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	<title>Interventi a protezione della natura Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Interventi a protezione della natura Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2018 n.134</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-1-2018-n-134/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-1-2018-n-134/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2018 n.134</a></p>
<p>Pres. Romano, Est. Viola Sulla legittimità di un atto di istituzione di una area naturale protetta di interesse locale adottato senza l osservanza delle previsioni in materia di partecipazione procedimentale previste dalla legge n. 241 del 1990. Istituzione di aree naturali protette partecipazione procedimentale art. 13 della legge n. 241</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-1-2018-n-134/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2018 n.134</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-29-1-2018-n-134/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2018 n.134</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Romano, Est. Viola</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità di un atto di istituzione di una area naturale protetta di interesse locale adottato senza l  osservanza delle previsioni in materia di partecipazione procedimentale previste dalla legge n. 241 del 1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Istituzione di aree naturali protette    partecipazione procedimentale    art. 13 della legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)    art. 22 della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette).</div>
<p>  </p>
<p>  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le previsioni in materia di partecipazione procedimentale dei privati previste dalla legge n. 241 del 1990 non trovano applicazione con riguardo agli atti di pianificazione e programmazione, categoria nella quale rientrano gli atti istitutivi di riserve naturali.<br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 29/01/2018<br /> <strong>N. 00134/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00433/2012 REG.RIC.</strong><br />  <br /> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br /> <strong>(Sezione Seconda)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 433 del 2012, proposto da:<br /> Edoardo Ragionieri, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Piemontese, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via del Parione 13;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Empoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Cavallini, con domicilio eletto presso lo studio Ugo Bralia in Firenze, via L. il Magnifico, 10; <br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della deliberazione del consiglio comunale del Comune di Empoli n. 98 del 27 gennaio 2011 avente ad oggetto   Istituzione dell&#8217;Area Naturale protetta di interesse locale (A.N.P.I.L.) in località Arnovecchio  , pubblicata all&#8217;albo pretorio a far data dal 30/12/2011, ed esecutiva dal 10/1/2012;<br /> e di tutti gli atti antecedenti o susseguenti, comunque connessi, ancorché incogniti, tra cui in particolare:<br /> &#8211; della relazione dirigenziale in data 5 dicembre 2011 avente ad oggetto:<br /> istituzione ANPIL nel proto alveo dell  Arno denominato Arnovecchio in attuazione della delibera C.C. n. 36/2000  ;<br /> &#8211; della planimetria   allegato A   alla deliberazione di C.C. n. 98/2011.<br />  <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Empoli;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2018 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con deliberazione 27 gennaio 2011 n. 98, il Consiglio comunale di Empoli disponeva l  istituzione, ai sensi degli artt. 2, 4° comma e 19 della l.r. 11 aprile 1995, n. 49 (norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), dell  &lt;&gt;; in particolare, si trattava di area già identificata come zona di particolare interesse naturalistico ed ambientale dalla precedente deliberazione C.C. Empoli 30 marzo 200, n. 36 ed inserita anche nel 5° Programma Triennale Regionale delle aree protette (relativo al triennio 2009-2011), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 23 dicembre 2009 n. 88.<br /> La detta deliberazione era impugnata, unitamente agli atti preparatori ed agli allegati, dal Sig. Edoardo Ragionieri, proprietario di un vasto appezzamento di terreno, a suo tempo utilizzato dall&#8217;allora proprietario F.lli Pierucci s.n.c. per attività di escavazione di materiale inerte (cava di inerti) e ricadente nel perimetro dell  A.N.P.I.L.; a base del ricorso erano poste censure di: 1) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; 2) eccesso di potere per travisamento di fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento; 3) violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 19 della l.r. 11 aprile 1995 n. 49, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento; 4) eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento, violazione e/o falsa applicazione dei principi e delle indicazioni precettive contenute nella deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 23 dicembre 2009 n. 88.<br /> Si costituiva in giudizio il Comune di Empoli, controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione delle deliberazioni C.C. Empoli 30 marzo 200, n. 36 e C.R. Toscana 23 dicembre 2009 n. 88 e difetto di interesse per effetto del regime vincolistico comunque esistente sull  area.<br /> L  infondatezza meritale del ricorso permette di prescindere dall  esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa dell  Amministrazione comunale di Empoli.<br /> Per quello che riguarda il primo motivo di ricorso appare del tutto sufficiente il richiamo dell  orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2003, n. 114; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 9 aprile 2008, n. 223), anche di questo T.A.R. (T.A.R. Toscana, sez. I, 9 maggio 2000, n. 801), che ha affermato l  inapplicabilità ai provvedimenti di istituzione di aree naturali protette delle previsioni in materia di partecipazione che (indubbiamente), trattandosi di fattispecie destinata a ricadere nell  esclusione di cui all  art. 13, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 in considerazione del carattere generale e programmatorio dell  atto: &lt; A sua volta l&#8217;art.22, co. 1, L. 6 dicembre 1991, n.394, &quot;Legge quadro sulle aree protette&quot; stabilisce che &quot;1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:<br /> &#8211; la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell&#8217;area protetta, fatta salva l&#8217;attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell&#8217;articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell&#8217;articolo 3 della stessa legge n.142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all&#8217;analisi territoriale dell&#8217;area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all&#8217;individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell&#8217;istituzione dell&#8217;area protetta sul territorio;<br /> &#8211; la pubblicità degli atti relativi all&#8217;istituzione dell&#8217;area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all&#8217;articolo 25;<br /> &#8211; la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell&#8217;area protetta;<br /> &#8211; l&#8217;adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all&#8217;articolo 11, di regolamenti delle aree protette;<br /> &#8211; la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l&#8217;area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse&quot;.<br /> Dall&#8217;esame delle norme in commento si evince che:<br /> &#8211; il principio di partecipazione procedimentale dei privati non si applica agli atti di pianificazione e programmazione; <br /> &#8211; gli atti istitutivi di riserve naturali vanno qualificati come atti di pianificazione territoriale, ai quali non si applicano le norme del capo I della L. n. 241/1990, in virtù dell&#8217;esclusione contenuta nell&#8217;art.13, L. n.241.<br /> Che gli atti istitutivi di riserve naturali vadano qualificati come atti di pianificazione territoriale si evince, oltre che dalla loro natura e dal loro contenuto, dalla stessa disciplina positiva.<br /> L&#8217;art.12, co. 7, L. n.394/1994, dispone che il piano per il parco sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.<br /> L&#8217;art.1, co. 2, L.R. Toscana n.49/1995 stabilisce che l&#8217;istituzione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali protette di interesse locale realizza un sistema che è parte integrante degli strumenti di pianificazione territoriale regionale.<br /> Dall&#8217;art.13, L. n. 241/1990, si evince che non si applicano le norme in tema di partecipazione dettate dalla stessa L. n.241, bensì la disciplina specifica prevista dalle norme che regolano tali atti, e, in particolare, nella specie, l&#8217;art.22, L. n.394/1991.<br /> Tale ultima norma prescrive la partecipazione con specifico riferimento alle province e agli enti locali, non ai soggetti privati, i quali vengono tutelati solo attraverso la pubblicità degli atti relativi all&#8217;istituzione dell&#8217;area protetta.<br /> Nella specie, la regola della pubblicità è stata rispettata mediante la pubblicazione sul B.U. della Regione Toscana 24 maggio 1995, n.38, della delibera 1° marzo 1995, n.133, recante approvazione del programma triennale delle aree naturali protette&gt;&gt; (Cons. Stato, sez. VI, 14 gennaio 2003, n. 114, resa con specifico riferimento alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49 e a conferma della già richiamata T.A.R. Toscana, sez. I, 9 maggio 2000, n. 801).<br /> Il secondo motivo di ricorso (relativo alla presunta assenza di interesse ambientale dell  area che, nella prospettazione di parte ricorrente, sarebbe, in buona sostanza, costituita solo da &lt;&gt;) appare del tutto infondata alla luce della relazione del Servizio Ambiente del Comune di Empoli allegata alla deliberazione impugnata che evidenzia la presenza, anche con riferimento alla   cava Pierucci   di proprietà del ricorrente, di fenomeni di &lt;&gt;; con tutta evidenza, non sono pertanto presenti nella fattispecie quei manifesti errori di apprezzamento o di illogicità delle scelte amministrative che potrebbero costituire oggetto di sindacato in sede di giurisdizione di legittimità.<br /> Il terzo motivo di ricorso attiene poi ad una (presunta) violazione dell  art. 19, 2° comma lett. b) della l.r. 11 aprile 1995, n. 49 (nel testo ovviamente vigente al momento di emanazione dell  atto impugnato) che prevedeva l  obbligo, per la deliberazione di istituzione dell  A.N.P.I.L., di indicare &lt;&gt;.<br /> Anche la terza censura appare infondata.<br /> Per quello che riguarda le modalità di gestione dell  area protetta, il punto 5 del dispositivo della deliberazione 27 gennaio 2011 n. 98 del Consiglio comunale di Empoli reca chiaramente l  indicazione della modalità di gestione dell  area protetta prescelta, individuata nella gestione diretta da parte dell  amministrazione comunale, né rileva che il regolamento di gestione dell  area protetta sia stato successivamente approvato con la deliberazione C.C. Empoli 26 novembre 2013, n. 77 (doc. n. 6 del deposito dell  Amministrazione resistente; deliberazione peraltro nemmeno impugnata da parte ricorrente), non potendo desumersi dalla disposizione di legge regionale sopra richiamata l  obbligo che la deliberazione istitutiva dell  area protetta rechi l  interezza della disciplina vincolistica, ma solo delle scelte essenziali di gestione (esigenza, in questo caso, soddisfatta dalla previsione della gestione diretta da parte dell  Amministrazione comunale e dalla zonizzazione delle diverse aree di gestione).<br /> Discorso sostanzialmente analogo per l  obbligo di indicare le modalità di finanziamento; anche in questo caso, il punto 6 del dispositivo della deliberazione C.C. Empoli 27 gennaio 2011 n. 98 reca l  indicazione della scelta dell  Amministrazione comunale di imputare le spese relative alla gestione dell  area naturale protetta al proprio bilancio (imputazione ulteriormente specificata dalla scheda per l  iscrizione negli elenchi delle are protette dell  A.N.P.I.L., che individua anche il relativo capitolo di uscita del bilancio comunale; doc. n. 7 del deposito dell  Amministrazione resistente); non si comprende pertanto a quale obbligo di copertura faccia riferimento il ricorrente, non essendo sussistenti impegni di spesa direttamente derivanti dalla deliberazione impugnata ed essendo documentata la successiva adozione dei provvedimenti di spesa resi necessari dalla gestione dell  area (doc. n. 8 del deposito dell  Amministrazione resistente).<br /> Anche il quarto motivo di ricorso non può poi trovare accoglimento.<br /> L  obbligo di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti per l  istituzione dell  area protetta desumibile dalla delib. C.R. Toscana 23 dicembre 2009 n. 88 (quinto programma regionale delle aree protette) appare, infatti, sufficientemente assicurato da quanto sopra rilevato con riferimento alla relazione del Servizio Ambiente del Comune di Empoli allegata alla deliberazione impugnata ed alle modalità di gestione e finanziamento; del resto (e sotto un profilo più sostanziale) parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione con riferimento al parere favorevole reso, in data 7 febbraio 2012, dalla Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità della Regione Toscana (doc. n. 9 del deposito dell  Amministrazione resistente) con riferimento alla sussistenza dei requisiti per l  istituzione dell  A.N.P.I.L. <br /> In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.<br /> Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br /> Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Saverio Romano, Presidente<br /> Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br /> Alessandro Cacciari, Consigliere<br />  </p>
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		<title>Pianificazione e sviluppo della pesca e dell&#8217;acquacoltura regionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/pianificazione-e-sviluppo-della-pesca-e-dellacquacoltura-regionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/pianificazione-e-sviluppo-della-pesca-e-dellacquacoltura-regionale/">Pianificazione e sviluppo della pesca e dell&#8217;acquacoltura regionale</a></p>
<p>Legge regionale 3 novembre 2017, n. 41 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO  DELLA PESCA E DELL&#8217;ACQUACOLTURA REGIONALE IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge:   Art. 1 Oggetto, principi e finalità 1. La Regione Puglia in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/pianificazione-e-sviluppo-della-pesca-e-dellacquacoltura-regionale/">Pianificazione e sviluppo della pesca e dell&#8217;acquacoltura regionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/pianificazione-e-sviluppo-della-pesca-e-dellacquacoltura-regionale/">Pianificazione e sviluppo della pesca e dell&#8217;acquacoltura regionale</a></p>
<p><strong>Legge regionale 3 novembre 2017, n. 41</strong><br /> <strong>PIANIFICAZIONE E SVILUPPO </strong><br /> <strong>DELLA PESCA E DELL&#8217;ACQUACOLTURA REGIONALE</strong><br /> IL CONSIGLIO REGIONALE<br /> ha approvato<br /> IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br /> Promulga<br /> La seguente legge:<br />   </p>
<div style="text-align: justify;"><strong><em>Art. 1</em></strong><br /> Oggetto, principi e finalità<br /> 1. La Regione Puglia in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, sostiene azioni di innovazione e sviluppo ambientale, economico e sociale, nei settori della pesca e dell&#8217;acquacoltura, in un&#8217;ottica integrata e a tal fine promuove e favorisce:<br /> a) la salvaguardia, l&#8217;utilizzo razionale e il riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici, della fauna e della flora ittica;<br /> b) lo sviluppo socio-economico e la modernizzazione della pesca e dell&#8217;acquacoltura;<br /> c) la valorizzazione, la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti ittici e della loro filiera;<br /> d) la ricerca scientifica e la sperimentazione sul campo;<br /> e) la diversificazione e l&#8217;internazionalizzazione delle imprese e delle pratiche produttive;<br /> f) lo sviluppo delle infrastrutture di filiera, ivi compresi i mercati dei produttori, i mercati ittici<br /> all&#8217;ingrosso, porti e punti di sbarco.<br /> 2. La Regione Puglia promuove e incentiva l&#8217;associazionismo, l&#8217;aggregazione produttiva e la cooperazione, riconoscendo alle forze sociali, economiche e alle organizzazioni sindacali un ruolo fondamentale per la modernizzazione e lo sviluppo del settore ittico e per la tutela e la salvaguardia delle sue produzioni e dell&#8217;ambiente.<br /> 3. La Regione sostiene le attività professionali della pesca e dell&#8217;acquacoltura, ossia le attività esercitate dall&#8217;imprenditore ittico, così come definito all&#8217;articolo 4 del decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a noma dell&#8217; articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).<br /> 4. La Regione Puglia promuove e sostiene forme di aggregazione delle imprese del settore ittico e, in particolare, la costituzione di consorzi di gestione tra imprese della pesca, piccola pesca e dei molluschi bivalvi, in linea con le normative vigenti.<br /> 5. Le presenti disposizioni recepiscono la normativa comunitaria e nazionale cui soggiacciono i settori, fornendo una disciplina di dettaglio che garantisca unitarietà normativa.<br /> 6. Le presenti disposizioni non si applicano agli invasi artificiali, situati all&#8217;interno di proprietà private o demaniali, separati dal sistema idrico naturale.<br /> 7. La Giunta regionale adotta un proprio regolamento finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l&#8217;esercizio della pesca e dell&#8217;acquacoltura nelle acque interne e marittime interne della regione.<br /> <strong><em>Art. 2</em></strong><br /> Strategia e ambiti di azione<br /> 1. La strategia regionale mira alla creazione di un sistema di sviluppo sostenibile, integrato basato sulle risorse locali, finalizzato alla valorizzazione e alla messa in rete delle potenzialità produttive dei settori della pesca e dell&#8217;acquacoltura, attraverso il sostegno all&#8217;innovazione, il coinvolgimento del mondo della ricerca e l&#8217;attivazione di leve economiche intersettoriali.<br /> 2. La strategia di cui al comma 1, interviene nei seguenti ambiti di azione:<br /> a) conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare e delle acque interne nel rispetto della salvaguardia ambientale e degli ecosistemi marini, anche attraverso la pianificazione dello sforzo di pesca, l&#8217;adozione di sistemi di pesca ecosostenibili e selettivi nonché lo studio e il controllo delle interrelazioni tra l&#8217;ambiente marino, lagunare, lacustre, fluviale e la pesca e l&#8217;acquacoltura;<br /> b) recupero e miglior utilizzo del patrimonio marino e costiero e delle tradizioni connesse, nonché la conservazione e tutela delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e culturali;<br /> c) sviluppo e modernizzazione della pesca e dell&#8217;acquacoltura attraverso politiche e interventi finalizzati a creare le condizioni di sostenibilità ambientale ed economico e sociale del settore e favorendo il ricambio generazionale e la giovane imprenditoria;<br /> d) promozione dell&#8217;associazionismo, delle tutele sociali e di iniziative in favore del ceto peschereccio e dei lavoratori dipendenti;<br /> e) sostegno all&#8217;occupazione e alle imprese ittiche nel processo di modernizzazione e adeguamento ai contesti produttivi e di mercato, favorendo anche la costituzione di organizzazioni di produttori e/o altre forme di aggregazione;<br /> f) applicazione dell&#8217;approccio della gestione integrata della fascia costiera come strumento sistematico della gestione delle risorse acquatiche e dei territori costieri e la crescita blu;<br /> g) contenimento, controllo e gestione, anche produttiva, delle specie aliene invasive;<br /> h) riduzione della pesca fantasma (ghost fishing);<br /> i) riduzione e recupero dell&#8217;utilizzo delle materie plastiche, con l&#8217;obiettivo di prevenirne la successiva dispersione in mare e abbattere le microplastiche;<br /> j) miglioramento e rafforzamento della governance territoriale e dei settori della pesca e dell&#8217;acquacoltura, attraverso un diretto contatto con gli operatori e gli stakeholder;<br /> k) contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);<br /> I) tutela degli stock ittici o delle specie ittiche in difficoltà, con particolare riferimento all&#8217;anguilla;<br /> m) valorizzazione e promozione dei prodotti delle pesca marittima, lagunare e dell&#8217;acquacoltura pugliese, delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo della pesca;<br /> n) promozione della piccola pesca, della diversificazione delle pratiche produttive e della multifunzionalità delle imprese ittiche, ivi compresi il pescaturismo, l&#8217;ittiturismo e la vendita diretta e le nuove opportunità rivenienti dall&#8217;economia blu;<br /> o) sostegno a nuovi prodotti, a nuove filiere e a nuove produzioni che abbiano per oggetto risorse o specie acquatiche o i loro principi attivi;<br /> p) dinamizzazione dei processi di smercio, diversificazione della domanda, ampliamento e<br /> razionalizzazione del mercato e aumento del consumo dei prodotti ittici;<br /> q) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo delle navi da pesca, a terra e negli impianti di acquacoltura;<br /> r) efficientamento produttivo ed energetico delle unità da pesca e degli impianti di acquacoltura, nel<br /> rispetto delle politiche strutturali comunitarie e nazionali;<br /> s) miglioramento della qualità dei prodotti della pesca e dell&#8217;acquacoltura lungo la filiera ittica fino al consumatore;<br /> t) promozione dell&#8217;informazione ai consumatori, per la loro tutela e la trasparenza del mercato anche incentivando sistemi di etichettatura e tracciabilità;<br /> u) potenziamento della formazione e dell&#8217;informazione, nonché della qualificazione degli addetti, con particolare riferimento ai giovani pescatori ed al lavoro femminile;<br /> v) sostegno all&#8217;accesso al credito delle imprese della pesca e dell&#8217;acquacoltura, per il loro consolidamento e sviluppo;<br /> w) rafforzamento della ricerca scientifica applicata, per lo sviluppo di nuove opportunità produttive per il settore della pesca e dell&#8217;acquacoltura, anche attraverso la definizione di sistemi di gestione ambientali e di processo, la verifica dello stato delle risorse alieutiche, l&#8217;impiego delle biotecnologie blu, la messa a punto e divulgazione di innovazioni tecnologiche e tecniche, anche in materia di sicurezza e risparmio energetico;<br /> x) sostegno delle relazioni e delle forme di cooperazione e partenariato con le istituzioni comunitarie, nazionali, le altre regioni e i Paesi transfrontalieri, per l&#8217;attuazione di politiche e strategie comuni e di sistemi di gestione condivisi delle risorse ittiche;<br /> y) mantenimento e incremento con interventi mirati sulle quantità di popolazioni ittiche di pregio soggette a maggior pressione di pesca;<br /> z) pianificazione della gestione delle acque correnti e dei bacini idrici che privilegi la tutela<br /> dell&#8217;ovodeposizione e la sopravvivenza della fauna ittica;<br /> aa) sensibilizzazione all&#8217;educazione ambientale relativa agli ecosistemi acquatici ed alla fauna ittica;<br /> bb) regolamentazione della pesca professionale e sportiva nelle acque interne;<br /> cc) raccolta organizzata dei dati del pescato.<br /> 3. Per conseguire le finalità di cui all&#8217;articolo 1 e attuare la strategia di cui all&#8217;articolo 2, la Regione opera attraverso una serie di strumenti:<br /> a) Piano regionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura;<br /> b) commissione consultiva locale per la pesca e l&#8217;acquacoltura;<br /> c) Osservatorio regionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura;<br /> d) accordi, strumenti di pianificazione e cooperazione.<br /> <strong><em>Art. </em></strong><strong>3</strong><br /> Piano regionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura<br /> 1. Ai fini dello sviluppo programmato e coordinato dell&#8217;economia ittica e della tutela delle risorse<br /> biologiche pugliesi, la Regione Puglia adotta, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell&#8217;acquacoltura, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 2, della legge, n. 38 del 7 marzo 2003), il Piano regionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura, che ha durata triennale.<br /> 2. Il Piano della Regione Puglia è lo strumento programmatorio finalizzato a orientare le linee gestionali e gli interventi migliorativi ambientali.<br /> 3. Il Piano implementa la politica regionale della pesca, secondo gli obiettivi e le azioni di cui all&#8217;articolo 2<br /> e indica le priorità e disciplina gli aspetti di seguito indicati:<br /> a) analisi dello stato dell&#8217;economia ittica pugliese;<br /> b) analisi dello stato dell&#8217;ambiente e delle risorse;<br /> c) criticità e punti di forza dei settori della pesca e dell&#8217;acquacoltura;<br /> d) analisi dei fabbisogni e individuazione degli strumenti/misure di intervento;<br /> e) piano finanziario e cronoprogramma delle attività.<br /> 4. Il Piano è elaborato dalla competente struttura regionale, anche con il supporto dell&#8217;Osservatorio<br /> regionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura, e adottato, su proposta dell&#8217;assessore competente, previo parere non vincolante della commissione consultiva locale per la pesca e l&#8217;acquacoltura.<br /> 5. Il Piano individua gli interventi regionali di sostegno e incentivazione della pesca e dell&#8217;acquacoltura conformemente alla strategia e agli ambiti d&#8217;azione di cui all&#8217;articolo 2, oltre al sostegno, alla stipula di convenzioni tra soggetti pubblici e privati (associazioni di categoria, strutture che ne sono unitaria espressione, organizzazioni produttori, distretti, consorzi di imprese di pesca e/o acquacoltura e altri organismi rappresentativi degli interessi degli operatori dei settori).<br /> 6. Il Piano individua i fabbisogni del settore della pesca e dell&#8217;acquacoltura, promuove e sostiene i<br /> conseguenti interventi di aggiornamento e qualificazione professionale, nonché di formazione continua e permanente.<br /> 7. Il Piano tiene conto della programmazione nazionale e dei programmi di intervento, oltre che dei vigenti regolamenti dell&#8217;Unione europea, in attuazione della politica nazionale, della politica comune della pesca, dei sostegni economici messi a disposizione dall&#8217;Ue per la crescita dell&#8217;economia legata alla pesca e all&#8217;acquacoltura e della pianificazione finanziaria di settore.<br /> 8. Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali da predisporre entro l&#8217;ultimo trimestre di ciascun triennio e le eventuali modifiche necessarie in relazione alle evoluzioni economico sociali del settore e dell&#8217;ambiente.<br /> 9. Per le acque interne la Regione si dota di un Piano ittico regionale, redatto sulla base del reticolo<br /> idrografico della Regione Puglia &#8211; riportato nel Piano paesaggistico territoriale regionale (P.P.T.R.)<br /> approvato dalla Giunta Regionale.<br /> 10. Il Piano ittico regionale prevede:<br /> a) le eventuali espropriazioni o convenzioni di diritti di pesca, se presenti;<br /> b) l&#8217;utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesc a, se presenti;<br /> c) i criteri per la concessione di acque a scopo di acquacoltura o gestione particolare della pesca e le<br /> eventuali proposte di concessione, al fine di perseguire una migliore gestione della pesca;<br /> d) i criteri per l&#8217;istituzione delle zone di protezione, di ripopolamento e di tutela ittica, nonché per la<br /> definizione della durata di tali destinazioni, l&#8217;individuazione di tali zone e la durata delle destinazioni;<br /> e) i criteri per l&#8217;istituzione di tratti di acque da destinare allo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca, l&#8217;individuazione di tali tratti &#8211; campi gara &#8211; e delle modalità di svolgimento delle gare stesse;<br /> f) l&#8217;individuazione e le relative particolari regolamentazioni di tratti di corpi d&#8217;acqua che permettano il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica nonché del controllo del prelievo.<br /> <strong><em>Art. 4</em></strong><br /> Commissione consultiva locale per la pesca e l&#8217;acquacoltura<br /> 1. La Commissione consultiva locale per la pesca e l&#8217;acquacoltura prevista dall&#8217;articolo 10 del d.lgs.<br /> 154/2004, coinvolge gli stakeholder pubblici e privati.<br /> 2. La composizione della Commissione avviene con deliberazione della Giunta regionale; la nomina dei singoli componenti è disposta con atto del dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia.<br /> 3. La Commissione ha sede presso gli uffici della Regione Puglia ed esprime pareri sulle questioni<br /> concernenti la pesca e l&#8217;acquacoltura inerenti i compartimenti marittimi del territorio pugliese e, in<br /> particolare, l&#8217;organismo si pronuncia su:<br /> a) proposte di carattere generale relative allo svolgimento e alla valorizzazione dell&#8217;attività di pesca,<br /> acquacoltura e attività connesse;<br /> b) questioni riguardanti l&#8217;interazione tra pesca e acquacoltura e l&#8217;ambiente;<br /> c) problematiche che riguardano l&#8217;applicazione di leggi e/o regolamenti;<br /> d) proposte di legge e/o regolamenti;<br /> e) ogni altro argomento attinente la pesca e l&#8217;acquacoltura, nell&#8217;interesse della produzione e degli operatori dei settori citati, ivi compreso il parere sulla proposta di Piano di cui all&#8217;articolo 3.<br /> 4. La Commissione può altresì essere interessata nelle attività di confronto con gli stakeholder, attivate dalla Regione Puglia nel corso delle sue attività istituzionali e programmatiche relative alla gestione delle attività di pesca e all&#8217;acquacoltura.<br /> 5. La Commissione è convocata dal presidente almeno una volta all&#8217;anno o in risposta a esplicite sollecitazioni dei componenti, in relazioni a questioni urgenti.<br /> 6. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di rimborsi, spese o compensi a carico della Regione. Ai componenti può essere riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, opportunamente documentate.<br /> <strong><em>Art. </em></strong><strong>5</strong><br /> Osservatorio regionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura<br /> 1. E&#8217; istituito l&#8217;Osservatorio regionale della pesca e acquacoltura.<br /> 2. L&#8217;Osservatorio svolge attività di osservazione, rilevamento e raccolta dati, analisi dei settori produttivi di riferimento e assume funzioni di supporto all&#8217;attività di programmazione della Regione e degli enti locali, di raccordo delle iniziative promosse sul territorio regionale oltre che di monitoraggio dell&#8217;andamento e delle tendenze evolutive del settore.<br /> 3. All&#8217;Osservatorio competono: <br /> a) la raccolta, l&#8217;analisi e l&#8217;editing di dati esistenti e/o reperibili sul campo afferenti all&#8217;economia ittica nelle sue diverse articolazioni;<br /> b) l&#8217;aggiornamento dei database predisposti per consentire l&#8217;osservazione dell&#8217;andamento di ogni attività economica e sociale legata ai settori di pesca e acquacoltura;<br /> c) la rilevazione, l&#8217;aggiornamento e il monitoraggio delle componenti economiche, delle associazioni e delle organizzazioni operanti nei settori, con particolare attenzione all&#8217;anagrafe dei pescatori sportivi e professionali e degli acquacoltori;<br /> d) la realizzazione di siti web, pagine social, newsletter per promuovere la più ampia diffusione delle informazioni relative ai settori di riferimento;<br /> e) la promozione e la cura di incontri, dibattiti e conferenze, anche a carattere nazionale ed internazionale, fra gli stakeholder della filiera ittica;<br /> f) il supporto alla Regione nell&#8217;elaborazione del Piano regionale della pesca e dell&#8217;acquacoltura.<br /> <strong><em>Art. </em></strong><strong>6</strong><br /> Accordi, strumenti di pianificazione e cooperazione<br /> 1. Gli strumenti di attuazione della strategia di sviluppo regionale sono: accordi di programma, convenzioni e protocolli d&#8217;intesa con enti pubblici, istituti di ricerca, consorzi e società consortili, associazioni di categoria e cooperative del settore.<br /> 2. L&#8217;accordo di programma definisce gli obiettivi, in termini di occupazione e/o di riconversione produttiva, di miglioramento produttivo ottenibile, di ricostituzione e/o aumento delle risorse ittiche, di aumento delle conoscenze, nonché i tempi di attuazione, le penalità, le condizioni e le modalità di recesso.<br /> 3. La Regione riserva particolare attenzione alle azioni strategiche di gestione integrata della fascia costiera, di armonizzazione e diversificazione dei vari mestieri di pesca, di pianificazione strategica delle attività di pesca, di acquacoltura, di ripopolamento e di protezione delle risorse marine e lacustri.<br /> 4. La Regione favorisce l&#8217;implementazione delle relazioni istituzionali e delle forme di cooperazione e partenariato con le istituzioni comunitarie e nazionali, le altre regioni e i Paesi transfrontalieri, per l&#8217;attuazione di politiche e strategie comuni e di sistemi di gestione condivisi delle risorse ittiche.<br /> <strong><em>Art. 7</em></strong><br /> Azioni di sostegno alla modernizzazione e all&#8217;innovazione di settori<br /> 1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, può concedere aiuti e sostegni economici a favore delle imprese attive nella produzione, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti della pesca e dell&#8217;acquacoltura.<br /> 2. Gli aiuti e i sostegni di cui al comma 1 si applicano soprattutto se riferiti a periodi/eventi di difficoltà del settore specifico o se facenti seguito all&#8217;adozione di misure tecniche di conservazione e/o gestione delle risorse alieutiche.<br /> 3. La Regione favorisce, fra l&#8217;altro:<br /> a) le attività di ricerca in materia di pesca e acquacoltura per migliorare, anche in termini di sicurezza, le condizioni di vita degli operatori del settore ittico e la qualità dei prodotti ittici;<br /> b) la formazione professionale per gli addetti della pesca e dell&#8217;acquacoltura;<br /> c) la divulgazione della cultura del mare, della pesca, dell&#8217;acquacoltura;<br /> d) la promozione del consumo responsabile e valorizzazione dei prodotti della pesca e dell&#8217;acquacoltura<br /> pugliesi, anche negli istituti scolastici.<br /> <strong><em>Art. 8</em></strong><br /> Tutela delle risorse marine e delle acque interne e pianificazione territoriale<br /> 1. Ai fini della tutela, incremento e valorizzazione delle risorse biologiche marine e lacustri, fatte salve le competenze nazionali in materia e per quanto di competenza, il direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia &#8211; con proprio provvedimento e sentita la commissione consultiva locale per la pesca e acquacoltura   individua, sulla base di studi specifici, le aree oggetto di interesse produttivo e/o di pianificazione gestionale, proponendo azioni di regolamentazione alle amministrazioni competenti.<br /> 2. Le aree di cui al comma 1 si distinguono in:<br /> a) aree di riposo biologico: aree all&#8217;interno delle quali sia opportuno sospendere le attività di pesca<br /> professionale e/o sportiva e ricreativa per un determinato periodo di tempo per favorire la ricostituzione degli stock o la crescita degli organismi acquatici;<br /> b) aree di nursery o di ripopolamento: aree marine, lacustri o costiere all&#8217;interno delle quali sia opportuno<br /> ridurre le pressioni antropiche (anche attraverso l&#8217;installazione di elementi fissi o mobili che possano fungere da dispositivi di aggregazione del pesce   FAD &#8211; o ricovero) per favorire la riproduzione delle specie di rilevanza per l&#8217;economia ittica e la salvaguardia della biodiversità;<br /> c) aree di pianificazione dello sforzo di pesca: aree all&#8217;interno della quali sia opportuno regolamentare le attività di pesca (in termini temporali o spaziali) per fruire delle risorse acquatiche in modo sostenibile;<br /> d) oasi blu: strumento di gestione che consiste nella temporanea acquisizione (consegna) da parte di un ente locale di un&#8217;area Sito di interesse comunitario (SIC) a mare e/o dell&#8217;eventuale area contermine alla stessa, all&#8217;interno delle quali si opera la zonazione e la regolamentazione delle attività (professionali, sportive e ricreative);<br /> e) zone idonee per l&#8217;acquacoltura (AZA, allocated zones for aquaculture): ossia le aree marine o lacustri o costiere (a mare e a terra) da destinare a finalità di acquacoltura, nonché gli spazi di servizio necessari allo svolgimento di tale attività.<br /> 3. In coerenza con la normativa e la programmazione nazionale e con gli articoli 2 e 3, l&#8217;Amministrazione regionale, avvalendosi dell&#8217;Osservatorio regionale della pesca e sentita la commissione consultiva locale per la pesca e l&#8217;acquacoltura, sviluppa e propone alle amministrazioni competenti piani di gestione delle aree di cui al comma 2, eventualmente concertati con le regioni limitrofe al fine di massimizzare l&#8217;efficacia delle misure stabilite.<br /> <strong><em>Art. 9</em></strong><br /> Pesca fantasma<br /> 1. La pesca fantasma, o ghost fishing, è rappresentata dalla continua cattura di organismi acquatici, non misurata e non misurabile, da parte di attrezzi da pesca smarriti o abbandonati.<br /> 2. Ai fini della tutela e della salvaguardia dell&#8217;ambiente marino, lacustre e costiero, gli operatori della pesca, secondo quanto già previsto dalla normativa vigente, adottano sistemi di riconoscimento, anche innovativi, degli attrezzi da pesca posizionati in mare, che consentano l&#8217;agevole rintracciabilità del proprietario.<br /> 3. La Regione incoraggia l&#8217;impiego e l&#8217;utilizzo di sistemi innovativi di segnalazione degli attrezzi da pesca posizionati in mare, tali da consentirne il tracciamento della posizione, anche attraverso sistemi innovativi e tecnologici, per facilitarne il recupero in caso di smarrimento.<br /> 4. E&#8217; fatto altresì obbligo agli operatori di segnalare presso gli uffici della capitaneria di porto competente la posizione ultima degli attrezzi smarriti, al fine di istituire e aggiornare un database informatico che fornisca dati in merito e consenta di pianificare eventuali operazioni di recupero.<br /> 5. La Regione promuove e sostiene programmi di recupero degli attrezzi da pesca smarriti o abbandonati in mare e nelle acque interne.<br /> <strong><em>Art. 10</em></strong><br /> Pescaturismo e ittiturismo<br /> 1. Le attività di pescaturismo e ittiturismo sono disciplinate dalla legge regionale del 23 marzo 2015, n. 13 (Disciplina del pescaturismo e dell&#8217;ittiturismo).<br /> <strong><em>Art. 11</em></strong><br /> Vendita diretta<br /> 1. La vendita diretta del pescato è la cessione, effettuata da parte dell&#8217;imprenditore ittico dei propri prodotti direttamente al consumatore senza nessuna intermediazione.<br /> 2. La vendita diretta consente all&#8217;imprenditore ittico di valorizzare al meglio la propria produzione ed è considerata attività connessa alla attività principale, ai sensi del comma articolo 2 del d.lgs. 4/2012.<br /> 3. La cessione diretta al consumatore finale di propri prodotti non è quindi soggetta a requisiti che si<br /> applicano alle attività di commercio di prodotti alimentari (ad es. licenze limiti orari), di cui all&#8217;articolo 4, comma 2, lettera g), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).<br /> 4. La cessione diretta può avvenire mediante la cessione da bordo del peschereccio, su aree pubbliche in forma itinerante e non itinerante, in locale aperto al pubblico e può comprendere la consegna a domicilio.<br /> 5. La cessione da bordo del peschereccio è consentita in porti pescherecci, luoghi di sbarco e ripari da pesca autorizzati, questi ultimi intesi come strutture o impianti di facile rimozione, destinati all&#8217;ormeggio di imbarcazioni e ubicati su area demaniale marittima.<br /> 6. L&#8217;attività di pesca professionale e la connessa attività di vendita diretta del pescato da parte<br /> dell&#8217;imprenditore ittico è esercitabile nel rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 e regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell&#8217; 8 aprile 2011, ivi compresi gli obblighi di tracciabilità e informazione al consumatore di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell&#8217;11 dicembre 2013 e del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.<br /> 7. L&#8217;imprenditore ittico che vende direttamente dal peschereccio al consumatore, in ambito locale, piccoli quantitativi di pescato, per un valore non superiore a euro 50 al giorno per consumatore finale, è esonerato dagli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e informazioni al consumatore ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 58, paragrafo 8; del decreto ministeriale 10 novembre 2011, articolo 3, comma 2; del regolamento (UE) n. 1379/2013, articolo 35, comma 4.<br /> 8. Si intendono &#8220;piccoli quantitativi&#8221; quelle partite di prodotti sbarcati che non superano 100 kg.<br /> (regolamento (CEE) del 23 didembre 1985 n. 3703);<br /> 9. Resta ferma l&#8217;applicazione obbligatoria di tutte le disposizioni in materia sanitaria e fiscale, concernenti la vendita di prodotti ittici.<br /> 10. La Regione promuove la concertazione fra gli enti preposti al controllo, le associazioni di categoria, gli operatori e le amministrazioni locali per una più efficace organizzazione delle attività di cui all&#8217;articolo 11 e al fine di uniformare e rendere effettiva la disciplina sul territorio regionale.<br /> <strong><em>Art. 12</em></strong><br /> Pesca sportiva e pesca ricreativa<br /> 1. La pesca sportiva/ricreativa è l&#8217;attività esercitata esclusivamente a scopo ricreativo e/o agonistico che sfrutta le risorse acquatiche viventi e ne vieta, sotto qualsiasi forma, la vendita del prodotto pescato. Essa si distingue in pesca sportiva e pesca ricreativa.<br /> 2. La pesca sportiva è l&#8217;attività di pesca non commerciale senza scopo di lucro praticata da soggetti<br /> appartenenti a un&#8217;organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale.<br /> 3. La pesca ricreativa è l&#8217;attività di pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a<br /> un&#8217;organizzazione sportiva nazionale o che non sono in posse sso di una licenza sportiva nazionale.<br /> 4. La pesca sportiva e la pesca ricreativa operano entrambe nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 1639 del 2 ottobre 1968 (Regolamento per l&#8217;esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima), nel rispetto altresì della normativa nazionale e comunitaria specifica e delle presenti disposizioni con particolare riferimento alle regolamentazioni di cui all&#8217;articolo 7.<br /> 5. Gli attrezzi autorizzati per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa sono quelli stabiliti all&#8217;articolo 138 del d.P.R. 1639/1968.<br /> 6. E&#8217; fatto divieto ai pescatori sportivi e ai pescatori ricreativi di vendere o commercializzare in qualunque forma il pescato.<br /> 7. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e<br /> forestali del 6 dicembre 2010, in ordine al rilevamento della consistenza numerica della pesca sportiva e ricreativa in mare, con i conseguenti adempimenti.<br /> <strong><em>Art. 13</em></strong><br /> Pesca e acquacoltura in laghi, lagune e stagni costieri e acque interne<br /> 1. La Regione assume la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse della pesca e dell&#8217;acquacoltura dei laghi, delle lagune e degli stagni costieri e delle acque pubbliche interne.<br /> 2. Per tale finalità la Regione attua &#8211; nel quadro generale del Piano regionale della pesca e<br /> dell&#8217;acquacoltura, dei programmi comunitari pertinenti e conformemente ai principi nazionali,<br /> internazionali e comunitari in materia &#8211; la pianificazione ottimale di tali risorse, degli imprenditori ittici e degli addetti, oltre allo sviluppo delle economie locali, in generale.<br /> 3. La Regione attribuisce importanza primaria alla disciplina dello sforzo di pesca, alla diversificazione delle pratiche produttive tradizionali ai fini della corretta e duratura gestione del patrimonio ittico.<br /> 4. La Regione può delegare le funzioni amministrative di cui all&#8217;articolo 13 ad altre amministrazioni.<br /> 5. La Regione disciplina la pesca nelle acque interne, nonché l&#8217;individuazione dei campi da gara e le manifestazioni di pesca, con apposito regolamento.<br /> 6. Il regolamento stabilisce i limiti di cattura, le condizioni e modalità di esercizio, gli obblighi, i divieti, gli attrezzi consentiti e le loro limitazioni d&#8217;uso, unitamente alle sanzioni previste per le violazioni di dette<br /> norme.<br /> <strong><em>Art. 14</em></strong><br /> Concessioni per attività di acquacoltura<br /> 1. Alle concessioni di specchi acquei del mare territoriale per attività di acquacoltura si applicano,<br /> indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate in<br /> attuazione dell&#8217;articolo 3, comma 2, del decreto-legge del 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494.<br /> 2. Le concessioni nelle acque interne a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Regione o dal comune rivierasco, se delegato.<br /> 3. Le acque interne pubbliche, qualora gravate da uso civico di pesca, sono regolate secondo i termini stabiliti dall&#8217;articolo 17 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 .(Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332).<br /> 4. La Regione assegna ai singoli comuni rivieraschi il termine di un anno per dotarsi di idonea<br /> regolamentazione dei rispettivi diritti di uso civico di pesca. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 &#8220;Statuto della Regione<br /> Puglia&#8221; ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.<br /> E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.</div>
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<p>Note</p>
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<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/pianificazione-e-sviluppo-della-pesca-e-dellacquacoltura-regionale/">Pianificazione e sviluppo della pesca e dell&#8217;acquacoltura regionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/legislazione/assegnazione-di-risorse-del-fondo-per-la-crescita-sostenibile-agli-interventi-di-riconversione-e-riqualificazione-produttiva-di-aree-interessate-da-situazioni-di-crisi-industriali-di-cui-alla-legge-15/">Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181</a></p>
<p>Note</p>
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<hr />
<p>Note</p>
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<p><a href=""></a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/assegnazione-di-risorse-del-fondo-per-la-crescita-sostenibile-agli-interventi-di-riconversione-e-riqualificazione-produttiva-di-aree-interessate-da-situazioni-di-crisi-industriali-di-cui-alla-legge-15/">Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Legge regionale 18 maggio 2017, n 10 Integrazioni dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’) (Pubblicata sul B.U. 19 maggio 2017, n. 58)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/legge-regionale-18-maggio-2017-n-10-integrazioni-dellarticolo-4-della-legge-regionale-20-dicembre-2005-n-18-istituzione-del-parco-naturale-regionale-terra-delle-gravine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Legge regionale 18 maggio 2017, n 10 Integrazioni dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 Integrazioni all’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/legislazione/legge-regionale-18-maggio-2017-n-10-integrazioni-dellarticolo-4-della-legge-regionale-20-dicembre-2005-n-18-istituzione-del-parco-naturale-regionale-terra-delle-gravine/">Legge regionale 18 maggio 2017, n 10 Integrazioni dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’) (Pubblicata sul B.U. 19 maggio 2017, n. 58)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>Legge regionale 18 maggio 2017, n 10<br />
<strong>Integrazioni dell’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale ‘Terra delle gravine’)</strong><br />
IL CONSIGLIO REGIONALE<br />
ha approvato<br />
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<br />
Promulga<br />
La seguente legge:<br />
<strong>Art. 1</strong><br />
<em>Integrazioni all’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18</em><br />
1. All’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle gravine), come modificato dall’articolo 37 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 e modificato e integrato dall’ articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2011, n. 6, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:<br />
a) “5 bis Nell’intento di consentire e promuovere la migliore attività allevatoriale, anche nello spirito delle norme regolanti l’attività del Parco, fino alla approvazione del Piano territoriale del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, e fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ove più restrittive:<br />
a) la limitazione al 20 per cento, di cui al comma 5, rispetto alla preesistente superficie totale, degli interventi di trasformazione e/o ampliamento degli immobili, trova applicazione nella sola zona 1;<br />
b) nella zona 2 sono consentiti interventi conformi agli strumenti urbanistici, anche superiori al 20 per cento. Gli interventi di adeguamento tecnologico e/o igienicosanitario o ampliamento comprendono la realizzazione di nuovi manufatti edilizi (costituenti o meno volume) destinati all’alloggio degli animali e ai relativi servizi, anche riferibili al personale addetto all’attività, al fine di ottemperare alle normative vigenti in materia igienicosanitaria e del benessere animale, purché gli stessi interventi proposti siano commisurati a un carico di bestiame compatibile con le dimensioni dell’azienda, così da escludere l’ipotesi di allevamento intensivo e volumetricamente contenuti all’interno dei parametri tipici delle zone agricole. Tali manufatti possono essere realizzati anche se non contigui al preesistente centro aziendale, ove ubicato in zona 1 e non costituiscono mutamento della destinazione dei terreni.”;<br />
b) “5 ter Ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).”;<br />
c) “5 quater Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei commi 5 bis e 5 ter, l’Assessorato regionale competente riperimetra il Parco utilizzando solo confini certi quali strade e muri a secco, al fine di poterne tabellare il perimetro. La riperimetrazione riguarda solo la zona 2, lasciando al perimetro del parco tutta la zona 1, unitamente alle gravine, solchi gravinali, boschi e relative aree di rispetto.”.<br />
&nbsp;<br />
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.<br />
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione</p>
<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
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		<title>Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche</title>
		<link>https://www.giustamm.it/legislazione/interventi-per-il-sostegno-della-formazione-e-della-ricerca-nelle-scienze-geologiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/legislazione/interventi-per-il-sostegno-della-formazione-e-della-ricerca-nelle-scienze-geologiche/</guid>

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<p>Note</p>
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<hr />
<p>Note</p>
<hr />
<p><a href=""></a></p>
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2016 n.248</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-7-2016-n-248/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-7-2016-n-248/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-7-2016-n-248/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2016 n.248</a></p>
<p>Pres. Terenzio Del Gaudio, Est. Lorenza Pantozzi Lerjefors. Sull&#8217;infondatezza dell&#8217;eccezione di incostituzionalità dell’art. 4, comma 2, della legge provinciale Bolzano n. 14 del 1987 relativa al programma di controllo della marmotta e sulla necessità di un&#8217;adeguata istruttoria e del parere dell&#8217;ISPRA per l&#8217;adozione del programma medesimo. Infondatezza della questione di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-7-2016-n-248/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2016 n.248</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Terenzio Del Gaudio, Est. Lorenza Pantozzi Lerjefors.</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;infondatezza dell&#8217;eccezione di incostituzionalità dell’art. 4, comma 2, della legge provinciale Bolzano n. 14 del 1987 relativa al programma di controllo della marmotta e sulla necessità di un&#8217;adeguata istruttoria e del parere dell&#8217;ISPRA per l&#8217;adozione del programma medesimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Infondatezza della questione di legittimità costituzionale – Protezione dell&#8217;agricoltura – Completezza ed adeguatezza dell&#8217;istruttoria – ISPRA – L.P. Bolzano 14/87 – Programma di controllo animali<br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Premessa l&#8217;infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217; 4, comma 2, della legge provinciale n. 14 del 1987, deve ritenersi pienamente legittimo ed adeguatamente motivato il programma di controllo della marmotta se preceduto dal necessario parere dell’ISPRA nonché da&nbsp; un&#8217;approfondita istruttoria che valuti le possibili misure alternative.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00248/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00290/2014 REG.RIC.<br />
<a name="blazon"></a><img decoding="async" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" />&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />
Sezione Autonoma di Bolzano<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 290 del 2014, proposto da:<br />
Lega Anti-Vivisezione L.A.V. Onlus, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mauro De Pascalis (C.F. DPSMRA67T21I729K), con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, piazza Mazzini, n. 49;<br />
contro<br />
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Renate von Guggenberg (C.F. VNGRNT57L45A952K), Hansjörg Silbernagl (C.F. SLBHSJ55M23A952X), Fabrizio Cavallar (C.F. CVLFRZ62A24A952Y) e Patrizia Gianesello (C.F. GNSPRZ75A43A952X), con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione<br />
dell’efficacia (anche inaudita altera parte) del decreto dell’Assessore provinciale per le Foreste n. 575/32.4 del 29.8.2014, avente come oggetto: autorizzazione al controllo delle marmotte 2014 nei prati da sfalcio con danni notevoli e loro vicinanze nonché presso infrastrutture a rischio.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto il decreto presidenziale n. 176/14;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatrice nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 luglio 2016 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Con ricorso notificato il giorno 10 settembre 2014 la Lega Anti-Vivisezione, L.A.V., chiedeva l’annullamento del decreto n. 575/32.4 di data 29 agosto 2014, con il quale l’Assessore provinciale competente per le foreste ha autorizzato, per il periodo compreso tra la data di adozione del provvedimento fino al 30 settembre 2014, il prelievo di 942 marmotte in 44 riserve di caccia.<br />
Con deliberazione n. 14/2014 del 22 settembre 2014 la ricorrente è stato ammessa, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato.<br />
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />
1. ”Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 18 della legge naz. n. 157 del 1992, nonché degli artt. 1, 2 e 4 primo comma, della legge prov. n. 14 del 1987, nonché violazione dell’art. 4, primo comma del Decreto del Pres. della Repubblica nr. 670/1972. Eccesso di potere”;<br />
2. “Eccesso di potere per superamento dei limiti della competenza legislativa della Provincia di Bolzano, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 8, nr. 15 e 16 e art. 4, sempre del D.P.R. n. 670/1972”;<br />
3. “Eccesso di potere per difetto di completa istruttoria – violazione art. 3 L. 241/90 – e contestualmente violazione art. 7 legge prov. nr. 171 del 22.10.1993; violazione art. 18, comma 2, L. naz. 157/1992; violazione art. 3, comma 4, della L. prov. 17 luglio 1987, n. 14, violazione art. 4, comma 2, L. prov. 17 luglio 1987”;<br />
4. In relazione al parere ISPRA. Violazione dell’art. 19, comma 4, della Legge n. 157/1992; totale assenza dei c.d. metodi ecologici, rilevanza, illegittimità. Sviamento del parere ISPRA”.<br />
Con decreto presidenziale n. 176/2014, depositato l’11 settembre 2014, il provvedimento impugnato è stato sospeso, in via provvisoria, fino all’udienza in camera di consiglio, fissata il 7 ottobre 2014.<br />
Con memoria del 3 ottobre 2014 si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza, previa reiezione dell’istanza cautelare.<br />
All’udienza in camera di consiglio del 7 ottobre 2014, su concorde istanza delle parti, la discussione del ricorso è stata rinviata al merito.<br />
Alla pubblica udienza del 20 luglio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Va rilevato, anzitutto, che la pronuncia sul merito della controversia fa venire meno le esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente nella relativa istanza, la cui trattazione, su richiesta congiunta delle parti, era stata rinviata alla discussione di merito.<br />
2. Il ricorso è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, considerato che il decreto impugnato non è più in vigore. Infatti, il prelievo delle marmotte era consentito solo fino al 30 settembre 2014. Esaurita l’efficacia del decreto impugnato, non sussiste più in capo alla ricorrente alcun interesse alla decisione del ricorso nel merito.<br />
Nel silenzio delle parti, bisogna però decidere sulla c.d. soccombenza virtuale.<br />
La ricorrente giudica illegittimo il decreto impugnato sotto diversi profili, che possono essere così riassunti.<br />
a) L’art. 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 sarebbe costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lett. e) e s), anche in relazione agli artt. 4 e 9 dello Statuto di Autonomia, “nella parte in cui non prevede per l’abbattimento del tasso (recte: marmotta) e di qualunque altra specie animale protetta, né il ricorso a metodi ecologici, né l’obbligatorietà del preventivo parere dell’INFS (recte: ISPRA), necessario per ogni tipo di regolamentazione della caccia fuori dai criteri imposti e disciplinati dalla legge 157/1992”.<br />
b) Nel decreto impugnato mancherebbe “un richiamo espresso a danni di notevole entità, se non in sporadici casi, che comunque non giustificano l’abbattimento di 942 capi di marmotta”, in elusione dell’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo.<br />
c) L’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha espresso un parere positivo al prelievo delle marmotte, senza però che sia stata verificata la preventiva inefficacia dei metodi ecologici alternativi, in violazione dell’art. 19, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n.157.<br />
Sulle singole censure il Collegio deduce quanto segue.<br />
a) e c). Il comma 2 dell’art. 1 delle norme di attuazione dello Statuto di autonomia in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, approvate con D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (comma aggiunto dall’art. 5 del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 267), così stabilisce: “<em>Lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell&#8217;ordinamento statale</em>”.<br />
L’art. 16 della direttiva Habitat 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) consente il prelievo di specie animali non cacciabili (di cui all’allegato IV) “<em>a condizione che non esista un&#8217;altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b): </em><br />
<em>a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; </em><br />
<em>b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all&#8217;allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà…</em>.”.<br />
L’art. 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, prevede che “<em>con decreto dell&#8217;assessore competente per materia, e, previo parere dell&#8217;Osservatorio faunistico provinciale e previo parere dell&#8217;Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell&#8217;ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l&#8217;aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l&#8217;equilibrio ecologico o l&#8217;agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel comma 1</em>”.<br />
Sul piano nazionale, l’art. 19, commi 2 e 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, analogamente così dispone: “<em>2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l&#8217;utilizzo di metodi ecologici su parere dell&#8217;Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l&#8217;Istituto verifichi l&#8217;inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l&#8217;esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l&#8217;esercizio venatorio. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l&#8217;esercizio venatorio</em>”.<br />
Così delineato il quadro normativo in cui si inserisce la controversia in esame, il Collegio ritiene che l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 14 del 1987, così come formulata dalla ricorrente, non sia fondata in relazione al decreto sub iudice.<br />
Invero, come riconosce la stessa ricorrente e come risulta agli atti, l’Amministrazione provinciale, con nota del 18 agosto 2014, ha chiesto all’ISPRA il preventivo parere sul programma di controllo della marmotta nelle aree del territorio provinciale che hanno riportato danni significativi all’agricoltura, in conformità a quanto previsto dall’art. 19, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992, allegando alla richiesta di parere una relazione tecnica sulla presenza e sullo stato delle marmotte, il piano di controllo della marmotta per l’anno 2015 e il parere espresso il 30 maggio 2014 dall’Osservatorio faunistico provinciale sul controllo delle marmotte per l’anno 2014.<br />
L’ISPRA, con nota del 29 agosto 2014, ha espresso parere positivo al piano di prelievo delle marmotte per l’anno 2014. Nel parere, l’ISPRA afferma di avere “esaminato la documentazione allegata”, tra cui anche la relazione sullo stato della presenza delle marmotte, giudicando che il piano proposto “assicuri la sostenibilità del prelievo ed appare rispettare i principi di prioritaria attivazione di forme incruente di intervento”. Dunque, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l’ISPRA si è espresso anche sulla validità del sistema di prelievo, al contempo rilevando la necessità di procedere, dopo il prelievo, ad “un’attenta verifica dell’efficacia di tali interventi nel corso della stagione e/o dell’anno”. In altre parole, l’ISPRA ha dato parere positivo anche sul metodo di prevenzione adottato nel caso specifico. Peraltro, il decreto impugnato si sofferma ampiamente sull’inefficacia delle singole misure ecologiche alternative, quali ad esempio la cattura e il successivo spostamento in altre zone delle marmotte.<br />
Per tutti i motivi anzidetti il Collegio non ritiene sussistenti, nel caso di specie, i profili di incostituzionalità della norma provinciale dedotti dalla ricorrente, né le censure rivolte contro il parere dell’ISPRA.<br />
b) L’istruttoria effettuata dall’Amministrazione appare esente dalle critiche sollevate dalla ricorrente.<br />
Dalla documentazione in atti risultano elencati con precisione, riserva per riserva, i danni gravi all’agricoltura di alta montagna causati dalle marmotte, denunciati dai contadini e che sono stati verificati sul posto dalle guardie forestali nelle singole riserve.<br />
Appare pertanto superata l’inadeguatezza dell’istruttoria, rilevata da questo giudice in alcune precedenti sentenze con riferimento ai prelievi delle marmotte autorizzati negli anni passati.<br />
In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ma le spese di lite, tenuto conto dell’infondatezza del ricorso, vanno addebitate alla ricorrente, nella misura indicata nel seguente dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Condanna la ricorrente a rifondere alla Provincia autonoma di Bolzano le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed altri accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Terenzio Del Gaudio, Presidente<br />
Margit Falk Ebner, Consigliere<br />
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore<br />
Peter Michaeler, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:353px;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="width:12px;">&nbsp;</td>
<td style="width:276px;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:353px;">Lorenza Pantozzi Lerjefors</td>
<td style="width:12px;">&nbsp;</td>
<td style="width:276px;">Terenzio Del Gaudio</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-28-7-2016-n-248/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2016 n.248</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2016 n.716</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-30-6-2016-n-716/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-30-6-2016-n-716/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-30-6-2016-n-716/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2016 n.716</a></p>
<p>Pres. Quiligotti Est. Nappi Sui presupposti che legittimano il Ministero dell’ambiente ad intervenire ex art. 309, D.Lgs. n. 152/06 Intervento del Ministero dell’ambiente – silenzio inadempimento – danno ambientale &#160; L’intervento del Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 309 del d.lgs. n. 152/2006 è subordinato ad una puntuale e precisa allegazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-30-6-2016-n-716/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2016 n.716</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-30-6-2016-n-716/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2016 n.716</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Quiligotti Est. Nappi</span></p>
<hr />
<p>Sui presupposti che legittimano il Ministero dell’ambiente ad intervenire ex art. 309, D.Lgs. n. 152/06</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Intervento del Ministero dell’ambiente – silenzio inadempimento – danno ambientale<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’intervento del Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 309 del d.lgs. n. 152/2006 è subordinato ad una puntuale e precisa allegazione da parte dell’istante del danno ambientale o dell’imminente minaccia di esso sul quale si fonda l’intervento statale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00716/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00084/2016 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso avente numero di registro generale 84 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
&#8211; Giuseppe Chiappetta e Italia Nostra&nbsp;<em>onlus</em>, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Sebastianelli e Ernesto Trimarco, da intendersi domiciliati, ai sensi dell’art. 25, n.<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
&#8211; Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici&nbsp;<em>ope legis</em>&nbsp;è domiciliato, in<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
&#8211; Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
<em>ad opponendum</em>:<br />
&#8211; Simar s.r.l. e Sviluppo Maratea s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentate e difese dall’avv. Giancarlo Viglione, tutti da intendersi domiciliati, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett.&nbsp;<em>a</em>),<br />
<strong><em>ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.</em></strong><br />
&#8211; per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente in ordine ad istanze di intervento presentate ai sensi dell’art. 309 d.lgs. n. 152/2006.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle società intervenienti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 il referendario Benedetto Nappi;<br />
Uditi per le parti l’avv. Ernesto Trimarco, l’avvocato dello Stato Domenico Mutino e l’avv. Giancarlo Viglione;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
1. Con atto ritualmente notificato, i ricorrenti sono insorti, dinanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio, avverso il silenzio serbato dal Ministero intimato nei confronti della richiesta di intervento da essi presentata datata 30 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 309 d.lgs. n. 152 del 2006, per rimuovere o prevenire i pericoli ed i danni connessi ai fatti esposti e per annullare i provvedimenti della Regione Basilicata nn. 33 e 34 del 12 agosto 2010, di non assoggettabilità a VAS e VIA relative al completamento del complesso turistico denominato Pianeta Maratea.<br />
1.1. In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato che:<br />
&#8211; in data 21 dicembre 2007 il Consiglio comunale di Maratea ha adottato la deliberazione n. 50, avente ad oggetto: “<em>schema di convenzione per la sanatoria del complesso turistico alberghiero denominato Pianetamaratea</em>”, contemplante, tra l’altro,<br />
&#8211; il 9 marzo 2009, il Comune di Maratea ha quindi chiesto alla Regione Basilicata la verifica di non assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed a valutazione di impatto ambientale del progetto inerente la sanatoria del suddetto complesso turi<br />
&#8211; con deliberazioni nn. 33 e 34 del 12 agosto 2010, il Consiglio comunale di Maratea ha approvato una ulteriore bozza di convenzione, avente ad oggetto: “<em>adempimenti ancora da assolvere nel Complesso alberghiero Pianetamaratea e per nuove edificazioni<br />
&#8211; l’Amministrazione comunale, in data 25 febbraio 2011, ha trasmesso alla Regione Basilicata copia di documentazione tecnica inerente il progetto, tra cui la proposta di variante allo strumento urbanistico vigente e delle opere di progetto di completament<br />
&#8211; la Regione Basilicata, con determinazione dirigenziale n. 75AB.2011/D01011 del 19 luglio 2011, ha ritenuto la non assoggettabilità a v.a.s. ed a v.i.a. del progetto depositato con l’istanza del 9 marzo 2009;<br />
&#8211; con deliberazione consiliare n. 38 del 12 ottobre 2012, il Comune di Maratea ha approvato la variante di cui è cenno;<br />
&#8211; avverso l’approvazione della suddetta variante gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso innanzi a questo Tribunale, deducendo, tra l’altro, che: “<em>le valutazioni effettuate dall&#8217;Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata avrebbero<br />
&#8211; con sentenza n. 527/2013, depositata in data 21 agosto 2013, il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile, in parte improcedibile, e per il resto è stato rigettato;<br />
&#8211; il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza n. 5145/2014, ha ordinato alla Regione Basilicata di depositare in giudizio copia degli atti progettuali, trasmessi a suo tempo dal Comune di Maratea ai fini della valutazione ambientale, ed al Comune di Mar<br />
&#8211; in data 18 novembre 2014 il Comune di Maratea ha trasmesso la propria relazione, chiarendo che le opere del progetto del 2007 e del progetto del 2010 sono contraddistinte dallo stesso carico urbanistico, con differenziazioni dei singoli edifici per sago<br />
&#8211; a sua volta, la Regione Basilicata, nella propria relazione amministrativa ha dato atto che la determinazione regionale di non assoggettabilità a VAS e VIA ha valutato il progetto “modificato”, ivi incluse le integrazioni del 25 febbraio 2011;<br />
&#8211; il giudice d’appello, con sentenza n. 975/2015 del 26 febbraio 2015, ha successivamente rigettato il gravame;<br />
&#8211; i ricorrenti hanno perciò adito il Ministero resistente ai sensi dell’art. 309 del d.lgs. n. 192/2006.<br />
1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 12, 20, 309 e 310 d.lgs. n. 152/2006; artt. 1, 5, 6, 8, 9, 10 direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001; artt. da 2 a 9 della direttiva 2011/92/UE).<br />
2. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, eccependo, in rito, l’inammissibilità del ricorso, nonché, nel merito, la sua infondatezza.<br />
2.1. Le società Simar s.r.l. e Sviluppo Maratea s.r.l. hanno spiegato intervento&nbsp;<em>ad opponendum</em>, sostenendo l’infondatezza del ricorso.<br />
3. Con ordinanza n. 744/2016, depositata in data 21 gennaio 2016, l’adito T.A.R. per il Lazio, sez. II<em>-bis:</em>&nbsp;“<em>dichiaratala propria incompetenza territoriale, indica la competenza del TAR per la Basilicata, dinanzi al quale il giudizio deve essere riassunto nei termini di cui all’art. 15 c.p.a.</em>”.<br />
2. Con atto notificato il 16 febbraio 2016, depositato il 22 febbraio 2016, i ricorrenti hanno riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale.<br />
3. Si sono ritualmente costituiti in giudizio il Ministero intimato e le società Simar s.r.l. e Sviluppo Maratea s.r.l., riproponendo le rispettive eccezioni in rito e nel merito.<br />
4. Alla camera di consiglio svoltasi in data 11 maggio 2016 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Il ricorso è inammissibile.<br />
1.1. Coglie nel segno, infatti, la conforme eccezione sollevata sia da parte resistente, sia dalle società intervenienti, secondo cui difettano i presupposti per l’intervento del Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 309 del d.lgs. n. 152/2006, non essendo stato allegato il danno ambientale o l’imminente minaccia di esso sul quale si fonda l’intervento statale.<br />
1.1.1. Invero, la sussistenza del silenzio inadempimento da parte della pubblica amministrazione non può genericamente riconnettersi al mero inoltro di un’istanza da parte del privato, ed al successivo decorso infruttuoso del termine per l’adozione del provvedimento espresso di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, dovendo essere anche adeguatamente considerate le peculiarità che connotano la vicenda sottesa all’istanza stessa. Nel caso di specie, l’art. 309 del c.d. testo unico dell’ambiente contempla, appunto, la richiesta di intervento ministeriale da parte, tra l’altro, di associazioni e persone fisiche. Tale richiesta, tuttavia, si realizza mediante il deposito: “<em>presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, di denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale</em>”.<br />
1.1.2. A fronte di ciò, i ricorrenti si sono limitati ad un riferimento del tutto generico a non meglio specificati “<em>danni collegati ai fatti esposti</em>”, non allegando alcuna delle tipologie di danno ambientale rilevante, per come individuate dall’art. 300, n. 2, del medesimo decreto. Risulta, altresì, mancante il prescritto corredo documentale ed informativo necessario a dare alla richiesta d’intervento un contenuto di specificità e concretezza. E’, infine, stato obliterato il deposito della richiesta stessa presso la competente Prefettura, onde consentire l’acquisizione, da parte di quest’ultima, di elementi rilevanti al fine dello svolgimento della correlata attività istruttoria.<br />
1.2. Fermo quanto innanzi, il ricorso risulta inammissibile anche sotto un differente profilo. A ben vedere, infatti, i deducenti, come emerge dalla lettura del ricorso, hanno invocato la tutela del Ministero dell’Ambiente in quanto: “<em>se il progetto in questione è stato modificato senza che né il pubblico, né le organizzazioni qualificate per la tutela dell’ambiente di cui agli artt. 309 e 310 Codice dell’Ambiente sapessero di tali modifiche ai sensi dell’art. 12 e 20 Codice dell’Ambiente, risulta violato ogni diritto a conoscere i progetti che importano cambiamenti del territorio ed intervenirvi con osservazioni e proposte</em>”. Inoltre, nel ricorso si legge che: “<em>le valutazioni ambientali, dunque, sono illegittime, in quanto avrebbero dovuto tenere conto delle osservazioni del pubblico, prodotte dal ricorrente non appena scoperto che i dettagli e la consistenza del progetto approvato non avevano avuto opportuna pubblicazione e diffusione. L’acquisizione del parere dell&#8217;Autorità procedente (il Comune di Maratea) in merito all’assoggettabilità risulta espresso nel 2009, e dunque non ha potuto tenere conto delle integrazioni al progetto iniziale intervenute in data 25/02/2011. L&#8217;intervento progettato come modificato nel 25/02/2011 risulterebbe insistere in zona valutata dalle Autorità Competenti ai fini della redazione del PST di Maratea ad alto rischio idrogeologico (R4). I progetti e la relativa documentazioni tecnica trasmesse all&#8217;Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata in questione non sono stati corredati dalle risultanze di indagini tecnica obbligatorie imposte con Legge Regionale nr. 9 del 7 giugno 2011, relativamente ai necessari studi geologici e di microzonazione sismica. Le stesse valutazioni paesaggistiche esile con la suddetta determina risultano viziate da tutte le superiori circostanze ed omesse valutazioni, oltre al fatto di non aver permesso al pubblico una utile informazione circa la reale portata del progetto di completamento delle opere edilizie almeno fino al chiarimento malcelatamente eseguito solo in sede di appello al Consiglio di Stato</em>”. Si tratta, in tutta evidenzia, di censure che, ben lungi dal paventare forme di aggressione all’ambiente, si risolvono nell’illustrazione di pretese illegittimità dei provvedimenti adottati dalle competenti autorità amministrative. Ebbene, come si è visto innanzi, la vicenda di cui è questione ha già formato oggetto di decisione sia da parte di questo Tribunale, con sentenza n. 975/2015, sia da parte del Consiglio di Stato, con pronuncia n. 975/2015, entrambe di rigetto delle deduzioni di illegittimità articolate da ricorrenti. Ne consegue che il rimedio contemplato dall’art. 309 del testo unico dell’ambiente non può essere utilizzato, strumentalmente, per far valere ulteriori profili di illegittimità delle autorizzazioni già rilasciate, essendo apprestata a tal fine l’ordinaria azione di annullamento, da proporre nei termini decadenziali di rito.<br />
2. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di illegittimità del ricorso.<br />
3. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016, con l’intervento dei magistrati:<br />
Maria Cristina Quiligotti, Presidente FF<br />
Pasquale Mastrantuono, Consigliere<br />
Benedetto Nappi, Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/06/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-30-6-2016-n-716/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2016 n.716</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2016 n.2921</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-28-6-2016-n-2921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-28-6-2016-n-2921/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-28-6-2016-n-2921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2016 n.2921</a></p>
<p>Pres. Anastasi, Est. Taormina Sull’illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale di Segrate n. 11 del 14 febbraio 2012, recante l’approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), per la parte in cui, senza fornire adeguata motivazione, si discosta dalle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in materia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-28-6-2016-n-2921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2016 n.2921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-28-6-2016-n-2921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2016 n.2921</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Anastasi, Est. Taormina</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale di Segrate n. 11 del 14 febbraio 2012, recante l’approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), per la parte in cui, senza fornire adeguata motivazione, si discosta dalle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in materia di minimizzazione del consumo di suolo.</p>
<p>1.	A fronte delle disposizioni del legislatore regionale in materia di governo del territorio, che fissano l’obiettivo di minimizzazione del consumo di suolo, è illegittima la previsione del Piano di governo territorio approvato dal Comune che si discosti dalle disposizioni del PTCP in materia di consumo di suolo, sebbene non prescrittive, in assenza di una motivazione congrua e non illogica, motivata da adeguata istruttoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Governo del territorio &#8211; Piano di governo del territorio &#8211; Piano di coordinamento territoriale Provinciale &#8211; Consumo di suolo &#8211; Superficie urbanizzata.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A fronte delle disposizioni del legislatore regionale in materia di governo del territorio, che fissano l’obiettivo di minimizzazione del consumo di suolo, è illegittima la previsione del Piano di governo territorio approvato dal Comune che si discosti dalle disposizioni del PTCP in materia di consumo di suolo, sebbene non prescrittive, in assenza di una motivazione congrua e non illogica, motivata da adeguata istruttoria</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align="right">N. 02921/2016REG.PROV.COLL.</p>
<p align="right">N. 02883/2015 REG.RIC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p align="center">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p align="center">Il Consiglio di Stato</p>
<p align="center">in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p align="center">ha pronunciato la presente</p>
<p align="center">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2883 del 2015, proposto da:</p>
<p>Comune di Segrate, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Stefania Masini, con domicilio eletto presso Maria Stefania Masini in Roma, Via Antonio Gramsci, 24;</p>
<p>contro</p>
<p>Livia Ilaria Achilli, Loriana Ballesini, Stefania Barontini, Imelda Behan, Cecilia Boria, Francesca Bovone, Alberto Camuri, Mario Capelli, Dante Alessandro Caroppo, Fabio Cavana, Fulvio Norberto Cavazzini, Ezio Cavazzini, Cosetta Maria Ceretti, Pietro Ciacci, Paola Conversano, Philippe Coullet, Vittorio Cristofori, Renato Facconi, Caterina Farnetti, rappresentati e difesi dagli avv. Paola Brambilla, Veronica Dini, con domicilio eletto presso Maria Athena Lorizio in Roma, Via Dora, 1; Antonella Forte, Roberto Fusilli, Samuela Fusilli, Lorenza Mauri, Marco Ermenegildo Vigilio Menegatti, Roberta Gisella Teresa Menegatti, Arnolfo Merilini, Alberto Micheli, Mauro Rizzoli, Silvana Romero, Renato Giangiacomo Rossi, Ilaria Rovetto, Andrea Massimo Ruosi, Nicoletta Ruosi, Anna Maria Rita Spagna, Domenico Attilio Sprela, Luca Matteo Stanca, Daniela Tentori, Luca Maria Vezzoni, Paolo Maria Vezzoni, Silvana Visentin, Vanna Visentin, Carla Zanardi, Paola Pinto, Wwf Slt Martesana Onlus, Legambiente Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dagli avv. Veronica Dini, Paola Brambilla, con domicilio eletto presso Maria Athena Lorizio in Roma, Via Dora, 1;</p>
<p>Carola Gambarini, Edda Gilardoni, Andrea Giuliacci, Paolo Lamberti, Maria Lucia Lucchetti Cigarini, Alessandra Luciani, Divo Mari, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Veronica Dini, con domicilio eletto presso Maria Athena Lorizio in Roma, Via Dora, 1;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p>Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano);</p>
<p>Europa 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv. Tiziano Ugoccioni, Stefania Ionata, con domicilio eletto presso Stefania Ionata in Roma, Via Cosseria, 5; Segrate 2000 s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Arioli, Luigi Manzi, Pietro Carlo Sironi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, 5; Interpart s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Carlo Sironi, Luigi Manzi, Andrea Arioli, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, 5; Lindos s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Guido A. (F. Monza) Inzaghi, con domicilio eletto presso Guido Alberto Inzaghi in Roma, Via dei Due Macelli, 66;</p>
<p>Dsm Nutritional Products &#8211; Istituto delle Vitamine s.p.a., in persona del legale rappresentante in caricarappresentato e difeso dagli avv. Stefano Quadrio, Gianluca Pojaghi, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14;</p>
<p>Il Morettone s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Calesella, Luigi Manzi, Pietro Carlo Sironi, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, 5;</p>
<p>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>ad adiuvandum:</p>
<p>Soc Secomind s.r.l in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Carlo Sironi, Luigi Manzi, Andrea Arioli, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, 5; Tend s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Carlo Sironi, Luigi Manzi, Giorgio Calesella, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, Via Federico Confalonieri, 5;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza del T.A.R. della LOMBARDIA – Sede di MILANO- SEZIONE II n. 00576/2015, resa tra le parti, concernente approvazione del Piano di Governo del Territorio;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Livia Ilaria Achilli e di Loriana Ballesini e di Stefania Barontini e di Imelda Behan e di Cecilia Boria e di Francesca Bovone e di Alberto Camuri e di Mario Capelli e di Dante Alessandro Caroppo e di Fabio Cavana e di Fulvio Norberto Cavazzini e di Ezio Cavazzini e di Cosetta Maria Ceretti e di Pietro Ciacci e di Paola Conversano e di Philippe Coullet e di Vittorio Cristofori e di Renato Facconi e di Caterina Farnetti e di Antonella Forte e di Roberto Fusilli e di Samuela Fusilli e di Carola Gambarini e di Edda Gilardoni e di Andrea Giuliacci e di Paolo Lamberti e di Maria Lucia Lucchetti Cigarini e di Alessandra Luciani e di Divo Mari e di Lorenza Mauri e di Marco Ermenegildo Vigilio Menegatti e di Roberta Gisella Teresa Menegatti e di Arnolfo Merilini e di Alberto Micheli e di Mauro Rizzoli e di Silvana Romero e di Renato Giangiacomo Rossi e di Ilaria Rovetto e di Andrea Massimo Ruosi e di Nicoletta Ruosi e di Anna Maria Rita Spagna e di Domenico Attilio Sprela e di Luca Matteo Stanca e di Daniela Tentori e di Luca Maria Vezzoni e di Paolo Maria Vezzoni e di Silvana Visentin e di Vanna Visentin e di Carla Zanardi e di Paola Pinto e di Wwf Slt Martesana Onlus e di Legambiente Onlus e di Europa 2000 Srl e di Segrate 2000 Srl e di Interpart Srl e di Lindos Srl e di Dsm Nutritional Products &#8211; Istituto delle Vitamine Spa e di Il Morettone Srl;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Masini, Dini, Brambilla, Manzi, Ugoccioni (anche su delega di Inzaghi) e Ionata;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FATTO</p>
<p>1. Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia – Sede di Milano – ha scrutinato il ricorso proposto dalla odierna parte appellata (corredato da tre motivi aggiunti) .</p>
<p>1.1. In particolare, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si strutturava in 11 macrocensure di violazione di legge ed eccesso di potere ed era volto ad ottenere l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Segrate n. 11 del 14 febbraio 2012, recante l’approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), nonché gli atti presupposti, lamentando in particolare la trasformazione degli ambiti TR1 e TR2 (costituenti il c.d. “Golfo agricolo”) e degli ambiti TR3 e TR4 (ulteriori aree libere che i parte originaria ricorrente prospettava come connesse alle prime), e censurando altresì le previsioni concernenti la realizzazione della c.d. variante alla via Monzese.</p>
<p>1.1.1.Tre erano le fondamentali direttrici critiche delle censure ivi articolate:</p>
<p>a)violazione delle prescrizioni della legislazione primaria e secondaria lombarda in materia di “consumo di suolo”;</p>
<p>b)”indebita” interferenza del nuovo assetto urbanistico con la Rete Ecologica Regionale e con il c.d. “Golfo agricolo”;</p>
<p>c)violazione delle prescrizioni in punto di Vas.</p>
<p>1.2. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 6 dicembre 2012 e depositato il 18 dicembre 2012, erano state impugnate le delibere della Giunta comunale del Comune di Segrate nn. 126, 127, 131 e 132 del 2012, recanti l’approvazione dei progetti di impianto del verde per l’esecuzione dell’azione di compensazione ambientale di c.d. preverdissement, relativi agli ambiti di trasformazione TR1, TR2, TR3 e TR4.</p>
<p>1.2.1.Oltre alle censure già articolate nel mezzo introduttivo, con il detto primo ricorso per motivi aggiunti ne erano state articolate ulteriori quattro; essenzialmente, ivi ci si doleva:</p>
<p>a) della omessa sottoposizione (alla verifica di assoggettabilità) alla Vas ed alla Via dei progetti di preverdissement degli ambiti TR1 e TR2;</p>
<p>b)dell’asserito malgoverno dell’articolo 8 delle norme del Documento di Piano del PGT e dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990;</p>
<p>1.3.con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 7 marzo 2014 e depositato il 25 marzo 2014, era stata altresì impugnata la delibera di Giunta comunale n. 131 del 19 dicembre 2013 di approvazione del Piano Attuativo relativo all’area di trasformazione TR4, con i relativi atti presupposti, nonché la delibera di Giunta comunale n. 126 del 19 dicembre 2013, di approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento al Comune di aree di proprietà della Società Europa 2000 s.r.l. necessarie per la realizzazione della variante alla via Monzese;</p>
<p>1.3.1 erano state anzitutto reiterate le censure di cui ai precedenti ricorsi (ed era stato sostenuto quindi, in ogni caso, il ricorrere del vizio di illegittimità derivata) ed erano state sollevate ulteriori cinque macrocensure, incentrate sull’omesso rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di Vas e Via ed in materia di impianti a rischio di incidente rilevante;</p>
<p>1.4.con il terzo ricorso per motivi aggiunti ( notificato il 9 maggio 2014 e depositato il 21 maggio 2014) era stato gravato il permesso di costruire n. 6/2014, prot. n. 5310, rilasciato il 18 marzo 2014 alla società Lindos s.r.l., relativo a uno dei due lotti facenti parte del Piano Attuativo TR4, nonché la delibera di Giunta comunale n. 28 del 20 febbraio 2014, con cui era stato approvato lo schema di accordo, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990, per la definizione preliminare del Piano Attuativo “Area TR2” ( schema che prevedeva, tra l’altro, la cessione al Comune di aree per la realizzazione della c.d. variante alla via Monzese);</p>
<p>1.4.1. anche in tale ricorso erano state reiterate le censure di cui ai precedenti ricorsi (ed era stato sostenuto quindi, in ogni caso, il ricorrere del vizio di illegittimità derivata) ed erano state sollevate ulteriori sette macrocensure, incentrate sul ricorrere di vizi di violazione di legge ed eccesso di potere (violazione della disciplina europea, nazionale e regionale in materia di VAS, in materia di VIA e della normativa in materia di impianti a rischio di incidente rilevante) nonchè doglianze infraprocedimentali.</p>
<p>2. La società intimata Lindos s.r.l. aveva a propria volta proposto ricorso incidentale, fondato su un unico motivo. Ivi si sosteneva la illegittimità dell’articolo 8 del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio di Segrate, laddove – in accoglimento delle doglianze ricorsuali principali – la disposizione in questione fosse stata interpretata nel senso che il termine semestrale per la realizzazione del preverdissement decorresse dalla data della delibera di approvazione definitiva dello strumento urbanistico (invece che dalla sua presa d’efficacia) e che, inoltre, il termine stesso non avesse carattere ordinatorio.</p>
<p>3. Il Tar all’udienza pubblica del 23 ottobre 2014 ha trattenuto la causa in decisione ed ha scrutinato, in via prioritaria, talune eccezioni preliminari riposanti nel supposto di difetto di legittimazione degli originarii ricorrenti.</p>
<p>Dette censure sono state respinte alla stregua delle considerazioni per cui:</p>
<p>a) quanto alla posizione di Legambiente Lombardia Onlus, doveva valere il principio, secondo il quale, laddove risulti che il Presidente regionale abbia agito in giudizio non già per l’associazione territoriale, bensì per quella nazionale ( e ciò abbia fatto in virtù di un potere espressamente conferitogli dallo statuto della medesima associazione nazionale) non vi fossero ostacoli a ritenere ammissibile il ricorso;</p>
<p>a1)lo statuto non prevedeva una delega di rappresentanza processuale in favore di un soggetto diverso: attribuiva il potere di agire in giudizio, in nome e per conto dell’associazione nazionale, anche a organi diversi dal Presidente nazionale ed in particolare, ai Presidenti regionali: l’articolo 24 dello statuto nazionale, il quale espressamente stabiliva che “la rappresentanza in giudizio dell’associazione nazionale è altresì attribuita ai Presidenti regionali”.</p>
<p>a2)ne discendeva l’ammissibilità del ricorso, sebbene fossero presenti alcuni errori nell’intestazione del ricorso: la procura alle liti era stata conferita dal Presidente regionale in nome e per conto di Legambiente Onlus ( ossia dell’associazione nazionale) e ciò era sufficiente a respingere le eccezioni; l’intestazione del ricorso richiamava espressamente proprio l’articolo 24 dello statuto (così evidenziando quale fosse il potere di azione che il Presidente regionale intendeva esercitare) e la stessa intestazione rinviava espressamente alla procura: l’eccezione non era pertanto accoglibile.</p>
<p>b)quanto rilevato a proposito di Legambiente (trattavasi di impugnazione di provvedimenti a effetti indivisibili e, quindi, l’eventuale accoglimento avrebbe avvantaggiato anche gli altri originarii ricorrenti, ove pure eventualmente non legittimati) esimeva dallo scrutinare le eccezioni sollevate con riferimento a WWF STL Martesana Onlus e ai cittadini uti singuli;</p>
<p>3.1. Il Tar ha quindi disatteso l’eccezione di disintegrità del contraddittorio sollevata da Lindos s.r.l., valorizzando la circostanza che era stato impugnato lo strumento urbanistico generale del Comune di Segrate (atto rispetto al quale non erano individuabili controinteressati).</p>
<p>3.2. E’ stata quindi scrutinata la prima macrocensura del ricorso introduttivo, laddove si era lamentato che le trasformazioni previste dal PGT di Segrate comportassero un consumo di suolo largamente eccedente rispetto a quanto consentito dal PTCP;</p>
<p>Richiamate le complessive argomentazioni poste a sostegno della censura, la sentenza gravata ha:</p>
<p>a)rammentato che l’articolo 84, comma 2 delle NTA del PTCP della Provincia di Milano del 2003 applicabile nel caso di specie, prevedeva che “la quantità delle (&#8230;) espansioni insediative contenuta in un singolo strumento urbanistico comunale è ogni volta commisurata alla variazione massima ammissibile della superficie urbanizzata, intesa come incremento percentuale rispetto alla superficie urbanizzata preesistente, in conformità alle indicazioni della Tabella 3 allegata”.</p>
<p>b)rilevato che nella Relazione al Documento di Piano del PGT di Segrate si era dato atto della circostanza che questo rientrava nella “CLASSE E – ICS” della Tabella per la quale era previsto il limite più restrittivo al consumo di suolo (l’incremento di superficie urbanizzata consentito, al netto di eventuali incrementi premiali era da individuare nella misura massima dell’1%), e che ad avviso dell’amministrazione comunale, detto limite era superabile, proprio beneficiando dei meccanismi premiali previsti dal PTCP; ciò, facendosi riferimento alle previsioni di cui all’articolo 85 delle NTA del PTCP, laddove si prevedeva la facoltà per i Comuni qualificati come “Centri di rilevanza sovracomunale” di “concordare ulteriori quote di espansione, fino alla percentuale massima aggiuntiva pari al 2% della superficie urbanizzata, rispetto a quanto deducibile dall’applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 84 comma 3”;</p>
<p>c)escluso l’operatività dell’invocato meccanismo premiale in quanto:</p>
<p>I)Segrate non rientrava tra i Centri di rilevanza sovracomunale riconosciuti dal PTCP (secondo quanto dichiarato nella stessa Relazione al Documento di Piano) ne era stato stipulato l’apposito “Accordo organizzativo di pianificazione” cui l’articolo 85, comma 2 delle NTA del PTCP espressamente subordinava la premialità edificatoria;</p>
<p>II)anche la Provincia, nella valutazione di compatibilità del PGT rispetto al PTCP, aveva espressamente affermato l’insussistenza delle condizioni per riconoscere la premialità;</p>
<p>d)fatto presente che quello suindicato, non era comunque l’unico dato normativo dal quale l’amministrazione comunale di Segrate riteneva dovesse discendere che essa poteva beneficiare dei meccanismi premiali previsti dal PTCP: nella Relazione al Documento di Piano si era affermato che il Comune avrebbe dovuto beneficiare altresì del meccanismo premiale di cui agli articoli 86 e 96 delle NTA del PTCP in ragione del valore attribuito agli indicatori di sostenibilità di cui alla Tabella 6 allegata alle NTA del PTCP e della verifica delle politiche e azioni di riqualificazione urbanistica, paesistica ed ambientale di cui alla Tabella 7 allegata alle NTA del PTCP; il calcolo dei punteggi indicati nel Documento di Piano portava a un totale di 12,5, il che avrebbe –in tesi – consentito un ulteriore incremento del consumo di suolo del 3%;</p>
<p>e)quanto a tale ultimo profilo (tenuto conto delle connesse obiezioni di parte odierna appellata) ha in proposito rilevato che:</p>
<p>I)la circostanza che la premialità in questione fosse stata riconosciuta dalla Provincia, era ininfluente (trattavi di una opinione dell’Ente, sindacabile laddove errata);</p>
<p>II) nel merito era esatta della tesi ricorsuale secondo la quale era ravvisabile un errore nel calcolo delle premialità, allorché si era attribuito il punteggio massimo per la realizzazione della connettività ambientale.</p>
<p>f)al capo 2.1. ha quindi sostenuto che:</p>
<p>a) il Documento di Piano avesse illegittimamente affermato l’operatività del meccanismo premiale di cui all’articolo 85 delle NTA del PTCP;</p>
<p>b)che esso fosse non adeguatamente motivato, nei limiti di quanto sopra indicato, con riferimento al calcolo dei punteggi previsti dal meccanismo premiale di cui all’articolo 86 delle NTA del PTCP.</p>
<p>3.3. La sentenza impugnata ha ritenuto altresì fondate le censure con le quali si era contestato il criterio di calcolo utilizzato dal Comune per la determinazione della misura del suolo effettivamente consumato, in quanto:</p>
<p>a)erroneamente la “superficie a verde non urbanizzato”- che era stata scomputata da tale calcolo- non risultava coincidere con quella destinata a “parchi urbani e territoriali”;</p>
<p>b)soltanto quest’ultima, infatti, poteva essere esclusa dal computo.</p>
<p>c)ciò in quanto l’articolo 84 comma 3, secondo periodo delle NTA del PTCP stabiliva che, ai fini del calcolo del consumo di suolo “per superficie urbanizzata s’intende la somma delle superfici esistenti e di quelle programmate con piano attuativo – ad uso residenziale, extraresidenziale, per infrastrutture di mobilità, per servizi ed infrastrutture pubbliche urbane, nonché per attrezzature di interesse generale, ad esclusione dei parchi urbani e territoriali – misurata alla data di adozione dello strumento urbanistico”;</p>
<p>d)ne discendeva che &#8211; ai fini del consumo di suolo- l’intera estensione delle superfici “programmate con piano attuativo” dovesse essere considerata come superficie urbanizzata, esclusi soltanto i “parchi urbani e territoriali”; le aree non direttamente oggetto di trasformazione edificatoria privata presenti all’interno degli ambiti di trasformazione dovevano quindi essere considerate come superfici urbanizzate, laddove non espressamente destinate a parchi;</p>
<p>e) neppure detta previsione poteva essere tacciata di irragionevolezza:</p>
<p>I)infatti le aree non edificate presenti negli ambiti da trasformare ed eventualmente utilizzate per attrezzature di uso pubblico o, anche, a verde privato, erano interessate dall’azione antropica e non era quindi illogico ritenere che esse perdessero la loro naturalità e non potessero quindi essere più equiparate al suolo non consumato;</p>
<p>II)dal PGT di Segrate, (Tavola A17 del Documento di Piano) risultava che il calcolo del consumo di suolo effettivo fosse stato compiuto scomputando integralmente la “superficie a verde non urbanizzato” presente all’interno degli ambiti di trasformazione: ciò, però, senza che risultasse l’effettiva integrale destinazione di tale superficie a “parchi urbani e territoriali”, (come, ad avviso del Tar, richiesto dalla richiamata previsione del PTCP);</p>
<p>III)ma le aree comprese negli ambiti di trasformazione e non interessate dalle edificazioni private erano genericamente indicate nelle Schede quali “Dotazione di aree per servizi pubblici” e dalle Schede delle aree di trasformazione contenute nella Tavola A15 del Documento di piano si evinceva altresì la possibilità di realizzare, nelle aree destinate al c.d. preverdissement all’interno degli ambiti di trasformazione, anche “verde pertinenziale”;</p>
<p>IV) erroneamente quindi dal calcolo delle aree urbanizzate era stata scomputata superficie non unicamente destinata a “parchi urbani e territoriali”;</p>
<p>f)la obiezione mossa dal comune alla censura non era suscettibile di positiva delibazione in quanto:</p>
<p>I)essa muoveva dall’assunto che il comma 2 dell’articolo 84 delle NdA del PTCP consentiva il consumo di nuovo suolo solo ai Comuni che avessero attuato almeno il 75% delle previsioni di trasformazione urbanistica stabilite dal previgente strumento pianificatorio locale e, ai fini del calcolo del raggiungimento di tale soglia, escludeva appunto la “superficie destinata ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico di interesse comunale o sovra comunale”;</p>
<p>II)ad avviso del Comune, poiché tali superfici erano escluse dalla soglia di cui al comma 2 dell’articolo 84, esse dovevano anche essere escluse anche da quella di cui al comma 3, che definiva la “superficie urbanizzata”, ossia comportante consumo di suolo;</p>
<p>g)la invocata assimilazione tra le due prescrizioni normative che era stata posta a base delle difese dell’amministrazione comunale non era però riscontrabile, in quanto la ratio delle due norme era divergente:</p>
<p>I)il comma 3 dell’articolo 84 delle NdA del PTCP stabiliva quali trasformazioni comportassero consumo di suolo e, non recando alcun riferimento al precedente comma 2, aveva finalità del tutto differente: al fine di legittimare la programmazione del consumo di nuovo suolo, del tutto ragionevolmente escludeva le superfici ad uso pubblico dal calcolo della soglia di attuazione delle previgenti previsioni di trasformazione urbanistica;</p>
<p>II)il comma 2, invece, includeva nel concetto di superficie urbanizzata anche le aree non edificate presenti negli ambiti da trasformare ed eventualmente utilizzate per attrezzature di uso pubblico o, anche, a verde privato, essendo comunque interessate dall’azione antropica – esclusi soltanto i parchi;</p>
<p>3.4. Sulla scorta di tali considerazioni la sentenza gravata ha affermato illegittimità la valutazione resa dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 494 del 20 dicembre 2011 in ordine alla compatibilità del PGT con il PTCP, in quanto:</p>
<p>I)ivi si sarebbe dovuta rilevare l’erronea inclusione nel suolo non consumato delle superfici non oggetto di edificazioni private ricomprese nelle aree di trasformazione, benché non destinate a parchi, piuttosto che limitarsi ad affermare una “valutazione di compatibilità condizionata”;</p>
<p>II) neppure –come sostenuto da Europa 2000- poteva dirsi che le censure dirette contro la verifica di compatibilità espressa dalla Provincia fossero tardive: trattandosi di atto endoprocedimentale la pretesa illegittimità della stessa non avrebbe potuto essere fatta valere se non in occasione dell’impugnazione della delibera di approvazione del P.G.T.</p>
<p>3.4.1.Infine, richiamato il consolidato orientamento secondo il quale “la delibera n. 332/2006 (&#8230;) non costituisce atto regolamentare ma un semplice atto di indirizzo rivolto agli uffici, in merito all’istruttoria per la valutazione della compatibilità del PTCP con gli strumenti urbanistici comunali, nel periodo transitorio sino all’adeguamento del PTCP alla legge regionale 12/2005” il Tar ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse le doglianze proposte dalla parte originaria ricorrente avverso detto atto.</p>
<p>3.5. A questo punto della esposizione, la sentenza impugnata (al capo 2.4) ha affrontato la eccezione primaria, sostenuta dal comune odierno appellante, secondo cui le previsioni in materia di consumo di suolo contenute nel PTCP non sarebbero rientrate tra le disposizioni aventi carattere “prescrittivo e prevalente” ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e avrebbero quindi potuto essere disattese dal Comune (da tale considerazione, il comune avrebbe voluto fare discendere il difetto di interesse della parte originaria ricorrente a dolersi della violazione di tali prescrizioni).</p>
<p>3.5.1. In contrario senso è stato rilevato che era ben vero che il Comune avrebbe avuto la facoltà di discostarsi, in sede di approvazione del proprio PGT, dalle previsioni del PTCP “di carattere orientativo”, (articolo 13, comma 7 della legge regionale n. 12 del 2005); tuttavia, una tale determinazione, per potersi reputare legittima, avrebbe dovuto essere assunta consapevolmente dal Comune &#8211; sulla base di una corretta ricognizione degli elementi di fatto e con un’adeguata motivazione che desse conto delle prevalenti ragioni di interesse pubblico che militavano a favore della scelta di discostarsi dalle previsioni dello strumento sovraordinato-; ciò non era avvenuto: ed anzi, le previsioni di consumo di suolo risultavano basate su calcoli non corretti né era stato esattamente determinato il limite che il Comune avrebbe dovuto assumere quale punto di riferimento, eventualmente al fine di discostarsene motivatamente (il citato articolo 13, comma 7 della legge regionale n. 12 del 2005, prevedeva che, a fronte di osservazioni provinciali relative a previsioni non prescrittive e prevalenti del PTCP, il Comune fosse chiamato ad “assumere le definitive determinazioni”, decidendo quindi di adeguarsi o – motivatamente – di discostarsene).</p>
<p>3.6.Nel terzo capo della sentenza sono stati presi in esame i motivi del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (il secondo e il terzo) mercè i quali erano state articolate censure concernenti la realizzazione della connettività ecologica in ambito locale: in particolare, (secondo motivo di ricorso) era stato evidenziato che la tavola A21 del Documento di Piano del PGT di Segrate recante l’individuazione della Rete Ecologica Comunale, presentava alcune incongruenze; inoltre dalla lettura complessiva degli atti di piano (articolo 12 del DdP e dell’articolo 5.1 del Piano dei Servizi) – risultava il sostanziale rinvio delle scelte concernenti la REC alla pianificazione attuativa.</p>
<p>3.6.1. La impugnata sentenza ha in proposito ricostruito, in via preliminare, il quadro normativo e la disciplina cui era soggetta la Rete Ecologica Regionale (RER), dando atto della circostanza che:</p>
<p>a)il PTR (approvato con delibera della Giunta regionale n. 8/951 del 19 gennaio 2010 e succ. mod.) l’aveva inclusa tra le “infrastrutture prioritarie per la Lombardia”.</p>
<p>b)la deliberazione di Giunta regionale 26 novembre 2008, n. 8/8515 ( “Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali”) al paragrafo 2 del documento allegato prevedeva l’articolazione della RER in un livello regionale, un livello provinciale e un livello comunale;</p>
<p>c)le Reti Ecologiche Comunali (REC) erano poi disciplinate al paragrafo 5;ivi, in particolare, al punto 5.1 si erano indicate le modalità per la realizzazione dei progetti di rete ecologica, i quali – oltre a recepire le indicazioni di livello regionale e provinciale, adattandole alla scala comunale – dovevano anche operare il riconoscimento degli ambiti e degli habitat da sottoporre a un regime di tutela o a una destinazione d’uso compatibile, definire le “concrete azioni” per l’attuazione del progetto di rete ecologica;</p>
<p>3.6.2. La impugnata sentenza ha espresso un giudizio di fondatezza sulla censura in quanto:</p>
<p>a)dall’esame della Tavola A21 del Documento di Piano del PGT di Segrate risultava effettivamente la mancata individuazione di un “varco da deframmentare” in corrispondenza del punto di collegamento tra i due corridoi C e D (che avrebbe dovuto avvenire in un’area interessata dalla presenza di una ex cava, del PII Vecchia Olghia, nonché dal passaggio della futura variante alla via Monzese), nonché la previsione del passaggio del corridoio C sopra la Cassanese;</p>
<p>b)ma non era stata prevista alcuna ulteriore precisazione in merito alle modalità con cui tale attraversamento avrebbe dovuto avvenire;</p>
<p>c)le previsioni in questione apparivano irragionevoli ed affette da difetto di istruttoria: ivi infatti non erano indicate le azioni concrete ed effettive per la realizzazione della prevista connettività ecologica, tali da superare le rilevate criticità; inoltre non era comprovata la reale fattibilità dei corridoi;</p>
<p>d)la difesa comunale si era difesa evidenziando che i corridoi in questione non facevano parte della RER (infrastruttura prioritaria), bensì della REC.</p>
<p>e)tali obiezioni, secondo la impugnata sentenza non erano decisive, in quanto la circostanza che non fosse interessato il tracciato dell’infrastruttura regionale primaria non elideva di per sé l’illogicità e il difetto di istruttoria ravvisabili con riferimento alle previsioni elaborate a livello comunale;</p>
<p>f)la difesa comunale e Lindos s.r.l. avevano inoltre sostenuto che il Documento di Piano non aveva l’onere di determinare puntualmente le modalità di attuazione della REC e che le previsioni di dettaglio correttamente erano state rinviate alla fase di attuazione degli ambiti di trasformazione;</p>
<p>g)in contrario senso è stato però osservato in proposito che la Relazione al Documento di Piano stabiliva la vincolatività dei corridoi ecologici e imponeva di prevedere “un sistema verde senza elementi di discontinuità e di larghezza sufficiente a garantire l’aumento sensibile della valenza ambientale ed ecologica del territorio comunale”;</p>
<p>g1)al contrario da quanto ivi indicato, però, non era stato individuato immediatamente il corridoio ecologico;</p>
<p>h)era stata quindi introdotta una previsione di contenuto generico e indeterminato, che rinviava ogni determinazione alla fase di attuazione degli ambiti di trasformazione;</p>
<p>i)essa non consentiva di stabilire né quali dovessero essere in concreto le caratteristiche della REC (di cui si prescriveva solo una “larghezza sufficiente”), né in che modo potessero essere superate le criticità sopra evidenziate;</p>
<p>l)su tali criticità, anzi, il DdP neppure si soffermava;</p>
<p>m) la “scelta” dilatoria del DdP collideva con la natura stessa dello strumento: questo ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2005 – pur non avendo valenza prescrittiva in ordine al regime giuridico dei suoli – doveva recare l’inquadramento strategico delle scelte generali operate dalla pianificazione comunale; tra i criteri di intervento preordinati alla tutela ambientale dovevano ritenersi incluse le modalità realizzative e le azioni tese a rendere fattibile l’attuazione della REC (declinazione in ambito locale della RER); era fisiologico, nella redazione del Documento di Piano, il rinvio degli aspetti di dettaglio alla pianificazione attuativa: ma sede di determinazione degli ambiti di trasformazione avrebbero dovuto essere precisate le caratteristiche in concreto che la REC avrebbe dovuto assumere, prevedendo le necessarie azioni attuative e assicurandone la fattibilità;considerata la natura stessa dei corridoi ecologici, che costituivano un reticolo di cui doveva assicurarsi la continuità, il rinvio di tali determinazioni al piano attuativo non garantiva la possibilità del reperimento di soluzioni alternative, laddove le criticità fossero risultate in quella sede, non superabili.</p>
<p>3.6.3 E’ stata quindi accolta anche la seconda censura del ricorso introduttivo.</p>
<p>3.7. E’ stato invece respinto il terzo motivo (fondato sulla supposta illegittimità della mancata acquisizione della valutazione di compatibilità della Regione in merito all’attuazione in ambito locale della RER, costituente infrastruttura prioritaria) in quanto:</p>
<p>a) i corridoi ecologici costituivano autonome articolazioni della REC, ma non attenevano alla nervatura primaria dell’infrastruttura, stabilita a livello regionale, che il Comune era tenuto obbligatoriamente a inserire nel proprio strumento pianificatorio;</p>
<p>b) non era quindi necessaria, con riferimento alla previsione di tali corridoi, una valutazione di compatibilità da parte della Regione: la verifica della corretta declinazione della RER in ambito locale, quanto ai suoi sviluppi ulteriori rispetto alle articolazioni regionali e provinciali, doveva essere svolta dalla Provincia nell’ambito della valutazione ad essa demandata in ordine ai contenuti del PGT.</p>
<p>3.8.Anche il quarto originario motivo del mezzo di primo grado è stato disatteso dal Tar, che ne ha stigmatizzato la genericità.</p>
<p>3.8.1. Ivi l’odierna parte appellata si era infatti doluta della circostanza che la Carta della sensibilità Paesaggistica del Piano delle Regole del PGT di Segrate avesse riconosciuto al c.d. Golfo agricolo, costituente l’unico ambito esteso non urbanizzato, soltanto una “sensibilità paesaggistica media”; ed analoga censura, era stata articolata in una sfaccettatura del secondo motivo di ricorso anche con riferimento alla analoga qualificazione attribuita ai corridoi ecologici lungo i collegamenti tra gli insediamenti.</p>
<p>Tuttavia, in carenza di compiuta dimostrazione dell’illogicità di tale inquadramento, sia il quarto motivo che la richiamata articolazione del secondo motivo (che per il resto era stato accolto) sono stati disattesi.</p>
<p>3.9. A partire dal capo 5 della gravata sentenza, sono state prese in esame le connesse doglianze (motivi nn. 5-10 del ricorso introduttivo di primo grado) riguardanti la procedura di Valutazione Ambientale Strategica resa con riferimento al PGT di Segrate, ed è stato rilevato che:</p>
<p>a) dovevano essere respinte le eccezioni di inammissibilità di tali motivi per difetto di interesse e carenza di dimostrazione del danno subito in quanto l’azione non era proposta a difesa della proprietà di alcuno degli originarii ricorrenti, bensì a tutela dell’interesse diffuso all’ambiente azionato in virtù della legittimazione speciale riconosciuta ai sensi della legge n. 349 del 1986;</p>
<p>b)in concreto, le declinazioni delle censure si incentravano:</p>
<p>I)sulla lamentata sussistenza di carenze istruttorie e motivazionali del Rapporto ambientale (quinto motivo) e del parere motivato (sesto motivo), la mancata considerazione di scenari alternativi (settimo motivo);</p>
<p>II)sulla previsione di uno sviluppo urbano incoerente rispetto agli indicatori statistici di incremento demografico (ottavo motivo), sull’avvio tardivo della VAS rispetto al procedimento di formazione del PGT (nono motivo), sull’irragionevolezza delle previsioni del PGT relative al c.d. preverdissement (decimo motivo).</p>
<p>3.9.1. Sono state riconosciute quindi fondate le doglianze articolate con il quinto, sesto, settimo, ottavo e decimo motivo avverso carenze istruttorie e motivazionali della VAS in quanto:</p>
<p>a) in punto di fatto il Rapporto ambientale prendeva in esame, al paragrafo 7.2.6 gli “Effetti derivanti dall’attuazione degli ambiti di trasformazione”;</p>
<p>b)esso, però in tale sede, si limitava a considerare le previsioni relative a tali aree di intervento contenute nel DdP e ad individuare, per ciascun ambito, le “problematiche (&#8230;) in termini di impatti sul contesto e di rapporti con i vincoli individuati a livello comunale e sovracomunale” e le “indicazioni per ovviare alle eventuali pressioni che dovessero gravare sull’area”;</p>
<p>c)non erano stati invece presi in esame i valori ambientali ed ecosistemici dell’attuale destinazione agricola delle aree e non erano stati esaminati gli impatti ambientali complessivi delle trasformazioni previste;</p>
<p>d) sebbene ciò fosse contestato dalla difesa comunale, doveva prendersi atto della circostanza che il Rapporto ambientale muoveva dal presupposto che l’attuale carattere di aree incolte degli ambiti (circostanza peraltro contestata) li qualificasse come sostanzialmente privi di valore ambientale; e)rispetto a tale stato di fatto, era stata presa realmente in considerazione, reputandola migliorativa, la sola opzione data dall’esecuzione del preverdissement (piantumazione preventiva degli ambiti di trasformazione, in parte mediante essenze a rapida crescita destinate in un secondo momento a essere sostituite dalle costruzioni, e in parte mediante alberature di maggior pregio da mantenere in loco) e dell’associata parziale edificazione delle aree stesse.</p>
<p>f) il Rapporto ambientale però, non aveva valutato le possibilità connesse ad eventuali altre destinazioni non edificatorie delle aree né ponderato tali diverse possibili opzioni, pur nel quadro di un’effettiva analisi dei relativi costi e benefici; esso inoltre aveva esaminato partitamente le trasformazioni e le azioni previste rispetto ai singoli ambiti di trasformazione (pp. 210-221), ma non aveva preso espressamente in considerazione l’effetto derivante dal cumulo della simultanea trasformazione di tutte le aree in questione;</p>
<p>g) anche la difesa comunale aveva evidenziato che il Rapporto ambientale aveva preso in considerazione lo stato attuale e il miglioramento attribuibile alle trasformazioni ipotizzate per ciascuna delle aree : ciò, però significava riconoscere che esso non aveva operato una valutazione del contesto territoriale complessivo;</p>
<p>h)tale conclusione non era smentita dalle indicazioni contenute nel Rapporto ambientale e nella Sintesi non tecnica (richiamate dalla stessa difesa comunale al fine di dimostrare l’avvenuto compimento di una valutazione degli effetti cumulativi delle trasformazioni);</p>
<p>i) ivi si rinvenivano valutazioni volte a quantificare schematicamente il mero incremento dei consumi idrici, della produzione di rifiuti e dei carichi inquinanti generato dalle nuove previsioni di piano ovvero attinenti alla qualità abitativa per i residenti; ma non anche la considerazione degli effetti congiunti sulle matrici ambientali della simultanea trasformazione di tutti gli ambiti né la valutazione dell’impatto sulla sostenibilità complessiva delle trasformazioni, in particolare quanto al sacrificio delle ultime porzioni residue di suolo agricolo e della biodiversità;</p>
<p>3.9.2. La difesa comunale e la contro interessata Europa 2000 s.r.l. avevano in proposito sottolineato, in chiave reiettiva della censura, che tale complessiva valutazione non era necessaria, né esigibile ciò in quanto che gli ambiti di trasformazione non erano ;tra loro contigui: le aree TR 3 e TR4 non erano confinanti con le aree TR 1 e TR 2;</p>
<p>3.9.3. Il Tar ha in contrario senso considerato dirimente che:</p>
<p>a) trattavasi di aree comunque ricadenti nel medesimo quadrante del territorio cittadino.</p>
<p>b) era oggetto specifico della VAS verificare l’effetto combinato di tutte le trasformazioni previste dallo strumento pianificatorio;</p>
<p>c) la mancata considerazione della sommatoria degli effetti derivanti dalla simultanea trasformazione di pressoché tutte le residue aree agricole costituiva di per sé carenza istruttoria.</p>
<p>3.10. Per le stesse ragioni, la sentenza impugnata ha ritenuto meritevoli di accoglimento le censure articolate avverso il parere motivato affermando che:</p>
<p>a)ivi si era in affermato il ruolo marginale dell’attività agricola nel territorio di Segrate e si era attribuito valore ambientale al c.d. preverdissement degli ambiti di trasformazione;</p>
<p>b)non erano state prese invece effettivamente in considerazione le possibili alternative rispetto all’urbanizzazione delle aree;</p>
<p>b1)ciò, sebbene l’altissimo tasso di urbanizzazione già attualmente rilevabile nel territorio di Segrate implicasse la necessità di effettuare un’attenta ponderazione delle scelte comportanti l’ulteriore perdita di suolo agricolo;</p>
<p>c)a tale proposito, la difesa del Comune aveva sostenuto che l’area del c.d. Golfo agricolo risultava non coltivata da oltre un decennio: ma ciò, non comportava il venir meno della rilevanza della destinazione agricola del suolo, potendo questa essere ripristinata: una simile –assente – valutazione si riteneva necessaria ai sensi dell’articolo 4-quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31;</p>
<p>d) la parte odierna appellata aveva depositato una relazione tecnica che analizzando i terreni delle aree TR 1, TR 2, TR 3 e TR4 ne aveva illustrato e documentato l’idoneità all’uso agricolo: da tali considerazioni la sentenza impugnata ha tratto il convincimento per cui il sacrificio della destinazione agricola del suolo avrebbe dovuto essere preso specificamente in considerazione nell’ambito della procedura di VAS: quest’ultima era viziata essendosi limitata a ritenere la trasformazione edificatoria degli ambiti e il relativo preverdissement come preferibili, dal punto di vista ambientale, rispetto alla presente situazione di assenza di colture in atto (circostanza, questa,peraltro contestata).</p>
<p>3.11.Per analoghi motivi (capo 5.5) è stato accolto il settimo motivo del ricorso introduttivo (laddove si era censurata la mancata considerazione di scenari alternativi rispetto alla trasformazione degli ambiti) essendosi in proposito osservato che il fatto storico della mancata effettiva considerazione di possibili alternative era stato espressamente dichiarato nelle controdeduzioni alle osservazioni laddove si era affermato che le scelte di piano erano considerate sostanzialmente come “date” e che lo scopo del Rapporto ambientale era solo quello di consentirne il migliore inserimento delle trasformazioni previste nel contesto ambientale (controdeduzione all’osservazione n. 106 di Sella – WWF Martesana, al punto E, pag. 130) e ciò contraddiceva scopo e funzione della Vas.</p>
<p>3.12. La sentenza gravata ha parimenti accolto l’ottavo motivo, del ricorso introduttivo (laddove si era censurata la mancata considerazione della sostenibilità del rilevante incremento urbanizzativo previsto dal PGT in un contesto già fortemente urbanizzato) avendo rilevato che il piano recava una motivazione della scelta di aumentare l’urbanizzazione del Comune, ma non aveva evidenziato – in particolare nell’ambito della procedura di VAS – la sostenibilità ambientale di tale incremento del carico insediativo in un comune già fortemente urbanizzato quale era quello di Segrate.</p>
<p>3.13. Inoltre è stato ritenuto meritevole di accoglimento anche il decimo motivo di ricorso (volto a sostenere che anche le scelte comunali concernenti la realizzazione del c.d. preverdissement non risultavano supportate da adeguata istruttoria), in quanto:</p>
<p>a)la VAS aveva attribuito al preverdissement un ruolo determinante per il miglioramento del valore ambientale degli ambiti di trasformazione;</p>
<p>b)il parere reso dall’ARPA il 23 settembre 2010 aveva rappresentato che il valore delle aree a parco o a verde in termini di compensazione ambientale doveva “ essere stimata in considerazione del contributo che queste aree portano allo sviluppo degli habitat naturali e delle biodiversità sul territorio” e che le politiche di preverdissement non concorrevano “necessariamente o in modo rilevante alla riqualificazione della rete ecologica sul territorio comunale”, svolgendo funzione di mitigazione dell’inquinamento acustico e atmosferico e non necessariamente concorrendo allo sviluppo di habitat naturali;</p>
<p>c)di converso, le Linee guida per la realizzazione del preverdissement (Tavola A15 del Documento di Piano) non consentivano di stabilire la futura destinazione delle aree non destinate all’edificazione degli ambiti di trasformazione e sembravano anzi consentire l’utilizzazione di aree oggetto di preverdissement anche per la realizzazione di verde pertinenziale agli edifici ( come tale ragionevolmente inidoneo ad assicurare la biodiversità e lo sviluppo di habitat naturali).</p>
<p>3.13.1. A cagione dell’avvenuto accoglimento delle censure sostanziali avverso la Vas, è stato disposto l’ assorbimento il nono motivo di ricorso, con il quale si era censurato il ritenuto tardivo avvio della procedura.</p>
<p>3.14. E’ stato quindi esaminato l’undicesimo motivo del ricorso di primo grado (laddove si erano censurate le previsioni del Piano dei servizi relative alla c.d. variante alla via Monzese) che è stato parimenti accolto in quanto:</p>
<p>a)la difesa dell’amministrazione comunale aveva in proposito osservato che la detta strada era già prevista dal PII Vecchia Olghia come opera posta a carico del soggetto attuatore, benché destinata a essere realizzata attraverso gli attuali ambiti TR1 e TR2; il predetto PII &#8211; precedente al PGT- non era stato mai impugnato; e che Contrariamente a quanto sostenutosi nel ricorso di primo grado, il PGT si era limitato a recepire il tracciato della strada, di cui era già previsto anche il congiungimento con la Cassanese;</p>
<p>b)in senso favorevole all’accoglimento del motivo è stato rilevato il vizio di istruttoria relativo al procedimento di Vas in quanto:</p>
<p>I) la presenza della progettata arteria stradale avrebbe dovuto essere presa in considerazione in ogni caso nell’ambito della VAS, trattandosi di elemento che, anche laddove già previsto da un precedente atto pianificatorio, presentava un rilevante impatto sull’assetto urbanistico comunale: costituiva indice di carenza della relativa istruttoria la circostanza che la Vas non se ne fosse minimamente curata;</p>
<p>II)anche nel caso di specie ( laddove la scelta di realizzare la strada era riconducibile a un precedente strumento urbanistico) l’omessa considerazione delle sue previste ricadute ambientali non consentiva al pianificatore di tenere conto dell’impatto di tale arteria al fine di effettuare le ulteriori scelte specificamente riferibili al nuovo piano;</p>
<p>III)la considerazione della futura infrastruttura viaria nell’ambito della VAS avrebbe eventualmente potuto indurre il Comune a riconsiderare le scelte operate con il precedente PII; nel recepire la scelta già effettuata con il precedente strumento attuativo, il PGT aveva operato una nuova valutazione in merito all’attuale perdurante necessità di realizzare l’infrastruttura viaria (dal PGT inclusa espressamente tra i “servizi strategici”);</p>
<p>c)si era quindi verificata una duplice omissione valutativa, posto che:</p>
<p>I) detta nuova valutazione in merito all’attuale perdurante necessità di realizzare l’infrastruttura viaria era stata assunta senza fare menzione dell’infrastruttura nell’ambito della valutazione ambientale strategica;</p>
<p>II)di converso, anche le altre scelte di piano erano state effettuate senza tenere conto, ai fini della VAS, della futura prevista infrastruttura e, quindi, del cumulo dei relativi effetti sull’ambiente.</p>
<p>3.14. In ordine alla portata della statuizione demolitoria, la sentenza impugnata ha affermato il convincimento per cui l’accoglimento della maggior parte dei motivi articolati nel ricorso introduttivo contro il PGT comportasse per l’effetto, l’annullamento in toto dello strumento pianificatorio, stante il carattere generale delle censure concernenti il rispetto dei parametri in materia di consumo di suolo, nonché l’inscindibilità delle valutazioni rese in materia di VAS, (che non potevano per loro stessa natura essere annullate solo in parte): parimenti doveva essere annullata la valutazione di compatibilità del PGT resa dalla Provincia rispetto al PTCP.</p>
<p>3.15. Negli ulteriori capi 8 e 9 della sentenza, il Tar è quindi passato allo scrutinio dei ricorsi per motivi aggiunti, muovendo dalle eccezioni pregiudiziali prospettate dalle parti originarie intimate e controinteressate;</p>
<p>Il Tar ha in primo luogo disatteso (richiamando la previsione dell’articolo 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) l’eccezione formulata dal Comune e da Lindos s.r.l. fondata sulla asserita inconoscibilità delle persone degli originarii ricorrenti, a causa della mancata indicazione, nell’intestazione dei suddetti ricorsi per motivi aggiunti, dei nominativi e degli altri elementi identificativi di coloro che agivano in giudizio ( ad eccezione del solo riferimento alla prima proponente dell’impugnazione sig.ra Livia Ilaria Achilli); ha invece accolto parzialmente l’eccezione di inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti sollevata da Lindos s.r.l.</p>
<p>Quest’ultima aveva fatto presente che il mezzo era diretto – tra l’altro – contro la deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 2012, avente come unica espressa destinataria la predetta Società.</p>
<p>Essa però non era stata evocata:conseguentemente è stato dichiarato inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti, nella sola parte in cui si riferiva alla detta delibera di Giunta comunale n. 132 del 2012.</p>
<p>E’ stata invece disattesa l’ulteriore eccezione sollevata dal Comune di Segrate, concernente la mancata notifica delle precedenti impugnazioni anche nei confronti di DSM Nutritional Products – Istituto delle Vitamine s.p.a. (evocata solo con il secondo ricorso per motivi aggiunti) e di Il Morettone s.r.l. (evocata solo con il terzo ricorso per motivi aggiunti).</p>
<p>Il Tar ha in proposito osservato che l’Istituto delle Vitamine non poteva ritenersi un controinteressato in senso tecnico rispetto alle impugnazioni proposte e, comunque, era stato tempestivamente evocato nel momento in cui (con il secondo ricorso per motivi aggiunti) erano state articolato censure che facevano riferimento alla presenza dell’impianto a rischio di incidente rilevante in prossimità dell’ambito TR4.</p>
<p>Quanto all’eccezione relativa alla prospettata tardiva evocazione in giudizio de Il Morettone s.r.l. essa doveva essere dichiarata inammissibile per genericità, non essendo specificato per quale ragione tale soggetto sarebbe stato leso dagli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi due ricorsi per motivi aggiunti.</p>
<p>3.15.1.Nel merito, il Tar ha accolto i tre ricorsi per motivi aggiunti (eccezion fatta per l’impugnazione della delibera di Giunta comunale n. 132 del 2012 che è stata dichiarata inammissibile) nella parte in cui detti mezzi avevano evocato il vizio di invalidità derivata ed ha annullato gli atti ivi gravati, con assorbimento delle ulteriori doglianze di illegittimità propria articolate contro i medesimi atti.</p>
<p>3.16.. Al capo 9.1. della gravata decisione ha singolarmente ed analiticamente indicato quali fossero i detti attuativi impugnati dei quali doveva dichiararsi la illegittimità.</p>
<p>3.16.1. E’ stato infine affermato, che l’annullamento dell’intero PGT faceva venir meno ogni interesse della controinteressata Lindos s.r.l. all’esame del ricorso incidentale: detta impugnazione incidentale era infatti volta a censurare una specifica disposizione del DdP, laddove interpretata come prospettato nel primo e secondo ricorso per motivi aggiunti: la totale caducazione del PGT rendeva improcedibile il ricorso incidentale.</p>
<p>4. Avverso la suindicata decisione ha proposto appello principale il Comune di Segrate.</p>
<p>Nella premessa del ricorso in appello è stato in primo luogo fatto presente (al fine di segnalare che la sentenza era incorsa nel vizio di ultrapetizione) che con il mezzo di primo grado ed i tre ricorsi per motivi aggiunti parte originaria ricorrente aveva chiesto l’annullamento “in parte qua” del PGT.</p>
<p>La domanda di annullamento parziale era coerente con il petitum; ivi si era infatti lamentata la illegittimità:</p>
<p>a)della decisione del PGT di inserire tra gli ambiti di trasformazione disciplinati dal DdP (Documento di Piano ) quattro aree TR1 TR2 TR3 TR4 che il previgente PRG destinava a zona agricola;</p>
<p>b)della realizzazione di una strada (la c.d. “variante monzese”) già prevista quale standard qualitativo di un PII approvato nel 2008 ed appunto confermata dal PGT che intersecava il sedime delle aree TR1 TR2.</p>
<p>Ha pertanto sostenuto che l’annullamento totale disposto dalla sentenza travalicava la domanda.</p>
<p>Più in particolate:</p>
<p>Nella prima parte dell’appello è stato illustrato il contenuto dell’avversato PGT (composto dal DdP :Documento di Piano; PdR : Piano delle Regole; PdS: Piano dei Servizi).</p>
<p>Il Documento di Piano aveva previsto quali ambiti di trasformazione (accanto alle quattro aree di proprietà privata TR1 TR2 TR3 TR4 avversate nel ricorso di primo grado) ulteriori quattro aree di trasformazione di proprietà privata e sei aree di trasformazione di proprietà pubblica.</p>
<p>La circostanza che aveva condotto a tale “scelta” pianificatoria riposava nell’imponente sviluppo infrastrutturale nel quale il comune era venuto a trovarsi.</p>
<p>Quanto quattro aree di proprietà privata TR1 TR2 TR3 TR4 avversate nel ricorso di primo grado, le prime due TR1 e TR2 rivestivano una importanza strategica di riconnessione del tessuto cittadino, mercè spazi a parco e creazione di un c.d. “corridoio ecologico”;</p>
<p>Gli ambiti TR3 e TR4, invece, collocati al confine nord-est avevano il fine di completare l’esistente tessuto consolidato finitimo.</p>
<p>Le previsioni di trasformazione si accompagnavano a previsioni di cessione di aree a standard, misure di riqualificazione ecologica (l’innovativo preverdissement), contenimento di indici edificatorii, etc.</p>
<p>La sentenza aveva frainteso il complessivo disegno urbanistico, muovendo dall’attribuzione di un rilievo spropositato al c.d. “Golfo Agricolo”: esso erroneamente era stato descritto come un‘ area coincidente con le quattro aree di proprietà privata TR1 TR2 TR3 TR4: si trattava invece di un’area azzonata come agricola dal previgente PRG e coincidente con quella TR1.</p>
<p>Con il primo motivo di appello il Comune ha proposto quattro articolazioni di censura.</p>
<p>In particolare,l’appellante amministrazione comunale ha :</p>
<p>a)ribadito la doglianza disattesa dal Tar circa il difetto di legittimazione di Legambiente e riproposto l’analoga eccezione (assorbita dal Tar) vertente sulla posizione di WWF e dei singoli cittadini;</p>
<p>b) sostenuto che, a tutto concedere, la legittimazione verteva sulle prescrizioni ambientali, e pertanto essa non coinvolgeva le prescrizioni urbanistiche ivi contenute, di guisa che addirittura impossibile sarebbe stato pronunciare l’integrale annullamento del Piano;</p>
<p>c)rilevato che, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 12/2005 il Documento di Piano aveva mero valore ricognitivo e programmatico, per cui difettava l’interesse ad impugnarlo;</p>
<p>d)sostenuto che comunque, v’era stato un difetto di contraddittorio emergente per tabulas dalla gravata decisione: il ricorso infatti non era stato notificato a tutti i proprietarii delle aree TR1 TR2 TR3 TR4; in particolare, quanto a tale ultimo profilo, ha sostenuto che la sentenza era contraddittoria:l ’eccezione suddetta, infatti, era stata respinta dal Tar.</p>
<p>Il Tar però, aveva poi dichiarato inammissibile il secondo atto di motivi aggiunti, perché non notificato a Lindos.</p>
<p>Ma il secondo atto di motivi aggiunti era diretto a censurare un atto attuativo: se così era, Lindos (ma anche tutti gli altri proprietarii delle aree TR1 TR2 TR3 TR4 tra cui i signori Cuneo, mai evocati) avrebbero dovuto essere stati destinatarii della notifica del ricorso introduttivo.</p>
<p>Alle pagg. 20 e segg dell’appello, sono state illustrate le censure di merito.</p>
<p>In via generale è stato dedotto il vizio di eccesso di potere giurisdizionale in quanto sarebbe stata asseritamente travalicata dal Tar la delibazione sulla discrezionalità esercitata, per trasmodare in valutazioni di opportunità.</p>
<p>Con il quinto motivo di appello sono state contestate le conclusioni cui il Tar era pervenuto in punto di consumo di suolo.</p>
<p>Rammentato che ad avviso degli originarii ricorrenti dette prescrizioni del PTCP in punto di consumo di suolo avrebbero avuto natura prescrittiva e prevalente rispetto al PGT, il Tar aveva invertito l’ordine logico dell’analisi.</p>
<p>Ratione temporis, avrebbe infatti dovuto, in primis accertare se dette prescrizioni del PTCP avevano effettivamente natura prescrittiva e prevalente rispetto al PGT e poi scrutinare la loro asserita violazione da parte del PGT (soltanto laddove detta natura prescrittiva e prevalente fosse stata in effetti riscontrata).</p>
<p>Ma dette prescrizioni del PTCP in punto di consumo di suolo non avevano natura prescrittiva e prevalente rispetto al PGT ai sensi della l.r. n. 12/2005( solo con la successiva legge regionale n. 31/2014 ciò era stato previsto, ma si trattava di legge ratione temporis non applicabile alla fattispecie).</p>
<p>Ed allora la risposta al primo quesito avrebbe dovuto essere: le prescrizioni del PTCP del 2003 in punto di consumo di suolo non spiegavano natura prescrittiva e prevalente rispetto al PGT; esse avevano mero valore orientativo e da esse il comune avrebbe potuto discostarsi.</p>
<p>Armonicamente con dette premesse, quindi, la censura avrebbe dovuto essere disattesa.</p>
<p>Il Tar invece, pur avendo riconosciuto che le prescrizioni del PTCP del 2003 in punto di consumo di suolo non spiegavano natura prescrittiva e prevalente rispetto al PGT ma mero valore orientativo aveva sindacato i criterii di calcolo stabiliti dal comune ed aveva accolto il mezzo.</p>
<p>Secondo l’appellante comune, quindi, si era al cospetto di un doppio errore.</p>
<p>Il primo, riposante nell’avere invertito i termini di analisi della problematica e nel non avere tratto le conseguenze dalla considerazione della non prescrittività e vincolatività delle prescrizioni del PTCP del 2003 in punto di consumo di suolo.</p>
<p>Il secondo, “intrinseco” riposante:</p>
<p>a)nell’erroneo sindacato dei corretti criteri di calcolo utilizzati dal comune;</p>
<p>b)nell’avere disconosciuto la spettanza del punteggio premiale del 2% in quanto aveva negato che Segrate fosse assimilabile ad un centro “di rilevanza sovra comunale”;</p>
<p>c) nell’avere indebitamente negato l’incremento del 3% spettante per le politiche ambientali “virtuose”;</p>
<p>d) nell’avere erroneamente interpretato la prescrizione di cui all’art. 84 comma 3 delle NTA, omettendo una valutazione sistematica che tenesse conto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi (e soprattutto al precedente comma 2 dell’art. 84 delle NTA).</p>
<p>In sintesi, l’errore del Tar riposava nell’essersi concentrato su una lettura formale ed astratta del DdP e segnatamente sul fatto che quest’ultimo non avesse qualificato come “parco” le aree verdi previste in cessione all’Amministrazione.</p>
<p>Trattavasi quindi di un indebito sindacato su una scelta tecnica dell’amministrazione : una non consentita censura di merito.</p>
<p>Nel sesto motivo di appello (pagg 30.35) sono state articolate le censure avverso il capo di sentenza che ha parzialmente accolto il secondo motivo del ricorso di primo grado in tema di individuazione dei “corridoi ecologici” (il Tar aveva invece disatteso il connesso terzo motivo, pure incentrato su detta tematica).</p>
<p>Ad avviso di parte appellante , il Tar aveva errato due volte:</p>
<p>a)in fatto, laddove aveva limitato il proprio esame alla Tavola A21 del DdP (quella con minore grado di dettaglio, in quanto su più larga scala) e non aveva esaminato altre tavole (A14 ed A 15) che chiarivano che non vi erano punti critici di interconnessione con infrastrutture esistenti;</p>
<p>b)in diritto laddove aveva stigmatizzato che la disciplina dei corridoi ecologici non sarebbe stata sufficientemente dettagliata: era stato obliato il disposto dell’art. 8 della l.Reg. n. 12/2005.</p>
<p>Da tale norma (letta in combinato-disposto con il successivo art. 12) si ricavava che il Documento di Piano aveva mero valore ricognitivo e programmatico: le lacune individuate dal Tar non sussistevano in quanto la puntuale determinazione era ex lege rimessa alla successiva pianificazione attuativa.</p>
<p>Nel settimo motivo di censura (pagg. 35-41) sono state sottoposte a revisione critica le argomentazioni con le quali il Tar aveva accolto le doglianze nn. 5,6,7,10 del mezzo di primo grado in punto di carenze del procedimento di Vas.</p>
<p>Ad avviso di parte appellante era stato frainteso il disposto di cui all’art. 13 del dLgs n. 152/2006.</p>
<p>Innanzitutto, doveva porsi in luce che tali carenze erano state denunciate con esclusivo riferimento agli ambiti di trasformazione delle aree TR1 TR2 TR3 TR4 e non attenevano all’intero impianto del DdP del PGT.</p>
<p>Il capitolo 7 del rapporto ambientale soddisfaceva i requisiti (nei termini della “ragionevolezza”) scolpiti sub art. 13 comma 4 del dLgs n. 152/2006: non v’era, quindi, alcun difetto di istruttoria.</p>
<p>Analoghi rilievi dovevano muoversi al capo accoglitivo della sesta censura di primo grado che aveva preso in esame il Parere motivato.</p>
<p>Il Tar aveva espresso il convincimento (capo 5.4.) fosse affetto dalle medesime carenze del Rapporto ambientale: infatti il Parere “afferma il ruolo marginale dell’attività agricola nel territorio di Segrate e attribuisce valore ambientale al c.d. preverdissement degli ambiti di trasformazione, senza però prendere effettivamente in considerazione le possibili alternative rispetto all’urbanizzazione delle aree.”.</p>
<p>Il Tar aveva trascurato di rilevare che:</p>
<p>a)la destinazione agricola non era mai stata posta in discussione;</p>
<p>b)non trattavasi di c.d. “aree agricole strategiche”.</p>
<p>Il giudizio del Tar impingeva in valutazioni di merito (quelle, con cui, appunto motivatamente, si era ritenuto di non “confermare” la pregressa destinazione agricola dell’area).</p>
<p>L’appellante amministrazione comunale ha poi sostenuto che anche il capo 5.5. della sentenza fosse errato: esso era incentrato sull’omesso accoglimento della c.d. “opzione zero” ( “mancata considerazione di scenari alternativi rispetto alla trasformazione degli ambiti”); e quindi sull’omesso mantenimento della destinazione agricola.</p>
<p>Il Tar aveva confusoriamente applicato al procedimento di Vas le regole proprie della Via.</p>
<p>Infine, incorreva in un palese sconfinamento nel merito l’accoglimento del settimo motivo di censura incentrato sulla inidoneità delle valutazioni del Rapporto Ambientale Vas a proposito dell’innovativo strumento di mitigazione denominato “preverdissement”.</p>
<p>Secondo il Tar non erano state prese in considerazioni le alternative, e non v’era certezza sulla destinazione finale delle aree “rese” verdi.</p>
<p>Ma ciò, appunto, integrava indebito sindacato di merito.</p>
<p>Nell’ottavo motivo di appello è stato sottoposto a critica il capo 5.6. della gravata decisione di accoglimento delle censure (contenute nell’originario ottavo motivo del mezzo di primo grado) articolate avverso la previsione di sviluppo urbano contenuta nel DdP .</p>
<p>Detto capo di sentenza era errato in fatto ed in diritto.</p>
<p>Si fondava su una decisione del Tar Brescia poi riformata dal Consiglio di Stato.</p>
<p>Si limitava all’analisi del dato matematico “asettico” (senza valutare gli elementi di contorno presi in esame puntualmente dal DdP ) e riformulando in sostanza la censura articolata nel mezzo di primo grado era giunta ad affermare una carenza della Vas sul punto, priva di rispondenza con la realtà.</p>
<p>Con la nona doglianza (ed ultima “ di merito”) il Comune ha stigmatizzato l’avvenuto accoglimento da parte del primo giudice delle cendure dirette a criticare le previsioni del Piano dei servizi relative alla c.d. variante alla via Monzese.</p>
<p>Il corrispondente motivo di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile: l’opera era infatti prevista in un precedente PII (mai impugnato), ed era in avanzato stato di realizzazione.</p>
<p>Essendo ormai inoppugnabile il precedente PII la censura non era ammissibile, il PGT non avrebbe potuto fare altro che confermare dette previzioni.</p>
<p>La Vas non avrebbe dovuto valutarla: la c.d. variante alla via Monzese era inserita nel Piano dei servizi e quest’ultimo, ex art. 4 comma 2 della legge regionale n. 12/2005 non era oggetto di Vas.</p>
<p>Con i motivi di appello 10 ed 11 sono state reiterate le considerazioni in punto di violazione dell’art. 112 cpc e 100 cpc con riferimento alla portata della statuizione demolitoria.</p>
<p>Si è sostenuto che (motivo 10)l’avversata decisione &#8211; in violazione del principio della domanda e dell’interesse ed in ossequio ad una errata valutazione di inscindibilità dell’intero Piano &#8211; aveva portato all’annullamento dell’intero PGT (e non semmai, ex art. 7 della legge regionale n. 12/2005 del solo DdP e delle sole parti di questo che disciplinavano gli ambiti di trasformazione delle aree TR1 TR2 TR3 TR4).</p>
<p>Analogamente (motivo 11) l’annullamento dell’intero PGT in relazione ai supposti vizi afferenti la Vas era errato: ex art. 4 comma 2 della legge regionale n. 12/2005 la Vas riguardava solo il DdP: semmai l’annullamento avrebbe potuto riguardare unicamente quest’ultimo.</p>
<p>Nella dodicesima censura si è criticata –in via subordinata- la circostanza che la gravata decisione non avesse motivato in ordine alla graduazione temporale degli effetti dell’annullamento (Corte Cost. sent. n. 10 del 10.2.2015) e nella tredicesima doglianza si è fatto presente che l’accoglimento dell’appello avrebbe di necessità dovuto condurre anche alla riforma degli ulteriori capi della sentenza (9.1) in cui erano state accolte le impugnazioni proposte con i tre motivi aggiunti di primo grado sotto il profilo della ricorrenza del vizio di invalidità derivata.</p>
<p>5. In data 16.4.2015 la società Europa 2000 s.r.l. ha proposto un articolato appello incidentale autonomo.</p>
<p>Ha ivi fatto presente di essere proprietaria di aree ubicate nel comune di Segrate che le previsioni del PGT avevano inserito nell’ambito di trasformazione TR1 (di estensione pari a mq 657.689, per i quali si prevedeva la realizzazione di 197.307 mq di s.l.p.)</p>
<p>Trattavasi di progetto di completamento di tessuto residenziale urbano posto a nord di Segrate,ed insistente su aree nemmeno coltivate.</p>
<p>Dopo avere ripercorso l’iter procedimentale e quello processuale di primo grado, con le prime due censure ha criticato la sentenza gravata, rispettivamente, per non avere dichiarato il difetto di legittimazione di Legambiente (primo motivo) ed ex art. 112 cpc (secondo motivo) per non avere provveduto su analoga richiesta avanzata nei confronti del WWF Martesana e dei singoli cittadini ricorrenti.</p>
<p>Con la terza doglianza ha censurato il capo di sentenza accoglitivo delle doglianze di primo grado in punto di consumo del suolo ed ha richiamato il parere della prima Sezione del Consiglio di Stato (n. 4494/2013) secondo cui i PTCP vigenti (quello di interesse per la causa risaliva al 2003) erano prescrittivi solo per le ipotesi contemplate nell’art. 18 delle l.r. n. 12/2005</p>
<p>Con la quarta doglianza ha censurato il capo di sentenza accoglitivo delle censure di primo grado in punto di “corridoi ecologici”, sostenendo la tesi che essa avrebbe dovuto, a monte, essere dichiarata inammissibile.</p>
<p>Con la quinta doglianza ha censurato il capo di sentenza accoglitivo dei motivi di primo grado in punto di illegittimità della procedura di Vas, e nel sesto motivo ha sostenuto la tesi per cui l’undicesimo motivo del mezzo di primo grado avversante il Piano dei Servizi del PGT avrebbe dovuto essere dichiarato tardivo.</p>
<p>Settimo ed ottavo motivo di appello sono stati dedicati alla proposizione di doglianze ex artt. 100 e 112 cpc mercè le quali si sosteneva che l’annullamento integrale del PGT era errato, come anche l’accoglimento dei motivi aggiunti per vizii di invalidità derivata.</p>
<p>6. In data 8 maggio 2015 parte appellata già parzialmente vittoriosa in primo grado ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato.</p>
<p>Nelle prime 12 pagine della memoria ha ripercorso le principali tappe dell’iter infraprocedimentale culminato dell’approvazione dell’avversato PGT (già adottato con delibera n. 36 del 15.7.2011) e descritto –anche con riferimenti storici- l’assetto del territorio del comune di Segrate. Ripercorso poi il contenzioso giurisdizionale sfociato nella sentenza di primo grado gravata da parte avversa, ha fatto presente che doveva tenersi presente un fatto “nuovo” (intervenuto nelle more della definizione del giudizio di primo grado) che ex post comprovava l’esattezza dell’approdo raggiunto dal Tar.</p>
<p>Infatti la società Europa 2000 (titolare di aree ubicate in ambito TR1) aveva in data 28.102013 presentato al Comune la proposta di Piano Attuativo e chiesto la esclusione della procedura di VIA.</p>
<p>La Regione, dopo avere chiesto (il 9.5.2014) rilevanti integrazioni istruttorie, con provvedimento (peraltro gravato da Europa 2000) del 27 novembre 2014 (la sentenza oggi impugnata era stata assunta in decisione all’udienza del 23 ottobre 2014) aveva decretato la sottoposizione a Via del piano attuativo, avendo colto plurime criticità sia sotto il profilo del consumo di suolo che sul versante paesaggistico.</p>
<p>Ciò ad avviso dell’appellata, comprovava ex post la correttezza del decisum di primo grado.</p>
<p>Parte appellata alle pagg. 12-24 della memoria si è diffusamente soffermata sulle doglianze di difetto di legittimazione investenti sia Legambiente che il WWF che i singoli cittadini, chiedendone la reiezione.</p>
<p>Con il secondo “motivo” ha fatto presente –quanto alla eccezione relativa alla omessa notifica ad un contro interessato, proprietario dell’ambito TR4 &#8211; che trattavasi di PGT (atto amministrativo generale privo ratione naturae di controinteressati); che in ogni caso essa aveva notificato il mezzo di primo grado a ben cinque controinteressati (uno per ciascuno degli ambiti in cui era stato frazionato il c.d. “Golfo agricolo”) ed il Tar non aveva ritenuto di integrare il contraddittorio.</p>
<p>Con il terzo motivo (pagg.26-33) ha difeso la scelta del Tar di annullare integralmente il PGT;</p>
<p>con il quarto motivo (pagg. 33-58) ha chiesto la reiezione delle censure articolate in punto di insufficienza del procedimento di Vas.</p>
<p>con il quinto motivo (pagg. 58-69) ha sostenuto la correttezza della gravata decisione in tema di consumo del suolo;</p>
<p>con il sesto motivo (pagg. 69- 76) ha sostenuto la correttezza della gravata decisione in tema di omessa tutela della rete ecologica;</p>
<p>con il settimo motivo (pagg. 76- 85) ha sostenuto la correttezza della gravata decisione in tema di omessa valutazione della c.d. “Variante monzese”;</p>
<p>in ultimo, con l’ottavo motivo (pagg. 85-88) ha riproposto il motivo contenuto nei secondi e terzi motivi aggiunti di primo grado, assorbiti dal Tar, mercè i quali aveva lamentato (con riferimento alla trasformazione dell’ambito TR4) che nelle vicinanze era ubicata una impresa c.d. “a rischio rilevante”, il che rendeva i provvedimenti vi gravati viziati ex art. 23 del d.Lgs n. 334/1999, art. 23</p>
<p>7.Sono intervenute nell’odierno giudizio di appello:</p>
<p>a)la società Tend s.r.l.;</p>
<p>b) la società Secomind s.r.l.</p>
<p>7.1. Dette intervenienti, chiarite le rispettive posizioni legittimanti (si trattava di società tutte titolari di aree interessate dalle previsioni contenute nel PGT annullato in primo grado) hanno depositato memorie di identico contenuto chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per ragioni identiche e sostanzialmente analoghe a quelle prospettate dall’amministrazione comunale odierna appellante principale.</p>
<p>8. La società Interpart s.r.l. in liquidazione, la società Segrate 2000 s.r.l., la società Il Morettone s.r.l. si sono costituite nell’odierno grado di appello ed hanno depositato memorie di identico contenuto (ed altresì identiche a quelle depositate dalle suindicate intervenienti)chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per ragioni identiche e sostanzialmente analoghe a quelle prospettate dall’amministrazione comunale odierna appellante principale.</p>
<p>9. La società Lindos s.r.l. si è costituita in data 25 giugno 2015 chiedendo l’accoglimento dell’appello principale del Comune di Segrate e dell’appello incidentale proposto da Europa 2000.</p>
<p>10. Alla adunanza camerale del 12 maggio 2015 fissata per la delibazione della domanda di sospensione della provvisoria esecutività dell’impugnata decisione la Sezione, con la ordinanza n. 2047/2015 ha parzialmente accolto il petitum cautelare (“accoglie in parte, nei termini di cui alla motivazione che precede, l&#8217;istanza cautelare e, per l&#8217;effetto, dispone la sospensione della provvisoria esecutività delle statuizioni caducatorie contenute nella gravata decisione con riferimento alle arre diverse da quelle denominate TR1 TR2 TR3 e TR4 e sospende la provvisoria esecutività delle statuizioni caducatorie contenute nella gravata riferibili al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi.”) alla stregua delle considerazioni che di seguito si trascrivono: “rilevato che la complessa vicenda processuale merita di essere delibata sollecitamente nel merito, ed all’uopo si fissa sin d’ora la trattazione della causa per la udienza pubblica del 3 novembre 2015.rilevato che, quanto al petitum cautelare, in vista della decisione sul merito appare equo contemperamento delle contrapposte esigenze cautelari diffusamente prospettate dalle parti, disporre che la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado rimanga integra con riferimento alla porzione demolitoria direttamente riferibile alle aree del PGT denominate TR1 TR2 TR3 e TR4 (oggetto puntuale delle censure contenute nel mezzo di primo grado);rilevato di converso che, quanto alle restanti aree estranee a quelle suindicate, e quanto al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi le esigenze cautelari prospettate dall’amministrazione appellante appaiono preponderanti, e pertanto deve essere sospesa la provvisoria esecutività della gravata decisione;”; l’udienza di merito è stata pertanto fissata alla pubblica udienza del 3 novembre 2015.</p>
<p>11. In data 15 settembre 2015 è stata depositata dichiarazione di rinuncia al mandato dei difensori del Comune di Segrate.</p>
<p>12. In data 22/8/2015 il Comune di Segrate si è costituito con un nuovo difensore.</p>
<p>13. In data 23 settembre 2015 il neo nominato difensore del Comune di Segrate ha chiesto il differimento della udienza del 3 novembre 2015, sia perché la enorme mole di documenti richiedeva un più ampio lasso temporale di studio, sia perché il 31 maggio 2015 si erano tenute le elezioni comunali e la rinnovata Amministrazione stava cercando di avviare un procedimento di Variante che tenesse conto dei rilievi del Tar e di quelli resi in sede cautelare dalla Sezione.</p>
<p>14. Con nota depositata in data 2 ottobre 2010 Europa 2000 si è opposta alla richiesta di rinvio proposta dal Comune di Segrate.</p>
<p>15. In data 1.10.2015 il Comune di Segrate ha depositato note di udienza insistendo nelle proprie difese</p>
<p>16. In data 1.10.2015 la parte originaria ricorrente ha depositato una ulteriore memoria nell’ambito della quale (anche esaminando il contenuto della ordinanza cautelare della Sezione n. 2883/2015) ha sostenuto che le riscontrate carenze del procedimento di Vas necessariamente dovevano condurre all’annullamento dell’intero PGT; la tesi del Comune, secondo cui il Tar –a tutto concedere – avrebbe dovuto annullare soltanto il Documento di Piano, e non l’intero PGT, era errata ai sensi dell’ art. 8 della Legge regionale lombarda n. 12/2005; con la terza e quarta eccezione ha sostenuto la esattezza della gravata sentenza in punto di riconoscimento del vizio della determinazione comunale relativa al consumo di suolo, ed alle carenze istruttorie in tema di Rete Ecologica; infine ha rilevato che l’interveniente Lindos si era costituita in appello soltanto il 15.6.2015, mentre il ricorso in appello le era stato notificato il 9.4.2015: l’intervento di questa doveva quindi essere dichiarato tardivo ex art. 46 del cpa.</p>
<p>18.In data 1.10.2015 la società Lindos s.r.l ha depositato una corposa memoria (50 pagg.) ripercorrendo le principali tappe della controversia e chiedendo l’accoglimento dell’appello principale e dell’appello incidentale.</p>
<p>19. In data 2.10.2015 la società Europa 2000 ha depositato una memoria ribadendo e puntualizzando le doglianze già prospettate con il proprio appello incidentale.</p>
<p>20. Tutte le parti processuali, in vista della pubblica udienza del 3.11.2015, hanno depositato scritti difensivi e memorie tese e puntualizzare e ribadire le rispettive difese.</p>
<p>21.Alla pubblica udienza del 3 novembre 2015 la causa è stata differita ad altra data in accoglimento della richiesta di differimento proposta dall’amministrazione comunale.</p>
<p>22.In data 25.2.2016 la società Europa 2000 ha depositato documenti.</p>
<p>23. data 22.4.2016 l’appellante comune di Segrate ha depositato documenti.</p>
<p>24. In data 29.4.2016 parte appellata ha depositato documenti.</p>
<p>25. In data 6.5.2016 parte appellata ha depositato una memoria ribadendo le proprie difese.</p>
<p>26. In data 9.5.2016 la società Europa 2000 ha depositato una ulteriore memoria ribadendo e puntualizzando le proprie difese.</p>
<p>27. In data 9.5.2016 l’appellante comune di Segrate ha depositato una memoria nell’ambito della quale, dopo avere ripercorso le più salienti tappe della vicenda processuale, ha fatto presente che:</p>
<p>a) nelle more del giudizio e dopo l&#8217;udienza cautelare tenutasi in appello si erano tenute le elezioni amministrative ed il 3 luglio 2015 si era insediata la nuova Giunta comunale di Segrate;</p>
<p>b) con delibera 17 settembre 2015, n. 94 la Giunta del Comune di Segrate aveva</p>
<p>disposto l&#8217;avvio di un procedimento per l&#8217;approvazione di una variante al</p>
<p>PGT avente ad oggetto la verifica della correttezza del procedimento</p>
<p>seguito per l&#8217;approvazione del Piano e le correlate scelte, tenendo conto</p>
<p>sia della sentenza impugnata che dell’ordinanza cautelare resa dal Collegio recante n. n. 2047/2015 ma anche della sopravvenuta</p>
<p>legislazione regionale in materia di contenimento del consumo di suolo</p>
<p>(legge reg. 28 novembre 2014, n. 31);</p>
<p>c)il procedimento di approvazione della variante tuttavia, era ancora in corso e non era certa la conclusione del medesimo nei tempi previsti ex art. 73 del cpa;</p>
<p>d)le modifiche in corso di approvazione avrebbero potuto determinare una diversa rimodulazione della materia del contendere.</p>
<p>28. Tutte le parti processuali, in vista della udienza pubblica del 9 giugno 2016 hanno depositato memorie e repliche puntualizzando le proprie tesi.</p>
<p>Inoltre gli originariii ricorrenti di primo grado Fusilli Roberto, Menegatti Roberta Gisella Teresa, Stanca Luca Matteo e Achilli Livia Ilaria hanno rinunciato al ricorso di primo grado.</p>
<p>29. Alla odierna pubblica udienza del 9 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione e la difesa dell’ appellante Comune di Segrate ha dichiarato ( depositando relativa nota al verbale di udienza) ai motivi di appello 5,6,7,8 e 9.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>1.Va in primo luogo dichiarata la improcedibilità del ricorso di primo grado proposto degli originariii ricorrenti di primo grado Fusilli Roberto, Menegatti Roberta Gisella Teresa, Stanca Luca Matteo e Achilli Livia Ilaria in quanto essi vi hanno rinunciato .</p>
<p>1.1.Va parimenti dichiarato parzialmente improcedibile l’appello principale del Comune di Segrate, con riferimento ai motivi di appello 5,6,7,8 e 9 cui ha dichiarato di rinunciare; deve peraltro evidenziarsi immediatamente che tale rinuncia non esonera il Collegio ad esaminare le tematiche sottese alle doglianze rinunciate in quanto in data 16.4.2015 la società Europa 2000 s.r.l. ha proposto un articolato appello incidentale autonomo (in quanto supportato da un autonomo ed indipendente interesse) contenente censure coincidenti con quelle rinunciate.</p>
<p>1.2. In ultimo, va evidenziato che la delibera del Consiglio Comunale di Segrate del 30.5.2016 n. 24 (recante adozione della Variante al PGT) non determina alcun effetto di improcedibilità sulla causa (né di cessazione della materia del contendere quanto al ricorso di primo grado) stante la “provvisorietà” della medesima in vista della sua futura ed eventuale approvazione: la tesi di parte ricorrente di primo grado volta a fare dichiarare l’avvenuta cessazione della materia del contendere non è accoglibile infatti, proprio per la suindicata ragione.</p>
<p>2.Al fine di procedere ad una ordinata esposizione della imponente causa oggetto di scrutinio il Collegio procederà, in primo luogo, a perimetrare quali siano le questioni esaminabili, rapportate a quelle prospettate in primo grado; verranno successivamente esaminate le –riproposte – questioni preliminari; infine, verrà esposto quale sia l’orientamento del Collegio sulla questione relativa alla portata demolitoria integrale contenuta nella sentenza gravata.</p>
<p>2.1.Discostandosi in parte dalla tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015), e quanto alla prima problematica, si rammenta che, nel corso del giudizio di primo grado, venne proposto un ricorso introduttivo teso ad ottenere l’annullamento della deliberazione di Consiglio comunale di Segrate n. 11 del 14 febbraio 2012, avente ad oggetto “Procedimento di approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio&#8230;” e gli atti connessi.</p>
<p>Vennero poi proposti tre ricorsi per motivi aggiunti, depositati rispettivamente in data 18 dicembre 2012, in data 25 marzo 2014, in data 21 maggio 2014.</p>
<p>Gli atti ivi rispettivamente gravati, erano stati censurati sia per invalidità propria, che derivata dai vizi denunciati con riguardo al PGT nel mezzo introduttivo.</p>
<p>2.1.1.In particolare, con il primo ricorso per motivi aggiunti erano stati impugnati seguenti atti: la delibera di Giunta Comunale n. 126/2012, approvata il 3 ottobre 2012, avente a oggetto “Approvazione progetto di impianto del verde per l’esecuzione dell’azione di compensazione ambientale prevista dal P.G.T. vigente e denominata “Preverdissement” relativa all’ambito di trasformazione TR1”; la delibera di Giunta Comunale n. 127/2012, approvata il 3 ottobre 2012, recante “Approvazione progetto di impianto del verde per l’esecuzione dell’azione di compensazione ambientale prevista dal P.G.T. vigente e denominata “Preverdissement” relativa all’ambito di trasformazione TR2”;la delibera di Giunta Comunale n. 131/2012, approvata il 12 ottobre 2012, recante “Approvazione progetto di impianto del verde per l’esecuzione dell’azione di compensazione ambientale prevista dal P.G.T. vigente e denominata “Preverdissement” relativa all’ambito di trasformazione TR3”; la delibera di Giunta Comunale n. 132/2012, approvata il 12 ottobre 2012, “Approvazione progetto di impianto del verde per l’esecuzione dell’azione di compensazione ambientale prevista dal P.G.T. vigente e denominata “Preverdissement” relativa all’ambito di trasformazione TR4”;</p>
<p>Il Tar ha dichiarato parzialmente fondata l’eccezione di inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti (sollevata da Lindos s.r.l.) limitatamente alla deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 2012 (essa aveva quale unica espressa destinataria Lindos s.r.l. alla quale non era stata notificata l’impugnazione).</p>
<p>Parte originaria ricorrente non ha impugnato detto capo di sentenza, che è pertanto passato in giudicato, e parimenti Lindos srl non ha impugnato la parziale reiezione della eccezione di inammissibilità, che è parimenti passata in giudicato, nei suoi confronti (il Comune ha invece, come meglio si vedrà di seguito, ipotizzato una difettosa attuazione del principio del contraddittorio, in primo grado).</p>
<p>2.1.2. I tre ricorsi per motivi aggiunti –come riferito nella parte in fatto- sono stati accolti (con la parziale eccezione relativa al primo mezzo per motivi aggiunti di cui s’è detto) unicamente per il vizio di invalidità derivata, essendo stati assorbiti i motivi di invalidità “propria” che asseritamente attingevano le delibere via via gravate.</p>
<p>Il Tar ha pertanto annullato le delibere indicate al punto 9.1. della gravata decisione unicamente per il vizio di invalidità derivata (le delibere di Giunta comunale nn. 126, 127 e 131 del 2012 di approvazione dei progetti di preverdissement; il piano attuativo dell’ambito TR4; il permesso di costruire già rilasciato per la trasformazione dell’ambito suddetto; la delibera di Giunta comunale n. 126 del 19 dicembre 2013 -di approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento al Comune di aree di proprietà della Società Europa 2000 s.r.l. necessarie per la realizzazione della variante alla via Monzese- e la delibera di Giunta comunale n. 28 del 20 febbraio 2014 -con cui è stato approvato lo schema di accordo, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 241 del 1990, per la definizione preliminare del Piano Attuativo “Area TR2”; schema che prevede anch’esso, tra l’altro, la cessione al Comune di aree per la realizzazione della variante alla via Monzese).</p>
<p>Ha assorbito i vizi di invalidità “propria” (capo 9.2).</p>
<p>Parte appellata non ha riproposto (art. 101 ult.co cpa) i vizi di invalidità “propria” afferenti le suddette delibere, ad eccezione dell’ottavo motivo della memoria, in cui è stato riproposto il motivo incentrato sulla asserita violazione dell’art. 23 del dLgs 334/1999 contenuto nei secondi e terzi motivi aggiunti.</p>
<p>Ne consegue che:</p>
<p>a)nessun vizio di invalidità “propria” sarebbe esaminabile con riguardo alle delibere di Giunta comunale nn. 126, 127 e 131 del 2012 di approvazione dei progetti di preverdissement gravate con il primo mezzo per motivi aggiunti;</p>
<p>b)quanto alle altre delibere annullate, indicate al capo 9.1. della sentenza ed impugnate con il secondo ed il terzo ricorso per motivi aggiunti, l’unico vizio di invalidità propria in parte qua esaminabile (in ipotesi integrale accoglimento degli appelli proposti dal Comune di Segrate e da Europa 2000 SRL) sarebbe quello di cui al n. 8 della memoria di parte appellata.</p>
<p>1.1.2. Di converso, si osserva che nel corso del giudizio di primo grado il Comune e le altre parti avevano sollevato dubbi sull’ammissibilità dei motivi aggiunti per l’inconoscibilità delle persone dei ricorrenti e per la omessa evocazione di controinteressati: detti dubbi sono stati disattesi dal Tar (capo 8.3. della impugnata decisione). Tali eccezioni non sono state riproposti (parte appellante principale ha ri-sollevato l’eccezione di disintegrità del contraddittorio unicamente riferendola al ricorso introduttivo del giudizio, e questa verrà vagliata di seguito) per cui anche su tale parte della sentenza si è formato il giudicato.</p>
<p>1.1.3In ultimo si osserva che il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto da Lindos: tale statuizione non è stata impugnata, né comunque detta censura incidentale è stata riproposta nei termini scolpiti ex art. 101 cpa.</p>
<p>2.Così individuato il thema decidendi, e prima di passare ad esaminare le questioni preliminari, ritiene il Collegio di chiarire immediatamente il proprio punto di vista (per il vero, già in parte “anticipato” in sede di delibazione cautelare) con riguardo ad una questione direttamente afferente la sentenza gravata che, non a caso, è stata esaminata con priorità in tutti gli atti processuali depositati.</p>
<p>2.1.Ci si intende riferire alla circostanza che la avversata decisione ha disposto (capo 7) “l’annullamento in toto dello strumento pianificatorio, stante il carattere generale delle censure concernenti il rispetto dei parametri in materia di consumo di suolo, nonché l’inscindibilità delle valutazioni rese in materia di VAS, che non possono per loro stessa natura essere annullate solo in parte.”. Detto annullamento globale è stato riaffermato al capo 10 (“L’annullamento dell’intero PGT per effetto dell’accoglimento della maggior parte delle censure proposte con il ricorso principale fa altresì venir meno ogni interesse della controinteressata Lindos s.r.l. all’esame del ricorso incidentale.”).</p>
<p>2.1.1.Tale portata omnicomprensiva della statuizione demolitoria è stata gravata da parte appellante principale e parte appellante incidentale autonoma e censurata dagli intervenienti. La esattezza della stessa è stata vibratamente sostenuta dalla difesa da parte appellata.</p>
<p>2.1.2.Osserva il Collegio quanto segue: a pag. 5 del ricorso di primo grado era stato chiesto l’annullamento “in parte qua” della delibera di approvazione del PGT : di ciò si da atto nell’epigrafe della sentenza gravata. Lealmente, nella memoria di costituzione depositata nell’odierno grado di giudizio, parte appellata, alla pag. 4 (righi n. 9 e 10) dà atto che il mezzo introduttivo del giudizio di primo grado era stato depositato “al fine di ottenere l’annullamento del PGT nella parte riguardante il Golfo Agricolo”.</p>
<p>2.1.3.Come è noto, il giudizio innanzi al plesso giurisdizionale amministrativo è governato dal principio della domanda scolpito sub art. 112 cpc (….“non oltre i limiti di essa”). Il detto risalente principio (ne eat judex ultra et extra petita) corrisponde ad un canone generale ed è stato con forza riaffermato di recente dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato (decisione n. 4 del 2015, che richiama Adunanza plenaria n. 4 del 7 aprile 2011 e n. 30 del 26 luglio 2012).</p>
<p>Il principio è quello per cui “debba darsi al ricorrente vittorioso tutto quello e soltanto quello che abbia chiesto ed a cui abbia titolo” e si fonda sia sulla base del principio della domanda, che regola anche il processo amministrativo sia sulla base della natura della giustizia amministrativa quale giurisdizione soggettiva, pur con talune peculiarità &#8211; di stretta interpretazione &#8211; di tipo oggettivo.</p>
<p>Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche il giudice non può estendere il contenuto del petitum: laddove ravvisi vizi che, in tesi, possano comportare simili conseguenze deve limitarsi a segnalare nella sentenza il proprio convincimento, rimettendo alla responsabile competenza dell’ Amministrazione (che, per il vero, potrebbe anche essere sollecitata a ciò da iniziative provenienti da privati, eventualmente coercibili con il rimedio del silenzio-inadempimento) il compito di valutare la portata della statuizione demolitoria ed eventualmente intraprendere iniziative in autotutela.</p>
<p>Null’altro gli è consentito (salva l’ipotesi, comunque neppure affermata in sede di motivazione della sentenza in cui ex officio ravvisi vizii che importino la radicale nullità degli atti gravati, per vizi autonomi, o per patologiche forme di illegittimità che trasmodino in tale più radicale patologia: arg. ex art. 31 comma 4 del cpa).</p>
<p>Alla stregua di ciò, si anticipa, anche in ipotesi di reiezione degli appelli principali, la portata della statuizione demolitoria dovrebbe essere coerentemente ristretta al petitum di primo grado.</p>
<p>2.2. Il Collegio invece, valuterà nella parte conclusiva del presente elaborato, la censura subordinata avanzata dal Comune di Segrate appellante principale, secondo la quale –a tutto concedere, e sempre nei limiti del petitum avanzato dalle originarie parti ricorrenti ed afferenti agli ambiti asseritamente rientranti nel c.d. “golfo agricolo” &#8211; si sarebbe dovuto unicamente annullare il Documento di Piano, e non l’intero PGT.</p>
<p>3. Può adesso procedersi alla disamina delle questioni preliminari.</p>
<p>3.1. La prima questione da esaminare (ex aliis già in passato Corte Conti sez. III 12/12/1984 n. 57334” la regolare costituzione del rapporto processuale precede ogni altra questione, ivi compresa quella dell&#8217;eventuale difetto di giurisdizione del giudice adito”) è quella che concerne la legittimazione delle parti intervenienti.</p>
<p>A tale proposito si rammenta che il Comune di Segrate appellante principale, ma anche la società Europa 2000 appellante in proprio, e le parti intervenienti la Società Tend SRL e Società Secomind SRL (unitamente alle -già presenti, nel giudizio di primo grado Società Interpart SRL in liquidazione, Società Segrate 2000 SRL, Società Il Morettone SRL) contestano:</p>
<p>a) nel merito la statuizione del Tar in ordine al positivo riscontro della legittimazione attiva in capo a Legambiente;</p>
<p>b)ex art. 112 cpc (omessa pronuncia) la “scelta” del Tar –discendente dal positivo riscontro della legittimazione in capo a Legambiente- di non scandagliare l’identica eccezione formulata con riferimento sia alla posizione della originaria ricorrente WWF Martesana che nei confronti dei singoli cittadini che avevano sottoscritto il mezzo introduttivo del giudizio di primo grado: nei confronti di detti soggetti ribadiscono, nel merito, la tesi secondo cui essi sarebbero stati carenti di legittimazione;</p>
<p>c)evidenziano che il mezzo introduttivo del giudizio di primo grado, sebbene diretto ad avversare il PGT con riferimento alle disposizioni relative a ben precisate aree inserite in ambiti di trasformazione, non era stato notificato a tutti i proprietari di dette aree, peraltro facilmente individuabili, ma soltanto ad alcuni, mentre altri sarebbero stati unicamente destinatarii delle notifiche dei motivi aggiunti (ad altri proprietarii, quali tali Signori Calvo, non sarebbe mai stato notificato alcunché): sottolineano in proposito che il Tar era incorso in una patente contraddizione, allorchè aveva disatteso l’eccezione, per poi dichiarare inammissibile parte del primo mezzo per motivi aggiunti (proposto avverso una delibera attuativa) in quanto non notificato a Lindos SRL.</p>
<p>3.2. Ritiene il Collegio che nessuna articolazione della censura meriti condivisione.</p>
<p>3.2.1. Non la prima, in quanto il fermo e condivisibile orientamento giurisprudenziale (si veda l&#8217;Adunanza Plenaria del Cons. St. n. 1 dell&#8217;11 gennaio 2007) secondo cui la attribuzione di legittimazione ex lege prevista dall’art. 18 l. 349/86 pertenga (unicamente) alle associazioni Nazionali è nel caso di specie rispettato, perché il Presidente Regionale (come si evince dalla procura in calce al mezzo di primo grado ) ha proposto il ricorso per l’Associazione Nazionale.</p>
<p>Legambiente Lombardia è soggetto diverso da Legambiente nazionale: lo statuto di quest’ultima all’art. 24 attribuisce rappresentanza legale dell’associazione nazionale (anche)ai vertici locali e non ha allargato affatto la legittimazione ex lege ad una persona giuridica diversa da quella prevista dall’elenco (perché Legambiente nazionale era legittimata a ricorrere, ed è Legambiente nazionale che ricorre), ma solo ad una persona fisica diversa dal presidente nazionale. E resta una mera questione interna alla persona giuridica legittimata ex lege (Legambiente nazionale) stabilire quali debbano essere le persone fisiche legittimate a rappresentarla in giudizio.</p>
<p>Il Collegio conosce l’invocato precedente di merito (T.A.R. Genova -Liguria sez. I</p>
<p>11/04/2014 n. 613) secondo cui la clausola ex art. 24 sarebbe nulla.</p>
<p>Ritiene che la difesa di Legambiente abbia avuto buon giuoco nel dimostrare (l’asserzione non è stata contestata dalle parti costituite per cui, vigendo la preclusione di cui all’art. 64 comma 2 del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio) che il Presidente Regionale fa parte di un Organo di Legambiente Nazionale, per cui il presupposto di fatto su cui si fonda il detto precedente sarebbe inconferente.</p>
<p>Il Collegio condivide la tesi espressa a più riprese da qualificata giurisprudenza di primo grado (ex aliis, Tar Lombardia 1452/2010, 06/12/2002 n. 5093, Tar Brescia N. 00959/2011).</p>
<p>L’autonomia statutaria, precipitato dell’art. 2 della Costituzione, ciò consente: l’eccezione va disattesa e la statuizione del Tar va confermata.</p>
<p>Per altro verso, in passato la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha condivisibilmente ritenuto che soltanto laddove né dalla intestazione né dalla procura risultassero elementi certi, potesse farsi discendere il difetto di legittimazione: ciò a comprova che indicazioni sul punto possono ben trarsi dal negozio fonte della rappresentanza processuale ( Consiglio di Stato sez. V</p>
<p>19/03/2001 n. 1640 “ nel caso in cui la persona fisica del sottoscrittore della procura a margine del ricorso giurisdizionale non coincida con il titolare dell&#8217;azione proposta &#8211; essendo quest&#8217;ultimo una persona giuridica, che agisce per il tramite di un proprio organo legittimato ad esercitare all&#8217;esterno la rappresentanza legale -, non è in gioco l&#8217;autenticità, di cui fa fede la firma del difensore all&#8217;uopo apposta, ma l&#8217;identificazione stessa del soggetto che agisce (nel nome e nell&#8217;interesse d&#8217;altro soggetto cui si deve far risalire la volontà d&#8217;agire e dell&#8217;azione proposta) e la sua qualità nell&#8217;ambito della persona giuridica privata di cui costui spende il nome, ossia la legittimazione del medesimo ad agire nella qualità di legale rappresentante del soggetto titolare dell&#8217;interesse sostanziale dedotto in giudizio, in tal caso occorrendo che la certificazione, da parte del difensore, dell&#8217;autografia della sottoscrizione rechi l&#8217;accertamento dell&#8217;identità di costui e l&#8217;indicazione del relativo nome, per cui, ove nè nell&#8217;intestazione del ricorso proposto da una persona giuridica nè nella procura risulti tale nome della persona fisica che l&#8217;ha conferita, quest&#8217;ultima è invalida ed il ricorso è inammissibile, tranne che, entro i limiti ex art. 37 c.p.c., sia idoneamente documentata la qualità del sottoscrittore come effettivo legale rappresentante della persona giuridica.”), per cui le imprecisioni nella intestazione non rilevano (ex aliis, sulle indicazioni in tal senso ritraibili dalla procura ad litem, si veda Consiglio di Stato sez. V 19/03/2001 n. 1640)</p>
<p>3.2.2. La sentenza di primo grado, poi, ha assorbito le eccezioni relativi alla legittimazione del WWF Martesana e dei singoli cittadini, in quanto carenti di interesse.</p>
<p>Nessuna delle parti che le ha riproposte ha chiarito quale sia lo specifico interesse che supporta dette eccezioni.</p>
<p>La decisione del Tar appare corretta; la causa verte sulla legittimità di atti indivisibili, sotto il profilo soggettivo; la eventuale definitiva conferma della statuizione demolitoria sarebbe in realtà auto-esecutiva e neppure si porrebbe una problematica relativa al soggetto in ipotesi deputato ad agire in ottemperanza. Potrebbe in realtà residuare un profilo di interesse, nell’ipotesi di condanna alle spese: manifesta sin d’ora il Collegio l’intendimento che esse meritino di essere integralmente compensate tra le parti, a cagione della particolare complessità della vicenda processuale, per cui anche sotto questo profilo la statuizione del Tar va confermata.</p>
<p>3.2.3. Quanto all’ultima eccezione, relativa alla asserita omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti proprietarii di suoli insistenti nelle quattro aree oggetto degli avversati ambiti di trasformazione, ne è evidente la contrarietà rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale la natura di atto amministrativo generale, propria del piano regolatore generale, esclude la possibilità di configurare posizioni di controinteressati alla sua formazione (anche nell&#8217;ipotesi di accoglimento di osservazioni o di indicazione nominativa di un proprietario che risulti avvantaggiato dalle previsioni di detto piano); ciò in quanto l&#8217;interesse qualificato che costituisce la premessa per il riconoscimento della posizione di controinteressato deve essere espressamente tutelato dal provvedimento ed oggettivamente percepibile come un vantaggio, indipendentemente dall&#8217;interesse perseguito dal ricorrente; tali requisiti non ricorrono nel caso dello strumento urbanistico, poiché la sua funzione esclusiva è quella di predisporre un ordinato assetto del territorio comunale, prescindendo dalle posizioni dei titolari di diritti reali e dai vantaggi o dagli svantaggi che ad essi possono derivare dalla pianificazione (ex aliis, .A.R. Latina &#8211; Lazio sez. I 04/04/2007 n. 236 T.A.R. Napoli sez. I , 05/02/2009 n.585).</p>
<p>Di recente, il principio è stato ribadito ed addirittura rafforzato (Consiglio di Stato sez. V</p>
<p>04/09/2013 n.4411) essendosi affermato che “quando la variante al piano regolatore generale è un atto di pianificazione urbanistica di carattere generale, recante la disciplina di una significativa porzione del territorio comunale, in relazione alle scelte di carattere generale con essa effettuate non sono individuabili soggetti controinteressati in senso stretto.”.</p>
<p>La sentenza di tale principio ha fatto buongoverno, né è espressione di alcuna contraddizione interna il capo che ha dichiarato inammissibile il primo mezzo per motivi aggiunti nella parte in cui intendeva avversare una delibera attuative del PGT, recante una sola ditta interessata, che in quanto tale avrebbe dovuto essere evocata.</p>
<p>Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era volto a censurare uno strumento generale: non doveva essere notificato ad alcuna parte privata; i ricorsi per motivi aggiunti, laddove attingenti piani attuativi (è il caso che riguarda la posizione di Lindos srl) e non notificati ai proprietarii privati sono stati correttamente dichiarati inammissibili dal Tar, per cui nessun vizio di omessa insaturazione del contraddittorio è ravvisabile.</p>
<p>3.2.4. Alle pagg. 17e 18 dell’atto di appello, il Comune di Segrate prospetta un’ultima sfaccettature delle eccezioni preliminari sinora esaminate.</p>
<p>Si sostiene ivi, in particolare, la supposta carenza di interesse delle originarie parti ricorrenti a cagione della circostanza che il Documento di Piano non avrebbe posseduto portata direttamente cogente (né prodotto simili effetti) in quanto spiegante valenza (unicamente) ricognitiva e programmatica, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale della Lombardia n. 12/2005.</p>
<p>Secondo la critica appellatoria, poi, trattavasi di previsioni (unicamente) conformative, destinate a rimanere lettera morta, ove inattuate nel termine di cinque anni, il che privava parte appellata del serio intere a gravarle.</p>
<p>Senonchè, osserva in contrario senso il Collegio che la giurisprudenza ha affermato sin da tempo risalente (Consiglio di Stato sez. V 04/05/1995 n. 695) la possibilità di impugnare prescrizioni meramente conformative dell’attività edilizia e che, per altro verso, una volta ritenuta sussistente la legittimazione a criticare dette prescrizioni, non sarebbe corretto farne discendere la supposta carenza di interesse da un accadimento meramente eventuale, quale è quello riposante nella possibilità che alle dette prescrizioni non venga data attuazione mercè la predisposizione di piani attuativi (ed in disparte la circostanza che gli accadimenti successivi hanno dimostrato che tale evenienza meramente ipotetica era anche estremamente improbabile)</p>
<p>Anche detta articolazione delle censure deve essere disattesa, quindi (peraltro il comune, incorrendo in contraddizione, in altra parte dell’appello ha sostenuto che –a tutto concedere- non si sarebbe dovuto annullare l’intero PGT ma soltanto il Documento di Piano) .</p>
<p>3.3.Nessuna delle eccezioni/doglianze preliminari, in conclusione, merita adesione. Il Collegio, come prima rilevato, valuterà nella parte conclusiva del presente elaborato, invece, la censura subordinata avanzata dal Comune di Segrate appellante principale, secondo la quale –a tutto concedere- si sarebbe dovuto unicamente annullare il Documento di Piano, e non l’intero PGT.</p>
<p>4. Può, adesso, essere esaminato il merito della controversia, con una avvertenza.</p>
<p>Come sommariamente esposto nella parte “in fatto” della presente decisione, parte appellata nella propria memoria di costituzione si è a lungo soffermata su un fatto “nuovo” (intervenuto nelle more della definizione del giudizio di primo grado) che – a suo dire &#8211; ex post comprovava l’esattezza dell’approdo raggiunto dal Tar.</p>
<p>Infatti la società Europa 2000 (titolare di aree ubicate in ambito TR1) aveva in data 28.102013 presentato al Comune la proposta di Piano Attuativo e chiesto la esclusione della procedura di VIA.</p>
<p>La Regione, dopo avere chiesto (il 9.5.2014) rilevanti integrazioni istruttorie, con provvedimento (peraltro gravato da Europa 2000) del 27 novembre 2014 (la sentenza oggi impugnata era stata assunta in decisione all’udienza del 23 ottobre 2014) aveva decretato la sottoposizione a Via del piano attuativo, avendo colto plurime criticità sia sotto il profilo del consumo di suolo che sul versante paesaggistico.</p>
<p>Al di là della valenza sintomatica dell’episodio, l’appellata non ha articolato alcuna censura che da detto “evento” prendesse le mosse: in quanto circostanza successiva alla sentenza di primo grado, e non direttamente legata alle problematiche prese in esame dal Tar, il Collegio non si soffermerà sull’analisi delle pretese conseguenze discendenti &#8211; in tesi- da tale accadimento.</p>
<p>4.1. Ciò premesso, venendo alle censure investenti il primo capo della impugnata decisione, esse vanno decisamente disattese alla stregua di un dato che manifesta portata assorbente.</p>
<p>4.1.1. Invero per dimostrarne la inaccoglibilità, conviene &#8211; ed è utile &#8211; muovere dalle affermazioni di parte recepite in sentenza rimaste incontestate.</p>
<p>In particolare, osserva il Collegio che, muovendo dall’ottica di formulazione della censura, colta a dimostrare la tesi per cui “le trasformazioni previste dal PGT di Segrate comportavano un consumo di suolo largamente eccedente rispetto a quanto consentito dal PTCP” è emerso che:</p>
<p>a)la misura di consumo di suolo dichiarata dal Comune (e contestata da parte originaria ricorrente, che la fissa nella percentuale del 13,5%,) sarebbe stata pari al 3,2%;</p>
<p>b)a fronte di detto dato di partenza (seppure contestato) parte originaria ricorrente sostiene che la misura di consumo di suolo del 3,2%, dichiarata dal Comune, non sarebbe stata comunque consentita, in quanto non avrebbero potuto operare i meccanismi premiali applicati e, quindi, non avrebbe dovuto essere superato il limite di incremento della superficie urbanizzata dell’1% stabilito dal PTCP.</p>
<p>Fermando per un attimo l’analisi su tale segmento- e quindi astraendosi dalla questione relativa alla spettanza, o meno, dei benefici premiali- occorre interrogarsi su un quesito.</p>
<p>Esso può essere reso in questi termini: cosa dispone la normativa primaria e secondaria lombarda vigente in punto di consumo di suolo ?</p>
<p>Partendo dall’incontestato dato che le disposizioni rilevanti si rinvengono nel PTCP, si rammenta in proposito che la legge regionale della Lombardia 11/03/2005, n.12 (recante “Legge per il governo del territorio”) stabilisce quanto segue:</p>
<p>a) all’art. 8 comma 2 lett. b (recante” Documento di piano”) “sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano…b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all’effettivo fabbisogno residenziale; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l&#8217;utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell&#8217;assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovra comunale;”</p>
<p>b)all’art. 12 (recante “Piani attuativi comunali”) “1. L&#8217;attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel documento di piano avviene attraverso i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale.</p>
<p>2. Il documento di piano connette direttamente le azioni di sviluppo alla loro modalità di attuazione mediante i vari tipi di piani attuativi comunali con eventuale eccezione degli interventi pubblici e di quelli di interesse pubblico o generale, di cui all&#8217;articolo 9, comma 10.</p>
<p>3. Nei piani attuativi vengono fissati in via definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute nel documento di piano, gli indici urbanistico-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni dello stesso.</p>
<p>4. Per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all&#8217;imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in consorzio ai sensi dell&#8217;articolo 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). In tal caso, il sindaco provvede, entro dieci giorni dalla presentazione del piano attuativo, ad attivare la procedura di cui all&#8217;articolo 27, comma 5, della legge 166/2002 e il termine di novanta giorni di cui all&#8217;articolo 14, comma 1, inizia a decorrere a far tempo dalla conclusione della suddetta procedura .</p>
<p>5. Le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.”;</p>
<p>c)all’art. 18 comma II (recante “Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale”) “2. Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP:</p>
<p>a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell&#8217;articolo 77;</p>
<p>b) l&#8217;indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, qualora detta localizzazione sia sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione provinciale, in rapporto a previsioni della pianificazione o programmazione regionale, programmazioni di altri enti competenti, stato d&#8217;avanzamento delle relative procedure di approvazione, previa definizione di atti d&#8217;intesa, conferenze di servizi, programmazioni negoziate. Il piano individua espressamente le previsioni localizzative aventi tale efficacia. In caso di attribuzione di efficacia localizzativa, la previsione del piano, oltre che prescrittiva nei confronti della pianificazione comunale, costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell&#8217;opera o della struttura di cui trattasi. In tal caso, la previsione localizzativa conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano;</p>
<p>c) la individuazione degli ambiti di cui all&#8217;articolo 15, comma 4, fino alla approvazione del PGT;</p>
<p>d) l&#8217;indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di settore attribuiscano alla provincia la competenza in materia con efficacia prevalente.”</p>
<p>d)all’art. 25 comma 4, infine, si stabilisce che: “4. Fino all&#8217;adeguamento di cui all&#8217;articolo 26, i piani territoriali di coordinamento provinciali conservano efficacia, ma hanno carattere prescrittivo solo per i casi di prevalenza di cui all&#8217;articolo 18 della presente legge.”.</p>
<p>4.1.2. Rispondendo – in parte -al quesito, e tenuto conto dello stato della legislazione vigente ed applicabile ratione temporis, può quindi dirsi che correttamente il Tar ha colto che:</p>
<p>le disposizioni del PCTP in materia di consumo di suolo, in quanto non incluse sub art. 18, non avevano carattere prescrittivo. Il Tar ciò ha riconosciuto, la sentenza è in parte qua inattaccabile</p>
<p>4.1.3. La seconda articolazione del quesito, complementare alla prima, è quindi la seguente: quale corollario di quanto prima affermato, può dirsi che ci si potesse – da parte del Comune di Segrate- discostare dalle previsioni del PCTP non vincolanti ad nutum?</p>
<p>Oppure deve affermarsi che dal principio di gerarchia dei piani, e dalla funzione di coordinamento spettante al PCTP discendesse che anche con riferimento alle disposizioni contenute in quest’ultimo non aventi carattere “prescrittivo” (id est: anche quelle in materia di consumo del suolo) ci si potesse discostare soltanto a condizione che ciò avvenisse in seguito ad una istruttoria correttamente espletata ed in base a motivazione non inficiata da vizii logico-giuridici?</p>
<p>4.1.4. La tesi in ultimo enunciata si impone –come correttamente colto dal Tar- e non ha pregio la opposta obiezione di parte appellante, che finisce per obliare del tutto le prescrizioni contenute nel PCTP e la funzione di coordinamento dallo stesso esercitata: il principio di diritto da affermare è quindi quello per cui il possibile scostamento da disposizioni non prescrittive contenute nello strumento provinciale sarebbe stato legittimo laddove a propria volta supportato da congrua e non illogica motivazione ed istruttoria (art. 13, comma 7 della legge regionale n. 12 del 2005 “Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all&#8217;eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena di inefficacia degli atti assunti. provvede all&#8217;adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui lo. provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all&#8217;articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo.”).</p>
<p>4.2. Ciò non è avvenuto nel caso di specie.</p>
<p>4.2.1. I calcoli del Comune –e quindi la istruttoria che ha condotto alla determinazione del consumo del suolo ascrivibile alla iniziativa amministrativa- sono viziati da un errore che è giuridico, prima che fattuale.</p>
<p>4.2.1.1. Il Tar ha infatti esattamente osservato che l’articolo 84 comma 3, secondo periodo delle NTA del PTCP stabilisce che, ai fini del calcolo del consumo di suolo “per superficie urbanizzata s’intende la somma delle superfici esistenti e di quelle programmate con piano attuativo – ad uso residenziale, extraresidenziale, per infrastrutture di mobilità, per servizi ed infrastrutture pubbliche urbane, nonché per attrezzature di interesse generale, ad esclusione dei parchi urbani e territoriali – misurata alla data di adozione dello strumento urbanistico”.</p>
<p>La disposizione in oggetto, ad avviso di questo Collegio, inequivocamente prevede che ai fini del consumo di suolo l’intera estensione delle superfici “programmate con piano attuativo” debba essere considerata come superficie urbanizzata, esclusi soltanto i “parchi urbani e territoriali”.</p>
<p>Correttamente se ne deve trarre –ed il Tar ciò ha colto – che aree non direttamente oggetto di trasformazione edificatoria privata presenti all’interno degli ambiti di trasformazione devono essere considerate come superfici urbanizzate, laddove non siano espressamente destinate a parchi.</p>
<p>L’ appellante contesta tale approdo e sostiene che la lettura isolata del detto comma sarebbe errata, e che esso debba valutarsi in combinato disposto con il precedente comma 2 dell’articolo 84 predetto delle NdA del PTCP che nel consentire il consumo di nuovo suolo solo ai Comuni che abbiano attuato almeno il 75% delle previsioni di trasformazione urbanistica stabilite dal previgente strumento pianificatorio locale e, ai fini del calcolo del raggiungimento di tale soglia, esclude appunto la “superficie destinata ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico di interesse comunale o sovra comunale”.</p>
<p>Secondo l’appellante Comune, poiché tali superfici sono escluse dalla soglia di cui al comma 2 dell’articolo 84, dovrebbero essere escluse anche da quella di cui al comma 3, che definisce la “superficie urbanizzata”, ossia comportante consumo di suolo.</p>
<p>Tale pur arguta obiezione non regge.</p>
<p>4.2.1.2. Essa collide innanzitutto con un dato sistematico che sarebbe, già isolatamente considerato, idoneo a respingere la censura: il comma 3 dell’art. 84 non richiama il precedente comma 2, per cui tale lettura in osmosi patrocinata dal Comune non ha appigli letterali e, semmai, ne ha di contrarii (se le norme fanno riferimento allo stesso concetto, non si giustifica la differenziata previsione in due distinti commi).</p>
<p>4.2.1.3.Più radicalmente, però, è agevole riscontrare la inassimilabilità delle due disposizioni dell’art. 84 citate (commi 2 e 3, si ripete), sotto il profilo funzionale: il secondo comma concerne la programmazione del consumo di nuovo suolo, e logicamente esclude le superfici ad uso pubblico dal calcolo della soglia di attuazione delle previgenti previsioni di trasformazione urbanistica.</p>
<p>Il successivo comma 3, invece, scolpisce quali siano le attività che comportano consumo di suolo, includendo nel concetto di superficie urbanizzata anche le aree non edificate presenti negli ambiti da trasformare ed eventualmente utilizzate per attrezzature di uso pubblico, o a verde privato.</p>
<p>Infatti tutte queste attività sono interessate dall’azione antropica: ne restano esclusi soltanto i parchi, ma proprio perché questi ultimi non sono interessati dall’azione antropica.</p>
<p>4.2.1.4. Insomma, il Collegio, alla stregua della interpretazione dei citati commi dell’art. 84 delle Nta condivide, e fa propria, l’affermazione contenuta alla pag. 63 della memoria di costituzione di parte appellata: soltanto i “parchi urbani e territoriali” possono non rientrare nel concetto di urbanizzazione e non essere qualificati come “urbanizzazione”. Il computo del comune è quindi errato e viziato da una premessa non condivisibile, che ha viziato la successiva impostazione del computo del consumo di suolo, in parte qua.</p>
<p>E tale conclusione – si ripete- appare coerente con il disposto dell’art. 8 comma 2 lett. b della legge regionale n. 12/2005 laddove si afferma che “….nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l&#8217;utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell&#8217;assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale”.</p>
<p>4.2.2. A questo punto, &#8211; sempre muovendo dal principio per cui la “minimizzazione del consumo del suolo” è obiettivo del Legislatore regionale non dequotabile &#8211; tirando le fila di quanto si è esposto, è evidente che – in disparte ogni questione sulla possibilità o meno per il comune di Segrate di giovarsi di “punteggi premiali” e pur riconoscendosi che le disposizioni del PCTP in materia di consumo di suolo non hanno carattere prescrittivo- il Comune è incorso in un vizio determinativo di rilevante spessore, riposante nella (errata, per quel che si è prima dimostrato) inclusione nel suolo non consumato delle superfici non oggetto di edificazioni private ricomprese nelle aree di trasformazione, sebbene esse non fossero state destinate a parchi.</p>
<p>Ciò vizia gli atti gravati, e consente di affermare &#8211; con portata assorbente- la infondatezza del primo mezzo e la immunità da vizi del corrispondente capo della sentenza gravata che ha riconosciuto la fondatezza della doglianza prospettata in primo grado.</p>
<p>4.2.3. Con varie sfumature e gradazioni, le parti appellanti sostengono la irragionevolezza di tale approdo (pag. 4 e 5 dell’appello di Europa 2000 SRL, ad esempio): a tali obiezioni deve replicarsi facendo presente che quello sinora enunciato è il dato che emerge da una serena lettura del quadro normativo; che l’interpretazione che il Tar ne ha fatto discendere –confermata in parte qua dal Collegio – non è illogica, in quanto traccia un distinguo tra area adibita a parco ed aree adibite ad altri utilizzi e che, di conseguenza, non vi sono elementi che militano per l’accoglimento delle critiche appellatorie</p>
<p>4.3. La portata assorbente della statuizione sinora resa è evidente: va rammentato che si muove da una misura di suolo dichiarata dal Comune, di Segrate, del 3,2%; giunti a questo punto della esposizione, sarebbe inutile soffermarsi sulle ulteriori doglianze volte ad attingere la statuizione del Tar accoglitiva della tesi ricorsuale di primo grado, secondo la quale l’incremento percentuale della superficie urbanizzata avrebbe dovuto essere non superiore all’1% in quanto il Comune non avrebbe potuto giovarsi di alcun meccanismo premiale.</p>
<p>Ciò in quanto, per quanto si è prima detto, -e più radicalmente- risultano del tutto errati i presupposti sui quali il Comune ha fondato i propri calcoli, omettendo di considerare come superficie urbanizzata (e quindi scomputando dal calcolo) l’intera estensione delle superfici programmate con piano attuativo, ad esclusione di quelle destinate a parchi.</p>
<p>4.3.1 Come si è prima dimostrato, è l’art. 84 delle NTA al PTCP che ciò impone, dettando previsioni differenziate ai commi 2 e 3; la differenziazione ivi scolpita ha una logica, che riposa nella differente antropizzazione, e non può stabilirsi alcuna equivalenza tra area destinata a parco urbano e/o territoriale ed area verde inserita in ambito di trasformazione.</p>
<p>4.4. Possono quindi essere assorbite le ulteriori censure relative alla statuizione in materia di non spettanza dei punteggi premiali, e quelle volte ad attingere il capo della sentenza di primo grado che ha accolto il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in punto di omessa indicazione nel Documento di Piano delle modalità realizzative e delle azioni che avrebbero reso concretamente fattibile l’attuazione della REC.</p>
<p>Ciò con una precisazione, che è volta unicamente a determinare quale deve essere la portata dispositiva della presente decisione: anche le denunciate “lacune” in punto di Rec non riguardavano l’intero territorio comunale, ma erano circoscritte e finalizzate a censurare le determinazioni comunali incidenti sul c.d. “Golfo Agricolo”: non potrebbe quindi fondatamente sostenersi che l’accoglimento in primo grado della detta censura (ove confermato in appello) potrebbe condurre all’annullamento dell’intero PGT (la deduzione, sul punto, contenuta alla pag 8 della memoria Europa 2000 va ritenuta certamente fondata).</p>
<p>Tali ulteriori doglianze possono quindi essere assorbite.</p>
<p>4.4.1. Vanno quindi di seguito esaminate le ulteriori doglianze che attingono il secondo architrave demolitorio del Tar, e concernenti la affermata illegittimità della procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa al PGT di Segrate.</p>
<p>5. La legittimazione attiva in capo a parte originaria ricorrente a contestare gli approdi raggiunti dall’Amministrazione in sede di Valutazione Ambientale Strategica -seppure genericamente revocata in dubbio da parte appellante- sussiste certamente.</p>
<p>La ratio essendi delle Associazioni ambientaliste riposa proprio nella protezione ambientale: stante quanto prima rilevato in punto di legittimazione di Legambiente, non pare dubbio al Collegio che essa si riscontri positivamente anche con riguardo a tale segmenti della impugnazione di primo grado.</p>
<p>La portata assorbente di tale accertamento (in linea con quanto già chiarito nell’incipit della presente decisione sotto un profilo più generale), esonererebbe il Collegio dall’immorare sul tema: senonchè, con riferimento ai prospettati dubbi circa la legittimazione attiva in capo ai singoli cittadini, si ritiene di dovere rammentare l’orientamento secondo il quale la combinazione della nozione di “residenza” con quella di “proprietà” è sufficiente a far sì che si riscontrino i caratteri della attualità e specificità dell’interesse a gravare le determinazioni in punto di Vas e, quindi, a disinnescare l’eccezione (T.A.R. Liguria 21/11/2013 n.1404 “per ciò che concerne i soggetti persone fisiche, trattandosi di atti concernenti la pianificazione generale, se per un verso non sussistono dubbi sulla legittimazione del soggetto proprietario di immobile nel territorio comunale, coinvolto ex se dalla nuova pianificazione generale, per un altro verso il mero carattere di residenti non è tradizionalmente sufficiente ad integrare quella stabilità necessaria a fornire la legittimazione a contestare le determinazioni urbanistiche nonché anche quelle ambientali;” ).</p>
<p>5.1. Nel merito (il Tar, come ricordato nella parte in fatto, ha accolto quattro delle censure prospettate &#8211; quinto, sesto, settimo, ottavo e decimo motivo del mezzo di primo grado – ed ha assorbito la nona) il Collegio ritiene di soffermarsi immediatamente sulle doglianze attingenti la statuizione accoglitiva della quinta censura di primo grado (attingente il Rapporto Ambientale) e della sesta censura di primo grado (in quanto fondata sullo stesso argomento critico, seppure rapportato al Parere Motivato).</p>
<p>5.2. Ciò in quanto, la declaratoria di infondatezza delle dette censure, oltre a produrre effetti assorbenti sulle altre doglianze, consente di trarre elementi per affermare la infondatezza anche delle distinte doglianze volte a criticare la successiva statuizione accoglitiva dell’undicesimo motivo del ricorso di primo grado.</p>
<p>5.2.1. Il ristretto sindacato del Tar (trattasi di valutazioni tecniche assistite da un alto grado di discrezionalità ) è stato ad avviso del Collegio esercitato correttamente.</p>
<p>5.2.2.Come è noto, la procedura in parola è stata introdotta in attuazione di direttive dell&#8217;Unione (Direttiva 27 giugno 2001 n°2001/42 CE,), ed ha lo scopo, ai sensi dell&#8217;art. 4 commi 3 e 4 lettera a) del d. lgs. 152/2006, di &#8220;assicurare che l&#8217;attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile&#8221; e &#8220;garantire un elevato livello di protezione dell&#8217;ambiente&#8221;, ovvero in parole più semplici valutare l&#8217;attività oggetto del piano anche sotto il profilo ambientale e non solo sotto quello, spesso in conflitto col primo, della immediata opportunità e convenienza. Come tale, essa va compiuta &#8220;contestualmente&#8221; all&#8217;elaborazione del piano o programma, comprende fra l&#8217;altro una necessaria fase di &#8220;consultazioni&#8221;, ovvero deve garantire la partecipazione degli interessati sulla specifica tematica e la loro informazione, ed è prevista, per quanto qui rileva, a pena di illegittimità del piano o programma stesso (art. 11 del d. lgs. 152/2006).</p>
<p>5.2.3. Gli artt. 5 e 13 del d.Lgs 152/2006, così dispongono: (art. 5 comma 1: “a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita&#8217;, l&#8217;elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l&#8217;espressione di un parere motivato, l&#8217;informazione sulla decisione ed il monitoraggio;”; art. 13. “ Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell&#8217;attuazione del piano o programma, il proponente e/o l&#8217;autorita&#8217; procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell&#8217;attivita&#8217; di elaborazione di piani e programmi, con l&#8217;autorita&#8217; competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.</p>
<p>2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall&#8217;invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo (2).</p>
<p>3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all&#8217;autorita&#8217; procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l&#8217;intero processo di elaborazione ed approvazione.</p>
<p>4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l&#8217;attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull&#8217;ambiente e sul patrimonio culturale, nonche&#8217; le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell&#8217;ambito territoriale del piano o del programma stesso. L&#8217;allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale da&#8217; atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti gia&#8217; effettuati ed informazioni ottenute nell&#8217;ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative (3).</p>
<p>5. La proposta di piano o di programma e&#8217; comunicata, anche secondo modalita&#8217; concordate, all&#8217;autorita&#8217; competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell&#8217;avviso di cui all&#8217;articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell&#8217;esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresi&#8217; messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinche&#8217; questi abbiano l&#8217;opportunita&#8217; di esprimersi.</p>
<p>6. La documentazione e&#8217; depositata presso gli uffici dell&#8217;autorita&#8217; competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.”).</p>
<p>La predisposizione del rapporto ambientale, costituisce quindi “momento” qualificante ed in qualche modo “orientativo” della successiva procedura, ed in coerenza con lo scopo preventivo della Vas, il Legislatore Delegato ha manifestato l’esigenza che esso integri una analisi ad ampio spettro: non altrimenti può essere interpretata la dizione al plurale utilizzata al comma 4 della citata disposizione di cui all’art. 13, a parere del Collegio “debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l&#8217;attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull&#8217;ambiente e sul patrimonio culturale, nonche&#8217; le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell&#8217;ambito territoriale del piano o del programma stesso.” .</p>
<p>Nell’utilizzare il termine “gli impatti”, si richiede che venga pronosticato ogni effetto dell’intervento di trasformazione sul territorio, e nel modo più accurato possibile in ossequio al principio di precauzione che permea di se il diritto europeo e nazionale in materia di protezione ambientale (ancora di recente: Consiglio di Stato sez. V 18/05/2015 n. 2495 “principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l&#8217;ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell&#8217;applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione”).</p>
<p>Parte originaria ricorrente ha quindi colto con facilità la inspiegabile aporia di un Rapporto ambientale che misura gli effetti delle singole trasformazioni in ognuno dei rispettivi Ambiti di trasformazione, ma non fornisce risposta alcuna né prognosi, anche embrionale, sull’effetto combinato delle progettate trasformazioni, cumulativamente considerate.</p>
<p>5.2.4. Parte appellante contesta l’approdo del Tar, contesta la “enfatizzazione “ riposante nel fare riferimento al c.d. “Golfo Agricolo” (concetto, questo, a suo dire, autoreferenziale e privo di coerente significato) ma non può aggredire, se non mercè affermazioni generiche e non riscontrate, che sia in effetti mancata una valutazione complessiva ed unitaria del fenomeno trasformativo.</p>
<p>Ed anche ad accedere (il che comunque non è) alle considerazioni dell’appellante in punto di non unitarietà del c.d. “Golfo Agricolo” e preso atto della parziale non contiguità spaziale degli Ambiti di Trasformazione (quanto meno di alcuni di essi tra loro), non può il Collegio esimersi dal rilevare che:</p>
<p>a)trattavasi di imponenti progettazioni similari, destinate verosimilmente ad essere attuate in epoca coeva, investenti aree, in parte contigue ed in parte comunque assai prossime;</p>
<p>b) ne era simile la modalità attuativa delle progettate trasformazioni;.</p>
<p>c)esse investivano una parte rilevante del territorio del Comune e pressochè l’unica che avesse mantenuto simili caratteristiche (fosse essa “area incolta e non di pregio”, come sostiene parte appellante, o terreno agricolo e parzialmente coltivato che sostiene parte originaria ricorrente).</p>
<p>Nella data situazione, la lacuna rappresentata dalla omessa considerazione unitaria dell’effetto complessivo (ed eventualmente moltiplicatore) dei progettati interventi, appare omissione inspiegabile, e vizia tale segmento della procedura.</p>
<p>5.2.5. Nella forma, e nella sostanza, non persuadono i rilievi critici delle parti appellanti.</p>
<p>Non pare al Collegio che la sentenza di primo grado abbia enfatizzato il “valore agricolo” delle dette aree ricadenti negli ambiti di trasformazione, ed aventi destinazione omogenea: pare invece che abbia correttamente colto che l’effetto combinato di tali omogenee e coeve trasformazioni non sia stato approfonditamente valutato e soppesato.</p>
<p>5.3. Tale considerazione implica –anche in questo caso con portata assorbente- il positivo riscontro del vizio attingente il procedimento di Vas con assorbimento delle restanti censure.</p>
<p>6. E le considerazioni prima esposte, consentono altresì di disattendere le censure articolate dalle parti appellanti alla statuizione del Tar accoglitiva dell’undicesimo motivo del ricorso di primo grado (capo 6 della sentenza gravata).</p>
<p>6.1. La censura accolta dal Tar si fondava sulle previsioni del Piano dei servizi relative alla c.d. variante alla via Monzese.</p>
<p>Il Tar ha sul punto svolto un ragionamento che pare al Collegio inattaccabile – alla luce delle medesime considerazioni circa la complessività delle trasformazioni da tenere in considerazione in punto di Vas- e che non è stato neppure decisamente censurato dalle parti appellanti.</p>
<p>Invero il Tar –come già in parte esposto nella parte “in fatto” della presente decisione &#8211; ha posto in luce che (si riporta di seguito per esteso un breve stralcio della motivazione) “la presenza della progettata arteria stradale avrebbe dovuto essere presa in considerazione in ogni caso nell’ambito della VAS. Si tratta, infatti, indubbiamente di un elemento che, anche laddove già previsto da un precedente atto pianificatorio, presenta di per sé un rilevante impatto sull’assetto urbanistico comunale ed è quindi necessariamente chiamato a comporre – se non altro – il quadro dei dati conoscitivi rilevanti ai fini dello svolgimento della VAS.”</p>
<p>6.1.1. Come è agevole riscontrare, dall’iter motivo della gravata decisione si evince che il Tar non ha annullato né censurato direttamente le previsioni del Piano dei servizi relative alla c.d. variante alla via Monzese, ma ha unicamente rilevato (e sul punto non v’è neppure censura per eventuale extrapetizione) che la Vas non aveva tenuto minimamente in conto che l’asse viario insisteva sugli ambiti di trasformazione TR1 e TR2 e non aveva valutato l’impatto combinato delle dette trasformazioni e della realizzazione della strada.</p>
<p>Tale ragionamento appare al Collegio corretto, e soprattutto preme rilevare –il che sotto il profilo processuale appare troncante- che sullo stesso non vengono mosse specifiche censure.</p>
<p>Invero sol che si legga il capo 6 della gravata decisione, emerge che il Tar ha tenuto conto delle obiezioni della difesa comunale secondo cui la strada era già prevista dal PII Vecchia Olghia come opera posta a carico del soggetto attuatore (benché destinata a essere realizzata attraverso gli attuali ambiti TR1 e TR2), che il PII era precedente al PGT e non era stato impugnato da parte odierna appellata, e che il PGT si era limitato a recepire il tracciato della strada, di cui era già previsto anche il congiungimento con la Cassanese.</p>
<p>Ma le ha ritenute superabili, alla stregua della affermazione prima riportata, secondo la quale il vizio riposava nella omessa contemplazione/valutazione della stessa in sede di Vas.</p>
<p>Le appellanti reiterano le considerazioni già svolte in primo grado, in punto di omessa tempestiva impugnazione del PII (punto 9 dell’appello principale del Comune di Segrate, pagg. 44-47 e sesto motivo dell’ appello incidentale autonomo di Europa 2000, pagg. 29.31), ma sostanzialmente non criticano la lacuna riscontrata dal Tar e riferibile alla Vas.</p>
<p>L’unico – embrionale- richiamo contenuto nell’ appello principale del Comune di Segrate si struttura nella considerazione per cui la Vas (che aveva valutato il PII e le connesse previsioni in sede di DdP) non avrebbe dovuto procedere ad una “specifica valutazione dell’infrastruttura viaria ricadendo la stessa nelle previsioni del PDS che, ai sensi dell’art. 4 comma 2 della legge regionale n. 12/2005 non era oggetto di Vas”.</p>
<p>6.2. Se tale richiamo vale probabilmente a “salvare” il ricorso in appello proposto dal Comune da una statuizione di parziale inammissibilità, esso tuttavia non persuade il Collegio.</p>
<p>Il richiamo all’ art.4 (Valutazione ambientale dei piani) della legge n. 12/2005 è indubbiamente esatto (1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell&#8217;ambiente, la Regione e gli enti locali, nell&#8217;ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull&#8217;ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall&#8217;attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina, anche in riferimento ai commi 2 bis, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l&#8217;utilizzazione del SIT.</p>
<p>2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma l il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d&#8217;area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all&#8217;articolo 8, il piano per le attrezzature religiose di cui all’articolo 72, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all&#8217;avvio della relativa procedura di approvazione.</p>
<p>2 bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all’articolo 9, e al piano delle regole, di cui all’articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).</p>
<p>2 ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull’ambiente, è definito l’assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.</p>
<p>2 quater. Relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad approvazione regionale, la valutazione ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, ove previste, sono svolte in modo coordinato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale). Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma.</p>
<p>3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano, specie con riguardo al consumo di suolo, e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambienlali, che devono essere recepite nel piano stesso.</p>
<p>3 bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall’ente cui compete l’adozione o anche l’approvazione del piano o programma.</p>
<p>3 ter. L’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all’interno dell’ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti: a) separazione rispetto all’autorità procedente;</p>
<p>b) adeguato grado di autonomia;</p>
<p>c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.</p>
<p>3 quater. L’autorità competente per la VAS:</p>
<p>a) emette il provvedimento di verifica sull’assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, sentita l’autorità procedente;</p>
<p>b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;</p>
<p>c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l’autorità procedente;</p>
<p>d) collabora con l’autorità procedente nell’effettuare il monitoraggio.</p>
<p>3 quinquies. Per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS, i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative dei comuni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali).</p>
<p>3 sexies. La Giunta regionale, per lo svolgimento del ruolo di autorità competente, si avvale del supporto tecnico e istruttorio del Nucleo VAS, istituito con deliberazione di Giunta regionale. Analogamente le autorità competenti per la VAS di province, enti parco regionali, comuni ed enti locali possono avvalersi del supporto tecnico individuato in conformità con gli ordinamenti dei rispettivi enti, anche stipulando convenzioni tra loro, con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all’ articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008 , con la rispettiva comunità montana.</p>
<p>4. Sino all&#8217;approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma l, l&#8217;ente competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.</p>
<p>4 bis. I soggetti interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) possono richiedere alla Regione l’attivazione di una fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, sulla base di un documento preliminare contenente:</p>
<p>a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;</p>
<p>b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.</p>
<p>4 ter. I soggetti privati interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale, di cui all’articolo 6 della l.r. 2/2003, entro quindici giorni dalla deliberazione regionale di promozione o adesione, versano a favore della Regione una somma a titolo di oneri istruttori per lo svolgimento dell’attività finalizzata all’emanazione del parere motivato. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità per l’applicazione del presente comma.”).</p>
<p>Ma il senso della censura accolta dal Tar, ed il principio di diritto ritraibile dal detto capo di sentenza non è quello per cui la Vas dovesse soffermarsi sul PDS: il Tar ha affermato che non era concepibile, né corretto, che la Vas che si preoccupava di valutare l’impatto delle trasformazioni previste in alcuni ambiti, (oltre a non averle valutate complessivamente) avesse altresì obliato di dare conto dell’impatto sull’ambiente scaturente dalla già prevista realizzazione di una infrastruttura viaria che era allocata proprio in alcuni degli ambiti oggetto di trasformazione.</p>
<p>La correttezza di tale iter motivo persuade il Collegio, e su di essa non v’è, praticamente, alcuna censura specifica.</p>
<p>Invero se il senso della Vas è quello prima specificato, una interpretazione quale quella fornita dalle parti appellanti ne frustra scopi, effetti, e finalità.</p>
<p>L’opera Y, infatti ( non ancora realizzata, si badi) viene valutata ambientalmente in un epoca in cui il contesto dell’area in cui essa insiste è quello Z (nel caso di specie area agricola);</p>
<p>viene poi valutata (seppur non cumulativamente, come prima si è chiarito) la trasformazione dell’area Z, ma scevra dalla indicazione della incidenza dell’opera Y;</p>
<p>ciò che viene a mancare è la valutazione dell’impatto combinato della disposta trasformazione dell’area Z su un area comprensiva della opera Y.</p>
<p>Come è agevole riscontrare, trattasi di una valutazione incompleta ed in ultima analisi parziale –o sarebbe meglio affermare parzialmente inattuale –e correttamente il Tar ne ha colto la insufficienza.</p>
<p>Anche l’appello incidentale di Europa 2000 non contiene elementi per elidere tale convincimento: esso va quindi in parte qua parimenti disatteso.</p>
<p>7. Alla stregua di quanto si è detto, l’appello principale e l’appello incidentale autonomo vanno disattesi in parte qua, con conseguente conferma della gravata decisione, anche nella parte in cui ha dichiarato la illegittimità derivata dei provvedimenti attuativi gravati con i motivi aggiunti, e declaratoria di improcedibilità degli ulteriori motivi di ricorso assorbiti dal Tar e riproposti da parte appellata che non vi ha alcun residuo interesse.</p>
<p>7.1. Restano da esplorare due questioni, incidenti sulla estensione della portata demolitoria della sentenza di primo grado: esse riposano nella (disposta dal Tar e contestata dalle appellanti) estensione dell’annullamento all’intero PGT, e nella pretesa (subordinata) di parte appellante principale volta ad ottenere che l’annullamento attinga unicamente il Documento di Piano, e non l’intero PGT.</p>
<p>7.2. Sulla prima di esse, si è già anticipato quale sia il convincimento del Collegio: l’annullamento va limitato alle prescrizioni attinte dal mezzo di primo grado e, quindi, incidenti sugli ambiti di trasformazione TR1 TR2, TR3, TR4.</p>
<p>7.3. Quanto alla seconda problematica, va rammentato che la critica appellatoria, muove dalla premessa per cui le previsioni contenute negli strumenti urbanistici siano scindibili e sostiene che:</p>
<p>a)il PGT si ripartisce in tre distinti atti DdP, PdS e PdR, ex art. 7 (“1. Il piano di governo del territorio, di seguito denominato PGT, definisce l&#8217;assetto dell&#8217;intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti:</p>
<p>a) il documento di piano;</p>
<p>b) il piano dei servizi;</p>
<p>c) il piano delle regole.</p>
<p>2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto le modalità per la pianificazione comunale, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 3 e 4.</p>
<p>3. La Giunta regionale, per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti, ferma restando la possibilità per gli stessi di avvalersi della disciplina ordinaria, acquisito il parere della commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i contenuti del PGT di cui agli articoli 8, 9 e 10, differenziando la disciplina in ragione dei diversi contesti territoriali e socio-economici [20].</p>
<p>3 bis. Si definiscono piani associati gli atti di pianificazione sviluppati tra più comuni a tale scopo associati, mediante unione o convenzione; tali piani sostituiscono gli atti dei PGT dei comuni partecipanti.”) della legge regionale lombarda n. 12/2005;</p>
<p>b)tale distinzione è resa plastica dall’ art. 8 della legge regionale lombarda n. 12/2005: PdS e PdR hanno durata indeterminata, mentre il DdP,ha validità pari a cinque anni (art.8 comma 4 “Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Il Consiglio comunale ha facoltà di prorogare al 31 dicembre 2014 la validità del documento di piano approvato entro il 31 dicembre 2009. Scaduti tali termini il Comune provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le norme di cui all’articolo 25, comma 7.”.</p>
<p>c) le censure in punto di Vas e di consumo di suolo avrebbero dovuto portare, a tutto concedere, all’accoglimento delle censure avversanti il solo Documento di Piano nella parte in cui disciplina gli avversati ambiti oggetto di trasformazione e non alla caducazione dell’intero PGT (art. 4 comma 2 “Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma l il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d&#8217;area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all&#8217;articolo 8, il piano per le attrezzature religiose di cui all’articolo 72, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all&#8217;avvio della relativa procedura di approvazione” e 13 comma 5 della legge regionale lombarda n. 12/2005 “La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il proprio piano territoriale di coordinamento,”)</p>
<p>d) dovevano pertanto restare salvi il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi, in quanto non interessati, né attinti, dalla statuizione demolitoria.</p>
<p>Il Collegio non è persuaso della correttezza della tesi avanzata in via subordinata da parte appellante principale: invero, sol che si consideri l’intero articolato di cui all’art. 8 della citata legge regionale della Lombardia n. 12/2005 (recante “Documento di piano”:</p>
<p>1. Il documento di piano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all&#8217;articolo 3, definisce:</p>
<p>a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;</p>
<p>b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturale di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l&#8217;assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti [22];</p>
<p>c) l&#8217;assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell&#8217;articolo 57, comma 1, lettera a).</p>
<p>2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano:</p>
<p>a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale;</p>
<p>b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all’effettivo fabbisogno residenziale; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l&#8217;utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell&#8217;assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale [23];</p>
<p>b bis) nella definizione degli obiettivi quantitativi tiene conto prioritariamente dell’eventuale presenza di patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato, da riutilizzare prioritariamente garantendone il miglioramento delle prestazioni ambientali, ecologiche, energetiche e funzionali [24];</p>
<p>b ter) quantifica il grado di intervenuto consumo di suolo sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTR e definisce la soglia comunale di consumo del suolo, quale somma delle previsioni contenute negli atti del PGT. La relazione del documento di piano illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole [25];</p>
<p>c) determina. in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali politiche per l&#8217;edilizia residenziale pubblica. le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell&#8217;articolo 15, commi 1 e 2, lettera g);</p>
<p>d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo;</p>
<p>e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva [26];</p>
<p>e bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui all&#8217;articolo 1, comma 3 bis, determinando le finalità del recupero e le modalità d&#8217;intervento, anche in coerenza con gli obiettivi dell&#8217;articolo 88, comma 2 [27];</p>
<p>e ter) d&#8217;intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi [28];</p>
<p>e quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito [29];</p>
<p>e quinquies) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e incrementarne le prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed energetiche [30].</p>
<p>f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;</p>
<p>g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.</p>
<p>g bis) definisce meccanismi gestionali e un sistema di monitoraggio che permetta di dare una priorità e un ordine di attuazione agli interventi previsti per gli ambiti di trasformazione e agli interventi infrastrutturali, anche in base alle risorse economiche realmente disponibili [31].</p>
<p>3. Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.</p>
<p>4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Il Consiglio comunale ha facoltà di prorogare al 31 dicembre 2014 la validità del documento di piano approvato entro il 31 dicembre 2009. Scaduti tali termini il Comune provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le norme di cui all’articolo 25, comma 7. ”) con precipuo riferimento alle prescrizioni di cui alle lett b. e bter, in punto di consumo di suolo, si converrà con la circostanza che all’annullamento del Documento di Piano –limitato agli ambiti oggetto di trasformazione cui si è fatto a più riprese riferimento, e che costituivano l’oggetto della domanda demolitoria di primo grado- debba di necessità conseguire che l’annullamento ricomprenda (non soltanto il documento di Piano ma anche) Piano dei Servizi e Piano delle Regole al Piano PGT , sia pure limitatamente alle prescrizioni che investono i predetti ambiti.</p>
<p>La “tripartizione” scolpita nella legge regionale sussiste, in effetti: ma è una tripartizione che investe le tematiche da normare nei singoli tre Documenti, ma non esclude che gli stessi costituiscano un unicum inscindibile, siccome correttamente colto dal Tar; in ogni caso, è troncante rilevare che sussiste altresì il riflesso immediato del Documento di Piano sull’intero PGT, ed in più con specifico riferimento ad un segmento (consumo di suolo) espressamente attinto dalla odierna statuizione demolitoria.</p>
<p>Tale subordinata doglianza va pertanto disattesa.</p>
<p>8. Conclusivamente, l’appello principale va in parte dichiarato improcedibile per rinuncia ed in parte va respinto anche nella parte in cui chiedeva di limitare la portata della statuizione demolitoria al solo Documento di Piano; l’appello incidentale autonomo va respinto per le considerazioni esposte nella parte motiva, con assorbimento delle ulteriori censure avanzate, con conseguente conferma della gravata decisione, anche nella parte in cui ha dichiarato la illegittimità derivata dei provvedimenti attuativi gravati con i motivi aggiunti;</p>
<p>quanto all’appello incidentale proposto dalla originaria parte ricorrente di primo grado deve essere dichiarata improcedibilità degli ulteriori motivi di ricorso assorbiti dal Tar e riproposti da parte appellata in quanto essa non vi ha alcun residuo interesse.</p>
<p>L’appello principale e l’appello incidentale autonomo vanno invece parzialmente accolti, unicamente quanto alla portata della statuizione demolitoria, che seppur estesa all’intero al PGT e non al solo Documento di Piano, va limitata alle prescrizioni ivi contenute incidenti sugli ambiti oggetto di trasformazione di cui alla parte motiva della presente decisione.</p>
<p>8.1.Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).</p>
<p>8.2. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</p>
<p>9. Come anticipato in premessa, sussistono evidenti ragioni, riposanti nella novità, particolare complessità giuridica e fattuale della controversia e nella reciproca e parziale soccombenza per compensare integralmente tra tutte le parti le spese processuali del grado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,</p>
<p>a)in parte dichiara improcedibile per rinuncia, in parte respinge l’appello principale: quest’ultimo va accolto nella sola parte in cui ha chiesto di limitare la portata demolitoria alle prescrizioni contenute nel PGT ed incidenti sugli ambiti oggetto di trasformazione di cui alla parte motiva della presente decisione.</p>
<p>b) in parte dichiara improcedibile per carenza di interesse ed in parte respinge l’appello incidentale autonomo: quest’ultimo va accolto nella sola parte in cui ha chiesto di limitare la portata demolitoria alle prescrizioni contenute nel PGT ed incidenti sugli ambiti oggetto di trasformazione di cui alla parte motiva della presente decisione;</p>
<p>c) dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto dalla originaria parte ricorrente di primo grado per carenza di interesse;</p>
<p>d) dichiara improcedibile per rinuncia il ricorso di primo grado proposto degli originariii ricorrenti di primo grado Fusilli Roberto, Menegatti Roberta Gisella Teresa, Stanca Luca Matteo e Achilli Livia Ilaria.</p>
<p>Spese processuali del doppio grado di giudizio integralmente compensate tra tutte le parti e contributo unificato di ciascun grado di giudizio che resta a carico delle parti che lo hanno anticipato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Antonino Anastasi, Presidente</p>
<p>Fabio Taormina, Consigliere, Estensore</p>
<p>Andrea Migliozzi, Consigliere</p>
<p>Silvestro Maria Russo, Consigliere</p>
<p>Oberdan Forlenza, Consigliere</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL PRESIDENTE</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 28/06/2016</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-28-6-2016-n-2921/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2016 n.2921</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2016 n.917</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-27-5-2016-n-917/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2016 n.917</a></p>
<p>Pres. Romano Est. Viola Sul principio di proporzionalità nell’ambito delle prescrizioni ambientali in tema di escavazione e vendita di marmo. Prescrizioni ambientali – principio di proporzionalità – attività di escavazione&#160; &#160; Le prescrizioni ambientali assolvono alla funzione di tutelare l’interesse pubblico alla conservazione dell’ambiente, con la conseguenza che l’impossibilità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-27-5-2016-n-917/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2016 n.917</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-27-5-2016-n-917/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2016 n.917</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Romano Est. Viola</span></p>
<hr />
<p>Sul principio di proporzionalità nell’ambito delle prescrizioni ambientali in tema di escavazione e vendita di marmo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Prescrizioni ambientali – principio di proporzionalità – attività di escavazione&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le prescrizioni ambientali assolvono alla funzione di tutelare l’interesse pubblico alla conservazione dell’ambiente, con la conseguenza che l’impossibilità di adempiere ad alcuna di esse non comporta automaticamente un loro ripensamento nè la loro revoca, ove si rivelino necessarie a garantire detto pubblico interesse.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00917/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02086/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2086 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Soc. Marmi Walton Carrara s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Alberto Morbidelli e Andrea Pontenani, con domicilio eletto presso i primi due in Firenze, Via Lamarmora 14;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
l’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Ciari, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Toscana in Firenze, piazza dell&#8217;Unità Italiana 1; il Comune di Fivizzano in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Lenzetti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40; il Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato in Firenze, Via degli Arazzieri 4; ASL 1 &#8211; Massa Carrara in persona del Direttore Generale in carica, Provincia di Massa Carrara in persona del Presidente in carica, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) Toscana in persona del legale rappresentante in carica, non costituite.&nbsp;<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
ad adiuvandum:<br />
Comunione dei beni sociali di Vinca in persona degli Amministratori in Carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alessandro Pasquini, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; della determinazione di P.C.A. del Coordinatore del Settore Tecnico del Parco Regionale delle Apuane n. 19 del 30.10.2015, pubblicata al n. 429 dell&#8217;Albo Pretorio in data 3.11.2015 e comunicata alla soc. Marmi Walton Carrara s.r.l. in pari data, recante<br />
&#8211; della nota del Parco Regionale delle Apuane prot. 4849 del 9.12.2015 nonché delle determinazioni del Responsabile del servizio “Governo e gestione del territorio” del Comune di Fivizzano n. 401 del 4.11.2015, n. 413 del 9.11.2015, n. 497 del 17.12.2015 </p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, del Comune di Fivizzano e del Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 aprile 2016 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
L&#8217;impresa Marmi Walton Carrara s.r.l. esercita attività di escavazione e vendita di marmo nel sito estrattivo di proprietà della Comunione dei beni sociali di Vinca (nel seguito: “Comunione”) denominato “Castelbaito-Fratteta”, grazie a un contratto di affitto con cui la prima le ha attribuito il diritto di &#8220;esercitarvi l&#8217;escavazione secondo le regole dell&#8217;arte&#8221; limitatamente al marmo in blocchi riquadrati o informi, ma comunque utili per la loro lavorazione, con peso minimo di due tonnellate. Le pattuizioni non consentono la lavorazione, l&#8217;utilizzo, l&#8217;asporto o la vendita del materiale lapideo che abbia forma diversa rispetto a quella suddetta, ivi compresi tutti i detriti. Sempre secondo il contratto di affitto “i prodotti del monte che, in forza di quanto appena convenuto, non possono essere prelevati dal conduttore (per non essere blocchi riquadrati o informi di pezzatura sopra indicata) dovranno essere collocati nelle aree di proprietà della concedente, appositamente previste per il deposito e giacimento di tali materiali, dal piano di coltivazione autorizzato dal Comune di Fivizzano&#8221;; tale materiale rimarrà nella piena disponibilità della proprietà, la quale trae beneficio diretto dalla sua vendita. La proprietà di tutto ciò che non è tagliato in blocchi da due tonnellate è quindi della Comunione.<br />
L&#8217;accesso alla cava avviene attraverso strade provinciali e comunali nessuna delle quali, al momento, consente il transito di mezzi pesanti per il trasporto dei detriti. Normalmente, tale transito avveniva sulla SP. 73 la quale tuttavia, per necessità di manutenzione dovuta a episodi di frane e smottamenti, dai primi mesi del 2014 è interdetta al Km 0+400, e il divieto è stato confermato dalla Provincia con nota del 4.9.2015.<br />
Con provvedimento n. 22 del 31 ottobre 2014 il progetto di coltivazione della cava presentato dalla ricorrente in qualità di affittuaria, in esito a una Conferenza di Servizi istruttoria ha ottenuto dall&#8217;Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane (nel seguito: &#8220;Parco&#8221;) la favorevole Pronuncia di Compatibilità Ambientale (nel seguito: &#8220;P.C.A.&#8221;) n. 22 del 31 ottobre 2014 la quale, per quanto qui rileva, prevedeva al punto n. 2 la rimozione dei rifiuti dai piazzali di cava; al punto 5 lo svolgimento di un monitoraggio periodico delle interferenze tra le lavorazioni e le sorgenti d&#8217;acqua e al punto 1, il monitoraggio sull&#8217;allontanamento dei detriti.<br />
Con provvedimento n. 19 del 3 novembre 2015, sul presupposto che non fossero state rispettate le prescrizioni della suddetta P.C.A. n. 22/2014, il Parco ha sospeso &#8220;le attività di estrazione a monte vergine&#8221;.<br />
Il Comune di Fivizzano, dapprima, con provvedimento n. 401 del 4 novembre 2015 ha sospeso in via derivata tutte le attività estrattive di cui all&#8217;autorizzazione 285/2008; ha fatto seguito una nota di chiarimenti della ricorrente e il Comune allora, con determinazione 9 novembre n. 413, ha chiesto chiarimenti al Parco e limitato l&#8217;effetto sospensivo del provvedimento 401/2015 all&#8217;attività &#8220;al monte vergine&#8221;. Il Parco tuttavia, con nota del 9 dicembre 2015, ha riferito la portata prescrittiva del proprio provvedimento n. 19/2015 ad “ogni attività di estrazione, comunque denominata e caratterizzata&#8221;. Il Comune allora, con provvedimento 497 del 17 dicembre 2015, ha annullato la determinazione 413/2015, ma con successivo provvedimento 510 del 28 dicembre 2015 ha chiesto nuovi chiarimenti al Parco e contestualmente annullato la propria determinazione n. 497/2015.<br />
Tutti i citati provvedimenti sono stati impugnati con il presente, notificato il 30 dicembre 2015 e depositato il 31 dicembre 2015, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Si sono costituiti il Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo; il Comune di Fivizzano e l&#8217;Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell&#8217;incidente cautelare, la relativa domanda è stata oggetto di rinuncia.<br />
Atto di intervento&nbsp;<em>ad adiuvandum</em>&nbsp;della Comunione è stato notificato il 28 gennaio 2016 e depositato il 29 gennaio 2016<br />
All&#8217;udienza del 27 aprile 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Il presente ricorso contesta in via principale il provvedimento 19/2015 con cui il Parco ha sospeso le lavorazioni di estrazione svolte dalla ricorrente nel sito di Castelbaio Fratteta poiché il detrito prodotto non può essere allontanato a causa del divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate sulla SP 73 e non può essere riversato nei ravaneti, né utilizzato per la manutenzione della viabilità di arroccamento. Inoltre, la ricorrente non realizzerebbe la pulizia degli spazi di cantiere né effettuerebbe il monitoraggio delle interferenze tra le lavorazioni e le sorgenti, come prescritto della P.C.A. 22/2014. La ricorrente impugna anche i successivi provvedimenti emanati in via derivata dal Comune di Fivizzano e l’ulteriore provvedimento del Parco in data 9 dicembre 2015, con cui la portata prescrittiva della determinazione 19/2015 è stata riferita ad “ogni attività di estrazione, comunque denominata e caratterizzata&#8221;.<br />
La ricorrente, con primo motivo, lamenta che essendo la sospensione dell&#8217;escavazione giustificata dal blocco del transito sulla SP 73, sarebbe travalicato il limite della proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa in quanto la sanzione applicata sarebbe eccessivamente afflittiva, posto che la chiusura della strada non le è addebitabile e l&#8217;impossibilità di allontanare il detrito conseguirebbe ad un&nbsp;<em>factum principis</em>&nbsp;di carattere impeditivo, sicché la prescrizione di P.C.A. n. 22/2014 che richiede l&#8217;allontanamento del materiale dovrebbe ritenersi sospesa per impossibilità temporanea sopravvenuta derivante da fatti non imputabili. La sospensione ha lo scopo di tutelare un interesse che si colloca &#8220;a valle&#8221; dell’attività di escavazione, che avrebbe potuto essere tutelato con misure diverse di carattere temporaneo.<br />
Inoltre non è stata inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento, né sarebbe invocabile nella specie l&#8217;applicazione della norma di cui all&#8217;art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />
Con secondo motivo la ricorrente si duole che la determinazione 19/2015 riferisce la propria portata inibitoria alle &#8220;attività di estrazione a monte vergine&#8221;, ossia quella parte di monte che è ancora boschiva non avendo subìto il primo taglio ma il Parco, con successiva nota 9 dicembre 2015 prot. 4849, l’avrebbe indebitamente estesa ad “ogni attività di estrazione comunque denominata e caratterizzata”. Tale nota non potrebbe avere valore provvedimentale e non sarebbe in grado, quindi, di modificare la portata dispositiva della determinazione suddetta. Si configurerebbe in tal modo una violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.<br />
Il Parco e il Comune di Fivizzano replicano puntualmente alle deduzioni della ricorrente.<br />
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
2.1 Quanto al mancato inoltro della comunicazione di avvio procedimento, si ritiene che l’omissione non infici la legittimità del provvedimento poiché la norma di cui all&#8217;art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/90, deve essere interpretata nel senso che il privato non può limitarsi a lamentare la mancata comunicazione di avvio, ma deve anche indicare quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione. Diversamente opinando, l’Amministrazione sarebbe onerata dell’onere di dimostrare che ogni eventuale contributo partecipativo del privato non avrebbe mutato l&#8217;esito del procedimento e ciò si tradurrebbe in una&nbsp;<em>probatio diabolica</em>. Solo dopo che il ricorrente abbia indicato gli elementi che avrebbe introdotto nel procedimento, ove avesse avuto conoscenza del suo avvio, allora l’Amministrazione sarà gravata dal (più consistente) onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato.<br />
Ne consegue che ove il privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio procedimento, senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva sottoporre all&#8217;Amministrazione, il motivo con cui si lamenta la mancata partecipazione deve ritenersi inammissibile (C.d.S. V, 29 aprile 2009 n. 2737).<br />
La ricorrente, a questo proposito, si limita ad affermare genericamente che sarebbe stato possibile individuare altre soluzioni per i detriti risultanti dalle lavorazioni che non la sospensione dell’escavazione ma non ne indica alcuna, nemmeno per sommi capi. La fattispecie quindi rientra nel caso di cui alla citata sentenza del Giudice di appello, e deve essere applicato il principio secondo cui la doglianza del privato che si lamenti genericamente della mancata comunicazione di avvio procedimento, senza indicare gli elementi che avrebbe potuto introdurvi, è inammissibile.<br />
2.2 È infondata, inoltre, la pretesa della ricorrente a che in conseguenza dell’impossibilità di asportare i detriti vengano riviste le prescrizioni ambientali disposte, poiché in questo ambito non valgono le norme civilistiche in tema di obbligazioni secondo cui il debitore è liberato dalla propria prestazione quando questa diventa impossibile per causa a lui non imputabile. Le prescrizioni ambientali assolvono alla funzione di tutelare l’interesse pubblico alla conservazione dell’ambiente e, pertanto, l’impossibilità di adempiere ad alcuna di esse non può comportare, di per sé sola, un loro ripensamento né men che meno la loro revoca, ove si rivelino necessarie a garantire detto pubblico interesse. Le prestazioni imposte al privato a tal fine non sono oggetto di un rapporto sinallagmatico con il pubblico potere poiché questo agisce autoritativamente per tutelare interessi collettivi, e la sua azione può essere sindacata laddove non rispetti i canoni generali dell’azione amministrativa o le leggi di settore rilevanti nei casi di specie, ma l’intervento di un terza autorità che renda impossibili le prestazioni suddette non vale a liberare il privato dall’obbligo di rispettarle ed è causa legittima di inibizione della sua attività.<br />
A questo proposito è da dire che, contrariamente alle asserzioni della ricorrente, non è stato adottato il provvedimento più gravoso consistente nella decadenza dell&#8217;autorizzazione all&#8217;escavazione e della P.C.A., ma si è disposta la sospensione dell’escavazione stessa in attesa della sistemazione della viabilità oggi interdetta agli automezzi pesanti. Non si ravvisano quindi profili di irragionevolezza né difetti di proporzionalità riferibili all’azione del Parco.<br />
2.3 Il provvedimento impugnato, peraltro, è motivato con riferimento anche ad altre circostanze consistenti nella mancata pulizia degli spazi di cantiere e nel mancato monitoraggio delle interferenze tra i lavori e le sorgenti, e tali circostanze sarebbero di per sé sufficienti a motivarlo.<br />
La ricorrente non dimostra l’avvenuto l&#8217;adempimento di queste prescrizioni espressamente previste nella P.C.A. 22/2014: quanto alla prima, non sono stati prodotti rilievi fotografici aerei atti a supportare le sue asserzioni di averla rispettata e l’onere documentale era suo carico, non del Parco, non sussistendo nel caso di specie alcuna presunzione a suo favore; quanto alla seconda, la relazione allegata alla nota della ricorrente in data 24 novembre 2015 afferma, sub 4 “tempi di esecuzione del monitoraggio”, che questo verrà effettuato nel periodo dicembre 2015-aprile 2016, il che dimostra che non era ancora stato attivato contrariamente a quanto disposto dalla P.C.A. suddetta.<br />
2.4 Anche il secondo motivo è infondato poiché la nota del Parco 9 dicembre 2015 fornisce un&#8217;interpretazione autentica della determinazione 19/2015, senza pretendere di modificarne il contenuto e, comunque, a tanto l’organo emanante era abilitato poiché entrambe sono state emanate dal medesimo organo. La nota in questione specifica che deve ritenersi sospesa ogni attività di estrazione al monte vergine ed anche le attività estrattive svolte altrove, laddove non rispettino le prescrizioni della P.C.A. tra cui il trasporto a valle dei detriti.<br />
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto l&#8217;impresa Marmi Walton Carrara s.r.l. e la Comunione dei beni sociali di Vinca sono condannate in solido al loro pagamento, nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna controparte costituita; nulla spese per le controparti non costituite in giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna l&#8217;impresa Marmi Walton Carrara s.r.l. e la Comunione dei beni sociali di Vinca, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna controparte costituita; nulla spese per le controparti non costituite in giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 27/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-27-5-2016-n-917/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2016 n.917</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Incremento progressivo dell&#8217;applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Note</p>
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