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	<title>Lavoro-Cessazione del rapporto di lavoro Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Lavoro-Cessazione del rapporto di lavoro Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Ordinanza &#8211; 10/1/2019 n.451</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-10-1-2019-n-451/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-10-1-2019-n-451/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Ordinanza &#8211; 10/1/2019 n.451</a></p>
<p>Pres. G. Bronzini, G. Cinque Est., Rimessione alla Corte di Giustizia per accertare se in virtà¹ di un provvedimento giurisdizionale definitivo con efficacia ex tunc, il lavoratore, abbia o meno diritto al pagamento della indennità  sostitutiva per le ferie maturate ma non godute. 1. Diritto dell&#8217;Unione Europea &#8211; Lavoro subordinato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-10-1-2019-n-451/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Ordinanza &#8211; 10/1/2019 n.451</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-ordinanza-10-1-2019-n-451/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Ordinanza &#8211; 10/1/2019 n.451</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Bronzini, G. Cinque Est.,</span></p>
<hr />
<p>Rimessione alla Corte di Giustizia per accertare se in virtà¹ di un provvedimento giurisdizionale definitivo con efficacia ex tunc, il lavoratore,  abbia o meno diritto al pagamento della indennità  sostitutiva per le ferie maturate ma non godute.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1. Diritto dell&#8217;Unione Europea &#8211; Lavoro subordinato &#8211; Licenziamento individuale &#8211; Indennità  sostitutiva delle ferie non godute &#8211; Questione di pregiudizialità  ex art. 267 TFUE.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha formulato un quesito questione pregiudiziale alla Corte di giustizia volto ad accertare se l&#8217;art. 7 par. 2 della direttiva n. 88 del 2003 e l&#8217;art. 31 p. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali non sia dovuto il diritto al pagamento dell&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie e permessi per festività  soppresse, maturate e non godute, per fatto imputabile al datore di lavoro per effetto di licenziamento dichiarato illegittimo, con riguardo al periodo intercorrente tra la dichiarazione di illegittimità  e il successivo provvedimento di reintegra nel posto di lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY">L&#8217;OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE E I FATTI PERTINENTI</p>
<p align="JUSTIFY">1. C. C., dipendente della IC. Banca spa, veniva licenziata con lettera dell&#8217;11.7.2002 all&#8217;esito della procedura di mobilità  avviata il 1° marzo 2002 e conclusasi il 24 maggio 2002.</p>
<p align="JUSTIFY">2. Con ordinanza del 4 settembre 2003 il Tribunale di Roma ordinava la reintegrazione della ricorrente la quale riprendeva servizio in data 6 ottobre 2003 ma, contestualmente, veniva sospesa dalla società  che avviava la procedura ex art. 5 legge n. 300 del 1970 per l&#8217;accertamento della idoneità  fisica all&#8217;espletamento delle mansioni assegnate.</p>
<p align="JUSTIFY">3. Con lettera del 13 ottobre/15 novembre 2003 la IC. Banca spa recedeva nuovamente dal rapporto, con effetto immediato ed esonerando la lavoratrice dal prestare attività  nel periodo di preavviso.</p>
<p align="JUSTIFY">4. I due atti di licenziamento sono stati entrambi dichiarati illegittimi con provvedimenti divenuti definitivi.</p>
<p align="JUSTIFY">5. La C. veniva riammessa in servizio a partire dal 26.9.2008 ed il rapporto di lavoro è cessato in forza di un ulteriore atto di recesso intervenuto il 17.9.2010.</p>
<p align="JUSTIFY">6. Nelle more, previo ricorso al Tribunale di Roma C. C. ne otteneva il decreto n. 5529/08 con il quale veniva ingiunto alla IC. Banca spa il pagamento della somma di euro 3.521,00 oltre accessori, a titolo di importo dovuto per 30,5 giorni di ferie e 5 di permessi per festività  soppresse maturate e non godute per l&#8217;anno 2003 (fino al 15 novembre 2003).</p>
<p align="JUSTIFY">7. Il Tribunale di Roma, a seguito di opposizione, con sentenza n. 10952/2010, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la IC. Banca spa al pagamento della somma lorda di euro 3.784,82, oltre spese, per la causale richiesta, limitatamente al periodo antecedente la data di irrogazione del secondo licenziamento.</p>
<p align="JUSTIFY">8. Previo ulteriore ricorso al Tribunale di Roma, C. C. ne otteneva anche il decreto n. 6882/09 con cui veniva ingiunto alla IC. Banca spa il pagamento della somma di euro 2.596,16, oltre accessori, a titolo di importo dovuto per giorni 27 di ferie e 5 di permessi per festività  soppresse maturate e non godute per l&#8217;anno 2004.</p>
<p align="JUSTIFY">9. Il Tribunale di Roma, a seguito di opposizione, con sentenza n. 10951/2010 revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava C. C. al pagamento delle spese.</p>
<p align="JUSTIFY">10. Avverso le predette sentenze la C. proponeva appello e, riuniti i gravami, la Corte di appello di Roma rigettava le impugnazioni evidenziando che: a) l&#8217;eccezione di inammissibilità  degli appelli, sollevata dalla società , era infondata; b) l&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie e dei permessi, che in ipotesi di licenziamento illegittimo sarebbero maturate nell&#8217;arco temporale tra il recesso e la reintegrazione, non spettavano perchè erano legate necessariamente al mancato riposo che, nel caso de quo, non era ravvisabile in quanto la dipendente non aveva lavorato; c) la esclusione della natura reale del preavviso aveva determinato la immediata cessazione de rapporto con la conseguenza della non computabilità  del preavviso non lavorato nella base di calcolo delle ferie, delle mensilità  supplementari e del trattamento di fine rapporto; d) infondata era anche la pretesa di vedersi liquidare le indennità  sino al 15.11.2003 al netto e non al lordo.</p>
<p align="JUSTIFY">11. Nei confronti della decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione C. C. affidato a 5 motivi.</p>
<p align="JUSTIFY">12. L&#8217;IC. Banca spa ha resistito con controricorso.</p>
<p align="JUSTIFY">13. Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la violazione dell&#8217;art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, per motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia tra le parti sotto il profilo della ricostruzione dei fatti, in particolare in ordine alla sospensione cautelare disposta da IC. Banca nei suoi confronti nel mese di ottobre 2003 (a seguito della reintegrazione nel posto di lavoro) e al secondo licenziamento disposto con lettera del 13.10.2003 con riguardo all&#8217;aspetto di una pretesa violazione del divieto del &quot;ne bis in idem&quot;, per essere i recessi fondati sulla stessa causa.</p>
<p align="JUSTIFY">14. Con il secondo motivo è stata contestata, con riguardo all&#8217;istituto del preavviso relativo ai licenziamenti collettivi ex lege n. 223 del 1991 e DM 157 (Settore Federcasse), la violazione della norma relativa ai licenziamenti collettivi da parte di IC. Banca spa, degli artt. 86 e 84 del CCNL del 7.12.2000 nonchè dell&#8217;art. 4 comma 9 della legge n. 223 del 1991, in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 cpc, con riferimento all&#8217;obbligo del preavviso, all&#8217;illegittimo reiterato licenziamento collettivo con lettera del 13.10.2003, ricevuta il 15.11.2003, per non avere valutato la Corte di merito la condotta di IC. Banca la quale, in relazione al citato licenziamento, aveva ritenuto risolto il rapporto e corrisposto la indennità  sostitutiva del preavviso, nonostante il dissenso alla dispensa manifestato dalla lavoratrice, non coincidente peraltro con l&#8217;importo effettivamente dovuto da riferire al periodo di sette mesi (come previsto dal CCNL) decorrente dalla data di ricezione del licenziamento (novembre 2003) al giugno 2004 (termine poi prorogato all&#8217;esito della malattia al 28.2.2005): il tutto aderendo alla natura di efficacia reale (e non obbligatoria dell&#8217;istituto del preavviso).</p>
<p align="JUSTIFY">15. Con il terzo motivo la ricorrente ha denunziato la violazione dell&#8217;art. 360 n. 3 cpc, in relazione al combinato disposto degli artt. 41 Cost. e 2103 e 2087 cc, perchè la Corte di merito, non riconoscendo alla lavoratrice il preavviso e la cd. natura reale del preavviso stesso, ha di fatto negato il diritto a fruire dei periodi di ferie maturati e non godute per colpa di società  dell&#8217;IC. Banca spa la quale non aveva ottemperato all&#8217;ordine di reintegra ponendo la ricorrente nell&#8217;impossibilità  di espletare l&#8217;attività  lavorativa da cui conseguiva il diritto a godere delle ferie per il periodo dal 13.10.2003 al 28.2.2005.</p>
<p align="JUSTIFY">16. Con il quarto motivo la ricorrente si è lamentata della violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 909, 2099, 2103, 1218, 1223, 1226, 1322, 1362 e ss, 1372, 1375 cc, in relazione al CCNL 2000 per i Quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di , dell&#8217;art. 6 D.I. n. 333/92, convertito in legge n. 369/1992, con riferimento all&#8217;art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, nonchè omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione nella sentenza n. 7697 del 4.10.2013 della Corte di appello ed omesso esame di punti decisivi. Sostiene la C. che la Corte di merito, sotto il profilo delle retribuzioni, non aveva adeguatamente motivato avendo inquadrato il credito vantato come indennità  sostitutiva di preavviso; inoltre, obietta che i giudici di seconde cure non avevano mai detto che si trattava di un licenziamento collettivo; che vi erano state altre pronunce della Corte di appello di Roma nelle quali veniva ribadita l&#8217;efficacia reale del preavviso con il riconoscimento delle retribuzioni fino al febbraio 2005 e che era stato male interpretato l&#8217;art. 2118 cc attribuendo efficacia obbligatoria al preavviso e che comunque ad essa spettavano tutti i diritti retributivi maturati nel corso del periodo di preavviso.</p>
<p align="JUSTIFY">17. Con il quinto motivo si è dedotta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 18 comma 4 della legge n. 300 del 1970, nel testo modificato dalla legge n. 108 del 1990, in riferimento all&#8217;art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, nonchè l&#8217;omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione di due sentenze passate in giudicato (n. 22495/2004 e n. 1030/2008), in relazione alla reintegra della C. in data 26.9.2008, per non avere tenuto conto la sentenza impugnata del fatto che la C. non aveva accettato dall&#8217;IC. Banca spa, con lettera del 15.11.2003, l&#8217;indennità  sostitutiva ed anzi aveva offerto la propria prestazione lavorativa così determinando una fattispecie di mora accipiendi del datore di lavoro che le aveva impedito, altresì, illegittimamente il suo ingresso in azienda; eccepisce, inoltre, un errato calcolo della retribuzione globale di fatto posta a base del risarcimento del licenziamento che in altra sede era stato dichiarato illegittimo.</p>
<p align="JUSTIFY">18. La pretesa, oggetto del presente giudizio, essendo stato giù  riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento delle ferie e dei 4 permessi maturati e non goduti con riferimento al periodo 1° gennaio/ 14 novembre 2003 ed essendo stato dichiarato illegittimo anche il licenziamento intimato il 15.11.2003, come riferito in modo incontestato dalle parti in sede di memorie illustrative, è limitato, quindi, all&#8217;accertamento del diritto in relazione al successivo periodo 15 novembre 2003/ 31 dicembre 2004. In particolare, con il terzo motivo del ricorso per cassazione, superata la problematica della natura obbligatoria o reale del «preavviso» in considerazione, come detto, dell&#8217;accertata illegittimità  del recesso del novembre 2003, è stata posta la questione dell&#8217;accertamento se spetti o meno al lavoratore, nell&#8217;ipotesi appunto di licenziamento dichiarato illegittimo, l&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie e dei permessi che, ove il lavoratore non fosse stato estromesso dall&#8217;azienda, sarebbero maturati nell&#8217;arco temporale compreso tra il recesso e la reintegrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">19. La Corte di appello di Roma, per quello che interessa, come giù  evidenziato, ha respinto la pretesa richiamando precedenti giurisprudenziali della Corte Suprema di Cassazione (Cass. 8.7.2008 n. 18707; Cass. 23.10.2000 n. 13953; Cass. 5.5.2000 n. 5624) in cui si affermava che era necessario, ai fini del riconoscimento del suddetto diritto, la circostanza dello svolgimento dell&#8217;attività  lavorativa non essendo rilevante che questa fosse stata impedita dal rifiuto della prestazione addebitabile al datore di lavoro.</p>
<p align="JUSTIFY">20. La C., con il suddetto terzo motivo del ricorso per cassazione, ha -in sostanza- contestato tale statuizione sollecitando -nelle memorie illustrative attraverso una formulazione sufficientemente chiara della questione di diritto dell&#8217;Unione, rilevabile comunque in ogni stato e grado del giudizio anche ex officio alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte- la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE su detto specifico punto, coinvolgente l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 7 par. 2 della Direttiva 2003/88 nel caso in cui il lavoratore non abbia potuto fare valere il proprio diritto alle ferie annuali retribuite per ragioni indipendenti dalla propria volontà : questione che è prodromica alla decisione di questo Collegio, come in seguito sarà  illustrato.</p>
<p align="JUSTIFY">LE DISPOSIZIONI GIURIDICHE PERTINENTI Diritto dell&#8217;Unione.</p>
<p align="JUSTIFY">21. L&#8217;art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, intitolato prevede quanto segue: &#8221; Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sicure e dignitose. &#8221; Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.</p>
<p align="JUSTIFY">22. Ai sensi dei considerando 4 e 5 della direttiva 2003/88: &#8221; Il miglioramento della sicurezza, dell&#8217;igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico. &#8221; Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. Il concetto di &quot;riposo&quot; deve essere espresso in unità  di tempo, vale a dire in giorni, ore e frazioni d&#8217;ora. I lavoratori (dell&#8217;Unione) devono beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale ed annuale e di adeguati periodi di pausa (&#8230;.).</p>
<p align="JUSTIFY">23. L&#8217;art. 7 di tale direttiva, intitolato , è del seguente tenore: &#8221; Gli stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. &#8221; Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da una indennità  finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. L&#8217;art. 17 di tale direttiva prevede che «gli stati membri possano derogare a talune disposizioni di quest&#8217;ultima. Tuttavia nessuna deroga è ammessa per quanto riguarda l&#8217;articolo 7 della stessa». Diritto italiano 24. L&#8217;art. 36, 3 cpv, della Costituzione Italiana recita: «Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi».</p>
<p align="JUSTIFY">25. L&#8217;art. 10 del D.Igs. n. 66 del 2003 prevede, nella versione attualmente vigente: &#8221; Fermo restando quanto previsto dall&#8217;art. 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiori a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell&#8217;anno di maturazione e, per le restanti de settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell&#8217;anno di maturazione. &#8221; Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità  per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. &#8221; Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell&#8217;articolo 3 comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità  di registrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">26. La contrattazione collettiva del 7.12.2000 per le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane, applicabile alla C. ratione temporis, prevedeva: Art. 52 (Ferie): &#8221; (..-) &#8221; Il diritto alle ferie è irrinunciabile. Le ferie devono essere usufruite nel corso dell&#8217;anno solare cui si riferiscono. &#8221; Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia usufruito in tutto o in parte delle ferie relative all&#8217;anno solare in corso, maturate (per i casi non ordinati dai primi tre commi che precedono in tema di turni) in ragione di un dodicesimo del periodo di ferie annuali per ogni mese intero di servizio prestato dal 1° gennaio, compete una indennità  corrispondente alla retribuzione dei giorni di ferie perduti. &#8221; Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. &#8221; Se l&#8217;assenza è causata da malattia o infortunio, la riduzione ordinata dal comma precedente non si applica per i primi sei mesi, ovvero per 180 giorni in caso di assenza causata da malattia od infortunio non continuativi, salvo che l&#8217;assenza duri l&#8217;intero anno. &#8221; I giorni di accertata infermità  intervenuta nel corso delle ferie, infermità  che il dipendente deve immediatamente denunciare all&#8217;Azienda, non sono computati nella durata delle ferie. &#8221; (&#8230;.) Art. 53 (permessi per ex festività ): &#8221; A fronte delle disposizioni di legge in materia di giorni festivi, sono attribuiti giorni di ferie e/o di permesso retribuito, da usufruire nel corso dell&#8217;anno solare, anche in collegamento con i periodi di ferie. &#8221; (&#8230;.). &#8221; I permessi sopra previsti comunque non utilizzati nel corso dell&#8217;anno solare, come gli eventuali resti inferiori ad un giorno, vanno liquidati sulla base dell&#8217;ultima retribuzione percepita nell&#8217;anno di competenza.</p>
<p align="JUSTIFY">LA MOTIVAZIONE DEL RINVIO 27. La necessità  di adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia è dovuta alla prospettazione di una questione sottoposta a questa Suprema Corte -giudice di ultima istanza e, quindi, obbligato ai sensi dell&#8217;art. 267 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione Europea (giù  art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità  Europea) al rinvio pregiudiziale- che: a) riguarda l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 7 (par. 2) della direttiva 2003/88 nonchè dell&#8217;art. 31 punto 2 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, congiuntamente o autonomamente considerati; b) è rilevante ai fini della decisione della controversia; c) non può essere decisa alla stregua di precedenti sentenze della CGUE non essendo la sua esegesi auto-evidente in quanto sullo specifico punto sussistono dubbi interpretativi.</p>
<p align="JUSTIFY">28. Il problema interpretativo, oggetto del suddetto rinvio, si è posto in termini più¹ pregnanti alla stregua delle recenti pronunce della CGUE, in materia di diritto alle ferie annuali retribuite e alla luce di un orientamento ben delineato della Corte di legittimità  italiana.</p>
<p align="JUSTIFY">29. In particolare, esso riguarda il riconoscimento del diritto al pagamento dell&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie e dei permessi per festività  soppresse, maturate e non godute, per fatto imputabile al datore di lavoro (licenziamento dichiarato illegittimo con provvedimento definitivo dell&#8217;AG) con riguardo al periodo intercorrente tra il recesso e la successiva reintegra.</p>
<p align="JUSTIFY">30. E&#8217; opportuno premettere che, secondo la costante giurisprudenza del diritto dell&#8217;Unione, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell&#8217;Unione (sentenza del 20.7.2016 Maschek, C-341/15 EU:C:2016:576, punto 25 e giurisprudenza ivi richiamata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità  nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014 Bollacke, C-118/13, EU:C:1755 punto 15 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p align="JUSTIFY">31. Con l&#8217;intento di garantire l&#8217;osservanza di tale diritto fondamentale sancito dal diritto dell&#8217;Unione, l&#8217;articolo 7 della direttiva 2003/88 non può essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito di diritti che il lavoratore trae da questa (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755 punto 22 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p align="JUSTIFY">32. Tale diritto, conferito a ciascun lavoratore, è espressamente sancito dall&#8217;articolo 31, paragrafo 2, della Carta, alla quale l&#8217;articolo 6, paragrafo 1 TUE, riconosce lo stesso valore giuridico dei Trattati (sentenze dell&#8217;8.11.2012, Heimann e Toltschin, C-229/11 e C- 230/11, EU:C:2012:693, punto 22; sentenza del 29.11.2017, King, C-241/16, EU:C:2017:914, punto 33, nonchè sentenza del 4.10.2018, Dicu, C-12/17, EU:C:12/17, EU:C:2018:799, punto 25).</p>
<p align="JUSTIFY">33. Il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio essenziale del diritto sociale dell&#8217;Unione, in quanto tale diritto alle ferie annuali retribuite comprende anche il diritto all&#8217;ottenimento di un pagamento. Infatti, l&#8217;espressione «ferie annuali retribuite», utilizzata dal legislatore dell&#8217;Unione, tra l&#8217;altro, all&#8217;articolo 7 della direttiva 2003/88, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi del medesimo, la retribuzione deve essere mantenuta. In altre parole, quest&#8217;ultimo deve continuare a percepire la retribuzione ordinaria nel corso di tale periodo di riposo e di svago (sentenza del 6.11.2018, Bauer e Willmeroth e a. C-569/16 e C-570/16, EU:C:2018:871 punto 39 e giurisprudenza ivi citata).</p>
<p align="JUSTIFY">34. La finalità  del diritto alle ferie annuali retribuite, conferito a ciascun lavoratore dall&#8217;art. 7 della direttiva 2003/88, è di consentire al lavoratore stesso, da un lato, di riposarsi rispetto all&#8217;esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall&#8217;altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 20.1.2009, Scultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 25, nonchè sentenza del 4.10.2018, Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799, punto 27).</p>
<p align="JUSTIFY">35. Tale finalità  è basata sulla premessa che il lavoratore abbia effettivamente lavorato durante il periodo di riferimento. Infatti, l&#8217;obiettivo di consentire al lavoratore di riposarsi presuppone che tale lavoratore abbia svolto un&#8217;attività  che, per assicurare la protezione della sua sicurezza e della sua salute prevista dalla direttiva 2003/88, giustifica il beneficio di un periodo di riposo, di distensione e di ricreazione. Pertanto, i diritti alle ferie annuali retribuite devono, in linea di principio, essere determinati in funzione dei periodi di lavoro effettivo svolti in forza del contratto di lavoro (sentenza del 4.10.2018 Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799, punto 28).</p>
<p align="JUSTIFY">36. Tuttavia, il diritto ad una indennità  finanziaria per ferie retribuite non godute è stato riconosciuto anche al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione del rapporto di lavoro, in particolare perchè era in congedo per malattia per l&#8217;intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenza del 20.1.2009, Scultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/09, EU:C:2009:18 punto 62, sentenza del 20.7.2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 31, nonchè sentenza del 29.11.2017, King C-214/16, EU:C:2017:914, punto 65).</p>
<p align="JUSTIFY">37. Analogamente il diritto ad una indennità  finanziaria è stato riconosciuto in caso di decesso del lavoratore perchè si è detto che, se l&#8217;obbligo di pagamento di una simile indennità  dovesse estinguersi a causa della fine del rapporto di lavoro dovuta a decesso del lavoratore, tale circostanza avrebbe la conseguenza che un avvenimento fortuito comporterebbe retroattivamente la perdita totale del diritto stesso alle ferie annuali retribuite, quale sancito dal suddetto articolo 7 della direttiva (sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C118/13, EU:C:2014:1755, punti 25, 26 e 30; sentenza del 6.11.2018, Kreuziger, C-619/16, EU:C::872, punto 33). 38. Come precisato nella sentenza del 6 novembre del 2018, Bauer e Willmeroth e a. C-569/16 e C-570/16, EU:C:2018:871, «occorre infine ricordare che la Corte ha giù  avuto occasione di precisare che l&#8217;espressione «ferie annuali retribuite» di cui all&#8217;articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, la quale dev&#8217;essere assimilata a quella di «ferie annuali retribuite» utilizzata all&#8217;articolo 31, paragrafo 2, della Carta, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tali disposizioni, la retribuzione deve essere mantenuta e che, in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2011, Williams e a., C-155/10, EU:C:2011:588, punti 18 e 19)». Come ricordato al punto 39 della citata sentenza Bauer, il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite in quanto principio essenziale del diritto sociale dell&#8217;Unione che si riflette nell&#8217;articolo 7 della direttiva 93/104 e nell&#8217;articolo 7 della direttiva 2003/88, nel frattempo espressamente sancito come diritto fondamentale all&#8217;articolo 31, paragrafo 2, della Carta. Tale diritto fondamentale include anche un diritto all&#8217;ottenimento di un pagamento nonchè, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un&#8217;indennità  finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro. A tale riguardo, possono essere apportate limitazioni a questo diritto solamente rispettando le rigorose condizioni previste all&#8217;articolo 52, paragrafo 1, della Carta, e, in particolare, il contenuto essenziale di tale diritto. In tal senso, gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall&#8217;articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dall&#8217;articolo 31, paragrafo 2, della Carta, principio secondo cui un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, King, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 56 &#8211; punti 57-59, della citata sentenza).</p>
<p align="JUSTIFY">39. Da quanto riportato può, quindi, evincersi, a parere del Collegio, che tra diritto alle ferie retribuite ed espletamento dell&#8217;attività  lavorativa durante il periodo di riferimento, non vi è un netto automatismo e, comunque, possono incidere fattori esterni non imputabili al lavoratore ai fini del riconoscimento di una indennità  sostitutiva.</p>
<p align="JUSTIFY">40. In tema di licenziamento va, poi, evidenziato che la giurisprudenza italiana è consolidata nel ritenere che, accertata in sede giudiziaria l&#8217;illegittimità  del recesso, ove trovi applicazione la tutela reale, il dipendente ha diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro. La sentenza che dispone la reintegrazione del lavoratore ha efficacia ripristinatoria del rapporto di lavoro nel senso che questo deve intendersi ricostituito ad ogni fine giuridico ed economico sulla base della sola pronuncia del giudice, senza la necessità  di un atto di riassunzione da parte del datore di lavoro.</p>
<p align="JUSTIFY">41. Invero, l&#8217;accertamento giudiziale dell&#8217;illegittimità  del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ai sensi dell&#8217;art. 18 legge n. 300 del 1970 comportano la ricostituzione &quot;de iure&quot; del rapporto di lavoro il quale va considerato, quindi, come mal risolto. A seguito e per effetto della pronuncia dichiarativa dell&#8217;illegittimità  del licenziamento, il rapporto di lavoro tra le parti deve ritenersi ripristinato e, d&#8217;altra parte, se così non fosse, non sarebbe possibile l&#8217;intimazione di un secondo licenziamento (cfr. tra le altre, Cass. 29.1.2008 n. 2139; Cass. 20.9.2005 n. 18497).</p>
<p align="JUSTIFY">42. E&#8217; stato, poi, affermato (da ultimo Cass. 29.11.2016 n. 24270) che, in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, l&#8217;attribuzione al lavoratore delle retribuzioni percepite dalla data di intimazione del licenziamento fino all&#8217;esercizio del diritto di opzione per l&#8217;indennità  sostitutiva della reintegrazione non comprende l&#8217;indennità  sostitutiva delle ferie non godute, nè i permessi per riduzione mensile dell&#8217;orario di lavoro, attesa la loro natura sia risarcitoria che retributiva, che spettano unicamente nel caso in cui il lavoratore, essendo in servizio effettivo, abbia svolto la propria attività  nel corso di tutto l&#8217;anno senza fruirne, in quanto il dipendente licenziato, nel periodo intercorrente tra il recesso e l&#8217;esercizio dell&#8217;opzione per l&#8217;indennità , si trova in una situazione, sia pure &quot;forzata&quot; di riposo.</p>
<p align="JUSTIFY">43. Alla stregua di tale stato della normativa e della giurisprudenza del diritto dell&#8217;Unione ed italiana, il dubbio interpretativo che si pone è quello, pertanto, di accertare se, in un contesto in cui il rapporto di lavoro, sospeso per fatto illegittimo addebitabile alla parte datoriale ma formalmente in atto, in virtà¹ di un provvedimento giurisdizionale definitivo con efficacia <i>ex tunc</i>, il lavoratore, il quale non abbia potuto espletare la propria prestazione per un accadimento non imputabile ad esso, abbia o meno diritto al pagamento della indennità  sostitutiva per le ferie maturate ma non godute, limitatamente al periodo intercorrente tra il recesso e la reintegrazione: ciù² a tutela di un diritto fondamentale del diritto sociale dell&#8217;Unione, riconosciuto dall&#8217;art. 31 paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, di cui è titolare e che non ha potuto esercitare. 44. Tale ultima disposizione si pone, altresì, quale ulteriore parametro di necessaria considerazione, cui la Direttiva 2003/88 dà  espressione concreta.</p>
<p align="JUSTIFY">45. La questione di diritto dell&#8217;Unione, a parere del Collegio, è ricevibile in quanto, in considerazione della particolarità  del caso, differente per presupposti da quelli esaminati dalla Corte di Giustizia riguardanti situazioni di congedo per malattia, disoccupazione parziale e congedo parentale, attiene ad un profilo peculiare (impossibilità  di esercizio del diritto per fatto illegittimo del datore di lavoro) dell&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 7 par. 2 della direttiva 2003/88 e dell&#8217;art. 31 della Carta.</p>
<p align="JUSTIFY">46. E&#8217;, inoltre, rilevante nella soluzione del caso concreto, avendo ad oggetto il procedimento pendente innanzi a questa Autorità  Giudiziaria proprio la richiesta di detta indennità  per un periodo in cui la C. risultava sospesa dal lavoro in virtà¹ di un atto di recesso risultato illegittimo, per poi essere reintegrata e successivamente di nuovo licenziata fino alla cessazione del rapporto di lavoro: questione in relazione alla quale l&#8217;interpretazione del diritto dell&#8217;Unione si pone in termini pregiudiziali rispetto alla decisione di questa Corte.</p>
<p align="JUSTIFY">47. Questa Corte ritiene di non dovere seguire la strada indicata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 269 del 2017, del preventivo incidente di costituzionalità  posto che il diritto alle ferie è anche garantito dalla Costituzione all&#8217;art. 36 terzo comma; a tal fine rileva questo Collegio che le indicazioni sono espresse in un «obiter» non vincolante per il giudice comune, essendo contenute in una decisione di inammissibilità , per un profilo, e di rigetto, per il resto, e -in ogni caso- che la Corte delle leggi italiane, anche nelle ipotesi in cui una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità  tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione Italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea in ambito di rilevanza sovranazionale, allorchè si tratti di questioni di interpretazione o di invalidità  del diritto dell&#8217;Unione, ha fatto salvo il potere del Giudice ordinario di disporre rinvio pregiudiziale ai sensi dell&#8217;art. 267 del TFUE (v. punto 5.2).</p>
<p align="JUSTIFY">48. Il dialogo diretto con la Corte di Giustizia risulta essere, nel presente caso, lo strumento più¹ diretto ed efficace per accertare la compatibilità  del diritto interno con le disposizioni dell&#8217;Unione ed i principi posti a tutela dei diritti fondamentali stante la chiara prevalenza degli aspetti concernenti il contestato rispetto del diritto dell&#8217;Unione sui profili nazionali (cfr. Cass. n. 13678/2018; Cass. n. 12108/2018 e Cass. n. 6101/2017).</p>
<p align="JUSTIFY">LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE 49. La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, nella composizione in intestazione indicata, in considerazione di quanto sopra esposto, sottopone alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell&#8217;art. 267 TFUE: 1) Se l&#8217;art. 7 par. 2 della direttiva 2003/88 e l&#8217;art. 31 punto 2 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, anche separatamente considerati, debbano essere interpretati nel senso che ostino a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali, cessato il rapporto di lavoro, il diritto al pagamento di una indennità  pecuniaria per le ferie maturate e non godute (e per un istituto giuridico quale le cd. &quot;Festività  soppresse&quot; equiparabile per natura e funzione al congedo annuale per ferie) non sia dovuto in un contesto in cui il lavoratore non abbia potuto farlo valere, prima della cessazione, per fatto illegittimo (licenziamento accertato in via definitiva dal giudice nazionale con pronuncia comportante il ripristino retroattivo del rapporto lavorativo) addebitale al datore di lavoro, limitatamente al periodo intercorrente tra la condotta datoriale e la successiva reintegrazione.</p>
<p align="JUSTIFY">PQMÂ dispone, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell&#8217;Unione europea, di sottoporre, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea la questione interpretativa di cui al punto 49 della presente ordinanza; sospende il presente giudizio sino alla definizione della suddetta questione pregiudiziale; ordina la immediata trasmissione di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del giudizio, alla cancelleria della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea.</p>
<p align="JUSTIFY">
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2016 n.14314</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-13-7-2016-n-14314/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Macioce, est. Napoletano Sulla declaratoria di legittimità del provvedimento di risoluzione di un contratto di lavoro a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma regionale che aveva indetto il relativo concorso pubblico riservato 1. Pubblico Impiego – Pubblico impiego privatizzato – Contratto di lavoro – Successiva declaratoria di incostituzionalità</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-13-7-2016-n-14314/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2016 n.14314</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Macioce, est. Napoletano</span></p>
<hr />
<p>Sulla declaratoria di legittimità del provvedimento di risoluzione di un contratto di lavoro a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma regionale che aveva indetto il relativo concorso pubblico riservato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – Pubblico impiego privatizzato – Contratto di lavoro – Successiva declaratoria di incostituzionalità della norma regionale istitutiva del concorso – Conseguenze.</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Pubblico impiego privatizzato – Contratto di lavoro – Risoluzione – Adottata in seguito a declaratoria di incostituzionalità della norma regionale istitutiva del concorso – Legittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. E&#8217; consolidato nella giurisprudenza del Giudice delle leggi (si rimanda fra le più recenti a Corte Cost. 11.2.2015 n. 10) l&#8217;orientamento secondo cui l&#8217;efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce principio generale, limitato solo dalla necessità di non compromettere la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che la retroattività della dichiarazione di incostituzionalità possa pregiudicare altri diritti di rilievo costituzionale. Detta ultima ipotesi non ricorre allorquando sia stata dichiarata incostituzionale la norma regionale in forza della quale era stato bandito un concorso riservato e all’espletamento di detto concorso sia seguita la stipula del contratto di lavoro: ciò in ragione dell’inscindibile legame fra la procedura concorsuale ed il rapporto di lavoro con l&#8217;amministrazione pubblica, per il quale la prima costituisce l&#8217;atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità. &nbsp;(1)<br />
&nbsp;<br />
2. Deve ritenersi legittima la risoluzione del contratto di lavoro di un medico assunto in seguito ad una procedura concorsuale riservata indetta dall’ASL in forza di una norma regionale dichiarata incostituzionale per violazione dell’art. 97, co. 4, Cost., anche se tale pronuncia è intervenuta dopo che la graduatoria è divenuta definitiva e il contratto è stato stipulato, atteso che ove si consentisse la prosecuzione dei rapporti instaurati in violazione dell’art. 97, co. 4, facendo leva solo sulla definitività della graduatoria approvata, verrebbe svilito lo scopo della norma che è strumentale al buon andamento della Pubblica Amministrazione.</p>
<p>(1) cfr. Corte Cost. 5/5/1967 n. 58; Idem, 2/4/1970 n. 49; Idem, 11.2.2015 n. 10; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 1.10.2015, n. 19626.</p></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-13-7-2016-n-14314/?download=726">_20160714_snciv@sL0@a2016@n14314@tS.clean</a> <small>(346 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-13-7-2016-n-14314/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2016 n.14314</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2008 n.25616</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-10-2008-n-25616/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-10-2008-n-25616/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2008 n.25616</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Toffoli – P.M. Ciccolo Costantini (avv.ti Massano, Cornelio) c. INPS (avv.ti Riccio, Valente, Giannico) l&#8217;esclusione di più di un trattamento collegato con il costo della vita in caso di percezione di più pensioni si applica anche se l&#8217;attribuzione della seconda pensione sia stata riconosciuta illegittima ma</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-10-2008-n-25616/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/10/2008 n.25616</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Toffoli – P.M. Ciccolo<br /> Costantini (avv.ti Massano, Cornelio) c. INPS (avv.ti Riccio, Valente, Giannico)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;esclusione di più di un trattamento collegato con il costo della vita in caso di percezione di più pensioni si applica anche se l&#8217;attribuzione della seconda pensione sia stata riconosciuta illegittima ma non vi sia la ripetizione dei ratei già corrisposti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Pensione e quiescenza – Pluralità di pensioni – Cumulabilità di trattamenti legati al costo della vita – Esclusione.</p>
<p>2. – Pensione e quiescenza – Pluralità di pensioni – Pensione statate e pensione AGO – Trattamento legato al costo della vita – Erogazione sulla pensione statale.</p>
<p>3. – Pensione e quiescenza – Illegittimità percezione seconda pensione – Mancata ripetizione somme corrisposte &#8211; Divieto di cumulo trattamenti collegati al costo della vita – Applicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – L’art. 19, primo comma, L. 21 dicembre 1978 n. 843 ha escluso che a decorrere dal 1 gennaio 1979 uno stesso soggetto, se titolare di più pensioni, possa fruire su più di una pensione delle quote aggiuntive di cui all’art. 10 L. 160/1975, o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale o di altro analogo trattamento collegato con il costo della vita.</p>
<p>2. – In caso di titolarità di una pensione statale e di una pensione dell’assicurazione generale obbligatoria, al pensionato spetta soltanto l’indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale e non spettano le quote aggiuntive sulla pensione corrisposta dall’Inps.</p>
<p>3. – L’esclusione di più di un trattamento collegato con il costo della vita in caso di percezione di più pensioni si applica anche con riferimento ai periodi in cui il titolare abbia ricevuto una seconda pensione, anche se successivamente è stata riconosciuta l’illegittimità dell’attribuzione della stessa e tuttavia sia stata esclusa la ripetizione delle rate già corrisposte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1491</a></p>
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. III TER Ordinanza sospensiva del 8 novembre 2007 n. 5139 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 1491/08 Registro Generale: 1150/2008 Sezione Sesta composto dai Signori: Pres. Giovanni Ruoppolo Cons. Paolo Buonvino Cons. Domenico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA, SEZ. III TER <a href="/ga/id/2008/3/11933/g">Ordinanza sospensiva del 8 novembre 2007 n. 5139</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1491/08<br />
Registro Generale: 1150/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Ruoppolo<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Roberto Chieppa Est.<br />  Cons. Roberto Giovagnoli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Marzo 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ASSOCIAZIONE NAZIONALE PILOTI AVIAZIONE COMMERCIALE &#8211; ANPAC</b>rappresentata e difesa da:Avv.  FABIO LORENZONI, Avv.  MARCO LUPO, Avv.  SIMONE TIRIBOCCHIcon domicilio  eletto in RomaVIALE LUCA GAURICO, 257 presso    MARCO LUPO;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ENAC &#8211; ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12;</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione III TER  n. 5139/2007, resa tra le parti, concernente CIRCOLARE APPLICATIVA  REGOLAMENTO CONDIZIONI DI SERVIZIO PERSONALE NAVIGANTE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ENAC &#8211; ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE</p>
<p>Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti l’avv. Lorenzoni e l’avvocato dello Stato Clemente;<br />
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, non emergendo, nei limiti del sommario esame proprio della sede cautelare, il contrasto tra l’impugnata circolare e il Regolamento relativo alle condizioni in cui devono operare Piloti e Tecnici di Volo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 1150/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 18 Marzo 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1491/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2008 n.1491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.5139</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-5139/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-5139/</guid>

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<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 18 marzo 2008 n. 1491 &#160; REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA SEZIONE TERZA TER Registro Ordinanze: 5139/2007 Registro Generale: 8227/2007 nelle persone dei Signori: ITALO RIGGIO Presidente GIULIA FERRARI Cons. STEFANO FANTINI Cons., relatore ha</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-5139/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.5139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-5139/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.5139</a></p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-18-3-2008-n-1491/">Ordinanza sospensiva del 18 marzo 2008 n. 1491</a></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO<br />
ROMA </b></p>
<p align="center"><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 5139/2007<br />
Registro Generale: 8227/2007</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ITALO RIGGIO Presidente<br />
GIULIA FERRARI Cons.<br />
STEFANO FANTINI Cons., relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Novembre 2007</p>
<p>Visto il ricorso 8227/2007 proposto da:<br />
<b>ANPAC ASSOCIAZIONE NAZIONALE PILOTI AVIAZIONE COMMERCIALE</b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
LUPO AVV. MARCO &#8211; TIRIBOCCHI AVV. SIMONE<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA LUCA GAURICO, 257<br />
presso LUPO AVV. MARCO</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>ENTE NAZIONALE PER L&#8217;AVIAZIONE CIVILE &#8211; ENAC</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO<br />
con domicilio eletto in ROMA<br />
VIA DEI PORTOGHESI, 12<br />
presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della circolare ENAC OPV-20, Serie Operazioni Volo, emessa in data 16 luglio 2007, approvata dal Direttore Generale dell’Ente e pubblicata successivamente sul sito web dell’ENAC, con oggetto “Applicazione del Regolamento sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per il personale navigante – Parte I – Trasporto Pubblico Velivoli”;<br />
&#8211; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ENTE NAZIONALE PER L&#8217;AVIAZIONE CIVILE &#8211; ENAC<br />
Udito il relatore Cons. Stefano FANTINI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che, per quanto emerge da una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, il ricorso, anche a prescindere dalla configurabilità del requisito dell’attualità del pregiudizio grave ed irreparabile, non appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris, non evidenziandosi un’effettiva difformità tra la circolare ENAC OPV-20 ed il regolamento ENAC-FTL, neppure con riguardo al punto 4.13, concernente il “posto di riposo per i membri di equipaggio”, in quanto, seppure la circolare prevede l’utilizzo di poltrone con reclinabilità superiore al 45%, al contempo consente all’operatore di richiedere “di valutare l’accettabilità di soluzioni equivalenti”;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 08 novembre 2007</p>
<p>Il Presidente: Italo RIGGIO<br />
L’Estensore: Stefano FANTINI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-8-11-2007-n-5139/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/11/2007 n.5139</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2901</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2901/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2901/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2901/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2901</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento che nega il trattenimento in servizio di un dipendente in imminente collocazione in quiescenza, anche se l’istanza di trattenimento in servizio e’ motivata con riferimento al completamento di un corso concorso selettivo di formazione. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2901/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2901</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2901/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2901</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento che nega il trattenimento in servizio di un dipendente in imminente collocazione in quiescenza, anche se l’istanza di trattenimento in servizio e’ motivata con riferimento al completamento di un corso concorso selettivo di formazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2901/07<br />
Registro Generale:4313/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta   <br />
Cons. Carmine Volpe <br />
Cons. Giuseppe Romeo Est. <br />
Cons. Luciano Barra Caracciolo  <br />
Cons. Roberto Chieppa<br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Giugno 2007 .</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>DE TOMMASO LUISA </b><br />
rappresentato e difeso dall’ Avv.  ENRICO GIUSEPPE GIGLIcon domicilio  in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13  presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE-UFF.SCOLASTICO REG.LAZIO-DIREZ.GEN. </b><br />
rappresentato e difeso dall’ AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 presso AVVOCATURA GEN. STATO<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  LATINA   n. 334/2007, resa tra le parti, concernente CORSO CONCORSO DI FORMAZIONE PER IL   RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MIN.PUBBLICA ISTRUZIONE-UFF.SCOLASTICO REG.LAZIO-DIREZ.GEN.Udito il relatore Cons. Giuseppe Romeo   e udito, altresì, per la  parte appellante l’avv. Gigli;</p>
<p>Ritenuto che, allo stato, il ricorso non pare presentare elementi di fondatezza, atteso che l’appellante sarà collocata in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2007;   </p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4313/2007 ).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 05 Giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-5-6-2007-n-2901/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 5/6/2007 n.2901</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2007 n.334</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-5-2007-n-334/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-5-2007-n-334/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-5-2007-n-334/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2007 n.334</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento che nega il trattenimento in servizio di un dipendente in imminente collocazione in quiescenza, anche se l’istanza di trattenimento in servizio e’ motivata con riferimento al completamento di un corso concorso selettivo di formazione, dubitandosi altresi’ della giurisdizione dell’adita magistratura. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-5-2007-n-334/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2007 n.334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-5-2007-n-334/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2007 n.334</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento che nega il trattenimento in servizio di un dipendente in imminente collocazione in quiescenza, anche se l’istanza di trattenimento in servizio e’ motivata con riferimento al completamento di un corso concorso selettivo di formazione, dubitandosi altresi’ della giurisdizione dell’adita magistratura. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)</b></p>
<p>N. 00334/2007 REG.ORD.<br />
N. 00402/2007 REG.RIC.</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 402 del 2007, proposto da: <br />
<b>Luisa De Tommaso</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrico Giuseppe Gigli, con domicilio eletto presso Enrico Giuseppe Avv. Gigli in Latina, c/o Segreteria Tar &#8211; Latina;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Pubblica Istruzione-Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio-Direzione Generale Ufficio X</b>;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>del provvedimento prot. n. 2684 del 21.03.2007, con il quale e&#8217; stata respinta l&#8217;istanza di trattamento in servizio, finalizzata al completamento del corso-concorso selettivo di formazione riservato ai Presidi con almeno un anno di incarico ai sensi dell’art. 1 sexies l. 43/05 e dell’art. 3 bis l. 168/05, pubblicato sulla G.U. n. 76 del 6 ottobre 2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/05/2007 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che il ricorso presenti profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione in quanto: a) oggetto di impugnazione è un atto con cui è stata respinta una domanda di trattenimento in servizio oltre il limite di età della ricorrente, preside incaricata, finalizzata al completamento del corso-concorso selettivo di formazione riservato ai presidi con almeno un anno di incarico; b) di conseguenza la controversia all’esame è relativa a rapporto di impiego di dipendente pubblico “contrattualizzato”, cioè a materia non rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 63 del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, respinge l’istanza di tutela cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11/05/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore<br />
Giuseppe Rotondo, Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-11-5-2007-n-334/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/5/2007 n.334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.458</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-458/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-458/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-458/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.458</a></p>
<p>Presidente Annibale MARINI Redattore Luigi MAZZELLA applicabilità delle regole sulla successione mortis causa all&#8217;indennità di fine rapporto Lavoro-Cessazione del rapporto di lavoro-Indennità di fine rapporto-Art. 9, co. 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 247-Riserva della devoluzione dell’indennità di fine rapporto spettante al dipendente</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-23-12-2005-n-458/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/12/2005 n.458</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Presidente </i>Annibale MARINI<br /> <i>Redattore</i> Luigi MAZZELLA</span></p>
<hr />
<p>applicabilità delle regole sulla successione mortis causa all&#8217;indennità di fine rapporto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavoro-Cessazione del rapporto di lavoro-Indennità di fine rapporto-Art. 9, co. 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 247-Riserva della devoluzione dell’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto al coniuge, ai figli minorenni, ai parenti entro il secondo grado solo se viventi a carico del dipendente stesso-Esclusione, in assenza dei soggetti indicati, della devoluzione secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa-Questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR del Lazio-Asseriva violazione del principio di eguaglianza, stante la disparità di trattamento che essa determina per i dipendenti statali non di ruolo rispetto ai lavoratori subordinati privati, i dipendenti statali di ruolo ed i dipendenti degli enti locali-Presunta violazione dell’art. 36 Cost., stante la natura retributiva dell’istituto-Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>É costituzionalmente illegittimo l’art. 9, co. 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) nella parte in cui non prevede che l’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi indicati, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 458<br />
ANNO 2005</p>
<p>
<b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></b></b></p>
<p><b><b><P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></b></b>composta dai signori:</p>
<p>Presidente: Annibale MARINI;<br />
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
</b></b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 247 (<i><i>rectius</i></i>: n. 207) (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza del 26 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Del Bo Massimo contro il Ministero della giustizia iscritta al n. 887 del registro ordinanze 2004 e pubblicata sulla <i><i>Gazzetta Ufficiale</i></i> della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2004.</p>
<p>	<i><i>Visto</i></i> l’atto di costituzione di Del Bo Massimo nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p>	<i><i>udito</i></i> nell’udienza pubblica del 29 novembre 2005 il Giudice relatore Luigi Mazzella;</p>
<p>	<i><i>uditi</i></i> l’avvocato Guido Rossi per Del Bo Massimo e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><b><b><P ALIGN=CENTER>RITENUTO IN FATTO</p>
<p></b></b><i><i></p>
<p><b></i></b></i>1. &#8211; Con ordinanza del 28 aprile 2004 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 247 (<i><i>rectius:</i></i> n. 207) (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), nella parte in cui riserva l’attribuzione dell’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto ai soggetti da esso indicati, escludendone, in assenza di questi ultimi, la devoluzione secondo le norme che disciplinano la successione <i><i>mortis causa. </p>
<p></i></i>2. &#9472; Il giudice rimettente riferisce che, con ricorso proposto contro il Ministero della giustizia, Massimo Del Bo aveva chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto a subentrare, nella qualità di successore legittimo in quanto cugino, e dunque parente di quarto grado, nell’indennità di fine rapporto del defunto Mons. Cesare Curioni, che in vita aveva prestato servizio non di ruolo alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia come cappellano e, in seguito, come ispettore generale dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena, dal 1948 al 12 gennaio 1996, data del suo decesso. Il Ministero della giustizia aveva resistito al ricorso, sostenendo la legittimità dell’operato dell’amministrazione in base al disposto dell&#8217;art. 9 del d. lgs. C. p .S. 4 aprile 1947, n. 207. Tale norma – applicabile ai cappellani ed agli ispettori dei cappellani in virtù dell’ art. 15, secondo comma, della legge 4 marzo 1982, n. 68 (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena) – nell’attribuire al personale non di ruolo dello Stato, cessato dal servizio, un&#8217;indennità di fine rapporto, al terzo comma dispone che «nel caso di decesso del dipendente non di ruolo l&#8217;indennità deve essere corrisposta al coniuge, ai figli minorenni e, se vivevano a carico del dipendente stesso, ai parenti entro il secondo grado».</p>
<p>3. &#9472; Quanto alla rilevanza della questione, il TAR osserva che la disposizione del citato art. 9, terzo comma, è ostativa all&#8217;accoglimento della pretesa del ricorrente, in quanto espressamente limita la devoluzione dell&#8217;indennità di fine rapporto ai soggetti ivi indicati e dunque esclude la sua attribuzione agli eredi legittimi o testamentari. Né appare possibile un&#8217;interpretazione adeguatrice della disposizione.</p>
<p>Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente richiama alcune decisioni di questa Corte (<u><u>sentenze n. 8 del 1972</u></u>, <u><u>n. 471 del 1989</u></u>, <u><u>n. 319 del 1991</u></u> e, soprattutto, <u><u>n. 106 del 1996</u></u>), secondo le quali le indennità di buonuscita o di fine rapporto, spettanti anche ai dipendenti pubblici, hanno natura di retribuzione differita con funzione previdenziale. Detto principio, a giudizio del TAR, postula che le indennità in questione siano<b><b> </b></b>già entrate a far parte, al<b><b> </b></b>momento della morte del lavoratore, del suo patrimonio, sicché ne conseguirebbe l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni che, per qualsiasi ragione, privino gli aventi causa del lavoratore delle indennità di fine rapporto. Il rimettente, inoltre, sottolinea che le differenze di trattamento tra lo stato giuridico del personale di ruolo, al quale si riferisce la <u><u>sentenza n. 106  del 1996</u></u>, e quello del personale non di ruolo, tra cui rientra il dante causa del ricorrente, non sono tali da influire sul trattamento giuridico da applicare all&#8217;indennità di fine rapporto. </p>
<p>4. &#9472; Si è costituito il ricorrente, deducendo che l&#8217;art. 15 della legge n. 68 del 1982,  espressamente stabilisce che «ai cappellani e all&#8217;ispettore dei cappellani è dovuta l’indennità di fine rapporto prevista dall&#8217;art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207»; che in ogni caso la citata sentenza della <u><u>Corte n. 106 del 1996</u></u> fa riferimento indistintamente a tutti dipendenti civili dello Stato, a prescindere dalla loro posizione di ruolo o non di ruolo; che inoltre lo stesso art. 1, quarto comma, del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), precisa che «le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo». Aggiunge poi che la natura retributiva dell&#8217;indennità prevista a favore dei dipendenti pubblici non di ruolo dalla norma impugnata è stata da ultimo riaffermata dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 21.</p>
<p>	Con successiva memoria, infine, il ricorrente ha dedotto che la tendenza evolutiva della giurisprudenza costituzionale ha anticipato le linee direttrici della riforma introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), il cui art. 2, comma 5, ha disposto che per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (Razionalizzazione dell&#8217;organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto. Il ricorrente cita, infine, la <u><u>sentenza n. 243 del 1997</u></u>, nella quale questa Corte ha affermato il principio della connotazione unitaria delle varie categorie di indennità di fine rapporto –  pur se governate da diversi meccanismi di provvista e di erogazione dei singoli trattamenti – e la conseguente necessità di dichiarare l’illegittimità di quelle norme che, in assenza delle persone beneficiarie indicate, non consentono l’applicazione delle regole delle successioni di cui al codice civile.</p>
<p>5. &#9472; E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, sul presupposto della diversa natura giuridica dell&#8217;indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto. Secondo l’Avvocatura erariale, la differente disciplina dell&#8217;indennità di buonuscita, la quale comporta il versamento, da parte del datore di lavoro, di un contributo, in maniera del tutto simile a quanto avviene per la pensione, rifletterebbe la diversa natura giuridica dell&#8217;indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto e determinerebbe l’inapplicabilità alla prima della citata giurisprudenza costituzionale.</p>
<p>Con successiva memoria l’Avvocatura erariale ha ulteriormente sviluppato le  argomentazioni già esposte in precedenza.</p>
<p><b><b></p>
<p><P ALIGN=CENTER>CONSIDERATO IN DIRITTO</p>
<p></b></b><i><i></p>
<p></i></i>1. &#9472; Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio propone, in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui riserva la devoluzione dell’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto ai soggetti da essa indicati, ovvero al coniuge, ai figli minorenni e ai parenti entro il secondo grado solo se viventi a carico del dipendente stesso ed esclude pertanto che essa, in difetto di tali soggetti, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione <i><i>mortis causa</i></i>. Il giudice rimettente si duole che la norma censurata sia lesiva del principio di uguaglianza, per l’ingiustificata disparità di trattamento che essa determina per i dipendenti statali non di ruolo rispetto ai lavoratori subordinati privati, i dipendenti statali di ruolo ed i dipendenti degli enti locali. Il TAR si duole inoltre della lesione dell’art. 36 della Costituzione perché una simile disciplina di un istituto avente natura retributiva priverebbe gli aventi causa del lavoratore della disponibilità di una parte della retribuzione.</p>
<p>2. &#8211; La questione è rilevante nel giudizio <i><i>a quo</i></i>, dato che la sentenza additiva invocata dal TAR imporrebbe la devoluzione al ricorrente, cugino del <i><i>de cuius</i></i>, dell’indennità di fine rapporto; devoluzione che invece, in base all’attuale formulazione della norma, deve essere esclusa. </p>
<p>3. &#8211; La questione è fondata.</p>
<p>Questa Corte, in diverse pronunce, ha avuto modo di affrontare il problema della natura giuridica delle indennità di fine rapporto e della applicabilità alle stesse delle regole sulla successione <i><i>mortis causa</i></i>, intervenendo sia nell’ambito del rapporto di lavoro privato (<u><u>sentenza n. 8 del 1972</u></u>, che ha riconosciuto il diritto del dipendente di disporre per testamento dell’indennità di anzianità di cui all’art. 2120 del codice civile) sia nell’ambito del pubblico impiego statale (<u><u>sentenza n. 106 del 1996</u></u>) sia in quello del rapporto di lavoro con gli enti locali (<u><u>sentenze n. 319 del 1991</u></u> e <u><u>n. 471 del 1989</u></u>).</p>
<p>In tali pronunce, per tutte le diverse indennità di fine rapporto di volta in volta esaminate, anche se variamente denominate, si è statuito che gli emolumenti comunque riconosciuti al lavoratore alla fine del rapporto abbiano natura di retribuzione differita a fini previdenziali e che di conseguenza tali indennità debbano ritenersi già entrate a far parte del patrimonio del dipendente al momento della sua morte, analogamente a quanto disposto dall’articolo 2122 cod. civ. Corollario di tale principio è che le stesse indennità, in mancanza dei soggetti legittimati individuati dalla legge, debbano devolversi agli eredi  secondo le regole successorie. </p>
<p>Inoltre, molte pronunce di questa Corte, concernenti i dipendenti non di ruolo (<u><u>sentenze n. 156 del 1973</u></u>; <u><u>n. 116 del 1976</u></u>; <u><u>n. 236 del 1974</u></u> e <u><u>n. 208 del 1986</u></u>), hanno sottolineato la progressiva perdita di importanza, nella recente evoluzione normativa ed interpretativa, della distinzione tra impiego di ruolo e impiego non di ruolo. Si deve ritenere ormai pacifico che anche per l’impiego non di ruolo, disciplinato in modo organico dal d. lgs. C. p. S. n. 207 del 1947, presentando i caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato, non v’è ragione di escludere la spettanza delle medesime voci retributive riconosciute ai lavoratori del settore  privato ed ai dipendenti pubblici di ruolo. E ciò vale anche per il  rapporto di lavoro dei cappellani militari, disciplinato dalla legge 4 marzo 1982, n. 68 (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena).</p>
<p>L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale <i><i>in subiecta materia</i></i> deve dunque far considerare superata la risalente <u><u>sentenza n. 179 del 1970</u></u>, relativa alla devoluzione dell’indennità di fine rapporto per i dipendenti non di ruolo. In essa, pur aderendosi al principio precedentemente affermato della natura mista, retributiva e previdenziale, di tale indennità (<u><u>sentenze n. 75</u></u> e <u><u>n. 112 del 1968</u></u>) era stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità dell’art. 9, terzo comma del d. lgs. C. p. S. n. 207 del 1947.</p>
<p>Il superamento del precedente indirizzo discende anche dal fatto che, già a partire dalla <u><u>sentenza n. 8 del 1972</u></u>, questa Corte ha sempre affermato il principio in base al quale le indennità di fine rapporto, proprio per la loro natura mista, entrano a far parte del patrimonio del lavoratore prima della sua morte e spettano pertanto agli eredi non <i><i>iure proprio</i></i> ma <i><i>iure hereditario</i></i>. Le successive sentenze hanno ripetutamente confermato tale assunto. </p>
<p>In particolare, con le <u><u>sentenze n. 106 del 1996</u></u> e <u><u>n. 243 del 1997</u></u>, questa Corte ha esplicitato la portata sistematica e generale del principio della trasmissibilità delle indennità di fine rapporto, riconoscendo a tutti questi trattamenti, in stretta analogia con quelli del settore privato, «l&#8217;essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale» (sentenze n. 243 e <u><u>n. 99 del 1993</u></u>,  <u><u>n. 439 del 1992</u></u>, <u><u>n. 63 del 1992</u></u>, <u><u>n. 319 del 1991</u></u> e  <u><u>n. 471 del 1989</u></u>) e precisando che «tutte le indennità di fine rapporto, invero, costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita &#8211; appunto in funzione previdenziale &#8211; onde agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione. Tant&#8217;è che la misura del trattamento si determina in proporzione alla durata del lavoro prestato nonché alla globale retribuzione di carattere continuativo spettante al dipendente».</p>
<p>Con le richiamate sentenze, è stato altresì affermato che «la connotazione unitaria, in termini di natura e di funzione, delle varie categorie di indennità di fine rapporto &#8211; nonostante l&#8217;esistenza di diverse regolamentazioni riguardanti i meccanismi di provvista, nonché i soggetti gravati dall&#8217;onere contributivo e quelli tenuti ad erogare il trattamento &#8211; consente una generale applicazione a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato dei relativi princìpi informatori della materia (sent. nn. 243 e <u><u>99 del 1993</u></u>)» e che la concorrente funzione previdenziale dell&#8217;indennità di fine rapporto, in assenza dei soggetti, a favore dei quali opera una riserva legale di destinazione, perde qualunque rilevanza, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva dell&#8217;indennità stessa.</p>
<p>In conclusione, la connotazione unitaria, per natura e funzione, delle varie categorie di indennità di fine rapporto, anche se governate da diversi sistemi di finanziamento e di erogazione dei singoli trattamenti, impone di dichiarare l’illegittimità di quelle norme che non consentono l’applicabilità delle regole della successione <i><i>mortis causa</i></i>. La progressiva caducazione di tutte le norme limitative dell’attribuzione <i><i>iure successionis</i></i> dell’indennità di fine rapporto per tutte le varie tipologie di lavoro subordinato sottolinea la singolarità della situazione denunciata dal rimettente ed evidenzia ancor più il <i><i>vulnus</i></i> dell’art. 3 della Costituzione. Difatti, la disparità di trattamento nella disciplina di fine rapporto riservata dalla legge al dipendente non di ruolo rispetto agli altri dipendenti è palese con riguardo a qualsiasi rapporto di lavoro, sia pubblico che privato.</p>
<p>Deve dunque essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del d. lgs. C. p. S. n. 207 del 1947, nella parte in cui non prevede, in mancanza dei soggetti ivi indicati, la devoluzione dell’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, secondo le regole della successione legittima e testamentaria.</p>
<p><B><B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<BR><BR><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<BR><BR><br />
</B></B></P><BR><BR><br />
<i><i>dichiara</i></i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) nella parte in cui non prevede che l’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi indicati, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione <i>mortis causa</i>.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.</p>
<p>Annibale MARINI, Presidente<br />
Luigi MAZZELLA, Redattore</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2004 n.3765</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-11-2004-n-3765/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-11-2004-n-3765/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-11-2004-n-3765/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2004 n.3765</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Pasi Mancini Vittorio contro E.N.A.C. e Ministero dei trasporti e della navigazione sull&#8217;attività di recupero degli alloggi di servizio ex D.M. n. 11/38 del 1987 Ordine di sgombero dell’alloggio di servizio occupato da ex dipendente – Mancata comparazione dell’interesse pubblico al rilascio dell’immobile con quello del ricorrente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-11-2004-n-3765/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2004 n.3765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-11-2004-n-3765/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2004 n.3765</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Pasi<br /> Mancini Vittorio contro E.N.A.C. e Ministero dei trasporti e della navigazione</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;attività di recupero degli alloggi di servizio ex D.M. n. 11/38 del 1987</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ordine di sgombero dell’alloggio di servizio occupato da ex dipendente – Mancata comparazione dell’interesse pubblico al rilascio dell’immobile con quello del ricorrente &#8211; Violazione dell’art.6 D.M. 15 aprile 1987 n. 11/38 – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 6 stabilisce che gli ex dipendenti decadono automaticamente dalla concessione degli alloggi trascorsi 12 mesi della cessazione dal servizio. Una volta verificasi la decadenza della concessione, nel caso di specie per perdita del titolo, il recupero dell’alloggio costituisce atto dovuto e vincolato, dal quale esula qualsiasi profilo di discrezionalità, la cui motivazione può legittimamente esaurirsi nella semplice enunciazione della situazione – di fatto o di diritto – che ha determinato la perdita del titolo, come la collocazione in quiescenza del ricorrente. Il carattere doveroso dell’attività di recupero esclude, pertanto, la necessità di una qualsiasi valutazione comparativa tra l’interesse dell’amministrazione alla riacquisizione del bene e quello dell’ex concessionario alla conservazione del godimento dello stesso. È, altresì, irrilevante, al fine dell’esistenza dell’interesse pubblico al rilascio dell’alloggio, la circostanza che esista o meno altro dipendente avente titolo, interessato alla concessione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
BOLOGNA &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente #NOME?<br />
&#8211; ALBERTO PASI Cons., relatoreha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 08 Luglio 2004<br />
Visto il ricorso 1064/1999  proposto da:</p>
<p><b>MANCINI VITTORIO</b>rappresentato e difeso da:<br />
LAURICELLA AVV. GIOVANNIcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA ALTABELLA 3presso<br />
BALLI AVV. CRISTINA</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>E.N.A.C. ENTE NAZIONALE DELL&#8217;AVIAZIONE CIVILE SEDE DI ROMA</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
dell’ordinanza n. 1/99 adottata dal Direttore Reggente dell’E.N.A.C. Direzione Circoscrizione Aeroportuale di Rimini, in data 30.04.1999 e notificata al ricorrente il 03.06.1999, portante ordine di sgombero di aree e beni demaniali abusivamente occupati sull’aeroporto “L. Ridolfi” di Forlì di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e/o correlato.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
E.N.A.C. ENTE NAZIONALE DELL&#8217;AVIAZIONE CIVILE SEDE DI ROMA <br />
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE <br />
Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi gli avv.ti C. Barone in sostituzione dell’avv.to G. Lauricella e A. Cecchieri;  <br />
Ritenuto e considerato che in Fatto e Diritto</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorrente sig. Vittorio Mancini, ex dipendente del Ministero dei Trasporti – Direzione generale dell’Aviazione civile, impugna l’ordinanza (1/99 dell’E.N.A.C.<br />
Di Forlì) di sgombero dell’alloggio di servizio tuttora dal medesimo occupato nell’aeroporto di Forlì, deducendo violazione o falsa applicazione del DM 15.4.87 n. 11/38, ed eccesso di potere per la mancanza di un qualsiasi interesse pubblico o privato al rilascio dell’alloggio, e comunque di una sua motivata comparazone con il proprio. <br />
Resiste l’Amministrazione, contestando ammissibilità e fondatezza del ricorso.<br />
La causa passa in decisione all’odierna pubblica udienza.<br />
La manifesta infondatezza del ricorso esime il Collegio dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità dal medesimo. <br />
Il ricorrente – già dipendente del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale dell’aviazione civile – fruiva in tale qualità di alloggio di servizio ubicato all’interno dell’aeroporto “L. Ridolfi” di Forlì;<br />
in data 30.12.1997 il medesimo è stato collocato in quiescenza;<br />
l’art. 6 del d.m. 15 aprile 1987 n. 11/38 stabilisce che l’ex dipendente decade automaticamente dalla concessione trascorsi 12 mesi dalla cessazione dal servizio;<br />
nella fattispecie l’Amministrazione ha dapprima preavvisato (foglio 27/02/1998 n. 131785/14/POT) e, poi, diffidato (nota 11/02/1999 n. 185/14/4) l’ex concessionario a sgomberare e a riconsegnare l’alloggio onde poterlo assegnare a dipendente in servizio che ne aveva fatto richiesta; <br />
sia il preavviso che la diffida sono rimasti inadempiuti, ma non hanno formato oggetto di contestazione alcuna; ad essi ha fatto seguito l’ordinanza impugnata con il presente ricorso (ordinanza 31.4.99 n. 1/99 dell’ENAC di Rimini); poiché l’indisponibilità dell’alloggio impediva all’Amministrazione di assegnarlo in concessione al dipendente richiedente, l’Amministrazione stessa, come risulta dalla sentenza 385/2001 del Tribunale di Forlì, è stata condannata a risarcire al dipendente avente titolo i danni da questo subiti, a causa della mancata disponibilità dell’alloggio richiesto in assegnazione per l’omessa esecuzione dell’ordinanza di sgombero.<br />
Infatti, alla data di emanazione dell’ordinanza gravata &#8211; 30.04.1999 – Vittorio Mancini non aveva più alcun diritto di godere dell’alloggio occupato.<br />
A mente dell’art. 6 del d.m. 15 aprile 1987 n. 11/38, decorsi dodici mesi dal collocamento a riposo, egli era infatti automaticamente decaduto dalla concessione dell’alloggio: di fatto, aveva altresì goduto di quella ulteriore proroga di quattro mesi che la stessa norma regolamentare prevede possa essere accordata dall’amministrazione, su istanza documentata dell’interessato, nel – diverso – caso di trasferimento del dipendente.<br />
E’ perciò evidente che l’odierno ricorrente aveva ormai perso qualsiasi titolo per continuare ad occupare l’alloggio, il quale doveva quindi essere prontamente rilasciato nella piena disponibilità dell’Amministrazione, anche a prescindere dall’eventuale esistenza di altro dipendente interessato a subentrare.<br />
Infatti, una volta verificatasi la decadenza dalla concessione – per perdita del titolo, come nella specie, o per altro legittimo motivo -, il recupero dell’alloggio costituisce atto dovuto e vincolato, dal quale esula qualsiasi profilo di discrezionalità, in relazione al quale non è nemmeno configurabile il vizio di eccesso di potere, e la cui motivazione può legittimamente esaurirsi nella semplice enunciazione della situazione – di fatto o di diritto – che ha determinato la perdita del titolo.<br />
Il carattere assolutamente doveroso dell’attività di recupero esclude la necessità di qualsiasi valutazione comparativa tra l’interesse dell’Amministrazione alla riacquisizione del bene e quello dell’ex concessionario alla conservazione del godimento dello stesso; il venir meno della qualità – di dipendente – che ha dato titolo alla concessione dell’alloggio determina ipso iure il venir meno, in capo al privato, di qualsiasi posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela e degna, quindi, di considerazione.<br />
In particolare, l’ex dipendente non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a condizionare il rilascio dell’alloggio al fatto che esista altro dipendente avente titolo, interessato alla sua concessione.<br />
Peraltro, nella fattispecie, il dipendente che aveva richiesto l’assegnazione dell’alloggio, dopo aver vanamente atteso che questo fosse messo a sua disposizione, ha convenuto vittoriosamente in giudizio l’Amministrazione per la condanna al risarcimento dei danni, subiti per effetto della mancata disponibilità dell’appartamento al quale aveva diritto, e che non era stato possibile consegnargli proprio a causa della perdurante abusiva detenzione dello stesso da parte dell’odierno ricorrente (v. la sentenza n. 385/2001 del Tribunale di Forlì, depositata in atti).<br />
La circostanza, evidenziata dal ricorrente nell’ultima memoria, che successivamente il controinteressato abbia provveduto altrimenti, acquistando altro appartamento nel luglio 2002, non fa che confermare le considerazioni svolte; essa sarebbe comunque irrilevante, ai fini del giudizio sulla legittimità dell’atto impugnato, in quanto:<br />
a)	trattasi di circostanza sopravvenuta alla sua emanazione; <br />	<br />
b)	tale legittimità prescindeva, come si è visto, dalla esistenza di un controinteressato all’assegnazione dell’alloggio.<br />	<br />
Pure ininfluente ai fini di tale giudizio è la irrilevanza penale dell’inottemperanza all’ordine di sgombero, ritenuta dal Tribunale penale di Forlì con sentenza 63/03, depositata in atti.<br />
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto in tutti i motivi dedotti.<br />
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti per motivi di equità, in relazione alla natura della controversia.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale, dell’Emilia Romagna, Bologna I° Sez., pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Camera di Consiglio l’8/7/2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-22-11-2004-n-3765/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2004 n.3765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.3608</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-10-2004-n-3608/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-10-2004-n-3608/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-10-2004-n-3608/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.3608</a></p>
<p>Pres. Perricone, Est. Pasi Coltelli Franco ed altri contro I.N.P.D.A.P. di Roma e Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla riliquidazione dell&#8217;indennità di fine rapporto ex legge n. 87 del 1994 Trattamento di fine rapporto &#8211; Cessazione dal servizio in data 01.09.1983 &#8211; Rapporto giuridico non esaurito – Evento interruttivo del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-10-2004-n-3608/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.3608</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-10-2004-n-3608/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.3608</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perricone, Est. Pasi<br /> Coltelli Franco ed altri contro I.N.P.D.A.P. di Roma e Ministero dell’Economia e delle Finanze</span></p>
<hr />
<p>sulla riliquidazione dell&#8217;indennità di fine rapporto ex legge n. 87 del 1994</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Trattamento di fine rapporto &#8211; Cessazione dal servizio in data 01.09.1983 &#8211; Rapporto giuridico non esaurito – Evento interruttivo del termine di prescrizione – Sussistenza &#8211; Riliquidazione della indennità di buonuscita ex art.3 L. 30 novembre 1994, n. 87 – Applicabilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La L. n. 87 del 1994 prevede la riliquidazione della indennità di fine rapporto con il computo della indennità integrativa speciale nella base di calcolo, nel caso di specie nella misura del 60%. L’art.3 della legge cit. dispone che la stessa si applichi oltre che ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30.11.1984, anche a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità di buonuscita o analogo trattamento. La presentazione di regolare domanda di riliquidazione entro i termini di legge è sufficiente a far ritenere il rapporto non ancora esaurito, avendo tempestivamente interrotto il temine di prescrizione quinquennale, a prescindere dalla proposizione o pendenza di un giudizio, che non costituisce requisito richiesto dalla normativa in commento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla riliquidazione dell’indennità di fine rapporto ex legge n.  87 del 1994</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DE POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />BOLOGNASEZIONE I </b></p>
<p>Registro Sentenze:/ 3608/04<br />
Registro Generale:	219/1997 																																																																																												</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente ROSARIA TRIZZINO Cons.ALBERTO PASI Cons. , relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nell&#8217;Udienza Pubblica  del 25 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 219/1997  proposto da:<br />
<b>COLTELLI FRANCO ED ALTRA EREDI DI ONGARO LUCIANACOLTELLI ELENA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
SACCO AVV. GIORGIOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA S.FELICE 6presso<br />
SACCO AVV. GIORGIO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>I.N.P.D.A.P. DI ROMA </b>rappresentato e difeso da:<br />
GHEZZI AVV. MARIOFOSCHINI AVV. PAOLOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA SAN VITALE 40/3presso<br />
FOSCHINI AVV. PAOLO MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />
Per l’accertamento<br />
del diritto della ricorrente, ex dipendente dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici – ASST, cessata dal servizio l’1/9/1983, alla riliquidazione della indennità di fine rapporto, con il computo del 60% di indennità integrativa speciale prevista dalla legge n. 87/94 “norme relative al computo dell’indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti”;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>I.N.P.D.A.P. DI ROMA<br />
Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi gli avv.ti G.Sacco e P. Foschini;</p>
<p>Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 30.1.1997 la Sig.ra Luciano Ongaro, premesso di aver prestato servizio presso l’Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) e di essere stata collocata a riposo con decorrenza dal 1.9.1983, ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna:<br />
l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di fine rapporto con il computo della quota (60%) dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 87 del 29.1.1994;<br />
la condanna dell’I.N.P.D.A.P. alla corresponsione della indennità di fine rapporto con il computo dell’indennità integrativa speciale nella misura del 60%.<br />
Per resistere alla domanda attorea si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica – I.N.P.D.A.P., la causa passa in decisione all’odierna pubblica udienza.<br />
La ricorrente lamenta la violazione ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 3 legge n. 87/1994.<br />
Tale articolo prevede l’applicazione della legge n. 87/94, oltre che ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30.11.1984, anche a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità di buonuscita o analogo trattamento.<br />
La ricorrente dovrebbe considerarsi appartenente a tale ultima categoria dovendosi intendere per rapporto “non ancora giuridicamente esaurito” quello nei cui confronti non si sia realizzata alcuna prescrizione o preclusione di legge.<br />
La ricorrente ha presentato regolare domanda di riliquidazione dell’indennità di buonuscita il 15/3/1994 vale a dire entro il termine perentorio del 30/9/1994 previsto dalla legge n. 87/94 e ha interrotto la prescrizione del suo diritto anche precedentemente con le domande di riliquidazione dell’11/2/1988 e del 14/7/1992 depositate in atti.<br />
La legge 29.1.1994 n. 87, entrata in vigore il 6.2.1994, fissa al 1° dicembre 1994 la decorrenza del computo dell’indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita ed estende tale computo “ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30.11.1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità di buonuscita” (art. 3, comma 1°).<br />
La ricorrente si trova nella seconda delle situazioni previste dalla legge n. 87/94, in quanto:<br />
a)	ha presentato tempestiva e rituale domanda di riliquidazione (pacifico in causa);<br />	<br />
b)	è titolare al riguardo di rapporto giuridico non esaurito, avendo tempestivamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale, come è pacifico in causa e documentato in atti.<br />	<br />
Ciò è sufficiente a far ritenere il rapporto non ancora esaurito, secondo la giurisprudenza assolutamente costante della S.C. di Cassazione (cp. Cass. n. 2786/1989; Cass. Sez. Lavoro n. 9200/1994; Cass. Sez. lavoro n. 7395/1994; Corte dei Conti, Sez. Controllo, n. 55/93; Cons. di Stato, Sez. V, n. 1155/93; Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. Giurisd. N. 319/93), e anche di questo TAR, a prescindere dalla mancata proposizione e pendenza di ricorso giurisdizionale, circostanza che attiene al differente aspetto della pendenza di un rapporto processuale, requisito non richiesto dalla normativa in commento.<br />
Il ricorso deve pertanto essere accolto, accertandosi, per l’effetto, il diritto alla  riliquidazione della indennità di fine rapporto con il computo dell’indennità integrativa speciale secondo le disposizioni della legge n. 87/94;<br />
I pretesi accessori non spettano stante l’esplicita previsione dell’art. 2, comma 4°, della legge 87/1994 a mente del quale “Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria”.<br />
Al riguardo si sottolinea che la Corte Cost. con sentenza del 16.05.1997 n. 138 ha escluso ogni profilo d’illegittimità della suddetta previsione.<br />
Restano assorbite le censure non esaminate.<br />
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione I^, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto della ricorrente alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto ex lege n. 87/94, e condanna l’I.N.P.D.A.P. al pagamento delle somme che risulteranno dovute a titolo di riliquidazione.<br />
Condanna altresì l’I.N.P.D.A.P. al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in complessivi euro 2000 (duemila) in favore di parte ricorrente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, in Camera di Consiglio il 25 Marzo 2004.<br />
Presidente  F .to Bartolomeo Perricone</p>
<p>Cons.rel. est. F.to  Alberto Pasi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-13-10-2004-n-3608/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.3608</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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