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	<title>Lavoro e occupazione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Lavoro e occupazione Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L’attualità del pensiero giuslavorista di Sergio Paolo Panunzio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 10:38:17 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lattualita-del-pensiero-giuslavorista-di-sergio-paolo-panunzio/">L’attualità del pensiero giuslavorista di Sergio Paolo Panunzio</a></p>
<p>Federico Casu*   SOMMARIO: 1. Aria di famiglia &#8211; 2. Il pensiero giuslavorista di Sergio P. Panunzio &#8211; 3. Attualità del suo pensiero. Aria di famiglia «Aria di famiglia».             È questa l’espressione che, con garbo e delicatezza, un allievo di Sergio Panunzio, poi divenuto anch’egli professore e studioso di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lattualita-del-pensiero-giuslavorista-di-sergio-paolo-panunzio/">L’attualità del pensiero giuslavorista di Sergio Paolo Panunzio</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Federico Casu*</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">SOMMARIO: 1. Aria di famiglia &#8211; 2. Il pensiero giuslavorista di Sergio P. Panunzio &#8211; 3. Attualità del suo pensiero.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Aria di famiglia </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<table>
<tbody>
<tr>
<td>«<em>A</em><em style="text-align: justify;">ria di famiglia</em><span style="text-align: justify;">».</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">            È questa l’espressione che, con garbo e delicatezza, un allievo di Sergio Panunzio, poi divenuto anch’egli professore e studioso di materie pubblicistiche, utilizza per descrivere un possibile approccio interpretativo dei principali contributi che il suo maestro e amico riservò alla materia lavorista fra il 1974 e il 1975.</p>
<p style="text-align: justify;">            Lo fa, per inciso, in un volume dedicato proprio alla figura intellettuale di Panunzio.</p>
<p style="text-align: justify;">            Un volume poderoso che, se da una parte, potrebbe apparire inversamente proporzionale alla riservatezza di un costituzionalista formatosi alla scuola di Aldo Sandulli e Vezio Crisafulli, dall’altra è sicura testimonianza dell’affetto con il quale autorevoli esponenti della comunità scientifica hanno voluto ricordare l’importanza del suo pensiero e della sue originali riflessioni sui cambiamenti della società, delle istituzioni repubblicane e del loro assetto costituzionale<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, peraltro in una dimensione sempre meno nazionale e sempre più europea.</p>
<p style="text-align: justify;">«<em>Aria di famiglia</em>», dunque, ma in che senso?</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, in che senso può essere individuato un legame fra gli studi lavoristi di Panunzio con l’interesse che il nonno Sergio e il padre Vito pure riservarono alle tematiche dell’organizzazione sindacale e del lavoro?</p>
<p style="text-align: justify;">Rispondere a questa domanda non è semplice, come, del resto, non sono semplici tutte le domande legate all’esperienza biografica di ogni individuo, la cui conoscenza è sempre filtrata dalle dinamiche relazionali avute in vita ed è, quindi, soggettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe, tuttavia, riduttivo intendere quel legame in termini solamente affettivi e non anche, e forse soprattutto, intellettuali; ovvero anche come legame nato dalla consapevolezza scientifica che, a seguito dello sviluppo delle società industriali, il «lavoro» era divenuto – e lo è tuttora – una valida chiave di lettura metodologica per analizzare le evoluzioni costituzionali delle forme di Stato e delle forme di Governo.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo hanno, innanzi tutto, dimostrato gli scritti di Sergio Panunzio <em>senior</em>, dapprima esponente di spicco di quel vasto movimento di pensiero che fu il sindacalismo rivoluzionario<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> e, successivamente, autorevolissimo intellettuale che, proprio attraverso il «lavoro», inteso sia come metavalore politico, sia come principio giuridico, analizzò l’evoluzione dell’assetto costituzionale dello Stato che avrebbe condotto alla Carta del lavoro, alla magistratura del lavoro, ad un intenso dibattito filosofico, giuridico ed economico sulle corporazioni<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> e, infine, alla istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il padre Vito – proprio grazie all’esperienza maturata sul campo come dirigente sindacale, oltreché come studioso di questioni lavoriste – poté attivamente partecipare al confronto sui grandi temi che caratterizzarono la stagione immediatamente successiva all’entrata in vigore della Carta costituzionale, quando ancora erano nitidi gli echi delle proposte di parte cattolica e liberale che, in tema di assetto bicamerale del Parlamento, proponevano che una delle due Camere fosse rappresentativa degli interessi vitali della società nazionale<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed è in questo contesto che, in occasione di un importante Convegno nazionale di studi sindacali, svoltosi a Roma nelle giornate dal 28 al 30 ottobre del ’49<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, Vito Panunzio affermava che risolvere:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«&#8230;l’attuale crisi dello Stato, che si compendia per buona parte nella crisi di rappresentatività della tradizionale democrazia parlamentare, non può significare altro, per ciò, che procedere ad un radicale rinnovamento dello Stato stesso immettendo direttamente nella sua compagine le forze fresche e vive del lavoro e della produzione, le forze, cioè, che sempre più caratterizzano la moderna società. Mai come in questo caso vale il proverbiale dilemma: rinnovarsi o perire. O rinnovarsi, realizzando una società e uno Stato sindacalisticamente intesi, che anche, cioè, nella loro formale struttura rispecchiano le idee, le forze e le esigenze storicamente attuali della società e dello Stato stessi, o rassegnarsi a vedere la democrazia storica avviarsi fatalmente, dopo un rosso tramonto, ad una morte non gloriosa, confortata da poche lagrime e da pochissimi fiori. (<em>Vivi applausi</em>)»<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">            E, infine, anche Sergio Paolo Panunzio, ad un certo punto del suo percorso intellettuale e culturale, sceglie di adottare la «lente lavorista» per guardare all’evoluzione, in quegli anni ’70 molto complessa e dinamica, della società del suo tempo; una società oramai avviata, pur fra mille difficoltà, verso il consolidamento dei propri assetti democratici.</p>
<p style="text-align: justify;">            Ed è in questa direzione che andrebbe, ad esempio, riletta la sua monografia dedicata alle relazioni intercorrenti tra lo «sciopero» e l’«indirizzo politico», su cui si tornerà nei paragrafi seguenti, che partendo da un’analisi giurisprudenziale e dottrinale sulla natura e i limiti dello sciopero, sembra quasi assumere, nella parte conclusiva, i caratteri di un’opera di Teoria generale dello Stato:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«<em>Bon gré, mal gré</em>, il giurista non può non riconoscere che quello «prefigurato» dalla Costituzione è un modello di società – uno Stato – pluralista, interventista, sociale, ma non socialista; né, tanto meno, classista. La Costituzione – ogni Costituzione – si deve considerare come un tutto in cui ciascuna disposizione prende significato dall’appartenenza al sistema complessivo; per essa si può davvero dire con Pascal che <em>tout se tient, tout se rallie</em>. La fortunata formula del Calamandrei a proposito della Costituzione repubblicana considerata come «il documento di una rivoluzione sociale, <em>meglio che mancata, non ancora compiuta</em>; non compiuta nel presente, <em>ma promessa per l’avvenire</em>», esprime felicemente quella tensione del nuovo ordinamento costituzionale ad una più effettiva giustizia sociale, che è certo testimoniato dal secondo comma dell’art. 3 Cost. Ma non si può dare a questa disposizione costituzionale un significato incompatibile con il sistema costituzionale complessivo quale fu voluto dall’Assemblea costituente, con la scelta politica fondamentale che è alla base della costituzione vigente e che non è una scelta di classe. Le «rivoluzioni», anche quelle sociali, non sono prescritte dalle costituzioni, né si fanno con esse; ma sono queste ultime che vengono alla luce a seguito di quelle. L’art. 3, 2° co., della vigente Costituzione italiana non promette né prescrive una rivoluzione, richiede invece che i rapporti economici e sociali di fatto esistenti si trasformino per adeguarsi a quei principi di socialità, di solidarismo, di pluralismo, che in base alla Costituzione stessa informano lo Stato e l’intera comunità nazionale»<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Bon gré, mal gré</em>, appunto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong>Il pensiero giuslavorista di Sergio P. Panunzio </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Fra il 1974 e il 1975 Panunzio dedica al tema dello sciopero quattro lavori<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> che, a loro volta, seguono e precedono una serie di articoli dedicati a questioni specialistiche sui diritti dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, o rivolti all’analisi di alcune disposizioni della legge 300 del 1970<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono anni turbolenti, contrassegnati da mobilitazioni nelle fabbriche o da agitazioni in grado di bloccare i trasporti pubblici nei grandi centri urbani.</p>
<p style="text-align: justify;">Si fermano ferrovieri, operai, metalmeccanici, braccianti, impiegati, studenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sindacato è, dunque, capace di mobilitare, con grande autorevolezza, consistenti masse, anche se, proprio sul finire degli anni ’70, la sua compattezza inizierà, gradualmente, ad incrinarsi, ad iniziare dalla storica contestazione di Luciano Lama alla Sapienza di Roma nel ’77 e dalla imponente marcia dei quarantamila quadri della Fiat a Torino, nel 1980.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo sciopero, comunque, tende ad ampliare la propria sfera di incidenza, in un contesto, peraltro, in cui il Paese è scosso da gravissimi attentati come quello di Piazza della Loggia a Brescia, il 28 maggio del 1974, cui seguiranno, il giorno dopo, uno sciopero generale di quattro ore proclamato da CIGL, CISL e UIL, nonché violenti scontri tra le frange più esagitate del fronte contestatario e le Forze dell’ordine in varie città, fra cui Roma, Bergamo e Bologna.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma proprio negli anni in cui Panunzio riflette sulle dinamiche contestatarie, lo sciopero si sta, gradualmente, trasformando da tradizionale strumento di rivendicazione dei diritti economici a veicolo per razionalizzare un dissenso più generale, di natura politica e sociale; un dissenso – per ricorrere ad una espressione di cui si è spesso abusato – <em>liquido<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><strong>[11]</strong></a></em> e  sempre meno omogeneo, perché non più sovrapponibile a quelle piattaforme ideologiche sulle quali la Democrazia cristiana, il Partito comunista e il Partito socialista avevano, con l’avvento della Repubblica, orientato le rispettive linee d’azione.</p>
<p style="text-align: justify;">I grandi partiti e i grandi sindacati iniziano, insomma, a non parlare più la stessa lingua e ad intercettare settori della società non sempre tra loro coincidenti; e, comunque, entrambi, partiti e sindacati, iniziano a perdere forza attrattiva sul terreno del consenso: è un processo lento, ma inesorabile e che gli anni ’80 renderanno irreversibile.</p>
<p style="text-align: justify;">E Sergio Panunzio osserva, riflette e scrive.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo fa con rigore scientifico, dall’angolo prospettico di un intellettuale moderato che ha ben presente le regole costituzionali su cui si fondano i rapporti fra i poteri dello Stato repubblicano, ancora giovane, fragile e direttamente esposto alla minaccia rappresentata dal terrorismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Sintetizzando al massimo possibile il suo pensiero<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, egli considera lo sciopero uno strumento di contestazione ammesso dall’ordinamento per la tutela di interessi collettivi facenti capo alle categorie professionali del mondo del lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo sciopero non può, tuttavia, valicare i confini del complesso degli interessi generali di cui sono titolari lo Stato e gli altri enti pubblici a carattere territoriale, come le Regioni; sono interessi direttamente correlati alla tenuta della convivenza democratica e all’unità dell’ordinamento repubblicano; interessi su cui incide l’indirizzo politico e, quindi, le dinamiche del rapporto fiduciario tra maggioranze e governi.</p>
<p style="text-align: justify;">E quando il sindacato è ammesso a valicare quei confini lo può fare solo perché specifiche norme lo stabiliscono, ma in quel caso esso o è inserito nelle dinamiche organizzative della pubblica amministrazione o in quelle costituzionali attraverso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa vera e propria «partecipazione del sindacato alle funzioni pubbliche»<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> avviene, più che altro, attraverso il coinvolgimento normativo del medesimo in procedimenti amministrativi: un coinvolgimento obbligatorio, prescritto come tale dalla legge, di natura più che altro consultiva e previsto in una fase immediatamente antecedente all’esercizio di un potere pubblico:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«Se si vogliono riassumere le conclusioni di queste ultime osservazioni, la presenza degli elementi illustrati – obbligatorietà della presenza del sindacato, collocazione di tale presenza in una fase del procedimento che preceda la decisione sostanziale – sono dunque necessari per distinguere le ipotesi in cui la presenza del sindacato serve solo ad introdurre degli interessi nel procedimento, da quelle in cui tale presenza assurge a vera partecipazione. Si badi, tuttavia, che essi consentono di configurare come partecipazione la presenza del sindacato soprattutto perché possono essere considerati come attuativi di quel principio fondamentale di partecipazione sindacale contenuto nell’art. 3, 2° co., Cost&#8230;Solo la presenza di tali elementi – visti alla luce di quel principio – può far sì che il provvedimento finale, pur rimanendo formalmente imputato all’autorità pubblica, possa essere considerato come il risultato di un accordo preliminare intervenuto fra pubblica autorità e sindacato; un provvedimento, cioè, che si è formato mediante un modulo <em>lato sensu</em> convenzionale, cui hanno partecipato tanto i soggetti pubblici, quanto i privati»<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Allo stesso tempo, Panunzio è perfettamente consapevole che, proprio sullo sciopero, la giurisprudenza costituzionale sta da tempo affievolendo il rigore delle fattispecie incriminatrici che il Codice Rocco aveva innalzato a difesa dell’ordinamento corporativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando scrive <em>Sciopero e indirizzo politico</em>, la Corte costituzionale ha già abbattuto<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> il delitto di “<em>Serrata e sciopero per fini contrattuali</em>”, previsto dall’articolo 502 del Codice penale, ed ammorbidito quello di “<em>Serrata e sciopero a scopo di solidarietà o di protesta</em><a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>”.</p>
<p style="text-align: justify;">I confini del diritto di sciopero, inoltre, si sono estesi ricomprendendo non solamente condotte volte ad esercitare pressioni sul datore di lavoro per rivendicazioni di natura meramente salariale, ma anche funzionali alla tutela di quel complesso degli interessi dei lavoratori disciplinati nelle norme del titolo terzo della parte prima della Costituzione dedicato ai rapporti economici<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un assunto ribadito anche dalla sentenza n. 1 del 1974:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«&#8230;il diritto di sciopero, mentre da un canto non può comprendere astensioni dal lavoro proclamate in funzione meramente politica, legittimamente viene esercitato quando, pur non inerendo strettamente a rivendicazioni contrattuali, sia attuato in funzione dell&#8217;interesse dei lavoratori alla realizzazione di quel vario complesso di beni che trovino riconoscimento e tutela nella disciplina costituzionale dei &#8220;rapporti economici&#8221;».</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">            Una contraddizione in termini per Panunzio, atteso che anche il titolo terzo della parte prima della Costituzione contiene, non solamente disposizioni che hanno a che fare con i diritti dei lavoratori, il cui riconoscimento è posto nella disponibilità della parte datoriale, pubblica o privata che sia, ma anche previsioni in grado di impegnare direttamente la volontà dello Stato e, più nello specifico, l’indirizzo politico del Governo, nell’ipotesi in cui lo stesso si dispieghi in riforme legislative di politica economica e sociale:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«Se si consente sul fatto che il problema di fondo è quello dell’autonomia della funzione di indirizzo politico – che nel nostro sistema costituzionale è attribuita agli organi rappresentativi del popolo ed è espressione della volontà delle forze di maggioranza – e della incidenza su di esso dello sciopero, appare allora evidente come, a voler ritenere che la fase recentissima della giurisprudenza della Corte costituzionale segni l’abbandono del criterio della disponibilità, essa risulterebbe, da un tempo, contraddittoria ed elusiva. Contraddittoria perché&#8230;la Corte verrebbe da un lato ad affermare l’esigenza dell’autonomia dell’indirizzo politico del Governo, e dall’altro a negarla con l’ammettere la legittimità dello sciopero di imposizione politico-economica&#8230;»<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ed ancora più oltre:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«La politica&#8230;non è certamente una «materia», ma un tipo di attività che, giuridicamente, si caratterizza sotto profili diversi: cioè per i soggetti da cui è svolta, per il livello in cui si colloca (attività libera nel fine), per gli effetti ed il regime che le sono propri. Lo sciopero, in conclusione, o è politico (<em>tout court</em>) o non lo è; ma questo – anche ad accogliere una nozione restrittiva dello sciopero politico – dipende proprio dal fatto che esso sia rivolto ad incidere sull’indirizzo politico. Solo che ciò avvenga, tanto basta per considerarlo tale. E poiché, come si è visto, il cosiddetto sciopero di imposizione politico-economica è rivolto proprio ad incidere sull’indirizzo politico, non è possibile differenziarlo – almeno sotto questo profilo – dallo sciopero politico, o «meramente» politico»<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ma, a fugare ogni dubbio, di lì a poco, con la sentenza 290 del 1974, la Corte costituzionale interverrà sull’articolo 503 del Codice penale, dichiarandolo incostituzionale nella parte in cui punisce lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale, ovvero ad impedire o ad ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.</p>
<p style="text-align: justify;">E ironia della sorte, la Corte costituzionale giunge a questa conclusione quasi facendo proprie le considerazioni di Panunzio anche se per finalità diametralmente opposte:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">«La norma penale, nella sua formulazione omnicomprensiva di ogni sciopero per fini non contrattuali, certamente abbraccia fattispecie nelle quali l&#8217;astensione collettiva dal lavoro è esercizio di un vero e proprio diritto ai sensi dell&#8217;art. 40 Cost. Con ciò si vuol dire che, secondo la ormai costante e di recente (cfr. sent. n. 1 del 1974) ribadita giurisprudenza di questa Corte, in quel diritto rientrano sicuramente gli scioperi proclamati &#8220;in funzione di tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori, che trovano disciplina nelle norme poste sotto il titolo terzo della parte prima della Costituzione&#8221;. Vi rientrano, dunque, anche gli scioperi che, caratterizzati dal fine di tutelare interessi che possono essere soddisfatti solo da atti di governo o da atti legislativi, indubbiamente sarebbero &#8220;politici&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 503 c.p. orbene, se per questa parte sicura è l&#8217;illegittimità costituzionale della norma, questo primo risultato illumina con chiarezza l&#8217;intera questione in esame&#8230; Ed invero ammettere che lo sciopero possa avere il fine di richiedere l&#8217;emanazione di atti politici non significa affatto incidere sulle competenze costituzionali rendendone partecipi i sindacati, né significa dare ai lavoratori una posizione privilegiata rispetto agli altri cittadini. Significa soltanto ribadire quanto dalla Costituzione già risulta: esser cioè lo sciopero un mezzo che, necessariamente valutato nel quadro di tutti gli strumenti di pressione usati dai vari gruppi sociali, è idoneo a favorire il perseguimento dei fini di cui al secondo comma dell&#8217;art. 3 della Costituzione»<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Partita chiusa, gioco finito&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong>Attualità del suo pensiero</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8230;Ma è veramente così?</p>
<p style="text-align: justify;">Davvero le riflessioni di Panunzio sul diritto di sciopero, di cui all’articolo 40 della Costituzione<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, debbono ritenersi del tutto superate dalla giurisprudenza costituzionale e dalla evoluzione storica dell’ordinamento repubblicano?</p>
<p style="text-align: justify;">Davvero, oggi, l’esercizio del diritto di sciopero può liberamente espandersi sul terreno che è proprio dell’indirizzo politico al fine di influenzare o tentare di orientare le decisioni delle maggioranze politiche e delle autorità governative, siano esse statali o regionali o, comunque, a valenza territoriale?</p>
<p style="text-align: justify;">O ancora, davvero gli unici limiti all’esercizio del diritto di sciopero politico – oltre i quali scatterebbe, come <em>extrema ratio</em>, la risposta punitiva dello Stato – sono la tenuta dell’ordinamento costituzionale democratico, il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esplica la sovranità popolare<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, nonché, per il delitto di boicottaggio, il limite di una propaganda confinata nell’ambito di una dialettica democratica<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>?</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, alcune intuizioni o schemi di pensiero elaborati, negli anni dal ‘74 al ‘75, da Panunzio, negli scritti sul diritto di sciopero, potrebbero ancora rivelarsi utili per riflettere su alcune questioni di fondo connesse alle dinamiche evolutive dell&#8217;ordinamento giuridico italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima questione concerne l&#8217;attualità o meno della legge n. 146 del 1990, come modificata e integrata dalla legge n. 83 del 2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Su questo punto occorre partire dalla constatazione che, fra lo <em>sciopero politico non penalmente rilevante</em> e quello che, invece, <em>penalmente rilevante è</em>, esistono una serie di disposizioni volte a razionalizzare i processi della contestazione sindacale.</p>
<p style="text-align: justify;">La legge appena citata &#8211; nata sulla base di un delicato compromesso tra l’esercizio del diritto di sciopero e la tutela della funzionalità dei servizi pubblici essenziali &#8211; ne è una dimostrazione perché, come noto, stabilisce dei limiti ad iniziative sindacali in grado di pregiudicare il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati.</p>
<p style="text-align: justify;">Fra questi diritti vi è quello alla «sicurezza»; termine quanto mai vago e ostico perché, a seconda del suo più o meno ampio ambito semantico ricavato per via interpretativa, si possono determinare rischi di «frizioni di faglia» con principi strutturali dell’ordinamento e con diritti fondamentali, primo fra tutti quello della «libertà».</p>
<p style="text-align: justify;">«Sicurezza» e «libertà» non sempre vanno d’accordo e quando lo sono è perché l’ordinamento positivo imbriglia i pubblici processi decisionali entro un sistema di rigorosi pesi e contrappesi.</p>
<p style="text-align: justify;">La «sicurezza» è, ad ogni buon conto, uno di quei beni sui quali fanno perno, senza soluzione di continuità, quelle politiche nazionali che costituiscono la concreta traduzione, in termini normativi o di azione della Pubblica Amministrazione (mediante l’esercizio di poteri tipizzati dalla legge), dell’indirizzo politico governativo e, quindi, del processo di formazione della volontà dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Certo, ad oggi, con riferimento al diritto di sciopero, quel bene risulta blindato rispetto ad un ampio settore del pubblico impiego che non può essere sindacalmente mobilitato<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>, ovvero il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia: in altri termini, in quel settore del pubblico impiego, numericamente molto consistente, la «sicurezza» dei cittadini non potrebbe in alcun modo essere compromessa da iniziative sindacali, originate sia da motivazioni economiche che di natura politica qualora l’obiettivo, in quest’ultimo caso, non fosse la rivendicazione di determinati <em>status</em> economici e lavorativi, bensì quello di contestare una qualsivoglia riforma governativa.</p>
<p style="text-align: justify;"> E, tuttavia, la «sicurezza» non è esente da rischi indiretti di compromissione come, ad esempio, nel caso di un’iniziativa sindacale del personale di terra degli aeroporti, dei portuali o dei ferrovieri che, interrompendo per alcune ore della giornata la propria attività lavorativa<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>, riuscissero in qualche modo a rallentare o, comunque, a rendere difficoltosa la mobilità militare o della forza pubblica a fronte della necessità logistica di garantire, con urgenza, la sicurezza di un valico di confine o di una città interessata da agitazioni di piazza.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa ipotesi, sia detto per inciso, a prescindere dalle motivazioni dell’iniziativa, si tratterebbe di uno sciopero comunque a tutti gli effetti politico e ciò perché in grado di interferire con un bene costituzionale, la «sicurezza» dello Stato appunto, direttamente connesso con l’indirizzo politico; e qui riecheggiano chiare le parole di Panunzio secondo cui uno sciopero «&#8230;<em>o è politico (tout court) o non lo è; ma questo – anche ad accogliere una nozione restrittiva dello sciopero politico – dipende proprio dal fatto che esso sia rivolto ad incidere sull’indirizzo politico</em>»<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">O si pensi, ancora, ad uno sciopero, in ipotesi legittimo, promosso da un numero imprecisato di sigle sindacali, più o meno rappresentative degli interessi collettivi di riferimento, che coinvolgesse, su vasta scala, varie categorie professionali; uno sciopero che arrivasse, ad esempio, a bloccare, in maniera coordinata, il settore della movimentazione dei prodotti come il calcestruzzo, la sabbia o prefabbricati in ferro; uno sciopero, quindi, capace di interrompere la costruzione o la manutenzione di opere pubbliche strategiche per il Paese la cui sicurezza è, peraltro, tema di grande attualità<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Difficilmente questi prodotti potrebbero essere riconducibili all’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 146 del 1990, che si limita a tutelare l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità.</p>
<p style="text-align: justify;">O ancora si pensi ad uno sciopero, anch’esso teoricamente legittimo, nel settore dei trasporti in grado di rallentare la movimentazione di sementi necessarie per garantire il funzionamento del settore agroindustriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Potrebbero le sementi, anche quelle chimicamente modificate, definirsi ai sensi della legge 146, «<em>risorse naturali e beni di prima necessità</em>»?</p>
<p style="text-align: justify;">E allora, proprio utilizzando le categorie “panunziane”, questi e altri possibili esempi potrebbero presto porre il problema se nel nostro tempo presente, un tempo movimentato anche alla luce dei mutati scenari di rischio derivanti dal contesto geopolitico, in cui sta divenendo centrale il tema dell’autosufficienza strategica e dove anche il processo di formazione della volontà degli Stati democratici potrebbe dover essere più rapido ed efficace, la legge 146 del 1990 continuerà a rivelarsi adeguata rispetto allo scopo per il quale era stata concepita.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dilemma potrebbe, insomma, consistere nella domanda se questa legge sarà – e se sì fino a quando &#8211; in grado di continuare a contemperare, in modo efficace ed equilibrato, il diritto di sciopero con la difesa dell’ordine costituzionale<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> e, quindi, del libero esplicarsi dell’indirizzo politico che su quell’ordine si fonda; se, più nello specifico, non sarà, ad esempio, presto opportuno interrogarsi sull’utilità di una nuova legge organica che regolamenti il diritto di sciopero nel vasto e articolato settore della logistica e ciò proprio per tutelare, anche nell’ipotesi di iniziative contestatarie penalmente lecite, l’ordinato processo di definizione della volontà statale finalizzata alla tutela della «sicurezza» dei cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconda questione, che potrebbe essere affrontata utilizzando e aggiornando le riflessioni di Panunzio, riguarda il ruolo che la giurisprudenza costituzionale ha rivestito e che, tuttora, riveste sul fronte della tutela dei diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">Questione ben nota alla dottrina costituzionalistica ed ampiamente studiata<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nel corso dei decenni, la Corte costituzionale e, più in generale, la giurisdizione, soprattutto quella di legittimità, ha svolto una importante opera, talvolta sostitutiva del potere legislativo, di allargamento dei diritti previsti dalla Costituzione: diritti dilatati nella loro sfera di efficacia oggettiva<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a> e soggettiva<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>; diritti reinterpretati alla luce di nuove esigenze sociali; diritti ampliati in termini numerici, attraverso un’opera di interpretazione demiurgica, talvolta molto raffinata e caratterizzata da un elevato tecnicismo giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">E, tuttavia, oggi, non ci si può esimere dal chiedersi se quest’opera non abbia, alla fine, spostato l’asse di quel delicatissimo equilibrio che l&#8217;articolo 2 della nostra Costituzione pone fra diritti e doveri, alterando così sia la forma di Stato, come immaginata dai padri costituenti, sia la forma di governo e finendo, così, per interferire con il meccanismo costituzionale che regola la formazione e la veicolazione dell’indirizzo politico attraverso il rapporto dialettico tra Parlamento e Potere esecutivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Va da sé che questo processo di creazione giurisprudenziale ha riguardato anche le situazioni giuridiche soggettive riconducibili al titolo terzo della parte prima della Costituzione, dedicata ai rapporti economici.</p>
<p style="text-align: justify;">E così, per tornare al diritto di sciopero per militari e forze dell’ordine, una volta che il confine netto, difeso strenuamente da Panunzio negli anni ’70, fra sciopero per ragioni economiche e sciopero politico è venuto meno, nulla vieterebbe di ipotizzare che, in futuro, la giurisprudenza costituzionale non si spinga oltre, decidendo di aprire, a date condizioni correlate alla tutela di attività essenziali, l’esercizio del diritto di sciopero, sia economico che politico, anche agli appartenenti alle Forze armate e delle Forze di polizia <em>tout court</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">A rigor di logica, infatti, non si comprende fino in fondo perché, oggi, un militare o un appartenente ad una forza di polizia non possa scioperare a differenza, ad esempio, di un appartenente alla magistratura di sorveglianza, la cui attività impatta sul funzionamento del sistema carcerario riconducibile, a livello gestionale, al Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria e, quindi, al Ministero della giustizia e, in definitiva, al Governo e, di nuovo, alle politiche statali sulla sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Si potrà ribattere che la legge 146 del 1990 stabilisce, per la magistratura, regole stringenti al fine di contemperare il diritto di sciopero anche politico con l’esigenza di assicurare un’ordinata amministrazione della giustizia, «&#8230;<em>con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari e urgenti, nonché ai processi penali con inputati in stato di detenzione</em>&#8230;»<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">E, tuttavia, sempre a rigor di logica e senza voler prendere posizione a favore di una tesi anziché di un’altra, non si comprende perché, <em>mutatis mutandis</em>, ciò non potrebbe essere ammesso anche per le Forze armate o di polizia e questo a prescindere dalle ragioni sottese alla protesta, se economiche o meno, se per chiedere aumenti stipendiali o per protestare su una riforma organica di settore.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, una volta che la giurisprudenza costituzionale, pur animata da un sincero spirito democratico, ha abbattuto la linea di demarcazione che, fino agli inizi degli anni ’70, separava lo sciopero economico da quello politico, «tutto» è diventato «relativo» e, quindi, «tutto» è divenuto, in teoria, «possibile»; «tutto», ovviamente, da intendersi come qualsivoglia iniziativa sindacale volta ad esercitare una pressione legittima e democratica sui pubblici poteri entro i limiti ammessi dall’ordinamento costituzionale e, dunque, nei limiti dell’articolo 504 del Codice penale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma ciò, ed ecco il problema, sarebbe sostenibile in periodi di forti instabilità internazionali che mettessero a repentaglio l’integrità e l’esistenza stessa della nostra democrazia, del nostro Stato, che Panunzio, giustamente, definiva, in termini positivi, <em>pluralista</em>, <em>interventista</em>, <em>sociale</em>?</p>
<p style="text-align: justify;">Più in generale, l’azione della Corte costituzionale e, con essa, della giurisprudenza civile penale, nonché della giurisprudenza amministrativa &#8211; l’azione appunto volta a creare nuovi diritti &#8211; è una tendenza che si è caratterizzata per un’accelerazione, tra la fine degli anni ‘80 e il primo decennio degli anni 2000, in parallelo con l’accelerazione del processo di globalizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;"> Oggi, però, il reflusso di quel processo, che molti attenti osservatori stanno iniziando a rilevare, sta già determinando, anche nelle democrazie occidentali, un ripiegamento dei rispettivi ordinamenti giuridici verso confini più certi, verso confini in grado di garantire un riequilibrio dei rapporti tra i poteri dello Stato e tra questi ultimi e i cittadini, in sincrono con una rivalorizzazione del principio di sovranità statale, sia esterna che interna.</p>
<p style="text-align: justify;">Noi possiamo condividere o meno questo processo, ma che il processo sia in atto non sembrerebbe innegabile.</p>
<p style="text-align: justify;"> Ci sarebbe, allora, da domandarsi se, nel medio e lungo periodo, anche la giurisprudenza costituzionale, quella della Corte di Cassazione e quella del Consiglio di Stato non inizieranno a reindirizzare, appunto sul campo della teoria dei diritti, proprie precedenti posizioni e se simili iniziative non riguarderanno anche l&#8217;esercizio del diritto di sciopero, in un tentativo di ricondurlo, gradualmente e almeno in parte, entro i confini di uno sciopero economico-politico funzionale a tutelare gli interessi dei lavoratori, così come conformati dalle norme del titolo terzo della prima parte della Costituzione; in definitiva a ricondurre il sistema entro i confini antecedenti alla sentenza 290 del 1974 della Consulta.</p>
<p style="text-align: justify;">Cosa succederà nel prossimo futuro non è dato sapere.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano geopolitico, sembrerebbero profilarsi venti forti che potrebbero, a loro volta, rendere le acque del diritto agitate e di difficile navigazione, per ricorrere ad una metafora marinaresca che richiama l’arte della vela, tanto cara a Sergio Panunzio.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa fase storica, incerta, si possono porre interrogativi, ipotizzare scenari, delineare tendenze evolutive, ma le soluzioni non sembrano, al momento, all’orizzonte: esse dipenderanno da come i rapporti tra gli Stati all’interno dell’Unione europea e tra l’Unione europea e il resto del mondo andranno a rimodellarsi nei prossimi decenni.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Bon gré, mal gré</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract [It]</strong>: L’articolo intende offrire un tentativo di rilettura degli studi di Sergio P. Panunzio, degli anni ’70, dedicati alle tematiche dello sciopero e dell’indirizzo politico alla luce delle dinamiche della nostra contemporaneità. In particolare, si è cercato di verificare la possibilità di aggiornare alcune riflessioni di Panunzio con riferimento alla legge che, nel nostro Paese, regolamenta il diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, nonché in merito agli assetti costituzionali dello Stato repubblicano.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract [En]</strong>: The article aims to offer an attempt to reread of Sergio P. Panunzio’s studies, from the ‘70s, dedicated the issues of the strike and political direction in the light of our contemporary dynamics. In particular, we tried to verify the possibility of updating some of Panunzio&#8217;s reflections with reference to the law that, in our country, regulates the right to strike in essential public services, as well as with regard to the constitutional structures of the republican State.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PAROLE CHIAVE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sciopero, indirizzo politico, poteri dello Stato, Repubblica italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>KEYWORDS</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Strike, political direction, powers of the State, Italian Republic.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>* Viceprefetto.</p>
<p style="text-align: justify;">[1] Cerrone F., L’itinerario intellettuale di Sergio P. Panunzio: argomentazione, orientamento ai valori ed etica nella valutazione dell’esperienza giuridica, in Cerrone F. e Volpi M. (<em>a cura di</em>), Sergio Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista, Jovene, Napoli, 2007, p. 26.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sul sindacalismo rivoluzionario e sulle correlazioni con le dinamiche che condussero alla nascita dei Fasci italiani di combattimento, prima, e al Fascismo, poi, cfr. De Felice R., Mussolini il rivoluzionario (1883-1920), Einaudi, Torino, 1995. Per il contributo che parte del sindacalismo rivoluzionario diede alla c.d. “sinistra fascista”, cfr. Parlato G., La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato, il Mulino, Bologna, 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul rapporto tra uso della forza e istituto dello sciopero come strumento politico d’azione, cfr. le Riflessioni sulla violenza di Georges Sorel in Sorel G., Scritti politici, Utet, Torino, 2006, pp. 83-421.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Il riferimento è al II Convegno di studi sindacali e corporativi svoltosi a Ferrara dal 5 all’8 maggio del 1932.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Sul pensiero giuslavorista di Sergio Panunzio si rinvia, in particolare, a Panunzio S., Il sentimento dello Stato, Libreria del Littorio, Roma, 1929, in particolare pp. 78-119; 131-259; Panunzio S., Teoria generale dello Stato fascista, Appunti di Lezioni, Cedam, Padova, 1937-XV, in particolare pp. 123-159.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Il 7 settembre 1946, nella seconda Sotto Commissione, fu presentato un ordine del giorno a firma degli onorevoli Morati, Bozzi, Castiglia e Einaudi del seguente tenore: «<em>La seconda Sottocommissione, riconosciuta la necessità dell’istituzione di una seconda Camera, al fine di dare completezza di espressione politica a tutte le forze vive della società nazionale, passa all’esame del sistema del rapporto tra le due Camere ed al modo di composizione di ciascuna di esse</em>». Riguardo alla composizione della seconda Camera Costantino Mortati sarà più esplicito nella seduta del 24 settembre sostenendo l’utilità che il nuovo Senato fosse rappresentativo delle categorie professionali, lasciando alla Camera la rappresentanza della società civile espressa dai partiti politici.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Tra i partecipanti, Giuliano Mazzoni, Giuseppe Maranini, Carlo Esposito, Francesco Santoro-Passarelli, Giuseppe Chiarelli, Ferruccio Pergolesi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Cfr. Panunzio V., «Esigenza dello Stato moderno», in Convegno nazionale di studi sindacali 28, 29 e 30 ottobre 1949, Camera di commercio, industria e Agricoltura di Roma, Tipografia Ugo Pinto, Roma, MCMIL, p. 74.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Panunzio S.P., Sciopero e indirizzo politico, Arti grafiche pedanesi, Roma, 1974, pp. 136 -138.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Panunzio S.P., Lo sciopero politico e la Corte, Diritto e società, 1/1974, pp. 178 ss; Panunzio S.P., Lo sciopero politico fra Costituzione e Corte, Diritto e Società, 1975 (poi rinominato e integrato con il titolo Lo sciopero politico fra Costituzione e Corte costituzionale, in Scritti in onore di Costantino Mortati, III, Giuffrè, Milano, 1977, pp. 926 ss); Panunzio S.P., Sciopero e indirizzo politico, op. cit. nota 8; Panunzio S.P., Sulla partecipazione del sindacato alle funzioni pubbliche, estratto da Diritto e Società, Vol. II, n. 1, marzo 1974, Sansoni, Firenze.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> L’elenco completo delle pubblicazioni giuslavoriste può essere consultato in Cerrone F. e Volpi M. (<em>a cura di</em>), Sergio Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista, op. cit., pp. 676-676.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Bauman Z., Modernità liquida, Laterza, Bari, 2008.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Approfonditamente Cerrone F., L’itinerario intellettuale di Sergio P. Panunzio, op. cit., 26-42; Stammati S., Sul dialogo di Sergio Panunzio con la cultura giuridica, in Cerrone F. e Volpi M. (a cura di), Sergio Panunzio. Profilo intellettuale di un giurista, Jovene, Napoli, 2007, pp. 129-134.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Panunzio S.P., Sulla partecipazione del sindacato alle funzioni pubbliche, op. cit., pp. 115-116.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> <em>Ibidem</em>, pp. 126 e 127.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Cfr. sentenza n. 29 del 4 maggio 1960.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Si tratta della sentenza 28 dicembre 1962, n. 123: «<em>Pertanto, la sospensione del lavoro la quale venga effettuata in appoggio a rivendicazioni di carattere economico cui si rivolge uno sciopero già in via di svolgimento, ad opera di lavoratori appartenenti alla stessa categoria dei primi scioperanti, non può non trovare giustificazione ove sia accertata l’affinità delle esigenze che motivano l’agitazione degli uni e degli altri, tale da fare fondatamente ritenere che senza l’associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischiano di rimanere insoddisfatte</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Coste Costituzionale, sentenze 123 del 1962 e 141 del 1967.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a>Panunzio S.P., Sciopero e indirizzo politico, op. cit., p. 90.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> <em>Ibidem</em>, pp. 102-103.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Sentenza 290 del 1974.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Sull’articolo 40 della Costituzione esiste una poderosa bibliografia di opere che analizzano il relativo diritto da un profilo civilistico, penalistico e pubblicistico. Per una panoramica delle questioni sottese al diritto di sciopero cfr. Rosselli O., Commento all’articolo 40 della Costituzione, in Bifulco R.-Celotto A.-Olivetti M., con la collaborazione di Angelini F., Benvenuti M., Fontana G., Frontoni E., Cavaliere M. T., Costituzione commentata, One PA, Wolters Kluwer.</p>
<p style="text-align: justify;">Si veda, altresì, Apostoli A., Commento all’articolo 40 della Costituzione, nel Commentario breve alla Costituzione di Crisafulli e Paladin, aggiornato da Sergio Bartole e Roberto Bin, Cedam, Padova, 2008, pp. 396-403; Bartole S., Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, il Mulino, Bologna, 2004, pp. 174-182.</p>
<p style="text-align: justify;">E ancora, di agevole reperibilità Vallebona A.-Franza G., Commento articolo 40 in Commentario breve alle leggi sul lavoro, De Luca Tamajio R.-Mazzotta O., VII ed., Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2022, pp. 127-137.</p>
<p style="text-align: justify;">Per una disamina delle problematiche sul diritto di sciopero fino alla fine degli anni ’80 cfr. Pera G., voce “sciopero” (diritto costituzionale e diritto del lavoro), in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 699-728; Romagnoli U., Commento all’articolo 40 della Costituzione, in Branca G. (a cura di), Commentario alla Costituzione, Zanichelli, Bologna e Soc. Ed. del Foro italiano, Roma, 1979, pp. 289-325.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora cfr. Crisafulli V., Stato Popolo Governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 299-316; Esposito C., La Costituzione italiana. Saggi., Cedam, Padova, 1954, pp. 151-179; Santoro-Passarelli F., Nozioni di diritto del lavoro, XXV ed., Jovene, Napoli, 1972, pp. 53-67.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Sono i limiti posti dalla Corte costituzionale – rispettivamente, con sentenze 27 dicembre 1974, n. 290, e 13 giugno 1983, n. 165 – oltrepassati i quali si può avere l’integrazione delle fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 503 c.p. (Serrata e sciopero per fini non contrattuali) e 504 c.p. (Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> L’articolo 507 c.p., 1° comma, come noto, punisce: «<em>Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altri prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni</em>». Al riguardo, la Corte costituzionale, con sentenza 17 aprile 1969, n. 84, ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte concernente l’ipotesi della propaganda, nell’ipotesi in cui essa non assuma dimensioni tali né raggiunga un grado d’intensità e di efficacia da risultare di notevole rilievo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Per il personale della Polizia di Stato si rinvia all’articolo 84 della legge 1° aprile 1981, n. 121: «<em>Gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Per il personale delle Forze Armate si rinvia al comma 4 dell’articolo 1475 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «<em>I militari non possono esercitare il diritto di sciopero</em>»: si tratta di una norma valida anche per le Forze di polizia ad ordinamento militare come l’Arma dei Carabinieri (che è anche la quarta Forza Armata a fianco dell’Esercito, Marina e Aereonautica) e della Guardia di Finanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il Corpo della polizia penitenziaria la disposizione di riferimento è l’articolo19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che, al comma 13, stabilisce quanto segue: «<em>Gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Per i controllori di volo si richiama il primo comma dell’articolo 4 della legge 23 maggio 1980, n. 242: «<em>Nell’esercizio del diritto di sciopero da parte del personale addetto ai servizi di assistenza al volo dovrà in ogni caso essere assicurata, secondo le norme e gli ordini di servizio, l&#8217;assistenza per i voli di Stato, sia nazionali che esteri, ivi compresi quelli militari comunque operanti, di emergenza e i collegamenti con le isole</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Dunque, con uno sciopero in teoria nei limiti della legge 146 e senza che le autorità preposte siano ricorse al potere di precettazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Panunzio S.P., Sciopero e indirizzo politico, op. cit., p. 103.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Si pensi al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 recante «<em>Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio</em>» e al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante «<em>Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell&#8217;Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Sul concetto di ordine costituzionale, inteso come l’insieme dei principi costituzionali caratterizzanti e limitanti l’ordinamento giuridico, cfr. <em>La continuità dello Stato </em>di Vezio Crisafulli, ora in Crisafulli V., Stato Popolo Governo, op. cit., pp. 3-52. Accenni anche in Mortati: cfr. Mazortati C., Istituzioni di diritto pubblico, TOMO I, Nona ed., Cedam, Padova, 1975, p. 321. Più in generale si veda Pace A., Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, II ed., Cedam, Padova, 2002.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Barile P., Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, il Mulino, Bologna, 1984; Mazziotti di Celso M., Lezioni di Diritto costituzionale. Parte II. La Costituzione italiana. Precedenti storici. Principi fondamentali e rapporti civili, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 177 ss.; Pace A., Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale: Introduzione allo studio dei diritti costituzionali, Cedam, Padova, 2003;</p>
<p style="text-align: justify;">Si veda, altresì, Bin R., Critica della teoria dei diritti, FrancoAngeli, Milano, 2024; Bartole S., Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, op. cit., pp. 313-351; Nania R. (<em>a cura di</em>), Diritti fondamentali. Aspetti teorici e temi attuali, Giappichelli, Torino, 2024, Rimoli F., Dei diritti e dei doveri. Percorsi controvento, Editoriale scientifica, Napoli, 2022; Olivetti M., Diritti fondamentali, VI ed., Giappichelli, Torino, 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Il riferimento, ad esempio, è ai vari sotto significati che diritti come, ad esempio, quello alla libertà personale, alla manifestazione del pensiero o alla libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione hanno assunto nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Si pensi ai diritti di libertà che, al di là della lettera della Costituzione, sono stati estesi dai cittadini alle persone in quanto tali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 146 del 1990.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lattualita-del-pensiero-giuslavorista-di-sergio-paolo-panunzio/">L’attualità del pensiero giuslavorista di Sergio Paolo Panunzio</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2021 n.155</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-18-5-2021-n-155/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-sentenza-18-5-2021-n-155/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2021 n.155</a></p>
<p>Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci Sull&#8217;inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella spettante secondo il C.C.N.L. Lavoro &#8211; Inquadramento lavoratori &#8211; Categoria diversa da quella spettante secondo il C.C.N.L. &#8211; Non rientra tra le irregolarità  in materia di lavoro e legislazione sociale contestabili dall&#8217;Ispettorato &#8211; Speciale meccanismo di tutela.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Settesoldi &#8211; Est. Ricci</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella spettante secondo il C.C.N.L.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Lavoro &#8211; Inquadramento lavoratori &#8211; Categoria diversa da quella spettante secondo il C.C.N.L. &#8211; Non rientra tra le irregolarità  in materia di lavoro e legislazione sociale contestabili dall&#8217;Ispettorato &#8211; Speciale meccanismo di tutela.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L&#8217;inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante, in forza delle mansioni esercitate, secondo il C.C.N.L. applicabile non rientra tra le irregolarità  in materia di lavoro e legislazione sociale che possono essere contestate dall&#8217;Ispettorato nell&#8217;esercizio del potere di disposizione ma corrisponde a una condotta di inadempimento di un obbligo di fonte legale sancito dall&#8217;art. 2103 c.c. e presidiato da uno speciale meccanismo di tutela.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 115 del 2021, proposto da <br /> -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Maria Mastinu, Franco Pilia, Sarah Schiaparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Pilia in Roma, via G. Avezzana n. 6; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ispettorato Territoriale del Lavoro -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;<br /> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-non costituiti in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p style="text-align: center;">previa sospensione,</p>
<p style="text-align: justify;">del Verbale di Disposizione -OMISSIS-del 24.02.2021 dell&#8217;Ispettorato Territoriale del Lavoro -OMISSIS- comunicato a mezzo raccomandata il 02.03.2021, con cui  stato disposto, ai sensi dell&#8217;art. 14 del D.Lgs. 124/2004, che il Presidente e legale rappresentante del-OMISSIS-provveda &#8220;Ai sensi dell&#8217;art. 62 del CCNL -OMISSIS-relativo alla declaratoria delle mansioni e inquadramento dei lavoratori&#8221;, nel termine di 60 giorni, a inquadrare i lavoratori dipendenti:-OMISSIS-al 3° livello almeno dal 01.01.2020; -OMISSIS-dal 01.02.2020 e -OMISSIS-dal 11.05.2020 al 3° livello (con rettifica della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, del contratto individuale, del libro unico del lavoro, delle denunce contributive e pagamento delle differenze retributive) e con nomina di-OMISSIS-a Responsabile zonale dell&#8217;Ufficio -OMISSIS-; -OMISSIS-al 4° livello almeno dal 01.09.2020 (con rettifica della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, del contratto individuale, del libro unico del lavoro, delle denunce contributive e pagamento delle differenze retributive);</p>
<p style="text-align: justify;">dei verbali di primo accesso ispettivo dell&#8217;Ispettorato Territoriale del Lavoro-OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati, ivi compresi, per quanto occorre, i verbali conclusivi di accertamento:-OMISSIS-1 sede -OMISSIS-; -OMISSIS-sede di-OMISSIS-</p>
<p style="text-align: justify;">del silenzio rigetto dell&#8217;Ispettorato Territoriale del Lavoro -OMISSIS- in persona del Direttore p.t., perfezionatosi in data 01.04.2021, sul ricorso gerarchico del 17.03.2021 presentato dal -OMISSIS-, ai sensi dell&#8217;art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004, avverso il Verbale di Disposizione -OMISSIS-del 24.02.2021 dell&#8217;Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-e comunicato a mezzo raccomandata ricevuta il 02.03.2021.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-e di Ispettorato Nazionale del Lavoro e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti l&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l&#8217;art. 4, comma 1, periodi quarto e seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70);</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma <i>Microsoft Teams</i>, il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. -OMISSIS-ricorre contro il Verbale di Disposizione -OMISSIS-del 24.02.2021 dell&#8217;Ispettorato Territoriale del Lavoro -OMISSIS- con cui  stato disposto l&#8217;inquadramento di alcuni dipendenti ad altro livello rispetto a quello disposto dal datore di lavoro, nonchè degli atti connessi, tra cui il silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico. Sono proposti i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>1.1. Violazione &#8211; erronea applicazione di legge (art. 2 l. 241/90; art. 14 l. 689/81; art. 24 cost.) E del principio di ragionevolezza dei tempi di durata dell&#8217;accertamento ispettivo, ribadito anche dall&#8217;art. 9 del codice di comportamento degli ispettori del lavoro, dalla circolare n. 6/2014 del ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal §-13 della risoluzione del parlamento europeo del 14.01.2014 e dalla giurisprudenza, </i>per avere gli ispettori del lavoro dato avvio all&#8217;attività  di accertamento nel mese di luglio 2020 e averla conclusa solo con il verbale di disposizione n. -OMISSIS-, ricevuto in data 02.03.2021, ben oltre il termine massimo di durata del procedimento amministrativo e di ragionevole durata dell&#8217;accertamento ispettivo, con nocumento del diritto di difesa del -OMISSIS-ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.<i>Violazione &#8211; erronea applicazione di legge (art. 3 l. 241/90; artt. 97 e 24 cost.; art. 41 carta di nizza; art. 13, comma 4, lett. a), l. 124/04), violazione dell&#8217;art. 15 del codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, violazione della circolare n. 6/2014 del ministero del lavoro e delle politiche sociali e della circolare inps n. 76/2016, </i>nella pretesa di disposizione di un diverso inquadramento professionale di operatori del -OMISSIS-in assenza di adeguata motivazione e di indicazione puntuale delle fonti di prova e, comunque, sulla base di una motivazione meramente apparente che non consente l&#8217;individuazione dell&#8217;iter logico giuridico seguito nel procedimento ispettivo, con nocumento del diritto costituzionale di difesa del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;"><i>1.3. Eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità  e ingiustizia manifesta, </i>nella disposizione di un diverso e indebito inquadramento professionale di operatori del -OMISSIS-sulla base di un&#8217;erronea e arbitraria applicazione degli artt. 62, 63 e 64 del CCNL -OMISSIS-del 16 giugno 2017 e dell&#8217;asserito principio di &#8220;parità  di trattamento&#8221; tra lavoratori subordinati, la cui sussistenza risulta pacificamente esclusa dalla giurisprudenza.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, per essere stata attribuita l&#8217;integralità  delle competenze in materia di attività  ispettiva ad un&#8217;Agenzia unica, denominata &#8220;Ispettorato Nazionale del Lavoro&#8221;, istituita per effetto dell&#8217;art. 1 del d.lgs. 149 del 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Anche l&#8217;Ispettorato Nazionale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda finalizzata alla corretta qualificazione del contratto stipulato tra le parti, che vede come legittimi contraddittori i soli lavoratori. Nel merito, ha evidenziato la completezza dell&#8217;istruttoria compiuta, anche attraverso l&#8217;assunzione di dichiarazioni dai diretti interessati. Quanto al tipo di violazioni accertabili in forza del potere di disposizione, l&#8217;Ispettorato considera ricomprese le violazioni del CCNL, nella parte in cui si prevede che a certe mansioni corrisponda un determinato livello di inquadramento contrattuale.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All&#8217;udienza del 12.05.2021 le parti hanno discusso come da verbali in atti, soffermandosi in particolare sulla questione relativa all&#8217;ampiezza del potere di disposizione e sull&#8217;interpretazione della disposizione di riferimento (l&#8217;art. 14 del d.lgs. 142 del 2004), recentemente riformata.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il giudizio viene definito nel merito all&#8217;esito della trattazione dell&#8217;istanza cautelare ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., come espressamente consentito dalla legge (art. 25, comma 2, d.l. 137 del 2020) anche nel contesto del processo c.d.<i>da remoto.</i></p>
<p style="text-align: justify;">6. E&#8217; fondata l&#8217;eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero del Lavoro. Il provvedimento  stato infatti emesso dall&#8217;articolazione territorialmente competente dell&#8217;Ispettorato Nazionale del Lavoro, soggetto pubblico creato con d.lgs. 149 del 2015 e avente personalità  giuridica di diritto pubblico, oltre che piena autonomia organizzativa e contabile (art. 1, comma 3 del citato d.lgs.). Rispetto a tale ente, il Ministero esercita unicamente funzioni di vigilanza sull&#8217;attività  complessiva (<i>&#8220;ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie&#8221;</i>) e non può considerarsi legittimo contraddittore nel presente giudizio, avente ad oggetto uno specifico atto.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Anche l&#8217;Ispettorato ha sollevato analoga eccezione. In particolare, rilevando che il provvedimento di disposizione <i>&#8220;non deriva da una potestà  esercitata dall&#8217;Amministrazione, bensì trova la propria fonte originaria nei contratti individuali e collettivi di lavoro</i>&#8221; ma  piuttosto espressione di un&#8217;azione <i>&#8220;finalizzata a garantire il soddisfacimento di un interesse, proprio del lavoratore&#8221;</i>, ha individuato quali legittimi contraddittori della presente azione solo ed esclusivamente i lavoratori stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. Le argomentazioni non considerano che oggetto del presente giudizio  pur sempre un provvedimento amministrativo a contenuto ordinatorio (con previsione di una sanzione pecuniaria), espressione di un potere pubblicistico che, a prescindere dai soggetti nel cui interesse  esercitato, fa capo all&#8217;Ispettorato del Lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2. Diversamente dalla diffida accertativa (art. 12 del d.lgs. 124 del 2004), suscettibile di acquisire essa stessa efficacia di titolo esecutivo a favore del privato, il provvedimento di cui all&#8217;art. 14 del medesimo d.lgs. non  idoneo a riconoscere al lavoratore un&#8217;utilità  diretta e immediata. L&#8217;atto di disposizione  definito dalla norma <i>&#8220;immediatamente esecutivo&#8221;</i>, quindi fin da subito efficace e vincolante per il destinatario, ma il dovere giuridico di conformarsi alle sue statuizioni  presidiato solo dal meccanismo di coazione indiretta costituito dalla sanzione pecuniaria per il caso di eventuale inottemperanza. Ogni beneficio a carico del lavoratore dipendeà  quindi solo dall&#8217;adeguamento del datore alle disposizioni impartite, non essendo consentito all&#8217;amministrazione un intervento diretto sul rapporto giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3. Il ragionamento dell&#8217;Ispettorato, del resto, prova troppo. Portato alle sue logiche conseguenze, esso porterebbe a configurare un anomalo giudizio di impugnazione di un provvedimento amministrativo interamente svolto tra contraddittori privati (il datore di lavoro e i lavoratori), senza il coinvolgimento dell&#8217;autorità  emanante.</p>
<p style="text-align: justify;">7.4. Nè può essere accolta, la ricostruzione (pag. 9 della memoria dell&#8217;I.T.L.) secondo cui le parti si troverebbero nell&#8217;alternativa secca tra &#8220;<i>definire il proprio rapporto alla luce delle risultanze tecniche &#038; del provvedimento di disposizione</i>&#8220;, oppure &#8220;<i>in caso di contrasto, possono adire l&#8217;autorità  giudiziaria</i>&#8221; (ordinaria), sul presupposto &#8211; non esplicitato ma desumibile dalla giurisprudenza citata, intervenuta in materia di diffida accertativa &#8211; che quella sia la sede naturale (e unica) di accertamento del rapporto di lavoro. In primo luogo, tale conclusione non  coerente con le premesse di un ragionamento con cui l&#8217;I.T.L. ha inteso espressamente contestare solo la carenza di legittimazione passiva in capo a sè, non invece la natura provvedimentale dell&#8217;atto o la giurisdizione dell&#8217;adito Tar.</p>
<p style="text-align: justify;">7.5. Ancora, detta soluzione, spostando ogni contestazione sul provvedimento al giudizio sul rapporto di lavoro, sottrarrebbe di fatto a qualsiasi controllo il potere di diffida, il cui esercizio non  privo di conseguenze pregiudizievoli (cfr. art. 14, comma 3) per il datore che, ritenendolo illegittimamente esercitato, non vi si voglia adeguare. E&#8217; evidente quindi l&#8217;inaccettabilità  di una simile ricostruzione, apertamente in contrasto con l&#8217;art. 113 della Costituzione (&#8220;<i>contro gli atti della pubblica amministrazione  sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">7.6. Deve quindi essere respinta l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall&#8217;I.T.L., che costituisce il legittimo contradditore nella posizione di amministrazione resistente. Quanto ai privati lavoratori, indiretti beneficiari delle disposizioni impartite, appare corretta la loro qualificazione alla stregua di controinteressati.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Venendo al merito del ricorso, il Tribunale ritiene di partire dall&#8217;esame del terzo motivo dedotto, che riveste carattere preliminare nella parte in cui deduce che il potere di disposizione sia stato esercitato dall&#8217;I.T.L. esorbitando dai limiti fissati dall&#8217;art. 14 del d.lgs. 124 del 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. Il motivo appare fondato, non ritenendosi che il tipo di violazione contestata &#8211; l&#8217;inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante, in forza delle mansioni esercitate, secondo il C.C.N.L. applicabile &#8211; rientri tra le <i>&#8220;irregolarità  (&#038;) in materia di lavoro e legislazione sociale</i>&#8221; che possono essere contestate dall&#8217;Ispettorato nell&#8217;esercizio del potere di disposizione<i>.</i> Nella consapevolezza di porsi in contrasto con la diversa lettura della disposizione fatta propria dall&#8217;I.N.L. &#8211; ed espressa dalla circolare n. 5 del 30 settembre 2020 &#8211; il Tribunale rileva che contro tale interpretazione militano una pluralità  di argomenti.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Dal punto di vista letterale, la norma parla di <i>&#8220;irregolarità &#8220;</i>, termine con il quale si  soliti definire una difformità  rispetto alla fattispecie legale, priva di espressa sanzione giuridica (come del resto specificato dalla stessa norma, che esclude i casi in cui le irregolarità  <i>&#8220;siano già  soggette a sanzioni penali o amministrative&#8221;</i>). Deve trattarsi, quindi, della violazione di norme c.d. &#8220;imperfette&#8221;, che al comando giuridico non accompagnino alcuna sanzione. L&#8217;adibizione del lavoratore a mansioni non corrispondenti alla categoria di inquadramento di cui al C.C.N.L. corrisponde, invece, ad una condotta di <i>inadempimento</i> di un obbligo di fonte legale &#8211; sancito dall&#8217;art. 2103 c.c., secondo cui <i>&#8220;il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali  stato assunto &#038;&#8221; </i>(comma 1) &#8211; e presidiato da uno speciale meccanismo di tutela, in forza del quale <i>&#8220;nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all&#8217;attività  svolta e l&#8217;assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà  del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi&#8221; </i>(comma 7).</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. Sotto altro profilo, sempre nel contesto di una interpretazione letterale della disposizione, la limitazione del potere in esame ai casi di mancata previsione di <i>&#8220;sanzioni penali o amministrative&#8221;</i>, dovrebbe guidare anche l&#8217;interpretazione del concetto di <i>&#8220;irregolarità  &#038; in materia di lavoro e legislazione sociale&#8221;</i>, portando quindi a concludere che anche le <i>irregolarità  </i>debbano rivestire analoga natura penale o amministrativa. Si riscontrerebbe, altrimenti, un difetto di coordinamento interno alla proposizione normativa, tale da ridondare in vero e proprio vizio di logicità  della disposizione, ove si consideri che, proprio con riguardo alla categoria più controversa e difficilmente accertabile in sede amministrativa, cio quella delle difformità  rispetto alla fonte negoziale (individuale o collettiva), mancherebbe qualsiasi parametro delimitativo del potere.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. A tutto concedere, quindi, anche un&#8217;eventuale estensione ad <i>&#8220;irregolarità &#8221; </i>civilistiche/contrattuali, dovrebbe comunque essere interpretata in conformità  all&#8217;espresso principio di &#8220;residualità &#8221; del potere di disposizione, per cui esso  attivabile solo in mancanza di rimedi tipici. Non quindi nel caso di adibizione di fatto a mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento, ipotesi per la quale, come visto al precedente par. 9, l&#8217;art. 2103 c.c. prevede un particolare meccanismo di tutela davanti all&#8217;a.g.o., fondato sul riconoscimento del diritto alla stabilizzazione della categoria contrattuale corrispondente alle superiori mansioni esercitate.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3. Ancora, la possibilità  di riferire l&#8217;art. 14 del d.lgs. 124 del 2004 alle <i>irregolarità  </i>derivanti da violazioni dei contratti collettivi, in assenza di espressa specificazione, non si concilia con il tenore testuale dell&#8217;art. 13 dello stesso d.lgs., ove la volontà  di estendere il campo applicativo del diverso strumento della diffida alla &#8220;<i>constatata inosservanza delle norme &#038; del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale</i>&#8221;  espressamente sancita. La particolare natura dei contratti collettivi, atti di natura negoziale aventi però efficacia <i>ultra partes </i>e para-normativa, avrebbe richiesto da parte del legislatore un&#8217;esplicita considerazione anche nel contesto dell&#8217;art. 14 che, nel parlare di <i>&#8220;lavoro e legislazione sociale&#8221; </i>e correlate <i>&#8220;sanzioni penali o amministrative&#8221;</i>, sembra naturalmente riferirsi alle sole fonti di diritto oggettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Sotto un profilo sistematico, sono evidenti le problematicità  che derivano dal riconoscere cittadinanza ad un atto di disposizione siffatto. Attraverso tale provvedimento, l&#8217;Ispettorato ha sindacato l&#8217;esercizio del potere direttivo del datore, imponendogli, sotto la minaccia della sanzione pecuniaria, di dare al rapporto, in via permanente, una determinata conformazione. Ciò che la misura ha realizzato , di fatto, l&#8217;accertamento di un rapporto giuridico tra privati in via amministrativa, per effetto di un potere unilaterale, senza le garanzie proprie della giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. L&#8217;evidente difficoltà  concettuale ad ammettere tale possibilità  emerge dalle contraddittorie difese dell&#8217;Ispettorato che, pur avendo emanato il provvedimento, se ne ritiene al contempo estraneo e domanda la propria estromissione dal giudizio. A parere del Tribunale, il &#8220;disagio&#8221; dell&#8217;amministrazione nel trovarsi coinvolta in questioni interamente interprivatistiche non nasce &#8211; come l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva vorrebbe implicare &#8211; dall&#8217;erronea individuazione della controparte ad opera del ricorrente, quanto dall&#8217;abnormità  di un provvedimento emanato per intervenire in via autoritativa su un rapporto contrattuale, in supplenza della parte direttamente titolare dell&#8217;interesse (il lavoratore), pur non avendo tale interesse una diretta rilevanza pubblicistica.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Sul piano pratico, infine, l&#8217;estensione del potere di disposizione ad ipotesi come quella in esame sarebbe fonte di non poche criticità  e diseconomie. Il datore di lavoro destinatario di un ordine <i>ex </i>art. 14 del d.lgs. 124 del 2004, per evitarne il consolidamento e l&#8217;irrogazione della sanzione per inottemperanza, non può che contestarlo innanzi al Tar. Il giudice amministrativo si troverebbe quindi a dover pronunciare nel merito del rapporto di lavoro, senza efficacia di giudicato (e nel contesto di un rito interamente documentale, non concepito per questa tipologia di controversie), trattandosi di &#8220;<i>questione incidentale relativa a diritti &#038; la cui risoluzione  necessaria per pronunciale sulla questione principale</i>&#8221; (art. 8, comma 1 c.p.a.), cio sulla legittimità  del provvedimento di diffida.</p>
<p style="text-align: justify;">11.1. Al contempo il lavoratore, anche a fronte di un esito &#8220;favorevole&#8221; (in via riflessa) del giudizio amministrativo, non troverebbe adeguata tutela qualora il datore persista nell&#8217;inottemperanza e decida di assoggettarsi alla sanzione, senza modificare l&#8217;inquadramento contrattuale in conformità  all&#8217;ordine di disposizione. Egli dovrebbe infatti necessariamente agire di fronte al giudice naturale (il Tribunale in funzione di giudice del lavoro), l&#8217;unico in grado di intervenire in via diretta sul rapporto giuridico, chiedendo il riconoscimento della diversa qualifica spettante secondo il C.C.N.L. e il pagamento delle conseguenti differenze retributive.</p>
<p style="text-align: justify;">11.2. Il provvedimento di disposizione, applicato per contestare la categoria di inquadramento, si rileva quindi, strumento del tutto ineffettivo sul piano della tutela dell&#8217;interesse del lavoratore e al contempo inefficiente dal punto di vista dell&#8217;uso delle risorse amministrative e giurisdizionali, in palese contrasto con la propria <i>ratio</i>. Lo strumento rischierebbe inoltre di provocare la frequente sovrapposizione di attività  processuale sul medesimo oggetto, da parte di giudici appartenenti a diverse giurisdizioni, con un evidente spreco di risorse e con il rischio di pronunce tra loro contrastanti.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Per le ragioni esposte, si ritiene che il provvedimento sia viziato da eccesso di potere, per avere l&#8217;amministrazione agito oltre i limiti del potere di disposizione di cui all&#8217;art. 14 del d.lgs. 124 del 2004, con conseguente annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Rimangono assorbiti gli altri motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. La novità  della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara la carenza di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">Accoglie il ricorso e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa integralmente le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi da remoto attraverso la piattaforma <i>Microsoft Teams</i>, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Oria Settesoldi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Manuela Sinigoi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2020 n.234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2020-n-234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2020-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2020 n.234</a></p>
<p>Mario Rosario Morelli Presidente, Stefano Petitti, redattore; (giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 e 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promossi dalla Corte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2020-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2020 n.234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2020-n-234/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2020 n.234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mario Rosario Morelli Presidente, Stefano Petitti, redattore;  (giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 e 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 17 ottobre 2019, dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 20 gennaio 2020, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con ordinanza del 22 ottobre 2019, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con ordinanza dell&#8217;11 febbraio 2020, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con due ordinanze del 9 aprile 2020, iscritte, rispettivamente, al numero 213 del registro ordinanze 2019 e ai numeri 46, 75, 76, 118 e 119 del registro ordinanze 2020, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 48, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019 e numeri 22, 27 e 37, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2020).</span></p>
<hr />
<p>La Consulta si pronuncia sulla riduzione delle pensioni pìù elevate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pensioni &#8211; trattamenti pensionistici pìù elevati &#8211; aliquote in riduzione ex art. 1, c. 261, L. n. 145/2018 &#8211; finalità  di riequilibrio &#8211; previsione per un quinquennio e non per un triennio &#8211; indice di irragionevolezza e sproporzionalità  &#8211; è tale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anzichè «per la durata di tre anni».</em><br /> <em>Tale durata, non solo risulta esorbitante rispetto all&#8217;orizzonte triennale del bilancio di previsione, fissato dall&#8217;art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità  e finanza pubblica), ma costituisce anche un indice di irragionevolezza per sproporzione, poichè riguarda una misura che persegue le sue finalità  proprio nell&#8217;arco del triennio.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nei giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 e 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 17 ottobre 2019, dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 20 gennaio 2020, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con ordinanza del 22 ottobre 2019, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con ordinanza dell&#8217;11 febbraio 2020, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con due ordinanze del 9 aprile 2020, iscritte, rispettivamente, al numero 213 del registro ordinanze 2019 e ai numeri 46, 75, 76, 118 e 119 del registro ordinanze 2020, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 48, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019 e numeri 22, 27 e 37, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2020.<br /> Visti gli atti di costituzione di U. Z., F. I., N. L. e altri, C. L. C., G. C. e altri e dell&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonchè gli atti di intervento di G. B. e del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 20 ottobre 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti;<br /> uditi gli avvocati Giampaolo Maria Cogo per G. B., Massimo Luciani per U. Z., Francesco Saverio Marini per F. I., Nicola Leone per N. L. e altri, Mario Rampini per C. L. C., Gaetano Viciconte per G. C. e altri, Antonella Patteri per l&#8217;INPS e l&#8217;avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza del 17 ottobre 2019, iscritta al reg. ord. n. 213 del 2019, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, «in relazione all&#8217;intervento di riduzione per un triennio della rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo», nonchè questioni di legittimità  costituzionale dello stesso art. 1, commi dal 261 al 268, per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., «in relazione all&#8217;intervento di decurtazione percentuale per un quinquennio dell&#8217;ammontare lordo annuo dei medesimi trattamenti».<br /> 1.1.- L&#8217;ordinanza di rimessione espone che il giudizio principale ha ad oggetto la domanda spiegata nei confronti dell&#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) da U. Z. per l&#8217;accertamento del suo diritto al trattamento pensionistico integrale, con condanna dell&#8217;Istituto al versamento delle somme medio tempore non erogate.<br /> 1.2.- Ad avviso del giudice a quo, il raffreddamento dell&#8217;indicizzazione disposto dall&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 violerebbe i canoni di ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza di cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost., sia perchè reitererebbe i pregressi interventi limitativi del meccanismo perequativo sì¬ da risultare privo del necessario carattere della transitorietà , sia perchè non sarebbe sorretto da motivate e urgenti ragioni di finanza pubblica.<br /> 1.3.- La decurtazione percentuale dei trattamenti di elevato importo disposta dall&#8217;art. 1, commi dal 261 al 268, della legge n. 145 del 2018 violerebbe invece gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., sia perchè, in assenza di una destinazione solidaristica endoprevidenziale, il prelievo avrebbe carattere sostanzialmente tributario, in pregiudizio selettivo di una categoria di contribuenti, sia perchè la durata quinquennale dell&#8217;intervento, eccedente lo stesso ciclo triennale di bilancio, sarebbe incompatibile con ogni giustificazione di tipo emergenziale, sia infine perchè verrebbero comunque lesi i canoni della ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza in materia previdenziale.<br /> 2.- Con ordinanza del 20 gennaio 2020, iscritta al reg. ord. n. 46 del 2020, il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. nonchè questioni di legittimità  costituzionale dello stesso art. 1, comma 261, per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 53 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.<br /> 2.1.- L&#8217;ordinanza di rimessione espone che il giudizio principale ha ad oggetto la domanda spiegata nei confronti dell&#8217;INPS, del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e del Presidente del Consiglio dei ministri da F. I. per l&#8217;accertamento del suo diritto al trattamento pensionistico integrale, con condanna dell&#8217;Istituto al versamento delle somme medio tempore non erogate.<br /> 2.2.- Anche ad avviso del Tribunale di Milano, la limitazione dell&#8217;indicizzazione disposta dall&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 violerebbe i canoni di ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza di cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost., poichè il nuovo intervento avrebbe reiterato altri analoghi pregressi, in assenza di motivazioni su effettive urgenze di finanza pubblica.<br /> 2.3.- La riduzione dell&#8217;assegno disposta dall&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, oltre a violare gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost. per la natura sostanzialmente tributaria del prelievo e il difetto di proporzionalità  su durata e aliquote, altresì¬ violerebbe l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla CEDU, non emergendo una causa di interesse pubblico idonea a giustificare un così¬ pesante sacrificio del credito previdenziale.<br /> 3.- Con ordinanza del 22 ottobre 2019, iscritta al reg. ord. n. 75 del 2020, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 53 e 97 Cost.<br /> 3.1.- L&#8217;ordinanza di rimessione espone che il giudizio principale ha ad oggetto la domanda spiegata nei confronti dell&#8217;INPS da V. M. per l&#8217;accertamento del suo diritto al trattamento pensionistico integrale, con condanna dell&#8217;Istituto al versamento delle somme medio tempore non erogate.<br /> 3.2.- Ad avviso del rimettente, l&#8217;eccessività  delle aliquote e la protratta durata del contributo di solidarietà , di poco successivo ad altro analogo, in assenza di una chiara finalità  endoprevidenziale, porrebbero il contributo stesso al di fuori dei limiti di legittimità  individuati dalla giurisprudenza costituzionale.<br /> 3.3.- Inoltre, l&#8217;esenzione delle «pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo», prevista dall&#8217;art. 1, comma 263, della legge n. 145 del 2018, determinerebbe «una irrazionale discriminazione tra soggetti il cui trattamento pensionistico è stato calcolato interamente con il sistema retributivo o misto rispetto a quelli soggetti al solo sistema contributivo, esclusi dal contributo di solidarietà , senza tener conto delle diverse anzianità  di servizio e qualifiche conseguite e dell&#8217;ammontare delle ritenute versate».<br /> 4.- Con ordinanza dell&#8217;11 febbraio 2020, iscritta al reg. ord. n. 76 del 2020, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261 «e seguenti», della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 53 e 136 Cost.<br /> 4.1.- L&#8217;ordinanza di rimessione espone che il giudizio principale ha ad oggetto la domanda spiegata nei confronti dell&#8217;INPS da N. L. e altri nove per l&#8217;accertamento del loro diritto al trattamento pensionistico integrale, con condanna dell&#8217;Istituto al versamento delle somme medio tempore non erogate.<br /> 4.2.- L&#8217;ordinanza precisa che i ricorrenti hanno chiesto, in via subordinata, accertarsi che le loro pensioni vanno esenti dal prelievo in quanto, virtualmente ricalcolate con il metodo contributivo, non sarebbero inferiori a quelle in godimento.<br /> 4.3.- Evidenziato che il «ricalcolo virtuale», sollecitato dai ricorrenti ai fini dell&#8217;esenzione dal prelievo, non è compatibile con la lettera dell&#8217;art. 1, comma 263, della legge n. 145 del 2018, il giudice a quo assume che, in assenza di una chiara destinazione solidaristica endoprevidenziale, il prelievo abbia carattere sostanzialmente tributario, in pregiudizio selettivo di una categoria di contribuenti, e che la sua durata ed entità  leda i canoni della ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza in materia previdenziale.<br /> 4.4.- Istituendo un contributo di solidarietà  difforme dai criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale, la norma censurata sarebbe illegittima anche per violazione dell&#8217;art. 136 Cost., «con elusione del giudicato costituzionale».<br /> 5.- Con ordinanza del 9 aprile 2020, iscritta al reg. ord. n. 118 del 2020, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi dal 261 al 268, della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 42, 53, 81 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla Convenzione stessa.<br /> 5.1.- L&#8217;ordinanza di rimessione espone che il giudizio principale ha ad oggetto la domanda spiegata nei confronti dell&#8217;INPS, del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e del Presidente del Consiglio dei ministri da C. L. C. per l&#8217;accertamento del suo diritto al trattamento pensionistico integrale, con condanna dell&#8217;Istituto al versamento delle somme medio tempore non erogate.<br /> 5.2.- Ad avviso del giudice a quo, la decurtazione percentuale dei trattamenti pensionistici di elevato importo disposta dall&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 violerebbe gli evocati parametri sia perchè, in assenza di una destinazione solidaristica endoprevidenziale, il prelievo avrebbe carattere sostanzialmente tributario, in pregiudizio selettivo di una categoria di contribuenti, sia perchè la durata quinquennale dell&#8217;intervento, eccedente lo stesso ciclo triennale di bilancio, sarebbe incompatibile con ogni giustificazione di tipo emergenziale, sia perchè verrebbero comunque lesi i canoni della ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza in materia previdenziale.<br /> 5.3.- Inoltre, sarebbe leso l&#8217;affidamento del titolare della pensione, colpito da una «misura ablativa della proprietà  privata», in violazione dell&#8217;art. 42 Cost. e delle richiamate norme convenzionali.<br /> 6.- Con ordinanza del 9 aprile 2020, iscritta al reg. ord. n. 119 del 2020, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. nonchè questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi dal 261 al 268, della medesima legge per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 42, 53, 81 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della CEDU e all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla Convenzione stessa.<br /> 6.1.- L&#8217;ordinanza di rimessione espone che il giudizio principale ha ad oggetto la domanda spiegata nei confronti dell&#8217;INPS e del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze da A. A. e altri sessantotto per l&#8217;accertamento del loro diritto al trattamento pensionistico integrale, con condanna dell&#8217;Istituto al versamento delle somme medio tempore non erogate.<br /> 6.2.- Espressi riguardo al prelievo ex art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 gli stessi argomenti di cui all&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 118 del 2020, il giudice a quo denuncia, riguardo alla limitazione dell&#8217;indicizzazione disposta dall&#8217;art. 1, comma 260, della medesima legge, la violazione dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza, poichè il nuovo intervento avrebbe reiterato altri analoghi pregressi, in assenza di motivazioni su effettive urgenze di finanza pubblica.<br /> 7.- In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto dichiararsi infondate le questioni, in alcuni giudizi sollevando altresì¬ eccezioni di inammissibilità .<br /> 7.1.- Nei giudizi di cui al reg. ord. n. 213 del 2019, n. 75 del 2020, n. 118 del 2020 e n. 119 del 2020 l&#8217;Avvocatura dello Stato ha eccepito l&#8217;inammissibilità  delle questioni poichè: sarebbe incerto il petitum relativo al prelievo quinquennale, non essendo chiaro se i rimettenti abbiano inteso censurare l&#8217;intero istituto o soltanto la sua durata; le ordinanze di rimessione mancherebbero di autonomia rispetto agli argomenti dei ricorrenti; i giudici a quibus non avrebbero esperito alcun tentativo di interpretazione adeguatrice.<br /> 7.1.1.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 75 del 2020 l&#8217;Avvocatura dello Stato ha inoltre eccepito l&#8217;inammissibilità  della questione relativa all&#8217;esenzione delle pensioni liquidate con il sistema contributivo, poichè non sarebbe stata censurata la specifica norma che tale esenzione dispone e perchè sarebbero comunque ipotizzabili plurime soluzioni per rimuoverne i denunciati effetti discriminatori.<br /> 7.2.- Nel merito, l&#8217;Avvocatura dello Stato reputa infondate le questioni inerenti all&#8217;indicizzazione, perchè non si tratterebbe di un blocco integrale della perequazione automatica, ma soltanto di una limitazione graduale e proporzionata.<br /> 7.2.1.- Sarebbero infondate anche le questioni inerenti al prelievo di solidarietà , la cui destinazione endoprevidenziale sarebbe assicurata dal previsto accantonamento in appositi fondi degli enti previdenziali e la cui sostenibilità  sarebbe evidenziata dalla prevista salvezza della soglia minima dei 100.000 euro lordi annui.<br /> 7.2.2.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 76 del 2020 l&#8217;Avvocatura dello Stato contesta che la disposizione sul prelievo abbia eluso uno specifico giudicato costituzionale.<br /> 7.3.- In tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, in subordine, che gli effetti di un&#8217;eventuale declaratoria di illegittimità  costituzionale siano temporalmente circoscritti, trattandosi di misure di contenimento della spesa previdenziale aventi un rilevante impatto sull&#8217;equilibrio del bilancio pubblico.<br /> 8.- Si è costituito in tutti i giudizi anche l&#8217;INPS, che ha chiesto dichiararsi le questioni infondate, deducendo, in particolare, che i risparmi di spesa generati dalle contestate misure sono destinati a finanziare un&#8217;estensione dei pensionamenti anticipati in funzione del ricambio occupazionale tra le generazioni, secondo quanto emerge dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26.<br /> 9.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 213 del 2019 si è costituita la parte privata U. Z., che ha chiesto dichiararsi fondate le questioni, sia in ordine alla limitazione della perequazione, che avrebbe consolidato nel tempo una misura incidente sull&#8217;adeguatezza del trattamento, sia in ordine al prelievo sull&#8217;assegno, equivalente a un tributo selettivo, peraltro attuato con durata e aliquote sproporzionate.<br /> 9.1.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 46 del 2020 si è costituita la parte privata F. I., che ha sviluppato argomenti analoghi, aggiungendo che il prelievo è stato applicato senza alcuna verifica del montante contributivo individuale.<br /> 9.2.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 76 del 2020 si sono costituite nove delle dieci parti private, per sollecitare l&#8217;accoglimento delle questioni, tra l&#8217;altro osservando che «la lettera della legge esclude dal prelievo soltanto le pensioni calcolate con il metodo contributivo, ma, irragionevolmente, non dispone che debba tenersi conto dei contributi versati da ciascun pensionato».<br /> 9.3.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 118 del 2020 si è costituita la parte privata C. L. C., che ha chiesto dichiararsi fondate le questioni, segnatamente denunciando l&#8217;irragionevolezza dell&#8217;esenzione dal prelievo disposta dall&#8217;art. 1, comma 263, della legge n. 145 del 2018 per le pensioni liquidate con il sistema contributivo, irragionevolezza che discenderebbe dall&#8217;essere il metodo liquidativo criterio inadeguato, di per sè, ad evidenziare la maggiore o minore entità  complessiva delle ritenute previdenziali operate.<br /> 9.4.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 119 del 2020 si sono costituite le parti private G. C. e altri tre, sollecitando l&#8217;accoglimento delle questioni, per il carattere sproporzionato del blocco perequativo e la natura tributaria della decurtazione percentuale.<br /> 10.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 213 del 2019 è intervenuto ad adiuvandum G. B., il quale, avendo promosso un giudizio nei confronti dell&#8217;INPS presso il Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, sollecita la declaratoria di illegittimità  costituzionale delle norme censurate, poichè incidenti sulla propria posizione pensionistica.<br /> 10.1.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 46 del 2020 sono intervenuti ad adiuvandum, con istanza di accesso agli atti e separata decisione sull&#8217;ammissibilità  dell&#8217;intervento, U. B. e altri sei, P. A. B. e altri tre, nonchè la Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalità , in servizio ed in quiescenza, della pubblica amministrazione (CONFEDIR).<br /> 10.1.1.- Questi ultimi interventi sono stati dichiarati inammissibili con ordinanza n. 202 del 2020, in quanto spiegati da soggetti che non sono parti del giudizio a quo, nè titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio.<br /> 11.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 46 del 2020 ha presentato un&#8217;opinione scritta di amicus curiae la Federazione sanitari pensionati e vedove (FEDERSPEV).<br /> In tale opinione si illustrano la perdita economica dei rappresentati e la lesione del loro affidamento, conseguenti all&#8217;interazione delle misure disposte dalle norme censurate e di quelle analoghe succedutesi a partire dall&#8217;anno 2000.<br /> 11.1.- Con decreto presidenziale del 14 settembre 2020, l&#8217;opinione è stata ammessa, in quanto conforme ai criteri previsti dall&#8217;art. 4-ter, commi 1, 2 e 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.<br /> 12.- L&#8217;Avvocatura dello Stato ha depositato memorie illustrative nei giudizi di cui al reg. ord. n. 46 del 2020 e n. 76 del 2020; l&#8217;INPS nei giudizi di cui al reg. ord. n. 213 del 2019, n. 46 del 2020, n. 75 del 2020 e n. 76 del 2020.<br /> 12.1.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 213 del 2019 la parte privata U. Z. ha prodotto documenti e depositato memoria e nel medesimo giudizio ha depositato memoria anche l&#8217;interveniente G. B.; nel giudizio di cui al reg. ord. n. 46 del 2020 ha depositato memoria la parte privata F. I. e così¬ anche la parte privata C. L. C. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 118 del 2020.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Con l&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 213 del 2019, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, nonchè questioni di legittimità  costituzionale dello stesso art. 1, commi dal 261 al 268, per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost.<br /> 2.- Con l&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 46 del 2020, il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. nonchè questioni di legittimità  costituzionale dello stesso art. 1, comma 261, per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 53 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848.<br /> 3.- Con l&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 75 del 2020, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 53 e 97 Cost.<br /> 4.- Con l&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 76 del 2020, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261 «e seguenti», della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 53 e 136 Cost.<br /> 5.- Con l&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 118 del 2020, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi dal 261 al 268, della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 42, 53, 81 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla Convenzione stessa.<br /> 6.- Con l&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 119 del 2020, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. nonchè questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, commi dal 261 al 268, della medesima legge per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38, 42, 53, 81 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della CEDU e all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla Convenzione stessa.<br /> 7.- L&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 stabilisce che, per il periodo 2019-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100 per cento soltanto per quelli complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo INPS, mentre, per quelli superiori a tre volte, la rivalutazione è riconosciuta in misura decrescente: 97 per cento per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo; 77 per cento per i trattamenti superiori a quattro volte e pari o inferiori a cinque volte; 52 per cento per i trattamenti superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte; 47 per cento per i trattamenti superiori a sei volte e pari o inferiori a otto volte; 45 per cento per i trattamenti superiori a otto volte e pari o inferiori a nove volte; 40 per cento per i trattamenti superiori a nove volte il minimo.<br /> 7.1.- Il modulo perequativo configurato dalla norma censurata è stato modificato dall&#8217;art. 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), con esclusivo riguardo ai trattamenti superiori a tre volte il minimo e pari o inferiori a quattro volte, i quali, per il biennio 2020-2021, sono stati ammessi alla rivalutazione integrale.<br /> 8.- L&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 stabilisce che, per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti di importo complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti nella misura del 15 per cento per la parte eccedente tale importo fino a 130.000 euro, 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.<br /> 8.1.- I commi dal 262 al 268 dell&#8217;art. 1 della legge n. 145 del 2018 contengono alcune disposizioni particolari concernenti tale riduzione, tra le quali segnatamente la previsione per cui essa «non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo» (comma 263), quella secondo la quale le somme risparmiate «restano accantonate» presso gli enti previdenziali in un «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato» (comma 265) e l&#8217;altra per cui, nonostante la riduzione, l&#8217;importo complessivo del trattamento «non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua» (comma 267).<br /> 9.- Ad avviso dei rimettenti che hanno censurato l&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, questo violerebbe gli artt. 3, 36 e 38 Cost., disponendo una limitazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza, ripetitiva di pregressi analoghi interventi e non sorretta da ragioni di necessità .<br /> 10.- Secondo i rimettenti che hanno censurato l&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, questo violerebbe gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost., perchè, in assenza di una destinazione solidaristica endoprevidenziale, il prelievo avrebbe carattere sostanzialmente tributario, in pregiudizio di una sola categoria di contribuenti; inoltre, perchè la durata quinquennale dell&#8217;intervento, eccedente lo stesso ciclo triennale di bilancio, sarebbe incompatibile con ogni giustificazione di tipo emergenziale; infine, perchè verrebbero comunque lesi i canoni della ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza in materia previdenziale.<br /> 10.1.- Nei giudizi di cui al reg. ord. n. 46 del 2020, n. 118 del 2020 e n. 119 del 2020 viene inoltre evocato il parametro di cui all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla CEDU e, negli ultimi due giudizi, in relazione anche all&#8217;art. 6 della CEDU, poichè il sacrificio del credito previdenziale non sarebbe giustificato da un&#8217;adeguata ragione di interesse pubblico e lederebbe l&#8217;affidamento riposto dai titolari di pensione.<br /> 10.2.- Sempre a proposito della riduzione percentuale degli assegni, nel giudizio di cui al reg. ord. n. 75 del 2020 viene evocato il parametro di cui all&#8217;art. 97 Cost., nel giudizio di cui al reg. ord. n. 76 del 2020 il parametro di cui all&#8217;art. 136 Cost. e nei giudizi di cui al reg. ord. n. 118 del 2020 e n. 119 del 2020 i parametri di cui agli artt. 42 e 81 Cost.<br /> 11.- Per l&#8217;ampia coincidenza delle questioni sollevate e dei parametri evocati, i sei giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.<br /> 12.- In via preliminare, deve essere confermata l&#8217;ordinanza dibattimentale, allegata a questa sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l&#8217;intervento spiegato da G. B. nel giudizio di cui al reg. ord. n. 213 del 2019.<br /> 13.- Ancora in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità  sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, nei giudizi di cui al reg. ord. n. 213 del 2019, n. 75 del 2020, n. 118 del 2020 e n. 119 del 2020.<br /> 13.1.- In tutti questi giudizi l&#8217;Avvocatura dello Stato ha eccepito che il petitum relativo al prelievo quinquennale è incerto, non essendo chiaro se esso attenga all&#8217;intera misura o soltanto alla sua durata; ha eccepito altresì¬ che le ordinanze di rimessione mancano di autonomia argomentativa rispetto ai ricorsi e che i giudici a quibus non hanno esperito il doveroso tentativo di interpretazione adeguatrice delle norme censurate.<br /> 13.1.1.- Queste eccezioni sono prive di fondamento.<br /> Tutte le ordinanze di rimessione contengono un&#8217;autonoma esposizione degli argomenti di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni e tutte chiaramente individuano nella durata quinquennale del prelievo un aspetto soltanto della sua denunciata illegittimità  costituzionale.<br /> Peraltro, come pure espressamente rimarca una di queste ordinanze, cioè quella di cui al reg. ord. n. 213 del 2019, a fronte dell&#8217;univoco tenore letterale delle norme censurate, non è dato intendere quale interpretazione adeguatrice i rimettenti avrebbero potuto e dovuto esperire; la stessa Avvocatura dello Stato, nel sollevare l&#8217;eccezione, manca di ipotizzarne alcuna.<br /> 13.2.- Nel giudizio di cui al reg. ord. n. 75 del 2020 l&#8217;Avvocatura dello Stato ha inoltre eccepito l&#8217;inammissibilità  della questione relativa all&#8217;esenzione dal prelievo delle pensioni liquidate con il sistema contributivo, poichè il giudice a quo non avrebbe specificamente censurato la norma che prevede tale esenzione, cioè il comma 263 dell&#8217;art. 1 della legge n. 145 del 2018, nè avrebbe indicato alcuna tra le molteplici soluzioni astrattamente ipotizzabili per rimuoverne i denunciati effetti discriminatori.<br /> 13.2.1.- Anche questa eccezione è priva di fondamento.<br /> Per quanto in dispositivo menzioni unicamente il comma 261 dell&#8217;art. 1 della legge n. 145 del 2018, e non anche il comma 263, in motivazione l&#8217;ordinanza di cui al reg. ord. n. 75 del 2020 si riferisce ai «commi 261 e segg.» e, soprattutto, illustra le ragioni per le quali sospetta di illegittimità  costituzionale l&#8217;esenzione dal prelievo disposta con esclusivo riguardo al metodo liquidativo della pensione.<br /> Quindi, è da intendersi censurata anche tale esenzione, appunto perchè limitata alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo, nell&#8217;evidente prospettiva di una sua necessaria estensione alle pensioni liquidate, in tutto o in parte, con il sistema retributivo.<br /> 14.- Sussistono invece altri profili di inammissibilità , che vanno rilevati d&#8217;ufficio.<br /> 14.1.- Il primo concerne il parametro di cui all&#8217;art. 97 Cost., che l&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 75 del 2020 evoca senza alcuna spiegazione dei motivi per i quali esso sarebbe stato violato dall&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018.<br /> L&#8217;ordinanza contiene solo un generico riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità  della pubblica amministrazione, peraltro come deduzione del ricorrente nel giudizio principale.<br /> Per costante giurisprudenza costituzionale, l&#8217;omessa o insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione rende la stessa inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 136 e n. 26 del 2020, n. 160 del 2018 e n. 35 del 2017; ordinanze n. 191 del 2018, n. 133 del 2011 e n. 84 del 2010).<br /> 14.2.- Il secondo profilo di inammissibilità  concerne il parametro di cui all&#8217;art. 136 Cost., evocato dall&#8217;ordinanza iscritta al reg. ord. n. 76 del 2020 senza alcuna indicazione dello specifico giudicato costituzionale che sarebbe stato eluso dall&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018.<br /> Sull&#8217;assunto che questa disposizione non abbia osservato i criteri di legittimità  del prelievo pensionistico stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale, l&#8217;ordinanza si limita a menzionare i «criteri da ultimo compiutamente delineati nella sentenza n. 173 del 2016», sentenza che tuttavia non reca alcuna declaratoria di illegittimità .<br /> Con ogni evidenza, quindi, il rimettente ha inteso denunciare l&#8217;inosservanza da parte del legislatore di principi tratti dalla giurisprudenza costituzionale, che è cosa ovviamente diversa dall&#8217;elusione di uno specifico giudicato costituzionale, rilevante ai sensi dell&#8217;art. 136 Cost., giacchè quest&#8217;ultima si verifica quando la norma riproduce un&#8217;altra dichiarata incostituzionale o ne persegue anche indirettamente il risultato (ex plurimis, sentenze n. 164 del 2020, n. 57 del 2019, n. 101 del 2018, n. 250, n. 231 e n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010).<br /> 14.3.- Infine, sono inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 sollevate dalle ordinanze iscritte al reg. ord. n. 118 del 2020 e n. 119 del 2020 in riferimento all&#8217;art. 81 Cost.<br /> Tali questioni censurano la durata quinquennale del prelievo, in quanto eccedente l&#8217;orizzonte triennale del bilancio di previsione, ma non forniscono alcuna spiegazione del richiamo all&#8217;art. 81 Cost., che invero nulla stabilisce a proposito di detta proiezione temporale, sicchè anche qui si configura l&#8217;inammissibilità  per omessa o insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza.<br /> Come si osserverà  nell&#8217;esame di merito (infra, punto 18.), la durata quinquennale della decurtazione ex art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 rileva sotto un profilo differente, alla luce dei parametri di cui gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., quale indice di un difetto di ragionevolezza e proporzionalità  della prestazione patrimoniale imposta.<br /> 15.- Nel merito, le questioni relative all&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., vanno dichiarate non fondate.<br /> 15.1.- Introdotta in termini condizionati dall&#8217;art. 10 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stata messa a regime dall&#8217;art. 19, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), con aggancio all&#8217;indice del costo della vita per la scala mobile retributiva dei lavoratori dell&#8217;industria.<br /> Sopravvenuta per effetto del protocollo d&#8217;intesa del 31 luglio 1992 l&#8217;abolizione della scala mobile delle retribuzioni, l&#8217;art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell&#8217;articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha rapportato l&#8217;aumento perequativo dei trattamenti pensionistici al valore medio dell&#8217;indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, in tal modo compensando l&#8217;eliminazione dell&#8217;aggancio alle dinamiche salariali e collegando l&#8217;adeguamento delle pensioni all&#8217;evoluzione del livello medio del tenore di vita nazionale.<br /> Attualmente, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici opera in base al meccanismo stabilito dall&#8217;art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) &#8211; disposizione invero richiamata dalla norma oggi censurata -, secondo il quale la perequazione automatica si applica in funzione dell&#8217;importo complessivo dei trattamenti del singolo beneficiario.<br /> 15.2.- Questa Corte ha pìù volte evidenziato che, nella prospettiva dell&#8217;art. 38, secondo comma, Cost., la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l&#8217;adeguatezza dei trattamenti pensionistici, dei quali salvaguarda il valore reale al cospetto della pressione inflazionistica (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015).<br /> Essa è altresì¬ funzionale all&#8217;attuazione dei principi di sufficienza e proporzionalità  della retribuzione, sanciti dall&#8217;art. 36, primo comma, Cost. (sentenza n. 70 del 2015); ciò senza che possa tuttavia configurarsi un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all&#8217;art. 38 Cost. e quella di cui all&#8217;art. 36 Cost., tenuto conto che la prima è agganciata alla seconda «non in modo indefettibile e strettamente proporzionale» (sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016).<br /> Per le sue caratteristiche di neutralità  e obiettività , e per la sua strumentalità  rispetto all&#8217;attuazione dei suddetti principi costituzionali, «la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità , sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario» (sentenza n. 70 del 2015).<br /> Appartiene infatti alla discrezionalità  del legislatore stabilire nel concreto le variazioni perequative dell&#8217;ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poichè l&#8217;adeguatezza e la proporzionalità  del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili (sentenza n. 316 del 2010; ordinanza n. 256 del 2001).<br /> 15.2.1.- Nella prospettiva della discrezionalità  del legislatore, si è affermato che il principio di adeguatezza enunciato nell&#8217;art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità  costituzionale dell&#8217;adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, nè d&#8217;altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sè, sull&#8217;adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010).<br /> Tuttavia, la discrezionalità  legislativa deve osservare un vincolo di ragionevolezza, innestato su «un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell&#8217;art. 3, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 70 del 2015).<br /> Ne discende che la pur ampia discrezionalità  in materia «non esclude la necessità  di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate dal legislatore riguardo ai meccanismi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, quale che sia il contesto giuridico e di fatto nel quale esse si inseriscono» (ordinanza n. 96 del 2018).<br /> 15.2.2.- Nell&#8217;ambito di questa verifica assume un ruolo essenziale la considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni pìù elevate presentano margini pìù ampi di resistenza all&#8217;erosione inflattiva, e «[l]&#8217;esigenza di una rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario è, dunque, per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di pìù basso importo» (sentenza n. 316 del 2010).<br /> Pertanto, facendo riferimento all&#8217;entità  del trattamento, «il legislatore soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo pìù alto rispetto agli effetti dell&#8217;inflazione» (sentenza n. 250 del 2017).<br /> 15.2.3.- Nella verifica di ragionevolezza sugli interventi limitativi della perequazione viene in rilievo, oltre al dato quantitativo, anche quello economico-finanziario che motiva la scelta del legislatore, poichè il sacrificio dell&#8217;interesse dei pensionati alla conservazione del potere di acquisto degli assegni, in particolar modo dei pìù modesti, non può dirsi ragionevole quando le esigenze finanziarie sottese all&#8217;intervento di limitazione della rivalutazione siano «non illustrate in dettaglio» (sentenza n. 70 del 2015).<br /> Occorre quindi una motivazione sostenuta da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi, emergenti, ad esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative (sentenza n. 250 del 2017).<br /> 15.2.4.- Sussiste infine un limite di ordine temporale, poichè «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità»; invero anche le pensioni di maggiore consistenza «potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d&#8217;acquisto della moneta» (sentenza n. 316 del 2010).<br /> Ciò anche in considerazione dell&#8217;effetto di &#8220;trascinamento&#8221;, che rende sostanzialmente definitiva anche una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, atteso che «[l]e successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì¬ sull&#8217;ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è giÃ  stato intaccato» (sentenza n. 70 del 2015).<br /> 15.3.- Chiamata a pronunciarsi sul modulo perequativo introdotto &#8211; in attuazione dei principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 70 del 2015 &#8211; dall&#8217;art. 1, comma 1, numero 1), del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2015, n. 109, modulo notevolmente pìù severo rispetto a quello oggi in esame, giacchè in esso non era prevista per gli anni 2012 e 2013 alcuna rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS, la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo &#8211; in sintonia con gli argomenti sviluppati da questa Corte nella sentenza n. 250 del 2017 &#8211; ne ha riconosciuto la compatibilità  con gli artt. 6 della CEDU e 1 del Prot. addiz. alla Convenzione stessa, in ragione della proporzionalità  della misura, assunta in un contesto economico difficile (sentenza 10 luglio 2018, Aielli e altri contro Italia, Arboit e altri contro Italia).<br /> 15.4.- Fatta salva per intero la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di importo pìù modesto (fino a tre volte il minimo INPS), la disposizione oggi censurata opera un contenuto raffreddamento della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, con una progressione inversa rispetto alla loro entità .<br /> Anche per i trattamenti di importo pìù elevato, superiori a nove volte il minimo, superiori quindi a 4.617 euro mensili per l&#8217;anno 2019, la rivalutazione non è azzerata, ma solo diminuita, con l&#8217;applicazione di un indice del 40 per cento.<br /> La circostanza che la disposizione assicuri una quota perequativa &#8211; ridotta e tuttavia non meramente simbolica &#8211; anche in favore dei trattamenti di pìù elevato importo, come tali capaci di maggiore resistenza all&#8217;erosione inflattiva, induce a ritenere che essa non violi i principi di ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza.<br /> 15.4.1.- Secondo le ordinanze di rimessione e le parti private costituite in giudizio, la violazione di tali principi discenderebbe comunque dal fatto che quello oggetto di censura è solo l&#8217;ultimo di una serie di interventi limitativi della perequazione e che esso neppure è sorretto da un&#8217;adeguata motivazione di finanza pubblica.<br /> 15.4.2.- In linea generale, ogni misura di blocco o limitazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici «non può che essere scrutinata nella sua singolarità  e in relazione al quadro storico in cui si inserisce» (sentenza n. 250 del 2017).<br /> Non può ipotizzarsi, di per sè, una sorta di &#8220;consumazione&#8221; del potere legislativo dovuta all&#8217;effettuazione di uno o pìù interventi riduttivi della perequazione, ma il nuovo ulteriore intervento è comunque legittimo ove risulti conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì¬ inclusivo di tutti gli elementi rilevanti.<br /> D&#8217;altro canto, come giÃ  detto, anche per le pensioni di elevato importo, «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità» (sentenza n. 316 del 2010).<br /> L&#8217;intervento sulla perequazione realizzato dalla norma oggi censurata non ha tuttavia l&#8217;effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo pìù elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati.<br /> Pertanto, tenuto anche conto che nel periodo considerato l&#8217;inflazione è stata marginale e che le previsioni indicano addirittura una situazione di tipo deflazionistico, può escludersi che la manovra di raffreddamento di cui all&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 abbia violato i principi di ragionevolezza, proporzionalità  e adeguatezza, nonostante l&#8217;effetto di &#8220;trascinamento&#8221; che essa può generare e l&#8217;esistenza di anteriori interventi sull&#8217;indicizzazione degli assegni.<br /> 15.4.3.- Circa la motivazione della censurata misura, in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica, essa emerge con sufficiente chiarezza dagli atti parlamentari e dal contesto normativo.<br /> Lo stesso art. 1 della legge n. 145 del 2018 ha stabilito, al comma 256, che nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia istituito un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l&#8217;introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l&#8217;assunzione di lavoratori giovani».<br /> Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, introducendo in via sperimentale per il triennio 2019-2021 il trattamento di pensione anticipata «quota 100» (art. 14), ne ha disposto il finanziamento, per una parte degli oneri, «mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all&#8217;articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» (art. 28, comma 2, lettera b).<br /> Il quadro normativo evidenzia pertanto che il raffreddamento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di elevato importo è stato disposto con una finalità  di concorso agli oneri di finanziamento di un pìù agevole pensionamento anticipato, considerato funzionale al ricambio generazionale dei lavoratori attivi.<br /> Tale motivazione appare in grado di giustificare il sostenibile sacrificio perequativo imposto alle pensioni di elevato importo.<br /> Ãˆ pertinente, al riguardo, quanto osservato nella sentenza n. 316 del 2010 a proposito dell&#8217;art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività  per favorire l&#8217;equità  e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), disposizione che ha escluso per l&#8217;anno 2008 la rivalutazione automatica dei trattamenti superiori a otto volte il minimo, allo scopo di finanziare l&#8217;abolizione dello &#8220;scalone&#8221; pensionistico (cioè il pregresso brusco innalzamento del requisito anagrafico di accesso alle pensioni di anzianità ).<br /> Nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità  costituzionale di tale disposizione, anche allora sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., la sentenza n. 316 del 2010 ha affermato che «dev&#8217;essere riconosciuta al legislatore &#8211; all&#8217;interno di un disegno complessivo di razionalizzazione della precedente riforma previdenziale &#8211; la libertà  di adottare misure, come quella denunciata, di concorso solidaristico al finanziamento di un riassetto progressivo delle pensioni di anzianità , onde riequilibrare il sistema a costo invariato».<br /> D&#8217;altro canto, come si evince dalla documentazione allegata agli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, il raffreddamento della rivalutazione delle pensioni di maggior importo ha rappresentato una misura emendativa al disegno della legge di bilancio 2019, introdotta nell&#8217;ambito dell&#8217;interlocuzione del Governo italiano con la Commissione europea, in funzione dell&#8217;osservanza dei vincoli di stabilità  finanziaria derivanti dall&#8217;appartenenza dell&#8217;Italia all&#8217;Unione europea.<br /> 15.5.- Per le considerazioni che precedono, devono essere dichiarate non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.<br /> 16.- Le questioni relative all&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 &#8211; concernenti il prelievo sulle pensioni di elevato importo &#8211; sono infondate con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost.<br /> 16.1.- Il presupposto logico-giuridico dell&#8217;evocazione di tali parametri è che la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici disposta dalla norma censurata abbia natura sostanzialmente tributaria, sì¬ da attivare lo scrutinio di legittimità  costituzionale basato sul principio di universalità  dell&#8217;imposizione, «avendo riguardo, quindi, non tanto alla disparità  di trattamento fra dipendenti o fra dipendenti e pensionati o fra pensionati e lavoratori autonomi od imprenditori, quanto piuttosto a quella fra cittadini», posto che «i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell&#8217;osservanza dell&#8217;art. 53 Cost.» (sentenza n. 116 del 2013).<br /> Tuttavia, il prelievo sulla pensione in tanto si configura come prelievo di natura tributaria, in quanto implichi «una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare» (sentenze n. 116 del 2013 e n. 241 del 2012).<br /> Il presupposto dei rimettenti non è pertanto condivisibile: quando viene devoluto a «un circuito di solidarietà  interna al sistema previdenziale», il prelievo sul trattamento pensionistico resta infatti inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all&#8217;art. 23 Cost., e si sottrae quindi al principio di universalità  dell&#8217;imposizione tributaria, di cui all&#8217;art. 53 Cost., potendo trovare un&#8217;autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall&#8217;art. 2 Cost. (ordinanza n. 22 del 2003).<br /> 16.2.- A norma dell&#8217;art. 1, comma 265, della legge n. 145 del 2018, i risparmi di spesa derivanti dall&#8217;applicazione della riduzione di cui al precedente comma 261 confluiscono in appositi fondi, ciascuno dei quali denominato «Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato», istituiti presso l&#8217;INPS e gli altri enti previdenziali interessati, e «[l]e somme ivi confluite restano accantonate».<br /> A norma del successivo comma 266, le risorse confluite in tali fondi sono «accertate sulla base del procedimento di cui all&#8217;articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241», ovvero mediante conferenza di servizi.<br /> Sebbene queste disposizioni non indichino una specifica destinazione di utilizzo dei risparmi di spesa, l&#8217;accantonamento delle somme in fondi dedicati, appositamente istituiti presso gli enti di previdenza, ne garantisce il necessario mantenimento all&#8217;interno del circuito previdenziale.<br /> 16.3.- Le ordinanze di rimessione e le parti private costituite in giudizio dubitano che un accantonamento privo di specifica destinazione sia sufficiente ad assicurare la natura endoprevidenziale del prelievo, non potendosi escludere un&#8217;acquisizione al bilancio dello Stato.<br /> Il dubbio appare tuttavia inconsistente.<br /> Quando il legislatore ha inteso devolvere al bilancio dello Stato un contributo di solidarietà  sui trattamenti pensionistici, lo ha disposto espressamente, ciò che smentisce in radice la tesi della permeabilità  statale dei bilanci previdenziali.<br /> In particolare, l&#8217;art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nel disporre un contributo progressivo sui trattamenti pensionistici superiori a 90.000 euro lordi annui, ha stabilito che «[l]e somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all&#8217;entrata del bilancio dello Stato».<br /> Proprio in ragione della prevista acquisizione al bilancio dello Stato, il contributo in questione è stato qualificato in termini tributari (sentenza n. 241 del 2012) e la norma che l&#8217;ha disposto è stata dichiarata illegittima per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (sentenza n. 116 del 2013).<br /> 16.4.- L&#8217;art. 1, comma 265, della legge n. 145 del 2018 non prevede un riversamento delle somme allo Stato, e anzi ne prescrive la confluenza e l&#8217;accantonamento in appositi fondi degli enti previdenziali.<br /> Anche l&#8217;intervento della conferenza di servizi è previsto dal successivo comma 266 non a fini di devoluzione delle somme risparmiate, ma solo perchè esse siano adeguatamente «accertate».<br /> Dal verbale della conferenza di servizi del 3 marzo 2020, allegato alle memorie illustrative dell&#8217;INPS, si evince che i risparmi in questione &#8211; accertati al 31 dicembre 2019 in complessivi 132.290.127 euro &#8211; sono stati contabilizzati nel rendiconto dell&#8217;Istituto e imputati tramite assegnazione ad un&#8217;apposita voce del suo stato patrimoniale, sicchè trova piena conferma il mantenimento delle somme all&#8217;interno del circuito previdenziale.<br /> Ribadita la natura endoprevidenziale del prelievo, ed esclusane conseguentemente la sostanza tributaria, l&#8217;evocazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 53 Cost. risulta priva di fondamento.<br /> 17.- Le questioni relative all&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 sono infondate anche con riferimento ai parametri di cui agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della CEDU e all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla Convenzione stessa.<br /> 17.1.- Per giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo, viola il diritto di proprietà  tutelato dall&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla CEDU la soppressione integrale di una pensione, ma non una sua riduzione ragionevole e proporzionata, che rifletta un corretto bilanciamento tra l&#8217;interesse generale della comunità  e i diritti fondamentali dell&#8217;individuo (ex plurimis, sentenze 1° settembre 2015, Da Silva Carvalho Rico contro Portogallo, 15 aprile 2014, Stefanetti e altri contro Italia, 8 ottobre 2013, Da ConceiÃ§Ã£o Mateus e Santos JanuÃ¡rio contro Portogallo, 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia).<br /> 17.1.1.- Atteso che la riduzione disposta dall&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 si limita ad incidere progressivamente sulla parte eccedentaria di scaglioni di elevato importo, e considerato altresì¬ che, ai sensi del successivo comma 267, l&#8217;importo complessivo del trattamento, al netto della riduzione, «non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua», deve ritenersi che l&#8217;ingerenza pubblica sul credito previdenziale non si ponga in contrasto con l&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla CEDU.<br /> 17.2.- Deve inoltre osservarsi che il giudizio di proporzionalità  su base convenzionale relativo alle misure incidenti sui diritti pensionistici non è insensibile all&#8217;eventualità  che questi siano originati da un sistema previdenziale di particolare favore nei confronti di una determinata platea di beneficiari (Corte EDU, sentenze Da Silva Carvalho Rico e Da ConceiÃ§Ã£o Mateus).<br /> Rilevano in questo senso le considerazioni che si faranno nel prosieguo riguardo ai vantaggi maturati dai pensionati soggetti al sistema retributivo rispetto a quelli soggetti al sistema contributivo (infra, punto 18.9.), vantaggi al cospetto dei quali la decurtazione prevista dall&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 manifesta una funzione di riequilibrio, per esserne esonerate, a norma del successivo comma 263, le «pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo».<br /> 17.3.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, evocando i parametri dell&#8217;art. 42 Cost. e dell&#8217;art. 6 della CEDU, ipotizza che il carattere retroattivo del prelievo leda l&#8217;affidamento riposto dai pensionati sulla percezione di somme giÃ  di loro pertinenza, sicchè la misura manifesterebbe un contenuto sostanzialmente espropriativo.<br /> 17.3.1.- In senso proprio, il prelievo in questione opera soltanto per il futuro &#8211; «[a] decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni» (art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018) -, sicchè la censura di retroattività , come quella di espropriazione, si risolve nella stessa denuncia di lesione del credito sollevata con riferimento all&#8217;art. 1 del Prot. addiz. alla CEDU, esprimendo una natura &#8220;ancillare&#8221; che estende il giudizio di infondatezza (ex plurimis, sentenze n. 119 del 2020, n. 212 del 2019 e n. 46 del 2014).<br /> D&#8217;altronde, con riferimento ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della cosiddetta retroattività  impropria, questa Corte ha pìù volte affermato che il legislatore dispone di ampia discrezionalità  e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorchè l&#8217;oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, a condizione che la retroattività  trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionale lesivo del legittimo affidamento dei cittadini (ex plurimis, sentenze n. 241 del 2019, n. 16 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 236 del 2009).<br /> Evenienza, quest&#8217;ultima, che, per quanto detto, non si è verificata nel caso in esame.<br /> 18.- Con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., le questioni relative all&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 sono fondate limitatamente alla durata della riduzione dei trattamenti, nella parte in cui questa è stabilita «per la durata di cinque anni», anzichè «per la durata di tre anni».<br /> 18.1.- La riconosciuta natura endoprevidenziale, e non tributaria, del prelievo, nel mentre esclude uno scrutinio riferito al principio di universalità  dell&#8217;imposizione fiscale, di cui agli artt. 3 e 53 Cost., ne determina l&#8217;inquadramento nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte, di cui all&#8217;art. 23 Cost., sicchè occorre verificare se esso «risponda a criteri di ragionevolezza e proporzionalità , tenendo conto dell&#8217;esigenza di bilanciare la garanzia del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica con altri valori costituzionalmente rilevanti», così¬ come indica la sentenza n. 173 del 2016.<br /> 18.2.- Circa l&#8217;esatta portata di questa sentenza, alla quale le ordinanze di rimessione e le parti private affidano molti dei loro assunti, occorre chiarire che le condizioni di necessità , sostenibilità , proporzionalità  e temporaneità  (ulteriori rispetto alla giÃ  esaminata condizione della destinazione endoprevidenziale del prelievo), cui la sentenza stessa subordina la legittimità  dei contributi straordinari sulle pensioni di elevato importo, devono essere intese come criteri di giudizio da applicare alla luce delle circostanze concrete e delle reciproche interazioni, nell&#8217;ambito di una valutazione complessiva dominata dalle ragioni di necessità , pìù o meno stringenti, indotte dalle esigenze di riequilibrio e sostenibilità  del sistema previdenziale.<br /> 18.3.- In base alla sentenza n. 173 del 2016, le condizioni del sistema previdenziale idonee a giustificare un prelievo di solidarietà  possono essere determinate da vari fattori, «endogeni ed esogeni», il pìù delle volte tra loro intrecciati, quali «crisi economica internazionale, impatto sulla economia nazionale, disoccupazione, mancata alimentazione della previdenza, riforme strutturali del sistema pensionistico»; elenco cui potrebbe essere aggiunta oggi un&#8217;emergenza sanitaria di vaste dimensioni, che, incidendo pesantemente sul quadro macroeconomico, abbatte i flussi contributivi e accentua gli squilibri sistemici.<br /> Concorre in tale valutazione anche la giÃ  rilevata funzione di riequilibrio dei trattamenti pensionistici, alla quale è ispirata la normativa censurata.<br /> 18.4.- Alla luce di tali presupposti, le circostanze sulle quali insistono i giudici a quibus e le parti private costituite in giudizio, che si tratti cioè di una misura non isolata nel tempo, e anzi analoga ad altre succedutesi nel corso degli anni, peraltro caratterizzata da aliquote di riduzione piuttosto severe, non ostano, di per sè, nelle difficili condizioni attuali del sistema previdenziale, a una valutazione complessiva di tollerabilità  costituzionale del prelievo disposto dall&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018.<br /> Appare viceversa ostativa a una valutazione di legittimità  costituzionale la dimensione temporale del prelievo, così¬ ampia da tradire una logica di stabilità  del contributo, pur al di fuori di un progetto di riforma organica, idoneo a giustificare misure tendenzialmente permanenti, o comunque di lunga durata.<br /> 18.5.- A norma del comma 261 dell&#8217;art. 1 della legge n. 145 del 2018, l&#8217;incidenza delle aliquote di riduzione è temperata dalla loro progressività , in quanto le aliquote maggiori operano soltanto sugli scaglioni eccedentari pìù elevati; ulteriore temperamento è previsto dal successivo comma 262, per il quale tutti gli scaglioni sono soggetti a rivalutazione automatica, sicchè essi tendono, nel tempo, a spostarsi verso l&#8217;alto; ciò vale anche per la soglia di attivazione del prelievo, quella di 100.000 euro lordi annui, che peraltro gode della clausola di salvaguardia di cui al comma 267, non potendo mai essere perforata al ribasso dall&#8217;applicazione del contributo.<br /> 18.6.- A norma del successivo comma 268, sono esclusi dall&#8217;applicazione delle disposizioni sul prelievo «le pensioni di invalidità , i trattamenti pensionistici di invalidità  di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206»; questi assegni non concorrono, quindi, alla formazione della base del prelievo, il che, da un canto, trova giustificazione in ragioni di solidarietà  nei confronti di soggetti colpiti da eventi avversi, dall&#8217;altro, individua un ulteriore aspetto di moderazione della misura.<br /> 18.7.- Neppure può trascurarsi la circostanza che la soglia di 100.000 euro lordi annui, la quale determina l&#8217;attivazione del prelievo ex art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 ed è oggetto della clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 267, risulta ancora pìù elevata rispetto a quella dei precedenti contributi di solidarietà , pari a 90.000 euro lordi annui ex art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, e pari a 91.251 euro lordi annui, cioè quattordici volte il minimo INPS per l&#8217;anno 2014, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità  2014)Â», quest&#8217;ultimo ritenuto legittimo proprio nella pìù volte richiamata sentenza n. 173 del 2016.<br /> 18.8.- In termini generali, la verifica di ragionevolezza e proporzionalità  di un contributo imposto ai titolari delle pensioni pìù elevate non può essere avulsa dalla considerazione dei gravi problemi strutturali che affliggono il sistema previdenziale italiano, la cui sostenibilità  è tuttora affidata in un&#8217;ottica di solidarietà  a una gestione &#8220;a ripartizione&#8221;, particolarmente esposta alla negatività  dell&#8217;andamento demografico: un numero sempre minore di lavoratori attivi, per di pìù spesso con percorsi lavorativi discontinui, è chiamato a sostenere tramite i versamenti contributivi il peso di un numero sempre maggiore di pensioni in erogazione.<br /> Il progressivo invecchiamento della popolazione e l&#8217;erosione della base produttiva rende via via pìù fragile il patto tra le generazioni, sul quale il sistema previdenziale si fonda.<br /> In tale difficile contesto, occorre rammentare quanto affermato nella sentenza n. 173 del 2016, cioè che il principio di affidamento deve sempre pìù essere inteso in senso non astratto, «nella misura in cui il prelievo non risulti sganciato dalla realtà  economico-sociale, di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli».<br /> 18.9.- Nel qualificare in senso solidaristico-previdenziale il contributo di cui all&#8217;art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)Â», che ha imposto per tre anni dal 1° gennaio 2000 un prelievo del 2 per cento sui trattamenti pensionistici superiori al massimale annuo contributivo e per l&#8217;eccedenza rispetto ad esso, questa Corte ha evidenziato come la misura sia stata posta a carico «di una categoria di soggetti che, dati gli alti livelli pensionistici raggiunti, ha evidentemente beneficiato di una costante presenza nel mercato del lavoro e della mancanza di qualsivoglia tetto contributivo» (ordinanza n. 22 del 2003).<br /> In senso analogo deve essere intesa, e trova una propria giustificazione, la disposizione del comma 263 dell&#8217;art. 1 della legge n. 145 del 2018, secondo la quale «[l]a riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo»: la norma intende definire il perimetro del prelievo di solidarietà  in rapporto alla tendenziale vantaggiosità  per il pensionato del metodo retributivo di liquidazione &#8211; nella sua forma &#8220;pura&#8221;, ma anche in quella &#8220;mista&#8221; -, favor determinato anche dall&#8217;inoperatività  del massimale contributivo.<br /> Occorre infatti tener presente che la legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), alla quale si deve l&#8217;attuale concorso tra plurimi sistemi di calcolo della pensione, ha collegato al sistema contributivo l&#8217;applicazione di un massimale annuo della base pensionabile (art. 2, comma 18), il cui principale effetto è la riduzione differenziale del trattamento di quiescenza, poichè il lavoratore, oltre il tetto retributivo annualmente stabilito, non versa ulteriori contributi, nè si avvantaggia della corrispondente quota datoriale.<br /> Del resto, la finalità  di riequilibrio correlata al sistema di liquidazione della pensione è testualmente indicata nella «Tabella II.1-8» dell&#8217;«Aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica» al dicembre 2018 &#8211; documento allegato agli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri -, laddove si specifica che la riduzione temporanea delle pensioni superiori a 100.000 euro annui «con quote calcolate con metodo retributivo» è finalizzata ad una «[m]aggiore equità  del sistema previdenziale».<br /> 18.10.- Orbene, atteso che il sistema contributivo con massimale è applicato essenzialmente su base anagrafica (oltre che, nei limiti consentiti, su base opzionale), segnatamente ai lavoratori privi di anzianità  contributiva iscrittisi a forme pensionistiche obbligatorie dal 1°Â gennaio 1996 (art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995), appare chiaro come alle finalità  perseguite dall&#8217;art. 1, commi 261 e 263, della legge n. 145 del 2018 non siano estranee connotazioni intergenerazionali.<br /> Ãˆ in tal senso pertinente il costante richiamo della difesa dell&#8217;INPS agli obiettivi di ricambio generazionale nel mercato del lavoro che il legislatore ha ritenuto di conseguire per il tramite del pensionamento anticipato in «quota 100», istituto che l&#8217;art. 14 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021.<br /> 18.11.- Il prefigurato collegamento fra detta sperimentazione orientata alla mutualità  intergenerazionale e la provvista &#8211; sia pure assai modesta in termini relativi &#8211; creata mediante il prelievo di cui all&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018 fa emergere, tuttavia, un profilo di irragionevolezza relativo alla durata del contributo, essendo quest&#8217;ultima prevista per un quinquennio.<br /> Tale durata, non solo risulta esorbitante rispetto all&#8217;orizzonte triennale del bilancio di previsione, fissato dall&#8217;art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità  e finanza pubblica), ma costituisce anche un indice di irragionevolezza per sproporzione, poichè riguarda una misura che persegue le sue finalità  proprio nell&#8217;arco del triennio.<br /> Ãˆ utile rammentare che la proiezione triennale della manovra di finanza pubblica ha costituito un parametro di accertamento dell&#8217;illegittimità  costituzionale della proroga del &#8220;blocco&#8221; della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, in base alla riscontrata specularità  con la dinamica triennale delle tornate contrattuali (sentenza n. 178 del 2015).<br /> Anche in ordine ai rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, e quindi in relazione alla programmazione dei risparmi sulla spesa pubblica aggregata, questa Corte ha evidenziato come l&#8217;osservanza delle ordinarie scansioni temporali dei cicli di bilancio consenta di definire in modo pìù appropriato il quadro delle esigenze e delle misure finanziarie, evitando di attribuire a queste ultime un&#8217;estensione temporale così¬ ampia da sottrarne gli effetti di lungo periodo a una congrua valutazione parlamentare (sentenze n. 103 del 2018, n. 169 e n. 154 del 2017, n. 141 del 2016).<br /> Nell&#8217;ambito strettamente previdenziale, è poi evidente la tendenza dell&#8217;ordinamento a non proiettare oltre il triennio valutazioni e determinazioni cui si addice uno spazio di osservazione pìù circoscritto, come testimonia l&#8217;evoluzione della disciplina del coefficiente di trasformazione del montante individuale dei contributi, di cui all&#8217;art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, la cui dimensione temporale è stata infatti ridotta da dieci anni a tre (art. 1, comma 15, della legge n. 247 del 2007), prima di essere ulteriormente limitata a due anni per gli aggiornamenti successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 (art. 24, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l&#8217;equità  e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214).<br /> Occorre ancora rilevare che, come si evince dalla documentazione allegata agli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, la riduzione delle pensioni di maggior importo è stata introdotta quale misura emendativa al disegno della legge di bilancio 2019 nell&#8217;ambito dell&#8217;interlocuzione del Governo italiano con la Commissione europea &#8211; la cui rilevanza sul piano della determinazione dei saldi complessivi è stata giÃ  evidenziata da questa Corte nell&#8217;ordinanza n. 17 del 2019 -, sulla base di impatti finanziari stimati appunto per il triennio 2019-2021, sicchè, anche da questo punto di vista, la durata quinquennale del contributo si appalesa eccessiva.<br /> Del resto, anche il raffreddamento della perequazione automatica è stato disposto dall&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 per una durata triennale.<br /> 18.12.- Restando operativo per tutto l&#8217;anno 2021, e cioè fino all&#8217;ultimazione del triennio iniziato nel 2019, il contributo di solidarietà  impone ai titolari di assegni di elevato importo un ulteriore sacrificio, costituzionalmente legittimo e tuttavia personalmente gravoso, anche in ragione del succedersi di ripetuti prelievi nei due trascorsi decenni, circostanza indubbia sulla quale si sofferma, insieme alle parti private, anche l&#8217;amicus curiae.<br /> A proposito di questa reiterazione, è opportuno ribadire quanto giÃ  osservato riguardo alle manovre sulla perequazione automatica, cioè che ogni intervento deve essere scrutinato nella sua singolarità  e in relazione al quadro storico in cui si inserisce (supra, punto 15.4.2.).<br /> Su un piano pìù generale, occorre tuttavia evidenziare come ogni prelievo di solidarietà  debba fondarsi su ragioni in grado di giustificarlo e come il ripetersi delle misure faccia emergere l&#8217;esistenza di una debolezza sistemica, difficilmente governabile per il tramite di interventi necessariamente temporanei, per di pìù operati soltanto sui redditi pensionistici, «ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative giÃ  rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta pìù possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro» (sentenza n. 116 del 2013).<br /> 18.13.- Per le considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anzichè «per la durata di tre anni», declaratoria dalla quale consegue la cessazione del prelievo al 31 dicembre 2021.<br /> Sebbene alcune ordinanze di rimessione (reg. ord. n. 213 del 2019, n. 76 del 2020, n. 118 del 2020 e n. 119 del 2020), nel censurare essenzialmente il comma 261 dell&#8217;art. 1 della legge n. 145 del 2018, facciano riferimento anche ai commi seguenti, fino al 268, la declaratoria di illegittimità  costituzionale può essere circoscritta alla prima disposizione soltanto, che è quella istitutiva del contestato prelievo, giacchè le disposizioni dei commi successivi, che del medesimo prelievo contengono la disciplina attuativa e di dettaglio, seguono ipso facto la sorte applicativa della disposizione principale.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> riuniti i giudizi,<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anzichè «per la durata di tre anni»;<br /> 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe;<br /> 3) dichiara inammissibile la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 136 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe;<br /> 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 81 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe;<br /> 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dal Tribunale ordinario di Milano, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe;<br /> 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Milano e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe;<br /> 7) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe;<br /> 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dal Tribunale ordinario di Milano e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.<br /> F.to:<br /> Mario Rosario MORELLI, Presidente<br /> Stefano PETITTI, Redattore<br /> Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria<br /> Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2020.<br /> Il Direttore della Cancelleria<br /> F.to: Roberto MILANA</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2020 n.6566</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-10-2020-n-6566/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/10/2020 n.6566</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro la signora</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore; PARTI: (Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 contro la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pesce e Maria Grazia Carcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Pesce in Roma, via Bocca di Leone, n. 78)</span></p>
<hr />
<p>Sul requisito dell&#8217;altezza minima nelle procedure di stabilizzazione del personale dei Vigili del fuoco.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Lavoro presso le pubbliche Amministrazioni &#8211; Vigili del Fuoco &#8211; assunzioni straordinarie &#8211; requisito dell&#8217;altezza &#8211; parametri fisici &#8211; identificazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La nuova procedura di assunzione straordinaria, prevista dall&#8217;art. 6-bis, comma 1, d.l. n. 113 del 2006, aggiunto dalla legge di conversione n. 160 del 2016 &#8212; e lo stesso può dirsi per la procedura di assunzione straordinaria di cui all&#8217;art. 1, comma 389, della l. n. 145 del 2018 &#8211; ha attinto alla graduatoria degli idonei non vincitori del precedente concorso che perà² dovevano e devono essere valutata, quanto alla verifica dei requisiti di idoneità , con riferimento ai parametri nel frattempo sopravvenuti e, in particolare, con quelli dettati dalla nuova disciplina di cui alla l. n. 2 del 2015 quanto ai limiti di altezza, immediatamente applicabili, venendo altrimenti ad essere frustrata la ratio posta a base della procedura straordinaria di stabilizzazione, ratio che risiede nella necessità  di assicurare, in via eccezionale, la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, mediante la stabilizzazione di soggetti collocati utilmente nelle graduatorie di precedenti procedure, alla luce, perà², dei nuovi parametri fisici contemplati dalla l. n. 2 del 2015 e delle successiva norme regolamentari applicative.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 27/10/2020<br /> <strong>N. 06566/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08066/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8066 del 2019, proposto dal Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pesce e Maria Grazia Carcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Pesce in Roma, via Bocca di Leone, n. 78,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza, resa in forma semplificata, del Tar Lazio, sede di Roma, sez. I-bis, -OMISSIS-, non notificata, con la quale è stato accolto il ricorso avverso il provvedimento del Ministero dell&#8217;Interno, che ha disposto l&#8217;esclusione della signora -OMISSIS- dalla procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l&#8217;assunzione nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F..<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti l&#8217;Avvocato dello Stato Attilio Barbieri e vista l&#8217;istanza degli avvocati dell&#8217;appellata Giovanni Pesce, Maria Grazia Carcione, di invio in decisione senza discussione;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. Con d.m. n. 5140 del 6 novembre 2008, il Ministero dell&#8217;Interno ha bandito un concorso per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo di vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. La signora -OMISSIS- ha partecipato, risultando idonea non vincitrice. Con l. n. 205 del 27 dicembre 2017 è stata autorizzata un&#8217;assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo dei Vigili del Fuoco da effettuarsi attingendo, in parte, dalla graduatoria risultante dal bando del 2008, previo accertamento della sussistenza del mantenimento all&#8217;idoneità  psico-fisica. La signora -OMISSIS- con decreto prot. n. 175 del 6 agosto 2018, adottato dal Ministero dell&#8217;Interno, è stata esclusa dalla procedura concorsuale, non risultando idonea per deficit statura (cm 156).<br /> 2. Con ricorso proposto innanzi al Tar Lazio, sede di Roma, la signora -OMISSIS- ha impugnato, tra l&#8217;altro, tale provvedimento deducendo, in particolare, di essere stata esclusa per avere una statura inferiore rispetto a quella minima, prevista dall&#8217;art. 1, comma 1, d.m. n. 78 dell&#8217;11 marzo 2008, in uno con l&#8217;art. 3, comma 2, d.P.C.M. n. 411 del 22 luglio 1987. Invero, l&#8217;indicata normativa, prescrittiva del requisito della statura, sarebbe stata superata dalla l. n. 2 del 12 gennaio 2015 e dal d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015, che avrebbe posto, in sostituzione, la necessità  di alcuni accertamenti combinati.<br /> 3. Con sentenza, resa in forma semplificata, -OMISSIS-, il Tar Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso. In particolare, il primo giudice ha ritenuto fondate le doglianze della ricorrente, valorizzando altresì¬ la circostanza che, all&#8217;esito del riesame degli accertamenti sanitari, disposto in sede di ordinanza cautelare, la signora -OMISSIS- era stata giudicata &#8220;idonea&#8221; e riammessa con riserva alla procedura concorsuale in questione.<br /> 4. La citata sentenza -OMISSIS- è stata impugnata dal Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con appello notificato il 2 ottobre 2019 e depositato il successivo 4 ottobre.<br /> In particolare, il Tar avrebbe errato:<br /> a) nell&#8217;affermare che la fattispecie in esame esulerebbe dalla sfera di applicazione della norma transitoria di cui alla l. n. 2 del 2015. Al contrario, l&#8217;abolizione dei limiti riguardanti la statura sarebbe condizionata dall&#8217;entrata in vigore dei criteri sostitutivi che il d.P.R. n. 207 del 2015 sarebbe stato chiamato a definire;<br /> b) nel creare un effetto discriminatorio. Infatti, qualora si giudicasse corretta l&#8217;interpretazione data dal primo giudice, i candidati attualmente chiamati a sostenere le visite mediche beneficerebbero di una disciplina pìù favorevole rispetto ai vincitori del concorso che, in alcuni casi, sono stati esclusi proprio in base alla disciplina che, a parere del Tar, non sarebbe pìù applicabile;<br /> c) nel ritenere che l&#8217;accertamento in contestazione sarebbe un diverso accertamento, inteso a verificare la permanenza dei requisiti fisici del candidato &#8211; in aggiunta ed in un momento molto posteriore rispetto a quello giÃ  effettuato nell&#8217;ambito della procedura selettiva, indetta con d.m. n. 5140 del 6 novembre 2008. Al contrario, il provvedimento avversato sarebbe stato originato dall&#8217;unico accertamento cui il candidato &#8211; come il resto dei vincitori dello stesso concorso &#8211; è stato sottoposto per la verifica dei requisiti previsti dal bando di concorso.<br /> 5. Si è costituita in giudizio la signora -OMISSIS&#8211;, sostenendo l&#8217;improcedibilità  e, comunque, infondatezza dell&#8217;appello.<br /> 6. Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Come esposto in narrativa, la questione oggetto della controversia è l&#8217;applicabilità  della disciplina relativa al requisito dell&#8217;altezza minima di 165 cm per l&#8217;assunzione di Vigili del fuoco, a seguito di concorso straordinario previsto dalla l. n. 205 del 2017, attingendo dalla graduatoria risultante dal bando del concorso ordinario del 2008, previo accertamento della sussistenza del mantenimento all&#8217;idoneità  psico-fisica.<br /> La Sezione ha affrontato ex professo la questione (da ultimo, 15 giugno 2020, n. 3845; 17 febbraio 2020, n. 1199; 3 febbraio 2020, n. 870; 30 gennaio 2020, n. 754) e, dopo un iniziale orientamento oscillante, è ormai ferma nel ritenere non pìù applicabile, alle assunzioni straordinarie, la normativa vigente, in tema di statura, alla data di indizione del concorso ordinario.<br /> Ha chiarito che la nuova procedura di assunzione straordinaria, prevista dall&#8217;art. 6-bis, comma 1, d.l. n. 113 del 2006, aggiunto dalla legge di conversione n. 160 del 2016 &#8212; e lo stesso può dirsi per la procedura di assunzione straordinaria di cui all&#8217;art. 1, comma 389, della l. n. 145 del 2018 &#8211; ha attinto alla graduatoria degli idonei non vincitori del precedente concorso, tra i quali figura l&#8217;odierna parte appellata, che perà² doveva e deve essere valutata, quanto alla verifica dei requisiti di idoneità , con riferimento ai parametri nel frattempo sopravvenuti e, in particolare, con quelli dettati dalla nuova disciplina di cui alla l. n. 2 del 2015 quanto ai limiti di altezza, immediatamente applicabili (Cons. St., sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 855), venendo altrimenti ad essere frustrata la ratio posta a base della procedura straordinaria di stabilizzazione, ratio che risiede nella necessità  di assicurare, in via eccezionale, la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, mediante la stabilizzazione di soggetti collocati utilmente nelle graduatorie di precedenti procedure, alla luce, perà², dei nuovi parametri fisici contemplati dalla l. n. 2 del 2015 e delle successiva norme regolamentari applicative.<br /> In altri termini, non si è in presenza di un mero scorrimento di una graduatoria concorsuale, in relazione alla quale nulla quaestio, evidentemente, rispetto alla necessità  di dover prendere a riferimento la situazione normativa &#8220;cristallizzata&#8221; alla data del relativo bando; bensì¬ di una procedura di assunzione &#8220;straordinaria&#8221; (tale è la qualificazione attribuita dal legislatore) per la quale il legislatore ha deciso di &#8220;ricorrere&#8221; e far &#8220;scorrere&#8221; la graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell&#8217;Interno n. 5140 del 6 novembre 2008, tuttora in corso di validità .<br /> Ãˆ, dunque, lo stesso legislatore ad avere parificato la nuova procedura di assunzione straordinaria prevista dalla l. n. 205 del 2017 ad una vera e propria procedura concorsuale: come tale diversa e nuova rispetto a quella del 2008, la cui graduatoria viene, sì¬, all&#8217;uopo utilizzata, ma non come si trattasse di un suo fisiologico scorrimento soggetto agli ordinari modi della provvista di personale delle Amministrazioni dello stesso, bensì¬ per effetto di una espressa ed autonoma determinazione del legislatore, che &#8211; avendone esso solo il potere &#8211; sottrae siffatto utilizzo alle regole generali valevoli in materia e configura una procedura di assunzione assolutamente &#8220;straordinaria, eccezionale e derogatoria&#8221;.<br /> Per effetto di tale intervento legislativo, non è pìù possibile ravvisare un continuum tra bando originario del 2007, relativa graduatoria approvata nel 2008 e assunzioni da effettuare nel 2018 attingendo alla graduatoria medesima, in quanto l&#8217;art. 1, comma 288, l. n. 205 del 2017 rappresenta una inequivocabile cesura, comportante una precisa novazione giuridica, nel senso di costituire il momento genetico di una nuova procedura, equiparata ad una procedura concorsuale, di cui è la norma medesima ad assolvere, dunque, la funzione di &#8220;bando&#8221;.<br /> Corollario obbligato di tale premessa è che è alla data di questo &#8220;bando&#8221; sui generis (cioè alla data di entrata in vigore della norma) che va riferito il possesso dei requisiti di idoneità  richiesti e che si verifica quella &#8220;cristallizzazione&#8221; degli stessi, ai fini della così¬ disposta assunzione straordinaria, esattamente rivendicata in linea di principio dalla difesa del Ministero.<br /> Ed è allora senza dubbio &#8220;dirimente&#8221; che alla data di avvio della procedura di assunzione straordinaria conseguente alla previsione di cui all&#8217;art. 1, comma 288, l. n. 205 del 2017, non solo il d.P.R. n. 207 del 2015 fosse giÃ  pienamente efficace, ma lo fosse anche la direttiva tecnica applicativa, approvata dal Ministero dell&#8217;Interno l&#8217;11 marzo 2016.<br /> Quest&#8217;ultimo era, pertanto, il quadro normativo vigente al momento dell&#8217;espletamento della procedura de qua e alla stregua del quale doveva essere effettuato l&#8217;accertamento del possesso dei prescritti requisiti psico-fisici ed attitudinali da parte della Commissione medica appositamente nominata anch&#8217;essa dopo l&#8217;approvazione dei suddetti DPR e Direttiva tecnica; mentre nessuna ultrattività  poteva essere attribuita alle precedenti disposizioni, ormai definitivamente sostituite da queste nuove fonti normative e regolamentari.<br /> In definitiva, non si è, affatto, in presenza di uno ius superveniens, bensì¬ di uno ius giÃ  vigente al momento dell&#8217;attivazione della procedura straordinaria de qua e, dunque, proprio in ossequio al principio tempus regit actum, deve trovare applicazione nei confronti dei soggetti risultati idonei nella graduatoria &#8220;storica&#8221; tenuta in considerazione dal legislatore e collocati in posizione utile per fruire dell&#8217;assunzione straordinaria varata dallo stesso conditor legis.<br /> La conclusione alla quale è pervenuta la Sezione non comporta disparità  di trattamento, rispondendo l&#8217;immediata applicabilità  della l. n. 2 del 2015, quanto ai limiti di altezza, a &#8220;una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata&#8221; proprio al fine di &#8216;non creare disparità  di trattamento ingiustificate tra concorrenti appartenenti alla medesima classe di soggetti, disparità  che &#8211; peraltro &#8211; rinverrebbero la propria causa nella mera scissione temporale voluta dalla stessa legge per l&#8217;entrata in vigore delle nuove previsioni&#8217;.<br /> Ãˆ stato ulteriormente osservato dalla Sezione (17 febbraio 2020, n. 1199) che la soluzione fatta propria dal richiamato indirizzo giurisprudenziale è assolutamente conforme ai princÃ¬pi che regolano l&#8217;individuazione, sul piano diacronico, del paradigma normativo del provvedimento amministrativo.<br /> Come recentemente ricordato da questa Sezione nella sentenza n. 8348 del 6 dicembre 2019, il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, con la conseguenza che la legittimità  degli atti del procedimento deve essere valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui l&#8217;atto terminale, ovvero l&#8217;atto che conclude una autonoma fase del procedimento, è stato adottato&#8221;.<br /> Nel caso in esame, la l. n. 205 del 2017 ha facoltizzato l&#8217;amministrazione al reclutamento di nuovo personale attingendo a precedenti graduatorie concorsuali nell&#8217;ambito di una nuova ed autonoma procedura di assunzione, con l&#8217;unico effetto giuridico della utilizzabilità  delle ridette graduatorie ma senza che ciò abbia comportato una reviviscenza delle fasi ormai concluse della precedente procedura concorsuale (con particolare riferimento alla portata precettiva del relativo bando di concorso).<br /> Ãˆ pertanto evidente l&#8217;autonomia della procedura in cui si inserisce il reclutamento dell&#8217;odierna appellata rispetto alla procedura che aveva condotto alla formazione della graduatoria utilizzata per tale reclutamento.<br /> Da quanto sopra esposto consegue la reiezione dell&#8217;impugnazione, atteso che parte appellata risulta senz&#8217;altro in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente al momento dell&#8217;indizione della procedura straordinaria di assunzione, tra i quali non rientra pìù quella dell&#8217;altezza minima.<br /> 2. L&#8217;iniziale presenza di orientamenti diversi da parte della Sezione sulla questione sottesa alla vicenda contenziosa giustifica la compensazione, tra le parti costituite, delle spese e degli onorari del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),<br /> definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  della parte appellata.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore<br /> Umberto Maiello, Consigliere</div>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2020 n.2349</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-4-2020-n-2349/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-4-2020-n-2349/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2020 n.2349</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore; L&#8217; operatività  del principio del bilancio e c.d. &#8220;tetto di spesa&#8221; . 1. &#8211; Lavoro e previdenza &#8211; D.Lgs. n. 148/2015 &#8211; ammortizzatori sociali &#8211; fondi di solidarietà  &#8211; fondo di integrazione salariale &#8211; principio del bilancio e c.d. &#8220;tetto di spesa&#8221; &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-4-2020-n-2349/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2020 n.2349</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-9-4-2020-n-2349/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2020 n.2349</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore;</span></p>
<hr />
<p>L&#8217; operatività   del principio del bilancio e c.d. &#8220;tetto di spesa&#8221; .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. &#8211; Lavoro e previdenza &#8211; D.Lgs. n. 148/2015 &#8211; ammortizzatori sociali &#8211; fondi di solidarietà  &#8211; fondo di integrazione salariale &#8211; principio del bilancio e c.d. &#8220;tetto di spesa&#8221; &#8211; operatività .</strong><br /> </span></p>
<hr />
<p>1. Il d.lgs. n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, diretto a disciplinare i cc.dd. &#8220;Fondi di solidarietà &#8220;, ha statuito, all&#8217;art. 29, che il Fondo di solidarietà  residuale, di cui ai commi 19 e seguenti dell&#8217;art. 3 della Legge n. 92/2012 ed istituito con D.I. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale. Destinatari del predetto Fondo di integrazione salariale sono i datori di lavoro che occupano mediamente pìù di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell&#8217;ambito di applicazione della normativa afferente i trattamenti di integrazione ordinaria ed i trattamenti di integrazione straordinaria e che non hanno costituito fondi di solidarietà  bilaterali di cui all&#8217;articolo 26 o fondi di solidarietà  bilaterali alternativi di cui all&#8217;articolo 27 (art. 29). Il Fondo è finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, con aliquote differenti a seconda che si tratti di datori di lavoro che occupano pìù o meno di quindici dipendenti: è anche stabilito un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell&#8217; attività  lavorativa, pari al 4% della retribuzione persa. Le prestazioni garantite dal F.I.S. sono due (art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015): l&#8217;assegno di solidarietà  e l&#8217;assegno ordinario. L&#8217;assegno di solidarietà  può essere corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi in un biennio mobile.La materia è regolata dal principio del pareggio di bilancio e del c.d. &#8220;tetto aziendale&#8221;.<br /> Il principio di pareggio di bilancio comporta il divieto di erogare prestazioni economiche in difetto di fondi, ed introduce, in via conseguenziale, il c.d. &#8220;tetto aziendale&#8221;, in base al quale la prestazione può essere concessa in relazione all&#8217;ammontare dei contributi versati dal datore di lavoro, tenuto conto delle &#8220;prestazioni giÃ  deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro&#8221;: il c.d. &#8220;tetto aziendale&#8221;, in particolare, costituisce il limite di accesso alle prestazioni del medesimo F.I.S. ed è collegato alla contribuzione dovuta al Fondo da ciascun datore di lavoro.<br /> Nelle indicazioni operative per la determinazione del c.d. tetto aziendale ai fini dell&#8217;erogazione delle prestazioni, è stata richiamata la disciplina di settore in tema di &#8220;tetto aziendale&#8221;, precisandosi che &#8220;le prestazioni giÃ  deliberate a qualunque titolo&#8221; a favore del singolo datore di lavoro, che devono essere scomputate dal c.d. tetto aziendale, sono quelle fruite dal medesimo datore di lavoro nel biennio mobile.<br /> <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p>Pubblicato il 09/04/2020<br /> <strong>N. 02349/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04567/2019 REG.RIC.</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4567 del 2019, proposto da Nuove Terme di A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Tomasino, Francesco Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti, Mauro Sferrazza, Vincenzo Triolo, domiciliataria ex lege in Roma, via Cesare Beccaria ,29;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Terme di A. in liquidazione non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11673/2018, resa tra le parti, concernente il diniego di ammissione al Fondo di Integrazione Salariale; <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell&#8217;Inps;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2020 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Francesco Vecchione, Mauro Sferrazza e l&#8217;avvocato dello Stato Bruno Dettori;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. &#8211; Con due domande del 4/2/2017, la prima riferita alla matricola 5136449718 e la seconda alla matricola 5136435676, la società  Nuove Terme di A. &#8211; che aveva preso in affitto i dipendenti della società  Terme di A. &#8211; ha richiesto al Fondo di Integrazione Salariale (d&#8217;ora in avanti F.I.S.) la concessione dell&#8217;assegno di solidarietà  ex art. 6 del D.I. n. 94343/2016 per il periodo 6.2.2017-5.2.2018 con riferimento a sedici dipendenti (la prima) ed a quarantadue dipendenti (la seconda).<br /> Con provvedimento di reiezione n. 2946/2017 del 19/07/2017 l&#8217;INPS ha respinto tali istanze.<br /> 2. &#8211; Avverso tale provvedimento la società  Nuove Terme di A. ha proposto ricorso amministrativo; formatosi il silenzio rigetto, lo ha impugnato, unitamente al provvedimento di reiezione delle proprie domande, con ricorso proposto dinanzi al TAR Campania; dopo la declaratoria di incompetenza territoriale, tale ricorso è stato riassunto dinanzi al TAR Lazio.<br /> 2.1 &#8211; Unitamente a tali atti la ricorrente ha impugnato anche l&#8217;interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2017 ed il messaggio INPS n. 3617 del 20/9/2017 che hanno interpretato l&#8217;art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 ritenendo che, in caso di operazioni societarie nelle quali l&#8217;azienda di origine resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti ad una o pìù aziende giÃ  esistenti o nuove (es. scissioni parziali, cessione di ramo d&#8217;azienda, etc.), ai fini del computo del cd. &#8220;tetto aziendale&#8221;, si debba tener conto della sola contribuzione dovuta dall&#8217;azienda istante, a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedute.<br /> Infine, con lo stesso ricorso, la società  ha chiesto anche di sollevare la questione di legittimità  costituzionale degli art.29 comma IV e 44 comma V del D.Lgs. n.148/2015 innanzi alla Corte Costituzionale per contrasto con gli artt. 2, 4 e 36 della Costituzione.<br /> 2.1 &#8211; Nel giudizio di primo grado si sono costituiti in resistenza sia l&#8217;INPS che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.<br /> 3. &#8211; Con la sentenza n. 11673 del 2018 il TAR ha respinto il ricorso.<br /> 4. &#8211; Avvero tale decisione la ricorrente ha proposto appello deducendo, con il primo motivo, la &#8220;nullità  della impugnata sentenza n. 11673/2018 per assoluto difetto di motivazione&#8230;&#8221; (cfr. pag. 6 dell&#8217;atto d&#8217;appello).<br /> Ha poi proposto ulteriori censure dirette a censurare nel merito la sentenza di primo grado; infine ha reiterato la richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, giÃ  formulata in primo grado e disattesa dal primo giudice.<br /> 4.1 &#8211; Si è costituito in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso proposto avverso l&#8217;interpello, in considerazione della sua natura di atto endoprocedimentale, rilevando, altresì¬, la sua estraneità  al giudizio.<br /> 4.2 &#8211; Anche l&#8217;INPS si è costituito in giudizio replicando alle doglianze proposte.<br /> 4.3 &#8211; L&#8217;istanza cautelare proposta con il ricorso è stata abbinata al merito.<br /> 4.4 &#8211; In prossimità  dell&#8217;udienza di discussione le parti hanno depositato scritti difensivi, anche in replica.<br /> 5. &#8211; All&#8217;udienza pubblica del 20 febbraio 2020 l&#8217;appello è stato trattenuto in decisione.<br /> 6. &#8211; L&#8217;appello è infondato e va, dunque, respinto.<br /> 6.1 &#8211; Con il primo motivo la società  appellante ha dedotto che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità  per &#8220;assoluto difetto di motivazione&#8221; chiedendo a questo Collegio di disporre &#8220;la rimessione del giudizio al TAR di primo grado, ai sensi dell&#8217;art. 105 c.p.c.&#8221;.<br /> Secondo l&#8217;appellante, infatti, il TAR non avrebbe compiutamente esaminato le doglianze da esso proposte, ma si sarebbe limitato a recepire le tesi difensive dedotte dall&#8217;INPS respingendo il ricorso.<br /> 6.2 &#8211; La censura non può essere condivisa.<br /> Come ha correttamente rilevato l&#8217;INPS nella propria memoria difensiva, con la sentenza n. 10/2018 l&#8217;Adunanza Plenaria ha statuito che:<br /> &#8211; &#8220;In coerenza con il generale principio dell&#8217;effetto devolutivo/sostitutivo dell&#8217;appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall&#8217;art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive&#8221;; &#8211; &#8220;la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un&#8217;ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell&#8217;effetto sostitutivo dell&#8217;appello, anche in questo caso, ravvisato l&#8217;errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado&#8221;;<br /> &#8211; &#8220;costituisce un&#8217;ipotesi di nullità  della sentenza che giustifica l&#8217;annullamento con rinvio al giudice di primo grado il difetto assoluto di motivazione; esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di &#8220;sufficienza&#8221; della motivazione&#8221;, tale anomalia si identifica, oltre che nella mancanza assoluta di motivi sotto l&#8217;aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile: quando, cioè, le anomalie argomentative sono di gravità  tale da collocare la motivazione al di sotto del &#8220;minimo costituzionale&#8221; di cui all&#8217;art. 111, comma 5, Cost.&#8221;.<br /> Dalla disamina della sentenza impugnata non emergono i vizi radicali indicati dall&#8217;Adunanza Plenaria, in quanto il TAR ha esaminato le tesi prospettate dalla società  ricorrente e le ha respinte fornendo una motivazione che, benchè sintetica, consente di comprendere i presupposti sui quali si fonda la decisione. Il primo giudice ha omesso di pronunciarsi su taluni aspetti, ritenendoli non rilevanti ai fini della decisione. Ad ogni modo, secondo quanto ha precisato l&#8217;Adunanza Plenaria, eventuali vizi della motivazione, corrispondenti alla violazione del principio recato dall&#8217;art. 112 c.p.c., non necessitano il rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a., ben potendo essere emendati in sede di appello in virtà¹ dell&#8217;effetto devolutivo.<br /> La doglianza va, quindi, respinta.<br /> 7. &#8211; Prima di procedere alla disamina delle successive doglianze che, come giÃ  anticipato, si riferiscono ad aspetti di merito, ritiene il Collegio di dover richiamare la normativa di riferimento ed il tenore del provvedimento di rigetto delle istanze dirette ad ottenere l&#8217;assegno di solidarietà  oggetto di impugnazione.<br /> 7.1 &#8211; Il d.lgs. n. 148/2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, diretto a disciplinare i cc.dd. &#8220;Fondi di solidarietà &#8220;, ha statuito, all&#8217;art. 29, che il Fondo di solidarietà  residuale, di cui ai commi 19 e seguenti dell&#8217;art. 3 della Legge n. 92/2012 ed istituito con D.I. 79141/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale.<br /> Destinatari del predetto Fondo di integrazione salariale sono i datori di lavoro che occupano mediamente pìù di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell&#8217;ambito di applicazione della normativa afferente i trattamenti di integrazione ordinaria ed i trattamenti di integrazione straordinaria e che non hanno costituito fondi di solidarietà  bilaterali di cui all&#8217;articolo 26 o fondi di solidarietà  bilaterali alternativi di cui all&#8217;articolo 27 (art. 29).<br /> 7.2 &#8211; Con il D.I. 3 febbraio 2016, n. 94343 &#8211; emanato in applicazione dell&#8217;art. 28, comma 4°, del d.lgs. n. 148/2015 &#8211; la disciplina del precedente Fondo di solidarietà  residuale è stata adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al complesso delle disposizioni del citato d.lgs. del 2015.<br /> Il Fondo è finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, con aliquote differenti a seconda che si tratti di datori di lavoro che occupano pìù o meno di quindici dipendenti; è anche stabilito un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell&#8217; attività  lavorativa, pari al 4% della retribuzione persa.<br /> Le prestazioni garantite dal F.I.S. sono due (art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015):<br /> &#8211; l&#8217;assegno di solidarietà , di cui al comma 31 del citato d.lgs. n. 148/2015, disciplinato dall&#8217;art. 6 del D.I. n. 94343/2016 (che costituisce oggetto del presente contenzioso) &#8220;in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell&#8217;orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all&#8217;articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo&#8221;;<br /> &#8211; l&#8217;assegno ordinario di cui al comma 30 del medesimo d.lgs., disciplinato dall&#8217;art. 7 del citato D.I., costituente una ulteriore prestazione (consistente nell&#8217;assegno ordinario d&#8217;importo pari all&#8217;integrazione salariale) per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente pìù di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.<br /> Sia l&#8217;art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 148/2015 che l&#8217;art. 6, comma 3, del successivo D.I. n. 94343/2016 dispongono che &#8220;L&#8217;assegno di solidarietà  può essere corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi in un biennio mobile&#8221;; sia l&#8217;art. 31, comma 7, del d.lgs. n. 148/2015 che l&#8217;art. 6, comma 10, del D.I. n. 94343/2016 statuiscono che &#8220;All&#8217;assegno di solidarietà  si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie&#8221;.<br /> L&#8217;art. 8, primo comma, del D.I. n. 94343/2016 dispone, inoltre, che &#8220;Per ciascuna unità  produttiva, i trattamenti relativi alle prestazioni di cui agli articoli 6 e 7 non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.&#8221;.<br /> Tale disposizione precisa, quindi, che nelle materie di competenza del F.I.S. il riferimento al quinquennio mobile opera solo per misurare la durata complessiva dei due trattamenti, assegno di solidarietà  e ed assegno ordinario, che addizionati non possono comunque superare nel predetto spazio temporale (quinquennio) i 24 mesi, con la precisazione, perà², che per quanto riguarda la prestazione del contratto di solidarietà  previsto dall&#8217;art. 7 del citato D.I. opera il limite biennale.<br /> 7.3 &#8211; Di particolare interesse per la risoluzione della controversia è l&#8217;art. 11 del citato D.I., che dispone il principio del pareggio di bilancio e del c.d. &#8220;tetto aziendale&#8221;, che così¬ recita:<br /> &#8220;1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità .<br /> 2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse giÃ  acquisite.<br /> 3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo di integrazione salariale, al fine di garantirne l&#8217;equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l&#8217;ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni giÃ  deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro.<br /> 4. In via transitoria, allo scopo di consentire l&#8217;erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività  del Fondo, il limite di cui al precedente comma 3, calcolato in relazione all&#8217;ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni giÃ  deliberate a qualunque titolo a favore dell&#8217;azienda medesima, è modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell&#8217;anno 2016, dieci volte nell&#8217;anno 2017, otto volte nell&#8217;anno 2018, sette volte nell&#8217;anno 2019, sei volte nell&#8217;anno 2020, cinque volte nell&#8217;anno 2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo&#8221;.<br /> 7.4 &#8211; Come giÃ  anticipato, tale disposizione prevede il principio di pareggio di bilancio (individuato non solo nell&#8217;art. 11 citato, ma anche negli artt. 29, comma 10 -vigente ratione temporis- e 35 del d.lgs. n. 148/2015, oltre che nell&#8217;art. 7 dello stesso D.I.) che comporta il divieto di erogare prestazioni economiche in difetto di fondi, ed introduce, in via conseguenziale, il c.d. &#8220;tetto aziendale&#8221;, in base al quale la prestazione può essere concessa in relazione all&#8217;ammontare dei contributi versati dal datore di lavoro, tenuto conto delle &#8220;prestazioni giÃ  deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro&#8221;.<br /> La struttura ed il funzionamento del Fondo in oggetto, così¬ come delineati nell&#8217;art. 11 cit., evidenziano che il c.d. &#8220;tetto aziendale&#8221;, costituisce il limite di accesso alle prestazioni del medesimo F.I.S. ed è collegato alla contribuzione dovuta al Fondo da ciascun datore di lavoro.<br /> Detto limite era stato fissato, ratione temporis (cioè prima delle modifiche apportate dall&#8217;art. 1, comma 159, lett. a), della L. n. 205/2017 che a regime ha fissato il &#8220;tetto aziendale&#8221; nella misura pari a dieci volte l&#8217;ammontare dei contributi) in quattro volte l&#8217;ammontare dei contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle prestazioni giÃ  deliberate, come previsto dall&#8217;art.29, co.4, del D.lgs. n. 168/2015 e scaturisce proprio dall&#8217;obbligo di bilancio in pareggio vigente per il F.I.S. &#8211; così¬ come per gli altri Fondi di solidarietà  -, obbligo che impone la non erogazione di prestazioni in carenza di disponibilità  (così¬ art.11 del D.I. cit.).<br /> Il quarto comma dell&#8217;art. 11 cit. ha disciplinato, in via transitoria ed allo scopo di consentire l&#8217;erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività , una mitigazione del suddetto limite non prevedendo, per quanto di interesse, alcun tetto per l&#8217;anno 2016 ed il tetto pari a 10 volte la contribuzione versata per l&#8217;anno 2017.<br /> 7.5 &#8211; Con il messaggio n. 3617 del 20/09/2017, anch&#8217;esso impugnato dalla società  appellante, l&#8217;INPS ha fornito indicazioni operative per la determinazione del c.d. tetto aziendale ai fini dell&#8217;erogazione delle prestazioni, nelle quali ha richiamato la disciplina di settore in tema di &#8220;tetto aziendale&#8221;, precisando che &#8220;le prestazioni giÃ  deliberate a qualunque titolo&#8221; a favore del singolo datore di lavoro, che devono essere scomputate dal c.d. tetto aziendale, sono quelle fruite dal medesimo datore di lavoro nel biennio mobile.<br /> 7.6 &#8211; Infine, per ciò che rileva nel presente giudizio, con specifico riguardo alla determinazione del c.d. &#8220;tetto aziendale&#8221; nei casi di aziende richiedenti il beneficio giÃ  interessate da operazioni societarie, l&#8217;Istituto ha precisato che, in tali casi, la contribuzione dell&#8217;azienda cedente per i lavoratori transitati nell&#8217;azienda cessionaria è computata ai fini del tetto aziendale esclusivamente nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni totali, ossia nelle ipotesi in cui l&#8217;azienda istante abbia acquisito la totalità  dei lavoratori dell&#8217;azienda cedente.<br /> Qualora, invece, si tratti di un&#8217;operazione societaria nella quale l&#8217;azienda di origine resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti ad una o pìù aziende giÃ  esistenti o nuove (come, ad esempio, nel caso di scissioni parziali o di cessioni di ramo d&#8217;azienda), nel computo del tetto aziendale si tiene conto della sola contribuzione dovuta dall&#8217;azienda istante (nonchè cessionaria), a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedenti.<br /> 7.7 &#8211; Tali indicazioni sono state condivise dall&#8217;interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2017, anch&#8217;esso impugnato, con il quale l&#8217;Amministrazione ha ritenuto che: &#8220;&#8230;L&#8217;interpretazione pìù coerente con la logica dell&#8217;impianto normativo introdotto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 induce a ritenere che le prestazioni giÃ  deliberate a qualunque titolo a favore del singolo datore di lavoro e che devono essere scomputate dal c.d. tetto aziendale siano quelle fruite dal medesimo datore di lavoro nel biennio mobile.&#8221;<br /> 8. &#8211; Svolto questo richiamo preliminare alla normativa che regola la fattispecie, prima di procedere alla disamina dei successivi motivi di appello, è necessario richiamare i presupposti sui quali si fonda il diniego impugnato.<br /> 8.1 &#8211; L&#8217;INPS ha respinto le istanze presentate dalla società  Nuove Terme di A. il 4 febbraio 2017 e dirette ad ottenere l&#8217;assegno di solidarietà , rilevando che:<br /> &#8211; tale società  è stata costituita in data 1° agosto 2016 a seguito di cessione aziendale con la ditta cedente, Terme di A. S.p.A.;<br /> &#8211; secondo le disposizioni dell&#8217;art. 11, comma 4, del D.I. n. 94343/2016, per gli eventi di sospensione o riduzione dell&#8217;attività  lavorativa cadenti nell&#8217;anno 2017, non è possibile superare 10 volte l&#8217;ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni giÃ  deliberate a qualsiasi titolo a favore dello stesso datore di lavoro (c.d. tetto aziendale);<br /> &#8211; dai controlli effettuati risulta che l&#8217;importo delle prestazioni richieste con le domande del 4.2.2017, non risulta coperto, neppure parzialmente, dal tetto aziendale disponibile per l&#8217;azienda per l&#8217;anno 2017;<br /> &#8211; la ditta Nuove Terme di A. S.r.l. ha usufruito, per l&#8217;anno 2016, delle prestazioni del Fondo d&#8217;Integrazione salariale assegno ordinario, per le due matricole, per il periodo 08/08/16-04/02/17, per un ammontare complessivo di € 449.614,15;<br /> &#8211; tale situazione di incapienza totale resta immutata anche valorizzando la contribuzione al fondo dell&#8217;impresa cedente, Terme di A. S.p.A.<br /> 9. &#8211; Nella sentenza impugnata, il TAR, dopo aver richiamato sinteticamente la normativa di settore, ha ritenuto legittimo tale provvedimento facendo riferimento al principio di pareggio di bilancio che comporta il divieto &#8211; per i Fondi di Solidarietà  &#8211; di erogare prestazioni in carenza di disponibilità ; ha poi rilevato che l&#8217;INPS aveva precisato che, pur computando la contribuzione dell&#8217;impresa cedente, non vi sarebbe stata comunque capienza; ha quindi aggiunto che l&#8217;impresa aveva versato per l&#8217;anno 2017 €1.858,27 e che, quindi, il tetto aziendale per tale annualità  ammontava ad € 18.582,27; ha infine sottolineato che nell&#8217;anno 2016 la società  aveva giÃ  beneficiato di un ammontare complessivo di € 449.614,15 da sottrarre al tetto aziendale, con conseguente impossibilità  di concedere l&#8217;accesso alla prestazione richiesta.<br /> In relazione a quest&#8217;ultimo aspetto, il primo giudice ha anche rilevato l&#8217;inammissibilità  delle censure prospettate dalla ricorrente, in quanto non dedotte con motivi aggiunti, ma con semplice memoria.<br /> Il TAR, infine, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale sollevata dalla ricorrente.<br /> 10. &#8211; Con il primo motivo di appello l&#8217;appellante ha dedotto vizi di violazione della normativa di riferimento prima richiamata e vizi di eccesso di potere sotto diversi profili, sottolineando, in estrema sintesi, che:<br /> &#8211; l&#8217;entità  della sua contribuzione annuale per l&#8217;anno 2017 sarebbe stata pari ad € 88.302,80 e, quindi, il tetto aziendale per tale annualità  sarebbe stato pari ad € 883.028,00; tale importo, sarebbe stato superiore a quello di € 627.000,00 richiesto con le domande respinte dall&#8217;INPS;<br /> &#8211; il TAR avrebbe confuso l&#8217;assegno di solidarietà  con l&#8217;assegno ordinario;<br /> &#8211; la società  avrebbe usufruito dell&#8217;assegno sociale per 26 settimane, quindi avrebbe potuto usufruire dell&#8217;assegno di solidarietà  quantomeno sino alla concorrenza dei 12 mesi nel biennio mobile e dei 36 mesi nel quinquennio mobile;<br /> &#8211; nel 2016 non sussisteva alcun tetto aziendale e, quindi, non avrebbero potuto essere computate &#8211; tra le prestazioni deliberate ed erogate &#8211; quelle relative all&#8217;anno 2016, per il quale non sussistevano limitazioni per erogare le prestazioni;<br /> &#8211; in caso di interpretazione contraria, si sarebbe applicato il tetto aziendale anche agli anni antecedenti, vanificando la ratio della normativa che prevede una graduale riduzione del tetto sino a raggiungere la soglia del quadruplo dei contributi annui per l&#8217;anno 2022;<br /> &#8211; il dato testuale deporrebbe nel senso di prendere in considerazione le sole prestazioni deliberate nell&#8217;anno 2017, a prescindere da quando sono state erogate e, nel caso di specie, l&#8217;assegno ordinario sarebbe stato deliberato nel 2016;<br /> &#8211; nessuna prestazione sarebbe stata deliberata nell&#8217;anno 2017 e, quindi, l&#8217;assegno richiesto con le istanze del 2 febbraio 2017 costituirebbe la prima richiesta di erogazione richiesta in quell&#8217;anno;<br /> &#8211; il tetto aziendale non potrebbe applicarsi alle prestazioni erogate dall&#8217;INPS nel 2016, non essendovi per quella annualità  alcun limite massimo per le prestazioni assentibili;<br /> &#8211; in via subordinata dovrebbero essere computate solo le prestazioni erogate nell&#8217;anno 2017, pari ad € 74.935,69;<br /> &#8211; tenuto conto del tetto aziendale di € 883.028,00 anche ove si prendessero in considerazione le prestazioni giÃ  erogate nel 2016 per € 449.614,15 rimarrebbe una disponibilità  di € 433.413,85 per cui l&#8217;asserita incapienza riguarderebbe la somma di circa € 200.000,00 e non l&#8217;intero assegno di solidarietà ;<br /> &#8211; in merito all&#8217;entità  della contribuzione dalla quale discende il tetto aziendale, l&#8217;appellante ha fatto riferimento alla perizia dedotta in primo grado, rappresentando l&#8217;evenienza di disporre una CTU.<br /> 11. &#8211; La doglianza è infondata.<br /> Va innanzitutto respinta la prospettazione dell&#8217;appellante diretta a sostenere che la contribuzione versata sarebbe stata pari ad € 88.302,80 e che &#8211; conseguentemente &#8211; il tetto aziendale sarebbe stato pari ad € 883.028,00: la cifra indicata dall&#8217;appellante non è corredata da alcun elemento probatorio a sostegno, ed addirittura è sconfessata dalla perizia redatta dal proprio consulente, versata in atti in primo grado, che conferma la veridicità  dei dati dell&#8217;INPS.<br /> La tabella riportata nella relazione tecnica di parte ricorrente (pag. 4) con riferimento alla società  Nuove Terme di A. riporta per la matricola 5136435676 per l&#8217;anno 2016 l&#8217;importo di € 1.191,00 e di € 334,00 per l&#8217;anno 2017; per la matricola 51364497187 per l&#8217;anno 2016 l&#8217;importo di € 199,00 e di € 134,00 per l&#8217;anno 2017 per la stessa cifra complessiva di € 1.858,00 indicata dall&#8217;INPS nei propri scritti difensivi.<br /> Dinanzi a tale conformità  dei dati numerici, non può sussistere alcuna esigenza di approfondimento istruttorio da parte di questo Collegio, essendo palese l&#8217;attendibilità  dei dati forniti dall&#8217;Istituto appellato.<br /> L&#8217;infondatezza della tesi relativa all&#8217;asserito tetto aziendale di € 883.028,00 rende irrilevanti, prima che infondate, le successive prospettazioni dell&#8217;appellante relative all&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 11 del D.I. citato, in quanto &#8211; a fronte di un tetto aziendale di soli € 18.580,00 per l&#8217;anno 2017 &#8211; è del tutto evidente l&#8217;impossibilità  per l&#8217;INPS di concedere una prestazione di oltre 600.000 euro &#8211; tenuto conto del principio del pareggio di bilancio.<br /> Tale elemento dirimente ha &#8211; presumibilmente &#8211; indotto il primo giudice a non approfondire gli ulteriori aspetti prospettati dalla società  ricorrente disponendo il loro assorbimento.<br /> In ogni caso, la tesi dell&#8217;appellante non può essere condivisa neppure nel merito.<br /> 11.1 &#8211; Innanzitutto non può accogliersi la tesi secondo cui &#8211; data la natura diversa delle due prestazioni l&#8217;una erogata nel 2016 (assegno ordinario) e l&#8217;altra richiesta nel 2017 (assegno di solidarietà ) l&#8217;INPS &#8211; non avrebbe dovuto tener conto di quanto erogato a titolo di assegno ordinario per valutare l&#8217;istanza diretta ad ottenere l&#8217;assegno di solidarietà : come emerge in modo chiaro dall&#8217;art. 10 del D.I. cit. entrambe le prestazioni sono finanziate sulla base della stessa contribuzione a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori che vanno a costituire il c.d. &#8220;tetto aziendale&#8221; con la conseguenza che &#8211; tenuto conto del principio del pareggio di bilancio (ribadito dall&#8217;art. 11 dello stesso decreto) &#8211; se il fondo è stato attinto per il finanziamento per l&#8217;assegno ordinario, di tale detrazione deve necessariamente tenersi conto in sede di valutazione della richiesta di concessione dell&#8217;assegno di solidarietà  per non incorrere nel divieto di erogazione di prestazioni non coperte da finanziamenti.<br /> L&#8217;art. 11, comma 4, ultimo periodo, dispone espressamente che &#8220;In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate solo nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo&#8221;, ribadendo il principio giÃ  espresso &#8211; in via generale &#8211; nel comma 3 dello stesso articolo secondo cui &#8220;Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo di integrazione salariale, al fine di garantirne l&#8217;equilibrio di bilancio&#8221;; inoltre, il comma 4 dello stesso articolo fa riferimento alle &#8220;prestazioni giÃ  deliberate a qualunque titolo a favore dell&#8217;azienda&#8221; facendo riferimento, quindi, sia all&#8217;assegno ordinario che a quello di solidarietà .<br /> 11.2 &#8211; Anche la tesi prospettata in appello, secondo cui le prestazioni rese nel 2016 non sarebbero computabili, non essendo stata prevista per quell&#8217;anno la previsione di un tetto aziendale, non può condividersi, poichè non trova riscontro in alcuna previsione normativa e contrasta con il principio cardine che regge la materia: l&#8217;art. 11, comma 4, del D.I. cit., come giÃ  anticipato, fa espresso riferimento per individuare il tetto aziendale &#8220;alle prestazioni giÃ  deliberate a qualunque titolo a favore dell&#8217;azienda medesima&#8221; e tale previsione è prevista in modo generale per tutti gli anni per i quali vale il regime transitorio.<br /> Del resto la tesi dell&#8217;appellante comporterebbe la palese violazione del principio di pareggio di bilancio, in quanto consentirebbe, come nel caso di specie, di erogare prestazioni onerosissime in carenza di fondi.<br /> Ciò comporta l&#8217;infondatezza della tesi dell&#8217;appellante, secondo cui non potrebbero prendersi in considerazione le prestazioni rese nel 2016 perchè la norma dell&#8217;art. 4 cit. fa riferimento alle prestazioni &#8220;deliberate&#8221; e non a quelle erogate, in quanto tale indicazione &#8211; tenuto conto del principio di pareggio di bilancio &#8211; non può che estendersi, &#8220;a maggior ragione&#8221;, per quelle giÃ  erogate.<br /> Gli ulteriori profili di doglianza possono essere respinti sulla base delle precedenti considerazioni.<br /> Ne consegue che il secondo motivo va complessivamente respinto.<br /> 12. &#8211; Con il terzo motivo l&#8217;appellante ha denunziato l&#8217;omessa pronuncia da parte del TAR sulle doglianze proposte avverso l&#8217;interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2017.<br /> Come giÃ  precisato, in caso di omessa pronuncia non occorre disporre il rinvio al primo giudice, in quanto opera il principio devolutivo che consente al giudice di appello di provvedere in via diretta alla disamina della domanda.<br /> 12.1 &#8211; La questione dedotta dall&#8217;appellante riguarda due profili:<br /> &#8211; investe, innanzitutto, il periodo di riferimento nel quale deve effettuarsi la scomputabilità  dal tetto aziendale delle prestazioni fruite (c.d. biennio mobile o quinquennio mobile);<br /> &#8211; riguarda, poi, la computabilità  o meno &#8211; ai fini della definizione del tetto aziendale &#8211; della contribuzione effettuata dalla impresa cedente, ed in caso positivo, entro quali limiti.<br /> 12.2 &#8211; In merito al primo profilo la tesi dell&#8217;appellante non può trovare accoglimento, in quanto la disciplina di riferimento, propria dell&#8217;assegno di solidarietà , è univoca nel far riferimento al biennio mobile; il F.I.S., infatti, ha al riguardo una disciplina ad hoc, che sancisce, in modo chiaro che &#8220;L&#8217;assegno di solidarietà  può essere corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi in un biennio mobile&#8221; (2° comma dell&#8217;art. 31 del d.lgs. n. 148/2015 e 3° comma dell&#8217;art. 6 del successivo D.I. n. 94343/2016) e che &#8220;All&#8217;assegno di solidarietà  si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie&#8221; (7° comma dello stesso art. 31 del d.lgs. n. 148/2015 e 10° comma del medesimo art. 6 del D.I. n. 94343/2016).<br /> Condivisibilmente l&#8217;INPS ha sottolineato che in nessun altro disposto normativo disciplinante l&#8217;assegno di solidarietà  erogato dal F.I.S. vi è rinvio alle norme dell&#8217;integrazione salariale straordinaria, rivendicata dall&#8217;appellante.<br /> 12.3 &#8211; In relazione al secondo profilo, l&#8217;incapienza del tetto aziendale della società  appellante consente al Collegio di dichiarare inammissibile la censura, sussistendo una evidente carenza di fondi anche computando la contribuzione della società  cedente, come correttamente ritenuto dall&#8217;INPS nel provvedimento impugnato e condiviso dal TAR.<br /> E&#8217; sufficiente al riguardo esaminare la tabella contenuta a pag. 4 della relazione tecnica, prodotta in giudizio dalla stessa appellante, per rilevare che il totale complessivo per le due matricole prima richiamate per gli anni antecedenti alla cessione è pari ad € 22.789,00 che, moltiplicati per 10 volte, determinano un tetto di € 227.890,00; a tale ammontare occorre aggiungere € 18.580,00 pari alla contribuzione versata dalla impresa cessionaria, per un totale complessivo di € 246.470,00.<br /> A tale cifra andrebbe poi sottratto l&#8217;importo erogato nel 2016 a titolo di assegno ordinario e pari ad € 449.614,00.<br /> Da tali conteggi emerge in modo palese l&#8217;incapienza del fondo anche computando i versamenti della società  cedente.<br /> Ne consegue l&#8217;inammissibilità , per carenza di interesse, della doglianza proposta avverso l&#8217;interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2017 e del messaggio INPS n. 2617 del 20/9/2017.<br /> Ad ogni buon conto l&#8217;interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall&#8217;INPS è condivisibile, in quanto solo nelle operazioni societarie nelle quali l&#8217;azienda cessa di esistere e trasferisce interamente i suoi dipendenti ad una sola azienda (giÃ  esistente o nuova), nel computo del tetto aziendale si può tener conto sia della contribuzione dovuta dall&#8217;azienda istante che della contribuzione totalmente dovuta dalle aziende incorporate all&#8217;esito delle predette operazioni societarie. Ciò non è, invece, possibile nel caso in cui &#8211; come nella fattispecie &#8211; l&#8217;azienda originaria non cessa di esistere e trasferisce solo i suoi dipendenti o un parte di essi ad una o pìù aziende.<br /> Il c.d. tetto aziendale riguarda, infatti, la posizione contributiva dell&#8217;azienda e trattandosi di un requisito che attiene al datore di lavoro, fondato sulla contribuzione dovuta dallo stesso, non può che restare ad esso imputato: nel caso di specie, la società  Terme di A. non è cessata, ma ha provveduto soltanto ad affittare l&#8217;azienda alla società  Nuove Terme di A..<br /> Ne consegue che, anche prescindendo dai profili di inammissibilità  della doglianza, la tesi dell&#8217;appellante non risulta persuasiva.<br /> 13. &#8211; Va ora esaminata la doglianza con la quale l&#8217;appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 29 comma IV e dell&#8217;art. 44 comma V del d.lgs. 148/2015, nella parte in cui stabiliscono che le prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) sono determinate in misure non superiore a multipli dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni giÃ  deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro, per violazione degli artt. 2, 4 e 36 Cost., laddove suscettibili di essere interpretati nel senso fatto proprio dall&#8217;INPS:<br /> &#8211; in relazione alla disciplina relative alle cessioni societarie per le quali in caso di persistenza della azienda cedente e trasferimento di parte dei propri dipendenti la contribuzione versata in favore dei lavoratori non può essere computata;<br /> &#8211; nel senso di ricomprendere tra le prestazioni &#8220;deliberate&#8221; e vincolate al rispetto del tetto aziendale, quelle deliberate l&#8217;anno precedente sotto la vigenza di un tetto superiore ma erogate nell&#8217;anno successivo.<br /> 13.1 &#8211; Il TAR ha respinto la questione ritenendola manifestamente infondata.<br /> Il Collegio ritiene che la questione sia inammissibile e, comunque, manifestamente infondata per le ragioni esposte dal TAR, e condivise dal Collegio, ed in particolare con riferimento al richiamo operato alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. 18 luglio 2014 n. 215) in relazione alla scelta del Legislatore di aver condizionato l&#8217;accesso agli ammortizzatori sociali all&#8217;effettiva copertura finanziaria.<br /> 13.2 &#8211; Come giÃ  anticipato, la questione si appalesa anche inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto il rigetto dell&#8217;appello discende da ragioni che prescindono dall&#8217;interpretazione delle norme di cui l&#8217;appellante sospetta l&#8217;incostituzionalità , con la conseguenza che in caso di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale l&#8217;istanza non supererebbe il vaglio dell&#8217;ammissibilità .<br /> Il Collegio ha giÃ  precisato che pur seguendo, in ipotesi, al solo fine della compiutezza espositiva, la tesi della computabilità  dei contributi versati dalla società  cedente, nondimeno il tetto aziendale della società  appellante sarebbe comunque insufficiente e, quindi, l&#8217;accoglimento di tale prospettazione non avrebbe alcuna incidenza ai fini della decisione, permanendo il provvedimento negativo dell&#8217;INPS; identico esito si avrebbe seguendo la tesi dell&#8217;appellante in ordine alla non valutabilità  delle prestazioni erogate nell&#8217;anno 2016.<br /> Ne consegue che la questione di legittimità  costituzionale va dichiarata inammissibile e manifestamente infondata.<br /> 14. &#8211; Vanno, infine, respinte le ultime due doglianze con le quali sono stati dedotti vizi formali: non sussiste il difetto di motivazione, in quanto la società  era sicuramente in grado di calcolare il proprio tetto aziendale, visto che si trattava di effettuare una semplice moltiplicazione per 10 volte dell&#8217;importo dei contributi versati (che il consulente tecnico di parte appellante ha conteggiato senza alcuna difficoltà ); quanto alla asserita violazione dell&#8217;art. 10 bis della L. 241/90, la norma non si applica ai procedimenti in materia previdenziale (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012 n. 2503), come rettamente rilevato dall&#8217;INPS.<br /> 15. &#8211; In conclusione, per i suesposti motivi, l&#8217;appello va respinto e, per l&#8217;effetto, va confermata con parziale diversa motivazione, la sentenza di primo grado e va, quindi, respinto il ricorso di primo grado corredato da motivi aggiunti.<br /> 16. &#8211; Quanto alle spese del grado di appello, tenuto conto della novità  e complessità  delle questioni trattate, sussistono i presupposti per disporne la compensazione tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma, con parziale diversa motivazione, la sentenza appellata e respinge il ricorso di primo grado ed i successivi motivi aggiunti.<br /> Spese del grado di appello compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere<br /> <br /> </p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.8174</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-11-2019-n-8174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-11-2019-n-8174/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.8174</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente; Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore PARTI:(Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti, Mauro Sferrazza, Vincenzo Triolo, Vincenzo Stumpo c. O. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gorlani, Ilaria Romagnoli) art. 14 DLgs</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-29-11-2019-n-8174/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.8174</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente; Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore  PARTI:(Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti, Mauro Sferrazza, Vincenzo Triolo, Vincenzo Stumpo c. O. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gorlani, Ilaria Romagnoli)</span></p>
<hr />
<p>art. 14 DLgs 148/2015 : per la procedura di comunicazione preventiva della crisi d&#8217;impresa alle organizzazione sindacali non è prevista alcuna modalità  formale di espletamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Inps &#8211; Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) &#8211; richiesta di ammissione &#8211; procedura &#8211; art. 14 DLgs 148/2015 &#8211; interpretazione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In ordine alla correttezza della procedura di richiesta di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), con specifico riferimento alla procedura di comunicazione preventiva alla organizzazione sindacale (nella specie, UILM) prevista dall&#8217;art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015, (applicabile ratione temporis e avente contenuto analogo rispetto all&#8217;art. 5 della L. 164/1975), dalla lettura della normativa in esame, si evince che per la procedura di comunicazione preventiva della crisi d&#8217;impresa alle organizzazione sindacali non è prevista alcuna modalità  formale di espletamento. La norma, difatti, deve essere interpretata in maniera letterale, nonchè in coerenza con la ratio che il Legislatore ha voluto imprimere: garantire l&#8217;informazione dei lavoratori e favorire contatti con le loro rappresentanze sindacali utili a trovare un accordo tra i lavoratori e l&#8217;impresa in situazione di crisi temporanea, per soddisfare e contemperare l&#8217;interesse dell&#8217;impresa privata a proseguire l&#8217;attività  e quello dei lavoratori dipendenti di non trovarsi senza occupazione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/11/2019<br /> <strong>N. 08174/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00933/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 933 del 2019, proposto dall&#8217;Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti, Mauro Sferrazza, Vincenzo Triolo, Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> O. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gorlani, Ilaria Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ilaria Romagnoli in Roma, via Livio Andronico, 24;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 00652/2018, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di O. S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2019 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Vincenzo Stumpo e Ilaria Romagnoli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1 &#8211; L&#8217;INPS propone appello contro la sentenza del TAR di accoglimento del ricorso proposto dalla società  O. Srl, per l&#8217;annullamento dei provvedimenti di diniego opposti alla domanda di concessione della integrazione salariale ordinaria per i periodi 31 agosto &#8211; 12 settembre 2015, 19 ottobre 2015 &#8211; 16 gennaio 2016 e 18 &#8211; 23 gennaio 2016.<br /> 2 &#8211; La vicenda contenziosa origina dalla presentazione, da parte della società  O. Srl, di tre domande di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), avendo dovuto affrontare una situazione di crisi temporanea di mercato e di conseguente scarsità  di ordini, per i periodi intercorrenti dal 31/8/2015 al 12/9/2015 (2 settimane), dal 19/10/2015 al 16/1/2016 (13 settimane) e dal 18/1/2016 al 23/1/2016 (1 settimana).<br /> 3 &#8211; Le domande venivano rigettate, in data 25/3/2016, dall&#8217;amministrazione intimata, che motivava gli atti sfavorevoli adducendo il mancato esperimento della procedura d&#8217;informazione con la sigla sindacale UIL.<br /> Il 25.03.2016, l&#8217;odierna appellante presentava istanza di riesame, allegando per ciascuna domanda la comunicazione consegnata a mano dall&#8217;Azienda al sindacato UIL, ossia la raccomandata a mano sottoscritta da O. e controfirmata per ricevuta da UILM Brescia nelle date 29.6.2015, 8.10.2015 e 13.1.2016.<br /> Con i provvedimenti impugnati, INPS rigettava le istanze, adducendo che &#8220;Manca esperita procedura con sindacato UIL&#8221;.<br /> I ricorsi amministrativi promossi innanzi al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee non sortivano esito alcuno, per mancata pronuncia dell&#8217;organo adito nei 90 giorni successivi.<br /> 4 &#8211; Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso il Tribunale Amministrativo per la Regione Lombardia, la Società  ricorrente impugnava i provvedimenti de quibus, esponendo le seguenti censure in diritto:<br /> a) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 5 della L. 164/75 (riprodotto nell&#8217;art. 14 del D. Lgs. 148/2015), insussistenza di obblighi di forma per le comunicazioni alle rappresentanze sindacali e di un onere di allegazione di tali documenti alla domanda di CIGO, eccesso di potere per manifesta ingiustizia, dovendo l&#8217;azienda soltanto &#8220;attestare&#8221; di aver dato corso alle procedure di consultazione sindacale;<br /> b) inosservanza dell&#8217;art. 14 del D. Lgs. 148/2015 per l&#8217;insussistenza di un numero minimo di organizzazioni sindacali da informare, per cui l&#8217;avviso dato a FIOM/CGIL, FIM/CISL e UGL &#8211; associazioni sindacali comparativamente più¹ rappresentative a livello nazionale &#8211; doveva ritenersi sufficiente (e peraltro nell&#8217;Azienda mancavano lavoratori iscritti alla UIL);<br /> c) eccesso di potere per sviamento, manifesta ingiustizia e irragionevolezza, in quanto la procedura aveva raggiunto pienamente lo scopo al quale è preordinata, dal momento che, all&#8217;esito del coinvolgimento, si era svolta la riunione con le associazioni sindacali per l&#8217;esame congiunto della situazione a tutela degli interessi dei lavoratori, senza che UILM e i dipendenti avessero contestato nè la mancata consultazione nè le modalità  osservate;<br /> d) omessa valutazione delle risultanze istruttorie, poichè l&#8217;Azienda ha comunque integrato la documentazione trasmessa in prima battuta, allegando copia della comunicazione resa alla UILM (adempimento non assistito da un termine decadenziale).<br /> 5 &#8211; Si costituiva in giudizio l&#8217;amministrazione intimata la quale, nell&#8217;illustrare la previsione di cui all&#8217;art. 5 della L. 164/75 (corrispondente al testo oggi vigente) sottolineava che le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative sono unanimemente ritenute CGIL, CISL e UIL, e all&#8217;atto della richiesta di ammissione all&#8217;intervento l&#8217;Azienda aveva l&#8217;obbligo di informare l&#8217;INPS dell&#8217;ottemperanza agli adempimenti prescritti, ossia di aver comunicato alle tre sigle le cause di sospensione o riduzione dell&#8217;orario di lavoro, l&#8217;entità  e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. Secondo l&#8217;INPS, l&#8217;Azienda aveva omesso l&#8217;esperimento della procedura sindacale nei confronti della UIL: non aveva rassegnato la documentazione necessaria in sede di presentazione dell&#8217;istanza di CIGO, nè aveva dimostrato l&#8217;inoltro della comunicazione con raccomandata A/R.<br /> Infatti, la notifica a mani sarebbe stata priva di data certa di trasmissione e ricezione da parte del sindacato e non rientrava tra quelle previste dalla normativa in materia (PEC, raccomandata A/R).<br /> Concludeva INPS affermando che, ai sensi dell&#8217;art. 14 del D. Lgs. 148/2015, è richiesto l&#8217;utilizzo di strumenti idonei ad assicurare l&#8217;integrità  delle comunicazioni, la loro consegna al destinatario e la prova del loro invio e della loro ricezione, per evitare l&#8217;insorgere di contestazioni e assicurare la non alterabilità  dei documenti che con essa vengono trasmessi e la loro non retrodatabilità .<br /> 6 &#8211; Con ordinanza n. 801/2016, la Sezione I del Tar per la Lombardia accoglieva la domanda cautelare, statuendo quanto segue: &lt;&gt;.<br /> Tale ordinanza non veniva impugnata dall&#8217;Amministrazione intimata.<br /> Il Tar adito si pronunciava poi definitivamente con sentenza n. 652/2018, accogliendo il ricorso della Società  O. e rifacendosi alla motivazione dell&#8217;ordinanza cautelare.<br /> 7 &#8211; Avverso tale pronuncia, INPS propone ricorso in appello al Consiglio di Stato, per il seguente motivo di diritto: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 14 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, applicabile ratione temporis, nonchè art. 2704 c.c.. Vizio di motivazione.<br /> 8 &#8211; Il thema decidendum del presente gravame investe la correttezza della procedura di richiesta di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), posta in essere dalla Società  appellata. Infatti, l&#8217;appellante ritiene che la Società  appellata non abbia correttamente instaurato la procedura di comunicazione preventiva alla organizzazione sindacale UILM prevista dall&#8217;art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015, applicabile ratione temporis all&#8217;odierna controversia e avente contenuto analogo rispetto all&#8217;art. 5 della L. 164/1975.<br /> 8.1 &#8211; La predetta disposizione recita che &#8220;1. Nei casi di sospensione o riduzione dell&#8217;attività  produttiva, l&#8217;impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonchè alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più¹ rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell&#8217;orario di lavoro, l&#8217;entità  e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. 2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell&#8217;impresa. 3. L&#8217;intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. 4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell&#8217;attività  produttiva, l&#8217;impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell&#8217;orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell&#8217;impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività  produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta. 5. Per le imprese dell&#8217;industria e dell&#8217;artigianato edile e dell&#8217;industria e dell&#8217;artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell&#8217;attività  lavorativa oltre le 13 settimane continuative. 6. All&#8217;atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell&#8217;esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo&#8221;.<br /> 8.2 &#8211; Dalla lettura della normativa in esame, si evince con chiarezza che per la procedura di comunicazione preventiva della crisi d&#8217;impresa alle organizzazione sindacali non è prevista alcuna modalità  formale di espletamento.<br /> La norma, difatti, deve essere interpretata in maniera letterale (in claris&#038;), nonchè in coerenza con la ratio che il Legislatore ha voluto imprimere: garantire l&#8217;informazione dei lavoratori e favorire contatti con le loro rappresentanze sindacali utili a trovare un accordo tra i lavoratori e l&#8217;impresa in situazione di crisi temporanea, per soddisfare e contemperare l&#8217;interesse dell&#8217;impresa privata a proseguire l&#8217;attività  e quello dei lavoratori dipendenti di non trovarsi senza occupazione.<br /> 8.3 &#8211; Nel caso di specie, la società  appellata risulta aver informato la sigla sindacale UILM con raccomandata a mano in luogo di quella postale, raggiungendo, in ogni caso, lo scopo per cui il Legislatore ha dettato il suddetto art. 14.<br /> Pertanto, indipendentemente dalla regolarità  o meno della comunicazione al sindacato UILM tramite raccomandata a mano alla stregua della vigente normativa, l&#8217;adempimento dell&#8217;impresa ha raggiunto lo scopo previsto dal legislatore e non può essere posto nel nulla da rigide e formalistiche interpretazioni suscettibili di violare sia la lettera della norna sia e soprattutto la sottesa ratio di tutela dei lavoratori.<br /> 8.4 &#8211; Conclusivamente, appare al Collegio del tutto paradossale che l&#8217;Ente amministrativo preordinato alla salvaguardia e alla tutela dei lavoratori neghi ai lavoratori della società  appellata il beneficio diretto che riceverebbero dalla suddetta procedura-<br /> 9 &#8211; Alla stregua delle pregresse considerazioni, l&#8217;appello merita di essere rigettato. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna l&#8217;appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che vengono liquidate in Euro 6.000,00 (seimila) oltre IVA, CPA ed oneri accessori.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>La giurisprudenza ritorna sull&#8217;orario di lavoro degli avvocati pubblici (nota a sentenza Tar Lazio, n. 7713 del 14 giugno 2019)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-giurisprudenza-ritorna-sullorario-di-lavoro-degli-avvocati-pubblici-nota-a-sentenza-tar-lazio-n-7713-del-14-giugno-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 17:39:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-giurisprudenza-ritorna-sullorario-di-lavoro-degli-avvocati-pubblici-nota-a-sentenza-tar-lazio-n-7713-del-14-giugno-2019/">La giurisprudenza ritorna sull&#8217;orario di lavoro degli avvocati pubblici (nota a sentenza Tar Lazio, n. 7713 del 14 giugno 2019)</a></p>
<p>Sommario: 1. Inquadramento generale. Il peculiare status dell&#8217;avvocato dipendente. &#8211; 2. Il dato giurisprudenziale e normativo. &#8211; 3. La decisione del TAR per il Lazio. 1. Inquadramento generale. Il peculiare status dell&#8217;avvocato dipendente. La pronuncia che si annota, resa dal TAR per il Lazio con sentenza n. 7713 del 14.06.2019,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-giurisprudenza-ritorna-sullorario-di-lavoro-degli-avvocati-pubblici-nota-a-sentenza-tar-lazio-n-7713-del-14-giugno-2019/">La giurisprudenza ritorna sull&#8217;orario di lavoro degli avvocati pubblici (nota a sentenza Tar Lazio, n. 7713 del 14 giugno 2019)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Sommario: 1. Inquadramento generale. Il peculiare status dell&#8217;avvocato dipendente. &#8211; 2. Il dato giurisprudenziale e normativo. &#8211; 3. La decisione del TAR per il Lazio.</p>
<p><strong>1. Inquadramento generale. Il peculiare status dell&#8217;avvocato dipendente.</strong><br />
La pronuncia che si annota, resa dal TAR per il Lazio con sentenza n. 7713 del 14.06.2019, offre lo spunto ritornare, ancora una volta, su un tema che pare non trovar pace: l&#8217;orario di lavoro degli avvocati dipendenti e la sua rilevazione.<br />
Fra una statuizione e il suo opposto, la giurisprudenza pare assestarsi sulle originarie posizioni, espresse con chiarezza argomentativi sin dal 2009, per le quali la rilevazione delle presenze in servizio utilizzate per tutto il personale, mal si conciliavano con la peculiarità dello <em>status</em> degli avvocati dipendenti, che non ne consente la piena assimilabilità al restante personale, poiché la rigidità ed indifferenziata regolazione, non tiene conto della suddetta diversità né della particolarità del servizio svolto dal personale legale, il quale si caratterizza per delicati compiti ed attività in gran parte svolti all&#8217;esterno degli uffici, compiti he sfuggono alla gestione ed alla pianificazione dell&#8217;ente datore di lavoro in quanto stabiliti dal sistema giudiziario (TAR Salerno, II, n. 443 del 15/5/2009).<br />
La sentenza n. 7713/2019 offre inoltre lo spunto per rinnovare alcune considerazioni, anche alla luce delle innovazioni normative intervenute nel corso degli ultimi anni, sul peculiare <em>status</em> giuridico degli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche.<br />
Suole dirsi che l&#8217;avvocato pubblico possiede un doppio <em>status</em>: pubblico dipendente da un lato e professionista dall&#8217;altro, con tutte le implicazioni scaturenti da tale duplicità, sia in termini di potestà disciplinare, dell&#8217;ente per il primo, e dell&#8217;Ordine per il secondo <em>status</em>, sia in termini di funzioni e ruoli fissati dalla legge forense all&#8217;art. 23, nel silenzio assordante della disciplina nazionale del pubblico impiego (TUPI).<br />
La duplicità di status dell&#8217;avvocato pubblico si riflette inoltre sulla struttura del trattamento economico, ma non è questa la sede per la disamina di tale aspetto.<br />
Il costante e consolidato orientamento &#8211; tanto del C.N.F. (cfr., tra gli altri, parere 25/01/2006, n. 1) quanto della Suprema Corte di Cassazione &#8211; in tema di iscrizione nell&#8217;elenco degli avvocati presso enti pubblici ribadisce che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali debbano svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro ius postulandi differisce da quello del professionista esterno per la sola limitazione alle cause ed agli affari propri dell&#8217;ente pubblico di cui sono dipendenti. Cio ; allo scopo di garantire quell&#8217;irrinunciabile esigenza di salvaguardare l&#8217;autonomia di giudizio e d&#8217;iniziativa degli avvocati, normalmente garantita nell&#8217;esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009, n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).<br />
Al fine di realizzare le predicate condizioni di autonomia, la giurisprudenza concorda nell&#8217;evidenziare che l&#8217;istituzione di un ufficio legale nell&#8217;ambito di un ente pubblico determina l&#8217;insorgenza di una struttura che si differenzia da ogni altro centro operativo e postula una diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell&#8217;ente stesso, al di fuori, quindi, di ogni altra intermediazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 settembre 2004, n. 6023; T.A.R. Molise 9 gennaio 2002 n. 1). In particolare, si è affermato confliggere con i richiamati principi il regolamento che, nell&#8217;istituire un ufficio legale quale servizio autonomo, ma nell&#8217;ambito di un ufficio di settore, collochi quest&#8217;ultimo all&#8217;interno di un ufficio di coordinamento, con la possibilità di menomare seriamente, in tal caso, l&#8217;autonomia e l&#8217;indipendenza del professionista, in forza dei molteplici livelli di controllo e coordinamento cui è soggetto in forza della struttura organizzativa prescelta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 settembre 2004, n. 6023, e da ultimo TAR Campania, sentenza n. 332 del 25/2/2019).</p>
<p><strong>2. Il dato giurisprudenziale e normativo sull&#8217;orario di lavoro.</strong><br />
<strong>2.1. La giurisprudenza.</strong><br />
Sempre il TAR per la Campania, alcuni anni dopo intervenne sulla materia della rilevazione delle presenze, con le sentenze n. 547 del 24/1/2013 e n. 1045 del 17/2/2014, ribadendo l&#8217;incompatibilità logica e strutturale sussistente fra le mansioni implicate dal profilo professionale di avvocato e il sistema automatico di rilevazione fondato sul cd. &#8220;badge&#8221;, ancorché previsto in astratto come alternativo alla rilevazione delle presenze mediante apposito foglio, tenuto conto che spetta comunque all&#8217;amministrazione decidere di quale modalità concreta valersi in un certo momento storico.<br />
Il sistema di rilevazione automatica, a parere della giurisprudenza amministrativa, «<em>si risolve, quanto meno in astratto (anche al di la&#8217; delle intenzioni di chi decide di adottarlo), in uno strumento idoneo obiettivamente a produrre una limitazione dei profili di autonomia professionale e di indipendenza che vanno invece riconosciuti a questa figura, per prassi amministrativa, dalla costante giurisprudenza e soprattutto nel rispetto della vigente legislazione</em>.<br />
D&#8217;altra parte, l&#8217;avvocato di un ente pubblico, al pari del collega libero professionista, per intuibili ragioni connesse alle esigenze di patrocinio, è spesso costretto ad assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere le sedi giudiziarie dove pendono le controversie in cui è parte l&#8217;ente da lui rappresentato ed è evidente quanto siffatta necessaria mobilità, spesso plurima in una stessa mattinata, sia in contrasto con gli obblighi, ma anche con le formalità ed i tempi legati ad un (obbligatorio) utilizzo del badge ed anche, come spesso è imposto, con la preventiva comunicazione dei servizi esterni a responsabili amministrativi, «<em>a sua volta incompatibile con la spesso non prevedibile esigenza di prestare la propria attività professionale fuori della sede di servizio interno</em>». Principi costantemente recepiti (cfr., da tempi risalenti, in materia di sistemi di rilevazione automatica della presenza degli avvocati degli enti pubblici: TAR Campania, Napoli, Sez. II, 4 dicembre 1996 n. 560; TAR Napoli , sez. V, 13.04.2012, n. 1727).<br />
Difatti, anche la Corte Costituzionale, sin dal 1988, ebbe a intervenire sullo status dell&#8217;avvocato pubblico riconoscendo come «<em>secondo l&#8217;ormai costante indirizzo giurisprudenziale dei giudici amministrativi, gli avvocati e i procuratori degli enti pubblici, sono da considerarsi nello stesso tempo sia professionisti, sia impiegati, nel senso che, nello svolgimento del loro lavoro professionale hanno garantita una posizione di indipendenza e sono sottoposti al controllo dei Consigli dell&#8217;Ordine professionali</em>». Di conseguenza, «<em>per assicurare il buon andamento e l&#8217;imparzialità dell&#8217;amministrazione, la disciplina dell&#8217;orario per gli stessi avvocati, in base e per effetto delle varie fonti di diverso livello, non è uniforme e rigida ma articolata e differenziata a seconda delle varie situazioni ed esigenze del personale</em>» (Corte Cost., 8.7.1988, n. 928).<br />
Solo negli ultimissimi anni (in specie 2017 e 2018), si è registrato un <em>révirement</em> della giurisprudenza, in contrasto col dato normativo, sia di ordine generale (d.lgs. 165/2001 ss.mm., d.lgs. 30/2006; d.P.R. 333/1990), che di carattere speciale (L.F. 247/2012). Si rammenta a tal fine la sentenza del Consiglio di Stato n. 5538/2018, confermativa della sentenza TAR Salerno n. 1368/2016, a mente della quale non risultano lese le prerogative di autonomia e indipendenza riconosciuti agli avvocati pubblici, da ordini di servizio riconducibili alla verifica funzionale del rispetto degli obblighi lavorativi di diligenza e correttezza nei confronti dell&#8217;ente, che obbligano anche i legali iscritti all&#8217;elenco speciale.<br />
Secondo tale circoscritto filone di pensiero, detti ordini di servizio non costituiscono «<em>indebita ingerenza nell&#8217;esercizio della professione forense, in quanto l&#8217;attività è sottoposta a forme di controllo doverose e coerenti con la partecipazione dell&#8217;ufficio dell&#8217;avvocato dell&#8217;ente pubblico all&#8217;organizzazione amministrativa dell&#8217;ente</em>».</p>
<p><strong>2.2. La normativa.</strong><br />
Analizzando il dato normativo ne emerge la conferma degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari.<br />
Invero, a norma del d.lgs. n. 165/2001 (art. 40, comma 2, ultima parte), «<em>per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell&#8217;ambito dei contratti collettivi di comparto</em>». Mentre il successivo art. 69, comma 11, stabilisce che «<em>in attesa di un&#8217;organica normativa della materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l&#8217;esercizio delle professioni per le quali sono richieste l&#8217; abilitazione o l&#8217;iscrizione ad ordini o agli albi professionali</em>». Se a tali norme si aggiunge l&#8217;art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 30/2006, secondo cui «<em>l&#8217;esercizio dell&#8217;attività professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l&#8217;autonomia del professionista</em>», e l&#8217;art. 33 del d.p.r. n. 333/1990, che, disciplinando l&#8217;ordinamento professionale, distingue  genericamente fra &#8220;area amministrativa, contabile e tecnica&#8221;, senza occuparsi in modo preciso dell&#8217;assetto organizzativo degli uffici legali, lasciando, quindi, alla discrezionalità del vertice politico di ciascun ente l&#8217;effettuazione delle scelte ritenute in concreto più opportune, anche connesse specificamente alla professione forense.<br />
Tuttavia, a parere della giurisprudenza maggioritaria, fattori quali la peculiarità dello <em>status</em>, l&#8217;unicità della professione forense esercitata sia alle dipendenze che in forma libero professionale e delle incombenze processuali e di cancelleria, la lettura combinata delle norme succitate, costituiscono sufficienti indicatori per ritenere «<em>censurabile un sistema di rilevazione automatica delle presenze in ufficio che, non contemplando le doverose ed indispensabili deroghe nei confronti degli avvocati dell&#8217;ente, appare idoneo ad incidere negativamente sull&#8217;articolata attività svolta da tali professionisti, tanto nelle aule di giustizia quanto nelle altre sedi ove è indispensabile esercitare efficacemente la funzione defensionale nell&#8217;interesse esclusivo dell&#8217;amministrazione di appartenenza</em>».<br />
D&#8217;altra parte non può essere trascurato il significato di orario di lavoro e di orario di servizio per il lavoro alle dipendenze della P.A., né quale sia il fine eziologico di tali entità.<br />
La  materia  dell&#8217;orario  di servizio e dell&#8217;orario di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche assume  particolare rilevanza  nel  processo  di  modernizzazione  delle  Amministrazioni pubbliche,  di  apertura degli uffici al  pubblico e di armonizzazione delle modalità di erogazione dei servizi  pubblici  con  le  realtà prevalenti nei Paesi dell&#8217;Unione Europea. L&#8217;obiettivo della  normativa che fissa tali caratteri è  rendere  le  attività  delle Amministrazioni  pubbliche,  specialmente  di  quelle   che   erogano servizi, funzionali alle esigenze dei cittadini.<br />
L&#8217;organizzazione delle strutture va dunque informata alle esigenze degli utenti dei servizi e le prestazioni lavorative dei dipendenti pubblici sono   a  loro  volta  funzionali  alla  erogazione  dei  servizi  ai cittadini.<br />
Si spiega così che, nell&#8217;organizzazione delle  strutture, per l&#8217;espletamento delle proprie funzioni istituzionali, si  debbano  modellare l&#8217;orario degli uffici pubblici e, nel rispetto dell&#8217;orario contrattuale, l&#8217;orario di  lavoro  dei  dipendenti  delle Amministrazioni  pubbliche  sulle  esigenze dell&#8217;utenza,  di  cui le strutture pubbliche, e, nel loro ambito,  i  dirigenti  responsabili, devono sapersi fare interpreti.<br />
Senonché, le funzioni istituzionali cui sono preposti gli avvocati dipendenti, sono quelle di difesa dell&#8217;ente, difesa che si svolge in orari e luoghi diversi dalla sede dell&#8217;Amministrazione, sottratti al potere sartoriale di indirizzo dell&#8217;attività e non influisce sui servizi erogati ai cittadini.<br />
Dunque il problema del controllo sull&#8217;orario di servizio è un problema di lana caprina, poiché l&#8217;Ente dovrebbe essere preoccupato di reperire concorsulamentj i migliori professionisti, che vincano le cause nei tempi e con le scadenze stabilite dai codici processuali e dalla magistratura.<br />
Lo stesso Giudice del lavoro ha recentemente ribadito come l&#8217;attività dell&#8217;avvocato dipendente non è strettamente correlata alla presenza fisica presso la sede di lavoro. Infatti, «<em>l&#8217;attività professionale, ivi compresa quella di studio e di redazione degli atti, ben può essere svolta fuori dall&#8217;ufficio e, in particolare, nella propria abitazione, trattandosi di attività che non richiede necessariamente la presenza in ufficio</em>». In particolare, ha ricordato come la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato il seguente condivisibile orientamento: «<em>L&#8217; attività degli avvocati, anche se pubblici dipendenti, è soggetta a scadenze e ritmi di lavoro che sfugge alla potestà organizzativa delle Amministrazioni, dipendendo dalle esigenze dei processi in corso nei quali essi sono impegnati, l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di avvocato pubblico comportando, infatti, operazioni materiali (precipuamente procuratorie) ed intellettuali (esemplificatamente studio della controversia e predisposizione delle difese) necessitate dai tempi delle scadenze processuali e proiettate all&#8217;esterno, direttamente ascrivibili alla responsabilità del professionista che le svolge. Ne deriva che il principio da tenere fermo è che gli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici, nell&#8217;esercizio delle funzioni di rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale dell&#8217;Amministrazione, in attuazione del mandato in tal senso ricevuto, sono dei professionisti i quali non possono essere costretti ad un&#8217;osservanza rigida e rigorosa dell&#8217;orario di lavoro alla stessa stregua degli altri dipendenti, senza tenere conto della peculiarità dell&#8217;attività da loro svolta</em>»(Tribunale del Lavoro di Chieti, sentenza n. 96 del 13/4/2017).<br />
In conclusione, la giurisprudenza, intervallata solo dall&#8217;arresto menzionato, ha ritenuto per lo più che la scelta del legislatore sia stata orientata «<em>nel senso di non considerare assimilabili le due categorie di dipendenti pubblici e di valutare come prevalente la legge che disciplina l&#8217;attività dei professionisti legali rispetto alla disciplina del pubblico impiego, (&amp;) diversamente incidendo sulla libertà di azione e di movimento, inscindibilmente connesse all&#8217;esercizio dello ius postulandi, destinata a compromettere proprio l&#8217;autonomia e l&#8217;indipendenza degli avvocati, da sempre poste alla base dello svolgimento della specifica attività professionale e, dunque, costitutive della differenziazione sussistente con gli altri dipendenti pubblici</em>»<em>.</em><br />
Ciò non toglie che lo <em>status</em> di dipendente receda sino a scomparire. Tutt&#8217;altro. E&#8217; pertanto corretta la necessità del datore di lavoro pubblico di essere a conoscenza della presenza in servizio del proprio avvocato, ma la verifica delle presenze «<em>assume il crisma della legittimità laddove si esplichi attraverso speciali modalità di accertamento dell&#8217;orario di lavoro, in ragione della peculiarità della prestazione del servizio» </em>(Consiglio di Stato, sez. VI, 17.3.1994, n. 346).</p>
<p><strong>3. La decisione del TAR per il Lazio.</strong><br />
Con ricorso proposto al TAR per il Lazio, un gruppo di dipendenti pubblici, tutti avvocati, impugnavano un provvedimento della propria Amministrazione con il quale erano stati unilateralmente apportate modifiche, fra gli altri motivi che qui non rilevano, anche agli obblighi di servizio, come l&#8217;orario di presenza in ufficio.<br />
A tale specifico fine i ricorrenti lamentavano la violazione dei principi stabiliti in materia di pubblico impiego dal d.lgs. n. 165/2001, in quanto «<em>gli avvocati dipendenti da Enti Pubblici non potrebbero essere costretti ad un&#8217;osservanza rigida dell&#8217;orario di lavoro alla stessa stregua degli altri dipendenti»</em>.<br />
Primariamente il giudice amministrativo ha dichiarato la propria giurisdizione, e non quella del giudice del lavoro, in quanto l&#8217;atto amministrativo contestato era stato impugnato in via principale e non incidentale.<br />
Nel merito della questione il TAR per il Lazio, obliterato il modesto arresto sopra menzionato, si è riposizionato sul l&#8217;orientamento maggioritario, concorde nel riconoscere il delicato <em>status</em> professionale prevalente su quello unicamente dipendente.<br />
Il giudice ha infatti ritenuto che, in tema di obblighi di orario in capo agli avvocati degli enti pubblici, «<em>l&#8217;attività degli avvocati, anche se pubblici dipendenti, è soggetta a scadenze e ritmi di lavoro che sfugge alla potestà organizzativa delle Amministrazioni, dipendendo dalle esigenze dei processi in corso nei quali essi sono impegnati, l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di avvocato pubblico comportando, infatti, operazioni materiali (precipuamente procuratorie) ed intellettuali (esemplificante studio della controversia e predisposizione delle difese) necessitate dai tempi delle scadenze processuali e proiettate all&#8217;esterno, direttamente ascrivibili alla responsabilità del professionista che le svolge».</em><br />
Ne deriva quale necessario corollario che il principio da tenere fermo è che gli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici, nell&#8217;esercizio delle funzioni di rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale dell&#8217;Ente, in attuazione del mandato in tal senso ricevuto dal vertice dell&#8217;Ente, «<em>sono dei professionisti i quali non possono essere costretti ad un&#8217;osservanza rigida e rigorosa dell&#8217;orario di lavoro alla stessa stregua degli altri dipendenti, senza tener conto della peculiarità dell&#8217;attività da loro svolta».</em><br />
Ogni lavoratore dipendente è tenuto ad osservare un orario di lavoro, che corrisponde all&#8217;articolazione temporale della prestazione lavorativa che ciascun dipendente è tenuto a rendere nell&#8217;ambito del proprio rapporto lavorativo, e corollario della fissazione di un orario di lavoro e di servizio, è l&#8217;adozione di sistemi di rilevazione delle presenze, attraverso la rilevazione manuale (fogli di presenza), o automatizzata (<em>badge</em>), entrambe destinate ad attestare, da parte del pubblico dipendente, la circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro tra questi e la pubblica amministrazione (soggetto a disciplina privatistica), non essendo revocabile in dubbio la funzione attestativa ed autocertificativa che la sottoscrizione del &#8220;foglio di presenza&#8221; o lo &#8220;striscio&#8221; del <em>badge</em> assume agli effetti del rispetto dell&#8217;orario di lavoro e dell&#8217;espletamento in concreto delle proprie mansioni, essendo, appunto, volta a dimostrare (la presenza sul luogo di lavoro).<br />
Né l&#8217;avvocato può sottrarsi a tale funzione attestati ed autocertificativa.<br />
Tuttavia, la giurisprudenza maggioritaria ha ben sintetizzato che non tutti i dipendenti pubblici sono uguali, poiché le differenti funzioni che sono chiamati a svolgere necessitano di strumenti ad esse adeguati. L&#8217;adeguatezza dello strumento di verifica della presenza in servizio mal si concilia con regolamentazioni massive attesa l&#8217;incompatibilità logica e strutturale fra questi e le mansioni implicate dal profilo professionale degli avvocati dipendenti, come riconosciute alla figura dell&#8217;avvocato, per prassi amministrativa, dalla costante giurisprudenza e soprattutto nel rispetto della vigente legislazione.<br />
Gli Avvocati di Ente Pubblico sono lavoratori dipendenti e professionisti, che hanno come unico ed esclusivo cliente l&#8217;Ente di appartenenza, in favore del quale espletano, ben oltre gli orari del restante personale dell&#8217;Ente, l&#8217;attività di rappresentanza e difesa in giudizio: attività che si esplica prevalentemente al di fuori dell&#8217;Ufficio Avvocatura: per queste ragioni «<em>tale attività mal si presta ad essere monitorata con il cartellino marcatempo e/o badge, anzi l&#8217;obbligo del cartellino marcatempo e/o della preventiva richiesta di autorizzazione al proprio Avvocato Dirigente ogni qualvolta risulta necessario l&#8217;espletamento di un&#8217;attività professionale all&#8217;esterno dell&#8217;Ufficio costituisce un defatigante adempimento, ostativo di un efficace ed ottimale svolgimento dell&#8217;attività professionale. Ma, poiché gli Avvocati degli Enti Pubblici, oltre che professionisti iscritti al Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati, sono anche dipendenti dell&#8217;Ente Pubblico di appartenenza, in favore del quale svolgono anche l&#8217;attività di consulenza, risulta necessario che venga garantita una loro presenza giornaliera e/o quotidiana negli Uffici del Comune. Infatti, da tale doppio status ed anche dal principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all&#8217;art. 97, comma 1, Cost., consegue un aumento della responsabilità e del dovere di leale collaborazione degli Avvocati di Enti Pubblici verso il loro datore di lavoro per tutti gli aspetti e/o le modalità in cui viene espletata sia l&#8217;attività di rappresentanza e difesa in giudizio, sia l&#8217;attività di consulenza legale. Da ciò discende che gli Avvocati del Comune possono tranquillamente e discrezionalmente (cioè senza essere sindacati) svolgere la propria attività all&#8217;esterno dell&#8217;Ufficio, senza dover chiedere alcuna autorizzazione, e/o tutt&#8217;al più dovrebbero utilizzare il cartellino marcatempo soltanto una o due volte al giorno cioè in entrata e/o in uscita, senza vincoli di orario. Dunque, per rendere legittimo l&#8217;impugnato art. 1, comma 7, del Regolamento dell&#8217;Avvocatura comunale, le parole &#8220;ordinaria presenza in servizio&#8221; andrebbero sostituite con le parole &#8220;ogni giorno la presenza in servizio, senza vincoli di orario&#8221;»</em>.<br />
La querelle legata all&#8217;orario di lavoro per gli avvocati dipendenti non è certo risolta dalla pronuncia del TAR per il Lazio dei giorni scorsi, mentre sarebbe potuta essere risolta ex lege, qualora il legislatore della riforma forense, nel primo passaggio fra Senato e Camera, non avesse immotivatamente espunto, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole &#8220;<em>è garantita l&#8217;autonomia</em>&#8220;, la locuzione: &#8220;<em>anche dell&#8217;organizzazione dei relativi tempi</em>&#8220;.<br />
Poche parole quelle eliminate, ma che avrebbero risparmiato tanto contenzioso alle pubbliche amministrazioni ed agli avvocati, che dovrebbero occuparsi di difendere gli enti, non di far loro causa.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-giurisprudenza-ritorna-sullorario-di-lavoro-degli-avvocati-pubblici-nota-a-sentenza-tar-lazio-n-7713-del-14-giugno-2019/">La giurisprudenza ritorna sull&#8217;orario di lavoro degli avvocati pubblici (nota a sentenza Tar Lazio, n. 7713 del 14 giugno 2019)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2019 n.28988</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-3-7-2019-n-28988/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-3-7-2019-n-28988/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2019 n.28988</a></p>
<p>Amendola Pres., G. Positano Rel., PARTI: (UnipolSai rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Edoardo Errico c. L. e I. rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Michele Liguori, nonchè Fondazione Evangelica, P. e G.) Quantificazione del danno biologico: pregiudizio alla salute che si riflette sugli aspetti dinamico relazionali di chi lo subisce. 1. Danno non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-3-7-2019-n-28988/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2019 n.28988</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-3-7-2019-n-28988/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2019 n.28988</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amendola Pres., G. Positano Rel., PARTI: (UnipolSai rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Edoardo Errico c. L. e I. rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Michele Liguori, nonchè Fondazione Evangelica, P. e G.)</span></p>
<hr />
<p>Quantificazione del danno biologico: pregiudizio alla salute che si riflette sugli aspetti dinamico relazionali di chi lo subisce.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Danno non patrimoniale &#8211; categoria onnicomprensiva &#8211; personalizzazione &#8211; conseguenza straordinaria ed eccezionale &#8211; prova &#8211; motivazione analitica &#8211; consentita;<br />
2. Incapacità  lavorativa generica: danno biologico &#8211; incapacità  lavorativa specifica: danno patrimoniale &#8211; danno differenziale &#8211; lucro cessante &#8211; aspettativa qualificata &#8211; presunzioni &#8211; risarcibile;<br />
3. Liquidazione del danno &#8211; criteri di quantificazione &#8211; leggi speciali.<br />
</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. <em>In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l&#8217;attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità  permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).</em><br />
<em>In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.</em><br />
<em>Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili  secondo l&#8217;id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona  con  la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione  in aumento del risarcimento.</em><br />
<em>Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su &#8220;aspetti dinamico relazionali&#8221;: non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione  del  risarcimento; rileva,  invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché  solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al </em><em>giudicediprocedereallarelativa</em><em>personalizzazioneinsedediliquidazione.</em><br />
<em>È solo al ricorrere di suddette condizioni che al giudice è consentito, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.</em></p>
<p>2. <em>In primo luogo, non è chiaro se il danno riconosciuto in appello è stato valutato  in  termini di incapacità lavorativa specifica o generica. Una distinzione rilevante dal momento che il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell&#8217;alveo di quello biologico.</em><br />
<em>In realtà, l&#8217;evento lesivo può incidere in vari modi sull&#8217;attività di lavoro dell&#8217;infortunato. E se tutti devono avere una adeguata risposta risarcitoria, è anzitutto necessario avere le idee chiare sull&#8217;inquadramento dogmatico delle varie fattispecie che è possibile enucleare.</em><br />
<em>Si può dare il caso:</em><br />
<em>1. che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena. È questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè  la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. </em><br />
<em>Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà  di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che  la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l&#8217;eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà  risarcito come  danno</em><em>;</em><br />
<em>2. che la vittima abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito: non il lavoro, badate bene, ma il reddito, il che significa che non ne produce al momento e non sarà più in grado di produrne in futuro: qui siamo evidentemente di fronte a un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito perduto;</em><br />
<em>3. che la vittima abbia perso il lavoro ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione professionale: anche questo è un danno patrimoniale, da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza (ove sussistente)  tra  reddito perduto  e  presumibile reddito  futuro;</em><br />
<em>4. che la vittima un lavoro non l&#8217;aveva, e non potrà più averlo a causa della invalidità: anche questo è una danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito. </em><br />
<em>Sotto tale profilo la prova della presumibile attività futura va supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti e anche sotto  tale aspetto  le conclusioni del giudice di appello non sono rigorose, anche perché non considerano le attività lavorative compatibili con la menomazione fisica riscontrata.</em></p>
<p>3. <em>La liquidazione del danno biologico, va operata con criteri equitativi ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., eventualmente anche applicando criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette &#8220;tabelle&#8221;, valutabili come  parametri uniformi per la generalità delle persone, salvo personalizzare il risultato al caso concreto. Al contrario, per la determinazione del danno patrimoniale non può essere utilizzato il criterio del triplo della pensione sociale, di cui all&#8217;art. 4 del d.I. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977 n. 39, trattandosi di norma eccezionale, utilizzabile esclusivamente nell&#8217;ambito dell&#8217;azione diretta contro l&#8217;assicuratore per la liquidazione del danno patrimoniale</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div>
<div style="text-align: justify;">
<div>
<div><strong>Svolgimento del processo</strong><br />
Con atto di citazione del 16,19 e 22 ottobre 2005, Licio Esposito e Ivana Luongo, in proprio e quali rappresentanti del figlio Carmine Esposito, all&#8217;epoca minore di età, convenivano la Fondazione Evangelica Bretagna, Paolo Puggina e Giuseppe De Francesco, davanti al Tribunale di Taranto, per accertare la responsabilità dei convenuti per i danni subiti dal minore e dalla madre in occasione del parto avvenuto il 26 aprile 1997.<br />
Individuavano il pregiudizio nei danni patrimoniali (lucro cessante da inabilità permanente e danno emergente da perdita di possibilità attuale e futura – c.d. perdita di <em>chance </em>– lucro cessante da inabilità temporanea, ed emergente e per spese vive sostenute e da sostenersi) e non patrimoniali (biologico da invalidità permanente e temporanea, alla vita di relazione, alla veste estetica, morale soggettivo, esistenziale, alla vita privata, al rapporto familiare parentale, per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e, comunque, per la lesione dei diritti personalissimi inviolabili), oltre rivalutazione e interessi ed attribuzione al difensore delle spese di lite.<br />
Deducevano che il ginecologo Puggina, che aveva seguito la gravidanza ed era stato presente al parto praticato dal dottor De Francesco e i convenuti avevano colposamente concorso a determinare le lesioni permanenti, sia al minore che alla madre.<br />
Si costituivano i convenuti deducendo l&#8217;infondatezza della domanda e la Fondazione Evangelica chiamava in causa la S.p.A. Navale Ass.ni che eccepiva la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo, la decadenza dal diritto all&#8217;indennizzo, la diminuzione dell&#8217;indennizzo e la non operatività della garanzia, oltre che l&#8217;inosservanza, da parte della fondazione, dell&#8217;articolo 21 delle condizioni di polizza che imponeva all&#8217;assicurato di conferire procura al fiduciario in modo da escludere il diritto delle spese legali.<br />
Il Tribunale, con  sentenza del 28 settembre 2009, rigettava la domanda, dichiarava assorbita quella di rivalsa della Fondazione nei confronti dell&#8217;assicuratore  e compensava  le spese di lite.<br />
Con atto di citazione del 27 ottobre 2010, Licio Esposito e Ivana Luongo, nella  qualità in  atti,  proponevano atto  di  appello per  sentir  dichiarare la responsabilità esclusiva, precontrattuale  o contrattuale  ed  extracontrattuale della fondazione e dei sanitari, in via  gradata, l&#8217;inadempimento contrattuale, la responsabilità extracontrattuale per omessa informazione sui rischi del trattamento e condannare la Fondazione, sanitari, e  l&#8217;assicuratore  al risarcimento dei danni, oltre rivalutazione e spese, con distrazione ai sensi dell&#8217;articolo 93 c.p.c.<br />
La  Fondazione Evangelica chiedeva il rigetto e, in subordine, riproponeva la domanda di garanzia.<br />
Giuseppe De Francesco  e Paolo Puggina insistevano per il rigetto dell&#8217;appello.<br />
Si costituiva UGF Ass.ni, quale successore a  titolo particolare nei rapporti giuridici riguardanti la S.p.A. Navale Ass.ni chiedendo il rigetto del gravame e, in subordine, la limitazione dell&#8217;obbligazione indennitaria, con esclusione della ripetibilità delle spese di lite sostenute  dall&#8217;assicurata.<br />
La Corte d&#8217;Appello di Napoli, con sentenza del 26 aprile 2017, in riforma della sentenza impugnata, condannava la Fondazione Evangelica, Paolo Puggina, Giuseppe De Francesco, la Navale Ass.ni S.p.A. e la S.p.A. UGF Ass.ni al risarcimento dei danni in favore degli appellanti, oltre al  pagamento  delle spese con attribuzione, ai sensi articolo 93 c.p.c., in favore dell&#8217;avvocato Michele Liguori. Condannava, altresì, le compagnie di assicurazioni a tenere indenne la Fondazione Evangelica di quanto questa sarà tenuta a pagare agli attori in esecuzione della sentenza.<br />
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione S.p.A.UnipolSai, quale incorporante la S.p.A. Unipol Ass.ni, a propria volta conferitaria delle attività assicurative di S.p.A. Navale  Ass.ni affidandosi  a  tre motivi.<br />
Resistevano con unico controricorso Carmine Esposito, Licio Esposito e Ivana Luongo.<br />
La ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rinvio della trattazione in attesa dell&#8217;imminente decisione  della Consulta con riferimento all&#8217;art. 147 c.p.c. oggetto dell&#8217;eccezione preliminare di tardività del ricorso controricorrenti depositavano ex art. 372 c.p.c. documentazione relativa alla fase incidentale di sospensione della sentenza di appello al fine di ottenere la liquidazione delle relative spese processuali ex art. 385 c.p.c.<br />
Con ordinanza interlocutoria del 7 febbraio 2019 questa Corte disponeva la trattazione della controversia in pubblica udienza. La ricorrente deposita memoria ex art. 378 c.p.c.</div>
<p>Motivi della decisione Con il primo motivo si deduce la violazione agli articoli 1226 e 2729 e.e., in relazione all&#8217;articolo 360, n. 3 c.p.c., nella determinazione del danno extra patrimoniale in favore di Carmine Esposito.  La Corte territoriale, pur facendo riferimento ai criteri contenuti nelle tabelle milanesi che computano nel valore base la componente del danno morale, erroneamente avrebbe personalizzato il danno nella misura massima del relativo parametro. La personalizzazione, al contrario, andrebbe riferita a situazioni assolutamente  particolari non ricorrenti nel caso di specie, in cui il <em>deficit </em> permanente del 13% era lievemente superiore alle c.d.  micropermanenti.</p>
<div>Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli articoli 1223, 1226 e 2729 e.e., in relazione all&#8217;articolo 360, n. 3 c.p.c.,  nella determinazione  del danno patrimoniale in favore di Carmine Esposito.<br />
Si assume che la circostanza che il padre del danneggiato fosse un carabiniere non può costituire una presunzione in ordine alla predisposizione del figlio per la carriera militare che richiede, invece, il superamento di prove selettive.<br />
Sotto altro profilo la lieve percentuale invalidante non sarebbe tale da compromettere una lunga serie di attività lavorative, soprattutto di carattere  sedentario,  con retribuzioni  anche più elevate rispetto alle  mansioni  manuali.<br />
Con il terzo motivo si deduce la violazione delle medesime disposizioni riguardo  al danno  non patrimoniale  in favore dei genitori  di Carmine  Esposito.<br />
In particolare, la configurabilità di una compromissione di tipo esistenziale sarebbe compatibile con lesioni particolarmente serie e non con quelle in concreto riscontrate.<br />
Preliminarmente va esaminata l&#8217;eccezione di tardività del ricorso sollevata dai controricorrenti. Il termine di sessanta giorni per la notifica del ricorso per cassazione scadeva           il giorno 10  luglio  2017, mentre  il  ricorso era  stato notificato in forma digitale in quella data, ma alle ore 21.30.<br />
L&#8217;eccezione trova fondamento nell&#8217;orientamento di questa Corte secondo cui il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario &#8211; che si fonda sull&#8217;esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo &#8211; non si applica in riferimento al disposto dell&#8217;art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall&#8217;art. 16 septies del d .I. n. 179 del 2012, conv ., con modif., dalla I. n. 221 del 2012. Questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell&#8217;attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno ·e della notte, dell&#8217;arrivo di atti processuali (Cass. Sez. 3 &#8211; n. 21915 del 21/09/ 2017, Rv. 645734 &#8211; 01 e negli stessi termini, Cass. Sez. 6 &#8211; n. 30766 del 22/12/2017, Sez. L &#8211; n. 21445 del 30/08/ 2018). Pertanto, il ricorso per cassazione, notificato dal difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, alle 21.30 dell&#8217;ultimo giorno utile avrebbe dovuto ritenersi perfezionato alle ore 7 del giorno successivo.<br />
Le parti avevano fatto presente, a riguardo, che la questione di costituzionalità dell&#8217;art. 147 c.p.c. era al vaglio della Consulta per l&#8217;udienza del 19 marzo 2019 e con la memoria ex art. 380 bis, Unipol aveva chiesto di differire la trattazione in attesa della decisione della Corte Costituzionale.<br />
A tal proposito deve darsi atto che, con sentenza n. 75/ 2019, depositata in data 9 aprile 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 16-septies del  D.L.  n. 179/2012  (conv.  in L.  n. 221/2012) &#8220;<em>nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione  è generata dopo le ore 21 ed entro le ore  24  si perfeziona  per  il notificante  alle  ore 7  del  giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta  ricevuta</em>&#8220;.  L&#8217;eccezione, pertanto, va disattesa poiché la Corte Costituzionale ha uniformato la disciplina della notifica in proprio a  mezzo PEC, a quella del deposito telematico, con conseguenza che deve considerarsi tempestiva la notifica eseguita via PEC l&#8217;ultimo giorno utile, all&#8217;unica condizione che la ricevuta di accettazione del messaggio PEC di notifica venga generata entro la fine del giorno di scadenza del termine.<br />
Il primo motivo è fondato.<br />
In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l&#8217;attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità  permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).<br />
In presenza di un danno permanente alla salute, la misura <em>standard</em>del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.<br />
Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo  <em>l&#8217;id quod plerumque accidit </em>(ovvero quelle che qualunque persona  con  la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione  in aumento del risarcimento.<br />
Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d&#8217;una lesione della salute, o costituisce una conseguenza &#8220;normale&#8221; del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. &#8220;personalizzazione&#8221;: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014).<br />
Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana   e  sugli   aspetti   &#8220;dinamico-relazionali&#8221;,   che  sono   generali   ed inevitabili per tutti coloro che abbiano  patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.<br />
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.<br />
Ma ciò, non perché abbiano inciso, <em>sic et simpliciter</em>, su &#8220;aspetti dinamico relazionali&#8221;: non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione  del  risarcimento; rileva,  invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché  solo  in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudicediprocedereallarelativapersonalizzazioneinsedediliquidazione(cosìgià,exmultis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del  21/09/2017;  Sez. 3, Sentenza  n. 23778  del 07/11/2014).<br />
Questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze &#8220;specifiche ed eccezionali&#8221;, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3,  Sentenza  n. 23778  del 07/11/2014;  Sez. 3,  Sentenza  n. 24471 del  18/11/2014).<br />
Nel caso  di specie  la  menomazione concreta  è  rappresentata da  una distocìa della spalla che ha determinato postumi permanenti nella misura del 13% e cioè  una invalidità  qualificata in misura  prossima  al tetto dei danni biologici di lieve entità (c.d. micropermanenti).<br />
In presenza di tali presupposti è stata riconosciuta una personalizzazione  di  oltre  il 40%  in  difetto di  una specifica  motivazione, che  avrebbe  dovuto essere  adottata  sulla base  dei principi espressi in premessa, al fine di giustificare, in primo luogo, la ragione per la quale quel pregiudizio non risultava già assorbito nel danno biologico liquidato e, in secondo luogo, i criteri sottesi ad una personalizzazione così significativa, riferita ad una menomazione comunque, lieve.<br />
Di ciò dovrà farsi carico il giudice di rinvio nel  considerare  che  le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un &#8220;fatto costitutivo&#8221; della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dagli originari  attori (ovviamente con ogni mezzo di  prova, e quindi anche attraverso  l&#8217;allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere  in mere enunciazioni  generiche, astratte  od  ipotetiche (Sez. 3,  Sentenza  n. 24471 del  18/11/2014).<br />
Anche il secondo motivo è fondato, sotto due profili.<br />
In primo luogo, non è chiaro se il danno riconosciuto in appello è stato valutato  in termini  di incapacità lavorativa specifica o generica. Sotto tale ultimo profilo la Corte territoriale non ha considerato che il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell&#8217;alveo di quello biologico.<br />
Infatti,  tale  pregiudizio   non  attiene alla   produzione   del reddito,  ma  si sostanzia,   in quanto         modo  di essere  del  soggetto,  in  una   menomazione all&#8217;efficienza psicofisica (Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014) e il danno va valutato unitariamente, in termini di cenestesi lavorativa , tenendo in considerazione quanto dedotto da questa Corte con riferimento al primo motivo di ricorso.<br />
La nozione di incapacità lavorativa generica fu elaborata dalla giurisprudenza in un&#8217;epoca in cui il danno biologico  non aveva cittadinanza nell&#8217;ordinamento e l&#8217;unico danno ritenuto risarcibile era quello patrimoniale. Essa servì, quindi, a evitare il rigetto della domanda risarcitoria allorché le conseguenze lesive non avessero influito sul lavoro svolto dalla vittima ovvero nell&#8217;ipotesi in cui la vittima non svolgesse lavoro alcuno<br />
Una volta  emersa la  nozione  di danno biologico,  l&#8217;utilità  della categoria  è venuta meno, considerato che la sussistenza di un danno alla salute legittima il leso  a domandare  il risarcimento  di tutti           danni  non patrimoniali  a detta lesione connessi, nessuno escluso.<br />
In realtà, l&#8217;evento lesivo può incidere in vari modi sull&#8217;attività di lavoro dell&#8217;infortunato. E se tutti devono avere una adeguata risposta risarcitoria, è anzitutto necessario avere le idee chiare sull&#8217;inquadramento dogmatico delle varie fattispecie che è possibile enucleare.<br />
Si può dare il caso:<br />
1. che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena. È questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè  la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro.<br />
Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà  di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento  del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che  la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l&#8217;eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà  risarcito come  danno  patrimoniale (Cass. n.20312del2015);<br />
2. che la vittima abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito: non il lavoro, badate bene, ma il reddito, il che significa che non ne produce al momento e non sarà più in grado di produrne in futuro: qui siamo evidentemente di fronte a un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito perduto;<br />
3. che la vittima abbia perso il lavoro ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione professionale: anche questo è un danno patrimoniale, da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza (ove  sussistente) tra  reddito  perduto e  presumibile reddito  futuro;<br />
4. che la vittima un lavoro non l&#8217;aveva, e non potrà più averlo a causa della invalidità: anche questo è una danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito.<br />
Sotto tale profilo la prova della presumibile attività futura va supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti e anche sotto  tale  aspetto le conclusioni del giudice di appello non sono rigorose, anche perché non considerano le attività lavorative compatibili con la menomazione fisica riscontrata.<br />
La decisione  impugnata è censurabile  perché la Corte territoriale  erra  nel riferire la presunzione all&#8217;attività  svolta dal padre del danneggiando, operando un evidente salto logico. Al contrario, avrebbe dovuto verificare se, sulla base della relazione del consulente tecnico d&#8217;ufficio, era stata espressa una concreta incidenza sulla capacità lavorativa specifica e, in particolare, rispetto a quali tipologie di attività  lavorative.<br />
Infine, quanto al criterio di liquidazione pari al triplo della pensione sociale, adottato dalla Corte territoriale, va osservato  la liquidazione del danno biologico, va operata con criteri equitativi ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., eventualmente anche applicando criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette &#8220;tabelle&#8221;, valutabili come  parametri uniformi per la generalità delle persone, salvo personalizzare il risultato al caso concreto. Al contrario, per la determinazione del danno patrimoniale non può essere utilizzato il criterio del triplo della pensione sociale, di cui all&#8217;art. 4 del d.I. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977 n. 39, trattandosi di norma eccezionale, utilizzabile esclusivamente nell&#8217;ambito dell&#8217;azione diretta contro l&#8217;assicuratore per la liquidazione del danno patrimoniale (Sez. 3, Sentenza n. 18161 del 25/08/2014 (Rv. 632224 &#8211; 01).<br />
E pure in siffatto ambito, la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in  conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell&#8217;art. 137 Cod Ass, può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell&#8217;infortunio godeva di un reddito, ma questo era  talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (Cass. Sez. 3 &#8211; n. 25370 del  12/10/2018 &#8211; Rv. 651331 &#8211;  01).<br />
Il terzo motivo, relativo all’entità del danno non patrimoniale liquidato ai genitori, è assorbito.<br />
I controricorrenti hanno formulato un&#8217;eccezione di giudicato per la mancata impugnazione della sentenza da parte dei sanitari della fondazione.<br />
Compete al giudice del rinvio definire gli effetti dell&#8217;accoglimento del ricorso sulla posizione dei litisconsorti diversi dalla ricorrente e dalla Fondazione,  in considerazione degli specifici profili dedotti dall&#8217;assicuratore.<br />
I controricorrenti hanno depositato, ai sensi dell&#8217;articolo 372, secondo comma c.p.c. documentazione tesa ad ottenere la · liquidazione di spese e compensi relativi al procedimento incidentale per la sospensione dell&#8217;efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado ad istanza di Unipol Sai del 10 luglio 2017. La documentazione attiene alla redazione degli atti difensivi depositati mediante modalità telematica, l&#8217;attività di assistenza alle parti e le spese generali con richiesta di distrazione, ai sensi dell&#8217;articolo 93 c.p.c., in favore degli avvocati antistatari, Michele Liguori e Tiziana Conte.<br />
La   produzione  è   rituale,   trattandosi    di  documentazione    relativa   al procedimento incidentale ai sensi dell&#8217;articolo 373 c.p.c. nell&#8217;ambito del quale gli odierni controricorrenti  si sono costituiti, documentando  la comparsa  di costituzione e risposta e l&#8217;esito della decisione adottata dalla Corte territoriale con ordinanza del 23 novembre 2017. Si tratta di documentazione che non era possibile allegare  anteriormente al deposito  del  controricorso in quanto di formazione successiva allo stesso (Cass. 11 dicembre 2017, n. 29615 ed altre).<br />
Peraltro, posto che il ricorso viene accolto con rinvio le competenze relative a tale fase del giudizio saranno prese in esame dalla Corte d&#8217;Appello sulla base della documentazione prodotta (Cass. n. 16121 del 2011 e Cass. n. 3341 del 2009).<br />
Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto limitatamente al primo e secondo motivo; la sentenza va cassata con rinvio.<br />
<strong>P.Q.M.</strong><br />
La Corte accoglie il primo e secondo motivo; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche  per le spese del presente giudizio  di legittimità, alla Corte d&#8217;Appello  di Napoli, in diversa composizione.<br />
Così  deciso nella  camera  di Consiglio  della  Terza Sezione  della  Corte Suprema di Cassazione in data 3 luglio 2019.</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-3-7-2019-n-28988/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2019 n.28988</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2019 n.6259</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-5-2019-n-6259/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-5-2019-n-6259/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2019 n.6259</a></p>
<p>R. Savoia Pres., M. Santini Est., PARTI (D. P. ed altri rapp. dall&#8217;avv.to Sergio Como c. Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rapp. avv.ti Elisabetta Lanzetta, Cherubina Ciriello) Il principio della preferenza dello scorrimento di graduatorie preesistenti e tuttora valide rispetto alla indizione di pubblici concorsi trova applicazione per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-5-2019-n-6259/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2019 n.6259</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-5-2019-n-6259/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2019 n.6259</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Savoia Pres., M. Santini Est., PARTI (D. P. ed altri rapp. dall&#8217;avv.to Sergio Como c. Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rapp. avv.ti Elisabetta Lanzetta, Cherubina Ciriello)</span></p>
<hr />
<p>Il principio della preferenza dello scorrimento di graduatorie preesistenti e tuttora valide rispetto alla indizione di pubblici concorsi trova applicazione per le sole procedure di reclutamento, ossia per le assunzioni disposte dalla PA e non per altre tipologie di affidamento di funzioni od incarichi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Lavoro presso le pp. AA. &#8211; dirigenti &#8211; reclutamento &#8211; inserimento &#8211; conferimento di incarico &#8211; distinzioni.</p>
</p>
<p>2.- Lavoro presso le pp. AA. &#8211; graduatorie &#8211; scorrimento &#8211; applicabilità  all&#8217;inserimento ed allo scorrimento &#8211; esclusione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1.La instaurazione completa del rapporto di lavoro dirigenziale (non generale) prevede un primo passaggio costituito dal reclutamento ossia dal superamento di un pubblico concorso; il secondo passaggio è rappresentato dall&#8217;inserimento (a tempo indeterminato) nel ruolo dirigenziale dell&#8217;amministrazione che ha bandito il concorso (o che ha dato una disponibilità  in tal senso); il terzo passaggio è dato infine dal conferimento di un incarico dirigenziale (a tempo determinato).</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2.Il principio della preferenza dello scorrimento di graduatorie preesistenti e tuttora valide rispetto alla indizione di pubblici concorsi trova applicazione per le sole procedure di reclutamento, ossia per le assunzioni disposte dalla PA e non per altre tipologie di affidamento di funzioni od incarichi: il legislatore statale, in particolare, si riferisce soltanto alle modalità  di reclutamento o di assunzione di personale e giammai al conferimento di simili funzioni: così, l&#8217;art. 4, comma 3, del DL n. 101 del 2013 nella parte in cui vengono subordinate alle suddette esistenti ed efficaci graduatorie la sole &#8220;nuove procedure concorsuali&#8221; e non anche eventuali conferimenti di incarichi</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/05/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 06259/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 11914/2017 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 11914 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: omissis tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Sergio Como, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Antonelli n. 49;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Lanzetta, Cherubina Ciriello, con domicilio eletto presso gli Uffici della Avvocatura dell&#8217;Istituto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">S. P. non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">a) degli atti con cui il Direttore Generale dell&#8217;INPS ha indetto la procedura di interpello su base nazionale con messaggio Hermes n. 3601 del 19.9.2017, per il conferimento di incarichi dirigenziali vacanti;</p>
<p style="text-align: justify;">b) dell&#8217;atto di assegnazione degli incarichi da parte del Direttore Generale dell&#8217;INPS comunicata con messaggio Hermes n. 4211 del 26.10.2017 tra i quali quello conferito al controinteressato;</p>
<p style="text-align: justify;">c) delle Determinazioni del Presidente dell&#8217;INPS n. 133 del 12.10.2016 e n. 111 del 28.7.2016;</p>
<p style="text-align: justify;">d) delle determinazioni del Presidente dell&#8217;INPS n. 9 e 10 del 24.1.2017, n. 59 del 14.2.2017, n. 67 del 15.3.2017, n. 89/2016, n. 132/2016, n. 125/2017, n. 110/2016 e n. 13/2017 nonchè delle determinazioni del Direttore Generale INPS n. 2 del 30.1.2017, n. 137 del 21.7.2017 e n. 52 del 21.7.2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13/02/2018:</p>
<p style="text-align: justify;">a) delle determinazioni del Direttore Generale dell&#8217;INPS del 24.10.2017 n. p.23/142/2017, n. P23.143.2017, n. P23.144.2017, n.P.23.145.2017, n. P23.146.2017, n.P23.147.2017, n.P23.148/2017, n.P23.149.2017, n. P23.150.2017, n.P23.151.2017 e n.P23/152/2017;</p>
<p style="text-align: justify;">b) della nota n. 23377 del 3.10.2017 del Direttore Centrale delle Risorse umane dell&#8217;INPS;</p>
<p style="text-align: justify;">c) delle determinazioni del Presidente dell&#8217;INPS del 13.12.2017 n. 188, n. 189, n. 190;</p>
<p style="text-align: justify;">d) della determinazione del Direttore Generale dell&#8217;INPS n. 148 del 8.11.2017;</p>
<p style="text-align: justify;">e) del verbale del 29.11.2017 della commissione esaminatrice nominata per l&#8217;interpello indetto con messaggio Hermes n. 3601 del 19.9.2017;</p>
<p style="text-align: justify;">f) della comunicazione Hermes n. 4211 del 26.10.2017 del Direttore Centrale delle Risorse Umane di esito interpello n. 1301 del 19.9.2017;</p>
<p style="text-align: justify;">g) dell&#8217;atto di interpello per altri posti di funzioni dirigenziale trasmesso dal Direttore Generale dell&#8217;INPS con comunicazione n. 4837 dell&#8217;1.12.2017;</p>
<p style="text-align: justify;">h) del messaggio Hermes n. 13 del 3.1.2018 con cui l&#8217;INPS ha conferito due incarichi dirigenziali;</p>
<p style="text-align: justify;">i) della determinazione presidenziale n. 176 del 6.12.2017 con cui l&#8217;INPS ha istituito altri 6 posti funzioni dirigenziali di seconda fascia;</p>
<p style="text-align: justify;">l) di tutti gli atti preordinati e presupposti e consequenziali ivi compresi quelli con cui nelle more si siano eventualmente conferiti ulteriori incarichi dirigenziali in pregiudizio dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Inps;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 marzo 2019 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti hanno tutti partecipato al concorso INPDAP (ora confluito in INPS) del 31 maggio 2006 per la attribuzione di n. 3 posti di dirigente di seconda fascia. Gli stessi si classificavano allora, come candidati idonei non vincitori, tra il posto 35 ed il posto 55.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del 2017 veniva avviata la riorganizzazione dell&#8217;Istituto e la conseguente rideterminazione della dotazione organica del personale dirigenziale. Da tale processo di riorganizzazione e rimodulazione scaturivano n. 28 posti vacanti di dirigente di seconda fascia.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali posti venivano riservati in via prioritaria ai dirigenti interni all&#8217;istituto e, in via sussidiaria, ai dirigenti di altre amministrazioni (art. 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001) e poi a soggetti esterni all&#8217;amministrazione dotati di comprovata esperienza e professionalità  (art. 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001).</p>
<p style="text-align: justify;">Una simile scelta organizzativa veniva impugnata per violazione dell&#8217;art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, nella parte in cui l&#8217;amministrazione non avrebbe considerato coloro che erano giù  presenti come idonei all&#8217;interno di precedenti ed ancora valide graduatorie. Ciù² anche sulla base di quanto affermato dall&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 14 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successivi motivi aggiunti venivano impugnati, per le stesse ragioni di cui sopra, i consequenziali atti di conferimento dei relativi incarichi dirigenziali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio l&#8217;intimata amministrazione previdenziale la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, sollevava peraltro diverse eccezioni di rito e, in particolare: a) irricevibilità  per tardività  del gravame; b) inammissibilità  per omessa impugnazione dell&#8217;atto presupposto n. 2 del 30 gennaio 2017; c) assenza di lesione dal momento che nessuno dei ricorrenti avrebbe presentato rituale domanda di partecipazione all&#8217;interpello; d) inammissibilità  per omessa notifica ai controinteressati effettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 26 marzo 2019 la causa veniva infine trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciù² premesso si rileva in punto di rito che:</p>
<p style="text-align: justify;">A. Va innanzitutto rigettata l&#8217;eccezione di tardività  in quanto il sessantesimo giorno dalla adozione dell&#8217;atto di interpello (19 settembre 2017) cadeva di sabato, ossia il 18 novembre 2017. Di qui la applicazione di quanto previsto dall&#8217;art. 155 c.p.c., a norma del quale se i termini per la notifica scadono di sabato gli stessi si intendono prorogati di diritto sino al primo giorno feriale, ossia nel caso di specie il 20 novembre 2017. Data questa in cui il ricorso risulta effettivamente essere stato notificato;</p>
<p style="text-align: justify;">B. Va rigettata anche l&#8217;eccezione di inammissibilità  sub b) dal momento che la predetta determinazione del 30 gennaio 2017 introduceva una prima fase di sperimentazione in esito alla quale è stato delineato il definitivo assetto della struttura organizzativa e dunque delle relative posizioni dirigenziali. Elementi di sostanziale novità  nella organizzazione nell&#8217;ente sono del resto ben rinvenibili nella stessa memoria della difesa dell&#8217;Istituto intimato (cfr. pagg. 8 &#8211; 12 della memoria depositata in data 10 gennaio 2018, ove si dà  partitamente conto delle sostanziali modifiche apportate al quadro organizzativo a partire dal mese di giugno 2017). Da tale nuovo e definitivo assetto è poi scaturito l&#8217;interpello in questa sede specificamente impugnato. Ne consegue la netta distinzione tra le due fasi, rispettivamente di sperimentazione e di definitiva configurazione organizzativa, e dunque la autonoma lesività  dell&#8217;atto di interpello in questa sede gravato;</p>
<p style="text-align: justify;">C. Va inoltre rigettata l&#8217;eccezione di inammissibilità  per omessa presentazione della domanda di interpello dal momento che i ricorrenti senz&#8217;altro sarebbero rimasti esclusi da una siffatta partecipazione, non rientrando pacificamente in alcuna delle categorie a tal fine ammesse (id est: dirigenti INPS in servizio, dirigenti di altre amministrazioni oppure soggetti esterni alla PA in possesso di elevate professionalità  ed esperienze). Di qui l&#8217;irrilevanza di una domanda di partecipazione che si sarebbe unicamente concretata in un vuoto adempimento formale;</p>
<p style="text-align: justify;">D. Va infine rigettata l&#8217;eccezione di omessa regolare instaurazione del contraddittorio dal momento che l&#8217;obbligo di cui all&#8217;art. 41, comma 2, c.p.a., è stato comunque osservato dalla difesa delle parti ricorrenti mediante notifica ad uno dei dirigenti INPS in servizio. Nè d&#8217;altra parte si sarebbe potuto esigere una diversa ed ulteriore diligenza processuale, atteso che le altre due categorie eventualmente ammesse alla procedura (ossia: dirigenti esterni all&#8217;Istituto e soggetti esterni alla PA di particolare competenza) non potevano certamente risultare di agevole identificazione. Difficoltà  cui è stato peraltro posto adeguato rimedio attraverso la notifica per pubblici proclami poi autorizzata da questa sezione ed effettivamente avvenuta ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 41, comma 4, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito il ricorso è comunque infondato dal momento che:</p>
<p style="text-align: justify;">1. La graduatoria INPDAP (poi confluito in INPS) del 2007 in cui sarebbero collocati i ricorrenti si riferiva al concorso pubblico per il reclutamento di 3 dirigenti;</p>
<p style="text-align: justify;">2. L&#8217;interpello INPS di settembre 2017 riguarda il conferimento di incarichi dirigenziali rimasti privi di titolare a seguito del complessivo procedimento di riorganizzazione dell&#8217;ente;</p>
<p style="text-align: justify;">3. Gli odierni ricorrenti intendono far valere la suddetta graduatoria INPDAP del 2007 al fine di ottenere, mediante scorrimento della medesima, gli incarichi messi ad interpello da INPS con l&#8217;atto in questa sede impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">4. Tanto premesso rammenta il collegio come il reclutamento dei dirigenti, ossia l&#8217;accesso alla qualifica dirigenziale (cui segue la instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato), sia regolato dall&#8217;art. 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo Unico Pubblico Impiego). Tale disposizione prevede due canali di accesso, quello ossia dei pubblici concorsi banditi dalle singole amministrazioni e l&#8217;altro dei corsi-concorsi banditi dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (ora SNA), cui si affianca ora un terzo canale previsto dall&#8217;art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013 (pubblici concorsi unici banditi dal Dipartimento Funzione Pubblica presso la PCM);</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il superamento di tali procedure concorsuali consente l&#8217;inserimento nei ruoli dirigenziali, specificamente previsti dall&#8217;art. 23 del Testo Unico Pubblico Impiego, delle rispettive amministrazioni pubbliche che hanno bandito il concorso (oppure che hanno dato la propria disponibilità  in tal senso alla Funzione Pubblica per l&#8217;espletamento dei corsi-concorsi della SNA oppure dei concorsi unici ex DL 101 del 2013);</p>
<p style="text-align: justify;">6. Lo svolgimento effettivo delle funzioni dirigenziali (di livello non generale) viene poi successivamente garantito attraverso l&#8217;istituto del conferimento degli incarichi di cui all&#8217;art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine: l&#8217;amministrazione conferente pubblica un interpello (strumento questo ovviamente diverso dal pubblico concorso) rivolto ai dirigenti interni ed a quelli esterni interessati, con indicazione dei posti di funzione disponibili; i suddetti posti vengono ordinariamente assegnati a dirigenti interni (ossia appartenenti ai ruoli della PA conferente) ancora o comunque rimasti privi di incarico; il 10% dei posti rientranti nella dotazione organica possono essere conferiti a dirigenti di altre amministrazioni (ossia appartenenti a ruoli di altre PPAA); l&#8217;8% dei posti della stessa dotazione organica possono inoltre essere conferiti a soggetti estranei alla PA dotati di particolare professionalità  ed esperienza (non altrimenti rinvenibili in seno alla medesima amministrazione). Dunque entro stretti limiti quantitativi (percentuali prefissate su dotazione organica) e qualitativi (comprovata esperienza e professionalità ) gli incarichi dirigenziali possono essere anche conferiti a soggetti estranei alla PA;</p>
<p style="text-align: justify;">7. Riepilogando sulla instaurazione completa del rapporto di lavoro dirigenziale (non generale): il primo passaggio è costituito dal reclutamento, ossia dal superamento di un pubblico concorso; il secondo passaggio è rappresentato dall&#8217;inserimento (a tempo indeterminato) nel ruolo dirigenziale dell&#8217;amministrazione che ha bandito il concorso (o che ha dato una disponibilità  in tal senso); il terzo passaggio è dato infine dal conferimento di un incarico dirigenziale (a tempo determinato);</p>
<p style="text-align: justify;">8. Ebbene il meccanismo dello scorrimento invocato dai ricorrenti potrebbe attestarsi sul primo passaggio ma non anche sul secondo e tanto meno sul terzo (passaggi questi ultimi i quali presuppongono il superamento di un pubblico concorso che tuttavia nella specie non v&#8217;è pacificamente stato, essendo risultati gli stessi solamente idonei alla procedura INPDAP 2006-2007);</p>
<p style="text-align: justify;">9. Il principio della preferenza dello scorrimento di graduatorie preesistenti e tuttora valide rispetto alla indizione di pubblici concorsi trova infatti applicazione per le sole procedure di reclutamento, ossia per le assunzioni disposte dalla PA e non per altre tipologie di affidamento di funzioni od incarichi quali quelli di specie;</p>
<p style="text-align: justify;">10. Ad una simile conclusione si perviene ove soltanto si consideri che: a) la citata decisione della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011 fa sempre ed unicamente riferimento a procedure di &#8220;reclutamento&#8221; del personale (cfr., per tutti, punto n. 62 della sentenza); b) il legislatore statale si riferisce soltanto alle modalità  di reclutamento o di assunzione di personale e giammai al conferimento di simili funzioni (cfr., per tutte, art. 4, comma 3, del DL n. 101 del 2013 nella parte in cui vengono subordinate alle suddette esistenti ed efficaci graduatorie la sole &#8220;nuove procedure concorsuali&#8221; e non anche eventuali conferimenti di incarichi); c) di analogo tenore il contenuto della invocata circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 2013 [cfr. Quadro sinottico B1 nella parte in cui si ribadisce la preferenza delle graduatorie rispetto all&#8217;avvio di &#8220;nuove procedure concorsuali&#8221;);</p>
<p style="text-align: justify;">11. Lo scorrimento poteva in altre parole essere correttamente applicato qualora l&#8217;amministrazione avesse attivato una procedura di reclutamento dirigenziale. Nel caso di specie è stata invece attivata una procedura di conferimento di posti dirigenziali rimasti vacanti. Procedura di conferimento la quale &#8211; giova ripetere &#8211; non ha mai formato oggetto di</p>
<p style="text-align: justify;">interventi normativi, amministrativi o giurisprudenziali di sorta al fine di stabilirne una sua postergazione rispetto ad eventuali graduatorie esistenti;</p>
<p style="text-align: justify;">12. Nè si potrebbe obiettare che la stessa procedura contemplava, almeno in via sussidiaria, la possibilità  di attribuire i posti rimasti ulteriormente vacanti (dopo ossia la assegnazione a dirigenti interni ed esterni alla PA) a soggetti estranei alla PA. E ciù² in quanto una simile prerogativa (avvalimento a tempo determinato, ed entro stretti limiti quantitativi, di elevate professionalità  non altrimenti rinvenibili in senso alla stessa amministrazione) non risulta in alcun modo intaccata dalle disposizioni che nel tempo hanno stabilito l&#8217;ultrattività  delle graduatorie di concorso e la loro preferenza, ma ai soli fini del reclutamento, rispetto alla indizione di pubblici concorsi;</p>
<p style="text-align: justify;">13. La questione controversa riguarda in conclusione non soggetti &#8220;da assumere&#8221; quanto, piuttosto, dirigenti (o soggetti dotati di particolare professionalità ) &#8220;da allocare&#8221; nei posti funzione rimasti disponibili a seguito del ridetto processo di riorganizzazione;</p>
<p style="text-align: justify;">14. Da quanto detto deriva l&#8217;infondatezza della tesi di parte ricorrente nella parte in cui confonde le procedure di reclutamento di personale dirigenziale con quelle di conferimento di posti dirigenziali. Ciù² in quanto &#8211; giova ripetere &#8211; la preferenza dello scorrimento di graduatorie esistenti riguarda unicamente il primo e non anche il secondo di tali modelli organizzativi.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la peculiarità  della questione esaminata.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-21-5-2019-n-6259/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2019 n.6259</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2019 n.6180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-5-2019-n-6180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-5-2019-n-6180/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2019 n.6180</a></p>
<p>V. Blanda Pres., C. Vallorani Est, PARTI: (F. P. rapp. avv.to Santo Emanuele Mungari c. A.S.I. Agenzia Spaziale Italiana rapp. Avv.ra Gen.le Stato nonchè A.P. rapp. avv.to Rosalba Chiaradia, A.M.S. e F.T. rapp. avv.to Massimiliano Brugnoletti) Sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario le controversie aventi ad oggetto la contestazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-5-2019-n-6180/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2019 n.6180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-5-2019-n-6180/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2019 n.6180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Blanda Pres., C. Vallorani Est, PARTI: (F. P. rapp. avv.to Santo Emanuele Mungari c. A.S.I. Agenzia Spaziale Italiana rapp. Avv.ra Gen.le Stato nonchè A.P. rapp. avv.to Rosalba Chiaradia, A.M.S. e F.T. rapp. avv.to Massimiliano Brugnoletti)</span></p>
<hr />
<p>Sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario le controversie aventi ad oggetto la contestazione dell&#8217;esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo, bandite dall&#8217;Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell&#8217;art. 15 del CCNL ASI del 29 novembre 2007.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Lavoro presso le pp.AA. &#8211; Agenzia Italiana dello Spazio (ASI) controversie &#8211; graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore &#8211; giurisdizione dell&#8217;AGO &#8211; sussiste.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario le controversie aventi ad oggetto la contestazione dell&#8217;esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo, bandite dall&#8217;Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell&#8217;art. 15 del CCNL ASI del 29 novembre 2007: tale norma contrattuale, infatti, uniformando la classificazione dei tecnologi ai principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, ha consequenzialmente regolato le suddette progressioni interne in modo nuovo e diverso rispetto al sistema vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego, che era caratterizzato da &quot;progressioni verticali&quot; configurate come veri e propri mutamenti di &quot;area&quot;, come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente CCNL 21 febbraio 2002 del Comparto Enti di ricerca.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>La giurisdizione del G.O. è da riconoscere, in generale, in tutte le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all&#8217;interno di ciascuna area professionale o categoria, sia che riguardino l&#8217;acquisizione di posizioni più¹ elevate meramente retributive, sia che si riferiscano al conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità ) superiori (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1), perchè esse sono regolate da procedure poste in essere dall&#8217;Amministrazione con la capacità  ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 165/2001).</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/05/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 06180/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 14475/2015 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 14475 del 2015, proposto da:</p>
<p style="text-align: justify;">F.P., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Santo Emanuele Mungari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittorio Veneto, 108;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">A.S.I. &#8211; Agenzia Spaziale Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">A. P., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Rosalba Chiaradia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Simeto, 12;</p>
<p style="text-align: justify;">A.M. S. e F. T., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni 26/B;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>omissis </i> non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del decreto n. 326 del 23/09/2015 avente ad oggetto &quot;esecuzione della sentenza n. 6231 dell&#8217;11/06/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III, confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 1065 del 04/03/2015 &#8211; rinnovazione della selezione di cui al bando n. 8/2009. Approvazione graduatorie e nomina vincitori&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Agenzia Spaziale Italiana e di: <i>omissis </i></p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: Avv. Pulfaro in sostituzione dell&#8217;Avv. S. E. Mungari, Avvocato dello Stato A. Jacoangeli, Avv. G. Tavernise in sostituzione dell&#8217;Avv. M. Brugnoletti e Avv. P. R. Molea;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, in fatto, che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la dott.ssa F.P., dipendente dell&#8217;ASI &#8211; Agenzia Spaziale Italiana, inquadrata al II livello del profilo di Tecnologo (Area 1 &#8211; Istituzionale), partecipava alla selezione per titoli e colloquio, indetta dalla medesima Agenzia, con provvedimento direttoriale n. 281 del 21.12.2009 (bando n. 8/2009), finalizzata alla progressione al I livello del profilo di Tecnologo, relativamente l&#8217;Area 1 &#8211; Istituzionale (gestionale &#8211; amministrativa);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il bando citato era stato oggetto di successive modifiche e precisazioni, ad opera dei decreti ASI nn. 288/2010, 320/2010 e 327/2010 (rettifiche al bando 8/2009);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la ricorrente si è collocata al sesto posto della graduatoria approvata con il decreto del Direttore Generale dell&#8217;ASI n. 326 del 2015, il quale ha chiuso la fase di rinnovazione della procedura selettiva, resasi necessaria per dare esecuzione alla sentenza di questo TAR n. 6231/2014 &#8211; confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato 4 marzo 2015, n. 1065 &#8211; che aveva annullato in parte qua il decreto n. 31 del 2012 (di approvazione della graduatoria in precedenza stilata) ed i verbali della Commissione n. 2 e n. 3;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la ricorrente stessa si era invece collocata tra i vincitori nella precedente graduatoria del medesimo concorso, approvata con il decreto n. 31 del 2012, la quale è stata poi profondamente riformata dall&#8217;Amministrazione, in esecuzione della citata sentenza di questo TAR n. 6231 del 2014 (confermata in secondo grado);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con il ricorso all&#8217;odierno esame, spedito a notifica in data 20.11.2015 e depositato entro il termine di rito, la dott.ssa P. ha adito questo TAR per ottenere la declaratori di nullità  ovvero, in subordine, l&#8217;annullamento del decreto in oggetto con cui è stata approvata la nuova graduatoria concorsuale e la nomina dei vincitori, affidando il suo gravame a due motivi così rubricati:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione dell&#8217;obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato amministrativo &#8211; inosservanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 1065/2015, confermativa della sentenza del TAR Lazio n. 6231/2014 &#8211; Nullità  del provvedimento per violazione ed elusione del giudicato, ai sensi dell&#8217;art. 21-septies della Legge n. 241 del 1990 &#8211; eccesso di potere per violazione dei principi di coerenza e consequenzialità  &#8211; arbitrarietà  &#8211; sviamento;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione e/o elusione del giudicato &#8211; violazione di legge per falsa applicazione dell&#8217;art. 4, comma 1, decreto n. 281 del 2009 dell&#8217;Agenzia Spaziale Italiana (lex specialis). Eccesso di potere per violazione dell&#8217;autovincolo; violazione del principio di affidamento; violazione dell&#8217;art. 1, comma primo, Legge n. 241 del 1990; difetto di motivazione violazione dell&#8217;art. 3 della Legge n. 241 del 1990; carenza di istruttoria; erroneità  dei presupposti; violazione del principio di irragionevolezza; illogicità ; contraddittorietà ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; si sono costituti per resistere al ricorso l&#8217;Agenzia Spaziale Italiana (che, con articolata memoria corredata da documenti, ha domandato il rigetto del ricorso per infondatezza) e i controinteressati in epigrafe indicati che hanno concluso per l&#8217;inammissibilità /improcedibilità  del gravame e, in ogni caso, per la sua infondatezza di merito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;esito della pubblica udienza del 6 giugno 2018, la Sezione emetteva l&#8217;ordinanza n. 6399/2018 con la quale rinviava la causa alla pubblica udienza del 6 febbraio 2019, con la seguente motivazione: &#8220;Vista la recente sentenza della Cassazione, SS.UU., 11 aprile 2018, n. 8985, la quale, con riferimento a controversia analoga alla presente avente ad oggetto il passaggio dal 3^ al 2^ livello professionale di Tecnologo &#8211; di cui alla selezione bandita dall&#8217;ASI con Decreto del Direttore Generale n. 282 del 21 dicembre 2009 &#8211; ha affermato il seguente principio in punto di giurisdizione: &#8220;Non è qualificabile come &quot;progressione verticale&quot;, trattandosi di una mera progressione orizzontale all&#8217;interno di Aree omogenee, come risulta da Cass. SU 9 aprile 2010, n. 8424 e n. 8425, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali &#8211; le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 63, comma 4 &#8211; nè le progressioni meramente economiche, nè quelle che comportano il conferimento di qualifiche più¹ elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo. Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la contestazione dell&#8217;esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo, bandite dall&#8217;Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell&#8217;art. 15 del CCNL ASI del 29 novembre 2007. Tale norma contrattuale, infatti, uniformando la classificazione dei tecnologi ai principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, ha consequenzialmente regolato le suddette progressioni interne in modo nuovo e diverso rispetto al sistema vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego, che era caratterizzato da &quot;progressioni verticali&quot; configurate come veri e propri mutamenti di &quot;area&quot;, come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente CCNL 21 febbraio 2002 del Comparto Enti di ricerca;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che la controversia all&#8217;odierno vaglio collegiale concerne la progressione interna a dirigente tecnologo nell&#8217;ambito della medesima Area e sulla base della medesima disposizione collettiva (art. 15 CCNL ASI del 29.11.2007) esaminata dalla Suprema Corte;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che si pone, pertanto, anche nella presente controversia, in termini analoghi, una questione di giurisdizione che il Collegio ha rilevato d&#8217;ufficio ed illustrato ai difensori delle parti presenti alla odierna udienza, formulando avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che il procuratore di parte ricorrente ha richiesto la concessione di un termine per poter adeguatamente svolgere le proprie deduzioni difensive in merito alla questione sollevata&#038;&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quindi, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2019, il Collegio, avvisate le parti ai sensi dell&#8217;art. 73 c.p.a., si è riservato di sollevare d&#8217;ufficio questione di inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione; la causa è stata quindi trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il ricorso per cui è causa non può essere qualificato come ricorso per l&#8217;ottemperanza del giudicato (nei termini pretesi da parte ricorrente), atteso il tenore sostanziale delle censure proposte che, al di là  della rubricazione dei motivi, si riferiscono, invero, alla riedizione di un potere valutativo che, stante la discrezionalità  tecnica di cui disponeva la Commissione in composizione rinnovata, non poteva ritenersi strettamente conformato dalla precedente pronuncia di questo TAR n. 6231 del 2014 (confermata in appello), la quale faceva espressamente &#8220;salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;ASI&#8221; e riferiva l&#8217;effetto conformativo della pronuncia al solo dovere dell&#8217;Amministrazione di provvedere alla riedizione della fasi concorsuali, mediante una Commissione in composizione diversa da quella giù  designata con riferimento alla selezione indetta con il bando n. 8 del 2009;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Collegio, pertanto, avvalendosi del potere di cui all&#8217;art. 32, comma 2, c.p.a., riqualifica il presente gravame come ricorso di cognizione, sottoposto al rito ordinario;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la procedura selettiva per cui è causa &#8211; riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l&#8217;Ente resistente, inquadrati nel II livello di Tecnologo &#8211; stata indetta, ai sensi dell&#8217;art. 15 del CCNL per il personale dell&#8217;ASI, sottoscritto in data 29.11.2007 (relativo ai bienni economici 2002-2003 e 2004/2005 e al quadriennio normativo 2002-2005);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il predetto articolo, espressamente richiamato nelle premesse del decreto n. 281/2009 (bando n. 8) con cui veniva indetta la selezione (vedi doc. 1 ASI), prevedeva che le opportunità  di sviluppo professionale per ricercatori e tecnologi, entrambi caratterizzati da un&#8217;omogenea professionalità  e da un organico articolato su tre livelli, possano avvenire anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici, finalizzate all&#8217;accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico del personale in servizio a tempo indeterminato, inquadrato nel livello immediatamente inferiore;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerata l&#8217;incidenza sulla presente causa (in punto di giurisdizione) della sentenza 11.4.2018, n. 8985 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale ha riguardato il concorso per titoli e colloquio (indetto parallelamente a quello oggi in esame), per complessivi n. 15 posti per la progressione dal III al II livello nel medesimo profilo di Tecnologo, anch&#8217;esso indetto ai sensi dell&#8217;art. 15 del CCNL ASI (Azienda Spaziale Italiana) del 29 novembre 2007, con bando n. 9/2009;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che la predetta sentenza delle SS.UU., ha affermato, per il caso ivi esaminato, che la giurisdizione del G.O. è da riconoscere in tutte &#8220;&#038;le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all&#8217;interno di ciascuna area professionale o categoria, sia che riguardino l&#8217;acquisizione di posizioni più¹ elevate meramente retributive, sia che si riferiscano al conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità ) superiori (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 1), perchè esse sono regolate da procedure poste in essere dall&#8217;Amministrazione con la capacità  ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, dello stesso D.Lgs.; Cass. 11 dicembre 2007, n. 25839; Cass. SU 9 giugno 2011, n. 12543; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26270 cit.)&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerati altresì i seguenti passaggi salienti della pronuncia in discorso, secondo la quale:</p>
<p style="text-align: justify;">i. per giurisprudenza ormai consolidata, per &quot;procedure concorsuali di assunzione&quot; &#8211; attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, perchè ascritte al diritto pubblico ed all&#8217;attività  autoritativa dell&#8217;amministrazione &#8211; si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione &quot;ex novo&quot; dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorchè vi partecipino soggetti giù  dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l&#8217;inquadramento dei dipendenti in &quot;aree&quot; funzionali o categorie più¹ elevate, con &quot;novazione oggettiva&quot; dei rapporti di lavoro (Cass. SU 26 marzo 2014, n. 7171; Cass. SU 20 dicembre 2016, n. 26270; Cass. SU 9 aprile 2010, n. 8424 e n. 8425)&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">ii. l&#8217;evoluzione giurisprudenziale ha portato le Sezioni Unite &#8211; a partire dalla sentenza della Cass. SS.UU. n. 15403 del 2003 cit. &#8211; a rettificare il proprio originario indirizzo relativo alle controversie in materia di concorsi c.d. interni in un primo momento attribuite nella loro totalità  alla giurisdizione del giudice ordinario, &#8220;sulla base della qualificazione di tali concorsi, senza distinzioni, come procedimenti negoziali di esercizio dello jus variandi della PA, come rientranti tra gli atti gestionali o di micro-organizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6, comma 2 &#8211; nel senso di riservare alla giurisdizione del giudice amministrativo non solo le controversie in materia di procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro pubblico ma anche quelle riguardanti le prove selettive &#8211; e le relative graduatorie &#8211; dirette a permettere l&#8217;accesso del personale giù  assunto ad una fascia o area funzionale superiore, posto che tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni (vedi: Corte Cost. sentenza n. 2 del 2001)&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">iii. all&#8217;esito di tale complessa vicenda &#8211; osserva la Suprema Corte &#8211; si è pervenuti all&#8217;orientamento attuale e ormai consolidato in base al quale i concorsi riservati ai dipendenti &quot;interni&quot; si considerano rivolti alla &quot;assunzione&quot; &#8211; e, pertanto, le relative controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo &#8211; se risultano finalizzati a &quot;progressioni verticali&quot; consistenti cioè nel passaggio a posizioni funzionali qualitativamente diverse, che sia tale da comportare &quot;una novazione oggettiva del rapporto di lavoro&quot;; viceversa restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le procedure per lo &quot;scorrimento orizzontale&quot; da una posizione ad un&#8217;altra all&#8217;interno della stessa area funzionale (vedi sentenze citate sub punto 3, lett. f, cui adde: Cass. SU 8 maggio 2006, n. 10419);</p>
<p style="text-align: justify;">iv. &#8220;&#038;non rientrano tra le progressioni verticali suindicate nè le progressioni meramente economiche, nè quelle che comportano il conferimento di qualifiche più¹ elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo&#038;.&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">v. nella definizione di &#8220;area&#8221; o &#8220;fascia di inquadramento&#8221; sono le previsioni collettive ad avere un fondamentale ruolo normativo, ai sensi dell&#8217;art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, atteso che le previsioni della contrattazione collettiva nazionale dei dipendenti pubblici sono equiparate, sul punto, agli atti normativi dal citato d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. art. 47, comma 8, art. 63, comma 5 e art. 64); da ciù² consegue, secondo le SS.UU., che &#8220;la disapplicazione, da parte del giudice, di una clausola di un contratto collettivo nazionale presuppone l&#8217;accertamento della nullità  della stessa per contrarietà  con norme imperative positivamente individuate, atteso il principio di insindacabilità  in giudizio dell&#8217;autonomia collettiva anche alla luce dell&#8217;art. 39 Cost. (arg. ex Cass. 1 agosto 2016, n. 15981; Cass. 26 aprile 2012, n. 6502)&#8221;; al di fuori di fattispecie di contrarietà  a norme imperative di legge, le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale;</p>
<p style="text-align: justify;">vi. venendo all&#8217;esame della specifica controversia decisa dalla Suprema Corte in punto di giurisdizione, il Collegio osserva che essa è del tutto analoga a quella all&#8217;odierno esame, giacchè si trattava, anche in quel caso, di selezione interna dell&#8217;ASI indetta ai sensi dell&#8217;art. 15 CCNL personale ASI del 2007, nell&#8217;ambito del profilo di Tecnologo, mentre l&#8217;unico elemento differenziale tra la stessa e la procedura oggi in esame concerne il fatto che là  si trattava del passaggio dal III al II livello Tecnologo, mentre, nel caso oggi in esame, si fa riferimento alla procedura selettiva per il passaggio dal II al I Livello del medesimo profilo; dunque livelli distinti e diversi ma pur sempre all&#8217;interno della medesima area di inquadramento professionale (Tecnologo);</p>
<p style="text-align: justify;">vi. ad avviso delle SS.UU. l&#8217;art. 15 del CCNL in discorso &#8220;contiene disposizioni molto innovative circa la classificazione dei tecnologi, rispetto agli artt. 63 e 64 del precedente CCNL 21 febbraio 2002 del Comparto Enti di ricerca, in quanto prevede, al comma 2, che &quot;Il profilo dei tecnologi è&#8230;. caratterizzato da un&#8217;omogenea professionalità  e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 Dirigente tecnologo; 2 &#8211; Primo tecnologo; 3- Tecnologo&quot;; precisa, al comma 3, che &quot;Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti è determinato dall&#8217;ASI in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge&quot; (il che vuol dire che le previsioni di organico devono riferirsi alla categoria dei tecnologi nel suo complesso); prevede, ai commi 5 e 6, che l&#8217;accesso al 2^ e al 3^ livello avvenga anche attraverso procedure selettive finalizzate ad accertare il merito tecnologico, attivate con cadenza biennale all&#8217;interno del profilo immediatamente inferiore, quale è quella di cui si tratta&#038;.&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">vii. inoltre (osservano le SS.UU. al par. 11 della sentenza in commento), &#8220;nel mansionario allegato al D.P.R. n. 171 del 1991, i tre livelli dei tecnologi costituivano aree distinte e il passaggio dall&#8217;una all&#8217;altra doveva avvenire con concorso pubblico nazionale, perchè la suddetta tale classificazione era finalizzata ad integrare l&#8217;art. 13 del D.P.R. stesso (Ordinamento del personale), prevedente una propria articolazione dei profili professionali, &quot;in applicazione della L. 9 maggio 1989, n. 168, art. 9&quot;; la predetta disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. n. 29 del 1993 (e l&#8217;abrogazione è stata confermata dal D.Lgs. n. 165 del 2001) e comunque l&#8217;articolazione professionale ivi stabilita è stata superata dal suddetto contratto collettivo ASI del 2007 (vedi art. 15 citato, corrispondente all&#8217;omologo articolo del CCNL 2006 per il personale degli Enti di Ricerca).</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto ciù² premesso e considerato, in conclusione, aderendo all&#8217;orientamento espresso dalla Cassazione a Sezione Unite nella sentenza 11 aprile 2018, n. 8985, questo Collegio ritiene che deve confermarsi il carattere innovativo dell&#8217;art. 15 cit. e la non configurabilità  come &quot;progressione verticale&quot; in senso proprio della selezione per cui è causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Non può infatti ritenersi che l&#8217;art. 15 del CCNL 29.11.2007 abbia operato un intervento meramente formale sull&#8217;assetto anteriore del profilo di Tecnologo, avendo esso affermato, invece, in evidente discontinuità  rispetto al sistema anteriore, l&#8217;omogeneità  della professionalità  del Tecnologo e l&#8217;unicità  dell&#8217;organico (aspetto che ha trovato conferma anche nel successivo CCNL 4 agosto 2010, normativo 2006 &#8211; 2009 economico 2006 &#8211; 2007 per il personale ASI). Deve pertanto affermarsi, nella specie, la giurisdizione del giudice ordinario, poichè la controversia in esame (al pari del caso esaminato dalle Sezioni Unite) ha ad oggetto la contestazione dell&#8217;esito e della graduatoria finale di una selezione per la progressione, da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore &#8211; all&#8217;interno dell&#8217;unitario profilo di Tecnologo &#8211; bandita dall&#8217;Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell&#8217;art. 15 del CCNL ASI del 29 novembre 2007, norma contrattuale che, come rilevato, ha uniformato la classificazione dei Tecnologi ai principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e ha consequenzialmente regolato le suddette progressioni interne in modo nuovo e diverso rispetto al sistema vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego, che era caratterizzato da &quot;progressioni verticali&quot; configurate come veri e propri mutamenti di &quot;area&quot;, come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente CCNL 21 febbraio 2002 del Comparto Enti di ricerca, ormai del tutto superato.</p>
<p style="text-align: justify;">Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice sulla presente controversia, da considerare devoluta al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esito del giudizio, le pregresse incertezze giurisprudenziali e, infine, la novità  dell&#8217;indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra menzionata, giustificano pienamente la compensazione delle spese di causa tra tutte le parti del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio di difetto di giurisdizione ed indica, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 1, c.p.a. il Giudice Ordinario quale giudice nazionale fornito della giurisdizione sulla presente causa. Ai fini della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda il processo dovrà  essere riproposto, a cura della parte interessata, dinnanzi al Tribunale ordinario territorialmente competente, entro il termine di legge di cui all&#8217;art. 11, comma 2, c.p.a.. Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-17-5-2019-n-6180/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2019 n.6180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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