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	<title>Industria e commercio-Marchi e brevetti Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Industria e commercio-Marchi e brevetti Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Indirizzo elettronico di Internet e segni distintivi</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/indirizzo-elettronico-di-internet-e-segni-distintivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:19:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/indirizzo-elettronico-di-internet-e-segni-distintivi/">Indirizzo elettronico di Internet e segni distintivi</a></p>
<p>I. Il caso Semplice il caso pervenuto al Tribunale modenese: un soggetto titolare di una società a responsabilità limitata registra come domain names i termini “bancoposta”, “vaglia” e “raccomandata”. Da ciò trae origine il ricorso delle Poste Italiane s.p.a. diretto ad inibire l’utilizzo di questi e, più in generale, di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/indirizzo-elettronico-di-internet-e-segni-distintivi/">Indirizzo elettronico di Internet e segni distintivi</a></p>
<p>I. Il caso</p>
<p>Semplice il caso pervenuto al Tribunale modenese: un soggetto titolare di una società a responsabilità limitata registra come domain names i termini “bancoposta”, “vaglia” e “raccomandata”. Da ciò trae origine il ricorso delle Poste Italiane s.p.a. diretto ad inibire l’utilizzo di questi e, più in generale, di qualsiasi termine comunque distintivo dell&#8217;immagine, dell&#8217;attività, dei prodotti e dei servizi facenti ad essa capo.</p>
<p>II. Le questioni</p>
<p>Nella formazione del nome a dominio si seguono alcune regole che sono state fissate convenzionalmente. Si tratta di una regolamentazione che lascia alla libertà di scelta e alla fantasia del richiedente l’indicazione di una parte soltanto del domain name. </p>
<p>Questo, infatti, risulta composto da una successione di tre parole, separate tra loro da un punto: la prima parola è costituita dall’acronimo “www” (World Wide Web) ed è uguale per qualunque nome a dominio, la terza, invece, deve necessariamente corrispondere a una sigla predefinita che o costituisce l’identificativo della nazione di emissione del nome a dominio – quali “it” per l’Italia o “fr” per la Francia – oppure vale a individuare la tipologia del sito Web – ad es. “com” per i siti commerciali, “org” per le organizzazioni non-profit, “gov” per quelli governativi, “edu” per le università &#8211; al quale si accede.</p>
<p>Infine vi è il c.d. second level domain name e cioè il “cuore” del nome a dominio, vale a dire quella seconda parola alla quale deve riconoscersi capacità distintiva. Tuttavia, anche questa indicazione non è assolutamente libera perché risente della conformazione tecnica di Internet. E’ chiaro, infatti, che se il nome a dominio si affianca all’indirizzo IP, ovviamente senza eliminarlo ma nascondendolo solo agli occhi dell’operatore, deve presentarne le stesse caratteristiche e dunque, come quello, deve essere innanzitutto unico ed esclusivo. Si tratta, cioè, di un’esigenza che dipende dalla stessa struttura di Internet: il sistema non potrebbe tollerare, pena l’assoluta impossibilità di funzionamento, due siti che abbiano identica denominazione. </p>
<p>E’ proprio in ragione di tale esigenza che si è individuato un meccanismo di autoregolamentazione tecnica che presiede all’assegnazione dei nomi a dominio, assicurando la unicità di ogni domain name. </p>
<p>Tale meccanismo consiste nell’individuazione di un’organizzazione a ciò preposta, che, a livello internazionale, è rappresentata dalla Internet Assigned Numbers Authority (IANA) e che, a livello locale, si articola in varie Naming Authorities, una per ogni nazione, le quali vedono circoscritto il loro campo di azione alla gestione del country code di riferimento. In particolare, ad ogni Naming Authority si affianca una Registration Authority: la prima presiede alla regolamentazione tecnica e alla fissazione delle regole di formazione del nome a dominio, la seconda, invece, interviene nella fase operativa e presiede al rilascio della registrazione. Il principio che impronta il meccanismo della registrazione si esprime nella formula first come, first served, in base alla quale chiunque richieda una registrazione di un domain name può ottenerla purché il second level non coincida con altro già registrato. </p>
<p>Si tratta, dunque, di un criterio essenzialmente cronologico che affida alla Registration Authority un controllo di natura esclusivamente tecnica, restando ad essa estranea qualunque valutazione sulla eventuale corrispondenza con altrui nomi di persona o marchi commerciali.</p>
<p>Quindi nel mondo virtuale un nome di dominio può essere assegnato una sola volta affinchè esso operi come indirizzo validamente utilizzabile. La registrazione quale domain name del proprio marchio o dei propri segni distintivi dovrebbe assicurare al titolare da qualsiasi intrusione, a differenza di quanto potrebbe accadere nel mondo reale: come visto è una regola tecnica di Internet che lo impone. Tecnicamente, come visto, è ben possibile, però, che si possa registrare un segno distintivo altrui come domain name.</p>
<p>La nostra attenzione dovrà soffermarsi sulla questione della confondibilità del domain name che, sembra, possa essere equiparato al marchio, legittimandosi l&#8217;applicazione analogica dell&#8217;apparato concettuale elaborato in quest&#8217;ambito.</p>
<p>Ai fini della graduazione della tutela, in primis, si suole distinguere tra «segni forti» e «segni deboli», su cui è opportuno ora soffermarsi.</p>
<p>I primi hanno la caratteristica di essere opachi, in quanto non rivelano nulla del tipo di prodotto o di attività a cui si riferiscono, ma sono dotati di un pregnante contenuto immaginifico. L&#8217;ambito operativo della confondibilità tra segni forti si estende, pertanto, anche a segni diversi, che, tuttavia, hanno significati omologhi. Il titolare del diritto di esclusiva sul segno può, dunque, ottenere che l&#8217;usurpatore dismetta l&#8217;utilizzazione non solo del medesimo fonema, ma anche di segni che presentino con esso delle affinità sul piano semantico. Pertanto, la spiccata capacità individualizzante del «segno forte» vanifica il potere distintivo dei segni concorrenti, che pur graficamente e/o foneticamente diversi, siano espressivi del medesimo messaggio concettuale diretto ai consumatori.</p>
<p>La distinzione fra i due tipi di «segni» (forte e debole) si riverbera sulla relativa ampiezza della tutela, nel senso che per il marchio debole, connotato da più ridotta capacità distintiva, l&#8217;indagine sulla confondibilità va condotta con una certa larghezza, bastando modificazioni od aggiunte anche lievi ad escludere la possibilità di confusione; mentre, al contrario, per il marchio forte devono ritenersi illegittime tutte le variazioni o modificazioni, anche se rilevanti od originali, le quali lasciano peraltro persistere l&#8217;identità sostanziale del cuore del marchio, ovverosia del nucleo ideologico espressivo costituente l&#8217;idea fondamentale in cui esso si riassume (cfr. in merito la giurisprudenza citata infra, sez. III).</p>
<p>I marchi forti, vengono caratterizzati per l&#8217;essere fortemente individuanti, in virtù del minimo comune denominatore e fattore qualificante costituito dalla mancanza di qualsiasi aderenza concettuale con il prodotto contraddistinto, perché frutto della libera fantasia del loro ideatore comunque esercitata (così Grasso, infra, sez. IV).</p>
<p>Naturalmente tale marchio, anche non registrato, vale per i «prodotti o servizi indicati nella registrazione e i prodotti o servizi affini»; e per prodotti affini si intendono i prodotti destinati alla medesima clientela o diretti a soddisfare analoghi bisogni, sulla base del criterio di probabilità secondo il quale la clientela è indotta a ritenere che l’impresa produttrice sia la medesima. Questo criterio ha portato a considerare l’affinità, oltre che per prodotti attuali brevettati, prodotti successivamente realizzati che rientrino nel mercato di sbocco o nella sfera di sviluppo virtuale dell’impresa (Galgano, infra, sez. IV).</p>
<p>Il Tribunale, in relazione al caso in esame, afferma la sussistenza di una locuzione del tutto generica e scarsamente individualizzante per i termini “bancoposta”, “vaglia” e “raccomandata”, i quali possono essere considerati come semplici indicativi di un bene della vita; più precisamente si tratterebbe di espressioni generiche che indicano servizi ed attività neppure tutte di esclusiva pertinenza della ricorrente, che, proprio perché generiche ed ormai acquisite nel lessico e nella parola, sono di uso corrente nella lingua italiana. </p>
<p>Proprio quest&#8217;ultima circostanza, a seguire il ragionamento dell’organo giudicante, è significativo sintomo e riprova che non si tratti di sostantivi specificativi di un servizio o di un prodotto su cui alcun soggetto possa vantare un diritto di privativa esclusiva, in quanto si tratta, piuttosto, di espressioni generiche, di uso ormai corrente, indicative di servizi o prestazioni di per sé privi di capacità individualizzante e distintiva del fornitore di essi.</p>
<p>Tale osservazione, ai fini dell’ordine del discorso, si rivela fondamentale se solo si ricorda che la ratio della disposizione di cui all&#8217;art. 18 lett. b &#8211; cosi come modificato dal d.lgs. n. 480 del 1992 di recepimento della direttiva Cee 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi di impresa &#8211; è data dalla preoccupazione che si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegate o collegabili al tipo merceologico e devono pertanto rimanere patrimonio comune, onde evitare che l&#8217;esclusiva sul segno si trasformi in monopolio di fabbricazione. Tuttavia, anche una parola comune può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione solo descrittiva delle qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso con un accostamento di pura fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante: le parole di uso comune relative al genere di un prodotto possono costituire oggetto di valido marchio solo in quanto abbiano subito una modificazione tale da oscurare il loro originale significato linguistico, e siano divenute tali da designare, con forte individuazione, un nuovo prodotto, perché impiegate in senso arbitrario, fantastico, iperbolico, senza alcuna aderenza concettuale con l&#8217;oggetto che sono destinate a contraddistinguere (Cass. 23.2. 1998 n. 1929, in Giust. Civ., 1998, I, 1915).</p>
<p>A tutto voler concedere, alcuni dubbi permangono in ordine alla soluzione adottata dal Tribunale, se solo si ricorda che la concorrenza illecita per violazione dei principi della correttezza, prevista dall’art. 2598 c.c. può consistere in comportamenti che possono essere considerati sleali, oltre che in relazione ai mezzi impiegati, alle finalità perseguite.</p>
<p>La stessa può in particolare scorgersi quando dalla condotta traspare l&#8217;intento di impossessarsi o, comunque, di fruire dei vantaggi derivanti dall&#8217;uso di un marchio rinomato (un beneficio, quindi, di tipo parassitario), anche a prescindere dalla possibilità concreta di confusione dei prodotti, con la frustrazione, anche solo parziale, dello sforzo imprenditoriale e di investimento altrui (così Trib. Cagliari (..).4.2000, inedita, anch’essa concernete questioni legate al regime giuridico di Internet). Ci si potrebbe chiedere, allora, se per il caso in esame, in cui un soggetto registra nominativi associabili dal consumatore medio ad una determinata tipologia di prodotti, per poi lucrare sulla vendita di tale domain name, possano riproporsi le medesime considerazioni.</p>
<p>Tale condotta, peraltro, ossia la messa in vendita al miglior offerente dei domain names “appetibili” registrati, è considera attività illecita in base all&#8217;art.1, lett. d) del disegno di legge contenente “Disposizioni in materia di disciplina dell&#8217;utilizzazione di nomi per Identificazione di domini Internet e servizi in rete”, più noto come ddl Passigli.</p>
<p>Nel Regno Unito, inoltre, una delle più recenti decisioni sul tema ha visto accogliere il ricorso contro i titolari di registrazioni di domain names identici ai marchi di terzi, effettuate non per utilizzare i relativi siti Web, ma per vendere gli stessi come domain names ai legittimi titolari dei segni, o a terzi interessati (High Court of Justice, Chancery Division, CH1997 M.5403, 28 novembre 1997, Marks &#038; Spencer PLC v. One in a Million, in World Intellectual Property Report, gennaio 1998, 32).</p>
<p>In sede di conclusioni, è opportuno menzionare il problema della operatività di forme di tutela in forma specifica, che possano cioè consentire all’autorità giudiziaria di emanare un ordine, rivolto alla Registration Authority relativo all’obbligo di trasferire l’assegnazione del nome a dominio già registrato direttamente al soggetto legittimato che sia risultato vittorioso in sede giudiziaria. E’ chiaro che una tutela di questo tipo risulterebbe sicuramente “effettiva” rispetto a quella che si attua attraverso un mero ordine di cancellazione che, ovviamente, impone all’interessato di attivare nuovamente la procedura per la registrazione (la quale, a dispetto delle note caratteristiche di velocità e snellezza dei supporti informatici, ha tempi di svolgimento piuttosto lunghi).</p>
<p>Com’è stato osservato (Cammarata, infra, sez. IV), il nodo reale della problematica in esame resta quello di garantire un sistema di registrazione efficiente da un lato e di predisporre meccanismi di arbitrato per la risoluzione delle controversie dall’altro. Allo stato attuale, non c’è dubbio che la ricostruzione interpretativa proposta renda il ricorso allo strumento giudiziale un momento quasi fisiologico nell’attribuzione dei nomi a dominio, in quanto, limitandosi la Registration Authority a una verifica tecnica nei termini sopra illustrati, costituisce un’evenienza altamente probabile che la “registrazione” di questo sia incompatibile con un marchio “registrato”. E per quanto lo strumento processuale azionabile, l’inibitoria, si presenti indubbiamente particolarmente efficace perché volto a incidere immediatamente sul fenomeno lesivo, è anche vero che la tutela più adeguata per questo tipo di situazioni sarebbe di tipo preventivo, mirante, cioè, ad evitare lo stesso insorgere di questo tipo di conflitti. </p>
<p>Sotto questo profilo, di recente cominciano a concretizzarsi le iniziative emerse, a livello internazionale, nel corso degli ultimi due anni che tendono all’istituzione di collegi arbitrali. In particolare, l’ICANN &#8211; The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (sulle caratteristiche organizzative e operative di ICANN vd. ampiamente Pascuzzi, Da IANA a ICANN. Un nuovo regime di attribuzione dei nomi a dominio su Internet, infra, sez. IV) ha adottato a riguardo una nuova normativa, recependo un report dell’OMPI (Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale), che ha portato di recente all’istituzione di un collegio arbitrale composto da professionisti del settore, presso la stessa OMPI, il quale negli ultimi mesi ha anche cominciato a funzionare. La decisione del collegio può sfociare nella cancellazione del dominio o nel trasferimento della relativa assegnazione al soggetto legittimato danneggiato. E’ fatto salvo il diritto delle parti di adire i competenti organi giurisdizionali sia nel corso della procedura amministrativa sia dopo il suo esaurimento (può ricordarsi che un processo di pubblica contestazione che può portare anche alla nomina di un collegio arbitrale è previsto anche per le regole di naming valide per la Registration Authority italiana — anche se di fatto tali previsioni non hanno mai ricevuto pratica attuazione).</p>
<p>Il regolamento d&#8217;assegnazione dei nomi a dominio della Registration Autority italiana prevede espressamente all’art. 12 la sospensione dell’assegnazione del nome a dominio per ordine dell&#8217;autorità giudiziaria (notificatole nelle forme di legge) con cui ne venga inibito l&#8217;uso all&#8217;assegnatario, ed il ripristino a favore dell&#8217;originario assegnatario solo a fronte di un provvedimento esecutivo dell&#8217;autorità giudiziaria (con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimità dell&#8217;uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell&#8217;ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione è stato emesso, si è estinto). Il precedente art. 11 del regolamento d&#8217;assegnazione, inoltre, prevede la revoca dell&#8217;assegnazione del nome a dominio a fronte di sentenza passata in giudicato e stabilisce che un nome a dominio sospeso non può venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato revocato.</p>
<p>Risulta peraltro evidente che, nei confronti della stessa Registration Authority italiana, può essere legittimamente dato non solo l&#8217;ordine di sospensione dell&#8217;assegnazione, ma anche quello di assegnazione provvisoria del nome a dominio al soggetto che, nel procedimento, appaia legittimato all&#8217;utilizzo del nome, salvi gli eventuali diritti di precedenza riconoscibili a terzi. L&#8217;azione cautelare, infatti, è prevista dalla legge e può essere concessa in tutti i casi in cui la parte, durante il tempo per far valere il suo diritto in via ordinaria, e tanto più sino a quando non passi in giudicato la decisione, abbia necessità di conseguire in via anticipata alcuni effetti di quella sentenza, sussistendo il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile alla situazione soggettiva fatta valere. Conseguentemente, nessuna efficacia limitativa dei poteri dell&#8217;autorità giudiziaria può essere riconosciuta all&#8217;indicazione di cui all&#8217;art. 11 del regolamento, che tra l&#8217;altro, secondo gli ordinari criteri di interpretazione, è semplicemente volto a stabilire che un nome a dominio sospeso non possa venire riassegnato in uso ad altri soggetti, estranei al procedimento in cui è stata disposta la sospensione, se non dopo che sia stato revocato dalla Registration Authority italiana.</p>
<p>III. I precedenti </p>
<p>Il domain name oramai può reputarsi come segno distintivo, ove utilizzato da un imprenditore, suscettibile di entrare in conflitto oltre che con altri domain names eventualmente simili, anche con altri segni tipici quali in particolare il marchio e, nel caso di conflitto, può richiedersi l&#8217;inibitoria prevista dall&#8217;art. 63 leggi marchi: pur tenendo conto della peculiare natura e funzione tecnica. Il domain name, quindi, non può ritenersi solo un mero indirizzo elettronico o casella postale, ove utilizzato in connessione allo svolgimento di una attività economica, dove assume anche una funzione di individuazione della attività economica connessa. In linea di principio è questa la posizione della giurisprudenza. Cfr. Trib. Modena 23.10.1996, in Foro it., 1997, I, 2316 e in Riv. dir. ind., 1997, II, 178; Trib. Roma 2.8.1997, in Foro it., 1998, I, 923 e in Dir. inf. e inf., 1997, 962; Trib. Milano 10.6.1997 e 22.7.1997, in Foro it., 1998, I, 923. e in (la prima) Riv. dir. ind., 1998, II, 431: le due ordinanze, peraltro affermano l’assimilabilità del domain name all’insegna; Trib. Genova 23.1.1997, in Giur. it., 1997, I, 501; Trib. Napoli 8.8.1997, in AIDA, 1998, 537; Trib. Padova 14.12.1998 e Trib. Verona 25.5.1999, in Foro it., 1999, I, 3062; Trib. Macerata 2.12.1998, in Dir. ind., 1999, 35; Trib. Roma 9.3.2000, Trib. Genova, 13.10.1999, Trib. Viterbo, 24.1.2000 e Trib. Verona 14.7.1999, in Foro it, 2000, I, 2333. Per una singolare inversione di tendenza cfr. Trib. Firenze 29.6.2000 (inedita, ma consultabile sul sito www.interlex.com).</p>
<p>Per ciò che concerne la casistica giurisprudenziale, in tema di marchi, sono stati considerati forti: il marchio Oviesse (Trib. Milano 8.2.1990, Foro it., Rep. 1992, voce marchio, n. 25, perché è la trasformazione grafica di una serie di fonemi); il marchio Chanel (Trib. Roma 28.9.1990, ibid., n. 62, limitatamente, però, all&#8217;originalità che il monogramma assume nell&#8217;uniformità del colore dell&#8217;involucro dei prodotti su cui è apposto, e nel fatto che esso costituisce l&#8217;unica rappresentazione grafica che risalta sulla confezione); il marchio Adidas (Trib. Palermo 10.12.1991, ibid., n. 94); il marchio Plia per indicare sedie pieghevoli (App. Bologna 15.9.1988, id., Rep. 1991, voce cit., n. 95 [contra, Trib. Bologna 30.9.1986, id., Rep. 1988, voce cit., n. 120], perché richiama il verbo latino plicare); il marchio Albert, perché costituisce un mero frutto di fantasia senza nessun collegamento col prodotto (App. Torino 13.4.1990, id., Rep. 1990, voce cit., n. 108); il marchio Ellesse, perché, anche se risultante dall&#8217;accostamento di lettere dell&#8217;alfabeto, ha nell&#8217;insieme una struttura grafica e fonetica non priva di originalità (Trib. Cagliari 28.9.1989, ibid., n. 107); il marchio Wrangler perché di pura fantasia (Trib. Napoli 4.4.1986, ibid., n. 110); il marchio di profumi Mistero a fronte della sua traduzione in lingua francese, Myster (Cass. 14.7.1987, n. 6128, id., Rep. 1987, voce cit., n. 90). Sono stati invece considerati deboli: il marchio Juvena (Trib. Torino 30.7.1991, id., Rep. 1991, voce cit., n. 101, perché ricollegabile ad una parola di uso comune); il marchio di prodotto farmaceutico risultante dalla particolare combinazione di fonemi a contenuto descrittivo (App. Milano 3.7.1990, id., Rep. 1992, voce cit., n. 89); il marchio Fiscovideo (Trib. Roma 2.4.1990, id., Rep. 1991, voce Concorrenza (disciplina), n. 99); il marchio Idrosan perché deriva dai termini di uso comune idro e sanitario (Trib. Ferrara 13.2.1990, id., Rep. 1992, voce Marchio, n. 26); il marchio Selevit perché formato dalle parole selenio e vitamina (Trib. Bologna 14.6.1989, ibid., n. 97).</p>
<p>IV. La dottrina</p>
<p>Un esauriente approccio al fenomeno Internet, non limitato ad un’analisi solo tecnica è presente in Calvo, Ciotti, Roncaglia, Zela, Internet 2000. Manuale per l’uso della rete, Bari, 1999, disponibile anche on line all’indirizzo www.laterza.it/internet. Si veda anche Pascuzzi, Cyberdiritto. Guida alle banche dati italiane e straniere, alla rete Internet e all’apprendimento assistito da calcolatore, Bologna, 1995; Id., Internet (diritto privato), voce del Dig. Civ., Appendice, 2000, 531. Sulle regole di attribuzione dei nomi a dominio Stabile, La tutela del domain name e la risoluzione virtuale delle dispute in Internet, in Dir. ind., 1997, 939; Montuschi, Internet, la “guerra dei nomi” e il ruolo della Registration Authority, ibidem, 1998, 138; Pascuzzi, Da IANA a ICANN. Un nuovo regime di attribuzione dei nomi a dominio su Internet, in Foro it., 1999, IV, 415</p>
<p>Sulle questioni sollevate dalla attribuzione dei domain names cfr. Aimo, Internet domain names e diritti di proprietà intellettuale sui segni distintivi: le prime decisioni italiane, in Contratto e impresa/Europa, 1998, 554; Bariatti, Internet e il diritto internazionale privato: aspetti relativi alla disciplina del diritto d’autore, in AIDA, 1996, 65; Cammarata, Nomi, marchi, domini: brevi note per capire le leggi, all’indirizzo www.interlex.it; Cerasani, Il conflitto tra domain name e marchi d’impresa nella giurisprudenza italiana, in Riv. comm. intern., 1999, 645; Cerina, Internet: nuova frontiera per il diritto dei marchi, in Dir. ind., 1997, 552; Frassi, Internet e segni distintivi, in Riv. dir. ind., 1997, II, 178; Liguori, Osservazioni in tema di tutela dei segni distintivi su Internet, in Dir. inf. e inf., 1997, 962; Mayr, I domain names e i diritti sui segni distintivi: una coesistenza problematica, in AIDA, 1996, 231; Peyron, Nomi a dominio – domain name – e proprietà industriale: un tentativo di conciliazione, in Giur. it., 1997, I, 2, 697; Saccani, Note in tema di confondibilità tra domain names, in Riv. dir. ind., 1998, II, 436; Sarti, I soggetti in Internet, in AIDA, 1997, 5. Per ulteriori indicazioni Tosi T., La tutela della proprietà industriale, in Tosi E. (a cura di), I problemi Giuridici di Internet, Giuffré, 1999, 175 e Palazzolo, Il «domain name», in Nuova giur. civ. comm., 2000, II, 167. Per le soluzioni del diritto nordamericano Gambino A. M., Naura e tutela dei domain name, in Working Papers, a cura dell’Osservatorio di proprietà intellettuale, concorrenza e telecomunicazioni, diretto da Ghedini e Cerani, Luiss, Giuffré, 2000, 83.</p>
<p>Sulla distinzione marchi deboli e marchi forti cfr. Barbuto, Tutela giuridica del marchio forte, in Impresa, 1989, 1669; Capra, Aggiornamento in tema di marchi forti e deboli, in Riv. dir. ind., 1991, II, 214; Cervelli, Brevi note in tema di distinzione tra marchio forte e marchio debole, in Giust. civ., 1987, I, 1927; Franceschelli, Richiami in tema di marchi forti, marchi deboli e «secondary meaning», in Riv. dir. ind., 1986, II, 3; Id., L&#8217;identità del prodotto e i suoi effetti sulla validità e la tutela del marchio, in Riv. dir. ind., 1988, I, 375; Grasso, Marchio forte e marchio debole, «secondary meaning» e volgarizzazione, riflessi della novella n. 480 del 1992, in Giust. civ., 1994, I, 3231; Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. III, t. I, Cedam, 1999, 191; Guglielmetti, Note in tema di marchi forti e deboli, preuso del marchio all&#8217;estero e sussistenza o meno della contraffazione e della concorrenza sleale nel caso che il marchio imitato sia apposto su prodotti confondibili destinati all&#8217;esportazione, id., 1989, II, 369.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>* Avvocato, è ricercatore a contratto di Diritto civile nell’Università Luiss di Roma e dottorando di ricerca in Diritto privato nell’Università di Pisa.<br />
** Il presente scritto è in corso di pubblicazione per la Rivista La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. <a href="/ga/id/2000/11/792/g">TRIBUNALE DI MODENA &#8211; Ordinanza 28 luglio 2000</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/indirizzo-elettronico-di-internet-e-segni-distintivi/">Indirizzo elettronico di Internet e segni distintivi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Brevi considerazioni sul cybersquatting</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-cybersquatting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:19:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-cybersquatting/">Brevi considerazioni sul cybersquatting</a></p>
<p>1. L’ordinanza 1/8/2000 del Tribunale di Modena &#8211; Giudice dr. Michele Cifarelli &#8211; va ad aggiungersi alle non numerose pronunzie sinora intervenute in tema di domain names. Il Tribunale di Modena dissente dichiaratamente dalla tesi recentemente espressa dal Tribunale di Firenze(ordinanza 29 giugno 2000, in Altalex.it con nota di A.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-cybersquatting/">Brevi considerazioni sul cybersquatting</a></p>
<p>1. <a href="/private/ago/tribmodena_2000-08-01.htm">L’ordinanza 1/8/2000 del Tribunale di Modena</a> &#8211; Giudice dr. Michele Cifarelli &#8211; va ad aggiungersi alle non numerose pronunzie sinora intervenute in tema di domain names.</p>
<p>Il Tribunale di Modena dissente dichiaratamente dalla tesi recentemente espressa dal Tribunale di Firenze(ordinanza 29 giugno 2000, in Altalex.it con nota di A. Buralli), secondo cui il DNS costituirebbe semplicemente l’indirizzo del computer collegato alla rete e conferma, invece, l’applicabilità della normativa in materia di concorrenza sleale e segni distintivi, affermando espressamente che: “l’utilizzo di un identico domain name da parte del concorrente va, con tutta probabilità, considerato espressione di una attività di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale confusoria a prescindere dalla natura debole o forte del marchio della ricorrente”.</p>
<p>Il caso esaminato dal Tribunale di Modena è ricco di sfaccettature; conviene pertanto ricostruire brevemente il fatto.</p>
<p>La Società ricorrente, Data Service S.r.l., svolge attività di produzione, sviluppo e compravendita di software applicativo per elaboratori elettronici nonché attività di Internet Service Provider (essa affitta cioè, presso i gestori di servizi di telecomunicazione, più linee dedicate ad Internet offrendole a sua volta, dietro corrispettivo, ai singoli utenti finali).</p>
<p>Nel ricorso introduttivo, la ricorrente Data Service S.r.l. afferma di avere acquisito, in questi anni, una ottima notorietà e di registrare, sul suo sito Internet (modenaonline.com), migliaia di accessi l’anno.</p>
<p>La Società Data Service S.r.l. è inoltre titolare del marchio di impresa MODENA ON LINE, registrato nel 1996, ed utilizza tale segno distintivo anche come domain name (&#8220;modenaonline.com&#8221;).</p>
<p>La ricorrente, intendendo fornire i propri servizi (anche) su Internet, ha quindi registrato un domain name coincidente con il proprio marchio, in quanto più facilmente memorizzabile da parte dell’utente.</p>
<p>Conviene a questo punto rammentare che, come si segnala correttamente anche nell’ordinanza qui in esame, il dominio (domain name) risulta formato da un cosiddetto top level domain (TLD), come per esempio &#8220;.it&#8221;, &#8220;.com&#8221; o &#8220;.org&#8221; etc., e da un cosiddetto second level domain (SLD), posto immediatamente a sinistra del TLD, che consiste in un nome o in una espressione liberamente scelta dalla parte interessata all’assegnazione del dominio. (In proposito si veda Alessia Ambrosini, La tutela del nome di dominio, Napoli, 2000, pag. 25).</p>
<p>Intendendo registrare anche il dominio &#8220;modenaonline.it&#8221;, la Società ricorrente si è avveduta che esso era già stato registrato dalla Società concorrente “Ascom Servizi Modena Soc. Coop. a r.l.” presso la Registration Authority italiana.</p>
<p>La ricorrente ha, quindi, proposto ricorso al Tribunale di Modena chiedendo, in via cautelare, al Giudice adito di ordinare alla Società convenuta (Ascom) di non utilizzare quale domain name &#8220;modenaonline.it&#8221;.</p>
<p>2. Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Modena ha dichiaratamente ritenuto esistente il fumus della pretesa, ma ha respinto il ricorso per l’asserito difetto del periculum in mora.</p>
<p>Quanto al fumus, dopo avere riconosciuto la validità del marchio registrato dalla ricorrente e la stretta concorrenzialità fra le due imprese in causa, il Giudice si è posto espressamente il problema (testualmente) “della catalogazione del DNS nell’ambito della normativa qui in considerazione: il che significa chiedersi se esso costituisca in qualche modo un segno distintivo (assimilabile ad un marchio di fatto, ad una ditta di fatto, ad una insegna, o individuabile come segno atipico), in quanto tale soggetto all’altrui aggressione per violazione della privativa, ovvero costituisca qualcosa d’altro, estraneo all’applicazione della disciplina qui in considerazione”.</p>
<p>In proposito, il Tribunale di Modena ha espressamente ricordato “quella teoria che individua nel DNS semplicemente l’indirizzo del computer collegato alla rete (&#8230; pronuncia del Tribunale di Firenze &#8211; ord. 29 giugno 2000 &#8211; in Guida al Diritto n° 28/00&#8230;)”, affermando di non condividerla “per la semplice considerazione che l’elemento qualificante del DNS &#8211; ovvero il second level domain &#8211; viene ad essere arbitrariamente stabilito dall&#8217;utente ed ha quindi ben poco in comune con l’indirizzo, che certo non è oggetto di scelta”.</p>
<p>Su questo punto, il Tribunale di Modena pare avere recepito le riflessioni espresse in dottrina (Mario Barbuto, commento alla ordinanza 29/6/2000 del Tribunale di Firenze pubblicato su Guida al Diritto n. 28 del 29/7/2000; cfr., in particolare, pag. 51), secondo cui: “Il domain name dell’agenzia A&#038;A (in quel caso, convenuta, N.d.R.) non è&#8230; un indirizzo &#8220;imposto&#8221;, al pari di un indirizzo civico (come tale immutabile se non spostando fisicamente la sede), bensì un indirizzo liberamente (e &#8220;capricciosamente&#8221;) creato, sia pure con le prescrizioni relative alla sua struttura tecnica, quindi liberamente mutabile, senza necessità del cambiamento di sede”. (Un altro commento alla ordinanza 29/6/2000 del Tribunale di Firenze si può leggere in www.interlex.com/regole/amonti38.htm).</p>
<p>Si tratta, anche a mio avviso, di considerazioni pienamente condivisibili.</p>
<p>La tesi del Tribunale di Firenze avrebbe un senso se l’indirizzo Internet fosse costituito solamente da numeri, privi di per sé di una rilevante valenza identificativa, ma nel momento in cui l’indirizzo Internet, come &#8220;risultato finale&#8221;, viene scelto liberamente ed espresso in parole di senso compiuto, come in effetti accade, allora esso viene certamente ad assumere una valenza identificativa (sia pure necessariamente solo denominativa) e quindi distintiva.</p>
<p>In proposito è già stato evidenziato che, date le potenzialità commerciali di Internet, il domain name ha assunto un ruolo importante quale elemento indicativo dell’impresa che lo utilizza, di guisa che è divenuto un nuovo segno distintivo aziendale e, come tale, la sua registrazione ed il suo uso non possono certamente prescindere dall’applicabilità delle norme che disciplinano i rapporti tra i segni distintivi ed, in particolare, dalla necessità di non pregiudicare i diritti esclusivi di coloro che siano titolari, in funzione di marchio o di altro segno distintivo, di un segno incompatibile, per confondibilità, con il domain name registrato da terzi.</p>
<p>Nelle pur scarse pronunce italiane edite, si può rilevare la costante tendenza di riconoscere al domain name funzione distintiva e capacità identificatrice e, in funzione di questo presupposto, di assoggettare tale nuovo segno alla disciplina della concorrenza sleale e della contraffazione di marchio o di altro segno distintivo tipico. Si vedano, ad esempio, Tribunale di Viterbo, ordinanza 24/1/2000, in Gius, n. 7/2000, pag. 808; Tribunale di Genova, ordinanza 15/2/2000, in Gius, n. 8/2000, pag. 927, ed ivi ulteriori richiami; Pretura di Valdagno, ordinanza 27/5/1998, in Archivio civile, 1999, pag. 608; Tribunale di Vicenza, ordinanza 6/7/1998, in Giur. it., 1998, I, 1, 2342; Tribunale di Roma, ordinanza 2/8/1997, in Archivio civile, 1998, pag. 952; Tribunale di Macerata, ordinanza 2712/1998, in Dir. Industriale, n. 1/1999, pag. 35.</p>
<p>Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Modena recepisce questo orientamento ed afferma espressamente che: “In realtà, non può seriamente dubitarsi dell’appartenenza del domain name alla categoria dei segni distintivi, di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari, vale a dire la natura di rappresentazione grafica (nella specie denominativa) prescelta dal titolare allo scopo di far riconoscere la propria attività rispetto agli altri”.</p>
<p>Ed aggiunge: “Che poi, esso debba ricondursi ad una piuttosto che ad altra categoria di segni, al fine che qui occupa, poco importa (questo giudice, sia detto per inciso, propende per l’assimilazione all’insegna perché svolge l’identica funzione di contraddistinguere il luogo virtuale in cui l’imprenditore offre i propri prodotti o servizi al pubblico, consentendone al contempo il reperimento e l’individuazione rispetto ai concorrenti), poiché così classificato, comunque il domain name non si sottrae al rispetto delle regole dettate in materia di marchio e di concorrenza, in virtù del principio di unicità dei segni distintivi”.</p>
<p>In ordine all’inciso appena riportato, si può segnalare che anche secondo il Tribunale di Milano il domain name è assimilabile all’insegna, poiché il sito configura il luogo virtuale dove l’imprenditore contatta il cliente per la conclusione di contratti.</p>
<p>Il Tribunale di Modena osserva poi, al punto 4) dell’ordinanza in esame, che: “come già affermato in giurisprudenza (cfr. Trib. Milano, ord. 3 giugno 1997) nell’ambito del giudizio di contraffazione, al TLD (nella specie:.it) non va attribuita alcuna valenza distintiva del segno: il raffronto, pertanto, va limitato al second level domain prescelto dalla resistente modenaonline, che risulta identico alla parte denominativa del marchio complesso della ricorrente”.</p>
<p>Tale affermazione è sicuramente fondata.</p>
<p>In effetti, non si può sostenere l’idoneità distintiva della particella o suffisso &#8220;.it&#8221; rispetto al &#8220;.com&#8221;, perché il cuore del segno non può che essere individuato proprio nel nome (in questo caso: &#8220;modenaonline&#8221;), costitutivo della privativa attorea (in proposito si veda anche Tribunale di Milano ord. 22/7/1997, in Foro it. 1998, I, 923 e in Rivista di diritto industriale, 1998, II, 480).</p>
<p>Ciò premesso, il Tribunale di Modena ha concluso che: “l’utilizzo di un identico domain name da parte del concorrente va, con tutta probabilità, considerato espressione di una attività di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale confusoria a prescindere dalla natura debole o forte del marchio della ricorrente &#8211; anche per i marchi deboli, infatti, l’esatta riproduzione delle parti individualizzanti costituisce illecito rilevante nel senso indicato”.</p>
<p>Si può concludere questa breve analisi dell’ordinanza, nella parte relativa al fumus, riconoscendo al Tribunale di Modena una particolare sensibilità per le caratteristiche peculiari di Internet laddove, in relazione alla circostanza che il sito della resistente sia ancora inattivo, osserva che “la semplice &#8220;apertura&#8221; del sito come sopra denominato costituisce in sé uso illecito dell’altrui marchio”.</p>
<p>L’ipotesi in esame non si può infatti assimilare “al caso della mera registrazione del marchio confondibile non accompagnata dall’uso del segno che, per costante giurisprudenza, non dà luogo a contraffazione, per il semplice motivo che, nella fattispecie in esame, v’è il tratto aggiuntivo e qualificante della conoscibilità della registrazione confusoria da parte del pubblico dei &#8220;navigatori&#8221; di Internet”.</p>
<p>3. Il Tribunale di Modena, pur ritenuta la sussistenza del fumus, ha respinto il ricorso per l’asserito difetto del periculum in mora.</p>
<p>Sotto questo profilo, la peculiarità del caso era costituita dalla assenza di contenuti del sito della convenuta Ascom (&#8220;modenaonline.it&#8221;).</p>
<p>Nel ricorso, la Società ricorrente, Data Service S.r.l., aveva evidenziato che il semplice fatto di non potere utilizzare il domain name &#8220;modenaonline.it&#8221; pregiudica gravemente i suoi diritti, poiché impediva la piena fruizione delle enormi potenzialità diffusive dei messaggi contenuti in Internet, specie per chi operi nel settore della informatica (come appunto la ricorrente, che svolge l’attività di Internet Access, Services e Application Provider).</p>
<p>Nel ricorso, Data Service S.r.l. osservava altresì che l’utente che si connette a &#8220;modenaonline.it&#8221; (pensando erroneamente di trovare così il sito della ricorrente) è indotto a ritenere che la Società sia inattiva per inefficienza o addirittura per cessazione della attività. Ciò con evidentissimi danni di immagine e commerciali, poichè è gravissimo che i potenziali clienti di un Internet Provider ritengano che esso non possieda un proprio sito o che il sito non funzioni a dovere o addirittura che il sito stesso sia stato abbandonato.</p>
<p>La ricorrente ha così lamentato, quanto al periculum in mora, un pericolo di sviamento della clientela che, per definizione, determina un danno di difficile accertamento e, quindi, non riparabile nella sua interezza.</p>
<p>Il Tribunale di Modena ha ritenuto insussistenti tali profili di periculum, con un ragionamento piuttosto articolato. Anzitutto ha osservato che l’attuale e documentata inattività del sito della resistente (alla cui apertura corrisponde la scritta &#8220;directory listing denied&#8221;, tipica dei siti privi di contenuti) escluderebbe che, allo stato, la stessa possa sviare l’altrui potenziale clientela sostituendosi alla concorrente nell’offerta dei medesimi servizi attraverso Internet.</p>
<p>Peraltro, secondo il Tribunale di Modena, non sarebbe nemmeno verosimile la perdita, da parte della ricorrente, di potenziali clienti dissuasi nella ricerca del proprio sito dal rinvenimento del sito inattivo della resistente; il contatto della potenziale clientela con il sito della ricorrente potrebbe infatti avvenire o attraverso una ricerca consapevole o attraverso una ricerca casuale.</p>
<p>Nel primo caso (ricerca consapevole) il problema dello sviamento non si porrebbe affatto, poiché il potenziale cliente, per definizione, sa in partenza che la ricorrente ha aperto un sito denominato modenaonline.com e non ha quindi difficoltà a reperirlo.</p>
<p>Nel secondo caso (ricerca casuale), l’ipotesi di partenza sarebbe che il cliente conosca il marchio della ricorrente e sospetti, senza esserne certo, che la stessa abbia aperto un suo sito Internet.</p>
<p>In questo secondo caso, il navigatore potrebbe facilmente rintracciare la ricorrente con l’aiuto di un motore di ricerca oppure, se appena più esperto, potrebbe “digitare direttamente il DNS immettendo la parte nominativa del marchio, seguita da un punto e da uno dei due unici TLD utilizzabili dalle imprese commerciali italiane, cioè .it. o .com.”.</p>
<p>Anche in tal caso, secondo il Tribunale di Modena sarebbe “difficile ipotizzare che l’utente arresti la ricerca dinanzi all’inattività del sito.it essendo per definizione parte del suo patrimonio di conoscenza l’utilizzo alternativo, da parte delle imprese italiane, dei due TLD suddetti, è facile pensare ad un ulteriore tentativo di ricerca con il suffisso residuo, che verrebbe coronato da successo”. (Sulla capacità di discernimento del consumatore informatico cfr. Cristina Cerasani, Il conflitto tra domain names e marchi d’impresa nella giurisprudenza italiana, in &#8220;Il diritto del commercio internazionale&#8221;, 1999, pag. 651).</p>
<p>Queste articolate considerazioni suscitano invero qualche perplessità.</p>
<p>Anzitutto, non è esatto che le imprese commerciali italiane possano utilizzare due soli TLD, cioè .it. o .com..</p>
<p>In verità, il numero dei domini utilizzabili è ben superiore. Sul punto, è stato precisato (Alessia Ambrosini, La tutela del nome di dominio, Ed. Simone, 2000, pag. 25, nota 6) che i domini tematici attivi sono sette, di cui tre aperti (.com, .net. e .org) e quatto chiusi (.edu, .gov., .int. e .mil). Sono detti tematici, perchè originariamente identificavano la natura dell’attività svolta dall’assegnatario del dominio. Progressivamente, però, il riferimento all’attività svolta dalle &#8220;entità&#8221; assegnatarie dei domini .com, .net. e .org è andata perdendosi. Per questo, dato che qualunque soggetto (a prescindere dalla nazionalità) può chiederne l’assegnazione, è più corretto parlare di domini internazionali. Ai domini tematici si aggiungono i TLD geografici, che sono 243. Questo tipo di TLD identifica la locale Registration Authority che ha assegnato il dominio. Ad esempio, la Registration Authority italiana assegna e gestisce la registrazione dei domini sotto TLD &#8220;.it&#8221;, quella tedesca, sotto &#8220;.de&#8221;, quella francese, sotto &#8220;fr&#8221;, etc.</p>
<p>Non pare quindi esatto che le imprese commerciali italiane possano utilizzare due soli TLD, cioè .it. o .com., avendo le stesse, in realtà, a disposizione una gamma di TLD ben più vasta.</p>
<p>A mio avviso, l’osservazione più importante è però un’altra, cioè che la ricorrente ha, dichiaratamente, un ambito di attività (e di potenziale clientela) prevalentemente locale (provinciale o al massimo regionale).</p>
<p>Da ciò discende che il semplice fatto di non potere utilizzare (anche) il TLD &#8220;.it&#8221;, che caratterizza proprio le imprese italiane, pregiudica i suoi diritti, poichè impedisce la piena fruizione delle potenzialità diffusive dei messaggi contenuti in Internet, che sono condizionate anche dall’utilizzo del &#8220;corretto&#8221; TLD, secondo strategie di marketing, di comunicazione, etc..</p>
<p>Sull’importanza del TLD si può nuovamente citare, in via generale ed a puro titolo esemplificativo, il caso esaminato nella già citata ordinanza 29/6/2000 del Tribunale di Firenze.</p>
<p>Anche in quel caso, per quanto viene riferito nel commento alla ordinanza stessa (Mario Barbuto, cit., pag. 49), la Società belga Sabena, già titolare del sito sabena.com, aveva deciso di commercializzare alcuni servizi riservati solo a una clientela italiana e proprio per questo aveva progettato un altro e diverso sito (appunto <a href="http://www.sabena.it/www.sabena.it)</a>. In quel caso, dunque, la scelta del TLD era funzionale ad una ben precisa strategia commerciale.</p>
<p>Del resto, per citare un produttore molto famoso, chi digiti i siti <a href="http://www.ferrari.it/">www.ferrari.it</a> e <a href="http://www.ferrari.com/">www.ferrari.com</a> noterà la differenza di impostazione del pur medesimo imprenditore (la famosa Ferrari di Maranello) e per lo stesso prodotto (automobili), a seconda del mercato di riferimento.</p>
<p>Ciò conferma, se ve ne fosse la necessità, l’importanza, per l’impresa, della disponibilità dei TLD più significativi.</p>
<p>A mio avviso, qualsiasi limitazione (come quella che deriva, nel caso di specie, dalla preclusione all’utilizzo del TLD .it) della potenzialità di acquisizione di vantaggi attraverso la rete Internet è suscettibile di determinare un danno potenziale ed è proprio la ragionevole impossibilità di una esatta quantificazione di tale danno a concretizzare i presupposti per la concessione della misura cautelare.</p>
<p>Nè pare condivisibile l’affermazione, pure contenuta nell’ordinanza del Tribunale di Modena qui in esame, secondo cui l’accoglimento dell’istanza sarebbe comunque impedita dall’intrinseca provvisorietà che deve necessariamente caratterizzare i provvedimenti emessi ex art. 700 c.p.c., mentre tale requisito non sussisterebbe nel caso di specie, poichè l’immediata cancellazione del sito registrato della resistente non sarebbe suscettibile di ripristino anche nell’ipotesi di riconoscimento del suo diritto alla registrazione contenuto nella futura sentenza di merito, per effetto della altrui identica registrazione che nel frattempo verrebbe posta in essere.</p>
<p>All’opposto, a me pare che, se il provvedimento richiesto dalla ricorrente fosse stato concesso e la causa di merito fosse poi terminata con il rigetto delle domande della attrice, nessun ostacolo si sarebbe posto alla &#8220;restituzione&#8221; del dominio alla convenuta, bastando all’uopo un mero ordine alla competente Registration Authority di provvedere in tal senso.</p>
<p>4. L’ordinanza del Tribunale di Modena, nella parte dedicata al fumus, conferma, in conclusione, che esistono strumenti di tutela giuridica quando la contesa concerne imprese concorrenti.</p>
<p>Ben diverso è il caso (estraneo alla questione della quale si è occupata l’ordinanza sopra esaminata) in cui un soggetto registri uno o più domain names e poi non faccia alcun uso del sito o lo utilizzi per usi non commerciali, con l’intento di &#8220;venderlo&#8221; al miglior offerente (cosiddetto cybersquatting).</p>
<p>Allo stato attuale della legislazione, è difficile intravedere un illecito in questo tipo di condotta (cfr., sul punto, Santilli e Marini, Domini: servono nuove regole contro l’accaparramento selvaggio, in Italia Oggi del 18/4/2000).</p>
<p>Appaiono interessanti, in proposito, le considerazioni espresse sempre dal Tribunale di Modena in una diversa ed altrettanto recente ordinanza, datata 28/7/2000 (leggibile in <a href="http://www.andreamonti.net/jus/ormo000728.htm">www.andreamonti.net/jus/ormo000728htm)</a>.</p>
<p>Con questa ordinanza, il Tribunale di Modena ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Poste Italiane S.p.A. nei confronti di Daniele Malavasi e altri per ottenere l’inibitoria nei confronti di quest’ultimo all’utilizzo dei domain names &#8220;bancoposta&#8221;, &#8220;vaglia&#8221; e &#8220;raccomandata&#8221;, ritenendo che non si tratti di “sostantivi specificativi di un servizio o di un prodotto su cui alcun soggetto possa vantare un diritto di privativa esclusiva, in quanto si tratta, piuttosto, di espressioni generiche, di uso ormai corrente, indicative di servizi o prestazioni di per sé privi di capacità individualizzante e distintiva del fornitore di essi&#8230; l&#8217;art. 18 l. marchi &#8230; vieta di rendere oggetto di marchio d&#8217;impresa &#8220;i segni distintivi costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di servizi o prodotti o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono&#8221;. In tal caso, il preteso marchio, risultando privo di capacità distintiva non è, pertanto, tutelabile, in quanto non confondibile”.</p>
<p>Sino a quando simili casi non saranno disciplinati da un opportuno intervento del legislatore, a coloro che avranno l’intuito di registrare siti appetibili non potrà che essere garantita una rendita parassitaria. (In altri Paesi esistono regole specifiche. Sulle regole di naming in Spagna, cfr. <a href="http://es.derecho.org/boe/Marzo_de_%202000/30_de_Marzo_de_2000/5">http://es.derecho.org/boe/Marzo_de_ 2000/30_de_Marzo_de_2000/5 )</a>.</p>
<p>A me pare però che potrebbe ipotizzarsi qualche forma di rimedio nel caso in cui un soggetto registri come domain name segni distintivi affermati e conosciuti o comunque segni distintivi di imprese con rilievo anche solo locale.</p>
<p>Su questo tema si veda l’ordinanza 19-22/2/1999 n. 7 del Tribunale di Parma, in Diritto comunitario degli scambi internazionali, 1999, n. 3, pagg. 492 e segg.; in quel caso, i convenuti registrarono il nome di dominio &#8220;lauraashley.com&#8221;, senza attivare alcun sito, nel dichiarato intento di commercializzarlo.</p>
<p>Il Tribunale di Parma, sia in 1° grado che in sede di reclamo, ha accolto il ricorso proposto da Laura Ashley Manufacturing B.V., facendo leva sull’art. 1, lettera c), del r.d. 21/6/1942, n. 929, come sostituito dall&#8217;art. 1, d.lg. 19 marzo 1996, n. 198, ma soprattutto osservando testualmente che: “l’attività diretta alla sua (del segno distintivo, N.d.R.) commercializzazione costituisce – come già riconosciuto anche dalla giurisprudenza inglese e tedesca (v. High Court, 29 novembre 1997, British Telecommunications ed altri c. One In Amilion; Tribunale di Braunschweig, 5 agosto 1997; Tribunale di Monaco, 7 maggio 1997; Tribunale di Dùsseldorf, 4 aprile 1997) – una forma di ingiustificato approfittamento della notorietà che il marchio Laura Ashley ha acquisito e consente ai suoi utilizzatori di realizzare un indebito vantaggio. Il vantaggio consiste nell’utilità economica che i reclamanti possono trarre dalla cessione del nome di dominio alla resistente o a terzi; il carattere indebito consegue alla consapevolezza dell’esistenza di un potiore diritto altrui, del sicuro ostacolo creato con la registrazione, all’esercizio dello stesso nelle sue molteplici forme, della volontà di trarre da ciò profitto”.</p>
<p>Le conclusioni del Tribunale di Parma sono condivisibili ma non mi pare che lo sia altrettanto il loro dichiarato fondamento normativo ed in particolare il richiamo all’art. 1, lettera c), del r.d. 21/6/1942, n. 929.</p>
<p>Tale norma parla, infatti, di diritto del titolare del marchio di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato “per prodotti o servizi non affini”, mentre nel caso esaminato dal Tribunale di Parma i convenuti non utilizzavano affatto il domain name per prodotti o servizi, bensì l’avevano semplicemente (e dichiaratamente) registrato per cederlo a terzi.</p>
<p>In queste ipotesi, sarebbe interessante studiare se nel nostro ordinamento il fondamento della tutela possa più correttamente rinvenirsi, ad esempio, nell’art. 2043 c.c. oppure nella teoria dell’abuso del diritto.</p>
<p>Il tema fuoriesce però dallo scopo e dai limiti della presente nota.</p>
<p>Avv. Giorgio Fregni<br />
<a href="http://www.fregni.it/">(http://www.fregni.it)</a></p>
<p>&#8212;*** &#8212;</p>
<p>Nota a commento all&#8217;ordinanza del Tribunale di Modena dell&#8217;1/8/2000*,  in materia di domain names</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-considerazioni-sul-cybersquatting/">Brevi considerazioni sul cybersquatting</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/12/2011 n.1032</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-1032/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-1032/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-12-2011-n-1032/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/12/2011 n.1032</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini della riapertura dell’istruttoria sul progetto della ricorrente, il diniego di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 72,50 Mw. Rilevato che il procedimento amministrativo era stato avviato con istanza in data</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini della riapertura dell’istruttoria sul progetto della ricorrente, il diniego di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 72,50 Mw. Rilevato che il procedimento amministrativo era stato avviato con istanza in data 17.4.2007, mentre la richiesta di integrazione documentale è intervenuta dopo ben quattro anni dalla presentazione della domanda; Considerato, altresì, che, pur avendo la società ricorrente chiesto una proroga del breve termine assegnato dalla Regione per l’integrazione documentale, detta proroga non veniva concessa e la Regione respingeva l’istanza in via definitiva con il gravato provvedimento per mancato rispetto di detto termine; Ritenuto che la fissazione di un termine perentorio appare illegittima poiché non prevista in modo espresso da alcuna disposizione di legge regionale; che la decisione della Regione appare, altresì, viziata da eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione e frutto della violazione degli obblighi di lealtà procedimentale che gravano sull’Amministrazione pubblica; che la Regione, constatata la perdurante mancanza del piano richiesto, necessario ex lege e rimesso all’iniziativa dell’impresa richiedente, avrebbe dovuto concedere a quest’ultima la proroga; che non si comprende, in tale situazione, il motivo per il quale la Regione ha ritenuto di concludere definitivamente (ed in modo negativo, con un diniego), nel volgere di poco tempo, il procedimento autorizzatorio pendente da circa tre anni, nonostante l’espressa richiesta di una proroga da parte della società istante. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01032/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01991/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1991 del 2011, proposto da <b>Clean Energy Re s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Michela Mirella Ponzio, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Caterino in Bari, via Capruzzi, 180;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura della Regione Puglia, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;	</p>
<p>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’efficacia,<br />	<br />
&#8211; della nota prot. n. 8768 del 6.7.2011, pervenuta in data 18.7.2011, recante conclusione negativa del procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica, di potenza complessiva pa<br />
&#8211; di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, occorrendo, la nota prot. n. 5412 del 22.4.2011, recante preavviso di diniego ex art. 10 bis, legge n. 241/1990, nonché la nota prot. n. 2872 del 7.3.2011, recante r	</p>
<p>e per la condanna della Regione Puglia al risarcimento del danno ingiusto conseguente agli illegittimi provvedimenti impugnati;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Luigi D’Ambrosio, su delega dell’avv. Michela Mirella Ponzio, e Tiziana Colelli;	</p>
<p>Rilevato che il procedimento amministrativo per cui è causa era stato avviato con istanza di autorizzazione unica presentata dalla ricorrente in data 17.4.2007; che la richiesta di integrazione documentale è intervenuta dopo ben quattro anni dalla presentazione della domanda;<br />	<br />
Considerato, altresì, che, pur avendo la società ricorrente chiesto una proroga del breve termine assegnato dalla Regione per l’integrazione documentale, detta proroga non veniva concessa e la Regione respingeva l’istanza in via definitiva con il gravato provvedimento per mancato rispetto di detto termine;<br />	<br />
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la fissazione di un termine perentorio appare illegittima poiché non prevista in modo espresso da alcuna disposizione della legge regionale n. 31/2008; che la decisione della Regione appare, altresì, viziata da eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione e frutto della violazione degli obblighi di lealtà procedimentale che gravano sull’Amministrazione pubblica; che la Regione, constatata la perdurante mancanza del piano richiesto, necessario ex lege e rimesso all’iniziativa dell’impresa richiedente, avrebbe dovuto concedere a quest’ultima la proroga; che non si comprende, in tale situazione, il motivo per il quale la Regione ha ritenuto di concludere definitivamente (ed in modo negativo, con un diniego), nel volgere di poco tempo, il procedimento autorizzatorio pendente da circa tre anni, nonostante l’espressa richiesta di una proroga da parte della società istante (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 3 agosto 2011, n. 1205);<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che l’impugnato provvedimento di diniego debba essere sospeso, con conseguente obbligo della Regione Puglia di riaprire l’istruttoria sul progetto della ricorrente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.889</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-889/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-889/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.889</a></p>
<p>Non va sospesa la deliberazione del CIPE del 26 giugno 2009, avente ad oggetto “programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano. Approvazione progetto definitivo”, limitatamente alla parte in cui approva “la progettazione definitiva del collegamento dal casello di</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-889/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.889</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la deliberazione del CIPE del 26 giugno 2009, avente ad oggetto “programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano. Approvazione progetto definitivo”, limitatamente alla parte in cui approva “la progettazione definitiva del collegamento dal casello di Casirate alla ex SS11”; Considerato: &#8211; che, a prescindere dalla legittimità o meno del procedimento posto in essere da RFI, l’avvenuta realizzazione, da parte di quest’ultima, del sottopasso (a quattro corsie, con due canne) ha di fatto imposto l’adozione della variante progettuale contestata, non essendo ragionevolmente immaginabile altra soluzione tecnica per la realizzazione del collegamento stradale che interseca la linea ferroviaria dell’alta velocità, che quella dell’utilizzazione di tale opera. La dichiarazione di pubblica utilità del collegamento stradale – la cui localizzazione non risulta agli atti essere in contrasto con le relative prescrizioni urbanistiche &#8211; censurata con riguardo esclusivamente a profili attinenti all’autonomo e diverso manufatto rappresentato dal sottovia ferroviario appare, quindi, immune dai vizi dedotti; &#8211; che, peraltro, proprio l’oggettivo collegamento esistente tra sottovia già realizzato e collegamento autostradale realizzando, comporta che la, seppur sintetica, motivazione di cui alle controdeduzioni alle osservazioni appaia idonea a supportare la conferma della censurata scelta tecnica operata nell’individuazione del tracciato definitivo dell’opera viaria; &#8211; che, allo stato attuale, il progetto fornisce adeguata garanzia dell’adozione di tutte le misure idonee ad un’adeguata accessibilità della proprietà. Eventuali difficoltà oggettive che dovessero manifestarsi in sede esecutiva (in specie in termini di raccordo con la preesistente rampa di accesso all’autorimessa) potranno e dovranno essere risolte in tale occasione, con oneri a carico dell’ente espropriante, tenuto ad assicurare la suddetta accessibilità alla proprietà privata, provvedendo anche a calendarizzare occupazioni e lavori in funzione di ciò. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00889/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01156/2009 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Fabrizio Massimo Nembri</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Monti, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in Brescia, v.le Stazione, 37;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Cipe &#8211; Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge in Brescia, via S. Caterina, 6, presso gli Uffici di quest’ultima;<br />	<br />
<b>Concessioni Autostradali Lombarde Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tarcisio Gitti, Carmen Leo e Fabrizio Magri&#8217;, con domicilio eletto presso Tarcisio Gitti in Brescia, p.za Loggia, 5;<br /> <br />
<b>Societa&#8217; di Progetto Brebemi Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Remus e Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso Alberto Salvadori in Brescia, via XX Settembre, 8; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Rete Ferroviaria Italiana &#8211; R.F.I. Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Claudia Molino, con domicilio eletto presso Francesco Noschese in Brescia, via Cadorna, 7;<br /> <br />
<b>Consorzio Bbm</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
per quanto attiene al ricorso introduttivo:<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del CIPE n. 42 del 26 giugno 2009, avente ad oggetto “programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano. Approvazione progetto definitivo<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e connessi, ivi compresa la nota della CAL S.p.a. prot. CAL-030809-00111 del 3 agosto 2009, di comunicazione delle controdeduzioni del soggetto aggiudicatore alle osservazioni presentate dal ricorrente, nonché la nota della	</p>
<p>per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; del decreto prot. SDP-U-1109-125-5E-MMA del 19 settembre 2011, notificato il 4 ottobre 2011, di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis del DPR 327/01.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Cipe &#8211; Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica , del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, della società Concessioni Autostradali Lombarde Spa e della Societa&#8217; di Progetto Brebemi Spa, nonchè di Rete Ferroviaria Italiana &#8211; R.F.I. Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che, a prescindere dalla legittimità o meno del procedimento posto in essere da RFI, l’avvenuta realizzazione, da parte di quest’ultima, del sottopasso (a quattro corsie, con due canne) ha di fatto imposto l’adozione della variante progettuale contestat<br />
&#8211; che, peraltro, proprio l’oggettivo collegamento esistente tra sottovia già realizzato e collegamento autostradale realizzando, comporta che la, seppur sintetica, motivazione di cui alle controdeduzioni alle osservazioni appaia idonea a supportare la con<br />
&#8211; che, allo stato attuale, il progetto fornisce adeguata garanzia dell’adozione di tutte le misure idonee ad un’adeguata accessibilità della proprietà. Eventuali difficoltà oggettive che dovessero manifestarsi in sede esecutiva (in specie in termini di ra<br />
Ritenuto, pertanto, che il ricorso non sia assistito da elementi di fumus boniiuris tali da giustificare l’accoglimento dell’istanza cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), respinge l’istanza cautelare presentata nell’ambito del ricorso per motivi aggiunti come in epigrafe indicato.	</p>
<p>Dispone la compensazione delle spese relative alla presente fase del giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente<br />	<br />
Stefano Tenca, Consigliere<br />	<br />
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-889/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.889</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2011 n.4254</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-9-2011-n-4254/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-9-2011-n-4254/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-9-2011-n-4254/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2011 n.4254</a></p>
<p>Va sospeso il diniego del rilascio del nulla osta per il progetto di impianto di generazione fotovoltaica da circa 1.000 kW: per le linee guida nazionali “L’individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurasi come divieto preliminare …” (allegato 3 paragrafo 17) e quindi l’individuazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-9-2011-n-4254/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2011 n.4254</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-9-2011-n-4254/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2011 n.4254</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego del rilascio del nulla osta per il progetto di impianto di generazione fotovoltaica da circa 1.000 kW: per le linee guida nazionali “L’individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurasi come divieto preliminare …” (allegato 3 paragrafo 17) e quindi l’individuazione di queste aree comporta soltanto “una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni” (paragrafo 17); anche il combinato disposto dell’art. 2, commi 1 e 2, del regolamento regionale (Puglia) del 30 dicembre 2010 n. 24, riproduce sostanzialmente quanto stabilito dalle linee guida nazionali, e quindi l’individuazione di siti non idonei non comporta automaticamente il divieto di installazione di impianti; poiche&#8217; il provvedimento impugnato si limita ad individuare il sito come non idoneo senza effettuare una specifica valutazione sulla compatibilità dell’impianto in questione con il sito individuato e va quindi esclusa la natura di atto vincolato del diniego di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree individuate come non idonee. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04254/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 07089/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7089 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Provincia di Taranto</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso Luigi Albisinni in Roma, via Zanardelli, 20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Immobiliare 23 Srl Unipersonale</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Sciaudone, con domicilio eletto presso E Associati Grimaldi in Roma, via Pinciana N.25; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Marcello Cecchetti, Maria Liberti, con domicilio eletto presso Marcello Cecchetti in Roma, via Antonio Mordini N. 14; <b>Comune di Grottaglie</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00543/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO NULLA OSTA PER REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI GENERAZIONE FOTOVOLTAICO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Immobiliare 23 Srl Unipersonale e della Regione Puglia;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Semeraro e Cecchetti;	</p>
<p>Considerato che, ad un sommario esame, l’appello non appare assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris in ordine alla natura di atto vincolato del diniego di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree individuate come non idonee , ai sensi dell’art. 17 delle linee guida di cui al D.M. 10.9.2010, senza che sia necessaria alcuna valutazione in ordine alla compatibilità, in concreto, del progetto con le caratteristiche del sito;<br />	<br />
Considerata la gravità ed irreparabilità del danno per il ricorrente in primo grado connessa al provvedimento negativo;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta):<br />	<br />
Respinge l&#8217;appello, confermando la misura cautelare disposta in primo grado.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-28-9-2011-n-4254/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 28/9/2011 n.4254</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/9/2011 n.3877</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-2-9-2011-n-3877/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-2-9-2011-n-3877/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-2-9-2011-n-3877/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/9/2011 n.3877</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare avverso la dichiarazione di improcedibilita’ di un’istanza di autorizzazione alla costruzione ed all&#8217;esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (esclusione che era stata disposta per mancanza di un documento che invece risultava presente in forma informatizzata), mentre va respinta la domanda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-2-9-2011-n-3877/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/9/2011 n.3877</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-2-9-2011-n-3877/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/9/2011 n.3877</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare avverso la dichiarazione di improcedibilita’ di un’istanza di autorizzazione alla costruzione ed all&#8217;esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (esclusione che era stata disposta per mancanza di un documento che invece risultava presente in forma informatizzata), mentre va respinta la domanda cautelare avverso la scelta dell’amministrazione di procedere all’esame delle domande a sorte, perche’ il ricorso al criterio ausiliario dell’estrazione a sorte non si presenta manifestamente illogico. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03877/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05367/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5367 del 2011, proposto da <b>Fri &#8211; El S.p.A.</b>, <b>Vis Elettrica S.r.l.</b>, rappresentate e difese dagli avv. Doris Mansueto e Germana Cassar, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Macchi Di Cellere Gangemi in Roma, via Giuseppe Cuboni, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Basilicata</b>; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Melfi Energia Srl</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Di Ciommo, con domicilio eletto presso Francesco Di Ciommo in Roma, via Tacito, 41; <b>Inergia S.p.A.</b>, <b>Sunray Italy S.r.l.</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. BASILICATA &#8211; POTENZA: SEZIONE I n. 00100/2011, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ALL&#8217;ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Melfi Energia Srl;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Cassar e Di Ciommo;	</p>
<p>Ritenuto che la domanda cautelare in esame merita accoglimento per quanto riguarda la contestata previsione dell’ordinanza impugnata, lesiva degli interessi dell’appellante, di una sospensione generalizzata degli effetti della graduatoria discendenti dall’effettuata estrazione a sorte;<br />	<br />
Considerato, infatti, che il ricorso al criterio ausiliario dell’estrazione nella fattispecie concreta non si presenta manifestamente illogico, e che, d’altro canto, le esigenze di tutela cautelare delle ragioni della ricorrente di primo grado paiono già adeguatamente salvaguardate dalle rimanenti previsioni della stessa ordinanza del T.A.R. (in particolare, dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito)	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5367/2011) e, per l&#8217;effetto, riforma l&#8217;ordinanza impugnata nella parte in cui essa dispone una sospensione generalizzata degli effetti della graduatoria discendenti dall’estrazione a sorte.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-2-9-2011-n-3877/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/9/2011 n.3877</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2011 n.3298</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-7-2011-n-3298/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-7-2011-n-3298/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-7-2011-n-3298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2011 n.3298</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare di sospensione degli effetti di annullamento di una sentenza in tema di oneri istruttori connessi ad autorizzazione per la realizzazione e l&#8217;esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Secondo l&#8217;impresa ricorrente in primo grado ed a parere del TAR, il momento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-7-2011-n-3298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2011 n.3298</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-7-2011-n-3298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2011 n.3298</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare di sospensione degli effetti di annullamento di una sentenza in tema di oneri istruttori connessi ad autorizzazione per la realizzazione e l&#8217;esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Secondo l&#8217;impresa ricorrente in primo grado ed a parere del TAR, il momento in cui l’onere deve essere quantificabile coincide con la data di presentazione della domanda. La sospensiva chiesta dalla soccombente Regione e&#8217; stata respinta in quanto la delibera regionale che ha aggiornato gli oneri istruttori è successiva alla domanda di autorizzazione presentata dal soggetto appellato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03298/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04997/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4997 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Regione Puglia</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Tiziana Colelli, Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Società Saim Srl</b>; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
ad opponendum:<br />	<br />
<b>Am Energia S.r.l., </b>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicolangelo Zurlo, con domicilio eletto presso Luciana Francioso in Roma, viale Parioli, 54; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00657/2011, resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2011 il Cons. Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Muscatello, su delega dell&#8217; avv. Triggiani, e Zurlo;	</p>
<p>Considerato che, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase giurisdizionale, e salvo l’esame della fattispecie nella più approfondita sede di merito, appare che la delibera regionale che ha aggiornato gli oneri istruttori è successiva alla domanda di autorizzazione presentata dal soggetto appellato;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 4997/2011).<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-27-7-2011-n-3298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2011 n.3298</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2350/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2350/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2350</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento della societa&#8217; Gestore Servizi Energetici, impugnato da un&#8217;impresa di tutela ambientale, in tema di verifiche ispettive su impianti ammessi ai benefici legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto nell&#8217;attesa della decisione nel merito (sei mesi) non si configurano danni gravi e irreparabili a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2350/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2350/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento della societa&#8217; Gestore Servizi Energetici, impugnato da un&#8217;impresa di tutela ambientale, in tema di verifiche ispettive su impianti ammessi ai benefici legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in quanto nell&#8217;attesa della decisione nel merito (sei mesi) non si configurano danni gravi e irreparabili a carico del gestore servizi energetici per effetto dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02350/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03832/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3832 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Gse &#8211; Gestore dei Servizi Energetici Spa</b> in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Malinconico, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi 109;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Centro di Tutela Ambiente/Gardena-Castelrotto Spa </b>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gerhard Brandstatter e Mario Sanino, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli, 180; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00034/2011, resa tra le parti, concernente VERIFICHE ISPETTIVE SU IMPIANTI AMMESSI AI BENEFICI LEGATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Centro di Tutela Ambiente/Gardena-Castelrotto Spa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Panzarola per delega dell&#8217;avvocato Malinconico e Sanino;	</p>
<p>Rilevato che le apprezzabili considerazioni svolte con l’appello meritano attenta considerazione in sede dell’esame del merito del ricorso di primo grado, per il quale il Tribunale regionale di Giustizia amministrativa, sezione di Bolzano, ha fissato la pubblica udienza del 7 dicembre 2011, e che nel frattempo non si configurano danni gravi e irreparabili a carico della società appellante per effetto dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), respinge, allo stato, l’istanza cautelare avanzata con l’appello.<br />	<br />
Spese della fase compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/06/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-6-2011-n-2350/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/6/2011 n.2350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/4/2011 n.322</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-11-4-2011-n-322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-11-4-2011-n-322/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-11-4-2011-n-322/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/4/2011 n.322</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare di un condominio avverso il permesso di costruire per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona adiacente, in area non soggetta a puntuali vincoli ambientali, ma in area a pericolosità idraulica: il provvedimento e&#8217; carente d’una relazione idraulica e geologica e, in ogni caso,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-11-4-2011-n-322/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/4/2011 n.322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare di un condominio avverso il permesso di costruire per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in zona adiacente, in area non soggetta a puntuali vincoli ambientali, ma in area a pericolosità idraulica: il provvedimento e&#8217; carente d’una relazione idraulica e geologica e, in ogni caso, l’area non sarebbe suscettibile di trasformazione. Tuttavia manufatto, costituito da un impianto a terra, di potenza complessiva inferiore ad un MW, e&#8217; di dubbia qualificazione come volume edilizio e non presenta, per la sua configurazione, una particolare rilevanza ai fini idrogeologici: in conseguenza, l’intervento non pare idoneo a procurare ai ricorrenti un pregiudizio grave ed irreparabile, considerato altresì che esso comporta una trasformazione facilmente reversibile dell’area interessata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00322/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00268/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio, introdotto con il ricorso 268/11, proposto dal <b>Condominio Corte Baccoli</b>, in persona del suo amministratore pro tempore <b>Maurizio Perbellini, Bruno Migliara, Mario Tosi, Cristiano Maggia</b>, nonché da <b>Im.Co Impresa S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, assistiti e difesi dagli avv.ti Scappini e Sartori, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, Calle del Sale 33;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Peschiera del Garda</b>, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) del permesso di costruire 12/10/2010, n. 4664, rilasciato dal responsabile dell&#8217;area tecnica del Comune di Peschiera del Garda per la realizzazione di un impianto fotovoltaico;<br /> <br />
b) del parere favorevole 9/6/2010 n. 109/2010 della commissione edilizia;<br />	<br />
c) della comunicazione 7/12/2010 prot. n. 19589 del sindaco di Peschiera del Garda.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 il cons. avv. Gabbricci ed udito l’avv. Scappini per i ricorrenti;	</p>
<p>considerato:<br />	<br />
che i ricorrenti, riservata al merito ogni definitiva valutazione sul loro interesse, impugnano il permesso di costruire, con cui è stata approvata la realizzazione di un impianto fotovoltaico su di un’area prossima al condominio Corte Baccoli, ove hanno la loro abitazione (ovvero proprietà);<br />	<br />
che, tenuto conto, in particolare, come l’area non sia soggetta a puntuali vincoli ambientali, allo stato, l’unico a presentare elementi di qualche interesse è il primo motivo di ricorso, il quale qualifica l’area come zona di pericolosità idraulica(ciò che andrà definitivamente accertato in fase di merito), e rileva come il provvedimento sia stato assunto in mancanza d’una relazione idraulica e geologica e come, in ogni caso, l’area non sarebbe suscettibile di trasformazione;<br />	<br />
che, tuttavia, non pare al Collegio che il manufatto, costituito da un impianto a terra, di potenza complessiva inferiore ad un MW, di dubbia qualificazione come volume edilizio, presenti, per la sua configurazione, una particolare rilevanza ai fini idrogeologici;<br />	<br />
che, comunque, l’intervento non pare idoneo a procurare ai ricorrenti un pregiudizio grave ed irreparabile, considerato altresì che esso comporta una trasformazione facilmente reversibile dell’area interessata;<br />	<br />
che non sussistono, pertanto, i presupposti di cui all’art. 55, comma XI, c.p.a.;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge la suindicata domanda cautelare.<br />	<br />
Nulla per le spese della presente fase.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 7 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marina Perrelli, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2011 n.34</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-ordinanza-sospensiva-8-3-2011-n-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-ordinanza-sospensiva-8-3-2011-n-34/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2011 n.34</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento emesso da Gestore dei Servizi Energetici in tema di certificati verdi (L. 244/2007), considerato che, ad un primo sommario esame, non si può escludere la sussistenza di fumus e, nemmeno, quella del periculum. (G.S.) N. 00034/2011 REG.PROV.CAU. N. 00036/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Regionale di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-ordinanza-sospensiva-8-3-2011-n-34/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2011 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento emesso da Gestore dei Servizi Energetici in tema di certificati verdi (L. 244/2007), considerato che, ad un primo sommario esame, non si può escludere la sussistenza di fumus e, nemmeno, quella del periculum. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00034/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00036/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />	<br />
sezione autonoma di Bolzano</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 36 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Centro di Tutela Ambiente / Gardena-Castelrotto Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gerhard Brandstätter, con domicilio eletto presso lo stesso in Bolzano, via Dr.Streiter, 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Malinconico, Sergio Fidanzia, e Angelo Gigliola, con domicilio eletto presso l’avv. Silvia Guadagnini in Bolzano, via Rosmini, 11; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa adozione di misure cautelari,	</p>
<p>del “provvedimento emesso da Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. in data 16.11.2010, prot. n GSE/P20100033650, notificato in data 06.12.2010 e di ogni atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché allo stato non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti”;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse Spa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 il dott. Luigi Mosna e uditi per le parti i difensori:<br />	<br />
avv. K. Mussner, in sostituzione dell&#8217;avv. G. Brandstätter, per il ricorrente;<br />	<br />
avv. S. Guadagnini, in sostituzione degli avv.ti. S. Fidanza e A. Gigliola, per il Gestore dei Servizi Energetici;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, non si può escludere la sussistenza di fumus e, nemmeno, quella del periculum;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, accoglie la richiesta di provvedimenti cautelari e, per l&#8217;effetto, sospende il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 7 dicembre 2011.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Margit Falk Ebner, Presidente<br />	<br />
Hugo Demattio, Consigliere<br />	<br />
Luigi Mosna, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Terenzio Del Gaudio, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-ordinanza-sospensiva-8-3-2011-n-34/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2011 n.34</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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