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	<title>Lavoro-Malattia ed infermita&#039; Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Lavoro-Malattia ed infermita&#039; Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Commento a CORTE DEI CONTI, SEZ. I CENTRALE &#8211; Sentenza 11 settembre 2000 n. 279</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:28:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-dei-conti-sez-i-centrale-sentenza-11-settembre-2000-n-279/">Commento a CORTE DEI CONTI, SEZ. I CENTRALE &#8211; Sentenza 11 settembre 2000 n. 279</a></p>
<p>L’appello della Procura Regionale, che per una migliore comprensione della vicenda viene riportato in calce al presente documento, aveva portato all’attenzione del giudice di secondo grado due questioni. La prima è relativa alla risarcibilità dell’indennità di malattia erogata ad un dipendente pubblico, quando l’infermità che ha causato l’esborso è stata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-dei-conti-sez-i-centrale-sentenza-11-settembre-2000-n-279/">Commento a CORTE DEI CONTI, SEZ. I CENTRALE &#8211; Sentenza 11 settembre 2000 n. 279</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-corte-dei-conti-sez-i-centrale-sentenza-11-settembre-2000-n-279/">Commento a CORTE DEI CONTI, SEZ. I CENTRALE &#8211; Sentenza 11 settembre 2000 n. 279</a></p>
<p>L’appello della Procura Regionale, che per una migliore comprensione della vicenda viene riportato in calce al presente documento, aveva portato all’attenzione del giudice di secondo grado due questioni. La prima è relativa alla risarcibilità dell’indennità di malattia erogata ad un dipendente pubblico, quando l’infermità che ha causato l’esborso è stata causata da un altro dipendente pubblico; la seconda riguarda l’errata ed eccessiva applicazione del potere riduttivo.</p>
<p>Le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza in rassegna, non appaiono condivisibili.</p>
<p>Erogazione dell’indennità di malattia. La motivazione della sentenza sul punto appare quantomeno discutibile. In primo luogo si osserva che il richiamo all’articolo 22 ultimo comma del DPR 10 gennaio 1957 n 3 è inconferente, giacché la norma si riferisce alla responsabilità verso terzi, mentre risulta abbastanza chiaramente che il soggetto danneggiato in prima battuta è la stessa amministrazione; la fattispecie, pertanto, non appare inquadrabile in alcun modo nel cosiddetto danno indiretto.</p>
<p>La sentenza afferma inoltre che l’infermità costituisce un presupposto meramente obiettivo dell’erogazione, astraendosi dal carattere antigiuridico o meno del comportamento cui la malattia riferibile e richiedendosi solo che l’evento lesivo sia attribuibile a causa di servizio. A prescindere dall’erroneo richiamo alla rilevanza della causa di servizio, che non ha alcun rilievo per l’attribuzione dell’indennità di malattia cd comune, si osserva che una cosa sono i presupposti per l’erogazione della suddetta indennità, altra cosa è verificare se tali presupposti sono addebitabili al comportamento gravemente colposo di un terzo.</p>
<p>A parere di chi scrive il percorso argomentativo che avrebbe dovuto percorrere il giudice d’appello era quello di verificare se per l’amministrazione l’erogazione dell’indennità di malattia costituisce un danno, intendendosi con tale termine un esborso privo di utilità. In caso positivo si doveva accertare se tale danno è contra jus e quindi risarcibile.</p>
<p>Orbene, per quanto riguarda la mancanza di utilità nell’esborso da parte dell’amministrazione, non pare possano sorgere dubbi, essendo pacifico che nell’ipotesi di infermità simulata il dipendente deve restituire le somme indebitamente percepite.</p>
<p>Ma se è vero che l’erogazione dell’indennità costituisce di per sé danno, per la sua non risarcibilità occorre un supporto normativo, che escluda l’antigiuridicità del pregiudizio: ma di esso non vi è, né potrebbe esservi, traccia alcuna nella motivazione della sentenza, per l’ovvia considerazione che tale norma non esiste. Né può farsi riferimento all’articolo 62 del TU, che si riferisce esclusivamente ai rapporti tra il dipendente infermo e l’amministrazione.</p>
<p>Peraltro, a prescindere dalle argomentazioni prettamente giuridiche, è lo stesso buon senso ad evidenziare l’esistenza del danno, tanto che la giurisprudenza civile sul punto è, da tempo, consolidata e le assicurazioni, notoriamente poco propense ad elargire denaro, nel caso di incidenti causati da privati rimborsano alle amministrazioni questo tipo di danno.</p>
<p>Da ciò l’assurda conseguenza che se un privato causa un’infermità ad un pubblico dipendente deve risarcire l’amministrazione anche se si trova in semplice colpa, mentre se l’infermità è causata da un pubblico dipendente con colpa grave, il pregiudizio rimane a carico della collettività: come dire oltre il danno la beffa!</p>
<p>Uso del potere riduttivo. In primo luogo si osserva che la motivazione sullo stress da guida presta il fianco a facili generalizzazioni, giacché sembrerebbe che qualsiasi attività di guida svolta da dipendenti di forze dell’ordine, essendo di per sé rischiosa e provocando stress, giustifica la riduzione dell’addebito (allora c’è da chiedersi perché la responsabilità dei conducenti di autoveicoli non viene limitata alle ipotesi di dolo).</p>
<p>In secondo luogo va evidenziato come l’affermazione secondo cui il limite di sindacabilità del potere riduttivo è l’oggettiva esistenza di situazioni che ne giustificano l’esercizio, rischia di trasformare un potere discrezionale, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, in una manifestazione di arbitrio La questione merita un attento approfondimento perché l’esercizio del potere riduttivo, essendo rimesso alla discrezionalità del giudice, deve essere adeguatamente motivato non solo sull’an ma anche, e soprattutto, sul quantum, altrimenti le immotivate disparità di trattamento comporteranno, inevitabilmente, l’intervento correttivo del legislatore.</p>
<p>In terzo luogo si rileva che riduzioni del danno accertato in misura così rilevante, (nella fattispecie si è avuta una condanna limitata al 22% del danno accertato, senza alcuna motivazione sull’entità di tale riduzione) vanificano la funzione risarcitoria della responsabilità amministrativa. Né può obiettarsi che il legislatore ha trasformato la responsabilità amministrativa in sanzionatoria, perché, pur in presenza di alcuni elementi che evidenziano un carattere sanzionatorio (personalità ed intrasmissibilità) ve ne sono altri che militano a sostegno della natura risarcitoria (in primis l’esistenza del danno), fermo restando che il legislatore, in base ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico (nullum crimen sine lege, nullum crimen sine poena), avrebbe dovuto stabilire le condotte vietate, le sanzioni ed i limiti minimi e massimi di tali sanzioni.</p>
<p>Va infine evidenziata l’incongruenza di chiedere alle procure un’esatta quantificazione del danno, per poi falcidiare l’importo in maniera così rilevante e senza alcuna motivazione: ma questo è un altro discorso.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>CORTE DEI CONTI, SEZ. I CENTRALE &#8211; <a href="/ga/id/2000/11/685/g">Sentenza 11 settembre 2000 n. 279</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2019 n.13736</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-11-2019-n-13736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-11-2019-n-13736/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2019 n.13736</a></p>
<p>Concetta Anastasi, Presidente; Francesca Petrucciani,Consigliere, Estensore. Nell&#8217;accertamento della causa di servizio, il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato rispetto all&#8217;attività  prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l&#8217;ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità  del servizio prestato. 1.  Lavoro- lavoro presso la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-11-2019-n-13736/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2019 n.13736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-11-2019-n-13736/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2019 n.13736</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Concetta Anastasi, Presidente; Francesca Petrucciani,Consigliere, Estensore.</span></p>
<hr />
<p>Nell&#8217;accertamento della causa di servizio, il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato rispetto all&#8217;attività  prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l&#8217;ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità  del servizio prestato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.  Lavoro- lavoro presso la p.A.- Dipendenti pubblici &#8211; infermità  dipendente da cause di servizio &#8211; commissioni mediche ospedaliere &#8211; comitato per la verifica per le cause di servizio ex art. 10 del d.P.R. 461/2001 &#8211; valutazioni &#8211; equo indennizzo- discrezionalità  tecnica- sussiste.</p>
<p> 2.Pubblica amministrazione &#8211; organi tecnici &#8211; determinazioni &#8211; G.A. &#8211; ambito del sindacato &#8211; limiti.</p>
<p> 3.Pubblica Amministrazione &#8211; personale dipendente &#8211; D.P.R. n. 461 del 2001- riconoscimento della causa di servizio- Commissione medico ospedaliera &#8211; compiti.</p>
<p> 4.Forze Armate &#8211; Militari &#8211; servizio &#8211; causa di servizio- nesso causale- particolari modalità  di espletamento del servizio- valutazione &#8211; necessaria.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità  dei pubblici dipendenti da parte delle Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato per la verifica per le cause di servizio, ai sensi dell&#8217;art. 10 del d.P.R. 461/2001, anche in relazione all&#8217;equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità  tecnica di tali organi, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica.</em></div>
<p> Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Il sindacato che il giudice della legittimità  è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità  ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall&#8217;organo tecnico nell&#8217;esercizio di una attività  tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice</em></div>
<p> Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>3. Con la nuova disciplina delineata dal d.P.R. n. 461 del 2001 la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medico ospedaliera deve pronunciarsi solo sull&#8217;esistenza dell&#8217;infermità , mentre il Comitato di verifica deve esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio e, a sua volta, l&#8217;Amministrazione è tenuta a conformarsi al detto parere, salva la facoltà  di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere al detto Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi </em></div>
<p> Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>4.  Nell&#8217;accertamento della causa di servizio, il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato non rispetto al servizio in generale per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l&#8217;attività  prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l&#8217;ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità  del servizio prestato, ma evidenziando le particolari modalità , ulteriori e speciali, rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 30/11/2019 </p>
<p>N. 13736/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 01072/2010 REG.RIC.</p>
</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p>(Sezione Prima Stralcio)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;</p>
<p>contro</p>
<p>Ministero della Difesa, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>quanto al ricorso principale:</p>
<p>del decreto n. 2364/N datato 16 settembre 2009, notificato il 24 novembre 2009, con cui la Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva ha determinato che &#8220;Le infermità : &quot;-OMISSIS-&quot;, &quot;-OMISSIS-&quot; e &quot;-OMISSIS-&quot;, sono riconosciute non dipendenti da causa di servizio&quot;;</p>
<p>del parere 12468/2009, reso nella Adunanza n. 307/2009 del 26 giugno 2009, con cui il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha deliberato il rigetto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in ordine alla patologie da cui è affetto il ricorrente;</p>
<p>di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè non conosciuto;</p>
<p>quanto all&#8217;atto per motivi aggiunti:</p>
<p>del decreto n. 62/N datato 1 gennaio 2012, notificato il 20 gennaio 2013, con cui la Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva ha determinato che &#8220;Le infermità : &quot;-OMISSIS-; (&#038;) sono riconosciute non dipendenti da causa di servizio&quot;;</p>
<p>del parere 7752/2010, reso nella Adunanza n. 84/2010 del 7 aprile 2010, con cui il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha deliberato il rigetto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, in ordine alle patologie da cui è affetto il ricorrente;</p>
<p>di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorchè non conosciuto.</p>
</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 4 ottobre 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto del 16.9.2009 con cui il Ministero della Difesa ha respinto l&#8217;istanza di equo indennizzo delle patologie &quot;-OMISSIS-&quot;, &quot;-OMISSIS-&quot; e &quot;-OMISSIS-&quot; rilevandone la non dipendenza da causa di servizio.</p>
<p>Il ricorrente, Brigadiere dell&#8217;Arma dei Carabinieri, ha dedotto che fin dal momento in cui aveva preso servizio al termine del corso Allievi Carabinieri era stato adibito a turni di sorveglianza esterna ed interna, che richiedevano uso del giubbotto antiproiettile e del mitra, e alla conduzione di autoveicoli per il trasporto di allievi ufficiali in varie città ; a tali incombenze era stato adibito nei vari periodi di servizio prestati in varie zone del Lazio; aveva quindi presentato istanza fin dal 2003 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della -OMISSIS-, ma il Ministero della Difesa, sulla base del parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio, aveva respinto le istanze ritenendo le patologie non ascrivibili a causa di servizio.</p>
<p>A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di eccesso di potere, violazione del d.P.R. n. 461/2001, violazione dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/90, violazione degli art. 48 e 58 del d.P.R. n. 686/1957, violazione dell&#8217;art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, erroneità  dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità  e ingiustizia manifeste.</p>
<p>Il ricorrente ha dedotto che l&#8217;Amministrazione non aveva considerato, nell&#8217;analizzare le cause delle patologie riscontrate, la gravosità  dei servizi prestati e l&#8217;alimentazione disordinata agli stessi correlata.</p>
<p>Si è costituito il Ministero della Difesa, resistendo al ricorso.</p>
<p>Con motivi aggiunti affidati alle medesime censure del ricorso principale il ricorrente ha impugnato il decreto del I gennaio 2012 con cui la Direzione Generale delle Pensioni Militari ha respinto l&#8217;istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità  &#8220;-OMISSIS-&#8220;.</p>
<p>All&#8217;udienza straordinaria del 4 ottobre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>Il ricorso è infondato.</p>
<p>Va premesso che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità  dei pubblici dipendenti da parte delle Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato per la verifica per le cause di servizio, ai sensi dell&#8217;art. 10 del d.P.R. 461/2001, anche in relazione all&#8217;equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità  tecnica di tali organi, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica.</p>
<p>Di conseguenza il sindacato che il giudice della legittimità  è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità  ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall&#8217;organo tecnico nell&#8217;esercizio di una attività  tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2140; 4 ottobre 2017, n. 4619; 23 marzo 2010, n. 1702; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 20 marzo 2018, n. 3130).</p>
<p>Per quanto poi riguarda l&#8217;ipotesi ricorrente di contrasto tra i giudizi dei due organi tecnici, la Commissione medica ospedaliera e il Comitato di Verifica per le cause di servizio, deve rilevarsi che i predetti pareri non sono da considerare pari ordinati, in quanto la normativa di settore impone all&#8217;Amministrazione di seguire il giudizio del Comitato, costituendo questo &#8211; anche per la particolare e qualificata composizione di tale organo &#8211; un momento di sintesi finale della intera complessa procedura.</p>
<p>Con la nuova disciplina delineata dal d.P.R. n. 461 del 2001, infatti, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medico ospedaliera deve pronunciarsi solo sull&#8217;esistenza dell&#8217;infermità , mentre il Comitato di verifica deve esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio e, a sua volta, l&#8217;Amministrazione è tenuta a conformarsi al detto parere, salva la facoltà  di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere al detto Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi (Cons. Stato, sez. III, 24 ottobre 2016 n. 4452 ; Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2009, n. 1889).</p>
<p>Ciù² premesso, nella fattispecie il Comitato ha negato la dipendenza da causa di servizio delle patologie riportate evidenziando, con riferimento alla &#8220;-OMISSIS-&#8220;, che si trattava di &#8220;-OMISSIS-, sull&#8217;insorgenza e decorso della quale non può aver influito il servizio reso, non caratterizzato da condizioni di particolare e protratta gravosità &#8220;; con riferimento alla &#8220;-OMISSIS-&#8220;, che non poteva riconoscersi dipendente da causa di servizio, trattandosi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una -OMISSIS-, sull&#8217;insorgenza della quale i fatti di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali; con riferimento, infine, alla &#8220;-OMISSIS-&#8220;, che non poteva riconoscersi dipendente da causa di servizio, non sussistendo nel tipo di prestazioni rese disagi e strapazzi di particolare intensità  tale da prevalere sui fattori causali individuali.</p>
<p>Il Comitato di verifica ha quindi puntualmente svolto il proprio obbligo motivazionale, chiarendo dettagliatamente le ragioni per le quali non poteva riconoscersi collegamento causale tra tale infermità  e il servizio prestato.</p>
<p>Le considerazioni espresse dal Comitato risultano pienamente aderenti a quanto emerge dagli atti prodotti, non essendo stato dedotto, nè emerso dall&#8217;esame della tipologia dei servizi svolti, alcun elemento che potesse evidenziare condizioni particolarmente disagiate o di esposizione a fattori che avrebbero potuto incidere sull&#8217;emergere della patologia; lo svolgimento di turni di sorveglianza interni ed esterni, infatti, rientra nel normale andamento del tipo di servizio svolto e trova, comunque, compensazione nei successivi turni di riposo assegnati.</p>
<p>Come giù  osservato dalla giurisprudenza in materia nei casi di accertamento della causa di servizio il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato &#8220;non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l&#8217;attività  prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l&#8217;ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità  del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità , ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità &#8221; (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 8 marzo 2018 n. 305).</p>
<p>In sostanza, un&#8217;attività  di servizio, sia pure impegnativa, non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell&#8217;evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell&#8217;evento morboso (TAR Sicilia, sentenza n. 2177/2019).</p>
<p>Le stesse considerazioni devono essere ribadite con riferimento ai provvedimenti impugnati con motivi aggiunti: in relazione al &#8220;-OMISSIS-&#8221; il parere del Comitato di verifica ha ritenuto trattarsi di &#8220;-OMISSIS- che, in quanto tali, non sono adeguate alle circostanze e all&#8217;ambiente; l&#8217;affezione pertanto non è in alcun modo influenzabile dagli eventi esterni, e quindi neppure dagli invocati fatti di servizio, che non possono aver assunto alcun ruolo causale nè concausale efficiente e determinante&#8221;; -OMISSIS-, il Comitato ha precisato che si tratta di &#8220;-OMISSIS-, favorita da fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Nel determinismo e nel successivo decorso dell&#8217;affezione, di natura prevalentemente endogena, nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità  di svolgimento e dei disagi descritti agli atti, i quali, considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante&#8221;.</p>
<p>Anche in questo caso, quindi, il Comitato ha esplicitato le ragioni per le quali le patologie non sono causalmente riconducibili ad eventi occorsi durante il servizio prestato, con argomentazioni congruenti rispetto a quanto emerge dagli atti prodotti, in difetto di particolari circostanze che abbiano potuto influenzare l&#8217;insorgenza delle patologie in questione.</p>
<p>Non sono ravvisabili, dunque, le carenze motivazionali lamentate, nè manifeste illogicità  atte ad evidenziare l&#8217;erroneità  del giudizio.</p>
<p>Conseguentemente il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.</p>
<p>Ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge;</p>
<p>compensa le spese.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
</p>
<p>Concetta Anastasi, Presidente</p>
<p>Antonella Mangia, Consigliere</p>
<p>Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore</p>
</p>
</p>
<p>   L&#8217;ESTENSORE Â  IL PRESIDENTE Francesca Petrucciani Â  Concetta Anastasi     Â  Â  Â   </p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>In caso di diffusione omettere le generalità  e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-30-11-2019-n-13736/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2019 n.13736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>In margine a una recente decisione del Consiglio di Stato: obbligo di motivazione e onere della prova nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali derivanti da contaminazione da uranio impoverito</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/in-margine-a-una-recente-decisione-del-consiglio-di-stato-obbligo-di-motivazione-e-onere-della-prova-nellaccertamento-della-dipendenza-da-causa-di-servizio-delle-patologie-tumorali-derivanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 17:37:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-margine-a-una-recente-decisione-del-consiglio-di-stato-obbligo-di-motivazione-e-onere-della-prova-nellaccertamento-della-dipendenza-da-causa-di-servizio-delle-patologie-tumorali-derivanti/">In margine a una recente decisione del Consiglio di Stato: obbligo di motivazione e onere della prova nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali derivanti da contaminazione da uranio impoverito</a></p>
<p>Abstract: il Consiglio di Stato ha di recente confermato la validità di importanti principi, già ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di primo grado, in tema di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali derivanti da contaminazione da uranio impoverito. In particolare, si tratta del rafforzamento dell’obbligo di motivazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-margine-a-una-recente-decisione-del-consiglio-di-stato-obbligo-di-motivazione-e-onere-della-prova-nellaccertamento-della-dipendenza-da-causa-di-servizio-delle-patologie-tumorali-derivanti/">In margine a una recente decisione del Consiglio di Stato: obbligo di motivazione e onere della prova nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali derivanti da contaminazione da uranio impoverito</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><em>Abstract: il Consiglio di Stato ha di recente confermato la validità di importanti principi, già ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di primo grado, in tema di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali derivanti da contaminazione da uranio impoverito. In particolare, si tratta del rafforzamento dell’obbligo di motivazione e istruttoria, che deve sorreggere il parere tecnico del Comitato di verifica per le cause di servizio, oltre che dell’inversione dell’onere della prova tra militare e amministrazione. Sebbene si tratti d’indicazioni fondamentali, utili a semplificare l’ottenimento dei benefici di legge da parte dei soggetti colpiti da tali gravissime malattie, il vero nodo di questa tipologia di ricorsi è costituito dai limiti del sindacato «debole» del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica, di cui il parere del Comitato è espressione.</em></p>
<p><strong>Sommario: 1. – Introduzione; 2. – Cenni sull’istituto della causalità di servizio; 3. – I benefici per l’insorgenza di tumori per contaminazione da uranio impoverito; 4. – Il quadro giurisprudenziale di riferimento; 5. – Conclusioni.</strong></p>
<p>1. – È sempre più folto il contenzioso generato dai gravi rischi per la salute umana legati all’utilizzo dell’uranio impoverito per la realizzazione di proiettili perforanti anticarro e di corazze ad essi resistenti[1]. Detti rischi sono stati portati per la prima volta all’attenzione dell’opinione pubblica con il manifestarsi della c.d. Sindrome del Golfo nei reduci statunitensi e britannici impegnati nelle operazioni militari del 1991 contro l’Iraq. Tuttavia, anche tra gli appartenenti alle Forze armate italiane, in seguito all’intervento in Bosnia e Kosovo del 1999, sono emersi numerosi casi di neoplasie, al punto da spingere il Ministero della difesa a istituire, con d.m. 22 dicembre 2000, un’apposita commissione di indagine presieduta dal prof. Mandelli[2]. Anche le Camere si sono a più riprese interessate del fenomeno, varando indagini conoscitive o istituendo apposite Commissioni parlamentari di inchiesta[3].<br />
Dopo una serie di sentenze di primo grado, la questione è recentemente approdata al giudice superiore, che ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla vicenda di un sottufficiale in servizio permanente effettivo, poi transitato ai ruoli civili per inidoneità all’impiego militare, il quale, dopo aver preso parte a missioni all’estero nelle quali era stato fatto uso di munizioni all’uranio impoverito, era stato colpito da una grave patologia tumorale[4]. In particolare, nel caso portato all’attenzione del Consiglio di Stato erano stati rinvenuti nell’organismo del militare «frammenti di particelle micrometriche d’origine esogena» ascrivibili all’esposizione, nel corso degli impieghi operativi, a polveri di uranio impoverito e ad altri inquinanti carcinogeni. Ciononostante, l’Amministrazione della difesa, su conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio operante presso il Ministero dell’economia e delle finanze, aveva negato all’interessato il riconoscimento della dipendenza di detta infermità dal servizio svolto. Infatti, come avviene di frequente, il parere del Comitato era stato motivato con una «mera clausola di stile, buona per ogni vicenda e qualunque patologia», per la quale, «non sussistendo nel servizio prestato specifiche noxae potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, la forma in questione […] non può attribuirsi allo stesso, pur considerando tutti i suoi aspetti descritti agli atti». In tal modo, l’organo tecnico, senza tener conto dell’ampia letteratura scientifica esistente sulla correlazione tra taluni tumori e l’esposizione a questo agente patogeno ed eventualmente disattenderla motivando, aveva respinto la domanda.<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva annullato per eccesso di potere, dovuto a carenza di motivazione, il diniego di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e il parere presupposto del Comitato di verifica[5]. A tal fine, aveva posto l’accento sulla natura particolarmente stringente dell’onere motivazionale e istruttorio incombente sull’amministrazione in casi simili, in cui il ricorso alle consuete e stringate clausole di rigetto dell’istanza non è in alcun modo sufficiente ad escludere il nesso causale tra insorgenza della patologia e servizio prestato. Il Consiglio di Stato ha, quindi, confermato la sentenza di prime cure, ribadendo l’illegittimità del diniego di riconoscimento della dipendenza della patologia neoplastica da causa di servizio adottato sulla base di valutazioni espresse mediante clausole di stile stereotipate, essendo particolarmente stringente l’obbligo motivazionale in questi casi. Ha, poi, riaffermato che il dipendente ben può dimostrare l’insorgenza della malattia in termini solo probabilistico-statistici e cioè che può avvalersi di una fondamentale inversione dell’onere della prova sull’eziologia di tali patologie, consacrando una soluzione a lui assai favorevole e derogatoria della regola generale. Pur trattandosi d’insegnamenti ripetutamente affermati dalle più recenti decisioni di merito, per la prima volta essi trovano avallo dal giudice superiore, che ne ha così stabilizzato il valore di criterio orientativo.<br />
Allo scopo di illustrare più compiutamente i principi elaborati dalla giurisprudenza negli ultimi anni e da ultimo condivisi anche dal Consiglio di Stato, oltre alle loro possibili implicazioni per il futuro, è necessario ricostruire preliminarmente l’istituto della causalità di servizio e gli speciali benefici economici introdotti per ristorare le conseguenze dell’insorgenza di tumori collegati all’esposizione a particelle di uranio impoverito, per poi collocare la recente decisione nel contesto giurisprudenziale di riferimento.</p>
<p>2. – Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, è disciplinato dal d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 e negli anni è stato oggetto di una significativa stratificazione normativa e di una alluvionale produzione giurisprudenziale[6]. Peraltro, l’art. 6, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, conv. nella l. 22 dicembre 2011 n. 214, ha abrogato gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, mantenendoli soltanto il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico[7].<br />
In generale, al pubblico dipendente è riconosciuto un «equo indennizzo» in caso di accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità che lo abbia reso permanentemente e parzialmente invalido mentre, ove riporti, sempre per causa di servizio, una menomazione tale da renderlo del tutto inabile al lavoro, egli ha diritto di essere collocato a riposo con un «trattamento pensionistico privilegiato»[8]. L’equo indennizzo, in particolare, integra una forma di copertura diversa dalla rendita infortunistica operante per il lavoro privato, sia perché è un’erogazione assimilabile alle altre indennità che l’amministrazione conferisce ai propri dipendenti in relazione alle vicende del servizio, sia per l’«equità», la «discrezionalità» e la non coincidenza con l’entità effettiva del pregiudizio subito che la caratterizzano[9]. Infermità e lesioni si considerano «dipendenti da fatti di servizio» solo se questi ne sono stati la «causa o concausa efficiente e determinante», cioè il fattore eziologico principale, ancorchè non esclusivo, e se sono stati l’elemento preponderante ed idoneo ad influire sul determinismo del male, nel senso che in difetto questo non sarebbe insorto o aggravato[10]. Inoltre, è necessario che la menomazione subita, oltre a rendere il dipendente permanentemente invalido, sia anche ascrivibile a una delle categorie elencate nelle tabelle A) e B) annesse al d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834, relativo alla concessione delle pensioni di guerra.<br />
L’equo indennizzo non ha natura di risarcimento danni, poiché è dovuto anche per eventi non correlati ad un’affermazione di responsabilità della p.a. ed è attribuito al dipendente «per la perdita dell’integrità fisica subita a causa del servizio e per il disagio che ne deriva», di talché essa è solo l’occasione dell’erogazione[11]. In coerenza con ciò, il beneficio pare avere indole retributiva in senso lato e non previdenziale, essendo un’obbligazione pecuniaria posta a carico del datore di lavoro e strettamente inerente al rapporto d’impiego, che nasce per effetto dell’insorgenza di un’infermità cagionata dalla prestazione del servizio [12].<br />
Il dipendente che assuma di aver contratto un’infermità a causa del servizio svolto ha l’onere di presentare un’istanza scritta entro sei mesi dall’evento o dalla data di conoscenza delle patologia, indicando i fatti che l’hanno cagionata e allegando la documentazione necessaria[13]. Il relativo accertamento tecnico avviene in due fasi ed è affidato, in primo luogo, alla Commissione medico-ospedaliera di cui all’art. 171, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, che compie il giudizio diagnostico, determina la data di conoscibilità o stabilizzazione dell’infermità, indica la categoria di compenso e giudica l’idoneità al servizio del dipendente[14]. Il Comitato di verifica per le cause di servizio (i.e. il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all’art. 166, d.P.R. n. 1092 del 1973), poi, si pronuncia sulla sussistenza del nesso di causalità tra servizio svolto e infermità, cioè sulla riconducibilità ad attività lavorativa delle sue cause. Tale assetto bifasico non prevede pareri pari-ordinati resi da organi diversi eppur dotati d’identica competenza, ma affida al Comitato il compito di esprimere un giudizio di sintesi, anche sulla base di quello della Commissione[15]. Infatti, il parere del Comitato, per la particolare qualificazione dell’organo, ha carattere assorbente rispetto a eventuali atti pregressi discordanti in relazione agli aspetti medico-legali della patologia, alla valutazione delle condizioni di lavoro del dipendente e alla sussistenza del rapporto di causalità tra queste ultime e l’infermità[16]. Detto parere, dunque, condensa i giudizi espressi dagli organi già intervenuti e ha un carattere più complesso, sia per la composizione del Comitato in cui siedono professionalità sanitarie, giuridiche ed amministrative, sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali[17]. Per queste ragioni, il parere del Comitato, esprimendo un giudizio finale sull’eziologia professionale dell’infermità, costituisce un presupposto perlopiù vincolante per l’amministrazione procedente[18].<br />
Secondo una giurisprudenza pressoché pietrificata, l’accertamento della dipendenza di una patologia da causa di servizio è manifestazione di «discrezionalità tecnica», sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per evidenti e macroscopici vizi logici desumibili dalla motivazione dell’atto, tra i quali il palese difetto di istruttoria o motivazione e la mancata considerazione di circostanze di fatto decisive[19]. Il giudice amministrativo può allora esprimere solo una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, mentre l’accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta e i fatti di servizio, che sostanzia il giudizio sulla dipendenza o meno dal servizio, costituisce tipicamente esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo medico[20]. Pertanto, affinché il giudice possa annullare il parere del Comitato è necessario che esso presenti carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate e non semplici difformità tra la valutazione del medico di parte e quella accertata dall’organo tecnico deputato all’accertamento  (c.d. sindacato debole o esterno)[21].</p>
<p>3. – Il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, oltre che per le fattispecie «ordinarie», è attivabile anche per l’ipotesi «straordinaria» concernente i dipendenti, militari o civili, che abbiano contratto infermità tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito.<br />
Sulla problematica in questione il legislatore è intervenuto per la prima volta con l’art. 1, commi 562 ss., l. 23 dicembre 2005 n. 266, che ha esteso i benefici previsti le vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di particolari eventi ed ai soggetti «equiparati». Tra questi ultimi sono compresi i militari che «abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti […] in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative»[22].<br />
Successivamente, l’art. 2, commi 78-79, l. 24 dicembre 2007 n. 244, poi rifuso nell’art. 603, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), ha stanziato nel bilancio dello Stato una somma da impiegare al fine di «pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e alla dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico»[23]. L’art. 603 cit. prevede, poi, l’erogazione delle provvidenze a favore delle vittime del dovere, di azioni terroristiche o della criminalità organizzata, di cui alle ll. 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407 e 3 agosto 2004 n. 206.<br />
Gli artt. 1078 ss., d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), disciplinano il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio e la corresponsione delle relative provvidenze economiche ai «soggetti che hanno contratto infermità o patologie tumorali per particolari condizioni ambientali od operative». L’art. 1079, in particolare, dispone che la «speciale largizione» a favore di dipendenti pubblici e cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche sia corrisposta anche quando «particolari condizioni ambientali od operative», comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire  di «circostanze straordinarie o fatti di servizio», abbiano esposto il personale militare e civile a «maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ed abbiano costituito «la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso»[24]. Tra le condizioni a tal fine richieste è inclusa «l’esposizione e l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico», equiparando così alle vittime del dovere il personale esposto a detti agenti patogeni e riconducendola a sistema quanto al presupposto del servizio come causalità o concausalità efficiente e determinante della patologia[25]. Inoltre, l’art. 1079 cit. esclude che le ordinarie modalità di svolgimento dell’attività lavorativa possano essere valorizzate al fine del riconoscimento della causa di servizio, dato che è espressamente richiesta l’esistenza o sopravvenienza di circostanze straordinarie o fatti di servizio che abbiano determinato maggiori rischi o fatiche rispetto alle normali condizioni d’impiego. Peraltro, secondo la giurisprudenza, i militari affetti da patologie causate dall’esposizione a uranio impoverito, anche dopo la scadenza dei termini per l’avvio del procedimento previsti dal successivo art. 1080, continuano a trovare tutela nell’art. 1, comma 564, l. n. 266 cit.[26]. Da ultimo, l’art. 1081 prevede che l’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità o patologie tumorali sia effettuato secondo le procedure di cui al d.P.R. n. 461 cit.</p>
<p>4. – Fatte queste premesse sull’istituto della causalità di servizio e sulle specifiche provvidenze previste dalla legge per l’esposizione a contaminazione da uranio impoverito, sino a tempi recenti il contesto giurisprudenziale era sufficientemente definito presso gli organi di primo grado, ma non aveva ancora ricevuto conferme innanzi al giudice superiore.<br />
Peraltro, nell’ambito del «contenzioso di massa» riferibile alle conseguenze dell’impiego di munizioni all’uranio impoverito, le controversie sul mancato riconoscimento della dipendenza di gravi neoplasie dal servizio prestato in particolari teatri operativi non sono le uniche censite dai repertori di giurisprudenza[27]. Infatti, esiste un nutrito filone di pronunce che affrontano il tema della responsabilità civile del Ministero della difesa per la lesione dell’integrità fisica così subita dal militare per omissione sia della dovuta informativa sugli specifici rischi connessi all’impiego in talune situazioni operative, sia delle necessarie misure protettive[28]. In ogni modo, la richiesta all’Amministrazione militare di risarcire, in sede di responsabilità contrattuale, il danno biologico da patologia tumorale, ricollegabile all’esposizione all’uranio impoverito, è cumulabile con la differente pretesa all’equo indennizzo[29]. Sebbene il rapporto tra causa di servizio e risarcimento del danno per violazione degli obblighi di sicurezza, cioè tra forme indennitarie ex post e azioni da intraprendere ex ante sulle condizioni di lavoro, sia senz’altro uno dei temi più attuali di questa materia, esso esula dai limiti del presente lavoro, che si concentra sulle problematiche poste dal solo riconoscimento, per via amministrativa, della causalità di servizio[30].<br />
A tale ultimo riguardo, stante il rinvio fatto dall’art. 1081, d.P.R. n. 90 cit. al procedimento disciplinato dal d.P.R. n. 461 cit., possono estendersi alla peculiari ipotesi in commento i principali insegnamenti giurisprudenziali su giurisdizione, natura della situazione giuridica azionata, termine di proposizione del ricorso e individuazione dell’atto impugnabile. E così, la domanda del dipendente volta a ottenere l’accertamento della causa di servizio dell’infermità contratta, con la conseguente liquidazione dell’equo indennizzo, trova sempre titolo immediato e diretto nel rapporto d’impiego, con la conseguenza che la controversia a essa relativa è devoluta al giudice che su detto rapporto ha giurisdizione[31]. Inoltre, il ricorso contro il diniego di riconoscimento della causa di servizio e di liquidazione dell’equo indennizzo dà vita ad un processo impugnatorio-annullatorio, sussistendo al momento di presentazione della domanda una posizione di interesse legittimo rispetto al potere autoritativo e discrezionale della p.a.[32]. Infatti, un diritto soggettivo pieno e perfetto nasce solo con il riconoscimento della fondatezza dell’istanza e solo in relazione all’esatta determinazione della somma dovuta[33]. Ne consegue, da un lato, l’inammissibilità di un’azione di accertamento del diritto, perché incompatibile con la titolarità di un interesse legittimo e, dall’altro, che  il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo, non avendo natura paritetica, va impugnato nell’ordinario termine di decadenza, fissato dalla legge non nell’interesse del dipendente ma a tutela di quello pubblico[34]. Infine, oggetto del ricorso è il provvedimento con il quale l’organo attivo dell’amministrazione nega il riconoscimento della dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio e l’equo indennizzo, mentre non è autonomamente e immediatamente impugnabile il parere negativo reso dal Comitato di verifica, trattandosi di mero atto endo-procedimentale, che assume capacità lesiva solo se e in quanto fatto proprio dalla p.a. cui spetta concludere il procedimento[35].<br />
Fermo quanto sopra, i Tribunali amministrativi regionali si sono ripetutamente espressi, nel corso degli ultimi anni, sul problema del riconoscimento della causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari impiegati in missioni internazionali in contesti bellici ed ambientali deteriorati per la contaminazione da uranio impoverito. In particolare, l’attenzione della giurisprudenza si è focalizzata proprio sui due temi affrontati anche dall’odierna decisione del Consiglio di Stato e cioè sull’obbligo di motivazione ai fini del diniego della causa di servizio e sulla ripartizione dell’onere della prova tra richiedente e amministrazione.<br />
Quanto al profilo dell’obbligo di motivazione, in generale è noto che il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è sufficientemente motivato dall’amministrazione di appartenenza del dipendente con il richiamo al parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio[36]. Quest’ultimo, a sua volta, deve aver preso in adeguata considerazione tutte le patologie riscontrate, esprimendosi sulla sussistenza o non del nesso di causalità o di concausalità determinante e su tutte le variabili suscettibili di determinare l’insorgenza del male, verificando con puntualità se l’attività lavorativa abbia o meno costituito un rischio specifico[37].<br />
Il procedimento per la concessione dei benefici di cui all’art. 1079, comma 1, d.P.R. n. 90 cit., come detto, ha in comune con quello ordinario l’articolazione disciplinata dal d.P.R. n. 461 cit. Invece, quanto ai presupposti sostanziali, fa riferimento a uno specifico nesso eziologico autonomo e diverso ontologicamente e funzionalmente, da valutarsi in relazione all’accertata sussistenza, in concreto, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie di impiego[38]. Pertanto, l’amministrazione è gravata da un onere motivazionale e istruttorio particolarmente stringente, non essendo sufficiente a escludere il nesso causale il ricorso alle consuete clausole con cui, in modo stringato, il Comitato di verifica si limita a rigettare l’istanza, in quanto «non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanza straordinarie»[39]. Egualmente insufficiente è il diniego di riconoscimento della causa di servizio in cui si deduca la mancanza di specifici elementi forniti dal richiedente, esclusivamente causativi ovvero prevalenti rispetto a comuni fattori morbigeni e cioè causa o concausa efficiente e determinante della patologia[40].<br />
Ove il Comitato suggerisca una possibile spiegazione alternativa dell’insorgere della neoplasia, ha comunque l’obbligo di tenere in considerazione l’eventuale incidenza, quantomeno concausale, di fattori connessi al servizio. Nella specie, si tratta sia delle ripetute vaccinazioni, con indebolimento delle difese immunitarie che hanno un ruolo fondamentale nel bloccare la diffusione delle cellule tumorali, sia del particolare stato di stress nei teatri operativi, sia dell’effetto carcinogenico delle nano-particelle di metalli pesanti che, proprio sulla base di studi internazionali, ha portato il legislatore a riconoscere appositi benefici economici al personale interessato[41]. Pertanto, stante l’ormai riconosciuta pericolosità dei fattori sopraindicati, il Comitato ha l’obbligo di evidenziare con chiarezza le ragioni per cui si debba ritenere escluso l’effetto teratogeno di vaccinazioni, esposizione a polveri di uranio impoverito e di nano-particelle di minerali pesanti[42]. In altri termini, un parere che escluda qualunque collegamento tra l’insorgere della patologia tumorale e l’avvenuto contatto con l’inquinante in discorso, si pone in contrasto con quanto sostenuto dalla comunità scientifica e recepito dalle istituzioni politiche[43]. L’esposizione a radiazioni derivanti dalla contaminazione del terreno per l’uso di proiettili con uranio impoverito costituisce, quindi, una di quelle ipotesi di «particolari condizioni ambientali ed operative» che superano i già elevati rischi connessi all’attività di un militare in missioni estere, cosicché sussistono in tal caso i presupposti per il riconoscimento della dipendenza ontologica e giuridica di una conseguente infermità da causa di servizio[44].<br />
Per ciò che concerne la ripartizione dell’onere della prova, è noto che, nel procedimento a istanza di parte, grava sul lavoratore l’onere di provare con precisione i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’infermità alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, variabili in relazione al luogo di lavoro, ai turni di servizio, all’ambiente lavorativo[45]. Infatti, in applicazione dell’ordinario principio dispositivo, il riconoscimento delle provvidenze connesse alla causalità di servizio richiede, da parte del dipendente interessato, un’allegazione precisa e puntuale dei fatti di servizio che abbiano causato l’infermità[46].<br />
Al contrario, con riferimento al riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1079 cit., la giurisprudenza assolutamente prevalente non richiede quel grado di certezza assoluta di dimostrazione del nesso eziologico, in ragione dell’impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un collegamento diretto di causa-effetto, oltre che per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici[47]. In tale prospettiva, il verificarsi dell’evento costituisce di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione in tutti quei casi in cui l’Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità[48]. Conseguentemente, la conclusione generalmente accettata, cui anche l’odierna sentenza del Consiglio di Stato presta adesione, è che la normativa speciale in materia prevede un’inversione dell’onere della prova per cui, una volta acclarata l’esposizione del militare all’inquinante in parola, è la p.a. a dover dimostrare che questo non abbia determinato l’insorgere della patologia e che essa dipenda, invece, da altri fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per il manifestarsi dell’infermità[49]. In tale ordine d’idee, anche la giurisprudenza contabile ha affermato il diritto a pensione privilegiata del militare affetto da patologia tumorale insorta dopo l’esposizione a fattori chimici e radioattivi nel corso di missioni all’estero, in una zona in cui si sia fatto largo uso di ordigni contenenti uranio impoverito, non potendosi negare la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, una volta che le indagini sui tessuti neoplastici abbiano rivelato la presenza di nano-particelle di metalli pesanti riconducibili all’ambiente bellico contaminato[50].</p>
<p>5. – In conclusione, anche alla luce della recente pronuncia del Consiglio di Stato, la giurisprudenza sta sempre più stratificandosi nel senso che nell’accertare i presupposti sostanziali della dipendenza della patologia tumorale dal servizio svolto, e in particolare dall’avvenuta contaminazione con uranio impoverito, gli organi tecnici della p.a. hanno l’obbligo di motivare in modo «assai stringente» la sussistenza in concreto delle circostanze che hanno esposto il militare a maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie di attività.<br />
Parimenti, il diritto vivente si sta consolidando nel ritenere che al militare interessato «basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistico-statistici», non essendo possibile stabilire, in base alla migliore scienza, un nesso diretto di causalità tra patologia e contesti bellici in cui sia stato fatto uso di armi all’uranio impoverito. Del resto, anche per ragioni di prossimità alla prova, è l’amministrazione e non il dipendente interessato ad avere a disposizione sia i dati aggiornati e precisi, sia le professionalità più idonee per ricostruire l’attività svolta e tratteggiare «una seria probabilità d’insorgenza, o meno, della malattia denunciata»[51]. Sotto questo secondo aspetto, il Consiglio di Stato ha sancito un’importante conferma dell’impostazione seguita dalla giurisprudenza di merito dominante, rendendo più difficoltoso un eventuale revirement che restituisca queste fattispecie al generale principio dispositivo in tema di causalità di servizio.<br />
Peraltro, nell’ottica di una tutela piena ed effettiva di chi sia stato colpito da tali gravissime patologie, a causa del servizio reso alla Patria, l’obbligo di motivazione particolarmente stringente in capo al Comitato di verifica e la dimostrazione probabilistica dell’insorgenza della patologia, da parte dell’interessato, rappresentano un presidio assai importante. Infatti, da un lato, il divieto di ricorrere a formule stereotipate comporta una maggior difficoltà per l’amministrazione a giustificare un diniego di riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio, agevolando così l’annullamento dell’atto da parte del giudice[52]. Dall’altro lato, l’inversione dell’onus probandi favorisce le ragioni dell’istante, in quanto il disconoscimento della causalità di servizio dovrà fondarsi sulla  dimostrazione dell’insussistenza del nesso causale tra patologia tumorale e servizio, in difetto della quale esso s’intende accertato. Inoltre, l’inversione dell’onere probatorio dovrebbe essere valutabile anche ai fini dell’avvio d’ufficio del procedimento, ai sensi dell’art. 3, d.P.R. n. 461 cit., in quanto l’insorgenza della patologia tumorale, come detto, può far presumere ex se un collegamento col servizio reso.<br />
Tuttavia, il vero nodo di questa tipologia di controversie, non sciolto neppure dalla più recente decisione del Consiglio di Stato, resta il sindacato «debole» del giudice amministrativo sul parere del Comitato di verifica, espressione di discrezionalità tecnica, che è ristretto ai casi di palese illogicità, errore tecnico o fattuale[53]. I limiti frapposti dalla giurisprudenza al pieno accesso del giudice al fatto, consentendo la consulenza tecnica d’ufficio per la sola verifica esterna di specifici e concreti aspetti che rimangono in dubbio, continuano così a rappresentare un vulnus difficile da accettare[54]. Sarebbe a tal fine auspicabile che possa finalmente pervenirsi a una netta separazione tra la sfera che attiene all’accertamento tecnico complesso di un fatto, qual è la riconducibilità di una data patologia alle modalità del servizio prestato, cui il giudice dovrebbe sempre accedere senza restrizioni, dalla sfera delle valutazioni di «merito» vere e proprie sull’opportunità e convenienza di una decisione, che è riservata alla p.a.[55].</p>
<p>[1] I rischi dell’impiego di munizionamento all’uranio impoverito sono stati oggetto di studio sin dagli anni ’70 e al riguardo possono citarsi, a titolo puramente esemplificativo, i seguenti contributi: Institute of Medicine of National Accademies, Epidemiologic Studies of Veterans Exposed to Depleted Uranium. Feasbility and Design Issues, Washington, D.C., 2008; F.F. Hahn, R.A. Guilmette, M.D. Hoover, Implanted Depleted Uranium Fragments Cause Soft Tissue Sarcomas in the Muscles of Rats, in Environmental Health Perspectives, 2002, 110, 51; D.E. McClain et al., Biological Effects of Embedded Depleted Uranium (DU): Summary of Armed Forces Radiobiology Research Institute research, in The Science of the Total Environment, 2001, 274, 117; D.E. McClain, Project Briefing: Health Effects of Depleted Uranium, U.S. Armed Forces Radiobiology Research Institute, Bethesda, MD, 1999; Supreme Headquarters Allied Powers Europe, ACE Policy for Defensive Measures against Low Level Radiological Hazards during Military Operations, ACE Directive n. 80-63, 2nd August 1996; Department of Defense, Medical Management of Unusual Depleted Uranium Exposure, 14th October 1993, U.S. Army Armament Munitions and Chemical Command, Kinetic Energy Penetrator Long Term Strategy Study, 24th July 1990; Federal Aviation Administration, Avoiding or Minimizing Encounters with Aircraft Equipped with Depleted Uranium Balance Weight During Accident Investigation, Advisory Circular 20-123, 20th December 1984; Department of Army, Setting Control Boundaries from Igloos Storing Pyrophoric Depleted Uranium (DU), 18th December 1981; Air Force Armament Laboratory, Morphological Characteristics of Particulate Material Formed from High Velocity Impact of Depleted Uranium Projectiles with Armor Targets. Final Report for period October 1977-October 1978, Air Force System Command-United States Air Force-Eglin A.F.B., Florida, 1978; Joint Technical Coordinating Group for Munitions Effectiveness, Ad Hoc Working Group for Depleted Uranium, Special Report: Medical and Environmental Evaluation of Depleted Uranium, vol. I, 1974; W.C. Hanson et al., Particle Size Distribution of Fragments from Depleted Uranium Penetrators Fired Against Armor Plate Targets, Los Alamos Scientific Laboratory of the University of California, LA-5654, October 1974. La conclamata pericolosità dell’uranio impoverito pone anche delicate problematiche giuridiche di diritto internazionale concernenti l’utilizzo di queste armi, testimoniata anche dalle risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni unite 5 dicembre 2007 n. 62/30 e 2 dicembre 2014 n. 69/57, entrambe intitolate Effects of the Use of armaments and ammunitions containing depleted uranium. In argomento si rinvia anche ai lavori di: A. McDonald, J.K. Kleffner, B.C.A. Toebes (eds.), Depleted Uranium Weapons and International Law. A Precautionary Approach, Den Haag, 2008; J.S. Morton, Depleted Uranium Munitions: Clear Threat to Human Security, in Australasian Journal of Human Security, 2006, 1.</p>
<p>[2] L’art. 4-bis, l. 28 febbraio 2001 n. 27, poi, ha stabilito una «campagna di monitoraggio sanitario sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato od operano nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo, in relazione a missioni internazionali di pace e di assistenza umanitaria, nonché di tutto il personale della pubblica amministrazione, incluso quello a contratto, che ha prestato o presta servizio, nei predetti territori, presso le rappresentanze diplomatiche o uffici ad esse collegati, e dei famigliari che con loro convivono o hanno convissuto. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile».</p>
<p>[3] Il riferimento è, in primo luogo, alle indagini conoscitive avviate dalla Commissione difesa della Camera dei deputati il 10 gennaio 2001 e dalla Commissione difesa del Senato della Repubblica il 16 gennaio 2001. Inoltre, il 17 novembre 2004 l’Assemblea del Senato ha istituito una «Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e grave malattia che hanno compito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale», le cui conclusioni sono state approvate il 1° marzo 2006. In data 11 ottobre 2006, la Commissione difesa del Senato ha approvato, in sede deliberante, l’istituzione di una nuova «Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all’esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni», i cui lavori si sono conclusi con l’approvazione della relativa relazione nella seduta del 12 febbraio 2008. In data 16 marzo 2010, il Senato ha deliberato la ricostituzione della predetta Commissione, le cui ulteriori risultanze sono state approvate nella seduta del 9 gennaio 2013.</p>
<p>[4] Si tratta di Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016 n. 837, in www.giustizia-amministrativa.it, 2016. In generale, l’esposizione alle nano-particelle di metalli pesanti può avvenire anche «durante la manutenzione di automezzi impolverati rientrati dalle missioni all’estero, senza essere provvisti di adeguata protezione. Lo stesso dicasi del rischio equivalente esistente nei poligoni addestrativi, nei quali, al termine delle esercitazioni, con quelle munizioni, le armi dovevano essere pulite con solventi chimici (tra cui il benzene)» (così T.A.R. Liguria, sez. II, 8 gennaio 2015 n. 15, in www.giustizia-amministrativa.it, 2015).</p>
<p>[5] V. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 19 marzo 2015 n. 4345, in www.giustizia-amministrativa.it, 2015.</p>
<p>[6] A. Viscomi, La causa di servizio oggi: spunti per una riflessione, in Lav. p.a., 2009, 2, p. 241 ss., il quale ripercorre l’evoluzione dell’istituto a partire dall’art. 2, l. 14 aprile 1864 n. 1731, confermato dall’art. 2, r.d. 21 febbraio 1895 n. 70, per il quale l’impiegato «che, per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell’esercizio delle sue funzioni, fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio» aveva il «diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l’età sua e la durata dei suoi servigi». Per una trattazione più ampia v.: G. Ferrari, L’invalidità per causa di servizio e l’equo indennizzo nel pubblico impiego, Milano, 2007; R. Castrica, G. Bolino, I trattamenti pensionistici privilegiati e l’equo indennizzo, Milano, Giuffrè, 2005. A. Manna, La causa di servizio, in Riv. infortuni, 2000, I,  p. 973 ss.</p>
<p>[7] Cass. civ., sez. lav., 23 luglio 2013  n. 17895, in Giust. civ. mass., 2013, ha chiarito che l’abrogazione degli istituti ruotanti intorno alla causalità di servizio, ha attribuito all’Inail la gestione dell’intera materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali sul lavoro dei dipendenti pubblici, fatta eccezione per i comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.</p>
<p>[8] G. Crepaldi, Le valutazioni medico-legali nel procedimento di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, in Foro amm.-CdS, 2006, 3, p. 822 ss.; G. Ferrari, Equo indennizzo e rendita INAIL nel sistema legislativo di tutela contro i rischi sul lavoro nel comparto del pubblico impiego, in Giur. merito, 2007, 10, p. 2733. Il beneficio dell’equo indennizzo si è affiancato a quello originario del 1864 della pensione privilegiata grazie all’art. 68, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e, inizialmente valevole per i soli dipendenti civili di ruolo dello Stato, è stato esteso anche al personale militare di carriera dall’art. 1, l. 23 dicembre 1970 n. 1094 e ai militari di leva dall’art. 4, l. 3 giugno 1981 n. 308. Rileva G. Ferrari, Fatti ed eventi costituenti presupposto per la liquidazione dell’equo indennizzo, in Giur. merito, 2013, 2, p. 419 ss., che con l’introduzione dell’equo indennizzo, colmando una lacuna esistente, «s’intese assicurare al pubblico dipendente – allo stato privo della tutela contro i rischi del lavoro, invece da tempo assicurata ai dipendenti privati – una prestazione economica per i casi d&#8217;inabilità permanente “parziale” che, proprio in quanto tali, non comportano la risoluzione del rapporto d’impiego» (sul punto v. anche C. cost. 30 gennaio 1962 n. 1, in www.cortecostituzionale.it, 1962; Cass. civ., sez. III, 28 novembre 1956 n. 4324, in Giust. civ., 1957, I, p. 1081; 25 maggio 1955 n. 1585, in Foro. it. mass., 1955, col. 350; 21 luglio 1953 n. 2433, ibidem, 1953, col. 366). Il procedimento per l’attribuzione dell’equo indennizzo e quello per la concessione del trattamento pensionistico privilegiato, pur avendo autonomia funzionale, hanno a presupposto l’unicità dell’accertamento relativo al medesimo fatto patogenico e alla sussistenza di un nesso eziologico fra il fatto di servizio e l’infermità del dipendente (Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2012 n. 378, in Foro amm.-CdS, 2012, 1, p. 158; sez. IV, 30 aprile 1999 n. 746, in Cons. St., 1999, I, p. 621; contra Cons. Stato, sez. IV, 27 giugno 2007 n. 3768, in Foro amm.-CdS, 2007, 6, p. 1821; sez. IV, 19 febbraio 2007 n. 886, ibidem, 2007, 2, 489).</p>
<p>[9] C. cost. 30 ottobre 1997 n. 321, in Giust. civ., 1998, I, p. 23; Cons. Stato, ad. plen., 16 luglio 1993 n. 9, in Foro amm., 1993, p. 1491; sez. IV, 31 marzo 2009 n. 2009, in Foro amm.-CdS, 2009, 3, p. 717. Cass. civ., sez. lav., 23 luglio 2013  n. 17895 cit. afferma che il sistema assicurativo della causalità di servizio è basato sul principio secondo cui la retribuzione erogata dall’amministrazione di appartenenza al dipendente infortunatosi per causa di servizio esclude la corresponsione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da parte dell’Inail. Inoltre, Cass. civ., sez. lav., 26 giugno 2009  n. 15074, in Giust. civ. mass., 2009, 6, p. 992, osserva che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide con il presupposto richiesto per l’attribuzione della rendita per malattia professionale, differenziandosi i due istituti per l’ambito e l’intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto, nonché per il fatto che il riconoscimento in oggetto non consente di per sé alcun apprezzamento in ordine all’eventuale incidenza, sull’attitudine al lavoro dell&#8217;assicurato, di altri fattori di natura extraprofessionale.</p>
<p>[10] Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2005 n. 4993, in Foro amm.-CdS, 2005, p. 2578; sez. VI, 30 luglio 2003 n. 4400, ibidem, 2003, p. 2319; 10 agosto 2000 n. 4429, in Cons. St., 2000, I, p. 1849; C. conti, sez. IV, 1° luglio 1991 n. 76675, in Riv. C. conti, 1992, 2, p. 166.</p>
<p>[11] Cass., sez. un., 24 marzo 2010 n. 6997, in Ced Cass., 2010, rv. 612508; 7 marzo 2003 n. 3438, ibidem, 2003, rv. 561346; 19 maggio 1992 n. 5988, ibidem, 1992, rv. 477275; 14 ottobre 1983 n. 6001, ibidem, 1983, rv. 430804; 17 febbraio 1981 n. 947, ibidem, 1981, rv. 411470.</p>
<p>[12] Nel senso della natura retributiva: Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 2006 n. 23742, in Riv. inf. mal. prof., 2006, 3, II, p. 58; 26 agosto 2005 n. 17353, in Giust. civ. mass., 2005, 7-8; 27 agosto 2003 n. 12547, ibidem, 2003, 7-8; 25 agosto 2003 n. 12479, ibidem, 2003, 7-8; Cons. Stato, sez. IV, 12 luglio 2012 n. 4121, in Foro amm.-CdS, 2012, 7-8, p. 1884; T.A.R. Roma, (Lazio), sez. I, 16 gennaio 2013  n. 421, in Foro amm.-TAR, 2013, 1, p. 113; T.A.R. Lazio, Latina, 8 agosto 1995 n. 608, in Foro amm., 1996, p. 1343. Contra e a suffragio della natura previdenziale: Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 2009 n. 7507, in Dir. &amp; giust. online, 2009; sez. IV, 20 novembre 2008 n. 5759, in Foro amm.-CdS, 2008, 11, p. 3005; 26 luglio 2008 n. 3692, ibidem, 2008, 7-8, p. 2051; 21 giugno 2007  n. 3391, ibidem, 2007, 6, p. 1808; 14 maggio 2007 n. 2397, ibidem, 2007, 5, p. 1452; 20 settembre 2005 n. 4850, ibidem, 2005, 9, p. 2553; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 9 marzo 2015  n. 1438, in Red. Giuffrè amm., 2015; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 4 dicembre 2013  n. 5504, in Foro amm.-TAR, 2013, 12, p. 3807; T.A.R. Firenze, (Toscana), sez. I, 2 febbraio 2010  n. 173, in Foro amm-TAR, 2010, 2, p. 413; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 29 luglio 2009  n. 1404, in Foro amm.-TAR, 2009, 7-8, p. 2296; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 18 settembre 2008  n. 2567, in Foro amm.-TAR, 2008, 9, p. 2572. A prescindere dalla natura retributiva o previdenziale dell’istituto, la funzione dell’emolumento per equo indennizzo è indubbiamente plurima e polimorfa, potendo essere di riparazione di un pregiudizio ovvero di ristoro equitativo delle menomazioni subite (v. A. Viscomi, La causa di servizio oggi, loc. cit.).</p>
<p>[13] Cfr. art. 2, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461. In base al successivo art. 3, l’Amministrazione inizia d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni «per certa o presunta ragione di servizio» o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale. L’amministrazione procede d’ufficio anche in caso di morte del dipendente, quando il decesso è avvenuto in attività di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.<br />
[14] G. Crepaldi, Le valutazioni medico-legali, loc. cit.; C. Lollio, La Riforma dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo, in Riv. infortuni, 2003, I, p. 127 ss. Per il regime anteriore alla riforma del 2001, v. F. Mainetti, Chi accerta la dipendenza delle infermità da causa di servizio?, in Riv. med. legale, 1984, p. 696 ss.</p>
<p>[15] G. Ferrari, Il procedimento amministrativo per l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e la liquidazione dell’equo indennizzo, in Foro amm.-CdS, 2001, 6, p. 1951 ss., per il quale l’innovazione di maggior rilievo realizzata dal d.P.R. n. 461 del 2001 è costituita dalla «sottrazione alla Commissione medica ospedaliera del compito di esprimere parere sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione denunciata dal pubblico dipendente e da essa diagnosticata e dall’affidamento in via esclusiva di detto compito al Comitato di vigilanza per le cause di servizio, con obbligo per lo stesso di partecipazione al relativo procedimento, che nel sistema normativo previgente era invece limitata alla mera verifica dei presupposti di legge per la liquidazione dell’equo indennizzo, nell’ambito di un successivo ed autonomo procedimento a ciò preordinato». In giurisprudenza, v. Cons. Stato, sez. IV, 9 agosto 2005 n. 4218,  in Foro amm.-CdS, 2005, p. 2193; sez. VI, 22 gennaio 2001 n. 183, in Cons. St., 2001, p. 56; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 18 giugno 2013 n. 475, in Foro amm.-TAR, 2013, 6, p. 1883, per il quale il Comitato di verifica non è tenuto a spiegare perché eventualmente si discosti dalle conclusioni della Commissione medico-ospedaliera quanto alla riconducibilità dell’infermità a fatti di servizio, essendo la competenza della Commissione circoscritta al solo accertamento dell’eventuale presenza delle patologie denunciate.</p>
<p>[16] Cons. Stato, sez. IV, 21 novembre 1994 n. 916, in Foro amm.-CdS, 1994, p. 224; 25 maggio 1993 n. 555, ibidem, 1993, p. 946; sez. VI, 12 agosto 2002 n. 4158, ibidem, 2002, p. 1818; 23 settembre 1997 n. 1368, ibidem, 1997, p. 2340.</p>
<p>[17] Cons. Stato, sez. III, 30 luglio 2013 n. 4024, in Foro amm.-CdS, 2013, 7-8, p. 1922, che ne trae la conseguenza per cui l’amministrazione non è tenuta a motivare le ragioni per le quali si adegua ad esso, mentre una motivazione specifica e puntuale è dovuta nei soli casi in cui essa, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dallo stesso ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderirvi. V. anche: Cons. Stato, sez. III, 6 agosto 2015 n. 3878, in Red. Giuffrè amm., 2015; T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II, 18 febbraio 2016 n. 352, ibidem, 2016; 15 ottobre 2015 n. 2947, ibidem, 2015; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 15 luglio 2015 n. 338, ibidem, 2015.</p>
<p>[18] TAR Liguria, sez. II, 8 gennaio 2015 n. 15, in www.giustizia-amministrativa.it, 2015; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 19 dicembre 2013 n. 2516, in Foro amm.-TAR, 2013, 12, p. 3906; TA.R. Puglia, Lecce, sez. II, 27 novembre 2014 n. 2942, in Foro amm., 2014, 11, p. 2961. Considerato che il parere del Comitato, per la sua valenza definitiva rispetto alla dipendenza o meno della malattia da causa di servizio, costituisce la motivazione del provvedimento finale, formalmente emesso dalla p.a. di appartenenza del dipendente sottoposto a verifica, la giurisprudenza riconosce la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero dell’economia, presso cui opera il Comitato (T.A.R. Liguria, sez. II, 8 gennaio 2015 n. 15 cit.; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 19 dicembre 2013 n.2516 cit.; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 8 aprile 2011  n.2000, in Foro amm.-TAR, 2011, 4, p. 1352).</p>
<p>[19] Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2683, in Foro amm.-CdS, 2011, 6, p. 1948; 14 aprile 2010 n. 2099, ibidem, 2010, 4, p. 824; 22 settembre 2005 n. 4991, ibidem, 2005, 9, p. 2576; 16 marzo 2004 n. 1341, ibidem, 2004, p. 772; sez. VI, 27 marzo 2001 n. 1774, in Cons. St., 2001, I, 776; 10 luglio 2001 n. 3882, ibidem, 2001, I, p. 1611; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 18 febbraio 2016 n. 352 cit.; Bari, sez. I, 6 febbraio 2013 n. 165, in Foro amm.-TAR, 2013, 2, p. 649; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 3 settembre 2010 n. 10718, ibidem, 2010, 9, 2933; Napoli, sez. VII, 21 dicembre 2012 n. 5316, ibidem, 2012, 12, p. 3965; sez. VI, 14 luglio 2010 n. 16721, ibidem, 2010, 7-8, p. 2567. Come è noto, ricorre «discrezionalità tecnica» quando l’amministrazione, per provvedere su un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica cui una giuridica annette rilevanza diretta o indiretta (Cons. sic. 10 giugno 2011 n. 418, in Red. Giuffrè, 2011). I giudizi tecnici discrezionali non implicano, quindi, la valutazione di contrapposti interessi, ma si caratterizzano per la complessità delle discipline scientifiche o sociali applicabili e per l’opinabilità dell’esito delle relative valutazioni, sfuggendo così al sindacato di legittimità del giudice amministrativo laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’illogicità manifesta e dell’erroneità dei presupposti di fatto (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 17 giugno 2011 n. 3227, in Foro amm.-TAR, 2011, 6, p. 2030). Per un riferimento essenziale alle problematiche della discrezionalità tecnica si rinvia a: V. Bachelet, L’attività tecnica della Pubblica amministrazione, Milano, 1967; V.F. Levi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino, 1967; F. Ledda, Potere, tecnica, sindacato giudiziario sull’Amministrazione pubblica, in Dir. proc. amm., 1983, p. 371 e ss.; V. Cerulli Irelli, Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di legittimità, in Dir. proc. amm., 1984, p. 468 e ss.; C. Marzuoli, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 1985; D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, 1995; Id., I vari usi della nozione di discrezionalità tecnica, in Giornale dir. amm., 1998, IV, p. 331 ss.; S. Baccarini, Giudice amministrativo e discrezionalità tecnica, in Dir. proc. amm., 2001, 1, p. 80;  M. Protto, La discrezionalità tecnica sotto la lente del giudice amministrativo, in Urb. e app., 2001, p. 866 ss.</p>
<p>[20] Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010 n. 2619, in Foro amm.-CdS, 2010, 5, p. 1004; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 18 febbraio 2016 n. 352 cit.; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 21 dicembre 2012 n. 5316 cit.; 11 marzo 2011 n. 1449, in Foro amm.-TAR, 2011, 3, p. 951.</p>
<p>[21] G. Ferrari, Il procedimento amministrativo, loc. cit. In giurisprudenza v.: Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2010 n. 2619 cit.; sez. I, 29 aprile 2010 n. 3185, in Foro amm.-CdS, 2010, 4, p. 882; sez. IV, 14 aprile 2010 n. 2099 cit.; 23 marzo 2010 n. 1702, ibidem, 2010, 3, p. 564; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 21 febbraio 2011 n. 322, in Foro amm.-TAR, 2011, 2, p. 623; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 3 dicembre 2010 n. 35286, ibidem, 2010, 12, p. 3844; sez. I, 5 agosto 2010 n. 30115, ibidem, 2010, 7-8, p. 2431; T.A.R. Piemonte, sez. I, 3 dicembre 2010 n. 4378, ibidem, 2010, 12, p. 3762; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 1° dicembre 2010 n. 1249, ibidem, 2010, 12, p. 3938; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 14 luglio 2010 n. 16721 cit.; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 25 maggio 2010 n. 2137, ibidem, 2010, 5, p. 1613; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 13 gennaio 2010 n. 192, ibidem, 2010, 1, p. 139.</p>
<p>[22] L’art. 1, d.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, recante il relativo regolamento attuativo, precisa che rientrano nei presupposti per la concessione delle provvidenze tutte le missioni autorizzate dall’autorità sopra-ordinata al dipendente e tutte le condizioni comunque implicanti l’esistenza o la sopravvenienza «di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto»; circostanze e fatti che, in base al successivo art. 6, siano stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante dell’infermità invalidante. Sull’obbligo di motivazione per la concessione di tali benefici v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, sez. I, 6 maggio 2015 n. 6494, in Red. Giuffrè amm., 2015; 16 agosto 2012 n. 7363, in www.giustizia-amministrativa.it, 2012.</p>
<p>[23] In virtù del comma 79, ai sensi dell’art. 17, comma 1, l. 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, è stato emanato il d.P.R. 3 marzo 2009 n. 37, recante la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali.</p>
<p>[24] Si tratta della «speciale elargizione» prevista dalle ll. 27 ottobre 1973 n. 629 e 13 agosto 1980 n. 466 a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, come vigenti in seguito a C. cost. 16 luglio 1987 n. 266, in www.giurcost.org, 1987, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, l. n. 629 del 1973, riprodotto nell’art. 93, comma 6, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, «nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio». Tale largizione è stata fissata in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale d’invalidità, sino a un massimo di 200.000 euro, giusta l’art. 5, commi 3 e 8, l. 3 agosto 2004 n. 206.</p>
<p>[25] Infatti, l’espressione «causa ovvero concausa efficiente e determinante» è la medesima utilizzata dall’art. 64, comma 3, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, ai fini del diritto a pensione privilegiata.</p>
<p>[26] T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 11 dicembre 2014 n. 6535, in www.giustizia-amministrativa.it, 2014.</p>
<p>[27] L’espressione «contenzioso di massa» è di S. Rodriquez, Missioni all’estero e uranio impoverito: la responsabilità del Ministero della difesa nei confronti dei propri dipendenti, in Resp. civ. prev., 2012, 2, p. 619 ss.</p>
<p>[28] In particolare, il filone giurisprudenziale formatasi sulle azioni promosse nei confronti del Ministero della difesa dai militari e dai loro prossimi congiunti è stato inaugurato da Trib. Firenze, 17 dicembre 2008, in N. giur. civ. comm., 2009, I, p. 690 ss., con nota di C. Favilli, Contaminazione con uranio impoverito e quantificazione del danno non patrimoniale, e in Foro it., 2009, I, p. 916 ss., con nota di A. Palmieri. In seguito, sono intervenute Trib. Roma, 15 luglio 2009, in Resp. civ. prev., 2009, p. 2498, con nota di A. Mantelero, La svolta nelle controversie sull’uranio impoverito, e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 5 agosto 2010 n. 17232, in Foro amm.-TAR, 2010, p. 2582 e in Foro it., 2010, 11, III, col. 594. Detta giurisprudenza si è ormai attestata sulla qualificazione come contrattuale (e non come aquiliana) della responsabilità dell’amministrazione militare, il cui fondamento risiede negli obblighi di protezione incombenti sul datore di lavoro ex art. 2087 c.c. Infatti, l’illecito «non consiste in un generale inquinamento ambientale da uranio impoverito […] che colpisce indistintamente un numero indeterminato di persone anche non legato da alcun tipo di rapporto contrattuale con essa», ma «nell’omissione di misure di protezione riguardanti la sola attività svolta dai militari in missione, con conseguente qualificazione in termini contrattuali dell’azione» (così S. Rodriquez, Missioni all’estero e uranio impoverito, loc. cit.).</p>
<p>[29] T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 5 agosto 2010 n. 17232 cit. La natura contrattuale della responsabilità della p.a. per le lesioni subite dai dipendenti pone il problema della giurisdizione sulla relativa domanda risarcitoria. Al riguardo, è stato affermato che «appartiene alla giurisdizione amministrativa l’azione con cui un militare chiede la condanna del Ministero della difesa al risarcimento dei danni derivanti dalla malattia asseritamente contratta in conseguenza dell’esposizione all’uranio impoverito e ad altre sostanze nocive durante il servizio prestato nelle missioni internazionali di pace» (Cass. civ., sez. un., 6 maggio 2014 n. 9667, in Foro it., 2014, 7-8, I, col. 2094 e in Ragiusan 2014, 367-368, p. 123). Infatti, una simile azione è «fondata su di una condotta dell’amministrazione che non presenta un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma si pone come diretta conseguenza dell’impegno del militare in quel “teatro operativo” senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all’esposizione» (Cass. civ., sez. un., 6 maggio 2014,  n. 9666, in Foro amm., 2014, 9, p. 2227, e 5 maggio 2014  n. 9573, ibidem, 2014, 9, p. 2226). La giurisdizione amministrativa sussiste anche se la domanda è proposta dagli eredi del militare iure hereditatis e non, invece, se attiene al ristoro subito dei danni subiti dagli attori iure proprio, radicandosi in tal caso la giurisdizione ordinaria (Cass. civ., sez. un., 5 maggio 2014  n. 9573 cit.).</p>
<p>[30] A. Viscomi, La causa di servizio oggi, loc. cit., il quale rileva pure il paradosso di un sistema pubblico disposto a erogare indennità su base di discrezionali ragioni di equità, ma ancora restio a considerare la prevenzione come un investimento produttivo e non come un mero costo.</p>
<p>[31] Per il personale militare e le altre categorie in regime di c.d. diritto pubblico, gli artt. 3 e 63, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 continuano a prevedere l’esclusiva giurisdizione del giudice amministrativo. Sul punto v. anche G. Ferrari, Il procedimento, loc. cit. In giurisprudenza, v.: T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 28 luglio 2015 n. 4033, in www.giustizia-amministrativa.it, 2015; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 9 febbraio 2010 n. 123, in Foro amm.-TAR, 2010, 2, p. 672; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 24 settembre 2008 n. 10730, ibidem, 2008, 9, p. 2543; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 7 dicembre 2010 n. 2802, ibidem, 2010, 12, p. 4028; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 24 novembre 2010 n. 33876, ibidem, 2010, 11, p. 3563; 11 agosto 2010 n. 30692, ibidem, 2010, 7-8, p. 2503.</p>
<p>[32] Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2010 n. 8916, in Foro amm.-CdS, 2010, 12, p. 2743; 24 ottobre 2008 n. 5293, ibidem, 2008, 10, p. 2804.</p>
<p>[33] Cons. Stato, sez. VI, 1° dicembre 2009 n. 7507 cit.; 8 luglio 2009 n. 4368, in Foro amm.-CdS, 2009, 7-8, p. 1786; 24 ottobre 2008 n. 5293 cit.</p>
<p>[34] Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2010 n. 8916 cit.; 1° dicembre 2009 n. 7507 cit.; 23 luglio 2009 n. 4621, in Foro amm.-CdS, 2009, 7-8, p. 1807; T.A.R. Toscana, sez. I, 2 febbraio 2010 n. 173 cit.; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 6 dicembre 2009 n. 7915, in Foro amm.-TAR, 2009, 12, p. 3593; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 3 settembre 2008 n. 2040, ibidem, 2009, 4, p. 1164.</p>
<p>[35] T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 8 luglio 2010 n. 2926, in Foro amm.-TAR, 2010, 7-8, 2621; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 16 aprile 2010 n. 1994, ibidem, 2010, 4, p. 1405.</p>
<p>[36] Cons. Stato, sez. III, 21 ottobre 2014 n. 5179, in Red. Giuffrè amm., 2014; 24 giugno 2014  n. 3193, ibidem, 2014; 30 luglio 2013 n. 4024, in Foro amm.-CdS, 2013,  7-8, p. 1922.</p>
<p>[37] T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 25 gennaio 2016 n. 11, in Red. Giuffrè amm., 2016.</p>
<p>[38] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2016 n. 1364, in www.giustizia-amministrativa.it, 2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 ottobre 2015 n. 11604, ibidem, 2015;19 marzo 2015 n. 4345 cit.; 21 luglio 2014 n. 7777, in www.giustizia-amministrativa.it., 2014.</p>
<p>[39] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2016 n. 1364 cit.; 9 dicembre 2015 n. 13799, in www.giustizia-amministrativa.it, 2015; 12 ottobre 2015 n. 11604 cit.; 19 marzo 2015 n. 4345 cit.</p>
<p>[40] T.A.R. Piemonte, sez. I, 6 marzo 2015 n. 429, in Foro amm., 2015, 3, p. 867.</p>
<p>[41] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2016 n. 1364 cit.; 21 luglio 2014 n. 7777 cit. e 16 agosto 2012 n. 7363 cit.; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 13 novembre 2014 n. 549, in Red. Giuffrè amm., 2014; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 2 ottobre 2014 n. 1568, ibidem, 2014; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 14 febbraio 2014 n. 454, in www.giustizia-amministrativa.it, 2014; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 25 febbraio 2013 n. 1084, ibidem; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 10 febbraio 2012 n. 321, ibidem.</p>
<p>[42] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2016 n. 1364 cit.; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 1° dicembre 2015  n. 530, in Red. Giuffrè amm., 2015.</p>
<p>[43] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 21 luglio 2014 n. 7777 cit.</p>
<p>[44] T.A.R. Liguria, sez. II, 8 gennaio 2015 n. 15, in Foro amm., 2015, 1, p. 174; contra T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 9 dicembre 2013  n. 1106, in Foro amm.-TAR, 2013, 12, p. 3671, per il quale non può ritenersi fondata la pretesa al riconoscimento della causa di servizio per contatto con l’uranio impoverito in zona di guerra, qualora l’interessato non indichi episodi specifici di carattere bellico, certamente registrati dai competenti uffici militari, ai quali avrebbe preso parte attiva ed ove si sarebbero create le condizioni di scoppio o di brillamento di munizioni contenenti uranio impoverito. Inoltre, secondo T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 30 aprile 2012 n. 724, in Foro amm.-TAR, 2012, 4, p. 1139, allo stato della ricerca scientifica anche nel campo ematologico, le cause della forma tumorale asseritamente scatenata da esposizioni a uranio impoverito e a connesse particelle prodotte da esplosioni da materiale bellico, prenderebbero le mosse o da circostanze di natura virale o da immunodeficienze ereditarie dimoranti in particolari filamenti del DNA.</p>
<p>[45] Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2013 n. 5407, in Guida dir., 2013, 15, 47; 14 giugno 2003 n. 9539, in Giust. civ. mass., 2003, 6; 4 giugno 2003 n. 8884, in Ragiusan, 2003, 235-6, p. 263; 24 febbraio 2003 n. 2802, in Giust. civ. mass., 2003, p. 388; 4 aprile 1997 n. 2947, in Ced. Cass., 1997, rv. 503508; 18 febbraio 1994 n. 1573, ibidem, 1994, rv. 485369. Contra e cioè nel senso che al lavoratore non spetta provare le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, essendo sufficiente. in caso di mancata contestazione, la sola indicazione delle mansioni spiegate che hanno causato la menomazione della sua integrità fisica: Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2003 n. 11823, in Giust. civ. mass., 2003, 7-8; 10 agosto 2001 n. 11035, in Ced Cass., 2001, rv. 548959; 10 giugno 1999 n. 5724, ibidem, 1999, rv. 527266; 12 maggio 1993 n. 5407, ibidem, 1993, rv. 482313.</p>
<p>[46] Cass. civ., sez. un., 17 giugno 2004 n. 11353, in Ced. Cass., 2004, rv. 574224, per cui «nelle patologie aventi carattere comune ad eziologia c.d. multifattoriale, il nesso di causalità fra attività lavorativa e l’evento in assenza di un rischio specifico non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro ed alla durata ed alla intensità dell’esposizione a rischio» (in linea: Cass. civ., sez. lav., 15 ottobre 2014 n. 21825, in Ced Cass., 2014, rv. 632608; 18 settembre 2013 n. 21360, ibidem, 2013, rv. 628368; 13 luglio 2011 n. 15400, ibidem, 2011, rv. 618629).</p>
<p>[47] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2016 n. 1364 cit.; 19 marzo 2015 n. 4345 cit.; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 2 ottobre 2014 n. 1568 cit.; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 10 ottobre 2013 n. 2034, in Foro amm.-TAR, 2013, 10, p. 3178. Contra T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 16 gennaio 2015 n. 150, in www.giustizia-amministrativa.it, 2015, per il quale nel d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, «in ogni caso, non è prevista alcuna disposizione che consenta di invertire l’onere probatorio, che, conseguentemente […] resta a carico del ricorrente».</p>
<p>[48] T.A.R. Liguria, sez. 14 marzo 2016 n. 247, in www.giustizia-amministrativa.it, 2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 9 dicembre 2015 n. 13793, in www.giustizia-amministrativa.it, 2015; 12 ottobre 2015 n. 11604 cit.; 19 marzo 2015 n. 4345 cit.;  21 luglio 2014 n. 7777 cit.; T.A.R. Piemonte, sez. I, 6 marzo 2015 n. 429, in Foro amm., 2015, 3, p. 867; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 2 ottobre 2014  n. 1568 cit.</p>
<p>[49] T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1° febbraio 2016 n. 1364 cit.; 9 dicembre 2015 n. 13799 cit.; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 1° dicembre 2015  n. 530, in Red. Giuffrè amm., 2015; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 4 marzo 2014 n. 649, in www.giustizia-amministrativa.it, 2014; 10 febbraio 2012 n. 321 cit.; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 10 ottobre 2013 n. 2034 cit.</p>
<p>[50] C. conti, sez. giur. Lazio, 6 maggio 2013 n. 369, in Foro it., 2014, 9, III, col. 530.</p>
<p>[51] Si pensi, ad esempio all’Osservatorio epidemiologico della difesa, operante presso l’Ispettorato generale della sanità militare e responsabile della raccolta, analisi, valutazione e diffusione di tutti i dati statistici relativi a morbosità e mortalità del personale in servizio presso il Ministero.</p>
<p>[52] Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2009 n. 6352, in Dir. &amp; giust. online, 2009,  afferma in proposito che l’uso di formule generiche e, per alcuni versi, stereotipe per dare atto di adempimenti istruttori e valutazioni impedisce di verificare se effettivamente è tenuta in considerazione tutta la documentazione di ufficio presentata.</p>
<p>[53] Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2013 n. 31, in Foro amm.-CdS, 2013, 1, p. 150; 9 luglio 2012 n. 4049, ibidem, 2012, 7-8, p. 1881; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 13 gennaio 2016 n. 128, in www.giustizia-amministrativa.it, 2016.</p>
<p>[54] Per tali limitazioni alla consulenza tecnica d’ufficio cfr.: Cons. Stato, sez. III, 15 marzo 2012 n.1462, in Foro amm.-CdS, 2012, 3, p. 569; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 13 gennaio 2016 n. 128 cit.</p>
<p>[55] Sulla commistione tra i due ambiti v. Cons. Stato, sez. IV, 16 ottobre 2009 n. 6352, in Foro amm.-CdS, 2009, 10, p. 2302; T.A.R. Sardegna, sez. II, 3 febbraio 2016 n. 92 in www.giustizia.amministrativa.it, 2016; T.A.R. Sicilia, sez. I, 9 ottobre 2015 n. 2488, ibidem, 2015.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/in-margine-a-una-recente-decisione-del-consiglio-di-stato-obbligo-di-motivazione-e-onere-della-prova-nellaccertamento-della-dipendenza-da-causa-di-servizio-delle-patologie-tumorali-derivanti/">In margine a una recente decisione del Consiglio di Stato: obbligo di motivazione e onere della prova nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali derivanti da contaminazione da uranio impoverito</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2012 n.550</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-3-2012-n-550/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-3-2012-n-550/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2012 n.550</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; P. Grauso Est. Henry Santini (Avv. C. Senese) contro il Comando Legione Carabinieri Toscana ed il Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) anche il padre ha diritto ai riposi giornalieri ove la moglie casalinga abbia sofferto di depressione post partum Lavoro &#8211; Riposi giornalieri ex 40</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-3-2012-n-550/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2012 n.550</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-3-2012-n-550/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2012 n.550</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; P. Grauso Est.<br /> Henry Santini (Avv. C. Senese) contro il Comando Legione Carabinieri Toscana ed il Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>anche il padre ha diritto ai riposi giornalieri ove la moglie casalinga abbia sofferto di depressione post partum</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro &#8211; Riposi giornalieri ex 40 del D.Lgs. n. 151/2001 – Madre casalinga affetta da depressione post partum – Diritto alla fruizione da parte del padre – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che i riposi giornalieri che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del figlio, sono riconosciuti al padre lavoratore nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. Nella specie la compagna del ricorrente ha sofferto di depressione post partum con manifestazioni di disinteresse per il figlio e di inadeguatezza al ruolo materno, patologia che impedisce ogni possibilità di autonoma organizzazione del lavoro domestico in funzione dell’assistenza al figlio. Ne risulta, perciò, pienamente legittimata la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre, a maggior ragione ove si abbia riguardo alla soddisfazione dei bisogni affettivi e relazionali, ed al sereno sviluppo della personalità del bambino, cui i riposi stessi sono finalizzati</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1873 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Henry Santini, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carmen Senese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sabrina Del Fio in Firenze, via Cherubini 13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comando Legione Carabinieri Toscana e Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento prot. n. 47/548-7/2011, emesso in data 17/08/2011, con il quale il Comando Legione Carabinieri Toscana ha negato all&#8217;appuntato scelto Henry Santini la concessione dei periodi di riposo di cui all&#8217;art. 40 lett. c. del decreto legislativo n. 151/2001, nonché di ogni altro atto presupposto, ivi compreso il parere della Direzione Generale del personale militare &#8211; Il Reparto, ivi richiamato; <br />	<br />
e per l&#8217;accertamento del diritto dell&#8217;Appuntato scelto Santini alla concessione dei periodi di riposo giornalieri di cui sopra, con relativo trattamento economico, sino al compimento di un anno di vita del figlio. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Legione Carabinieri Toscana e del Ministero della Difesa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2012 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 5 e depositato il 21 ottobre 2011, l’appuntato scelto dei Carabinieri Henry Santini, in servizio presso la Compagnia di Figline Valdarno, proponeva impugnazione avverso il provvedimento del 17 agosto 2011, in epigrafe, mediante il quale il Comando Legione Carabinieri Toscana gli aveva negato la concessione dei riposi giornalieri riconosciuti al padre lavoratore, per il primo anno di vita dei figli, dall’art. 40 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 151/2001. Il ricorrente, affidate le proprie doglianze ad un unico motivo in diritto, intimava dinanzi a questo tribunale il Comando unitamente al Ministero della difesa e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, con contestuale richiesta di misure cautelari provvisorie e collegiali. <br />	<br />
L’istanza cautelare, accolta in via interinale con decreto del 21 ottobre 2011, era confermata dal collegio in esito alla camera di consiglio del 9 novembre 2011, in occasione della quale si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate. <br />	<br />
Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 1 febbraio 2012. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Henry Santini, appuntato scelto dei Carabinieri di stanza presso la Compagnia di Figline Valdarno, impugna il diniego di concessione dei riposi giornalieri da lui richiesti, per il primo anno di vita del figlio Andrea, a norma dell’art. 40 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 151/2001, che riconosce al padre lavoratore il diritto a fruire dei riposi previsti per la madre lavoratrice nel caso in cui quest’ultima non sia dipendente. Il provvedimento impugnato fonda la propria motivazione sul rilievo della non estendibilità della fattispecie legale all’ipotesi, che qui ricorre, di madre casalinga e non affetta da infermità grave. <br />	<br />
Con l’unico motivo di gravame, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001. Violazione per errata interpretazione dell’art. 40 D.Lgs. n. 151/2001. Violazione dei principi desumibili dall’art. 31 della Costituzione”, il Santini contesta la legittimità del diniego, invocando l’indirizzo giurisprudenziale che assimila la madre casalinga alla madre lavoratrice non dipendente ai fini della concedibilità al padre dei riposi giornalieri previsti dalla legge per il primo anno di vita del figlio. <br />	<br />
Il gravame è fondato nei limiti di seguito precisati. <br />	<br />
L’art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede che i riposi giornalieri che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del figlio, sono riconosciuti al padre lavoratore nel caso in cui – per quanto qui interessa – la madre non sia lavoratrice dipendente. Alcune pronunce del giudice amministrativo hanno ritenuto, in effetti, che nella nozione di “madre lavoratrice non dipendente” debba farsi rientrare anche la figura della madre “lavoratrice casalinga”, secondo una prospettiva che – mutuando la ricostruzione, invalsa in altri settori dell’ordinamento, del lavoro domestico come prestazione lavorativa in senso proprio – tende a valorizzare la <i>ratio</i> della norma, attuativa delle finalità enunciate dall’art. 31 Cost. e in concreto “volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato” (così Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4293). <br />	<br />
Vero è che, con altrettanta autorevolezza, la possibilità di equiparare la figura della casalinga a quella di ogni altra lavoratrice non dipendente, ai fini dell’attribuzione al padre del beneficio in questione, è stata esclusa sulla scorta di un’esegesi che, dall’art. 40 D.Lgs. n. 151/2001 cit., ricava il principio dell’alternatività fra i genitori nell’accudimento giornaliero al figlio nel primo anno di vita, e indica quale presupposto necessario della fruizione dei permessi da parte del padre la circostanza che la madre non possa o non voglia fruirne. In questa prospettiva, non vi sarebbe differenza fra la madre casalinga, permanentemente dedita al lavoro domestico, e la madre lavoratrice dipendente dedita a tale attività solo in via temporanea e contingente, per essere stata esonerata dall’obbligo della prestazione lavorativa; né avrebbe senso distinguere fra attività di cura del minore, cui i riposi giornalieri sono dichiaratamente finalizzati, ed altre incombenze domestiche, dovendosi reputare che l’autonomia di gestione del tempo di attività nell’ambito familiare consenta alla madre casalinga di dedicare l’equivalente delle due ore di riposo giornaliero alle cure parentali (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 22 ottobre 2009, n. 2732). <br />	<br />
A ben vedere, l’opinione più restrittiva, una volta ravvisata nella presenza quotidiana di almeno uno dei genitori lavoratori (il padre in subordine alla madre), la garanzia che il sistema appresta al figlio nel primo anno di età, con riferimento alla madre casalinga si avvale di una sorta di presunzione, quella secondo cui la libera gestione del tempo quotidiano di lavoro domestico consentirebbe sempre e comunque alla donna di organizzarsi per accudire il figlio, impedendo il verificarsi del presupposto per la surroga del padre nella fruizione dei permessi giornalieri. Ma se così è, un punto di mediazione fra i due indirizzi può essere individuato nel reputare tale presunzione aperta alla prova contraria ogniqualvolta, in concreto, la madre, pur attendendo all’attività di lavoro domestico, per qualche ragione non abbia la libertà di dedicarsi anche al figlio: l’abbandono di prese di posizione dogmatiche appare, del resto, l’atteggiamento più idoneo ad assicurare, caso per caso, il corretto bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, vale a dire il diritto-dovere di entrambi i coniugi di assistere i figli, in funzione di protezione dei minori e di promozione della famiglia, e le specifiche esigenze del datore di lavoro, la cui rilevanza sociale non può essere disconosciuta. <br />	<br />
Nella specie, è documentato – e non contestato da parte delle Amministrazioni resistenti &#8211; che la compagna del ricorrente Santini abbia sofferto di depressione <i>post partum</i> con manifestazioni di disinteresse per il figlio e di inadeguatezza al ruolo materno, patologia che, evidentemente, non ne menoma la capacità di lavoro, ma, anche senza assurgere al rango della “grave infermità” di cui alla lettera d) del più volte citato art. 40, impedisce ogni possibilità di autonoma organizzazione del lavoro domestico in funzione dell’assistenza al figlio. Ne risulta, perciò, pienamente legittimata la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre, a maggior ragione ove si abbia riguardo alla soddisfazione dei bisogni affettivi e relazionali, ed al sereno sviluppo della personalità del bambino, cui i riposi stessi sono finalizzati (cfr. Corte cost., 1 aprile 2003, n. 104). <br />	<br />
In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto. <br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. <br />	<br />
Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-15-3-2012-n-550/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2012 n.550</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.46</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-2-2010-n-46/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-2-2010-n-46/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-2-2010-n-46/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.46</a></p>
<p>Pres. AMIRANTE – MAZZELLA le norme impugnate, riferendosi all&#8217;ipotesi di &#171;nuova&#187; malattia professionale, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale (&#8220;vecchia&#8221;, quindi, in contrapposizione alla &#8220;nuova&#8221;), il protrarsi dell&#8217;esposizione al medesimo rischio patogeno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-2-2010-n-46/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.46</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-2-2010-n-46/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.46</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. AMIRANTE – MAZZELLA</span></p>
<hr />
<p>le norme impugnate, riferendosi all&#8217;ipotesi di &laquo;nuova&raquo; malattia professionale, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale (&ldquo;vecchia&rdquo;, quindi, in contrapposizione alla &ldquo;nuova&rdquo;), il protrarsi dell&#8217;esposizione al medesimo rischio patogeno determini una &ldquo;nuova&rdquo; inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Infortuni sul lavoro e malattie professionali &#8211; Diritto alla revisione della rendita &#8211; Artt. 80, 131, 132 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965, n. 1124 &#8211; Esclusione ai fini assicurativi di fattori espositivi di rischio di aggravamento della malattia professionale successivi al momento di accertamento della malattia professionale indennizzabile decorsi i quindici anni dalla costituzione della rendita &#8211; non fondatezza – inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l’ordinanza in epigrafe;	</p>
<p>dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131 del d.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 46 <BR><br />
ANNO 2010 </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR>	</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE <BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA <BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, 131, 132 e 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso dal Tribunale di Brescia nel procedimento vertente tra L. B. e l’INAIL con ordinanza del 30 dicembre 2008, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2009. <br />	<br />
Visti gli atti di costituzione di L. B. e dell’INAIL nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella; <br />	<br />
uditi l’avvocato Luigi La Peccerella per l’INAIL e l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. L.B., dipendente addetto ad una cava di marmo, già titolare di rendita per ipoacusia professionale decorrente dal 28 novembre 1978, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia, l’INAIL per ottenere il riconoscimento di un maggiore grado di inabilità (rispetto al 37% già riconosciutogli dall’Istituto). <br />	<br />
Il predetto ricorrente aveva continuato l’attività lavorativa “…. senza che fossero mutate le condizioni ambientali, tempi e modalità di svolgimento della prestazione”. <br />	<br />
Acquisita nuova consulenza tecnica, il Tribunale adìto accertava un peggioramento delle condizioni fisiche del ricorrente nella misura del 41% nel 2003 e del 44% nel 2008. <br />	<br />
L’Istituto convenuto eccepiva l’inammissibilità della domanda per decorso (dal 28 novembre 1978 alla domanda amministrativa di nuova revisione) del quindicennio previsto dall’art. 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). <br />	<br />
Considerato che tale aggravamento, in forza della presunzione iuris et de iure di stabilizzazione dei postumi, di cui all’art. 137, non può essere sempre e tutto imputato alla patologia già indennizzata e che il ricorrente aveva cessato l’attività lavorativa nel 2002, il rimettente dubita della legittimità costituzionale degli artt. 80, 131, 132 e 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, nella parte in cui pongono un limite temporale alla rilevanza delle variazioni delle condizioni fisiche dell’assicurato anche nel caso in cui, non mutando le condizioni ambientali, i tempi e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l’aggravamento della malattia professionale dipenda dal protrarsi dell’esposizione al rischio morbigeno. <br />	<br />
Secondo il rimettente, l’aspetto che viene in considerazione non concerne l’evoluzione della patologia, causata dal fattore morbigeno accertato e valutato dall’Istituto assicuratore, ma la concorrenza con il primo di altro fattore costituito dalla prosecuzione dell’esposizione lavorativa al medesimo rischio morbigeno. In questa situazione non sarebbe manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate, nella parte in cui escludono la rilevanza ai fini assicurativi di fattori espositivi al rischio ai fini dell’aggravamento della malattia professionale indennizzabile, rispetto agli artt. 3, 32 e 38 Cost. <br />	<br />
Secondo la lettura che ne dà il rimettente, l’art. 80, escludendo in radice la possibilità di una revisione per l’unica patologia, pur se aggravata da una sopravvenuta esposizione lavorativa rispetto al tempo dell’accertamento in sede amministrativa, una volta decorso il quindicennio previsto dall’art. 137, collega il limite temporale all’unica malattia professionale e lo àncora all’eziologia professionale originaria. In questa maniera, esso limita in modo irrazionale il diritto alla revisione. <br />	<br />
L’INAIL ha eccepito l’inammissibilità della questione relativa agli artt. 80, 131 e 132 del d.P.R. n. 1124 del 1965 che disciplinano fattispecie diverse da quelle del caso oggetto del giudizio a quo. <br />	<br />
Rispetto, invece, all’art. 137 l’Istituto assicuratore sostiene l’infondatezza della questione, affermando che la scelta del legislatore è fondata su rilievi di natura sanitaria e statistico-epidemiologica che dimostrano come, nel maggior numero dei casi, una patologia manifestatasi con una incidenza tale da determinare il superamento della soglia minima indennizzabile in rendita esaurisca il suo processo evolutivo nell’arco di 15 anni. <br />	<br />
2. ( Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, sostiene che l’ordinanza di rimessione è priva della necessaria “autosufficienza”, non apparendo chiaro se il superiore livello di ipoacusia accertato nel 2008 sia dovuto ad aggravamento della malattia iniziale, ovvero all’esposizione ulteriore al rumore, per il periodo posteriore al 23 novembre 1978. Né è chiaro se trattasi di peggioramento derivato dalla originaria malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita, oppure di sintomatologia aggiuntiva della malattia professionale derivante dalla ulteriore esposizione del lavoratore al medesimo rischio. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. ( Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione – degli artt. 80, 131, 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), “nella parte in cui escludono la rilevanza, ai fini assicurativi, di fattori espositivi al rischio di aggravamento della malattia professionale successivi al momento di accertamento della malattia professionale indennizzabile” (così, testualmente l’ordinanza di rimessione). <br />	<br />
1.1. ( Le norme censurate disciplinano, da un lato, la fattispecie che si verifica quando un lavoratore, già titolare di rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale sia colpito da nuovo infortunio o contragga nuova malattia (artt. 80, 131 e 132), e, dall’altro, il caso in cui l’invalidità dipendente dall’infortunio o dalla malattia per i quali sia stata costituita la rendita INAIL, si aggravi o migliori nel corso del tempo (art. 137). <br />	<br />
Con riferimento alla prima ipotesi l’art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965 dispone (con specifico riguardo al titolare di rendita per infortunio, ma il precetto, ai sensi degli artt. 131 e 132, è applicabile anche al titolare di rendita per malattia professionale) che, in caso di nuovo infortunio o nuova malattia professionale, si proceda alla costituzione di una unica rendita sulla base del grado complessivo di inabilità. <br />	<br />
Diversa è l’ipotesi in cui, successivamente alla costituzione della rendita, l’inabilità originaria subisca aggravamenti o miglioramenti. In questo caso è possibile per l’assicurato chiedere l’aumento della rendita e, rispettivamente, per l’Inail disporne la riduzione, ma entro determinati limiti temporali massimi. Precisamente, la rendita non può più essere revisionata dopo dieci anni dalla sua costituzione, se si tratta di infortunio (art. 83), ovvero dopo quindici anni, in caso di malattia (art. 137). <br />	<br />
2.  Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità della questione per difetto di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, la quale non chiarisce se il maggior livello di ipoacusia lamentata dal ricorrente nel giudizio principale sia dovuto all’aggravamento dell’iniziale malattia o all’ulteriore esposizione al rumore. <br />	<br />
L’eccezione non è fondata. <br />	<br />
Infatti nell’ordinanza di rimessione si afferma che, dopo la scadenza del quindicennio dalla costituzione della rendita, si è verificato un aggravamento dell’inabilità conseguente all’ipoacusia professionale e che il lavoratore ha continuato, successivamente alla costituzione della rendita, ad essere esposto al medesimo rischio professionale da rumore. <br />	<br />
Risulta dunque chiaramente che, secondo il rimettente, l’aggravamento riscontrato in corso di causa ai danni dell’assicurato è dipeso dal fatto che, dopo il decorso del quindicennio, l’assicurato medesimo ha continuato ad essere esposto allo stesso rischio patogeno che aveva comportato, a suo tempo, l’insorgenza della malattia e la costituzione della relativa rendita. <br />	<br />
3.  Nel merito, la questione relativa agli artt. 80 e 131 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non è fondata nei termini appresso specificati. <br />	<br />
Le due norme, riferendosi all’ipotesi di «nuova» malattia professionale, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano anche il caso in cui, dopo la costituzione di una rendita per una determinata malattia professionale (“vecchia”, quindi, in contrapposizione alla “nuova”), il protrarsi dell’esposizione al medesimo rischio patogeno determini una “nuova” inabilità che risulti superiore a quella già riconosciuta. <br />	<br />
Tale interpretazione delle norme sopracitate non fa ricadere l’ipotesi così delineata nell’ambito di applicabilità dell’art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale si riferisce esclusivamente all’aggravamento eventuale e conseguenziale dell’inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia. <br />	<br />
Quando, invece, il maggior grado di inabilità dipende dalla protrazione dell’esposizione a rischio patogeno, e si è quindi in presenza di una «nuova» malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 80, estesa alle malattie professionali dall’art. 131. <br />	<br />
Tali norme, così interpretate, assicurano idonea tutela alla fattispecie descritta dal rimettente e, pertanto, non è ravvisabile la denunciata violazione dei principi dettati dagli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione. <br />	<br />
4.  Le questioni relative agli artt. 132 e 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 sono inammissibili per difetto di rilevanza, poiché il rimettente non deve fare applicazione di tali norme nel giudizio principale. <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI <BR><br />
<BR><br />
</B>LA CORTE COSTITUZIONALE </P><BR><br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 132 e 137 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l’ordinanza in epigrafe; <br />	<br />
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131 del d.P.R. n. 1124 del 1965, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con l’ordinanza indicata in epigrafe. <br />	<br />
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8 febbraio 2010. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Francesco AMIRANTE, Presidente <br />	<br />
Luigi MAZZELLA, Redattore <br />	<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere <br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2010. <br />	<br />
Il Direttore della Cancelleria <br />	<br />
F.to: DI PAOLA<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-2-2010-n-46/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2010 n.46</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2008 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-323/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-323/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2008 n.323</a></p>
<p>Presidente Bile, Redattore Saulle Lavoro – Malattia e infermità &#8211; Previdenza &#8211; Art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1092 &#8211; Pensione privilegiata ordinaria &#8211; Termine di decadenza quinquennale per la proposizione della domanda &#8211; Decorrenza del termine dalla data di cessazione dal servizio anziché dal momento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-323/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2008 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-323/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2008 n.323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Bile, Redattore Saulle</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro – Malattia e infermità &#8211; Previdenza &#8211; Art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1092 &#8211; Pensione privilegiata ordinaria &#8211; Termine di decadenza quinquennale per la proposizione della domanda &#8211; Decorrenza del termine dalla data di cessazione dal servizio anziché dal momento della manifestazione della malattia – Q.l.c. sollevata dalla Corte dei Conti &#8211; Asserita violazione egli art. 3 e 38 Cost. – illegittimità parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l&#8217;inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell&#8217;ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
composta dai signori:<br />
&#8211; Franco          BILE       Presidente<br />
&#8211; Giovanni Maria  FLICK        Giudice<br />
&#8211; Francesco       AMIRANTE        &#8220;<br />
&#8211; Ugo               DE SIERVO         &#8220;<br />
&#8211; Paolo           MADDALENA       &#8220;<br />
&#8211; Alfio           FINOCCHIARO     &#8220;<br />
&#8211; Alfonso         QUARANTA        &#8220;<br />
&#8211; Franco          GALLO           &#8220;<br />
&#8211; Luigi           MAZZELLA        &#8220;<br />
&#8211; Gaetano         SILVESTRI       &#8220;<br />
&#8211; Sabino          CASSESE         &#8220;<br />
&#8211; Maria Rita      SAULLE          &#8220;<br />
&#8211; Giuseppe        TESAURO         &#8220;<br />
&#8211; Paolo Maria     NAPOLITANO      &#8220;<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza del 5 aprile 2007 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sul ricorso proposto da S. E. nei confronti del Ministero della difesa, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2008.<br />
<i><br />
    Udito</i> nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Ritenuto in fatto<br />
</b></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>    1. &#8211; La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 5 aprile 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), «nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per<i> </i>l&#8217;inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia», per violazione dell&#8217;art. 3, primo comma, e dell&#8217;art. 38, secondo comma, della Costituzione.<br />
    2. &#8211; Il giudice rimettente riferisce che il giudizio <i>a quo</i> ha ad oggetto il ricorso della vedova del capitano di corvetta G. L., cessato dal servizio per collocamento in ausiliaria in data 10 giugno 1992 e deceduto il 28 aprile 1999, avverso il decreto 11 gennaio 2001, n. 1/M, con il quale il Ministero della difesa &#8211; in applicazione dell&#8217;art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973 &#8211; ha respinto la domanda di pensione privilegiata di reversibilità, avanzata dalla ricorrente il 10 settembre 1999.<br />
    L&#8217;ordinanza di rimessione precisa che il provvedimento di diniego impugnato si fonda sul fatto che sono trascorsi più di cinque anni tra la presentazione della suddetta domanda e la cessazione dal servizio del militare e ciò, nonostante la Commissione medica, investita del caso, abbia accertato che l&#8217;infermità (Mesotelioma pleurico) che ha causato la morte del dipendente, diagnosticatagli nel maggio del 1998, sia dipesa dalla prolungata esposizione all&#8217;amianto subita nel corso del servizio prestato alle dipendenze della Marina militare dal 1951 fino al collocamento a riposo.<br />
    3. &#8211; Ricostruiti così i fatti di causa, il giudice <i>a quo</i> ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, il quale stabilisce, al primo comma, che «la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l&#8217;accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte»<i> </i>e, al secondo comma, che detto «termine è elevato a dieci anni qualora l&#8217;invalidità sia derivata da parkinsonismo».<br />
    3.1. &#8211; Ad avviso del rimettente, la <i>ratio legis</i> di tale disposizione si fonda sulle «conoscenze mediche e scientifiche dell&#8217;epoca in cui entrò in vigore il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», approvato con d.P.R. n. 1092 del 1973, quando &#8211; fatta eccezione per il morbo di Parkinson &#8211; non erano ancora note «patologie che fossero del tutto prive di qualunque manifestazione sintomatica per un arco di tempo superiore ai cinque anni».<br />
    Il successivo progresso scientifico in materia, osserva sempre il rimettente, «ha messo in luce l&#8217;esistenza di altre patologie a decorso lento e latente, il cui periodo di totale assenza di manifestazioni morbose va ben oltre il quinquennio», così come accade, in particolare, per le patologie provocate dall&#8217;esposizione all&#8217;amianto, «tutte caratterizzate da un lungo intervallo di tempo fra l&#8217;inizio dell&#8217;esposizione e la comparsa della malattia».<br />
    3.2. &#8211; Alla luce di tali considerazioni, la Corte rimettente ritiene che l&#8217;art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, facendo «decorrere il termine di decadenza per l&#8217;inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia», determinerebbe una «ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza», in violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione.<br />
    La lesione del principio di eguaglianza, afferma ancora il giudice <i>a quo</i>, si manifesterebbe, altresì, «con riferimento al regime previsto per l&#8217;assicurazione infortuni e malattie professionali dei lavoratori dell&#8217;industria, ove il termine dell&#8217;azione per conseguire le prestazioni assicurative decorre &#8220;dal giorno dell&#8217;infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale&#8221;», secondo quanto disposto dall&#8217;art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l&#8217;assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).<br />
    3.3. &#8211; Sotto altro profilo, sempre ad avviso della Corte rimettente, la disposizione censurata contrasterebbe anche con l&#8217;art. 38, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce il diritto dei lavoratori a che «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita» in caso di malattia.<br />
    Il giudice rimettente osserva, al riguardo, che «i termini decadenziali hanno la funzione di sanzionare un comportamento omissivo o inerte facendo venire meno il diritto di chi, pur avendone avuto la possibilità, non si è attivato tempestivamente», cosicché far decorrere il termine di decadenza<i> </i>dalla data di cessazione dal servizio, anziché da quella della manifestazione morbosa, «in tutti i casi in cui il tempo di latenza della malattia abbia superato il periodo decadenziale, equivale ad impedire in modo del tutto irragionevole l&#8217;esercizio del diritto riconosciuto dall&#8217;ordinamento, come quello alla pensione privilegiata».<br />
    3.4. &#8211; La Corte rimettente precisa, inoltre, che le odierne censure di legittimità costituzionale muovono da presupposti differenti rispetto a quelli posti a fondamento delle questioni aventi ad oggetto l&#8217;art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, già decise da questa Corte, nel senso della manifesta inammissibilità, con le ordinanze n. 300 del 2001 e n. 246 del 2003. Nei relativi atti di rimessione, infatti, premessa «l&#8217;esistenza di un parallelismo tra il morbo di Parkinson e la sclerosi multipla», si chiedeva &#8211; pur sempre in base al principio di uguaglianza &#8211; «l&#8217;estensione del termine decennale previsto per il parkinsonismo anche all&#8217;altra infermità»; scelta che questa Corte ha affermato essere riservata «alla discrezionalità del legislatore».<br />
    4. &#8211; Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente evidenzia, in primo luogo, che la Commissione medica ospedaliera interessata del caso ha riconosciuto che la prolungata esposizione all&#8217;amianto cui è stato soggetto il dante causa della ricorrente durante il servizio rappresenta la «causa unica nel determinismo della patologia neoplastica che ha condotto a morte l&#8217;interessato, per cui il decesso deve considerarsi avvenuto per causa di servizio»; in secondo luogo, che il diniego dell&#8217;Amministrazione in ordine alla concessione della pensione privilegiata<i> </i>è «motivato esclusivamente con riferimento al disposto di cui all&#8217;art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973».<br />
    Conseguentemente, conclude la Corte rimettente, dalla «soluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale dipende [.] l&#8217;esito del giudizio» <i>a quo.</i><br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Considerato in diritto<br />
</b></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>    1. &#8211; La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, dubita della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), «nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per<i> </i>l&#8217;inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia», in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.<br />
    1.1. &#8211; Ad avviso del giudice rimettente, infatti, la norma censurata, stabilendo l&#8217;inammissibilità della domanda di trattamento privilegiato qualora «il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l&#8217;accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte», determinerebbe una «ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza» (in violazione dell&#8217;art. 3 Cost.), nonché una irragionevole compressione del diritto alla pensione privilegiata (in contrasto con l&#8217;art. 38 Cost.), in tutte le ipotesi in cui l&#8217;infermità, pur riconosciuta come dipendente da causa di servizio, si sia manifestata successivamente al decorso di detto termine. <br />
    2. &#8211; La questione è fondata.<br />
    2.1. &#8211; Come ricordato dal giudice rimettente, questa Corte si è già occupata della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, sotto un profilo diverso, e precisamente in relazione alla pretesa irragionevolezza della norma per il fatto che il termine quinquennale dalla cessazione del servizio per la richiesta della pensione privilegiata risulta elevato a dieci anni nel solo caso del morbo di Parkinson, pur non potendosi escludere l&#8217;esistenza di altre malattie &#8211; come la sclerosi multipla &#8211; che, al pari di quello, risultano di difficile diagnosi e caratterizzate da esordi e decorsi mutevoli.<br />
    Con le ordinanze n. 300 del 2001 e n. 246 del 2003, tale questione fu dichiarata manifestamente inammissibile, sul rilievo che «la scelta di prorogare i termini della domanda per l&#8217;una o per l&#8217;altra malattia, sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene indubbiamente alla discrezionalità del legislatore». Tuttavia, questa Corte osservò, al contempo, che non era stata invece censurata «la scelta del legislatore di far decorrere il termine per la domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione del servizio indipendentemente dalle modalità di manifestazione della malattia» (così ordinanza n. 246 del 2003).<br />
    2.2. &#8211; L&#8217;odierno dubbio di costituzionalità muove proprio dalla considerazione che l&#8217;art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973, fissando il <i>dies a quo</i> del termine quinquennale di decadenza al momento della cessazione dal servizio, a prescindere dalle modalità concrete di manifestazione della malattia, comprime del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori per i quali l&#8217;insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al decorso di detto termine.<br />
    Le attuali conoscenze mediche, infatti, hanno messo in luce l&#8217;esistenza di malattie in cui, fra la causa della patologia e la relativa manifestazione, intercorre un lungo e non preventivabile periodo di latenza in assenza di alcuna specifica sintomatologia, come ad esempio in quelle provocate dall&#8217;esposizione all&#8217;amianto.<br />
    Risulta, pertanto, evidente che quando l&#8217;infermità si manifesta successivamente al decorso del termine quinquennale dalla cessazione del servizio, la norma censurata esige irragionevolmente che la domanda di accertamento della dipendenza della infermità dal servizio svolto sia inoltrata entro un termine in cui ancora difetta il presupposto oggettivo (l&#8217;infermità) della richiesta medesima. Ne consegue che, in tali casi, in palese violazione sia dell&#8217;art. 38, secondo comma, sia dell&#8217;art. 3 Cost., l&#8217;esercizio del diritto alla pensione privilegiata risulta pregiudicato ancor prima che venga ad esistenza, determinando quella ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza denunciata dal giudice rimettente.<br />
    2.3. &#8211; Pertanto, con riferimento ai casi nei quali la malattia insorga allorché siano già decorsi cinque anni dalla cessazione dal servizio &#8211; ferma restando la disciplina attuale per le altre ipotesi -, occorre che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che, in tale ipotesi, il termine quinquennale di decadenza per l&#8217;inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte &#8211; ai fini dell&#8217;ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato &#8211; decorra dalla manifestazione della malattia stessa.<br />
    Giova rimarcare, al riguardo, che, per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, l&#8217;infermità deve in ogni caso trarre evidenti origini dal servizio, sulla base di una rigorosa verifica della dipendenza dal medesimo.</p>
<p align=center>
<b>per questi motivi <br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE </p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l&#8217;inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell&#8217;ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 luglio 2008.</p>
<p>Depositata in Cancelleria l&#8217;1 agosto 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-1-8-2008-n-323/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 1/8/2008 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1182</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-21-2-2007-n-1182/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-21-2-2007-n-1182/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-21-2-2007-n-1182/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1182</a></p>
<p>Pres. est. F. Giamportone Rainone Angelo (Avv. Salvatore Parrillo) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). sulla natura di atto tecnico-discrezionale della valutazione dell&#8217;infermità come dipendente da causa di sevizio e sui relativi profili di sindacabilità in giudizio 1. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-21-2-2007-n-1182/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1182</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-21-2-2007-n-1182/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2007 n.1182</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. F. Giamportone<br /> Rainone Angelo (Avv. Salvatore Parrillo) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).</span></p>
<hr />
<p>sulla natura di atto tecnico-discrezionale della valutazione dell&#8217;infermità come dipendente da causa di sevizio e sui relativi profili di sindacabilità in giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio – Valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti – Sindacabilità in sede di giudizio di legittimità – Limiti.</p>
<p>2. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio – Valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti – Non ha valore assoluto – Parere C.P.P.O. – Momento di sintesi per l’Amministrazione.</p>
<p>3. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio – Valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti – Diversa ampiezza di poteri attribuiti a ciascun organo.</p>
<p>4. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio – Valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti – Successiva valutazione dell’Amministrazione &#8211; Caratteri.<br />
5. Pubblici dipendenti – Infermità dipendente da causa di sevizio – Valutazione tecnico-discrezionale degli organi competenti – Obbligo di motivazione del giudizio conclusivo espresso dal C.P.P.O. – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Per costante indirizzo giurisprudenziale la valutazione dell’infermità come dipendente da causa di servizio ha natura di atto tecnico-discrezionale, per cui tale atto può essere sindacabile in sede di giudizio di legittimità ove risulti condotta sulla base di criteri illogici<sup>1</sup>.</p>
<p>2. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la normativa in materia nel prevedere diversi pareri da esprimersi in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità non attribuisce ad essi eguale valore. Ed infatti, le preliminari valutazioni della C.M.O. e del Consiglio di Amministrazione sono destinate ad essere assorbite nel giudizio finale del C.P.P.O., che s’impone all’Amministrazione come momento di sintesi e di composizione di diversi pareri, in ipotesi configgenti, resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento.<sup>2</sup></p>
<p>3. La normativa vigente ha assegnato una diversa ampiezza di poteri a ciascun organo preposto alla valutazione della dipendenza da causa di servizio dell’infermità del pubblico dipendente. Ed invero, mentre la C.M.O. ha il compito di valutare solo gli aspetti medico-legali del caso sottoposto al suo esame, il C.P.P.O. è chiamato ad un’indagine finale ben più complessa, la quale investe tutti gli aspetti ritenuti dall’ordinamento rilevanti al fine del decidere, e cioè non solo quelli sanitari, ma anche quelli tecnico-amministrativi, già oggetto di eventuale e preliminare esame da parte di organi dell’Amministrazione.</p>
<p>4. L’Amministrazione, prima di far proprio il parere espresso dal C.P.P.O., deve valutare se questo tiene in conto le diverse ragioni espresse dagli altri organi consultivi e provveda in modo ragionevole alla loro confutazione, ove ritenga di non condividerle.5. Il C.P.P.O. è tenuto a motivare il proprio parere, non potendo esprimere un meditato giudizio conclusivo senza tenere conto di quelli già resi dagli altri organi che lo hanno preceduto nel corso del procedimento e senza averli, in modo diretto o indiretto, confutati.</p>
<p></b>___________________________________________<br />
<i>1) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 giugno 2000, n. 3541 e 25 marzo 1996, n. 380; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 29 novembre 2001, n. 1620.<br />
2)  Cfr. Corte Cost., 21 giugno 1996, n. 209; Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 1995, n. 74; sez. V, 25 febbraio 1997, n. 196; sez. VI, 7 luglio 2003; TAR Sicilia Palermo, sez. I, 28 gennaio 2004, n. 204.<br /></i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Sesta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunziato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2776/98 R.G. proposto da<br />
<b>Rainone Angelo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Parrillo, ed elettivamente domiciliato in Napoli, via L Rizzo n. 26, presso l’abitazione della sig.ra Pellico Silvia,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege,</p>
<p><B>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
</B>1) del decreto n. 1861/N del 22.12.1997, con cui il Ministero intimato ha respinto l’istanza del ricorrente del 27.8.1992, volta al conseguimento dell’equo indennizzo in relazione all’infermità “neoplasia condrosarcomatosa” ritenuta interdipendente con l’infermità “sinusite fronto-mascillare”, già riconosciuta come dipendente da causa di servizio;<br />
2) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti l&#8217;atto di costituzione in giudizio, per il Ministero intimato, dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e la memoria dalla stessa prodotta;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Presidente Filippo Giamportone;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007 i difensori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 19 marzo 1998 e depositato il 23 successivo il sig. Rainone Angelo, dirigente della Polizia di Stato a riposo, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui gli è stata rigettata l’istanza tendente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infermità dallo stesso denunciata (neoplasia condrosarcomatosa) ai fini anche della corresponsione dell’equo indennizzo.<br />
Il ricorso è stato affidato alle  seguenti censure:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 3.5.1957 n. 686. Eccesso di potere per illogicità e difetto assoluto di motivazione.<br />
Genericamente, e contrariamente al vero, con il provvedimento impugnato viene affermato che l’infermità denunciata dal ricorrente non è interdipendente con quella precedentemente riconosciuta ed indennizzata e che le condizioni di servizio non si atteggiano nemmeno come concausa efficiente e determinante del sorgere dell’infermità medesima;<br />
2) Violazione di legge e travisamento dei fatti.<br />
Diversamente da quanto asserito nel provvedimento impugnato le due patologie (sinusopatia e condrosarcoma) risultano localizzate nella medesima regione mascellare, e cioè a destra. <br />
In conclusione, il ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento dei provvedimenti impugnati, col favore delle spese.<br />
Per resistere all&#8217;impugnativa si è costituita in giudizio, per il Ministero intimato, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la quale non memoria nei termini ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.<br />
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007 il ricorso è stato posto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con i due mezzi di gravame, che stante l’intrinseca omogeneità si esaminano congiuntamente, il ricorrente, ex dirigente della Polizia di Stato, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 3.5.1957 n. 686 nonché l’eccesso di potere per illogicità, difetto assoluto di motivazione e travisamento dei fatti, assume, in sintesi, che, contrariamente a quanto genericamente affermato con il provvedimento impugnato, l’infermità denunciata (neoplasia condrosarcomatosa) è interdipendente –come accertato dalla CMO di Roma con verbale del 14.3.1990- con quella precedentemente riconosciuta ed indennizzata (sinusopatia), localizzate ambedue nella medesima regione mascellare, e che le condizioni di servizio vanno ritenute come concausa efficiente e determinante del sorgere dell’infermità medesima.<br />
I delineati assunti non sono condivisibili.<br />
Al riguardo, va anzitutto chiarito che per costante indirizzo giurisprudenziale la valutazione delle infermità come dipendente da causa di servizio ha natura di atto tecno-discrezionale, per cui tale atto può essere sindacabile in sede di giudizio di legittimità ove risulti condotta sulla base di criteri illogici (tra le tante, C.S., Sez. VI, 22 giugno 2000 n. 3541 e 25 marzo 1996 n. 380; T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 29 novembre 2001 n. 1620).<br />
Inoltre, va poi  rilevato che la giurisprudenza, anche costituzionale, ha avuto modo di chiarire che è frutto di un chiaro errore d&#8217;interpretazione dell&#8217;ordinamento (allora) vigente ritenere che quest&#8217;ultimo abbia inteso offrire all&#8217;Amministrazione una pluralità di pareri di eguale valore, fra i quali esercitare una scelta motivata (Cft., Corte Cost. 21 giugno 1996 n. 209; C.S., Sez. IV, 6 febbraio 1995 n. 74; Sez. V, 25 febbraio 1997 n. 196; Sez. VI, 7 luglio 2003 n. 4015; T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 28 gennaio 2004 n. 2004).<br />
E&#8217; vero, invece, che in tale sistema le preliminari valutazioni della C.M.O. e del Consiglio di Amministrazione (nella specie: Collegio medico legale del Ministero della Difesa) non assumono mai una valenza in assoluto, essendo inevitabilmente destinate ad essere assorbite nel giudizio finale del C.P.P.O., che s&#8217;impone all&#8217;Amministrazione come momento di sintesi e di composizione di diversi pareri, in ipotesi confliggenti, resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento.<br />
Il che è comprovato anche dalla diversa ampiezza dei poteri che la normativa vigente ha assegnato ai suddetti organi.<br />
Ed invero, mentre la C.M.O. ha il compito di valutare solo gli aspetti medico-legali del caso sottoposto al suo esame, il C.P.P.O. è chiamato ad un indagine finale ben più complessa, la quale investe tutti gli aspetti ritenuti dall&#8217;ordinamento rilevanti al fine del decidere, e cioè non solo quelli sanitari, ma anche quelli tecnico-amministrativi, già oggetto di eventuale e preliminare esame da parte di organi dell’Amministrazione.<br />
Nel sistema in argomento la preferenza accordata al parere reso dal C.P.P.O. trova, pertanto, piena ed esauriente giustificazione nella complessità delle indagini ad esso affidate, il che spiega anche la diversa competenza professionale dei suoi componenti.<br />
Trattasi, appunto, di un organo la cui imparzialità è garantita dalla sua stessa composizione, poichè ne fanno parte membri provenienti dalle tre magistrature (ordinaria, amministrativa e contabile), dalla dirigenza del Ministero del Tesoro e dagli ufficiali generali e superiori medici, e che svolge (contrariamente all&#8217;assunto del ricorrente) una funzione consultiva di natura medico-legale, volta a verificare, nel merito, l&#8217;operato delle singole commissioni mediche ospedaliere, onde garantire la tutela dell&#8217;interesse del singolo e, nel contempo, quella non meno importante dell&#8217;Erario.<br />
Ciò che, invece, deve pretendersi dall&#8217;Amministrazione è che essa, prima di far proprio il parere (obbligatorio, ma non vincolante) reso dal C.P.P.O., valuti se questo tiene conto delle diverse ragioni espresse dagli altri organi consultivi e provveda in modo ragionevole alla loro confutazione, ove non ritenga di condividerle.<br />
Segue da ciò che l&#8217;obbligo della motivazione è del C.P.P.O., che non può esprimere un meditato giudizio conclusivo senza tenere conto di quelli già resi dagli altri organi che lo hanno preceduto nel corso del procedimento e senza averli, in modo diretto o indiretto, confutati.<br />
Alla stregua di quanto sopra rilevato, con riferimento al caso in esame, nel provvedimento di reiezione impugnato non appaiono riscontrabili i vizi denunciati, dal momento che sia il parere del C.P.P.O. sia quello del Collegio medico legale del Ministero della Difesa hanno motivatamente e logicamente escluso che l&#8217;attività svolta dal ricorrente possa essere considerata motivo sufficiente, nè causale nè concausale, all&#8217;instaurarsi dell&#8217;affezione di cui trattasi, e che vi possa essere interdipendenza tra quest’ultima e la sinusopatia, già in precedenza indennizzata.<br />
Infatti, viene dato atto che:<br />
&#8211; le due patologie (sinusopatia e condrosarcoma) hanno natura divesa;<br />
&#8211; il tumore di cui era affetto il ricorrente interessa il seno mascellare e la parte corrispondente della cavità nasale;<br />
&#8211; sono rari i sarcomi nelle loro diverse espressioni istopatologiche (reticolosarcomi, condrosarcomi, plasmocitomi, angiosarcomi, emangio-pericitomi);<br />
&#8211; tra le cause predisponenti in primo luogo va annoverato il fumo di sigarette;<br />
&#8211; dalle cartelle cliniche si evince che il ricorrente era un fumatore di trenta sigaretta al giorno; ciò rappresenta un fattore di rischio specifico per la neoplasia di cui trattasi;<br />
&#8211; ove fosse stato presente con minore peso il fattore fumo di tabacco, la patologia tumorale si sarebbe verificata con minore percentuale di possibilità;<br />
&#8211; nei precedenti di servizio del ricorrente non risultano fattori specifici potenzialmente idonei  a poter dar luogo ad una genesi neoplastica;<br />
&#8211; non sussistono precedenti infermità e lesioni, imputabili al servizio, che con il tempo possono essere evolute in senso metaplastico-neoplastico;<br />
&#8211; per criterio etio-patogenetico e clinico generale non può quindi riconoscersi interdipendenza tra la forma tumorale in argomento e la sinusopatia, diagnosticata trenta anni prima e già allora “in atto non reliquati di sinusite”. <br />
A ben vedere, quindi, i provvedimenti impugnati devono ritenersi legittimamente adottati.<br />
Né, per completezza, può assumere idonea rilevanza la circostanza secondo cui nei provvedimenti impugnati viene affermata la diversità delle regioni mascellari interessate dalle menzionate due patologie, dal momento che, pur ammettendo in linea di ipotesi che dette patologie hanno interessato la medesima regione mascellare, l’interdipendenza delle patologie è stata esclusa –come avanti già evidenziato- anche e soprattutto alla stregua degli autonomi criteri etio-patogenetico e clinico generale.<br />
Il ricorso, pertanto, è infondato e va, quindi, respinto. <br />
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, tenuto anche conto della natura particolare della lite. <br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, respinge  il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli il 7 febbraio 2007, in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
&#8211; Filippo Giamportone, Presidente, estensore;<br />
&#8211; Alessandro Pagano, Consigliere;<br />
&#8211; Sergio Zeuli, Referendario.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.7</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-9-1-2007-n-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-9-1-2007-n-7/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-9-1-2007-n-7/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.7</a></p>
<p>è legittimo il provvedimento disciplinare per non avere il dipendente pubblico assente per un solo giorno prodotto il certificato medico giustificativo dell&#8217;assenza per malattia Lavoro &#8211; Malattia ed infermita&#8217; – Provvedimento disciplinare per mancata certificazione medica relativa ad un solo giorno di assenza dal servizio – E’ legittimo E’ legittimo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-9-1-2007-n-7/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-9-1-2007-n-7/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.7</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>è legittimo il provvedimento disciplinare per non avere il dipendente pubblico assente per un solo giorno prodotto il certificato medico giustificativo dell&#8217;assenza per malattia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro &#8211; Malattia ed infermita&#8217; – Provvedimento disciplinare per mancata certificazione medica relativa ad un solo giorno di assenza dal servizio – E’ legittimo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il provvedimento disciplinare consistente nella riduzione di un decimo dello stipendio per cinque mesi per non avere il dipendente pubblico assente per un solo giorno prodotto il certificato medico giustificativo dell’assenza per malattia. L’art. 28 del D.P.R. 270/87 e l’art. 8 del D.P.R. 348/1983, che fissano il termine per la presentazione del certificato medico entro il terzo giorno di assenza, non escludono per ciò solo che il dipendente non sia tenuto a produrre, se l’amministrazione lo richieda, il certificato medico anche per un’assenza più breve.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
terza sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
costituito da:<br />
    Angelo De Zotti 	&#8211;	Presidente, relatore<br />	<br />
    Angelo Gabbricci	 &#8211;	Consigliere<br />	<br />
	Riccardo Savoia	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 853/94 proposto da</p>
<p><B>MOLENA LUCIANO</B>, rappresentato e difeso<i> </i>dall’avv. Giuliano Crescente ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia-Mestre, Via Pepe n. 100, come da mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>l’<b>Unità Locale Socio Sanitaria n. 36 di Venezia</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre via Cavallotti n. 22, come da mandato a margine della memoria di costituzione;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento n. 2 in data 05.01.1994 emesso dalla ULSS n. 36 Terraferma Veneziana e di ogni atto presupposto e conseguente. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ULSS n. 36 di Venezia, depositato in data 25 marzo 1904;<br />
  	viste le memorie depositate dalle parti costituite;<br />	<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
  	uditi nella pubblica udienza del 22 giugno 2006 &#8211; relatore il Presidente Angelo De Zotti &#8211; l’avv. Barutta, in sostituzione dell’avv. Crescente, per il ricorrente e l’avv. Briganti, in sostituzione dell’avv. Zambelli, per l’Amministrazione resistente;<br />	<br />
  	ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il sig. Luciano Molena ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministratore straordinario della ULSS n 36 di Venezia ha inflitto al ricorrente – allora operatore tecnico centralinista applicato alla portineria del presidio ospedaliero di Mestre – la sanzione disciplinare della riduzione di 1/10 dello stipendio per la durata di mesi cinque, per non aver prodotto il certificato medico giustificativo dell’assenza dal servizio per malattia nella giornata del 17 gennaio 1993.<br />
Di tale provvedimento, assunto in esito al procedimento disciplinare promosso nei confronti del ricorrente, e della successiva nota che conferma l’irrogazione della sanzione, il ricorrente chiede l’annullamento, con vittoria di spese per i seguenti motivi:<br />
1) violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Sostiene, innanzitutto, che il provvedimento sanzionatorio si fonda sull&#8217;applicazione di un ordine di servizio illegittimo, in quanto, in contrasto con l&#8217;art. 8 del dpr  348/1983 e con l’art. 28 del dpr n. 270/1987, prevede la facoltà per l’amministrazione di richiedere ai dipendenti che si assentino per malattia di chiedere la certificazione medica dell’assenza laddove le norme citate prescrivono unicamente che il dipendente è tenuto a “trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza”; che l&#8217;ordine di servizio su cui si fonda l&#8217;atto impugnato è altresì viziato per eccesso di potere, in quanto l’amministrazione ricorre all’imposizione illegittima pur disponendo degli strumenti per ottenere il medesimo risultato attraverso la verifica fiscale della malattia; che infine l’atto è viziato anche in considerazione del tipo e dell&#8217;entità della sanzione disciplinare irrogata, ed in particolare per essere stato violato il criterio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità del fatto commesso; che la riduzione di 1/10 dello stipendio per mesi cinque non appare infatti congrua, ove si consideri la condizione di invalido civile al 55% propria del ricorrente; che, da ultimo, la sanzione risulta viziata anche sotto il profilo del mancato rispetto delle garanzie poste dalla L. 3/57 e dalla L. 241/90, posto che nella specie è stato violato il principio del contraddittorio, per avere l’amministrazione consentito la trattazione orale del procedimento disciplinare senza la presenza del dipendente impedito o di un difensore da questi designato.<br />
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e con due distinte memorie, contesta sia l’esposizione di fatto che la fondatezza dei motivi di diritto, chiedendo la reiezione del ricorso con vittoria di spese.<br />
All’udienza del 22 giugno 2006, previa audizione dei difensori delle parti,  la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
L’amministrazione eccepisce innanzitutto che i primi due motivi di doglianza, con i quali il ricorrente contesta la richiesta del certificato medico per l’assenza dal servizio per un solo giorno, sono  inammissibili perché rivolti nella sostanza contro un provvedimento (l’ordine di servizio dell’11 novembre 1990) che non è stato impugnato, pur essendo, quest’ultimo, l’atto che ha introdotto ed imposto in via generale la prescrizione facoltativa di richiedere ai dipendenti che avessero superato un determinato numero di assenze brevi per malattia la presentazione del certificato medico anche in relazione ad una assenza dal servizio di un giorno o a frazione della giornata.<br />
Tale eccezione appare fondata.<br />
Il ricorrente, invero, ha omesso di impugnare l’ordine di servizio che prescriveva la certificazione medica anche per le assenze brevi pur essendogli noto che la prescrizione era stata espressamente richiamata negli atti di diffida che hanno preceduto la sanzione ed in particolare nella lettera del 18 marzo 1991 (doc. 1 prodotto dall’U.L.S.S. n. 36) con la quale era stato espressamente avvertito, e per questo in seguito censurato,  che “a seguito delle sue ripetute assenze per malattia di una sola giornata, Le è fatto obbligo dalla prossima assenza e sino a nuova comunicazione scritta, di presentare certificato medico sin dal 1^ giorno di malattia, anche se singolo …in conformità a quanto stabilito con ordine di servizio n. 19 del 19 novembre 1990”.<br />
Ne discende che ogni contestazione, che peraltro appare infondata, in ordine alla possibilità per l’amministrazione di richiedere la presentazione del certificato medico in caso di assenza  per malattia di un giorno, deve ritenersi, per tale ragione,  preclusa.<br />
Il Collegio nondimeno ritiene di osservare che le norme che il ricorrente invoca a sostegno della tesi della non esigibilità del certificato medico per assenze inferiori a tre giorni non sono affatto incompatibili, come egli assume, con la facoltà per l’amministrazione di richiedere ai propri dipendenti di documentare l’assenza mediante certificato medico anche se questa si limiti ad una sola giornata.<br />
Infatti, sia l’art. 28 del D.P.R. 270/87 che l’art. 8 del D.P.R. 348/1983, che fissano il termine per la presentazione del certificato medico entro il terzo giorno di assenza, non escludono per ciò solo che il dipendente non sia tenuto a produrre, se l’amministrazione lo richieda, il certificato medico anche per un’assenza più breve.<br />
Nessuna delle norme invocate vieta, infatti, all’amministrazione, nè potrebbe, essendo il potere di verifica delle assenze funzionale al loro riconoscimento, il potere di verificare la legittimità delle cause di assenza del dipendente dal servizio, ed a fortiori delle assenze (brevi) per malattia, che per la loro imprevedibilità sfuggono al controllo dell’amministrazione e costituiscono la più ricorrente ed onerosa forma di assenza dal servizio tra quelle  previste e consentite dalla legge.<br />
Ed a maggior ragione questo potere di controllo va riconosciuto  all’amministrazione nei confronti di dipendenti che denunciano con particolare frequenza malattie di breve durata che essi stessi evidentemente si autodiagnosticano, laddove l’assenza per malattia è all’evidenza classificabile come tale solo quando è comprovata da un certificato medico che individui e  dichiari lo stato patologico che giustifica l’astensione dal lavoro.<br />
E se ciò vale in generale, a maggior ragione l’obbligo di presentare la certificazione medica doveva essere noto nella specie al ricorrente che per le sue assenze dal lavoro, giustificate o meno dalla condizione di invalidità, era stato inserito nel numero dei dipendenti che per ricorso reiterato e frequente alle assenze brevi per malattia era tenuto a documentare anche quelle di durata giornaliera.<br />
Né appare rilevante al Collegio la circostanza che il ricorrente fosse, come è pacificamente riconosciuto, invalido civile con riduzione del 55% della capacità lavorativa, perché ciò che rileva ai fini della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente non è la credibilità o meno dell’assenza per malattia accusata dallo stesso dipendente, quanto il preteso diritto da questi rivendicato di fruire dell’assenza per malattia (sino a due giorni) nella forma dell’autocertificazione e senza possibilità per l’amministrazione di richiedere il certificato medico che tale stato impediente comprovi.<br />
Né vale parimenti obiettare al riguardo che disponendo l’amministrazione del potere di controllo ispettivo la richiesta del certificato sarebbe superflua e gravatoria, perché, com’è noto, il controllo fiscale non sostituisce la certificazione dell’assenza ma ne verifica, quando ciò è possibile, l’effettiva sussistenza e indirettamente la regolarità della certificazione medica che tale assenza giustifica.<br />
Pertanto correttamente l’amministrazione ha richiesto al sig. Molena la documentazione dell’assenza per malattia nella giornata del 17 gennaio 1993 e altrettanto legittimamente, a fronte del rifiuto di produrre tale certificazione, con la motivazione riportata nel modulo di segnalazione dell’assenza, che “se fornivo certificato, sicuramente non era di un solo giorno”, lo ha deferito alla commissione disciplinare per la contestata violazione dei doveri d’ufficio.<br />
Anche le residue censure appaiono, a questo punto, infondate.<br />
 Invero, in merito all’asserita violazione del contraddittorio in sede disciplinare il Collegio osserva che una prima assenza del sig. Molena è stata giustificata perché ascritta a validi e documentati motivi medici, mentre così non è stato per l’assenza accusata nella successiva seduta del 23 novembre, per la quale l’incolpato ha addotto la sussistenza di generici “concomitanti” impegni che non sono stati documentati né prima né dopo la richiesta e quindi (giustamente) non ritenuti validi dalla commissione di disciplina che d’altra parte ha rilevato che l’incolpato aveva presentato una memoria difensiva; non risulta invece che il Molena, che di ciò si duole,  abbia mai incaricato alcun difensore né, ove l’avesse fatto, la ragione dell’assenza di quest’ultimo.<br />
Pertanto non sussiste alcuna lesione del contraddittorio né alcun vizio formale nella decisione della commissione di disciplina la quale ha accertato che il sig. Molena dopo aver segnalato all’ufficio l’assenza alle 11,30 di domenica 17 gennaio 1993 non ha fornito prova né di avere chiamato la guardia medica, come pare aver sostenuto nella memoria difensiva, né di essersi recato  il giorno successivo dal proprio medico per ottenere la certificazione dello stato di malattia, rifiutandosi di produrle nella convinzione, destituita di fondamento, nonostante il contrario parere espresso dagli uffici regionali e dimesso in atti, che per le assenze brevi l’amministrazione non potesse pretendere alcuna certificazione medica.<br />
La sanzione è quindi giustificata ed appare tale, al Collegio, anche nella misura, posto che il ricorrente risulta essere già stato soggetto, per lo stesso motivo, alla sanzione della censura, ed è quindi recidivo e che dalla documentazione dimessa in giudizio risulta aver cumulato nel biennio 92/93 una serie cospicua di assenze per una o due giornate che nel complesso rendono coerente e proporzionata la sanzione della trattenuta stipendiale di 1/10 per cinque mesi in rapporto all’infrazione accertata.<br />
Il ricorso va quindi respinto.<br />
Le spese  le competenze di causa possono tuttavia, per ragioni equitative, essere interamente compensate tra le parti.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>  Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Compensa tra le parti le spese e le competenze di causa. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p> 	Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 22 giugno 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-9-1-2007-n-7/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2007 n.7</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2006 n.427</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-14-6-2006-n-427/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-14-6-2006-n-427/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-14-6-2006-n-427/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2006 n.427</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Manzi.Ric. Stipa Antonio contro l&#8217;INPS equo indennizzo per infermità da cause di lavoro: la fase amministrativa è pregiudiziale al ricorso in sede giurisdizionale Pubblici dipendenti – Infermità contratte per cause di servizio – Ricorso al giudice amministrativo in assenza del previo necessario accertamento in sede amministrativa –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-14-6-2006-n-427/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2006 n.427</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-14-6-2006-n-427/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2006 n.427</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Manzi.<BR>Ric. Stipa Antonio contro l&#8217;INPS</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">equo indennizzo per infermità da cause di lavoro: la fase amministrativa è pregiudiziale al ricorso in sede giurisdizionale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblici dipendenti – Infermità contratte per cause di servizio – Ricorso al giudice amministrativo in assenza del previo necessario accertamento in sede amministrativa – Inammissibilità del ricorso.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, nel caso di infermità contratte per causa o concausa di servizio, compete l’equo indennizzo ai sensi del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, il cui accertamento va compiuto sulla base di un apposito procedimento amministrativo, così che non è possibile per i dipendenti richiedere direttamente al giudice il risarcimento di danni alla salute asseritamente causati dalle disagevoli condizioni di lavoro o comunque da fatti di servizio addebitabili alla responsabilità del datore di lavoro, essendo invece necessario promuovere prima in sede amministrativa l’accertamento delle infermità denunciate ed il riconoscimento della loro eventuale dipendenza eziologica dall’attività lavorativa. Per cui, solo dopo la conclusione di tale procedimento, che rappresenta una condizione pregiudiziale per la successiva tutela giurisdizionale, è possibile adire il Giudice amministrativo, risultando altrimenti inammissibile il ricorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">equo indennizzo per infermità da cause di lavoro: la fase amministrativa è pregiudiziale al ricorso in sede giurisdizionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 00946 del 2000, proposto da:<br />
<b>STIPA Antonio</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Piergiovanni Alleva e Mario Menghini, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Carducci, n. 10, presso l’avv. Marco Maria Brunetti;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	l’<b>ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE-I.N.P.S.- con sede in Roma</b>, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Italo Pierdominici, Floro Flori, Susanna Mazzaferri e Gianfranco Vittori, del Servizio legale dell’Ente, presso il cui ufficio regionale è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Piazza Cavour, n.21;																																																																																												</p>
<p>&#8211; l’<b>ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE-I.N.P.S.- Sede Territoriale di ASCOLI PICENO</b>, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />
del diritto del ricorrente a vedersi risarciti i danni psico-fisici asseriti subiti per effetto del suo avvenuto mantenimento ,da parte dell’intimato ente pubblico datore di lavoro, per un periodo di 15 mesi , in una situazione di fumo passivo, in violazione degli obblighi di legge, con conseguente condanna dell’Ente intimato al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento suddetto per equivalente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 08/02/2006, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO</p>
<p></b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe il deducente, in qualità di dipendente dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in servizio presso la Sede territoriale dello stesso Istituto di Ascoli Piceno, ha proposto azione di accertamento del proprio diritto ad essere risarcito dei danni psico-fisici asseriti subiti in conseguenza della sua illegittima esposizione a fumo passivo sul luogo di lavoro, cui è stato sottoposto a causa del mancato rispetto da parte del proprio datore di lavoro delle norme di legge in materia di tutela della salute dei lavoratori e più precisamente degli obblighi imposti dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, recante norme in materia di divieto di fumo in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico.<br />
In particolare, il deducente fa risalire il danno biologico lamentato al fatto di essere stato trasferito presso un ufficio in cui prestavano la propria attività lavorativa altri colleghi che durante le ore di lavoro fumavano in violazione dei divieti imposti con la legge suddetta, per cui, a suo dire, il disagio sopportato per effetto di tale avvenuta esposizione al fumo passivo protrattasi per 15 mesi, ha determinato l’insorgenza di una patologia ipertensiva con danni alla salute ed al benessere psico-fisico dei quali l’interessato chiede di essere indennizzato.<br />
Per contrastare l’iniziativa giudiziaria di parte ricorrente, in data 19.1.2006, si è costituito in giudizio l’Ente pubblico intimato i cui difensori hanno negato fondamento alle pretese di parte attrice, evidenziando al riguardo che nessun appunto può essere mosso agli organi territoriali dell’Ente i quali si sono attivati con diligenza per garantire il rispetto del divieto di fumo negli ambienti di lavoro nella puntuale osservanza della legge n. 584 del 1975 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.dicembre.1995.<br />
In ogni caso, la difesa dell’Ente contesta che le crisi ipertensive denunciate dal ricorrente, se ci sono state, possono essere fatte risalire all’esposizione al fumo.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Il ricorso in epigrafe è stato proposto in riassunzione di una identica iniziativa giudiziaria in precedenza promossa dal deducente davanti al Tribunale di Ascoli Piceno che, tuttavia, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con sentenza n. 110 del 16 febbraio 2000, sul presupposto che la domanda del ricorrente era rivolta a far valere una responsabilità di tipo contrattuale nei confronti dell’ente datore di lavoro per violazione dei doveri di tutela dell’integrità fisica dei dipendenti di cui all’art.2087 del c.c. per cui la cognizione della relativa controversia è stata ritenuta riservata al Giudice amministrativo investito all’epoca di giurisdizione esclusiva per quanto riguarda le controversie correlate al rapporto di impiego dei dipendenti pubblici.<br />
Pertanto, pur in presenza della successiva intervenuta devoluzione al Giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche operata con l’art.68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, con effetto dall’1.7.1998, il ricorrente si è visto costretto ad adire la giurisdizione amministrativa in conformità a quanto disposto dall’art.45, comma 17 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80 che ha riservato al Giudice amministrativo le controversie riguardanti questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30.6.1998, nel caso in cui il giudizio davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale fosse stato proposto entro il 15.9.2000, come si appunto verificato nella vicenda di cui è causa.</p>
<p>2) Ciò posto e ritenuta quindi la propria giurisdizione ai sensi delle norme richiamate, osserva il Collegio che con la presente iniziativa giudiziaria la parte attrice si è limitata a proporre un’azione di accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni asseriti subiti per effetto della denunciata violazione da parte dell’Ente pubblico datore di lavoro, degli obblighi giuridici di tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, fatti dipendere in particolare dalla affermata illegittima esposizione del dipendete al fumo passivo, in quanto, nonostante le rimostranze dal medesimo manifestate al riguardo, i suoi superiori gerarchici lo hanno costretto illegittimamente a prestare la propria attività lavorativa per un prolungato periodo di 15 mesi in ambienti di lavoro nei quali veniva consentito che altri dipendenti potessero fumare senza alcuna limitazione, nonostante i divieti imposti dalla legge 11 novembre 1975, n.584.<br />
A fronte di tale contestata violazione da parte dell’Ente datore di lavoro dei doveri di tutela della integrità fisica dei lavoratori imposti dall’art.2087 del c.c. il ricorrente asserisce di avere contratto una patologia ipertensiva di cui chiede il risarcimento.<br />
Con riferimento a quanto illustrato,va tuttavia osservato che il dipendente ricorrente si è limitato a proporre soltanto l’accennata azione di accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno alla propria salute, senza tuttavia promuovere in precedenza il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, secondo le norme di stato giuridico dei dipendenti dell’INPS.<br />
Al riguardo, deve essere nel contempo segnalato che con riferimento a quanto risulta dagli atti e documenti versati dalla difesa dell’Ente resistente, il ricorrente già in passato ebbe a presentare domanda (23.4.1990) di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità asserite contratte in conseguenza dell’attività lavorativa, tra le quali figurava anche una cardiopatia ipertensiva da ansia, identica quindi alla patologia che con la presente iniziativa giudiziaria si assume determinata dall’avvenuta esposizione a fumo passivo.<br />
Tuttavia, all’esito dei giudizi clinici all’epoca formulati dai competenti collegi medici, fu esclusa qualsiasi eziologia tra le malattie denunciate dal dipendente e l’attività lavorativa dal medesimo espletata (vedi copia delle relazioni dei Collegi medici del 28.4.1992 e n. 31.5.1994 in atti), con la contestuale precisazione che le stesse infermità non avevano comunque prodotto menomazioni di carattere permanente dell’integrità fisica del dipendente.<br />
Tutto ciò premesso, se si considera che ai dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, tra i quali va ricompreso anche l’INPS, nel caso di infermità contratte per causa o concausa di servizio, compete l’equo indennizzo ai sensi del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, il cui accertamento va compiuto sulla base di un apposito procedimento amministrativo, ne consegue che non è possibile per i dipendenti dell’ente resistente richiedere direttamente al giudice il risarcimento di danni alla salute asseriti causati dalle disagevoli condizioni di lavoro o comunque da fatti di servizio addebitabili alla responsabilità del datore di lavoro, essendo necessario promuovere prima in sede amministrativa l’accertamento delle infermità denunciate ed il riconoscimento della loro eventuale dipendenza eziologia dall’attività lavorativa.<br />
Per cui, solo dopo la conclusione di tale procedimento che rappresenta una condizione pregiudiziale per la successiva tutela giurisdizionale, è possibile adire il Giudice amministrativo, dal momento che il suo sindacato, in materia di equo indennizzo, risulta per legge limitato al controllo della legittimità dei provvedimenti con cui l’ente pubblico datore di lavoro ha negato la dipendenza da causa di servizio di determinate patologie oppure ha concesso un equo indennizzo ritenuto inadeguato dall’interessato.<br />
Alla stregua di quanto si è avuto modo di precisare, l’iniziativa giudiziaria di cui è causa deve dunque essere dichiarata inammissibile, in quanto sulla base delle norme di stato giuridico vigenti presso l’INPS, non è consentito di adire direttamente il Giudice amministrativo per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di determinate infermità e della conseguente liquidazione del previsto equo indennizzo.<br />
Ciò in quanto, secondo le norme che regolano lo stato giuridico dei dipendenti dello stesso Ente, le eventuali limitazioni delle capacità lavorative sopportate e subite per effetto di patologie contratte in servizio e per effetto dell’attività lavorativa disimpegnata, risultano indennizzate mediante la erogazione di un equo indennizzo la cui liquidazione presuppone comunque l’accertamento della effettiva esistenza delle infermità denunciate da parte del lavoratore, nonché il riscontro da parte dell’ente datore di lavoro della dipendenza eziologia da fatti di servizio delle relative patologie,la cui potestà accertativa è riservata all’Amministrazione pubblica datrice di lavoro che vi provvede attraverso un procedimento che vede coinvolti collegi medici appositamente costituiti, preposti alle necessarie verifiche medico-legali.<br />
Ne consegue quindi l’inammissibilità della domanda di riconoscimento diretto da parte di questo Tribunale della dipendenza dal servizio dell’infermità del cui indennizzo si controverte, poiché come è noto il giudice non si può sostituire all’Amministrazione pubblica datrice di lavoro nell’esplicazione delle sue funzioni e dei suoi procedimenti, tra ai quali rientra anche quello specificamente disciplinato dalla legge e dalle norme di stato giuridico in materia di riconoscimento della causa di servizio per le infermità contratte dal dipendente pubblico nel corso della sua attività lavorativa (Cons. St., Sez. IV, 17 gennaio 1992, n. 66; Sez. VI, 30 gennaio 1997, n. 109; TAR Puglia, LE, 19 giugno 2003, n.4235).<br />
Ciò in quanto la connessa richiesta di risarcimento mediante l’erogazione dell’equo indennizzo, ha la consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, con la conseguenza che poiché solo successivamente all’emanazione da parte dell’Ente datore di lavoro dell’atto che concede o rifiuta detta indennità, possono emergere per l’interessato posizioni di diritto soggettivo, non sono ammissibili azioni di accertamento di tale beneficio prima della conclusione del procedimento finalizzato al riscontro delle condizioni richieste dalla legge e dalle norme di stato giuridico per acclarare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dal dipendente e la contestuale esistenza di effettive menomazioni della sfera psico-fisica riferibili alle stesse patologie.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti sussistendone giusti motivi.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M.</</p>
<p>b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per le ragioni precisate in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-marche-ancona-sentenza-14-6-2006-n-427/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 14/6/2006 n.427</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2005 n.7045</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-12-2005-n-7045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-12-2005-n-7045/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2005 n.7045</a></p>
<p>Pres. Carboni, est. Corradino Comune di Torino (Avv.ti M.A. Caldo, M. Li Volti, G. Barruti) c. Valsania (Avv.ti M. Siniscalco e G. Romanelli) sulla decorrenza del termine semestrale per la denuncia all&#8217;Amministrazione dell&#8217;evento dannoso connesso a causa di servizio, ai fini del riconoscimento del beneficio dell&#8217;equo indennizzo Impiego pubblico e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carboni, est. Corradino<br /> Comune di Torino (Avv.ti M.A. Caldo, M. Li Volti, G. Barruti) c. Valsania (Avv.ti M. Siniscalco e G. Romanelli)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine semestrale per la denuncia all&#8217;Amministrazione dell&#8217;evento dannoso connesso a causa di servizio, ai fini del riconoscimento del beneficio dell&#8217;equo indennizzo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Impiego pubblico e privato – Infermità da causa di servizio – Termine semestrale per la denuncia dell’evento dannoso – Decorrenza – Consapevolezza della dipendenza del danno da causa di servizio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di infermità connessa a causa di servizio, il termine semestrale per la denuncia all’Amministrazione dell’evento dannoso, di cui all’art. 36 D.P.R. n. 686/1957, ai fini del riconoscimento del beneficio dell’equo indennizzo,  inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente ha acquisito la consapevolezza che il danno all’integrità fisica è derivato da fatti connessi a causa di servizio, non essendo sufficiente la mera percezione dello stato di malattia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>Sul ricorso n.r.g. n. 477/1997 proposto dal</p>
<p><b>Comune di Torino</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Caldo, Mariamichaela Li Volti dell’Avvocatura Comunale di Torino e dell’avv. Giuliano Berruti ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio di quest’ultimo, Via Bocca dei Leoni n. 78,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il sig. <b>Valsania Giuseppe</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof.ri Marco Siniscalco e Gustavo Romanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Cosseria n. 5;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
Della sentenza resa dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, II^ Sezione, n. 598/96, pubblicata in data 11 novembre 1996. </p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Giuseppe Valsania;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 21.12.2004 gli avvocati G. Berruti e G. Romanelli per delega, quest’ultimo, dell’avvocato G. Romanelli come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con sentenza n. 598 dell’11 novembre 1996, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II^, ha accolto il ricorso con il quale il sig. Giuseppe Valsania chiedeva l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 8343 del 26 ottobre 1993, nella parte in cui aveva negato il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di cura ed assegni previsti; della nota n. 11989 del 25 novembre 1993 del Comune di Torino di comunicazione dell’esito negativo della pratica; del giudizio reso dalla commissione medico ospedaliera dell’Ospedale Militare “A. Ribera” di Torino nella parte in cui si afferma che l’istanza è stata presentata oltre i termini prescritti; nonché il riconoscimento della concessione dell’equo indennizzo nella misura e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione.<br />
Avverso la predetta ha decisione proposto rituale appello il Comune di Torino, deducendo l’erroneità della sentenza.<br />
Si è costituito, per resistere all’appello, il sig. Giuseppe Valsania. <br />
Con memorie depositate in vista dell&#8217;udienza le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 21.12.2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il Comune di Torino, mediante l’appello in esame, intende censurare la sentenza di primo grado che ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il medesimo ente locale ha negato al sig. Giuseppe Valsania il beneficio dell’equo indennizzo. L’appellante osserva di non aver adottato un provvedimento anticipatorio dell’istanza del ricorrente, volta solo ad ottenere il riconoscimento di infermità da causa di servizio, sostenendo che quando l’impiegato, avendo lasciato decorrere i termini di decadenza, chiede solo detto riconoscimento con l’intendimento successivo di domandare poi l’equo indennizzo, l’Amministrazione può, “per saltum”, rigettare la richiesta di quest’ultimo. Ciò sulla base del decisivo rilievo che, contrariamente a quanto stabilito dal T.A.R., era già scaduto il termine semestrale per la proposizione della domanda di equo indennizzo.<br />
La censura è infondata.<br />
L’art. 36 del d.P.R. 03.05.1957, n. 686, stabilisce che “l’impiegato che abbia contratto infermità per farne accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso, presentare domanda scritta all’amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura dell’infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica”. Pertanto, se in presenza di taluni eventi connessi al servizio la loro incidenza sull’integrità fisica è di immediata percezione da parte del pubblico dipendente &#8211; come nei casi di traumatismo avvenuto in servizio ed in dipendenza delle mansioni esercitate, degli infortuni c.d. “in itinere”, delle malattie c.d. professionali ordinariamente indotte dall’adibizione a specifiche lavorazioni o dall’impiego in compiti notoriamente usuranti &#8211; non sempre alla percezione dello stato di malattia e di disagio fisico si riconnette la consapevolezza del nesso eziologico fra l’infermità e la prestazione lavorativa resa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2004, n. 1310).<br />
Tale ultimo elemento di carattere soggettivo non è, invero, irrilevante ai fini del decorso del termine semestrale per la denunzia all’Amministrazione dell’evento dannoso, perché il già riportato art. 36, primo comma, del d.P.R. n. 686/1957 pone a carico del pubblico dipendente, in sede di presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza della malattia dal servizio, lo specifico onere di indicare “le circostanze che vi concorsero e le cause che la produssero,” aspetti che, come in precedenza esposto, in presenza di talune patologie, non emergono immediatamente.<br />
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che il termine di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 686/1957 inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente abbia acquisito la consapevolezza che il danno all’integrità fisica è derivato da fatti inerenti al servizio, non essendo sufficiente la mera percezione dello stato di malattia, ma l’acquisita coscienza della sua gravità e della sua possibile dipendenza da causa di servizio; con ciò valorizzando il momento della percezione intellettiva della malattia in connessione con le sue cause invalidanti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 aprile 1999, n. 435; Sez. IV 20 luglio 1998, n. 1096).<br />
Più specificamente, è consolidato il principio per cui il termine iniziale per la presentazione della domanda di riconoscimento va individuato con riferimento non tanto ad un dato della realtà oggettivamente noto o conoscibile come è l&#8217;infermità in sé considerata, quanto a un rapporto fra l&#8217;infermità stessa e il soggetto portatore; principio che privilegiando l&#8217;aspetto conoscitivo di quest&#8217;ultimo, rispetto al quale vengono in evidenza la conoscenza della natura della malattia, delle cause che vi concorsero e delle cause che la produssero, così da fornire al dipendente la percezione, in concreto, della gravità del male (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1474; Cons. Stato, Sez. VI, 9 maggio 2000 n. 2678).<br />
Applicando i su riferiti criteri è agevole rilevare che solo a seguito dei completi accertamenti postoperatori presso la Divisione di Cardiochirurgia dell’Ospedale Molinette di Torino cui il sig. Valsania si è sottoposto in data 17 ottobre 1991 quest’ultimo, anche in considerazione del miglioramento del proprio stato di salute, ha avuto completa coscienza della patologia da cui era afflitto, delle sue conseguenze invalidanti e della riconducibilità eziologia al servizio reso. Ne consegue, essendo stata l’istanza per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio presentata in data 10 aprile 1992, il rispetto del termine di sei mesi previsto dalla normativa.<br />
D’altra parte, poiché le infermità possono essere conseguenza del normale atteggiarsi della vita quotidiana, cioè di patologie non collegabili alla prestazione del servizio, la mera consapevolezza di essere affetto da una patologia non comporta per il dipendente l&#8217;onere di proporre la domanda nel termine semestrale, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, sarebbe contrario alla logica il ritenere che il dipendente, appena abbia contratto una malattia, debba proporre la domanda di accertamento della causa di servizio: l&#8217;Amministrazione sarebbe esposta a una serie di domande di accertamento, basate sulla mera insorgenza della malattia, senza alcun collegamento con la necessaria dipendenza di quest’ultima da causa di servizio. In secondo luogo, va considerato che il primo comma dell&#8217;art. 36 del D.P.R. n. 686 del 1957 dispone che il termine semestrale decorre non dalla mera conoscenza della infermità, bensì della consapevolezza della dipendenza di essa da causa di servizio: e ciò proprio per evitare la proliferazione di procedimenti amministrativi palesemente infondati o basati sulla mera verificazione di una malattia ascrivibile ad eventi della vita quotidiana o comunque non riferibili al lavoro prestato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3720).<br />
Tale interpretazione del citato art. 36, primo comma, consente ad un tempo al dipendente pubblico di poter formulare domande ponderate e non basate sulla mera comparsa di una malattia ed all&#8217;Amministrazione di iniziare i relativi procedimenti di accertamento solo in presenza di una serie di elementi che evidenziano la non manifesta infondatezza della domanda. Diversamente opinando, per qualsiasi infermità i pubblici dipendenti avrebbero l&#8217;onere di proporre la domanda di accertamento, per evitare successive preclusioni; il che, come si è osservato, non gioverebbe certamente all&#8217;efficienza della azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2004, cit.).<br />
Va, infine, osservato che il giudice di primo grado ha esattamente riscontrato anche il difetto di motivazione del provvedimento di diniego dell’equo indennizzo, in quanto l’Amministrazione non ha adeguatamente fornito le giustificazioni in ordine alla rilevata tardività della domanda, né ha in alcun modo indicato in quale momento il dipendente avrebbe già dovuto acquisire tutti gli elementi conoscitivi dell’infermità necessari per la proposizione dell’istanza.<br />
2. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso in appello va rigettato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.<br />
Condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del sig. Giuseppe Valsania, che liquida in euro 1.000.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 21.12.2004 con l&#8217;intervento dei sigg.ri</p>
<p>Raffaele Carboni			&#8211;	Presidente,<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	&#8211; Consigliere,<br />	<br />
Aniello Cerreto			&#8211;	Consigliere,<br />	<br />
Nicolina Pullano		&#8211;		Consigliere,<br />	<br />
Michele Corradino		&#8211;		Consigliere estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-12-2005-n-7045/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2005 n.7045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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