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	<title>Lavoro-Giurisdizione e competenza Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Lavoro-Giurisdizione e competenza Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sugli eccessi dell’autodichia parlamentare</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sugli-eccessi-dellautodichia-parlamentare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sugli-eccessi-dellautodichia-parlamentare/">Sugli eccessi dell’autodichia parlamentare</a></p>
<p>1. Quello della sindacabilità costituzionale dei regolamenti parlamentari è un antico feticcio che non è mai crollato. Eppure non sono mancati i tentativi di far pronunciare la Corte costituzionale sulla eventuale incostituzionalità di norme regolamentari delle Camere; eppure non mancano argomenti concreti per mettere in dubbio l’eccesso di autodichia di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sugli-eccessi-dellautodichia-parlamentare/">Sugli eccessi dell’autodichia parlamentare</a></p>
<p>1. Quello della sindacabilità costituzionale dei regolamenti parlamentari è un antico feticcio che non è mai crollato. Eppure non sono mancati i tentativi di far pronunciare la Corte costituzionale sulla eventuale incostituzionalità di norme regolamentari delle Camere; eppure non mancano argomenti concreti per mettere in dubbio l’eccesso di autodichia di cui gode il Parlamento. Valga la recente vicenda giurisdizionale conclusasi con la sentenza del marzo scorso (depositata pochi giorni fa) della Corte Suprema di Cassazione, che ha rigettato, perché inammissibile, un ricorso nel quale si chiedeva un pronunciamento della stessa Corte sulla competenza giurisdizionale e poi sulla rimessione della questione di legittimità alla Corte costituzionale. La vicenda originava da una decisione della Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, la quale aveva annullato – atteggiandosi così a vero e proprio giudice d’appello – la sentenza della Commissione Giurisdizionale per il personale della medesima Camera, che aveva dichiarato nulli i provvedimenti dell’Amministrazione, accogliendo così le domande dei ricorrenti che erano stati esclusi dalle prove orali del concorso pubblico per l’assunzione di 130 commessi.</p>
<p>	2. La tutela dell’indipendenza del Parlamento nei confronti di qualsiasi potere, e quindi la preclusione da ogni sindacato sugli atti normativi parlamentari, trova fondamento nella Costituzione, all’art.64 primo comma: “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti”. Da questa norma costituzionale discende che i regolamenti parlamentari, ovvero le norme interne dell’organo espressione immediata della sovranità popolare, in quanto svolgimento diretto della Costituzione, hanno una “peculiarità e dimensione” che ne impedisce la sindacabilità; in tal modo, la riserva costituzionale di competenza regolamentare è presidio di indipendenza dell’organo sovrano da ogni potere. E fin qui va bene. Ma si può spingere questo ragionare costituzionale fino al punto di svincolare le controversie inerenti al rapporto di lavoro dalla cognizione sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, attribuendoli all’esclusiva cognizione delle Camere e dei suoi organi? Si aggiunga, che nel caso in specie la controversia riguardava non già un rapporto di lavoro di un dipendente della Camera, e quindi di un interno all’Amministrazione, ma piuttosto un rapporto “in fieri”, che era cioè basato su di un procedimento concorsuale riguardante dei soggetti esterni, che sarebbero potuti diventare dei futuri dipendenti Camera. Quindi: ammesso e non concesso che debba valere sempre e comunque l’autodichia all’interno delle Camere, si può rimanere perplessi sul fatto che questa debba essere fatta valere anche nei confronti di chi non ha un rapporto subordinato ma aspira ad averlo, in quanto candidato ad un concorso per l’assunzione. Verrebbe quasi da dire, mutuando così la giurisprudenza costituzionale sulla insindacabilità dei membri del Parlamento, che manca il “nesso funzionale”, ovvero se mai ci fosse sarebbe assai fragile perché legato soltanto da quel leggero filo della prova concorsuale e non ancora da quel solido legame che è un rapporto di lavoro.</p>
<p>	3. Altra questione altrettanto rilevante: può il Parlamento sostituirsi al giudice naturale, organizzando in proprio una giurisdizione domestica in nome della specialità della stessa? Già questo avviene con la verifica dei poteri dei parlamentari i quali, come noto, sono scrutinati e giudicati dalla sola Giunta parlamentare per le elezioni, senza che vi sia possibilità di ricorso al giudice sia esso amministrativo o costituzionale, come avviene in tutti i Paesi europei. Può essere estesa questa guarentigia anche nell’ambito dei rapporti di lavoro, facendo così “innalzare” i dipendenti, anche quelli “in fieri”, al rango quasi di parlamentari, ovvero far loro godere di prerogative che sono attribuite per ovvie ragioni ai rappresentanti del popolo? La Cassazione non lo afferma ma non lo nega. Anche l’ipotesi che una siffatta situazione di autodichia giurisdizionale metta in discussione il principio del giusto processo, di cui al novellato art.111 della Costituzione, è stata rigettata dalla Cassazione. Con la motivazione che deve prevalere sempre e comunque l’autonomia del Parlamento e deve pertanto essere evitato qualsiasi rischio di interferenza da parte di altri poteri, e che questo può avvenire per il tramite del sistema stesso dell’autodichia, che è incompatibile col controllo giurisdizionale esterno. Dalla inammissibilità del ricorso ex art.111 della Costituzione ne consegue la mancata possibilità di scrutinio dei possibili profili di illegittimità costituzionale della disciplina del provvedimento, e quindi delle norme regolamentari, anche quelle di normazione secondaria che traggono cioè la loro fonte dal regolamento parlamentare.<br />
	La decisione della Cassazione non persuade fino in fondo; permangono ancora dei margini perché l’antico feticcio della insindacabilità dei regolamenti parlamentari possa crollare.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CORTE DI CASSAZIONE &#8211; SEZIONI UNITE &#8211; <a href="/ga/id/2004/7/4484/g">Sentenza 10 giugno 2004 n. 11019 </a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.2435</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-6-2020-n-2435/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-6-2020-n-2435/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.2435</a></p>
<p>OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Mangia, Francesca Giardina, contro Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli nei confronti OMISSIS, non costituito in giudizio; Rientra nella giurisdizione del giudice</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-6-2020-n-2435/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.2435</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Mangia, Francesca Giardina, contro Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli nei confronti OMISSIS, non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la selezione comparativa volta al conferimento di incarichi ad esperti esterni mediante contratti di lavoro autonomo .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Lavoro &#8211; giurisdizione- Pubblica amministrazione- soggetto estraneo &#8211; assunzione con contratto di lavoro autonomo &#8211; giurisdizione del GA- sussiste. </p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la selezione comparativa volta al conferimento di incarichi ad esperti esterni, mediante contratti di lavoro autonomo, cui, per ragioni organizzative, non possano essere altrimenti preposti i lavoratori subordinati in servizio presso l&#8217;Amministrazione; ciò in quanto il concetto di &#8220;assunzione&#8221; di dipendenti della p.a., ex art. 63, comma 4, d.lg. n. 165 del 2001, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell&#8217;assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità , sicchè appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, d.lg. n. 165 cit., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della p.a.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 02435/2020 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 02296/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b> </b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2296 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Luca Lo Basso, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Mangia, Francesca Giardina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria <i>ex lege</i> in Napoli, via Diaz 11;<br /> Parco Archeologico dei Campi Flegrei non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Alessio Piras, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; degli atti tutti relativi alla procedura di selezione di un professionista cui conferire l&#8217;incarico di fornire un &#8220;supporto specialistico propedeutico alla redazione del Piano Strategico del Parco Archeologico dei Campi Flegrei&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">in particolare, in via principale, del giudizio espresso dalla Commissione di Valutazione, a seguito del &#8220;colloquio&#8221; sulla base della individuazione della &#8220;conoscenza del territorio dei Campi Flegrei&#8221; come &#8220;parametro&#8221; per il predetto giudizio, di cui si dÃ  atto nel verbale n. 2 del 28 febbraio 2019 e della conseguente relativa &#8220;graduatoria di merito&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">in via subordinata della Determina del Direttore del Parco dei Campi Flegrei n. 108 del 22 novembre 2018, con la quale è stata nominata la Commissione di Valutazione nella procedura predetta, e delle operazioni da questa poste in essere di cui ai verbali n. 1 del 8 gennaio 2019 e n. 2 del 28 febbraio 2019 e la condanna della resistente al risarcimento di tutti i danni.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 1322020:</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accertamento e la declaratoria, della illiceità  della condotta tenuta dall&#8217;Amministrazione resistente, in particolare dal Responsabile del procedimento di selezione per il conferimento dell&#8217;incarico di supporto alla redazione del Piano Strategico del Parco, il quale, pur in presenza della impugnativa, con richiesta di sospensione, degli atti del procedimento, di cui al ricorso al TAR Lazio, notificato il 18.04.2019, notificato avanti il TAR Campania il 6.06.2019, nonchè di un atto di diffida, comunicato a mezzo PEC in data 4.04.2019, anzichè attendere la decisione del TAR sulla istanza cautelare, poi accolta con ordinanza n. 1058 del 3.07.2019, ha disposto, con verbale del 12.04.2019, &#8220;l&#8217;avvio dell&#8217;esecuzione anticipata del contratto&#8221; a favore del Dott. Piras,</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per la condanna della Amministrazione resistente o, se ritenuto dal TAR, personalmente del RUP, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi, da parte del ricorrente per effetto della condotta predetta, previo, occorrendo,</p>
<p style="text-align: justify;">annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del predetto &#8220;verbale&#8221; del 12.04.2019, e, conseguentemente, declaratoria di inefficacia del &#8220;contratto&#8221; e, comunque, che la prestazione del servizio da parte del dott. Piras deve ritenersi avvenuta senza titolo.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore il dott. Maurizio Santise nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 maggio 2020, svoltasi da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020, convertito in legge con l. n. 27/2020, e dell&#8217;art. 5 del D.P. n.14/2020/Sede, mediante l&#8217;utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l&#8217;Informatica della G.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorrente, in seguito a ordinanza di incompetenza territoriale n. 7055 del 31.05.2019 emessa dal Tar per il Lazio, ha tempestivamente riassunto il giudizio, ai sensi dell&#8217;art. 15, co. 4, c.p.a., innanzi a questo T.ar. esponendo quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">a. Con determina n. 62 del 6.09.2018, il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, avvisata la &#8220;necessità  di dotare il Parco di uno strumento di pianificazione strategica per l&#8217;annualità  2019-2021&#8221; che &#8220;sia capace di definire le linee strategiche, gli obiettivi specifici, le azioni prioritarie e gli strumenti attuativi e finanziari da mettere in campo per sostenere un disegno di sviluppo del Parco coerente e sostenibile in un arco temporale almeno triennale&#8221;, stabiliva, ai sensi dell&#8217;art. 7 co. 6 D.Lgs. 165/2001, di &#8220;procedere alla selezione di una professionalità  di comprovata esperienza e di competenza specialistica, adeguata allo svolgimento dell&#8217;attività  di supporto all&#8217;Ente nella redazione dei Piano Strategico del Parco Archeologico dei Campi Flegrei&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">b. Con la determina n. 88 del 23 ottobre 2018, veniva specificato che &#8220;le predette attività  di supporto all&#8217;Ente consistono nel raccoglimento ed elaborazione di ogni tipo di dato riferito ai beni ed obiettivi dell&#8217;attività  del Parco, ivi compresi quelli storico-geografici, che consentano al Parco di procedere, sulla base di essi e nel rispetto della normativa vigente, alla separata acquisizione di un Piano Strategico&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">c. Il bando prevedeva che &#8220;la selezione e valutazione comparativa&#8221; dei candidati sarebbe stata &#8220;operata da una commissione composta da tre membri, la cui presidenza è affidata al Direttore del Parco&#8221;. Sempre nel bando erano fissati i criteri di valutazione dei &#8220;titoli&#8221;, delle &#8220;competenze&#8221; e delle &#8220;esperienze&#8221; dei candidati, che andavano documentate con i curricula;</p>
<p style="text-align: justify;">d. Alla procedura partecipavano, oltre al ricorrente, altri candidati, tra i quali Alessio Piras, che risultava vincitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha impugnato in via principale la valutazione della Commissione relativa al colloquio espletato, contestandone la legittimità  e chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 3 e 12 del DPR n. 487/94. Violazione dell&#8217;art. 35 co. 3 del d.lgs. 165/2001. Violazione del principio di imparzialità , trasparenza e buona amministrazione. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per contraddittorietà  intrinseca, manifesta illogicità , difetto di motivazione e irragionevolezza. Erroneità  dei presupposti di fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">In via subordinata ha contestato l&#8217;intera procedura di gara, chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione. Violazione dell&#8217;art. 35 co. 3 del D.Lgs. 165/2001.Violazione dell&#8217;art. 9 DPR 487/94. Violazione della lex specialis. Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà  e manifesta illogicità .</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali che ha contestato la giurisdizione del giudice amministrativo; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con &#8220;verbale&#8221; del 12.4.2019, il RUP ha disposto la &#8220;esecuzione anticipata del contratto&#8221; in favore del controinteressato, Alessio Piras.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza cautelare n. 1058 del 3.07.2019 è stata accolta la domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha, quindi, impugnato con motivi aggiunti il verbale di esecuzione anticipata del contratto, contestandone la legittimità  e chiedendone l&#8217;annullamento; in ogni caso, ha chiesto la condanna dell&#8217;amministrazione al risarcimento dei danni patiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 13 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Tanto premesso in punto di fatto i ricorsi sono fondati nei limiti di seguito specificati.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare va confermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il bando di gara ha previsto l&#8217;assunzione di un soggetto esterno all&#8217;amministrazione con contratto di lavoro autonomo per quattro mesi al fine di fornire attività  tecnica di supporto per il Piano Strategico del Parco Archeologico dei Campi Flegrei.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza amministrativa consolidata, cui questo giudice intende dare continuità , ha evidenziato che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la selezione comparativa volta al conferimento di incarichi ad esperti esterni, mediante contratti di lavoro autonomo, cui, per ragioni organizzative, non possano essere altrimenti preposti i lavoratori subordinati in servizio presso l&#8217;Amministrazione; ciò in quanto il concetto di &#8220;assunzione&#8221; di dipendenti della p.a., ex art. 63, comma 4, d.lg. n. 165 del 2001, va interpretato estensivamente, con equiparazione, per ragioni di ordine sistematico e teleologico, dell&#8217;assunzione di lavoratori subordinati e di quella di lavoratori parasubordinati cui vengano attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità , sicchè appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, d.lg. n. 165 cit., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della p.a. (cfr., T.A.R. Marche, n.552/2019, Cons. Stato, sez. IV, n. 1176 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">3. Ciò posto, occorre ora scrutinare il ricorso proposto dal ricorrente in cui viene posta all&#8217;attenzione del Collegio, in via principale, la domanda di annullamento di una parte della prova orale, rappresentata dal colloquio; in via subordinata, il ricorrente chiede l&#8217;annullamento dell&#8217;intera procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">In omaggio ai principi dettati dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 5/2015), la parte può imporre al giudice la <i>tassonomia dell&#8217;esame dei vizi di legittimità </i>, evidenziando nel ricorso quali domande hanno importanza prioritaria rispetto alle altre che hanno un rilievo subordinato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente ha espressamente richiesto che il primo motivo di ricorso sia trattato con priorità  rispetto al secondo motivo di ricorso che ha articolato in via solo subordinata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue, pertanto, che va scrutinato il primo motivo di ricorso che il ricorrente espressamente pone come principale e prevalente rispetto agli altri.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il ricorrente contesta in sostanza che la Commissione abbia attribuito il punteggio relativo al colloquio, basandosi sul criterio della &#8220;conoscenza del territorio&#8221;, di per sè equivoco e generico, non previamente previsto dal bando o indicato dalla Commissione medesima e, in ogni caso, non pertinente rispetto all&#8217;oggetto dell&#8217;incarico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il bando di gara prevedeva che &#8220;il colloquio verterà  sulle attitudini e sulle esperienze professionali del candidato, pertinenti l&#8217;incarico&#8221;. Quest&#8217;ultimo, come visto, aveva ad oggetto la selezione di una professionalità  di comprovata esperienza e di competenza specialistica, adeguata allo svolgimento dell&#8217;attività  di supporto all&#8217;Ente nella redazione dei Piano Strategico del Parco Archeologico dei Campi Flegrei che deve essere capace di &#8220;definire le linee strategiche, gli obiettivi specifici, le azioni prioritarie e gli strumenti attuativi e finanziari da mettere in campo per sostenere un disegno di sviluppo del Parco coerente e sostenibile in un arco temporale almeno triennale&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;oggetto del bando di gara emerge che l&#8217;incarico attiene ad un&#8217;attività  di supporto alla redazione del Piano Strategico del Parco Archeologico dei Campi Flegrei per la quale la conoscenza del territorio è consustanziale allo stesso espletamento dell&#8217;incarico o, comunque, comporta certamente una migliore riuscita dello stesso, in quanto il Piano Strategico è specificamente interessa uno specifico territorio peraltro notoriamente caratterizzato da peculiari criticità .</p>
<p style="text-align: justify;">Non può quindi ritenersi che il richiamato criterio o parametro non sia indicato dal bando, in quanto ampiamente desumibili dal tipo di incarico oggetto del bando; inoltre tale criterio avrebbe potuto essere desunto dalla circostanza che il colloquio avrebbe avuto ad oggetto esperienze professionali &#8220;pertinenti l&#8217;incarico&#8221; cui certamente assume rilievo la conoscenza del territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può, quindi, sostenersi che il &#8220;grado di conoscenza del territorio di competenza del Parco Archeologico dei Campi Flegrei&#8221; fosse un &#8220;criterio&#8221; o &#8220;parametro&#8221; estraneo alla disciplina di gara ed è &#8220;comparso&#8221; solo a conclusione dei colloqui, essendo invece consustanziale al tipo di incarico oggetto della disciplina di gara e comunque desumibile dalle regole di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Conferma di ciò si rinviene anche nello schema di contratto allegato al bando in cui si legge che il soggetto incaricato dovrà  effettuare le seguenti attività  di supporto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; analisi ricognitiva (cd. Diagnosi) delle componenti fondamentali del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, <i>attraverso una verifica dello stato di fatto esistente</i>. Tale analisi dovrà  riguardare: a)<i>il territorio</i>; b) i beni del patrimonio culturale; c) le risorse umane; d) le risorse finanziarie attive.</p>
<p style="text-align: justify;">Emerge, dunque, nell&#8217;oggetto dell&#8217;incarico rientra anche l&#8217;analisi del territorio. Ne deriva, quindi, che non è irragionevole aver valorizzato nel colloquio la conoscenza del territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo di ricorso è, dunque, infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il ricorrente con il secondo motivo del ricorso principale ha contestato la procedura di gara, in quanto la Commissione sarebbe stata composta in maniera illegittima.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;avviso di selezione prevedeva che la commissione dovesse essere &#8220;composta da tre membri&#8221; e che la presidenza della stessa fosse &#8220;affidata al Direttore del Parco&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con Determina n. 108 del 22 novembre 2018 è stata nominata la commissione, composta dai sigg.ri Filippo Demma e Marida Salvatori, come membri effettivi, e dal sig. Luigi Di Caprio, come segretario verbalizzante; come presidente della stessa commissione è stato nominato, non il Direttore del Parco (Paolo Giulierini), ma il sig. Filippo Demma.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;amministrazione resistente si difende, evidenziando che i componenti della Commissione erano comunque tre e che la presidenza della Commissione è stata affidata a Filippo Demma, con provvedimento del Direttore del Parco n. 108/2018. La nomina del Presidente di commissione diverso da quello previsto dal bando di gara è avvenuta rispettando il principio del<i>contrarius actus</i>: con provvedimento del Direttore del Parco è stata bandita la gara e con provvedimento del Direttore del Parco si è disposto di cambiare la regola della presidenza della commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo di ricorso è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">La composizione della Commissione sconta un duplice vizio di illegittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">La Commissione è stata composta da due soli membri non potendo essere annoverato tra questi il Segretario verbalizzante che, come tale, non ha un ruolo decisionale, ma solo di attestazione di quello che è accaduto in seno alla Commissione. Peraltro, la Commissione composta da due soli membri rischia di non funzionare efficacemente, potendo operare solo con il criterio dell&#8217;unanimità .</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti è illegittima la nomina, come Presidente, di un soggetto diverso dal Presidente del Parco.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora l&#8217;amministrazione si vincoli a regole di gara per la scelta di un determinato profilo professionale, non può cambiare in corso d&#8217;opera le medesime regole di gara, che rappresentano norme volte a tutelare le regole della concorrenza, della <i>par condicio</i> e della trasparenza. Non può, dunque, sostenersi, come fa la resistente, che basta un provvedimento emanato dallo stesso soggetto che ha emanato il bando di gara per superare le regole ivi contenute, in applicazione del principio del<i>contrarius actus</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche a voler ammettere il potere di autotutela in relazione alle regole di gara, non può essere messa in discussione la circostanza che l&#8217;amministrazione avrebbe dovuto, comunque, seguire le regole procedimentali dettate dalla l. 241/1990 e motivare adeguatamente tale scelta.</p>
<p style="text-align: justify;">Con provvedimento n. 108/2018 il Direttore del Parco si è invece limitato ad effettuare la nomina di presidente di commissione in violazione delle regole di gara che chiaramente stabilivano la Presidenza della Commissione in capo al Direttore del Parco.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto basta per condurre all&#8217;annullamento dell&#8217;intera gara, in quanto la commissione di gara è stata composta da due soli soggetti e con un Presidente diverso da quello indicato dalle regole di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Il ricorrente sia nel ricorso principale che in quello per motivi aggiunti ha poi articolato diverse richieste risarcitorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che l&#8217;annullamento dell&#8217;intera gara renda infondate le domanda di risarcimento del danno, anche da perdita di chance, che, in realtà  presuppongono, l&#8217;impossibilità  di ottenere il bene della vita agognato. Nel caso di specie, la caducazione della gara potrebbe condurre alla riedizione della gara e alla possibile vittoria del ricorrente. Il bene della vita agognato, vittoria della gara, pur se incerta non è, quindi, irreparabilmente perduto.</p>
<p style="text-align: justify;">Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno alla professionalità , non avendo il ricorrente fornito alcuna prova sul punto e potendo comunque il ricorrente ancora ottenere il bene della vita.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue, pertanto, che le domande risarcitorie, articolate nel ricorso principale e nel ricorso per motivi aggiunti, vanno respinte.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenuto conto degli eventuali profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda in esame, il Collegio manda alla Segreteria ai fini della trasmissione del fascicolo di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania per gli accertamenti di competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla la gara indetta con provvedimento del Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei n. 62 del 6.09.2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Respinge le domande risarcitorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Ministero per i Beni e le Attività  Culturali al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione dei contributi unificati versati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft teams secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del d.l. 17.3.2020 n.18, convertito in legge con l. n. 27/2020, e dal decreto del Presidente del Tribunale n. 14/2020/sede, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Salvatore Veneziano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gianmario Palliggiano, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Maurizio Santise, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-6-2020-n-2435/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2020 n.2435</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2020 n.220</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-20-4-2020-n-220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giuseppe Caruso, Presidente, Luca Morbelli, Consigliere, Estensore PARTI: omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sciacca, Emanuela Dall&#8217;Ara, contro Azienda Sociosanitaria Ligure 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gabriella Battaglioli, nei confronti omissis, non costituita in giudizio;  Specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità  sanitarie inÂ regime</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-20-4-2020-n-220/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2020 n.220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-20-4-2020-n-220/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2020 n.220</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Caruso, Presidente, Luca Morbelli, Consigliere, Estensore PARTI:  omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sciacca, Emanuela Dall&#8217;Ara,  contro Azienda Sociosanitaria Ligure 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gabriella Battaglioli,  nei confronti omissis, non costituita in giudizio; </span></p>
<hr />
<p>Specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità  sanitarie inÂ regime di convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione e competenza &#8211; Lavoro &#8211; specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità  sanitarie &#8212;  regime di convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale &#8211; potere negoziale della PA &#8211; sussiste- giurisdizione giudice ordinario- è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale non ha natura concorsuale, ma costituisce espressione del potere negoziale della p.a. in veste di datore di lavoro, atteso che l&#8217;art. 21 dell&#8217;Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità  sanitarie prevede che la selezione dei candidati avvenga sulla base di parametri specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcun bando e valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale. Ne consegue che le controversie relative a tale procedura appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/04/2020<br /> <strong>N. 00220/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00131/2020 REG.RIC.</strong><br /> <br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> <br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 131 del 2020, proposto da <br /> Iacopo Ascolese, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Sciacca, Emanuela Dall&#8217;Ara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> <em>contro</em><br /> Azienda Sociosanitaria Ligure 5, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gabriella Battaglioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Gian Galeazzo 16; <br /> <em>nei confronti</em><br /> Serena Gerali, non costituita in giudizio; <br /> <em>per l&#8217;annullamento</em><br /> del verbale della seduta del 14.11.2019 della Commissione per l&#8217;accertamento delle capacità  professionali ex art.22 c.4 dell&#8217;A.C.N. 17.12.2015 in relazione all&#8217;attribuzione di due incarichi<br /> rispettivamente per n.38,00 e 22,30 ore settimanali nella parte in cui ha dichiarato idonea la dott.ssa Serena Gerali , della comunicazione di idoneità  alla stessa pervenuta e di tutti gli atti connessi e conseguenti e sospendere, quindi, anche l&#8217;efficacia del contratto tra la P.A. e la dott.ssa Gerali che nelle more dovesse essere stato concluso.<br /> <br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Sociosanitaria Ligure 5;<br /> Visto l&#8217;art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020, secondo cui, in particolare, resta ferma &#8220;la possibilità  di definizione del giudizio, ai sensi dell&#8217;art. 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso&#8221;;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020, il dott. Luca Morbelli;<br /> <br /> <br /> Il dott. Ascolese Iacopo ha impugnato l&#8217;attribuzione da parte della ASL n. 5 Spezzino di turni disponibili di medicina specialistica ambulatoriale, veterinaria e altre professionalità  ambulatoriali.<br /> In particolare, con riferimento alla disciplina &#8220;Psicologia&#8221;, risultavano da assegnare due turni a tempo indeterminato presso il Centro Disturbi Cognitivi Demenza: l&#8217;uno per 38 ore settimanali, l&#8217;altro per 22,30 ore settimanali.<br /> Detti turni sono stati attribuiti rispettivamente alle dottoresse Gerali e Di Biasi, classificate rispettivamente al 6° e all&#8217;11° posto della graduatoria provinciale in cui il ricorrente era classificato al 15° posto.<br /> Si è costituita in giudizio l&#8217;ASL n. 5, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br /> Il ricorso è inammissibile, per difetto di giurisdizione.<br /> Deve rilevarsi come la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di<br /> pubblico impiego contrattualizzato sia circoscritta, dall&#8217;art. 63, comma 4 d.lgs. 30<br /> marzo 2001 n. 165, alle sole ipotesi di &#8220;controversie in materia di procedure concorsuali<br /> per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni&#8221;.<br /> Nella specie, si è fuori dall&#8217;ambito di applicazione della norma, atteso che, da un primo punto di vista, non si è in presenza di una procedura per l&#8217;assunzione di dipendenti della pubblica amministrazione, ma di rapporti libero professionali di natura coordinata e continuativa regolati dal ACN 17 dicembre 2015<br /> In particolare, tale accordo all&#8217;art. 2, comma 2, definisce l&#8217;attività  svolta dai professionisti come &#8220;attività  convenzionale operante in regime di parasubordinazione&#8221;.<br /> Da altro punto di vista, difetta anche il requisito della concorsualità  della procedura<br /> Deve, infatti, rilevarsi come la scelta del professionista avvenga sulla base di un graduatoria (art. 17 ACN 17 dicembre 2015), il cui punteggio è determinato da una serie di titoli, aventi valutazione predeterminata dall&#8217;allegato n. 1 all&#8217;ACN 17 dicembre 2015, onde nessuna discrezionalità  nella scelta residua all&#8217;amministrazione.<br /> Nè la previsione, contemplata all&#8217;art. 18, comma 5 dell&#8217;ACN 17 dicembre 2015, della valutazione della idoneità  da parte di apposita commissione, per il caso in cui siano richieste particolari capacità  professionali, muta la natura del potere esercitato, posto che la norma non introduce una valutazione comparativa, ma semplicemente contempla un accertamento di capacità  professionale.<br /> Le conclusioni del Collegio sono confermate dalla giurisprudenza della Corte regolatrice che ha affermato: &#8220;La procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale non ha natura concorsuale, ma costituisce espressione del potere negoziale della p.a. in veste di datore di lavoro, atteso che l&#8217;art. 21 dell&#8217;Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità  sanitarie prevede che la selezione dei candidati avvenga sulla base di parametri specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcun bando e valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale. Ne consegue che le controversie relative a tale procedura appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario&#8221; (Cass. ss.uu., 4 settembre 2018, n. 21599).<br /> Ad analoghe conclusioni è giunta la giurisprudenza amministrativa, affermando che: &#8220;Ai sensi dell&#8217;art. 63, d.lg.30 marzo 2001, n. 165 sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l&#8217;assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità  dirigenziale, nonchè quelle concernenti le indennità  di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti; restano invece devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, nonchè, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all&#8217;art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi; rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario l&#8217;impugnazione della graduatoria dei medici specialisti ambulatoriali, medici veterinari e altre professionalità  sanitarie (biologi, chimici, psicologi) cui attingere in caso di assenza del titolare dell&#8217;incarico per l&#8217;anno 2015, formulata dal Comitato Consultivo Zonale provinciale, all&#8217;esito di una procedura selettiva&#8221; (C.S. III , 8 giugno 2017, n. 2778).<br /> In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo<br /> Le spese possono essere compensate attesa la presenza di orientamenti non univocamente chiari nella giurisprudenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br /> Indica nell&#8217;autorità  giudiziaria ordinaria il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020, celebrata avvalendosi di collegamenti da remoto ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> <br /> <br /> Giuseppe Caruso, Presidente<br /> Luca Morbelli, Consigliere, Estensore<br /> Liliana Felleti, Referendario<br /> <br /> <br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-20-4-2020-n-220/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2020 n.220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2020 n.119</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-11-2-2020-n-119/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-11-2-2020-n-119/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2020 n.119</a></p>
<p>Angelo Gabbricci, Presidente, Alessio Falferi, Consigliere, Estensore; PARTI: Comune di Caprino Veronese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Giovanna Signorini, Nicola Luigi Baciga  contro Comune di Guidizzolo non costituito in giudizio;  nei confronti OMISSIS, OMISSIS non costituiti in giudizio;  Sono riservate alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-11-2-2020-n-119/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2020 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-11-2-2020-n-119/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2020 n.119</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Angelo Gabbricci, Presidente, Alessio Falferi, Consigliere, Estensore; PARTI: Comune di Caprino Veronese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Giovanna Signorini, Nicola Luigi Baciga   contro  Comune di Guidizzolo non costituito in giudizio;   nei confronti  OMISSIS, OMISSIS non costituiti in giudizio; </span></p>
<hr />
<p>Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 63, comma 4, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.Giurisdizione e competenza- art. 63, comma 4, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165- &#8211; assunzione dei dipendenti delle P.A. &#8211; procedure concorsuali costituzione ex novo dei rapporti di lavoro- giurisdizione G.A.- sussiste.</p>
<p> 2.Giurisdizione e competenza- mobilità  per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30 del D. Lgs n. 165/2001- modificazione solo soggettiva del rapporto di lavoro- è tale &#8211; giurisdizione G.O.- sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 63, comma 4, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni preordinate alla costituzione ex novodei rapporti di lavoro, involgenti l&#8217;esercizio del relativo potere pubblico, dovendo il termine &quot;assunzione&quot; intendersi estensivamente, comprese le procedure riguardanti soggetti giÃ  dipendenti di pubbliche amministrazioni, ma solo ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente; al contrario, va rilevato che le controversie afferenti alle procedure di mobilità  volontaria che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione generale del giudice ordinario di cui al primo comma del citato art. 63 del D.Lgs n. 165/2001.</p>
<p> 2. La mobilità  per passaggio diretto tra pubbliche Amministrazioni, disciplinata dall&#8217;art. 30 del D. Lgs n. 165/2001, integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00119/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00942/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 942 del 2019, proposto da <br /> Comune di Caprino Veronese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Baciga, Giovanna Signorini, Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanna Signorini in Brescia, via Moretto, 67; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Guidizzolo non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Loris Pasqualotto, Anna Agretto non costituiti in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della deliberazione della Giunta comunale di Guidizzolo n. 127 del 16.10.2019, con la quale è stata revocata la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 23.02.2017 di &#8220;concessione parere favorevole alla mobilità  compensativa (interscambio) tra il dipendente di ruolo del Comune di Guidizzolo sig. Loris Pasqualotto &#8211; agente di polizia locale &#8211; Cat. C e la dipendente di ruolo del Comune di Caprino Veronese &#8211; sig.ra Anna Agretto &#8211; agente di polizia locale &#8211; Cat. C., con decorrenza dal 1 marzo 2017&#8221;, nonchè il nulla osta n. 1973 prot. del 21.02.2017, </p>
<p style="text-align: justify;">nonchè di ogni provvedimento presupposto, connesso o consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Caprino Veronese ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, la deliberazione di Giunta comunale, meglio indicata in epigrafe, con cui il Comune di Guidizzolo ha disposto la revoca della precedente deliberazione di Giunta n. 20 del 23.02.2017 con la quale era stato concesso il parere favorevole alla mobilità  compensativa (interscambio) tra il dipendente di ruolo del Comune di Guidizzolo sig. Loris Pasqualotto &#8211; agente di polizia locale &#8211; Cat. C e la dipendente di ruolo del Comune di Caprino Veronese &#8211; sig.ra Anna Agretto &#8211; agente di polizia locale &#8211; Cat. C., con decorrenza dal 1 marzo 2017, nonchè del nulla osta al trasferimento prot. n. 1973 rilasciato il 21.02.2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo un&#8217;ampia premessa in fatto, il Comune ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso: &#8220;<i>1) Violazione dell&#8217;art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 &#8211; Impossibilità  di revocare un atto ad efficacia istantanea; 2) Violazione dell&#8217;art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 &#8211; Impossibilità  di revocare unilateralmente gli effetti di un provvedimento complesso; 3) Violazione dell&#8217;art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 &#8211; Difetto di istruttoria e di motivazione &#8211; inesistenza dei presupposti per la revoca; 4) Violazione dell&#8217;art. 7 della Legge n. 241/1990 &#8211; Mancata comunicazione di avvio del procedimento</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si è costituito in giudizio il Comune di Guidizzolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si sono costituiti in giudizio nemmeno i controinteressati Anna Agretto e Loris Pasqualotto.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla Camera di Consiglio del 22 gennaio 2020, sentita la parte ricorrente e reso l&#8217;avviso di cui all&#8217;art. 73, comma 3, CPA, il ricorso è stato trattenuto in decisione potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, invero, ritiene che, in relazione alla controversia in discussione, non sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Premesso che sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 63, comma 4, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni preordinate alla costituzione <i>ex novo</i> dei rapporti di lavoro, involgenti l&#8217;esercizio del relativo potere pubblico, dovendo il termine &quot;assunzione&quot; intendersi estensivamente, comprese le procedure riguardanti soggetti giÃ  dipendenti di pubbliche amministrazioni, ma solo ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente, va rilevato che, al contrario, le controversie afferenti alle procedure di mobilità  volontaria che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione generale del giudice ordinario di cui al primo comma del citato art. 63 del D.Lgs n. 165/2001 (in tal senso, da ultimo, <i>Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2019, n. 4699; TAR Calabria, Reggio Calabria, 11 settembre 2019, n. 541</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa Suprema Corte di Cassazione, con riferimento al tema della mobilità  per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata dall&#8217;art. 30 del D. Lgs n. 165/2001, ha ribadito che &#8220;integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4&#8221; (<i>Cass. S.U., 17 dicembre 2018, n. 32624</i>).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, alla luce degli esposti principi, dai quali non vi è motivo per discostarsi e considerato che, nel caso in esame, trattasi di controversia attinente ad una mobilità  compensativa (interscambio) rientrante nell&#8217;ambito applicativo di cui all&#8217;art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 (cfr. deliberazione n. 20 del 23.2.2017 Comune di Guidizzolo), deve rilevarsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo spettando questa a quello ordinario, con conseguente inammissibilità  del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e all&#8217;affermazione di quella del giudice ordinario, consegue la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al Giudice territorialmente competente, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma II° del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell&#8217;orientamento espresso da Corte Cost. n. 77/2007 e Cass. Sez. Un. n. 4109/2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della legge n. 69/2009.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si fa luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla per le spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Gabbricci, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Tenca, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Alessio Falferi, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-11-2-2020-n-119/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2020 n.119</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2020 n.1414</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-3-2-2020-n-1414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-3-2-2020-n-1414/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-3-2-2020-n-1414/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2020 n.1414</a></p>
<p>Riccardo Savoia, Pres.; Massimo Santini, Est. l conferimento di posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni esula dall&#8217;ambito degli atti amministrativi autoritativi e s&#8217;iscrive nella categoria degli atti negoziali. 1. Giurisdizione e competenza- lavoro presso le pp.AA. &#8211; procedure concorsuali ex art. 63 comma 4, d.lg. 30 marzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-3-2-2020-n-1414/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2020 n.1414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-3-2-2020-n-1414/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2020 n.1414</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Riccardo Savoia, Pres.;  Massimo Santini, Est.</span></p>
<hr />
<p>l conferimento di posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni esula dall&#8217;ambito degli atti amministrativi autoritativi e s&#8217;iscrive nella categoria degli atti negoziali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. Giurisdizione e competenza- lavoro presso le pp.AA. &#8211; procedure concorsuali ex art. 63 comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165-  &#8211; conferimento di posizioni organizzative &#8211; non rientra -controversie- giurisdizione G.O.- sussiste.</p>
<p> 2. Lavoro preso le pp. AA.- Giurisdizione e competenza- conferimento di posizioni organizzative- atti negoziali e non autoritativi &#8211; sono tali &#8211; Giurisdizione Ordinaria &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Nell&#8217;impiego pubblico, il conferimento di posizioni organizzative esula dall&#8217;ambito delle procedure concorsuali di cui all&#8217;art. 63 comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 in quanto la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, nè un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell&#8217;incarico; si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità  la cui definizione &#8211; nell&#8217;ambito della classificazione del personale di ciascun comparto &#8211; è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva: siffatta qualificazione comporta che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non ostandovi che vengano in considerazione atti amministrativi presupposti intesi alla fissazione dei criteri per l&#8217;attribuzione della posizione organizzativa.</p>
<p> 2.Il conferimento di posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni esula dall&#8217;ambito degli atti amministrativi autoritativi e s&#8217;iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità  e i poteri del datore di lavoro, in particolare configurandosi l&#8217;attività  della Amministrazione nell&#8217;applicazione della disposizione contrattuale non come esercizio di un potere di organizzazione, bensì¬ come adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto, con la conseguenza che una siffatta qualificazione comporta che le relative controversie siano devolute alla giurisdizione ordinaria.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-3-2-2020-n-1414/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2020 n.1414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2020 n.112</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-30-1-2020-n-112/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-30-1-2020-n-112/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-30-1-2020-n-112/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2020 n.112</a></p>
<p>Orazio Ciliberti,Presidente; Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore PARTI: Maze s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Enrico Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ispettorato Territoriale del Lavoro Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-30-1-2020-n-112/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2020 n.112</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-30-1-2020-n-112/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2020 n.112</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Orazio Ciliberti,Presidente; Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore PARTI: Maze s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Enrico Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  contro Ispettorato Territoriale del Lavoro Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, n. 97; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali &#8211; Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non costituiti in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>La materia delle sanzioni, proprio per la loro idoneità  intrinseca ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, deve ritenersi attratta alla giurisdizione del Giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione e competenza &#8211; lavoro privato &#8211; sospensione dell&#8217;attività  imprenditoriale ex art. 14 comma 1 del d.lgs. 81/2008- sanzioni-giurisdizione del G.A. &#8211; è limitata &#8211; sanzioni in materia di lavoro &#8211; giurisdizione del G.O.- sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La sospensione dell&#8217;attività  imprenditoriale ex art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008 costituisce una tipologia di sanzione avente la finalità  di sollecitare il datore di lavoro a regolarizzare la posizione lavorativa dei dipendenti &quot;in nero&quot;.<br /> La materia delle sanzioni, proprio per la loro idoneità  intrinseca ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, deve ritenersi attratta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo solo laddove vengano in considerazioni sanzioni comminate in materie richiamate dall&#8217;art. 133 cpa (giurisdizione esclusiva), tra le quali non è dato annoverare quella della tutela del lavoro, che costituisce invece un settore tradizionalmente devoluto alla giurisdizione funzionale del Giudice Ordinario.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 30/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00112/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00016/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 16 del 2019, proposto da <br /> Maze s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Enrico Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ispettorato Territoriale del Lavoro Bari, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Bari, alla via Melo, n. 97; <br /> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali &#8211; Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non costituiti in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">-del provvedimento di sospensione dell&#8217;attività  imprenditoriale adottato da Ispettorato Territoriale del lavoro di Bari il 6 ottobre 2018, confermato il 12 ottobre 2018 (Reg. uff. uscita 0074567) e ricondotto a conseguenza del verbale di primo accesso ispettivo 312/054/141/173 del 6 ottobre 2018;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ispettorato Territoriale del Lavoro Bari;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 novembre 2019 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Oggetto della presente controversia è il provvedimento di sospensione dell&#8217;attività  imprenditoriale adottato dall&#8217; Ispettorato del lavoro di Bari ex art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/08, sul rilievo della presenza al lavoro di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Come giÃ  statuito in precedente sentenza di questa Sezione, pronunziata in relazione a fattispecie sovrapponibile (la n.1215 del 24 settembre 2019), il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, sussistendo nel caso in esame la giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, il gravato provvedimento incide direttamente sull&#8217;attività  imprenditoriale svolta dalla società  ricorrente, sicchè la posizione azionata dal privato assume i caratteri del diritto soggettivo; in assenza, peraltro, di rimozione da parte della P.A procedente del pregresso provvedimento autorizzativo, ampliativo della sfera giuridica del privato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro aspetto, il provvedimento oggetto dell&#8217;odierna impugnativa non esprime esercizio di potere discrezionale, posto che la sospensione in questione consegue all&#8217;accertamento della sussistenza di un&#8217;attività  imprenditoriale e di lavoratori irregolari in misura superiore al 20% degli addetti, riconnettendosi, pertanto, alla sussistenza di fatti che rilevano su di un piano strettamente oggettivo ai sensi della disciplina di settore (cfr. precedente conforme del T.A.R., Torino, Sez. II , 24/09/2016, n. 1164).</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione ritiene inoltre che la sospensione dell&#8217;attività  imprenditoriale ex art. 14 comma 1 del d.lgs. 81/2008 costituisca una tipologia di sanzione avente la finalità  di sollecitare il datore di lavoro a regolarizzare la posizione lavorativa dei dipendenti &quot;in nero&quot;; e la materia delle sanzioni, &#8220;<i>proprio per la loro idoneità  intrinseca ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, deve ritenersi attratta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo solo laddove vengano in considerazioni sanzioni comminate in materie richiamate dall&#8217;art. 133 cpa (giurisdizione esclusiva), tra le quali non è dato annoverare quella della tutela del lavoro, che costituisce invece un settore tradizionalmente devoluto alla giurisdizione funzionale del Giudice Ordinario </i>(T.A.R. Latina, sez. I, 05/02/2019, n.82).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Collegio deve pertanto declinare la propria giurisdizione in favore di quella del Giudice ordinario con l&#8217;avvertimento che, ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 2, cod. proc. amm., gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conserveranno ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il processo verrà  riproposto dinanzi al Tribunale ordinario.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La decisione del ricorso in rito giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ai sensi dell&#8217;art. 11 del c.p.a. il processo può essere riproposto davanti al Tribunale civile competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione. Spese compensate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<div style=""text-align: justify;""> </div>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-30-1-2020-n-112/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2020 n.112</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2019 n.8358</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-6-2019-n-8358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-6-2019-n-8358/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-6-2019-n-8358/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2019 n.8358</a></p>
<p>G. Sapone Presidente, Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis , rappresentati e difesi dagli avvocati Esterdonatella Longo, Ida Mendicino, Michele Ursini c. Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore non costituito in giudizio) In tema di lavoro pubblico privatizzato ed in ipotesi di procedura di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-6-2019-n-8358/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2019 n.8358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-26-6-2019-n-8358/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2019 n.8358</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Sapone Presidente, Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis , rappresentati e difesi dagli avvocati Esterdonatella Longo, Ida Mendicino, Michele Ursini c. Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>In tema di lavoro pubblico privatizzato ed in ipotesi di procedura di mobilità  del personale  dove essere ricondotto al diritto soggettivo l&#8217;interesse pregiudicato da decisioni assunte in esito a procedimenti riconducibili all&#8217;esercizio dei poteri datoriali .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; rapporto di lavoro &#8211; procedure di mobilità  del personale &#8211; esercizio dei poteri datoriali &#8211; giurisdizione &#8211; A.G.O. &#8211; sussiste</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In tema di lavoro pubblico privatizzato ed in ipotesi di procedura di mobilità  del personale va esclusa la configurabilità  di situazioni di interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa, dovendo essere ricondotto al diritto soggettivo l&#8217;interesse pregiudicato da decisioni assunte in esito a procedimenti riconducibili all&#8217;esercizio dei poteri datoriali, le quali, non incidendo direttamente sui rapporti di lavoro dedotti in giudizio, determinano taluni assetti organizzativi del personale, nè rilevando che la pretesa giudiziale venga prospettata come richiesta di annullamento di atto amministrativo, siccome l&#8217;individuazione della giurisdizione è determinata dall&#8217;oggetto della domanda, il quale va identificato, in base al criterio del petitum sostanziale, all&#8217;esito dell&#8217;indagine sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 26/06/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 08358/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 05976/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 5976 del 2019, proposto da omissis , rappresentati e difesi dagli avvocati Esterdonatella Longo, Ida Mendicino, Michele Ursini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">-del decreto del Ministro dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca prot. n. AOOUFGAB 0000203 dell&#8217;8.03.2019, che disciplina la mobilità  del personale docente, educativo ed ATA per l&#8217;anno scolastico 2019/2020, nella parte in cui, nel richiamare il CCNI sottoscritto il 6.3.2019, non prevede che la mobilità  del personale docente per l&#8217;anno scolastico 2019/2020 debba avvenire sul 100 dei posti disponibili, comunque con priorità  rispetto alle nuove assunzioni;</p>
<p style="text-align: justify;">-di ogni ulteriore atto, ancorchè non cognito, connesso e/o presupposto;</p>
<p style="text-align: justify;">Nonchè, anche via cautelare, per la declaratoria del diritto dei ricorrenti a partecipare alla mobilità  per l&#8217;anno scolastico 2019/2020 sul 100 dei posti disponibili, con priorità  rispetto alle nuove assunzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti hanno impugnato l&#8217;ordinanza ministeriale n. 203 dell&#8217;8 marzo 2019 del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca, con la quale viene disciplinata la mobilità  del personale docente, educativo ed ATA per l&#8217;anno scolastico 2019/20, nella parte in cui, nel richiamare il CCNI sottoscritto il 6.3.2019, non prevede che la mobilità  del personale docente per l&#8217;anno scolastico 2019/2020 debba avvenire sul 100% dei posti disponibili, comunque con priorità  rispetto alle nuove assunzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla camera di consiglio del 18 giugno 2019, avvertite le parti ex art. 73 c.p.a. su un possibile difetto di giurisdizione e art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo consolidata giurisprudenza &lt;&gt; (cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2019, n. 733).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, le contestazioni attengono a profili specificatamente disciplinati dal CCNI.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare l&#8217;art. 8 stabilisce che la mobilità  si realizza solo sul 50% (40% ai trasferimenti interprovinciali e 10% alla mobilità  professionale) dei posti disponibili e riserva alle nuove assunzioni il restante 50%.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza ministeriale si limita a disciplinare i termini e le modalità  di presentazione delle domande.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, posto che il giudizio ha ad oggetto situazioni giuridiche soggettive inerenti il rapporto di lavoro privatizzato e più¹ in particolare atti di gestione posti in essere posti in essere con la capacità  e i poteri propri del privato datore di lavoro, in conseguenza dell&#8217;applicazione in via diretta dei criteri di mobilità  stabiliti dal CCNI.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese possono essere eccezionalmente compensate stante la natura della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario innanzi al quale il ricorso potrà  essere riassunto nei termini e per gli effetti dell&#8217;art. 11, comma 2, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2019 n.847</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-2-2019-n-847/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-2-2019-n-847/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2019 n.847</a></p>
<p>S. Veneziano Pres., D. De Falco Est. PARTI: (XY rapp. avv.to L. M. D&#8217;Angiolella c. Comune di YY rapp. avv.to G. Volpe nonchè WW e QW rapp. avv.to A. Starace) La rilevata autonomia della disapplicazione rispetto all&#8217;annullamento giurisdizionale impedisce al G.A. di riqualificare ex officio la domanda di disapplicazione proposta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-2-2019-n-847/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2019 n.847</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-2-2019-n-847/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2019 n.847</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Veneziano Pres., D. De Falco Est. PARTI: (XY rapp. avv.to L. M. D&#8217;Angiolella c. Comune di YY rapp. avv.to G. Volpe nonchè WW e QW rapp. avv.to A. Starace)</span></p>
<hr />
<p>La rilevata autonomia della disapplicazione rispetto all&#8217;annullamento giurisdizionale impedisce al G.A. di riqualificare ex officio la domanda di disapplicazione proposta con la citazione innanzi al G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Processo amministrativo &#8211; giurisdizione &#8211; riparto &#8211; lavori pubblici &#8211; fase esecutiva &#8211; revoca dell&#8217;autorizzazione al subentro &#8211; domanda di annullamento &#8211; giurisdizione del G.A. &#8211; spetta.</p>
</p>
<p>2.- Giurisdizione &#8211; riparto &#8211; domanda risarcitoria proposta nei confronti del funzionario pubblico in proprio &#8211; giurisdizione del G.O. e non del G.A. &#8211; sussiste.</p>
</p>
<p>3.- Processo amministrativo &#8211; &#8220;traslatio iudicii&#8221; &#8211; riassunzione &#8211; domande nuove &#8211; inammissibilità .</p>
</p>
<p>4.- Processo amministrativo &#8211; &#8220;traslatio iudicii&#8221; &#8211; richiesta di disapplicazione di un provvedimento innanzi al G.O. &#8211; domanda di annullamento innanzi al G.A. in sede di riassunzione &#8211; domanda nuova &#8211; tale.</p>
</p>
<p>5.- Processo amministrativo &#8211; giudizio in riassunzione per &#8220;traslatio iudicii&#8221; &#8211; poteri del giudice amministrativo &#8211; riqualificazione ex officio della domanda &#8211; non sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1.La domanda di annullamento della revoca dell&#8217;autorizzazione al subentro della parte ricorrente quale esecutrice dei lavori rientra nell&#8217;ambito della giurisdizione di legittimità  del Giudice Amministrativo, secondo quanto disposto dal comma 1 dell&#8217;art. 7 c.p.a., trattandosi di un atto -la revoca- che costituisce espressione di un potere amministrativo autoritativo e costituente frutto di una valutazione tipicamente amministrativa.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2.La questione di giurisdizione va risolta sulla base dell&#8217;art. 103 Cost. che non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una pubblica amministrazione, o soggetti ad essa equiparati; ne consegue che spetta all&#8217;AGO l&#8217;azione risarcitoria proposta nei confronti del funzionario in proprio, quale soggetto privato, distinto dall&#8217;amministrazione.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3.La &quot;traslatio iudicii&quot; a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice adito, comporta la riassunzione del giudizio innanzi al giudice indicato nei limiti della domanda con cui è stata declinata la giurisdizione, vale a dire con esclusivo riferimento al petitum e alla causa petendi formulata nell&#8217;originario giudizio innanzi al giudice sfornito di giurisdizione, non essendo ammissibili invece domande nuove.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>4.Poichè la disapplicazione non implica l&#8217;eliminazione dell&#8217;atto che ne è oggetto dal mondo del diritto, continuando l&#8217;atto a produrre effetti per tutti i destinatari, ad eccezione del soggetto nei cui confronti essa è operata, la parte che abbia richiesto innanzi al G.O. la disapplicazione di un atto amministrativo se in sede di riassunzione a seguito di traslatio iudicii chiede innanzi al G.A. l&#8217;annullamento dello stesso atto, incorre nella inammissibilità  della domanda nuova.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>5. La rilevata autonomia della disapplicazione rispetto all&#8217;annullamento giurisdizionale impedisce al G.A. di riqualificare ex officio la domanda di disapplicazione proposta con la citazione innanzi al G.O., come domanda di annullamento, dovendosi ritenere che la parte intendesse effettivamente riferirsi all&#8217;istituto della disapplicazione in coerenza con i poteri in via generale attribuiti al giudice ordinario cui in effetti si stava rivolgendo.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/02/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00847/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00730/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 730 del 2018, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi M.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Germana Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Aldo Starace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza G. Bovio, 22;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento:</p>
<p style="text-align: justify;">della determina dirigenziale n.-OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- con la quale è stata revocata la precedente determina dirigenziale n.-OMISSIS- di autorizzazione alla sostituzione di impresa consorziata per esecuzione lavori; b) di ogni altro patto presupposto, connesso, ancorchè non conosciuto;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè: per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno causato dall&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso in riassunzione notificato in data 21 febbraio 2018 e depositato in pari data, la società  -OMISSIS- s.r.l. espone di essere membro del Consorzio -OMISSIS- istituito ai sensi dell&#8217;art.36 del D.Lgs.163/2006 (Codice dei Contratti) ed aggiudicatario dell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento dei lavori di &#8220;Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del sistema depurativo fognario intercomunale -OMISSIS- &#8211; -OMISSIS- &#8211; -OMISSIS-&#8221; per l&#8217;importo di euro-OMISSIS- oltre Iva, indetto dal Comune di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto ulteriormente rappresentato dalla ricorrente, all&#8217;atto della partecipazione alla gara il Consorzio del Mediterraneo aveva designato, quale consorziata esecutrice dei lavori, l&#8217;impresa -OMISSIS- s.r.l. che, tuttavia, in ragione del tempo trascorso tra la partecipazione alla gara e l&#8217;aggiudicazione della stessa, manifestava successivamente la volontà  di non eseguire più¹ i lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">Il consorzio dopo aver ottenuto la disponibilità  della società  attrice -OMISSIS- s.r.l. chiedeva l&#8217;autorizzazione a modificare l&#8217;impresa designata ad eseguire i lavori al Comune di -OMISSIS- che, con determina dirigenziale del -OMISSIS-, autorizzava la sostituzione, subordinatamente all&#8217;esito positivo dei controlli.</p>
<p style="text-align: justify;">Sennonchè con deliberazione n. -OMISSIS- il Consorzio revocava la designazione sul presupposto che il Comune di -OMISSIS-, con Determina dirigenziale adottata il giorno precedente (-OMISSIS-), rilevava che con sentenza -OMISSIS-, n. 1685 il Consiglio di Stato nell&#8217;affermare la legittimità  dell&#8217;informativa antimafia adottata nei confronti della -OMISSIS- Coop. a r.l. faceva emergere anche una situazione di &#8220;consociazione&#8221; tra questa società  e -OMISSIS- s.r.l. costituente, secondo il Comune, un motivo ostativo al subentro della -OMISSIS- s.r.l. con conseguente revoca dell&#8217;autorizzazione precedentemente accordata a tal fine.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² premesso, la ricorrente con atto di citazione ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli Sezione specializzata per le Imprese, il Comune di -OMISSIS-, il responsabile del -OMISSIS- Progetto ing. -OMISSIS- e il responsabile del procedimento -OMISSIS-, chiedendo al Tribunale la &#8220;disapplicazione&#8221; della determina dirigenziale del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- e, &#8220;per effetto dell&#8217;illegittimità  della determina&#8221;, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno ingiustamente subito ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c. per effetto della ridetta Determina. In particolare la società  ricorrente ha chiesto il riconoscimento: i) del mancato utile sulla commessa per euro -OMISSIS-; ii) del danno all&#8217;immagine da liquidarsi in via equitativa, ma comunque in misura non inferiore al 10% del valore dell&#8217;appalto; iii) del danno derivante dalla impossibilità , fino all&#8217;esito del presente giudizio, di poter partecipare alle gare indette dal Comune di -OMISSIS- da quantificarsi in via equitativa e, comunque, in misura non inferiore al valore delle iscrizioni e abilitazioni che l&#8217;attrice possiede nell&#8217;attestato S.O.A..</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n.11858 pubblicata in data 1° dicembre 2017, il Tribunale di Napoli Sezione specializzata per le Imprese dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² premesso, la -OMISSIS- con il ricorso introduttivo ha riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale, chiedendo la condanna dei soggetti intimati al risarcimento del danno asseritamente subito nella stessa misura sopra riferita e richiesta nell&#8217;atto di citazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con distinti atti depositati in data 9 aprile 2018 si sono costituiti in giudizio gli ingegneri -OMISSIS- e -OMISSIS-, funzionari del Comune che hanno adottato la delibera di revoca dell&#8217;affidamento e, con atto depositato il successivo 11 aprile, anche il Comune di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare i funzionari comunali hanno preliminarmente eccepito la carenza di interesse al ricorso, atteso che dal suo accoglimento non deriverebbe alcuna utilità  in favore dei ricorrenti, rimanendo valida ed efficace la delibera con cui il Consorzio -OMISSIS- ha revocato il proprio precedente provvedimento di designazione della ricorrente per l&#8217;esecuzione dei lavori.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito il Comune di fronte alla &#8220;consociazione&#8221; tra la -OMISSIS- Coop. s.r.l. e la ricorrente ravvisata nella citata sentenza del Consiglio di Stato non poteva che revocare l&#8217;affidamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso quand&#8217;anche si ritenesse il provvedimento illegittimo la condotta dei due funzionari non sarebbe connotata da dolo e colpa grave; anche le voci del quantum non troverebbero riscontro.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2018 la causa è stata introitata in decisione previo avviso alle parti anche ai sensi dell&#8217;art. 73, co. 3, c.p.a. del possibile difetto di giurisdizione con riguardo alla domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente nei confronti dei convenuti funzionari comunali.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve preliminarmente delimitarsi il thema decidendum del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Come accennato, con atto di citazione proposto innanzi al Tribunale civile di Napoli, Sezione specializzata per le Imprese, parte ricorrente ha chiamato in giudizio il Comune di -OMISSIS- e i due funzionari comunali responsabili, secondo l&#8217;assunto attoreo, dell&#8217;adozione della determina dirigenziale n. -OMISSIS- con cui il Comune di -OMISSIS- ha revocato l&#8217;autorizzazione precedentemente adottata al subentro della società  ricorrente, quale esecutrice dei lavori, per conto del Consorzio -OMISSIS-, nell&#8217;ambito del -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale atto di citazione la società  odierna ricorrente ha chiesto in particolare che il Tribunale civile di Napoli: &lt;&lt;- accerti e dichiari l&#8217;illegittimità  della determina dirigenziale n. -OMISSIS- e, per l&#8217;effetto, ne disponga la disapplicazione; &#8211; accerti e dichiari che per effetto dell&#8217;illegittimità  della determina di cui al punto che precede l&#8217;attrice ha diritto a vedersi riconoscere il risarcimento del danno ingiusto ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c.; &#8211; per l&#8217;effetto condanni l&#8217;Amministrazione comunale, in solido con il Responsabile del Procedimento del -OMISSIS- Progetto in proprio Ing. -OMISSIS- ed il responsabile del procedimento in proprio Ing. -OMISSIS- di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che sono conseguenza della determina dirigenziale giù  indicata&gt;&gt;, secondo le voci di danno sopra riportate.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di tale domanda il Tribunale civile di Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese, ha declinato la giurisdizione ritenendo che la controversia originasse non dal contratto di appalto tra il Consorzio -OMISSIS- e il Comune di -OMISSIS-, tutt&#8217;ora operante, quanto dalla &lt;&gt; a causa dell&#8217;interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli nei confronti della -OMISSIS- Costruzioni coop a r.l. con la quale la ricorrente avrebbe un rapporto di &#8220;consociazione&#8221;. Secondo il Tribunale, nella fattispecie non troverebbe applicazione la disposizione di cui all&#8217;art. 136 del d.lgs. n. 163/2006 sulla risoluzione del contratto, facendosi invece esclusivamente questione di una determina del Comune di -OMISSIS-, &#8220;espressione del potere unilaterale ed autoritativo della pubblica amministrazione&#8221;, ritenendo che il recesso contrattuale operato dal Comune di -OMISSIS- fosse casualmente discendente dall&#8217;interdittiva e fosse attratto alla giurisdizione del giudice amministrativo, innanzi al quale la causa avrebbe dovuto essere riassunta.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente ha formulato le seguenti domande: &lt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza parte ricorrente ha proposto tre distinte domande: 1. l&#8217;annullamento della determina dirigenziale di revoca adottata dal Comune di -OMISSIS-; 2. La condanna al risarcimento del danno contro lo stesso ente comunale; 3. La condanna al risarcimento del danno contro i funzionari, quali persone fisiche, a cui sarebbe imputabile l&#8217;adozione della ripetuta delibera.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo a tali domande, il Collegio ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa solo con riferimento alle prime due, mentre deve declinare la giurisdizione, sollevando il relativo conflitto negativo ai sensi dell&#8217;art. 11, co. 3, c.p.a., con riguardo alla terza domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">E infatti, non vi è dubbio che la domanda di annullamento della revoca dell&#8217;autorizzazione al subentro della ricorrente quale esecutrice dei lavori rientri nell&#8217;ambito della giurisdizione di legittimità  del Giudice amministrativo, secondo quanto chiaramente disposto dal comma 1 dell&#8217;art. 7 c.p.a., trattandosi di un atto (la revoca) che costituisce espressione di un potere amministrativo autoritativo e costituente frutto di una valutazione tipicamente amministrativa; ugualmente rientrante nell&#8217;ambito della giurisdizione amministrativa è poi la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Comune di -OMISSIS- ai sensi dell&#8217;art. 7, co. 4, c.p.a. a mente del quale: &lt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">Non ritiene sussistente, invece, la giurisdizione amministrativa con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno formulata nei confronti dei convenuti funzionari comunali sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, in base a quanto affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel loro ruolo di giudice dei conflitti di giurisdizione ex art. 111, ultimo comma della Cost., a partire dall&#8217;ordinanza n. 13659 del 2006, secondo cui &lt;&gt;. Tale lettura è stata di recente confermata anche dall&#8217;ordinanza n. 19677 del 2016, con cui le SS. UU. della Corte di Cassazione, nel richiamare l&#8217;ordinanza del 2006 e quelle n. 5914 del 2008, n.11932 del 2010 e n. 5408 del 2014, hanno ribadito che&#8221;presupposto della giurisdizione amministrativa secondo la Carta costituzionale è, &#038;omissis&#038;, che la tutela giurisdizionale coinvolgente le situazioni giuridiche nella giurisdizione di legittimità  ed in</p>
<p style="text-align: justify;">quella esclusiva debba avere luogo con la partecipazione in posizione attiva o passiva della pubblica amministrazione o del soggetto che, pur non facendo parte dell&#8217;apparato organizzatorio di essa, eserciti le attribuzioni dell&#8217;Amministrazione, così ponendosi come pubblica amministrazione in senso oggettivo&gt;&gt;, e hanno rilevato che &lt;&gt; (in tal senso cfr. TAR Veneto, Sez. III, 28 agosto 2018, n. 871).</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuta sussistente la giurisdizione ordinaria con riguardo alla domanda risarcitoria proposta nei confronti del funzionari evocati in giudizio e ritenuto quindi di sollevare il conseguente conflitto negativo di giurisdizione, può ora intraprendersi lo scrutinio delle domande di annullamento della ripetuta determina comunale e di risarcimento del danno nei confronti del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima deve ritenersi inammissibile, in quanto, come correttamente rilevato dalla difesa del Comune di -OMISSIS-, trattasi di domanda nuova formulata per la prima volta dalla -OMISSIS- S.r.l. con il ricorso in riassunzione introduttivo del presente procedimento. Come rilevato anche in giurisprudenza in applicazione del principio della traslatio iudicii, affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 12 marzo 2007 n. 77), disciplinato dall&#8217;art. 59 della l. 18 giugno 2009 n. 69 e oggi regolato dall&#8217;art. 11 cod. proc. amm., il processo promosso dinanzi a giudice carente di giurisdizione può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali nella sede individuata, ove la stessa domanda sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. La &quot;traslatio iudiciù­&quot; a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice adito, comporta la riassunzione del giudizio innanzi al giudice indicato nei limiti della domanda con cui è stata declinata la giurisdizione, vale a dire con esclusivo riferimento al petitum e alla causa petendi formulata nell&#8217;originario giudizio innanzi al giudice sfornito di giurisdizione, non essendo ammissibili invece domande nuove (cfr. TAR Umbria, sez. I, 5 dicembre 2014, n. 605; TAR Molise Campobasso 4 agosto 2011, n. 528).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie, l&#8217;odierna ricorrente ha proposto per la prima volta nel presente giudizio la domanda di annullamento della determina comunale di revoca n. -OMISSIS-, avendo invece chiesto innanzi al Tribunale civile di Napoli la sola disapplicazione del medesimo atto, operando così una scelta, che si appalesa in qualche maniera coerente con i poteri in via generale spettanti al giudice ordinario a partire dall&#8217;art. 5 della L.A.C., e che allude ad tipico potere giurisdizionale autonomo e distinto rispetto a quello di annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; infatti appena il caso di rammentare che la disapplicazione non implica l&#8217;eliminazione dell&#8217;atto che ne è oggetto dal mondo del diritto, continuando l&#8217;atto a produrre effetti per tutti i destinatari, ad eccezione del soggetto nei cui confronti essa è operata. La rilevata autonomia della disapplicazione rispetto all&#8217;annullamento giurisdizionale, impedisce al Collegio anche di riqualificare ex officio la domanda di disapplicazione, proposta con la citazione innanzi al Tribunale civile di Napoli, come domanda di annullamento, dovendosi anzi ritenere che la società  intendesse effettivamente riferirsi all&#8217;istituto della disapplicazione in coerenza con i poteri in via generale attribuiti al giudice ordinario a cui in effetti si stava rivolgendo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che la riassunzione del giudizio con riferimento ad una domanda non proposta nel giudizio originario che ne costituisce oggetto deve ritenersi inammissibile e non consente la salvezza degli effetti processuali e sostanziali in relazione ad un&#8217;azione di annullamento che non è stata appunto, proposta nel giudizio originario. Ne discende la tardività  del ricorso con riguardo all&#8217;impugnazione della determina del Comune di -OMISSIS-, non essendo ravvisabile un&#8217;effettiva riassunzione con riferimento a tale capo della domanda di cui al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² posto può ora scrutinarsi la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del Comune di -OMISSIS- per aver cagionato con la determina di revoca più¹ volte citata l&#8217;estromissione della ricorrente dall&#8217;esecuzione dei lavori e aver determinato la perdita del relativo introito, con conseguente danno in termini di danno emergente, lucro cessante e lezione all&#8217;immagine.</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per riconoscere l&#8217;invocato risarcimento, il Collegio deve farsi carico di verificare la sussistenza di un comportamento illecito, del nesso di causalità  e della quantificazione del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo al primo profilo non può negarsi che la lettura operata dal Comune di -OMISSIS- della sentenza del Consiglio di Stato sia sostanzialmente sproporzionata e, pertanto, le conseguenze che ne sono tratte con la revoca dell&#8217;autorizzazione al subentro sono ingiustamente pregiudizievoli.</p>
<p style="text-align: justify;">E infatti la determina -OMISSIS-, dopo aver ricordato le ragioni che avevano condotto alla sostituzione dell&#8217;originaria impresa incaricata di eseguire i lavori per con conto del Consorzio -OMISSIS-, ha ricordato che l&#8217;autorizzazione al subentro sarebbe stata subordinata al positivo esito delle procedure di controllo da parte del Comune stesso, con riguardo anche ai profili antimafia, secondo quanto prescritto dalla relativa normativa. Sennonchè con riguardo a tali</p>
<p style="text-align: justify;">controlli il Comune afferma che con sentenza 28 settembre 2015, n. 1685 la terza Sezione del Consiglio di Stato nel ravvisare la legittimità  dell&#8217;informativa antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli nei confronti della -OMISSIS- Coop s.r.l. ha ravvisato una situazione di &#8220;consociazione&#8221; tra quest&#8217;ultima ed altre imprese tra cui l&#8217;odierna ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà  la citata sentenza con riferimento alla -OMISSIS- s.r.l. si limitava ad affermare, con espressione neutra, che essa fosse tra le imprese &#8220;consociate&#8221; della -OMISSIS-, senza tuttavia esprimere alcun tipo di giudizio sulla ricorrente, che veniva nominata quale elemento del quadro fattuale nell&#8217;ambito del quale si muoveva la società  oggetto di quel giudizio, di cui, è bene ricordarlo, la -OMISSIS- non era nemmeno parte.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto la revoca degli affidamenti da parte delle stazioni appaltanti costituisce un effetto obbligato dell&#8217;adozione di un&#8217;interdittiva antimafia nei confronti dell&#8217;impresa affidataria, trattandosi in questi casi di un atto vincolato. Diversamente, nel caso di specie, non risulta l&#8217;adozione di alcun provvedimento antimafia nei confronti della -OMISSIS- s.r.l.; rispetto a tale società , invece, il Comune di -OMISSIS- ha ritenuto sussistenti motivi ostativi all&#8217;autorizzazione al subentro precedentemente adottata, attribuendo all&#8217;espressione &#8220;consociazione&#8221; utilizzata dal Consiglio di Stato un significato esuberante e sproporzionato, senza addurre ulteriori elementi e in assenza di un interesse pubblico che giustificasse l&#8217;operata revoca.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo contesto il provvedimento si appalesa illegittimo in quanto non imposto dal testo unico antimafia e non avente i presupposti di cui all&#8217;art. 21-quinquies l. n. 241/1990 che impone la sussistenza di un interesse per poter procedere alla revoca.</p>
<p style="text-align: justify;">Accertata l&#8217;illegittimità  della revoca occorre verificare la sussistenza dell&#8217;ulteriore requisito del nesso di causalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Nel campo della responsabilità  della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi da provvedimento illegittimo, si applica la regola di cui all&#8217;art. 30, co. 2, c.p.a. a mente del quale: &lt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il profilo dell&#8217;esperimento dei rimedi giurisdizionali, ritiene il Collegio siano ravvisabili due omissioni decisive da parte della -OMISSIS- s.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">Per un verso, l&#8217;unico provvedimento che ha prodotto effetti diretti nei confronti della ricorrente è rappresentato dalla deliberazione -OMISSIS- con la quale il Consorzio -OMISSIS-, dopo aver preso atto della revoca dell&#8217;autorizzazione adottata il giorno precedente dal Comune di -OMISSIS-, ha revocato la propria precedente designazione della -OMISSIS- s.r.l. quale impresa consorziata individuata per l&#8217;esecuzione dei lavori per conto del consorzio, mostrando così acquiescenza alla delibera comunale e adottando il provvedimento di propria competenza per potervi dare concretamente seguito.</p>
<p style="text-align: justify;">Non risulta tuttavia agli atti che parte ricorrente abbia contestato in alcun modo, tanto meno in sede giurisdizionale, tale delibera del Consorzio, laddove la lesione asseritamente subita è stata arrecata in via diretta proprio dall&#8217;esclusione operata dal Consorzio che ben avrebbe potuto, essendone peraltro l&#8217;unico destinatario, impugnare direttamente la revoca dell&#8217;autorizzazione al subentro disposta dal Comune di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale determina, invece, è stata impugnata solo dalla ricorrente, come visto inammissibilmente, in sede di riassunzione del giudizio innanzi a questo Tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve pertanto ravvisarsi una grave omissione di parte ricorrente nell&#8217;esperimento dei rimedi giurisdizionali; omissione che, a parere del Collegio, ha inciso sulla stessa configurazione del nesso di causalità  tra la revoca adottata dal Comune di -OMISSIS- e il danno lamentato dalla -OMISSIS- s,r.l. nei sensi di cui al citato comma 4 dell&#8217;art. 30 c.p.a., non avendo questa società  esperito i mezzi di tutela necessari previsti dall&#8217;ordinamento: non solo quelli consistenti nell&#8217;impugnazione del provvedimento comunale (di cui è stata chiesta solo la disapplicazione), ma anche quelli atti ad annullare la delibera consortile di revoca della designazione e a stimolare un&#8217;azione diretta da parte dello stesso consorzio contro le determinazioni assunte dal Comune di -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva il presente giudizio può essere definito con riguardo alle domande sub 1 e 2 ovvero di annullamento della determina comunale n. 1-OMISSIS- e di risarcimento del danno proposta nei confronti del medesimo ente comunale, nel senso che la prima deve ritenersi inammissibile e la seconda infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dei funzionari comunali chiamati nel presente giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte e all&#8217;esito dell&#8217;avviso ex art. 73, co. 3, c.p.a. verbalizzato nella prima udienza successiva alla riassunzione del giudizio, il TAR solleva conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell&#8217;art. 11, terzo comma, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo amministrativo) e dell&#8217;art. 59, terzo comma, della L. n. 69/2009, non risultando che la Corte di Cassazione si sia ancora pronunciata sulla specifica vicenda.</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione della peculiarità  e novità  di alcune delle questioni trattate, del comportamento tenuto dall&#8217;Amministrazione comunale le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Dichiara inammissibile la domanda di annullamento della determina del Comune di -OMISSIS- n. 1-OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; respinge la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dello stesso Comune di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ai sensi dell&#8217;art. 11, terzo comma, del cod. proc. amm. e dell&#8217;art. 59, terzo comma, della l. n. 69/2009 rimette la questione di giurisdizione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affinchè queste ultime vogliano definitivamente accertare che la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti dei funzionari comunali parti del presente giudizio, riassunta innanzi a questo T.A.R. a seguito della sentenza n.11858 pubblicata in data 1° dicembre 2017del Tribunale di Napoli Sezione specializzata per le Imprese, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ordina alla Segreteria di curare la trasmissione degli atti, previa copia degli stessi, alla Suprema Corte di Cassazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa integralmente le spese tra le parti del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nel su esteso provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Salvatore Veneziano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Maurizio Santise, Primo Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-2-2019-n-847/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2019 n.847</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2017 n.121</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-5-2017-n-121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-5-2017-n-121/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-5-2017-n-121/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2017 n.121</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Prosperetti Sull’illegittimità della fissazione di un tetto massimo alle ore di lavoro dei medici con incarico presso gli istituti di pena Lavoro – Rapporto Stato/Regioni – Art. 21, comma 7, legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 – Previsione della fissazione limiti orari al lavoro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-5-2017-n-121/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2017 n.121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-5-2017-n-121/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2017 n.121</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Prosperetti</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità della fissazione di un tetto massimo alle ore di lavoro dei medici con incarico presso gli istituti di pena</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Lavoro – Rapporto Stato/Regioni – Art. 21, comma 7, legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 –</strong> <strong>Previsione della fissazione limiti orari al lavoro dei medici incaricati presso gli istituti di pena – Tetto massimo di quarantotto ore settimanali – Q.l.s. dal TAR per la Puglia – Asserita violazione dell’art. 117, commi 1 e 2, lettera l), della Costituzione – Illegittimità costituzionale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><em>È costituzionalmente illegittimo l’art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), promossi con quattro ordinanze dell’8 ottobre 2015 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, iscritte ai nn. 3, 4, 5 e 6 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2016.<br />
Visti gli atti di costituzione di P.G. R. ed altri e della Regione Puglia;<br />
udito nell’udienza pubblica del 21 marzo 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;<br />
uditi gli avvocati Giacomo Valla per P.G. R. ed altri e Sabina Ornella di Lecce per la Regione Puglia.</p>
<p>
<a name="fatto"></a><br />
<em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Con quattro ordinanze di identico contenuto, iscritte ai nn. 3, 4, 5 e 6 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2016, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali) – in base al quale «Ai contratti di lavoro di cui ai commi 5 e 6, nonché nei confronti dei medici incaricati definitivi, si applicano le deroghe previste dall’articolo 2 della L. 740/1970, come modificato dall’articolo 6 del decreto legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in tema di orario di lavoro, individuando il tetto massimo orario in quarantotto ore settimanali (articolo 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003)» –, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera l), della Costituzione.<br />
Le predette ordinanze traggono origine da quattro distinti giudizi promossi, per mezzo di altrettanti ricorsi, da medici di guardia e infermieri presso alcuni istituti di pena pugliesi, svolgenti anche attività libero-professionale o ospedaliera (r.g. nn. 925 e 1044 del 2014), da dirigenti medici, da medici di base e da medici specialisti presso le aziende sanitarie locali (ASL), svolgenti servizio presso alcune case circondariali pugliesi (r.g. n. 926 del 2014) e da dirigenti medici in servizio presso la casa circondariale di Bari (r.g. n. 333 del 2014), al fine di ottenere l’annullamento della delibera della Giunta regionale n. 1076 del 2014 che impone a tutte le ASL pugliesi l’obbligo di rispettare, in conformità della disposizione regionale censurata, il tetto massimo di quarantotto ore settimanali di lavoro.<br />
1.1.&#8722; Ad avviso del giudice a quo, la norma regionale, fissando autoritativamente il tetto massimo orario in quarantotto ore settimanali, senza fare salve tutte le ipotesi in deroga previste dal legislatore nazionale e comunitario, avrebbe illegittimamente invaso la materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, violando così l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e contravvenuto ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, con conseguente lesione anche dell’art. 117, primo comma, Cost.<br />
Il rimettente evidenzia che la questione di legittimità costituzionale è rilevante in quanto l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge reg. Puglia n. 4 del 2010 comporterebbe l’illegittimità derivata della impugnata delibera di Giunta regionale e degli eventuali successivi atti applicativi.<br />
Il TAR per la Puglia ritiene, peraltro, non praticabile un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma regionale, non essendo nella stessa previsto alcun discrimen tra lavoro svolto all’interno delle strutture sanitarie, relativamente al quale vigerebbe l’osservanza del limite orario, e lo svolgimento di ulteriori attività professionali da parte dei ricorrenti.<br />
Quanto alla non manifesta infondatezza, le ordinanze di rimessione recepiscono gli argomenti posti a fondamento dell’eccezione di incostituzionalità sollevata dalle parti in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la norma regionale, disciplinando il rapporto di lavoro del personale sanitario degli istituti penitenziari, avrebbe invaso la materia dell’ordinamento civile riservata al legislatore statale.<br />
Nelle ordinanze è evidenziato, in particolare, che «la figura dei cd. “medici incaricati” è stata introdotta e disciplinata per la prima volta dall’art. 1 legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria), che così qualifica i medici “non appartenenti al personale civile di ruolo dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell’amministrazione stessa”. In base alla predetta disciplina statale, dunque, le prestazioni rese da questi ultimi non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d’opera professionale in regime di parasubordinazione, come la Corte Costituzionale ha più volte riconosciuto (da ultimo Sent. n. 149/2010) affermando che, diversamente dagli impieghi [recte: impiegati] civili dello Stato, i medici incaricati possono esercitare liberamente la professione e assumere altri impieghi o incarichi».<br />
Nelle ordinanze di rimessione viene, altresì, dato atto che le parti, pur svolgendo servizio presso gli istituti di pena, rivestono la qualità di medici ospedalieri, medici di base o medici del Servizio sanitario nazionale (SSN) e che la Regione Puglia, pur riconoscendo loro, con la norma censurata, il regime di deroga stabilito nella normativa nazionale per i medici incaricati, ha fissato per essi il tetto massimo dell’orario di lavoro in quarantotto ore settimanali, facendo riferimento alla normativa nazionale ed europea in tema di lavoro subordinato.<br />
Il giudice a quo esamina, quindi, le deroghe al tetto massimo di quarantotto ore di lavoro settimanali previste dall’art. 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), secondo cui le disposizioni relative alla durata massima dell’orario di lavoro non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, «non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi […]».<br />
Il TAR ritiene, in conclusione, che la disposizione regionale censurata, non avendo richiamato e fatto salve tutte le ipotesi previste dalla disciplina nazionale ed europea in deroga al detto limite orario settimanale, avrebbe illegittimamente invaso la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile e contravvenuto ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, violando così l’art. 117, primo e secondo comma, lettera l), Cost.<br />
2.– Con atti depositati in data 15 febbraio 2016, si è costituita in tutti i giudizi la Regione Puglia, sostenendo l’inammissibilità, per assoluta carenza di motivazione, della questione sollevata con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. e, comunque, l’infondatezza nel merito di entrambe le questioni sollevate.<br />
2.1.– In relazione alla dedotta eccezione di inammissibilità, la difesa della Regione sostiene che il giudice a quo non avrebbe richiamato nel dispositivo delle quattro ordinanze il parametro interposto, ovvero la norma europea la cui violazione determinerebbe il contrasto tra la norma regionale impugnata e il parametro costituzionale evocato, e che tale parametro interposto non sarebbe, comunque, desumibile dalla motivazione dei provvedimenti di rimessione.<br />
2.2.– Nel merito, ad avviso della Regione Puglia, le censure sarebbero entrambe infondate.<br />
Infatti, l’art. 21, comma 7, della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, non solo non si porrebbe in contrasto con la direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), ma ne costituirebbe invece diretta attuazione, considerato quanto stabilito da essa nell’art. 6, lettera b), in forza del quale è fatto obbligo agli Stati membri di prendere le misure necessarie affinché, in funzione degli imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, la durata media dell’orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni non superi le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.<br />
La difesa della Regione ripercorre la complessiva normativa comunitaria e nazionale in materia di orario di lavoro, sostenendo la conformità della norma censurata a tale disciplina, anche laddove la stessa ne esclude, implicitamente, l’applicazione al personale incaricato di svolgere incarichi dirigenziali o, comunque, di direzione.<br />
In particolare, in ordine alla applicabilità del tetto massimo settimanale di quarantotto ore di lavoro ai lavoratori autonomi, la difesa regionale sostiene che «ovviamente il tetto orario in questione non è, altresì, applicabile alle ipotesi di lavoro autonomo, poiché si riferisce solo a quelle attività che sono svolte nell’osservanza di un orario di lavoro, inteso come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro”, a disposizione del datore di lavoro e “nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni” (cfr. art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66 del 2003)».<br />
La Regione sottolinea, poi, che la norma regionale censurata, pur individuando il tetto massimo dell’orario di lavoro settimanale in quarantotto ore, stabilisce expressis verbis il «rispetto della normativa nazionale ed europea in tema di orario di lavoro».<br />
Il che escluderebbe ogni possibile contrasto tra la disposizione regionale censurata e la disciplina dettata in materia dal legislatore nazionale ed europeo.<br />
Peraltro, limitatamente alla dedotta violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., la difesa regionale afferma che le ipotesi di deroga previste dalla direttiva al tetto massimo delle quarantotto ore di lavoro settimanali andrebbero intese non già come deroghe obbligatorie, imposte ai legislatori nazionali, ma come deroghe meramente facoltative, rimesse alla discrezionalità degli Stati, come confermato anche dalla circostanza che l’art. 17 della direttiva, scaduto il primo periodo transitorio di cinque anni, prevede limiti stringenti alle eventuali deroghe.<br />
3.– In data 12 febbraio 2016 si sono costituite nel giudizio r.o. n. 5 del 2016, le parti ricorrenti P.G. R. ed altri che, in data 28 febbraio 2017, hanno depositato anche ulteriore memoria illustrativa, precisando gli argomenti già esposti.<br />
I ricorrenti insistono, sulla base degli stessi argomenti evidenziati dal giudice a quo, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge reg. Puglia n. 4 del 2010, prospettando, preliminarmente, anche una interpretazione costituzionalmente orientata della norma denunciata, da intendersi, a loro avviso, nel senso che il limite delle quarantotto ore da essa previsto possa essere riferito soltanto alle prestazioni lavorative rese in regime di convenzione presso gli istituti di pena e non al complessivo lavoro svolto dai sanitari, a diverso titolo, nell’arco della settimana.</p>
<p>
<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con quattro ordinanze di identico contenuto, iscritte ai nn. 3, 4, 5 e 6 del registro ordinanze 2016, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera l), della Costituzione.<br />
La questione trae origine dall’impugnazione della delibera della Giunta regionale della Puglia n. 1076 del 2014, che impone a tutte le aziende sanitarie locali (ASL) pugliesi l’obbligo del rispetto nei confronti di tutto il personale sanitario, medici ed infermieri, del tetto massimo di quarantotto ore settimanali di lavoro, ricomprendendovi sia il lavoro svolto all’esterno degli istituti di pena, che quello svolto in regime di parasubordinazione all’interno degli stessi.<br />
La delibera della Giunta regionale risulta essere applicativa del censurato art. 21, comma 7, della legge reg. Puglia n. 4 del 2010 e, pertanto, i ricorrenti che, in dipendenza di tale normativa, si sono visti costretti a rinunciare agli altri incarichi da loro ricoperti rispetto a quello di medico penitenziario ovvero alla riduzione del monte ore settimanale presso l’istituto penitenziario, hanno adìto il TAR per la Puglia che ha rimesso a questa Corte la questione di legittimità costituzionale della disposizione regionale.<br />
Il rimettente, ritenuta rilevante la questione e non percorribile un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, evidenzia che questa, disciplinando le prestazioni di lavoro parasubordinato del personale sanitario degli istituti penitenziari, avrebbe invaso la competenza in materia dell’ordinamento civile riservata al legislatore statale dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e, inoltre, contravvenuto ai vincoli europei, con conseguente violazione anche dell’art. 117, primo comma, Cost.<br />
2.– La questione è fondata.<br />
Questa Corte ha ripetutamente sottolineato che la disciplina dei vari profili del tempo della prestazione lavorativa deve essere ricondotta alla materia dell’ordinamento civile, in quanto parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente, sia pubblico che privato (ex plurimis, sentenze n. 257 del 2016, n. 18 del 2013, n. 290, n. 215 e n. 213 del 2012, n. 339 e n. 77 del 2011, n. 324 del 2010).<br />
Va rilevato che questa Corte si è già pronunciata in ordine alle prestazioni rese dai c.d. “medici incaricati” nell’ambito degli istituti di pena, chiarendo che esse «non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d’opera professionale, in regime di parasubordinazione» (sentenza n. 149 del 2010).<br />
Tale considerazione è assorbente anche rispetto alle richiamate deroghe previste in materia dalla normativa nazionale e europea e, in particolare, a quelle stabilite dall’art. 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), a tenore del quale le disposizioni relative alla durata massima dell’orario di lavoro non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi.<br />
Invero, esula dalla competenza legislativa regionale la qualificazione delle fattispecie in termini di lavoro autonomo o lavoro subordinato, come presupposto della loro regolamentazione, trattandosi di materia rientrante nell’ambito dell’ordinamento civile e, quindi, di esclusiva competenza del legislatore statale (ex art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).<br />
Né a tale conclusione potrebbe opporsi la rilevanza che la regolazione dell’orario di lavoro del personale pubblico regionale assume sugli assetti organizzativi dei servizi che la regione deve assicurare, trattandosi di competenza residuale che deve esercitarsi nel rispetto dei limiti derivanti da altre competenze statali, quali, appunto, quelle in materia di ordinamento civile.<br />
Peraltro, questa Corte ha avuto modo di ribadire, in più occasioni, che, in presenza di una materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, alle Regioni è inibita anche la mera riproduzione della norma statale (sentenze n. 18 del 2013 e n. 29 del 2006).<br />
Da ciò consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.<br />
3.– La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., resta assorbita.<br />
<a name="dispositivo"></a>Per Questi Motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, comma 7, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali).<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giulio PROSPERETTI, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2017.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-26-5-2017-n-121/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2017 n.121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2014 n.593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-12-2014-n-593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-12-2014-n-593/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2014 n.593</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli OMISSIS- (avv.ti G. Ranalli e L. Calzoni) c/ Provincia di Terni (avv. M. Rampini) 1. Giurisdizione e competenza – Collocamento obbligatorio &#8211; Giurisdizione dell’AGO – Sussiste &#8211; Ragioni 2. Giurisdizione e competenza – Collocamento obbligatorio &#8211; Giurisdizione dell’AGO – Autotutela relativa all’atto di avviamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-12-2014-n-593/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2014 n.593</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-3-12-2014-n-593/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2014 n.593</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. Amovilli<br /> OMISSIS- (avv.ti G. Ranalli e L. Calzoni) c/ Provincia di Terni (avv. M. Rampini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Collocamento obbligatorio &#8211; Giurisdizione dell’AGO – Sussiste &#8211; Ragioni </p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Collocamento obbligatorio &#8211; Giurisdizione dell’AGO – Autotutela relativa all’atto di avviamento al lavoro &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nella materia del collocamento obbligatorio, l&#8217;iscrizione nelle liste dei disoccupati e la permanenza in esse, non comportando alcun apprezzamento dell&#8217;interesse pubblico e, quindi, l&#8217;esercizio di un potere da parte della pubblica amministrazione, costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei quali, nelle relative controversie, spetta alla giurisdizione del g.o.; con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, di cui alla l. n. 482 del 1968 &#8211; ma altrettanto può dirsi con riferimento alla l. n. 68 del 1999 – si è in presenza di un&#8217;attività di certazione che coinvolge solo aspetti di discrezionalità tecnica, onde va riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto all&#8217;assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del g.o. in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti</p>
<p>2. Nella materia del collocamento obbligatorio sussiste la giurisdizione del g.o. anche laddove l’amministrazione eserciti poteri di autotutela in riferimento agli avviamenti già disposti, in quanto la posizione sostanziale del lavoratore avviato non muta la propria consistenza di diritto soggettivo perfetto, trovando la domanda giudiziale di annullamento del ricorrente il proprio presupposto pur sempre nel diritto soggettivo all’iscrizione negli elenchi nonché all’assunzione obbligatoria; se è pacifico come l’esercizio del potere di autotutela risponda a valutazioni ampiamente discrezionali da parte dell’Amministrazione, nel caso di specie trattasi di attività di secondo grado avente ad oggetto attività di mera certazione, ovvero paritetica, con il precipitato della permanenza della giurisdizione del g.o. anche in riferimento alle controversie inerenti l’annullamento d’ufficio di atti di già disposti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da:<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso Lietta Calzoni, in Perugia, via Bonazzi, 9; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Provincia di Terni, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Rampini, con domicilio eletto presso Mario Rampini, in Perugia, piazza Piccinino n.9; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; dell’atto della Provincia di Terni prot. n. -OMISSIS-comunicato in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto l’annullamento del -OMISSIS-<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato ancorché non conosciuto ivi compreso, per quanto occorrer possa, la relazione del Responsabile del procedimento della Provincia di Terni, datata -OMISSIS-, conosciuta solo negli estremi poiché cita<br />
<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Terni;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l&#8217;art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Espone l’odierno ricorrente di essere stato assunto il-OMISSIS- a seguito di nulla osta -OMISSIS-da parte della Provincia di Terni del -OMISSIS-<br />
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS-, la Provincia di Terni, previa comunicazione di avvio del procedimento, ha disposto l’annullamento del suddetto nulla osta e disposto l’avvio di nuova procedura di -OMISSIS- presso il medesimo Istituto di credito, ritenendo -OMISSIS-<br />
Il sig. -OMISSIS- impugna il suesposto provvedimento, deducendo censure così riassumibili:<br />
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della legge 241/90, in combinazione con gli artt. 21-octies e 3 della legge 241/90 nonché con gli artt. 7 e 8 della legge 68/1999; violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.); eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, carenza ed incongruenza della motivazione, illogicità manifesta ed ingiustizia grave: l’annullamento effettuato dalla Provincia sarebbe stato adottato in spregio alle norme e ai principi che governano l’attività di autotutela con funzione di riesame, tra cui lo stesso presupposto della illegittimità dell’atto; il nulla osta sarebbe stato del tutto dovuto, essendo il ricorrente in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per -OMISSIS-; l’impugnato provvedimento di secondo grado sarebbe del tutto lesivo dell’affidamento consolidatosi circa il mantenimento del rapporto lavorativo in essere con la -OMISSIS-, non avendo l’Amministrazione effettuato alcuna comparazione nemmeno con l’interesse pubblico concreto ed attuale al ritiro dell’atto;<br />
II. Violazione dei principi di buon andamento e correttezza; eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria, sviamento, illegittimità derivata: il provvedimento impugnato sarebbe “ad oggetto impossibile” non potendo incidere sulla validità/efficacia del rapporto di lavoro perfezionatosi tra il ricorrente e -OMISSIS-<br />
Si è costituita la Provincia di Terni, eccependo in rito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dal momento che gli atti impugnati involgerebbero diritti soggettivi del ricorrente, richiamando all’uopo ampia giurisprudenza in <i>subiecta materia</i>, oltre che l’inammissibilità del ricorso sia per omessa notifica ad almeno un controinteressato sia per difetto di interesse; nel merito chiede il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure <i>ex adverso</i> dedotte.<br />
La difesa del ricorrente ha ampiamente controdedotto anche alle suesposte eccezioni in rito, richiamandosi a tesi della giurisprudenza amministrativa secondo cui apparterebbero alla giurisdizione del g.a. le controversie relative ai vizi del procedimento di formazione dell’atto di -OMISSIS- al lavoro, in quanto permeato da evidenti margini di discrezionalità amministrativa.<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 22 ottobre 2014, nella quale la causa è passata in decisione.<br />
2. E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento del -OMISSIS-, presso -OMISSIS-e contestualmente disposto l’avvio di nuova procedura di -OMISSIS- presso il medesimo Istituto di credito.<br />
3. Va preliminarmente affrontata l’eccepita questione di giurisdizione.<br />
3.1. Come noto, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il “<i>petitum</i> sostanziale”, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice (vale a dire nella domanda di annullamento di atti amministrativi) ma anche e soprattutto in funzione della “<i>causa petendi”</i> cioè dell&#8217;intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (<i>ex plurimis </i>Cassazione sez. unite, 27 gennaio 2014, n. 1530; id. sez. un. 26 gennaio 2011, n. 1767; Consiglio di Stato sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1360; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 1 aprile 2011, n. 1909).<br />
Secondo orientamento giurisprudenziale oramai pacifico, l&#8217;iscrizione nelle liste dei disoccupati e la permanenza in esse, non comportando alcun apprezzamento dell&#8217;interesse pubblico e, quindi, l&#8217;esercizio di un potere da parte della pubblica amministrazione, costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei quali, nelle relative controversie, spetta alla giurisdizione del g.o.; con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, di cui alla l. n. 482 del 1968 &#8211; ma altrettanto può dirsi con riferimento alla l. n. 68 del 1999 &#8211; è infatti da escludere l&#8217;esercizio di poteri di discrezionalità amministrativa, in relazione ad “un&#8217;attività di certazione che coinvolge solo aspetti di discrezionalità tecnica, onde va riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto all&#8217;assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del g.o. in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti” (<i>ex plurimis</i> Consiglio di Stato sez. VI, 29 marzo 2011, n.1889; cfr. Cass., sez. un., 28 maggio 2007, n. 12348; id., sez. un., 19 agosto 2003 n. 12096; id. sez. un., 4 agosto 2010, n. 18048; Consiglio di Stato sez. V, 23 marzo 2004 n. 1555; id., sez. VI, 2 febbraio 2001 n. 428; T.A.R. Campania Napoli sez. IV, 6 marzo 2014, n.1399).<br />
3.2. Ad avviso del ricorrente tale orientamento non sarebbe pertinente al caso di specie, venendo in questione l’esercizio di un tipico potere autoritativo discrezionale consistente nell’annullamento in autotutela di -OMISSIS- al lavoro già disposto.<br />
3.3. Non ritiene il Collegio di poter aderire a siffatta prospettazione (pur se invero sostenuta da giurisprudenza minoritaria cfr. T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo sez. III, 20 luglio 2009, n.1327) dal momento che anche laddove l’Amministrazione eserciti i propri poteri di autotutela in riferimento agli avviamenti già disposti, la posizione sostanziale del lavoratore avviato non muta la propria consistenza di diritto soggettivo perfetto, trovando la domanda giudiziale di annullamento del ricorrente il proprio presupposto pur sempre nel diritto soggettivo all’iscrizione negli elenchi nonché all’assunzione obbligatoria.<br />
Se è pacifico come l’esercizio del potere di autotutela risponda a valutazioni ampiamente discrezionali da parte dell’Amministrazione (<i>ex multis</i> Consiglio di Stato sez. V, 25 luglio 2014, n.3964) nel caso di specie trattasi di attività di secondo grado avente ad oggetto attività di mera certazione, ovvero paritetica, con il precipitato della permanenza della giurisdizione del g.o. anche in riferimento alle controversie inerenti l’annullamento d’ufficio di atti di -OMISSIS- già disposti.<br />
4. Alla luce delle suesposte considerazioni va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario; quanto alla conseguente <i>traslatio iudicii</i>, occorre salvaguardare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all’art 11 cod. proc. amm.<br />
Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, avanti il quale il gravame dovrà proseguire nei termini di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/12/2014</p>
<p align=justify>
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