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	<title>Igiene e sanità Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Igiene e sanità Archivi - Giustamm</title>
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		<title>DIVIETI DI PUBBLICITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICI AI SENSI DEL D.LGS N. 137/2022 E COMPATIBILITÀ CON IL REGOLAMENTO UE N. 2017/745</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/divieti-di-pubblicita-dei-dispositivi-medici-ai-sensi-del-d-lgs-n-137-2022-e-compatibilita-con-il-regolamento-ue-n-2017-745/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 18:14:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/divieti-di-pubblicita-dei-dispositivi-medici-ai-sensi-del-d-lgs-n-137-2022-e-compatibilita-con-il-regolamento-ue-n-2017-745/">DIVIETI DI PUBBLICITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICI AI SENSI DEL D.LGS N. 137/2022 E COMPATIBILITÀ CON IL REGOLAMENTO UE N. 2017/745</a></p>
<p>&#8211; Avv. Filippo Brunetti &#8211; Premessa &#8211;  Con il presente scritto si vuole approfondire il regime previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di pubblicità dei dispositivi medici e, in particolare la disciplina di cui al D.lgs 137/2022 e di cui al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/divieti-di-pubblicita-dei-dispositivi-medici-ai-sensi-del-d-lgs-n-137-2022-e-compatibilita-con-il-regolamento-ue-n-2017-745/">DIVIETI DI PUBBLICITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICI AI SENSI DEL D.LGS N. 137/2022 E COMPATIBILITÀ CON IL REGOLAMENTO UE N. 2017/745</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/divieti-di-pubblicita-dei-dispositivi-medici-ai-sensi-del-d-lgs-n-137-2022-e-compatibilita-con-il-regolamento-ue-n-2017-745/">DIVIETI DI PUBBLICITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICI AI SENSI DEL D.LGS N. 137/2022 E COMPATIBILITÀ CON IL REGOLAMENTO UE N. 2017/745</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8211; Avv. Filippo Brunetti &#8211;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Premessa</strong> &#8211;  Con il presente scritto si vuole approfondire il regime previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di pubblicità dei dispositivi medici e, in particolare la disciplina di cui al D.lgs 137/2022 e di cui al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (“MDR”).</p>
<p style="text-align: justify;">Più in dettaglio, si vuole stabilire entro quali limiti sia possibile pubblicizzare i dispositivi medici, quali ad esempio gli apparecchi acustici, che possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati con l&#8217;assistenza di un medico o di altro professionista sanitario (ad esempio, nel caso degli apparecchi acustici, dell’audioprotesista).</p>
<p style="text-align: justify;">Si vuole, in particolare, stabilire se i divieti assoluti di pubblicità apparentemente previsti dalla normativa nazionale per tale tipologia di dispositivi medici siano compatibili con la normativa comunitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Per procedere a tale disamina occorre anzitutto ripercorrere il regime della pubblicità dei dispositivi medici previgente rispetto a quello introdotto dal Dlgs 137/2002 e declinato in norme primarie, norme secondarie e linee guida del Ministero della Salute.</p>
<p style="text-align: justify;">Merita al riguardo rilevare, sin da subito, che per quanto d’interesse, il D.lgs 137/2022 non introduce alcuna significativa novità in tema di divieti pubblicitari nel settore dei dispositivi medici.</p>
<p style="text-align: justify;">Si procederà quindi ad analizzare le previsioni del Regolamento MDR e del D.lgs 137/2022 valutando anche se il regime autorizzatorio ed i divieti di pubblicità per talune tipologie di dispositivi medici stabiliti dalle norme nazionali siano compatibili con le previsioni del Regolamento MDR.</p>
<p style="text-align: justify;">Si anticipa che si ritiene che, secondo la normativa nazionale, i messaggi pubblicitari c.d. “istituzionali” relativi a dispositivi medici che possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati con l&#8217;assistenza di un medico o di altro professionista sanitario continuano ad essere legittimi e consentiti se incentrati sull’attività del fabbricante e non sulle proprietà dei prodotti (i quali possono apparire nel messaggio solo con l’indicazione del nome commerciale senza alcuna illustrazione delle specifiche proprietà degli stessi) e, entro tali limiti, non soggetti ad autorizzazione ministeriale, né veicolati in violazione dei divieti previsti dall’art. 27 del D.lgs 137/2022, sovrapponibili ai divieti di cui già all’art. 21 del Dlgs 46/1997, di cui si dirà di seguito.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ritiene altresì che appaiono contrastare con la normativa comunitaria i divieti assoluti di pubblicità (salvo quella istituzionale) delle predette tipologie di dispositivi medici stabiliti dalla normativa nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si consideri quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">°°°</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> Il quadro normativo di riferimento antecedente al Dlgs 137/2022</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.1. </strong>Il regime autorizzatorio per la pubblicità di dispositivi medici ha radici lontane.  Infatti, l’art. 201, comma 2, del T.U. leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934 prevede che: “<em>È necessaria la licenza del Ministro per l&#8217;interno per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, viene in rilievo il D.lgs 46/1997 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici) e, in particolare, l’art. 21, il quale prevede(va) :</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto del Ministro della salute, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l&#8217;assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.</em></p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><em> La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della salute. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la commissione prevista dall&#8217;</em><a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=1803425&amp;idUnitaDoc=5566413&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa"><em>articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541</em></a><em>, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della salute competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dello sviluppo economico.</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>2-bis. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, la mancata comunicazione all&#8217;interessato del provvedimento del Ministero della salute di accoglimento o di diniego della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell&#8217;autorizzazione richiesta; in tale caso, nel messaggio pubblicitario devono essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2-ter. Nell&#8217;ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità presso il pubblico, con decreto ministeriale sono identificate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In attuazione delle previsioni del predetto art. 21 del Dlgs 46/1997 è stato adottato il DM 23  febbraio 2006, il quale all’art. 1 prevede(va):</p>
<p style="text-align: justify;">“<em>1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, le tipologie di dispositivi medici che non possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico sono così individuate:</em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>a) i dispositivi su misura di cui all&#8217;art. 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46;</em></li>
<li><em>b) i dispositivi medici appartenenti a una categoria o tipologia di prodotti la cui vendita al pubblico sia subordinata alla prescrizione di un medico da norme di legge o di regolamento o da un provvedimento del Ministero della salute;</em></li>
<li><em>c) i dispositivi medici appartenenti a una categoria o tipologia di prodotti per il cui impiego sia prevista come obbligatoria, da norme di legge o di regolamento o da un provvedimento del Ministero della salute, l&#8217;assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario;</em></li>
<li><em>d) i dispositivi medici che, secondo la destinazione d&#8217;uso prevista dal fabbricante, debbano essere prescritti o scelti da un medico o debbano essere utilizzati con l&#8217;assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario.</em></li>
<li><em> Non rientrano nel divieto di cui al comma 1 i dispositivi che, pur essendo acquistati dal paziente su indicazione o certificazione del medico o di altro operatore sanitario, lasciano impregiudicata la possibilità per il paziente di operare una scelta fra più opzioni. Il precedente periodo si applica a condizione che l&#8217;oggetto del messaggio pubblicitario attenga esclusivamente agli aspetti rimessi alla libera determinazione del paziente”.</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento all’art. 1, comma 2, del DM  23 febbraio 2006 nel documento del Ministero della Salute – Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici recante: “Dispositivi medici – Aspetti regolatori ed operativi”, Ed. 2010<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> (documento che non ha una veste formale specifica e rileva solo per la sua provenienza) a pag. 122 si evidenzia che: “<em>Il D.M. 23 febbraio 2006 specifica, inoltre, che non sono oggetto di divieto di pubblicità i dispositivi medici che, pur essendo acquistati dal paziente su indicazione o certificazione del medico o di altro operatore sanitario, lasciano impregiudicata la possibilità per il paziente di operare una scelta fra più opzioni (ad es. lenti oftalmiche, lenti a contatto, protesi acustiche); in tal caso il messaggio, però, dovrà limitarsi agli aspetti rimessi alla libera determinazione del paziente</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, secondo le previsioni del DM 23 febbraio 2006 i dispositivi medici che vengono acquistati su prescrizione medica (e che il predetto documento ministeriale individua esemplificativamente in lenti oftalmiche, lenti a contatto e protesi acustiche) non incorrono nel divieto di pubblicità limitatamente agli aspetti relativi alla possibile libera determinazione del paziente rispetto alla scelta tra opzioni omologhe (i.e.: dispositivi con caratteristiche analoghe ma di diversa fabbricazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Si aggiunge che l’art. 3, comma 2, del DM 23.02.2006 esclude(va) dal regime autorizzatorio la c.d. “pubblicità istituzionale”. In particolare era ivi previsto che: “<em>non è sottoposta ad autorizzazione sanitaria la pubblicità istituzionale che richiama la denominazione o il campo di attività di un&#8217;azienda produttrice o distributrice di dispositivi medici, a condizione che non vanti specifiche proprietà di tali dispositivi, richiamati singolarmente o nel loro complesso</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Ministero della Salute con atto prot. 00646 del 17.02.2010 ebbe ad adottare Linee guida in merito all’utilizzo di nuovi mezzi di diffusione nella pubblicità sanitari concernente le seguenti tipologie di prodotto: Medicinali di automedicazione; dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro: presidi medico chirurgici, medicinali veterinari.</p>
<p style="text-align: justify;">La tematica della pubblicità istituzionale è affrontata anche nelle “<em>Nuove linee guida della pubblicità sanitaria dei dispositivi medici, dispositivi medico diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici</em>” del 20 dicembre 2017, disponibili sul sito del Ministero della Salute<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> (alle quali ha poi fatto seguito una “<em>Integrazione delle linee guida per la pubblicità dei dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici su Facebook” </em> del 2019<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">In tali linee guida del 2017 si legge: “<em>La pubblicità istituzionale, intesa nella sua accezione tradizionale, è quella che richiama la denominazione o il campo di attività di un’azienda, l’immagine o il logo di un’impresa. Tale forma di pubblicità può contenere il c.d. marchio ad ombrello, che contraddistingue più linee di prodotti, purché la stessa non sia finalizzata alla promozione di un prodotto, bensì dell’immagine di un’impresa ovvero delle sue attività. Relativamente ai dispositivi medici, dispositivi medico diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici, tale forma di pubblicità non è sottoposta ad autorizzazione a condizione che non vanti specifiche proprietà di tali prodotti, che possono, comunque, essere riportati singolarmente o nel loro complesso. Nel messaggio pubblicitario, infatti, può essere riportato, ad esempio, che una ditta commercializza una tipologia di dispositivi medici e l’immagine della loro confezione, sulla quale sia visibile esclusivamente il marchio, il nome commerciale del prodotto e la sua tipologia, purché non siano vantate le proprietà sanitarie del prodotto. Dall’immagine della confezione non deve essere visibile alcun messaggio di pubblicità sanitaria relativa al prodotto stesso. In tal caso, infatti, il messaggio rientrerebbe nella fattispecie che necessita di autorizzazione”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Se ne deduce che, secondo la normativa nazionale, la pubblicità istituzionale è sempre consentita e può essere effettuata anche dal fabbricante di dispositivi medici che possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l&#8217;assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.2. </strong>Le previsioni del D.lgs 46/1997 e del DM 23.02.2006 devono essere integrare con le previsioni in materia di pubblicità ingannevole contenute nel D.lgs  6/9/2005 n. 206 (Codice del Consumo).</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha ritenuto che sussiste la competenza dell&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato a valutare la scorrettezza di una pratica commerciale, anche alla luce dei criteri generali e delle specifiche prescrizioni in materia di presentazione e pubblicità dei medicinali e dei dispositivi medici (Cons. Stato, sez. VI, 29/11/2018, n.6795).</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve poi conclusivamente aggiungere che alla pubblicità dei dispositivi medici è altresì applicabile il disposto dell’art. 117 (Contenuti pubblicitari non consentiti) e 118 (Autorizzazione della pubblicità presso il pubblico).</p>
<p style="text-align: justify;">°°°</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> Le disposizioni in materia di pubblicità di dispositivi medici di cui al Regolamento UE n. 2017/745 sui dispositivi medici (MDR) </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, recepita in Italia con il D.lgs 46/1997, non conteneva disposizioni in materia di pubblicità di dispositivi medici.</p>
<p style="text-align: justify;">Invece, il regolamento MDR contiene una specifica previsione al riguardo.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, l’art. 7 del Regolamento MDR prevede che: “<em>Nell&#8217;etichettatura, nelle istruzioni per l&#8217;uso, nella messa a disposizione, nella messa in servizio e nella <u>pubblicità dei dispositivi</u> è proibito il ricorso a testi, denominazioni, marchi, immagini e segni figurativi o di altro tipo che potrebbero indurre l&#8217;utilizzatore o il paziente in errore per quanto riguarda la destinazione d&#8217;uso, la sicurezza e le prestazioni del dispositivo:</em></p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td><em>a)</em></td>
<td><em>attribuendo al dispositivo funzioni e proprietà di cui è privo;</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>b)</em></td>
<td><em>creando impressioni errate riguardo al trattamento o alla diagnosi, a funzioni o a proprietà di cui il dispositivo è privo;</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>c)</em></td>
<td><em>omettendo di informare l&#8217;utilizzatore o il paziente circa un rischio potenziale associato all&#8217;uso del dispositivo secondo la sua destinazione d&#8217;uso;</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em>d)</em></td>
<td><em>proponendo usi del dispositivo diversi da quelli dichiarati parte della destinazione d&#8217;uso per cui è stata svolta la valutazione della conformità.</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify;">La norma, che non prevede un regime autorizzatorio per la pubblicità dei dispositivi medici, è posta a tutela della sicurezza dell’utilizzo e dispositivi medici ed è volta a prevenire messaggi pubblicitari ingannevoli sulle funzioni e proprietà di un determinato dispositivo medico, su eventuali rischi associati al suo utilizzo o sulla destinazione d’uso dello stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 1, commi 14, 15 e 16, del Regolamento MDR prevede che:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“14. Il presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di limitare l&#8217;uso di qualsiasi tipologia specifica di dispositivo relativamente ad aspetti non disciplinati dal presente regolamento.</em></p>
<ol style="text-align: justify;" start="15">
<li><em> Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale relative all&#8217;organizzazione, alla prestazione o al finanziamento di servizi sanitari e assistenza medica quali il requisito che determinati dispositivi possono essere forniti soltanto su prescrizione medica, il requisito che solo taluni operatori sanitari o istituti sanitari possono somministrare o utilizzare taluni dispositivi ovvero che il loro utilizzo deve essere accompagnato da una consulenza professionale specifica.</em></li>
<li><em> Il presente regolamento non limita in alcun modo la libertà di stampa o la libertà di espressione dei mezzi di comunicazione nella misura in cui sono garantite nell&#8217;Unione e negli Stati membri, in particolare a norma dell&#8217;articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea”.</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Da quanto precede emerge che non è espressamente prevista la possibilità di uno Stato membro di disporre un regime di divieto assoluto di pubblicità di talune tipologie di dispositivi medici e quindi di introdurre una disciplina della pubblicità degli stessi integrativa di quella stabilita all’art. 7 del MDR, atteso che tale disciplina integrativa non costituisce “misura necessaria” per l’attuazione delle disposizioni del Regolamento MDR. Su questo  specifico aspetto si tornerà di seguito.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, le previsioni del Regolamento MDR prevalgono su quelle delle disposizioni nazionali di recepimento eventualmente confliggenti e sono utilizzabili quale chiave interpretativa della predette disposizioni di recepimento.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>°°°</strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> Le disposizioni in materia di pubblicità di dispositivi medici di cui al D.lgs 137/2022 di recepimento del MDR. </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il Regolamento MDR è stato recepito in Italia con il D,lgs 137/2022, adottato in esercizio della delega conferita al Governo con l’art. 15 della legge 22.04.2021, n. 53. Merita rilevare che la norma in questione, nell’indicare i principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega, non contiene menzione alcuna alla pubblicità dei dispositivi medici.</p>
<p style="text-align: justify;">In pendenza dell’adozione del D.lgs 137/2022, è stata adottata la Circolare Ministero della Salute 0081386-12/11/2021-DGDMF-MDS-P recante “<em>Indicazioni relative a taluni aspetti del Regolamento (UE) 2017/745 in materia di dispositivi medici</em>”. In tale circolare in tema di pubblicità si affermava, del tutto apoditticamente, che: “<em>Si continua ad applicare quanto disposto dall’art. 21 del d.lgs. 46/973 in quanto compatibile con l’Art. 7 del Regolamento (UE) 2017/745 (…) Per le disposizioni relative alle modalità autorizzative della pubblicità nell’ambito dei dispositivi medici, rimangono valide le prescrizioni contenute all’interno del decreto ministeriale del 23 febbraio 2006 “Pubblicità dei dispositivi medici” e del d.lgs. 24 aprile 2006 n. 219 all’art. 118 “Pubblicità dei farmaci presso il pubblico”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La nuova disciplina della pubblicità dei dispositivi medici è stato poi introdotta con il D.lgs 137/2022.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, l’art. 26<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> del D.lgs 137/2022 prevede il divieto di pubblicizzare: a) dispositivi su misura di cui all&#8217;<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&amp;idDocMaster=5344749&amp;idUnitaDoc=32658542&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa">articolo 2</a>, numero 3), del regolamento; b) dispositivi per il cui impiego è prevista come obbligatoria, dalle norme vigenti, l&#8217;assistenza di un medico o di altro professionista sanitario; c) dispositivi per il cui impiego è prevista come obbligatoria, secondo le indicazioni del fabbricante, l&#8217;assistenza di un medico o di altro professionista sanitario; d) dispositivi medici la cui vendita al pubblico è subordinata, dalle norme vigenti, alla prescrizione di un medico.</p>
<p style="text-align: justify;">Per gli altri dispositivi medici è previsto un regime autorizzatorio e per il relativo procedimento si richiama l’art. 118 del Dlgs 219/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Per i dispositivi per i quali è possibile la pubblicità è prevista l’adozione di linee guida ministeriali volte a definire le relative modalità operative. Inoltre, con decreto ministeriale possono essere individuate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle sanzioni, l’art. 27 del Dlgs 137/2022 prevede che: “<em>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua pubblicità presso il pubblico in violazione delle disposizioni dell&#8217;articolo 26, commi 1 e 2, del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.600 euro. La medesima sanzione si applica a chiunque effettua pubblicità presso il pubblico dei dispositivi indicati dall&#8217;</em><a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&amp;idDocMaster=5344749&amp;idUnitaDoc=32658568&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa"><em>articolo 26</em></a><em>, comma 3, del presente decreto, in assenza dell&#8217;autorizzazione del Ministero della salute prevista dal medesimo comma 3</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Merita rilevare che, da punto di vista delle categorie di dispositivi medici soggetti al divieto di pubblicità, l’art. 26 del D.lgs 137/2022 non appare innovativo rispetto alle previsioni dell’art. 21 del D.lgs 46/1997 dianzi richiamate e si ritiene quindi che, anche dal punto di vista della prassi ministeriale, sul piano operativo, per questo aspetto, non si registreranno significative novità.</p>
<p style="text-align: justify;">La relazione illustrativa allo schema del D.Lgs 137/2022 con riferimento alla previsione di cui al comma 1 dell’art. 26 si limita a rilevare che “<em>La prescrizione è volta a garantire la sicurezza nell’utilizzo di dispositivi di particolare fattura, vietandone la pubblicità diversamente da quanto avviene per i dispositivi di libera vendita</em> <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, con Decreto del Ministro della Salute del 26 gennaio 2023 (Individuazione delle fattispecie di pubblicità di dispositivi medici che non necessitano di autorizzazione ministeriale), adottato ai sensi dell’art. 26, comma 6. del D.Lgs 137/2022, è stato stabilito, tra le altre cose che: “<em>Non sono sottoposte, inoltre, ad autorizzazione del Ministero della salute, ai sensi dell&#8217;art. 26, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137: a) la pubblicità, effettuata da un&#8217;azienda fabbricante o distributrice di dispositivi medici, che richiama la denominazione o il campo di attività delle medesime a condizione che non siano vantate specifiche proprietà di tali dispositivi, richiamati singolarmente, anche mediante l&#8217;immagine della loro confezione, o nel loro complesso”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tale previsione regolamentare si pone in sostanziale linea di continuità con l’art. 3, comma 2, del DM 23.02.2006 sempre in materia di pubblicità istituzionale di azienda fabbricante o distributrice di dispositivi medici.</p>
<p style="text-align: justify;">°°°</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> Esemplificazione della categoria dei dispositivi medici che possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l&#8217;assistenza di un medico o di altro professionista sanitario: le protesi acustiche. </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La normativa nazionale individua, come detto, le fattispecie di pubblicità di dispositivi medici che non necessitano di autorizzazione ministeriale ma non individua, mediante un elenco esemplificativo, i dispositivi medici che possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l&#8217;assistenza di un medico o di altro professionista sanitario e dunque i dispositivi medici per i quale, salva la pubblicità istituzionale, sussiste un divieto di pubblicità.</p>
<p style="text-align: justify;">Rientrano in tale categoria varie tipologie di dispositivi medici.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi rientra, ad esempio, la categoria dei filler di acido iarulonico iniettabili, che è un dispositivo medico liberamente commerciabile<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, ma la cui applicazione (inoculazione) richiede un atto medico ed è dunque riservato al medico.</p>
<p style="text-align: justify;">Vi rientra altresì la più diffusa categoria  degli apparecchi acustici, che ai sensi dell’art 2 del Regolamento UE 2017/745 sono  dispositivi fabbricati in serie che devono essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di un utilizzatore</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo occorre rilevare che a tenore del DM n. 668/1994 (recante: Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico audioprotesista, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 3, Dlgs 502/1992<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>) l’audioprotesista è il professionista sanitario che si occupa della fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi; opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia. L&#8217;attività dell’audioprotesista è volta all&#8217;applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell&#8217;impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e l’applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica. L’attività dell’audioprotesista viene svolta con autonomia e responsabilità nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del medico<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che la fornitura (i.e. vendita) di presidi protesici è atto tipico della professione del tecnico audioprotesista<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> che s’inserisce in una prestazione più ampia, unitaria e complessa, nell’ambito della quale è rilevante anche la prescrizione medico specialistica<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, il DCPM 12.01.2017 (recante: “<em>Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all&#8217;articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502</em>”) prevede che gli apparecchi acustici possano essere forniti dal SSN previa prescrizione medica  ed intervento dell’audioprotesista (cfr art. 1, comma 6, dell’all.12 al DPCM 12.01.2017, nonché all. 5 par. 22.06 ausili per l&#8217;udito). In particolare, la valutazione e la prestazione professionale richiesta all’audioprotesista è ampia ed abbraccia l’appropriatezza terapeutico-protesica della prestazione non solo in termini di superamento del deficit uditivo dell’ipoacusia ma anche in termini di soddisfacimento delle esigenze connesse allo specifico ambiente di vita e relazionale del singolo paziente (cfr art. 1, co. 9, all. 12 DPCM 207).</p>
<p style="text-align: justify;">Si ha così  che la pubblicità dei filler di acido iarulonico e degli apparecchi acustici appare vietata ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs 137/2022 secondo cui, salva la diversa ipotesi della pubblicità istituzionale, come detto, è vietata la pubblicità di : “b<em>) dispositivi per il cui impiego è prevista come obbligatoria, dalle norme vigenti, l&#8217;assistenza di un medico o di altro professionista sanitario; c) dispositivi per il cui impiego è prevista come obbligatoria, secondo le indicazioni del fabbricante, l&#8217;assistenza di un medico o di altro professionista sanitario”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ci si deve a questo punto interrogare se sia conforme alla normativa comunitaria la limitazione alla sola pubblicità istituzionale per i dispositivi medici per il cui impiego è prevista, per legge o per disposizione del fabbricante, l&#8217;assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.</p>
<p style="text-align: justify;">°°°</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong> Compatibilità del divieto di pubblicità per talune categorie di dispositivi medici stabilito dal D.lgs 137/2022 con le disposizioni del Regolamento MDR.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.1. </strong>Come già accennato, il Regolamento MDR include una sola norma attinente all’attività pubblicitaria (art. 7), la quale è tuttavia unicamente finalizzata a precludere specifiche ipotesi di pubblicità ingannevole relativa ai dispositivi medici e non introduce alcuno specifico divieto di pubblicità per i dispositivi medici soggetti a prescrizione medica o per il cui impiego sia necessario l’intervento del medico o altro professionista sanitario.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, le disposizioni comunitarie, a differenza di quanto è avvenuto per i medicinali soggetti a prescrizione medica<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, non ha introdotto per i dispositivi medici alcuno specifico divieto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al divieto di pubblicità dei medicinali la Corte di giustizia europea è stata richiesta di chiarire l’interpretazione da dare alla nozione di «<em>pubblicità dei medicinali»</em> ai sensi della direttiva 2001/83, in particolare se la locuzione comprenda «la pubblicità di medicinali in generale» e le disposizioni nazionali siano compatibili con la normativa Ue.</p>
<p style="text-align: justify;">La CGCE con sentenza 22 dicembre 2022, causa C-530/20<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> ha affermato anzitutto che la nozione di «<em>pubblicità dei medicinali</em>» comprende qualsiasi «<em>azione informativa, ricerca della clientela o incitamento, intesi a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di un determinato medicinale o di medicinali in genere</em>». La direttiva 2001/83, infatti, definisce tale nozione in modo molto ampio, ricomprendendovi la pubblicità non soltanto di specifici marchi o singoli nomi commerciali, ma anche di categorie di prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;">La CGCE, poi, ha affermato che «<em>la pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili è in linea di principio autorizzata dalla direttiva europea</em>», ma gli Stati membri «<em>devono vietare qualsiasi contenuto pubblicitario tale da favorire l’uso irrazionale di detti medicinali, al fine di evitare il sorgere di rischi per la sanità pubblica». </em>In particolare, la pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili<em> «può esercitare un’influenza rilevante sulla valutazione e sulla scelta dei consumatori finali, riguardo tanto alla qualità del medicinale quanto alla quantità da acquistare». </em>Inoltre, la pubblicità può indurre<em> «ad acquistare e a consumare tali medicinali sulla base di un criterio economico, senza che sia effettuata una valutazione oggettiva fondata sulle loro proprietà terapeutiche e su esigenze mediche concrete. Contenuti pubblicitari del genere assimilano inoltre i medicinali ad altri prodotti di consumo, che sono generalmente oggetto di sconti e riduzioni di prezzo</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Le pubblicità che fanno leva sui prezzi, sulle offerte promozionali o sulle vendite combinate, in altri termini, incoraggiano l’uso irrazionale ed eccessivo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili. «<em>Di conseguenza, la disposizione nazionale che vieta la diffusione di simili contenuti pubblicitari è compatibile con la direttiva 2001/83</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">La CGCE, a fronte di un divieto di pubblicità che riguarda solo i medicinali soggetti a prescrizione medica, ha ritenuto non incompatibile con la normativa comunitaria una normativa nazionale che vieta messaggi promozionali basati su scontistiche promozionali relativi a medicinali non soggetti a prescrizione medica (per i quali la pubblicità è consentita) e ciò in quanto tali campagne promozionali promuovo un possibile uso irrazionale di detti medicinali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.2. </strong>Muovendosi in questa medesima linea di ragionamento occorre stabilire se la circostanza che il Regolamento MDR non preveda alcun divieto di pubblicità per i dispositivi medici possa impedire agli Stati membri d’introdurre nella legislazione nazionale divieti assoluti di pubblicità (salvo quella istituzionale) per talune tipologie di dispositivi medici e, in particolare, quelli per la cui vendita è necessaria la prescrizione medica o per il cui impiego è necessario l’intervento del medico o altro professionista sanitario.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo occorre considerare che con riferimento alla possibilità degli Stati membri di adottare misure attuative del Regolamento MDR, rileva che il  medesimo stabilisce quanto segue: “[Gli] <em>Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurare l&#8217;attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, anche stabilendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione</em>” (Considerando 87, neretto aggiunto), nonché che, “[p]<em>oiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire assicurare il buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i dispositivi medici e garantire standard elevati di qualità e di sicurezza per i dispositivi medici e, di conseguenza, un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori e delle altre persone, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest&#8217;ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall&#8217;articolo 5 del trattato sull&#8217;Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo</em>” (Considerando 101).</p>
<p style="text-align: justify;">Valorizzando gli elementi appena menzionati, è sostenibile che le uniche misure di attuazione del Regolamento MDR ammesse dallo stesso Regolamento MDR sono quelle chiaramente ed esclusivamente finalizzate a dare attuazione alla sua disciplina.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, tali misure, sempre per costituire una legittima attuazione del Regolamento MDR, devono essere altresì strettamente necessarie e proporzionate a tale attuazione. In quest’ottica, con riferimento alle misure qui in discussione, è ugualmente sostenibile che, estendendo ai dispositivi medici il divieto di pubblicità proprio dei medicinali, stabilendo dei divieti assoluti rispetto all’attività pubblicitaria di determinate tipologie di dispositivi, il legislatore nazionale è andato oltre al disposto del Regolamento MDR, per il semplice motivo che tali aspetti non sono affatto contemplati, nemmeno indirettamente, dal Regolamento MDR.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, è possibile affermare che le misure qui in discussione non rappresentano una (corretta) attuazione del Regolamento MDR, e, per tale motivo, costituiscono altresì una violazione alla sua disciplina, in particolare alla luce delle dichiarate finalità di stretta necessarietà e proporzionalità della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.3. </strong>A quanto ora esposto si può anche aggiungere che, dato che tali misure, per le ragioni indicate, non possono essere legittimamente ricondotte alla finalità di attuazione del Regolamento MDR, le stesse sarebbero comunque censurabili in quanto sprovviste di una valida base giuridica (essendo l’attuazione del Regolamento MDR l’unica finalità associata alle misure di cui si discute).</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno della tesi appena indicata, è possibile richiamare, in via generale, l’orientamento della giurisprudenza UE secondo cui un regolamento è un atto “<em>obbligatorio in tutti i suoi elementi e </em>[…] <em>direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, cosicché le sue disposizioni non necessitano, in linea di principio, di alcuna misura di applicazione degli Stati membri</em>”<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, si può anche aggiungere che, “[c]<em>on le misure di applicazione gli Stati Membri non possono ostacolare l’applicabilità diretta di un regolamento, dissimulare la sua natura di atto di diritto dell’Unione o </em>[comunque] <em>oltrepassare i limiti delle sue disposizioni</em>” e che “[q]<em>uando l’attuazione di un regolamento spetta alle autorità nazionali, il ricorso alle norme nazionali è possibile solo nella misura necessaria all’applicazione corretta di tale regolamento e nella misura in cui l’applicazione delle norme nazionali non ne menomi la portata e l’efficacia</em> <a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.4. </strong>Fermo restando quando indicato, con specifico riferimento al principio di proporzionalità, richiamato dallo stesso Regolamento MDR, si deve inoltre notare che in “<em>sede di … attuazione</em> [di un regolamento UE]<em>, gli Stati membri sono </em>[comunque] <em>tenuti ad osservare il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione, come, segnatamente, il principio di proporzionalità. Infatti, tale principio, che deve essere rispettato in particolare dalle </em>autorità legislative<em> … degli Stati membri in sede di applicazione del diritto dell’Unione, esige che i mezzi approntati da una disposizione siano idonei a realizzare l’obiettivo perseguito dalla normativa dell’Unione di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo</em>”<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Di nuovo, nell’ottica appena indicata si ritiene che, non essendo il predetto divieto assoluto di pubblicità in alcun modo legato all’attuazione del Regolamento MDR, questo non sarebbe, per definizione, né idoneo né limitato a quanto necessario per tale attuazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.5. </strong>Ancora, sempre nella prospettiva qui indicata – secondo cui il legislatore, imponendo un regime autorizzatorio per la pubblicità e, in particolare, prevedendo divieti assoluti di pubblicità (salvo quella istituzionale) non contemplati in alcun modo dal Regolamento MDR,  sembra avere esorbitato da una sua corretta attuazione –, si può dedurre, sempre per le stesse ragioni già illustrate, che l’agire del legislatore italiano viola anche il divieto di c.d. <em>gold plating</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale divieto, introdotto dall’art. 15 della l. n. 183/2011, proibisce gli atti di recepimento di direttive europee che introducano o mantengano “<em>obblighi e oneri non strettamente necessari per</em> [la loro] <em>attuazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, il <em>gold plating</em> si concreta nel superamento da parte degli Stati membri UE &#8211; al momento del recepimento di regolamenti e direttive– del livello minimo di regolazione previsto dalla normativa UE e ciò importi oneri, obblighi, divieti e costi supplementari in capo alle imprese (e ai cittadini).</p>
<p style="text-align: justify;">Uno studio effettuato al riguardo dallo <em>European economic and social committee</em> evidenzia che la definizione di <em>gold plating</em> deve essere intesa in senso estensivo  e quindi tale da ricomprendere anche: (a) mancato utilizzo delle deroghe concesse; (b) mantenimento di requisiti nazionali più restrittivi di quanto richiesto dalla normativa UE; (c) introduzione di nuovi oneri che esulano dagli obbiettivi della normativa UE; (d) attuazione della normativa UE prima della sua entrata in vigore; (e) adozione di sanzioni o altri meccanismi di esecuzione più rigorosi di quelli necessari per la corretta attuazione della normativa UE<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.6. </strong>Da ultimo, si può altresì precisare che non osta a quanto appena indicato il disposto dell’art. 1, comma 14, del Regolamento stesso (secondo cui, come già visto, il “<em>presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro di limitare l&#8217;uso di qualsiasi tipologia specifica di dispositivo relativamente ad aspetti non disciplinati dal presente regolamento</em>”). Ciò in quanto si ritiene che il comma qui in questione intenda unicamente consentire un’eccezione all’area di armonizzazione massima del Regolamento MDR (immissione in commercio e messa in servizio dei dispositivi – v. Considerando 2), legittimando misure statali attuative solo nell’ambito strettamente individuato dal comma 14 (limitazione dell’uso).</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso, rileva che il Considerando 40 del Regolamento MDR stabilisce che gli “<em>Stati membri non dovrebbero ostacolare l&#8217;immissione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi conformi alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se limitare l&#8217;uso di qualsiasi dispositivo specifico relativamente ad aspetti non disciplinati dal presente regolamento</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, la disposizione indicata fa esclusivamente riferimento all’uso, e non alla pubblicità o a divieti assoluti  della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso, è altresì rilevabile non solo che il Regolamento MDR ha specificamente individuato la (sola) area in cui il legislatore nazionale poteva integrare la  disciplina comunitaria (per gli aspetti non disciplinati), ma anche che tale integrazione è legittimata dal fatto che (i) l’ambito in questione è comunque strettamente connesso all’attuazione del Regolamento MDR (l’utilizzo di un dispositivo costituisce infatti il passo immediatamente successivo rispetto a immissione in commercio e messa in servizio) e (ii) l’utilizzo è un aspetto sensibile e molto importante, da giustificare un’integrazione rispetto alla disciplina dettata dal Regolamento MDR.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento a quest’ultimo punto, si può argomentare che la possibilità d’integrazione ed aggravamento della disciplina non può valere per le limitazioni alla pubblicità (che hanno un impatto molto meno fondamentale rispetto all’utilizzo del dispositivo).</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo le disposizioni di cui all’art. 7 del Regolamento MDR prevedono – con scelta insindacabile dal legislatore nazionale –misure volte ad evitare e contrastare la pubblicità ingannevole, ma il legislatore comunitario non ha ritenuto che per la tutela della sicurezza d’uso dei dispositivi fosse necessario e/o utile (e dunque possibile per i singoli Stati membri) introdurre divieti assoluti di pubblicità di determinate tipologie di dispositivi medici.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo occorre  rilevare che l’art. 7 del Regolamento MDR vieta forme di pubblicità dei dispositivi medici idonee a veicolare informazioni non veritiere o ingannevoli rispetto alle proprietà, funzioni, uso, rischi potenziali associati all’uso del dispositivo nonché informazioni idonee a creare impressioni errate riguardo al trattamento e diagnosi connesse all’utilizzo del dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa prospettiva, la norma nazionale che vieta in modo assoluto la pubblicità dei dispositivi medici per la cui vendita è necessaria la prescrizione medica o per il cui impiego è necessario l’intervento del medico o altro professionista sanitario risulta, per come formulata, non conforme al principio di proporzionalità che permea il diritto comunitario.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo è utile ricordare come la Corte di giustizia UE ha già ripetutamente affermato<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a> che il principio di proporzionalità deve essere applicato anche come criterio di interpretazione delle proprie norme nazionali da parte delle autorità degli Stati membri, quando questi attuino il diritto UE nei propri ordinamenti giuridici nazionali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> 5.7. </strong>Si tratta della  valutazione circa l&#8217;idoneità, la necessarietà e la proporzionalità in senso stretto della misura oggetto di sindacato giurisdizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il profilo della idoneità<strong>,</strong> per la Corte di giustizia UE si tratta, nella sostanza, di “<em>accertare se i mezzi (…) contemplati siano idonei a conseguire lo scopo perseguito”</em> dalle norme comunitarie<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle modalità concrete di sindacato della necessarietà, un esempio illuminante è rappresentato dal c.d. caso <em>Wurst-Waren</em> del 1989. La Corte di giustizia aveva infatti dichiarato contrario al parametro della necessarietà il divieto di importazione tedesco di cui alla controversia poiché, in base alla sua costante giurisprudenza, “(…) <em>se la salute e la vita delle persone rientrano nel novero degli interessi tutelati dall&#8217;art. 36 e se spetta agli Stati membri decidere nei limiti del Trattato il livello al quale essi intendono assicurarne la tutela, una normativa nazionale avente un effetto restrittivo sulle importazioni è compatibile con il Trattato solo qualora sia necessaria per l&#8217;efficace tutela di detti interessi e qualora questo scopo non possa essere conseguito mediante provvedimenti meno restrittivi per gli scambi intracomunitari<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><strong>[19]</strong></a> .</em></p>
<p style="text-align: justify;">Per quel che concerne, infine, l’esame della proporzionalità in senso stretto essa implica l’onere di operare una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico perseguito dall’autorità che agisce, da un lato, e le posizioni individuali giuridicamente protette e che si oppongono al suo perseguimento, dall’altro. Vale la pena di richiamare al riguardo una sentenza della Corte di giustizia che illustra il modo in cui questo terzo parametro di valutazione viene inteso dai giudici UE<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali indirizzi interpretativi, si può quindi affermare che, in quanto intesa a preservare la salute dei cittadini e/o la sicurezza d’uso di talune tipologie di dispositivi medici, pur in difetto di una norma del Regolamento MDR che preveda che la pubblicità dei dispositivi medici possa essere consentita solo previa autorizzazione amministrativa, non appare confliggente con il diritto comunitario una normativa nazionale (quale quella qui in analisi) che, per ragioni connesse all’impiego sicuro ed informato dei dispositivi medici, introduca uno specifico regime autorizzatorio per procedere alla loro pubblicizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Invece, appare non conforme al principio di proporzionalità (in termini di idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto) ed alle previsioni del Regolamento MDR la norma nazionale che invece introduce un divieto assoluto di pubblicità di talune tipologie di dispositivi medici senza che tale divieto assoluto sia effettivamente correlato alla tutela della salute dei cittadini e ad esigenze connesse all’impiego sicuro ed informato dei dispositivi medici, che ben potrebbero essere realizzate mediante un regime autorizzatorio che valuti, di volta in volta, la compatibilità del singolo messaggio pubblicitario con la finalità di tutela della salute pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Su questo aspetto si ricorda che la relazione illustrativa allo schema del D.Lgs 137/2022 evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 26 sarebbe posta a presidio della “<em>sicurezza nell’utilizzo di dispositivi di particolare fattura”, </em>ma non si vede, sul piano logico prima che giuridico, quale rapporto di strumentalità possa intercorrere tra il divieto assoluto di pubblicità e detta sicurezza di utilizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">°°°</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li><strong> Conclusioni</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L’art. 26 del D.lgs 137/2022 prevede il divieto di pubblicizzare: a) dispositivi su misura di cui all&#8217;<a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&amp;idDocMaster=5344749&amp;idUnitaDoc=32658542&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa">articolo 2</a>, numero 3), del regolamento; b) dispositivi per il cui impiego è prevista come obbligatoria, dalle norme vigenti, l&#8217;assistenza di un medico o di altro professionista sanitario; c) dispositivi per il cui impiego è prevista come obbligatoria, secondo le indicazioni del fabbricante, l&#8217;assistenza di un medico o di altro professionista sanitario; d) dispositivi medici la cui vendita al pubblico è subordinata, dalle norme vigenti, alla prescrizione di un medico.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tale tipologia di dispositivi medici, tra i quali – ad esempio – filler iniettabili di acido iarulonico ed apparecchi acustici &#8211; è consentita solo la c.d. “pubblicità istituzionale”, per come attualmente definita dalle predette linee guida ministeriali del 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Il divieto assoluto di pubblicizzare i dispositivi medici in questione non appare del tutto conforme alle finalità ed alle previsioni del Regolamento MDR e ciò implica che l’irrogazione di un’eventuale sanzione irrogata ai sensi dell’art. 27 del D.lgs 137/2022 per effettuazione della pubblicità di un dispositivo medico vietata dall’art. 26, comma 1, del medesimo Dlgs potrebbe essere opposta per contrarietà alle norme del MDR direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>https://www.pnes.salute.gov.it/portale/dispositiviMedici/dettaglioPubblicazioniDispositiviMedici.jsp?lingua=italiano&amp;id=1238</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>https://www.salute.gov.it/portale/dispositiviMedici/dettaglioContenutiDispositiviMedici.jsp?lingua=italiano&amp;id=20&amp;area=dispositivi-medici&amp;menu=pubblicita</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Si aggiunge che il Ministero della Salute con circolare del 18.12.2024 ha rilevato: “<em>Questo Ministero ha constatato che alcuni fabbricanti inseriscono nelle etichette e nelle istruzioni per l’uso claim, immagini, riferimenti a studi clinici e/o indagini statistiche e QR code che contengono messaggi pubblicitari. A riguardo, si rappresenta che il contenuto delle etichette e delle istruzioni per l’uso è indicato, in maniera dettagliata, al capo III dell’Allegato I del citato Regolamento, in particolare ai punti 23.2 e 23.3 per quanto riguarda le etichette e al punto 23.4 per quanto riguarda le istruzioni per l’uso, e non è prevista la possibilità di inserire messaggi di carattere promozionale. Pertanto, le aziende fabbricanti sono tenute ad attenersi strettamente a quanto indicato nel citato Allegato I capo III del Regolamento (UE) 2017/745”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2024&amp;codLeg=104540&amp;parte=1%20&amp;serie=null</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>  L’art. 26 del Dlgs 137/2002 prevede che: <em>1. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei seguenti dispositivi:</em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>a) dispositivi su misura di cui all&#8217;</em><a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&amp;idDocMaster=5344749&amp;idUnitaDoc=32658542&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa"><em>articolo 2</em></a><em>, numero 3), del regolamento;</em></li>
<li><em>b) dispositivi per il cui impiego è prevista come obbligatoria, dalle norme vigenti, l&#8217;assistenza di un medico o di altro professionista sanitario;</em></li>
<li><em>c) dispositivi per il cui impiego è prevista come obbligatoria, secondo le indicazioni del fabbricante, l&#8217;assistenza di un medico o di altro professionista sanitario;</em></li>
<li><em>d) dispositivi medici la cui vendita al pubblico è subordinata, dalle norme vigenti, alla prescrizione di un medico.</em></li>
<li><em> Nell&#8217;interesse della salute pubblica o della sicurezza e salute dei pazienti, il Ministro della salute, con apposito decreto, può individuare ulteriori tipologie di dispositivi medici per i quali non è consentita la pubblicità presso il pubblico.</em></li>
<li><em> Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 7 del regolamento, la pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è, soggetta ad autorizzazione del Ministero della salute. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la sezione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria del comitato tecnico sanitario previsto dal </em><a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=3813065&amp;idUnitaDoc=18976869&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa"><em>decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44</em></a><em>.</em></li>
<li><em> In ordine alla procedura di rilascio dell&#8217;autorizzazione alla pubblicità dei dispositivi medici si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all&#8217;</em><a href="https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&amp;idDocMaster=3948607&amp;idUnitaDoc=20132523&amp;nVigUnitaDoc=1&amp;docIdx=1&amp;isCorrelazioniSearch=true&amp;correlatoA=Normativa"><em>articolo 118, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219</em></a><em>.</em></li>
<li><em> Relativamente ai dispositivi per i quali è consentita la pubblicità presso il pubblico, il Ministero della salute, sentite le associazioni più rappresentative degli operatori del settore, con linee guida disciplina le modalità operative consentite per lo svolgimento della pubblicità, ivi comprese quelle che comportano l&#8217;utilizzo di sistemi elettronici.</em></li>
<li><em> Con decreto del Ministro della salute sono individuate le fattispecie che, in deroga a quanto previsto dal comma 3, non necessitano di autorizzazione ministeriale.</em></li>
<li><em> L&#8217;informazione rivolta agli operatori sanitari non necessita di autorizzazione e si svolge nel rispetto delle modalità individuate con linee guida del Ministero della Salute.</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> <em>Nella relazione illustrativa rispetto al contenuto dell’art. 16 in discorso si legge</em>: <em>Il comma 1 stabilisce il divieto di pubblicizzare presso il pubblico i dispositivi su misura nonché i dispositivi per il cui impiego è prevista come obbligatoria, dalle norme vigenti o secondo le indicazioni del fabbricante, l’assistenza di un medico o di altro professionista sanitario. Lo stesso divieto è posto per i dispositivi che possono essere venduti o dispensati soltanto su prescrizione medica. Va da sé che quest’ultima fattispecie di dispositivi dovrà essere definita con successiva disposizione(nazionale). La prescrizione è volta a garantire la sicurezza nell’utilizzo di dispositivi di particolare fattura, vietandone la pubblicità diversamente da quanto avviene per i dispositivi di libera vendita. Ai sensi del comma 2, nell’interesse della salute pubblica o della sicurezza e salute dei pazienti, il Ministro della salute, con apposito decreto, può individuare ulteriori tipologie di dispositivi medici per i quali non è consentita la pubblicità. 40 Analogamente al comma 1, la norma circonda di cautele l’uso di dispositivi rispetto ai quali, per le loro particolari caratteristiche, è opportuno inibire la libera promozione commerciale, rimettendo la scelta all’apprezzamento e alla responsabilità del Ministero. Il comma 3 si preoccupa di contrastare la pubblicità ingannevole dei dispositivi medici, introducendo il divieto di ricorrere a testi, denominazioni, marchi, immagini e segni figurativi o di altro tipo che potrebbero indurre l&#8217;utilizzatore o il paziente in errore per quanto riguarda la destinazione d’uso, la sicurezza e le prestazioni del dispositivo: a) attribuendo al dispositivo funzioni e proprietà di cui è privo; b) creando impressioni errate riguardo al trattamento o alla diagnosi, a funzioni o a proprietà di cui il dispositivo è privo; c) omettendo di informare l’utilizzatore o il paziente circa un rischio potenziale associato all&#8217;uso del dispositivo secondo la sua destinazione d’uso; d) proponendo usi del dispositivo diversi da quelli dichiarati parte della destinazione d’uso per cui è stata svolta la valutazione della conformità. Si stabilisce un ordinario regime autorizzatorio per la pubblicità dei dispositivi per i quali non sia vietata, prevedendo che sulle domande di autorizzazione esprima parere la sezione del Ministero della salute deputata al rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria del comitato tecnico sanitario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. Il péndant diretto e sovrapponibile della norma nel regolamento (UE) è dato dall’art. 7, par. 1, a mente del quale «nell’etichettatura, nelle istruzioni per l&#8217;uso, nella messa a disposizione, nella messa in servizio e nella pubblicità dei dispositivi è proibito ilricorso a testi, denominazioni, marchi, immagini e segni figurativi o di altro tipo che potrebbero indurre l&#8217;utilizzatore o il paziente in errore per quanto riguarda la destinazione d&#8217;uso, la sicurezza e le prestazioni del dispositivo: …». La norma, espressione della potestà legislativa statale, opera un rimando ratione materiae alla normativa di rango primario vigente in materia. Secondo quanto dispone il comma 5 , le modalità consentite di svolgimento della pubblicità presso il pubblico dei dispositivi medici, ivi comprese quelle che comportano l’utilizzo di sistemi elettronici, sono disciplinate con linee guida del Ministero della salute. La disposizione affida ad una fonte del diritto atipica, ma sempre più diffusa nel nostro ordinamento giuridico, la funzione di disciplinare in dettaglio una materia altamente tecnica. Il comma 6 prevede che con decreto del Ministro della salute si individuino le fattispecie che, in deroga a quanto previsto dal comma 4, non necessitano di autorizzazione ministeriale. 41 La norma, espressione della potestà legislativa statale, affida al Ministero della salute il compito di prevedere le deroghe al regime autorizzativo. Ai sensi del comma 7 , l’informazione rivolta agli operatori sanitari non necessita di autorizzazione e si svolge nel rispetto delle modalità individuate con linee guida del Ministero della salute. La norma, espressione della potestà legislativa statale, è ispirata al principio di adeguatezza e proporzionalità rispetto al trattamento delle fattispecie contigue, tenuto conto della qualificazione professionale, della posizione di garanzia e della funzione svolta nel sistema sanitario dai destinatari dell’informazione pubblicitaria, soggetti al semplice rispetto delle linee guida ministeriali.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a>https://www.salute.gov.it/portale/dispositiviMedici/dettaglioContenutiDispositiviMedici.jsp?lingua=italiano&amp;id=4422&amp;area=dispositivi-medici&amp;menu=vigilanza</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Il testo dell&#8217;art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30  dicembre 1992,  n.  502,  nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, e&#8217; il seguente: &#8220;<em>A norma dell&#8217;art. 1, lettera  o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione  del  personale   sanitario   infermieristico,  tecnico  e  della  riabilitazione avviene in sede  ospedaliera  ovvero  presso altre   strutture   del   Servizio  sanitario  nazionale  e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita&#8217; e  l&#8217;accreditamento  delle  strutture  sono  disciplinati  con decreto  del  Ministro  dell&#8217;universita&#8217;  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica d&#8217;intesa con  il  Ministro  della sanita&#8217;.  Il  Ministro  della sanita&#8217; individua con proprio  decreto le figure professionali da formare  ed  i  relativi  profili.  Il relativo ordinamento didattico e&#8217; definito, ai  sensi dell&#8217;art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con  decreto  del  Ministro  dell&#8217;universita&#8217;  e  della  ricerca scientifica  e  tecnologica e emanato  di  concerto  con  il  Ministro della sanita&#8217;</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Più in dettaglio, l’art. 1 del DM 668/1994 prevede che: <em>1. È individuata la figura professionale del tecnico audioprotesista con il seguente profilo: il tecnico audioprotesista è l&#8217;operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella <strong>fornitura,</strong> adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi. 2. Il tecnico audioprotesista <strong>opera su prescrizione del medico</strong> mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia. 3. L&#8217;attività del tecnico audioprotesista è volta all&#8217;applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell&#8217;impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica. 4. Collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità mediante la <strong>fornitura</strong> di presidi protesici e l&#8217;addestramento al loro uso. 5. Il tecnico audioprotesista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> «<em>Gli atti nonché gli adempimenti delle professioni regolamentate sono riservati a coloro che sono iscritti agli albi; qualsiasi attività tipica e di competenza specifica va a configurare il reato di esercizio abusivo della professione. Commette, quindi, il reato di esercizio abusivo della professione il soggetto che svolge attività &#8220;tipica e di competenza specifica&#8221; della professione regolamentata senza però essere iscritto all&#8217;Albo professionale</em>». (Cass. Pen., Sez. Un.,23.03.2012, n. 11545).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> L&#8217;audioprotesista, ancorché patentato a seguito di corsi specialistici, pur potendo effettuare con l&#8217;apposito strumento audiogrammi, cioè compiere un mero accertamento tecnico di registrazione grafica dell&#8217;orecchio ammalato, non può procedere all&#8217;eventuale prescrizione di protesi acustica, che resta di esclusiva competenza del medico, cui spetta di accertare le cause dell&#8217;ipoacusia e di stabilire l&#8217;idoneità dello strumento terapeutico. &#8211; Cassazione penale sez. VI, 30/09/1980, in Giur. it. 1981, II,450 (nota). Vedi anche Tribunale Genova, 16/10/2000</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a>  Cfr art. 88, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, che vieta all’interno dell’Unione europea la pubblicità presso il pubblico di medicinali soggetti a prescrizione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> In Rass. dir. farmaceutico 2024, 1, 167</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> CGUE, 15.6.2021, C‑645/19, Facebook Ireland Ltd, §109</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Conclusioni A.G. Szpunar dell’11 gennaio 2024, cause C-662/22 a C-667/22, §96</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Conclusioni A.G. Szpunar, cit., §97;  nello stesso senso, v. anche Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 2066 del 22.3.2022, §106)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> <em>European economic and social committee, </em> Smart governance of internal market for business (2014). <a href="https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-01-14-863-en-n.pdf">https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-01-14-863-en-n.pdf</a>, cfr pag. 22, p.2.2. Gold Plating.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cfr, ex multis, da CGCE 12 dicembre 2019, in causa C-627/19 PPU, ZB.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cfr., tra le più risalenti, Corte giust., sent. 17.12.1970, in causa 25/70, <em>Köster</em>, ECLI:EU:C:1970:115; Corte giust., sent. 26.06.1980, in causa 808/79, <em>Pardini</em>, ECLI:EU:C:1980:173, p. 2103 ss.)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Corte giust., sentenza 02.02.1989, in causa 274/87, Commissione c. Germania, ECLI:EU:C:1989:51, punto 6 della motivazione. Nello stesso senso si veda Corte giust., sentenza 02.02.1994, in causa C-315/92, <em>Clinique</em>, ECLI:EU:C:1994:34).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Corte giust., sentenza 28.11.1989, in causa 379/87, Groener, ECLI:EU:C:1989:599)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/divieti-di-pubblicita-dei-dispositivi-medici-ai-sensi-del-d-lgs-n-137-2022-e-compatibilita-con-il-regolamento-ue-n-2017-745/">DIVIETI DI PUBBLICITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICI AI SENSI DEL D.LGS N. 137/2022 E COMPATIBILITÀ CON IL REGOLAMENTO UE N. 2017/745</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Enti territoriali di prossimità e tutela della salute nell&#8217;emergenza pandemica: l&#8217;esperienza della Telesalute nelle Aree Interne</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/enti-territoriali-di-prossimita-e-tutela-della-salute-nellemergenza-pandemica-lesperienza-della-telesalute-nelle-aree-interne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 15:36:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/enti-territoriali-di-prossimita-e-tutela-della-salute-nellemergenza-pandemica-lesperienza-della-telesalute-nelle-aree-interne/">Enti territoriali di prossimità e tutela della salute nell&#8217;emergenza pandemica: l&#8217;esperienza della Telesalute nelle Aree Interne</a></p>
<p>Francesco Gargallo di Castel Lentini Dottorando di ricerca in diritto pubblico – Università di Roma “Tor Vergata” Sommario: 1. Brevi considerazioni introduttive. La sanità di prossimità prima della pandemia – 1.1 La rilevanza costituzionale della Telesalute – 2. Covid-19 e attuazione di emergenza di un servizio fondamentale. La tutela virtuale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/enti-territoriali-di-prossimita-e-tutela-della-salute-nellemergenza-pandemica-lesperienza-della-telesalute-nelle-aree-interne/">Enti territoriali di prossimità e tutela della salute nell&#8217;emergenza pandemica: l&#8217;esperienza della Telesalute nelle Aree Interne</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/enti-territoriali-di-prossimita-e-tutela-della-salute-nellemergenza-pandemica-lesperienza-della-telesalute-nelle-aree-interne/">Enti territoriali di prossimità e tutela della salute nell&#8217;emergenza pandemica: l&#8217;esperienza della Telesalute nelle Aree Interne</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Francesco Gargallo di Castel Lentini</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dottorando di ricerca in diritto pubblico – Università di Roma “Tor Vergata”</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Brevi considerazioni introduttive. La sanità di prossimità prima della pandemia – 1.1 La rilevanza costituzionale della Telesalute – 2. Covid-19 e attuazione di emergenza di un servizio fondamentale. La tutela virtuale della salute nelle Aree Interne come scelta priva di alternative – 2.1 Questioni emerse in emergenza pandemica. Gli obiettivi del PNRR – 3. La Telesalute negli artt. 117 e 118 Cost. Una possibile risposta alle istanze degli enti territoriali di prossimità – 4. Un cenno conclusivo: diritto «virtuale» o diritto ancora da creare?</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li>Brevi considerazioni introduttive. La sanità di prossimità prima della pandemia</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il territorio nazionale italiano, a differenza di altre realtà europee, è costituito da insediamenti urbani molto diversi tra loro, sia per caratteristiche naturali sia per la distanza degli stessi insediamenti dai centri di offerta dei servizi essenziali, quali l&#8217;istruzione, la salute e la mobilità. Le zone più lontane da questi centri vengono definite «Aree Interne»: si tratta, in particolare, di oltre quattromila Comuni che dispongono di un&#8217;importante ricchezza sotto il profilo delle risorse culturali e ambientali ma che spesso rendono evidenti un crescente calo demografico e un forte squilibrio in ordine all&#8217;accesso ai servizi fondamentali.</p>
<p style="text-align: justify;">Una grande parte di questi Comuni è stata oggetto di un piano di riforma nazionale elaborato dalla «Strategia Nazionale Aree Interne»<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, ideato, sin dal 2012, con l&#8217;intento di perseguire un concreto progetto di riqualificazione e di riadattamento dei servizi nelle Aree Interne del Paese, anche attraverso il contrasto ai fenomeni della marginalizzazione e del declino demografico.</p>
<p style="text-align: justify;">Già in epoca pre-pandemica, l&#8217;Italia, per questioni di efficienza e di sussidiarietà, aveva iniziato a riorganizzare il servizio pubblico sanitario, in particolar modo attraverso la costruzione di un nuovo concetto di rete territoriale ospedaliera<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Negli ultimi anni, tuttavia, si è potuto notare come la ristrutturazione dei servizi sanitari, e quindi il «riequilibrio tra servizi offerti dagli ospedali, e dai presidi territoriali quali specialistica, ambulatori laboratori e medici di medicina generale»<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, sia avvenuta perlopiù su base regionale, e pertanto con un&#8217;attenzione non sempre calibrata sulle primarie e specifiche esigenze delle popolazioni che abitano i luoghi più remoti del territorio nazionale<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. Il graduale allontanamento dei centri di cura (che divengono sempre più grandi e centralizzati) dalle Aree Interne ha fatto emergere alcune evidenti criticità: disparità di accesso ai servizi sanitari e contestuale incidenza sulla salute dei cittadini; inefficienza relativa alla gestione delle emergenze; mancanza di servizi essenziali di diagnosi e cura; inesistenza, o crescente inadeguatezza, di strutture assistenziali per le persone affette da disabilità, per gli anziani e per le donne che necessitano di una diagnostica pre-natale.</p>
<p style="text-align: justify;">            Nel contesto appena tratteggiato, tuttavia, hanno iniziato ad essere utilizzati in maniera sempre crescente gli strumenti definiti di «Sanità Digitale». Si tratta di dispositivi informatici ideati per colmare la disparità territoriale di accesso ai servizi e per garantire l&#8217;efficienza dell&#8217;offerta sanitaria<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>; il loro utilizzo, nello specifico, consente l&#8217;interlocuzione digitale tra i «sistemi informativi sanitari, aziendali e ospedalieri anche attraverso l&#8217;omogeneizzazione e standardizzazione della raccolta e del trattamento dei dati sanitari»<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>. La volontà di implementare la tecnologia a distanza per la tutela della salute, in particolare, può rinvenirsi nella politica nazionale di sviluppo e coesione territoriale della SNAI<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, la quale, negli ultimi anni, ha cominciato a definire le misure utili per garantire a tutti i cittadini la possibilità per accedere ai servizi sanitari essenziali. L&#8217;insieme di questi strumenti, utilizzati perlopiù senza una solida base normativa che ne regoli l&#8217;esercizio<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, costituisce la base dei concetti riferibili alla Telesalute (quale unione di tecnologie e di servizi per fornire assistenza ai pazienti e per migliorare il sistema di erogazione dei servizi sanitari nel loro insieme), e all&#8217;ambito più specifico della Telemedicina (intesa come insieme di servizi clinici erogati per via telematica<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>La rilevanza costituzionale della Telesalute</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Nel sostenere che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell&#8217;individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti», il primo comma dell&#8217;art. 32 Cost. ha fatto sì che, all&#8217;interno dell&#8217;ordinamento giuridico italiano, nascessero diverse pretese giuridiche a precisi comportamenti pubblici: «pretese di astensione, situazioni soggettive di vantaggio e di svantaggio dirette verso gli altri consociati»<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Attraverso una lettura ragionata del principio costituzionale appena riportato è possibile, come noto, scorgere due distinti modelli di garanzia: un primo definibile di garanzia passiva, che si sostanzia nel negare a terzi di realizzare qualsiasi condotta pregiudizievole, e un secondo, di tutela attiva, che riguarda la pretesa positiva di una persona a poter utilizzare i mezzi sanitari utili alla tutela della propria salute<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo contesto, l&#8217;attuazione dei principi costituzionali che discendono dalla lettera dell&#8217;art. 32 Cost. ha visto, nei decenni trascorsi, venire in essere una serie considerevole di strumenti utili alla tutela della salute. Nello specifico, attraverso la rapida ascesa delle nuove forme di interazione personale (si pensi ai comuni sistemi di telecomunicazione relativi alla messaggistica istantanea <em>on-line</em>), sono stati man mano riconsiderati anche i modelli organizzativi relativi alla materia sanitaria. Oltre alla nascita di particolari strumenti innovativi che permettono di fare affidamento in maniera sempre crescente sulla medicina robotica<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>, infatti, gli sviluppi tecnologici consentono di poter dare concreta attuazione alle garanzie costituzionali del diritto alla salute sempre più «da remoto»: la digitalizzazione delle informazioni sanitarie, la possibilità di monitoraggio a distanza della situazione clinica di un paziente<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> e la facoltà di attualizzare in tempo reale i percorsi di cura sono alcuni tra i fattori più rilevanti di un diritto alla salute in rapida evoluzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, la Telesalute assume una rilevanza costituzionale proprio dal momento che risulta utile a soddisfare, con forme innovative, tanto un diritto fondamentale dell&#8217;individuo quanto l&#8217;interesse della collettività. Essa, in altri termini, pare idonea a colmare lo spazio (e quindi a ridurre i tempi di intervento) tra il medico e il paziente in situazioni emergenziali, e contestualmente si attesta come strumento utile a soddisfare le esigenze di salute in un contesto non eccezionale, ove «più che l’impossibilità ad ottenere una prestazione sanitaria, l’elemento caratterizzante diviene l’aspirazione a guadagnare l’accesso alla migliore expertise medica disponibile»<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Covid-19 e attuazione di emergenza di un servizio fondamentale. La tutela virtuale della salute nelle Aree Interne come scelta priva di alternative</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;epidemia da Covid-19, tra i vari effetti collaterali prodotti, ha fatto rilevare un ricorso sempre più costante alla tutela della salute per via telematica, non foss&#8217;altro per garantire la tenuta di specifiche (e fondamentali) attività assistenziali alla luce della necessità di rispettare un distanziamento interpersonale utile a prevenire il contagio. La drammatica esperienza pandemica, a ben vedere, ha posto in risalto le capacità innovative della Telemedicina, tanto che, sin dagli albori dell&#8217;epidemia, l&#8217;Organizzazione mondiale della sanità ha sostenuto gli strumenti di Telesalute quali servizi imprescindibili per la tenuta dei sistemi sanitari<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito appena tratteggiato, tuttavia, ci si è domandati se &#8211; in particolar modo nei rapporti tra Stato e Regioni &#8211; l&#8217;ampio decentramento amministrativo dei servizi sanitari sia stato effettivamente in grado di rispondere ad una tanto prepotente quanto sconosciuta situazione emergenziale<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>: «pare ormai inevitabile ripensare il nostro approccio al diritto alla salute: il vessillo della riduzione degli sprechi, agitato dalle riforme degli ultimi anni, tutte concentrate sull’aspetto economico-finanziario dell’organizzazione dei servizi sanitari, sembra lasciare spazio a un ritrovato volto solidaristico del diritto alla salute»<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La necessità di garantire sull&#8217;intero territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie è stata rivendicata, a ben vedere, innanzitutto dalle zone più remote del nostro Paese<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Dalla lettura dei sistemi di gestione dei servizi essenziali, sorti nell&#8217;ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, è possibile notare come la sperimentazione di alcune iniziative, avviata prima dell&#8217;emergenza pandemica, abbia consentito la nascita di modelli utili a fronteggiare, quantomeno sotto un profilo formale, la medesima situazione emergenziale<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>. Le Aree Interne, per le stesse ragioni che le distinguono dalle altre zone della nazione, sono da sempre abituate a ragionare in termini di distanze, ed è per questo motivo che la gran parte delle stesse aree avevano già avuto modo di sperimentare (ed in alcuni casi di regolamentare) modelli di telemedicina e di rafforzamento dei presidi sanitari territoriali.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, se in una fase iniziale del contagio la posizione remota di tali aree è riuscita ad arginare la violenta diffusione epidemiologica, in un secondo momento, invece, la distanza dai servizi essenziali di assistenza e cura è divenuta la ragione principale dell&#8217;innalzamento del tasso di mortalità causato dall&#8217;infezione da Covid-19<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il telemonitoraggio, la diagnosi a distanza e le altre forme di assistenza sanitaria «virtuale», pure sperimentate nelle zone aventi una maggiore densità abitativa, si sono spesso rivelate prive di una risposta sanitaria concreta. Basti pensare che nelle prime due «ondate», da molti definite come le più violente, il dato rilevato con maggiore frequenza si riferiva al fatto che a seguito della segnalazione telematica di sintomi sospetti e di malori non era possibile ricevere l&#8217;assistenza di un medico, o di un&#8217;autoambulanza, perché le singole aree interne del Paese risultavano troppo distanti dallo specifico centro sanitario assistenziale<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.  Anche da ciò, e nonostante l&#8217;apprezzabile lavoro compiuto in anticipo dalla SNAI, che «in sei anni di lavoro ha maturato esperienze e tratto delle lezioni che possono contribuire ad affrontare l&#8217;emergenza attuale per favorire la ripartenza del Paese»<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, è possibile evidenziare due preliminari riflessioni di sistema: è opportuno ideare una risposta alla crisi capace di mettere in campo tutte le risorse e le tecnologie per garantire, sull&#8217;intero territorio nazionale, una <em>certa e minima</em> risposta sanitaria; gli interventi di natura politica, su base nazionale e regionale, anche alla luce delle finalità dell&#8217;attuale strumento del PNRR, devono intervenire in maniera più incisiva, e organizzata, con il fine di sostenere i servizi sanitari locali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Questioni emerse in emergenza pandemica. Gli obiettivi del PNRR</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Entrando nel merito delle criticità rilevate &#8211; in particolar modo nelle zone relative agli enti territoriali di prossimità &#8211; durante la fase più acuta dell&#8217;emergenza pandemica, occorre in questa sede brevemente considerare alcune tra le questioni più importanti sullo stato dell&#8217;arte della Telesalute.</p>
<p style="text-align: justify;">Un primo aspetto riguarda il diritto ad essere informato sulla malattia. Come in precedenza si è potuto brevemente rilevare, l&#8217;affermazione di uno strumento virtuale per la tutela della salute presenterebbe già ad oggi le caratteristiche essenziali per fornire una risposta concreta ai cittadini che abitano l&#8217;intero territorio nazionale (esistevano <em>app</em> e piattaforme digitali funzionanti già in epoca antecedente a quella pandemica). La scarsa regolamentazione degli strumenti di Telesalute e la necessità di garantire la turnazione dei riposi ai medici impegnati «in prima linea» hanno fatto sì che nei periodi epidemiologici più delicati la maggior parte dei medici venisse impiegata nelle grandi aziende ospedaliere, lasciando una certa lacuna organizzativa e assistenziale nei presidi sanitari minori, solitamente utilizzati per garantire la medicina di prossimità<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Altra questione da evidenziare è quella coincidente con il diritto ad essere informato sulla malattia e opporsi o dare il consenso. Nelle realtà territoriali di prossimità è stata lamentata l&#8217;assenza (o la confusione) di informazioni cui potersi affidare per «assumere consapevolmente ogni scelta, di tipo diagnostico e terapeutico, che coinvolga la propria salute»<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>. Si pensi alla (non giovanissima) popolazione media delle Aree Interne che si ritrova costretta a dover dare il consenso per una diagnosi a distanza, magari poco invasiva in termini fisici, ma con implicazioni non trascurabili sotto il profilo della gestione dei dati personali, della individualizzazione del trattamento e, magari, della capacità – <em>tecnologica</em> – a revocare il consenso in qualsiasi momento<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, è emersa la difficoltà di attuazione di uno dei principi organizzativi del SSN: «il diritto del paziente di &#8220;essere preso in carico&#8221; dal medico o dall&#8217;équipe sanitaria durante tutto il percorso terapeutico»<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>. La difficoltà a gestire le innovazioni tecnologiche per la tutela della propria salute e l&#8217;assenza di previsioni normative idonee a facilitare questi nuovi strumenti hanno rappresentato, e tutt&#8217;oggi rappresentano, alcuni degli ostacoli più difficili da superare per l&#8217;«attuazione telematica» del principio costituzionale di cui all&#8217;art. 32 Cost. Ebbene, in questo scenario occorre tenere aperti, affinché la legge s&#8217;incarichi di fornirgli adeguata risposta, alcuni interrogativi: «quale immagine del proprio ruolo è destinata ad avere il medico che opera indirizzato dall&#8217;intelligenza artificiale? Quale atteggiamento ha ed avrà il paziente, informato della parte svolta dall&#8217;intelligenza artificiale accanto (e in luogo?) al medico con cui dialoga? Sono in gioco sia la fiducia medico-paziente, sia l&#8217;autonomia del medico, che non riguarda solo il rapporto con il paziente»<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo contesto, tuttavia, è appena il caso di osservare come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenti un&#8217;occasione irripetibile per dare attuazione alla svolta, anche tecnologica, dell&#8217;organizzazione sanitaria italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">La sesta «Missione» del PNRR, infatti, riguarda la salute, e si articola in due principali componenti. Con una prima riforma inerente alle reti di prossimità, alle strutture intermedie e alla telemedicina, il Piano intende rafforzare le presentazioni sanitarie fruibili sul territorio attraverso il potenziamento, e la creazione, dei reclamati presidi territoriali (Case della Comunità e Ospedali di Comunità), oltre al rafforzamento dell&#8217;assistenza domiciliare e allo sviluppo della telemedicina. Attraverso la riforma n. 2, invece, la sesta missione del PNRR intende realizzare l&#8217;innovazione e la completa digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Le attese della comunità nazionale sul PNRR rischiano, in effetti, di essere eccessivamente ottimistiche, confidando nel Piano quale panacea per tutte le esigenze, dall’ambiente alla cultura, dall’economia alla salute, appunto; ma lo strumento è sicuramente idoneo ad essere utilizzato per il soddisfacimento di numerose necessità nazionali, atteso che i progetti predisposti per la realizzazione dei programmi previsti siano concreti e precisi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>La Telesalute negli artt. 117 e 118 Cost. Una possibile risposta alle istanze degli enti territoriali di prossimità</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In ultima analisi, avuto riguardo alle disposizioni previste dall&#8217;art. 117 della Costituzione, si rende necessario operare, in materia di legislazione esclusiva statale, una breve riflessione sul comma 2, lettera <em>m)</em>, «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e, tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni, sul comma 3, con riferimento alla tutela della salute.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo ambito, se da una parte l&#8217;individuazione dei livelli essenziali delle sopraindicate prestazioni concerne una competenza statale esclusiva «a carattere trasversale diretta a garantire il nucleo essenziale del diritto e l&#8217;uniformità della sua garanzia sul territorio nazionale»<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>, dall&#8217;altra, come noto, la tutela della salute chiama in causa la concorrenza delle Regioni e dello Stato nella regolazione della materia, affidando alle prime le definizioni legislative più specifiche, le quali, in particolare, assumono una notevole importanza sotto il profilo dell&#8217;organizzazione dei servizi sanitari e dell&#8217;applicazione pratica dei precetti legislativi. Così, i «livelli essenziali» devono essere intesi come «standard minimi»<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a> da garantire anche nei luoghi più remoti del Paese; solo con la piena attuazione di questo principio si potrà evitare che, nelle Aree Interne, i cittadini siano costretti a ricevere un&#8217;assistenza sanitaria quantitativamente e qualitativamente inferiore.</p>
<p style="text-align: justify;">La Telesalute, in questo senso, rappresenta una grande opportunità per garantire in maniera uniforme, a tutti gli utenti, un servizio sanitario di base, che sia efficiente e calibrato alle esigenze specifiche dell&#8217;una o dell&#8217;altra comunità territoriale. E il PNRR, come visto, pare muoversi nella direzione desiderata. A questo punto, proprio in ossequio al terzo comma dell&#8217;art. 117 Cost., si resta in attesa di una risposta legislativa di principio, da parte dello Stato, e di una risposta maggiormente circoscritta alle esigenze di riferimento, da parte delle singole Regioni. L’esperienza maturata dall’intervento della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione ha portato ad una diffusa preoccupazione sull’insorgere dei procedimenti innanzi la Corte costituzionale, proprio in ordine a conflitti di attribuzione, aspetto che purtroppo il terzo comma dell’art. 117 Cost. non sempre è riuscito a fugare. In tal senso, l’attenzione che il legislatore, sia esso nazionale che regionale, dovrà porre in questo sensibile argomento dovrà essere massima.</p>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;ultima riflessione, in termini generali, deve essere operata con riferimento all&#8217;art. 118 Cost. Come noto, la preferenza di attribuire le funzioni amministrative ai Comuni, insieme ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, deve essere letta quale fattore essenziale in un sistema ideato per valorizzare la capacità dei distinti organi istituzionali «di soddisfare le esigenze palesate nei rispettivi contesti sociali, tenuto conto dei tratti specifici mostrati da ogni realtà locale»<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per raggiungere tali obiettivi, è necessario, in termini fattuali, l&#8217;adeguamento e lo sviluppo dei servizi essenziali relativi alla salute<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>. Nello specifico, per un congruo esercizio della funzione amministrativa da parte dell&#8217;ente più vicino al cittadino, è necessaria l&#8217;implementazione e la qualità (anche in termini di modernità tecnologica) di presidi sanitari di prossimità. Perché ciò divenga possibile, occorre, in generale, restituire alle Aree Interne una nuova centralità nelle politiche di sviluppo e, nello specifico, intervenire con misure calibrate in ragione delle specifiche esigenze territoriali, sul <em>digital divide</em>; per la Telesalute, ad esempio, è oggi «auspicabile una netta accelerazione della strategia governativa che mira a portare la banda ultralarga in 6.500 piccoli centri»<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Un cenno conclusivo: diritto «virtuale» o diritto ancora da creare?</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ambito appena tratteggiato pare potersi rilevare come il Covid-19 abbia solo messo in luce un sistema – riferibile in particolar modo all&#8217;assistenza sanitaria a distanza – comunque in ritardo rispetto all&#8217;avanzamento della «teleamministrazione» dei servizi fondamentali. Nelle fasi pandemiche più delicate, infatti, è stato possibile assistere, sotto molteplici aspetti, ad una prova di forza delle strutture organizzative fondamentali dell&#8217;ordinamento costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli enti territoriali di prossimità, trovandosi per loro natura distanti dai servizi «tradizionali», e non potendo ricorrere ad alternative, sono stati i primi a risentire del ritardo tecnologico in materia di assistenza sanitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La Telesalute, quale strumento capace di soddisfare – laddove ne ricorrano la necessità e i presupposti – i principi di cui all&#8217;art. 32 Cost., diventa sempre più imprescindibile. Una riflessione in generale, anche alla luce dell&#8217;attuale frammentarietà normativa, porta a considerare come essenziale – e irrinunciabile, se intesa con riferimento alle opportunità del PNRR – la nascita, e non la riorganizzazione, di un sistema di leggi in materia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sugli sviluppi della citata riforma si veda C. Marinacci, R. Lanieri, M. Miceli, L. Di Minco, C. Tamburini, <em>Le politiche sanitarie nelle Aree Interne del paese: scenari, sfide e innovazioni</em>, in <em>Agriregionieuropa</em>, XII, 2016, 45 ss. In precedenza, sulla necessità di un intervento in materia C. Marzuoli, <em>Uniformità e differenziazione: modelli di organizzazione sanitaria a confronto</em>, in E. Catelani, G. Cerrina Feroni, M.C. Grisolia (a cura di) <em>Diritto alla salute tra uniformità e</em> <em>differenziazione, modelli di organizzazione sanitaria a confronto</em>, Torino, 2011, 4 ss.</p>
<p style="text-align: justify;">Dai rapporti di <em>Agenzia per la Coesione Territoriale</em>, si nota come il piano di riforma nazionale elaborato dalla SNAI sia nato dall&#8217;idea di sviluppare nuove modalità di governance locale multilivello idonee a vincere &#8211; con l&#8217;adozione di un approccio orientato allo sviluppo locale – le sfide demografiche e dare risposta alle necessità di territori svantaggiati per motivi legati alla propria natura geografica. Si tratta di «territori fragili, distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali e troppo spesso abbandonati a loro stessi, che però coprono complessivamente il 60% dell&#8217;intera superficie del territorio nazionale, il 52% dei Comuni ed il 22% della popolazione».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Occorre precisare che la finalità riorganizzativa, più che sulla nascita di un&#8217;assistenza virtuale (v. <em>Telesalute</em> o <em>Telemedicina</em>), è generata con l&#8217;intento di rendere più efficiente l&#8217;organizzazione delle amministrazioni pubbliche in ambito sanitario. Sul tema si rimanda a F. Saitta, <em>L’organizzazione della salute: uno sguardo al (recente) passato per costruire il futuro</em>, in R. Cavallo-Perin, A. Police, F. Saitta, <em>L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea</em>, Firenze, 2016, 421 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Accordo di partenariato 2014-2020, <em>Strategia nazionale per le Aree Interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance</em>, su miur.gov.it.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Per un&#8217;ampia ricostruzione, anche bibliografica, sul tema, v. C. Bottari, <em>Profili innovativi del sistema sanitario</em>, Torino, 2018.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Tra le altre potenzialità della sanità digitale, riferibili in particolar modo agli enti territoriali di prossimità, possono notarsi una maggiore continuità delle cure e una migliore efficacia e appropriatezza del sistema sanitario. Sul tema G. Carrosio, <em>L&#8217;innovazione che viene dalla periferia: welfare e Strategia Nazionale Aree Interne</em>, in <em>Agriregionieuropa</em>, XII, 45.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Così, F. Aperio Bella, <em>L&#8217;accesso alle tecnologie innovative nel settore salute tra universalità </em><em>e limiti organizzativi (con una postilla sull&#8217;emergenza sanitaria)</em>, in <em>PA Persona e Amministrazione</em>, n. 1-2020, 223.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Strategia Nazionale Aree Interne.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Il Fascicolo Sanitario Elettronico costituisce, secondo l&#8217;art. 12, comma 1, d. l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, «l&#8217;insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l&#8217;assistito», e viene riconosciuto come il più importante riferimento normativo in materia. Tale raccolta, tuttavia, non gode di un supporto legislativo utile alla sua piena attuazione, né in ambito nazionale né su base regionale; la regolazione di servizi specifici riferibili alla Telemedicina è, tuttalpiù, rintracciabile nelle <em>Linee di indirizzo nazionali</em> del Ministero della Salute.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Sul tema si veda G. Cammarota, <em>Servizi pubblici online e partecipazione migliorativa</em>, in S. Civitarese Matteucci e L. Torchia (a cura di) <em>La Tecnificazione</em>, Firenze 2016, 113 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Così A. Simoncini, E. Longo, <em>Art. 32 Cost</em>., in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, UTET, 2006, 658. Sul tema, per un&#8217;analisi più approfondita si rimanda a B. Pezzini<em>, Il diritto alla salute: profili costituzionali</em>, in <em>Diritto e società</em>, 1983.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Sulla «posizione centrale» delle specifiche forme di tutela si rinvia a R. Romboli, <em>Art. 5</em>, in <em>Comm. Scialoja-Branca</em>, Bologna-Roma, 1988, 229.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. E. A. Ferioli, <em>L’intelligenza artificiale nei servizi sociali e sanitari: una nuova sfida al ruolo delle istituzioni pubbliche nel welfare italiano?</em>, in <em>Rivista di BioDiritto</em>, n. 1/2019, 163 ss.. Una prima riflessione, in tema, è offerta da A. Baldassarre, <em>Le biotecnologie e il diritto costituzionale</em>, in M. Volpi (a cura di), <em>Le biotecnologie: certezze e interrogativi</em>, Bologna, 2001.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Si pensi, ad esempio, che un orologio è oggi in grado di misurare, e allo stesso tempo di comunicare a distanza, la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna sistolica e diastolica, la temperatura corporea e le coordinate relative al sonno profondo e al sonno leggero. Secondo C. Botrugno, <em>Un diritto per la telemedicina: analisi di un complesso normativo in formazione</em>, in <em>Pol. dir.</em>, 4-2014, 640-641: «Nel contesto odierno la telemedicina ha raggiunto una considerevole diffusione nelle seguenti specialità mediche: la telecardiologia; la teleneurologia; la telepsichiatria; la teleriabilitazione; la teleradiologia».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> In questi termini, C. Botrugno<em>, La diffusione dei modelli di cura a distanza: verso un “diritto alla telesalute”?</em>, in <em>BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto</em>, n. 1/2014, 172.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> World Health Organization, Regional Office for Europe, <em>Strengthening the Health Systems Response to Covid-19. Recommendations for the WHO European Region</em>, 1° aprile 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cfr. A. Bottari, <em>Alcune riflessioni sui profili organizzativi ai tempi del coronavirus</em>, in <em>giustizia.amministrativa.it</em>, 4 maggio 2020; B. Caravita, <em>L&#8217;Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana</em>, in <em>Federalismi.it</em>, Osservatorio Emergenza Covid-19, 18 marzo 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> In questi termini, F. Aperio Bella, <em>L&#8217;accesso alle tecnologie innovative nel settore salute tra universalità</em>, op. cit., 243.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cfr. C. Ciardo, <em>Il Servizio Sanitario nazionale alla prova dell&#8217;emergenza covid-19: il rischio di una sanità disuguale</em>, in <em>BioLaw Journal Instant Forum – Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus</em>, 18 marzo 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Cfr. Dall&#8217;emergenza Covid alla Programmazione 2021-2027: le nuove sfide della politica di coesione. Marzo 2021, anno I, numero 1. Focus <em>Il metodo Aree Interne: accorciare le distanze, a distanza</em>, 19 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Le Aree Interne, per questioni relative al fenomeno della globalizzazione, sono caratterizzate, in media, dai più alti «indici di vecchiaia». Per una completa riflessione sul tema si rinvia a A. De Rossi, <em>Riabitare l&#8217;Italia: le aree interne tra abbandoni e riconquiste</em>, Roma 2019.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> In questo contesto si registrano dibattiti relativi alla necessaria previsione sul territorio nazionale di presidi sanitari di prossimità. <em>Ex plur</em>., F. Monaco<em>, La medicina territoriale del futuro nelle esperienze della SNAI</em>, in <em>civiltàappeninno.it</em>, 21 maggio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> G. Carrosio, D. Luisi, F. Tantillo, <em>Aree Interne e coronavirus: quali lezioni?</em>, in N. Fenu (a cura di), <em>Aree interne e covid</em>, LetteraVentidue, 2020, 28.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Cfr. T. Frittelli, L. Mitello, <em>La pandemia da coronavirus e le organizzazioni sanitarie complesse</em>, Federsanità, Sanità 4.0, ed. 2021, 41 ss., 70 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Così B. Pezzini<em>, Il diritto alla salute: profili costituzionali</em>, op. cit., 87.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> Cfr. Art. 1/3, l. n. 219/2017: «Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici… nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell&#8217;eventuale rifiuto del trattamento sanitario».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> <em>I Principi del Servizio Sanitario Nazionale</em>, <a href="https://www.salute.gov.it/portale/lea">https://www.salute.gov.it/portale/lea</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> In questi termini, V. Zagrebelsky, <em>Un progetto di ricerca su medici e pazienti nel rapporto con l&#8217;intelligenza artificiale</em>, in A. Pajno, L. Violante (a cura di), <em>Biopolitica, pandemia e democrazia</em>, Bologna 2021, 2/6.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Così C. Di Costanzo, <em>Emergenza pandemica e accelerazione dei processi di </em><em>«</em><em>telematizzazione della tutela della salute</em><em>»</em><em>. Il caso della telemedicina</em>, in A. Pajno, L. Violante (a cura di), <em>Biopolitica, pandemia e democrazia</em>, Bologna 2021, 2/6.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Cfr. Corte cost., sentenza n. 115 del 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> In questi termini, Q. Camerlengo, <em>Art. 118 Cost</em>., in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, UTET, 2006, 2336. Secondo lo stesso autore, inoltre: «in effetti, lungi dal presentarsi quali fattori di sistema disgiunti ed indipendenti, la preferenza per il Comune e la sussidiarietà, con i suoi ricordati corollari, condividono la medesima aspirazione a garantire l&#8217;efficienza e l&#8217;accessibilità del sistema amministrativo».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Cfr. L. Di Salvatore, <em>Covid-19 e strategia nazionale per le aree interne</em>, in <em>Menabò</em>, n. 139/2020. In termini più generali si veda anche B. Giordano, N. Pica, <em>Interventi sui margini: disuguaglianze territoriali e potenzialità della sussidiarietà orizzontale</em>, in <em>PA Persona e Amministrazione</em>, n. 2-2021, 793 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> In questi termini, L. Di Salvatore, <em>Covid-19 e strategia nazionale per le aree interne</em>, op. cit., 3.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/enti-territoriali-di-prossimita-e-tutela-della-salute-nellemergenza-pandemica-lesperienza-della-telesalute-nelle-aree-interne/">Enti territoriali di prossimità e tutela della salute nell&#8217;emergenza pandemica: l&#8217;esperienza della Telesalute nelle Aree Interne</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Partenariato Pubblico Privato e la sanità: una ritrovata sinergia verso un futuro sostenibile</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/il-partenariato-pubblico-privato-e-la-sanita-una-ritrova-sinergia-verso-un-futuro-sostenibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 16:43:25 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_3881&#038;p=87885</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-partenariato-pubblico-privato-e-la-sanita-una-ritrova-sinergia-verso-un-futuro-sostenibile/">Il Partenariato Pubblico Privato e la sanità: una ritrovata sinergia verso un futuro sostenibile</a></p>
<p>Riv. n. 9/2023 Codice ISSN: 1972-3431 Dott. Matteo Tofanelli &#160; 1.PREMESSA Affrontare il tema della sostenibilità̀ economica-finanziaria delle operazioni di partenariato pubblico privato (PPP) alla luce del PNRR richiede una necessaria riflessione sulla portata e incidenza delle operazioni di PPP sulla contabilità pubblica, in particolar modo, alla luce del patto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-partenariato-pubblico-privato-e-la-sanita-una-ritrova-sinergia-verso-un-futuro-sostenibile/">Il Partenariato Pubblico Privato e la sanità: una ritrovata sinergia verso un futuro sostenibile</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/il-partenariato-pubblico-privato-e-la-sanita-una-ritrova-sinergia-verso-un-futuro-sostenibile/">Il Partenariato Pubblico Privato e la sanità: una ritrovata sinergia verso un futuro sostenibile</a></p>
<p style="text-align: justify;">Riv. n. 9/2023</p>
<p style="text-align: justify;">Codice ISSN: 1972-3431</p>
<hr />
<p><strong>Dott. Matteo Tofanelli</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.PREMESSA </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Affrontare il tema della sostenibilità̀ economica-finanziaria delle operazioni di partenariato pubblico privato (PPP) alla luce del PNRR richiede una necessaria riflessione sulla portata e incidenza delle operazioni di PPP sulla contabilità pubblica, in particolar modo, alla luce del patto di Stabilità e crescita e del vincolo di finanza pubblica sino all’avvento della new governance europea.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, risulta doveroso prendere in considerazioni le modifiche conseguenti delle disposizioni di cui agli artt. 81,97,117,119 della Costituzione<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Indubbiamente, la situazione pandemica ha comportato la sospensione della modifica del Patto di Stabilità e di Crescita<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> tanto che sono state altresì sospese le disposizioni in materia di bilanci sebbene, l’esigenza e la necessità di una modifica del Patto rappresenti il centro delle politiche degli Stati membri come il nostro, ove il rapporto Debito e Pil è maggiore il 90%.</p>
<p style="text-align: justify;">La volontà di riforma muove dall’idea di alleggerimento della contabilità pubblica con apposite corsie personalizzate, in attuazione del Piano di ripresa e resilienza (PNRR) con il conseguente adeguamento di questo alle rispettive esigenze dei singoli Stati, in particolare quelli con un debito pubblico alto.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, i suddetti Stati membri “in difficoltà” saranno tenuti al rispetto di una “tabella di marcia” piuttosto serrata con durata pluriennale (4 o 7 anni), volta ad un miglioramento del singolo Stato tanto a livello socio-strutturale quanto sotto il profilo della riduzione del valore nominale del debito rispetto al Pil.</p>
<p style="text-align: justify;">Sembrerebbe pertanto, che tali percorsi personalizzati rappresentino degli strumenti funzionali allo scavalcamento delle stringenti disposizioni che prescrivono i limiti dell’indebitamento netto e del debito pubblico equivalente al 3% ed al 60% del Pil, nonché i c.d. criteri di convergenza<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> i quali, altro non sono che inattuali e fuori contesto applicativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Indubbiamente, doveroso richiamare l’attenzione alla lezione di Giannini<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, la quale rappresenta una linea guida osservando come, il ricorso al PPP rappresenti una fuga dal complesso e contorto rapporto strutturale tra il deficit interno e le limitazioni sovranazionali poste dal Patto di Stabilità, con un consequenziale imbavagliamento dell’azione delle Pubbliche amministrazioni sugli interventi socio-strutturali necessari.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, il rispetto dei vincoli di bilancio della contabilità pubblica ha rappresentato in particolare, alla luce di un rapporto debito-Pil elevato come quello del nostro paese, un intralcio importante sotto l’aspetto degli investimenti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene, non si potrebbe del tutto addossare la “colpa” dei mancati investimenti solamente ai vincoli di contabilità previsti dal Patto di Stabilità e Crescita europei in quanto piuttosto risulta doveroso evidenziare il concorso della cecità e inerzia del nostro legislatore, nel non ricorrere alle possibilità fornite dal legislatore europeo mediante la disponibilità degli investimenti di PPP c.d. <em>off-balance.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Lo strumento del Partenariato Pubblico Privato (PPP) rappresenta un&#8217;occasione ghiotta per gli investimenti pubblici, in quanto porta con sé una duplicità di vantaggi, quali un miglioramento delle opere pubbliche e un&#8217;agevolazione per la loro realizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il profilo finanziario, i richiamati investimenti possono essere dedotti off-balance dagli asset patrimoniali e concorrere al miglioramento dell’intero sistema delle infrastrutture pubbliche.</p>
<p style="text-align: justify;">Indubbiamente, il ricorso al PPP dovrà e deve rispondere a precisi criteri, in quanto non dovrebbe gravare sul bilancio pubblico e pertanto, tutte le opere in PPP saranno tenute a rispettare quanto previsto dal SEC2010 e dal Manual of Government Deficit and Debt<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> dell’Eurostat.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, le opere attuate in PPP<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> non dovrebbero gravare sul bilancio pubblico in quanto contabilizzate, per l&#8217;appunto off-balance<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rappresenta una risposta alla grave crisi socioeconomica scaturita dal Covid.</p>
<p style="text-align: justify;">La pandemia ha evidenziato la scarsa lungimiranza, nel sistema quantitativo e soprattutto qualitativo degli investimenti pubblici del nostro Sistema Sanitario Nazionale (SSN).</p>
<p style="text-align: justify;">Un settore, quello sanitario che incarna un driver strategico avente un proprio ruolo egemone, come si evince dall’8% di export nazionale rappresentato dalla farmaceutica e dal livello occupazionale pari a 1 mln tra pubblico e privato.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> 2.OBIETTIVI DELLA MISSIONE N° 6</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Missione 6 ha come obiettivo un rafforzamento massiccio della medicina territoriale anche a fronte di quanto riportato dal Presidente dell’ISTAT Gian Carlo Blangiardo ossia della diminuzione di disponibilità di posti letto passati da 244mila nel 2010 a 211mila nel 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">All’interno della Missione n° 6 emergono riguardanti la telemedicina e l’impiego e la protezione dei dati personali forniti dai pazienti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriori scopi perseguiti sono ad esempio la necessità della stratificazione del rischio per la popolazione (i.e. dati per rischio salute dei cittadini) attraverso la raccolta dei dati al fine di monitorare la sanità del Paese e future pandemie/emergenze sanitarie; e la cybersicurezza (i.e. agenzia nazionale cybersicurezza) per la raccolta e protezione di tutti i dati sanitari in un cloud nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Emerge la necessità di diffondere il concetto e rapporto della sanità come fonte di ricchezza piuttosto che ancor prima come fonte di costo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema sanitario rappresenta infatti un valore aggiunto tanto a livello tecnologico quanto per il benessere dei cittadini.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, si è stabilità la necessità di una trasformazione culturale, dell’importanza del ruolo dell’operatore sociosanitario e del fondamentale dialogo tra pubblico e privato, affinché venga costruito un modello di welfare con governance multilivello che possa introdurre elementi di amministrazione condivisa e co- progettazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso, il PNRR stesso sottolinea l’importanza di operare un livellamento con conseguenti riduzioni delle “significative disparità territoriali nell’erogazione dei servizi” attualmente esistenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, emerge un&#8217;integrazione tra la cooperazione dei servizi ospedalieri e servizi territoriali del tutto inadeguata per far fronte al bisogno crescente e reale posto altresì dalla pandemia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriore elemento innovativo concerne la capacità e predisposizione di far affidamento sulle tecnologie più avanzate oltre che, su elevate competenze digitali del personale sanitario.</p>
<p style="text-align: justify;">L’auspicabile e inevitabile conseguenza è quella di una maggior diffusione della telemedicina, ossia la possibilità di poter curare i pazienti anche a distanza mediante il ricorso delle nuove tecnologie.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER GLI INVESTIMENTI NELLA SANITÀ </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La crescente attenzione in ambito sanitario da parte del Legislatore, tanto comunitario quanto nazionale trova fondamento nei costanti mutamenti socio-tecnologici ed economici.</p>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi anni, anche alla luce della crisi pandemica è stata disvelata la grave inefficienza e carenza strutturale ed organizzativa del sistema sanitario nazionale e delle strutture ospedaliere.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tutto ha comportato inevitabilmente un inforcement privato nella gestione delle strutture ospedaliere.</p>
<p style="text-align: justify;">La tipologia societaria preferita dalle varie organizzazioni sanitarie, allo stato <em>de facto</em> risultano essere le società miste, che si caratterizzano dalla circostanza per cui, le suddette forme “privatistiche” sono intrise di un&#8217;essenza manageriale e professionalizzante che incide inevitabilmente sull’organizzazione sanitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La suddetta essenza delle differenti organizzazioni sanitarie, in particolare dopo la c.d. aziendalizzazione avvenuta nel 92’ rappresenta un tratto caratterizzante dell’universo sanitario sebbene, dal loro interno il tutto è assai più amplificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il processo di aziendalizzazione richiamato si innestava successivamente ad un periodo storico in cui, le organizzazioni che partecipavano alla gestione delle strutture sanitarie erano guidate da un quadro valoriale rispondente alla professione medica.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, i vari e molteplici interventi statali ruotavano intorno al classico e tradizionale rapporto medico e paziente, che andava a rappresentare la base dell’intero sistema sanitario nazionale italiano.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 92’ è stato attuato il progetto di riforma del Sistema Sanitario Nazionale tanto che, infatti le Regioni <em>in primis </em>sono state chiamate a strutturare la propria organizzazione sanitaria secondo una logica aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">Chiaramente, il tutto veniva coadiuvato dalla logica statale identificata come <em>managerial-market</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta del tutto evidente come, la nuova logica aziendale sia del tutto differente e lontana rispetto al passato in quanto, ora l’obiettivo principale è l’efficienza e sostenibilità dei servizi sanitari.</p>
<p style="text-align: justify;">Dato da rilevare è quello per cui, le due essenze ossia quella professionale e quella manageriale da sempre rappresentano un giano bifronte tanto prima quanto dopo l’aziendalizzazione del 1992.</p>
<p style="text-align: justify;">Presa cognizione del suddetto dato, ne deriva che pertanto, la differenza intercorrente tra le due essenze sopra richiamate nello scorrere del tempo, altro non è che il prevalere dell’uno sull’altro.</p>
<p style="text-align: justify;">Di fatti, l’abbattimento dei costi e l’efficienza prima prevalenti, verso la fine del secolo scorso hanno visto un ribaltamento, con la predominanza dell’essenza manageriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa inversione di tendenza ha generato nella sanità pubblica un lungo processo di conflitto, mai sanato.</p>
<p style="text-align: justify;">Conflitto, che ha comportato un ampliamento delle possibilità d’intervento privato in ambito sanitario con delle logiche mercantilistiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto che, con la legge del 92’ la sanità pubblica ha aperto per la prima volta alle ipotesi di collaborazione pubblico-private poi migliorate nel 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">La cecità e assenza di lungimiranza in relazione agli investimenti in materia sanitaria dello Stato italiano, ne ha comportato un importante contrazione della spesa pubblica del Sistema Sanitario Nazionale, anche in considerazione dell’inflazione del 2000.</p>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi anni, la spesa pubblica per la manutenzione in materia sanitaria ha notevolmente superato la spesa pubblica degli investimenti comportando pertanto, la conseguenza logica di costi sempre maggiori per garantire i livelli minimi di sicurezza e dall’altro lato una discesa degli investimenti pubblici in ambito sanitario.</p>
<p style="text-align: justify;">L’approdo ultimo di tutta questa povertà d’investimenti pubblici è quella di un inevitabile un&#8217;arretratezza del patrimonio immobiliare e tecnologico del Sistema Sanitario Nazionale con, pertanto una discesa dei livelli qualitativi idonei a garantire il servizio pubblico sovente al di sotto della soglia del servizio essenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">La sanità italiana è posta al cospetto di un importante sfida e grande opportunità il cui piano d’azione potrebbe essere il seguente:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a) Un ripensamento della rete d’investimenti e servizi per rafforzare i nuovi modelli assistenziali, nonché ad esempio i c.d. “one health” e della telemedicina, anche in virtù della modalità assistenziale ibrida ossia quell’assistenza tanto in presenza quanto telematicamente.</li>
<li>b) sfruttare a pieno e in tempi celeri le risorse del PNRR.</li>
<li>c) Adeguare le strutture sanitari alle linee guida programmatiche europee in materia ambientale garantendo sostenibilità, neutralità e resilienza climatica ed infine raggiungere l’efficienza energetica.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Alla luce del suddetto piano d’azione una soluzione immediata e disponibile è il ricorso al Partenariato Pubblico Privato (PPP), stante vi siano state e vi continuano ad esserci molte e costanti preoccupazioni che ne hanno chiaramente limitato il largo impiego come è accaduto a Terni, in Umbria per quanto concerne il progetto Stadio-clinica privata che ha destato non poche bagarre tanto a livello provinciale quanto a livello regionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.PERCHÈ IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La necessità di un maggior coinvolgimento del settore privato non dovrebbe derivare esclusivamente da considerazioni macroeconomiche, ovvero dalla mera possibilità di generare plusvalenze finanziarie e realizzare investimenti; ma anche da considerazioni microeconomiche legate alla maggior efficienza e produttività del settore privato, attraverso sistemi di incentivazione contrattuale, il cui fondamento è rintracciabile nell’istituto giuridico della concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra i principali vantaggi del PPP vi è la possibilità di trasferire efficientemente il rischio legato alla realizzazione dell’investimento in tempi e costi certi, che rappresenta un elemento imprescindibile per l’attuazione del PNRR ma anche, per dare risposte congrue e tempestive ai territori.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, visto che l’operatore economico può ottenere i ricavi (di regola per il settore sanitario il c.d. canone di disponibilità) solo nella fase finale di investimento, costui ha un forte incentivo a realizzare l’investimento in tempi assai più celeri rispetto a un appalto tradizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il PPP, oltre ai rischi legati alla fase di costruzione/investimento permette di trasferire addirittura i rischi legati alla gestione.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio in merito alla gestione debbono essere individuati l’ambiti di responsabilità per l’operatore economico, al fine di assicurare al SSN il conseguimento degli obiettivi strategici legati al PNRR.</p>
<p style="text-align: justify;"> Il PNRR stabilisce come scopo principale, non tanto la spesa pubblica quanto il perseguimento di risultati in termini di equità ed accesso alle cure.</p>
<p style="text-align: justify;">Il PPP, qualora ben strutturato permette di ottenere risultati e non solo investimenti meramente funzionali all’erogazione di un servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, i nuovi contratti di PPP dovrebbero essere improntati su logiche di co-progettazione e co-responsabilizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, il PPP non dovrebbe essere inteso quale strumento di <em>outsourcing </em>ma piuttosto di insourcing.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal modo il PPP diventa uno strumento per attuare un modello di collaborative governance, necessario in un contesto rispetto al quale, le mere risorse pubbliche non risultano sufficienti.</p>
<p style="text-align: justify;">Questi obiettivi strategici sono legati a incentivi in assenza dei quali, i modelli di PPP risulteranno inefficienti e consentiranno di creare solo plusvalenze finanziarie, con benefici assai minori (e consequenzialmente costi maggiori) per la società.</p>
<p style="text-align: justify;">L’appalto tradizionale non prevede un adeguato sistema d’incentivi tale da indurre l’operatore economico verso il perseguimento dei prefissati obiettivi strategici; ma essenzialmente si basa sul c.d meccanismo <em>unbundled </em>ovvero, la separazione della componente dell’investimento dalla componente della gestione che, non permette di ottimizzare la fase della costruzione con l’obiettivo di generare maggior efficienza e qualità gestionale.<br />
Oggi la Direttiva Concessioni (CE 23/2014), che simboleggia il riferimento giuridico dei contratti di PPP<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, chiarisce la necessità di addossare all’operatore economico il c.d rischio operativo<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un nuovo approccio al PPP deve passare tramite la costruzione di contratti caratterizzati dalla definizione e strutturazione di un sistema ambizioso di parametri di risultato legati a meccanismi di decurtazione, nel caso questi risultati non siano conseguiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto questo precedentemente non accadeva e nella maggioranza dei casi, i contratti di PPP i erano dei semplici contratti “ombrello” di tradizionali contratti di appalto.<br />
Per un impiego maggiormente ambizioso del PPP è necessario un notevole sforzo di programmazione, per la definizione di una serie di progetti, per permettere al mercato di organizzarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Non a caso, quando si presenta al mercato un piano di investimenti certo, programmatico e pragmatico, il mercato si mobiliterà con maggior interesse e fiducia.</p>
<p style="text-align: justify;"> Il Codice dei Contratti<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, le Direttive comunitarie ed il quadro di normative di c.d. soft law forniscono molteplici occasioni contrattuali per dare vita ai contratti di PPP.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, il PPP porta con sé due rilevanti aspetti positivi quali:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; un preciso livello di flessibilità: il rischio che molte aziende sanitarie non impieghino le risorse del PNRR comporta di conseguenza un aumento del loro de-commitment.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; una crescita del mercato privato, rendendolo più competitivo e innovativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per sfruttare al meglio le opportunità del PPP nell’attuazione del PNRR<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> è fondamentale che, i protagonisti del SSN (Regioni, Aziende, Centrali di committenza) siano in grado di agire quali “<em>buyer sofisticati</em>”, in grado di dialogare con il mercato, assumendo l’ottica dell’investimento di lungo termine.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, vuol dire passare da un concetto di <em>Value for Money</em>, a un nuovo concetto ossia il <em>Value for Society </em>che risponda a logiche di <em>collaborative governance,</em> intersecandole nell’implementazione del PNRR tramite modelli di co-progettazione e co-gestione.<br />
Tutto questo richiede inevitabilmente una nuova struttura e figura manageriale, non solo nel pubblico bensì anche nel privato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel pubblico, in particolar modo si riscontra l’impellente necessità di investire su manager, intesi come leader attuatori, che condividano una visione, leadership, competenze di project management e che favoriscano rapidità nelle scelte e nelle innovazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.CONCLUSIONI </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, l’erogazione di servizi di qualità rappresenta la risultante del coordinamento tra le logiche professionali e manageriali.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, il primo approccio ossia quello neo-istituzionalista vede in contrapposizione le due essenze, mentre il secondo approccio è quello che vede le due essenze ossia quella professionale e quella manageriale coordinarsi per la ricerca di un equilibrio organizzativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La nuova “apertura” delle aziende sanitarie a nuovi soggetti, quali i privati chiaramente ha comportato una modifica sul piano delle logiche interrelazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, internamente alle società miste, dove si può registrare la presenza di privati e pubblici è rilevabile come, la contrapposizione tra le due essenze sia rilevante anche se, non vi è alcuna predominanza di una o dell’altra in quanto, ambedue rivendicano il proprio ruolo preminente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriore elemento da prendere in considerazione è quello che concerne le dimensioni delle aziende sanitarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerando che, tra le contrapposizioni intercorrenti tra le due logiche sopra richiamate possono sorgere conflitti interni emerge che, sul piano pratico-operativo, le società miste tendono a predisporre apposite modalità di risoluzione dei conflitti tra i soggetti che le compongono.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin dagli albori della rivoluzione del Sistema Sanitario Nazionale, gli interventi innovatori per l’eliminazione delle inefficienze delle rispettive organizzazioni sanitarie nazional sono stati intesi come strumenti imperativi (o hard) di omogenizzazione delle procedure e di razionalizzazione delle gestioni sanitarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Il secondo aspetto emergente riguarda i fattori strutturali essenziale di un’organizzazione, ossia le così dette caratteristiche di imprinting che si assumono sin dal momento della costituzione di un’organizzazione e rimangono abbastanza costanti nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle organizzazioni sanitarie pubbliche “impregnate” da caratteristiche burocratiche, la logica professionale ha creato una forte rigidità̀ vanificando ogni sforzo di aziendalizzazione, volto all’inserimento di tecniche e strumenti manageriali.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta evidente che, senza alcun&#8217;inversione di prospettiva, alla luce della cecità delle politiche interne che hanno comportato tagli della spesa pubblica per la sanità, difficilmente si potrà cogliere l’enorme opportunità dei fondi del PNRR.</p>
<p style="text-align: justify;">Una porzione rilevante dei fondi dovrà essere impiegata per la costruzione di nuove strutture ai fini dell’aumento della medicina territoriale –decentralizzata e ai fini della garanzia degli standard qualitativi del servizio pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tutto, con l’obiettivo di ridurre il numero di pazienti non urgenti che gravano sugli ospedali c.d. “tradizionali”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per far sì che ciò accada, come posto all’attenzione dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’amato, sarà necessario creare nuove figure professionali: ad esempio, cinque università (tra cui la Sapienza) hanno avviato scuole di specializzazione in medicina del territorio e elaborato una nuova figura in grado di refertare a distanza, fare telemedicina e migliorando la capacità di adattamento ai cambiamenti tecnologico-digitali degli ultimi tempi.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo processo, acquisisce rilevanza il ruolo delle Regioni nella valutazione degli esiti c.d. <em>evidence-based </em>della sanità territoriale (i.e. esiti cure ospedaliere) basati sui livelli essenziali di assistenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue, quindi che, senza un incremento strutturalmente mirato della spesa pubblica in ambito sanitario, queste strutture rischiano di non trovare utilizzo nella realtà concreta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il futuro, allora, non può che conoscere la convergenza dei soggetti in campo, in una dimensione triangolare o quadrangolare, ove si includesse altresì la componente sociale organizzata (ovvero il terzo settore), oltre alla società diffusa.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta senz’altro di un obiettivo ambizioso poiché, superata la reciproca diffidenza che caratterizza l’odierno rapporto tra amministrazioni e imprese, è necessario definire un nuovo tipo di economia responsabile e sostenibile<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Un’elevata sensibilità dovrebbe orientare i comportamenti degli attori economici.</p>
<p style="text-align: justify;">In quest’ottica, punto di riferimento sarebbe costituito dai valori e obiettivi condivisi, i quali rappresenterebbero la base per tracciare un’«etica del business»<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo obiettivo si può realisticamente raggiungere attraverso l’innesco del seguente circolo virtuoso.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda pubblica tende a modificare l’offerta: la PA può fare un uso strategico dei contratti, attraverso l’inserimento nei bandi di clausole di sostenibilità (da intendersi in senso lato) costringendo pertanto le imprese a adeguare le proprie offerte alla domanda etica delle PA.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo tipo di bandi sono inevitabilmente più complessi e spesso la pubblica amministrazione non possiede nemmeno gli strumenti e le competenze tecniche per predisporli.</p>
<p style="text-align: justify;">In un simile contesto, il partenariato pubblico- privato potrebbe divenire lo strumento chiave per ridurre la suddetta asimmetria informativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, dovrebbero essere le stesse imprese a proporre soluzioni innovative, aiutando in questo modo le PA a progettare acquisti giusti e consapevoli.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Codice dei contratti pubblici già contiene gli strumenti giuridici necessari che, però godono di scarsissima applicazione pratica.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre perciò, fornire nuovi incentivi all’utilizzo degli strumenti del partenariato sciogliendo l’esercizio dell’attività amministrativa da controlli di tipo formale e sostituendoli con quelli di risultato.</p>
<p style="text-align: justify;">Quello della sanità integrativa fornisce un valido esempio dei vantaggi che questo cambiamento porta con sé.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò risulta evidente nell’uso della contrattazione collettiva per l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte delle mutue, dove l’aspirazione è quella di estendere quel tipo di servizi e renderli accessibili per i lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo sviluppo, in questo caso è garantito sia dalla cooperazione fra le parti sociali sia mediante un trattamento fiscale di favore.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, rispetto al passato il PNRR dovrebbe portare in una direzione diversa la spesa pubblica italiana accelerando l’iter delle riforme ed entrando in una fase esecutiva che applichi la revisione della qualità della spesa e le nuove modalità di acquisto di cui si è scritto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Per approfondimenti sulla Riforma del 2012 si veda, <em>ex multis</em>, R.Bifulco, <em>Jefferson, Madison e il momento costituzionale dell’unione. a proposito della riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n.2, 2012, specie p.2; E. Chiti, <em>Le istituzioni europee, la crisi e la trasformazione costituzionale dell’Unione</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., n. 7/2012, 783 ss; A.Brancasi, <em>L&#8217;obbligo della copertura finanziaria tra la vecchia e la nuova versione dell&#8217;art. 81 cost.</em>, in <em>Giur.Cost</em>., fasc.3, 2012, 1685B; M.Luciani, <em>Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, </em>in www.astridonline.it<em>, </em>n.3, 2013; A.Pace, <em>Pareggio di bilancio:qualcosa si può fare,</em> in R<em>ivista Aic, 2012;</em> A. Morrone, P<em>areggio di bilancio e stato costituzionale,</em> Ibidem; M.Cecchetti, L<em>egge costituzionale n.1 dl 2012 e Titolo V della Parte II della Costituzione: profili di controriforma dell’autonomi regionale e locale,</em> in F<em>ederalismi.it, 2</em>012; R. Bifulco,J<em>efferson, Madison e il momento costituzionale dell&#8217;Unione. A proposito della riforma costituzionale sull&#8217;equilibrio di bilancio (5/6/2012), i</em>n R<em>ivista AIC,</em> n. 2, 2012; N.Lupo, L<em>a revisione costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti,</em> Relazione al Convegno “Costituzione e pareggio di bilancio” tenutosi il 18 maggio 2012 alla Luiss Guido Carli, in I<em>l Filangieri. Quaderno 2011,</em> Napoli, 2012; M. Luciani, C<em>ostituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini,</em> Relazione conclusiva presentata al Convegno di studi amministrativi “Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità”, Varenna, 20-21 settembre 2012, anche in A<em>strid Rassegna,</em> n. 3, 2013, 22-23; G. Rivosecchi , L<em>’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità,</em> in Rivista A<em>IC,</em> n. 3, 2016</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> F. Bassanini, C. De Vincenti, <em>La proposta di riforma del Patto di stabilità conviene soprattutto all&#8217;Italia,</em> in I<em>l Sole 24 ore,</em> 8 dicembre 2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Romano Prodi definì «stupidi» i criteri di convergenza del Trattato di Maastricht.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Lezione dalla quale, Giannini stesso ricava un preciso metodo d’indagine che attribuisce al suo maestro Santi Romano, il quale aveva avuto il merito di aver fatto ricorso al “metodo della diretta osservazione dei fatti”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Il <em>Manual on Government deficit and debt (</em>MGDD) di Eurostat e Manuale di implementazione del Sistema Europeo dei Conti nazionali e regionali (SEC 2010), rappresentano una guida interpretativa relativa all’adeguato trattamento dei profili connessi alla finanza pubblica e contestualmente costituiscono un indispensabile strumento per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell’Unione europea (SEC 2010)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> A tal proposito si deve fare riferimento in particolare al <em>Manual on Government Deficit and Debt </em>par. 6.4.3 e ss. Nel paragrafi 6.4.1 e 6.4.2. , dopo aver definito la nozione di PPP, all’interno della quale possono essere ricondotte molteplici operazioni economiche viene precisato che, ai fini del Manuale il termine PPP viene “<em>utilizzato esclusivamente per descrivere quei contratti a lungo termine in cui il governo paga a un partner non governativo tutte o la maggior parte delle commissioni in base a un accordo contrattuale specifico, coprendo così la maggior parte dei il costo totale del servizio fornito (incluso l&#8217;ammortamento delle attività). Nei conti nazionali, questa funzione distingue i PPP dalle concessioni. In un contratto di concessione, il governo non effettua pagamenti regolari al partner o tali pagamenti, se esistenti, non costituiscono la maggior parte delle commissioni ricevute dal partner. In un contratto PPP, come trattato in questo capitolo, gli utenti finali non pagano direttamente (cioè in modo proporzionale all&#8217;utilizzo del bene e chiaramente identificati solo per questo uso), o solo per una parte minore (e generalmente per alcuni usi specifici dell&#8217;attività), per l&#8217;uso delle attività per le quali verrà fornito un servizio”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> <em>ex multis</em>, la pronuncia della Corte dei Conti, sez. reg. controllo per la Lombardia, delib. n. 320/2017, e nello stesso senso Corte dei Conti Liguria, Sezione Regionale per il controllo, delibera n. 5/2017, secondo cui è fondamentale verificare e identificare come sia allocato il rischio dell’iniziativa economica nelle operazioni di PPP, dal momento che esso “influisce in maniera determinante sul trattamento contabile cui è sottoposto e sull’imputazione nel bilancio della stazione appaltante (on<em> balance sheet) </em>o meno (of<em>f balance sheet),</em> nonché́ sulla quantificazione del deficit e dell’indebitamento a livello aggregato”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> I rischi del PPP sono definiti dal Codice dei contratti pubblici del 2016 nel modo che segue. L’art. articolo 3, comma 1, lettera z) definisce come rischio operativo “<em>il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell’offerta o di entrambi, trasferito all&#8217;operatore economico nei casi di cui all&#8217;articolo 180. Si considera che l&#8217;operatore economico nei casi di cui all&#8217;articolo 180 assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l&#8217;insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita all&#8217;operatore economico nei casi di cui all&#8217;articolo 180 deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile</em>”. L’art. 3, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici 2016 definisce come rischio di costruzione “<em>il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera</em>”. Il successivo comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici 2016 definisce come rischio di disponibilità il “<em>il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti”</em>. Infine, l’art. 3 co.1 lett. ccc) definisce il rischio di domanda come “i<em>l rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa”</em>. Il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di linee guida recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato” (parere n. 00755/2017 del 29 marzo 2017), ha ritenuto che l’elencazione dei rischi “d<em>ebba considerarsi tassativa, anche in omaggio al principio di legalità, fermo restando tuttavia la possibilità all’interno di tali tipi di rischi di procedere ad una loro ulteriore specificazione, quale espressione della volontà contrattuale delle parti, per rendere cioè la disciplina contrattuale del partenariato coerente e adeguata con la fattispecie concreta (e con l’interesse pubblico concreto da perseguire) in pieno accordo con la natura atipica del contratto di partenariato”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Al fine della costruzione della matrice dei rischi vengono considerati: l’identificazione del rischio ovvero, l’individuazione di tutti quegli eventi, la cui responsabilità non è necessariamente imputabile alle parti che potrebbero influire sull’affidamento nella fase di progettazione, di costruzione dell’infrastruttura o di gestione del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il r<em>isk assessment,</em> ovvero la valutazione della probabilità del verificarsi di un evento associato ad un rischio (se non si riesce a indicare un valore preciso si possono utilizzare indicazioni tipo minima, bassa, alta, etc.) e dei costi che ne possono derivare.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve essere anche identificato il c.d. r<em>isk management,</em> ovvero, l’individuazione dei meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti da un evento.</p>
<p style="text-align: justify;">La matrice deve identificare la possibilità di allocazione del rischio in capo al soggetto pubblico e/o privato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei casi in cui, non si possa pervenire a un’allocazione completa di un rischio in capo a una delle parti vanno indicate nella matrice le circostanze per le quali il rischio è a carico del soggetto pubblico e quelle per cui è a carico del soggetto privato. Inoltre, dovrebbe essere prevista una circoscritta rinegoziazione del contratto quando le informazioni a disposizione dell’amministrazione non consentano l’idonea allocazione di alcuni rischi specifici ex-<em>ante e p</em>er tutta la durata del contratto, anche al fine di evitare il rischio della interruzione/risoluzione del contratto e anche la corrispondenza tra rischio e trattamento dello stesso all’interno del contratto di PPP, effettuata mediante l’individuazione dell’articolo che disciplina lo stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">È possibile suddividere la matrice dei rischi in relazione alle diverse fasi del ciclo di vita del contratto, ripartendo quindi, l’elenco dei rischi in relazione alla fase preliminare al bando/progettuale/di costruzione/gestione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Si veda Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 dicembre 2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> è previsto un periodo transitorio in cui il precedente Codice dei Contratti 2016, seppur abrogato, continua ad essere applicato a tutti i procedimenti, mentre, dopo il 1° luglio 2023 il vecchio Codice abrogato potrà venir applicato ma solo ai procedimenti “in corso” (quali specificati all’art. 227, comma 2, dello Schema di Nuovo codice). Si tratta di una fase temporale transitoria non irrilevante, data la particolare fase di attuazione del PNRR</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> S. CASSESE, <em>Amministrare la nazione. La crisi della burocrazia e i suoi rimedi</em>, Milano, 2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> E. CONTE, <em>Codice degli appalti tra Pnrr e cultura dei risultati</em>, in <em>Lavoce.info</em>, 20 gennaio 2023. L’. A sottolinea “la necessità di accompagnare la conoscenza del Codice con quella dei contenuti della buona amministrazione quali, per esempio, quelli della rigenerazione urbana, della prevenzione del dissesto idrogeologico, dell’efficienza energetica e delle nuove figure contrattuali, del P<em>pp (partenariato pubblico-privato), del project financing,</em> delle misure per fronteggiare il riscaldamento climatico, della tutela dell’ambiente entrata nella Costituzione, della riduzione del consumo del suolo, della rifunzionalizzazione di immobili abbandonati e via dicendo, temi che rappresentano la chiusura del cerchio di una Pa (parte politica e parte tecnica) che si muova all’unisono, in un contesto fattuale dato, e che non si limiti ad applicare norme avulse dalla realtà̀, ma che sia orientata ad assumere la responsabilità di un programma da realizzare. Cosa che richiede di agire sul livello di preparazione culturale dei funzionari sì, ma anche del ceto politico”</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>SALUTE E TERRITORIO: QUALE EQUILIBRIO AI TEMPI DELLA PANDEMIA?</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/salute-e-territorio-quale-equilibrio-ai-tempi-della-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2022 08:30:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/salute-e-territorio-quale-equilibrio-ai-tempi-della-pandemia/">SALUTE E TERRITORIO: QUALE EQUILIBRIO AI TEMPI DELLA PANDEMIA?</a></p>
<p>A cura di Armando Lamberti* È per me un grande piacere essere qui, in occasione di questa giornata di studi particolarmente importante, che vede protagonista e nostro graditissimo ospite il Prof. Renato Balduzzi, un autentico Maestro del diritto costituzionale, stimato Collega e Amico di tutti noi. Il Prof. Balduzzi non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/salute-e-territorio-quale-equilibrio-ai-tempi-della-pandemia/">SALUTE E TERRITORIO: QUALE EQUILIBRIO AI TEMPI DELLA PANDEMIA?</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A cura di Armando Lamberti*</strong></p>
<p style="text-align: justify;">È per me un grande piacere essere qui, in occasione di questa giornata di studi particolarmente importante, che vede protagonista e nostro graditissimo ospite il Prof. Renato Balduzzi, un autentico Maestro del diritto costituzionale, stimato Collega e Amico di tutti noi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Prof. Balduzzi non soltanto è uno dei padri del diritto sanitario nel nostro Paese, avendovi dedicato studi pioneristici ed inaugurato un fortunato filone di ricerca (oltre ad avere fondato una rivista di settore, <em>Corti Supreme e Salute</em>, da lui magistralmente diretta, che costituisce un faro per i cultori della materia), ma ha altresì avuto l’opportunità di servire le istituzioni in plurimi contesti, offrendo la sua cultura giuridica in materia sanitaria alla collettività giungendo sino a ricoprire il ruolo di Ministro della Salute. La “mano” del nostro ospite – tecnicamente raffinata e al contempo di grande sensibilità umana e sociale – è evidente nella legge che porta il suo nome (legge 189/2012), che – tra le tante cose – ha inteso gettare le basi di un nuovo modello di sanità, basato su una interazione stretta tra servizi sanitari e territorio, nell’ottica della prossimità alle persone (e ai loro bisogni), e su una altrettanto feconda interazione tra servizi sanitari e servizi sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">Una lezione, quella della legge Balduzzi, che appare di stringente attualità, alla luce delle sfide cui la pandemia ci ha posto innanzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, prima di entrare nel vivo della questione, mi sia consentito svolgere delle considerazioni introduttive, di ordine generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei difficili tempi dell’emergenza pandemica, la comunità degli studiosi – e la dottrina giuspubblicistica in particolare – non può esimersi dall’assumere la responsabilità di rivolgere un monito importante al legislatore, e – in generale – ai decisori politici e amministrativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il monito che si vuole indirizzare è duplice: da una parte, le restrizioni dei diritti fondamentali, nel conformarsi ai principi di legalità, temporaneità, adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza [sicché il “nesso di congruità e proporzione fra le misure adottate e la «qualità e natura degli eventi»” (Corte Cost., sent. 127/1995) “deve essere rigorosamente rispettato”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>], devono rispettare il “contenuto essenziale” dei diritti oggetto di restrizione, con particolare riferimento al <em>Wesensgehalt </em>dei diritti sociali fondamentali; dall’altra parte, Regioni ed enti locali sono chiamati a garantire l’effettività delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali nel rispetto dei livelli essenziali determinati con legge dello Stato, mentre il legislatore statuale, ove intendesse ridefinire i LEP<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, non dovrebbe varcare al ribasso la soglia del contenuto essenziale del diritto cui le singole prestazioni ineriscono (per di più, come rilevato nella giurisprudenza costituzionale, un’eventuale modifica al ribasso dei LEP, ma pur sempre entro il limite del contenuto essenziale del diritto, deve essere accompagnata da un’idonea motivazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Anzi, appare evidente che l’emergenza pandemica – con i suoi rovinosi risvolti sul piano sociale ed economico – renda ormai “indifferibile la riforma e il rifinanziamento statale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>: non soltanto “occorre ristrutturare il Servizio sanitario nazionale perché le norme statali sui livelli essenziali delle prestazioni e sulla profilassi internazionale siano effettivamente applicate in tutte le regioni per rendere le strutture sanitarie pronte in via ordinaria a rispondere ad eventuali nuove emergenze sanitarie e per prevenire il contagio”; ma appaiono altresì assolutamente indifferibili “nuove prestazioni essenziali in materia di salute che devono essere assicurate a chiunque su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, comma 2 Cost., incluse quelle di sanificazione degli ambienti, di distanziamento delle persone, di riorganizzazione della sanità di base e degli aspetti sanitari connessi con il funzionamento degli edifici scolastici e universitari e dei mezzi di trasporto e con la programmazione e gestione dei servizi socio-assistenziali”<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò, evidentemente, si accompagna, più in generale, la necessità di definire una linea politica volta ad incrementare gli investimenti in ambito sanitario<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">I dati relativi agli ultimi anni<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>, infatti, evidenziano un quadro drammatico, che abbisogna di risposte pronte ed efficaci.</p>
<p style="text-align: justify;">Pensiamo, ad esempio, ai dati relativi al personale: nelle Regioni in piano di rientro, il personale a tempo indeterminato si è ridotto di oltre 16mila unità (in particolare, in Molise, Lazio e Campania la riduzione è stata tra il 9 e il 16 per cento); nelle Regioni non sottoposte a piano di rientro, la riduzione è stata più contenuta, ma comunque significativa (meno 2,4 per cento, ma con picchi – in alcune Regioni – del 5 per cento).</p>
<p style="text-align: justify;">Ma il dato sicuramente più rilevante, anche alla luce delle sfide cui la pandemia ci ha posto innanzi, è quello afferente alla riduzione del numero dei posti letto ospedalieri. Questa flessione, nella direzione dei 3,2 posti letto per 1000 abitanti, colloca adesso l’Italia al di sotto delle soglie di Francia e Germania, avvicinando la nostra condizione a quella, per esempio, del Regno Unito (Paese che negli ultimi lustri si è fatto segnalare in negativo per le politiche di sotto-finanziamento della sanità pubblica).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche gli investimenti per le strutture hanno subito un considerevole decremento, dell’ordine di quasi due miliardi di euro (dai 7,8 miliardi del 2008 si è passati ai 6 miliardi del 2017), con evidenti ricadute negative sulla mancata riqualificazione degli edifici adibiti a funzioni sanitarie o assistenziali nel nostro Paese.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste lacune sono state rese drammaticamente evidenti dalla pandemia, se è vero che, analizzando gli interventi normativi del Governo e quelli amministrativi delle Regioni e delle ASL nel corso del periodo emergenziale, si evince come le azioni degli attori istituzionali siano state rivolte, in particolare, “a incrementare la quantità del personale sanitario in servizio” e “a potenziare il setting ospedaliero”, specie il numero dei posti letto “e dei dispositivi di ventilazione meccanica a disposizione delle terapie intensive”<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, oltre al potenziamento dell’assistenza territoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">È evidente, allora, che la strategia della <em>preparedness</em>, definita dall’OMS in quanto essenziale per affrontare il rischio di eventuali future pandemie (esito della globalizzazione del rischio sanitario), richieda investimenti atti a colmare, possibilmente in tempi brevi, le lacune di cui si è appena detto.</p>
<p style="text-align: justify;">Una delle strade da percorrere, senza dubbio, è rappresentata dal potenziamento della medicina territoriale: una strada, questa, avviata dalla legge Balduzzi (d.l. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge 189/2012), attraverso la “previsione di una nuova organizzazione su centri davvero integrativi delle funzioni sanitarie con quelle sociali<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>”.</p>
<p style="text-align: justify;">“L’importante intuizione ed innovazione della normativa Balduzzi, consistente nel mettere al centro dell’attenzione del servizio pubblico il cittadino cui va riconosciuta e garantita una copertura assistenziale continua, tanto in termini temporali quanto nella diversità degli interventi programmati, siano essi di carattere sanitario o di carattere sociale, parte proprio da questa profonda consapevolezza”<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La pandemia, ancora una volta, ha messo in luce la decisività della medicina territoriale – le cui mancanze, non a caso, hanno contribuito al sovraccarico degli ospedali – , quale primo filtro essenziale per “prestare le prime cure ed intervenire con una prima selezione tra chi lasciare a casa, tenendo strettamente sotto controllo il pericolo di diffusione del contagio, e chi rinviare, con il successivo filtro del pronto soccorso, ai conseguenti ricoveri graduati a seconda della gravità della condizione del paziente”<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La sanità territoriale, pertanto, deve essere potenziata e ridefinita, nell’ottica della centralità della “domiciliarità” e, dunque, della vicinanza al paziente, anche agevolata dai nuovi strumenti della telemedicina e dell’<em>homecare technology</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui la necessità di una ridefinizione generale degli stessi sistemi di finanziamento e, soprattutto, di una maggiore integrazione virtuosa tra servizio sanitario e servizio sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è stato opportunamente scritto, allora, occorre “rendere più cogente – nel quadro di un sistema di finanziamento basato su standard oggettivi e forme di perequazione in sintonia con le previsioni dell’art. 119 Cost. – la realizzazione di un servizio effettivamente universale che faccia perno su strutture territoriali di prevenzione e di cura pubbliche ed affidabili, integrate con una solida rete di medici di base e coordinate con le funzioni ed i servizi socio-sanitari degli enti locali in modo da dar spazio anche al volontariato e al III settore”<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò si correla ad una esigenza, sempre più avvertita, di una legislazione ordinaria che, onde garantire il rispetto dei principi fondamentali di universalità, eguaglianza ed equità (sui quali è fondato il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge 833/1978), assicuri l’uniformazione delle prestazioni sanitarie, attraverso una sapiente (e costante) opera di coordinamento e di controllo sui sistemi regionali.</p>
<p style="text-align: justify;">In quest’ottica, appare certamente necessario proseguire lungo il cammino tracciato con il “Patto per la salute per gli anni 2019-2021”, con cui il Governo si era assunto l’impegno di porre in essere un monitoraggio più accorto e stringente nelle aree più difficili e carenti, evidenziando le eventuali criticità che fossero emerse rispetto ai livelli essenziali previamente definiti dallo Stato ed implementando così la qualità dei servizi resi alla cittadinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso, tenuto conto che la tutela della salute “non può non darsi in condizioni di fondamentale uguaglianza su tutto il territorio” (Corte Cost., sent. 282/2002) e nel solco dell’ “evoluzione ri-accentratrice”<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> della giurisprudenza costituzionale,  risulta condivisibile la proposta di chi ritiene comunque necessaria una legge nazionale che – “per un verso ricorrendo al principio di sussidiarietà e per l’altro reinterpretando l’individuazione con legge nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni” – individui delle funzioni amministrative statali di indirizzo in materia di tutela della salute, facendo leva, inoltre, “sulla disposizione, lasciata nel testo per mancato coordinamento fra la l. cost. 1 del 1999 e la l. cost. 3 del 2001, secondo cui il Presidente della Giunta ‘dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica’ (art. 121, quarto comma, Cost.)”<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La necessità di nuovi strumenti di dialogo e cooperazione inter-istituzionale, d’altronde, è resa evidente anche dal fatto che “la sola Conferenza Stato-Regioni non riesce sempre ad assicurare meccanismi adeguati di raccordo e di collaborazione tra i diversi livelli istituzionali: meccanismi essenziali in un sistema di autonomie non separate, ma interagenti in una logica di cooperazione, e non di competizione”<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esigenza di efficienti strutture di coordinamento non è certamente nuova, se è vero che già la legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, “aveva previsto l’istituzione del Consiglio Sanitario Nazionale, nel quale si incontravano ‘rappresentanti’ delle amministrazioni statali e delle amministrazioni regionali”<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a> (anche se, con la legge 266/1993, il Consiglio fu soppresso e le sue funzioni vennero devolute alla Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome).</p>
<p style="text-align: justify;">Ci si è chiesti, allora, giustamente, se – a questo punto – “lo stesso Consiglio superiore di sanità, che al momento opera come un organismo di consulenza interno al Ministero, non potrebbe invece essere – debitamente riorganizzato nella sua composizione – un organismo di confronto e di elaborazione del Servizio sanitario nazionale, un punto di confluenza e di scambio di tutte le esperienze mediche e organizzative che in esso si sviluppano”<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">È vero, però, che, prima ancora di strumenti giuridici, è necessario riprendere un proficuo dialogo all’insegna della “leale collaborazione” tra Governo e Regioni, che – invero – è apparso sovente venire a mancare, finanche nelle fasi più acute dell’emergenza sanitaria, con rimpalli di responsabilità non proprio all’insegna dello spirito costituzionale e scaricando tensioni politiche forti sulla Conferenza Stato-Regioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare di importanza capitale, allora, in un rinnovato contesto, una politica sanitaria – all’insegna della leale collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti – che sappia valorizzare, come si diceva, con investimenti pubblici di qualità, la medicina territoriale (troppo spesso ingiustamente sacrificata), così seguendo, evidentemente, la strada a suo tempo meritoriamente intrapresa dalla legge Balduzzi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a>*Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico e di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Salerno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente contributo prende le mosse dall’intervento svolto nel corso del Seminario di Studi dal titolo<strong> </strong><strong><em>Salute e Territorio a dieci anni dalla ‘Legge Balduzzi’</em></strong>, promosso dal<strong> </strong><strong>Dipartimento di Studi Politici e Sociali (DISPS) dell’Università degli Studi di Salerno, alla presenza del Prof. Renato Balduzzi, già Ministro della Salute, tenutosi il 18 maggio scorso.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">[1] Così M. Luciani, <em>Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza</em>, in <em>Rivista AIC, </em>2/2020, p. 141.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sul tema, v., per tutti, R. Balduzzi, <em>I livelli essenziali in sanità</em>, in G. Berti-G.C. De Martin (a cura di), <em>Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici</em>, Milano, 2003, pp. 247 ss</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Così P. Bonetti, <em>La Costituzione regge l’emergenza sanitaria della pandemia del Coronavirus. Spunti per attuarla diversamente, </em>in <em>Osservatorio sulle fonti</em>, 2/2020, p. 730.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a><em> Ibidem</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Sui temi del diritto sanitario, v., per tutti,  R. Balduzzi – G. Carpani (a cura di), <em>Manuale di diritto sanitario</em>, Bologna, 2013, pp. 3 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Per un quadro dei dati più significativi, v. C. Di Costanzo, A. Cerruti, <em>L’allocazione delle risorse sanitarie e la definizione delle priorità in Italia</em>, in Ead (a cura di), <em>Allocazione delle risorse e tutela costituzionale del diritto alla salute. I sistemi in Europa e il caso italiano</em>, Bologna, 2020, pp. 245 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Ivi, p. 251.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> C. Bottari, <em>La tutela della salute: lavori in corso</em>, Torino, 2020, p. 44.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> <em>Ibidem</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Ivi, p. 47.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Così G. De Martin, <em>Il Servizio sanitario nazionale dopo la pandemia: quale futuro</em>, in <em>Amministrazione in Cammino</em>, 29 maggio 2020, p. 5. Sul tema, v. anche le condivisibili considerazioni di G. Falcon, <em>Dall’emergenza COVID, pensando al futuro del sistema sanitario</em>, in <em>Le Regioni</em>, 3/2020, pp. 453-456.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Così D. Morana, <em>La tutela della salute fra competenze statali e regionali: indirizzi della giurisprudenza costituzionale e nuovi sviluppi normativi</em>, in <em>Osservatorio AIC</em>, 1/2018, p. 6. Si rinvia alla giurisprudenza e alla dottrina ivi citata.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> C. Pinelli, <em>Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti tra Stato e Regioni, </em>in<em> Amministrazione in Cammino</em>, 29 aprile 2020, p. 8.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Così G. De Martin, <em>Il Servizio sanitario nazionale dopo la pandemia: quale futuro</em>, cit., p. 3.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> G. Falcon, <em>Dall’emergenza COVID, pensando al futuro del sistema sanitario</em>, cit., p. 455.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> <em>Ibidem</em></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Codice ISSN: </strong>1972-3431</p>
<p style="text-align: justify;">RIVISTA: <a href="https://www.giustamm.it/numero-e-anno-rivista/n-8-2022" rel="tag">N. 8 &#8211; 2022</a></p>
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		<title>La relazione di cura quale elemento identificativo del trattamento sanitario di fini del consenso informato.  Nota a Cons. Stato, Sez. III, 19 aprile 2022, n. 2928 &#8211; Pres. ed Est. Corradino</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/la-relazione-di-cura-quale-elemento-identificativo-del-trattamento-sanitario-di-fini-del-consenso-informato-nota-a-cons-stato-sez-iii-19-aprile-2022-n-2928-pres-ed-est-corradino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 16:38:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-relazione-di-cura-quale-elemento-identificativo-del-trattamento-sanitario-di-fini-del-consenso-informato-nota-a-cons-stato-sez-iii-19-aprile-2022-n-2928-pres-ed-est-corradino/">La relazione di cura quale elemento identificativo del trattamento sanitario di fini del consenso informato.  Nota a Cons. Stato, Sez. III, 19 aprile 2022, n. 2928 &#8211; Pres. ed Est. Corradino</a></p>
<p>A cura di Mahena Chiarelli Sommario. 1. Il caso – 2. Le questioni sottoposte all’attenzione del Consiglio di Stato. – 2.1. – La violazione della legge n. 194 del 1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza. 2.2. – La violazione del principio di precauzione. 2.3. – La violazione della disciplina relativa al</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-relazione-di-cura-quale-elemento-identificativo-del-trattamento-sanitario-di-fini-del-consenso-informato-nota-a-cons-stato-sez-iii-19-aprile-2022-n-2928-pres-ed-est-corradino/">La relazione di cura quale elemento identificativo del trattamento sanitario di fini del consenso informato.  Nota a Cons. Stato, Sez. III, 19 aprile 2022, n. 2928 &#8211; Pres. ed Est. Corradino</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A cura di Mahena Chiarelli</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sommario. 1. Il caso – 2. Le questioni sottoposte all’attenzione del Consiglio di Stato. – 2.1. – La violazione della legge n. 194 del 1978 sull’interruzione volontaria della gravidanza. 2.2. – La violazione del principio di precauzione. 2.3. – La violazione della disciplina relativa al consenso informato. 3. Osservazioni.</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong>Il caso.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso di primo grado un gruppo di associazioni statutariamente dedicate alla promozione e alla protezione della vita umana, impugnavano la determinazione con cui l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> aveva disposto l’eliminazione dell’obbligo di prescrizione medica per la commercializzazione, presso le farmacie italiane, del farmaco comunemente noto come “<em>pillola dei cinque giorni dopo</em>”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, anche nei riguardi delle donne minori di anni diciotto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR respingeva il ricorso e la questione giungeva all’esame della Terza sezione del Consiglio di Stato che, nel condividere il giudizio reiettivo formulato dal TAR, ha svolto alcune considerazioni meritevoli di una speciale attenzione.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong>Le questioni. </strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, con tre principali gruppi di censure, le associazioni appellanti lamentavano come il provvedimento impugnato determinasse, da un lato, plurime violazioni della legge 22 maggio 1978, n. 194, in tema di <strong>interruzione volontaria della gravidanza</strong>, dall’altro lato, la violazione delle disposizioni normative in materia di <strong>consenso informato</strong> di cui alla legge 22 dicembre 2017, n. 219.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, secondo le appellanti, la determina impugnata non rispetterebbe il <strong>principio di precauzione</strong> di cui agli artt. 116<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> e 117<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> della Direttiva 6 novembre 2001, n. 83 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano), attuata in Italia dal d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La violazione della legge n. 194 del 1978</strong> <strong>sull’interruzione volontaria della gravidanza</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Quanto al primo gruppo di censure, va qui premesso che dinanzi al Giudice amministrativo si sono fronteggiate due tesi di natura medico-scientifica: da un lato, la tesi condivisa dalle associazioni appellanti, secondo le quali il farmaco disvelerebbe una natura sostanzialmente abortiva inverata nella sua funzione <em>antinidatoria</em>, nel senso che la pillola non solo impedirebbe l’ovulazione <em>ma anche</em> l’impianto nell’utero dell’ovulo già fecondato (embrione); dall’altro lato, la tesi sostenuta dall’AIFA secondo la quale il farmaco avrebbe natura meramente <em>antiovulatoria</em>, così da impedire radicalmente il processo fecondativo<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, nel reputare legittimo l’operato dell’AIFA, muove anzitutto dai limiti che incontra il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni amministrative espressione di discrezionalità tecnica<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, della quale l’Amministrazione dispone quando compie valutazioni mediante il ricorso a regole di carattere specialistico appartenenti a scienze <em>extra</em>-giuridiche che, allo stato della scienza di volta in volta in rilievo, non conducono a risultati univoci ma a soluzioni connotate da margini di opinabilità<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, dinanzi a decisioni amministrative espressive di discrezionalità tecnica, il Giudice amministrativo deve limitare il proprio sindacato alle sole ipotesi di manifesta illogicità o di palese erroneità delle valutazioni espresse in via amministrativa. Diversamente opinando, si consentirebbe al Giudice di sostituire la valutazione adottata in via amministrativa con la propria, entrambe parimenti opinabili, con un inammissibile straripamento del potere giurisdizionale nella sfera di dominio del potere esecutivo<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Applicando tali coordinate al caso al suo esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto non manifestamente irragionevole o illogica la determinazione dell’AIFA di eliminare la prescrizione medica del farmaco anche per le donne di minore età, ciò in ragione dell’estesa base scientifica dalla quale emergono sia l’assenza di rischi, quale che sia l’età di chi assume tale sostanza, sia l’esclusione della portata antinidatoria del farmaco.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altronde, la tesi antinidatoria dell’embrione sostenuta dalle associazioni appellanti, si basa su un unico studio di un esperto, inidoneo a far vacillare l’attendibilità delle produzioni scientifiche addotte dall’AIFA. In proposito, sostiene il Consiglio di Stato: “<em>Il farmaco “EllaOne” non deve essere confuso con il regime farmacologico usato per l’interruzione volontaria della gravidanza. L’Amministrazione, al termine di un articolato percorso istruttorio che, rispondendo a criteri di credibilità, adeguato approfondimento e ragionevolezza, si sottrae al sindacato giurisdizionale di questo Giudice, ha ritenuto che il meccanismo d’azione del farmaco è antiovulatorio, vale a dire che agisce prima dell’impianto dell’embrione. Nessuna violazione della normativa sull’interruzione volontaria di gravidanza è quindi configurabile</em>”.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La violazione del principio di precauzione</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Disattendendo gli argomenti di parte appellante, il primo Giudice ritiene la scelta dell’Amministrazione di eliminare la prescrizione medica del farmaco anche per le donne minorenni del tutto compatibile con il principio di precauzione<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> che impone, in casi di incertezza sull’esistenza o sulla portata di rischi per la salute delle persone, l’adozione di misure restrittive senza dover attendere che siano compiutamente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi, non potendosi accettare il rischio di adottare scelte che mettano in pericolo la vita umana. In proposito, ha ricordato TAR, la Corte di Giustizia precisa che la valutazione del rischio sul quale basare l’adozione di misure restrittive<em> “non può fondarsi su considerazioni meramente ipotetiche</em>”<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a> pertanto, prosegue il TAR, il potere di imporre misure restrittive “<em>richiede comunque, in carenza di letteratura, la ricorrenza di un principio di probabilità del rischio per la salute</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Calando tali principi nel caso al suo esame, il Giudice di prime cure, con un’analisi condivisa dal Consiglio di Stato, ritiene che parte appellante non abbia dato prova né di incertezza né dell’esistenza di un reale rischio per la salute, formulando, invero, giudizi di natura ipotetica e asserzioni dubitative, non suffragate dal minimo principio di prova ai sensi dell’art. 64, comma 1, c.p.a., circa la sussistenza di un “<em>probabile rischio</em>” per la salute delle donne minori di età.</p>
<p style="text-align: justify;">Afferma, in proposito, il Consiglio di Stato che “<em>Nel caso specifico, allo stato della conoscenza scientifica, di un tale rischio di incertezza parte appellante non ha dato adeguata prova. Al contrario, la letteratura richiamata dall’Amministrazione e dalla casa farmaceutica appellate e posta, peraltro, alla base della scelta dell’Unione Europea, non risulta affetta da incertezza o lacune</em>”.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>La violazione della disciplina relativa al consenso informato</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Posta l’attendibilità delle conclusioni scientifiche a cui aderisce l’AIFA e, dunque, la non manifesta irragionevolezza della determinazione che elimina la prescrizione medica alla commercializzazione del farmaco per le donne minori di anni 18, va ora esaminato l’ulteriore gruppo di censure proposto dalle appellanti e sul quale ci si soffermerà più oltre, in sede di osservazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esso, le associazioni sostengono che la decisione dell’AIFA violerebbe, da un lato, il diritto del minore ad una corretta informazione – data l’insufficienza del foglio illustrativo di accompagnamento – dall’altro lato, il diritto a sostituirsi al minore posto in capo ai titolari della responsabilità genitoriale (ovvero di chi ne fa le veci) al fine di tutelare la salute psicofisica del minore nel pieno rispetto della sua dignità e tenendo comunque in considerazione la sua volontà in relazione all’età e al grado di maturità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo Giudice respingeva la censura rilevando che la citata legge n. 219 del 2017 in tema di consenso informato “<em>si riferisce tuttavia all’area dei trattamenti sanitari e degli accertamenti diagnostici, non anche a quella della commercializzazione e della dispensazione delle specialità medicinali e dei farmaci da banco (oggetto di più specifica contestazione in questa sede)</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, trattandosi di un medicinale che non illegittimamente l’AIFA ha inquadrato come farmaco da banco anche per le minori di anni diciotto, quindi commercializzabile senza bisogno di prescrizione medica, per ciò stesso sarebbe escluso dall’area di operatività della disciplina sul consenso informato che invece riguarda gli accertamenti e i trattamenti sanitari, nella cui nozione, è logico dedurre, ricade la somministrazione dei soli farmaci soggetti a prescrizione medica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato condivide tale conclusione.</p>
<p style="text-align: justify;">La riflessione del Giudice dell’appello muove dall’indagine sulla nozione di trattamento sanitario prendendo atto dell’assenza, nell’ordinamento, di una definizione specifica e riferibile al caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel domandarsi in cosa effettivamente consista il trattamento sanitario il Collegio persegue una ricostruzione ermeneutica prendendo come riferimento l’art. 32 della Costituzione e la nozione di trattamento sanitario obbligatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al diritto alla salute esso è configurato come “<em>diritto all’integrità psico-fisica, diritto a vivere in un ambiente salubre, diritto a fruire delle prestazioni sanitarie, gratuite per gli indigenti, diritto a non ricevere trattamenti sanitari, se non di carattere obbligatorio, volti a tutelare non solo il destinatario ma soprattutto la collettività, come nel caso degli interventi effettuati per la salute mentale</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">A livello legislativo, sebbene, come detto, manchi una nozione di trattamento sanitario riferibile al caso di specie, il Collegio rileva che la legge comunque colloca il trattamento sanitario in connessione costante con il concetto di “<em>cura</em>”, benessere psico-fisico: “<em>In tale contesto, mancando una definizione utile ai fini della presente fattispecie, per</em> «trattamento sanitario» <em>deve quindi intendersi ogni attività prodromica alla tutela della salute intesa, in senso lato, come benessere psico-fisico. Più specificatamente, anche utilizzando un criterio di natura letterale, per trattamento sanitario deve intendersi ogni atto prescritto da personale sanitario, sia esso diagnostico ovvero terapeutico</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio rileva, quindi, la sussistenza di un elemento caratterizzante del trattamento sanitario, “<em>in senso stretto</em>”, ulteriore rispetto all’essere indirizzato al benessere psicofisico dell’individuo, consistente nel suo innestarsi in una relazione biunivoca medico-paziente (un atto medico somministrato al paziente, previo consenso informato).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che consente di escludere, per il farmaco in questione, la rilevanza della disciplina sul consenso informato è proprio l’assenza di tale carattere, trattandosi dell’assunzione volontaria di un farmaco per il quale, con decisione che il Collegio ritiene legittima e comunque estranea al proprio sindacato nel merito, l’Autorità preposta non ha previsto la prescrizione medica, qualificando lo stesso come farmaco da banco.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, sostiene per inciso il Collegio, la disciplina del consenso informato – che non rileva nel caso di specie – impone comunque la  protezione di alcuni valori, tra cui spicca quello all’autodeterminazione della persona, che ne uscirebbe frustrato ove per l’assunzione del farmaco in questione dovesse essere richiesto il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci nell’esercizio della responsabilità genitoriale.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> Osservazioni</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La sentenza si segnala per aver chiarito quali caratteri debbano ricorrere affinché una determinata attività in ambito medico possa ritenersi “<em>trattamento sanitario</em>” ai fini dell’operatività della disciplina sul consenso informato<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dinanzi alle censure sollevate dalle associazioni ricorrenti, secondo le quali l’abolizione della prescrizione medica per il farmaco <em>EllaOne</em> per le donne minori di anni 18 si porrebbe in contrasto con la disciplina ad una loro corretta informazione e col diritto degli esercenti la potestà genitoriale a sostituirsi alla minore nel rilascio del consenso informato – pur attuato nel rispetto della sua dignità e del suo diritto all’autodeterminazione, nella misura della effettiva capacità di discernimento dallo stesso raggiunta<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> – il Consiglio di Stato mette in atto il seguente sillogismo, teso a dimostrare come, diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti, il farmaco in parola esuli dall’ambito operativo della disciplina sul consenso informato:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>i)</em> se (<em>premessa maggiore</em>) il consenso informato rileva solo nell’ambito degli accertamenti e trattamenti sanitari; e</li>
<li><em>ii)</em> se (<em>premessa minore</em>) i farmaci che non richiedono prescrizione medica (da banco) non configurano un trattamento sanitario;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>iii)</em> allora (<em>conclusione</em>) i farmaci da banco esulano dalla disciplina del consenso informato.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla premessa maggiore, è la stessa legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> a stabilire, all’art. 1, che “<em>nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge</em>”<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">È stato in proposito osservato come il consenso informato costituisca “<em>legittimazione e fondamento del trattamento sanitario: senza il consenso informato l’intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente;</em>”<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> configurandosi, pertanto, come condizione in assenza della quale nessun trattamento può essere iniziato o proseguito<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’indagine sulla correttezza della premessa minore richiede, invece, al Collegio una riflessione ulteriore, rivelandosi a tal fine necessario individuare la nozione di “<em>trattamento sanitario</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il trattamento sanitario, sotto il profilo oggettivo, consiste in un insieme coordinato di attività,  afferenti al campo medico, volte alla tutela della salute e, quindi, al raggiungimento del benessere psicofisico dell’individuo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale aspetto, che potrebbe dirsi oggettivo, per quanto necessario, non è tuttavia sufficiente ad imprimere, nella sequenza coordinata di attività attinte dalla scienza medica e rivolte alla tutela del benessere psicofisico dell’individuo-paziente, il carattere di trattamento sanitario in senso stretto, essendo necessario a tal fine la sussistenza di un ulteriore elemento, per così dire soggettivo, consistente nel fatto di essere inserita, detta sequenza, nel contesto di una relazione “<em>di cura</em>” tra medico e paziente.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene il profilo relazionale non emerga quasi mai apertamente nelle varie definizioni che la dottrina offre del trattamento sanitario, generalmente inteso come “<em>ogni attività diagnostica o terapeutica, volta a prevenire, o a curare malattie</em>”<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a> – probabilmente perché talmente evidente da essere dato per scontato<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a> – un accenno lo si rintraccia nella già citata sentenza della Corte di Cassazione espressasi in tema di alimentazione artificiale (il noto caso Englaro) e secondo cui “<em>non v’è dubbio che l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario. Esse, infatti, integrano un trattamento che sottende un sapere scientifico, che è posto in essere da medici, anche se poi proseguito da non medici, e consiste nella somministrazione di preparati come composto chimico implicanti procedure tecnologiche</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’elemento relazionale nel trattamento sanitario è, a ben vedere, l’“<em>elefante nella stanza</em>”, talmente evidente da essere spesso sottaciuto posto che, in sua assenza, non sarebbe neppure ipotizzabile una disciplina sul consenso informato.</p>
<p style="text-align: justify;">La ragione per cui non può sussistere trattamento sanitario senza la relazione di cura è proprio nella indefettibilità del consenso informato ai fini di qualunque trattamento sanitario, essendo l’esistenza di un rapporto bidirezionale tra medico e paziente, a sua volta, presupposto strutturale imprescindibile del consenso informato.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto altrimenti, se il consenso informato non esiste al di fuori di una dinamica relazionale, allo stesso modo il trattamento sanitario, irrealizzabile senza il consenso informato, non può esistere in assenza di quella medesima dinamica relazionale<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto finora esaminato, la premessa minore del sillogismo non può che rivelarsi corretta: nell’ambito di interventi che richiedono, per la tutela della salute, l’assunzione di medicinali, solo i farmaci che esigono la prescrizione medica integrano il carattere relazionale, perché alla prescrizione è necessariamente preposto il medico, con il quale si instaura la <em>relazione </em>di cura. Ne consegue che risponde al vero sostenere che i farmaci che non richiedono prescrizione medica (da banco) non configurano un trattamento sanitario (né, di conseguenza, necessitano del consenso informato).</p>
<p style="text-align: justify;">Vanno quindi esclusi dal novero dei trattamenti sanitari gli atti (seppure latamente medici) di automedicazione (ad esempio, applicare una pomata per le ustioni lievi o un cerotto su una ferita, o qualsiasi altra attività, seppure inerente al benessere psicofisico, che non richiede l’intervento di un medico).</p>
<p style="text-align: justify;">È per tale ragione che i farmaci da banco (che sono medicinali di automedicazione) non configurano un trattamento sanitario, poiché pur potendo, in senso molto lato, consistere in un’attività rivolta alla cura della salute, essi restano comunque confinati nell’<em>auto</em>-medicazione: ad essi manca il carattere relazionale medico-paziente, non essendo necessaria la prescrizione medica.</p>
<p style="text-align: justify;">Volendo restare nell’ambito delle terapie farmacologiche, l’esistenza o meno della relazione medico-paziente, a sua volta, lungi dall’essere un tratto immanente dei farmaci in sé, va rintracciata e trova il suo fondamento nelle determinazioni dell’AIFA nel momento in cui la stessa, nell’esercizio delle competenze assegnatele dal Legislatore e sulla base di ponderate e approfondite valutazioni di carattere medico-scientifico, dispone o esclude la necessità di una prescrizione del medico per la sua somministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, è l’AIFA che, imponendo la prescrizione medica, inserisce una determinata terapia nel contesto relazionale di cura e lo “<em>definisce</em>” (seppure implicitamente) quale trattamento sanitario in senso stretto nel quale si innesta, stavolta per volontà del Legislatore, il meccanismo del consenso informato di cui alla L. 219/2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Viceversa, qualora, per decisione dell’Agenzia, un farmaco fuoriesca dall’area dei medicinali soggetti a prescrizione (come è avvenuto nel caso di specie, per le donne minori di anni 18), automaticamente si dissolve l’elemento relazionale medico-paziente e, di conseguenza, viene meno la configurabilità del farmaco nel novero dei trattamenti sanitari e, a cascata, cade con essa la necessità che sia prestato il consenso informato (il che invera la conclusione del sillogismo).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Organismo di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Salute e preposto alla regolazione del mercato farmaceutico in Italia; è stato istituito con l’art. 48, c. 2, del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 mentre il comma 5, lettere dalla <em>a)</em> alla<em> l)</em>, ne individua le funzioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Commercializzata con il nome “<em>EllaOne</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Il primo capoverso dell’articolo recita: “<em>Le autorità competenti degli Stati membri sospendono o revocano l&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione in commercio del medicinale, allorché risulti che il medicinale è nocivo nelle normali condizioni d&#8217;impiego, allorché l&#8217;effetto terapeutico sia assente, o allorché il medicinale non abbia la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata. L&#8217;effetto terapeutico è assente quando risulta che il medicinale non permette di ottenere risultati terapeutici</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> “<em>Salvo il disposto dell&#8217;articolo 116, gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché la vendita del medicinale sia vietata e tale medicinale sia ritirato dal commercio nei casi seguenti: a) risulta che il medicinale è nocivo secondo le usuali condizioni di impiego; b) è assente l&#8217;effetto terapeutico del medicinale; c) il medicinale non ha la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata; d) non sono stati effettuati i controlli sul medicinale e/o sui componenti, nonché sui prodotti intermedi della fabbricazione, oppure non è stata rispettata un&#8217;altra condizione o obbligazione inerente alla concessione dell&#8217;autorizzazione di fabbricazione. 2. Le autorità competenti possono limitare il divieto di vendita e il ritiro dal commercio unicamente ai lotti oggetto di contestazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> di <em>Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Per una riflessione dubitativa della funzione meramente antiovulatoria della pillola del giorno dopo, riferita al primo farmaco messo in commercio in Italia con tale funzione (con il nome <em>Norlevo</em>, tutt’oggi in commercio) si veda G. Boni, <em>Il dibattito sull’immissione in commercio della c.d. pillola del giorno dopo: annotazioni su alcuni profili giuridici della questione, in particolare sull’obiezione di coscienza</em>, in <em>Dir. fam.</em>, 2001, 2, p. 677.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Per una efficace nozione della discrezionalità tecnica si veda, l. Galli, <em>Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica: pienezza e bilanciamento del controllo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2014, 4, p. 1372: “<em>Con tale nozione si indica un’area dell&#8217;attività amministrativa posta tra le certezze scientifiche e le certezze giuridiche, tra il diritto e la tecnica. Essa si concretizza in valutazioni svolte dall&#8217;organo amministrativo, fondate su regole e concetti richiamati dalla norma, ma trascendenti il diritto stesso, in quanto propri di scienze non esatte. Si tratta, quindi, di valutazioni complesse, caratterizzate da un margine di opinabilità: la scienza a cui implicitamente si rifà il legislatore fornisce più soluzioni al singolo problema. La determinazione di quale sia la scelta migliore è, quanto meno in primo luogo, rimessa alla pubblica amministrazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> F. Trimarchi Banfi, <em>Ragionevolezza e razionalità delle decisioni amministrative</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2019, 2, p. 313; F. Merusi, <em>Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa</em>, Napoli, Editoriale scientifica, 2011; F. CINTIOLI, (voce) <em>Discrezionalità tecnica </em>(<em>Dir. amm.</em>), in <em>Enc. dir.</em>, Giuffrè, 2008, p. 471; D. De Pretis, <em>Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica</em>, Padova, CEDAM, 1995; M. S. Giannini, <em>Il potere discrezionale della pubblica amministrazione</em>:<em> concetto e problemi</em>, Milano, Giuffrè, 1939.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> S. TORRICELLI, <em>Per un modello generale di sindacato sulle valutazioni tecniche: il curioso caso degli atti delle autorità indipendenti</em>, in <em>Dir. amm., </em>2020, 1, p. 97;  G. DE ROSA, <em>La discrezionalità tecnica: natura e sindacabilità da parte del giudice amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2013, 2, p. 513; M. ALLENA, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche complesse: orientamenti tradizionali versus obblighi internazionali</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2012, 4, p. 1602; F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta (a cura di) <em>Sindacato giurisdizionale e sostituzione della pubblica amministrazione: atti del Convegno di Copanello, 1-2 luglio 2011</em>, Milano, Giuffrè, 2013; A. TRAVI, <em>Il giudice amministrativo e le questioni tecnico-scientifiche: formule nuove e vecchie soluzioni</em>, in <em>Dir. pubbl</em>., n. 2/2004, p. 439; M. Delsignore, <em>Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del Consiglio di Stato</em>, in <em>Dir. proc. amm</em>., 2000, 1, p. 185.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Per un approfondimento sul principio di precauzione, si veda: la Comunicazione della Commissione “<em>sul principio di precauzione</em>” Bruxelles, del 2 febbraio 2000 COM(2000); R. Titomanlio, <em>Il principio di precauzione fra ordinamento europeo e ordinamento italiano</em>, Torino, Giappichelli, 2018; N. Vettori, <em>L’evoluzione della disciplina in materia di vaccinazioni nel quadro dei principi costituzionali</em>, in in<em> Riv. it. med. leg.</em>, 2018, 1,  p. 237; B. Marchetti, <em>Il principio di precauzione</em>, in M.A Sandulli (a cura di), <em>Codice dell&#8217;azione amministrativa</em>, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 200; M. Allena, <em>Il principio di precauzione: tutela anticipata v. legalità-prevedibilità dell’azione amministrativa</em>, in <em>Dir. econ</em>., 2016, 2, p. 411; B. Bertarini, Tutela della salute, principio di precauzione e mercato del medicinale, profili di regolazione giuridica europea e nazionale, Torino, Giappichelli, 2016; M.E. Arbour, <em>La regolazione dei farmaci ad uso umano in seno alla UE al crocevia della salute e del mercato</em>, in G. Comandé (a cura di), <em>Gli strumenti della precauzione: nuovi rischi, assicurazione e responsabilità</em>, Milano, Giuffrè, 2006.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Osserva la Corte di Giustizia dell’UE, VI Sez., 10 aprile 2014, causa C-269/13, ai parag. nn. 57-58, che: “<em>conformemente a tale principio, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (v. sentenza del 9 settembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e a., C-236/01, Racc. pag. I-8105, punto 111, nonché, in tal senso, sentenze del 26 maggio 2005, Codacons e Federconsumatori, C-132/03, Racc. pag. I-4167, punto 61, e del 12 gennaio 2006, Agrarproduktion Staebelow, C-504/04, Racc. pag. I-679, punto 39).</em> <em>Sebbene la Corte abbia invero già statuito, in particolare nella sua sentenza del 23 settembre 2003, Commissione/Danimarca (C-192/01, Racc. pag. I-9693, punto 49), richiamata dall’Acino, che la valutazione del rischio non può fondarsi su considerazioni meramente ipotetiche, essa tuttavia ha altresì rilevato che, qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive (sentenze Commissione/Danimarca, cit., punto 52, e del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia, C-333/08, Racc. pag. I-757, punto 93)</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> “<em>La recente affermazione del principio del consenso informato nella storia della medicina sta ad esprimere un duplice significato: 1) un significato etico-culturale, poiché ha segnato il passaggio dalla risalente e tradizionale concezione paternalistica dei doveri del medico, benefattore e onnidecidente, alla moderna concezione personalistica dei diritti del paziente, che si pone al centro del rapporto medico-malato e della struttura sanitaria come portatore di propri fondamentali diritti, primi tra i quali il diritto alla salute e il diritto alla autodeterminazione in ordine agli interventi sul proprio corpo: alla partecipazione alle decisioni medico-chirurgiche che lo riguardano; 2) un significato giuridico e pratico-operativo, poiché sta ad indicare che il fondamento primario dei poteri-doveri del medico sta nel consenso del soggetto. Se col consenso del soggetto ogni intervento medico non è perciò solo lecito, poiché l’attività medico-chirurgica sottostà anche a fondamentali limiti oggettivi, segnati innanzitutto dal principio della salvaguardia della vita, salute e integrità fisica del soggetto; senza il consenso del soggetto l’intervento è illecito, con conseguenti responsabilità giuridiche del medico, anche penali (per i reati, ricorrendone gli estremi, di violenza privata, sequestro di persona, procurata incapacità di intendere e di volere)</em>”, così F. Mantovani, <em>Il consenso informato, pratiche consensuali</em>, in <em>Riv. it. med. leg</em>., 2000, 1, p. 9.</p>
<p style="text-align: justify;">La sua prima affermazione si ritrova nel celebre caso <em>Schloendorff</em> v. <em>Society of New York Hospital</em> (1914) in cui il Giudice cui Benjamin Cardozo sostenne che: “«<em>Every human being of adult years and sound mind has a right to determine what shall be done with his own body; and a surgeon who performs an operation without his patient’s consent commits an assault, for which he is liable in damages</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo riconoscimento del principio che il medico nulla può fare senza il consenso del paziente (valido solo se preceduto</p>
<p style="text-align: justify;">dalla presentazione delle informazioni circa la potenziale inefficacia dell’operazione chirurgica) è contenuto in una sentenza dei giudici di legittimità, che nel 1967 stabilirono che « <em>fuori dei casi di intervento necessario il medico nell’esercizio della professione non può, senza valido consenso del paziente, sottoporre costui ad alcun trattamento medico-chirurgico suscettibile di porre in grave pericolo la vita e l’incolumità fisica</em> » (Cass. Sez. III, 25 luglio 1967, n. 1945).</p>
<p style="text-align: justify;">Sul tema, la cui letteratura è amplissima, si veda, senza alcuna pretesa di esaustività, F. Pirozzi, <em>Il diritto all’autodeterminazione nell’attività sanitaria</em>, in <em>Riv. it. med. leg</em>., 2020, 1, p. 91; M. Azzalini, <em>Legge n. 219/2017: la relazione medico-paziente irrompe nell’ordinamento positivo tra norme di principio, ambiguità lessicali, esigenze di tutela della persona, incertezze applicative</em>, in <em>Resp. civ. prev</em>., 2018, 1, p. 8; S. Cacace, <em>La nuova legge in materia di consenso informato e DAT: a proposito di volontà e di cura, di fiducia e di comunicazione</em>, in<em> Riv. it. med. leg.</em>, 2018, 3, p. 935; L. d’Avack, <em>Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: una analisi della recente legge approvata in Senato, </em>in <em>Dir. fam</em>. <em>e pers</em>.,  2018, 1, p. 179; R. La Russa, R. V. Viola, N. Di Fazio, V. Fazio, A. Quattrocchi, D. Lisi, P. Frati, V. Fineschi,<em> Consenso informato e DAT (disposizioni anticipate di trattamento): momento legislativo innovativo nella storia del biodiritto in Italia</em>, in<em> Resp. civ. prev</em>., 2018, 1, p. 353; A. Torroni, <em>Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento: un rapporto essenziale ma difficile, Commento alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, </em>in <em>Riv. not</em>., 2018, 2, p. 433; N. Posteraro, <em>Osservazioni sul consenso informato alla luce di giurisprudenza e dottrina recenti: dai profili di responsabilità civile e penale del sanitario alla spersonalizzazione del rapporto medico-paziente</em>, in <em>Amministrazione in cammino</em>, 3 maggio 2014 ed il corposo apparato di dottrina ivi richiamato; F. Troncone, <em>Brevi note sugli aspetti civilistici del consenso informato in tema di attività medico-chirurgica</em>, in <em>Giust. civ</em>., 2011, 4, p. 191;  C. Casonato, <em>Il consenso informato. Profili di diritto comparato</em>, in <em>Dir. pubbl. comp. eur., </em>3, 2009, pp. 1052; L. d’Avack,  <em>Sul consenso informato all’atto medico</em>, in <em>Dir. fam</em>., 2008, 2, p. 759; G. Barbuto, <em>Alcune considerazioni in tema di consenso dell’avente diritto e trattamento medico chirurgico</em>, in <em>Cass. pen.</em>, 2003, 1, p. 327; P. Frati, G. Montanari Vergallo, N. M. Di Luca, <em>Gli effetti del consenso informato nella prospettiva civilistica, </em>in<em> Riv. it. med. leg.</em>, 2002, 4-5,  p. 1035; F. Giunta, <em>Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali e implicazioni penalistiche</em>, in <em>Riv. it. dir. e proc. pen.</em>, 2001, 2, p. 377.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a>  C. Vignali, <em>La tutela della salute del minore</em>, in <em>Dir. fam.</em>, 2005, 4, p. 1421; C. Barbieri, P. Roncaroli, F. Locatelli, <em>Il consenso del minore all’atto medico. Importanza dell’informazione e valenze terapeutiche anche alla luce di un caso clinico</em>. fasc.5, 2003, pag. 875; G. Mastrangelo, <em>Il consenso ai trattamenti sanitari su paziente minorenne: ruolo degli esercenti la potestà genitoriale, garanzia dei diritti del minore e tutela del medico</em>, Giur. merito, 2010, 5, p. 1462; C. Irti, <em>Persona minore di età e libertà di autodeterminazione</em>, in <em>Giust. civ</em>.,2019, 3, p. 617; R. Potenzano, <em>Il consenso informato ai trattamenti sanitari sui minori e decisioni di fine vita. riflessioni comparatistiche</em>, in <em>Dir. fam</em>. <em>e pers</em>.,  2019, 3, p. 1307; A. Ferrero, <em>Autodeterminazione dei minorenni. i minori come soggetti capaci in ambito sanitario</em>, in <em>Dir. fam</em>. <em>e pers</em>.,  2020, 4, p. 1792.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> “<em>Una legge che, come riconosciuto da diversi autori, oltre che dalla stessa Corte costituzionale, è figlia di un percorso tracciato da vicende umane tragiche: il caso Englaro, il caso Welby, quello di Giovanni Nuvoli e di Walter Piludu</em>” così F. Papini, L. Marsella, <em>Dottrina e metodologia &#8211; laicità dello stato e rifiuto di trattamenti sanitari per motivi religiosi: un nuovo riconoscimento della cassazione per “medici liberi” di “uomini liberi”</em>, in <em>Riv. it. med. leg</em>., 2021, 4, p. 937. Il riferimento alla Corte costituzionale è, in particolare, alla sentenza n. 242/2019 (a conclusione della vicenda relativa al caso di Marco Cappato): «<em>Ciò, in forza della L. 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), la cui disciplina recepisce e sviluppa, nella sostanza, le conclusioni alle quali era già pervenuta all’epoca la giurisprudenza ordinaria – in particolare a seguito delle sentenze sui casi W. (Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, sentenza 23 luglio-17 ottobre 2007, n. 2049) ed E. (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748) – nonché le indicazioni di questa Corte riguardo al valore costituzionale del principio del consenso informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico (ordinanza n. 207 del 2018): principio qualificabile come vero e proprio diritto della persona, che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2,13 e 32 Cost. (sentenze n. 253 del 2009 e n. 438 del 2008)</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Nelle parole della Corte costituzionale, il consenso informato, “<em>inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell&#8217;art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «</em>la libertà personale è inviolabile<em>», e che «</em>nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge<em>».”</em>, Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 438.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cass. Civ., Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> D. Morana, <em>La salute come diritto costituzionale</em>, Giappichelli, Torino, 2021, p. 148.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> B. Caravita, <em>La disciplina costituzionale della salute</em>, in <em>Diritto e società</em>, 1984, pp. 52-53.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Si veda, per una ricostruzione delle varie nozioni offerte dalla dottrina di trattamento sanitario A.A. Negroni, <em>Sul concetto di “trattamento sanitario obbligatorio”</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 4/2017, ed in particolare il parag. 4, p. 14.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> “<em>L’espressione </em>informed consent<em> è stata semplicemente trasposta in italiano e traslitterata in modo grossolano ed ambiguo nella locuzione consenso informato, per quanto, al contrario, dovrebbe dirsi “</em>informazione per il consenso<em>” nel rispetto non solo concettuale ma sicuramente per una decifrazione più corretta ed una interpretazione più precisa in rapporto ai notevoli concetti che presuppone e racchiude. L’informazione ed il consenso possono essere paragonati alle due facce della stessa medaglia. Sono i due importanti pilastri che coincidono e si unificano dando contenuto alla responsabilità medica in tema di consenso all’atto sanitario: da una parte l’acquisizione del consenso, dopo corretta e sincera informazione interpretata e decifrata come una importante fase ed essenziale indicatore della buona condotta e diligenza medico-professionale e dall’altra il consenso stesso direttamente concepito come obbligo finalizzato al pieno rispetto del diritto all’autodeterminazione, all’indipendenza ed alla autonomia del malato visto come persona</em>”, così V. Mallardi, <em>Le origini del consenso informato</em>, in <em>ACTA Otorhinolaryngologica Italica</em>, 2005, vol. 25, p. 312.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/la-relazione-di-cura-quale-elemento-identificativo-del-trattamento-sanitario-di-fini-del-consenso-informato-nota-a-cons-stato-sez-iii-19-aprile-2022-n-2928-pres-ed-est-corradino/">La relazione di cura quale elemento identificativo del trattamento sanitario di fini del consenso informato.  Nota a Cons. Stato, Sez. III, 19 aprile 2022, n. 2928 &#8211; Pres. ed Est. Corradino</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Le questioni di costituzionalità aperte dal blocco delle azioni esecutive nei  confronti degli enti del SSN</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-questioni-di-costituzionalita-aperte-dal-blocco-delle-azioni-esecutive-nei-confronti-degli-enti-del-ssn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 10:03:15 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-questioni-di-costituzionalita-aperte-dal-blocco-delle-azioni-esecutive-nei-confronti-degli-enti-del-ssn/">Le questioni di costituzionalità aperte dal blocco delle azioni esecutive nei  confronti degli enti del SSN</a></p>
<p>A cura di Carlo Ciardo La normativa sul blocco delle azioni esecutive nei confronti degli enti del SSN. &#8211; 2. I dubbi di costituzionalità del blocco della azioni esecutive incerto nell’an e nel quando. &#8211; 2.1. Azioni esecutive innanzi al G.O. ed azioni di ottemperanza innanzi al G.A.. Ambito di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-questioni-di-costituzionalita-aperte-dal-blocco-delle-azioni-esecutive-nei-confronti-degli-enti-del-ssn/">Le questioni di costituzionalità aperte dal blocco delle azioni esecutive nei  confronti degli enti del SSN</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-questioni-di-costituzionalita-aperte-dal-blocco-delle-azioni-esecutive-nei-confronti-degli-enti-del-ssn/">Le questioni di costituzionalità aperte dal blocco delle azioni esecutive nei  confronti degli enti del SSN</a></p>
<p>A cura di Carlo Ciardo</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>La normativa sul blocco delle azioni esecutive nei confronti degli enti del SSN. &#8211; 2. I dubbi di costituzionalità del blocco della azioni esecutive incerto nell’an e nel quando. &#8211; 2.1. Azioni esecutive innanzi al G.O. ed azioni di ottemperanza innanzi al G.A.. Ambito di applicazione del blocco. &#8211; 2.2. Il diritto di credito senza tutela. Dubbi di costituzionalità di un blocco generalizzato. &#8211; 3. Conclusioni.</li>
</ol>
<ol style="text-align: justify;">
<li><strong> La normativa sul blocco delle azioni esecutive nei confronti degli enti del SSN.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L’emergenza pandemica da oltre un anno attanaglia la nostra società e ha imposto un ripensamento dell’intera organizzazione sanitaria, con riflessi di carattere economico innegabili, in ragione del fatto che la riconversione di intere strutture sanitarie, l’implementazione del personale (medico e paramedico), nonchè l’avvio della campagna vaccinale, hanno impegnato (e continuano ad involgere) voci di spesa importanti ed improcrastinabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle suesposte premesse<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, che sono state, peraltro, all’origine di molteplici interventi legislativi ed amministrativi di carattere straordinario<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>, è possibile contestualizzare l’art. 117, comma 4, del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio), convertito dalla Legge n. 77 del 17.07.2020, riguardante il c.d. blocco delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale: “<em>Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all&#8217;articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla gestione dell&#8217;emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2020</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale disposizione è stata successivamente modificata dall’art. 3, comma 8, del D.L. n. 183 del 31.12.2020, convertito dalla L. n. 21 del 26.02.2021, che ha previsto la proroga del divieto di avvio o prosecuzione della azioni esecutive sino al 31 dicembre 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">La suddetta previsione, posta a presidio (seppur indirettamente) del diritto fondamentale alla tutela della salute<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, nonché dei Livelli Essenziali di Assistenza su tutto il territorio nazionale<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, non è un <em>unicum </em>nel contesto legislativo, siccome una simile previsione era già stata emanata con riferimento alla Regioni che erano in grave disavanzo finanziario. Sul punto si richiama, infatti, l’art. 11, co. 2, del D.L. n. 78 del 31.05.2010<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, con il quale era stato previsto che per  le Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari “<em>non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011</em>” (termine poi prorogato più volte fino al 31 dicembre 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">In tal sesno va altresì richiamato il contenuto dell’art. 243bis, co. 4, del T.U.E.L. nel quale è prevista una analoga stasi delle procedure esecutive nei confronti degli Enti Locali in stato di dissesto<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione che ci occupa, però, è caratterizzata da peculiarità che la differenziano notevolmente dai precedenti appena richiamati e che  lasciano aperti molteplici dubbi di costituzionalità<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> I dubbi di costituzionalità del blocco della azioni esecutive incerto nell’an e nel quando.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale ha un impatto sulle procedure innanzi al Giudice Ordinario (esecuzioni mobiliari e immobiliari), ma va estesa anche sulle azioni di ottemperanza innanzi al Giudice Amministrativo previste dall’art. 112 e ss. del Codice Processuale Amministrativo, stante la sostanziale parificazione dei due ambiti. Da ciò scaturisce una completa stasi di qualsivoglia rimedio attivato dai creditori che intendano tutelare il proprio diritto di credito.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>2.1. Azioni esecutive innanzi al G.O. ed azioni di ottemperanza innanzi al G.A.. Ambito di applicazione del blocco.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il primo nodo da sciogliere è relativo al tipo di azioni interessate dalla norma in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dato letterale potrebbe indurre ad escludere la parificazione tra le azioni esecutive innanzi al G.O. e le azioni di ottemperanza, così non ricomprendendo queste ultime nel blocco legislativamente previsto. In tal senso militerebbe anche il fatto che, mentre con riferimento alla normativa di blocco delle azioni esecutive nei confronti delle Regioni incluse nei piani di rientro per i disavanzi sanitari tale previsione venne integrata dall’art. 6 bis del D.L. n. 158 del 13.09.2012<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> contenente l’espresso riferimento alle azioni ex art. 112 c.p.a., al contrario, nel caso che ci occupa il legislatore non è intervenuto in tal senso, così facendo propendere per una esclusione delle azioni di ottemperanza dal novero di quelle alle quali è applicabile il blocco.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto esposto, però, non può valere a elidere la parificazione tra le due azioni rispettivamente innanzi al G.O. ed al G.A., siccome una differente interpretazione depotenzierebbe gli effetti della normativa di sospensione elle procedure esecutive, siccome lascerebbe aperta la porta della giustizia amministrativa al fine di porre in essere delle azioni nei confronti del SSN.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso si è pronunciata anche la recente giurisprudenza amministrativa: “<em>la disposizione [art. 117, co. 4, Decreto Legge n. 34/2020]</em> <em>è da ritenersi applicabile anche ai giudizi di ottemperanza promossi innanzi al giudice amministrativo, rientrando ormai pacificamente l’azione ex art. 112 c.p.a. nel novero delle azioni esecutive”<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><strong>[9]</strong></a></em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Né ad una diversa conclusione può condurre il richiamo all’integrazione intervenuta nel 2012, siccome tale norma non era volta ad introdurre una nuova previsione, ma, piuttosto, aveva una funzione meramente chiarificatrice rispetto all’originario contenuto del disposto normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver chiarito questo primo aspetto relativo alla applicabilità del divieto di intraprendere o continuare azioni esecutive nei confronti di enti del SSN, v’è, però, da specificare che tale divieto, nel quale rientrano, come detto, anche le azioni di ottemperanza, riguarda soltanto le azioni finalizzate alla riscossione coattiva di somme di danaro e non anche quelle intraprese per ottenere il soddisfacimento di obbligazioni diverse da quelle pecuniarie.  In tal senso milita la <em>voluntas legislatoris </em>che traspare, inequivocabilmente, dal testo letterale della normativa in questione, siccome approvata proprio al fine di dotare l’intero Servizio Sanitario Nazionale di immediata liquidità<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><em><strong>[10]</strong></em></a> affinchè l’organizzazione sanitaria possa affrontare adeguatamente l’emergenza pandemica<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione in questione, una “sospensione”<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a> delle azioni di ottemperanza avviate antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 117, co. 4, per un arco temporale inizialmente previsto sino al 31.12.2020 e successivamente prorogato al 31.12.2021<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>2.2. Il diritto di credito senza tutela. Dubbi di costituzionalità di un blocco generalizzato.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">E’ innegabile che si sia dinanzi ad una situazione sanitaria in continua evoluzione, siccome il Covid-19 ha toccato sin dalle fondamenta il nostro Servizio Sanitario Nazionale, sicchè è indubbio che la volontà del legislatore è stata quella di evitare che le risorse finanziarie destinate alla sanità non siano drenate da azioni esecutive verso altri rivoli aperti nel corso del tempo a causa delle poste debitorie che gli enti del SSN hanno in essere. Rispetto a tale quadro e alle suddette finalità, però, il divieto di avvio o prosecuzione delle azioni esecutive sancito dal Decreto Rilancio (e successivamente prorogato), determina un sacrificio irragionevole e sproporzionato del diritto di credito, che rischia di rimanere senza alcuna tutela.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto non possono tacersi i principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale enunciati in occasione del vaglio di costituzionalità delle disposizioni concerneti il blocco delle azioni esecutive nei confronti delle Regioni interessate dai piani di rientro.</p>
<p style="text-align: justify;">La Legge n. 191 del 23.12.2009 (Legge Finanziaria 2010) aveva escluso la possibilità di intraprendere o proseguire le azioni esecutive nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere site nelle Regioni che avevano sottoscritto i piani di rientro del disavanzo sanitario. In quell’occasione, con molteplici ordinanze il TAR Napoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della predetta normativa per contrato con l’art. 2 Cost. (per violazione del diritto sostanziale del creditore al soddisfacimento della propria pretesa), con l’art. 3 Cost. (per disparità di trattamento fra i soggetti che vantano crediti nei confronti delle ASL e delle AO ubicate nelle Regioni commissariate e i creditori di ASL e AO siti in altre Regioni), con l’art. 24 Cost. (perché l’azione esecutiva intrapresa sarebbe stata destinata a concludersi per fatti e/o comportamenti non riconducibili al creditore), con l’art. 41 Cost. (siccome il blocco non avrebbe consentito ai creditori, che fossero anche imprenditori commerciali, di programmare la proprie attività d’impresa), con l’art. 111 Cost. (siccome la modificazione delle regole dei processi in corso avrebbero alterato irragionevolmente le condizioni di parità delle parti) e con l’art. 117, co. 1, Cost. (per violazione della CEDU con riferimento al giusto processo).</p>
<p style="text-align: justify;">In quel caso il Giudice delle Leggi ha ritenuto ammissibile un intervento legislativo destinato, di fatto, a sterilizzare l’efficacia dei titoli esecutivi conseguiti nei confronti di un debitore, purchè tale legislazione sia giustificata da particolari esigenze e sia limitata ad un ristretto e definito arco temporale. Con riferimento, invece, ai procedimenti esecutivi pendenti, la Corte ha giustificato il blocco da parte del legislatore solo in presenza di un controbilanciamento che garantisca, anche per altra via che non sia quella della esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte. Alla luce delle predette premesse il Giudice delle Leggi h, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 51, della L. n. 220 del 13.12.2020 ss.mm.ii., siccome la disposizione censurata, la cui durata nel tempo inizialmente prevista per un anno era stata prorogata sino al 31 dicembre 2013, si poneva in contrasto con l’art. 24 Cost. in ragione del fatto che non solo prevedeva l’estinzione delle procedure esecutive iniziate e la contestuale cessazione del vincolo pignoratizio gravante sui beni bloccati ad istanza dei creditori delle aziende sanitarie ubicate nelle Regioni commissariate, ma, nel contempo, non sanciva alcun meccanismo certo che consentisse di soddisfare le posizioni sostanziali sottostanti ai titoli esecutivi inutilmente azionati. In tal modo venivano vanificati gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai numerosi creditori delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere procedenti nei giudizi esecutivi.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò si aggiunga che la Corte Costituzionale ha, altresì, accertato uno sbilanciamento tra i soggetti in gioco e, quindi, tra i rispettivi diritti: <em>“Va, altresì, considerata la circostanza che, con la disposizione censurata, il legislatore statale ha creato una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco, esentando quella pubblica, di cui lo Stato risponde economicamente, dagli effetti pregiudizievoli della condanna giudiziaria, con violazione del principio della parità delle parti di cui all’art. 111 Cost.”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, dall’autorevole precedente giurisprudenziale su richiamato si evince che l’intervento legislativo oggetto di disamina debba essere vagliato alla luce di due elementi: a) il blocco delle azioni esecutive deve trovare giustificazione in una contingenza eccezionale e limitata nel tempo; b) la compromissione del diritto di difesa del creditore del SSN deve essere riequilibrato da disposizioni sostanziali tali da garantire, anche per altra via diversa dalla esecuzione giudiziale, la realizzazione dei diritti oggetto delle procedure oggetto del blocco.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio la disamina dell’art. 117, co. 4, del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 e ss.mm.ii. svolta con le lenti interpretative fornite dalla predetta giurisprudenza costituzionale accentua i dubbi di costituzionalità<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Non è revocabile in dubbio l’esistenza di una situazione emergenziale dal punto vista socio-sanitario determinata dalla diffusione tragica del virus Covid-19, così come non si pone in discussione l’obbligo derivante dai doveri di solidarietà che gravano su ogni cittadino dinanzi alla contingenza che viviamo. Ciò che traspare dalla legislazione in esame, però, concerne per un verso, l’aspetto temporale del blocco delle azioni esecutive e, per altro verso, l’assenza di controbilanciamenti a tutela del diritto di credito e di quello di difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il profilo temporale si evidenzia che la norma in questione aveva prima previsto una sospensione sino al 31.12.2020, per poi prorogarla sino al 31.12.2021. Per di più, tale traslazione del termine finale è stata giustificata dalla perduranza della emergenza pandemica, ma, senza addurre alcuna motivazione specifica, ha dettato un blocco per un periodo molto più lungo rispetto a quello emergenziale finora previsto dalla legislazione in materia<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altro canto l’incertezza riferibile alla prosecuzione dell’emergenza pandemica rischia di far slittare ulteriormente il termine di sospensione delle azioni esecutive, lasciando nella totale incertezza i creditori del SSN.</p>
<p style="text-align: justify;">Già le suesposte argomentazioni fanno emergere dubbi di proporzionalità e ragionevolezza della norma in questione<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le suesposte perplessità sono accentuate dal secondo dei profili su menzionati, inerente al bilanciamento dei diritti in gioco. A fronte del blocco (transitorio) delle azioni esecutive nei confronti degli enti del SSN, non sono stati previsti dal legislatore tutele equivalenti che garantiscano il diritto vantato dai creditori e preservino il principio di effettività del diritto di difesa sancito dall’art. 24, commi 1 e 2, Cost. Ciò si ripercuote, inevitabilmente, sull’art. 111 Cost., siccome dà origine ad uno sbilanciamento dei soggetti coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per di più, il suesposto disallineamento appare ancor più accentuato siccome i creditori in questione vantano già un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> che è risalente nel tempo, in ragione del differimento del termine per l’avvio dell’azione esecutiva previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 31.12.1996 volto proprio a consentire alla P.A. di evitare il blocco dell’azione amministrativa a causa delle azioni esecutive poste in essere. Sul punto, peraltro, si richiama la pronuncia della Corte Costituzionale n. 142 del 23.04.1998 con la quale è stata sancita la legittimità costituzionale della norma <em>de qua</em>: “<em>la disposizione denunciata, accordando alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, attraverso il differimento dell&#8217;esecuzione, uno spatium adimplendi per l&#8217;approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, persegue lo scopo di evitare il blocco dell&#8217;attività amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando in tal modo l&#8217;interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicchè, il creditore degli enti del SSN non solo ha atteso il termine legislativamente fissato per poter azionare il proprio titolo giurisdizionale nei confronti della P.A. debitrice, ma si vede oggi di fatto immobilizzato da una normativa che ha sancito un blocco che lascia (<em>ad libitum</em>?) il diritto di credito senza difese.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> Conclusioni.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Tutto quanto esposto assume connotati ancor più rilevanti alla luce del fatto che, a differenza della disposizione del 2012 con la quale era stato previsto il blocco delle azioni esecutive esclusivamente nei confronti della ASL e/o delle AO, nel caso in esame si è dinanzi ad un blocco di natura generalizzata concernente gli “<em>enti del Servizio Sanitario Nazionale</em>”, quindi potenzialmente esteso ai crediti non solo delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, ma anche delle strutture accreditate, delle farmacie, dei presidi sanitari, solo per citarne alcuni, così abbracciando una filiera vastissima di creditori.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale disposizione determina un impatto economico, oltre che giuridico, di notevole preminenza, specie in un contesto di grave fragilità economica diffusa che rischia di mettere a repentaglio la tenuta del sistema economico della filiera dei fornitori del SSN, che risultano inermi davanti ad un blocco di fatto generalizzato e dai contorni temporali labili.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Il tema della “sostenibilità”, vista anzitutto come provvista finanziaria, è ben presente nella giurisprudenza della Corte Costituzionale con riferimento all’art. 32 Cost., inteso, in tal senso, come diritto “condizionato” rispetto alle risorse organizzative e finanziarie effettivamente  disponibili,  benché, ciò non possa giammai implicare “<em>una degradazione della tutela primaria assicurata dalla Costituzione a una puramente legislativa</em>” (<em>ex multis</em> cfr. Corte Costituzionale n. 445 del 12.10.1990). Per un approfondimento relativo ai condizionamenti finanziari dei diritti sociali cfr. R. BALDUZZI, <em>Livelli essenziali e risorse disponibili: la sanità come paradigma</em>, in F. ROVERSI MONACO e C. BOTTARI (a cura di), <em>La tutela della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze di bilancio</em>, Maggioli, Rimini, 2012, pp. 79 ss.; A. BALDASSARRE, <em>Diritti sociali</em>, in Enciclopedia Giuridica, XI, Treccani, Roma, 1989, p. 31; M. LUCIANI, <em>Diritto  alla salute (dir. cost.)</em>, in Enciclopedia Giuridica, XXVII, Roma, 1991, p. 220;  M.  BENVENUTI, <em>Diritti sociali</em>, in Digesto delle discipline pubblicistiche, UTET, Roma, 2013, p. 219 ss..</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Con riferimento alla produzione normativa ed alla gerarchia delle fonti alla luce dell’emergenza pandemica cfr. S. STAIANO, <em>Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia</em>, in <em>Liber amicorum per Pasquale Costanzo</em>, in Consulta Online – Numero Speciale, 18 giugno 2020, pp. 7 ss. Il predetto saggio, tra le molteplici riflessioni sviluppate, pone la seguente domanda “<em>Che senso dare allora al riferimento al potere di ordinanza regionale, come produttivo di “ulteriori misure”, se non quello di una delle contorsioni della tormentata, estenuante ricerca di un compromesso con le ridondanti pulsioni regionali?</em>” (p. 9), alla quale fornisce una risposta critica: “<em>la metafora della catena normativa come sequenza di connessioni giustificanti, dovuta a un’elaborazione con ascendenze kelseniane, non riesce ad attagliarsi a una realtà in cui la produzione del diritto è piuttosto una sorta di flusso per linee spezzate che ne scaturisce in un delta particolare</em>” (p. 11). Com’è noto, «la catena normativa» – nell’accezione “classica”, ovvero quella che “<em>si ripercorre a ritroso sino a trovarne il fondamento logico (la kelseniana norma fondamentale) o fattuale (forza legittimante)</em>” – è stata esaminata al fine di voler ricercare il “<em>fondamento degli atti normativi collocati al suo termine (o quasi), visto che la loro legittimità è stata messa in dubbio proprio in ragione della prtesa assenza di un’adeguata connessione con altri robusti e presupposti anelli</em>”, cfr. M. LUCIANI, <em>Il sistema della fonti del diritto alla prova dell’emergenza</em>, in <em>Liber amicorum per Pasquale Costanzo</em>, in Consulta Online – Numero Speciale, 11 aprile 2020, p. 2.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per un approfondimento del diritto alla tutela della salute come diritto sociale fondamentale cfr. C. MORTATI, <em>La tutela della salute nella Costituzione italiana</em>, in Raccolta di scritti, III, Giuffrè, Milano, 1972, pp. 433 ss.; D. VINCENZI AMATO, <em>Art. 32, 2° comma</em>, in Comm. Cost. Branca, Zanichelli, Roma-Bologna, 1976;  B.  CARAVITA, <em>La  disciplina  costituzionale  della salute</em>, in Diritto e  società, 1, 1984, pp. 31 ss.;  M.  LUCIANI, <em>Diritto  alla  salute  (dir.  cost.)</em>, in Enc. Giur.,  XXVII, Roma, 1991, pp. 2 ss.; C. BOTTARI, <em>Il diritto alla tutela della salute</em>, in P. RIDOLA, R. NANIA (a cura di), <em>I diritti costituzionali</em>, II, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 1101 ss.; C. COLAPIETRO, <em>I diritti sociali</em>, in C. COLAPIETRO, M. RUOTOLO (a cura di), Diritti e libertà, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 93 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Il tema dei LEA è largamente affrontato in dottrina. Senza alcuna pretesa di esaustività cfr. M. LUCIANI, <em>Sui diritti sociali</em>, in AA.VV., <em>Scritti in Onore di Manlio Mazziotti di Celso</em>, Cedam, Padova, 1995, II, pp. 118 ss; C. PINELLI, <em>Sui &#8220;livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali&#8221; (art. 117, com. 2, lettera m), Cost.)</em>, in Diritto Pubblico, 2002, pp. 881 ss.; G. ROSSI, A. BENEDETTI, <em>La competenza legislativa statale  esclusiva  in  materia  di  livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali</em>, in Lavoro  nelle  pubbliche amministrazioni, 1, 2002, pp. 2 ss.; M. BELLETTI, <em>I &#8220;livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali&#8230;&#8221; alla prova della giurisprudenza costituzionale. Alla ricerca del parametro plausibile&#8230;</em>, in Le istituzioni del federalismo, 2003, pp. 613 ss; R. BIFULCO, <em>“Livelli essenziali”, diritti fondamentali e statuti regionali</em>, in T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), <em>La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V</em>, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 137 ss.; G.U. RESCIGNO, <em>I diritti civili e sociali tra legislazione esclusiva dello Stato e delle Regioni</em>, in S. GAMBINO (a cura di), Il nuovo ordinamento regionale. Competenze e Diritti, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 107 ss.; A. SIMONCINI, <em>Non c&#8217;è alternativa alla leale collaborazione. Dalla Corte alcune prime indicazioni su regolamenti del Governo e &#8220;livelli essenziali&#8221; nelle materie regionali</em>, in Le Regioni, 2003, pp. 1199 ss..</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> convertito dalla L. n. 122 del 30.07.2010, e l’art. 1, co. 51, della L. n. 220 del 13.12.2010 (Legge di Stabilità 2011).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> “<em>Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell&#8217;ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all&#8217;articolo 243 quater, commi 1 e 3</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Sul punto si ha conoscenza dell’emanazione di alcune ordinanze di rimessione: TAR Reggio Calabria ord. 228 del 31.03.2021; Tribunale Civile di Napoli ord. del 20.12.2020; Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di Gotto ord. del 13.01.2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Convertito con modificazioni dalla Legge n. 189 del 08.11.2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> TAR Reggio Calabria n. 480 del 31.07.2020. In tal senso cfr. TAR Torino, Sez. II, n. 85 del 16.01.2017: “<em>attesa l’identità di funzione tra il ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ed il rimedio dell’esecuzione forzata nel processo civile</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> In tal senso si richiama il “Dossier &#8211; Proroga di termini legislativi e ulteriori disposizioni” del 12.01.2021 redatto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica: “<em>la proroga si rende necessaria anche per il 2021, in considerazione del protrarsi delle condizioni straordinarie legate all&#8217;emergenza sanitaria, e ha lo scopo di assicurare agli enti del servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo  svolgimento  delle  attività legate alla citata emergenza e alla ripresa delle attività ordinarie di assistenza sanitaria rinviate durante il periodo di picco emergenziale, nonché consentire il regolare pagamento dei fornitori</em>” (pag. 25).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> TAR Milano, Sez. III, n. 91 del 17.01.2019; TAR Torino, Sez. II, n. 85 del 16.01.2017. Per scrupolo espositivo si evidenzia che tale giurisprudenza è scaturita dal contenzioso nato dalla previsione del blocco delle azioni esecutive nei confronti della Croce Rossa Italiana. Con il D.Lgs. n. 178/2012, infatti, è stato disposto che, a far data dall&#8217;1 gennaio 2016, le funzioni esercitate dalla Croce Rossa Italiana (CRI) fossero trasferite ad una costituenda associazione denominata &#8220;Associazione della Croce Rossa Italiana&#8221; avente personalità giuridica di diritto privato. L&#8217;art. 2 del citato decreto ha previsto che dall&#8217;1 gennaio 2016 e fino alla data di liquidazione, la CRI assumesse la denominazione di Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana e mantenesse la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo. La medesima CRI, ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 178/2012, è stato posto in liquidazione a decorrere dell&#8217;1 gennaio 2018. L&#8217;art. 4, comma 2, dello stesso decreto ha disciplinato una particolare procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione dei debiti facenti capo a CRI insorti anteriormente al 31 dicembre 2011. In particolare questa norma ha previsto che, sino al 31 dicembre 2017, il Commissario di CRI e successivamente il Presidente dell&#8217;Ente dovessero provvedere al ripiano dell&#8217;indebitamento pregresso mediante la costituzione di una gestione separata nella quale far confluire i debiti insoluti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011. La medesima norma ha previsto che: “<em>Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI o dell&#8217;Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> In merito al fatto che le azioni esecutive non si estinguano, ma siano solo temporalmente impedite, dando luogo, quindi, ad un’ipotesi di “sospensione” e non di “improcedibilità” cfr. TAR Napoli, Sez. VIII, ordd. n. 1966 del 24.03.2021, n. 663 del 01.02.2021, n. 443 del 21.01.2021; TAR Catanzaro ord. n. 53 del 14.01.2021.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto si evidenzia, per completezza, una isolata sentenza in senso contrario, seppur riformata in appello. In un contenzioso avente proprio ad oggetto un’azione di ottemperanza avviata da un privato nei confronti della ASL di Reggio Calabria di cui era creditore in virtù di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Civile di Messina, il TAR Catania con pronuncia n. 813 del 15.03.2021, in ragione del blocco delle azioni esecutive nei confronti del SSN, ha statuito l’improcedibilità del ricorso, mentre il C.G.R.S. con pronuncia n. 338 del 19.04.2021 ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, ha statuito che: “<em>le azioni esecutive sono solo temporalmente impedite (potendo proseguire quando viene meno detto impedimento)</em>”, giungendo, quindi, a statuire che il ricorso non dovesse essere dichiarato improcedibile, ma soltanto rinviato alla camera di consiglio del 12.01.2022, cioè dopo il periodo interessato dal su richiamato blocco.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Si evidenzia che in una finora isolata pronuncia, il TAR Reggio Calabria ha statuito che l’eccezionale sospensione dell’azione esecutiva nel processo amministrativo, disposta dall’art. 117, co. 4, D.L. n. 34/2020 viene in rilievo solo nella fase propriamente esecutiva affidata al Commissario <em>ad acta, </em>sicchè sarà quest’ultimo a dover assumere ogni determinazione in merito: “<em>il Collegio ritiene, tenendo soprattutto conto e della speciale natura del giudizio di ottemperanza e degli interessi costituzionali in gioco, di dover dar seguito all’indirizzo secondo il quale l’eccezionale sospensione dell’azione esecutiva nel processo amministrativo debba venire in rilievo solo nella fase propriamente esecutiva affidata al Commissario ad acta (v. Cons. St., III, 11 luglio 2013, n. 3726). In esito all’accoglimento della domanda di ottemperanza, il giudice amministrativo interviene, infatti, ordinando alla stessa amministrazione debitrice di provvedere all’esecuzione entro un dato termine (che nella specie è stato assegnato in misura maggiore di quella richiesta, proprio in considerazione della vigenza della norma in esame), rafforzando così un ordine che scaturisce già dal dictum giurisdizionale rimasto ineseguito […] Può, dunque, sin d’ora stabilirsi che sarà il Commissario ad acta, organo dell’esecuzione, a farsi eventualmente carico di coordinare l’esercizio del proprio incarico con le priorità fissate dalla previsione emergenziale, se ancora vigente al momento del suo insediamento</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Il suddetto termine appare distonico anche rispetto al contenuto del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020, convertito in L. n. 21/2021), nel quale è stata prevista la sospensione degli sfratti sino al 30.06.2021 o la sospensione delle azioni esecutive relative agli immobili destinati a prima casa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Per un approfondimento sui principi enucleati dalla pronuncia n. 186/2013 della Corte Costituzionale cfr. E. CACACE, <em>Tutela giurisdizionale dei creditori ed esigenze finanziarie degli enti pubblici: il diritto di difesa valore irrinunciabile</em>, in Forum Quaderni Costituzionali, 10, 2013.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> In disparte ogni riflessione in merito al principio di separazione dei poteri e, quindi, ai rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario innanzi alla <em>res iudicata </em>rappresentata dai titoli di credito ottenuti dai singoli creditori. Con riferimento all’intangibilità del giudicato quale cardine delle relazioni fra i diversi poteri dello Stato si richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ritiene che tale principio costituisca un limite alla stessa legittimità costituzionale delle c.d. leggi-provvedimento, cfr. Corte Costituzionale n. 374 del 27.07.2000.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-questioni-di-costituzionalita-aperte-dal-blocco-delle-azioni-esecutive-nei-confronti-degli-enti-del-ssn/">Le questioni di costituzionalità aperte dal blocco delle azioni esecutive nei  confronti degli enti del SSN</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Dai fondamenti concettuali del diritto alla salute al ruolo dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanità nella sua attuazione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/dai-fondamenti-concettuali-del-diritto-alla-salute-al-ruolo-dellorganizzazione-mondiale-della-sanita-nella-sua-attuazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:44:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dai-fondamenti-concettuali-del-diritto-alla-salute-al-ruolo-dellorganizzazione-mondiale-della-sanita-nella-sua-attuazione/">Dai fondamenti concettuali del diritto alla salute al ruolo dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanità nella sua attuazione</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. La tutela della salute nel diritto internazionale. Considerazioni introduttive &#8211; 2. Il diritto alla salute nell&#8217;articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 &#8211; 3. (Segue): gli obblighi per gli Stati in materia sanitaria &#8211; 4. (Segue): diritti e libertà per gli individui</p>
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<div style="text-align: justify;">SOMMARIO: 1. La tutela della salute nel diritto internazionale. Considerazioni introduttive &#8211; 2. Il diritto alla salute nell&#8217;articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 &#8211; 3. (Segue): gli obblighi per gli Stati in materia sanitaria &#8211; 4. (Segue): diritti e libertà per gli individui &#8211; 5. Il ruolo dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanità nell&#8217;attuazione del diritto alla salute &#8211; 6. Riflessioni conclusive.<br />  <br />  <br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>La tutela della salute nel diritto internazionale. Considerazioni introduttive</em> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> L&#8217;emergenza sanitaria globale generata dalla pandemia da SARS-CoV-2 ha inevitabilmente riacceso il dibattito giuridico internazionale sul tema della salute e, più specificamente, sul ruolo dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanità nella gestione delle emergenze sanitarie a carattere transnazionale.<br /> Invero, la questione della salute ebbe ad investire il diritto internazionale già a partire dalla seconda metà del XIX secolo quando, all&#8217;indomani della prima epidemia di colera asiatico scoppiata in Europa nel 1829<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>, la comunità internazionale avvertì l&#8217;esigenza di avviare una interlocuzione al fine di individuare gli strumenti utili a garantire il controllo delle principali malattie infettive e di uniformare le misure quarantenarie nazionali per evitare, o comunque arginare, gli effetti collaterali che la propagazione di tali malattie avrebbe potuto produrre nelle economie degli Stati e nel commercio internazionale<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>. In tale solco, nel 1851, dieci Stati dell&#8217;Europa continentale convocarono a Parigi la prima conferenza sanitaria internazionale, punto di partenza di una serie ininterrotta di congressi e conferenze protrattisi fino allo scoppio della prima guerra mondiale<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>. All&#8217;inizio del Novecento si registra poi un&#8217;accelerazione sul piano della cooperazione, infatti la comunità degli Stati, percepita l&#8217;esigenza di approntare un modello di <em>governance</em> internazionale della salute pubblica, istituì alcuni organismi specializzati, come ad esempio il <em>Pan-American Sanitary Bureau</em> o l&#8217;<em>International Office for Publich Health</em> e creò le prime organizzazioni internazionali, tra cui la <em>Health Organization</em> in seno alla Società delle Nazioni e l&#8217;<em>International Office for Epizootics</em><a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Con la nascita dell&#8217;Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1945 la tutela della salute mondiale viene consacrata tra i principali obiettivi della comunità internazionale quale base per il consolidamento delle relazioni amichevoli tra gli Stati e, di conseguenza, per il raggiungimento della pace e della sicurezza internazionale<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> A partire dal 1948 la tutela della salute, in quanto indissolubilmente legata alla tutela della vita e della dignità umana, ha trovato dimora all&#8217;interno della disciplina internazionale dei diritti umani con il suo inserimento all&#8217;interno della Dichiarazione universale dei diritti dell&#8217;uomo<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>. Il diritto alla salute &#8211; ancorché in una configurazione larvata &#8211; viene infatti ascritto a pieno titolo nell&#8217;alveo dei diritti fondamentali e parallelamente, nella sua dimensione individuale e collettiva, viene richiamato come tale all&#8217;interno del preambolo della Costituzione dell&#8217;Organizzazione Mondiale della sanità.<br /> Solo nel 1966 il diritto alla salute ottiene una rubrica autonoma all&#8217;interno dell&#8217;articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali che sancisce espressamente il diritto di ogni individuo di godere delle migliori condizioni di salute psicofisica auspicabili. In questa accezione il diritto in parola si ritrova in numerosi altri strumenti convenzionali a carattere settoriale tra cui la Convenzione internazionale sull&#8217;eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>, la Convenzione sull&#8217;eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>, la Convenzione sui diritti del fanciullo<a href="#_ftn9" title="">[9]</a> e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> Oltre che sul piano universale, il diritto alla salute viene affermato anche in molti strumenti internazionali a carattere regionale: tra essi la Carta Africana dei diritti dell&#8217;uomo e dei popoli<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>, la Carta sociale europea<a href="#_ftn12" title="">[12]</a> ed il Protocollo addizionale alla Convenzione americana sui diritti dell&#8217;uomo<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>. Diversamente, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) non contiene alcuna disposizione precipua sul punto; ciò nondimeno tale diritto è considerarsi sostanzialmente vivente nella straordinaria opera interpretativa della Corte di Strasburgo che in numerose pronunce è giunta a garantirne la tutela <em>par ricochet</em>, facendo perno su altri diritti convenzionalmente sanciti rispetto ai quali la tutela della salute costituisce una componente essenziale<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> Nonostante, come si è detto, il diritto alla salute trovi ampia e trasversale legittimazione nel diritto convenzionale, tanto che in dottrina è stato persino definito come &#8220;un diritto universale ai sensi del diritto generale&#8221;<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>, sul piano attuativo esso si declina in maniera tutt&#8217;altro che uniforme in quanto la sua applicazione, richiedendo l&#8217;adozione di misure concrete, risulta di fatto subordinata al grado di sviluppo socio-economico di ogni singolo Stato.<br /> Sulla base di queste considerazioni il presente lavoro si propone di individuare in materia di salute quale sia, nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, il contenuto &#8220;minimo&#8221; degli obblighi rivolti agli Stati e quali, di conseguenza, i diritti e le libertà attribuiti agli individui. Sarà poi esaminato il ruolo specifico dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanità (OMS) quale agenzia specializzata designata dalle Nazioni Unite <em>rationae materiae</em>.<br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>Il diritto alla salute nell&#8217;articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966</em> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Una prima ampia definizione del diritto alla salute si ritrova nel preambolo della Costituzione dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanità del 1946 (entrata in vigore nel 1948) ove si legge che «<em>the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition</em>» ed ancora che, nella sua dimensione collettiva, la salute costituisce condizione fondamentale per la realizzazione della pace e della sicurezza internazionale<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>. In questa sua prima accezione il diritto alla salute si presenta come un diritto fondamentale, indivisibile ed interdipendente in rapporto agli altri diritti umani e, soprattutto, inclusivo anche della dimensione sociale dell&#8217;individuo<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> Tuttavia nel 1966 il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nel sancire il diritto alla salute recepisce solo alcuni degli elementi individuati nel succitato preambolo; invero all&#8217;articolo 12 si stabilisce che ogni individuo ha il diritto di godere delle migliori condizioni di salute psicofisica auspicabili e che le Parti contraenti, per assicurare la piena attuazione di tale diritto, devono adottare  &#8211; <em>inter alia </em>&#8211; tutte le misure necessarie alla riduzione del tasso di mortalità prenatale e neonatale, allo sviluppo sano del fanciullo, al miglioramento delle condizioni igieniche, ambientali ed industriali, ad assicurare la profilassi, la cura e il controllo delle malattie ed, infine, a garantire l&#8217;accesso alle cure mediche ed ai servizi sanitari.<br /> Sebbene in questa nuova formulazione il diritto alla salute si presenti prevalentemente incentrato sul diritto alla cura, il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali (CESCR), nel primo Commento generale reso nel 2000 sull&#8217;articolo 12, ha chiarito che il concetto di salute va inteso in un&#8217;accezione ben più ampia rispetto a quanto si evince dalla lettera della norma, specificando che, nella valutazione delle &#8220;migliori condizioni di salute psicofisica auspicabili&#8221;, bisogna tener conto anche delle pre-condizioni biologiche, sociali ed economiche dell&#8217;individuo, nonché delle relative risorse messe a disposizione dallo Stato<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>. Ed ancora, il Comitato, nella sua attenta opera esegetica, nonostante la formulazione estremamente generica, lacunosa e unidirezionale dell&#8217;articolo 12, ha provveduto ad enucleare &#8211;  esplicitandoli &#8211; gli elementi costitutivi (diritti ed obblighi) del diritto alla salute. A tale riguardo ha preliminarmente chiarito che tale diritto non comporta il godimento di un buono stato di salute, ove si consideri che quest&#8217;ultimo dipende da molteplici fattori, tra cui quelli genetici o lo stile di vita individuale, che per loro natura sfuggono alle garanzie suscettibili di essere offerte dallo Stato<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>. Invero, secondo il CESCR, il diritto alla salute si sostanzia nel diritto di accedere ai c.dd. &#8220;determinanti fondamentali della salute&#8221; (ad es. acqua potabile, cibo, alloggio, vestiario)<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>, quali elementi imprescindibili per una vita dignitosa, e nel diritto alle cure mediche ed ai servizi sanitari<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>; ne consegue, pertanto, che il pieno godimento di tale diritto potrà aversi solo allorquando strutture, servizi e cure saranno effettivamente resi nella disponibilità degli individui all&#8217;interno della giurisdizione di ciascuno Stato contraente e, soprattutto, senza alcuna discriminazione. Sul punto, infatti, il Comitato ha sottolineato che il diritto alle cure mediche ed ai servizi sanitari si realizza in concreto quando cure e servizi raggiungano tutte le categorie della popolazione, anche quelle maggiormente vulnerabili o marginalizzate, quando siano materialmente accessibili a tutti in condizioni di sicurezza, quando siano economicamente sostenibili da tutti, quando chiunque possa cercare, ricevere ed offrire informazioni ed idee in materia sanitaria, ovvero quando cure e servizi siano rispettosi dell&#8217;etica medica, culturalmente appropriati, sensibili alle esigenze di genere ed, infine, quando  godano di un <em>standard</em> scientifico e qualitativo adeguato<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Nell&#8217;ulteriore Commento generale del 2016 il CESCR ha precisato altresì che la portata di tale diritto investe anche la sfera della salute sessuale e riproduttiva (includendovi pertanto il diritto di accesso alle informazioni, ai beni, alle strutture ed ai servizi utili agli individui per l&#8217;assunzione di decisioni informate, libere e responsabili sulla propria condizione sessuale e riproduttiva)<a href="#_ftn23" title="">[23]</a> e che i diritti sanitari si caratterizzano per una forte e sostanziale interdipendenza con gli altri diritti umani sanciti dal Patto, al punto che i primi si ritengono pienamente realizzati solo se e quando le Parti contraenti adempiano anche agli obblighi derivanti dalle altre disposizioni. Così, ad esempio, il diritto all&#8217;educazione sessuale, quale sub-specie del diritto all&#8217;educazione sanitaria, può considerarsi come la risultante della correlazione tra il diritto alla salute, il diritto all&#8217;istruzione, il diritto alla non discriminazione e il diritto alla parità di genere. Analogamente i diritti soggettivi collegati allo stato di maternità, come ad esempio il diritto all&#8217;astensione dal lavoro, sono il frutto della correlazione tra il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto alla parità di genere e alla non discriminazione<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>(Segue): gli obblighi per gli Stati in materia sanitaria</em> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Come già si è avuto modo di dire le misure concrete che devono essere adottate per la realizzazione del diritto alla salute sono condizionate al grado di sviluppo socio-economico di ciascuno Stato e pertanto non possono essere predeterminate. Tuttavia, come specificato nel Commento Generale del 2000, dall&#8217;articolo 12 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali derivano una serie di obblighi generali ad effetto immediato che costituiscono il c.d. &#8220;contenuto minimo&#8221; dell&#8217;impegno che ciascuna Parte ha assunto al momento dell&#8217;adesione. In particolare, secondo il Comitato, in capo agli Stati sussiste l&#8217;obbligo generale di garantire l&#8217;assenza di qualsiasi forma di discriminazione nel godimento del diritto alla salute nonché quello di adottare misure concrete per la sua attuazione. Ciò significa, per non svuotare la norma del suo contenuto precettivo, che sussiste in capo agli Stati, per quanto in maniera progressiva ed in relazione al proprio grado di sviluppo socio economico, l&#8217;obbligo di adoperarsi per la realizzazione del diritto alla salute<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Pur considerando il carattere programmatico della norma e, per quanto si è detto, la correlata disomogeneità nella sua attuazione, il Comitato enuclea dall&#8217;articolo 12 una triade di obblighi ulteriori e precisamente l&#8217;obbligo di rispettare, l&#8217;obbligo di proteggere e l&#8217;obbligo di realizzare il diritto alla salute. Quanto al primo (<em>obligation to respect)</em> esso si sostanzia nell&#8217;astenersi dall&#8217;interferire, direttamente o indirettamente, con il godimento del diritto alla salute (così, ad esempio, gli Stati non devono limitare specifiche categorie di individui, quali detenuti, immigrati o soggetti vulnerabili, nell&#8217;accesso alle cure ed ai servizi sanitari, né avallare alcun genere di pratica discriminatoria che possa ridurre il godimento del diritto in parola)<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>. Quanto, invece, al contenuto dell&#8217;obbligo di protezione (<em>obligation to protect</em>) esso consiste nel dovere di adottare tutte le misure necessarie ad impedire che vengano poste in essere interferenze atte a minare le garanzie di cui all&#8217;articolo 12. Ciò si concretizza, ad esempio, assicurando che la privatizzazione del settore sanitario non comprometta la disponibilità, l&#8217;accessibilità o la qualità dei relativi servizi ovvero che nessuna indicazione di ordine morale o religioso possa ostacolare gli individui nell&#8217;accesso alle cure mediche e ai servizi sanitari<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>. Da ultimo, l&#8217;obbligo di realizzazione, <em>rectius </em>di adempimento (<em>obligation to fulfil</em>), impone agli Stati di adottare tutte le misure a carattere legislativo, amministrativo, economico e di altra natura necessarie a garantire, agevolare e promuovere la piena attuazione del diritto in parola. Le Parti devono quindi garantire la fornitura di cure e servizi sanitari ed assicurare a tutti gli individui l&#8217;accesso ai determinanti fondamentali della salute. Tra gli obblighi di adempiere rientrano altresì la formazione adeguata del personale medico, la previsione di un sistema assicurativo economicamente accessibile, la sponsorizzazione della ricerca e dell&#8217;educazione sanitaria, nonché l&#8217;attuazione di strategie nazionali per la riduzione dell&#8217;inquinamento ambientale<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> Infine, dall&#8217;articolo 12 derivano anche una serie di obblighi di cooperazione interstatale quali, ad esempio, l&#8217;obbligo di impedire interferenze con il godimento del diritto alla salute nei territori altrui, di garantire ai consociati l&#8217;assistenza sanitaria, ovvero instaurare meccanismi di cooperazione volti al sostegno dei Paesi economicamente più svantaggiati, anche alla luce dei principi e delle raccomandazioni della Dichiarazione di Alma-Ata<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>(Segue): diritti e libertà per gli individui</em> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Quanto ai diritti discendenti dall&#8217;articolo 12, il Comitato ha individuato, sebbene solo a titolo esemplificativo, una serie di <em>core rights </em>e segnatamente il diritto alla salute materna, dei bambini ed alla salute riproduttiva; il diritto alla salubrità dell&#8217;ambiente e dei luoghi di lavoro; il diritto alla prevenzione, al trattamento ed al controllo delle malattie ed, infine, il diritto alle cure mediche ed ai servizi sanitari<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>.<br /> Quanto al primo nucleo di diritti essi includono la libertà di decidere, senza coercizioni o discriminazioni, sulla possibilità e le modalità di riproduzione<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>, il diritto ad un&#8217;assistenza sanitaria adeguata (specialmente con riferimento a quanto necessario nel periodo pre e post parto), il diritto di accesso a servizi per la pianificazione familiare sicuri, efficaci ed economicamente sostenibili nonché il diritto di essere compiutamente informati sulle questioni inerenti alla salute sessuale e riproduttiva<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Per ciò che concerne il diritto alla salubrità dell&#8217;ambiente e dei luoghi di lavoro esso implica il miglioramento di tutti gli aspetti concernenti l&#8217;igiene ambientale ed industriale, l&#8217;esistenza di misure preventive volte ad evitare incidenti e malattie sul lavoro, l&#8217;accesso all&#8217;acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari di base, la riduzione dell&#8217;esposizione a sostanze nocive, ovvero a condizioni ambientali suscettibili di danneggiare direttamente o indirettamente la salute umana<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>.<br /> Con riguardo al diritto alla prevenzione, al trattamento e al controllo delle malattie, esso presuppone l&#8217;istituzione di programmi di prevenzione ed educazione sanitaria, soprattutto sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili, la promozione dei <em>social determinants</em> ritenuti essenziali per una piena realizzazione del diritto alla salute (ad es. l&#8217;uguaglianza di genere), la predisposizione di un sistema sanitario in grado di operare in situazioni di urgenza, epidemie, eventi straordinari, calamità naturali, emergenze umanitarie nonché la condivisione di tecnologie funzionali alla sorveglianza epidemiologica, l&#8217;implementazione di programmi di immunizzazione della popolazione e di altre strategie finalizzate al controllo delle malattie infettive<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> Con riferimento, infine, al diritto alle cure mediche ed ai servizi sanitari esso ricomprende il diritto di accesso ai servizi sanitari di base, preventivi, curativi e riabilitativi<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>, all&#8217;educazione sanitaria, a regolari programmi di <em>screening</em>, al trattamento adeguato di malattie, infortuni e disabilità nonché alla fornitura dei farmaci essenziali<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br />  </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;"><em>Il ruolo dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanità nell&#8217;attuazione del diritto alla salute</em> </ol>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Con la creazione dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanità l&#8217;attenzione della comunità internazionale in tema sanitario si sposta dalla protezione della salute pubblica alla sua promozione internazionale. Dal 1948 l&#8217;OMS, nel quadro generale di tutela e promozione della salute, opera in qualità di agenzia specializzata delle Nazioni Unite<a href="#_ftn37" title="">[37]</a> con un ruolo decisivo nella direzione della gestione internazionale delle questioni di sanità pubblica, al fine di portare tutti i popoli del mondo al godimento del più alto livello di benessere psicofisico e sociale auspicabile<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>.<br /> Dal punto di vista formale essa è un&#8217;organizzazione internazionale, a carattere intergovernativo, dotata di capacità giuridica, alla quale partecipano tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite (ad eccezione del solo principato del Liechtenstein)<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>.<br /> Per l&#8217;espletamento delle sue funzioni, l&#8217;Organizzazione si avvale di un proprio apparato istituzionale formato dall&#8217;Assemblea mondiale della sanità, dal Consiglio esecutivo e dal Segretariato<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>. L&#8217;Assemblea è l&#8217;organo decisionale dell&#8217;OMS, le sue principali funzioni consistono nella determinazione delle politiche dell&#8217;Organizzazione, nella nomina del Direttore Generale, nella supervisione delle politiche finanziarie nonché nella direzione dei lavori di ricerca e, in taluni settori specificamente indicati dal trattato istitutivo dell&#8217;OMS, nell&#8217;adozione di misure vincolanti (c. dd. &#8220;regolamenti&#8221;)<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>. Il Consiglio Esecutivo, invece, agisce prevalentemente come organo esecutivo ed ausiliario dell&#8217;Assemblea e, nei limiti delle funzioni e delle risorse finanziarie dell&#8217;Organizzazione, adotta qualsiasi misura di carattere urgente in caso di eventi che esigano un&#8217;azione immediata, come ad esempio epidemie o calamità naturali<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>; il Segretariato costituisce lo <em>staff</em> operativo del Direttore Generale<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>.<br /> L&#8217;attività dell&#8217;OMS, al pari di quella delle altre agenzie specializzate, si sostanzia principalmente nella formulazione di indirizzi, strategie e programmi, piuttosto che nella emanazione di atti vincolanti; tanto, contrariamente a quanto si potrebbe ritenere, ha avuto una positiva ricaduta in termini di <em>compliance</em>. Infatti, liberi da vincoli giuridici, gli Stati hanno sovente ritenuto di conformarsi, stante l&#8217;autorevolezza, alle indicazioni dettate dall&#8217;Organizzazione.<br /> A norma dell&#8217;articolo 2 del trattato istitutivo denominato &#8220;Costituzione&#8221;, l&#8217;OMS svolge numerose funzioni che in dottrina sono state raggruppate in quattro diverse tipologie: normative, di direzione e coordinamento, di assistenza, di ricerca e cooperazione<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> La funzione normativa riconosciuta all&#8217;OMS dagli articoli 19 e 21 della sua Costituzione, e segnatamente all&#8217;Assemblea, si sostanzia nel potere di adottare convenzioni o accordi internazionali concernenti qualsiasi questione rientrante nella sua sfera di competenza<a href="#_ftn45" title="">[45]</a> ed in quello di emanare regolamenti internazionali, vincolanti per gli Stati membri a condizione che questi ultimi non abbiano espressamente dichiarato di non accettarli (<em>clausola di opting out</em>), in materia, tra le altre, di misure sanitarie e di quarantena per impedire la propagazione delle malattie infettive, di nomenclatura delle malattie, di standardizzazione delle procedure diagnostiche<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>.<br /> L&#8217;OMS, inoltre, dirige e coordina i lavori di carattere internazionale nel campo sanitario, stabilisce e mantiene collaborazioni con le Nazioni Unite, con le agenzie specializzate e con tutte le altre parti coinvolte e promuove la cooperazione tra i gruppi scientifici e professionali finalizzata al progresso sanitario. Quanto all&#8217;assistenza l&#8217;Organizzazione aiuta i governi per il rafforzamento dei servizi sanitari su richiesta degli Stati membri o delle Nazioni Unite, fornisce il supporto tecnico e l&#8217;aiuto necessario, istituisce e mantiene i servizi di epidemiologia e statistica; guida e promuove la ricerca scientifica e, insieme con le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite, incentiva l&#8217;adozione di misure atte &#8211; <em>inter alia</em> &#8211; al miglioramento dell&#8217;alimentazione, delle condizioni abitative, ambientali e di quelle igienico sanitarie.<br /> Con specifico riferimento alla gestione delle emergenze sanitarie, non può sottacersi il ruolo strategico attribuito all&#8217;OMS in ipotesi di emergenze globali<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>. In questo specifico ambito l&#8217;Organizzazione può infatti esercitare poteri normativi con l&#8217;adozione di regolamenti vincolanti per gli Stati membri. Il primo Regolamento sanitario internazionale adottato sul punto è del 1951 (rivisto  nel 1969) ed è prevalentemente incentrato a stabilire misure volte al controllo e al contenimento della propagazione transfrontaliera di alcune specifiche malattie infettive. Tuttavia, le limitate finalità del Regolamento si rivelarono ben presto inadeguate alla gestione delle (nuove) esigenze di sanità pubblica internazionale. Il successivo Regolamento sanitario del 2005 colmava solo parzialmente le precedenti lacune, ampliando il campo di applicazione ad un ventaglio di malattie decisamente più ampio, ricomprendendo qualsiasi patologia suscettibile di minacciare la salute pubblica mondiale. Tra le altre innovazioni più significative occorre segnalare l&#8217;armonizzazione delle procedure di sorveglianza epidemiologica, nonché una serie di obblighi e comportamenti proattivi rivolti agli Stati da attuarsi sia sul piano internazionale che interno, tra cui l&#8217;obbligo di informazione e notifica immediata di accadimenti atti a rappresentare una minaccia per la salute pubblica internazionale e di istituire all&#8217;uopo i c.dd. &#8220;<em>National Focal Points&#8221;</em><a href="#_ftn48" title="">[48]</a>. Nella consapevolezza che nell&#8217;era della globalizzazione le emergenze sanitarie non possono essere gestite secondo una logica meramente intergovernativa, il Regolamento introduce anche un ampliamento dei poteri attribuiti all&#8217;Organizzazione: tra essi il potere del Direttore Generale  di dichiarare (come è accaduto per la pandemia da SARS-CoV-2) la sussistenza di una <em>Public</em> <em>Health Emergency of International Concern</em> e di prescrivere agli Stati le misure di risposta anche in assenza di un esplicito consenso<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>.<br />  <br /> <em>6.      </em><em>Riflessioni conclusive</em><br />  <br /> L&#8217;ambizioso impianto giuridico costruito intorno al diritto alla salute ed enucleato dal CESCR nei due Commenti generali relativi all&#8217;articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 non risulta tuttavia privo di criticità, ove si considerino la scarsa incisività ed effettività degli strumenti di garanzia a disposizione dei soggetti interessati. Difatti, i poteri attribuiti agli organismi di controllo si sostanziano unicamente nell&#8217;adozione di rapporti e nell&#8217;emanazione di pareri e raccomandazioni, atti per loro natura privi di efficacia obbligatoria. Oltretutto va considerato che nel silenzio del Patto le uniche misure a disposizione degli individui<a href="#_ftn50" title="">[50]</a> (vittime della violazione di uno dei diritti sanciti) sono quelle che si ricavano dal Protocollo opzionale del 2008<a href="#_ftn51" title="">[51]</a> il quale consente al Comitato di ammonire gli Stati inadempienti unicamente mediante l&#8217;adozione di comunicazioni (<em>views</em>) prive di obbligatorietà<a href="#_ftn52" title="">[52]</a>. Con l&#8217;ulteriore precisazione che l&#8217;azione del Comitato è in ogni caso subordinata all&#8217;adesione volontaria da parte degli Stati contraenti del Patto al detto Protocollo e che, ad oggi, tale adesione è stata prestata da soli 24 Stati su un totale di 170 Parti contraenti.<br /> Ulteriore criticità è poi rappresentata dalla già evidenziata interdipendenza tra il diritto alla salute e gli altri diritti umani che inevitabilmente condiziona la piena realizzazione del primo al grado di attuazione dei secondi con i quali, peraltro, la tutela della salute può anche pericolosamente entrare in conflitto: si pensi al peculiare caso delle pandemie durante le quali esigenze di salute pubblica impongono la inevitabile contrazione di altri diritti e libertà fondamentali «non senza il rischio di derive antidemocratiche»<a href="#_ftn53" title="">[53]</a>.<br /> Oltre che per le ragioni sopra evidenziate, il diritto alla salute non ha ad oggi trovato completa attuazione anche per la scarsa incisività dell&#8217;azione dell&#8217;OMS. Occorre infatti considerare che gli strumenti ad essa attribuiti dal trattato istitutivo sono risultati poco efficaci e comunque che, senza poter essere suscettibili di sanzione alcuna, «gli Stati membri violano con una certa costanza i Regolamenti sanitari internazionali (&#038;) e le raccomandazioni dell&#8217;Organizzazione»<a href="#_ftn54" title="">[54]</a>. Invero, l&#8217;articolo 7 della Costituzione dell&#8217;OMS prevede la possibilità di sanzionare gli Stati membri unicamente quando non adempiano ai propri obblighi finanziari, ovvero in altre circostanze eccezionali che la prassi ha ricondotto esclusivamente alle gravi violazioni dei diritti umani<a href="#_ftn55" title="">[55]</a>. Inoltre, nessun meccanismo sanzionatorio è rinvenibile nel Regolamento sanitario internazionale del 2005: anche la procedura per la risoluzione delle controversie (tra l&#8217;OMS e le Parti contraenti) disposta dall&#8217;articolo 56, comma quinto del detto Regolamento, alla luce dei commi precedenti risulta inefficace in quanto priva di obbligatorietà e comunque, in assenza di prassi, non è dato di conoscerne l&#8217;efficacia ai fini della cessazione del comportamento illecito<a href="#_ftn56" title="">[56]</a>.<br /> Pertanto, l&#8217;auspicato ruolo dell&#8217;OMS quale <em>leader</em> nella individuazione delle principali direttrici strategiche funzionali alla realizzazione del diritto alla salute su scala mondiale risulta vanificato a causa sia dell&#8217;originaria natura intergovernativa dell&#8217;Organizzazione sia dei limiti qui evidenziati che la rendono inadeguata a dare concreta attuazione al diritto alla salute nella sua attuale configurazione di &#8220;bene pubblico globale&#8221;<a href="#_ftn57" title="">[57]</a>.<br /> Se a ciò si aggiunge che la sopravvivenza dell&#8217;OMS è dipendente dai finanziamenti degli Stati membri, i cui interessi economici spesso contrastano con l&#8217;obiettivo dell&#8217;attuazione del diritto alla salute, risulta indifferibile procedere ad una riforma che oltre all&#8217;autorevolezza conferisca autorità all&#8217;Organizzazione così da sottrarla ai giochi di potere.<br />  </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><strong>*</strong>Assegnista di ricerca in diritto internazionale, Università degli studi della Campania &#8220;Luigi Vanvitelli&#8221;.<br /> [1] Sulle tre epidemie di colera susseguitesi in Europa tra il 1829 ed il 1868 cfr. Ministero d&#8217;agricoltura, industria e commercio, <em>Annali di statistica</em>, serie 2, Vol. 6, Roma, 1881, p. 210 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> S. Negri, <em>Salute pubblica, sicurezza e diritti umani nel diritto internazionale</em>, Giappichelli, Torino, 2018, p. 31; v. anche A. Oddenino,<em> Profili internazionali ed europei del diritto alla salute</em>, in R. Ferrara (a cura di), <em>Salute e sanità</em>, in S. Rodotà, P. Zatti (diretto da), <em>Trattato di Biodiritto</em>, Giuffrè editore, Milano, 2010, p.67 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> R. Cea, <em>Il governo della salute nell&#8217;Italia liberale: Stato, igiene e politiche sanitarie</em>, Franco Angeli, Milano, 2019, cap. 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> S. Negri,<em>cit</em>. 33.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Carta delle Nazioni Unite, S. Francisco 1945, art. 55.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948, art. 25.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Convenzione internazionale sull&#8217;eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1969, art. 5, § e) 4.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Convenzione delle Nazioni Unite sull&#8217;eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, 1979, art.12.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, art. 24.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, 2006, art.25.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Carta Africana dei diritti dell&#8217;uomo e dei popoli, 1981, art. 16.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Carta sociale europea del 1961, rivista nel 1996, art. 11.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title=""><strong>[13]</strong></a> Protocollo addizionale alla Convenzione americana dei diritti umani nel campo dei diritti economici, sociali e culturali, 1988, art. 10.</div>
</p></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Secondo la Corte «nonostante la Convenzione enunci essenzialmente diritti civili e politici, molti di questi hanno implicazioni di natura sociale o economica [pertanto] il mero fatto che un&#8217;interpretazione della Convenzione possa estendersi alla sfera dei diritti sociali ed economici non dovrebbe rappresentare un fattore decisivo contro una simile interpretazione; non c&#8217;è alcuna barriera impermeabile che separi quella sfera dall&#8217;ambito coperto dalla Convenzione», Corte EDU, 9 ottobre 1979, <em>Airey v. Ireland</em>, ric. n. 6289/73, § 26, F. Cecchini, <em>La tutela del diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo</em>, in A. Massaro (a cura di), <em>La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un&#8217;indagine di diritto penale intorno al carcere, REMS e CPR</em>, Roma, 2017, p. 211. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> S. Marks, A. Clapham, voce Salute, in <em>Lessico dei diritti umani, Vita e Pensiero</em>, Milano, 2009, p. 384.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Preambolo della Costituzione dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanità, New York, 1946.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> L&#8217;interdipendenza è una caratteristica propria di tutti i diritti umani così, ad esempio, il diritto alla salute è parte integrante del diritto all&#8217;istruzione, all&#8217;informazione, alla <em>privacy</em>, alla associazione, alla partecipazione; mentre la precondizione necessaria all&#8217;esercizio di tutti i diritti è la libertà da ogni forma di discriminazione. Sul punto cfr. H. V. Hogerzeil, M. Samson, J. V. Casanova,<em> Ruling for Access. </em><em>Leading court cases in developing countries on access to essential medicines as part of the fulfilment of the right to health</em>, Ginevra, 2004, p.8.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> CESCR, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), E/C.12/2000/4, § 3, 4.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> CESCR, General Comment No. 14,<em> cit., </em>§ 8.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a><em> Ibidem </em>§ 11.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> F. Francioni, <em>Sovranità statale e tutela della salute come bene pubblico globale</em>, in L. Pineschi (a cura di), <em>La tutela della salute nel diritto internazionale ed europeo tra interessi globali e interessi particolari</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, p. 55.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> CESCR, General Comment No. 14,<em> cit.</em>, § 12.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> CESCR, General Comment No. 22, (2016) on the right to sexual and reproductive health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), E/C.12/GC/22, 2 maggio 2016, § 11 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a><em> Ibidem</em>, § 9.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> E comunque senza ammettere la possibilità di nessuna regressione volontaria nelle garanzie offerte e nelle misure adottate. &#8220;Per fare chiarezza anche sugli obblighi discendenti dall&#8217;art. 12, il Comitato interpreta tale disposizione alla luce dell&#8217;art. 2 del Patto, che impone agli Stati Parti un obbligo generale di risultato (i.e. provvedere all&#8217;adozione delle misure finalizzate alla realizzazione progressiva dei diritti economici, sociali e culturali)&#8221; Negri, op. cit, p. 70.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> CESCR, General Comment, No. 14,<em>cit,</em> § 34.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a><em> Ibidem</em>, § 35.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a><em> Ibidem</em>, § 36.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a><em> Ibidem</em>, §§ 38-42.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Patto sui diritti economici, sociali e culturali, 1966, art. 12, § 2.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> CESCR, Views adopted by the Committee under the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, concerning communication No. 22/2017, <em>S.C. and G.P</em><em> v. Italy</em>, E/C.12/65/D/22/2017, 7 marzo 2019, § 10.1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> CESCR, General Comment N. 22,<em> cit</em>., § 14.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> CESCR, General Comment N. 14, <em>cit.</em>, § 15.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a><em> Ibidem</em>, § 16.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Sul punto si rimanda all&#8217;art. VII della Dichiarazione di Alma Ata del 1978 che dettaglia tutti i servizi rientranti nel concetto di &#8220;sevizio sanitario primario&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> CESCR, General Comment No. 14, <em>cit</em>., § 17.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Costituzione dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanità, 1948, art. 69.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a><em> Ibidem</em>, art. 1.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a><em> Ibidem</em>, art. 66.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a><em> Ibidem</em>, art. 9.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a><em> Ibidem</em>, artt. 10-23.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a><em> Ibidem</em>, artt. 24-29.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a><em> Ibidem</em>, artt. 30-37.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> G. Burci, C. Vignes,<em>World Health Organization</em>, Kluwer Law International, The Hague, 2004, p. 120 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Ad oggi, nell&#8217;ambito dei poteri ex art. 19, è stata adottata la sola Convenzione quadro per la lotta al tabagismo (WHO Framework Convention on Tobacco Control &#8211; FCTC) del 2003 ed entrata in vigore il 27 febbraio 2005.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Quanto al potere normativo dell&#8217;Organizzazione si veda art. 2, lettere k,o,s,t,u.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" title=""><strong>[47]</strong></a>  G. Marks-Sultan, F. Tsai, E. Anderson, F. Kastler, D. Sprumont, S. Burris, <em>National public health law: a role for WHO in capacity-building and promoting transparency</em>, in Bulletin of the World Health Organization, 2016, pp. 534-539.</div>
</p></div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> S. Negri, cit., p. 41.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> S. Negri, cit., p. 41 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" title="">[50]</a> Dal Protocollo opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 2008 (artt. 1 e 2) deriva la competenza del Comitato a ricevere e considerare comunicazioni &#8220;presentate a titolo individuale o a nome di gruppi di persone, le quali rientrino nella giurisdizione di uno Stato Parte, che lamentino di essere stati vittime della violazione di uno qualsiasi dei diritti economici, sociali e culturali esposti nel Patto da parte di quello Stato Parte (&#038;)&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" title="">[51]</a> Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato con la risoluzione dall&#8217;Assemblea Generale n. 63/117 del 10 dicembre 2008. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" title="">[52]</a> M. Ssenyonio, <em>Economic</em>, <em>Social and Cultural Rights in International Law</em>, Hart Publishing, 2016, p. 50.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" title="">[53]</a> S. Negri, <em>cit</em>., p. 102.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" title="">[54]</a> A. Spagnolo, <em>Contromisure dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanità come conseguenza di violazioni dei Regolamenti sanitari internazionali in contesti epidemici</em>, in L. Pineschi (a cura di), cit., p. 391.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" title="">[55]</a><em> Ibidem</em>, p. 405.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" title="">[56]</a><em> Ibidem</em>, pp.405, 406.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" title="">[57]</a> Sulla salute come bene pubblico globale cfr. F. Francioni, <em>Sovranità statale e tutela della salute come bene pubblico</em>, cit., p. 55.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dai-fondamenti-concettuali-del-diritto-alla-salute-al-ruolo-dellorganizzazione-mondiale-della-sanita-nella-sua-attuazione/">Dai fondamenti concettuali del diritto alla salute al ruolo dell&#8217;Organizzazione mondiale della sanità nella sua attuazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le competenze della Regione in sede di verifica di appropriatezza delle strutture accreditate anche alla luce della recente giurisprudenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:44:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-competenze-della-regione-in-sede-di-verifica-di-appropriatezza-delle-strutture-accreditate-anche-alla-luce-della-recente-giurisprudenza/">Le competenze della Regione in sede di verifica di appropriatezza delle strutture accreditate anche alla luce della recente giurisprudenza</a></p>
<p>1. Premessa fattuale e giuridica. Il caso della Regione Basilicata. &#8211; 2. L&#8217;accreditamento delle strutture sanitarie. Concezione, evoluzione e dinamiche. &#8211; 3. Le verifiche di appropriatezza ex art. 8 octies del D.Lg.vo n. 502/1992. Il rapporto tra Regione e strutture private accreditate.   1. Premessa fattuale e giuridica. Il caso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-competenze-della-regione-in-sede-di-verifica-di-appropriatezza-delle-strutture-accreditate-anche-alla-luce-della-recente-giurisprudenza/">Le competenze della Regione in sede di verifica di appropriatezza delle strutture accreditate anche alla luce della recente giurisprudenza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: justify;"> <em>1. Premessa fattuale e giuridica. Il caso della Regione Basilicata. &#8211; 2. L&#8217;accreditamento delle strutture sanitarie. Concezione, evoluzione e dinamiche. &#8211; 3. Le verifiche di appropriatezza ex art. 8 octies del D.Lg.vo n. 502/1992. Il rapporto tra Regione e strutture private accreditate.</em><br />  <br /> <strong>1. Premessa fattuale e giuridica. Il caso della Regione Basilicata.</strong><br /> Il ruolo nevralgico delle Regioni in campo sanitario, con particolare riferimento al rapporto con le strutture private accreditate, è stato oggetto di una recente pronuncia del Giudice Amministrativo avente ad oggetto il delicato ambito riguardante la verifica dell&#8217;appropriatezza.<br /> Nel caso di specie il contenzioso incardinato innanzi al TAR Potenza ha avuto una dinamica processuale articolata in ragione della pluralità di provvedimenti organizzativi adottati dalla Regione Basilicata.<br /> In un primo momento, infatti, la Giunta Regionale lucana ha adottato in data 31.07.2018 la deliberazione n. 727 con la quale è stato approvato il testo del contratto per adesione ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 ss.mm.ii. relativo all&#8217;anno 2018. In particolare all&#8217;art. 3, co. 7, è stato previsto che: &#8220;<em>La struttura privata, in linea con le direttive nazionali, regionali e con i piani Attuativi Aziendali, si impegna ad erogare le prestazioni, nel rispetto dell&#8217;accessibilità, dell&#8217;appropriatezza clinica ed organizzativa, a ridurre le liste di attesa secondo l&#8217;ordine cronologico di presentazione o prenotazione o per priorità di accesso della richiesta</em>&#8220;.<br /> La suddetta clausola contrattuale è stata impugnata da molteplici strutture private accreditate innanzi al Giudice Amministrativo che ha emanato una pronuncia di accoglimento ritenendo la suddetta previsione &#8220;<em>irragionevole, sproporzionata e non del tutto conforme al quadro normativo nella misura in cui riferisce, in modo generico ed imprecisato, la verifica di appropriatezza alla struttura che eroga la prestazione specialistica prescritta, senza alcuna specificazione diretta a chiarire modalità e limiti del coinvolgimento della struttura nel perseguimento di tale obiettivo del servizio sanitario nazionale. Specificazione vieppiù necessaria specie sotto il versante clinico, in considerazione della preminente esigenza di coordinare in modo chiaro e senza sovrapposizioni l&#8217;attività di erogazione e quella di prescrizione delle prestazioni, definendo una precisa actio finium regundorum tra i due ambiti di competenza e le rispettive responsabilità. A ciò consegue l&#8217;accoglimento del motivo di ricorso nei limiti in cui lo schema di contratto non chiarisce il contenuto e i limiti del concetto di appropriatezza in riferimento alla struttura privata ricorrente, ferma restando la possibilità per la Regione di colmare l&#8217;evidenziata lacuna prescrittiva</em>&#8220;<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> In ragione del richiamato pronunciamento<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> con deliberazione giuntale n. 658 del 30.09.2019 la Regione Basilicata ha aggiunto al suddetto art. 3, co. 7, il seguente testo &#8220;<em>In particolare, il medico specialista di branca della struttura privata si impegna a verificare l&#8217;appropriatezza clinica in termini di efficacia della prestazione/procedura da erogare al paziente, sulla base delle informazioni cliniche riportate sulla ricetta (quesito diagnostico, campo obbligatorio) e del beneficio atteso, e di rispetto delle condizioni di erogabilità e dei tempi minimi di erogazione delle prestazioni (anche in relazione alle risorse e competenze tecniche disponibili e a tutte le altre risorse necessarie alla realizzazione di una prestazione con uno standard sufficientemente elevato), secondo la normativa vigente e le evidenze scientifiche</em>&#8220;.<br /> E&#8217; di tutta evidenza che l&#8217;apporto emendativo approvato dall&#8217;Esecutivo regionale lucano ha inciso sull&#8217;originario dettato contrattuale attraverso una previsione ulteriormente gravosa per le strutture private accreditate, siccome ha sancito un nuovo onere a carico del medico specialista il quale era obbligato a svolgere una verifica di appropriatezza &#8220;<em>in termini di efficacia della prestazione [&#038;] e di rispetto delle condizioni di erogabilità e dei tempi minimi di erogazione delle prestazioni</em>&#8220;. Ciò ha fatto scaturire un nuovo contenzioso innanzi al medesimo TAR potentino avente ad oggetto il sistema stesso dell&#8217;accreditamento, con particolare riferimento alla fase attuativa, di stipula degli accordi contrattuali e di verifica del rispetto degli stessi.<br /> La suesposta controversia focalizza l&#8217;attenzione sul delicato rapporto tra le Regioni e le strutture private accreditate, con particolare riferimento allo specifico regime delle verifiche che la legislazione sanitaria pone a carico degli Enti regionali.  <br />  <br /> <strong>2. L&#8217;accreditamento delle strutture sanitarie. Concezione, evoluzione e dinamiche.</strong><br /> Il richiamato contesto fattuale e giuridico rende necessaria una ricostruzione del sistema dell&#8217;accreditamento delle strutture sanitarie al fine di cogliere gli elementi-cardine della più ampia riflessione concernente il ruolo della P.A. (e la sua discrezionalità) nel rapporto tra pubblico e privato, con particolare riferimento al regime dei controlli di appropriatezza.<br /> L&#8217;accreditamento istituzionale è il processo con il quale ogni Regione<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>  riconosce alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, la possibilità di erogare le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> L&#8217;accreditamento viene concesso a quelle strutture che soddisfano non solo i requisiti previsti per l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio, anche gli ulteriori standanrds organizzativi e gestionali richiesti dalla programmazione regionale in materia di sanità.<br /> Tale istituto è stato creato con la riforma sanitaria dettata dal D.Lgs. n. 502/1992 che ha superato il regime autorizzatorio<a href="#_ftn5" title="">[5]</a> di cui alla previgente legislazione. In particolare l&#8217;art. 8 quater ha sancito la creazione di un regime concorrenziale tra le strutture erogatrici di prestazioni assistenziali ed ha definito l&#8217;accreditamento come &#8220;<em>l&#8217;atto attraverso il quale, a conclusione di uno specifico procedimento valutativo, comprensivo di verifica della funzionalità rispetto alla programmazione regionale e alla copertura del fabbisogno, le strutture sanitarie pubbliche e quelle private che ne facciano richiesta, in possesso di autorizzazione all&#8217;esercizio, acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale</em>&#8220;.<br /> Il procedimento del rilascio dell&#8217;accreditamento alle diverse strutture private ha avuto una fase di gestazione, tanto è vero che nelle more della definizione dei requisiti minimi che ogni struttura doveva rispettare per poter essere accreditata, già con il Piano Sanitario Nazionale 1994-96il legislatore ha precisato che: &#8220;<em>l&#8217;apertura ad uno spettro più ampio di erogatori rende impellente l&#8217;avviamento di appropriate procedure per l&#8217;accreditamento  delle  singole strutture o i singoli  servizi, pubblici e privati, che vogliano esercitare  attività sanitaria nell&#8217;ambito del Servizio sanitario nazionale. La omologazione  ad  esercitare può essere acquisita se la  struttura  o  il  servizio dispongono  effettivamente di dotazione  strumentali, tecniche e  professionali corrispondenti a criteri definiti in sede nazionale. Si dovrà pertanto provvedere, a livello  regionale, ad adottare strumenti normativi con i quali si prevedano  le modalità per la richiesta dell&#8217;accreditamento, la concessione, la eventuale revoca egli accertamenti periodici</em>&#8220;<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Tale quadro è stato innovato profondamente dalla successiva riforma sanitaria delineata dal D.Lgs. n. 229 del 19.06.1999 che ha abbandonato la precedente conformazione pro-concorrenziale in ambito sanitario ed ha, invece, previsto forme di intervento statale ispirate alla logica della pianificazione. Sono state dettate, infatti, misure di contingentamento della domanda di accesso al &#8220;mercato sanitario&#8221;, di programmazione pubblica del fabbisogno sanitario e di eliminazione della parificazione <em>tout court </em>tra strutture pubbliche e strutture private<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. Tale innovazione ha avuto dei riflessi di non secondaria importanza proprio sull&#8217;istituto dell&#8217;accreditamento e, quindi, sulle verifiche regionali in merito all&#8217;appropriatezza.<br /> In verità, già con il DPR 14.01.1997 era stata introdotta una modificazione rilevante con riferimento all&#8217;accreditamento istituzionale. Le originarie previsioni del D.Lgs. n. 502/1992 sancivano, infatti, che dopo l&#8217;ottenimento delle autorizzati a svolgere prestazioni sanitarie, tutti i soggetti che ne avessero fatto richiesta avessero diritto all&#8217;accreditamento. In tal modo veniva sancito una sorta di quasi automatismo tra autorizzazione ed accreditamento, proprio in ragione della filosofia di fondo di quella riforma sanitaria ispirata &#8211; come si è avuto modo di dire &#8211; dalla equiparazione tra pubblico e privato.<br /> Con l&#8217;art. 2, co. 5, del suddetto DPR 14.01.1997 è stato previsto che l&#8217;accreditamento fosse attribuito soltanto in favore di quei soggetti già autorizzati che fossero in possesso di ulteriori standards qualitati previsti a livello regionale, e la cui attività fosse , altresì, compatibile con le scelte di programmazione regionale<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>. Da tale ultima previsione discende che già nel 1997 si iniziasse a determinare una cesura rispetto alla legislazione del 1992 e fa emergere la volontà del legislatore di legare la programmazione con l&#8217;accreditamento, cioè l&#8217;erogazione di assistenza sanitaria da parte dei privati nell&#8217;ambito del SSN con la necessità di una pianificazione dell&#8217;assistenza pubblica e della sua incidenza economica.<br /> La c.d. Riforma Bindi del 1999, come detto, ha cambiato paradigma nel rapporto tra pubblico e privato in campo sanitario in maniera ancor più incisiva<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>. Focalizzando l&#8217;attenzione sull&#8217;istituto dell&#8217;accreditamento, si può affermare che la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 229/1999 ha riservato un ruolo sussidiario alle strutture private rispetto a quelle pubbliche, determinando la definitiva archiviazione del principio di sostanziale parità tra pubblico e provato e sancendo l&#8217;abbandono del sistema aperto tra domanda ed offerta di cui al D.Lgs. n. 502/1992<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>.<br /> In particolare, con la modifica dell&#8217;art. 8 quater il D.Lgs. n. 229/1999 ha dettato la funzionalizzazione dell&#8217;intero sistema agli indirizzi di programmazione regionale<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>, tanto da prevedere che: &#8220;<em>nella valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un efficace competizione tra le strutture accreditate</em>&#8220;<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> A ciò si aggiunga che il primo comma dell&#8217;art. 8 quinquies ha sancito le competenze delle Regioni e delle ASL nella definizione degli accordi contrattuali da stipularsi con le strutture alle quali sia stato riconosciuto l&#8217;accreditamento istituzionale. Tanto è vero che  al secondo comma del medesimo articolo è stato previsto che ogni Regione ed ASL debbano stipulare contratti con quelle private accreditate con i quali siano fissati il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare ed il corrispettivo preventivato rispetto alle attività concordate<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>.<br /> Le suesposte previsioni normative hanno, quindi, determinato la seguente  sequenza per ogni struttura privata che volesse operare all&#8217;interno del SSN: autorizzazione &#8211; accreditamento &#8211; accordo contrattuale<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> In questo quadro le autorizzazioni per la realizzazione di strutture e per l&#8217;esercizio delle attività sanitarie sono prodromiche al (successivo) all&#8217;accreditamento, cioè a dire al provvedimento attraverso il quale è possibile esercitare le attività sanitarie &#8220;per conto&#8221; del servizio sanitario pubblico<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>. Tanto è vero che, mentre per il rilascio delle autorizzazioni è necessario superare una verifica regionale circa il rapporto tra il progetto presentato e l&#8217;offerta di servizi sanitari presenti, per l&#8217;accreditamento è prevista una valutazione che concerne la &#8220;<em>rispondenza a requisiti ulteriori</em>&#8221; (rispetto a quelli per le autorizzazioni), la &#8220;<em>funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale&#8221; </em>e la<em> &#8220;verifica positiva dell&#8217;attività svolta e dei risultati raggiunti</em>&#8220;<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> I requisiti ed il procedimento di accreditamento sono stabiliti a livello regionale previa determinazione dei criteri generali ed uniformi da parte di un atto di indirizzo e coordinamento statale<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> E&#8217; bene, però, evidenziare che solo attraverso la stipula dell&#8217;accordo contrattuale<a href="#_ftn18" title="">[18]</a> la singola struttura accreditata assume la qualifica effettiva di gestore del servizio pubblico e può, quindi, porre a carico del SSN gli oneri per le prestazioni erogate<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>. Per altro verso, v&#8217;è da sottolineare che l&#8217;ottenimento dell&#8217;accreditamento non determina alcun obbligo in capo alla P.A. in merito alla stipula dell&#8217;accordo contrattuale con la struttura in questione, la quale continuerebbe ad operare nel libero mercato, seppur con un vantaggio di &#8220;immagine&#8221; agli occhi dell&#8217;utenza avendo superato lo <em>screening </em>per l&#8217;accreditamento<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> Il suesposto complesso e composito quadro normativo fa emergere la centralità dell&#8217;accreditamento istituzionale all&#8217;interno di un sistema nel quale le strutture privare devono cono solo soddisfare i requisiti qualitativi, ma devono anche essere compatibili con la complessiva programmazione regionale in ambito sanitario.<br />  <br /> <strong>3. Le verifiche di appropriatezza ex art. 8 octies del D.Lg.vo n. 502/1992. Il rapporto tra Regione e strutture private accreditate.</strong><br /> Il corretto funzionamento del suesposto  sistema dell&#8217;accreditamento è, evidentemente, strettamente legato alla verifica dell&#8217;appropriatezza e della qualità dell&#8217;assistenza prestata. Tale meccanismo di monitoraggio e controllo costanti è definito dalle Regioni attraverso l&#8217;emanazione di procedure che devono essere compatibili con le linee guida definite a livello statale attraverso uno specifico atto di indirizzo e coordinamento. <br /> Gli artt. 8 bis e seguenti del D.Lgs. n. 502/1992 hanno assegnato, infatti, alla Regione la funzione di controllo esterno sulla qualità dell&#8217;assistenza e sull&#8217;appropriatezza delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate. Tale compito è svolto dagli Enti regionali previa determinazione delle &#8220;<em>regole per l&#8217;esercizio della funzione di controllo esterno e per la risoluzione delle eventuali contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni&#8221; </em>(art. 8 octies, co. 3, lett. a) e previa definizione della<em>&#8220;organizzazione per la verifica del comportamento delle singole strutture&#8221; </em>(comma 3, lett. c).<br /> Da quanto esposto, seppur sia sempre doverosa la leale collaborazione fra soggetti pubblici e privati<a href="#_ftn21" title="">[21]</a> chiamati a dare attuazione ai principi della legislazione sanitaria, tuttavia sono ben chiare le competenze in capo alle Regioni che hanno l&#8217;onere di dettare le regole per le verifiche nei confronti delle strutture, in capo alle ASL aventi compiti di carattere operativo, nonchè in capo alle strutture accreditate tenute a rispettare (nel tempo) gli standards qualitativi che hanno consentito loro di ottenere l&#8217;accreditamento istituzionale.<br /> E&#8217; proprio sul predetto riparto che torna centrale il contenzioso svoltosi innanzi al TAR Potenza al quale si è fatto inizialmente riferimento. La deliberazione di G.R. della Basilicata n. 658 del 30.09.2019 (pubblicata sul BUR del 16.10.2019) per la prima volta ha profondamente modificato il suddetto riparto di compiti e competenze, ponendo a carico del medico specialista della struttura privata accreditata lo svolgimento dell&#8217;attività di verifica di &#8220;<em>appropriatezza clinica in termini di efficacia della prestazione/procedura da erogare al paziente, sulla base delle informazioni cliniche riportate sulla ricetta (quesito diagnostico, campo obbligatorio) e del beneficio atteso, e di rispetto delle condizioni di erogabilità e dei tempi minimi di erogazione delle prestazioni (anche in relazione alla risorse e competenze tecniche disponibili e a tutte le altre risorse necessarie alla realizzazione di una prestazione con uno standard sufficientemente elevato), secondo la normativa vigente e le evidenze scientifiche&#8221;<a href="#_ftn22" title=""><strong>[22]</strong></a>. </em><br /> La suddetta disposizione adottata dalla Regione Basilicata di fatto ha trasferito sullo specialista operante all&#8217;interno della struttura privata accreditata l&#8217;onere di verificare l&#8217;appropriaztezza clinica delle prestazioni sanitarie erogate, così traslando sul privato (accreditato) un onere che la legislazione ha allocato in ambito regionale, così determinando una violazione legislativa ed uno stravolgimento della <em>volutas legislatoris</em>,<br /> In ragione di quanto già esposto con riferimento al complessivo sistema dell&#8217;accreditamento e degli accordi contrattuali, la suddetta previsione approvata dalla Regione Basilicata si palesava in aperto contrasto con l&#8217;assetto generale della riforma sanitaria del 1999 ed, in particolare, con il dettato dell&#8217;art. 8 quinquies, co. 2, del D.Lgs. n. 502/1999, nel quale il legislatore ha dettato la disciplina per la stipula dei contratti con le strutture private accreditate, prevedendo che la Regione indichi i &#8220;<em>requisiti del servizio da rendere</em>&#8221; (lett. c) e specifichi il &#8220;<em>debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e delle procedure che dovranno essere eseguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità dell&#8217;assistenza prestata&#8230;&#8221; </em>(lett. e).<br /> Per di più, ai commi 3 e 4 dell&#8217;art. 8 octies del D.Lgs. n. 502/1992 è prevista l&#8217;emanazione di un apposito atto di indirizzo e coordinamento<a href="#_ftn23" title="">[23]</a> e la determinazione delle regole per l&#8217;esercizio delle regole per l&#8217;esercizio della funzione di controllo esterno.<br /> Tutti elementi che non solo non sono stati specificati all&#8217;interno della richiamata deliberazione regionale, ma &#8211; circostanza ancor più grave ed evidente &#8211; sono stati totalmente preterissi, determinando una illegittima traslazione di tali obblighi in capo alle singole strutture accreditate. Si è dinanzi, quindi, ad un provvedimento tanto (colpevolmente) generico, quanto eccessivamente gravoso per le strutture private.<br /> Nè, una tale previsione normativa può essere fatta ricadere sotto l&#8217;ombrello della discrezionalità regionale rispetto alla concreta attuazione dell&#8217;art. 8 octies<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, siccome in questa circostanza non era minimamente in discussione il fatto che nel procedimento di verifica di appropriatezza passano essere coinvolte le strutture private ed i medici specialistici ivi operanti, a seconda delle scelte operate dall&#8217;Ente regionale, ma si è davanti ad una vero e proprio (illegittimo) trasferimento di funzioni ed oneri regionali in capo alle strutture.<br /> Tale argomentazione è stata corroborata dal Giudice Amministrativo che ha annullato la richiamata deliberazione regionale siccome &#8220;<em>le strutture accreditate sono tenute a consentire, collaborare e concorrere ai controlli delle autorità sanitarie, con le forme e le modalità prescritte nel quadro della disciplina emanata ai sensi dell&#8217;at. 8 octies. Ma a parte ciò, l&#8217;effettuazione di verifiche sull&#8217;appropriatezza delle prestazioni erogate non può costituire per le strutture accreditate l&#8217;adempimento di una obbligazione contrattuale, ma rappresenta piuttosto il contenuto di un onere, e cioè di un comportamento rimesso alla scelta organizzativa della struttura interessata al fine di soddisfare un proprio interesse, costituito essenzialmente dalla remunerazione delle prestazioni erogate, cui hanno diritto ricorrendone tutti i presupposti, fermo restando tuttavia che il pagamento a carico del sistema regionale è escluso per le prestazioni inappropriate&#8221;<a href="#_ftn25" title=""><strong>[25]</strong></a>.</em><br /> Tale recente arresto giurisprudenziale non solo chiarisce ulteriormente il riparto di competenze, ma sancisce, altresì, che le verifiche di appropriatezza debbano essere delineate puntualmente dalle Regioni, siccome un generico riferimento determinerebbe non solo una violazione normativa (art. 8 octies), ma anche comporterebbe, di fatto, il trasferimento (illegittimo) dell&#8217;onere di valutazione clinica in capo alle stesse strutture private accreditate.</div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a>TAR Potenza, Sez. I, sentenza n. 332, 30 marzo 2019; in tale senso anche le ulteriori coeve sentenze del emdesimo Tribunale Amministrativo Regionale aventi il medesimo oggetto cfr. sentenze nn. 333/2019, 334/2019, 335/2019, 336/2019, 337/2019, 338/2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Così come delle altre coeve sentenze già citate.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a>Con il D.Lg.vo n. 502/1992 la Regione &#8220;è<em> diventata protagonista dell&#8217;amministrazione sanitaria</em>&#8220;, L. CUOCOLO &#8211; A. CANDIDO, <em>L&#8217;incerta evoluzione del regionalismo sanitario in Italia, </em>in Forum Quaderni Costituzionali, 23.09.2013, p. 5.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a>L&#8217;accreditamento trae origine dall&#8217;esperienza britannica ed è un sistema attraverso il quale si certifica che gli erogatori privati di prestazioni assistenziali soddisfino determinati standards di qualità, così riconoscendo una sostanziale eguaglianza tra operatori cfr. G. MACIOCCO, <em>USA: più mercato, più costi, meno qualità</em>, cit., pp. 28-29; G. MACIOCCO, <em>La riforma laburista del NHS</em>, in Salute Territorio, 2000, 17, pp. 17-18; G. CARNEVALI, <em>La competizione con il privato ed i centri di accreditamento</em>, in Ragiusan, 1999, 168, p. 20.<br /> L&#8217;accreditamento come strumento in capo alle Regioni per garantire l&#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie sia attraverso soggetti pubblici, sia attraverso strutture private. Per un approfondimento sul tema cfr. R. RUSSO VALENTINI, <em>Commento agli art. 8 bis, 8 ter, 8 queter, 8 quinquies, 8 sexies, 8 octies, </em>in <em>Il nuovo servizio sanitario nazionale, </em>(a cura di) F. A. ROVERSI MONACO, Maggioli, Rimini, 2000, pp. 305 ss.; R. FERRARA, <em>L&#8217;ordinamento della sanità, </em>Giappichelli, Torino, 2007, pp. 192 &#8211; 214; A. PIOGGIA, <em>Diritto sanitario e dei servizi sociali, </em>Giappichelli, Torino 2014, pp. 176 &#8211; 180.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a>Per la prima volta in Italia è stata normata l&#8217;autorizzazione in campo sanitario dal R.D. n. 1265 del 27.07. 1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), che all&#8217;art. 193 disponeva che: &#8220;<em>Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di  cura  medico-chirurgica  o  di  assistenza  ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza  speciale  autorizzazione  del  prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere  del consiglio   provinciale di sanità. L&#8217;autorizzazione predetta è concessa solo dopo che sia stata assicurata l&#8217;osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l&#8217;apertura dei locali ove si da alloggio per mercede</em>&#8220;.<br /> Con la successiva Legge n. 132 del 12.02.1968 all&#8217;art. 52, rubricato proprio &#8220;Autorizzazione all&#8217;apertura di case di cura private&#8221;, è stato sancito che: &#8220;<em>Chiunque intende aprire una casa  di cura  privata  o  ampliare o trasformare una casa di cura preesistente, deve  inoltrare  domanda  al  medico  provinciale,  indicando la speciale natura dell&#8217;attività sanitaria che in essa dovrà essere svolta, le sue attrezzature   igienico-sanitarie e la dotazione dei posti-letto che si intendono istituire. Alla domanda devono essere    allegati una planimetria dei locali ed un regolamento sull&#8217;ordinamento e sul funzionamento della istituenda casa di cura, in cui deve essere previsto, tra l&#8217;altro, un servizio continuativo di guardia   medica. Il medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, rilascia l&#8217;autorizzazione  all&#8217;esercizio  della  casa  di  cura  privata  in  base  alle esigenze igienico-sanitarie ed alle altre condizioni previste dalla legge</em>&#8220;.<br /> Con la Legge istitutiva del SSN n. 833 del 23.12.1978 all&#8217; art. 43 (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie) è stato previsto che fosse la legislazione regionale a disciplinare tanto il rilascio dell&#8217;autorizzazione, quanto la successiva fase di vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a>L&#8217;accreditamento è stato definito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 416, 21 luglio 1995, come una &#8220;<em>operazione da parte di un&#8217;autorità od istituzione </em>[la Regione]<em>, con la quale si riconosce il possesso da parte di un soggetto o di un organismo di specifici requisiti e si risolve in un&#8217;iscrizione in elenco da cui possono attingere per l&#8217;utilizzazione altri soggetti (assistiti-utenti) delle prestazioni sanitarie&#8221;. </em>Il Giudice delle Leggi nella medesima pronuncia si era addirittura spinta a riconoscere una sorta di diritto all&#8217;accreditamento in favore delle strutture in possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 8 D.Lgs. 502/1992 escludendo qualsiasi valutazione di tipo discrezionale da parte della Regione.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a>V&#8217;è da evidenziare che già con la Legge n. 724/1994 era stata prevista l&#8217;estensione della negoziazione di un piano annuale preventivo, inizialmente previsto per le sole Aziende Ospedaliere e per i presidi ASL, anche nei confronti delle altre strutture pubbliche o private inserite nel SSN. Così come la Legge n. 549 del 28.12.1995 ha previsto che vi fosse un contratto annuale a fondamento del rapporto tra il SSN e quasi tutti i suoi fornitori.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a>E&#8217; certamente vero che il controllo di qualità fosse previsto anche nel sistema delineato dagli artt. 10 e 14 del D.Lg.vo n. 502/1992, ma nel richiamato DPR 14.01.1997 tale verifica è stata anticipata alla fase costitutiva del rapporto, per la creazione del quale si pone come <em>condicio sine qua non</em>. Sul punto cfr. F. LIGUORI, <em>La concorrenza amministrata tra innovazioni legislative e resistenze burocratiche</em>, in Sanità Pubblica, 1997, pp. 511 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a>Per un&#8217;analisi più dettagliata sul punto cfr. A. QUARANTA, <em>L&#8217;accreditamento come atto di abilitazione nel Servizio sanitario nazionale, </em>in Ragiusan, 2003, pp. 15 ss; C. ANNECCHIARICO, <em>Il sistema dell&#8217;accreditamento nel servizio sanitario nazionale, </em>in <em>L&#8217;aziendalizzazione nel d.lgs. n. 229/99, </em>(a cura di) R. BALDUZZI &#8211; G. DI GASPARE, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 129 &#8211; 139.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a>N. AICARDI, <em>I soggetti erogatori</em>, in Diritto Amministrativo, 1998,  pag. 518.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a>In verità, all&#8217;indomani della approvazione della riforma sanitaria del 1999 alcune Regioni, ritenendo che lo Stato si fosse riappropriato di nuovi spazi di intervento a discapito delle autonomie regionali, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale con riferimento ad alcune disposizioni contenute nella Legge delega n. 419 del 30.11.1998 e dell&#8217;intero testo del D.Lgs. n. 229 del 19.06.1999. Dopo proposizione del ricorso è sopravvenuto l&#8217;Accordo 18.08.2001, il Decreto Legge n. 347 del 18.09.2001 e la modifica del Titolo V della Costituzione, per effetto dei quali è stata invocata la cessata materi a del contendere siccome. La Corte Costituzionale ha dichiarato l&#8217;inammissibilità delle questioni sollevate limitandosi a statuire che nell&#8217;ambito del rinnovato quadro di competenze &#8220;<em>le regioni possono sercitare le attribuzioni di cui ritengano di essere titolari approvando &#8211; fatto salvo il potere governativo di ricorso previsto dall&#8217;art. 127 Cost. &#8211; una propria disciplina legislativa anche sostitutiva di quella statale&#8221; </em>(Corte Costituzionale sentenza n. 510, 4 dicembre 2002. </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a>Un segnale di cesura in questo senso era già stato previsto nell&#8217;art. 32, comma 8, della Legge n. 449 del 27.12.1997 atteso che, mentre le disposizioni normative fino a quel momento vigenti prevedevano che la contrattazione dei piani annuali preventivi dovesse essere rafforzata con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile, la richiamata norma ha sancito tale margine programmatorio esclusivamente in capo alle Regioni escludendo ogni margine di amministrazione concordata. Sul punto TAR Lecce, Sez. II, sentenza n. 5260, 13 settembre 2001; TAR Sardegna, sentenza n. 988, 19 settembre 2001.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a>Gli accordi contrattuali dettano il limite annuale entro cui la struttura accreditata è abilitata ad operare come gestore pubblico del SSN, secondo un meccanismo di ripartizione dei volumi e delle tipologie di prestazioni.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a>D&#8217;altro canto, la Corte Costituzionale ha escluso in più circostanze che il diritto di scelta dell&#8217;utente tra strutture pubbliche e private sia qualificabile come diritto costituzionalmente garantivo, oltre ad elidere qualsivoglia riconducibilità ai livelli essenziali di assistenza cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 387, 19 novembre 2007 e sentenza n. 248, 20 luglio 2011. Per il Giudice delle Leggi il diritto di scelta da parte dei pazienti deve essere coniugato con i principi di programmazione e razionalizzazione della spesa pubblica cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 111, 07 marzo 2005, sentenza n. 382, 21 febbraio 2007, sentenza n. 94, 01 aprile 2009 e sentenza n. 203, 27 luglio 2016. Al riguardo cfr. F. LIGUORI <em>La concorrenza amministrata tra innovazioni legislative e resistenze burocratiche, </em>in Sanità Pubblica, 1997, pp. 511 ss.; D. DE CAROLIS, <em>Potere di scelta dell&#8217;utente del settore sanitario, </em>in Sanità, 1999, pp. 783 &#8211; 832; F. TRIMARCHI BANFI, <em>Pubblico e privato nella sanità. Autorizzazioni e convenzioni nel sistema della riforma sanitaria, </em>Giuffrè, Milano, 1990, pp. 94 &#8211; 95.<br /> Per una analisi in merito alla giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze nella materia dell&#8217;assistenza sanitaria soprattutto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione cfr. C. FASONE, <em>Tutela della salute (art. 117.3), </em>in (a cura di) R. BIFULCO &#8211; A. CELOTTO, <em>Le materie dell&#8217;art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, </em>Editoriale Scientifica, Napoli, 2005, pp. 283 s.s.; D. MORANA, <em>Tutela della salute, </em>in (a cura di) G. GUZZETTA &#8211; F. S. MARINI &#8211; D. MORANA, <em>Le materie di competenza regionale, Commentario, </em>Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 583 s.s.; S. MANGIAMELI, <em>Le materie di competenza regionale, </em>Giuffrè, Milano, 1992; R. BALDUZZI, <em>Titolo V e tutela della salute, </em>in (a cura di) R. BALDUZZI &#8211; G. DI GASPARE, <em>Sanità e assistenza dopo la riforma del Titolo V, </em>Giuffrè, Milano, 2002, pp. 11 s.s..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a>Per completezza si evidenzia la dicotomia in dottrina e giurisprudenza in merito alla natura giuridica dell&#8217;accreditamento, tra la qualificazione autorizzatoria e quella concessoria, incentrata sulla maggiore o minore intensità della valutazione discrezionale da parte della P.A.. Si è, quindi, sostenuto che l&#8217;accreditamento fosse un provvedimento autorizzatorio el momento in cui il D.Lg.vo n. 502/1992 ne ha previsto il rilascio all&#8217;esito dell&#8217;accertamento del possesso di specifici requisiti di qualità, siccome si è ritenuto che si fosse dinanzi ad un provvedimento vincolato, come nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 416 del 28.07.1995. Al contrario, in seguito alla modifica del suddetto Decreto Legislativo intervenuta nel 1999, attraverso la quale l&#8217;accreditamento è stato subordinato non solo alla verifica dei requisiti, ma anche in ragione della capacità del privato di rispondere dalla programmazione regionale, a questo punto l&#8217;accreditamento ha assunto una doppia natura: di atto vincolato nella parte in cui la norma ha subordinato lo stesso al possesso dei requisiti, ma anche di natura discrezionale per la parte in cui l&#8217;accreditamento è stato subordinato alla verifica della &#8220;funzionalità della struttura alla programmazione regionale&#8221;, così da ricondurlo allo schema concessorio.<br /> Per un approfondimento concernente le diverse posizioni dottrinarie cfr. V. MOLASCHI, <em>Tutela della concorrenza, vincoli di spesa e rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e soggetti privati: una riflessione alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, </em>in Foro Amministrativo, TAR, 5, 2004, p. 1271; A. MOLINTERNI, <em>Il regime giuridico delle concessioni di diritto pubblico servizio tra specialità e diritto comune, </em>in Diritto Amministrativo, 4, 2012, p. 567; R. VILLATA &#8211; M. RAMAJOLI, <em>Il provvedimento amministrativo, </em>Giappichelli, Torino, 2017, pp. 75 &#8211; 76.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Art. 8 quater.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a>Da una puntuale analisi delle diverse realtà regionali svolta poco tempo dopo l&#8217;avvio della riforma del 2009 è emerso che l&#8217;assenza di chiari criteri di riferimento da parte della disciplina statale ha favorito anche approcci regionali differenti, alcuni favorevoli alla parità pubblico-privato, altri volti a dare priorità all&#8217;offerta pubblica, cfr. M CONTICELLI &#8211; F. GIGLIONI, <em>L&#8217;accreditamento degli erogatori, </em>in (a cura di) C. DE VINCENTI &#8211; R, FINOCCHI GHERSI &#8211; A. TARDIOLA, <em>La sanità in Italia. Organizzazione, governo, regolazione, mercato, </em>Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 177 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a>Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito la necessità della forma scritta <em>ad substantiam</em>: &#8220;<em>sia gli atti ed i provvedimenti amministrativi, sia i contratti, necessari ai fini dell&#8217;accreditamento e dell&#8217;esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere redatti per iscritto&#8221; </em>(Corte di Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 9165, 24 giugno 2002). Con riferimento alla forma scritta nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione, nonché in merito alla manifestazione di volontà della P.A. cfr. <em>ex multis </em>Corte di Cassazione Civile sentenze nn. 13628/2001, 11649/2002, 7913/2002, 8621/2006, 5234/2004, 13886/2011.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a>Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2298, 30 ottobre 2002. Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che l&#8217;acquisto di prestazioni sanitarie da parte della P.A. presuppone la conclusione degli accordi contrattuali, in mancanza dei quali l&#8217;attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del SSN, Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 17588, 05 luglio 2018.<br /> In dottrina è stato diffusamente evidenziata la mancanza di un vero momento negoziale nella fase contrattuale cfr. R. S. VIGORITA, <em>Politiche pubbliche del Servizio sanitario nazionale: profili giuridici, </em>ESI, Napoli, 2003, pp. 152 &#8211; 153; S. PAPA, <em>Sussidiarietà e tutela della salute: l&#8217;accesso dei privati, </em>in <em>La tutela della salute tra tecnica e potere amministrativo, </em>(a cura di) M. ANDREIS, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 111- 140.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a>Nel contesto appena descritto, la struttura accreditata, ma con la quale la P.A. ha stipulato l&#8217;accordo contrattuale  potrebbe beneficiare esclusivamente di un riverbero positivo rappresentato proprio dalla valutazione svolta in sede di concessione dell&#8217;accreditamento siccome le qualità della struttura sarebbero state verificate oggettivamente, quindi beneficerebbe della &#8220;certezza pubblica&#8221; espressa da Massimo Severo Giannini: &#8220;<em>la dichiarazione posta in essere dalle pubbliche autorità non per fondare una verità ma per fornire un&#8217;utilità che possa essere accertata in quanto è plausibile che sia rispondente alla realtà&#8221;, cfr. M. S. GIANNINI, Certezza pubblica, </em>in Enciclopedia del Diritto, VI, Treccani, Milano, 1960, pp. 769. Sempre sulla &#8220;certezza pubblica&#8221; cfr. A. BENEDETTI, <em>Certezza pubblica e &#8220;certezze&#8221; private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato, </em>Giuffrè, Milano, 2010, p. 6; A. FIORITTO, <em>La funzione di certezza pubblica, </em>CEDAM, Padova, 2003, pp. 1 &#8211;  12.   </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a>La giurisprudenza amministrativa, sia con riferimento al rispetto dei tetti di spesa, sia in merito ai requisiti qualitativi, ha sempre tenuto ad affermare la piena vigenza dl dovere di reciproca collaborazione, cfr. <em>ex plurimis </em>TAR Napoli, Sez. I, sentenza n. 2788, 28 ottobre 1999; TAR Napoli, Sez. I, sentenza n. 770, 11 febbraio 2002;</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a>Art. 3, comma 7, del testo del contratto per adesione ex art. 8 quinquies del D.Lg.vo n. 502/1992 relativo all&#8217;anno 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a>Tale provvedimento deve contenere i criteri per la verifica di validità della documentazione amministrativa attestante l&#8217;avvenuta erogazione delle prestazioni e della rispondenza con le attività effettivamente svolte, nonché la necessità clinica e l&#8217;appropriatezza delle prestazioni e delle modalità di erogazione dell&#8217;assistenza, dei risultati finali, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a>A conferma di ciò la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto pienamente legittima &#8220;<em>la previsione, nello schema-tipo di accordo negoziale ex art. 8-quinquies d.lg. n. 502/1992, di un termine di pagamento di 120 giorni limitatamente alla quota minoritaria dell&#8217;acconto mensile. Essa, infatti, appare giustificata dalla necessità di effettuare le verifiche di appropriatezza delle prestazioni erogate e non contrasta con l&#8217;art. 4, comma 4, d.lg. n. 231/2002, il quale non esclude la possibilità di prevedere un pagamento rateizzato</em>&#8221; (Consiglio di Stato, Sez. III, sentebza n. 5039, 23 agosto 2018).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> TAR Potenza, Sez. I, sentenza n. 432, 2 luglio 2020.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-competenze-della-regione-in-sede-di-verifica-di-appropriatezza-delle-strutture-accreditate-anche-alla-luce-della-recente-giurisprudenza/">Le competenze della Regione in sede di verifica di appropriatezza delle strutture accreditate anche alla luce della recente giurisprudenza</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Le concessioni sanitarie per l&#8217;esercizio delle farmacie</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-concessioni-sanitarie-per-lesercizio-delle-farmacie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:44:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-concessioni-sanitarie-per-lesercizio-delle-farmacie/">Le concessioni sanitarie per l&#8217;esercizio delle farmacie</a></p>
<p>Sommario. 1. I provvedimenti amministrativi. 2. L&#8217;atto d&#8217;accesso all&#8217;esercizio delle farmacie nell&#8217;area terapeutica. 2.1. La natura. 2.2. L&#8217;ambito. 3. La concessione abilitante il servizio pubblico e il servizio sociale affidato alle farmacie. 4. La concessione-provvedimento e la concessione-contratto: criticità della commistione. 5. Conclusioni   1. I procedimenti amministrativi che affidano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-concessioni-sanitarie-per-lesercizio-delle-farmacie/">Le concessioni sanitarie per l&#8217;esercizio delle farmacie</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-concessioni-sanitarie-per-lesercizio-delle-farmacie/">Le concessioni sanitarie per l&#8217;esercizio delle farmacie</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario. 1. I provvedimenti amministrativi. 2. L&#8217;atto d&#8217;accesso all&#8217;esercizio delle farmacie nell&#8217;area terapeutica. 2.1. La natura. 2.2. L&#8217;ambito. 3. La concessione abilitante il servizio pubblico e il servizio sociale affidato alle farmacie. 4. La concessione-provvedimento e la concessione-contratto: criticità della commistione. 5. Conclusioni</strong><br />  <br /> <strong>1. </strong>I procedimenti amministrativi che affidano il diritto d&#8217;esercizio del servizio farmaceutico e l&#8217;erogazione della assistenza farmaceutica sul territorio trovano il loro momento conclusivo in un provvedimento di amministrazione attiva d&#8217;accesso al suo esercizio che viene adottato dalla competente Autorità sanitaria, secondo le leggi regionali sul decentramento delle relative funzioni (articolo 32, comma 2, Legge n. 833/1978). Questo avviene quando tale diritto d&#8217;esercizio consegue ai procedimenti di pianificazione territoriale primaria del servizio farmaceutico, attuata attraverso la istituzione delle farmacie permanenti nell&#8217;ambito della pianta organica delle sedi farmaceutiche cui afferiscono e la loro definitiva assegnazione: a) per prelazione ai Comuni (articolo 9, comma 1, Legge n. 475/1968) e alle Aziende Ospedaliere (articolo 9, comma 2, Legge n. 475/1968, in relazione all&#8217;articolo 5, comma 1, D.L.vo n. 502/1992 modificato dall&#8217;articolo 6, D.L.vo n. 517/1993 e sostituito dall&#8217;articolo 5, D.L.vo n. 229/1999); b) per concorso ai farmacisti privati (articolo 4, Legge n. 362/1991); c) per riconoscimento del trasferimento negoziale o per successione del diritto di esercizio della farmacia (articolo 12, comma 3, Legge n. 475/1968); d) per decorso del termine di gestione provvisoria (articolo 1, Legge n. 34/1981; articolo 1, Legge n. 892/1984; articolo 1, Legge n. 48/1990; articolo 14, Legge n. 362/1991; articolo 1, Legge n. 389/1999; articolo 42, Legge n. 3/2003). Ma ciò avviene anche quando consegue ai procedimenti di pianificazione territoriale secondaria  del servizio farmaceutico, attuata mediante e) la istituzione delle farmacie succursali (articolo 116, T.U. n. 1265/1934) e dei dispensari farmaceutici anche stagionali (articolo 1, Legge n. 221/1968 nel testo modificato dall&#8217;articolo 6, Legge n. 362/1991), come anche nel caso di f) affidamento della farmacia in gestione provvisoria per motivi di ordine pubblico (articolo 129, T.U. n. 1265/1934) ovvero per impedimento del titolare (articolo 11, comma 7, Legge n. 475/1968 nel testo sostituito dall&#8217;articolo 11, Legge n. 362/1991).<br />  <br /> <strong>2.</strong> L&#8217;atto di accesso all&#8217;esercizio del servizio farmaceutico si traduce non solo in una verifica di compatibilità con l&#8217;interesse pubblico dell&#8217;affidamento ad un soggetto, privato o pubblico che sia, della titolarità del relativo diritto <strong>(1)</strong>, ma incide, con efficacia costitutiva, nella sfera giuridica dei suoi destinatari <strong>(2)</strong>: persone fisiche, nel caso delle farmacie private gestite in forma di ditta individuale; persone giuridiche, nel caso delle farmacie private gestite in forma di società cooperativa o lucrativa di capitali e delle farmacie degli enti pubblici; soggetti non dotati di personalità giuridica ma di soggettività societaria, nel caso delle farmacie private gestite in forma di società lucrativa di persone o cooperative di lavoro (articolo 7, comma 1, Legge n. 362/1991 come modificato dall&#8217;articolo 1, commi 157/160, Legge n. 124/2017), nei cui confronti si pone un provvedimento ampliativo della rispettiva sfera giuridica, ma nel contempo equiparativo per quanto attiene all&#8217;esercizio del servizio farmaceutico loro affidato in via paritetica (<strong>3</strong>).<br />  <br /> <strong>2.1.</strong>. La natura di tale atto amministrativo vincolato (<strong>4</strong>) è quella di una concessione (<strong>5)</strong> Questo, ancorché la legislazione farmaceutica lo definisca indifferentemente come autorizzazione (articolo 109, T.U. n. 1265/1934 ed articolo 1, Legge n. 475/1968 nel testo modificato dall&#8217;articolo 1, Legge n. 362/1991 ed articolo 11, D.P.R. n. 1275/1971 ed articolo 3, Legge n. 362/1991) o come concessione (articolo 110, T.U. n. 1265/1934 ed articolo 3, D.L.vo n. 230/1991), atteso che la competente Autorità sanitaria, attraverso tale atto dispositivo, quale che sia il <em>nomen iuris</em> che gli viene attribuito non rende possibile l&#8217;esercizio di un diritto: quello di svolgere il servizio farmaceutico sul territorio, che già apparteneva al suo destinatario, ma fa sorgere in suo favore tale diritto, che assume un decisivo valore in riferimento alla natura essenziale del servizio farmaceutico (articolo 1, Legge n. 146/1990) e alla sua incidenza sui provvedimenti ampliativi ed equiparativi della sfera giuridica del soggetto, pubblico o privato, che é deputato a garantire lo svolgimento di tale servizio, pubblico e sociale, sul territorio: ciò anche per quanto riguarda l&#8217;attinenza alla giurisdizione sulla legittimità e coerenza del relativo rapporto giuridico (articolo 133, comma 1, lettera c, D.Lvo n. 104/2010).<br /> La questione richiede un approfondimento delle fonti normative. Occorre, infatti, valutare, in primo luogo, se nel nostro ordinamento l&#8217;attività farmaceutica, che è indiscutibilmente volta a garantire un servizio di interesse pubblico, sia libera ovvero esista una riserva di legge per il relativo esercizio da parte della pubblica Amministrazione e, in secondo luogo, se il provvedimento che ne consente l&#8217;accesso sia traslativo o costitutivo di un diritto o di un potere attribuito <em>ex novo</em> al suo destinatario <strong>(6)</strong>.<br /> Questa esegesi si pone  nel contesto della evoluzione normativa  che ha avuto l&#8217;ordinamento di settore che si è andato sviluppando dalla semplice previsione di un libero esercizio delle farmacie, già sottoposte ad autorizzazione dalla prima Legge sanitaria n. 2248/1865, Allegato C dello Stato unitario, e poi attraverso le Leggi sul servizio farmaceutico n. 5849/1888, n. 418/1913, n. 475/1968 come modificata dalla Legge n. 362/1991 e n. 124/2017, che lo hanno pianificato sul territorio, introducendo un regime amministrativo del relativo esercizio, che si è evoluto con la Legge di riforma sanitaria n. 833/1978, secondo i principi enunciati dall&#8217;articolo 32 in relazione agli articoli 3, 38 e 41 della Costituzione sul diritto alla salute e all&#8217;assistenza sanitaria come servizio pubblico, garantito dallo Stato sociale attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, al fine di assicurarne la tutela, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, a tutti i cittadini, senza distinzione di categorie e di condizioni personali e sociali, ed ha inciso sullo stesso ruolo delle farmacie e del servizio da queste assicurato, che lo Stato ha assunto come finalità propria per esercitarlo loro tramite, come servizio pubblico (articolo 32, comma 2, Legge n. 833/1978) e come servizio sociale (articolo 28, Legge n. 833/1978 ed articolo 8, comma 2, D.L.vo n. 502/1992, modificato dall&#8217;articolo 9, D.L.vo n. 517/1993), attraverso dei provvedimenti amministrativi che ampliano ed equiparano la posizione giuridica dei titolari del relativo diritto di esercizio, fino a farli ritenere dei segmenti del Servizio sanitario nazionale  (<strong>7)</strong>, quando possono essere ricondotti ad una integrazione nel contesto di tale patto di solidarietà sociale, che faccia salva la indiscussa imprenditorialità delle loro aziende (<strong>8</strong>), che vengono organizzate per garantire il servizio farmaceutico e l&#8217;assistenza farmaceutica erogata nel contesto del relativo servizio, pubblico e sociale (<strong>9</strong>).<br /> In questa logica non appare, per contro, convincente  l&#8217;apodittica affermazione che riconduce tali provvedimenti nell&#8217;ambito delle autorizzazioni preventive tipiche di ogni altro esercizio commerciale, ancorché subordinato al verificarsi di alcune condizioni che assicurano l&#8217;interesse pubblico all&#8217;ordinata dispensazione dei medicinali alla collettività anche attraverso una localizzazione delle farmacie sul territorio, in modo rispondente alle esigenze pubbliche, come avviene per ogni libera attività economica privata, programmata e controllata per garantire il suo coordinamento a tali esigenze, nel contesto dei principi fissati dall&#8217;articolo 41 della Costituzione e che richiede interventi autoritativi, più o meno penetranti, a seconda del particolare settore nel quale essa è destinata a operare, in quanto l&#8217;attività svolta nelle farmacie non appare libera, se mai libera sia stata, ma semmai riservata, vedremo in quali limiti, nell&#8217;ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Nè può porsi come possibile la questione sul carattere pubblico ovvero privato, se pure finalizzato all&#8217;utilità sociale, del servizio farmaceutico, quando il carattere sociale che gli è stato attribuito viene a incidere sull&#8217;attività economica del soggetto che lo gestisce e sul rapporto di strumentalità necessaria di tale gestione rispetto all&#8217;attività di assistenza sanitaria assunta dallo Stato come &#8220;servizio essenziale&#8221; (articolo 1, Legge n. 146/1990 e articolo 7, Legge n. 205/2000), sia che sia  svolto direttamente dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, sia che venga affidato in regime di concessione, attraverso una integrazione del concessionario nel pluralismo organizzatorio di tali strutture.<br />  <br /> <strong>2.2.</strong> L&#8217;atto amministrativo di accesso all&#8217;esercizio delle farmacie, ma lo stesso vale anche per gli altri provvedimenti d&#8217;accesso al servizio farmaceutico svolto delle altre strutture secondarie a queste complementari, può essere, pertanto, ricondotto nell&#8217;ambito concessori, sul presupposto che l&#8217;Amministrazione sanitaria, mediante tale provvedimento dispositivo, fa sorgere nel farmacista idoneo all&#8217;esercizio in forma monocratica, e nell&#8217;ente privato o pubblico idoneo all&#8217;esercizio in forma collettiva, ma con la collaborazione di un farmacista socio o dipendente (articolo 1, commi da 157 a 160, Legge n. 124/2017) il diritto all&#8217;esercizio del relativo servizio pubblico, che questi possono svolgere attraverso un&#8217;impresa organizzata per la preparazione e/o la dispensazione dei medicinali e la prestazione di servizi nelle farmacie afferenti le sedi farmaceutiche che sono state programmate e pianificate sul territori (articolo 32, comma 2, Legge n. 833/1978), nel cui contesto gli stessi concessionari possono svolgere anche il servizio sociale di assistenza farmaceutica che, loro tramite, può essere erogato a tutta la popolazione (articoli 28 e 48, comma 6, Legge n. 833/178), nei limiti fissati al fine dell&#8217;ottimale e razionale utilizzazione delle risorse e della migliore efficienza delle relative prestazioni  (articolo 1, Legge n. 412/1992 ed articolo. 8, comma 2, D.L.vo n. 502/1992, modificato dall&#8217;articolo 9, D.Lvo n. 517/1993).<br />  <br /> <strong>3.</strong> La natura concessoria del provvedimento di accesso al servizio farmaceutico era stata affermata, ancor prima della riforma sanitaria (<strong>10)</strong>, in relazione al carattere della relativa attività professionale, che non è libera per tutti coloro che ne possiedono i requisiti e sul presupposto che il numero delle farmacie è contingentato e la titolarità del loro diritto d&#8217;esercizio viene riconosciuta a livello amministrativo, mentre il concreto svolgimento dell&#8217;esercizio delle farmacie è sottoposto all&#8217;intensa e continua vigilanza della pubblica Amministrazione. Tale natura é stata, peraltro, messa in discussione sul postulato che l&#8217;area del servizio pubblico riguarda solo quella attività economica la cui titolarità spetta allo Stato, il cui esercizio può essere svolto direttamente, se pure non esista nel diritto positivo una espressa riserva del servizio farmaceutico in favore dello Stato, così che le farmacie, nonostante il carattere pubblicistico della loro disciplina, restano pur sempre delle imprese, anche se sottoposte a rigorosi controlli.<br />  Questo risulta ora più evidente in relazione alla posizione garantita dalle farmacie, meglio dal &#8220;<em>sistema farmacia</em>&#8220;, quale <em>unicum</em> di professione-struttura-servizio <strong>(11</strong>), che si configura nelle farmacie, come disciplinato nel contesto della riforma sanitaria, che affida alle Aziende (Unità) Sanitarie Locali, quali strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale, non solo la vigilanza sul servizio farmaceutico svolto da parte delle farmacie pianificate sul territorio (articolo 14, comma 3, lettera n, ed  articolo 32, comma 2, Legge n. 833/1978), ma anche l&#8217;erogazione dell&#8217;assistenza farmaceutica svolta per il tramite delle farmacie &#8220;<em>tutte convenzionate</em>&#8221; a tal fine (articolo 28, comma 1 e art. 48, comma 6, Legge n. 833/1978 confermato dall&#8217;art. 8, comma 2, D.L.vo n. 502/1992 come modificato dall&#8217;articolo 9, D.L.vo n. 517/1993 ed articolo 8, Legge n. 405/2001), così da rendere possibile la loro integrazione, nel Servizio Sanitario Nazionale. Questo, se pure la relativa disciplina le riconduca, non senza destare perplessità, nelle logiche del &#8220;<em>personale a rapporto convenzionale</em>&#8221; (articolo 48, Legge n. 833/1978), che riguarda concettualmente il &#8220;<em>personale medico</em>&#8221; (comma 1), ma che vengono poi estese alle &#8220;<em>farmacie</em>&#8221; (comma 6), quando i primi sono dei liberi professionisti e le seconde delle imprese commerciali, ed una tale commistione venga aggravata nella definizione dei &#8220;<em>rapporti per</em> <em>l&#8217;erogazione delle prestazioni sanitarie</em>&#8221; (articolo 8, comma 2, D. Lvo n. 502/1992, come modificato dall&#8217;articolo 9, D.Lvo n. 517/1993) che vengono riferite ai &#8220;<em>medici</em>&#8221; (comma 1) ma che vengono estese alle &#8220;<em>farmacie</em>&#8221; (comma 2), con quel che ne può conseguire in riferimento agli accordi collettivi conclusi, in favore di terzi (articolo 1411, Cod. Civ.), gli assistiti,  con i  medici, che disciplinano  un contratto d&#8217;opera intellettuale (articolo 2230, Cod .Civ.), ma con ricaduta sugli accordi collettivi conclusi con le farmacie, meglio, con i titolari delle farmacie in cui la professione farmaceutica viene svolta nell&#8217;esercizio di un&#8217;impresa economica (<strong>12</strong>), che invece disciplinano un contratto di somministrazione continuativa (articolo 1559, Cod. Civ.), ma che nell&#8217;uno e nell&#8217;altro caso, rimangono distinti nella ben diversa loro natura, se pure assumano un&#8217;evidenza pubblica, da parte del decreto amministrativo che conferisce loro una efficacia <em>erga omnes</em>.<br /> Sembra ben difficile contestare la riserva di legge ascritta alle strutture del Servizio sanitario nazionale in relazione allo svolgimento del servizio termini, nel Servizio sanitario nazionale, se pure la relativa disciplina venga farmaceutico affidato, come servizio pubblico, in concessione alle farmacie (articolo 28, comma 1, Legge 833/1978), ed in relazione alla erogazione della assistenza farmaceutica, svolta, come servizio sociale, per il tramite delle farmacie  (articolo 48, comma 6, Legge n. 833/1978 ed articolo 8, comma 2, D.L.vo n. 502/1992 come modificato dall&#8217;articolo 9, D.L.vo n. 517/1993), così come sembra difficile dubitare della figura di concessionari, assunta dai  titolari delle farmacie, che assicurano entrambi i servizi sul territorio, e quando ancora il relativo rapporto viene ascritto alla giurisdizione esclusiva della Autorità Giudiziaria Amministrativa (articolo 133, comma 1, lettera c,  D.Lvo n. 104/2010), eccezion fatta per gli aspetti patrimoniali che vengono riservati alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, non senza destare perplessità in ordine alla mancanza di una esplicito riferimento testuale al servizio farmaceutico (<strong>13)</strong>.<br />  Se si approfondisce la relazione che si instaura tra le farmacie, e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai vari livelli di organizzazione, le Regioni, e di gestione, le Aziende Sanitarie Locali, si possono distinguere gli aspetti complementari dell&#8217;ipotizzato regime concessorio attinente detta relazione con i titolari delle farmacie.<br />  L&#8217;uno riguarda il rapporto che viene instaurato in relazione all&#8217;affidamento del diritto di esercizio dalla farmacia per lo svolgimento del servizio farmaceutico, affidato loro attraverso una concessione-provvedimento, per essere assicurato, come servizio pubblico, nell&#8217;ambito della circoscrizione territoriale della sede farmaceutica programmata nella relativa pianta organica, e li assoggetta ai relativi poteri autoritativi di vigilanza amministrativa. L&#8217;altro attiene al rapporto che viene concluso in relazione all&#8217;assistenza farmaceutica, che viene da loro assicurata attraverso una concessione-contratto, come servizio sociale, e li sottopone ai relativi poteri non autoritativi di vigilanza convenzionale.<br />  Il rapporto di subordinazione riguarda il servizio farmaceutico, assicurato come come servizio pubblico (<strong>14</strong>), mentre il rapporto convenzionale disciplina l&#8217;assistenza farmaceutica garantita come servizio sociale nel contesto del servizio farmaceutico, da parte delle farmacie in un regime di pariteticità limitata <strong>(15),</strong> che è caratteristica di ogni rapporto convenzionale a valenza pubblica (<strong>16</strong>): quello attualmente in vigore è disciplinato dall&#8217;accordo che è stato reso esecutivo con il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371.<br /> Entrambi i rapporti sono riconducibili nell&#8217;ambito concessorio di un servizio pubblico e sociale, posto dallo Stato a tutela della salute, che viene intesa in termini di sicurezza sociale, come un bene primario costituzionalmente protetto cioè come un diritto inviolabile dell&#8217;individuo ed un interesse legittimo della collettività, che vengono  assicurati  a ciascuno ed a tutti, quali legittimi utenti di un servizio di assistenza sanitaria (<strong>17</strong>), la cui tutela rappresenta un obbligo dello  Stato sociale<em>: &#8220;La Repubblica tutela la salute&#038;&#8221; </em> come dice l&#8217;<em>incipit </em>dell&#8217;articolo 32 della Costituzione<em>.</em><br /> L&#8217;organicità di tale intervento caratterizza, pertanto, il servizio farmaceutico come un servizio pubblico in senso oggettivo, cioè come una attività pubblica che non appartiene a quelle di spettanza necessaria della pubblica Amministrazione, ma che può essere gestita da privati ovvero da enti pubblici economici, sotto la direzione e il controllo di un pubblico potere, con possibilità di una sua assunzione diretta da parte dello stesso.<br />  Se si può, così, inquadrare il servizio farmaceutico tra i servizi pubblici svolti sotto il controllo di un pubblico potere, se ne può dedurre la natura concessoria del provvedimento legittimante l&#8217;esercizio della farmacia, sia come servizio pubblico, sia come servizio sociale (<strong>18</strong>), anche se si continua a dubitare, nonostante la <em>mens legis</em> di riforma sanitaria, della riserva originaria del servizio farmaceutico a favore delle stesse strutture del Servizio Sanitario Nazionale e si pretenda ancora di ricondurre il provvedimento d&#8217;accesso all&#8217;esercizio delle farmacie nell&#8217;ambito dell&#8217;autorizzazione costitutiva (<strong>19</strong>), che legittimerebbe un servizio altrimenti precluso ovvero lo si voglia collocare tra i procedimenti organizzatori di un servizio pubblico modellati su quelli autorizzatori (<strong>20</strong>), in una posizione sintonica che non sembra cogliere la trabeazione costituzionale del sistema che rispetta la sinergia tra il diritto pubblico ed il diritto privato nella disciplina dei relativi istituti.<br />  <br /> <strong>3.1.</strong> Il rapporto concessorio così delineato ha una diversa valenza in riferimento al servizio farmaceutico ed alla assistenza farmaceutica in cui si distingue (<strong>21</strong>).<br /> <strong>a)</strong> In relazione al servizio pubblico, come s&#8217;è già detto, l&#8217;atto di accesso all&#8217;esercizio farmaceutico ha natura di concessione-provvedimento di tipo costitutivo, per le funzioni e le qualifiche che vengono assunte a seguito dell&#8217;ottenimento di tale provvedimento ampliativo ed equiparativo della sua sfera giuridica (<strong>22</strong>), da parte di ciascun titolare di farmacia, pubblica e privata, pianificata sul territorio, in cui viene svolta la professione farmaceutics attraverso una impresa organizzata per assicurare un servizio pubblico, cui consegue la qualifica di incaricato di un pubblico servizio (articolo 358, Cod. Pen., come modificato dall&#8217;articolo 18, Legge n. 86/1990), con quel che ne consegue ( (<strong>23</strong>).<br /> Appare, al riguardo, decisiva la distinzione che riconduce alla prestazione di un servizio pubblico l&#8217;attività svolta nell&#8217;ambito concessorio e, invece, quella svolta all&#8217;esercizio di un&#8217;attività economica svolta nell&#8217;ambito autorizzatorio, che vale a distinguere la concessione sanitaria all&#8217;esercizio della farmacia nell&#8217;area terapeutica del farmaco, rispetto dalla complementare autorizzazione commerciale all&#8217;esercizio della farmacia nell&#8217;area non terapeutica ma del salutare, di cui ciascun titolare di farmacia deve munirsi per svolgere tale attività economica (articolo 24, Legge n. 426/1971 in relazione all&#8217;Allegato 9, D. Min. Ind. n. 375/1988 operanti a ragione dell&#8217;articolo 25, comma 1, D.L.vo n. 118/1998), che è essenzialmente libera, anche se programmata. La diversa natura dei due provvedimenti amministrativi che disciplinano l&#8217;attività delle farmacie nelle due aree d&#8217;intervento  non può essere, peraltro, enfatizzata sino a porre in termini antitetici il carattere pubblicistico del servizio farmaceutico (articolo 32, Costituzione) e da questi trasferito ai titolari di farmacia attraverso la concessione sanitaria per la dispensazione di prodotti farmaceutici, rispetto a quello mercantile dell&#8217;autorizzazione commerciale, loro rilasciata nell&#8217;ambito del diritto d&#8217;impresa finalizzata all&#8217;interesse generale (articolo 41, Costituzione) per la vendita di prodotti non farmaceutici ma salutari, tenuto conto della complementarietà di tali attività. Si può, infatti, ritenere che le farmacie aperte sul territorio svolgano un&#8217;attività economica destinata al perseguimento di fini generali in entrambe le aree attraverso delle imprese organizzate a tal fine (<strong>24)</strong>.<br /> <strong>b)</strong> In relazione al servizio sociale, appare non meno evidente, come s&#8217;è detto, la natura di concessione-contratto per l&#8217;erogazione dell&#8217;assistenza farmaceutica (<strong>25)</strong>, che viene assicurata mediante la dispensazione dei medicinali individuati espressamente nel Prontuario terapeutico del Servizio Sanitario Nazionale (articolo 28, comma 2, Legge n. 833/1978), che sono stati individuati originariamente nella classificazione del Prontuario Terapeutico Nazionale (PFN) fissata dalla Commissione Unica del Farmaco (articolo 8, comma 10, Legge n. n 537/1993) e successivamente nel Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) fissata dalla Agenzia Italiana del Farmaco (articolo 48, Legge n. 326/2003), da parte dai titolari delle farmacie, pubbliche e private, pianificate sul territorio, già concessionari del servizio pubblico per il relativo esercizio, che si  instaura attraverso l&#8217;accordo di diritto privato ad evidenza pubblica, concluso in favore di terzi (articolo 1411, Cod. civ.), gli assistiti, da parte dell&#8217;ente erogatore di tale forma di assistenza sanitaria con gli enti esponenziali del titolari di farmacia, che viene reso efficace da un provvedimento di normazione secondaria (<strong>25</strong>): la &#8220;<em>convenzione </em>f<em>armaceutica  </em>(<strong>26</strong>).<br />  Al riguardo è stata, da un lato, privilegiata la fonte regolamentare che attribuisce efficacia a tali accordi collettivi di natura convenzionale, in quanto attribuisce loro una fonte legale ed amministrativa e non negoziale (<strong>27</strong>), ed hanno una natura pubblicistica, essendo finalizzzati alla realizzazione dell&#8217;interesse pubblico della tutela della salute, e non possono essere così inquadrati nel paradigma delle transazioni commerciali (<strong>28</strong>) ma, d&#8217;altro lato, è stato per contro ritenuto che si tratti di accordi a parti contrapposte che sono ontologicamente commerciali (<strong>29</strong>), in cui l&#8217;ente erogatore della assistenza farmaceutica percorre una sequenza gestionale, passando dall&#8217;esercizio dello <em>jus imperii</em>, relativo alla concessione, all&#8217;esercizio dello <em>jus privatorum</em>, relativo all&#8217;accordo, concluso con il concessionario per poter interferire pariteticamente nella gestione della concessione stessa: il che conduce a qualificare l&#8217;accordo in questione in un contratto ad esecuzione continuata, nei limiti della concessione, ed a prestazioni corrispettive, che é riconducibile ad una transazione commerciale (<strong>30</strong>).<br />  Il contrasto tra le divergenti vulgate esegetiche, volte a privilegiare la natura negoziale dell&#8217;accordo collettivo ovvero la natura regolamentare del decreto amministrativo che gli ha dato efficacia, è stato composto nel principio di diritto, secondo cui &#8220;qualora la pubblica Amministrazione competente abbia tardivamente corrisposta al farmacista la seconda quota di ristoro relativa alla dispensazione dei farmaci di classe A, sulla relativa somma sono dovuti gli interessi al tasso legale, non essendo applicabili gli interessi moratori di cui all&#8217;articolo 5 del Decreto legislativo n. 231 del 2002, in quanto, limitatamente a tale dispensazione, il farmacista è componente del Servizio Sanitario Nazionale&#8221; (<strong>31</strong>). Tale principio si muove sulla considerazione che i titolari delle farmacie, nei limiti di un tale rapporto attinente l&#8217;erogazione della assistenza farmaceutica, partecipano, strutturalmente ed ordinariamente, all&#8217;obbligo costituzionale di tutela della salute e ne assumono la natura pubblica: ciò nelle logiche di una svolta pubblicistica della stessa concessione-contratto (<strong>32</strong>).<br /> Qusto &#8211; a tacere del dubbio non solo metodico che pone la dispensazione del medicinali di classe A, cui fa riferimento il principio di diritto, in relazione alla quale si potrebbe pensare che il titolare di farmacia che li dispensa non sarebbe un imprenditore quando li dispensi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma lo diventerebbe quando li dispesi a carico dell&#8217;assistito perché erogabili solo a certe condizioni a carico del Servizio  Sanitario Nazionale (articolo 7, D.Lvo n. 266/1993 ed articolo 48, Legge n. 326/2003), quando in entrambi i casi gli è riferibile il rischio d&#8217;impresa nella relativa compravendita, se non la vogliamo chiamare &#8220;transazione commerciale&#8221; &#8211;  desta una ragionevole perplessità, in quanto è indubbia la natura imprenditoriale in cui si colloca tale rapporto, se pur sia marginale rispetto alla valenza della tutela della salute cui è finalizzato (<strong>33)</strong>, e si possa, pertanto, altrettanto ragionevolmente sostenere che, nella logica della cadenza procedimentale, in cui l&#8217;accreditamento delle farmacie &#8220;<em>tutte convenzionate</em>&#8221; avviene <em>ope legis</em> (articolo 28, comma 1, Legge  n. 833/1978) e ciascun titolare di farmacia vi aderisce anche per fatti concludenti (<strong>34</strong>) , l&#8217;ente erogatore dell&#8217;assistenza farmaceutica, garantita per il tramite delle farmacie, che pure gli riserva, nel rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, una posizione non autoritaria, ma privilegiata in funzione della prevalenza dell&#8217;interesse pubblico perseguito, sia tenuto, nel rispetto della normativa sulla contabilità pubblica (<strong>35</strong>), all&#8217;adempimento delle obbligazioni (articolo 1176, Cod. Civ.), di cui all&#8217;accordo collettivo reso esecutivo con il decreto che gli attribuisce una efficacia <em>erga omnes</em> (<strong>36</strong>), in una visione contrattualistica rispetto all&#8217;accordo accessivo.<br /> Non si può, peraltro, avvalorare la pretesa natura pubblicistica di entrambi i rapporti, riconducendo l&#8217;assistenza farmaceutica svolta in regine convenzionale all&#8217;ambito pubblicistico del rapporto convenzionale, che viene instaurato, a norma dell&#8217;articolo 44 della Legge n. 833/1978, tra le Aziende Sanitarie Locali e quelle Istituzioni sanitarie esterne, case di cura, laboratori d&#8217;analisi e gabinetti specialistici, che erogano le prestazioni sanitarie a integrazione e supporto a quelle fornite in via primaria dalle strutture sanitarie interne del Servizio Sanitario Nazionale. Questo rapporto è, in effetti, riconducibile al contratto di diritto pubblico, collegato a una concessione amministrativa di un pubblico servizio, sottoposta ai poteri autoritativi di controllo e di intervento della pubblica Amministrazione in una sorta di decentramento organizzatorio di attività, ma che rimane ben distinto, come s&#8217;è già detto, dal rapporto convenzionale instaurato invece, a norma dell&#8217;articolo 48, comma 1, della Legge n. 833/1978 e ripreso dall&#8217;articolo 8, comma 1, del D.Lvo n. 502/1992, dalle Aziende Sanitarie Locali per garantire l&#8217;assistenza medica generica, svolta dai medici, ed estesa alle farmacie dall&#8217;articolo 48, comma 6 e ripreso dall&#8217;articolo 8, comma 2, del D.Lvo n. 592/1992, dalle Aziende Sanitarie Locali, per garantire l&#8217;assistenza farmaceutica, svolta dalle farmacie, in entrambe le ipotesi,a titolo originario e non già di supporto a quella prestata nelle strutture pubbliche, né condizionatamente all&#8217;impossibilità di tali presidi di soddisfare le richieste degli assistiti (<strong>37)</strong>. Questi rapporti di assistenza sanitaria, medica e farmaceutica, riguardano, infatti, una attività primaria riservata dallo Stato alla relativa erogazione, secondo la disciplina del Servizio Sanitario Nazionale, che non prevede, ma esclude (<strong>38</strong>), una loro regolamentazione nell&#8217;ambito pubblicistico di una concessione traslativa di funzioni per l&#8217;erogazione di prestazioni sanitarie a supporto di quelle erogate dalle corrispondenti strutture delle Aziende Sanitarie Locali e, così, attraverso un contratto di diritto pubblico, concluso a norma dell&#8217;articolo 44 della Legge n. 833/1978, ma le colloca nell&#8217;ambito privatistico dell&#8217;erogazione di prestazioni sanitarie, che vengono riservate infungibilmente alla professione medica e farmaceutica, già depositaria in esclusiva delle relative funzioni, e così, nel contesto di un contratto di diritto privato, che assume una evidenza pubblica attraverso il provvedimento amministrativo, originariamente con il D.P.R. n. 94/1989 e successivamente con il D.P.R. n. 371, che lo rende esecutivo (<strong>39</strong>).<br /> Una indiretta conferma del diverso regime giuridico che regola il servizio farmaceutico, che viene garantito dalle farmacie come servizio pubblico, sulla scorta della concessione-provvedimento, e l&#8217;assistenza farmaceutica, che viene assicurata dalle farmacie come servizio sociale, sulla scorta della concessione-contratto, viene data dalla diversa tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, loro riferibile. Quanto al servizio farmaceutico sul cui svolgimento la pubblica Amministrazione esercita il suo potere autoritativo, la relativa tutela giudiziale è ascritta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, con l&#8217;esclusione delle controversie in materia di &#8220;indennità, canoni e corrispettivi&#8221;, ascritte, pur con i dubbi metodici di cui s&#8217;è detto, al Giudice ordinario (articolo 133, comma 1, lettera c, D.Lvo n. 104/2010), e viene fatta salva la tutela giustiziale in sede amministrativa (articolo 7.8,9, D.P.R. n. 1199/1971). Quanto all&#8217;assistenza farmaceutica, sulla cui erogazione lo pubblica Amministrazione non esercita il suo potere autoritativo, la relativa tutela giudiziale è ascritta, in materia di &#8220;corrispettivi&#8221; al Giudice ordinario (articolo 133, comma 1, lettera c, D.Lvo n. 104/2010), mentre ogni altra questione relativa all&#8217;inosservanza dell&#8217;accordo convenzionale, insorta tra le parti, viene devoluta alla valutazione di speciali Commissioni Farmaceutiche, tecniche e di vigilanza (<strong>40</strong>), che sono previste dalla convenzione farmaceutica (articoli da 10 a 13 dell&#8217;Accordo convenzionale e Regolamento allegato al D.P.R. n. 371/1998). A detti collegi a base paritetica (<strong>41</strong>), che operano in due momenti consecutivi, in un primo grado di livello aziendale ed in un secondo grado di livello regionale, può essere riconosciuta, nel momento tecnico di primo ed unico grado (articolo 10, comma 7, D.P.R. n. 371/1998), la natura di collegio peritale (<strong>42)</strong>, per l&#8217;esame delle ricette mediche spedite dalle farmacie convenzionate ed evidenziate come irregolari per la disattesa della relativa disciplina convenzionale, al fine della valutazione della relativa contestazione e la loro convalida o annullamento, e, nel momento di vigilanza di primo e di secondo grado (articolo 10, comma 12, ed articolo 13, comma 17, D.P.R. n. 571/1998), la natura di arbitrato irrituale ovvero di  collegio disciplinare (<strong>43</strong>) in ordine all&#8217;inosservanza di ogni altra violazione della relativa disciplina convenzionale, al fine della valutazione dell&#8217;addebito, nel rispetto del giusto procedimento (<strong>44</strong>), e l&#8217;adozione di specifici provvedimenti interdittivi a carico dei titolari delle farmacie convenzionate, rimanendo, le une e le altre decisioni, soggette al sindacato giudiziale dei conseguenti provvedimenti adottati dall&#8217;ente erogatore dell&#8217;assistenza farmaceutica, secondo la ripartizione delle rispettive giurisdizioni (articolo 133, comma 1, lettera c, D.Lvo n. 104/2010) avanti al Giudice amministrativo (<strong>45</strong>) ed avanti al Giudice ordinario (<strong>46)</strong>.<br /> Non viene qui ovviamente presa in considerazione l&#8217;assistenza farmaceutica che viene erogata direttamente (D.D.) dalle strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale, ma &#8220;anche&#8221; dalle farmacie, pubbliche e private, pianificate sul territorio (D.P.C.), mediante la dispensazione dei medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente (articolo 8, comma 1, lettera a, Legge n. 405/2001) che sono compresi nel Prontuario della Continuità Terapeutica (P.H.T.) e vengono disciplinati da specifici e separati Accordi di livello regionale, resi esecutivi da provvedimenti amministrativi di tale livello, che attengono l&#8217;assistenza farmaceutica erogata dalle farmacie, non già a titolo originario, bensì ad integrazione di quella erogata dalle strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale <strong>(46a</strong>), e non mutuano la disciplina di cui alla &#8220;convenzione farmaceutica&#8221; di cui al D.P.R. n. 371/1998, ma la disciplina regionale, peraltro emendata durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 (Decreti Legge n. 23/2020 e n.34/2020) non senza incontrare dei dubbi d&#8217;illegittimità costituzionale, in riferimento alla &#8220;scala delle durezze&#8221; che privilegia la Legge di principio (articolo 12, legge n. 405/20012) che si è preteso emendare  (<strong>47)</strong>.<br /> La distinzione del servizio pubblico e del servizio sociale, che viene garantito dalle farmacie, pubbliche e private, pianificate sul territorio, viene, invece, messa in discussione in sede penale, ai fini della configurazione del reato di interruzione del correlativo pubblico servizio (articolo 358 Cod. Pen., come modificato dall&#8217;articolo 18, Legge n.86/1990), nel caso di anomala riduzione dell&#8217;erogazione diretta e gratuita delle prestazioni di assistenza farmaceutica, da parte delle farmacie convenzionate ovvero di passaggio alla forma indiretta (<strong>48</strong>) da parte dei titolari delle farmacie, quali incaricati di un servizio pubblico, secondo modalità operative imposte dall&#8217;impossibilità di far fronte all&#8217;ordinario rifornimento dei medicinali presso i distributori intermedi, a causa del protrarsi del ritardo nell&#8217;adempimento dell&#8217;ente erogatore nel pagamento delle prestazioni già erogate dalle farmacie, attinente il rapporto di assistenza farmaceutica in regime convenzionale, ma solo nel caso in cui non venga garantita l&#8217;erogazione diretta dei farmaci ritenuti essenziali, che sono stati individuati nella classificazione dal Prontuario Terapeutico Nazionale (PTN) originariamente fissato dalla Commissione Unica del Farmaco (articolo 8., comma 10, Legge n. 537/1993) e successivamente dal Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) fissato dalla Agenzia Italiana del Farmaco (articolo 48, Legge n. 326/2003) e configuri, pertanto, la interruzione del servizio farmaceutico, come servizio pubblico (<strong>49)</strong>.<br />  <br /> <strong>5</strong>. L&#8217;indagine sulla natura concessoria dell&#8217;affidamento ai titolari delle farmacie, pubbliche e private, del servizio farmaceutico e della assistenza farmaceutica, quale servizio pubblico e sociale (<strong>50</strong>), nella  concessione-provvedimento, che rende possibile l&#8217;esercizio delle farmacie, e nella concessione-contratto, che rende possibile l&#8217;erogazione dell&#8217;assistenza farmaceutica, dando evidenza pubblica ed efficacia <em>erga omnes</em> agli accordi convenzionali che ne fissano le modalità., conduce a ritenere che i titolari del diritto di esercizio delle farmacie, siano degli  imprenditori, che esercitano un&#8217;attività economica al fine dello scambio di beni e di servizi (articolo 2082, Cod. Civ.), meglio ancora, che siano dei soggetti che esercitano la professione farmaceutica attraverso un&#8217;azienda organizzata in forma d&#8217;impresa per garantire un servizio, pubblico e sociale, affidato loro in concessione, e che si possa, altresì, ragionevolmente affermare che la  loro natura imprenditoriale, che é  indiscussa nel rapporto relativo al servizio farmaceutico assicurato come servizio pubblico di cui alla concessione-provvedimento, sia indiscutibile nel rapporto relativo all&#8217;assistenza farmaceutica erogata come servizio sociale di cui alla concessione-contratto, così come indicato, tra l&#8217;altro, nello stesso provvedimento amministrativo che rende esecutivo <em>erga omnes</em> il relativo accordo (Considerando n.6, Dichiarazioni preliminari, D.P.R. n. 371), seppure l&#8217;imprenditorialità sia marginale rispetto alla valenza di tale servizio, posto a tutela della salute (articolo 32, Costituzione),  ma ne assicuri  l&#8217;appropriatezza, in una sinergia tra l&#8217;impresa ed il servizio, che risponde anche alle logiche del diritto eurounitario (<strong>51</strong>), e si possano così ritenere legittime e coerenti, nel contesto delle &#8220;transazioni commerciali&#8221; finalizzate all&#8217;utilità sociale (articolo 41, Costituzione), che sono peraltro tipiche del servizio farmaceutico che vi sta a monte.<br />  <br /> Bruno Riccardo Nicoloso<br />  <br /> <strong>Note</strong><br />  <br /> <strong>1</strong>. Cons. Stato, Sez. IV^, 17 novembre 2000, n. 6077<br /> <strong>2.</strong> Cons. Stato, Sez. IV^, 11 settembre 2001, n. 4743; Cass. Civ., Sez. II^, 14 giugno 1976, n. 2208<br /> <strong>3</strong>. T.A.R. Toscana, Sez. III^, 29 maggio 1991, n. 256<br /> <strong>4</strong>. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I^, 1 aprile 2003, n. 3138<br /> <strong>5</strong>. Corte Costituzionale, 28 dicembrer 2006, n. 448; Cons. Stato, Ad. Plen. 31 maggio 2002, n. 5<br /> <strong>6</strong>. B.R.Nicoloso, <em>Il servizio farmaceutico e l&#8217;assistenza farmaceutica</em>, sta ne<em> Il sistema farmacia, </em>Volume II^, Capitolo 3^, Milano, 4^ ed,; id.<em> Il provvedimento d&#8217;acccesso al servizio farmaceutico</em>, in Rass. Dir. Farm., 1991, fascicolo 2; id, <em>Gli interventi di razionalizzazione della assistenza farmaceutica in regime convenzionale,</em> in Rass. Giur. Farm., 1992, fascicolo 12<br /> <strong>7.</strong> Cass. Civ., Sez. Un., 20 novembre 2020, n. 26496<br /> <strong>8</strong>. Corte Costituzionale, 10 marzo 2006, n. 87<br /> <strong>9.</strong> B.R.Nicoloso, <em>L&#8217;ordinamento del servizio farmaceutico e della assistenza farmaceutica nell&#8217;ordinamento giuridico italiano,</em> in Rass. Dir. Farm., 2016, fascicolo 3; id. <em>L&#8217;evoluzione del &#8220;sistema farmacia&#8221; pianificato sul territorio</em>, in Sanità pubblica, 2018, fascicolo 1<br /> <strong>10</strong>. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, 16 ottobre 1975, 458; Cass. Civ., Sez. I^, 15 ottobre 1968, n. 3292<br /> <strong>11</strong>. B.R.Nicoloso, <em>Il &#8220;sistema farmacia&#8221; come unicum a tutela di un diritto di libertà e di un dovere di salute,</em> in Sanità pubblica, 2006, fascicolo 4<br /> <strong>12</strong>. Cass. Civ., Sez. Lav., 25 marzo 1985, n. 2106<br /> <strong>13.</strong> T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II^, 22 dicembre 2016, n. 224, confermata sul punto da Cons. Stato, Sez. III^, 31 maggio 2018, n. 3274<br /> <strong>14</strong>. Cass. Civ., Sez. Un., 3 febbraio 1986, n. 652<br /> <strong>15</strong>. Cass. Civ., Sez. I^, 4 dicembre 1989, n. 5342<br /> <strong>16.</strong> Corte Costituzionale, 11 luglio 1989, n. 388; Cass. Civ., Sez. I^, 4 dicembre 1989, n. 5342; Cons. Stato, Sez. Vì, 11 dicembre 2007, n. 6370<br /> <strong>17.</strong> Corte Costituzionale, 2 luglio 1977, n.103<br /> <strong>18</strong>. Cons. Stato, Ad. Plen., 31 maggio 2002, n. 5; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III^, 278 giugno 2002, n. 2654<br /> <strong>19</strong>. Cass. Civ., Sez. Un., 3 febbraio 1993, n. 1315; <em>contra</em>: Cass. Civ., Sez. Un., 3 novembre 1993, n. 10825<br /> <strong>20</strong>. Cass. Civ.. Sez. Un., 9 novembre 1985, n. 5470; Cass. Civ., Sez. I^, 25 luglio 1995, n. 8182; <em>contra</em>: Cass. Civ., Sez. Un., 3 novembre 1993, n. 19825<br /> <strong>21</strong>.  B.R.Nicoloso, <em>La farmacia concessionaria di un servizio pubblico e sociale</em>, in  Rass. Dir. Farm., 1995, fascicolo 3<br /> <strong>22.</strong> Cass. Civ., Sez.Un., 3 febbraio 1986, n. 652<br /> <strong>23</strong>. Cass. Pen., Sez. VI^, 24 agosto 1989, n. 1060<br /> <strong>24</strong>. Cass. Civ., Sez. Un., 29 agosto 1990, 8992<br /> <strong>25.</strong> Corte Costituzionale, 11 luglio 1989, n. 388; Cass. Civ., Sez I^, 4 dicembre 1989, n. 5342<br /> <strong>26</strong>. B.R.Nicoloso, <em>La &#8220;nuova&#8221; Convenzione farmaceutica</em>, in Sanità. Pubblica, 1999, fascicolo 6<br /> <strong>27.</strong> Cass. Civ., Sez. III^, 28 febbraio 2017, n. 5042<br /> <strong>28.</strong> Cass. Civ., Sez. III^, 10 aprile 2019, n. 9991<br /> <strong>29.</strong> Cass. Civ., Sez. III^, 32 ottobre 2016, n. 20391<br /> <strong>30.</strong> Cass. Civ., Sez. III^, 14 luglio 2016, n. 14349<br /> <strong>31</strong>. Cass. Civ., Sez. Un., 20 novembre 2020, n. 29496<br /> <strong>32</strong>. Cons. Stato, Sez. IV^, 3 dicembre 2015, n. 5510; contra: T.A.R. Toscana, Sez. I^, 7 dicembre 2018, n. 1580<br /> <strong>33.</strong> Corte Costituzionale, 10 marzo 2006, n. 87; Corte Costituzionale, 28 marzo 2008, 76; Corte Costituzionale, 21 aprile 2011, n. 150; Corte Costituzionale, 18 novembre 2014, n. 216<br /> <strong>34.</strong> Cass. Civ, Sez. I^, 12 maggio 1995, n. 5181<br /> <strong>35</strong>. Cass. Civ., Sez. VI^, ord. 10 giugno 2019, n. 15579  <br /> <strong>36</strong>. Cass. Civ., Sez. I^, 4 dicembre 1989, n. 5342<br /> <strong>37.</strong> Cass. Civ., Sez. Lav., 18 marzo 1986, n. 1856<br /> <strong>38.</strong> Cons, Stato, Sez. I^, 28 maggio 1982, n, 526<br /> <strong>39</strong>. T.A.R. Lazio, Sez. III^, 12 febbraio 2004, n. 1357, confermata da Cons. Stato, sez. V^, 1 settembre 2009, n. 5162<br /> <strong>40.</strong> T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I^, 27 febbraio 2004, n. 2438<br /> <strong>41</strong>. B.R.Nicoloso, <em>Le Commissioni farmaceutiche, tecniche e di vigilanza</em>, in Rass. Dir. Farm., 1982, fascicolo 1<br /> <strong>42.</strong> T.A.R. Toscana, Sez. II^, 21 ottobre 2003, n. 5396<br /> <strong>43.</strong> T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I^, 15 maggio 2003, n. 5811<br /> <strong>44. </strong>T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, 13 novembre 2001, n. 918<br /> <strong>45</strong>.  Cons. Stato, Sez. III^, 16 gennaio 2017, n. 118<br /> <strong>46</strong>. Cons. Stato, Sez. III^, 11 dicembre 2012, n.6351<br /> <strong>46a</strong>. Cons. Stato, Sez. III^, 11 giugno 2021, n. 4514<br /> <strong>47</strong>. B.R.Nicoloso, <em>La riforma copernicana dell&#8217;assistenza farmaceutica,</em> in Sanità Pubblica, 2002, fascicolo 2; id., <em>Appunto sull&#8217;impatto dato dai Decreti &#8220;liquidità&#8221; n. &#8220;£/2020 e &#8220;rilancio&#8221; n.34/2020, convertiti in legge durante l&#8217;emergenza da Covid -19 sull&#8217;articolo 8 della Legge n. 405/2002 in materia di</em> <em>assistenza farmaceutica ed ospedaliera</em>, in GiustAmm., 2020, on line n.10<br /> <strong>48</strong>. B.R.Nicoloso<em>, L&#8217;assistenza farmaceutica erogata in forma indiretta</em>, in Rass. Giur.. Farm., 1992, fascicolo 11<br /> <strong>49</strong>. Cass. Pen., Sez. VI^, 24 agosto 1989, n. 1060<br /> <strong>50. </strong>Cons. Stato, Ad. Plen., 30 maggio 2002, n. 5<br /> <strong>51</strong>. Corte Giustizia U.E., 18 maggio 2009, c-531/06, <em>Repubblica Italiana</em><br />  <br />  <br />  <br />  <br />  <br />                                Rif. Le concessioni sanitarie/Rassegna<br />  </div>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-concessioni-sanitarie-per-lesercizio-delle-farmacie/?download=1369">Le concessioni sanitarie (002)</a> <small>(224 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-concessioni-sanitarie-per-lesercizio-delle-farmacie/">Le concessioni sanitarie per l&#8217;esercizio delle farmacie</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.25</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-12-1-2021-n-25/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.25</a></p>
<p>Rosanna De Nictolis Presidente, Maria Immordino Consigliere, estensore; PARTI: (società  Fisiomedica s.a.s. di D&#8217;. Domenico &#38; C. (Centro di Fisiokinesiterapia e Osteopatia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Bisagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Assessorato regionale della salute,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-12-1-2021-n-25/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/1/2021 n.25</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna De Nictolis Presidente, Maria Immordino Consigliere, estensore; PARTI:  (società  Fisiomedica s.a.s. di D&#8217;. Domenico &amp; C. (Centro di Fisiokinesiterapia e Osteopatia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Bisagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Assessorato regionale della salute, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui per legge domicilia, in Palermo, via V. Villareale, n. 6; nei confronti di Diagnostica Integrata Dott. F. R. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Gabriella Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia)</span></p>
<hr />
<p>Sull accreditamento sanitario: il non &quot;liquet&quot; della p.A.  pari al silenzio inadempimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Sanità  &#8211; accreditamento sanitario &#8211; atto di accertamento e programmazione dei fabbisogni &#8211; obbligo della pubblica Amministrazione &#8211;  tale &#8211;  provvedimento di &#8220;non liquet&#8221; &#8211;  silenzio inadempimento.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Dal quadro di normativo di riferimento, emerge che gli accreditamenti sanitari presuppongono un atto di accertamento e programmazione dei fabbisogni, che costituisce un atto doveroso per una corretta gestione degli accreditamenti: se  chiaro, infatti, che non possono essere concessi accreditamenti in eccesso rispetto al programma dei fabbisogni,  tuttavia necessario che l&#8217;atto programmatorio esista, per potersi verificare se nuovi accreditamenti possono o meno essere concessi e la doverosità  dell&#8217;atto di accertamento e programmazione discende dalla previsione dell&#8217;art. 1, c. 796, lett. u) l. n. 296/2006.</em><br /> <em>Poich l&#8217;art. 2 l. n. 241/1990 impone di adottare un provvedimento espresso sia quando si tratti di procedimenti ad iniziativa di parte, sia quando si tratti di procedimenti da iniziarsi d&#8217;ufficio, purchè vi sia un obbligo legale di provvedere (art. 2, c. 1 L. n. 241/1990), la circostanza che l&#8217;atto di accertamento e programmazione consegua ad un procedimento ad iniziativa d&#8217;ufficio non esclude, pertanto, la sussistenza dell&#8217;obbligo di provvedere.</em><br /> <em>Deve, in altri termini, riaffermarsi l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di provvedere con un atto espresso e tempestivo sulle istanze di accreditamento, non potendo la stessa non concludere i procedimenti o rinviarne sine die la conclusione, adducendo che occorra l&#8217;atto propedeutico, essendo obbligata ad adottare anche l&#8217;atto propedeutico, che rientra nella sua disponibilità : indicazioni pregnanti emergono in tal senso dall&#8217;art. 10-bis, ultimo periodo, l. n. 241/1990, introdotto dalla l. n. 180/2011, ai sensi del quale &#8220;Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all&#8217;amministrazione&#8221;.</em><br /> <em>Sebbene la previsione normativa recata dall&#8217;art. 10-bis in commento sembri riferirsi, testualmente, &#8211; e anche avuto riguardo alla sua collocazione sistematica in un articolo dedicato ai provvedimenti negativi -, al solo provvedimento di rigetto espresso,  da ritenere che la stessa riguardi anche, e a maggior ragione, i provvedimenti di &#8220;non liquet&#8221;, o soprassessori, che solo apparentemente provvedono, ma sono nella sostanza silenzi-inadempimento, perchè il &#8220;dire&#8221; &#8220;non luogo a provvedere&#8221; o &#8220;non luogo a provvedere allo stato&#8221; equivale al &#8220;non dire&#8221;, e dunque al &#8220;non provvedere&#8221;, al &#8220;tacere&#8221;, che integra il &#8220;silenzio della pubblica amministrazione&#8221;.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/01/2021<br /> <strong>N. 00025/2021REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00689/2019 REG.RIC.</strong><br />  <br />  <br /> <strong>SENTENZA</strong></p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 689 del 2019, proposto dalla società  Fisiomedica s.a.s. di D&#8217;. Domenico &amp; C. (Centro di Fisiokinesiterapia e Osteopatia), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Bisagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Assessorato regionale della salute, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui per legge domicilia, in Palermo, via V. Villareale, n. 6;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Diagnostica Integrata Dott. F. R. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Gabriella Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1126/2019, concernente silenzio-inadempimento<br />  <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli artt. 4, d.l. n. 84 del 2020 e 25, d.l. n. 137 del 2020;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società  Diagnostica Integrata del Dott. F. R. s.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti di causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza camerale del 17 dicembre 2020 il cons. Maria Immordino e considerato presente, ai sensi dell&#8217;art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. 137/2020, l&#8217;avvocato Giorgio Bisagna e vista l&#8217;istanza dell&#8217;Amministrazione appellata di passaggio della causa in decisione, depositata con nota di carattere generale a firma dell&#8217;Avvocato distrettuale del 30.11.2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. E&#8217; stata appellata la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso proposto avverso:<br /> &#8211; il silenzio-inadempimento mantenuto dalla Regione sull&#8217;istanza del 5 settembre 2018 con cui si intimava all&#8217;Assessorato di adottare gli atti prodromici all&#8217;adozione di un provvedimento di accreditamento sanitario <em>ex</em> art. 8-<em>quater</em> d.lgs. n. 502/1992, tra cui il decreto assessoriale di ricognizione e determinazione del fabbisogno sanitario;<br /> &#8211; il silenzio-inadempimento mantenuto dalla Regione sulle istanze di accreditamento istituzionale inviate all&#8217;Assessorato della salute il 10 luglio 2018, il 20 giugno 2018 e il 4 marzo 2017 dalla ricorrente.<br /> 2. La ricorrente, società  che opera nel settore sanitario nella provincia di Trapani, con il ricorso introduttivo esponeva di avere presentato il 7 marzo 2017 all&#8217;Assessorato regionale della salute un&#8217;istanza con la quale chiedeva la concessione del c.d. &#8220;accreditamento istituzionale&#8221; previsto dall&#8217;art. 8-<em>quater</em> d.lgs. n. 502/1992, che comporta l&#8217;inserimento in un&#8217;apposita lista di strutture sanitarie di elevata specializzazione; che a seguito della suddetta istanza l&#8217;Assessorato aveva emesso un diniego espresso in ordine alla richiesta di accreditamento del &#8220;centro di riabilitazione&#8221;, diniego al quale la ricorrente prestava acquiescenza, non pronunciandosi, tuttavia, sulla richiesta di accreditamento della &#8220;fisioterapia&#8221;. Sul silenzio mantenuto dall&#8217;Assessorato sulla richiesta di accreditamento della &#8220;fisioterapia&#8221; aveva, pertanto, proposto ricorso <em>ex</em> art. 117 c.p.a. al TAR Sicilia, il quale con sentenza n. 575/2018, dichiarava cessata la materia del contendere avendo l&#8217;Assessorato intimato dichiarato di non potere concludere il procedimento giacchè l&#8217;ASP di Trapani, ancorchè più volte sollecitata, non gli aveva trasmesso la necessaria relazione &#8220;tecnico sanitaria&#8221;.<br /> Avendo l&#8217;ASP di Trapani inviato in data 18 aprile 2018 la suindicata relazione all&#8217;Assessorato della salute, successivamente al deposito della citata sentenza del TAR Sicilia n. 575/2018, l&#8217;odierna appellante domandava (con pec datate 20 giugno 18 e 10 luglio 2018) allo stesso l&#8217;emanazione di un provvedimento espresso sull&#8217;accreditamento della &#8220;fisioterapia&#8221;, chiedendo, altresì, l&#8217;emanazione degli &#8220;atti prodromici&#8221; all&#8217;accreditamento (pec del 5 settembre 2018). Nonostante detti solleciti l&#8217;Amministrazione regionale non ha emanato i provvedimenti richiesti. Soltanto con una comunicazione del 13 settembre 2018 &#8211; adottata in risposta alla pec della ricorrente del 5 settembre 2018 &#8211; l&#8217;Assessorato dava una risposta soprassessoria che di fatto bloccava <em>sine die</em> il procedimento, dichiarando di non poter procedere a nuovi accreditamenti fino all&#8217;adozione di un atto propedeutico di competenza dell&#8217;Assessore alla salute, ossia l&#8217;atto di ricognizione e individuazione dei fabbisogni sanitari.<br /> Il ricorso di primo grado chiedeva in via principale la declaratoria di illegittimità  del silenzio &#8211; inadempimento, sia sulla richiesta di accreditamento, sia sull&#8217;atto propedeutico, con condanna della Regione ad adottare entrambi gli atti, ai sensi dell&#8217;art. 2 l. 241/1990.<br /> 3. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che l&#8217;Amministrazione intimata, quanto alla domanda di accreditamento, si fosse pronunciata con provvedimento espresso con il quale ha dichiarato che non si possono concedere nuovi accreditamenti prima dell&#8217;emanazione di un provvedimento regionale di ricognizione e determinazione del fabbisogno sanitario; quanto all&#8217;istanza di accreditamento ha escluso il silenzio sulla stessa sulla duplice considerazione del carattere generale e programmatorio del procedimento assessoriale di ricognizione e di determinazione dei fabbisogni, e del fatto che con la nota del 13 settembre 2018 l&#8217;Assessorato, dopo avere confermato l&#8217;invio da parte dell&#8217;l&#8217;ASP di Trapani della richiesta relazione &#8220;tecnico sanitaria&#8221; e dalla quale la ricorrente farebbe discendere la natura soprassessoria della citata nota nella misura in cui non prevedrebbe un termine certo di definizione del procedimento, ha anche e contestualmente rappresentato alla ricorrente che l&#8217;ASP di Trapani, &#8220;<em>ha comunicato che i bisogni sono sufficientemente soddisfatti dai centri convenzionati esistenti e che non si ravvede in atto la necessità  di autorizzare l&#8217;accreditamento di nuove strutture</em>&#8220;. Con la conseguenza che l&#8217;istanza della ricorrente &#8211; una volta definito il procedimento assessoriale di ricognizione e di determinazione dei fabbisogni &#8211; non potà  comunque trovare accoglimento, escludendosi anche per detto profilo un silenzio dell&#8217;amministrazione sull&#8217;istanza della stessa.<br /> 4. In appello la sentenza viene stigmatizzata:<br /> a) per non avere preso in considerazione il fatto che l&#8217;Amministrazione si  &#8220;autovincolata&#8221; ad emanare il decreto assessoriale, sicchè, in presenza di un atto di &#8220;autolimitazione&#8221; non ha diritto a rimandarne <em>sine die</em> l&#8217;emanazione, pena la configurabilità  del silenzio-inadempimento riconducibile, come emerge da consolidata giurisprudenza, a un inadempimento dell&#8217;Amministrazione che discende &#8220;<em>dalla legge, da un regolamento o eventualmente da un atto di autolimitazione</em>&#8220;, con l&#8217;ulteriore conseguenza che appare illogico affermare che, in un caso del genere, al detto decreto non sia applicabile l&#8217;art. 2 l. n. 241/90 (primo motivo);<br /> b) per avere erroneamente ritenuto che agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione non sono applicabili i principi generali di cui alla l. n. 241/1990 e, in particolare, quello contemplato dall&#8217;art. 2 (secondo motivo).<br /> c) per non avere erroneamente considerato l&#8217;irrilevanza del parere dell&#8217;ASP di Trapani, essendo tale parere un atto endoprocedimentale, inidoneo a pregiudicare il procedimento di accreditamento (terzo motivo)<br /> d) per avere erroneamente affermato che il procedimento di accreditamento  vincolato, laddove invece esso  discrezionale e comunque non ostacolato all&#8217;esistenza di &#8220;sufficienti strutture&#8221; sul territorio (quarto motivo).<br /> 5. Si  costituito l&#8217;Assessorato regionale alla salute. Entrambe le parti hanno depositato memorie per l&#8217;udienza odierna.<br /> Si  costituita anche la società  Diagnostica Integrata del Dott. F. R. s.r.l., che però non presentava scritti difensivi eccezion fatta per il foglio di costituzione in giudizio.<br /> 6. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2020 la causa  passata in decisione.<br /> 7. L&#8217;appello  fondato, per quanto di ragione e nei limiti di quanto può essere disposto nelle azioni avverso il silenzio inadempimento nell&#8217;adozione di atti a contenuto discrezionale.<br /> In materia si  già  espresso questo Consiglio con la recente sentenza n. 905/2020, che ha posto i principi dai quali questo Collegio non ritiene di doversi discostare, costituendo le coordinate entro cui va affrontata la questione oggetto del <em>thema decidendum</em> del presente giudizio.<br /> 8. Giova, in via preliminare, una ricognizione del quadro normativo sotteso alla questione <em>de qua</em>.<br /> 8.1. L&#8217;art. 1, c. 796, lett. u) l. n. 296/2006 dispone che &#8220;<em>le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell&#8217;articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992</em>&#8220;.<br /> A sua volta l&#8217;art. 8-<em>quater</em> d.lgs. n. 502/1992 dispone:<br /> &#8211; al c. 1, che &#8220;<em>L&#8217;accreditamento istituzionale  rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità  rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell&#8217;attività  svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità  rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonchè gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all&#8217;assistenza integrativa di cui all&#8217;articolo 9</em>.&#8221;;<br /> &#8211; al c. 8 che &#8220;<em>In presenza di una capacità  produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità  sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all&#8217;articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività  comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale (&#038;)</em>&#8220;.<br /> Dal quadro di tali previsioni emerge che gli accreditamenti presuppongono un atto di accertamento e programmazione dei fabbisogni, che costituisce un atto doveroso per una corretta gestione degli accreditamenti. Se  chiaro che non possono essere concessi accreditamenti in eccesso rispetto al programma dei fabbisogni,  tuttavia necessario che l&#8217;atto programmatorio esista, per potersi verificare se nuovi accreditamenti possono o meno essere concessi.<br /> La doverosità  dell&#8217;atto di accertamento e programmazione discende dalla citata previsione dell&#8217;art. 1, c. 796, lett. u) l. n. 296/2006.<br /> Orbene, poichè l&#8217;art. 2 l. n. 241/1990 impone di adottare un provvedimento espresso sia quando si tratti di procedimenti ad iniziativa di parte, sia quando si tratti di procedimenti da iniziarsi d&#8217;ufficio, purchè vi sia un obbligo legale di provvedere (art. 2, c. 1: &#8220;<em>Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un&#8217;istanza, ovvero debba essere iniziato d&#8217;ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso</em>&#8220;), la circostanza che l&#8217;atto di accertamento e programmazione consegua ad un procedimento ad iniziativa d&#8217;ufficio non esclude, pertanto, la sussistenza dell&#8217;obbligo di provvedere.<br /> Inoltre, sussiste la legittimazione e l&#8217;interesse di chi chiede l&#8217;accreditamento, a far accertare la illegittimità  del silenzio nell&#8217;adozione del presupposto atto di accertamento e programmazione dei fabbisogni:<br /> &#8211; da un lato, in assenza di tale atto, gli accreditamenti non possono essere concessi, e da ciò deriva l&#8217;interesse del privato a che l&#8217;Amministrazione adotti tutti gli atti necessari per poter avviare e concludere il procedimento ad iniziativa di parte;<br /> &#8211; dall&#8217;altro lato, il chiaro dettato normativo che si desume dagli artt. 2 e 13 l. n. 241/1990, evidenzia che gli atti normativi, generali, di pianificazione e programmazione, se sono sottratti alle norme sulla partecipazione procedimentale (capo III della l. n. 241/1990), non sono sottratti alle norme di principio del procedimento amministrativo (capo I della l. n. 241/1990), sicchè, in relazione ad un atto di programmazione quale quello per cui  processo, non può escludersi la sussistenza dell&#8217;obbligo di adottarlo e la giustiziabilità  della relativa violazione.<br /> 9. Orbene, nel caso di specie, l&#8217;Amministrazione ha negato l&#8217;accreditamento, come si legge nell&#8217;atto soprassessorio del 13 settembre 2018, sia per mancanza del piano dei fabbisogni propedeutico all&#8217;assegnazione di nuovi accreditamenti, sia perchè, avendo l&#8217;ASP di Trapani &#8220;<em>comunicato che i bisogni sono sufficientemente soddisfatti dai centri convenzionati esistenti e che non si ravvede in atto la necessità  di autorizzare l&#8217;accreditamento di nuove strutture</em>&#8220;, l&#8217;accreditamento richiesto risulterebbe comunque in eccesso con il suddetto piano, una volta definito il relativo procedimento assessoriale di ricognizione e di determinazione dei fabbisogni, con la conseguenza che l&#8217;istanza di accreditamento non potà  comunque trovare accoglimento, escludendosi, pertanto, anche per detto profilo un silenzio dell&#8217;amministrazione sull&#8217;istanza della ricorrente.<br /> 9.1. Quanto al primo profilo dalle stesse dichiarazioni dell&#8217;Amministrazione risulta che l&#8217;atto programmatorio non  stato ad oggi adottato.<br /> A questo specifico riguardo deve riaffermarsi l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di provvedere con un atto espresso e tempestivo sulle istanze di accreditamento, non potendo la stessa non concludere i procedimenti o rinviarne <em>sine die</em> la conclusione, adducendo che occorre l&#8217;atto propedeutico, essendo obbligata ad adottare anche l&#8217;atto propedeutico &#8211; che rientra nella sua disponibilità .<br /> Indicazioni pregnanti emergono in tal senso dall&#8217;art. 10-<em>bis</em>, ultimo periodo, l. n. 241/1990, introdotto dalla l. n. 180/2011, ai sensi del quale &#8220;<em>Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all&#8217;amministrazione</em>&#8220;.<br /> La fattispecie legale vietata e pertanto illegittima  quella dell&#8217;addurre a giustificazione di un provvedimento di diniego una presupposta omissione comunque attribuibile alla stessa pubblica amministrazione. Il diniego di provvedimento non diventa legittimo sol perchè conseguenza di un&#8217;altra omissione anche essa attribuibile all&#8217;Amministrazione.<br /> Sebbene la previsione normativa recata dall&#8217;art. 10-<em>bis</em> in commento sembri riferirsi, testualmente, &#8211; e anche avuto riguardo alla sua collocazione sistematica in un articolo dedicato ai provvedimenti negativi -, al solo provvedimento di rigetto espresso,  da ritenere che la stessa riguardi anche, e a maggior ragione, i provvedimenti di &#8220;<em>non liquet</em>&#8220;, o soprassessori, che solo apparentemente provvedono, ma sono nella sostanza silenzi-inadempimento, perchè il &#8220;<em>dire</em>&#8221; &#8220;<em>non luogo a provvedere</em>&#8221; o &#8220;<em>non luogo a provvedere allo stato</em>&#8221; equivale al &#8220;<em>non dire</em>&#8220;, e dunque al &#8220;<em>non provvedere</em>&#8220;, al &#8220;<em>tacere</em>&#8220;, che integra il &#8220;<em>silenzio della pubblica amministrazione</em>&#8220;.<br /> Pertanto anche il non <em>liquet </em>o il rinvio <em>sine die </em>del provvedimento, ricadendo nell&#8217;ambito applicativo della previsione in commento, non può trovare giustificazione in un altro e distinto presupposto inadempimento o ritardo dell&#8217;Amministrazione.<br /> Conclusivamente, in nessun caso il silenzio &#8211; inadempimento può trovare fondamento e legittimità  in un precedente e presupposto silenzio-inadempimento imputabile a irragionevole inerzia dell&#8217;Amministrazione.<br /> L&#8217;aver negato l&#8217;accreditamento con l&#8217;argomento che manca il piano dei fabbisogni  esattamente equivalente alla fattispecie legale vietata dall&#8217;art. 10-<em>bis</em>, ultimo periodo, l. n. 241/1990.<br /> 9.2. Quanto al secondo profilo, ferma ovviamente la discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione, previa accurata e completa istruttoria, nel valutare se e quali siano i fabbisogni e le disponibilità  finanziarie da destinare agli accreditamenti privati, e se, a valle di tale accertamento, e nel rispetto dei tetti di spesa, occorra o meno procedere a nuovi accreditamenti, non può <em>a priori</em>, ossia già  prima dell&#8217;approvazione del piano dei fabbisogni sanitari, affermarsi in modo apodittico, come fa l&#8217;Amministrazione intimata che, avendo l&#8217;ASP di Trapani &#8220;<em>comunicato che i bisogni sono sufficientemente soddisfatti dai centri convenzionati esistenti e che non si ravvede in atto la necessità  di autorizzare l&#8217;accreditamento di nuove strutture</em>&#8220;, l&#8217;accreditamento richiesto risulterebbe comunque in eccesso con il suddetto piano, una volta definito il relativo procedimento assessoriale di ricognizione e di determinazione dei fabbisogni.<br /> Infatti, solo a seguito dell&#8217;approvazione di detto piano e della ricognizione dei fabbisogni sanitari, l&#8217;Amministrazione può determinarsi sull&#8217;istanza di accreditamento, non rilevando il parere dell&#8217;ASP di Trapani, sia perchè nessuna norma di legge subordina l&#8217;accreditamento al parere positivo dell&#8217;ASP e/o al fatto che non vi siano sufficienti strutture accreditate; sia perchè, configurandosi come atto endoprocedimentale, non può vincolare il provvedimento finale sull&#8217;accreditamento, la cui emanazione spetta all&#8217;Amministrazione intimata che ancora non si  pronunciata.<br /> 10. In sintesi, avendo il ricorso di primo grado lamentato una duplice inerzia dell&#8217;Amministrazione, nell&#8217;adozione sia dell&#8217;atto finale (risposta sull&#8217;istanza di accreditamento) sia dell&#8217;atto propedeutico, va accolta l&#8217;azione avverso il silenzio, al solo fine della dichiarazione dell&#8217;obbligo della Regione di provvedere, mentre non può in questa sede, atteso l&#8217;elevato tasso di discrezionalità  che connota l&#8217;atto di individuazione dei fabbisogni, accertarsi la fondatezza della pretesa sostanziale e attribuirsi direttamente il bene della vita richiesto.<br /> 10.1. L&#8217;Assessorato regionale della salute va condannato:<br /> a) a provvedere entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione della presente sentenza all&#8217;adozione di un provvedimento espresso sulla ricognizione dei fabbisogni;<br /> b) a provvedere nei successivi 60 (sessanta) giorni alla adozione di un provvedimento espresso sulla domanda di accreditamento.<br /> 10.2. Per il caso di perdurante inerzia si nomina sin da ora commissario <em>ad acta</em> il capo di gabinetto del Ministero della salute con facoltà  di delega a dipendente del Ministero con qualifica non inferiore a dirigente. Il commissario <em>ad acta</em> provvedeà  entro novanta giorni dall&#8217;insediamento.<br /> Per eventuali spese del commissario <em>ad acta</em> viene fissato un anticipo di euro 1.000 (mille) a carico dell&#8217;Amministrazione appellata.<br /> Il compenso e le spese al commissario <em>ad acta</em> saranno liquidati su presentazione di apposita nota, che andà  depositata, a pena di decadenza, entro 100 giorni dal deposito della relazione conclusiva ai sensi dell&#8217;art. 71 d.P.R. n. 115/2002.<br /> 11. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 4.000 (quattromila) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto:<br /> a) dichiara l&#8217;illegittimità  del silenzio dell&#8217;Amministrazione regionale e la condanna ad adottare i provvedimenti espressi indicati in motivazione, entro i termini ivi indicati con le relative decorrenze;<br /> b) per il caso di perdurante inerzia nomina sin da ora commissario <em>ad acta</em> il capo di gabinetto del Ministero della salute con facoltà  di delega a dipendente del Ministero con qualifica non inferiore a dirigente; il commissario<em> ad acta </em>provvedeà  entro novanta giorni dall&#8217;insediamento;<br /> c) pone le spese del doppio grado a carico dell&#8217;Assessorato regionale appellato nella misura di euro complessivi 4.000 (quattromila) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.<br /> Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente decisione alle parti e al commissario <em>ad acta.</em><br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo nella camera di consiglio del 17 dicembre 2020, svoltasi da remoto in video conferenza, con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Rosanna De Nictolis, Presidente<br /> Nicola Gaviano, Consigliere<br /> Sara Raffaella Molinaro, Consigliere<br /> Giuseppe Verde, Consigliere<br /> Maria Immordino, Consigliere, Estensore</div>
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<div style="text-align: justify;"><strong>Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) &#8211; sentenza del 12 gennaio 2021 nr. 409.</strong><br />  <br />  <br /> <em>(</em><em>Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Di Frenna, domiciliato presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13; <strong>contro </strong>Ministero dell&#8217;Interno, Questura Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12) </em><br />  <br /> <em>E&#8217; legittimante revocato il permesso di soggiorno per lungo periodo, laddove l&#8217;amministrazione, </em><em>lungi dall&#8217;esprimere un giudizio vincolato secondo lo schema del cd &#8220;automatismo espulsivo&#8221;, abbia effettuato un&#8217;ampia e motivata ponderazione degli elementi rilevanti evidenziati dall&#8217;istante (nel caso di specie: lunga permanenza sul territorio, inserimento sociale, nucleo familiare con figli minori), ma nel loro bilanciamento abbia ritenuto dovesse prevalere la pericolosità  sociale ritraibile dalla gravità  dei fatti dai quali sia scaturita una condanna penale per lo stesso richiedente.</em><br />  <br /> Pubblicato il 12/01/2021<br /> <strong>N. 00409/2021REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 08998/2017 REG.RIC.</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 8998 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Di Frenna, domiciliato presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, Questura Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del T.A.R. Emilia-Romagna &#8211; sez. staccata di Parma: sezione I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente revoca di permesso di soggiorno UE di lunga durata.<br />  <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura di Reggio Emilia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 il Cons. Giulio Veltri;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />  <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al TAR Emilia Romagna il provvedimento del 27 dicembre 2016 con il quale il Questore di Reggio Emilia gli ha revocato il permesso per soggiornati di lungo periodo, essendo egli stato condannato con sentenza del -OMISSIS-<br /> 2. A supporto del ricorso introduttivo il ricorrente ha dedotto: l&#8217;esistenza di una famiglia stabilmente residente in Italia, la lunga permanenza sul territorio nazionale, nonchè la dipendenza dal gioco d&#8217;azzardo quale causa del comportamento criminale, poi superata grazie al programma di recupero elaborato dal SERT di competenza, positivamente seguito dal ricorrente, come da attestazione che depositata in giudizio.<br /> 3. Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo che siano venute meno le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno UE (valevoli anche per la permanenza della sua efficacia) previste dall&#8217;art. 9, comma 4, del d. Lgs. n. 286/1998, ai sensi del quale &#8220;<em>il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l&#8217;ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità  si tiene conto anche dell&#8217;appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall&#8217;articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell&#8217;articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall&#8217;articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall&#8217;articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè, limitatamente ai delitti non colposi, dall&#8217;articolo 381 del medesimo codice</em>&#8220;. Nel caso di specie, ad avviso del TAR, la condanna &#8220;<em>per uno dei gravi reati di cui all&#8217;art. 380 c.p.p., che per essi prevede la misura dell&#8217;arresto obbligatorio in caso di flagranza, costituisce elemento assolutamente ostativo al rilascio sia del permesso di soggiorno UE di lungo periodo sia del rinnovo dell&#8217;ordinario titolo di soggiorno&#8221;.</em><br /> 4. Il ricorrente ha proposto appello. Il medesimo ribadisce in questa sede, in chiave critica rispetto alle statuizioni gravate, che  regolarmente sposato dal 2002 con la Sig.ra -OMISSIS-; dalla loro unione sono nati due figli, -OMISSIS-, nata a -OMISSIS-. Tutto il nucleo familiare vive stabilmente a -OMISSIS-, unitamente alla madre del ricorrente -OMISSIS- La famiglia -OMISSIS- vive in un appartamento concesso in locazione, con regolare contratto locatizio stipulato nel -OMISSIS-. Entrambi i figli frequentano la scuola dell&#8217;obbligo.<br /> Quanto all&#8217;appellante, lo stesso lavora regolarmente per la ditta -OMISSIS-, con la qualifica di autotrasportatore, in virtà¹ di contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Egli, di fatto,  l&#8217;unica fonte di sostentamento della famiglia.<br /> Tanto premesso, l&#8217;appellante richiama l&#8217;orientamento giurisprudenziale, secondo il quale &quot;In materia di immigrazione la previsione dell&#8217;art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) richiede che l&#8217;eventuale diniego di rilascio del permesso per lungo soggiornanti (c.d. carta di soggiorno) sia sorretto da un giudizio di pericolosità  sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell&#8217;intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all&#8217;inserimento sociale, familiare e lavorativo dell&#8217;interessato, escludendo l&#8217;operatività  di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate&quot;.<br /> 5. Nel giudizio si  costituita l&#8217;amministrazione e ha chiesto la reiezione del gravame.<br /> 6. La domanda cautelare, pur avanzata dall&#8217;appellante,  stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS-, per insussistenza del necessario requisito del <em>fumus boni iuris</em> &#8220;<em>in quanto il provvedimento impugnato in primo grado risulta fornito delle valutazioni prescritte dalla parte finale del comma 4 dell&#8217;art. 9 in ordine all&#8217;inserimento sociale e lavorativo dello straniero, nonchè alla sua situazione familiare ed alla durata del soggiorno in Italia; elementi, questi, che la Questura ha bilanciato adeguatamente ai fini del diniego, facendo motivatamente prevalere elementi indicativi della pericolosità  sociale del ricorrente e le correlate esigenze di tutela dell&#8217;ordine pubblico&#8221;.</em><br /> 7. Nelle more del giudizio l&#8217;appellante ha documentato l&#8217;avvenuta estinzione della pena detentiva per positivo esito dell&#8217;affidamento in prova ai servizi sociali.<br /> 8. La causa  stata da ultimo trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 15 dicembre 2020.<br /> 9. Ritiene il Collegio che l&#8217;appello non sia fondato.<br /> 9.1. Gli elementi che l&#8217;appellante evidenzia in questa sede erano già  stati allegati dal medesimo nell&#8217;ambito del procedimento avviato dalla Questura di Reggio Emilia. Quest&#8217;ultima, lungi dall&#8217;esprimere un giudizio vincolato secondo lo schema del cd &#8220;automatismo espulsivo&#8221;, ha effettuato un&#8217;ampia e motivata ponderazione degli elementi rilevanti evidenziati dall&#8217;istante (lunga permanenza sul territorio, inserimento sociale, nucleo familiare con figli minori) ma nel loro bilanciamento ha ritenuto dovesse prevalere la pericolosità  sociale ritraibile dalla gravità  dei fatti dai quali la condanna penale  scaturita.<br /> 9.2. In effetti i fatti sono estremamente gravi: l&#8217;appellante  stato arrestato in flagranza di reato il -OMISSIS-, in quanto a seguito di perquisizione nella sua autovettura, all&#8217;interno di un vano idoneamente creato sopra i passaruota anteriore sinistro, venivano rinvenuti tre involucri contenenti -OMISSIS-<br /> 9.3. La Questura ha considerato che l&#8217;opportunità  del soggiorno con la moglie e i figli non  stata utilizzata dallo straniero per integrarsi nel contesto lavorativo e legale, ma piuttosto per immettersi pienamente nel traffico nazionale di stupefacenti e mettere a repentaglio l&#8217;incolumità  pubblica.<br /> Non solo. La dipendenza dal gioco d&#8217;azzardo, secondo la Questura non  da considerare un&#8217;esimente, ma invece &#8220;un&#8217;aggravante&#8221;, considerata la difficoltà  ad uscire da tale patologia, piuttosto deponente, secondo l&#8217;id <em>quod plerumque accidit</em>, per una prognosi di possibile reiterazione del reato.<br /> 9.4. Come già  evidenziato in sede cautelare, quindi, &#8220;<em>il provvedimento impugnato in primo grado risulta fornito delle valutazioni prescritte dalla parte finale del comma 4 dell&#8217;art. 9 in ordine all&#8217;inserimento sociale e lavorativo dello straniero, nonchè alla sua situazione familiare ed alla durata del soggiorno in Italia; elementi, questi, che la Questura ha bilanciato adeguatamente ai fini del diniego, facendo motivatamente prevalere gli elementi indicativi della pericolosità  sociale del ricorrente e le correlate esigenze di tutela dell&#8217;ordine pubblico</em>&#8220;.<br /> 9.5. Dunque v&#8217; stata un&#8217;attenta valutazione, ampiamente motivata, che ha condotto l&#8217;amministrazione a formulare un prognosi sfavorevole per l&#8217;istante, nell&#8217;esercizio della propria discrezionalità  secondo una <em>ratio decidendi</em> che al Collegio non sembra affetta da macroscopici deficit di ragionevolezza.<br /> 10. L&#8217;appellante, in vista dell&#8217;udienza di discussione ha prodotto l&#8217;ordinanza del Tribunale di sorveglianza in cui si dichiara l&#8217;estinzione della pena per positivo affidamento ai servizi sociali. Ha altresì prodotto la prova della sussistenza di remunerativo rapporto lavorativo quale autotraspostatore, nonchè, su altro fronte, lo stato di disoccupazione della moglie e la conseguente indispensabilità  del proprio reddito per sostenere la famiglia in cui vi sono figli ancora in età  scolastica. Ha altresì dichiarato di essersi affrancato dalla dipendenza del gioco d&#8217;azzardo.<br /> 11. Rileva il Collegio che trattasi di circostanze che, seppur molto significative, sono successive all&#8217;emanazione del provvedimento di revoca (27 dicembre 2016). Esse dunque non inficiano l&#8217;operato della Questura, da vagliare alla luce del principio <em>tempus regit actum</em>.<br /> Se del caso, esse potranno essere vagliate in sede di eventuale riesame.<br /> 12. L&#8217;appello  pertanto da respingere. In via subordinata l&#8217;appellante chiede che &#8220;sia concedibile un permesso per motivi famigliari o un permesso per lavoro subordinato data l&#8217;attività  lavorativa&#8221; affermando che, ai sensi della normativa vigente, a coloro a cui debba essere revocato il titolo principale per sopravvenuta mancanza dei requisiti possa essere rilasciato un permesso di soggiorno di altro tipo qualora non siano presenti i requisiti negativi che giustificano un provvedimento di espulsione. Su tali circostanze, ricorrendone i presupposti, dovà  esprimersi l&#8217;Amministrazione valutando i citati vincoli familiari, il descritto percorso riabilitativo compiuto dal ricorrente, la pronunciata estinzione della pena e il comportamento tenuto successivamente all&#8217;esecuzione della medesima.<br /> 13. In considerazione della particolarità  delle questioni affrontate sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.<br /> Compensa le spese del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone menzionate.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Michele Corradino, Presidente<br /> Giulio Veltri, Consigliere, Estensore<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Raffaello Sestini, Consigliere.</div>
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