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	<title>Lavoro-Stipendi Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Lavoro-Stipendi Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La tutela dei crediti di lavoro tra principio nominalistico ed operatività del cumulo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-dei-crediti-di-lavoro-tra-principio-nominalistico-ed-operativita-del-cumulo/">La tutela dei crediti di lavoro tra principio nominalistico ed operatività del cumulo</a></p>
<p>Le recenti pronunce intervenute in materia di interessi e rivalutazione nei crediti di lavoro (1) aggiungono un nuovo capitolo al dibattito sulla natura del rapporto tra la regola di diritto comune delle obbligazioni pecuniarie di cui all’art. 1224 c.c. e la regola di diritto speciale fissata dall’art 429 c.p.c., offrendo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-dei-crediti-di-lavoro-tra-principio-nominalistico-ed-operativita-del-cumulo/">La tutela dei crediti di lavoro tra principio nominalistico ed operatività del cumulo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-dei-crediti-di-lavoro-tra-principio-nominalistico-ed-operativita-del-cumulo/">La tutela dei crediti di lavoro tra principio nominalistico ed operatività del cumulo</a></p>
<p>Le recenti pronunce intervenute in materia di interessi e rivalutazione nei crediti di lavoro (1) aggiungono un nuovo capitolo al dibattito sulla natura del rapporto tra la regola di diritto comune delle obbligazioni pecuniarie di cui all’art. 1224 c.c. e la regola di diritto speciale fissata dall’art 429 c.p.c., offrendo una lettura che restituisce alla disciplina dei crediti retributivi la originaria funzione di &#8220;tutela differenziata&#8221; in ragione della natura di &#8220;valore&#8221; degli stessi. </p>
<p>Sembra così ribaltato l’assetto fissato dalla giurisprudenza più recente (2), all’indomani della introduzione legislativa del divieto del cumulo, secondo cui rivalutazione ed interessi, costituendo entrambi effetti del ritardo nel pagamento, non incidono sulla connotazione del credito, che resta di valuta, con la conseguenza che il rapporto tra le regole dei due articoli è di genere a specie, sia pure con delle peculiarità di disciplina rispetto a quella di riferimento (3).</p>
<p>Il dato di partenza per intendere la portata del deciso revirement operato in materia, è la restituzione della portata precettiva dell’art. 429, comma 3, c.p.c., <a href="/ga/id/2000/11/694/g">operato dalla Consulta</a> mediante dichiarazione di illegittimità dell’art. 22, comma 36, L. 724/1994 riguardante la estensione del divieto di cumulo introdotto dall’art 16, comma 6, dalla L. 412/91 agli emolumenti dovuti per i crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato. </p>
<p>Ebbene, secondo il Giudice delle leggi, i motivi di censura di detto articolo sarebbero da rinvenire, da una parte, nella impossibilità di conciliare le ragioni di policy, relative al contenimento della finanza pubblica, che giustificarono la estensione del divieto di cumulo, con la natura privata di detti crediti; dall’altra, e si potrebbe aggiungere soprattutto, nella necessità di modulare la disciplina dei crediti retributivi secondo il parametro di cui all’art. 36 Cost., al fine di assicurare la difesa del potere di acquisto della retribuzione in quanto destinata a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia. </p>
<p>Appare evidente, da questo punto di vista, che la Corte abbia provveduto a recuperare, in sede di analisi dei profili giustificativi della tutela differenziata dei crediti di lavoro, le ragioni fondanti della introduzione, da parte del legislatore del 1973 (4) dell’art. 429 c.p.c. nella formulazione ora ripristinata: l’allontanamento del principio nominalistico mediante determinazione dell’ammontare dei crediti di lavoro controversi in giudizio in funzione di un certo potere di acquisto (quello del denaro al momento della maturazione del credito).</p>
<p>Volendo trarre delle conclusioni, è indubbio che la sentenza della Corte apra il fronte a due ordini di problematiche: anzitutto occorre chiedersi se, una volta investita di un identico incidente costituzionale sull’art. 22 L. 724/94 riferito ad emolumenti spettanti a dipendenti pubblici, le ragioni di policy, legate al contenimento della spesa pubblica, potranno operare come pregiudiziale negativa rispetto ad uno scrutinio modulato sull’acquisita constatazione che la tutela riconosciuta ai crediti di lavoro privati &#8211; in ragione del presidio e della garanzia fornita loro da più precetti costituzionali, quali quelli contenuti negli art. 1, 3 cpv., 4, 34 e 36 &#8211; sia parimenti spendibile per i crediti di lavoro pubblici con conseguente, definitiva, declaratoria d’illegittimità dell’art. 22.</p>
<p>Al proposito, sembra opportuno dar sinteticamente conto dell’ampio dibattito (5), avviato dalla dottrina pubblicistica, riguardante il tema del limite all’incidenza delle decisioni della Corte Costituzionale sulle finanze pubbliche; è noto, in premessa, che lo Stato sociale abbia portato in esponente il riconoscimento di una serie di diritti la cui formalizzazione in sede legislativa, tuttavia, non è avvenuta in modo corrispondente, attesa la necessità di procedere ad una comparazione con altri interessi di pari tutela nonché di graduarne l’attuazione in ragione delle possibilità di disporre delle necessarie risorse finanziarie. </p>
<p>E’ da dire, tuttavia, che la condivisione di tali diritti, più volte ribadita dalla dottrina e dalla Corte costituzionale (6), dello statuto tipico dei diritti fondamentali, sotto il profilo sia della efficacia sia del valore giuridico, imporrebbe alla Corte (7) di sindacare l’attività legislativa ove, nel determinare il quomodo ed il quando della garanzia dei diritti sociali il legislatore, non abbia usato la dovuta ragionevolezza nel ponderare l’attuazione dei diritti stessi all’interno del bilanciamento con gli altri interessi primari e con le esigenze di bilancio (8). </p>
<p>La risultante giuridica di tale impostazione è consistita in una lettura &#8220;additiva&#8221; di leggi riguardanti gli aspetti fondanti dello Stato sociale (la salute, il lavoro, la previdenza) mediante acquisizione di nuove fattispecie rispetto a quelle originariamente previste dal legislatore: l’intervento della Corte, in sostanza, ha comportato l’acquisto da parte di determinate categorie di soggetti di diritti a contenuto patrimoniale o di prestazioni di servizio per l’innanzi illegittimamente esclusi o limitati, con connesso obbligo a carico dello Stato di nuova o maggiore spesa. </p>
<p>Senonchè, il potere integrativo della Corte crea inevitabilmente un problema di raccordo con il vincolo posto dall’art 81 Cost. u.c., relativo alla necessità di fornire con formale indicazione la copertura finanziaria di nuove spese: al proposito, si è fatto rilevare (9) il paradosso che la Corte, la quale applica l’art. 81 ai prodotti normativi del legislatore, non lo applica poi alle norme che essa stessa produce o, rectius, crea norme per loro natura esenti da qualunque vincolo. </p>
<p>Si tratta, da questo punto di vista, di una problematica ancora aperta con possibili soluzioni (anche concorrenti) prospettate (10); certo è, da un lato, che la Corte &#8220;prova disagio&#8221; (11) ogni qualvolta avverte che le sue decisioni verrebbero a gravare sulla finanza pubblica, senza la copertura richiesta dall’ultimo comma dell’art. 81 Cost.; dall’altro, che tale disagio ha portato ad un uso particolarmente accorto delle sentenze additive di prestazione. A contrario, nessun limite e nessun problema si pone in ordine a sentenze di semplice caducazione diretta di norme, anche se ne possa derivare di riflesso un intervento sulla spesa pubblica. </p>
<p>Per ciò che rileva in argomento, in particolare, l’incidenza sul bilancio sarebbe la conseguenza della reviviscenza di una meccanismo giuridico conseguente alla dichiarazione di illegittimità dell’art. 22 L. 724/94 da parte di una sentenza di accoglimento-annullamento semplice; come autorevolmente è stato ribadito (12), qualora a seguito di una pronuncia ripristinatoria della legittimità costituzionale, il legislatore avvertisse una mancanza di copertura finanziaria, ben potrebbe &#8211; anzi dovrebbe – provvedere ad una opportuna riforma del settore considerato; mentre non è concepibile nel nostro sistema che possano rimanere in vita norme affette da vizi di incostituzionalità.</p>
<p>Un rapido cenno occorre fare, per completezza, ai crediti di natura previdenziale; anche per essi le ragioni che hanno portato al divieto di cumulo sono legate alla esigenza di salvaguardia dell’equilibrio del bilancio pubblico; senonché, il settore della previdenza pubblica registra ormai la presenza di diversi enti che gestiscono la previdenza obbligatoria con la forma giuridica di soggetti privati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509: la Corte si troverebbe, pertanto, nella condizione di poter ribadire de plano le argomentazioni addotte per la incostituzionalità della estensione del divieto di cumulo ai crediti di lavoro privati: post hoc, ergo propter hoc.</p>
<p>Passando al secondo fronte aperto dalla sentenza della Corte, occorre chiedersi se la recuperata operatività dell’art. 429, comma 3, produca effetti condizionanti sulle modalità per il calcolo di rivalutazione ed interessi; è opportuno ricordare, al proposito, che il divieto di cumulo non opera per tutti i crediti retributivi maturati prima del 31 dicembre 1994, anche se pagati in epoca successiva a tale data. </p>
<p>Ebbene, chiamate a pronunciarsi sul contrasto di pronunce riguardante le modalità di computo degli interessi relativamente ad un contenzioso riguardante crediti di lavoro privati, le Sezioni unite (13) hanno scelto, esplicitamente, l’opzione più contigua ai precetti affermati dalla Corte Costituzionale. Per riepilogo, è opportuno ricordare che l’evoluzione giurisprudenziale aveva portato alla formazione di tre diversi orientamenti in materia di calcolo di interessi ex art. 429.</p>
<p>Secondo le pronunce più risalenti (14), l’art. 429 impone una tecnica liquidatoria affine a quella corrente per le obbligazioni di valore in quanto la maggiore somma dovuta per effetto della svalutazione monetaria non rappresenta il &#8220;maggior danno&#8221; previsto dal secondo comma dell’art. 1224 cc. in ordine alle sole prestazioni originariamente pecuniarie, ma la commisurazione della prestazione pecuniaria ai nuovi valori della moneta: se il maggior danno non rappresenta un elemento accessorio, esterno rispetto alla struttura del credito ma elemento di connotazione dello stesso, la tecnica liquidatoria sarà mutuabile dall’area dell’illecito aquiliano con conseguente applicazione degli interessi sull’importo del capitale già rivalutato.</p>
<p>Secondo un orientamento intermedio (15), gli interessi dovrebbero computarsi con riferimento non già all’importo della somma definitivamente rivalutata, bensì alle frazioni di capitale, via via rivalutate in base agli indici di svalutazione, sino al saldo effettivo. </p>
<p>Si tratta di una impostazione che attenua il vantaggio per il creditore, in quanto la base di calcolo non è quella massima bensì quella gradualmente incrementata in ragione del fatto che gli effetti della svalutazione si verificano progressivamente. Resta comunque l’impostazione di fondo della natura essenzialmente di valore del credito che permette di calcolare gli interessi su un credito superiore a quello originario e che s’incrementa per effetto della svalutazione monetaria.</p>
<p>Secondo l’ultimo orientamento, definito del &#8220;cumulo disgiuntivo&#8221;, (16) che ha ricevuto larghi consensi da parte della dottrina, interessi e rivalutazione andrebbero calcolati separatamente sulla sorte capitale pura e poi sommati tra di loro. </p>
<p>Il fondamento teorico di tale impostazione riposa nella riconduzione della disciplina dei crediti di lavoro all’interno della disciplina generale di cui all’art. 1224; pertanto, se nei debiti di valore rivalutazione ed interessi hanno funzioni distintive cumulabili (la rivalutazione è &#8220;parte&#8221; del credito e attualizza il valore economico, l’interesse è un elemento accessorio con funzione riparatoria del mancato vantaggio della liquidità), nei debiti di valuta rivalutazione ed interessi sono entrambi elementi accessori del credito ed assolvono alla medesima funzione di ovviare agli effetti del ritardato pagamento del credito. </p>
<p>In conclusione, il principio nominalistico sancito dall’art. 1277 comporterebbe l’assegnazione a rivalutazione ed interessi della esclusiva funzione risarcitoria al fine di mantenere il costante equilibrio delle prestazioni corrispettive, senza che il creditore riceva dall’inadempimento alcun vantaggio ulteriore che rappresenterebbe una deviazione rispetto a tale principio.</p>
<p>Le Sezioni unite (17), nel dirimere il contrasto di pronunce, hanno optato per la soluzione intermedia, alla cui stregua gli interessi dovrebbero computarsi con riferimento alle frazioni di capitale rivalutate in base agli indici di svalutazione fino al saldo effettivo.</p>
<p>Al proposito, la suprema Corte, richiamando la sentenza della Corte costituzionale, ha rivendicato all’art. 429 cit. la funzione compulsiva, di pena privata, nei confronti del datore di lavoro inadempiente, in aggiunta a quella più generale risarcitoria : occorre dissuadere il datore di lavoro dalla mora debendi e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita che dipenderà dal risarcimento del danno da mora. </p>
<p>La operatività di tale funzione sarebbe frustrata se non si assegnasse alla rivalutazione il compito di corredare dall’interno il credito rendendo attuale il valore economico delle retribuzioni. Il credito di lavoro privato, pertanto, acquisisce nuovamente la natura di credito di valore e la disciplina dell’art. 429 c.p.c. si distacca da quella comune per assicurare oltre al costante equilibrio del sinallagma contrattuale una retribuzione sufficiente all’esistenza libera e dignitosa propria e della propria famiglia (art. 36 Cost.).</p>
<p>L’interrogativo finale doppia quello già posto con riguardo alle possibili conseguenze della declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale : occorrerà chiedersi se di fronte ad una rivendicazione per ritardati pagamenti di emolumenti derivanti da rapporto di pubblico impiego e relativi a crediti sorti prima del 1995, continuerà a trovare applicazione l’attuale l’orientamento meno favorevole al lavoratore con applicazione del cumulo disgiunto, in ragione della perdurante vigenza dell’art. 22, comma 36, L.724/94, censurato limitatamente alla disciplina dei crediti privati, ovvero ragioni di eguaglianza e ragionevolezza porteranno ad evitare una tutela differenziata tra famiglie di dipendenti pubblici rispetto a quelle di privati impiegati. </p>
<p>Al proposito, l’analisi dei primi commenti alla sentenza (18) registra la comune condivisione che i crediti di lavoro debbano soggiacere alle stesse ragioni di tutela, siano essi di natura privata o pubblica, attesa la necessità che le posizioni giuridiche soggettive dei lavoratori rispondano alle medesime logiche e siano assistite da eguali garanzie. </p>
<p>Tuttavia, l’iter argomentativo seguito dalla Consulta non sembra ripetibile in toto in sede di futura disamina del cumulo applicabile ai crediti lavoro pubblici: ci si riferisce, in particolare, alla funzione compulsiva, di dissuasione del datore di lavoro dalla mora debendi e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi, che ha portato la Corte ad esaltare l’aspetto sanzionatorio, di pena privata, insito nell’art. 429: francamente, non sembra possibile ipotizzare che il datore di lavoro pubblico possa essere animato, nel ritardato pagamento, da intenti lucrativi sanzionabili. Occorrerà, allora, riportare, come è stato auspicato (19) la funzione compulsiva al suo ruolo originario di effetto indiretto della disposizione di cui all’art. 429, la cui funzione caratterizzante rimane, invece, la garanzia del valore economico dei crediti destinati ad esigenze primarie del lavoratore.</p>
<p>Una riflessione finale appare opportuna in conclusione: la tutela differenziata dei crediti di lavoro avviene attraverso un meccanismo di esclusiva origine giurisprudenziale, qual è la individuazione di crediti di &#8220;valore&#8221;, del tutto estraneo agli ordinamenti di civil law, informati al principio nominalistico delle obbligazioni pecuniarie (20): è possibile ritenere, allora, che il prossimo capitolo della tormentata vicenda della tutela dei crediti di lavoro, sia aperto dalle sollecitazioni del legislatore comunitario dirette ad ottenere il giusto contemperamento tra esigenze di tutela dei crediti con quelle di armonizzazione dei ordinamenti positivi (21) </p>
<p>E’ auspicabile, sin d’adesso, comunque, che nell’attività di adeguamento delle norme al &#8220;diritto vivente&#8221; il giurista consideri questo secondo una prospettiva più ampia che permetta di cogliere la fondamentale essenza di contiguità dell’ordinamento positivo con i principi del &#8220;mondo nuovo&#8221;.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>NOTE:</p>
<p>1. Il riferimento è a Corte cost. 2 novembre 2000, n. 459, in questa Rivista Internet, <a href="/ga/id/2000/11/694/g">pag. http://www.giustamm.it/corte/ccost_2000-459.htm</a> e a Cassazione SS.uu., 17 luglio 2001, n. 9653, ivi, <a href="/ga/id/2001/9/1544/g">pag. http://www.giustamm.it/private/ago/ccassuciv_2001-07-17.htm</a><br />
2. Cass. 26 gennaio 1995, n. 907; Cass, 19 maggio 1995, n. 5525; Cass. 24 luglio 1999, n. 8063.<br />
3. In tal senso, Di Majo, in Corriere Giuridico n. 5/2001.<br />
4. Art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533.<br />
5. Preziosa la lettura di Colapietro, Garanzia e promozione dei diritti sociali nella più recente giurisprudenza costituzionale,in Giurisprudenza italiana, 1995, parte IV<br />
6. F.Modugno, I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995; A.Baldassare, voce “Diritti sociali”, in Enciclopedia giuridica Treccani, X1, Roma, 1988.<br />
7. Corte cost., n. 445/90.<br />
8. Così, Baldassare, op. cit.<br />
9. Così M. Nigro, Le giurisdizioni sui pubblici poteri fra sistema normativo e spinte fattuali, in Dir. proc. amm., 1984, 455. Paradosso per paradosso, opporre che la Corte deve a sua volta rispettare l’art. 81 e non può pertanto provocare maggiori spese o minori entrate comporterebbe l’insindacabilità delle leggi tributarie implicanti nuove o più gravose imposte, quand’anche esse apparissero manifestamente lesive del principio di capacità contributiva.<br />
10. Si rimanda a Colapietro, op. cit.<br />
11. Cfr. L. Paladin, Conferenza stampa sulla giustizia Costituzionale nel 1985, Roma, 1986, 14<br />
12. Cfr. F. Saia, Conferenza stampa sulla giustizia costituzionale nel 1988, Roma, 1989<br />
13. SS.uu., 17 luglio 2001, n. 9653<br />
14. Ex multis, Cass. 5 novembre 1987, n. 8115<br />
15. Ex multis, Cass. 17 marzo 1999, n. 2434 ; si veda, per l’illecito aquiliano, Cass. SS.uu. 17 febbraio 1995, n. 1712.<br />
16. Ex multis, Cass. 24 luglio 1999, n. 8063; per i crediti di lavoro derivanti da rapporto di pubblico impiego, si veda Consiglio di Stato, A.p.. 15 giugno 1998, n.3<br />
17. SS.uu. 9653/2001<br />
18. Napoletano, in Guida al diritto n.19 del 19 maggio 2001; Vidiri, in Giustizia civile 2001, pagg. 1551 e ss.; Passalacqua, in Giustizia civile, 2001, pagg 26 e ss.; Pardolesi, in Foro italiano, 2001, pag. 36 e ss.<br />
19. Vidiri, op. cit.<br />
20. L’art. 1224 cc. è tributario del par. 288 del BGB.<br />
21. Di Majo, in op.cit., a riscontro della tendenza che il legislatore comunitario intenda muoversi esclusivamente sul terreno degli interessi di mora cita la Direttiva del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi nelle transazioni commerciali: l’art. 3 pone a carico del debitore moroso un pesante onere di interessi legali (pari al tasso d’interesse applicato dalla BCE maggiorato di sette punti percentuali).</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-dei-crediti-di-lavoro-tra-principio-nominalistico-ed-operativita-del-cumulo/">La tutela dei crediti di lavoro tra principio nominalistico ed operatività del cumulo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2016 n.213</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-9-2016-n-213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-9-2016-n-213/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-9-2016-n-213/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2016 n.213</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Criscuolo Sull&#8217;illegittimità costituzionale della Legge-quadro per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap Lavoro &#8211; Assistenza &#8211; Art. 33, c. 3, legge 05/02/1992, n. 104 &#8211; Permessi al lavoratore per l&#8217;assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità &#8211; Soggetti beneficiari &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-9-2016-n-213/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2016 n.213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-9-2016-n-213/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2016 n.213</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità costituzionale della Legge-quadro per l&#8217;assistenza, l&#8217;integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Lavoro &#8211; Assistenza &#8211; Art. 33, c. 3, legge 05/02/1992, n. 104 &#8211; Permessi al lavoratore per l&#8217;assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità &#8211; Soggetti beneficiari &#8211; Mancata previsione del convivente <em>more uxorio</em> tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità &#8211; Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Livorno &#8211; Lamentata violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l’art.</em> <em>33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non include il convivente – nei sensi di cui in motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 213<br />
ANNO 2016</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), promosso dal Tribunale ordinario di Livorno nel procedimento vertente tra B.D. e l’Azienda USL 6 di Livorno ed altro, con ordinanza del 15 settembre 2014, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell’anno 2014.<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2016 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;<br />
uditi l’avvocato Antonietta Coretti per l’INPS e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
<a name="fatto"></a>&nbsp;<br />
<em>Ritenuto in fatto </em><br />
1.– Con ordinanza del 15 settembre 2014, il Tribunale ordinario di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.<br />
L’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, rubricato «Agevolazioni» prevede, nel testo modificato dal cosiddetto Collegato lavoro, che: «A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente».<br />
Ad avviso del Tribunale rimettente, la norma contrasterebbe con i citati parametri costituzionali «nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità».<br />
1.1.– Il giudizio principale ha ad oggetto il ricorso proposto da B.D., dipendente della Azienda USL 6 di Livorno, nei confronti di quest’ultima per vedersi riconosciuto il diritto ad usufruire dei permessi di assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 a favore del proprio compagno, convivente more uxorio e portatore di handicap gravissimo e irreversibile (morbo di Parkinson) e, al contempo, per contrastare la pretesa della USL di recuperare nei suoi confronti – in tempo e in denaro – le ore di permesso di cui aveva usufruito per l’assistenza già prestata al proprio convivente nel periodo 2003-2010, su autorizzazione della stessa USL, poi revocata dalla Azienda, per l’assenza di legami di parentela, affinità o coniugio con l’assistito.<br />
In particolare – riferisce il Tribunale rimettente – con ricorso depositato in data 23 aprile 2013, la ricorrente chiedeva, in via principale, che si accertasse e si dichiarasse il proprio diritto di usufruire dei permessi di assistenza previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e, conseguentemente, si condannasse la Azienda USL di Livorno a consentire alla medesima di usufruire dei detti permessi a favore del convivente P.F., conformemente alla domanda presentata in data 9 giugno 2011; si accertasse e si dichiarasse l’insussistenza del diritto della USL a recuperare, attraverso importi trattenuti in busta paga e ore di lavoro, il goduto periodo di permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e, per l’effetto, si condannasse l’Azienda ospedaliera: a) a restituire ad essa istante le somme indebitamente trattenute per il recupero delle ore di permesso fruite nel periodo 2003-2010, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla trattenuta al saldo; b) a remunerare le ore di lavoro svolte per il recupero delle ore di permesso godute nel periodo 2003-2010, oltre rivalutazione monetaria e interessi. In via subordinata, la ricorrente chiedeva che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i beneficiari del permesso mensile retribuito, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. nonché dell’art. 177 (recte: 117) Cost., in relazione agli artt. 1, 3, 7, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.<br />
L’Azienda USL 6 di Livorno si costituiva nel giudizio a quo chiedendo il rigetto delle domande.<br />
Il rimettente precisa che, con sentenza non definitiva dell’8 gennaio 2014, accoglieva la domanda di accertamento negativo della ricorrente dichiarando l’insussistenza del diritto dell’Azienda ospedaliera di recuperare, attraverso importi trattenuti in busta paga ed ore di lavoro, i già usufruiti periodi di permesso ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e, per l’effetto condannava la USL alla restituzione in favore della ricorrente delle somme indebitamente trattenute nonché al pagamento, in suo favore, di una somma pari alla retribuzione ad essa spettante per le ore di lavoro svolto in esecuzione del piano di recupero predisposto dalla USL, oltre accessori di legge.<br />
Chiamato in causa, su richiesta della USL, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si costituiva nel giudizio principale, chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente.<br />
2.– In punto di rilevanza, il Tribunale ordinario di Livorno osserva che il giudizio principale – avente ad oggetto la domanda di accertamento del diritto della ricorrente, con decorrenza dal giugno 2011, a fruire dei permessi retribuiti di assistenza in favore del disabile grave, convivente more uxorio – non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale.<br />
Il giudice a quo ritiene che, alla luce della normativa vigente, non possa farsi luogo ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata.<br />
Ad avviso del rimettente, il dettato normativo, tanto nella formulazione precedente che in quella successiva alla modifica di cui all’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010, applicabile al giudizio principale, è chiaro nell’escludere il convivente more uxorio dal novero dei fruitori dei permessi retribuiti di assistenza, precludendo l’estensione, in via esegetica, a quest’ultimo dei benefici in questione.<br />
Il Tribunale a quo esclude, peraltro, che sussistano i presupposti per una disapplicazione parziale del censurato art. 33, comma 3, attesa la ritenuta inesistenza nell’ordinamento dell’Unione europea di disposizioni, rilevanti nella fattispecie, che abbiano efficacia diretta (non è, al riguardo, ritenuta pertinente la sentenza della Corte di giustizia, 12 dicembre 2013, in causa C-267/12, Hay contro Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, avente ad oggetto il diritto al congedo matrimoniale di coloro che hanno stipulato un cosiddetto patto civile di solidarietà).<br />
3.– In punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale ordinario di Livorno dubita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, «nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità».<br />
Il Tribunale a quo ricorda che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 35 del 2009, ha dichiarato manifestamente inammissibile analoga questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Savona.<br />
Il rimettente ritiene che la diversità delle fattispecie e i mutamenti normativi intervenuti medio tempore rendano rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalità.<br />
Il giudice a quo osserva che nel giudizio principale costituiscono circostanze incontestate che P.F., non ricoverato presso istituti specializzati o strutture sanitarie, sia un soggetto gravemente handicappato, con necessità di assistenza continua; che la ricorrente e P.F. convivano stabilmente dall’ottobre del 2002; che la ricorrente sia l’unica persona ad assistere il compagno nei continui ricoveri ospedalieri, nella riabilitazione motoria e logopedistica; che il figlio di P.F. viva con la madre, dalla quale il primo è divorziato dal 2002, e abbia con il padre rapporti saltuari non prestandogli assistenza; che gli altri parenti o affini di P.F. vivano lontani e non abbiano mai prestato assistenza allo stesso; che P.F. non abbia, dunque, parenti o affini, entro il terzo grado, idonei a provvedere alla sua assistenza e a garantirgli il diritto alla salute.<br />
Il rimettente sottolinea come, a seguito della citata pronuncia di manifesta inammissibilità della Corte costituzionale, il legislatore, modificando l’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, in forza dell’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010, abbia escluso espressamente la convivenza quale presupposto per la concessione del beneficio, subordinando la fruizione dello stesso alla sola esistenza di un vincolo di matrimonio, parentela, affinità (entro il secondo grado e, in casi particolari, entro il terzo grado) tra il lavoratore dipendente che domanda il permesso retribuito e la persona disabile necessitante di assistenza.<br />
Il giudice a quo rileva che il mutato quadro normativo e il numero crescente di interventi legislativi e giurisprudenziali (da ultimo, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 gennaio 2014, n. 1277) hanno attribuito sempre maggiore rilevanza alla famiglia di fatto.<br />
Inoltre – osserva il rimettente – la legge n. 104 del 1992, significativamente rubricata «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», nel rafforzare gli strumenti volti a sostenere il disabile e il suo nucleo familiare, ha attribuito alla famiglia un ruolo essenziale nei confronti della persona con handicap grave, garantendo una molteplicità di funzioni (assistenza, affetto e solidarietà) altrimenti difficilmente attuabili nella loro pienezza ed effettività.<br />
Il Tribunale a quo evidenzia come, dal tenore letterale dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, il concetto di famiglia preso in considerazione dalla norma non sia quello di famiglia nucleare tutelata dall’art. 29 Cost. quanto quello di famiglia estesa nella quale sono ricompresi i parenti e gli affini sino al terzo grado, anche se non conviventi con l’assistito.<br />
La famiglia che viene in rilievo nell’art. 33 – aggiunge il rimettente – è dunque quella intesa come «formazione sociale» ai sensi dell’art. 2 Cost., strumento di attuazione e garanzia dei diritti fondamentali dell’uomo e luogo deputato all’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.<br />
Da questa premessa il giudice a quo desume «una discrasia tra la norma in parola, nella parte in cui non attribuisce alcun diritto di assistenza al convivente more uxorio, e i principi sanciti a più riprese dalla giurisprudenza nazionale (tanto costituzionale che di legittimità) e sovranazionale in punto di tutela della famiglia di fatto retta dalla convivenza more uxorio e dei diritti e doveri connessi all’appartenenza a tale formazione sociale».<br />
Il rimettente richiama, al riguardo, sul piano sovranazionale, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in merito all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 sulla tutela del diritto alla vita familiare, intesa come ricomprensiva non solo delle relazioni basate sul matrimonio ma anche di altri legami familiari di fatto (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf contro Austria).<br />
A questo indirizzo corrisponde – prosegue il giudice a quo – un orientamento giurisprudenziale nazionale, sia costituzionale che di legittimità, che valorizza il riconoscimento ai sensi dell’art. 2 Cost. delle formazioni sociali, nelle quali va ricondotta «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione» (sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010; sulla convivenza more uxorio, quale formazione sociale, sono richiamate, altresì, la sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988 e la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, n. 1277 del 2014).<br />
Nella nozione di formazione sociale, la giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità – ricorda il rimettente – ha ricondotto la stabile convivenza tra due persone, anche dello stesso sesso (sono richiamate la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 e la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 15 marzo 2012, n. 4184).<br />
In particolare, il rimettente sottolinea come la Corte costituzionale, sin dagli anni ’80, abbia affermato espressamente che l’art. 2 Cost. è riferibile altresì «alle convivenze di fatto, purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità» (sentenza n. 237 del 1986).<br />
Anche nella giurisprudenza di legittimità – osserva il giudice a quo – si rinvengono significative pronunce in merito alla rilevanza di formazione sociale della convivenza more uxorio, fonte di diritti e doveri morali e sociali del convivente nei confronti dell’altro (sono richiamate, con riguardo all’affermazione della responsabilità aquiliana nei rapporti interni alla convivenza, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 10 maggio 2005, n. 9801; nelle lesioni arrecate da terzi, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenze, 21 marzo 2013, n. 7128; 16 settembre 2008, n. 23725; con riguardo alla rilevanza della convivenza del coniuge separato o divorziato ai fini dell’assegno di mantenimento o di quello di divorzio, Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 12 marzo 2012, n. 3923; 11 agosto 2011, n. 17195; 10 agosto 2007, n. 17643; 10 novembre 2006, n. 24056; con riguardo alla tutela possessoria, Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 21 marzo 2013, n. 7214).<br />
Il Tribunale a quo rileva, altresì, come nella stessa legislazione nazionale, ferma la diversità dei rapporti personali e patrimoniali nascenti dalla convivenza di fatto rispetto a quelli originati dal matrimonio, siano emersi segnali nel senso di una sempre maggiore rilevanza della famiglia di fatto.<br />
Avuto riguardo al richiamato quadro legislativo e giurisprudenziale sulla cosiddetta famiglia di fatto, ad avviso del rimettente, l’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nell’escludere dal novero dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti il convivente more uxorio, violerebbe l’art. 2 Cost., non consentendo alla persona affetta da handicap grave di beneficiare della piena ed effettiva assistenza nell’ambito di una formazione sociale che la stessa ha contribuito a creare e che è sede di svolgimento della propria personalità.<br />
La norma in oggetto contrasterebbe anche con l’art. 3 Cost. stante la irragionevole disparità di trattamento, in punto di assistenza da prestarsi attraverso i permessi retribuiti, tra il portatore di handicap inserito in una stabile famiglia di fatto e il soggetto in identiche condizioni facente parte di una famiglia fondata sul matrimonio, diversità che non trova ragione – secondo il Tribunale a quo – nella ratio della norma che è quella di garantire, attraverso la previsione delle agevolazioni, la tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave (art. 32 Cost.), nonché la tutela della dignità umana e quindi dei diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 Cost., beni primari non collegabili geneticamente ad un preesistente rapporto di matrimonio ovvero di parentela o affinità.<br />
Il giudice a quo precisa che il dubbio di costituzionalità non riguarda la perfetta equiparabilità della convivenza di fatto al rapporto di coniugio, ma la ragionevolezza, ex art. 3 Cost., della diversità di trattamento per quanto attiene alla particolare disciplina dei diritti di assistenza alle persone con handicap.<br />
Nel caso di specie – ad avviso del rimettente – non rileverebbe, la diversità rispetto al rapporto di coniugio della convivenza more uxorio, fondata sulla affectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile, di ciascuna delle parti, in quanto la norma censurata non è finalizzata ad assicurare a colui che assiste una persona con handicap grave un trattamento pensionistico o di natura patrimoniale, bensì, a garantire, attraverso la previsione di agevolazioni, la tutela del soggetto disabile.<br />
Il Tribunale a quo ritiene, quindi, che, in considerazione della riferibilità dell’art. 2 Cost. anche alle convivenze di fatto, purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 310 del 1989 e n. 237 del 1986) nonché della riconducibilità dei diritti sottesi alla norma censurata nel novero dei diritti inviolabili dell’uomo presidiati dall’art. 2 Cost., non siano ragionevoli la diversità di trattamento denunciata e il conseguente vuoto di tutela.<br />
4.– Con memoria depositata in data 12 gennaio 2015 si è costituito in giudizio l’INPS chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.<br />
Preliminarmente, l’INPS eccepisce il difetto di legittimazione passiva nel giudizio a quo, stante la pacifica natura pubblica del rapporto di lavoro che lega la ricorrente all’USL di Livorno, con conseguente obbligo di corresponsione dell’indennità ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 esclusivamente a carico dell’amministrazione pubblica di riferimento. Al riguardo, l’Istituto precisa che solo per i lavoratori dipendenti privati l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi a quest’ultimo rimborsata dall’ente previdenziale attraverso il sistema del conguaglio con i contributi allo stesso dovuti.<br />
A sostegno della non fondatezza della questione, l’INPS richiama la giurisprudenza costituzionale che ritiene non assimilabili la famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio, l’una caratterizzata dall’affectio quotidiana, liberamente e in ogni caso revocabile, e l’altra dalla stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività dei diritti e dei doveri da essa scaturenti, con conseguente ragionevolezza della non automatica parificazione delle due situazioni e dunque della diversità di trattamento fra i rispettivi regimi (sentenza n. 2 del 1998; in materia previdenziale, sentenze n. 86 del 2009 e n. 461 del 2000).<br />
In particolare – osserva l’INPS – la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i beneficiari dei permessi retribuiti mensili troverebbe una ragionevole giustificazione nella necessaria correlazione tra l’erogazione dei fondi pubblici e la preesistenza di un rapporto giuridico certo qual è quello della famiglia fondata sul matrimonio.<br />
L’Istituto esclude, altresì, la violazione del «principio della tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana» (sentenza n. 461 del 2000), in quanto, da un lato, l’ostacolo al riconoscimento del permesso retribuito dipende dalla autonoma scelta dei conviventi di non conformarsi allo statuto della famiglia legittima e, dall’altro, tale beneficio di carattere meramente economico risulta di difficile inquadramento tra i diritti inviolabili dell’uomo presidiati dall’art. 2 Cost. Peraltro – precisa l’INPS – il mancato riconoscimento del permesso mensile di assistenza al convivente di fatto non vulnererebbe neanche indirettamente il diritto di salute del disabile, potendo beneficiare della prestazione in esame parenti ed affini, esistenti nel caso di specie.<br />
In ultimo, l’Istituto sottolinea l’inammissibilità della pronuncia di carattere additivo in quanto «le esigenze solidaristiche evidenziate dal rimettente possono trovare la sede idonea alla loro realizzazione nell’attività del legislatore e non già nel giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 461 del 2000).<br />
5.– Con memoria depositata in data 13 gennaio 2015, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.<br />
In primo luogo, la difesa statale ritiene non meritevole di pregio la censura di violazione dell’art. 3 Cost. per assunta disparità di trattamento tra il coniuge e il convivente more uxorio. Sul punto, deduce la non assimilabilità, per giurisprudenza costituzionale, della convivenza more uxorio al vincolo coniugale, considerato il diverso fondamento rispettivamente nell’art. 2 e nell’art. 29 Cost., nonché la diversità dell’una dall’altra forma di vita comune tra uomo e donna, tale da giustificare una non uniformità di trattamento tra i rispettivi regimi (sentenze n. 140 e n. 86 del 2009; n. 8 del 1996; ordinanza n. 7 del 2010).<br />
L’Avvocatura generale sottolinea come il legislatore abbia inteso correlare il diritto ai permessi retribuiti agli obblighi giuridici di assistenza che si impongono nell’ambito della famiglia fondata sul matrimonio. Al riguardo, la difesa statale rileva anche che la Corte costituzionale ha evidenziato l’essenziale ruolo della famiglia nella cura e nella socializzazione del soggetto disabile (sentenza n. 350 del 2003), estendendo l’ambito di applicazione delle varie disposizioni dirette ad assicurare particolare assistenza al portatore di handicap sempre nell’ambito dell’istituto della famiglia legittima (con riguardo all’istituto del congedo straordinario – che si assume abbia la stessa funzione e ratio della norma censurata – sono richiamate le sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005). L’istituto del permesso mensile retribuito, ugualmente al congedo straordinario – osserva l’Avvocatura generale – troverebbe un corrispettivo nei particolari obblighi giuridici che il coniuge assume con il matrimonio e non solo in un generale dovere di solidarietà sociale.<br />
Da qui la ritenuta non contrarietà della norma censurata al principio di eguaglianza, ai principi costituzionali che riconoscono le formazioni sociali e al diritto alla salute, stante la particolare idoneità della famiglia fondata sul matrimonio ad assicurare le forme di assistenza riconosciute ed incentivate dal legislatore nella sua discrezionalità.</p>
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<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto </em><br />
1.– Il Tribunale ordinario di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) «nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità», per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.<br />
L’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, rubricato «Agevolazioni», nel testo modificato dal cosiddetto Collegato lavoro, prevede che: «A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente».<br />
Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata nell’escludere dal novero dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti il convivente more uxorio, si porrebbe in contrasto con l’art. 2 Cost., in quanto non consentirebbe alla persona affetta da handicap grave di beneficiare della piena ed effettiva assistenza nell’ambito di una formazione sociale che la stessa ha contribuito a creare e che è sede di svolgimento della propria personalità; con l’art. 3 Cost., unitamente agli artt. 2 e 32 Cost., poiché darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento, in punto di assistenza da prestarsi attraverso i permessi retribuiti, tra il portatore di handicap inserito in una stabile famiglia di fatto e il soggetto in identiche condizioni facente parte di una famiglia fondata sul matrimonio. Tale diversità, infatti, non troverebbe ragione nella ratio della norma che è quella di garantire, attraverso la previsione delle agevolazioni, la tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave ex art. 32 Cost., nonché la tutela della dignità umana e quindi dei diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 Cost., beni primari non collegabili geneticamente ad un preesistente rapporto di matrimonio ovvero di parentela o affinità.<br />
2.– Il Tribunale rimettente sottopone all’esame di questa Corte una richiesta di pronuncia additiva volta a colmare una lacuna nella legislazione, ritenuta contraria ai principi costituzionali invocati.<br />
2.1.– Il giudice a quo è chiamato a decidere sulla domanda di accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire dei permessi di assistenza di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, conformemente all’istanza presentata da quest’ultima alla Azienda USL di Livorno nel giugno del 2011.<br />
La questione è rilevante, in quanto la norma applicabile ratione temporis al giudizio principale è, dunque, l’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato dal cosiddetto Collegato lavoro, senza che rilevi la successiva novella di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi), disciplinante, peraltro, una fattispecie particolare – quella del possibile cumulo del permessi nel caso di assistenza a più persone in situazione di handicap grave – non ricorrente nel caso di specie.<br />
3.– Nel merito, la questione è fondata.<br />
3.1.– Per un adeguato inquadramento della stessa, occorre, preliminarmente, ricostruire la ratio legis dell’istituto del permesso mensile retribuito di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato.<br />
Invariate sono rimaste nel tempo le condizioni oggettive per il riconoscimento del permesso mensile retribuito ravvisabili nella situazione di disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, riconosciuta, con certificazione o verbale, dalla apposita Commissione Medica Integrata ex art. 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992, nonché – fatte salve specifiche eccezioni – nel mancato ricovero a tempo pieno del portatore di handicap da assistere.<br />
La formulazione originaria dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 riconosceva il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile, anche in maniera continuativa, alla lavoratrice madre o, in alternativa al lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità che avesse compiuto i tre anni di età, nonché a colui (lavoratore dipendente) che assistesse una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.<br />
L’art. 19, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), modificando l’art. 33 della legge n. 104 del 1992, ha previsto la copertura da «contribuzione figurativa» dei giorni di permesso retribuito di cui al comma 3 dello stesso articolo.<br />
L’art. 20 della medesima legge n. 53 del 2000 ha sancito l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 «ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente».<br />
Dalla lettura congiunta dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 con l’art. 20 della legge n. 53 del 2000, la prevalente giurisprudenza amministrativa (ex plurimis, Consiglio di Stato, sezione quarta, 22 maggio 2012, n. 2964; Consiglio di Stato, sezione sesta, 1° dicembre 2010, n. 8382) ha desunto la eliminazione del requisito della “convivenza” anche per i permessi mensili retribuiti di cui al comma 3 dell’art. 33, nonché l’introduzione dei diversi requisiti della “continuità ed esclusività” dell’assistenza ai fini della concessione delle agevolazioni in questione.<br />
L’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010 ha modificato sensibilmente la portata dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.<br />
In particolare, il legislatore, nel ridefinire la categoria dei lavoratori legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di handicap grave, ha ristretto la platea dei beneficiari.<br />
Infatti, se, da un lato, ha eliminato la limitazione del compimento del terzo anno di età del bambino per la fruizione del permesso mensile retribuito da parte del lavoratore dipendente genitore del minore in situazione di disabilità grave (potendo i genitori, in forza della modifica, fruire, alternativamente, del permesso mensile retribuito anche per assistere figli portatori di handicap in età inferiore ai tre anni), dall’altro, ha riconosciuto il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado.<br />
Solo in particolari situazioni l’agevolazione in questione può essere estesa ai parenti e agli affini di terzo grado delle persone da assistere.<br />
Infatti, l’estensione del diritto a fruire dei benefici in questione ai parenti e affini di terzo grado è stata prevista nei casi in cui il coniuge o i genitori della persona affetta da grave disabilità: a) abbiano compiuto i sessantacinque anni di età; b) siano affetti da patologie invalidanti; c) siano deceduti o mancanti.<br />
L’art. 24 della legge n. 183 del 2010, inoltre, se da un lato, nel novellare l’art. 20, comma 1, della legge n. 53 del 2000, ha eliminato i requisiti della “continuità ed esclusività” dell’assistenza per fruire dei permessi mensili retribuiti, dall’altro, nel modificare l’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ha introdotto il principio del “referente unico” per ciascun disabile, ovvero del riconoscimento del permesso mensile retribuito a non più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità, fatta salva la possibilità per i genitori, anche adottivi, di fruirne alternativamente, per l’assistenza dello stesso figlio affetto da grave disabilità. Nella formulazione dell’art. 33, comma 3, come sostituito dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010, è stato, peraltro, espunto espressamente il requisito della “convivenza”.<br />
Il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia dei permessi mensili retribuiti spettanti per l’assistenza a persone con disabilità grave, in sede di attuazione della delega contenuta nell’art. 23 della legge n. 183 del 2010. Tale delega è stata attuata dal d.lgs. n. 119 del 2011, in particolare dall’art. 6.<br />
L’art. 6, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 119 del 2011 ha aggiunto un periodo al comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, relativo alla disciplina della particolare fattispecie del cumulo dei permessi mensili retribuiti in capo al dipendente che presti assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, allorquando ricorrano determinate situazioni ivi elencate.<br />
3.2.– Quanto all’ammontare e alle modalità di godimento dei permessi mensili retribuiti ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, l’indennità – fruibile in maniera continuativa o frazionata – è pari all’intero ammontare della retribuzione ed è a carico dell’ente assicuratore; viene anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’ente assicuratore (ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», nel quale sono contenute le disposizioni dell’art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro», abrogato dall’art. 86 del d.lgs. n. 151 del 2001).<br />
Inoltre, i periodi di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, sono computabili nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità (ai sensi dell’art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, richiamato dall’art. 43, comma 2, del medesimo decreto legislativo).<br />
Il permesso mensile retribuito di cui al censurato art. 33, comma 3, è, dunque, espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell’assistenza di un parente disabile grave. Trattasi di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale.<br />
3.3.– La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge n. 104 del 1992, postula anche l’adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie «il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell’assistenza dei soggetti portatori di handicap» (sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005).<br />
Nel novero di tali interventi si iscrive il diritto al permesso mensile retribuito in questione.<br />
Infatti, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, la ratio legis dell’istituto in esame consiste nel favorire l’assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare.<br />
Risulta, pertanto, evidente che l’interesse primario cui è preposta la norma in questione – come già affermato da questa Corte con riferimento al congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 – è quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall’età e dalla condizione di figlio dell’assistito» (sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007).<br />
Tanto più che i soggetti tutelati sono portatori di handicap in situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da «rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione», secondo quanto letteralmente previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.<br />
L’istituto del permesso mensile retribuito è dunque in rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap.<br />
La salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Cost., rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).<br />
L’assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell’esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (sentenze n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003).<br />
Il diritto alla salute psico-fisica, ricomprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell’art. 2 Cost., deve intendersi «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico» (sentenza n. 138 del 2010).<br />
3.4.– Alla luce delle premesse sopra svolte, se tale è la ratio legis della norma in esame, è irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito ivi disciplinato, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità.<br />
L’art. 3 Cost. va qui invocato, dunque, non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile (v. sia pure per profili diversi, la sentenza n. 404 del 1988).<br />
E ciò in particolare – ma non solo – nei casi in cui la convivenza si fondi su una relazione affettiva, tipica del “rapporto familiare”, nell’ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle “aggregazioni” cui fa riferimento l’art. 2 Cost.<br />
Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell’art. 3 Cost. (sentenze n. 416 e n. 8 del 1996; ordinanza n. 121 del 2004).<br />
In questo caso l’elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall’esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost.<br />
D’altra parte, ove così non fosse, il diritto – costituzionalmente presidiato – del portatore di handicap di ricevere assistenza nell’ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio.<br />
3.5.– Se, dunque, l’art. 3 Cost. è violato per la non ragionevolezza della norma censurata, gli artt. 2 e 32 Cost. lo sono, quanto al diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.<br />
La norma in questione, nel non includere il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, vìola, quindi, gli invocati parametri costituzionali, risolvendosi in un inammissibile impedimento all’effettività dell’assistenza e dell’integrazione.<br />
3.6.– Il carattere residuale della fruizione dell’agevolazione in questione da parte del parente o affine entro il terzo grado, induce questa Corte ad includere il convivente tra i soggetti beneficiari, in via ordinaria, del permesso mensile retribuito (coniuge, parente o affine entro il secondo grado).<br />
3.7.– Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.<br />
<a name="dispositivo"></a>per questi motivi<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non include il convivente – nei sensi di cui in motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Alessandro CRISCUOLO, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 23 settembre 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/10/2015 n.205</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-10-2015-n-205/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Presidente Criscuolo, Redattore Sciarra In tema di tutela e sostegno della maternità e della paternità Maternità ed infanzia &#8211; Adozione &#8211; Art. 72 decreto legislativo 26/03/2001, n. 151 &#8211; Previsione per i liberi professionisti (nella specie, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali) dell&#8217;indennità di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Sciarra</span></p>
<hr />
<p>In tema di tutela e sostegno della maternità e della paternità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align:justify">Maternità ed infanzia &#8211; Adozione &#8211; Art. 72 decreto legislativo 26/03/2001, n. 151 &#8211; Previsione per i liberi professionisti (nella specie, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali) dell&#8217;indennità di maternità per l&#8217;ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni d&#8217;età &#8211; Q.l.c. promossa dal Tribunale ordinario di Verbania &#8211; Asserita violazione degli artt. 3, c. 1, 31, c. 2 e 37, c. 1 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale.<br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align:justify">È costituzionalmente illegittimo l’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novità introdotte dall’art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l’indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align:center">SENTENZA N. 205<br />
&nbsp;<br />
ANNO 2015<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
&nbsp;<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align:justify">composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
&nbsp;<br />
SENTENZA<br />
&nbsp;<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale ordinario di Verbania nel procedimento vertente tra P.S.C. e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza ragionieri e periti commerciali, con ordinanza del 30 giugno 2014, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2014.<br />
Visto l’atto di costituzione di P.S.C.;<br />
udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra;<br />
udito l’avvocato Lorenzo Bertaggia per P.S.C.<br />
&nbsp;<br />
<em>Ritenuto in fatto</em><br />
&nbsp;<br />
1.– Con ordinanza del 30 giugno 2014, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2014, il Tribunale ordinario di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, solleva, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31, secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, concede l’indennità di maternità alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
Il giudice rimettente espone di dover valutare la legittimità del diniego che la giunta esecutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, con provvedimento del 12 settembre 2013, confermato il 29 novembre 2013 dal consiglio di amministrazione della stessa Cassa di previdenza, ha opposto alla richiesta di P.S.C. di beneficiare dell’indennità di maternità.<br />
&nbsp;<br />
Il giudice a quo, in particolare, è investito del ricorso proposto il 25 febbraio 2014 dalla professionista, che ha dedotto di essere iscritta dal 3 febbraio 2006 alla Cassa nazionale di previdenza e di avere presentato a quest’ultima, il 24 luglio 2013, una domanda volta a conseguire l’indennità di maternità.<br />
&nbsp;<br />
A fondamento dell’istanza, la ricorrente ha prodotto il decreto del 15-18 maggio 2013, con cui il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta ha disposto in favore suo e del coniuge, a decorrere dal 28 febbraio 2013, l’affidamento preadottivo del minore D., nato il 14 luglio 2005.<br />
&nbsp;<br />
La ricorrente denuncia l’illegittimità e il carattere discriminatorio del provvedimento di rigetto, incentrato sul rilievo che il minore avesse già compiuto il sesto anno di età «all’atto di ingresso nel nucleo familiare».<br />
&nbsp;<br />
La Cassa nazionale di previdenza si è costituita nel giudizio principale, per eccepire preliminarmente la tardività della domanda amministrativa, presentata il 24 luglio 2013, allorché sarebbe già inutilmente trascorso il termine perentorio di centottanta giorni, che decorre dall’ingresso del minore nel nucleo familiare affidatario.<br />
&nbsp;<br />
La parte resistente, inoltre, ha contestato la fondatezza della domanda, in quanto, dell’indennità in questione, la madre può beneficiare solo se il minore non abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
A fronte di tali eccezioni preliminari, la ricorrente ha replicato che solo il decreto di affidamento preadottivo legittima a richiedere l’indennità di maternità e che, nella specie, tale decreto, pronunciato il 15 maggio 2013, sancisce la decorrenza dell’affidamento preadottivo dal 28 febbraio 2013.<br />
&nbsp;<br />
Alla stregua di tali considerazioni, dunque, la domanda sarebbe tempestiva.<br />
&nbsp;<br />
Il giudice rimettente assume che la normativa sull’indennità di maternità, nel prevedere il limite dei sei anni di età del bambino soltanto per la madre libera professionista che ricorra all’adozione nazionale, contravvenga al fondamentale canone di eguaglianza e al principio di tutela della maternità e dell’infanzia.<br />
&nbsp;<br />
Quanto al primo profilo, il giudice a quo evidenzia che, soltanto per la madre libera professionista che scelga la via dell’adozione nazionale, permane quel limite dei sei anni di età del bambino, che il legislatore ha superato per i lavoratori dipendenti (legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ­ legge finanziaria 2008») e la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo per la madre libera professionista, che opti per l’adozione internazionale (sentenza n. 371 del 2003).<br />
&nbsp;<br />
Tale disparità di trattamento sarebbe priva di ogni ragion d’essere, anche alla luce della «notevole durata», che contraddistingue la procedura di adozione nazionale e implica di frequente, allorché interviene il decreto di affidamento preadottivo, il superamento del limite dei sei anni di età del bambino.<br />
&nbsp;<br />
La normativa impugnata, inoltre, sarebbe disarmonica rispetto ai precetti costituzionali, che impongono di «supportare in modo effettivo le famiglie e soprattutto le donne, le quali si trovano a sostenere l’arduo compito di far coesistere il loro ruolo di lavoratrici con quello di madri e di conseguire l’interesse dei minori, i quali hanno diritto ad una crescita serena».<br />
&nbsp;<br />
L’interesse dei minori – soggiunge il giudice rimettente – non è meno meritevole di tutela nella procedura di adozione nazionale, che registra, al pari della procedura di adozione internazionale, difficoltà e «problematiche sociali e psicologiche» anche quando il minore abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
In punto di rilevanza, il giudice a quo argomenta che è proprio la disposizione censurata, dal tenore letterale insuperabile in via di interpretazione costituzionalmente compatibile, a precludere l’accoglimento della domanda.<br />
&nbsp;<br />
2.– Nel giudizio è intervenuta P.S.C., chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Verbania.<br />
&nbsp;<br />
La norma, ad avviso della parte intervenuta, riserverebbe un trattamento deteriore alle madri libere professioniste che scelgono le procedure dell’adozione nazionale, rispetto alle madri lavoratrici dipendenti e autonome, per un verso, e, per altro verso, rispetto alle madri libere professioniste che ricorrono all’adozione internazionale.<br />
&nbsp;<br />
La norma, inoltre, violerebbe il diritto del minore a godere della presenza effettiva della madre, nel momento delicato dell’inserimento in un nuovo nucleo familiare, e vanificherebbe quella finalità di tutela del minore, che il legislatore persegue con l’istituire tali provvidenze.<br />
&nbsp;<br />
La parte intervenuta, quanto all’eccezione di tardività della domanda, ha ribadito che il termine di centottanta giorni decorre dallo stabile ingresso del minore nel nucleo familiare, avvenuto il 28 febbraio 2013, come attesta lo stesso decreto di affidamento preadottivo.<br />
&nbsp;<br />
3.– In prossimità dell’udienza, la parte intervenuta ha depositato una memoria illustrativa, ripercorrendo le tappe salienti della legislazione, fino alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), inapplicabile ratione temporis alla vicenda controversa.<br />
&nbsp;<br />
All’esito di tale analisi, la parte intervenuta ha posto nuovamente in risalto la mancanza di ogni apprezzabile ragione giustificatrice del diverso trattamento riservato alla madre libera professionista in caso di adozione nazionale, rispetto all’ipotesi di adozione internazionale, e delle differenze che ancora intercorrono, per l’ipotesi di adozione nazionale, tra il trattamento della madre libera professionista e quello della madre lavoratrice dipendente o della madre lavoratrice autonoma iscritta alla gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale.<br />
&nbsp;<br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
&nbsp;<br />
1.– Il Tribunale ordinario di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, sospetta di illegittimità costituzionale l’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).<br />
&nbsp;<br />
La norma censurata, per l’ipotesi di adozione nazionale, accorda l’indennità di maternità alla libera professionista, a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
Con riguardo a tale limite di età, il giudice rimettente prospetta, in primo luogo, la violazione del principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) e lamenta l’irragionevole disparità di trattamento della madre libera professionista, che proceda all’adozione nazionale, rispetto alla madre libera professionista, che scelga la via dell’adozione internazionale, e alla madre lavoratrice dipendente, che abbia dato impulso alla procedura di adozione nazionale.<br />
&nbsp;<br />
Solo la madre libera professionista, che decida di adottare un bambino di nazionalità italiana e rivendichi l’indennità di maternità, è assoggettata al limite dei sei anni di età del bambino.<br />
&nbsp;<br />
Una tale singolarità sarebbe priva di ogni ragione giustificatrice, anche in considerazione della «notevole durata» della procedura di adozione nazionale, non meno laboriosa e problematica dell’adozione internazionale.<br />
&nbsp;<br />
Non è infrequente, difatti, che il decreto di affidamento preadottivo, indispensabile per accedere al beneficio, sopraggiunga quando il bambino ha già compiuto i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
La disciplina impugnata, per altro verso, confliggerebbe con i princípi di tutela della maternità e dell’infanzia (art. 31, secondo comma, Cost.) e di speciale adeguata protezione, assicurata dalla Carta fondamentale alla donna lavoratrice e al bambino (art. 37, primo comma, Cost.).<br />
&nbsp;<br />
La limitazione normativa sarebbe lesiva dei diritti della donna lavoratrice, chiamata a conciliare il ruolo di madre con il ruolo di lavoratrice, e del diritto del minore a una «crescita serena», che non è meno bisognoso di protezione nell’ipotesi di adozione nazionale e di superamento del sesto anno di età.<br />
&nbsp;<br />
2.– La questione è fondata.<br />
&nbsp;<br />
3.– Sul presente giudizio non incidono le novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).<br />
&nbsp;<br />
Come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto, la normativa si prefigge di armonizzare la disciplina dell’indennità di maternità e di recepire le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte, anche con riferimento al limite di età del bambino adottato.<br />
&nbsp;<br />
In tale quadro si inscrive l’art. 20 del d.lgs. n. 80 del 2015, che, con previsione di carattere generale, svincola l’erogazione dell’indennità dal requisito del mancato superamento dei sei anni di età del bambino.<br />
&nbsp;<br />
Per effetto della norma transitoria dell’art. 28, tale disciplina si applica soltanto a partire dal 25 giugno 2015, giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br />
&nbsp;<br />
Le novità normative, che non dispiegano alcuna influenza sul giudizio in corso, non alterano, pertanto, i termini della questione e non richiedono che il giudice rimettente rinnovi la valutazione di rilevanza che ha compiuto, con motivazione articolata e convincente, anche con riguardo alle questioni preliminari sulla tempestività della domanda.<br />
&nbsp;<br />
4.– La soluzione del dubbio di costituzionalità non può prescindere dall’inquadramento delle finalità dell’istituto, crocevia di molteplici valori costituzionalmente rilevanti (artt. 31, secondo comma, e 37, primo comma, Cost.).<br />
&nbsp;<br />
Nell’indennità di maternità, all’originaria funzione di tutela della donna, scolpita nella stessa denominazione del beneficio, si affianca una finalità di tutela dell’interesse del minore, che l’opera del legislatore e dell’interprete ha enucleato in maniera sempre più nitida.<br />
&nbsp;<br />
È proprio tale finalità che ispira, sul versante legislativo, la progressiva estensione del trattamento di maternità anche alle ipotesi di affidamento e adozione.<br />
&nbsp;<br />
Tale estensione, dapprima circoscritta alle madri lavoratrici dipendenti (art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in tema di «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro»), ha coinvolto successivamente le madri lavoratrici autonome (art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1987, n. 546, che racchiude la disciplina della «Indennità di maternità per le lavoratrici autonome») e le madri libere professioniste (art. 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 379, avente ad oggetto la «Indennità di maternità per le libere professioniste»).<br />
&nbsp;<br />
La tutela del preminente interesse del minore traspare anche dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha contribuito a definirne i multiformi contenuti (da ultimo, sentenza n. 257 del 2012, in merito alla modulazione temporale del trattamento di maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore).<br />
&nbsp;<br />
In questa prospettiva, l’interesse del minore, che trascende le implicazioni meramente biologiche del rapporto con la madre, reclama una tutela efficace di tutte le esigenze connesse a un compiuto e armonico sviluppo della personalità.<br />
&nbsp;<br />
Nel caso di affidamento e di adozione, tali esigenze si atteggiano come necessità di assistenza nella delicata fase dell’inserimento in un nuovo nucleo familiare.<br />
&nbsp;<br />
Proprio per questa nuova pienezza di significato, che trae ispirazione e coerenza dai precetti costituzionali, l’interesse del minore non può patire discriminazioni arbitrarie, legate al dato accidentale ed estrinseco della tipologia del rapporto di lavoro facente capo alla madre o delle particolarità del rapporto di filiazione che si instaura.<br />
&nbsp;<br />
Inquadrato in tali coordinate, il beneficio dell’indennità di maternità costituisce attuazione del dettato costituzionale, che esige per la madre e per il bambino «una speciale adeguata protezione» (art. 37, primo comma, Cost.).<br />
&nbsp;<br />
È questa stessa formulazione letterale, non priva di enfasi, che illumina di significati il principio enunciato dalla Costituzione.<br />
&nbsp;<br />
La specialità e l’adeguatezza della protezione non sono aspetti irrelati ed eterogenei, che possano essere disgiunti l’uno dall’altro.<br />
&nbsp;<br />
L’assenza di congiunzioni tra i due aggettivi “speciale” e “adeguata” dimostra che si tratta di profili inscindibili, che si compenetrano e si rafforzano a vicenda.<br />
&nbsp;<br />
L’adeguatezza della tutela non può che essere valutata al banco di prova della specificità della posizione di chi dovrà beneficiarne.<br />
&nbsp;<br />
Inoltre, nell’affermare l’esigenza di una tutela incisiva, la Carta fondamentale associa la madre e il bambino e sceglie di collocarli in un orizzonte comune.<br />
&nbsp;<br />
Anche il punto di vista della tutela, pertanto, non può che rispecchiare e rispettare l’unicità della relazione esistenziale che lega la madre al bambino.<br />
&nbsp;<br />
L’indennità di maternità è emblematica dell’indissolubile intreccio d’interessi della madre e del minore, che presuppongono, anche secondo il dettato costituzionale, una considerazione unitaria.<br />
&nbsp;<br />
5.– La normativa censurata si discosta dai princípi costituzionali richiamati.<br />
&nbsp;<br />
Nel negare l’indennità di maternità soltanto alle madri libere professioniste che adottino un minore di nazionalità italiana, quando il minore abbia già compiuto i sei anni di età, la disciplina si pone in insanabile contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di tutela della maternità e dell’infanzia, declinato anche come tutela della donna lavoratrice e del bambino.<br />
&nbsp;<br />
Quanto al primo profilo, la normativa impugnata è foriera di una discriminazione arbitraria a danno della libera professionista che adotti un minore di nazionalità italiana.<br />
&nbsp;<br />
Soltanto per tale fattispecie la disciplina in esame continua a subordinare il godimento dell’indennità a un limite (i sei anni di età del minore), che è stato già superato dal legislatore per le madri lavoratrici dipendenti (art. 2, comma 452, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2008» in tema di congedo di maternità) e da questa Corte, con la sentenza n. 371 del 2003, per le madri libere professioniste che privilegino l’adozione internazionale.<br />
&nbsp;<br />
La singolarità del trattamento riservato alla libera professionista che opti per l’adozione nazionale è carente di ogni giustificazione razionale, idonea a dar conto del permanere, soltanto per questa fattispecie, di un limite rimosso per tutte le altre ipotesi.<br />
&nbsp;<br />
Nel corso di questo giudizio, che non ha visto intervenire il Presidente del Consiglio dei ministri, non sono state addotte giustificazioni a sostegno di tale trattamento difforme e non è senza significato che, all’incongruenza segnalata, il legislatore abbia successivamente posto rimedio, con l’art. 20 del d.lgs. n. 80 del 2015.<br />
&nbsp;<br />
Non vi è ragione di condizionare al limite dei sei anni di età del figlio l’erogazione del beneficio soltanto alle madri che adottino un minore di nazionalità italiana. Ciò rende il contrasto con il principio di eguaglianza ancora più stridente, poiché, determinando diversificazioni sprovviste di una precisa ragion d’essere, si pregiudica a un tempo l’interesse della madre e del minore e la funzione stessa dell’indennità di maternità, da riconoscersi senza distinzioni tra categorie di madri lavoratrici e tra figli.<br />
&nbsp;<br />
Vi è inoltre da considerare che la posizione della madre e del minore di nazionalità italiana non risulta meno meritevole di tutela per il solo fatto che il minore abbia superato i sei anni di età, nel momento in cui il decreto di affidamento preadottivo interviene a formalizzarne l’ingresso nel nucleo familiare.<br />
&nbsp;<br />
L’inserimento del minore nella nuova famiglia non è meno arduo e bisognoso di «una speciale adeguata protezione» se il minore è di nazionalità italiana e per il dato contingente, e legato a fattori imponderabili, che il minore abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
Nel limitare la concessione di un beneficio, che tutela il preminente interesse del minore, la norma censurata si traduce, in ultima analisi, in una discriminazione pregiudizievole non solo per la madre libera professionista che imbocchi la strada dell’adozione nazionale, ma anche e soprattutto per il minore di nazionalità italiana, coinvolto in una procedura di adozione.<br />
Da tali considerazioni discende l’illegittimità costituzionale della norma, per violazione di tutti i parametri evocati dal giudice rimettente.<br />
&nbsp;<br />
per questi motivi<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
&nbsp;<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novità introdotte dall’art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l’indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.<br />
&nbsp;<br />
F.to:<br />
&nbsp;<br />
Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br />
&nbsp;<br />
Silvana SCIARRA, Redattore<br />
&nbsp;<br />
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2015.<br />
&nbsp;<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
&nbsp;<br />
F.to: Gabriella Paola MELATTI<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2010 n.285</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2010-n-285/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2010-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2010 n.285</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Saulle sull&#8217;esclusione del diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l&#8217;indennità di maternità 1. Lavoro &#8211; Indennità &#8211; Art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2010-n-285/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2010 n.285</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Saulle</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione del diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l&#8217;indennità di maternità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Lavoro &#8211; Indennità &#8211; Art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53) &#8211; Liberi professionisti &#8211; Indennità di maternità &#8211; Esclusione del padre libero professionista &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Corte d’appello di Venezia – Asserita violazione degli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione – Inammissibilità;</p>
<p>2.	Lavoro &#8211; Indennita&#8217; &#8211; Art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53) &#8211; Liberi professionisti &#8211; Indennità di maternità &#8211; Esclusione del padre libero professionista &#8211;  Q.l.c. sollevata dalla Corte d’appello di Firenze – Asserita violazione degli artt. artt. 3, 29 e 31 della Costituzione – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe; </p>
<p>2.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, sollevata dalla Corte d’appello di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Francesco AMIRANTE; </p>
<p><b>Giudici</b> : Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, <br />	<br />
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, <br />	<br />
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro <br />	<br />
CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), promossi dalla Corte d’appello di Firenze con ordinanza del 15 maggio 2009 e dalla Corte d’appello di Venezia con ordinanza del 28 maggio 2009, iscritte ai nn. 240 e 283 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 47, prima serie speciale, dell’anno 2009. </p>
<p>Visti gli atti di costituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; </p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle; </p>
<p>udito l’avvocato Massimo Luciani per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. </p>
<p>	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b><br />	<br />
1. – La Corte d’appello di Firenze, nel corso di un procedimento civile promosso dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense contro P.L.F., con ordinanza emessa il 15 maggio 2009 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l’indennità di maternità. </p>
<p>La Corte rimettente rileva che, con sentenza n. 710 del 20 giugno 2008, il Tribunale di Firenze, in qualità di giudice del lavoro, condannava, in applicazione della norma censurata, l’appellante al pagamento in favore dell’avvocato P.L.F. dell’indennità di maternità conseguente alla nascita del figlio avvenuta l’8 maggio 2006. </p>
<p>Avverso tale sentenza proponeva appello la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense contestando l’iter argomentativo seguito dal Tribunale che aveva riconosciuto la suddetta indennità al padre libero professionista, in alternativa alla madre, in base ad una «interpretazione costituzionalmente adeguatrice» del citato art. 70, il quale sancisce che alle libere professioniste, «iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa». </p>
<p>In ragione del tenore letterale della disposizione impugnata e del suo esplicito riferimento alle «libere professioniste», e cioè alla madre, la rimettente non ritiene possibile estendere il beneficio da essa prevista al padre. </p>
<p>A tal fine non sarebbe risolutiva neanche la sentenza n. 385 del 2005 con la quale la Corte costituzionale, pur dichiarando la illegittimità del citato art. 70 (e del successivo art. 72) «nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennità di maternità, attribuita solo a quest’ultima», si riferiva al caso di affidamento preadottivo, fattispecie questa in cui, diversamente da quella oggetto del giudizio principale, non si pone l’esigenza di tutela della gravidanza e del puerperio di una madre biologica. </p>
<p>La rimettente osserva, però, che proprio dall’indicata sentenza della Corte costituzionale si evince il principio secondo cui, per garantire il preminente interesse del minore, i genitori devono poter godere delle medesime tutele al fine di una compiuta attuazione di fondamentali diritti di rango costituzionale, quali sono quelli connessi alla formazione della famiglia e alla cura della prole. </p>
<p>Contro tale principio si pone, a parere della rimettente, la norma impugnata che, nei nuclei familiari in cui il padre esercita una libera professione, nega ai coniugi la delicata scelta di chi, assentandosi dal lavoro per assistere il bambino, possa meglio provvedere alle sue esigenze, scelta che non può che essere rimessa in via esclusiva all’accordo dei genitori. In particolare, la Corte d’appello osserva che l’art. 70 censurato si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, in quanto l’indennità di maternità è riconosciuta al padre, sia nel caso di adozione o affidamento (sentenza n. 385 del 2005), sia in quello in cui egli svolga attività di lavoro dipendente (art. 28 d.lgs. n. 151 del 2001). </p>
<p>Tale disparità di trattamento, a parere del giudice a quo, non appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti, fra le diverse figure di lavoratori, le quali non riguardano il diritto di partecipare alla vita familiare in egual misura rispetto alla madre, e non consente ai professionisti di godere, alla pari degli altri lavoratori, di quella protezione che l’ordinamento assicura in occasione della genitorialità, anche adottiva. </p>
<p>La rimettente ritiene, infine, che la norma censurata si pone in contrasto anche con gli artt. 29 e 31 della Costituzione, in quanto l’indennità di maternità rientra nei diritti che devono essere riconosciuti alla famiglia e rappresenta una delle misure economiche finalizzate ad agevolarne la formazione. </p>
<p>In punto di rilevanza, la Corte d’appello di Firenze osserva che l’avvocato P.L.F. ha provato la circostanza che la moglie non svolge attività di lavoro dipendente e, pur operando nel campo della ricerca in posizione autonoma, non ha i requisiti per la iscrizione alla cassa di previdenza e non ha percepito alcuna indennità di maternità. </p>
<p>1.1. – Si è costituta in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata. </p>
<p>In via preliminare, la parte privata osserva che la rimettente chiede alla Corte un intervento che rientra nella discrezionalità del legislatore, in quanto la invocata pronuncia additiva non sarebbe a “rime obbligate”, non risultando, peraltro, chiaro nell’ordinanza di rimessione in che termini la suddetta pronuncia possa risolvere il sollevato dubbio di costituzionalità. </p>
<p>Nel merito, la parte privata rileva la differente posizione che rivestono il padre e la madre ai fini del riconoscimento dell’indennità di maternità nel caso di filiazione naturale. In tali casi, infatti, il beneficio in esame è volto non solo a compensare la potenziale diminuzione del reddito nel periodo successivo al parto, nel quale il padre potrebbe sostituire la madre nelle cure del figlio, ma anche la diminuzione di reddito nel periodo della gravidanza, durante il quale la posizione del padre non può essere considerata equivalente a quella della madre. </p>
<p>In simili ipotesi non assumerebbe, dunque, rilevanza la sola necessità di assistere il figlio nel suo ingresso in famiglia, come nel caso di affido preadottivo, ma anche la tutela della salute della donna in occasione della gravidanza, del parto e dei momenti immediatamente successivi ad esso. </p>
<p>La peculiare posizione che riveste la madre in occasione degli indicati periodi giustificherebbe la disciplina impugnata dalla rimettente che riconosce solo alle libere professioniste il beneficio della indennità di maternità. </p>
<p>1.2. – In prossimità dell’udienza, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha depositato una memoria con la quale ha insistito nella richiesta di una pronuncia di inammissibilità o infondatezza della questione. </p>
<p>In particolare, la parte privata osserva che l’intervento richiesto alla Corte non tiene conto dell’ampia autonomia normativa riconosciuta alla Cassa dal legislatore nazionale, il quale, in ottemperanza al principio dell’autofinanziamento che sorregge il sistema di previdenza dei liberi professionisti, consente alle relative Casse di previdenza di derogare alle stesse fonti legislative al fine di garantire, nell’equilibrio dei rispettivi bilanci, la regolare erogazione delle prestazioni previdenziali ai loro iscritti. </p>
<p>Tali prestazioni potrebbero essere pregiudicate in caso di accoglimento della questione sollevata, poiché la Cassa sarebbe obbligata ad indennizzare, nella medesima misura prevista per le sole professioniste, anche i padri e ciò indipendentemente dalla scelta dei genitori riguardo alle esigenze concrete del minore, ma per meri interessi economici; problema quest’ultimo che potrebbe essere risolto esclusivamente mediante un apposito intervento legislativo. </p>
<p>La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, infine, nel ribadire, da un lato, che la situazione dei genitori naturali non è assimilabile a quella dei genitori in caso di affidamento preadottivo, fattispecie quest’ultima oggetto della sentenza n. 385 del 2005 e, dall’altro, che la posizione del padre naturale non è uguale a quella della madre naturale, osserva che l’accoglimento della questione darebbe luogo ad una disparità di trattamento tra il padre libero professionista e il padre che svolge un lavoro dipendente. Infatti, mentre a quest’ultimo è riconosciuto il congedo per paternità e la conseguente indennità, solo nei casi tassativamente previsti dall’art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2001 (morte o grave infermità della madre; abbandono da parte della stessa), l’attribuzione di analogo diritto al padre libero professionista avverrebbe sulla base di una semplice richiesta. </p>
<p>2. – La Corte d’appello di Venezia, con ordinanza emessa il 28 maggio 2009, ha sollevato, in termini sostanzialmente analoghi a quelli espressi dalla Corte d’appello di Firenze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione. </p>
<p>In punto di fatto, la Corte rimettente riferisce di essere investita dell’appello proposto da M.B. avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo, con la quale era stato negato al ricorrente, padre libero professionista, il diritto di beneficiare, in alternativa alla madre, dell’indennità di maternità prevista dal citato art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001. </p>
<p>La rimettente, pur affermando di non poter fare applicazione della sentenza n. 385 del 2005, in quanto avente ad oggetto il caso dell’affidamento preadottivo e, quindi, una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio principale, ritiene, tuttavia, che alcuni principi da essa contemplati – tutela dell’interesse del minore ed equiparazione delle situazioni dei genitori – inducano a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata. </p>
<p>In proposito, la Corte d’appello di Venezia riporta la giurisprudenza costituzionale che ha esteso al padre lavoratore, in ragione del superiore interesse del bambino, i diritti riconosciuti alla madre lavoratrice e che, con riguardo all’indennità di maternità, ne ha individuato il duplice obiettivo di assicurare, da un lato, la tutela della salute della madre e del nascituro e, dall’altro, un reddito idoneo al fine di evitare che alla maternità si colleghino stati di bisogno. </p>
<p>Alla luce di tali premesse l’art. 70 censurato, nel riconoscere il diritto di percepire l’indennità di maternità alla sola madre libera professionista, pone una limitazione alla tutela del superiore interesse del bambino, in quanto non consente ai genitori di effettuare quelle scelte familiari – tra le quali rientra quella di stabilire chi tra il padre e la madre debba assentarsi dal lavoro in occasione della nascita – tese a garantire la migliore cura e assistenza della prole. </p>
<p>In particolare, la norma censurata violerebbe, secondo la rimettente, «l’art. 29, comma 2, che afferma il principio di uguaglianza tra coniugi anche in relazione ai compiti di cui all’art. 30, comma 1, 31, che pone la tutela della famiglia e del minore come compito fondamentale dell’ordinamento, e 3 della Costituzione, che afferma il principio di parità di trattamento, nella parte in cui viene affermata l’ingiustificata disparità di trattamento tra madre e padre liberi professionisti». </p>
<p>Sotto il profilo della rilevanza, la Corte d’appello si richiama «alle conclusioni svolte in via principale dal ricorrente appellante» e precisa che l’impossibilità di una interpretazione costituzionalmente adeguatrice della norma impugnata, impone una pronuncia della Corte costituzionale. </p>
<p>2.1. – Si è costituita in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o, comunque, infondata. </p>
<p>Quanto all’inammissibilità, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense rileva che la Corte d’appello rimettente chiede una pronuncia additiva che esula dalle competenze della Corte in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore e, altresì, eccepisce il difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, in quanto il rimettente, limitandosi «a dar conto delle ragioni per le quali non è possibile concedere l’indennità richiesta sulla base di una mera “interpretazione adeguatrice”», non ha esplicitato in quale misura la pronuncia della Corte «potrebbe indirizzarsi nella direzione desiderata dal Collegio rimettente». </p>
<p>Nel merito, la parte privata osserva che le posizioni rispettive del padre naturale professionista e della madre naturale professionista non sono coincidenti, posto che l’indennità di maternità è finalizzata a colmare la diminuzione del reddito sia nel periodo successivo al parto sia nel corso della gravidanza. Periodo quest’ultimo in cui, precisa ancora la parte interveniente, «la posizione del padre non può certamente essere considerata equivalente a quella della madre». </p>
<p>2.2. – In prossimità dell’udienza, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha depositato una memoria con la quale, nell’insistere nella richiesta di una pronuncia di inammissibilità o infondatezza della questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, ha proposto motivazioni sostanzialmente identiche a quelle contenute nella memoria relativa al giudizio iscritto al n. R.O. n. 240 del 2009. </p>
<p>	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b><br />	<br />
1. – La Corte d’appello di Firenze e la Corte d’appello di Venezia dubitano, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53). </p>
<p>Le Corti rimettenti denunciano l’art. 70 nella parte in cui esso, nel fare esclusivo riferimento alle «libere professioniste», non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l’indennità di maternità. </p>
<p>In particolare, ad avviso della Corte d’appello di Firenze la mancata possibilità per il padre libero professionista di usufruire dell’indennità di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, in alternativa alla madre, porrebbe in essere una disparità di trattamento fra i genitori, con conseguente limitazione della tutela del preminente interesse del minore. La norma impugnata, infatti, nell’impedire ai coniugi di valutare chi, assentandosi dal lavoro, meglio soddisfi le esigenze di tutela della prole, sia pure sotto un profilo economico, produrrebbe l’effetto di comprimere quei diritti che gli artt. 29 e 31 della Costituzione riconoscono alla famiglia anche al fine di agevolarne la formazione. </p>
<p>La rimettente osserva, poi, che la disciplina impugnata violerebbe, altresì, il principio di uguaglianza, in quanto la indicata indennità è riconosciuta al padre, in ragione del suo diritto di partecipare alla vita familiare in egual misura rispetto alla madre, sia nel caso di adozione o affidamento (sentenza n. 385 del 2005), sia in quello in cui egli svolga un’attività di lavoro dipendente (art. 28 d.lgs. n. 151 del 2001). </p>
<p>Quanto alla Corte d’appello di Venezia, essa ritiene che l’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel limitare il diritto di percepire l’indennità di maternità alla sola madre, si porrebbe in contrasto proprio con la sopra indicata possibilità di scelta e, dunque, con l’art. 29, secondo comma, della Costituzione, che afferma il principio di uguaglianza tra coniugi anche in relazione ai compiti di cui all’art. 30, primo comma, della Costituzione. </p>
<p>Inoltre, sarebbe anche violato l’art. 31 della Costituzione, che pone la tutela della famiglia e del minore come compito fondamentale dell’ordinamento, nonché l’art. 3 della Costituzione, che afferma il principio di parità di trattamento, in quanto la norma impugnata porrebbe in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra madre e padre liberi professionisti. </p>
<p>2. – Le due ordinanze di rimessione propongono analoghe questioni, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione. </p>
<p>2.1. – La questione sollevata dalla Corte d’appello di Venezia è inammissibile. </p>
<p>La rimettente, infatti, in punto di rilevanza si è limitata ad affermare che «la questione di costituzionalità risulta pure rilevante, con riferimento alle conclusioni svolte in via principale dal ricorrente appellante». </p>
<p>Il mero richiamo alle argomentazioni prospettate dalle parti nel processo principale rende l’ordinanza di rimessione priva del requisito dell’autosufficienza, dovendo il giudice esplicitare le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma censurata in modo tale da permettere alla Corte di verificare la sussistenza del requisito della rilevanza, non potendosi supplire a tale carenza per mezzo del riferimento sopra indicato. </p>
<p>2.2. – La questione sollevata dalla Corte d’appello di Firenze non è fondata. </p>
<p>La rimettente basa il proprio dubbio di costituzionalità sul presupposto che l’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, non consentendo al padre libero professionista di usufruire, al posto della madre, della indennità di maternità, non tiene conto del principio secondo cui, in ragione del preminente interesse del bambino, i genitori devono godere di analoghe tutele in ambito lavorativo e, in particolare, del fatto che il suddetto beneficio è riconosciuto al padre adottivo, libero professionista, per effetto della sentenza n. 385 del 2005 di questa Corte, e al padre lavoratore subordinato, in applicazione dell’art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2001. </p>
<p>Tale questione non tiene conto che le situazioni poste a raffronto sono tra loro differenti, pur essendo esse accomunate dalla finalità di protezione del minore. </p>
<p>Occorre a tal fine rilevare che la tutela della maternità e della paternità è frutto di un’evoluzione normativa – legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città); legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro); legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) – che trova oggi la sua sintesi nel d.lgs. n. 151 del 2001. </p>
<p>Il legislatore con quest’ultimo testo normativo ha voluto disciplinare i diversi istituti posti a fondamento della sopra indicata tutela (congedi, riposi, permessi), valorizzando l’uguaglianza tra i coniugi e tra le varie categorie di lavoratori, nonché tra genitorialità biologica e adottiva, al fine di apprestare la migliore tutela all’interesse preminente del bambino. </p>
<p>Sul punto assumono rilevanza le norme che riconoscono in condizione di parità, al padre e alla madre, indipendentemente dall’essere genitori naturali o adottivi, il congedo parentale (artt. 32 e 36 d.lgs. n. 151 del 2001) e i riposi giornalieri (artt. 39, 40 e 45 del d.lgs. n. 151 del 2001). A questa evoluzione normativa ha contribuito in modo significativo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 371 del 2003, n. 197 del 2002, n. 405 del 2001). </p>
<p>Dall’esame della legislazione e della giurisprudenza richiamate si evince che l’uguaglianza tra i genitori è riferita a istituti in cui l’interesse del minore riveste carattere assoluto o, comunque, preminente, e, quindi, rispetto al quale le posizioni del padre e della madre risultano del tutto fungibili tanto da giustificare identiche discipline. Diversamente, le norme poste direttamente a protezione della filiazione biologica, oltre ad essere finalizzate alla protezione del nascituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in tali casi, la posizione di quest’ultima non è assimilabile a quella del padre. </p>
<p>Sul punto appaiono significativi gli artt. 16 e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001. </p>
<p>L’art. 16, nel disciplinare il congedo di maternità, stabilisce che la donna lavoratrice dipendente non può essere adibita al lavoro nei due mesi antecedenti al parto e nei successivi tre. L’art. 28 prevede poi che «Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre». </p>
<p>Al suddetto periodo è ricollegato il godimento dell’indennità di maternità pari all’80 per cento della retribuzione (art. 22 del d.lgs. n. 151 del 2001). </p>
<p>Dalla lettura dell’art. 28 risulta evidente che la posizione del padre naturale dipendente non è, come invece erroneamente sostenuto dalla Corte rimettente, assimilabile a quella della madre, potendo il primo godere del periodo di astensione dal lavoro e della relativa indennità solo in casi eccezionali e ciò proprio in ragione della diversa posizione che il padre e la madre rivestono in relazione alla filiazione biologica. </p>
<p>Nel caso di specie, alla tutela del nascituro si accompagna, appunto, quella della salute della madre, alla quale è finalizzato il riconoscimento del congedo obbligatorio e della collegata indennità. </p>
<p>In proposito va rilevato che questa Corte, con la sentenza n. 1 del 1987, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge n. 903 del 1977 nella parte in cui non prevedeva che il diritto all’astensione dal lavoro, riconosciuto alla sola madre lavoratrice, fosse attribuito anche al padre lavoratore ove l’assistenza della madre al minore fosse divenuta impossibile per decesso o grave infermità. </p>
<p>Alla suddetta pronuncia di incostituzionalità la Corte è giunta dopo aver affermato che il fine perseguito dal legislatore mediante l’istituto dell’astensione obbligatoria è quello di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente precedente e successivo al parto, tenendo conto anche delle esigenze relazionali e affettive del figlio in tale periodo. Pertanto, la Corte ha ritenuto irragionevole non estendere al padre il diritto all’astensione obbligatoria e, conseguentemente, all’indennità di maternità ad essa collegata, nei casi in cui la tutela della madre non sia possibile a seguito di morte o di grave impedimento della stessa, e ciò in quanto in simili ipotesi gli interessi che l’istituto dell’astensione obbligatoria può tutelare sono solo quelli del minore ed è quindi rispetto a questi che esso deve rivolgersi in via esclusiva. </p>
<p>Tali condizioni non ricorrono evidentemente nel caso di specie. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></b>riuniti i giudizi, </p>
<p>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe; </p>
<p>dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, sollevata dalla Corte d’appello di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2010. </p>
<p>F.to: </p>
<p>Francesco AMIRANTE, Presidente </p>
<p>Maria Rita SAULLE, Redattore </p>
<p>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere </p>
<p>	<br />
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2010.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.26019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-30-10-2008-n-26019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Criscuolo – Rel. Morcavallo – P.M. Ceniccola INPDAP (avv. Marinuzzi) c. Manca (avv.ti Mele, Manconi) l&#8217;indennità di buonuscita non può essere conteggiata sovrapponendo ai periodi di servizio effettivo quelli di servizio riscattati 1. – Giurisdizione e competenza – Sentenza di merito in primo grado – Mancata impugnazione per motivi</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Criscuolo – Rel. Morcavallo – P.M. Ceniccola<br /> INPDAP (avv. Marinuzzi) c. Manca (avv.ti Mele, Manconi)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;indennità di buonuscita non può essere conteggiata sovrapponendo ai periodi di servizio effettivo quelli di servizio riscattati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Sentenza di merito in primo grado – Mancata impugnazione per motivi di giurisdizione – Giudicato implicito – Rilievo difetto giurisdizione in Cassazione – Inammissibilità.</p>
<p>2. – Pensione e quiescenza – Indennità di buonuscita – Conteggio – Periodi di servizio effettivo e periodi di servizio riscattati.</p>
<p>3. &#8211; Pensione e quiescenza – Indennità di buonuscita – Conteggio –Servizio effettivo e servizio riscattato – Non cumulabilità per lo stesso periodo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La mancata impugnazione per motivi di giurisdizione di una sentenza che abbia deciso nel merito, alla stregua del principio del giusto processo, comporta la formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione e conseguentemente non può più essere contestato in cassazione il difetto di giurisdizione del giudice adito.</p>
<p>2. –La liquidazione dell’indennità di buonuscita è determinata in base alla durata del servizio, dovendosi computare i periodi di servizio effettivo nonché in mancanza, quelli utili cioè riscattati, idonei a colmare periodi non coperti da servizio effettivo.</p>
<p>3. – Al fine della liquidazione dell’indennità di buonuscita, non sono sovrapponibili i periodi riscattati, o ammessi al riscatto, a quelli di servizio effettivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1936</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1936/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1936/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1936</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla il provvedimento con cui un policlinico universitario nega ad un medico un incremento di indennità ex art. 31 D.P.R. 761/1979 in connessione con il passaggio da tempo pieno a tempo definito, in quanto l’interesse delle amministrazioni universitarie appellanti, qualificato dal notevole numero di interessati,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1936/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1936</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1936/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1936</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla il provvedimento con cui un policlinico universitario nega ad un medico un incremento di indennità ex art. 31 D.P.R. 761/1979 in connessione con il passaggio da tempo pieno a tempo definito, in quanto  l’interesse delle amministrazioni universitarie appellanti, qualificato dal notevole numero di interessati, appare prevalente rispetto a quello dell’appellato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1936/08<br />
Registro Generale: 1989-2734/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Bruno Rosario Polito<br />  Cons. Manfredo Atzeni Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visti gli appelli nn. 1989/2008 e 2734/2008 proposti<br />1) ric. n. 1989/2008 da:<br />
<b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA </b><br />
rappresentato e difeso da:    AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>GUELI NICOLO&#8217; </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  DINO DEI ROSSIcon domicilio  eletto in Roma VIA G. GIOACCHINO BELLI, 36presso DINO DEI ROSSI<br />
<b>AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  ANTONIO CAPPARELLIcon domicilio  eletto in Roma VIALE DEL POLICLINICO 155presso AZ. POLICLINICO UMBERTO I AVVOCATURA<br />
2) ric. n. 2734/2008 da:<br />
<b>AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv.  ANTONIO CAPPARELLI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA DEL POLICLINICO, 155<br />
presso AVVOCATURA AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>GUELI NICOLO&#8217;</b>rappresentato e difeso da: Avv.  DINO DEI ROSSI con domicilio  eletto in Roma VIA G. GIOACCHINO BELLI, 36 presso DINO DEI ROSSI<br />
e nei confronti di<br />
<b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA</b> non costituitasi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione III 14258/2007, resa tra le parti, concernente EROGAZIONE INDENN. DI CUI ALL&#8217;ART. 31 DPR 761/79 PER ATTIV. ASSIST. EXTRAMOENIA.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia delle sentenze appellate, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA<br />GUELI NICOLO&#8217;<br />Udito il relatore Cons. Manfredo Atzeni e uditi altresì, per le parti l’avv. Dei Rossi e l’avv. Capparelli;<br />
Ritenuto opportuno riunire, ai fini della sospensione, le sentenze cautelari in epigrafe, che riguardano la stessa sentenza;<br />
ritenuto che il punto di diritto sul quale si basa la controversia per la sua incertezza merita l’approfondimento proprio della delibazione nel merito;<br />
ritenuto che, allo stato, l’interesse delle amministrazioni appellanti, qualificato dal notevole numero di interessati, appare prevalente rispetto a quello dell’appellato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorsi numeri: 1989/2008 e 2734 del 2008) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1936/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1936</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2007 n.1959</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-27-11-2007-n-1959/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-27-11-2007-n-1959/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-27-11-2007-n-1959/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2007 n.1959</a></p>
<p>sul divieto di peggioramento della retribuzione Lavoro – Stipendi, assegni ed indennità – Divieto di peggioramento della retribuzione – Principio generale dell’ordinamento – Esclusione È da escludersi che il divieto di peggioramento della retribuzione costituisca un principio generale dell’ordinamento, che gode, per di più, di tutela costituzionale. Invero, la stessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-27-11-2007-n-1959/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2007 n.1959</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-27-11-2007-n-1959/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/11/2007 n.1959</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul divieto di peggioramento della retribuzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro – Stipendi, assegni ed indennità – Divieto di peggioramento della retribuzione – Principio generale dell’ordinamento – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È da escludersi che il divieto di peggioramento della retribuzione costituisca un principio generale dell’ordinamento, che gode, per di più, di tutela costituzionale. Invero, la stessa Corte Costituzionale, nel decidere talune questioni relative alla decurtazione delle retribuzioni di alcuni dipendenti di un ente soppresso, transitati poi nei ruoli della burocrazia statale, ha negato che il principio invocato costituisca un vincolo assoluto per il legislatore: questi, pertanto, può apprezzare le diverse situazioni in fatto, modulando i trattamenti e le progressioni in relazione a diversi parametri, il cui sindacato può essere condotto solo sul profilo della ragionevolezza (contra Tar Liguria, 11.05.1996, n. 779).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1288 del 1993, proposto dal </p>
<p>dottor <b>Roberto Mollo</b>, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriella Glendi, presso la quale ha eletto domicilio a Genova in via B. Bosco 31/9; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>USL 3 Genovese</b>, in persona dell’amministratore straordinario rappresentante in carica, ora azienda ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie convenzionate, in persona del direttore generale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Cocchi, presso di lui domiciliata a Genova in via Macaggi 23-5; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>REIEZIONE ISTANZA DI ADEGUAMENTO RETRIBUZIONE.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Usl N. 13;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22/11/2007 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il dottor Roberto Mollo riferisce di essere dipendente dell’USL 3 genovese con la qualifica settima funzionale di collaboratore amministrativo, e chiede all’ente datore la ricongiunzione della carriera con l’attività svolta dal 1.1.1978 al 1.9.1988 in qualità di collaboratore di cancelleria del ministero di grazia e giustizia. L’amministrazione si è pronunciata negativamente al riguardo con un provvedimento, che è stato impugnato in altro giudizio, e su ulteriore istanza dell’interessato ha adottato l’atto 22.4.1993, n. 4115 con cui ha denegato la possibilità di dar corso alla richiesta ricongiunzione economica dei periodi lavorativi. Avvero tale determinazione è stato notificato l’atto 22.6.1993, depositato il 16.7.1993, con cui si denunciano: <br />
illegittimità derivata<br />
violazione e falsa applicazione dell’art. 54 comma 13 del dpr 25.6.1983, n. 348, dell’art. 53 del dpr 26.11.1990, n. 384, degli artt. 200 e 202 del dpr 10.1.1957, n. 3, violazione del principio generale di conservazione del trattamento retributivo più favorevole, difetto di motivazione, illegittimità costituzionale delle norme denunciate per contrasto con gli artt. 3 e 97 cost.<br />
E’ chiesto l’accertamento del diritto dell’interessato all’adeguamento della retribuzione. <br />
L’amministrazione sanitaria si è costituita in giudizio con atto depositato il 25.9.1993, con cui ha chiesto la reiezione della domanda. <br />
Le parti hanno depositato memorie in data 11.5.1995, e l’azienda ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie convenzionate ha depositato un’ulteriore memoria il 10.11.2007. </p>
<p>Il contenzioso riguarda il diniego che la p.a. ha opposto all’interessato, relativamente all’istanza proposta per la ricongiunzione della carriera lavorativa, ai fini della retribuzione ed a quello dell’anzianità.<br />
Va premesso al riguardo che il ricorrente asserisce di aver prestato servizio dal 1978 al 1988 nei ruoli del personale amministrativo del ministero di grazia e giustizia, e risultò poi vincitore di un concorso bandito dall’amministrazione resistente per un posto di collaboratore amministrativo con la settima qualifica funzionale dell’impiego del comparto sanitario. Su tali presupposti l’interessato chiede il riconoscimento dell’anzianità maturata nei ruoli dell’amministrazione statale, così da poter assommare il tempo trascorso in quella posizione ai fini dell’anzianità e per la quantificazione del trattamento economico. <br />
Avverso il diniego opposto dall’amministrazione sono stati proposti i motivi che vanno partitamente esaminati. <br />
Con la seconda censura l’interessato lamenta la violazione delle norme denunciate, che costituirebbero un principio generale che vieterebbe la c.d. reformatio in pejus della situazione economica di un dipendente pubblico: l’applicazione di tale previsione avrebbe dovuto apportare quanto meno all’interessato il mantenimento del livello retributivo conseguito al termine dell’attività lavorativa presso il ministero della giustizia, mentre il mutamento del rapporto comportò per il dipendente la diminuzione del trattamento stipendiale. <br />
Il collegio deve condividere al riguardo la difesa spiegata dall’amministrazione resistente, nella parte in cui esclude che il divieto di peggioramento della retribuzione costituisca un principio generale dell’ordinamento, che gode per di più della tutela costituzionale. La corte costituzionale (ad esempio sentenza 19.6.1998, n. 219) ha deciso talune questioni relative alla decurtazione delle retribuzioni che erano derivate ai dipendenti di un ente soppresso, e che erano transitati nei ruoli della burocrazia statale, ed ha negato che il principio invocato costituisca un vincolo assoluto per il legislatore: questi può pertanto apprezzare le diverse situazioni in fatto, e modulare i trattamenti e le loro progressioni in relazioni a diversi parametri, il cui sindacato può essere condotto solo sul profilo della ragionevolezza (in contrario, sul punto, tar Liguria, 11.5.1996, n. 779). <br />
Tale parametro non pare scalfito dalla vicenda in questione, posto che fu l’interessato a decidere autonomamente di mutare l’attività lavorativa, ben conscio delle conseguenze positive e negative cui sarebbe andato incontro. Da ciò deriva l’infondatezza della censura in questione.<br />
Il ricorrente denuncia anche la violazione dell’art. 54 comma 13 del dpr 348 del 1983, che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione sanitaria ad adeguare la sua retribuzione, tenendo conto dell’anzianità maturata nel servizio prestato alle dipendenze del ministero della giustizia.<br />
Il tribunale stima di dover condividere l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel ritenere che la disposizione in questione regoli solo la carriera dei dipendenti che appartenevano ai cosiddetti servizi confluiti nel s.s.n. dopo la riforma del 1992 (tar Lombardia, Milano, 7.10.2003, n. 4515; tar Liguria, 14.1.2003, n. 32), per cui esso non può venire in considerazione nel caso di specie. <br />
Lamenta ancora l’interessato la violazione dell’art. 53 del dpr 28.11.1990, n. 384, che ha previsto il mantenimento del cosiddetto maturato economico a favore di quei dipendenti che provenivano dal comparto sanitario, cosa che non può dirsi per l’interessato. Anche questo motivo va pertanto disatteso, aderendo con ciò alla giurisprudenza in materia (ad esempio, tar Lombardia, Milano, 6.4.1998, n. 701).<br />
Il ricorrente rileva poi che l’atto impugnato sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 200 e 202 del dpr 10.1.1957, n. 3, che garantiscono appunto la conservazione della retribuzione per tutti i dipendenti statali che mutano attività. Tuttavia anche in questo caso la giurisprudenza (cons. Stato, VI, 17.2.2004, n. 646) ha ritenuto che le norme denunciate siano applicabili ai soli dipendenti statali che transitano dall’uno all’altro comparto burocratico, mentre l’interessato è fuoriuscito dall’impiego statale, per divenire dipendente di un diverso ente –ora azienda-, rendendo con ciò inapplicabili le disposizioni denunciate. <br />
In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento, mentre le spese possono essere compensate, dati la natura delle parti ed il tempo trascorso dall’introduzione del contenzioso. </p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Respinge il ricorso e compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore<br />
Luca Morbelli, Primo Referendario</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/11/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/11/2007 n.5791</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-11-2007-n-5791/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-11-2007-n-5791/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-11-2007-n-5791/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/11/2007 n.5791</a></p>
<p>Va sospesa, mancando i presupposti di periculum in mora, la sentenza che riconosce a dipendenti della Polizia di Stato la liquidazione di indennità di istituto per servizio di scorta in ambiente “esterno” (DPR 147/1990). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-11-2007-n-5791/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/11/2007 n.5791</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-11-2007-n-5791/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/11/2007 n.5791</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, mancando i presupposti di periculum in mora, la sentenza che riconosce a dipendenti della Polizia di Stato la liquidazione di indennità di istituto per servizio di scorta in ambiente “esterno” (DPR 147/1990). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 5791/07<br />
Registro Generale:7971/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Paolo Buonvino Est.<br />Cons. Aldo Scola<br />Cons. Roberto Chieppa<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 06 Novembre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
  <b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>rappresentato e difeso da:   AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12 </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>BOSCO SALVATORE, CALI&#8217; GIOVANNI, CARDILE CARMELO, FRANCO NICOLA, CALCEDONIO MARCELLO, MIELE CARMINE, PROIETTI ROBERTO, SPINA GIOVANNA, MANGIARACINA BRIGIDA, VINCHIATURO ALFIO, CALMUSA GIUSEPPE, DI BELLA ANTONIO, VIRONE ALFONSO, BUGIADA GAETANO, CAMPISCIANO SALVATORE, CASCINO RITA, CONSOLO ROSARIO, LONGI FRANCESCO PAOLO, SPINELLI RAIMONDO, ANTINORO ELIO, LENTINI GIUSEPPE, GISONE GIUSEPPE, FARO FILIPPO, DE MELIO AGATINO, LITRICO ANTONIO, MULINELLO UBALDO, FONTI GIUSEPPE GAETANO, ARENA FRANCESCO, RAVIDA&#8217; MARIO, MANTARRO GAETANO SEBASTIANO, FICHERA MAURIZIO, REITANO GAETANO, LEO ANTONINO, LA MOTTA SALVATORE, LA NAIA GIUSEPPE, TROMBETTA LUCA, MONTEROSSO SALVATORE, CIRNIGLIANO GAETANO MAURIZIO, BUCETI AMILCARE, TRIANNI MARIA ELENA, TERRANA GIUSEPPE, CAMPISI FRANCESCO, COSTANZO ROBERTO, GUARNACCIA NUNZIO, SORRENTINO IGNAZIO, DICEMBRINO DOMENICO </b> non costituitisi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  LAZIO  &#8211; ROMA: Sezione I TER  6113/2007, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE INDENNITA&#8217;   PER  SERVIZI ESTERNI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino; nessuno è comparso per le parti.<br />
Ritenuto che l’appello appare assistito da sufficiente consistenza anche tenuto conto dei recenti precedenti in termini della Sezione (cfr. 11 ottobre 2007, n. 5324; 11 maggio 2007, n. 2294);<br />
che sussiste, comunque, il prescritto “periculum in mora”;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 7971/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 06 Novembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-6-11-2007-n-5791/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/11/2007 n.5791</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4731</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4731/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4731/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4731/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4731</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che condanna una societa’ di trasporti (ex soggetto pubblico) al pagamento, in esecuzione di un giudicato formatosi quando l’ente era pubblico, di TFR a favore di un dipendente. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4731/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4731</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-13-9-2007-n-4731/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/9/2007 n.4731</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che condanna una societa’ di trasporti (ex soggetto pubblico) al pagamento, in esecuzione di un giudicato formatosi quando l’ente era pubblico, di TFR a favore di un dipendente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 4731/07<br />
Registro Generale: 6634/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Luciano Barra Caracciolo<br /> Cons. Domenico Cafini Est.<br />  Cons. Aldo Scola<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 13 Settembre 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI &#8211; AUTOMOBILISTICI S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti ANGELO R. SCHIANO e LUCIO RICCARDI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA DEL BABUINO, 107  presso  ANGELO R. SCHIANO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ANCONA RAFFAELE </b><br />
rappresentato e difeso dall’ Avv.  NICOLA PUTIGNANOcon domicilio  eletto in Roma  VIA V.VENETO, 7 presso DONATO BRUNO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  PUGLIA  &#8211;  BARI: Sezione II 1669/2007, resa tra le parti, concernente LIQUIDAZIONE DEL TFR (ESECUZ. GIUD.TAR).<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:  ANCONA RAFFAELE.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Domenico Cafini  e uditi,  altresì, per le parti l’avv. Schiano e l’avv. Putignano;</p>
<p>Ritenuto che ad un primo sommario esame il ricorso non appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza, alla stregua anche della giurisprudenza resa su questioni analoghe da questa Sezione (cfr: decc. 5.4.2006, n. 1776 e 21.11.2006, n. 6818);  </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6633/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 13 Settembre 2007<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2007 n.1774</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-7-2007-n-1774/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-7-2007-n-1774/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2007 n.1774</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Tulumello T.C. contro Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana ed altri sul rapporto fra doverosità delle prestazioni amministrative e vincolo di spesa nel diritto pubblico dell&#8217;economia Diritto pubblico dell’economia &#8211; Pubblica amministrazione – Erogazione di incentivi alle imprese – Previsione legale non accompagnata dallo stanziamento di fondi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-7-2007-n-1774/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2007 n.1774</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-7-2007-n-1774/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2007 n.1774</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Monteleone, Est. Tulumello<br /> T.C. contro Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana ed altri</span></p>
<hr />
<p>sul rapporto fra doverosità delle prestazioni amministrative e vincolo di spesa nel diritto pubblico dell&#8217;economia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Diritto pubblico dell’economia &#8211; Pubblica amministrazione – Erogazione di incentivi alle imprese – Previsione legale non accompagnata dallo stanziamento di fondi in bilancio &#8211;  Domanda di concessione – Diniego – Legittimità – Lesione dell’affidamento- Insussistenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di incentivi alle imprese che assumano lavoratori a tempo indeterminato, previsti da una norma regionale priva tuttavia della necessaria previsione dei capitoli di bilancio su cui far gravare la spesa, legittimamente l’amministrazione dichiara non ammissibile ad istruttoria la richiesta di incentivo presentata da un’impresa e non assistita da copertura finanziaria, in quanto le prestazioni previste dalla legge in favore di singoli soggetti, non solo nella materia dei servizi pubblici ma in vasti settori del diritto pubblico dell’economia, sono condizionate dai limiti dell’organizzazione della pubblica amministrazione che deve erogare quelle prestazioni, e più in generale dal vincolo di bilancio (potendo vantare l’interessato un interesse legittimo o al più un diritto finanziariamente condizionato), sicché la eventuale lesione di un affidamento qualificato all’ottenimento di tali prestazioni è da imputare al legislatore regionale, e non all’amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
<i>Sezione Seconda</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211; Nicolò Monteleone,              Presidente;<br />
&#8211; Cosimo Di Paola,                  Consigliere;<br />
&#8211; Giovanni Tulumello,             Primo Referendario, estensore;</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. <b>5061/2004</b>, proposto da <br />
<b>Tedesco Claudio</b>, n.q. di titolare della s.a.s. Eurofrutta di Tedesco Claudio &#038; c.,  rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino, Stefano Salerno e Anna D’Arpa, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Oberdan n. 5, presso lo studio dell’avv. Rubino</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Assessorato del lavoro</b>, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione della Regione Siciliana, e l’Agenzia regionale per l’impego e la formazione professionale (Servizio II politiche attive del lavoro – Ufficio incentivi all’occupazione aggiuntiva), in persona dei rispettivi rappresentanti legali <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, sono domiciliati <i>ope legis</i>.</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione<br />
</b>&#8211;	del provvedimento prot. n. 4139 del 20 luglio 2004;<br />	<br />
&#8211;	della Circolare n. 29 del 26 giugno 2003 dell’Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione della Regione Siciliana, limitatamente al § 7, nella parte in cui stabilisce che “rimangono esclusi dalla fruizione dei benefici in questione i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta delle agevolazioni di cui trattasi per assunzioni a t.i. e trasformazioni a t.i. effettuate dal 1° gennaio 2000”.</p>
<p><b>e per la condanna<br />
</b>al risarcimento del danno</p>
<p>Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 2208/2004;<br />
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle parti; <br />
Relatore alla pubblica udienza del 26 giugno 2007, il Primo Referendario Giovanni Tulumello, e uditi l’avv. Valentina Blunda in sostituzione dell’avv. G. Rubino per la parte ricorrente, e l’avv. dello Stato Giuseppina Tutino per le amministrazioni intimate.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.	</b>Con ricorso notificato il 15 novembre 2004, e depositato il successivo 22 novembre, il sig. Claudio Tedesco, in qualità di titolare della s.a.s. Eurofrutta di Tedesco Claudio &#038; c., ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
	Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno derivatogli dalla ritenuta illegittimità provvedimentale come sopra denunciata.<br />	<br />
Il ricorso risulta affidato alle seguenti censure:<br />
1)	“Violazione e falsa applicazione del Titolo I legge regionale n. 30 del 1997; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge regionale n. 9 del 2002; violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)”.<br />	<br />
2)	“Eccesso di potere per difetto di presupposto, difetto di istruttoria, per ingiustizia manifesta, per arbitrio, contraddittorietà manifesta tra atti successivi della P.A.; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per violazione del principio di affidamento-richiesta risarcitoria”.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, le amministrazioni intimate.<br />
 	Con ordinanza n. 2208 del 13 dicembre 2004, la Sezione ha respinto la domanda cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, per difetto del requisito del <i>fumus boni iuris</i>.<br />	<br />
	Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 26 giugno 2007.<br />	<br />
<b>2.	</b>La ditta ricorrente ha presentato una richiesta di autorizzazione allo sgravio contributivo di cui all’art. 5 della l.r. 7 agosto 1997, n. 30, in relazione ad assunzioni di personale effettuate successivamente al 1° gennaio 2000.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato ha disposto l’inammissibilità della richiesta, in assenza delle necessarie risorse finanziarie, avuto riguardo alla situazione finanziaria della Regione come rappresentata nel bilancio pluriennale 2003/2005.<br />
In particolare, ha osservato il suddetto provvedimento come la circolare assessoriale n. 29 del 26 giugno 2003, pure impugnata nel presente giudizio, avesse comunicato la possibilità di esitare le domande di autorizzazione allo sgravio retributivo presentate entro il 31 dicembre 1999: queste, infatti, dapprima sospese, erano state oggetto di rifinanziamento ad opera della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9.<br />
Le domande successive, fra le quali quella presentate dall’odierno ricorrente, essendo prive di copertura finanziaria, non potevano invece essere esitate (e, dunque, ammesse ad istruttoria), in assenza di un’apposita norma di rifinanziamento, e comunque compatibilmente con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.<br />
Il provvedimento in esame stabilisce comunque che, in caso di sopravvenienza di una norma di rifinanziamento che copra anche le domande presentate successivamente al 31 dicembre 1999, queste ultime saranno esaminate “nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione”.<br />
<b>3.	</b> Il ricorso è infondato.<br />	<br />
 Con il primo motivo si lamenta la circostanza che la legge regionale n. 30/1997, che prevede e disciplina gli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato, non stabilisce alcun limite temporale, e che la successiva legge regionale n. 9/2002 non può provvedere retroattivamente sulle domande presentate anteriormente alla sua entrata in vigore.<br />
La questione è mal posta.<br />
La legge regionale n. 30 del 1997, non contiene in effetti alcuna previsione di carattere cronologico o temporale: ma il beneficio dalla stessa previsto non trova copertura finanziaria nel momento in cui l’amministrazione intimata si trova ad esaminare la domanda dell’odierno ricorrente.<br />
   Il problema non è – semplicisticamente – se la norma che attribuisce il diritto allo sgravio abbia, o meno, un ambito temporale di applicazione circoscritto:  il problema è semmai relativo alla natura del diritto che la norme stessa riconosce agli imprenditori che versano nelle condizioni stabilite, che dev’essere ascritto alla categoria che la dottrina individua come diritti finanziariamente condizionati.<br />
E’ ormai da tempo acquisita la consapevolezza che molte delle prestazioni previste dalla legge in favore di singoli soggetti, non solo nella materia dei servizi pubblici ma in vasti settori del diritto pubblico dell’economia, sono condizionate dai limiti dell’organizzazione della pubblica amministrazione che deve erogare quelle prestazioni, tanto che non mancano orientamenti tendenti a qualificare tali diritti, di fronte al potere organizzatorio della pubblica amministrazione, come veri e propri interessi legittimi.<br />
Comune è però la convinzione per cui, in tali casi, il diritto soggettivo, quand’anche configurabile come tale è, comunque, finanziariamente condizionato: sicché il suo pieno soddisfacimento è subordinato alla sussistenza della provvista finanziaria.<br />
Nella materia sanitaria, nella quale con maggior frequenza si è posto il riferito problema, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione n. 8 del 2006, ha affermato che “La determinazione da parte dell’Amministrazione del tetto di spesa e la suddivisione di essa tra le attività assistenziali,costituisce esercizio del potere di programmazione sanitaria, a fronte del quale la situazione del privato è di interesse legittimo.”  <br />
Nella stessa materia la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2005, ha affermato che anche le norme di principio della legislazione statale sono “dirette a garantire ad ogni persona il diritto alla salute come «un diritto costituzionale condizionato dall&#8217;attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell&#8217;interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti», tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento (sentenze nn. 304 del 1994, 247 del 1992).”<br />
Se ciò vale per il diritto alla salute, vale, negli stessi termini, per il diritto dell’imprenditore ad ottenere i benefici economici previsti dalla legge n. 30 del 1997: quest’ultima non prevede limiti temporali, ma la sua effettiva attuazione suppone l’esistenza di una provvista che va ricercata nel bilancio regionale riferito al momento in cui si assume la decisione sulla singola domanda..<br />
Il limite della copertura finanziaria è infatti un limite strutturale dell’attività amministrativa, come la moderna dottrina ha posto in evidenza.<br />
Inoltre, nel caso in esame, la dissociazione fra compiti amministrativi (nella specie, di incentivo allo sviluppo del mercato del lavoro e di lotta alla disoccupazione), e provvista finanziaria, non è imputabile all’amministrazione, in quanto, a differenza della materia sanitaria (cui specificamente si riferisce la giurisprudenza richiamata), non è il potere di organizzazione dell’amministrazione ad orientare i flussi finanziari destinati all’attività considerata, bensì un insuperabile fattore di rigidità, dato dalla mancata copertura finanziaria ad opera del legislatore regionale delle funzioni e dei compiti di incentivo attribuiti all’amministrazione.<br />
  <b>4.	</b>Altrettanto mal posta è la questione della pretesa retroattività delle legge regionale n. 9 del 2002.<br />	<br />
In realtà tale legge ha disposto l’autorizzazione alla spesa delle sole domande relative ad assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 1999, in considerazione della evidente priorità cronologica e della compatibilità finanziaria con le risorse disponibili.<br />
Essa non ha inciso negativamente sulle posizioni soggettive, come quella dell’odierno ricorrente, di chi aveva effettuato le assunzioni a partire dal 1° gennaio 2000: per il semplice fatto che tali assunzioni erano prive di copertura finanziaria già prima della legge regionale 9/2002 (che, dunque, non ha modificato <i>in peius</i> la condizione delle parti dei procedimenti già in essere, dal momento che non la ha proprio modificata).<br />
<b>5.	</b>Con il secondo motivo si lamenta la lesione l’affidamento ingenerato nel ricorrente, anche a seguito della precedente valutazione di astratta ammissibilità della domanda, dalla complessiva condotta dell’amministrazione intimata, e se ne invocano le statuizioni conseguenti anche sul piano risarcitorio.<br />	<br />
Anche questa censura è infondata.<br />
In primo luogo, mette conto rilevare che l’affidamento tutelabile è il legittimo affidamento: laddove, per quanto in precedenza argomentato, la pretesa dell’odierno ricorrente non è dalla legge regionale n. 30 del 1997 protetta in maniera piena, ma solo nei limiti della misura delle risorse disponibili, sicché una situazione di affidamento legittimamente rilevante si sarebbe potuta vantare solo a seguito e in presenza di una norma di autorizzazione alla spesa relativa anche alle domande successive al 1° gennaio 2000.<br />
In secondo luogo, la lesione dell’affidamento che la difesa della parte ricorrente prospetta è, più correttamente, da riferire semmai all’affidamento ingenerato dal legislatore regionale, e non dall’amministrazione, che si è limitata a prendere atto della carenza di risorse, pur a fronte della norma che astrattamente riconosce il beneficio, e a provvedere di conseguenza, in assenza di fondi nel bilancio regionale, e di una norma di rifinanziamento da parte dello stesso legislatore.<br />
La precedente valutazione amministrativa di ammissibilità all’istruttoria è riferita, all’evidenza, ai profili tecnico-amministrativi della domanda, e non anche a quelli finanziari, che hanno invece costituito la ragione della statuizione di inammissibilità contenuta nel provvedimento impugnato.<br />
L’erroneità della prospettazione della parte ricorrente emerge nel punto centrale dell’argomentazione della stessa: “Pertanto, avendo l’odierno ricorrente, come già precisato in punto di fatto, presentato l’istanza ex art. 5 L.R. 30/97 in data 22.02.2000, ed essendo venuto a conoscenza che la stessa era stata ritenuta ammissibile all’istruttoria, essendo decorsi più i quattro anni aveva legittimamente confidato nel favorevole espletamento della prevista attività istruttoria da parte dell’Amministrazione odierna resistente, sussistendo tutti i presupposti di legge per l’accoglimento dell’istanza avanzata”.<br />
Siffatta prospettazione trascura di considerare che la sussistenza di “tutti i presupposti di legge” implica, in materia di diritti finanziariamente condizionati, anche che il legislatore regionale ponga l’amministrazione in condizione di poter contare su risorse utilizzabili nello specifico campo d’intervento considerato: in questo senso l’A.P. del Consiglio di Stato, nella citata decisione n. 8 del 2006, nel rigettare la censura di illegittimità per tardività dei provvedimenti impugnati, ha affermato che nella valutazione (e, prima ancora, nella affermazione della sussistenza) del ritardo dev’essere considerata l’impossibilità della emanazione di un provvedimento implicante una funzione di spesa prima dell’assegnazione e della disponibilità delle relative somme (“Basti al riguardo considerare che l’assegnazione della quota  di bilancio di parte corrente, da parte della Regione, è intervenuta il 30 aprile 2001: che, prima di ciò, gli atti relativi al tetto di spesa non potevano essere adottati”).<br />
Di fronte a questa basilare considerazione delle dinamiche del circuito dell’indirizzo politico-amministrativo nel governo dell’economia, è pertanto priva di fondamento l’affermazione, contenuta nel ricorso, di una supposta “condotta colposamente omissiva ed inerte delle Amministrazioni resistenti”.  <br />
<b>6.	</b>Il ricorso è pertanto infondato, e come tale dev’essere respinto, anche in relazione alla domanda risarcitoria, risultando assorbente l’infondatezza dell’illegittimità provvedimentale denunciata, rispetto alla valutazione della mancata allegazione di tutti gli elementi della fattispecie d’illecito.<br />	<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi, avuto riguardo alla natura della controversia, per compensare fra le parti le spese del giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><i>	Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe indicato.&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />	<br />
	Spese compensate.&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</i></p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 26 giugno 2007.</p>
<p>
Depositato in Segreteria il 9.7.2007</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-9-7-2007-n-1774/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2007 n.1774</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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