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	<title>Libera professione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Libera professione Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.422</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2019-n-422/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2019-n-422/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.422</a></p>
<p>Pres. Scafuri/Est. Allegretta Ai fini dell&#8217;autorizzazione per attività  sanitaria in regime ambulatoriale richiesta dall&#8217;art. 193 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265, occorre distinguere le strutture di natura latu sensu aziendale dagli studi dei liberi professionisti . 1. Libera professione &#8211; Prestazioni sanitarie &#8211; Attività  sanitaria in regime di ambulatorietà </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2019-n-422/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2019-n-422/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.422</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scafuri/Est. Allegretta</span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell&#8217;autorizzazione per attività  sanitaria in regime ambulatoriale richiesta dall&#8217;art. 193 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265, occorre distinguere le strutture di natura latu sensu aziendale dagli studi dei liberi professionisti .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1. Libera professione &#8211; Prestazioni sanitarie &#8211; Attività  sanitaria in regime di ambulatorietà  &#8211; Attività  sanitaria in libera professione &#8211; Autorizzazioni &#8211; T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265 &#8211; art. 193 T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>Ai fini dell&#8217;autorizzazione per attività  sanitaria in regime ambulatoriale richiesta dall&#8217;art. 193 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265, occorre distinguere le strutture di natura latu sensu aziendale dotate di attrezzature, ancorchè minime, in cui si esercita l&#8217;attività  medica con finalità  di profitto da parte di operatori privati, dagli studi dei liberi professionisti dove il singolo sanitario esercita la propria professione e dove si accede tipicamente per appuntamento, dovendo ritenersi quest&#8217;ultime escluse dall&#8217;autorizzazione.</em></p>
</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/03/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00422/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01175/2013 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2013, proposto da<br /> Natalia Catella, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emanuela Sborgia e Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Giacomo Valla, in Bari, via Q. Sella, 36;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Modugno, Azienda Sanitaria Locale Bari, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del Commissario Straordinario del Comune di Modugno prot. n. 103254/UOR 09 del 10 giugno 2013, notificato il giorno successivo, che ha ordinato alla ricorrente la &#8220;chiusura dell&#8217;attività  sanitaria in regime ambulatoriale di oculista&#8221; esercitata nell&#8217;immobile sito in Modugno, al C.so Vittorio Emanuele n. 19, piano settimo;</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;atto sindacale prot. n. 137950/UOR 09 del 5.8.2013, sottoscritto anche dai funzionari dell&#8217;ASL BA responsabili dell&#8217;istruttoria e della proposta, indirizzato al difensore della ricorrente, di conferma del provvedimento di chiusura;</p>
<p style="text-align: justify;">di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi gli atti istruttori (in particolare, verbale di ispezione n. 35/2013 del 21.5.2013) e la proposta del provvedimento di chiusura formulati dal servizio Igiene e Sanità  Pubblica dell&#8217;ASL BA, nonchè la nota della Regione Puglia, Area politiche per la promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità , Servizio Programmazione Ospedaliera e Specialistica, prot. n. 89827 del 20.5.2013, richiamata nel preambolo del provvedimento di chiusura.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori, come specificato nel medesimo verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data 9.09.2013 e depositato in data 13.09.2013, Catella Natalia adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Esponeva che, svolgendo la professione di medico, in data 3.2.2011, stipulava con il collega dott. Fiore un contratto di comodato gratuito con cui acquisiva la disponibilità  di una stanza dell&#8217;appartamento sito in Modugno (BA), al C.so Vittorio Emanuele n. 19, di circa mq. 12, all&#8217;interno del quale avrebbe potuto svolgere la sua attività  di oculista.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 21.5.2013 i funzionari dell&#8217;ASL BA eseguivano un accesso ispettivo presso lo studio del dott. Fiore, rinvenendo altresì la presenza dello studio medico della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 10.6.2013, il Commissario Prefettizio del Comune di Modugno ordinava la chiusura dello studio medico della dr.ssa Catella, contestandole di non aver richiesto ed ottenuto l&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura, ai sensi dell&#8217;art. 193 T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265 e dell&#8217;art. 5 L.R. n. 8/2004.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 28.6.2013 con memoria difensiva la ricorrente sollecitava l&#8217;esercizio dei poteri di autotutela dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 5.8.2013 con nota sindacale, il Comune di Modugno confermava il provvedimento di chiusura.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, con il gravame in esame, la ricorrente chiedeva l&#8217;annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 193 T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265. Violazione dell&#8217;art. 8 ter del d.lgs. 30.12.1992 n. 502 e dell&#8217;art. 5 L.R. n. 8/2004, nonchè del regolamento regionale n. 3/2005 (lett. B.01.01). Eccesso di potere (sviamento, difetto ed erroneità  dei presupposti);</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione dell&#8217;art. 7 L. 241/90. Eccesso di potere (erroneità  dei presupposti e difetto di istruttoria).</p>
<p style="text-align: justify;">In data 10 ottobre 2013, l&#8217;istanza cautelare veniva accolta (cfr. T.A.R. Puglia Bari, ord. n. 563/2013).</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 20.02.2019, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciù² premesso, il ricorso è fondato nel merito e pertanto può essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminarmente, va rilevato che, per espressa dichiarazione della ricorrente, persiste l&#8217;interesse alla decisione della controversia, in quanto pende giudizio di opposizione all&#8217;ordinanza-ingiunzione emessa dalla Regione Puglia sulla base del provvedimento amministrativo contestato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 193 T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale norma prevede al primo comma che: <i>«Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità ».</i></p>
<p style="text-align: justify;">A tal proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che: &#8220;<i>Gli studi privati dei sanitari &#8211; per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione &#8211; sono quelli, dove il sanitario, senza strutture di sorta e previo appuntamento, riceve i propri pazienti per effettuare, al più¹, mere diagnosi</i>&#8221; (cfr. Cass. pen., Sez. III, 22/03/2005, n. 17434).</p>
<p style="text-align: justify;">Appare evidente, quindi, che le istituzioni sanitarie private che devono essere autorizzate come ambulatori sono quelle dotate di attrezzature, ancorchè minime, in cui si esercita l&#8217;attività  medica con finalità  di profitto da parte di operatori privati.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, l&#8217;autorizzazione è richiesta per tutte le strutture di natura <i>latu sensu</i> aziendale che abbiano un&#8217;interna organizzazione di mezzi e di personale diretta alla cura di talune malattie, le quali (organizzazioni), in relazione alla loro funzione, assumono un&#8217;individualità  propria, distinta da quella dei sanitari, che vi prestano la propria opera.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono, di converso, esclusi dall&#8217;autorizzazione gli studi dei professionisti liberi dove il singolo sanitario esercita la propria professione e dove si accede tipicamente per appuntamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Per queste ragioni &#8211; tenuto conto degli accertamenti di fatto svolti dall&#8217;Amministrazione nel caso di specie per mezzo dei provvedimenti impugnati &#8211; l&#8217;attività  esercitata dalla ricorrente, data la netta prevalenza dell&#8217;apporto professionale individuale, rientra <i>ex se</i> nella nozione di studio medico, non risultando soggetto ad autorizzazione ambulatoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente lamenta altresì la violazione dell&#8217;art. 8 <i>ter</i> del d.lgs. 30.12.1992 n. 502 e dell&#8217;art. 5 L.R. n. 8/2004, nonchè del regolamento regionale n. 3/2005, lett. B.01.01, con disciplina successivamente confermata e rifusa nella L.R. 2 maggio 2017, n. 9.</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento regionale, rinviando alla normativa nazionale, prevede che: <i>«non sono soggetti ad autorizzazione gli studi dei medici e gli studi odontoiatrici che esercitano attività  professionale, con esclusione di quelle previste alle lettere a) e b) del comma 1 e gli studi per l&#8217;esercizio delle professioni sanitarie, individuate dai regolamenti ministeriali, in attuazione dell&#8217;art. 6 del decreto legislativo. I predetti studi, nei quali i professionisti esercitano l&#8217;attività  in forma singola o associata, devono avere spazi e attrezzature proporzionati alla capacità  erogativa e al personale ivi operante e, in ogni caso, devono avere caratteristiche tali da non configurare l&#8217;esercizio di attività  complesse, intendendo con ciù² consistenza equiparabile a quella stabilita dal d.p.pr. 14 gennaio 1997 per i presidi ambulatoriali».</i></p>
<p style="text-align: justify;">Colgono, pertanto, nel segno le censure tese a contestare la legittimità  del provvedimento amministrativo impugnato, in quanto la ricorrente, nell&#8217;esercizio della sua attività  si limitava ad espletare attività  diagnostica di base e a prescrivere la relativa terapia farmacologica con l&#8217;ausilio di attrezzature ordinariamente in dotazione medico oculistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, lo studio in questione era composto da una sola stanza di 12 mq ed in esso la ricorrente non si avvaleva di personale dipendente di alcun genere, nè di sale d&#8217;aspetto, ricevendo i propri pazienti esclusivamente previo appuntamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, la ricorrente non eseguiva prestazioni chirurgiche, nè prestazioni diagnostiche di particolare complessità .</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni, l&#8217;attività  medica oculistica esercitata dalla dr.ssa Catella rientrava nella nozione di &#8220;studio medico&#8221; non soggetto ad autorizzazione, richiesta, di contro, per gli &#8220;ambulatori&#8221;, caratterizzati da una struttura aziendale aperta, spersonalizzata ed organizzata imprenditorialmente in vista di un&#8217;affluenza di un pubblico indeterminato, dove la componente organizzativa ed imprenditoriale prevale decisamente su quella professionale individuale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul presupposto dell&#8217;integrale accoglimento del primo motivo di ricorso, il secondo motivo può ritenersi integralmente assorbito, tenuto conto della infondatezza in fatto del provvedimento emanato e, di conseguenza, della non necessarietà  di una comunicazione di avvio del procedimento a monte.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, in considerazione della natura della controversia in esame e della limitata attività  processuale svolta, possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento prot. n. 103254/UOR 09 del 10 giugno 2013 e l&#8217;atto prot. n. 137950/UOR 09 del 5.8.2013, nonchè ogni altro atto presupposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-3-2019-n-422/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2019 n.422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2017 n.11208</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-9-5-2017-n-11208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-9-5-2017-n-11208/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-9-5-2017-n-11208/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2017 n.11208</a></p>
<p>Pres. Chiarini, Rel. Travaglino Sull&#8217;accertamento della colpa del sanitario che si sia attenuto alle linee guida. 1. Sanità – &#160;Responsabilità del medico – Rispetto delle linee guida – Colpa – Caso concreto. 1. Il giudice chiamato a decidere sulla responsabilità del sanitario è tenuto non solo a valutare la conformità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-9-5-2017-n-11208/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2017 n.11208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-9-5-2017-n-11208/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2017 n.11208</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Chiarini, Rel. Travaglino</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;accertamento della colpa del sanitario che si sia attenuto alle linee guida.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Sanità – &nbsp;Responsabilità del medico – Rispetto delle linee guida – Colpa – Caso concreto.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il giudice chiamato a decidere sulla responsabilità del sanitario è tenuto non solo a valutare la conformità della condotta di quest&#8217;ultimo alle linee guida, ma anche ad effettuare un&#8217;indagine sul caso concreto, ossia sulla necessità di discostarsi dalle stesse linee guida.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
&nbsp;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</div>
<div style="text-align: justify;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CHIARINI Maria Margherita &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
Dott. ARMANO Uliana &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso 14411/2015 proposto da:<br />
G.E., GE.ST. in proprio e nella loro qualità di genitori della figlia minore GE.GI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 41, presso lo studio dell&#8217;avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato LUISA CERVI giusta procura speciale in calce al ricorso;<br />
&#8211; ricorrenti &#8211;<br />
contro GENERALI ITALIA SPA già INA ASSITALIA SPA in persona dei suoi procuratori speciali CO.PI. e P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell&#8217;avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato RICCARDO SPAGLIARDI giusta procura speciale in calce al controricorso; D.B.P., C.C., ISTITUTO (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato ANTONIO GARIBALDI giuste procure speciali in calce al controricorso;<br />
&#8211; controricorrenti &#8211;<br />
e contro<br />
F.M., ZURIGO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA;<br />
&#8211; intimati &#8211;<br />
avverso la sentenza n. 1504/2014 della CORTE D&#8217;APPELLO di GENOVA, depositata il 28/11/2014;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;<br />
udito l&#8217;Avvocato LUISA CERVI;<br />
udito l&#8217;Avvocato ROBERTO OTTI per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato FILIPPO SCIUTO per delega;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso.</div>
<div style="text-align: center;">Svolgimento del processo</div>
<div style="text-align: justify;">C.E. e Ge.St., in proprio e quali esercenti potestà nei confronti della figlia minore G. (poi deceduta nelle more del giudizio), convennero dinanzi al Tribunale di Genova D.B.P., F.M., C.C., l&#8217;istituto (OMISSIS) e le compagnie assicurative Zurich ed Assitalia, chiedendo loro il risarcimento dei danni conseguenti all&#8217;errore diagnostico ascrivibile a colpevole condotta dei medici dell&#8217;istituto, che aveva impedito ad essi attori la tempestiva conoscenza della malformazione da cui era affetto il feto onde procedere ad ulteriori accertamenti ovvero addivenire all&#8217;interruzione della gravidanza. Con sentenza in parte definitiva, in parte non definitiva, il giudice di primo grado accolse la domanda proposta nei confronti del (OMISSIS) e delle dottoresse D.B. e C., condannando i convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali, determinati e liquidati nella somma di Euro 39.278, rimettendo al prosieguo del giudizio la determinazione del danno patrimoniale. La corte di appello di Genova, investita delle impugnazioni, principale e incidentali, hinc et inde proposte, rigettò la domanda risarcitoria di cui alla sentenza definitiva del Tribunale per assenza di colpa dei convenuti condannati in primo grado. Avverso la sentenza della Corte ligure gli attori in prime cure hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di censura, oltre ad un terzo sul riparto delle spese processuali. Resistono con controricorso gli intimati, ad eccezione del F. e della Zurich s.p.a..</div>
<div style="text-align: center;">Motivi della decisione</div>
<div style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato.<br />
Con primo motivo, si denuncia, ex art. 360 c.p.c. , n. 4, nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione in relazione alla perizia di secondo grado. Il motivo, benchè suggestivamente argomentato, non può essere accolto. I principi di diritto evocati dalla difesa dei ricorrenti &#8211; necessità di adeguata motivazione in base ad idonei elementi istruttori, per il giudice di appello, circa le ragioni che lo inducono ad ignorare o sminuire i dati risultanti dalla CTU in atti, in forza altresì di esigenze di economia processuale e di costi del giudizio e di rispetto del canone della ragionevole durata del processo &#8211; sono senz&#8217;altro conformi a quelli più volte affermati da questa Corte (per tutte, Cass. 18410/2013); non senza considerare ancora che, in seno alla lunga, articolata, ampia e analitica motivazione della sentenza di appello, la CTU disposta in primo grado non risulta mai espressamente e apertamente disattesa, ma viene per converso più volte richiamata in sentenza (f. 21, 23 e 29 indicazioni numeriche ricavabili pur in assenza di numerazione per pagine nella pronuncia impugnata). Tali circostanze non attingono, peraltro, all&#8217;indispensabile livello dimostrativo idoneo a predicare un vizio del procedimento tale da inficiare la validità della sentenza, nonostante il tormentato iter processuale che ha infine condotto alla decisione di rinnovare la CTU in atti. Si legge, difatti, ai ff. 18-19 dell&#8217;esposizione in fatto che la causa venne trattenuta una prima volta in decisione (senza che fosse ritenuta necessaria alcuna rinnovazione della consulenza) il 19.9.2007, e rimessa sul ruolo per la collocazione in aspettativa di un componente del collegio; che, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, la causa venne nuovamente trattenuta in decisione (anche questa volta, senza che la CTU fosse rinnovata) e rimessa sul ruolo per la mancanza in atti del fascicolo di primo grado; che, all&#8217;esito della ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni del 16.7.2008, la Corte, con ordinanza del 7/15 gennaio 2009, disponeva alfine la rinnovazione della CTU, formulando nuovi quesiti, ritenendo necessario approfondire (f. 20) le tematiche relative agli strumenti di diagnostica prenatale poste dalla peculiarità del caso di specie, anche alla luce dell&#8217;affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, che riferiva di un accertamento del 25.8.2000, il cui referto, di 4 giorni successivo, aveva evidenziato &#8220;rischio aumentato di sindrome di Down risultato maggiore di quello atteso in base alla sola età materna&#8221; (29 anni, primipara). La Corte territoriale ha, pertanto, sia pur assai sinteticamente, anche se diacronicamente, argomentato la propria decisione di procedere al rinnovo della CTU di primo grado, e tale valutazione di fatto si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. Con il secondo motivo, composto da 3 sub-motivi, si denuncia, ex art. 360 n. 3 c.p.c. : a) violazione applicazione norma di diritto in tema di linee guida. b) violazione applicazione D.L. n. 158 del 2012 convertito in legge n. 189/2012 . c) Violazione applicazione norme di diritto in tema di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e codice medico deontologico. Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, sono fondate nei limiti di cui si dirà. Non risultano correttamente esaminate e valutate, in sede di motivazione della sentenza impugnata, nel riportare e nel far proprie le conclusioni raggiunte dal prof. B., CTU in secondo grado, le seguenti circostanze, e risultano per altro verso censurabili in parte qua le seguenti affermazioni: 1) Lo screening combinato per sindrome di Down nel primo trimestre di gravidanza ne aveva evidenziato l&#8217;aumento del rischio, il che aveva indotto i sanitari a qualificare la gravidanza &#8220;di secondo livello&#8221;; 2) Le risultanze dell&#8217;esame ecografico risultavano riprodotte in fotogrammi a scelta dell&#8217;operatore (la dottoressa D.B.), e in atti (come rilevato dal CTU) mancavano gli originali delle ecografie del (OMISSIS) e del (OMISSIS), mentre le relative fotocopie erano illeggibili; 3) Nell&#8217;ecografia del (OMISSIS) non vi erano immagini inerenti le orbite oculari del feto. Aggiunge, in proposito, testualmente la Corte: &#8220;Le linee guida della Sieog pubblicate nel 1997 prevedono per lo screening ecografico delle malformazioni la visualizzazione delle orbite fetali. Sotto tale profilo le indicazioni appaiono rispettate&#8221;; 4) La frequenza, definita &#8220;forse eccessiva&#8221; con cui erano state effettuate le ecografie poteva essere spiegata con una particolare prudenza da parte dell&#8217;operatrice e con una maggiore comprensibile ansia della paziente che chiedeva di vedere il proprio bambino all&#8217;ecografia ad ogni visita; 5) Non sussistevano precise distinzioni riguardo a cosa debba riscontrare un&#8217;ecografia morfologica di 1^ o di 2^ livello, sottintendendo il 2^ livello una i più minuziosa ricerca di difetti in base a rischi clinici; l&#8217;approfondimento diagnostico nel caso in esame era soprattutto legato ad eventuali difetti cardiaci talora associati a screening positivi; 6) Il solo fatto che l&#8217;esame fosse stato effettuato in una struttura specializzata non implicava che si dovesse trattare sempre di esame del 2^ livello; in particolare, in riferimento alla macroftalmia/anoftalmia, le possibilità di errore erano elevate anche in mani esperte&#8230; ciò non significava che non potessero essere sempre identificate, o i bulbi oculari visualizzati, ma se non specificamente ricercati per qualsivoglia sospetto potevano sfuggire anche a mani esperte. E, si conclude, &#8220;francamente nel caso in questione una così rara patologia non poteva essere sospettata e forse nemmeno visibile&#8221;; 7) L&#8217;affermazione degli appellanti secondo cui le linee guida, prive di alcun carattere di cogenza, potevano offrire soltanto l&#8217;indicazione di standards minimi per l&#8217;esecuzione di un routinario esame ecografico si appalesava insuscettibile di essere condivisa, perchè in contrasto con la nozione di linee guida recepita dalla L. n. 189 del 2012, art. 3, comma 1, &#8220;che operano come direttiva scientifica per il sanitario, costituiscono modello e regola dell&#8217;agire appropriato, si intendono in guisa di direttive che, come nella specie, indicano standards diagnostico-terapeutico conformi alle regole dettate dalla miglior scienza medica&#8221;; 8) Nel caso dell&#8217;esame prenatale non era stato raggiunto il livello minimo prescritto dalle linee guida approvate nel 2001 dalla SIGLI per l&#8217;analisi cromosomica su biopsia dei villi coriali, che è pari ad almeno 16 metafasi, presumibilmente per una minor resa della coltura cellulare&#8230; le linee guida non precisavano il comportamento da tenere nel caso in cui non si fosse raggiunto il numero minimo di metafasi da analizzare. La sentenza prosegue rilevando: &#8220;sarebbe opportuno segnalare la minore attendibilità del referto&#8230; in questo caso specifico non risulta una segnalazione scritta sul referto&#8230; La discordanza tra i due esami eseguiti (prenatale e postnatale) non era peraltro attribuibile con certezza ai disguidi tecnici che avevano determinato un minor numero di metafasi analizzate nel campione di villi coriali; 9) Dato atto che i consulenti nominati in primo grado avevano concluso nel senso che, con il maggior numero di metafasi, il livello di attendibilità dell&#8217;analisi nell&#8217;escludere la presenza di mosaicismo cromosomico sarebbe stato più elevato, senza mai essere totale, il collegio ritiene &#8220;di non potersi esimere dal rilevare che le linee guida approvate nel 2001 non possono essere considerate operanti nel caso in esame dal momento che la villocentesi è stata effettuata il (OMISSIS), alla dodicesima settimana di gravidanza, e quindi in epoca precedente alla loro approvazione&#8221;; 10) Il non aver raggiunto le 16 metafasi consigliate aumentava di poco la probabilità di non diagnosticare un mosaicismo cromosomico. E pertanto &#8220;è difficile proporre di ripetere un prelievo invasivo, con il rischio di perdere la gravidanza a fronte di 12 e non 16 metafasi analizzate&#8221;; 11) La causa più probabile dell&#8217;esame di 12 metafasi in luogo di 16 andava identificata nell&#8217;inadeguata crescita cellulare; 12) Il margine di differenza probabilistica nel non diagnosticare un mosaicismo cromosomico in riferimento all&#8217;esame di 16 metafasi ovvero di 12 era circoscritto al 5% ; 13) Il rilievo, espressamente qualificato di natura deontologica &#8211; e quindi estraneo alla fattispecie dell&#8217;inadempimento contrattuale &#8211; circa l&#8217;omessa indicazione dell&#8217;opportunità di effettuare una consulenza genetica &#8211; non avrebbe sortito altro effetto che quello di far constare le relative controindicazioni. La motivazione della Corte genovese &#8211; sicuramente ampia, articolata e rigorosamente approfondita sul piano scientifico &#8211; non si sottrae, peraltro, alle censure mosse da parte dei ricorrenti, sub specie: 1) dell&#8217;erronea ricostruzione e qualificazione del rapporto tra linee guida e colpa medica (in applicazione, peraltro, di una normativa entrata in vigore nell&#8217;anno 2012, della quale si evocano aspetti sostanziali e non processuali, e in logico contrasto con la concorrente affermazione secondo la quale le linee guida citogenetiche approvate nel 2001 non potevano formare oggetto di valutazione perchè successive al tempo delle indagini sanitarie); 2) del grado di diligenza richiesto ai sanitari di un istituto altamente specializzato come il (OMISSIS) e del riparto dell&#8217;onere della prova; 3) della omessa, corretta e completa informazione alla paziente del complesso quadro clinico e dei rischi, hinc et inde verificabili, che si andavano profilando. 1-a) Non risulta conforme a diritto quanto affermato dalla Corte ligure sul tema della rilevanza &#8220;parascriminante&#8221; delle linee guida, mentre appare corretta e condivisibile (diversamente da quanto opinato dal giudice di appello) la censura mossa da parte ricorrente che evidenzia &#8211; in consonanza con la recente giurisprudenza penalistica di questa Corte e della stessa Corte costituzionale &#8211; come le linee guida non assurgano punto al rango di fonti di regole cautelari codificate, non essendo nè tassative nè vincolanti, e comunque non potendo prevalere sulla libertà del medico, sempre tenuto a scegliere la miglior soluzione per il paziente. Di tal che, pur rappresentando un utile parametro nell&#8217;accertamento dei profili di colpa medica, esse non eliminano la discrezionalità giudiziale, libero essendo il giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta (Cass. pen. 16237/2013; 39165/2013). Non senza osservare, ancora, come il giudice delle leggi, con la sentenza n. 295 del 2013, abbia chiaramente specificato che la limitazione di responsabilità ex art. 3 comma 1 della cd. Legge Balduzzi trovi il suo invalicabile limite nell&#8217;addebito di imperizia &#8211; giacchè le linee guida in materia sanitaria contengono esclusivamente regole di perizia &#8211; e non anche quando l&#8217;esercente la professione sanitaria si sia reso responsabile di una condotta negligente e/o imprudente. 2-b) Come già accennato poc&#8217;anzi, il grado di diligenza e di prudenza richiesto ai sanitari nel caso di specie doveva ritenersi di certo più elevato rispetto ad una periodica attività di controllo routinario quale quella eseguita, e cioè non limitandosi a rilevare la presenza e lo sviluppo dell&#8217;apparato osseo e cardiaco, ma focalizzando l&#8217;attenzione sullo specifico sviluppo dei vari organi nella struttura del feto, alla luce del risultato dello screening, che aveva evidenziato il rischio di malformazioni genetiche. Risulta poi non conforme a diritto la decisione impugnata nella parte in cui omette del tutto di considerare, e di attribuire decisivo rilievo sul piano del riparto degli oneri probatori (vertendosi, come pacifico, in tema di responsabilità contrattuale o &#8221; da contatto&#8221;, ratione temporis), alla circostanza, rilevata dal CTU, secondo il quale vi era carenza di immagini fotografiche delle ecografie e del (OMISSIS) e del (OMISSIS), essendo illeggibili le relative fotocopie&#8230; per il deterioramento imputabile al tempo trascorso&#8221;. Tele carenza, che non consente di accertare l&#8217;esatto adempimento della prestazione da parte del sanitario, non può, ipso facto, ridondare a carico della parte danneggiata, bensì del debitore chiamato a dimostrare in modo tranchant l&#8217;assenza di colpa della propria condotta che il creditore della prestazione assume non conforme alle regole di diligenza imposte dall&#8217;art. 1176. Compito del giudice di merito era, pertanto, specificamente quello di valutare autonomamente la condotta dei sanitari di una struttura altamente specializzata (da cui è lecito pretendere un comportamento altrettanto specializzato, e dunque uno standard di diligenza più elevato rispetto a quello del professionista medio: risulta, pertanto, assai poco comprensibile l&#8217;affermazione del CTU di appello secondo la quale &#8220;il solo fatto che un esame sia effettuato in una struttura specializzata, essendo numerosi gli ambulatori generali e gli ambulatori superspecialistici&#8221;, che appare considerazione di tipo valutativo del tutto ultronea rispetto ai compiti affidatigli, essendo l&#8217;analisi della fattispecie concreta rapportata al tipo di istituto scelto dalla paziente, senza che ciò consentisse alcuna valutazione di tipo comparatistico), in presenza di una gravidanza ritenuta a rischio, in presenza di un tritest positivo e di un numero concordemente ritenuto eccessivo di esami ecografici (risulta del tutto sfornita di prova, e contestata da parte ricorrente, l&#8217;affermazione che si legge in sentenza secondo la quale ciò era dovuto &#8220;anche alla comprensibile ansia della paziente che chiedeva di vedere il proprio bambino all&#8217;ecografia ad ogni visita&#8221;: supra, sub 4). In particolare, quanto ai controlli ecografici, nonostante il numero elevato, essi risultano eseguiti, come correttamente opinato dal giudice di primo grado, in modo colpevolmente routinario, nonostante la evidente natura di gravidanza a rischio della puerpera, onde la patente irrilevanza, nella specie, delle linee guida SIOG del 1997. 3-c) Non conforme a diritto risulta, ancora la sentenza impugnata nella parte in cui esclude l&#8217;obbligo di completa e corretta informazione della paziente in relazione alla specifica situazione clinica, e segnatamente al mancato raggiungimento del livello minimo prescritto dalle linee guida con riferimento al numero di metafasi esaminate: era rimessa, in via esclusiva alla gestante la decisione, se adeguatamente informata, di sottoporsi ad amniocentesi genetica, ovvero di procedere, come suo diritto, ad interrompere la gravidanza. Pertanto, la segnalazione della minore attendibilità del referto non può ritenersi, al condizionale, soltanto &#8220;opportuna&#8221;, bensì doverosa, al di là ed a prescindere dalla rilevanza del numero di probabilità maggiori di accertamento della malformazione che l&#8217;indagine correttamente eseguita avrebbe offerto. Risulta del tutto apodittica, e non conforme a diritto (perchè frutto di una ormai obsoleta concezione paternalistica della medicina) discorrere, in proposito, di &#8220;difficoltà nel proporre di ripetere un prelievo invasivo, con il rischio di perdere la gravidanza a fronte di 12 e non 16 metafasi analizzate&#8221; (supra, sub 11). Non conforme a diritto appare, da ultimo, l&#8217;ulteriore affermazione contenuta in sentenza secondo cui il rilievo deontologico sarebbe stato del tutto estraneo alla fattispecie dell&#8217;inadempimento contrattuale in punto di omessa indicazione dell&#8217;opportunità di effettuare una consulenza genetica &#8220;che non avrebbe sortito altro effetto di far constare le controindicazioni già esposte&#8221;. Il &#8220;rilievo deontologico&#8221;, di converso, era univocamente finalizzato, nella specie, ad evidenziare le conseguenze dell&#8217;omessa informazione, e cioè il vulnus arrecato al diritto di libera e consapevole autodeterminazione della paziente, qual che fosse poi stata la sua scelta. Il terzo motivo di ricorso, relativo al riparto delle spese di giudizio del secondo grado, è assorbito nell&#8217;accoglimento dell&#8217;odierno gravame. A seguito dell&#8217;accoglimento del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio del procedimento alla Corte di appello di Genova che, in diversa composizione, si atterrà ai prinxc&nbsp; xc xxzzcipi di diritto sopra esposti, provvedendo altresì anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Genova, in altra composizione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.<br />
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.<br />
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2017&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-9-5-2017-n-11208/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2017 n.11208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2016 n.19933</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-5-10-2016-n-19933/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-5-10-2016-n-19933/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2016 n.19933</a></p>
<p>Pres. Macioce, Rel. Tricomi Sulla condotta del medico, in rapporto di lavoro pubblico, che in periodo di malattia presti attività libero-professionale in una struttura privata. 1. Sanità &#8211; Libera professione &#8211; Attività cd. extra moenia &#8211; Malattia &#8211; Illecito disciplinare. 1. La condotta del medico dipendente di una pubblica amministrazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-5-10-2016-n-19933/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2016 n.19933</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-5-10-2016-n-19933/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2016 n.19933</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Macioce, Rel. Tricomi</span></p>
<hr />
<p>Sulla condotta del medico, in rapporto di lavoro pubblico, che in periodo di malattia presti attività libero-professionale in una struttura privata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Sanità &#8211; Libera professione &#8211; Attività cd. <i>extra moenia</i> &#8211; Malattia &#8211; Illecito disciplinare.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La condotta del medico dipendente di una pubblica amministrazione che presta attività libera professionale presso una struttura privata, durante il periodo di malattia, integra un illecito disciplinare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE LAVORO</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:&nbsp;</p>
<p>Dott. LUIGI MACIOCE &#8211; Presidente &#8211;&nbsp;</p>
<p>Dott. AMELIA TORRICE &#8211; Consigliere &#8211;&nbsp;</p>
<p>Dott. DANIELA BLASUTTO &#8211; Consigliere &#8211;&nbsp;</p>
<p>Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO &#8211; Consigliere &#8211;&nbsp;</p>
<p>Dott. IRENE TRICOMI &#8211; Rel. Consigliere &#8211;&nbsp;</p>
<p>ha pronunciato la seguente&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 26887-2013 proposto da:&nbsp;</p>
<p>AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI C.E. 92038610371, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo studio dell&#8217;avvocato MAURO MONTINI, rappresentata o difesa dall&#8217;avvocato 5MNURO MAINAHUI, giusta delega in atti;&nbsp;</p>
<p>&#8211; ricorrente &#8211;&nbsp;</p>
<p>contro&nbsp;</p>
<p>DOMINICI GIUSEPPE C.F. DMNGPP51S14D704Y;&nbsp;</p>
<p>&#8211; intimato &#8211;&nbsp;</p>
<p>Nonché da:&nbsp;</p>
<p>DOMINICI GIUSEPPE C.F. DMNGPP51S14D704Y, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso lo studio dell&#8217;avvocato STEFANO GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANDREA ONESTI, giusta delega in atti;</p>
<p>&#8211; controricorrente e ricorrente incidentale &#8211;&nbsp;</p>
<p>contro AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI C.E. 92038610371, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo studio dell&#8217;avvocato MAURO MONTINI, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato SANDRO MAINARDI, giusta delega in atti;&nbsp;</p>
<p>&#8211; controricorrente al ricorso incidentale &#8211;&nbsp;</p>
<p>avverso il provvedimento n. 730/2012 della CORTE D&#8217;APPELLO di BOLOGNA, depositata iJ 29/11/2012 R.G.N. 142/2005;&nbsp;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;&nbsp;</p>
<p>udito l&#8217;Avvocato MAINARDI SANDRO;&nbsp;</p>
<p>udito l&#8217;Avvocato LUCA MIRCO per delega Avvocato ONESTI ANDREA;&nbsp;</p>
<p>udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il ricorso incidentale autonomo.&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><b>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b></p>
<p>1. La Corte d&#8217;Appello di Bologna, con la sentenza n. 730 del 2012, depositata il 29 novembre 2012, accoglieva in parte l&#8217;appello proposto da Dominici Giuseppe nei confronti dell&#8217;Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Bologna. Il giudice di secondo grado annullava il recesso datoriale e condannava l&#8217;Azienda a reintegrare il lavoratore e a corrispondere allo stesso cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre all&#8217;ulteriore risarcimento pari alla retribuzione di fatto di competenza dal sesto mese successivo allo spirare del termine di preavviso fino alla reintegra, detratto l&#8217;aiiunde percepturn, oltre agli accessori di cui all&#8217;art. 429 cpc, dal dovuto al saldo, nonché a regolarizzare la posizione contributiva.&nbsp;</p>
<p>2. Il Dominici aveva adito il Tribunale di Bologna impugnando il recesso con preavviso (ex art. 2118 cc e 36 CCNL dirigenza medica del 1996), per motivi disciplinari, comminatogli il 10 aprile del 2002 e chiedendo l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 18 della legge n. 300 del 1970, attesa, tra l&#8217;altro, la natura dirigenziale del rapporto. In via gradata, eccepiva che gli competeva l&#8217;indennità supplementare di fonte pattizia collettiva. Trattandosi di recesso ingiurioso doveva essergli risarcito il danno biologico, in relazione all&#8217;ingiustificato protrarsi della procedura e della propalazione alla stampa del comminato recesso.&nbsp;</p>
<p>3. Il Tribunale, espletata CTU sulle caratteristiche del facere presso la datrice di lavoro e la struttura privata dove il Dominici operava extra moenia, rigettava il ricorso.&nbsp;</p>
<p>4. La Corte d&#8217;Appello, svolta CTU medico-legale, riteneva prive di fondamento le eccezioni di carattere formale.&nbsp;</p>
<p>4.1. Riteneva fondate le doglianze di carattere sostanziale, atteso che, incontestata la malattia, avrebbe dovuto emergere un facere ultra vires nell&#8217;ambito della convalescenza idoneo a compromettere o a ritardare la guarigione. Si trattava, nella specie, di poche prestazioni di brevissima durata (quella necessaria ad eseguire gli esami e stilare il referto, ove non solo il secondo), giudicate dal CTU officiato in secondo grado del tutto compatibili con il decorso della malattia, e non incidenti sulla sua durata (e, quindi, le critiche mosse dal recedente non erano dirette a denunciare errori logici o scientifici, ma a contrapporre, in relazione ad un aumento verificatosi ex post della durata della prognosi, una diversa valutazione della noxa). 4.2. Né aveva pregio il richiamo alla sentenza penale assolutoria del 19 maggio 2005 &#8211; imputazione del delitto di cui all&#8217;art. 640 cpc &#8211; posto che si 3 R.G. 26887 del 2013 trattava, quanto ai nesso causale tra prestazioni sub iudice e prolungamento della prognosi di un obiter dictum, fondato, peraltro sulle deposizioni valutative raccolte, posto che la ratio decidendi era rappresentata unicamente dalla non raggiunta prova in punto ad assenza dal lavoro come risultante dal cartellino segnatempo del lavoratore.</p>
<p>4.3. Affermava la Corte d&#8217;Appello che trattandosi di posizione professionale C1, e cioè di contenuto dirigenziale solamente convenzionale, venivano in rilievo i consueti criteri di scrutinio involgenti anche l&#8217;elemento soggettivo in uno con quello oggettivo, posto che la lesione del vincolo fiduciario deve essere valutata non già in relazione alla soggettiva opinione della datrice di lavoro, ma alla stregua dell&#8217;id quoad plerumque accidit, alla concreta possibilità di porre in dubbio o meno la regolarità dei futuri adempimenti propri di un rapporto, come nella specie, a tratto successivo.<br />
4.4. Dalla natura pseudo dirigenziale del rapporto discendeva l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo anteriore alla novella n. 92 del 2012.<br />
4.5. La Corte d&#8217;Appello qualificava di condanna generica la domanda relativa all&#8217;aliunde perceptum e riteneva non fondata la doglianza relativa al danno biologico.<br />
4.6. Infine, la procedura non si era gratuitamente protratta e, in relazione alla propalazione, il capo 17 del ricorso di primo grado era stato rinunciato.<br />
5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l&#8217;Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, prospettando quattro motivi di ricorso.<br />
6. Dominici Giuseppe resiste con controricorso, ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi e ricorso incidentale autonomo articolato in due motivi.<br />
7. L&#8217;Azienda resiste con controricorso.<br />
8. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell&#8217;udienza pubblica.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza di appello.<br />
2. Occorre premettere che il Dominici, medico aiuto e specialista radiologo, dipendente con posizione professionale C1 del Policlinico Sant&#8217;OrsolaMalpighi di Bologna, aveva optato per la prestazione di attività professionale extra moenia, e nel 2000, oltre alla attività ospedaliera esercitava attività libero professionale di radiologo per istituti privati fra cui la casa di cura Villa Maria srl, di Bologna. Il lavoratore impugnava dinanzi al Tribunale il provvedimento di recesso con preavviso per motivi disciplinari irrogato dall&#8217;Azienda il 10 aprile 2002. Il procedimento disciplinare era stato aperto in data 17 gennaio 2001 in ragione di diverse contestazioni: l&#8217;aver effettuato nel periodo in cui era assente per malattia (dal 27 giugno 2000 al 23 agosto 2000) alcune prestazioni professionali (rispettivamente due in data 12 luglio, una in data 18 luglio, una in data 7 agosto 2000) presso la casa di cura Villa Maria; l&#8217;avere effettuato alcune prestazioni mentre risultava in servizio presso il Policlinico. Era poi intervenuta contestazione del 3 agosto 2001 relativa ad altro esame radiografico effettuato presso la casa di cura Villa Maria di Bologna. Espone la Corte d&#8217;Appello che, dopo il parere del Comitato dei garanti, la condotta era stata sussunta nel paradigma del giustificato motivo soggettivo e non come, in un primo tempo, della giusta causa (comunicazione del 29 gennaio 2002).<br />
2.1. Il recesso si fondava solo su i cinque episodi del luglio-agosto 2000. Come esposto nel primo motivo del ricorso principale e non specificamente contestato nella trattazione, nel controricorso, di detto motivo, nell&#8217;atto di recesso veniva affermato &#8220;Io svolgimento dell&#8217;attività lavorativa durante l&#8217;assenza per malattia comporta la violazione dell&#8217;obbligo di rispettare i principi di buona fede e di correttezza quando una possibile attività professionale sia pure parziale rispetto alle funzioni proprie del lavoratore, è svolta a favore di terzi, senza che sia stata prima offerta al datare di lavoro: e ciò anche se detta attività non comporti di per se aggravamento o prolungamento della malattia. In questo quadro ha rilievo anche il fatto della retribuzione dell&#8217;attività svolta in quanto il diritto *assenza per malattia è assicurato al lavoratore a salvaguardia del bene della salute e non per agevolare possibilità lucrative&#8221;.<br />
3. Tanto premesso, può passarsi all&#8217;esame dei motivi del ricorso principale<br />
4. Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 e 2105 cc, nonché degli artt. 1175 e 1375 cc, in relazione all&#8217;art. 360, n. 3, cpc. Il ricorrente censura la statuizione del giudice di secondo grado sopra riportata al punto 4.1. Espone che la malattia sospende l&#8217;esigibilità della prestazione ma non il rapporto di lavoro come obbligazioni intercorrenti tra le parti. Il lavoratore assente per malattia è tenuto al rispetto dei doveri di correttezza e buona fede, di diligenza e fedeltà, la cui violazione comporta l&#8217;applicazione di sanzioni disciplinari. Lo stesso deve adoperarsi per una pronta guarigione e può svolgere attività extralavorativa sempre che ciò non incida sui doveri di cura e non sia dimostrativa del fatto che lo stato di malattia non è assoluto. Inoltre, il lavoratore ha l&#8217;onere di offrire la propria prestazione parziale al proprio datore di lavoro, che esercitando Io ius variandi di cui all&#8217;art. 2103 cc, potrebbe temporaneamente assegnare il lavoratore a mansioni equivalenti alle originarie quale lavoratore idoneo. Erroneamente, la Corte d&#8217;Appello avrebbe vagliato solo il profilo della prognosi della possibile incidenza negativa dell&#8217;attività lavorativa prestata durante la malattia sulla pronta guarigione del lavoratore. Nella specie lo stato di malattia non era assoluto ma consentiva e aveva consentito un&#8217;attività lavorativa parziale del dirigente medico radiologo &#8211; identica a quella non praticabile presso l&#8217;Amministrazione pubblica di appartenenza per lo stato di malattia &#8211; che avrebbe dovuto essere offerta alla pubblica amministrazione e non ad una casa di cura privata.<br />
5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2105 e 2106 cc. Erroneamente, la Corte d&#8217;Appello avrebbe applicato l&#8217;art. 2106 cc (valutazione dell&#8217;elemento soggettivo della condotta del lavoratore alla luce del criterio dell&#8217;id quoad plerumque accidit). Il giudice di appello riteneva la modesta intenzionalità della condotta, affermando che non si trattava dell&#8217;ordinaria attività della struttura Villa Rosa srl (non è contestato né nel ricorso, né nel controricorso, che la Corte d&#8217;Appello intenda riferirsi alla struttura dove venivano svolte le prestazioni oggetto della contestazione disciplinare, benchè indicata come Villa Rosa e non Villa Maria), ma di specifici esami urgenti richiesti, a titolo di cortesia, dai pazienti al lavoratore, nel quadro di relazioni personali preesistenti. La ricorrente espone che non si trattava di prestazioni rese a titolo gratuito, ma che, comunque, della saltuarietà e non continuità delle stesse si era tenuto conto nell&#8217;irrogare il recesso ex art. 2118 e non ex art. 2119 cc. La condotta del lavoratore, pubblico dipendente e dirigente medico, di offrire la propria prestazione lavorativa ad una struttura privata, venendo remunerato, e non all&#8217;Amministrazione, denotava particolare gravità tale da scuotere la fiducia del datare di lavoro.<br />
6. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati.<br />
6.1. Occorre rilevare che, diversamente da quanto rappresenta il controricorrente, la censura del primo motivo è prospettata non con riguardo alla possibilità da parte del datore di lavoro di impiegare il lavoratore in ragione di uno ius variandi, fattispecie che logicamente presupporrebbe una sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni svolte), atteso che tale ipotesi è richiamata dall&#8217;Azienda nell&#8217;illustrazione complessiva dei profili giuridici che possono venire in rilievo nel rapporto tra malattia e modalità della ripresa della prestazione lavorativa, ma come detto espressamente al punto 1.6 del ricorso (pag. 14), in ragione del mancato rilievo attribuito dalla Corte d&#8217;Appello alla effettuazione, presso la casa di cura privata, da parte del lavoratore di prestazione professionale retribuita identica a quella che non stava svolgendo presso l&#8217;Amministrazione in ragione della assenza per malattia. Solo dopo che al datore di lavoro sia stata offerta la ripresa dell&#8217;attività lavorativa, e &#8216;dunque il lavoratore abbia adempiuto agli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede, si può porre una questione di ius variandi, che, dunque, non concorre a integrare la fattispecie dell&#8217;illecito disciplinare che viene in rilievo nella fattispecie in esame.<br />
6.2. Ancora, va osservato come non assume rilievo nella presente fattispecie il richiamo a pronuncia resa dalla Corte dei Conti nei confronti del lavoratore, in quanto come si evince dal ricorso, la stessa è intervenuta in ordine a profili della vicenda, che esulano dall&#8217;ambito dell&#8217;odierno thema decidendum.<br />
6.3. La statuizione della Corte d&#8217;Appello che ha valutato la illegittimità del recesso in ragione della mancanza di aggravamento della malattia e della insussistenza della violazione dei doveri di cura, fonda su principi di questa Corte consolidati (cfr., Cass., n. 21938 del 2012, n. 586 del 2016). La statuizione, tuttavia, è erronea perché, nella specie non viene in rilievo la compatibilità del lavoro svolto presso terzi con l&#8217;infermità denunciata, e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, ma la mancata comunicazione, in ragione degli obblighi di fedeltà, buona fede e correttezza che gravano sul lavoratore, tenuto conto, altresì che si è in presenza di un rapporto di lavoro pubblico privatizzato, alla datrice di lavoro del ripristino della capacità lavorativa. 6.3. Il lavoratore, pur avendo reso prestazioni extra moenia (il lavoratore, che svolgeva presso il Policlinico l&#8217;attività di medico radiologo, effettuava prestazioni radiologiche &#8211; risonanza magnetica, RX, TAC &#8211; presso una casa di cura privata) durante il periodo di assenza per malattia, non aveva reso edotta l&#8217;Amministrazione del recupero della capacità lavorativa, offrendo la relativa prestazione.<br />
6.4. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l&#8217;obbligo di fedeltà ha un contenuto più ampio di quello risultante dall&#8217;art. 2105 cc, integrandosi detta norma con gli artt. 1175 e 1375 cc, che impongono correttezza, lealtà e buona fede, anche nei comportamenti extralavorativi, sicché il lavoratore è tenuto ad astenersi da qualsiasi condotta che risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell&#8217;organizzazione dell&#8217;impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (cfr., ex multis, Cass., n. 114 del 2015, n. 2550 del 2015). Ciò, tenuto conto, altresì, delle condizioni poste dal legislatore all&#8217;esercizio dell&#8217;attività extra moenia, ai sensi dell&#8217;art. 15-sexies (aggiunto dall&#8217;art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), del d.lgs. n. 502 del 1992, che prevede come l&#8217;opzione per l&#8217;esercizio della libera professione extramuraria, &#8220;comporta la totale disponibilità nell&#8217;ambito dell&#8217;impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonchè le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate&#8221;. Tale previsione pone in evidenza come Io svolgimento delle attività istituzionali e la realizzazione dei programmi dirigenziali, sia pure nell&#8217;ambito dell&#8217;impegno di servizio, non possono essere disattese per lo svolgimento di attività extra moenia.<br />
6.5. Pertanto, deve essere affermato il seguente principio di diritto: &#8220;Il medico dirigente/dirigente per convenzione, in rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato non esclusivo, che durante il periodo di assenza per malattia presti attività libero-professionale presso una casa di cura privata, sia pure per un breve arco temporale e in misura limitata (poche prestazioni), senza avere offerto la prestazione lavorativa all&#8217;Amministrazione datrice di lavoro, viene meno ai canoni della reciproca lealtà e della buona fede che nel rapporto di lavoro devono connotare le reciproche obbligazioni delle parti, anche al fine del buon andamento dell&#8217;Amministrazione. Tale condotta è di per sè suscettibile di rilievo disciplinare&#8221;. 6.6. Erroneamente, dunque, la Corte d&#8217;Appello nel vagliare l&#8217;attività svolta dal lavoratore presso la casa di cura privata, durante l&#8217;assenza per malattia, ha preso in esame solo la ricaduta della stessa sul decorso della malattia.<br />
6.7. Pertanto, la Corte d&#8217;Appello dovrà fare applicazione del suddetto principio di diritto nel vagliare il licenziamento disciplinare irrogato con preavviso al lavoratore.<br />
7. Il terzo (art. 360, n. 5 cpc, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio) ed il quarto motivo del ricorso principale (art. 360, n. 3, cpc. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 18 della legge n. 300 del 1970, nel testo anteriore alla riforma ex legge n. 92 del 2012, e dell&#8217;art. 36 del CCNL per la dirigenza medica del 5 dicembre 1996), che riguardano, rispettivamente, le conclusioni della CTU svolta nel giudizio di appello circa la ritenuta compatibilità dell&#8217;attività prestata presso la casa di cura privata con il decorso della malattia, e l&#8217;applicazione della tutela reale, sono assorbiti in ragione dell&#8217;accoglimento del primo e del secondo motivo.<br />
8. Vanno esaminati i motivi del ricorso incidentale condizionato.<br />
9. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato è prospettato il vizio di omessa motivazione (art. 360, n.5, cpc), relativo alla dedotta duplicità della contestazione (17 gennaio 2001 e 29 gennaio 2002) e del procedimento disciplinare per i medesimi fatti. Il lavoratore censura la statuizione della Corte d&#8217;Appello che ha ritenuto non rinvenibile alcun elemento idoneo a comprovare una rinuncia da parte dell&#8217;Amministrazione al potere sanzionatorio, per cui era privo di pregio il richiamo al principio della consumazione del potere disciplinare. Per esporre la censura il Dominici riporta quanto contenuto nel ricorso di primo grado (che la contestazione ex art. 2118 sarebbe intervenuta con atto del 29 gennaio 2002 successivo alla contestazione per giusta causa del 17 gennaio 2001) e, a sostegno della circostanza che la questione era stata oggetto di discussione tra le parti in appello, fa riferimento alla sola memoria di costituzione in appello dell&#8217;Azienda ospedaliera.<br />
9.1. Il motivo è inammissibile in quanto la censura per come formulata, in relazione alla statuizione assunta dalla Corte d&#8217;Appello, esule dalla previsione normativa dell&#8217;art. 360, n. 5, cpc, come novellato, secondo i principi enunciati da questa Corte, a Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014). Nella specie, in ragione della motivazione della sentenza di appello, che non presenta anomalie motivazionale, nei sensi di cui alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, e della mancata circostanziata indicazione del motivo di appello con cui sarebbe stato riproposta in secondo grado la doglianza di duplicazione della contestazione disciplinare, già sottoposta al giudice di primo grado, la censura è inammissibile.<br />
10. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato è prospettato il vizio di violazione dell&#8217;art. 7 della legge n. 300 del 1970 (anche in relazione agli artt. 39 cpc e 649 cpp) e degli artt. 1175 e 375 cc, deducendosi la lesione del principio del ne bis in idem in relazione alle circostanze riportate nell&#8217;esposizione del primo motivo del ricorso incidentale, ove si riproduceva parte del ricorso di primo grado.<br />
10.1. Il motivo è inammissibile in quanto privo dei requisiti di autosufficienza. Ed infatti, da un lato la censura non palesa connessioni con le statuizioni adottate dalla Corte d&#8217;Appello, dall&#8217;altro, come già detto nel trattare il primo motivo del ricorso incidentale, il Dominici non indica in modo circostanziato di aver sottoposto tale questione alla Corte d&#8217;Appello. 11. Con il terzo motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione ell&#8217;art. 7 della legge n. 300 del 19870 e degli artt. 1175 e 1375 cc, sotto il profilo della intempestività dell&#8217;adozione della sanzione. Assume il ricorrente che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente parificato la tardività della contestazione con la tardività nell&#8217;adozione del provvedimento, e che il lasso di tempo di quattro mesi trascorso tra il parere dei Garanti e la comunicazione della sussunzione dei fatti contestati nell&#8217;art. 2118 cc, viziava la procedura.<br />
11.1. La censura è inammissibile. La Corte d&#8217;Appello, a fondamento della propria decisione di non fondatezza delle eccezioni di carattere formale, con riguardo al tema dell&#8217;immediatezza, prende in considerazione l&#8217;immediatezza sia della comunicazione del provvedimento espulsivo, sia della contestazione, richiamando giurisprudenza in proposito. Osserva che il diritto vivente accoglie una nozione relativa del suddetto requisito laddove siano richiesti accertamenti, la struttura datoriale sia complessa e il fluire del tempo non ostacoli il diritto di difesa. Rileva, quindi, che nella specie occorreva tener conto della struttura complessa dell&#8217;Azienda, della necessità delle indagini amministrative, anche presso una struttura terza, della ritenuta necessità (sia pure poi esclusa dalla giurisprudenza) del parere del Comitato dei garanti, né vi era alcun elemento anche solo indiziario idoneo a comprovare che l&#8217;Azienda volesse rinunciare al potere sanzionatorio, o aggravare il diritto di difesa, tenuto conto, altresì che la condotta addebitata era stata ammessa sin dalle prime difese. Tale ratio decidendi non viene censurata con il motivo in esame che si palesa privo di specificità e non adeguato.<br />
12. Il ricorso incidentale autonomo è articolato in due motivi.<br />
12.1. Con il primo motivo si illustra, ai sensi dell&#8217;art. 360, n. 3, cpc, censurando la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno ulteriore (alla salute, all&#8217;onore personale, alla reputazione professionale), la violazione e falsa applicazione dell&#8217; art. 32 Cost., degli artt. 2087, 1218, 1223, 1175 e 1375 cc, in conseguenza dei vizi delle sentenza dedotti nel ricorso incidentale condizionato, ovvero omessa motivazione relativa ai fatto della duplice contestazione disciplinare e del duplice procedimento per i medesimi addebiti; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 7 della legge n. 300 del 1970 (anche in relazione agli artt. 39 cpc e 90 cpp), degli artt. 1175 e 1375 cc, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 7 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 1175 e 1375 cc, sotto il profilo della intempestività dell&#8217;adozione della sanzione.<br />
12.2. Con il secondo motivo, censurando la statuizione relativa al rigetto della domanda di risarcimento per la violazione della reputazione del ricorrente in ragione della comunicazione della vicenda alla stampa, si prospetta la violazione dell&#8217;art. 360, n. 4; violazione dell&#8217;art. 115 cpc.<br />
12.3. I suddetti motivi sono assorbiti in ragione dell&#8217;accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale.<br />
13. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale. Rigetta gli altri motivi del ricorso principale. Dichiara assorbiti i motivi del ricorso incidentale autonomo. Dichiara inammissibili i motivi del ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d&#8217;Appello di Bologna in diversa composizione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>PQM</strong></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale. Rigetta gli altri motivi del ricorso principale. Dichiara assorbiti i motivi del ricorso incidentale autonomo. Dichiara inammissibili i motivi del ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d&#8217;Appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2016.&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-5-10-2016-n-19933/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 5/10/2016 n.19933</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell&#8217;elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (Pubblicato in G.U. Serie Generale del 13 settembre 2016, n. 214)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/ulteriori-soggetti-tenuti-alla-trasmissione-al-sistema-tessera-sanitaria-dei-dati-relativi-alle-spese-sanitarie-e-alle-spese-veterinarie-ai-fini-dellelaborazione-della-dichiarazione-dei-redditi-pre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/ulteriori-soggetti-tenuti-alla-trasmissione-al-sistema-tessera-sanitaria-dei-dati-relativi-alle-spese-sanitarie-e-alle-spese-veterinarie-ai-fini-dellelaborazione-della-dichiarazione-dei-redditi-pre/">Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell&#8217;elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (Pubblicato in G.U. Serie Generale del 13 settembre 2016, n. 214)</a></p>
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<p>Note</p>
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		<title>Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell&#8217;articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica. (Pubblicato in G.U. Serie Generale del 29 agosto 2016, n. 201  – Suppl. Ordinario n. 38)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-recante-la-determinazione-dei-parametri-per-la-liquidazione-da-parte-di-un-organo-giurisdizionale-dei-compensi-per-le-professioni-regolamentate-ai-sensi-dellarticolo-9-del-decreto-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-recante-la-determinazione-dei-parametri-per-la-liquidazione-da-parte-di-un-organo-giurisdizionale-dei-compensi-per-le-professioni-regolamentate-ai-sensi-dellarticolo-9-del-decreto-legge/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-recante-la-determinazione-dei-parametri-per-la-liquidazione-da-parte-di-un-organo-giurisdizionale-dei-compensi-per-le-professioni-regolamentate-ai-sensi-dellarticolo-9-del-decreto-legge/">Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell&#8217;articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica. (Pubblicato in G.U. Serie Generale del 29 agosto 2016, n. 201  – Suppl. Ordinario n. 38)</a></p>
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/regolamento-recante-la-determinazione-dei-parametri-per-la-liquidazione-da-parte-di-un-organo-giurisdizionale-dei-compensi-per-le-professioni-regolamentate-ai-sensi-dellarticolo-9-del-decreto-legge/">Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell&#8217;articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica. (Pubblicato in G.U. Serie Generale del 29 agosto 2016, n. 201  – Suppl. Ordinario n. 38)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<hr />
<p>Note</p>
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<p><a href=""></a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2016 n.11130</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-30-5-2016-n-11130/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-30-5-2016-n-11130/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2016 n.11130</a></p>
<p>Pres. Venuti, Est. Amendola La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un dirigente medico che aveva rilasciato un porto d’armi in regime extra moenia. 1. Medico – licenziamento – libera professione – prestazioni – rilascio del porto d’armi. &#160; 1. Gli ambulatori privati dei medici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-30-5-2016-n-11130/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2016 n.11130</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-30-5-2016-n-11130/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2016 n.11130</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Venuti, Est. Amendola</span></p>
<hr />
<p>La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare di un dirigente medico che aveva rilasciato un porto d’armi in regime extra moenia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Medico – licenziamento – libera professione – prestazioni – rilascio del porto d’armi.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli ambulatori privati dei medici abilitati alla libera professione non sono da reputarsi uffici medico legali competenti a svolgere gli accertamenti psicofisici per il rilascio di porto d’armi.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br />
<strong>SEZIONE LAVORO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PIETRO VENUTI &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. ENRICA D’ANTONIO &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. UMBERTO BERRINO &#8211; Consigliere &#8211;<br />
&#8232;Dott. FABRIZIO AMENDOLA &#8211; Rel. Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso 19727-2013 proposto da:&#8232;CASONATO PIERO ALESSANDRO C.F. CSNPLS58P20F023S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRTNO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PETRACCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA ABENIACAR, RICCARDO DIAMANTI, giusta delega in atti;<br />
<em>&#8211; ricorrente &#8211;</em></div>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<div style="text-align: justify;">AZIENDA U.S.L. n. 4 di PRATO C.F. 1683070971, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato FABIO LORENZONI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO GRIGNOLIO, giusta delega in atti;<br />
<em>&#8211; controricorrente </em>–<br />
avverso la sentenza n. 190/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/02/2013 R.G.N. 511/2011;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;<br />
udito l’Avvocato DIAMANTI RICCARDO;&#8232;<br />
udito l’Avvocato VIGNOLINI ELENA per delega GHIGNOLIO FRANCESCO;&#8232;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.—</strong> Con sentenza del 22 febbraio 2013 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal dott. Piero Alessandro Casonato nei confronti della ASL n. 4 di Prato di impugnativa del licenziamento disciplinare allo stesso comunicato in data 18 marzo 2009 per aver rilasciato un certificato medico per l’autorizzazione al rilascio/rinnovo di porto d’armi il 13 luglio 2007.<br />
Innanzitutto la Corte territoriale ha negato che l’attività contestata potesse essere svolta dal dirigente medico, pur autorizzato all’attività libero professionale, così interpretando l’art. 3 del D.M. 28 aprile 1998 disciplinante la materia, in base al quale gli accertamenti psico-fisici possono essere certificati “dagli uffici medico legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della polizia di stato”, con diniego impugnabile mediante ricorso ad un “Collegio medico costituito presso la USI”.<br />
Poi, ricostruendo la vicenda sulla base della documentazione acquisita, ha escluso che detta attività potesse essere stata svolta dal Casonato nel convincimento della sua liceità ovvero di un atteggiamento datoriale tollerante, per cui tale condotta si qualificava “per la sua consapevole difformità al disposto normativo ed alle coerenti disposizioni datoriali”.<br />
Infine, circa la sproporzione della sanzione espulsiva, la Corte ha giudicato il motivo d’impugnazione “inammissibile perché nulla dice rispetto alla motivazione del Tribunale che ha riscontrato l’inesistenza di sanzioni alternative al licenziamento”.<br />
<strong>2.—</strong>&nbsp;Per la cassazione di tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso affidato a dieci motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c., L’Azienda USL n. 4 di Prato ha resistito con controricorso.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong>3.—</strong>&nbsp;I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:<br />
violazione ed errata interpretazione del D.M. 28/4/1998, anche a dell’art. 12 delle preleggi, in quanto l’art. 3, comma 1, del decreto riferendosi agli “uffici medico legali” tra le strutture abilitate al rilascio delle certificazioni per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica al porto d’armi, comprenderebbe anche gli ambulatori privati dei medici abilitati (primo motivo);<br />
omesso esame circa un fatto decisivo rappresentato dall’omessa adozione di sanzioni disciplinari in esito alla contestazione di addebito del 12 settembre 2001, con incidenza sull’incolpevole affidamento del medico circa la liceità della sua condotta (secondo motivo);<br />
omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio rappresentati dall’omesso esame dell’oggetto della diffida nella nota prot. n. 744 del 2 agosto 2006 e del complessivo contenuto della nota prot. n. 498 del 10 maggio 2006 e loro incidenza sull’incolpevole affidamento del lavoratore in ordine alla liceità della sua condotta (terzo motivo);<br />
violazione dell’art. 2119 c.c., dell’art. 36 CCNL dell’Area della dirigenza medico-veterinaria del 5 dicembre 1996, degli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché omessa valutazione della lesione del vincolo fiduciario e della sussistenza di un affidamento incolpevole, con conseguente ingiustificatezza del recesso; si sostiene che la Corte di Appello non avrebbe compiuto alcuna indagine in ordine alla lesione o meno del vincolo fiduciario, tale da integrare la giusta causa di licenziamento, ed avrebbe altresì omesso di considerare la tolleranza dimostrata per tanti anni dall’Azienda che aveva determinato il formarsi per lo stesso di un affidamento incolpevole (quarto motivo);<br />
omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio rappresentati dalla documentazione versata in atti dalla quale si evinceva che l’attività di rilascio di certificati medici di idoneità era consentita in numerosi ambulatori privati sparsi sul territorio nazionale (quinto motivo);<br />
omesso esame circa un fatto decisivo rappresentato dalla mancanza di lesione del vincolo fiduciario e dell’estraneità della condotta al rapporto lavorativo con l’azienda (sesto motivo);<br />
violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 36 CCNL dell’Area della dirigenza medico-veterinaria del 5 dicembre 1996, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., sotto il profilo dell’insussistenza di giustificazione del licenziamento per sproporzione tra fatto contestato e sanzione (settimo motivo);<br />
violazione dell’art. 434 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la sentenza impugnata dichiarato inammissibile il motivo d’impugnazione relativo alla sproporzione tra fatto contestato e sanzione del licenziamento (ottavo motivo);<br />
violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di sproporzione tra fatto contestato e sanzione irrogata (nono motivo);<br />
omesso esame dell’eccezione di sproporzione tra fatto contestato e sanzione irrogata, quale fatto oggetto di discussione fra le parti e rilevante ai fini della decisione impugnata, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (decimo motivo).<br />
<strong>4.— </strong>Con la prima censura si denuncia violazione ed errata interpretazione del D.M. 28 aprile 1998, anche a mente dell’art. 12 delle preleggi, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’art. 3, comma 1, del decreto citato, indicando gli “uffici medico legali” tra le strutture abilitate al rilascio delle certificazioni per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica al porto d’armi, si riferirebbe anche agli “ambulatori dei dottori che, come il dott. Casonato, esercitano la professione medica in regime extra <em>moenia”.</em><br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />
Con il decreto citato il Ministro della Sanità ha disciplinato “i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale”, sia “sotto il profilo tecnico-scientifico che medico-legale e tecnico-procedurale” al fine di apportare “opportune modifiche” al precedente testo del 14 settembre 1994.<br />
L’art. 3 del decreto, di cui è controversa l’interpretazione, stabilisce: “L’accertamento dei requisiti psicofisici e effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all’allegato 1), rilasciato dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi. Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche. Il certificato, da compilarsi secondo il modello di cui all’allegato 2), viene consegnato all’interessato. Il giudizio di non idoneità deve essere comunicato entro cinque giorni all’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell’interessato”.<br />
L’art. 4 dello stesso decreto aggiunge poi che “avverso il giudizio negativo l’interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l’U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico. L’esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all’interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza”.<br />
La procedura, dunque, prevede una prima certificazione, di natura anamnestica, rilasciata dal “medico di fiducia”.<br />
L’accertamento poi dei requisiti psicofisici viene effettuato “dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato” tramite un “medico certificatore” appartenente a tali strutture che rilascia l’attestato di idoneità (o di non idoneità) secondo le forme e i contenuti di un modello predefinito.<br />
Orbene, dal punto di vista letterale, il riferimento ad “uffici medico-legali” esclude che possano considerarsi tali gli ambulatori privati di singoli medici che esercitino ivi la loro attività professionale. Deve trattarsi invece di “uffici” pubblici come è reso manifesto dalle altre strutture abilitate, inserite anch’esse nell’ambito degli apparati di una pubblica amministrazione.<br />
Tale interpretazione è coerente con la <em>ratio </em>e con l’impianto sistematico della disciplina in esame che, per ovvie ragioni legate alla delicatezza della funzione esercitata, è intrisa di cadenze procedimentali pubblicistiche che vanno, appunto, dal luogo “pubblico” in cui viene effettuato l’accertamento del requisito alla veste che deve conseguentemente avere il “medico certificatore’’, dalla necessità di avvalersi di “strutture sanitarie pubbliche” per effettuare gli accertamenti medici necessari alle comunicazioni degli esiti alle “autorità di pubblica sicurezza”, sino al giudizio finale che, avverso l’eventuale attestato negativo, è demandato ad un “collegio medico costituito presso l’U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti”, con individuate specializzazioni.<br />
L’esegesi accolta è confortata anche dal fatto che la precedente formulazione del decreto, risalente al 14 settembre 1994, oltre alle strutture pubbliche indicate pure nel D.M. 28 aprile 1998, stabiliva che l’accertamento potesse essere effettuato “da singoli medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio”; tale inciso è stato soppresso dal successivo D.M. con ciò confermando la volontà del Ministro decretante di escludere che l’accertamento in parola potesse essere effettuato “da singoli medici” al di fuori delle strutture abilitate, anche ove appartenenti a ben definiti ruoli professionali astrattamente idonei a garantire l’obiettività del giudizio.<br />
Naturalmente la dichiarata eventuale esistenza di prassi difformi non ha alcuna influenza sull’interpretazione della norma scrutinata, per cui, sulla base delle esposte argomentazioni, il mezzo di gravame deve essere respinto.<br />
<strong>5.— </strong>Possono essere esaminati congiuntamente il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso, in quanto censurano tutti il convincimento espresso dai giudici del merito circa la consapevolezza del Casonato di svolgere una attività, oggetto di addebito, in “difformità al disposto normativo ed alle coerenti disposizioni datoriali”. Le doglianze sono formulate sotto forma di omesso esame di fatti decisivi, di volta in volta rappresentati dalla mancata adozione di sanzioni disciplinari in esito alla contestazione di addebito del 12 settembre 2001 (secondo motivo), dall’omesso esame dell’oggetto della diffida nella nota prot. n. 744 del 2 agosto 2006 e del complessivo contenuto della nota prot. n. 498 del 10 maggio 2006 (terzo motivo), ovvero dalla circostanza che l’attività di rilascio di certificati medici di idoneità era consentita in numerosi ambulatori privati sparsi sul territorio nazionale (quinto motivo).<br />
Orbene non c’è dubbio che l’accertamento circa la consapevolezza o meno da parte del Casonato di svolgere un’attività consentita o vietata costituisce certo una quaestio (arti affidata alla valutazione dei giudici del merito.<br />
Poiché la sentenza della Corte territoriale risulta depositata in data 22 febbraio 2013, si applica il punto n. 5) dell’art. 360, co. 1, c.p.c., nella versione di testo introdotta dall’art. 54, co. 1, lett. b), dl, n. 83 del 2012, conv. con modificazioni in I. n. 134 del 2012, la quale consente il ricorso per cassazione solo per “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.<br />
Le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014) hanno espresso su tale norma i seguenti principi di diritto: a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare &#8211; nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli arti. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. &#8211; il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.<br />
I motivi in esame risultano sicuramente inadeguati rispetto all’osservanza di tali enunciati, peraltro individuando un insieme di fatti tutti ritenuti decisivi che invece, anche per la loro pluralità, non sono affatto idonei a garantire che, ove adeguatamente valutati secondo le aspettative di parte ricorrente, avrebbero determinato, certamente e non solo probabilmente, un esito del giudizio diverso.<br />
All’evidenza si tratta di censure di merito non accoglibili in quanto attengono alla ricostruzione della vicenda storica quale effettuata dalla Corte di Appello ed alla valutazione del materiale probatorio operata dalla medesima, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito, trascurandosi che, ove il ricorrente denunci per cassazione l’insufficiente giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove, non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poiché è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile (da ultimo: Cass. n. 25927 del 2015).<br />
<strong>6.— </strong>Soffrono della medesima inadeguatezza rispetto alla novellata formulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. sia il quarto che il sesto motivo di ricorso.<br />
Il primo di essi, sebbene sotto la veste formale della violazione di norme di legge o di contratto, ancora invoca, come i precedenti già scrutinati, l’affidamento incolpevole del medico; inoltre lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte territoriale della lesione del vincolo fiduciario. Tale omesso esame della mancanza di lesione del vincolo fiduciario, unitamente all’estraneità della condotta addebitata al rapporto di lavoro con l’azienda, è poi denunciato con il sesto motivo proprio ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c..<br />
Entrambi i motivi, dunque, nella parte in cui prospettano vizi di motivazione della sentenza impugnata per omesso esame di fatti ritenuti decisivi risultano largamente inosservanti dei principi di diritto di cui a Cass., 55.U1J. n. 8053 del 2014 innanzi citati.<br />
Inoltre la questione della lesione del vincolo fiduciario per pretesa estraneità della condotta addebitata al rapporto di lavoro non risulta espressamente affrontata nella sentenza impugnata che, nel riportale i motivi di appello del Casonato, non la cita, evidentemente in proposito confermando, pur implicitamente, il giudizio già espresso dal giudice di prime cure.<br />
Come noto poi, secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, qualora una determinata questione non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto onde dar modo alla Cote di controllare ex <em>actis </em>la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004).<br />
Parte ricorrente si limita a riportare a pag. 62 del ricorso un passaggio dell’atto di appello il cui contenuto, però, non è idoneo a documentare uno specifico motivo di impugnazione avverso la decisione di prime cure sul punto, che peraltro non viene neanche riprodotta nel motivo, sicché dagli scarni dati processuali offerti non è dato sapere se la questione sia stata ed in che termini effettivamente devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado.<br />
Alla stregua delle considerazioni esposte, anche tali doglianze, quindi, non possono trovare accoglimento.<br />
<strong>7.— </strong>I motivi residui riguardano tutti il capo della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile il motivo di appello relativo alla denunciata sproporzione della sanzione espulsiva “perché nulla dice rispetto alla motivazione del Tribunale che ha riscontrato l’inesistenza di sanzioni alternative al licenziamento”.<br />
Sia il settimo motivo, che denuncia violazione di legge sotto il profilo della sproporzione tra fatto contestato e sanzione, sia il decimo, che lamenta l’omesso esame della stessa sproporzione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., sono inconferenti rispetto al <em>decisum</em> perché la Corte distrettuale non è proprio entrata nel merito della questione avendo dichiarato inammissibile in rito il motivo di gravame.<br />
Il nono mezzo di impugnazione, con il quale si eccepisce violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di sproporzione tra fatto contestato e sanzione irrogata, è chiaramente infondato perché la Corte fiorentina sul punto si è pronunciata, sebbene con una declaratoria di inammissibilità del motivo di appello.<br />
Quanto all’ottava censura con cui si denuncia appunto la violazione dell’art. 434 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per <em>error in procedendo</em> avendo la sentenza impugnata dichiarato inammissibile il motivo d’impugnazione è sufficiente rilevare che i passaggi dell’atto di appello riportati nel corpo del motivo non contengono alcuna specifica critica alla sentenza di primo grado; si limitano infatti a ribadire che “una sanzione espulsiva comminata per il rilascio di un unico certificato appare francamente del tutto sproporzionata” e che il Casonato sarebbe stato licenziato “per aver compiuto un’attività che in molte ASL del territorio nazionale nonché presso armerie, scuole guida, ecc. viene esercitata senza contestazioni di sorta”.<br />
Pertanto questa Corte, giudice del fatto processuale ed indipendentemente dalla motivazione spesa dalla sentenza impugnata (v. per tutte Cass. n. 18 del 2015), deve confermare la statuizione di inammissibilità di un motivo dì appello così concepito, in violazione dell’art. 434 c.p.c. che, nella formulazione <em>pro tempore </em>vigente ed anche prima della novella apportata dal d.i. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 dei 2012, comunque prescriveva che “il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell’impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall’art. 414”.<br />
E’ noto che sulla norma, la cui formulazione era apparsa subito come una sostanziale inversione di tendenza rispetto all’ampiezza delineata dal codice civile del 1865 nella realizzazione dell’effetto devolutivo dell’appello, si è costruita una elaborazione giurisprudenziale di particolare rilievo, inaugurata, in modo particolare, da Cass. SS. UU. n. 4991 del 1987, e proseguita con numerose altre pronunce conformi, tutte accomunate dall’idea che l’atto di appello debba contenere argomentazioni idonee ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata e che la conseguenza di tale omissione sia l’inammissibilità del gravame. Pur prescindendo da qualsiasi particolare rigore di forme, occorre comunque che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (tra le molte Cass. n. 6978 del 2013). Quindi, è inammissibile l’atto di appello che risulti totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limiti ad illustrare la tesi giuridica già esposta in primo grado. Questa Corte ha affermato in proposito che l’onere della specificazione dei motivi d’appello esige, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. (e, nel rito del lavoro, del successivo art. 434), che la manifestazione volitiva dell’appellante, indirizzata ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado, trovi un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della pronuncia impugnata; e si è aggiunto che, dovendo i motivi essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione, qualora la sentenza di primo grado sia stata impugnata con riferimento a tutte le statuizioni emesse, le ragioni sulle quali si fonda il gravame debbono essere esposte in modo da contrapporre le argomentazioni dell’appellante a quelle svolte nella medesima sentenza per incrinarne il fondamento logico &#8211; giuridico (cfr. Cass. n. 11935 del 2002 e n. 10565 del 2002; conforme Cass. n. 18/2015 cit.).<br />
Dunque il motivo di appello in esame, che non contiene alcun supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza gravata e che non contrappone adeguate argomentazioni a quelle svolte nella medesima, non si sottrae alla sanzione dell’inammissibilità già comminata dalla Corte territoriale.<br />
<strong>8.— </strong>Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.&#8232;Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.&#8232;Poiché il ricorso per cassazione risulta proposto in data 22 agosto 2013 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, cc. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. i, cc. 17, I. n. 228 del 2012.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4,100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori secondo legge.<br />
Ai sensi dell’art. 13, cc. 1 <em>quater, </em>d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.<br />
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2016.<br />
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