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	<title>Imposte e tasse-Giurisdizione e competenza Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Imposte e tasse-Giurisdizione e competenza Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Le “ganasce” fiscali: breve storia del fermo amministrativo dei beni mobili registrati in sede di riscossione di entrate mediante ruolo, tra problemi sostanziali e processuali (con qualche riserva sulla legittimità costituzionale dell’istituto)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-ganasce-fiscali-breve-storia-del-fermo-amministrativo-dei-beni-mobili-registrati-in-sede-di-riscossione-di-entrate-mediante-ruolo-tra-problemi-sostanziali-e-processuali-con-qua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:04 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-ganasce-fiscali-breve-storia-del-fermo-amministrativo-dei-beni-mobili-registrati-in-sede-di-riscossione-di-entrate-mediante-ruolo-tra-problemi-sostanziali-e-processuali-con-qua/">Le “ganasce” fiscali: breve storia del fermo amministrativo dei beni mobili registrati in sede di riscossione di entrate mediante ruolo, tra problemi sostanziali e processuali (con qualche riserva sulla legittimità costituzionale dell’istituto)</a></p>
<p>Sommario: 1. L’Italia “s’è desta” con le ganasce fiscali. 2. Il fermo amministrativo a fini fiscali: breve storia normativa dell’istituto. 3. I “modelli” dell’istituto: il fermo amministrativo dei crediti ed il fermo dei veicoli a motore per le violazioni al codice della strada. 4. Problemi sostanziali e processuali: quale potere</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-ganasce-fiscali-breve-storia-del-fermo-amministrativo-dei-beni-mobili-registrati-in-sede-di-riscossione-di-entrate-mediante-ruolo-tra-problemi-sostanziali-e-processuali-con-qua/">Le “ganasce” fiscali: breve storia del fermo amministrativo dei beni mobili registrati in sede di riscossione di entrate mediante ruolo, tra problemi sostanziali e processuali (con qualche riserva sulla legittimità costituzionale dell’istituto)</a></p>
<p>Sommario: 1. <a href="#_ftn1">L’Italia “s’è desta” con le ganasce fiscali.</a> 2. <a href="#_ftn2">Il fermo amministrativo a fini fiscali: breve storia normativa dell’istituto.</a> 3. <a href="#_ftn3">I “modelli” dell’istituto: il fermo amministrativo dei crediti ed il fermo dei veicoli a motore per le violazioni al codice della strada.</a> 4. <a href="#_ftn4">Problemi sostanziali e processuali: quale potere e quale giurisdizione?</a> 5. <a href="#_ftn5">Una interessante ordinanza del T.A.R. Puglia.</a> 6. <a href="#_ftn6">L’incerta costituzionalità dell’istituto.</a> </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1">1.</a> L’Italia “s’è desta” con le ganasce fiscali”.</p>
<p>Qualche settimana fa una popolare trasmissione televisiva <a name="_ftn1.S"><a href="#_ftn1.">[1]</a> ha sollevato all’attenzione dell’opinione pubblica un fenomeno che ha già toccato, e che continua a colpire, migliaia di cittadini, cui è recapitata dai concessionari della riscossione dei tributi una laconica comunicazione che li informa che uno o più autoveicoli di loro proprietà sono stati assoggettati a fermo amministrativo <a name="_ftn2.S"><a href="#_ftn2.">[2]</a>. Ai malcapitati, che generalmente, e verosimilmente, ignorano persino il significato e le conseguenze giuridiche della misura, è così preclusa la circolazione del veicolo <a name="_ftn3.S"><a href="#_ftn3.">[3]</a> ed il relativo divieto è sanzionato in misura non lieve <a name="_ftn4.S"><a href="#_ftn4.">[4]</a>. </p>
<p>L’Italia intera (evidente litote: si allude alla parte di pubblico televisivo che ha visto il programma e che idealmente rappresenta tutti i cittadini) ha così appreso che una ennesima “insidia” occulta si cela nelle pieghe della legislazione fiscale, in barba ai solenni principi enunciati dallo “Statuto dei diritti del contribuente” <a name="_ftn5.S"><a href="#_ftn5.">[5]</a> e nonostante le promettenti pagine elettroniche del sito del Ministero della economia e delle finanze (ricche di “guide”, dizionari del “fiscalese”, modelli e software gratuitamente disponibili) <a name="_ftn6.S"><a href="#_ftn6.">[6]</a>. </p>
<p>Il fenomeno sembra aver assunto, soprattutto negli ultimi tempi e in singolare “sintonia” coi condoni “tombali” introdotti dalla legge finanziaria <a name="_ftn7.S"><a href="#_ftn7.">[7]</a>, dimensioni di massa, tanto che giornalmente sui quotidiani nazionali e locali, dalle Alpi all’Appennino, dalle grandi città ai paeselli di provincia, si riportano notizie di fermi amministrativi, ricorsi per ottenerne in vario modo l’annullamento, assembramenti più o meno numerosi e minacciosi, presso gli uffici dei concessionari della riscossione, di contribuenti che, ricevute alla mano, contestano il blocco di veicoli per “carichi tributari” spesso già pagati, e comunque non di rado di poche centinaia di migliaia di lire <a name="_ftn8.S"><a href="#_ftn8.">[8]</a> (recte: di poche decine di euro) a fronte del ben più elevato valore degli autoveicoli assoggettati alle c.d. ganasce fiscali. </p>
<p>L’unico elemento di “democraticità” della situazione sembrerebbe la dimensione interclassista del fenomeno, che colpisce (almeno all’apparenza, non disponendosi di dati sulla “composizione sociale” della massa dei contribuenti coinvolti) tanto l’industriale quanto l’operaio, sia il professionista che l’artigiano, il titolare della boutique di gran lusso assieme al salumaio dell’angolo, insomma la intera “sezione trasversale” della società italiana <a name="_ftn9.S"><a href="#_ftn9.">[9]</a>.</p>
<p>E se per alcuni il fermo del veicolo si risolve solo (e non è affatto poco) nel temporaneo ricorso a mezzi di locomozione pubblici o alla salutare bicicletta, per altri è precluso lo stesso esercizio delle attività di lavoro (autotrasportatori, tassisti, titolari di scuole guida, titolari di autosaloni) <a name="_ftn10.S"><a href="#_ftn10.">[10]</a>. </p>
<p>Insomma l’Italia s’è desta appiedata, sottoposta all’alternativa tra pagare il “carico tributario” se dovuto, dimostrare di aver già pagato e attendere comunque per non pochi giorni la revoca del fermo <a name="_ftn11.S"><a href="#_ftn11.">[11]</a>, spender tempo e quattrini in avvocati e giudizi, rassegnarsi alla privazione dell’autoveicolo, ovvero, per un popolo di automobilisti, e tralasciando i riflessi economici per gli operatori per i quali il veicolo costituisce mezzo di esercizio di un’attività, ad una ferita “esistenziale” abbastanza dolorosa. </p>
<p>E’ peraltro singolare che la pioggia torrenziale di fermi amministrativi si stia verificando nella pendenza dei termini per le varie forme di definizione agevolata delle pendenze tributarie previste dalla legge finanziaria <a name="_ftn12.S"><a href="#_ftn12.">[12]</a>, tanto da legittimare il sospetto che essa sia tutt’affatto che casuale e costituisca il riflesso della preoccupazione degli esattori di veder falcidiate, proprio per effetto del condono fiscale, le proprie aspettative di ricavi <a name="_ftn13.S"><a href="#_ftn13.">[13]</a>. </p>
<p>Il fenomeno è di portata tale e riveste tali e tante implicazioni sostanziali e processuali che il commento all’ordinanza del T.A.R. Puglia, Sede di Bari, Sez. I, n. 216 del 5 marzo 2003 costituisce occasione per una riflessione più complessiva sull’istituto, la sua origine, i suoi “antecedenti” normativi in altri settori dell’ordinamento e gli elementi di assimilazione o diversificazione, la sua natura, il suo inquadramento nell’ambito dell’esercizio di poteri amministrativi in senso proprio, i riflessi sulla tutela giurisdizionale ed infine i dubbi, non gravissimi eppure emergenti, sulla sua legittimità costituzionale.</p>
<p><a name="_ftn2">2.</a> Il fermo amministrativo a fini fiscali: breve storia normativa dell’istituto.</p>
<p>Il fermo amministrativo degli autoveicoli (riguardante, in effetti, anche “autoscafi” <a name="_ftn14.S"><a href="#_ftn14.">[14]</a>) è stato introdotto dall’art. 1 comma 4 lett. e) del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha aggiunto l’art. 91 bis al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. </p>
<p>La disposizione, rubricata “Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi”, era così testualmente formulata: </p>
<p>“Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo (comma 1).</p>
<p>Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne comunicazione al debitore (comma 2). </p>
<p>Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (comma 3). </p>
<p>Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell&#8217;interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo (comma 4).</p>
<p>Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza” (comma 5). </p>
<p>La ratio del nuovo istituto era, dunque, quella di introdurre, in alternativa al pignoramento, non eseguito per il mancato reperimento del bene mobile registrato, un vincolo sulla disponibilità giuridica del veicolo, nel senso di sottrarne il godimento al titolare (nel senso proprio civilistico dell’jus utendi ac fruendi) sotto pena di sanzione amministrativa pecuniaria (la stessa prevista per la violazione del fermo amministrativo disciplinato dal codice della strada, sul quale vedi infra) e dell’affidamento in custodia onerosa presso deposito autorizzato <a name="_ftn15.S"><a href="#_ftn15.">[15]</a>.</p>
<p>In effetti, come si dirà infra, il fermo amministrativo non si configurava come istituto attinente alla procedura esecutiva dell’espropriazione mobiliare, proprio in relazione al presupposto per l’adozione del provvedimento (costituito dal mancato reperimento del bene da pignorare) <a name="_ftn16.S"><a href="#_ftn16.">[16]</a>, sebbene e piuttosto come misura cautelare provvisoria con effetti (indiretti) di conservazione della garanzia patrimoniale del credito tributario. </p>
<p>Ai fini dell’applicabilità della disposizione dell’art. 91 bis era, peraltro, prevista la emanazione di apposito regolamento, nella forma del decreto del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, inteso, appunto, a disciplinare “modalità, termini e procedure” per l’adozione ed esecuzione del fermo. </p>
<p>Con il decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503 è stata dettata la normativa applicativa, di cui mette conto di riassumere gli aspetti salienti e principali:</p>
<p>&#8211; il fermo è richiesto dal concessionario, decorsi sessanta giorni dall’apposizione del visto di cui all’art. 79 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 <a name="_ftn17.S"><a href="#_ftn17.">[17]</a> sul verbale di pignoramento negativo, alla direzione regionale delle entrate “…competente in relazione al luogo in cui si procede all’esecuzione…” (art. 3 comma 2); </p>
<p>&#8211; entro venti giorni dalla richiesta la direzione regionale delle entrate emette(va) “…in duplice copia il relativo provvedimento, consegnandone una al concessionario”, che nei sessanta giorni successivi “…esegue il fermo mediante iscrizione, anche in via telematica o mediante scambio di supporti magnetici, nel PRA dandone comunicazione al contribuente entro cinque giorni dall’esecuzione del fermo” (art. 4 comma 1) nei modi di cui all’art. 26 comma 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 <a name="_ftn18.S"><a href="#_ftn18.">[18]</a> (con spese di notifica e di iscrizione del fermo a carico del contribuente); </p>
<p>&#8211; dalla data di iscrizione del fermo nel pubblico registro sono inopponibili al concessionario gli atti di disposizione del veicolo, salvo che esso sia stato alienato “…con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo ma trascritto successivamente…”, nel qual caso l’A.C.I. deve darne tempestiva comunicazione entro dieci giorni alla direzione regionale delle entrate “…che provvede immediatamente all’annullamento del fermo informandone il concessionario e il contribuente” (art. 5 comma 1; </p>
<p>&#8211; ove sia stata disposta la custodia del veicolo presso un depositario autorizzato (e quindi solo in caso di accertamento della violazione del fermo), l’organo procedente (ovvero quello che accerta la violazione) deve darne comunicazione al concessionario della riscossione interessato che “…entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dà corso al pignoramento del mezzo” (art. 5 comma 3); </p>
<p>&#8211; l’iscrizione del fermo è cancellata nel caso di pagamento integrale delle somme iscritte a ruolo, di sgravio totale della cartella di pagamento per indebito o di annullamento connesso al trasferimento a terzi della proprietà del veicolo con atto di data certa anteriore all’iscrizione, a seguito di comunicazione del concessionario della riscossione alla direzione regionale delle entrate, da effettuare entro venti giorni decorrenti da varie date secondo i casi esaminati, e previa revoca del fermo (salvo il caso dell’annullamento), dietro versamento all’A.C.I. “…sia delle spese di iscrizione che di quelle di cancellazione” (in caso di sgravio o annullamento la cancellazione è gratuita); se il veicolo, per violazione del divieto di circolazione, è stato sottoposto a custodia, la restituzione è subordinata anche al pagamento delle relative spese; mentre se il veicolo non viene reperito il concessionario ha titolo a conseguire, secondo i casi, il rimborso o il discarico per inesigibilità, salva l’esecuzione in caso di successivo ritrovamento del bene mobile registrato (art. 6);</p>
<p>&#8211; disposizioni analoghe valgono per il fermo degli autoscafi, con gli adattamenti richiesti dalla diversa natura dei mezzo (ad esempio in caso di contravvenzione al divieto di circolazione l’imbarcazione deve esser fatta rientrare “nel porto più vicino”) (art. 8). </p>
<p>La disciplina legislativa dell’istituto, di cui all’art. 91 bis, fu poi sostanzialmente trasfusa nella disposizione dell’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotta dall’art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (recante “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”), che ha sostituito l’intero titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, e quindi anche il Capo III del medesimo recante “Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati”, ed in vigore assieme all’intera riforma dal 1° luglio 1999, ai sensi del successivo art. 39 del d.lgs. n. 46 del 1999.</p>
<p>Si è detto sostanzialmente, perché, in effetti l’art. 86, fermo il presupposto dell’esperimento negativo del pignoramento, ne ha esteso i destinatari, dal “contribuente” (ciò che poteva intendersi come limitativo al solo obbligato principale) anche ai beni mobili “…dei coobbligati…” (comma 1), mentre al comma 3, ed in via indiretta, col riferimento della sanzione per la violazione del divieto di circolazione anche all’uso di “aeromobili sottoposti a fermo”, ha altresì ampliato la platea dei beni mobili assoggettabili al fermo. </p>
<p>In sostanza la disposizione ha accresciuto tanto la sfera soggettiva dei destinatari del provvedimento quanto quella oggettiva dei beni che possono essere sottoposti al vincolo di indisponibilità (nel senso dianzi chiarito di sottrazione del diritto di godimento sul bene),</p>
<p>Si noti che l’art. 86 riproponeva, ai fini della concreta operatività della misura, la previsione di apposito regolamento, da emanare nella forma del decreto del Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, ai fini della definizione delle “modalità”, “termini” e “procedure” “…per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo”.</p>
<p>Si è posto quindi il problema della possibilità dell’applicazione delle disposizioni recate dal “vecchio” regolamento n. 503 del 1998, che l’Amministrazione finanziaria ha risolto (forse sbrigativamente, come si dirà infra) in senso affermativo <a name="_ftn19.S"><a href="#_ftn19.">[19]</a>. </p>
<p>Una modifica di ben altro spessore è stata, invece, introdotta all’art. 86 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973, dall’art. 1 comma 2 lettera q) del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, emanato esso pure in base alla legge delega 28 settembre 1998, n, 337, ed in specie alla previsione ivi contenuta (art. 1 comma 2) della possibilità di introdurre disposizioni integrative e correttive entro il biennio dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi costituenti atti di esercizio della delegazione legislativa. </p>
<p>Il primo comma dell’art. 86 è stato, infatti, così testualmente sostituito:“Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50 comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza”. </p>
<p>La novità non risiede tanto o soltanto nel trasferimento di poteri pubblicistici attinenti all’adozione della misura dagli uffici finanziari direttamente in capo ai concessionari della riscossione, quanto nella “rottura” di ogni collegamento di presupposizione tra l’avvio dell’esecuzione (sia pure col verbale di pignoramento negativo) e l’emanazione del fermo amministrativo. </p>
<p>In altri termini, mentre il presupposto originario del fermo era l’esperimento negativo del tentativo di pignoramento del bene mobile registrato, per cui la misura, senza costituire atto di esecuzione in senso proprio (non rientrando nella sequenza di atti e nella fase tipica dell’espropriazione mobiliare), trovava in ogni caso giustificazione nel timore di perdere la garanzia del credito tributario attraverso la sottrazione all’esecuzione del bene (proponendosi quindi, come già rilevato, come misura cautelare provvisoria con effetti, sia pure indiretti, di conservazione della garanzia patrimoniale, assicurati dalla apprensione del veicolo in caso di violazione del divieto di circolazione e dal suo affidamento in custodia onerosa, con la prevista possibilità, proprio in funzione dell’apprensione materiale del veicolo, di procedere, decorso un certo termine, al pignoramento); nella attuale disciplina, l’emanazione del provvedimento di fermo è del tutto svincolata da ogni accertamento in ordine all’esistenza di un pericolo di pregiudizio effettivo o potenziale per la realizzazione del “carico tributario”. </p>
<p>Nello stesso tempo, si accentua e rende più evidente l’autonomia del fermo amministrativo dalla procedura esecutiva e la sua irriducibilità al genus degli atti di esecuzione.</p>
<p>In effetti, se si concorda sulla definizione del fermo come misura cautelare provvisoria, ciò che viene a sbiadire è proprio la effettività della funzione cautelare, mentre emerge una sottintesa, ma leggibile, funzione “afflittiva” o “parasanzionatoria” rispetto all’inadempimento dell’obbligazione tributaria, in relazione al mancato pagamento del debito tributario nel termine fissato dall’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 (sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale) per lo “spontaneo” versamento delle somme dovute, unitamente ad una funzione “dissuasiva” dell’inadempimento e di “coazione” al pagamento <a name="_ftn20.S"><a href="#_ftn20.">[20]</a>. </p>
<p>Nemmeno a seguito della rilevante modifica normativa di cui all’art. 1 comma 2 lettera q) del d.lgs. n. 193 del 2001, peraltro, l’Amministrazione finanziaria ha cambiato avviso circa la perdurante efficacia del regolamento n. 503 del 1988 <a name="_ftn21.S"><a href="#_ftn21.">[21]</a>; e tale soluzione appare ancor meno convincente che con riferimento all’introduzione dell’art. 86 ed alla abrogazione dell’art. 91 bis, se si riflette sulle sostanziali modifiche introdotte dal d.lgs. n. 193 del 2001. </p>
<p>Nell’ambito di tali modifiche, non può sfuggire che mentre secondo la previgente disciplina il fermo costituiva provvedimento vincolato alla sola ricognizione del suo presupposto (esperimento negativo del pignoramento mobiliare), tanto che sia l’art. 91 bis che l’art. 86 disponevano con espressione inequivoca che la direzione regionale dell’entrate, sulla richiesta del concessionario, “emana”(va) il provvedimento, nell’attuale regolamentazione dell’istituto il concessionario è soltanto “facultato” (“può”) ad adottare la misura.</p>
<p><a name="_ftn3">3.</a> I “modelli” dell’istituto: il fermo amministrativo dei crediti ed il fermo dei veicoli a motore per le violazioni al codice della strada. </p>
<p>Negli ordinamenti giuridici, difficilmente un istituto è “pura creazione”, ovvero fuoriesce dalla mens del legislatore (anche delegato) come novella Pallade dalla testa di Giove, risultando, invece, abbastanza spesso, un “adattamento” di precedenti istituti.</p>
<p>Anche il fermo amministrativo a fini fiscali non si sottrae a questa regolarità fenomenica, inserendosi in un contesto ordinamentale che già conosceva analoghe misure cautelari, l’una ormai risalente nel tempo (e tutt’ora in vigore), l’altra più recente. </p>
<p>Il modello primigenio del fermo amministrativo è quello disciplinato dall’art. 69 ultimo comma del r.d. 28 novembre 1923, n. 2440 (recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”), a tenore del quale:“Qualora un&#8217;amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo”. </p>
<p>L’istituto ha avuto vita stentata sino agli anni ’60 del secolo scorso, quando varie circolari del Ministero del tesoro ne hanno precisato presupposti, limiti e modalità applicative, che hanno consentito, anche per l’accresciuto interesse della dottrina <a name="_ftn22S"><a href="#_ftn22">[22]</a> e con gli apporti della giurisprudenza <a name="_ftn23S"><a href="#_ftn23">[23]</a>, di delinearne i contorni, invero alquanto vaghi nella formulazione normativa. </p>
<p>Tralasciando, perché evidentemente eccedenti gli scopi di queste note, le questioni relative all’esatta individuazione della nozione di “ragione di credito” <a name="_ftn24.S"><a href="#_ftn24.">[24]</a>, ciò che importa rilevare è che il fermo è misura cautelare a tutela delle ragioni di credito della pubblica amministrazione “…rimesso al suo prudente apprezzamento discrezionale” <a name="_ftn25.S"><a href="#_ftn25.">[25]</a>, la cui finalità è di “…legittimare la sospensione del pagamento di un credito liquido ed esigibile da parte dello Stato a salvaguardia dell’eventuale compensazione di un credito anche se non liquido ed esigibile, che l’Amministrazione statale, considerata nella sua unità, pretenda di avere nei confronti del creditore” <a name="_ftn26.S"><a href="#_ftn26.">[26]</a>.</p>
<p>E’ superata l’interpretazione per la quale l’Amministrazione richiedente il fermo dovesse coincidere con quella “titolare” della ragione di credito.</p>
<p>La temporaneità della misura si connette all’esigenza di un definitivo acclaramento sulla sussistenza del credito (si starebbe per dire opposto in compensazione al privato, ed in effetti l’istituto tende a consentire appunto la compensazione) e quindi può esitare o nella revoca del fermo nell’ipotesi di pagamento del credito “opposto” da parte del privato o di verifica della sua insussistenza, o nell’incameramento delle somme dovute dal privato sino alla concorrenza del credito dell’amministrazione. </p>
<p>La natura cautelare della misura implica poi che l’Amministrazione valuti la possibilità di mezzi alternativi di conservazione delle proprie ragioni di credito (sequestro conservativo, prestazione di fideiussione) e che, quindi, il fermo sia adottato solo quando si dimostri il mezzo più efficace allo scopo <a name="_ftn27.S"><a href="#_ftn27.">[27]</a>. </p>
<p>La stessa natura cautelare ha consentito al Giudice delle leggi di escludere l’incostituzionalità dell’istituto <a name="_ftn28.S"><a href="#_ftn28.">[28]</a>.</p>
<p>L’altro istituto sul quale, con più immediata evidenza, è esemplificato il fermo di cui all’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 è quello disciplinato dall’art. 214 del codice della strada (ovvero del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche) applicabile per talune violazioni (ad esempio la guida di autoveicoli senza aver conseguito la patente o con patente scaduta), alla constatazione delle quali l’organo di polizia “…provvede direttamente a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia…” (comma 1), avverso il quale è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’art. 203 e contro l’ordinanza del prefetto, deve ritenersi, opposizione dinanzi all’A.G.O., ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 <a name="_ftn29.S"><a href="#_ftn29.">[29]</a>. </p>
<p>Deve rammentarsi che la violazione del provvedimento di fermo da ultimo esaminato è punito nello stesso modo di quella del fermo a fini fiscali (stante il rinvio contenuto nell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 214 comma 8), e quindi con la sanzione amministrativa pecuniaria e il ricovero del veicolo presso deposito autorizzato. </p>
<p>Orbene, dalla rapida disamina dei due “modelli” di fermo amministrativo, è agevole rilevare elementi di diversificazione, piuttosto che di assimilazione rispetto al fermo a fini fiscali. </p>
<p>Quest’ultimo condivide col fermo ex art. 69 r.d. n. 2440 del 1923 solo le sue finalità lato sensu cautelari, mentre radicalmente diversi sono l’oggetto (rispettivamente: beni mobili registrati e crediti), gli effetti (rispettivamente: imposizione di un vincolo di indisponibilità che incide sul diritto di godimento e sospensione del pagamento del credito) e le finalità ultime (rispettivamente: dissuasione del debitore dall’astenersi dal pagamento con coazione al soddisfacimento del credito e pagamento del credito o compensazione totale o parziale). </p>
<p>Rispetto al fermo disciplinato dal codice della strada, poi, il fermo a fini fiscali si differenzia perché non ha natura di sanzione amministrativa e si risolve non già nella materiale apprensione del veicolo (eventuale e subordinata alla violazione del fermo) sebbene, si ripete, nella sola imposizione di un vincolo negativo sul diritto di godimento del bene, la cui violazione è a sua volta sanzionata in via amministrativa; e ciò si spiega agevolmente, proprio perché il fermo regolato dal codice della strada presuppone altra violazione (negli esempi fatti: guida senza aver conseguito la patente o con patente scaduta di validità), mentre il fermo fiscale non ha, a monte, alcuna violazione, tale non potendosi configurare il mero inadempimento dell’obbligazione di cui al “carico tributario” iscritto a ruolo e riportato nella cartella di pagamento (e non a caso si è parlato in precedenza di una funzione genericamente afflittiva e solo “parasanzionatoria”). </p>
<p><a name="_ftn4">4.</a> Problemi sostanziali e processuali: quale potere e quale giurisdizione?</p>
<p>Dalle considerazioni sinora svolte scaturiscono, quasi naturalmente, le problematiche più delicate e complesse suscitate dal fermo a fini fiscali. </p>
<p>La peculiarità di tali aspetti ermeneutici risiede nello stretto collegamento tra i profili sostanziali ed i profili processuali, che si rovescia nel quesito fondamentale relativo all’individuazione dell’autorità giurisdizionale competente a conoscere delle controversie relative all’emanazione del provvedimento di fermo del bene mobile registrato. </p>
<p>Si è già evidenziato, supra (vedi par. 3) che il fermo non può ricondursi agli atti tipici ed al procedimento dell’esecuzione, poiché questa ha inizio soltanto col pignoramento, e che esso riveste piuttosto natura di misura cautelare provvisoria con effetti (indiretti) di conservazione della garanzia patrimoniale del credito tributario. </p>
<p>Su tale natura, però, ha inciso la novella di cui all’art. 1 comma 2 lettera q) del d.lgs. n. 193 del 2001, perché, svincolando il fermo dal presupposto di cui alla previgente disciplina (il pignoramento negativo), tende a sbiadire proprio la effettività della funzione cautelare, mentre emerge una sottintesa, ma leggibile, funzione “afflittiva” o “parasanzionatoria” rispetto all’inadempimento dell’obbligazione tributaria, in relazione al mancato pagamento del debito tributario nel termine fissato dall’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, unitamente ad una funzione “dissuasiva” dell’inadempimento e di “coazione” al pagamento. </p>
<p>Nello stesso tempo, si è posto in luce che l’adozione della misura, prima vincolata alla ricognizione del presupposto, è ora rimessa alla valutazione del concessionario della riscossione, leggendo in tale elemento di novità proprio il riflesso della segnalata “rottura” del rapporto tra la misura ed il presupposto (il pignoramento negativo). </p>
<p>Orbene, tirando le fila di queste rapide osservazioni, sembra difficile negare che: </p>
<p>a) il fermo amministrativo è un provvedimento in senso proprio perché si risolve nell’emanazione di un atto idoneo ad incidere unilateralmente e autoritativamente nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, attraverso l’imposizione di un vincolo di indisponibilità del bene nel senso della temporanea privazione del diritto di godimento, e cioè dell’jus utendi ac fruendi; tale vincolo, visto dal versante soggettivo, integra un divieto di utilizzazione del mezzo, la cui violazione espone all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e all’asportazione del veicolo affidato in custodia a depositario autorizzato; </p>
<p>b) in quanto provvedimento amministrativo, ed in funzione della chiara lettera della disposizione novellata dell’art. 86 comma 1, alla sua emanazione corrisponde l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale sull’an, ma anche sul quid, poiché il concessionario non soltanto può scegliere se adottare la misura bensì anche “graduarla” nel suo oggetto (e così assoggettare al fermo ad esempio uno o più beni mobili registrati, autoveicoli o autoscafi, come accaduto nel caso esaminato dal giudice amministrativo pugliese con l’ordinanza cautelare n. 216 del 5 marzo 2003 e nella segnalazione di stampa di cui alla nota 10). </p>
<p>La contestazione del fermo amministrativo, sia che riguardi aspetti formali (ad esempio attinenti alla violazione del termine di cinque giorni assegnato al concessionario per la comunicazione all’interessato dell’avvenuta iscrizione del fermo nei pubblici registri), sia che attenga ad aspetti sostanziali (quali possono essere l’allegazione del pagamento già intervenuto del “carico tributario” per il quale è iscritto il fermo, o ancora la intervenuta sospensione, in via amministrativa o giurisdizionale, della cartella di pagamento, e quindi dell’obbligazione di provvedere al pagamento nei sessanta giorni dalla sua notificazione; o ancora l’insufficiente o affatto carente motivazione del provvedimento di fermo o il difetto di correlazione tra l’entità del “carico tributario” ed il numero e valore dei veicoli assoggettati al fermo amministrativo), sembra quindi inevitabile che si risolva nella denuncia dell’uso illegittimo del potere discrezionale (sub specie della violazione di legge, anche per carente o insufficiente motivazione, o anche dell’eccesso di potere per difetto o erroneità dei presupposti o ingiustizia manifesta). </p>
<p>In base a tale ricostruzione, non sembra quindi né azzardata né priva di fondamento l’affermazione che la contestazione del fermo debba avvenire attraverso ricorso d’impugnazione (se del caso anche accompagnato da domanda risarcitoria) proposto al Giudice amministrativo. </p>
<p>In questa chiave risulta difficile concordare con i primi (e a quanto consta sinora unici) orientamenti giurisprudenziali espressi da giudici amministrativi territoriali <a name="_ftn30.S"><a href="#_ftn30.">[30]</a>, i quali, sia pure in base a fattispecie e percorsi esegetici diversi hanno sostenuto che le controversie relative al fermo amministrativo a fini fiscali apparterrebbero alla sfera giurisdizionale dell’A.G.O. </p>
<p>Una prima pronuncia fa leva sulla devoluzione all’A.G.O. (e nella specie alla Sezione lavoro del Tribunale) delle controversie relative all’impugnativa delle cartelle esattoriali concernenti la riscossione dei contributi previdenziali <a name="_ftn31.S"><a href="#_ftn31.">[31]</a> per dedurne l’attrazione alla stessa sfera giurisdizionale delle controversie relative al fermo amministrativo connesso al mancato pagamento di cartelle relative ai detti contributi, fondandola sull’art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999 <a name="_ftn32.S"><a href="#_ftn32.">[32]</a>.</p>
<p>Sennonché la disposizione richiamata, di per sé, riguarda soltanto la devoluzione al giudice competente a conoscere le controversie relative ad entrate tributarie diverse da quelle contemplate dall’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (ovvero di quelle che rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie) del potere di disporre la sospensione della riscossione “…se ricorrono gravi motivi”.</p>
<p>E’ agevole notare, però, che il fermo amministrativo, per quanto osservato supra amplius, non può essere riguardato come un atto della riscossione, non essendo orientato in via diretta ed immediata all’esecuzione ed al soddisfacimento del credito tributario, onde il richiamo alla suddetta disposizione non pare né pertinente né decisivo. </p>
<p>D’altro canto il giudice amministrativo piemontese, nella sentenza in esame, non individua alcuna altra disposizione che potrebbe fondare una vis abtractiva della cognizione sulla impugnazione (opposizione) della cartella di pagamento sulla controversia relativa alla legittimità del fermo amministrativo a fini fiscali. </p>
<p>Non appare poi più persuasiva altra pronuncia <a name="_ftn33.S"><a href="#_ftn33.">[33]</a>, che del pari si fonda su presupposto erroneo, ovvero che “…l’emanazione di un provvedimento di fermo di bene mobile iscritto in pubblici registri, ex art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973, è posteriore alla notifica della cartella di pagamento e rientra quindi nella procedura di esecuzione forzata tributaria”, e quindi, come tale si configurerebbe (la sentenza non lo dice ma è consequenziale affermarlo) come una opposizione ad un atto della esecuzione; si è già ampiamente osservato, infatti, che il fermo amministrativo non può essere riguardato come atto della esecuzione. </p>
<p>Alquanto problematico appare, altresì, sostenere che tali controversie ricadano nella sfera della giurisdizione tributaria, come ampliata dall’art. 12 comma 2 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, che ha sostituito l’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che ora dispone in generale che: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.</p>
<p>Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. </p>
<p>In effetti, il riferimento alle controversie “aventi ad oggetto i tributi” sembrerebbe delimitare la pur ampliata sfera giurisdizionale tributaria alle liti che, si risolvano o meno anche nell’impugnazione di un atto dell’accertamento o della riscossione, pongano in discussione in via diretta e immediata l’esistenza dell’obbligazione tributaria e la sua misura; laddove uno spazio di affermazione della giurisdizione tributaria potrebbe ritagliarsi solo se si ammettesse che il fermo amministrativo ha natura di sanzione amministrativa, ciò che, a tenore delle osservazioni svolte nel paragrafo sub 3), sembra di poter escludere. </p>
<p>Tirando le fila delle osservazioni che precedono, si deve piuttosto inclinare verso la soluzione esegetica che annovera le controversie relative ai fermi amministrativi nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. </p>
<p><a name="_ftn5">5.</a> Una interessante ordinanza del T.A.R. Puglia. </p>
<p>L’interesse dell’ordinanza della 1^ Sezione del T.A.R. Puglia – Sede di Bari n. 216 del 5 marzo 2003 risiede, appunto, nell’aver affermato (a quanto consta, e salvi errori ed omissioni, per la prima volta in assoluto) la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all’impugnativa di un provvedimento di fermo amministrativo. </p>
<p>Il ricorso introduttivo è stato proposto da un avvocato che per un “carico tributario” di appena € 1508,05, relativo al mancato pagamento di due cartelle di pagamento emesse in esito alla liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 della dichiarazione congiunta dei redditi propri e del coniuge relativa agli anni 1995 e 1996, sì è visto assoggettare al fermo amministrativo tre autoveicoli (l’uno di sua proprietà, gli altri due appartenenti al coniuge coobbligato). </p>
<p>Il professionista, peraltro, aveva impugnato le due cartelle ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 28 novembre 1980. n. 787 (quindi con notifica al centro di servizio competente e col successivo deposito presso la segreteria della commissione tributaria), senza chiedere però la sospensione della loto efficacia esecutiva. </p>
<p>Il ricorrente lamentava, altresì, che il fermo amministrativo fosse stato emanato senza considerare la possibilità di definizione agevolata connessa alle disposizioni della legge finanziaria n. 289 del 2002.</p>
<p>Nei confronti dell’atto impugnato sono state dedotte articolate censure, anzitutto relative all’inapplicabilità dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 1 co. 2 lettera q) del d.lgs. n. 193 del 2001 in difetto di un nuovo regolamento, sostenendosi l’inapplicabilità di quello di cui al d.m. n. 503 del 1998; e quindi all’assoluta carenza di motivazione, in violazione dell’art. 7 dello “Statuto del contribuente” e per il richiamo ivi contenuto dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, soprattutto con riferimento alla sussistenza di concrete esigenze cautelari atte a giustificare l’adozione del provvedimento; infine adombrando un vero e proprio eccesso ed abuso di potere sia in relazione alla carente motivazione in ordine all’an, al quid e al quomodo, con “…uso abnorme dello strumento esecutivo e/o dei provvedimenti cautelari”, sia in riferimento alla possibile configurazione, nell’emanazione del fermo in difetto del regolamento attuativo, di condotte penalmente illecite. </p>
<p>Il giudice amministrativo pugliese, con motivazione succinta ma esauriente, ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di fermo impugnato. </p>
<p>Affermata la propria giurisdizione sul rilievo che “…l’art. 1, co. 1, lett. q) D.l.vo n. 193 del 2001 riconosce al concessionario una mera facoltà di disporre il fermo, rispetto al cui motivato esercizio la posizione del contribuente è quella del titolare dell’interesse legittimo”, l’ordinanza sostiene che “…il ricorso risulta assistito da sufficiente Fumus Boni Juris e che il pregiudizio che il ricorrente riceve dall’atto impugnato è indubbiamente grave ed imputabile in via immediata e diretta al mal governo che il concessionario ha fatto, nel caso di specie, dei poteri che la legge gli attribuisce”. </p>
<p>Sembra evidente, in riferimento all’osservazione concernente il malgoverno del potere, che siano state particolarmente apprezzate le censure incentrate sul difetto di motivazione e sull’eccesso di potere, ciò che consente di enucleare dalla ratio decidendi dell’ordinanza cautelare importanti implicazioni sulla natura del potere amministrativo e sui suoi limiti. </p>
<p>Il T.A.R. Puglia fornisce una prima essenziale indicazione in ordine al carattere discrezionale del fermo amministrativo, e quindi alla sua sindacabilità sotto tutti i profili della legittimità, non escluso l’eccesso di potere. </p>
<p>In tale chiave risalta l’implicita affermazione dell’esigenza imprescindibile di una congrua motivazione, il cui spazio deve misurarsi tanto sull’an quanto sul quid.</p>
<p>In altri termini il concessionario della riscossione non può sottrarsi all’obbligo di enunciare le specifiche esigenze che giustificano l’adozione della misura cautelare del fermo in relazione alla entità del “carico tributario” e alle circostanze concrete, attinenti al debitore, che potrebbero compromettere la garanzia del credito. </p>
<p>Né, come logico corollario dell’obbligo di motivazione, può elidersi ogni valutazione di proporzionalità tra il “carico tributario” ed il numero e valore dei beni mobili assoggettati al fermo, nel senso che il concessionario non può, a fronte di un carico più o meno modesto, imporre un vincolo di indisponibilità su tutti i veicoli del debitore, quando sia sufficiente (in vista di un pignoramento che è solo eventuale e connesso alla violazione del divieto di circolazione col veicolo e al suo affidamento in custodia) individuare un solo veicolo, e tra più veicoli, ovviamente quello il cui valore più si avvicina (o meno di discosta per eccesso) dal quantum del carico tributario.</p>
<p>L’ordinanza assume quindi rilievo del tutto peculiare perché costituisce un primo orientamento che indirizza l’esercizio del potere di fermo amministrativo e consente di evitare che esso, da misura cautelare anche con funzioni lato sensu afflittive e dissuasive dall’inadempimento del debito tributario iscritto a ruolo, si trasformi in strumento di pressione assolutamente spropositato (sulla stampa non è infrequente da parte dei contribuenti colpiti la valutazione che il fermo possa risolversi in strumento quasi…estorsivo). </p>
<p>D’altro canto, una maggiore cautela dei concessionari nell’uso del potere di fermo amministrativo è raccomandabile perché, ove si rifletta sulla circostanza che essi vantano interessi patrimoniali propri in ordine al conseguimento di più alte percentuali di riscossione sul carico totale dei ruoli affidati per la riscossione, non può escludersi in astratto la configurabilità, almeno nei casi più eclatanti, di quelle fattispecie penalmente illecite evocate nel ricorso esaminato in sede cautelare dal giudice amministrativo pugliese <a name="_ftn34.S"><a href="#_ftn34.">[34]</a>. </p>
<p><a name="_ftn6">6.</a> L’incerta costituzionalità dell’istituto. </p>
<p>Almeno un rapido cenno merita il tema della verifica di costituzionalità dell’istituto.</p>
<p>La disposizione relativa al fermo amministrativo, come da ultimo modificata dall’art. 1 comma 2 lettera q) del d.lgs. n. 193 del 2001, potrebbe non sottrarsi a censure di incostituzionalità sotto un duplice profilo, per dir così diretto ed indiretto. </p>
<p>Per un primo aspetto, proprio le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 193 del 2001, con la più volte segnalata “scissione” tra fermo e fase esecutiva (nell’obliterazione del presupposto essenziale individuato dalla disciplina previgente nel negativo esperimento del pignoramento mobiliare) e nella più evidente connotazione “afflittiva”, “dissuasiva” e “parasanzionatoria” che la misura ha assunto, possono suggerire una lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, non già perché manchino i mezzi di tutela giurisdizionale, quanto piuttosto perché il suo esercizio, in rapporto all’immediata “afflittività” della misura, rischia di non assicurare una pronta, piena ed interamente satisfattiva reintegrazione della sfera giuridico-patrimoniale attinta dal provvedimento. </p>
<p>Soprattutto, però, è lecito dubitare della legittimità della disposizione in riferimento all’art. 76 Cost. ed all’eccesso di potere normativo rispetto alla legge di delegazione 28 settembre 1998, n. 337.</p>
<p>Quest’ultima, infatti, nei suoi criteri direttivi non ha affatto contemplato l’istituto del fermo amministrativo, e tantomeno l’attribuzione del suo potere ai concessionari della riscossione, non potendosi far rientrare la introduzione di una misura cautelare tanto penetrante nella generica indicazione di cui all’art. 1 lett. h) n. 5) della legge delega (“snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all’esecuzione, secondo modalità che prevedano, tra l’altro…la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita dei beni immobili e beni mobili registrati”). </p>
<p>E’ sin troppo facile osservare che il fermo amministrativo non attiene in alcun modo alla revisione e semplificazione delle procedure di vendita, ed è espressivo di un principio che appare tutt’affatto opposto a quello della “collaborazione del debitore all’esecuzione”. </p>
<p>Né potrebbe osservarsi in contrario che il fermo amministrativo era stato già introdotto con decreto legge convertito in legge per dedurne che esso non avesse bisogno di una particolare “copertura” nella legge delega.</p>
<p>All’opposto, sembra lecito osservare che proprio la completa obliterazione nella legge delega di un istituto già introdotto nell’ordinamento assume significato indiziario dell’inesistenza di una volontà del legislatore delegante di investire il legislatore delegato della “riproposizione” del fermo amministrativo. </p>
<p>In ogni caso, per i dubbi di legittimità costituzionale dianzi evocati e per il pericolo quantomeno di “malgoverno” del potere assegnato ai concessionari della riscossione, sarebbe opportuno un nuovo intervento del legislatore (e non di quello delegato, essendo esaurito il biennio per eventuali modifiche e integrazioni) quantomeno inteso a delimitare in modo penetrante la discrezionalità amministrativa affidata a soggetti che, per quanto investiti di pubbliche funzioni, conservano natura e forme giuridiche di società lucrative che non appaiono, come tali, le più idonee al un equilibrato esercizio del potere che contemperi l’interesse pubblico e gli interessi dei privati, riuscendo a obliterare del tutto l’interesse patrimoniale proprio.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p><a name="_ftn1."><a href="#_ftn1.S">[1]</a> Si tratta del programma “Mi manda Raitre”, condotto da Giuseppe Marrazzo, vetrina dei piccoli e grandi soprusi subiti da cittadini, consumatori, contribuenti.</p>
<p><a name="_ftn2."><a href="#_ftn2.S">[2]</a> L’art. 4 comma 1 del decreto del Ministro delle finanze (di concerto coi Ministri dell’interno e dei lavori pubblici) 7 settembre 1988, n. 503 (sul quale vedi infra) dispone che del fermo sia data “…comunicazione al contribuente entro cinque giorni dall’esecuzione…con le modalità di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602” e che essa precisi (soltanto) “…gli estremi del carico tributario per riscuotere il quale è stato emesso il provvedimento di fermo”.</p>
<p><a name="_ftn3."><a href="#_ftn3.S">[3]</a> Secondo la testuale previsione dell’art. 5 comma 2 del decreto ministeriale n. 503 del 1998 “Per effetto dell’iscrizione (del fermo nel pubblico registro automobilistico: N.d.A.) è vietata la circolazione del veicolo a motore sottoposto a fermo”.</p>
<p><a name="_ftn4."><a href="#_ftn4.S">[4]</a> Ai sensi dell’art. 86 comma 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (e il cui comma 1 è stato modificato da ultimo dall’art. 1 comma 2 lett. q) del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193), la circolazione con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è punita ai sensi dell’art. 214 comma 8 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ossia con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 635.090 a lire 2.540.350 (ora da 328 a 1312 €) e con la asportazione del veicolo affidato in custodia a un deposito autorizzato.</p>
<p><a name="_ftn5."><a href="#_ftn5.S">[5]</a> L’art. 10 comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (rubricato significativamente alla “Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente”), dispone che “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”; anche tale disposizione, come le altre relative ai rapporti tra contribuenti e fisco, è applicabile nei rapporti tra concessionari della riscossione e contribuenti, in virtù del successivo art. 17, a tenore del quale “Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura”.</p>
<p><a name="_ftn6."><a href="#_ftn6.S">[6]</a> Tale messe di apporti informativi costituisce diretta conseguenza dei principi e delle prescrizioni dettate dall’art. 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante, com’è noto, “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”).</p>
<p>Infatti, l’art. 5 (intitolato appunto alla “Informazione del contribuente”), dopo aver solennemente enunciato al comma 1 che “L’amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, precisa subito dopo che “L’amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti”; ed al comma 2, con indicazione non meno importante, dispone che “L’amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonchè ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti”.</p>
<p><a name="_ftn7."><a href="#_ftn7.S">[7]</a> Viene in considerazione, in particolare, la disposizione di cui all’art. 12 della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289 che consente la definizione dei carichi tributari “…inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999…”, senza interessi di mora e col pagamento di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo e delle somme dovute eventualmente ai concessionari per rimborso di spese sostenute per le procedure esecutive avviate, mediante sottoscrizione entro il 30 marzo 2003 di apposito atto recante declaratoria della volontà di avvalersi della definizione, a seguito di apposita comunicazione da parte dei concessionari della riscossione, da inviare nei trenta giorni successivi all’entrata in vigore della legge (e quindi dall’1 gennaio 2003).</p>
<p><a name="_ftn8."><a href="#_ftn8.S">[8]</a> Ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 16 aprile 1999, n. 129 (“Regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità, a norma dell&#8217;articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146”) “Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d’imposta non superi l’importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila” (e quindi ora ad € 16,53). 6/04/1999 n. 129</p>
<p><a name="_ftn9."><a href="#_ftn9.S">[9]</a> In effetti, benché l’art. 86 si riferisca al fermo anche degli aeromobili, il d.m. n. 503 del 1998 non ha disciplinato questa fattispecie perché, come si avverte nel preambolo, e in distonia col parere del Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 gennaio 1998, “…l’esigenza di estendere anche agli aeromobili il divieto di circolazione…richiede un approfondimento allo stato non compatibile con l’urgenza di adottare il regolamento in esame, per cui si ritiene che i suggerimenti del Consiglio di Stato possano essere recepiti in un autonomo provvedimento”, che non risulta però sia mai stato emanato. Sicché almeno i contribuenti che posseggono aeromobili possono star tranquilli di non essere privati di ogni possibilità di circolazione con mezzi privati. E se pure essi negli spostamenti a breve raggio possono subire pregiudizi, almeno in quelli più lunghi, e spendendo “qualcosa” in più, conservano la possibilità di muoversi.</p>
<p><a name="_ftn10."><a href="#_ftn10.S">[10]</a> Si segnala, a titolo esemplificativo, una notizia pubblicata nella sezione “Bari Città” de “La Gazzetta del Mezzogiorno” di lunedì 10 marzo 2003, pag. 23: sotto il titolo “Messo in ginocchio dalla Sesit”, l’occhiello recita “Congelato un parco auto di 475mila euro per un debito di 2mila euro”; la notizia riguarda in sintesi il caso del titolare di un autosalone di Gravina in Puglia che, a fronte di un “carico tributario” di circa 2.000 €, relativo a tre cartelle esattoriali (per una delle quali il contribuente avrebbe ottenuto lo sgravio mentre per le altre pendono ricorsi amministrativi) ha visto assoggettate al fermo amministrativo più di cinquanta autovetture.</p>
<p><a name="_ftn11."><a href="#_ftn11.S">[11]</a> Tanto nel caso di pagamento integrale delle somme dovute e delle spese di notifica, quanto nel caso di “sgravio totale per indebito” o di “annullamento” del fermo disposto in relazione al documentato trasferimento a terzi della proprietà del veicolo con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo, l’art. 6 comma 1 del d.m. n. 503 del 1998 assegna(va) al concessionario il termine di venti giorni per la comunicazione delle circostanze implicanti la revoca del fermo e altri venti giorni alla direzione regionale delle entrate per l’emanazione del provvedimento. Se si opina che, anche dopo la modifica del comma 1 dell’art. 86 del d.P.R.. 29 settembre 1973, n. 602, introdotta dall’art. 1 comma 2 lettera q) del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193 (che assegna direttamente ai concessionari il potere di disporre il fermo, prima riservato alle direzioni regionali delle entrate), siano applicabili le disposizioni del “vecchio” regolamento di cui al d.m. n. 503 del 1998 (ed in tal senso si è pronunciata la risoluzione ministeriale n. 64 del 1° marzo 2002), tra l’estinzione del debito tributario, o l’accertamento del suo pregresso pagamento (o del trasferimento del veicolo), e la rimozione del vincolo potrebbero dunque intercorrere non meno di venti giorni.</p>
<p><a name="_ftn12."><a href="#_ftn12.S">[12]</a> Vedi retro nota n. 7</p>
<p><a name="_ftn13."><a href="#_ftn13.S">[13]</a> Ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e modifica di numerose disposizioni del d.P.R. n. 602 del 1973, recante appunto le disposizioni sulla riscossione dei tributi), l’aggio dei concessionari è commisurato alle somme iscritte a ruolo, ma in misura pari “…ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (e quindi ora del solo Ministro dell’economia e delle finanze: N.d.A.) entro il 30 settembre dell’anno precedente il biennio di riferimento” sulla base di criteri che tengono conto del costo normalizzato del servizio (ovvero del costo medio unitario del sistema) e della situazione sociale ed economica di ciascun ambito territoriale. Sennonché, in base al comma 2 della disposizione, l’aggio “…è aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell’ultimo biennio, rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente”, percentuale variamente determinata. E’ agevole dunque comprendere come una flessione delle riscossioni connessa all’applicazione delle disposizioni agevolative introdotte dalla finanziaria si rifletta immediatamente quantomeno sulla prospettiva di conseguire l’aumento dell’aggio e che, pertanto, il fermo amministrativo possa essere rivolto ad esercitare, in questo arco temporale, una pressione sul contribuente tale da indurlo a rinunciare al condono in vista della conservazione della disponibilità del veicolo (o dei veicoli, poiché per uno stesso carico tributario il fermo può essere iscritto anche per tutti i veicoli appartenenti al contribuente, e anche per quelli del coniuge coobbligato).</p>
<p><a name="_ftn14."><a href="#_ftn14.S">[14]</a> Per autoscafo deve intendersi l’imbarcazione munita di motore iscritta nel registro di cui all’art. 3 del r.d. l9 maggio 1932, n. 813, abilitata alla navigazione in base all’apposita licenza prevista dal precedente art. 2, e quindi, tanto i motoscafi quanto le imbarcazioni munite di motore entro o fuori bordo, tenuto conto che i motoscafi, secondo l’art. 1 del r.d.l., sono le imbarcazioni di stazza lorda uguale od inferiore a 25 tonnellate provviste di motore a scoppio od a combustione interna.</p>
<p><a name="_ftn15."><a href="#_ftn15.S">[15]</a> Si tentava così di ovviare agli inconvenienti della disciplina previgente che, nell’assenza di un provvedimento consimile, affidava le possibilità di esito positivo del pignoramento alla collaborazione del contribuente-debitore (vedi G. Ciminiello – L. Quercia, La riforma della riscossione, Roma, Buffetti, 2000, p. 41).</p>
<p><a name="_ftn16."><a href="#_ftn16.S">[16]</a> Risulta quindi difficile concordare con la pur suggestiva definizione di “pignoramento virtuale” offertane da G. Ciminiello – L. Quercia, op. cit. p. 41</p>
<p><a name="_ftn17."><a href="#_ftn17.S">[17]</a> In base all’art. 79 del d.P.R. n. 42 del 1988 (abrogato a decorrere dal 1° luglio 1999, dall’art. 68 comma 1 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 recante “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337”), in caso di pignoramento negativo o insufficiente il concessionario doveva trasmettere entro novanta giorni il relativo verbale all’ufficio finanziario o all’ente emittente il ruolo, che apponevano entro ulteriori novanta giorni il proprio visto “…indicando in calce quali sono i cespiti, i beni e ogni altro elemento utile…per l’esperimento di ulteriori procedure esecutive”; il d.m. n. 503 del 1998 a tali indicazioni aggiunse (art. 3 comma 1) anche quella “delle notizie relative all’esistenza di eventuali veicoli a motore di proprietà del contribuente iscritto a ruolo”.</p>
<p><a name="_ftn18."><a href="#_ftn18.S">[18]</a> L’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 disciplina la notifica delle cartelle di pagamento; quindi la comunicazione del fermo deve avvenire a cura degli ufficiali della riscossione o degli altri soggetti abilitati dal concessionario, o, per convenzione tra comuni e concessionario, dei messi comunali o degli agenti di polizia municipale, sia mediante consegna a mani proprie del destinatario, di persone di famiglia o addette alla casa, ufficio o azienda, o ai sensi del combinato disposto dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in caso d’irreperibilità, che con invio di raccomandata in plico chiuso con avviso di ricevimento.</p>
<p><a name="_ftn19."><a href="#_ftn19.S">[19]</a> Con la circolare n. 221/E del 24 novembre 1999, sul presupposto che l’istituto, già previsto dall’art. 91 bis, “…è stato pressoché interamente trasfuso…” nell’art. 86, si è ritenuto che “…in conformità dei canoni interpretativi del nostro ordinamento, il regolamento di attuazione di una disposizione abrogata resta in vigore fino all’approvazione del regolamento attuativo della disposizione che ha sostituito la vecchia norma, limitatamente, com’è ovvio, a quelle parti che non siano incompatibili con le nuove disposizioni”; su tale base si sono dunque ritenute inapplicabili le disposizioni del d.m. n. 503 del 1998 relative al visto ex art. 79 comma 3 del d.P.R. n. 43 del 1988 (abrogato a decorrere dal 1° luglio 1999, dall’art. 68 comma 1 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112), sul quale vedi retro la nota 17, e quelle che a tale visto collegavano comunicazioni e termini da parte del concessionario alla direzione regionale delle entrate; resta sicuramente applicabile, invece, per il richiamo del solo art. 4 comma 1 “limitatamente alle parole entro sessanta giorni da tale consegna” (del provvedimento di fermo dalla direzione delle entrate al concessionario), il termine di cinque giorni entro i quali il concessionario deve comunicare il fermo al contribuente interessato (recte: ai sensi dell’art. 86 comma 1, al debitore e ai coobbligati, se il fermo è esteso a veicoli appartenenti a questi ultimi).</p>
<p><a name="_ftn20."><a href="#_ftn20.S">[20]</a> Nemmeno l’Amministrazione finanziaria dubita che il fermo sia estraneo alla procedura esecutiva: si confronti ad esempio quanto sostenuto nella risoluzione n. 128 del 24 aprile 2002, nella quale si esclude che condizione di efficacia del fermo sia, nell’ipotesi di mancato avvio dell’espropriazione nel termine di un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, l’emanazione dell’apposito avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni, prevista dall’art. 50 comma 2 del d.P.R. n. 602 del 1973; ma già con la circolare n. 184/E del 6 luglio 1999, il Ministero aveva precisato, a chiare lettere, che “…il momento di inizio della procedura esecutiva è quello in cui viene effettuato il primo atto di esecuzione…”, negando che tale atto potesse coincidere con l’avviso di mora “…al quale va attribuita, invece, la natura di atto introduttivo dell’esecuzione”</p>
<p><a name="_ftn21."><a href="#_ftn21.S">[21]</a> Con la risoluzione n. 64 del 1° marzo 2002, dopo aver chiarito che secondo i principi generali il potere di revoca (o annullamento) del fermo amministrativo deve ora ritenersi spettante ai concessionari della riscossione, competenti ad emanare il provvedimento e quindi anche a provvedere ai relativi atti di ritiro, si ribadisce, col richiamo a quanto già espresso nella circolare n. 221/E del 24 novembre 1999 (vedi retro nota 19) l’applicabilità del regolamento ad esclusione delle disposizioni che prevedevano adempimenti e relativi termini per i concessionari connessi con la pregressa allocazione del potere in capo alle direzioni regionali delle entrate.</p>
<p><a name="_ftn22."><a href="#_ftn22.S">[22]</a> Sul fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, vedi L. Montel., voce Fermo amministrativo, Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 1991, vol. VI, pp. 302-303 e la, invero scarsa, bibliografia ivi citata; nonché C. Anelli, F. Izzi, C. Talice, Contabilità pubblica, in Commentario di legislazione amministrativa, Milano, 1988, p. 311 e s., nell’ambito del capitolo III curato da C. Anelli.</p>
<p><a name="_ftn23."><a href="#_ftn23.S">[23]</a> Cfr., tra le più recenti, Cass. SS.UU., <a href="/ga/id/2002/11/2556/g">4 novembre 2002, n. 15382</a>, in Giust.it, in ordine alla giurisdizione amministrativa se il fermo è emanato da un’amministrazione dello Stato e dell’A.G.O. se emanato in carenza di potere da amministrazione non statale; Cons. Stato, Sez. VI <a href="/ga/id/2003/1/2700/g">23 dicembre 2002, n. 7278</a>, in Giust.it., che nega che dall’istituto possa desumersi un principio generale in ordine alla sospensione cautelare dei pagamenti; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, <a href="/ga/id/2002/7/2359/g">7 agosto 2002, n. 7052</a>, in Giust.it, che ne precisa la natura di misura strumentale di natura interdittiva e temporanea, tale da sottrarsi all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 11 settembre 2000, n. 7010, che ne ricostruisce la natura di provvedimento di ampia discrezionalità cui si correlano posizioni di interesse legittimo, e quindi, l’attrazione alla sfera giurisdizionale amministrativa.</p>
<p><a name="_ftn24."><a href="#_ftn24.S">[24]</a> L. Montel, op. cit., p, 302 osserva che la formula, nella sua ampiezza, potrebbe abbracciare, all’apparenza, tanto le pure e semplici pretese creditorie quanto i crediti certi, liquidi ed esigibili, sennonché l’una e le altre “…non appaiono accettabili perché entrambe non rispondono alla ratio della norma, per cui è da accogliere l’orientamento intermedio che poggia la richiesta di fermo non tanto sulla ragionevole apparenza di fondatezza…ma…su una ‘prova dimostrativa certa, che determina nell’amministrazione la convinzione che esiste un motivo sicuro del suo diritto, che giustifica e legittima la soggezione del debitore all’adempimento’” (la definizione richiamata è di V. Molinari, Il fermo amministrativo, in Foro amm. 1969, III, 587, richiamato nella nota 3 della voce)</p>
<p><a name="_ftn25."><a href="#_ftn25.S">[25]</a> L. Montel, op. cit., p. 303; anche C. Anelli, F. Izzi, C. Talice, op. cit., evidenziano come la misura sia espressiva “…di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, il cui esercizio è sindacabile dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e, quindi, anche per eccesso di potere” (p. 311), nel cui ambito sarebbe ammissibile la verifica “…quanto meno che la ragione di credito fatta valere non sia pretestuosa e non sia quindi indice di una deviazione del potere discrezionale esercitato” (p. 312).</p>
<p><a name="_ftn26."><a href="#_ftn26.S">[26]</a> C. Anelli, F. Izzi, C. Talice, op. cit., p. 311.</p>
<p><a name="_ftn27."><a href="#_ftn27.S">[27]</a> L. Montel, op. cit., p. 303.</p>
<p><a name="_ftn28."><a href="#_ftn28.S">[28]</a> Corte Cost., 13-19 aprile 1972, n. 67, che lo ha inquadrato nell’ambito dell’autotutela amministrativa finalizzata alla tutela delle entrate della pubblica amministrazione; e proprio in funzione di tali caratteri e delle finalità pubblicistiche che informano il fermo amministrativo è stata esclusa ogni disparità di trattamento rispetto alla posizione creditoria paritaria dei privati per i quali la compensazione è assoggettata a limiti più stringenti.</p>
<p><a name="_ftn29."><a href="#_ftn29.S">[29]</a> La Corte Cost., con ordinanza 23 luglio 2001, n. 278, ha escluso l’illegittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 214 del d.lgs. n. 285 del 1992, sotto il profilo che il fermo non sarebbe sospendibile dall’autorità giudiziaria “…poiché lo stesso rimettente non esclude la possibilità di una interpretazione della disposizione censurata diversa da quella da lui prospettata…”; ed ancora con ordinanza 23 luglio 2001, n. 282, nella parte in cui per guida con patente scaduta è previsto il fermo per la durata di due mesi perché la commisurazione della sanzione “…rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni che ben possono essere stabilite anche in misura fissa, ove questa sia contenuta entro limiti di congruità e ragionevolezza”</p>
<p><a name="_ftn30."><a href="#_ftn30.S">[30]</a> Cfr. T.A.R. Veneto, <a href="/ga/id/2003/3/2900/g">30 gennaio 2003, n. 886</a> e T.A.R. Piemonte, <a href="/ga/id/2003/3/2901/g">5 ottobre 2002, n. 1577</a>, entrambe pubblicate in questa Rivista n. 3-2003</p>
<p><a name="_ftn31."><a href="#_ftn31.S">[31]</a> Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, contro l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali “…il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento”, con ricorso notificato all’ente impositore ed al concessionario; il giudizio “…per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti c.p.c.” e nel corso del giudizio di primo grado “…il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi” (comma 6).</p>
<p><a name="_ftn32."><a href="#_ftn32.S">[32]</a> Cfr. T.A.R. Piemonte, <a href="/ga/id/2003/3/2901/g">5 ottobre 2002, n. 1577</a>, cit.</p>
<p><a name="_ftn33."><a href="#_ftn33.S">[33]</a> Cfr. T.A.R. Veneto, <a href="/ga/id/2003/3/2900/g">30 gennaio 2003, n. 886</a>, cit.</p>
<p><a name="_ftn34."><a href="#_ftn34.S">[34]</a> Il riferimento, non espresso ma trasparente nel ricorso, è ovviamente al delitto di cui all’art. 323 c.p.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. in argomento TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – <a href="/ga/id/2003/3/2899/g">Ordinanza 5 marzo 2003 n. 216</a>; TAR VENETO, SEZ. I – <a href="/ga/id/2003/3/2900/g">Sentenza 30 gennaio 2003</a>* e TAR PIEMONTE, SEZ. I – <a href="/ga/id/2003/3/2901/g">Sentenza 5 ottobre 2002</a>*.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-ganasce-fiscali-breve-storia-del-fermo-amministrativo-dei-beni-mobili-registrati-in-sede-di-riscossione-di-entrate-mediante-ruolo-tra-problemi-sostanziali-e-processuali-con-qua/">Le “ganasce” fiscali: breve storia del fermo amministrativo dei beni mobili registrati in sede di riscossione di entrate mediante ruolo, tra problemi sostanziali e processuali (con qualche riserva sulla legittimità costituzionale dell’istituto)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Il federalismo fiscale: caratteristiche, novità e punti critici.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-federalismo-fiscale-caratteristiche-novita-e-punti-critici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-federalismo-fiscale-caratteristiche-novita-e-punti-critici/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-federalismo-fiscale-caratteristiche-novita-e-punti-critici/">Il federalismo fiscale: caratteristiche, novità e punti critici.</a></p>
<p>1. Il federalismo italiano: origine e sviluppi fino alla legge delega 42/2009. 2. Legge delega: è rispettato l’art. 76 Cost.? 3. I nodi gordiani ancora da sciogliere nel dibattito giuridico ed economico. 4. Il primo schema di decreto attuativo: un passo in avanti verso il federalismo demaniale. 5. Conclusioni. 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-federalismo-fiscale-caratteristiche-novita-e-punti-critici/">Il federalismo fiscale: caratteristiche, novità e punti critici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-federalismo-fiscale-caratteristiche-novita-e-punti-critici/">Il federalismo fiscale: caratteristiche, novità e punti critici.</a></p>
<p>1.  Il federalismo italiano: origine e sviluppi fino alla legge delega 42/2009.<br />
2. Legge delega: è rispettato l’art. 76 Cost.?<br />
3. I nodi gordiani ancora da sciogliere nel dibattito giuridico ed economico.<br />
4. Il primo schema di decreto attuativo: un passo in avanti verso il federalismo demaniale.<br />
5. Conclusioni.</p>
<p>1. Il federalismo italiano: origine e sviluppi fino alla legge delega  42/2009.</p>
<p>L’espressione “federalismo fiscale” viene coniata per la prima volta nella seconda metà del XX sec.[1] per descrivere un fenomeno in atto negli degli Stati Uniti, in una accezione diversa, però, da quella utilizzata nell’odierno dibattito italiano.<br />
Infatti, in origine, il termine sta ad indicare “una reazione all’eccesso di localismo e all’eccesso di differenze tra enti locali e tra Stati in uno Stato federale” e con esso si vuole affermare proprio “l’esigenza di uniformità e di centralizzazione rispetto all’eccesso di differenziazione e di decentramento”[2].<br />
In quel contesto l’espressione federalismo fiscale esprime la necessità di una serie di interventi del governo federale volti a dare un <i>minimum</i> di uniformità alla eterogeneità dei sistemi finanziari locali; è, quindi, una forma di riaffermazione del centro sulla periferia, dell’unità sulle diversità.<br />
Oggi la prospettiva è radicalmente mutata: in Italia il federalismo viene concepito come tecnica di distribuzione delle  responsabilità e delle funzioni dallo Stato alle Regioni e agli enti locali con il riconoscimento di una autonoma  potestà impositiva di entrata e di spesa.<br />
In questa nuova dimensione di <i>multilevel governance[3]</i> tutti gli enti costitutivi della Repubblica sono posti su un piano di tendenziale parità ( art. 114 Cost.) e investiti di nuovi poteri normativi e amministrativi[4].<br />
Il principio di leale collaborazione assurge a criterio guida dei rapporti tra i diversi livelli di governo in sostituzione delle antiche relazioni gerarchiche con cui lo Stato comprimeva gli spazi delle autonomie locali.<br />
In un’ottica comparativa appare evidente come la riforma federalista italiana, per le sue peculiarità, si differenzi dai modelli federali presenti in altri Paesi[5].<br />
In Italia più che di Stato federale dovrebbe parlarsi di Stato regionale[6], poiché le Regioni, lungi dall’essere entità sovrane, possono definirsi strutture territoriali autonome ( art. 5 Cost.)[7].<br />
 Una autonomia, in passato compressa da una  visione accentratrice dei rapporti centro- periferia e oggi valorizzata dal nuovo titolo V Cost., ma che differisce dalla sovranità quale appannaggio esclusivo dello Stato[8].<br />
Il federalismo fiscale, previsto dalla legge 42/2009[9], attuativa dell’art. 119 Cost., si pone come punto di approdo di un lungo processo di decentramento politico, amministrativo[10] e finanziario[11]  teleologicamente orientato, sin dagli anni Novanta, ad attribuire  alle Regioni e agli enti locali maggiore indipendenza e responsabilità[12].<br />
L’esperienza italiana registra già all’epoca una serie di interventi legislativi di riforma che, sia pure a Costituzione invariata, hanno preparato il terreno, da un punto di vista culturale e giuridico, all’attuale disegno federalista[13].<br />
La vera novità della legge 42/2009 consiste nella attribuzione di un’ampia autonomia finanziaria agli enti locali per accrescerne la responsabilità[14], in un quadro generale di contenimento della spesa, riduzione degli sprechi, maggior efficienza degli apparati pubblici.<br />
Per far ciò il legislatore ha soppresso i trasferimenti statali[15] nel tentativo di traghettare gli enti locali da un sistema di finanza derivata[16] ad una autonomia impositiva di entrata e di spesa[17].</p>
<p>Lungo questa direttrice il federalismo fiscale soddisfa due interessi: da un lato fa sì che il prelievo fiscale sulla ricchezza prodotta in un territorio sia utilizzato in favore di quel territorio, dall’altro,  conferisce effettività al principio di sussidiarietà “portando le decisioni al livello al quale si pongono i problemi e consentendo così ai cittadini un maggiore controllo della spesa pubblica”[18].<br />
Di qui l’affermazione che <i>“</i>il modello federale ottimo è quello in cui il soggetto tassato vota il soggetto tassatore; in cui tanto l’oggetto tassato quanto l’opera finanziata, sono nella competenza dell’amministratore votato”[19].<br />
In questo modo i cittadini esercitano un penetrante controllo sugli eletti, inducendo questi ultimi a comportamenti virtuosi[20]. Inoltre allocare le funzioni presso gli enti ove le medesime devono essere esercitate, consente una maggior comprensione e risoluzione dei problemi alle stesse collegati.<br />
Infine, risponde ad un principio di ragionevolezza, l’idea che il gettito di un tributo ritorni alla stessa collettività che lo ha  versato sotto forma di servizi e opere pubbliche.<br />
Il quadro così delineato aiuta, allora, a comprendere le profonde interrelazioni tra i concetti di autonomia, responsabilità, federalismo amministrativo e fiscale.<br />
Un ente locale può essere ritenuto responsabile della gestione politico-amministrativa della <i>res publica </i>nella misura in cui esso sia dotato di funzioni e poteri effettivi, oltre ad una adeguata capacità e libertà fiscale sia di entrata che di spesa.<br />
Certamente l’autonomia tributaria degli enti territoriali non può, considerarsi piena ed assoluta in quanto la stessa risulta limitata da vincoli nazionali ed europei e dai principi statali della finanza pubblica[21].<br />
In primo luogo vanno considerati i vincoli di bilancio dell’Unione europea, la cui osservanza è imposta ad ogni livello territoriale di governo[22], e le limitazioni funzionali alla redistribuzione dei redditi[23].<br />
La Costituzione individua, poi, ulteriori argini alla potestà finanziaria degli enti nei principi di: solidarietà (art. 2)[24], uguaglianza (art. 3) unità economica e giuridica, indivisibilità della Repubblica ( art. 5), riserva di legge ( art. 23), progressività tributaria ( art. 53)[25], garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni ( art. 117 c. 2 lettera m), perequazione tributaria (art. 117 c. 2 lettera e; art. 119 c. 3)[26].<br />
Siamo al cospetto di una griglia unificante di valori ideata a garanzia del progresso civile, della coesione sociale, dell’unità politica ed economica del paese[27].<br />
Certamente dalla prospettiva degli enti locali tali principi costituiscono una gabbia di “lacci e lacciuoli” che astringe la capacità impositiva dei medesimi, limitandone gli spazi di autonomia.<br />
Ma è anche vero che i vincoli imposti dall’ordinamento italiano all’autonomia fiscale delle Regioni e degli enti locali riecheggiano, sia pure con caratteri peculiari, le tendenze in atto a livello internazionale ed europeo ove gli Stati, mentre riconoscono alle entità territoriali maggiori forme di indipendenza, esigono al contempo che i bisogni essenziali della popolazione siano tutelati  in forma omogenea su tutto il territorio nazionale[28].</p>
<p>  2. Legge delega: è rispettato l’art. 76 Cost.?</p>
<p>La legge 42/2009, di attuazione dell’art. 119 Cost., in materia di federalismo fiscale, ha le caratteristiche della legge delega.<br />
Lo strumento della delega legislativa si caratterizza da sempre per la sua flessibilità[29], ovvero “per la capacità di adattarsi a molteplici e differenziate finalità, adattando le sue caratteristiche, sia contenutistiche, sia procedimentali, pur restando nelle prescrizioni dettate dalla Carta costituzionale ( artt. 76 e 72, quarto comma, Cost.)”[30].<br />
Il primo nodo gordiano da sciogliere riguarda la natura della legge ossia se la stessa debba essere intesa come un’unica delega ( art. 2 c. 1) ad oggetti plurimi e distinti, anche se collegati tra loro, affiancata da una delega di integrazione (art. 2 c. 7) o se tale legge comprenda al proprio interno una pluralità di deleghe[31].<br />
Si tratta di una questione dal valore più teorico che pratico dato che, a prescindere dalla tesi prescelta, comunque il Governo sarà chiamato a dare attuazione alla delega con distinti decreti legislativi in relazione alla pluralità di oggetti in essa contenuti.<br />
Il vero problema sembra essere, invece, quello della genericità ed estrema vaghezza dell’atto legislativo il quale, per la ampiezza dei criteri e della portata applicativa, potrebbe qualificarsi come una delega in bianco, capace di conferire al Governo una discrezionalità tale da sfociare nel puro arbitrio.<br />
Sul punto, però, la dottrina appare divisa: secondo una prima tesi[32] la legge sarebbe in linea con i dettami dell’art. 76 Cost. per la presenza di adeguati criteri direttivi idonei ad indirizzare l’attività del legislatore delegato.<br />
Diversamente opinando vi è chi sostiene che la presenza di numerosi principi e criteri non sia di per sé garanzia di una efficace limitazione <i>a priori</i> della successiva fase attuativa soprattutto perché gli stessi, operando ad ampio spettro e contenendo indicazioni anche contraddittorie, sarebbe forieri di una dilatazione <i>ad libitum</i> del raggio d’azione del Governo[33].<br />
Al di là degli orientamenti espressi, un giudizio sulla legge delega, ad oggi, appare prematuro in quanto la genericità o specificità della stessa dipenderà dalla attuazione che il Governo intenderà darle con i decreti delegati.<br />
Le tesi di cui sopra, fondate entrambe su pregevoli argomentazioni, necessitano comunque di un momento di sintesi: anche se <i>prima facie</i> i criteri della riforma si appalesassero vaghi e fumosi, è anche vero che la complessità della materia in esame non tollererebbe principi specifici o puntuali.<br />
Infatti il federalismo fiscale, per la sua trasversalità, ha bisogno di ponderazioni giuridiche e calcoli economici che imprescindibilmente postulano una delega a maglie larghe con il conferimento di ampi poteri al legislatore delegato.<br />
Nella fase di implementazione il Governo sarà chiamato ad esercitare correttamente la delega e il Parlamento ad effettuare controlli sugli schemi dei decreti legislativi al fine di evitare abusi e deviazioni rispetto al modello di cui all’art. 76 Cost..</p>
<p>
3. I nodi gordiani ancora da sciogliere nel dibattito giuridico ed economico</p>
<p>Nella Repubblica delle autonomie, descritta dai nuovi artt.114 e ss. Cost., di cruciale importanza, come detto, è il tema dell’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, quale complemento attuativo del federalismo normativo e amministrativo[34].<br />
La riforma del Titolo V ( l. cost. 3/2001) ha delineato un diverso assetto dei rapporti economico-tributari tra i molteplici livelli territoriali di governo: se nel previgente art. 119 Cost. l’autonomia finanziaria veniva riconosciuta alle sole regioni per giunta “nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica”, oggi, invece, tutte le entità territoriali sono investite di una potestà finanziaria di entrata  e di spesa che rinviene direttamente nella Costituzione il fondamento della propria autonomia[35].<br />
Infatti regioni ed enti locali godono di “risorse autonome”,“ stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri[36], in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.<br />
La Corte costituzionale, chiamata a decodificare la lettera e la sfera di efficacia dell’art. 119, ha in più occasioni[37] affermato la natura non autoapplicativa della norma, la quale necessita ai fini della sua operatività, di una attività di integrazione.Tale compito è demandato al legislatore statale “il quale al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva rispettivamente di Stato, Regioni ed enti locali”.<br />
Inoltre la stessa Consulta ha ribadito come spetti sempre “al legislatore statale la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti”.<br />
Discorso peculiare meritano gli enti locali ( comuni, province e città metropolitane) i quali, essendo privi del potere legislativo, sono tenuti, nell’esercizio della propria autonomia finanziaria, all’osservanza delle leggi vigenti in materia ( <i>in primis</i> statali ma anche regionali), stante la vigenza dell’art. 23 Cost. che prevede una riserva di legge in tema di prestazioni personali e patrimoniali[38].<br />
In ambito tributario l’azione del Parlamento è, dunque, imprescindibile, oltre che necessaria, dato che, in assenza di una normativa di coordinamento a livello nazionale, la potestà finanziaria regionale e locale non potrebbe esplicarsi.<br />
In definitiva l’art. 119 Cost. è considerato da una parte della dottrina[39] e della giurisprudenza[40] una norma programmatica avente come interlocutore privilegiato ( se non esclusivo) il legislatore statale investito del delicato compito di definire i presupposti ma anche i limiti della autonomia finanziaria del <i>mare magnum </i>delle autonomie.<br />
Il Giudice delle leggi[41] ha più volte precisato che l’armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica non rappresentano materie in senso stretto, cioè oggetti specifici e delimitati, bensì competenze funzionali, ossia obiettivi affidati dalla Costituzione in primo luogo allo Stato.<br />
Questa visione “statocentrica” dei rapporti tra Stato e autonomie territoriali ha, nei fatti, mitigato la portata innovativa della riforma del titolo V, e se la Corte proseguirà lungo questo sentiero tale <i>imprimatur</i> rischia di porre un serio freno anche al federalismo fiscale.<br />
Al fine di dare completa attuazione alla riforma del titolo V, e in particolare all’art. 119 Cost., il Parlamento ha varato la legge 42/2009, “delega al Governo in materia di federalismo fiscale”.<br />
L’art. 7, norma cardine della legge, descrive le fonti dell’approvvigionamento finanziario regionale, distinguendole in due gruppi:<br />
1) Le compartecipazioni sui tributi erariali[42] e i tributi delle Regioni; questi ultimi si articolano, a loro volta, in tre sottoaree:<br />
a)  I propri derivati[43].<br />
b)  Le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali[44].<br />
c)  I propri <i>tout court</i>[45].<br />
2) Il fondo perequativo[46] e le risorse aggiuntive[47]. <br />
.<br />
Per quanto riguardo le spese la legge delega le raggruppa in tre classi:<br />
Lep[48]<br />
Non Lep<br />
Per risorse aggiuntive<br />
Delineato il quadro di alcune innovazioni introdotte dalla legge delega, è necessario procedere all’esame di talune spinose questioni sollevate dalla normativa in esame.<br />
La prima criticità del federalismo fiscale italiano risiede nella quasi totale saturazione dello spazio tributario esistente[49], in favore dello Stato, con pregiudizio all’autonomia fiscale regionale.<br />
Infatti in base alla l. 42/2009 le regioni possono istituire con legge tributi ma soltanto su basi imponibili che non siano già soggette ad imposizione dello Stato (art. 7 c. 1).<br />
Dunque, essendo attualmente lo spazio tributario utilizzato per la maggior parte dal legislatore statale, poco margine residua alle Regioni per l’approvazione di nuovi tributi[50].<br />
Come autorevolmente sostenuto[51] “nel sistema fiscale italiano tutti gli indici rilevanti di capacità contributiva sono coperti dai tributi erariali e lo restano immutati anche dopo la legge 42/2009, che non riserva alcuna base imponibile all’imposizione regionale”.<br />
La riforma, nel sostituire il criterio della spesa storica con i principi del fabbisogno standard e della capacità fiscale per abitante, ha introdotto il nuovo concetto di costo standard agganciandolo al parametro dell’efficiente produzione delle singole prestazioni; è auspicabile e necessario che i decreti attuativi facciano chiarezza al riguardo anche perché la misurazione dei costi standard è fondamentale per quantificare la spesa Lep.<br />
Un’ulteriore spina della novella legislativa va ricercata proprio nella natura e tipologia dei Lep.<br />
Al di là di qualche esemplificazione, non è ancora chiaro quali attività amministrative siano da ricondurre ai livelli essenziali delle prestazioni per le regioni e quali alle funzioni fondamentali per gli enti locali. Un maggiore o minore estensione dei Lep può realizzare o condannare  a morte il federalismo fiscale, nel primo caso operando una differenziazione ragionevole e virtuosa tra i territori, nel secondo conducendo ad una omologazione egualitarista.<br />
Garantire i livelli essenziali delle prestazioni significare imporre, di fatto, un vincolo di scopo, più o meno ampio a seconda dell’interpretazione offerta al termine “essenziali”, alle entrate tributarie di Regioni ed enti locali; e in caso di inottemperanza le autonomie territoriali verrebbero sanzionate[52] anche con l’intervento sostitutivo dello Stato nella erogazione dei servizi .<br />
In un’ esagerata ampiezza dei Lep si annida, dunque, la mortificazione dell’autonomia fiscale delle entità sub statuali nella gestione delle risorse, autonomia che verrebbe compressa e incanalata in un sentiero tracciato <i>ab externo</i>.<br />
Stando ai primi calcoli, i Lep  potrebbero diventare un “grande calderone” capace di assorbire quasi il 90% della spesa regionale[53], di talchè nella scelta allocativa delle risorse regioni ed enti locali avrebbero una scarsa libertà di manovra[54].<br />
Inoltre i Lep, anche se attraverso forme di concertazione, sono stabiliti pur sempre dallo Stato il quale, arrogandosi il diritto di indicare gli interventi da effettuare con i relativi costi, limita ulteriormente le autonomie territoriali.<br />
Se anche i decreti delegati, attuativi della legge delega, confermassero queste cifre si avrebbe un federalismo diverso dalle attese, in cui la maggior parte delle decisioni è imposta dal centro alle periferie territoriali.<br />
Non bisogna mai dimenticare che il federalismo postula, per sua natura, un sistema differenziato, in cui ciascuna istituzione sia responsabile delle proprie scelte, a vantaggio o in danno delle comunità amministrate, le quali con il proprio voto giudicheranno l’operato degli eletti.<br />
E’ anche vero che, alla luce della nostra Costituzione, non è possibile abbandonare ogni istituzione alle proprie vicende gestorie, in quanto non tutte godono delle stesse <i>chances</i> e delle medesime possibilità socio-economiche. In tal senso, in omaggio al principio di solidarietà, sono ineludibili interventi di riequilibrio e sostegno in favore degli enti disagiati, senza però cancellare quelle differenze che sono la logica e sperata conseguenza di capacità e scelte diverse dei vari attori istituzionali.<br />
Imporre una soglia troppo elevata dei Lep significa uniformare eccessivamente le diverse realtà in nome di un egualitarismo diffuso che stride <i>in</i> <i>toto </i>con i valori degli assetti federali.<br />
I livelli essenziali delle prestazioni devono sì essere garantiti a tutti in egual misura, ma deve trattarsi appunto di standard minimi, dal costo ragionevole che non assorbano più del 50% della spesa. Anche i cittadini vanno responsabilizzati, e in certi casi, penalizzati, sia pure entro certi limiti, ove scelgano amministratori incompetenti e incapaci.<br />
<i>Last but not least</i> vi<i> </i>è poi la questione della eccessiva autonomia tributaria delle regioni a statuto speciale. Anche a seguito della riforma del titolo V (2001) e della legge delega (2009) tali regioni continuano a godere di privilegi anacronistici[55], ormai in stridente frizione con il principio di tendenziale parità degli enti della Repubblica e con il nuovo assetto federale italiano.<br />
Infatti, conferire <i>a priori</i> alle regioni a statuto speciale risorse maggiori, senza calibrarle su bisogni effettivi, significa tornare indietro ai vecchi modelli della finanza derivata e assistita.<br />
Inoltre in tal modo si arrecherebbe un <i>vulnus</i> ai valori della parità delle <i>chances</i>, dell’efficienza, della gestione a costi ottimali.<br />
Tuttavia la Corte costituzionale[56] continua a riservare alle regioni a statuto speciale spazi maggiori di autonomia, con applicazione elastica dei principi generali della finanza pubblica, nei limiti di compatibilità con le particolari condizioni di autonomia di cui esse fruiscono.<br />
Un’ ultima chiosa sull’Ici: la legge 93/2008  ha escluso l’applicazione dell’imposta sulle abitazioni principali[57], riducendo così il gettito fiscale dei comuni. Vero è che tale contrazione delle entrate è stata parzialmente controbilanciata, ma a fronte della successiva riforma federale la normativa di cui sopra entra in contraddizione con lo spirito della riforma: per un verso si riconosce autonomia tributaria di entrata e di spesa agli enti locali e per l’altro si interviene con legge statale a manipolare l’imposizione e il relativo gettito.<br />
Anche le considerazioni della Corte Costituzionale, che muovono dall’idea che la natura statale del tributo consenta allo Stato di modificarne disciplina e ambito applicativo, appaiono inconferenti rispetto ad una prospettiva federale che, invece, nel collocare sullo stesso piano tutti i soggetti istituzionali della Repubblica, vuole proprio valorizzare il pluralismo autonomista delle realtà territoriali con relativa potestà impositiva.</p>
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  4. Il primo schema di decreto attuativo: un passo in avanti verso il federalismo demaniale [58].</p>
<p>Il 17 dicembre 2009 il Consiglio dei ministri ha approvato il primo schema di decreto attuativo della legge delega sul federalismo fiscale (legge 42/2009), inizio di un lungo iter che prevede come tappe successive l’intesa in Conferenza unificata e il parere della <i>istituenda</i> Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e delle commissioni competenti per le conseguenze finanziarie. Termine ultimo per l’emanazione del decreto è il 21 maggio 2010.<br />
Questo schema di decreto si mostra come un atto di grande importanza che segna l’<i>incipit</i> di una concreta applicazione delle ricetta federale al delicato settore del patrimonio demaniale.<br />
Un banco di prova, dunque, importante per saggiare la capacità delle regioni  e degli enti locali di gestire in modo e efficiente e razionale i beni immobiliari dismessi dallo Stato.<br />
La <i>ratio</i> del federalismo demaniale rinviene il suo fondamento proprio nell’idea di valorizzare tutti quei beni statali, da sempre sottoutilizzati o abbandonati, attraverso un loro sfruttamento economico e/o mediante un effettivo uso a vantaggio della collettività.<br />
Quest’obiettivo viene perseguito attraverso il trasferimento, a titolo non oneroso, della proprietà e della gestione[59] di tali beni dallo Stato agli enti locali nel cui ambito territoriale i beni sono ubicati.<br />
In questo modo il federalismo demaniale restituisce i beni ai territori,” ai comuni, alle province, alle regioni che possono meglio valorizzarli, assumendosene la responsabilità di fronte ai propri elettori”[60].<br />
Trasparenza e responsabilizzazione sono i principi guida del processo dismissivo in favore degli enti locali.<br />
L’idea di fondo è che lo Stato sia un cattivo gestore di beni, per la struttura elefantiaca e per la lontananza dai problemi della gente e che esso operi senza un adeguato controllo.<br />
Gli enti locali, invece, quali entità di governo espressione del territorio e operanti sul territorio, oltre ad avere maggiore sensibilità verso i bisogni dei <i>cives</i>, hanno l’interesse ad uno sfruttamento produttivo dei beni. <br />
Essi, inoltre, risultano maggiormente responsabilizzati in quanto soggiacciono all’efficace controllo elettorale dei propri residenti[61].<br />
Il federalismo demaniale ruota intorno ai concetti di interesse, controllo e responsabilità<br />
Nella <i>mens legis, </i>infatti, il disegno federalista dovrebbe conciliare la gestione responsabilizzata della <i>res publica </i>con le esigenze di solidarietà, uguaglianza ed unità economica.<br />
In virtù della eterogeneità dei beni da trasferire, lo schema di decreto, in linea con la previsione dell’art. 19 l. 42/2009, detta una serie di criteri generali ed elastici allo scopo di assegnare i beni all’ente che in concreto sappia maggiormente valorizzarli[62].<br />
I principi guida dell’attività dismissiva di beni sono la sussidiarietà, l’adeguatezza e la territorialità.<br />
Dato il radicamento territoriale, i beni sono devoluti <i>in primis</i> ai comuni, a meno che per l’entità o tipologia dei beni assegnati, non ne sia opportuna la collocazione a livelli di governo ( comuni più grandi, province, città metropolitane, regioni) che ne garantiscano una migliore gestione e valorizzazione.<br />
Di grande rilievo è anche il principio di semplificazione, da vagliarsi con particolare riguardo allo <i>status</i> dei beni, in base al quale i beni dismessi entrano nel patrimonio disponibile dell’ente ricevente, salvo che quando ne ricorrono i presupposti in quello indisponibile o demaniale.<br />
Sempre nella prospettiva di semplificazione è ben possibile che le regioni e gli enti locali avviino, con riferimento ai beni ricevuti dallo Stato, processi di alienazione[63] rapidi e snelli.<br />
Infatti la delibera del consiglio dell’ente locale di approvazione del piano di alienazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale, sicchè comuni e province potranno evitare le complesse procedure di sdemanializzazione e attivare rapidamente il processo di valorizzazione del bene.<br />
Altro principio fondamentale è quello della capacità finanziaria, concepita come potere di spesa adeguato alle esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene.<br />
In relazione ai beni immobili statali lo schema di decreto dispone che la loro attribuzione possa avvenire, su richiesta dell’ente territoriale interessato e senza ulteriori oneri a carico dello Stato, attraverso il conferimento diretto dei beni a fondi comuni di investimento immobiliare ai sensi della l. 133/2008.<br />
Di strategica importanza è poi il criterio della correlazione con competenze e funzioni, da intendersi come collegamento tra funzioni e competenze esercitate dall’istituzione territoriale ricevente il bene e la valorizzazione del medesimo.<br />
Applicando tale principio in concreto, ad esempio, è probabile che il demanio marittimo venga assegnato alle regioni, in quanto le stesse sono già titolari di una competenza in materia.<br />
In questo modo i canoni demaniali, attualmente versati allo Stato, con l’entrata in vigore del decreto attuativo saranno incamerati dalle regioni.<br />
Il principio di correlazione ha il pregio di responsabilizzare il soggetto titolare della funzione, incentivandolo ad una gestione ottimale e virtuosa, con la prospettiva (concreta) di trattenere il beneficio economico correlato.<br />
Da ultimo, infine, il principio della valorizzazione ambientale.<br />
La valorizzazione del bene va realizzata  anche avendo riguardo alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali.</p>
<p>5. Conclusioni</p>
<p>Il federalismo è un fenomeno da concepirsi in modo unitario pur nella poliedrica diversità degli elementi che lo compongono. A seconda della prospettiva dell’osservatore, il federalismo viene definito con vari aggettivi: politico, amministrativo, fiscale caratteri questi sì diversi, ma correlati gli uni agli altri in un’unica visione organizzativa dei pubblici poteri.<br />
Il modello federale si connota per il trasferimento di poteri normativi, funzioni amministrative e potestà impositive dallo Stato centrale agli enti periferici territoriali, in un processo di responsabilizzazione volto all’efficienza dei servizi e alla riduzione delle spese.<br />
E’ evidente che la devoluzione di funzioni debba essere accompagnata dal potere di autofinanziare le medesime, per scongiurare  un esercizio di compiti propri con denaro altrui, circostanza questa  che vanificherebbe qualsivoglia forma di autonomia.<br />
Per tali ragioni il Parlamento, con la l. 42/2009, nel riformare il sistema della finanza derivata, ha abolito i trasferimenti erariali, valorizzando la potestà impositiva di regioni ed enti locali. <br />
La ricetta federale presenta indiscutibili vantaggi: essa è espressione di buon governo in quanto, nell’esaltare l’autonomia e le capacità delle entità sub-statali, con l’attribuzione di poteri e risorse propri, tende a trasformarli in centri di spesa responsabili e in soggetti erogatori di servizi efficienti.<br />
Il federalismo, ispirandosi ad un principio di differenziazione, presuppone, però, anche forme di diversità, riconducibili alle libere scelte delle istituzioni territoriali, pur nel rispetto dei fondamentali principi costituzionali.<br />
Il pericolo in fase attuativa è, invece, quello che si livelli ogni differenza tra enti, imponendo allo Stato, in nome di esigenze solidali e perequative, interventi sostitutivi in danno delle scelte locali .<br />
La supremazia statale verrebbe così ad incidere in senso peggiorativo sulle prerogative autonomistiche degli enti in un’ottica di uniformità, uguaglianza e omologazione che mal si attaglia ai sistemi realmente federali.<br />
Ovviamente i decreti delegati, ove ben costruiti, potrebbe smentire tale previsione.<br />
Al Governo è pertanto rimesso un delicato compito attuativo.</p>
<p>____________________________________</p>
<p>[1] <i>Musgrave R., The theory of public finance, Harward University press, 1959; W. E. Oates, The political economy of fiscal federalism, Lexington Books</i>, 1977.</p>
<p>[2] Marongiu G., Riflessioni a margine del progetto di  “federalismo fiscale”, in Quaderni regionali, 2009, n. 1.</p>
<p>[3] La nostra Costituzione all’art. 2, nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, eleva a rango costituzionale il pluralismo sociale e istituzionale dell’ordinamento italiano.[4] La l. cost. 3/2001, nel valorizzare le entità territoriali, ne ha ridisegnato i rapporti con lo Stato, ora demolendo l’assoluta supremazia statale, ora esaltandone il ruolo e le specificità.[5] In Germania, ad esempio, l’assetto federale ha il suo fulcro nei <i>Lander</i>, Stati sovrani, in quanto tali titolari <i>ab origine</i> di una potestà di riscossione costituzionalmente riconosciuta. </p>
<p>[6] Recentemente in tal senso Buglione E., La finanza, in Issirfa, ( a cura di), Quarto rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, Milano, 2007. </p>
<p>[7] Sul punto assai importante è il contributo di  Marongiu G., op. cit. Egli, osserva che “mentre in Germania il federalismo fiscale nasce con la Costituzione federale, in Italia il processo si è avviato all’interno di una Costituzione che riconosce il principio di autonomia delle Regioni ( e degli enti locali) ma non certo la sovranità”.Da questa considerazione l’autore fa discendere due corollari: in primo luogo, poiché le Regioni non godono di alcuna sovranità, a differenza dello Stato, esse “non hanno il diritto a trattenersi quanto prodotto e/o incassato nel rispettivo territorio”. In secondo luogo il sistema è caratterizzato dalle resistenze dell’apparato centrale verso una piena devoluzione di poteri e funzioni alle entità sub statuali.[8] La tesi che qualifica le regioni enti autonomi privi di sovranità è criticata da una parte della dottrina, ad esempio, Caravita di Toritto B., Autonomia e sovranità popolare nell’ordinamento costituzionale italiano, in www.federalismi.it, 2006,  n. 4. Secondo l’autore, con la riforma costituzionale del 2001, lo Stato non è più “l’unico detentore di una sovranità incommensurabile, sia verso l’esterno che verso l’interno”, ma la sovranità viene distribuita dalla Costituzione tra le molteplici istituzioni della Repubblica ( comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato) in quanto enti esponenziali di collettività.La sovranità è, infatti, un attributo del popolo, e non dello Stato <i>ex se</i>, che la esercita attraverso formazioni territoriali ( ivi compresa l’entità statale) che rappresentano le rispettive comunità. </p>
<p>In esse la sovranità popolare si rifrange attraverso il meccanismo degli artt. 117, 118 e 119 Cost. che ne sono veri e propri “distributori”.</p>
<p>[9] Si tratta della legge delega approvata il 5 maggio 2009 e pubblicata in g.u. il 6 maggio 2009, con cui il Parlamento italiano individua i criteri del federalismo fiscale alla cui osservanza il Governo sarà tenuto ove decida di esercitare la delega con l’adozione dei decreti delegati. La legge in commento mira a dare implementazione all’art. 119 Cost., nella nuova versione introdotta dalla l. cost. 3/2001, allo scopo di completare il progetto federale già avviato con la devoluzione delle funzioni  amministrative e dei poteri legislativi.[10] In tale direzione le leggi Bassanini (su tutti la l. 59/1997 e il d.lgs. 112/1998) hanno offerto un significativo contributo valorizzando e attuando il principio di sussidiarietà, quale criterio distributore delle funzioni amministrative tra i  livelli territoriali di governo. </p>
<p>[11] Per un interessante <i>excursus</i> Antonini L., Dal federalismo legislativo al federalismo fiscale, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2004, pp. 400-437.</p>
<p>[12] Perez R., I tributi delle Regioni, in Giornale di diritto amministrativo, Ipsoa, 2009, n. 8.</p>
<p>[13] L’autonomia finanziaria degli enti locali non nasce certo negli anni Duemila (né con il T.u.e.l. o con la riforma del Titolo V, né ben che meno con la legge 42/2009) ma si è sviluppata a partire dagli anni Novanta per effetto della legislazione statale. L’autonomia tributaria dei comuni, ad esempio, è cresciuta con l’istituzione dell’Ici; cfr. D’Auria G., Funzioni amministrative e autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali, in Foro it.,V, 2004, 218.Visco V., Federalismo come migliorare,  su Il Sole 24 Ore del 14 febbraio 2009. L’autore ritiene che la spesa locale, incentrata su entrate proprie, sia cresciuta nel corso degli anni novanta, lievitando dal 5 al 45 per cento della spesa globale.[14] Fransoni G. e Della Cananea G., Commento all’art. 119, in Commentario alla Costituzione, a cura di Bifulco R., Celotto A., Olivetti M.,Torino, 2006, pp. 2358 ss. [15] In passato le attività degli enti territoriali venivano finanziate, secondo il criterio della spesa storica, attraverso trasferimenti erariali il cui ammontare risultava del tutto sganciato dal reale fabbisogno delle comunità locali. </p>
<p>Da tale sistema derivavano sprechi, disservizi e forme di irresponsabilità degli enti  locali, che erano garantiti dal risanamento statale dei <i>deficit</i>.</p>
<p>[16] Antonini L., in Diritto e pratica tributaria, Cedam, 2009, n. 2. Secondo l’autore al processo di valorizzazione dell’autonomia regionale e locale, attivatosi a partire dagli anni novanta, non è seguito nell’immediato un mutamento del sistema di finanziamento il quale è rimasto ancorato, per lungo tempo, agli schemi della finanza derivata.La tecnica del trasferimento delle risorse dal centro alla periferia ha prodotto il fenomeno della deresponsabilizzazione degli enti locali incrementando l’inefficienza dei servizi e l’entità della spesa pubblica.[17] L’ordinamento riconosce  all’“arcipelago delle autonomie” il potere di istituire tributi propri e di gestire e utilizzare le somme percepite senza quei vincoli di destinazione che caratterizzavano il pregresso sistema dei trasferimenti erariali. Ovviamente questa libertà non può tradursi in scelte arbitrarie, essendo comunque le entità sub-statali tenute a garantire i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) e le funzioni fondamentali dell’ente, pena sanzioni. </p>
<p>[18] Vezzoso G., Aspetti problematici del federalismo fiscale, in Quaderni regionali, Maggioli ed., Rimini, 2009, n. 1</p>
<p>[19] Così Tremonti G. e Vitaletti G., Il federalismo fiscale, autonomia municipale e solidarietà sociale, Laterza, Bari, 1994, 56</p>
<p>[20] Il federalismo, in particolar modo quello fiscale, rinviene la propria <i>ratio</i> giustificatrice nel motto <i>no taxation</i> <i>without representation</i> , da intendersi in chiave moderna come principio che avvicina le funzioni e le risorse tributarie ai territori di esercizio e di erogazione.[21] Tale previsione si inserisce nel nuovo riparto costituzionale di competenze legislative tra Stato e regioni, operato dalla l. cost. 3/2001, ove il coordinamento della finanza pubblica resta fortemente caratterizzato dallo strapotere del legislatore statale.[22] Ancillotti F., Il coordinamento dei diversi livelli di governo e il patto di convergenza, in Giornale di diritto amministrativo, Ipsoa, 2009, n. 8. L’autore ritiene che l’attuazione del federalismo fiscale debba esser fatta “a costo zero” nel senso che dalla stessa non devono scaturire oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.Inoltre la riforma deve risultare compatibile con gli impegni assunti dallo Stato a livello europeo con il patto di stabilità e crescita. Pertanto è necessario uno stretto coordinamento tra i molteplici livelli istituzionali, di modo che ad una crescita della imposizione fiscale regionale e locale corrisponda una riduzione delle entrate fiscali dello Stato. </p>
<p>[23] <i>Musgrave R., op. cit..</i></p>
<p>[24] Zanardi A., Per lo sviluppo. Un federalismo fiscale responsabile e solidale, Bologna, 2006, pp. 165 ss..</p>
<p>[25] Nania R., La questione del “federalismo fiscale” tra principi costituzionali ed avvio del percorso attuativo, 2 dicembre 2009, in www.federalismi.it. L’autore fa presente che l’autonomia fiscale delle istituzioni territoriali non deve “sbilanciarsi nella direzione dell’autodeterminazione e dell’isolazionismo fiscale, al punto da obliterare irrinunciabili esigenze di armonizzazione e di globale razionalità del sistema fiscale, discendenti dai principi costituzionali fissati dagli artt. 23 e 53 Cost..[26] I territori più ricchi devono favorire comunque lo sviluppo delle zone più povere nella prospettiva di un federalismo che punti sì alla efficiente e sana gestione delle risorse senza, però, trascurare esigenze solidaristiche e perequative.[27] Della Cananea G., L’insostenibile onerosità dell’attuale federalismo fiscale, gli accorgimenti per porvi rimedio, Relazione introduttiva al seminario Svimez del 4 dicembre 2008, su Il federalismo fiscale preso sul serio: differenze, perequazione, premialità, in Quaderno Svimez, aprile 2009, n. 20, pp. 9 ss. </p>
<p>[28] Perez R., op. cit.</p>
<p>[29] Staiano S., Decisione politica ed elasticità del modello nella delega legislativa, Liguori, Napoli, 1990 e più di recente il volume Le trasformazioni della delega legislativa. Contributo all’analisi delle deleghe legislative nella XIV e XV legislatura, a cura di Rossi E., Cedam, Padova, 2009.[30] Lupo N., Il procedimento di attuazione della delega sul federalismo fiscale e le nuove sedi della collaborazione tra i livelli territoriali: Commissione bicamerale, Commissione tecnica paritetica e Conferenza permanente, 2 dicembre 2009, in www.federalismi.it. </p>
<p>[31] Lupo N. osserva che il centro studi della Camera dei deputati  ha individuato 21  deleghe tra  “principali” e  “correttive”.</p>
<p>[32] Antonini L., Col federalismo più potere ai cittadini e un vero test per i politici, in www.ilsussidiario.net, 8 ottobre 2008. L’autore argomenta muovendo da un confronto tra la legge 42/2009 e le principali leggi delega approvate negli ultimi anni, quelle sì, a suo dire, generiche e lesive dell’art. 76 Cost..[33] Lupo N., op. cit.; sulla stessa lunghezza d’onda anche De Fiores C., Note critiche sul federalismo fiscale, in www.costituzionalismo.it, 18 giugno 2009; De Mita E., Le basi costituzionali del federalismo fiscale, Giuffrè, Milano, 2009; Perez R., op. cit..[34] Pajno A., Federalismo fiscale e federalismo amministrativo, relazione al seminario tenutosi a Roma presso  la Scuola superiore della pubblica amministrazione in data 11/06/2009. </p>
<p>Ad avviso dell’autore il 40% dei paesi al mondo si richiama alla felice formula organizzatoria del federalismo.</p>
<p>Trattasi di un modello dai contorni spesso sfumati e non sempre definiti utilizzato per descrivere realtà e fenomeni profondamente eterogenei. In Italia, ad esempio, si è sviluppato “un federalismo alla rovescia”, ossia dall’alto verso il basso, dal centro alla periferia.Nella maggior parte dei paesi al mondo, invece, le spinte federali muovono dal basso, dalla volontà di Stati indipendenti, che attraverso un patto costituzionale, rinunziano ad una parte della propria sovranità in favore di una struttura centrale, che viene dotata di funzioni e poteri.[35] Tramontana F., L’autonomia normativa degli enti locali alla luce del titolo V della Costituzione e del disegno di legge sul federalismo fiscale, in Comuni d’Italia, 2009, n. 2.[36] Corte cost. 37/2004, in www.cortecostituzionale.it. Secondo i giudici la maggior parte dei “tributi propri” delle Regioni e degli enti locali vanno ricondotti alla competenza legislativa statale esclusiva e in essa trovano pertanto la loro disciplina, salvo che per taluni aspetti rimessi alla potestà decisionale degli enti medesimi. Saremmo, quindi, dinanzi a veri e propri tributi statali in quanto istituiti e regolati prevalentemente con legge dello Stato. <i>Ergo</i> è del tutto irrilevante ai fini della qualificazione (statale o regionale) del tributo la circostanza che il gettito del medesimo sia devoluto in tutto o in parte agli enti territoriali.Al riguardo in dottrina si segnala il commento di Morrone A., Principi di coordinamento e qualità della potestà tributaria di Regioni ed enti locali, in Giur. cost., 2004, n. 1. </p>
<p>[37] Cfr.: Corte cost. 16/2004, 241/2004, 261/2004, 320/2004, 372/2004, 423/2004, 102/2008. in www.cortecostituzionale.it</p>
<p>[38] Gli enti locali poi, all’interno della cornice legislativa statale o regionale, esercitano la propria autonomia integrando la disciplina dei tributi di loro competenza con fonti regolamentari e statutarie. </p>
<p>[39] Paladin L.,Le fonti del diritto italiano, Bologna, Il Mulino, 1996.</p>
<p>[40] Cass. sez. un. pen. 7/1948, in www.cortedicassazione.it e C. cost. 1/1956, in www.cortecostituzionale.it</p>
<p>[41] <i>Ex plurimis</i>, C. cost. 414/2004, in www.cortecostituzionale.it</p>
<p>[42]Sono disposte da una legge dello Stato che trasferisce fondi alle regioni, in misura percentuale alla riscossione statale, previa individuazione dei soggetti, della materia, e delle aliquote. Tale istituto evoca la figura (ora abolita) dei trasferimenti erariali da cui si differenzia per l’assenza di un vincolo di destinazione sulle somme assegnate. Rappresentano esempi di compartecipazioni l’Iva- imposta sul valore aggiunto- ossia un’ imposta indiretta sui consumi e l’Irpef, imposta diretta avente ad oggetto i redditi delle persone fisiche.[43] Sono istituiti e regolati dalle leggi statali, anche se poi il relativo gettito è attribuito alle regioni, secondo il criterio di territorialità. Gli enti regionali possono, mediante appositi atti legislativi, modificare le aliquote, disporre  esenzioni, deduzioni e detrazioni nei limiti della legislazione statale e della normativa comunitaria. </p>
<p>[44] Sono previste da leggi dello Stato; tuttavia è  riconosciuto alle Regioni, in relazione al cd. “tetto variabile” il potere di aumentare o diminuire le aliquote.</p>
<p>[45] Trattasi delle cd. “imposte di scopo” ossia tributi istituiti con legge regionale in un ambito non coperto dalla legge statale, con il limite dell’osservanza della Costituzione e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.  [46] Contemplato e disciplinato da una legge statale, il fondo perequativo, alimentato prevalentemente dall’Iva, viene gestito dallo Stato per sopperire al fabbisogno delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante.In relazione alle prestazioni essenziali la perequazione è finalizzata a colmare il differenziale del fabbisogno fino alla copertura integrale delle spese, mentre per le altre funzioni la ripartizione del fondo perequativo ne dovrebbe comportare una copertura solo parziale. Ciò per stimolare comportamenti virtuosi e disincentivare l’evasione fiscale.[47] Disciplinate con legge statale, il loro utilizzo è stato circoscritto dalla Corte costituzionale ad interventi speciali, aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale delle funzioni degli enti, che debbono essere indirizzati ad autonomie territoriali determinate. Ciò per evitare finanziamenti a pioggia non in linea con le esigenze federaliste.Inoltre gli interventi statali devono pur sempre rispettare il riparto costituzionale di competenze legislative tra Stato e regioni, per cui qualora il finanziamento riguardi un ambito di competenza regionale, le regioni devono essere chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all’interno del proprio territorio.[48] I Lep, livelli essenziali delle prestazioni, postulano come  necessari una serie di interventi (cd. minimi), preordinati alla fruizione dei diritti fondamentali che, anche in un assetto federale, vanno comunque garantiti su tutto il territorio nazionale. La legge delega contempla interventi sostitutivi dello Stato in caso di inerzia delle autonomie territoriali e meccanismi sanzionatori  per gli amministratori. </p>
<p>L’area Lep ricomprende, a titolo esemplificativo, la sanità, l’assistenza pubblica, l’istruzione ( in relazione alle funzioni amministrative).</p>
<p>[49] Bordignon M., Profili economici della legge delega, relazione al seminario tenutosi a Roma presso  la Scuola superiore della pubblica amministrazione in data 11/06/2009.[50] Inoltre il sistema tributario, ispirandosi a principi di razionalità ed equità, non può tollerare una duplicazione dei tributi, foriera di una eccessiva pressione fiscale sulla collettività. </p>
<p>[51] Vanni M., In Quaderni costituzionali, Il Mulino, 2009, n. 3.</p>
<p>[52] Il sistema sanzionatorio prevede: l’ineleggibilità dei soggetti che abbiano gestito la cosa pubblica in modo inefficiente e improduttivo, il divieto per l’ente di fruire di premi e risorse aggiuntive. </p>
<p>[53] Bordignon M. op. cit.</p>
<p>[54] I Lep hanno una funzione di tutela dell’unità economica e della coesione sociale della Repubblica ed è pertanto ragionevole che la determinazione quantitativa dei medesimi (intesa come controvalore monetario della prestazione resa al cittadino) sia affidata allo Stato insieme al compito di garantirne l’osservanza anche attraverso poteri sostituivi.Ma è anche vero che alti valori dei Lep, mentre assicurano una maggiore uniformità dei servizi sul territorio e quindi una maggiore uguaglianza, sono incompatibili con le ragioni dell’autonomia finanziaria territoriale e con lo stesso federalismo che presuppone un certo grado di differenziazione dei servizi sul territorio. </p>
<p>[55] Residui storici dell’epoca successiva alla seconda guerra mondiale in cui si temevano secessioni e separatismi da parte delle regioni di confine.</p>
<p>[56] C. cost. 82/2007, in www.cortecostituzionale.it</p>
<p>[57] Secondo l’Istat l’Ici, l’imposta comunale sugli immobili, da sola valeva 12,2 miliardi di euro, rappresentando il 48% delle entrate tributarie dei comuni.</p>
<p>[58] A riguardo di vivo interesse è il commento a prima lettura di Antonini L., Il primo decreto legislativo di attuazione della legge 42/2009: il federalismo demaniale, in www.federalismi.it, 30 dicembre 2009.[59] Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con immissione di ogni regione ed ente locale nella materiale disponibilità del bene e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi, nel rispetto comunque dei limiti connessi a vincoli artistici, storici e ambientali. </p>
<p>Il trasferimento e l’assegnazione dei beni avverrà attraverso uno o più D.p.c.m..</p>
<p>[60] Antonini L., op. cit..</p>
<p>[61] Antonini L., op.cit, fa notare come “lo Stato è da un lato troppo lontano per indovinare cosa vuole la gente, e dall’altro, troppo implicato in tante altre responsabilità per essere efficacemente controllato, in questo caso, con il voto di un elettore. Ma se è il comune a doversi assumere la responsabilità di fronte all’elettore, allora il controllo popolare diventa infinitamente più efficace: in quel comune, di fronte a quel fatto, l’elettore potrebbe decidere di votare diversamente”. </p>
<p> [62] Lo schema di decreto prevede che l’attribuzione dei beni possa avvenire anche per quote indivise, ad esempio, una al comune e una alla provincia.</p>
<p>[63] Tali processi sono disciplinati  dall’art. 58 D.l. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla l. 133/2008.</p>
<p>
<i></p>
<p align=right>(pubblicato il 10.2.2010) </p>
<p></i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-federalismo-fiscale-caratteristiche-novita-e-punti-critici/">Il federalismo fiscale: caratteristiche, novità e punti critici.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La sorte delle cartelle esattoriali &#8220;mute&#8221; dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 377/2007</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:04 +0000</pubDate>
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<p>Con ordinanza n. 377/2007 è stata sottoposta al vaglio del giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, L. 212/’00 (cd. Statuto dei Diritti del Contribuente) nella parte in cui dispone l’obbligo di indicare tassativamente, anche negli atti dei concessionari incaricati della riscossione, il nominativo del</p>
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<p>Con ordinanza n. 377/2007 è stata sottoposta al vaglio del giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, L. 212/’00 (cd. Statuto dei Diritti del Contribuente) nella parte in cui dispone l’obbligo di indicare tassativamente, anche negli atti dei concessionari incaricati della riscossione, il nominativo del responsabile del procedimento.<br />
La Corte, dopo aver richiamato l’ambito applicativo della norma “l&#8217;art. 7 della legge n. 212 del 2000 si applica ai procedimenti tributari (oltre che dell&#8217;amministrazione finanziaria) dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l&#8217;esercizio di funzioni pubbliche, … tali procedimenti comprendono sia quelli che il giudice a quo definisce come “procedimenti di massa” (che culminano, cioè, in provvedimenti di contenuto omogeneo o standardizzato nei confronti di innumerevoli destinatari), sia quelli di natura non discrezionale”, osserva che “l&#8217;obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall&#8217;essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell&#8217;attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell&#8217;imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall&#8217;art. 97, primo comma, Cost.”.<br />
La Consulta, quindi, sconfessa la tesi del giudice remittente, il quale ritiene “eccessivo e poco utile addossare ai concessionari obblighi che appaiono fini a se stessi”.<br />
La Suprema Corte, pertanto, riferendosi esegeticamente al dato testuale dell’art. 7, comma 2, L. 212/’00: “Gli atti dell&#8217;amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a)…. il responsabile del procedimento” conclude per la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell’articolo in esame.<br />
Peraltro la stessa difesa dell’Avvocatura Erariale afferma:“ … la dichiarazione di incostituzionalità  della norma raggiungerebbe l’effetto contrario  a quello indicato dal giudice a quo …” rectius la nullità delle cartelle mute,<br />
Degna di rilievo appare, nel corpo &#8211; motivo dell’Ordinanza, la valorizzazione dei principi contenuti nello Statuto dei Diritti del Contribuente.<br />
Lo Statuto, che costituisce l’approdo di un percorso iniziato nei primi anni novanta e finalizzato all’emanazione di una legge di carattere generale attuativa dei diritti fondamentali del contribuente, ha per la prima volta recepito, nella legislazione tributaria, i principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità previsti dagli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, spostando finalmente al centro della “tutela” da parte dell’Ordinamento non più l’azione della Pubblica Amministrazione, bensì le attese ed i diritti del comune cittadino.<br />
><br />
Fa discutere la natura dell’ordinanza n. 377/2007 laddove differenti effetti “caducatori” seguono la qualificazione della stessa in termini di pronuncia di rigetto stricto sensu o interpretativa di rigetto.<br />
La decisione di rigetto pura e semplice, come è noto, lascia la legge esattamente come era al momento della remissione in quanto, evidentemente, i giudici avrebbero ravvisato la corrente interpretazione come una corretta interpretazione; con la pronuncia interpretativa di rigetto, a contrariis, i giudici di legittimità “suggeriscono” una interpretazione “costituzionalizzata” della norma, nel senso che una diversa lettura della stessa finirebbe con l’esprimere significati incostituzionali e, quindi, suscettibile di ulteriori interventi giurisdizionali.<br />
Ciò posto, nell’ipotesi in cui si dovesse propendere per la qualificazione dell’Ordinanza n. 277/2007 in termini di mero rigetto, si dovrebbe pervenire alla conclusione che l’invalidità delle cartelle mute avrebbe già trovato disciplina nell’art. 7 L. n. 212/2000.<br />
Ciò comporterebbe che, essendo il vizio preesistente alla pronuncia, tutte le “cartelle mute” notificate dopo l’emanazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente risulterebbero viziate.<br />
Ove, al contrario, si considerasse la decisione come interpretativa di rigetto, sarebbe l’ordinanza n. 377/2007 ad aver “generato” un nuovo motivo di invalidità, con la conseguenza che risulterebbero illegittime solo le cartelle mute successive alla pronuncia.<br />
Se si prendono in esame la disposizione del comma 2 dell’art. 7 “Gli atti.. dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare … il responsabile del procedimento” ed il testo dell’atto di intervento in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato “…non sarebbe più un dovere sanzionabile con la declaratoria di illegittimità una eventuale mancante o insufficiente indicazione del responsabile del procedimento”, appare chiaro come sia più corretta la qualificazione della pronuncia in termini di mero rigetto.<br />
Del resto, il lessico perentorio utilizzato in entrambi gli atti non lascia alcun dubbio circa l’imperatività/obbligatorietà dell’indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento.<br />
Diverse opinioni sussistono anche in merito al tipo di vizio che inficia le cartelle mute.<br />
Equitalia Spa e, per ultimo, la stessa Agenzia delle Entrate parla di mera irregolarità dell’atto, non suscettibile, come tale, di determinare l’annullabilità delle vecchie cartelle esattoriali prive dell’indicazione del responsabile del procedimento.  <br />
Il concessionario pubblico della riscossione, in particolare, ritiene che le cartelle mute configurino l’ipotesi di cui all’art. 21 octies comma 2 L. n. 241/90 “ .. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato&#8230;”.<br />
Su tali affermazioni vi è preliminarmente da osservare come appare “particolare” (accade solo negli Stati totalitari) come il così detto “potere esecutivo” ritenga di poter interpretare, disattendendolo, il così detto “potere giudiziario”; laddove, peraltro, il potere giudiziario “interpretativo” è il massimo del potere di interpretazione autentica delle leggi di cui la Corte Costituzionale rappresenta la “summa”.<br />
Il Giudice delle Leggi che interpreta e viene interpretato a Sua volta ?  <br />
A parte la su riportata riflessione che vuol essere solo spunto di confronto, la tesi sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria nel suo complesso (Agenzia delle Entrate ed Equitalia) non convince per il fatto che la procedura di emissione e notifica della cartella esattoriale non è affatto vincolata.<br />
L’agente della riscossione, infatti, deve aggiungere ai ruoli consegnati dagli uffici fiscali altre voci; in particolare deve indicare i propri compensi e gli interessi maturati.<br />
Su tali voci, ovviamente, il contribuente ha diritto di conoscere come sia stato determinato l’esatto importo ai sensi e per gli effetti della disciplina sulla riscossione (D.Lgs. 112/’99 e successive modificazioni).<br />
Pertanto, qualora si insistesse nel considerare le cartelle mute viziate da una violazione formale di legge, si dovrebbe al più ritenere applicabile il primo comma dell’art. 21 octies “È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”, con l’onere per il contribuente, ove si accedesse a detta impostazione, di impugnare l’atto.<br />
A parere di chi scrive, però, il vizio riscontrato nelle cartelle di pagamento “silenti” é sostanziale e, come tale, determina un motivo di nullità assoluta essendo l’indicazione del responsabile  del procedimento un elemento essenziale dell’atto tributario.<br />
L’art. 7 dello Statuto, che del provvedimento tributario fissa appunto gli elementi essenziali, non lascia margini di discrezionalità nel suo significato normativo ed è perentorio nel precetto “Gli atti … dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare….il responsabile del procedimento”.<br />
Il fatto poi che l’omissione non venga espressamente sanzionata con la nullità non ha alcuna valenza se si considera che detto vizio può ben desumersi, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, anche per tabulas,  tenuto conto dello scopo perseguito dalla norma e della funzione che adempie.<br />
A ciò consegue che le cartelle mute rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 21 septies comma 1 L. n. 241/90 “È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali…”.<br />
Quanto alla tutela giudiziale, considerato che la giurisdizione delle Commissioni tributarie, cui sono devolute tutte le controversie in materia di imposte e tasse, è una giurisdizione esclusiva di carattere generale, ovverosia estesa senza limitazioni, ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo con esclusione degli atti di esecuzione forzata (Cass. SS. UU. n. 11082/2007), il contribuente cui è stata notificata la cartella muta può esperire un’azione di mero accertamento innanzi alle Commissioni, avvalendosi, sul piano della disciplina sostanziale, delle disposizioni del codice civile.<br />
In forza di tale premessa, la disciplina dei termini si rinviene negli att. 1421 e 1422 c.c. “&#8230;la nullità …può essere rilevata anche d’ufficio”, “L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione”.<br />
Il contribuente, nel caso in cui non sia esecutato secondo le procedure del D.Lgs. 112/’99 (ruolo), può altresì esperire in fase esecutiva, innanzi al giudice ordinario competente per materia,  il rimedio previsto dall’art. 615 c.p.c., ossia l’opposizione all’esecuzione.<br />
In questo caso, il giudice ordinario presso cui è incardinata la controversia d’opposizione all’esecuzione tributaria, può conoscere dell’atto impositivo e, se valutato illegittimo e/o inesistente, dichiararne la sua inefficacia quale titolo esecutivo, con conseguente annullamento dell’atto esecutivo, per eliminare o far cessare la lesione di un diritto soggettivo.<br />
Sul piano processuale, sembra invece sussistere una forma di litisconsorzio passivo &#8211; a parere di chi scrive necessario &#8211; tra Ministero delle Finanze e concessionario (oggi Equitalia Spa).<br />
L’art. 25 comma 2 del D.P.R. n. 602/1999 “La cartella di pagamento è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (ndr. i decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate) …”, crea infatti una sorta di responsabilità solidale dell’Amministrazione Finanziaria nel suo complesso.<br />
Nella specie, pertanto, sono soggetti passivamente legittimati nel giudizio tanto l’Agenzia delle Entrate, la quale ha approvato la cartella esattoriale poi sanzionata dal giudice delle leggi, quanto Equitalia Spa, che ha comunque utilizzato una atto palesemente viziato avendo, comunque, la possibilità, secondo quanto già esposto in precedenza, di aggiungere altre voci.<br />
Queste le conclusioni cui, invero, è possibile pervenire dopo l’emanazione dell’ordinanza n. 377/2007.<br />
Senonché  in tale contesto è intervenuto, con un “colpo di spugna”, il comma 4 ter dell’art. 36 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 che recita: “La cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973… contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse”.<br />
In tal modo il legislatore, pur affermando e “condividendo” quanto su esposto e cioè che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non può che comportare una nullità assoluta della stessa cartella, ha però inteso “sanare” il pregresso rispetto alla pronuncia della Suprema Corte.<br />
Sorge a tal punto, il problema di individuare la natura della disposizione richiamata.<br />
Soccorrono, in tal senso, gli artt. 1 e 3 dello Statuto, che disciplinano l’efficacia temporale delle norme tributarie: “Le disposizioni della presente legge … costituiscono principi generali dell&#8217;ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali… L&#8217;adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica…”, “Salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo… “.<br />
Esclusa l’ipotesi della norma in deroga in quanto la legge n. 31/2008 (cd. Milleproroghe), essendo collegata alla finanziaria, non può che recepirne la natura di lex specialis che, come tale, é inidonea a “ritoccare” i principi statutari, rimane da valutare se il comma 4 ter dell’art. 36 può considerarsi norma interpretativa ai sensi del comma 2 art. 1 L. n. 212/2000.<br />
In particolare, sulla qualificazione della norma come interpretativa, la stessa Corte Costituzionale è più volte intervenuta tracciando dei principi generali fondamentali che giova qui richiamare: “la legge interpretativa…, pur se ha il fine di imporre all’interprete un determinato significato normativo della disposizione interpretata, non tocca la potestà del giudicare … non lede, quindi, la funzione giurisdizionale, a meno che non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui concreti giudizi in corso per determinarne gli esiti ” (cfr. sentenze C. Cost. n. 15 e 292 del 1995); “in proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti che attengono alla salvaguardia di norme costituzionali, tra i quali i principi generali di ragionevolezza e di eguaglianza, quello della tutela dell’affidamento legittimamente posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico, e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (ciò che vieta di intervenire per annullare gli effetti del giudicato o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie sub iudice).” (cfr. sentenze C. Cost. n. 525/2000; C. Cost. n. 376/2004; C. Cost. n.282/2005).<br />
Risulta evidente come, nel caso di specie, l’unico fine perseguito dall’art. 36  del decreto Milleproroghe sia stato quello di contenere la spesa pubblica e, quindi, di incidere sia su giudizi in corso per determinarne gli esiti, sia su situazioni soggettive in divenire che potremmo definire quasi da “class action“.<br />
Appare chiaro, pertanto, che la necessità di una interpretazione autentica non aveva ragion d’essere, se non per un mero interesse “economico” del Governo resosi conto del “buco” che si può/poteva creare nel bilancio pubblico, derivante proprio dall’ordinanza n. 377/2007 che ha riconosciuto l’illegittimità delle cartelle mute.<br />
E’ vero che le pronunce giurisdizionali sono diverse dalle decisioni assunte dal legislatore, ma nel caso di specie la forza e la libertà del “legiferare” non può sorpassare i limiti della giustizia, del buon senso e della razionalità.<br />
Se così fosse vi sarebbe una sicura violazione dell’art. 3 e dell’art. 97 della Costituzione laddove si palesa una disparità di trattamento tra i contribuenti destinatari delle nuove cartelle di pagamento che, con l’indicazione del responsabile del procedimento vedono tutelati i diritti alla trasparenza, informazione e difesa e chi ha già un giudizio in corso o una cartella emessa prima del 1° giugno 2008, nonché un’interferenza sulla funzione giurisdizionale di cui agli artt. 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione.<br />
Si determina, pertanto, un’ingiustificata disparità di trattamento &#8211; in violazione dell’art. 3 Cost. &#8211; in termini di tutela dei diritti alla  trasparenza, informazione, difesa (che i giudici delle leggi riconnettono all’indicazione del responsabile del procedimento) rispetto a quei contribuenti le cui cartelle esattoriali sono state notificate prima della legge interpretativa, nonché una violazione dell’art. 97 Cost. con riferimento al principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica amministrazione, ed ancor più, un’intrinseca contraddittorietà ed irragionevolezza nell’attività legislativa che integra un’ipotesi di eccesso di potere legislativo.<br />
Ulteriore violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione, si rilevano anche perché la legge interviene retroattivamente, in palese violazione dell’art. 3 dello Statuto, su interessi di natura economica.<br />
Come è noto, il giudizio di ragionevolezza o di giustificatezza o non arbitrarietà di una norma, presuppone l’accertamento dei fini complessivi della legge ed una conseguente valutazione di congruenza o adeguatezza della disposizione rispetto al fine.<br />
Ebbene, il fine specifico del comma 4 ter dell’art. 36 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 ci sfugge, o meglio ci si rifiuta di credere che possa trovare la propria ratio in un anticostituzionale tentativo di vanificare la tutela giurisdizionale.<br />
In un Paese civile la dignità di un Paese si vede anche dalle Leggi che produce e dagli interessi che protegge; nel caso che ci occupa, purtroppo, la legge prodotta è il frutto di compromessi inconfessabili e, forse, di “talune” responsabilità.<br />
Se tale rimarrà la strada intrapresa l’esigenza, da più parti avvertita, di una certezza del diritto non sarà certo perseguita e non può non rilevarsi come, nell’immaginario collettivo, tali accadimenti non possano che destare un forte allarme sociale laddove, di fatto, ammettono e confermano che nel nostro Paese non esiste davvero più certezza del diritto!</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 5.6.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-sorte-delle-cartelle-esattoriali-mute-dopo-la-pronuncia-della-corte-costituzionale-n-377-2007/">La sorte delle cartelle esattoriali &#8220;mute&#8221; dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 377/2007</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Paese che vai, federalismo (fiscale) che trovi…*</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/paese-che-vai-federalismo-fiscale-che-trovi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:04 +0000</pubDate>
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<p>1. Il concetto di federalismo è stato spiegato molto bene, tanti anni or sono, da Carl Joachim Friedrich, che lo ha definito un processo dinamico – federalizing process – attraverso il quale le comunità politiche di un territorio tendono a ripartire il potere tra livelli di governo. Tale processo, che</p>
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<p>1. Il concetto di federalismo è stato spiegato molto bene, tanti anni or sono, da Carl Joachim Friedrich, che lo ha definito un processo dinamico – <i>federalizing process</i> – attraverso il quale le comunità politiche di un territorio tendono a ripartire il potere tra livelli di governo. Tale processo, che interessa ordinamenti non necessariamente coincidenti con gli Stati federali, può avere tendenza centrifuga o centripeta e seguire diversi percorsi storici. Il federalismo viene pertanto a essere svincolato dalla questione della sovranità, e viene piuttosto visto come un principio per l’organizzazione della comunità politica, che può articolarsi in diversi gradi a seconda delle relazioni tra governo, territorio e cittadini. Se il federalismo è un processo dinamico e non statico, allora, si fa fatica a inquadrarlo, a classificarlo una volta per tutte. Si potrebbe dire, che lo studioso che tenti di ritrarre un federalismo vivente e operativo (<i>Living Federalism</i>) deve affrontare una grave difficoltà: il fatto che il soggetto del ritratto cambia continuamente.<br />
	Certo, e il cultore dei sistemi giuridici comparati lo sa bene, ci sono delle “invarianti”, ovvero dei criteri e requisiti costituzionali senza i quali non si può nemmeno parlare di federalismo: l’autonomia legislativa residuale in capo al singolo territorio; un assetto dei poteri centro/periferia equilibrato, dove l’uno non tracima sull’altro; una giustizia costituzionale arbitro dei conflitti fra il governo centrale e il governo periferico; una camera parlamentare espressione ovvero rappresentativa delle singole realtà territoriali; una giustizia decentrata sul territorio; una costituzione locale che sia in armonia con quella nazionale; la possibilità di consentire il distacco/aggregazione di enti locali da un macroterritorio a un altro. E poi c’è l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa in capo ai singoli territori.<br />
	Ecco, il federalismo si completa o, se piace di più, non può prescindere, dal suo aspetto fiscale. Il federalismo o è (anche) fiscale o non è. Ma anche qui, e forse soprattutto qui, vale ancora di più la dottrina di Friedrich: il federalismo, anche nella sua declinazione fiscale, è dinamico. L’attribuzione delle funzioni operata dalla finanza pubblica dipende, più che dal rendimento economico di una simile scelta, dalla storia e dalla tradizione costituzionale dello Stato. Aggiungerei, anche dalla contingenza economico-finanziaria in cui versa lo Stato. Come è stato correttamente scritto da Giuliana Giuseppina Carboni in un saggio dedicato al federalismo fiscale e pubblicato su questa <i>Rivista</i> (n. 4, 2009): «La possibilità di applicare i principi del <i>fiscal federalism</i> a Stati con un’organizzazione costituzionale molto diversa, che spesso riflette un diverso spirito del costituzionalismo che ne ha accompagnato la nascita, non implica il conseguimento di risultati equivalenti. In presenza di rilevanti differenze istituzionali e di una concezione dello Stato distante da quella in cui la teoria ha avuto origine, i principi del <i>fiscal federalism</i> possono essere intesi, e saranno interpretati, in modo assai diverso. Dato il contesto istituzionale diversificato al quale è stata applicata, la teoria del federalismo fiscale è divenuta una teoria del decentramento fiscale, che ha l’obiettivo di indagare i costi e i benefici della distribuzione del potere finanziario tra più centri di decisione».<br />
	A sostegno del decentramento fiscale ci sono, in punto di teoria, almeno due tesi, che conviene qui ricordare, e che esaltano l’approccio della “formula politica istituzionalizzata”. Quella di Tiebout, nota come “voto con i piedi”: i governi locali e i cittadini vengono considerati come protagonisti di un mercato, nel quale i primi offrono diversi servizi pubblici e i secondi scelgono dove risiedere, spostandosi da un territorio ad un altro, e di quali servizi usufruire. La maggiore efficienza dei governi locali nell’offerta dei servizi e beni pubblici sarebbe dunque una conseguenza della competizione tra istituzioni pubbliche. La seconda tesi, invece, va ricondotta alla teoria della <i>public choice</i>, che considera le decisioni dei governi come il risultato di scelte razionali degli attori politici, condizionate dagli incentivi, dalla politica e dal contesto istituzionale. Secondo questo approccio, la cura dell’interesse collettivo è il risultato della somma degli interessi individuali, e il ruolo dei meccanismi pubblici di controllo è quello di evitare gli abusi individuali. Il tutto si basa sull’analogia tra il mercato economico e quello politico per spiegare i benefici che i cittadini–elettori traggono dalla competizione nell’arena politica, mentre il monopolio viene considerato una limitazione della libertà dei governati. Il parallelismo tra mercato politico ed economico sottende l’idea che coloro che assumono una scelta pubblica debbano tener conto delle preferenze dei cittadini, dai quali hanno ricevuto il mandato a governare, e della possibilità di perdere il potere. I cittadini, a loro volta, possono influire, attraverso il voto, sulle scelte dei governanti e controllarne i risultati attraverso le istituzioni. </p>
<p>	2. La questione del federalismo fiscale, e la sua attuazione, sta imperversando nel dibattito politico-istituzionale italiano. Della serie: avete voluto il nuovo Titolo Quinto della Costituzione a forte inclinazione federale? Ebbene, allora pedalate. <br />
E quindi inforchiamo la bicicletta dell’art. 119 Cost. e facciamola muovere, ad andamento lento ma sicuro. A ben vedere, l’art. 119 non parla di “federalismo fiscale” (a ben vedere, mai la Costituzione parla di federalismo…) : esso si presenta lungo e dettagliato, e finisce col dire molte cose e rendere così più complessa la sua attuazione. Si parte da un assunto forte e deciso: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa», per poi declinarsi su vari fronti, che attenuano e accentuano l’uso delle risorse autonome fiscali. Vuoi perché queste devono essere «in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»; vuoi perché lo Stato «istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante»; vuoi, ancora, perché spetta allo Stato destinare «risorse aggiuntive» ed effettuare «interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni», in un quadro di promozione dello sviluppo economico, della coesione e solidarietà sociale, e «per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni». Il 119, poi, si chiude con un assunto rigoroso: «[i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni] Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti».<br />
Per dare attuazione all’art. 119 si è provveduto per il tramite di una legge delega, la n. 42 del 2009, con la quale si concede al Governo il potere di legiferare, stante i criteri e principi direttivi fissati in sede parlamentare. La legge n. 42, che indica espressamente nella sua titolazione l’attuazione del federalismo fiscale <i>ex</i> art. 119 Cost., da un lato coglie l’urgenza dell’attuazione specifica della norma costituzionale, perché se così non fosse, allora, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 370 del 2003: «si verrebbe a contraddire il diverso riparto di competenza configurato dalle nuove disposizioni; inoltre, la permanenza o addirittura la istituzione di forme di finanziamento delle Regioni e degli enti locali contraddittorie con l’art. 119 della Costituzione espone a rischi di cattiva funzionalità o addirittura di blocco di interi ambiti settoriali». Dall’altro lato, la legge n. 42 rilancia direttamente il completamento dell’attuazione complessiva del Titolo V; e prefigura la realizzazione di questo obiettivo proprio in ragione della disciplina a regime in essa contenuta concernente l’autonomia di entrata di Regioni ed enti locali. La legge n. 42 è composta di 29 articoli (ora in parte novellati dalle leggi n. 196 del 2009 e n. 25 del 2010). Una trama, che esalta forme di concertazione di tipo tecnico, con la Commissione tecnica paritetica (art. 4), e di tipo politico, con la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale (art. 3); nonché di vari livello di governo, con la istituzione di una Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (art. 5). Comunque, e al di là dell’analisi del provvedimento, che è ovviamente in <i>progress</i> (per un primo commento si rimanda all’ottimo lavoro curato da A. Ferrara e G.M. Salerno, <i>Il «federalismo fiscale». Commento alla legge n. 42 del 2009</i>, da poco edito per i tipi di Jovene), c’è da dire che il legame ineludibile che emerge tra responsabilità per le funzioni e per le risorse, connota la legge n. 42 oltre l’ambito del federalismo fiscale ponendola come crocevia per l’attuazione dell’intero Titolo V e i suoi riflessi di buon governo amministrativo.<br />
Primo vagito dello <i>Italian fiscal federalism </i>è il decreto legislativo (attuativo della l. n. 42/2009) n. 85 del 28 maggio 2010, più noto come “federalismo demaniale”. Viene a essere disciplinato l’attribuzione di parte del patrimonio dello Stato a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, con l’obiettivo della valorizzazione dei beni a beneficio della collettività locali. Tale obiettivo è perseguito assegnando i beni «a quelle realtà che meglio sono in grado, per libera scelta, per capacità finanziaria, per adeguatezza, per livello di competenze» di trarne valore e ponendo l’obbligo per gli enti territoriali cui i beni sono attribuiti di «garantirne la massima valorizzazione funzionale». L’emanazione di questo decreto ha già suscitato alcune polemiche sulle quali la carta stampata ci ha “sguazzato”: non una valutazione, che sarebbe stata seria, riguardo la parzialità delle informazioni sulla consistenza e sul valore dei beni da attribuire agli enti territoriali, dati attualmente disponibili solo per quelli del patrimonio e del demanio storico artistico direttamente gestiti dall’Agenzia del Demanio; non una considerazione sul concetto di valorizzazione, che sta alla base della disciplina e che impone agli enti locali «ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione»; e scusate se è poco, tenuto conto del degrado in cui versano molte delle nostre bellezze artistiche e naturali. Di questo si deve parlare; e invece no, la bulimia giornalistica lancia un (inesistente) allarme: stanno (s)vendendo l’isola di Santo Stefano e il Museo di Villa Giulia; la spiaggia del lago di Como e l’archivio di stato di Trieste; alcune vette delle Dolomiti e gli isolotti prospicenti Caprera. Come se questi beni andassero allo straniero; ovvero venissero regalati ai privati. E’ un po’ come la storiella della (presunta) privatizzazione dell’acqua, dove occorre, da giuristi, sapere distinguere il bene dal servizio. Il primo rimane pubblico, il secondo viene affidato al privato con regolare bando di gara, che può prevedere la consistente partecipazione azionaria dell’ente locale. Insomma, si vuole valorizzare, e invece i critici ottusi denunciano la grande insidia della speculazione.<br />
	3. Chiudiamo con l’approccio di diritto comparato. La comparazione tra federalismi fiscali, proprio perché sono il frutto della ricezione di concetti e categorie di una disciplina diversa, quale l’economia, presenta problemi di adattamento dei concetti. Si può dire con una battuta: Paese che vai, federalismo fiscale che trovi. Anche perché il <i>puzzle</i> del federalismo fiscale si compone e si scompone con legge ordinaria, affidando cioè «al legislatore il compito di concretizzare e completare i criteri dettati a livello costituzionale», come ebbe a dire il <i>Bunderverfassungericht</i>, in un decisione del novembre 1999, che così proseguiva e specificava: «la costituzione finanziaria non contiene dunque misure immediatamente applicabili, ma obbliga il legislatore a concretizzare e completare il sistema di perequazione e di ripartizione delle imposte definito in sede costituzionale solo attraverso concetti indeterminati […] il legislatore indipendentemente dalle variabili necessità della perequazione e dal concreto ammontare delle somme da ripartire e di quelle da destinare alla perequazione, deve porre criteri applicabili nel lungo periodo, dai quali possono essere desunte le conseguenze finanziarie concrete, determinate in cifre, della ripartizione delle imposte e delle assegnazioni di natura perequativa».<br />
	A leggere la ricerca curata da G.F. Ferrari, che raccoglie una quindicina di studi di vari autori che analizzano i vari modelli giuridici comparati del federalismo fiscale (<i>Federalismo, sistema fiscale, autonomie</i>, ed. Donzelli, Roma, 2010), emerge chiaramente quella impronta metodologica del diritto comparato fondata sulle analogie e le differenze, dove quest’ultime risultano essere maggioritarie. Mi spiego: non basta essere uno Stato federale per avere un certo di tipo di struttura fiscale spalmata sul territorio; o meglio non c’è un solo tipo di struttura fiscale ma piuttosto ci sono varie tipologie. Un’ampia indipendenza finanziaria in periferia necessita di correttivi in direzione equitativa, al fine di operare redistribuzioni, e prima ancora meccanismi di controllo e di uniformazione contabile e finanziarie a cui correlare le correzioni del flusso diretto di risorse. Valga questa rapido quadro dello spettro quantitativo della percentuale di risorse proprie raccolte in proprio: in testa c’è la Nigeria, in cui oltre il 90% delle entrate è riscosso in sede centrale; appena sotto tale percentuale ci sono il Messico, La Russia e la Malesia; nella fascia tra l’85% e il 70% del totale troviamo l’Argentina, Sudafrica, Australia, Belgio e Brasile; mentre invece Paesi come la Germania, Austria, Spagna e India sono fra il 65% e il 60%; gli Stati Uniti d’America sono al 55%; il Canada, con il 47%, e la Svizzera, con il 40%, sono gli unici due Stati (federali), che lasciano al centro meno della metà del gettito fiscale complessivo. Particolarmente interessante è proprio il caso canadese: un federalismo fiscale “decostituzionalizzato” fondato su una negoziazione tributaria tra livello federale e provinciale (v. <i>ivi</i> nel volume sopra ricordato, il saggio dedicato all’esperienza canadese di T.E. Frosini e P.L. Petrillo).<br />
	Nell’analisi comparativa, infine, bisogna inoltre tenere conto, tra i “formanti”, della giurisprudenza costituzionale, che a mo’ di fisarmonica può stringere o allargare la capacità e lo spazio d’intervento delle autonomie territoriali in tema di fisco e tributi. Come ha fatto il <i>Tribunal Constitucional</i> spagnolo nella recentissima sentenza (di oltre 800 pagine!!) sullo statuto della Catalogna, dove, tra l’altro, ha circoscritto gli eccessi di autonomia e limitato il diritto di autodeterminazione fiscale e tributaria. In nome di esigenze di tutela dei diritti sociali, salvaguardia economica di zone depresse e di unità e indivisibilità del Paese. Dalla Spagna, dopo la vittoria al mondiale di calcio, viene un’altra utile lezione, soprattutto per l’Italia. <br />
Solidarietà, sussidiarietà e competizione: sono queste le parole d’ordine del federalismo fiscale.</p>
<p>
_____________________________________</p>
<p><b>(*)</b> Apparirà come “Editoriale” su <i>Diritto Pubblico Comparato ed Europeo</i>, n. 3, 2010</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 27.7.2010)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.47</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-3-2017-n-47/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-3-2017-n-47/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.47</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Morelli Sull’obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione Imposte e tasse &#8211; Art. 8-quater della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) &#8211; Tassa automobilistica regionale &#8211; Esenzione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-3-2017-n-47/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.47</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Morelli</span></p>
<hr />
<p>Sull’obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Imposte e tasse &#8211; Art. 8-quater della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) &#8211; Tassa automobilistica regionale &#8211; Esenzione dall&#8217;obbligo di pagamento &#8211; Inapplicabilità ai veicoli sottoposti a fermo amministrativo &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze – Asserita violazione degli artt. 117, primo comma lettera e) in relazione all’art. 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e 119 secondo comma della Costituzione – Non fondatezza</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Imposte e tasse &#8211; Art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) &#8211; Tassa automobilistica regionale &#8211; Esenzione dall&#8217;obbligo di pagamento &#8211; Inapplicabilità ai veicoli sottoposti a fermo amministrativo &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna – Asserita violazione degli artt. 3, 117, primo comma lettera e), 119 secondo comma e 120 della Costituzione – Non fondatezza</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall’art. 33 della legge della medesima Regione 14 luglio 2012, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione seconda e sezione quarta, con le due ordinanze in epigrafe;</em><br />
&nbsp;<br />
<em>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,</div>
<div style="text-align: justify;">
<p>
ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall’art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, e dell’art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze con ordinanze dell’8 ottobre 2015 e dell’11 marzo 2016 e dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con ordinanza del 23 ottobre 2015, rispettivamente iscritte al n. 344 del registro ordinanze 2015 e ai nn. 197 e 118 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3, 41 e 25, prima serie speciale, dell’anno 2016.&nbsp;<br />
Visti gli atti di costituzione di S. G., della Regione Toscana e della Regione Emilia-Romagna;<br />
udito nell’udienza pubblica del 7 febbraio 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;<br />
uditi gli avvocati Diego Cremona per S. G., Marcello Cecchetti per la Regione Toscana e Maria Chiara Lista per la Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>
<a name="fatto"></a><br />
<em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.&#8722; Nel corso di un giudizio promosso contro la Regione Toscana ed Equitalia Centro spa, per l’annullamento di una cartella esattoriale emessa per mancato pagamento della tassa automobilistica che la ricorrente assumeva da lei non dovuta in quanto relativa a periodo in cui l’autovettura di sua proprietà era gravata da fermo amministrativo, l’adita Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione seconda, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 344 del 2015), questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), nel testo introdotto dall’art. 33 della legge della stessa Regione 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011».<br />
La disposizione denunciata – a tenore della quale «La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario» – contrasterebbe, secondo la rimettente, con gli «articoli 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – in relazione all’articolo 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 – e 119, secondo comma, della Costituzione». E ciò per le medesime ragioni per le quali la sentenza di questa Corte n. 288 del 2012 (le cui motivazioni il giudice a quo fa proprie e trascrive) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di altra norma regionale ritenuta di analogo contenuto (art. 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge finanziaria 2012)».<br />
1.1.&#8722; Si è costituita in questo giudizio la parte privata S. G., che – nell’aderire alla prospettazione ed alle conclusioni dell’ordinanza di rimessione – ha in particolare sottolineato la corrispondenza di contenuto della norma regionale censurata rispetto a quello di cui all’art. 10 della legge della Regione Marche n. 28 del 2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo.<br />
1.2.&#8722; Si è costituita, ed ha anche depositato successiva memoria, la Regione Toscana, sostenendo che l’esenzione prevista dalla richiamata normativa statale – in dipendenza della “perdita di disponibilità” del veicolo in forza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria od amministrativa – non possa considerarsi soppressa o derogata dalla impugnata disposizione di essa Regione, per essere questa riferita alla diversa fattispecie del fermo di cui all’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che, analogamente al pignoramento, comporterebbe unicamente l’effetto giuridico di rendere inopponibili/inefficaci (ma non invalidi), nei soli confronti del concessionario della riscossione (di crediti di natura pubblicistica), gli atti di disposizione del veicolo.<br />
2.&#8722; In altro successivo giudizio, proposto per l’annullamento di tassa automobilistica del pari relativa a vettura gravata da fermo amministrativo, la Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione quarta, con ordinanza (reg. ord. n. 197 del 2016) di contenuto pressoché identico a quello dell’ordinanza che precede, ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 49 del 2003, in riferimento agli stessi parametri come sopra evocati.<br />
2.1.&#8722; Anche in questo giudizio si è costituita la Regione Toscana per contestare la fondatezza delle censure formulate dalla Commissione rimettente.<br />
3.&#8722; La Commissione tributaria provinciale di Bologna, sezione quinta – nell’ambito di controversia in cui veniva analogamente in contestazione la debenza della tassa automobilistica relativamente a vettura sottoposta, nel periodo di riferimento, a fermo amministrativo da parte di Equitalia Centro spa – ha sollevato, con l’ordinanza iscritta al n. 118 del registro ordinanze del 2016, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), nella parte in cui prevede che il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, «non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica», in riferimento, ancora una volta, all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al citato art. 5, comma 36, del d.l. n. 953 del 1982, ed all’art. 119, comma secondo, oltre che agli artt. 120 e 3 Cost.<br />
Nel motivare la non manifesta infondatezza di tale (parallela) questione, anche la Commissione rimettente ha fatto rinvio alla sentenza di questa Corte n. 288 del 2012, sul presupposto che questa abbia pronunciato l’illegittimità costituzionale di norma (art. 10 della già citata legge della Regione Marche n. 28 del 2011) relativa ad «una medesima fattispecie, differenziata dalla presente solamente in ordine all’Ente che aveva emanato la disposizione di legge censurata».<br />
3.1.&#8722; Si è costituita in questo terzo giudizio la Regione Emilia-Romagna.<br />
Secondo la difesa di detta Regione, avrebbe errato il giudice a quo nel non avvedersi di quanto la norma della Regione Marche, incorsa nella su richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale, sia, in realtà, «totalmente diversa» da quella recata dall’art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna qui impugnata.<br />
Quest’ultima disposizione non apporterebbe, infatti, deroga alcuna alla disciplina statale in tema di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, di cui all’art. 5, comma 36, del decreto-legge n. 953 del 1982, non interferendo rispetto alla fattispecie del «fermo amministrativo», ivi contemplata, ed attenendo invece alla differente fattispecie del fermo cautelare disposto dall’agente di riscossione, ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973. Da qui la conclusione di inammissibilità o manifesta infondatezza della questione sollevata.<br />
3.1.2.&#8722; Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione, la Regione Emilia-Romagna ha sottolineato come, alla data del 1° dicembre 2016, i veicoli circolanti con fermo apposto da Equitalia, per omesso pagamento di crediti riferibili alle più diverse pubbliche amministrazioni, siano, solo in essa Regione, 183.254, ed ha affermato che «la perdita di gettito per la Regione», nel caso in cui non dovesse trovare più applicazione la norma denunciata, «ammonterebbe a 29.448.114,87 di Euro», parte dei quali di spettanza dello Stato.</p>
<p>
<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
1.– Con le due ordinanze (reg. ord. n. 344 del 2015 e n. 197 del 2016), di sostanzialmente identico contenuto, di cui si è in narrativa detto, la Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione seconda (nel primo caso) e sezione quarta (nel secondo caso), solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall’art. 33 della successiva legge regionale 14 luglio 2012 n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – in relazione all’art. 5, comma 36, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 – e 119, secondo comma, Cost.<br />
La disposizione regionale così denunciata – nel prescrivere che «La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario» – violerebbe, appunto, gli evocati artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., in quanto derogatoria della norma interposta di cui all’art. 5, comma 36, del citato d.l. n. 953 del 1982, prevedente, invece, in tal caso, una espressa esenzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica.<br />
2.– Con riferimento agli stessi parametri di cui sopra – oltre che all’art. 120 (senza motivazione e solo in dispositivo evocato) ed all’art. 3 Cost. (per il profilo della asserita disparità di trattamento dei cittadini residenti nella Regione resistente rispetto a quelli residenti nella Regione Marche) – la Commissione tributaria provinciale di Bologna, sezione quinta, dubita, a sua volta, della legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), nella parte in cui detta norma analogamente prevede che «il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica».<br />
3.– I tre giudizi – nel primo dei quali si è costituita la parte privata e, in tutti, la Regione resistente nei rispettivi procedimenti a quibus – per i profili di identità o connessione delle questioni sollevate, in ragione del prospettato contrasto con i medesimi parametri costituzionali ed in relazione alla stessa norma interposta, possono riunirsi per essere decisi con unica sentenza.<br />
4.– Le Commissioni rimettenti convergono nel motivare la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate sulla base della ritenuta sovrapponibilità delle disposizioni regionali, rispettivamente da esse censurate, a quella di cui all’art. 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge Finanziaria 2012)», già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza di questa Corte n. 288 del 2012.<br />
5.– Entrambe le questioni, con tale identica motivazione sollevate, non sono fondate.<br />
5.1.– L’art. 5, comma 36 (recte: comma trentasettesimo nel testo vigente), del d.l. n. 953 del 1982 – che, ai fini della denunciata violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., le odierne ordinanze di rimessione, come già quella relativa al giudizio deciso con la citata sentenza n. 288 del 2012, richiamano come norma interposta – dispone che «La perdita del possesso del veicolo o dell’autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l’obbligo del pagamento del tributo per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione».<br />
L’art. 10 della legge della Regione Marche n. 28 del 2011 si poneva frontalmente in contrasto con la riferita norma statale di esenzione, disponendo esattamente il contrario, e cioè che «la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale».<br />
E per tale ragione ne è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, in quanto «la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che […] si qualifica come tributo proprio derivato […] non può escludere esenzioni […] già previste dalla legge statale» (sentenza n. 288 del 2012).<br />
Sia la Commissione tributaria provinciale di Firenze che quella di Bologna assumono ora che la fattispecie disciplinata dalle disposizioni rispettivamente denunciate (art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 49 del 2003 e art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 2012) non sarebbe diversa da quella che formava oggetto dell’art. 10 della legge della Regione Marche n. 28 del 2011, essendo quindi analogamente derogatoria della norma statale interposta, che ne comporterebbe il contrasto con gli evocati parametri costituzionali.<br />
5.2.&#8722; La comune premessa, da cui muovono i giudici a quibus nel sollevare le questioni in esame, non è esatta.<br />
Il “fermo amministrativo” – al quale è correlata l’esenzione prevista dal citato art. 5, comma 36 (recte: trentasettesimo) del d.l. n. 953 del 1982 (e cui identicamente si riferiva la caducata disposizione della Regione Marche, per escludere invece l’esenzione stessa) – è propriamente, infatti, il fermo del veicolo disposto dall’Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale. Ai sensi dell’art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) esso consegue ora quale misura accessoria, unitamente ad altre sanzioni, a gravi violazioni di norme dello stesso codice. Si tratta di misura che comporta la cessazione della circolazione del veicolo con l’obbligo di custodia in luogo non sottoposto a pubblico passaggio ed apposizione su di esso di apposito sigillo; il trattenimento del documento di circolazione presso l’organo di polizia; l’obbligo di rimozione e trasporto in un apposito luogo di custodia, ove si tratti di ciclomotori e motocicli; e la confisca, oltre all’applicazione di sanzioni penali ed amministrative, in caso di circolazione del mezzo con elusione del provvedimento di fermo.<br />
Diverso è, invece, il fermo cosiddetto fiscale, al quale non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all’interno dell’art. (91-bis, poi rifluito nell’art.) 86, del d.P.R. n. 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada.<br />
Più propriamente si tratta in questo caso di una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l’agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo. Fermo, quest’ultimo, che comunque non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario; non gli impedisce di trasferirla a terzi con atto di alienazione (con traslazione, ovviamente, del vincolo); e, in caso di elusione del divieto di circolazione, dà luogo all’applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo.<br />
5.3.– L’esclusa sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione – quale si rinviene nelle due leggi regionali impugnate dai giudici a quibus – non si pone, dunque, in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, e rientra, invece, nella regola – innovativamente introdotta dallo stesso – che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.<br />
E tanto vale ad escludere la fondatezza della censura di violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., nei riguardi, sia dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 49 del 2003 sia dell’art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 2012, come prospettata dalle Commissioni tributarie rimettenti.<br />
6.&#8722; Non fondata è anche la censura di violazione dell’art. 3 Cost., formulata dalla sola Commissione tributaria di Bologna con riguardo alla legge della Regione Emilia-Romagna n. 15 del 2012.<br />
Diversamente da quanto presupposto da detto giudice, la caducazione (a seguito di sentenza n. 288 del 2012) dell’art. 10 della legge n. 28 del 2011 della Regione Marche non altro, infatti, ha comportato che il ripristino, all’interno di quella Regione, della esenzione dal tributo automobilistico – in caso di fermo della vettura disposto dall’autorità amministrativa o giudiziaria – quale operante su tutto il territorio nazionale e, quindi, anche nell’ambito della Regione Emilia-Romagna. Per cui ai proprietari di vetture residenti all’interno di questa non può dirsi riservato «l’evidente trattamento di sfavore in confronto al cittadino della Regione Marche», lamentato dalla rimettente.<br />
7.&#8722; L’art. 120 Cost. è, infine, richiamato, senza motivazione alcuna, solo in dispositivo della ordinanza di rimessione della Commissione tributaria di Bologna; non vi è, pertanto, questione – di contrasto con detto parametro della legge regionale da quella Commissione impugnata – sulla quale questa Corte debba pronunciarsi.</p>
<p>
<a name="dispositivo"></a><br />
Per Questi Motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">riuniti i giudizi,<br />
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall’art. 33 della legge della medesima Regione 14 luglio 2012, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione seconda e sezione quarta, con le due ordinanze in epigrafe;<br />
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della Regione Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna, con l’ordinanza indicata in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Mario Rosario MORELLI, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2017.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-2-3-2017-n-47/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2017 n.47</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2016 n.242</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-11-2016-n-242/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-11-2016-n-242/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-11-2016-n-242/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2016 n.242</a></p>
<p>Presidente Grossi, Redattore Lattanzi In tema di tasse automobilistiche previste dalla legge di stabilità della Regione Veneto Imposte e tasse &#8211; Rapporto Stato/Regioni &#8211; Art. 2 legge Regione Veneto 27/04/2015, n. 6. &#8211; Tassa automobilistica &#8211; Previsione dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per i veicoli e motoveicoli muniti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-11-2016-n-242/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2016 n.242</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-11-2016-n-242/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2016 n.242</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, Redattore Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>In tema di tasse automobilistiche previste dalla legge di stabilità della Regione Veneto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Imposte e tasse &#8211; Rapporto Stato/Regioni &#8211; Art. 2 legge Regione Veneto 27/04/2015, n. 6.<br />
&#8211; Tassa automobilistica &#8211; Previsione dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per i veicoli e motoveicoli muniti di certificato di interesse storico collezionistico rilasciato da ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, etc., a decorr</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><em>È costituzionalmente illegittimo l’art. 2 della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015)</em><br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 242<br />
ANNO 2016</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 49 e 69 della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 26-29 giugno 2015, depositato in cancelleria il 2 luglio 2015 ed iscritto al n. 72 del registro ricorsi 2015.<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto, nonché l’atto di intervento dell’Historic Wheels Club ed altro, fuori termine;<br />
udito nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;<br />
uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Ezio Zanon per la Regione Veneto.</p>
<p>
<a name="fatto"></a><br />
<em>Ritenuto in fatto </em><br />
1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 26 giugno 2015, ricevuto il successivo 29 giugno e depositato il 2 luglio 2015 (reg. ric. n. 72 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 49 e 69 della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015), in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, primo e secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120, primo comma, della Costituzione.<br />
L’art. 2 impugnato esenta, a certe condizioni, dalla tassa automobilistica «ordinaria» gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra venti e trenta anni, di interesse storico collezionistico, assoggettandoli, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una «tassa di circolazione forfettaria».<br />
Il ricorrente premette che la tassa automobilistica è un tributo proprio derivato delle Regioni, che ne incamerano il gettito, ma possono disciplinarlo solo entro i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, in base all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).<br />
Come questa Corte avrebbe riconosciuto con la sentenza n. 288 del 2012, la tassa automobilistica sarebbe perciò un tributo erariale, oggetto della competenza esclusiva statale, attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e non costituirebbe, invece, un tributo proprio della Regione ai sensi dell’art. 119, secondo comma, Cost.<br />
La Regione, in particolare, non potrebbe modificarne il presupposto, né introdurre nuove agevolazioni.<br />
La disposizione impugnata, per tali ragioni, violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.<br />
2.– L’art. 49 impugnato prevede che la Regione valorizzi il proprio patrimonio produttivo e culturale mediante marchi collettivi di qualità istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali. A tal fine, la Giunta regionale provvede alla registrazione e alla promozione dei marchi di proprietà della Regione Veneto.<br />
Il ricorrente richiama a tale proposito la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, e di questa stessa Corte, in base alle quali sarebbe precluso ad un’autorità pubblica nazionale o regionale istituire o disciplinare «misure di marcatura di origine» perché avrebbero effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci nel territorio dell’Unione e sarebbero perciò in contrasto con gli artt. 34 e 35 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.<br />
Ciò potrebbe infatti «rendere più difficile la vendita in uno Stato membro della merce prodotta in un altro Stato membro».<br />
Inoltre tale effetto, a parere dell’Avvocatura generale, incidendo sulla libera circolazione delle merci e inducendo i consumatori a preferire i prodotti veneti, determinerebbe anche un contrasto con l’art. 120, primo comma, Cost.<br />
3.– L’art. 69 impugnato prevede che le risorse destinate alla copertura del Fondo anticipazione di liquidità di cui all’art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, sono comunque garantite anche mediante l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Fondo Sanitario Regionale, allocate quali spesa sanitaria corrente.<br />
Il ricorrente osserva che la Regione ha avuto accesso alle anticipazioni di liquidità assicurate dallo Stato per pagare i debiti pregressi. Ciò è accaduto in conformità all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 35 del 2013, ovvero individuando idonee e congrue misure di copertura, soggette al controllo del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali.<br />
La disposizione censurata distrae, invece, risorse dal finanziamento del servizio sanitario, destinate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, «con ciò intervenendo sulle coperture già adottate e positivamente verificate ai fini della sottoscrizione dei contratti di prestito».<br />
Verrebbe così introdotto un onere a carico del Servizio sanitario nazionale senza indicazione della copertura, con conseguente violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.<br />
4.– Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque non fondato.<br />
Quanto all’art. 2, la Regione reputa che le sia precluso derogare a un’esenzione imposta dalla legge dello Stato, ma non introdurre nuovi esenzioni, tenuto conto che il gettito della tassa automobilistica è destinato al bilancio regionale.<br />
Non sarebbe pertinente, in particolare, la giurisprudenza costituzionale formatasi anteriormente all’art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011, che ha trasformato la tassa in un particolare tributo proprio derivato della Regione, su cui quest’ultima dovrebbe avere margini di manovra più ampi di quelli relativi a tutti gli altri tributi di tale natura.<br />
Con riferimento all’art. 49, la difesa regionale pone in evidenza che la disposizione non è diretta alla istituzione di nuovi marchi ma alla sola copertura degli oneri finanziari derivanti dalla registrazione, presso l’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno, e alla promozione di marchi già disciplinati dalla normativa statale e regionale.<br />
La prerogativa di istituire marchi collettivi sarebbe poi riconosciuta alla Regione dagli artt. 5 e 66 del Regolamento del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207/2009/CE (Regolamento del Consiglio sul marchio comunitario – Versione codificata – Testo rilevante ai fini del SEE), e dall’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).<br />
L’attività di promozione, in sé non oggetto di censura a parere della Regione, è inoltre valorizzata dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2014 sul marchio regionale.<br />
L’erroneo presupposto da cui parte il ricorrente circa il contenuto della disposizione impugnata determinerebbe l’infondatezza della censura, di cui la Regione eccepisce in via principale l’inammissibilità per difetto di motivazione.<br />
5.– Quanto all’art. 69, la Regione Veneto rileva di non essere soggetta a piano di rientro in materia sanitaria, e di non incontrare alcun vincolo di destinazione nell’impiego delle risorse del fondo sanitario.<br />
Il vincolo non potrebbe derivare, né dall’art. 3 del d.l. n. 35 del 2013, che non esprime normativa interposta ai sensi dell’art. 81 Cost., né dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), oramai superato dall’art. 83, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)».<br />
Infine, sarebbe proprio la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata a determinare la mancanza di copertura finanziaria.<br />
6.– Nelle more del giudizio l’art. 69 impugnato è stato abrogato dall’art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 9 ottobre 2015, n. 17 (Razionalizzazione della spesa regionale).<br />
7.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica la Regione Veneto ha depositato una memoria.<br />
Con riferimento all’art. 2 impugnato, la ricorrente, pur consapevole della sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 199 del 2016, ne sollecita un ripensamento.<br />
Con riferimento all’art. 49 impugnato, la Regione insiste sulle conclusioni già rassegnate, osservando che la Commissione europea avrebbe maturato un orientamento favorevole ai marchi di qualità regionali, come si dovrebbe desumere dalla comunicazione C(2005)3849 def. del 20 ottobre 2005.<br />
Con riferimento all’art. 69 impugnato, la Regione Veneto rileva che la norma, ormai abrogata, non ha avuto applicazione, come certificato da una dichiarazione del responsabile dell’Ufficio bilancio, e chiede pertanto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.<br />
8.– Anche l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso e riproducendo gli argomenti ivi già sviluppati.<br />
9.– Da ultimo, è intervenuta in giudizio l’Associazione Historic Whells Club, chiedendo il rigetto del ricorso con riferimento all’art. 2 impugnato.</p>
<p>
<a name="diritto"></a><br />
<em>Considerato in diritto </em><br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 49 e 69 della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015), in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, primo e secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120, primo comma, della Costituzione.<br />
2.– È intervenuta in giudizio l’Associazione Historic Whells Club, con atto depositato oltre il termine stabilito dagli artt. 4 e 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. L’intervento è inammissibile, sia perché tardivo, sia perché, per costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 63 del 2016, n. 121 del 2010, n. 172 del 1994 e n. 111 del 1975), nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione.<br />
3.– Nelle more del giudizio l’art. 69 della legge impugnata è stato abrogato dall’art. 2, comma 1, della legge della Regione Veneto 9 ottobre 2015, n. 17 (Razionalizzazione della spesa regionale).<br />
La disposizione censurata destinava gli stanziamenti allocati in bilancio, all’upb UO248 “Spesa sanitaria corrente” (capitolo U/102324), alla copertura del Fondo anticipazione di liquidità, privando, secondo il ricorrente, la spesa sanitaria corrente di idonea copertura, in violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.<br />
La Regione ha certificato che nel periodo di vigenza della norma impugnata non è stato adottato alcun titolo di spesa inerente al Fondo anticipazione di liquidità, che abbia impiegato le risorse stanziate dal capitolo U/102324.<br />
Ne consegue la cessazione della materia del contendere sulla questione relativa all’art. 69 impugnato, perché l’abrogazione della norma è pienamente satisfattiva delle ragioni del ricorrente e medio tempore la stessa non ha avuto applicazione (ex plurimis, sentenza n. 199 del 2016).<br />
4.– L’art. 2 della legge regionale impugnata dispone, a certe condizioni, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica dei veicoli e motoveicoli di interesse storico collezionistico, a partire dal ventesimo anno dalla loro costruzione.<br />
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., perché la tassa automobilistica è un tributo proprio derivato delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).<br />
La Regione perciò potrebbe disciplinare il tributo nei soli limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, che non reca più alcuna esenzione per i veicoli indicati dalla disposizione impugnata.<br />
5.– La questione è fondata, come è stato già ritenuto rispetto ad altra analoga normativa regionale dalla sentenza n. 199 del 2016, pronunciata dopo la presentazione dell’odierno ricorso.<br />
Questa Corte, nel vigore dell’art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011, ha già avuto occasione di affermare che i limiti di manovrabilità imposti alla legge regionale concernono anche le esenzioni dalla tassa automobilistica, permesse solo nei termini stabiliti dalla legge dello Stato (sentenza n. 288 del 2012), così confermando la propria giurisprudenza anteriore (sentenze n. 451 del 2007, n. 455 del 2005 e n. 296 del 2003).<br />
Quest’ultima, in particolare, non aveva ad oggetto soltanto l’eliminazione con legge regionale di esenzioni previste dalla legislazione statale, ma anche l’ipotesi opposta, che ricorre nel caso di specie, della previsione di un’esenzione di esclusiva fonte regionale (sentenza n. 296 del 2003). Una volta stabilito che la tassa automobilistica continua a non essere un tributo proprio della Regione (sentenza n. 288 del 2012), se ne devono trarre, riguardo alla potestà legislativa della Regione, tutte le conseguenze già individuate dalla giurisprudenza costituzionale.<br />
Occorre perciò ribadire che un intervento sull’esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza regionale e incide «su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservat[o] alla competenza legislativa esclusiva dello Stato» (sentenza n. 455 del 2005), in violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.<br />
6.– L’art. 49 della legge impugnata demanda alla Giunta regionale il compito di registrare e promuovere i marchi collettivi di qualità, di proprietà della Regione, istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali, per valorizzare il «patrimonio produttivo e culturale nonché i prodotti di qualità del territorio veneto», e dispone a tal fine uno stanziamento di fondi.<br />
Il ricorrente ritiene lesi gli artt. 117, primo comma, e 120, primo comma, Cost., sostenendo che l’istituzione di marchi di qualità da parte della Regione ostacola la libera circolazione delle merci sul territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.) e comporta una misura di effetto equivalente alla restrizione all’importazione, vietata dagli artt. 34 e 35 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957 (art. 117, primo comma, Cost.).<br />
7.– La censura è adeguatamente argomentata, e perciò supera l’eccezione di inammissibilità svolta sotto questo aspetto dalla difesa regionale, ma non è fondata, perché si basa su un erroneo presupposto interpretativo.<br />
Questa Corte ha ripetutamente affermato che è preclusa alla legge regionale l’istituzione di marchi che attestano contestualmente la qualità e l’origine geografica di prodotti, perché essi possono produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci (sentenze n. 66 del 2013, n. 191 e n. 86 del 2012, e n. 213 del 2006), in contrasto con quanto ritenuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.<br />
Tuttavia, come ha correttamente eccepito la difesa della Regione Veneto, la disposizione censurata non ha per oggetto l’istituzione di tali marchi. Essa, invece, nel presupposto che dei marchi di qualità, relativi al patrimonio produttivo e culturale della Regione, siano già stati istituiti «ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali», si limita ad attribuire alla Giunta il compito di curarne la registrazione e la promozione, e a reperire le risorse economiche a ciò necessarie.<br />
L’eventuale contrasto del marchio con la normativa europea e gli eventuali effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, se esistenti, sarebbero perciò da imputare alla legislazione sulla cui base lo stesso è stato istituito e non alla norma oggetto del ricorso.<br />
Quest’ultima, inoltre, cade su marchi di qualità volti a valorizzare il patrimonio produttivo e culturale del Veneto, indipendentemente dall’esistenza negli stessi di un’indicazione di provenienza geografica, perciò non c’è ragione di ritenere che i marchi ai quali la disposizione impugnata è destinata ad applicarsi siano stati istituiti in violazione della normativa europea, pur dovendosi ribadire che questo profilo riguarda le leggi sulla cui base è avvenuta l’istituzione e non l’art. 49 impugnato. <a name="dispositivo"></a><br />
per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">1) dichiara inammissibile l’intervento dell’Associazione Historic Whells Club nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 27 aprile 2015, n. 6 (Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015);<br />
3) dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 della legge della Regione Veneto n. 6 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 49 della legge della Regione Veneto n. 6 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 120, primo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giorgio LATTANZI, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-22-11-2016-n-242/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/11/2016 n.242</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.44</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-3-3-2016-n-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-3-3-2016-n-44/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-3-3-2016-n-44/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.44</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Coraggio È competente la Commissione tributaria provinciale della circoscrizione in cui ha sede l’Ente territoriale e non il concessionario, nei contenziosi nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione Imposte e tasse &#8211; Processo tributario – l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-3-3-2016-n-44/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.44</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-3-3-2016-n-44/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.44</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Coraggio</span></p>
<hr />
<p>È competente la Commissione tributaria provinciale della circoscrizione in cui ha sede l’Ente territoriale e non il concessionario, nei contenziosi nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div abp="1575" style="text-align: justify;"><strong abp="1576">Imposte e tasse &#8211; Processo tributario – l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell’art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 – Contenziosi nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione – Competenza della Commissione della circoscrizione in cui hanno sede i concessionari – Q.l.c. sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona – Asserita violazione dell’articolo 24 della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale;</strong><br abp="1577" /><br />
<strong abp="1578">Imposte e tasse &#8211; Processo tributario – l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell’art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 – Contenziosi nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione – Competenza della Commissione della circoscrizione in cui hanno sede i concessionari – Applicazione dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – Illegittimità costituzionale consequenziale;</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1580" style="text-align: justify;"><em abp="1581">È costituzionalmente illegittimo l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell’art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente;</em><br abp="1582" /><br />
<em abp="1583">è costituzionalmente illegittimo,</em> <em abp="1584">in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall’art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore.</em><br abp="1585" /><br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br abp="1587" /><br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div abp="1590" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br abp="1591" /><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br abp="1592" /><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1593" /><br />
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br abp="1594" /><br />
<br abp="1595" /><br />
<br abp="1596" /><br />
<br abp="1597" /><br />
ha pronunciato la seguente<br abp="1598" /><br />
SENTENZA</div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1599" style="text-align: justify;">nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4 (rectius: art. 4, comma 1) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona con due ordinanze del 15 dicembre 2014, iscritte ai nn. 169 e 170 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2015.<br abp="1600" /><br />
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br abp="1601" /><br />
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1602" style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div abp="1604" style="text-align: justify;"><br abp="1605" /><br />
<a name="fatto"></a><br abp="1607" /><br />
<em abp="1608">Ritenuto in fatto</em><br abp="1609" /><br />
1.– La Commissione tributaria provinciale di Cremona, con due ordinanze di identico tenore, emesse in data 10 novembre 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, dell’art. 4 (rectius: art. 4, comma 1) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione anche nel caso in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti.<br abp="1610" /><br />
1.1.&#8722; Il giudice rimettente espone nei seguenti termini le vicende processuali.<br abp="1611" /><br />
Nell’ordinanza n. 169 del 2015 riferisce che, in data 1° luglio 2013, su delega del Comune di Casalmaggiore (Cremona), il concessionario ufficio Area riscossioni spa avente sede in Mondovì (Cuneo) notificava alla contribuente C.E. avvisi di accertamento ICI, anni 2008, 2009 e 2010, per il mancato pagamento delle imposte, in relazione ad un terreno di sua proprietà, in quanto la stessa non lo aveva dichiarato come area fabbricabile. Nell’ordinanza n. 170 del 2015 riferisce che, in data 2 luglio 2013, su delega del medesimo Comune di Casalmaggiore, lo stesso concessionario avente sede in Mondovì notificava alla contribuente Z.A. avvisi di accertamento ICI, anni 2008, 2009 e 2010, per il mancato pagamento delle imposte, in relazione ad un terreno di cui ella era usufruttuaria, in quanto la stessa non lo aveva dichiarato come area fabbricabile.<br abp="1612" /><br />
Avverso tali atti, le contribuenti C.E. e Z.A. proponevano, ciascuna, ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale (d’ora innanzi «CTP») di Cremona, affermando di individuare la competenza territoriale della Commissione adita, tenuto conto che nella circoscrizione di Cremona erano ubicati gli immobili oggetto dell’accertamento e ritenendo questa «l’interpretazione più logica dell’art. 4 del d.lgs. n. 546/1992». Nel merito, le ricorrenti evidenziavano che i terreni costituivano area pertinenziale tenuta a giardino e classificata a verde privato, come tali inutilizzabili a fini edificatori; che tali situazioni erano note al Comune, sicché non vi era obbligo di informarlo al riguardo; che, inoltre, per quanto riguarda il giudizio relativo alla contribuente C.E., le sanzioni non erano irrogabili in quanto l’omissione di tale comunicazione non aveva impedito l’accertamento e, per quanto riguarda il giudizio relativo alla contribuente Z.A., il terreno era sempre stato coltivato dai titolari con l’aiuto dei familiari, non assumendo, quindi, alcun rilievo, ai fini del carattere agricolo del terreno, l’intervenuto pensionamento della contribuente quale coltivatrice diretta. Per i suddetti motivi, entrambe le ricorrenti instavano per l’annullamento degli impugnati atti, con rifusione delle spese del giudizio.<br abp="1613" /><br />
Si costituiva, in entrambi i giudizi, l’ufficio Area riscossioni spa di Mondovì, eccependo l’incompetenza territoriale della Commissione adita sul presupposto, più volte stabilito dalla Corte di cassazione, che l’individuazione del giudice territorialmente competente avrebbe dovuto essere determinata dall’ubicazione dell’ufficio che aveva emanato l’atto. Nel sottolineare come, a norma dell’art. 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, tale competenza fosse inderogabile, il concessionario rilevava che, dunque, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato innanzi alla CTP di Cuneo, tenuto conto che l’atto impugnato era stato emesso dall’Area riscossioni spa avente sede in Mondovì. Nel merito, il concessionario replicava alla contestazione della ricorrente C.E., evidenziando che una parte del terreno era area libera, nella quale sarebbe stato possibile edificare; inoltre, la sanzione doveva applicarsi avendo l’omissione arrecato pregiudizio all’esercizio di controllo, ancorché non avesse impedito l’accertamento. Nel giudizio relativo al terreno di cui era usufruttuaria la contribuente Z.A., il concessionario segnalava che una parte del terreno era edificabile e quindi, in quanto tale, soggetto ad imposta, atteso che, per gli anni di imposizione, la ricorrente non risultava avere versato i contributi di coltivatore diretto. Il concessionario, in entrambi i giudizi, chiedeva, preliminarmente, che fosse dichiarata l’incompetenza territoriale della Commissione adita, competente essendo la CTP di Cuneo e, in subordine, che fosse respinta la domanda della ricorrente, con rifusione delle spese del giudizio.<br abp="1614" /><br />
1.2.– La CTP di Cremona, in ciascuna delle ordinanze di rimessione – affermata la rilevanza della questione rispetto alla definizione dei giudizi in corso, atteso che l’applicazione della norma denunciata avrebbe determinato, per entrambi, la declinatoria della propria competenza territoriale in favore della CTP di Cuneo – solleva dubbi di costituzionalità del citato art. 4, comma 1, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.<br abp="1615" /><br />
A parere del giudice rimettente, l’individuazione della competenza in ragione della sede del concessionario potrebbe comportare, così come accaduto nelle fattispecie in esame, effetti processuali distonici rispetto alla ratio che dovrebbe ispirare la norma, ovverosia quella di rapportare la competenza in prossimità del luogo in cui gli interessi della pubblica amministrazione e del contribuente risultano concretamente coinvolti. Dalla diretta applicazione della norma deriverebbe, infatti, che, nel caso, nient’affatto eccezionale, in cui l’ente locale affidi il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta ICI ad un concessionario avente sede significativamente distante da quella del suddetto ente (che, conseguentemente, sarebbe pure distante da quello della circoscrizione in cui si trova l’immobile, siccome censito dal medesimo ente), la competenza dovrebbe trasferirsi presso quella lontana circoscrizione, così stravolgendosi «il corretto rapporto istituzionale che deve intercorrere tra cittadino e pubblica amministrazione».<br abp="1616" /><br />
Da qui la non manifesta fondatezza della questione con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 24 e 97 Cost.<br abp="1617" /><br />
Risulterebbe, infatti, compromesso il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, posto che quest’ultimo sarebbe costretto ad un gravoso spostamento verso il luogo ove instaurare la propria azione giudiziaria: «[u]no spostamento che, in ultima analisi, potrebbe, finanche indurre il contribuente a rinunciare, suo malgrado, ad impugnare l’atto, onde evitare di sottoporsi ad ulteriori oneri».<br abp="1618" /><br />
Infrangere il rapporto territoriale tra originario ente pubblico e contribuente nel momento in cui quest’ultimo intenda esercitare il proprio diritto alla tutela giudiziaria, non determinerebbe soltanto un vulnus al diritto di difesa del cittadino, ma finirebbe «per compromettere una corretta relazione intercorrente tra la pubblica amministrazione e la base sociale», strettamente collegata al principio predicato dall’art. 97 Cost. Prevedendo che a giudicare la controversia tra un ente pubblico e un contribuente sia la commissione tributaria avente sede nella circoscrizione del concessionario «scelto» dal suddetto ente, si finirebbe sostanzialmente «per attribuire alla pubblica amministrazione il potere di gestire il proprio rapporto con gli amministrati in maniera iniqua ed arbitraria», e ciò in aperto contrasto con il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Né apparirebbe ravvisabile nella norma in esame una razionale giustificazione, sottesa alla salvaguardia di un qualche interesse della pubblica amministrazione, in quanto «l’interesse all’efficienza e tempestività dell’accertamento sulla pretesa impositiva non potrebbe certo derivare dall’affidare tale accertamento ad un concessionario ben distante dal bene immobile cui detto accertamento sarebbe strettamente connesso».<br abp="1619" /><br />
2.– In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, sulla base delle medesime argomentazioni, che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.<br abp="1620" /><br />
2.1.– Ad avviso della difesa dello Stato, la denunciata violazione dell’art. 24 Cost. sarebbe presentata dal giudice rimettente «in via del tutto eventuale». La prospettata questione di costituzionalità apparirebbe pertanto inammissibile in quanto rivolta non già a censurare la norma nella sua formulazione astratta bensì solo gli eventuali effetti negativi che potrebbero conseguire ad una «possibile (ma non generalizzata) applicazione pratica» della stessa, subordinata ad alcune circostanze: la circostanza che l’ente locale affidi il servizio di accertamento e riscossione ad un concessionario avente sede distante dalla propria e l’ulteriore circostanza che effettivamente il contribuente decida di rinunciare a presentare ricorso per gli oneri derivanti dalla lontananza della CTP competente.<br abp="1621" /><br />
Profili di inammissibilità marchierebbero anche la censura relativa all’art. 97 Cost., in quanto essa, per come prospettata dal rimettente, avrebbe ad oggetto non già il criterio di competenza territoriale delineato dalla norma censurata, ma la possibilità, riconosciuta dal legislatore a Province e Comuni, di affidare a terzi l’accertamento e la riscossione dei propri tributi, con la conseguenza che tale scelta potrebbe ricadere su un concessionario avente sede distante dal bene immobile oggetto del tributo. Le lamentate implicazioni in punto di competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali sarebbero, quindi, solo una conseguenza indiretta e derivata di tale possibilità. La censura di costituzionalità atterrebbe cioè non «[…] alla competenza “processuale” ma a quella “amministrativa”».<br abp="1622" /><br />
2.2.– Quanto alla non fondatezza, viene rimarcato che la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale non escluderebbe che possano essere posti a carico della parte istante alcuni oneri purché gli stessi siano giustificati da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia. In ordine al principio di cui all’art. 97 Cost., invocato dal giudice rimettente perché la norma censurata consentirebbe di attribuire alla pubblica amministrazione il potere di gestire il proprio rapporto con gli amministratori in maniera iniqua ed arbitraria, si rileva come tale scelta non sarebbe affatto «arbitraria», posto che, a norma dell’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), essa dovrebbe avvenire «nel rispetto della normativa europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali».<br abp="1623" /><br />
Del resto, il sistema così delineato dal legislatore potrebbe, sì, comportare per il contribuente interessato oneri che non sussistono nel caso in cui la sede del concessionario coincida con quella dell’ente impositore, ma ciò potrebbe al massimo configurare una violazione dell’art. 3 Cost., parametro non invocato dal giudice rimettente; violazione peraltro esclusa dalla ragionevolezza della scelta di un univoco criterio di collegamento territoriale – incentrato sulla sede del soggetto che ha emesso l’atto impugnato, anche nel caso di mancata coincidenza del luogo in cui essa è ubicata rispetto a quello della sede dell’ente concedente – ispirato a logiche di semplificazione del sistema di regole e norme che disciplinano il processo tributario.<br abp="1624" /><br />
In chiusura, la difesa dello Stato segnala, da un lato, che i recenti provvedimenti sul processo tributario telematico avrebbero comunque di fatto reso meno onerosa la difesa a distanza e, dall’altro lato, che, comunque, i maggiori oneri per la difesa potrebbero trovare ristoro con la liquidazione delle spese di lite.<br abp="1625" /><br />
<br abp="1626" /><br />
<br abp="1627" /><br />
<a name="diritto"></a><br abp="1629" /><br />
<em abp="1630">Considerato in diritto</em><br abp="1631" /><br />
1.– Con due ordinanze di identico contenuto la Commissione tributaria provinciale di Cremona ha sollevato, per violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 (rectius: art. 4, comma 1) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione anche nel caso in cui tale sede ricada in una circoscrizione diversa da quella in cui ricade la sede dell’ente locale concedente.<br abp="1632" /><br />
1.1.– Il citato art. 4, al comma 1, disciplina la competenza delle commissioni tributarie provinciali, radicandola in base alla sede dell’ufficio delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero dell’ente locale ovvero del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti viene proposta la controversia.<br abp="1633" /><br />
A parere del giudice rimettente la norma censurata violerebbe l’art. 24 Cost., in quanto, nell’ipotesi in cui il concessionario abbia sede in un luogo significativamente distante da quello in cui ha sede l’ente impositore, il contribuente si vedrebbe costretto a instaurare un giudizio in un luogo lontano da quello ove è ubicato l’immobile censito dall’ente impositore. Siffatto onere sarebbe di entità tale da rappresentare un significativo ostacolo all’esercizio del proprio diritto di difesa e potrebbe persino indurre a rinunciare ad impugnare l’atto.<br abp="1634" /><br />
La frattura del rapporto territoriale tra ente pubblico e contribuente produrrebbe, altresì, la violazione dell’art. 97 Cost. in quanto, consentendo che a giudicare la controversia tra i due soggetti sia la commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede il concessionario «scelto» dall’ente medesimo, attribuirebbe alla pubblica amministrazione il potere di gestire il proprio rapporto con gli amministrati in maniera iniqua ed arbitraria, così stravolgendo il corretto rapporto istituzionale che deve intercorrere tra cittadino e pubblica amministrazione.<br abp="1635" /><br />
2.– Ad avviso della difesa dello Stato, le questioni sollevate sarebbero inammissibili e infondate.<br abp="1636" /><br />
2.1.– Sotto il primo profilo, la denunciata violazione dell’art. 24 Cost. sarebbe presentata «in via del tutto eventuale […] ipotizzata solo come “un caso” possibile, e al limite “non eccezionale”», mentre la censura relativa all’art. 97 Cost., per come prospettata dal rimettente, avrebbe ad oggetto non già il criterio di competenza territoriale delineato dalla norma censurata, ma la possibilità, riconosciuta dal legislatore a Province e Comuni, di affidare a terzi l’accertamento e la riscossione dei propri tributi: atterrebbe cioè non «[…] alla competenza “processuale” ma a quella “amministrativa”».<br abp="1637" /><br />
2.2.– Quanto al secondo profilo, i dubbi di costituzionalità sollevati dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona in ordine all’art. 24 Cost. sarebbero infondati in quanto la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale non escluderebbe che possano essere posti a carico della parte istante determinati oneri purché gli stessi siano giustificati da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia.<br abp="1638" /><br />
La violazione dell’art. 97 Cost., poi, sarebbe esclusa in quanto la scelta del concessionario del servizio non sarebbe affatto «arbitraria», posto che, a norma dell’art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), essa dovrebbe avvenire «nel rispetto della normativa europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali».<br abp="1639" /><br />
Viene, peraltro, asserito che, se pure il sistema così delineato dal legislatore potrebbe effettivamente comportare per il contribuente interessato possibili oneri che non sussistono nel caso in cui la sede del concessionario coincida con quella dell’ente impositore, ciò potrebbe al massimo risolversi in una violazione dell’art. 3 Cost., parametro non evocato dal giudice rimettente. Tale violazione sarebbe peraltro esclusa dalla ragionevolezza della scelta di un univoco criterio di collegamento territoriale – incentrato sulla sede del soggetto che ha emesso l’atto impugnato, anche nel caso di mancata coincidenza del luogo in cui essa è ubicata rispetto a quello della sede dell’ente concedente – ispirato a logiche di semplificazione del processo tributario.<br abp="1640" /><br />
3.– Deve essere disposta la riunione dei giudizi, attesa la coincidenza dei parametri e dell’oggetto degli atti di rimessione.<br abp="1641" /><br />
4.– Va, innanzitutto, segnalato che, dopo l’emissione delle due ordinanze di rimessione, è intervenuto un parziale mutamento della disposizione censurata.<br abp="1642" /><br />
Il comma 1 dell’art. 4, nella versione vigente al momento della rimessione delle questioni di costituzionalità da parte della Commissione tributaria provinciale di Cremona, così recita: «Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione […]».<br abp="1643" /><br />
La versione derivante dalla sostituzione del censurato comma 1 operata dall’art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), vigente a decorrere dal 1o gennaio 2016, fa, invece, riferimento alle controversie proposte nei confronti «degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».<br abp="1644" /><br />
La norma sopravvenuta non trova applicazione nei giudizi a quibus perché, ai sensi dell’art. 5 del codice di procedura civile, la competenza si incardina al momento della domanda.<br abp="1645" /><br />
Oggetto del giudizio di costituzionalità rimane, quindi, la norma originariamente censurata.<br abp="1646" /><br />
5.– In via preliminare, vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità formulate dall’Avvocatura generale dello Stato.<br abp="1647" /><br />
5.1.– Contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima, la prospettazione della commissione tributaria provinciale non è correlata ad un mero «caso» ipotizzato come possibile, posto che le problematiche lamentate sono una fisiologica ricaduta della norma, ovvero «un effetto collegato alla struttura della norma censurata» (ordinanza n. 66 del 2014). Oggetto della censura, quindi, non è «un inconveniente di fatto legato alle particolari modalità di svolgimento del giudizio a quo» (ordinanza n. 66 del 2014) o comunque alle «asserite difficoltà non discendenti in via diretta ed immediata dalla norma censurata» (sentenza n. 216 del 2013).<br abp="1648" /><br />
5.2.– Analogamente infondati sono i profili di inammissibilità eccepiti dall’Avvocatura generale dello Stato con riferimento alla censura relativa all’art. 97 Cost.<br abp="1649" /><br />
Il giudice rimettente, infatti, non critica la mancanza in sé di vincoli spaziali e geografici nell’individuazione del terzo cui affidare l’attività di accertamento e riscossione, ma si duole unicamente della circostanza che la competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali venga determinata in base alla sede di tale soggetto.<br abp="1650" /><br />
6.– Nel merito, la censura di cui all’art. 97 Cost. non è fondata per inconferenza del parametro evocato.<br abp="1651" /><br />
Per costante orientamento di questa Corte, infatti, «il principio del buon andamento è riferibile all’amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all’organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, e non anche in rapporto all’esercizio della funzione giurisdizionale (ex plurimis, sentenza n. 10 del 2013; ordinanze n. 66 del 2014, n. 243 del 2013 e n. 84 del 2011)», alla quale, per converso, evidentemente si riferisce la norma processuale censurata.<br abp="1652" /><br />
7.– Fondata, invece, è la censura relativa all’art. 24 Cost.<br abp="1653" /><br />
7.1.– La giurisprudenza costituzionale riconosce un’ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali (tra le ultime, sentenze n. 23 del 2015, n. 243 e n. 157 del 2014), anche in materia di competenza (ex plurimis, sentenze n. 159 del 2014 e n. 50 del 2010).<br abp="1654" /><br />
Resta naturalmente fermo il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina, che si ravvisa, con riferimento specifico al parametro evocato, ogniqualvolta emerga un’ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenza n. 335 del 2004).<br abp="1655" /><br />
In generale, questa Corte ha chiarito, con riferimento all’art. 24 Cost., che «tale precetto costituzionale “non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti […] purché non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale” (sentenza n. 63 del 1977; analogamente, cfr. sentenza n. 427 del 1999 e ordinanza n. 99 del 2000)» (ordinanza n. 386 del 2004).<br abp="1656" /><br />
7.2.– Alla luce di questi principi, deve ritenersi che nella disciplina in esame il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia individuato un criterio attributivo della competenza che concretizza «quella condizione di “sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 della Costituzione” suscettibile “di integrare la violazione del citato parametro costituzionale” (così, nuovamente, la sentenza n. 237 del 2007)» (ordinanza n. 417 del 2007).<br abp="1657" /><br />
Difatti, poiché l’ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell’individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo «spostamento» richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione, garantito dal parametro evocato, è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di «sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione» (sentenze n. 117 del 2012, n. 30 del 2011, n. 237 del 2007 e n. 266 del 2006) o comunque a «rendere “oltremodo difficoltosa” la tutela giurisdizionale» (sentenza n. 237 del 2007; ordinanze n. 382 e n. 213 del 2005).<br abp="1658" /><br />
7.3.– A questo proposito, lo stesso legislatore, all’art. 52, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, ha precisato che l’individuazione, da parte dell’ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (determinante ai fini del radicamento della competenza) «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente».<br abp="1659" /><br />
Ebbene, il fatto che il contribuente debba farsi carico di uno «spostamento» geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa integra un considerevole onere a suo carico.<br abp="1660" /><br />
Questo onere, già di per sé ingiustificato, diviene tanto più rilevante in relazione ai valori fiscali normalmente in gioco, che potrebbero essere – come in concreto sono nella specie – di modesta entità, e quindi tali da rendere non conveniente un’azione da esercitarsi in una sede lontana.<br abp="1661" /><br />
8.– Quanto alla individuazione del criterio alternativo di competenza, essa non comporta un’operazione manipolativa esorbitante dai poteri di questa Corte, in quanto non deve essere operata una scelta tra più soluzioni, tutte praticabili perché non costituzionalmente obbligate (sentenza n. 87 del 2013; ordinanze n. 176, n. 156 del 2013 e n. 248 del 2012).<br abp="1662" /><br />
Difatti, il rapporto esistente tra l’ente locale e il soggetto cui è affidato il servizio di accertamento e riscossione comporta che, ferma la plurisoggettività del rapporto, il secondo costituisca una longa manus del primo, con la conseguente imputazione dell’atto di accertamento e riscossione a quest’ultimo.<br abp="1663" /><br />
Ne consegue che, ritenuto irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, per le ragioni evidenziate, il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il servizio, non può che emergere il rapporto sostanziale tra il contribuente e l’ente impositore.<br abp="1664" /><br />
Alla sede di quest’ultimo ai fini della determinazione della competenza non vi è quindi alternativa.<br abp="1665" /><br />
9.– Va, pertanto, dichiarata – in accoglimento della sollevata questione &#8722; l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, con riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente.<br abp="1666" /><br />
10.&#8722; Deve essere, infine, preso in considerazione l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall’art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015.<br abp="1667" /><br />
Infatti, «“l’apprezzamento di questa Corte, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non presuppone la rilevanza delle norme ai fini della decisione propria del processo principale, ma cade invece sul rapporto con cui esse si concatenano nell’ordinamento, con riguardo agli effetti prodotti dalle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionali” (sentenza n. 214 del 2010)» (sentenza n. 37 del 2015).<br abp="1668" /><br />
In applicazione del citato art. 27, quindi, trattandosi di disposizione sostitutiva contenente disposizioni analoghe in contrasto coi principi affermati nella odierna decisione (sentenze n. 82 del 2013, n. 70 del 1996 e n. 422 del 1995), deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall’art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore.</div>
<p><br abp="1669" /><br />
<br abp="1670" /><br />
<a name="dispositivo"></a><br />
&nbsp;</p>
<div abp="1672" style="text-align: center;">Per Questi Motivi<br abp="1673" /><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br abp="1674" /><br />
riuniti i giudizi,<br abp="1675" /><br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo vigente anteriormente alla sua sostituzione ad opera dell’art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a e b, della legge 11 marzo 2014, n. 23), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente;<br abp="1676" /><br />
2) dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall’art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore.<br abp="1677" /><br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.<br abp="1678" /><br />
F.to:<br abp="1679" /><br />
Alessandro CRISCUOLO, Presidente<br abp="1680" /><br />
Giancarlo CORAGGIO, Redattore<br abp="1681" /><br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br abp="1682" /><br />
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2016.<br abp="1683" /><br />
Il Cancelliere<br abp="1684" /><br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-3-3-2016-n-44/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.44</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un nuovo capitolo nella «guerra» al contributo unificato in materia di appalti: il T.R.G.A. di Trento sospende l’invito al pagamento</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-capitolo-nella-guerra-al-contributo-unificato-in-materia-di-appalti-il-t-r-g-a-di-trento-sospende-linvito-al-pagamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 17:43:52 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-capitolo-nella-guerra-al-contributo-unificato-in-materia-di-appalti-il-t-r-g-a-di-trento-sospende-linvito-al-pagamento/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-capitolo-nella-guerra-al-contributo-unificato-in-materia-di-appalti-il-t-r-g-a-di-trento-sospende-linvito-al-pagamento/">Un nuovo capitolo nella «guerra» al contributo unificato in materia di appalti: il T.R.G.A. di Trento sospende l’invito al pagamento</a></p>
<p>1. Premessa. Il T.R.G.A. di Trento torna nuovamente[1] sulla questione del contributo unificato in materia di appalti. Con l’ordinanza cautelare 25 giugno 2014, n. 58, ritenendo sussistente, ai sensi dell’art. 55 del c.p.a., il presupposto del “pregiudizio grave” , ha sospeso l’efficacia della nota del Segretario Generale del T.R.G.A. di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-capitolo-nella-guerra-al-contributo-unificato-in-materia-di-appalti-il-t-r-g-a-di-trento-sospende-linvito-al-pagamento/">Un nuovo capitolo nella «guerra» al contributo unificato in materia di appalti: il T.R.G.A. di Trento sospende l’invito al pagamento</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-capitolo-nella-guerra-al-contributo-unificato-in-materia-di-appalti-il-t-r-g-a-di-trento-sospende-linvito-al-pagamento/">Un nuovo capitolo nella «guerra» al contributo unificato in materia di appalti: il T.R.G.A. di Trento sospende l’invito al pagamento</a></p>
<p align="justify"><u>1. Premessa.<br />
</u>Il T.R.G.A. di Trento torna nuovamente[1] sulla questione del contributo unificato in materia di appalti. Con l’<a href="/ga/id/2014/6/21564/g">ordinanza cautelare 25 giugno 2014, n. 58</a>, ritenendo sussistente, ai sensi dell’art. 55 del c.p.a., il presupposto del “<i>pregiudizio grave”</i> , ha sospeso l’efficacia della nota del Segretario Generale del T.R.G.A. di Trento con la quale si invitavano gli avvocati ricorrenti ad integrare il pagamento del contributo unificato.<br />
Si tratta di un <i>unicum </i>nel panorama giurisprudenziale, ma, a ben vedere, rappresenta il naturale sviluppo dell’orientamento avviato con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale del 29 gennaio 2014, n. 23.<br />
Nel caso in esame lo studio legale ricorrente, invitato ad integrare il pagamento del contributo unificato, ha impugnato <i>ex novo </i>l’invito del Segretario Generale del T.R.G.A. di Trento chiedendone l’annullamento e la sospensione in via cautelare.<br />
Il giudice trentino ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare collegiale in quanto <i>“al mancato pagamento del contributo unificato – entro il termine indicato e nell’importo integrato come quantificato nella nota impugnata – consegue l’addebito di interessi e sanzioni “a cascata”, fatto che, indubbiamente, può comportare negative conseguenze per lo studio legale dei ricorrenti, sia in termini patrimoniali che sul piano dell’immagine professionale”.</i></p>
<p><u>2. Il <i>periculum in mora: </i>la disciplina italiana del contributo unificato e le sanzioni in caso di mancato pagamento.<br />
</u>Per meglio comprendere i presupposti della concessione di tale sospensione è opportuno analizzare la disciplina del contributo unificato e le sanzioni che conseguono all’omesso od insufficiente pagamento dello stesso.<br />
Il quadro normativo relativo a tale materia è stato definito dal T.R.G.A. di Trento, nella veste di giudice del rinvio nell’ambito dell’ordinanza di gennaio, come un quadro che, oltre ad essere assai frastagliato <i>“non [è] sempre logico né coerente nella determinazione e nella diversificazione degli importi del contributo unificato, dal quale, comunque, spicca l’evidente, sproporzionata penalizzazione nella tassazione dei ricorsi davanti al giudice amministrativo soprattutto in materia di contratti pubblici”.</i><br />
La normativa del contributo unificato fissato in proporzione al valore della controversia è stata introdotta dall&#8217;art. 13, comma l, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sostituendo così il sistema previgente (ex D.P.R. 6/10/1972, n. 642 e succ. mod.), il quale prevedeva il pagamento di una marca da bollo ogni quattro pagine, da versare anticipatamente al momento dell’iscrizione a ruolo, e di diritti di segreteria.<br />
Nel 2006 l&#8217;art. 21 del D.L. n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 e successivamente integrato dall&#8217;art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), inseriva un comma 6-<i>bis </i>al suddetto art. 13. Si svincolava, così, il contributo unificato, per i soli processi amministrativi, dal valore della controversia, prevedendo un differente criterio per materia, in seguito di nuovo distinto in base ad una ulteriore differenziazione delle materie.<br />
In tal modo il contributo unificato dovuto per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato, oltre che per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica[2], è ordinariamente dovuto nell’importo di 650 euro, prevedendosi diverse quantificazioni per alcune materie particolari[3].<br />
Il contributo unificato non è dovuto solo all&#8217;atto di iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo del giudizio, bensì, in base a quanto disposto dall&#8217;art. 15 del d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53, anche per “<i>quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove”.</i><br />
Il contributo unificato per il contenzioso amministrativo, soprattutto in materia di appalti, è stato sempre più innalzato[4], sino ad arrivare ai valori attuali[5]:<br />
&#8211; € 2.000 quando il valore dell’appalto è pari o inferiore a euro 200 mila;<br />
&#8211; € 4.000 per le controversie di valore compreso tra 200 mila e 1.000.000 euro;<br />
&#8211; € 6.000 per quelle di valore superiore a 1.000.000 euro.<br />
Tali importi in sede di appello sono aumentati del 50%[6]. Dunque, per adire il Consiglio di Stato al fine di chiedere l’annullamento di una sentenza di un TAR in materia di appalti è necessario che l&#8217;appellante[7] versi rispettivamente 3.000, 6.000 e 9.000.<br />
Come se ciò non fosse sufficiente, al fine di deflazionare ulteriormente il contenzioso, la legge n. 228/2012 ha introdotto al citato art. 13, il comma 1-<i>quater[8]</i>, prevedendo con esso una sorta di sanzione occulta o indiretta nel caso di impugnazioni in appello dichiarate infondate, inammissibili o improcedibili. Tale sanzione, tuttavia, sembra non essere applicabile ai giudizi innanzi al giudice amministrativo, ma <i>“essa è comunque rivelatrice di un intento quasi intimidatorio a non insistere nell’azione giurisdizionale intrapresa ed a non &#8220;disturbare&#8221; oltre il giudice: come tale, sintomo ulteriore dell’irrazionalità ed iniquità dell’intera disciplina” [9].</i><br />
Ulteriore sanzione è prevista dal comma 6-<i>bis </i>(introdotta dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), ai sensi del quale il ricorrente è tenuto al pagamento del 50% in più del contributo unificato per negligenze ed omissioni a lui non imputabili (nella specie la mancata indicazione da parte del difensore del proprio indirizzo pec e del proprio recapito fax ovvero del codice fiscale della parte).<br />
È evidente, allora, l&#8217;ulteriore iniquità di tale disciplina. A rendere il quadro ancora più frastagliato contribuisce anche la disposizione di cui all&#8217;art. 14, comma 3-<i>ter</i>, del D.P.R. n. 115/2002[10] (introdotto dall&#8217;art. 1, co. 26, L. n. 228/2012), la quale ha previsto che il<br />
valore della controversia vada calcolato sull&#8217;importo posto a base d&#8217;asta dalla stazione appaltante e non già sul margine di utile che l&#8217;impresa potrebbe realizzare dall&#8217;esecuzione del contratto d&#8217;appalto, stimato all&#8217;incirca nel 10% dell&#8217;importo a base d&#8217;asta.<br />
Per quanto concerne la disciplina per l’omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, la Circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa dell’18 ottobre 2011 (successivamente modificata ed integrata), non collega ad esso l’inammissibilità del ricorso, ma ne fa derivare l’obbligo per l’ufficio giudiziario di procedere all’esazione del tributo, con l’eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie connesse all’inadempimento. Quanto alle modalità operative per l’irrogazione delle sanzioni, vengono richiamate quelle previste dalla circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa del 26 aprile 2007, n. 10186.<br />
Nella Circolare 18 ottobre 2011 si precisa, inoltre, che l’invito al pagamento deve recare, ai sensi dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (“statuto del contribuente”), la motivazione della richiesta di contributo unificato, nonché l’indicazione del responsabile del procedimento e dei termini per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale.[11] Infine, quanto alla riscossione coattiva, valgono le modalità stabilite con la circolare del Segretariato generale della Giustizia 29 gennaio 2004 n. 56 (parte III).<br />
Ai sensi dell’art. 16[12] del D.P.R. 115/2002 per la riscossione del contributo unificato si applicano gli artt. 247[13], 248[14] e 249[15] del medesimo D.P.R. calcolando nell’importo da iscrivere a ruolo gli interessi legali dalla data di deposito dell’atto al quale si collega il mancato o l’insufficiente pagamento del contributo unificato, si applica, inoltre, sia all’omesso sia all’insufficiente pagamento la sanzione amministrativa prevista dall’art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131[16], la quale prevede la maggiorazione del dovuto dal cento al duecento percento.<br />
E’ evidente che, sebbene al mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato non corrisponda l’inammissibilità del ricorso, qualora non si adempia nel termine di un mese dalla notifica dell’invito al pagamento, l’importo dovuto può arrivare ad avere una quantificazione notevole. Difatti, posto che si sia pagato il contributo di 650 euro in luogo di quello di 6.000 euro, si potrebbe arrivare a pagare <u>solo</u> per la sanzione amministrativa (considerata nel massimo dell’importo) 10.700 euro, ai quali, ovviamente, bisognerà aggiungere i 5.350 euro di differenza, più gli interessi legali.<br />
Risulta chiaro che, come affermato dal T.R.G.A., nel caso in commento si venga a produrre <i>l’addebito di interessi e sanzioni “a cascata”.</i></p>
<p><u>3. I c.d. <i>Court fees </i>in un&#8217;ottica comparata.<br />
</u>Per comprendere in maniera più adeguata la disciplina del contributo unificato in materia di aggiudicazione di contratti pubblici in ambito nazionale è opportuno guardare alla presenza o meno di spese di giustizia negli altri ordinamenti dell&#8217;Unione.<br />
A tal proposito, vi sono paesi nei quali tale tipologia di ricorsi è completamente gratuita, come ad esempio la Romania, la Lettonia, la Francia[17], la Svezia, la Spagna (esclusa la Comunità Autonoma della Catalogna[18]) ed i procedimenti di fronte ai giudici dell&#8217;Unione Europa.<br />
Vi sono altri stati nei quali il costo di accesso alla giustizia è contenuto e ad importo standardizzato come ad esempio la Lituania (circa 290 euro), la Danimarca (circa 1.339 euro), il Regno Unito[19] (circa 340 euro nel caso in cui venga concessa l&#8217;autorizzazione, il c.d. <i>leave[20], </i>per proseguire la domanda per <i>judicial review</i>).<br />
Altri Stati prevedono il pagamento del contributo unificato sulla base di una percentuale del valore del contratto (ad esempio in Estonia il 3% del valore del contratto) ed altri che prevedono degli scaglioni (come ad esempio in Italia con i ben noti importi da 2.000 a 6.000 euro).<br />
L’Italia non è l’unico Stato nel quale sono sorti accesi dibattiti sulla quantificazione del contributo unificato.<br />
Ad esempio, in Francia[21] l&#8217;art. 54 della legge 2011-900 del 29 luglio 2011, modificando la legge finanziaria,<i> </i>inseriva l&#8217;art. 1635 <i>bis </i>Q al C<i>ode Général des impots</i>, il quale, in deroga alle disposizioni che esoneravano da qualsiasi tipo di imposta l&#8217;accesso alla giustizia, prevedeva una sorta di contributo di 35 euro per il primo grado e di 150 per l&#8217;appello per qualsiasi tipo di controversia, a pena di irricevibilità del ricorso, al fine di coprire le spese per l&#8217;<i>aide juridique </i>(una sorta di gratuito patrocinio francese). L&#8217;introduzione di tale tributo, nonostante la finalità sociale a cui esso era destinato, è stata molto osteggiata tanto da indurre il Governo all&#8217;abolizione dello stesso.<i><br />
</i>L&#8217; art. 128 della legge finanziaria per il 2014, il decreto 2013-1280 del 29 dicembre 2013, infatti, ha abolito tale previsione per tutti i ricorsi presentati dopo il 1 gennaio 2014. Il Ministero della Giustizia, nel comunicare tale abolizione, dichiarò che le ragioni di tale scelta erano da rinvenire nella necessità di favorire una <i>“giustizia «di prossimità» accessibile al più grande numero di cittadini” [22].</i><br />
La Spagna fornisce un altro esempio interessante, con l’introduzione da parte del Governo spagnolo di una <i>tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y socia</i>l<i>.</i><br />
Questa <i>tasa </i>di livello statale è stata introdotta dalla l. 10/2012 del 20 novembre 2012 prevedendo nel Titolo I il pagamento di una tassa per l&#8217;esercizio delle azioni in tutte le giurisdizioni. Tale contributo è costituito dalla somma di un importo fisso e di un importo parametrato al valore della controversia[23].<br />
Come facilmente immaginabile queste disposizioni del governo spagnolo hanno incontrato il disappunto non solo di avvocati e giudici ma anche dei cittadini. Tale disappunto veniva manifestato, in maniera del tutto peculiare, già dal giorno successivo all&#8217;entrata in vigore di tali disposizioni, difatti, con una nota il <i>Juzgado De Lo Social no 1 De Benidorm </i>(nella provincia di Alicante) dichiarava la nuova normativa in materia di spese di giustizia contraria al diritto dell&#8217;Unione Europea e, conseguentemente, tale Corte avrebbe potuto non dichiarare l&#8217;inammissibilità delle procedure per le quali non fosse stato pagato il contributo. I parametri in base ai quali il giudice del Tribunale del lavoro della provincia di Alicante ha ritenuto non compatibile la disciplina di tale contributo sono i principi sanciti nell&#8217;art. 47 della Carta dei Diritti dell&#8217;Unione Europea ed l’interpretazione di una recente pronuncia della Corte di Giustizia[24] la quale, in forza del principio della parità delle armi, richiede che vi sia un equilibrio tra le parti. Nell&#8217;interpretazione del giudice valenziano un cospicuo contributo farebbe, dunque, venire meno questo equilibrio[25].<br />
E&#8217;, infine, interessante il caso polacco relativo ai <i>court fees </i>dovuti per i contenziosi in materia di contratti pubblici. Il contributo è qui previsto per quanto riguarda il primo grado in importo variabile a seconda del valore del contratto da un minimo di circa 1.500 euro ad un massimo di circa 4.785 euro, per il secondo grado è invece previsto il quintuplo di quanto dovuto in primo grado, e nel caso in cui il ricorso abbia ad oggetto azioni poste in essere dalla stazione appaltante dopo l’apertura delle offerte il contributo unificato dovuto sarà calcolato nel 5% del valore del contratto con un tetto massimo di circa 1,2 milioni di euro.<br />
Della questione è stata investita la Corte Costituzionale polacca, la quale nel giro di tre mesi è arrivata a due conclusioni differenti.<br />
Nel gennaio di quest&#8217;anno nel Case n. SK 25/11 con sentenza del 14 gennaio la Corte Costituzionale, investita della questione riguardante l&#8217;art. 32 (2) della legge sulle spese di giudizio in materia civile, ha ritenuto la previsione legittima.<br />
Il caso riguardava i ricorsi di due società involte in due diverse procedure di affidamento per le quali era previsto, in sede di appello, il pagamento di un contributo unificato molto alto, ma sotto la soglia del tetto massimo; essi erano stati respinti in sede di appello perché non era stato pagato il contributo, veniva sollevata, a tal riguardo, la questione di legittimità costituzionale ritenendo che un costo così alto fosse contrario ai principi di accesso alla giustizia, appello avverso la prima istanza di giudizio, proporzionalità e parità di trattamento per enti che si trovano nella stessa posizione.<br />
La Corte ha ritenuto, tuttavia, la decisione della questione non rilevante nel caso di specie in quanto le spese di giudizio del ricorso non sarebbero state abbastanza alte per essere poste alla base della decisione.<br />
Posto ciò, tuttavia, la Corte, pur non soffermandosi sul tetto massimo o sul livello a cui esso è stato fissato, ha ritenuto la disposizione conforme a Costituzione in quanto il legislatore sarebbe legittimato a scegliere l&#8217;importo ovvero i livelli delle spese di giustizia in materia civile, tra l&#8217;altro il medesimo livello di contribuzione è previsto anche per i contenziosi in materia di diritto di proprietà. Inoltre, in taluni casi, esistono delle previsioni che consentono alle parti di non pagare il contributo.<br />
In aprile una nuova decisione della Corte Costituzionale polacca (Case n. SK 12/13 del 15 aprile 2014) ha stabilito, contrariamente alla precedente decisione, che un tetto massimo così alto viola il principio di accesso alla giustizia e il diritto di appello, essa ha stabilito così che le spese di giudizio dovute in sede di appello sono in tutti i casi cinque volte quelle dovute per il primo grado di giudizio.<br />
In questo secondo caso la Corte ha riconosciuto in capo ai ricorrenti l’interesse al ricorso in quanto essi sarebbero stati tenuti a pagare, per il grado di appello, il tetto massimo di 1,2 milioni di euro.<br />
La disposizione della legge sui costi di giustizia polacca, l’articolo 34 (2), è stato ritenuto incostituzionale in quanto l’obbligo del pagamento di un contributo così alto per i soli ricorsi inerenti la fase successiva all’apertura delle offerte è da ritenersi arbitrario e sproporzionato.<br />
Sembra, dunque, alla luce di questa breve e non esaustiva disamina che l&#8217;Italia si collochi tra quei paesi europei che impongono ai propri cittadini una contribuzione alle spese di giustizia per quanto concerne i contratti pubblici molto alta, sebbene non si tratti della più consistente. Emerge inoltre, senza ombra di dubbio, un dato incontrovertibile: l&#8217;esigenza di rendere l&#8217;accesso alla giustizia, soprattutto in una materia così delicata, il più aperto ed economico possibile.</p>
<p><u>4. Il <i>fumus: </i>l’incompatibilità con i principi comunitari e con le c.d. Direttive ricorsi.<br />
</u>Per comprendere, a questo punto, le ragioni per le quali il collegio ha ritenuto sussistenti <i>“i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull’esito del ricorso”</i>, è necessario analizzare i motivi posti alla base della ordinanza di remissione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE[26], l’ordinanza 29 gennaio 2014, n. 23.<br />
Secondo il giudice trentino, infatti, la normativa<i> </i>riguardante il contributo unificato in materia di appalti pubblici si pone in contrasto con i parametri e principi dell&#8217;ordinamento comunitario, ed in particolare con la cd. direttiva ricorsi 89/655/CEE (così come successivamente modificata).<br />
La direttiva appena richiamata, all&#8217;art. 1[27], stabilisce i principi che dovranno caratterizzare le procedure di ricorso previste dagli Stati membri: efficacia e rapidità del ricorso, non discriminazione ed accessibilità delle procedure stesse <i>“a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione”. </i>In sostanza, tali procedure dovranno garantire il più generale principio di effettività della tutela giurisdizionale[28].<br />
È proprio in relazione a tale direttiva che il T.R.G.A. Trento ha riscontrato dei possibili profili di incompatibilità ed in particolare, a suo avviso, “<i>l’eccessiva somma da versare, non solo all’atto di deposito del ricorso principale, ma anche per il deposito di ogni atto per motivi aggiunti o ricorso incidentale, nonché nella successiva eventuale fase di appello, incide in modo decisivo ed intollerabile: a) sul diritto di agire in giudizio, cioè sulla libertà di scelta di ricorrere al giudice amministrativo, da parte di tutti gli operatori economici interessati al mercato dei contratti pubblici, che intendano chiedere l&#8217;annullamento di un provvedimento illegittimo; b) sulle strategie processuali dei difensori, che saranno oltretutto condizionate anche dalla discriminazione tra operatori economici &#8220;ricchi&#8221;, per i quali resta comunque conveniente accettare l’alea della tassazione elevata a fronte della prospettiva di ottenere un rilevante beneficio economico, all’esito eventualmente favorevole del giudizio, rispetto ad operatori economici modesti, per appalti non particolarmente lucrativi, per i quali potrebbe rivelarsi non affatto conveniente anticipare le anzidette somme così sproporzionate al valore (effettivo) dell’appalto; c) sulla pienezza ed effettività del controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione e sull’osservanza dello stesso principio costituzionale di buon andamento, al quale si ricollega strumentalmente il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva”.<br />
</i>In sostanza l&#8217;eccessiva onerosità del contributo da versare all&#8217;atto di presentazione del ricorso e di tutti gli atti successivi volti ad ampliare l&#8217;oggetto della domanda contrasterebbero con il diritto di adire in giudizio, con il principio di non discriminazione e più in generale con il principio di effettività della tutela giurisdizionale[29].<br />
Inoltre, la disciplina così come configurata dal legislatore italiano ingenera non solo una discriminazione tra operatori dotati di adeguati mezzi economici e quelli dotati di scarsi mezzi[30], ma anche una discriminazione tra coloro che si rivolgono al giudice amministrativo rispetto a coloro che invocano la tutela del giudice civile o tributario, davanti ai quali per agire in giudizio per controversie di valore elevatissimo si può arrivare a pagare un massimo di 2.932 euro. È in tal modo evidente quanto sia abnorme ed irragionevole la sproporzione, nonché l&#8217;evidenza della disparità di trattamento sussistente nella tassazione tra i diversi giudici.<br />
Non può giustificare tale iniquità, secondo il T.R.G.A., neanche il fatto che in caso di vittoria il contributo venga rimborsato[31]. “<i>Il ricorrente, infatti – dovendo comunque anticipare il</i> <i>pagamento del contributo unificato – salvo il successivo rimborso, peraltro in tempi resi incerti dalla notoria inefficienza dell’apparato burocratico, all’esito eventualmente favorevole del giudizio &#8211; si trova sostanzialmente esposto al meccanismo del c.d. solve et repete[32], cioè all&#8217;onere del pagamento del tributo quale presupposto imprescindibile dell’esperibilità (anche se non a pena di inammissibilità) dell&#8217;azione giudiziaria diretta a ottenere la tutela del diritto del contribuente mediante l&#8217;accertamento giudiziale dell’illegittimità del tributo stesso”.</i><br />
A causa dell&#8217;inspiegabile misura del contributo si generano non solo effetti distorsivi della concorrenza, ma anche meccanismi che incidono sull&#8217;effettività della tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo in materia di contratti pubblici. Tale principio non si limiterebbe alla classica formula utilizzata dal giudice comunitario per cui le modalità procedurali non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l&#8217;esercizio dei diritti conferiti dall&#8217;ordinamento giuridico europeo[33], ma, alla luce dell&#8217;art. 19, paragrafo 1, TUE alla stregua del quale <i>“gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell&#8217;Unione”, </i>andrebbe oltre, potendo significare che i mezzi di ricorso nazionali debbano essere accessibili, rapidi ed avere costi contenuti[34]<i>.</i><br />
Sotto altri profili la disciplina interna relativa al contributo unificato comporta anche la violazione del principio di proporzionalità che <i>“costituisce parte integrante dei principi generali di diritto comunitario ed esige che la normativa nazionale non ecceda i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi pur legittimamente perseguiti da ciascuno Stato. Alla stregua di tale principio, infatti, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e penalizzante, in modo che gli inconvenienti causati dalle stesse misure non siano sproporzionati rispetto ai fini da raggiungere”.</i><br />
Proporzionalità violata sotto un duplice aspetto, da un lato, infatti, la determinazione del contributo è parametrata non già sul valore effettivo della controversia (utile dell&#8217;impresa fissato convenzionalmente nel 10% dell&#8217;importo di aggiudicazione), bensì su di un valore teorico (la base d&#8217;asta), dall&#8217;altro <i>“se il contributo unificato è una tassa che il ricorrente è tenuto a versare anticipatamente in relazione a un&#8217;utilità specifica che egli trae dalla prestazione di un servizio pubblico (cioè, nel caso, dall&#8217;attività giurisdizionale) reso a sua richiesta, il servizio stesso dovrebbe essere parametrato ai costi sopportati dallo Stato per l&#8217;organizzazione ed il funzionamento dell&#8217;apparato giurisdizionale”, </i>ma il costo per il giudizio amministrativo in materia di appalti non può dirsi certamente diverso né distinto da quello per altri contenziosi.<br />
Queste, dunque, complessivamente sono le ragioni per le quali il giudice amministrativo di Trento ha dubitato della conformità di tale normativa interna alla direttiva dell&#8217;Unione Europea 89/655, “<i>che impone agli stati membri di rendere accessibili le procedure di ricorso, sembrando costituire un ostacolo all&#8217;accesso alla giustizia amministrativa da parte di chiunque sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione in materia di appalti”.<br />
</i>È proprio in questo filone interpretativo che si inserisce l’ordinanza cautelare in commento. Il <i>fumus boni iuris, </i>a mio modo di vedere, consiste proprio in questo, nella palese violazione del diritto comunitario da parte della normativa italiana in materia di contributo unificato per le controversie riguardanti gli appalti pubblici. Violazione che il T.R.G.A. Trento aveva già riscontrato nell’ordinanza di cui sopra.</p>
<p><u>5. Alcune considerazioni e conclusioni.<br />
</u>Il T.R.G.A. di Trento si sta facendo sempre più intensamente portatore delle istanze degli operatori del diritto e dei cittadini in una tematica, come quella del contributo unificato, nella quale il legislatore, oltre a sembrare sordo, impavidamente prosegue[35] nell’ottica della deflazione del contenzioso e nel rimpinguamento delle casse erariali.<br />
Sono, infatti, da ascrivere a questo illuminato Giudice, meritevole della lettera maiuscola, le “prime volte”: la prima questione pregiudiziale[36] [37] demandata alla CGUE e la prima sospensione dell’invito al pagamento.<br />
Il tema dell&#8217;importo elevato per il contributo unificato in materia di appalti non è di certo nuovo[38], tanto è vero che della medesima questione era stata già investita la Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo[39] ed anche la Corte Costituzionale[40] la quale ultima, tuttavia, ne aveva dichiarato la manifesta inammissibilità .<br />
Il T.R.G.A. di Trento, nel caso del rinvio pregiudiziale, riscontrando un’applicazione non conforme al diritto comunitario, si è assunto per primo l’onere di portare a conoscenza delle istituzioni europee la gravosa situazione che affligge sempre più tale contenzioso.<br />
La parte ricorrente aveva rilevato la non conformità dell’art. 13, comma 6-<i>bis</i> con il solo riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Il giudice trentino, tuttavia, <i>ex officio </i>ha riscontrato non solo l&#8217;incompatibilità con la nostra Carta Costituzionale, ma anche e soprattutto con i principi europei di effettività della tutela e di proporzionalità ed in particolare con i principi sanciti dall&#8217;art. 1 dalla direttiva 89/665/CEE, per i profili trattati precedentemente.<br />
Alla luce dei precedenti della Consulta[41], si è preferito demandare la questione alla CGUE ritenendola, forse, più attenta a tali questioni.<br />
Si deve rilevare come tale prospettazione, alla luce della giurisprudenza europea[42], non sia del tutto peregrina.<br />
Ed infatti <i>“il controllo effettuato dalla Corte di Giustizia sulla compatibilità delle regole processuali nazionali con i principi di diritto comunitario, pur se avvenuto senza sistematicità nel quadro della procedura di rinvio pregiudiziale, ha portato ad una serie di importanti sviluppi il cui significato non sta tanto nell’aspetto negativo dell’eliminazione di regole nazionali in contrasto con il diritto comunitario, ma nelle indicazioni positive per un diverso modello europeo” [43].<br />
</i>Per quanto riguarda la seconda ordinanza, ritenendo sussistente il <i>fumus </i>e il <i>periculum </i>derivante dalla creazione “a cascata” di interessi e sanzioni tali da ingenerare non solo un danno economico, ma anche un danno all’immagine dello studio legale ricorrente, ha sospeso l’efficacia della nota di invito al pagamento del Segretario Generale del T.R.G.A.<br />
È evidente come questa seconda ordinanza sia l’appendice del processo demolitorio posto in essere dal giudice trentino già con l’ordinanza di gennaio.<br />
Si deve rilevare, tuttavia, in relazione ad entrambe le ordinanze un profilo critico/problematico: il profilo della giurisdizione. Sebbene in entrambe le circostanze il T.R.G.A. abbia dichiarato la sussistenza della propria giurisdizione, compiendo un grande sforzo interpretativo sulla natura provvedimentale dell’invito al pagamento, si deve puntualizzare che già la circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa 18 ottobre 2011 prevedva tra le altre indicazioni obbligatorie, l’indicazione <i>“dei termini per proporre ricorso alla <u>commissione tributaria provinciale</u>”</i>. Sembrerebbe, quindi, che la giurisdizione, anche in materia di invito, sia demandata al giudice tributario.<br />
Resta in ogni caso da apprezzare lo sviluppo di questa coraggiosa giurisprudenza.<br />
Infatti, le ordinanze di cui trattasi si inseriscono in un ampio dibattito involgente gli strumenti adottati al fine di deflazionare il contenzioso amministrativo, soprattutto in una materia delicata come quella degli appalti pubblici. Tema, purtroppo, riguardante non solo[44] il continuo aumento del contributo unificato ma anche, a titolo esemplificativo, l&#8217;interpretazione delle recenti Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato aventi a oggetto il ricorso incidentale.<br />
Il legislatore, tuttavia, dovrebbe domandarsi se deflazionare il contenzioso sugli appalti possa realmente avere effetti positivi sul sistema in generale. Sembra sempre più evidente, anche alla luce delle recenti cronache giudiziarie, che piuttosto che non intralciare in maniera eccessiva la p.a. nella realizzazione di opere pubbliche e nell&#8217;acquisizione di beni e servizi, l&#8217;impedire il sindacato del giudice amministrativo sulle procedure di aggiudicazione comporti il rischio di incentivare fenomeni corruttivi che purtroppo rappresentano un malcostume italico.<br />
Spesso, inoltre, sembra si dimentichi la provenienza della procedura giurisdizionale riguardante i contratti pubblici, essa, infatti, origina e, direi si esaurisce, nel diritto europeo. Diritto che costruisce un modello di tutela giurisdizionale diverso da quello tipicamente nazionale, un modello di tutela volto a tutelare non già l&#8217;interesse del singolo, sia esso individuo fisico o giuridico, bensì volto ad arginare violazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e delle stazioni appaltanti in generale del diritto europeo ed in tal modo a tutelare la concorrenza e lo sviluppo privo di interferenze del Mercato. Tale tipo di tutela, per operare in maniera corretta, richiede necessariamente l’apertura del sindacato giurisdizionale al maggior numero di soggetti possibile.<br />
Il principio di effettività della tutela nasce, a tal proposito, come mezzo coercitivo dell&#8217;Unione Europea nei confronti degli Stati volto all&#8217;affermazione ed alla implementazione dello stesso diritto europeo, anche se fin dalle prime pronunce si rinviene la sua origine nelle tradizioni comuni e nell’art. 6 della CEDU.<br />
Anche se viene lasciata libertà agli Stati membri in ordine alle modalità di attuazione della normativa processuale in generale e nello specifico di quella delineata dalle cd. direttive ricorsi, tuttavia, quanto meno nel caso italiano, il sistema si è mostrato e continua a mostrarsi restio ad accogliere la “diversità” della tutela offerta da questo rito speciale.<br />
Il dibattito relativo alle spese di giustizia, come dimostrato sopra, non è estraneo agli altri sistemi europei, anzi, sembra sempre più sentito anche negli altri Stati il tema dell&#8217;accesso alla giustizia, che spesso si scontra con le esigenze di rimpinguare le sempre più magre casse statali. È indicativo a tal fine il primo paragrafo del preambolo alla legge spagnola 20/2012 <i>“el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. [&#8230;] el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia”. </i>Ma quale è la misura in cui il cittadino deve pagare per ricevere giustizia?<br />
Indubbiamente la scelta del giudice trentino ha rappresentato una presa di posizione molto coraggiosa e antitetica rispetto alle interpretazioni di altri TAR e della stessa Corte Costituzionale. Esso si è fatto portatore del malcontento di tutti gli operatori del diritto di fronte all&#8217;indifferenza del legislatore.<br />
Quindi se da un lato sicuramente c’è un giudice a Trento, speriamo, dall’altro, che esista davvero un giudice a Lussemburgo.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Si ricorda che con ordinanza del 29 gennaio 2014, n. 23 il medesimo T.R.G.A. aveva demandato la questione dell’elevato importo del contributo unificato in materia di appalti pubblici alla Corte di Giustizia dell’UE ritendo che gli articoli 13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 potessero contrastare con i principi dettati dall’art. 1 della direttiva 89/665/CEE (c.d. direttiva ricorsi).<br />
[2] Con riguardo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, del 26 marzo 2014, n. 73, con la quale la Consulta ha statuito in merito alla natura di tale ricorso asserendo che trattasi di <i>“un rimedio giustiziale amministrativo, che è a sua volta alternativo al rimedio giurisdizionale amministrativo e ne ricalca solo alcuni tratti strutturali e funzionali”, </i>non si comprende in che maniera sia ad esso applicabile la disciplina dettata dal D.P.R. 115/2002.<br />
All&#8217;art. 2, infatti, il c.d. Testo unico in materia di spese di giustizia, stabilisce che le norme in esso contenute si applichino ai processi penali, civili ed amministrativi e definisce, all&#8217;art. 3, il processo come <i>“qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di <b>natura giurisdizionale</b>”. </i>E&#8217; evidente come non avendo il ricorso straordinario natura giurisdizionale, bensì giustiziale, esso dovrebbe essere escluso dall&#8217;applicazione della disciplina in materia di contributo unificato e di spese di giustizia in generale, così come disciplinate dal D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni.<br />
[3] L&#8217;art. 13, comma 6<i>-bis, </i>D.P.R. 115/2002, stabilisce in particolare che <i>“Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi: a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall&#8217;articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull&#8217;accesso del pubblico all&#8217;informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800; d) per i ricorsi di cui all&#8217;articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all&#8217;allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell&#8217;articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650”.</i><br />
[4] L&#8217;art. 37, co. 6, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 ha portato il contributo unificato al valore di 4.000 euro. Con la riedizione dell’ art. 37, comma 6, lett. s), cit., come modificato dall&#8217;art. 1, comma 25, lett. a), nn. 1), 2) e 3), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 si sono previsti gli scaglioni così come sopra.  A proposito del continuo aumento del contributo unificato vedi la nota n. 2.<br />
[5] Bisogna rilevare che nel dicembre 2013 con l&#8217;emendamento, approvato dal Governo, n. 1.3282 al disegno di legge sulla “stabilità” gli importi dovuti per il contributo unificato in materia di appalti stavano per essere ulteriormente aumentati, si prevedevano, infatti, degli scaglioni da 3.500, 7.500 e 11.400 euro (aumentati poi del 50% in sede di appello!). Fortunatamente tale emendamento è stato ritirato e, conseguentemente, non si è avuto un ulteriore aumento degli importi suddetti. Vedi a tal proposito, STEFANO BIGOLARO, <i>Ma da noi stava per essere raddoppiato il contributo sui giudizi in tema di appalti!, </i>in http://www.amministrativistiveneti.it/index.php? option=com_content&amp;task=view&amp;id=546&amp;Itemid=61.<br />
[6] L&#8217;art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. 115/2002 stabilisce, difatti, : <i>“Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione”. </i><br />
[7] E&#8217; opportuno precisare, a tal proposito, che in sede di appello potrebbe ben essere la stazione appaltante a dover corrispondere tali importi.<br />
[8] Tale norma prevede che: <i>“Quando l&#8217;impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l&#8217;ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l&#8217;obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.</i><br />
[9] Vedi punto 16.8 dell’ordinanza di remissione alla CGUE citata.<br />
[10] L&#8217;art. 14, comma 3-<i>ter </i>stabilisce: <i>“Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all&#8217;articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l&#8217;importo posto a base d&#8217;asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell&#8217;articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.</i><br />
[11] Tale inciso si deve leggere nel senso che la giurisdizione competente a decidere sul ricorso avverso l’invito di pagamento è quella del giudice tributario.<br />
[12] L’art. 16, rubricato <i>“Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato”, </i>stabilisce: <i>“1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell&#8217;importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell&#8217;atto cui si collega il pagamento o l&#8217;integrazione del contributo. 1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all&#8217;articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l&#8217;imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista”</i>.<br />
[13] L’art. 247 dispone: <i>“1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l&#8217;ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l&#8217;atto cui si collega il pagamento o l&#8217;integrazione del contributo unificato”</i>.<br />
[14] L’art. 248 stabilisce: <i>“1. Nei casi di cui all&#8217;articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell&#8217;atto cui si collega il pagamento o l&#8217;integrazione del contributo, l&#8217;ufficio notifica alla parte, ai sensi dell&#8217;articolo 137 del codice di procedura civile, l&#8217;invito al pagamento dell&#8217;importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell&#8217;articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. 2. Salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l&#8217;invito è notificato, a cura dell&#8217;ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l&#8217;ufficio. 3. Nell&#8217;invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di</i><br />
<i>versamento entro dieci giorni dall&#8217;avvenuto pagamento”</i>.<br />
[15] L’art. 249 stabilisce: <i>“1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all&#8217;articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234”</i>.<br />
[16] L’art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, rubricato <i>“insufficiente dichiarazione di valore”</i>, dispone che <i>“si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta”.</i><br />
[17] Vedi nel prosieguo la vicenda relativa all&#8217;introduzione del cd. <i>timbre fiscal pour la justice.</i><br />
[18] Nella Comunità Autonoma della Catalogna, la Presidencia de la Generalidad de Cataluña con l. 2/2014 del 27 di  gennaio ha introdotto una <i>tasa </i>per i ricorsi di competenza del Tribunale Catalano per i contratti del settore pubblico (<i>Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público</i>), il contributo di cui trattasi deve essere corrisposto, a pena di irricevibilità del ricorso, alla presentazione dello stesso, l&#8217;importo di tale contributo varia in base al valore del contratto da un minimo di 750 euro ad un massimo di 5.000 euro, nel caso in cui sia stato pagato il contributo per la fase cautelare (<i>reclamaciòn de adoptiòn de medidas provisionales</i>) non si dovrà pagare nessun altro contributo per la proposizione del ricorso di merito. La dottrina spagnola si è dimostrata molto critica, vedi a tal proposito MIGUEL ÁNGEL BERNAL BLAY, <i>No a las tasasa en el ámbito del recurso especial en materia de contractación pública, </i>in <i>Observatorio de Contractación Pública, </i>5/2014 (http://www.obcp.es/index.php/mod.opiniones/mem.detalle/id.145/relcategoria.208/relmenu.3/chk.1acd61ad0fb4b78 b50684ddd5dcab369)<br />
[19] Bisogna rilevare che pur essendo il costo di accesso alla giustizia di per sé molto basso non si può dire altrettanto per quanto concerne le parcelle dei <i>barrister</i>, potendo esse, solo in sede cautelare, aggirarsi in un <i>range </i>che varia dalle 75.000 alle 150.000 sterline (all&#8217;incirca dai 93.000 ai 186.000 euro), da corrispondere in egual misura, poi, in sede di merito. E&#8217; evidente dunque che l&#8217;ammontare delle spese di giustizia, in questo caso, è del tutto marginale, tale da non incidere in maniera significativa sulla scelta di ricorrere al sistema giudiziario.<br />
[20] Questa denominazione è stata mantenuta solo in Irlanda del Nord, mentre, forse nel tentativo di un avvicinamento alla cittadinanza, nel Regno Unito oggi viene denominato <i>“permission”.</i><br />
[21] Vedi a tal proposito FRANCESCO VOLPE, <i>Una storia francese (ancora sul contributo unificato), </i>in <i>LexItalia.it, n. </i>1/2014; CARINE DENEUX VIALETAY, <i>Bonne nouvelle pour les justiciables! Le timbre à 35 € a été supprimé pour l&#8217;introduction d&#8217;une instance, </i>in <i>http://www.village-justice.com/article/Bonne-nouvelle-justiciables- timbre,15968.html.</i><br />
[22] Così come riportato da FRANCESCO VOLPE, cit.<br />
[23] L&#8217;importo fisso per i procedimenti civili e quelli amministrativi, in base al caso, varia dai 100 ai 300 euro. Per la  Corte d&#8217;Appello 800 euro e 1.200 euro per l&#8217;equivalente spagnolo dell&#8217;italica Corte di Cassazione. Nel caso di controversie di lavoro per l&#8217;appello sono dovuti 500 euro e 750 per il terzo grado.  Per quanto riguarda l&#8217;importo variabile, esso è calcolato nello 0.5% del valore della controversia per le somme superiori ad 1 milione di euro e nello 0.25% per quelle inferiori.  Si prevede, inoltre, uno sconto del 10% se si utilizza la procedura telematica per la proposizione del ricorso.<br />
[24] Caso Otis CGUE 6 novembre 2012, C-199/11.<br />
[25] Si deve rilevare, tuttavia, che la normativa in commento sembra essere ancora vigente.<br />
[26] L&#8217;ordinanza in esame è stata emanata nell&#8217;ambito di un procedimento avente ad oggetto una procedura negoziata di affidamento di un appalto di servizi infermieristici sopra la soglia comunitaria e come tale rientrante nella sfera di applicazione della c.d. Direttiva ricorsi del 21 dicembre 1989, n. 665 e successive modificazioni. In quel caso, l&#8217;avvocato della società ricorrente ( lo Studio infermieristico Associato – Orizzonte Salute) in sede di proposizione di motivi aggiunti pagava il contributo unificato ordinario di euro 650 in luogo di quello di euro 2.000. In ragione di ciò il Segretario generale del T.R.G.A. invitava l&#8217;avvocato suddetto al corretto pagamento del contributo speciale in materia di appalti di euro 2.000. Venivano allora proposti ulteriori motivi aggiunti avverso tale provvedimento sulla base dei quali il giudice amministrativo trentino, dopo aver dichiarato la connessione strumentale e causale dei quarti motivi aggiunti relativi al pagamento del contributo unificato e la sussistenza della giurisdizione amministrativa, ha ritenuto necessario sospendere il procedimento e rinviare pregiudizialmente la seguente questione alla CGUE: <i>“se i principi fissati dalla Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e ammnistrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributo unificato per l&#8217;accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici”.</i><br />
[27] La direttiva, così come da ultimo modificata dalla direttiva 23/2014 sulle concessioni, all&#8217;art. 1 stabilisce che: “<i>1. La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 37 di tale direttiva. La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici, di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che tali concessioni siano escluse a norma degli articoli 10, 11, 12, 17 e 25 di tale direttiva.</i><br />
<i>Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori e di servizi e i sistemi dinamici di acquisizione. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/23/UE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali di recepimento.</i><br />
<i>2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali. Gli Stati provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione [&#8230;] ”.</i><br />
[28] Il principio di effettività della tutela giurisdizionale, oltre ad essere uno dei principi cardine del diritto europeo, tanto da essere affermato anche nell&#8217;art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;Unione Europea, si rinviene anche nella CEDU agli artt. 6 e 13 ed implicitamente negli artt. 24 e 113 della nostra Carta Costituzionale. L&#8217;importanza e la centralità di tale principio sono tali che il nostro legislatore, all&#8217;art. 1 del cpa ha esplicitamente previsto che: “<i>la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo”.</i><br />
[29] Da una semplice lettura dei considerando della direttiva ricorsi su menzionata risulta evidente come l&#8217;imposizione di una contribuzione così elevata e non parametrata agli utili derivanti dall&#8217;eventuale aggiudicazione ed esecuzione del contratto risulti del tutto iniqua ed irragionevole e soprattutto “pericolosa”: <i>“considerando che l&#8217;apertura degli appalti pubblici alla concorrenza comunitaria rende necessario un aumento notevole delle garanzie di trasparenza e di non discriminazione e che occorre, affinché essa sia seguita da effetti concreti, che esistano mezzi di ricorso efficaci e rapidi in caso di violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto; considerando che l&#8217;assenza o l&#8217;insufficienza di mezzi di ricorso efficaci in vari stati membri dissuade le imprese comunitarie dal concorrere nello Stato dell&#8217;autorità aggiudicatrice interessata; che è pertanto necessario che gli stati membri interessati pongano rimedio a tale situazione; </i> <i>considerando la necessità di garantire in tutti gli Stati membri procedure adeguate che permettano l&#8217;annullamento delle decisioni illegittime e l&#8217;indennizzo delle persone lese da una violazione; considerando che, se le imprese non avviano la procedura di ricorso, ne deriva l&#8217;impossibilità di ovviare a determinate infrazioni a meno di istituire un meccanismo specifico”. </i><br />
[30] In tal senso punto 25 dell&#8217;ordinanza di rinvio: <i>“l&#8217;imposizione di un&#8217;elevata tassazione, come condizione per poter tutelare le proprie ragioni in giudizio, significa discriminare coloro che non hanno adeguati mezzi economici per farle valere, nonché scoraggiare o impedire la tutela di interessi economici non sufficientemente robusti, rispetto all&#8217;entità della somma da sborsare a titolo di contributo unificato”.</i><br />
[31] E&#8217; opportuno precisare, a tal proposito, che ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 6-<i>bis.</i>1<i>, </i>ultimo periodo “<i>&#8230;l&#8217;onere relativo al pagamento dei contributi suddetti è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale e anche se essa non si è costituita in giudizio”. </i>In tal modo, dunque, l&#8217;importo smisurato del contributo unificato graverà non solo sulle finanze del ricorrente, ma, in caso di soccombenza, anche sulle finanze, già alquanto dissestate, delle stazioni appaltanti.<br />
[32] La Corte Costituzionale con le sentenze n. 21 e n. 79 del 1961 ha dichiarato il meccanismo del <i>solve et repete </i>incostituzionale, in quanto in contrasto gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Tale meccanismo reca un impedimento al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, in contrasto non solo con le norme costituzionali suddette, ma anche con i principi comunitari, nonché perché esso ingenera una disparità di trattamento fra contribuente in grado di pagare immediatamente e contribuente non particolarmente abbiente.<br />
[33] La giurisprudenza della CGUE in tale materia è molto vasta, si può vedere come esempio la sentenza 15 aprile 2008, causa C- 268/06, Impact in particolare ai punti 44-46 e la giurisprudenza in esso citata. Interessante ai nostri fini è il caso DEB, C-279/09, ed in particolare le conclusioni dell&#8217;Avvocato Generale Paolo Mengozzi. Sebbene il caso in oggetto riguardasse l&#8217;accesso al gratuito patrocinio in Germania, l&#8217;Avvocato Generale analizza la possibilità di subordinare il procedimento al pagamento di una tassa, <b>a condizione che essa non risulti sproporzionata. </b>Possibilità scaturente dall&#8217;autonomia procedurale degli Stati membri. Si vedano a tal proposito i punti 54 e ss. delle suddette conclusioni.<br />
Per un esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia si veda, tra i tanti, Stefano Salvatore Scoca, <i>L’effettività della tutela nell’azione di annullamento, </i>in <i>Diritto processuale amministrativo, </i>4, 2012, 1397 e ss.; Mario Pilade Chiti, <i>Diritto amministrativo europeo, </i>IV ed., Milano, 2011, 660 e ss.<br />
[34] Vedi in tal senso le conclusioni dell&#8217;Avvocato Generale Niilo Jääskinen nella causa C-536/11, Bundeswettbewerbsbehörde contro Donau Chemie AG ed altri.<br />
[35] Si vedano gli ulteriori recenti aumenti del contributo unificato nel processo civile disposti dall’art. 53 del d.l. 90/2014.<br />
[36] Alcuni avvocati amministrativisti milanesi avevano già tentato di porre in essere un ricorso simile presso il TAR Lombardia, Milano, il quale, tuttavia, con sentenza 19 luglio 2013, n. 1927 aveva dichiarato il ricorso inammissibile. Nel caso posto all&#8217;esame del TAR Lombardia, si era stata impugnata la nota del Segretario generale del TAR Lombardia avente ad oggetto “nuovi valori del contributo unificato” affissa nell&#8217;Ufficio accettazione del medesimo TAR. Tuttavia, si trattava, ad avviso del giudice amministrativo, non di un atto amministrativo bensì di un  mero avviso “<i>che si limita a richiamare pedissequamente il contenuto della norma (art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, come da ultimo modificato) che stabilisce la misura del contributo unificato in relazione alle varie tipologie di controversie proposte davanti al giudice amministrativo”. </i> Il TAR Milano forniva, inoltre, indicazioni in merito alle possibili modalità di impugnazione dell&#8217;elevato importo del contributo unificato stabilendo che: “<i>naturalmente le parti potranno agire a tutela dei loro interessi incardinando il giudizio presso il giudice munito di giurisdizione – il giudice tributario (Cass., SS. UU., 17 aprile 2012, n. 5994; 5 maggio 2011, n. 9840) – in occasione dei contenziosi aventi ad oggetto l’omesso parziale o totale versamento del contributo unificato”. </i><br />
[37] In relazione alle modalità con le quali ricorrere avverso il contributo unificato, così come indicato dal TAR Lombardia richiamato, su iniziativa degli Avvocati Amministrativi Siciliani si è fatto ricorso negli scorsi giorni alle Commissioni Tributaria, in proposito http://www.giurdanella.it/2014/05/19/il-contributo-unificato-incostituzionale-il-ricorso-degli- avvocati-amministrativisti-siciliani/.<br />
[38] Si vedano a titolo di esempio FRANCESCO VOLPE, <i>Un contributo per una giustizia che spesso non c&#8217;è, </i>in  <i>www.lexitalia.it, </i>n. 7 – 8/ 2006; dello stesso autore, <i>Nuove riflessioni sul regime del contributo unificato nel processo amministrativo, </i>in <i>www.lexitalia.it, </i>n. 7 – 8/ 2006; id., <i>Considerazioni sull&#8217;effettività di tutela nell&#8217;attuale sistema di giustizia amministrativa, </i>in <i>www.amministrativistiveneti.it, </i>4/2012; GIOVANNI VIRGA, <i>Il prezzo della giustizia (a proposito dell&#8217;aumento fino al 2.000 euro del contributo unificato previsto dal maxi-emendamento alla finanziaria 2007), </i>in <i>www.lexitalia.it, </i>n. 12/2006<i>; </i>MARIA ALESSANDRA SANDULLI, <i>Le nuove misure di deflazione del contenzioso amministrativo: prevenzione dell&#8217;abuso del processo o diniego di giustizia, </i>in <i>www.federalismi.it, </i>2012.<br />
[39] Con un ricorso presentato dagli Avvocati Amministrativisti, si veda a tal proposito  http://www.giurdanella.it/2013/10/11/appalti-gli-avvocati-amministrativi-contro-laumento-del-contributo-unificato /.<br />
[40] Corte Cost., ord. 6 maggio 2010, n. 164 dichiarava manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1307, della legge finanziaria 2007 che fissava in euro 2.000 il contributo unificato per gli atti giudiziari di fronte al giudice amministrativo in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture per contraddittorietà del <i>petitum</i>. Incidentalmente, peraltro, la Consulta afferma: <i>“che, in ogni caso, la questione è inammissibile per la pluralità delle soluzioni che possono essere offerte dal legislatore in una materia, quale quella della determinazione delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia ed altresì quella tributaria, nella quale vige il principio della sua discrezionalità e della insindacabilità delle opzioni legislative che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza (v. sentenza n. 162 del 1983)” </i>e, inoltre, <i>“che, nel caso di specie, la norma censurata, introducendo una più articolata distinzione tra diverse categorie di controversie amministrative ed elevando la misura dei contributi per alcune di esse, deve ritenersi frutto di una scelta discrezionale non manifestamente irragionevole”.</i><br />
[41] Si ricorda, infatti, che in diverse occasioni la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativamente all&#8217;importo del contributo unificato in materia di appalti. Si rimanda per i riferimenti alla nota precedente.<br />
[42] Si vedano, a titolo esemplificativo: Caso <i>Rewe, </i>16 dicembre 1976, 33/76; caso <i>Johnston, </i>15 maggio 1986, 222/84; caso <i>Heylens, </i>15 ottobre 1987, 222/86; caso Peterbroek, 14 dicembre 1995, C-312/93; caso <i>Impact</i>, 15 aprile 2008, C-268/06.<br />
[43] Cit. Mario Pilade Chiti, cit., p. 665.<br />
[44] Sempre in un’ottica deflattiva sembrano inserirsi le nuove disposizioni del D.L. 90/2014 volte ad una ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici e/o le misure per il contrasto dell’abuso del processo.<br />
Per un primo commento si veda Maria Alessandra Sandulli, <i>Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 e i suoi effetti sulla giustizia amministrativa. Osservazioni a primissima lettura, </i>in <i>Federalismi.it, </i>14/2014.</p>
<p align="right"><i>(pubblicato l&#8217;8.7.2014)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/un-nuovo-capitolo-nella-guerra-al-contributo-unificato-in-materia-di-appalti-il-t-r-g-a-di-trento-sospende-linvito-al-pagamento/">Un nuovo capitolo nella «guerra» al contributo unificato in materia di appalti: il T.R.G.A. di Trento sospende l’invito al pagamento</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2014 n.3072</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-6-2014-n-3072/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-6-2014-n-3072/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2014 n.3072</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Gaviano Sorit – Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.a.(Avv. A. M. Papa Malatesta) c/ Comune di Forlì (Avv. M.G. Di Giovanni, A. Lolli) Giurisdizione e competenza – Servizio riscossione &#8211; Diniego di discarico – Impugnazione &#8211; Giurisdizione Corte dei Conti – Sussiste – Concessione &#8211; Azione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-6-2014-n-3072/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2014 n.3072</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-6-2014-n-3072/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2014 n.3072</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti &#8211;  Est. Gaviano<br /> Sorit – Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.a.(Avv. A. M. Papa Malatesta) c/ Comune di Forlì (Avv. M.G. Di Giovanni, A. Lolli)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Servizio riscossione &#8211; Diniego di discarico – Impugnazione &#8211;  Giurisdizione Corte dei Conti – Sussiste – Concessione &#8211; Azione di accertamento – Giurisdizione G.A. ex art .133 C.P.A.  – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di controversie in materia di discarico dei ruoli e di aggio esattoriale, afferenti i rapporti tra i Comuni e le concessionarie del servizio di riscossione dei tributi, che abbiano ad oggetto anche un’autonoma azione di accertamento in ordine alla disciplina del rapporto di concessione corrente tra le parti , mentre rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti l’impugnazione contro il diniego di discarico, la contestuale azione di accertamento sul contenuto del rapporto concessorio dall’altra parte rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, co 1 lett. c del C.P.A. Infatti la suddetta azione di accertamento non corrisponde ad una controversia ex se inerente alla gestione di danaro pubblico da parte di un agente contabile diversamente dalla tipologia di controversie previste dall’art. 20 co 4 D.lgs. 122/1999.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2962 del 2014, proposto dalla Sorit &#8211; Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alfonso Maria Papa Malatesta, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, piazza Barberini n. 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Comune di Forlì, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Gabriele Di Giovanni e Alessandro Lolli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della “ordinanza” collegiale del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZIONE II, n. 69/2014, resa tra le parti, dichiarativa del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Forlì;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 105, co. 2, e 87, co. 3, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Alfonso Maria Papa Malatesta e Alessandro Lolli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>VISTA l’ordinanza n. 69/2014 in epigrafe, avente natura sostanziale di sentenza, siccome definitoria del giudizio di primo grado (cfr. l’art. 33 comma 1 lett. a) C.P.A.),<br />
 con la quale l’adìto T.A.R. per l’Emilia Romagna dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sul ricorso n. 1043/2013 R.G., proposto dalla Sorit &#8211; Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A., sulla considerazione che le controversie in materia di discarico dei ruoli e di aggio esattoriale, afferenti i rapporti tra i Comuni e le concessionarie del servizio di riscossione dei tributi, appartengono alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.lgs n. 112 del 1999;<br />
DATO ATTO che:<br />
&#8211; avverso tale sentenza la società ricorrente esperiva il presente appello, con il quale contestava la declinatoria di giurisdizione emessa dal primo Giudice e riproponeva le proprie domande;<br />
&#8211; al gravame resisteva il Comune di Forlì, che con la propria articolata memoria ne deduceva l’infondatezza e concludeva per la conferma della sentenza appellata;<br />
&#8211; in applicazione del rito previsto dagli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, C.P.A., alla Camera di consiglio del 20 maggio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione;<br />
OSSERVATO che l’atto introduttivo dell’originario giudizio rivela ad un attento esame un contenuto complesso, rinvenendosi in esso non solo una domanda di annullamento dell’atto comunale formalmente impugnato, ma anche un’autonoma azione di accertamento in ordine alla disciplina, nella sua interezza, del rapporto di concessione corrente tra le parti;<br />
RILEVATO che l’oggetto principale della controversia sollevata dall’attuale appellante verte, infatti, proprio sulla disciplina del rapporto concessorio vigente tra le parti, attenendo all’individuazione delle norme che dovrebbero regolare in via generale il rapporto nel suo complesso, e pertanto al modo in cui questo dovrebbe atteggiarsi, trattandosi di stabilire non solo se i c.d. ruoli “post scorporo” siano soggetti alla disciplina recata dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999, ma, anche e più ampiamente, se la concessione sia soggetta alla disciplina posta da quest’ultima fonte;<br />
RILEVATO, sotto questo profilo, che la società medesima puntualizza di non avere chiesto in alcun modo al Giudice amministrativo di definire il rapporto di dare e avere tra le parti, né quindi di stabilire se essa ricorrente abbia, o meno, titolo al discarico (e questo dopo essersi riservata, nel proprio originario atto introduttivo, di adire la Corte dei conti -come poi è avvenuto- con riguardo alle problematiche di merito della inesigibilità, precisando che essa non intendeva con il presente giudizio invece entrare nel merito delle contestazioni mossele dal Comune mediante l’atto impugnato);<br />
CONSIDERATO che l’impugnata declinatoria di giurisdizione deve trovare conferma rispetto all’azione impugnatoria proposta, stante la puntuale previsione dell’art. 20, comma 4, d.lgs n. 112 del 1999, affermativa della giurisdizione contabile sui ricorsi contro il diniego di discarico (giurisdizione che non trova beninteso limiti quanto ai motivi deducibili a base di siffatti specifici ricorsi);<br />
RITENUTO, per contro, che rispetto all’azione di accertamento contestualmente proposta dalla società si rivela fondata la deduzione dell’appellante secondo cui la causa rientra nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) del C.P.A. (nel quale è stato trasfuso l’art. 5, comma primo, della legge n. 1034 del 1971), che affida alla cognizione di quest’ultimo le controversie relative a concessioni di pubblici servizi, norma generale con la quale la previsione dell’art. 20, comma 4, d.lgs n. 112 del 1999 deve pur sempre essere coordinata;<br />
OSSERVATO, infatti, che la suddetta azione di accertamento non corrisponde ad una controversia <i>ex se</i> inerente alla gestione di danaro pubblico da parte di un agente contabile (diversamente dalla tipologia di controversie cui ha riguardo l’art. 20 comma 4 cit.);<br />
RILEVATO che la Corte regolatrice (Cass. civ. Sez. Un., 8 luglio 2003, n. 10735) ha chiarito che &#8211; anche in materia di riscossione di tributi data in concessione &#8211; permane la giurisdizione esclusiva del G.A., e pertanto le controversie attinenti allo svolgimento del rapporto di concessione, ancorché non implicanti l&#8217;impugnazione di provvedimenti amministrativi, e pur se la situazione fatta valere in giudizio si qualifichi come diritto soggettivo, spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva (la pronuncia delle stesse SS.UU. 7 febbraio 2002, n. 1734, ha poi ritenuto che, ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti sulle tematiche contabili, la causa che, pur avendo oggetto patrimoniale, richieda indagini e pronunce sull&#8217;estensione e sulla disciplina della concessione, secondo i provvedimenti emessi dall’ente concedente ed i connessi accordi <i>interpartes</i>, sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo);<br />
CONSIDERATO, inoltre, che sulla specifica materia questo Consiglio, con la decisione della Sez. IV n. 5744 del 20 novembre 2008, pur rilevando che rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti (che giudica con giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica) la verifica dei rapporti di dare ed avere tra esattore delle imposte ed ente impositore e relativamente ai rendiconti degli esattori e ricevitori delle imposte, è pervenuto a conclusione diversa per le controversie attinenti ad aspetti del rapporto di concessione del pubblico servizio con implicazioni solo riflesse di natura contabile e sui doveri di rendiconto, dovendo pur sempre trovare applicazione la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo sul rapporto di concessione originariamente sancita dall’art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
CONSIDERATO, d’altra parte, che la tesi di parte appellata &#8211; secondo la quale dovrebbe ritenersi devoluta alla Corte dei Conti qualsivoglia controversia inerente ad un rapporto di concessione esattoriale, attenga essa alla disciplina dello stesso rapporto o a precise vicende contabili &#8211; oltre a non risultare sorretta da uno specifico fondamento legislativo (stante la limitata portata dell’art. 20 comma 4 cit.) confligge con la norma ordinamentale sulla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, vigente per la generalità delle concessioni di servizi pubblici;<br />
RITENUTO, infine, che l’Amministrazione con il provvedimento impugnato in primo grado risulta avere statuito unilateralmente in ordine alla disciplina cui il rapporto concessorio sarebbe soggetto, così assumendo una veste autoritativa, e che la controversia riguarda l’identità del rapporto e le modalità essenziali del suo svolgimento, solo indirettamente riverberandosi su problematiche di ordine contabile;<br />
OSSERVATO, in conclusione, che per le considerazioni che precedono l’appello va dunque parzialmente accolto, e la causa, in tali limiti, conseguentemente rimessa al Giudice di primo grado in applicazione dell’art. 105, comma 1°, C.P.A., mentre le spese del doppio grado di giudizio possono essere equitativamente compensate tra le parti;<br />
RITENUTO che una domanda cautelare potrà se del caso essere riproposta al Giudice competente per il primo grado di giudizio;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe n. 2962 del 2014, accoglie per quanto di ragione l’appello in epigrafe, e per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo a conoscere dell’azione di accertamento spiegata dalla società ricorrente col ricorso di primo grado n. 1043 del 2013, e rimette entro tali limiti la causa al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna.<br />
Conferma per il residuo la sentenza appellata.<br />
Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore<br />
Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-6-2014-n-3072/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2014 n.3072</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2013 n.7523</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-7-2013-n-7523/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-7-2013-n-7523/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-7-2013-n-7523/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2013 n.7523</a></p>
<p>Pres. Bianchi &#8211; Est. Brandileone F.T. (Avv.ti P.S. Pugliano, G. Covino) / Equitalia Servizi S.p.a. (Avv. ti G.Visentini e A.Papa) e Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. St.) e altri sulla natura certificativa della verifica sull&#8217;adempimento degli obblighi di versamento ex art. 48 bis D.P.R. 27 settembre 1973 n. 602</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-7-2013-n-7523/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2013 n.7523</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-7-2013-n-7523/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2013 n.7523</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi  &#8211; Est. Brandileone<br /> F.T. (Avv.ti  P.S. Pugliano, G. Covino) / Equitalia Servizi S.p.a. (Avv. ti G.Visentini e A.Papa) e Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. St.) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla natura certificativa della verifica sull&#8217;adempimento degli obblighi di versamento ex art. 48 bis D.P.R. 27 settembre 1973 n. 602 e sulla conseguente giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative alla contestazione dell&#8217;inadempimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Giurisdizione e competenza – Imposte e tasse – Debiti della p.a. – Modalità di pagamento – Obblighi ex art. 48 bis D.P.R. 602/1973 – Verifica preventiva – Atto certificativo dell’inadempimento – Controversia – Giurisdizione del g.a. – Sussiste – Ragioni. </p>
<p>2.	Imposte e tasse – Entrate pubbliche – Riscossione coattiva mediante ruolo – Portata generalizzata  – Conseguenze. </p>
<p>3.	Imposte e tasse – Obbligazione pubblica – Riscossione &#8211; Controversie giurisdizionali o giustiziali-amministrative – Inadempimento – Incofigurabilità – Rilascio dell’atto di certificazione ex art. 48 bis DPR 602/1973 – Istruttoria – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In materia di riscossione delle imposte sul reddito, a seguito della verifica in ordine all’adempimento degli obblighi di versamento ex art. 48 bis D.P.R. 27 settembre 1973 n. 602 (che prevede che le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di importo superiore a diecimila euro, accertino, mediante una richiesta alla Soc. Equitalia Servizi, se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento) viene emesso un atto di natura provvedimentale delle risultanze di indagine all’amministrazione richiedente (art.2, c.2, d.m. 40/2008) volto all’accertamento “qualificativo” delle inadempienze di natura tributaria ed extratributaria, e ciò a prescindere dall’accertamento dalle specifiche posizioni di diritto soggettivo siano esse di natura tributaria e non: in particolare, si è in presenza di una potestà certificativa “dell’inadempimento”. Pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla controversia avente per oggetto la contestazione della qualifica di soggetto inadempiente attribuita a un soggetto beneficiario a seguito della verifica ex art. 48 bis cit.</p>
<p>2.	Qualsiasi credito, indipendentemente dalla sua natura e dall’Ente creditore, esposto in una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. 602/1973, rientra nell’ambito operativo dell’art. 48bis del medesimo decreto, in quanto l’art. 17 d.lgs 46/1999 ha introdotto nell’ordinamento giuridico il principio della generalizzazione della riscossione coattiva mediante ruolo di tutte le entrate pubbliche. </p>
<p>3.	In tutte le evenienze in cui sussistono controversie siano esse giurisdizionali o giustiziali-amministrative sulla debenza o meno dell’obbligazione pubblica non può parlarsi di inadempimento. Pertanto, l’Amministrazione ai fini del rilascio dell’atto di certificazione ex art. 48 bis DPR 602/1973 deve preventivamente eseguire congrua istruttoria sulla pendenza o meno di contenziosi amministrativi o giurisdizionali facenti capo alla parte interessata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6721 del 2009, proposto da: &#8232;Federico Tedeschini, rappresentato e difeso dagli avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano, Gianmaria Covino, con domicilio eletto presso Pierpaolo Salvatore Pugliano in Roma, l.go Messico, 7; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>1) Equitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, via Andrea Millevoi n. 10;&#8232;2) Equitalia Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, via Benedetto Croce n. 124 rappresentata e difesa &#8211; anche disgiuntamente -dagli Avv.ti prof.Gustavo Visentini e Alfonso Papa malatesta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, piazza Barberini n.12;&#8232;3) Equitalia Gerit S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Roma, Lungotevere Flaminio n. 18;&#8232;4) Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, &#8232;5) Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze &#8211; Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona del Ragioniere Generale p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, &#8232;6) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>7) della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 8;<br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>a) della qualificazione di &#8220;soggetto inadempiente&#8221; attribuita da Equitalia Servizi S.p.A. al Ricorrente in esito della richiesta n. 200900000849738, comunicata dalla Società pubblica che aveva richiesto il controllo della posizione fiscale del Ricorrente medesimo in data 17 giugno 2009 ;<br />	<br />
b) del Decreto Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze in data 18 gennaio 2008, n. 40, concernente &#8220;Modalità di attuazione dell&#8217;art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni&#8221;&#8216;,<br />	<br />
c) della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 adottata dal medesimo Dicastero e recante &#8220;chiarimenti&#8221; al Decreto menzionato sub a);<br />	<br />
d) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli appena indicati. nonché per l’accertamento<br />	<br />
del diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni &#8211; patrimoniali e non patrimoniali &#8211; subiti e subendi, derivanti dagli atti gravati, da quantificarsi in corso di giudizio;<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Equitalia Servizi Spa e di Ministero Dell&#8217;Economia E Delle Finanze e di Presidenza del Consiglio Dei Ministri;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso, notificato il 16.7.2009, il ricorrente, titolare di una convenzione per la prestazione di consulenza ed assistenza legale a favore dell&#8217;ATAC S.p.A., ha impugnato la qualificazione di &#8220;soggetto inadempiente&#8221; a lui attribuita dalla società Equitalia Servizi S.p.A. a seguito della verifica prevista ai sensi dell&#8217;art. 48-bis del D.P.R. 27 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall&#8217;art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. con modif. dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, richiesta dalla stessa ATAC S.p.A. per il controllo della posizione fiscale del ricorrente medesimo.<br />	<br />
Tale procedura si sostanzia in un accertamento circa l&#8217;eventuale morosità del beneficiario al pagamento, sulla base di una richiesta che i soggetti pubblici inoltrano ad Equitalia Servizi S.p.A. prima di effettuare un pagamento di un importo superiore ad € 10.000,00 (diecimila). La società concessionaria provvede, così, a controllare se il beneficiario risulti inadempiente all&#8217;obbligo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, comunicando, poi, senza ulteriori elaborazioni, al soggetto pubblico richiedente l&#8217;importo dovuto dal beneficiario.<br />	<br />
Le modalità riguardanti l&#8217;espletamento della procedura di verifica e gli effetti che ne conseguono sono disciplinate dal D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008.<br />	<br />
Il ricorrente, titolare di una convenzione per la prestazione di consulenza ed assistenza legale a favore dell&#8217;ATAC S.p.A., riferisce di aver con sorpresa ricevuto, in data 17 giugno 2009, una nota nella quale la citata società rendeva noto che, a seguito della verifica in ordine all&#8217;adempimento degli obblighi di versamento prevista dall&#8217;art. 48 bis del D.P.R. 27 settembre 1973, n. 602, la stessa debitrice aveva sospeso il pagamento di onorari per prestazioni professionali, rilevando a carico dell&#8217;avvocato Tedeschini l&#8217;esistenza di plurime cartelle di pagamento rimaste insolute per un totale di € 11.658,73.<br />	<br />
A seguito dell&#8217;informativa suddetta, il ricorrente provvedeva spontaneamente a saldare le partite rivendicate per l&#8217;intero importo, contestandone, tuttavia, l&#8217;effettiva debenza.<br />	<br />
L&#8217;impugnativa è altresì estendesa al Decreto del Ministro dell&#8217;Economia e delle Finanze n. 40 del 18.1.2008, concernente &#8220;Modalità di attuazione dell&#8217;ari. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni&#8221; ed alla Circolare n. 22/2008, diramata dallo stesso Dicastero, recante &#8220;chiarimenti al decreto menzionato&#8221;.<br />	<br />
Parte ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:<br />	<br />
1) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 del D.L. 30 settembre 205 n. 203, nonché del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 113 della Cosi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza.<br />	<br />
Lamenta innanzitutto il ricorrente che la pregiudizievole iscrizione effettuata nei sui confronti dalla Equitalia Servizi S.p.A. sia in contrasto con le previsioni della normativa menzionata in rubrica, ed in particolare con il D.P.R. n. 602/1973 che riguarda esclusivamente la &#8220;riscossione delle imposte sul reddito'&#8221;.<br />	<br />
È solo con riferimento a queste ultime che tale Società resistente potrebbe infatti attribuire la qualifica di soggetto inadempiente a coloro che &#8211; ricevuta una cartella esattoriale &#8211; omettano di effettuare tempestivamente i relativi versamenti senza procedere all&#8217;impugnazione della cartella nei termini e nei modi di legge.<br />	<br />
Illecita è, in particolare, la comunicazione effettuata ad un soggetto terzo in materia extratributaria.<br />	<br />
Infatti, l&#8217;obbligo di acquisizione delle notizie è espressamente limitata dalla vigente normativa ai debiti di natura tributaria.<br />	<br />
Ad una simile lettura, costituzionalmente orientata, sembra però opporsi la circolare ministeriale n. 22/2008 ove semplicisticamente si afferma che &#8220;nel tempo, la disciplina recata dal predetto decreto e divenuta progressivamente lo strumento generale per eseguire la riscossione coattiva dei crediti, anche non tributari, vantati dallo Stato e da molti Enti pubblici&#8221; (pag. 9 Gire.).<br />	<br />
Un tal modo di opinare espone però la circolare stessa alla censura di violazione di legge perché — se pur fosse vero (e non sembra esserlo, per la elementare ragione per cui &#8211; in base al principio di legalità [che domina qualunque altro principio] non è corretto estendere poteri coattivi a fattispecie diverse da quelle chiaramente e specificamente indicate in atti normativi primari) quanto affermato in detta Circolare: cioè che il D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 &#8220;/za posto il principio generale secondo cui, salvo specifiche eccezioni, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici&#8221; (ancora pag. 9, Id.) — sicuramente è vero che la Corte Costituzionale (ex multis, sentenze n. 21 e n. 79 del 1961 e n. 45 e 72 del 1962) ha più volte ribadito l&#8217;illegittimità di ogni disposizione che vincoli &#8211; anche indirettamente &#8211; il cittadino all&#8217;obbligo del solve et repete.<br />	<br />
Con le ricordate sentenze tale principio è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza tra i cittadini, con il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, con l&#8217;inammissibilità di limitazioni al diritto medesimo.<br />	<br />
A prescindere, dunque, dalla natura extratributaria delle somme di cui è causa, mai potrebbe con ragione sostenersi che le stesse avrebbero dovuto esser pagate prima della conclusione dei procedimenti contenziosi legittimamente attivati per contestarne l&#8217;effettiva debenza. Il comportamento dell&#8217;Equitalia è, pertanto, viziato anche da eccesso di potere per difetto di istruttoria, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, vista la mancata considerazione da parte della Società resistente della pendenza o &#8211; addirittura &#8211; della conclusione di procedimenti giurisdizionali volti ad accertare la legittimità della pretesa creditoria azionata.<br />	<br />
2} Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e seg.della L. 8 agosto 1990 n. 241 e succ. moda. &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br />	<br />
Nei confronti del ricorrente non sono state rispettate le disposizioni contenute nella legge in rubrica prima fra tutte quella relativa all&#8217;invio della doverosa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla sua iscrizione fra i soggetti inadempienti degli obblighi di versamento delle somme in precedenzaindicate.<br />	<br />
3} Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità manifesta, difetto (carenza ed errore) della motivazione.<br />	<br />
Ulteriore ed autonomo vizio di eccesso di potere nelle figure sintomatiche elencate in rubrica. Infatti &#8211; ove fossero state correttamente applicate le disposizioni e le garanzie procedimentali in precedenza esposte, sarebbe stato assai semplice per Equitalia Servizi S.p.A. accertare la mancanza dei presupposti necessari per effettuare la contestata iscrizione del Ricorrente nel non commendevole elenco dei soggetti inadempienti agli obblighi tributari e non si sarebbe potuto fare a meno di apprezzare l&#8217;ulteriore circostanza giusta la quale detti obblighi, oltre a non riguardare tributi in senso tecnico, afferivano a richieste di esborsi ritualmente contestati dal Ricorrente nelle competenti sedi amministrative e giudiziarie.<br />	<br />
Aggiungasi che l&#8217;attribuzione della qualifica di &#8220;soggetto inadempiente&#8221; ad una persona che versi puntualmente all&#8217;erario somme di tale entità da porlo costantemente ai vertici di quelle dotate, sul piano nazionale, di capacità contributiva notevolmente elevata (e sempre spontaneamente dichiarata come tale) imporrebbe addirittura alla resistente amministrazione finanziaria di censurare essa stessa il comportamento tenuto &#8211; nella vicenda &#8211; dalla propria concessionaria.<br />	<br />
Viene censurata la mancata esposizione dell&#8217;iter logico in base al quale quella Società ha ritenuto di infliggere improvvisamente e senza contradditorio un vulnus alla sua immagine di contribuente fedele e puntuale nell&#8217;assolvimento delle proprie obbligazioni finanziarie verso l&#8217;erario.<br />	<br />
Gli uffici che ricevono la segnalazione non sono, cioè, messi in condizione di comprendere se siano in presenza di un comportamento scaturente dalla mancata soddisfazione di una pretesa tributaria, ovvero se tale pretesa abbia (come nel nostro caso) natura completamente diversa. Basterebbe questa sola considerazione a dimostrare che tutte le comunicazioni spedite da Equitalia Servizi S.p.A. agli uffici pubblici che richiedano la posizione debitoria di un singolo contribuente siano afflitte -nel ridurre ad unum le molteplici forme di debito che possano manifestarsi -dal vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta illogicità: ricorre infatti un simile vizio tutte le volte che comportamenti differenti vengano trattati in modo eguale, oppure che comportamenti eguali vengano trattati in modo diverso.<br />	<br />
Si censura altresì la legittimità della stessa funzione accertatoria esercitata da detta Società.<br />	<br />
Le segnalazioni di Equitalia Servizi S.p.A. rientrano infatti nel preciso mandato conferito ad Equitalia S.p.A. per la riscossione delle somme dovute &#8211; e non versate &#8211; dai contribuenti all&#8217;Amministrazione finanziaria; ma è accaduto che il ruolo e le funzioni di tale Società siano nel tempo notevolmente accresciute, con tutta una ulteriore serie di compiti talvolta ricevuti in base a contratti di servizio fondati su precise disposizioni di legge, tal’altra in base ad affidamenti convenzionali sottoscritti al solo fine di lucrare ulteriori profitti. In nessun caso Equitalia S.p.A. ha partecipato ai doverosi confronti concorrenziali che ciascuna figura soggettiva pubblica dovrebbe bandire per l&#8217;affidamento dei servizi che ritiene di dover acquisire all&#8217;esterno della propria organizzazione.<br />	<br />
Un simile modo di operare non sembra compatibile con la normativa comunitaria perché è frutto della violazione di consolidati principi concorsuali in materia di scelta del contraente: principi che reggono ormai pacificamente l&#8217;attività degli affidatari di servizi pubblici.<br />	<br />
4} Violazione di legge: Violazione e falsa applicazione dell&#8217;ari. 3 della direttiva n. 18/2004, nonché dell&#8217;art. 30, comma 1 e 6, del Codice dei Contratti Pubblici.<br />	<br />
Nella denegata ipotesi si ritenesse legittimo l&#8217;affidamento ad Equitalia S.p.A. anche della riscossione di entrate extratributarie, quali sono quelle appostate a debito del ricorrente si censura il comportamento della resistente Società anche per invalidità derivata dalle illegittime modalità attraverso cui sono stati conferiti ad Essa i relativi poteri: inizialmente da parte del legislatore e solo succesivamente delle diverse amministrazioni pubbliche che la utilizzano con sempre maggior frequenza.<br />	<br />
La vicenda della progressiva espansione della Società sembra infatti essersi cosolidata in palese violazione della normativa comunitaria sugli affidamenti di servizi da parte delle Amministrazioni e delle Società pubbliche.<br />	<br />
Né varrebbe &#8211; per smentire le ultime affermazioni in materia di traslazione di poteri al di fuori dell&#8217;organizzazione amministrativa &#8211; l&#8217;invocazione delle differenze che la normativa comunitaria e nazionale ha introdotto per giustificare il diverso trattamento stabilito per l&#8217;affidamento in appalto rispetto al conferimento in concessione.<br />	<br />
L&#8217;art. 1, § 4 della direttiva 18/2004 definisce d&#8217;altronde la concessione di servizi come &#8220;un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo&#8221;.<br />	<br />
Occorre però ricordare che già durante l&#8217;iter di approvazione della direttiva 92/50 (sugli appalti pubblici di servizi, ora confluita in quella inizialmente menzionata) fu prospettata la possibilità di sovrapporre ed equiparare ad ogni effetto &#8211; in materia di servizi &#8211; la figura dell&#8217;appalto a quella della concessione.<br />	<br />
Secondo la proposta 91/c 250/05 presentata dalla Commissione al Consiglio (in CUCE 25 settembre 1991 N.C. 250/4), la direttiva servizi avrebbe infatti dovuto includere &#8211; e perciò disciplinare &#8211; anche una tale specie di concessioni; tale proposta non venne però approvata, in quanto tutte le disposizioni relative alla stessa furono stralciate dal testo finale della direttiva 92/50.<br />	<br />
Qualsiasi tentativo di regolare l&#8217;affidamento delle concessioni fu quindi abbandonato, ritenendosi però pacifico il principio che anche per le concessioni di servizi dovessero comunque valere la maggior parte dei principi contenuti nelle direttive appalti: primi fra rutti quelli di trasparenza e di non discriminazione (così CGCE, VI, 7 dicembre 2000, in causa c- 324/98; Id., Camera Grande, 21 luglio 2005, in causa C- 231/04).<br />	<br />
Ad una tale conclusione si giunge tenendo anche conto del fatto che in tutti gli stati membri &#8211; ed in particolare in Italia &#8211; l&#8217;affidamento a terzi delle concessioni di servizi risulta, in via generale, sottoposta a procedure di evidenza pubblica.<br />	<br />
In presenza di un quadro così complesso-almeno sotto il profilo dell&#8217;identificazione di questo istituto &#8211; anche l&#8217;ordinamento comunitario è venuto progressivamente ad orientarsi verso l&#8217;omogeneizzazione dei sistemi di scelta del contraente, privilegiando le regole dell&#8217;evidenza pubblica, pur consentendo &#8211; per gli affidamenti in concessione &#8211; meccanismi concorsuali più semplici di quelli ordinariamente previsti per gli appalti.<br />	<br />
Affidando direttamente ad Equitalia S.p.A. il servizio nazionale di riscossione delle imposte ed avendole pure consentito di estenderlo al di là dell&#8217;originario obbiettivo, il legislatore nazionale sembra dunque aver violato non solamente il comma 6 dell&#8217;articolo 30 del Codice dei contratti pubblici, ma prima ancora l&#8217;articolo 3 della direttiva n. 18/2004 &#8211; a termini del quale &#8220;se un &#8216;amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un &#8216;amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un &#8216;attività di servizio pubblico, l&#8217;atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell &#8216;ambito di tale attività,detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità&#8221;.<br />	<br />
A parte la non esemplare chiarezza terminologica, la proposizione normativa appena richiamata innesta il concetto di servizio pubblico nell&#8217;articolo relativo ai servizi, trattando la fase a valle della disciplina relativa alle concessioni di servizi, con riferimento agli ulteriori appalti attribuiti al concessionario, in base ad interpretazioni estensive del ruolo di quest&#8217;ultimo quali quelle contenute negli atti indicati in epigrafe in particolare:<br />	<br />
a) nel Decreto Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze in data 18 gennaio 2008, n. 40, concernente &#8220;Modalità di attuazione dell&#8217;art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni&#8221;<br />	<br />
b) della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 adottata dal medesimo Dicastero e recante &#8220;chiarimenti&#8221; al Decreto menzionato sub a).<br />	<br />
Entrambi tal atti normativi non tengono infatti conto del quadro comunitario che vincola tutti gli stati membri ad esperire confronto concorrenziale prima di affidare in concessione i servizi che qui interessano.<br />	<br />
5) Domanda risarcitoria<br />	<br />
Si formula istanza risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal Prof. Tedeschini a causa degli atti posti in essere dalle Società resistenti.<br />	<br />
1. &#8211; Sulla sussistenza del danno.<br />	<br />
Le Società resistenti ha senza dubbio arrecato un c.d. &#8220;danno da disturbo&#8221; per lesione di un interesse legittimo oppositivo.<br />	<br />
II Prof. Tedeschini ha, dunque, patito un danno patrimoniale, a titolo di danno emergente e di lucro cessante, nonché un danno non patrimoniale c.d. &#8220;esistenziale&#8221; e per lesione dell&#8217;immagine professionale.<br />	<br />
Il danno emergente è costituito dalle somme già pagate di cui alla cartella esattoriale n. 09720070126030792, non dovuta a seguito di accertamento giurisdizionale, e di cui alle cartelle nn. 09720080158766068, 09720080266665577 e 0972005026628322, non ancora dovute per pendenza di giudizio sulla effettività della pretesa.<br />	<br />
Il danno per lucro cessante &#8211; o da &#8220;perdita di chance&#8221; &#8211; è, invece, identificabile nella perdita, altamente probabile, della possibilità di conseguire, in futuro, ulteriori incarichi professionali dall&#8217;ATAC S.p.A. I<br />	<br />
Invero, come precisato nella nota del 17 giugno 2009 a firma dell&#8217;Amministratore Delegato dell&#8217;ATAC S.p.A., la qualifica di soggetto inadempiente in capo al Ricorrente &#8220;dovrà necessariamente esser valutata anche ai fini del conferimento, da parte di ATAC S.p.A., di nuovi futuri incarichi: la regolarità fiscale è infatti una delle prime garanzie che una società a totale partecipazione pubblica deve pretendere dai propri fornitori e consulenti&#8221;.<br />	<br />
Ciò comporta inevitabilmente un danno esistenziale per il Ricorrente correlato anche all&#8217;innegabile disagio e frustrazione subita per il rifiuto alla liquidazione di compensi derivanti dalla propria prestazione d&#8217;opera professionale.<br />	<br />
Disagio e frustrazione dovuti al timore di apparire come persona fiscalmente insolvente ed inaffidabile di fronte ella Società pubblica per la quale da anni presta, con successo, la propria opera professionale.<br />	<br />
Tale danno, non essendo di facile determinazione quanto al suo preciso ammontare, non può che liquidarsi alla stregua del disposto di cui all&#8217;art. 1226 c.c.<br />	<br />
Peraltro, la qualificazione di soggetto inadempiente nei confronti dell&#8217;erario determina anche un notevole pregiudizio all&#8217;immagine, al prestigio ed alla dignità professionale del Ricorrente, nonché alla sua reputazione personale.<br />	<br />
Si chiede la condanna di&#8217;Equitalia S.p.A. al pagamento delle somme che saranno riconosciute dovute così come precisate nella perizia che verrà prodotta nel prosieguo o &#8211; in subordine &#8211; anche in via equitativa in applicazione degli artt. 2043, 2056, 2059, 1223 e 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, a titolo di:<br />	<br />
1) danno patrimoniale emergente, costituito dalle somme già pagate di cui alla cartella esattoriale n. 09720070126030792, ritenuta non dovuta a seguito di accertamento giurisdizionale, alle cartelle nn. 09720080158766068, 09720080266665577 e 09720050266283225, non ancora dovute per pendenza di giudizio in merito;<br />	<br />
2) danno esistenziale e danno alla reputazione e all&#8217;immagine professionale, consistente nel pregiudizio subito dal Prof. Tedeschini in conseguenza dell&#8217;illegittima compressione di un diritto di cui lo stesso era già titolare, causata dall&#8217;impossibilità di disporre dei compensi a lui dovuti.<br />	<br />
Si costituiscono in giudizio la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e del MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE e Equitalia Servizi S.p.A., che nel controdedurre alle censure di gravame chiedono la reiezione del ricorso ed eccepiscono in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Deve in primo luogo disattendersi l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sollevata da Equitalia tese a sostenere che le doglianze di gravame si risolverebbero in censure sulla legittimità dell&#8217;iscrizione al ruolo e delle attività esecutive compiute dagli Agenti della riscossione e di una particolare modalità dell&#8217;esecuzione forzata nei suoi confronti da cui discenderebbe, in tesi avversaria, il diritto al risarcimento del danno, con la conseguenza della necessaria cognizione di tali censure da parte del Giudice ordinario e non del giudice amministrativo, tanto più che si verterebbe nella specie in tema di diritti soggettivi esclusa qualsiasi ipotesi di giurisdizione esclusiva.<br />	<br />
Ed invero osserva il collegio che come risulta dalle premesse in fatto il ricorrente lamenta la pretesa illegittimità della qualifica di soggetto inadempiente asseritamente attribuita da Equitalia Servizi s.p.a. al ricorrente in esito alla richiesta n. 200900000849738, inoltrata da ATAC s.p.a. e chiede, in considerazione dì tale pretesa illegittimità, il risarcimento del danno: con lo stesso gravame parte ricorrente impugna il Decreto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 e della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell&#8217;economia e delle Finanze, impugnazione meramente strumentale alla declaratoria di illegittimità della predetta qualifica attribuita al ricorrente.<br />	<br />
Ritiene Equitalia che il gravame muoverebbe dall&#8217;erroneo presupposto che la qualifica di soggetto inadempiente asseritamente attribuitagli da Equitalia Servizi segua ad un autonomo procedimento volto &#8220;all&#8217;iscrizione del Ricorrente nel non commendevole demo dei soggetti inadempienti&#8217; (cfr. ricorso introduttivo p. 10 mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento secondo motivo di impugnazione) mentre Equitalia Servizi, all&#8217;esito delle richieste ex art. 48bis del d.P.R. 602/1973, non opererebbe alcun atto di natura provvedimentale di inserimento in alcuna lista, ma si limiterebbe a controllare se dal &#8220;sistema informativo [&#8230;] risulta un inadempimento a carico del beneficiario&#8221; e a comunicare le risultanze di tale indagine all&#8217;amministrazione richiedente (cfr. art.2, comma 2, del d.m. n. 40/2008).<br />	<br />
In sostanza, sempre secondo la tesi di parte resistente, Equitalia Servizi lungi dal formare elenchi di sorta e dall&#8217;attribuire qualifiche più o meno commendevoli, si limiterebbe a rendere all&#8217;Amministrazionerichiedente una mera dichiarazione di scienza circa le informazioni risultanti dagli archivi informatici degli Agenti della riscossione.<br />	<br />
La tesi di parte resistente non è condivisibile.<br />	<br />
Ed invero osserva il Collegio che nella specie all&#8217;esito delle richieste ex art. 48bis del d.P.R. 602/1973, opera un atto di natura provvedimentale di comunicazione delle risultanze di indagine all&#8217;amministrazione richiedente (art.2, comma 2, del d.m. n. 40/2008) volto all’accertamento “qualificativo” delle inadempienze di natura tributaria ed extra tributaria, e ciò a prescindere dall’accertamento delle specifiche posizioni di diritto soggettivo siano esse di natura tributaria e non.<br />	<br />
Si è in sostanza in presenza di una potestà certificativa dell’”inadempimento” così come disciplinata ex art. 48bis del d.P.R. 602/1973 ed ex art.2, comma 2, del d.m. n. 40/2008.<br />	<br />
Di fronte pertanto all’esercizio di detta potestà certificativa è rinvenibile nella specie la competenza del giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità, non vertendo la presente controversia sull’accertamento della debenza o meno a carico di parte ricorrente di obbligazioni di natura tributaria o sanzionatoria.<br />	<br />
La infondatezza della esaminata questione pregiudiziale assorbe altresì l’ulteriore questione pregiudiziale sollevata dalla difesa erariale di’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire per non immediata lesività del decreto ministeriale de qua, dato che l’impugnazione del Decreto del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 e della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell&#8217;economia e delle Finanze, è necessariamente strumentale alla declaratoria di illegittimità della predetta qualifica attribuita al ricorrente, con conseguente legittimazione ed interesse all’impugnazione.<br />	<br />
Passando al merito del gravame il primo e secondo motivo di gravame con i quali si denuncia il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e per violazione della legge n.241/90, avendo l’Amministrazione disposto l’accertamento qualificativo dell’”inadempimento”con mero riferimento al mancato pagamento delle obbligazioni tributarie ed extra tributarie, sono fondati, restando assorbite le ulteriori doglianze..<br />	<br />
Ed invero osserva il Collegio che con riferimento alla impugnazione della comunicazione di Equitalia Servizi S.p.A., in esito alla verifica effettuata ai sensi dell&#8217;art. 48 bis del D.P.R. 27 settembre 1973, n. 602, in ottemperanza alla richiesta di controllo della posizione fiscale del ricorrente medesimo, con il primo motivo di gravame ( Violazione di legge violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 3 del D.L. 30 settembre 205 n. 203, nonché del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 113 della Cost. Eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza)&#8221;parte ricorrente affronta le seguenti due specifiche questioni:<br />	<br />
a) la procedura di verifica contemplata dall&#8217;art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 non debba trovare applicazione con riferimento al caso di specie, stante la natura extratributaria delle somme di cui Equitalia Servizi S.p.A. ha contestato il mancato pagamento; detta società concessionaria, infatti, avrebbe potuto attribuire la qualifica di &#8220;soggetto inadempiente&#8221; unicamente con riferimento ad omessi versamenti inerenti le imposte sul reddito (alle quali la summenzionata normativa reca espresso riferimento);<br />	<br />
b) Equitalia Servizi S.p.A., in sede di accertamento ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973, non avrebbe tenuto conto della pendenza di procedimenti contenziosi attivati dal ricorrente-debitore per contestare la debenza delle somme poi coattivamente riscosse.</p>
<p>	<br />
Quanto alla questione di cui alla lettera a), giustamente precisa l’Avvocatura generale dello Stato che l’art. 17 del D. Lgs. n. 46/1999 ha introdotto nell&#8217;ordinamento giurìdico il principio della generalizzazione della riscossione coattiva mediante ruolo di tutte le entrate pubbliche. In particolare, l&#8217;art. 17 del citato decreto legislativo, al secondo comma,prevede che «può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate, delle regioni, delle province anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali ». Tale previsione, che si colloca nell&#8217;ambito di un intervento più generalizzato, i cui principi sono contenuti nell&#8217;ambito della legge delega n. 337/1998, è stata dettata con la finalità di snellire le procedure e potenziare l&#8217;attività di riscossione delle entrate pubbliche, dando facoltà agli enti pubblici di riscuotere le proprie entrate utilizzando il ruolo di riscossione, che, dotato di immediata efficacia esecutiva, consente di accelerare il recupero dei crediti aventi natura pubblicistica.<br />	<br />
Il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dal canto suo, con la contestata Circolare n. 22/2008, ha fornito chiarimenti in ordine alla natura del credito esposto nella cartella di pagamento (pagg. 8-9), precisando, in maniera assai chiara, che la norma recata dall&#8217;art. 48-bis rivela una portata ampia, non solo riferita alle cartelle contenenti crediti tributari erariali, ma anche comprensiva di qualsiasi somma iscritta a ruolo.<br />	<br />
Come controparte ha avuto premura di notare, vi si legge testualmente: «&#8230;malgrado il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sia titolato &#8220;Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito&#8221;, nel tempo, la disciplina recata dal predetto decreto è divenuta progressivamente lo strumento generale per eseguire la riscossione coattiva dei crediti, anche non tributari, vantati dallo Stato e da molti Enti pubblici. In particolare, l&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ha posto il principio generale secondo cui, salvo specifiche eccezioni, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Perciò appare riduttivo che la disposizione introdotta dal D.L. n. 262/2006 abbia una portata circoscritta ai soli crediti erariali aventi natura tributaria.<br />	<br />
Si è dell&#8217;avviso, dunque, che qualsiasi credito, indipendentemente dalla sua natura e dall&#8217;Ente creditore, esposto in una cartella di pagamento emessa ai sensi del cennato D.P.R. n. 602/1973. rientri nell&#8217;ambito operativo dell&#8217;art. 48-bi&#8217;s».<br />	<br />
Le riportate considerazioni mostrano come la censura di violazione di legge formulata dal ricorrente con riguardo alla circolare suddetta risulti non fondata, trovando la circolare in esame la sua legittimazione proprio nella voluntas legis espressa in seno all&#8217;art. 17, D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha realizzato l&#8217;equiparazione tra le diverse categorìe di crediti aventi connotazione pubblicistica.<br />	<br />
Quanto alla questione di cui alla lettera b), secondo la quale Equitalia Servizi S.p.A., in sede di accertamento ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973, non avrebbe tenuto conto della pendenza di procedimenti contenziosi attivati dal ricorrente-debitore per contestare la debenza delle somme poi coattivamente riscosse, l’indicata doglianza risulta fondata congiuntamente alle doglianze sollevate con il secondo motivo gravame (Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e seg. della L. 8 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. &#8211; Eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria) con il quale si lamenta il difetto di istruttoria e l’omessa ottemperanza agli obblighi contemplati dalle disposizioni ex legge n.241/90 (comunicazione di avvio del procedimento).<br />	<br />
A tale riguardo la difesa erariale controdeduce che la contestata procedura di verifica espletata ai sensi dell&#8217;art. 48-bis e culminata nella qualifica di soggetto inadempiente a carico dell&#8217;odierno ricorrente si realizzerebbe al di fuori di qualsiasi schema procedimentale, volto all&#8217;emanazione di un formale provvedimento di sospensione e che pertanto non dovrebbero ritenersi operanti le tutele previste dalla richiamata legge n. 241/1990 ed. in particolar modo, l&#8217;obbligo di avvio del procedimento amministrativo, sancito dall&#8217;art. 7 legge cit.. come anche precisato dalla relazione illustrativa al regolamento n. 40/2008 e da specifico parere del Consiglio di Stato.<br />	<br />
Sempre l’Avvocatura generale dello Stato evidenzia al riguardo che l&#8217;art. 39 del D.P.R. n. 602/1973 apertamente esclude che il ricorso prodotto davanti al giudice tributario abbia un automatico effetto sospensivo: stabilisce, testualmente, la citata norma: « II ricorso contro il ruolo di cui all&#8217;articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. non sospende la riscossione; tuttavia, l&#8217;ufficio delle entrate o il centro di servigio ha facoltà di disporre in tutto o in parte fino alla data di pubblicarne della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente ».<br />	<br />
La veridicità delle precisazioni testé addotte sarebbe suffragata, sempre secondo la difesa erariale, dalle previsioni espresse a pag. 10 della gravata Circolare n. 22/2008, ove si dice che « la sospensione [della riscossione] deve essere appositamente richiesta al giudice che, sussistendo i prescritti requisiti (perìculum in mora e fumus boni jurìs), emetterà ordinanza (decreto in caso di eccezionale urgenza) di sospensione a norma dell&#8217;articolo 47 delD.lgs. n. 546/1992».<br />	<br />
Le suindicate controdeduzioni sono prive di giuridico fondamento ed in parte in conferenti.<br />	<br />
Ed invero osserva il Collegio, come già osservato in tema di esame delle questioni pregiudiziali, che l’atto impugnato assume veste e natura di vero e proprio provvedimento certificativo della qualità di “inadempiente”.<br />	<br />
La natura provvedimentale autoritativa-certificativa ex art.48 bis più volte citato, postula la totale irrilevanza della assenza al riguardo della procedimentalizzazione da parte della legge o da atti di livello secondario: l’assenza di procedimentalizzatione non esimeva pertanto l’Amministrazione del rispetto dei principi e delle regole prescritte dalla legge n.241/90 nell’evenienza dell’acclaramento di una posizione pregiudizievole quale quella di “soggetto inadempiente”..<br />	<br />
Né il riferimento alla adozione o meno della misura sospensoria delle obbligazioni tributarie o extra-tributarie intervenute nelle controversie giurisdizionali e/o amministrative risulta conferente con il procedimento di qualificazione di “sogetto inadempiente”.<br />	<br />
Deve osservarsi al riguardo che la legge impone il rilascio della certificazione di cui si controverte sulla base del presiso presupposto che nella specie si verta in una evenienza di “inadempimento”.<br />	<br />
E’ fuor di luogo che l’inadempimento richiesto dalla legge per il rilascio della certificazione non possa essere se non definitivo nel senso che difronte all’insorgenza di una obbligazione sia essa tributaria e non, il soggetto interessato non adempia alla prestazione e non ne contesti la debenza.<br />	<br />
Da ciò consegue che in tutte le evenienze in cui sussistano controversie siano esse giurisdizionale o giustiziali-amministrative sulla debenza o meno dell’obbligazione pubblica non può parlarsi di inadempimento; il che comporta che nella specie l’Amministrazione ai fini del rilascio dell’atto impugnato in questa sede avrebbe dovuto preventivamente eseguire conga istruttoria sulla pendenza o meno di contenziosi amministrativi o giurisdizionale facenti capo alla parte ricorrente.<br />	<br />
Sulla base delle suesposte considerazioni l’atto di certificazione impugnato risulta illegittimo, per difetto di istruttoria e per violazione dell&#8217;art. 48 bis del D.P.R. 27 settembre 1973, n. 602 e della legge n.241/90 e per l’effetto va annullato.<br />	<br />
Quanto alla azione risarcitoria la stessa deve essere respinta poiché non assolto l&#8217;onere di provare gli elementi costitutivi della asserita responsabilità aquiliana, incombente sul ricorrente medesimo risultando peraltro, a prescindere dalla non rilevante somma effettata dall’istante per l’adempimento, detto adempimento caratterizzato dalla spontaneità e non coercibilità.<br />	<br />
Le spese possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione terza, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte e per l’effetto annulla l’atto impugnato nei termini di cui in motivazione e respinge la pretesa risarcitoria.<br />	<br />
Spese compensate<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Ivo Correale, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/07/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-23-7-2013-n-7523/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2013 n.7523</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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