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	<title>Istruzione pubblica e privata-Giurisdizione e competenza Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Istruzione pubblica e privata-Giurisdizione e competenza Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.176</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-1-6-2020-n-176/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-1-6-2020-n-176/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.176</a></p>
<p>Oria Settesoldi, Presidente, Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marianna Vetrano; contro Ministero dell&#8217;Istruzione e Istituto Comprensivo &#8220;Destra Torre&#8221; &#8211; Aiello del Friuli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste; Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-1-6-2020-n-176/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-1-6-2020-n-176/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.176</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Oria Settesoldi, Presidente, Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marianna Vetrano; contro Ministero dell&#8217;Istruzione e Istituto Comprensivo &#8220;Destra Torre&#8221; &#8211; Aiello del Friuli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste; Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, non costituito in giudizio; Ufficio VI Ambito Territoriale di Udine, non costituito in giudizio;  nei confronti Luisa Lo Po&#8217; non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>La giurisdizione in materia di diritto all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">Istruzione- Giurisdizione &#8211; diritto all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento- richiesta di annullamento dell&#8217;atto amministrativo generale o normativo- giurisdizione del GA- sussiste- accertamento del diritto del singolo docente all&#8217;inserimento nella graduatoria &#8211; giurisdizione GO- sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Riguardo l&#8217; individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l&#8217;inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, si è individuata una linea di demarcazione chiara, dovendosi distinguere a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nelle quali viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell&#8217;interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell&#8217;ambito della graduatoria, ovvero la validità  dell&#8217;atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l&#8217;accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell&#8217;annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell&#8217;aspirante all&#8217;inserimento in una determinata graduatoria. Ne consegue che, ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento (giÃ  permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell&#8217;atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto &#8211; di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all&#8217;inserimento in una determinata graduatoria &#8211; l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente all&#8217;inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà  che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo</i>. <i>Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all&#8217;accertamento del diritto del singolo docente all&#8217;inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/06/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00176/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00114/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 114 del 2020, proposto da <br /> Aniello D&#8217;Onofrio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marianna Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione e Istituto Comprensivo &#8220;Destra Torre&#8221; &#8211; Aiello del Friuli, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria <i>ex lege</i> in Trieste, piazza Dalmazia, 3; <br /> Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, non costituito in giudizio;<br /> Ufficio VI Ambito Territoriale di Udine, non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Luisa Lo Po&#8217; non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare</p>
<p style="text-align: justify;">A) del decreto di rettifica del punteggio definitivo di III fascia d&#8217;istituto personale ATA triennio 2017/20 emesso dall&#8217;Istituto Comprensivo &#8220;Destra Torre&#8221; di Aiello del Friuli (UD) del 16/04/2020, prot. N. 1127/U nel quale: il punteggio di assistente amministrativo (A.A.) 16,70 veniva modificato in 9,4; il punteggio di collaboratore scolastico (C.S.) 9,2 veniva modificato in 7,1.</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per la declaratoria </p>
<p style="text-align: justify;">del diritto del ricorrente ad ottenere la rideterminazione del punteggio precedente nelle graduatorie di III fascia d&#8217;istituto personale ATA triennio 2017/20, con condanna al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dal ricorrente per effetto della rettifica del punteggio in graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione resistente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la dichiarazione di rinunzia alla misura cautelare monocratica del 08.05.2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 84 comma 5 del d.l. 18/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la nota del Presidente prot. 833 U del 20.05.2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020, svoltasi in modalità  telematica e con l&#8217;ausilio della piattaforma Microsoft Teams, il dott. Luca Emanuele Ricci;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, assistente amministrativo presso un Istituto scolastico in provincia di Udine, impugna &#8211; con contestuale richiesta di risarcimento del danno &#8211; il provvedimento con il quale il dirigente ha rettificato il punteggio a questi attribuito nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA, a seguito di controlli sui titoli dichiarati. Nello specifico, il dirigente rilevava:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il servizio prestato alle dipendenze di un comune, qualificato dal ricorrente come rapporto di lavoro, era da considerarsi quale tirocinio non avente diritto a punti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il titolo di dattilografia dichiarato non risultava essere stato rilasciato da un ente pubblico;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il servizio prestato in qualità  di assistente amministrativo presso altro istituto scolastico non risultava coperto da alcuna contribuzione;</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono articolati tre motivi di impugnazione, per violazione di legge (in particolare della normativa scolastica che disciplina la formazione delle graduatorie), violazione del giudicato, eccesso di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">Preliminare, tuttavia, è l&#8217;aspetto relativo alla giurisdizione sulla controversia, che il Ministero intimato, nella propria memoria di costituzione, afferma spettare al giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a. stante l&#8217;integrità  del contraddittorio e la mancata enunciazione di cause oppositive, nonchè in ragione della manifesta fondatezza della preliminare eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall&#8217;Amministrazione resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;impugnazione il ricorrente deduce infatti una posizione di diritto soggettivo alla conservazione dell&#8217;incarico di assistente amministrativo in supplenza, conferitogli (con contratto del 23.09.2019 &#8211; all. 07 al ricorso) per effetto della posizione ricoperta all&#8217;interno delle graduatorie ATA di istituto di terza fascia e della conseguente individuazione quale avente diritto all&#8217;instaurazione del rapporto (all. 06 al ricorso).</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto di rettifica della graduatoria suddetta, che ha successivamente dato causa alla risoluzione del rapporto per sopravvenuta insussistenza dei requisiti di punteggio (all. 10 al ricorso), costituisce un atto di c.d. &#8220;micro-organizzazione&#8221;, adottato dal dirigente &#8220;<i>con la capacità  e i poteri del privato datore di lavoro</i>&#8221; (art. 5 comma 2 del d.lgs. 165/2001). </p>
<p style="text-align: justify;">Ciò trova conferma nello stesso D.M. che dispone l&#8217;aggiornamento delle graduatorie ATA e detta la relativa disciplina (Decreto del M.I.U.R. n. 640/2017), il quale individua (art. 9.4) quale strumento di tutela per gli interessati il &#8220;<i>ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro</i>&#8220;, sul chiaro presupposto dell&#8217;inerenza delle controversie ad un rapporto di tipo privatistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè la presente controversia può ritenersi inquadrabile tra quelle di cui all&#8217;art. 63 comma 4 del d.lgs. 165/2001, &#8220;<i>in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>&#8221; con riferimento alle quali permane la giurisdizione amministrativa, in ragione della spendita di poteri pubblici autoritativi di valutazione e giudizio. La fase di formazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale scolastico non integra, infatti, una &#8220;<i>procedura concorsuale</i>&#8221; in senso proprio, in considerazione dell&#8217;assenza nella fattispecie &#8220;<i>di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori</i>&#8220;, risolvendosi invero del semplice inserimento dell&#8217;interessato &#8220;<i>in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili; è esclusa comunque ogni tipologia di attività  autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali</i>&#8221; (così¬ Cons. Stato, Ad. Plenaria, 12 luglio 2011, n. 11).</p>
<p style="text-align: justify;">Di analogo avviso è la giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione (Cass. S.U. ord. 15 dicembre 2016, n. 25836), secondo cui &#8220;<i>con specifico riferimento alla individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l&#8217;inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, nella giurisprudenza di questa Corte si è individuata una linea di demarcazione chiara, dovendosi distinguere a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nelle quali viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell&#8217;interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell&#8217;ambito della graduatoria, ovvero la validità  dell&#8217;atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l&#8217;accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell&#8217;annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell&#8217;aspirante all&#8217;inserimento in una determinata graduatoria. (&#038;) Ne consegue che, ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento (giÃ  permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell&#8217;atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto &#8211; di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all&#8217;inserimento in una determinata graduatoria &#8211; l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente all&#8217;inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà  che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo</i>. <i>Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all&#8217;accertamento del diritto del singolo docente all&#8217;inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario</i>.&#8221;. Nella presente fattispecie si ha esclusivamente riguardo all&#8217;atto di gestione della graduatoria, essendo contestata l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione, da parte del dirigente scolastico, dell&#8217;atto amministrativo generale che ne regola la formazione, non invece la validità  di quest&#8217;ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ãˆ opportuno poi precisare che, sebbene nelle pronunce citate si faccia riferimento alle graduatorie del personale docente, il medesimo ragionamento &#8211; considerate le analogie esistenti in punto di formazione ed effetti giuridici delle stesse &#8211; può operarsi per le graduatorie riferite al personale ATA, relativamente alle quali non mancano comunque precedenti specifici in punto di riconoscimento della giurisdizione ordinaria (si veda Cass. S.U. ord. 22 dicembre 2015, n. 25773).</p>
<p style="text-align: justify;">La questione è stata inoltre trattata e risolta nel senso sopra delineato anche da una recente pronuncia di questo stesso Tribunale (TAR Friuli-Venezia Giulia, 17 settembre 2019, n. 386), dalla quale non sussistono ragioni per discostarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda, infine, le erronee indicazioni contenute nell&#8217;atto impugnato &#8211; secondo cui  <i>avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla comunicazione dell&#8217;atto o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla predetta comunicazione</i>&#8220;&#8221; &#8211; queste devono dirsi del tutto ininfluenti quanto all&#8217;individuazione del giudice munito di giurisdizione, ma il Tribunale ritiene opportuno valorizzarle, consideratone il potenziale effetto decettivo per il privato, al fine di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, dovendosi declinare la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 11 del codice del processo (d.lgs. 104/2010) a favore di quella del giudice ordinario, davanti al quale la controversia potrà  essere riassunta nei termini e nelle modalità  di cui al citato art. 11. Spese compensate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Indica quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Compensa le spese.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Oria Settesoldi, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Manuela Sinigoi, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;"">Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-1-6-2020-n-176/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2020 n.176</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2020 n.8098</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-4-2020-n-8098/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-4-2020-n-8098/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-4-2020-n-8098/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2020 n.8098</a></p>
<p>Giovanni Mammone Presidente, Errica D&#8217;Antonio consigliere, estensore; PARTI: R. Lucia rapp. e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delta c. Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università &#8216; e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore rapp. e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, et al. Controversie concernenti il diritto dei docenti della all&#8217;inserimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-4-2020-n-8098/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2020 n.8098</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-23-4-2020-n-8098/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 23/4/2020 n.8098</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giovanni Mammone Presidente, Errica D&#8217;Antonio consigliere, estensore; PARTI: R. Lucia rapp. e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delta c. Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università &#8216; e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore rapp. e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, et al.</span></p>
<hr />
<p>Controversie concernenti il diritto dei docenti della all&#8217;inserimento : le fattispecie differenziali tra  G.A. &#8211; G. O. .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Giurisdizione &#8211; scuola pubblica &#8211;  graduatoria ad esaurimento &#8211; controversie concernenti il diritto dei docenti della all&#8217;inserimento &#8211; G.A. &#8211; G. O. &#8211; fattispecie differenziali.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento (giÃ  permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell&#8217;atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto &#8211; di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all&#8217;inserimento in una determinata graduatoria &#8211; l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente all&#8217;inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà  che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all&#8217;accertamento del diritto del singolo docente all&#8217;inserimento nella graduatoria, sull&#8217;assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Considerato in fatto</em></p>
<p> 1. Lucia R. , insegnate precaria in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell&#8217;anno scolastico 2001/2002 , ha impugnato davanti al TAR del Lazio il decreto ministeriale n. 400 del 12/6/2017 , con il quale il Ministero dell&#8217;Istruzione aveva disposto l&#8217;aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il personale docente ed educativo della scuola, nella parte in cui, tra l&#8217;altro, non consentiva l&#8217; inserimento, in tali graduatorie, dei docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002. <br /> 2. Con il presente ricorso l&#8217;attuale ricorrente ha proposto regolamento preventivo affinchè sia &quot; accertata in via definitiva la giurisdizione&quot;, alla luce della recente pronuncia dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n 4 del 2019 che aveva negato la natura di atti generali e normatiivo -regolamentari dei decreti di aggiornamento delle GAE, ritenendoli quali atti destinati ad una platea predeterminabile ex ante e non invece quali atti amministrativi a contenuto generale ed astratto . Deduce che l&#8217; Adunanza Plenaria del C.d.S. ,negando la natura regolamentare e di atto generale ai DDMM di aggiornamento delle GAE , non poteva portare alla conferma della giurisdizione amministrativa, considerato che il mero atto di macro organizzazione non era sufficiente a radicare la giurisdizione del G.A se contestualmente vengono meno i presupposti circa la corretta qualificazione dell&#8217;atto. Osserva che la &quot; natura di atto generale&quot; dei DDMM era proprio quella che, in casi analoghi, aveva portato lo stesso C.d.S. ad affermare la giurisdizione amministrativa e che , pertanto, la diversa qualificazione doveva determinare la giurisdizione del giudice ordinario .<br /> 3. Il Ministero dell&#8217;Istruzione , dell&#8217;Università  e della ricerca ha depositato controricorso. La Procura generale ha concluso per l&#8217;affermazione della giurisdizione del G.A. <br /> <strong>Ritenuto in diritto</strong>: 4. Va qui ribadito e data continuità  ai principi affermati da questa Corte secondo cui ai fini dell&#8217;individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l&#8217;inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti previste per il relativo reclutamento nella scuola pubblica, occorre distinguere &#8211; alla luce dei principi enunciati da questa Corte (Cass., S.U., n. 22805/2010; Cass., S.U., n. 27991/2013; Cass., S.U., n. 16756/2014; Cass., S.U., 25840/2016; Cass., S.U., 21196/2017, e da ultimo S.U. n 17123/2019 ) &#8211; a seconda che la questione, involgente un atto di gestione delle graduatorie, riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell&#8217;interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell&#8217;ambito della graduatoria, ovvero l&#8217;oggetto del giudizio sia l&#8217;accertamento della legittimità  della regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento, quale adottata con atto ministeriale, in quanto in tal caso viene contestata la legittimità  della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l&#8217;annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non giÃ  la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche di natura normativa sub primaria. La giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato è, difatti, recessiva in favore di quella generale di legittimità  del giudice amministrativo in caso di impugnazione di atti organizzativi a contenuto generale con cui le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ovvero individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità  dei medesimi o determinano le dotazioni organiche complessive ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001; sicchè, a maggior ragione sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ove l&#8217;oggetto del giudizio sia l&#8217;impugnazione di un atto regolamentare di normazione sub primaria. <br /> 5. Va , pertanto, qui ribadito il seguente principio di diritto: &quot;ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento (giÃ  permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell&#8217;atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto &#8211; di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all&#8217;inserimento in una determinata graduatoria &#8211; l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente all&#8217;inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà  che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all&#8217;accertamento del diritto del singolo docente all&#8217;inserimento nella graduatoria, sull&#8217;assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario&quot;. <br /> 6. Nella specie la ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento e/o nullità  del decreto ministeriale n 400/2017 di aggiornamento delle graduatorie insistendo per il valore abilitante all&#8217;inserimento nelle GAE del titolo posseduto. Essa contesta , pertanto, direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità  a legge dell&#8217;atto impugnato, potendosi ravvisare una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all&#8217;esito della rimozione del provvedimento di macro- organizzazione, a fronte del quale la ricorrente può vantare solo un interesse legittimo. <br /> Alla luce dell&#8217;orientamento giÃ  affermato da questa Corte sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. <br /> 7. La decisione dell&#8217;Adunanza plenaria del C.d.S., richiamata dalla ricorrente, non consente di pervenire a diverse conclusioni in quanto, pur avendo escluso la natura normativa e di atto amministrativo generale dell&#8217;atto impugnato, ha qualificato i decreti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento quali atti di macro organizzazione e , dunque, anche sotto tale profilo , deve ribadirsi la giurisdizione amministrativa . <br /> 8. Nè risulta pertinente il richiamo alla sentenza di questa Corte n 4318/2020, depositata dalla ricorrente, che ha ravvisato la giurisdizione del giudice ordinario in fattispecie non riconducibile a quella in esame . In tale sentenza, infatti &#8211; nell&#8217;ambito delle procedure di mobilità  del personale docente ritenuta oggetto di contrattazione collettiva e dunque sottratta all&#8217;ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell&#8217;amministrazione -, si è ravvisato l&#8217;esercizio di poteri della P.A., quale privato datore di lavoro ,con riferimento all&#8217;ordinanza intervenuta a disciplinare le modalità  di applicazione e svolgimento della procedura di mobilità , come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, non ravvisandosi neppure un atto di macro organizzazione essendo il provvedimento amministrativo limitato alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità  di presentazione delle domande . <br /> 9. Per le considerazioni che precedono va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo davanti al quale deve essere rimessa la causa, anche per le spese del presente giudizio.- <br /> PQM<br /> Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo davanti al quale rimette la causa anche per le spese del presente .</div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.322</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-2-2020-n-322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Ugo Di Benedetto, Presidente , Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS , rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Piraino e Chiara Petrucci contro MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, UFFICIO</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-2-2020-n-322/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.322</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ugo Di Benedetto, Presidente , Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS , rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Piraino e Chiara Petrucci contro MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato;  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, UFFICIO XII, non costituito in giudizio; AMBITO TERRITORIALE DI PAVIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BEREGUARDO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;  nei confronti OMISSIS  non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Diritto all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell&#8217;ambito del comparto scolastico : individuazione del giudice munito della giurisdizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza- personale della Scuola &#8211; diritto all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell&#8217;ambito del comparto scolastico- giudice munito della giurisdizione &#8211; individuazione.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell&#8217;ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell&#8217;atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto &#8211; di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all&#8217;inserimento in una determinata graduatoria &#8211; l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente all&#8217;inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà  che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l&#8217;istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all&#8217;accertamento del diritto del singolo docente all&#8217;inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00322/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01399/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2019, proposto da <br /> CATERINA STANCO, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Piraino e Chiara Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; <br /> UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, UFFICIO XII, non costituito in giudizio;<br /> AMBITO TERRITORIALE DI PAVIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;<br /> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BEREGUARDO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">MILENA CASTELLANO non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del Decreto dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia AOOUSPPV. registro ufficiale.U.0001508 del 30 aprile 2019, nella parte in cui, in esecuzione della Sentenza n. 2762 del 29 aprile 2019 del Consiglio di Stato, decreta il depennamento dell&#8217;odierna ricorrente Sig.ra Stanco Caterina, giÃ  inserita con riserva, dalle Graduatorie ad esaurimento per la scuola dell&#8217;infanzia con effetto dalla data di inserimento, disponendo altresì¬ che i dirigenti delle Istituzioni scolastiche, ove i docenti interessati risultino attualmente inseriti con riserva nelle Graduatorie d&#8217;Istituto di I fascia, provvedano al depennamento degli stessi dalle medesime graduatorie;</p>
<p style="text-align: justify;">del Decreto dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, AOOUSPPV. registro ufficiale.U.0001556 del 3 maggio 2019, nella parte in cui, preso atto del depennamento della docente Stanco Caterina dalle Graduatorie definitive di scuola dell&#8217;infanzia con decreto AOOSPPV n. 1508 del 30 aprile 2019, decreta &#8220;La revoca immediata dell&#8217;individuazione della docente Caterina STANCO (23/09/1973 NA), quale destinataria di proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto comune di scuola dell&#8217;infanzia, con decorrenza giuridica dall&#8217;1 settembre 2016 ed economica dal 15 settembre 2016&#8221; (art. 1), disponendo altresì¬ che &#8220;il dirigente scolastico dell&#8217;I.C. Bereguardo, sede originaria di assegnazione della docente Caterina Stanco, procederà  agli adempimenti di competenza&#8221; (art. 2) nonchè che &#8220;il dirigente scolastico dell&#8217;I.C. San Martino Siccomario, sede di effettivo servizio nel corrente anno scolastico della docente Caterina Stanco, dovrà  proporre alla medesima docente la stipula di un contratto a tempo determinato, riferito alla medesima tipologia di posto, con scadenza al 30 giugno 2019, al fine di salvaguardare la continuità  didattica nell&#8217;interesse degli alunni per tutta la durata del corrente anno scolastico&#8221; (art. 3);</p>
<p style="text-align: justify;">del Decreto n. 287, prot. 0002486 del 7 maggio 2019, emesso dal Dirigente Scolastico dell&#8217;Istituto comprensivo Statale di Bereguardo, nella parte in cui &#8220;decreta con decorrenza 06/05/19 la risoluzione del contratto di lavoro a Tempo Indeterminato, stipulato in data 20/06/2016 con la docente Stanco Caterina &#038; a seguito individuazione prot. MIUR AOOUSPPV R.U. 2079 del 09 settembre 2016&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d&#8217;ora ci si riserva di impugnare.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, in possesso di Diploma magistrale conseguito entro l&#8217;anno scolastico 2001/2002, impugna principalmente, con il presente ricorso, il Decreto dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia AOOUSPPV del 30 aprile 2019, nella parte in cui, in esecuzione della Sentenza n. 2762 del 29 aprile 2019 del Consiglio di Stato, dispone la sua esclusione dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell&#8217;infanzia nelle quali essa era stata inserita con riserva in virtà¹ di una pronuncia cautelare emessa dal T.A.R. del Lazio nel giudizio R.G. n. 8375/2016. Vengono inoltre impugnati gli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe con i quali è stata data concreta esecuzione alla statuizione di esclusione dalle suddette graduatorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione, con ordinanza n. 973 del 15 luglio 2019, ha respinto la domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenutasi la pubblica udienza in data 17 dicembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che, così¬ come eccepito dalla difesa erariale nonchè d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3, cod. proc. amm. nel corso della suindicata udienza, debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame. </p>
<p style="text-align: justify;">Va invero osservato che, in base ad un consolidato orientamento della Corte di Cassazione &quot;Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell&#8217;ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell&#8217;atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto &#8211; di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all&#8217;inserimento in una determinata graduatoria &#8211; l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente all&#8217;inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà  che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l&#8217;istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all&#8217;accertamento del diritto del singolo docente all&#8217;inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (cfr., fra le tante, Cass. civ., sez. un., ord. n. 17123 del 26 giugno 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il giudice amministrativo è orientato in questo senso. Si ritiene, infatti, che il procedimento di formazione e modificazione delle graduatorie ad esaurimento non abbia natura concorsuale, con la conseguenza che non può affermarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva di tale giudice. Si ritiene inoltre che gli atti di gestione della graduatorie stesse siano assunti con i poteri del datore di lavoro e che quindi, per individuare quale sia il giudice dotato di giurisdizione, occorra verificare se l&#8217;impugnazione abbia ad oggetto un atto particolare di gestione della graduatoria appunto ovvero un presupposto atto amministrativo generale (si veda in proposito Consiglio di Stato, ad. plen., 12 luglio 2011 n. 11; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 ottobre 2019, n.1732; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-bis, 30 ottobre 2017 n. 10803; T.A.R. Piemonte, sez. I, 8 settembre 2017, n.1055; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 15 marzo 2017, n.210; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 13 giugno 2014, n.1564). </p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie la ricorrente ha giÃ  proposto (correttamente innanzi al TAR Lazio, stante l&#8217;impugnazione di un atto avente efficacia su tutto il territorio nazionale) una controversia con la quale ha impugnato l&#8217;atto generale presupposto (d.m. n. 495 del 2016). In tale giudizio ha ottenuto un provvedimento cautelare favorevole rispetto al quale potrebbe, al pìù, invocare l&#8217;ottemperanza innanzi al medesimo giudice che ha accolto la sua domanda. </p>
<p style="text-align: justify;">Nel presente giudizio, invece, la ricorrente invoca l&#8217;illegittimità  del provvedimento che, in concreto, ha disposto il suo depennamento dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell&#8217;infanzia nelle quali essa era stata inserita con riserva a seguito della suddetta pronuncia cautelare, senza impugnare alcun atto generale presupposto. Va di conseguenza dichiarato, in applicazione dei principi sopra illustrati, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, il quale ove necessario potrà  procedere all&#8217;eventuale disapplicazione di atti amministrativi presupposti anche in pendenza di un giudizio amministrativo. </p>
<p style="text-align: justify;">La particolarità  della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa può essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 11, comma 2, cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ugo Di Benedetto, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Concetta Plantamura, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-2-2020-n-322/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.8279</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-6-2019-n-8279/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-25-6-2019-n-8279/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2019 n.8279</a></p>
<p>Giuseppe Sapone Pres., Emiliano Raganella, Primo Referendario, Est. PARTI: (Omissis rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alfredo Del Vecchio c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università &#8216; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) In materia scolastica, gli atti di programmazione costituiscono</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Sapone Pres., Emiliano Raganella, Primo Referendario, Est. PARTI:  (Omissis rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alfredo Del Vecchio c. Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università &#8216; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>In materia scolastica, gli atti di programmazione costituiscono atti con finalità  generali e contenuto altamente discrezionale, e come tale non sono sindacabili in sede di legittimità  se non in presenza di vizi procedimentali e/o di carenze logiche e motivazionali .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Istruzione pubblica e privata &#8211; atti di programmazione &#8211; discrezionalità  ampia &#8211; va riconosciuta.</p>
<p align="JUSTIFY">2.- Istruzione pubblica e privata &#8211; atti di programmazione &#8211; Flessibilità  pianificatoria del monte ore annuale &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1.In materia scolastica, gli atti di programmazione costituiscono atti con finalità  generali e contenuto altamente discrezionale, e come tale non sono sindacabili in sede di legittimità  se non in presenza di vizi procedimentali e/o di carenze logiche e motivazionali, di talchè anche in base al disposto di cui all&#8217;art. 3 della L. n. 241 del 1990, l&#8217;obbligo di motivazione delle scelte pianificatore ivi espresse deve ritenersi adeguatamente e sufficientemente soddisfatto mediante l&#8217;indicazione dei criteri generali e di massima che presiedono alla sua redazione.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.Alle istituzioni scolastiche, in particolare, è riconosciuta la facoltà  di adottare tutte le forme di flessibilità  ritenute opportune e funzionali alle esigenze didattiche, attraverso la pianificazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina ed attività , ferma restando l&#8217;articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale o pluriennale del ciclo previsto per le singole discipline ed attività  obbligatorie.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/06/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 08279/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 02631/2019 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2631 del 2019, proposto da <i>omissis</i> rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alfredo Del Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli n. 76;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; -OMISSIS- non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;<i>omissis</i>&#8211; non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>e con l&#8217;intervento di</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">ad adiuvandum:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>omissis</i>-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Alfredo Del Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli n. 76;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento Deliberazione n. 22 dell&#8217;A.S. 2018/2019, assunta dal Consiglio di &#8211;</b></i><b>omissis</b><i><b>-nella riunione del 17.12.2018, contenuta nel verbale n. 3, conosciuta il 19.1.2019 all&#8217;esito della procedura di accesso agli atti ex L. 241/90 da parte della ricorrente &#8211;</b></i><b>omissis</b><i><b>-, con la quale è stata approvata, con decorrenza per il prossimo anno scolastico 2019/2020, la variazione del calendario scolastico settimanale dai precedenti sei giorni, comprensivi del sabato, a cinque giorni, ovvero dal lunedi al venerdi, per tutte le classi dell&#8217;istituto, quindi anche per i cicli quinquennali in corso;</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">di tutti gli atti presupposti, preparatori, antecedenti o conseguenti o comunque connessi, ivi compresa, per quanto occorre possa, la decisione assunta in materia dal Collegio Docenti il 22.11.2017, delibera n. 24bis contenuta nel verbale n. 4bis, conosciuta solo a seguito del suddetto accesso agli atti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti impugnano la Deliberazione n. 22 dell&#8217;anno scolastico 2018/2019 assunta dal &#8211;<i>omissis</i>-, nella riunione del giorno 17.12.2018, e contenuta nel verbale n. 3, con la quale è stata approvata, con decorrenza immediata per il prossimo anno scolastico 2019/2020, la variazione del calendario scolastico settimanale, dai precedenti sei giorni, comprensivi del sabato, a cinque giorni, ovvero dal lunedi al venerdi, per tutte le classi dell&#8217;Istituto; nonchè per l&#8217;annullamento di tutti gli atti presupposti, preparatori, antecedenti o conseguenti o comunque connessi, ivi compresa, la decisione assunta in materia dal Collegio Docenti il 22.11.2017, delibera n.24bis, conosciuta sempre a seguito dell&#8217;accesso agli atti.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare i ricorrenti lamentano la lesione del proprio legittimo affidamento nei confronti del &#8211;<i>omissis</i>&#8211; che, nonostante le recenti riforme prevedano la possibilità  della c.d. settimana corta, aveva mantenuto, fino all&#8217;anno scolastico 2019-2020, la frequentazione scolastica per sei giorni a settimana.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti affidano il ricorso alle seguenti censure: I) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2 della legge 2 agosto 1990, n.241; violazione dell&#8217;art. 7 e 9 L. 241/90 sull&#8217;avvio e partecipazione al procedimento amministrativo; II) Violazione degli artt. 2, 3, 9, 29, 34 e 97 della Costituzione, in quanto il provvedimento finale di modifica dell&#8217;orario verrebbe in rilievo quale ostacolo idoneo a limitare la libertà  dello studente impedendone la partecipazione all&#8217;organizzazione sociale del Paese, con conseguente lesione dei rapporti familiari e delle possibilità  di raggiungere i gradi più¹ alti dello studio; III) Violazione degli artt. 1, 3, 4 e 5 del DPR n. 275/99 poichè l&#8217;Istituto scolastico avrebbe dovuto considerare, nell&#8217;esercizio dell&#8217;autonomia didattica che gli compete, le modalità  più¹ adeguate al tipo di studi richiesti e ai ritmi di apprendimento degli alunni nonchè le indicazioni fornite con il Piano dell&#8217;offerta formativa (PTOF); IV) Violazione delle Circolari Ministeriali 18902/2018 aventi ad oggetto le iscrizioni alle scuole d&#8217;infanzia e di ogni ordine e grado; V) Violazione dell&#8217;art. 1 della L. 241/1990 sul presupposto che la Scuola avrebbe esercitato l&#8217;attività  amministrativa in spregio dei criteri di economicità , di efficacia, di imparzialità , di pubblicità  e trasparenza previsti dalla legge; V) Violazione dell&#8217;art. 5-bis del DPR n. 249/1998, così come modificato dal DPR n. 235/2007, concernente l&#8217;introduzione del Patto Educativo di Corresponsabilità  Scuola-Genitori-Alunni, nonchè violazione del Piano di Offerta Formativa del -OMISSIS-e del suo Regolamento scolastico.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 4 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Innanzitutto, rientra evidentemente nell&#8217;autonomia didattica ed organizzativa dell&#8217;amministrazione scolastica, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.p.r. n. 275/1999, ogni decisione inerente l&#8217;organizzazione e la programmazione delle attività  didattiche, ivi inclusa la relativa calendarizzazione delle ore di lezione nell&#8217;arco dei giorni della settimana.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella materia de qua l&#8217;autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche resta improntata al criterio della &#8220;flessibilità &#8221; come riconosciuto dal comma 3 dell&#8217;art. 5 cit. a tenore del quale: &#8220;<i>L&#8217;orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività  sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l&#8217;articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività  obbligatorie</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta inoltre garantita la partecipazione di tutti i soggetti interessati e/o coinvolti nel procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, infatti, il comportamento dell&#8217;amministrazione scolastica ed in particolare la Delibera n. 22 del Consiglio d&#8217;-<i>omissis</i>&#8211; stata assunta nel pieno rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla L. n. 241/1990 e dalla normativa vigente in materia.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 22 Novembre 2017, il Collegio dei Docenti, con una netta maggioranza (42 favorevoli, 16 contrari e 6 astenuti) approvava una nuova delibera a favore del cambiamento per il passaggio all&#8217;articolazione della settimana scolastica su cinque giorni. La garanzia partecipativa di genitori e studenti alle decisioni d&#8217;Istituto, momento qualificato ai fini del miglior svolgimento ed implementazione dell&#8217;istruzione scolastica, è stata inoltre attuata mediante la predisposizione di un questionario, da compilare con modalità  telematica, volto a verificare il consenso tra genitori e studenti per la modifica del piano scolastico 2019-2020 e la specifica articolazione dell&#8217;offerta didattica in cinque giorni in luogo di sei. In particolare veniva consegnata agli studenti una password per la compilazione del predetto questionario e sul sito della scuola veniva pubblicata la circolare n. 107 del 25.10.2018 indirizzata a docenti coordinatori di classe, studenti e genitori, con la quale era dato avviso dell&#8217;avviata consultazione. Il sondaggio vedeva coinvolti il 97% dei ragazzi delle classi I II II e IV evidenziando che il 61% si dimostrava favorevole alla settimana in cinque giorni mentre il sondaggio tra i genitori, che coinvolgeva il 42% dei genitori, riportava un 58% di contrari al cambiamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Acquisite le posizioni di tutte le componenti scolastiche, il Consiglio di Istituto deliberava, in data 17/12/2018, con 13 voti favorevoli e 3 voti contrari, il passaggio per tutte le classi alla settimana scolastica articolata su cinque giorni a partire dal Settembre 2019 nella convinzione che questo passaggio potesse favorire il miglioramento dell&#8217;offerta formativa dell&#8217;Istituto.</p>
<p style="text-align: justify;">Escluso il rilievo dei dedotti vizi procedimentali, nel merito della scelta adottata, va evidenziato che in materia scolastica, gli atti di programmazione, per costante giurisprudenza amministrativa, costituiscono atti con finalità  generali e contenuto altamente discrezionale, e come tale non sono sindacabili in sede di legittimità  se non in presenza di vizi procedimentali e/o di carenze logiche e motivazionali (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 febbraio 2007 n. 661; T.A.R. Milano, Sez. IV 30 settembre 2008, n. 4587), di talchè anche in base al disposto di cui all&#8217;art. 3 della L. n. 241 del 1990, l&#8217;obbligo di motivazione delle scelte pianificatore ivi espresse deve ritenersi adeguatamente e sufficientemente soddisfatto mediante l&#8217;indicazione dei criteri generali e di massima che presiedono alla sua redazione. (TAR Catanzaro, sez. II, 29 luglio 2011 n.1135; T.A.R Campania, Napoli sez. VIII, 10 aprile 2014, n. 2046; T.A.R Lazio, sez. I ter, 24 luglio 2013, n. 7548; T.A.R. Catanzaro, Calabria, sez. II, 8 maggio 2013, n. 543; T.A.R Lombardia, Brescia, sez. II, 20 novembre 2009, n. 2248).</p>
<p style="text-align: justify;">Come si è anticipato, alle istituzioni scolastiche è riconosciuta la facoltà  di adottare tutte le forme di flessibilità  ritenute opportune e funzionali alle esigenze didattiche, attraverso la pianificazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina ed attività , ferma restando l&#8217;articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale o pluriennale del ciclo previsto per le singole discipline ed attività  obbligatorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, la scelta dell&#8217;orario settimanale, rimessa all&#8217;autonomia ed alla discrezionalità  organizzativa della scuola, è stata esercitata in armonia e coerenza con l&#8217;intera offerta normativa programmata, non risultando intaccato il monte ore ivi assegnato per ciascuna disciplina, ed indirizzo di studi. Essa, inoltre, non può dirsi illogica nè arbitraria, in quanto è stata adottata con il supporto di un&#8217;adeguata istruttoria ed esplicitando le ragioni della scelta funzionalizzata all&#8217;allineamento del modulo settimanale agli standard nazionali, regionali ed europei, nonchè a consentire agli studenti di usufruire del tempo occorrente per l&#8217;approfondimento di interessi personali, culturali, sportivi e di volontariato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il passaggio dai sei ai cinque giorni della settimana scolastica consente infatti, nella valutazione del Collegio dei Docenti, di migliorare la distribuzione dell&#8217;impegno e del recupero psicofisico degli Studenti, di ottimizzare la presenza dei Docenti e del Personale amministrativo concentrandoli in un numero inferiore di giornate, di articolare in modo più¹ funzionale la didattica con il raddoppio più¹ frequente delle ore delle diverse discipline diminuendone la dispersione, di incrementare la possibilità  di rientro pomeridiano per le possibili attività  extracurricolari per la maggiore presenza dei Collaboratori scolastici al pomeriggio, oltre al risparmio energetico derivante da un giorno di chiusura (il sabato).</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso non può configurarsi in capo ai ricorrenti alcuna aspettativa qualificata al mantenimento dello status quo ante, dal momento che in nessun documento della scuola è stata fissata la durata quinquennale dell&#8217;articolazione didattica settimanale, ma è riportata la pianificazione del monte ore assegnato per ogni disciplina, che a seguito della determinazione impugnata è restato comunque invariato. Di qui deve escludersi che dai piani di offerta formativa adottati potesse derivare un affidamento qualificato da parte degli studenti iscritti al Liceo in questione rispetto al mantenimento dello status quo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio del legittimo affidamento rileva quando l&#8217;azione della Pubblica Amministrazione pregiudichi sostanzialmente la posizione giuridica soggettiva di interesse del cittadino che abbia giù  acquisito una ragionevole stabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Invero il principio del buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost. impone all&#8217;Amministrazione l&#8217;onere di valutare continuamente la scelta dei mezzi e le modalità  per la miglior realizzazione e cura dell&#8217;interesse pubblico. Nel caso in esame l&#8217;Amministrazione scolastica ha valutato, nell&#8217;esercizio della discrezionalità  che le è attribuita per legge in materia, che l&#8217;articolazione dell&#8217;offerta didattica in cinque giorni a settimana in luogo di sei fosse più¹ idonea all&#8217;effettiva ed efficace implementazione dell&#8217;insegnamento. La valutazione effettuata dall&#8217;Amministrazione scolastica del &#8211;<i>omissis</i>-è del tutto ragionevole ove si consideri che, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, la rimodulazione dell&#8217;offerta didattica in cinque giorni in luogo di sei consentirebbe:</p>
<p style="text-align: justify;">1) una distribuzione migliore dell&#8217;impegno nello studio degli Studenti;</p>
<p style="text-align: justify;">2) una più¹ razionale ed efficiente gestione del personale scolastico;</p>
<p style="text-align: justify;">3) una più¹ efficace articolazione della didattica;</p>
<p style="text-align: justify;">4) il superamento del problema delle numerose assenze, mediamente più¹ di cento, e delle uscite anticipate, mediamente più¹ di venti, che gli Studenti concentrano nella giornata del sabato con nocumento della didattica;</p>
<p style="text-align: justify;">5) il possibile miglioramento delle condizioni di studio e di frequenza anche per gli studenti con disturbi specifici dell&#8217;apprendimento, DSA, o con altre difficoltà  nei confronti dello studio e della concentrazione: la possibilità  di una pausa settimanale di due giorni dalla frequenza scolastica può rappresentare infatti una corretta risposta al loro bisogno di tempi maggiori di recupero. Inoltre la riduzione del numero delle discipline giornaliere, tramite il loro raddoppio orario più¹ frequente, può rispondere meglio alle loro esigenze di usufruire di tempi più¹ distesi nell&#8217;impegno e nella pianificazione dello studio, dovendo affrontare giorno per giorno un numero inferiore di discipline nonostante l&#8217;aumento delle ore;</p>
<p style="text-align: justify;">6) l&#8217;aumento dell&#8217;efficacia dell&#8217;azione educativa, permettendo di legare tra di loro le ore di alcune discipline, offrendo più¹ opportunità  di promuovere didattiche laboratoriali e metodologie innovative, favorendo le compresenze dei Docenti e l&#8217;interdisciplinarietà ;</p>
<p style="text-align: justify;">7) il prolungamento dell&#8217;orario di apertura pomeridiana della scuola, organizzando il lavoro del personale ATA, favorendo l&#8217;attivazione di progetti di recupero delle carenze con corsi, sportelli e peer to peer;</p>
<p style="text-align: justify;">9) la possibilità  eventuale di riservare la mattina del sabato o i pomeriggi per organizzare e realizzare progetti e attività  facoltative, che ad oggi, si svolgono in orario curricolare;</p>
<p style="text-align: justify;">10) una serena partecipazione alla vita familiare e sociale: le Studentesse e gli Studenti avrebbero due giorni consecutivi per gestire tranquillamente i propri rapporti familiari e sociali, lo studio, lo sport e le attività  extrascolastiche;</p>
<p style="text-align: justify;">11) la possibilità , per gli studenti iscritti al primo anno, di proseguire con l&#8217;articolazione su 5 giorni settimanali di didattica, come giù  fatto nelle Scuole Secondarie di primo grado sin qui frequentate.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va respinto e, vista la natura e peculiarità  delle questioni tratte, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2018 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2018-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2018-n-107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2018-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2018 n.107</a></p>
<p>Presidente Lattanzi, Redattore de Pretis sull’illegittimità della precedenza negli asili nido ai figli di genitori che risiedono in Veneto o vi svolgono attività lavorativa da almeno quindici anni Competenza Stato e Regioni Istruzione Art. 1, comma 1, Legge Regione Veneto 21/02/2017, n. 6. Servizi educativi alla prima infanzia Previsione dell&#8217;attribuzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2018-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2018 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2018-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2018 n.107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Lattanzi, Redattore de Pretis</span></p>
<hr />
<p>sull’illegittimità della precedenza negli asili nido ai figli di genitori che risiedono in Veneto o vi svolgono attività lavorativa da almeno quindici anni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Competenza Stato e Regioni    Istruzione    Art. 1, comma 1, Legge Regione Veneto 21/02/2017, n. 6.    Servizi educativi alla prima infanzia    Previsione dell&#8217;attribuzione di un titolo di precedenza, per l&#8217;ammissione al servizio di asilo nido, ai figli di genitori che risiedono in Veneto o che vi svolgono un&#8217;attività lavorativa da almeno quindici anni    Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri    Asserita violazione degli artt. 3, 31, secondo comma, 116, 117 e 120 Costituzione    Illegittimità costituzionale</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegettimo l&#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi»), nella parte in cui modifica l&#8217;art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi»), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, spedito per la notificazione il 26 aprile 2017, depositato in cancelleria il 2 maggio 2017, iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2017.<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;<br />
udito nell’udienza pubblica del 10 aprile 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis;<br />
uditi l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Ezio Zanon e Luigi Manzi per la Regione Veneto.</p>
<p><em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi»), nella parte in cui modifica l’art. 8, comma 4, della legge reg. Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b). La difesa erariale riferisce che, prima della modifica, l’art. 8 della legge reg. Veneto n. 32 del 1990 ammetteva all’asilo nido i bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni e, al comma 4, riconosceva «titolo di precedenza all’ammissione» ai «bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale». Dopo la modifica introdotta dalla disposizione impugnata, l’art. 8, comma 4, della legge reg. Veneto n. 32 del 1990 dispone quanto segue: «4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità: a) i bambini portatori di disabilità; b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione».<br />
Il Governo contesta specificamente il criterio di precedenza di cui alla lettera b), denunciando diversi vizi di illegittimità costituzionale.<br />
1.1.– In primo luogo, tale norma violerebbe l’art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. L’Avvocatura generale dello Stato, basandosi sui lavori preparatori, ritiene che la norma abbia lo scopo di “privilegiare” le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano in Veneto da almeno quindici anni o ivi risiedano da almeno quindici anni rispetto alle famiglie con reddito più basso, in cui un genitore non lavora, che non siano radicate in Veneto da almeno quindici anni. Il Governo ritiene violato l’art. 3 Cost. perché non si potrebbe differenziare, da un lato, la situazione dei figli di genitori residenti o occupati in Veneto da almeno quindici anni e, dall’altro, le seguenti situazioni: quella dei «figli di genitori di cui uno solo sia residente in Veneto, e magari sia il genitore con cui il figlio convive, o dei figli di genitori di cui uno solo sia occupato in Veneto»; quella «dei figli su cui eserciti la responsabilità genitoriale un solo genitore residente o occupato in Veneto (essendo l’altro genitore ignoto o deceduto o decaduto dalla responsabilità genitoriale)»; quella «dei figli di genitori residenti o occupati in Veneto da meno di quindici anni, ma comunque da un periodo significativo (o dei figli di genitori che non possono accumulare periodi così lunghi di lavoro nella stessa regione perché occupati in attività che comportano frequenti mutamenti di sede)». Il Governo sostiene poi che non si potrebbe differenziare la situazione dei figli di genitori residenti o occupati in Veneto da almeno quindici anni, «quale che sia la loro capacità economica», e quella «dei figli di genitori di capacità economica ridotta, attestata dall’ISEE o da altri indici, come lo stato di disoccupazione», oppure quella «del bambino privo di entrambi i genitori».<br />
Il fatto che lo stato di residenza o di occupazione in Veneto si sia protratto, per entrambi i genitori, per un dato periodo di tempo (quindici anni) non sarebbe idoneo, per l’Avvocatura, «a dimostrare che i figli di tali genitori esprimano una necessità di fruire del servizio degli asili nido pubblici maggiore» rispetto ai figli dei genitori che si trovino in una delle situazioni sopra descritte. Il criterio utilizzato dalla norma, dunque, sarebbe illegittimo perché non presenterebbe «alcun percepibile collegamento logico né con le esigenze formative del bambino, né con le esigenze educative ed economiche dei genitori». La norma determinerebbe una differenziazione arbitraria, in contrasto con l’art. 3 Cost.<br />
In secondo luogo, la norma impugnata violerebbe l’art. 3, primo e secondo comma, Cost. anche «inteso come canone di ragionevolezza e proporzionalità della legislazione, in rapporto agli obiettivi sociali che la legge persegue». Poiché, secondo l’Avvocatura, beneficiario principale del servizio è il bambino, mentre i genitori sono beneficiari “di riflesso”, sarebbe «manifestamente irragionevole subordinare la precedenza nelle graduatorie ad una condizione, come la durata per almeno quindici anni della residenza o dell’occupazione nella regione, che può riguardare soltanto i genitori ed è, ovviamente, del tutto estranea alla condizione specifica del bambino». Comunque, anche a voler considerare il solo interesse “riflesso” dei genitori, sarebbe «manifestamente irragionevole svincolare del tutto la selezione da criteri di natura economica, riferiti al reddito o al patrimonio della famiglia». I criteri della protratta residenza e della protratta occupazione nel territorio regionale possono portare, secondo il Governo, «a privilegiare situazioni familiari economicamente migliori e a discriminare situazioni familiari economicamente più precarie», il che non sarebbe «razionalmente giustificabile, anche in considerazione del fatto […] che con gli asili nido pubblici concorre l’offerta delle strutture private, senz’altro accessibili alle famiglie con redditi più elevati».<br />
L’Avvocatura aggiunge poi che, «anche a voler ammettere, in subordine, che la durata della residenza o dell’occupazione nel territorio regionale possa costituire (il che non è) un criterio selettivo logicamente congruo rispetto all’obiettivo di graduare gli aspiranti al servizio degli asili nido pubblici, appare palese come una durata pari addirittura a quindici anni sia eccessiva e comunque fonte di applicazioni irrazionali». Il requisito della residenza o dell’occupazione per quindici anni sarebbe irragionevole anche perché non sarebbe neppure idoneo a dare una preferenza ai soggetti “radicati” in Veneto. Infatti, nel caso in cui il periodo debba calcolarsi con riferimento a ciascun genitore considerato separatamente, «la norma favorirebbe indebitamente i nati in Veneto, che è plausibile che vi abbiano risieduto per i primi quindici anni di vita, attribuendo loro “de futuro” un “diritto di prelazione” esercitabile anche molti anni dopo, semplicemente tornando a risiedere in Veneto per un breve periodo, una volta divenuti genitori, magari dopo una lunga assenza che non è certo indice di radicamento territoriale». Nel caso in cui, invece, il periodo debba calcolarsi con riferimento ad entrambi i genitori («nel senso che non i singoli componenti bensì la “coppia” in quanto tale deve avere risieduto o essere stata occupata in Veneto per almeno quindici anni»), la norma «si rivelerebbe completamente inutile per tutti i genitori che, come è statisticamente normale, siano divenuti tali prima che siano decorsi quindici anni di residenza comune o di occupazione continuativa». In entrambe le ipotesi (calcolo “separato” o “congiunto” del periodo di quindici anni), il requisito in questione verrebbe poi «a costituire un disincentivo a divenire genitori prima di avere accumulato una anzianità lavorativa di almeno quindici anni», così contraddicendo «una delle finalità proprie del sistema degli asili nido, che è quella di favorire, contemporaneamente, il lavoro e la natalità»: di qui un ulteriore profilo di irragionevolezza della norma impugnata.<br />
L’Avvocatura precisa poi che la violazione dell’art. 3 Cost. sussisterebbe anche qualora si interpretasse la disposizione impugnata nel senso che il titolo di precedenza spetta non solo a chi ha entrambi i genitori residenti o occupati in Veneto da almeno quindici anni, ma anche a chi ha un solo genitore rispondente a tali requisiti. In tal caso, sarebbero comunque discriminati «i bambini privi di entrambi i genitori» e quelli che non hanno neppure un genitore residente o occupato in Veneto da almeno 15 anni. Inoltre, sarebbe pur sempre manifestamente irrazionale un criterio di preferenza «basato sulla durata della residenza o dell’occupazione nella regione del genitore, anziché sulla condizione del bambino, e sulla completa esclusione di qualsiasi rilievo della situazione economica del genitore», e sarebbe pur sempre «eccessiva» la durata del periodo di residenza o di occupazione richiesto. Anzi, qualora fosse sufficiente la residenza o l’occupazione protratta in Veneto in capo a un solo genitore, si «amplierebbe l’area delle situazioni indebitamente privilegiate».<br />
1.2.– Il Governo lamenta poi la violazione dell’art. 31, secondo comma, Cost., in quanto il criterio di precedenza individuato dalla norma impugnata frustrerebbe «i valori costituzionali ivi codificati della tutela dell’infanzia e della promozione dei necessari istituti»: «[u]na disciplina che porta a formare le graduatorie di ammissione agli asili nido basandosi sulle condizioni di residenza e di lavoro dei genitori […], mentre trascura del tutto di considerare la condizione dei bambini», confliggerebbe con i valori suddetti.<br />
1.3.– Ancora, la norma impugnata violerebbe gli articoli 16 e 120, primo comma, Cost., in quanto ostacolerebbe «il trasferimento in Veneto di famiglie che nella propria regione di residenza o di lavoro godano di provvidenze simili, in quanto con il trasferimento in Veneto le perderebbero (non potendole riacquistare prima di quindici anni)», e, reciprocamente, costituirebbe «un incentivo indebito […] a non lasciare il Veneto per coloro che già vi risiedano o vi lavorino».<br />
1.4.– Infine, la norma in questione violerebbe il diritto dell’Unione europea (art. 117, primo comma, Cost.), sotto diversi profili.<br />
In primo luogo, essa contrasterebbe «con la normativa europea in materia di libera circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari» (art. 21, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 137). Il requisito preferenziale, «richiedendo un periodo così prolungato, eccede quanto necessario al raggiungimento del legittimo obiettivo di accertare l’esistenza di un nesso reale tra il richiedente una prestazione e lo Stato membro competente, ovvero di preservare l’equilibrio finanziario del sistema locale di assistenza sociale».<br />
Inoltre, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 19 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), dal momento che l’art. 24 della citata direttiva «garantisce parità di trattamento ai cittadini di Stati membri che risiedano da più di tre mesi in un diverso Stato membro, […] rispetto ai cittadini dello Stato ospitante, senza esigere alcun periodo pregresso di residenza a tal fine». Dunque, la norma in questione discriminerebbe «tutti i cittadini dell’Unione che soggiornino in Veneto da più di tre mesi o comunque che abbiano ottenuto il diritto di soggiorno permanente, non avendo però maturato 15 anni di residenza anche non continuativa o di lavoro continuativo in Veneto».<br />
Ancora, la norma de qua discriminerebbe i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, «i quali, secondo quanto previsto dall’art. 11, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2003/109/CE, recepita con decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, trascorsi cinque anni di soggiorno regolare sull’intero territorio nazionale (non necessariamente tutti in un’unica regione), dovrebbero godere dello stesso trattamento dei cittadini nazionali sia per quanto riguarda “le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale”, sia per quanto riguarda “l’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi”».<br />
L’Avvocatura ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 168 del 2014, ha ritenuto contrastante con le citate norme europee una legge valdostana che subordinava ad una residenza minima di otto anni nella regione l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.<br />
2.– La Regione Veneto si è costituita in giudizio con memoria depositata il 5 giugno 2017.<br />
Con riferimento alla asserita violazione del principio di uguaglianza, la Regione rileva che la norma impugnata «non prevede un criterio selettivo di accesso al servizio di asilo nido, ma unicamente introduce un canone preferenziale basato sul radicamento familiare e lavorativo nel territorio regionale»; essa, cioè, non preclude ad alcuno l’accesso agli asili nido, ragion per cui non potrebbe produrre alcuna discriminazione. Inoltre, la Regione osserva che l’erogazione del servizio di asilo nido non è obbligatoria. Il legislatore regionale avrebbe esercitato la propria potestà discrezionale, dando precedenza «a coloro che abbiano più a lungo contribuito alla realizzazione del contesto sociale ed economico pubblico da cui ha origine il sistema locale di assistenza alla prima infanzia». La norma non sarebbe affetta da «palese irrazionalità». Inoltre, essa non discriminerebbe il bambino orfano di un genitore o di entrambi perché la locuzione genitori si riferirebbe «ai soggetti esercenti la potestà genitoriale, a qualunque titolo ciò avvenga e pur anche nel caso in cui vi sia un solo “genitore”».<br />
Quanto alla violazione del principio di ragionevolezza, la Regione osserva, da un lato, che «gli asili nido pubblici, per espressa previsione della legge statale [legge 6 dicembre 1971, n. 1044 «Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato»], non sono teleologicamente diretti a soddisfare in via esclusiva e prioritaria un interesse formativo del bambino, ma invece sono rivolti a garantire una adeguata assistenza familiare e di promozione del lavoro, soprattutto muliebre, cui accede necessariamente un esito di socializzazione e formazione educativa»; dall’altro, che i comuni hanno potestà regolamentare in materia di asili nido pubblici, potendo prevedere criteri reddituali di graduazione delle domande.<br />
Con riferimento alla asserita violazione dell’art. 31 Cost., la Regione ribadisce che la norma impugnata non fissa un criterio di ammissione ma solo di precedenza e che la disciplina degli asili nido serve a tutelare l’infanzia «solo in via indiretta». Inoltre, osserva che l’art. 31 Cost. sarebbe una norma «programmatica», inidonea a incidere sul contenuto di istituti che non tocchino diritti fondamentali dei bambini.<br />
La censura relativa agli artt. 16 e 120 Cost. è giudicata dalla Regione «inverosimile», non potendo un criterio di preferenza nell’accesso agli asili nido condizionare la scelta di trasferirsi in Veneto. L’argomento dell’Avvocatura impedirebbe agli enti territoriali di prevedere qualsiasi forma di agevolazione economica a favore dei residenti.<br />
Infine, con riferimento alla questione concernente l’art. 117, primo comma, Cost., la Regione rileva che la norma impugnata non viola le norme europee invocate perché «il criterio selettivo opera nei confronti sia dei cittadini sia dei non cittadini», per cui «nessuna discriminazione può ipotizzarsi».<br />
3.– La Regione Veneto ha depositato una memoria integrativa il 20 marzo 2018. In essa afferma che la norma impugnata «non prevede un criterio escludente, ma unicamente un criterio suppletivo di preferenza a parità di condizioni per accedere agli asili nido», cioè un criterio «che opera solo secondariamente e unicamente dopo che i soggetti richiedenti siano già stati selezionati secondo i criteri primari diretti a valorizzare il bisogno di accedere al servizio per l’infanzia». Tale interpretazione della disposizione impugnata sarebbe confermata dalla concreta applicazione che ne hanno fatto i comuni veneti.</p>
<p><em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi»), nella parte in cui modifica l’art. 8, comma 4, della legge reg. Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b).<br />
Per effetto della disposizione impugnata, l’art. 8, comma 4, della legge reg. Veneto n. 32 del 1990 dispone quanto segue: «4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità: a) i bambini portatori di disabilità; b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione».<br />
Il ricorrente ritiene che il criterio di precedenza fissato alla lettera b) sia incostituzionale per violazione delle seguenti norme: a) art. 3 della Costituzione, con riferimento sia al principio di uguaglianza sia a quello di ragionevolezza; b) art. 31, secondo comma, Cost., in quanto la norma censurata frustrerebbe il valore costituzionale della tutela dell’infanzia; c) artt. 16 e 120, primo comma, Cost., in quanto la norma impugnata ostacolerebbe la libertà di circolazione; d) art. 117, primo comma, Cost., in quanto la norma censurata violerebbe l’art. 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 137, in materia di libertà di circolazione; l’art. 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; l’art. 11, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.<br />
2.– Prima di esaminare le questioni di costituzionalità sollevate nel ricorso, è opportuno definire l’esatto significato della disposizione impugnata.<br />
In primo luogo, si deve osservare che l’interpretazione proposta dalla Regione nella memoria integrativa non risulta coerente con la portata della disposizione impugnata. Questa non prevede un criterio meramente sussidiario, destinato a operare per i soggetti che si trovino a parità di punti, ma fissa un «titolo di precedenza» che prevale sui criteri fissati dai singoli comuni. Ciò risulta dalla formulazione della disposizione, che non accenna al presunto carattere sussidiario del criterio, e dall’accostamento al titolo di precedenza rappresentato dalla disabilità, che certamente opera in via prevalente e non sussidiaria; trova inoltre conferma nei lavori preparatori della legge, che sono coerenti con l’interpretazione sostenuta dalla Regione nella memoria di costituzione e non offrono alcuno spunto a sostegno dell’interpretazione adeguatrice prospettata nella memoria integrativa.<br />
Il titolo di precedenza previsto dalla norma impugnata opera a favore del complesso dei bambini figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo. Il periodo di quindici anni deve essere calcolato con riferimento a ciascun genitore considerato separatamente, e non alla coppia, e il termine «genitori» è da intendere in modo conforme alla lettera, cioè nel senso che la precedenza non spetta a chi ha due genitori di cui uno solo radicato da lungo tempo in Veneto. Un’interpretazione estensiva si giustificherebbe qualora la lettera della disposizione non esprimesse in modo sufficiente la sua ratio, ma non è questo il caso, dal momento che la ratio della disposizione converge con la sua lettera nel privilegiare le coppie (da lungo tempo) venete. Pur non avendo valore decisivo, i lavori preparatori confermano l’interpretazione letterale, visto che da essi emerge che lo scopo era quello di favorire le giovani coppie venete e le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. L’estensione della precedenza alle famiglie in cui un solo genitore è radicato in Veneto da più di quindici anni amplierebbe i beneficiari del titolo di precedenza, vanificando l’obiettivo del legislatore.<br />
Occorre precisare, peraltro, che, se la disposizione impugnata non intende privilegiare le famiglie in cui un genitore su due possiede i requisiti, ad essa non si può attribuire l’intento di discriminare i bambini orfani (o comunque privi) di un genitore o di entrambi, sicché in base ad essa, nei casi in cui la responsabilità genitoriale è esercitata da una sola persona radicata in Veneto da lungo tempo, il titolo di precedenza spetta.<br />
Da ultimo, è opportuno rilevare che la norma impugnata, benché non disciplini un requisito di accesso, fissa un titolo di precedenza a favore di un’ampia categoria di persone e produce così effetti sostanzialmente escludenti dei soggetti non radicati in Veneto da almeno quindici anni (data la notoria scarsità di asili nido pubblici), essendo dunque paragonabile alle norme che considerano la residenza prolungata come requisito di accesso.<br />
3.– La questione relativa all’art. 3 Cost. è fondata.<br />
Per vagliare la ragionevolezza del titolo di precedenza fissato dalla norma impugnata, è preliminarmente necessario soffermarsi sulla funzione degli asili nido.<br />
La legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (Piano quinquennale per l’Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato), ha istituito gli asili nido come «servizio sociale di interesse pubblico» (art. 1, primo comma). All’epoca il servizio era incentrato maggiormente sui bisogni dei genitori, avendo soprattutto il fine di facilitare l’accesso della donna al lavoro (art. 1, secondo comma).<br />
L’art. 6 della legge n. 1044 del 1971 affidava alle regioni il compito di fissare, «con proprie norme legislative, […] i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido». Le leggi regionali adottate in sua attuazione hanno attribuito una funzione educativa agli asili nido, nella cui disciplina ha dunque assunto peso crescente l’interesse del bambino. Ciò è attestato, ad esempio, dalla citata legge reg. Veneto n. 32 del 1990 (modificata dalla legge impugnata), che definisce gli asili nido «attività educativo-assistenziale» (art. 1) e nella quale, anzi, è il bambino il destinatario principale del servizio degli asili nido («L’asilo nido è un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell’infanzia», art. 5, comma 1).<br />
La doppia valenza degli asili nido (sociale ed educativa) si conferma nella successiva legislazione statale: da un lato, la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dedica l’art. 16 alla «[v]alorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari» e dispone, all’art. 22, comma 2, che «gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali […] d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell’articolo 16, per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare […]» (il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, recante «Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003», considera il sostegno delle responsabilità familiari come il primo fra gli obiettivi prioritari e tratta degli asili nido nel punto 1.2); dall’altro, l’art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», definisce gli asili nido «strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori», e la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), prevede l’«istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori» (art. 1, comma 181, lettera e), comprendendo in particolare i «servizi educativi per l’infanzia» gli asili nido (art. 2, comma 3, lettera a del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, della legge 13 luglio 2015, n. 107»). La doppia valenza degli asili nido emerge anche nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» (art. 1, comma 1259), e nella legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» (art. 2, commi 458 e 460), che, con riferimento agli asili nido, parlano di servizi socio-educativi.<br />
In definitiva, gli asili nido hanno una funzione educativa, a vantaggio dei bambini, e una funzione socio-assistenziale, a vantaggio dei genitori che non hanno i mezzi economici per pagare l’asilo nido privato o una baby-sitter; dalla disciplina legislativa emerge soprattutto l’intento di favorire l’accesso delle donne al lavoro, finalità che ha specifica rilevanza costituzionale, garantendo espressamente la Costituzione la possibilità per la donna di conciliare il lavoro con la «funzione familiare» (art. 37, primo comma, Cost.).<br />
3.1.– Chiarita la funzione del servizio degli asili nido, è opportuno ricordare che questa Corte ha affermato «il principio che “se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una disciplina differenziata per l’accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili” (sentenza n. 133 del 2013), tuttavia “la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza” (sentenza n. 133 del 2013) e che, quindi, debbano essere in ogni caso coerenti ed adeguati a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto principale di fruibilità delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011)”» (sentenza n. 168 del 2014). Ha inoltre affermato che «l’introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l’attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la&nbsp;ratio» (sentenza n. 172 del 2013).<br />
Con particolare riferimento al requisito della residenza protratta, questa Corte ha anche osservato che, «mentre la residenza costituisce, rispetto a una provvidenza regionale, “un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio” (sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). La previsione di un simile requisito, infatti, ove di carattere generale e dirimente, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto “introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari”, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata prolungata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che in linea astratta ben possono connotare la domanda di accesso al sistema di protezione sociale (sentenza n. 40 del 2011)» (sentenza n. 222 del 2013).<br />
3.2.– Tenuto conto di quanto esposto sopra sulla funzione degli asili nido e alla luce della giurisprudenza costituzionale appena rammentata, la norma impugnata risulta lesiva dell’art. 3 Cost.<br />
La configurazione della residenza (o dell’occupazione) protratta come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido, anche per le famiglie economicamente deboli, si pone in frontale contrasto con la vocazione sociale di tali asili. Il relativo servizio risponde direttamente alla finalità di uguaglianza sostanziale fissata dall’art. 3, secondo comma, Cost., in quanto consente ai genitori (in particolare alle madri) privi di adeguati mezzi economici di svolgere un’attività lavorativa; il servizio, pertanto, elimina un ostacolo che limita l’uguaglianza sostanziale e la libertà dei genitori e impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione dei genitori stessi alla vita economica e sociale del Paese.<br />
Per questa ragione, il servizio degli asili nido dovrebbe essere destinato primariamente alle famiglie in condizioni di disagio economico o sociale, come era previsto dall’art. 8, comma 4, della legge reg. Veneto n. 32 del 1990, nella sua previgente formulazione («Hanno titolo di precedenza all’ammissione i bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale»), in coerenza con la disciplina statale, che sancisce il principio dell’accesso prioritario ai servizi sociali a favore dei soggetti in condizioni di difficoltà economico-sociale (art. 2, comma 3, della legge n. 328 del 2000). La norma impugnata, invece, prescinde totalmente dal fattore economico e, favorendo le persone radicate in Veneto da lungo tempo, adotta un criterio che contraddice anche lo scopo dei servizi sociali di garantire pari opportunità e di evitare discriminazioni (art. 1, comma 1, della legge n. 328 del 2000).<br />
In definitiva, il titolo di precedenza previsto dalla norma impugnata è contrario sia alla funzione sociale degli asili nido sia alla vocazione “universalistica” dei servizi sociali.<br />
Quanto alla funzione educativa degli asili nido, l’estraneità ad essa del “radicamento territoriale” risulta ugualmente evidente, e tanto più risulta tale nella norma impugnata che riferisce il requisito ai genitori e non ai beneficiari dell’attività educativa, essendo ovviamente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri.<br />
3.3.– Quanto alla vocazione universalistica dei servizi sociali, a differenza del requisito della residenza tout court (che serve a identificare l’ente pubblico competente a erogare una certa prestazione ed è un requisito che ciascun soggetto può soddisfare in ogni momento), quello della residenza protratta integra una condizione che può precludere in concreto a un determinato soggetto l’accesso alle prestazioni pubbliche sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza (nella quale non è più residente). Le norme che introducono tale requisito vanno dunque vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell’accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza.<br />
L’argomento utilizzato dalla Regione Veneto a sostegno dell’infondatezza della questione (ossia che la norma impugnata darebbe la precedenza «a coloro che abbiano più a lungo contribuito alla realizzazione del contesto sociale ed economico pubblico da cui ha origine il sistema locale di assistenza alla prima infanzia») non convince. In primo luogo, nessuno dei due criteri utilizzati dalla norma impugnata (residenza prolungata in Veneto o occupazione prolungata in Veneto) assicura che i genitori abbiano pagato tributi in Veneto per un lungo periodo (la residenza può non essere coincisa con un periodo lavorativo e l’occupazione prolungata in Veneto non implica necessariamente la residenza in Veneto). L’argomento si presenta opinabile anche alla luce dell’effettivo assetto delle fonti di finanziamento degli asili nido, dato che le risorse necessarie per la costruzione degli edifici e lo svolgimento del servizio possono essere di origine non regionale (gli artt. 8 e 12 del citato d.lgs. n. 65 del 2017 prevedono finanziamenti statali, e la stessa legge reg. Veneto n. 32 del 1990 menziona «contributi statali» all’art. 32, comma 1), e che, per quanto riguarda le risorse provenienti dai bilanci dei comuni e delle regioni, si dovrebbe distinguere fra finanza “propria” e “derivata”. E ciò senza contare che, sotto un profilo più generale, l’argomento del contributo pregresso tende inammissibilmente ad assegnare al dovere tributario finalità commutative, mentre esso è una manifestazione del dovere di solidarietà sociale, e che applicare un criterio di questo tipo alle prestazioni sociali è di per sé contraddittorio, perché porta a limitare l’accesso proprio di coloro che ne hanno più bisogno.<br />
Si può osservare infine che chi si sposta in un’altra regione non ha contribuito al welfare di quella regione ma ha pagato i tributi nella regione di provenienza, e non è costituzionalmente ammissibile sfavorirlo nell’accesso ai servizi pubblici solo per aver esercitato il proprio diritto costituzionale di circolazione (o per essere stato trasferito o assegnato al Veneto per ragioni di lavoro o di altra natura).<br />
In conclusione, poiché il titolo di precedenza previsto dalla norma impugnata non ha alcun collegamento con la funzione degli asili nido né può essere giustificato con l’argomento del contributo pregresso, il suo scopo, che si esaurisce nel riconoscere una preferenza nell’accesso agli asili nido pubblici alle persone radicate in Veneto da lungo tempo, è incompatibile con l’art. 3 Cost.<br />
4.– Anche la questione relativa all’art. 117, primo comma, Cost. e all’art. 21 del TFUE è fondata.<br />
L’art. 21, paragrafo 1, del TFUE dispone che «[o]gni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi».<br />
In relazione ai requisiti di residenza prolungata, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato che «[u]na siffatta normativa nazionale, che svantaggia taluni cittadini di uno Stato membro per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, costituisce una restrizione alle libertà riconosciute dall’art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino dell’Unione», e che «[u]na simile restrizione può essere giustificata, con riferimento al diritto dell’Unione, solo se è basata su considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate ed è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale» (sentenza 21 luglio 2011, in causa C-503/09, Stewart, punti 86 e 87; si vedano anche le sentenze 26 febbraio 2015, in causa C-359/13, B.&nbsp;Martens; 24 ottobre 2013, in causa C-220/12, Andreas Ingemar Thiele Meneses (punti 22-29); 15 marzo 2005, in causa C-209/03, The Queen, ex parte di Dany Bidar, punti 51-54; 23 marzo 2004, in causa C-138/02, Brian Francis Collins; 30 settembre 2003, in causa C-224/01, Gerhard Köbler).<br />
La Corte di giustizia non esclude a priori l’ammissibilità di requisiti di residenza per l’accesso a prestazioni erogate dagli Stati membri, ma richiede che la norma persegua uno scopo legittimo, che sia proporzionata e che il criterio adottato non sia «troppo esclusivo», potendo sussistere altri elementi rivelatori del «nesso reale» tra il richiedente e lo Stato (si vedano le citate sentenze Stewart, punti 92 e 95, e Thiele Meneses, punto 36). La norma impugnata è difettosa già in relazione allo scopo perseguito (come visto nel punto precedente) ed è inoltre sicuramente sproporzionata quanto alla durata – eccezionalmente lunga: quindici anni – del legame richiesto. Il fatto che discrimini anche cittadini italiani (non radicati in Veneto da più di quindici anni) non è rilevante ai fini della conformità al diritto europeo (Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenze Thiele Meneses, punto 27; 16 gennaio 2003, in causa C-388/01, Commissione, punto 14; 6 giugno 2000, in causa C-281/98, Angonese, punto 41).<br />
Questa Corte ha già censurato, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., e dell’art. 21 TFUE, una norma che annoverava, fra i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, la «residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente»: «la norma regionale in esame li pone [i cittadini dell’Unione europea] in una condizione di inevitabile svantaggio in particolare rispetto alla comunità regionale, ma anche rispetto agli stessi cittadini italiani, che potrebbero più agevolmente maturare gli otto anni di residenza in maniera non consecutiva, realizzando una discriminazione vietata dal diritto comunitario […], in particolare dall’art. 18 del TFUE, in quanto determina una compressione ingiustificata della loro libertà di circolazione e soggiorno, garantita dall’art. 21 del TFUE» (sentenza n. 168 del 2014; si vedano anche le sentenze n. 190 del 2014 e n. 264 del 2013).<br />
4.1.– Possono considerarsi assorbite le altre questioni sollevate con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., con cui si lamenta la violazione dell’art. 24 della citata direttiva 2004/38/CE e dell’art. 11, paragrafo 1, lettere d) e f), della citata direttiva 2003/109/CE.<br />
5.– La questione relativa all’art. 120, primo comma, Cost. è anch’essa fondata.<br />
Occorre premettere che la questione concernente l’art. 16 Cost. è da ritenere ricompresa in quella riguardante l’art. 120, primo comma, Cost., che risulta il parametro più pertinente con riferimento al caso di specie («La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale»).<br />
La norma impugnata, non incidendo in modo immediato sul diritto di circolazione e di svolgere l’attività lavorativa, non viola direttamente i divieti posti dall’art. 120, primo comma, Cost. Essa pone tuttavia un ostacolo all’esercizio dei diritti ivi previsti, per le stesse ragioni illustrate con riferimento all’art. 21 TFUE. È evidente, infatti, che un genitore che deve trasferirsi in Veneto per ragioni di lavoro può trovarsi in difficoltà a compiere il trasferimento se non ha i mezzi sufficienti per pagare un asilo nido privato, visto che la norma impugnata lo esclude di fatto dagli asili nido pubblici.<br />
Il divieto di cui all’art. 120, primo comma, Cost. è idoneo a colpire quelle discipline che limitano, anche solo in via di fatto, i diritti da esso menzionati, come si può ricavare sia dalla lettera della disposizione costituzionale («in qualsiasi modo»), sia dal suo collegamento con l’art. 3, secondo comma, Cost., che “codifica” il nesso tra libertà e condizioni materiali della libertà, sia ancora dalla giurisprudenza europea che, come visto, ha ravvisato un limite alla libertà di circolazione in certe discipline limitative dell’accesso a prestazioni pubbliche.<br />
Così definita la portata del divieto fissato all’art. 120, primo comma, Cost., occorre verificare se la limitazione prevista dalla norma impugnata sia costituzionalmente tollerabile, stante che il divieto stesso non va inteso in modo “assoluto”, dovendosi invece vagliare la ragionevolezza delle leggi regionali che limitano i diritti con esso garantiti. Questa Corte ha individuato a tale fine i seguenti criteri: «occorre esaminare: a) se si sia&nbsp;in presenza&nbsp;di un valore costituzionale in relazione al quale possano essere posti limiti alla libera circolazione delle cose o degli animali; b) se, nell’ambito del suddetto potere di limitazione, la regione possegga una competenza che la legittimi a stabilire una disciplina differenziata a tutela di interessi costituzionalmente affidati alla sua cura; c) se il provvedimento adottato in attuazione del valore suindicato e nell’esercizio della predetta competenza sia stato emanato nel rispetto dei requisiti di legge e abbia un contenuto dispositivo ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalità giustificative dell’intervento limitativo della regione, così da non costituire in concreto un ostacolo arbitrario alla libera circolazione delle cose fra regione e regione» (sentenza n. 51 del 1991).<br />
La norma impugnata è inidonea a superare il primo e il terzo passaggio del test, dal momento che, come visto sopra (punto 3), essa non persegue un interesse pubblico meritevole, mirando solo a dare precedenza alle persone radicate in Veneto da lungo tempo (in violazione dell’art. 3 Cost., come visto), e che la durata richiesta (della residenza o dell’occupazione), se può considerarsi proporzionata a tale illegittimo obiettivo, certamente non lo è a quello di garantire un legame tra il richiedente e la Regione.<br />
6.– È fondata infine anche la questione riferita all’art. 31, secondo comma, Cost., in base a cui la Repubblica «[p]rotegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo». La norma impugnata fissa un titolo di precedenza che tradisce il senso dell’art. 31, secondo comma, Cost.: essa, cioè, non incide sul quantum e sul quomodo del servizio degli asili nido ma ne distorce la funzione, indirizzandolo non allo scopo di tutelare le famiglie che ne hanno bisogno ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo. La norma impugnata, dunque, persegue un fine opposto a quello della tutela dell’infanzia, perché crea le condizioni per privare del tutto una categoria di bambini del servizio educativo dell’asilo nido.<br />
Per Questi Motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, «Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi»), nella parte in cui modifica l’art. 8, comma 4, della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi), introducendovi la lettera b).<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2018.<br />
F.to:<br />
Giorgio LATTANZI, Presidente<br />
Daria de PRETIS, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2018.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<div style="text-align: justify;">Fine modulo</div>
<div style="text-align: justify;">Inizio modulo</div>
<div style="text-align: justify;">Fine modulo</div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-5-2018-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2018 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2016 n.284</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2016-n-284/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2016-n-284/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2016 n.284</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Amato Sull&#8217;illegittimità costituzionale in tema di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione Istruzione pubblica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 1, c. 153, legge 13/07/2015, n. 107- Previsione secondo la quale, al fine di favorire la costruzione di scuole innovative, il Ministro dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2016-n-284/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2016 n.284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Amato</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità costituzionale in tema di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Istruzione pubblica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 1, c. 153, legge 13/07/2015, n. 107- Previsione secondo la quale, al fine di favorire la costruzione di scuole innovative, il Ministro dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca, con proprio decreto, d&#8217;intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell&#8217;attuazione di interventi di riqualificazione dell&#8217;edilizia scolastica, provvede a ripartire le risorse e ad individuare i criteri per l&#8217;acquisizione da parte delle Regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa &#8211; Q.l.c. promossa dalla Regione Veneto e dalla Regione Puglia &#8211; Asserita violazione degli artt. 117, c. 3 e 118, c. 1, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Istruzione pubblica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 1, c. 181, lett. <em>e</em>), n. 1.3), legge 13/07/2015, n. 107 &#8211; Previsione secondo la quale il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia» &#8211; Q.l.c. promossa dalla Regione Veneto e dalla Regione Puglia &#8211; Lamentata violazione dell’art. 117, c. 3, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale </strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l’art 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell’istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza unificata; </em><br />
&nbsp;<br />
<em>È costituzionalmente illegittimo l’art.</em> <em>1, comma 181, lettera e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA N. 284<br />
ANNO 2016<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 29, 44, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 180, 181 e 183, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Puglia con ricorsi notificati il 14 ed il 14-21 settembre 2015, depositati in cancelleria il 17 e il 24 settembre 2015, ed iscritti ai nn. 85 e 88 del registro ricorsi 2015.<br />
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;<br />
uditi gli avvocati Ezio Zanon per la Regione Veneto, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
&nbsp;<br />
<em>Ritenuto in fatto </em><br />
1.– Con ricorso notificato il 14 settembre 2015 e depositato il successivo 17 settembre (reg. ric. n. 85 del 2015), la Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 44, 47, lettera f), 66, 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), per violazione degli artt. 97, 117, secondo comma, lettera n), terzo e quarto comma, 118 e 120 della Costituzione.<br />
2.– L’art. 1, comma 44, stabilisce che «Nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. L’offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell’autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».<br />
3.– Secondo la Regione, nell’affidare al Ministero dell’istruzione il compito di definire l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale, tale disposizione violerebbe l’art. 117, commi terzo e quarto, Cost., attribuendo la materia della «istruzione e della formazione professionale» alla competenza esclusiva delle Regioni.<br />
3.1.– Neppure sarebbe sufficiente a sanare tale violazione la mera previsione di una concertazione, sotto forma di intesa, con la Conferenza Stato-Regioni. Tale raccordo non può costituire un grimaldello per scardinare il riparto di competenze, espropriando la competenza regionale in materia di formazione professionale, senza che sussista alcuna giustificazione a riguardo. Di qui, ad avviso della Regione, anche il contrasto con l’art. 120 Cost., in ragione dell’uso distorto che viene fatto delle forme della leale collaborazione.<br />
D’altra parte, secondo la ricorrente, il ripetuto uso da parte della legge n. 107 del 2015 della formula di stile «nel rispetto delle competenze delle Regioni» lascerebbe intendere come lo stesso legislatore statale avesse presente il problema dell’interferenza con le competenze regionali, senza tuttavia risolverlo se non con un vago richiamo al «sistema nazionale di istruzione e formazione» e alle esigenze di «potenziare e valorizzare le conoscenze e le competenze degli studenti del secondo ciclo nonché la trasparenza e la qualità dei relativi servizi».<br />
Secondo la Regione, tuttavia, le richiamate esigenze non varrebbero a giustificare la violazione della competenza regionale e l’attribuzione a un organo statale della competenza a definire l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in quanto non determinano la riconduzione della norma impugnata fra le norme generali sull’istruzione.<br />
3.2.– Viene lamentata, inoltre, la violazione dell’art. 118 Cost., in quanto l’art. 1, comma 44, violerebbe l’autonomia amministrativa riconosciuta alle Regioni, senza che vi siano ragioni giustificative dell’attrazione in sussidiarietà allo Stato della funzione amministrativa.<br />
3.3.– Sarebbe altresì violato l’art. 97 Cost., perché demandare la puntuale definizione dell’offerta formativa alle strutture ministeriali determinerebbe l’impossibilità di tener conto delle peculiarità territoriali dal punto di vista socio-economico, con conseguente pregiudizio del buon andamento dell’agire amministrativo.<br />
4.– L’art. l, comma 47, lettera f), stabilisce che «Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani:<br />
f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a l00.000 euro».<br />
4.1.– Secondo la Regione, tale norma esorbiterebbe dalla competenza statale in materia di «norme generali sull’istruzione», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., nonché dall’ambito dei principi fondamentali in materia di «istruzione», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto essa dispone esclusivamente in materia di formazione e non di istruzione, invadendo la potestà esclusiva della Regione in materia di «istruzione e formazione professionale».<br />
La disposizione impugnata, infatti, consentirebbe alle fondazioni di partecipazione, cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, di attivare altri percorsi formativi nel territorio provinciale, mentre la definizione dell’offerta dei percorsi realizzati dalle istituzioni formative dovrebbe ricadere nella esclusiva competenza regionale.<br />
4.2.– In tal modo, essa comporterebbe anche la possibilità di sovrapposizioni e discordanze nella programmazione formativa territoriale complessiva e locale, con conseguente lesione del canone del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.<br />
4.3.– Ad avviso della ricorrente, inoltre, anche in questo caso il legislatore statale utilizzerebbe l’intesa in Conferenza come strumento di elusione del dettato costituzionale. Essa non può legittimare l’espropriazione della competenza regionale esclusiva in materia di formazione. Di qui, la violazione dell’art. 120 Cost.<br />
5.– L’art. l, comma 66, dispone che «A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:<br />
a) la popolazione scolastica;<br />
b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;<br />
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto».<br />
5.1.– Secondo la ricorrente, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente, in un dimensionamento inferiore alla provincia o alla città metropolitana, sarebbe di competenza della Regione e non potrebbe essere affidata ad organi statali, quali sono gli uffici scolastici regionali. Sono richiamate, in proposito, le sentenze n. 13 del 2004 e n. 200 del 2009.<br />
Pertanto, l’attribuzione a organi periferici dello Stato della competenza a definire l’ampiezza degli ambiti territoriali lederebbe la competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di istruzione, in quanto la norma impugnata non si limiterebbe a prevedere un principio fondamentale, ma prescriverebbe una disciplina puntuale, che non lascerebbe alcuno spazio decisorio alla Regione.<br />
5.2.– Neppure varrebbe a sanare tale illegittimità la previsione della mera consultazione delle Regioni e degli enti locali, che non garantirebbe il rispetto del riparto di competenze delineato dalla Costituzione.<br />
Di qui, ad avviso della Regione, il contrasto con gli art. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nonché con gli artt. 118 e 120 Cost., sotto forma di elusione del canone della leale collaborazione.<br />
5.3.– Viene, altresì, lamentata la violazione dell’art. 97 Cost., per la possibile sovrapposizione tra gli ambiti individuati dalla Regione nel dimensionamento della rete scolastica regionale e gli ambiti di cui alla disposizione impugnata, con conseguente lesione del buon andamento e dell’efficienza dell’agire amministrativo.<br />
6.– L’art. 1, comma 180, stabilisce che «Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge».<br />
Il successivo comma 181 prevede, alla lettera b), tra i principi e criteri direttivi della delega: «[…] riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:<br />
1) l’introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l’accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;<br />
2) l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L’accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un’istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:<br />
2.1) la determinazione di requisiti per l’accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;<br />
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;<br />
3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:<br />
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;<br />
3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;<br />
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l’effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l’istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;<br />
3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui al numero 3.1);<br />
4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;<br />
5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l’unico per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l’effettuazione delle supplenze; l’introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l’abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;<br />
6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate;<br />
7) la previsione dell’istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l’attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;<br />
8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l’insegnamento nelle scuole paritarie;<br />
c) promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:<br />
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;<br />
2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione;<br />
3) l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;<br />
4) la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica;<br />
5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. l04, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali;<br />
6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione;<br />
7) la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica;<br />
8) la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;<br />
9) la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. l04;<br />
d) revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, attraverso:<br />
l) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell’istruzione professionale;<br />
2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;<br />
e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:<br />
l) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:<br />
1.1) la generalizzazione della scuola dell’infanzia;<br />
1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia;<br />
1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;<br />
2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l’infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;<br />
3) l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale;<br />
4) l’istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell’infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;<br />
5) l’approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;<br />
6) la copertura dei posti della scuola dell’infanzia per l’attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;<br />
7) la promozione della costituzione di poli per l’infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;<br />
8) l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un’apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;<br />
f) garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l’accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l’acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;<br />
g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:<br />
l) l’accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell’acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:<br />
1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;<br />
1.2) l’attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;<br />
1.3) il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell’educazione permanente;<br />
2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l’aggiornamento dell’offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l’avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;<br />
3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;<br />
4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;<br />
5) l’armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell’accesso all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e all’università;<br />
6) l’incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;<br />
7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;<br />
8) la sinergia e l’unitarietà degli obiettivi nell’attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all’estero;<br />
h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all’estero attraverso:<br />
l) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;<br />
2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;<br />
3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali;<br />
4) la revisione della disciplina dell’insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l’ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;<br />
i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:<br />
l) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo;<br />
2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 20l0, nn. 87, 88 e 89».<br />
6.1.– Ad avviso della Regione, il complesso delle richiamate disposizioni determinerebbe una fitta rete di interferenze con la competenza esclusiva regionale in materia di «istruzione e formazione professionale» ed attribuirebbe potenzialmente allo Stato la competenza ad adottare non solo norme di principio, ma anche disposizioni di dettaglio.<br />
In particolare, sarebbero lesive delle competenze regionali le disposizioni che affidano al legislatore delegato il compito di definire, in modo dettagliato, il sistema di formazione iniziale e il suo completamento, nonché l’istituzione di percorsi di formazione che integrano le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, senza prevedere la partecipazione regionale nella relativa definizione.<br />
Secondo la Regione, ciò lederebbe, in primo luogo, la competenza esclusiva regionale in materia di «istruzione e formazione professionale» e consentirebbe al legislatore delegato di delineare un sistema formativo dei docenti che, anche laddove rientrasse nella materia «istruzione», dovrebbe lasciare comunque al legislatore regionale margini di attuazione.<br />
Analogamente, la previsione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico­metodologiche, il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale e disposizioni analoghe disseminate nel corpo del comma 181 impugnato, determinerebbero, in assenza di un necessario coinvolgimento delle Regioni, un’illegittima compressione della competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di «istruzione e formazione professionale», nonché una lesione del canone di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., mancando ogni riferimento al limite derivante dalle competenze riservate alle Regioni.<br />
Secondo la difesa regionale, pertanto, il combinato disposto dei commi 180 e 181, nelle parti in cui gli stessi determinano una indebita compressione delle competenze regionali, sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nonché con gli artt. 118 e 120 Cost.<br />
7.– Con atto depositato il 20 ottobre 2015, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.<br />
7.1.– Ad avviso della difesa statale, l’art. 1, comma 44, farebbe esclusivo riferimento ai percorsi formativi utili per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e sarebbe volto ad evitare disparità di trattamento fra studenti impegnati nella formazione professionale rispetto a quelli iscritti nei percorsi di istruzione liceale o tecnica, che beneficeranno, invece, degli interventi previsti dalla legge n. 107 del 2015.<br />
Quanto al contenuto del decreto ministeriale, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che esso costituirebbe espressione del potere-dovere dello Stato di definire i livelli essenziali delle prestazioni nella materia della «istruzione e formazione professionale», come previsto dal Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53). Ciò sarebbe confermato dalla finalità dichiarata della disposizione, in quanto volta al «potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo».<br />
L’Avvocatura generale dello Stato, inoltre, rileva come la norma impugnata richiami esplicitamente il rispetto della competenza delle Regioni in materia di «formazione professionale» e ne sia quindi rispettosa, mirando solo ad un generale adeguamento, necessario per garantire uniformità all’interno del sistema nazionale di istruzione e formazione.<br />
Secondo la difesa statale, infine, le argomentazioni dedotte a sostegno della violazione degli artt. 117, secondo e terzo comma, e 118 Cost., sarebbero inconferenti, in quanto la disposizione impugnata prevede comunque l’adozione del decreto ministeriale solo previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.<br />
7.2.– In riferimento all’art. 1, comma 47, lettera f), l’Avvocatura generale dello Stato osserva come i percorsi di formazione, ai quali fa riferimento la norma, non potrebbero che essere quelli di istruzione tecnica superiore (ITS) istituzionalmente erogati dalle fondazioni.<br />
Ad avviso della difesa statale, la disposizione impugnata non attribuirebbe in alcun modo agli ITS la possibilità di erogare corsi di istruzione e formazione professionale, ma sarebbe semplicemente finalizzata ad ampliare il novero dei percorsi attivabili nell’ambito dell’istruzione tecnica superiore da parte delle fondazioni, nel rispetto, peraltro, dell’iter autorizzativo di competenza regionale, essendo previsto che le linee guida per la semplificazione e la promozione degli ITS siano adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata.<br />
7.3.– Con riguardo all’art. 1, comma 66, l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che tale disposizione non incida in alcun modo in materia di dimensionamento della rete scolastica, poiché la disciplina degli ambiti territoriali avrebbe natura squisitamente organizzativa del personale docente, che è personale statale.<br />
La relativa disciplina, nonché l’«organizzazione amministrativa dello Stato» e, quindi, anche la sua organizzazione sul territorio, sarebbero competenze esclusive dello Stato stesso, ai sensi degli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera g), Cost.<br />
Ad avviso della difesa statale, tale disposizione si renderebbe necessaria per superare la previgente disciplina che disegnava i ruoli del personale docente in termini “provinciali”, ai sensi dell’art. 398 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).<br />
La disposizione in esame non farebbe altro che ridisegnare i ruoli del personale docente al fine di adattarli alle nuove modalità di costituzione dell’organico dell’autonomia, che tiene conto delle nuove funzioni assegnate al dirigente scolastico in materia di individuazione dei docenti da assegnare all’istituzione scolastica, determinando specifici criteri per la configurazione degli stessi.<br />
Esso, dunque, non sarebbe un principio fondamentale in materia di istruzione, ma rientrerebbe tra le norme generali sull’istruzione e tra i principi per l’organizzazione dei pubblici uffici, di cui all’art. 97 Cost.<br />
Osserva, inoltre, la difesa statale come gli ambiti territoriali di cui all’impugnato comma 66 non rientrino nelle attività di dimensionamento che la sentenza di questa Corte n. 147 del 2012 riconosce come materia di competenza concorrente sull’istruzione, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
Tale attività, infatti, è attuata dalle Regioni secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del d.P.R. 18 giugno 1999, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con l’approvazione del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sulla base dei piani disposti dalle singole Province.<br />
L’attività di dimensionamento attiene al numero degli istituti scolastici sul territorio, alle fusioni, soppressioni, aggregazioni, accorpamenti, trasferimenti di sedi, creazione di nuovi punti di erogazione del servizio e dell’offerta formativa, che sono di competenza regionale.<br />
Al contrario, il meccanismo di cui ai commi 66 e seguenti atterrebbe, secondo la difesa statale, alla determinazione, gestione e programmazione delle dotazioni organiche del personale docente della rete scolastica che, secondo l’art. 138, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è di competenza esclusiva dello Stato ed inciderebbe sui «livelli essenziali delle prestazioni» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.<br />
Le norme disciplinerebbero, pertanto, la pianificazione del ruolo del personale docente, che rientra nell’assetto organizzativo della scuola, ascrivibile alla categoria delle norme generali sull’istruzione. Secondo la difesa statale, dunque, il meccanismo in esame sarebbe parte delle «strutture portanti» del sistema nazionale dell’istruzione, che richiedono un’applicazione unitaria sull’intero territorio nazionale.<br />
Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, inoltre, tali norme sarebbero una chiara attuazione di quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., e rispetterebbero pienamente il principio di leale collaborazione. La disposizione impugnata, infatti, opera nell’ambito dell’organizzazione degli uffici statali e correttamente prevede che il decreto ministeriale di definizione degli ambiti sia emanato previo parere, e non previa intesa delle Regioni e degli enti locali.<br />
Secondo la difesa statale, il meccanismo in esame completerebbe l’aspetto funzionale e teleologico di strumento di organizzazione degli uffici, consentendo una migliore gestione degli esuberi, che saranno riassorbiti non più nel ristretto ambito provinciale, ma in quello regionale, consentendo, altresì, la realizzazione della continuità didattica.<br />
7.4.– Quanto infine all’art. 1, commi 180 e 181, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce in primo luogo la genericità della censura, essendo rivolta all’intero impianto legislativo, compreso il riordino normativo, che è certamente di competenza dello Stato.<br />
Viene eccepita anche l’irrilevanza della questione, posto che è prevista l’adozione di decreti legislativi il cui contenuto precettivo non sarebbe al momento prevedibile.<br />
In ogni caso, l’Avvocatura generale dello Stato osserva come il legislatore statale abbia previsto, al comma 182, che i decreti legislativi di cui al comma 180 vengano adottati «previo parere della Conferenza unificata» e ciò anche a fronte di specifica richiesta emendativa sul testo del disegno di legge di iniziativa governativa, proposta nella Conferenza unificata del 7 maggio 2015, su cui la stessa Conferenza ha espresso parere favorevole.<br />
8.– Con una successiva memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha insistito affinché il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.<br />
In particolare, secondo la difesa statale, l’art. 1, comma 44, sarebbe espressione della competenza legislativa statale in materia di determinazione dei «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» da garantire su tutto il territorio nazionale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., essendo indubbio che nell’ambito di tali diritti civili e sociali rientrino anche quelli connessi ad un adeguato livello di fruizione delle prestazioni formative finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro.<br />
Inoltre, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la previsione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ed il richiamo esplicito al «rispetto delle competenze delle Regioni», porterebbero ad escludere qualsivoglia violazione del riparto di competenze legislative.<br />
9.– Con ricorso spedito per la notificazione il 14 settembre 2015, ricevuto il 21 settembre 2015 e depositato il successivo 24 settembre (reg. ric. n. 88 del 2015), la Regione Puglia ha impugnato l’art. 1, commi 29, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 181, lettera e), numero 1.3), e 183 della legge n. 107 del 2015, per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, primo comma, e 119 della Costituzione.<br />
10.– L’art. 1, comma 29, stabilisce che «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni».<br />
10.1.– Secondo la ricorrente, tale disposizione alla luce della giurisprudenza di questa Corte sarebbe riconducibile alla materia di legislazione concorrente «istruzione», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., e non alle «norme generali sull’istruzione» di competenza esclusiva dello Stato.<br />
Essa, infatti, pur riguardando ambiti senza dubbio ascrivibili alla sfera dell’istruzione, quali l’orientamento, il coinvolgimento degli studenti e la valorizzazione del merito scolastico, non sarebbe configurabile alla stregua di una disciplina afferente alla struttura portante di tale materia.<br />
L’impugnato comma 29 si spingerebbe oltre la determinazione dei principi fondamentali, in quanto attribuirebbe una funzione amministrativa ad un organo statale e ne stabilirebbe la relativa disciplina in un ambito rimesso alla competenza concorrente della Regione, senza neppur prevedere alcuna intesa, né altra forma di partecipazione delle Regioni alla disciplina e all’esercizio di tale funzione. Di qui, secondo la ricorrente, la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.<br />
11.– L’art. 1, comma 47, stabilisce che «Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani:<br />
a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;<br />
b) prevedere l’ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;<br />
c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;<br />
d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;<br />
e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;<br />
f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro».<br />
11.1.– Secondo la Regione, si tratterebbe di una previsione che ricade nell’ambito della competenza legislativa concorrente in materia di «istruzione», poiché, avendo finalità di mera semplificazione e promozione degli istituti tecnici superiori, non sarebbe riconducibile né alla «struttura essenziale», né alle «basi» del sistema istruzione, la cui disciplina è di spettanza del legislatore statale.<br />
Tuttavia, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., in materia di legislazione concorrente sarebbe precluso al legislatore statale, anche al solo fine di dettare i «principi fondamentali», il ricorso a fonti regolamentari, come il decreto interministeriale cui la norma impugnata rinvia.<br />
Non sarebbe neppure possibile sostenere che le linee guida cui si riferisce la disposizione in esame non siano giuridicamente vincolanti e, quindi, non vengano in rilievo come fonte normativa. Ad avviso della ricorrente, infatti, ciò contrasterebbe palesemente con gli obiettivi che tali linee guida dovrebbero conseguire, quali la previsione di «modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali» (lettera a), nonché dell’«ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma» (lettera b); o, ancora, la previsione che «la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci» (lettera c), e che «le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi» (lettera d).<br />
Infine, osserva la Regione, le linee-guida dovranno farsi carico anche della previsione, per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, di «un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale» (lettera e), nonché, per le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge, che esse «possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro» (lettera f).<br />
Non si tratterebbe, dunque, di mere finalità generali da conseguire, bensì di previsioni vincolanti, alcune addirittura di dettaglio, quali la lettera a), le quali sono destinate a definire il contenuto propriamente normativo delle suddette linee-guida.<br />
12.– Secondo la Regione, l’art. 1, comma 66, nella parte in cui affida agli uffici scolastici regionali la definizione dell’ampiezza degli ambiti territoriali nei quali sono articolati i ruoli del personale docente, violerebbe la sfera di potestà legislativa regionale in materia di «istruzione», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
Tale disposizione, infatti, inciderebbe su profili organizzativi di pertinenza regionale che questa Corte ha ricondotto alla sfera di competenza regionale, in quanto implicanti una valutazione delle specifiche esigenze territoriali.<br />
Ad avviso della ricorrente, ciò sarebbe confermato dai criteri richiamati dalla stessa norma ai fini dell’individuazione degli ambiti territoriali nei quali si dovrebbero articolare i ruoli del personale docente; la norma impugnata, pertanto, non sarebbe riconducibile né alle «norme generali sull’istruzione», né ai «principi fondamentali» della materia.<br />
12.1.– Ad avviso della ricorrente, quand’anche si volesse intendere la disposizione in esame come attributiva di una funzione amministrativa avocata in sussidiarietà dallo Stato, non sarebbe, comunque, rispettato il principio di leale collaborazione. Il comma impugnato, infatti, non prevede alcuna intesa con le Regioni interessate, ma solo un parere. Di qui, il suo contrasto anche con l’art. 118, primo comma, Cost.<br />
13.– L’art. 1, comma 68, stabilisce che «A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201».<br />
13.1.– Secondo la Regione, tale disposizione violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. Essa, infatti, afferirebbe all’assetto organizzativo della rete scolastica e al suo dimensionamento, nonché a tutto ciò che in ordine a tali profili richiede una valutazione delle specifiche realtà territoriali, cioè ad ambiti riconducibili alla competenza regionale in materia di «istruzione».<br />
Con il comma in questione, inoltre, il legislatore statale ha attribuito la funzione di ripartizione dell’organico di autonomia «per ambiti territoriali» ad un organo statale, quale è il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nell’esercizio della funzione amministrativa avocata.<br />
14.– L’art. 1, comma 69, dispone che «All’esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall’organico dell’autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».<br />
14.1.– Secondo la Regione, la disposizione in esame inciderebbe nella materia «istruzione», di competenza legislativa concorrente, poiché atterrebbe ai profili organizzativi della medesima. Nonostante ciò, viene attribuita al Ministro dell’istruzione la funzione consistente nella definizione, tramite decreto, di un incremento dei posti dell’organico, seppure non concernenti l’organico «di autonomia».<br />
Di qui, ad avviso della ricorrente, la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disposizione impugnata non sarebbe in alcun modo configurabile alla stregua di un principio fondamentale della materia.<br />
14.2.– Infine, secondo la Regione, se anche si trattasse di una norma statale espressiva dell’avocazione al centro di una funzione amministrativa ricadente in un ambito di competenza legislativa concorrente, essa sarebbe, comunque, in contrasto con l’art. 118, primo comma, Cost., in quanto non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni in tema di organico del personale docente. Viene richiamato, a questo riguardo, il caso deciso da questa Corte nella sentenza n. 279 del 2005.<br />
15.– L’art. 1, comma 74, stabilisce che «Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».<br />
15.1.– Secondo la Regione, tale disposizione, se letta in combinato disposto con il comma 70, non potrebbe che essere interpretata nel senso che la definizione degli «ambiti territoriali» e delle «reti» è affidata agli uffici scolastici regionali, i quali, a loro volta, si occupano di «promuovere» tali reti tra istituzioni.<br />
Ad avviso della difesa regionale, questa interpretazione sarebbe coerente con l’art. 1, comma 66, che affida sempre agli uffici scolastici regionali, ed in particolare ai loro dirigenti, la definizione degli «ambiti territoriali» in riferimento alla ripartizione del personale docente.<br />
Così interpretato, tuttavia, il richiamato comma 74 sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., che affida alle Regioni la disciplina dei profili organizzativi e di dimensionamento della rete scolastica, soprattutto ove vengano in rilievo valutazioni legate alle specificità dei diversi ambiti territoriali.<br />
15.2.– Secondo la Regione, inoltre, anche laddove la disposizione impugnata esprimesse la chiamata in sussidiarietà di una funzione amministrativa ascrivibile ad un ambito di competenza normativa concorrente, essa violerebbe, comunque, l’art. 118, primo comma, Cost., in quanto non prevederebbe il necessario coinvolgimento delle Regioni.<br />
16.– L’art. 1, comma 126, dispone che «Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».<br />
16.1.– La disposizione in esame istituirebbe un fondo a destinazione vincolata in riferimento ad un ambito – quello della «valorizzazione del merito del personale docente» – che, ad avviso della Regione, non rientrerebbe certamente nella competenza esclusiva statale concernente le «norme generali sull’istruzione», ma in quella concorrente in materia di «istruzione».<br />
Di qui, secondo la Regione, il contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., essendo precluso al legislatore statale, alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, istituire fondi a destinazione vincolata nelle materie di competenza concorrente.<br />
17.– L’art. 1, comma 153, stabilisce che «Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, d’intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa».<br />
17.1.– Secondo la Regione, si tratterebbe di una disposizione statale riconducibile alla materia dell’edilizia scolastica, la quale, alla luce della giurisprudenza costituzionale, si trova all’incrocio di più ambiti di competenza, quali il «governo del territorio», «l’energia» e la «protezione civile», tutti rientranti nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.<br />
Tale disposizione, in particolare, attribuirebbe una funzione amministrativa ad un organo statale in una materia di competenza concorrente e ne detterebbe la relativa disciplina, comprimendo gli spazi di autonomia normativa attribuiti alle Regioni, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento da parte loro. Di qui, secondo la Regione, il contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.<br />
18.– L’art. 1, comma 155, stabilisce che «Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indìce specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione».<br />
18.1.– Anche tale disposizione, ad avviso della Regione, sarebbe riconducibile alla materia dell’edilizia scolastica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., con la conseguenza che la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato di una funzione amministrativa ricadente nella sfera di competenza concorrente della Regione necessita della previsione, ai fini del suo esercizio, di un’intesa con le Regioni; né sarebbe sufficiente il mero parere della Conferenza Stato-Regioni, come si ricaverebbe dalla sentenza di questa Corte n. 62 del 2013.<br />
Di conseguenza, la norma impugnata violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, ai fini dell’indizione della procedura concorsuale da essi contemplata, venga acquisita un’intesa con le Regioni interessate dagli interventi di edilizia scolastica.<br />
19.– L’art. 1, comma 162, stabilisce che «Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all’esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell’articolo 10 del decreto­ legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi».<br />
19.1.– Secondo la Regione, la disposizione impugnata, pur essendo relativa all’edilizia scolastica, non sarebbe configurabile alla stregua di un «principio fondamentale», ma costituirebbe, piuttosto, una norma di dettaglio.<br />
Essa, infatti, non lascerebbe margini di attuazione alle Regioni, poiché imporrebbe loro di fornire il monitoraggio dei piani sull’edilizia, indicando altresì il termine perentorio per l’adempimento di tale onere, la sanzione in caso di eventuale inadempimento e la destinazione delle eventuali economie residuate dalla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica. Sarebbe così violata la sfera di competenza concorrente affidata alle Regioni dall’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
19.2.– Peraltro, ad avviso della ricorrente, il carattere dettagliato della norma in esame emergerebbe dal suo combinato disposto con il comma 171, il quale, ai fini del monitoraggio di cui al comma 162, prescrive l’applicazione delle modalità analiticamente disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti); di conseguenza, anche il comma 171 sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
19.3.– La Regione lamenta, altresì, che il comma 162 violi l’art. 119 Cost., laddove, al secondo periodo, imporrebbe che le eventuali «economie» che residuino alle Regioni a seguito degli interventi di edilizia scolastica regolati dai precedenti commi, e che siano accertate a seguito del monitoraggio, debbano essere impiegate ai fini della realizzazione degli interventi indicati al medesimo comma, così vincolandole nella destinazione.<br />
20.– Nota la ricorrente che, con il comma 181, lettera e), il Governo è stato delegato ad occuparsi dell’«istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie», anche attraverso la definizione degli «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254» (punto 1.3. del medesimo comma).<br />
Secondo la Regione, l’ambito relativo all’individuazione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che operano nell’ambito dell’istruzione è stato espressamente ricondotto da questa Corte alla sfera di competenza concorrente.<br />
Pertanto la norma impugnata, nella parte in cui conferisce una delega al Governo ad adottare norme concernenti standard strutturali e organizzativi in relazione ai servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, esorbiterebbe dalla competenza statale in materia di «principi fondamentali» dell’«istruzione» ed invaderebbe lo spazio riservato alla potestà concorrente delle Regioni, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
21.– L’art. 1, comma 183, prevede che «Con uno o più decreti adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo».<br />
21.1.– Secondo la Regione, tuttavia, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., il ricorso alla fonte regolamentare non sarebbe possibile in tutti gli ambiti incisi dalla legge, ma solo in quelli che siano riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.<br />
Pertanto, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost., nella parte in cui consente l’adozione e la modifica di norme regolamentari all’interno degli ambiti riconducibili all’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
22.– Con atto depositato il 20 ottobre 2015 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.<br />
22.1.– Secondo la difesa statale, l’art. 1, comma 29, si inserirebbe a pieno titolo nel quadro della compiuta attuazione dell’autonomia scolastica, attraverso la specificazione delle funzioni svolte dal dirigente scolastico in tema di orientamento e valorizzazione degli studenti, ribadendo peraltro la possibilità dell’apporto di finanziamenti esterni – già possibile ai sensi del decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» – per la valorizzazione dei talenti e del merito scolastico.<br />
Tale precisazione operata dal legislatore si innesterebbe nell’ambito delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell&#8217;art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella misura in cui riconosce alle istituzioni scolastiche autonome – per il tramite del dirigente scolastico – una funzione ascrivibile all’autonomia didattica ed educativa, nonché di sperimentazione e di ricerca, senza innovare rispetto alle competenze attribuite alle Regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa.<br />
22.2.– Quanto all’art. 1, comma 47, la difesa statale osserva che il segmento dell’istruzione post­secondaria non universitaria, rappresentato dai percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), rientra nella piena competenza statale, anche per quanto attiene alla normativa di dettaglio.<br />
Le previste linee guida, infatti, sarebbero finalizzate a regolare sul piano squisitamente amministrativo e didattico la gestione delle fondazioni e dei corsi erogati; in particolare, i profili da disciplinare con linee guida riguarderebbero lo svolgimento degli esami, i criteri di riconoscimento delle fondazioni da parte del Prefetto e la loro gestione contabile.<br />
Si tratterebbe, dunque, di aspetti non attinenti alle competenze regolative dell’offerta formativa sul territorio, proprie delle Regioni; in ogni caso, ad avviso della difesa statale, la norma prevede che tali linee guida siano adottate «previa intesa» con la Conferenza Unificata.<br />
22.3.– Con riguardo all’art. 1, commi 66, 68, 69 e 74, la difesa statale osserva come tali disposizioni prevedano un meccanismo composito per l’organizzazione degli uffici pubblici, in particolare per razionalizzare la mobilità e gli esuberi del personale scolastico, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, il meccanismo in esame riguarda i ruoli del personale docente, gli ambiti territoriali, le reti tra scuole.<br />
Deduce l’Avvocatura generale dello Stato come i ruoli del personale docente siano modificati in modo sostanziale, perché individuati su base regionale e non più provinciale e siano ripartiti in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.<br />
Rileva ancora la difesa statale come gli ambiti territoriali siano stati introdotti ex novo dalla legge n. 107 del 2015 e siano disciplinati dall’art. 1, comma 66; essi saranno costituiti ad opera dei direttori generali degli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, sentiti le Regioni e gli enti locali, con estensione inferiore alla provincia o alla città metropolitana e saranno individuati sulla base della popolazione scolastica, della prossimità delle istituzioni scolastiche, delle caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.<br />
Gli ambiti territoriali configureranno l’organico dell’autonomia, che comprenderà l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento; non comprenderà invece un ulteriore contingente di posti per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo.<br />
Le reti di scuole, infine, sono un modello organizzativo in cui i diversi soggetti (produttori ed erogatori del servizio o nodi del sistema) convergono su obiettivi comuni, che hanno dato luogo ad un progetto didattico o un progetto di gestione dei servizi amministrativi e sono state introdotte dall’articolo 7 del d.P.R. n. 275 del 1999.<br />
Pertanto, ad avviso della difesa statale, la questione di costituzionalità sollevata dalla Regione Puglia avverso le disposizioni richiamate, non considererebbe che esse rientrano nella categoria delle norme generali sull’istruzione e dei principi per l’organizzazione dei pubblici uffici, di cui all’articolo 97 Cost., e non dei principi fondamentali in materia di istruzione.<br />
La questione proposta non terrebbe neppure conto del fatto che gli ambiti territoriali di cui al comma 66 non rientrerebbero nel dimensionamento che la sentenza n. 147 del 2012 di questa Corte ha rimesso alla competenza delle Regioni.<br />
Tale dimensionamento, infatti, è attuato secondo le disposizioni dell’articolo 3 del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), con l’approvazione da parte delle Regioni del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, sulla base dei piani disposti dalle singole Province.<br />
La difesa statale osserva come l’attività di dimensionamento attenga al numero degli istituti scolastici sul territorio, alle fusioni, soppressioni, aggregazioni, accorpamenti, trasferimenti di sedi, creazione di nuovi punti di erogazione del servizio e dell’offerta formativa, che sono di competenza regionale.<br />
Al contrario, il meccanismo di cui ai commi 66 e seguenti atterrebbe alla determinazione, gestione e programmazione delle dotazioni organiche del personale docente della rete scolastica. Secondo l’art. 138, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L 15 marzo 1997, n. 59), tale ambito materiale sarebbe di competenza esclusiva dello Stato ed inciderebbe sui livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.<br />
Le disposizioni impugnate, pertanto, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, disciplinerebbero la pianificazione del ruolo del personale docente che, al pari del reclutamento, rientrerebbe nell’assetto organizzativo della scuola, ascrivibile alla categoria delle norme generali sull’istruzione; di conseguenza, tale meccanismo sarebbe parte delle «strutture portanti» del sistema nazionale dell’istruzione, che richiedono un’applicazione unitaria sull’intero territorio nazionale.<br />
Secondo la difesa statale, inoltre, tali norme sarebbero attuazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., e rispetterebbero il principio di leale collaborazione; il comma 66, in particolare, prevede che il decreto ministeriale di definizione degli ambiti sia emanato previo parere delle Regioni e degli enti locali. La norma opera nell’ambito dell’organizzazione degli uffici statali e non sarebbe necessaria la previsione dell’intesa.<br />
In conclusione, secondo la difesa statale, il meccanismo in esame completerebbe l’aspetto funzionale e teleologico dello strumento di organizzazione degli uffici, permettendo una migliore gestione degli esuberi, destinati ad essere riassorbiti non più nel ristretto ambito provinciale, ma regionale; esso consentirebbe, altresì, la realizzazione della continuità didattica.<br />
23.– In riferimento all’art. 1, comma 126, la difesa statale deduce che si tratterebbe di una disciplina relativa al trattamento retributivo del personale docente, che è personale statale. Osserva, infatti, l’Avvocatura generale dello Stato che il successivo comma 128 inquadra il “bonus” quale componente della «retribuzione accessoria», rispetto alla quale le Regioni non avrebbero alcuna competenza.<br />
24.– Quanto all’art. 1, commi 153 e 155, la difesa statale precisa che il comma 153 si limita a prevedere un decreto del Ministro dell’istruzione per il riparto tra le Regioni di risorse statali da destinare alla realizzazione di scuole innovative sotto il profilo tecnologico, architettonico e dell’efficientamento energetico.<br />
Pertanto, si tratterebbe di un semplice decreto rientrante nelle competenze dello Stato, che può ripartire le risorse sulla base di principi oggettivi. Il medesimo decreto fissa, inoltre, criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle Regioni.<br />
Secondo la difesa statale, non vi sarebbe alcun esercizio di funzione amministrativa da parte dello Stato. Le Regioni, infatti, conserverebbero il proprio potere di programmazione degli interventi sul territorio, essendo rimessa alla loro competenza l’individuazione delle aree di intervento sulle quali realizzare le scuole innovative finanziate con fondi statali.<br />
L’Avvocatura generale dello Stato osserva come il decreto ministeriale del 7 agosto 2015, n. 593 (Ripartizione delle risorse e definizione dei criteri per la costruzione di scuole innovative), abbia individuato criteri minimi e uniformi per le Regioni, consentendo, peraltro, che esse prevedano, nell’ambito della propria autonomia e delle proprie specificità territoriali, ulteriori criteri per l’individuazione delle aree di intervento, nel rispetto delle proprie competenze relative al governo del territorio.<br />
24.1.– Quanto al comma 155, la norma, ad avviso della difesa statale, si porrebbe l’obiettivo di avviare una concorso di idee a livello nazionale, ai sensi dell’art. 108 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), finalizzato all’individuazione di modelli di scuole innovative sotto il profilo tecnologico ed architettonico e dell’efficientamento energetico.<br />
Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, rientrerebbe nella competenza statale indire un concorso nazionale per progettisti per individuare modelli di scuole legate a ambienti didattici innovativi, nel rispetto dei principi generali sull’istruzione e salvaguardando, in ogni caso, le competenze di Regioni ed enti locali.<br />
Ma anche laddove si volesse far rientrare tale competenza nella potestà legislativa concorrente, il comma impugnato rispetterebbe comunque le competenze delle Regioni, perché prevede che esse individuino le aree nelle quali realizzare le scuole innovative; che il decreto di indizione del concorso di idee sia concertato in sede di Conferenza Stato-Regioni; che le aree oggetto di finanziamento vengano decise dalle singole Regioni nell’ambito del proprio potere programmatorio.<br />
Anche il principio di leale collaborazione, secondo la difesa statale, sarebbe rispettato, alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo la quale, in casi del genere, sarebbe sufficiente il parere della Conferenza.<br />
Infine, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, tali norme sono state vagliate in sede di Conferenza Unificata il 7 maggio 2015. In quella sede è stato espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge governativo, che, con riguardo ai commi impugnati, non ha subito significativi cambiamenti in sede di approvazione parlamentare.<br />
25.– In riferimento all’art. 1, comma 162, la difesa statale osserva come tale disposizione riguardi il monitoraggio di risorse statali assegnate alle Regioni, rispetto alle quali le Regioni stesse non hanno mai fornito dati nonostante le richieste dell’amministrazione.<br />
Ad avviso dell’Avvocatura generale, sarebbe evidente come il monitoraggio delle risorse pubbliche costituisca un principio generale del nostro ordinamento, sancito anche dal d.lgs. n. 229 del 2011, che impone stringenti obblighi di rendicontazione delle risorse pubbliche, al fine di garantire il rispetto dei principi di razionalizzazione, efficientamento e contenimento della spesa pubblica, oltre che costituire principio contabile e di buona amministrazione, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato.<br />
In ragione di ciò, secondo la difesa statale, sarebbe obbligo dello Stato garantire l’osservanza di questi principi e perseguire l’obiettivo di un’esatta cognizione dell’utilizzo delle risorse pubbliche anche da parte delle Regioni e degli enti locali, indipendentemente dalla destinazione delle stesse.<br />
Il comma impugnato, inoltre, prevede un termine perentorio per comunicare gli esiti del monitoraggio al Ministero dell’istruzione. Le Regioni devono evidenziare eventuali economie delle risorse statali maturate all’esito dell’attuazione degli interventi di edilizia scolastica per i piani degli anni 2007-2008-2009 e quest’attività, ad avviso della difesa statale, rientra nelle normali attività di monitoraggio sull’uso delle risorse pubbliche, di competenza esclusiva dello Stato.<br />
Qualora invece si ritenesse che le attività di monitoraggio sui piani di edilizia scolastica rientrino nella competenza concorrente delle Regioni, la norma impugnata, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, fisserebbe un principio generale e lascerebbe comunque alle Regioni il potere decisionale e programmatorio nel riutilizzo delle eventuali economie accertate.<br />
Le prerogative regionali e i poteri programmatori delle Regioni vengono tutelati, in quanto la risorse restano nella disponibilità delle stesse, coerentemente con la destinazione originaria. La norma impugnata ribadisce solo il principio per cui le risorse statali, peraltro già destinate all’edilizia scolastica, debbano essere utilizzate per la medesima finalità; le Regioni, inoltre, conservano una piena autonomia nell’individuazione degli interventi da finanziare, in quanto la norma stessa rinvia al potere di programmazione regionale.<br />
Secondo la difesa statale, dunque, non è apposto un nuovo vincolo di destinazione, ma è stato semplicemente ribadito quello già esistente. Inoltre, anche in questo caso, i commi 162 e 171 sono stati vagliati in sede di Conferenza Unificata il 7 maggio 2015 e il testo del disegno di legge governativo, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza, non ha poi subito significativi cambiamenti in sede di approvazione definitiva da parte del Parlamento.<br />
La norma è pertanto rispettosa del dettato di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost.<br />
26.– In riferimento all’art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3), la difesa statale rileva come l’obiettivo del legislatore non sia quello di invadere la competenza regionale relativa agli asili nido, bensì quello di rendere strutturale e sistematico il servizio educativo su tutto il territorio nazionale, tenuto conto della crescente domanda di tale servizio da parte delle famiglie, ma pur sempre nel rispetto delle competenze regionali.<br />
Il successivo comma 182, infatti, prevede che i decreti legislativi di cui al comma 180, vengano adottati «previo parere della Conferenza unificata», e ciò anche a fronte di specifica richiesta emendativa sul testo del disegno di legge di iniziativa governativa, proposta in sede di Conferenza Unificata il 7 maggio 2015 e sulla quale la stessa Conferenza ha espresso parere favorevole.<br />
27.– Quanto infine all’art. 1, comma 183, la difesa statale ritiene che si tratti di mero riordino regolamentare che dovrà essere effettuato nell’ambito del riparto di competenze vigente, nonché alla luce di quanto disciplinato dagli emanandi decreti legislativi che, ai sensi del comma 182, dovranno comunque essere adottati previo parere della Conferenza Unificata.<br />
28.– Con due successive memorie depositate in prossimità dell’udienza, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia la Regione Puglia, hanno insistito nelle conclusioni già formulate nei rispettivi atti introduttivi.<br />
<a name="diritto"></a>&nbsp;<br />
Considerato in diritto<br />
1.– Con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 85 e n. 88 del 2015), la Regione Veneto e la Regione Puglia hanno impugnato l’art. 1, commi 29, 44, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 180, 181 e 183, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), per violazione degli artt. 97, 117, secondo comma, lettera n), terzo, quarto e sesto comma, 118, primo comma, 119 e 120 della Costituzione.<br />
2.– In considerazione della parziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte, i due giudizi devono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un’unica pronuncia.<br />
3.– L’art. 1, comma 29, stabilisce che «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni».<br />
3.1.– Secondo la Regione Puglia, il primo periodo di tale disposizione sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., perché, pur incidendo nella materia di competenza concorrente relativa all’«istruzione», non sarebbe un principio fondamentale, ma una norma di dettaglio; esso, inoltre, violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché, pur attribuendo ad un organo statale una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di «istruzione», non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nella disciplina e nell’esercizio della funzione avocata dallo Stato.<br />
3.2.– La questione non è fondata.<br />
Nel disporre che il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti, nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, la norma in esame esprime un principio fondamentale rivolto direttamente alle istituzioni scolastiche autonome, in quanto fissa «criteri, obiettivi, direttive o discipline […] tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell’istruzione» (sentenza n. 200 del 2009); di conseguenza, trattandosi di una disposizione legittimamente adottata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza a determinare i principi fondamentali in materia di «istruzione», non è necessario alcun coinvolgimento della Regione.<br />
4.– L’art. 1, comma 44, stabilisce che «Nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. L’offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell’autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».<br />
4.1.– Secondo la Regione Veneto, tale disposizione, nell’affidare al Ministero dell’istruzione il compito di definire l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale, violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo e quarto comma, in quanto la materia dell’«istruzione e formazione professionale» sarebbe di competenza esclusiva delle Regioni.<br />
4.1.1.– Sarebbe violato anche l’art. 120 Cost., per l’utilizzo distorsivo delle forme della collaborazione, in quanto la previsione dell’intesa non può costituire, ad avviso della Regione, lo strumento per espropriare la sua competenza in materia di formazione professionale.<br />
4.1.2.– Viene altresì lamentato il contrasto con gli artt. 97 e 118 Cost., perché non si terrebbe conto delle peculiarità territoriali, con conseguente pregiudizio del buon andamento, né sussisterebbero le condizioni per l’attrazione in sussidiarietà della funzione amministrativa.<br />
4.2.– La questione non è fondata in riferimento ad alcuno dei profili di censura sollevati.<br />
La disposizione impugnata, infatti, è volta non tanto a regolare la materia, quanto a garantire agli allievi iscritti ai corsi delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali. Essa, inoltre, richiama più volte il «rispetto delle competenze delle Regioni» e prevede che la definizione dell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale da parte del Ministero avvenga, in ogni caso, «previa intesa in sede di Conferenza», scongiurando in tal modo qualsivoglia vulnus alle competenze della Regione.<br />
5.– Ai sensi dell’art. 1, comma 47, «Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani:<br />
a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;<br />
b) prevedere l’ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;<br />
c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;<br />
d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;<br />
e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;<br />
f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro».<br />
5.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui affida l’elaborazione di apposite linee guida al Ministro dell’istruzione, per «favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori» in vista della realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere da a) a f) del medesimo comma, violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto rimetterebbe ad una fonte sub-legislativa la determinazione di linee guida vincolanti, nell’ambito di una materia di competenza concorrente come l’istruzione, nella quale non è consentito al legislatore statale il ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.<br />
5.2.– La questione non è fondata.<br />
L’art. 117, sesto comma, Cost., infatti, preclude allo Stato, nelle materie di legislazione concorrente, non già l’adozione di qualsivoglia atto sub-legislativo, come assume la Regione, bensì dei soli regolamenti, che sono fonti del diritto, costitutive di un determinato assetto dell’ordinamento. Viceversa, la giurisprudenza di questa Corte ha già identificato nelle linee guida atti esecutivi, secondo alcuni di alta amministrazione, che, in particolari circostanze, «vengono strettamente ad integrare la normativa primaria che ad essi rinvia», affidando loro quelle specificazioni dei suoi principi, di cui esige un’applicazione uniforme (sentenza n. 11 del 2014). Sovente esse implicano conoscenze specialistiche proprie del settore ordinamentale in cui si innestano, e per tale caratteristica mal si conciliano con il diretto contenuto dell’atto legislativo.<br />
Ebbene, anche le linee guida di cui all’impugnato art. 1, comma 47, costituiscono la necessaria integrazione della norma primaria, per conseguire l’uniforme realizzazione degli obiettivi che essa si prefigge nelle lettere da a) ad f). Del resto, proprio in ragione della stretta contiguità con la competenza regionale e delle esigenze di partecipazione rafforzata delle Regioni, è previsto che il decreto ministeriale con cui le linee guida sono emanate sia adottato «previa intesa in sede di conferenza unificata» (sentenza n. 62 del 2013).<br />
5.3.– La Regione Veneto censura l’art. 1, comma 47, lettera f), nella parte in cui consente alle fondazioni di partecipazione, cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, di attivare altri percorsi formativi nel territorio provinciale.<br />
Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe gli artt. 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., in quanto la definizione dell’offerta dei percorsi realizzati da istituzioni formative dovrebbe rientrare nella competenza esclusiva regionale.<br />
5.4.– La questione non è fondata.<br />
La disposizione impugnata prevede bensì che le fondazioni di partecipazione possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione, ma «fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione» e quindi senza pregiudizio per le competenze delle Regioni, le quali non solo «programmano l’istituzione dei corsi dell’IFTS», ai sensi dell’art. 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ma sono e rimangono titolari del potere autorizzatorio.<br />
6.– L’art. 1, comma 66, prevede che «A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:<br />
a) la popolazione scolastica;<br />
b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;<br />
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto».<br />
6.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto disciplinerebbe profili organizzativi della rete scolastica che sarebbero di competenza concorrente delle Regioni e non sarebbe un principio fondamentale della materia; sarebbe, altresì, violato il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché, pur attribuendo ad organi statali una funzione amministrativa in una materia concorrente, la norma impugnata si limiterebbe a prevedere il parere, anziché l’intesa con le Regioni interessate.<br />
6.2.– La questione non è fondata.<br />
È bensì vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome è compito del quale le Regioni non possono essere private» (sentenza n. 13 del 2004).<br />
Tuttavia, la disposizione in esame non ha riguardo alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, ma alla ben diversa fattispecie della definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente. Si tratta di personale statale e la relativa disciplina «rientra senza alcun dubbio nella competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione (organizzazione amministrativa dello Stato)» (sentenza n. 279 del 2005).<br />
6.3.– Anche la Regione Veneto ha impugnato la medesima disposizione, deducendo che l’attribuzione ad organi periferici dello Stato della competenza a definire l’ampiezza degli ambiti territoriali sarebbe lesiva della propria competenza legislativa e amministrativa in materia di istruzione. Essa non fisserebbe un principio fondamentale, ma una norma puntuale, che non le lascerebbe alcun margine di autonoma decisione.<br />
Viene lamentata, inoltre, la violazione dell’art. 97, Cost., per la possibile sovrapposizione tra gli ambiti individuati dalla Regione nel dimensionamento della rete scolastica e quelli individuati dalla norma impugnata; nonché degli artt. 118 e 120, Cost., perché la mera consultazione delle Regioni interessate sarebbe elusiva del principio di leale collaborazione.<br />
6.4.–La questione non è fondata per le medesime ragioni richiamate al punto 6.2.<br />
7.– L’art. 1, comma 68, dispone che «A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201».<br />
7.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui affida la funzione di ripartizione dell’organico di autonomia «per ambiti territoriali» ad un organo statale, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si occuperebbe di profili relativi all’assetto organizzativo della rete scolastica che implicano valutazioni legate alle specifiche esigenze territoriali e che pertanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, sarebbero da ricondurre alla competenza delle Regioni in materia di istruzione.<br />
7.2.– Sarebbe altresì violato il combinato disposto degli artt. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., in quanto la norma impugnata, pur attribuendo ad un organo statale una funzione ascrivibile a una materia concorrente, non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni.<br />
7.3.– La questione non è fondata.<br />
La disposizione impugnata attiene, analogamente alla precedente, non alla distribuzione del personale tra le scuole, ma all’assetto dell’organico di personale statale.<br />
Va inoltre ricordato che con riguardo alla definizione dell’organico dell’autonomia, di cui all’art. 50, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, questa Corte ha ritenuto che tali «disposizioni […] devono essere senz’altro qualificate come “norme generali sull’istruzione”, dal momento che, per evidenti ragioni di necessaria unità ed uniformità della disciplina in materia scolastica, sono preordinate ad introdurre una normativa operante sull’intero territorio nazionale avente ad oggetto “caratteristiche basilari” dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico» (sentenza n. 62 del 2013).<br />
Trattandosi di una disciplina rientrante nella sicura competenza dello Stato, non sussiste neppure il mancato coinvolgimento lamentato dalla Regione.<br />
8.– L’art. 1, comma 69, prevede che «All’esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall’organico dell’autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».<br />
8.1.–Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui attribuisce al Ministro dell’istruzione la funzione di definire, tramite decreto, un incremento dei posti dell’organico, seppure non concernenti l’organico di autonomia, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si occuperebbe di profili organizzativi della rete scolastica che implicano valutazioni legate alle specifiche esigenze territoriali e che sono dunque da ricondurre alla competenza regionale in materia di istruzione.<br />
8.1.1.– Sarebbe altresì violato il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché il comma impugnato, pur attribuendo ad un organo statale una funzione ascrivibile a una materia concorrente, non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni.<br />
8.2.– La questione non è fondata.<br />
L’incremento dell’organico del personale della scuola non può che spettare allo Stato, essendo gli insegnanti – al pari dei dirigenti scolastici – «dipendenti pubblici statali e non regionali – come risulta sia dal loro reclutamento che dal loro complessivo status giuridico»; di conseguenza, «è chiaro che il titolo di competenza esclusiva statale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., assume un peso decisamente prevalente rispetto al titolo di competenza concorrente previsto in materia di istruzione dal medesimo art. 117, terzo comma» (sentenza n. 147 del 2012).<br />
Quanto infine ai profili attinenti al mancato coinvolgimento regionale, «deve osservarsi che, vertendosi in materia di competenza statale esclusiva, non sussisteva per lo Stato alcun obbligo a tale riguardo» (sentenza n. 92 del 2011).<br />
9.– Ai sensi dell’art. 1, comma 74, «Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».<br />
9.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui, in combinato disposto con il comma 71, «sembrerebbe affidare» la definizione degli ambiti territoriali e delle reti agli uffici scolastici regionali, i quali invece, ai sensi del comma 71, dovrebbero limitarsi a promuovere le reti tra scuole, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, così interpretata, finirebbe con l’occuparsi di profili della materia istruzione che sono di competenza delle Regioni.<br />
9.1.1.– Sarebbe altresì violato il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché la norma impugnata, pur attribuendo ad organi statali una funzione in una materia concorrente, non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni.<br />
9.2.– La questione non è fondata.<br />
È erroneo il presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente. Il combinato disposto delle richiamate disposizioni non si traduce affatto nell’attribuzione, in capo all’ufficio regionale, della funzione di definire le reti, ma comporta semplicemente che la costituzione della rete, soltanto promossa dall’ufficio scolastico regionale, debba comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell’art. 138, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che aveva delegato alle Regioni funzioni amministrative in materia di programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, oltre che di programmazione della rete scolastica; nonché dell’art. 3 del d.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), ai sensi del quale «[i] piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (…) sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni» (sentenza n. 34 del 2005).<br />
Secondo questa Corte, del resto, «proprio alla luce del fatto che già la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all’art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, è da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita», sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo (sentenza n. 200 del 2009).<br />
La disposizione impugnata non invade, perciò, la competenza delle Regioni a disciplinare l’attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio.<br />
10.– L’art. 1, comma 126, dispone che «Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».<br />
10.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui istituisce un fondo a destinazione vincolata ai fini della «valorizzazione del merito del personale docente», violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 119 Cost., perché non sarebbe consentito al legislatore statale istituire fondi a destinazione vincolata in una materia di competenza concorrente quale quella dell’istruzione.<br />
10.2.– La questione non è fondata.<br />
La «valorizzazione del merito del personale docente», infatti, è un profilo attinente alla disciplina dei dipendenti pubblici statali, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., e che non dà luogo, pertanto, ad una destinazione vincolata di fondi alle Regioni.<br />
11.– L’art. 1, comma 153, stabilisce che «Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, d’intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa».<br />
11.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui affida al Ministro dell’istruzione la ripartizione delle risorse di cui al comma 158, nonché l’individuazione dei criteri per l’acquisizione da parte delle stesse Regioni «delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa», violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché, pur attribuendo ad un organo statale una funzione amministrativa in una materia come l’edilizia scolastica, che incide su una pluralità di competenze concorrenti, non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni.<br />
11.2.– La questione è fondata.<br />
In riferimento all’art. 53, comma 7, del decreto legge n. 5 del 2012, il quale demanda ad un decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare sentita la Conferenza unificata, l’adozione delle norme tecniche-quadro contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, nonché didattica, indispensabili a garantire indirizzi progettuali adeguati ed omogenei sul territorio nazionale, questa Corte ha chiarito come «[n]ella disciplina in esame si intersecano più materie, quali il “governo del territorio”, “l’energia” e la “protezione civile”, tutte rientranti nella competenza concorrente Stato-Regioni di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.», rilevando altresì che «nelle materie di competenza concorrente, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all’osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della conferenza Stato Regioni può limitarsi all’espressione di un parere obbligatorio (sentenze n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 e n. 285 del 2005)» (sentenza n. 62 del 2013).<br />
Nel caso di specie, tale coinvolgimento regionale non è previsto e la disposizione impugnata, di conseguenza, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza Stato Regioni.<br />
12.– L’art. 1, comma 155, dispone che «Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione».<br />
12.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui non prevede che, ai fini dell’indizione della procedura concorsuale ivi contemplata, venga acquisita un’intesa con le Regioni interessate dagli interventi di edilizia scolastica, violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché, pur attribuendo ad un organo statale una funzione amministrativa in una materia che incide su una pluralità di competenze concorrenti, si limiterebbe a prevedere l’acquisizione di un mero parere, anziché dell’intesa con le Regioni interessate.<br />
12.2.– La questione non è fondata.<br />
Anche la disposizione in esame, al pari della precedente, si colloca all’incrocio di una serie di materie «quali il “governo del territorio”, “l’energia” e la “protezione civile”, tutte rientranti nella competenza concorrente Stato-Regioni di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.»; in tali materie, secondo questa Corte, «allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all’osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della conferenza Stato Regioni può limitarsi all’espressione di un parere obbligatorio (sentenze n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 e n. 285 del 2005)» (sentenza n. 62 del 2013). Alla luce della richiamata giurisprudenza, pertanto, ai fini del coinvolgimento regionale è sufficiente il parere della Conferenza Stato Regioni.<br />
13.– L’art. 1, comma 162, stabilisce che «Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all’esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell’articolo 10 del decreto­ legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi».<br />
Ai sensi del successivo comma 171, «Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a 176 è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».<br />
13.1.– Secondo la Regione Puglia, le richiamate disposizioni sarebbero illegittime: la prima, nella parte in cui impone alle Regioni di fornire il monitoraggio dei piani sull’edilizia, indicando altresì il termine perentorio per l’adempimento di tale onere, la sanzione in caso di eventuale inadempimento e la destinazione delle eventuali economie residuate dalla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica; la seconda, nella parte in cui prescrive l’applicazione delle modalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti). Esse violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto né il comma 162, né il comma 171, sia singolarmente, sia considerati congiuntamente, sarebbero principi fondamentali in materia di edilizia scolastica o di altre materie concorrenti, ma norme di dettaglio.<br />
13.2.– La questione non è fondata.<br />
Deve anzitutto rilevarsi che, in base all’art. 1 del richiamato d.lgs. n. 229 del 2011, le amministrazioni che realizzino opere pubbliche sono obbligate, fra le altre cose, a «detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi».<br />
Disposizioni del genere costituiscono espressione della competenza statale nella materia del «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale» (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.) e «sono anzitutto strumentali per “assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione” (sentenza n. 17 del 2004; nello stesso senso, fra le altre, sentenze n. 23 del 2014 e n. 46 del 2013)» (sentenza n. 251 del 2016).<br />
L’attività di monitoraggio di cui devono farsi carico le Regioni, ai sensi della norma impugnata, si colloca pienamente all’interno di questo sistema informativo e si rivela una modalità conoscitiva strumentale al finanziamento statale degli interventi di edilizia scolastica.<br />
Peraltro, ai sensi dell’art. 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2007), le risorse statali destinate a finanziare i piani di edilizia scolastica sono destinate, per il 50 per cento, «al completamento di attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici», vale a dire al perseguimento di un obiettivo che non può non avere un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale e che vale dunque a configurare le disposizioni impugnate alla stregua di principi fondamentali in materia di edilizia scolastica.<br />
13.3.– La Regione Puglia censura l’art. 1, comma 162, anche nella parte in cui impone che le eventuali economie che residuino alle Regioni a seguito degli interventi di edilizia scolastica, e che siano accertate a seguito del monitoraggio, debbano essere impiegate ai fini della realizzazione degli interventi indicati dal comma medesimo.<br />
13.3.1.– Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe l’art. 119 Cost., in quanto finirebbe per stanziare finanziamenti a destinazione vincolata che, riguardando l’edilizia scolastica, inciderebbero su una pluralità di materie concorrenti.<br />
13.4.– La questione non è fondata.<br />
La disposizione impugnata, infatti, non appone un nuovo vincolo di destinazione, ma si limita a ribadire che tali risorse, peraltro già destinate all’edilizia scolastica, debbano continuare a essere utilizzate per la medesima finalità.<br />
D’altra parte, che il comma 162 non sia lesivo delle prerogative regionali, si deduce altresì dalla circostanza che le risorse restano comunque nella disponibilità delle Regioni, le quali conservano piena autonomia nell’individuazione degli interventi da finanziare, in virtù dell’esplicito rinvio che la norma fa alla «rispettiva programmazione regionale».<br />
14.– L’art. 1, comma 180, prevede che «Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge»; il successivo comma 181 elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla delega conferitagli.<br />
14.1.– Secondo la Regione Veneto, il complesso di queste disposizioni determinerebbe una fitta rete di interferenze con la competenza esclusiva regionale in materia di formazione professionale, attribuendo allo Stato il potere di dettare non solo principi fondamentali, ma anche norme di dettaglio, in violazione degli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost.<br />
In particolare, ad avviso della difesa regionale, sarebbero lesive del riparto di competenze le disposizioni che affidano al legislatore delegato il compito di definire il sistema di formazione iniziale e il suo completamento, nonché l’istituzione di percorsi di formazione che integrano le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti; la previsione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche; il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale e «similari disposizioni disseminate nel corpo del comma impugnato».<br />
14.2.– La difesa statale eccepisce la genericità delle censure, nonché l’irrilevanza della questione, posto che è prevista l’adozione di decreti legislativi il cui contenuto precettivo non sarebbe al momento prevedibile.<br />
14.3.– L’eccezione di inammissibilità della questione per genericità è fondata.<br />
Le censure non sono sorrette da adeguati elementi argomentativi in grado di suffragarle, perché la ricorrente, salvo alcune esemplificazioni, «si è limitata a coinvolgere i due commi citati in una generica deduzione d’insieme con la quale afferma che sarebbero state pretermesse “le competenze regionali in materia di istruzione” rientranti “nella previsione del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione”» (sentenza n. 200 del 2009), senza specificare tuttavia, quali disposizioni, singolarmente considerate, determinerebbero le lesioni che vengono lamentate.<br />
14.4.– La Regione Puglia, invece, censura specificamente l’art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3), nella parte in cui prevede che la delega conferita al Governo contempli anche la determinazione degli «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia».<br />
14.4.1.– Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l’ambito relativo all’individuazione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che operano nell’ambito dell’istruzione rientrerebbe nella competenza del legislatore regionale.<br />
14.5.– La questione è fondata.<br />
Questa Corte, infatti, pronunciandosi in tema di disciplina degli asili nido, ha chiarito che la individuazione degli standards strutturali e qualitativi di questi ultimi non si identifica con i livelli essenziali delle prestazioni, «in quanto la norma censurata non determina alcun livello di prestazione, limitandosi ad incidere sull’assetto organizzativo e gestorio degli asili nido che, come si è detto, risulta demandato alla potestà legislativa delle Regioni»; né può essere ricompresa «nelle norme generali sull’istruzione e cioè in quella disciplina caratterizzante l’ordinamento dell’istruzione», in quanto tale individuazione «presenta un contenuto essenzialmente diverso da quello lato sensu organizzativo nel quale si svolge la potestà legislativa regionale» (sentenza n. 120 del 2005).<br />
L’individuazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, pertanto, va ricondotta alla competenza del legislatore regionale. Di qui, l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.<br />
15.– L’art. 1, comma 183, infine, prevede che «Con uno o più decreti adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo».<br />
15.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui affida a fonti statali di rango sub-legislativo la raccolta «per materie omogenee» delle norme regolamentari in vigore negli ambiti sui quali incide la legge n. 107 del 2015, e quindi anche quello dell’istruzione, con la possibilità di apportarvi modifiche di semplificazione e adeguamento alla disciplina che verrà adottata con i decreti attuativi, violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto consentirebbe a fonti regolamentari statali di incidere su una materia di competenza concorrente, in riferimento alla quale il legislatore statale non può fare ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.<br />
15.2.– La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.<br />
La censura sollevata dalla Regione, secondo cui la raccolta delle norme regolamentari da parte dello Stato riguarderebbe anche regolamenti che non rientrano nella competenza statale, è del tutto ipotetica; la disposizione impugnata, infatti, non può non essere interpretata nel senso che lo Stato è autorizzato ad adottare un testo unico delle sole norme regolamentari di sua competenza, specie in presenza di una delega che lo abilita ad apportare le modifiche di semplificazione ed adeguamento alla futura disciplina dei decreti attuativi.<br />
<a name="dispositivo"></a>per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,<br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell’istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza unificata;<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015;<br />
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120, Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 29, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 44, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118, e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, comma, nonché al combinato disposto dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 47, lettera f), della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120, Cost., dalle Regioni Veneto e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell’art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell’art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 74, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell’art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, e 119, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 155, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 162 e 171, della legge n. 107 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
15) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 183, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giuliano AMATO, Redattore<br />
Carmelinda MORANO, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.<br />
Il Cancelliere<br />
F.to: Carmelinda MORANO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-21-12-2016-n-284/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2016 n.284</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.255</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-4-2014-n-255/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-4-2014-n-255/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-4-2014-n-255/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.255</a></p>
<p>Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca M. M. (avv. R. Murgia) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti P. Angius, R. Murroni); Agenzia Regionale per il Lavoro Giurisdizione e competenza – Contributi pubblici – Concessione e revoca – Controversie – Giurisdizione – Riparto – Criteri &#8211; Fattispecie Il riparto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-4-2014-n-255/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.255</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-4-2014-n-255/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.255</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C.L. Monticelli; Est. G. Manca<br /> M. M. (avv. R. Murgia) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti P. Angius, R. Murroni); Agenzia Regionale per il Lavoro</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Contributi pubblici – Concessione e revoca – Controversie – Giurisdizione – Riparto – Criteri &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata; non sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere del provvedimento di revoca di una borsa di studio motivato con riguardo a inadempimenti del programma di studi, verificatisi nella fase di esecuzione, in quanto la posizione soggettiva della ricorrente concessionaria della borsa deve essere qualificata in termini di diritto soggettivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 181 del 2014, proposto da:<br />
M. M., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Murgia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Alghero n. 45; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Angius, Roberto Murroni, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento, n. 69; Agenzia Regionale per il Lavoro;</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; del provvedimento del 9.12.2013, prot. 2013/25212 pervenuto a mezzo posta alla ricorrente il 12.12.2013, con il quale il direttore dell&#8217;Agenzia regionale del Lavoro della Sardegna ha revocato alla ricorrente il finanziamento già concesso in seguito alla<br />
&#8211; del provvedimento n. 1863/ARL del 18.11.2013 mai comunicato alla ricorrente con cui e&#8217; stata disposta Ia revoca del finanziamento in favore della ricorrente, approvato con determinazione n. 504/ARL del 29.10.2009, domanda del 11.1. 2010, prot. 684.<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Roberto Murgia per la ricorrente e gli avvocati Patrizia Angius e Roberto Murroni per la Regione Sardegna;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Ritenuto<br />
che, con il ricorso in esame, regolarmente notificato e depositato, la dr.ssa Marta Mameli chiede l’annullamento della provvedimento del 9 dicembre 2013, n. 25212, con il quale il direttore dell&#8217;Agenzia regionale del Lavoro della Sardegna ha revocato la borsa di studio concessa alla ricorrente nell’ambito del programma di “Master and Back”, di cui all’avviso pubblico del 2009, sul presupposto che <i>“il percorso formativo </i>(…)<i> effettivamente svolto non corrisponde a quello finanziato”</i> (cfr. la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, del 25 gennaio 2013, n. 3636, del direttore dell&#8217;Agenzia regionale del Lavoro della Sardegna, cui rinvia il provvedimento di revoca, all. 8 della produzione documentale della Regione);<br />
che, nel costituirsi in giudizio, la Regione Sardegna eccepisce, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la revoca è motivata con riguardo a inadempimenti del programma di studi, verificatisi nella fase di esecuzione;<br />
che alla camera di consiglio del 26 marzo 2014, fissata per l’esame della domanda cautelare, la causa – previo avviso alle parti della possibile definizione nel merito con sentenza semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo – è stata trattenuta in decisione.<br />
Considerato<br />
che è fondata la questione di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente, con la conseguente inammissibilità del ricorso in epigrafe;<br />
che i fatti contestati (e posti a base della revoca) riguardano la fase di esecuzione del rapporto sorto dalla concessione della borsa di studio attribuita alla ricorrente;<br />
che, pertanto, sulla scorta del criterio di ripartizione fondato sulla natura delle situazioni giuridiche, come di recente confermato dal Cons. St., Ad. Plen., n° 6 del 2014 (secondo cui <i>«il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata»</i> (in precedenza si veda Ad. Plen. n° 13 del 2013), deve ritenersi che la posizione soggettiva della ricorrente deve essere qualificata in termini di diritto soggettivo, per cui la cognizione della controversia appartiene al giudice ordinario (si veda in tal senso, di recente, in tema di borse di studio, anche TAR Lazio, sez. III bis, 27 novembre 2013, n. 10162);<br />
che sussistono giusti motivi, in relazione ai residui margini di incertezza sulla giurisdizione per le controversie del tipo di quella in esame, per disporre l’integrale compensazione delle spese giudiziali tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per l&#8217;effetto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente<br />
Grazia Flaim, Consigliere<br />
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/04/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-1-4-2014-n-255/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2014 n.255</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le controversie inerenti l’attività dei Professori Universitari di materie cliniche sono devolute alla cognizione del Giudice Amministrativo: diverso avviso recente Cassazione S.U. ordinanza 15.5.2012 n. 7503</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-controversie-inerenti-lattivita-dei-professori-universitari-di-materie-cliniche-sono-devolute-alla-cognizione-del-giudice-amministrativo-diverso-avviso-recente-cassazione-s-u-ordinanza-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 18:44:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-controversie-inerenti-lattivita-dei-professori-universitari-di-materie-cliniche-sono-devolute-alla-cognizione-del-giudice-amministrativo-diverso-avviso-recente-cassazione-s-u-ordinanza-1/">Le controversie inerenti l’attività dei Professori Universitari di materie cliniche sono devolute alla cognizione del Giudice Amministrativo: diverso avviso recente Cassazione S.U. ordinanza 15.5.2012 n. 7503</a></p>
<p>Dopo anni di pacifica giurisprudenza dei giudici amministrativi che hanno interpretato la normativa sulla giurisdizione esclusiva nel senso che tutte le controversie inerenti l’attività dei professori universitari di materie cliniche fossero comunque devolute alla cognizione del giudice amministrativo, è emerso un orientamento difforme, peraltro sostenuto anche da autorevolissime pronunce giurisprudenziali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-controversie-inerenti-lattivita-dei-professori-universitari-di-materie-cliniche-sono-devolute-alla-cognizione-del-giudice-amministrativo-diverso-avviso-recente-cassazione-s-u-ordinanza-1/">Le controversie inerenti l’attività dei Professori Universitari di materie cliniche sono devolute alla cognizione del Giudice Amministrativo: diverso avviso recente Cassazione S.U. ordinanza 15.5.2012 n. 7503</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-controversie-inerenti-lattivita-dei-professori-universitari-di-materie-cliniche-sono-devolute-alla-cognizione-del-giudice-amministrativo-diverso-avviso-recente-cassazione-s-u-ordinanza-1/">Le controversie inerenti l’attività dei Professori Universitari di materie cliniche sono devolute alla cognizione del Giudice Amministrativo: diverso avviso recente Cassazione S.U. ordinanza 15.5.2012 n. 7503</a></p>
<p>Dopo anni di pacifica giurisprudenza dei giudici amministrativi che hanno interpretato la normativa sulla giurisdizione esclusiva nel senso che tutte le controversie inerenti l’attività dei professori universitari di materie cliniche fossero comunque devolute alla cognizione del giudice amministrativo, è emerso un orientamento difforme, peraltro sostenuto anche da autorevolissime pronunce giurisprudenziali (cfr., recentemente, Cassaz. S.U., 15.5.2012, n. 7503), che, per quanto in particolare riguarda i docenti universitari medici c.d. “strutturati” (cioè quelli che svolgono attività assistenziale presso strutture ospedaliere o policlinici universitari nel quadro della programmazione regionale del S.S.N.), distinguono due differenti posizioni:<br />
a) quando il professore universitario svolge attività istituzionali di didattica e ricerca scientifica, tutte le controversie inerenti tali attività restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in virtù del D.Lgs. 29/1993 e dell’art. 3 del D.Lgs.165/2001.<br />
Per tale categoria di personale – così come per magistrati, diplomatici, militari e appartenenti alle forze di polizia – la giurisdizione del giudice amministrativo è stata ritenuta esclusiva nel senso più ampio dell’espressione, estesa, oltre che a tutte le vertenze “latu sensu” lavoristiche, anche ai diritti patrimoniali connessi (interessi legali, rivalutazione) e alle pretese risarcitorie.<br />
Questo orientamento, aveva trovato esplicitazione anche in varie pronunce delle S.U. della Corte di Cassazione (ex multis, 11.3.2004, n. 5054) secondo cui si intendeva escludere la competenza del giudice ordinario in relazione alle controversie relative al rapporto di lavoro dei ricercatori e professori universitari in ragione della peculiarità della natura di persona giuridica pubblica dell’Università, avente un fine pubblico e un controllo stabile. Ciò in ragione dello status soggettivo del personale in questione;<br />
b) all’orientamento testè ricordato è stato recentemente opposto quello, oggettivo, riferito agli aspetti fattuali della controversia. In altri termini, secondo tale orientamento il professore universitario resterebbe soggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se la controversia riguarda la sua attività accademica di didattica e di ricerca scientifica, mentre “passerebbe” alla giurisdizione del giudice ordinario se la controversia riguarda l’esercizio dell’attività assistenziale che egli svolge presso un’azienda ospedaliera o un policlinico universitario nel quadro della programmazione sanitaria regionale del SSN. Si argomenta, a tale riguardo, che nel momento in cui il professore universitario di materia cliniche esercita una attività propria aziendale e fruendo altresì di benefici economici contrattuali in ragione dell’esercizio di tale attività, “cessa”, in sostanza, dal rivestire la figura del docente – e come tale destinatario della giurisdizione esclusiva del G.A. – per assumere la veste dell’operatore assistenziale al pari del collega ospedaliero, quindi, soggetto alla giurisdizione del G.O. Ciò in virtù della disposizione contenuta nell’art. 5, commi 2 e 3 del D.Lgs.. 517/99. La norma, infatti, dispone che “ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1 (nota: quelli che svolgono attività assistenziale), fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale &#8230;”.<br />
Come puntualizzato in termini dal TAR Lazio, sez. III, sent. 6020/2012, le qualifiche di docente o ricercatore costituiscono il mero presupposto del rapporto di lavoro con l’Azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l’attività di assistenza svolta dal personale universitario, caratterizzata:<br />
a) dallo svolgimento in modo c.d. “strutturato” della prestazione lavorativa a favore dell’Azienda sanitaria;<br />
b) da un titolo giuridico – il Contratto Collettivo Nazionale dell’area medica – che disciplina il rapporto economico tra Azienda sanitaria e prestatore di lavoro.<br />
“La qualifica di docente universitario, astrattamente sufficiente a fondare la giurisdizione del giudice amministrativo in veste esclusiva sul relativo rapporto di lavoro, diviene, allora, per quanto rileva specificatamente ai fini della giurisdizione, solo il presupposto, remoto, che legittima allo svolgimento di una prestazione di lavoro a favore di un datore diverso dall’Università, nell’ambito di un rapporto in nulla diverso rispetto a quello dei medici o, in generale, a quello del personale sottratto alla giurisdizione amministrativa.”</p>
<p align="center">***</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
Questo orientamento, pur sostenuto da autorevolissime pronunce e non certo privo di una intrinseca logica, soffre però, a nostro sommesso avviso, di alcuni aspetti “problematici”.<br />
E’ evidente che il suesposto orientamento poggia, in termini sostanziali, sul presupposto che il professore universitario di materie cliniche intrattenga due (distinti) rapporti: uno con l’Università per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca scientifica, e un altro con l’Azienda Ospedaliera per quanto riguarda l’esercizio dell’attività assistenziale.<br />
Un siffatto presupposto, per la verità, non sembra trovare esaustivo riscontro nè nella normativa vigente nè nelle pronunce della Corte Costituzionale sulla natura intrinseca dello status di tale personale.<br />
Si sintetizzano, appresso, le perplessità che emergono rispetto al citato “innovativo” orientamento:<br />
1) l’art. 1, co. 1, del D.Lgs. 517/1999, titolato “rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università”, stabilisce che “l’attività assistenziale <u>necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università</u> è determinata nel riquadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurare la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca&#8230;” L’enunciato è chiarissimo nell’escludere che l’attività assistenziale sia una cosa a sè stante, indipendente dall’attività didattica e dalla ricerca; anzi, almeno in linea di principio, ne è affermata la subordinazione finalistica rispetto alla funzione istituzionale della didattica e della ricerca scientifica. Che poi tale norma venga anche contraddetta dalla successiva evoluzione normativa, specie a livello locale attraverso i protocolli d’intesa Regione-Università, nel senso che di fatto può succedere che sia la didattica e la ricerca a doversi piegare alle esigenze dell’organizzazione assistenziale, nulla toglie all’enunciato del legislatore, che ha espresso un indirizzo di massima tuttora valido, non essendo mai stato oggetto di successive “correzioni”.<br />
2) L’art. 1, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 517/99 stabilisce che i protocolli d’intesa Regione-Università debbano “indicare i parametri per l’individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse, <u>funzionali alle esigenze di didattica e ricerca dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia &#8230;.”</u><br />
La successiva lett. c) del citato comma 2 precisa altresì di “indicare il volume ottimale di attività e il numero massimo di posti letto e di strutture assistenziali <u>anche in rapporto al numero degli studenti</u> iscritti ai corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia ed alle esigenze della ricerca&#8230;”.<br />
Anche nei testi riportati è più che evidente come il legislatore abbia “agganciato” l’assistenza alle (almeno sotto il profilo logico-giuridico) pregiudiziali esigenze della didattica e della ricerca, in tal modo individuando il momento “assistenziale” (si ripete: almeno sotto il profilo logico-giuridico ma è proprio di questo che si vuole discutere) come espressione, insieme alla didattica e alla ricerca, di un vero e proprio compito istituzionale del docente. Ciò risulta più chiaro ove si consideri che ai fini della docenza (e dei percorsi formativi degli studenti) una attività clinica oggettivamente di natura “assistenziale” è comunque indispensabile. Che poi questa attività di docenza, in quanto oggettivabile, nei suoi effetti, oltre che nella formazione degli studenti anche nella cura dei pazienti e sotto questo aspetto venga “utilizzata” dal SSN, ciò non vuol dire che tale “utilizzazione” ne trasformi intrinsecamente la natura.<br />
3) In questo senso è stata più volte autorevolmente affermata dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze nn. 134 del 16.5.1997, 126/1981, 103/1997 e, da ultimo, n. 71 del 16.3.2001) la “compenetrazione” tra l’attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica.<br />
4) La stessa organizzazione dipartimentale rappresenta la conferma della “compenetrazione” affermata dalla Corte Costituzionale.<br />
L’art. 3, co. 1, del D.Lgs. 517/99, infatti, stabilisce che “l’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle aziende &#8230; al fine di assicurare <u>l’esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca&#8230;”.</u><br />
Sembra ovvio che se il legislatore parla di “esercizio <u>integrato</u>”, ha inteso escludere che tale esercizio possa essere, per così dire, “scisso” in relazione al dato oggettivo della “utilizzazione finale” (per la didattica e la ricerca la formazione degli studenti e il progresso scientifico; per l’assistenza, la cura dei pazienti per conto del SSN). Ciò anche in considerazione della difficoltà, per non dire l’impossibilità, di separare i due aspetti della docenza e dell’assistenza, quando, ad esempio, il docente svolge, nell’ambito delle materie di studio del corso di laurea o di specializzazione, attività clinica dimostrativa, che nello stesso tempo è “docenza” nei confronti degli studenti e assistenza nei confronti del paziente assistito dal SSN.<br />
5) Il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori universitari intercorre, sotto il profilo giuridico, esclusivamente con l’Università, non potendosi evidentemente ipotizzare una duplicità di rapporto d’impiego. Ciò è tanto vero che la corresponsione degli emolumenti connessi con lo svolgimento degli incarichi assistenziali previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 517/99 – così come l’indennità perequativa ex art. 31 DPR 761/79 – che sono a carico dell’Azienda Ospedaliera (o del Policlinico Universitario) su fondi regionali, spetta sempre all’Università quale (unico) datore di lavoro, indipendentemente dalla provvista, cioè dal trasferimento dall’Azienda all’Università dei relativi importi.<br />
6) La stessa legge (ad es. art. 15 nonies D.Lgs. 502/92 e s.m.i.) riconosce, in linea di principio, la inscindibilità dell’assistenza rispetto alla didattica almeno nei limiti dell’indispensabilità.<br />
Peraltro, il maggior impegno assistenziale rispetto a quello necessario e sufficiente per il corretto esercizio delle attività di didattica e di ricerca non è – agli effetti della specifica prestazione assistenziale a carico del SSN – qualitativamente diverso da quello espresso nell’ambito della stessa indispensabilità, per cui appare pressochè impossibile distinguere, nel complesso dell’impegno assistenziale, quale sia quello funzionale all’attività didattica e di ricerca (sulla cui ampiezza è evidentemente l’Università ad avere titolo a decidere, sia pure d’intesa con l’Azienda) e quale, invece, possa essere considerata assistenza “pura”.<br />
7) Va inoltre rilevato che per l’attività assistenziale svolta dai medici universitari, peraltro con monte orario ridotto rispetto a quello previsto per i medici del S.S.N., è previsto (art. 6 D.Lgs 517/1999) solo un trattamento aggiuntivo, compensativo, appunto, dell’attività assistenziale, costituito dalla retribuzione di posizione e di risultato, oltre alla indennità di esclusività nel caso di tempo pieno. Va sottolineato, al riguardo che in alternativa al suddetto trattamento aggiuntivo e fino a quando le singole Amministrazioni non provvedano ad emanare l’atto aziendale quale presupposto per la graduazione delle funzioni, lo stesso art. 6 del D.Lgs 517/99 prevede la corresponsione dell’indennità perequativa ex art. 31 DPR 761/79, indennità che, essendo stabilita per legge nella misura occorrente per parificare il trattamento economico complessivo del docente universitario “strutturato” a quello del collega ospedaliero di pari anzianità e mansioni, non ha evidentemente alcun carattere contrattuale. Tale aspetto è rilevante perché in tal caso tutta la retribuzione percepita (stipendio universitario e indennità ex art. 31 DPR 761/79) risulterebbe comunque ad di fuori della contrattazione collettiva, con l’ovvia conseguenza di rendere ancor più dubbia una giurisdizione del G.O. Ciò anche perché sarebbe alquanto illogica una frammentazione della giurisdizione (dal G.A. al G.O.) fondata, in sostanza, solo sulla tempistica applicativa dell’art. 6 DPR 761/79 ancorchè riferita, oggettivamente, al medesimo titolo (adeguamento retributivo riferito allo svolgimento dell’attività assistenziale). Si deve altresì sottolineare che la richiesta dei professori universitari, avanzata in sede giurisdizionale, riguardante l’applicazione degli istituti retributivi previsti, a regime, dell’art. 6 del D.Lgs. 517/99 (con riferimento ai quali, in ragione della loro asserita “matrice” contrattualistica, si vuole assumere la giurisdizione del G.O.) in realtà è configurabile (anche) come richiesta di cessazione del regime perequativo transitorio, regime che, come sottolineato, è estraneo a qualsiasi matrice contrattualistica. Come tale, detta richiesta – così logicamente inquadrata – si riferirebbe comunque, sia pure per richiederne la trasformazione, ad un regime retributivo non contrattualizzato e pertanto pur sempre rientrante nella giurisdizione del G.A.<br />
8) Come già ricordato, il D.Lgs. 29/93 e, poi, il D.Lgs. 165/2001 hanno disposto che restano disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica, e prefettizia, nonchè i professori e ricercatori universitari.<br />
Rileva al riguardo F. Lattanzi nel suo commento all’art. 133 del Codice Amministrativo (“Codici del professionista” diretti da P. De Lise e R. Garofoli, “Nel diritto” Edit. Pag. 1801) che “la ragione di fondo per la quale le controversie individuali di magistrati (ordinari, amministrativi e contabili), diplomatici, docenti universitari, militari ed appartenenti alle forze di polizia e dipendenti di alcune autorità di garanzia sono mantenute in capo alla giurisdizione amministrativa va rinvenuta nella rilevante valenza pubblicistica delle attività espletate nei vari settori presi in considerazione (&#8230;..) per queste categorie di personale la giurisdizione del giudice amministrativo è esclusiva nel senso più ampio dell’espressione&#8230;.”.<br />
Se, come è stato evidenziato la ratio della “riserva” di giurisdizione per le categorie di personale sopra indicate è rinvenibile, per ciascuna categoria, nella valenza pubblicistica delle attività espletate, ci sembra una forzatura il voler “scorporare” dal complesso delle attività ad ognuna di esse riferibile, una parte di tale attività, sottraendola alla giurisdizione esclusiva del G.A.<br />
Come è pacifico, il criterio idoneo ad incardinare la giurisdizione del giudice ordinario, per dottrina e giurisprudenza unanime e consolidata è dato dalla natura del rapporto, vale a dire dal fatto che si verta su controversia di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato. Il rapporto di lavoro che i professori universitari intrattengono (unicamente) con l’Ateneo, invece, non è contrattualizzato, essendo regolato dalla legge (si sottolinea – come “rapporto di lavoro”. Il problema si pone quanto i professori e ricercatori universitari svolgono attività assistenziale. Questa può configurare un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato? Riteniamo di no. A tale proposito, premesso che per rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato si deve intendere il rapporto che il prestatore d’opera (mettiamo, un dipendente ospedaliero) intrattiene, sulla base di un atto costitutivo individuale di “assunzione”, con il datore di lavoro (alias Azienda ospedaliera) con il <u>compito istituzionale</u> di svolgere attività assistenziale, va, tuttavia, sottolineato che, come è noto, è consentito al medico ospedaliero di svolgere oltre all’attività assistenziale, anche attività di docenza, e tutoraggio (cfr. art. 6, c. 3, D.Lgs.. n. 517/99). Ebbene, dubitiamo fortemente che una eventuale controversia riguardante l’esercizio di attività didattiche da parte di un medico ospedaliero possa farsi rientrare, in virtù del criterio “oggettivo”, nella giurisdizione del G.A.<br />
L’impiego del personale medico universitario nelle attività assistenziali nell’ambito organizzativo del SSN non avviene in virtù di un rapporto individuale idoneo ad attivare un contratto di lavoro anch’esso individuale, bensì sulla base di atti generali che – sulla base del tassativo divieto di carattere generale contenuto nel comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs.. 517/99, secondo il quale, salvo i soli casi di aspettativa e congedo “non è altrimenti consentito al predetto personale recedere dall’attività assistenziale” – d’intesa tra Direttore Generale Aziendale e Rettore, individuano, nominativamente, il personale che viene, applicandosi i protocolli d’intesa, “convenzionati” con l’Azienda. Quindi non interviene alcun atto individuale costitutivo di un (nuovo e diverso) rapporto di lavoro.<br />
E’ vero che l’art. 5 del D.Lgs.. 517/99 dispone che ai professori e ricercatori universitari si applicano le norme stabilite per il personale del S.S.N., ma “fermo restando il loro stato giuridico” e “per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale”. Vale a dire che l’estensione riguarda gli aspetti organizzativi, la disciplina operativa, in altri termini le modalità di svolgimento dell’attività assistenziale, ma non trasforma il connotato giuridico di un rapporto di lavoro, come del resto avviene nel caso di comando o distacco.</p>
<p align="center">* * *</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify">
A nostro avviso, la recente pronuncia delle S.U. della Cassazione ha eccessivamente “semplificato” il tema delle varie attività svolte dai medici universitari considerando di fatto ciascuna delle tre attività: didattica, ricerca e assistenza ciascuna dotata di una propria autonomia funzionale. Solo così può avere senso l’orientamento delle S.U.<br />
Ma non è così. Come si è visto, numerose e – riteniamo – non infondate sono le perplessità che emergono al riguardo, per cui parrebbe quanto mai opportuna una riconsiderazione della materia, auspicabilmente riportandole nel tradizionale alveo della giurisdizione amministrativa.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 30.1.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2011 n.5110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-9-2011-n-5110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-9-2011-n-5110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2011 n.5110</a></p>
<p>Pres. Coraggio &#8211; Est. De Michele Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca (Avv. St.) / V. E. e altri sulla giurisdizione del g.o. in materia di accertamento della corretta posizione degli insegnanti nelle graduatorie permanenti e sulla individuazione della residuale giurisdizione del giudice amministrativo 1. Giurisdizione e competenza – Insegnanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-9-2011-n-5110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2011 n.5110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-9-2011-n-5110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2011 n.5110</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio  &#8211;   Est. De Michele <br /> Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca (Avv. St.) / V. E. e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del g.o. in materia di accertamento della corretta posizione degli insegnanti nelle graduatorie permanenti e sulla individuazione della residuale giurisdizione del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giurisdizione e competenza – Insegnanti – Graduatorie – Collocazione – Giurisdizione G.O – Sussiste – Ragioni – Diritti soggettivi – Configurabilità. </p>
<p>2.	Giurisdizione e competenza – Procedure concorsuali per l’assunzione – Giurisdizione G.A. ex art. 63, c. 4 D.Lgs. 165/01 – Presupposti – Pubblicazione Bando – Procedura di valutazione – Atto di approvazione – Necessità . </p>
<p>3.	Pubblico impiego – Insegnanti – Graduatorie permanenti – Scorrimento – Modalità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in materia di accertamento della corretta posizione degli insegnanti nelle graduatorie permanenti che li riguardano, in quanto attiene a diritti soggettivi degli iscritti nelle graduatorie stesse, cui corrispondono atti di gestione del datore di lavoro pubblico, a seguito di già avvenuta instaurazione del rapporto di impiego.</p>
<p>2.	Le controversie relative a procedure concorsuali per l’assunzione sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo ex art. 63 d.lgs 165/2001 in ipotesi limitate, relative all’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e dell’approvazione finale di una graduatoria, che individui i vincitori.</p>
<p>3.	Gli insegnanti iscritti nella graduatoria vantano un vero e proprio diritto ad ottenere il posto di lavoro attraverso il regolare scorrimento della graduatoria stessa, con i periodici aggiornamenti normativamente prescritti e disciplinati dalla l. 296/2006, che all’art.1, c.605, lett.c) dispone che, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le graduatorie permanenti ex art.1 D.L. 97/2004 (convertito in l.143/2004)  siano trasformate in graduatorie ad esaurimento, nell’ambito di un piano triennale per la stabilizzazione del personale docente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9924 del 2006, proposto dal </p>
<p>Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge presso la sede di Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Verza Emanuela; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Valente Gianpaolo; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE III, n. 03669/2005, resa tra le parti, concernente ASSUNZIONE IN RUOLO DI PERSONALE DOCENTE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 luglio 2011 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Pisana.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Attraverso l’atto di appello in esame (n. 9924/06, notificato il 9.11.2006) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto n. 3669/05 del 14.10.2005 (che non risulta notificata), con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla docente Emanuela Verza avverso le graduatorie permanenti per l’assunzione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, pubblicate il 18.7.2005 in via definitiva per gli anni scolastici 2005 – 2006 e 2006 – 2007, nonché avverso l’immissione in ruolo disposta a favore del controinteressato, dott. Gianpaolo Valente. Nella citata sentenza – preso atto che il “petitum” doveva considerarsi ridotto alla sola classe di concorso A049 – si rilevava come la ricorrente, avendo partecipato nell’anno scolastico 2004/2005 al corso di perfezionamento universitario “didattica della fisica”, di durata annuale, avesse diritto all’attribuzione di 3 punti, a norma dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 97/2004 e della tabella allegata C.11. Non sarebbe stata al riguardo applicabile, infatti, la modificazione riduttiva di tale punteggio (punti 2), introdotta dall’art. 1 novies, comma 1, del D.L. n. 7/2005, trattandosi di disciplina dettata con decorrenza dall’anno scolastico 2005/2006.<br />	<br />
In sede di appello, l’Amministrazione eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e, nel merito, ribadiva l’applicabilità non della normativa vigente alla data di iscrizione al corso di perfezionamento, ma di quella in essere alla data della sequenza procedimentale contestata, ovvero, nel caso di specie, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie (2.5.2005), quando era vigente il citato art. 1 novies, comma 1, del D.L. n. 7/2005, introdotto dalla legge di conversione 31.3.2005, n. 43, entrata in vigore il giorno successivo. La tabella modificata, dunque, non sarebbe stata applicabile ai corsi effettuati dall’anno scolastico 2005/2006 (come ritenuto dal TAR), ma avrebbe disciplinato da tale anno l’aggiornamento delle graduatorie. Il titolo conseguito dall’originaria ricorrente, d’altra parte, non avrebbe potuto non essere soggetto alla normativa sopravvenuta, in quanto conseguito il 13.4.2005.<br />	<br />
Premesso quanto sopra il Collegio non può non rilevare (in base a precisa eccezione di parte, come previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 104/2010) che – in materia di giurisdizione – un ampio indirizzo giurisprudenziale da tempo tende ad escludere la cognizione del giudice amministrativo nella materia di cui trattasi (cfr., fra le tante, Cass. SS.UU. 28.7.2009, n. 17466, 13.2.2008, n. 3399, 20.6.2007, n. 14290, 18.5.2007, n. 11563, 22.7.2003, n. 11404, 23.11.2000, n. 1203; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 11.9.2008, n. 1965; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 24.4.2009, n. 792; TAR Campania, Salerno, sez. I, 12.1.2009, n. 21; TAR Lazio, Roma, sez. I, 20.2.2008, n. 1532). Secondo tale indirizzo le procedure concorsuali, finalizzate all’assunzione presso una pubblica amministrazione, sono rimesse alla cognizione del giudice amministrativo – ex art. 63, comma 4, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 – solo quando sia attribuito alla medesima amministrazione un potere valutativo e comparativo del merito dei partecipanti (in capo ai quali sussiste un interesse legittimo al corretto espletamento della procedura); quando invece sia in discussione solo la formazione di graduatorie, sulla base di criteri prestabiliti dalla normativa o dalla stessa pubblica autorità, cui residua un potere di mero accertamento, gli aspiranti all’inserimento farebbero valere – per affermare i requisiti propri o contestare quelli altrui – un vero e proprio diritto soggettivo al lavoro, rientrante nella cognizione del giudice ordinario.<br />	<br />
Secondo altro indirizzo tuttavia (cfr.Cons. St., Ad. Plen., n. 8/2007, nonchè, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 18.9.2006, n. 5416), gli atti di formazione ed approvazione delle graduatorie, per il conferimento di incarichi di insegnamento e la graduale immissione in ruolo dei docenti interessati, dovrebbero ritenersi caratterizzati da aspetti concorsuali, inerenti al possesso ed alla valutazione dei requisiti di legge, nonchè dei titoli cui è legata l’assegnazione di posizioni utili, per aspirare alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., sia esso di durata temporanea (incarico), sia esso a tempo indeterminato (immissione in ruolo). A quest’ultimo indirizzo la sezione si è sinora attenuta, ritenendo che – ove fosse stato negato allo scorrimento delle graduatorie il carattere di fase procedimentale di natura selettiva (e, dunque, sostanzialmente concorsuale) – sarebbe stata posta in discussione la costituzionalità di buona parte del sistema di reclutamento, in atto per i docenti della scuola, a norma dell’art. 97, comma 3, della costituzione, in base al quale “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Non risulta, d’altra parte, che la legge escluda dal reclutamento concorsuale una categoria – come quella degli insegnanti – che per le delicate funzioni da svolgere dovrebbero rappresentare il migliore esempio di selezione concorsuale di merito, da effettuare nel rilevante interesse pubblico alla formazione culturale dei giovani. Quanto sopra non esclude tuttavia che, per vicende contingenti, la classica procedura selettiva del concorso per esami abbia trovato e trovi nel settore in esame consistenti deroghe, per lo più finalizzate a sanare una pluriennale inerzia dell’Amministrazione scolastica nell’indizione dei concorsi in questione, con la conseguente – e concomitante – necessità di procedure selettive particolari, finalizzate al reclutamento di docenti formatisi in base all’esperienza didattica, purchè in possesso di titoli adeguati. In tale ottica il carattere pur stringente dei criteri, in base ai quali i docenti sopra indicati possono accedere alle posizioni di ruolo, è stato a lungo ritenuto non preclusivo della considerazione, secondo cui agli atti vincolati, applicativi dei criteri stessi, potessero corrispondere interessi legittimi, in conformità all’indirizzo che ravvisa tale tipologia di interesse protetto in funzione non del carattere discrezionale, o meno, del potere attribuito all’Amministrazione, ma della natura autoritativa di tale potere, in corrispondenza ad un interesse pubblico (e non ad attività paritaria) dell’Amministrazione stessa. <br />	<br />
Non a caso è stato possibile far rientrare in detta attività paritaria – col noto D.Lgs. n. 29/1993 – il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (salvo categorie particolari, per il rilievo pubblicistico delle funzioni svolte), ma non anche la procedura di reclutamento, in rapporto alla quale – anche ove ridotta al minimo, sul piano della comparazione di merito, la fase propriamente selettiva – avrebbero trovato comunque ingresso, in base alla lettera e allo spirito del ricordato art. 97 della Costituzione, modalità concorsuali di individuazione dei soggetti più idonei, per l’assolvimento della pubblica funzione in via di affidamento. <br />	<br />
Premesso quanto sopra in ordine ai diversi, possibili indirizzi sul tema in questione, Il Collegio non può ignorare il progressivo consolidarsi della tesi, secondo cui l’accertamento della corretta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano attiene a diritti soggettivi degli iscritti nelle graduatorie stesse, cui corrispondono atti di gestione del datore di lavoro pubblico, a seguito di già avvenuta instaurazione del rapporto di impiego, come ribadito nelle più recenti pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e, da ultimo, anche dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (Cass. SS.UU. 8.2.2011, n. 3032, 10.11.2010, n. 22805, 16.6.2010, n. 14496, 3.4.2010, n. 10510; Cons. St., Ad. Plen., 12.7.2011, n. 11). <br />	<br />
Secondo le più recenti pronunce – a cui il Collegio stesso ritiene di doversi uniformare, con sostanziale mutamento del proprio precedente indirizzo – in situazioni come quella in esame non può in effetti configurarsi l’inerenza degli atti contestati a procedure concorsuali, rimesse alla cognizione del giudice amministrativo dall’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, per l’assenza di un bando, di una procedura di valutazione e dell’approvazione finale di una graduatoria, che individui i vincitori. Il necessario momento concorsuale consisterebbe pertanto solo nella formazione di un elenco, nel quale vengono utilmente collocati soggetti, già in regolare possesso del cosiddetto “titolo abilitante” per l’insegnamento ed in attesa soltanto della immissione in ruolo. Può ritenersi dunque che gli insegnanti iscritti nella graduatoria vantino un vero e proprio diritto ad ottenere il posto di lavoro attraverso il regolare scorrimento della graduatoria stessa, con i periodici aggiornamenti normativamente prescritti e nei modi ora disciplinati, in particolare, dalla legge 27.12.2006, n. 296, il cui art. 1, comma 605, lettera c) dispone che, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le graduatorie permanenti di cui al D.L. 7.4.2004, n. 97, art. 1 (convertito in legge 4.6.2004, n. 143) siano trasformate in graduatorie ad esaurimento, nell’ambito di un piano triennale per la stabilizzazione del personale docente. <br />	<br />
Per quanto riguarda, in conclusione, la vicenda oggetto di causa – riferita a graduatorie approvate per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 – le considerazioni da ultimo svolte inducono a ritenere fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, con conseguente annullamento della sentenza appellata e declaratoria di giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riassunta, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda (per cosiddetta “traslatio iudicii”), nei termini di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010. Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto dei recenti mutamenti, intervenuti nella giurisprudenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine alla questione dedotta in giudizio e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata, con rinvio della questione al Giudice Ordinario del Lavoro, nei termini precisati in motivazione.<br />	<br />
Compensa le spese giudiziali. sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-9-2011-n-5110/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/9/2011 n.5110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2009 n.200</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2009-n-200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2009-n-200/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2009-n-200/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2009 n.200</a></p>
<p>Pres. AMIRANTE – Red. QUARANTA la sussistenza di un ambito materiale di competenza concorrente comporta che non è consentita, ai sensi del sesto comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione che attua il principio di separazione delle competenze, l&#8217;emanazione di atti regolamentari Istruzione &#8211; Art. 64 del decreto legge 25/06/2008, n. 112,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2009-n-200/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2009 n.200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2009-n-200/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2009 n.200</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. AMIRANTE – Red. QUARANTA</span></p>
<hr />
<p>la sussistenza di un ambito materiale di competenza concorrente comporta che non è consentita, ai sensi del sesto comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione che attua il principio di separazione delle competenze, l&#8217;emanazione di atti regolamentari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione &#8211; Art. 64 del decreto legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008, n. 133; art. 4 del decreto legge 01/09/2008, n. 137, convertito con modificazioni in legge 30/10/2008, n. 169 e art. 3 del decreto legge 07/10/2008, n. 154 &#8211; illegittimità costituzionale &#8211; non fondatezza &#8211; inammissibilità &#8211; cessata materia del contendere &#8211; estinzione del processo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Corte:	</p>
<p>    1) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 64, comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;	</p>
<p>    2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 64, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008);	</p>
<p>    3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 64, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento all&#8217;art 120 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008);	</p>
<p>    4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Piemonte (ric. n. 68 del 2008), Emilia-Romagna, Toscana (ric. n. 74 del 2008), Lazio e Puglia, con i ricorsi di cui in epigrafe; 	</p>
<p>    5) dichiara estinto il giudizio concernente l&#8217;art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall&#8217;art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), promosso dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe;	</p>
<p>    6) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, promosse, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 5, 70, 76, 77, primo e secondo comma, 81, terzo comma, 89, primo comma, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte (ric. n. 75 del 2008), Toscana (ric. n. 91 del 2008), Calabria, Campania e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe;	</p>
<p>    7) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall&#8217;art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, nonché dell&#8217;art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera r) e 17, lettera d), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), agli artt. 1, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione), all&#8217;art. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, Cost., con riguardo all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché ai princípi di ragionevolezza, di buon andamento dell&#8217;attività amministrativa e di leale collaborazione, con il ricorso di cui in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14428_TAR_14428.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-2-7-2009-n-200/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/7/2009 n.200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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