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	<title>Industria e commercio-Camere di commercio Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Industria e commercio-Camere di commercio Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2020 n.169</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2020-n-169/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2020-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2020 n.169</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Augusto Antonio Barbera, redattore;(giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dell&#8217;art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 10 della legge 7</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2020-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2020 n.169</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-28-7-2020-n-169/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2020 n.169</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Augusto Antonio Barbera, redattore;(giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dell&#8217;art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con ordinanze del 30 aprile, 27 marzo, 15 marzo, 30 aprile, 27 marzo, 30 aprile e 27 marzo 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri da 163 a 166, 184, 185 e 196 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 42, 45 e 46, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019).</span></p>
<hr />
<p>Camera di commercio : funzioni e disciplina</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1.- Camere di Commercio &#8211; funzioni e disciplina.<br /> <br /> 2.- Camere di Commercio &#8211; art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ed art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 &#8211; questioni di legittimità  costituzionale &#8211; non fondatezza.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Le camere di commercio presentano una natura anfibia, per un verso «organi di rappresentanza delle categorie mercantili», per un altro «strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche». Dalla loro vocazione pubblicistica discende, dagli inizi dello scorso secolo, l&#8217;attribuzione a tali soggetti della qualifica di «enti di diritto pubblico, dotati di personalità  giuridica».</em><br /> <em>I compiti assegnati a detti enti dal d.lgs. n. 219 del 2016 non solo hanno ribadito questa duplice natura, ma ne hanno anche confermato la collocazione al crocevia di distinti livelli di governo: per un verso, infatti, le camere di commercio esercitano funzioni evidentemente riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato (ad esempio in materia di pubblicità  legale mediante la tenuta del registro delle imprese; tutela del consumatore e della fede pubblica; vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità  dei prodotti; disciplina della metrologia legale in collaborazione con gli uffici metrici statali; rilevazione dei prezzi e delle tariffe); per un altro, svolgono compiti che riflettono competenze regionali (in materia, ad esempio, di sviluppo e promozione del turismo, di supporto alle imprese, di orientamento al lavoro ed alle professioni).</em><br /> <em>Le competenze regionali coinvolte, pertanto, sono, in alcuni ambiti, inestricabilmente intrecciate con quelle dello Stato; in altri sono invece suscettibili di essere precisamente identificate e distintamente considerate, in riferimento ai singoli compiti svolti.</em><br /> <em>Le funzioni esercitate dal sistema camerale esigono, dunque, «una disciplina omogenea in ambito nazionale», posto che le camere di commercio non sono «un arcipelago di entità  isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l&#8217;intervento dello Stato»; d&#8217;altro canto, proprio il coinvolgimento di competenze regionali implica che la disciplina statale sia posta nel «rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie», rendendosi necessario un coinvolgimento regionale che non può arrestarsi al mero parere espresso in Conferenza Stato-Regioni, ma deve essere identificato «nell&#8217;intesa, contraddistinta da una procedura che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento.</em><br /> <em>In sintesi, la disciplina del sistema camerale si colloca al crocevia di distinti livelli di governo, richiedendo, dunque, un adeguato coinvolgimento delle autonomie regionali. Il ricorso al principio di leale collaborazione, in quanto &#8220;metodo&#8221; cui adeguare la legislazione alle esigenze delle autonomie nel quadro dell&#8217;unità  della Repubblica (artt. 5 e 120 Cost.), è infatti di frequente richiamo per la disciplina delle materie in cui si intrecciano strettamente competenze statali e competenze regionali.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. Vanno dichiarate non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dell&#8217;art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 117 e 120 della Costituzione: non è venuto meno, infatti, in tutto il procedimento che ha portato alla riforma del sistema delle camere di commercio, il confronto del Governo con le autonomie territoriali.</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p> nei giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dell&#8217;art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con ordinanze del 30 aprile, 27 marzo, 15 marzo, 30 aprile, 27 marzo, 30 aprile e 27 marzo 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri da 163 a 166, 184, 185 e 196 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 42, 45 e 46, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti gli atti di costituzione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, di Pavia, di Rieti, di Terni e di Brindisi, e dell&#8217;Unione Italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura &#8211; Unioncamere, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;<br /> udito il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale e nella camera di consiglio, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile, punto 1), lettera a), in data 10 giugno 2020;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza del 30 aprile 2019 (reg. ord. n. 163 del 2019) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 5, 117 e 120 della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dell&#8217;art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).<br /> 1.1.- Il giudice rimettente premette in narrativa che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara ha impugnato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 (Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale) nella parte in cui, in attuazione dell&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, recependo la proposta avanzata da Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (d&#8217;ora in avanti: Unioncamere), di cui alla delibera del 30 maggio 2017, ha disposto l&#8217;accorpamento delle Camere di commercio di Massa Carrara, di Lucca e di Pisa, individuando in Viareggio la sede del nuovo ente. Nel giudizio principale sono stati altresì¬ impugnati gli atti presupposti e conseguenziali, ed in particolare le determinazioni del Commissario ad acta, numeri da 1 a 7 del 2018 e la deliberazione del Consiglio dei ministri dell&#8217;8 febbraio 2018.<br /> 1.2.- Il giudice rimettente specifica che il decreto ministeriale impugnato è identico al decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2017 (Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 219 del 19 settembre 2017, e sostituito a seguito della pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 261 del 2017) che ha dichiarato «l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato &#8220;sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano&#8221;, anzichè previa intesa con detta Conferenza». Nello specifico, a seguito di questa pronuncia il ministero sottoponeva alla Conferenza Stato-Regioni un nuovo schema di decreto, di contenuto analogo al precedente, ai fini del raggiungimento dell&#8217;intesa. La citata Conferenza esaminava il testo nella seduta dell&#8217;11 gennaio 2018 e, poichè varie Regioni formulavano obiezioni sul testo, il verbale di tale seduta recava l&#8217;indicazione della «mancata intesa». A seguito di tale evento, il Consiglio dei ministri, nella seduta dell&#8217;8 febbraio 2018, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato &#8211; città  ed autonomie locali), autorizzava il Ministro dello sviluppo economico ad adottare il citato decreto ministeriale.<br /> 1.3.- Il d.lgs. n. 219 del 2016 è stato emanato in virtà¹ della delega conferita al Governo dall&#8217;art. 10 della legge n. 124 del 2015, per la riforma dell&#8217;organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). La delega ha previsto che il legislatore delegato procedesse alla «ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non pìù di 60 mediante accorpamento di due o pìù camere di commercio». La stessa legge di delega ha altresì¬ stabilito la «possibilità  di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità  locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo che possa essere istituita una camera di commercio in ogni provincia autonoma e città  metropolitana e, nei casi di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico, tenendo conto delle specificità  geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni territoriali di confine, nonchè definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni regionali o interregionali». In particolare, il comma 2 della citata disposizione prevedeva che l&#8217;esercizio della delega sarebbe dovuto avvenire con l&#8217;adozione di un decreto legislativo su proposta del Ministro dello sviluppo economico «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».<br /> 1.4.- Il giudice a quo riporta che, nel corso del giudizio, la Camera di commercio ha contestato la legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10 della legge n. 124 del 2015 e, conseguentemente, del d.lgs. n. 219 del 2016 nella sua interezza, per violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.). La legge di delega non ha previsto, infatti, l&#8217;intesa con la Conferenza unificata e/o con la Conferenza Stato-Regioni.<br /> 1.5.- Il giudice rimettente ritiene le questioni rilevanti per il fatto che il d.m. 16 febbraio 2018, oggetto di gravame, è stato adottato in diretta applicazione dell&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, a sua volta emanato in ragione della delega contenuta nell&#8217;art. 10 della legge n. 124 del 2015. Pertanto, osserva che, costituendo l&#8217;illegittimità  del d.m. impugnato l&#8217;oggetto del petitum del giudizio a quo, la risoluzione della questione di costituzionalità  relativa alla normativa primaria (cioè il decreto legislativo e la legge delega), sulla base della quale è stato adottato l&#8217;atto impugnato, è presupposto necessario per la pronuncia definitiva.<br /> 1.6.- Il giudice rimettente non ha parimenti ritenuto di accogliere l&#8217;eccezione mossa da Unioncamere, resistente nel giudizio a quo, secondo la quale la questione sarebbe irrilevante poichè la Camera di commercio ricorrente non avrebbe interesse a far valere il lamentato vizio costituzionale, trattandosi di questioni che potrebbero essere fatte valere solo dalla Regione, unico ente che avrebbe siffatto interesse. Al contrario &#8211; afferma il giudice a quo &#8211; «la Camera di commercio ricorrente ha interesse a dedurre il prospettato vizio di costituzionalità  [&#8230;] proprio perchè, all&#8217;esito di un&#8217;eventuale pronuncia di incostituzionalità , cadrebbe tutto il decreto legislativo delegato e, con esso, il censurato accorpamento tra Camere di commercio».<br /> 1.7.- Quanto poi alle ragioni a sostegno della non manifesta infondatezza delle censure il rimettente osserva quanto segue.<br /> 1.7.1.- Preliminarmente, questi rileva che la Corte costituzionale, in un giudizio instaurato in via principale, ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016 (è citata la sentenza n. 261 del 2017), poichè tale norma disponeva che il d.m. di riordino delle camere di commercio fosse emanato previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, anzichè previa intesa con la stessa, in violazione del principio di leale collaborazione. Proprio in tale sede veniva sollevata anche la questione di legittimità  costituzionale della norma della legge di delega ora censurata; tale questione veniva, tuttavia, dichiarata inammissibile per tardività , essendo decorso il termine perentorio di cui all&#8217;art. 127, secondo comma, Cost.<br /> 1.8.- In questa sede, al contrario, trattandosi di giudizio in via incidentale, il giudice a quo ritiene di poter riproporre la medesima questione proprio alla luce della su citata pronuncia, e in generale della giurisprudenza costituzionale sul principio di leale collaborazione.<br /> In particolare, viene richiamata la sentenza n. 251 del 2016. Difatti, il collegio rimettente, basandosi su tale precedente, rileva che «[l]a giurisprudenza costituzionale ha [&#8230;] giÃ  ritenuto ammissibile l&#8217;impugnazione della norma di delega, allo scopo di censurare le modalità  di attuazione della leale collaborazione tra Stato e regioni ed al fine di ottenere che il decreto delegato sia emanato previa intesa anzichè previo parere in sede di Conferenza». Pertanto, per il giudice a quo le censure di incostituzionalità  possono rivolgersi sia alle disposizioni di delega che, per illegittimità  derivata, alla legislazione delegata.<br /> 1.9.- Vi sarebbero i presupposti per far valere, inoltre, il principio di leale collaborazione, trattandosi di una riforma ordinamentale. Invero, sarebbe stata la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 261 del 2017 a ritenere che il riassetto generale della disciplina delle camere di commercio sia materia ripartita tra prerogative statali e regionali, in quanto &#8211; prosegue l&#8217;ordinanza di rimessione &#8211; «il catalogo dei compiti svolti da questi enti è riconducibile a competenze sia esclusive dello Stato, sia concorrenti e residuali delle regioni; in questo settore le competenze di ciascun soggetto appaiono inestricabilmente intrecciate». Inoltre, viene osservato che «l&#8217;attività  delle Camere di commercio appare riconducibile alla nozione di &#8220;sviluppo economico&#8221;, nozione che costituisce una espressione di sintesi che comprende e rinvia ad una pluralità  di materie attribuite ex art. 117 Cost. &#8220;sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, sia a quella concorrente, sia a quella residuale&#8221;Â» (è citata la sentenza n. 165 del 2007). Pertanto, pure in presenza di esigenze di carattere unitario che giustificherebbero l&#8217;avocazione allo Stato della potestà  normativa per la disciplina di tali enti, resterebbe ferma la necessità  del rispetto del principio della leale collaborazione attraverso il modulo procedimentale dell&#8217;intesa (vengono citate le sentenze n. 251 del 2016, n. 165 del 2007 e n. 214 del 2006). Come ritenuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 251 del 2016, ad avviso del collegio rimettente, quindi, «quando il legislatore delegato intende riformare istituti ed enti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità  del ricorso all&#8217;intesa tra Stato e autonomie».<br /> 1.10.- Conclude il collegio rimettente che «stante la natura delle materie incise dalle disposizioni censurate [&#8230;] la norma di delega [&#8230;] avrebbe dovuto prevedere &#8211; come presupposto per l&#8217;esercizio della delega &#8211; l&#8217;intesa in sede di Conferenza Stato-regioni», essendo questo l&#8217;istituto cardine della leale collaborazione «anche quando l&#8217;attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa ai decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell&#8217;art. 76 Cost.» (è citata la sentenza n. 251 del 2016).<br /> 1.11.- Pertanto, secondo il TAR Lazio, la disposizione di delega violerebbe il principio della leale collaborazione nella funzione legislativa di cui agli artt. 5, 117 e 120 Cost., poichè prevede che l&#8217;esercizio delegato della potestà  legislativa sia condotto all&#8217;esito di un procedimento nel quale l&#8217;interlocuzione fra Stato e Regioni si realizzi nella forma inadeguata del parere e non giÃ  attraverso l&#8217;intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.<br /> 1.12.- Infine, l&#8217;illegittimità  della disposizione delegante si ripercuoterebbe in via immediata e derivata anche sulla illegittimità  costituzionale della norma delegata (art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016) in forza del quale è stato adottato il d.m. oggetto del giudizio a quo.<br /> 2.- Il 31 ottobre 2019 si è costituita nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, ricorrente nel giudizio principale.<br /> 2.1.- La parte insiste per la dichiarazione dell&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, per violazione del principio di leale collaborazione e segnatamente degli artt. 5, 117 e 120 Cost.<br /> Si sottolinea che la norma di delega censurata e l&#8217;attuativo decreto legislativo sono stati giÃ  esaminati dalla Corte costituzionale, ma nei limiti delle censure promosse dalle Regioni con ricorsi diretti, formulate o tardivamente rispetto ai termini di decadenza previsti dal giudizio in via d&#8217;azione o in modo sommario e generico. Pertanto, sono state dichiarate tutte inammissibili o manifestamente infondate, salvo che per l&#8217;art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, di cui è stata dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale nella parte in cui prevedeva l&#8217;adozione del d.m. di riordino delle camere di commercio &#8220;sentita&#8221; la Conferenza Stato-Regioni e non &#8220;previa intesa&#8221; con quest&#8217;ultima. Proprio questo precedente avrebbe stabilito che «l&#8217;intesa (e non il semplice parere) da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni è un passaggio procedurale essenziale, nel caso in cui una determinata disciplina statale impatti anche su materie di competenza regionale, anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati ex art. 76 Cost. Se così¬ non fosse, infatti, non sarebbe garantito adeguatamente il rispetto del riparto costituzionale di competenze» e della leale collaborazione, che richiede l&#8217;intesa, quale «procedura che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento» (viene citata la sentenza n. 261 del 2017).<br /> 2.2.- Ad avviso della Camera di commercio, il necessario raggiungimento dell&#8217;intesa per l&#8217;adozione del decreto ministeriale attuativo del decreto legislativo imporrebbe, a fortiori, l&#8217;intesa «a monte, per l&#8217;adozione del decreto legislativo attuativo della legge delega, che pure impatta sulle medesime materie». Pertanto, «acquisito, anche a seguito della sent. n. 261/2017, che le funzioni delle Camere di commercio impattano anche sulle competenze regionali, e considerato che quando questo si verifica c&#8217;è bisogno dell&#8217;intesa [&#8230;] anche rispetto all&#8217;adozione di un decreto legislativo» &#8211; come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 251 del 2016 &#8211; l&#8217;art. 10 della legge n. 124 del 2015 dovrebbe essere ritenuto parimenti incostituzionale laddove prevede il semplice parere anzichè l&#8217;intesa. Nella sentenza n. 251 del 2016, continua la parte privata, la Corte costituzionale avrebbe evidenziato un sospetto di incostituzionalità  dei decreti delegati, pretendendo «l&#8217;adozione da parte del Governo di &#8220;soluzioni correttive&#8221;, idonee ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione». Invero, nel caso di specie, tale circostanza non si sarebbe verificata per il d.lgs. n. 219 del 2016, non essendosi proceduto nè all&#8217;intesa nè a successive misure o soluzioni correttive volte a realizzare il principio di leale collaborazione. Con ciò si sarebbe impedito un adeguato coinvolgimento delle Regioni, determinando un ulteriore e autonomo vizio di illegittimità  costituzionale.<br /> 3.- Il 5 novembre 2019 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.<br /> 3.1.- Preliminarmente, l&#8217;Avvocatura generale rammenta che la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 2, della legge n. 124 del 2015, per violazione del principio di leale collaborazione, è stata giÃ  stata esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017. Allo stesso modo, la Corte costituzionale si sarebbe pronunciata riguardo l&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, dichiarandone l&#8217;illegittimità  nella parte in cui si stabiliva che il d.m. dovesse essere adottato &#8220;sentita la Conferenza Stato-Regioni&#8221; anzichè &#8220;previa intesa&#8221;.<br /> 3.2.- L&#8217;Avvocatura generale specifica che, a seguito della citata sentenza n. 251 del 2016, l&#8217;amministrazione ha acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito ai possibili correttivi da adottare affinchè «fosse consentita l&#8217;attuazione della delega nel rispetto del principio di leale collaborazione». Nel parere del 17 gennaio 2017, n. 83, il Consiglio di Stato ha precisato che la decisione della Corte costituzionale avrebbe giÃ  fornito una lettura adeguatrice della legge che prevede l&#8217;intesa e non il parere e sarebbe, così¬, riscritta in conformità  al dettato costituzionale. Da questo parere ricorrerebbe per il Governo la possibilità  «di attuare correttamente il principio di leale collaborazione ricorrendo all&#8217;intesa con le Regioni in sede di attuazione della delega, poichè la dichiarazione di illegittimità  della legge delega [&#8230;] non si estende immediatamente anche ai medesimi [decreti legislativi], per i quali, in caso di impugnazione, andrà  comunque accertata anche una effettiva lesione delle competenze regionali».<br /> 3.3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda poi che il Governo ha adottato il d.m., attuativo del decreto legislativo, a seguito dell&#8217;esperimento del tentativo di intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni; in tale modo, avrebbe adottato «interventi correttivi di tipo procedurale, sollecitati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 251 del 2016 e n. 261 del 2017 al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione». Invero, la previsione dell&#8217;art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, secondo cui «[q]uando un&#8217;intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni [&#038;] il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata», appare conforme «ai principi elaborati dalla Corte costituzionale in materia, dai quali si ricava che in tale sede la Conferenza non opera come collegio deliberante, ma come sede di concertazione e di confronto, anzitutto politico, fra Governo e Regioni al fine di raggiungere, ove possibile, una posizione comune». In aggiunta, sarebbe la realizzazione delle trattative, e non dell&#8217;intesa (da ricercare, comunque, mediante trattative volte a superare le divergenze), ad assurgere a «condizione di legittimità  dell&#8217;intervenuto intervento statale unilaterale».<br /> 3.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, afferma che l&#8217;ordinanza di rimessione non «affronta e non esamina affatto i problemi riguardanti i rapporti Stato e Regioni, anche con particolare rifermento all&#8217;ipotesi di mancata intesa, e non considera minimamente importante principi di carattere generale riguardanti il tema della sussidiarietà».<br /> Tale lacuna comporterebbe profili di inammissibilità  sia con riguardo alla rilevanza sia alla non manifesta infondatezza, anche alla luce della sentenza n. 261 del 2017 della Corte costituzionale. Nello specifico, la previsione dell&#8217;intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implicherebbe «che non sia legittima una norma contenente una &#8220;drastica previsione&#8221; della decisività  della volontà  di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie procedure idonee per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (vengono citate le sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005). Tuttavia, nel caso di esito negativo delle procedure mirate all&#8217;accordo, potrebbe essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sono richiamate le sentenze n. 33 e n. 165 del 2011), senza che il mancato raggiungimento dell&#8217;intesa possa giustificare una paralisi decisionale. La giurisprudenza della Corte costituzionale avrebbe, in questo senso, fatto riferimento alla categoria delle &#8220;intese a valle&#8221;, che atterrebbe alla fase applicativa della legge statale. Pertanto, non risulterebbe necessaria «in applicazione del principio di sussidiarietà  [&#8230;] una partecipazione collaborativa &#8220;a monte&#8221;, che determini la necessità  della partecipazione della Regione al procedimento formativo della legge statale utilizzando lo schema delle conferenze, comunque coinvolte nella fase di approvazione degli atti a carattere generale e programmatici».<br /> 3.5.- Inoltre, l&#8217;Avvocatura generale fa presente che la Corte costituzionale avrebbe indicato strumenti di deroga o attuazione del riparto di competenze giustificandoli con la «dimensione unitaria dell&#8217;interesse pubblico perseguito». Il giudice delle leggi, di recente, con la sentenza n. 225 del 2019, avrebbe ribadito la natura &#8220;anfibia&#8221; delle camere di commercio, per un lato «organi di rappresentanza delle categorie mercantili» e, per un altro, «strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche».<br /> La particolare natura degli enti camerali esigerebbe una disciplina omogenea sul territorio nazionale. Solo in alcune particolari ipotesi si sarebbe affidato a una regione la potestà  normativa sull&#8217;organizzazione e sul funzionamento delle camere di commercio, come nel caso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Inoltre, la riorganizzazione delle camere di commercio, attuata dal Governo su delega del Parlamento non avrebbe determinato in alcun modo una lesione delle preesistenti competenze delle Regioni in materia. Poichè alla camera di commercio sono attribuiti compiti che devono essere disciplinati in modo omogeneo a livello nazionale, ne conseguirebbe la prevalenza della competenza statale. Proprio per questa ragione, anche gli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 219 del 2016 dovrebbero essere considerati riconducibili nell&#8217;alveo della competenza statale, attenendo ad aspetti che devono essere disciplinati in modo omogeneo a livello statale.<br /> 3.6.- In conclusione, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che il Governo abbia adottato, con diligenza e collaborazione, attraverso confronti in sede tecnica e politica, «tutte le necessarie azioni [&#038;] al fine di dare completa attuazione al principio di leale collaborazione con le Regioni per la specifica materia che disciplinava la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio e la razionalizzazione organizzativa delle medesime».<br /> 3.7.- Nelle more dell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 aprile 2020, rispettivamente il 16 e il 17 marzo 2020, hanno depositato memoria illustrativa sia la parte privata sia il Presidente del Consiglio dei ministri, reiterando gli argomenti portati dai precedenti atti difensivi. La prima insiste sull&#8217;ammissibilità  delle questioni e, nel merito, sulla loro fondatezza.<br /> 3.8.- In particolare, la Camera di commercio di Massa Carrara ritiene l&#8217;eccezione di inammissibilità  per difetto di rilevanza, avanzata dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, priva di chiarezza e di «specifica motivazione», ribadendo che dalla illegittimità  costituzionale della legge delega deriverebbe, a cascata, l&#8217;incostituzionalità  del decreto delegato e del decreto ministeriale.<br /> Quanto al merito, la parte non considera sufficiente, ai fini del soddisfacimento del principio cooperativo, il procedimento di intesa &#8220;a valle&#8221;, per l&#8217;adozione del decreto ministeriale. Tale sequenza procedimentale non può considerarsi un adeguato «correttivo» che scongiuri l&#8217;incostituzionalità  del decreto legislativo, nel senso auspicato dalla sentenza n. 251 del 2016. L&#8217;intreccio di competenze, che la riforma del sistema camerale implica, avrebbe richiesto l&#8217;adozione del d.lgs. n. 219 del 2016 previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.<br /> 3.9.- Nella sua memoria illustrativa, il Presidente del Consiglio dei ministri insiste sull&#8217;inammissibilità  e, in subordine, sulla non fondatezza delle questioni.<br /> In primo luogo, le questioni sarebbero irrilevanti perchè ipotetiche, non risultando chiaro il rapporto di pregiudizialità  intercorrente tra le questioni sollevate e la norma da applicare al giudizio principale. I giudici a quibus non avrebbero evidenziato come i criteri indicati dal decreto legislativo, viziati per il mancato rispetto del principio di leale collaborazione, condizionerebbero il successivo decreto ministeriale.<br /> Il difetto di rilevanza emergerebbe anche dal confronto tra l&#8217;art. 10 della legge delega e l&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, che riporterebbero criteri identici per l&#8217;accorpamento e il riordino del sistema camerale. In tal senso, anche se fosse stato adottato previa intesa, il decreto legislativo non avrebbe potuto alterare il numero delle camere di commercio, stabilito direttamente dalla legge n. 124 del 2015.<br /> 3.10.- Nel merito, l&#8217;Avvocatura generale insiste per una declaratoria di manifesta infondatezza delle questioni. Lo Stato infatti avrebbe in gran parte accolto le richieste provenienti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 29 settembre 2016, recepite in sede di Conferenza unificata, salvo alcuni aspetti marginali comunque non attinenti alla riduzione del numero delle camere di commercio. In ogni caso, se avessero voluto contestare i criteri, le Regioni avrebbero dovuto censurare, su questo specifico punto, la legge delega, ipotesi che non si è concretamente realizzata, a testimonianza di una generale soddisfazione regionale circa i principi adottati dal delegante.<br /> La manifesta infondatezza si trae anche dal recupero della leale collaborazione attraverso il tentativo di esperire l&#8217;intesa &#8220;a valle&#8221; sul decreto ministeriale, a seguito della citata sentenza n. 261 del 2017. In effetti, dalle riunioni della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2017 e dell&#8217;11 gennaio 2018 emergerebbe come lo Stato abbia tentato sino all&#8217;ultimo di tenere aperto il dialogo con le autonomie regionali.<br /> La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri contesta inoltre il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 251 del 2016. Tale decisione non avrebbe avuto successivi sviluppi nella giurisprudenza costituzionale, costante nel ritenere non applicabili le procedure cooperative alla funzione legislativa (sono citate le sentenze n. 192 del 2017 e n. 280 del 2016). Le intese che precedono l&#8217;adozione di un atto legislativo sono da considerare, in Costituzione, un numerus clausus, espressamente previste solo nell&#8217;ipotesi della legge che regola i rapporti con le confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8, secondo comma, Cost.) oppure di quella che assegna alle Regioni forme particolari di autonomia (art. 116, terzo comma, Cost.).<br /> Infine, l&#8217;Avvocatura si sofferma sugli effetti che una declaratoria di incostituzionalità  avrebbe sull&#8217;attuale processo di riordino che verrebbe travolto da una pronuncia di accoglimento. Salve le cinque camere di commercio accorpate e giÃ  operative, si porrebbe il problema del trattamento giuridico dei rapporti non esauriti, sia per ciò concerne gli enti da accorpare, in difficoltà  finanziarie, sia per ciò che attiene ai rapporti con il personale.<br /> 3.11.- In virtà¹ del rinvio a nuovo ruolo, deciso sulla base dell&#8217;art. 2, lettera c), del decreto della Presidente della Corte costituzionale del 24 marzo 2020, sia la Camera di commercio sia la difesa statale hanno depositato brevi note, ai sensi dell&#8217;art. 1, lettera c), del decreto della Presidente della Corte costituzionale 20 aprile 2020, ribadendo quanto giÃ  affermato nelle memorie pregresse, in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza.<br /> 4.- Con ordinanza del 27 marzo 2019 (reg. ord. n. 164 del 2019) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 5, 117 e 120 Cost., questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016.<br /> 4.1.- Il giudice rimettente premette che la Regione Piemonte ha impugnato innanzi al TAR Lazio il d.m. 16 febbraio 2018, nella parte in cui, in attuazione dell&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, recependo la proposta avanzata da Unioncamere, ha disposto l&#8217;accorpamento delle Camere di commercio del Verbano Cusio Ossola con quelle di Biella, Vercelli e Novara.<br /> Il giudice a quo specifica che il d.m. 16 febbraio 2018, impugnato nel giudizio principale, è identico a quello dell&#8217;8 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 settembre 2017, poi sostituito a seguito della sentenza n. 261 del 2017 di questa Corte, che ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, nella parte in cui stabiliva che il decreto del Ministro dello sviluppo economico fosse adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anzichè previa intesa con detta Conferenza. Nello specifico, a seguito di questa pronuncia, il ministero sottoponeva alla Conferenza Stato-Regioni un nuovo schema di decreto, di contenuto analogo al precedente, ai fini del raggiungimento dell&#8217;intesa. La citata Conferenza esaminava il testo nella seduta dell&#8217;11 gennaio 2018 e, poichè varie Regioni formulavano obiezioni sul testo, il verbale di tale seduta recava l&#8217;indicazione della &#8220;mancata intesa&#8221;. A seguito di tale evento, il Consiglio dei ministri, nella seduta dell&#8217;8 febbraio 2018, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, autorizzava il Ministro dello sviluppo economico ad adottare il decreto impugnato.<br /> 4.2.- Il giudice rimettente ripropone le identiche censure evidenziate nella precedente ordinanza di rimessione, riportando che, nel corso del giudizio principale, la Regione Piemonte ha sostenuto l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10, della legge n. 124 del 2015 e, a cascata, del d.lgs. n. 219 del 2016 nella sua interezza, per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. La legge di delega non ha previsto, infatti, l&#8217;intesa con la Conferenza unificata e/o con la Conferenza Stato-Regioni.<br /> 5.- Non si è costituita in giudizio la Regione Piemonte; il 5 novembre 2019 è intervenuto invece il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate. La difesa dello Stato ripropone i medesimi argomenti indicati con riferimento alla precedente ordinanza di rimessione.<br /> 5.1.- Nelle more del giudizio, il 16 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa; successivamente, a seguito del rinvio a nuovo ruolo, la difesa statale ha depositato anche brevi note, ai sensi dell&#8217;art. 1, lettera c), del decreto della Presidente della Corte costituzionale 20 aprile 2020, ribadendo quanto giÃ  affermato, in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza, nell&#8217;atto di intervento.<br /> 6.- Con ordinanza del 15 marzo 2019 (reg. ord. n. 165 del 2019) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 5, 117 e 120 Cost., questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016.<br /> 6.1.- Il giudizio principale è stato instaurato a seguito del ricorso promosso dalla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Pavia, la quale ha impugnato innanzi al TAR Lazio il d.m. 16 febbraio 2018, nella parte in cui, in attuazione dell&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, ha disposto l&#8217;accorpamento delle Camere di commercio di Pavia, Cremona e Mantova, individuando in Mantova, anzichè in Pavia, la sede del nuovo ente. Nel giudizio principale sono stati impugnati altresì¬ gli atti presupposti e conseguenziali, ed in particolare le determinazioni del Commissario ad acta e la deliberazione del Consiglio dei ministri dell&#8217;8 febbraio 2018.<br /> 6.2.- Il giudice rimettente ripropone le identiche censure evidenziate nei precedenti atti di promovimento, e ricorda come, nel corso del giudizio, la Camera di commercio abbia contestato la legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10 della legge n. 124 del 2015 e, conseguentemente, del d.lgs. n. 219 del 2016 nella sua interezza, per violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.). La legge di delega non ha previsto, infatti, l&#8217;intesa con la Conferenza unificata e/o con la Conferenza Stato-Regioni.<br /> 7.- Il 25 ottobre 2019 si è costituita nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia, ricorrente del giudizio principale.<br /> 7.1.- La parte insiste per la dichiarazione dell&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, per violazione del principio di leale collaborazione e, segnatamente, degli artt. 5, 117 e 120 Cost. Si ribadisce che la questione sarebbe certamente rilevante. Difatti, il decreto ministeriale impugnato nel giudizio a quo è stato «emanato in applicazione dell&#8217;art. 3 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, e tale decreto [&#8230;] fu emanato in base a delega conferita al Governo dall&#8217;art. 3 della l. 124/2015».<br /> 7.2.- La Camera di commercio ricorda che l&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016 è giÃ  stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 261 del 2017. Per i ricorrenti il vizio riscontrato in tale sentenza sarebbe presente giÃ  nella legge di delega, essendo questa Corte «giÃ  intervenuta su altre disposizioni della legge n. 124/2015, ravvisando proprio il medesimo vizio» (è citata la sentenza 251 del 2016).<br /> 7.3.- Inoltre, viene ricordato che analoga censura rispetto a quella sollevata nell&#8217;ordinanza di rimessione rispetto alla medesima disposizione della legge delega non fu esaminata nel merito dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 261 del 2017, «solo perchè risultà² essere stata formulata tardivamente dalle Regioni».<br /> 7.4.- Il 5 novembre 2019 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate. La difesa dello Stato reitera i medesimi argomenti indicati con riferimento ai precedenti atti di promovimento.<br /> 8.- Nelle more dell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 aprile 2020, il 16 marzo 2020, hanno depositato memoria illustrativa sia la parte, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, riproducendo gli argomenti portati nei precedenti atti difensivi. La Camera di commercio di Pavia, in particolare, ribadisce la rilevanza della prospettata questione di legittimità  costituzionale, posto che il d.m. impugnato nel giudizio principale troverebbe fondamento specifico proprio nell&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, a sua volta adottato sulla base dell&#8217;art. 10 della legge n. 124 del 2015. La questione dunque sarebbe diversa per l&#8217;oggetto (la legge di delega) e per gli effetti (in ordine alla «titolarità  stessa della potestà  legislativa, che verrebbe a risultare priva di fondamento») rispetto a quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 261 del 2017. Non inciderebbe sulla rilevanza neanche l&#8217;intervenuto procedimento di intesa richiesto dalla Corte costituzionale in tale ultima decisione, che avrebbe riguardato le sole modalità  di adozione di un atto amministrativo, quale è il d.m. 16 febbraio 2018.<br /> Quanto al merito, la parte privata insiste sull&#8217;accoglimento della censura: l&#8217;adozione del decreto legislativo, previa intesa con le autonome regionali, avrebbe infatti consentito di introdurre criteri di accorpamento «pìù consoni alle situazioni locali».<br /> 8.1.- In virtà¹ del rinvio a nuovo ruolo, deciso sulla base dell&#8217;art. 2, lettera c), del decreto della Presidente della Corte costituzionale del 24 marzo 2020, sia la Camera di commercio sia la difesa statale hanno depositato brevi note, ai sensi dell&#8217;art. 1, lettera c), del decreto della Presidente della Corte costituzionale 20 aprile 2020, ribadendo quanto giÃ  affermato nelle memorie pregresse, in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza.<br /> 9.- Con ordinanza del 30 aprile 2019 (reg. ord. n. 166 del 2019) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 5, 117 e 120 Cost., questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016.<br /> 9.1.- Il giudice rimettente ricorda in premessa che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti ha impugnato il d.m. 16 febbraio 2018, nella parte in cui, in attuazione dell&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, ha disposto l&#8217;accorpamento delle Camere di commercio di Rieti e Viterbo, individuando in Viterbo, piuttosto che in Rieti, la sede del nuovo ente. Nel giudizio principale sono stati altresì¬ impugnati gli atti presupposti e conseguenziali, e, in particolare, la determinazione del Commissario ad acta e la nota del Ministero dello sviluppo economico emessa in data 1° marzo 2018. L&#8217;ordinanza di rimessione presenta un identico tenore argomentativo rispetto ai giÃ  riportati atti di promovimento.<br /> 9.2.- Il giudice a quo, in aggiunta, si sofferma sui motivi che l&#8217;hanno portato a ritenere di non accogliere l&#8217;eccezione mossa da Unioncamere, resistente nel giudizio principale, secondo la quale la questione sarebbe irrilevante poichè la Camera di commercio ricorrente non avrebbe interesse a far valere il lamentato vizio di legittimità , trattandosi di questioni che presentano come unico soggetto interessato a sollevare un&#8217;ipotetica questione di legittimità  costituzionale proprio la Regione. Al contrario &#8211; afferma il giudice a quo &#8211; «la Camera di commercio ricorrente ha interesse a dedurre il prospettato vizio di costituzionalità  [&#8230;] proprio perchè, all&#8217;esito di un&#8217;eventuale pronuncia di incostituzionalità , cadrebbe tutto il decreto legislativo delegato e, con esso, il censurato accorpamento tra Camere di commercio».<br /> 10.- Il 4 novembre 2019 si è costituita nel giudizio la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti, ricorrente del giudizio principale.<br /> 10.1.- La parte insiste per la dichiarazione d&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, per violazione del principio di leale collaborazione e, segnatamente, degli artt. 5, 117 e 120 Cost.<br /> 10.2.- Preliminarmente, la parte esamina il quadro di attribuzioni spettanti alle camere di commercio, al fine di evidenziarne il nesso con le competenze regionali. In primo luogo, si sottolinea la doppia natura di tali enti «per un verso organi di rappresentanza degli interessi mercantili e per l&#8217;altro strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche» (è citata la sentenza di questa Corte n. 86 del 2017). Inoltre, se ne evidenzia il ruolo nell&#8217;ambito del sistema degli enti locali, che farebbero entrare tale ente «a pieno titolo [&#8230;] nel sistema dei poteri locali secondo lo schema dell&#8217;art. 118 della Costituzione, diventando anche potenziale destinatario di deleghe dello Stato e della Regione» (sono citate le sentenze n. 29 del 2016 e n. 477 del 2000). Pertanto, il ricorrente ritiene che «le funzioni spettanti alla Camera di commercio la collocano in una dimensione che è, allo stesso tempo, locale per quanto riguarda l&#8217;ambito di incidenza e nazionale per quanto riguarda il tipo di funzioni che ad essa possono essere assegnate»; ciò determinerebbe «l&#8217;intimo rapporto tra il sistema camerale e l&#8217;ente regionale in generale» (sono citate le sentenze n. 225 del 2019 e n. 65 del 1982).<br /> 10.3.- La Camera di commercio ricorrente nel giudizio a quo ricorda che la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 2, della legge n. 124 del 2015, era giÃ  stata posta, in via diretta, da alcune Regioni, ma che è stata dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, dalla Corte costituzionale. Tuttavia, gli ostacoli che hanno impedito allora di pronunciarsi sul merito della questione, non sarebbero presenti nel caso attuale; difatti, la natura incidentale del giudizio permetterebbe di riproporre la questione (è citata la sentenza n. 261 del 2017).<br /> 10.4.- Nel merito, la parte riporta anzitutto le argomentazioni esposte nell&#8217;ordinanza di rimessione, per quanto riguarda la violazione da parte del citato art. 10 del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 117 e 120 Cost.<br /> La ricorrente del giudizio principale richiama la seduta della Conferenza unificata del 29 settembre 2016, che avrebbe espresso parere condizionato all&#8217;adozione dello schema di decreto legislativo, subordinandolo all&#8217;accoglimento delle proposte emendative indicate in tale sede.<br /> Tali proposte miravano a sostituire l&#8217;inciso «ove a ciò delegate su base legale o convenzionale» con l&#8217;espressione «attraverso specifiche convenzioni delle amministrazioni competenti con Unioncamere»; a riscrivere la prima parte dell&#8217;art. 4, comma 6, secondo la seguente formulazione: «Tutti gli enti che in base alle vigenti leggi sono titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività  di impresa, anche non riconducibili all&#8217;ambito di applicazione di cui all&#8217;art. 2 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, hanno l&#8217;obbligo di comunicarne [&#038;]Â»; a inserire in calce al suddetto comma il periodo qui di seguito: «i SUAP hanno accesso consultivo senza oneri aggiuntivi al fascicolo elettronico di impresa per lo svolgimento delle attività  di controllo di propria competenza».<br /> Il legislatore delegato non ha accolto le menzionate indicazioni; avrebbe perciò tenuto un comportamento «unilaterale» e «contrario al principio di leale collaborazione». Ad avviso della Camera di commercio, «[s]e fosse stata prevista l&#8217;intesa, il prodotto normativo sarebbe stato evidentemente differente».<br /> 11.- Il 5 novembre 2019 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate. La difesa statale reitera i medesimi argomenti spesi con riferimento alle precedenti ordinanze di rimessione.<br /> 11.1.- Nelle more dell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 aprile 2020, rispettivamente il 17 e il 18 marzo 2020, hanno depositato memoria illustrativa sia il Presidente del Consiglio dei ministri sia la parte e, successivamente al rinvio a nuovo ruolo, deciso sulla base dell&#8217;art. 2, lettera c), del decreto della Presidente della Corte costituzionale del 24 marzo 2020, sia la Camera di commercio sia la difesa statale hanno depositato brevi note, ai sensi dell&#8217;art. 1, lettera c), del decreto della Presidente della Corte costituzionale 20 aprile 2020, ribadendo quanto giÃ  affermato nelle memorie pregresse in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza. In particolare, nella memoria illustrativa, la Camera di commercio di Rieti ribadisce la rilevanza e la fondatezza delle questioni. La dichiarazione di illegittimità  dell&#8217;art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, ad opera della sentenza di questa Corte n. 261 del 2017, non avrebbe rimosso i profili di incostituzionalità  della disposizione censurata, posto che le odierne questioni presenterebbero un perimetro pìù ampio, avente ad oggetto il presupposto stesso dell&#8217;adozione del decreto legislativo, ossia la norma di delega contenuta nella legge n. 124 del 2015. In tal senso, la censura non solo sarebbe rilevante, ma anche evidentemente fondata, non essendo sufficiente a garantire il principio cooperativo la previsione dell&#8217;intesa &#8220;a valle&#8221; per l&#8217;adozione del d.m. introdotta dalla sentenza n. 261 del 2017.<br /> 12.- Con ordinanza del 27 marzo 2019 (reg. ord. n. 184 del 2019), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale, in riferimento agli artt. 5, 117 e 120 Cost., degli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016.<br /> 12.1.- Il giudice rimettente premette in narrativa che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni ha impugnato il d.m. 16 febbraio 2018, che ha previsto l&#8217;accorpamento delle Camere di commercio di Terni e Perugia, e impugnato altresì¬ gli atti esecutivi e conseguenti, tra cui le determinazioni del Commissario ad acta. Per il resto, l&#8217;ordinanza di rimessione presenta le medesime argomentazioni spese, in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, dai giÃ  citati atti di promovimento.<br /> 13.- Il 25 novembre 2019 si è costituito nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale la Camera di commercio di Terni, ricorrente nel giudizio principale. La parte ricorda che, in sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in attesa di una definizione nel merito del giudizio, anche per la prospettazione «di una possibile illegittimità  costituzionale di alcune delle norme del riordino normativo».<br /> 13.1.- La Camera di commercio insiste poi per la dichiarazione dell&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, per violazione del principio di leale collaborazione e, segnatamente, degli artt. 5, 117 e 120 Cost., riportandosi alle motivazioni addotte dal TAR Lazio nell&#8217;ordinanza di rimessione.<br /> 14.- Il 22 novembre 2019 si è costituita in giudizio Unioncamere, resistente del giudizio principale, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari inammissibili, improcedibili o, comunque, infondate le questioni di legittimità  costituzionale, riservandosi di esporre ulteriori deduzioni nei successivi scritti difensivi.<br /> 15.- Il 19 novembre 2019 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate, riproponendo gli argomenti giÃ  spesi nei precedenti atti di intervento.<br /> 15.1.- Nelle more dell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 aprile 2020, hanno depositato memorie illustrative, rispettivamente in data 16 e 17 marzo 2020, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia la parte resistente nel giudizio principale e, successivamente al rinvio a nuovo ruolo, deciso sulla base dell&#8217;art. 2, lettera c), del decreto della Presidente della Corte costituzionale del 24 marzo 2020, entrambi hanno depositato brevi note, ai sensi dell&#8217;art. 1, lettera c), del decreto della Presidente della Corte costituzionale 20 aprile 2020, ribadendo quanto giÃ  affermato, in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza, nelle memorie pregresse.<br /> 15.2.- Nella memoria illustrativa, Unioncamere ha eccepito in particolare la manifesta inammissibilità  delle questioni e, in subordine, la loro infondatezza.<br /> Unioncamere premette, in punto di fatto, che il processo di riforma inaugurato con l&#8217;art. 10 della legge n. 124 del 2015 è stato per la gran parte attuato: in base ad esso, sono state accorpate 40 camere di commercio, le quali hanno dato vita a 17 nuovi enti; sono stati rinnovati gli organi con un ridotto numero di componenti da parte delle 18 (su 28) camere di commercio non soggette ad accorpamento ed avviate le procedure per un accorpamento di ulteriori 35 camere di commercio; sono state accorpate, infine, diverse aziende speciali, ridotte da 131 a 86; liquidate 8 unioni regionali, che da 19 sono divenute 11.<br /> La riforma avrebbe garantito una maggiore efficienza degli organi camerali esistenti, con un evidente risparmio economico (viene allegata una stima di 50 milioni di euro annui) e un migliore svolgimento delle funzioni camerali (è riportata una indagine condotta presso le camere di commercio accorpate).<br /> 15.3.- In punto di diritto, Unioncamere ritiene le questioni inammissibili per difetto di rilevanza. In primo luogo, i giudici a quibus non avrebbero tenuto in considerazione quanto affermato dalla citata sentenza n. 251 del 2016, la quale ha dichiarato che l&#8217;illegittimità  costituzionale della legge di delega, per mancata previsione dell&#8217;intesa sui decreti legislativi, «sono circoscritte alle disposizioni di delegazione», non estendendosi ai decreti delegati.<br /> In tal senso, quindi, l&#8217;eventuale sentenza di accoglimento non sprigionerebbe effetti sui processi principali, con conseguente irrilevanza delle questioni sollevate.<br /> Inoltre, le questioni sarebbero irrilevanti perchè la leale collaborazione è stata comunque garantita &#8220;a valle&#8221;, grazie alla sentenza di questa Corte n. 261 del 2017, che ha dichiarato illegittimo l&#8217;art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 219 del 2016, nella parte in cui non prevedeva che il decreto ministeriale di attuazione della riforma fosse adottato attraverso intesa.<br /> In ogni caso, le questioni sottoposte alla Corte costituzionale sarebbero comunque ipotetiche, non avendo i rimettenti chiarito il rapporto di pregiudizialità  intercorrente tra le questioni sollevate e il giudizio pendente. Dalle ordinanze di rimessione non emergerebbero i criteri, contenuti nella legge di delega e nel successivo decreto legislativo, idonei a condizionare il successivo d.m., oggetto di impugnazione davanti al TAR.<br /> Nel merito, le questioni sarebbero comunque infondate, perchè dall&#8217;agosto del 2016, quando il Ministro dello sviluppo economico ha presentato la prima versione dello schema del decreto legislativo, fino alla adozione nel febbraio del 2018 del d.m., vi è stata una continua interlocuzione tra lo Stato e le autonomie territoriali.<br /> 16.- Con ordinanza del 30 aprile 2019 (reg. ord. n. 185 del 2019) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 5, 117 e 120 Cost., questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016.<br /> 16.1.- Il giudice rimettente espone in premessa che la Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Brindisi ha impugnato innanzi al TAR Lazio il d.m. 16 febbraio 2018, nella parte in cui, in attuazione dell&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, ha disposto l&#8217;accorpamento delle Camere di commercio di Brindisi e Taranto, individuando in Taranto, anzichè in Brindisi, la sede del nuovo ente, impugnando altresì¬ gli atti esecutivi e conseguenti, tra cui le determinazioni del Commissario ad acta. Il giudice a quo prosegue riportando gli stessi argomenti, illustrati nei procedenti atti di promovimento, in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza.<br /> 17.- Il 21 novembre 2019 si è costituita in giudizio di fronte alla Corte costituzionale la Camera di commercio di Brindisi, ricorrente nel giudizio principale.<br /> 17.1.- La parte insiste per la dichiarazione d&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, per violazione del principio di leale collaborazione e, segnatamente, degli artt. 5, 117 e 120 Cost., riportandosi sostanzialmente alle motivazioni addotte dal TAR Lazio nell&#8217;ordinanza di rimessione.<br /> 18.- Il 22 novembre 2019 si è costituita in giudizio Unioncamere, parte resistente del giudizio principale, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari inammissibili, improcedibili o comunque infondate le questioni di legittimità  costituzionale, riservandosi di esporre ulteriori deduzioni nei successivi scritti difensivi.<br /> 19.- Il 26 novembre 2019 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate, con argomentazioni identiche a quelle riportate nei precedenti atti di intervento.<br /> 20.- Nelle more dell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 aprile 2020, rispettivamente il 16 e il 17 marzo 2020, hanno depositato memoria illustrativa sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia la parte resistente nel giudizio a quo e, successivamente al rinvio a nuovo ruolo, deciso sulla base dell&#8217;art. 2, lettera c), del decreto della Presidente della Corte costituzionale del 24 marzo 2020, entrambi hanno depositato brevi note, ai sensi dell&#8217;art. 1, lettera c), del decreto della Presidente della Corte costituzionale 20 aprile 2020, ribadendo quanto giÃ  affermato, in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza, nelle memorie pregresse.<br /> 21.- Nella memoria illustrativa, Unioncamere ha reiterato le eccezioni di inammissibilità  delle questioni giÃ  avanzate nel giudizio concernente il ricorso promosso dalla Camera di commercio di Terni, ribadendo, nel merito, la loro infondatezza.<br /> 22.- Con ordinanza del 27 marzo 2019 (reg. ord. n. 196 del 2019), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 5, 117 e 120 Cost., questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016.<br /> 22.1.- Il giudice rimettente premette in narrativa che Confindustria Pavia, Associazione commercianti della Provincia di Pavia (ASCOM), Federazione provinciale Coldiretti Pavia, Industria Laterizi Vogherese Srl, Albergo Moderno Srl, hanno impugnato il d.m. 16 febbraio 2018, nella parte in cui, in attuazione dell&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, ha disposto l&#8217;accorpamento delle Camere di commercio di Pavia, di Mantova e di Cremona, impugnando altresì¬ gli atti esecutivi e conseguenti, tra cui le determinazioni del Commissario ad acta. Quanto al merito, il giudice a quo sviluppa le medesime censure giÃ  riportate dalle precedenti ordinanze di rimessione.<br /> 23.- Il 22 novembre 2019 si è costituita nel giudizio Unioncamere, parte resistente del giudizio principale, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari inammissibili, improcedibili o, comunque, infondate le questioni di legittimità  costituzionale, riservandosi di esporre ulteriori deduzioni nei successivi scritti difensivi.<br /> 24.- Il 19 novembre 2019 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate, riproponendo quanto giÃ  argomentato nei precedenti atti di intervento.<br /> 25.- Nelle more dell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 aprile 2020, il 16 e il 17 marzo 2020, hanno depositato memoria illustrativa sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia Unioncamere e, successivamente al rinvio a nuovo ruolo, deciso sulla base dell&#8217;art. 2, lettera c), del decreto della Presidente della Corte costituzionale del 24 marzo 2020, la difesa statale ha trasmesso brevi note, ai sensi dell&#8217;art. 1, lettera c), del decreto della Presidente della Corte costituzionale 20 aprile 2020, ribadendo quanto giÃ  affermato, in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza, nell&#8217;atto di intervento. Nella sua memoria illustrativa, Unioncamere insiste sulla ipoteticità  delle censure e, dunque, sull&#8217;irrilevanza delle questioni e, nel merito, sulla loro infondatezza.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Con sette ordinanze di rimessione (reg. ord. numeri 163, 164, 165, 166, 184, 185 e 196 del 2019), dall&#8217;analogo tenore argomentativo, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 5, 117 e 120 della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dell&#8217;art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).<br /> 1.1.- Ad avviso dei giudici a quibus, la citata legge di delegazione sarebbe illegittima per violazione del principio di leale collaborazione, non avendo previsto un adeguato coinvolgimento delle Regioni nella fase di approvazione del decreto legislativo concernente la riforma delle camere di commercio: la norma di legge ha previsto infatti un mero parere, da parte degli enti regionali, e non l&#8217;intesa tra Stato e Regioni sullo schema dell&#8217;atto legislativo. Dalla dichiarazione di illegittimità  costituzionale della norma di delegazione deriverebbe «in via derivata» la caducazione dell&#8217;intero art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, il quale offre, a sua volta, fondamento al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 (Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale), impugnato nei giudizi principali.<br /> 2.- Va preliminarmente rilevato che le sette ordinanze di rimessione pongono questioni identiche in relazione alle medesime norme censurate e ai medesimi parametri costituzionali evocati; pertanto, i giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente esaminati e decisi con unica pronuncia.<br /> 2.1.- Sempre in via preliminare, questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulle plurime eccezioni di inammissibilità  per difetto di rilevanza avanzate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dall&#8217;Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (d&#8217;ora in avanti: Unioncamere).<br /> 2.2.- Le censure sarebbero irrilevanti in quanto ipotetiche: i rimettenti non avrebbero chiarito in quale misura i criteri del decreto legislativo, in ipotesi viziato dal mancato rispetto del principio di leale collaborazione, condizionerebbero il successivo decreto ministeriale impugnato nei giudizi principali.<br /> La difesa statale sottolinea che il decreto legislativo non avrebbe comunque potuto alterare il numero degli enti camerali, stabilito in «non pìù di 60 mediante accorpamento di due o pìù camere di commercio» (art. 10, comma 1, lettera b, legge n. 124 del 2015).<br /> Unioncamere ribadisce che l&#8217;incostituzionalità  della legge delega per mancato rispetto della leale collaborazione non si estenderebbe ai decreti delegati, secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 251 del 2016. In tal senso, l&#8217;eventuale accoglimento della questione non avrebbe alcun effetto sui procedimenti principali, con conseguente irrilevanza delle questioni sollevate sulla legge di delega e sul decreto delegato.<br /> Infine, le ordinanze di rimessione non avrebbero tenuto in adeguata considerazione la sentenza di questa Corte n. 261 del 2017, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 4 dell&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016 (oggetto dell&#8217;attuale giudizio), per avere previsto l&#8217;adozione del d.m. di riordino delle camere di commercio previo parere della Conferenza Stato-Regioni, anzichè previa intesa. Questa decisione avrebbe dato attuazione al principio di leale collaborazione &#8220;a valle&#8221; del procedimento legislativo; in ogni caso, il mancato raggiungimento dell&#8217;intesa sul d.m. non osterebbe a una decisione unilaterale del Governo, laddove i plurimi tentativi di addivenire a un accordo con le autonomie regionali non siano andati a buon fine. La mancata considerazione di tali profili si tradurrebbe in un difetto di rilevanza, con conseguente inammissibilità  delle questioni sollevate dal TAR Lazio.<br /> 2.3.- Le eccezioni di inammissibilità  non sono fondate.<br /> In merito alla asserita trasmissione del vizio di legittimità  dalla legge di delega al decreto delegato, contrariamente a quanto argomentato da Unioncamere, l&#8217;assunto dei rimettenti non è di per sè implausibile, ben potendo in ipotesi configurarsi una illegittimità  derivata del decreto delegato che trova nella legge delega, fonte interposta ai sensi dell&#8217;art. 76 Cost., la misura della propria legittimità .<br /> Per ciò che concerne il difetto di applicabilità  ai giudizi principali dell&#8217;art. 10 della legge n. 124 del 2015 deve ritenersi sufficiente, ai fini della rilevanza, l&#8217;influenza del presupposto normativo, e cioè della legge di delega, sull&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016, norma da applicarsi ai giudizi a quibus. Ãˆ sufficiente osservare che il vizio procedimentale asserito dai rimettenti, se accertato da questa Corte, potrebbe riverberarsi sul decreto legislativo, così¬ travolgendo lo stesso d.m. impugnato nei giudizi principali.<br /> Infine, le ordinanze di rimessione si soffermano adeguatamente sulla sentenza n. 261 del 2017, ritenendo non sufficiente, ai fini del rispetto del principio di leale collaborazione, i tentativi di intesa &#8220;a valle&#8221; sul d.m. di attuazione.<br /> 3.- Prima di affrontare il merito delle questioni di legittimità  costituzionale, questa Corte ritiene necessario ripercorrere la propria giurisprudenza sul processo di riforma del sistema camerale innescato dagli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016.<br /> 3.1.- Come noto, infatti, il comma 4 dell&#8217;art. 3 d.lgs. n. 219 del 2016 ha demandato a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta di Unioncamere e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, l&#8217;attuazione del processo di riordino e di accorpamento delle camere di commercio, disposto dal menzionato decreto legislativo.<br /> Su tale previsione è intervenuta questa Corte, dichiarandola illegittima nella parte in cui prevedeva che il decreto ministeriale fosse adottato sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni anzichè previa intesa con la stessa (sentenza n. 261 del 2017).<br /> 3.1.1.- In detta pronuncia, questa Corte ha chiarito che le camere di commercio presentano una natura anfibia, per un verso «organi di rappresentanza delle categorie mercantili», per un altro «strumenti per il perseguimento di politiche pubbliche». Dalla loro vocazione pubblicistica discende, dagli inizi dello scorso secolo, l&#8217;attribuzione a tali soggetti della qualifica di «enti di diritto pubblico, dotati di personalità  giuridica».<br /> 3.1.2.- I compiti assegnati a detti enti dal d.lgs. n. 219 del 2016 non solo hanno ribadito questa duplice natura, ma ne hanno anche confermato la collocazione al crocevia di distinti livelli di governo: per un verso, infatti, le camere di commercio esercitano funzioni evidentemente riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato (ad esempio in materia di pubblicità  legale mediante la tenuta del registro delle imprese; tutela del consumatore e della fede pubblica; vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità  dei prodotti; disciplina della metrologia legale in collaborazione con gli uffici metrici statali; rilevazione dei prezzi e delle tariffe); per un altro, svolgono compiti che riflettono competenze regionali (in materia, ad esempio, di sviluppo e promozione del turismo, di supporto alle imprese, di orientamento al lavoro ed alle professioni).<br /> Le competenze regionali coinvolte, pertanto, sono, in alcuni ambiti, inestricabilmente intrecciate con quelle dello Stato; in altri sono invece suscettibili di essere precisamente identificate e distintamente considerate, in riferimento ai singoli compiti svolti (sentenza n. 261 del 2017).<br /> 3.2.- Le funzioni esercitate dal sistema camerale esigono, dunque, «una disciplina omogenea in ambito nazionale», posto che le camere di commercio non sono «un arcipelago di entità  isolate, ma costituiscono i terminali di un sistema unico di dimensioni nazionali che giustifica l&#8217;intervento dello Stato»; d&#8217;altro canto, proprio il coinvolgimento di competenze regionali implica che la disciplina statale sia posta nel «rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a guidare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie», rendendosi necessario un coinvolgimento regionale che non può arrestarsi al mero parere espresso in Conferenza Stato-Regioni, ma deve essere identificato «nell&#8217;intesa, contraddistinta da una procedura che consenta lo svolgimento di genuine trattative e garantisca un reale coinvolgimento [regionale]Â» (sentenza n. 261 del 2017).<br /> 3.3.- A seguito di tale pronuncia, il Ministro dello sviluppo economico ha sottoposto un nuovo schema di decreto ministeriale alla Conferenza Stato-Regioni, riunitasi il 21 dicembre 2017. Nonostante plurimi confronti con il sistema delle autonomie regionali, queste non hanno ritenuto di sottoscrivere l&#8217;intesa. L&#8217;8 febbraio 2018 il Consiglio dei ministri ha quindi deliberato di superare lo stallo procedimentale, in applicazione dell&#8217;art. 3, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato &#8211; città  ed autonomie locali), autorizzando il Ministro dello sviluppo economico ad adottare il decreto ministeriale che, nel relativo preambolo, dÃ  atto del recepimento di alcune istanze regionali.<br /> 3.4.- Il decreto ministeriale è stato poi impugnato di fronte a questa Corte per conflitto intersoggettivo dalla Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta/Vallèe d&#8217;Aoste e dichiarato parzialmente illegittimo nella parte in cui si riferiva alla Camera valdostana delle imprese e delle professioni (sentenza n. 225 del 2019).<br /> Con tale decisione, la Corte costituzionale ha declinato, rispetto alle autonomie speciali, gli argomenti spesi nella sentenza n. 261 del 2017. Ãˆ stato così¬ chiarito che la Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta/Vallèe d&#8217;Aoste è direttamente titolare, in virtà¹ dello statuto e della relativa normativa di attuazione, delle funzioni svolte, sul resto del territorio nazionale, dal sistema camerale: «[n]el territorio valdostano, tutte le funzioni tradizionalmente svolte dalle Camere di commercio appartengono alla Regione, che può discrezionalmente scegliere le forme organizzative ritenute pìù opportune per il loro esercizio» (sentenza n. 225 del 2019). Per tale ragione, allo Stato non spettava includere, nella disciplina di riordino e razionalizzazione, l&#8217;organizzazione della Camera valdostana.<br /> 4.- Alla luce di tali premesse, non può dirsi errato il presupposto da cui muovono i rimettenti, secondo i quali la legge delega è intervenuta in ambiti che vedono intrecciarsi competenze statali e regionali.<br /> Come ha affermato la sentenza n. 261 del 2017, infatti, la disciplina del sistema camerale si colloca al crocevia di distinti livelli di governo, richiedendo, dunque, un adeguato coinvolgimento delle autonomie regionali. Il ricorso al principio di leale collaborazione, in quanto &#8220;metodo&#8221; cui adeguare la legislazione alle esigenze delle autonomie nel quadro dell&#8217;unità  della Repubblica (artt. 5 e 120 Cost.), è infatti frequentemente richiamato nella giurisprudenza di questa Corte per la disciplina delle materie in cui si intrecciano strettamente competenze statali e competenze regionali (ex plurimis, sentenze n. 72 del 2019, n. 56 del 2019, n. 71 del 2018 e n. 1 del 2016).<br /> 5.- Ciò nonostante, le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016 non sono fondate.<br /> 5.1.- Non è venuto meno, infatti, in tutto il procedimento che ha portato alla riforma del sistema delle camere di commercio, il confronto del Governo con le autonomie territoriali. A questo risultato ha contribuito la sentenza di questa Corte n. 261 del 2017 che, come dianzi ricordato, dichiarando la illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 216 del 2019, su ricorso di diverse Regioni, ha stabilito che il decreto ministeriale fosse adottato non previo parere bensì¬ previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.<br /> Avviato il processo di riordino delle Camere di commercio in forza del citato d.m., i giudici rimettenti, su istanza delle menzionate Camere di commercio e di altri soggetti &#8211; tutti ricorrenti dinanzi al TAR Lazio avverso detto provvedimento &#8211; sollevano in via incidentale questioni di legittimità  costituzionale, avente ad oggetto gli artt. 10 della legge n. 124 del 2015 e 3 del d.lgs. n. 219 del 2016. Quest&#8217;ultimo, in particolare, non pìù per i suoi contenuti, ma per il modo stesso in cui è stato approvato in forza della legge di delega, previo parere ma senza intesa con la Conferenza Stato-Regioni. A tal fine sposano una lettura non condivisibile dei principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 251 del 2016 adottata l&#8217;anno precedente.<br /> Detta sentenza ha dichiarato illegittime talune disposizioni della legge delega n. 124 del 2015 (nella parte concernente i principi e criteri direttivi in materia di dirigenza pubblica, di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di partecipazione azionaria delle p.a. e di disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale), laddove subordinavano l&#8217;adozione dei decreti delegati ivi previsti al previo «parere», anzichè alla previa «intesa» in Conferenza (unificata o Stato-Regioni, a seconda degli ambiti interessati).<br /> 5.2.- Tale pronuncia, pur rilevando che la giurisprudenza costituzionale ha pìù volte sancito (e recentemente ribadito: da ultimo, sentenze n. 44 del 2018, n. 237 e n. 192 del 2017; con riferimento alla decretazione di urgenza, sentenze n. 194 del 2019, n. 137 e n. 17 del 2018) che il principio di leale collaborazione non si impone, di norma, al procedimento legislativo, ha invero affermato che l&#8217;intesa fra Stato e Regioni «si impone [&#038;] quale cardine della leale collaborazione anche quando l&#8217;attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell&#8217;art. 76 Cost.». E ciò «nell&#8217;evenienza [&#038;] di uno stretto intreccio fra materie e competenze». Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi, «finiscono, infatti, con l&#8217;essere attratti nelle procedure di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze» (sentenza n. 251 del 2016).<br /> Tuttavia la medesima sentenza ha precisato che, «[n]el seguire le cadenze temporali entro cui esercita la delega, [&#038;] il Governo può fare ricorso a tutti gli strumenti che reputa, di volta in volta, idonei al raggiungimento dell&#8217;obiettivo finale. Tale obiettivo consiste nel vagliare la coerenza dell&#8217;intero procedimento di attuazione della delega, senza sottrarlo alla collaborazione con le Regioni» (sentenza n. 251 del 2016).<br /> L&#8217;adeguatezza del coinvolgimento regionale, dunque, lungi dall&#8217;imporre un rigido automatismo, abbraccia necessariamente un orizzonte ampio, offerto dall&#8217;intero procedimento innescato dal legislatore delegante, da valutarsi alla luce dei meccanismi di raccordo complessivamente predisposti dallo Stato. Per queste ragioni, la medesima decisione ha escluso la immediata estensione del vizio di illegittimità  costituzionale ai decreti delegati (punto 9 del Considerato in diritto), chiarendo come la sua eventuale trasmissione debba di volta in volta accertarsi «alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà  di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione».<br /> Il riferimento alle «soluzione correttive» che il Governo avrebbe potuto adottare nell&#8217;esercizio della sua discrezionalità  politica implica, quindi, al fine del necessario coinvolgimento delle autonomie regionali, una ampia congerie di strumenti idonei a soddisfare l&#8217;esigenza di un leale confronto con le istituzioni territoriali.<br /> In questa direzione si muove, peraltro, il parere reso dal Consiglio di Stato all&#8217;indomani di detta pronuncia, ove si è affermato, per un verso, la perdurante validità  dei decreti delegati adottati sulla scorta delle disposizioni della legge delega dichiarate incostituzionali, e per un altro, come fosse «preferibile» &#8211; e quindi non sempre costituzionalmente necessitata &#8211; l&#8217;adozione dei decreti correttivi a seguito di intesa (Consiglio di Stato, commissione speciale, parere 17 gennaio 2017, n. 83).<br /> 5.3.- La leale collaborazione, dunque, richiama un metodo procedimentale che permea le relazioni dei livelli di governo, la cui estensione dipende dalle concrete modalità  di esercizio delle competenze in un determinato ambito materiale.<br /> Nel caso in esame, particolarmente rilevante è stata l&#8217;attivazione delle procedure per addivenire a un&#8217;intesa sul d.m. di attuazione, sulla scorta di quanto richiesto da questa Corte nella pìù volte citata sentenza n. 261 del 2017 che aveva ritenuto non legittimo il semplice ricorso al &#8220;parere&#8221; anzichè &#8220;all&#8217;intesa&#8221; nell&#8217;approvazione dello stesso.<br /> A seguito di tale pronuncia, l&#8217;atto ministeriale inizialmente adottato è stato ritirato e sostituito con altro atto su cui il Governo ha, a pìù riprese, tentato di raggiungere un accordo con le Regioni, come testimonia l&#8217;andamento delle riunioni della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre del 2017 e dell&#8217;11 gennaio 2018, e come si evince dalle numerose riunioni tecniche che si sono tenute a latere della Conferenza stessa e di cui viene dato atto nei relativi verbali. Solo a seguito di queste reiterate interlocuzioni il Consiglio dei ministri ha deliberato, l&#8217;8 febbraio del 2018, di superare l&#8217;impasse, autorizzando il Ministro dello sviluppo economico ad adottare il decreto ministeriale (emanato il successivo 16 febbraio).<br /> Alla luce di tale sequenza, non può essere sottovalutato che la eventuale dichiarazione di illegittimità  derivata dell&#8217;art. 3 del d.lgs. n. 216 del 2019 porterebbe a sindacare la medesima disposizione normativa due volte per violazione del medesimo principio: &#8220;a valle&#8221; perchè non ha previsto, nella attuazione tramite decreto ministeriale, un adeguato coinvolgimento delle autonomie regionali, &#8220;a monte&#8221; perchè non concertata con le Regioni prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto legislativo.<br /> Ãˆ ben vero che, sul piano formale, l&#8217;oggetto normativo (attinente all&#8217;intero art. 3 d.lgs. n. 219 del 2016 e non al solo comma 4, relativo al procedimento di adozione del decreto ministeriale), è pìù ampio rispetto alla disposizione giÃ  dichiarata incostituzionale. Se si considera perà² il profilo complessivo dell&#8217;asserito vizio di legittimità  costituzionale, non sfugge il pericolo che questa Corte arriverebbe a sindacare per due volte il medesimo procedimento legislativo per violazione dello stesso principio.<br /> Nonostante sia diverso il quando, il momento della violazione o &#8211; se si vuole &#8211; la singola scansione del procedimento colpita dall&#8217;incostituzionalità , non muta la sostanza della lesione, giÃ  accertata da questa Corte con la dichiarazione di illegittimità  costituzionale disposta dalla sentenza n. 261 del 2017.<br /> Non può dunque sostenersi, come pure impropriamente ritengono i rimettenti evocando la sentenza n. 251 del 2016, che il procedimento innescato dall&#8217;art. 10 della legge n. 124 del 2015 sia stato condotto senza rispettare i canoni della leale collaborazione.<br /> 5.4.- Non rileva, a questo proposito, la mancata intesa sul testo del d.m. (risultato peraltro difficile da raggiungere, visto che &#8211; come sottolineato anche dalla difesa di Unioncamere &#8211; il numero complessivo delle camere di commercio &#8211; contestato in Conferenza da alcune Regioni durante la discussione sullo schema del d.m.- è stato fissato direttamente dalla legge delega).<br /> 5.5.- Deve infatti ricordarsi che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l&#8217;intesa non pone un obbligo di risultati ma solo di mezzi: infatti, «[s]e, da un lato, il superamento del dissenso deve essere reso possibile, anche col prevalere della volontà  di uno dei soggetti coinvolti, per evitare che l&#8217;inerzia di una delle parti determini un blocco procedimentale, impedendo ogni deliberazione; dall&#8217;altro, il principio di leale collaborazione non consente che l&#8217;assunzione unilaterale dell&#8217;atto da parte dell&#8217;autorità  centrale sia mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell&#8217;intesa entro un determinato periodo di tempo (ex plurimis, sentenze n. 239 del 2013, n. 179 del 2012 e n. 165 del 2011) [&#038;] o dell&#8217;urgenza del provvedere. Il principio di leale collaborazione esige che le procedure volte a raggiungere l&#8217;intesa siano configurate in modo tale da consentire l&#8217;adeguato sviluppo delle trattative al fine di superare le divergenze» (sentenza n. 1 del 2016, ma nello stesso senso, pìù recentemente, sentenze n. 161 del 2019, n. 261 del 2017, n. 142 del 2016 e n. 88 del 2014).<br /> Di qui, dunque, la non fondatezza delle questioni prospettate.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> riuniti i giudizi,<br /> dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dell&#8217;art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all&#8217;articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 117 e 120 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con le ordinanze indicate in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Augusto Antonio BARBERA, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2020.<br /> </div>
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		<title>Camere di commercio autonomia funzionale e mercato*</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/camere-di-commercio-autonomia-funzionale-e-mercato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 18:42:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/camere-di-commercio-autonomia-funzionale-e-mercato/">Camere di commercio autonomia funzionale e mercato*</a></p>
<p>Abstract &#160; The paper aims to reconstruct the legal nature of the Chamber of commerce, with particular reference to the profiles of the governance, of the juridical classification and of the relationships with the business community. A reflection is reserved for the role of business authority that seems to stand</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/camere-di-commercio-autonomia-funzionale-e-mercato/">Camere di commercio autonomia funzionale e mercato*</a></p>
<p align="center">Abstract<br />
<i></i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify"><i>The paper aims to reconstruct the legal nature of the Chamber of commerce, with particular reference to the profiles of the governance, of the juridical classification and of the relationships with the business community. A reflection is reserved for the role of business authority that seems to stand out for the Chamber of commerce.<br />
</i></p>
<p>Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Modelli giuridici e <i>pluriqualificazione</i> soggettiva delle Camere di commercio: cenni ricostruttivi. – 3. L’impatto delle funzioni sulla dinamica dei mercati: autonomia funzionale delle Camere di commercio e <i>business community</i>. – 4. La Camera di commercio come <i>business authority</i>.</p>
<p>1. Gli ordinamenti giuridici moderni &#8211; sollecitati dalla continua evoluzione dell’economia e del mercato[1] &#8211; sono caratterizzati da un processo costante, tuttora in espansione, di proliferazione e diversificazione di <i>figurae juris </i>e modelli organizzativi, preordinati al raggiungimento di finalità pubbliche[2], anche attraverso la partecipazione delle formazioni economico-sociali all’organizzazione amministrativa, che tende a tener conto più delle esigenze di funzionalità che delle categorie concettuali tradizionalmente accolte[3].<br />
A tale tendenza possono ascriversi le Camere di commercio: nelle riflessioni della dottrina intervenuta sul tema[4], siffatti istituti sono rappresentati come una sorta di <i>ircocervo</i>, significativo della sovrapposizione di principi contradditori[5] che, stratificandosi, nelle diverse fasi della politica legislativa, hanno finito per conferire a questi enti una natura giuridica ibrida o, talvolta, <i>sui generis, </i>una immagine difficilmente rapportabile a criteri determinati[6] ed alle formule organizzative classiche.<br />
Le ricostruzioni di volta in volta proposte &#8211; ancorchè dettate dall’esigenza di inquadramento sistematico di <i>fenomeno </i>complesso<i>,</i> caratterizzato dalla presenza in organi amministrativi di esponenti di categorie settoriali, in regime di autogoverno, e dall’attribuzione pubblicistici &#8211; non sembrano, tuttavia, essersi sottratte ad una sorta di ineluttabile catalogazione, cogliendo ciascuna di esse solo alcuni degli aspetti problematici emergenti dallo studio degli enti camerali[7].<br />
Il connotato associativo è, invero, l’unica matrice certa di questa peculiare struttura organizzativa, che costituisce una sorta di <i>ponte</i> per il riconoscimento della personalità giuridica e l’acquisizione della qualificazione istituzionale, propriamente detta, che tuttavia non diviene mai assorbente, anche nelle ipotesi di conferimento di «funzioni amministrative delegate, oneri e responsabilità nell’interesse generale»[8].</p>
<p>2. Or, se ci si appresti ad analizzare – con un approccio per così dire tradizionale – la normazione positiva in materia, non si tarderà a rilevare come le Camere di commercio, pur nell’ambito di un modello organizzativo c.d. <i>misto</i>[9], di derivazione francese, abbiano subito profonde modificazioni nella struttura, nelle funzioni, nella loro stessa denominazione, con diverse accentuazioni, in senso privatistico o latamente pubblicistico, secondo l’evoluzione subita dall’ordinamento generale[10].<br />
Sin dalle più risalenti previsioni normative[11] le Camere di commercio sono state configurate talora come enti di natura privata, espressione tipica «dell’autosufficienza dell’attiva economica»[12] e della rappresentanza degli interessi industriali e commerciali; talaltra come enti esponenziali di gruppi sociali, pur ricompresi nell’organizzazione statale ma difficilmente riconducibili ad un <i>cliché</i> di carattere istituzionale; ovvero come enti pubblici[13] <i>tout court </i>senza, tuttavia, perdere, nella loro evoluzione storica, il tratto caratterizzante della esponenzialità dei gruppi sociali rappresentati[14].<br />
Così, nella fase di integrazione degli enti camerali nell’ordinamento corporativo autoritario[15], si è assistito ad una progressiva commistione tra natura privata ed esercizio di funzioni di pubblico interesse[16]: l’interesse pubblico e gli interessi delle forze produttive vennero fatti strutturalmente coincidere, «sulla premessa che l’uno è e deve essere la proiezione degli altri»[17].<br />
Anche il d.lgs.lgt. 21 settembre 1944, n. 315[18], conserva il modello c.d. <i>misto</i> in cui alla matrice privatistica – che riconduce le funzioni esercitate dalle Camere di commercio, in via esclusiva, alla tutela di interessi privati – si è sovrapposta una connotazione pubblicistica, in funzione di mediazione tra l’Amministrazione e il mondo imprenditoriale, che ha indotto parte della dottrina a qualificare le Camere di commercio come strumenti di azione della pubblica Amministrazione[19].<br />
Con l’emanazione della legge delega 22 luglio del 1975, n. 382 e del successivo d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 il tentativo di pervenire ad un inquadramento sistematico degli enti camerali nell’organizzazione amministrativa indusse il legislatore a sperimentare l’applicazione delle coordinate teoriche della categoria concettuale del c.d. <i>localismo autonomistico </i>elaborate dalla dottrina[20], declinata – nella fattispecie in esame – come <i>localismo economico</i>: gli enti camerali conservarono la caratterizzazione di <i>prefetture economiche</i>, connotate ancora dall’ingerenza e dal condizionamento reciproco tra interessi pubblici e interessi privati di categoria. Il ridimensionamento dei poteri camerali in favore delle Regioni, in attuazione dello scorporo funzionale operato dal d.P.R. n. 616 del 1977[21], fu, in ogni caso, compensato – anche nella prospettiva di un rafforzamento delle formazioni espressioni di formazioni sociali[22], intese come una sorta di enti di <i>sub</i>-governo[23] – dall’attribuzione alle Camere di commercio di nuovi compiti certificativi, informativi e di assistenza[24].<br />
La l. 29 dicembre 1993, n. 580, di riordinamento della disciplina delle Camere di commercio, conserva – e, anzi, enfatizza – il rapporto di esponenzialità fra ente e comunità rappresentata dalle imprese, senza risolvere, tuttavia, le problematiche suscitate dalla individuazione della natura giuridica degli enti camerali, la cui matrice pubblica resta collocatata tra il carattere associativo e quello istituzionale[25].<br />
L’art. 1 della legge richiamata – anche nella riscrittura operata dal d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23[26] – dispone, infatti, che le Camere di commercio sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema imprenditoriale, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali[27].<br />
Innanzitutto, il termine «funzione» appare utilizzato dal legislatore in senso atecnico, quale sinonimo di «compito», poiché si riferisce ad attività difficilmente riconducibili alla nozione di «funzione pubblica» in senso stretto.<br />
Per altro profilo, l’interpretazione letterale della norma non fornisce <i>ex se</i> un parametro inequivoco per l’individuazione della natura giuridica istituzionale delle Camere di commercio, alla stregua del solo criterio nominalistico[28].<br />
E’ pur vero che, sotto il profilo formale, la pubblicità attribuita dal legislatore agli enti camerali trova più di un addentellato normativo anche nella previsione dell’autonomia statutaria, nella disciplina dell’organizzazione e dei controlli[29]. Sennonchè, con riferimento all’elemento finalistico che l’ordinamento positivo assegna alle Camere di commercio, la cura e la promozione delle imprese sembrano ancora coincidere, identicamente, con l’interesse settoriale degli operatori economici[30].<br />
Se a ciò si aggiunga che gli enti in esame costituiscono organismi in <i>autogoverno </i>«ad appartenenza obbligatoria»[31], posto il carattere esponenziale e rappresentativo degli organi, appare ancor più evidente come la qualificazione giuridica delle Camere di commercio sia stata risolta, dal legislatore, in maniera – si direbbe – frettolosa: l’evenienza che siano gli operatori economici, attraverso le organizzazioni di categoria, ovvero tramite meccanismi di elezione diretta, a provvedere alla costituzione degli organi fa riemergere – in maniera assai prepotente – il carattere corporativo (<i>id est</i>: associativo) piuttosto che istituzionale degli enti camerali.<br />
Sicchè, nel disegno della legge di riordinamento n. 580 del 1993 le Camere di commercio appaiono configurate, nuovamente, secondo il modello organizzativo c.d. <i>misto</i>, proprio del periodo liberale: dunque, alla stregua di enti esponenziali di gruppi sociali in regime di autoamministrazione.<br />
Le innovazione introdotte dall’art. 1, comma 4, lett. d), della l. 15 marzo 1997, n. 59 sembrano, ulteriormente, corroborare le difficoltà correlate alla individuazione della natura giuridica delle Camere di commercio. La c.d. legge <i>Bassanini 1 </i>qualifica, infatti, gli enti camerali come enti esplicanti, localmente[32], compiti in regime di autonomia funzionale[33], volendo con ciò evidenziare – si ritiene – per un verso l’ambito territoriale delle funzioni amministrative e delle attività promozionali in favore delle imprese; per altro profilo rimarcare il ruolo della rappresentatività, come caratterizzazione dei compiti attribuiti o delegati dall’ordinamento statale o regionale agli enti camerali[34].<br />
Alcun elemento di chiarezza sembra, dunque, potersi trarre dal ricorso ad una formula felicemente sperimentata per le Università, ma che, applicata alle Camere di commercio, – in difetto di una espressa previsione costituzionale[35] – rischierebbe di tradursi in un tentativo di forzata simbiosi «fra il momento politico e il momento economico-sociale», una sorta di <i>tertium genus </i>tra l’ente pubblico e l’ente locale, che parte della dottrina aveva già, in precedenza, definitivo come un residuo «di forme corporative» e, per l’effetto, «quanto di più estraneo alla valorizzazione del pluralismo sociale, che presuppone effettiva autonomia e chiarezza delle reciproche responsabilità»[36].<br />
Il ricorso alle <i>figurae juris</i> delle autonomia funzionali – così come può trarsi dalla normazione positiva, alla stregua del solo criterio nominalistico – lungi dall’assumere valenza quasi <i>taumaturgica</i>,<i> </i>sembra, dunque, non soddisfare l’esigenza di individuare una categoria giuridica in cui ascrivere <i>strutture</i>, diverse dagli enti territoriali: le Camere di commercio restano caratterizzate da una peculiare autonomia organizzativa, denominata autoamministrazione, che è tipica di «collettività particolari», di cui gli enti camerali sono espressione.</p>
<p>3. Invero, un correttivo alle conclusioni innanzi attinte, al fine di individuare qualche elemento ulteriore di riflessione in ordine alla collocazione delle Camere di commercio nell’alveo della organizzazione amministrativa, potrebbe rivenire da una nozione <i>aggiornata</i> di autonomia funzionale, fondata su una prospettiva di indagine che muova dalla natura delle funzioni. E ciò al fine di verificare se i compiti istituzionali degli enti camerali debbano considerarsi mere attribuzioni di rilievo pubblico, o se essi coincidano, identicamente, con le finalità generali disegnate nell’art. 41 Cost. [37], riletto alla luce del precetto comunitario di una economia di mercato aperto e in libera concorrenza[38].<br />
Una ricostruzione siffatta potrebbe condurre per un verso ad evidenziare, con maggiore nitidezza, il carattere di interesse generale che le funzioni camerali svolgono per il sistema delle imprese[39]; per altro profilo a delimitare la portata di compiti e attribuzioni intorno all’elemento teleologico, che individua il limite dell’interesse pubblico specifico e il vincolo di scopo dell’attività svolta dalle Camere di commercio.<br />
Or, nell’armamentario delle attribuzioni conferite agli enti camerali, ad un nucleo, per così dire tradizionale (tenuta di registri, elenchi, ruoli ed albi) il legislatore – con interventi normativi succedutisi nel tempo – ne ha affiancato molte altre, non omogenee, che sembrerebbero caratterizzare, in maniera più incisiva, la funzionalizzazione dei compiti attribuiti alle Camere di commercio. Riconducibili alla generale locuzione “supporto e promozione degli interessi generali delle imprese”[40], tali attribuzioni ricomprendono, in primo luogo, la partecipazione ad accordi di programma[41], preordinati alla realizzazione di quelle iniziative nelle quali gli interessi del sistema imprenditoriale si coordinano con la programmazione del territorio e la possibilità di costituire <i>partnership</i> con soggetti pubblici e privati per la promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture.<br />
Trattasi di funzioni – ben diverse da quelle di tipo certificativo &#8211; rispetto alle quali la rappresentanza mera degli interessi economici e delle attività produttive sembrerebbe flettersi alle esigenze (<i>recte: </i>interessi) pubbliche dello sviluppo economico locale: il ruolo complementare rispetto alle istituzioni territoriali assegnato alle Camere di commercio[42], attraverso il ricorso a tecniche giuridiche capaci di soddisfare bisogni collettivi – ed anche mediante alleanze finanziarie e nuovi assetti societari – milita, infatti, a favore di una qualificazione degli enti in esame non già come organismi rappresentativi di interessi corporativi o di settore, bensì, più attentamente, come una sorta di istituzione «di mercato a fini generali[43]», un centro di imputazione di interessi generali del sistema economico, a cui sono demandate funzioni legate all’interesse oggettivo dell&#8217;economia nel suo complesso.<br />
Alla prospettiva indicata sembrano preordinate, altresì, le funzioni conferite dall’ordinamento alle Camere di commercio in materia di composizione paragiurisdizionale dei conflitti e di promozione di un corretto ed efficace funzionamento del mercato.<br />
La legge n. 580 del 1993, nelle sue diverse riscritture, attribuisce alle Camere di commercio – in forma singola o associata – la facoltà di promuovere procedure conciliative[44] e arbitrali attraverso commissioni e collegi costituiti <i>ad hoc</i>[45]. Tali procedure, che si inseriscono nell’ambito delle <i>Alternative Dispute Resolution</i>[46], strumenti giuridici introdotti nell’ordinamento proprio allo scopo di assicurare la soluzione di controversie in tempi rapidi e attraverso procedimenti privi di forme rigorosamente predeterminate e dai costi contenuti, hanno di mira l’obiettivo di un giudizio tempestivo, rispondente alle istanze del mondo imprenditoriale, dei consumatori e degli utenti.<br />
Mutuando una impostazione concettuale di matrice anglosassone il legislatore ha, inoltre, assegnato alle Camere di commercio il peculiare ruolo di concorrere a garantire il corretto ed efficace funzionamento del mercato, attraverso meccanismi di tutela del c.d. <i>contraente debole[47]</i>. Tale è, infatti, la possibilità per gli enti camerali di costituirsi parte civile nei procedimenti per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, nonché la possibilità di promuovere azioni per la repressione della concorrenza sleale, riconoscendosi alle Camere di commercio la qualifica di soggetto offeso del reato, ovvero di soggetto a cui è delegata la rappresentanza pubblica degli interessi economici generali e che, dalla lesione degli interessi protetti dalle norme penali in materia economica riceve un danno diretto. In sede civile agli enti camerali è conferita, inoltre, il potere di azione avverso atti o comportamenti costituenti espressione di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2601 c.c. (legittimazione <i>ad processum</i>); nei giudizi amministrativi la qualità di parte ricorrente o controinteressata, ove il processo verta sull’impugnativa di provvedimenti amministrativi che ledono o, per converso, tutelano l’interesse generale del sistema delle imprese.<br />
V’è, infine, a completare il quadro delle competenza in materia di tutela del mercato, la previsione di attribuzioni che attengono alla fase di formazione del contratto, attraverso l’accertamento delle clausole vessatorie e la predisposizione di contratti-tipo, sì da individuare regole predeterminate e <i>standard </i>idonei a disciplinare, in maniera uniforme, i rapporti giuridici ed a garantire la correttezza nei rapporti di scambio tra le imprese, le associazioni dalle medesime costituite e gli organismi sindacali di tutela dei consumatori e degli utenti[48].</p>
<p>4. Le brevi considerazioni svolte in ordine al nucleo concettuale al quale paiono riconducibili sia le competenze delle Camere di commercio in materia di tutela del corretto ed efficace funzionamento del mercato che quelle in materia di <i>protezione</i> dei consumatori sembrerebbero restituire ad una dimensione più consona, al reale assetto organizzativo, la collocazione degli enti camerali nell’ordinamento.<br />
Ed invero, in base alla prospettiva delineata, sia pur in estrema sintesi, il ruolo determinante dell’esponenzialità della <i>bussines community</i>, che caratterizza le Camere di commercio, potrebbe assumere, ove si privilegi un criterio metodologico sorretto dall’analisi incentrata sulle funzioni camerali <i>per il mercato</i>, una valenza istituzionale qualificante.<br />
Così come osservato dalla Corte costituzionale «l’autonomia dei privati operanti nel sistema delle attività economiche»[49] può risolversi, sul versante delle funzioni, in una istituzione, «dal cui interno le imprese guardano verso lo Stato, il mercato, la società civile»[50], ove la contemporanea presenza di soggetti privati e pubblici nell’organizzazione e nello svolgimento delle attività pubbliche o di rilevanza pubblica miri a contemperare gli «interessi e le esigenze in gioco», indipendentemente da valutazioni di opportunità sociale o politica o di convenienza economica.<br />
La partecipazione all’esercizio della funzione amministrativa delle formazioni sociali è, del resto, con forme e gradazioni differenti (<i>recte</i>: con carattere istituzionale o meramente funzionale), assai diffusa nel nostro come in altri ordinamenti contemporanei, anche attraverso la presenza di diretti rappresentanti, eletti o designati, delle stesse negli organi di governo ovvero la pubblicizzazione delle formazioni come tali[51], sì da pervenire «ad una più efficiente rilevazione degli interessi da soddisfare»[52].<br />
Nell’ipotesi degli enti camerali, dunque, istituzioni non necessariamente legate alla esponensialità di ogni cittadino residente sul territorio, ma comunque funzionalmente rappresentative di un interesse generale alla regolazione, alla concorrenzialità ed alla trasparenza dei processi produttivi, alla promozione dello sviluppo economico ed in cui si esprime l’autonomia dei soggetti del mercato: imprese, lavoratori e consumatori che ne sono i naturali e più diretti beneficiari[53].<br />
Potrebbe, dunque, accreditarsi, per le Camere di commercio un vero e proprio ruolo <i>preterintenzionale </i>di <i>bussines authority </i>– come è stato osservato[54] – ove la partecipazione delle categorie e delle formazioni sociali rappresentative degli interessi coinvolti nel mercato e nelle dinamiche economiche assolverebbe alla funzione di tutela e di potenziamento della “posizione sociale” ad esse riconosciuto, in ragione di una coincidenza tra i fini particolari e quelli generali perseguiti dall’ordinamento.</p>
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<p>* Il presente lavoro è destinato agli <i>Studi in onore di F.Gabriele</i>, Bari, in corso di pubblicazione.<br />
[1] Il tema è centrale negli studi più recenti di F. GABRIELE. Sul profilo specifico cfr. ID, <i>Presentazione</i>, in AA.VV., <i>Il mercato: le imprese, le istituzioni, i consumatori</i>, a cura di F. GABRIELE, G. BUCCI, G.P. GUARINI, Bari, 2002, XII, ove si evidenzia la tendenza degli ordinamenti a smantellare, in tutto o in parte, «la struttura pubblica ove qualche attività o servizio possa essere, in effetti, per sua natura o per specifiche ragioni, meglio esercitato da soggetti (…) adeguatamente modulati e organizzati».<i> </i>Per un’analisi, più generale, della complessità delle problematiche rivenienti dalle molteplici interrelazioni tra Stato e mercato si veda ID., <i>Premessa introduttiva</i>, in AA.VV., <i>Il governo dell’economia tra crisi dello Stato e crisi del mercato</i>Bari, 2005, 3 ss. Per aspetti relativi alle fonti ID., <i>Il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali tra continuità ed innovazione nella più recente giurisprudenza costituzionale</i>, in <i>Quad. reg.</i>, 1988, 3 ss.<br />
Offre una ricostruzione del ruolo dell’economia sull’organizzazione statuale utilizzando un metodo di indagine, di matrice statunitense, denominato analisi economica del diritto G. NAPOLITANO, <i>Analisi economica del diritto pubblico</i>, Bologna 2009. Cfr., altresì, S. CASSESE, <i>La Costituzione economica</i>, Roma-Bari, 2000-2011, 83 ss.<i> </i><br />
[2] In ordine a tale profilo si veda, di recente, il contributo di V. CAPUTI JAMBRENGHI, <i>Introduzione al buon andamento della pubblica Amministrazione</i>, in AA.VV., <i>Scritti in onore di R. MARRAMA</i>, I, 2012, Napoli, 105 ss., che muove dalle riflessioni di Santi ROMANO, <i>Ordinamento giuridico</i>, Siena, 1918, Firenze, 1946.<br />
[3] Sul tema A. ANGIULI, <i>La società in mano pubblica come organizzazione</i>, in AA.VV., <i>L’interesse pubblico tra politica e amministrazione</i>, I (<i>Interesse pubblico e disegno organizzativo delle pubbliche Amministrazioni</i>), Napoli, 2010, 157 ss., che evidenzia il proliferare dei modelli giuridici privatisti, che si flettono a nuovi obbiettivi permeati di socialità.<br />
[4] Sulle Camere di commercio cfr. F. MOLTENI, <i>Camera di commercio, industria e agricoltura </i>(voce), in<i> Enc. dir.</i>, Milano, 1959, V, 957 ss.; F. ZUELLI, <i>Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura </i>(voce), in <i>Noviss. dig. it.</i>, Torino, 1980, App., I, 982 ss.; A. PIZZI, <i>Camere di commercio </i>(voce), in <i>Dig. disc. pubbl.</i>, Torino, 1987, II, 446 ss.; G. GIOVANNINI, <i>Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura </i>(voce), in <i>Enc. giur.</i>, Roma, 1988, V, 1 ss.; M. P. CHITI, <i>Dopo il d.P.R. 616 le funzioni delle Camere di commercio</i>, in <i>Com. dem.</i>, 1978, 63 ss.; G. AMATO, <i>Camere di commercio</i>, in AA.VV., <i>I nuovi poteri delle Regioni e degli enti locali. Commentario al decreto 616 di attuazione della legge 382</i>, a cura di A. BARBERA, F. BASSANINI, Bologna, 1978, 390 ss.; V. GASPARINI CASARI, <i>Rapporti tra le Camere di commercio e le attività produttive nei progetti di riforma. Problemi generali</i>, in <i>Riv. trim. dir. pubbl.</i>, 1979, 92 ss.; AA.VV., <i>Le Camere di commercio fra Stato e Regioni</i>, a cura di R. GIANOLIO, Milano, 1979;<i> </i>C. GESSA, <i>Il profilo giuridico</i> <i>delle</i> <i>Camere di commercio (spunti di riflessione)</i>, in <i>Dir. ec.</i>, 1989, 417 ss.; P. VOCI, <i>La riforma delle Camere di commercio</i>, in <i>Giorn. dir. amm.</i>, 1995, 674 ss.; O. SEPE, <i>Il sistema organizzativo delle Camere di commercio in Italia</i>, in <i>Dir. ec.</i>, 1996, 319 ss.; AA.VV., <i>Le Camere di commercio e le innovazioni normative di cui alla legge n. 580 del 1993</i>, a cura di G. F. FERRARI, Milano, 1997; E. PICOZZA, <i>La natura giuridica delle Camere di commercio e loro attribuzioni alla luce della legge di riforma 580/93</i>, in AA.VV., <i>Scritti in onore di S. Galeotti</i>, Milano, 1998, 1999 ss.; A. MASUCCI, <i>Le Camere di commercio e lo sviluppo locale. Nuovi compiti e strumenti tecnico-giuridici</i>, in <i>Orizzonti economici</i>, 88, 1999, 34 ss.; P. BILANCIA, <i>sull’autonomia funzionale delle Camere di commercio</i>, in <i>Dir. amm.</i>, 1999, 473 ss.; S. CASSESE, <i>Le Camere di commercio e l’autonomia funzionale</i>, Roma, 2000;<i> </i>P. BILANCIA, F. PIZZETTI, <i>Le Camere di commercio in Italia e in alcuni Paesi dell’Unione europea. Studio sulle autonomie funzionali</i>, Roma, 2000; A. POGGI, <i>Le autonomie funzionali “tra” sussidiarietà verticale e orizzontale</i>, Milano, 2002; AAA.VV., <i>Le autonomie funzionali:il dibattito sulla </i>governance<i> in Europa e le riforme costituzionali in Italia</i>, a cura di C. E. GALLO, A. POGGI, Milano, 2002; A. GRANDE, <i>Legge costituzionale n. 3 del 2001 e Camere di commercio: tra occasione perduta e opportunità da cogliere</i>, in <i>Dir. ec.</i>, 2003, 407 ss.; P. TORRETTA, <i>Camere di commercio ed enti territoriali: dalla specificità dei rispettivi ruoli all’integrazione in un modello di cooperazione nel sistema di governo locale</i>, in <i>Foro amm. (T.A.R.)</i>, 2004, 2776 ss.; B. CARAVITA DI TORITTO, <i>Camere di commercio e autonomie funzionali: la creazione di un originale modello istituzionale e la strada per una sua definitiva affermazione nella realtà costituzionale italiana</i>, in <i>Federalismi.it</i>, 3, 2006.<br />
[5] Evidenzia G. AMATO, <i>Camere di commercio</i>, in AA.VV., <i>I nuovi poteri delle Regioni e degli enti locali</i>, <i>cit.</i>, che la Camere di commercio rappresentano l’esempio della commistione tra funzioni di governo e funzioni di rappresentanza corporativa scaturita dal modo in cui si sono innestate, l’una sull’altra, l’esperienza istituzionale di derivazione feudale, quella liberale, quella corporativa ed infine quella repubblicana.<br />
[6] M. S. GIANNINI, <i>Diritto pubblico dell’economia</i>, Bologna, 1995, 242; G. ROSSI, <i>Enti pubblici associativi. Aspetti del rapporto fra gruppi sociali e pubblico potere</i>, Napoli, 1979, 164; P. M. VIPIANA, <i>La natura giuridica delle CCIAA:autonomia statutaria, vigilanza, finanziamento</i>, in AA.VV. (a cura di G. F. FERRARI), <i>Le Camere di commercio e le innovazioni normative di cui alla legge n. 580 del 1993</i>, <i>cit.</i>, 13 ss.; C. M. GALLO, <i>L’organizzazione camerale</i>, <i>id.</i>, 33 ss.; G. F. FERRARI, <i>Le competenze delle CCIAA e i rapporti con gli enti locali</i>, <i>id.</i>, 53 ss.; F. TRIMARCHI BANFI, <i>Lezioni di diritto pubblico dell’economia</i>, Torino, 2012.<br />
[7] Le difficoltà classificatorie sono evidenziate da M. S. GIANNINI, <i>Una ricerca di convergenza e di cooperazione tra Regioni e Camere di commercio</i>, Maratea, 1982 (n.p.), che stigmatizza l’ambiguità dellle formule organizzative che hanno interessato gli enti camerali.<br />
[8] C. GESSA, <i>Il profilo giuridico</i> <i>delle</i> <i>Camere di commercio (spunti di riflessione)</i>, <i>cit.</i>, 418 ss.<br />
[9] In dottrina il fenomeno è descritto da A. MASSERA, <i>La crisi del sistema ministeriale e lo sviluppo degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti</i>, in AA.VV., <i>L’Amministrazione pubblica italiana</i> (a cura di S. CASSESE, C. FRANCHINI), Bologna, 1994, 40. Sul tema si vedano anche le osservazioni di P. URBANI, <i>Noterelle di viaggio sulle riforme amministrative</i>, in AA.VV., <i>Le trasformazioni del diritto amministrativo </i>(a cura di S. AMOROSINO), Milano, 1995, 321 ss.<br />
[10] V. GASPARINI CASARI, <i>Rapporti tra le Camere di commercio e le attività produttive nei progetti di riforma. Problemi generali</i>, <i>cit.</i>, 94.<br />
[11] Cfr. l. 6 luglio 1862, n. 680 che disponeva l’istituzione in ogni Provincia delle Camere di commercio ed Arti, deputate a «rappresentare presso il Governo e promuovere gli interessi commerciali e industriali» della circoscrizione territoriale di competenza. Cfr., altresì, la successiva l. 20 marzo 1910, n. 121 ed il regolamento 19 febbraio 1911, n. 245.<br />
[12] Così A. MASUCCI, <i>Le Camere di commercio e lo sviluppo locale. Nuovi compiti e strumenti tecnico-giuridici</i>, <i>cit.</i>, 34.<br />
[13] Sulla nozione di ente pubblico, tra i numerosissimi contributi e le trattazioni manualistiche, cfr. M.S. GIANNINI, <i>Il problema dell’assetto e della tipizzazione degli enti pubblici nell’attuale momento</i>, in <i>Rass. giur. enel</i>, 1974, 609; G. BERTI, <i>Enti pubblici in Italia</i>, in <i>Foro it.</i>, V, 1992, 1 ss.; G. ROSSI, <i>Enti pubblici</i>, Bologna, 1991.<br />
[14] C. GESSA, <i>Il profilo giuridico</i> <i>delle</i> <i>Camere di commercio (spunti di riflessione)</i>, <i>cit.</i>, 420 ss. evidenzia la pluriqualificazione delle Camere di commercio che «si accompagna a quella caratteristica pluralità di compiti (in una area che va dal tecnico all’economo e dal promozionale al sociale, sino al paragiudiziale) che costituisce il dato più singolare della struttura camerale in tutti i paesi in cui essa è presente o vitale nella sua lunghissima e prospera esperienza».<br />
[15] Cfr. r.d. 20 settembre 1934, n. 2011 di soppressione delle Camere di commercio e di costituzione dei Consigli provinciali dell’economia corporativa. Cfr. G. ZANOBINI, <i>Corso di diritto amministrativo</i>, Milano, 1940.<br />
[16] Cfr. la l. 6 luglio 1862, n. 680 che ha previsto l’istituzione in ogni Provincia delle Camere di commercio ed Arti, deputate a «rappresentare presso il Governo e promuovere gli interessi commerciali e industriali» della circoscrizione territoriale di competenza.<br />
[17] Così G. AMATO, <i>Camere di commercio</i>,<i>cit.</i>, 391. Osserva E. PICOZZA, <i>La natura giuridica delle Camere di commercio e le loro attribuzioni alla luce della legge di riforma 580/93</i>, <i>cit.</i>, 1206, essersi trattato di una metodologia che ha dato l’avvio ad un processo di commistione «degli interessi generali con quelli locali, attraverso un complesso processo di mediazione degli interessi».<br />
[18] Tale decreto aveva ricostituito le Camere di commercio dopo la loro soppressione ad opera del regime fascista, dettando un regime transitorio, in attesa di una disciplina normativa conforme con i precetti e le regole della Costituzione, rinviata sino all’emanazione della l. 29 dicembre 1993, n. 580. Sul tema si vedano le sollecitazioni della Corte costituzionale che, a più riprese, ha definito (n. 65 del 1982) l’assetto camerale come «lacunoso e per certi aspetti provvisorio». La Consulta aveva in tal senso, implicitamente, sollecitato il legislatore ad adottare una legge che provvedesse a riorganizzare la costituzione, organizzazione e finanziamento, dando così attuazione all’art.8, I c., del d. lgs. lgt. n. 315 del 1944. Esigenza che si era resa ancor più incalzante dall’esplicito riferimento alla legge di riforma dell’ordinamento camerale, che l’art. 64 del d.P.R. n. 616 del 1977 aveva fatto relativamente alle funzioni di competenza residuale, rimaste in capo alle Camere di commercio dopo il passaggio di un ampio numero di competenze alle Regioni.<br />
[19] V. GASPARINI CASARI, <i>Rapporti tra le Camere di commercio e le attività produttive nei progetti di riforma. Problemi generali</i>, <i>cit.</i>,<i> </i>92 ss. Osserva C. GESSA, <i>Il profilo giuridico delle Camere di commercio (spunti di riflessione)</i>, <i>cit.</i>, 417 ss. «di qui la degnazione corporativa della pretesa rappresentatività della parte per il tutto e l’identificazione del ruolo della categoria come portatrice di un interesse oggettivo della produzione e della economia, con la conseguente strumentalizzazione dell’ente categoriale relativo come apparato periferico del potere centrale, e la utilizzazione dello stesso quale elemento di amministrazione pubblica dell’economia, con residuei e dipendenti compiti promozionali e di asusilio degli operatori».<br />
[20] Il rilievo è svolto da P. VOCI, <i>La riforma delle Camere di commercio</i>, <i>cit.</i>, 674 ss., che sottolinea come l’impostazione del legislatore anticipi i principi enunciati dalla l. n. 142 del 1990.<br />
[21] Rileva G.F. FERRARI, <i>Le competenze delle CCIAA e i rapporti con gli enti locali</i>, in AA.VV. (a cura di G. F. FERRARI), <i>Le Camere di commercio e le innovazioni normative di cui alla legge n. 580 del 1993</i>, <i>cit.</i>, 61, che il d.P.R. n. 616 del 1977 ha rappresentato, per la dimensione funzionale delle Camere di commercio, il momento «apparentemente di massima decurtazione e di minor fortuna». Il paradosso è sottolineato da E. PICOZZA , <i>La natura giuridica delle Camere di commercio e le loro attribuzioni alla luce della legge di riforma 580/93</i>, <i>cit.</i>, 1213, nel senso che a fronte della auspicata regionalizzazione delle Camere di commercio il legislatore nazionale «continuava imperterrito a conferire funzioni di amministrazione attiva, consultiva, di controllo e comunque a coinvolgere gli enti camerali nelle più diverse materie (in ordine alfabetico: agenti e rappresentanti di commercio; albo degli intermediari di servizi finanziari; albo mediatori di assicurazione; albo nazionale esperti di assicurazione; albo dei vigneti; albo pubblico degli oliveti; albo imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti; artigianato; disciplina dei consorzi; borse materie prime secondarie; centri commerciali all’ingrosso e mercati agroalimentari; cittadini extracomunitari; commercio ambulante; panificazione, (…)».<br />
[22] Così M. S. GIANNINI, <i>Il pubblico potere, Stati e Amministrazioni pubbliche</i>, Bologna, 1986, 138, secondo cui «le istituzioni della rappresentanza politica saranno connotate da molte altre istituzioni rappresentative delle valenze tecniche, le quali avranno assunto potere politico molto maggiore rispetto ad oggi». Cfr., altresì, O . SEPE, <i>Il sistema organizzativo delle Camere di commercio in Italia, </i>c<i>it.</i>, 319.<br />
[23] Cfr. L. ELIA, <i>La riforma camerale nel contesto istituzionale</i>, in <i>Impresa&amp;Stato</i>, 1994, 33.<br />
[24] Cfr. nota 19. Per vero, una parte della dottrina prospettò l’ipotesi della soppressione delle Camere di commercio, sino a proporre di trasferire alle Regioni la titolarità delle attribuzioni amministrative svolte dalle stesse, lasciando al legislatore regionale il potere discrezionale di procedere ad una eventuale redistribuzione. Il dibattito sul tema è in AA.VV., <i>Le Regioni per la riforma dello Stato</i>, Bologna, 1977. La soluzione compromissoria è nell’art. 64 del d.P.R. 616 del 1977. La norma, intitolata appunto alle Camere di commercio, stabilì, innanzitutto, la competenza delle Regioni nelle funzioni amministrative esercitate dagli enti camerali nelle materie trasferite o delegate, salvo l’esercizio da parte delle Camere di commercio sino al 1978 e, successivamente, finchè le leggi regionali non avessero disciplinato la materia. Singole disposizioni dello stesso decreto assegnarono poi alle Regioni la competenza in ambiti funzionali in cui le Camere di commercio svolgevano la loro attività istituzionale.<br />
[25] Nel senso che la propensione del legislatore del 1993 per il carattere rappresentativo delle Camere di commercio indurrebbe a qualificare le stesse come enti associativi, piuttosto che istituzionali P. M. VIPIANA, <i>La natura giuridica delle CCIAA: autonomia statutaria, vigilanza, finanziamento</i>, in AA.VV., <i>Le Camere di commercio e le innovazioni normative di cui alla legge n. 580 del 1993</i>, <i>cit.</i>, 28, che osserva come il legislatore «preferisce non prendere netta posizione, lasciando l’ultima parola ad altrui scelte future».<br />
[26] Emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 53 della l. 23 luglio 2009, n. 99. Il decreto legislativo colloca le Camere di commercio tra le autonomie funzionali, nel rispetto dell’articolo 118 della Costituzione. Vengono, inoltre, indicati espressamente alcuni compiti e funzioni delle Camere di commercio a sostegno del sistema delle imprese (registro delle imprese e del repertorio economico-amministrativo). In dottrina cfr. A. OSTI, <i>Le Camere di commercio dopo il decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010: tra conferme e novità</i>, in <i>Federalismi.it</i>, 2010, 15.<br />
[27] Osserva B. CARAVITA DI TORITTO, <i>Camere di commercio e autonomie funzionali: la creazione di un originale modello istituzionale e la strada per una sua definitiva affermazione nella realtà costituzionale italiana</i>, <i>cit.</i>, 6 ss., che la previsione normativa di cui all’art. 1 della legge di riordinamento delle Camere di commercio configura gli enti camerali «quali enti rappresentativi della rete dei soggetti che (…) costituiscono la struttura dell’economia provinciale», così come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale 8 novembre 2000, n. 477 (in <i>federalismi.it</i>, 2000, 11).<br />
[28] Sul criterio nominalistico, ossia il parametro alla stregua del quale l’ente pubblico è classificato come tale dalla normazione positiva si veda A. BARDUSCO, <i>Ente pubblico</i> (voce), in <i>Dig. pubbl.</i>, VI, Torino, 1991, 70 ss.<br />
[29] Le Camere di Commercio, per effetto del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 non sono più subordinate all&#8217;amministrazione dello Stato centrale, delle Regioni o di altri enti territoriali. Sono stati aboliti gli atti di controllo sugli statuti, sui bilanci e sulla determinazione delle piante organiche delle stesse, sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti di controllo sulle Unioni regionali e i Centri esteri delle Camere stesse.Sul decentramento amministrativo operato dal d.lgs. n. 112 del 1998 cfr. AA.VV., <i>Il decentramento amministrativo. La complessa attuazione del d.lgs. n. 112 del 1998</i>, a cura di G. C. DE MARTIN, F. MERLONI, F. PIZZETTI, L. VANDELLI, Rimini, 2000.<br />
[30] Di diverso avviso E. PICOZZA, <i>La natura giuridica delle Camere di commercio e loro attribuzioni alla luce della legge di riforma 580/93</i>, <i>cit.</i>, 1219, che sottolinea, a sorreggere la natura istituzionale delle Camere di commercio, come la legge n. 580 del 1993 rimarchi il carattere di interesse generale che le funzioni amministrative esercitate dagli enti in esame svolgono per il sistema delle imprese: verrebbe, così, canonizzato ed elevato alla dignità di interesse pubblico generale, e non di parte, l’interesse pubblico che tutela la produzione nell’economia.<br />
[31] Propria degli enti esponenziali di gruppi sociali portatori di interessi collettivi, in cui si verifica una sintesi tra norma statale e fenomeni prodotti da gruppi sociali entranti a far parte della sfera pubblica, i quali per un verso ne rimangono condizionati, mentre, per altro profilo concorrono a determinare nuove forme di amministrazione. Così G. ROSSI, <i>Enti pubblici associativi. Aspetti del rapporto fra gruppi sociali e pubblico potere</i>, <i>cit.</i>, 7 ss. e 265 ss. Cfr., altresì, Corte cost., 26 giugno 1962, n. 69, in <i>Foro it.</i>, I, 1962, 1266 ss.; Id., 10 luglio 1968, n. 98, in <i>Giur. cost.</i>, 1968, 1554, che ritiene che la limitazione al diritto di non associarsi può ritenersi giustificata per il perseguimento e la tutela di determinati fini pubblici, ove il fine pubblico che si dichiara di perseguire non sia palesemente arbitrario, pretestuoso e artificioso e di conseguenza non sia arbitrario, pretestuoso e artificioso il limite che così si pone a quella libertà.<br />
[32] La medesima legge, all’art. 3, comma 1, lett. b), riconduce, tuttavia, a una dimensione territoriale prettamente locale le Camere di commercio, facendo riferimento testuale agli «enti locali, territoriali o funzionali».<br />
[33] Sulla funzione F. BENVENUTI, <i>Eccesso di potere amministrativo per vizio della funzione</i>, in <i>Rass. dir. pubbl.</i>, 1950, I, pp. 1 ss. (ora in <i>Scritti giuridici</i>, II, 991 ss.), anche in <i>Riv. trim. dir. pubbl.</i>, 1952, II, 118 ss. Nel senso della necessità di garantire le più ampie autonomie non secondo la degradazione gerarchica, bensì attraverso l’equiordinazione autonomistica ID.,<i> Evoluzione dello Stato moderno</i>, in Jus, 1959, 171.<br />
Le problematiche suscitate dalle autonomie funzionali sono risalenti: sin dagli anni ’20 del secolo appena trascorso tale formula è stata utilizzata per esprimere dei fenomeni di crisi all’interno dell’Amministrazione statale e per qualificare, successivamente, il contenuto organizzativo dell’autonomia attribuita ad enti dello Stato. Il significato di tale espressione risulta, attualmente, fondato su un contesto politico-istituzionale molto differente e decisamente più complesso, ponendosi le autonomie funzionali come «crocevia delle problematiche politiche, economiche e sociali dei rapporti tra Stato e società civile». Così V. CERULLI IRELLI, <i>Autonomie funzionali e Camere di commercio</i>, in <i>Astrid-online</i>, 2003. Si veda, altresì. A. POGGI,<i> Le autonomie funzionali tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale</i>, <i>cit</i>. Rileva C. E. GALLO, <i>Il ruolo delle autonomie funzionali per lo sviluppo del territorio</i>, in AA.VV., <i>Le autonomie funzionali</i>, <i>cit.</i>, 18, l’attuale nozione di «entità organizzata, giuridicamente rilevante, che in regime di autonomia esercita una funzione» è assai differente da quella utilizzata in un passato meno recente «allorché con l’espressione ente funzionale si voleva far riferimento, semplicemente, ad un meccanismo e ad una modalità di articolazione della struttura statale, che faceva sì che a determinate entità organizzate venissero attribuiti compiti particolari». L’esperienza delle autonomie funzionali si presenta, pertanto, come una delle possibili risposte alle esigenze di moltiplicare le modalità di rapporto con la società e con le periferie locali, attraverso organi dotati, sul piano operativo e decisionale, di ampia autonomia. L’approvazione della l. cost. n. 3 del 18 ottobre 2001 ha, poi, delineato il nuovo Titolo V della Costituzione. Con il revisionato art. 114 Cost., che definisce la Repubblica «<i>costituita da Comuni, Città metropolitane, Regioni e Stato</i>» quali «<i>enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione</i>», il legislatore costituzionale ha voluto riconoscere una tendenziale equiparazione tra i soggetti del pluralismo istituzionale. In linea di continuità si pone il nuovo articolo 118 Cost., che ha introdotto nel nostro sistema costituzionale il principio di sussidiarietà nella sua doppia accezione, verticale («<i>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che per assicurare l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza</i>») ed orizzontale («<i>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,sulla base del principio di sussidiarietà</i>»). Sul versante della sussidiarietà verticale la norma ha modificato l’assetto gerarchico piramidale, individuando nel Comune il titolare dell’esercizio delle funzioni amministrative, salvo che esigenze di carattere unitario non richiedano l’allocazione delle funzioni verso i livelli di governo superiori. Si è realizzato così, almeno sul piano teorico, un modello di <i>governance </i>pluricentrica e multilivello. L’ultimo comma dell’art. 118 Cost. assegna, infine, alla sussidiarietà il ruolo di regola di riparto e di distribuzione delle funzioni fra le istituzioni pubbliche e l’organizzazione sociale.<br />
[34] Nelle intenzione del legislatore la sede locale era deputata a divenire il luogo ove strutturare un medello di <i>governante</i> complesso: accanto ai tradizionali enti locali si ponevano «anche soggetti, le autonomie funzionali appunto, che sulla base di caratteri intrinseci si presentavano come una peculiare modalità di gestionbe di compiti e attività di rilievo pubblico». Così B. CARAVITA DI TORITTO, <i>Dopo la riforma un’ulteriore sfida</i>, in <i>Impresa&amp;Stato</i>, 2010,24.<br />
[35] Il richiamo all’art. 118 Cost. è, tuttavia contenuto nel d.lgs. 15 febbario 2010, n. 23 che correla la particolare natura ibrida degli enti camerali al principio di sussidiarietà orizzontale. Cfr. A. POGGI, <i>Le autonomie funzionali “tra” sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale</i>, <i>cit.</i>, 67.<br />
[36] Così F. LIBERATI, <i>Le autonomie funzionali quale espressione del </i>divenire <i>del pluralismo nell’ordinamento </i>italiano, in <i>Federalismi.</i>it, 24, 2009, che richiama U. DE SIERVO, <i>Il pluralismo sociale dalla Costituzione repubblicana ad oggi: presupposti teorici e soluzioni nella Costituzione italiana</i>, in AA.VV., <i>Il pluralismo sociale nello Stato democratico</i>, Milano, 1980, 60.<br />
[37] B. CARAVITA DI TORITTO, <i>Camere di commercio e autonomie funzionali: la creazione di un originale modello istituzionale e la strada per una sua definitiva affermazione nella realtà costituzionale italiana</i>, <i>cit.</i>, 16.<br />
<i>Sul bilanciamento tra libertà di iniziativa economica privata e potere di intervento dello Stato si veda M. RAMAJOLI, La regolazione amministrativa dell’economia e la pianificazione economica nell’interpretazione dell’art. 41 della Costituzione</i>, in <i>Dir. amm.</i>, 2008, 121 ss.<br />
[38] Nel senso che le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza non posso ritenersi rivolte, esclusivamente, alla tutela degli interessi economici degli operatori, ma ben più ampiamente, l’alveo di incidenza dell’azione dell’Unione europea e del suo diritto si sono oramai progressivamente estesi alla tutela degli interessi di cui sono portatori tutti i «cittadini comunitari» cfr. A. ANGIULI, <i>Atti e comportamenti della p.A.: rilevanza nel diritto interno e comunitario per la garanzia risarcitoria degli interessi protetti</i>, Relazione al Convegno internazionale di studi <i>Responsabilità da atti e comportamenti della pubblica Amministrazione nell’ordinamento italiano e comunitario</i>, Università degli studi di Bari, Bari, 25-26 gennaio 2002.<br />
[39] Elevando «alla dignità di interesse pubblico generale, e non di parte, l’interesse pubblico che tutela la produzione nell’economia» secondo l’impostazione di E. PICOZZA, <i>La natura giuridica delle Camere di commercio e loro attribuzioni alla luce della legge di riforma 580/93</i>, in AA.VV., <i>Scritti in onore di S. Galeotti</i>, <i>cit.</i>, 1219.<br />
[40] A tali competenze il legislatore affianca un ulteriore complesso di funzioni consultive e di servizio che si esplicano attraverso la proposta agli organi della pubblica Amministrazione di regolamenti diretti a facilitare l’applicazione delle leggi in materia finanziaria; la formulazione di pareri alle Amministrazioni dello Stato, alle Regione e agli altri enti locali su questioni attinenti l’economia; la diffusione di elementi conoscitivi tre le categorie economiche interessate; la partecipazioni ad iniziative promozionali.<br />
[41] Cfr., tra i numerossimmi contributi, in disparte le trattazioni manualistiche, G. Falcon, <i>Convenzioni e accordi amministrativi (profili generali) </i>voce, in <i>Enc. giur.</i>, Torino, IX, 1988, 1 ss.; A. Masucci<i>,</i> <i>Trasformazione dell’amministrazione e moduli convenzionali. Il contratto di diritto pubblico</i>, Napoli, 1988; R. Ferrara, <i>Gli accordi di programma. Potere, poteri pubblici e modelli dell’amministrazione concertata</i>, Padova, 1993; P.L. Portaluri, <i>Potere amministrativo e procedimenti consensuali</i>, Milano, 1998; S. Amorosino, <i>Gli accordi organizzativi tra amministrazioni. I. Profili storico-dogmatici</i>, Padova, 1984; B. Caravita di toritto, <i>Gli accordi di programma</i>, in <i>Aziendaitalia</i>, 1990, 9 ss.; G.F. Cartei, <i>Gli accordi di programma nel diritto comunitario e nazionale</i>, in <i>Riv. it. dir. pubbl. com</i>., 1991, 49 ss.; G. Greco, <i>Accordi di programma e procedimento amministrativo</i>, in<i> Dir. ec</i>., 1991, 335 ss.; A. Predieri, <i>Gli accordi di programma</i>, in <i>Quad. reg</i>., 1991, 957 ss.; A. Travi, <i>Le forme associative tra gli enti locali verso i modelli di diritto comune</i>, in <i>Le regioni</i>, 1991, 308 ss.; E. Sticchi Damiani, <i>Attività amministrativa consensuale e accordi di programma</i>, Milano, 1992; L. Torchia, <i>La conferenza di servizi e l’accordo di programma ovvero della difficile semplificazione</i>, in <i>Giorn. dir. amm</i>., 1997, 675 ss.; AA.VV., <i>Procedimenti e accordi nell&#8217;amministrazione locale</i>, Atti del XLII Convegno di Studi DI Scienza dell’Amministrazione, Milano, 1997; F. Fracchia, <i>L’accordo sostitutivo</i>, Padova, 1998; A. CONTIERI,<i> Strumenti di programmazione negoziata. La con sensualità per lo sviluppo: i principi</i>, Napoli, 2000; S. Valaguzza, <i>L’accordo di programma: peculiarità del modello, impiego dei principi del codice civile e applicazione del metodo tipologico,</i> in <i>Dir. amm.</i>, 2010, 395 ss.<br />
[42] Il ruolo di complementarietà tra Camere di commercio e enti locali è sottolineato da G. MARCHI, <i>Il ruolo delle Camere di commercio dopo le riforme degli anni ’90</i>, in AAA.VV., <i>Le autonomie funzionali:il dibattito sulla </i>governance<i> in Europa e le riforme costituzionali in Italia</i>, a cura di C. E. GALLO, A. POGGI, <i>cit.</i>, 112 ss.<br />
[43] A. MASUCCI, <i>Le Camere di commercio e lo sviluppo locale. Nuovi compiti e strumenti tecnico-giuridici</i>, <i>cit.</i>, 42.<br />
[44] Le commissioni conciliative delle Camere di commercio sono composte da rappresentanti delle associazioni degli imprenditori, degli utenti e dei consumatori, ma nella maggior parte dei casi l’attività di conciliazione è svolta dai c.d. sportelli di conciliazione.<br />
[45] Cfr. G. IUDICA, <i>Le commissioni arbitrali e conciliative e le relative procedure</i>, in AA.VV., <i>Le Camere di commercio e le innovazioni normative di cui alla legge n. 580 del 1993</i>, a cura di G. F. FERRARI, <i>cit.</i>, 99 ss.; F. GALGANO, <i>Le nuove frontiere delle Camere di commercio</i>, in <i>Impresa&amp;Stato</i>, 1994, 49.<br />
[46] Sul tema M.P. CHITI, <i>Le procedure giurisdizionali speciali</i>, in AA.VV., <i>Trattato di Diritto amministrativ</i>o, <i>Diritto amministrativo speciale, </i>a cura di S. CASSESE, Milano, IV, 2000, 3562 ss.; M. RAMAJOLI<i> La tutela degli utenti nei servizi pubblici a carattere imprenditoriale</i>, in <i>Dir.amm.</i>, 2000, 383 ss. (anche in AA.vv., <i>Studi in onore di U. Pototschnig</i>, Milano, 2002, II, 991 ss.).<br />
[47] Di «tutela della correttezza imprenditoriale» parla E. PICOZZA, <i>La natura giuridica delle Camere di commercio e loro attribuzioni alla luce della legge di riforma 580/93</i>, in AA.VV., <i>Scritti in onore di S. Galeotti</i>, <i>cit.</i>, 1230.<br />
Osserva A. MASUCCI, <i>Le Camere di commercio e lo sviluppo locale. Nuovi compiti e strumenti tecnico-giuridici</i>, <i>cit.</i>, 42-43 come «in questo nuovo compito la Camera di commercio viene in evidenza come organismo <i>super partes</i>, al quale sono demandate incombenze legate all’interesse oggettivo del mercato nel suo complesso. Essa si pone come presidio imparziale della corretta osservanza delle regole del gioco. Cio corrisponde al diffuso punto di vista secondo cui il buon funzionamento del mercato si persegue non solo, creando quelle condizioni di efficienza ed equità del mercato, ma facendo anche si che il rapporto impresa/consumatore non sia distorto da poteri forti e sia favorito un dialogo tra i diversi soggetti del mercato che eviti il più possibile situazioni di conflittualità».<br />
[48] Cfr. sul tema G. ALPA, F. DEL RE, P. GAGGERO, <i>Le Camere di commercio e la regolazione del mercato</i>, Milano, 1995.<br />
[49] Corte cost., 9 novembre 2007, n. 374, in <i>www.cortecostituzionale.it</i>.<br />
[50] A. MASUCCI, <i>Le Camere di commercio e lo sviluppo locale. Nuovi compiti e strumenti tecnico-giuridici</i>, <i>cit.</i>, 35.<br />
[51] Si tratterebbe di un riflesso del pluralismo sociale, riconosciuto dall’art. 3 Cost.: l’Amministrazione pubblica «che si identifica con la società e la società con l’Amministrazione» nelle riflessioni di V. GASPARINI CASARI, <i>Rapporti tra le Camere di commercio e le attività produttive nei progetti di riforma. Problemi generali</i>, <i>cit.</i>, 119.<br />
[52] Già Corte cost., 23 marzo 1966, n. 25, in <i>Giur. cost.</i>, 1966, 241 ss., ove si legge che la presenza negli organi amministrativi di soggetti designati da categorie settoriali troverebbe nel principio di buon andamento la sua giustificazione e il suo limite nel principio di imparzialità. Sul tema cfr. S. CASSESE, <i>Imparzialità amministrativa e sindacato giurisdizionale</i>, Milano, 1973.<br />
[53] E’, infatti, dall’art. 97 Cost. che possono trarsi i limiti entro cui la partecipazione dei gruppi sociali all’amministrazione può ritenersi consentita.<br />
[54] Nelle riflessioni di G. PASTORI, <i>Il sistema autonomistico oggi</i>, Seminario Scuola di dottorato in “Diritto”, indirizzo di ricerca in “Pubblica Amministrazione dell’Ecomia e delle Finanze”, Università degli studi di Bari, Bari, 31 gennaio 2013. Cfr., altresì, A. MASUCCI, <i>Le Camere di commercio e lo sviluppo locale. Nuovi compiti e strumenti tecnico-giuridici</i>, <i>cit.</i>, 45 ss.<br />
Accedendo a tale “classificazione” non si intende <i>traghettare </i>le Camere di commercio verso le autorità indipendenti, difettando gli enti camerali dei caratteri di terzietà ed indipendenza, tipici degli organismi di regolazione. Potrebbe, tuttavia, prefigurarsi una delega di funzioni dell’Autorità <i>antitrust</i> in favore degli enti camerali, sia pur nei limiti di una sorta di monitoraggio dei mercati al livello locale.<br />
La letteratura in tema di Autorità amministrative indipendenti annovera un ampio panorama di contributi. Per una disamina dei diversi orientamenti emersi in dottrina si vedano C. FRANCHINI, <i>Le autorità amministrative indipendenti, </i>in <i>Riv. trim. dir. pub</i>. , 1988, 549 ss.; N. LONGOBARDI, <i>Le amministrazioni indipendenti: profili introduttivi</i>, in AA.VV., <i>Studi per MARIO NIGRO</i>, Milano, 1991, II, 173; AA.VV., <i>I Garanti delle regole</i>, a cura di S. CASSESE e C. FRANCHINI, Bologna, 1996; R. PEREZ, <i>Autorità indipendenti e tutela dei diritti, </i>in <i>Riv. trim dir. pub</i>., 1996, 115 ss.; A. PREDIERI, <i>L’erompere delle autorità amministrative </i>indipendenti, Firenze,1997; F. MERUSI, <i>Democrazia ed autorità indipendenti</i>, Bologna, 2000; M. RAMAJOLI, <i>Attività amministrative e disciplina antitrust</i>, Milano, 2000; G. MORBIDELLI, <i>Sul regime amministrativo delle Autorità amministrativeindipendenti</i>, in <i>Scritti di diritto pubblico dell’economia</i>, Torino, 2001; L. GIANI, <i>Attività amministrativa e regolazioni di sistema</i>, Torino, 2002; F. VETRÒ<i>, Le Autorità indipendenti di regolazione: l’Autorità per l’energia elettrica e il gas</i>, in <i>Rass. giur. energia elettr.</i>, 2004, 469 ss.; M. CLARICH, <i>Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello, </i>Bologna. 2005; E. FERRARI, M. RAMAJOLI, S. SICA, <i>Il ruolo del giudice di fronte alle decisioni amministrative per il funzionamento dei mercati</i>, Torino, 2006; N. LONGOBARDI, <i>Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico-istituzionale</i>, Torino, 2009.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato il 4.10.2013)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2008 n.2637</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-19-11-2008-n-2637/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-19-11-2008-n-2637/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2008 n.2637</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Roberta Ravasio – Estensore Dell’Atti (avv.ti L. Manzi e L. Mazzeo) c. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari (avv. G. Trisorio Liuzzi), Lonigro e altro (avv. S. Profeta) sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del ricorso avverso la nomina del presidente del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-19-11-2008-n-2637/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2008 n.2637</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Roberta Ravasio – Estensore<br /> Dell’Atti (avv.ti L. Manzi e L. Mazzeo) c. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari (avv. G. Trisorio Liuzzi), Lonigro e altro (avv. S. Profeta)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo del ricorso avverso la nomina del presidente del Collegio dei revisori dei conti presso le Camere di Commercio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio – Camere di commercio – Collegio dei revisori dei conti – Presidente – Nomina – Ricorso – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso avverso la nomina del presidente del Collegio dei revisori dei conti presso le Camere di Commercio, in quanto tale nomina è un atto di natura eminentemente organizzativa, non direttamente finalizzato alla cura di interessi pubblici e come tale non annullabile innanzi al giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
(Sezione Terza)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2008, proposto da:<br />
<b>Stefano Dell&#8217;Atti</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Manzi, Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<b>Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, con domicilio eletto presso Giuseppe Trisorio Liuzzi in Bari, via Andrea Da Bari N.35; <b>Regione Puglia</b> in Persona del Presidente P.T., <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b> in Persona del Ministro, <b>Ministero dello Sviluppo Economico</b>; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Luigi Lonigro, Emanuele Pio Ancona<i></b></i>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via Cognetti, 15; Gaetano Chianura, Cosimo Cafagna; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della deliberazione 12.6.2008 con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti della CCIA di Bari ha nominato quale “Presidente” del Collegio stesso il prof. Luigi Lonigro;<br />
&#8211; dei verbali del Collegio dei Revisori dei conti della CCIA di Bari: n. 11 del 10.7.2008; n.10 del 30.6.2008; n. 9 del 12.6.2008 nonché il relativo avviso di convocazione 09.06.2008 a firma prof. Lonigro, quale “componente anziano del Collegio”; n. 8 del<br />
&#8211; del verbale del Collegio dei revisori di conti della CCIA del 23.5.2008, in quanto presieduta dal dott. Ancona;<br />
&#8211; della nota prot. 18503 del 27.5.2008, del Presidente della CCIA di Bari, se e per quanto con la stessa venga posta in contestazione la nomina del prof. Dell’Atti quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, disposta con delibera del medesimo Co<br />
&#8211; della delibera del 12.05.2008, con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti della CCIA di Bari, convocato con nota prot. n. 15854 del 06/05/2008 del Presidente di detta CCIA ha nominato quale “Presidente” del Collegio il dott. Emanuele Pio Ancona;<br
- del verbale della riunione del Collegio dei Revisori dei Conti del 12.05.2008, nonché la nota di pari data con cui il dott. Ancona ha trasmesso detto verbale al Presidente della CCIA di Bari;<br />
&#8211; della nota prot. 12739 del 10/04/2008. con la quale il Presidente della CCIA di Bari ha inviato ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, che si era insediato il precedente 07.04.2008 e aveva nominato come Presidente il Prof. Dell’Atti, d<br />
&#8211; del verbale 6/A della riunione del 16.05.2008 del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il relativo “avviso di convocazione” del 12.05.2008 a firma dott. Ancona, nella parte in cui la riunione debba intendersi essere stata convocata per effetto di det<br />
&#8211; della nota del 27.05.2008, con cui il dott. Ancona ha comunicato agli altri membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti e al Presidente della CCIA di Bari di non svolgere più, a far data dal 27.05.2008, le funzioni di “Presidente”;</p>
<p>e per la declaratoria<br />
di legittimità e/o validità e/o efficacia della delibera 07.04.2008, con cui il Collegio dei Rwevisori dei Conti della CCIA di Bari ha nominato quale proprio Presidente il Prof. Dell’Atti nonché, per l’effetto, del diritto e/o interesse del ricorrente a svolgere le relative funzioni con decorrenza da detta data e fino al termine del quadriennio di durata dell’incarico; con contestuale dichiarazione di illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia degli atti e provvedimenti sopra richiamati, a seguito dell’adozione dei quali sono stati nominati quale “Presidente” del medesimo Collegio, dapprima, ossìa a far data dal 12.05.2008, il dott. Ancona e, poi, ossìa a far data dal 12.06.2008, il prof. Lonigro.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Camera di Commercio,Industria,Artigianato e Agricoltura di Bari;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Luigi Lonigro;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Emanuele Pio Ancona;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 11/07/2008 e tempestivamente depositato, il ricorrente Dell’Atti Stefano impugna gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione, deducendo quanto segue.<br />
Con delibera n. 2 del 28/03/2008 il Consiglio Camerale della C.C.I.A.A. di Bari ha provveduto a nominare, ai sensi dell’art. 17 comma 1 L. 580/93, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti: tra di essi, in qualità di componente effettivo, anche il dott. Dell’Atti.<br />
In data 07/04/2008 i neo-nominati componenti effettivi del Collegio dei Revisori si sono riuniti per la prima volta ed hanno nominato il presidente nella persona del ricorrente; dopo di che il Collegio, così insediato e presieduto, ha cominciato a riunirsi regolarmente.<br />
Con nota 06/05/2008, comunicata sia ai membri effettivi che a quelli supplenti, il Presidente della Camera di Commercio di Bari, nonostante il già avvenuto insediamento del Collegio dei Revisori, ha indetto una nuova riunione del Collegio dei Revisori avente ad oggetto l’insediamento del medesimo e la nomina del presidente: a tanto il Presidente della CCIA si è determinato sollecitato dai componenti supplenti del Collegio dei Revisori, i quali avevano lamentato di non essere mai stati convocati per gli adempimenti previsti dall’art. 17 L. 580/93.<br />
Nel pomeriggio del 12/05/2008, pertanto, con la astensione del solo ricorrente, i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, alla presenza del Presidente della Camera di Commercio e del Segretario Generale, si sono riuniti per procedere nuovamente agli adempimenti di cui all’art. 17 comma 1 L. 580/93, e cioè per prendere atto dell’insediamento dell’organo e per la nomina del presidente, che questa volta è stato individuato nella persona del dott. Emanuele Ancona, componente effettivo.<br />
Il ricorrente, disconoscendo validità ed efficacia alla riunione del 12/05/2008, ha continuato a convocare regolarmente le riunioni del Collegio da lui presieduto; contemporaneamente si è riunito regolarmente anche il Collegio insediatosi il 12/05/2008, alla presidenza del quale il 12/06/2008 si è avvicendato, a seguito di dimissioni da parte del dott. Ancona, l’altro componente effettivo di designazione ministeriale, dott. Lonigro.<br />
Il ricorrente, ritenendo i fatti dianzi riassuntivamente esposti lesivi della sua posizione di Presidente del Collegio dei Revisori, ha quindi impugnato siccome illegittimi gli atti in epigrafe meglio indicati, chiedendo anche accertarsi la validità ed efficacia della riunione del Collegio dei Revisori tenutasi in data 07/04/2008 e la conseguente validità ed efficacia della nomina di esso ricorrente alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori.<br />
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:<br />
A) con riguardo agli atti e/o provvedimenti con cui è stato nominato “Presidente” il dott. Ancona:<br />
A.1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 L. 580/93, nonché contrarietà all’art. 23 dello statuto della CCIAA di Bari; violazione degli artt. 2397 e 2401 c.c.; eccesso di potere per travisamento e/o illogicità ed irrazionalità, nonché contraddittorietà.<br />
La riunione del Collegio dei Revisori tenutasi il 07/04/2008 è valida e legittima ancorchè non sia avvenuta con la partecipazione e presenza dei membri supplenti. Il Collegio dei Revisori, invero, è destinato ad operare con la sola partecipazione dei membri effettivi, dovendo intervenire i supplenti solo concorrendo specifiche circostanze: pertanto non si vede per quale ragione alla prima riunione di insediamento ed alla nomina del Presidente, dovrebbero partecipare anche i membri supplenti. Né la diversa conclusione, sostenuta dai membri supplenti prima, e poi dal Presidente della Camera di Commercio, potrebbe essere sostenuta argomentando dalla specialità della disciplina di cui all’art. 17 L. 580/93, specialità che risiede solo nel meccanismo di nomina dei Revisori e nella durata quadriennale dell’incarico. Né infine può sostenersi che i membri supplenti abbiano diritto a partecipare alle riunioni del Collegio e ad esprimere il proprio voto, dal momento che secondo l’inequivocabile tenore dell’art. 23 dello statuto della CCIAA di Bari, i membri supplenti del Collegio dei Revisori intervengono a sostituire gli effettivi solo in caso di morte, rinuncia o decadenza di uno di essi: pertanto, prima che si verifichi una delle anzidette circostanze, è evidente che i membri supplenti non hanno alcun ruolo nel funzionamento del Collegio dei Revisori.<br />
A.2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 dello statuto della CCIAA di Bari, violazione degli artt. 2397 e 2401 c.c., incompetenza, eccesso di potere per travisamento e/o illogicità ed irrazionalità, nonché contraddittorietà.<br />
La riunione del 12/05/2008, nel corso della quale è stato nominato presidente il dott. Ancona, è stata convocata dal Presidente della C.C.I.A.A., che non aveva il potere di far ciò, posto che ai sensi dell’art. 20 dello statuto della CCIAA al Presidente spetta di convocare il Consiglio e la Giunta ma non anche il Collegio dei Revisori.<br />
A.3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 L. 241/90, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per travisamento, illogicità ed irrazionalità, nonché contraddittorietà.<br />
La “spoliazione” del dott. Dell’Atti dalla carica di Presidente del Collegio dei Revisori non è stata infatti preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento.<br />
A.4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 L. 580/93.<br />
Quand’anche si ritenesse che i membri supplenti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Collegio, le riunioni successive a quella in cui è stato nominato Presidente il dott. Ancona dovrebbero ritenersi illegittime in ragione della partecipazione dei membri supplenti, che nella fattispecie non potevano assumere tale ufficio per ragioni di incompatibilità, essendo gli stessi anche componenti del Servizio di Controllo di Gestione alle dipendente del Segretario Generale dell’ente.<br />
B) Con riguardo ai provvedimenti relativi alla nomina del prof. Lonigro quale “Presidente” del Collegio dei Revisori”:<br />
B.1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 L. 580/93, nonché contrarietà all’art. 23 dello statuto della CCIAA di Bari, violazione degli artt. 2397 e 2401 c.c., eccesso di potere per travisamento e/o illogicità ed irrazionalità, nonché contraddittorietà; incompetenza (aertt. 20 e 23 dello statuto camerale), illegittimità propria e derivata.<br />
Gli stessi vizi che rendono illegittima la nomina a “Presidente” del dott. Ancona, affliggono anche la nomina a tale carica del dott. Lonigro, essendo inconsistente il presupposto dal quale tali delibere muovono: e cioè la inefficacia della nomina a “Presidente” del ricorrente.<br />
B.2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 L. 580/93, nonché contrarietà all’art. 23 dello statuto della CCIAA di Bari, violazione degli artt. 2397 e 2401 c.c., eccesso di potere per travisamento e/o illogicità ed irrazionalità, nonché contraddittorietà e sviamento di potere.<br />
La nomina a presidente del dott. Ancona prima e poi del dott. Lonigro è stata giustificata con la pretesa specialità della disciplina di cui all’art. 17 L. 580/93, dietro la quale si cela in realtà la volontà di osteggiare in tutti i modi la nomina a presidente del ricorrente, volontà culminata nella decisione, assunta nel corso della riunione del 12/06/2008, di revocare ogni precedente delibera del Collegio relativa alla nomina del presidente del Collegio stesso. Va poi detto che alcuna norma fonda il potere dei membri del collegio di revocare il proprio presidente; che nel caso di specie difettava qualsiasi presupposto per l’esercizio di tale facoltà; e che comunque tale deliberazione è illegittima per non essere stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento.<br />
B.3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 comma 7 e segg. D. L.vo 165/2001, violazione art. 508 comma 15 D.L.vo 297/94, eccesso di potere per travisamento e/o illogicità nonché per contraddittorietà e sviamento di potere.<br />
La nomina a presidente del prof. Lonigro è illegittima anche perché il medesimo svolge attività di docenza a tempo pieno presso tale Istituto Marco Polo, il quale non ha mai rilasciato la propria autorizzazione ai sensi dell’art. 508 comma 15 D. L.vo 297/94.<br />
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la C.C.I.A.A. di Bari nonché i membri effettivi del Collegio dei revisori, dott. Ancona e Lonigro.<br />
Il ricorso è stato chiamato alle udienze in Camera di Consiglio del 12/09/2008 e poi dell’08/10/2008, quando, previo avviso ai difensori in ordine alla eventualità che fosse deciso immediatamente, è stato introitato a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Va preliminarmente affrontata l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dai resistenti.<br />
Essa è meritevole di accoglimento.<br />
Occorre invero rammentare che in sede di giurisdizione generale di legittimità il Giudice Amministrativo ha cognizione solo su quegli atti che possono definirsi “amministrativi”, e che per tali si debbono intendere gli atti costituenti esercizio di potestà amministrative, emanati da soggetti pubblici o, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario, anche da soggetti privati.<br />
Specificamente, per quanto interessa nella presente sede, occorre sottolineare che al fine di radicare il potere demolitorio del Giudice Amministrativo non è sufficiente che l’atto da impugnare promani da un ente pubblico – e sia quindi un atto amministrativo in senso soggettivo &#8211; , ma è altresì necessario che esso, come sopra si diceva, costituisca espressione di potestà amministrativa e sia, cioè – secondo l’insegnamento tradizionale risalente a Santi Romano &#8211; atto amministrativo in senso oggettivo, volto direttamente alla cura di interessi pubblici predeterminati ed individuati dalla legge. <br />
Di conseguenza, la circostanza che gli atti della cui impugnativa si tratta provengano da un organo incardinato stabilmente all’interno di un ente di natura pubblica, qual sono le Camere di Commercio, non è di per sé sola risolutiva al fine di determinare la giurisdizione del Giudice Amministrativo. <br />
Orbene, rileva il Collegio che se è possibile riconoscere la natura di atto amministrativo negli atti tipici in cui l’art. 17 L. 580/93 chiama ad esprimersi il Collegio dei Revisori &#8211; la relazione da allegare al progetto di conto consuntivo nonché la relazione sul bilancio preventivo e sue variazioni -, atti assimilabili in sostanza a pareri preventivi, non impugnabili autonomamente ma comunque certamente finalizzati alla cura di interessi pubblici, la stessa cosa non può dirsi con riferimento ad ogni altro atto di competenza del Collegio dei revisori, che può solo estrinsecarsi in decisioni di carattere organizzativo, non direttamente funzionali alla cura di pubblici interessi.<br />
In particolare, per quanto riguarda la figura del presidente, in dottrina (Il Collegio sindacale, le nuove regole, collana Quaderni romani di diritto commerciale, Giuffrè, 2007, pagg. 111 e segg.) è stato messo in rilievo come tanto nel codice civile come nel t.u.f., manca una disposizione generale sui poteri del presidente di tale organo, il quale è chiamato prima di tutto a svolgere un controllo di legittimità: l’art. 2403 statuisce infatti che il collegio sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società nel suo concreto funzionamento. Solo ove la società non faccia ricorso a capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, al collegio sindacale può essere affidato anche il controllo meramente contabile, che normalmente deve essere invece esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione (art. 2409 bis).<br />
La dottrina sopra ricordata mette comunque in evidenza come alla figura del presidente del collegio sindacale vada senz’altro riconosciuta capacità organizzativa e di coordinamento dei lavori: egli quindi, potrà e dovrà convocare le riunioni del collegio, coordinarle e dirigerle, provvedere in merito alla verbalizzazione delle riunioni, alla trascrizione di esse sul libro previsto dall’art. 2421 comma 1 e 5 c.c., mantenere i contatti con i vari componenti del collegio favorendo la continuità dei rapporti. Si mette anche in risalto come la autorevolezza e la capacità del presidente finiscono per incidere sulla efficienza e sulla efficacia del controllo esercitato dal collegio sindacale.<br />
Tuttavia, al di là di queste funzioni, il presidente del collegio sindacale non è titolare di specifici poteri e doveri, individuali, più ampi e/o diversi rispetto a quelli che fanno a capo agli altri componenti dell’organo: l’unica funzione che è veramente esclusiva e peculiare del presidente del collegio sindacale è quella di dichiarare all’esterno la volontà del collegio e quella di essere destinatario delle comunicazioni dirette all’organo di controllo, assumendo, in sostanza, il ruolo di “rappresentante” del Collegio. La volontà è comunque ascrivibile sempre e solo all’organo nel suo complesso, ed in nessun caso il presidente può svolgere in via sostitutiva i compiti del collegio. Non essendo titolare di prerogative particolari, in sede di decisione la volontà del presidente è quindi destinata a soccombere ove messa in minoranza.<br />
Il Collegio dei revisori istituito presso le Camere di Commercio ha chiaramente funzioni di controllo contabile, ma il rinvio che l’art. 17 comma 7 effettua alle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni, rende evidente come tale organo sia chiamato a svolgere anche un controllo di legittimità. Il Collegio dei revisori di cui alla norma in esame può dunque qualificarsi un organo che assume in sé sia le funzioni proprie del collegio sindacale che quelle proprie dell’organo di revisione contabile. Non sussiste allora alcuno ostacolo logico ad applicare al presidente di tale organo, i principi sopra ricordati, elaborati relativamente alla presidenza dei collegi sindacali.<br />
La constatazione che il presidente del Collegio dei revisori dei conti presso le Camere di Commercio non gode di prerogative particolari rispetto agli altri componenti, differenziandosi il suo ruolo solo per le funzioni strettamente organizzative che è chiamato a svolgere, comporta che nella nomina del presidente di tale organo non possa ravvisarsi alcun aspetto di pubblico interesse: conferma di ciò si trae anche da ciò, che ove il legislatore avesse ritenuto di interesse pubblico la nomina di che trattasi, probabilmente ne avrebbe disciplinato il procedimento o, quantomeno, l’avrebbe riservata ad un soggetto esterno anziché affidarla agli stessi membri del collegio.<br />
La nomina del presidente del Collegio dei revisori dei conti presso le Camere di Commercio deve quindi ritenersi un atto di natura eminentemente organizzativa, non direttamente finalizzato alla cura di interessi pubblici e come tale non annullabile innanzi al Giudice Amministrativo.<br />
Devono perciò ritenersi non impugnabili i verbali delle riunioni del 12/05/2008, allorché è stato nominato presidente il dott. Ancona, e poi quello del 12/06/2008, quando è stato nominato presidente il prof. Lonigro in sostituzione del dott. Ancona. <br />
Le medesime riflessioni valgono con riferimento a tutti gli altri vari atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, costituiti da comunicazioni e/o da verbali di riunioni, non sfociati in alcuno di quegli atti tipici nei quali il Collegio dei revisori è chiamato ad esprimersi (le relazioni di cui all’art. 17 comma 4): trattasi cioè di atti interni, non costituenti esercizio di potestà pubbliche, e pertanto non suscettibili di annullamento da parte del Giudice Amministrativo.<br />
Va pure dichiarato il difetto di giurisdizione di Questo Giudice in ordine alla seconda delle domande formulata dal ricorrente, con la quale si chiede in sostanza di accertare che la sola nomina a presidente del Collegio dei revisori valida ed efficace è quella con cui il ricorrente stesso è stato nominato presidente: tale domanda inerisce ad una materia in ordine alla quale il Giudice Amministrativo comunque non gode di giurisdizione esclusiva, e deve pertanto ritenersi inammissibile, in quanto domanda di mero accertamento, anche a prescindere da quanto sopra detto in ordine alla non impugnabilità degli atti indicati in epigrafe.<br />
Va conclusivamente dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale Adìto in ordine a tutte le domande formulate con il ricorso introduttivo, la cui cognizione spetta invece alla Autorità Giudiziaria Ordinaria.<br />
Attesa la particolarità della situazione dedotta in giudizio stimasi equo compensare integralmente le spese del giudizio.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:<br />
&#8211; dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo su tutte le domande formulate in ricorso introduttivo.<br />
&#8211; rimette le parti innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria per la trattazione delle summenzionate domande, previa riassunzione nei termini di legge;<br />
&#8211; compensa integralmente le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 08/10/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Amedeo Urbano, Presidente<br />
Vito Mangialardi, Consigliere<br />
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/11/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-19-11-2008-n-2637/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2008 n.2637</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.55</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-11-6-2008-n-55/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-11-6-2008-n-55/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-11-6-2008-n-55/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.55</a></p>
<p>P. Turco Pres. M. Filippi Est. Associazione degli Albergatori della Valle d&#8217;Aosta (Avv. I. Pagani) contro la Regione Valle d&#8217;Aosta (Avv. G. Garancini) e nei confronti di Ascom-Confcommercio Valle d&#8217;Aosta (Avv.ti A. Giunti e P.P. Traverso) di Confindustria Valle d&#8217;Aosta (Avv.ti G. Berruti, H. D&#8217;Herin e S. Ricci) e della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-11-6-2008-n-55/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.55</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-11-6-2008-n-55/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.55</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Turco Pres. M. Filippi Est.<br /> Associazione degli Albergatori della Valle d&#8217;Aosta (Avv. I. Pagani) contro la Regione Valle d&#8217;Aosta (Avv. G. Garancini) e nei confronti di Ascom-Confcommercio Valle d&#8217;Aosta (Avv.ti A. Giunti e P.P. Traverso) di Confindustria Valle d&#8217;Aosta (Avv.ti G. Berruti, H. D&#8217;Herin e S. Ricci) e della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>in tema di nomina dei rappresentanti nel consiglio della Camera Valdostana delle imprese e delle associazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commercio ed industria &#8211; Nomina dei rappresentanti nel consiglio della Camera Valdostana delle imprese &#8211; Automatico collegamento tra l’essere soci di Federalberghi (aderente a Confcommercio in qualità di Federazione Nazionale di Settore) ed essere associazioni di categoria di una articolazione territoriale di carattere generale di Confcommercio – Insussistenza &#8211; Esclusione della Associazione degli Albergatori della Valle d&#8217;Aosta sul presupposto che le imprese ad essa associate trovino diretta ed esclusiva rappresentanza in Confcommercio Nazionale e, per essa, nel suo organo periferico Ascom &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per il carattere di spontaneità dell’adesione ad associazioni, non è possibile stabilirsi un automatico collegamento tra l’essere soci di Federalberghi (aderente a Confcommercio in qualità di Federazione Nazionale di Settore) ed essere associazioni di categoria di una articolazione territoriale di carattere generale di Confcommercio. Ne consegue l’illegittimità della delibera di determinazione del numero dei rappresentanti nel consiglio della Camera Valdostana delle imprese e delle associazioni, nella parte in cui, per il settore “turismo”, riconosce tre seggi a Confindustria Valle d’Aosta e ad Ascom Valle d’Aosta, con esclusione della Associazione degli Albergatori della Valle d&#8217;Aosta sul presupposto che le imprese associate ad essa trovino diretta ed esclusiva rappresentanza in Confcommercio Nazionale e, per essa, nel suo organo periferico Ascom.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p></p>
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 20 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><b>Associazione degli Albergatori della Valle d&#8217;Aosta</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ignazio Pagani, con domicilio eletto, in Aosta, via P. Pretoria 19, presso lo studio dell’avv. Corrado Bellora; </p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Regione Valle d&#8217;Aosta</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gianfranco Garancini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Maione, in Aosta, via Croce di Citta&#8217;, 44; </p>
<p><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p><i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
Ascom-Confcommercio Valle d&#8217;Aosta</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Giunti e Pier Paolo Traverso, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; </p>
<p><b>Confindustria Valle d&#8217;Aosta</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti, Hebert D&#8217;Herin e Sante Ricci, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; </p>
<p><b>Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni</b>, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio; </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; della delibera di Giunta Regionale 25 gennaio 2008, n. 186, recante “Determinazione del numero dei rappresentanti nel consiglio della Camera Valdostana delle imprese e delle associazioni”, con i relativi allegati, nella parte in cui, per il settore “turismo”, si riconoscono tre seggi a Confindustria Valle d’Aosta e ad Ascom Valle d’Aosta, con esclusione della ricorrente ADAVA; <br />
&#8211; della nota prot. 2626 del 28 gennaio 2008 – pervenuta alla ricorrente il 30 gennaio 2008 – con cui l’Assessore per le attività produttive e politiche del lavoro della Regione Autonoma Valle d’Aosta comunica l’avvenuta adozione del provvedimento impugnat<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque connesso, con particolare riferimento agli eventuali provvedimenti di nomina a componenti del Consiglio direttivo della Camera Valdostana delle imprese e professioni, nonché – per quanto occorra – al parere istruttorio, reso<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ascom-Confcommercio Valle d&#8217;Aosta;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Confindustria Valle d&#8217;Aosta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 maggio 2008 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1 – Con il ricorso all’esame l’Associazione degli Albergatori Valle d’Aosta (di seguito: ADAVA) impugna la deliberazione 25 gennaio 2008, n. 186, con cui la Giunta Regionale ha determinato il numero dei rappresentanti nel consiglio della “Camera Valdostana delle imprese e delle associazioni” (di seguito: Chambre).<br />
Il provvedimento viene impugnato nella parte in cui esclude ADAVA dal concorso alla ripartizione dei seggi previsti per il settore “turismo”.<br />
La ricorrente – che nell&#8217;area della ricettività turistica rappresenta oggi circa 430 aziende (tra alberghi, rifugi alpini, residenze turistico-alberghiere e affittacamere) e che aderisce alla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo (di seguito: Federalberghi) &#8211; espone in fatto che in data 10 settembre 2007, con delibera consiliare n. 11, la Chambre ha dato avvio, ai sensi del decreto del Ministero dell’Industria 24 luglio 1996 n. 501, al procedimento di rinnovo del Consiglio, per il quinquennio 2008-2013, assegnando al settore “turismo” 3 dei 28 seggi oggetto di ripartizione tra le diverse categorie produttive.<br />
Si espone inoltre che &#8211; a seguito della richiesta alle associazioni imprenditoriali aderenti ad organizzazioni rappresentate nel CNEL (o, comunque, operanti da tre anni nella Regione), di indicare le informazioni di cui all’art. 2, comma 2, del richiamato decreto ministeriale – la ricorrente, in data 31 ottobre 2007 – ha rimesso alla Chambre indicazioni circa: <br />
a) natura e finalità dell’associazione; <br />
b) numero delle imprese iscritte al 31 dicembre 2006, in regola con il pagamento delle quote associative (367); <br />
c) numero degli occupati nelle imprese iscritte (621 tra titolari e soci prestatori d’opera; 60 collaboratori familiari permanenti; 512 collaboratori dipendenti permanenti; 987 collaboratori dipendenti stagionali).<br />
Con la deliberazione impugnata la Giunta Regionale ha attribuito i tre seggi della Chambre destinati al settore “turismo” alle associazioni (tra loro apparentate) Confindustria Valle d’Aosta ed ASCOM-Confcommercio Valle d’Aosta, sul presupposto che le imprese associate ad ADAVA trovino diretta ed esclusiva rappresentanza in Confcommercio Nazionale e, per essa, nel suo organo periferico ASCOM.<br />
Avverso tale provvedimento – impugnato in parte qua, insieme a tutti gli atti presupposti – la ricorrente deduce violazione di legge (in relazione all’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; all’art. 6, commi 4, 5, 6, della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7; agli articoli 2 e 5 del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501), mancata comunicazione del preavviso di rigetto, eccesso di potere per travisamento dei fatti presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria in relazione all’individuazione del numero delle imprese iscritte e degli addetti delle stesse, nonché per manifesta illogicità.<br />
La Regione Valle d’Aosta si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il conseguente rigetto.<br />
Si sono costituite anche Ascom-Confcommercio Valle d’Aosta e Confindustria Valle d’Aosta, entrambe sostenendo l’infondatezza dei motivi di impugnativa.<br />
Con decreto presidenziale in data 15 marzo 2008 è stata respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie presentata dalla ricorrente.<br />
Con atto depositato in Segreteria il 2 aprile 2008, ADAVA ha notificato motivi aggiunti lamentando la violazione del diritto di associazione, quale principio fondamentale garantito dagli articoli 2, 18 e 36 della Costituzione e dagli articoli 16 e seguenti del codice civile.<br />
All’udienza del 14 maggio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
2. – Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />
2.a – Nella motivazione della deliberazione impugnata si legge – al punto q) &#8211; che “per quanto concerne il settore Turismo, le imprese associate all’ADAVA, in ragione dei patti associativi a cui quest’ultima si è legata, trovano diretta ed esclusiva rappresentanza in Confcommercio e, per quest’ultima, nella relativa associazione di livello territoriale (ASCOM Confcommercio Valle d’Aosta) e, pertanto, non è configurabile un’autonoma candidatura di ADAVA, in quanto questa ha declinato la propria legittimazione in ragione del conferimento della legittimazione all’associazione superiore (Confcommercio) e, per essa, al suo organo periferico (ASCOM Confcommercio Valle d’Aosta)”.<br />
La decisione di escludere la ricorrente dalla ripartizione dei seggi del settore turistico si fonda dunque sulla tesi del “doppio inquadramento” (o della “doppia rappresentatività”): ADAVA – in quanto associazione territoriale di imprese aderente a Federalberghi, che a propria volta aderisce a Confcommercio &#8211; partecipa al sistema di rappresentanza di quest’ultima, e quindi di ASCOM Valle d’Aosta, che ne costituisce l’articolazione associativa a livello territoriale. <br />
Nel parere legale espressamente acquisito sul punto &#8211; cui fa rinvio la motivazione del provvedimento &#8211; si legge in particolare che “secondo le informazioni acquisite, la Federalberghi, cui aderisce ADAVA, aderisce a sua volta alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese (. . .): secondo la documentazione inviata, Federalberghi costituirebbe un’organizzazione nazionale di categoria associata, in qualità di socio effettivo, a Confcommercio ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera B) dello Statuto di Confcommercio stessa”.<br />
2.c – Con la censura centrale del ricorso si sostiene invece che l’esclusione di ADAVA dal concorso nella ripartizione dei seggi della Chambre assegnati al settore turistico non può fondarsi sulla mera circostanza dell’adesione dell’associazione ricorrente a Federalberghi.<br />
2.d – La censura va condivisa e trova piena conferma nella pronuncia con cui – in una questione analoga – il Ministero delle Attività produttive ha deciso un ricorso presentato ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501: in quella sede infatti è stata ritenuta legittima la deliberazione della Regione Trentino Alto Adige, che attribuiva alla locale associazione autonoma degli albergatori &#8211; aderente a Federalberghi &#8211; i seggi nel Consiglio Camerale della provincia di Trento, proprio muovendo dalla rilevata insussistenza di un rapporto associativo tra tale organizzazione e l’articolazione territoriale di Confcommercio (D.M. 25 maggio 2004).<br />
Quella decisione muoveva dalla considerazione che “per il carattere di spontaneità dell’adesione ad associazioni, non è possibile stabilirsi un automatico collegamento tra l’essere soci di Federalberghi (aderente a Confommercio in qualità di Federazione Nazionale di Settore) ed essere associazioni di categoria di . . . articolazione territoriale di carattere generale di Confcommercio”.<br />
La decisione metteva l’accento sul fatto che “l’art. 10, comma 8, dello Statuto di Confcommercio prevede solo come eventuale un decentramento delle Federazioni Nazionali di Settore (Federalberghi) in corrispondenti strutture di livello regionale e provinciale all’interno della Associazione Territoriale di Carattere Generale”.<br />
Rilevava poi come “in ogni caso, la riconducibilità della struttura provinciale nell’ambito della Associazione Territoriale debba risultare, in omaggio al principio della libertà di associazione, da una libera adesione, con conseguenti intese in tema di doppio inquadramento degli associati e di individuazione delle opportune modalità organizzative nell’ambito delle attività di imprese condiviso (ai sensi dell’art. 10, comma 8, dello Statuto Confcommercio)”, condizioni che in quella specie non sono state ritenute sussistenti in relazione alla circostanza che l’Associazione Albergatori della Provincia di Trento “agisce in ambito locale come Associazione imprenditoriale in modo del tutto autonomo” rispetto alla articolazione locale di Confcommercio.<br />
Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi da tale linea interpretativa.<br />
2.e &#8211; Nel caso di specie, come rileva la ricorrente, l’insussistenza di un legame associativo ed organizzativo è poi confermata anche dalla mancata adozione dell’ “atto formale” previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto il 4 ottobre 1989 da FAIAT (Federalberghi, cui già allora aderiva ADAVA) e Confcommercio.<br />
Tale protocollo &#8211; al punto “B” &#8211; stabilisce infatti che l’inquadramento delle imprese turistiche nella “Associazione a carattere generale territorialmente competente [quindi: ASCOM] ed in quella nazionale di categoria [quindi: Confcommercio nazionale]” “viene realizzato con atto formale di adesione delle Associazioni locali degli albergatori alle Associazioni territoriali del Commercio, Turismo e Servizi” (secondo gli schemi esemplificativi indicati nello stesso punto “B”).<br />
Né può ritenersi – come sostengono Regione e Confindustria – che la mancanza di tale formale adesione sia circostanza irrilevante in relazione a puntuali disposizioni contenute nello statuto di Confcommercio e nello statuto di Federalberghi.<br />
Con riguardo al primo, le resistenti ricordano che – secondo quanto previsto dall’articolo 6 – l’adesione a Confcommercio “è riconosciuta a tutti gli effetti associativi” di tale sistema; sottolineano poi che &#8211; ai sensi dell’articolo 12 del medesimo statuto – “l’Unione regionale [quindi: ASCOM] . . . rappresenta, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Confcommercio in sede regionale . . . ed è l’organismo unitario di rappresentanza e di tutela delle Associazioni provinciali e delle imprese e soggetti ad esse associati nel territorio regionale” (comma 2) e che a tali fini, essa tra l’altro, “designa o nomina propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni regionali presso i quali la rappresentanza degli interessi regionali delle categorie rappresentate sia richiesta o ammessa” (lett. d).<br />
Con riguardo invece allo statuto di Federindustria, le resistenti osservano che l’obbligo previsto dall’articolo 6 – secondo cui “i soci della Federazione sono tenuti a far osservare alle imprese associate l’obbligatorietà del completo inquadramento nelle componenti territoriali del sistema organizzativo federale” – farebbe venir meno il rilievo della mancata formale adesione al sistema associativo di Confcommercio.<br />
2.f – La tesi interpretativa delle resistenti non tiene però conto di quanto disposto dall’articolo 10 dello Statuto di Confcommercio &#8211; nel cui combinato vanno lette le disposizioni statutarie appena richiamate – ai sensi del quale le associazioni nazionali di categoria e le Federazioni nazionali di settore “si decentrano, di norma, in corrispondenti strutture di livello regionale e provinciale all’interno delle Associazioni territoriali di carattere generale, perseguendo, d‘intesa con queste, il doppio inquadramento degli associati ed individuandone le opportune modalità nel complesso operativo” (comma 8). <br />
Proprio perché utilizza la formula “di norma”, lo statuto di Confcommercio esclude con chiarezza – come del resto si sottolinea nella richiamata decisione ministeriale &#8211; che l’adesione a Federalberghi implichi necessariamente ed automaticamente l’attribuzione in via esclusiva della rappresentanza istituzionale al livello territoriale di riferimento.<br />
Va d’altra parte ricordato che – nel precedente e primo mandato della Chambre (istituita nel 2002) – i seggi relativi al settore turistico sono stati attribuiti all’apparentamento ADAVA-Ascom (doc. 24 del ricorso): tenuto conto che l’apparentamento, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale n. 501 del 1996, è consentito a “due o più organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore”, non v’è dubbio che, per il mandato 2002/2007, alla ricorrente – che già allora aderiva a Federalberghi – è stata riconosciuta la legittimazione alla presentazione di una propria candidatura (autonoma, pur se in apparentamento) per la ripartizione dei seggi assegnati al settore “turismo”. <br />
2.g – L’assunto da cui muove la decisione impugnata è dunque erroneo.<br />
3. – Quanto invece all’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse – dedotta da Confindustria in relazione alla prospettata mancanza di seggi attribuibili ad ADAVA – si osserva che, alla stregua del (non contestato) computo effettuato nella memoria depositata dalla ricorrente in vista dell’udienza – non risulta provato il difetto di interesse.<br />
4. – Il ricorso va quindi accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui esclude la ricorrente dalla ripartizione dei seggi assegnati al settore “turismo”.<br />
Tenuto conto della novità della questione, le spese e le competenze di lite sono interamente compensate tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla, in parte qua, la deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2008, n. 186. <br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
<p>Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Fabrizio D&#8217;Alessandri, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-11-6-2008-n-55/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2008 n.55</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2007 n.374</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2007-n-374/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2007-n-374/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2007-n-374/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2007 n.374</a></p>
<p>Pres. BILE – Red. MAZZELLA eccessiva la conservazione in capo allo Stato del rimedio del ricorso gerarchico avverso provvedimento regionale Camere di Commercio &#8211; Ricorso gerarchico &#8211; Determinazione, con atto del Presidente della Regione Liguria, del numero dei rappresentanti nel Consiglio Camerale di Imperia spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2007-n-374/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2007 n.374</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2007-n-374/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2007 n.374</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BILE – Red. MAZZELLA</span></p>
<hr />
<p>eccessiva la conservazione in capo allo Stato del rimedio del ricorso gerarchico avverso provvedimento regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Camere di Commercio &#8211; Ricorso gerarchico &#8211; Determinazione, con atto del Presidente della Regione Liguria, del numero dei rappresentanti nel Consiglio Camerale di Imperia spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale &#8211; Ricorso amministrativo proposto da Confcommercio e Confesercenti della Provincia di Imperia al Ministero dello sviluppo economico &#8211; Decisione nel merito &#8211; Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Liguria &#8211; Ritenuta inammissibilità del rimedio del ricorso gerarchico a seguito dell&#8217;entrata in vigore delle modifiche al Titolo V della Costituzione &#8211; Denunciata invasione della sfera di competenza della Regione nella materia residuale dell&#8217;ordinamento delle camere di commercio, lesione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dello sviluppo economico, decidere, ai sensi dell&#8217;art. 6 del decreto del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato 24 luglio 1996, n. 501 (Regolamento di attuazione dell&#8217;art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura), i ricorsi proposti avverso le determinazioni del Presidente della Giunta regionale di cui all&#8217;art. 5 del medesimo decreto ministeriale. È eccessivo &#8211; in un contesto in cui comunque è la Regione ad esercitare sia la funzione amministrativa relativa alla determinazione del numero dei rappresentanti la cui designazione spetta a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sia quella di controllo e di scioglimento dei consigli medesimi in caso di gravi e persistenti violazioni di legge o di impossibilità di normale funzionamento (art. 37, comma 3, del d. lgs. n. 112 del 1998) &#8211; conservare in capo allo Stato un rimedio amministrativo avverso le determinazioni dell&#8217;autorità regionale attuative della disciplina posta a livello nazionale.</p>
<p>Si annulla, per l&#8217;effetto, il decreto del Ministero dello sviluppo economico &#8211; Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi 27 febbraio 2007, con il quale è stato deciso il ricorso proposto dalla Confcommercio della Provincia di Imperia e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria 27 ottobre 2006, n. 64.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai signori:</p>
<p><b>  Presidente</b>: Franco BILE;<br />
  <b>Giudic</b>i:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,<br />
Paolo MADDALENA,<br /> Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA Franco	GALLO	, Luigi MAZZELLA,Gaetano  SILVESTRI,<br />  Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il commercio, le comunicazioni e i servizi, del 27 febbraio 2007, con il quale è stato deciso, ai sensi dell&#8217;art. 6 del d.m. 24 luglio 1996, n. 501 (Regolamento di attuazione dell&#8217;art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura), il ricorso proposto dalla Confcommercio e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria n. 64 del 27 ottobre 2006, recante: «Determinazione del numero dei rappresentanti nel Consiglio Camerale di Imperia spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sindacale e associazione dei consumatori e utenti o loro raggruppamenti», promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 26 aprile 2007, depositato in cancelleria il 9 maggio 2007 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti 2007.<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	udito nell&#8217;udienza pubblica del 9 ottobre 2007 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />	<br />
	uditi gli avvocati Barbara Baroli e Orlando Sivieri per la Regione Liguria e l&#8217;avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
    1. – Con ricorso notificato il 26 aprile 2007 e depositato in cancelleria il 9 maggio 2007, la Regione Liguria ha proposto, in relazione al decreto del Ministero dello sviluppo economico &#8211; Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, datato 27 febbraio 2007, conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, per violazione dell&#8217;art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e degli artt. 117 e 118 della Costituzione.<br />
	La ricorrente premette che l&#8217;art. 5 del decreto del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato 24 luglio 1996, n. 501 (Regolamento di attuazione dell&#8217;art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura), attribuisce al Presidente della Giunta regionale diverse funzioni in materia di rinnovo dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e che il successivo art. 6 prevede che, avverso le determinazioni del Presidente, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori che, intendendo partecipare alla ripartizione dei seggi all&#8217;interno del consiglio camerale, abbiano fatto pervenire le comunicazioni prescritte dagli artt. 2 e 3 dello stesso d. m. n. 501 del 1996, possano presentare ricorso al Ministero dell&#8217;industria (ora: Ministero dello sviluppo economico), che decide nei trenta giorni successivi alla ricezione delle controdeduzioni presentate dalle parti.<br />	<br />
	La Regione Liguria aggiunge che, nell&#8217;àmbito della procedura di rinnovo del consiglio camerale della camera di commercio di Imperia, il Presidente della Giunta regionale ha emanato in data 27 ottobre 2006 il decreto n. 64 recante: «Determinazione del numero dei rappresentanti nel Consiglio Camerale di Imperia spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sindacale e associazione dei consumatori e utenti o loro raggruppamenti». Il successivo 11 dicembre 2006 la Confcommercio e la Confesercenti della Provincia di Imperia hanno notificato alla Regione Liguria il ricorso previsto dall&#8217;art. 6 del d. m. n. 501 del 1996, al fine di ottenere l&#8217;annullamento e la riforma del citato decreto n. 64, limitatamente ai settori commercio, servizi alle imprese, nautica da diporto e portualità turistica.<br />	<br />
	La ricorrente espone quindi che, con nota n. 4090/1985 del 9 gennaio 2007, essa ha rappresentato al Ministero dello sviluppo economico che, a séguito dell&#8217;entrata in vigore delle modifiche alla Costituzione introdotte dalla legge cost. n. 3 del 2001, il rimedio del ricorso amministrativo previsto dall&#8217;art. 6 del d. m. n. 501 del 1996 era venuto meno e che, conseguentemente, il Ministero era privo di qualunque potere di decidere il gravame.<br />	<br />
	Tuttavia il Ministero dello sviluppo economico, con decreto del direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi 27 febbraio 2007, ha deciso nel merito il ricorso proposto dalla Confcommercio e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia, dichiarandolo fondato in ogni sua parte.<br />	<br />
	Tanto premesso in punto di fatto, la Regione Liguria deduce, in primo luogo, la violazione dell&#8217;art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, nella parte in cui ha abrogato l&#8217;art. 125, primo comma, della Costituzione, il quale prevedeva il controllo degli atti amministrativi regionali da parte dello Stato.<br />	<br />
	Ad avviso della ricorrente, tale abrogazione ha fatto ormai venir meno tutte le ipotesi di controllo statale su atti regionali che non trovino la loro giustificazione in altre norme costituzionali. Deve quindi escludersi la perdurante vigenza del potere di controllo che lo Stato esercitava, ai sensi dell&#8217;art. 6 del d. m. n. 501 del 1996, nei confronti delle determinazioni del Presidente della Giunta regionale, considerato che il ricorso previsto da quella disposizione, rientrando nella categoria dei ricorsi amministrativi «gerarchici impropri», sarebbe ascrivibile appunto al sistema dei controlli.<br />	<br />
	In secondo luogo, la Regione Liguria deduce che il potere esercitato dallo Stato tramite il decreto direttoriale impugnato confliggerebbe con l&#8217;assetto delle competenze delineato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.<br />	<br />
	In proposito la ricorrente ricorda che già prima della modifica del titolo V della Costituzione, il legislatore ordinario aveva attribuito alle Regioni un&#8217;ampia quota di compiti relativi allo «sviluppo economico», al cui interno l&#8217;art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), colloca espressamente l&#8217;ordinamento delle camere di commercio.<br />	<br />
	In particolare, sostiene la Regione Liguria, gli artt. 37 e 38 del d. lgs. n. 112 del 1998 hanno eliminato il generale potere statale di «supremazia e di controllo» sulla vita delle camere di commercio, tramite l&#8217;abolizione della vigilanza sull&#8217;attività di tali enti e del controllo sui loro statuti, bilanci e piante organiche. Quanto al controllo sugli organi camerali, lo stesso d. lgs. n. 112 del 1998 ha attribuito alle Regioni «l&#8217;esercizio del controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o costituzione», con la sola esclusione dello scioglimento dei consigli camerali per gravi motivi di ordine pubblico (potere mantenuto ancora allo Stato dall&#8217;art. 38, comma 1, lettera e), del medesimo d. lgs. n. 112 del 1998).<br />	<br />
	La ricorrente menziona, poi, il parere n. 1451 reso in data 16 maggio 2006 dalla terza sezione del Consiglio di Stato che – nel fornire risposta ad un quesito posto dal Ministero dello sviluppo economico in ordine alla portata delle proprie funzioni nei confronti delle camere di commercio – ha qualificato quelli del Ministero come «poteri residuali», riferendoli esclusivamente alle funzioni elencate dall&#8217;art. 38 del d. lgs. n. 112 del 1998, ha affermato che «le norme attribuiscono alla regione il controllo sugli organi camerali» ed ha concluso nel senso che tutto il sistema dei controlli in materia di camere di commercio è ormai incentrato sulle Regioni.<br />	<br />
	La Regione Liguria prosegue sostenendo che la riforma del titolo V della Costituzione avrebbe consolidato ed ampliato la scelta a favore della competenza regionale, compiendo il passo ulteriore di attribuire la materia «camere di commercio» alla competenza esclusiva delle Regioni, sulla base della clausola di residualità di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione. Infatti tutte le materie riferibili allo sviluppo economico ed alle attività produttive (tra cui l&#8217;agricoltura, l&#8217;industria, l&#8217;artigianato, il turismo, il commercio) dovrebbero ritenersi assorbite in tale competenza legislativa regionale.<br />	<br />
	Inoltre la natura degli interessi pubblici sottesi all&#8217;attività amministrativa regionale svolta dal Presidente della Giunta regionale in forza dell&#8217;art. 5 del d. m. n. 501 del 1996 (attività finalizzata ad assicurare il miglior collegamento dell&#8217;organo consiliare camerale con il territorio di riferimento ed a garantire che le categorie economiche e le organizzazioni imprenditoriali localizzate all&#8217;interno della circoscrizione della camera di commercio siano rappresentate in proporzione alla loro effettiva consistenza) imporrebbe di escludere che le funzioni riguardanti la corretta composizione degli organi rappresentativi delle camere di commercio coinvolgano interessi unitari ed infrazionabili, tali da giustificare un&#8217;intromissione statale addirittura integralmente sostitutiva della volontà espressa dalla Regione.<br />	<br />
	Infine, a parere della ricorrente, il mantenimento in vita di detto potere statale confliggerebbe con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza posti dall&#8217;art. 118  Cost., non essendo il livello di governo statale quello maggiormente idoneo ad effettuare le valutazioni (o la rivisitazione delle valutazioni) attribuite alle Regioni dall&#8217;art. 5 del d. m. n. 501 del 1996. Né, ad avviso della Regione, sarebbero individuabili esigenze di esercizio unitario derivanti dalla dimensione e dalla natura degli interessi da curare.<br />	<br />
	La ricorrente ha quindi concluso chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero dello sviluppo economico, decidere i ricorsi previsti dall&#8217;art. 6 del d. m. n. 501 del 1996 e, per l&#8217;effetto, di annullare, previa sospensione dei relativi effetti, il decreto del Ministero dello sviluppo economico &#8211; Direzione generale per il commercio, le assicurazione e i servizi, 27 febbraio 2007, con il quale è stato deciso il ricorso proposto dalla Confcommercio della Provincia di Imperia e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria 27 ottobre 2006, n. 64.<br />	<br />
	2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato.<br />	<br />
	Il resistente ha eccepito preliminarmente l&#8217;inammissibilità del ricorso, deducendo che, poiché la potestà di decidere i ricorsi proposti avverso le determinazioni del Presidente della Giunta regionale in materia di rappresentatività e designazione di componenti dei consigli delle camere di commercio è attribuita allo Stato direttamente dall&#8217;art. 6 del d. m. n. 501 del 1996, la Regione Liguria avrebbe dovuto proporre il conflitto avverso quella norma regolamentare nel termine previsto dall&#8217;art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella fattispecie decorrente, a tutto voler concedere, dal 9 gennaio 2007, giorno in cui la Regione, avendo avuto contezza del ricorso proposto ai sensi dell&#8217;art. 6 del d. m. n. 501 del 1996, aveva iniziato a contrastare la competenza statale a decidere. Pertanto, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il ricorso per conflitto di attribuzioni, essendo stato notificato solamente il 24 aprile 2007, dovrebbe essere considerato tardivo.<br />	<br />
	L&#8217;Avvocatura dello Stato ha eccepito, inoltre, l&#8217;inammissibilità del ricorso anche per oscurità della pretesa azionata in giudizio e dei termini del conflitto, non essendo chiaro se la Regione rivendichi a sé la competenza a decidere il reclamo di cui all&#8217;art. 6 del d. m. n. 501 del 1996, ovvero escluda del tutto l&#8217;esperibilità di tale rimedio.<br />	<br />
	Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri nega che sia ravvisabile una violazione dell&#8217;art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, perché l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 125, primo comma, Cost., avrebbe determinato esclusivamente il venir meno del controllo sulla legittimità degli atti regionali esercitato dalle commissioni statali, ma non anche di ulteriori tipologie di controllo previste da altre norme di legge o di regolamento.<br />	<br />
	Con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 117 e 118 Cost., l&#8217;Avvocatura dello Stato afferma che le determinazioni adottate dai Presidenti delle Giunte regionali ai sensi dell&#8217;art. 5 del d. m. n. 501 del 1996 incidono sull&#8217;esercizio del diritto civile delle organizzazioni imprenditoriali di nominare i componenti del primario organo di governo delle camere di commercio che rappresenta, nell&#8217;àmbito dei vari settori economici, le volontà, le istanze ed i bisogni delle imprese operanti nel territorio.<br />	<br />
	Conseguentemente, ad avviso del resistente, l&#8217;oggetto del ricorso non potrebbe essere ricondotto a materie ascritte alla competenza legislativa residuale delle Regioni, bensì a quella prevista dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., trattandosi della necessità di garantire su tutto il territorio nazionale un livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto civile a partecipare all&#8217;attività di governo di organismi di rappresentanza del mondo imprenditoriale quali sono le camere di commercio.<br />	<br />
	Il Presidente del Consiglio dei ministri contesta, poi, che il mantenimento del potere statale di decidere i ricorsi gerarchici impropri proposti, ai sensi dell&#8217;art. 6 del d. m. n. 506 del 1991, avverso le determinazioni dei Presidenti delle Giunte regionali colliderebbe con il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza posto dall&#8217;art. 118 della Costituzione. Al contrario, proprio il principio di sussidiarietà imporrebbe l&#8217;esigenza di un esercizio unitario delle funzioni amministrative in questione, dovendosi affidare allo Stato la decisione dei ricorsi gerarchici impropri ed evitando, così, il rischio di determinazioni disomogenee del grado di rappresentatività necessario affinché le organizzazioni imprenditoriali possano far parte degli organi di governo delle camere di commercio e le conseguenti inammissibili disparità di trattamento tra organizzazioni imprenditoriali (spesso dotate di un omogeneo livello di rappresentatività su tutto il territorio nazionale), fondate esclusivamente sul diverso àmbito territoriale di operatività.<br />	<br />
	Il Presidente del Consiglio dei ministri ha quindi concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, respinto perché infondato, previo rigetto dell&#8217;istanza di sospensiva.<br />	<br />
	3. – In prossimità dell&#8217;udienza di discussione la Regione Liguria ha depositato una memoria nella quale ha ribadito le argomentazioni già svolte nel ricorso alle quali ha aggiunto due ulteriori deduzioni.<br />	<br />
	In primo luogo, la ricorrente ha precisato di aver impugnato il decreto ministeriale del quale qui si discute anche davanti al giudice amministrativo e che il T.A.R. della Liguria, con ordinanza 2 giugno 2007, ha disposto la sospensione dell&#8217;esecutività del provvedimento impugnato.<br />	<br />
	In secondo luogo, la Regione ha dedotto che, mentre l&#8217;art. 12, comma 3, della legge n. 580 del 1993 (vale a dire la norma in attuazione della quale è stato emanato il d. m. n. 501 del 1996) prevedeva l&#8217;emanazione di norme per l&#8217;attuazione delle disposizioni relative alla costituzione del consiglio camerale «con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalità per esperire i ricorsi relativi all&#8217;individuazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo», il successivo art. 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 112 del 1998 stabilisce che lo Stato può emanare «norme di attuazione dell&#8217;articolo 12, commi 1 e 2, e dell&#8217;articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale». Pertanto già questa seconda norma, sostitutiva della prima, non prevedendo più, fra i contenuti obbligatori della fonte regolamentare, i ricorsi relativi alla rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, avrebbe fatto venir meno la vigenza della parte del d. m. n. 501 del 1996 concernente quei ricorsi.</p>
<p><b></p>
<p align=center>
Considerato in diritto
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>    1. – La Regione Liguria ha proposto, in riferimento all&#8217;art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed agli artt. 117 e 118 della Costituzione, conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato e, per esso, al Ministero dello sviluppo economico, decidere i ricorsi previsti dall&#8217;art. 6 del decreto del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato 24 luglio 1996, n. 501 (Regolamento di attuazione dell&#8217;art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura), e di annullare, previa sospensione dei relativi effetti, il decreto del Ministero dello sviluppo economico &#8211; Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi, 27 febbraio 2007, con il quale è stato deciso il ricorso proposto dalla Confcommercio della Provincia di Imperia e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria 27 ottobre 2006, n. 64.<br />
	La ricorrente afferma che l&#8217;abrogazione, da parte dell&#8217;art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, dell&#8217;art. 125, primo comma, Cost., deve far considerare ormai venute meno tutte le  ipotesi di controllo statale su atti regionali che, come quella prevista dall&#8217;art. 6 del d. m. n. 501 del 1996, non trovino il loro fondamento in altre norme costituzionali.<br />	<br />
	Inoltre la Regione Liguria deduce che l&#8217;esercizio del potere esercitato dallo Stato tramite il decreto direttoriale impugnato in questa sede confligge con l&#8217;assetto di competenze delineato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. Infatti la materia «camere di commercio» dovrebbe ritenersi attribuita alla competenza esclusiva delle Regioni, sulla base della clausola di residualità di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione, poiché tutte le materie riferibili allo sviluppo economico ed alle attività produttive sarebbero assorbite nella competenza legislativa residuale delle Regioni.<br />	<br />
	Infine, il mantenimento del potere statale di decidere i ricorsi previsti dall&#8217;art. 6 del d. m. n. 501 del 1996, violerebbe i princípi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza posti dall&#8217;art. 118 Cost., non essendo il livello di governo statale quello maggiormente idoneo ad effettuare le valutazioni relative al grado di rappresentatività necessario affinché le organizzazioni imprenditoriali possano far parte degli organi di governo delle camere di commercio.<br />	<br />
    2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso perché tardivo e generico.<br />
    Entrambi i motivi di inammissibilità sono infondati.<br />
    2.1 – La pretesa tardività del ricorso è fatta discendere dal resistente dall&#8217;affermazione secondo cui, poiché la potestà di decidere i ricorsi proposti avverso le determinazioni del Presidente della Giunta regionale è attribuita allo Stato direttamente dall&#8217;art. 6 del d. m. n. 501 del 1996, la Regione avrebbe dovuto proporre il conflitto avverso quella norma regolamentare nel termine di sessanta giorni, previsto dall&#8217;art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, decorrente dal 9 gennaio 2007, giorno in cui la Regione aveva inviato al Ministero dello sviluppo economico la nota con la quale aveva sostenuto l&#8217;intervenuta caducazione della competenza statale a decidere i ricorsi previsti dall&#8217;art. 6 del d. m. n. 501 del 1996.<br />
    Simili argomentazioni non sono condivisibili, perché lo sconfinamento dello Stato dall&#8217;ambito delle proprie attribuzioni – così come configurato dalla stessa ricorrente – si è compiuto non certo nel momento in cui le organizzazioni imprenditoriali hanno proposto il ricorso al Ministero e neppure nel corso del procedimento seguito a quel ricorso, ma solamente quando lo Stato (e, per esso, la direzione generale per il commercio del Ministero dello sviluppo economico) ha emesso il provvedimento con il quale ha ritenuto di poter decidere nel merito il gravame propostogli e, conseguentemente, di dichiararlo fondato, invitando l&#8217;autorità regionale ad emendare le proprie originarie determinazioni. Prima dell&#8217;emanazione del decreto in questione, non v&#8217;era materia di conflitto tra Stato e Regione, proprio perché il primo non aveva ancora compiuto alcun atto che, sconfinando dalle sue attribuzioni, fosse idoneo a ledere quelle della Regione. Ne deriva che il termine di 60 giorni di cui all&#8217;art. 39 della legge n. 87 del 1953 non poteva decorrere che dalla data di notificazione del decreto oggi impugnato, vale a dire dal 5 marzo 2007, con la conseguente sicura tempestività del ricorso della Regione, notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 26 aprile 2007.<br />
    2.2. – Quanto all&#8217;eccezione di genericità, il resistente sostiene che non sarebbe chiaro se la Regione rivendichi a sé la competenza a decidere il ricorso di cui all&#8217;art. 6 del d. m. n. 501 del 1996 ovvero escluda del tutto l&#8217;esperibilità di quel rimedio. <br />
    In proposito si deve osservare che, in realtà, è chiaro l&#8217;oggetto del conflitto sollevato dalla Regione: questa sostiene che lo Stato non avrebbe più il potere di decidere eventuali ricorsi contro i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale in tema di attribuzione di consiglieri camerali alle varie organizzazioni imprenditoriali e che, pertanto, decidendo il ricorso proposto dalle due organizzazioni di Imperia nel senso di invitare l&#8217;autorità regionale a modificare le proprie originarie determinazioni, lo Stato ha invaso le attribuzioni amministrative che in materia debbono essere riconosciute spettanti alla Regione. <br />
    3. – Il ricorso è fondato.<br />
    Alle camere di commercio sono attribuiti allo stato compiti che richiedono di essere disciplinati in maniera omogenea in ambito nazionale.<br />
    Ciò vale, in primo luogo, per la tenuta del registro delle imprese, funzione che deve essere esercitata sulla base di una disciplina uniforme, al fine di realizzare condizioni di mercato caratterizzate da trasparenza e stabilità informativa su tutto il territorio nazionale. <br />
    Un&#8217;analoga considerazione può essere svolta a proposito dei compiti già di competenza degli uffici metrici provinciali, che l&#8217;art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ha trasferito alle camere di commercio. Si tratta, infatti, di verifiche sugli strumenti metrici e di attività collegate (quali, ad esempio, la gestione di elenchi o l&#8217;accreditamento di laboratori per la verificazione), finalizzate a garantire la correttezza delle misure utilizzate per le transazioni commerciali a tutela della fede pubblica che, ovviamente, deve essere assicurata su tutto il territorio nazionale secondo i medesimi criteri. <br />
    Si comprende, pertanto, perché la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) ed il d. lgs. n. 112 del 1998, pur prevedendo, la prima, un&#8217;ampia autonomia a favore delle camere di commercio e, il secondo, l&#8217;abrogazione di controlli statali sui loro atti, abbiano però avuto cura di assicurare l&#8217;uniformità di disciplina in materia di composizione dei consigli camerali.<br />
    Infatti, ricordato che questi ultimi sono rappresentativi delle imprese operanti nel territorio di competenza della singola camera di commercio, è stato previsto che la ripartizione dei consiglieri, tra i vari settori produttivi, è definita dallo statuto della camera di commercio, in applicazione di criteri generali che, secondo la legge n. 580 del 1993, devono essere stabiliti da un regolamento – poi emanato con il d. P. R. 21 settembre 1995, n. 472 (Regolamento di attuazione dell&#8217;art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici) – e, secondo il successivo art. 38, comma 3, lettera b), del d. lgs. n. 112 del 1998, debbono essere definiti dalla Conferenza unificata su proposta del Ministero dell&#8217;industria. Come si vede, in entrambi i casi si tratta di modalità dirette a realizzare una coerenza interna al sistema camerale in ordine ai criteri di distribuzione dei consiglieri.<br />
	Anche a proposito della costituzione dei consigli camerali (e, cioè, dell&#8217;individuazione delle organizzazioni imprenditoriali cui spetta designare i consiglieri), l&#8217;ordinamento mira ad assicurare l&#8217;uniformità di disciplina di cui s&#8217;è detto. <br />	<br />
    In particolare, l&#8217;art. 12, comma 3, della legge n. 580 del 1993 prevedeva al riguardo l&#8217;emanazione di un apposito regolamento (appunto il d. m. n. 501 del 1996), mentre l&#8217;art. 38, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 112 del 1998 ha stabilito che la disciplina di tale materia continua ad essere di competenza dello Stato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.<br />
    Dunque, anche quando ha proceduto al trasferimento alle Regioni di funzioni in materia di camere di commercio, il legislatore si è sempre preoccupato di garantire che la costituzione dei consigli camerali fosse disciplinata in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Ciò si spiega considerando che le camere di commercio, da un lato, sono espressione del sistema delle imprese e, dall&#8217;altro, svolgono funzioni che richiedono una disciplina uniforme; è quindi necessario, per la funzionalità stessa del sistema camerale nel suo complesso, che l&#8217;attribuzione dei consiglieri sia effettuata sulla base di omogenei criteri di valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali.<br />
	Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è possibile affermare che, a séguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, non sia consentito allo Stato esercitare la potestà legislativa in materia di ordinamento delle camere di commercio. Questa Corte ha infatti più volte affermato, allorché sia ravvisabile un&#8217;esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, che lo Stato è abilitato ad esercitare anche la potestà legislativa, e ciò pure se tali funzioni amministrative siano riconducibili a materie di competenza legislativa regionale concorrente o residuale (v., tra le altre, le sentenze n. 88 del 2007, n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003). <br />	<br />
    La Corte ha anche precisato, però, che in simili casi l&#8217;intervento statale deve essere, tra l&#8217;altro, proporzionato all&#8217;esigenza di esercizio unitario a livello statale delle funzioni di cui volta per volta si tratta. Sotto questo profilo, può essere considerato congruo il mantenimento della competenza statale ad emanare – previa intesa con le Regioni – norme relative alle modalità di costituzione dei consigli camerali. E&#8217; invece eccessivo &#8211; in un contesto in cui comunque è la Regione ad esercitare sia la funzione amministrativa relativa alla determinazione del numero dei rappresentanti la cui designazione spetta a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sia quella di controllo e di scioglimento dei consigli medesimi in caso di gravi e persistenti violazioni di legge o di impossibilità di normale funzionamento (art. 37, comma 3, del d. lgs. n. 112 del 1998) &#8211; conservare in capo allo Stato un rimedio amministrativo avverso le determinazioni dell&#8217;autorità regionale attuative della disciplina posta a livello nazionale.<br />
	In proposito, l&#8217;esigenza di uniformità è adeguatamente assicurata, appunto, con la determinazione di criteri di costituzione dei consigli camerali unici su tutto il territorio nazionale, mentre la previsione di un rimedio amministrativo non è essenziale alla realizzazione di quell&#8217;obiettivo di necessaria omogeneità. D&#8217;altro canto, se, nel caso concreto, l&#8217;autorità regionale dovesse violare quei criteri, le organizzazioni imprenditoriali danneggiate avrebbero a disposizione il ricorso all&#8217;autorità giurisdizionale.<br />	<br />
	Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dello sviluppo economico decidere, ai sensi dell&#8217;art. 6 del d.m. n. 501 del 1996, i ricorsi proposti avverso le determinazioni del Presidente della Giunta regionale di cui all&#8217;art. 5 del medesimo decreto ministeriale, con la conseguenza che deve essere disposto l&#8217;annullamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico &#8211; Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi 27 febbraio 2007.<br />	<br />
	Resta assorbito ogni altro profilo di incostituzionalità.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Per questi motivi<br />
</i>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
    dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dello sviluppo economico, decidere, ai sensi dell&#8217;art. 6 del decreto del Ministro dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato 24 luglio 1996, n. 501 (Regolamento di attuazione dell&#8217;art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura), i ricorsi proposti avverso le determinazioni del Presidente della Giunta regionale di cui all&#8217;art. 5 del medesimo decreto ministeriale; <br />
    annulla, per l&#8217;effetto, il decreto del Ministero dello sviluppo economico &#8211; Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi 27 febbraio 2007, con il quale è stato deciso il ricorso proposto dalla Confcommercio della Provincia di Imperia e dalla Confesercenti della Provincia di Imperia avverso il decreto del Presidente della Regione Liguria 27 ottobre 2006, n. 64.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007.<br />
F.to:<br />
Franco BILE, Presidente<br />
Luigi MAZZELLA, Redattore<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-9-11-2007-n-374/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/11/2007 n.374</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2007 n.354</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-6-6-2007-n-354/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-6-6-2007-n-354/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-6-6-2007-n-354/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2007 n.354</a></p>
<p>U. Di Denedetto Pres. I. Caso Est. Associazione Consumatori Utenti ed Associazione Pendolari di Piacenza (Avv. M. Miserotti) contro il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Federconsumatori Piacenza ed altri (Avv.ti C. Bernini e I. Saglia) e con l’intervento ad opponendum della Regione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-6-6-2007-n-354/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2007 n.354</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-6-6-2007-n-354/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2007 n.354</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Di Denedetto Pres. I. Caso Est.<br /> Associazione Consumatori Utenti ed Associazione Pendolari di Piacenza (Avv. M. Miserotti) contro il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Federconsumatori Piacenza ed altri (Avv.ti C. Bernini e I. Saglia) e con l’intervento ad opponendum della Regione Emilia-Romagna (Avv. R. Facinelli)</span></p>
<hr />
<p>in tema di nomina dei due rappresentanti delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti quali componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ex L. 580/93</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio – Camere di commercio – Composizione dei consigli &#8211; Nomina dei due componenti in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (ex artt. 10 e 12 della legge n. 580 del 1993) &#8211; Requisito della maggiore rappresentatività &#8211; Non può di per sé soddisfare la fondamentale esigenza che nei consigli delle camere di commercio siano rappresentate tutte le tipologie di consumatori ed utenti, attraverso la designazione operata da organizzazioni espressamente connotate da tale generale finalità statutaria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di composizione dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di nomina dei due componenti in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (ex artt. 10 e 12 della legge n. 580 del 1993) il parametro della maggiore rappresentatività misura il grado di diffusione dell’associazione nell’ambito territoriale di riferimento e dà quindi conto dell’azione effettiva della stessa, ma non può di per sé soddisfare la fondamentale esigenza che nei consigli delle camere di commercio siano rappresentate tutte le tipologie di consumatori ed utenti, attraverso la designazione operata da organizzazioni connotate espressamente da tale generale finalità statutaria. Il secondo requisito (finalità statutaria), in altri termini, costituisce la condizione preliminare per avere titolo alla designazione, mentre il primo requisito (maggiore rappresentatività) comprova il reale perseguimento di quegli obiettivi e le dimensioni dell’attività concretamente svolta (fattispecie in cui l’Amministrazione centrale ha legittimamente accolto in parte un ricorso amministrativo escludendo dagli aventi titolo alla designazione del componente del consiglio dell’ente camerale le associazioni che per scelta statutaria salvaguardavano gli interessi di specifiche categorie di utenti o consumatori)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.  199  REG.RIC.<br />
ANNO  1999<br />
N. 354  REG.SENT.<br />
ANNO  2007</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composto dai Signori:<br />
Dott.   Ugo  Di Benedetto	Presidente	<br />	<br />
Dott.   Umberto  Giovannini	Consigliere<br />	<br />
Dott.   Italo  Caso	Consigliere  Rel.Est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 199 del 1999 proposto da <br />
<b>A.C.U. &#8211; Associazione Consumatori Utenti e da Associazione Pendolari di Piacenza</b>, in persona dei legali rappresentanti p.t., entrambe difese e rappresentate dall’avv. Monica Miserotti ed elettivamente domiciliate in Parma, viale Gorizia n. 17, presso lo studio dell’avv. Luca Verderi;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria <i>ex lege</i>;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Federconsumatori Piacenza, Adiconsum, Adoc e Lega consumatori ACLI,</b> in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutte difese e rappresentate dall’avv. Carlo Bernini e dall’avv. Ilaria Saglia, e presso quest’ultima elettivamente domiciliate in Parma, via Collegio dei Nobili n. 5;</p>
<p>con l’intervento <i>ad opponendum</i><br />
della <b>Regione Emilia-Romagna</b>, in persona dl Presidente p.t. della Giunta, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Facinelli ed elettivamente domiciliata in Parma, piazzale Barezzi n. 3, presso il Servizio provinciale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto in data 29 gennaio 1999, con cui il Direttore generale del Commercio, delle Assicurazioni e dei Servizi, presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ha parzialmente accolto il ricorso amministrativo proposto da Federconsumatori Piacenza, Adiconsum, Adoc e Lega consumatori ACLI avverso il decreto n. 316 del 3 agosto 1998 a firma del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, e di Federconsumatori Piacenza, Adiconsum, Adoc e Lega consumatori ACLI;<br />
Visto l’atto di intervento <i>ad opponendum</i> della Regione Emilia-Romagna;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 22 maggio 2007 l’avv. Bernini per le controinteressate e l’avv. Cremonini, in sostituzione dell’avv. Facinelli, per l’interveniente.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO  E DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con decreto n. 316 del 3 agosto 1998 il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna riconosceva all’A.C.U. &#8211; Associazione Consumatori Utenti e all’Associazione Pendolari di Piacenza, costituite in raggruppamento, il diritto a designare – quali associazioni dei consumatori – un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza. Avverso tale determinazione proponevano ricorso amministrativo, ai sensi dell’art. 6 del d.m. 24 luglio 1996, n. 501, la Federconsumatori Piacenza, l’Adiconsum, l’Adoc e la Lega consumatori ACLI; il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, indi, accoglieva in parte il ricorso, rilevando come la legge n. 580 del 1993 circoscriva la relativa legittimazione alle organizzazioni a generale rappresentanza degli interessi dei consumatori, mentre l’Associazione Pendolari di Piacenza risulterebbe portatrice di interessi meramente settoriali nell’ambito della categoria degli utenti e dei consumatori della provincia (v. decreto in data 29 gennaio 1999, a firma del Direttore generale del Commercio, delle Assicurazioni e dei Servizi).<br />
Impugnano il suindicato provvedimento ministeriale l’A.C.U. &#8211; Associazione Consumatori Utenti e l’Associazione Pendolari di Piacenza. Assumono erronea l’interpretazione della normativa di settore, che – lungi dal richiamare interessi di portata generale – menziona unicamente il criterio della maggiore rappresentatività nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ed evidenziano altresì che il considerevole numero di iscritti all’Associazione Pendolari di Piacenza smentisce la tesi secondo cui essa tutelerebbe interessi di estensione limitata; né acquisirebbe rilievo la sopraggiunta legge n. 281 del 1998, in quanto entrata in vigore dopo l’emanazione del decreto oggetto del ricorso amministrativo, il cui accoglimento si presenterebbe ingiustificato anche per non avere tenuto conto l’Autorità centrale della circostanza che l’altra associazione raggruppata è comunque in possesso dei requisiti di legge.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, e la Federconsumatori Piacenza, l’Adiconsum, l’Adoc e la Lega consumatori ACLI, resistendo al gravame. Ha spiegato intervento <i>ad opponendum</i> la Regione Emilia-Romagna.<br />
L’istanza cautelare delle ricorrenti è stata prima accolta dalla Sezione (ord. n. 125 del 15 giugno 1999), ma poi respinta dal giudice d’appello (Cons. Stato, Sez. VI, ordd. 14 aprile 2000 n. 1899 e14 aprile 2000 n. 1905).<br />
All’udienza del 22 maggio 2007, ascoltati i rappresentanti delle controinteressate e dell’interveniente, la causa è passata in decisione.<br />
Il ricorso si presenta infondato, e tanto induce il Collegio a prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dalle controparti..<br />
Nel definire la composizione dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’art. 10 della legge n. 580 del 1993 prevede “… <i>due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza</i>” (comma 6). Il successivo art. 12, poi, precisa che le designazioni “… <i>avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività in ambito provinciale</i>” (comma 2).<br />
A fronte di tale quadro normativo, le associazioni ricorrenti si dolgono della circostanza che l’Amministrazione centrale, chiamata a pronunciarsi sul ricorso amministrativo proposto dalle attuali controinteressate, abbia indebitamente aggiunto al requisito della maggiore rappresentatività quello della tutela di “interessi di portata generale” e cioè di “interessi comuni a tutte le categorie di consumatori ed utenti”, escludendo di conseguenza dagli aventi titolo alla designazione del componente del consiglio dell’ente camerale le associazioni che per scelta statutaria salvaguardino gli interessi di specifiche categorie di utenti o consumatori. Sennonché – osserva il Collegio – il parametro della maggiore rappresentatività misura il grado di diffusione dell’associazione nell’ambito territoriale di riferimento e dà quindi conto dell’azione effettiva della stessa, ma non può di per sé soddisfare la fondamentale esigenza che nei consigli delle camere di commercio siano rappresentate tutte le tipologie di consumatori ed utenti, attraverso la designazione operata da organizzazioni connotate da tale finalità statutaria. Il secondo requisito (finalità statutaria), in altri termini, costituisce la condizione preliminare per avere titolo alla designazione, mentre il primo requisito (maggiore rappresentatività) comprova il reale perseguimento di quegli obiettivi e le dimensioni dell’attività concretamente svolta.<br />
Ne deriva la correttezza delle conclusioni dell’Amministrazione centrale, che ha sul punto bocciato la decisione assunta dalla Regione Emilia-Romagna, e ciò indipendentemente dal richiamo alla sopraggiunta legge n. 281 del 1998, ad avviso del Collegio del tutto ininfluente sulla vicenda di causa. In effetti, l’art. 2 dello statuto dell’Associazione Pendolari di Piacenza identifica le finalità dell’associazione nel “miglioramento dei servizi pubblici della città di Piacenza”, nel “miglioramento dei servizi ferroviari”, nel “miglioramento della situazione della zona urbana della stazione di Piacenza”, nel “miglioramento della qualità della vita dei lavoratori pendolari di Piacenza e degli utenti delle ferrovie dello Stato in generale”; si tratta – è evidente – di un’organizzazione preordinata alla tutela di una specifica categoria di utenti, come tale inidonea a salvaguardare le aspettative della generalità dei consumatori e degli utenti, quindi anche a rappresentarne complessivamente gli interessi presso l’ente camerale.<br />
Né convince l’assunto secondo cui sarebbe stato comunque sufficiente che una delle due associazioni apparentate fosse in possesso del requisito in esame, in quanto l’apparentamento previsto dall’art. 4, comma 1, del d.m. 24 luglio 1996, n. 501 (“<i>Regolamento di attuazione dell’art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura</i>”) ha il chiaro obiettivo di consentire la somma dei dati quantitativi relativi alla rappresentatività delle associazioni – onde conseguire il diritto alla designazione del componente del consiglio dell’ente camerale –, ma non può al contempo supplire all’eventuale deficienza del requisito preliminare della finalità statutaria in capo ad una o più delle associazioni a tale fine aggregatesi, requisito che deve inderogabilmente contraddistinguere ciascuna di quelle associazioni.<br />
Quanto, infine, alle questioni autonomamente sollevate dalle controinteressate (v. memoria difensiva depositata il 7 giugno 1999, pag. 10 e segg.), che censurano la parte del provvedimento ministeriale in cui sono stare rigettate talune doglianze da esse mosse in sede di ricorso amministrativo avverso il decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, il Collegio rileva come difetti la notificazione della memoria alle controparti. Si tratti, dunque, di un ricorso incidentale o, piuttosto, di censure ascrivibili ad un ricorso da proporre in via principale, appare in ogni caso assorbente l’irrituale instaurazione del contraddittorio, circostanza di per sé preclusiva dell’esame delle relative questioni.<br />
In conclusione, il ricorso va respinto.<br />
La peculiarità della controversia, comprovata anche dal contrastante esito – nei due gradi di giudizio – della domanda cautelare, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-6-6-2007-n-354/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2007 n.354</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2006 n.1400</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-8-2006-n-1400/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-8-2006-n-1400/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2006 n.1400</a></p>
<p>Giuseppe Caruso – Presidente f.f. ed Estensore FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali ed altro (avv. G.A. Indaghi e A. Travia) c. Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Reggio Calabria (avv. F. de Simone Saccà), Ministero per le attività produttive (Avv. Stato); FIAIP – Federazione Italiana Agenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-8-2006-n-1400/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2006 n.1400</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-8-2006-n-1400/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2006 n.1400</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Caruso – Presidente f.f. ed Estensore<br /> FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali ed altro (avv. G.A. Indaghi e A. Travia) c. Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Reggio Calabria (avv. F. de Simone Saccà), Ministero per le attività produttive (Avv. Stato); FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali ed altro (avv. G.A. Indaghi e A. Travia) c. Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Reggio Calabria (avv. F. de Simone Saccà)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di presunzione della piena conoscenza di un provvedimento impugnato a distanza di due anni dalla sua adozione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Industria e commercio – Camere di commercio – Provvedimento di soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo degli agenti d’affari in mediazione – Obbligo di comunicazione specifica alle associazioni rappresentative degli agenti di commercio – Inesistenza.<br />
2. Processo – Processo amministrativo – Provvedimento impugnato – Piena conoscenza – Presunzione – Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il provvedimento di soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo degli agenti d’affari in mediazione (art. 7, l. 3 febbraio 1989 n.39), configura una modifica organizzativa della Camera di commercio, in ordine alla quale non esiste alcun obbligo di comunicazione specifica alle associazioni rappresentative degli agenti di commercio.</p>
<p>2. Nel caso in cui una Camera di commercio abbia adottato un provvedimento di soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo degli agenti d’affari in mediazione (art. 7, l. 3 febbraio 1989 n.39), il decorso di oltre due anni dall’adozione di tale provvedimento senza che il Presidente lo abbia impugnato lascia presumere che questi abbia conosciuto il provvedimento non potendosi ammettere che per il suddetto periodo abbia lasciato inoperosa la Commissione; pertanto, in tali circostanze la presunzione di piena conoscenza del provvedimento impugnato risulta ancorata ad elementi univoci e sicuri (decorso del tempo e funzioni presidenziali del ricorrente), tali da rendere certo, e non semplicemente probabile, che l&#8217;interessato abbia avuto piena consapevolezza del contenuto dell’atto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria<br />
Sezione staccata di Reggio Calabria</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai magistrati:<br />
Giuseppe	Caruso	&#8211; 	Presidente f.f., relatore / estensore<br />	<br />
Daniele	Burzichelli	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Caterina	Criscenti	&#8211;	Primo Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la  seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sui ricorsi n. <b>265/2005</b> e n. <b>1001/2005</b>,<b> </b>proposti da:</p>
<p>&#8211;	<b>FIAIP &#8211; Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali</b>, in persona del Presidente pro tempore, sig. Rocco Attinà;</p>
<p>&#8211;	<b>Consiglio provinciale FIAIP di Reggio Calabria</b>, in persona del Presidente sig. Maurizio Canale;</p>
<p>&#8211;	sig. Maurizio <b>Canale</b>, in qualità di singolo agente immobiliare, iscritto alla Camera di commercio di Reggio Calabria e già Presidente della Commissione soppressa;<br />	<br />
<b> </b>rappresentati e difesi dall’avv. Guido Alberto Indaghi e dall’avv. Alessandro Travia ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio di quest’ultimo, via P. Pellicano n. 21/H;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
la <b>Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio <b>de Simone Saccà</b> ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Arcovito n. 24;</p>
<p>il <b>Ministero per le attività produttive </b>(limitatamente al ricorso n. 265/2005), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria;<br />
<b></p>
<p align=center>
PER   L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><u>quanto al ricorso n. 265/2005:<br />
</u>del provvedimento del Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria del 28 gennaio 2005 (prot. n. 2003 dell’1 febbraio 2005), con il quale viene data comunicazione dell’avvenuta soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo degli agenti d’affari in mediazione, a seguito della deliberazione della Giunta camerale n. 160 del 29 novembre 2002, di ratifica della precedente determinazione presidenziale n. 33 del 30 ottobre 2002;<br />
<u><br />
quanto al ricorso n. 1001/2005:<br />
</u>&#8211; del provvedimento con cui è stata indetta la sessione d’esame 2005 per l’abilitazione alla professione di agente in mediazione, conosciuto attraverso la comunicazione di convocazione della relativa Commissione giudicatrice per i giorni 24 e 26 ottobre 2005; <br />
&#8211; del silenzio – inadempimento formatosi sull’istanza presentata dalla FIAIP il 25 luglio 2005, con cui si è chiesta la ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989;</p>
<p>	Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />	<br />
	Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 139 del 4 maggio 2005, di rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso n. 265/2005;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;<br />	<br />
Uditi, nella pubblica udienza del 22 marzo 2006, l’avv. A. Travia per i ricorrenti, l’avv. F. de Simone Saccà per la Camera di commercio di Reggio Calabria e l’avvocato dello Stato M. Borgo per il Ministero delle attività produttive;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con atto notificato il 25 marzo 2005 e depositato l’11 aprile 2005 (ric. n. 265/2005), la FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, il suo Consiglio provinciale di Reggio Calabria ed il sig. Canale quale singolo agente immobiliare (ed ex Presidente della Commissione soppressa) impugnano il provvedimento del Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria del 28 gennaio 2005, con il quale viene data comunicazione dell’avvenuta soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo degli agenti d’affari in mediazione, a seguito della deliberazione della Giunta camerale n. 160 del 29 novembre 2002, di ratifica della precedente determinazione presidenziale n. 33 del 30 ottobre 2002.<br />
I ricorrenti affermano di aver avuto comunicazione della deliberazione della Giunta camerale n. 160/2002 solo a seguito di loro richiesta e sostengono che detta comunicazione sarebbe stata, invece “doverosa e necessaria poiché la FIAIP è una delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la quale, secondo quanto stabilito dalla L. 39/1989, ha il compito di designare i membri della Commissione soppressa, e a Maurizio Canale, Presidente della suddetta Commissione”.<br />
Ciò premesso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi:<br />
<B>A)</B> avverso la determinazione presidenziale n. 33/2002 e la deliberazione giuntale n. 160/2002:<br />
I) <u>Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.</u> La FIAIP ed il sig. Canale avrebbero dovuto essere avvisati dell’avvio del procedimento di soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo degli agenti d’affari in mediazione.<br />
II) <u>Violazione degli articoli 1 e 7 della legge n. 39/1989 e del D.M. n. 452/1990.</u> Le disposizioni in epigrafe sarebbero violate dalla disposta soppressione della Commissione in parola, che avrebbe natura tecnico discrezionale e sarebbe dunque indispensabile (v. C.S., VI, 28 giugno 2004, n. 4603). <br />
III) <u>Violazione dell’art. 1, comma 4 e 5, del D.M. n. 300/1990 e dell’art. 16 del D.M. n. 452/1990. Manifesta contraddittorietà.</u> Ai sensi delle disposizioni in epigrafe, sia la Commissione giudicatrice per l’esame per l’iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari, sia quella per l’espletamento dei relativi corsi preparatori annoverano tra i loro componenti due agenti scelti tra i membri della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989. Ciò dimostrerebbe la necessarietà di quest’ultima, che è stata invece soppressa dalla Camera di commercio di Reggio Calabria, oltre tutto ritenendo, contraddittoriamente, di mantenere la Commissione d’esame per l’iscrizione al ruolo degli agenti in mediazione.<br />
IV) <u>Violazione del combinato disposto dell’art. 4 e dell’art. 7 della legge n. 39/1989.</u> La soppressione della menzionata Commissione ex art. 7 vanificherebbe le funzioni della Commissione centrale, relative, tra l’altro, all’esame dei ricorsi per gli agenti d’affari in mediazione e alla definizione delle materie e delle modalità d’esame, rendendone illogica l’esistenza.<br />
V) <u>Violazione della circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2000 e della circolare del Ministero dell’industria, commercio ed artigianato n. 3488/c/2000.</u> L’art. 41 della legge n. 449/1997, così come l’art. 18 della legge n. 448/2001, perseguirebbe il fine di contenere la spesa pubblica, attraverso la soppressione degli organismi inutili. Tra questi non rientrerebbe la Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989, come si evince dalle circolari in epigrafe, dalle indicazione vincolanti delle quali la Camera di commercio di Reggio Calabria si sarebbe arbitrariamente discostata.<br />
VI) <u>Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento.</u> La Commissione in parola sarebbe organo necessario anche in ragione delle valutazioni disciplinari che le competono e della necessità di uniformare la vigilanza ed il controllo sull’attività di mediazione a livello nazionale.<u><br />
</u>VII) <u>Violazione dell’art. 16, comma 2, della legge n. 580/1993 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione.</u> Il Presidente della Camera di commercio non avrebbe avuto il potere di sostituirsi alla Giunta, senza almeno motivare in ordine alla ricorrenza di ragioni d’urgenza.<br />
<B>B)</B> avverso il provvedimento del Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria del 28 gennaio 2005 (prot. n. 2003 dell’1 febbraio 2005):<br />
VIII) <u>Eccesso di potere per difetto d’istruttoria.</u> La comunicazione della avvenuta soppressione della Commissione, in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dai ricorrenti, sarebbe  atto autonomo, frutto di rinnovata istruttoria, conseguente alla segnalata decisione del Consiglio di Stato n. 4603/2004.  Tale istruttoria sarebbe stata incompleta, per non aver considerato la predetta decisione del Consiglio di Stato.<br />
IX) <u>Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione.</u> La determinazione presidenziale  di “conferma” della soppressione non sarebbe adeguatamente motivata, alla luce della giurisprudenza e delle direttive ministeriali di segno contrario.<br />
	I ricorrenti concludono per l’accoglimento del gravame.<br />	<br />
	Si è costituita in giudizio la Camera di commercio di Reggio Calabria ed ha eccepito l’inammissibilità, sotto più profili, e la tardività del ricorso, sostenendone, nel merito, l’infondatezza e chiedendone la reiezione.<br />	<br />
Per il Ministero delle attività produttive si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero.<br />
Con successivo atto, notificato il 28 ottobre 2005 e depositato il 29 ottobre 2005 (ric. n. 1001/2005),  la FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, il suo Consiglio provinciale di Reggio Calabria ed il sig. Canale quale singolo agente immobiliare (ed ex Presidente della Commissione soppressa) impugnano, poi, il provvedimento – avente eventuale valore di rigetto implicito della richiesta di ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989 &#8211; con cui è stata indetta la sessione d’esame per l’abilitazione alla professione di agente in mediazione, conosciuto attraverso la comunicazione di convocazione della relativa Commissione giudicatrice per i giorni 24 e 26 ottobre 2005. Impugnano, infine, nell’ipotesi che l’indizione della sessione d’esame non abbia valore di diniego implicito &#8211; il silenzio – inadempimento formatosi sull’istanza presentata dalla FIAIP il 25 luglio 2005, con cui si è chiesta la ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989.<br />
I ricorrenti fanno presente che la FIAIP, con nota del 25 luglio 2005, ha chiesto alla Camera di commercio di Reggio Calabria – segnalando che la giurisprudenza ha ritenuto illegittima la sua soppressione &#8211; di ricostituire la Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989, senza ricevere risposta. I ricorrenti sono, anzi, venuti a conoscenza della convocazione della Commissione per l’esame di idoneità per l’iscrizione al ruolo degli agenti d’affari in mediazione.<br />
Essi deducono i seguenti motivi, alcuni dei quali identici a quelli proposti con il precedente ricorso n. 265/2005:<br />
<B>A)</B> sul provvedimento di indizione degli esami:<br />
X) <u>Violazione dell’art. 1 del D.M. n. 300/1990 e dell’art. 7 della legge n. 39/1989.</u> La costituzione della Commissione giudicatrice per l’esame di idoneità all’iscrizione nel ruolo degli agenti immobiliari presupporrebbe, di necessità, l’esistenza della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989. <br />
XI) <u>Eccesso di potere per disparità di trattamento.</u> La necessità di assicurare l’uniforme svolgimento delle attività di mediazione imporrebbe il rispetto di regole comuni nello svolgimento degli esami.<br />
XII) <u>Violazione degli articoli 1 e 7 della legge n. 39/1989 e del D.M. n. 452/1990.</u> Le disposizioni in epigrafe sarebbero violate dalla disposta soppressione della Commissione in parola, che avrebbe natura tecnico discrezionale e sarebbe dunque indispensabile (v. C.S., VI, 28 giugno 2004, n. 4603). <br />
XIII) <u>Violazione dell’art. 1, comma 4 e 5, del D.M. n. 300/1990 e dell’art. 16 del D.M. n. 452/1990.</u> Ai sensi delle disposizioni in epigrafe, sia la Commissione giudicatrice per l’esame per l’iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari, sia quella per l’espletamento dei relativi corsi preparatori annoverano tra i loro componenti due agenti scelti tra i membri della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989. Ciò dimostrerebbe la necessarietà di quest’ultima, che è stata invece soppressa dalla Camera di commercio di Reggio Calabria, oltre tutto ritenendo, contraddittoriamente, di mantenere la Commissione d’esame per l’iscrizione al ruolo degli agenti in mediazione.<br />
XIV) <u>Violazione del combinato disposto dell’art. 4 e dell’art. 7 della legge n. 39/1989.</u> La soppressione della menzionata Commissione ex art. 7 vanificherebbe le funzioni della Commissione centrale, relative, tra l’altro, all’esame dei ricorsi per gli agenti d’affari in mediazione e alla definizione delle materie e delle modalità d’esame, rendendone illogica l’esistenza.<br />
XV) <u>Violazione della circolare del Dipartimento Funzione pubblica n. 1/2000 e della circolare del Ministero dell’industria, commercio e artigianato n. 3488/c/2000.</u> L’art. 41 della legge n. 449/1997, così come l’art. 18 della legge n. 448/2001, perseguirebbe il fine di contenere la spesa pubblica, attraverso la soppressione degli organismi inutili. Tra questi non rientrerebbe la Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989, come si evince dalle circolari in epigrafe, dalle indicazioni vincolanti delle quali la Camera di commercio di Reggio Calabria si sarebbe arbitrariamente discostata.<br />
XVI) <u>Violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990.</u> L’eventuale valenza di reiezione implicita della richiesta di ricostituzione della Commissione camerale, posseduta dal provvedimento di indizione degli esami, violerebbe la norma in epigrafe, che impone l’adozione di provvedimenti espressi. <br />
XVII) <u>Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.</u> Il diniego implicito sarebbe, eventualmente, illegittimo anche per difetto di motivazione.<br />
XVIII) <u>Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.</u> Il diniego implicito avrebbe, comunque, dovuto essere preceduto dal preavviso di rigetto prescritto dalla disposizione in epigrafe. <br />
<B>B)</B> sul silenzio mantenuto dalla Camera di commercio, in ordine alla richiesta FIAIP del 25 luglio 2005:<br />
XIX) <u>Violazione dell’art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990.</u> Il mancato riscontro dell’istanza presentata dalla FIAIP il 25 luglio 2005 sarebbe illegittimo per mancato rispetto del termine di legge per la conclusione del relativo procedimento. <br />
XX) <u>Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.</u> Detto inadempimento sarebbe inoltre, ovviamente, del tutto privo di motivazione.<br />
	I ricorrenti concludono per l’accoglimento del gravame.<br />	<br />
	Anche nel secondo ricorso si è costituita in giudizio la Camera di commercio di Reggio Calabria ed ha sostenuto, innanzi tutto, che il gravame avrebbe dovuto essere notificato a tutti i partecipanti alla sessione d’esame. L’impugnazione del silenzio inadempimento sarebbe, poi, inammissibile perché duplicherebbe quella già pendente in ordine al provvedimento di soppressione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989. In ogni caso, il ricorso sarebbe infondato e la Camera ne chiede, pertanto, il rigetto.<br />	<br />
	Con successive memorie, le parti hanno ribadito ed ampliato, in entrambi i ricorsi, le rispettive argomentazioni, insistendo nelle rassegnate conclusioni. <u> <br />	<br />
</u>I ricorsi sono stati assunti in decisione nella pubblica udienza del 22 marzo 2006.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	<b>1. </b>In via preliminare, il collegio ritiene che, attesa la evidente connessione soggettiva ed oggettiva i ricorsi in esame vadano riuniti.</p>
<p><b>2. </b>Con il ricorso n. 265/2005, la FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, il suo Consiglio provinciale di Reggio Calabria ed il sig. Canale quale singolo agente immobiliare (ed ex Presidente della Commissione soppressa) impugnano il provvedimento del Presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria del 28 gennaio 2005, con il quale viene data comunicazione dell’avvenuta soppressione della Commissione per la tenuta del ruolo degli agenti d’affari in mediazione, a seguito della deliberazione della Giunta camerale n. 160 del 29 novembre 2002, di ratifica della precedente determinazione presidenziale n. 33 del 30 ottobre 2002.<br />
I ricorrenti deducono di aver avuto comunicazione della deliberazione della Giunta camerale n. 160/2002 solo a seguito di loro richiesta e sostengono che detta comunicazione sarebbe stata, invece “doverosa e necessaria poiché la FIAIP è una delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la quale, secondo quanto stabilito dalla L. 39/1989, ha il compito di designare i membri della Commissione soppressa, e a Maurizio Canale, Presidente della suddetta Commissione”.<br />
<b>2. a)</b> Va innanzi tutto disposta, come dallo stesso richiesto, l’estromissione dal giudizio del Ministero delle attività produttive, che non ha adottato alcuno dei provvedimenti impugnati ed è dunque privo di legittimazione passiva (cfr. C.S., 24 settembre 2003, n. 5438).<br />
<b>2. b)</b> Il ricorso è in parte tardivo ed in parte inammissibile.<br />
In proposito, occorre rilevare che il provvedimento di soppressione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989 configura una modifica organizzativa della Camera di commercio di Reggio Calabria, in ordine alla quale non esiste alcun obbligo di comunicazione specifica alle associazioni rappresentative degli agenti di commercio.<br />
Per quanto riguarda la FIAIP, il ricorso contro la deliberazione della Giunta camerale n. 160/2002 avrebbe, pertanto, dovuto essere notificato entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’albo della Camera (dal 20 al 27 novembre 2002), mentre la sua notificazione è tardivamente avvenuta solo il 28 ottobre 2005.<br />
Nei confronti del sig. Canale, invece, la comunicazione personale sarebbe stata necessaria, attesa la sua posizione di Presidente della Commissione soppressa, mentre essa non risulta effettuata.<br />
Ritiene, tuttavia, il collegio che il provvedimento di soppressione della Commissione – atteso il decorso di oltre due anni – debba presumersi conosciuto dal Presidente di questa, non potendosi ammettere che dal 2002 al 2004 Egli abbia lasciato inoperosa la Commissione senza essere edotto della intervenuta abolizione, ciò che avrebbe, oltre tutto, comportato la clamorosa violazione dei suoi doveri di conduzione dell’organo collegiale.<br />
In tali circostanze, invero, la presunzione di piena conoscenza del provvedimento impugnato risulta ancorata ad elementi univoci e sicuri (decorso del tempo e funzioni presidenziali del ricorrente), tali da rendere certo, e non semplicemente probabile, che l&#8217;interessato abbia avuto piena consapevolezza del contenuto dell&#8217;atto (cfr. C.S., V, 23 ottobre 2000, n. 5668).<br />
Anche con riferimento al sig. Canale, l’impugnazione della deliberazione giuntale n. 160/2002 deve, conseguentemente, considerarsi tardiva.<br />
Né può condividersi l’assunto dei ricorrenti, che individuano nella nota presidenziale prot. n. 2003 dell’1 febbraio 2005, di riscontro alla loro richiesta di chiarimenti, un atto autonomamente lesivo ed impugnabile.<br />
In realtà con tale nota il Presidente si limita a trasmettere copia della deliberazione assunta dalla Giunta nel 2002 ed a spiegarne le motivazioni, senza che essa assuma valenza provvedimentale, né risulti frutto di alcuna nuova istruttoria. D’altronde, gli stessi ricorrenti sostengono, giustamente, che la competenza a deliberare in ordine all’assetto organizzativo della Camera appartiene alla Giunta e non al Presidente, sicché un contenuto “dispositivo” della nota in questione sarebbe stato illegittimo. La sua impugnazione, in coerenza, deve ritenersi inammissibile.<br />
<b>2. c) </b>Le considerazioni sopra svolte comportano che il ricorso n. 265/2001 deve dichiararsi irricevibile, nella parte in cui contesta la deliberazione della Giunta camerale n. 160/2002, ed inammissibile nella parte relativa alla nota presidenziale n. 2003/2005.<br />
<b><br />
3. </b>Con il ricorso n. 1001/2005, la FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, il suo Consiglio provinciale di Reggio Calabria ed il sig. Canale quale singolo agente immobiliare (ed ex Presidente della Commissione soppressa) impugnano, poi, il provvedimento – avente eventuale valore di rigetto implicito della richiesta di ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989 &#8211; con cui è stata indetta la sessione d’esame per l’abilitazione alla professione di agente in mediazione, conosciuto attraverso la comunicazione di convocazione della relativa Commissione giudicatrice per i giorni 24 e 26 ottobre 2005. Impugnano, infine, nell’ipotesi che l’indizione della sessione d’esame non abbia valore di diniego implicito &#8211; il silenzio – inadempimento formatosi sull’istanza presentata dalla FIAIP il 25 luglio 2005, con cui si è chiesta la ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989.<br />
<b>3. a) </b>Il collegio ritiene che il provvedimento di indizione della sessione di esami 2005 (peraltro non prodotto in giudizio), per l’iscrizione al ruolo degli agenti d’affari in mediazione, non possa configurare un implicito riscontro alla richiesta di ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989, avanzata dalla FIAIP. Si tratta, infatti, di questione del tutto distinta e l’eventuale collegamento nasce solo per la nomina dei componenti la Commissione giudicatrice, della quale devono per legge far parte due membri della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989.<br />
Attesa la tardività e l’inammissibilità del ricorso n. 265/2005, il ricorso n. 1001/2005 si appalesa, a sua volta, inammissibile, nella parte in cui contesta l’indizione della sessione d’esami predetta, riproponendo censure attinenti alla legittimità della soppressione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989.<br />
<b>3. b) </b>Il ricorso n. 1001/2005 è invece fondato nella parte in cui contesta il silenzio mantenuto dalla Camera di commercio sull’articolata istanza del 25 luglio 2005, con la quale la FIAIP, richiamando la giurisprudenza e le direttive ministeriali – ha chiesto la ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989, come già avvenuto in altre Camere.<br />
Non può, al riguardo, accogliersi l’eccezione avanzata dalla difesa della Camera di commercio, secondo cui l’impugnativa del silenzio duplicherebbe la causa già pendente sul provvedimento di soppressione.<br />
L’istanza della FIAIP, infatti, prescinde completamente dalla controversia in corso – tanto che avrebbe potuto essere avanzata anche in sua assenza &#8211; sollecitando, a seguito di sopravvenuti autorevoli pronunciamenti giurisprudenziali, una nuova considerazione del problema da parte della Camera.<br />
A tale istanza, anche alla luce dei “fatti” sopravvenuti alla decisione di sopprimere la Commissione, la Camera ha, ad avviso del collegio, obbligo di fornire riscontro, al quale si è illegittimamente sottratta.<br />
Il ricorso va dunque, per tale aspetto, accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo della Camera di commercio di fornire risposta alla richiesta avanzata dalla FIAIP con nota del 25 luglio 2005, entro trenta giorni dalla comunicazione d’ufficio o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.<br />
<b><br />
4. </b>In definitiva, sui ricorsi in esame, il collegio ritiene di dover statuire come segue:<br />
&#8211; dichiarare il ricorso n. 265/2001 irricevibile, nella parte in cui contesta la deliberazione della Giunta camerale n. 160/2002, ed inammissibile, nella parte relativa alla nota presidenziale n. 2003/2005;<br />
&#8211; dichiarare inammissibile il ricorso n. 1001/2005, nella parte in cui contesta il provvedimento di indizione della sessione d’esame 2005, per l’abilitazione alla professione di agente in mediazione;<br />
&#8211; accogliere il ricorso n. 1001/2005, nella parte in cui contesta il silenzio mantenuto dalla Camera di commercio sull’istanza del 25 luglio 2005, con la quale la FIAIP ha chiesto la ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989, con c<br />
<br />
<b>5. </b>Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di causa.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – statuisce in ordine ai ricorsi in epigrafe, previa loro riunione ed estromissione dal giudizio del Ministero delle attività produttive, quanto segue:<br />
&#8211; dichiara il ricorso n. 265/2001 irricevibile, nella parte in cui contesta la deliberazione della Giunta camerale n. 160/2002, ed inammissibile, nella parte relativa alla nota presidenziale n. 2003/2005;<br />
&#8211; dichiara inammissibile il ricorso n. 1001/2005, nella parte in cui contesta il provvedimento di indizione della sessione d’esame 2005, per l’abilitazione alla professione di agente in mediazione;<br />
&#8211; accoglie il ricorso n. 1001/2005, nella parte in cui contesta il silenzio mantenuto dalla Camera di commercio sull’istanza del 25 luglio 2005, con la quale la FIAIP ha chiesto la ricostituzione della Commissione ex art. 7 della legge n. 39/1989 e per l’<br />
&#8211; compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. </p>
<p>  	Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 22 marzo / 7 giugno 2006.                      </p>
<p>DEPOSITATA PRESSO LA                         SEGRETERIA   DEL  T.A.R.<br />
                                   		OGGI 28 agosto 2006<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-28-8-2006-n-1400/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 28/8/2006 n.1400</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2198/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2198</a></p>
<p>Attivita&#8217; amministrativa &#8211; Commercio – camera di commercio – designazione rappresentanti di categoria – calcolo della rappresentativita’ &#8211; sentenza di rigetto di ricorso proposto da associazione esclusa &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:2198/04 Registro Generale:3344/2004 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2198/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-14-5-2004-n-2198/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/5/2004 n.2198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Attivita&#8217; amministrativa &#8211; Commercio – camera di commercio – designazione rappresentanti di categoria – calcolo della rappresentativita’  &#8211; sentenza di rigetto di   ricorso proposto da associazione esclusa &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></b></p>
<p>Registro Ordinanza:2198/04<br />
Registro Generale:3344/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 14 Maggio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LEGACOOP- LEGA REG. COOP. E MUTUE DELLA PUGLIA</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SANTE NARDELLI e VITTORIO NARDELLI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA L. MANTEGAZZA 24<br />
presso LUIGI GARDIN</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA<br />
CAMERA COMMERCIO,I ND,ART,AGRIC FOGGIA<br />
MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE</b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>CONFCOOPERATIVE FOGGIA</b><br />
rappresentate e difese dall’Avv. BENEDETTO PAGLIONE<br />
con domicilio eletto in Roma VIA C. A. RACCHIA ,2<br />
presso ANNARITA PELLEGRINI<br />
<b>CONCOOPERATIVE PUGLIA<br />
CONFCOOPERATIVE NAZIONALE</b><br />
non costituiti;<br />
<b>UNCI FOGGIA</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BENEDETTO PAGLIONE e CARMELA MASTROMATTEO<br />
con domicilio eletto in Roma VIA C. A. RACCHIA ,2<br />
presso ANNARITA PELLEGRINI<br />
UNCI PUGLIA eUNCI NAZIONALE non costituiti;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA &#8211; BARI :Sezione II 570/2004 , resa tra le parti, concernente ORGANIZZ. CON FACOLTA&#8217; DI DESIGNARE RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO CAMERALE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>CAMERA COMMERCIO,I ND,ART,AGRIC FOGGIA<br />
CONFCOOPERATIVE FOGGIA<br />
MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE<br />
REGIONE PUGLIA<br />
UNCI FOGGIA</p>
<p>Udito il relatore Cons. Lanfranco Balucani e uditi, altresì, per le parti l’avv. NARDELLI, l’avv. SORACE per delega dell’avv. PAGLIONE e l’avv. MASTROMATTEO.</p>
<p>Ritenuto che ad una sommaria delibazione i motivi di gravame prospettati dalla odierna appellante avverso gli atti impugnati in primo grado non hanno consistenza tale da giustificare la sospensione della sentenza appellata.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3344/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 14 Maggio 2004</p>
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