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	<title>Lavoro-Registri ed albi professionali Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Lavoro-Registri ed albi professionali Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Revisori contabili e calcolo del tirocinio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/revisori-contabili-e-calcolo-del-tirocinio/">Revisori contabili e calcolo del tirocinio</a></p>
<p>Con l’ordinanza n. 3072/00, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento espresso dal TAR Bologna (ord. 16 marzo 2000 n. 233, pubblicata in questa rivista con nota di F. Marconi, Il giudice cautelare interviene sulla durata del tirocinio professionale) ed ha riconosciuto agli aspiranti revisori contabili la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/revisori-contabili-e-calcolo-del-tirocinio/">Revisori contabili e calcolo del tirocinio</a></p>
<p>Con l’ordinanza n. 3072/00, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento espresso dal TAR Bologna (ord. 16 marzo 2000 n. 233, pubblicata in questa rivista con nota di F. Marconi, Il giudice cautelare interviene sulla durata del tirocinio professionale) ed ha riconosciuto agli aspiranti revisori contabili la valutabilita’ di periodi di tirocinio. In particolare, si tratta del periodo corrente tra l’emanazione del regolamento (16.4.1998) e la materiale predisposizione del registro (16.10.1998), nonche’ del periodo anteriore alla pronuncia della commissione prevista per l’accesso al registro. E’ accaduto infatti che nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento della professione di revisore contabile (ex revisore ufficiale dei conti), il tirocinio triennale e’ ora affidato – burocraticamente – all’albo dei tirocinanti.</p>
<p>Tale albo e’ stato istituito quando – per numerosi laureati in discipline economiche &#8211; il tirocinio gia’ era in corso. Per ovviare a cio’, si e’ prevista la valutabilita’ del periodo precedente l’istituzione del registro dei tirocinanti.</p>
<p>Su tale valutabilita’ non v’e’ contestazione.</p>
<p>Tuttavia, dopo l’istituzione del registro dei tirocinanti, un decreto ministeriale ha fisicamente creato tale registro. Cio’ ha generato un intervallo tra la previsione e l’attivazione del registro dei tirocinanti.</p>
<p>Il TAR Bologna, in prima battuta, ha preso atto di tale intervallo, sottolineando l’obbligo di valutare non solo il periodo antecedente all’istituzione del registro, ma anche il periodo successivo all’istituzione, fino alla concreta attivazione del registro medesimo.</p>
<p>Questa prima affermazione del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, risponde a principi di logica e di affidamento. E’ inoltre coerente alle norme istitutive del registro.</p>
<p>Esiste poi un secondo periodo non riconosciuto dall’amministrazione, intercorrente tra l’attivazione del registro e la domanda di iscrizione al registro medesimo. E’ successo infatti che i tirocinanti, non essendo stati informati dell’attivazione del registro, hanno chiesto di esservi iscritti solo a distanza di qualche mese.</p>
<p>In concreto, la vicenda e’ scandita dai seguenti passaggi cronologici: a) inizio del tirocinio; b) istituzione del registro per legge; c) materiale attivazione del registro; d) richiesta di iscrizione dei tirocinanti.</p>
<p>Il TAR ha ritenuto valutabile il periodo da a) a d), forte del fatto che la legge sicuramente riconosce il periodo tra a) e b), logicamente riconosce il periodo tra a) e c); pertanto, con la stessa logica puo’ ritenersi valido il periodo tra a) e d).</p>
<p>Nelle more dell’iscrizione al registro dei praticanti, gli aspiranti revisori non sono infatti ne’ liberi di organizzare ad libitum la loro pratica, ne’ privi di controlli: al contrario, essi sono posti sotto la sorveglianza di un revisore anziano, che ne risponde, ne certifica l’attivita’ e, quindi, garantisce la qualita’ del tirocinio come avveniva prima dell’istituzione del registro dei tirocinanti.</p>
<p>Dinanzi all’obiezione dell’Avvocatura erariale, secondo la quale un aspirante revisore potrebbe maliziosamente chiedere la valutazione di un intero triennio di pratica professionale, iscrivendosi nel registro solo poco tempo prima del maturare del predetto triennio, si puo’ replicare che la responsabilita’ del revisore contabile dominus e’ garanzia sufficiente per riconoscere l’attività del tirocinante stesso.</p>
<p>Oltretutto, l’amministrazione non ha reso noto ai tirocinanti ne’ l’attivazione del registro, ne’ la entrata in vigore del nuovo meccanismo di iscrizione. Meccanismo che, si ripete, sotto l’aspetto dei controlli sulla qualita’ del tirocinio nulla aggiunge all’attivita’ dei revisori, cui i tirocinanti (peraltro, anch’essi dottori in economia e commercio) sono affidati.</p>
<p>In tale situazione, la sospensiva ottenuta dagli aspiranti revisori e’ condivisibile, perché senza sostituirsi all’amministrazione ammettendo all’esame (ormai prossimo), si limita a chiarire al Ministero come si calcola il tirocinio.</p>
<p>Spetta ora all’amministrazione, nella fisiologica attivita’ esecutiva del provvedimento cautelare, ricalcolare le anzianita’ di tirocinio e – se del caso – motivare in modo specifico le singole decorrenze, adeguandosi al principio di diritto individuato dal TAR ed al quale il Consiglio di Stato ha dato conferma.</p>
<p>Sul danno degli aspiranti revisori, laureati in discipline economiche e privati di un consistente periodo di tirocinio gia’ svolto, c’e&#8217; da sottolineare che la cadenza annuale dell’esame di ammissione all’albo aggrava le conseguenze dell’errato calcolo effettuato dal Ministero.</p>
<p>Infatti, anche la privazione di qualche mese di pratica puo’ comportare la perdita di una tornata annuale di ammissione.</p>
<p>Il ricorso non era dunque finalizzato ad evitare l’esame, bensi’ alla valutazione del tirocinio secundum legem. Si noti poi che il meccanismo di ammissione con riserva a procedure d’esame e’ ampiamente collaudato nella realtà scolastica (es., ammissioni con riserva alla maturita’) e di recente nel meccanismo di selezione ai concorsi in magistratura. La sospensiva non elimina ne’ la selezione ne’ l’esame: consente unicamente l’accesso all’esame stesso nei tempi (triennio di pratica) maturati dai soggetti appellati.</p>
<p>Non a caso, infine, e’ intervenuto ad adiuvandum il coordinamento degli ordini professionali dei commercialisti dell’Emilia Romagna, appunto perche’ e’ interesse della categoria formare revisori preparati e consentire l’utilizzo di validi professionisti in un settore – quale quello della revisione – che coinvolge fasce sempre piu’ ampie di attivia’ imprenditoriali e pubbliche.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Sulla partecipazione di professionisti a commissioni tributarie</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-partecipazione-di-professionisti-a-commissioni-tributarie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-partecipazione-di-professionisti-a-commissioni-tributarie/">Sulla partecipazione di professionisti a commissioni tributarie</a></p>
<p>1) la presenza di un parente che sia iscritto ad un albo tenuto in una sede ricompresa nella circoscrizione giurisdizionale della commissione tributaria regionale, ma in luogo diverso dalla sede della commissione medesima, esorbita dal contenuto precettivo dell&#8217;art. 8 d.lg n. 545 del 1992: non vi e’ quindi incompatibilita’ in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-partecipazione-di-professionisti-a-commissioni-tributarie/">Sulla partecipazione di professionisti a commissioni tributarie</a></p>
<p>1) la presenza di un parente che sia iscritto ad un albo tenuto in una sede ricompresa nella circoscrizione giurisdizionale della commissione tributaria regionale, ma in luogo diverso dalla sede della commissione medesima, esorbita dal contenuto precettivo dell&#8217;art. 8 d.lg n. 545 del 1992: non vi e’ quindi incompatibilita’ in quanto, per quanto riguarda i casi di incompatibilità &#8220;formale&#8221;, vale a dire derivante dalla mera iscrizione del parente del componente della commissione ad un albo che abilita all&#8217;esercizio della consulenza tributaria, la norma non consente l&#8217;interpretazione estensiva (T.A.R. Piemonte, sez. I, 9 aprile 2003, n. 529). </p>
<p>2) Il deposito delle scritture contabili, eseguito senza il carattere dell&#8217;occasionalità, rientra a pieno titolo nella nozione di esercizio &#8220;in qualsiasi forma&#8221; della consulenza tributaria ovvero dell&#8217;assistenza o rappresentanza del contribuente nei rapporti con l&#8217;amministrazione finanziaria che l&#8217;art. 31 comma 2 l. 27 dicembre 1997 n. 449 dichiara incompatibile con le funzioni di giudice tributario: T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 25 febbraio 2003, n. 372; tuttavia, la tenuta di scritture contabili negli anni 1994, 1995, 1996 e 1997, antecedenti alla data dell&#8217;1 ottobre 2001 o addirittura alla nomina quale componente della commissione tributaria regionale, non puo’ generare causa d&#8217;incompatibilità di cui all&#8217;art. 8 comma 1 lett. i), d.lg. n. 545 del 1992: T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 18 novembre 2002, n. 4973. </p>
<p>3) L&#8217;art. 46 d.P.R. n. 645 del 1994 definisce la consulenza, fra l&#8217;altro, come attività prestata &#8220;in sede di scelta dei comportamenti (&#8230;) più opportuni in relazione alla imposizione fiscale&#8221; , sicche’ ne fa parte anche quella che si esplica mediante elaborazione di scritture e dati contabili, insita nel fatto stesso di essere depositari di scritture contabili, con la conseguenza di determinare l&#8217;incompatibilità di chi la svolge con la funzione di giudice tributario: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 25 febbraio 2003, n. 68. In particolare, sugli studi associati, si segnala l’orientamento secondo il quale l&#8217;interesse pubblico tutelato dalla disposizione sull&#8217;incompatibilità e’ polarizzato non soltanto sulla sostanza sebbene anche sulla doverosa apparenza d&#8217;imparzialità richiesta a qualsiasi giudice e a quello tributario in specie, sicche’ la contitolarità dello studio che svolge la consulenza fiscale lascia comunque apprezzare e supporre, in capo alla clientela dello studio, una qualche forma di cointeressenza e di riferibilità dell&#8217;attività consulenziale al professionista investito dell&#8217;incarico di giudice tributario, quando non costituisca, in certa misura, incentivo a rivolgersi proprio a quello studio professionale associato nella aspettativa (non importa se infondata e meramente congetturale) di potenziali benefici connessi alla presenza nello studio di quel professionista (nella fattispecie, il tribunale ha ritenuto legittima la decadenza di un professionista appartenente ad uno studio associato di consulenza tributaria anche se svolta, la relativa attività, da altro professionista associato): T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 18 novembre 2002, n. 4973. E’ stato anceh ritenuto incompatibile ex art. 8 lett. i) ed m), d.lg. 31 dicembre 1992 n. 545 il consulente del lavoro che curi adempimenti di natura fiscale (tra i quali la redazione di CUD e di modelli 770) e svolga la sua attività professionale presso uno Studio associato, insieme al fratello dottore commercialista che svolge, tra l&#8217;altro, abituale attività di assistenza presso una Commissione tributaria ed è abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, poiché dall&#8217;associazione nello Studio scaturiscono rapporti di debito/credito che recano pregiudizio all&#8217;immagine di terzietà e di indipendenza del giudice tributario: T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 15 ottobre 2002, n. 3959. Con la stessa logica si esprime l’orientamento secondo il quale la partecipazione di un professionista-giudice tributario ad una associazione professionale all&#8217;interno della quale un altro associato svolga direttamente attività di consulenza tributaria comporta l&#8217;imputabilità, in capo al giudice tributario, della consulenza fiscale esercitata dallo studio, ancorché le prestazioni siano state rese da professionisti associati diversi dal giudice: T.A.R. Veneto, sez. I, 14 maggio 2002, n. 1994; T.A.R. Toscana, sez. I, 17 dicembre 2001, n. 1965. Questi orientamenti trovano un’ eco nell’orientamento della Corte di Giustizia UE in tema di collegamento tra professioni, dove si sottolinea che tra professionisti associati vi puo’ essere osmosi di notizie (confermando quindi la ratio dell’incompatibilita’) Corte giustizia CE, 19 febbraio 2002, n. 309 Wouters e altro c. Algemene Raad von Nederlanse Orde von Advocaten Giur. comm. 2003, II, 6 nota SCASSELLATI SFORZOLINI, in tema di collaborazione integrata tra gli avvocati e i revisori dei conti.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZ. III, <a href="/ga/id/2003/11/3239/g">Sentenza 16 ottobre 2003, n. 4802</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Dipendenti pubblici ed iscrizioni agli albi professionali</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/dipendenti-pubblici-ed-iscrizioni-agli-albi-professionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dipendenti-pubblici-ed-iscrizioni-agli-albi-professionali/">Dipendenti pubblici ed iscrizioni agli albi professionali</a></p>
<p>Il principio forgiato dalla Cassazione penale salva gli infermieri degli ospedali della Valtellina ma contrasta con novita&#8217; presenti da tempo nell&#8217;ordinamento. Una prima lettura critica della sentenza e&#8217; svolta da Umberto Fantigrossi (Sole 24 ore, 25 luglio 2003: Infermieri ASL, non serve l&#8217;Albo), che richiama la legge 42/1999 su quella</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dipendenti-pubblici-ed-iscrizioni-agli-albi-professionali/">Dipendenti pubblici ed iscrizioni agli albi professionali</a></p>
<p>Il principio forgiato dalla Cassazione penale salva gli infermieri degli ospedali della Valtellina ma contrasta con novita&#8217; presenti da tempo nell&#8217;ordinamento. Una prima lettura critica della sentenza e&#8217; svolta da Umberto Fantigrossi (Sole 24 ore, 25 luglio 2003: Infermieri ASL, non serve l&#8217;Albo), che richiama la legge 42/1999 su quella professione facendo carico alla Cassazione di una visione riduttiva del ruolo degli infermieri nella sanita&#8217;. Visione riduttiva specie se comparata al ruolo dei medici, cui anche si riferisce il D.lgs. C.p.s. 13 settembre 1946 n. 233 circa la possibilita&#8217; di iscrizione di pubblici dipendenti ad albi. Al di la&#8217; del caso deciso e dello sforzo compiuto dalla Cassazione penale (anche per superare il precedente &#8211; non citato &#8211; di Cass. Penale Sez. III, 6 luglio 1983 Domenicali, Riv. Pen. 1984, 300), emerge l&#8217;inadeguatezza delle norme del 1946 e l&#8217;opportunita&#8217; di una rapida entrata in vigore del disegno di legge Vietti sulla riforma del diritto delle professioni intellettuali. Le ventisette categorie professionali che ivi saranno disciplinate, risentono della svolta avvenuta nel 1996, allorche&#8217;, con la legge finanziaria 662 (art. 1 comma 56), si e&#8217; sottolineato che i pubblici dipendenti non hanno piu&#8217; il dovere di esclusivita&#8217;. Essi possono infatti iscriversi ad albi se sono in servizio part time, pur continuando a dover essere fedeli al datore di lavoro pubblico. Di qui la necessaria revisione dell&#8217;attuale obbligo (art. 348 codice penale) di iscriversi ad un Albo se si vuole effettuare un &#8220;atto riservato&#8221; a professioni di interesse generale. Queste innovazioni, favorevoli all&#8217;iscrizione ad albi, vanno coniugate con l&#8217;ampliarsi degli &#8220;atti riservati&#8221;: si pensi a Cass. Pen. Sez. VI, 8 gennaio 2003 n. 1151, Notari Stefano (Giorn. Dir. Amm., 2003, 703), in tema di adempimenti contabili, in quel caso peraltro effettuati da un sedicente ragioniere che professionista non era ma che aveva incamerato ingenti somme per denuncie fiscali da parte dei propri clienti. Le principali ipotesi che riguardano dipendenti pubblici che compiono atti professionali riservati, nell&#8217;interesse del soggetto pubblico (ospedale, Comune, ente pubblico ecc.) sono disomogenee, in quanto, a seconda dei vari ordinamenti e delle singole professioni, tali dipendenti sono a volte obbligati ad iscriversi ad un Albo (o ad una sezione &#8220;pubblica&#8221; di tale Albo). Per alcune professioni (ad esempio per i geometri), non e&#8217; nemmeno prevista una sezione pubblica dell&#8217;Albo, sicche&#8217; sorge anche un problema fisico di iscrivibilita&#8217;.</p>
<p>La piu&#8217; attuale ipotesi riguarda il dipendente che, lavorando part time, svolge una seconda attivita&#8217; di tipo professionale, indipendente da quella retribuita dalla pubblica amministrazione. Fino alla legge finanziaria del 1996 il dipendente che aveva tempo disponibile e forniva garanzie di non interferenza con il rapporto di lavoro poteva svolgere libera professione in casi particolari o previa specifica autorizzazione, come nel caso frequente degli insegnanti. Per il futuro, il disegno di legge Vietti prevede una generalizzata iscrizione (art. 7) agli albi professionali, uniformando i professionisti dipendenti a tempo pieno rispetto ai colleghi dipendenti a tempo definito. In tal senso le basi sono state poste dalla Corte costituzionale (sentenza 189/2001), la quale ritiene che il vigente sistema di limiti, cautele divieti e garanzie del pubblico impiego sia sufficiente ad evitare che il pubblico dipendente sia uno scorretto libero professionista. Com&#8217;e&#8217; noto, l&#8217;orientamento del giudice delle leggi del 2001 e&#8217; scaturito dalla contrapposizione del Consiglio nazionale forense alle richieste di iscrizione dei nuovi avvocati pubblici dipendenti a tempo definito, ed e&#8217; stato vissuto come una sconfitta della libera professione, minacciata da avvocati a tempo definito. Al contrario, e&#8217; utile sottolineare che la Corte costituzionale e&#8217; giunta a conclusioni favorevoli all&#8217;iscrizione ad Albi, sulla base della constatazione che tutti i liberi professionisti, pubblici e privati, sono collocati nel &#8220;mercato del lavoro, che e&#8217; naturalmente concorrenziale&#8221;. E se, come si legge nel Sole 24 ore di domenica 27 luglio, in Gran Bretagna e&#8217; imminente una liberalizzazione della professione legale, con forti perdite di aree monopolistiche (ad esempio, nella consulenza su testamenti, fino ad oggi oltre Manica riservata a legali iscritti agli albi), si ha un quadro vasto e dinamico, nel quale si stempera l&#8217;osservazione della Cassazione penale che, per assolvere gli infermieri di Sondrio, esclude in generale i dipendenti pubblici dalla soggezione alla disciplina degli ordini professionali. L&#8217;utilita&#8217; e la presenza degli ordini professionali emerge in relazione alla massiccia presenza di professionisti nella pubblica amministrazione: qui gli Ordini professionali possono svolgere attivita&#8217; di controllo sull&#8217;aggiornamento, verificare gli aspetti deontologici della professione, coadiuvare nel saggiare qualita&#8217; e preparazione del personale professionale pubblico. Si pensi alla difficile adozione di provvedimenti disciplinari da parte di un ente pubblico nel campo dell&#8217;etica delle professioni; si pensi al sindacato sulla scorrettezza di un avvocato o di un veterinario pubblici dipendenti, sindacato che metterebbe in difficolta&#8217; qualsiasi usuale commissione di disciplina. Di qui l&#8217;opportunita&#8217; di una presenza di parametri di deontologia e di collegi professionali giudicanti anche nei rapporti con pubblici dipendenti. In aggiunta quindi ai compiti studio e ricerca, formazione ed aggiornamento professionale, determinazione di standard qualitativi, propri degli ordini professionali, va anche eliminata la suddivisione tra professionalita&#8217; di coloro che lavorano nella pubblica amministrazione (che non avrebbe bisogno dell&#8217;Ordine) e chi opera nel libero mercato delle professioni. E&#8217; vero che esistono spinte sindacali contrapposte agli ordini ed interessi a gestire nuovi settori quali la previdenza integrativa dei pubblici dipendenti, ma questi inconvenienti non possono impedire l&#8217;evolversi di un sistema che la Cassazione penale vorrebbe fermare agli anni 70. Giudicando di casi verificatisi decenni fa, il Consiglio di Stato sottolinea che per le funzioni infermieristiche è necessario uno specifico titolo di abilitazione e non l&#8217;iscrizione all&#8217;albo (sez.IV, 13 novembre 1992, n. 955), sottraendo al controllo degli ordini la posizione dei pubblici dipendenti che, svolgendo una prestazione di lavoro subordinato presso una p.a., effettuino compiti il cui contenuto corrispondente a quello di una libera professione. La motivazione, simile a quella che si legge in Cons. Stato, Sez. V, 23.5.1997 n. 527, e&#8217; che i dipendenti sono retribuiti in base a stipendi prefissati e soggiacciono alle regole disciplinari stabilite dalla p.a. datrice di lavoro e non dall&#8217;ordine professionale, desumendo da tale circostanza che l&#8217;Ordine non ha alcuna legittimazione ad impugnare i provvedimenti della p.a. concernenti i titoli d&#8217;idoneità professionale per lo svolgimento delle diverse mansioni. </p>
<p>Quanto meno dalla legge finanziaria 662 del 1996, questi concetti andranno verificati ed aggiornati, trascurando le pur attente argomentazioni della Cassazione penale sugli infermieri valtellinesi.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sezione VI penale &#8211; <a href="/ga/id/2003/7/3142/g">Sentenza 1 aprile 2003 n. 492</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dipendenti-pubblici-ed-iscrizioni-agli-albi-professionali/">Dipendenti pubblici ed iscrizioni agli albi professionali</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2016 n.1608</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-26-8-2016-n-1608/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-26-8-2016-n-1608/</guid>

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<p>Pres. Di benedetto/ est. Mameli Sui limiti delle avvocature pubbliche in relazione allo svolgimento delle prestazioni professionali tramite gli uffici unici di avvocatura ex art. 2 co. 12 L.244/2007 Avvocati – Avvocatura enti locali &#8211; Uffici unici di avvocatura &#8211; Costituzione &#8211; Limiti &#8211; Prestazioni professionali – Ambito oggettivo &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-26-8-2016-n-1608/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2016 n.1608</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-26-8-2016-n-1608/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2016 n.1608</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di benedetto/ est. Mameli</span></p>
<hr />
<p>Sui limiti delle avvocature pubbliche in relazione allo svolgimento delle prestazioni professionali tramite gli uffici unici di avvocatura ex art. 2 co. 12 L.244/2007</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Avvocati – Avvocatura enti locali &#8211; Uffici unici di avvocatura &#8211; Costituzione &#8211; Limiti &#8211; Prestazioni professionali – Ambito oggettivo &#8211; &nbsp;Ente di riferimento – Derogabilità – Non sussiste&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
L&#8217;art. 2 comma 12 della L. 244/2007&nbsp;(che consente l’istituzione di uffici unici di avvocatura attraverso le convenzioni tra enti locali di cui all’art. 30 del D.lgs. 267/2000) non ha ampliato&nbsp;l’ambito oggettivo della deroga al regime dell’incompatibilità della professione di avvocato, consentendo che gli avvocati dell’ufficio legale di un ente possano prestare la loro attività professionale a favore di un ente diverso per la trattazione degli affari legali di quest’ultimo.&nbsp;Infatti la disciplina dell’ordinamento professionale costituisce una legislazione speciale, che come tale non può essere derogata da una normativa generale successiva. Inoltre la disciplina delle deroghe al regime di incompatibilità, per la sua natura, è di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione.&nbsp;L’attuazione del disposto di cui all’art. 2 comma 12 della L. 244/2007 deve quindi avvenire nel pieno rispetto della L. 247/2012, ed in particolare della previsione secondo cui gli avvocati dipendenti da enti pubblici possono svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell’ente presso il quale sono incardinati. Sicchè&nbsp;gli avvocati dipendenti da enti pubblici sono abilitati a svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, non essendo consentito ritenere “propri” dell’ente pubblico datore di lavoro le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettività, restando irrilevanti gli eventuali provvedimenti del primo ente che prevedano la possibilità di utilizzazione del proprio ufficio legale da parte del secondo.&nbsp;Di conseguenza, la portata applicativa dell’art. 2 comma 12 della L. 244/2007, che prevede il modello convenzionale di uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati, deve ritenersi preordinata a realizzare un contenimento della spesa corrente, e volta a disciplinare l’istituzione di uffici unici di avvocatura sotto un profilo organizzativo, fermo restando che gli avvocati provenienti dagli enti convenzionati trattino esclusivamente gli affari legali dell’ente presso il quale prestano la loro opera.&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01608/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02406/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2406 del 2015, proposto dagli avvocati:&nbsp;<br />
Maurizio Piero Zoppolato, Angela Canta, Maurizio Boifava, Luca Griselli, Marco Salina, Joseph Brigandì, Max Diego Benedetti, Francesco De Marini, Barbara Savorelli, Lorella Fumarola, Stefano Bonatti, Fabio Andrea Bifulco, Alessandro Dal Molin, in proprio nonché rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Dante, n. 16;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Busto Arsizio, in persona del Sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniele Lucchetti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Milano, Via Corridoni, n. 39;&nbsp;<br />
Comune di Lonate Pozzolo, in persona del Sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>, non costituito;<br />
Comune di Mozzate, in persona del Sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>, non costituito;<br />
Comune di Busto Garolfo, in persona del Sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>, non costituito;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Comune di Gallarate, in persona del Sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniele Lucchetti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Milano, Via Corridoni, n. 39;&nbsp;<br />
Comune di Cardano al Campo, in persona del Sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>, non costituito;<br />
Avvocatura Comunale Unica del Comune di Busto Arsizio, in persona del dirigente&nbsp;<em>pro tempore,</em>&nbsp;non costituita;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&#8211; delle delibere del Consiglio comunale di Busto Arsizio del16 luglio 2015, nn. 74, 75, 76, successivamente pubblicate sull&#8217;albo pretorio, di approvazione delle convenzioni di adesione all&#8217;avvocatura comunale unica di Busto Arsizio, concluse, rispettivame<br />
&#8211; di ogni atto ad esse presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, comprese le eventuali delibere consiliari, adottate e/o adottande, dei Comuni di Lonate Pozzolo, Mozzate e Busto Garolfo di approvazione delle suddette convenzioni, non<br />
<br />
&nbsp;</p>
<div>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Busto Arsizio e del Comune di Gallarate;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 giugno 2016 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>I ricorrenti, tutti iscritti all&#8217;Ordine degli Avvocati, con l’atto introduttivo del giudizio hanno dichiarato di esercitare la loro professione in Lombardia, prevalentemente nell&#8217;ambito del diritto amministrativo.<br />
Hanno dichiarato altresì di essere venuti a conoscenza che in data 30 settembre 2013 il consiglio comunale di Busto Arsizio ha approvato una &#8220;Convenzione intercomunale costitutiva dell&#8217;Avvocatura Comunale Unica&#8221;, da proporre ai Comuni interessati alla costituzione dell’Avvocatura Unica. Con la stessa delibera il Comune ha disposto di concludere la convenzione con il Comune di Gallarate, &#8220;precisando che per eventuali ulteriori convenzionamenti si procederà con apposito atto deliberativo&#8221;.<br />
Hanno inoltre appreso che, con deliberazione dell&#8217;11 marzo 2015, il Consiglio Comunale di Busto Arsizio ha approvato l’adesione del comune di Cardano al Campo e che con le deliberazioni nn. 74, 75 e 76 del 16 luglio 2015, ha approvato il convenzionamento con i comuni di Lonate Pozzolo, Mozzate e Busto Garolfo.<br />
Avverso i predetti provvedimenti i ricorrenti hanno proposto il ricorso indicato in epigrafe, chiedendo l’annullamento degli atti previa tutela cautelare.<br />
Si sono costituiti in giudizio i Comuni di Busto Arsizio e Gallarate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.<br />
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2015 i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare.<br />
In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno scambiato memorie e repliche insistendo nelle rispettive conclusioni.<br />
All’udienza pubblica del 15 giugno 2016, a fronte delle precisazioni dei ricorrenti, la difesa dei Comuni resistenti ha dichiarato di rinunciare alla domanda formulata ai sensi dell’art. 89 c.p.c.<br />
Indi la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>Con deliberazione n. 78 del 30 settembre 2013 il Consiglio comunale di Busto Arsizio, dopo aver premesso che il Comune stesso ha da tempo istituito l’Avvocatura comunale e che alcuni Comuni viciniori “<em>hanno verbalmente manifestato la volontà di partecipare ad un ufficio unico di Avvocatura comunale, avvalendosi del modello convenzionale previsto all’art. 2 c. 12 L. 244/2007 e disciplinato all’art. 30 D.Lvo. 267/2000</em>”, ha approvato la convenzione intercomunale costitutiva dell’Avvocatura Comunale Unica, da proporre ai Comuni interessati nonché ha contestualmente concluso l’accordo con il Comune di Gallarate.<br />
In particolare la Convenzione prevede che:<br />
&#8211; i Comuni convenzionati individuano nell&#8217;Avvocatura del Comune di Busto Arsizio l&#8217;ufficio unico per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio nelle cause ed affari facenti capo a ciascuno dei due enti (art. 2);<br />
&#8211; ciascun Comune convenzionato potrà richiedere all’avvocatura comunale unica la prestazione della costituzione in giudizio a favore dell’Ente convenzionato, secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio (art. 3 lett. a);<br />
&#8211; l’incarico, da parte dell’Ente convenzionato, si intende affidato all’Avvocatura; l’attività difensiva e tutte le connesse attività sono svolte presso la sede dell’Avvocatura unica; l’ente convenzionato assicura di volta in volta e tempestivamente la co<br />
&#8211; tutte le risorse umane, strumentali ed organizzative delle quali necessita l&#8217;Avvocatura unica sono assicurate dal Comune di Busto Arsizio che provvede alla copertura della relativa spesa. Spetta anche al Comune di Busto Arsizio corrispondere agli avvoca<br />
Con deliberazione n. 14 dell’11 marzo 2015 il Comune di Busto Arsizio ha approvato il convenzionamento con il Comune di Cardano al Campo.<br />
Con le successive deliberazioni nn. 74, 75, 76 del 16 luglio 2015 sono stati approvati gli accordi per il convenzionamento, rispettivamente, dei Comuni di Lonate Pozzolo, Mozzate e Busto Garolfo.<br />
Avverso tali deliberazioni i ricorrenti hanno dedotto i motivi di gravame di seguito sintetizzati:<br />
violazione degli artt. 2, 18, 19, 23 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 e dell&#8217;art. 2, comma 12, della L. 24 dicembre 2007 n. 244: la facoltà concessa ai Comuni dall’art. 2 comma 12 della L. 244/2007 di costituire uffici unici di avvocatura con lo strumento della convenzione di cui all’art. 30 del D.lgs. 267/2000 non corrisponderebbe al modello operativo posto in essere dal Comune di Busto Arsizio, in quanto:<br />
a) la norma consentirebbe la creazione di un &#8220;ufficio comune&#8221;, che operi con &#8220;personale distaccato&#8221;, a cui affidare le funzioni di ufficio legale dei vari enti costituenti. Invece il Comune di Busto Arsizio non avrebbe costituito un &#8220;ufficio comune&#8221;, alle dipendenze dei Comuni convenzionati, ma avrebbe individuato l&#8217;avvocatura comunale di Busto Arsizio come ufficio di cui gli altri Comuni potrebbero avvalersi senza prevedere il distacco del personale dei Comuni convenzionati, realizzandosi così una sorta di intermediazione di attività legale;<br />
b) il modello creato contrasterebbe con il principio di incompatibilità della professione forense, non potendo essere ricondotto entro i rigidi parametri posti dalla deroga di cui all&#8217;art. 19 L. n. 247/2012.<br />
In ogni caso laddove si dovesse ritenere corretto il modello operativo posto in essere dal Comune di Busto Arsizio, l’art. 2 comma 12 della L 244/2007 dovrebbe ritenersi in contrasto con la L. n. 247/2012 sull’ordinamento forense, in quanto disciplina legislativa successiva e speciale.<br />
Laddove invece si ritenesse che i provvedimenti gravati trovino corretto fondamento nella L. 244/2007 e tale legge introduca una deroga alla disciplina sull’ordinamento forense, si dovrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale della disposizione per contrasto con gli artt. 117, 24 e 42 Cost.<br />
2) violazione dei principi comunitari di libertà nella prestazione dei servizi e di libera concorrenza; sviamento dalla causa tipica; travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione: il ricorso dei comuni viciniori alle prestazioni dell&#8217;ufficio legale del comune di Busto Arsizio costituirebbe una misura contrastante sia con la libertà di prestazione dei servizi sia con la libera concorrenza tra professionisti. In sostanza, infatti, con gli atti gravati il Comune di Busto Arsizio non avrebbe costituito un apposito ufficio legale in comunione con enti predeterminati, ma avrebbe &#8220;posizionato sul mercato&#8221; il proprio ufficio legale, &#8220;offrendo&#8221; i propri servizi a tutti i comuni potenzialmente interessati, a condizioni economiche predefinite<br />
III) Le difese dei Comuni di Busto Arsizio e Gallarate hanno controdedotto che sarebbe stato rispettato il disposto legislativo sia della L. 244/2007 sia dell’ordinamento forense, posto che ai sensi dell’art. 19 della L. 247/2012 l’attività degli avvocati iscritti nell’elenco speciale verrebbe sì circoscritta agli affari legali dell’ente ma con una formulazione che non limiterebbe l’individuazione dei soggetti pubblici rappresentati bensì, in coordinamento con l’art. 2 comma 12 della L. 244/2007, assoggetterebbe tale individuazione alla stipula di una convenzione che permetterebbe il coordinamento organico del legale con l’ente rappresentato.<br />
Per una più agevole comprensione della questione oggetto del giudizio pare utile riportare le norme di riferimento.<br />
L’art. 2 comma 12 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) dispone che “<em>Gli enti locali di cui all&#8217;articolo 2 del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell&#8217;articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.”</em><br />
L’art. 30 del D.lgs. 267/2000 prevede che “<em>1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un&#8217;opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l&#8217;esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all&#8217;accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all&#8217;accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti</em>”.<br />
Ai precedenti riferimenti normativi va aggiunta la L. 247/2012 (Nuova disciplina dell&#8217;ordinamento della professione forense) che all’art. 18 lett. d) stabilisce l’incompatibilità della professione di avvocato “<em>con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato</em>” e al seguente art. 19, nel dettare le eccezioni al regime delle incompatibilità, dispone, al comma 3, che “<em>È fatta salva l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall&#8217;articolo 23</em>”. L’art. 23, rubricato “Avvocati degli enti pubblici” prevede che gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici,&nbsp;<em>ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell&#8217;ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all&#8217;albo. L&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell&#8217;articolo 2”.</em>&nbsp;Il comma 2 dispone che “<em>Per l&#8217;iscrizione nell&#8217;elenco gli interessati presentano la deliberazione dell&#8217;ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell&#8217;ente stesso e l&#8217;appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell&#8217;ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell&#8217;elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale</em>”.<br />
La questione di diritto centrale per la soluzione della controversia è il rapporto tra la disposizione dell’art. 2 comma 12 della L. 244/2007, che consente agli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati, e la deroga al regime delle incompatibilità alla professione di avvocato, che, ai sensi dell’art. 23 della L. 247/2012, consente agli avvocati degli uffici legali di enti pubblici di svolgere la professione per la trattazione degli affari legali dell&#8217;ente stesso, previa iscrizione nell’elenco speciale.<br />
Le tesi che si fronteggiano sono le seguenti.<br />
V.1) Per i ricorrenti la disposizione di cui all’art. 2 comma 12 della L. 244/2007 – dovendo armonizzarsi e comunque rispettare l’art. 23 della legge forense – non consentirebbe agli avvocati di un ente pubblico di svolgere attività professionale a favore di altri enti, ostandovi la previsione della legge forense che abilita gli avvocati dipendenti da enti pubblici a svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell’ente.<br />
V.2) Per i Comuni resistenti l’art. 2 comma 12 della L. 244/2007 costituirebbe, in sostanza, un ampliamento dell’ambito oggettivo entro cui è possibile l’esercizio dell’attività difensiva da parte dell’avvocato dipendente, dovendosi ritenere che la “trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell&#8217;ente” possa comprendere anche le controversie facenti capo all’insieme degli enti che si sono tra loro associati per dar vita ad un Avvocatura comune.<br />
VI) Ad avviso del Collegio la tesi dei Comuni non può trovare accoglimento.<br />
La disciplina delle incompatibilità della professione forense era stabilita dall’art. 3, comma 2 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, che prevedeva, appunto, l’incompatibilità della professione di avvocato&nbsp;<em>« con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato […] ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica</em>», fatta salva la deroga prevista per gli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, solo «<em>per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera</em>» e a condizione che fossero iscritti nell’elenco speciale annesso agli albi professionali.<br />
Tale deroga è stata interpretata in termini restrittivi dalla giurisprudenza ritenendo che gli avvocati dipendenti da enti pubblici fossero abilitati a svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera, non essendo consentito ritenere “propri” dell’ente pubblico datore di lavoro le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettività, restando irrilevanti gli eventuali provvedimenti del primo ente che prevedano la possibilità di utilizzazione del proprio ufficio legale da parte del secondo (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite, 19 agosto 2009, n. 18359; 14 marzo 2002, n. 3733; 15 dicembre 1998, n. 12560; 26 novembre 1996, n. 10490; Cass. Sez. Tributaria 8 settembre 2004 n. 1809).<br />
La novella sull’ordinamento della professione forense (L. 31 dicembre 2012, n. 247) ha anzitutto ribadito il regime d’incompatibilità della professione d’avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario limitato (art. 18, comma 1, lettera d), e ha poi precisato le condizioni nel rispetto delle quali, in deroga al principio generale di incompatibilità, è consentito agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici di svolgere attività professionale per conto dell’ente di cui sono dipendenti (artt. 19 e 23). Per quanto rileva nell’ambito del presente giudizio, gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitati alla «<em>trattazione degli affari legali dell’ente stesso</em>», a condizione che siano incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni.<br />
La sopravvenuta nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense non ha, dunque, mutato il quadro di riferimento del regime delle incompatibilità e delle relative deroghe, confermando che lo&nbsp;<em>ius postulandi</em>&nbsp;degli avvocati iscritti all’elenco speciale non è generale, ma limitato alla difesa e rappresentanza dell’Ente presso il quale il professionista presta la sua opera.<br />
Sotto un profilo cronologico tra i due testi normativi sopra richiamati si interpone la previsione di cui all’art. 2 comma 12 della L. 244/2007, che consente l’istituzione di uffici unici di avvocatura attraverso le convenzioni tra enti locali di cui all’art. 30 del D.lgs. 267/2000.<br />
Ad avviso del Collegio non può ritenersi che tale norma abbia sostanzialmente operato un ampliamento dell’ambito oggettivo della deroga al regime dell’incompatibilità della professione di avvocato, consentendo che gli avvocati dell’ufficio legale di un ente possano prestare la loro attività professionale a favore di un ente diverso per la trattazione degli affari legali di quest’ultimo.<br />
Invero va rilevato, in primo luogo, che la disciplina dell’ordinamento professionale costituisce una legislazione speciale, che come tale non può essere derogata da una normativa generale successiva. Inoltre la disciplina delle deroghe al regime di incompatibilità, per la sua natura, è di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione.<br />
In secondo luogo, il che appare dirimente, il legislatore, intervenendo con la novella del 2012, successiva alla L. 244/2007, ha ritenuto di confermare il medesimo regime previgente di incompatibilità e relative deroghe, non includendovi l’ipotesi, così come interpretata dai Comuni resistenti, dell’art. 2 comma 12 della L. 244/2007.<br />
In sostanza dunque non può ritenersi che si sia operata una sorta di modifica della disciplina dell’ordinamento forense, in quanto ciò non è stato espressamente previsto dalla successiva e speciale L. 247/2012. Invero il legislatore statale, titolare, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., della competenza legislativa di principio in materia di professioni, ben avrebbe potuto, in occasione della novella, ampliare il campo di applicazione delle deroghe al regime dell’incompatibilità tra la professione forense e le attività di lavoro subordinato (cfr. Corte Cost. n. 91/2013), ma così non è stato. In effetti il legislatore non è mai intervenuto con una disciplina organica delle avvocature e, più in generale, degli uffici legali degli enti pubblici, dovendosi quindi – allo stato &#8211; fare esclusivo riferimento alla legge professionale anche per tale categoria di professionisti.<br />
L’attuazione del disposto di cui all’art. 2 comma 12 della L. 244/2007 deve quindi avvenire nel pieno rispetto della L. 247/2012, ed in particolare della previsione secondo cui gli avvocati dipendenti da enti pubblici possono svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell’ente presso il quale sono incardinati, secondo l’interpretazione stretta più volte ribadita dalla giurisprudenza.<br />
Tale necessaria interpretazione, ad avviso del Collegio, non svilisce la portata applicativa dell’art. 2 comma 12 della L. 244/2007 (e da ciò consegue l’irrilevanza, ai fini del giudizio, della questione di costituzionalità dell’art. 2 comma 12 della L. 244/2007, prospettata dai ricorrenti, seppur in via subordinata, in relazione agli artt. 117, 24 e 42 Cost.).<br />
La disposizione richiamata che, in quanto inserita nel&nbsp;<em>corpus</em>&nbsp;della legge Finanziaria per il 2008, deve ritenersi preordinata a realizzare un contenimento della spesa corrente, e volta a disciplinare l’istituzione di uffici unici di avvocatura sotto un profilo organizzativo. La norma, in altri termini, si presta ad essere applicata in modo compatibile con la disciplina dell’ordinamento forense, mediante l’istituzione di un ufficio unico che abbia un sistema organizzativo unitario, sotto il profilo del personale amministrativo dedicato (distaccato dagli enti partecipanti), delle risorse strumentali assegnate, dei locali da adibire a sede, delle attività collaterali da svolgere (es. attività di cancelleria), prevedendo tuttavia che gli avvocati provenienti dagli enti convenzionati trattino esclusivamente gli affari legali dell’ente di appartenenza, e osservando gli altri presupposti previsti dalla normativa (indipendenza dell’ufficio, esclusiva attribuzione della trattazione delle cause, etc.).<br />
Il modello operativo posto in essere dal Comune di Busto risulta, invece, in contrasto con la disciplina dell’ordinamento forense, e con lo stesso art. 2 comma 12 della L. 244/2007, avendo di fatto previsto non già un ufficio unico tra più enti, bensì una convenzione aperta con possibilità di adesioni successive, in base alla quale si mette a disposizione degli altri enti l’Avvocatura del Comune di Busto Arsizio, i cui avvocati assegnati tratterebbero così gli affari legali degli enti convenzionati, in palese contrasto con l’art. 23 della L. 247/2012.<br />
In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso proposto merita accoglimento e per l’effetto va disposto l’annullamento degli atti impugnati.<br />
L’assoluta novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<div style="text-align: center;">Ugo Di Benedetto, Presidente<br />
Alberto Di Mario, Consigliere<br />
Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Valentina Santina Mameli</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Ugo Di Benedetto</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-26-8-2016-n-1608/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2016 n.1608</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.967</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-967/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-967/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-967/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.967</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera con la quale il Consiglio dell&#8217;Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano ha deliberato di revocare d’ufficio la delibera del Consiglio di approvazione dei pareri con i quali due anni prima erano state liquidate parcelle presentate dal ricorrente. Infatti non sussiste periculum</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-967/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.967</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-5-7-2012-n-967/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/7/2012 n.967</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera con la quale il Consiglio dell&#8217;Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano ha deliberato di revocare d’ufficio la delibera del Consiglio di approvazione dei pareri con i quali due anni prima erano state liquidate parcelle presentate dal ricorrente. Infatti non sussiste periculum in mora, in quanto: &#8211; il ricorrente espone che a causa della revoca del parere rischia di vedere vanificato il procedimento giurisdizionale attivato per ottenere il pagamento dei crediti vantati e attualmente allo stadio dell’opposizione al decreto ingiuntivo; &#8211; il pregiudizio paventato è del tutto eventuale e non dipendente dall’atto impugnato, in quanto l’opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l&#8217;illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta &#8211; che assume veste di domanda &#8211; del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa. Il giudice dell&#8217;opposizione, pertanto, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l&#8217;eventuale domanda riconvenzionale dell&#8217;opponente), ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso; &#8211; ne deriva che il rischio paventato è quello intrinseco in ogni giudizio di accertamento del credito e non dipende dall’atto impugnato, con conseguente insussistenza del periculum in mora. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00967/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01105/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Davide Valentini</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Tanzarella e Carlo Maria Tanzarella, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, piazza Velasca, 5;	</p>
<p><b>contro</b>	</p>
<p><b>Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difesa dall’avv. Nadia Restivo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano via Corridoni n. 6; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Milano Parquet Srl</b>, <b>Dolis 19 Srl</b>, <b>Mpr Pavimenti in Legno Srl</b>, <b>Effepi Gestioni Immobiliari Srl</b>, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Laura Sommaruga, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via S. Barnaba, 30; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della delibera 29 febbraio 2012, n. 73, comunicata con nota in data 5 marzo 2012, cui tramite il Consiglio dell&#8217;Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano ha deliberato di revocare d’ufficio la delibera del Consiglio di approvazione dei pareri 16 novembre 2011 di liquidazione delle parcelle presentate dal ricorrente, nonché di tutti gli atti connessi.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e di Milano Parquet Srl e di Dolis 19 Srl e di Mpr Pavimenti in Legno Srl e di Effepi Gestioni Immobiliari Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, con particolare riferimento al periculum in mora, in quanto:<br />	<br />
&#8211; il ricorrente espone, a fondamento del periculum in mora, che a causa della revoca del parere rischia di vedere vanificato il procedimento giurisdizionale attivato per ottenere il pagamento dei crediti vantati e attualmente allo stadio dell’opposizione<br />
&#8211; il pregiudizio paventato è del tutto eventuale e non dipendente dall’atto impugnato, in quanto l’opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l&#8217;illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, instaura comunque un<br />
&#8211; ne deriva che il rischio paventato è quello intrinseco in ogni giudizio di accertamento del credito e non dipende dall’atto impugnato, con conseguente insussistenza del periculum in mora.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l’istanza cautelare contenuta nel ricorso.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.817</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-817/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-817/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.817</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che annulla un provvedimento regionale di esclusione dalla gestione di corsi di formazione professionale, atteso che nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge regionale n. 26 del 1° ottobre 2007, (“Nuova disciplina del commercio”) che impedisce alla Associazione ricorrente in primo grado di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.817</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che annulla un  provvedimento regionale di esclusione dalla gestione di corsi di formazione professionale, atteso che nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge regionale n. 26 del 1° ottobre 2007, (“Nuova disciplina del commercio”) che impedisce alla Associazione ricorrente in primo grado di conseguire il bene della vita cui aspira, per carenza  dei requisiti per lo svolgimento dell’attività. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 817/08<br />
Registro Generale: 9768/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giuseppe Severini<br />  Cons. Marco Lipari<br /> Cons. Caro Lucrezio Monticelli<br /> Cons. Marzio Branca<br />Cons. Nicola Russo Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>REGIONE PUGLIA </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  MADDALENA TORRENTE &#8211;   Avv.  SABINA ORNELLA DI LECCEcon domicilio  eletto in RomaVIA BARBERINI N. 36  pressoDELEGAZIONE REGIONE PUGLIA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ASS. COMMERCIO TURISMO E SERVIZI PROVINCIA LECCE </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ANTONIO MAZZEO &#8211; Avv.  ANTONIO MISCIALIcon domicilio  eletto in RomaVIALE MAZZINI, 11pressoROSANNA SERAFINI<br />
per la riforma,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR PUGLIA &#8211; BARI: Sezione II  1979/2007, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO   DI CENTRI  D&#8217;ASSISTENZA TECNICA.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ASS. COMMERCIO TURISMO E SERVIZI PROVINCIA LECCE<br />
Udito il relatore Cons. Nicola Russo  e uditi,  altresì, per le    parti gli avvocati S. O. Di Lecce, M. Torrente e A. Mazzeo;<br />
Considerato che nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge regionale n. 26 del 1° ottobre 2007, (“Nuova disciplina del commercio”) che impedisce alla Associazione ricorrente in primo grado di conseguire il bene della vita cui aspira dal punto di vista del possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività; </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 9768/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-817/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.817</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2994</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2994/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2994/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2994/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2994</a></p>
<p>Non va sospesa la cancellazione dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea per mancanza dei requisiti morali, mancando la giurisdizione in materia di iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali qualora detta iscrizione non implichi valutazione discrezionale ma solo il riscontro formale di presupposti predeterminati dalla legge.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2994/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2994</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2994/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2994</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la cancellazione dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea per mancanza dei requisiti morali, mancando la giurisdizione in materia di iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali qualora detta iscrizione non implichi valutazione discrezionale ma solo il riscontro formale di presupposti predeterminati dalla legge. (G.S.)</p>
<p>La possibilita’ di conservare gli effetti di una domanda proposta a giudice privo di giurisdizione non può essere interpretata nel senso di attribuire comunque la competenza a decidere – seppure nella sola prima sede cautelare – ad un giudice che ne è privo ma solo, appunto, di “conservare” gli effetti eventualmente medio tempore prodottisi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2994/2007<br />
Registro Generale: 4771/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FRANCESCO CORSARO Presidente<br /> MARIA LUISA DE LEONI Cons.<br />GIULIA FERRARI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 4771/2007  proposto da:<br />
<b>CICOLANI ELENA</b>rappresentata e difesa da:<br />
MAURILLI AVV. VALENTINA &#8211; ROMANELLI AVV. CHIARAcon domicilio eletto in ROMAVIA PACUVIO, 34presso ROMANELLI AVV. CHIARA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ROMA</b> rappresentato e difeso da:<br />
COGO AVV. GIAMPAOLO MARIAcon domicilio eletto in ROMAL.GO MESSICO, 7presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della determinazione n. 111/2007 datata 05.03.2007, comunicata in data 12.03.2007 con cui la Camera di Commercio industria Artigianato Agricoltura di Roma ha disposto di procedere alla cancellazione del nominativo della signora Elena Cicolani dal ruolo<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ROMA<br />
Udito il relatore Cons. Giulia FERRARI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto di dover confermare quanto già affermato in un recente precedente (19 marzo 2007 n. 2374) in ordine al difetto di giurisdizione di questo giudice, &#8211; peraltro non espressamente esclusa dal Consiglio di Stato in una recente pronuncia (ord. 4.4.2007 n. 1773) e invece ritenuta dal Giudice ordinario adito in un caso analogo a quello in esame &#8211; atteso che le controversie in materia di iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali riguardano posizioni di diritto soggettivo e, come tali, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora detta iscrizione non implichi valutazione discrezionale ma solo il riscontro formale di presupposti predeterminati dalla legge (Cass. civ., SS.UU., 27 giugno 2006 n. 14760; 13 aprile 1994 n. 3466; 9 febbraio 1993  n. 1613; Cons.Stato, IV Sez., 31 dicembre 2003 n. 9298; T.A.R. Milano 4 febbraio 1998 n. 186);<br />
Considerato che, nel caso in esame, l’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, previsto dall’art. 16 L. reg. Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, è subordinata al possesso di una serie di requisiti tassativamente previsti dal successivo art. 17, con la conseguenza che alcuna discrezionalità sussiste in capo all’Amministrazione a fronte dell’istanza di iscrizione o, come nella specie, nell’ipotesi  di cancellazione per il venire meno di uno dei predetti requisiti;<br />
Ritenuto che detta conclusione non sembra essere scalfita dalla recente decisione della Corte Costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007, che – dichiarando l’illegittimità costituzionale  dell’art. 30 L. n. 1034 del 1971 nella parte in cui non prevede che gli effetti della domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino – non può essere interpretata nel senso di attribuire comunque la competenza a decidere – seppure nella sola prima sede cautelare – ad un giudice che ne è privo ma solo, appunto, di “conservare” gli effetti eventualmente medio tempore prodottisi.<br />
Ritenuto, stante il carattere assorbente della questione relativa al difetto di giurisdizione di questo giudice, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li  21 giugno 2007</p>
<p>Il Presidente: Francesco CORSARO</p>
<p>L’Estensore: Giulia FERRARI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2994/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2994</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2004 n.8391</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-2-12-2004-n-8391/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-2-12-2004-n-8391/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-2-12-2004-n-8391/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2004 n.8391</a></p>
<p>Pres. Ravalli &#8211; Est. Palatiello Giretti e Fersini (Avv. Stea) c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce (Avv.Vantaggiato) il diploma conseguito presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali sostituisce a tutti gli effetti un anno di pratica forense 1. Professioni e mestieri – Avvocato – Pratica forense &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-2-12-2004-n-8391/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2004 n.8391</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-2-12-2004-n-8391/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2004 n.8391</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ravalli &#8211; Est. Palatiello<br /> Giretti e Fersini (Avv. Stea) c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce (Avv.Vantaggiato)</span></p>
<hr />
<p>il diploma conseguito presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali sostituisce a tutti gli effetti un anno di pratica forense</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Professioni e mestieri –  Avvocato – Pratica forense &#8211; Conseguimento diploma specializzazione &#8211; Tirocinio tradizionale di un anno &#8211;  Rilascio certificato compiuta pratica – Diniego – E’ illegittimo – Motivi &#8211; Art.1 D.M. n. 475/01 – 																																																																																												</p>
<p>2.	Professioni e mestieri –  Avvocato – Pratica forense &#8211; Art.1 D.M.  475/01  – Diploma Scuola di specializzazione – Esonero di un anno di pratica tradizionale – Sussiste																																																																																												</p>
<p> 3.	Professioni e mestieri – Avvocato – Pratica forense &#8211;  D.M. 475/2001 – Esonero di un anno di pratica – Valutazione discrezionale del  Consiglio dell’Ordine – Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. 	E’ illegittima, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del Decreto Ministro della Giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con la quale è negato il rilascio del certificato di compiuta pratica al praticante avvocato che ha svolto un anno di pratica tradizionale e conseguito il diploma presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali.																																																																																												</p>
<p>2.	L’art. 1 del Decreto Ministro della Giustizia 11 dicembre 2001, n. 475 deve essere interpretato nel senso che il conseguimento del diploma presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali esonera il praticante avvocato dallo svolgimento di un anno di pratica tradizionale ai fini del riconoscimento della compiuta pratica.																																																																																												</p>
<p>3. 	L’effetto esonerativo di un anno di pratica tradizionale in seguito al conseguimento del diploma di specializzazione si realizza ai sensi della disciplina prevista dal D.M. 475/2001 senza che a ciò sia subordinata la valutazione discrezionale del Consiglio dell’Ordine o la previa comunicazione a quest’ultimo di volersene avvalere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />LECCE &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
#NOME?			Presidente<br />
&#8211; ENRICO D&#8217;ARPE 			Cons.<br />
#NOME?	Ref. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 24 Novembre 2004<br />
Visto il ricorso 2206/2003  proposto da:</p>
<p><b>GIRETTI NADIA e FERSINI CLAUDIA</b>rappresentate e difese da:<br />
STEA GAETANOcon domicilio eletto in LECCEVIALE JAPIGIA N. 18presso<br />
STEA GAETANO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE</b> rappresentato e difeso da:<br />
VANTAGGIATO ANGELOcon domicilio eletto in LECCEVIA ZANARDELLI N. 7<br />
presso<br />
VANTAGGIATO ANGELO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia, di nr. 2 delibere del 29.10.2003, adottate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e comunicate, rispettivamente, il 5.11.2003 ed il 4.11.2003, aventi ad oggetto il mancato accoglimento delle distinte richieste di rilascio del certificato di compiuta pratica, formulate dalle ricorrenti, per i medesimi motivi, rispettivamente, in data 20.10.2003 e 18.10.2003, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 10.4.1990 n. 101.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CONSIGLIO DELL’ORDINE  DEGLI AVVOCATI DI LECCE<br />
Viste le memorie conclusive depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti gli atti tutti di causa<br />
Udito il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO e uditi, altresì, per le parti l’Avv. Angelo Vantaggiato e l’Avv. Gaetano Stea.<br />
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Le dott.sse Nadia Giretti e Claudia Fersini, entrambe laureate in giurisprudenza cum laude, avendo conseguito, rispettivamente in data 17.7.2003 ed in data 18.7.2003, il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali istituita nell’Universtià degli Studi di Lecce ed avendo,altresì, compiuto un anno di tirocinio tradizionale, convalidato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, con distinte e motivate istanze, richiedevano al predetto Consiglio dell’Ordine il rilascio del certificato di compiuta pratica di cui agli artt. 9 R.D.L. n. 1538/1993 e 10 D.P.R. n. 101/1990.<br />
Con delibere del 29.10.2003, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce negava il rilascio del chiesto certificato di compiuta pratica in quanto le istanti non risultano iscritte al Registro dei praticanti avvocati da almeno  due anni, né risulta comunicata all’Ordine di appartenenza la richiesta di esonero per il periodo di un anno.      <br />
Ritenendo tali delibere illegittime, le dott.sse Giretti Nadia e Fersini Claudia le impugnano, deducendo un unico, articolato, motivo di diritto rubricato: ”Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1 D.M. 11.12.2001 n. 475 in relazione all’art. 17, comma 114, L. 15.5.1997 n. 127, nonché violazione ed erronea applicazione dell’art. 17 n. 5 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578. Eccesso di potere. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.  .<br />
Si sostiene, con dovizia di argomenti, che il praticante avvocato che abbia conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali ed espletato almeno un anno di tirocinio tradizionale, in virtù del valore legale del conseguito titolo di cui all’art. 1 D.M. 475/2001, ha diritto al rilascio del certificato di compiuta pratica di cui agli artt. 9 R.D.L. n. 1538/1993 e 10 D.P.R. n. 101/1990.<br />
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza delle pretese delle ricorrenti a causa della carenza del requisito imprescindibile dell’iscrizione al Registro dei praticanti per almeno due anni e per la mancanza della comunicazione del periodo per il quale si intende far valere l’esonero dal tirocinio tradizionale.  <br />
Alla Camera di Consiglio del 3 dicembre 2003 la Sezione, con ordinanza n. 1093/2003, accoglieva la domanda cautelare proposta dalle ricorrenti e, per l’effetto, ne disponeva l’ammissione con riserva all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato indetto per l’anno 2003.<br />
L’ordinanza cautelare di questo Tribunale veniva poi confermata dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 2378 del 25 maggio 2004.<br />
All’udienza del 24 novembre 2004 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato.<br />
Ed invero, l’art. 17 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 indica (al n.5), fra i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo degli avvocati e, quindi, per la partecipazione al relativo esame di abilitazione, il compimento di due anni di tirocinio, mentre l’iscrizione per un biennio al registro dei praticanti avvocati costituisce una formalità necessaria a verificare e certificare l’effettivo svolgimento della pratica professionale, con la frequenza delle udienze e dello studio del proprio dominus.<br />
L’art. 17, comma 114, L. n. 127/1997 stabilisce testualmente che: “Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato (…) il diploma di specializzazione di cui al comma 113 (cioè il diploma rilasciato dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali: n.d.r.) costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro della Giustizia (…) titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica…”.  <br />
In attuazione di tale disposizione di legge il Ministro della Giustizia ha adottato il decreto 11 dicembre 2001 n. 475, nel quale, all’art 1, si prevede che: “il diploma conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali è valutato, ai fini del compimento della pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e di notaio, per un anno.<br />
Orbene, ritiene il Collegio che tale norma regolamentare vada interpretata nel senso che il praticante avvocato che abbia conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali sia esonerato da un anno di tirocinio tradizionale (mediante frequenza delle udienze  e dello studio professionale) o, il che è lo stesso, che il predetto diploma di specializzazione sostituisca a tutti gli effetti un anno di praticantato tradizionale.<br />
Tale conclusione, oltre ad essere conforme alla portata derogatoria che la legge ha voluto attribuire, rispetto alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato, alla disciplina del diploma di specializzazione de quo, è altresì in linea con la ratio dell’art. 17, comma 114, L. 127/1997, da ravvisarsi nella finalità di incentivare gli aspiranti avvocati a conseguire il diploma in questione: appare, infatti, evidente che tale finalità sarebbe sicuramente vanificata ove si richiedesse anche per i praticanti avvocati specializzati il requisito dell’iscrizione nell’apposito registro dei tirocinanti per due anni solari, in tal modo equiparandoli irragionevolmente (ed in contrasto con la voluntas legis esplicitata dal D.M. n. 475/2001) agli aspiranti avvocati che non abbiano conseguito il titolo di specializzazione.<br />
Inoltre osserva il Collegio che l’effetto “esonerativo” dall’obbligo di compiere un anno di pratica tradizionale che si ricollega al diploma di specializzazione non è subordinato dalla legge (così come attuata dal D.M.  n. 475/2001) né alla valutazione discrezionale del competente Consiglio dell’Ordine, né alla previa comunicazione a quest’ultimo di volersene avvalere, comunque implicita nell’istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica.<br />
Nella fattispecie non è contestato che le ricorrenti, entrambe specializzate, hanno svolto un anno di tirocinio tradizionale debitamente certificato dal Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Lecce; ne consegue che costoro, in virtù del valore legale del conseguito titolo di cui all’art. 1 D.M. 475/2001, hanno diritto al rilascio del certificato di compiuta pratica di cui agli artt. 9 R.D.L. n. 1538/1993 e 10 D.P.R. n. 101/1990.   <br />
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e va accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. <br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti .</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2206/2003 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le delibere adottate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce in data 29.10.2003. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2004.</p>
<p>Aldo RAVALLI – Presidente<br />
Giovanni PALATIELLO &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-2-12-2004-n-8391/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/12/2004 n.8391</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.456</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-28-7-2004-n-456/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-28-7-2004-n-456/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-28-7-2004-n-456/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.456</a></p>
<p>Pres. Amoroso, Est. Tacchi. Ric. Sig.ra Sabbatini Monica contro il Ministero della Giustizia, la Direzione Generale degli affari civili e libere professioni, la Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ordina la sospensione dell&#8217;esito della prova orale dell&#8217;esame di abilitazione alla professione forense ordina la sospensione dell’esito della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-28-7-2004-n-456/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.456</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-28-7-2004-n-456/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.456</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amoroso, Est. Tacchi.<br /> Ric. Sig.ra Sabbatini Monica  contro il Ministero della Giustizia, la Direzione Generale degli affari civili e libere professioni, la Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato</span></p>
<hr />
<p>ordina la sospensione dell&#8217;esito della prova orale dell&#8217;esame di abilitazione alla professione forense</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ordina la sospensione dell’esito della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN  NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>composto dai Magistrati: Dott. Bruno Amoroso &#8211; Presidente; Dott. Galileo Omero Manzi &#8211; Consigliere; Avv. Liana Tacchi &#8211; Consigliere, rel.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 agosto 2004;</p>
<p>Visto il ricorso proposto da<br />
<b>SABBATINI Monica</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Lucchetti e Francesca Paoletti, elettivamente domiciliata in Ancona, al Corso Mazzini 156;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO della GIUSTIZIA</b>, in persona del Ministro pro-tempore,</p>
<p>&#8211; la <b>DIREZIONE GENERALE degli AFFARI CIVILI e delle LIBERE PROFESSIONI</b>, in persona del Direttore Generale pro-tempore,</p>
<p>la <b>COMMISSIONE d’ESAME per l’ABILITAZIONE all’ESERCIZIO della PROFESSIONE di AVVOCATO</b> per l’anno 2003, in persona del Presidente pro-tempore,<br />
non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa concessione delle misure cautelari più opportune,<br />
degli atti e provvedimenti costituiti:<br />
&#8211; dalle determinazioni recate dal verbale di seduta del 2.7.2004 dell’intimata Commissione, con il quale la Commissione stessa ha assegnato alla ricorrente le votazioni sulle materie oggetto della prova orale;<br />
&#8211; dalla conseguente determinazione di inidoneità al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto comunque connesso e correlato;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visti gli artt.19, I comma e 21, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonchè l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Udito il relatore Cons. Liana Tacchi e udito l’avv. Alessandro Lucchetti per la parte ricorrente;<br />
Valutata la plausibilità, prima facie, di molte delle doglianze dedotte nel ricorso;<br />
Ritenuta la sussistenza dei danni gravi ed irreparabili di cui all’art. 21, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M.</</p>
<p>b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda di sospensione degli atti impugnati, ai fini della rinnovazione integrale della prova orale dell’esame di abilitazione di che trattasi.<br />
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Ordinanza alla Amministrazione per l’esecuzione, nonchè alle parti costituite in giudizio.</p>
<p>Ancona, 26 agosto 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-ordinanza-28-7-2004-n-456/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Ordinanza &#8211; 28/7/2004 n.456</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2196</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2196/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2196</a></p>
<p>Procedimento giurisdizionale – spese di giudizio &#8211; Sospensiva di sentenza che condanna alle spese &#8211; sentenza in tema di accesso agli atti, che condanna alle spese un soggetto non evocato in giudizio di primo grado &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2196</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento giurisdizionale – spese di  giudizio &#8211; Sospensiva di sentenza che condanna alle spese  &#8211; sentenza in  tema di accesso agli atti,  che condanna  alle spese un soggetto non evocato in giudizio di primo grado  &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2196/04<br />
Registro Generale:3490/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo Est.<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>REGIONE ABRUZZO</b> rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>TARANTA DONATELLA, TARANTA ALFREDO, TARANTA PAOLA MARIA</b> rappresentati e difesi dall’Avv. PAOLO STELLA RICHTER con domicilio eletto in Roma VIALE G. MAZZINI N.11e nei confronti di <b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</b> rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA 892/2003, resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE CONFINI BENI PRIVATI CON DEMANIO FLUVIALE (SILENZIO RIFIUTO).</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE TARANTA ALFREDO TARANTA DONATELLA TARANTA PAOLA MARIA<br />
Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo e uditi, altresì, per le parti l’avv. dello Stato Lettera e l’avv. Stella Richter.</p>
<p>Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il ricorso si appalesa fondato, soprattutto con riferimento alla mancata evocazione nel giudizio di primo grado della Regione appellante, la quale risulta condannata alle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3490/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2196/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2196</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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