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	<title>Legislazione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Legislazione Archivi - Giustamm</title>
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		<title>LA NOZIONE COSTITUZIONALE DELLA FILIAZIONE: MURO DA ABBATTERE O FRONTIERA DA RISPETTARE (NELL’AMBITO DELLE TECNICHE RIPRODUTTIVE ARTIFICIALI)?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/la-nozione-costituzionale-della-filiazione-muro-da-abbattere-o-frontiera-da-rispettare-nellambito-delle-tecniche-riproduttive-artificiali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 16:03:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-nozione-costituzionale-della-filiazione-muro-da-abbattere-o-frontiera-da-rispettare-nellambito-delle-tecniche-riproduttive-artificiali/">LA NOZIONE COSTITUZIONALE DELLA FILIAZIONE: MURO DA ABBATTERE O FRONTIERA DA RISPETTARE (NELL’AMBITO DELLE TECNICHE RIPRODUTTIVE ARTIFICIALI)?</a></p>
<p>Riv. n. 11/2024 Codice ISSN: 1972-3431 Nadia Gimelli   La nozione costituzionale della filiazione: muro da abbattere o frontiera da rispettare (nell’ambito delle tecniche riproduttive artificiali)? Sommario – 1.  Il reato di maternità surrogata ed il riconoscimento della filiazione. – 2. Discrezionalità legislativa e soluzioni giurisprudenziali per il riconoscimento dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-nozione-costituzionale-della-filiazione-muro-da-abbattere-o-frontiera-da-rispettare-nellambito-delle-tecniche-riproduttive-artificiali/">LA NOZIONE COSTITUZIONALE DELLA FILIAZIONE: MURO DA ABBATTERE O FRONTIERA DA RISPETTARE (NELL’AMBITO DELLE TECNICHE RIPRODUTTIVE ARTIFICIALI)?</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-nozione-costituzionale-della-filiazione-muro-da-abbattere-o-frontiera-da-rispettare-nellambito-delle-tecniche-riproduttive-artificiali/">LA NOZIONE COSTITUZIONALE DELLA FILIAZIONE: MURO DA ABBATTERE O FRONTIERA DA RISPETTARE (NELL’AMBITO DELLE TECNICHE RIPRODUTTIVE ARTIFICIALI)?</a></p>
<p>Riv. n. 11/2024</p>
<p>Codice ISSN: 1972-3431</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Nadia Gimelli</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La nozione costituzionale della filiazione: muro da abbattere o frontiera da rispettare (nell’ambito delle tecniche riproduttive artificiali)? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sommario – 1.  Il reato di maternità surrogata ed il riconoscimento della filiazione. – 2. Discrezionalità legislativa e soluzioni giurisprudenziali per il riconoscimento dello <em>status</em> di figlio – 3. La nozione costituzionale della filiazione attraverso la genitorialità. – 4. Osservazioni conclusive.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>Il reato di maternità surrogata ed il riconoscimento della filiazione</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con l’approvazione, in via definitiva, da parte del Senato della Repubblica, il 16 ottobre scorso, al d.d.l. n. 824 avente ad oggetto modifica all&#8217;articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, rubricata “<em>Norme in materia di procreazione medicalmente assistita</em>”, la maternità surrogata, già vietata penalmente, è ora “reato universale” e pertanto punibile anche se realizzata all&#8217;estero da cittadino italiano (<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore italiano ha, così, accolto, l’auspicio fatto, non pochi mesi fa, dalla Santa Sede nel documento “<em>Dignitas infinita</em>” del Dicastero per la Dottrina della Fede, nel quale si faceva manifesta richiesta di “<em>un impegno della Comunità internazionale per proibire a livello universale tale pratica</em>” (<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>) affinché il bambino sia sempre considerato soggetto e mai oggetto di diritto.</p>
<h1 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Tuttavia, nonostante l’esplicito divieto a livello universale, sorge la necessità di garantire la continuità dello <em>status</em> familiare dei minori nati in Stati che ammettono tale pratica nei confronti del c.d. genitore d’intenzione non biologico, se cittadino italiano, soprattutto quando l’atto di riconoscimento del minore è stato rettificato all’estero con la dichiarazione della doppia maternità o paternità.</span></h1>
<p style="text-align: justify;">È assai noto come l’assenza di una disciplina specifica in merito al riconoscimento dei figli nelle unioni omoaffettive sia stata del tutto intenzionale: la legge n. 76 del 2016 (<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>) non ha offerto in argomento, nonostante le molte attese, un contributo veramente apprezzabile; è bene ricordare come la sua approvazione sia avvenuta con voto di fiducia e a condizione dello stralcio dell’art. 5 che avrebbe modificato l’art. 44, lettera b), della legge n. 184/83, estendendo alle parti di una unione civile la possibilità di chiedere l’adozione del figlio biologico o adottivo dell’altra parte.</p>
<p style="text-align: justify;">Pare importante sottolineare che, sebbene l’intenzione sottesa fosse quella di dare al testo normativo una fisionomia giuridica volta ad evitare di ricamare la disciplina delle unioni civili sul disegno dell’istituto matrimoniale, ciò non ha evitato che venisse predisposto – è stato osservato (<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>) &#8211; tutta una serie di comportamenti conformi ed in parte simili ai doveri nascenti dal matrimonio. Di contro la legge n. 76/2016 vede l’inserimento nel suo articolato (art. 20) del richiamo alla <a href="#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=2091003&amp;idUnitaDoc=6344765&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true">l. 4 maggio 1983, n. 184</a> per escluderne un’applicazione analogica, con, tuttavia, l’ulteriore precisazione ad opera del legislatore, in chiusura dello stesso comma, che « Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti ». Una disposizione è da chiedersi, inutile perché nulla aggiunge a quanto l’interprete già potrebbe fare in assenza della sua previsione oppure è di cui valorizzare il carattere di normatività, nella misura in cui le si riconosce efficacia derogatoria nei confronti delle regole civili e processuali in vigore soprattutto in materia di genitorialità e filiazione (<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Un ruolo significativo è stato pertanto assunto dalla giurisprudenza, la quale ha assolto il proprio compito apprestando tutela al minore alla luce del principio del<em> best interest</em> attraverso percorsi però non sempre lineari (<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Lo spiraglio attraverso cui dare riconoscimento all&#8217;adozione co-parentale del minore da parte del partner omosessuale del genitore è stato individuato, come vedremo meglio in seguito, nella fattispecie dell&#8217;istituto dell&#8217;adozione in casi particolari <em>ex</em> art. 44, comma 1º, lett. d) della l. n. 184 del 1983.</p>
<p style="text-align: justify;">In argomento, non può essere trascurato il fatto che la legge sulla procreazione medicalmente assistita, nei vent’anni trascorsi dalla sua approvazione, abbia subito vari interventi giurisprudenziali volti a rimuovere quelle che apparivano sostanzialmente come distonie, interne o esterne, della normativa; inalterate sono rimaste le sue coordinate di fondo (<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>): vale a dire quella di riprodurre il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una figura materna e di una paterna (<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>) e di vietare penalmente la surrogazione di maternità.</p>
<p style="text-align: justify;">Una pratica procreativa quest’ultima, che, per riprendere le parole della Corte costituzionale, «<em>offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane</em>» (<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>) per gli effetti deflagranti che essa produce sull’istituto della filiazione: nello scindere la riproduzione dalla sessualità, dissocia la genitorialità genetica, riscontrabile per uno o entrambi i committenti o donatori di gameti, dalla genitorialità uterina della gestante, che mette a disposizione il proprio utero per portare a termine la gravidanza, con gravi ripercussioni sul riconoscimento in capo a chi dovrebbe configurarsi la genitorialità giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">A sottolineare l’invalicabilità di tale limite ha provveduto la Corte di Cassazione, la quale, chiamata a pronunciarsi a Sezioni Unite, con una importante decisione, dell’8 maggio 2019, n. 12193, ha ritenuto il divieto previsto dall’art. 12, comma sesto, della citata legge 19 febbraio 2004 n. 40, qualificabile come principio di ordine pubblico e come tale ostativo al riconoscimento dell’efficacia del provvedimento straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d’intenzione munito della cittadinanza italiana (<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ma le parole della Corte, come le grida manzoniane, non sono riuscite ad impedire le sempre più numerose richieste di trascrizione degli atti di nascita dovute alle opportunità offerte dagli Stati che, diversamente del nostro, ammettono l’accesso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo anche per le coppie <em>same-sex</em> e giudicano gli accordi di “maternità per sostituzione” leciti e rilevanti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Discrezionalità legislativa e soluzioni giurisprudenziali per il riconoscimento dello <em>status</em> di figlio</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Delineato l’oggetto del contendere, vale a dire il problema della configurazione normativa del rapporto tra il minore ed il genitore intenzionale, occorre ora tracciare il quadro normativo a cui la giurisprudenza ha fatto riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">L’istituto che meglio di altri si è prestato a tale esigenza è stato, come sopra evidenziato, quello dell’adozione speciale, previsto dall’art. 44, lett. d) della legge n. 184/83, per effetto dell’interpretazione sempre più largamente estensiva del presupposto in base al quale può essere disposto (<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Sul tema è significativo riscontrare che in ambito europeo, la soluzione ha ricevuto l’avallo della Corte dei diritti dell’uomo, la quale sin da subito, nel riconoscere a ciascuno Stato ampia discrezionalità nella scelta dei mezzi con cui pervenire al necessario riconoscimento del legame di filiazione con entrambi i componenti della coppia che se ne siano presi cura, ha ritenuto adeguato a tale scopo il ricorso all’adozione del minore, “<em>a condizione però che le modalità previste dal diritto interno garantiscano l&#8217;effettività e la celerità della sua messa in opera, conformemente all&#8217;interesse superiore del bambino</em>” (<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Orientamento confermato più di recente dai giudici europei, che hanno ribadito la validità del ricorso all’istituto giuridico della adozione in casi particolari, <em>ex</em> articolo 44, comma primo, lett. d) della legge n. 184 del 1983, per attribuire rilievo al rapporto genitoriale tra un minore nato all&#8217;estero mediante surrogazione di maternità e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la Corte costituzionale, chiamata, com’era da immaginarsi, ad esaminare la legittimità dello stato civile dei bambini nati attraverso la vietata pratica della maternità surrogata, con una significativa sentenza, del 9 marzo 2021, n. 33, ritiene che il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da tale pratica debba spettare in prima battuta al legislatore, il quale discrezionalmente si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco consistenti, da un lato, nella titolarità dei doveri inscindibilmente legati all&#8217;esercizio di responsabilità genitoriali, ai quali non è pensabile che costoro possano <em>ad libitum</em> sottrarsi, e, dall’altro, non fornire incentivi anche solo indiretti a una pratica procreativa che dal nostro ordinamento è ritenuta lesiva dei diritti e della stessa dignità delle donne che, per conto di terzi, accettino di portare a termine la gravidanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Già con la decisione n. 32, emessa in pari data, il Supremo organo, consapevole che un suo intervento mirato avrebbe comportato una disarmonia nel sistema, decide di lasciare al legislatore la scelta circa la congruità dei mezzi adatti a raggiungere il fine costituzionalmente necessario di creare stabili legami affettivi del minore, nato da procreazione medicalmente assistita praticato dalle coppie dello stesso sesso, nei confronti della madre intenzionale, non senza però lanciare un monito sull’intollerabile prosecuzione che una tale inerzia comporterebbe per il vuoto di tutela che si manifesta allorquando la madre biologica nega alla madre intenzionale l’accesso all’adozione in casi particolari, a nulla rilevando un rapporto di filiazione effettivo benché consolidato nella pratica della vita quotidiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di tutelare il miglior interesse del minore, i giudici suggeriscono, a titolo esemplificativo, l’introduzione di una nuova tipologia di adozioni, che contribuisca alla pienezza dei diritti connessi alla filiazione attraverso una procedura tempestiva ed efficace.</p>
<p style="text-align: justify;">È da notare però che quando il figlio, concepito all’estero con fecondazione eterologa, nasce in Italia, la giurisprudenza non ha esitato, in assenza di un provvedimento straniero, a respingere la richiesta di rettifica dell’atto di nascita del minore in favore del genitore intenzionale (<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>), sottolineando, tuttavia, la necessità di un doveroso quando indispensabile intervento legislativo che regolamenti la materia per i numerosi profili che la problematica investe e variamente declinabili sulla base di scelte discrezionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il Giudice delle leggi, intervenuto sulla questione con la sentenza 4 novembre 2020 n. 230, il riconoscimento del diritto di entrambe le donne, unite civilmente, <em>ex</em> <em>lege</em> n. 76 del 2016, ad essere registrate come madri, non è raggiungibile attraverso il sindacato di costituzionalità, ma, viceversa, è perseguibile per via normativa: spetta, infatti, al legislatore operare il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto tenendo presente i contenuti etici ed assiologico che una scelta del genere comporta (<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel protrarsi del silenzio da parte del Parlamento, è stato compito delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia del 30 dicembre 2022, n. 38162, tornare nuovamente ad esprimersi ribadendo la necessità, per la delicatezza degli interrogativi di ordine etico che questi ambiti pongono, che sia il legislatore a farsi carico di trarre le conseguenze sul piano normativo, non potendo assumere un ruolo sostitutivo del legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">In assenza di un intervento normativo, ad avviso dei giudici, la soluzione dell’adozione particolare si profila come uno strumento potenzialmente adeguato, che non affievolisce l’interesse del minore, al fine di assicurare al nato da maternità surrogata la tutela giuridica del suo rapporto di filiazione con il genitore d’intenzione (<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">A queste affermazioni, così chiare e nette, la Corte aggiunge una precisazione importante: in particolare ricorda che la giurisprudenza non è fonte del diritto e come non sia suo compito arricchire di significato la genitorialità, il cui contenuto è ricavabile tanto dalla Costituzione che dalla normativa di rango primario nella quale è dato rinvenire le fondamentali e consolidate opzioni adottate in sede legislativa.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto pare alquanto evidente che la disamina delle numerose criticità e problematiche che le tecniche riproduttive artificiali sollevano nell’ambito del riconoscimento della bigenitorialità maschile e femminile non possano che necessariamente passare attraverso la lente costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">È indispensabile capire se sia possibile arricchire di nuovi significati il profilo contenutistico della nozione di genitorialità; e, se all’ampiezza contenutistica faccia eco il testo costituzionale, da individuare in una specifica disposizione o in un principio ad esso sotteso, al fine di dare copertura giuridica e solido fondamento a fenomeni sostanzialmente estranei alla disciplina del nostro sistema positivo oppure al fine di escluderne ogni accoglimento per la presenza, al contrario, di principi immodificabili contenuti nella Costituzione che alla filiazione dedica particolare attenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">In conseguenza di ciò all’operatore pratico del diritto si aprono due opposte prospettive interpretative riguardanti la possibile compresenza all’interno della famiglia di più figure omogenitoriali, paterne o materne, o, al contrario, ritenere che il rapporto di genitorialità si caratterizzi per una connotazione esclusivamente eterosessuale per cui vi può essere un solo padre e una sola madre.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>La nozione costituzionale della filiazione attraverso la genitorialità</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’obiettivo di portare chiarezza in una dinamica giuridica molto complessa impone necessariamente l’analisi del testo giuridico per eccellenza: la Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">In quest’ordine di idee, la questione fondamentale che si intende indagare concerne la definizione e la qualificazione giuridica dell’istituto della genitorialità dal punto di vita costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">È da chiedersi anzitutto a chi spetti tale posizione giuridica. Un primo spunto di riflessione per un orientamento soggettivo della nozione in esame può trarsi dalla lettura della disposizione che la riguarda più da vicino e da quelle che seguono nel testo costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La genitorialità trova il suo fondamento nella disposizione dell’art. 30 Cost. dove troviamo enunciati, nel primo comma, i diritti e i doveri nei confronti dei figli; in particolare nel leggere che « È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio» c’è un chiaro legame del rapporto di filiazione alla genitorialità; allo stesso modo nell’ultimo comma, laddove viene rimessa alla discrezionalità della legge ordinaria il compito di dettare le norme ed i limiti per la ricerca della paternità si ha indicazione esplicita che una delle due parti del rapporto si identifica nel padre (<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Vi sono poi ulteriori norme che ne specificano la nozione, integrando il contenuto in relazione a particolari situazioni giuridiche. Nelle prescrizioni costituzionali che seguono, fra di esse, prima fra tutte, è anzitutto da considerare l’art. 31, comma 2°, stabilisce che la Repubblica protegge la maternità; inoltre, la disposizione dell’art. 37, comma 1°, seconda parte, impone che le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l’adempimento della sua essenziale funzione familiare; la stessa disposizione esige che sia assicurata alla madre lavoratrice ed al bambino una speciale adeguata protezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Norme queste che si fondano – è stato posto in risalto – sull’evidente presupposto che la maternità sia una prerogativa tipicamente femminile ed esplicitano che l’altra figura genitoriale è senza ombra di dubbio la madre (<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni in esame della Carta, che prendono in considerazione la maternità e la paternità, offrono elementi sicuri per cogliere che la prospettiva costituzionale si innova sul presupposto della necessaria diversità sessuale dei genitori, questo perché la genitorialità, da cui scaturisce il rapporto di filiazione, rappresenta, e lo stesso può predicarsi per altri istituti presenti in Costituzione, una nozione giuridica presupposta (<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>); ed in presenza di questa, l’attività interpretativa deve, soprattutto nei casi di maggiore incertezza, ricomporre a sistema le norme del nostro ordinamento tenendo conto del fatto che a dare pienezza di significato contribuisce anche la normazione sotto-ordinata vigente all’epoca della Costituzione,  evitando, tuttavia, per quanto possibile, di effettuare una lettura invertita della fonti (<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>). Lo studioso e l’operatore pratico del diritto, nell’affrontare questo tipo di problemi, non può procedere se non realizzando un coordinamento sistematico delle norme esistenti nell’ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">A livello di legislazione ordinaria, la sede dove troviamo più riferimenti è il Codice civile, qui la genitorialità viene tratteggiata come «unione di paternità e maternità» (<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>) attraverso un linguaggio prescrittivo “sessuato” tanto più evidente nelle disposizioni che regolano il matrimonio, ma anche nella disciplina del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio. Fra le prime, solo per citarne alcune: l’art. 231 in merito alla presunzione di paternità del marito, l’art. 243-bis prescrive che l’azione per il disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo; così anche l’art. art. 244 in ordine ai termini dell&#8217;azione di disconoscimento della paternità da parte della madre o del marito, ancora l’art. 246 stabilisce la trasmissibilità dell&#8217;azione di disconoscimento se il presunto padre o la madre sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine stabilito; l’art. 247 afferma il necessario litisconsorzio nel giudizio di disconoscimento che vede coinvolti il presunto padre, la madre ed il figlio. Tra le seconde si segnala anzitutto l’art. 250 che prescrive che il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall&#8217;articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all&#8217;epoca del concepimento; l’art. 262, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio dispone che se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. L’art. 263 prescrive per l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, l’ammissibilità della prova per la madre, che abbia effettuato il riconoscimento, di aver ignorato l&#8217;impotenza del presunto padre. Di maggiore importanza è la presenza dell’art. 269 rubricato “Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità” dove si legge che la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. A suo corredo, l’art. 273 stabilisce che l&#8217;azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità può essere promossa, nell&#8217;interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall&#8217;articolo 316 o dal tutore. Ulteriormente, l’art. 480 c.c. secondo cui il giudice tutelare nella scelta per l’amministrazione di sostegno, deve preferire il padre e la madre; le norme che disciplinano la successione dei figli al padre ed alla madre e viceversa ai sensi degli artt. 566 e 568, e sempre al padre ed alla madre spetta l&#8217;amministrazione dei beni in caso di chiamata all&#8217;eredità di un concepito ai sensi dell’art. 643, co. 2, c.c., nonché, in ultimo, la responsabilità aquiliana ex art. 2048 c.c. per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minorenne non emancipato.</p>
<p style="text-align: justify;">Altri riferimenti alla donna madre e al padre del concepito sono presenti nella legge del 22 maggio 1978 n. 194 che disciplina l’interruzione volontaria della gravidanza (art. 5). In materia di procreazione medicalmente assistita, l’accesso a tale pratica è consentita, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, alle sole “coppie di sesso diverso, coniugate o conviventi”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancor più stringente la disposizione relativa alla procedura di adozione contenuta nell’art. 6 della legge n. 184/1983, dal titolo «Diritto del minore a una famiglia», così come modificata dalla legge n. 149 del 2001. Soggetti legittimati a presentare domanda per l&#8217;adozione ordinaria sono solo le coppie legate da un rapporto matrimoniale, formate pertanto da persone di sesso diverso.</p>
<p style="text-align: justify;">Da una meditata lettura di queste norme e del loro combinato disposto nasce, quindi, la convinzione che il riconoscimento costituzionale della filiazione nel nostro ordinamento è necessariamente vincolato alla sua venuta ad esistenza all’interno di un rapporto eterosessuale tra le parti dove entrambe contribuiscono con il proprio patrimonio genetico alla nascita di un nuovo soggetto di diritto. Laddove tuttavia ciò non sia possibile, attesa l’ammissibilità del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, per l’attribuzione della paternità come della maternità, acquista rilievo  il  concetto  di  volontarietà  del  comportamento  vale a dire l’assunzione di responsabilità in ordine alla genitorialità, così da  attribuire  la  maternità  e  la  paternità  a  quei  genitori  che, indipendentemente  dal  loro  apporto  genetico,  abbiano  voluto  il  figlio accettando  di  sottoporsi  alle  regole  deontologiche  e  giuridiche  che disciplinano l’istituto in parola, per cui viene precluso  il  disconoscimento  della  paternità  e  dell’anonimato  della madre (art. 9, commi 1 e 2).</p>
<p style="text-align: justify;">Dal divieto di maternità surrogata <em>ex</em> art. 12, comma 6 della citata legge n. 40 del 2004 si ha ulteriore conferma che, in assenza del contributo genetico, la gestazione e il parto, per una scelta di diritto positivo, rappresentano elementi imprescindibile per il riconoscimento del rapporto di filiazione nei confronti della madre; mentre per il padre assume rilievo il consenso come presupposto fattuale o formale della paternità.</p>
<p style="text-align: justify;">Non ci si deve, pertanto, meravigliare che il testo costituzionale abbia volutamente fatto riferimento alla differenza sessuale dei ruoli nell’evento della procreazione (<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>) nella loro dimensione naturalistica, quel che è da sottolineare riguarda, invece, l’ammissibilità al ricorso a tecniche procreative che, esulando dalla naturalità, sono strettamente condizionate, per il riconoscimento automatico all’interno del nostro ordinamento, all’esistenza di un legame genetico o biologico con almeno uno degli aspiranti genitori, di sesso diverso (<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Per risolvere l’interrogativo posto all’inizio del presente saggio, possiamo affermare che non c’è alcun muro da abbattere, ma, al contrario, una frontiera da rispettare: quella costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il concetto di genitorialità presupposto in Costituzione ed esplicitamente assunto negli articoli come sopra individuati si pone come limite insuperabile, perché vincolato da una esegesi normativa che ne presuppone la necessaria diversità sessuale sia per quella adottiva e non di meno per quella biologica condizionata ulteriormente per la madre anche all’evento del parto, da intendersi come sintesi di apporto genetico e gestazione (<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il quadro tracciato porta, pertanto, a ritenere non persuasivo la tendenza di quella parte della giurisprudenza che ha finito per scardinare il modello costituzionale ricostruito riconoscendo, in tema di doppia maternità,  non solo il rapporto di filiazione tra il minore e la madre che non lo ha partorito, ma ha donato l’ovulo poi fecondato e impiantato nell’utero della moglie;  ma successivamente accogliendo anche la richiesta di rettificazione o sostituzione dell’atto di nascita formato all’estero, in origine trascritto nei registri dello stato civile italiano  come figlio di colei che lo ha partorito, al fine di aggiungere la seconda madre con cui il nato difettava di qualsiasi legame biologico per effetto del consenso espresso in sede di inseminazione eterologa, anche se tale pratica è stata realizzata al di fuori dei confini nazionali, aggirando il requisito soggettivo dell’eterosessualità (<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Osservazioni conclusive</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Per la Costituzione la genitorialità è prima di tutto generatività biologica della coppia; la previsione che si possa costituire per legge uno <em>status filiationis </em>non conforme alla verità della procreazione (<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>)  ricavabile dalla della riserva posta a conclusione dell’art. 30 Cost., che garantisce lo <em>status</em> di genitore legale, è una conferma del fatto che il riconoscimento automatico del rapporto genitoriale nei confronti di colui il quale è privo di legame genetico trova un ostacolo insormontabile nell’art. 29 Cost. dove, nel disegno dei Costituenti l’automaticità del rapporto di filiazione è stato previsto e ancorato all’elemento della naturalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è senza significato che nel contesto dell’art. 30 Cost. i doveri genitoriali seguano la previsione della famiglia; a ben riflettere, infatti, la nascita di un figlio ha luogo in presenza di quella naturalità riconosciuta e predicata nel 1° co. della disposizione in parola.</p>
<p style="text-align: justify;">Finché, pertanto, il legislatore continuerà a farsi spettatore inerte delle dinamiche sociali, l’istituto dell’adozione resta al momento l’unico strumento giuridico capace di rendere possibile una genitorialità non fondata per entrambi gli aspiranti tali sul legame biologico.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>([1]) All’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 nel disporre che «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro», è stato aggiunto il seguente periodo: «Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all&#8217;estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"></a>([2]) Nel documento, approvato da Papa Francesco lo scorso 25 marzo e pubblicato l’8 aprile, redatto in sette lingue, si legge in particolare al punto n. 48 che «<em>La Chiesa, altresì, prende posizione contro la pratica della maternità surrogata, attraverso la quale il bambino, immensamente degno, diventa un mero oggetto. A questo proposito, le parole di papa Francesco sono di una chiarezza unica: “la via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non può essere soppressa, né diventare oggetto di mercimonio. Al riguardo, ritengo deprecabile la pratica della cosiddetta maternità surrogata, che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono e mai l’oggetto di un contratto. Auspico, pertanto, un impegno della Comunità internazionale per proibire a livello universale tale pratica”</em>»<em>. </em></p>
<ol style="text-align: justify;" start="49">
<li>«<em>La pratica della maternità surrogata viola, innanzitutto, la dignità del bambino. Ogni bambino, infatti, dal momento del concepimento, della nascita e poi nella crescita come ragazzo o ragazza, diventando adulto, possiede infatti una dignità intangibile che si esprime chiaramente, benché in modo singolare e differenziato, in ogni fase della sua vita. Il bambino ha perciò il diritto, in virtù della sua inalienabile dignità, di avere un’origine pienamente umana e non artificialmente indotta, e di ricevere il dono di una vita che manifesti, nello stesso tempo, la dignità di chi dona e di chi riceve. Il riconoscimento della dignità della persona umana comporta, inoltre, anche quello della dignità dell’unione coniugale e della procreazione umana in tutte le loro dimensioni. In questa direzione, il legittimo desiderio di avere un figlio non può essere trasformato in un “diritto al figlio” che non rispetta la dignità del figlio stesso come destinatario del dono gratuito della vita</em>».</li>
<li>50<em>. “La pratica della maternità surrogata viola, nel medesimo tempo, la dignità della donna stessa che ad essa è costretta o decide liberamente di assoggettarvisi. Con tale pratica, la donna si distacca del figlio che cresce in lei e diventa un semplice mezzo asservito al guadagno o al desiderio arbitrario di altri. Questo contrasta in ogni modo con la dignità fondamentale di ogni essere umano e il suo diritto di venire sempre riconosciuto per sé stesso e mai come strumento per altro”</em>. Il testo integrale è consultabile all’indirizzo https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/04/08/0284/00588.pdf.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"></a>([3]) Per un commento v. B. GRASSO, <em>La &#8220;stepchild adoption&#8221;, tra legislatore e diritto vivente,</em> in <em>Libero Osservatorio Del Diritto, </em>2017, n. 3, 3 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"></a>([4]) Per L. Giacomelli, <em>Tutela dei minori e pragmatismo dei giudici: verso il riconoscimento delle “nuove” forme di filiazione e genitorialità</em>, <em>cit.</em>, 556, per molti profili, le differenze tra matrimonio e unioni civili sono solo nominali, non di contenuto, dall’altro lato il venir meno dell’obbligo di fedeltà dei contraenti l’unione non è di poco conto. In particolare, rileva E. Bilotti, <em>Convivenze, unioni civili, genitorialità, adozioni</em>, in <em>Dir. fam. e pers.</em>, n. 3, 2017, 870 ss., partic. nota 66, come l’assenza del dovere di fedeltà tra le parti dell&#8217;unione civile sia particolarmente significativa per cogliere la reale differenza che intercorre tra l&#8217;unione civile e il matrimonio, sostanziandosi, il primo, proprio nell&#8217;essere un rapporto fondato su una promessa di fedeltà “per sempre” mentre, il secondo, su una semplice promessa di assistenza morale e materiale, che rimane nella piena disponibilità dei suoi protagonisti. Secondo l’A. “<em>la promessa di fedeltà, in cui si sostanzia il matrimonio, è espressione della volontà dei coniugi di un&#8217;unione piena di vite, un&#8217;unione che implica anzitutto la reciproca dedizione dei corpi, ma che va ben al di là di essa, senza peraltro ridursi a mero sostegno morale e materiale reciproco. In fondo, ciò che sostanzia il coniugio è l&#8217;unione di vite, il reciproco dono di sé all&#8217;altro. Ed è appunto in considerazione di ciò che il vincolo coniugale è “per sempre”, aspira naturalmente a una garanzia di stabilità ab externo, sottraendosi alla disponibilità dei suoi protagonisti e configurandosi come status</em>”. Sottolinea inoltre l’A. come anche un rapporto di coppia non coniugale, e dunque anche un rapporto di coppia tra due persone dello stesso sesso, pur potendo essere vissuto dai suoi protagonisti come impegno reciproco di esclusiva dedizione sessuale ed affettiva, e dunque come patto che fonda un&#8217;unione di vite, tuttavia, nell&#8217;ottica del legislatore del 2016, un impegno di questo tipo non è destinato ad assumere rilevanza come tale per l&#8217;ordinamento, ma rilevare semmai come impegno di assistenza morale e materiale, non come patto coniugale. Questo tipo di rilevanza è riservata solo all&#8217;unione di un uomo e di una donna. <em>Contra</em> A. Ruggeri, <em>Unioni civili e convivenze di fatto: “famiglie” mascherate? (Nota minima su una questione controversa e sulla sua discutibile risoluzione da parte della legge n. 76 del 2016)</em>, in <em>Consulta online</em>, 2016, 259 e P. Zatti, <em>Introduzione al Convegno</em>, in <em>Nuova giur. civ. comm.</em>, 2016, II, 1663-1664 ad opinione dei quali il dovere di fedeltà sarebbe solo una particolare sfaccettatura o un ulteriore tassello dell&#8217;obbligo di assistenza e di collaborazione. V. inoltre E. FALLETTI, <em>Quando l&#8217;assenza è più forte di una presenza: lo stralcio del dovere di fedeltà tra matrimonio e unione civile</em>, in <em>GenIUS, </em>2016, n. 2, 10.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5"></a>([5]) Sulla normatività delle disposizioni inutili v. specificamente P. GROSSI, <em>Premesse per uno studio sistematico delle fonti del diritto</em>, Torino, 2008, 107 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6"></a>([6])  L. GIACOMELLI, <em>Tutela dei minori e pragmatismo dei giudici: vero il riconoscimento delle “nuove forme” di filiazione e genitorialità,</em> <em>Rivista AIC</em>, n. 3, 2018, 553.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7"></a>([7]) È stata infatti la Corte costituzionale che con le sue decisioni ha contribuito a ridisegnare il volto della legge sulla procreazione medicalmente assistita concretizzando il potere di concepire un figlio sia nei confronti di una coppia eterosessuale cui sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità assolute ed irreversibili, sia nei confronti delle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili. In particolare, con la sentenza n. 162 del 2014 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita. Si è osservato in particolare come la Costituzione non ponga una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli; tuttavia, il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, che si realizza attraverso l’istituto dell’adozione, vale a dire indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente considerata dall’ordinamento giuridico, in applicazione di principi costituzionali. Nella decisione viene inoltre sottolineata la possibilità di limitare la libertà di diventare genitori e di formare una famiglia, ma precisando che tali limiti non possono consistere in un divieto assoluto, a meno che lo stesso non sia l’unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale. In questa stessa sentenza, la Corte costituzionale ha invece ritenuto legittimo il divieto, previsto dall’articolo 12, comma 6, della legge in questione, del ricorso alla maternità surrogata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per un’analisi v. A. D’ALOIA, <em>Quel che resta della legge 40</em>, in <em>Biolaw Journal</em>, n. 2, 2014, 1 ss; M. D’AMICO, <em>L’incostituzionalità del  divieto assoluto della c.d. fecondazione eterologa</em>; ivi, 13 ss.; I. RIVERA, <em>Quando il desiderio di avere un figlio diventa un diritto: il caso della legge n. 40 del 2004 e della sua (recente) incostituzionalità</em>, <em>ivi</em>, 37 ss.; C. TRIPODINA, <em>Il “diritto” a procreare artificialmente in Italia: una storia emblematica, tra legislatore, giudici e Corti</em>, <em>ivi</em>, 67 ss.; S. AGOSTA, <em>L’anabasi (tra alterne fortune) della fecondazione eterologa a dieci anni dalla l. n. 40/2004</em>, <em>ivi</em>, 89 ss.; G. CAPIZZI, <em>Questioni vecchie e nuove su </em><em>status filiationis</em> <em>e PMA. Breve cronistoria</em>,<em> ivi</em>, 111 ss.; M. CASINI, C. CASINI, <em>Il dibattito sulla PMA eterologa all’indomani della sentenza costituzionale n. 162 del 2014. In particolare: il diritto a conoscere le proprie origini e l’“adozione per la nascita”</em>, <em>ivi</em>, 135 ss.; B. SALONE, <em>Figli su commissione: profili civilistici della maternità surrogata in Italia dopo la legge 40/2004</em>,<em> ivi</em>, 157 ss.; M. CITTÀ, <em>Mamma, ho perso la cicogna! (Dialogo intorno all’inesistente diritto contro l’esistenza)</em>, <em>ivi</em>, 185 ss. In tal senso, pure A. MORRONE, <em>Ubi scientia ibi iura</em>, in <em>Consulta Online</em>, G. SORRENTI, <em>Gli effetti del garantismo competitivo: come il sindacato di legittimità costituzionale è tornato al suo giudice naturale (a margine di Corte cost., sent. n. 162/2014)</em>, ivi. Sul punto, v. ancora G. D’AMICO, <em>La Corte e il peccato di Ulisse nella sentenza n. 162 del 2014</em>, in www.forumcostituzionale.it (5 marzo 2015); A. RUGGERI, <em>La Consulta apre all’eterologa ma chiude, dopo averlo preannunziato, al “dialogo” con la Corte Edu</em>, ivi; S. PENASA, <em>Nuove dimensioni della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica come parametro della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifico</em>, ivi; P. VERONESI, <em>La legge sulla procreazione assistita perde un altro “pilastro”: illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa</em>, ivi. In oggetto, pure F. GIRELLI, <em>Bastano le garanzie interne per di-chiarare l’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa</em>, in questa <em>rivista</em>, n. 3/2014, p. 599 ss.; F. PERRINI, <em>La legge 40/2004: la sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale e i principali orientamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo</em>, ivi, 603 ss. nonché C. CASONATO, <em>La fecondazione eterologa e la ragionevolezza della Corte</em>, in www.confronticostituzionali.eu; M. G. RODOMONTE, <em>È un diritto avere un figlio?</em>, ivi.; V. BALDINI, <em>Diritto alla genitorialità e sua concretizzazione attraverso la PMA di tipo eterologo</em>, in www.dirittifondamentali.it; A. CIERVO, <em>Una questione privata (e di diritto interno). La Consulta dichiara incostituzionale il divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo</em>, in https://diritti-cedu.unipg.it; V. TIGANO, <em>La dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di fecondazione eterologa: i nuovi confini del diritto a procreare in un contesto di perdurante garantismo per i futuri interessi del nascituro</em>, in www.penalecontemporaneo.it; L. VIOLINI, <em>La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione</em>, in <em>Rivista AIC, </em>n. 2, 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo la Corte costituzionale, con la sentenza del 24 luglio 2023, n. 161, si è espressa per l’irrevocabilità del consenso prestato dall’uomo dopo la fecondazione dell’ovulo ma prima dell’impianto dell’embrione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8"></a>([8]) Cfr. la pronuncia del 23 ottobre 2019, n. 221, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto pienamente legittimo il divieto di procreazione assistita per le coppie omosessuali. Cfr. I. BARONE, <em>La Legge n. 40 del 2004 al vaglio della Corte costituzionale per l&#8217;accesso alla PMA da parte di una coppia formata da due donne</em>, in <em>Fam. e dir., </em>2018, n. 12, 1097-1111; S. STEFANELLI, <em>Omoaffettività femminile ed esclusione dalle tecniche di PMA</em>, in <em>Ilfamiliarista.it</em>, 2018.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Cfr. la sentenza della Corte cost. n. 272 del 18 dicembre del 2017. Rileva A. Morace Pinelli, <em>Le persistenti ragioni del divieto di maternità surrogata e il problema della tutela di colui che nasce dalla pratica illecita. In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite</em>, in <em>Famiglia e diritto</em>, n. 12, 2022,  1179, che “<em>indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito/solidale della singola pratica procreativa, si assiste ad una inammissibile oggettivazione/mercificazione del corpo della donna, strumentalizzato per appagare il desiderio di genitorialità dei committenti, e alla reificazione del minore, gestito alla stregua di un bene, il cui destino è segnato dalle clausole di un atto d’autonomia privata: il contratto di maternità surrogata. È, dunque, lesa anche la dignità del nascituro</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una coppia di uomini unita in matrimonio in Canada, divenuti genitori di due minori mediante procreazione medicalmente assistita e surrogazione di maternità, a seguito del reperimento di una donatrice di ovociti e di un&#8217;altra donna disposta a sostenere la gravidanza, al fine di ordinare la trascrizione negli atti di nascita da parte dell&#8217;ufficiale di stato civile del Comune di Trento. Il primo provvedimento giudiziale, con cui il Giudice canadese aveva riconosciuto che la gestante non era genitrice dei minori e che l&#8217;unico genitore era il genitore biologico, era regolarmente trascritto in Italia; oggetto qui di impugnazione è la successiva statuizione della Corte di Appello di Trento che ordina la trascrizione del provvedimento della Superior Court of Justice dell&#8217;Ontario (Canada), con cui era stata riconosciuta la cogenitorialità del genitore d’intenzione. Per il testo della sentenza cfr. in <em>Foro it</em>., 2019, 6, I, 1951, con nota di G. Casaburi; <em>ivi</em>, 12, I, 4027, con nota di G. Luccioli. Sulla pronuncia cfr., <em>inter alia</em>, G. Perlingieri, <em>Ordine pubblico e identità culturale. Luci e ombre nella recente pronuncia delle Sezioni Unite in tema di c.d. maternità surrogata</em>, in <em>Dir. succ. fam.</em>, 2019, 2, 337 ss.; G. Recinto, <em>La decisione delle Sezioni unite in materia di c.d. maternità surrogata: non tutto può e deve essere ‘filiazione&#8217;</em>, <em>ivi</em>, 347 ss.; A. Valongo, <em>Gestazione per altri e ordine pubblico internazionale &#8211; la c.d. “filiazione omogenitoriale” al vaglio delle Sezioni unite della Cassazione</em>, in<em> Giur. it.</em>, 2020, 3, 543; M. Bianca,<em> La tanto attesa decisione delle sezioni unite. Ordine pubblico versus superiore interesse del minore</em>, in<em> Familia</em>, 2019, 369 ss.; U. Salanitro, <em>Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di maternità, in Nuova giur. civ. comm.</em>, 2019, 4, 737; G. Ferrando,<em> I bambini prima di tutto. Gestazione per altri, limiti alla discrezionalità del legislatore, ordine pubblico</em>, <em>ivi</em>, 815; della stessa A., <em>Maternità per sostituzione all&#8217;estero: le Sezioni unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell’atto di nascita. Un primo commento</em>, in <em>Fam. dir.</em>, 2019, 7, 653; M. Winkler,<em> Le Sezioni unite sullo statuto giuridico dei bambini nati all&#8217;estero da gestazione per altri: punto di arrivo o punto di partenza?</em>, in <em>Corr. giur.</em>, 2019, 10, 1198; M. Dogliotti, <em>Le Sezioni unite condannano i due padri e assolvono le due madri</em>, <em>Fam. dir.</em>, 2019, 7, 653; V. F. Paruzzo, <em>&#8220;Status filiationis&#8221; e assenza di legame genetico. La Corte d’Appello di Trento riconosce la validità del certificato di nascita di due gemelli nati in seguito al ricorso alla maternità surrogata da parte di due uomini,</em> in <em>Osservatorio costituzionale, </em>2017, n. 2, 14 s.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11"></a>([11]) In particolare, l’impossibilità di procedere ad affidamento preadottivo è stato inteso dalla giurisprudenza, secondo un orientamento ormai consolidato, come impossibilità “di diritto” e non semplicemente “di fatto” al fine di consentire l’adozione anche nei casi in cui si registri la presenza di un soggetto, il genitore biologico, esercente la responsabilità genitoriale che ha cura del minore, e  impedisce pertanto di far accertare nei fatti lo stato di abbandono e/o disporre l’affidamento preadottivo; un forma di adozione c.d. “mite” che non comporta la decadenza automatica dalla responsabilità genitoriale e non è idonea a dar vita allo  <em>status</em> di cui all’art. 315 c.c. Cfr. G. De Cristofaro, <em>Le “unioni civili” fra coppie dello medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1°-34° del comma 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, integrata dal d. lgs. 19 gennaio 2017, n. 5</em>, <em>Nuove leggi civ. comm.</em>, 2017, 121-122, L. Lenti, <em>Unione civile, convivenza omosessuale e filiazione</em>, <em>ivi</em>, 2016, 1711; La soluzione a tale problematica, ritenuta pienamente conforme alla <em>ratio</em> della legge, che vede come principio guida il perseguimento del massimo benessere del bambino in ogni decisione che lo coinvolge, ha avuto inizio con la pronuncia del Tribunale per i minorenni di Roma, n. 299/2014, poi confermata da Cass. sent. n. 12962 del 2016. Per un approfondimento cfr. M. FARINA, <em>Adozione in casi particolari, omogenitorialità e superiore interesse del minore</em>, in <em>Nuova giur. civ. comm.</em>, nn. 7-8, 2016, 976 ss. e G. CURCIO, L. TROVATO, <em>L’utilizzo dell’art. 44, comma 1, lett. d) della legge n. 184/1983 nei casi di omogenitorialità: le ragioni del sì</em>, in <em>Minori giustizia</em>, n. 1, 2017, 153-159. In senso critico cfr. A. ARAGNO, <em>L’utilizzo dell’art. 44, comma 1, lett. d) della legge n. 184/1983 nei casi di omogenitorialità: le ragioni del no</em>, <em>ivi</em>, 146-152. G. FERRANDO, <em>Il problema dell’adozione del figlio del partner. Commento a prima lettura della sentenza della Corte di Cassazione n. 12962 del 2016</em>, in <em>Nuova giur. civ. comm.</em>, n. 9, 2016, 1213 ss.; S. STEFANELLI, <em>Adozione del figlio del partner nell’unione civile</em>, in <em>GenIUS</em>, n.2, 2016, 102; G. CASABURI, <em>L&#8217;adozione omogenitoriale e la Cassazione: il convitato di pietra (Nota a Cass. 22 giugno 2016, n. 12962)</em>, in <em>Foro It.</em>, 2016, 2342; M. GATTUSO, A. SCHILLACI, <em>Il dialogo fra le corti minorili in materia di stepchild adoption</em>, in www.articolo29.it, 2017, I. MASSA PINTO, <em>Unione omosessuale e adozione: chi decide</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. n. 4, 2016. Così anche Cass. n. 9373/2018 che ha cura di mettere in evidenza come l&#8217;adozione in casi particolari, di cui all&#8217;art. 44, 1° comma, lett. d), l. 184/83, c.d. ‘mite’, risponde all&#8217;esigenza di assicurare il rispetto del preminente interesse del minore al fine di salvaguardare, in concreto, la continuità affettiva ed educativa dei legami in atto dello stesso con i soggetti che se ne prendono cura. Tuttavia, di recente, con Cass. n. 14007/2018<strong>, </strong>si è andato ben “oltre” l’assetto così predisposto, dichiarando l&#8217;efficacia nel nostro paese di provvedimenti stranieri di adozione piena in favore di coppie omosessuali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. il Parere consultivo emesso dalla Corte EDU il 10 aprile 2019, paragrafo 53 nonché Corte EDU, sentenza 16 luglio 2020, <em>D. c. Francia</em>, paragrafo 51.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo del 22 giugno 2023 &#8211; Ricorso n. 10810/20 &#8211; Causa <em>Bonzano e altri c. Italia</em> e sentenza della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo del 31 agosto 2023 &#8211; Ricorso n. 47196/21 &#8211; Causa <em>C c. Italia</em>. È da notare come l’interesse superiore del minore resta pur sempre centrale nelle argomentazioni dei giudici europei, che espressamente ritengono debba essere perseguito, in primo luogo, nei confronti del genitore biologico, garantendo il riconoscimento del legame di filiazione in modo da evitare che il bambino sia mantenuto a lungo nell&#8217;incertezza giuridica. La Corte, nell’applicare i principi elaborati in materia, osserva, in particolare, che, se la legge italiana non ne permette la trascrizione, l’impossibilità non è però generale e assoluta: alla negata automaticità, che si vorrebbe, prevede un’alternativa garantendo la possibilità di riconoscere giuridicamente il bambino attraverso l’adozione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14"></a>([14]) Così di recente Cass. civ., sez. I, 08 gennaio 2024, n. 511 e Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 2024, n. 4448.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15"></a>([15]) Oggetto di questione di legittimità costituzionale della sentenza della Corte cost. del 4 novembre del 2020, n. 230, è la parte dell’art. 1 comma 20 della legge sulle unioni civili &#8211; in cui la tutela delle coppie di donne unite civilmente è circoscritta ai “soli diritti … e doveri nascenti dall’unione civile” &#8211; e quella dell’art. 29 comma 2 del D.P.R. 396 del 2000 – che consente di indicare come genitore solo quello “legittimo” o quelli che hanno dato il consenso ad essere nominati e non anche le donne unite civilmente tra loro, che hanno fatto ricorso (all’estero) a procreazione medicalmente assistita. Osserva, in particolare, la Consulta come la scelta operata dal legislatore del 2016 è stata quella di riconoscere piena dignità di vita familiare alle coppie omosessuali, rendendo loro applicabili le norme in materia matrimoniale ma non quelle relative al rapporto di filiazione, non escludendosi, tuttavia, la «<em>capacità della donna sola, della coppia omosessuale e della coppia eterosessuale in età avanzata, di svolgere validamente anch’esse, all’occorrenza, le funzioni genitoriali</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16"></a>([16]) La valorizzazione di tale istituto si giustifica alla luce della pronuncia di legittimità costituzionale del 24 febbraio 2022, n. 79 che ha mitigato una delle criticità che erano state sollevate nei suoi confronti facendo venir meno un ostacolo all’effettività della tutela da lui offerta: anche l’adozione del minore in casi particolari produce ora effetti pieni e fa nascere relazioni di parentela con i familiari dell’adottante.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel medesimo ordine di idee, è importante sottolineare come il Collegio abbia cura di rilevare l’erronea convinzione di realizzare il miglior interesse del minore attraverso l’automatico riconoscimento del rapporto di filiazione del nato da maternità surrogata, ritenendo, al contrario, più funzionale ad attuare l’aspirazione degli adulti ad avere un figlio a tutti i costi. Una pretesa questa che non ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento. Il rifiuto alla trascrivibilità automatica del provvedimento giudiziario straniero non deve essere inteso, ha cura di precisare la Corte, come la volontà di cancellare, né tanto meno voltare le spalle al nato, che non è mai un disvalore. L’orientamento espresso è stato confermato più di recente da Cass. sez. civ. I, 3 gennaio 2024, n. 85 e Cass. sez. civ. I, del 21 settembre 2023, n. 26967.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17"></a>([17]) Osserva P. BARILE, <em>Eguaglianza dei coniugi e unità della famiglia</em>, in <em>Scritti di diritto costituzionale, </em>Padova, 1967, 175, che al limite posto dalla Costituzione “<em>ne va aggiunto un altro, desumibile al lume del buon senso, e che si basa</em> <em>sulla differenziazione di sesso fra i due coniugi</em>”. Rileva inoltre P. Grossi, nel saggio <em>Lineamenti di una disciplina della famiglia</em>, in <em>Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni</em>, Padova, 2008, 169, come il rapporto e l’intimità che caratterizza la società familiare debba trattarsi di una sessualità secondo natura e non contro di essa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18"></a>([18]) V. P. GROSSI, <em>Alcune considerazioni in merito al problema della tutela giuridica del concepito</em>, in <em>Arch. giur.</em>”<em>Filippo Serafini</em>”, 2005, 617-619.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19"></a>([19]) Cfr. K. ENGISH, <em>Introduzione al pensiero giuridico</em>, versione italiana a cura di A. Baratta, Milano 1970, 173. V. inoltre A. D’ATENA, <em>La libertà interpretativa del giudice e l’intangibilità del “punto di diritto” enucleato dalla Cassazione</em>, in <em>Giur. cost.</em>, 1970, partic. 754, nota 45; sulla caratteristica di irrinunziabilità al diritto di libertà cfr. P. GROSSI, <em>I diritti di libertà ad uso di lezioni</em>, I, 1, Torino 1991, 287, nota 8.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20"></a>([20]) Sulla problematica relativa alla lettura di norme di legge ordinaria e Costituzione cfr. P. GROSSI, <em>Alcune considerazioni in merito al problema della tutela giuridica del concepito</em>, <em>cit.</em>, 615-616.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21"></a>([21]) R. SENIGALLIA, <em>Genitorialità tra biologia e volontà. Tra fatto e diritto, essere e dover essere</em>, in <em>Europa e Diritto Privato</em>, n. 3, 2017, 952.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22"></a>([22]) Per quanto rozzo sia l’argomento naturalistico, rileva E. GIACOBBE, <em>Due non è uguale a uno più uno. Bigenitorialità e rapporti omoparentali</em>, in <em>Dir. fam pers</em>., n. 1, 2019, 233 ss. , “<em>piaccia o non piaccia, il diritto qualifica i fatti, non li crea</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23"></a>([23]) Si veda in particolare la vicenda italiana che ha visto coinvolti i coniugi Paradiso e Campanelli privi entrambi di legame biologico con il minore nato da maternità surrogata. Per un’analisi, fra i tanti contributi v. I. ARNÒ, <em>La Grande Chambre si pronuncia sul caso Paradiso e Campanelli: niente condanna per l’Italia, ma ancora dubbi in tema di maternità surrogata</em>, in http://rivista.eurojus.it; G. MILIZIA, <em>Nessuna famiglia senza legami di sangue né lunga convivenza: sì all’allontanamento del bimbo</em>, in www.dirittoegiustizia.it; D. RUSSO, <em>La sentenza della Grande Camera CEDU nel caso “Paradiso e Campanelli c. Italia” sulla tutela della vita privata e familiare in un caso di maternità surrogata</em>, in <em>Osserv. sulle fonti</em>, n. 1, 2017, 1 ss.; F. ROMEO, <em>Surrogazione di maternità all&#8217;estero e ordine pubblico internazionale</em>, in <em>Giurisprudenza italiana, </em>2018, n. 4, 835 ss.; M. BOCCHI, <em>I casi &#8220;Hutchinson&#8221; e &#8220;Paradiso Campanelli&#8221;: la Grande camera riscrive il diritto della Convenzione europea</em>, in <em>Quaderni costituzionali, </em>2017, n. 2, 442 ss.; E. BRUGIOTTI, <em>Un difficile bilanciamento di interessi e un dialogo forse mancato con le Corti italiane: riflessioni a margine della pronuncia della Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell&#8217;uomo del 24 gennaio 2017</em>, in <em>Rassegna dell&#8217;avvocatura dello Stato, </em>2017, n. 1, 9 ss.; E. FALLETTI, <em>Vita familiare e vita privata nel caso Paradiso e Campanelli di fronte alla Grande Camera della Corte di Strasburgo</em>, in <em>Fam. e dir., </em>2017, n. 8-9, 729 ss.; A. GATTO, <em>Maternità surrogata e distinzione tra vita privata e familiare nella decisione della Corte di Strasburgo. Interesse del minore e tutela della legalità</em>, in <em>Familia, </em>2017, n. 2, 221 ss.; M. GERVASI, <em>Vita familiare e maternità surrogata nella sentenza definitiva della Corte europea dei diritti umani sul caso &#8220;Paradiso et Campanelli&#8221;</em>, in <em>Osservatorio costituzionale, </em>2017, n. 1, 16 ss.; C. HONORATI, <em>Paradiso e Campanelli c. Italia: atto finale, </em>in <em>Quaderni costituzionali, </em>2017, n. 2, 438 ss.; L. LENTI, <em>Ancora sul caso Paradiso e Campanelli c. Italia: la sentenza della Grande Camera</em>, in <em>Nuova giur. civ. comm., </em>2017, n. 4, 495 ss; S. LUNA, <em>Turismo procreativo: &#8220;Mater semper certa est?&#8221;. (Uno sguardo alla maternità surrogata)</em>, in <em>Rassegna dell&#8217;Avvocatura dello Stato, </em>2017, n. 4, 124 ss; C. MASCIOTTA, <em>La &#8220;Grand Chambre&#8221; pone un freno alla forza espansiva della &#8220;vita familiare&#8221;: uno stop all&#8217;attivismo giudiziario in tema di maternità surrogata nel caso &#8220;Paradiso e Campanelli contro Italia&#8221;</em>, in <em>Osservatorio costituzionale, </em>2017, n. 2, 15 ss.; S. PENASA, <em>Il caso Paradiso e Campanelli c. Italia: verso modelli familiari &#8220;a geometria variabile&#8221;?</em>, in <em>BioLaw Journal &#8211; Rivista di BioDiritto, </em>2017, n. 1, 5 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24"></a>([24]) A. RENDA, <em>La surrogazione di maternità tra principi costituzionali ed interesse del minore</em>, in <em>Nuova giur. civ. comm.</em>, 2015, I, 482.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25"></a>([25]) Cfr. Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599 e Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878. Riguardo la prima sentenza v. nota di A. SCHILLACI, <em>Le vie dell’amore sono infinite. La Corte di cassazione e la trascrizione dell’atto di nascita straniero con due genitori dello stesso sesso</em>, in <em>Articolo29.it;</em> C. CERSOSIMO, <em>Ordine pubblico e filiazione omogenitoriale </em>in <em>Familia, </em>2017, n. 1, 104 ss.; O. FERACI, <em>Ordine pubblico e riconoscimento in Italia dello &#8220;status&#8221; di figlio &#8220;nato da due madri&#8221; all&#8217;estero: considerazioni critiche sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 19599/2016</em>, in <em>Riv. dr. int., </em>2017, n. 1, 169 ss.; G. PALMIERI, <em>Le ragioni della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all&#8217;estero a favore di una coppia &#8220;same sex&#8221;</em>, <em>Nuova giur. civ. comm., </em>2017, n. 3, 362 ss.; A. DIURNI, <em>Omogenitorialità: la giurisprudenza italiana si apre all&#8217;Europa e al mondo</em>, in <em>Giur. it., </em>2017, n. 11, 2368 ss.; G. CASABURI, <em>Genitorialità omosessuale, un passo indietro della Consulta e molti altri (avanti ed in giro) della Cassazione</em>, in <em>F. it., </em>2016, n. 11, 3349 ss.; P. DI MARZIO, <em>Figlio di due madri</em>, in <em>Dir. fam. Pers., </em>2017, n. 2, 298 ss.; C. Fossà, <em>Il paradigma del &#8220;best interest of the child&#8221; come roccaforte delle famiglie arcobaleno</em>, in <em>Giur. it., </em>2017, n. 10, 2082 ss.; I. RIVERA,<em> La trascrizione dell&#8217;atto di nascita formato all&#8217;estero tra tutela dell&#8217;ordine pubblico internazionale e superiore interesse del minore</em>, in <em>GenIUS, </em>2017, n. 1, 8 ss.. Per una analisi della seconda, v. S. Stefanelli, <em>Riconoscimento dell’atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha partorito. Nota a Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878</em>, nel forum di <a href="http://www.articolo29.it">www.articolo29.it</a>.; F. LONGO, <em>Le “due madri” e il rapporto biologico</em>, in <em>Fam. dir.</em>, 2018, n. 1, 9 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26"></a>([26]) La Cassazione Penale, sez. VI, con sent. n. 4854/2019 ha escluso la falsa attestazione della paternità se viene indicato il coniuge che inizialmente acconsente alla fecondazione eterologa ma revoca poi il consenso solo dopo l&#8217;inizio del trattamento.</p>
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		<title>Regulatory sandbox e nuove prospettive ordinamentali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/regulatory-sandbox-e-nuove-prospettive-ordinamentali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:39:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/regulatory-sandbox-e-nuove-prospettive-ordinamentali/">Regulatory sandbox e nuove prospettive ordinamentali</a></p>
<p>Antonio Merlino* Marco Boldini** 1. Premesse teorico-giuridiche La riduzione dell&#8217;ordinamento giuridico nell&#8217;esclusiva sovranità dello Stato è oggetto di un radicale ripensamento nella scienza di diritto pubblico.[1] Da tempo sono state revocate in dubbio le premesse teoriche delle due varianti dello statalismo giuridico che hanno dominato il secolo scorso. Tanto il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/regulatory-sandbox-e-nuove-prospettive-ordinamentali/">Regulatory sandbox e nuove prospettive ordinamentali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/regulatory-sandbox-e-nuove-prospettive-ordinamentali/">Regulatory sandbox e nuove prospettive ordinamentali</a></p>
<div style="text-align: justify;">Antonio Merlino*<br /> Marco Boldini**</p>
<p> <strong>1. Premesse teorico-giuridiche</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> La riduzione dell&#8217;ordinamento giuridico nell&#8217;esclusiva sovranità dello Stato è oggetto di un radicale ripensamento nella scienza di diritto pubblico.<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> Da tempo sono state revocate in dubbio le premesse teoriche delle due varianti dello statalismo giuridico che hanno dominato il secolo scorso. Tanto il normativismo giuridico di ascendenza kelseniana quanto il decisionismo di derivazione schmittiana sono stati ritenuti inadeguati ad affrontare le sfide del nuovo millennio, non solo a causa della sempre maggiore complessità ordinamentale, sovranazionale o &#8220;globale&#8221;, ma anche in ragione della rapidità dell&#8217;evoluzione economica e tecnologica, con il suo immediato impatto sulle fondamentali strutture sociali.<br /> In questa mutata prospettiva le due varianti del positivismo giuridico mostrano entrambe le proprie fragilità.<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> Le teorie normativiste hanno tentato di comprimere tutto il diritto nella sola dimensione della norma di derivazione statale. Esse precludono così di ordinare fenomeni giuridici che sono per loro natura sfuggenti ai tradizionali strumenti della regolamentazione normativa.<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> Tali strumenti si rivelano spesso inadeguati a tenere il passo con l&#8217;incalzante evoluzione tecnologica e finanziaria e rischiano di diventare un deterrente all&#8217;innovazione e al suo impatto sociale.<br /> Sull&#8217;altro versante, le teorie decisioniste hanno enfatizzato il momento della decisione di un sovrano munito del potere di risolvere lo stato di eccezione.<br /> Insomma, normativismo e decisionismo presuppongono entrambi una concezione statalista dell&#8217;ordinamento giuridico, che affida, almeno sul piano della riflessione teorico-istituzionale, ai parlamenti nazionali il monopolio della produzione legislativa, intesa questa ora come &#8220;norma&#8221; ora &#8220;decisione&#8221;.<br /> Anche da questo punto di vista il fondamento teorico statalista delle dottrine citate mostra i suoi limiti e risulta inidoneo a comprendere e a regolamentare dei fenomeni che sono transnazionali e persino globali. Come la nottola di Minerva, categorie giuridiche nazionali rischiano di arrivare in ritardo, quando la realtà è già stata fatta. La lentezza di un procedimento legislativo nazionale rischia di comportare così sempre un ritardo, soprattutto in una prospettiva comparatistica con altri ordinamenti, nei quali si è fatto ricorso a strumenti giuridici nuovi per nuovi problemi giuridici, come quelli posti dalla tecno-finanza.<a href="#_ftn4" title="">[4]</a><br /> A queste difficoltà se ne aggiunge un&#8217;altra. Il legislatore non possiede le complesseconoscenze tecniche sufficienti per regolare dettagliatamente innovazioni tecnologiche e finanziarie complesse e in rapidissima evoluzione, né tantomeno può questi prevedere, al pari dei mercati stessi e dei suoi attori, i rischi connessi all&#8217;introduzione di una nuova tecnologia. Quanto appena affermato non vale solo per il legislatore nazionale, ma anche per il legislatore europeo.<br /> Il riconoscimento dell&#8217;inadeguatezza degli strumenti giuridici tradizionali a fronte della sempre più evidente realtà del <em>fintech</em> non va tuttavia confuso con l&#8217;aspirazione &#8211; spesso latente &#8211; a sospendere o ad abolire l&#8217;ordinamento giuridico <em>tout court</em>.<a href="#_ftn5" title="">[5]</a><br /> L&#8217;altra variante dello statalismo novecentesco, il decisionismo, sarebbe infatti un altrettanto pernicioso appiglio teorico nella sua aspirazione a regolare ogni fenomeno sociale con l&#8217;arbitraria decisione della forza politica o economica, fondata esclusivamente sul criterio della necessità del momento o dell&#8217;eccezione.<a href="#_ftn6" title="">[6]</a> Questa posizione teorica sarebbe aleatoria al pari della rigidità del normativismo.<br /> Se da un lato la teoria normativista riduce il diritto alla rigidità della norma scritta, comporta la lentezza delle procedure di regolamentazione e assume come un dato ineliminabile la mancanza di conoscenze tecniche da parte del legislatore, dall&#8217;altro il punto di vista decisionista è parimenti rischioso, poiché implica una perenne anarchia nella regolamentazione, priva di ogni costante e di ogni principio a suo presidio. La regolamentazione sarebbe cioè affidata al capriccio della necessità e di chi decide dello stato di eccezione, escludendo così ogni elementare certezza del diritto.<br /> La prima delle due menzionate teorie &#8211; il normativismo &#8211; rinuncia così a regolare i nuovi campi della tecno-finanza, perché questi sfuggono alla rigidità della norma. La seconda teoria &#8211; il decisionismo &#8211; abdica invece ad ogni regolamentazione, poiché, in fondo, è sempre il diritto naturale del più forte (in questo caso economicamente) a decidere che cosa sia diritto e che cosa invece non lo sia.<br /> Tra queste due teorie estreme vi sono però delle posizioni intermedie, che consentono di sperimentare soluzioni innovative al di fuori delle tipiche cornici normative e di affrontare così la realtà <em>fintech</em> senza per questo sospendere l&#8217;ordinamento giuridico o tradirne i principi basilari.<br /> La <em>regulatory sandbox</em> è un esempio di come il diritto possa adattarsi allo sviluppo di una società e di una economia senza abdicare ai suoi principi, di come, in altre parole, un ordinamento giuridico non sia mai inciso nel bronzo una volta per tutte, ma debba, al contrario, sviluppare istituti nuovi per una storia che non si ferma, ma che è in costante evoluzione.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>2. Il concetto di <em>Sandbox regolamentare</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Scienza e prassi giuridica hanno fatto uso di una metafora ludica per designare un istituto giuridico. Con il termine inglese <em>sandbox</em> si intende comunemente uno spazio protetto all&#8217;interno del quale i bambini giocano con la sabbia. In ambito giuridico la <em>regulatory sandbox </em>indica un perimetro protetto all&#8217;interno del quale è possibile testare innovazioni nell&#8217;ambito della tecno-finanza, derogando per un periodo di tempo limitato alle norme ordinarie.<a href="#_ftn7" title="">[7]</a> La sperimentazione dell&#8217;attività tecno-finanziaria ha l&#8217;obbiettivo di incoraggiare l&#8217;innovazione di servizi e prodotti nei campi finanziario, bancario e assicurativo introducendo tecnologie digitali come ad esempio l&#8217;intelligenza artificiale. Il perimetro della <em>sandbox</em> è regolamentato dalle Autorità di vigilanza, che agiscono nella duplice veste di organo che ammette le imprese alla sperimentazione e di interlocutore delle imprese ammesse nel lasso di tempo per il quale è prevista la deroga alle norme ordinarie. L&#8217;Autorità di vigilanza verifica così i requisiti per l&#8217;accesso al &#8220;recinto di sabbia&#8221; e &#8211; rinunciando <em>pro tempore</em> alla sua funzione sanzionatoria &#8211; svolge un ruolo interlocutorio, informativo e di sostegno alle imprese ammesse alla sperimentazione.<br /> Osserviamo i tratti generali, caratteristici dell&#8217;istituto, prima di definire la sua specificazione nell&#8217;ordinamento italiano.</div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Nella <em>sandbox</em> sono ammesse imprese che intendono sperimentare un prodotto o un servizio che introduce novità significative nell&#8217;applicazione di tecnologie informatiche al settore bancario, finanziario o assicurativo.
<li style="text-align: justify;">L&#8217;ammissione è subordinata alla verifica di requisiti prefissati e alla conseguente autorizzazione e iscrizione in un apposito registro da parte dell&#8217;Autorità di vigilanza.
<li style="text-align: justify;">La <em>sandbox </em>è soggetto a limiti temporali, entro i quali l&#8217;Autorità di vigilanza rinuncia alla sua funzione sanzionatoria ed entra invece in dialogo (<em>guidance</em>) con l&#8217;impresa che opera nel &#8220;recinto&#8221;, favorendo così il test di prodotti e servizi in un ambiente &#8220;protetto&#8221;, ma anche controllato.
<li style="text-align: justify;">L&#8217;istituto deroga alle ordinarie norme regolamentari per la durata della sperimentazione. Al termine del periodo di sperimentazione tornano a vigere le norme ordinarie. </ol>
<div style="text-align: justify;">Nel diritto europeo manca ad oggi una legislazione uniforme, benché la <em>sandbox</em> sia stata presa in considerazione. Ad esempio, la <em>sandbox</em> è stato oggetto di un generico auspicio del Parlamento europeo, che in una risoluzione del 17 maggio 2017 ha raccomandato che le autorità competenti «consentano e incoraggino la sperimentazione controllata con le nuove tecnologie per i nuovi operatori di mercato e per quelli esistenti». Nella risoluzione si precisa che «un simile ambiente controllato per le sperimentazioni potrebbe assumere la forma e lo spazio di sperimentazione normativa (&#8220;<em>sandbox</em>&#8220;) per i servizi <em>Fintech</em> che presentano potenziali benefici per la società, che riunisce una vasta gamma di operatori di mercato ed è già stato introdotto con successo in diversi Stati membri». Nella risoluzione del 2017 si aggiunge infine che «un impegno proattivo da parte dell&#8217;autorità, nell&#8217;ambito di un dialogo con gli operatori di mercato e tutti gli altri pertinenti soggetti interessati, è necessario e può aiutare le autorità di vigilanza e di regolamentazione a sviluppare competenze tecnologiche». Infine «si invita le autorità competenti a considerare la possibilità di sviluppare strumenti per le prove di stress finanziarie» in ambito <em>fintech</em>, qualora possano generare «rischi sistemici».<a href="#_ftn8" title="">[8]</a><br /> Recentemente il Consiglio dell&#8217;Unione europea ha presentato le «Conclusioni del Consiglio sugli spazi di sperimentazione normativa e le clausole di sperimentazione come strumenti per un quadro normativo favorevole all&#8217;innovazione, adeguato alle esigenze future e resiliente che sia in grado di affrontare le sfide epocali nell&#8217;era digitale» (220/C 447/01). Nel testo è menzionato il «principio di innovazione» e si legge che il Consiglio «evidenzia che la flessibilità e la sperimentazione possono costituire elementi importanti per un quadro normativo agile, favorevole all&#8217;innovazione, adeguato alle esigenze future, basato su dati concreti e resiliente che promuova la competitività, la crescita, la sostenibilità, l&#8217;apprendimento normativo nonché la sovranità tecnologica e la leadership dell&#8217;Europa e che contribuisca ad affrontare gli shock sistemici e le sfide future epocali e a lungo termine». Inoltre si incoraggia la Commissione a «prendere in considerazione l&#8217;uso di clausole di sperimentazione caso per caso durante l&#8217;elaborazione e la revisione della legislazione, nonché a valutare l&#8217;uso di clausole di sperimentazione nelle valutazioni ex post e nei controlli dell&#8217;adeguatezza». Dalla Commissione si attende entro settembre 2021 «una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori per quanto riguarda tale scambio di informazioni e buone pratiche sugli spazi di sperimentazione normativa, nonché la panoramica delle clausole di sperimentazione esistenti nel diritto dell&#8217;UE».<br /> Questi primi tratti di un istituto che si va gradualmente delineando segnalano la necessità di una regolamentazione e al contempo di una più agile sperimentazione in ambito europeo.<a href="#_ftn9" title="">[9]</a><br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>3. La <em>regulatory sandbox</em> in Italia</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Nell&#8217;ordinamento italiano la <em>sandbox </em>ha fatto il suo timido ingresso con il Decreto legge nr. 34 del 2019, il cosiddetto &#8220;Decreto crescita&#8221; (dedicato alle «misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»), convertito poi nella legge n. 58 del 2019. Con questa fonte normativa si è incaricato il Ministero dell&#8217;Economia e della Finanza di consultare le autorità di vigilanza (Banca d&#8217;Italia, Consob e Ivass) per determinare la condizioni e le modalità di svolgimento di sperimentazione nell&#8217;ambito delle attività <em>fintech</em>. L&#8217;articolo 36 recita: «al fine di  promuovere  e  sostenere  l&#8217;imprenditoria,  di stimolare la competizione nel mercato e di assicurare  la  protezione adeguata  dei  consumatori,  degli  investitori  e  del  mercato  dei capitali, nonché di favorire il  raccordo  tra  le  istituzioni,  le autorità e gli operatori del settore, il  Ministro  dell&#8217;economia  e delle finanze, sentiti la Banca d&#8217;Italia,  la  Commissione  nazionale per le società e la borsa (Consob) e  l&#8217;Istituto  per  la  vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), adotta, entro centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto, uno o più regolamenti  per  definire  le  condizioni  e  le modalità  di  svolgimento  di  una  sperimentazione  relativa   alle attività di tecno-finanza (<em>fintech</em>) volte al perseguimento, mediante nuove  tecnologie  quali  l&#8217;intelligenza  artificiale  e  i  registri distribuiti, dell&#8217;innovazione di servizi e di  prodotti  nei  settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati».<br /> La normativa prevede dei limiti alla sperimentazione, a dimostrazione del fatto che il suo scopo non consiste nell&#8217;abolizione dell&#8217;ordinamento, ma, al contrario, nell&#8217;invenzione di nuovi strumenti giuridici per ordinare la realtà in divenire.<br /> In primo luogo è fatta salva, sul piano della gerarchia delle fonti, il rispetto del principio di proporzionalità a fondamento dell&#8217;ordinamento giuridico europeo.<br /> In ossequio ai principi fondamentali dell&#8217;ordinamento europeo è previsto il limite temporale di diciotto mesi, entro il quale la sperimentazione è consentita (Art. 36 comma 2-ter lettera a). In secondo luogo si prevedono requisiti patrimoniali ridotti per l&#8217;accesso delle imprese alla sperimentazione, con l&#8217;evidente intento di incoraggiare start up innovative ma non ancora dotate di una sufficiente solidità finanziaria (Art. 36 comma 2-ter lettera b). Si sono quindi previsti criteri semplificati e proporzionati all&#8217;attività da svolgersi e tempi ridotti delle procedure autorizzative (Art. 36 comma 2-ter, lettera c e lettera d). Infine, è prevista una chiara definizione del perimetro di operatività.<br /> Al comma 2-quater dell&#8217;articolo 36 è nuovamente posta enfasi sull&#8217;inderogabilità della normativa europea a fondamento della regolamentazione affidata al Ministero dell&#8217;Economia e della Finanza. Questi ha il compito di determinare a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione, che includono, come visto, il presupposto degli elementi di innovazione nell&#8217;impiego di tecnologie informatiche nell&#8217;ambito delle attività bancarie, finanziarie e assicurative b) i requisiti patrimoniali, seppur ridotti, per l&#8217;accesso alla sperimentazione c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere d) i parametri di operatività e) gli obblighi informativi da adempiere nei confronti delle autorità di vigilanza f) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali h) i profili di governo societario e di gestione del rischio i) le forme di governo societario ammissibili, anche in deroga alla normativa vigente l) le eventuali garanzie finanziarie m) l&#8217;iter successivo al termine della sperimentazione.<br /> La normativa prevede inoltre che le autorità di vigilanza redigano annualmente una relazione di analisi sul settore <em>fintech</em> di propria competenza, segnalando eventualmente modifiche normative o regolamentari necessarie allo sviluppo del settore, alla tutela del risparmio e alla stabilità finanziaria.<br /> Infine è istituito il <em>Comitato fintech</em> presso il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze con il compito di individuare obbiettivi, definire programmi, favorire lo sviluppo della tecno-finanza con azioni sue proprie, favorire il dialogo tra istituzioni e operatori del settore, nonché di formulare proposte e modifiche normative. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze, il Ministro dello Sviluppo economico, il Ministro per gli Affari europei, la Banca d&#8217;Italia, la Consob, l&#8217;Ivass, l&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  l&#8217;Agenzia  per l&#8217;Italia  digitale  e  l&#8217;Agenzia  delle  entrate.<br /> Sulla scorta del citato articolo 36 il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, dopo aver sentito Banca d&#8217;Italia, Cosnob e Ivass, ha dato adito ad una consultazione pubblica, conclusasi il 31 marzo 2020, in piena emergenza pandemica, e finalizzata all&#8217;adozione di un regolamento ministeriale che introduca in Italia l&#8217;istituto della <em>regulatory sandbox</em>. Ad oggi il regolamento non è stato adottato, nonostante esso sia reso ancora più necessario dalle gravi ricadute della pandemia sull&#8217;economia.</p>
<p> <strong>4. Una prospettiva comparatistica: l&#8217;esperienza nel Regno Unito</strong><br />  <br /> Vale ora la pena volgere lo sguardo al di fuori dei confini nazionali e, in particolare, al Regno Unito, patria indiscussa del <em>fintech</em> mondiale e del cosiddetto pragmatismo regolamentare.<br /> Qui la <em>regulatory sandbox</em>, attiva già da diversi anni, ha permesso a molte start-up di sperimentare nuove iniziative, crescere e rafforzarsi da un punto di vista regolamentare. Nel Regno Unito la <em>regulatory sandbox</em> si trova in uno stadio molto avanzato e, anzi, ha conosciuto già diversi sviluppi e versioni differenti, sempre improntate allo sviluppo e al rigore tecnologico. <a href="#_ftn10" title="">[10]</a><br /> Eppure, nel 2020, il Cancelliere britannico ha chiesto a Ron Kalifa (OBE) di condurre una <em>review</em> indipendente per identificare le aree di miglioramento del settore <em>fintech </em>nel Regno Unito. Tra le molte raccomandazioni contenute nella <em>review</em> emerge la necessità di una ulteriore evoluzione regolamentare, legata alla <em>sandbox</em>, ovverosia la creazione di una &#8220;<em>scalebox</em>&#8221; <em>fintech</em> per fornire supporto continuativo alle imprese <em>fintech</em> in fase di crescita (e quindi proseguendo nel solco innovativo tracciato dalla &#8220;vecchia&#8221; (!) <em>regulatory sandbox</em>).<br /> Si legge nella <em>review </em>che «la <em>sandbox</em> normativa della FCA ha ricoperto un ruolo strumentale nel sostenere l&#8217;innovazione e incoraggiare le imprese <em>fintech</em> del Regno Unito.<a href="#_ftn11" title="">[11]</a> Il Regno Unito è un ambiente commerciale e normativo accogliente per il <em>fintech</em>. Tuttavia, poiché altre giurisdizioni stanno lanciando le loro proprie iniziative, il Regno Unito deve prendere provvedimenti per assicurare che la sua offerta rimanga leader sul mercato». <a href="#_ftn12" title="">[12]</a><br /> Non solo. Si pensi che il modello della <em>regulatory sandbox</em> è ora visto, attraverso la lente della <em>Kalifa review</em>, come un modello da migliorare, in qualche modo già superato, confermando, ancora una volta, la necessità di utilizzare sistemi normativi per così dire &#8220;in deroga&#8221; alla legislazione tradizionale e più adatti al settore <em>fintech</em>.<br /> Come poc&#8217;anzi accennato, la raccomandazione contenuta nel <em>report</em> è quella di rendere la <em>sandbox</em> disponibile su base continuativa e permanente, mediante una &#8220;<em>scalebox</em>&#8220;, rinunciando alla previsione di limiti temporali e offrendo supporto e accoglienza nella <em>sandbox</em> anche qualora la proposta non fosse pienamente originale, ma offrisse comunque un servizio innovativo per il mercato stesso. In tal modo si consolida il concetto di <em>Regulatory Sandbox</em> suggerendo infine di creare uno spazio dedicato alle <em>Priority Fintech Area</em>, con supporto specialistico da parte di personale multidisciplinare.<br /> D&#8217;altronde l&#8217;approccio innovativo nell&#8217;arena regolamentare nel Regno Unito ha avuto successo sin dai suoi albori.<a href="#_ftn13" title="">[13]</a> Le imprese <em>FinTech</em> e <em>RegTech</em> (e le grandi istituzioni finanziarie) hanno apprezzato la flessibilità offerta dalla <em>regulatory sandbox</em> e, anzi, ne hanno incentivato lo sviluppo investendo risorse e capitali in nuovi progetti e tecnologie. Tant&#8217;è che sullo scenario globale il concetto di <em>regulatory sandbox</em> ha suscitato molto interesse e, in alcuni ordinamenti, ne è stata proposta una versione molto simile a quella inglese.<a href="#_ftn14" title="">[14]</a><br /> Sulla scorta di quanto affermato va comunque sottolineato che il successo delle iniziative innovative nel Regno Unito è stato reso possibile (anche) dalla volontà delle autorità britanniche di intraprendere veri e propri percorsi di supporto ad hoc per le nuove realtà &#8220;in uscita dalla <em>sandbox</em>&#8220;, giovani (ma non più giovanissime) imprese regolamentate che hanno ancora necessità di rimanere in un&#8217;area &#8220;protetta&#8221;.<br /> Per esempio, è stata istituita la <em>New Bank Start-up Unit</em> presso la <em>Prudential Regulatory Authority </em>(PRA), che offre un sostegno permanente alle banche subito dopo l&#8217;autorizzazione, anche per mezzo dell&#8217;assistenza telefonica della <em>New Bank Start-up Unit </em>e del contatto con un supervisore della PRA a questo fine preposto: per certi versi una &#8220;quasi-<em>regulatory sandbox</em>&#8221; per giovani entità autorizzate.<br />  <br /> <strong>5. Una prospettiva sul futuro</strong><br />  <br /> I suggerimenti della <em>Kalifa review</em> permettono di comprendere che la necessità di nuovi modelli regolamentari sia ora, più che mai, necessaria.<br /> In particolare, emerge in modo chiaro il suggerimento nei confronti delle autorità di una maggiore proattività nel promuovere un dialogo permanente con le singole imprese, riconoscendo anche un ruolo alle associazioni di categoria e alle altre parti interessate, affinché forniscano un supporto alle imprese su questioni relative alla <em>compliance</em>. Si intravedono così spunti per una nuova teoria ordinamentale che non ripete schemi tradizionali, ma che coinvolge diversi <em>players</em> di diversi settori e non solo i regolatori istituzionali e istituzionalizzati.<br /> Infatti, tradizionalmente, l&#8217;approccio legislativo nei confronti dei mercati finanziari ha ruotato intorno a due concetti principali: la deregolamentazione da un lato e la regolamentazione rigorosa dall&#8217;altro (seppure negli ultimi anni, anche a seguito di alcuni scandali finanziari che hanno messo in luce l&#8217;inadeguatezza dei controlli in vigore, l&#8217;approccio che appare predominante è quello dell&#8217;iper-regolamentazione dell&#8217;ambito finanziario).<a href="#_ftn15" title="">[15]</a><br /> Ora un cambiamento di rotta è però inevitabile e, per molto versi, già iniziato in molte parti del globo.<a href="#_ftn16" title="">[16]</a> Nuovi modelli, paradigmi e strumenti giuridici sono richiesti per regolare il mercato e le nuove tecnologie, senza per questo impedirne il pieno sviluppo. In una prospettiva globale la <em>sandbox</em> è già una realtà consolidata e sperimentata. Imbrigliare nuove realtà, per loro natura <em>disruptive</em>, in rigidi schemi normativi rischia di soffocare il mercato <em>fintech</em> e scoraggiare conseguentemente soprattutto i giovani imprenditori.<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> D&#8217;altro canto, rinunciare a una regolamentazione significa consentire un&#8217;anarchia in questo settore complesso e in rapidissimo, costante cambiamento.<br /> La <em>regulatory sandbox</em> è apparsa come una buona soluzione, ma certamente non è la risposta a tutti i problemi posti dal <em>fintech</em>.<br /> Per esempio, un altro modo per coinvolgere le <em>start-up</em> nel processo di definizione delle politiche legislative potrebbe essere la promozione, principalmente attraverso associazioni di categoria settoriali, di una normativa <em>ad hoc</em> o di linee guida di <em>best practice</em>, da far convalidare alle autorità nazionali competenti e da ritenersi vincolanti per tali start-up, magari anche in sostituzione di parte della normativa usualmente applicata a banche o a grandi istituti finanziari. Occorre ancora una volta sottolineare che non si tratta di deregolamentare: niente affatto. Si tratta semmai di regolamentare in modo differente, adeguato e proporzionato alle esigenze dei nuovi <em>players</em>, senza però trasgredire ai principi strutturali dell&#8217;ordinamento.<br /> Incentivare il dialogo tra <em>regulators</em> e <em>players </em>del mercato, almeno nella fase di definizione delle regole, comporterebbe inoltre un aumento delle competenze, una migliore coesione e un maggiore slancio creativo in termini di tecnologie, prodotti e servizi. E se nel Regno Unito la <em>regulatory sandbox</em> appare già quasi superata e ci si prepara a dare il benvenuto a nuove idee, occorre interrogarsi sullo stato dell&#8217;arte in Italia, per evitare di restare indietro e di ignorare i profondi mutamenti che una prospettiva globale e comparata mette in risalto.<a href="#_ftn18" title="">[18]</a><br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />     </div>
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<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">*Professore a contratto di «Vergleichendes Verfassungsrecht» nell&#8217;Università «Paris Lodron» di Salisburgo, Facoltà di Giurisprudenza.<br /> **Professore a contratto di «Fintech and Regulatory Law» nel «Banking Institute of Finance» di Londra.<br /> [1] La crisi del concetto di sovranità statale otto e novecentesca ha portato a riconoscere la complessità dell&#8217;ordinamento giuridico. Si veda a titolo di esempio A. von Bogdandy, <em>Common Principles for a Plurality of Orders: A Study on Public Authority in the European Legal Area</em>, in «International Journal of Constitutional Law», 2014, pp. 980-1007.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Tra la vastissima produzione letteraria di Kelsen e Schmitt si vedano H. Kelsen, <em>Reine Rechtslehre</em>, Wien, F. Deuticke, 1960, trad. it <em>La dottrina pura del diritto</em>, a cura di M.G. Losano, Einaudi, Torino, 19902 e C. Schmitt, <em>Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität</em>, München und Leipzig, Duncker&amp;Humblot, 19342, trad. it. di P. Schiera <em>Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità </em>in <em>Le categorie del &#8216;politico&#8217;</em>, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1972, pp. 21-86.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> P. Grossi, <em>Crisi delle fonti e nuovi orizzonti del diritto</em>, a cura di A. Cernigliaro, Napoli, Satura, 2009.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Per una panoramica sui problemi posti dalla regolamentazione della tecnofinanza si veda W.G. Ringe and C. Ruof, <em>Regulating Fintech in the EU: the Case for a Guided Sandbox</em>, in «European Journal of Risk Regulation», 11, 2020, pp. 604-629.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Segnaliamo il recentissimo contributo di  Christoph Krönke, <em>Sandkastenspiele &#8211; «Regulatory Sandboxes» aus der Perspektive des Allgemeinen Verwaltungsrechts</em>, in «JuristenZeitung (JZ)», 76, Heft 9, 2021, pp. 434-443. L&#8217;autore propende per la possibilità di  regolamentare la tecno-finanza facendo ricorso agli strumenti offerti dal vigente diritto pubblico, specialmente amministrativo. In questa prospettiva nuovi strumenti di regolamentazione, come ad esempio la <em>sandbox</em>, sarebbero compatibili con il diritto vigente.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Per una punto di vista teorico su queste due posizioni fondamentali della dottrina giuridica rinvio a A. Merlino, <em>Hermann Heller tra Kelsen e Schmitt</em>, in «Costituzionalismo.it», 2021, pp. 74-88.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> W.G. Ringe and C. Ruof, <em>Regulating Fintech in the EU: the Case for a Guided Sandbox</em>, cit., 607-611 specialmente. Si confronti con D.A. Zetsche et al., <em>Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation</em>, in «Journal of Corporate &amp; Financial Law», 31, 2017, pp. 69 e ss.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Si veda la risoluzione del Parlamento europeo sulla <em>Tecnologia finanziaria: l&#8217;influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario </em>al punto 7. Si veda in proposito M.T. Paracampo, <em>Dalle regulatory sandboxes al network dei facilitatori di innovazione tra decentramento sperimentale e condivisione europea</em>, «Rivista di diritto bancario», 2019, pp. 219-236. L&#8217;autrice ricorda anche il <em>Fintech Action Plan</em>, pubblicato dalla Commissione europea, con il quale sono state individuate le aree che richiedono un intervento di regolamentazione in ambito <em>fintech</em>. Nel contributo si sottolinea la mancanza di un regolamentazione europea uniforme.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Per un punto di vista &#8220;globale&#8221; e ispirato alla comparazione giuridica si veda J.J. Goo e J.Y. Heo, <em>The Impact of the Regulatory Sandbox on the Fintech Industry, with a Discussion on the Relation between Regulatory Sandboxes and Open Innovation</em>, in «Journal of Open Innovation. Technology, Market, and Complexity», 2020, pp. 1-18.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> D. Quan, <em>A</em><em> Few Thoughts on Regulatory Sandboxes</em>, Stanford Center on Philanthropy and Civil Society, 2021.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Si veda: https://www.gov.uk/government/publications/the-kalifa-review-of-uk-fintech (trad.it. nostra).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Si veda: https://www.gov.uk/government/publications/the-kalifa-review-of-uk-fintech (trad.it. nostra).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> È di pochi giorni fa la notizia che l&#8217;FCA implementerà, secondo i consigli della Kalifa <em>review</em>, una <em>scalebox</em>, https://www.fca.org.uk/news/speeches/levelling-playing-field-innovation-service-consumers-and-market</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Si veda in proposito K. Pistor, <em>A Legal Theory of Finance</em>, in «Journal of Comparative Economics», 2013, pp. 315-330.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> P. Mehrling, <em>Essential Hybridity: A Money View of Law and Finance for Foreign Exchange</em>, in «Journal of Comparative Economics», 2013, pp. 355-363.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> D.A. Zetzsche et al., <em>Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> B.G. Carruthers, <em>Law, governance, and finance: introduction to the theory and society special issues</em>, 2020, https://link.springer.com/article/10.1007/s11186-020-09390-5</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Un&#8217;esigenza, questa, che va tenuta in considerazione nella prospettiva delle Conclusioni del Consiglio dell&#8217;Unione europea, menzionate all&#8217;inizio di questo scritto.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/regulatory-sandbox-e-nuove-prospettive-ordinamentali/">Regulatory sandbox e nuove prospettive ordinamentali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Autorità europea per la sicurezza alimentare e ( mancato) esercizio della funzione consultiva : spunti di riflessione.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/autorita-europea-per-la-sicurezza-alimentare-e-mancato-esercizio-della-funzione-consultiva-spunti-di-riflessione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:34 +0000</pubDate>
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<p>  Sommario: 1. L&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare e il procedimento legislativo comunitario &#8211; 2. L&#8217;annosa vicenda dei botanicals &#8211; 3. I termini per l&#8217;emanazione delle scientific opinions: l&#8217;articolo 29 del Regolamento (CE) n. 178/2002 e l&#8217;articolo 7 del Regolamento (CE) n.1304/2003 &#8211; 4. Pareri e valutazioni tecniche alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autorita-europea-per-la-sicurezza-alimentare-e-mancato-esercizio-della-funzione-consultiva-spunti-di-riflessione/">Autorità europea per la sicurezza alimentare e ( mancato) esercizio della funzione consultiva : spunti di riflessione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autorita-europea-per-la-sicurezza-alimentare-e-mancato-esercizio-della-funzione-consultiva-spunti-di-riflessione/">Autorità europea per la sicurezza alimentare e ( mancato) esercizio della funzione consultiva : spunti di riflessione.</a></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><b>Sommario: 1. L&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare e il procedimento legislativo comunitario &#8211; 2. L&#8217;annosa vicenda dei </b><i><b>botanicals</b></i><b> &#8211; 3. I termini per l&#8217;emanazione delle </b><i><b>scientific opinions</b></i><b>: l&#8217;articolo 29 del Regolamento (CE) n. 178/2002 e l&#8217;articolo 7 del Regolamento (CE) n.1304/2003 &#8211; 4. Pareri e valutazioni tecniche alla luce della legge sul procedimento amministrativo italiano (L. 241/1990) &#8211; 5. </b><i><b>Scientific opinions</b></i><b> di EFSA e valutazioni tecniche &#8211; 6. Il superamento dei ritardi e dei silenzi di EFSA.</b></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><b>L&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare e il procedimento legislativo comunitario.</b></p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (da ora anche solo EFSA, o l&#8217;Autorità), come noto, è stata istituita con il precipuo scopo di fornire attività di consulenza ai gestori del rischio (<i>in primis </i>Commissione europea e Stati membri) nel settore della sicurezza alimentare, affinché le decisioni comunitarie fossero giustificate sulla base di evidenze scientifiche, scevre da condizionamenti politici ed economici<a href="#sdfootnote1sym">1</a>. EFSA, pertanto, si configura quale organo di consulenza tecnica altamente specialistica, che fornisce <i>scientific opinions</i> concernenti la valutazione del rischio in tutti i settori che direttamente ed indirettamente possono influenzare la sicurezza alimentare<a href="#sdfootnote2sym">2</a>, ciò a supporto della legislazione e politiche alimentari europee<a href="#sdfootnote3sym">3</a>. EFSA, in definitiva, contribuisce alla regolazione del settore della sicurezza alimentare, partecipando alla funzione esecutiva tramite attività consultiva<a href="#sdfootnote4sym">4</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Come noto EFSA è un&#8217;Agenzia europea di formazione recente<a href="#sdfootnote5sym">5</a>, che esercita la funzione cui è preposta sulla base del Regolamento CE n.178/2002, di Regolamenti adottati in seguito per meglio disciplinare certi aspetti solo accennati nel predetto Regolamento e delle Linee guida che il <i>Management Board </i>della stessa stila per meglio indirizzare il suo operato.</p>
<p align="JUSTIFY">Nonostante l&#8217;attenzione posta nella disciplina istitutiva dell&#8217;Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, permangono ancora dei vuoti regolamentari cioè dei profili concernenti l&#8217;attività dell&#8217;Autorità non sufficientemente disciplinati, forse perché trattasi di un&#8217;Autorità da poco istituita (e quindi certi problemi non sono ancora sorti in modo massivo) e/o forse perché nel complesso il sistema europeo deputato alla valutazione, gestione e comunicazione del rischio ha saputo comunque fornire buona prova di sé.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel presente contributo si vuole analizzare uno dei profili sprovvisti di regolazione ritenuto significativo, ossia il mancato esercizio, o comunque l&#8217;eccessivo ritardo nell&#8217;esercizio, della funzione consultiva da parte di EFSA, con conseguente possibile creazione di una situazione di paralisi nel procedimento legislativo in capo alla Commissione europea (o Stati membri), a detrimento degli operatori del settore alimentare ed in ultima analisi dei consumatori.</p>
<p align="JUSTIFY">Emblematica è la vicenda degli <i>health claims </i>relativi alle sostanze botaniche che, per lungo tempo &#8211; a fronte dell&#8217;originario ritardo di EFSA -, sono rimaste in un&#8217;area grigia, né autorizzate né rigettate a livello europeo, bensì in attesa di valutazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel presente contributo si cercherà di vagliare la sporadica disciplina europea in tema di <i>time limits</i> nella valutazione scientifica svolta dall&#8217;Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, di indagare le caratteristiche più intime dei principali <i>outputs </i>della stessa (le <i>scientific opinions</i>) per poi tessere un parallelo con la normativa italiana in tema di valutazioni tecniche ed, infine, presentare delle possibili soluzioni per futuri interventi legislativi europei.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY"><b>L&#8217;annosa vicenda dei </b><i><b>botanicals.</b></i></p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">Le sostanze e i preparati vegetali (<i>botanicals</i>), e relative preparazioni derivate, a base di piante, alghe, funghi e licheni sono largamente presenti nel mercato europeo sotto forma di integratori alimentari<a href="#sdfootnote6sym">6</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Molto spesso i <i>botanicals</i> sono etichettati come alimenti naturali e vantano effetti benefici sulla salute, proprio per questo motivo, una volta emanato il Regolamento (CE) n.1924/2006<a href="#sdfootnote7sym">7</a>, al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salute (c.d. <i>health claims</i>), i medesimi hanno presentato &#8211; su richiesta degli operatori del settore &#8211; alla Commissione europea elenchi nazionali di indicazioni sulla salute relativamente a innumerevoli sostanze contenute in prodotti alimentari, tra cui le sostanze botaniche.</p>
<p align="JUSTIFY">Ai sensi dell&#8217;articolo 13, paragrafo 3, del regolamento citato, previa consultazione dell&#8217;Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare<a href="#sdfootnote8sym">8</a>, la Commissione europea avrebbe dovuto adottare, entro il 31 gennaio 2010, l&#8217;elenco delle indicazioni consentite a livello europeo. L&#8217;adozione di tale elenco (peraltro parziale), tuttavia, ha seguito un percorso travagliato.</p>
<p align="JUSTIFY">Il 24 luglio 2008, la Commissione ha formalmente trasmesso all&#8217;EFSA una domanda di parere scientifico riguardante una parte dell&#8217;elenco contenente le predette indicazioni, poi completato (e trasmesso) nei mesi di novembre e dicembre 2008, nonché, mediante un <i>addendum</i>, nel marzo 2010. Tra i mesi di ottobre 2009 e luglio 2011, l&#8217;EFSA ha eseguito una parziale valutazione scientifica delle indicazioni sulla salute trasmesse dalla Commissione, non pronunciandosi in merito alle indicazioni sulla salute concernenti le sostanze botaniche. Il ritardo nell&#8217;esame di quest&#8217;ultime ha portato ad una stasi nel procedimento autorizzatorio relativo ai <i>botanicals</i>, in quanto la Commissione europea, anziché sollecitare EFSA ad una pronta attivazione, ha invitato la stessa a sospendere provvisoriamente la valutazione delle indicazioni sulla salute concernenti le sostanze botaniche e a focalizzare la sua analisi su tutte le altre indicazioni trasmesse al fine di adottare quanto prima un elenco che le ricomprendesse. Così il 16 maggio 2012, la Commissione ha adottato il Regolamento n.432/2012<a href="#sdfootnote9sym">9</a> contenente, tuttavia, un elenco parziale delle indicazioni sulla salute consentite, essendo rimasta in sospeso la valutazione delle indicazioni concernenti gli effetti delle sostanze botaniche che, pertanto, avrebbero potuto continuare ad essere impiegate conformemente al regime transitorio di cui all&#8217;articolo 28, paragrafi 5 e 6, del Regolamento n.1924/2006<a href="#sdfootnote10sym">10</a>. A fronte del ritardo di EFSA e della conseguente paralisi nel procedimento comunitario, tre diverse aziende (interessate al settore dei prodotti a base di sostanze botaniche) hanno sollecitato la Commissione a riprendere la valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche e, segnatamente, a chiedere a EFSA di proseguire senza ritardo tale valutazione, affinché potesse essere adottato l&#8217;elenco completo delle indicazioni sulla salute, quale richiesto dall&#8217;art.13, paragrafo 3, del Regolamento n.1924/2006. Tuttavia la Commissione ha sommariamente risposto di aver avviato una riflessione in merito, al fine di definire la linea d&#8217;azione più appropriata. Le aziende in questione hanno quindi adito la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, chiedendo di constatare l&#8217;inerzia della Commissione, avendo questa illegittimamente omesso di ordinare a EFSA di procedere senza ulteriore ritardo alla valutazione delle indicazioni sulla salute relative alle sostanze botaniche<a href="#sdfootnote11sym">11</a>. Al di là del negativo esito dei ricorsi per questioni preliminari (mancanza di interesse ad agire), la Corte è scesa comunque nel merito<a href="#sdfootnote12sym">12</a>, evidenziando di fatto la gravità &#8211; in termini di certezza del diritto &#8211; della situazione di stasi creatasi a fronte prima dei ritardi di EFSA e poi, conseguentemente, della Commissione. Nella sua decisione, infatti, la Corte ha affermato che in linea di principio sia<i> </i>le indicazioni sulla salute consentite sia quelle in sospeso potevano essere utilizzate per la commercializzazione dei prodotti alimentari,<i> </i>tuttavia tali due categorie di indicazioni sulla salute -continuava la Corte- venivano ad essere soggette a requisiti e condizioni differenti. Infatti se da un lato gli operatori del settore alimentare erano autorizzati, sulla base dell&#8217;articolo 17, paragrafo 5, del Regolamento n.1924/2006, a utilizzare le indicazioni sulla salute consentite, incluse nell&#8217;elenco definitivo e unico per l&#8217;Unione Europea sopra menzionato, dall&#8217;altro lato le indicazioni sulla salute in sospeso rimanevano soggette al regime transitorio, in forza del quale le stesse dovevano essere conformi, ai sensi dell&#8217;articolo 28, paragrafi 5 e 6, del Regolamento n.1924/2006, a quest&#8217;ultimo nonché alle disposizioni nazionali ad esse applicabili. Ciò comportava che ogni indicazione sulla salute non doveva essere ambigua o fuorviante e doveva basarsi su prove scientifiche generalmente accettate. In aggiunta le indicazioni sulla salute in sospeso dovevano altresì soddisfare, in ogni Stato membro, i requisiti della propria disciplina nazionale.<i> </i>Di conseguenza, il loro esame caso per caso comportava il rischio di dare luogo, al termine dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali nazionali concernenti l&#8217;autorizzazione di tali indicazioni, a risultati divergenti non solo da uno Stato membro all&#8217;altro, ma anche all&#8217;interno del medesimo Stato membro.</p>
<p align="JUSTIFY">In assenza di una legislazione armonizzata in merito alle proprietà salutistiche dei <i>botanicals</i> a livello europeo e data l&#8217;importanza del settore (in continua crescita), l&#8217;Italia ha deciso di intervenire dapprima approvando il Decreto del Ministero della Salute del 9 luglio 2012 con annesso allegato I che elenca le sostanze e i preparati vegetali ammessi all&#8217;impiego, poi, a modifica ed aggiornamento del DM 9 luglio 2012, è stato emanato il Decreto del 27 marzo 2014 che, con l&#8217; allegato 1-bis ha introdotto la lista BELFRIT contenente l&#8217;elenco delle sostanze e preparati vegetali impiegabili negli integratori alimentari, creata ed approvata dalle Autorità competenti italiane, belghe e francesi. Da ultimo è entrato in vigore il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2018, modificato con Decreto dirigenziale del 9 gennaio 2019, in cui è presente un unico elenco di sostanze botaniche in cui sono confluite sia quelle approvate nel 2012 (solo quelle rivalutate favorevolmente dalla Sezione dietetica e nutrizione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale) che quelle contenute nella lista BELFRIT.</p>
<p align="JUSTIFY">In definitiva, stante la stasi comunitaria originatasi dal ritardo di EFSA, l&#8217;Italia ha stilato un proprio elenco positivo di <i>botanicals</i> ammessi, ponendo in essere da un lato con Belgio e Francia un&#8217;armonizzazione normativa, dall&#8217;altro lato ricorrendo al risalente, ma salvifico, principio del mutuo riconoscimento<a href="#sdfootnote13sym">13</a> per quanto riguarda la commercializzazione di integratori alimentari non conformi al Decreto ministeriale.</p>
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<p align="JUSTIFY"><b>I termini per l&#8217;emanazione delle </b><i><b>scientific opinions</b></i><b>: l&#8217;articolo 29 del Regolamento (CE) N.178/2002 e l&#8217;articolo 7 del Regolamento (CE) N. 1304/2003.</b></p>
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<p align="JUSTIFY">L&#8217;articolo 29 del Regolamento (CE) n.178/2002, paragrafo 3, che disciplina il funzionamento dell&#8217;EFSA<a href="#sdfootnote14sym">14</a>, sancisce che ove la normativa di settore non contempli espressamente un termine per la presentazione del parere scientifico, l&#8217;Autorità formula pareri scientifici entro il termine indicato dal richiedente, salvo &#8220;circostanze debitamente giustificate&#8221;, che permetterebbero a EFSA di prolungare detto termine.</p>
<p align="JUSTIFY">Non risolutivo è l&#8217;articolo 7 del Regolamento n.1304/2003<a href="#sdfootnote15sym">15</a>, adottato dalla Commissione europea in applicazione dell&#8217;articolo 29, paragrafo 6, del Regolamento n.178/2002 che devolve alla Commissione il compito di specificare: a<i>) la procedura che l&#8217;Autorità deve seguire per le richieste che le sono demandate; b) le linee direttrici che disciplinano la valutazione scientifica di sostanze, prodotti o processi soggetti in base alla legislazione comunitaria ad autorizzazione preventiva o all&#8217;inserimento in un elenco positivo, in particolare laddove la legislazione comunitaria preveda o autorizzi la presentazione a tal fine di un fascicolo da parte del richiedente&#8221;.</i></p>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;articolo 7 del Regolamento<i> de qua</i> si limita ad affermare che, in assenza di un termine specifico per la formulazione di un parere scientifico, il richiedente ha la facoltà di indicare il termine desiderato con idonea motivazione. Se nulla viene chiesto o se l&#8217;Autorità ritiene di non poter rispettare il termine richiesto, essa fissa il termine definitivo.</p>
<p align="JUSTIFY">I regolamenti predetti non affrontano, quindi, l&#8217;ulteriore ipotesi di mancato rispetto da parte di EFSA dei termini stabiliti dalla legge ovvero dal richiedente, così come non indicano come risolvere l&#8217;eventuale <i>impasse </i>determinato dal ritardo mantenuto da EFSA<a href="#sdfootnote16sym">16</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">Volendo approfondire la tematica naturalmente, si è rivolto lo sguardo verso l&#8217;ordinamento italiano, in particolare alla legge sul procedimento amministrativo (Legge n.291/90) che espressamente regola, rispettivamente all&#8217;articolo 16 e 17, l&#8217;ipotesi di inerzia e/o ritardo dell&#8217;organo deputato a rilasciare il parere e la valutazione tecnica all&#8217;amministrazione decidente. Nei successivi paragrafi cercheremo di delineare le peculiarità di pareri e valutazioni tecniche per capire con quali delle due categorie appena citate le <i>scientific opinions</i> di EFSA presentino maggiori affinità. La normativa italiana è ricca di spunti di riflessione in quanto sebbene pareri e valutazioni tecniche siano atti di diritto interno mentre le <i>scientific opinions</i> di EFSA siano atti di diritto europeo, in entrambi i casi comunque si tratta di atti che si collocano all&#8217;interno di un più ampio procedimento amministrativo.</p>
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<p align="JUSTIFY"><b>Pareri e valutazioni tecniche alla luce della legge sul procedimento amministrativo italiano (L. 241/1990).</b></p>
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<p align="JUSTIFY">L&#8217;attività consultiva dell&#8217;Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, esattamente come quella di un qualsiasi organo deputato a esprimere valutazioni tecniche, si incardina in un più ampio procedimento amministrativo che su di essa imprescindibilmente si basa. Appare allora opportuno, a questo punto, analizzare, per ricercare ulteriori spunti nell&#8217;elaborazione di soluzioni convincenti, la disciplina dell&#8217;attività consultiva procedimentale nel sistema italiano, pur nella consapevolezza della oggettive differenze comunque esistenti tra piano interno e europeo. Nell&#8217;ordinamento italiano l&#8217;amministrazione decidente, prima di emettere un determinato provvedimento, spesso necessita di apporti forniti da organi consultivi. La dottrina definisce la funzione consultiva come quell&#8217;attività valutativa che si manifesta attraverso il rilascio di pareri, volta a illuminare le autorità chiamate a provvedere. Essa contribuisce all&#8217;assunzione di decisioni di qualità, ossia frutto di un&#8217;adeguata ponderazione degli interessi e di una completa rappresentazione dei fatti rilevanti. Infatti attraverso il parere <i>&#8220;si illumina l&#8217;autorità decidente, si forniscono elementi della più diversa natura, per agevolare la migliore composizione degli interessi&#8221;</i> <a href="#sdfootnote17sym">17</a>.</p>
<p align="JUSTIFY">La disciplina generale dell&#8217;attività consultiva in ambito procedimentale è codificata nell&#8217;articolo 16 della legge sul procedimento amministrativo (legge n.241/90). In base a quanto disposto in tale articolo, gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni devono rilasciare i pareri a loro obbligatoriamente richiesti entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Laddove il parere obbligatorio non venga emesso nel termine, è rimesso alla facoltà del responsabile del procedimento decidere se attendere l&#8217;emissione del parere o se continuare il procedimento &#8220;mutilato&#8221; dell&#8217;apporto consultivo.</p>
<p align="JUSTIFY">Nella diversa ipotesi in cui venga chiesto un parere facoltativo, gli organi consultivi sono tenuti a dare immediata comunicazione del termine entro cui il parere verrà reso, comunque non superiore a 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Se l&#8217;organo consultivo non provvede a comunicare il parere facoltativo nel termine prescritto e al contempo non abbia presentato esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento deve procedere comunque.</p>
<p align="JUSTIFY">La <i>ratio</i> di tale previsione da un lato risiede nell&#8217;esigenza di garantire una maggiore rapidità e di semplificare l&#8217;agire amministrativo, dall&#8217;altro lato si fonda sulla considerazione secondo cui i pareri, a differenza delle valutazioni tecniche, non apportano fatti o circostanze indispensabili per il completamento dell&#8217;istruttoria.</p>
<p align="JUSTIFY">Infatti, per quanto ampia la categoria dei pareri possa essere, essi intervengono tutti prima della fase decisionale ma sempre a istruttoria conclusa, proprio perché essi attengono all&#8217;oggetto del procedimento nel suo complesso al fine di fornire un apprezzamento utile al decisore. Ben diverso è l&#8217;apporto procedimentale fornito dalle valutazioni tecniche<a href="#sdfootnote18sym">18</a>, un apporto che è imprescindibile per poter conoscere ed apprezzare i singoli fatti rilevanti per la decisione. Esse sono parti integranti dell&#8217;istruttoria e si sostanziano in valutazioni alla stregua di conoscenze (e, dunque, di regole) tecniche, il cui esito va a costituire in tutto o in parte il contenuto motivazionale delle decisioni stesse<a href="#sdfootnote19sym">19</a>. Proprio per tale motivo l&#8217;articolo 17 della legge n.241/90 prevede che, nel caso di inerzia e/o ritardo dell&#8217;organo od ente a cui è stata chiesta la valutazione, il responsabile del procedimento, non potendone prescindere, deve procurarsi la medesima <i>aliunde</i>, presso un organismo pubblico dotato di qualificazione e capacità tecnica equipollenti. La valutazione tecnica è acquisizione istruttoria che non può mancare, pertanto, a fronte del silenzio dell&#8217;organo tecnico, il legislatore ha previsto il rimedio della surrogazione soggettiva dell&#8217;organo inadempiente.</p>
<p align="JUSTIFY">La distinzione tra pareri e valutazioni tecniche non sempre risulta immediata, soprattutto perché anche i pareri<i> ex </i>art. 16 possono avere un contenuto tecnico. Sul punto si è pronunciato il Consiglio di Stato<a href="#sdfootnote20sym">20</a>, affermando che la qualificazione di un apprezzamento endoprocedimentale come parere e non come valutazione tecnica si fonda su alcuni indici sintomatici: a) se l&#8217;organo adito ha anche poteri di accertamento dei fatti o se la sua valutazione riguarda un presupposto specifico e ben definito del provvedimento finale anziché un giudizio complessivo sulla scelta da compiere, si è in presenza di valutazione tecnica; b) la presenza significativa di soggetti privi di competenze scientifiche (ancorché esperti della &#8220;materia&#8221; intesa, genericamente, come settore dell&#8217;ordinamento) indica, normalmente, che l&#8217;attività consultiva non possa essere ricondotta alle valutazioni tecniche; c) se la ratio complessiva dell&#8217;intervento consultivo dell&#8217;organo è anche quella di assicurare una certa omogeneità delle decisioni finali affidate ad amministrazioni diverse, questo è sintomo della natura di parere e non di valutazione tecnica del suo apporto endoprocedimentale; d) il carattere del pronunciamento richiesto &#8220;di valutazione ad ampio raggio sui contenuti del provvedimento conclusivo&#8221; è indizio della natura consultiva &#8220;pura&#8221; dell&#8217;apporto dell&#8217;organo terzo.</p>
<p align="JUSTIFY">Alla luce di questi criteri, il Consiglio di Stato è giunto ad affermare che il parere del Comitato Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO), parere obbligatorio per tutte le richieste di benefici economici connessi alle infermità contratte dai dipendenti statali a causa del servizio, rientra nell&#8217;ambito applicativo dell&#8217;art.16 della legge n.241/90 (e non anche dell&#8217;art.17 della medesima legge). Nello specifico il Supremo Giudice amministrativo ha affermato che il parere del CPPO si risolve per un verso in una valutazione riassuntiva di tutti gli elementi istruttori forniti dall&#8217;amministrazione e, per l&#8217;altro verso, nella indicazione del contenuto del successivo provvedimento adottato dall&#8217;autorità procedente, anche in relazione ai profili giuridici ed interpretativi della vicenda. Infatti sottolinea che <i>&#8220;la proiezione </i>[del parere]<i> verso la definizione del contenuto dell&#8217;atto implica la riconsiderazione di tutti gli elementi acquisiti nel corso del procedimento (tecnici, amministrativi, fattuali, giuridici)</i>. <i>Dunque la componente tecnica del giudizio non è del tutto assente, ma resta riferita all&#8217;apprezzamento delle valutazioni espresse da altri organi dotati di questa specifica competenza, allegate alla richiesta di parere formulata dall&#8217;amministrazione&#8221;</i>. Aggiunge, poi, che la natura non meramente tecnica del parere emerge anche considerando la composizione mista dell&#8217;organo consultivo, presieduto da un presidente di sezione della Corte dei conti a cui si aggiungono magistrati dell&#8217;ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, funzionari del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, ufficiali generali e superiori medici. Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un funzionario con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata, della amministrazione presso la quale il dipendente ha prestato servizio. Dunque, <i>&#8220;la presenza di personale tecnico è prevista, ma non in modo preponderante, attribuendosi rilievo decisivo, invece, ad altre caratteristiche professionali e culturali dei componenti della struttura collegiale&#8221;.</i> Conclusivamente il Consiglio di Stato ha stabilito che il parere del CPPO, non assume la fisionomia della valutazione tecnica, ma esso ha la natura di giudizio (di fatto e di diritto) sulla fondatezza della pretesa fatta valere dall&#8217;interessato, espresso nell&#8217;ambito dell&#8217;attività consultiva ordinaria dell&#8217;organo specializzato. Pertanto tale parere deve essere disciplinato dall&#8217;art.16 della legge n.241/90 e non già dall&#8217;art.17 della stessa legge, sicché se il CPPO omette di pronunciarsi entro il termine prescritto, l&#8217;amministrazione procedente può decidere di procedere senza attendere l&#8217;adozione del parere. In tale eventualità, tuttavia, precisava il Giudice, l&#8217;adozione del provvedimento finale postulava comunque che nel corso del procedimento fosse stata compiuta una adeguata valutazione tecnica specialistica della vicenda.</p>
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<p align="JUSTIFY"><i><b>Scientific opinions</b></i><b> di EFSA e valutazioni tecniche.</b></p>
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<p align="JUSTIFY">L&#8217;analisi appena effettuata sul fronte del diritto interno ci permette di cogliere le numerose affinità intercorrenti tra <i>scientific opinions </i>di EFSA e le valutazioni tecniche, come elaborate nel sistema giuridico italiano, sicché la traduzione italiana di &#8220;pareri scientifici&#8221; risulta, sotto una certa prospettiva, fuorviante e sarebbe più opportuno parlare di &#8220;valutazioni scientifiche&#8221;. Le valutazioni scientifiche di EFSA forniscono al decisore elementi necessari ed indispensabili, dai quali non può prescindere né tantomeno discostarsi (salvo casi eccezionali e con adeguata motivazione<a href="#sdfootnote21sym">21</a>). Ma questa constatazione non è la sola che ci permette di accostare le valutazioni di EFSA alla categoria delle valutazioni tecniche di diritto interno, come elaborate sulla scorta dell&#8217;art. 17 della l. 241/1990. Nel dettaglio, possiamo individuare altre due importanti ragioni a sostegno della tesi prospettata:</p>
<ol>
<li>
<p align="JUSTIFY">L&#8217;attività di EFSA si colloca e integra la fase istruttoria del procedimento legislativo comunitario. I gestori del rischio si rivolgono all&#8217;Autorità chiedendole di accertare un fatto specifico e cioè la <i>safety</i> di una certa sostanza. Il <i>panel </i>competente, scandagliata tutta la letteratura scientifica pertinente ed effettuata, laddove prevista, la <i>public consultation</i>, emette la sua valutazione, valutazione che tiene conto solo ed esclusivamente dei profili scientifici che concernono quella sostanza.<a href="#sdfootnote22sym">22</a> Sarà poi il gestore del rischio (Commissione o Stato membro), e non EFSA, a dover fornire un giudizio complessivo che tenga conto non solo della valutazione scientifica circa il rischio connesso a una certa sostanza, ma anche degli altri innumerevoli interessi in gioco, nonché profili fattuali, giuridici, economici e amministrativi della vicenda. È chiaro, in definitiva, che EFSA non pone in essere alcuna valutazione ad ampio raggio sui contenuti del provvedimento finale, bensì un&#8217;analisi puramente scientifica dei dati raccolti finalizzata a concludere se una certa sostanza presenta o meno rischi per la salute umana, animale o vegetale.</p>
<li>
<p align="JUSTIFY">Le <i>scientific opinions</i> di EFSA sono emesse da<i> panels</i> di esperti che non presentano una composizione mista, bensì una composizione unitaria e puramente scientifica, specifica per il <i>task </i>devoluto da EFSA (chiaramente concernente uno degli ambiti relativi al suo mandato). I <i>panels</i> e, conseguentemente, il singolo <i>working group</i> competente, sono costituiti esclusivamente da scienziati esperti in valutazione del rischio in relazione a una certa materia (salute e benessere degli animali; pericoli biologici; materiali a contatto con gli alimenti, enzimi, coadiuvanti tecnologici; contaminanti nella catena alimentare; additivi e aromatizzanti alimentari; additivi e prodotti o sostanze usati nei mangimi; organismi geneticamente modificati; nutrizione, nuovi alimenti e allergeni alimentari; salute dei vegetali; prodotti fitosanitari e loro residui)<a href="#sdfootnote23sym">23</a>.</p>
</ol>
<p align="JUSTIFY">Per tutto quanto sopra detto, possiamo concludere che le <i>scientific opinions</i> di EFSA, atti endoprocessuali di diritto europeo, presentano analogie con la categoria delle valutazioni tecniche, atti endoprocessuali di diritto interno. Pertanto nulla vieta di guardare alla normativa italiana in tema di valutazioni tecniche, onde fornire una possibile soluzione all&#8217;<i>impasse</i> comunitario che si potrebbe verificare nel caso di inerzia e/o ritardo dell&#8217;Autorità.</p>
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<p align="JUSTIFY"><b>Il superamento dei ritardi e dei silenzi di EFSA.</b></p>
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<p align="JUSTIFY">Laddove il <i>panel</i> di EFSA ritardi la valutazione scientifica richiesta, si potrebbe pensare di attivare un meccanismo di surrogazione soggettivo. Tuttavia la difficoltà che si riscontra risiede nell&#8217;individuare un organismo pubblico con capacità tecnica equipollente, poiché l&#8217;Autorità Europea per la Sicurezza alimentare &#8211; per come strutturata e concepita &#8211; rappresenta un <i>unicum </i>nel panorama europeo. Pertanto non si può proporre un meccanismo di sostituzione dell&#8217;Autorità di tipo &#8220;esterno&#8221;, ma soltanto di tipo &#8220;interno&#8221;.</p>
<p align="JUSTIFY">Il primo meccanismo sostitutivo di tipo &#8220;interno&#8221; potrebbe essere disegnato sulla scorta di quanto avviene in seno all&#8217;Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), agenzia di istituzione anteriore rispetto a EFSA e di indiscusso successo. Al fine di elaborare la sua valutazione, il Comitato per i medicinali per uso umano<a href="#sdfootnote24sym">24</a> &#8211; costituito da un membro (ed un supplente) per ogni Stato membro &#8211; designa al suo interno un relatore e, se necessario, un correlatore. Il relatore ha il ruolo di effettuare la valutazione scientifica e di preparare il rapporto da presentare al Comitato. Per svolgere tale incarico il relatore può essere coadiuvato da un <i>team</i> di valutazione, formato da esperti europei della stessa nazionalità del relatore selezionati per lo specifico <i>task</i> ed inclusi nel database di EMA. Il relatore, quindi, valuta i documenti predisposti dal richiedente l&#8217;autorizzazione alla luce della letteratura scientifica presente, chiedendo informazioni alla propria Autorità nazionale di riferimento, nonché organizzazioni internazionali ed enti di ricerca. Dall&#8217;altro lato il correlatore (di diversa nazionalità rispetto al relatore), con analoghe modalità, prepara un rapporto di valutazione separato da quello del relatore o una critica al rapporto del relatore.</p>
<p align="JUSTIFY">Per assicurare la qualità del lavoro, altri membri del Comitato possono essere nominati a svolgere la &#8220;<i>peer review</i>&#8221; (revisione tra pari) della valutazione scientifica del relatore e del correlatore e della validità delle conclusioni raggiunte. Il Comitato, infine, emana la valutazione finale per consenso, o laddove ciò non sia possibile, per votazione.</p>
<p align="JUSTIFY">Si potrebbe quindi pensare che nel caso di ritardo del panel di EFSA, il Foro Consultivo della stessa, costituito da un rappresentante per Stato membro (soggetto generalmente impiegato nell&#8217;organo nazionale che svolge funzioni analoghe a EFSA), possa attivare -su sollecito del richiedente il parere- una procedura simile a quella di EMA e quindi designare al suo interno un relatore e correlatore che presenteranno poi i rapporti di valutazione da sottoporre all&#8217;organo nella sua interezza al fine dell&#8217;elaborazione finale.</p>
<p align="JUSTIFY">Un secondo meccanismo sostitutivo sempre di tipo &#8220;interno&#8221; potrebbe consistere nell&#8217;avocazione del <i>task </i>per cui era competente il <i>panel</i> ritardatario da parte del Comitato scientifico dell&#8217;Autorità<a href="#sdfootnote25sym">25</a>, che è costituito da scienziati di grado superiore, competenti in tutte le discipline afferenti i settori del mandato di EFSA, e che, normalmente, ha una funzione di coordinamento nonché di formulazione di valutazioni su questioni che, prescindendo da una specifica materia assegnata ad un solo <i>panel</i>, investono i settori di più gruppi di esperti, e su quelle che non rientrano nelle competenze di alcuno di essi.</p>
<p align="JUSTIFY">Sia nel caso del primo che del secondo meccanismo sostitutivo delineato si potrebbe, infine, prevedere una sanzione nei confronti del Direttore esecutivo e del Consiglio di Amministrazione laddove anche gli organi surroganti prolunghino eccessivamente il loro operato, fatti salvi, ovviamente, i profili attinenti ad altre diverse forme di responsabilità che possano sussistere nel caso concreto.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote1anc">1</a>&#x2; Sul punto si vedano i contributi di L. SALVI e V. PAGANIZZA in L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA, L. SALVI, <i>&#8220;Compendio di diritto alimentare&#8221;</i>, settima edizione, Cedam, Padova, 2015, pagg. 88-102; nonché S. GABBI, &#8220;<i>L&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare. Genesi, aspetti problematici e prospettive di riforma&#8221;</i>, Giuffrè, Milano, 2009, pagg. 5-26; S.GABBI &#8220;<i>L&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare: controllo giurisdizionale da parte delle Corti comunitarie</i>&#8221; in <i>Rivista di diritto alimentare</i>, Anno II, n. 4, 2008; F. ALBISINNI, <i>&#8220;Strumentario di diritto alimentare europeo</i>&#8220;, Utet, Torino, 2015, II edizione, pagg.47-94; F. CAPELLI, B. KLAUS, V. SILANO, &#8220;<i>Nuova disciplina del settore alimentare e Autorità europea per la sicurezza alimentare</i>&#8220;, Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 346-378, D. DONGO, &#8220;<i>Sicurezza alimentare, Regole cogenti e norme volontarie</i>&#8220;, 2016, pagg. 34-161.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote2anc">2</a>&#x2; Sulla nozione di &#8220;sicurezza alimentare&#8221; si veda &#8220;<i>La sicurezza alimentare nell&#8217;Unione Europea, Commentario al Regolamento 178/2002&#8243;</i> a cura dell&#8217;IDAIC, in <i>Le nuove leggi civili commentate</i>, n.1-2, 2003; nonché il contributo di L. COSTATO in L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA, L. SALVI, &#8220;op.cit.&#8221; pagg.1-9; pagg.; D. BEVILACQUA, &#8220;<i>La sicurezza alimentare, la globalizzazione e il diritto amministrativo&#8221;, </i>in <i>www.treccani.it</i>. Si leggano, inoltre, i contributi di C. BOTTARI, pagg.9-20), F. ALBISINNI, pagg.21-48, e V. PARISIO, pagg.83-105, nel volume <i>&#8220;Food safety and quality law: a transnational perspective&#8221;</i>, a cura di V. PARISIO, Giappichelli, Torino, 2017; inoltre per una prospettiva comparata con gli Stati Uniti nel medesimo volume si segnala anche il contributo di M.T. ROBERTS, pagg.121-129.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote3anc">3</a>&#x2; Si veda il contributo di V. PARISIO, <i>&#8220;Sicurezza alimentare, funzione amministrativa e giudice amministrativo interprete del diritto interno ed europeo&#8221;,</i> in <i>La sicurezza alimentare. Profili normativi e giurisprudenziali tra diritto interno, internazionale ed europeo, </i>a cura di C. BOTTARI, Maggioli, Ravenna, 2015, pagg. 75-110.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote4anc">4</a>&#x2; In tal senso M. RIGHETTINI, <i>&#8220;La regolamentazione della sicurezza alimentare&#8221;,</i> in <i>Amministrare</i>, Fascicolo 2-3, 2015.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote5anc">5</a>&#x2; Art. 22 del Regolamento (CE) n.178/2002 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote6anc">6</a>&#x2; Ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018 recante la &#8220;Disciplina dell&#8217;impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali&#8221; (G.U. Serie Generale, n.224 del 26 settembre 2018) per &#8220;sostanza o preparato vegetale&#8221; s&#8217;intende: un ingrediente vegetale, ovvero la &#8220;droga vegetale&#8221; ovvero la pianta in toto o sue parti (intere, a pezzi o tagliate) in forma non trattata, generalmente essiccati;</p>
<p align="JUSTIFY">-un preparato vegetale ottenuto sottoponendo l&#8217;ingrediente vegetale a vari trattamenti (ad esempio: estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione, fermentazione, triturazione e polverizzazione).</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote7anc">7</a>&#x2; Regolamento (CE) N. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote8anc">8</a>&#x2; L&#8217;articolo 16 del Regolamento (CE) N. 1924/2006, rubricato &#8220;Parere dell&#8217;Autorità&#8221; così sancisce: <i>&#8220;1. Nel formulare il parere, l&#8217;Autorità rispetta un termine di cinque mesi dalla data di ricevimento della domanda valida. Ogniqualvolta l&#8217;Autorità chieda al richiedente ulteriori informazioni a norma del paragrafo 2, detto termine è prorogato sino a due mesi a decorrere dalla data di ricevimento dell&#8217;informazione richiesta presentata dal richiedente.</i> <i>2. Se del caso, l&#8217;Autorità, o una delle competenti autorità nazionali per suo tramite, può chiedere al richiedente di completare i dettagli che corredano la domanda entro una data scadenza.</i> <i>3. Per elaborare il parere, l&#8217;Autorità verifica:</i> <i>a) che l&#8217;indicazione sulla salute sia basata su prove scientifiche;</i> <i>b) che la formulazione dell&#8217;indicazione sulla salute soddisfi i criteri stabiliti dal presente regolamento.</i> <i>4. Il parere favorevole all&#8217;autorizzazione dell&#8217;indicazione sulla salute riporta i seguenti dettagli:</i> <i>a) nome e indirizzo del richiedente;</i> <i>b) sostanza nutritiva o di altro tipo, oppure alimento o categoria di alimenti, in riferimento a cui sarà fornita l&#8217;indicazione e le sue caratteristiche particolari;</i> <i>c) una proposta di formulazione dell&#8217;indicazione sulla salute, comprese, se del caso, le condizioni d&#8217;impiego specifiche;</i> <i>d) se applicabile, condizioni o restrizioni d&#8217;uso dell&#8217;alimento e/o una dicitura o avvertenza supplementare che dovrebbe accompagnare l&#8217;indicazione sulla salute sull&#8217;etichettatura e nella pubblicità.</i> <i>5. L&#8217;Autorità trasmette il suo parere alla Commissione, agli Stati membri e al richiedente, allegandovi una relazione in cui descrive la propria valutazione dell&#8217;indicazione sulla salute, e comunica i motivi alla base del parere e le informazioni su cui questo è basato.</i> <i>6. L&#8217;Autorità rende pubblico il parere a norma dell&#8217;articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002.</i> <i>Il richiedente o altro cittadino può rivolgere osservazioni alla Commissione entro trenta giorni dalla pubblicazione&#8221;.</i></p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote9anc">9</a>&#x2; Regolamento (UE) N. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote10anc">10</a>&#x2; Si riporta il testo dell&#8217;articolo 28, paragrafo 5 e 6: (par.5) <i>&#8220;Le indicazioni sulla salute di cui all&#8217;articolo 13, paragrafo 1, lettera a) possono essere fornite dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino all&#8217;adozione dell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 13, paragrafo 3, sotto la responsabilità degli operatori economici del settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili e fatta salva l&#8217;adozione delle misure di salvaguardia di cui all&#8217;articolo 24&#8221;; </i>(par 6): <i>&#8220;Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all&#8217;articolo 13, paragrafo 1, lettera a) e all&#8217;articolo 14, impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima dell&#8217;entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle seguenti modalità: a) le indicazioni sulla salute sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro sono autorizzate come segue: i) gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2008, dette indicazioni unitamente alla relazione di valutazione dei dati scientifici a sostegno dell&#8217;indicazione; ii) previa consultazione dell&#8217;Autorità, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 25, paragrafo 2, una decisione relativa alle indicazioni sulla salute così autorizzate. Le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall&#8217;adozione della decisione;</i> <i>b) indicazioni sulla salute non sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato membro: possono continuare ad essere impiegate purché sia presentata, anteriormente al 19 gennaio 2008, una domanda a norma del presente regolamento; le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall&#8217;adozione della decisione di cui all&#8217;articolo 17, paragrafo 3&#8243;.</i></p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote11anc">11</a>&#x2; Cause riunite C-596/15 P e C-597/15 P, Bionorica SE e Diapharm GmbH &amp; Co. KG contro Commissione Europea, nonché causa C-637/15 P, VSM Geneesmiddelen BV contro Commissione europea, in <i>www.curia.europa.eu</i>.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote12anc">12</a>&#x2; Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 novembre 2017, per la lettura della quale si rinvia al sito della Corte di Giustizia sopra menzionato.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote13anc">13</a>&#x2; Su tale principio S. MASINI, <i>&#8220;Corso di diritto alimentare&#8221;</i>, terza edizione, Giuffrè, Milano, 2015, pagg.41-43; nonché il contributo di L. COSTATO in L. COSTATO, P. BORGHI, S. RIZZIOLI, V. PAGANIZZA, L. SALVI, op.cit., pagg.63-72; ed infine Corte di Giustizia delle Comunità europee, 20 febbraio 1979, C-120/78, in Raccolta 1978, I-649 (&#8220;sentenza Cassis de Dijion&#8221;);</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote14anc">14</a>&#x2; L&#8217;art.29 del Regolamento (CE) n.178/2002 così sancisce:<i> &#8220;Where community legislation does not already specify a time limit for the delivery of a scientific opinion, the Authority shall issue scientific opinions within the time limit specified in the request for opinions, except in duly justified circumstances&#8221;.</i></p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote15anc">15</a>&#x2; Regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, dell&#8217;11 luglio 2003, sulla procedura applicata dall&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote16anc">16</a>&#x2; Sul punto S. GABBI, <i>&#8220;L&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare. Genesi, aspetti problematici e prospettive di riforma&#8221;</i>, cit. pagg.159-167; nonché il contributo di M. COCCONI, <i>&#8220;Le garanzie del cittadino rispetto ai giudizi scientifici contenuti nei pareri dell&#8217;EFSA&#8221;</i>, <i>Rivista di diritto alimentare,</i> Anno X, n.3 2016.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote17anc">17</a>&#x2; V. PARISIO, &#8220;<i>La funzione consultiva nella dinamica procedimentale&#8221;</i> in <i>Codice dell&#8217;azione amministrativa,</i> II edizione, a cura di M.A. SANDULLI, Giuffrè, Milano, 2017, pagg.801-827; si veda inoltre M. CLARICH, <i>&#8220;Manuale di diritto amministrativo&#8221;,</i> il Mulino, Bologna, 2013, pagg. 233-277; E. CASETTA, &#8220;<i>Manuale di diritto amministrativo&#8221;, </i>Giuffrè, Milano, 2015, pagg. 385-474; A. TRAVI <i>&#8220;Parere nel diritto amministrativo&#8221;, </i>in <i>D. disc. Pubb.</i>, X, 616.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote18anc">18</a>&#x2; C. MARZUOLI, <i>&#8220;Potere amministrativo e valutazioni tecniche</i>&#8220;, Giuffrè, Milano, 1985, pagg. 191-234; F. LEVI, &#8220;L&#8217;attività conoscitiva della pubblica amministrazione&#8221;, Giappichelli, Torino, 1967, ristampa 2018, pagg. 343-445.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote19anc">19</a>&#x2; Si veda N. AICARDI, <i>Commento all&#8217;art.17</i>, in Codice cit.; D. DE PRETIS,<i> &#8220;Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica&#8221;,</i> CEDAM,<i> </i>Padova, 1995, pagg. 167-223.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote20anc">20</a>&#x2; Consiglio di Stato, Comm. Spec., parere 5 novembre 2001 n. 480/00<i>, Foro Italiano</i>, 2001, III, pagg.236 e ss. con nota di C. VIDETTA.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote21anc">21</a>&#x2; In tal senso S. GABBI, <i>&#8220;L&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare. Genesi, aspetti problematici e prospettive di riforma&#8221;</i>, cit<i>.</i>,<i> </i>pagg. 135 e ss.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote22anc">22</a>&#x2; A titolo esemplificativo il GMO <i>panel</i>, gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati, nella sua valutazione dei rischi da organismi geneticamente modificati per cui è stata avanzata una richiesta di autorizzazione, considera i seguenti aspetti : a) caratterizzazione molecolare, ossia struttura delle proteine di nuova creazione, loro modalità di azione e loro potenziali interazioni; b) analisi comparativa, ossia confronto tra pianta GM e sua controparte convenzionale per rilevare differenze nelle caratteristiche fenotipiche &#8211; quali altezza e colore &#8211; , nelle caratteristiche agronomiche &#8211; come ad esempio la resa -, e nel valore nutrizionale; c) valutazione della potenziale tossicità e allergenicità; d) valutazione del potenziale impatto ambientale. Per ulteriore approfondimento si rimanda al sito ufficiale dell&#8217;Autorità europea per la sicurezza alimentare <i>www.efsa.europa.eu.it</i>.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote23anc">23</a>&#x2; A titolo esemplificativo, i membri del panel che si occupa di contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) sono scienziati europei competenti in chimica: chimica organica, inorganica e analitica; trasformazione di alimenti e mangimi nel campo dei contaminanti chimici; valutazione dell&#8217;esposizione: è necessaria competenza soprattutto in relazione alla valutazione dell&#8217;esposizione alimentare di contaminanti chimici comprese conoscenze di sondaggi sui consumi di alimenti; tossicologia umana e veterinaria (nella valutazione del rischio da sostanze chimiche): assorbimento, distribuzione, metabolismo, escrezione (ADME) di sostanze (tossicocinetica e tossicodinamica), tossicità sub-cronica e cronica (studi a somministrazioni ripetute, genotossicità e mutagenicità, tossicità dello sviluppo e riproduttiva, cancerogenicità, allergenicità e immunotossicità; prove tossicologiche su animali da esperimento: interpretazione degli effetti tossici dei contaminanti chimici in animali da allevamento e da compagnia; epidemiologia: biomarcatori degli effetti ed esposizione e interpretazione dei dati umani); statistica: valutazione degli effetti dose-risposta, ad esempio modellazione basata sulla dose di riferimento e analisi (epidemiologica) di insiemi di dati complessi; alimentazione animale: valutazione dell&#8217;esposizione animale. Lo stesso dicasi, <i>mutatis mutandis</i>, per i membri di tutti gli altri <i>panels</i> dell&#8217;Autorità, al cui sito ufficiale si rinvia.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote24anc">24</a>&#x2; Si vedano le <i>&#8220;Rules of procedure&quot;</i> del Committee for medicinal products for human use, EMEA/MB/87146/2007.</p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><a href="#sdfootnote25anc">25</a>&#x2; Per ogni approfondimento si rinvia al sito di EFSA, <i>www.efsa.europa.eu</i>.</p>
<p> </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/autorita-europea-per-la-sicurezza-alimentare-e-mancato-esercizio-della-funzione-consultiva-spunti-di-riflessione/">Autorità europea per la sicurezza alimentare e ( mancato) esercizio della funzione consultiva : spunti di riflessione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>&#8220;Effetto Lazzaro&#8221; a termine e a cascata: dal Vangelo al terzo millennio. Equilibrismi giuridici e tecnica legislativa.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/effetto-lazzaro-a-termine-e-a-cascata-dal-vangelo-al-terzo-millennio-equilibrismi-giuridici-e-tecnica-legislativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effetto-lazzaro-a-termine-e-a-cascata-dal-vangelo-al-terzo-millennio-equilibrismi-giuridici-e-tecnica-legislativa/">&#8220;Effetto Lazzaro&#8221; a termine e a cascata: dal Vangelo al terzo millennio. Equilibrismi giuridici e tecnica legislativa.</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Dal Vangelo secondo Giovanni. 2. Dal Vangelo al terzo millennio. 3. Le motivazioni del parere del Consiglio di Stato. 4. La &#8220;better regulation&#8220;. 5. Dalla &#8220;better regulation&#8221; alla &#8220;worse regulation&#8220;. 6. Un tema ulteriore. 7. Conclusioni.   1. Dal Vangelo secondo Giovanni. &#8220;38Allora Gesù, ancora una volta commosso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effetto-lazzaro-a-termine-e-a-cascata-dal-vangelo-al-terzo-millennio-equilibrismi-giuridici-e-tecnica-legislativa/">&#8220;Effetto Lazzaro&#8221; a termine e a cascata: dal Vangelo al terzo millennio. Equilibrismi giuridici e tecnica legislativa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effetto-lazzaro-a-termine-e-a-cascata-dal-vangelo-al-terzo-millennio-equilibrismi-giuridici-e-tecnica-legislativa/">&#8220;Effetto Lazzaro&#8221; a termine e a cascata: dal Vangelo al terzo millennio. Equilibrismi giuridici e tecnica legislativa.</a></p>
<p> <strong>SOMMARIO: 1. Dal Vangelo secondo Giovanni. 2. Dal Vangelo al terzo millennio. 3. Le motivazioni del parere del Consiglio di Stato. 4. La &#8220;<em>better regulation</em>&#8220;. 5. Dalla &#8220;<em>better regulation</em>&#8221; alla &#8220;<em>worse regulation</em>&#8220;. 6. Un tema ulteriore. 7. Conclusioni.</strong><br />  <br /> <strong>1. Dal Vangelo secondo Giovanni.</strong><br /> &#8220;<em>38Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. 39Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». 40Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 41Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. 42Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l&#8217;ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». 43Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 44Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare».</em><br /> E&#8217; un passo tratto dal Vangelo secondo Giovanni<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> e racconta di uno dei miracoli di Gesù, la resurrezione di Lazzaro di Betània.<br /> La vicenda normativa esaminata dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato con il parere n. 3095 reso nell&#8217;adunanza del 5 dicembre 2019 (data di spedizione 9 dicembre 2019) ricorda molto la storia di Lazzaro.<br />  <br /> <strong>2. Dal Vangelo al terzo millennio.</strong><br /> Alcune norme del codice in materia di protezione dei dati personali, anche detto codice della privacy, ossia il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, vengono abrogate dal d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. Quattro articoli sono abrogati subito mentre un altro solo successivamente, ovvero dopo un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 51/2018<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> La norma che non viene abrogata subito, pochi giorni dopo che è avvenuta la sua abrogazione, rivive per effetto di un&#8217;altra norma di legge. Non rivive però per sempre ma a tempo, ossia fino al 31 dicembre 2019.<br /> La norma che dispone la &#8220;resurrezione&#8221; è l&#8217;art. 9, comma 1, del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 2019, n. 77. Se ne riporta di seguito il testo perché interessante dal punto di vista della tecnica legislativa:<br /> &#8220;<em>1. Il previgente articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abrogato, a decorrere dall&#8217;8 giugno 2019, dall&#8217;articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, riprende vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2019</em>&#8220;.<br /> Si dà il caso però che la norma, che non è stata abrogata subito ed è poi risorta a termine, preveda l&#8217;emanazione di un regolamento il cui oggetto è delimitato con il rinvio ad una di quelle norme che sono state abrogate subito, sin dall&#8217;8 giugno 2018<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Si tratta, in particolare, del &#8220;<em>trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all&#8217;articolo 53</em>&#8221; del codice della privacy<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> &#8211; ossia le &#8220;finalità di polizia&#8221; &#8211; &#8220;<em>dal Centro elaborazione dati</em>&#8220;, le cui modalità di attuazione dei principi del medesimo codice devono essere stabilite con &#8220;<em>decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro della giustizia</em>&#8220;; decreto che, nella sostanza e anche se la legge non lo dice espressamente, è un regolamento.<br /> In sintesi: la norma di legge che prevede l&#8217;emanazione del regolamento ha avuto vigenza sino al 7 giugno 2019<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, non ha avuto più effetto dall&#8217;8 al 14 giugno 2019 ed è risorta (&#8220;riprendendo vigenza&#8221;) dal 15 giugno 2019; ma non per sempre, bensì sino al 31 dicembre 2019.<br /> Tutto questo perché? Ammesso che alla base di ogni intervento normativo ci debba essere sempre un perché.<br /> Perché il trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia ha trovato una nuova disciplina da parte del d.lgs. n. 51/2018, il quale ha attuato le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e abrogato la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (art. 1, comma 1).<br /> L&#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 51/2018 stabilisce che &#8220;<em>Il presente decreto si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica</em>&#8220;.<br /> Perché, evidentemente, si intende recuperare l&#8217;esercizio del potere regolamentare <em>ad initio</em> previsto dall&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003, il quale però lo riferisce al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui ad una norma abrogata già da tempo.<br /> E anche perché la norma abrogante di cui si è detto (l&#8217;art. 49 del d.lgs. n. 51/2018) ha previsto l&#8217;ultravigenza, in via provvisoria ma senza termine finale, del regolamento emanato in attuazione dell&#8217;articolo 57<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. Così risolvendo in anticipo eventuali problemi conseguenti alla vigenza e/o validità di un regolamento emanato sulla base di una norma di legge, la quale poi, dopo l&#8217;emanazione del regolamento, non è più vigente.<br /> Questo è lo scenario normativo, di per sé abbastanza singolare e variegato, che ha trovato la sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, chiamata a rendere il parere obbligatorio previsto dalla legge sui regolamenti del Governo (ex art. 17 della l. 23 agosto 1988, n. 400).<br /> Il Consiglio di Stato, in via interlocutoria e preliminarmente, si pone il dubbio che &lt;<em>la vigente autorizzazione regolamentare contenuta nell&#8217;articolo 57 &#8211; che continua a richiamare le &#8220;finalità&#8221; di cui all&#8217;articolo 53 &#8211; non sembra poter spiegare effetti</em>&gt;. Ciò &lt;<em>in quanto il richiamo ad una norma abrogata, e pertanto ad oggi priva di effetti innovativi dell&#8217;ordinamento, non permette di stabilire quali siano le &#8220;finalità&#8221; dei trattamenti cui il Legislatore intende riferirsi</em>&gt;.<br /> Conseguentemente richiede documentati chiarimenti al Ministero dell&#8217;interno, nella sua qualità di amministrazione proponente<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Ricevuti i chiarimenti, il Consiglio di Stato rimane dello stesso avviso e conclude, con il citato parere n. 3095 reso nell&#8217;adunanza del 5 dicembre 2019, nel senso che &#8220;<em>l&#8217;iter regolamentare non possa allo stato avere ulteriore corso</em>&#8220;.<br />  <br /> <strong>3. Le motivazioni del parere del Consiglio di Stato.</strong><br /> Le motivazioni addotte dal Consiglio di Stato a fondamento del parere negativo sono in sintesi le seguenti:<br /> a) lo schema di regolamento costituisce applicazione dell&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003, il quale delimita l&#8217;oggetto dell&#8217;intervento regolamentare con riferimento all&#8217;individuazione delle &#8220;<em>modalità di attuazione</em>&#8221; dei principi del d.lgs. n. 196/2003 &#8220;<em>relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all&#8217;articolo 53</em>&#8220;;<br /> b) poiché quest&#8217;ultima norma, richiamata per <em>relationem</em> da quella recante l&#8217;autorizzazione dell&#8217;intervento regolamentare, è stata abrogata a decorrere dall&#8217;8 giugno 2018, ne discende l&#8217;impossibilità di individuare le &#8220;<em>finalità</em>&#8221; cui il legislatore intende riferirsi per perimetrare l&#8217;ambito applicativo del regolamento;<br /> c) tale lacuna della norma autorizzativa della potestà regolamentare si ripercuote sulla legittimità del potere normativo nella specie esercitato, in quanto, in ossequio ai principi di legalità e di gerarchia delle fonti, non è dato all&#8217;amministrazione, a fronte di una chiara volontà legislativa scolpita in una disposizione dal tenore letterale univoco, ricercare <em>aliunde</em>, ed operando sulla base di parametri ermeneutici incerti, i criteri ed i limiti ovvero, come nel caso di specie, le &#8220;<em>finalità</em>&#8221; dell&#8217;intervento regolamentare;<br /> d) sebbene il vigente art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 51/2018 circoscriva l&#8217;ambito applicativo del medesimo decreto facendo riferimento ai trattamenti dei dati personali svolti dalle autorità competenti per finalità &#8220;<em>di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica</em>&#8220;, tale disposizione rimane formalmente scollegata dalla fonte del potere regolamentare nella specie esercitato. Infatti, il vigente art. 57 del d.lgs. n. 196/2003, fatto rivivere dall&#8217;art. 9 del d.l. n. 53/2019 sino al 31 dicembre 2019, non menziona affatto il d.lgs. n. 51/2018, ma richiama espressamente, ed in via esclusiva, l&#8217;abrogato art. 53;<br /> e) non può essere riconosciuto all&#8217;amministrazione titolare della potestà regolamentare di sostituirsi al legislatore, riempiendo di significati la fonte di detto potere, giacché ne conseguirebbe un&#8217;evidente violazione del principio di legalità. Tanto più che in situazioni analoghe a quella in esame, di avvenuta abrogazione di norme contenute nel codice della privacy, è stato lo stesso legislatore a dettare la disciplina transitoria applicabile, indicando come si sarebbero dovute applicare eventuali disposizioni legislative previgenti recanti rinvio a norme abrogate<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>;<br /> f) è vero che l&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003 autorizza la fonte regolamentare anche ad integrare e modificare il d.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, regolamento emanato ai sensi dell&#8217;art. 11 della l. 1 aprile 1981, n. 121, ma tale art. 11, recante un contenuto diverso da quello dell&#8217;art. 57, non può radicare la potestà regolamentare nella specie esercitata dall&#8217;Amministrazione;<br /> g) la norma che ha determinato la reviviscenza espressa dell&#8217;art. 57 non ha potuto comportare di per sé anche la reviviscenza dell&#8217;art. 53. L&#8217;ha fatto, invero, senza sostituire il richiamo all&#8217;art. 53 con quello all&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 51/2018, o ad altra vigente disposizione legislativa recante le &#8220;<em>finalità</em>&#8221; del trattamento dei dati oggetto dell&#8217;intervento regolamentare. Con la conseguente imperfezione della norma autorizzativa della potestà regolamentare, nella quale il perimetro dell&#8217;intervento normativo secondario, pur delimitato sul piano formale dal richiamo a determinate &#8220;<em>finalità</em>&#8221; del trattamento di dati personali, rimane sostanzialmente indefinito a causa dell&#8217;avvenuta abrogazione della disposizione cui il legislatore intendeva rimettere l&#8217;individuazione delle citate finalità. E con l&#8217;ulteriore corollario che la potestà regolamentare che si vuole esercitare non si appalesa conforme alla norma legislativa autorizzativa, in quanto le &#8220;<em>finalità</em>&#8221; dei trattamenti di dati personali disciplinati nel testo regolamentare sono state desunte da norme diverse da quella puntualmente richiamata nell&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003;<br /> h) non ha rilievo l&#8217;ulteriore argomento secondo cui si giungerebbe alla conclusione che la disposizione contenuta nel comma 2 dell&#8217;art. 49 del d.lgs. n. 51/2018 non avrebbe avuto <em>ab origine</em> alcuna possibilità di concreta applicazione, posto che il comma 1 del medesimo art. 49 già allora abrogava, contestualmente all&#8217;entrata in vigore del d.lgs. n. 51/2018, il richiamato art. 53. Ciò in quanto la potestà regolamentare non è stata comunque esercitata <em>illo tempore</em> (dall&#8217;8 giugno 2018 all&#8217;8 giugno 2019) e, anche se lo fosse stata, le considerazioni non sarebbero potute essere diverse.<br />  <br /> <strong>4. La &#8220;<em>better regulation</em>&#8220;.</strong><br /> Viviamo in un mondo complesso. E proprio per questo, in una logica di semplificazione, si parla di &#8220;<em>better regulation</em>&#8220;.<br /> I temi della qualità della regolamentazione, ovvero della &#8220;<em>better regulation</em>&#8220;<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, introdotti a livello internazionale dalla Raccomandazione sul miglioramento della qualità della regolamentazione del Consiglio dell&#8217;OCSE del 9 marzo 1995, sono entrati da tempo a far parte integrante delle strategie delle istituzioni dell&#8217;Unione europea, nella convinzione che una cattiva regolamentazione influisca in modo negativo &#8211; oltre che sulla certezza del diritto, sull&#8217;osservanza della legge e sull&#8217;efficienza della giustizia &#8211; anche sullo sviluppo economico e l&#8217;uso efficiente delle risorse di un Paese.<br /> Le istituzioni europee hanno adottato specifiche iniziative volte a implementare le politiche di &#8220;<em>better regulation</em>&#8221; e anche le Presidenze di turno dell&#8217;Unione europea hanno inteso includere nei loro programmi le tematiche attinenti alla qualità della regolamentazione.<br /> Al riguardo si rimanda allo studio tematico &#8220;<em>Better regulation for better results</em>&#8220;, a cura del Servizio per la qualità degli atti normativi del Senato della Repubblica, in cui vengono ricostruiti l&#8217;esperienza maturata e gli strumenti elaborati dalle istituzioni europee nell&#8217;ambito delle politiche volte a garantire una migliore qualità della regolamentazione, approfondendo l&#8217;Agenda &#8220;<em>Better regulation for better results</em> &#8211; Legiferare meglio per ottenere migliori risultati&#8221; approvata dalla Commissione europea il 19 maggio 2015.<br /> Particolarmente indicativo è il seguente periodo delle note conclusive dello studio, in cui, dopo avere dato atto di &#8220;una cultura di buona legislazione&#8221; sviluppatasi nella dimensione europea, si dice: &#8220;<em>In questa prospettiva, ogni atto normativo non solo deve essere redatto in modo semplice, chiaro e univoco nel linguaggio e nel significato, ma al contempo deve essere assunto sulla base di una piena consapevolezza dei possibili effetti che produrrà non solo nell&#8217;ordinamento giuridico, ma anche e soprattutto sui destinatari, cittadini e imprese, e sull&#8217;amministrazione pubblica</em>&#8220;.<br /> Esigenze di semplificazione e di certezza del diritto sono note a tutti; anzi, costituiscono l&#8217;obiettivo dichiarato di alcuni recenti interventi legislativi. La stabilità e la chiarezza delle regole da applicare rappresentano una delle condizioni per il rilancio degli investimenti e i conseguenti vantaggi per l&#8217;economia.<br /> Tuttavia la certezza del diritto è in crisi. Diverse ne sono le cause.<br /> Fattori patologici ascrivibili al rapido mutare della legislazione, dettato dalla necessità di fronteggiare, purtroppo sempre più spesso in via d&#8217;urgenza, fenomeni economici e sociali in continuo divenire<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Scarsa qualità tecnica della legislazione, dovuta, in un circolo vizioso, all&#8217;intervento legislativo sempre d&#8217;urgenza e mai in modo organico e di sistema, a fattori di stampo politico, nonché all&#8217;aumento del coefficiente di tecnicità delle materie da regolare.<br /> Fattori fisiologici dovuti all&#8217;incidenza degli ordinamenti sovranazionali e delle pronunce delle Corti europee, che si intersecano nei diversi livelli di regolazione e di giurisdizione, comportando certamente l&#8217;innalzamento del livello di tutela delle situazioni giuridiche, ma anche una maggiore difficoltà nella ricostruzione del sistema complessivo.<br /> Si finisce, così, sempre più spesso per pretendere dal giudice una funzione di supplenza del legislatore, nella direzione di un&#8217;interpretazione evolutiva e al passo coi tempi. Con il conseguente ribaltamento della regola: quello che è eccezione &#8211; demandare al giudice di colmare le lacune dell&#8217;ordinamento &#8211; diviene regola.<br />  <br /> <strong>5. Dalla &#8220;<em>better regulation</em>&#8221; alla &#8220;<em>worse regulation&#8221;</em>.</strong><br /> Dalla &#8220;<em>better regulation</em>&#8221; alla &#8220;<em>worse regulation&#8221;</em> il passo è breve.<br /> La vicenda normativa che si è analizzata può essere considerata esempio di &#8220;<em>worse regulation</em>&#8220;. Si è dato luogo ad una norma imperfetta, di per sé esempio di scarsa qualità tecnica della legislazione.<br /> Per salvarla, si sarebbe dovuto seguire un&#8217;interpretazione estensiva, sostenendo che, malgrado l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 196/2003, le finalità da perseguire appaiono chiare dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal d.lgs. n. 51/2018. Per cui, considerato che non è più vigente la disposizione alla quale il successivo art. 57 fa riferimento diretto, occorrerebbe interpretare nel senso che le finalità di cui all&#8217;art. 53 sono comunque quelle sancite da altre norme risultanti dal quadro tracciato da altri articoli.<br /> Il che equivale a chiedere al giudice &#8211; quale è pur sempre il Consiglio di Stato nell&#8217;esercizio della funzione consultiva &#8211; di sostituirsi al legislatore nel colmare una lacuna della legge, sostituendo il richiamo ad una norma abrogata con quelle vigenti e facenti parte di altri <em>corpus</em> normativi. E questo, si badi bene, per delimitare l&#8217;oggetto della disciplina demandata ad un regolamento che, in quanto atto normativo, è destinato anch&#8217;esso ad innovare l&#8217;ordinamento giuridico.<br /> Ma gli equilibrismi sono propri dell&#8217;acrobata e degli ambienti circensi, non del giudice; il quale, invece, nell&#8217;interpretazione della legge e primariamente, è tenuto a seguire il criterio letterale<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> Qui la falla è nella tecnica legislativa.<br /> La norma del decreto legge che ha disposto la reviviscenza a termine dell&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003 avrebbe dovuto far rivivere anche il precedente art. 53. Oppure, ancora meglio, preso atto dell&#8217;intervenuta abrogazione degli artt. 53 e 57, si sarebbe potuto prevedere <em>ex novo</em> l&#8217;emanazione di un regolamento governativo con riguardo al trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia come disciplinato dal d.lgs. n. 51/2018. Senza bisogno di nessuna reviviscenza e tantomeno di un termine finale della stessa.<br /> Il risultato è l&#8217;impossibilità di emanare il regolamento. Il quale, se fosse stato emanato, come sottolineato dal Consiglio di Stato, sarebbe stato illegittimo. Il tutto conseguenza di una tecnica legislativa quanto meno approssimativa che ha generato una sorta di &#8220;norma inefficace&#8221;. Lo scopo che si voleva raggiungere è chiaro, ma lo strumento (normativo) adottato non è stato in grado di perseguirlo.<br />  <br /> <strong>6. Un tema ulteriore. </strong><br /> Sullo sfondo resta un tema ulteriore.<br /> Al Governo è consentita l&#8217;emanazione di regolamenti per l&#8217;esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi anche senza specifica attribuzione di potere regolamentare da parte della legge, ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1, lett. a), della l. n. 400/1988<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Cosicché il trattamento dei dati personali per finalità di polizia da parte del Centro elaborazione dati in teoria potrebbe essere disciplinato con un regolamento di esecuzione del d.lgs. n. 51/2018. Con la conseguente &#8220;salvezza&#8221; di quel contenuto del regolamento, sottoposto al parere del Consiglio di Stato, che possa considerarsi effettivamente esecuzione di leggi e di decreti legislativi.<br /> Tuttavia il regolamento si sarebbe dovuto riscrivere. Nella specie il tema non è stato affrontato dal Consiglio di Stato evidentemente perché, come affermato dallo stesso, lo schema di regolamento costituiva espressa e specifica applicazione dell&#8217;art. 57 del d.lgs. n. 196/2003.<br />  <br /> <strong>7. Conclusioni.</strong><br /> Un &#8220;effetto Lazzaro&#8221; a termine è quanto meno singolare. Se c&#8217;è resurrezione c&#8217;è una nuova vita, non per l&#8217;eternità che non è di questo mondo, ma quanto meno per la durata di una vita, e quindi a termine <em>ab initio</em> indefinibile.<br /> Ed è altrettanto singolare che la nuova vita della norma resuscitata, la quale costituisce la fonte di un altro potere normativo &#8211; quello regolamentare &#8211; destinato a innovare l&#8217;ordinamento giuridico senza previsione di termini finali e quindi potenzialmente per sempre, abbia la durata di pochi mesi.<br /> Riprende poi vita una norma che a sua volta rinvia ad altra norma abrogata. E si pretenderebbe che la &#8220;resurrezione&#8221; della norma faccia risorgere anche le norme abrogate a cui essa rinvia.<br /> E&#8217; l'&#8221;effetto Lazzaro&#8221; a cascata, unico nel suo genere. E&#8217; un po&#8217; come ipotizzare che la resurrezione di Lazzaro abbia potuto comportare anche quella dei suoi discendenti nel frattempo deceduti.<br /> Malgrado l'&#8221;effetto Lazzaro&#8221; a termine e a cascata il miracolo non è riuscito. La norma di legge è risorta a nuova vita, anche se per poco tempo, ma il regolamento non si può emanare.<br /> Il mondo è bello perché è vario.<br /> Ma quando il mondo del legiferare è così variegato, forse è il caso di incominciare a preoccuparsi.<br />   </p>
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<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Capitolo 11.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Dal titolo &#8220;<em>Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 49 del d.lgs. n. 51/2018:<br /> &#8220;<em>1. Gli articoli 53, 54, 55 e 56 del Codice sono abrogati.</em><br /> <em>2. L&#8217;articolo 57 del Codice è abrogato decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 57, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 196/2003,&#8221;<em>Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all&#8217;articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d&#8217;Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Il contenuto dei primi due commi dell&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 196/2003 è il seguente:<br /> &#8220;<em>1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all&#8217;esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati. </em><br /> <em>2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell&#8217;esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice: </em><br /> <em>a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45; </em><br /> <em>b) articoli da 145 a 151</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Tanto che ha avuto parziale esecuzione, ma non per le finalità di polizia con riguardo al Centro elaborazione dati, con il d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, dal titolo &#8220;<em>Regolamento a norma dell&#8217;articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l&#8217;individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 51/2018, &#8220;<em>I decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino all&#8217;adozione di diversa disciplina ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 5</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Parere n. 2932 reso nell&#8217;adunanza del 21 novembre 2019 (data di spedizione 22 novembre 2019).</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Il Consiglio di Stato si riferisce all&#8217;art. 22, comma 6, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 [&#8220;<em>Disposizioni per l&#8217;adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)</em>&#8220;], secondo cui, &#8220;<em>Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rinvii alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto, contenute in norme di legge e di regolamento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal presente decreto, in quanto compatibili</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> L&#8217;espressione &#8220;<em>better regulation</em>&#8221; è tradotta &#8220;legiferare meglio&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Si pensi alla legislazione sui contratti pubblici e a quella sull&#8217;immigrazione e la sicurezza, per citare due esempi eclatanti.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Secondo l&#8217;art. 12, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale del c.c., &#8220;<em>Nell&#8217;applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore</em>&quot;.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 17, comma 1, lett. a), della l. n. 400/1988, &#8220;<em>Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:</em><br /> <em>a) l&#8217;esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari</em>&#8220;.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/effetto-lazzaro-a-termine-e-a-cascata-dal-vangelo-al-terzo-millennio-equilibrismi-giuridici-e-tecnica-legislativa/">&#8220;Effetto Lazzaro&#8221; a termine e a cascata: dal Vangelo al terzo millennio. Equilibrismi giuridici e tecnica legislativa.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La dimensione espressiva degli enunciati normativi nella letteratura giuridica americana.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-dimensione-espressiva-degli-enunciati-normativi-nella-letteratura-giuridica-americana-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-dimensione-espressiva-degli-enunciati-normativi-nella-letteratura-giuridica-americana-2/">La dimensione espressiva degli enunciati normativi nella letteratura giuridica americana.</a></p>
<p>Sommario: 1. Introduzione – 2. L’analisi espressiva del diritto di tipo valutativo (o morale) – 3. (segue) Applicazioni dell’ottica espressiva nel diritto costituzionale – 4. (segue) Applicazioni dell’ottica espressiva nel campo della regolazione – 5. L’analisi  espressiva di tipo consequenzialista – 6. (segue) Le molteplici spiegazioni della “funzione espressiva” delle</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-dimensione-espressiva-degli-enunciati-normativi-nella-letteratura-giuridica-americana-2/">La dimensione espressiva degli enunciati normativi nella letteratura giuridica americana.</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario: 1. Introduzione – 2. L’analisi espressiva del diritto di tipo valutativo (o morale) – 3. (<em>segue</em>) Applicazioni dell’ottica espressiva nel diritto costituzionale – 4. (<em>segue</em>) Applicazioni dell’ottica espressiva nel campo della regolazione – 5. L’analisi  espressiva di tipo consequenzialista – 6. (<em>segue</em>) Le molteplici spiegazioni della “funzione espressiva” delle norme – 7. La valenza di un approccio espressivo nell’analisi delle norme giuridiche</strong><br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>Introduzione</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Può la legge avere una valenza “simbolica”, “espressiva” o “significativa”? Può la legge “inviare un messaggio”? E se sì, deve allora una legge essere valutata anche per ciò che essa simbolizza, esprime o comunica? Rispondere affermativamente a tutti questi interrogativi significa sostenere una teoria espressiva del diritto.<br /> Nell’ambito della letteratura giuridica americana si è appunto sviluppato negli ultimi venti anni un importante indirizzo di pensiero che ha riconosciuto e valorizzato nell’analisi dei fenomeni giuridici la dimensione “espressiva” del diritto, intesa come la capacità delle norme giuridiche (ma anche in generale delle misure pubbliche) di trasmettere dei concetti, dei significati o più semplicemente di veicolare dei messaggi ben al di là di quanto emerga dalla semplice loro enunciazione testuale<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> La radice di questo movimento è profonda e risale a scritti degli anni ’70 in cui la dimensione espressiva del diritto è stata colta per prima in materia penale, come emerge ad esempio nel lavoro di Joel Feinberg “<em>The expressive Function of Punishment</em>” del 1965, secondo cui la pena è essenzialmente “espressiva” in quanto essa possiede “un significato simbolico largamente mancante nelle altre forme di afflizione”<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> L’affermarsi di quelle che gli stessi proponenti definiscono come vere e proprie “teorie espressive del diritto” è tuttavia riscontrabile solo a partire dagli anni ’90, grazie alla popolarità acquisita dagli iniziali contributi di tre autori in particolare: Richard H. Pildes, Dan Kahan e Cass. R. Sunstein.<br /> Nel suo lavoro<em> What Do Alternative Sanctions Mean?</em> Dan Kahan riprende in sostanza il filone di studi dedicato alla dimensione espressiva del diritto in ambito penale sostenendo che le usuali proposte di rimpiazzare la detenzione con sanzioni meno onerose, come le ammende o l’impiego in lavori socialmente utili, sarebbero poco persuasive perché ignorano la dimensione espressiva della pena: la detenzione simboleggia infatti una condanna morale mentre il messaggio comunicato dalle pene alternative esprime un biasimo di gran lunga inferiore<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Richard H. Pildes formula invece una prima teoria espressiva in materia elettorale muovendo dalla decisione della Suprema Corte <em>Shaw v. Reno</em> che aveva annullato la modifica di un distretto elettorale introdotta per aumentare il potere di voto agli afro-americani. Pildes sottolinea che il governo non può infatti ridisegnare un distretto elettorale dando l’impressione che il criterio della razza sia prevalso su tutti gli altri valori tradizionalmente considerati in materia; secondo la Corte la delimitazione di alcuni distretti operata in modo bizzarro e irregolare suggerirebbe proprio quella impressione. Pildes rileva dunque come la decisione <em>Shaw v. Reno</em> condanni in sostanza quello che egli definisce come danno espressivo (<em>expressive harm</em>) prodotto dal messaggio sociale che il governo ha in tal modo veicolato<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> In lavori successivi lo stesso autore propone peraltro una teoria espressiva di più ampio respiro destinata ad abbracciare un esteso ventaglio di disposizioni costituzionali<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, sostenendo che la dimensione espressiva dell’azione di governo giocherebbe un ruolo centrale, ma sottostimato nel diritto costituzionale in quanto consente di valutarne la legittimità sulla base dei valori che essa esprime e indipendentemente dalle conseguenze materiali che la stessa produce<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Dal canto suo Cass R. Sunstein sostiene la valenza espressiva del diritto a partire da un oggetto di indagine completamente diverso, ossia dal concetto di incommensurabilità riferito alle scelte dell’autorità pubblica. Secondo Sunstein alcune scelte pubbliche sarebbero incommensurabili nel senso che non è possibile paragonare il loro valore misurandolo in base ad un&#8217;unica scala, in particolare di tipo utilitaristico o di analisi costi-benefici<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>; ad esempio, come comparare in termini di costo la scelta tra proteggere una zona selvaggia e incontaminata o aprirla allo sviluppo commerciale? Scelte di questo tipo sono incommensurabili sulla base di una scala di valore utilitaristica poiché quest’ultima non può cogliere le considerazioni espressive che le giustificano.<br /> Sunstein conclude per conseguenza che una società dovrebbe identificare il tipo di valori cui vuole attenersi e mantenerli fermi anche se le conseguenze delle scelte possano risultare oscure o imprevedibili<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>: una società dovrebbe ad esempio insistere a mantenere una legge anti-discriminazione per ragioni espressive anche qualora non sappia se da tale legge i membri delle minoranze ricevano effettivamente aiuto<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> La dimensione espressiva del diritto è stata peraltro indagata non soltanto sotto il profilo della legittimità e della correttezza dell’azione di governo o della legge che esprima dei significati in contrasto con i valori fondanti di una comunità (finalità questa che risulta centrale in particolare negli studi di Pildes ma che emerge anche in quelli di Sunstein), ma anche, come in seguito vedremo, secondo una diversa prospettiva, attenta alle conseguenze prodotte dal diritto sulla società e volta in particolare ad analizzare l’influenza della legge sulle norme sociali e per loro tramite sulle condotte dei consociati. È stato lo stesso Sunstein a promuovere questo cambio di prospettiva nell’ambito delle teorie espressive<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, adottando la formula “<em>expressive function of law</em>” per identificare la funzione del diritto nell’esprimere valori sociali e nell’incoraggiare le norme sociali a muoversi in particolari direzioni<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> È dunque possibile osservare che se alcuni studiosi hanno sostenuto una concezione ampia, non consequenzialista della dimensione espressiva del diritto nel senso che ciò che rende una legge o un’azione pubblica giusta è il semplice fatto di esprimere valutazioni e atteggiamenti coerenti con dati valori, altri invece hanno sviluppato una concezione più limitata di tipo consequenzialista, che prende in esame gli effetti della legge oltre che il suo intrinseco carattere espressivo<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>L’analisi espressiva del diritto di tipo valutativo (o morale)</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> La maggior parte degli autori che si sono occupati della dimensione espressiva del diritto lo ha fatto avendo come principale interesse quello di fornire delle teorie valutative o “morali” delle norme: essi si sono cioè interessati alla valutazione degli enunciati legali alla luce del loro contenuto espressivo a prescindere dalla considerazione dei relativi effetti<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>. Semplificando si può dire che in base a una tale analisi espressiva del diritto l’attività normativa può essere considerata buona o cattiva, giusta o sbagliata, legittima o illegittima in funzione del messaggio da essa espresso<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> Queste teorie si interessano in particolare al modo in cui attraverso atti o enunciati vengono espressi degli atteggiamenti o delle prese di posizione nei confronti dei destinatari con riferimento a determinati valori fondamentali (il rispetto della persona, l’uguaglianza, le libertà…), suggerendo in sostanza che una scelta normativa può considerarsi veramente corretta soltanto se si esprime anche mediante modalità appropriate. Esse pertanto non valutano il perseguimento di certi scopi o l’utilizzo di certi mezzi espressivi, ma si preoccupano piuttosto di verificare se le modalità di espressione della norma risultino coerenti e adeguate rispetto alle finalità perseguite e ai valori considerati.<br /> Ora il significato di un’espressione verbale scritta o anche di un semplice gesto può assumere valenze differenti a seconda del punto di vista preso in considerazione, se cioè quello delle intenzioni dell’attore/parlante o quello da attribuire all’enunciato secondo il suo senso comune<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>. Secondo gli espressivisti del diritto il significato di una proposizione non dipende né dalle intenzioni del parlante né solamente dalla comprensione del destinatario. In particolare il significato espressivo di una disposizione normativa non può risiedere nella mente del legislatore o genericamente in quella del pubblico, ma dipende da come esso si relaziona con una serie di altre norme riconosciute e condivise dalla comunità<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>. Questo perché il significato (espressivo) di una norma non inerisce a quella norma considerata isolatamente, ma è il prodotto dell’interpretazione all’interno del complessivo contesto in cui è adottata e applicata: solo così è possibile attribuirle il suo corretto significato “sociale”. In questo senso per cogliere il significato espressivo di un atto, questo va inserito in un contesto interpretativo che risulta costruito dalla società<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> Coloro che sostengono le teorie espressive del diritto non si limitano quindi a porre attenzione al significato “letterale” o comunque al significato che è ricavabile dagli enunciati sulla base delle comuni regole e convenzioni linguistiche, ma ritengono invece che le decisioni legali posseggano ulteriori significati, oltre quelli meramente descrittivi o prescrittivi.<br /> In questo senso è stato sottolineato come gli espressivisti siano “tipicamente dualisti” (<em>typically dualist</em>)<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>: essi cioè sostengono che le formulazioni/enunciazioni legali non solo possano creare diritti, imporre doveri, garantire libertà ecc., ma che siano anche in grado di stigmatizzare, approvare, condannare, di manifestare rispetto o biasimo, o esprimere altri significati che non dipendono dall’esclusiva volontà/capacità di prescrivere.<br /> Una manifestazione emblematica di questo “approccio” dualista emerge all’interno delle teorie espressive dall’elaborazione del concetto di <em>expressive harm</em>, cioè di danno espressivo, che un soggetto può subire quando è trattato secondo modalità che esprimono atteggiamenti negativi o inappropriati  nei suoi confronti<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>. Ad esempio un’iniziativa dello Stato volta ad introdurre all’interno degli edifici pubblici settori separati per le persone di colore, oltre alla limitazione che provoca, manifesta innanzitutto un atteggiamento negativo, di disprezzo.<br /> Ovviamente un soggetto può soffrire anche di un danno “non espressivo” alla propria persona, alle proprie cose, alla propria reputazione; anche questi eventuali danni sono importanti nella valutazione di una legge o di un’iniziativa pubblica, tuttavia essi non sono significativi nello stesso modo<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>: mentre infatti il danno espressivo è frutto di una misura o di una prescrizione che manifesta una valutazione scorretta, il danno “non espressivo” ne è la sua conseguenza causale (come è nell’esempio di prima la limitazione fisica delle persone di colore dovuta all’introduzione di settori separati).<br /> Secondo questa impostazione un’iniziativa pubblica o una legge viene considerata “sbagliata” per il solo fatto che essa esprima valutazioni non consentite, senza che si abbia riguardo ad ulteriori problematiche legate alle sue conseguenze materiali<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>. In questo senso dunque teorie espressive di questo tipo vengono anche definite non-consequenzialiste<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>(<em>segue</em>) Applicazioni dell’ottica espressiva nel diritto costituzionale</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> L’analisi della dimensione espressiva del diritto ha trovato grande riscontro in particolare nel settore del diritto costituzionale, dove essa ha saputo fornire una migliore comprensione degli schemi decisionali seguiti dalla Corte Suprema americana nonché dei principi costituzionali che di volta in volta hanno trovato concreta applicazione<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> In questo senso una lettura espressiva del diritto costituzionale mostra la sua particolare valenza in due tipi di evenienze: il primo si ha quando i giudici rilevano che la legge esaminata non ha causato danni materiali o altri danni e nondimeno la dichiarano illegittima per aver manifestato uno scopo o un orientamento incostituzionale; il secondo tipo si presenta invece quando vengono esaminate leggi che producono conseguenze simili, ma la Corte ne censura solo alcune: dato che le conseguenze causali sono le stesse, il discrimine tra queste leggi deve quindi risiedere altrove, ossia in considerazioni di natura espressiva<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br /> Secondo gli studiosi la giurisprudenza incorpora dunque considerazioni di natura espressiva in almeno due modi. Da un lato la lettura espressiva dei principi costituzionali rende inammissibili tutte le leggi che manifestino atteggiamenti intollerabili: quelli che esprimono disprezzo, ostilità o inappropriato paternalismo verso gruppi razziali, etnici, religiosi. Dall’altro essa respinge leggi che dando peso a classificazioni sospette, esprimono una concezione divisiva dei consociati, una concezione cioè che rappresenti la loro appartenenza razziale, etnica, religiosa o di altro tipo come più importante della comune identità come cittadini e che lasci quindi intendere come la prima possa giocare un ruolo determinante nei processi decisionali<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Entrambe queste applicazioni caratteristiche di una teoria espressiva del diritto emergono chiaramente dall’analisi di alcuni casi giurisprudenziali inerenti sia alla <em>Equal Protection Clause</em> ossia al principio di uguaglianza della Costituzione americana<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>, sia alla <em>Establishment Clause<a href="#_ftn27" title=""><strong>[27]</strong></a></em>.<br /> Per chiarire la problematica connessa all’utilizzo del principio di uguaglianza, in particolare con riguardo a distinzioni di natura razziale, viene spesso fatto riferimento ai casi di misure di modifica dei distretti elettorali.<br /> Un primo esempio emblematico è dato dalla sentenza <em>City of Richmond v. United States</em><a href="#_ftn28" title="">[28]</a>. Con essa la Suprema Corte riconosce che la struttura dei distretti elettorali in esame, anche dopo alcune contestate annessioni territoriali, continua a soddisfare completamente i requisiti richiesti affinché non vi siano effetti discriminatori<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>; secondo un’ottica meramente consequenzialista, per cui il principio di uguaglianza si occuperebbe soltanto delle conseguenze materiali della vicenda, la pronuncia dovrebbe concludersi con un giudizio di legittimità. Invece la Corte si spinge oltre per sostenere che, quando è presente un fine discriminatorio, le annessioni devono essere invalidate anche se tutti i loro effetti legali sono accettabili, poiché «<em>acts generally lawful may become unlawful when done to accomplish an unlawful end</em>».<br /> Nelle disposizioni sindacate la Corte ravvisa una “pesante offesa razziale” (<em>gross racial slurs</em>) e la “spogliazione” di diritti (<em>despoiling</em>) di un gruppo di cittadini, attribuendo così ad esse un significato negativo e degradante. Nell’affrontare una delle poche leggi con finalità discriminatorie ma senza effetti discriminatori, sia la posizione assunta dalla Corte sia il linguaggio da essa utilizzato per sostenerla confermano dunque che a rendere incostituzionale una legge o una disposizione sono i danni espressivi che essa produce, ossia il messaggio che essa esprime anche a prescindere dai suoi esiti<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> Altri esempi significativi riguardano casi di modifiche dei distretti elettorali fondate sul fattore razziale, senza che peraltro il potere di voto della popolazione di colore ne venisse diminuito o diluito. Talvolta la Corte ha ammesso questa suddivisione delle circoscrizioni elettorali fondata sulla componente razziale trattandosi di circoscrizioni ragionevolmente omogenee; l’ha invece esclusa in presenza di circoscrizioni  disegnate in modo artificioso e arbitrario. In una importante pronuncia la Corte ha in particolare così stabilito che quando una legge «subordina a considerazioni razziali i principi in materia di definizione delle circoscrizioni elettorali che tradizionalmente sono indifferenti al fattore razziale, tanto che queste considerazioni diventano predominanti la Costituzione è violata»<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>. Ciò che incide nel diverso giudizio della Corte non sono dunque conseguenze di natura materiale, che come visto non sussistono, ma quelle di tipo espressivo: certe modalità di definire le circoscrizioni possono trasmettere il messaggio che le preferenze elettorali riflettano l’appartenenza razziale, esprimendo dunque, nell’ottica della Corte, una concezione incostituzionale del ruolo della razza nel disegno delle istituzioni democratiche<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Esempi analoghi si hanno in relazione alla <em>Establishment Clause</em>, che impone di non manifestare apprezzamento o di non dare aiuto ad una religione rispetto ad un’altra così da evitare il rischio di creare divisioni tra i consociati per ragioni religiose o di avvantaggiare una religione su un’altra.<br /> In questo senso consentire la collocazione di una rappresentazione religiosa (presepe) su suolo pubblico, viene considerato incostituzionale, anche se ciò non comporta alcun significativo aiuto ad una data religione o un trattamento differenziato tra i suoi aderenti e gli altri cittadini poiché in quel modo viene diffuso un messaggio di approvazione per quella determinata religione e di minor considerazione per i non aderenti.<br /> In altre occasioni, per converso, la Corte ha invece considerato costituzionali leggi che avevano disposto l’esenzione dal pagamento delle tasse per le organizzazioni religiose in genere, cioè leggi che avevano come principale effetto quello di agevolare il fenomeno religioso, e che dunque in base ad un test puramente consequenzialista avrebbero anche potuto essere considerate in contrasto con la <em>Establishment Clause</em>. Invero ciò che è ritenuto decisivo per il sindacato di legittimità è che la legge non abbia l’effetto di comunicare un messaggio di approvazione o disapprovazione per una data confessione; solo ove la legge ha questo effetto, intenzionale o meno che sia, la religione diventa un fattore discriminante nella percezione pubblica.<br /> Una lettura in ottica espressiva di disposizioni normative o di iniziative pubbliche rende così più semplice comprendere in che senso anche la forma può avere una rilevanza morale e legale<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>. La forma in questo senso rileva non per un mero interesse esteriore: differenti modi di formulare una disposizione o una misura possono esprimere messaggi più o meno rispondenti al ruolo appropriato che deve essere attribuito secondo i principi costituzionali alla razza o alla religione nella vita pubblica.<br /> Più in generale è impensabile che un ordinamento giuridico non distingua tra le forme attraverso cui le disposizioni possono essere adottate: ciò perché i valori sottostanti che la legge cerca di proteggere, sia in ambito costituzionale che altrove, richiedono per la loro stessa tutela che le disposizioni siano assunte in modi che esprimano rispetto per quei valori<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> Un’appropriata considerazione della forma nel diritto non deve dunque essere identificata con il formalismo giuridico concernente l’applicazione di regole legali, categorie, concetti e forme senza aver riguardo per gli scopi o i valori che si intendono soddisfare o tutelare. Una visione espressiva al contrario presta attenzione proprio a quegli scopi e a quei valori, mentre l’attenzione che essa rivolge alla forma non richiede affatto che quest’ultima debba essere applicata in un modo rigido o meccanico<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>(<em>segue</em>) Applicazioni dell’ottica espressiva nel campo della regolazione</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Alcuni studiosi hanno proposto di applicare una visione espressiva del diritto anche con riferimento al campo della regolazione o, meglio, hanno operato qualche tentativo in tal senso a partire da una critica alla tradizionale valutazione della regolazione in termini di costi-benefici che andrebbe sostituita in alternativa da una valutazione incentrata sulla dimensione espressiva<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>. Secondo questa impostazione il limite degli approcci alle scelte di regolazione basati sull’analisi costi benefici è che essi si concentrano necessariamente sulle conseguenze quantitative o materiali prodotte da tali scelte mentre non riescono a tenere in considerazione le loro dimensioni espressive.<br /> Per dimensione espressiva di una determinata scelta pubblica si intendono come sopra visto i valori che la stessa consente di riconoscere e di considerare come suoi obiettivi, nello specifico contesto in cui è adottata<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>. In questo senso nella valutazione delle scelte di regolazione pubblica si devono prendere in considerazione non soltanto i benefici materialmente conseguenti, ma anche quelli simbolici: una decisione può essere importante non solo per le conseguenze che direttamente determina, ma anche per il fatto che rappresenta o simbolizza l’osservanza di determinati principi<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>.<br /> Il punto di partenza della proposta di valorizzare la dimensione espressiva della regolazione è suggerito dal fatto che, stante l’esistenza di una pluralità di valori pubblici che possono venire in rilievo nell’adozione di una scelta, alcuni di essi si mostrano incommensurabili con altri, nel senso che, essendo considerati di rilievo incomparabilmente più elevato, il loro rispetto è espresso attraverso il rifiuto di ogni bilanciamento o contemperamento<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>. Questo tipo di scelta non può essere spiegato esclusivamente adottando una scala di preferenza consequenzialista, cioè in termini di conseguenze prodotte, ma impone di prendere in adeguata considerazione anche le ulteriori valutazioni che intervengono nell’influenzare le scelte e che ne determinano il significato espressivo<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>.<br /> Una riprova di ciò si ha chiaramente in materia ambientale ove si possono osservare alcuni fenomeni che difficilmente troverebbero spiegazione in base ad un approccio ad esempio utilitarista.<br /> È infatti comune constatare da un lato come non poche persone considererebbero un’offesa la proposta di accettare denaro per consentire un certo livello di deterioramento ambientale e come le stesse persone sostengano infatti che i beni ambientali hanno un valore infinito o che lo sforzo per tutelarli non dovrebbe essere negoziato in favore di altri pur importanti valori, ma dovrebbe avvenire “indipendentemente dal costo”<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> Più in generale si osserva come, allorché siano in gioco valori riconosciuti particolarmente importanti (l’ambiente, la salute, la dignità umana…), il loro confronto con altri valori viene considerato inappropriato o immorale in quanto un tale accostamento esprimerebbe un degrado o uno svilimento del valore ritenuto superiore<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>. Questo spiega come alcune scelte pubbliche vengono sostenute proprio in quanto riflettono una sorta di “assolutismo ambientale” che si manifesta ad esempio nelle disposizioni sulla tutela delle specie in pericolo le quali, proibendo ogni bilanciamento salvo che in rare eccezioni, avrebbero la capacità di comunicare un significato pregnante in quanto assunte a simbolo di una corretta concezione della relazione tra esseri umani e ambiente<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>. Per converso altre misure ambientali, come i sistemi di regolazione delle emissioni attraverso il commercio dei c.d. “certificati verdi”, risultano non di rado contestate in quanto rifletterebbero una valutazione inappropriata dei beni ambientali, veicolando il messaggio che essi sono normali beni di consumo di cui è possibile disporre a fronte di un certo prezzo<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> Si tratta di fenomeni che possono riflettere irrazionalità, confusione, scarso inquadramento di importanti questioni, esercizio di potere da parte di gruppi di interesse, o pura e semplice casualità, ma secondo un’ottica che valorizza la dimensione espressiva del diritto è possibile confermare che la valutazione sociale dei beni ambientali dipende dalla considerazione che i diversi beni sociali non debbano essere valutati secondo la stessa scala di misura, ma secondo criteri differenti e più appropriati. Molte apparenti anomalie così svaniscono o diventano più facilmente comprensibili in quanto in un’ottica espressiva il rifiuto di accettare certi compromessi riflette ed esprime proprio questo tipo di giudizio<a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> Altro esempio di come può assumere rilevanza la dimensione espressiva di una scelta pubblica si manifesta, tra gli altri, con riferimento alle misure attinenti alle attività produttive o commerciali, che spesso comportano difficili bilanciamenti tra gli interessi dei lavoratori e quelli dei consumatori.  Si pensi alla decisione di abbassare tariffe protettive (dazi) che potrebbe incidere negativamente sugli attuali lavoratori, mettendo a rischio i loro posti di lavoro, mentre potrebbe migliorare il benessere dei consumatori, rendendo i prodotti disponibili ad un prezzo inferiore. Supponendo che in situazioni del genere i regolatori abbiano ripetutamente privilegiato gli interessi dei consumatori, questa circostanza potrebbe dare ai lavoratori coinvolti la sensazione che, in ogni caso, la comunità politica stia subordinando i loro interessi a quelli di altri. Dovendo nuovamente affrontare un simile conflitto, potrebbe ben essere razionale ed opportuno da parte dei decisori pubblici optare per una soluzione che valuti con maggiore attenzione gli interessi dei lavoratori rispetto a quelli dei consumatori; e ciò anche se in termini di costi-benefici aggregati, i vantaggi dei lavoratori risultassero inferiori ai danni subiti dai consumatori. Una tale scelta risulterebbe giustificata proprio perché in grado di riflettere la convinzione sociale che gli interessi dei lavoratori vanno presi in seria considerazione.<br /> L’esempio evidenzia come la considerazione per i valori che risultano espressi attraverso le scelte di regolazione – ovverosia le dimensioni espressive delle scelte pubbliche – sia di per sé un aspetto che deve essere tenuto adeguatamente in conto da parte dei regolatori<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>. Questi aspetti espressivi o simbolici sono rilevanti in molti contesti regolatori al pari di altri aspetti che condizionano le scelte pubbliche: ciò che fa un’attività di regolazione è infatti almeno in parte, interpretare definire e promuovere interessi e valori comuni. Le decisioni di oggi condizionano anche i significati e le soluzioni delle scelte future<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>.<br /> Dunque gli atti di regolazione, come ad esempio i programmi pubblici di determinati settori, non forniscono soltanto una disciplina di servizi, ma manifestano anche una qualche valenza espressiva, contribuendo a creare su certi temi una coscienza pubblica, o favorendo la comprensione dei programmi pubblici e con ciò la loro attuazione<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>.  <br /> Più in generale, queste considerazioni aiutano a chiarire perché quando viene valutata una norma giuridica ci si deve anche chiedere se essa esprima una valutazione appropriata di un evento, una persona, un gruppo o un’attività. Le dimensioni espressive delle norme giuridiche sono infatti significative e operano su un piano che non coincide con quello degli effetti sociali prodotti: una società può individuare valori cui attenersi e promuoverli per il solo fatto che li ritenga giusti, indipendentemente dalle effettive conseguenze che la loro promozione può comportare<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>.<br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><strong>L’analisi espressiva del diritto di tipo consequenzialista</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Nell’ambito degli studi che valorizzano la dimensione espressiva del diritto intesa come la sua capacità di “fare affermazioni”, che va oltre quella di condizionare direttamente i comportamenti, si incontra, accanto all’impostazione sin qui vista che valuta una legge esclusivamente in riferimento al senso dei suoi enunciati, un ulteriore orientamento, secondo cui una norma deve essere valutata non tanto o, meglio, non soltanto in base a ciò che essa esprime, ma piuttosto in base alle conseguenze che ne derivano<a href="#_ftn50" title="">[50]</a>. In questo senso certi enunciati ed espressioni sarebbero da considerarsi preferibili nella misura in cui essi producano in definitiva delle migliori conseguenze<a href="#_ftn51" title="">[51]</a>.<br /> Secondo questo diverso approccio l’attenzione alle conseguenze delle disposizioni normative ha il merito di ridurre il volume e l’intensità dei contrasti politici spostando il dibattito da valori fondamentali a questioni che possono essere soggette, almeno in linea di principio, a verifiche empiriche. Questo aspetto rappresenterebbe dunque un elemento importante a favore di una considerazione del diritto incentrata sulle sue conseguenze, spiegando almeno in parte anche le ragioni di attrattiva di una impostazione utilitarista<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>.<br /> Si noti che in quest’ottica la “dimensione espressiva” del diritto viene intesa più propriamente come la sua “funzione espressiva”, cioè come la capacità di esprimere concetti e significati allo scopo di modificare e orientare le norme sociali<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>; con la conseguenza che, ogni apprezzamento delle affermazioni contenute in una disposizione di legge dovrebbe essere fondato non semplicemente sul valore intrinseco delle stesse, ma anche su una valutazione dei possibili effetti nei confronti delle norme sociali ovverosia su valutazioni ponderate delle relative conseguenze<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>. <br /> Un tale approccio espressivo si inquadra nel più ampio filone di studi che si occupa degli effetti del diritto sulle norme sociali e quindi dei rapporti tra norme legali e norme sociali, un settore che è stato indagato in particolare dagli studiosi di <em>law and economics</em> e che si concentra appunto sui problemi della c.d. gestione delle norme sociali (<em>norms management</em>)<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>. In questo ambito, noto come <em>Law and Economics of Norms</em> (LEN), si sono manifestati orientamenti diversi circa il modo di configurare la relazione tra regole formali/legali e norme (sociali)<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>, con riferimento a parametri di efficacia e di effettività delle norme; e peraltro anche alcuni studiosi che si sono occupati della funzione espressiva della legge hanno prestato la medesima attenzione alla modalità con cui il diritto può ridefinire le norme sociali, così da incrementare il livello di osservanza all’ordinamento da parte dei consociati<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>.<br /> È risaputo che le norme sociali possono essere definite come regole di condotta condivise e approvate in una determinata comunità, anche se non sancite dal diritto: in altre parole esse rappresentano i comportamenti che normalmente ci si aspetta dagli altri soggetti in determinate situazioni<a href="#_ftn58" title="">[58]</a>. Si pensi per esempio al galateo, che contiene tutta una serie di norme sui comportamenti considerati dovuti in vari contesti; ed invero si riscontrano norme sociali per quasi ogni aspetto della vita di relazione. Tanto più una norma sociale o di costume è radicata e condivisa nell’ambito di una comunità, tanto più essa è in grado di condizionare i comportamenti dei consociati<a href="#_ftn59" title="">[59]</a>, dando così soluzione ai c.d. problemi di azione collettiva<a href="#_ftn60" title="">[60]</a>.<br /> Il meccanismo che assicura ad una regola sociale di trovare attuazione è rappresentato dall’imposizione di “sanzioni sociali” come la disapprovazione e il corrispondente sentimento di vergogna suscitato in coloro che violino detta regola, o addirittura, in una modalità più estrema, da una vera e propria forma di esclusione sociale; queste sanzioni rappresentano un’importante forza motivazionale che induce le persone a seguire i comportamenti richiesti dalla norma<a href="#_ftn61" title="">[61]</a>.<br /> Per questo alcuni studiosi ritengono che attraverso la dimensione espressiva della legge sia possibile modellare il comportamento intervenendo su dette regole sociali sia per modificarle, ove queste siano considerate inadeguate o negative, sia per crearne di nuove, ove esse risultino invece del tutto assenti, in modo da raggiungere gli scopi che il legislatore si è prefissato<a href="#_ftn62" title="">[62]</a>.<br /> In altri termini viene riconosciuta agli enunciati normativi la capacità di esprimere valutazioni o prese di posizione che possono cambiare la percezione dei consociati in ordine a ciò che sia giusto o sbagliato, opportuno o inopportuno ovvero più in generale a quali atteggiamenti condividere e quali invece disapprovare, indipendentemente dal tenore prescrittivo delle disposizioni, ossia a prescindere dalle conseguenze direttamente disposte dalla legge<a href="#_ftn63" title="">[63]</a>. Il messaggio espressivo veicolato dalla legge e percepito dai destinatari può cioè innescare dei cambiamenti nel modo di valutare certi atteggiamenti e certe condotte da parte della comunità, tanto da determinare la creazione di nuove norme sociali o da orientare diversamente quelle già esistenti, condizionando in tal modo i comportamenti degli individui<a href="#_ftn64" title="">[64]</a>.<br /> Un esempio spesso utilizzato da questi espressivisti si riferisce ad una condotta largamente diffusa e ritenuta dannosa per il benessere della comunità come è quella del fumare, comportamento che il legislatore può essere interessato a regolare per esigenze di tutela della salute; modificare questa condotta sociale può invero risultare difficile o per il significato attraente che ad essa viene associato in certi contesti (ad esempio quale dimostrazione di indipendenza, di ribellione o di spavalderia da parte dei giovani), oppure più semplicemente perché ad essa non è associato nessun giudizio negativo da parte della comunità<a href="#_ftn65" title="">[65]</a>. Una legge che si limitasse ad imporre il divieto di fumare non riuscirebbe ad essere veramente efficace, cioè a determinare un rilevante calo del numero di fumatori, perché da un lato non farebbe altro che rinforzare proprio quei significati “trasgressivi” che rendono la condotta diffusa tra i giovani, dall’altro esprimerebbe un giudizio di valore che, non essendo necessariamente condiviso dal contesto sociale, potrebbe venire sostanzialmente disatteso.<br /> Diversamente, ricorrendo ad opportuni enunciati, la legge potrebbe invece cercare di rappresentare quel comportamento negativo come la manifestazione di una debolezza personale o di una mancanza di rispetto per gli altri o di una scarsa cura personale, facendo cioè leva su altri valori condivisi<a href="#_ftn66" title="">[66]</a>, così da cambiare la percezione sociale della condotta che si vuole modificare, ottenendo che gli stessi soggetti si sentano incentivati a cambiare i propri comportamenti; e ciò indipendentemente dalle conseguenze dirette delle prescrizioni normative<a href="#_ftn67" title="">[67]</a>.<br /> L’attenzione per la dimensione espressiva della legge si rivolge in sostanza alla sua capacità di condizionare i comportamenti dei consociati anche senza ricorrere a qualche tipo di sanzione legale che operi come incentivo a conformarsi alla condotta prescritta dalla norma di legge, la cui osservanza avviene quindi in modo tendenzialmente spontaneo<a href="#_ftn68" title="">[68]</a>.<br />  </div>
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<li style="text-align: justify;"><strong>(<em>segue</em>) Le molteplici spiegazioni della “funzione espressiva” delle norme</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Le modalità in cui le leggi grazie alla funzione espressiva del diritto riescono a condizionare i comportamenti sociali ricevono spiegazioni diverse. Secondo una prima ricostruzione, cui in parte si è già accennato, attraverso le sue disposizioni la legge non farebbe altro che segnalare ai cittadini un cambiamento nella percezione sociale di certi comportamenti; poiché tale segnale proviene da istituzioni cui è riconosciuto il ruolo di rappresentare la collettività, i cittadini sono indotti a ritenere che la condotta o l’atteggiamento descritti dalla norma di legge siano quelli che normalmente la società si aspetta vengano tenuti<a href="#_ftn69" title="">[69]</a>. Il legislatore in sostanza interviene su fattori quali l’approvazione e la disapprovazione che operano come degli incentivi o dei costi sociali cui l’individuo va incontro attenendosi a una condotta valutata positivamente dalla comunità o discostandosi invece da essa<a href="#_ftn70" title="">[70]</a>; in questo modo i singoli per non incorrere nella disapprovazione si adegueranno spontaneamente alla nuova condotta o al nuovo atteggiamento segnalati dalla legge<a href="#_ftn71" title="">[71]</a>.<br /> Questa spiegazione “attitudinale” della funzione espressiva del diritto consente di chiarire meglio come un enunciato normativo sia in grado di produrre cambiamenti anche molto rilevanti nella percezione dei consociati e dunque indirettamente nei loro comportamenti. Da un lato, come visto, segnalando che un certo comportamento è approvato dalla collettività la legge può infatti letteralmente creare una nuova norma sociale e determinare così un cambiamento radicale, qualora in precedenza non sussistesse una posizione condivisa capace di esprimere approvazione o disapprovazione. Dall’altro la legge è però in grado di produrre effetti notevoli nei comportamenti anche quando essa induce soltanto cambiamenti limitati rispetto a norme sociali già esistenti: ciò che amplifica la sua capacità espressiva è il c.d. “effetto <em>feedback</em>” che si verifica quando i consociati approvano o disapprovano un dato comportamento in funzione della frequenza con cui esso si manifesta.<br /> Accade infatti che quanto più un comportamento ritenuto scorretto si manifesta raramente, tanto più esso appare difforme dalla condotta comunemente adottata e viene quindi maggiormente disapprovato; in ragione di ciò, quando una legge esprime per una condotta un livello di disapprovazione superiore rispetto a quello percepito in precedenza (in virtù di una norma sociale), può determinarsi di per sé una riduzione della frequenza, così che quanti assumano quella condotta vengono ad essere disapprovati più intensamente; ma una maggiore disapprovazione porta ad una ulteriore diminuzione della frequenza con cui la condotta tende a verificarsi, innescando così una reazione che è in grado di amplificare notevolmente gli effetti prodotti dalla prima disapprovazione segnalata dalla legge<a href="#_ftn72" title="">[72]</a>.<br /> Secondo questa impostazione “attitudinale”, elemento determinante affinché la funzione espressiva eserciti in concreto i suoi effetti è dato dalla “credibilità” di cui gode l’istituzione che pone la norma e cioè dalla convinzione radicata nella società che essa esprima davvero la posizione comunemente condivisa riguardo a quella data condotta o atteggiamento: quanto più grande è la credibilità dell’operato di un’istituzione, tanto più intensa è la percezione che essa rappresenti la maggioranza delle preferenze e dei giudizi e quindi tanto maggiore risulta l’efficacia espressiva che essa può esercitare<a href="#_ftn73" title="">[73]</a>. Per altro verso assume rilievo anche la dimensione dell’ambito territoriale in cui l’istituzione opera, nel senso che più essa è “vicina” alla comunità che la esprime e più grande è la sua capacità di influenzare le condotte dei consociati: i fattori motivazionali dell’approvazione e della disapprovazione sono infatti sentiti con maggiore intensità in una comunità circoscritta.<br /> Un’ulteriore spiegazione di come la legge possa, in certe circostanze, avere una funzione espressiva e quindi influenzare i comportamenti dei cittadini, indipendentemente dal fatto che siano previste o meno delle sanzioni, si fonda sull’idea che, grazie all’attività di conoscenza che impronta l’attività legislativa, la legge può anche offrire informazioni circa le caratteristiche del reale<a href="#_ftn74" title="">[74]</a>. Queste informazioni, consentendo alle persone di migliorare le proprie conoscenze o credenze in merito a certe situazioni o a certe condotte, possono cambiare il comportamento degli individui indipendentemente dall’effetto deterrente della legge<a href="#_ftn75" title="">[75]</a>.<br /> La funzione espressiva della legge così intesa può dar vita a due distinti effetti: il primo viene denominato effetto educativo e si verifica in quanto gli individui, a seguito delle informazioni ricevute, decidono di cambiare direttamente il proprio comportamento. Per esempio, se l’informazione ricavabile da una legge che pone limitazioni al fumo è nel senso di segnalare dei pericoli per la salute, la conseguenza può essere che i fumatori decidano di ridurre volontariamente l’intensità delle loro abitudini. Analogamente, un motociclista può decidere di indossare il casco ricavando dalla legge che lo impone l’informazione che questa condotta può assicurare benefici in termini di sicurezza maggiori di quanto in precedenza egli pensasse.<br /> Il secondo effetto, indicato invece come “effetto norma”, si verifica quanto la legge non influisce direttamente sul comportamento dei singoli, ma altera i costi sociali connessi a certe condotte grazie alle “sanzioni” imposte dalla società a chi non si conforma ad una data norma. Per esempio quando viene adottata una legge che aumenta la percezione del rischio associato al fumo, ciò può generare un cambiamento della norma (sociale) contro il fumo, diventando più probabile che i non fumatori “sanzionino” coloro che violano la nuova norma<a href="#_ftn76" title="">[76]</a>.<br /> Ciò che deve essere sottolineato è che in questi casi gli effetti prodotti sulle condotte sociali dalla legge sono informativi e non attitudinali, nel senso che il comportamento dei non fumatori che “sanziona” chi viola la norma non dipende dalle aspettative circa il comportamento normalmente tenuto degli altri, bensì dalla nuova consapevolezza del rischio associato al fumo prodotta dalla legge<a href="#_ftn77" title="">[77]</a>.<br /> Va detto che le ricostruzioni sin qui proposte per spiegare le modalità operative della funzione espressiva della legge non sono state elaborate con la pretesa di fornire una risposta definitiva, ma intendono piuttosto offrire diverse possibili chiavi di lettura che non si escludono vicendevolmente e che dunque possono utilizzarsi in modo congiunto al fine di una migliore comprensione del fenomeno<a href="#_ftn78" title="">[78]</a>; sono d’altronde gli stessi autori delle diverse ricostruzioni che sottolineano come per spiegare in modo compiuto gli effetti espressivi della legge sarebbe necessario ricorrere alla loro combinazione<a href="#_ftn79" title="">[79]</a>.<br />  </div>
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<li style="text-align: justify;"><strong>La valenza di un approccio espressivo nell’analisi delle norme giuridiche</strong> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Il ruolo centrale giocato dal linguaggio nell’approccio al diritto sviluppato dagli espressivisti consente di accostare questo orientamento al più ampio panorama degli studi incentrati sul rapporto tra lingua e diritto confermandone l’importanza per l’analisi del fenomeno giuridico<a href="#_ftn80" title="">[80]</a>. Se è vero che il tema è stato da tempo indagato sotto molteplici profili, nell’ottica dei giuristi gli studi del settore hanno trovato nuovo slancio negli ultimi anni secondo una duplice direzione: per un verso è emersa con forza la problematica della traduzione ed interpretazione di testi giuridici composti in lingue diverse da quelle del lettore, specialmente sotto la spinta delle esigenze di armonizzazione non solo normativa ma anche terminologica e linguistica che accompagnano il processo di costruzione di un diritto comune europeo<a href="#_ftn81" title="">[81]</a>; per altro verso lo sguardo è stato rivolto alla qualità della formulazione e redazione delle regole, considerando le concrete modalità di espressione che caratterizzano il linguaggio giuridico, alimentando il movimento di pensiero volto a promuovere l’adozione di un “<em>plain language</em>” nella scrittura di testi giuridici<a href="#_ftn82" title="">[82]</a>: un linguaggio piano, semplice, facile, in contrapposizione alle caratteristiche tradizionali del linguaggio giuridico che lo renderebbero inadatto a comunicare efficacemente con i cittadini<a href="#_ftn83" title="">[83]</a>, in modo da soddisfare quelle esigenze di chiarezza e facile comprensione dei testi normativi che ne facilitino l’interpretazione e l’applicazione da parte dei destinatari<a href="#_ftn84" title="">[84]</a>.<br /> Parzialmente diverso è, come sopra riferito, il punto di vista di chi si concentra sugli enunciati normativi secondo un approccio espressivista, in base a cui le caratteristiche delle proposizioni giuridiche e le loro modalità espressive rilevano non tanto per la forma, come avverrebbe in un’ottica di <em>plain language</em>, quanto piuttosto per il messaggio che riescono a veicolare a di là del significato letterale dei termini utilizzati<a href="#_ftn85" title="">[85]</a>. Una lettura espressiva delle disposizioni normative o delle iniziative pubbliche si rivela dunque in certo modo di più ampio respiro dato che non si ferma ad un’analisi puramente stilistica e linguistica, ma è in grado di evidenziare e valorizzare anche l’importanza della dimensione sociale propria del diritto e del linguaggio.<br /> Peraltro anche nelle riflessioni elaborate sia da giuristi che da linguisti in ordine al rapporto tra diritto e lingua è ormai consolidata, come noto, l’idea che elemento comune ad entrambi i fenomeni consista appunto nella loro dimensione e natura sociale<a href="#_ftn86" title="">[86]</a>. In particolare il linguaggio è visto come espressione di una cultura e costituisce quindi un modo attraverso il quale si rappresenta la realtà<a href="#_ftn87" title="">[87]</a>, dato che «un termine o un’espressione linguistica è conseguenza di una conoscenza, di una percezione, di un sentire, di una costruzione culturale, di una dinamica sociale»<a href="#_ftn88" title="">[88]</a>.<br /> Lingua e diritto possono così essere concepite entrambe come istituzioni<a href="#_ftn89" title="">[89]</a>, ossia come un complesso di valori, di schemi di comportamento, di consuetudini che definiscono e regolano, in modo relativamente durevole, l’agire di una determinata società<a href="#_ftn90" title="">[90]</a>. Non sorprende allora che già nell’ambito degli studi sul linguaggio giuridico si esprima la convinzione secondo cui «la linguistica giuridica oggi non soltanto è chiamata ad esprimersi sugli aspetti lessicali o grammaticali dei testi a vario titolo giuridici, ma vede allargare i propri orizzonti ad una considerazione del <em>discorso giuridico</em> nel suo insieme»<a href="#_ftn91" title="">[91]</a>. Sottoporre ad analisi semantica non soltanto un testo ma un discorso significa ricavare il suo senso dall’insieme dei contesti in cui è inserito e considerare accanto alle sue finalità specifiche anche le tracce dei valori sociali che esso esprime. Considerando il discorso giuridico nel suo insieme, il contributo che l’analisi linguistica può dare, oltre ad una maggiore leggibilità e razionalizzazione del dettato normativo, è quello di conseguire una maggiore consapevolezza delle scelte ideologiche e valoriali che risultano convogliate dal linguaggio<a href="#_ftn92" title="">[92]</a>. Attraverso le formule linguistiche entra nella dimensione giuridica quel tipo di rappresentazione del reale che è proprio di una data società.<br /> Si può allora notare come l’approccio espressivo al diritto sembri implicitamente riflettere proprio alcune di queste considerazioni, in quanto, riconoscendo importanza al significato sociale di un enunciato, ossia al significato che esso assume in un dato contesto interpretativo “costruito” dalla società, si propone di darne una valutazione sia sotto il profilo dell’adeguatezza dei valori manifestati, sia sotto il profilo della capacità di incidere concretamente sulla società attraverso il condizionamento delle condotte dei consociati.<br /> A quest’ultimo riguardo si deve ricordare che anche per la linguistica giuridica la dimensione sociale, riconosciuta sia alla lingua che al diritto, viene intesa secondo una ulteriore accezione come la rispettiva capacità di influenzare e di modificare il reale. Secondo quanto evidenziato dagli studi di linguistica pragmatica di Austin e Searle<a href="#_ftn93" title="">[93]</a>, «produrre lingua in forma di testi significa agire sulla realtà e modificarla in modo più o meno efficace ed efficiente»<a href="#_ftn94" title="">[94]</a>. Viene così osservato come «lo scopo del linguaggio giuridico non è rappresentare la realtà, ma modellarla con parole con forza emotiva, e parole con funzione tecnica»<a href="#_ftn95" title="">[95]</a>.<br /> Non occorre sottolineare la stretta assonanza che simile impostazione presenta con le posizioni sostenute dall’approccio espressivo nella sua versione consequenzialista. Come sopra rilevato, anche gli studiosi appartenenti a questo orientamento riconoscono infatti agli enunciati normativi la capacità di esprimere valutazioni o prese di posizione che possono cambiare i giudizi dei consociati, condizionando in tal modo i loro comportamenti.<br /> Tutto ciò spiega la specifica attenzione che entrambi i filoni di studio riservano conseguentemente alle modalità espressive degli enunciati normativi, in quanto considerate determinanti rispetto ad un’altra esigenza fondamentale del diritto ossia quella dell’effettività delle norme, intesa come la loro capacità di raggiungere gli obiettivi per i quali sono poste in essere dal legislatore. Tanto i valori che vengono tradotti dagli enunciati quanto le modalità espressive che risultano utilizzate condizionano direttamente i profili della efficacia e della effettività delle norme e dunque la capacità delle disposizioni di incidere concretamente sulla realtà e sui comportamenti sociali.<br /> In questo senso un approccio espressivo all’analisi delle norme consente di comprendere ad esempio perché certe disposizioni risultino, alla prova dei fatti, scarsamente ottemperate dai loro destinatari e dunque poco efficaci: esso consente invero di indagare e valutare l’effettività di una normativa sotto il profilo dell’importanza che riveste, tanto nella sostanza che nella forma, il messaggio dell’enunciato normativo e il suo rapporto con le norme sociali presenti nella comunità<a href="#_ftn96" title="">[96]</a>.<br /> Da tale punto di vista l’analisi espressiva del diritto assume allora rilievo non solo in una dimensione descrittiva ma anche nella costruzione di indicazioni normative: essa cioè può rappresentare un punto di partenza sia per offrire la valutazione critica di normative già esistenti sia per fornire indicazioni utili alla formulazione di nuove<a href="#_ftn97" title="">[97]</a>. Basti pensare all’analisi di impatto della regolazione intesa come strumento per garantire un maggior livello di qualità delle regole, funzionale ad un più efficace ed efficiente conseguimento degli obiettivi posti dal regolatore pubblico.<br /> Lo snodo fondamentale di questa procedura consiste come ben noto nella valutazione anticipata di una disposizione normativa in via di adozione, che, basandosi sull’analisi economica dei costi e dei benefici attesi, fornisce indicazioni sulla scelta di regolazione più efficiente che dovrebbe essere adottata dal legislatore. È stato tuttavia sottolineato come l’analisi economica non sempre riesca a fornire un valido supporto nell’individuare la soluzione più adeguata per l’interesse pubblico, dato che «le scelte dei singoli possono essere mosse anche da fattori soggettivi e incentivi sociali che si pongono al di là della presunta razionalità individuale»<a href="#_ftn98" title="">[98]</a>.<br /> In questo senso un’analisi espressiva delle regole che affianchi la valutazione economica offerta dall’analisi costi/benefici consentirebbe di tenere in debita considerazione anche fattori significativi che diversamente non acquisterebbero rilievo.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> La bibliografia in argomento si presenta molto estesa; tra i contributi più recenti si vedano R.H. McAdams, <em>The Expressive Powers of Law: Theories and Limits</em>, Harvard University Press, 2015; A. Eisenberg, <em>Expressive Enforcement</em>, in <em>UCLA L. Rev.</em>, 2014, p. 858 e ss.; D.E. DePianto, <em>Sticky Compliance: An Endowment Account of Expressive Law</em>, in <em>Utah L. Rev.</em>, 2014, p. 327 e ss.; J.I. Turner, <em>The Expressive Dimension of EU Criminal Law</em>, in <em>Am. J. Comp. L.</em>, 2012, p. 555 e ss.; C. Bennett, <em>Political Theory And Criminal Punishment: Expressive Punishment and Political Authority</em>, in <em>Ohio St. J. Crim. L.</em>, 2011, p. 285 e ss.; D. Keats Citron, <em>Law&#8217;s Expressive Value in Combating Cyber Gender Harassment</em>, in <em>Mich. L. Rev.</em>, 2009, p. 373 e ss.; A. Geisinger, <em>A Theory of International Expressive Law</em>, in <em>Vand. L. Rev.</em>,  2007, p. 77 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Cfr. J. Feinberg, <em>The Expressive Function of Punishment</em>, in <em>Monist</em>, 1965, p. 397, ristampato in J. Feinberg, <em>Doing and Deserving: Essays in the Theory of Responsability</em>, Pinceton University Press, 1970, p. 98. L’articolo di Feinberg ha suscitato un acceso dibattito tra i penalisti, alcuni dei quali hanno confutato le sue tesi: vedi C.L. Ten, <em>Crime, Guilt, and Punishment</em>, 1987, pp. 41-46; M. Davis, <em>Punishment as Language: Misleading Analogy for Desert Theorists</em>, in <em>Law &amp; Phil.</em>, 1991, p. 311 e ss.; M.S. Moore, <em>The Moral Worth of Retribution</em>, in F. Schoeman (a cura di), <em>Responsibility, Character, and the Emotions</em>: <em>New Essays in Moral Psycology</em>, Cambridge University Press,1987, pp. 179 e 181; altri le hanno invece difese e condivise: vedi R.A. Duff, <em>Trials and Punishments</em>, Cambridge University Press, 1986, p. 233 e ss.; R. Nozick, <em>Philosophical Explanations</em>, Harvard University Press, 1981, p. 363 e ss.; J. Hampton, <em>Correcting Harms Versus Righting Wrongs: The Goal of Retribution</em>, in <em>UCLA L. Rev.</em>, 1992, p. 1659 e ss.; I. Primoratz, <em>Punishment as Language</em>, in <em>Phil.</em>, 1989, p. 187 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Cfr. D.M. Kahan, <em>What Do Alternative Sanctions Mean?,</em> in <em>U. Chi. L. Rev.</em>, 1996, pp. 597-601.  L’autore riafferma l’idea che la risposta dello Stato ad una azione criminale debba comunicare “<em>a linguistic message</em>” (ad es. un messaggio di biasimo) in numerosi articoli successivi: cfr. Dan M. Kahan, <em>Social Influence, Social Meaning, and Deterrence</em>, in <em>Va. L. Rev.</em>, 1997, pp. 382-385; Id., <em>The Anatomy of Disgust in Criminal Law</em><strong>,</strong> in <em>Mich. L. Rev.</em>, 1998, pp. 1639-1643; Id., <em>Punishment Incommensurability</em>, in <em>Buff. </em><em>Crim. L. Rev.</em>, 1998, pp. 704-706; Id., <em>Social Meaning and the Economic Analysis of Crime</em>, in <em>J. Legal Stud.</em>, 1998, pp. 615-617; Id., <em>The Secret Ambition of Deterrence</em>, in <em>Harv. L. Rev.</em>, 1999, pp. 419-435.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Cfr. R.H. Pildes, R.G. Niemi, <em>Expressive Harms, &quot;Bizarre Districts,&quot; and Voting Rights: Evaluating Election-District Appearances After Shaw v. Reno</em>, in <em>Mich. L. Rev.</em>, 1993, p. 483 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Cfr. R.H. Pildes, <em>Avoiding Balancing: The Role of Exclusionary Reasons in Constitutional Law</em><strong>,</strong> in <em>Hastings L.J.</em>, 1994, p. 711 e ss.; Id., <em>Principled Limitations on Racial and Partisan Redistricting</em>, in <em>Yale L.J.</em>, 1997, p. 2505 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Cfr. R.H. Pildes, <em>Why Rights Are Not Trumps: Social Meanings, Expressive Harms, and Constitutionalism</em>, in <em>J. Legal Stud.</em>, 1998, pp. 760-762.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>Incommensurability and Valuation in Law</em>, in <em>Mich. L. Rev.</em>, 1994, p. 780 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> In un articolo successivo scritto in collaborazione con Pildes in riferimento al più ampio tema della regolazione, Sunstein ripropone questi concetti affermando che «<em>policy choices do not just bring about certain immediate material consequences; they also will be understood, at times, to be important for what they reflect about various value commitments – about which values take priority over others, or how values are best understood</em>»: cfr. R.H. Pildes, C.R. Sunstein, <em>Reinventing the Regulatory State</em>, in <em>U. Chi. L. Rev.</em>, 1995, p. 66.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>Incommensurability</em>,  cit., p. 823.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>Social Norms and Social Roles</em>, in <em>Colum. L. Rev.</em>, 1996, p. 953, dove l’A. chiarisce in che termini egli vuole affrontare il tema dell’espressività del diritto sottolineando da un lato come «<em>An account of legitimate grounds for changes in norms will overlap a great deal with &#8211; and may even be reducible to &#8211; an account of the legitimate bases for governmental action</em>», dall’altro come invece «<em>My purpose here is hardly to offer such an account</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> <em>Ibidem</em>, dove l’A. definisce la formula «<em>expressive function of law – a term that I use to identify the function of law in expressing social values and in encouraging social norms to move in particolar directions</em>»; Id., <em>On the Expressive Function of Law</em>, in <em>U. Pa. L. Rev.</em>, 1996, pp. 2024-2025, dove afferma: «<em>I explore the expressive function of law – the function of law in “making statements” as opposed to controlling behavior directly. I do so by focusing on the particolar issue of how legal “statements” might be designed to change social norms</em>». Sunstein aveva già fatto ricorso a questa formula anche in precedenza, ma per esprimere il diverso concetto per cui la funzione espressiva del diritto consisterebbe nel «<em>reflecting and communicating particular ways of valuing human goods</em>»: cfr. C.R. Sunstein, <em>Incommensurabilità</em>,  cit., p. 780.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Tale ricostruzione è proposta in questi termini da M.P. Vandenbergh, <em>Essay the Social Meaning of Environmental Command and Control</em>, in <em>Va. Envtl. L. J.</em>, 2001, p. 201. L’esistenza di una connessione e di un’apparente “sovrapposizione” tra sostenitori della natura espressiva del diritto e sostenitori del ruolo del diritto nel definire le norme sociali viene peraltro già segnalata da M.D. Adler, <em>Expressive Theories of Law: A Skeptical Overview</em>, in <em>U. Pa. L. Rev.</em>, 2000, pp. 1372-1373.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> In tal senso cfr. M.D. Adler, <em>op. cit.</em>, pp. 1376-1377.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Le teorie espressive morali del diritto si sviluppano avendo come riferimento le teorie espressive dell’azione per poi estendere gli stessi principi alle enunciazioni giuridiche intese come azioni poste in essere da un soggetto collettivo quale è lo Stato: vedi E.S. Anderson, R.H. Pildes,<em> Expressive Theories of Law: A General Restatement</em>, in <em>U. Pa. L. Rev.</em>, 2000, p. 1506 e ss., in particolare 1510 e ss. dove ulteriormente si chiarisce come «<em>expressive norms regulate action by regulating the acceptable justifications for doing them</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Per una riflessione generale sul significato linguistico e sulle sue sottocategorie cfr. S. Blackburn, <em>Spreading the Word: Groundings in the Philosophy of Language</em>, Oxford University Press, 1984, p. 110 e ss.; R.M. Martin, <em>The Meaning of Language</em>, The MIT Press, 1987, p. 65 e ss.; A. Avramides, <em>Intention and Convention</em>, in B. Hale, C. Wright  (a cura di), <em>A Companion to the Philosophy of Language</em>, Wiley-Blackwell, 1997, p. 60 e ss. Con specifico riferimento al diritto cfr. H.M. Hurd, <em>Sovereignity in Silence</em>, in <em>Yale L. J.</em>, 1990, p. 945 e ss., spec. 953.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cfr. L. Lessig, <em>The Regulation of Social Meaning</em>, in <em>U. Chi. L. Rev.</em>, 1995, p. 949 e ss. ove riferendosi al significato espressivo in termini di <em>social meaning</em> l’A. spiega come egli ricorra al termine <em>social </em>«<em>not to distinguish social meaning from individual meaning (whatever that would be), or meaning more generally, but rather to emphasize its contingency on a particular society or group or community within which social meaning occur</em>»: p. 952.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Cfr. C. Geertz, <em>&quot;From the Native&#8217;s Point of View&quot;: On the Nature of Anthropological Understanding</em>, in <em>On the Nature of Anthropological Understanding</em> <em>in Local Knowledge</em>, 2000, pp. 55, 58, 70.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> In tal senso cfr. M.D. Adler, <em>Expressive Theories of Law</em>, cit., p. 1399.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Cfr. R.H. Pildes, <em>Why Rights Are Not Trumps</em>, cit., p. 75.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Per una considerazione analoga in ambito penale cfr. D.M. Kahan, <em>Social Influence, Social Meaning and Deterrence</em>, cit., p. 383 dove l’A. chiarisce che «<em>Punishment does more than impose disutility on the offender; it also expresses the community&#8217;s moral condemnation</em>» e che poiché differenti sanzioni posseggono diverso potere espressivo allora «<em>a community that cares about deterrence ought to concern itself not just with how much pain different punishments impose and how many dollars they cost, but also with how forcefully they communicate society&#8217;s condemnation</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> In argomento cfr. B. Williams, <em>A Critique of Utilitarianism</em>, in J.J.C. Smart, B. Williams (a cura di), <em>Utilitarianism: For and Against</em>, Cambridge University Press, 1973, pp. 108-109, ove si osserva che spesso le persone rifiutano di compiere un atto spiacevole anche se il loro rifiuto può comportare conseguenze peggiori.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Cfr. M.P. Vandenbergh, <em>Essay the Social Meaning</em>, cit., p. 201. Cfr. anche A. Strudler, <em>The Power of Expressive Theories of Law</em>, in <em>Md. L. Rev.</em>, 2001, p. 495, dove descrive le caratteristiche delle teorie espressive del diritto in contrapposizione a quelle consequenzialiste, evidenziando come queste ultime non siano in grado di cogliere gli stessi profili di cui sono capaci le prime.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> In materia costituzionale respinge considerazioni di natura espressiva in favore di un approccio consequenzialista L. Alexander, <em>Constitutional Theory and Constitutionally Optional Benefits and Burdens</em>, in <em>Const. </em><em>Commentary</em>, 1994, p. 287.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Cfr. E.S. Anderson, R.H. Pildes,<em> Expressive Theories of Law: A General Restatement</em>, cit., pp. 1532.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Ivi, p. 1534.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> In argomento cfr. C.R. Lawrence III, <em>If He Hollers Let Him Go: Regulating Racist Speech on Campus</em>, in <em>Duke L. J.</em>, 1990, pp. 438-357; R.H. Pildes, R.G. Niemi, <em>Expressive Harms</em>, cit., p. 483 e ss.; D. Hellman, <em>The Expressive Dimension of Equal Protection</em>, in <em>Minn. L. Rev.</em>, 2000, p. 1 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> In tema cfr. S.D. Smith, <em>Symbols, Perceptions, and Doctrinal Illusions: Establishment Neutrality and the &quot;No Endorsement&quot; Test</em>, in <em>Mich. L. Rev.</em>, 1987, p. 266 e ss.; D.L. Beschle, <em>The Conservative as Liberal: The Religion Clauses, Liberal Neutrality, and the Approach of Justice O&#8217;Connor</em>, in <em>Notre Dame L. Rev.</em>, 1987, p. 151 e ss.; W.P. Marshall, <em>&quot;We Know It When We See It&quot;: The Supreme Court and Establishment</em>, in <em>S. Cal. L. Rev.</em>, 1986, p. 495 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Cfr. <em>City of Richmond, Virginia v. United States</em>, 422 U.S. 358, 363 (1975). Nel 1970 la popolazione della città di Richmond era per il 52 per cento di colore e il consiglio comunale era composto da nove membri eletti in un’unica circoscrizione cittadina. A seguito di alcune contestate annessioni territoriali la percentuale di persone di colore nella città scendeva al 42 per cento e le regole elettorali venivano modificate in modo da eleggere i rappresentanti sulla base di più circoscrizioni individuali, di cui 4 a larga maggioranza di persone di colore. Questo cambiamento ha comportato che il potere di voto delle persone di colore fosse (comunque) proporzionato alla loro popolazione all’interno della città.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> I giudici sostengono infatti che dal momento che la struttura elettorale post annessioni riflette correttamente il livello del potere di voto della popolazione di colore, non si può ritenere che le annessioni abbiano prodotto un effetto discriminatorio.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Analoga considerazione emerge implicitamente nel caso <em>Hunter v. Underwood</em>, 471 U.S. 222, 232 (1985) in cui viene sindacata una previsione della costituzione dello Stato dell’Alabama che disponeva la privazione dei diritti civili di coloro che fossero condannati per crimini concernenti la turpitudine morale. Tale previsione aveva avuto un impatto razziale grandemente sproporzionato a danno delle persone di colore, inducendo la Corte ad affermare che fosse stata adottata per motivi razzisti. Tuttavia con il passare del tempo si era venuta a creare una discrepanza tra le finalità originarie della legge e le conseguenze effettivamente prodotte, portando ad un impatto razziale molto inferiore se pur significativo nel presente. Nonostante ciò la Corte dichiara all’unanimità l’illegittimità di quella norma per le sue originarie finalità razziali indipendentemente dalle conseguenze materiali attualmente prodotte.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Cfr. <em>Miller v. Johnson</em>, 515 U.S. 900, 916 (1995).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Considerazioni simili a quelle emerse nei casi delle circoscrizioni elettorali ispirano il differente trattamento riservato dalla Corte suprema alle modalità di accesso all’università intese a favorire la pluralità razziale: mentre non viene consentito un sistema basato su quote, è invece ammessa la previsione di corsie preferenziali. Da un punto di vista consequenzialista, attento cioè solo alle conseguenze prodotte, l’alternativa sarebbe di per sé indifferente: una volta che il fattore razziale viene preso in considerazione poco importa se ciò avvenga in un modo o in un altro. Cfr. <em>Regents of the University of Cal. v. Bakke</em>, 438 U.S. 265, 315-19 (1978).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Cfr. L. Katz, <em>Form and Substance in Law and Morality</em>, in <em>U. Chi. L. Rev.</em>, 1999, pp. 568-579, ove si sottolinea che le regole giuridiche e morali sono espressive attraverso le differenze di forma con cui un’iniziativa o una disposizione viene assunta.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Cfr. E.S. Anderson, R.H. Pildes,<em> Expressive Theories of Law: A General Restatement</em>, cit., p. 1564.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Cfr. R.H. Pildes, <em>Forms of Formalism</em>, in <em>U. Chi. L. Rev.</em>, 1999, p. 607.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> In tal senso cfr. M.D. Adler, <em>op. cit.</em>, p. 1447, che si riferisce in particolare agli scritti di Richard H. Pildes, Elisabeth S. Anderson, e Cass R. Sunstein. In argomento cfr. anche M.P. Vandenbergh, <em>Essay The Social Meaning</em>, p. 202.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Cfr. R.H. Pildes, C.R. Sunstein, <em>Reinventing the Regulatory State</em>, cit., p. 66.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> In tal senso cfr. R. Nozick, <em>Nature of Rationality</em>, Princeton, 1993, p. 28.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Cfr. M.D. Adler, <em>op. cit.</em>, pp. 1449-1450.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Cfr. R.H. Pildes, E.S. Anderson, <em>Slinging Arrows at Democracy: Social Choice Theory, Value Pluralism, and Democratic Politics</em>, in <em>Colum. L. Rev.</em>, 1990, p. 2146.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>Incommensurability</em>, cit. p. 835.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Cfr. R.H. Pildes, E.S. Anderson, <em>op. cit</em>., p. 2150.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>On the Expressive Function of Law</em>, cit. p. 2046.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> In argomento cfr. S. Kelman, <em>What Price Inventives?: Economists and the Environment</em>, 1982, p. 27-28, ove si sottolinea come una società fallisce nell’adottare misure che stigmatizzino una condotta inquinante per promuovere delle politiche ambientali quando esse si basano su incentivi economici.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>Incommensurability</em>, cit. p. 837.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Cfr. R.H. Pildes, C.R. Sunstein, <em>Reinventing the Regulatory State</em>, cit., pp. 67-68.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> Cfr. R.H. Pildes, C.R. Sunstein, <em>op. cit.</em>, p. 70.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> In tal senso cfr. R.H. Pildes, <em>The New Public Law: The Unintended Cultural Consequences of Public Policy: A Comment on the Symposium</em>, in <em>Mich. L. Rev.</em>, 1991, p.  936 e ss., p. 942.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>Incommensurability</em>, cit., p. 820.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> Cfr. R.H. McAdams, <em>An Attitudinal Theory of Espressive Law</em>, in <em>Or. L. Rev.</em>, 2000, p. 373, ove molto chiaramente si sostiene che «<em>law matters for what it says in addition to what it does</em>».<br /> Tra i numerosi contributi in materia, relativi ai più diversi settori giuridici, si vedano O.H. Dombalagian, <em>The Expressive Synergies Of The Volcker Rule</em>, in <em>B.C. L. Rev.</em>, 2013, p. 469 e ss.; J.C. Fromer, <em>Expressive Incentives In Intellectual Property</em>, in <em>Va. L. Rev.</em>, 2012, p. 1745 e ss.; S. Yeh, <em>Laws and Social Norms: Unintended Consequences of Obesity Laws</em>, in <em>U. Cin. L. Rev.</em>, 2012, p. 173 e ss.; M. Wittlin, <em>Buckling Under Pressure: An Empirical Test of the Expressive Effects of Law</em>, in <em>Yale J. on Reg.</em>, 2011, p. 419 e ss.; M.A. Christiansen, <em>A Great Schism: Social Norms and Marijuana Prohibition</em>, in <em>Harv. L. &amp; Pol’y Rev.</em>, 2010, p. 229 e ss.; T.R. Holbrook, <em>The Espressive Impact of Patents</em>, in <em>Wash. U. L. Rev.</em>, 2006, p. 573 e ss.; R.H. McAdams, <em>The Expressive Power of Adjudication</em>, in <em>U. Ill. L. Rev.</em>, 2005, p. 1043 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>On the Espressive Function of Law</em>, cit., pp. 2025-2026.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> In questi termini cfr. C.R. Sunstein, <em>Social Norms and Social Roles</em>, cit. p. 964, nota 233.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> Ivi, p. 964, ove si afferma che «<em>many laws have an expressive function. They &quot;make a statement&quot; about how much, and how, a good or bad should be valued. They are an effort to constitute and to affect social meanings, social norms, and social roles. Most simply, they are designed to change existing norms and to influence behavior in that fashion</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> In tal senso cfr. C.R. Sunstein, <em>On the Espressive Function of Law</em>, cit., p. 2045.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a> Per una ricostruzione dei principali orientamenti cfr. Y. Feldman, J. Nadler, <em>Expressive Law and File Sharing Norms</em>, in <em>Public Law &amp; Legal Theory Research Paper Series</em>, n. 05-18, Northwestern University School of Law, 2005, p. 15 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a> Un primo orientamento sostiene che le norme giuridico-formali esercitino un impatto distruttivo sul contenuto e la funzione di quelle sociali: vedi tra gli altri M.A. Cohen, <em>Norms Versus Laws: Economic Theory and the Choice of Social Institutions, </em>in K.J. Koford, J.B. Miller (a cura di),<em> Social Norms &amp; Economics Institutions</em>, University of Michigan Press, 1991, p. 95 e ss.; E.A. Posner, <em>The Regulation Of Groups: The Influence of Legal and Non legal Sanctions on Collective</em> <em>Action</em>, in <em>U. Chi. L. Rev.</em>, 1996, p. 133 e ss.; L. Bernstein, <em>Merchant Law In A Merchant Court: Rethinking The Code&#8217;s Search For Immanent Business</em> <em>Norms</em>, in<em> U. Pa. L. Rev.</em>, 1996, p. 1765; B.S. Frey, <em>Institutions and Morale: the Crowding-Out Effect, </em>in A. Ben-Ner, L. Putterman (a cura di),<em> Economics Values &amp; Organisation</em>, Cambridge University Press, 1998, p. 437 e ss. Un secondo orientamento, peraltro minoritario, sostiene invece che l’effetto della legge sulle norme sociali sia minimo: vedi in particolare R.A. Kagan, N. Gunnigham, D. Thornton, <em>Explaining Corporate Environmental Performance: How Does Regulation Matter</em>?, in <em>Law. </em><em>&amp; Soc’y Rev.</em>, 2003, p. 51 e ss.; J.M. Darley, K.M. Carlsmith, P. Robinson, <em>The Ex Ante Function of the Criminal Law, </em>in <em>Law &amp; Soc’y Rev.</em>, 2001, p. 165 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a> Per una puntuale ricostruzione della letteratura in argomento cfr. R.H. McAdams, <em>The Origin, Development, and Regulation of Norms</em>, in <em>Mich. L. Rev.</em>, 1997, pp. 339-350.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" title="">[58]</a> Cfr. R. Cooter, <em>Espressive Law and Economics</em>, in <em>J. Legal Stud.</em>, 1998, p. 587.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" title="">[59]</a> Questo profilo viene evidenziato per primo in R.C. Ellickson, <em>Order Without Law: How Neighbors Settle Disputes</em>, Harvard University Press, 1991, in cui l’A. spiega come in una specifica comunità della California (Shasta County) le controversie legate ai danni prodotti dal passaggio incontrollato del bestiame sulle terre altrui vengono risolte dai proprietari esclusivamente sulla base di norme sociali consolidate, senza quindi alcun ricorso a regole formalizzate in disposizioni di legge.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" title="">[60]</a> I problemi di azione collettiva vengono generalmente affrontati nell’ottica della cooperazione tra i consociati: vedi ad esempio D. Chong, <em>Collective Action and the Civil Rights Movement</em>, 1991; R. Hardin, <em>Collective Action</em>, 1982; Mancur Olson, Jr., <em>The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups</em>, 1965; E. Ostrom, <em>Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action</em>, 1990.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" title="">[61]</a> Cfr. C.R. Sunstein, <em>On the Espressive Function of Law</em>, cit., pp. 2029-2030, ove si osserva peraltro come l’operatività più efficace delle norme sociali avviene <em>ex ante</em>, per cui la semplice aspettativa della vergogna – vista come una sorta di tassa sociale, a volte molto alta – è normalmente sufficiente a produrre conformità alla norma.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" title="">[62]</a> Cfr. L. Lessig, <em>op. cit.</em>, p. 956, dove si afferma che «<em>If social meanings exist, they are also used. They not only constitute, or guide, or constrain; they are also tools&#8211;means to a chosen end, whether an individually or collectively chosen end</em>». </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" title="">[63]</a> Cfr. P.H. Huang, Ho-Mou Wu, <em>More Order Without More Law: A Theory of Social Norms and Organizational Cultures</em>, in <em>J.L. Econ. &amp; Organisation</em>, 1994, pp. 390-391, ove si sottolinea come «<em>the scope of law and economics can be expanded by incorporating the role of emotions into the study of how social order can be maintained without further law</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" title="">[64]</a> Si dimostra critico rispetto a questa impostazione R.E. Scott<em>, The Limits of Behavioral Theories of Law and Social Norms</em>, in <em>Va. L. Rev.</em>, 2000, p. 1603 e ss., ove si afferma che «<em>a rational choice theorist offers an alternative explanation in which the law &quot;expresses&quot; something only in a Bayesian sense</em>» e più precisamente che gli effetti che gli espressivisti attribuiscono alla legge «<em>can be analyzed in terms of changes in the costs and benefits of particular behaviors. On this account,</em> <em>the role of norms is to provide information to the actor about the external environment. Information is both valuable and costly, so rational choice theory would predict that people would engage in investments to acquire such norm-related information up to the point where marginal return equals marginal cost</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" title="">[65]</a> Il ricorso alla tematica del fumo per affrontare la dimensione espressiva della legge rappresenta uno strumento argomentativo tipico nella letteratura in argomento: cfr. ad esempio R.A. Kagan, J.H. Skolnick, <em>Banning Smoking: Compliance Without Enforcement</em>, in R.L. Rabin, S.D. Sugarman (a cura di), <em>Smoking Policy: Law, Politics, And Culture</em>, 1993, p. 69 e ss.; L. Lessig, <em>op. cit.</em>, p. 1025 e ss.; C.R. Sunstein, <em>On Espressive Function of Law</em>, cit., p. 2033 e ss.; Id., <em>Social Norms and Social Roles</em>, cit., p. 918 e 951-952; R.H. McAdams, <em>op. cit.</em>, p. 346; Id., <em>A Focal Point Theory of Expressive Law</em>, in <em>Va. L. Rev.</em>, 2000, p. 1714 e ss.; D. Dharmapala, R.H. McAdams, <em>The Condorcet Jury Theorem and the Espressive Function of Law: A Theory of Informative Law</em>, in <em>Am. L. &amp; Econ. </em><em>Rev.</em>, 2003, pp. 7-11.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" title="">[66]</a> In relazione alle modalità cui si può ricorrere per determinare un cambiamento nella percezione di certi comportamenti all’interno di una comunità cfr. L. Lessig, <em>op. cit.</em>, p. 1009 e ss., ove si identificano alcune tecniche definite “semiotiche” ossia volte a incidere direttamente sul significato attribuito a certe condotte. Una di queste è il c.d. <em>tying</em>, cioè “legare” o associare ad una particolare condotta un significato ulteriore che sia però conforme a quanto il legislatore vuole che quella condotta rappresenti. Per un esempio del ricorso a questa tecnica nello specifico settore della disciplina ambientale cfr. M.P. Vandenbergh, <em>Essay the Social Meaning of Environmental Command and Control</em>, cit. p. 217 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" title="">[67]</a> Ad esempio, attraverso l’introduzione di limitazioni del fumo in luoghi diversi come ospedali, esercizi commerciali, uffici pubblici o anche parchi naturali le disposizioni di legge esprimono l’idea che quella condotta sia dannosa per la salute, sia irriguardosa per le altre persone o sia nociva per l’ambiente, influendo in questo modo sulla percezione complessiva che gli individui possono avere del fumo e inducendoli a cambiare il proprio giudizio, contribuendo così alla formazione in proposito di una nuova o diversa norma sociale, che in definitiva li induca a non fumare anche in luoghi dove sarebbe consentito farlo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" title="">[68]</a> Questa rappresenta dunque una impostazione che si differenzia da quella influenzata dall’analisi economica del diritto, secondo cui la legge impone sanzioni per risolvere problemi di cooperazione. Partendo dalla constatazione di come il bisogno di cooperazione sia pervasivo nelle relazioni intersoggettive, l’analisi economica del diritto concepisce infatti  le sanzioni come uno strumento molto efficace a disposizione del legislatore per intervenire sui benefici/profitti dei singoli in modo che la cooperazione diventi la strategia dominante; cfr. in tal senso R.H. McAdams, <em>A Focal Point Theory of Expressive Law</em>, cit., pp. 1650-1651.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" title="">[69]</a> Cfr. R.H. McAdams, <em>An Attitudinal Theory of Espressive Law</em>, cit., p. 358 e ss. ove si chiarisce come «<em>democratically enacted legislation provides information about what elected representatives believe their constituents approve and disapprove</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" title="">[70]</a> Per un esempio di tale meccanismo espressivo in materia di compensi dei managers privati cfr. S. Gopalan, <em>Say on Pay, and the SEC Disclosure Rules: Espressive Law and CEO Compensation</em>, in <em>Pepperdine Law Review</em>, 2007, p. 115 e ss. reperibile in www.ssrn.com.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref71" title="">[71]</a> Sulle ragioni per cui l’approvazione può motivare il comportamento cfr. R.H. McAdams, <em>op. cit.</em>, p. 343 e ss. ove si osserva che «<em>There are at least two reasons why approval motivates behavior. </em><em>An individual may value approval intrinsically because it satisfies a preference for esteem or instrumentally because it helps to achieve other ends</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref72" title="">[72]</a> Per la descrizione del <em>feedback  effect</em> sostanzialmente in questi termini cfr. R.H. McAdams, <em>op. cit.</em>, p. 371 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref73" title="">[73]</a> Al contrario quanto più l’azione del legislatore appaia condizionata da gruppi di pressione o da interessi particolaristici, tanto minore sarà la capacità espressiva esercitata dalla legge sui comportamenti dei cittadini: cfr. ancora R.H. McAdams, <em>op. cit.</em>, p. 374.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref74" title="">[74]</a> Tali informazioni devono essere tenute distinte da quelle fornite dalla legge circa l’esistenza di una certa norma di condotta condivisa (norma sociale) che stanno alla base della teoria espressiva “attitudinale”: vedi <em>supra</em> nota 67.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref75" title="">[75]</a> Cfr. D. Dharmapala, R.H. McAdams, <em>The Condorcet Jury Theorem and the Espressive Function of Law</em>, cit., pp. 2-3.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref76" title="">[76]</a> Viene peraltro fatto notare che la dimensione espressiva in termini di informazione fornita da una legge non produce sempre e necessariamente entrambi i tipi di effetti descritti, ma spesso può manifestare soltanto l’effetto educativo. Per esempio se una norma prescrive l’obbligo del casco per i motociclisti non si ha alcun effetto norma perché nessun altro soggetto ha un incentivo a far rispettare quella regola; cfr. ivi, p. 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref77" title="">[77]</a> Cfr. in tal senso J.A. Noguera, J. Tena-Sanchez, F.J. Leon, <em>Is There an Informative Effect of Law? An Experimental Test</em>, in <em>Journal of Law and Society</em>, 2014, n. 4, p. 580.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref78" title="">[78]</a> Nella letteratura sono invero diverse le ricostruzioni proposte. Una di queste concentra la propria attenzione sul profilo specifico dei problemi di coordinazione delle azioni collettive, sostenendo che la legge fornirebbe un “punto focale” attorno al quale i soggetti possono coordinare i propri comportamenti: nelle situazioni in cui gli individui hanno un comune interesse a coordinarsi, una norma giuridica può guidare il comportamento semplicemente influenzando le reciproche aspettative circa la condotta degli altri; cfr. R.H. McAdams, <em>A Focal Point Theory of Expressive Law</em>, cit., p. 1650 e ss.<br /> Secondo un’impostazione parzialmente diversa, la legge indurrebbe invece dei cambiamenti nella attendibilità della condotta che essa intende regolare, influenzando in tal modo le norme sociali e le aspettative dei singoli: a seguito dell’adozione di una nuova legge, le persone sarebbero portate a rivedere la probabilità di incorrere in caso di violazione in una sanzione sociale, ritenendo che a sua volta la maggior parte degli altri consociati si aspetti che la legge venga rispettata: cfr. A. Geisinger, <em>A Belief Change Theory of Espressive Law</em>, in <em>Iowa L. Rev.</em>, 2003, p. 35 e ss, spec. p. 70.<br /> In generale, per una rassegna delle principali posizioni cfr. Y. Feldman, J. Nadler, <em>Expressive Law and File Sharing Norms</em>, cit., pp. 18-24.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref79" title="">[79]</a> In tal senso ad esempio R.H. McAdams, <em>An Attitudinal Theory of Espressive Law</em>, cit., p. 340, nota 4,  dove si afferma che «<em>probably some combination of explanations will be necessary to account fully for the law’s expressive effect</em>».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref80" title="">[80]</a> Per una panoramica sull’evoluzione del pensiero sul rapporto tra diritto e linguaggio si veda P. Di Lucia, <em>Normatività, diritto, linguaggio, azione</em>, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 3-42; U. Scarpelli, P. Di Lucia (a cura di), <em>Il linguaggio del diritto</em>, Milano, LED, 1994.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref81" title="">[81]</a> Cfr. O. Roselli, <em>Il diritto come linguaggio. Riflessioni sulle trasformazioni del linguaggio e delle funzioni del </em>diritto, in <em>Law and Literature</em>, vol. 6, 2013, pp. 6-7, ove si sottolinea come «il tema della traduzione dei testi normativi è di rilevantissimo delicato rilievo nel processo di integrazione europea. La stessa armonizzazione delle legislazioni nazionali dell’Unione sconta la difficoltà non solo linguistica ma più propriamente giuridica quando le direttive (e, comunque, la normativa) europee usano espressioni linguistiche che non trovano diretto medesimo riscontro nelle varie legislazioni». In tema vedi anche P. Grossi, <em>Un dialogo con i comparatisti su lingua e diritto</em>, in <em>Rivista internazionale di filosofia del diritto</em>, 2014, 3, pp. 409-420; B. Pozzo, <em>La traduzione dall&#8217;inglese come lingua giuridica nel contesto del multilinguismo europeo: problemi e prospettive</em>, in <em>Diritto pubblico comparato ed europeo</em>, 2011, 3, pp. 651-662; A. Ortolani, <em>Le lingue del diritto. Nuove prospettive in tema di traduzione e interpretazione del diritto plurilingue</em>, in <em>Rivista critica del diritto privato</em>, 2003, 1, pp. 203-216.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref82" title="">[82]</a> Sull’affermarsi del movimento favorevole al “<em>plain language</em>” a livello internazionale e sulle resistenze presenti invece nell’ordinamento statunitense cfr. B.C. Jones, <em>Plain Language Prospects in American Public Law: Insiders Weigh In</em>, in <em>Am U. Modern Am.</em>, 2013, p. 15 e ss. Per un’intoduzione al tema cfr. C. Williams, <em>Legal English and Plain Language: an introduction</em>, in <em>ESP Across Culture</em>, 2004, n. 1, p. 111 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref83" title="">[83]</a> Ossia il ricorso a parole antiquate, termini tecnici, inutili neologismi, sigle indecifrabili, frasi lunghe e verbose, con un periodare tortuoso e una cattiva gestione dell&#8217;informazione; cfr. D. Fortis, <em>Il plain language: quando le istituzioni si fanno capire</em>, in <em>I quaderni del MdS</em>, 2003, p. 3, reperibile in http://www.mestierediscrivere.com/quaderni/. In argomento vedi anche P. Mercatali, <em>Plain language</em>, in <em>Informatica e diritto</em>, 1988, fasc. 3, pp. 53-65.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref84" title="">[84]</a> F. Bambi, <em>La chiarezza della lingua del diritto</em>, in <em>Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno</em>, 2013, 42, pp. 191-200; M. Cipri, <em>Plain language nella pubblica amministrazione</em>, in <em>Riv. trim. sc. amm.</em>, 2013, p. 27 e ss.; G. Pastore, <em>L&#8217;arte della lingua sta nell&#8217;essere inteso: la comunicazione legislativa</em>, in <em>Sociologia del diritto</em>, 2010, 3, pp. 152-161; D. Fortis, <em>Il linguaggio amministrativo italiano</em>, in <em>Revista de Llengua i Dret</em>, 2005, p. 47 e ss; M.K. Osbeck, <em>What is “good legal writing” and why does it matters?</em>, in <em>Drexel L. Rev.</em>, 2012, p. 417 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref85" title="">[85]</a> La prospettiva di chi promuove l’adozione di un <em>plain language</em> è invero più ristretta, come emerge chiaramente dalla considerazione che «<em>A document can be effective even though it is not well written because there are other factors besides </em><em>writing quality that can enable a document to advance the writer&#8217;s purpose […]Conversely, a document can be well written even though it does not advance the writer&#8217;s purpose</em>»: cfr. In tal senso M.K. Osbeck, <em>What is “good legal writing” and why does it matters?</em>, in <em>Drexel L. Rev.</em>, 2012, pp. 424-425.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref86" title="">[86]</a> Sui diversi modi di intendere il rapporto tra diritto e linguaggio presenti nelle riflessioni di filosofi, giuristi e linguisti cfr. M.A. Simonelli, <em>Note storiografiche sulla socialità del diritto e del linguaggio</em>, in <em>Sociologia del diritto</em>, 2012, p. 39 e ss. Il punto di incontro più importante nell’evoluzione del rapporto tra lo studio del diritto e quello del linguaggio viene individuato nell’opera di coloro che hanno sostenuto rispettivamente nel campo del diritto così come della lingua la loro comune natura di istituzione: vedi specialmente S. Romano, <em>L’ordinamento giuridico</em>, Firenze, Sansoni, 1977, p. 27 e ss; G. Devoto, <em>Civiltà del dopoguerra (Pensieri sul mio tempo)</em>, Firenze, Sansoni, 1955, p. 114 e ss; G. Nencioni, <em>Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio</em>, Pisa, Scuola Normale Superiore, 1989, p. 101 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref87" title="">[87]</a> Cfr. in tal senso R. Gualdo, S. Telve, <em>Linguaggi specialistici dell’italiano</em>, Carocci, 2012, p. 411.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref88" title="">[88]</a> Cfr. O. Roselli, <em>Il diritto come linguaggio</em> cit., p. 4.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref89" title="">[89]</a> Cfr. P. Grossi, <em>Giuristi e linguisti: un comune ruolo ordinante della società</em>, in <em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 2014, 1, p. 6, ove si richiama il pensiero di S. Timpanaro, <em>A proposito del parallelismo tra lingua e diritto</em>, in <em>Belfagor</em>, 1963, p. 1, secondo cui «per il Devoto e il Nencioni la lingua è un’istituzione umana storico-sociale al pari del diritto».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref90" title="">[90]</a> Cfr. cfr. M.A. Simonelli, <em>op. cit.</em>, p. 48.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref91" title="">[91]</a> Cfr. in questi termini D. Antelmi, <em>Vaghezza, definizioni e ideologia nel linguaggio giuridico</em>, in G. Garzone, F. Santulli, <em>Il linguaggio giuridico</em>, Giuffrè, 2008, p. 99.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref92" title="">[92]</a> Cfr. in questi termini D. Antelmi, <em>Vaghezza, definizioni e ideologia nel linguaggio giuridico</em>, in G. Garzone, F. Santulli, <em>Il linguaggio giuridico</em>, Giuffrè, 2008, p. 117.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref93" title="">[93]</a> Cfr. J.A. Austin, <em>Quando dire è fare</em>, Marietti, Torino, 1974; J.R. Searle, <em>Atti linguistici. Saggio di filosoia del linguaggio</em>, Bollati Boringhieri, Torino, 1976.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref94" title="">[94]</a> Cfr. in tal senso S. Cavagnoli, <em>Linguaggio giuridico e linguistica applicate: perchè interagire</em>, in <em>Cultura e diritti</em>, 2012, p. 15.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref95" title="">[95]</a> <em>Ibidem</em>, pp. 18-19.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref96" title="">[96]</a> In questo senso si veda lo studio di A. Geisinger, <em>Are Norms Efficient? </em><em>Pluralistic Ignorance, Heuristics and the use of Norms as Private Regulation</em>, in <em>Ala. L. Rev.</em>, 2005, p. 1 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref97" title="">[97]</a> Vedi in tal senso W. Van Der Burg, <em>The espressive and comunicative functions of law, especially with regard to moral issues</em>, in <em>Law and Philosophy</em>, 2001, pp. 43-44.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref98" title="">[98]</a> Cfr. M. de Benedetto, M. Martelli, N. Rangone, <em>La qualità delle regole</em>, Bologna, 2011, pp. 190-191, ove in proposito si richiama il lavoro di P. Koslowski, <em>Principles of Ethical Economy</em>, Dordrecht, 2001, p. 244, secondo cui «<em>The economy is not governed by economic laws alone, but is determined by human person, in whose desires and choiches a complete ensemble of economic expectations, social norms, culture views, and ethical ideas about the good is always in effect</em>».</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.5</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-18-1-2021-n-5/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.5</a></p>
<p>Giancarlo Coraggio Presidente, Francesco Vigano estensore; (giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l&#8217;istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/corte-costituzionale-sentenza-18-1-2021-n-5/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2021 n.5</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Coraggio Presidente, Francesco Vigano estensore;  (giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l&#8217;istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-27 settembre 2019, depositato in cancelleria il 30 settembre 2019, iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019)</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1 della L.R. veneto nr. 25/2019 con significative affermazioni in tema di sanzioni amministrative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Legislazione &#8211; Legge Regione Veneto nr. 25/2019, artt. 1, commi 1 e seg. &#8211; Norme per introdurre l&#8217;istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative &#8211; principio di legalità  delle sanzioni amministrative &#8211; art. 23 Corte costituzionale. &#8211;  violato.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l&#8217;istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative)</em><br />  <br /> <em>Va altresì dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 5 e 6 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019.</em><br />  <br /> <em>Sussiste, infatti, una ineludibile esigenza di predeterminazione, da parte della fonte legislativa primaria (statale o regionale) dei presupposti dell&#8217;applicazione (o non applicazione) della sanzione amministrativa che non può, all&#8217;evidenza, ritenersi soddisfatta da una disciplina come quella contenuta nella legge della Regione Veneto n. 25/2019 che affida quasi interamente a un atto della Giunta la disciplina di un istituto che, secondo le dichiarate intenzioni del legislatore regionale, ha lo scopo evidente di sanzionare chi pure sia stato sorpreso a violare la legge: la disciplina della legge veneta n. 25/2019, in altri termini, violando l&#8217;art. 23 Cost., omette radicalmente di definire il preciso ambito di applicazione dell&#8217;istituto, ivi compresi i casi in cui la sanabilità  della violazione  da escludere; nè indica il termine entro il quale il trasgressore  ammesso a «regolarizzare gli adempimenti» o a «rimuovere gli effetti» della violazione, nonchè &#8211; non da ultimo &#8211; le conseguenze delle medesime condotte, dal momento che la legge regionale non precisa in alcun luogo se la conseguenza della regolarizzazione o rimozione degli effetti sia effettivamente il venir meno di qualsiasi sanzione, ovvero una mera riduzione di quella originariamente prevista.</em><br />  <br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l&#8217;istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-27 settembre 2019, depositato in cancelleria il 30 settembre 2019, iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Veneto;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 2 dicembre 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Andrea Manzi e Franco Botteon per la Regione Veneto, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020.<br />  <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ricorso notificato il 23-27 settembre 2019 e depositato il 30 settembre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l&#8217;istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative), per violazione complessivamente degli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, nonchè per contrasto «con la legge n. 689/1981 che detta la disciplina generale in tema di sanzioni amministrative».<br /> 1.1.- Secondo il ricorrente, l&#8217;art. 1 della legge regionale impugnata &#8211; che vieta l&#8217;irrogazione di sanzioni amministrative in materie di competenza esclusiva della Regione laddove non sia consentita la previa «regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione da parte del soggetto interessato» &#8211; comporterebbe in sostanza l&#8217;introduzione di una causa di non punibilità  subordinata alla regolarizzazione della condotta o alla rimozione degli effetti della violazione da parte del trasgressore nel termine che gli venga assegnato; ciò che finirebbe per far venire totalmente meno l&#8217;efficacia deterrente della sanzione, con conseguente irragionevolezza della disposizione ai sensi dell&#8217;art. 3 Cost., nonchè contrasto della stessa con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all&#8217;art. 97 Cost.<br /> 1.2.- Il medesimo art. 1, d&#8217;altra parte &#8211; rinviando a successivi provvedimenti della Giunta regionale, da assumere entro novanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della medesima legge regionale impugnata, la definizione della «tipologia della violazione» e degli «adempimenti che la regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione comportano», nonchè l&#8217;individuazione delle «fattispecie per le quali non  possibile ricorrere alla regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti, attesa la non sanabilità  ad opera dell&#8217;autore o dell&#8217;obbligato in solido degli effetti dell&#8217;azione od omissione costituente la violazione sanzionata in via amministrativa» &#8211; risulterebbe incompatibile con il principio di legalità  di cui all&#8217;art. 25 Cost., così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte ( citata la sentenza n. 134 del 2019). Alla luce di tale giurisprudenza, secondo il ricorrente il legislatore regionale non avrebbe potuto «concedere alla Giunta una così ampia discrezionalità  nel disciplinare il procedimento irrogativo delle sanzioni amministrative e addirittura nell&#8217;individuare i casi in cui può essere esclusa &#8211; mediante il meccanismo della diffida al ripristino &#8211; la irrogazione stessa della sanzione».<br /> 1.3.- Impugnato  infine &#8211; per violazione degli artt. 3, 25 e 97 Cost. &#8211; anche l&#8217;art. 4 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, che ha abrogato l&#8217;art. 2-bis della legge della Regione Veneto 28 gennaio 1977, n. 10 (Disciplina e delega delle funzioni inerenti all&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), il quale prevedeva l&#8217;istituto della diffida amministrativa, con la quale la normativa regionale veneta già  prevedeva la possibilità  che, prima del suo accertamento formale, venisse formulato un invito a sanare la violazione entro un termine non superiore a dieci giorni, in presenza di una serie di condizioni positive e negative non più riprodotte dalla nuova disciplina.<br /> 2.- Si  costituita in giudizio la Regione Veneto, la quale ha anzitutto eccepito l&#8217;inammissibilità  della censura relativa all&#8217;art. 4 della legge regionale impugnata, abrogativa del previgente istituto della diffida amministrativa, rilevando come tale abrogazione non leda alcuna competenza statale, nè possa essere qualificata in termini di irragionevolezza; e ciò «[a] meno di voler considerare l&#8217;istituto della diffida amministrativa alla stregua di un principio inderogabile, immanente all&#8217;ordinamento, e, in quanto tale, oggetto di una previsione necessaria da parte del legislatore, statale o regionale, titolare della competenza amministrativa cui accede la potestà  sanzionatoria». Il che non troverebbe però alcun riscontro nè a livello costituzionale, nè sul piano della legislazione ordinaria.<br /> Quanto al merito delle censure relative all&#8217;art. 1 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, esse sarebbero infondate.<br /> 2.1.- Sarebbe in particolare da escludere la censura di irragionevolezza della disposizione impugnata, dal momento che essa si limiterebbe a introdurre «una fase subprocedimentale prodromica» all&#8217;accertamento dell&#8217;illecito, «diretta a verificare il possibile concreto soddisfacimento degli interessi sottesi alla disciplina tutelata dalla previsione sanzionatoria [&#038;] in uno spirito di collaborazione con i cittadini, senza in tal modo rinunciare alla potestà  punitiva, ove la stessa sia necessaria a presidio dell&#8217;interesse generale».<br /> Ciò, peraltro, soltanto con riferimento alle materie di competenza esclusiva della Regione: materie nelle quali, in base al principio della relazione biunivoca esistente tra competenza amministrativa e competenza sanzionatoria (sono citate le sentenze di questa Corte n. 90 del 2013, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004), «appare del tutto naturale che siano le Regioni a decidere, secondo scelta insindacabile di discrezionalità  politica e legislativa, se prevedere l&#8217;irrogazione di una sanzione amministrativa al compimento di una determinata condotta o se, invece, introdurre delle forme di &#8216;sanatoria&#8217;, che precedano l&#8217;accertamento e l&#8217;irrogazione della sanzione».<br /> La difesa regionale prosegue evocando vari esempi, nella stessa legislazione statale, di regolarizzazioni analoghe a quelle ora previste dal legislatore regionale, e in particolare l&#8217;art. 1, comma 6, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell&#8217;attività  ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), nonchè l&#8217;art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)».<br /> La previsione della «regolarizzazione» o della «rimozione degli effetti della violazione» da parte dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge regionale impugnata dovrebbe dunque intendersi come preliminare rispetto al perfezionamento dell&#8217;accertamento, sì che il verbale di accertamento divenga poi la semplice «ricognizione di un accadimento storico non più afflittivo del bene giuridico protetto dalla norma sanzionatoria».<br /> La finalità  della legge sarebbe, d&#8217;altra parte, «quella della promozione della massima consapevolezza della sussistenza della previsione sanzionatoria in capo al soggetto sottoposto alla norma», attraverso una «opportuna interlocuzione preventiva tra pubblica amministrazione» e destinatario del precetto; finalità  tanto più rilevante a fronte della crescente complessità  normativa che rende più difficoltoso, per il cittadino, comprendere il significato delle previsioni legislative e ad esse adeguarsi.<br /> 2.2.- Quanto poi al comma 2 dell&#8217;art. 1 impugnato, la difesa regionale obietta che alla Giunta regionale competerebbe esclusivamente «la determinazione delle modalità  di applicazione dell&#8217;istituto introdotto dal legislatore regionale», onde chiarirne la portata ed «enucleare termini e modalità  del procedimento di regolarizzazione»: un compito che sarebbe dunque «meramente compilatorio», e che non attribuirebbe all&#8217;organo amministrativo «alcun ruolo &#8220;creativo&#8221; o definitorio dei confini tra il lecito e l&#8217;illecito», conformemente ai principi che questa Corte avrebbe affermato nella sentenza n. 134 del 2019, pure invocata nel ricorso statale.<br /> 2.3.- Anche la censura di violazione dell&#8217;art. 97 Cost. sarebbe, infine, infondata, giacchè la norma regionale non determinerebbe alcuna rinuncia alla potestà  punitiva affidata alle cure regionali, avendo all&#8217;opposto «lo scopo di garantire, mediante un dialogo collaborativo con il cittadino, il soddisfacimento degli interessi generali sottesi alla disciplina amministrativa. In una visione in cui le istituzioni non si contrappongo[no] al cittadino, ma si pongono invece in ascolto dello stesso al fine di realizzare l&#8217;interesse pubblico con comunione di intenti e di azione».<br /> 3.- In prossimità  dell&#8217;udienza, la Regione Veneto ha depositato memoria in cui ha eccepito altresì la manifesta inammissibilità  delle censure statali, in ragione della «assenza di specifiche argomentazioni a sostengo delle doglianze», ribadendo poi le proprie argomentazioni a sostegno della non fondatezza del ricorso statale.<br />  <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l&#8217;istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative), per violazione complessivamente degli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, nonchè per contrasto «con la legge n. 689/1981 che detta la disciplina generale in tema di sanzioni amministrative».<br /> L&#8217;art. 1, comma 1, impugnato recita: «Nei procedimenti di accertamento per violazione di disposizioni normative, sanzionate in via amministrativa, in materie di competenza esclusiva della Regione, nessun provvedimento sanzionatorio può essere irrogato se prima non sia consentita la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione da parte del soggetto interessato».<br /> Prosegue il comma 2: «Ai fini di cui al comma 1 si provvede, secondo le modalità  e nei termini definiti dalla Giunta regionale con propri provvedimenti da assumere, sentita la competente commissione consiliare, entro e non oltre novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in relazione alla tipologia della violazione e agli adempimenti che la regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione comportano; alla Giunta regionale compete altresì, e con le stesse modalità , individuare le fattispecie per le quali non  possibile ricorrere alla regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti, attesa la non sanabilità  ad opera dell&#8217;autore o dell&#8217;obbligato in solido degli effetti della azione od omissione costituente la violazione sanzionata in via amministrativa».<br /> L&#8217;art. 4, infine, dispone l&#8217;abrogazione dell&#8217;istituto della diffida amministrativa, così come previsto dall&#8217;art. 2-bis della legge della Regione Veneto 28 gennaio 1977, n. 10 (Disciplina e delega delle funzioni inerenti all&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).<br /> 2.- Va anzitutto dichiarata manifestamente inammissibile la censura &#8211; peraltro solo accennata nel ricorso statale &#8211; fondata sul preteso contrasto tra le disposizioni impugnate e la disciplina generale delle sanzioni amministrative dettata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che non ha rango costituzionale e non  qui evocata come parametro interposto rispetto ad alcun parametro attinente al riparto di competenze tra Stato e Regioni (sentenza n. 134 del 2019).<br /> 3.- Devono invece essere disattese le eccezioni di inammissibilità  formulate dalla difesa regionale: sia quelle (formulate soltanto con la memoria illustrativa depositata in prossimità  dell&#8217;udienza) relative al complesso delle restanti censure statali, che la difesa regionale ritiene essere del tutto sprovviste di motivazione, e che appaiono invece a questa Corte supportate da sintetica ma chiara argomentazione; sia quella concernente l&#8217;impugnato art. 4 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, dal momento che l&#8217;abrogazione da esso operata dell&#8217;indicato istituto della diffida amministrativa appare &#8211; nella stessa logica della legge oggetto della presente impugnazione &#8211; inscindibilmente connessa alla introduzione, da parte dell&#8217;impugnato art. 1, comma 1, in luogo della precedente diffida, di un nuova causa di non punibilità  dell&#8217;illecito amministrativo, concepita quale più favorevole per il destinatario della norma.<br /> 4.- Nel merito, possono essere esaminate congiuntamente le questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., che si basano entrambe sull&#8217;argomento secondo cui la previsione di una possibilità  di «regolarizzazione degli adempimenti» o di «rimozione degli effetti della violazione» da parte del soggetto interessato, nella fase prodromica al suo accertamento, vanificherebbe di fatto l&#8217;efficacia deterrente della sanzione; con conseguente irragionevolezza intrinseca della disciplina e connesso pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione.<br /> Questa Corte ritiene che tali censure non siano fondate.<br /> 4.1.- Il ricorrente assume il contrasto delle disposizioni impugnate con principi &#8211; discendenti dagli artt. 3 e 97 Cost. &#8211; che vincolano, allo stesso modo, il legislatore statale e quello regionale.<br /> La difesa regionale ribatte anzitutto che, nell&#8217;ambito stesso della legislazione statale, sarebbero rinvenibili vari istituti strutturati attorno a una logica analoga a quella della disciplina impugnata.<br /> Peraltro, gli esempi formulati dalla difesa regionale non appaiono particolarmente calzanti: il primo &#8211; quello previsto dall&#8217;art. 1, comma 6, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell&#8217;attività  ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) &#8211; perchè contenuto in una legge delega mai attuata sul punto specifico; il secondo &#8211; l&#8217;accertamento di conformità  di cui all&#8217;art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)» &#8211; giacchè riferita a un istituto che, da un lato, presuppone l&#8217;originaria conformità  dell&#8217;intervento edilizio alla disciplina urbanistica ed edilizia, e che, dall&#8217;altro lato,  subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione maggiorato, in chiave evidentemente sanzionatoria per l&#8217;illecito realizzato in assenza di permesso di costruire o delle condizioni equiparate.<br /> Anche altri istituti di carattere riparatorio previsti dalla legislazione statale tengono ferme talune conseguenze sanzionatorie &#8211; sia pure significativamente attenuate &#8211; a carico del trasgressore che abbia rimosso le conseguenze dell&#8217;illecito, conformandosi al precetto precedentemente violato, entro un termine concessogli all&#8217;uopo dall&#8217;autorità  che ha accertato l&#8217;illecito (si vedano, ad esempio, l&#8217;art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell&#8217;articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30»; gli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro»; l&#8217;art. 301 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; gli artt. da 318-bis a 318-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»).<br /> Nell&#8217;ambito del diritto penale tributario, poi, l&#8217;art. 13, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell&#8217;articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), come sostituito dall&#8217;art. 11, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell&#8217;articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23), prevede la non punibilità  di taluni reati tributari se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari &#8211; comprensivi però degli interessi e delle sanzioni irrogate dall&#8217;amministrazione &#8211; siano stati integralmente estinti.<br /> Nel meccanismo disegnato dalla legge regionale qui impugnata, invece, la «regolarizzazione degli adempimenti» o la «rimozione degli effetti» dell&#8217;illecito avviene senza alcuna conseguenza sanzionatoria per il suo autore, una volta che l&#8217;illecito sia stato scoperto dagli organi preposti, ma ancora non formalmente accertato.<br /> Dal che la preoccupazione, sottesa al ricorso statale, che la disciplina qui censurata possa indebolire l&#8217;efficacia deterrente delle sanzioni comminate dal legislatore regionale, incentivando in sostanza il destinatario della norma a tenere il comportamento vietato o a non adempiere l&#8217;obbligo imposto dalla norma sino a che l&#8217;inosservanza non venga scoperta dagli organi a ciò preposti, confidando nella possibilità  di un adempimento successivo, in grado di impedire l&#8217;irrogazione di ogni sanzione a suo carico.<br /> 4.2.- Tuttavia, nel sostenere la legittimità  costituzionale della disposizione impugnata la difesa regionale pone altresì l&#8217;accento &#8211; da un lato &#8211; sull&#8217;elevato livello di complessità  di molte prescrizioni sanzionate a livello amministrativo, e &#8211; dall&#8217;altro &#8211; sulla prospettiva di un rapporto tra pubblica amministrazione e consociati imperniato su uno schema dialogico-collaborativo anzichè oppositivo, che si traduce qui nell&#8217;imposizione di un obbligo di &#8220;avvertire&#8221; il privato circa la necessità  di conformarsi al precetto, opportunamente chiaritogli nella sua portata dall&#8217;organo preposto all&#8217;accertamento, e nella conseguente concessione in suo favore di un termine per consentirgli l&#8217;adeguamento al precetto stesso, prima che possa essere dato avvio al vero e proprio procedimento sanzionatorio. Un meccanismo, questo, che &#8211; osserva la difesa regionale &#8211; potrebbe anche risultare più efficace in termini di tutela degli interessi sostanziali tutelati dalla norma sanzionatoria, preoccupandosi di ottenere l&#8217;adempimento (ancorchè tardivo) del precetto, piuttosto che di assicurare l&#8217;indefettibilità  della sanzione.<br /> 4.3.- A fronte di tali opposte prospettazioni, nessuna delle quali sfornita di plausibilità , il sindacato di questa Corte &#8211; al metro degli evocati artt. 3 e 97 Cost. &#8211; non può che cedere il passo alla discrezionalità  del legislatore, in questo caso regionale, nell&#8217;individuazione dei meccanismi sanzionatori che meglio garantiscano, secondo le (non irragionevoli) valutazioni del legislatore medesimo, la tutela degli interessi sottostanti alle norme amministrativamente sanzionate.<br /> Non sfugge, tra l&#8217;altro, a questa Corte che in riferimento all&#8217;ambito contiguo del diritto penale la possibilità  di riservare maggiore spazio a meccanismi di riduzione o addirittura di esclusione della pena, a fronte di condotte riparatorie delle conseguenze del reato da parte del suo autore,  stata esplorata recentemente anche dal legislatore statale con l&#8217;introduzione del nuovo art. 162-ter del codice penale ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all&#8217;ordinamento penitenziario), che prevede per l&#8217;appunto l&#8217;estinzione dei delitti procedibili a querela soggetta a remissione &#8211; senza alcuna residua sanzione per il trasgressore &#8211; quando, anche in assenza di remissione della querela da parte della persona offesa, questi abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato ed eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose di esso entro l&#8217;apertura del dibattimento di primo grado.<br /> Scelte legislative siffatte corrispondono a legittime opzioni di politica criminale o di politica sanzionatoria, che questa Corte ha il dovere di rispettare, nella misura in cui non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o non si traducano &#8211; nella materia delle sanzioni amministrative &#8211; in un evidente pregiudizio al principio del buon andamento dell&#8217;amministrazione; ciò che appare da escludere rispetto a una disciplina come quella in questa sede all&#8217;esame.<br /> 5.- Sono, invece, fondate le questioni promosse in riferimento al principio di legalità  delle sanzioni amministrative, da intendersi come implicitamente riferite all&#8217;art. 23 Cost. anzichè, come erroneamente indicato dal ricorrente, all&#8217;art. 25, secondo comma, Cost., come si evince dal tenore complessivo della motivazione del ricorso.<br /> 5.1.- Va preliminarmente rammentato che, secondo l&#8217;ormai costante giurisprudenza di questa Corte, le garanzie discendenti dall&#8217;art. 25, secondo comma, Cost. si applicano anche agli illeciti e alle sanzioni amministrative di carattere sostanzialmente punitivo (sentenze n. 134 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 276 del 2016 e n. 104 del 2014), con l&#8217;eccezione però della riserva assoluta di legge statale, che vige per il solo diritto penale stricto sensu, come da ultimo precisato dalla sentenza n. 134 del 2019. Tale pronuncia ha altresì ribadito che il potere sanzionatorio amministrativo &#8211; che il legislatore regionale ben può esercitare, nelle materie di propria competenza &#8211; resta comunque soggetto alla riserva di legge relativa all&#8217;art. 23 Cost., intesa qui anche quale legge regionale.<br /> Anche rispetto al diritto sanzionatorio amministrativo &#8211; di fonte statale o regionale che sia &#8211; si pone, in effetti, un&#8217;esigenza di predeterminazione legislativa dei presupposti dell&#8217;esercizio del potere sanzionatorio, con riferimento sia alla configurazione della norma di condotta la cui inosservanza  soggetta a sanzione, sia alla tipologia e al quantum della sanzione stessa, sia &#8211; ancora &#8211; alla struttura di eventuali cause esimenti. E ciò per ragioni analoghe a quelle sottese al principio di legalità  che vige per il diritto penale in senso stretto, trattandosi, pure in questo caso, di assicurare al consociato tutela contro possibili abusi da parte della pubblica autorità  (sentenza n. 32 del 2020, punto 4.3.1. del Considerato in diritto): abusi che possono radicarsi tanto nell&#8217;arbitrario esercizio del potere sanzionatorio, quanto nel suo arbitrario non esercizio.<br /> Questa esigenza  stata, del resto, già  posta in evidenza da una risalente pronuncia di questa Corte, che ha altresì ricollegato espressamente la ratio della necessaria «prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all&#8217;applicazione (o alla non applicazione)» delle sanzioni amministrative al principio di imparzialità  dell&#8217;amministrazione di cui all&#8217;art. 97 Cost., oltre che alla riserva di legge di cui all&#8217;art. 23 Cost. (sentenza n. 447 del 1988).<br /> Tutto ciò impone che a predeterminare i presupposti dell&#8217;esercizio del potere sanzionatorio sia l&#8217;organo legislativo (statale o regionale), il quale rappresenta l&#8217;intero corpo sociale, consentendo anche alle minoranze, nell&#8217;ambito di un procedimento pubblico e trasparente, la più ampia partecipazione al processo di formazione della legge (sentenza n. 230 del 2012); mentre tale esigenza non può ritenersi soddisfatta laddove questi presupposti siano nella loro sostanza fissati da un atto amministrativo, sia pure ancora di carattere generale.<br /> E&#8217; bensì vero che la riserva di legge espressa dall&#8217;art. 23 Cost.  intesa quale riserva relativa, che tollera come tale maggiori margini di integrazione da parte di fonti secondarie (così anche la già  citata sentenza n. 134 del 2019); ma questa Corte ha già  avuto modo di precisare che tale carattere della riserva in questione «non relega [&#038;] la legge sullo sfondo, nè può costituire giustificazione sufficiente per un rapporto con gli atti amministrativi concreti ridotto al mero richiamo formale ad una prescrizione normativa &#8220;in bianco&#8221; [&#038;], senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell&#8217;azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà  dei cittadini»; dovendosi anzi riconoscere rango di «principio supremo dello Stato di diritto» all&#8217;idea secondo cui i consociati sono tenuti «a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge» (sentenza n. 115 del 2011, e numerosi precedenti ivi richiamati).<br /> Tale principio implica dunque che &#8211; laddove la legge rinvii a un successivo provvedimento amministrativo generale o ad un regolamento &#8211; sia comunque la legge stessa a definire i criteri direttivi destinati a orientare la discrezionalità  dell&#8217;amministrazione (sentenza n. 174 del 2017; in senso analogo, sentenze n. 83 del 2015 e n. 435 del 2001). Ciò che non può non valere anche quando la prestazione imposta abbia natura sanzionatoria di una condotta illecita.<br /> 5.2.- Una simile esigenza di predeterminazione, da parte della fonte primaria, dei presupposti dell&#8217;applicazione (o non applicazione) della sanzione amministrativa non può, all&#8217;evidenza, ritenersi soddisfatta da una disciplina come quella all&#8217;esame, che affida quasi interamente a un atto della Giunta la disciplina di un istituto che, secondo le dichiarate intenzioni del legislatore regionale, ha lo scopo di evitare di sanzionare chi pure sia stato sorpreso a violare la legge.<br /> Tale disciplina &#8211; lungi dal limitarsi ad affidare all&#8217;autorità  amministrativa un ruolo «meramente compilatorio», come sostenuto dalla difesa regionale, e lungi dal riservare alla stessa semplici specificazioni di carattere tecnico del precetto, come nel caso deciso da questa Corte con la sentenza n. 134 del 2019 &#8211; omette infatti radicalmente di definire il preciso ambito di applicazione dell&#8217;istituto, ivi compresi i casi in cui la sanabilità  della violazione  da escludere; nè indica il termine entro il quale il trasgressore  ammesso a «regolarizzare gli adempimenti» o a «rimuovere gli effetti» della violazione, nonchè &#8211; non da ultimo &#8211; le conseguenze delle medesime condotte, dal momento che la legge regionale non precisa in alcun luogo se la conseguenza della regolarizzazione o rimozione degli effetti sia effettivamente il venir meno di qualsiasi sanzione, ovvero una mera riduzione di quella originariamente prevista.<br /> Tutti questi profili sono affidati pressochè interamente alle determinazioni di un atto della Giunta regionale, da assumere semplicemente «sentita la competente commissione consiliare», anzichè essere predeterminati dalla legge regionale stessa.<br /> Dal che il contrasto della disciplina medesima con il principio di legalità  delle sanzioni amministrative di cui all&#8217;art. 23 Cost.<br /> 6.- La radicale lacuna nella predeterminazione legislativa della disciplina della «regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative» introdotta con la legge reg. Veneto n. 25 del 2019 determina l&#8217;illegittimità  costituzionale tanto dell&#8217;art. 1, commi 1 e 2, che prevedono &#8211; senza compiutamente disciplinarlo &#8211; l&#8217;istituto; quanto dell&#8217;art. 4, che abroga il previgente istituto della diffida previsto dall&#8217;art. 2-bis della legge reg. Veneto n. 10 del 1977, sull&#8217;evidente presupposto della sua sostituzione con la normativa ora dichiarata costituzionalmente illegittima.<br /> Visto l&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità  costituzionale va peraltro estesa anche alle restanti disposizioni della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, che appaiono tutte inscindibilmente dipendenti dalla regolamentazione del nuovo istituto contenuta nei primi due commi dell&#8217;art. 1.<br />  <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 (Norme per introdurre l&#8217;istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell&#8217;ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative);<br /> 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 3, 4, 5 e 6, 2, 3, 5 e 6 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019;<br /> 3) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, promosse, per contrasto «con la legge n. 689/1981 che detta la disciplina generale in tema di sanzioni amministrative», dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge reg. Veneto n. 25 del 2019, promosse, in riferimento complessivamente agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.<br /> Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2020.<br /> F.to:<br /> Giancarlo CORAGGIO, Presidente<br /> Francesco VIGANÃ’, Redattore<br /> Filomena PERRONE, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2021.</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2020 n.12455</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-24-11-2020-n-12455/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-24-11-2020-n-12455/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/11/2020 n.12455</a></p>
<p>Giuseppe Sapone, Presidente, Daniele Profili, Referendario, Estensore PARTI: Mario Trovato, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell&#8217;Istruzione, in persona del Ministro pro tempore. Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Sapone, Presidente, Daniele Profili, Referendario, Estensore PARTI:  Mario Trovato, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell&#8217;Istruzione, in persona del Ministro pro tempore. Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Usr Nazionali non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Sulla legge provvedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Legislazione &#8211; legge provvedimento &#8211; natura &#8211; diritto di difesa &#8211; giustizia costituzionale -sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge &#8211; protezione del privato &#8211; è garantita.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le leggi provvedimento sono da intendersi come quelle che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati, ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e concreto e che comportano l&#8217;attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all&#8217;autorità  amministrativa. La legge provvedimento non è di per sè in contrasto con l&#8217;assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poichè nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto. Ciò comporta che, per i soggetti lesi da tali disposizioni normative, poichè la forma di tutela segue la natura giuridica dell&#8217;atto contestato, il diritto a difesa si trasferisce dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale, trovando la protezione del privato, dunque, riconoscimento attraverso il sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 24/11/2020<br /> <strong>N. 12455/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05270/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 5270 del 2020, proposto da<br /> Mario T., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Istruzione, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>. Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Usr Nazionali non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare</em></strong><br /> &#8211; del Bando di concorso relativo alla &quot; procedura straordinaria per esami finalizzata all&#8217;accesso ai percorsi di abilitazione all&#8217;insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado&quot; di cui al decreto numero 497 pubblicato nella G.U. del 28.04.2020, 4a Serie Speciale, n. 14, nella parte in cui:<br /> &#8211; all&#8217;art. 2 &#8211; Requisiti di ammissione &#8211; prescrive che alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare esclusivamente il candidato che abbia espletato, tra l&#8217;anno scolastico 2008/2009 e l&#8217;anno scolastico 2019/2020, su posto comune o sostegno a almeno tre annualità  di servizio, anche non consecutive;<br /> &#8211; all&#8217;art. 3 &#8211; &quot;Domanda di partecipazione: termine e modalità  di presentazione&quot; prescrive che &quot;I candidati presentato l&#8217;istanza di partecipazione al concorso unitamente in modalità  telematica&quot;, in quanto tale modalità  di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;<br /> nonchè in ogni altra parte contrastante con il diritto e l&#8217;interesse del ricorrente;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.<br /> <em>nonchè, per l&#8217;accertamento in via cautelare</em><br /> &#8211; del diritto dell&#8217;istante ad essere ammessa a partecipare al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in via principale per effetto dell&#8217;annullamento degli atti impugnati e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica;<br /> <em>e, per la condanna in forma specifica</em><br /> delle Amministrazioni intimate all&#8217;adozione del relativo provvedimento di inserzione della ricorrente tra i docenti ammessi alla partecipazione al concorso straordinario 2020 per l&#8217;immissione in ruolo e di provvedimenti che consentano alla stessa di partecipare alle prove concorsuali,<br /> &#8211; anche previo ordine all&#8217;Amministrazione di consentire alla ricorrente di formulare una domanda completa a mezzo del portale Istanze Online ovvero ordinando al Miur di considerare valida la domanda di partecipazione al concorso inviata in modalità  cartacea inviata all&#8217;Usr Lazio;<br /> <em>e per la rimessione alla Corte Costituzionale</em><br /> della questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 5 e 17 D. Lgs 59/2017 rispetto all&#8217;art. 1 comma 110 della legge 107/2015 laddove prevede quali titoli di accesso ai successivi concorsi l&#8217;abilitazione all&#8217;insegnamento e palesa una disparità  di trattamento rispetto ai docenti in possesso di titolo di accesso ai concorsi ex art. 5 D.Lgs 59/2017 (laurea magistrale e 24 Cfu) rispetto agli artt. 3 e 97 Costituzione.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione e dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 17 novembre 2020 tenutasi in modalità  telematica ai sensi del d.l. n. 137/2020 il dott. Daniele Profili come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con l&#8217;odierno ricorso il ricorrente impugna il decreto n. 497/2020 con cui il Ministero dell&#8217;Istruzione ha indetto la &#8220;<em>procedura straordinaria per esami finalizzata all&#8217;accesso ai percorsi di abilitazione all&#8217;insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado</em>&#8220;.<br /> 2. Il ricorrente lamenta in particolar modo che:<br /> &#8211; l&#8217;art. 2 del richiamato decreto abbia previsto, quale requisito di ammissione, il possesso di una esperienza di insegnamento, su posto comune o di sostengo, pari ad almeno tre annualità , anche non consecutive, maturate tra l&#8217;a.s 2008/2009 e l&#8217;a.s. 2019/2020, non consentendo così¬ la partecipazione di docenti in possesso del titolo studio valido per l&#8217;insegnamento unitamente ai 24 CFU;<br /> &#8211; l&#8217;art. 3 del d.m. n. 497/2020 abbia previsto l&#8217;inoltro, in via esclusiva, delle domande di partecipazione alla procedura in argomento in via telematica.<br /> 3. Con il ricorso è stata altresì¬ prospettata la questione di legittimità  costituzionale delle disposizioni legislative relative alla procedura straordinaria in argomento, nella parte in cui non riconoscendo l&#8217;equiparazione dei 36 mesi di servizio con il possesso dei 24 CFU, si porrebbero in contrasto con quanto statuito dal combinato disposto di cui agli artt. 5 e 17 del d. lgs. 59/2017 ed all&#8217;art. 1, co.110 della legge 107/2015, palesando una disparità  di trattamento tra docenti con uguale qualificazione professionale ritenuta rilevante ai sensi degli artt. 3 e 97 della Costituzione.<br /> 4. Con l&#8217;ordinanza n. 5381/2020 è stata respinta l&#8217;istanza cautelare, evidenziando come il requisito contestato da parte ricorrente sia stato espressamente previsto dall&#8217;art. 1 del d.l. n. 126/2019, convertito dalla legge n. 159/2019, ossia in una disposizione sopravvenuta di rango primario <em>prima facie </em>non illogica o irrazionale nè tantomeno ambigua, non ravvisandosi spunti interpretativi per poter sostenere una fungibilità  tra i tre anni di servizio ed il possesso dei 24 CFU.<br /> 5. L&#8217;Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.<br /> 6. All&#8217;udienza del 17 novembre 2020, tenutasi in modalità  telematica ai sensi dell&#8217;art. 25 del d.l. n. 137/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br /> Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.<br /> 7. Il ricorrente è in possesso di titolo di laurea unitamente ai 24 crediti formativi universitari ma non è in possesso del requisito delle tre annualità  richiesto dalla normativa di riferimento, ossia dal d.l. n. 126/2019 con cui è stata autorizzata la procedura concorsuale straordinaria impugnata.<br /> 7.1 Il richiamato disposto normativo, invero, ha previsto all&#8217;art. 1 i requisiti di ammissione alla stessa, precisando al quinto comma, lett. a) b) e c), che la partecipazione deve intendersi riservata ai soggetti anche di ruolo che, congiuntamente &#8220;<em>tra l&#8217;anno scolastico 2008/2009 e l&#8217;anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita&#8217; di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all&#8217;articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno e&#8217; richiesto l&#8217;ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione e&#8217; considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualita&#8217; di servizio prescritte unicamente in virtu&#8217; del servizio svolto nell&#8217;anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva e&#8217; sciolta negativamente qualora il servizio relativo all&#8217;anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020</em>&#8220;.<br /> 7.2 Il d.m. attuativo della citata previsione ha poi previsto, all&#8217;articolo 2, che &#8220;<em>Ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 7, del decreto-legge, la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente decreto e&#8217; riservata ai soggetti, ivi compresi i soggetti che partecipano alla procedura di cui all&#8217;art. 1, comma 2 del decreto-legge che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti: a. tra l&#8217;anno scolastico 2008/2009 e l&#8217;anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, in qualunque grado di istruzione, almeno tre annualita&#8217; di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, e&#8217; considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualita&#8217; di servizio prescritte unicamente in virtu&#8217; del servizio svolto nell&#8217;anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva e&#8217; sciolta negativamente qualora il servizio relativo all&#8217;anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; b. hanno svolto almeno una annualita&#8217; di servizio, tra quelle di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di partecipare. Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 e&#8217; ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 e&#8217; ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purche&#8217; congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c; c. posseggono il titolo di studio previsto dall&#8217;art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta, fermo restando quanto previsto dall&#8217;art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero posseggono i titoli di studio previsti per la fase transitoria dall&#8217;allegato E al decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con riferimento alle classi di concorso a posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, secondo quanto disposto alle note 1, 2, 3 e 4 alla specifica tabella</em>&#8220;.<br /> 7.3 Per quanto precede, appare evidente che il ricorrente sia sprovvisto dei titoli richiesti ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria in questione o, comunque, dei requisiti necessari per partecipare alla stessa, posto che in base all&#8217;art. 2, comma 1, i requisiti di partecipazione elencati alle varie lettere dell&#8217;art. 2 devono essere posseduti congiuntamente. Ne discende l&#8217;insufficienza del possesso del solo titolo di studio previsto dall&#8217;art. 5, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 59 del 2017 e l&#8217;irrilevanza del possesso dei 24 CFU.<br /> 7.4 La previsione normativa richiede espressamente lo svolgimento di tre annualità , nel corso degli ultimi dodici anni presso istituzioni scolastiche statali, con effetto preclusivo alla presentazione della domanda per coloro che non siano in possesso del descritto requisito. Si premette che il requisito in questione è previsto espressamente dalla legge e, ovviamente, la legge sopravvenuta può abrogare o derogare a una legge precedente, specie in ipotesi di una procedura straordinaria, derivando la prevalenza della disposizione contenuta d.l. n. 196/2019, convertito dalla legge n. 159/2019, dall&#8217;applicazione degli ordinari criteri della &#8220;specialità &#8221; e &#8220;cronologico&#8221; per risolvere l&#8217;antinomia tra fonti del diritto di pari rango.<br /> 7.5 D&#8217;altro canto, le espressioni linguistiche utilizzate dal legislatore non appaiono polisemiche, in quanto si limitano a richiamare il d.lgs. n. 59 del 2017 solo per quanto concerne il titolo di studio, prevedendo poi in aggiunta al possesso del titolo di studio anche il requisito dell&#8217;esperienza professionale dei tre anni. Ne discende che le espressioni linguistiche utilizzate depongono univocamente per la necessità  dei tre anni di esperienza e per la non sostituibilità  dei citati tre anni con il possesso dei 24 CFU. Oltre al senso letterale delle parole, anche l&#8217;argomento a contrario depone nel medesimo senso posto che se il legislatore avesse voluto equiparare i tre anni al possesso dei 24 CFU avrebbe potuto farlo espressamente anche richiamando l&#8217;art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 59 del 2017, il cui mancato richiamato sotto tale profilo (in presenza invece di un espresso richiamo per quanto concerne il possesso del titolo di studio) depone nel senso della non equivocità  dell&#8217;intenzione del legislatore.<br /> Sia il senso letterale delle parole che l&#8217;interpretazione logica e, dunque, entrambi i criteri ermeneutici previsti dall&#8217;art. 12 disp. prel. c.c., depongono nel senso della non equiparabilità , per tale concorso, tra i due requisiti.<br /> 7.6 Essendo il requisito in questione previsto espressamente dalla legge, ne discende che l&#8217;Amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie da ammettere alla procedura straordinaria in oggetto, essendo la scelta stata compiuta a monte da parte del legislatore.<br /> Tali argomentazioni consentono di ritenere non fondati i motivi di ricorso mediante i quali viene contestata la violazione di legge o l&#8217;eccesso di potere, posto che la limitazione deriva direttamente dalla fonte primaria.<br /> 7.7 Sul punto si può richiamare l&#8217;orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di leggi provvedimento, da intendersi come quelle che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati (Corte Cost., sent. n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009), che hanno contenuto particolare e concreto (Corte Cost., sent.n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997) e che comportano l&#8217;attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all&#8217;autorità  amministrativa (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008). La legge provvedimento non è di per sè in contrasto con l&#8217;assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poichè nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto (Corte Cost., sent. n. 85 del 2013 e n. 143 del 1989). Ciò comporta che, per i soggetti lesi da tali disposizioni normative, poichè la forma di tutela segue la natura giuridica dell&#8217;atto contestato, il diritto a difesa si trasferisce dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale, trovando la protezione del privato, dunque, riconoscimento attraverso il sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, (in tal senso, <em>ex multis</em>, Cons. St., sez. III, 25 novembre 2014, n. 5831).<br /> 8.1 Per quanto concerne i presupposti per sollevare la questione di legittimità  costituzionale del d.l. n. 126/2019 deve ritenersi che, ferma la rilevanza della questione alla luce del carattere immediatamente escludente delle previsioni di legge e del bando, non sia possibile operare una lettura costituzionalmente orientata che consenta di far rientrare i ricorrenti tra i legittimati a partecipare alla selezione di carattere straordinario. La disposizione appare, come giÃ  evidenziato, sul punto priva di polisemia e un risultato ermeneutico difforme si tradurrebbe in una forma di disapplicazione della legge, in deroga al sistema accentrato di costituzionalità  previsto dalla Costituzione del 1948.<br /> Sia il senso letterale delle parole che l&#8217;intenzione del legislatore depongono nel senso della esclusione del ricorrente dalla procedura in oggetto, con la conseguenza che non sembra possibile un risultato ermeneutico idoneo a soddisfare l&#8217;interesse dei ricorrenti.<br /> 8.2 Il Collegio ritiene, peraltro, non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità  costituzionale della previsione di legge.<br /> La procedura abilitante oggetto dell&#8217;odierno giudizio, per espressa previsione di legge, ha carattere straordinario. Ne discende che la previsione limitativa non lede il diritto costituzionalmente garantito del ricorrente di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, posto che lo stesso potrà  partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base della lettera d), dell&#8217;art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 59 del 2017. La stessa Corte Costituzionale ha statuito che &#8220;<em>la facoltà  del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell&#8217;amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle&#8221; (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che &#8220;compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà  e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà  del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all&#8217;art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell&#8217;Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle</em>&#8221; (T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192).<br /> 8.3 Nel caso di specie, il meccanismo introdotto dal legislatore appare rispondente ai citati canoni, in quanto prevede una procedura di carattere straordinario e riservato autorizzando, al contempo, la possibilità  di bandire concorsi ordinari con cadenza biennale. Nelle procedure straordinarie, per vero, l&#8217;obiettivo è quello di incidere su distorsioni generate dal c.d. precariato storico, con la conseguenza che in tal senso il requisito dell&#8217;esperienza professionale assume un significato peculiare che non può essere paragonato, come sostiene parte ricorrente, al possesso di altri requisiti previsti dalla normativa vigente per altri fini, come nel caso dei 24 CFU.<br /> 8.4 D&#8217;altronde le disposizioni normative richiamate nel ricorso da parte del ricorrente, contenute nel d. lgs. n. 59/2017 e nella legge n. 107/2015, hanno una loro portata specifica e ben delineata, ossia quella di consentire la possibilità  di partecipare al concorso pubblico ordinario (non alle procedure straordinarie) non soltanto i docenti muniti di specifica abilitazione ma anche quelli in possesso del titolo di studio richiesto per l&#8217;insegnamento unitamente ai 24 CFU. Da ciò discende che nessuna disparità  di trattamento può dirsi sussistente nel caso di specie, atteso che le disposizioni legislative di cui al d.l. n. 126/2019 riguardano, invece, le procedure straordinarie dal medesimo riferimento normativo autorizzate.<br /> 8.5 Da ultimo, si precisa come la fissazione di un termine per il conseguimento del requisito dell&#8217;esperienza professionale rapportato all&#8217;anno accademico 2019/2020, come termine finale, e al 2008/2009, come termine iniziale, previsto dalla disposizione di legge, non è neppure irragionevole, se si considera che i soggetti che raggiungono le tre annualità  di servizio prescritte unicamente in virtà¹ del servizio svolto nell&#8217;anno scolastico 2019/2020 possono partecipare con riserva alla procedura straordinaria che verrà  sciolta negativamente solo qualora il servizio relativo all&#8217;anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di validità  (di cui all&#8217;articolo 11 comma 14 della legge 124/1999) entro il 30 giugno 2020.<br /> Anche il termine iniziale di decorrenza deve ritenersi non irragionevole nè arbitrario, ove si consideri che l&#8217;esperienza professionale acquisita, per mantenere attualità , non può essere troppo lontana nel tempo.<br /> 8.6 Non emerge, d&#8217;altro canto, nemmeno un contrasto tra la normativa europea e quella nazionale, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell&#8217;ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell&#8217;attività  di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo. Sul punto, (cfr. parere Cons. St. n. 963 del 2019) deve osservarsi che i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al pìù a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cons. giust. Ue, VIII, 17.12.2009, n. 586; sul tema si veda anche Cons. Stato, 6868/2018).<br /> 9. Le ragioni suesposte hanno carattere assorbente rispetto alle censure proposte da parte ricorrente con riferimento alla modalità  di inoltro della domanda, dovendo comunque ritenersi preclusa la possibilità  per la stessa di partecipare alla procedura straordinaria in oggetto.<br /> Per quanto precede, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.<br /> 10. In considerazione della novità  delle questioni di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Sapone, Presidente<br /> Emiliano Raganella, Consigliere<br /> Daniele Profili, Referendario, Estensore</div>
<p> <br /> </p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2020 n.388</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-14-1-2020-n-388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giuseppe Sapone, Presidente, Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Eduardo Riccio, Enrica Troisi, Teresa Gambuti contro Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia non costituiti in giudizio;  Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Sapone, Presidente, Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati Eduardo Riccio, Enrica Troisi, Teresa Gambuti  contro  Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia non costituiti in giudizio;  Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore.</span></p>
<hr />
<p>Soggetti lesi da legge provvedimento:  la forma di tutela segue la natura giuridica dell&#8217;atto contestato per cui i diritti di difesa si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Leggi- Leggi provvedimento- contenuto particolare e concreto- soggetti lesi da tale disposizione normativa- diritti di difesa &#8211; dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale- traslazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Le leggi provvedimento, da intendersi come quelle che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, che hanno contenuto particolare e concreto e che comportano l&#8217;attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all&#8217;autorità  amministrativa. La legge provvedimento non è di per sè in contrasto con l&#8217;assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poichè nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto.<br /> Ne discende che, per i soggetti lesi da tali disposizioni normative, poichè la forma di tutela segue la natura giuridica dell&#8217;atto contestato, i diritti di difesa si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale, trovando la protezione del privato, dunque, riconoscimento attraverso il sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge.</div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 14/01/2020 </p>
<p>N. 00388/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 00086/2019 REG.RIC.<br /> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 86 del 2019, proposto da <br /> Maria Cassese, Viviana Castigliano, Michela Daga, Caterina D&#8217;Addetta, Sabina D&#8217;Ambrosio, Laura D&#8217;Ostuni, Francesca Fracchiolla, Paola Franco, Chiara Maria Labarile, Cosima Orsini, Grazia Palmieri, Giuseppina Pistillo, Mimma Ruggieri, Immacolata Sindaco, Sonia Nicoletta Spennato, Antonia Troilo, Francesca Tundo, Laura Zollino, rappresentati e difesi dagli avvocati Eduardo Riccio, Enrica Troisi, Teresa Gambuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eduardo Riccio in Roma, via degli Avignonesi n. 5; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia non costituiti in giudizio; <br /> Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensiva: 1) del Decreto del 17.10.2018 del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, avente ad oggetto &#8220;concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell&#8217;infanzia e primaria su posto comune e di sostegno&#8221;, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26.10.2018, in particolare nella parte in cui, disponendo l&#8217;indizione di un nuovo concorso per il reclutamento del personale scolastico della scuola primaria e dell&#8217;infanzia, sia su posto comune che di sostegno, non dispone il preventivo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti del concorso docenti 2016, bandito con Decreto n. 106 del 23.06.2016 dal medesimo Ministero; 2) del Decreto a firma del Direttore Generale per il personale scolastico &#8211; Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001546 del 07.11.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 89 del 09.11.2018, avente ad oggetto &#8220;concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell&#8217;infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito , con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante disposizioni urgenti per la dignità  dei lavoratori e delle imprese&#8221;, in particolare, nella parte in cui, indicendo un nuovo concorso per il reclutamento del personale scolastico della scuola primaria e dell&#8217;infanzia, sia su posto comune che di sostegno, non dispone il preventivo scorrimento delle graduatorie di merito ancora vigenti del concorso docenti 2016, bandito con Decreto n. 106 del 23.06.2016 dal medesimo Ministero; 3) di ogni altra disposizione del bando di concorso e della disciplina concorsuale controversa che limiti lo scorrimento delle graduatorie di merito ancora vigenti del concorso docenti 2016, bandito con Decreto n. 106 del 23.06.2016 dal medesimo Ministero; 4) di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti della procedura concorsuale controversa, nonchè di quelli presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi; nonchè, comunque, per la declaratoria di nullità  delle disposizioni della normativa concorsuale impugnata nel precedente punto 2) e di quelle impugnate nel precedente punto 3). </p>
<p style="text-align: justify;">nonchè </p>
<p style="text-align: justify;">per la declaratoria, del diritto dei ricorrenti, in qualità  di vincitori e/o idonei della procedura concorsuale bandita con Decreto n. 106 del 23.06.2016 dal Ministero d&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, di essere immessi in ruolo mediante lo scorrimento della graduatoria di merito relativa al concorso del 2016 per la classe di concorso infanzia Regione Puglia e previa pubblicazione della medesima graduatoria comprensiva di tutti gli idonei anche oltre il limite del 10%, prima dell&#8217;indizione di una nuova tornata concorsuale e, comunque, prima dell&#8217;immissione in ruolo di tutti i soggetti partecipanti al concorso bandito con Decreto del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca del 17.10.2018</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2020 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;atto introduttivo del giudizio i ricorrenti chiedevano l&#8217;annullamento del decreto del 17.10.2018 del Miur avente ad oggetto concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell&#8217;infanzia e primaria su posto comune e di sostegno nonchè degli ulteriori atti indicati in ricorso nella parte in cui non disponevano il preventivo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti del concorso bandito con decreto n. 106 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva l&#8217;amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti, in quanto idonei a seguito della procedura concorsuale bandita nel 2016 con decreto n. 106, chiedevano l&#8217;annullamento della procedura concorsuale indicata in ricorso in quanto nel procedere all&#8217;assunzione di altri candidati non procedeva alla preventiva assunzione degli idonei della procedura del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, impugnano la scelta dell&#8217;amministrazione di indire un nuovo concorso anzichè procedere all&#8217;assunzione dei ricorrenti o, comunque, nella parte in cui non riserva ai ricorrenti una parte dei posti o ancora non gli attribuisce titoli previdenziali. Chiede anche sollevarsi questione di legittimità  costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la parte ricorrente l&#8217;amministrazione non avrebbe potuto bandire un nuovo concorso ma avrebbe dovuto assumere prioritariamente i ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre, sul punto, considerare che la scelta dell&#8217;amministrazione tra lo scorrimento di precedenti graduatorie e l&#8217;indizione di un nuovo concorso è discrezionale e, nel caso di specie, non appaiono violati i canoni della ragionevolezza e della logicità . Ne discende che l&#8217;amministrazione ha legittimamente scelto di fare riferimento a una nuova procedura concorsuale, in applicazione, tra l&#8217;altro, delle tassative disposizioni legislative, richiamate nella premessa del bando.</p>
<p style="text-align: justify;">Il DDG n. 1546 del 7 novembre 2018, recante &#8220;Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell&#8217;infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell&#8217;articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 &#8220;Disposizioni urgenti per la dignità  dei lavoratori e delle imprese&#8221;&#8221; prevede all&#8217;art. 3 i requisiti di ammissione alla procedura di carattere straordinario (in tal senso viene espressamente definita nelle premesse al DDG) in oggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il bando in questione, come risulta dalle sue premesse, è stato emanato in attuazione dell&#8217;art. 4, comma 1 quinquies del d.l. n. 87 del 12 luglio 2018, convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018. L&#8217;art. 4, rubricato &#8220;<i>Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell&#8217;infanzia e nella scuola primaria</i>&#8220;, prevede sia comuni che di sostegno è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali descritte nelle lettere da a) a c) del medesimo comma. In particolare, ai sensi della lettera b) del medesimo comma è prevista la possibilità  di bandire un concorso straordinario, in ciascuna regione al quale, al netto dei posti di cui al concorso descritto alla lettera a) (che ha carattere prioritario per espressa previsione di legge), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all&#8217;alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale, con la precisazione che ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento. La lett. c) del medesimo comma prevede poi dei concorsi ordinari per titoli ed esami da bandire con cadenza biennale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 4, comma 1 quinquies, quindi, prevede che il Miur è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1 quater, lettere b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, per la copertura dei posti sia comuni che di sostegno &#8220;<i>Il concorso e&#8217; riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all&#8217;insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all&#8217;estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purche&#8217; i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualita&#8217; di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all&#8217;estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l&#8217;anno scolastico 2001/2002, purche&#8217; i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualita&#8217; di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che l&#8217;amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso straordinario in oggetto essendo la scelta giÃ  stata compiuta a monte da parte del legislatore, che interessano anche il numero dei posti sulla base dei quali calcolare le citate percentuali (posti vacanti e disponibili recitano le disposizioni di legge). La legge ordinaria può senz&#8217;altro derogare ad altre disposizioni contenute in altra fonte di legge o equiparata, derivando la prevalenza della disposizione contenuta nel d.l. n. 87 del 2018 dagli ordinari criteri per risolvere l&#8217;antinomia tra fonti del diritto pariordinate (e in particolare dai criteri della specialità  e cronologico).</p>
<p style="text-align: justify;">Tali argomentazioni consentono di ritenere non fondati i motivi di ricorso mediante i quali viene contestata la violazione di legge o l&#8217;eccesso di potere, posto che la limitazione deriva direttamente dalla fonte primaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto si può richiamare l&#8217;orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di leggi provvedimento, da intendersi come quelle checontengono disposizioni dirette a destinatari determinati (Corte Cost., sent. n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009), che hanno contenuto particolare e concreto (Corte Cost., sent.n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997) e che comportano l&#8217;attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all&#8217;autorità  amministrativa (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008).<i> </i>La legge provvedimento non è di per sè in contrasto con l&#8217;assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poichè nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto&#8221; (Corte Cost., sent. n. 85 del 2013 e n. 143 del 1989). Ne discende che, per i soggetti lesi da tali disposizioni normative, poichè la forma di tutela segue la natura giuridica dell&#8217;atto contestato, i diritti di difesa si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale, trovando la protezione del privato, dunque, riconoscimento attraverso il sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge, (in tal senso, ex multis, Cons. St., sez. III, 25 novembre 2014, n. 5831)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il collegio ritiene non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità  costituzionale della previsione di legge. </p>
<p style="text-align: justify;">Il concorso in questione, per espressa previsione di legge, ha carattere straordinario. Ne discende che la previsione limitativa non lede il diritto costituzionalmente garantito dei ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, posto che gli stessi potranno partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base della lettera c), dell&#8217;art. 4, comma 1 quater, del d.l. n. 87 del 2018. La stessa Corte Costituzionale ha statuito che &#8220;la facoltà  del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell&#8217;amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle&#8221; (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299). Occorre infatti considerare che &#8220;compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà  e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà  del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all&#8217;art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell&#8217;Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle&#8221; (T.A.R. Lazio &#8211; Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il meccanismo introdotto dal legislatore appare rispondente ai citati canoni, in quanto prevede dei concorsi di carattere straordinario (con svolgimento di una sola prova orale senza articolarsi in una procedura selettiva per merito comparativo) e riservati, al fine di superare il precariato esistente e per porre un rimedio ad alcune situazioni peculiari (quale quella dei diplomati magistrali ante 2001/2002), per poi, a regime, prevedere dei concorsi ordinari con carattere biennale. </p>
<p style="text-align: justify;">In un concorso straordinario la previsione di un dato collegato all&#8217;esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, ovviamente con specifico riferimento al settore di riferimento e anche al sostegno, costituisce un parametro, da un lato, per inserire un criterio di merito collegato all&#8217;attività  svolta, dall&#8217;altro, per delimitare il campo di applicazione della procedura straordinaria, coerente con la ratio di eliminare il precariato storico. La professionalità  acquisita costituisce un fatto differente e ulteriore rispetto all&#8217;abilitazione professionale. La distinzione tra i due requisiti e l&#8217;inserimento del requisito integrativo dell&#8217;esperienza professionale acquisita non appaiono ledere il principio di ragionevolezza; specie in un concorso, come quello in oggetto, di carattere straordinario, in cui è prevista una procedura semplificata e pìù agevole per lo svolgimento delle prove concorsuali, il requisito dell&#8217;esperienza biennale viene a rappresentare un importante parametro sulla base del quale valutare il merito e la capacità  dei concorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Negli articoli della legge si fa espresso riferimento alle ragioni che hanno spinto l&#8217;amministrazione alla scelta di indire un nuovo concorso straordinario tra cui l&#8217;eliminazione del precariato, senza trascurare che le disposizioni in oggetto salvaguardano anche la posizione dei ricorrenti svolgendo un contemperamento tra la posizione dei ricorrenti e quella di altri soggetti la cui tutela è comunque costituzionalmente garantita. Ne discende che il legislatore nella sua discrezionalità  ha compiuto un contemperamento tra gli interessi delle varie categorie rispondente ai parametri costituzionali richiamati da parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende il rigetto del ricorso, per le assorbenti argomentazioni che precedono, con compensazione delle spese di lite alla luce delle peculiarità  e della novità  delle questioni giuridiche esaminate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2019 n.7940</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-11-2019-n-7940/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>F. Franconiero, Presidente FF, A. Rotondano, Consigliere, Estensore; PARTI: (S. s.r.l. &#8220;Omissis&#8221;, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato c. Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marina Altamura) I contributi finanziari diretti a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-11-2019-n-7940/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2019 n.7940</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Franconiero, Presidente FF, A. Rotondano, Consigliere, Estensore; PARTI:  (S. s.r.l. &#8220;Omissis&#8221;, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato c. Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marina Altamura)</span></p>
<hr />
<p>I contributi finanziari diretti a carico del bilancio comunitario concessi per finanziare un&#8217;azione, destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo proprio della politica dell&#8217;Unione, ovvero la gestione del servizio pubblico di formazione professionale e delle relative attività .Â </p>
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<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Procedure ad evidenza pubblica &#8211; Appalti pubblici &#8211; Concessione di sovvenzioni &#8211; differenze.<br /> 2.- Legge Regionale della Puglia n. 15 del 2002 . art. 2 in tema di orientamento e formazione professionale &#8211; interpretazione.</div>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. Sebbene sia indubitabile che i principi generali di parità  di trattamento, non discriminazione e trasparenza si applicano a tutte le procedure di evidenza pubblica adottate dalle Amministrazioni, sia per la concessione di sovvenzioni e contributi (art. 12 l. 241 del 1990), sia per la stipula di contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) &#8211; come ribadito dal vademecum per l&#8217;ammissibilità  della spese al FSE in materia di programmazione 2007-2013 &#8211; non possono non rimarcarsi le significative differenze tra la concessione di sovvenzioni e la stipula di contratti pubblici di appalto o concessione di pubblici servizi. Nel primo caso l&#8217;Amministrazione deve ricorrere ad un avviso pubblico di selezione dei progetti finanziabili, in cui sono predeterminati e resi pubblici le modalità  e i criteri per l&#8217;assegnazione delle risorse disponibili e il rapporto tra l&#8217;Amministrazione e il soggetto attuatore, destinatario di un finanziamento per la realizzazione di un&#8217;attività  finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dalla stessa amministrazione (nel caso di specie l&#8217;erogazione dell&#8217;attività  di formazione a vantaggio degli utenti), risulta regolato da un atto unilaterale di natura concessoria.</em><br /> <em>Si verte, infatti, di contributi finanziari diretti a carico del bilancio comunitario concessi per finanziare un&#8217;azione, destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo proprio della politica dell&#8217;Unione, ovvero la gestione del servizio pubblico di formazione professionale e delle relative attività .Â </em><br /> <em>L&#8217;obiettivo perseguito dalle sovvenzioni in parola, riconosciute a valere sul Fondo sociale europeo, non è dunque quello di individuare il miglior contraente e selezionare l&#8217;offerta più¹ vantaggiosa (come nella disciplina in materia di appalti pubblici), ma di migliorare l&#8217;occupabilità  del capitale umano (a vantaggio dei laureati disoccupati e inoccupati) e accrescere il livello qualitativo del servizio offerto: a tal fine, non può prescindersi dal considerare, ai fini dell&#8217;accesso ai contributi, la qualità  dell&#8217;azione formativa proposta dagli enti erogatori dei master frequentati dai percettori del contributo pubblico.</em><br /> <em>2. Laddove l&#8217;art. 2 della legge Regionale della Puglia n. 15 del 2002 prevede che &#8220;Le azioni di orientamento e di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico&#8221;non viene in rilievo la disciplina in materia di appalti pubblici in quanto la fattispecie non è qualificabile quale appalto di servizi, ma come concessione di sovvenzioni, con conseguente applicazione dell&#8217;art. 12 della legge n. 241 del 1990.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/11/2019<br /> <strong>N. 07940/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04797/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4797 del 2010, proposto da S. s.r.l. &#8220;<em>Omissis</em>&#8220;, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Di Donna e Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Puglia, in persona del presidente <em>pro tempore,</em>Â rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marina Altamura, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Leonilde Francesconi in Roma, via Barberini 36; Strategies s.r.l., non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia &#8211; sede di Bari, Sezione terza, 19 gennaio 2010, n. 76, resa tra le parti;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 luglio 2019 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Di Donna e Notarnicola su delega dell&#8217;avvocato Altamura;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> 1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato la <em>OmissisÂ </em>&#8211; S. s.r.l. (di seguito<em>&#8220;S.&#8221;</em>) impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia- sede di Bari l&#8217;avviso pubblico della Regione Puglia n. 4 del 13 novembre 2008, approvato con determinazione dirigenziale n. 2082 dell&#8217;11 novembre 2008, avente ad oggetto la presentazione di istanze per la concessione di borse di studio per la frequenza di masterÂ <em>post lauream</em>Â da svolgersi in Italia e all&#8217;estero (per un importo complessivo finanziabile di € 40.000.000,00), nell&#8217;ambito del programma operativo regionale 2007/2013 Fondo sociale europeo &#8211; asse IV &#8211; capitale umano, al quale erano ammessi a partecipare i giovani &#8220;inoccupati e disoccupati&#8221; che avessero dimostrato di frequentare un masterÂ organizzato da uno degli istituti elencati nell&#8217;avviso stesso ed in possesso di specifici requisiti.<br /> 1.1. Il ricorso era affidato ad un unico articolato motivo con cui si formulavano plurime censure di violazione di legge (artt. 1, 2, 3, 16, 22 della legge Regione Puglia n. 15 del 7 agosto 2002 in materia di istruzione e formazione professionale, artt. 2 e 42 del decreto legislativo n. 163 del 2006, programma operativo regionale) ed eccesso di potere (per difetto assoluto di motivazione, illogicità  manifesta, contraddittorietà , violazione dei principi di massima partecipazione, libera concorrenza, parità  di trattamento, non discriminazione, proporzionalità , ragionevolezza). La ricorrente lamentava, altresì, l&#8217;asserita violazione delle disposizioni del regolamento POR, in particolare del punto 5.5., intitolato &#8220;<em>Rispetto della normativa comunitaria</em>&#8220;.<br /> 1.2. Le censure formulate si appuntavano sulla previsione nell&#8217;avviso impugnato (come modificato dalla successiva determinazione dirigenziale n. 2211 del 25 gennaio 2008) del requisito, secondo la società  ricorrente, eccessivamente restrittivo, riguardante il possesso, quale condizione per la concessione del finanziamento riguardo ai corsi erogati, dell&#8217;esperienza almeno decennale in attività  di formazione <em>post lauream</em>Â (<em>&#8220;continuativamente dal 9/01/1999 al 9/01/2009&#8221;</em>) da parte degli istituti di formazione avanzata, sia privati sia pubblici, non accreditati (di cui alla categoria C), qual era la ricorrente: requisito di cui la S. era carente e che non le avrebbe perciù² consentito di accettare le richieste di neolaureati che frequentavano o intendevano frequentare i master da essa organizzati. Non sarebbe poi stato possibile, a ragione della totale mancanza di motivazione dell&#8217;avviso gravato, comprendere l&#8217;<em>iter</em>Â logico seguito dalla Regione Puglia (di seguito <em>&#8220;la Regione&#8221;</em>) e il suo mutato orientamento rispetto al precedente avviso 1/2008 ove aveva invece richiesto, per gli stessi istituti di formazione titolari dei master da frequentare, un&#8217;esperienza triennale, in linea con la normativa di settore in tema di appalti di servizi.<br /> 1.3. Con motivi integrativi, la S. impugnava la determinazione dirigenziale della Regione del 27 aprile 2009 concernente l&#8217;approvazione della prima graduatoria relativa all&#8217;avviso 4/2008, deducendo censure di illegittimità  derivata dai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.<br /> 2. Il Tribunale amministrativo, nella resistenza della Regione (la quale aveva nel corso del giudizio proposto appello cautelare avverso l&#8217;ordinanza di sospensione degli atti gravati, accolto da questa Sezione con ordinanza n. 1834 del 7 aprile 2009), prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità  e irricevibilità  del gravame sollevate dalla difesa regionale, ha respinto il ricorso in quanto infondato nel merito e dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso per motivi aggiunti.<br /> 3. Avverso la sentenza in epigrafe, S. propone appello e ne chiede la riforma per avere la decisione impugnata erroneamente apprezzato e ritenuto infondati i motivi del ricorso di primo grado. L&#8217;appellante ha altresì evidenziato <em>in limine</em>Â la sussistenza del proprio interesse &#8220;attuale, diretto e personale&#8221; a ricorrere avverso l&#8217;avviso pubblico che, sebbene formalmente destinato agli studenti laureati inoccupati e disoccupati, ha introdotto un requisito di partecipazione per concorrere alla concessione dei finanziamenti comunitari attinente al possesso di specifica esperienza di dieci anni continuativi che ha comportato l&#8217;esclusione della società  di formazione appellante (la quale ne è carente) dalla selezione e le ha arrecato un grave danno per effetto dello sbarramento alla procedura che le ha impedito di accettare le richieste ricevute per i master da essa organizzati.<br /> 3.1. Si è costituita anche nel presente giudizio la Regione che ha resistito all&#8217;appello, sostenendone l&#8217;infondatezza nel merito (oltre ad eccepire nuovamente la tardività  del ricorso se e ove si ritenesse effettivamente applicabile la disciplina sugli appalti pubblici) e insistendo per il suo rigetto.<br /> 3.2. Rinviata l&#8217;udienza di discussione del 27 giugno 2019, su istanza dell&#8217;appellante, per trattazione congiunta con il giudizio iscritto al numero 2010/6525 R.G. su appello della Regione avverso la sentenza del T.a.r. Puglia &#8211; sede di Bari, III, 22 marzo 2010, n. 1105 concernente la medesima vicenda e l&#8217;annullamento dello stesso avviso pubblico 4/2008 (a seguito di ricorso proposto da altra società  di formazione), all&#8217;udienza del 25 luglio 2019, la causa è stata, infine, riservata per la decisione.<br /> DIRITTO<br /> 4. Viene in decisione l&#8217;appello proposto dalla S., istituto privato di formazione avanzata, avverso la sentenza di prime cure che ha respinto, ritenendoli infondati, i motivi di ricorso per l&#8217;annullamento dell&#8217;avviso pubblico della Regione Puglia avente ad oggetto la concessione di borse di studio finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) per attività  di specializzazione da svolgersi in Italia e all&#8217;estero svolte da giovani &#8220;disoccupati e inoccupati&#8221; che avessero dimostrato di frequentare masterÂ <em>post lauream</em>Â erogati dagli organismi ivi indicati, laddove detta concessione è stata subordinata a talune condizioni, asseritamente restrittive della partecipazione e sproporzionate, quale in particolare la pregressa esperienza almeno decennale e con carattere di continuità  (dal 9 gennaio 1999 al 9 gennaio 2009) in ambito formativo da parte degli istituti non accreditati, sia privati sia pubblici, titolari dei corsi organizzati.<br /> 5. In particolare, i motivi di appello, con cui S. (la quale dalla data di costituzione, nell&#8217;aprile del 2004, al 2009 ha documentato di aver organizzato numerosi master e corsi di alta specializzazione, ma che non possiede lo specifico requisito di esperienza maturata richiesto dal bando impugnato) ha sostanzialmente riproposto le censure di primo grado dolendosi del loro rigetto da parte della sentenza impugnata (con decisione di segno opposto rispetto alla sentenza n. 1105/2010 che ha accolto il ricorso della Vision 2000 e annullato <em>in parte qua</em>Â l&#8217;avviso gravato), possono essere così sintetizzati.<br /> 5.1. Con il primo motivo, S. deduce l&#8217;errore di giudizio in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per aver ritenuto che l&#8217;avviso pubblico impugnato, in quanto atto generale, non fosse soggetto all&#8217;obbligo di motivazione: secondo l&#8217;appellante, la Regione avrebbe, infatti, dovuto esplicitare le ragioni e dimostrare le specifiche esigenze sottese alla decisione di derogare alla legge dello Stato (nella misura in cui aveva previsto requisiti più¹ restrittivi di quelli normativamente stabiliti, tanto più¹ irragionevoli se raffrontati con i precedenti avvisi 5/2006 e 1/2008 ove era infatti richiesto un requisito di capacità  professionale triennale).<br /> 5.2. Con il secondo motivo, S. lamenta che la sentenza appellata sarebbe viziata di violazione di legge (in relazione alla legge regionale 2002, n. 15 e al D.Lgs. 2006, n. 163), avendo il primo giudice errato nel ritenere applicabile la disciplina delle sovvenzioni di cui all&#8217;art. 12 della legge n. 241 del 1990 (sebbene questa non preveda una modalità  per l&#8217;erogazione dei fondi in questione peculiare e alternativa rispetto alle procedure dell&#8217;evidenza pubblica) ed inconferente il richiamo, operato nel ricorso, alla normativa di settore in tema di appalti di servizi, nonchè all&#8217;art. 22 della citata legge regionale e alle disposizioni di cui al punto 5.5. del regolamento POR che impongono, nella specie, il rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.<br /> La sentenza impugnata avrebbe, infatti, erroneamente obliterato il richiamo contenuto nell&#8217;avviso al punto 5.5. del regolamento disciplinante il POR recante l&#8217;inequivocabile statuizione in base al quale le operazioni finanziate dal programma operativo sono attuate nel pieno rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici ed omesso altresì di considerare che la stessa legge regionale n. 15 del 2002 definisce espressamente le azioni di formazione professionale quale <em>&#8220;servizio di interesse pubblico&#8221;</em>Â (art. 2).<br /> 5.3. Con il terzo motivo d&#8217;appello, S. censura le statuizioni della sentenza che hanno ritenuto idoneo e non sproporzionato il requisito dell&#8217;esperienza decennale di cui all&#8217;avviso impugnato poichè con esso la Regione avrebbe asseritamente garantito una più¹ elevata qualità  del servizio, nel rispetto dell&#8217;art. 16 della Legge n. 15 del 2002 e dei parametri europei: generica e apodittica sarebbe poi la motivazione della sentenza appellata ove, condividendo l&#8217;ordinanza cautelare di questa Sezione, ha ritenuto che il requisito in parola non si sarebbe discostato <em>&#8220;dalla logica caratterizzante il complessivo meccanismo predisposto dall&#8217;ordinamento&#8221;</em>.<br /> 5.4. Con il quarto motivo d&#8217;appello, S. contesta che il primo giudice ha reputato risolutiva l&#8217;adozione da parte della Regione della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (recante <em>&#8220;Misure in tema di borse di studio a sostegno della qualificazione delle laureate e dei laureati pugliesi&#8221;</em>) con cui ha normato il predetto requisito dell&#8217;esperienza decennale nell&#8217;erogazione dei corsi <em>post lauream</em>Â ai fini dell&#8217;accesso ai finanziamenti pubblici per la formazione professione in capo agli istituti non accreditati: detta disciplina normativa, perà², non avrebbe alcun rilievo ai fini del decidere nè potrebbe utilizzarsi per interpretare il requisito in parola, contenuto in un bando pubblicato prima della sua entrata in vigore, in ossequio al principio delÂ <em>tempus regit actum</em>.<br /> 5.5. In conclusione, con le doglianze articolate, S. sostiene che il requisito imposto dalla Regione per gli istituti di categoria C (istituti di formazione avanzata, pubblici e privati) sia irragionevole e illegittimo, perchè contrario ai principi di proporzionalità , trasparenza, libera concorrenza e massima partecipazione, incidente sulle regole di corretto funzionamento del mercato e ingiustificatamente restrittivo dell&#8217;offerta formativa (con negative ricadute anche sulla qualità  del servizio di formazione professionale e sull&#8217;interesse pubblico alla selezione della migliore offerta). Il requisito imposto <em>ex abrupto</em>Â dalla Regione, mediante l&#8217;inserimento della clausola escludente nel bando impugnato, sarebbe sproporzionato in quanto tra il suddetto requisito di accesso e l&#8217;oggetto specifico del bando sussiste un rapporto di &#8220;uno a dieci&#8221;, risultando il pregresso svolgimento di prestazioni formative analoghe dieci volte superiore alla durata della prestazione (limitata ad un solo anno accademico) richiesta (con evidente scollamento rispetto alla concreta durata dei corsi suscettibili di finanziamento). In tal modo, il sistema formativo delineato dall&#8217;avviso pubblico oggetto di impugnativa sarebbe fortemente limitativo dell&#8217;ingresso nel settore di nuovi operatori economici (che, pur vantando un&#8217;elevata professionalità , non l&#8217;abbiano maturata nei termini e modi indicati nel bando); sotto altro concorrente profilo, sarebbe altresì elusivo degli stessi obiettivi dichiarati nel programma operativo regionale nella misura in cui, ai fini della verifica di professionalità  dell&#8217;istituto non accreditato, privilegia l&#8217;elemento soggettivo, statico, correlato alla posizione sul mercato degli enti erogatori, anzichè il profilo oggettivo, dinamico, della qualità  intrinseca dei corsi di formazione.<br /> 6. L&#8217;appello è infondato.<br /> 6.1. Come bene rilevato dalla sentenza appellata, non ricorre la dedotta violazione dell&#8217;obbligo di motivazione perchè l&#8217;avviso impugnato è un atto a contenuto generale per il quale è escluso, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990, l&#8217;obbligo di motivazione.<br /> 6.2. Deve poi, in linea generale, evidenziarsi come l&#8217;ampia discrezionalità  dell&#8217;amministrazione in ordine ai criteri da inserire negli avvisi pubblici non è nel caso di specie inficiata da irragionevolezza o illogicità  riguardo al requisito controverso che non risulta sproporzionato rispetto alla <em>ratio</em>Â della misura e all&#8217;obiettivo perseguito.<br /> 6.3. Tanto evidenziato, la Sezione qui rileva come anzitutto non meritano censura le statuizioni della sentenza impugnata in punto di disciplina applicabile alla fattispecie.<br /> Vero è che l&#8217;art. 2 della legge n. 15 del 2002, di cui parte appellante sostiene la violazione, prevede che <em>&#8220;Le azioni di orientamento e di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico&#8221;</em>: tuttavia, non viene qui in rilievo la disciplina in materia di appalti pubblici in quanto la fattispecie in esame non è qualificabile quale appalto di servizi, ma come concessione di sovvenzioni, con conseguente applicazione dell&#8217;art. 12 della legge n. 241 del 1990 (in tal senso cfr. Cons. di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5086).<br /> Sebbene sia indubitabile che i principi generali di parità  di trattamento, non discriminazione e trasparenza si applicano a tutte le procedure di evidenza pubblica adottate dalle amministrazioni, sia per la concessione di sovvenzioni e contributi (art. 12 l. 241 del 1990), sia per la stipula di contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) &#8211; come ribadito dalÂ <em>vademecum</em>Â per l&#8217;ammissibilità  della spese al FSE in materia di programmazione 2007-2013 &#8211; non possono non rimarcarsi le significative differenze tra la concessione di sovvenzioni e la stipula di contratti pubblici di appalto o concessione di pubblici servizi. Nel primo caso, che è quello qui ricorrente, l&#8217;amministrazione deve ricorrere ad un avviso pubblico di selezione dei progetti finanziabili, in cui sono predeterminati e resi pubblici le modalità  e i criteri per l&#8217;assegnazione delle risorse disponibili e il rapporto tra l&#8217;amministrazione e il soggetto attuatore, destinatario di un finanziamento per la realizzazione di un&#8217;attività  finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dalla stessa amministrazione (nel caso di specie l&#8217;erogazione dell&#8217;attività  di formazione a vantaggio degli utenti), risulta regolato da un atto unilaterale di natura concessoria.<br /> 6.4. Si verte, infatti, di contributi finanziari diretti a carico del bilancio comunitario concessi per finanziare un&#8217;azione, destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo proprio della politica dell&#8217;Unione, ovvero la gestione del servizio pubblico di formazione professionale e delle relative attività . Va anche rimarcato che il caso di specie ha ad oggetto non finanziamenti diretti a beneficio degli enti di formazione (i quali restano estranei al rapporto bilaterale tra amministrazione erogatrice e singoli percettori delineato dall&#8217;avviso impugnato), ma sovvenzioni individuali per il finanziamento di borse di studio a favore dei soggetti che abbiano dimostrato la frequenza ai corsi organizzati dagli enti rientranti nelle categorie indicate dall&#8217;avviso.<br /> L&#8217;obiettivo perseguito dalle sovvenzioni in parola, riconosciute a valere sul Fondo sociale europeo, non è dunque quello di individuare il miglior contraente e selezionare l&#8217;offerta più¹ vantaggiosa (come nella disciplina in materia di appalti pubblici), ma di migliorare l&#8217;occupabilità  del capitale umano (a vantaggio dei laureati disoccupati e inoccupati) e accrescere il livello qualitativo del servizio offerto: a tal fine, non può prescindersi dal considerare, ai fini dell&#8217;accesso ai contributi, la qualità  dell&#8217;azione formativa proposta dagli enti erogatori dei master frequentati dai percettori del contributo pubblico.<br /> 6.5. La disciplina normativa richiamata dall&#8217;appellante non sovverte, ma conferma le precedenti considerazioni.<br /> In particolare, l&#8217;art. 1 della legge regionale n. 15 del 2002 (<em>&#8220;Riforma della formazione professionale&#8221;) </em>prevede che <em>&#8220;la Regione Puglia garantisce il diritto alla formazione e all&#8217;orientamento assicurando uguaglianza di opportunità  per&#038;sviluppare e favorire la partecipazione allo sviluppo della realtà  regionale&#8221;</em>; e l&#8217;art. 3 (<em>&#8220;Offerta di formazione&#8221;</em>) stabilisce che la Regione <em>&#8220;detta indirizzi affinchè l&#8217;organizzazione dell&#8217;offerta di formazione professionale assicuri in modo coordinato una pluralità  di azioni integrate, con diversificazione delle proposte e dei percorsi formativi&#8221;</em>; infine l&#8217;art. 16 (<em>&#8220;Funzioni&#8221;)</em>, con norma di chiusura, dispone che <em>&#8220;La Regione persegue la realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale dell&#8217;orientamento e della formazione professionale &#8230;; 3 &#8230; e) in raccordo con gli obiettivi nazionali ed in sintonia con le scelte prioritarie operate con l&#8217;Unione Europea per quelle da essa cofinanziate&#8221;</em>.<br /> 6.6. Dal sistema delineato emerge, dunque, con evidenza che l&#8217;accesso ai corsi di formazione professionale in condizioni di uguaglianza di opportunità  e il pluralismo e la diversificazione dell&#8217;offerta formativa devono primariamente considerare l&#8217;obiettivo della realizzazione e sviluppo qualitativo del sistema regionale dell&#8217;orientamento e della formazione professionale: pertanto, l&#8217;esigenza di ampliare la platea dei partecipanti (per assicurarne la massima partecipazione e concorrenzialità ) sì da incrementare sotto il profilo quantitativo l&#8217;offerta di formazione deve contemperarsi con la primaria ed essenziale finalità  di garantire una più¹ rigorosa selezione dell&#8217;azione proposta al fine di accrescere e migliorarne la qualità . In ciù² risiede, dunque, la <em>ratio</em>Â di un requisito più¹ restrittivo, quale quello contestato, per la selezione degli istituti di formazione avanzata privi di accreditamento.<br /> Dal che discende che corretta risulta la sentenza impugnata laddove ha concluso per la coerente applicazione ad opera della Regione dei parametri europei nella fattispecie in esame attinente alla concessione di pubblici finanziamenti, nella quale perciù² assumono rilievo preminente gli obiettivi perseguiti con l&#8217;azione finanziabile (nella specie, rendere più¹ elevato il livello qualitativo della formazione professionale).<br /> Alla luce delle argomentazioni svolte, il requisito in questione non è sproporzionato nè irragionevole, ma coerente con gli obiettivi dell&#8217;avviso che delineano la tipologia di azione finanziabile: il miglioramento della qualità  della formazione, costituente primario obiettivo, non può che raggiungersi selezionando adeguatamente gli operatori e, a tal fine, il requisito della maggiore esperienza nello specifico settore delle attività  formative <em>post lauream</em>Â parametrato ad una maggiore durata e alla sua continuità  nel tempo non può che migliorarne oggettivamente la qualità . Il dato di esperienza rappresenta, infatti, un parametro di valutazione non meramente soggettivo, ma oggettivo, escludendo la paventata autoreferenzialità  in quanto ancorato all&#8217;attività  concretamente ed effettivamente svolta: la qualità  dei corsi è strettamente correlata alla qualità  professionale del soggetto erogatore che si misura attraverso l&#8217;esperienza maturata, sì che il requisito in parola, come giù  evidenziato in sede cautelare dal giudice d&#8217;appello,Â <em>&#8220;non si discosta dalla logica caratterizzante il complessivo meccanismo predisposto dall&#8217;ordinamento&#8221;</em>.<br /> 6.7. La sentenza appellata, correttamente applicando i principi richiamati, è dunque immune dalle critiche che le sono state appuntate (<em>sub specie</em>Â di carente e inadeguata motivazione): il primo giudice, richiamando l&#8217;interpretazione sistematica delle norme comunitarie, nazionali e regionali indicate nell&#8217;avviso, ha chiarito che la tipologia di azione finanziabile rientra nell&#8217;obiettivo specificamente individuato dal POR 2007-2013 di <em>&#8220;aumentare l&#8217;accesso all&#8217;istruzione e alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la qualità &#8220;</em>; e, muovendo da tali logiche e corrette premesse, ha bene concluso per la non condivisibilità  della tesi prospettata dell&#8217;ente di formazione, escludendo che il requisito di esperienza decennale prescritto dall&#8217;avviso n. 4/2008 sia sproporzionato.<br /> La sentenza appellata ha dunque bene ritenuto che la discrezionalità  dell&#8217;amministrazione nella scelta dei parametri indicatori di livello qualitativo degli istituti in questione (mediante il prescritto requisito della consolidata esperienza nel settore della formazione) non sia inficiata da profili di irragionevolezza e illogicità  e che essa risponda agli obiettivi dell&#8217;azione finanziata (<em>id est</em>: garantire la migliore qualificazione professionale dei suoi destinatari).<br /> Non convince, infatti, l&#8217;argomento dell&#8217;appellante secondo cui gli studenti si iscriverebbero con minore frequenza ai corsi organizzati da istituti con meno di dieci anni di esperienza per i quali non potrebbero accedere alle borse di studio finanziate. Ad ogni modo, una simile evenienza deve piuttosto costituire incentivo per gli istituti di più¹ recente costituzione ad organizzare corsi di miglior livello al fine di maturare il requisito di esperienza e poter poi accedere alle sovvenzioni comunitarie. La formazione non deve, infatti, reggersi unicamente sull&#8217;accesso al contributo, ma sul livello di qualità  del servizio di interesse generale erogato a favore degli utenti: la sovvenzione, in tale ottica, vale anche quale premio e riconoscimento a chi ha, bene e senza discontinuità , operato nel settore della formazione, organizzando corsi che hanno costituito di per sì© (proprio alla luce dei parametri indicati dalla stessa appellante, quali il numero e la varietà  di corsi organizzati, il grado di diversificazione e specializzazione, il numero di partecipanti e di richieste, la qualificazione dei docenti, i metodi utilizzati) un&#8217;attrattiva alla frequenza per gli studenti, a prescindere dalla possibilità  di ottenere il finanziamento per i costi di frequenza. Del resto, anche il valore tempo speso dai laureati nelle attività  formative in vista della qualificazione professionale è un bene al pari del danaro speso: costituisce anzi un bene di maggiore rilevanza avuto riguardo al risultato perseguito, vale a dire il conseguimento di un elevato livello formativo.<br /> 6.8. A condizione che i requisiti prescritti non siano irragionevoli e discriminatori (il che va escluso nella fattispecie in esame), l&#8217;attrattività  dei corsi non può dunque essere esclusivamente correlata alla concreta possibilità  di finanziamento e ad una più¹ rigorosa selezione degli enti erogatori titolari dei corsi da finanziare, ma alla rispondenza dell&#8217;attività  formativa a determinati <em>standard</em>Â qualitativi: diversamente opinando, sarebbe incentivata l&#8217;organizzazione di attività  formative scadenti, frequentate dagli utenti del servizio solo perchè finanziate.<br /> In questo senso, il requisito richiesto non si discosta dalla logica caratterizzante il complessivo meccanismo predisposto dall&#8217;ordinamento in quanto persegue effettivamente la realizzazione e lo sviluppo qualitativo del sistema regionale dell&#8217;orientamento e della formazione professionale.<br /> 6.9. Va, infine, evidenziato che la questione inerente alla ragionevolezza e proporzionalità  del controverso requisito dell&#8217;esperienza decennale continuativa e la sua compatibilità  con i principi comunitari in materia di libertà  di concorrenza, divieto di restrizioni alla libera prestazione di servizi e parità  di trattamento degli operatori economici, è stata affrontata e positivamente risolta, nel senso prospettato dalla Regione appellata, dalla sentenza della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea nella causa C-523/12 del 12 dicembre 2013 (nel giudizio Dirextra Alta Formazione s.r.l. c. Regione Puglia).<br /> La fattispecie oggetto della questione pregiudiziale sottoposta dallo stesso Tribunale amministrativo (con ordinanza di rinvio n. 1877/2012) riguardava, infatti, lo stesso tema qui affrontato concernente la scelta di affidare la selezione degli enti erogatori al solo requisito della risalenza decennale dell&#8217;attività  formativa svolta dagli stessi, nonostante lo stesso apparisse sganciato dalla concreta durata dei corsi suscettibili di finanziamento ed esorbitante rispetto alla <em>ratio</em>Â della misura comunitaria, tant&#8217;è vero che le argomentazioni spese dal giudice del rinvio in quella sede sono del tutto sovrapponibili alle considerazioni qui svolte dall&#8217;appellante. Ne consegue che i principi affermati dalla sentenza richiamata sono esportabili alla presente vicenda, senza che possa rilevare in senso contrario ed al fine di contestarne l&#8217;applicazione, la circostanza, evidenziata dall&#8217;appellante, inerente alla sopravvenienza della legge regionale che ha previsto il requisito (l&#8217;art. 2, comma 3, della l.r. 12/2009) e della stessa pronunzia della Corte rispetto alla pubblicazione dell&#8217;avviso pubblico impugnato. La stessa appellante S. infatti lamenta nel ricorso (pag. 18-19) che la Regione abbia perseverato nel medesimo errore, reiterandolo sia con la legge n. 12 del 2009 sia con un nuovo bando pubblicato nell&#8217;anno 2009 (confermando il requisito dell&#8217;esperienza decennale). La sentenza impugnata fonda il proprio impianto argomentativo, tra l&#8217;altro, sulla disposizione di cui all&#8217;art. 2, comma 3, della l.r. n. 12 del 2009, ritenendo ulteriormente risolutiva la considerazione che la Regione abbia con legge chiarito che, per gli istituti di formazione in questione, è richiesto lo svolgimento continuativo e nei dieci anni precedenti l&#8217;avviso relativo alla concessione di borse di studio, di attività  documentabile di formazione.<br /> Accertata dunque la piena applicabilità  dei principi affermati dalla sentenza della Corte di Giustizia per la sostanziale identità  della fattispecie oggetto di giudizio, va rilevato che Corte ha concluso che, sebbene il requisito in parola possa rendere meno attrattive per gli studenti le attività  organizzate da istituti privi dell&#8217;esperienza decennale, per le quali non possono accedere al finanziamento,Â <em>&#8220;una simile restrizione della libera prestazione dei servizi può essere ammessa solo se persegue uno scopo legittimo compatibile con il Trattato ed è giustificata da ragioni imperative di interesse generale, semprechè, in tal caso, essa sia idonea a garantire la realizzazione dell&#8217;obiettivo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per raggiungerlo&#8221;</em>. Sulla base di tali premesse, la Corte di Giustizia ha concluso che garantire la qualità  della formazione professionale risponde ad una ragione imperativa di interesse generale e che, di conseguenza, l&#8217;obiettivo perseguito dalla legge regionale, in cui è stato trasfuso il requisito di esperienza contestato nel presente giudizio, è quello di garantire ai suoi destinatari che la formazione professionale sia di livello elevato, costituendo la prescrizione di un livello minimo di esperienza per gli istituti di formazione una misura idonea all&#8217;obiettivo in tal modo perseguito.<br /> Pertanto, la Corte ha ritenuto che il requisito dell&#8217;esperienza decennale continuativa richiesto per rientrare nel novero degli istituti presso i quali gli studenti possono iscriversi per conseguire le borse di studio non vada oltre quanto necessario per raggiungere l&#8217;obiettivo prefissato e che non risulti eccessivo esigere (alla luce dei termini che occorrono alle università  per ottenere il riconoscimento da parte dell&#8217;ordinamento nazionale, o alla scadenza dei quali è attribuito l&#8217;accreditamento ai master erogati dagli altri istituti di formazione <em>post lauream</em>) che gli istituti i cui master non sono accreditati <em>&#8220;documentino un&#8217;esperienza sufficientemente lunga che consenta, in assenza di un qualsiasi controllo da parte dell&#8217;autorità  pubblica e di un qualsiasi accreditamento, di presumere la qualità  del loro insegnamento al pari degli istituti universitari riconosciuti dall&#8217;ordinamento nazionale e degli istituti i cui master sono accreditati&#8221;.</em><br /> 7. All&#8217;infondatezza delle censure dedotte consegue il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna l&#8217;appellante Società  Europea per i Servizi e la Formazione-S. s.r.l. alla rifusione delle spese di giudizio a favore dell&#8217;appellata Regione Puglia che liquida forfettariamente in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.224</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-10-2019-n-224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-10-2019-n-224/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.224</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Presidente, Aldo Carosi, Redattore (Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22-24 ottobre 2018 e depositato in cancelleria il 31 ottobre 2018, iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018) Potestà  legislativa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-10-2019-n-224/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2019 n.224</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Presidente, Aldo Carosi, Redattore  (Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 22-24 ottobre 2018 e depositato in cancelleria il 31 ottobre 2018, iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018)</span></p>
<hr />
<p>Potestà  legislativa regionale : Legge Abruzzo 24 agosto 2018 n. 28  sussiste la contrarietà  all&#8217;art. 81 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Potestà  legislativa &#8211; Bilancio pubblico &#8211; principi fondanti.</p>
</p>
<p>2.- Potestà  legislativa regionale &#8211; Legge Abruzzo 24 agosto 2018 n. 28 &#8211; contrarietà  all&#8217;art. 81 Cost. &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p><i>1. E&#8217; nei principi fondanti della disciplina del bilancio pubblico che in sede previsionale gli assetti dell&#8217;equilibrio e della copertura siano ipotizzati in modo statico secondo una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, e che, inoltre, la successiva gestione e la rendicontazione diano atto &#8211; sempre in coerenza con i presupposti economici, giuridici e fattuali &#8211; degli effetti delle circostanze sopravvenienti raffrontandoli con il programma iniziale.</i></p>
<p><i>La copertura finanziaria di una spesa e l&#8217;equilibrio del bilancio non possono essere infatti assicurati solamente dall&#8217;armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa, ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l&#8217;iscrizione in bilancio.</i></p>
<p><i>La copertura finanziaria delle spese deve, in altri termini, indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nel bilancio per realizzare nuove e maggiori spese: copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono dunque due facce della stessa medaglia, dal momento che l&#8217;equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse. Nel sindacato di costituzionalità , copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l&#8217;antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale: la forza espansiva dell&#8217;art. 81 terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia pertanto in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile.</i></p>
</p>
<p><i>2. Confrontando la legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018 n. 28 con i principi della contabilità  pubblica che riguardano la stima delle entrate e delle spese, risulta che l&#8217;intero articolato della legge regionale esprima una mera ipotesi politica, la cui fattibilità  giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica. Ciù² appare in evidente contraddizione con le legiferate, radicali innovazioni organizzative e programmatiche le quali comportano ictu oculi consistenti oneri finanziari: una legge, infatti, che non presenti alcun valido riferimento circa la sostenibilità  economica di ambiziose iniziative e dove l&#8217;individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria sia stata effettuata dal legislatore regionale in modo generico, risulta priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta in riferimento all&#8217;art. 81 Cost., nella sua vigente formulazione, il cui accentuato rigore rispetto al passato trova una delle principali ragioni proprio nell&#8217;esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori.</i></p>
<p><i>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 &#8211; Una legge per L&#8217;Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)».</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;intero testo e, in particolare, dell&#8217;art. 16 della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 &#8211; Una legge per L&#8217;Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 22-24 ottobre 2018, depositato in cancelleria il 31 ottobre 2018, iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Udito nell&#8217;udienza pubblica del 18 giugno 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi;</p>
<p style="text-align: justify;">udito l&#8217;avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso iscritto al n. 75 del registro ricorsi 2018 ha sollevato questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;intero testo e, in particolare, dell&#8217;art. 16 della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 &#8211; Una legge per L&#8217;Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)», per contrasto con l&#8217;art. 81, terzo comma, della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.- Espone il ricorrente che la legge reg. Abruzzo n. 28 del 2018 ha previsto una serie di disposizioni volte a precisare «l&#8217;inquadramento della funzione dell&#8217;Aquila Città  capoluogo di Regione e del suo territorio nel complessivo assetto della Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di solidarietà  e di coesione sociale che consentono di perseguire l&#8217;armonico ed adeguato sviluppo di tutte le aree della Regione» (art. l).</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine la legge regionale prevede la redazione di «un programma di investimenti strategici, da realizzarsi nell&#8217;arco del periodo finanziario di riferimento» (art. 4), che interessano la «Funzione di coordinamento e sicurezza del territorio» (art. 8), la «Cooperazione turistica» (art. 9), l&#8217;«Ambiente» (art. 10), il «Patrimonio artistico» (art. 11), le «Attività  culturali e sportive» (art. l2), la «Perdonanza Celestiniana» (art. l3).</p>
<p style="text-align: justify;">Detta legge «eccede[rebbe] dalle competenze regionali, [sarebbe] violativa di previsioni costituzionali, ed invade[rebbe] illegittimamente le competenze dello Stato».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 16 sarebbe viziato «da patente illegittimità  costituzionale, incidendo nella competenza statale in materia e comportando violazione dell&#8217;art. 81 della Costituzione, che prevede che &#8220;ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte&#8221;». Esso, «al di là  della sua generica testuale previsione, [non soddisferebbe] il fondamentale requisito di cui all&#8217;art. 81 della Carta fondamentale, non provvedendo in verità  ad indicare i mezzi con i quali si può far fronte ai nuovi oneri previsti dalla L. n. 28/18».</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il ricorrente, alle indicazioni dei mezzi di copertura non corrisponderebbe effettivamente alcuna risorsa, in quanto la Missione 9, Programma 09, Titolo 2, del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 della Regione Abruzzo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo quale allegato alla legge di bilancio (legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7, recante «Bilancio di previsione finanziario 2018-2020», pubblicata nel B.U. della Regione Abruzzo 16 febbraio 2018, Speciale n. 22), non presenterebbe alcuno stanziamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, secondo il Presidente del Consiglio, tale disposizione violerebbe l&#8217;art. 81, terzo comma, Cost. e, in via derivata, dovrebbe ritenersi incostituzionale tutta la legge regionale, non esistendo le risorse per fronteggiare le spese ivi previste.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la Corte ha più¹ volte precisato che il fondamentale principio posto dall&#8217;art. 81 Cost. vincolerebbe anche il legislatore regionale, che «non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità  del bilancio cui l&#8217;art. 81 Cost. si ispira»; che «la copertura di nuove spese &#8220;deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri&#8221;»; e che l&#8217;indicazione della copertura «è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme giù  iscritte nel bilancio, o perchè rientrino in un capitolo che abbia capienza per l&#8217;aumento di spesa, o perchè possano essere fronteggiate con lo «storno» di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli» (sentenza n. 272 del 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, si conclude, non esisterebbe alcuna copertura per far fronte agli oneri finanziari derivanti dalla legge n. 28 del 2018, sicchè l&#8217;art. 16 e, in via derivata, l&#8217;intera legge impugnata violerebbero l&#8217;art. 81 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- La Regione Abruzzo non si è costituita.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 &#8211; Una legge per L&#8217;Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)», in riferimento all&#8217;art. 81 della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso, redatto in forma sintetica e attraverso prevalenti richiami alla pregressa giurisprudenza di questa Corte, si articola nelle seguenti censure: a) gli interventi previsti dalla legge impugnata inciderebbero su materie di competenza statale e &#8211; ancorchè siano formalmente menzionati i mezzi per fronteggiarli &#8211; non sarebbero supportati dall&#8217;esistenza di alcuna concreta risorsa; b) l&#8217;art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 28 del 2018 contrasterebbe con l&#8217;art. 81 Cost., illegittimità  che riguarderebbe in via derivata l&#8217;intera legge; c) sotto il profilo della sostenibilità , gli interventi previsti sarebbero individuati in modo generico e sarebbero privi di quella chiarezza finanziaria minima, indispensabile per una copertura effettiva e giuridicamente valida.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 16 della legge impugnata non prevede stanziamenti di risorse per l&#8217;anno 2018 mentre per gli esercizi 2019 e 2020 gli interventi strategici, redatti dalla Conferenza per la città  capoluogo, sono stimati per entrambe le annualità  in euro 785.000,00. Secondo la previsione letterale, essi sono finanziati con le risorse «stanziate nella missione 9 &#8220;Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell&#8217;ambiente&#8221;, Programma 09 &#8220;Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell&#8217;ambiente&#8221;, Titolo 2 del bilancio pluriennale 2018-2020, stanziamento di nuova istituzione, iscritte con la legge di bilancio ai sensi dell&#8217;articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 [&#038;]. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi, corrispondenti allo 0,5% dello stanziamento in bilancio relativo al gettito derivante dal bollo auto, si fa fronte con legge di bilancio. 4. Le risorse di cui alla presente legge sono assegnate dalla Regione secondo il principio dell&#8217;addizionalità ».</p>
<p style="text-align: justify;">In data successiva al ricorso sono intervenute le leggi della Regione Abruzzo 29 gennaio 2019, n. 1, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità  regionale 2019)», e 31 gennaio 2019, n. 2, recante «Bilancio di previsione finanziario 2019-2021», le quali hanno &#8211; rispettivamente &#8211; autorizzato la &#8220;contabilizzazione&#8221; in entrata di euro 9.837.981,90 quali proventi derivanti da una futura procedura d&#8217;asta per la vendita di beni mobili e immobili di proprietà  regionale e &#8211; per quel che qui interessa &#8211; la previsione, per il solo anno 2019, di uno stanziamento di 785.000,00 euro per istituire un nuovo capitolo destinato agli interventi per «L&#8217;Aquila capoluogo».</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone in proposito l&#8217;art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2019: «1. E&#8217; autorizzata la contabilizzazione delle entrate non ricorrenti derivanti dall&#8217;alienazione dell&#8217;impianto agroindustriale &#8220;Centro lavorazione e commercializzazione patate&#8221; sito in Celano, da realizzare mediante procedure di asta pubblica avente il prezzo di alienazione, posto a base d&#8217;asta, pari ad euro 6.787.599,30 per i beni immobili ricompresi nel complesso e pari ad euro 3.050.382,60 per i beni mobili, per un totale complessivo di euro 9.837.981,90. 2. Nello stato di previsione dell&#8217;entrata è iscritta la somma di euro 9.837.981,90 sul capitolo di nuova istituzione nell&#8217;ambito del Titolo 4, Tipologia 400, categoria 01 al fine di allocare in bilancio la nuova entrata derivante dall&#8217;attuazione delle previsioni di cui al comma 1, destinata al finanziamento delle seguenti spese indifferibili ed urgenti: [&#038;] b. nell&#8217;ambito del Titolo 2, Missione 09, Programma 09 lo stanziamento pari ad euro 785.000,00 da iscrivere su un nuovo capitolo di bilancio concernente l&#8217;attuazione della L.R. 24 agosto 2018, n. 28; [&#038;] 3. Gli stanziamenti iscritti nella parte spesa e tassativamente indicati nel comma 2 possono essere utilizzati solo previo accertamento della nuova entrata di cui al comma 1 e comunque dopo la data del 28 febbraio 2019».</p>
<p style="text-align: justify;">La legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019, nel documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2019, parte spesa, mostra al titolo 2, missione 09, «Aquila Capoluogo», lo stanziamento per competenza e cassa di euro 785.000,00, che è, invece, pari a zero per gli altri due anni del bilancio pluriennale 2020 e 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Tanto premesso, la questione di legittimità  costituzionale è fondata con riguardo al difetto di copertura della spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa Corte ha più¹ volte affermato che la copertura finanziaria di una spesa e l&#8217;equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dall&#8217;armonia numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (ex plurimis, sentenze n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l&#8217;iscrizione in bilancio.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quel che riguarda l&#8217;esercizio 2018, le radicali innovazioni organizzative e programmatiche &#8211; che avrebbero dovuto produrre progetti operativi giù  nell&#8217;esercizio 2019 &#8211; denunciano il manifesto contrasto con l&#8217;art. 81 Cost. della locuzione contenuta nel comma 1 dell&#8217;art. 16, secondo cui «per l&#8217;anno 2018 [dette innovazioni] non comportano oneri a carico del bilancio regionale». Emerge da tale espressione, se confrontata con elementari canoni dell&#8217;esperienza amministrativa, l'&#8221;irrazionalità &#8221; che la costante giurisprudenza di questa Corte individua come qualificazione primaria del difetto di copertura, il quale sussiste non solo quando una iniziativa onerosa non trova corrispondenza quantitativa nella parte spesa, ma anche quando in sede normativa si statuisce &#8211; in contrasto con i canoni dell&#8217;esperienza &#8211; che una complessa elaborazione organizzativa e progettuale non produce costi nell&#8217;esercizio anteriore a quello in cui si prevede l&#8217;avvio delle conseguenti realizzazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il comma 2 dell&#8217;art. 16 &#8211; a parte il refuso normativo che individua come biennio il periodo 2018-2020 (evidente, invece, il riferimento agli esercizi 2019 e 2020) &#8211; comporta rilevanti violazioni del principio della copertura giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">A prescindere dal rilievo che il gettito derivante dal «bollo auto» è un&#8217;entrata corrente e quindi la sua destinazione a spese di investimento dovrebbe essere corredata dalla previa dimostrazione &#8211; nella fattispecie del tutto assente &#8211; di un surplus delle entrate correnti rispetto al complesso delle spese correnti e del rimborso prestiti, lo stanziamento di euro 785.000,00 risulta assolutamente privo di un riferimento all&#8217;andamento storico del gettito del tributo e al tipo dei progetti che, nella magmatica enumerazione della legge, si intendono privilegiare.</p>
<p style="text-align: justify;">Una legge così complessa e caratterizzata da interdipendenze finanziarie tra lo Stato, la Regione e gli enti territoriali, tutte subordinate alla volontarietà  dell&#8217;adesione, al momento inesistente, avrebbe dovuto essere corredata, quantomeno, da un quadro degli interventi integrati finanziabili, dall&#8217;indicazione delle risorse effettivamente disponibili a legislazione vigente, da studi di fattibilità  di natura tecnica e finanziaria e dall&#8217;articolazione delle singole coperture finanziarie, tenendo conto del costo ipotizzato degli interventi finanziabili e delle risorse giù  disponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, la legge non presenta alcun valido riferimento circa la sostenibilità  economica di tali ambiziose iniziative. In definitiva, l&#8217;individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria, è stata effettuata dal legislatore regionale in modo generico e risulta priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte in riferimento all&#8217;art. 81 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Le esposte considerazioni sottolineano il patente contrasto delle modalità  di copertura della legge con l&#8217;art. 81 Cost. nella sua vigente formulazione, il cui accentuato rigore rispetto al passato trova una delle principali ragioni proprio nell&#8217;esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori (si veda in proposito sentenza n. 184 del 2016).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; nei principi fondanti della disciplina del bilancio pubblico che in sede previsionale gli assetti dell&#8217;equilibrio e della copertura siano ipotizzati in modo statico secondo una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, e che, inoltre, la successiva gestione e la rendicontazione diano atto &#8211; sempre in coerenza con i presupposti economici, giuridici e fattuali &#8211; degli effetti delle circostanze sopravvenienti raffrontandoli con il programma iniziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come questa Corte ha più¹ volte sottolineato, «la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese» (sentenza n. 197 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Si è giù  affermato, in precedenza, che «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l&#8217;equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità  copertura finanziaria ed equilibrio integrano &#8220;una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l&#8217;antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti &#8216;la forza espansiva dell&#8217;art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile&#8217; (sentenza n. 192 del 2012)&#8221; (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Confrontando la fattispecie in esame con i richiamati principi della contabilità  pubblica che riguardano la stima delle entrate e delle spese, si deve concludere che l&#8217;intero articolato della legge regionale impugnata esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità  giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica. Ciù² appare in evidente contraddizione con le radicali innovazioni organizzative e programmatiche, le quali comportano ictu oculi consistenti oneri finanziari.</p>
<p style="text-align: justify;">I vizi inerenti alle modalità  di copertura previste dall&#8217;art. 16 rendono, dunque, illegittima l&#8217;intera legge reg. Abruzzo n. 28 del 2018, che deve essere dichiarata illegittima per contrasto con l&#8217;art. 81 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal ricorrente sempre con riferimento all&#8217;art. 81 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Alla luce delle precedenti considerazioni non è, invece, necessario interrogarsi sulla costituzionalità  delle disposizioni delle leggi reg. Abruzzo n. 1 e n. 2 del 2019 precedentemente richiamate. Oltre a presentare &#8211; anzi ad aggravare &#8211; le medesime patologie, in tema di insufficiente e irrazionale copertura della legge impugnata, esse non possono comunque disciplinare le caducate iniziative della legge regionale n. 28 del 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">I relativi stanziamenti della spesa destinati a finanziare le iniziative della legge n. 28 del 2018, rimanendo privi del presupposto giuridico, saranno espunti dal bilancio dell&#8217;esercizio di riferimento per effetto della sopravvenuta inesistenza delle ragioni del loro mantenimento, in conformità  al principio generale del diritto contabile inerente alle condizioni di conservazione delle poste contabili di spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 &#8211; Una legge per L&#8217;Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)».</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2019.</p>
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