per cui, considerato quanto sopra, si ritiene che non sia possibile accollare per intero al Servizio sanitario il costo della retta di ricovero del ricorrente nella struttura.</p>
<p style="text-align: justify;">Fondato, invece, è il nono motivo di ricorso, in quanto dagli atti emerge la condizione di grave disabilità  del ricorrente e il riconoscimento nei suoi confronti del livello più¹ alto di intensità  assistenziale e, di conseguenza, va applicato il criterio di riparto (70 % Servizio sanitario e 30% utenti o Comuni) riconosciuto dal DPCM 29.11.2001, allegato 1C, e confermato dal DPCM 12.01.2017, art. 34, comma 2 secondo periodo, secondo cui, come sopra evidenziato, per i disabili in condizioni di gravità  che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare, i costi dei trattamenti residenziali gravano sul Servizio sanitario per una quota pari al 70 % della tariffa giornaliera (in senso conforme, cfr. C.d.S. sent. n.3640 del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, che si esaminano congiuntamente in quanto tra loro connessi, il ricorrente, poi, propone una serie di censure con cui lamenta, in buona sostanza, l&#8217;illegittimità  della disciplina comunale che regola l&#8217;accesso alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità  stabilita dal regolamento del Comune di Venezia, di cui alla delibera consiliare n.133 del 2015, e dalle delibere di giunta attuative (n. 407 del 19.12.2016, n. 10 del 30.01.2017 e n. 58 del 01.03.2018), per violazione delle norme costituzionali e nazionali di tutela dei disabili, in particolare per quanto riguarda la disciplina dell&#8217;ISEE, e dei principi internazionali in materia, di cui alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo il Collegio deve pronunciarsi sull&#8217;eccezione di inammissibilità  del terzo motivo di ricorso sollevata dal Comune di Venezia.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il terzo motivo di ricorso, infatti, il ricorrente censura l&#8217;obbligo previsto dall&#8217;art.11 del regolamento comunale di iscrivere ipoteca sugli immobili del disabile a garanzia &#8220;delle anticipazioni alla persona per il pagamento della retta&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato, perà², si chiude con la decisione di escludere qualsiasi contributo da parte del Comune in favore del ricorrente per cui, in realtà , l&#8217;iscrizione di ipoteca non viene richiesta e, pertanto, quanto indicato prima nel provvedimento in relazione a tale aspetto non può avere valore impositivo ma meramente descrittivo della normativa regolamentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo motivo di ricorso è, quindi, inammissibile per difetto di interesse, non essendo stato imposto al ricorrente di accendere ipoteca sui suoi beni immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli altri motivi (secondo, quarto, quinto, sesto e settimo) sono fondati nei termini che seguono.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, il Collegio evidenzia che la disciplina statale sull&#8217;ISEE rileva sia per l&#8217;accesso che per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, come si può desumere dal dato testuale del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che, all&#8217;art. 2, espressamente prevede che l&#8217;ISEE costituisce lo strumento &#8220;&#038;<i>di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l&#8217;applicazione dell&#8217;indicatore ai fini dell&#8217;accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonchè della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell&#8217;articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni</i>&#8220;, e come affermato dalla giurisprudenza che si è pronunciata in materia alla luce della ricostruzione complessiva del quadro normativo di riferimento, per il quale si rimanda, in particolare, alle recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 6371 e 6708 del 2018 (sul punto vedi anche C.d.S. sent. n. 3640 del 2015 e sent. nn. 838, 841 e 842 del 2016; Tar Milano, sent. 617 del 2017 e 98 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Come recentemente affermato dal Consiglio di Stato, inoltre, (Cfr. sent. n.6708 del 2018 cit.) &#8220;&#038;<i>l&#8217;ISEE resta, dunque, l&#8217;indefettibile strumento di calcolo della capacità  contributiva dei privati in conformità  alle prescrizioni delle indicate norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dall&#8217;Italia per la tutela delle persone con disabilità  gravi, e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate al fine di garantire, in particolare, il diritto al mantenimento e all&#8217;assistenza sociale e sanitaria ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere alla stregua degli artt. 32, 38 e 53 della Costituzione, non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall&#8217;ISEE con valenza derogatoria o sostitutiva</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, il regolamento del Comune di Venezia e il provvedimento di chiusura del contributo comunale che ne costituisce attuazione sono, ad avviso del Collegio, illegittimi, in quanto il Comune, se pure ha tenuto conto dell&#8217;ISEE nella fissazione del tetto per l&#8217;accesso alla contribuzione, ha, poi, individuato i criteri per la determinazione dell&#8217;entità  del contributo comunale (e, quindi, per differenza, della parte di retta che resta a carico del disabile) in maniera del tutto avulsa dall&#8217;ISEE, in contrasto con il quadro normativo di riferimento, per la cui ricostruzione complessiva si rimanda alle sentt. C.d.S. n. 6371 e 6708 del 2018 ( in particolare, artt. 32, 38 e 53 della Costituzione; legge n. 328/2000; DPCM 5 dicembre 2013 n. 159; art. 2 sexies D.L. 42/2016 convertito in L. 89/2016, principi internazionali in materia di tutela delle persone con disabilità ); nè si può ritenere che fosse a ciù² autorizzato dalla D.G.R. n.4587 del 2007 che, nel far riferimento alla quota a carattere alberghiero riconosciuta &#8220;<i>a carico della persona con disabilità  accolta e, se necessario, a carico del comune di residenza in relazione ai regolamenti adottati</i>&#8220;, va letta in coerenza con il quadro normativo complessivo di riferimento e non può essere intesa come attributiva di un autonomo potere regolamentare in materia ai comuni del tutto svincolato dalla normativa di riferimento in materia di ISEE, considerato, inoltre, che la stessa regione Veneto con la legge regionale n. 1/2004 ha recepito il parametro ISEE quale &#8220;<i>criterio di accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche di carattere assistenziale e socio-sanitario</i>&#8220;, per le persone in condizioni di non autosufficienza.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l&#8217;art. 9 del regolamento comunale in questione, espressamente impugnato in parte qua, prevede che le risorse economiche, sulla cui base viene calcolata la quota della retta a carico dell&#8217;assistito, debbano comprendere sia &#8220;Â <i>le risorse economiche a qualsiasi titolo percepite al netto delle ritenute (pensioni, rendite&#8230;), ivi compresa l&#8217;indennità  di accompagnamento</i>&#8220;, sia i &#8220;<i>beni mobili desunti dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e certificazione ISEE (giacenza media)</i>&#8220;, da cui vanno detratti, per quanto rileva nel presente contenzioso, &#8220;<i>la quota di beni mobili che rimane nella disponibilità  del beneficiario come determinata dalla Giunta Comunale ai sensi dell&#8217;articolo 18 lettera e) del presente regolamento</i>&#8221; e &#8220;<i>l&#8217;importo forfettario per le piccole spese personali, se dovuto, di cui all&#8217;articolo 18 del presente regolamento</i>&#8220;. Tale quota di beni mobili, poi, è stata determinata nella misura di 8.000 euro, mentre l&#8217;importo forfettario per le piccole spese personali è stato determinato in 150 euro mensili (delibere di giunta n. 407 del 2016, n. 10 del 2017 e n. 58 del 2018, anche esse impugnate).</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema adottato dal Comune di Venezia, pertanto, prevede che il disabile debba accollarsi l&#8217;onere per intero della parte di retta di residenzialità  non coperta dal SSN con tutte le sue risorse economiche fino a concorrenza di una sorta di franchigia di 8.000 euro, che vengono lasciati nella sua disponibilità , e fatta salva l&#8217;ulteriore somma di 150 euro mensili riconosciuti per le piccole spese personali, per cui, nel caso in questione, la quota di compartecipazione comunale è stata azzerata e il ricorrente è stato chiamato a versare l&#8217;intero importo pari a € -OMISSIS- annui, a fronte di un&#8217;ISEE nel 2017 di € -OMISSIS-ed a spese personali sostenute per € 12.806,22.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale sistema, e il conseguente provvedimento di &#8220;chiusura del contributo&#8221;, si pone in contrasto con la disciplina in materia di ISEE che, invece, come evidenziato dalle sopra citate pronunce del C.d.S. del 2018 &#8220;<i>resta l&#8217;indefettibile strumento di calcolo della capacità  contributiva dei privati in conformità  alle prescrizioni delle indicate norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dall&#8217;Italia per la tutela delle persone con disabilità  gravi, e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate</i>&#8221; ( sul punto cfr. anche C.d.S. sentenza n. 3640 del 2015 dove si legge che &#8220;<i>&#038;omissis&#038;secondo la legge n.328/2000 (Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) art. 25, comma 8, art.8, comma 3, lett.l ed art.18, comma 3, lett.g, spetta al Governo predisporre un Piano dei servizi sociali in cui indicare i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal D.LGS n.109/1998, artt.1 e 2, cioè quelli per l&#8217;ISEE, mentre spetta alle Regioni la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati dal Piano nazionale servizi. In applicazione di tale normativa la Regione Veneto con la legge reg.1/2004 ha recepito il parametro ISEE quale criterio di accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti; per tali criteri, tra l&#8217;altro, la legge regionale non assegna alcuna residua alcuna potestà  regolamentare nè in capo alle ULSS nè in capo ai Comuni&#038;omissis&#038;&#8221;) </i>e, pertanto, deve considerarsi illegittima in quanto, svincolando del tutto dall&#8217;ISEE il calcolo della compartecipazione alla retta:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; conteggia nelle disponibilità  economiche del disabile tutti i beni mobili e quindi, nel caso in questione, le somme depositate sul conto corrente che, invece, sono giù  considerate come componente di calcolo dell&#8217;ISEE, secondo i parametri stabiliti dal DPCM n. 159 del 2013, per cui una loro autonoma valorizzazione per intero si pone in palese contrasto con la disciplina nazionale di riferimento (in senso conforme cfr. Tar Venezia, sent. 715 del 2017; Tar Milano, sent. 2438 del 2018 e sent. 1631 del 2016);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; conteggia in toto nelle disponibilità  economiche del disabile anche le somme riconosciute a titolo di pensione di invalidità  civile e indennità  di accompagnamento, che, invece, l&#8217;art. 2-sexies del decreto legge, n. 42/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2016, in conseguenza delle sentenze n. 838, 841 e 842/2016 del C.d.S, esclude dal calcolo dell&#8217;ISEE (sul punto cfr. C.d.S. sent. n. 6371 del 2018 secondo cui la percezione di emolumenti quali la pensione di invalidità  ovvero l&#8217;indennità  di accompagnamento &#8220;<i>avrebbero dovuto essere considerati normativamente &#8220;protetti&#8221; e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell&#8217;ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità  contributiva degli utenti</i>&#8220;), senza tener conto inoltre che, nel caso in questione, il disabile sostiene in proprio spese personali, che nel 2017 sono state rendicontate per euro 12.806,22, e per il 2018 ammontano a circa 11.700 euro, per cui non si può ritenere che la struttura residenziale in cui è inserito e il conseguente pagamento della retta coprano tutte le sue esigenze (Cfr. in senso conforme C.d.S. sent. n. 3640 del 2015);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; fissa nella misura di 8.000 euro la somma che viene lasciata nella disponibilità  del disabile in assenza di qualsivoglia parametro normativo che possa giustificare e legittimare tale scelta e in contrasto con la disciplina dell&#8217;ISEE (cfr. in senso conforme Tar Venezia, sent. 715 del 2017 e Tar Milano sent. n. 94 del 2018), determinando, inoltre, in maniera del tutto astratta, nella misura di 150 euro mensili l&#8217;importo forfettario per quelle che vengono definite &#8220;piccole spese personali&#8221;, senza riconoscere, invece, la possibilità  di considerare anche le spese effettivamente sostenute dal disabile, che vanno comunque valutate in coerenza con il progetto individuale previsto dall&#8217;art. 14 della legge n. 328/2000 (sul punto cfr. Tar Milano, sent. n.697 del 2017 che ha ritenuto illegittima la previsione del regolamento del comune di Vimodrone nella parte in cui definisce nel limite massimo inderogabile di 100 euro la quota mensile per le minute spese del ricoverato, &#8220;<i>per contrasto con l&#8217;art. 14 co. 2 della legge n. 328/2000&#038;omissis&#038;Poichè la legge rimette al progetto individuale la definizione anche dei profili economici relativi alla condizione personale del malato, deve ritenersi che questo sia il luogo deputato dalla legge a definire le disponibilità  economiche del ricoverato in considerazione delle sue condizioni di salute e di trattamento, che si differenziano a seconda della struttura di ricovero. L&#8217;art. 21 c. 6 va quindi annullato nella parte in cui stabilisce che la disponibilità  economica per soddisfare le c.d. esigenze vitali mensili non possano superare nel massimo euro 100,00&#8243;</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">Fondato, infine, è anche il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge n.241 del 1990, in quanto, se pure il tutore del ricorrente aveva giù  presentato, come richiesto dal regolamento comunale, l&#8217;ISEE e la documentazione reddituale per l&#8217;anno di riferimento, il Comune, prima di adottare la determinazione definitiva di chiusura del contributo, avrebbe dovuto darne preavviso ex art.7 della legge n.241 del 1990, in modo da consentire un corretto contraddittorio all&#8217;interessato anche con riferimento agli ulteriori elementi, quali, ad esempio, le spese effettivamente sostenute dal ricorrente in proprio, che potevano essere rilevanti ai fini della decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto sopra esposto, pertanto, e salve le ulteriori determinazioni dell&#8217;amministrazione in merito alla misura della compartecipazione alla retta da adottarsi in coerenza con il vigente quadro normativo di riferimento, vanno annullati il provvedimento di chiusura del contributo comunale, nonchè, in parte qua, il regolamento comunale e gli altri atti presupposti impugnati, fermo restando che la quota di retta a carico del Comune o dell&#8217;assistito dovrà  essere calcolata nel rispetto delle percentuali (70% a carico del Servizio sanitario e 30% a carico dell&#8217;assistito o del Comune) fissate dalla vigente disciplina sui livelli essenziali di assistenza in relazione al ricovero nelle strutture residenziali dei disabili gravi che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato l&#8217;andamento complessivo della controversia e la complessità  della questione, le spese di lite possono essere compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda, infine, la liquidazione degli onorari e delle spese richiesta dal difensore del ricorrente, che è stato ammesso al gratuito patrocinio con decreto della apposita commissione n. 22 del 17.10.2018, si ritiene congrua, in relazione alla natura della controversia, all&#8217;impegno professionale richiesto e all&#8217;attività  processuale espletata e tenuto conto che l&#8217;art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori, la determinazione in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) della somma spettante all&#8217;avvocato istante, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, in parte lo respinge e per il resto lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Liquida gli onorari e le spese del presente grado di giudizio a favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nella misura indicata in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-7-3-2019-n-303/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2019 n.303</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d&#8217;azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate) (Pubblicata su G.U. del 19 luglio 2017, n. 29)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/modifiche-alla-legge-regionale-14-febbraio-2014-n-1-disposizioni-per-la-prevenzione-il-trattamento-e-il-contrasto-della-dipendenza-da-gioco-dazzardo-nonche-delle-problematiche-e-patologie-correl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/modifiche-alla-legge-regionale-14-febbraio-2014-n-1-disposizioni-per-la-prevenzione-il-trattamento-e-il-contrasto-della-dipendenza-da-gioco-dazzardo-nonche-delle-problematiche-e-patologie-correl/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modifiche-alla-legge-regionale-14-febbraio-2014-n-1-disposizioni-per-la-prevenzione-il-trattamento-e-il-contrasto-della-dipendenza-da-gioco-dazzardo-nonche-delle-problematiche-e-patologie-correl/">Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d&#8217;azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate) (Pubblicata su G.U. del 19 luglio 2017, n. 29)</a></p>
<p>Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Regione promulga la seguente legge: &#160; &#160; ARTICOLO N.1 sostituzione dell&#8217;articolo 2 della legge regionale 1/2014 &#160; Art. 1 1. L&#8217;articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1&#160;(Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modifiche-alla-legge-regionale-14-febbraio-2014-n-1-disposizioni-per-la-prevenzione-il-trattamento-e-il-contrasto-della-dipendenza-da-gioco-dazzardo-nonche-delle-problematiche-e-patologie-correl/">Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d&#8217;azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate) (Pubblicata su G.U. del 19 luglio 2017, n. 29)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modifiche-alla-legge-regionale-14-febbraio-2014-n-1-disposizioni-per-la-prevenzione-il-trattamento-e-il-contrasto-della-dipendenza-da-gioco-dazzardo-nonche-delle-problematiche-e-patologie-correl/">Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d&#8217;azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate) (Pubblicata su G.U. del 19 luglio 2017, n. 29)</a></p>
<p>Il Consiglio regionale ha approvato<br />
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>ARTICOLO N.1</strong><br />
<strong>sostituzione dell&#8217;articolo 2 della legge regionale 1/2014</strong><br />
&nbsp;<br />
Art. 1</div>
<p>1. L&#8217;<u>articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1</u>&nbsp;(Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d&#8217;azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), è sostituito dal seguente:<br />
“Art. 2 definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:<br />
a) “apparecchi per il gioco lecito”: gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all&#8217;<u>articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</u>(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);<br />
b) “gioco d&#8217;azzardo patologico o disturbo da gioco d&#8217;azzardo (GAP)”: la patologia legata all&#8217;azzardo riconosciuta a livello internazionale dall&#8217;Organizzazione mondiale della sanità;<br />
c) “sala da gioco”: l&#8217;esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l&#8217;offerta di gioco lecito, autorizzato ai sensi dell&#8217;<u>articolo 86</u>&nbsp;o dell&#8217;articolo&nbsp;<u>88 del regio decreto 773/1931</u>, nei cui locali sono installati gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a);<br />
d) “sala scommesse”: l&#8217;esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l&#8217;offerta di scommesse ai sensi dell&#8217;<u>articolo 88 del regio decreto 773/1931</u>;<br />
e) “luoghi sensibili”:<br />
1) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;<br />
2) i centri preposti alla formazione professionale;<br />
3) i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;<br />
4) gli impianti sportivi;<br />
5) le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;<br />
6) le strutture ricettive per categorie protette;<br />
7) i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;<br />
8) i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune;<br />
9) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;<br />
10) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;<br />
11) le stazioni ferroviarie;<br />
f) “installazione di apparecchi per il gioco lecito”: il collegamento degli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a) alle reti telematiche dell&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli;<br />
g) “concessionario”: l&#8217;operatore che possiede e fornisce alle attività autorizzate gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a), ivi compreso il titolare di concessione per la gestione telematica del gioco mediante gli apparecchi di cui all&#8217;<u>articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931</u>, qualora lo stesso fornisca alle attività autorizzate gli apparecchi di cui alla lettera a);<br />
h) “vetustà dell&#8217;apparecchio per il gioco lecito”: la sopravvenuta inadeguatezza tecnica dell&#8217;apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera a) rispetto a requisiti previsti dalla normativa vigente;<br />
i) “guasto dell&#8217;apparecchio per il gioco lecito”: il malfunzionamento irreparabile dell&#8217;apparecchio per il gioco lecito di cui alla lettera a) che lo rende inservibile al suo scopo.”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>ARTICOLO N.2</strong><br />
<strong>modifiche all&#8217;articolo 5 della legge regionale 1/2014</strong><br />
&nbsp;<br />
Art. 2</div>
<p>1. Alla lettera a) del comma 1 dell&#8217;<u>articolo 5 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;le parole “attraverso lo strumento dei Piani di zona” sono sostituite dalle seguenti: “attraverso lo strumento dei Piani di zona (PDZ) e dei Piani attuativi locali (PAL)”.<br />
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell&#8217;<u>articolo 5 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;è aggiunta la seguente:<br />
“d bis) collabora con le associazioni di categoria degli esercenti, le Camere di commercio, gli enti e le associazioni del terzo settore, al fine di predisporre e promuovere un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare gli esercenti alla sorveglianza delle condizioni di fragilità dei giocatori e al rispetto della legalità e per la prevenzione della malavita organizzata.”.<br />
3. Alla lettera f) del comma 2 dell&#8217;<u>articolo 5 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;dopo le parole “assistenziali adeguati” sono aggiunte le seguenti: “, anche attraverso l&#8217;istituzione di uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto e per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l&#8217;orientamento ai servizi competenti”.<br />
4. Per le finalità previste dall&#8217;<u>articolo 5, comma 2, lettera f), della legge regionale 1/2014</u>, come modificato dal comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 95.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per l&#8217;anno 2017 e di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) &#8211; Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) &#8211; Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.<br />
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) &#8211; Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale &#8211; investimenti sanitari) &#8211; Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.<br />
6. Dopo la lettera g) del comma 2 dell&#8217;<u>articolo 5 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;è aggiunta la seguente:<br />
“g bis) rendere disponibili ai gestori delle sale da gioco, delle sale scommesse e delle altre attività nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene effettuata attività di raccolta di scommesse ai sensi dell&#8217;<u>articolo 88 del regio decreto 773/1931</u>, indicazioni di buone pratiche sul gioco d&#8217;azzardo che diano informazioni sulle probabilità reali di vincita e un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza.”.<br />
7. Dopo il comma 2 dell&#8217;<u>articolo 5 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;è inserito il seguente:<br />
“2 bis. Il materiale predisposto ai sensi del comma 2, lettera g bis), è esposto in luogo ben visibile e fruibile al pubblico.”.<br />
8. Al comma 3 dell&#8217;<u>articolo 5 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;le parole “del marchio regionale “Slot-Free- FVG”,” sono sostituite dalle seguenti: “di un marchio regionale” e le parole “disinstallano apparecchi per il gioco lecito” sono sostituite dalle seguenti: “disinstallano volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito”.<br />
9. Dopo il comma 3 dell&#8217;<u>articolo 5 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;è inserito il seguente:<br />
“3 bis. La Regione incentiva la realizzazione di progetti nelle scuole di secondo grado volti alla creazione del marchio di cui al comma 3, nell&#8217;ottica della promozione del benessere sociale e del coinvolgimento della cittadinanza. Tali progetti possono essere finanziati attraverso il Piano operativo gioco d&#8217;azzardo patologico e l&#8217;Amministrazione regionale, con l&#8217;adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, vi destina l&#8217;importo massimo straordinario di 5.000 euro.”.<br />
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all&#8217;<u>articolo 5, comma 3 bis, della legge regionale 1/2014</u>, come inserito dal comma 9, si fa fronte con la riprogrammazione dei fondi già previsti sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) &#8211; Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale &#8211; Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) &#8211; Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.<br />
11. I commi 4 e 5 dell&#8217;<u>articolo 5 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;sono abrogati.<br />
12. Il comma 6 dell&#8217;<u>articolo 5 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;è sostituito dal seguente:<br />
“6. Ai fini dell&#8217;accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all&#8217;intrattenimento, costituisce requisito essenziale l&#8217;assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.”.<br />
13. Dopo il comma 6 dell&#8217;<u>articolo 5 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;è inserito il seguente:<br />
“6 bis. La legge di stabilità regionale può determinare a favore dei Comuni che applicano il disposto di cui dell&#8217;articolo 6, comma 12, e in relazione ai risultati sul loro territorio evidenziati dalla relazione di cui all&#8217;articolo 10, forme e misure di premialità aggiuntive rispetto ai trasferimenti spettanti ai sensi della vigente legislazione regionale.”.<br />
14. Il comma 7 dell&#8217;<u>articolo 5 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;è abrogato.<br />
15. Dopo il comma 8 dell&#8217;<u>articolo 5 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;è aggiunto il seguente:<br />
“8 bis. È vietata la concessione di spazi pubblicitari nei locali e sui siti internet delle istituzioni pubbliche della Regione diretti a pubblicizzare i giochi che prevedono vincite in denaro.”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>ARTICOLO N.3</strong><br />
<strong>sostituzione dell&#8217;articolo 6 della legge regionale 1/2014</strong><br />
&nbsp;<br />
Art. 3</div>
<p>1. L&#8217;<u>articolo 6 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;è sostituito dal seguente:<br />
“Art. 6 competenze dei Comuni 1. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d&#8217;azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, è vietata l&#8217;installazione di apparecchi per il gioco lecito e l&#8217;attività di raccolta di scommesse ai sensi dell&#8217;<u>articolo 88 del regio decreto 773/1931</u>&nbsp;entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili.<br />
2. La distanza di cui al comma 1 è misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale interessato e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del&nbsp;<u>codice della strada</u>, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.<br />
3. Sono equiparati all&#8217;installazione di apparecchi per il gioco lecito, ai fini e per gli effetti di cui al comma 1:<br />
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l&#8217;utilizzo degli apparecchi;<br />
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;<br />
c) l&#8217;installazione dell&#8217;apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell&#8217;attività.<br />
4. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l&#8217;utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.<br />
5. È altresì ammesso il nuovo contratto per l&#8217;utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito stipulato tra esercente e concessionario in caso di subingresso nell&#8217;attività, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:<br />
a) il nuovo contratto è stipulato dall&#8217;esercente subentrante con lo stesso concessionario;<br />
b) non vengono mutate le precedenti condizioni contrattuali, compresa la durata del contratto;<br />
c) vengono mantenuti gli stessi apparecchi per il gioco lecito del precedente esercente;<br />
d) gli apparecchi sono mantenuti ubicati nello stesso esercizio in cui erano precedentemente installati.<br />
6. Ogni installazione di apparecchi per il gioco lecito e ognuna delle situazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 è comunicata dal titolare dell&#8217;attività al Comune territorialmente competente. Nei casi di cui al comma 4, la comunicazione specifica le cause che rendono necessaria la sostituzione degli apparecchi.<br />
7. Le comunicazioni di cui al comma 6 sono inoltrate allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente, di seguito SUAP, con le modalità di cui all&#8217;<u>articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160</u>&nbsp;(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell&#8217;<u>articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112</u>, convertito, con modificazioni, dalla&nbsp;<u>legge 6 agosto 2008, n. 133</u>), in conformità alla&nbsp;<u>legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3</u>&nbsp;(Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al&nbsp;<u>decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59</u>&nbsp;(Attuazione della&nbsp;<u>direttiva 2006/123/CE</u>&nbsp;relativa ai servizi nel mercato interno).<br />
8. La comunicazione dell&#8217;installazione di apparecchi per il gioco lecito e delle situazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 è inoltrata al SUAP entro dieci giorni dalla installazione dell&#8217;apparecchio, compreso il caso di sostituzione per vetustà o guasto, o dal rinnovo o stipulazione di un nuovo contratto. In caso di mancata comunicazione, la sostituzione dell&#8217;apparecchio si considera installazione del medesimo ai fini e per gli effetti di cui al comma 1.<br />
9. I Comuni possono individuare ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di cui al comma 1, tenuto conto dell&#8217;impatto dell&#8217;installazione degli apparecchi per il gioco lecito e dell&#8217;attività di raccolta di scommesse sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l&#8217;inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.<br />
10. A soli fini di pubblicità e ferma restando l&#8217;applicazione del divieto di cui ai commi 1 e 9, i Comuni predispongono e rendono pubblico un elenco dei luoghi sensibili presenti sul proprio territorio, come individuati ai sensi dell&#8217;articolo 2 e del comma 9 del presente articolo.<br />
11. Il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora l&#8217;insediamento dell&#8217;attività qualificata come luogo sensibile ai sensi della presente legge sia successivo alla installazione degli apparecchi per il gioco lecito o all&#8217;insediamento dell&#8217;attività di raccolta di scommesse.<br />
12. I Comuni stabiliscono gli orari di apertura delle sale da gioco, in particolare per le sale giochi autorizzate non oltre le tredici ore giornaliere di tutti i giorni, compresi i festivi, e negli altri esercizi commerciali ove gli apparecchi per il gioco lecito sono installati quali attività complementari non oltre le otto ore giornaliere, contemperando le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell&#8217;inquinamento acustico, della quiete pubblica, del contrasto al gioco d&#8217;azzardo e alla ludopatia e della tutela dei minori e delle persone più deboli. I Comuni stabiliscono altresì le relative sanzioni amministrative, in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto delle esigenze di tutela di cui al periodo precedente.<br />
13. I Comuni intervengono nella presa in carico delle persone affette da GAP e nel sostegno ai loro familiari per gli aspetti di tutela sociale, anche promuovendo qualora necessario l&#8217;attivazione dell&#8217;istituto dell&#8217;amministratore di sostegno.<br />
14. I Comuni promuovono reti di collaborazione con associazioni, volontari, Aziende sanitarie, mediante l&#8217;attivazione di iniziative culturali e di socializzazione, formazione e informazione, condivise nei Piani di zona (PDZ), per la prevenzione e il contrasto al GAP.<br />
15. I Comuni assicurano alle autorità statali competenti informazioni rispetto alle situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al GAP di competenza delle Forze dell&#8217;Ordine e delle Polizie locali.<br />
16. I Comuni possono prevedere forme premiali per i soggetti che espongono il marchio di cui all&#8217;articolo 5, comma 3.<br />
17. Su ogni apparecchio per il gioco lecito deve essere indicata, in modo che risulti chiaramente leggibile:<br />
a) la data del collegamento alle reti telematiche dell&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli;<br />
b) la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l&#8217;utilizzo degli apparecchi;<br />
c) i riferimenti del numero verde regionale di cui all&#8217;articolo 5, comma 2, lettera f).<br />
18. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all&#8217;apertura o all&#8217;esercizio di sale da gioco e sale scommesse.<br />
19. È vietato consentire ai minori di anni diciotto l&#8217;utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all&#8217;<u>articolo 110, comma 7, lettera c bis), del regio decreto 773/1931</u>.<br />
20. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto.<br />
21. Al fine di evitare la diffusione del fenomeno del GAP e di garantirne il monitoraggio, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o viene svolta l&#8217;attività di cui al comma 1.”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>ARTICOLO N.4</strong><br />
<strong>inserimento degli articoli 8 bis e 8 ter nella legge regionale 1/2014</strong><br />
&nbsp;<br />
Art. 4</div>
<p>1. Dopo l&#8217;<u>articolo 8 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;sono inseriti i seguenti:<br />
“Art. 8 bis variazioni all&#8217;aliquota IRAP<br />
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all&#8217;1 gennaio 2018 l&#8217;aliquota dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è maggiorata dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati nei cui locali sono installati apparecchi per il gioco lecito.<br />
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso all&#8217;1 gennaio 2018 l&#8217;aliquota IRAP è ridotta dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito. La riduzione di aliquota è applicata per i tre periodi d&#8217;imposta successivi a quello in cui è avvenuta la disinstallazione. La riduzione di aliquota non si applica alle sale scommesse.<br />
3. La riduzione dell&#8217;aliquota IRAP di cui al comma 2 si applica ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de minimis”, di cui ai regolamenti relativi all&#8217;applicazione degli&nbsp;<u>articoli 107</u>&nbsp;e&nbsp;<u>108 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea</u>&nbsp;agli aiuti “de minimis”.<br />
4. I beneficiari di cui al comma 2, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IRAP di cui all&#8217;<u>articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</u>&nbsp;(Istituzione dell&#8217;imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell&#8217;Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), per i periodi di imposta di cui al comma 2, sono tenuti a inoltrare in via telematica all&#8217;Amministrazione regionale, ai sensi dell&#8217;<u>articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24</u>&nbsp;(Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti “de minimis”.<br />
Art. 8 ter incentivi per la riconversione delle sale ospitanti apparecchi per il gioco lecito 1. L&#8217;Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati alla copertura delle spese di riconversione delle sale ospitanti gli apparecchi per il gioco lecito, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all&#8217;intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.<br />
2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.<br />
3. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all&#8217;intervento descritto nella domanda di contributo per l&#8217;acquisto di arredi e attrezzature finalizzati alla pratica di discipline sportive associate riconosciute dal CONI o per lavori di ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione locali, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto dal soggetto richiedente il contributo.<br />
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all&#8217;applicazione degli&nbsp;<u>articoli 107</u>&nbsp;e&nbsp;<u>108 del trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea</u>&nbsp;agli aiuti “de minimis”, nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile, fino a un massimo di 5.000 euro. Dalla spesa ammissibile rimane in ogni caso esclusa l&#8217;imposta sul valore aggiunto (IVA).”.<br />
2. Per le finalità previste dall&#8217;<u>articolo 8 ter della legge regionale 1/2014</u>, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l&#8217;anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) &#8211; Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale &#8211; Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) &#8211; Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.<br />
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) &#8211; Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale &#8211; Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) &#8211; Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>ARTICOLO N.5</strong><br />
<strong>modifiche all&#8217;articolo 9 della legge regionale 1/2014</strong><br />
&nbsp;<br />
Art. 5</div>
<p>1. Al comma 1 dell&#8217;<u>articolo 9 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;le parole “di cui all&#8217;articolo 6, commi 1, 3 e 8 bis,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all&#8217;articolo 6, commi 1, 9 e 19,” e le parole “, nonché in caso di reiterazione delle violazioni alla sospensione dell&#8217;esercizio dell&#8217;attività da dieci a sessanta giorni” sono soppresse.<br />
2. Al comma 2 dell&#8217;<u>articolo 9 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;le parole “del divieto di cui all&#8217;articolo 6, comma 8, è soggetta” sono sostituite dalle seguenti: “dei divieti di cui all&#8217;articolo 6, commi 18 e 20, e la violazione degli obblighi di cui all&#8217;articolo 5, comma 2 bis, e di cui all&#8217;articolo 6, commi 6, 7 e 8, sono soggette”.<br />
3. Al comma 2 bis dell&#8217;<u>articolo 9 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;le parole “di cui all&#8217;articolo 6, comma 7 bis,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all&#8217;articolo 6, comma 17,” e le parole “di cui all&#8217;articolo 6, comma 2 bis” sono sostituite dalle seguenti: “dell&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli”.<br />
4. Dopo il comma 2 bis dell&#8217;<u>articolo 9 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;è inserito il seguente:<br />
“2 ter. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, ai sensi dell&#8217;<u>articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689</u>&nbsp;(Modifiche al sistema penale), le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, è disposta la sospensione dell&#8217;attività dell&#8217;esercizio pubblico, commerciale o circolo privato da dieci a sessanta giorni.”.<br />
5. Il comma 3 dell&#8217;<u>articolo 9 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;è sostituito dal seguente:<br />
“3. I Comuni provvedono all&#8217;applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo nel rispetto della&nbsp;<u>legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1</u>&nbsp;(Norme per l&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e ne incamerano i relativi proventi, destinandoli al finanziamento delle attività di vigilanza e di controllo di cui all&#8217;articolo 6, comma 21.”.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>ARTICOLO N.6</strong><br />
<strong>sostituzione dell&#8217;articolo 10 della legge regionale 1/2014</strong><br />
&nbsp;<br />
Art. 6</div>
<p>1. L&#8217;<u>articolo 10 della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;è sostituito dal seguente:<br />
“Art. 10 clausola valutativa 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d&#8217;azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.<br />
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle Aziende sanitarie, dai Comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell&#8217;attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale, con cadenza triennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:<br />
a) un quadro generale dell&#8217;andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza nel territorio regionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco lecito;<br />
b) una descrizione degli interventi di formazione, informazione, sensibilizzazione e promozione di stili di vita alternativi realizzati, promossi o patrocinati dalla Regione;<br />
c) informazioni quantitative relative alle attività che hanno ottenuto il marchio regionale di cui all&#8217;articolo 5, comma 3, e la loro distribuzione sul territorio regionale;<br />
d) le eventuali forme di premialità attivate dai Comuni a favore delle attività che espongono il marchio regionale di cui all&#8217;articolo 5, comma 3;<br />
e) l&#8217;effetto sulle entrate del bilancio regionale delle variazioni dell&#8217;aliquota IRAP di cui all&#8217;articolo 8 bis e il numero delle attività interessate;<br />
f) il numero annuo delle sanzioni amministrative comminate dai Comuni, l&#8217;ammontare dei proventi acquisiti e la loro destinazione alle finalità previste;<br />
g) l&#8217;andamento e la distribuzione territoriale della domanda e dell&#8217;offerta di servizi di assistenza e trattamento della dipendenza da gioco.<br />
3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l&#8217;esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del Consiglio regionale.”.</p>
<div style="text-align: center;">
<strong>ARTICOLO N.7</strong><br />
<strong>disposizioni finali e transitorie</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">Art. 7</div>
<p>1. Le attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all&#8217;<u>articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2014</u>, come sostituito dall&#8217;articolo 3, nei termini di seguito indicati:<br />
a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse;<br />
b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di qualsiasi altra attività.<br />
2. Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma 1 comporta l&#8217;applicazione da parte dei Comuni delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 ter dell&#8217;<u>articolo 9 della legge regionale 1/2014</u>, come modificato dall&#8217;articolo 5.<br />
3. In sede di prima applicazione dell&#8217;<u>articolo 6, comma 10, della legge regionale 1/2014</u>, come sostituito dall&#8217;articolo 3, i Comuni pubblicano l&#8217;elenco dei luoghi sensibili di cui all&#8217;<u>articolo 2 della legge regionale 1/2014</u>, come sostituito dall&#8217;articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.<br />
4. Il requisito di cui all&#8217;<u>articolo 5, comma 6, della legge regionale 1/2014</u>, come sostituito dall&#8217;articolo 2, non si applica ai procedimenti di concessione ed erogazione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.<br />
5. Dopo la lettera c) del comma 1 dell&#8217;<u>articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2</u>&nbsp;(Legge finanziaria 2006), è inserita la seguente:<br />
“c bis) dello 0,92 per cento per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati che provvedono volontariamente alla disinstallazione dai propri locali di tutti gli apparecchi per il gioco lecito di cui all&#8217;<u>articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</u>&nbsp;(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo quanto stabilito dalla&nbsp;<u>legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1</u>&nbsp;(Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d&#8217;azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e dalla&nbsp;<u>legge regionale 17 luglio 2017, n. 26</u>;”.<br />
6. Al comma 7 dell&#8217;<u>articolo 2 della legge regionale 2/2006</u>, sono aggiunte, in fine, le parole: “, salva la riduzione di cui al comma 1, lettera c bis), che può applicarsi cumulativamente con non più di una delle altre riduzioni di cui al presente articolo”.<br />
7. In sede di prima applicazione, per la fruizione della riduzione dell&#8217;aliquota IRAP di cui all&#8217;<u>articolo 8 bis della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;nel periodo d&#8217;imposta in corso all&#8217;1 gennaio 2018, la disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2017.<br />
8. Per gli esercizi pubblici, commerciali e i circoli privati in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l&#8217;esclusione delle sale scommesse, la riduzione dell&#8217;aliquota IRAP di cui all&#8217;<u>articolo 8 bis della legge regionale 1/2014</u>&nbsp;si applica a condizione che la disinstallazione degli apparecchi da gioco lecito sia effettuata almeno un anno prima della scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b).<br />
9. Il regolamento di cui al comma 2 dell&#8217;<u>articolo 8 ter della legge regionale 1/2014</u>, come inserito dall&#8217;articolo 4, è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.<br />
10. Ovunque ricorrono nella&nbsp;<u>legge regionale 1/2014</u>&nbsp;le parole “Aziende per i servizi sanitari”, le stesse sono sostituite dalle seguenti: “Aziende sanitarie”.<br />
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modifiche-alla-legge-regionale-14-febbraio-2014-n-1-disposizioni-per-la-prevenzione-il-trattamento-e-il-contrasto-della-dipendenza-da-gioco-dazzardo-nonche-delle-problematiche-e-patologie-correl/">Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d&#8217;azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate) (Pubblicata su G.U. del 19 luglio 2017, n. 29)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali). (Pubblicata sul Bur Puglia del 8 giugno 2017, n. 66 Suppl.)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/modifica-allarticolo-32-della-legge-regionale-25-febbraio-2010-n-4-norme-urgenti-in-materia-di-sanita-e-servizi-sociali-pubblicata-sul-bur-puglia-del-8-giugno-2017-n-66-suppl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/modifica-allarticolo-32-della-legge-regionale-25-febbraio-2010-n-4-norme-urgenti-in-materia-di-sanita-e-servizi-sociali-pubblicata-sul-bur-puglia-del-8-giugno-2017-n-66-suppl/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modifica-allarticolo-32-della-legge-regionale-25-febbraio-2010-n-4-norme-urgenti-in-materia-di-sanita-e-servizi-sociali-pubblicata-sul-bur-puglia-del-8-giugno-2017-n-66-suppl/">Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali). (Pubblicata sul Bur Puglia del 8 giugno 2017, n. 66 Suppl.)</a></p>
<p>IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE: &#160; Art. 1 Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 &#160; 1. All’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modifica-allarticolo-32-della-legge-regionale-25-febbraio-2010-n-4-norme-urgenti-in-materia-di-sanita-e-servizi-sociali-pubblicata-sul-bur-puglia-del-8-giugno-2017-n-66-suppl/">Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali). (Pubblicata sul Bur Puglia del 8 giugno 2017, n. 66 Suppl.)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modifica-allarticolo-32-della-legge-regionale-25-febbraio-2010-n-4-norme-urgenti-in-materia-di-sanita-e-servizi-sociali-pubblicata-sul-bur-puglia-del-8-giugno-2017-n-66-suppl/">Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali). (Pubblicata sul Bur Puglia del 8 giugno 2017, n. 66 Suppl.)</a></p>
<div style="text-align: center;">IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO<br />
<strong>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</strong><br />
<strong>PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 1<br />
<em>Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4</em></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
1. All’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) è apportata la seguente modifica:<br />
a) il comma 32 è sostituito dal seguente:<br />
“32. Ai fini dell’erogazione dei dispositivi ‘finiti’ di cui all’allegato 5 degli elenchi 2/A e 2/B del decreto Presidente Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) del nomenclatore tariffario, le ASL stipulano contratti con i soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto, espletate nel pieno rispetto della normativa in materia di contratti e appalti pubblici. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina la cessione in comodato d’uso di detti dispositivi, ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del suddetto d.p.c.m. 12 gennaio 2017, prevedendo che gli stessi, al termine dell’utilizzo, rientrino nella disponibilità delle ASL che, al fine di conseguire economie di gestione, possono disporne il riutilizzo previo affidamento di apposito servizio di ritiro e consegna a domicilio, stoccaggio temporaneo, manutenzione e sanificazione a soggetti che non sono aggiudicatari dell’erogazione dei dispositivi.”.<br />
&nbsp;<br />
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.<br />
&nbsp;<br />
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.<br />
&nbsp;<br />
Data a Bari, addì 6 giugno 2017<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MICHELE EMILIANO<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modifica-allarticolo-32-della-legge-regionale-25-febbraio-2010-n-4-norme-urgenti-in-materia-di-sanita-e-servizi-sociali-pubblicata-sul-bur-puglia-del-8-giugno-2017-n-66-suppl/">Modifica all’articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali). (Pubblicata sul Bur Puglia del 8 giugno 2017, n. 66 Suppl.)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recepimento dell&#8217;Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019&#8243;. (Pubblicato sul Bur Sicilia del 9 giugno 2017, n. 24)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/recepimento-dellaccordo-tra-il-governo-le-regioni-e-le-province-autonome-di-trento-e-bolzano-sul-documento-recante-piano-nazionale-prevenzione-vaccinale-2017-2019-pubblicato-sul-bur-si/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/recepimento-dellaccordo-tra-il-governo-le-regioni-e-le-province-autonome-di-trento-e-bolzano-sul-documento-recante-piano-nazionale-prevenzione-vaccinale-2017-2019-pubblicato-sul-bur-si/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/recepimento-dellaccordo-tra-il-governo-le-regioni-e-le-province-autonome-di-trento-e-bolzano-sul-documento-recante-piano-nazionale-prevenzione-vaccinale-2017-2019-pubblicato-sul-bur-si/">Recepimento dell&#8217;Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019&#8243;. (Pubblicato sul Bur Sicilia del 9 giugno 2017, n. 24)</a></p>
<p>L&#8217;ASSESSORE PER LA SALUTE Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina sanitaria; Vista la legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il titolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/recepimento-dellaccordo-tra-il-governo-le-regioni-e-le-province-autonome-di-trento-e-bolzano-sul-documento-recante-piano-nazionale-prevenzione-vaccinale-2017-2019-pubblicato-sul-bur-si/">Recepimento dell&#8217;Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019&#8243;. (Pubblicato sul Bur Sicilia del 9 giugno 2017, n. 24)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/recepimento-dellaccordo-tra-il-governo-le-regioni-e-le-province-autonome-di-trento-e-bolzano-sul-documento-recante-piano-nazionale-prevenzione-vaccinale-2017-2019-pubblicato-sul-bur-si/">Recepimento dell&#8217;Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019&#8243;. (Pubblicato sul Bur Sicilia del 9 giugno 2017, n. 24)</a></p>
<div style="text-align: center;">L&#8217;ASSESSORE PER LA SALUTE</div>
<div style="text-align: justify;">Visto lo Statuto della Regione;<br />
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;<br />
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina sanitaria;<br />
Vista la legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il titolo V della Costituzione e l&#8217;art. 117 in particolare;<br />
Visto il Capo I, art. 1, punto 1, del D.P.C.M. 23 aprile 2008, che recita “Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, i seguenti livelli essenziali di assistenza: a) Prevenzione collettiva e sanità pubblica&#8230;.”;<br />
Visto il Capo II, art. 2, punto 1, del D.P.C.M. 23 aprile 2008, che recita “Il livello della prevenzione collettiva e sanità pubblica si articola nelle seguenti attività: a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali; &#8230;.”;<br />
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19<br />
Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.<br />
Ordinamento del Governo e dell&#8217;Amministrazione della Regione;<br />
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante norme per il riordino del S.S.R.;<br />
Visto il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell&#8217;Assessorato della salute;<br />
Visto il D.P. Reg. n. 282/Serv. 4-S.G. del 18 luglio 2011, relativo all&#8217;approvazione del “Piano della salute 20112013”;<br />
Visto il D.A. n. 947 del 28 maggio 2015: Piano regionale di prevenzione anno 2014-2018;<br />
Visto il D.A. n. 38/2015 del 12 gennaio 2015, di adozione del nuovo calendario vaccinale della Regione Sicilia;<br />
Visto il D.P. Reg. n. 282/Serv. 4-S.G. del 18 luglio 2011, relativo all&#8217;approvazione del “Piano della salute 20112013”;<br />
Visto il D.A. n. 947 del 29 maggio 2015 di adozione del Piano regionale di prevenzione 2014-2018;<br />
Vista la nota prot./Serv. 1/n. 47595 dell&#8217;11 giugno 2014, “Riorganizzazione dei centri di vaccinazione”;<br />
Visto il D.P.Reg. n. 1312 del 23 marzo 2017, di conferimento dell&#8217;incarico del dirigente generale DASOE;<br />
Visto l&#8217;articolo 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni;<br />
Ritenuto di recepire l&#8217;Accordo stipulato, ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 gennaio 2017, Rep. atti 10/CRS, sul documento, recante “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019”;</div>
<div style="text-align: center;">Decreta:</div>
<div style="text-align: center;"><strong>ARTICOLO N.1</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Per quanto espresso in premessa, viene recepito, ai fini dell&#8217;applicazione sul territorio regionale, l&#8217;Accordo stipulato, ai sensi dell&#8217;<u>art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131</u>, nella seduta del 19 gennaio 2017, Rep. Atti 10/CRS, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019”, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>ARTICOLO N.2</strong><br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano, già, peraltro, contenuti in larga misura nel D.A. n. 38/2015, di modifica ed integrazione del “Calendario vaccinale per la vita”, si dà mandato ai componenti il Tavolo tecnico regionale “Vaccini” di proporre nuovi modelli organizzativi dei centri vaccinali ed apportare i dovuti e necessari adeguamenti dell&#8217;offerta vaccinale, formulando una proposta di un nuovo calendario che sarà successivamente adottato con apposito provvedimento<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>ARTICOLO N.3</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Il presente provvedimento sarà trasmesso al Ministero della salute, al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, nonché alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I e al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo di pubblicazione on line<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/recepimento-dellaccordo-tra-il-governo-le-regioni-e-le-province-autonome-di-trento-e-bolzano-sul-documento-recante-piano-nazionale-prevenzione-vaccinale-2017-2019-pubblicato-sul-bur-si/">Recepimento dell&#8217;Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante: “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019&#8243;. (Pubblicato sul Bur Sicilia del 9 giugno 2017, n. 24)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate). (Pubblicata sul Bur Emilia Romagna del 13 aprile 2017, n. 103)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/modifiche-alla-legge-regionale-4-luglio-2013-n-5-norme-per-il-contrasto-la-prevenzione-la-riduzione-del-rischio-della-dipendenza-dal-gioco-dazzardo-patologico-nonche-delle-problematiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/modifiche-alla-legge-regionale-4-luglio-2013-n-5-norme-per-il-contrasto-la-prevenzione-la-riduzione-del-rischio-della-dipendenza-dal-gioco-dazzardo-patologico-nonche-delle-problematiche/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modifiche-alla-legge-regionale-4-luglio-2013-n-5-norme-per-il-contrasto-la-prevenzione-la-riduzione-del-rischio-della-dipendenza-dal-gioco-dazzardo-patologico-nonche-delle-problematiche/">Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate). (Pubblicata sul Bur Emilia Romagna del 13 aprile 2017, n. 103)</a></p>
<p>L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: &#160; Art. 1 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 &#160; 1. Il comma 8 bis dell’articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modifiche-alla-legge-regionale-4-luglio-2013-n-5-norme-per-il-contrasto-la-prevenzione-la-riduzione-del-rischio-della-dipendenza-dal-gioco-dazzardo-patologico-nonche-delle-problematiche/">Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate). (Pubblicata sul Bur Emilia Romagna del 13 aprile 2017, n. 103)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modifiche-alla-legge-regionale-4-luglio-2013-n-5-norme-per-il-contrasto-la-prevenzione-la-riduzione-del-rischio-della-dipendenza-dal-gioco-dazzardo-patologico-nonche-delle-problematiche/">Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate). (Pubblicata sul Bur Emilia Romagna del 13 aprile 2017, n. 103)</a></p>
<div style="text-align: center;"><em>L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO</em><br />
<em>IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA</em><br />
<em>la seguente legge:</em></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 1<br />
<em>Modifiche all’articolo 6</em><br />
<em>della legge regionale n. 5 del 2013</em></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
1. Il comma 8 bis dell’articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d&#8217;azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie<br />
correlate) è sostituito dal seguente:<br />
“8 bis. È vietato consentire ai minori l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)”.<br />
2. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente:<br />
“8 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica<br />
direttiva per l’attuazione del comma 8 bis”.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 2<br />
<em>Disposizione transitoria</em></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
1. L’atto di cui all’articolo 6, comma 8 ter, della legge regionale n. 5 del 2013, come inserito dalla presente legge,<br />
è adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 3<br />
<em>Entrata in vigore</em></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.<br />
<em>La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.</em><br />
<em>È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.</em><br />
&nbsp;<br />
Bologna, 13 aprile 2017 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;STEFANO BONACCINI</div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/modifiche-alla-legge-regionale-4-luglio-2013-n-5-norme-per-il-contrasto-la-prevenzione-la-riduzione-del-rischio-della-dipendenza-dal-gioco-dazzardo-patologico-nonche-delle-problematiche/">Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate). (Pubblicata sul Bur Emilia Romagna del 13 aprile 2017, n. 103)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Approvazione “Linee di indirizzo regionali per i percorsi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”. (Pubblicata sul Bur Liguria del 26 aprile 2017, n. 17)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/approvazione-linee-di-indirizzo-regionali-per-i-percorsi-finalizzati-allinclusione-sociale-allautonomia-delle-persone-e-alla-riabilitazione-pubblicata-sul-bur-li/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/approvazione-linee-di-indirizzo-regionali-per-i-percorsi-finalizzati-allinclusione-sociale-allautonomia-delle-persone-e-alla-riabilitazione-pubblicata-sul-bur-li/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/approvazione-linee-di-indirizzo-regionali-per-i-percorsi-finalizzati-allinclusione-sociale-allautonomia-delle-persone-e-alla-riabilitazione-pubblicata-sul-bur-li/">Approvazione “Linee di indirizzo regionali per i percorsi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”. (Pubblicata sul Bur Liguria del 26 aprile 2017, n. 17)</a></p>
<p>LA GIUNTA REGIONALE &#160; RICHIAMATI: &#8211; la Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”; &#8211; il Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015 (PSIR), approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 18 del 06/08/2013 e tuttora vigente ai sensi dell’art. 25 della suddetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/approvazione-linee-di-indirizzo-regionali-per-i-percorsi-finalizzati-allinclusione-sociale-allautonomia-delle-persone-e-alla-riabilitazione-pubblicata-sul-bur-li/">Approvazione “Linee di indirizzo regionali per i percorsi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”. (Pubblicata sul Bur Liguria del 26 aprile 2017, n. 17)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/approvazione-linee-di-indirizzo-regionali-per-i-percorsi-finalizzati-allinclusione-sociale-allautonomia-delle-persone-e-alla-riabilitazione-pubblicata-sul-bur-li/">Approvazione “Linee di indirizzo regionali per i percorsi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”. (Pubblicata sul Bur Liguria del 26 aprile 2017, n. 17)</a></p>
<div style="text-align: center;">LA GIUNTA REGIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
RICHIAMATI:<br />
&#8211; la Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”;<br />
&#8211; il Piano Sociale Integrato Regionale 2013/2015 (PSIR), approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 18 del 06/08/2013 e tuttora vigente ai sensi dell’art. 25 della suddetto L.R.12/2006, con particolare riferimento alle azioni 9b) Sostegno al reddito attraverso l’attivazione sociale e l’accompagnamento al reinserimento e 9c) Percorsi individualizzati di attivazione e inclusione sociale;<br />
&#8211; la D.G.R. 11 ottobre 2013 n. 1249 ad oggetto “Disposizioni attuative della disciplina regionale per i percorsi di attivazione e inclusione sociale a supporto delle fasce deboli ai sensi dell’art. 40 della l.r. 24 maggio 2006 n. 12”;<br />
&#8211; le “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, di cui all’Accordo tra Governo e Regioni del 22 gennaio 2015;<br />
&#8211; la D.G.R. 7 agosto 2015 n.895 ad oggetto “Recepimento accordo Stato-Regioni del 22/01/2015 “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, la quale, oltre a recepire le linee guida di cui al punto precedente, prevede la costituzione di un apposito gruppo di lavoro composto da referenti degli uffici regionali competenti, dell’ARSEL, dei Comuni, delle ASL e del Terzo Settore, al fine di provvedere all’adeguamento della disciplina regionale in materia, tenuto conto delle Linee Guida nazionali e degli approfondimenti sviluppati nel periodo di prima applicazione della DGR 1249/2013;<br />
DATO ATTO che le richiamate “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” prevedono che le Regioni possano definire proprie modalità organizzative per il conseguimento delle finalità di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione;<br />
DATO ATTO che il suddetto gruppo di lavoro, formalizzato con Decreto del Segretario Generale 11 maggio 2016 n. 9 e ss.mm. e ii., ha svolto un lavoro di approfondimento e di confronto con gli enti coinvolti nei percorsi in esame (Direzione territoriale del Lavoro, Servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e di Medicina Legale delle ASL, INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate, Uffici del collocamento mirato), che ha portato alla redazione del documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;<br />
RITENUTO pertanto necessario, per quanto finora espresso, approvare le “Linee di indirizzo regionali per i percorsi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);<br />
RITENUTO di dare mandato al Dirigente della struttura regionale competente per materia di approvare con proprio provvedimento la modulistica relativa al progetto personalizzato e alla convenzione previsti, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 delle allegate Linee d’indirizzo;<br />
Su proposta del Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore alla Sanità<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">DELIBERA</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,<br />
1. di approvare “Linee di indirizzo regionali per i percorsi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);<br />
2. dare mandato al Dirigente della struttura regionale competente per materia di approvare con proprio provvedimento la modulistica relativa al progetto personalizzato e alla convenzione previsti, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 delle allegate Linee d’indirizzo;<br />
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale on line della Regione Liguria e sul sito Web della stessa.<br />
&nbsp;<br />
<em>Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.</em><br />
&nbsp;<br />
IL SEGRETARIO<br />
Roberta Rossi<br />
&nbsp;<br />
(segue allegato)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Linee di indirizzo regionali per i percorsi </strong><br />
<strong>finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia </strong><br />
<strong>delle persone e alla riabilitazione </strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>Settore Assistenza Sanitaria e Socio-sanitaria alle fasce deboli, </strong><br />
<strong>politiche sociali e della Famiglia </strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>USS Politiche Sociali</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Articolo 1.</strong><br />
<strong>(Oggetto e ambito di applicazione)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal documento recante “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, approvato con l’Accordo tra Governo e Regioni del 22 gennaio 2015, nell’ambito delle azioni per favorire l’inclusione sociale previste dalla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 i presenti indirizzi intendono fornire a tutti i soggetti coinvolti le modalità operative per l’attivazione e la gestione nel territorio regionale di tali percorsi di inclusione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Articolo 2.</strong><br />
<strong>(Destinatari)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Sono destinatari dei percorsi di attivazione ed inclusione sociale i soggetti svantaggiati di cui all’art. 4, comma 1, della Legge 8/11/1991 n. 381 (compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative alla detenzione, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione penitenziaria), i disabili di cui alla L. 12/3/1999 n. 68, nonché le persone in carico ai servizi sociali o sociosanitari pubblici territoriali di cui al successivo articolo 6 fra cui le persone<br />
con povertà estreme per le quali si sia definito un percorso educativo/socio terapeutico d’inserimento o reinserimento sociale.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Articolo 3.</strong><br />
<strong>(Tipologia dei percorsi)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Alla luce delle valutazioni effettuate in merito alla specifica condizione individuale e sociale nonché alla concreta possibilità di integrazione e/o re-integrazione sociale e/o lavorativa, i competenti servizi pubblici territoriali possono attivare a favore delle persone in carico i seguenti percorsi di recupero:<br />
a) percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa: sono attivabili a favore di quelle persone per le quali è prevedibile il recupero di abilità lavorative tali da consentirne il successivo inserimento occupazionale attraverso un percorso tutelato di acquisizione di capacità di adattamento all’ambiente e di avvicinamento al mondo del lavoro;<br />
b) percorsi integrati di formazione in situazione: sono attivabili a favore di quelle persone per le quali i servizi pubblici ritengano utile attivare esperienze formative in situazione con l’obiettivo di acquisire capacità relazionali e professionali propedeutiche ad un successivo percorso di inserimento lavorativo. Sono strumenti particolarmente duttili nel caso di soggetti portatori di bisogni di crescita individuale ancora in parte indeterminati in quanto consentono loro di acquisire ruolo e identità sociale;<br />
c) percorsi integrati di socializzazione: sono attivabili a favore di quelle persone che, sebbene all’avvio del percorso, presentino condizioni personali tali da non consentire loro di raggiungere i requisiti minimi per un effettivo inserimento lavorativo, dimostrano comunque un’adeguatezza comportamentale e relazionale tali da trarre un concreto beneficio da un’attività di socializzazione svolta in ambiente di lavoro;<br />
d) percorsi di inclusione sociale attiva: sono attivabili a favore di persone in stato di disagio sociale e a rischio di esclusione. Nell’ambito di questo percorso, a fronte di un sostegno economico, viene richiesto alla persona un impegno a svolgere attività di pubblica utilità, a partecipare a attività di socializzazione e/o percorsi di formazione volti a garantire un recupero delle autonomie sociali e un minimo livello di sussistenza.<br />
Ognuno dei percorsi di cui al comma 1 è regolamentato nel dettaglio con la convenzione di cui al successivo articolo 13 ed il Progetto personalizzato individuale di cui al successivo articolo 12.<br />
Per le particolari caratteristiche e natura dei percorsi di cui al comma 1 gli stessi sono esclusi dai limiti fissati dall’articolo 9 della Disciplina regionale in materia di tirocini approvata con d.G.R. 1052/2013 con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all’interno della medesima unità operativa.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Articolo 4.</strong><br />
<strong>(Durata) </strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
La durata massima per ognuna delle tipologie di percorso di recupero definite dall’articolo 3 è di24 mesi.<br />
I competenti servizi pubblici territoriali possono tuttavia disporre la proroga o la ripetizione del percorso già attivato a favore di una persona laddove, a seguito di opportuna valutazione, ne venga rilevata ed attestata la necessità ai fini del conseguimento e/o consolidamento del beneficio formativo e/o sociale e riabilitativo perseguito con l’attivazione del percorso stesso.<br />
La durata del percorso nonché l’impegno orario giornaliero sono di volta in volta stabiliti nel Progetto personalizzato individuale di cui al successivo articolo 12 in quanto strettamente legati alle valutazioni effettuate dai competenti servizi relativamente alle capacità del destinatario nonché degli obiettivi formativi e/o riabilitativi che si intendono perseguire.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Articolo 5.</strong><br />
<strong>(Soggetti promotori)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Soggetto promotore dei percorsi disciplinati dal presente provvedimento è l’ente/organizzazione che li promuove e ne garantisce il finanziamento, anche attraverso il <em>fund raising</em>.<br />
In tale accezione possono essere soggetti promotori:<br />
&#8211; gli enti pubblici del sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari di cui alla legge regionale 12/2006 e ss.mm. e ii, gli enti del sistema sanitario regionale, l’Agenzia Lavoro Formazione Accreditamento (ALFA) e gli altri enti del settore regionale allargato.<br />
&#8211; i soggetti privati senza finalità di lucro iscritti nel Registro del Terzo Settore di cui alla l.r. 42/2012.<br />
Tali soggetti sono tenuti a:<br />
1. predisporre la convenzione di cui al successivo articolo 13;<br />
2. garantire la copertura assicurativa del destinatario di cui all’art.11 secondo le modalità esplicitate in convenzione;<br />
3. contribuire al monitoraggio dei percorsi secondo le modalità di cui all’art.15;<br />
4. effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione previste dalla vigente normativa, solo se previsto in convenzione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Articolo 6.</strong><br />
<strong>(Soggetti deputati alla presa in carico)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Il soggetti deputati alla presa in carico sono i servizi sociali o sociosanitari pubblici territoriali.<br />
Gli stessi possono avvalersi per tale funzione della collaborazione di altri servizi pubblici o di soggetti del Terzo Settore di cui alla l.r. 42/2012 a seguito di specifica convenzione.<br />
Tali soggetti sono tenuti a:<br />
a) provvedere, sulla base della valutazione della situazione sociale e/o sociosanitaria della persona, alla definizione del progetto personalizzato di cui al successivo articolo 12;<br />
b) designare un operatore di riferimento che segua lo svolgimento del progetto personalizzato;<br />
c) valutare l’esito del percorso e attestare l’eventuale necessità di una proroga o ripetizione.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Articolo 7.</strong><br />
<strong>(Ruolo degli operatori di riferimento)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
L’operatore di riferimento designato dal soggetto deputato alla presa in carico svolge le seguenti funzioni:<br />
1. garantire i rapporti e la comunicazione tra le parti;<br />
2. coordinare l’organizzazione del percorso e il monitoraggio dello stesso;<br />
3. condividere con il soggetto ospitante il progetto personalizzato;<br />
4. individuare le modalità più idonee per assicurare condizioni di benessere e sicurezza nello svolgimento del progetto, compatibilmente con le caratteristiche ed i bisogni del destinatario del percorso risultanti dalla valutazione sociale e/o<br />
sociosanitaria, in relazione con il contesto ambientale;<br />
5. favorire l’eventuale raccordo con il Centro per l’Impiego laddove al termine del progetto personalizzato si prevedano percorsi occupazionali.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Articolo 8.</strong><br />
<strong>(Soggetti ospitanti)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Possono ospitare i percorsi di cui al presente documento:<br />
&#8211; i soggetti della Pubblica Amministrazione;<br />
&#8211; i soggetti del Terzo Settore iscritti al Registro regionale del Terzo Settore di cui alla l.r. 42/2012,<br />
&#8211; i soggetti privati.<br />
Il soggetto ospitante è tenuto a:<br />
1. designare un tutor, con funzioni di affiancamento, che condivide il progetto personalizzato e affianca il destinatario del percorso all’interno del proprio contesto operativo, dando tempestiva comunicazione all’operatore di riferimento in presenza di criticità;<br />
2. garantire il supporto necessario alla realizzazione del progetto, assicurando condizioni di benessere e sicurezza;<br />
3. effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione previste dalla vigente normativa, salvo diversamente previsto in convenzione;<br />
4. contribuire alla valutazione del percorso;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Articolo 9.</strong><br />
<strong>(Sussidio economico e rimborsi)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Al destinatario del percorso è ordinariamente riconosciuto un sussidio di natura economica finalizzato all’inclusione sociale e all’autonomia.<br />
L’importo annuo del sussidio, determinato in relazione alla specifica situazione individuale del beneficiario, non potrà comunque essere superiore a euro 8.000,00, al netto di rimborsi eventualmente previsti per le spese vive debitamente documentate (quali vitto, vestiario, trasporto urbano ed extraurbano) sostenute in funzione della partecipazione al percorso.<br />
Il sussidio e gli eventuali rimborsi spesa devono essere esplicitati e quantificati nel progetto personalizzato di cui al successivo articolo 12. Laddove corrisposti da ente pubblico a titolo assistenziale, tali benefici economici risultano esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell&#8217;art. 34 comma 3 del DPR 601/73.<br />
A fronte di casi particolari, in deroga a quanto previsto al comma 1, il destinatario può usufruire del percorso anche senza il riconoscimento di alcun sussidio economico. Tale eventualità dovrà essere debitamente motivata nell’ambito del progetto personalizzato, fermo restando comunque l’obbligo anche per questi soggetti delle coperture assicurative di cui all’art.11.<br />
Al di fuori di quanto espressamente previsto nel progetto personalizzato, il soggetto ospitante, laddove non soggetto pubblico, non deve corrispondere alcun compenso in denaro o in natura al destinatario del percorso, neppure su richiesta di quest’ultimo. Qualunque donativo, anche di modico valore, comunque non correlato all’attività svolta dovrà essere segnalato dal soggetto ospitante all’operatore di riferimento di cui all’articolo 7, affinché ne sia verificata l’ammissibilità e/o la compatibilità con il progetto individuale e con il percorso attivato.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Articolo 10.</strong><br />
<strong>(Adempimenti inerenti la sicurezza)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tutte le tipologie di percorso di cui all’articolo 3 comportano l’obbligatoria frequenza del corso base sulla sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.<br />
E’ escluso dall’obbligo il destinatario del percorso che sia già in possesso di un attestato di frequenza al corso base sulla sicurezza negli ambienti di lavoro in corso di validità.<br />
Il destinatario del percorso dovrà eventualmente frequentare, a cura del soggetto ospitante, un ulteriore corso connesso allo specifico rischio presente in relazione alla tipologia dell’attività svolta e al documento di valutazione del rischio in possesso del soggetto ospitante stesso.<br />
Le persone inserite nei percorsi sono tenute ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale secondo quanto indicato dal soggetto ospitante e a rispettare le eventuali prescrizioni di sicurezza.<br />
I diritti e doveri delle parti coinvolte, in merito agli adempimenti di cui al presente articolo, nonché ai relativi oneri economici, dovranno essere esplicitati nella convenzione di cui all’articolo 13.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Articolo 11.</strong><br />
<strong>(Adempimenti inerenti la copertura assicurativa)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Tutte le tipologie di percorsi di cui all’articolo 3 necessitano l’attivazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dell’assicurazione INAIL.<br />
Titolare del rapporto assicurativo è di norma il soggetto promotore. Qualora previsto in convenzione, tale onere può essere demandato ad altro soggetto.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Articolo 12.</strong><br />
<strong>(Progetto personalizzato)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Per l’attivazione di ciascun percorso viene predisposto e sottoscritto un Progetto personalizzato individuale secondo lo schema adottato con apposito atto dirigenziale regionale, che deve contenere i seguenti contenuti minimi:<br />
• anagrafica: dati identificativi del destinatario del percorso, del soggetto ospitante, del soggetto promotore compresi codice fiscale ed eventuale Partita IVA, nominativi dell’operatore referente e del tutor individuato dal soggetto ospitante con i rispettivi recapiti;<br />
• elementi descrittivi del percorso: tipologia di percorso; settore di attività economica del soggetto ospitante (codice ATECO); area professionale di riferimento dell’attività (codice CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento dell’attività; estremi delle polizze assicurative, durata del progetto e articolazione settimanale della presenza; ammontare del sussidio erogato alla persona destinataria del progetto, comprensivo di eventuali rimborsi spese, modalità di svolgimento della formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e indicazioni sull’utilizzo di eventuali DPI;<br />
• specifiche del progetto personalizzato: motivi dell’attivazione del percorso in relazione ai bisogni del destinatario; obiettivi del percorso; competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione; competenze di base e trasversali; competenze tecnico professionali con eventuale indicazione della figura professionale di riferimento (repertorio regionale o nazionale); attività da svolgere; diritti e doveri dei soggetti coinvolti; modalità e i tempi di verifica del percorso.<br />
Il progetto è condiviso e sottoscritto dalle parti coinvolte.<br />
Con la sottoscrizione del progetto personalizzato i destinatari del percorso s’impegnano a rispettare ogni fase del progetto medesimo, a comunicare all’operatore di riferimento ogni anomalia o disagio riscontrato e, nel caso di inserimento in azienda, sono tenuti alla riservatezza inerente ad atti amministrativi e processi produttivi del soggetto ospitante.<br />
I percorsi finalizzati all’inclusione possono essere parte di un più ampio progetto con la persona, anche nell’ambito di misure nazionali o regionali.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Articolo 13.</strong><br />
<strong>(Convenzione)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, nonché il soggetto deputato alla presa in carico se diverso dal soggetto promotore o ospitante, viene sottoscritta specifica convenzione redatta secondo lo schema adottato con apposito atto dirigenziale regionale che dovrà comprendere le regole di svolgimento del percorso, gli impegni delle parti nonché degli altri eventuali soggetti convenzionati coinvolti nella realizzazione operativa del percorso, la fonte del finanziamento, il rinvio ad un Progetto personalizzato individuale per ciascun destinatario del percorso predisposto secondo le modalità di cui al precedente articolo 12.<br />
Possono anche essere stipulate convenzioni quadro di tipo numerico con successivo rinvio, una volta individuati i destinatari dei percorsi, agli specifici progetti personalizzati.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Articolo 14.</strong><br />
<strong>(Conclusione del percorso)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
E’ facoltà delle parti interrompere anticipatamente il percorso.<br />
Al termine del progetto l’operatore di riferimento evidenzia con una breve relazione l’andamento del percorso e valorizza i risultati ottenuti dall’utente, segnalando eventualmente al soggetto deputato alla presa in carico la necessità di prorogare o ripetere il percorso svolto ai fini delle successive valutazioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Articolo 15.</strong><br />
<strong>(Monitoraggio)</strong><br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: justify;">Nel rispetto delle disposizioni fissate in materia dalla legislazione nazionale, la Regione, anche avvalendosi dell’Agenzia Lavoro Formazione Accreditamento (ALFA) promuove le attività di vigilanza e monitoraggio dei percorsi oggetto dei presenti indirizzi secondo modalità e tempi demandati a successivo apposito atto dirigenziale.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Articolo 16.</strong><br />
<strong>(Trattamento dei dati personali)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
Gli schemi di Progetto personalizzato e di convenzione di cui agli articoli 12 e 13 dovranno essere disponibili entro sessanta giorni dall’approvazione della presente disciplina.<br />
I percorsi di inclusione di cui alla d.G.R. 1249/2013 attivati entro la data di approvazione delle presenti linee di indirizzo continuano ad essere disciplinati dalle previgenti disposizioni approvate con deliberazione della Giunta Regionale 1249/2013 come integrate con deliberazione 895/2015 nel rispetto comunque del termine di durata fissato all’articolo 4. Nel caso di proroga o ripetizione di percorsi già avviati ai sensi della d.G.R. 1249/2013, la nuova attivazione dovrà rispettare le presenti disposizioni.<br />
Le disposizioni attuative in materia di percorsi di inclusione finanziati con le risorse del Fondo Sociale Europeo possono contenere prescrizioni ulteriori rispetto al presente documento.<br />
In ottemperanza a quanto stabilito dell’Accordo tra Governo e Regioni del 22 gennaio 2015 richiamato all’articolo 1, per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni si rimanda alla disciplina regionale in materia di tirocini approvata con deliberazione di Giunta Regionale 1052/2013 in attuazione dell’Accordo tra Governo e Regioni del 24 gennaio 2013.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/approvazione-linee-di-indirizzo-regionali-per-i-percorsi-finalizzati-allinclusione-sociale-allautonomia-delle-persone-e-alla-riabilitazione-pubblicata-sul-bur-li/">Approvazione “Linee di indirizzo regionali per i percorsi finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”. (Pubblicata sul Bur Liguria del 26 aprile 2017, n. 17)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2017 n.14</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-1-2017-n-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-1-2017-n-14/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-1-2017-n-14/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2017 n.14</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Coraggio Sull&#8217;illegittimità costituzionale delle disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza della Regione Molise Sanità pubblica &#8211; Rapporto Stato/Regioni &#8211; Legge della Regione Molise 26/03/2015, n. 3 &#8211; Disposizioni straordinarie della Regione Molise per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza &#8211; Previsione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-1-2017-n-14/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2017 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-1-2017-n-14/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2017 n.14</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Coraggio</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità costituzionale delle disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza della Regione Molise</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Sanità pubblica &#8211; Rapporto Stato/Regioni &#8211; Legge della Regione Molise 26/03/2015, n. 3 &#8211; Disposizioni straordinarie della Regione Molise per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza &#8211; Previsione della possibilità di proroga di contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza, di incarichi originari di collaborazione coordinata e continuativa nonché di contratti libero-professionali del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari regionali &#8211; Q.l.c. promossa dal&nbsp; Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione degli artt. 117, c. 3 e 120, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 14<br />
ANNO 2017<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-26 maggio 2015, depositato in cancelleria il 3 giugno 2015 e iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2015.<br />
Udito nell’udienza pubblica del 6 dicembre 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;<br />
udito l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>Ritenuto in fatto<br />
1.&#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza), «per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e di coordinamento di finanza pubblica, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., e per violazione dell’art. 120 Cost.».<br />
2.&#8722; Premette il ricorrente che la legge impugnata detta disposizioni in materia di personale del Sistema sanitario regionale (d’ora in avanti SSR), a garanzia dei livelli essenziali di assistenza.<br />
In particolare, l’art. 2, ai commi 1, 2, 3 e 4, consente, sino al 31 dicembre 2016, la proroga dei contratti a tempo determinato, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e dei contratti libero-professionali del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari del Molise.<br />
3.&#8722; Ciò premesso in ordine ai contenuti della legge regionale impugnata, il ricorrente osserva che la Regione Molise è sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario, per l’attuazione del quale è stato nominato apposito commissario ad acta, ai sensi dell’art. 120, secondo comma, della Costituzione.<br />
Nella Regione Molise opererebbe, poi, il blocco del turn-over del personale del SSR, scattato nel 2012 e via via prorogato, a seguito delle apposite riunioni dei tavoli tecnici di verifica, fino al 31 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)».<br />
Tale disposizione &#8722; prosegue il ricorrente &#8722; prevede, in caso di disavanzo nel settore sanitario accertato in esito al monitoraggio trimestrale, il blocco automatico del turn-over fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di verifica, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per tale periodo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura massima. È altresì previsto che i contratti stipulati in violazione del blocco automatico sono nulli e che, in sede di verifica annuale degli adempimenti, la Regione interessata è tenuta a inviare una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario attestante il rispetto dei suddetti vincoli.<br />
Per questi motivi, la legge impugnata, con cui si attribuisce agli enti del SSR la facoltà di disporre la proroga dei contratti di lavoro precari, sarebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute espressi dal citato art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 e dall’art. 2, «commi 82 e 85», della legge 23 dicembre 2009, n. 19, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», secondo cui «[g]li interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne dei nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».<br />
La giurisprudenza della Corte costituzionale, prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri, è costante nel senso di censurare le norme adottate dalle Regioni sottoposte al piano di rientro in violazione del blocco automatico del turn-over.<br />
Così, ad esempio, con la sentenza n. 77 del 2011, sarebbe stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di una norma analoga della stessa Regione Molise, che disponeva «una proroga talmente ampia dei contratti di lavoro in essere con il personale precario (essa concerne, infatti, i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale utilizzato con modalità di lavoro flessibili o assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) da comportare il serio rischio di pregiudicare l’obiettivo dei programmi operativi finalizzati all’attuazione del Piano di rientro».<br />
Il ricorrente, poi, rammenta che le criticità e le inadeguatezze nella gestione del SSR avrebbero assunto dimensioni tali da indurre il legislatore nazionale ad intervenire per attenuare il disavanzo della Regione Molise.<br />
La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», all’art. 1, comma 604, ha infatti previsto in favore di tale Regione lo stanziamento di 40 milioni di euro, al fine di consentire una ordinata programmazione sanitaria e finanziaria e di rispettare i tempi di pagamento imposti dalla normativa dell’Unione europea.<br />
4.&#8722; Le disposizioni censurate, prosegue il ricorrente, intervenendo in materia di contratti precari, avrebbero poi interferito con le competenze assegnate al commissario ad acta con le delibere del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2013, del 7 giugno e del 20 gennaio 2012, in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale e di attuazione del blocco totale del turn-over.<br />
5.&#8722; Ingannevole sarebbe la circostanza che la legge regionale in esame si qualifichi come attuativa del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che disciplina le procedure per la stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni, poiché la prima in realtà contrasterebbe con i limiti e le condizioni posti dal secondo.<br />
L’art. 4, comma 6, del d.l. n. 101 del 2013, prevede, infatti, che le procedure di stabilizzazione vanno effettuate nel rispetto, tra l’altro, dei «vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente», tra i quali vincoli andrebbe annoverato il blocco del turn-over disposto dall’art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.<br />
È vero &#8722; prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri &#8722; che il comma 9 del medesimo art. 4 del d.l. n. 101 del 2013 consente alle pubbliche amministrazioni, fino alla conclusione delle procedure concorsuali finalizzate alla stabilizzazione del personale precario, di prorogare i contratti a tempo determinato dei soggetti in possesso di determinati requisiti, ma anche in tal caso la facoltà di proroga è subordinata a una serie di condizioni.<br />
Essa, infatti, è in primo luogo strumentale alle procedure di stabilizzazione, con la conseguenza che potrebbe essere disposta solo laddove tali procedure siano già state attivate.<br />
In secondo luogo, l’art. 4, comma 9, citato, stabilisce che l’eventuale proroga debba avvenire nel rispetto dei «limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78», ai sensi del quale comma, le amministrazioni pubbliche, a partire dall’anno 2011, «possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009».<br />
Tali limiti e condizioni sarebbero richiamati anche dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità), che, ai sensi dell’art. 4, comma 10, del citato d.l. n. 101 del 2013, ha attuato, nel settore sanitario, le disposizioni di cui al medesimo art. 4, commi 6, 7, 8 e 9.<br />
Conclusivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che la legge regionale impugnata è illegittima anche per contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute di cui all’art. 4, commi 6 e 9, del d.l. n. 101 del 2013, e agli artt. 2 e 4 del d.P.C.m. 6 marzo 2015, con conseguente violazione, anche sotto questo profilo, dell’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
6.&#8722; La Regione Molise non si è costituita in giudizio.</p>
<p>Considerato in diritto<br />
1.&#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza), che consente, al fine di «garantire la migliore programmazione dell’utilizzo delle risorse umane e professionali operanti all’interno del Sistema sanitario regionale» (art. 1), la proroga, sino al 31 dicembre 2016 (art. 3), dei contratti di lavoro a tempo determinato, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con gli enti del Sistema sanitario regionale e dei contratti libero-professionali del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari del Molise (art. 2).<br />
Con una prima censura il ricorrente lamenta che la legge regionale impugnata violi l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, perché si pone in contrasto con il divieto di turn-over previsto dall’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute.<br />
Con una seconda e connessa censura il ricorrente lamenta che le descritte misure legislative regionali interferiscano con le attribuzioni commissariali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e di turn-over, così violando, allo stesso tempo, l’art. 117, terzo comma, Cost. &#8722; con riferimento ai parametri interposti di cui all’art. 2, «commi 82 e 85», della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», espressione di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute &#8722; e l’art. 120, secondo comma, Cost.<br />
Con l’ultima censura il Presidente del Consiglio dei ministri si duole che la legge impugnata violi l’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento a parametri interposti statali &#8722; art. 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125; art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122; artt. 2 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità); anch’essi indicati come recanti princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute &#8722; che vieterebbero la proroga dei contratti a tempo determinato al di fuori delle procedure di stabilizzazione ivi previste, e, in ogni caso, la assoggetterebbero al rispetto di determinati limiti e condizioni non ricorrenti nel caso di specie.<br />
2.&#8722; In via preliminare, va rilevata l’ammissibilità del ricorso, benché abbia per oggetto l’intera legge regionale (sentenze n. 160 del 2012, n. 141 del 2010, n. 201 del 2008, n. 238 e n. 22 del 2006, n. 359 del 2003).<br />
Questa Corte, infatti, ha più volte chiarito che «se “è inammissibile l’impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità delle censure che non consenta la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità”, sono, invece, ammissibili “le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure (da ultimo, si vedano le sentenze n. 238 e n. 22 del 2006, n. 359 del 2003) (così, in particolare, sentenza n. 201 del 2008)”» (sentenza n. 141 del 2010).<br />
Quest’ultimo è il caso di specie, poiché la legge impugnata è composta di soli tre articoli, il primo ed il terzo dei quali hanno «funzioni meramente accessorie» (sentenza n. 201 del 2008), occupandosi, rispettivamente, di esternare le finalità dell’intervento regionale e di regolare la sua efficacia temporale.<br />
3.&#8722; Sempre in via preliminare deve essere rilevata l’utilizzabilità dei documenti prodotti in giudizio dall’Avvocatura generale dello Stato in prossimità dell’udienza pubblica di discussione: l’assenza di preclusioni al loro esame si ricava implicitamente dagli ampi poteri istruttori di questa Corte, che, ai sensi dell’art. 12 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i tempi e i modi da osservarsi per la loro assunzione».<br />
4.&#8722; Nel merito, va esaminata, in via prioritaria, la censura di violazione degli artt. 117, terzo comma &#8722; in riferimento agli invocati parametri interposti dei «commi 82 e 85» dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, indicati come recanti principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e tutela della salute &#8722;, e 120, secondo comma Cost., perché le norme impugnate ostacolano la piena attuazione del piano di rientro in relazione all’obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e al disposto divieto di turn-over, così interferendo con il mandato del commissario ad acta.<br />
4.1.&#8722; L’evocazione a parametro interposto dei commi 82 e 85 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, quali norme che pongono il divieto di interferire con il piano di rientro e il mandato commissariale, è errata.<br />
I commi invocati, infatti, rispettivamente, regolano i presupposti per l’accesso delle Regioni in disavanzo sanitario ai finanziamenti statali e rinviano ad altre disposizioni in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale.<br />
I parametri corretti, costantemente utilizzati da questa Corte per dichiarare l’illegittimità delle leggi regionali che tale interferenza realizzano, sono, per contro, i commi 80 e 95 del medesimo art. 2 (sentenze n. 227 del 2015, n. 278 e n. 110 del 2014, n. 79 del 2013 e n. 91 del 2012). Sono questi ultimi, infatti, e non i primi, a prevedere che «[g]li interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».<br />
Tale erronea indicazione deve tuttavia essere considerata un mero lapsus calami, inidoneo a incidere sulla corretta individuazione della doglianza e sulla conseguente delimitazione del thema decidendum, posto che il ricorrente, da un lato, ha testualmente citato proprio il riportato inciso normativo (contenuto in entrambi i commi 80 e 95), che rende gli interventi individuati dal piano di rientro vincolanti per le Regioni; e, dall’altro, ha espressamente invocato le decisioni di questa Corte che si riferiscono a tali ultime disposizioni.<br />
4.2.&#8722; La censura è fondata.<br />
Secondo la giurisprudenza di questa Corte «costituisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica quanto stabilito dall’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, per cui sono vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli accordi previsti dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”», finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti (da ultimo, sentenza n. 227 del 2015)» (sentenza n. 266 del 2016).<br />
Si è anche costantemente affermato che, «[q]ualora poi si verifichi una persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi e concordate con lo Stato, l’art. 120, secondo comma, Cost. consente l’esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, al fine di assicurare contemporaneamente l’unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.). A tal fine il Governo può nominare un commissario ad acta, le cui funzioni, come definite nel mandato conferitogli e come specificate dai programmi operativi (ex art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009), pur avendo carattere amministrativo e non legislativo (sentenza n. 361 del 2010), devono restare, fino all’esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via legislativa – pena la violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 278 e n. 110 del 2014, n. 228, n. 219, n. 180 e n. 28 del 2013 e già n. 78 del 2011). L’illegittimità costituzionale della legge regionale sussiste anche quando l’interferenza è meramente potenziale e, dunque, a prescindere dal verificarsi di un contrasto diretto con i poteri del commissario incaricato di attuare il piano di rientro (sentenza n. 110 del 2014)» (sentenza n. 227 del 2015).<br />
Nel caso di specie l’interferenza è evidente, poiché le disposizioni impugnate consentono la proroga del personale precario del Sistema sanitario regionale, mentre le delibere del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2013, del 20 gennaio e del 7 giugno 2012, prodotte in giudizio dal ricorrente, attribuiscono al commissario, al fine di attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i compiti di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e di implementazione del divieto di turn-over.<br />
4.3.&#8722; Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge reg. Molise n. 3 del 2015, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost.<br />
5.&#8722; Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal ricorrente.<br />
per questi motivi<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza).<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giancarlo CORAGGIO, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2017.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-19-1-2017-n-14/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2017 n.14</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata. (Pubblicata sul Bur Basilicata del 16 gennaio 2017, n. 1)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/riordino-del-sistema-sanitario-regionale-di-basilicata-pubblicata-sul-bur-basilicata-del-16-gennaio-2017-n-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/riordino-del-sistema-sanitario-regionale-di-basilicata-pubblicata-sul-bur-basilicata-del-16-gennaio-2017-n-1/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/riordino-del-sistema-sanitario-regionale-di-basilicata-pubblicata-sul-bur-basilicata-del-16-gennaio-2017-n-1/">Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata. (Pubblicata sul Bur Basilicata del 16 gennaio 2017, n. 1)</a></p>
<p>Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2 RIORDINO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA &#160; &#160; IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato &#160; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga &#160; La seguente legge: &#160; &#160; Art. 1 Finalità ed oggetto della legge 1. La Regione Basilicata, in aderenza a quanto previsto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/riordino-del-sistema-sanitario-regionale-di-basilicata-pubblicata-sul-bur-basilicata-del-16-gennaio-2017-n-1/">Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata. (Pubblicata sul Bur Basilicata del 16 gennaio 2017, n. 1)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/riordino-del-sistema-sanitario-regionale-di-basilicata-pubblicata-sul-bur-basilicata-del-16-gennaio-2017-n-1/">Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata. (Pubblicata sul Bur Basilicata del 16 gennaio 2017, n. 1)</a></p>
<div style="text-align: justify;">Legge Regionale 12 gennaio 2017, n. 2<br />
<strong>RIORDINO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE DI BASILICATA</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">IL CONSIGLIO REGIONALE<br />
ha approvato<br />
&nbsp;<br />
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />
Promulga</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
La seguente legge:<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 1<br />
<strong>Finalità ed oggetto della legge</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. La Regione Basilicata, in aderenza a quanto previsto dall’art. 32 della Costituzione della Repubblica italiana, tutela la salute come fondamentale diritto e interesse della collettività e definisce misure ed azioni per migliorare, potenziare e razionalizzare l’offerta sanitaria sull’intero territorio regionale.<br />
2. La Regione Basilicata, in coerenza con quanto previsto al comma 1 e nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione ed in conformità con quanto stabilito agli artt. 2 e seguenti del D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502, adotta norme di adeguamento dell’assetto strutturale ed organizzativo del Servizio Sanitario Regionale agli standard qualitativi e di sostenibilità economico/finanziaria, mediante interventi di promozione della produttività e dell’efficienza delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale, al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).<br />
3. La presente legge detta disposizioni per l’attuazione delle previsioni di cui al Decreto del Ministro della Salute n. 70 del 2 aprile 2015, nonché della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) articolo 1 commi 524, 535, 541, 542 e seguenti. La presente legge integra e modifica altresì la struttura e la regolazione del Servizio Sanitario Regionale, come definite dalla L.R. 31 agosto 2001, n. 39 e dalla L.R. 1° luglio 2008, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.<br />
4. Le disposizioni di cui alla presente legge promuovono una nuova governance del Sistema Sanitario Regionale, fondata su reti organizzative, operative e funzionali fra le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale, riaffermandone i caratteri di unitarietà in una logica di appropriatezza delle cure, sostenibilità economica, efficienza ed equità nella produzione ed erogazione dei servizi.<br />
5. I processi di unificazione ed integrazione ai fini della riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale garantiscono la valorizzazione delle risorse umane e professionali e l’ottimale allocazione delle risorse strumentali ed economiche disponibili. Nel processo di riforma del Sistema Sanitario Regionale la Regione promuove, nel pieno rispetto della distinzione dei compiti, forme di informazione e consultazione delle rappresentanze associative più rappresentative e dei territori.<br />
6. Si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge e laddove non in contrasto con la medesima, le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 39/2001, n. 12/2008, le ulteriori leggi regionali in materia nonché le norme nazionali.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 2<br />
<strong>Nuovo assetto delle Aziende</strong><br />
<strong>del Servizio Sanitario Regionale</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. Dal 1° gennaio 2017 le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 2 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 assumono il seguente assetto funzionale ed organizzativo:<br />
a) l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) &#8220;San Carlo&#8221;, DEA di II livello, assume la titolarità dei presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri ad essa trasferiti dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) per costituire un’unica struttura ospedaliera articolata in più plessi;<br />
b) nell’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM) il presidio ospedaliero DEA di I livello &#8220;Ospedale Madonna delle Grazie di Matera&#8221; e il presidio ospedaliero di base di Policoro sede di PSA &#8220;Giovanni Paolo II&#8221; costituiscono un’unica articolazione ospedaliera per acuti;<br />
c) l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) &#8220;San Carlo&#8221; e l’Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM) definiscono le modalità di organizzazione e funzionamento dei servizi e delle attività rispettivamente sui plessi di Potenza, Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri per l’AOR S. Carlo e su entrambi i plessi di Matera e Policoro per l’ASM, assicurando, in tal modo, il potenziamento dell’offerta ospedaliera sull’intero territorio regionale e garantendo, altresì, l’uniformità, l’omogeneità e l’appropriatezza dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali.<br />
2. L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) assume altresì la competenza esclusiva, sia gestionale che economica ed organizzativa sul sistema regionale dell’Emergenza Urgenza 118, comprensiva dei rapporti di lavoro, delle risorse strutturali, strumentali ed economiche in essere.<br />
3. L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera e l’Azienda Ospedaliera Regionale &#8220;San Carlo” adottano gli atti propedeutici al subentro dal 1° gennaio 2017 nei procedimenti amministrativi in corso, nella titolarità delle strutture, nei rapporti di lavoro in essere ed in tutti i contratti e gli altri rapporti giuridici esistenti discendenti dai trasferimenti di titolarità e di competenza di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.<br />
4. Le Aziende Sanitarie di cui al precedente comma 3 concludono, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle specifiche disposizioni regionali, accordi organizzativi per l’effettiva attuazione dei percorsi di continuità assistenziale Ospedale-Territorio e degli Ospedali di Comunità previsti dall’allegato 1 del DM n. 70/2015.<br />
5. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di cui al precedente comma 3, nel rispetto delle direttive e delle disposizioni della Regione Basilicata:<br />
– adeguano l’assetto organizzativo, contabile e ordinamentale delle Aziende, in conformità agli standard dimensionali, qualitativi e di sostenibilità economico/finanziaria previsti dalle norme vigenti, discendenti dai trasferimenti di titolarità e di competenza di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo;<br />
– attuano interventi di promozione della produttività e dell’efficienza a garanzia dell’erogazione dei LEA.<br />
6. Nel rispetto degli indirizzi regionali, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale:<br />
– danno puntuale esecuzione alle disposizioni di cui al DM n. 70/2015 nonché ai commi 522, 523, 524, 535, 541, 542 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208;<br />
– garantiscono il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 3<br />
<strong>Programmazione</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2017, adotta il nuovo Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità per il triennio 2018/2020.<br />
Il Consiglio regionale, nei sei mesi successivi, approva il Piano teso ad una riorganizzazione che distingua la committenza dalla produzione delle prestazioni sanitarie, ponendo in rete tutte le strutture sanitarie pubbliche e private che sono chiamate a soddisfare i bisogni di salute della popolazione regionale.<br />
2. Le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale concorrono a garantire gli obiettivi assistenziali ed operano secondo criteri di efficienza, qualità e sicurezza delle cure, nonché di riduzione dei tempi di attesa per l’erogazione delle prestazioni, di efficienza e di centralità del paziente in una logica di rete regionale.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 4<br />
<strong>Istituzione dell’Osservatorio regionale&nbsp; sui servizi alla persona</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. E istituito l’Osservatorio regionale sui servizi alla persona.<br />
2. L’Osservatorio è composto, in numero non superiore a 5 unità, da esperti in materia di organizzazione sanitaria, valutazione della performance e dei risultati aziendali provenienti anche da istituzioni pubbliche e private con specifiche, consolidate e riconosciute esperienze in campo sanitario ivi comprese l’Agenas e l’Istituto Superiore di Sanità ed è presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale competente in materia di salute e servizi alla persona.<br />
3. La Giunta regionale, entro 30 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge costituisce l’Osservatorio di cui al precedente comma 2.<br />
4. L’Osservatorio effettua il monitoraggio sulla attuazione da parte delle Aziende e degli Enti del SSR degli standard di cui al D.M. n. 70/2015, sull’attivazione effettiva delle reti di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 12/2008, sull’istituzione e sulle attività delle strutture complesse interaziendali (SIC), dei Dipartimenti interaziendali e dei Distretti, nonché sulla omogeneizzazione dei percorsi clinico-assistenziali e su ogni altra tematica o verifica ad esso demandata dalla Giunta Regionale di Basilicata.<br />
5. L’Osservatorio esprime parere sul Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità.<br />
6. Con cadenza trimestrale o a seguito di specifica richiesta, l’Osservatorio insieme ai Direttori generali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, riferisce alla Giunta regionale ed alla competente Commissione consiliare sull’andamento del riordino del SSR definito dalla presente legge nonché sui risultati effettivamente conseguiti proponendo anche alla Giunta interventi, misure gestionali ed azioni organizzative.<br />
7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in € 40.000,00 trovano copertura nelle risorse stanziate alla Missione 13, Programma 1 del Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, che presenta sufficiente disponibilità.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 5<br />
<strong>Norma transitoria</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge i Direttori Generali dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza e dell’Azienda Ospedaliera Regionale &#8220;San Carlo” procedono con propri atti deliberativi, previa formale intesa:<br />
a) all’individuazione del personale in servizio in regime di dipendenza, convenzionale o in qualunque altra forma contrattuale da assegnare in conseguenza dei trasferimenti di titolarità e di competenza di cui al precedente articolo 2 comma 1. I relativi rapporti di lavoro in essere proseguono con l’Azienda di destinazione senza soluzione di continuità, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo;<br />
b) all’individuazione dei beni mobili, immobili, universalità di beni, facoltà e diritti nella cui titolarità subentrano, rispettivamente, l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza e l’Azienda Ospedaliera Regionale &#8220;San Carlo&#8221;. La presente legge costituisce titolo valido per la trascrizione;<br />
c) alla ricognizione per i presidi trasferiti ai sensi del precedente articolo 2 comma 1 dei rapporti contrattuali vigenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) comunque denominati e alle conseguenti determinazioni in ordine ai vincoli di razionalizzazione della spesa nel rispetto della normativa statale e regionale vigenti.<br />
2. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge i Direttori Generali dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza e dell’Azienda Sanitaria locale di Matera procedono con propri atti deliberativi, previa formale intesa;<br />
a) all’individuazione del personale in servizio in regime di dipendenza, convenzionale o in qualunque altra forma contrattuale da assegnare in conseguenza dei trasferimenti di titolarità e di competenza di cui al precedente articolo 2 comma 2. I relativi rapporti di lavoro in essere proseguono con l’Azienda di destinazione senza soluzione di continuità, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo;<br />
b) all’individuazione dei beni mobili, immobili, universalità di beni, facoltà e diritti nella cui titolarità subentrano, rispettivamente, l’Azienda Sanitaria locale di Potenza e l’Azienda Sanitaria locale di Matera. La presente legge costituisce titolo valido per la trascrizione;<br />
c) alla ricognizione, per i presidi trasferiti ai sensi del precedente articolo 2 comma 2, dei rapporti contrattuali vigenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) comunque denominati e alle conseguenti determinazioni in ordine ai vincoli di razionalizzazione della spesa nel rispetto della normativa statale e regionale vigenti.<br />
3. Le ragioni di credito e di debito scaturenti dai contenziosi pendenti o riferibili a rapporti giuridici, atti o fatti verificatisi in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge afferenti i presidi oggetto di trasferimento ai sensi del precedente articolo 2, commi 1 e 2, restano estranee alle Aziende subentranti.<br />
4. La stipula e l’esecuzione dei contratti relativi all’acquisizione di grandi tecnologie e all’esecuzione di lavori strutturali restano in capo all’Azienda Sanitaria che ha proceduto all’aggiudicazione nell’ambito delle relative procedure di gara.<br />
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità per il triennio 2018-2020 sono prorogati tutti gli incarichi di direzione dei dipartimenti aziendali e nell’ipotesi di intervenuta vacanza è possibile un nuovo conferimento di durata non superiore alla data di approvazione del nuovo Piano integrato della salute.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 6<br />
<strong>Revisioni normative</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. Le leggi regionali 31 ottobre 2001, n. 39, 3 agosto 1999, n. 21 e 1° luglio 2008, n. 12 sono integrate e modificate nelle parti espressamente richiamate dalla presente legge.<br />
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, ancorché non espressamente richiamate.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">Art. 7<br />
<strong>Entrata in vigore</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.<br />
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.<br />
&nbsp;<br />
Potenza, 12 gennaio 2017.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PITTELLA<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/riordino-del-sistema-sanitario-regionale-di-basilicata-pubblicata-sul-bur-basilicata-del-16-gennaio-2017-n-1/">Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata. (Pubblicata sul Bur Basilicata del 16 gennaio 2017, n. 1)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
