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	<title>Igiene e sanita&#039;-Servizio sanitario nazionale Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Leale collaborazione tra Stato e Regioni e patti per la salute</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:40:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/leale-collaborazione-tra-stato-e-regioni-e-patti-per-la-salute/">Leale collaborazione tra Stato e Regioni e patti per la salute</a></p>
<p>Sommario: 1. Lo stato regionale. &#8211; 2. Il principio di leale collaborazione. &#8211; 3. La leale collaborazione e i piani sanitari.     1. Lo stato regionale. &#8211; Lo stato regionale &#8211; è bene ricordarlo &#8211; si fonda sulla convinzione che l&#8217;unità nazionale sia costituita da una visione complessiva, presente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/leale-collaborazione-tra-stato-e-regioni-e-patti-per-la-salute/">Leale collaborazione tra Stato e Regioni e patti per la salute</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/leale-collaborazione-tra-stato-e-regioni-e-patti-per-la-salute/">Leale collaborazione tra Stato e Regioni e patti per la salute</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Sommario: 1. Lo stato regionale. &#8211; 2. Il principio di leale collaborazione. &#8211; 3. La leale collaborazione e i piani sanitari. </strong> <br />  <br /> <strong>1. Lo stato regionale.</strong> &#8211; Lo stato regionale &#8211; è bene ricordarlo &#8211; si fonda sulla convinzione che l&#8217;unità nazionale sia costituita da una visione complessiva, presente nella popolazione che costituisce la nazione, delle peculiarità proprie delle singole comunità locali, che dal punto di vista giuridico-istituzionale sono erette in ente pubblico. La caratteristica di queste comunità locali, nel momento in cui ricevono un riconoscimento da parte dello stato, è di essere entità autonome dal punto di vista giuridico-politico, tanto che vengono qualificate come autonomie locali: ciò significa che ciascuna di esse è portatrice di concezioni di vita distinte, di esigenze differenti, di obiettivi particolari, propri del sostrato sociologico di ciascuna, che trovano però nel quadro nazionale un naturale anche se talvolta non scontato contemperamento unitario.<br /> Ne consegue che posizioni differenti fra le singole comunità locali, sia tra di loro che rispetto allo stato unitario, sono non solo scontate ma fisiologiche, perché corrispondono proprio alla distinzione tra le singole comunità.<br /> Non avrebbe alcun senso, perciò sorprendersi per la presenza di queste differenze e cercare di eliminarle, poiché così facendo si negherebbe l&#8217;essenza stessa dello stato delle autonomie. Nella Repubblica italiana, poi, una siffatta intenzione sarebbe costituzionalmente vietata, poiché l&#8217;art. 5 della Costituzione fissa tra i principi fondamentali proprio il riconoscimento delle autonomie locali addirittura come entità antecedenti lo stato nazionale, come è del resto anche enfaticamente riconosciuto nell&#8217;art. 114, nel testo introdotto con la riforma del 2001.<br /> Ciò non toglie, ovviamente, che si debba sempre curare il coordinamento armonioso delle singole comunità per rispettare il principio, pure affermato nell&#8217;art. 5 della Costituzione, in forza del quale la Repubblica è una e indivisibile.<br /> Il periodo della pandemia covid è stato un periodo nel quale la tensione dialettica fra le autonomie locali e l&#8217;unità e indivisibilità della Repubblica è apparso più evidente agli occhi della generalità dei cittadini, passando dalle contestazioni, proprie dei conflitti e delle impugnazioni principali davanti alla Corte Costituzionale, note soprattutto agli addetti ai lavori, sia politico-amministrativi che giuridici, alle contrapposizioni pubbliche, diffuse a tutti dai <em>mass-media</em>. La sensibilità ovvia della collettività nazionale rispetto ai problemi della pandemia e agli strumenti per farvi fronte ha stimolato poi prese di posizione autonome e anche personalistiche dei vari soggetti coinvolti, soprattutto a livello locale, conseguenza questa prevedibile di un sistema elettorale che valorizza i singoli sia quali presidenti di regioni sia quali sindaci.<br /> L&#8217;ordinamento giurisdizionale, va detto, ha reagito normalmente sottolineando l&#8217;esigenza dell&#8217;unità della Repubblica, sia per quanto concerne gli interventi della Corte Costituzionale<a href="#_ftn1" title="">[1]</a> sia per quanto concerne gli interventi dei Tribunali Amministrativi Regionali<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>, che si sono ripetuti anche nell&#8217;anno 2021.<br /> Questo, però, non ha fatto cessare le tensioni, che continuano, poichè vi è la prevalenza del momento politico-mediatico sul momento giuridico-riflessivo.<br /> Ne consegue che la soluzione giurisdizionale delle controversie non può essere lo strumento per risolvere il problema, dovendo rimanere una possibilità di soluzione finale in contrasti altrimenti insuperabili. L&#8217;armoniosa concordia fra le varie comunità che fanno parte della comunità nazionale dev&#8217;essere perciò raggiunta prima del processo in sede politico-amministrativa: e, a questo proposito, è senz&#8217;altro utile il metodo individuato dalla Corte Costituzionale ormai quarant&#8217;anni or sono, che è quello della leale collaborazione, strumento da utilizzare in modo biunivoco tra stato, regioni e, va detto, anche enti locali<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Questo strumento va perciò esplorato in tutte le sue possibilità di funzionamento, per renderlo massimamente utile e questa esplorazione va compiuta anche con riferimento al momento che sarà più significativo nei prossimi anni, che è l&#8217;attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); l&#8217;attenzione a come questo piano verrà attuato nel rispetto del principio di leale collaborazione induce a considerare in generale come gli strumenti di programmazione siano condizionati dal principio di leale collaborazione e come il principio di leale collaborazione possa operare con riferimento a questi strumenti.<br /> Ne discende la necessità di formulare non solo valutazioni ma anche proposte, nell&#8217;ambito di quella funzione di critica costruttiva che dev&#8217;essere propria di ogni scienza e perciò anche della dottrina giuridica<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> <strong>2. Il principio di leale collaborazione. </strong>&#8211; Il principio di leale collaborazione, come si è anticipato, e come del resto è a tutti noto<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, è stato individuato dalla Corte Costituzionale a metà degli anni &#8217;80 ed è ormai consacrato anche in Costituzione all&#8217;art. 120, che significativamente è formulato come se il principio fosse desumibile da altri o precedenti articoli della stessa Carta, il che giustifica il richiamo del medesimo come una regola da rispettare anche nell&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello stato.<br /> La Corte Costituzionale, nel corso del tempo, e anche nei presenti anni, lo ha applicato in modo molto analitico, trasformandolo in un istituto giuridico, riferendolo sia allo stato che alle regioni, che entrambi lo debbono rispettare<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, e definendolo come uno strumento che dev&#8217;essere duttile, configurabile in modo tale da consentire di pervenire al risultato dell&#8217;accordo (ad esempio, attraverso una pluralità di incontri e proposte), pur precisando che esso fonda una obbligazione di mezzi e non di risultato (il che significa che, nel caso in cui la leale collaborazione non porti ad una soluzione unitaria, il livello competente all&#8217;emanazione del provvedimento lo può adottare in modo unilaterale).<br /> Le affermazioni della Corte Costituzionale sul punto sono estremamente variegate, in relazione evidentemente alle peculiarità delle singole ipotesi, ma ritornano costantemente sulle caratteristiche prima ricordate<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Con tutto ciò, alcuni aspetti sono ancora da approfondire e taluni nuovi possono essere proposti.<br /> La prima questione aperta è l&#8217;ambito nel quale il principio di leale collaborazione dev&#8217;essere applicato: la Corte Costituzionale è costante nell&#8217;affermare che il principio vale soltanto nel caso in cui vi sia un inestricabile intreccio fra le competenze dello stato e le competenze delle regioni e non nel caso in cui invece la competenza spetti ad uno soltanto dei soggetti, nella specie normalmente lo stato<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Si può comprendere l&#8217;impostazione volta ad evitare degli appesantimenti del procedimento, più a livello di normazione generale che di attività amministrativa, ma questa impostazione non è adeguata rispetto al dettato costituzionale: la leale collaborazione è uno strumento che dev&#8217;essere utilizzato sempre, dev&#8217;essere la regola ordinaria da parte di ciascun soggetto nell&#8217;esercizio delle sue competenze. Anche quando la competenza è attribuita in modo diretto, senza interferenze altrui, sia lo stato che la regione non possono dimenticare che sono espressione di un&#8217;unità, la Repubblica, e debbono perciò il più possibile, e comunque ogni qualvolta l&#8217;esigenza si manifesti o il problema sia sollevato, avviare un procedimento di leale collaborazione.<br /> Ne discende che, qualora a fronte dell&#8217;esigenza emersa o della richiesta avanzata la leale collaborazione non venga avviata nel momento in cui si sceglie di adottare una determinata regola o un determinato provvedimento, la conseguenza dev&#8217;essere nel senso che la regola o il provvedimento sono illegittimamente posti. Il riferimento alla fase in cui emerga la necessità o venga richiesto l&#8217;intervento vale ad evitare che la leale collaborazione debba essere esperita costantemente ed in modo per dir così generalizzato ed automatico e perda in qualche misura il suo significato: non si vuole ovviamente estendere a livello di rapporti tra stato e regioni il principio, per dir così, della comunicazione di avvio del procedimento previsto per il provvedimento amministrativo. Ma quando il problema sorge la leale collaborazione deve avere luogo. È da ritenere superato infatti il sistema gerarchico nei rapporti tra gli enti<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>, che è stato il prodotto di una pubblicizzazione istituzionale con prevalenza dello stato<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, che non era propria dell&#8217;ordinamento unitario (nel quale la prevalenza dello stato era politica e tra le varie amministrazioni doveva valere l&#8217;accordo)<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> Un altro aspetto sul quale occorre riflettere è quello relativo all&#8217;applicazione del principio di leale collaborazione anche a livello legislativo e cioè all&#8217;approvazione della legge; la Corte Costituzionale è costante nel sostenere che il principio di leale collaborazione non si applica nel procedimento legislativo e perciò nell&#8217;approvazione della legge<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, e che il medesimo si deve applicare a livello amministrativo. La Corte Costituzionale ha peraltro attenuato questa sua affermazione riferendo la necessità della leale collaborazione anche all&#8217;approvazione dei decreti legislativi<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>. Non è chiarissimo quale sia il fondamento di questa applicazione, che può essere individuato nel fatto che il procedimento di approvazione dei decreti legislativi è più scandito e che perciò nel medesimo è più facile fare emergere delle fasi nelle quali vi possono essere dei punti di contatto tra i vari soggetti pubblici coinvolti che giustificano l&#8217;avvio dei momenti di confronto che costituiscono la leale collaborazione.<br /> Se è così, però, il discorso va completato. In uno stato multilivello, che è la conseguenza ordinamentale di uno stato delle autonomie, l&#8217;espressione normativa, ai vari livelli e anche al livello più elevato, e cioè al livello legislativo centrale, non può non tener conto del fatto che l&#8217;attività dell&#8217;uno inevitabilmente incide sull&#8217;attività dell&#8217;altro, anche quando non vi sia un inestricabile intreccio di competenze. L&#8217;unità dell&#8217;ordinamento ed il fatto stesso che l&#8217;ordinamento sia unitario e non suscettibile di lacune, invero, fa sì che l&#8217;intervento in un settore abbia delle conseguenze positive o negative esplicite e implicite anche in tutti gli altri. Queste conseguenze d&#8217;altro canto si vedono chiaramente a livello applicativo o interpretativo delle norme.<br /> Ne consegue da un lato che il procedimento di approvazione della legge dev&#8217;essere un procedimento scandito nel quale la leale collaborazione possa trovare spazio laddove richiesta o evidenziata e che la legge, proprio nel caso in cui la leale collaborazione sia stata eccitata, deve contenere una motivazione che dia conto del procedimento e delle scelte conseguenti, soprattutto nel caso in cui le scelte conseguenti siano dissonanti rispetto alle posizioni assunte da uno dei soggetti coinvolti nella leale collaborazione. Si è molto discusso sulla necessità o meno di motivare  la legge<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> e si è visto che in tanti casi il legislatore introduce delle motivazioni come <em>incipit</em> delle singole disposizioni (e questo vale soprattutto per le disposizioni di ordine economico-finanziario) ma in una situazione quale quella dell&#8217;Italia repubblicana, che è uno stato delle autonomie, sia la procedimentalizzazione sia la motivazione vanno introdotte.<br /> Il legislatore non è più il legislatore libero nei fini che poteva forse essere nel momento in cui è stato approvato l&#8217;art. 72 della Costituzione, è un legislatore che si confronta con diverse autonomie sottostanti, e cioè di dimensioni territoriali più limitate, all&#8217;interno della Repubblica e con diversi livelli di produzione normativa, più ampi, al di sopra della Repubblica, in primo luogo in ambito europeo.<br /> La procedimentalizzazione<a href="#_ftn15" title="">[15]</a> e la motivazione della legge consentono di comprendere la natura e la ragione delle scelte e di giustificare i rapporti con gli altri livelli legislativi dei quali si deve tener conto.<br /> La leale collaborazione dev&#8217;essere configurata in termini effettivi e cioè di utilità in relazione al risultato: la Corte Costituzionale ha tentato di risolvere questo aspetto del problema non solo con le affermazioni di carattere generale che si sono ricordate ma anche con una graduazione fra i vari strumenti di leale collaborazione, dal parere all&#8217;intesa, cercando di giustificare il ricorso all&#8217;uno o all&#8217;altro in relazione al ruolo dei singoli soggetti dell&#8217;ordinamento.<br /> Il fatto è, però, che la leale collaborazione, proprio perché costituisce una regola duttile, da applicare in modo finalistico, non si presta ed essere irrigidita in figure giuridiche che fanno riferimento a provvedimenti con una loro caratteristica formale: il parere è normalmente l&#8217;espressione una volta per tutte di una opinione giuridica rigida, che risponde a un quesito (anche se nella stessa esperienza del Consiglio di Stato vi sono pareri interlocutori e pareri definitivi) e l&#8217;intesa è la formalizzazione finale di un accordo che proprio perché costituisce una formalizzazione finale ha una sua rigidità.<br /> Viceversa, la leale collaborazione dev&#8217;essere un procedimento nel quale le parti devono potersi muovere in modo elastico, anche informale, al fine di pervenire all&#8217;obiettivo dell&#8217;accordo o, se non lo si ritiene, al fine di sviluppare pienamente e liberamente le loro posizioni in contrasto. La leale collaborazione molto spesso almeno all&#8217;inizio può essere un procedimento informale. Il procedimento informale successivamente dev&#8217;essere consacrato in una serie di atti nei quali sia dimostrata l&#8217;attività che viene svolta e la posizione che ciascuno ha assunto con riferimento ai singoli aspetti del problema. Si tratterà perciò di formalizzare il procedimento attraverso una inevitabile verbalizzazione. La conclusione finale, se non è una conclusione condivisa, a maggior ragione dev&#8217;essere giustificata e motivata, sia con riferimento all&#8217;aspetto procedimentale sia con riferimento all&#8217;aspetto sostanziale, per consentire al giudice che valuterà il provvedimento adottato in assenza di accordo, <em>in</em> <em>primis</em> la Corte Costituzionale, di effettuare la sua valutazione. Il riferimento più specifico è alla varia esperienza del Consiglio di Stato in termini di aspetti sintomatici dell&#8217;eccesso di potere che consentono, ove utilizzati in modo non formalistico ma concreto, di individuare esattamente quali sono gli aspetti apprezzabili e quelli non del tentativo di giungere a una soluzione concordata. L&#8217;eccesso di potere è la figura che nella sua poliedricità meglio consente di capire che cosa significa collaborazione, ben oltre quanto è consentito fare attraverso le scarne esperienze giurisprudenziali civili in ordine alla buona fede e alla correttezza, che il giudice civile limita moltissimo in relazione alla riconosciuta libertà delle parti; la collaborazione del resto che è stata affermata nella legge n. 241 del 1990 così come novellata dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come regola di fondo per tutte le amministrazioni nei rapporti con i cittadini.<br /> Ma un sindacato in termini di eccesso di potere, a questo punto legislativo, riferito ad atti che non si fondino sulla leale collaborazione in tanto è possibile da parte del giudice delle leggi in quanto il procedimento legislativo diventi un procedimento valutabile e non sia semplicemente confinato nell&#8217;ambito degli <em>interna corporis</em> e in quanto la legge contenga una motivazione. Può dirsi, perciò, che, da questo punto di vista, tutto si tiene.<br /> La leale collaborazione non è perciò né un orpello né un intralcio defatigante, dovendo ciascuno degli attori coinvolti operare con senso di responsabilità<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> <strong>3. La leale collaborazione e i piani sanitari. </strong> &#8211; Il coinvolgimento delle regioni nella pianificazione sanitaria è una caratteristica originaria di questo sistema<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>. Già la legge 833 del 1978 prevedeva un coinvolgimento delle regioni sia pure in un modo non particolarmente significativo, poiché l&#8217;art. 3 della medesima stabiliva in modo generico che lo stato dovesse fissare gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale <em>&#8220;con il concorso delle regioni&#8221;</em>.<br /> Quel concorso, che si esprimeva attraverso il coinvolgimento delle regioni nel Consiglio Sanitario nazionale che doveva esprimere un parere sul piano sanitario nazionale, siccome previsto dall&#8217;art. 53 della stessa legge, risultava, però, limitato ed è stato considerato sostanzialmente inappagante. L&#8217;evoluzione successiva ha inciso significativamente nel sistema, con l&#8217;attribuzione alle regioni di un ruolo estremamente più significativo operato dal d. lgs. n. 502 del 1992. Il decreto, infatti, all&#8217;art. 1 prevedeva da un lato l&#8217;obbligo per il governo di tener conto delle proposte presentate dalle regioni entro il 31 luglio dell&#8217;ultimo anno divigenza del piano precedente e dall&#8217;altro che il piano dovesse essere adottato con un d.p.r., d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> Appariva così l&#8217;espressione <em>&#8220;d&#8217;intesa&#8221;</em> che è la manifestazione massima dei coinvolgimento regionale ed è quello che come si è visto secondo la Corte Costituzionale costituisce il massimo della leale collaborazione. Il successivo d. lgs. n. 229 del 1999, all&#8217;art. 1,  conferma la previsione, introducendo in luogo della Conferenza permanente la conferenza unificata stato-regioni, nell&#8217;ambito di un quadro di regole e principi molto più articolato e di una regionalizzazione più accentuata<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>.<br /> Ben inteso, la disciplina normativa ammetteva comunque la possibilità per il governo di superare l&#8217;eventuale <em>impasse</em>, deliberando motivatamente in modo difforme dalla Conferenza.<br /> Anche in questo caso, comunque, il coinvolgimento regionale risulta significativamente previsto<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>. Non diverse sono le previsioni del cd. decreto BALDUZZI del 2012 (d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189).<br /> Il Piano Sanitario Nazionale, come è noto, ha avuto un successo relativo, tanto che l&#8217;ultimo approvato è quello relativo al triennio 2006 &#8211; 2008, emanato con il d.p.r. 7 aprile 2006.<br /> A questo piano, non più replicato, si sono aggiunti, però, una pluralità di piani successivi, tutti approvati con il concorso delle regioni, e cioè previa intesa o con accordi.<br />  E così, per esempio, è stato approvato da ultimo il Piano Nazionale della Prevenzione 2020 &#8211; 2025, adottato con intesa stato &#8211; regioni 6 agosto 2020, preceduto dal Patto per la Salute per il periodo 2019 &#8211; 2021, approvato dalla Conferenza stato-regioni il 18 dicembre 2019, dal Piano Nazionale della Cronicità, approvato previo accordo stato-regioni il 15 settembre 2016, dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 2019 &#8211; 2021 (approvato previa intesa 21 febbraio 2015), dal Piano Coordinamento Nazionale dei controlli sui prodotti chimici (approvato previo accordo il 7 maggio 2015), dal Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale, tutti risultanti da intese stato-regioni<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> A <em>latere</em>, vi è l&#8217;osservatorio per la programmazione sanitaria, istituito il 22 settembre 2020, e il nuovo sistema di garanzia approvato con d.m. 12 marzo 2019, sempre previa intesa.<br /> Il coinvolgimento delle regioni è stato previsto anche per i nuovi livelli essenziali di assistenza, approvati con il d.p.c.m. 12 gennaio 2017.<br /> Può dirsi, perciò, che il sistema dell&#8217;intesa o addirittura dell&#8217;accordo è un sistema ormai diffuso se non naturale per la sanità pubblica<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Persino la normazione volta a porre rimedio alla pandemia Covid, dopo incertezze iniziali, ha coinvolto sia nella previsione legislativa che nei d.p.c.m. anche le regioni<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>.<br /> La scelta rispettosa della leale collaborazione può, però, far sorgere qualche dubbio ove si tenga conto che questa infinita pluralità di pianificazioni  postula una riflessione che molto spesso non riesce ad essere adeguata rispetto alle esigenze della popolazione e alle disponibilità tecniche e finanziarie.<br /> Il rischio è che si organizzi un sistema estremamente complesso che costituisce più un ostacolo che un vantaggio per l&#8217;erogazione dell&#8217;assistenza sanitaria richiesta.<br /> Del resto, la difficoltà nella quale si sono trovati i servizi sanitari regionali nel rispondere alla pandemia oltre a criticità organizzative locali dipendono da scelte effettuate negli anni trascorsi, vuoi per rispondere ai rilievi finanziari mossi dallo stato vuoi in conseguenza di scelte di programmazione errate, che non tenevano conto per esempio del progressivo invecchiamento della popolazione o della difficoltà di procurare sanitari specialisti in tempi brevi.<br /> Può dirsi che la programmazione, che di per sé è una funzione importante, costituzionalmente prevista, è sicuramente utile per far fronte alle esigenze della popolazione<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>, se non valutata con attenzione e se non considerata in termini successivamente elastici può condurre alla introduzione di sistemi rigidi che da un lato sono appiattiti sulla realtà, dall&#8217;altro possono costituire semplicemente un mondo dei sogni.<br /> La risposta al problema non sta, però, o quanto meno non sta esclusivamente, nell&#8217;attribuzione allo stato di un ruolo più significativo: lo stato infatti una capacità di incisione autonoma ce l&#8217;ha senz&#8217;altro<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>, tenuto conto del ruolo che in tutti questi procedimenti gli è garantito e anche del ruolo comunque di significativo ausilio che vien svolto nei suoi confronti tanto dalla Corte Costituzionale<a href="#_ftn26" title="">[26]</a> che dal giudice amministrativo.<br /> Del resto, non è una situazione di difficoltà, peraltro generalizzata, che può condurre a obliterare l&#8217;impostazione di fondo del nostro sistema, che vede le regioni coinvolte nella sanità sia in scelte organizzative e di settore sia anche nella individuazione di quelle che sono le esigenze della propria cittadinanza.<br /> Il problema è piuttosto quello di consentire che la pianificazione sia effettuata sulla base di un procedimento adeguato, che consenta l&#8217;acquisizione completa e ragionata dei dati tecnici e pratici di riferimento a cioè sulla base di una attenta ricognizione dei bisogni e della individuazione di una soluzione che corrisponda a questa ricognizione.<br /> In realtà è proprio questo quello che è mancato e continua a mancare nella pianificazione, non solo sanitaria: la ricerca e la ricostruzione del quadro di riferimento sia come realtà esistente sia come esigenza in prospettiva.<br /> È sufficiente scorrere una qualunque pubblicazione che si occupi di pianificazione sanitaria per rilevare come la più parte delle regioni non siano in grado di riferire quante prestazioni di un determinato tipo hanno erogato in un anno ai loro cittadini, quante sono le esigenze emerse e quante sono le risorse che occorrerebbero per effettuare tutta l&#8217;attività richiesta, confrontate con quelle disponibili.<br /> Può dirsi cioè che la pianificazione sconta un procedimento amministrativo sommario, che non corrisponde a un normale procedimento stabilito dalla legge n. 241 del 1990 ma che si muove su livelli che vorrebbero essere più generali ma che sono soltanto molto spesso generici e astratti.<br /> Ne consegue che il problema non è tanto quello di garantire la leale collaborazione nella pianificazione, che nei fatti c&#8217;è, ma è quello di strutturare la pianificazione anche sanitaria in modo più aderente alle conquiste più recenti che la legislazione, la letteratura e la giurisprudenza hanno individuato in materia di procedimento amministrativo.<br /> È ben noto che l&#8217;art. 13 della legge n. 241 del 1990 esclude l&#8217;attività diretta all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dall&#8217;applicazione delle norme sulla partecipazione. Questa esclusione però non dipende dal fatto che non si intendesse prevedere la partecipazione ma dal fatto che si riteneva che la partecipazione fosse disciplinata nei singoli settori (o, quanto meno, questa è la lettura che dev&#8217;essere preferita)<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> Ne discende che se la legislazione di settore prevede un procedimento disciplinato in modo articolato e completo così come dispone la legge n. 241 del 1990, questa legislazione di settore va applicata e che se, invece, non lo prevede, va applicata la legge generale sul procedimento amministrativo.<br /> La legge generale, poi, rileva non soltanto per la partecipazione in sé ma perché alla partecipazione si accompagna la formalizzazione dell&#8217;agire dell&#8217;amministrazione sia per quanto concerne l&#8217;avvio del procedimento e la sua giustificazione sia per quanto concerne la conclusione.<br /> È proprio in questo modo che il potere dell&#8217;amministrazione di acquisire gli elementi e di fornire risposte diviene un vero e proprio dovere che, nelle singole ipotesi, si trasforma in obbligo.<br /> Un&#8217;attenzione particolare dovrà poi essere dedicata alla fase della esecuzione delle scelte di pianificazione che è il momento nel quale la pianificazione mostra ancor più la sua debolezza.<br /> La fase dell&#8217;esecuzione è importante anche perché nei rapporti tra stato e regioni questo poterebbe dar luogo a interventi sostitutivi, che, per quanto realizzati con leale collaborazione, possono essere particolarmente pesanti e lo sono stati in effetti negli anni trascorsi.<br /> L&#8217;attenzione all&#8217;esecuzione è un&#8217;attenzione che l&#8217;amministrazione e il legislatore debbono avere in tutti i settori (per esempio in quello dei contratti della pubblica amministrazione e delle concessioni ove invece l&#8217;attenzione all&#8217;esecuzione in pratica non vi è).<br /> In questo caso, ancora una volta il richiamo alla leale collaborazione dovrà comprendere l&#8217;applicazione dei principi garantisti che emergono dalla legge n. 241 del 1990, e che attraverso la partecipazione e il ruolo di chi conduce il procedimento possono consentire una presenza armonica e paritaria di tutti i soggetti in gioco.<br /> Il procedimento amministrativo, perciò, risulta comunque essere la sede più idonea per disciplinare i rapporti tra coloro che, sia pubblici che privati, si confrontano con l&#8217;esercizio del potere, che dev&#8217;essere un esercizio democratico e partecipato.<br /> Da questo punto di vista, la scelta da effettuare è nel senso del superamento della centralizzazione istituzionale, quasi una sorta di prevalenza naturale dello stato sulle autonomie locali, in favore invece di una prevalenza giustificata soltanto nel momento in cui questo corrisponda alla necessità di soddisfare al meglio le esigenze della collettività che è costituita da tutti i cittadini che fanno parte delle comunità locali stesse. È questa gestione democratica del potere che può essere la migliore risposta alla crisi della programmazione, piuttosto che un ritorno impredicabile ad un centralismo che non ha dato particolari risultati positivi.<br /> Da questo punto di vista, una valutazione favorevole può essere espressa nei confronti del PNRR che è stato approvato, come si è visto, pressoché esclusivamente dal governo centrale, salva l&#8217;audizione delle regioni da parte del Parlamento, ma per l&#8217;attuazione del quale il d.l. 31 maggio 2021, n. 77, altrimenti detto decreto semplificazioni 2021, prevede all&#8217;art. 4, una gestione attraverso una cabina di regia che coinvolge le regioni e le province autonome direttamente o a mezzo del Presidente della Conferenza delle Regioni, di modo che, nei fatti, <em>a posteriori</em>, quello che è mancato in sede di leale collaborazione a livello di approvazione del Piano viene raggiunto in sede di attuazione (è questa una strada che la Corte Costituzionale ha già avallato anche in altre precedenti sue pronunzie)<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>: non è la soluzione, ma può essere un buon correttivo (significativa è anche la previsione, all&#8217;art. 3, di un tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale che coinvolge anche gli enti locali, con funzione consultiva)<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Poiché la sesta missione del PNRR concerne la salute, la leale collaborazione nei piani relativi è perciò confermata.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Il riferimento può essere a Corte Cost., 24 febbraio 2021, n. 37.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 16 giugno 2021, n. 4127; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 21 maggio 2021, n. 1074.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Cfr. già R. BIN, <em>La leale collaborazione nel nuovo titolo V della Costituzione</em>, relazione Roma 12 marzo 2008, § 4 del dattiloscritto.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Come sottolinea ora V. CERULLI IRELLI, <em>Sulla &#8220;questione amministrativa&#8221; e sulla responsabilità della dottrina</em>, in corso di pubblicazione negli <em>Scritti in onore di D. SORACE</em>, pag. 14 del dattiloscritto.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Le trattative complete più recenti sono di F. SAVASTANO, <em>Il Governo come attore principale della leale collaborazione: il ruolo nelle sedi di raccordo con le autonomie  e la perdurante necessità di un cambio di rotta</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 12 ottobre 2020; F. DEL PRETE, <em>L&#8217;attuazione del principio di leale collaborazione nella prassi della Conferenza Stato-Regioni</em>, in <em>Istituzioni del federalismo</em>, 2020, p. 69 ss.; A. POGGI, <em>Corte Costituzionale e principio di &#8220;lealtà&#8221; nella collaborazione tra Stato e Regioni per l&#8217;esercizio delle funzioni</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 11 ottobre 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Così, ad esempio, Corte Cost., 24 febbraio 2021, n. 37 e 20 ottobre 2020, n. 217.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Anche nell&#8217;anno 2020, come emerge dalla Relazione del Presidente sulla giurisprudenza costituzionale presentata il 13 maggio 2021 (segnatamente a pag. 520 ss.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Così le sentenze 24 aprile 2020, n. 78 e 9 ottobre 2020, n. 208.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Come evidenzia A. POGGI, <em>Tornare alla normalità dei rapporti Stato-Regioni. Errori da evitare e lezioni da meditare</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 9 settembre 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Parla di grande pubblicizzazione A. SANDULLI, <em>La grande &#8220;pubblicizzazione&#8221; tra Ottocento e Novecento</em>, in <em>L&#8217;amministrazione nell&#8217;assetto costituzionale dei poteri pubblici, Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli</em>, Tomo I, Torino, Giappichelli, 201, p. 228.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Il riferimento è all&#8217;indicazione del Consiglio di Stato per l&#8217;espropriazione di beni pubblici ed alla disciplina dei consorzi tra enti locali.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Così Corte Cost., 13 novembre 2019, n. 233.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Ad esempio, Corte Cost., 23 giugno 2020, n. 169.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Ampi riferimenti in merito, anche alla luce di spunti contenuti nelle sentenze della Corte Costituzionale, sono in C. DEODATO, <em>La motivazione della legge &#8211; Brevi considerazioni sui contenuti della motivazione degli atti normativi del Governo e sulla previsione della sua obbligatorietà</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 12/2014; G. PEPE, <em>Necessità di un&#8217;adeguata motivazione della legge restrittivamente incidente nella sfera giuridica dei cittadini? Commento a sentenza Corte Cost., n. 75/2015</em>, in <em><a href="http://www.forumcostituzionale.it">www.forumcostituzionale.it</a></em>, nota 70/2015.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Anche su questo argomento non mancano attenzioni recenti: A. RUGGERI, <em>Il &#8220;giusto&#8221; procedimento legislativo in attesa di garanzie non meramente promesse a parte della Consulta</em>, in <em>Rivista AIC</em>, n. 2/2019; M. CONTIERI, <em>&#8220;Giusto procedimento legislativo e conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 16/2019.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Sembra essere questo il senso delle considerazioni espresse dal Presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio nella Relazione sull&#8217;attività della Corte Costituzionale nel 2020.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Articolatamente illustrato in tutti i suoi sviluppi da C. BOTTARI, <em>La tutela della salute: lavori in corso</em>, Torino, Giappichelli, 2020, p. 12 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> La disposizione è commentata da A. MARTINO, in <em>La nuova sanità</em>, a cura di A. M. ANGIULI ed altri, con il coordinamenti di F. ROVERSI MONACO, Rimini, Maggioli, 1995, p. 21 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Si veda il commento di C. BOTTARI e L. VANDELLI, in <em>Il nuovo servizio sanitario nazionale</em>, Rimini, Maggioli, 2000, p. 23 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Questa è la valutazione anche di N. PAOLANTONIO, <em>Programmazione amministrativa della sanità</em>, in <em>Diritto amministrativo e società civile</em>, Vol. II, Bologna, Bonomia University Press, 2019, p. 536.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> Come ricorda R. FERRARA, <em>L&#8217;ordinamento della salute</em>, II ed., Torino, Giappichelli, 2020, p. 143 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Così ancora R. FERRARA, <em>L&#8217;ordinamento</em>, <em>cit</em>., p. 124, sottolinea che il sistema sanitario sembra essere caratterizzato più dal metodo del consenso (patti, intese, accordi e moduli di concertazione altrimenti definiti) che dalla ripartizione rigida delle competenze.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Come ricorda M. GOLA, <em>Pandemia, Stato e regioni: quando la &#8220;materia&#8221; non basta</em> <em>(nota a Corte Costituzionale n. 37/2021)</em>, in <em>Giustizia insieme</em>, 19 maggio 2021.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Per razionalizzare, riequilibrare e migliorare il servizio, secondo l&#8217;illuminata opinione di F. ROVERSI MONACO richiamata da N. PAOLANTONIO, <em>Programmazione amministrativa</em>, <em>cit</em>., p. 533.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Come ricorda A. M. POGGI, <em>Tornare alla normalità dei rapporti Stato-Regioni</em>,  <em>cit</em>..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Così P. BILANCIA, <em>Lo stato attuale del regionalismo italiano tra scarne prospettive di autonomia differenziata e potenziamento della leale collaborazione</em>, in <em>Studi in onore di F. PIZZETTI</em>, Vol. I, Napoli, ESI, 2020, p. 47.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> L&#8217;opinione e la portata della disposizione sono illustrati da M. C. ROMANO, in L&#8217;azione <em>amministrativa</em>, a cura di A. ROMANO, Torino, Giappichelli, 2016, p. 436 ss. e da A. ZITO e G. TINELLI, in <em>Codice dell&#8217;azione amministrativa</em>, a cura di M. A. SANDULLI, Milano, Giuffrè, 2017, p. 681 ss..</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Per esempio nella sentenza 23 giugno 2020, n. 169.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Valutazione condivisa da S. STAIANO, <em>Il PNRR guardato da Sud</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 2 giugno 2021.</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/leale-collaborazione-tra-stato-e-regioni-e-patti-per-la-salute/">Leale collaborazione tra Stato e Regioni e patti per la salute</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Accorpamento, che passione!</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/accorpamento-che-passione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/accorpamento-che-passione/">Accorpamento, che passione!</a></p>
<p>1) La recente sentenza n. 625, pubblicata il primo luglio 2019, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, appare meritevole di un breve commento, non già per le soluzioni che dà alle varie questioni che erano state sollevate con l&#8217;atto di appello, ma perché rappresenta un riassunto documentato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/accorpamento-che-passione/">Accorpamento, che passione!</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/accorpamento-che-passione/">Accorpamento, che passione!</a></p>
<p><strong>1) </strong>La recente sentenza n. 625, pubblicata il primo luglio 2019, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, appare meritevole di un breve commento, non già per le soluzioni che dà alle varie questioni che erano state sollevate con l&#8217;atto di appello, ma perché rappresenta un riassunto documentato dell&#8217;indirizzo giurisprudenziale prevalente sull&#8217;argomento trattato, ovvero quello della doverosità dell&#8217;accorpamento, che sussisterebbe a carico dei laboratori di analisi a scopo di accertamento diagnostico, accreditati e contrattualizzati con il S. S. N., che si trovino &#8221; sotto soglia &#8220;<br /> Come è ben noto l&#8217;Amministrazione regionale ritiene che i laboratori di analisi sotto soglia, che cioè annualmente non eseguono almeno 200.000 analisi, siano obbligati ad &#8221; accorparsi &#8221; in un unico laboratorio, con la conseguenza che agli originari laboratori non resterebbe che trasformarsi in &#8221; centri prelievo&#8221; (detti pure &#8220;punti di accesso&#8221;), con il compito di traferire il materiale biologico prelevato ad una &#8221; megastruttura &#8221; (il laboratorio centralizzato) che compie le operazione di analisi del materiale biologico ricevuto, trasmettendo i risultati al centro prelievi, che procede alla consegna dei medesimi agli utenti.<br /> I titolari dei laboratori sotto soglia hanno subito reagito a questa imposizione, ritenendola illegittima per vari motivi, tra cui la mancanza di una base legale attributiva del potere e la violazione di vari diritti costituzionalmente garantiti, quale la libertà d&#8217;iniziativa economica privata, di associazione e delle specifiche facoltà a queste connesse.<br /> Le critiche mosse all&#8217;accorpamento forzato, in un primo momento sono state valutate dalla giurisprudenza in maniera piuttosto incerta, stante la novità delle questioni, ma lentamente le incertezze sono svanite e si è formato un orientamento prevalente, secondo il quale sussisterebbero tutti i presupposti per ritenere legittima l&#8217;imposizione dell&#8217;accorpamento ai laboratori sotto soglia.<br /> La sentenza n. 625/19 del CGA, da cui prendono spunto le osservazioni che seguono, utilizza a piene mani quanto affermato in numerose precedenti decisioni per allinearsi all&#8217;orientamento prevalente e chiudere, per così dire, la questione almeno in Sicilia. Per queste caratteristiche argomentative offre l&#8217;occasione per alcune considerazioni critiche, per dimostrare che, a differenza di quello che è stato ritenuto, l&#8217;obbligo di accorpamento, per come previsto e disciplinato, appare illegittimo perché privo di una base legale e inidoneo ad assicurare una migliore cura degli interessi pubblici connessi al complessivo sistema sanitario.<br /> <strong>2)</strong> La prima e più radicale critica ai provvedimenti impositivi dell&#8217;obbligo dell&#8217;accorpamento alle strutture sotto soglia ne denunziava l&#8217;illegittimità osservando come essi mancassero di un&#8217;adeguata base legale. Incidendo su situazioni soggettive già acquisite dai titolari dei laboratori di analisi accreditati e contrattualizzati, di certo connesse con diritti costituzionalmente garantiti, avrebbero avuto bisogno di precise norme di legge, che attribuissero all&#8217;Amministrazione il potere d&#8217;innovare in maniera autoritaria le varie situazioni e affermare il carattere doveroso dell&#8217;accorpamento prevedendo l&#8217;irrogazione della sanzione della perdita dell&#8217;accreditamento e del codice regionale per la contrattualizzazione per le strutture che non si fossero adeguate.<br /> Questa critica, di certo di non poca importanza, viene ritenuta infondata dalla sentenza che commentiamo, che rifacendosi ad altri precedenti, individua la base legale del potere esercitato nella legge finanziaria del 2007, che &#8220;<em>impegnava le Regioni a riorganizzare la rete delle prestazioni della diagnostica di laboratorio &#8220;. E inoltre  rileverebbero a riguardo  &#8221; il piano di rientro  2007/09, reso esecutivo con D.A. 1657/07 e il programma operativo 2010/12, che prevedeva già la definizione di un piano di aggregazione dei laboratori finalizzato a raggiungere, entro il 2012, una soglia minima di 200.000 prestazioni, soglia che coincide anche con le indicazioni contenute poi nel di poco successivo accordo approvato dalla Conferenza  Stato-Regioni nella seduta del 23 marzo 2011, che assume quella stessa soglia di riferimento, imponendone il raggiungimento in tre anni di attività</em> &#8221; E infine &#8221; <em>la doverosità di conseguire&#038; le soglie fissate&#038;rispondeva alla necessità di una razionalizzazione del sistema anche i fini di contenimento della spesa pubblica</em> &#8220;<br /> Come risulta dalle motivazioni sopra riportate, per altro comuni all&#8217;orientamento giurisprudenziale prevalente (ma, come si vedrà, non univoco), il solo atto normativo di rango primario, idoneo in teoria a legittimare il potere dell&#8217;Amministrazione di obbligare le strutture sotto soglia ad accorparsi, sarebbe la legge finanziaria per il 2007, e più esattamente l&#8217;art. 1, co. 796 della legge 27.12.2006 n. 296, mentre tutti gli altri atti richiamati, compreso l&#8217;Accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2011 appaiono del tutto inidonei a dare fondamento legale all&#8217;affermato carattere doveroso dell&#8217;accorpamento, in quanto atti di sicura natura amministrativa.<br /> Ma se si va a controllare il testo dell&#8217;art.1, co.796 della legge finanziaria per il 2007, ci si accorge che esso non prevede e non attribuisce a nessun organo il potere di imporre ai laboratori di analisi già accreditati l&#8217;obbligo di raggiungere annualmente la soglia minima di 200.000 prestazioni, al di sotto della quale l&#8217;accorpamento diventa doveroso. Dispone, infatti, la norma appena richiamata che <em>&#8220;&#038; le regioni provvedono entro il 28.02.2009 ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell&#8217;adeguamento degli standard organizzativi e di personale, coerenti con i processi d&#8217;incremento dell&#8217;efficienza, resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate</em>&#8220;.<br /> Se da un lato, quindi, la norma richiamata indica gli obiettivi del piano &#8220;che le regioni debbono approvare&#8221;, dall&#8217;altro non contiene nessun riferimento ai mezzi, ovvero ai poteri, che possono essere esercitati per raggiungere gli obiettivi indicati.<br /> Potrebbe di contro osservarsi che il co.796 dell&#8217;art. 1 appena citato attribuisce alle amministrazioni regionali un&#8217;ampia discrezionalità nell&#8217;individuazione dei &#8220;mezzi&#8221; idonei a raggiungere gli obiettivi indicati dalla stessa norma, così che la scelta successivamente compiuta dall&#8217;amministrazione sarebbe il frutto dell&#8217;esercizio del potere discrezionale attribuitole dalla legge.<br /> Pur riconoscendosi il peso di questa osservazione, sul piano dei principi non può ammettersi che una norma attribuisca all&#8217;Amministrazione un&#8217;ampia discrezionalità, il cui esercizio possa incidere su situazioni di diritto soggettivo, soprattutto se coperte da garanzie costituzionali, senza indicare nemmeno in maniera indiretta il tipo di potere esercitabile e le cautele ed i limiti, entro i quali contenere il potere attribuito.<br /> La legge finanziaria per il 2007, proprio per la genericità della disciplina recata, non appare, quindi idonea a dare fondamento legale all&#8217;esercizio del potere impositivo dell&#8217;accorpamento.<br /> <strong>3)</strong> Alla legge finanziaria del 27 dic. 2006 n.296 ha fatto seguito l&#8217;accordo Stato-Regioni (già prima citato), redatto ed approvato nella seduta della Conferenza permanente del 23 marzo 2011. La giurisprudenza che critichiamo vede nell&#8217;Accordo un ulteriore fondamento legale della doverosità dell&#8217;accorpamento.<br /> La tesi non può essere condivisa.<br /> Nell&#8217;allegato dell&#8217;accordo, che contiene i &#8220;criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio&#8221;, compare per la prima volta il riferimento alla soglia delle 200.000 prestazioni annue. Si legge nell&#8217;Allegato che &#8220;<em>nei criteri di accreditamento dovrà essere prevista una soglia minima di attività, al di sotto della quale non si potrà riconoscere l&#8217;idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto. La soglia minima proposta come riferimento è di un volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno, prodotti in sede e non tramite service (  )&#8221;.</em><br /> E si legge ancora che l&#8217;obiettivo dell&#8217;esecuzione delle 200.000 prestazioni si realizzerà solo &#8220;<em>attivando meccanismi di reale aggregazione fra strutture di laboratorio, volte non già alla sopravvivenza delle stesse, ma ad un reale progetto di miglioramento della qualità complessiva </em>&#8220;<br /> L&#8217;Accordo chiarisce, infine, che i locali delle strutture sotto soglia, dopo l&#8217;accorpamento, si trasformeranno in &#8220;punti prelievo&#8221;, che appaiono idonei ad assicurare la &#8220;capillarizzazione dell&#8217;offerta dell&#8217;attività di prelievo&#8221; e &#8220;possono costituire uno strumento di risposta alla chiusura delle piccole strutture&#8221;.<br /> Se, quindi, da un lato, è nell&#8217;Accordo che si fa riferimento per la prima volta all&#8217;accorpamento e se ne delinea una possibile disciplina, dall&#8217;altro è l&#8217;Accordo stesso che esclude la doverosità dell&#8217;accorpamento per le strutture sotto la soglia delle 200.000 prestazioni l&#8217;anno, giacché esso si limita a suggerire (proporre) alle regioni tale soglia. Tali enti restavano liberi d&#8217;indicarne una diversa e più limitata, tenendo conto ciascuna delle specifiche e differenti situazioni della propria rete sanitaria, e ciò a seguito di un&#8217;attività istruttoria trasparente, di cui dare atto nei successivi provvedimenti adottati, attività che non è stata mai compiuta. Dire, quindi, come fa il filone giurisprudenziale che critichiamo, che il potere d&#8217;imporre l&#8217;accorpamento e di fissare la soglia minima nelle 200.000 prestazioni annue ha fondamento nell&#8217;accordo Stato-Regioni risulta non rispondente a quanto stabilito nell&#8217;accordo stesso e, in ultima analisi, frutto di un fraintendimento.<br /> E ancora la circostanza che l&#8217;Accordo si limitava a &#8220;proporre&#8221; alle regioni la soglia minima dimostra che il dovere di rispettare tale soglia trova il suo fondamento non già nella legge e neppure nell&#8217;accordo, ma nei provvedimenti adottati dalle regioni, di sicura natura amministrativa, e come tali inidonei a dare adeguata base legale ai provvedimenti impositivi della soglia e repressivi, nel caso del mancato raggiungimento della medesima.<br /> <strong>4) </strong>Anche se l&#8217;assenza di una norma primaria, che desse fondamento alla pretesa d&#8217;imporre l&#8217;accorpamento ai laboratori sotto soglia, dimostra da sola l&#8217;illegittimità del potere esercitato, il richiamo alle garanzie che si rapportano agli artt. 41 e 38 della Costituzione contribuisce a definire, sotto un diverso aspetto, il carattere illegittimo del potere esercitato.<br /> Come è noto i laboratori di analisi, ancorché contrattualizzati con l&#8217;Amministrazione, sono espressione della libertà d&#8217;impresa e della libertà d&#8217;iniziativa economica privata e, ancor prima, del diritto al lavoro. Del resto è la stessa giurisprudenza che con riferimento all&#8217;attività delle strutture sanitarie private richiama i principi del trattato UE in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi<a href="#_ftn1" title="">[1]</a><br /> In base alle libertà di cui gode in forza dell&#8217;art. 41, al titolare della struttura sanitaria, quale operatore economico, tocca di stabilire quale debba essere l&#8217;organizzazione della sua impresa e in quali condizioni la sua gestione sia idonea ad assicurargli un guadagno.<br /> Nel caso che ci riguarda questi semplici principi portano ad affermare che spetta al professionista stabilire la quantità di prestazioni che sia idonea ad assicurare equilibrio economico alla sua &#8220;impresa&#8221;  e, più specificamente, se un numero di prestazioni sotto soglia appaia comunque remunerativo dell&#8217;attività esercitata. L&#8217;intervento di un ordine di accorparsi con altri laboratori per dare vita ad una mega struttura e la conseguente riduzione del laboratorio accorpato a centro prelievi incide pesantemente sulla libertà di cui parliamo, imponendo dall&#8217;esterno un modello d&#8217;impresa, che il titolare della struttura di laboratorio (spesso coincidente con il professionista che ne è il direttore responsabile) non ha scelto e tuttavia non può rifiutare.<br /> Per uscire dalle difficoltà derivanti dal richiamo dell&#8217;art. 41 della Costituzione, che risultano ancora più serie se collegate con le osservazioni relative alla violazione del principio di legalità, il filone giurisprudenziale che commentiamo fa leva sul secondo comma dell&#8217;art. 41 Cost, dove è affermato che il diritto in esame non può esercitarsi in contrasto con l&#8217;utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. In breve un laboratorio di analisi che non raggiungesse la soglia delle 200.000 prestazioni annue e restasse accreditato e contrattualizzato nuocerebbe a quei valori indicati dal secondo comma dell&#8217;art. 41; e considerato che questi laboratori hanno operato per decenni sarebbe da presumere che per lunghissimo tempo abbiano nuociuto a quei valori senza che nessuno se ne accorgesse.<br /> L&#8217;inconsistenza del richiamo al secondo comma dell&#8217;art. 41, quale norma che giustificherebbe la compressione del diritto del professionista di gestire secondo suoi criteri imprenditoriali il proprio laboratorio di analisi risulta dal fatto che non viene mai spiegato, neppure per accenni, in quale maniera la gestione di un laboratorio sotto soglia potrebbe porsi in contrasto con la sicurezza, la libertà e la dignità umana o nuocere all&#8217;utilità sociale, e l&#8217;unico riferimento lontanamente plausibile è quello che richiama il contenimento della spesa pubblica.<br /> Si tratta però di un riferimento sbagliato ed inconsistente, in quanto l&#8217;affermazione della doverosità dell&#8217;accorpamento non ha nulla a che fare con il contenimento della spesa pubblica. Se, infatti, da un lato l&#8217;Accordo Stato-Regioni del 2011 non contiene nessun esplicito riferimento all&#8217;obiettivo del contenimento della spesa pubblica, dall&#8217;altro lo stesso comma 796 dell&#8217;art. 1 della L.296/06, in vista del contenimento di tale spesa, ha cura di affermare che, a partire dalla  entrata in vigore della stessa legge 296/06, alle remunerazioni rese dalle strutture private per conto del servizio nazionale  dovrà essere applicato uno sconto pari al 20% degli importi indicati nel decreto del Ministero della sanità del 22 luglio 1996.<br /> Come si vede, quindi, ai fini del contenimento della spesa gli atti richiamati non fanno nessun riferimento all&#8217;accorpamento.  Aggiungasi ancora che al contenimento della spesa pubblica presiede la revisione del nomenclatore, al fine di rimuovere le analisi inutili ed obsolete e la &#8220;rivisitazione&#8221; del tariffario, cui è affidata la riduzione dei costi delle singole analisi. Infine, il contenimento in parola restava (e resta) affidato all&#8217;assegnazione del budget annuale che l&#8217;amministrazione fa annualmente ai singoli laboratori accreditati e contrattualizzati e l&#8217;insieme dei budget non può superare la somma complessiva che per l&#8217;anno di riferimento la regione destina a quel determinato aggregato.<br /> Alla luce delle superiori considerazioni collegare l&#8217;accorpamento con il contenimento della spesa pubblica, come fa la giurisprudenza che critichiamo, appare per nulla convincente se non proprio frutto di un errore, tanto più che non viene mai spiegato, neppure per accenni, in qual modo l&#8217;affermata doverosità dell&#8217;accorpamento rappresenti una razionalizzazione del sistema, che &#8220;gioverebbe alla limitazione della spesa pubblica&#8221;<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Piuttosto va osservato come il sistema delle aggregazioni sia in grado di nuocere all&#8217;interesse pubblico connesso con la salvaguardia della salute, come in molte vicende giudiziarie è stato prospettato dai ricorrenti. A proposito basterà por mente alla circostanza che nel sistema creato con le aggregazioni le vere e proprie analisi del materiale biologico vengono eseguite in un luogo diverso da quello dove si trovano i punti prelievo che lo hanno raccolto  e non poche volte la distanza da coprire con il trasporto del materiale è considerevole, ove si tenga presente che  i limiti territoriali della mega struttura aggregata sono  individuati nel territorio della provincia o della regione, con la conseguenza che in una regione può esservi una sola struttura centralizzata, presso la quale verrebbe trasportato tutto il materiale biologico da analizzare, raccolto nei vari punti prelievo sparsi sul territorio. </p>
<div>Quella indicata del continuo trasporto da un luogo all&#8217;altro del materiale da analizzare non è una questione da poco, che non meritava di essere liquidata in poche battute rinunziando a qualunque approfondimento, se si considera che il trasporto del materiale biologico da analizzare è stato sempre considerato un aspetto assai delicato del processo analitico, essendo evidente che più il materiale biologico &#8221; viaggia &#8220;, più aumentano i pericoli che subisca alterazioni e il suo esame dia risultati inattendibili.</div>
<p> L&#8217;esistenza dei pericoli di cui parliamo trova un riscontro nel testo stesso dell&#8217;Accordo Stato-Regioni, dove, premessa l&#8217;esigenza di &#8220;preservare la sicurezza del cittadino&#8221;, si ribadisce la necessità di &#8220;assicurare la qualità delle fasi pre-analitica e post-analitica, auspicandosi che &#8220;i processi di raccolta, di pretrattamento, di trasporto dei campioni biologici e di refertazione rispondano agli standard di qualità previsti nei documenti di regolamentazione dei laboratori clinici&#8221;.<br /> I problemi connessi alla raccolta, al pretrattamento e al trasporto dei campioni biologici esistono, dunque, e l&#8217;avere precostituito una situazione nella quale la maggior parte di quei campioni vengono raccolti in un luogo e analizzati in un altro, appare tutt&#8217;altro che rassicurante e di dubbia utilità per una migliore cura della salute dei cittadini.<br /> <strong>5)</strong> La doverosità dell&#8217;aggregazione dei laboratori sotto soglia appare pure incompatibile con quanto dispone l&#8217;art. 18 della Costituzione, dove al primo comma è affermata la libertà di associazione e, quindi, il tendenziale divieto per i poteri pubblici di disporre associazioni forzate. Appare all&#8217;evidenza in contrasto con tale libertà il ricorso ad atti autoritativi, con i quali si impone ai laboratori sotto soglia di associarsi in una delle forme indicate nello stesso Accordo (cooperative, strutture consortili, ATI ) pena la perdita del contratto con la regione.<br /> Si osservi che questa libertà, più ancora di quella di cui all&#8217;art. 41 della Costituzione è garantita a tutti a prescindere dallo status del singolo soggetto e dai rapporti che intrattiene con l&#8217;Amministrazione. E i casi in cui può essere limitata sono previsti dallo stesso art. 18, e tra di essi non rientra l&#8217;obiettivo dell&#8217;Autorità di pervenire ad una migliore e più razionale organizzazione dell&#8217;apparato pubblico e privato che presiede alla cura della salute<br /> Ma proprio a proposito della pretesa di avere realizzato una migliore e più razionale organizzazione nel settore sanitario va, di contro, osservato che le forme associative, che risultano dall&#8217;aggregazione, determinano nell&#8217;utenza una situazione di confusione e incidono negativamente sul suo affidamento. E&#8217; nella comune esperienza di ogni giorno che i gabinetti di analisi, anche dopo la loro trasformazione in punti prelievo continuano a presentarsi al pubblico con il loro originario nome, con lo stesso indirizzo e recapito telefonico che possedevano prima della trasformazione, e i referti vengono consegnati ai clienti scritti su fogli dove è indicata la vecchia ragione sociale. E&#8217; vero che nei fogli che contengono la refertazione appare in un angolo una dizione identificativa del laboratorio centralizzato, ma  la maggioranza degli utenti non percepisce neppure la presenza di tale indicazione e, comunque, non ne comprende il significato. La convinzione generale degli utenti è che stanno scegliendo il laboratorio cui affidare l&#8217;esecuzione delle analisi, di cui hanno bisogno e che tale esecuzione avverrà sotto la sorveglianza del professionista, cui è intestato il laboratorio, per come risulta dagli elementi che sono offerti alla loro percezione, tantopiù che il ritiro dei risultati, ovvero della refertazione, avviene negli stessi locali dove è stato eseguito il prelievo.<br /> In breve i pazienti, allo stato attuale, quando si recano presso un laboratorio declassato a punto prelievo ignorano che il materiale biologico da analizzare sarà traferito dal luogo del prelievo alla sede dell&#8217;aggregazione (laboratorio centralizzato) e non hanno nessuna informazione in merito dai professionisti che sovrintenderanno all&#8217;esecuzione delle analisi. Gli utenti credono di avere scelto un laboratorio di loro fiducia per la competenza del professionista che ne sembra il titolare, ma, in realtà, che siano andati in quel determinato laboratorio o in un altro qualsiasi (facente riferimento allo stesso laboratorio centralizzato) non fa nessuna differenza, considerato che in ogni caso il materiale biologico sarà esaminato e refertato presso la macrostruttura.<br /> Appare evidente, dunque, che l&#8217;assetto che critichiamo, oltre che collidere con le regole costituzionali di cui agli artt. 18 e 41 Cost., oltre che non consentire nessun risparmio per la finanza pubblica, produce effetti distorsivi sul piano dell&#8217;affidamento e della concorrenza: gli utenti credono di avere scelto una determinata struttura a cui affidarsi a preferenza di altre, laddove tale scelta appare del tutto irrilevante, tenuto conto che ovunque fossero andati per il prelievo il materiale biologico raccolto sarebbe stato traferito, esaminato e refertato presso una struttura centralizzata.<br /> Ma anche i titolari ed in particolare i direttori dei laboratori di analisi, in realtà trasformati in centri prelievo, subiscono una mortificazione della loro professionalità, che vedono appiattita, in quanto non hanno possibilità di farsi spazio sul mercato puntando sui titoli posseduti e sull&#8217;accuratezza del lavoro professionale svolto. All&#8217;attività di analisi essi rimangono estranei come pure al controllo dei risultati, che vengono consegnati agli utenti così come sono stati comunicati dalla struttura centralizzata.<br /> <strong>6)</strong> Ma a questo punto, più che insistere sulle critiche, occorre chiedersi: le riflessioni di cui sopra sono del tutto estranee alla giurisprudenza, o qua e là si rinvengono decisioni che contengono spunti critici nei confronti della regola dell&#8217;accorpamento almeno in parte coincidenti con i nostri? La risposta non può che essere positiva, come risulta dalla brevissima rassegna che segue.<br /> Il TAR Basilicata, nel decidere ed accogliere un ricorso proposto da varie strutture accreditate e contrattualizzate sotto soglia per l&#8217;annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 342/16, avente ad oggetto il piano di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio, ha osservato:  </p>
<ul>
<li>L&#8217;art. 1, co. 796, lett. o) della l. 296/06 e l&#8217;Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011 non hanno &#8220;affatto portata vincolante ed inderogabile, recando in sé diversamente il riconoscimento di ampi spazi di autonomia in capo a ciascun Ente regionale&#8221;. Del resto il documento (l&#8217;Accordo) fa riferimento ad una soglia minima proposta di 200.000 esami complessivamente erogati in un anno, così confermando che si tratta di un valore indicativo&#8221;. E tuttavia la regione si è limitata erroneamente a &#8220;recepire la soglia minima delle duecentomila prestazioni annue&#8221; senza avere proceduto a &#8220;una congrua istruttoria idonea a giustificare l&#8217;adozione dell&#8217;atto e delle soglie dimensionali scelte.&#8221;
<li>Nel processo decisionale la regione ha omesso &#8220;il coinvolgimento degli ordini professionali delle professionalità scientifiche e di eventuali enti esponenziali&#8221; aggravando l&#8217;insufficienza dell&#8217;istruttoria.
<li>&#8220;La previsione di soglie quantitative minime di produzione analitica, aggiungendosi ai requisiti per l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio delle attività sanitarie&#038;finisce con l&#8217;integrare un requisito ulteriore per l&#8217;accreditamento, che è disciplinato dall&#8217;art. 8, co.4 del d.lgs. 502/92, stante il quale la procedura doveva essere preceduta da un apposito atto d&#8217;indirizzo e coordinamento adottato dalla Conferenza Stato-Regioni, che non risulta esservi stato.&#8221; (TAR Basilicata, 30 novembre 2017, n.730). </ul>
<p> La sentenza del TAR Basilicata è stata confermata dal Consiglio di Stato (sez. III, 24.07.18, n. 4517). Il Giudice d&#8217;Appello, dopo avere escluso che &#8220;le norme di pertinenza deponessero a favore della vincolatività delle modalità (200.000 prestazioni) con le quali l&#8217;obiettivo dell&#8217;accorpamento deve essere perseguito&#8221; ha ulteriormente precisato quanto segue:<br /> a) Il vincolo delle 200.000 prestazioni annue non pare ricavabile neppure da superiori esigenze di razionalizzazione della spesa, non rinvenendosi elementi che colleghino le tariffe di remunerazione delle prestazioni rese (stabilite con decreti ministeriali e con provvedimenti regionali) alla &#8220;dimensione della struttura di laboratorio accreditata, che viene contrattualizzata&#8221;.<br /> b) I vincoli che si vorrebbero applicare nei confronti delle strutture accreditate incidono sulla libertà di organizzazione e, più in generale, sull&#8217;ambito dell&#8217;iniziativa economica privata, quindi su profili muniti di rilevanza anche costituzionale, la cui limitazione è opportuno che discenda da norme esplicite di indubbia interpretazione&#038;&#8221;<br /> Sulla vicenda era peraltro già intervenuto il TAR Lazio (sez. III-quater 03.02.16 n.1538), che, nel decidere un ricorso proposto per l&#8217;annullamento del Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. 270 del 26.06.15 aveva osservato che le&#8221; soglie quantitative minime  di produzione analitica,&#8221; appaiono illegittime in quanto &#8221; aggiungendosi ai requisiti minimi per l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio delle attività sanitarie costituiscono requisiti ulteriori per l&#8217;accreditamento, che è disciplinato dall&#8217;art. 8, co.4 del d.lgs. n. 502/ 92, stante il quale la procedura deve essere preceduta ( come dirà il TAR Basilicata ) dall&#8217;approvazione di un atto d&#8217;indirizzo e coordinamento, &#8221; che non c&#8217;è stato<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Come risulta, dunque, dagli stralci delle sentenze sopra riportati sia i TAR che il Consiglio di Stato avevano espresso dubbi sulla legittimità dell&#8217;accorpamento e delle relative procedure e lo avevano fatto con osservazioni semplici e chiare che trovavano fondamento nella lettura delle norme rilevanti, ovvero la legge finanziaria per il 2007 e l&#8217;Accordo raggiunto in sede di conferenza Stato-Regioni nel 2011. I dubbi non scaturivano, quindi, da ragionamenti o da deduzioni più o meno complessi, ma si rifacevano al testo delle norme di base che all&#8217;evidenza escludevano la &#8220;doverosità&#8221; dell&#8217;accorpamento per le strutture con un volume di prestazioni inferiori a 200.000, considerato che l&#8217;Accordo &#8220;proponeva&#8221; alle regioni quella soglia, mentre le regioni hanno inteso il suggerimento come un vincolo imprescindibile ed hanno rinunziato al loro dovere di procedere ad autonome ed informate valutazioni.<br /> L&#8217;assunto che esistessero norme di base, la legge finanziaria e l&#8217;Accordo, che imponevano la soglia delle 200.000 prestazioni, è risultato erroneo e le sentenze riportate confermano che tutta l&#8217;organizzazione dell&#8217;accorpamento si regge unicamente su atti amministrativi delle regioni, inadeguati, in quanto tali a giustificare, sul piano della legittimità, una disciplina così intrusiva della gestione dei laboratori di analisi accreditati.<br /> Nei fatti è però avvenuto che le sagge considerazioni della III sezione del Consiglio di Stato sono svanite nel nulla e, per quanto ci consta, nessun altro Collegio si è confrontato con il loro contenuto. Non pochi Collegi, anzi, hanno affrontato le questioni ad essi sottoposte muovendo apoditticamente da una presunta &#8221; accertata doverosità dell&#8217;aggregazione &#8221; per citare, quindi, provvedimenti regionali, quali i &#8221; piani di rientro dal disavanzo&#8221;  o  i &#8221; provvedimenti di programmazione e pianificazione &#8221; e concludere che la &#8220;doverosità di procedere al riassetto della rete dei laboratori &#8221; avrebbe &#8221; l&#8217;obiettivo primario di contenimento della spesa&#038;&#8221;<a href="#_ftn4" title="">[4]</a> (   ), quantunque, come si è detto, l&#8217;accorpamento non abbia nulla a che vedere con tale contenimento.<br /> Ma se da un lato appare corretto propendere, allo stato della normativa vigente, per l&#8217;illegittimità dell&#8217;accorpamento e delle procedure con cui si realizza, dall&#8217;atro occorre domandarsi quale spiegazione possa darsi delle conclusioni cui è giunta la maggior parte della giurisprudenza, in spregio dell&#8217;evidenza e di precedenti che meritavano un confronto.<br /> Se si considera il riferimento quasi ossessivo che le varie sentenze fanno all&#8217;esigenza del risparmio e del contenimento della spesa pubblica, peraltro in sintonia con il motivo conduttore del dibattito politico, può ragionevolmente ipotizzarsi che alla razionalizzazione del sistema dei laboratori tramite l&#8217;accorpamento, siano stati attribuiti effetti di trascinamento del risparmio per diventare, infine l&#8217;accorpamento stesso strumento primario del risparmio stesso. Del resto non è un caso che la giurisprudenza che con maggiore insistenza è ritornata sul tema dello stretto legame tra accorpamento e risparmio viene dai Collegi che operano in Sicilia e Campania, cioè nelle due regioni dove più si è ecceduto nella spesa sanitaria e dove più si è sentita l&#8217;esigenza di piani di rientro.<br />   </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> V. TAR Abruzzo, L&#8217;Aquila, 7 giugno 2018, n.233.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a>Esemplare in questo senso quanto affermato dal TAR Abruzzo: &#8220;Il contenimento della spesa pubblica ha la sua sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei tetti di spesa e di stipulazione con i soggetti accreditati&#8221; TAR Abruzzo, L&#8217;Aquila 7 giu.2018 n. 233, già citata. Altro strumento di contenimento della spesa pubblica è individuato dalla giurisprudenza nel principio di programmazione regionale, che persegue lo scopo di razionalizzazione del sistema sanitario nell&#8217;interesse del contenimento della spesa pubblica. TAR Lazio, sez. III-quater, 3 gennaio 2018, n. 26.<br />  <a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Per osservazioni analoghe v. pure TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 21 novembre 2016, n.2263.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> V.TAR Campania, Napoli, sez. I, 11 ott. 2016 n.4655.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Modelli organizzativi di collaborazione tra sistema universitario e sistema sanitario.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/modelli-organizzativi-di-collaborazione-tra-sistema-universitario-e-sistema-sanitario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/modelli-organizzativi-di-collaborazione-tra-sistema-universitario-e-sistema-sanitario/">Modelli organizzativi di collaborazione tra sistema universitario e sistema sanitario.</a></p>
<p>1. Sanità, istruzione e ricerca nell&#8217;ottica del pieno sviluppo della persona Il rapporto che lega istituzioni universitarie ed enti del servizio sanitario nazionale rappresenta, ormai da più di un secolo, un tema centrale nell&#8217;ambito del dibattito inerente alla ripartizione delle funzioni istituzionali proprie di ciascuno dei due sistemi, finalizzati, come</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/modelli-organizzativi-di-collaborazione-tra-sistema-universitario-e-sistema-sanitario/">Modelli organizzativi di collaborazione tra sistema universitario e sistema sanitario.</a></p>
<div style="text-align: justify;"> <strong>1. Sanità, istruzione e ricerca nell&#8217;ottica del pieno sviluppo della persona</strong><br /> Il rapporto che lega istituzioni universitarie ed enti del servizio sanitario nazionale rappresenta, ormai da più di un secolo, un tema centrale nell&#8217;ambito del dibattito inerente alla ripartizione delle funzioni istituzionali proprie di ciascuno dei due sistemi, finalizzati, come noto, alla garanzia di esigenze costituzionalmente rilevanti della collettività.<br /> Le funzioni cui tali apparati sono chiamati a svolgere attengono, infatti, alla tutela di due diritti fondamentali sanciti a livello costituzionale, ossia il diritto alla salute, da un lato, la libertà della scienza e dell&#8217;insegnamento, dall&#8217;altro, la cui piena realizzazione ne imporrebbe, come evidenziato dalla dottrina dalla giurisprudenza, un collegamento di tipo strutturale.<br /> Sotto un primo profilo, l&#8217;art. 32, comma 1, Cost. definisce &#8211; con una formulazione innovativa rispetto alle altre disposizioni costituzionali<a title="">[1]</a>, nonché originale nel panorama delle esperienze nazionali europee dell&#8217;epoca<a title="">[2]</a>&#8211; il diritto alla salute quale &#8220;fondamentale diritto dell&#8217;individuo&#8221; e &#8220;interesse della collettività&#8221;<a title="">[3]</a>, enfatizzandone, in particolare, non solo la dimensione unitaria e collettiva, ma anche, la natura di valore assoluto ed inderogabile, al pari della tutela della libertà. Una simile valorizzazione del diritto alla salute è apparsa coerente rispetto agli orientamenti emersi tanto nell&#8217;ambito della comunità internazionale, quanto a livello di giurisprudenza nazionale: sia la Conferenza Internazionale della Sanità (New York, 1946) sia l&#8217;Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 1946) hanno infatti definito la salute come &#8220;<em>uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale</em>&#8220;, e non soltanto come &#8220;<em>l&#8217;assenza di malattie o infermità</em>&#8220;, con la conseguenza di configurare in capo ai Governi &#8220;<em>la responsabilità della sanità dei loro popoli</em>&#8220;, traducibile nei termini della necessaria adozione di &#8220;<em>misure sanitarie e sociali appropriate</em>&#8220;, volte alla prevenzione e alla limitazione delle situazioni di non-benessere, che possano impedire al soggetto una vita sana e dignitosa<a title="">[4]</a>. Il diritto alla salute ha, quindi, assunto, a livello internazionale, il rango di diritto fondamentale della persona, diritto che ne riconosce la dignità e che deve essere salvaguardato anche attraverso l&#8217;azione dei pubblici poteri.<br /> Parallelamente, a livello interno, la giurisprudenza costituzionale, a partire dagli anni Ottanta, ha definito la salute come &#8220;<em>bene dell&#8217;integrità e dell&#8217;equilibrio fisici e psichici della persona umana in relazione ai rapporti giuridici cui in concreto inerisce</em>&#8220;, elevandolo a &#8220;<em>diritto primario e fondamentale</em>&#8221; che impone &#8220;<em>piena ed esaustiva tutela</em>&#8220;<a title="">[5]</a>.<br /> La costituzionalizzazione del diritto alla salute, supportata dalle suddette specificazioni fornite a livello nazionale ed internazionale, hanno, dunque, favorito l&#8217;emersione della dimensione &#8220;sociale&#8221; del diritto stesso, ed anche la fondamentale rilevanza degli interessi collettivi collegati alla salute dei cittadini<a title="">[6]</a>. Tale circostanza ha, quindi, fatto sorgere in capo allo Stato una specifica responsabilità nell&#8217;ottica della compiuta tutela di siffatto bene essenziale della collettività<a title="">[7]</a>, che si è tradotta nel dovere di predisporre tutte le condizioni necessarie al fine di garantire l&#8217;effettivo espletamento dei servizi connessi alla tutela della salute, quali l&#8217;utilizzo di cure adeguate ed appropriate, rispetto alle specifiche esigenze di economicità delle risorse disponibili.<br /> Ebbene, inteso in tal senso, il diritto alla salute presenta un evidente collegamento con l&#8217;immediatamente successivo art. 33 Cost., il quale nello stabilire, al comma 1, la libertà di scienza e di insegnamento, e, all&#8217;ultimo comma, l&#8217;autonomia funzionale delle Università, eleva l&#8217;istruzione al rango di fondamentale valore costituzionale, inteso, secondo l&#8217;ormai prevalente giurisprudenza costituzionale, non più solo come libertà negativa del singolo, ma anche quale diritto ad una prestazione che spetta allo Stato garantire ai fini del pieno sviluppo della persona umana. In sostanza, al pari della precedente, la previsione in questione riconosce quale costituzionale un diritto sia individuale che collettivo, la cui realizzazione, almeno in campo medico, implica pertanto un intervento da parte dello Stato che, in via di fatto prima che di diritto, non può prescindere dalla messa in atto di forme di collaborazione e di cooperazione con il Servizio sanitario nazionale<a title="">[8]</a>.<br /> La disposizione necessita poi di essere letta in stretta correlazione con l&#8217;art. 9 Cost., il quale, prescrivendo un comportamento promozionale dei pubblici poteri a sostegno della ricerca scientifica, riconosce anch&#8217;esso un interesse collettivo e costituzionalmente rilevante allo sviluppo della ricerca stessa.<br /> La dimensione collettiva e sociale dei diritti sopra richiamati<a title="">[9]</a>è, quindi, idonea a farne emergere un peculiare nesso di collegamento, che vede nella tutela della persona, intesa nel suo benessere non solo fisico ma anche spirituale<a title="">[10]</a>, la propria ragion d&#8217;essere: la tutela della salute, sotto forma di prestazione dell&#8217;assistenza ospedaliera, può quindi essere concepita quale finalità, sia pure indiretta e mediata, delle attività universitarie di ricerca, didattica e assistenza. <br /> In ambito universitario l&#8217;insegnamento della medicina è infatti accompagnato da attività di carattere assistenziale, che risultano indispensabili ai fini della compiuta formazione del personale medico, nonché dello sviluppo della ricerca scientifica. Allo stesso tempo, in ambito ospedaliero, lo svolgimento di attività assistenziali da parte del personale medico universitario si inserisce strutturalmente nell&#8217;erogazione del servizio sanitario, concorrendo in tal modo, assieme ad altri soggetti, al perseguimento della tutela della salute dei cittadini.<br /> In sostanza, tra attività didattica e di ricerca, da un lato, e attività di assistenza medica, dall&#8217;altro, sussiste un rapporto di strumentalità<a title="">[11]</a>reciproca<a title="">[12]</a>, o, come sostenuto da parte della giurisprudenza costituzionale, di &#8220;<em>vera e propria compenetrazione</em>&#8220;, e ciò proprio in considerazione &#8220;<em>della natura necessariamente teorico-pratica dell&#8217;insegnamento medico, a livello universitario e post-universitario</em>&#8220;<a title="">[13]</a>.<br /> Tale connessione ha, peraltro, trovato riconoscimento normativo anche nella legge di riforma del sistema universitario del 2010, il cui art. 2, comma 2, lett. c), riconosce espressamente &#8220;<em>l&#8217;inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca&#8221;<a title=""><strong>[14]</strong></a></em>.<br /> L&#8217;espresso riconoscimento di un simile rapporto di compenetrazione è pur tuttavia emerso all&#8217;esito di un lungo processo di progressiva compenetrazione tra funzioni sanitarie e funzioni didattiche, che ha posto quale problema principale la definizione di regole normative utili ad individuare forme collaborative tra i soggetti istituzionali coinvolti, idonee a favorire la realizzazione degli interessi collettivi di cura, formazione e ricerca. In altri termini, l&#8217;obiettivo ultimo di garantire il pieno sviluppo della persona umana in aderenza al dettato di cui all&#8217;art. 3 Cost., mediante il miglioramento delle condizioni individuali e collettive di salute, ha, quindi, indotto il legislatore a concepire il rapporto tra Facoltà mediche e Strutture sanitarie assistenziali non più come rapporto di collegamento parziale e settoriale, ma come vero e proprio rapporto di connessione, funzionale e strutturale, necessitante, in quante tale, di apposite strutture organizzative di raccordo. <br />  <br /> <strong>2. Cooperazione e coordinamento tra Servizio sanitario nazionale e Università: profili evolutivi</strong><br /> La constatata sussistenza di profili di strumentalità tra tutela della salute e tutela dell&#8217;istruzione e della ricerca, la cui valorizzazione appare funzionale nell&#8217;ottica di un generale sistema di <em>welfare</em>, ha posto al centro del dibattito politico ed accademico la progettazione di sempre più penetranti sinergie organizzative ed azioni combinate tra Università e Servizio sanitario nazionale, che hanno assunto nel tempo impostazioni, forme ed articolazioni differenti<a title="">[15]</a>.<br /> La questione è apparsa fin dagli albori piuttosto delicata, essendo sostanzialmente volta alla ricerca di un &#8220;difficile punto di equilibrio&#8221;<a title="">[16]</a>in grado di garantire le funzioni istituzionali proprie dei due enti considerati, i quali, in quanto enti fra loro indipendenti, dotati di proprie competenze ed una propria realtà e dignità costituzionale<a title="">[17]</a>, hanno sempre opposto resistenza a compromissioni della rispettiva sfera di autonomia e di competenza.<br /> Al fine di ripercorrere le principali tappe evolutive che hanno condotto all&#8217;utilizzo delle più recenti forme cooperative, giova ricordare che, inizialmente, i rapporti tra Facoltà mediche e Strutture sanitarie assistenziali &#8211; queste ultime non ancora organizzate sotto forma di servizio pubblico omogeneamente prestato, almeno sino al l. n. 132 del 1968, che introdusse la prima forma embrionale di servizio sanitario nazionale fondato sull&#8217;ente ospedaliero &#8211; si caratterizzavano quali rapporti tra enti indipendenti, le cui scelte di collaborazione si basavano su atti negoziali di natura privatistica (per lo più convenzioni), volti principalmente a consentire alle Facoltà stesse di poter usufruire dei locali degli ospedali, nonché dei malati e dei cadaveri ivi collocati, per finalità legate all&#8217;insegnamento<a title="">[18]</a>. In un primo momento, pertanto, i rapporti tra le due istituzioni risultavano caratterizzati da una netta subordinazione degli interessi assistenziali rispetto a quelli della didattica e della ricerca. La legge, tuttavia, non solo lasciava ampia discrezionalità alle Amministrazioni quanto al contenuto, ai tempi e ai modi di attuazione dei suddetti accordi, ma manteneva altresì intatta l&#8217;autonomia delle strutture ospedaliere, senza prevedere alcuna forma di interferenza da parte delle Università sotto il profilo funzionale e organizzativo.<br /> L&#8217;intenzione di prescrivere agli ospedali di porre i malati e i cadaveri a disposizione della formazione medica venne poi proseguita con il decreto legge n. 549 del 1924, inerente ai rapporti tra le cliniche delle facoltà mediche e le amministrazioni degli ospedali, poi trasfuso nel T.U. delle Leggi sull&#8217;Istruzione Superiore, approvato con r.d. n. 1592 del 1933, il quale, disponendo la c.d. &#8220;clinicizzazione&#8221; degli ospedali e la c.d. &#8220;ospedalizzazione&#8221; delle cliniche universitarie direttamente gestite, operò un significativo cambiamento rispetto alla legislazione precedente. Da un lato, i normali ospedali civili (che presentavano gli specifici requisiti previsti dal cit. regio decreto<a title="">[19]</a>) furono trasformati in ospedali clinici (ospedali universitari), oppure in strutture pubbliche dedicate alle esigenze della ricerca e dell&#8217;istruzione, con una netta predominanza delle istituzioni universitarie su quelle ospedaliere sotto il profilo gestionale e amministrativo<a title="">[20]</a>; dall&#8217;altro lato, quale contraltare, venne prevista la possibilità per le cliniche universitarie di funzionare come reparti ospedalieri, secondo norme e condizioni convenute dall&#8217;Amministrazione sanitaria con le pubbliche istituzioni che ne facevano richiesta<a title="">[21]</a>, avviando in tal modo un percorso di avvicinamento funzionale tra cliniche universitarie e ospedali, pur tuttavia ancora caratterizzato da una forte preminenza dell&#8217;Università, potendo quest&#8217;ultima stipulare convenzioni con gli ospedali per rispondere alle proprie esigenze assistenziali.<br /> In quello stesso periodo, accanto a tali strutture, si andò anche sviluppando l&#8217;ulteriore modello organizzativo dei &#8220;Policlinici universitari&#8221;, o &#8220;cliniche gestite direttamente dall&#8217;Università&#8221;, i quali, essendo dotati di una propria autonomia, nei termini di proprie strutture e proprio personale dipendente, tendevano ad evitare forme di coordinamento con gli enti ospedalieri, ponendo seri problemi di raccordo con il sistema assistenziale pubblico<a title="">[22]</a>.<br /> È bene sottolineare come fino a questo momento l&#8217;elemento che accomuna i diversi interventi normativi consiste nella individuazione dello strumento convenzionale &#8211; il cui contenuto diviene sempre più vincolato &#8211; quale strumento favorito per la disciplina dei rapporti tra Università e strutture ospedaliere, volte alla creazione di strutture composite, articolate secondo un modello organizzativo omogeneo<a title="">[23]</a>.<br /> Siffatta tendenza iniziò, tuttavia, a mutare quando, in concomitanza dei processi di riforma e regionalizzazione che caratterizzarono il nostro ordinamento nel periodo tra gli anni &#8217;60 e gli anni &#8217;70, si avvertì l&#8217;esigenza di una più radicale razionalizzazione del settore della sanità pubblica, il quale presupponeva, quanto ai rapporti tra le due Istituzioni in questione, oltre all&#8217;utilizzo della convenzione, anche un profondo adeguamento dell&#8217;organizzazione dei servizi prestati nelle cliniche universitarie e negli ospedali.<br /> Fu così che con la l. n. 132 del 1968 (c.d. Legge Mariotti) l&#8217;ospedale pubblico venne individuato come ente prioritario nell&#8217;erogazione del servizio pubblico per la tutela della salute, con conseguente ribaltamento dei principi ispiratori dei precedenti interventi normativi, nei termini di un assoggettamento delle Università<a title="">[24]</a>alle esigenze pubbliche di assistenza medica ed un graduale rafforzamento del ruolo della Regione quale ente prioritariamente adibito all&#8217;erogazione dell&#8217;assistenza medica<a title="">[25]</a>. A ciò conseguì, pertanto, l&#8217;adeguamento del modello organizzativo utilizzato dalle cliniche universitarie a quello tipico degli ospedali pubblici, nonché l&#8217;equiparazione giuridica, quanto allo svolgimento dei compiti assistenziali, tra personale medico universitario e personale ospedaliero.<br /> In tale quadro si assistette altresì alla stabilizzazione di due modelli organizzativi: da un lato, i complessi convenzionati misti (cliniche e istituti universitari), ove era l&#8217;amministrazione ospedaliera ad accollarsi gli oneri finanziari legati all&#8217;assistenza medica e a regolare i rapporti con l&#8217;Università tramite specifiche convenzioni; dall&#8217;altro lato, i policlinici universitari e le cliniche direttamente gestite dall&#8217;Università, nei quali era l&#8217;ente universitario ad occuparsi direttamente dell&#8217;amministrazione delle risorse finanziarie<a title="">[26]</a>, e ove solo in un secondo momento<a title="">[27]</a>si avvertì l&#8217;esigenza di stipulare convenzioni ai fini dell&#8217;esercizio dell&#8217;assistenza sanitaria. Non essendo, quindi, stata prevista alcuna forma di collegamento istituzionale tra le due Amministrazioni, in entrambi i casi il rapporto tra Università e servizio sanitario venne lasciato alla libertà istituzionale dei soggetti coinvolti.<br /> Le evidenti inefficienze di un siffatto sistema furono poi in parte superate nell&#8217;ambito dell&#8217;istituzione, con l. n. 833 del 1978, del servizio sanitario nazionale quale sistema globale, integrato, e articolato su base territoriale, ove la Regione diveniva responsabile dell&#8217;erogazione del servizio di assistenza sanitaria, esercitandolo mediante le Unità Sanitarie Locali (USL)<a title="">[28]</a>, nonché mediante la stipulazione di convenzioni<a title="">[29]</a>, (anche) volte a regolare i rapporti tra Università ed Istituzioni di assistenza sanitaria, nell&#8217;ottica non di una mera collaborazione, bensì di &#8220;<em>un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali</em>&#8220;<a title="">[30]</a>.<br /> Nell&#8217;ambito del nuovo sistema di &#8220;convenzionamento&#8221; la Regione diveniva così il soggetto primariamente responsabile della prestazione del servizio, essendo titolare sia delle funzioni legislative in materia, sia della programmazione nell&#8217;organizzazione dell&#8217;assistenza sanitaria, di cui, in misura sempre crescente, entravano a far parte anche le Università.<br /> L&#8217;intento del legislatore di creare un sistema integrato fra Università e Regioni, in grado di superare i precedenti tentativi reciproci di prevaricazione tra interessi sanitari e interessi universitari, incontrò, tuttavia, non poche difficoltà in sede attuativa. Il sistema delineato dall&#8217;art. 39 della cit. l. n. 833/1978 continuava, infatti, a presentarsi disorganico e frammentato, mantenendosi ferma la distinzione tra i due modelli organizzativi degli ospedali clinicizzati (complessi misti gestiti dall&#8217;USL) e dei policlinici a gestione diretta universitaria. Da un lato, nell&#8217;ambito dei primi, la sussistenza di situazioni di sovraordinazione gerarchica fra attività assistenziale erogata dal SSN e attività assistenziale universitaria<a title="">[31]</a>continuava a porre su un piano differente le istituzioni interessate, pur essendo entrambe espressione di valori fondamentali parimenti costituzionali. Dall&#8217;altro lato, nel modello dei policlinici a gestione diretta, l&#8217;Università continuava a rivendicare sempre maggiori spazi di autonomia, quanto all&#8217;organizzazione dell&#8217;assistenza, rifiutando ogni forma di controllo anche da parte della stessa Regione, principale responsabile del loro finanziamento.<br /> Le criticità emerse nell&#8217;ambito della legge istitutiva del SSN diedero luogo, negli anni successivi, a importanti interventi legislativi volti a risolvere le disfunzioni riscontrate, soprattutto &#8211; per quel che qui interessa &#8211; a livello di coordinamento tra istituzioni ospedaliere ed universitarie.<br /> In primo luogo, in attuazione della l. n. 421 del 1992<a title="">[32]</a>, venne emanato il d.lgs. n. 502 del 1992 (c.d. Riforma <em>bis</em>)<a title="">[33]</a>, il quale, oltre a procedere ad importanti interventi innovativi, come, in estrema sintesi, il completamento dei processi di regionalizzazione del sistema<a title="">[34]</a>e di aziendalizzazione delle USL<a title="">[35]</a>, intervenne altresì specificatamente nell&#8217;ambito della regolazione dei rapporti tra SSN e Università.<br /> Il processo di radicale cambiamento che coinvolse il servizio sanitario sotto il profilo culturale ed organizzativo, trasformandolo in un sistema universalista e solidarista su base regionale e federalista<a title="">[36]</a>, determinò, infatti, anche una profonda rivisitazione dei modelli gestionali fino ad allora utilizzati per coniugare esigenze di ricerca, istruzione ed assistenza sanitaria. In particolare, si procedette alla sostituzione dello strumento convenzionale per la regolazione dei rapporti tra Atenei e strutture sanitarie, in favore di protocolli di intesa fra Regioni ed Università (art. 6, del d.lgs. n. 502/1992), i quali, non essendo vincolati a specifici schemi-tipo di natura provvedimentale, risultavano caratterizzati da un&#8217;ampia discrezionalità contrattuale delle Istituzioni interessate<a title="">[37]</a>. L&#8217;intento del legislatore era infatti quello di garantire maggiore flessibilità di azione ai soggetti stipulanti in modo tale favorire l&#8217;individuazione di soluzioni organizzative in grado di conciliare al meglio le esigenze locali e le esigenze della programmazione sanitaria regionale e statale<a title="">[38]</a>.<br /> Quanto poi alle strutture chiamate ad erogare attività assistenziale universitaria, attraverso cui si sostanziavano i contenuti dei predetti protocolli d&#8217;intesa, la legge di riforma contemplava tre principali modelli organizzativi. Il primo consisteva negli ormai noti policlinici universitari, corrispondenti alle cliniche direttamente gestite dall&#8217;Università del sistema previgente, i quali vennero tramutati in aziende, pur restano privi di personalità giuridica. A questi si accostavano poi i presidi ospedalieri in cui insisteva il triennio clinico della Facoltà di medicina, eredi dei preesistenti ospedali clinicizzati, anch&#8217;essi aziendalizzati, e, infine, i presidi ospedalieri operanti in strutture di pertinenza universitaria, corrispondenti alle precedenti cliniche ospedalizzate, per i quali era l&#8217;Università a richiederne il riconoscimento come ospedali di rilievo nazionale.<br /> Senonché, il ricorso a modelli procedimentali di coordinamento caratterizzati dalla presenza di soggetti preposti alla tutela di interessi pubblici di pari dignità costituzionale, unitamente all&#8217;assenza di regole certe e definite di funzionamento del nuovo sistema, finiva per creare un clima di tensione tra i soggetti stessi, inevitabilmente orientati a far prevalere le esigenze di cui erano portatori<a title="">[39]</a>. Ed infatti, se, da un lato, gli strumenti consensuali prescelti, in considerazione della loro duttilità, parevano in grado di assicurare l&#8217;autonomia delle Regioni e dell&#8217;Università<a title="">[40]</a>, dall&#8217;altro lato non consentivano di superare &#8211; ed anzi forse accentuavano &#8211; il conflittuale confronto tra gli interessi in questione<a title="">[41]</a>. <br /> L&#8217;impianto delineato dalla Riforma <em>bis </em>venne poi sostanzialmente confermato dal successivo intervento normativo, consistente nel d.lgs. n. 229 del 1999 (c.d. Riforma <em>ter</em>)<a title="">[42]</a>, adottato sulla base della legge delega n. 419 del 1998, che portò a completamento il processo di regionalizzazione e di aziendalizzazione del SSN<a title="">[43]</a>.<br /> Per quanto qui maggiormente interessa, occorre evidenziare che la cit. l. n. 419 del 1998 aveva altresì delegato, all&#8217;art. 6, il legislatore a ridefinire in maniera sistematica i rapporti fra SSN e Atenei, nell&#8217;ottica del rafforzamento della collaborazione, anche mediante l&#8217;utilizzo di nuovi modelli organizzativi, e del coordinamento tra attività assistenziali e attività didattiche e di ricerca. Fu così che, in attuazione della predetta disposizione, venne adottato il d.lgs. n. 517 del 1999, con il quale si pervenne ad un ulteriore importante fase di avvicinamento tra le due istituzioni in questione.<br /> Due erano, in particolare, i profili di maggiore rilievo della riforma. Da un lato, vi fu un rafforzamento del ruolo dei protocolli di intesa fra SSN e Università &#8211; quale strumento deputato a regolarne i rapporti in modo tale da conciliare le differenti esigenze pubbliche di cui erano portatori -, il cui contenuto doveva essere determinato in conformità delle linee guida di cui al d.P.C.M. 24 maggio 2001<a title="">[44]</a>. Dall&#8217;altro lato, venne introdotto il nuovo modello organizzativo dell&#8217;Azienda ospedaliero-universitaria (AOU), quale ente dotato di personalità giuridica, deputato ad attuare una piena integrazione fra attività assistenziali e attività didattico-scientifiche<a title="">[45]</a>. Tale modello, le cui caratteristiche saranno oggetto di successivo specifico approfondimento, continuò, tuttavia, per un periodo transitorio di quattro anni dall&#8217;entrata in vigore del cit. decreto legislativo<a title="">[46]</a>, ad essere declinato nelle due tipologie organizzative degli ex policlinici universitari a gestione diretta e dell&#8217;Azienda ospedaliera convenzionata con l&#8217;Università, di cui il legislatore innovò la denominazione in aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN e in aziende ospedaliere integrate con l&#8217;Università<a title="">[47]</a>. L&#8217;intento del legislatore era quello di pervenire, al termine di tale sperimentazione, all&#8217;adozione di un modello unico a livello nazionale, che desse omogeneità alle aziende in questione, dotandole altresì di un proprio organico assistenziale.<br /> L&#8217;opera di coordinamento tra attività assistenziali e attività didattiche proseguì poi anche con la riforma del sistema universitario (l. n. 30 dicembre 2010, n. 240, c.d. legge Gelmini), la quale, in un&#8217;ottica di maggiore autonomia e responsabilizzazione delle Università, da un lato, focalizzava l&#8217;integrazione tra assistenza medica e formazione universitaria nelle Aziende ospedaliero-universitarie (lasciando, in realtà, aperta la possibilità di individuare altri moduli operativi) e, dall&#8217;altro lato, individuava nel dipartimento<a title="">[48]</a>la struttura cardine del sistema organizzativo delle citate Aziende, assegnando altresì alle Facoltà di medicina, proprio in ragione della inscindibilità fra funzioni assistenziali e didattico-scientifiche, il compito di predisporre strutture di raccordo tra i dipartimenti dell&#8217;area medica, secondo criteri di affinità disciplinare<a title="">[49]</a>.<br /> Da ultimo sono, infine, intervenuti i decreti interministeriali n. 68 del 2015 e n. 402 del 2017, recanti la rideterminazione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, entrambi volti a stimolare le istituzioni sanitarie ed universitarie ad un rinnovamento delle relazioni, nell&#8217;ottica della migliore integrazione delle proprie funzioni.<br />  <br /> <strong>3. Principali modelli organizzativi di coordinamento tra Servizio sanitario nazionale e Università: le Agenzie ospedaliero-universitarie</strong><br /> L&#8217;analisi dell&#8217;evoluzione dei rapporti tra istituzioni sanitarie e istituzioni universitarie ha fatto emergere la tendenza del legislatore all&#8217;adozione di un modello gestionale sempre più decentrato e, in particolare, più recentemente, di tipo aziendalistico, in grado di coniugare al meglio esigenze assistenziali ed esigenze formative e di ricerca, al fine ultimo di incrementare in misura sempre crescente l&#8217;economicità, l&#8217;efficienza e l&#8217;efficacia delle prestazioni sanitarie erogate. Questo processo ha condotto alla valorizzazione di alcuni specifici modelli gestionali, fra i quali quello più diffuso e di maggior rilievo è rappresentato dalle Aziende ospedaliero-universitarie (AOU), introdotte, come in precedenza si è evidenziato, dal d.lgs. n. 517 del 1999<a title="">[50]</a>, superando in tal modo i preesistenti modelli aziendali, caratterizzati da una semplice giustapposizione tra istituzioni sanitarie e universitarie. Tali nuove aziende si configurano, infatti, come modelli organizzativi connotati da una missione più complessa, consistente nella realizzazione di una piena ed effettiva integrazione tra attività assistenziali ed attività didattico-scientifiche, attuata sulla base dei principi e delle modalità proprie dell&#8217;assistenza sanitaria.<br /> Diversi sono, in particolare, i profili di specialità rispetto alle Aziende unità sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere di cui al d. lgs. n. 502 del 1992, a cui il cit. decreto n. 517 del 1999 ampiamente rimanda in via diretta e talvolta analogica. Innanzitutto, come anticipato, le Aziende ospedaliero-universitarie presentano una missione più complessa, essendo deputate allo svolgimento di attività assistenziale in maniera integrata rispetto alle attività universitarie<a title="">[51]</a>. Il fine istituzionale del nuovo modello organizzativo risulta composto non più da una pluralità di interessi tra loro eterogenei ed equiordinati, dunque potenzialmente confliggenti, bensì da una molteplicità di interessi pubblici che si integrano gli uni con gli altri, e che fanno capo ad un unico soggetto che realizza la sinergia tra SSN e Università. A ciò consegue che anche l&#8217;organizzazione risulta più articolata, in quanto caratterizzata dalla necessità di predisporre moduli operativi di cogestione tra Università e Regione, con la conseguenza che i principali atti aziendali sono adottati dal direttore generale d&#8217;intesa con il rettore. Siffatta cogestione deve essere, in particolare, idonea a garantire l&#8217;armonica realizzazione degli obiettivi aziendali e ciò anche mediante l&#8217;istituzione di un organo collegiale di indirizzo, nel quale, come si vedrà nel prosieguo, i due enti &#8211; che apportano ciascuno le proprie risorse &#8211; sono ugualmente rappresentati nella funzione di pianificazione e controllo, esercitata in via unitaria<a title="">[52]</a>.<br /> Il testo del decreto, tuttavia, nel delineare siffatto nuovo modello organizzativo non ne ha stabilito l&#8217;assetto definitivo. Come infatti si è anticipato, per un quadriennio di sperimentazione, le Aziende ospedaliero-universitarie si sarebbero articolate nelle due fattispecie organizzative delle Aziende integrate con il Servizio sanitario nazionale e delle Aziende integrate con l&#8217;Università<a title="">[53]</a>, peraltro dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale.<br /> Tale bipartizione fu però mantenuta anche a seguito della scadenza dei previsti quattro anni dall&#8217;entrata in vigore del decreto, continuando tutt&#8217;oggi a sussistere, e ciò anche in considerazione dell&#8217;intervenuta Riforma del Titolo V della Costituzione, che, affidando alle Regioni la competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute<a title="">[54]</a>e facendo venire meno il potere dello Stato di emanare atti di indirizzo e di coordinamento (cfr. art. 117, comma 3), condusse alla configurazione di modelli regionali molto diversificati tra loro<a title="">[55]</a>.<br /> La scelta di un modulo organizzativo di tipo convenzionale, deputato alla realizzazione della triplice funzione di assistenza, didattica e ricerca trova in ogni caso conferma in tutto l&#8217;impianto del cit. d.lgs. n. 517 del 1999, che individua nei protocolli d&#8217;intesa lo strumento preordinato a definire le modalità di integrazione fra le suddette attività.<br /> La conferma di tale modulo convenzionale si inserisce, peraltro, in nuovo sistema di fonti per l&#8217;organizzazione delle AOU, molto più articolato<a title="">[56]</a>e complesso rispetto al precedente ordinamento, in quanto caratterizzato dalla presenza, accanto alla normativa statale di primo grado, finalmente organica e dettagliata<a title="">[57]</a>, di una serie di norme di carattere secondario (atti di indirizzo e coordinamento), dei protocolli d&#8217;intesa Università/Regione (e relative linee guida per la loro stipulazione) e, infine, dell&#8217;atto aziendale, il quale ultimo definisce l&#8217;assetto organizzativo e gestionale delle aziende stesse<a title="">[58]</a>.<br /> In particolare, l&#8217;art. 3, comma 3, del decreto stabilisce che tale atto sia adottato da parte del direttore generale, d&#8217;intesa con il rettore dell&#8217;Università, limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed alle strutture a direzione universitaria che li compongono<a title="">[59]</a>, dei quali ne definisce l&#8217;organizzazione ed il funzionamento sulla base dei principi e dei criteri definiti nei protocolli d&#8217;intesa.<br /> L&#8217;art. 3 disciplina poi l&#8217;organizzazione interna delle Aziende, individuando nel dipartimento il modello ordinario di gestione operativa al fine di assicurare l&#8217;esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. A tal riguardo si precisa che la norma distingue tra due tipologie di dipartimenti: quelli assistenziali, con funzioni prettamente connesse alle attività sanitarie, e quelli integrati, la cui attivazione, come sopra si è detto, rappresenta una delle novità più rilevanti delle del nuovo modello aziendale. Al loro interno i dipartimenti possono poi essere articolati in strutture semplici o complesse, alcune delle quali sono individuate come necessariamente a direzione universitaria, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni assistenziali necessarie all&#8217;attivazione dei corsi universitari.<br /> L&#8217;art. 4 del cit. decreto si occupa, invece, della disciplina degli organi aziendali, i quali ricalcano ampiamente quelli delle aziende sanitarie, con l&#8217;unica differenza dell&#8217;organo di indirizzo e delle modalità di nomina.<br /> Ai sensi del comma 2, il direttore generale è nominato dalla Regione, acquisita l&#8217;intesa con il Rettore dell&#8217;Università, sulla base dei requisiti stabiliti nell&#8217;articolo 3-bis del cit. d.lgs. n. 502/1992; viceversa, nel caso si tratti di AOU integrate con il SSN, il direttore generale è nominato dal rettore dell&#8217;Università, acquisita l&#8217;intesa con la Regione. Nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni di gestione aziendale, il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, entrambi nominati dal primo, nonché dal Collegio di direzione, deputato alla programmazione e alla valutazione delle attività cliniche, e composto dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dai direttori dei dipartimenti.<br /> Il Collegio sindacale, di cui al comma 3, svolge funzioni di controllo ed è composto da cinque membri, designati uno dalla Regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro dell&#8217;Università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall&#8217;Università interessata.<br /> L&#8217;innovazione più significativa concerne, tuttavia, l&#8217;introduzione, al comma 4, dell&#8217;Organo di indirizzo, deputato a proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell&#8217;attività assistenziale dell&#8217;azienda con la programmazione didattica e scientifica delle Università e di verificare la corretta attuazione della programmazione. Esso è composto da un numero massimo di cinque membri, scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, la cui nomina è disciplinata a livello di protocolli d&#8217;intesa tra Regione e Università. Ne è membro di diritto il preside della facoltà di medicina e chirurgia, mentre non possono farne parte né i dipendenti dell&#8217;Azienda, né altri componenti della facoltà di medicina e chirurgia.<br /> L&#8217;organo di indirizzo è inoltre presieduto da un presidente scelto all&#8217;interno del medesimo, nominato dalla Regione d&#8217;intesa con il rettore. Viceversa, come avviene per il direttore generale, nelle AOU integrate con il SSN, il presidente è nominato dal rettore d&#8217;intesa con la Regione.<br /> Da quanto ripercorso è possibile desumere che l&#8217;impostazione organizzativa delineata per le aziende ospedaliero universitarie ricalca, in larga parte, quella delle aziende sanitarie, con poche eccezioni quanto ai modi di nomina del direttore generale, l&#8217;istituzione dell&#8217;Organo di indirizzo ed alcuni profili dell&#8217;organizzazione funzionale.<br /> Occorre, tuttavia, segnalare un elemento di novità in merito al sistema di finanziamento delle AOU delineato dall&#8217;art. 7 del d.lgs. n. 517/1999. La norma, con una formulazione di carattere generale, stabilisce al primo comma che, da un lato, alle attività svolte dalle Aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall&#8217;Università sia dal Fondo sanitario regionale; dall&#8217;altro lato, che alle attività correnti concorrono sia le Università, con l&#8217;apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili, sia le Regioni, mediante il corrispettivo dell&#8217;attività svolta; infine, all&#8217;attuazione di programmi di rilevante interesse per la Regione e per l&#8217;Università, definiti tramite intesa, concorrono sia Regione che Atenei mediante propri finanziamenti.<br /> Il secondo comma, invece, attiene più specificamente alla remunerazione delle attività assistenziali direttamente rese dalle AOU, prevedendo che, in siffatti casi, le aziende siano classificate, previa verifica dell&#8217;adeguamento ai requisiti, nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale, e che la Regione riconosca, sulla base di un apposito accordo definito in sede di Conferenza Stato-Regioni, i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall&#8217;apporto di personale universitario. <br /> Ebbene, la circostanza per cui tali previsioni non si riflettano &#8211; come invece dovrebbe accadere &#8211; anche sugli altri soggetti del comparto sanitario legati agli Atenei da convenzioni o contratti, rende evidente che i protocolli d&#8217;intesa finiscono per essere atti negoziali, dal contenuto diversificato in relazione alle singole esperienze concrete<a title="">[60]</a>.<br /> Da ultimo, occorre analizzare un ulteriore elemento di peculiarità della disciplina delle Aziende ospedaliero-universitarie, concernente il regime giuridico dei professori e dei ricercatori che <em>ivi </em>concorrono allo svolgimento dell&#8217;attività assistenziale.<br /> La titolarità in capo a questi ultimi di un rapporto giuridico complesso, nel quale rientrano, in maniera disgiunta, il rapporto d&#8217;ufficio intercorrente fra il docente e il SSN e il rapporto d&#8217;ufficio intercorrente fra il docente e l&#8217;Università<a title="">[61]</a>, determina, innanzitutto, che l&#8217;inserimento di tali soggetti all&#8217;interno dell&#8217;azienda non avviene in modo automatico, bensì, come prescritto dall&#8217;art. 5, comma 1, del decreto n. 517/1999, mediante apposito atto del direttore generale dell&#8217;azienda, adottato d&#8217;intesa con il rettore e in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d&#8217;intesa tra la Regione e l&#8217;Università, e, dunque, senza l&#8217;espletamento di procedure selettive per il personale medico ospedaliero. Del resto lo <em>status </em>di docente universitario, che denota già il soggetto come dipendente pubblico dell&#8217;Amministrazione universitaria, rappresenta, secondo l&#8217;unanime dottrina e giurisprudenza<a title="">[62]</a>, il presupposto giuridico per l&#8217;instaurazione del rapporto con l&#8217;azienda sanitaria, il quale consegue, per l&#8217;appunto, ad un accordo convenzionale tra l&#8217;Ateneo e la struttura assistenziale medesima. <br /> A tal riguardo la norma precisa inoltre che, lo svolgimento simili attività da parte dei docenti universitari all&#8217;interno delle AOU richiede, ai sensi dei commi 4, 5 e 6, anche l&#8217;affidamento, sempre da parte del direttore generale d&#8217;intesa con il rettore, sentito il direttore di dipartimento, di un incarico di direzione di una struttura, semplice o complessa, oppure, ove ciò non sia possibile, di un incarico di responsabilitàe gestione di programmi finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, di carattere temporaneo e soggetto a verifica periodica.<br /> L&#8217;autonomia del rapporto tra docente universitario ed azienda presso cui presta assistenza rispetto a quello tra lo stesso docente e l&#8217;Ateneo trova poi ulteriore conferma nel peculiare trattamento economico riservato al personale universitario, aggiuntivo rispetto all&#8217;ordinaria retribuzione e graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, nonché in relazione ai risultati ottenuti nell&#8217;attività assistenziale e gestionale<a title="">[63]</a>.<br /> Diverso è, invece, il caso in cui il docente universitario partecipi ad una procedura selettiva indetta da parte dell&#8217;Amministrazione sanitaria, ricevendo, all&#8217;esito della stessa, l&#8217;incarico di operatore di struttura complessa ed entrando così a far parte dell&#8217;organico dell&#8217;azienda. In siffatte ipotesi opera il divieto di cumulo di impieghi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all&#8217;art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. A tal riguardo la normativa stabilisce, in linea generale, la cessazione del docente dal servizio universitario, o, in alternativa, la collocazione in aspettativa non retribuita, previa verifica circa la compatibilità del nuovo incarico, solitamente temporaneo, con le esigenze della didattica e della ricerca.<br /> L&#8217;art. 5 del cit. decreto regola, infine, la questione legata all&#8217;obbligo di opzione tra esercizio dell&#8217;attività libero professionale <em>intramuraria </em>(anche definita come &#8220;attività assistenziale esclusiva&#8221;)ed <em>extramuraria</em>da parte del personale medico universitario, disponendo, in particolare, al comma 7, che la scelta per l&#8217;attività <em>extramoenia</em>comporta il divieto per il docente universitario di ricoprire incarichi di direzione di struttura, facendo, in questo specifico caso, venire meno la necessaria compenetrazione tra attività assistenziale e attività didattico-scientifica.<br />  <br /> <strong>3.1 Principali modelli organizzativi di coordinamento tra Servizio sanitario nazionale e Università: gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico</strong><br /> L&#8217;analisi dei modelli giuridici di cooperazione tra istituzioni universitarie ed istituzioni assistenziali contemplati dalla legislazione vigente ha condotto ad individuare nelle Aziende ospedaliero universitarie i principali strumenti attraverso cui detta collaborazione si realizza.<br /> Come precedentemente osservato, ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 4, del cit. d.lgs. n. 517 del 1999, tali aziende vengono individuate da parte della Regione e dell&#8217;Università, in conformità alle scelte definite dal Piano sanitario regionale, ai fini dell&#8217;erogazione di attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca dell&#8217;Università. Nell&#8217;ipotesi in cui, tuttavia, nell&#8217;azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture assistenziali per l&#8217;attività didattica, la norma prevede la possibilità per l&#8217;Università di concordare con la Regione, nell&#8217;ambito dei protocolli di intesa, l&#8217;utilizzazione di altre strutture pubbliche.<br /> Ebbene, è nell&#8217;ambito di tale fattispecie normativa &#8211; che contempla la possibilità per gli Atenei di avvalersi di strutture pubbliche diverse dall&#8217;azienda di riferimento &#8211; che si collocano in via prioritaria i rapporti di collaborazione tra Università ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i quali rapporti restano pur sempre di natura &#8220;eventuale&#8221; e &#8220;derivata&#8221;<a title="">[64]</a>.<br /> A ciò si aggiunga che, la peculiare caratterizzazione degli IRCCS quali enti deputati allo svolgimento contestuale di &#8220;prestazioni sanitarie di ricovero e cura&#8221; e &#8220;specifiche attività di ricerca scientifica biomedica&#8221; determina anche che i sopracitati accordi tra Università ed IRCCS possano estendersi ad altre strutture  complesse e/o laboratori degli Istituti, specializzati nel campo della ricerca medica e non configurabili come strutture complesse assistenziali essenziali ai fini della didattica, all&#8217;interno delle quali i docenti e i ricercatori universitari possano effettivamente &#8211; a differenza di quanto spesso avviene all&#8217;interno delle Aziende sanitarie tradizionali<a title="">[65]</a>&#8211; svolgere in maniera integrata funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca, oltre a poter collaborare a specifici progetti di ricerca promossi dall&#8217;Istituto di riferimento<a title="">[66]</a>.<br /> Ebbene, sotto un profilo generale, è possibile notare come i profili di specialità che connotano siffatto tipo di ente, e che valgono a distinguerlo nettamente rispetto agli ordinari enti e presidi ospedalieri, attengono innanzitutto alle loro funzioni, trattandosi di istituti deputati allo svolgimento, secondo standard di eccellenza, di una duplice attività: da un lato, prestazioni sanitarie di ricovero e cura e, dall&#8217;altro lato, specifiche attività di ricerca biomedica (finalizzata alla tutela della salute e della vita) e traslazionale (da trasferire nella pratica medica giornaliera)<a title="">[67]</a>. La contestualità e la complementarietà di tali funzioni, che risultano, pertanto, come altresì chiarito da parte della giurisprudenza, tra loro inscindibili<a title="">[68]</a>, vale pertanto a determinare un primo importante profilo di specialità rispetto alle ordinarie strutture del SSN, ove l&#8217;attività di ricerca solitamente ricopre una posizione subordinata, se non del tutto assente.<br /> La vigente disciplina nazionale di riordino degli IRCSS li qualifica, infatti, quali &#8220;<em>enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica</em>&#8211; di diritto pubblico e di diritto privato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 5 e 12 del d.lgs. n. 288 del 2003 &#8211; <em>che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell&#8217;organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità</em>&#8221; (art. 1, d.lgs. n. 288/2003).<br /> La peculiarità dell&#8217;attività di assistenza e di ricerca degli IRCCS consiste, pertanto, nella loro equivalenza qualitativa, essenzialità, inscindibilità e reciproca strumentalità, che si realizza attraverso uno scambio continuo di conoscenze scientifiche fra laboratorio e clinica, nel senso che ogni ricerca deve trovare necessariamente sbocco in applicazioni terapeutiche ospedaliere, perseguendo obiettivi di eccellenza nello specifico campo di operatività, anche mediante l&#8217;utilizzo di strumentazioni tecniche all&#8217;avanguardia<a title="">[69]</a>.<br /> Come anticipato, è dunque proprio in relazione all&#8217;attività di ricerca che si realizza il collegamento tra IRCCS e Università: ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 4, del cit. decreto, tali Istituti devono attuare &#8220;<em>misure idonee di collegamento e sinergia</em>&#8221; con altre strutture, tra cui rientrano esplicitamente le Università, al fine di realizzare &#8220;<em>comuni progetti di ricerca, praticare comuni protocolli di assistenza, operare la circolazione delle conoscenze e del personale con l&#8217;obiettivo di garantire al paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate, nonché le ricerche pertinenti</em>&#8220;.<br /> Ulteriore elemento di specialità degli IRCSS rispetto alle ordinarie aziende sanitarie è poi ravvisabile nella nuova veste giuridica delineata dal d.lgs. n. 288/2003: in base all&#8217;art. 1, comma 1, essi si qualificano come enti che, pur avendo rilevanza nazionale, sono fondamentalmente ricondotti nell&#8217;alveo delle strutture regionali, dal momento che, ai sensi del successivo comma 2, &#8220;<em>ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti</em>&#8221; medesimi, residuando, invece, in capo allo Stato poteri di indirizzo, di coordinamento e di tutela di uniformità, a livello nazionale, delle modalità operative di tutela della salute<a title="">[70]</a>.<br /> Ma è sotto il profilo della forma giuridica che il cit. d.lgs. n. 288/2003 ha introdotto una delle più rilevanti novità, prevedendo la possibilità che tali Istituti si trasformino in fondazioni pubbliche, pur sempre aperte alla partecipazione dei privati (c.d. fondazioni IRCCS), oppure optino per mantenere la propria veste giuridica di enti a rilevanza nazionale operanti in ambito regionale (c.d. istituti non trasformati).<br /> In particolare, quanto ai primi, la normativa di dettaglio, contenuta negli artt. 2, 3 e 4 del cit. decreto del 2003, prevede che la trasformazione avvenga su istanza della Regione interessata<a title="">[71]</a>, per poi essere formalmente adottata con decreto da parte del Ministero della salute, d&#8217;intesa con il Presidente della Regione medesima, confermando in tal modo il ruolo di &#8220;referente degli IRCCS&#8221; assunto dalla Regione, a cui spetta anche formulare la proposta di statuto, nonché, più in generale, la previsione di norme di organizzazione e di funzionamento dell&#8217;ente<a title="">[72]</a>.<br /> Sono organi delle IRCCS fondazioni il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore generale, il direttore scientifico e il Collegio sindacale, i cui componenti e le cui modalità di nomina, assieme ai restanti aspetti organizzativi e di funzionamento, risultano disciplinati nello statuto delle Fondazioni IRCCS<a title="">[73]</a>.<br /> Per quanto infine attiene al personale, l&#8217;art. 11 prevede che, in relazione a tale specifica fattispecie, il rapporto di lavoro abbia natura privatistica, con possibilità per il personale in servizio alla data di trasformazione dell&#8217;ente di mantenere il rapporto di lavoro di diritto pubblico oppure di optare per un contratto di diritto privato.<br /> Passando invece all&#8217;analisi degli istituti non trasformati, che intendano, quindi, mantenere la veste di enti pubblici <em>tout court<a title=""><strong>[74]</strong></a></em>, il successivo art. 5 prevede che le modalità di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli stessi sono stabilite con atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (c.d. Conferenza Stato-Regioni), nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e di attuazione, nonché di salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili all&#8217;attività di ricerca e alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale. Tale atto, adottato in data 1 luglio 2004, oltre ad assegnare alla Conferenza Stato-Regioni poteri sostanzialmente normativi<a title="">[75]</a>, presenta anche un contenuto piuttosto dettagliato, del tutto assimilabile a quello dell&#8217;atto aziendale delle Aziende ospedaliero universitarie. Esso inoltre individua quali organi il Consiglio di indirizzo e verifica, il direttore generale, il direttore scientifico e il Collegio sindacale.<br /> Quanto poi alla disciplina del personale, l&#8217;art. 11 prevede che, a differenza degli IRCCS fondazioni, il rapporto di lavoro continua ad avere natura di diritto pubblico.<br /> Senonché, fatta eccezione per i profili appena evidenziati, il d.lgs. n. 288/2003 prosegue prevedendo norme in comune per le due tipologie di IRCCS in questione per quanto concerne il patrimonio, le funzioni di ricerca e di assistenza, le attività strumentali, i finanziamenti.<br /> Da tale analisi emerge, dunque, con chiarezza la configurazione degli IRCCS quali istituti che, variamente costituiti e ancora scissi tra competenze ministeriali e regionali, assumono un ruolo di eccellenza nella prestazione di attività di cura di ricerca, ricovero e cura, da intendersi quale <em>unicum</em>facente capo ad una pluralità di soggetti &#8211; anche di appartenenza universitaria -, il cui compito consiste nel finalizzare l&#8217;attività di ricerca al miglior risultato diagnostico e terapeutico per il paziente<a title="">[76]</a>.<br />  <br /> <strong>4. Nuovi orizzonti di collaborazione e coordinamento tra SSN e Atenei alla luce dell&#8217;autonomia universitaria</strong><br /> L&#8217;analisi dei due più rilevanti e diffusi modelli organizzativi di collaborazione tra istituzioni sanitarie e istituzioni universitarie previste dalla normativa vigente ha messo in evidenza la possibilità di ricorrere a strutture fortemente differenti (sotto il profilo delle modalità organizzative, di finanziamento, di conferimento di incarichi al personale accademico, ecc.) al fine della compiuta realizzazione degli interessi della collettività nel campo della cura, della ricerca e della formazione universitaria. Come infatti è stato osservato, l&#8217;inscindibilità tra attività assistenziali ed attività scientifiche comporta la necessaria elaborazione e adozione di forme di cooperazione tra gli enti coinvolti, idonee a garantire il perseguimento degli interessi pubblici tutelati e, allo stesso tempo, salvaguardare le rispettive sfere di autonomia.<br /> Il peculiare rapporto che lega sistema universitario e sistema sanitario ha quindi condotto, e conduce tuttora, alla ricerca di soluzioni operative di raccordo che siano in grado di contemperare al meglio le funzioni istituzionali proprie di ciascun sistema, in un&#8217;ottica di ottimale funzionamento del sistema complessivo. <br /> Ebbene, al di là dei modelli organizzativi tipizzati dall&#8217;ordinamento precedentemente analizzati, giova a questo punto interrogarsi circa la possibilità per le Università mediche di dotarsi di nuovi strumenti di coordinamento con il servizio sanitario nazionale, in forza della autonomia funzionale loro riconosciuta da parte dell&#8217;art. 33 Cost<a title="">[77]</a>.<br /> Tale disposizione, infatti, nel prevedere all&#8217;ultimo comma che &#8220;<em>le istituzioni di alta cultura, Università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato</em>&#8220;, riconosce anche agli Atenei uno spazio di autonomia regolativa che risulta funzionale alla tutela del diritti di cui al comma 1, ossia libertà di insegnamento e di scienza. In sostanza, il riconoscimento a livello costituzionale dell&#8217;autonomia funzionale<a title="">[78]</a>alle Università implicherebbe la possibilità per queste ultime di adottare &#8211; pur sempre nei limiti previsti dalla legge<a title="">[79]</a>&#8211; le soluzioni normative e amministrative più consone alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche<a title="">[80]</a>, le quali, in ragione del sopra esaminato rapporto di strumentalità che le lega alle esigenze assistenziali, finiscono per sovrapporsi alla tutela della salute, intesa quale interesse generale dell&#8217;ordinamento.<br /> In tale prospettiva, si potrebbe dunque ipotizzare che attraverso la fattispecie di cui al cit. art. 10, ultimo comma, il costituente abbia riconosciuto agli Atenei uno spazio di manovra entro cui questi ultimi possano individuare nuove, più efficaci ed equilibrate forme organizzative di collaborazione con gli enti deputati all&#8217;assistenza sanitaria, nell&#8217;ottica ultima di una gestione ottimale del servizio pubblico<a title="">[81]</a>. Autonomia che in ogni caso risulterà pur sempre limitata dalla eteronormazione statale sia della funzione didattica, sia della funzione di ricerca scientifica, e che implicherà, quindi, una valutazione di coerenza di tali innovativi assetti organizzativi rispetto ai principi generali dell&#8217;ordinamento.<br />  <br />  <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;"><a title="">[1] </a>Il diritto alla salute è, come noto, l&#8217;unico diritto nel testo costituzionale ad essere qualificato come &#8220;fondamentale&#8221;. Per una disamina più approfondita del diritto costituzionale alla salute, si rinvia, senza pretese di esaustività, considerata l&#8217;ampiezza della bibliografia in materia, a L. MONTUSCHI, <em>Articolo 32, primo comma</em>, in <em>Art. 29-34 Rapporti etico-sociali &#8211; Commentario della Costituzione, </em>a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1975, p. 146 e ss.; G. ALPA, voce &#8220;<em>Salute (diritto alla)</em>&#8220;, in <em>Nss. D. I. App</em>., Vol. VI, Torino, Giappichelli, 1986, p. 913 e ss.; M. LUCIANI, voce &#8220;<em>Salute, I) Diritto alla salute &#8211; dir. cost.</em>&#8220;, in <em>Enc. Dir</em>., Vol. XXVII, Roma, Ist. Enc. It., 1991; C. BOTTARI, <em>Principi costituzionali e assistenza sanitaria</em>, Milano, Giuffré, 1991; R. FERRARA, voce &#8220;<em>Salute (diritto alla)</em>&#8220;, in <em>Dig. Disc. Pubbl.</em>, Vol. XIII, Torino, Utet, 1997, p. 513 e ss.; L. CHIEFFI, <em>Ricerca scientifica e tutela della persona: bioetica e garanzie costituzionali</em>, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1993; M. COCCONI, <em>Il diritto alla tutela della salute</em>, Padova, Cedam, 1998; C. BOTTARI, <em>Il diritto alla tutela della salute</em>, in <em>I diritti costituzionali</em>, a cura di R. NANIA, P. RIDOLA, Vol. II, Torino, Giappichelli, 2001, p. 761 e ss.; C.M. D&#8217;ARRIGO, voce &#8220;<em>Salute (diritto alla)</em>&#8220;, in <em>Enc. dir.</em>, Agg., Vol. V, 2001, Milano, Giuffré, p. 1009 e ss.; A. PIOGGIA, <em>Diritto sanitario e dei servizi sociali</em>, Torino, Giappichelli, 2014; D. MORANA, <em>La salute come diritto costituzionale: lezioni, </em>Torino, Giappichelli, 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2] </a>Che contava, quale unico esempio precedente, l&#8217;ordinamento tedesco, così come ricorda C. BOTTARI, <em>Tutela della salute ed organizzazione sanitaria</em>, Torino, Giappichelli, 2011, p. 3 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3] </a>Come già notava F. CAMMEO, <em>La sanità pubblica</em>, in <em>Trattato di diritto amministrativo</em>, a cura di V.E. ORLANDO, Vol. IV, Parte II, Milano, Società Editrice Libraria, 1908, p. 214 e ss., l&#8217;evidente connotazione non solo individuale ma anche collettiva del diritto alla salute deriva dal fatto che &#8220;<em>lo Stato ha un grande interesse alla conservazione della salute dei singoli</em>&#8221; in quanto &#8220;<em>laddove difettano malattie si ha una popolazione sana e numerosa</em>&#8221; e &#8220;<em>la sanità ed il numero della popolazione è un presupposto necessario per la potenza dello Stato</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4] </a>Tale definizione del diritto alla salute quale &#8220;<em>complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity&#8221; </em>è rinvenibile nel Preambolo alla Costituzione dell&#8217;Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 1946 (ratificata dall&#8217;Italia con il d.lgs. C.p.S. del 4 marzo 1947, n. 1068). La disposizione è stata, invero, bersaglio di diverse obiezioni. In primo luogo, è stata criticata la convinzione, posta a base dei lavori in seno all&#8217;OMS, secondo cui il miglioramento del livello di salute delle persone avrebbe contribuito anche al mantenimento della pace mondiale. In secondo luogo, si è sostenuto che l&#8217;associazione tra salute e benessere porterebbe a definire tutti i problemi sociali come problemi di salute, ingenerando così confusione tra il piano delle responsabilità della professione medica e il versante politico. Inoltre, l&#8217;assimilazione della &#8220;salute&#8221; alla &#8220;felicità&#8221; comporterebbe il rischio di voler trattare medicalmente ogni aspetto della vita umana, inclusa l&#8217;aspirazione al benessere assoluto. Per una ricognizione più esaustiva delle suddette obiezioni si veda V. DURANTE, <em>Dimensioni della salute: dalla definizione dell&#8217;OMS al diritto attuale</em>, in <em>Nuova giur. civ. comm</em>., 2001, p. 132 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Tra le tante, si vedano Corte cost., sentenze nn. 202/1991, 559/1987, 184/1986, 307/1990, 455/1990, tutte in <em>www.cortecostituzionale.it</em>. Per un&#8217;utile disamina della giurisprudenza costituzionale in materia si veda B. PEZZINI, <em>Principi costituzionali e politica della sanità: il contributo della giurisprudenza costituzionale alla definizione del diritto sociale alla salute</em>, in <em>profili attuali del diritto alla salute</em>, a cura di C.E. GALLO, B. PEZZINI, Milano, Giuffrè, 1998, p. 1 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6] </a>Per una ricostruzione dei passaggi fondamentali che hanno condotto a concepire l&#8217;intervento pubblico in tema di diritto alla salute non più come problema di ordine pubblico, legato alla necessità di combattere le malattie e le epidemie del dopoguerra rischiose per l&#8217;incolumità pubblica, bensì come compito di garanzia della fruizione collettiva di un diritto sociale, si veda R. FERRARA, <em>L&#8217;ordinamento della sanità</em>, in <em>Il sistema del diritto amministrativo italiano</em>, a cura di F.G. SCOCA, F. ROVERSI MONACO, G. MORBIDELLI, Torino, Giappichelli, p. 41 e ss.; G. CILIONE, <em>Diritto sanitario</em>, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019, p. 37 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7] </a>Sul punto si veda C. MORTATI, <em>La tutela della salute nella Costituzione italiana</em>, in <em>Riv. inf. mal. prof.</em>, 1961, fasc. n. 1, p. 53.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8] </a>Sull&#8217;art. 33 Cost., seppur questa non sia la sede per un esaustivo richiamo della bibliografia in materia, si rinvia a U. POTOTSCHNIG, voce &#8220;<em>Insegnamento (libertà di)</em>&#8220;, in <em>Enc. Dir.</em>, Vol. XXI, Milano, Giuffrè, 1971, p. 721 e ss.; S. CASSESE, A. MURA, <em>Commento agli artt. 33 e 34 della Costituzione</em>, in <em>Commentario alla Costituzione</em>, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1976, p. 225 e ss.; B. CARAVITA, <em>Art. 33</em>, in <em>Commentario breve alla Costituzione</em>, a cura di V. CRISAFULLI, L. PALADIN, Padova, Cedam, 1990, p. 224 e ss.; A. BARETTONI ARLERI, F. MATARAZZO, voce &#8220;<em>Università degli studi</em>&#8220;, in <em>Enc. Dir.</em>, Agg., Vol. XLV, 1992, Milano, Giuffré, p. 822 e ss.; A. MATTIONI, voce &#8220;<em>Insegnamento (libertà di)</em>&#8220;, in <em>Dig. Disc. Pubbl.</em>, Torino, Utet, 1993, p. 420 e ss.; G. FONTANA, <em>Art. 33</em>, in <em>Commentario alla Costituzione</em>, a cura di R. BIFULCO et al., Torino, Giappichelli, 2007, Vol. I, p. 676 e ss.; Q. CAMERLENGO, <em>Art. 33</em>, in <em>Commentario breve alla Costituzione</em>, a cura di S. BARTOLE e R. BIN, Padova, Cedam, 2008, p. 332 ss.; M. DUGATO, G. PIPERATA, voce &#8220;<em>Università degli studi &#8211; I) Diritto pubblico</em>&#8220;, in <em>Enc. Giur. Treccani</em>, Roma, Istituto Enciclopedico Italiano, 2009, pp. 1 &#8211; 12; V. ATRIPALDI, <em>Diritto allo studio</em>, Napoli, Editoriale scientifica, 1974; A. ORSI BATTAGLINI, <em>Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali</em>, in<em>Nuove dimensioni nei diritti di libertà. Scritti in onore di Paolo Barile</em>, Padova, Cedam, 1990; S. CASSESE, <em>Discussioni sull&#8217;autonomia universitaria, </em>in<em>Foro it.</em>, 1990, p. 307 e ss.; F. MERLONI, <em>Autonomie e libertà nel sistema della ricerca scientifica</em>, Milano, 1990; M. CAMMELLI, <em>Autonomia universitario. Ovvero: il caso e la necessità</em>, in <em>Dir. Pubbl.</em>, 1995, p. 161 e ss.; A. D&#8217;ATENA, <em>Università e Costituzione</em>, in <em>L&#8217;autonomia del sistema universitario. Paradigmi per il futuro</em>, a cura di A. D&#8217;ATENA, Torino, Giappichelli, 2006; F. MERUSI, <em>Legge e autonomia nelle Università</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2008, p. 749 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9] </a>Come, infatti, ben ricorda G. SALA, <em>Tutela della salute, ricerca e formazione in campo sanitario: alla ricerca di un modello organizzativo di integrazione</em>, in <em>L&#8217;azienda ospedaliera universitaria integrata. Un modello di integrazione tra attività di cura, ricerca e formazione</em>, a cura di C. LEARDINI, G.A. SALA, B. CAMPEDELLI, Franco Angeli, Milano, 2015, pp. 22 &#8211; 23, fino alla fine dell&#8217;Ottocento &#8220;<em>lo Stato percepiva la sanità come problema di polizia e la cura della salute si riteneva responsabilità del singolo non della collettività, lasciandosi allo spontaneismo caritativo, di individui e gruppi, l&#8217;assistenza agli indigenti &#8211; e, di converso, i compiti dello Stato in materia di istruzione erano limitati sostanzialmente all&#8217;alfabetizzazione della popolazione -, anche i rapporti tra Università e Ospedali erano rimessi all&#8217;iniziativa spontanea delle singole realtà locali</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10] </a><em>Idem</em>, cit., p. 18. L&#8217;Autore riconosce infatti negli artt. 32 e 33 Cost. l&#8217;accoglimento e la tutela di due fondamentali esigenze della persona: il benessere fisico e, sotto forma di arte, ricerca e istruzione, quello spirituale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11] </a>In questi termini si veda M.G. ROVERSI MONACO, <em>Università e servizio sanitario nazionale: l&#8217;azienda ospedaliera universitaria</em>, Assago, Cedam, 2011, Introduzione. Lo stesso F. MERUSI, <em>Legge e autonomia nelle Università</em>, cit., p. 749, ha poi addirittura parlato di una &#8220;<em>simbiosi mutualistica</em>&#8221; tra servizio sanitario nazionale e attività universitarie.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12] </a>Il punto è ben colto da parte di G. SALA, <em>Tutela della salute, ricerca e formazione in campo sanitario: alla ricerca di un modello organizzativo di integrazione</em>, cit., p. 20, il quale afferma che &#8220;<em>non è&#038;solo l&#8217;organizzazione sanitaria a collaborare alla ricerca e alla formazione, quali scopi istituzionali dell&#8217;Università, ma insieme anche l&#8217;Università ad indirizzare la ricerca e la formazione verso gli obiettivi indicati dal servizio sanitario</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13] </a>Corte cost., sentenze nn. 136/1997, 126/1981, 103/1977, 71/2001, tutte in <em>www.cortecostituzionale.it</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14] </a>Legge 30 dicembre 2010, n. 240, &#8220;<em>Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l&#8217;efficienza del sistema universitario</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15] </a>In questi termini cfr. J. BERCELLI, <em>I moduli di coordinamento fra assistenza sanitaria, didattica e ricerca scientifica nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione delle aziende ospedaliere universitaria di Bologna</em>, in <em>L&#8217;azienda ospedaliera universitaria integrata. Un modello di integrazione tra attività di cura, ricerca e formazione</em>, a cura di C. LEARDINI, G.A. SALA, B. CAMPEDELLI, cit., p. 185 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16] </a>L&#8217;espressione è di R. FATARELLA, <em>Rapporti tra Università e sanità: alla ricerca di un difficile equilibrio</em>, in <em>Le Istituzioni del federalismo</em>, 2000, fasc. n. 5, p. 873 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17] </a>Più specificamente, si tratta di realizzare forme di coordinamento fra Regioni, quale ente territoriale titolare del servizio di assistenza sanitaria e Università, quale ente dotato di autonomia funzionale (essendogli riconosciuta, come si vedrà la possibilità di dotarsi di propri ordinamenti, sia pure sempre nei limiti stabiliti dalla legge statale), così J. BERCELLI, <em>I moduli di coordinamento fra assistenza sanitaria, didattica e ricerca scientifica nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione delle aziende ospedaliere universitaria di Bologna</em>, in <em>L&#8217;azienda ospedaliera universitaria integrata. Un modello di integrazione tra attività di cura, ricerca e formazione</em>, a cura di C. LEARDINI, G.A. SALA, B. CAMPEDELLI, cit., p. 186.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18] </a>Il riferimento è all&#8217;art. 98 della Legge Crispi, l. n. 6972/1890, sulle istituzioni pubbliche di beneficienza (IPAB).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19] </a>Quali gli ospedali situati nelle città sedi di facoltà medico-chirurgiche aventi una media giornaliera di ricoverati inferiore a 600 unità e, soltanto in casi eccezionali, quelli che eccedevano tale numero, i quali, in base ad esigenze didattiche, potevano essere convertiti in ospedali clinici da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, con un provvedimento di natura amministrativa, e non più privatistica (cfr. art. 1 del decreto legge n. 549 del 1924 e art. 27 del r.d. n. 1592 del 1933).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20] </a>Come, ad esempio, l&#8217;inserimento di diritto, nei consigli di amministrazione degli ospedali clinicizzati, di due rappresentanti dell&#8217;Università (cfr. art. 8 del decreto legge n. 549 del 1924 e art. 33 del r.d. n. 1592 del 1933), a cui conseguiva non solo una sorta di dipendenza degli ospedali rispetto sia al Ministero della Sanità, sia a quello dell&#8217;Istruzione, ma anche una netta supremazia del personale clinico rispetto a quello ospedaliero, cfr. <em>I rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale. Profili generali</em>, a cura di R. PINTO, L. DAMIANO, in <em>Il nuovo sistema dei rapporti Regione-Università</em>, Bologna, Bononia University Press, 2006, p. 13.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21] </a>Cfr. art. 4 del decreto legge n. 549 del 1924 e art. 30 del r.d. n. 1592 del 1933.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22] </a>Sul punto R. FATARELLA, <em>Rapporti tra Università e sanità: alla ricerca di un difficile equilibrio</em>, in <em>Le Istituzioni del federalismo</em>, cit., p. 877, parla, con riferimento alla struttura dei policlinici universitari, di una vera e propria &#8220;<em>insanabile contraddizione gestionale</em>&#8220;, derivante la fatto che era l&#8217;Università, tramite strutture e personale appartenente al plesso universitario, a gestire direttamente una parte del servizio di assistenza sanitaria ospedaliera, riservato, come noto, al Ministero della Sanità e delle Istituzioni Sanitarie, prima, e alle Regioni, ora.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[23] </a>Per un approfondimento storico si veda G. FALCON, <em>Le convenzioni tra ospedali e università: i precedenti storici dell&#8217;attuale disciplina</em>, in <em>Problemi giuridici della riforma sanitaria</em>, in <em>Atti del Convegno di studi organizzato dall&#8217;Avvocatura dello Stato</em>, Trieste, 7-9 maggio 1982, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1983.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[24] </a>Con conseguente erosione della propria autonomia, così M.G. ROVERSI MONACO, <em>Università e servizio sanitario nazionale: l&#8217;azienda ospedaliera universitaria</em>, cit., p. 13.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[25] </a>Sul punto si veda M. CAMMELLI, <em>Le regioni nelle proposte statali di riforma sanitaria</em>, in <em>Regioni</em>, 1974, p. 987 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[26] </a>Derivanti dalle rette derivanti dagli enti mutualistici o anche dai proventi per le prestazioni a pagamento rese in proprio, come ricorda R. FATARELLA, <em>Rapporti tra Università e sanità: alla ricerca di un difficile equilibrio</em>, in <em>Le Istituzioni del federalismo</em>, cit., p. 878.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[27] </a>Ossia a partire da quando, con legge n. 386 del 1974, i compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti anche previdenziali che gestivano forme di assistenza contro le malattie vennero trasferiti alle Regioni. Per un&#8217;analisi delle riforme parziali degli anni 1974-1977 si vedano A. SANDULLI, <em>Linee generali della riforma ospedaliera ponte del 1974</em>, in <em>Regioni</em>, 1976, p. 149 e ss.; F. MERUSI, <em>Momenti &lt;&gt; della riforma sanitaria</em>, Milano, Giuffré, 1976.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[28] </a>Sul punto si vedano E. CASETTA, <em>Considerazioni generali sulla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale</em>, in <em>Tar</em>, 1979, Vol. II, p. 405 e ss.; <em>Unità sanitarie e istituzioni</em>, a cura di F. MERUSI, Bologna, Il Mulino, 1982 R. IANNOTTA, voce &#8220;<em>Unità sanitarie locali&#8221;</em>, in <em>Enc. giur.</em>, Vol. XXXII, Roma,Istituto dell&#8217;Enciclopedia Italiana, 1994; P. SANTINIELLO<em>, </em>voce &#8220;<em>Unità sanitarie locali&#8221;</em>, in <em>Dig. disc. pubbl.</em>, Vol. XV, Torino, Giappichelli, 1999. Ai fini di un&#8217;utile visione d&#8217;insieme delle riforme sanitarie, anche in ottica comparata si veda A. PIOGGIA, S. CIVITARESE MATTEUCCI, G. M. RACCA, M. DUGATO, <em>I servizi sanitari: organizzazione, riforme e sostenibilità. Una prospettiva comparata</em>, Rimini, Maggioli Editore, 2011. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[29] </a>Per un approfondimento in merito alle convenzioni utilizzate si veda <em>I rapporti tra Università e Servizio Sanitario Nazionale. Profili generali</em>, a cura di R. PINTO, L. DAMIANO, in <em>Il nuovo sistema dei rapporti Regione-Università</em>, cit., p. 23 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[30] </a>Così recita l&#8217;art. 39, comma 2, della l. n. 833 del 1978. Per un&#8217;utile visione d&#8217;insieme della riforma si veda A. CELOTTO, <em>Breve storia legislativa della sanità in Italia</em>, in <em>1978-2018 Quaranta anni di scienza e sanità pubblica, La voce dell&#8217;Istituto superiore di Sanità</em>, a cura di W. RICCIARDI, E. ALLEVA, F. DE CASTRO, F. GIULIANO, S. SALINETTI, Roma, 2018, p. IX e ss.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[31] </a>Nei termini di una maggiore remunerazione delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate da parte del personale universitario impiegato presso gli ospedali clinicizzati, rispetto alle medesime prestazioni erogate da parte del personale ospedaliero, e ciò al fine di evitare indebite svalutazioni del ruolo istituzionale rivestito dai primi, così R. FATARELLA, <em>Rapporti tra Università e sanità: alla ricerca di un difficile equilibrio</em>, in <em>Le Istituzioni del federalismo</em>, cit., p. 880.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[32] </a>Recante &#8220;<em>Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[33] </a>Avente ad oggetto &#8220;<em>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[34] </a>Nel senso che fu eliminato qualsiasi collegamento tra Comuni e USL, la cui gestione &#8211; sotto forma di aziende &#8211; era ora affidata alle Regioni.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[35 </a>Che si traduceva nell&#8217;utilizzo di modelli operativi privatistici e nell&#8217;introduzione del principio della concorrenzialità tra strutture pubbliche e private, in un&#8217;ottica di maggiore efficienza del servizio sanitario. Per un approfondimento del tema si vedano <em>La nuova sanità</em>, (a cura di) F.A. ROVERSI MONACO Rimini, Maggioli, 1995, p. 74 e ss.; da ultimo CILIONE, <em>Diritto sanitario</em>, cit., p. 121 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[36] </a>Le principali implicazioni di tale processo di riforma attennero, infatti, al ridimensionamento delle attribuzioni regionali, con conseguente aumento delle competenze regionali; alla ridefinizione del sistema di finanziamento degli ospedali, con l&#8217;introduzione di una logica basata sulla definizione <em>a priori</em>della spesa sanitaria sostenibile; alla responsabilizzazione diretta degli amministratori (regionali e aziendali) e degli operatori (medici e non), così R. FATARELLA, <em>Rapporti tra Università e sanità: alla ricerca di un difficile equilibrio</em>, in <em>Le Istituzioni del federalismo</em>, cit., p. 881.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[37] </a>Così C. BOTTARI, <em>Commento dell&#8217;art. 6 del d.lgs. n. 502/1992 (Rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università</em>), in <em>Il nuovo servizio sanitario nazionale</em>, a cura di F.A. ROVERSI MONACO, Rimini, Maggioli, 2000.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[38] </a>In tal senso R. PINTO, L. DAMIANO, in <em>Il nuovo sistema dei rapporti Regione-Università</em>, cit., p. 23.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[39] </a>Così M.G. ROVERSI MONACO, <em>Università e servizio sanitario nazionale: l&#8217;azienda ospedaliera universitaria</em>, cit., p. 79.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[40] </a>Circostanza quest&#8217;ultima peraltro in parte smentita dalla successiva adozione, con d.m. del 31 luglio 1997, di linee-guida per la stipula dei protocolli d&#8217;intesa tra Università e Regioni, nonostante le stesse, a differenza dei precedenti schemi-tipo di convenzione, non indicassero minuziosamente il contenuto dei protocolli stessi ma ne indicassero soltanto i criteri e i principi ispiratori.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[41] </a>A tal riguardo occorre infatti precisare che: da un lato, i policlinici, per quanto dotati di autonomia (con la conseguenza che organizzazione e funzionamento era regolato secondo appositi statuti, approvati dall&#8217;Università), non avevano distinta personalità giuridica rispetto all&#8217;Università, di cui continuavano a rappresentare di fatto il &#8220;braccio operativo&#8221; (senza, quindi, avere un proprio patrimonio, proprio personale, ecc.), e rimanendo altresì estranei rispetto al SSN; dall&#8217;altro lato, le aziende ospedaliere su cui insisteva il triennio clinico della Facoltà di medicina, per quanto incardinate nel SSN, e quindi caratterizzate dalla prevalenza della componente assistenziale, dovevano pur sempre garantire al loro interno la realizzazione di finalità universitarie e di ricerca.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[42] </a>Recante &#8220;<em>Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario Nazionale</em>&#8220;, adottato sulla base delle deleghe conferite al Governo con l. n. 419 del 1998, anche detto &#8220;decreto Bindi&#8221;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[43] </a>Cfr. C. TUBERTINI, <em>Pubblica Amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni &#8211; il caso della tutela della salute</em>, Bononia University Press, Bologna, 2008.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[44] </a>Recante, per l&#8217;appunto, &#8220;<em>Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università</em>&#8220;, le quali disciplinano in maniera piuttosto dettagliata diversi aspetti dei rapporti tra i due enti, ossia la partecipazione delle Università alla programmazione sanitaria, il finanziamento, il personale, nonché l&#8217;organizzazione delle AOU. In particolare, dette linee guida, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999, sono &#8220;<em>contenute in atti di indirizzo e coordinamento emanati, su proposta dei Ministri della sanità, dell&#8217;Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell&#8217;articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:<br /> a) promuovere e disciplinare l&#8217;integrazione dell&#8217;attività assistenziale, formativa e di ricerca tra Servizio sanitario nazionale e Università; b) informare i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università al principio della leale cooperazione; c) definire le linee generali della partecipazione delle Università alla programmazione sanitaria regionale; d) indicare i parametri per l&#8217;individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia, delle aziende di cui all&#8217;articolo 2, nonché&#8217; delle Aziende USL per quanto concerne le attività di prevenzione, secondo criteri di essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità nell&#8217;impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le esigenze di ricerca e di didattica dei predetti corsi. Le medesime attività e strutture tengono anche conto delle funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di diploma universitario e di specializzazione, nel rispetto delle attribuzioni del Servizio sanitario e delle Università di cui agli articoli 6, commi 2 e 3, e 16-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché&#8217; di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per quanto concerne la formazione dei medici specialisti e del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione; e) definire, con riferimento ai parametri di cui al primo ed al secondo periodo della lettera d), il volume ottimale di attività ed il numero massimo di posti letto e di strutture assistenziali anche in rapporto al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia ed alle esigenze della ricerca, prevedendo inoltre i criteri e le modalità per il progressivo adeguamento agli standard fissati e la contestuale riduzione dei posti letto, anche in attuazione del Piano sanitario regionale</em>&#8220;. È però da segnalare che la Corte costituzionale, con sentenza n. 329 del 2003, ha affermato che il potere di adottare atti di indirizzo e di coordinamento in materia di tutela della salute, previsto dal d.lgs. n. 517/1999, spetta alle Regioni stesse (e non allo Stato). Successivamente a tale pronuncia sono quindi stati adottati diversi protocolli d&#8217;intesa disciplinanti l&#8217;organizzazione delle Aziende, il ruolo delle istituzioni e gli interessi comuni che esse rappresentano e che richiedono di essere integrati, cfr. G. CILIONE, <em>Diritto sanitario</em>, cit., p. 169.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[45] </a>Si tratta di un modello nato anche dall&#8217;esperienza e dalle soluzioni sperimentate nell&#8217;ambito del Policlinico Umberto I di Roma, il quale, con d.l. n. 343 del 1999, convertito con l. n 453 del 1999, è stato il primo policlinico universitario italiano ad essere trasformato in Azienda ospedaliero-universitaria. Sul punto si veda il Dossier elaborato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati (Affari Sociali &#8211; Sanità universitaria) &#8220;<em>Collegamento fra Università ed assistenza ospedaliera</em>&#8220;, 22 gennaio 2018, in <em>www.temi.camera.it.</em>Sul punto si veda anche E. MENICHETTI, <em>L&#8217;organizzazione aziendale: le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie</em>, in <em>Manuale di diritto sanitario, </em>a cura di R. BALDUZZI, G. CARPANI, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 259 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[46] </a>Periodo, finalizzato alla &#8220;messa a regime&#8221; del modello aziendale unico, che in realtà ha successivamente subito diversi prolungamenti, creando non pochi problemi in termini di tempestivo avvio e di coordinamento con la disciplina generale, volta, come si è detto, alla unitaria ed omogenea regolamentazione del nuovo modello organizzativo delle AOU. Invero, come sottolinea G. CILIONE, <em>Diritto sanitario</em>, cit., p. 166, siffatto periodo transitorio rappresenta &#8220;<em>un passaggio apparentemente automatiche, benché, in concreto, spetti alle Regioni la definizione dell&#8217;assetto organizzativo delle Aziende ospedaliero-universitarie attraverso protocolli d&#8217;intesa stipulati con le Università localizzate nel proprio territorio</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[47] </a>Cfr. art. 2, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 517/1999.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[48] </a>Che si andava a sostituire alle precedenti facoltà nel sistema delle istituzioni universitarie statali.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[49] </a>Imprescindibile a riguardo appare la lettura del volume <em>Università e riforme. L&#8217;organizzazione delle università degli Studi ed il personale accademico nella legge 30 dicembre 2010, n. 240</em>, a cura di F. ROVERSI MONACO, Bologna, Bononia University Press, 2013, ed, in particolare, i contributi di N. AICARDI,<em>Il rapporto tra le Università e il servizio sanitario</em>(spec. p. 131 e ss.), nonché la postfazione di G. MORBIDELLI (spec. 419 e ss.), il quale ultimo, in particolare, nel mettere criticamente in evidenza i profili innovativi della riforma, osserva come la stessa, in realtà, abbia finito per ridurre sostanzialmente &#8220;<em>l&#8217;autonomia universitaria pur garantita in Costituzione, che deriva non solo dalla pervasività della normativa statale ma anche dai forti limiti all&#8217;autonomia finanziaria, con il che può avvenire che sia la leva finanziaria a orientare ricerca e didattica</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[50] </a>Ed altresì disciplinati negli atti di intesa tra Regioni ed Università.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[51] </a>Specificamente, l&#8217;art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 517 del 1999 stabilisce che &#8220;<em>le attività assistenziali svolte perseguono l&#8217;efficace e sinergica integrazione con le funzioni istituzionali dell&#8217;Università, sulla base dei principi e delle modalità proprie dell&#8217;attività assistenziale del Servizio sanitario nazionale, secondo le specificazioni definite nel presente decreto</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[52] </a>Sul punto si veda R. FATARELLA, <em>Rapporti tra Università e sanità: alla ricerca di un difficile equilibrio</em>, in <em>Le Istituzioni del federalismo</em>, cit., p. 884.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[53] </a>Tant&#8217;è vero che lo stesso d.p.c.m. 24 maggio 2001, citato in precedenza, si occupava unicamente dell&#8217;Azienda ospedaliero universitaria.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[54] </a>Superando la precedente limitazione alla sola assistenza sanitaria e ospedaliera.Per un inquadramento generale delle competenze legislative di Stato e Regioni in materia sanitaria successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, si veda R. BALDUZZI, <em>Titolo V e tutela della salute</em>, in <em>Sanità e assistenza dopo la riforma del Titolo V</em>, a cura di R. BALDUZZI, G. DI GASPARE, Milano, Giuffré, 2002, p. 11 e ss.; A. CELOTTO, <em>La materia sanitaria nell2ambito delle competenze legislative regionali del nuovo art. 117 Cost</em>., in <em>L&#8217;Arco di Giano</em>, 2002, n. 32;D. MORANA, <em>La salute nella Costituzione italiana. Profili sistematici</em>, Milano, Giuffrè, 2002, p. 95 e ss.; C. TUBERTINI, <em>Stato, regioni e tutela della salute</em>, in <em>La Repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale</em>, a cura di A. PIOGGIA, L. VANDELLI, Bologna, Il Mulino, 2006, p. 209 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[55] </a> Così M.G. ROVERSI MONACO, <em>Università e servizio sanitario nazionale: l&#8217;azienda ospedaliera universitaria</em>, cit., p. 122.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[56] </a>In realtà, come osserva F.C. RAMPULLA, <em>Le incerte linee guida per i rapporti tra Università e servizio sanitario nazionale</em>, in <em>Sanità pubblica</em>, 2001, p. 883 e ss., il Governo pare essere andato ben oltre il mandato conferitogli dall&#8217;art. 1 del d.lgs. n. 517/1999 quanto alle linee guida e ai protocolli d&#8217;intesa, giungendo a determinare con normativa regolamentare di dettaglio aspetti che, invece, sarebbero dovuti essere regolati mediante l&#8217;atto aziendale da parte delle singole AOU, nell&#8217;esercizio della propria discrezionalità.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[57] </a>Si intende il d.lgs. n. 502/1992 e il d.lgs. n. 517/1999.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[58] </a>Come osserva S. MORO, <em>Moduli di coordinamento fra l&#8217;assistenza sanitaria e l&#8217;attività didattico-scientifica nell&#8217;ambito dell&#8217;azienda ospedaliera integrata con l&#8217;università (AOUI): spunti ricostruttivi</em>, in <em>L&#8217;azienda ospedaliera universitaria integrata. Un modello di integrazione tra attività di cura, ricerca e formazione</em>, a cura di C. LEARDINI, G.A. SALA, B. CAMPEDELLI, cit., p. 70, gli accordi in questione, rientrando nella categoria dei c.d. accordi organizzativi, &#8220;<em>non si limitano ad una (statica) ripartizione delle funzioni, ma contengono un (dinamico) coordinamento dei compiti strumentale a garantire la realizzazione delle finalità pubbliche obiettivate nell&#8217;ordinamento; ossia nel caso dei c.d. protocolli d&#8217;intesa &#8211; il coordinamento fra le attività assistenziali, didattiche e di ricerca&#8221;</em>. Sul punto giova infatti ricordare che &#8220;<em>l&#8217;utilizzazione di modelli privatistici in luogo del tradizionale strumento provvedimentale</em>&#8221; non influisce in alcun modo sulla &#8220;<em>funzionalizzazione che caratterizza l&#8217;agire dei soggetti amministrativi</em>&#8220;, così M. DUGATO<em>, Atipicità e funzionalizzazione nell&#8217;attività amministrativa per contratti</em>, Giuffré, Milano, 1996, p. 48.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[59] </a>Sul punto è intervenuta a più riprese la giurisprudenza amministrativa chiarendo che, per essere considerato atto aziendale agli effetti del cit. art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, occorre verificare &#8220;<em>verificare che sia stato approvato secondo quanto previsto dalla legge</em>&#8220;, nel senso che &#8220;<em>deve essere adottato dal direttore generale, d&#8217;intesa con il Rettore dell&#8217;Università limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture complesse e sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nei protocolli d&#8217;intesa tra Regione e Università</em>&#8220;, cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, sent., 1 aprile 2010, n. 5411). Ed altresì, sotto un diverso profilo, si è chiarito che &#8220;<em>la particolare collocazione ordinamentale dell&#8217;atto aziendale ex D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 3, non consente di disciplinare attraverso tale strumento questioni e profili eccedenti rispetto al mero (se pure, rilevantissimo) ambito dell&#8217;organizzazione e del funzionamento delle strutture universitarie. In merito assume rilevanza la previsione del citato D.Lgs. n. 517, all&#8217;art. 3, comma 2, il quale stabilisce che sono altresì demandate all&#8217;atto in questione la disciplina della costituzione, dell&#8217;organizzazione e del funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata, così come l&#8217;individuazione delle strutture complesse che li compongono e l&#8217;individuazione di quelle a direzione universitaria</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent., 25 marzo 2009, n. 1789, tutte in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[60] </a>Così C. BOTTARI, <em>Tutela della salute ed organizzazione sanitaria</em>, cit., pp. 163 &#8211; 164, nonché P. MICOSSI, <em>Sul finanziamento dei policlinici universitari</em>, in <em>Rass. Giur. Sanità</em>, 1998, n. 169, p. 306 e ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[61] </a>Sebbene, come più volte precisato da parte della giurisprudenza, ciò non incida sull&#8217;unicità del rapporto di impiego che lo lega all&#8217;azienda ospedaliera, il quale, per l&#8217;appunto, coincide con il rapporto di impiego che lo lega allo Stato. L&#8217;ormai nota inscindibile compenetrazione tra attività assistenziali ed attività scientifiche comporta infatti che l&#8217;attività assistenziale svolta dal docente universitario sia parte integrante del proprio <em>status</em>accademico. Siffatta considerazione trova, peraltro, implicita conferma nell&#8217;art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 517/1999, laddove afferma che &#8220;<em>ai professori e ricercatori universitari&#038;, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all&#8217;esercizio dell&#8217;attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale</em>&#8220;. Sul punto si vedano, <em>ex multis</em>, Cons. Stato, Sez. VI, sent., 29 maggio 2012, n. 3181; Cons. Giust. Amm., sent., 10 febbraio 2010, n. 156, tutte in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>; Corte cost., sent., 10 luglio 1981, n. 126; sent., 16 maggio 1997, n. 136; sent., 21 dicembre 2018, n. 238, tutte in <em>www.cortecostituzionale.it</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[62] </a>In dottrina si vedano C. BOTTARI, <em>Tutela della salute ed organizzazione sanitaria</em>, cit., p. 175; G. LEONDINI, <em>Lo status giuridico dei professori universitari: la necessità e difficile integrazione del rapporto di impiego</em>, in <em>L&#8217;azienda ospedaliera universitaria integrata. Un modello di integrazione tra attività di cura, ricerca e formazione</em>, a cura di C. LEARDINI, G.A. SALA, B. CAMPEDELLI, cit., pp. 105 &#8211; 106. In giurisprudenza, tra le tante, cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent., 6 maggio 2013, n. 10406; 15 maggio 2012, n. 7503; 22 dicembre 2009, n. 26960, tutte in <em>www.cortedicassazione.it</em>; Cons. Stato, Sez. III, sent., 3 febbraio 2014, n. 469; Sez. III, sent., 25 settembre 2013, n. 4729, tutte in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[63] </a>Cfr. art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 517 del 1999, ai sensi del quale al personale universitario &#8220;<em>si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato dall&#8217;università: a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico; b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell&#8217;attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché&#8217; all&#8217;efficacia nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[64] </a>Così C. CAVALIERI, <em>I rapporti tra Università degli Studi di Bologna e l&#8217;IRCSS &#8220;Istituti Ortopedici Rizzoli&#8221; nell&#8217;ambito del nuovo Protocollo d&#8217;Intesa Regione Emilia Romagna-Università</em>, in <em>Il nuovo sistema dei rapporti Regione-Università</em>, cit., p. 115, il quale, richiamando l&#8217;esempio dell&#8217;accordo tra Università e Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ricorda che &#8220;<em>il riconoscimento di tale &lt;&gt; di strutture/attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni di didattica e ricerca all&#8217;interno dell&#8217;Azienda ospedaliero-universitaria di riferimento è stato effettuato da parte dell&#8217;Ateneo e confermato dall&#8217;Azienda ospedaliero-universitaria Sant&#8217;Orsola-Malpighi e successivamente comunicato alla Regione</em>&#8220;, ricordando altresì che &#8220;<em>la Regione in precedenti atti aveva riconosciuto lo IOR come sede di &lt;&gt;</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[65] </a><em>Idem</em>, cit., p. 116, all&#8217;interno delle quali spesso si è assistito a contrasti derivanti dalla circostanza per cui il personale ospedaliero tende ad anteporre le attività di natura prettamente assistenziali a quelle di carattere didattico-scientifico, privilegiate, invece, dal personale di derivazione universitaria.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[66] </a>Siffatte peculiarità delle funzioni svolte dagli IRCCS risultavano inoltre accentuate dalla ripartizione delle competenze precedente alla Riforma del Titolo V della Costituzione, laddove le funzioni di natura assistenziale erano assegnate alla competenza concorrente Stato-Regioni, mentre quelle per l&#8217;attività di ricerca e per la definizione del regime giuridico-amministrativo alla competenza esclusiva dello Stato, in considerazione della reputata preminenza delle attività di ricerca e di studio rispetto a quelle di assistenza sanitaria. Siffatto quadro venne poi ridefinito a seguito della Riforma del 2001, che parve togliere l&#8217;ostacolo ad una piena ed effettiva integrazione tra ricerca scientifica e tutela della salute, facendo rientrare entrambe le funzioni alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni ed assegnando, pertanto allo Stato un mero ruolo di definizione dei principi generali dell&#8217;organizzazione e del funzionamento degli IRCCS. Siffatta nuova ripartizione poneva problemi di contrasto rispetto alla disciplina di riordino degli IRCCS, di cui al d.lgs. n. 288 del 2003, che li definisce, secondo una formulazione tuttora in vigore ed ampiamente utilizzata, quali enti a rilevanza nazionale, pur trattandosi, in concreto, di enti operanti su base prettamente regionale, sul punto si veda C. BOTTARI, <em>Tutela della salute ed organizzazione sanitaria</em>, cit., pp. 117 &#8211; 118.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[67] </a>Tale è la definizione contenuta nell&#8217;art. 42, comma 1, della più volte citata l. n. 833/1978, a cui fece seguito il d.P.R. n. 617/1980, che per lungo tempo rappresentò l&#8217;unica fonte di disciplina degli IRCCS. Invero, tali istituti fecero la loro prima comparsa nell&#8217;ordinamento sanitario italiano con la l. n. 132/1968, la quale, tuttavia, annoverava indistintamente, all&#8217;art. 2, comma 4, tra i compiti &#8220;eventuali&#8221; dell&#8217;ente ospedaliero la possibilità di &#8220;<em>compiere ricerche e indagini scientifiche e medico-sociali in ordine al conseguimento degli scopi istituzionali</em>&#8220;. Una compiuta definizione del ruolo dell&#8217;organo si è avuta soltanto con la legge istitutiva del SSN del 1978, la quale ha enfatizzato proprio la contestualità e la complementarietà delle suddette funzioni.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[68] </a>Cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere, 25 settembre 2002, n. 1541, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[69] </a>Tale profilo risulta, peraltro, particolarmente enfatizzato anche nell&#8217;ambito del recentissimo Patto per la salute, redatto in data 18 dicembre 2019 da parte della Conferenza Stato-Regioni, per gli anni 2019-2020, ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, laddove alla Scheda 11, relativa alla funzione di ricerca, intesa quale &#8220;<em>parte integrante e fondamentale del Servizio Sanitario nazionale</em>&#8220;, si invitano il Governo e le Regioni ad adottare azioni congiunte anche al fine di &#8220;<em>valutare congiuntamente la vigente normativa sugli IRCCS, al fine di delineare azioni di &lt;&gt; del sistema, che tenga conto dell&#8217;evoluzione scientifica e tecnologica intervenuta nell&#8217;ultimo decennio</em>&#8220;, nonché, sempre in un&#8217;ottica di promozione dell&#8217;indirizzo specialistico perseguito dai singoli istituti, a &#8220;<em>promuovere una maggiore aderenza della Direzione Strategica degli IRCCS alla mission specifica di questi istituti</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[70] </a>Circostanza che legittima, come si vedrà, la nomina del direttore scientifico da parte del Ministro della Salute, previo parere della Regione interessata.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[71] </a>Circostanza idonea ad affievolirne la autonomia statutaria.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[72] </a>Così C. CAVALIERI, <em>I rapporti tra Università degli Studi di Bologna e l&#8217;IRCSS &#8220;Istituti Ortopedici Rizzoli&#8221; nell&#8217;ambito del nuovo Protocollo d&#8217;Intesa Regione Emilia Romagna-Università</em>, in <em>Il nuovo sistema dei rapporti Regione-Università</em>, cit., p. 133.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[73] </a>Il quale, in base all&#8217;art. 3, comma 4, assegna al Consiglio di amministrazione funzioni di indirizzo e di verifica, al direttore generale funzioni di gestione, e al direttore scientifico funzioni di direzione scientifica.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[74] </a>E che per tale motivo non risultano aziendalizzate al pari delle altre entità operanti in sanità.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[75] </a>Comunque valutati costituzionalmente legittimi da parte della Consulta, nella sentenza 7 luglio 2005, n. 270, in <em>www.cortecostituzionale.it</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[76] </a>Come, infatti, correttamente osserva G. CILIONE, <em>Diritto sanitario</em>, cit., p. 173, gli IRCCS &#8220;<em>sono fondati&#038;sull&#8217;idea che non esiste soluzione di continuità tra la ricerca di base, la ricerca applicata e il trasferimento delle conoscenze dal laboratorio al reparto e quindi al letto del paziente, nell&#8217;ottica di uno scambio continuo di conoscenze scientifiche e di applicazioni terapeutiche</em>&#8220;. Trattasi, invero, come afferma A. PIOGGIA, <em>Diritti sanitario e dei servizi sociali</em>, cit., p. 114, di una &#8220;<em>combinazione quanto mai necessaria in campo medico, vista la stretta correlazione fra acquisizioni scientifiche e applicazioni terapeutiche</em>&#8221; ed in grado di configurare gli IRCCS &#8220;<em>non solo</em><em>strutture di ricerca di alto livello, ma anche ospedali di eccellenza, spesso specializzati nel trattamento di patologie particolarmente gravi e di elevato impatto sociale, quali i tumori e le malattie cardiovascolari</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[77] </a>Come, infatti, ricorda G. SCIULLO, <em>L&#8217;Organizzazione amministrativa. Principi</em>, in <em>Sistema del diritto amministrativo italiano</em>, diretto da F.G. SCOCA, F.A. ROVERSI MONACO, G. MORBIDELLI, Torino, Giappichelli, 2013, p. 113, &#8220;<em>il modello dell&#8217;autonomia funzionale riguarda enti esponenziali degli interessi di una comunità di settore (studiosi di università o centri di ricerca&#8230;). A tali enti l&#8217;ordinamento assegna una posizione organizzativa di autonomia, intesa anzitutto come capacità di stabilire l&#8217;indirizzo cui svolgere l&#8217;attività che li caratterizza. Si tratta di una autonomia simile a quella garantita agli enti territoriali minori</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[78] </a>Espressione in realtà ritenuta impropria da parte di F. MERUSI, <em>Legge e autonomia nelle Università</em>, in <em>Dir. Amm.</em>, 2008, p. 739 e ss., secondo il quale sarebbe più corretto &#8220;<em>parlare di autonomia nell&#8217;ambito di una funzione predeterminata dall&#8217;etero finanziamento e dalla necessaria uniformità del risultato per quanto riguarda i titoli di studio</em>&#8220;, tornando in tal modo al previgente regime di &#8220;autarchia&#8221;, trattandosi di un&#8217;autonomia in linea di principio concessa, ma &#8220;<em>ex post progressivamente corretta dal legislatore sulla base del duplice alternativo criterio della necessaria uniformità dei risultati e del buon uso del pubblico denaro</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[79]</a>Come ben sottolinea A. BARDUSCO, <em>Servizio sanitario e Università</em>, in <em>San. Pubbl. Priv.</em>, 2004, fasc. n. 10, p. 953 e ss., &#8220;<em>ferma restando la sua autonomia (statutaria , regolamentare, ecc.) è il legislatore dello Stato&#038;che ha competenza a dettare regole e principi giuridici relativi al mondo universitario</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[80] </a>In questi termini A. D&#8217;ATENA, <em>Università e Costituzione</em>, in <em>L&#8217;autonomia del sistema universitario. Paradigmi per il futuro</em>, a cura di A. D&#8217;ATENA, cit., p. 19.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[81]</a>Come, infatti, sosteneva A. ORSI BATTAGLINI, <em>Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali</em>, in <em>Nuove dimensioni nei diritti di libertà. Scritti in onore di Paolo Barile</em>, cit., p. 103, la &#8220;<em>libertà scientifica potrebbe e dovrebbe porsi come criterio di profonde modificazioni informando il sistema organizzativo di quei caratteri che sono ad essa essenziali&#8230;pluralismo, differenziazione e tendenziale equiordinazione di &lt;&gt; dei vari soggetti, apertura, comunicazione e collaborazione tra essi, ma anche interscambiabilità dei ruoli, competitività, responsabilizzazione</em>&#8220;.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>L’istituzione della Commissione per l’aggiornamento del Livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell’appropriatezza di essi nel Servizio sanitario nazionale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/listituzione-della-commissione-per-laggiornamento-del-livelli-essenziali-di-assistenza-lea-e-la-promozione-dellappropriatezza-di-essi-nel-servizio-sanitario-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/listituzione-della-commissione-per-laggiornamento-del-livelli-essenziali-di-assistenza-lea-e-la-promozione-dellappropriatezza-di-essi-nel-servizio-sanitario-nazionale/">L’istituzione della Commissione per l’aggiornamento del Livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell’appropriatezza di essi nel Servizio sanitario nazionale</a></p>
<p>Abstract Il presente studio si prefigge di analizzare le modalità con cui nel tempo i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati modificati in considerazione dell’evoluzione tecnica e scientifica che caratterizza la scienza medica; si vuole in particolare indagare se il legislatore abbia colto l’urgente necessità di aggiornamento dei LEA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/listituzione-della-commissione-per-laggiornamento-del-livelli-essenziali-di-assistenza-lea-e-la-promozione-dellappropriatezza-di-essi-nel-servizio-sanitario-nazionale/">L’istituzione della Commissione per l’aggiornamento del Livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell’appropriatezza di essi nel Servizio sanitario nazionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><em><strong>Abstract</strong></em><br />
Il presente studio si prefigge di analizzare le modalità con cui nel tempo i Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati modificati in considerazione dell’evoluzione tecnica e scientifica che caratterizza la scienza medica; si vuole in particolare indagare se il legislatore abbia colto l’urgente necessità di aggiornamento dei LEA che inevitabilmente è connessa con la più generale della tutela del diritto alla salute, di cui anche i LEA fanno parte.<br />
Il contributo analizza in particolare l’istituzione della Commissione per l’aggiornamento del Livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell’appropriatezza di essi nel Servizio sanitario nazionale ad opera della legge n. 208 del 2015 (c.d legge di stabilità).<br />
&nbsp;<br />
The article aims to analyze how the essential levels of care have been changed over time considering the evolution of science and technology; in particular the article analyse whether the legislature took the urgent need to update the essential levels of care inevitably connected with the more general protection of the right to health.<br />
The article focus on the establishment of the Commission for updating the essential levels of care and the promotion of the appropriateness of them in the National Health Service by the law n. 208/2015.<br />
&nbsp;<br />
<strong>SOMMARIO</strong> 1. L’evoluzione dei Lea a partire dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale: cenni introduttivi. &#8211; 2. L’aggiornamento dei LEA: l’istituzione di una prima Commissione. &#8211; 3. La Commissione nazionale per l&#8217;aggiornamento dei LEA e la promozione dell&#8217;appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale nella legge di stabilità 2016. &#8211; 4. Osservazioni conclusive.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
1.L’evoluzione dei LEA a partire dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale: cenni introduttivi.<br />
&nbsp;<br />
Il presente studio si prefigge di analizzare le modalità con cui nel tempo i Livelli essenziali di assistenza (LEA)[1] sono stati modificati in considerazione dell’evoluzione tecnica e scientifica che caratterizza la scienza medica; si vuole in particolare indagare se il legislatore abbia colto l’urgente necessità di aggiornamento dei LEA che inevitabilmente è connessa con la più generale della tutela del diritto alla salute, di cui anche i LEA fanno parte.<br />
I LEA, infatti, hanno rivestito da sempre un ruolo centrale per la più ampia tutela del diritto alla salute[2], dal momento che, come avremo modo di analizzare, spetta al Servizio sanitario nazionale il compito di “garantire, attraverso risorse pubbliche reperite nel rispetto del principio della solidarietà fra classi sociali, i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, i quali rappresentano le garanzie che il sistema si impegna ad assicurare in condizioni di uniformità su tutto il territorio nazionale e all’intera collettività di individui”[3].<br />
L’importanza dei LEA emerge chiaramente già dall’istituzione del Servizio sanitario nazionale ad opera della l. 833/1978[4], che all’art. 3 prevedeva che “la legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui all&#8217;articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini”.<br />
L’art. 53 prevede che “le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale” e che “il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale”; il piano sanitario nazionale viene, successivamente, sottoposto dal Governo al Parlamento “ai fini della sua approvazione con atto non legislativo”.<br />
La dottrina giuridica ha evidenziato che le disposizioni contenute nella l 833/1978 “pur non precisando se i livelli fossero «minimi» o «essenziali» … sanciscono chiaramente l’«indisponibilità» di taluni interventi, riassunta nell’espressione «comunque»”[5].<br />
A partire dalla previsione istitutiva dei livelli delle prestazioni sanitarie la necessità di giungere ad una definizione di detti livelli[6] viene successivamente ripresa nella l. 23 ottobre 1992, n. 421, che attribuisce “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”, che all’art. 1 comma 1, leggera g) stabilisce che si debbano “definire princìpi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all&#8217;articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l&#8217;individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l&#8217;organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria”.<br />
In attuazione di ciò il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992[7], in tema di “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421”, all’art. 1, comma 1 stabilisce che “gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione e le linee generali di indirizzo del Servizio sanitario nazionale nonchè i livelli di assistenza da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale sono stabiliti con il Piano sanitario nazionale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e di tutela della salute individuati a livello internazionale ed in coerenza con l&#8217;entità del finanziamento assicurato al Servizio sanitario nazionale”.<br />
La relazione di accompagnamento al decreto precisava che i livelli di assistenza dovessero essere intesi quali “obiettivi che il Servizio sanitario nazionale assume di conseguire a specificazione di specifiche quote di bisogno sanitario, mediante un insieme di attività e prestazioni da porre in essere nell’ambito della quota capitaria di finanziamento”.<br />
Il concetto di livello uniforme, che il d. lgs. 502/1992 introduce, non perviene solo ad individuare “semplicemente una soglia standard, tecnicamente raggiungibile e soprattutto garantibile grazie ed una determinata dotazione di risorse finanziarie e di struttura organizzativa, bensì esprimerebbe uno strumento per conseguire obiettivi di uguaglianza, bensì esprimerebbe uno strumento per conseguire obiettivi di uguaglianza sostanziale, e dunque per rimuovere situazioni di impedimento all’esercizio dei diritti in generale”[8]. &nbsp;&nbsp;<br />
Successivamente il d. lgs. del 19 giugno 1999, n. 229 sostituisce l’art. 1 comma 1, prevedendo che “la tutela della salute come diritto fondamentale dell&#8217;individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale”.<br />
Al successivo comma 2 viene sancito che il Servizio sanitario nazionale assicura “i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell&#8217;equità nell&#8217;accesso all&#8217;assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonchè dell&#8217;economicità nell&#8217;impiego delle risorse”.<br />
Va altresì rilevato che il d. lgs. 229/1999 introduce due fondamentali novità, anzitutto appare rilevante osservare che “il concetto di livello di assistenza viene ancorato ad alcuni princìpi guida e, attraverso l’intersezione del piano etico, di quello clinico e di quello operativo, si recuperano quelli che sono ritenuti i valori di fondo del Servizio sanitario nazionale”[9]; infatti esso introduce innovazioni che “si propongono di definire un insieme di regole in grado di conciliare il recupero dei princìpi ispiratori dei sistemi sanitari di tipo universalistico con le esigenze di razionalizzazione nell’impiego delle risorse”[10].<br />
Possiamo rilevare come l’evoluzione della normativa in tema di LEA si traduce nella ricerca di “un equilibrio tra tre diversi valori: universalità, globalità e qualità. Ad una linea politica degli anni 70 che mirava innanzitutto ad incrementare l’universalità, spesso a scapito della qualità, ne è subentrata un’altra, negli anni 90, che pur volendo mantenere un elevato grado di universalità, ha cercato di aumentarne la qualità”[11].<br />
Il d. l. 18 settembre 2001, n. 347 all’art. 6 specifica che i LEA sono definiti “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.<br />
Attualmente, a seguito delle modifiche apportate, il d. lgs. 502/1999 prevede che la tutela della salute è garantita “attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nell&#8217;ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto”.<br />
Il comma 2 sancisce che “il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell&#8217;equità nell&#8217;accesso all&#8217;assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell&#8217;economicità nell&#8217;impiego delle risorse”, ed il successivo comma 3 specifica che “l&#8217;individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all&#8217;individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l&#8217;intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria”[12].<br />
In questo quadro di riferimento assume un ruolo fondamentale l’individuazione dei LEA cui è pervenuto l’Accordo del 22 novembre 2001 tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell&#8217;art. 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”, successivamente approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 29 novembre 2001[13] che ha definito i livelli essenziali di assistenza nel settore della salute[14] che “ha subito nel tempo soltanto modifiche marginali”[15], e che è a tutt’oggi vigente.<br />
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&nbsp;<br />
2. L’aggiornamento dei LEA: l’istituzione di una prima Commissione.<br />
&nbsp;<br />
Il quadro sopra descritto ha evidenziato come l’attenzione del legislatore per i LEA si sia primariamente concentrata sulla necessità di giungere ad una loro identificazione e specificazione giuridica lungo un percorso che si sviluppa in una sequenza di momenti fondamentali in cui vengono coinvolte le realtà regionali, provinciali e nazionali, infatti “se i Lea costituiscono il nucleo essenziale del diritto alla salute la garanzia della loro effettività non può essere affidata nel nostro ordinamento plurale e policentrico ad un solo livello si governo, ma all’intervento coordianto delle istituzioni ed amministrazioni operanti a tutti i livelli di governo”[16].<br />
Partendo da questa ricognizione della normativa di riferimento, si vuole ora porre particolare attenzione non alle modalità di individuazione e specificazione dei LEA[17] quanto agli interventi normativi successivi finalizzati a definire modalità di revisione e di aggiornamento dei LEA stessi.<br />
In questo senso, va evidenziato come nel 2002, a breve distanza della emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 che perveniva alla definizione dei LEA, il d. l. del 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla l. 15 giugno 2002, n. 112, abbia previsto l’istituzione di una Commissione per “le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e all&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in essi contenute”[18].<br />
Tale Commissione era nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti, e relativi supplenti, di cui: un membro nominato dal Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione dura in carica tre anni; la commissione poteva articolarsi in sottocommissioni potendo confermando una sola volta i componenti[19].<br />
Il medesimo d. l. 63/2002 prevedeva che alle riunioni della Commissione partecipassero il direttore della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la quale è incardinata la segreteria dell&#8217;organo collegiale, e il direttore dell&#8217;Agenzia per i servizi sanitari regionali. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle riunioni della commissione possono essere invitati anche esperti esterni che possano fornire proprie specifiche valutazioni in merito alle materie di volta in volta trattate.<br />
Le delibere della Commissione sono attuate con un decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, che deve anche essere trasmesso alla Corte dei conti.<br />
Successivamente all’istituzione della Commissione Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2003 relativo alla approvazione del “Piano sanitario nazionale 2003-2005”[20] al punto 2.1 dell’allegato contente il testo del Piano, inerente “attuare, monitorare ed aggiornare l&#8217;accordo sui livelli essenziali ed appropriati di assistenza e ridurre le liste di attesa”, ricorda che “l&#8217;accordo del 22 novembre 2001 prevede, inoltre, la costituzione di un organismo nazionale ad hoc, cui affidare l&#8217;aggiornamento delle prestazioni erogate sotto il profilo tecnico-scientifico, valutando periodicamente quelle da mantenere, escludere o includere ex novo, senza alterarne il profilo economico finanziario. Con la legge 15 giugno 2002, n. 112, tale organismo è stato individuato ed istituito quale Commissione (C-LEA), per le attività di valutazione in relazione alle risorse definite, dei fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione ed aggiornamento dei LEA e delle prestazioni in esso contenute”; nonché che “la Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei LEA (C-LEA), garantisce, a parità di risorse impiegate, che siano effettuati gli indispensabili interventi di manutenzione degli elenchi delle prestazioni ricomprese nei LEA, proponendone l&#8217;introduzione, la sostituzione o la cancellazione, con le procedure previste dalla normativa vigente”.<br />
La cd. legge finanziaria 2005, approvata con l. 30 dicembre 2004, al comma 169 fa riferimento alla Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei LEA stabilendo che delle competenze della Commissione deve avvalersi il Ministero della salute per fissare “gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”[21].<br />
Anche il successivo “Piano sanitario nazionale 2006-2008”[22], approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006, al punto 2.3 dell’allegato contenente il Piano, inerente “I diritti dei cittadini: la centralità dei LEA”, richiama il ruolo della Commissione, affermando che “il compito di aggiornare progressivamente l&#8217;insieme dei servizi e delle prestazioni erogabili alla luce dei fattori scientifici, tecnologici ed economici ed in relazione alle risorse definite, è stato affidato alla Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”.<br />
Viene poi specificato che, nel corso dei suoi lavori, la Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza “ha delineato un percorso metodologico che indaga sulla effettiva pertinenza, rilevanza, efficacia, equità e compatibilità economica delle attività e delle prestazioni incluse o da includere nei livelli”. Evidenziando come la Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ha individuato “principi e criteri utili a specificare l&#8217;effettivo contenuto dei livelli di assistenza garantiti ai cittadini, soprattutto nei settori in cui il D.P.C.M. riporta definizioni eccessivamente generiche o lacunose. L&#8217;esito di questo lavoro consentirà, da un lato, di individuare con più chiarezza l&#8217;esatta portata del diritto attribuito ai cittadini e, dall&#8217;altro, di meglio delineare i confini delle aree di competenza dello Stato e delle Regioni”.<br />
I lavori che la stessa Commissione ha predisposto nell’anno 2005 per giungere ad un aggiornamento del LEA, vengono successivamente ripresi nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2007 che modifica il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, recante: «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»[23].<br />
Nel 2007 il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 86 recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell&#8217;articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248”, stabilisce all’art. 9 che la durata della Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sia prorogata di tre anni “decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto”[24]. E nel 2010, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre, in tema di “Proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute”, perviene all’ulteriore proroga per un biennio della Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.<br />
Successivamente ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, le funzioni esercitate dalla Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato “Comitato tecnico sanitario” che esercita anche le funzioni di altri organi collegiali e organismi e cioè della Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale[25]; della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria[26]; del Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di età inferiore a quaranta anni[27]; della Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria[28]; della Commissione unica sui dispositivi medici[29]; della Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie[30]; della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive[31]; dell’Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale[32], della Commissione nazionale per la lotta contro l&#8217;AIDS[33]; della Consulta del volontariato per la lotta contro l&#8217;AIDS[34]; del Comitato per l&#8217;indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro[35]; nonchè della Commissione nazionale per lo studio delle tematiche connesse all&#8217;attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n. 38, recante disposizioni per garantire l&#8217;accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore[36].<br />
&nbsp;Le previsioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 2013 pervengono ad una nuova configurazione della Commissione nazionale per la definizione e l&#8217;aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza che viene successivamente modificata dalla l. 208 del 2015, cd. legge di stabilità 2016.<br />
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3. La Commissione nazionale per l&#8217;aggiornamento dei LEA e la promozione dell&#8217;appropriatezza di essi nel Servizio sanitario nazionale nella legge di stabilità 2016.<br />
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La necessità di prevedere modalità di aggiornamento del LEA trova nuova e specifica attenzione da parte del legislatore nella l. 208 del 2015, cd. legge di stabilità 2016, che prevede che si debba urgentemente pervenire, cioè entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle legge di stabilità 2016 stessa, all’aggiornamento dei LEA attraverso l’aggiornamento della D.P.C.M. del 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.<br />
Nello specifico, la legge di stabilità 2016 prevede anche che la definizione e l’aggiornamento dei LEA sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, d&#8217;intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari[37].<br />
La legge 208 del 2015, prevede altresì all’art. 1, comma 556 che sia istituito presso il Ministero della salute una “Commissione nazionale per l&#8217;aggiornamento dei LEA e la promozione dell&#8217;appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale” al fine di “garantire l&#8217;efficacia e l&#8217;appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nell&#8217;ambito dei LEA, anche in relazione all&#8217;evoluzione scientifica e tecnologica”. La Commissione dura in carica tre anni.<br />
Tale Commissione è nominata e presieduta dal Ministro della salute ed è composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e da quindici esperti qualificati &#8211; ed altrettanti supplenti &#8211; di cui: quattro designati dal Ministro della salute, uno dall&#8217;Istituto superiore di sanità (ISS), uno dall&#8217;AGENAS, uno dall&#8217;Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome[38].<br />
La Commissione è assistita da “una segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, AGENAS, regioni, enti del Servizio sanitario nazionale ed altri enti rappresentati nell&#8217;ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità”[39]; per espletare compiti della Commissione che richiedono specifiche attività di ricerca “il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque”[40].<br />
Su richiesta del presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate[41].<br />
La Commissione, svolge in particolare alcune attività previste all’art. 1, comma 557 della l. 208/2015, e cioè procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociosanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza[42]&#894; acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni[43]&#894; per l&#8217;aggiornamento dei LEA e l&#8217;individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi[44]&#894; valuta l&#8217;impatto economico delle modifiche ai LEA[45]&#894; valuta le richieste, provenienti da strutture del Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione all&#8217;esecuzione di prestazioni innovative nell&#8217;ambito di programmi di sperimentazione[46], valuta che l&#8217;applicazione dei LEA avvenga in tutte le Regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA[47].<br />
A seguito dell’attività svolta, la Commissione annualmente propone un aggiornamento dei LEA[48].<br />
Se tale proposta attiene “esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l&#8217;appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica”[49], i LEA vengono aggiornati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa registrazione della Corte dei conti.<br />
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4. Osservazioni conclusive<br />
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L’istituzione di una Commissione nazionale per l’aggiornamento del LEA e la promozione dell’appropriatezza del Servizio sanitario nazionale, nonché la previsione di aggiornamento dei LEA con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rivestono un ruolo fondamentale poiché modificano il contesto di riferimento precedente che è stato modificato nel tempo dal legislatore.<br />
Appare opportuno considerare che “nell’Ottocento essenziale per la società era solo ciò che evitava il diffondersi dei morbi; nella prima metà del novecento lo era invece ciò che preservava l’integrità della forza lavoro; con l’affermazione del diritto alla salute per tutti, fino agli anni 80, era essenziale praticamente tutto ciò che la medicina ufficiale era in grado di offrire. È solo con la crisi economica, poi, che si è iniziato a reputare essenziale solo ciò che ci si poteva permettere di erogare”[50].<br />
Partendo da questa considerazione diviene quindi imprescindibile considerare come la necessità di una continuo adeguamento dei LEA sia dovuto da un lato al progredire della scienza e della tecnica ma da altro anche dalla necessità che la società civile manifesta in ordine alla previsione di nuovi LEA correlati alle nuove patologie che assumono rilievo per poter garantire il diritto alla salute.<br />
Alla luce di quanto analizzato appare vero che “il tema dei livelli essenziali individua un equilibrio aperto, dove un ruolo fondamentale lo giocano i processi culturali, di interpretazione”[51]. Infatti nell’età che si può “denominare «dei diritti che costano», non si potrà non prendere atto dei rischi che porta con sé proprio la riduzione del dibattito sui diritti e sul welfare (in atto al di là della più ristretta area eurounitaria) ad una riflessione esclusivamente incentrata sulla sostenibilità finanziaria dei diritti medesimi. E della collegata necessità di accompagnare un tale ordine di preoccupazioni alla presa in conto dell’imprescindibilità, in vista della tenuta «di lungo periodo» del sistema, del valore e delle esigenze della persona umana, in funzione della quale gli stessi sistemi ordinamentali sono o dovrebbero essere organizzati”[52].<br />
Diviene quindi centrale il ruolo della Commissione nazionale per l&#8217;aggiornamento dei LEA e la promozione dell&#8217;appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale che dovrà saper cogliere le nuove esigenze della società civile in tema di LEA ed in maniera più generale in tema di garanzia del diritto alla salute.<br />
La necessità, quindi, di pervenire ad un aggiornamento dei LEA appare sicuramente una problematica complessa non solo legata alla innovazione scientifica, ma che “si confonde, o comunque si interseca, con quella dell’autonomia finanziaria; non v’è dubbio che la perequazione nelle mani del potere centrale passi per la determinazione del livelli essenziali, ciò che sarà anzi il «presupposto di politiche capaci di orientare e sostenere la realizzazione di condizioni essenziali di uniformità (o di omogeneità) dei diritti, e delle prestazioni ad essi collegati»”[53].<br />
In questo quadro di riferimento diviene allora centrale il ruolo della Commissione nazionale per l&#8217;aggiornamento dei LEA e la promozione dell&#8217;appropriatezza Servizio sanitario nazionale che potrà pervenire ad una contemperazione degli interessi coinvolti, cioè degli interessi del paziente ad un continuo ed appropriato aggiornamento dei LEA e quelli relativi alla sostenibilità di nuovi LEA[54] per giungere ad una ampia tutela del diritto alla salute; infatti i LEA “non sono un dato storicamente immutabile”[55]<br />
L’esistenza e l’esercizio delle competenze della Commissione nazionale per l&#8217;aggiornamento dei LEA e la promozione dell&#8217;appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale potrà essere espressione di una continua ed evolutiva garanzia del diritto alla salute.<br />
Ciò sarà ancor più vero se il meccanismo di aggiornamento stabilito dalla legge potrà fornire risposte rapidi e lineari alle esigenze dettate dall’innovazione scientifica e tecnologica e dai nuovi bisogni della società civile.<br />
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[1] Sulla tematica dei LEA si vedano in generale gli studi contenuti in Sesta M. (a cura di), L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, Santarcangelo di Romagna, 2014, che sviluppano la tematica sotto diversi aspetti.</p>
<p>[2] Il tema dei livelli essenziali di assistenza appare ampiamente sviluppato in dottrina, in particolare il rinvio è a Calabro’ M., Livelli essenziali delle prestazioni sociali e politiche pubbliche per l&#8217;integrazione, in GiustAmm.it, 2015, n. 11; Giglioni F., La riduzione dei livelli essenziali di assistenza secondo appropriatezza da parte delle regioni, in Giornale di diritto amministrativo, 2015, n. 4, p. 529 – 537; Lugara’ R., L&#8217;abbandono dei LEA alle Regioni: il caso della procreazione medicalmente assistita, in Osservatorio costituzionale, 2015, n. 1, p 1-8; Ciampelletti F., La lunga storia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) dal 1978 ad oggi, in Il Diritto Sanitario Moderno, 2013, n. 1, p. 1 – 8;&nbsp; Tubertini C., L&#8217;impatto dei livelli essenziali di assistenza al banco di prova della giurisprudenza, Bologna, 2013; Carpani G., La cooperazione fra Stato e Regioni nella definizione dei LEA: dell&#8217;intesa &#8220;condizionata&#8221; sancita dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni al ritiro, da parte del Governo, del provvedimento, in Sanità Pubblica e Privata, 2008, n. 5, p. 5 – 27; Marzot S., Le prestazioni sanitarie: analisi dei livelli essenziali assistenziali e dei modelli gestionali, in Sanità Pubblica e Privata, 2008, n. 4, p. 5 – 31; Tubertini C., Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni: il caso della tutela della salute, Bologna, 2008; Deias F., I livelli essenziali di assistenza. Concetti generali, normativa di riferimento, esperienze comparate, in Sanità Pubblica e Privata, 2007, n. 1, p. 9 – 19; Foglietta F., La integrazione socio-sanitaria nei LEA, in Sanità Pubblica e Privata, 2006, n. 3, p. 5 – 17; Arca’ S., I livelli essenziali di assistenza, in Ragiusan, 2004, n. 239-240, p. 336 – 343; Giglioni F., Le procedure di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, in Giornale di diritto amministrativo, 2004, n. 10, p. 1105 – 1111; la Falce M. G., Livelli essenziali di assistenza sanitaria: riflessioni sull&#8217;attività del tavolo di monitoraggio e verifica Stato-Regioni, in Sanità Pubblica e Privata, 2003, n. 11-12, p. 1191 – 1204; MOLASCHI V., &#8220;Livelli essenziali delle prestazioni&#8221; e LEA sanitari: prime indicazioni della giurisprudenza di merito, in Il Foro amministrativo T.A.R., 2003, n. 1, p. 181 – 188; Pesaresi E., In tema di effettività del diritto alla salute, in Il Foro amministrativo T.A.R., 2003, n. 3, p. 997 – 1008; Crupi M. F., Tutela della salute e federalismo: sulla determinazione dei L.e.a. dopo la riforma del titolo V, in Ragiusan, 2003, n. 233-234, p. 300 – 304; Rovagnati A., I livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute: un primo esempio di attuazione della previsione di cui alla lett. m comma 2 art. 117 della Costituzione, in Le Regioni, 2003, n. 6, p. 1141 – 1176, AA. VV., I livelli essenziali di assistenza nel servizio sanitario nazionale: assetto attuale e prospettive, SPISA; Bologna, 2002; La Torre G., Sanità: i livelli essenziali di assistenza, in L&#8217;Amministrazione italiana, 2002, n. 4, p. 599 – 600; Pellegrini L., I livelli essenziali di assistenza: uno strumento di governo nel federalismo sanitario, in Ragiusan, 2002, n. 213-214, p. 58 – 65.</p>
<p>[3] Dirindin N., Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza, in Sanità pubblica e privata, 2000, n. 7-8, p. 1020.</p>
<p>[4] Per una compiuta disamina della legge istitutiva il Servizio sanitario nazionale il rinvio è per tutti a Giannini M.S. &#8211; De Cesare G., Dizionario di Diritto sanitario, Milano, 1984.</p>
<p>[5] Ferrara R., Salute e sanità, Milano, 2010, p. 472. Nello stesso senso Carpani G., La cooperazione fra Stato e Regioni nella definizione dei LEA: dell&#8217;intesa &#8220;condizionata&#8221; sancita dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni al ritiro, da parte del Governo, del provvedimento, in Sanità Pubblica e Privata, 2008, n. 5, p. 6 che evidenzia che “i LEA definiscono non tanto i livelli minimi di assistenza sanitaria o i (soli) servizi che devono essere forniti per rispondere ai bisogni fondamentali di promozione, mantenimento e recupero della salute, ma assicurano una “cittadinanza nazionale” agli utenti del servizio sanitario, senza distinzioni conseguenti alla residenza, proprio in virtù del riconoscimento costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.). In un assetto istituzionale tendenzialmente federale in cui, in via ordinaria, le differenze sono valutate positivamente, vi sono però bisogni particolarmente meritevoli di una “tutela unificata” che rifuggono le appartenenze territoriali ed esigenze di uguaglianza tra i cittadini connesse alla natura dei beni giuridici in gioco, a cui l’ordinamento non può rimanere indifferente (art. 3 Cost.). Per essi è necessario quindi realizzare una sorta d’uguaglianza ragionevole, che costituisce il portato del “patto costituzionale”, e realizzare una cittadinanza nazionale, che non può soffrire differenziazioni territoriali, attraverso l’erogazione di beni e servizi o comunque prestazioni pubbliche rivolte a persone determinate”.</p>
<p>[6] Cfr. Tubertini C., Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni: il caso della tutela della salute, Bologna, 2008.</p>
<p>[7] In tema si rinvia a BOTTARI C. &#8211; CILIONE G., Legge 23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario nazionale e Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni: Riordino della disciplina in materia sanitaria: testi coordinati ed annotati con la normativa statale e le pronunce della Corte costituzionale, Rimini, 1997.</p>
<p>[8] Balboni E., Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali, in Le istituzioni del Federalismo, 2001, n. 6, p. 1103.&nbsp;</p>
<p>[9] Deias F., I livelli essenziali di assistenza. Concetti generali, normativa di riferimento, esperienze comparate, in Ragiusan, n. 295/296, p. 6. Che prosegue evidenziando come “il principio della dignità della persona umana, in base al quale ogni individuo è portatore di uguali diritti e gode di eguale dignità, a prescindere dalle condizioni sociali e dal ruolo svolto nella società, si richiama indubbiamente all’art. 3 della Carta costituzionale. In base al principio del bisogno, il diritto all’assistenza sanitaria è riconosciuto a tutti coloro i quali si trovano in condizioni di bisogno rispetto alla salute. Tuttavia, va detto che pur rappresentando una indicazione di priorità sufficiente ad escludere interpretazioni estensive del bisogno di assistenza che ricomprendano desideri e aspettative non direttamente riconducibili a reali esigenze di salute, tale principio rinvia necessariamente a ulteriori specificazioni della nozione di bisogno. Il principio dell’equità nell’accesso all’assistenza si propone di affrontare in modo esplicito le disuguaglianze sociali nelle possibilità di ricorso ai servizi sanitari. Il richiamo a tale principio non risulta essere superfluo dal momento che la rimozione delle barriere economiche, realizzata attraverso l’adozione di sistemi di tipo universalistico, è condizione necessaria ma non sufficiente a garantire un eguale accesso all’assistenza sanitaria a tutti i cittadini in condizioni di bisogno. Ulteriori fattori influenzano l’accesso affettivo alle prestazioni sanitarie, per citarne alcuni si può fare riferimento alle barriere geografiche, culturali ed informative. I restanti princìpi della qualità della cura e dell’appropriatezza dell’assistenza confermano l’inversione di tendenza innescata nella seconda metà degli anni 90 a favore di una maggiore attenzione ai profili dell’efficienza dei processi produttivi. Non manca infine il richiamo al principio di economicità secondo cui il S.s.n. deve, comunque, in relazione e nel rispetto degli obiettivi prefissati, operare favorendo il massimo contenimento dei costi soprattutto in considerazione del fatto che ad oggi il sistema sanitario pubblico italiano è interamente a carico dello Stato e quasi completamente gratuito per il cittadino”.</p>
<p>[10] Dirindin N., Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza, in Sanità pubblica e privata, 2000, n. 7-8, p. 1019.</p>
<p>[11] Antonini L., Competenza, finanziamento e accountability in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, 2003, n. 1, pt. 1, p. 83.</p>
<p>[12] Osserva Balduzzi R., Un inusitato intreccio di competenze. Livelli essenziali e non essenziali, in Violini L. (a cura di), Verso il decentramento delle politiche di welfare, Giuffrè, 2011, p. 84 che il d. lgs. 229/1999 “ha innovato il rapporto tra livelli e le risorse finanziarie, nel senso di chiarire che le risorse finanziarie per la sanità non costituiscono un vincolo e priori nella determinazione dei livelli, ma vengono individuate «contestualmente» ad essi”.</p>
<p>[13] Pesaresi E., In tema di effettività del diritto alla salute, in Il Foro amministrativo T.A.R., 2003, n. 3, p. 997 – 1008 che in merito alle modifiche che il d.l. 347/2001 apporta al d. lgs. 502/1992 evidenzia come “il giudice amministrativo sottolinea che la norma, nel prevedere la tutela della salute, intesa quale diritto fondamentale dell’individuo da realizzarsi mediante le strutture se Servizio sanitario nazionale, ha altresì stabilito che l’individuazione del LEA, già definiti dal Piano sanitario nazionale ed assicurati dal Sistema sanitario stessa, sia effettuata «contestualmente all’ammontare effettivo delle risorse finanziarie destinate a quest’ultimo». Prosegue, dunque, il Tribunale asserendo che, essendo la qualità e l’appropriatezza delle cure uno dei parametri che la legge impone nella definizione dei livelli di assistenza, oltre alla dignità della persona, al bisogno di salute, all’equità di accesso all’assistenza sanitaria e, infine, all’economicità nell’impiego delle risorse, ben si spiega l’esclusione, operata dal citato D.P.C.M., dal novero delle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale di quei servizi e trattamenti sanitari che non presentino le «evidenze scientifiche e di significativo beneficio in termini di salute»”.</p>
<p>[14] In tema si veda Giglioni F., Le procedure di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, in Giornale di diritto amministrativo, 2004, n. 10, p. 1105 – 1111.</p>
<p>[15] Lugara’ R., L&#8217;abbandono dei LEA alle Regioni: il caso della procreazione medicalmente assistita, in Osservatorio costituzionale, 2015, n. 1, p 1-8, che ricorda come la relazione tecnica del decreto del 2008, mai emanato, di modifica del LEA, rilevasse che “la obsolescenza del quadro definitorio del vecchio DPCM del 2001 sta provocando in molte realtà regionali, sotto la spinta delle urgenze assistenziali un «fai da te» da parte delle singole regioni che sta frantumando la unitarietà del sistema nazionale e dà luogo a scelte locali non controllate sotto il profilo dell’appropriatezza e dell’efficienza erogativa e della compatibilità con la programmazione economico finanziaria nazionale”.<br />
Evidenzia Carpani G., La cooperazione fra Stato e Regioni nella definizione dei LEA: dell&#8217;intesa &#8220;condizionata&#8221; sancita dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni al ritiro, da parte del Governo, del provvedimento, in Sanità Pubblica e Privata, 2008, n. 5, p. 12 che “con riguardo alla necessità di assicurare l’appropriatezza delle prestazioni al momento dell’accesso degli assistiti, il Governo, ad esempio, interviene con un nuovo D.P.C.M. già il 16 aprile 2002 inserendo un ulteriore allegato al decreto del 2001 sui LEA…. L’anno successivo un nuovo provvedimento (si tratta del D.P.C.M. 28 novembre 2003), adottato su iniziativa del Tavolo di monitoraggio e verifica del livelli essenziali di assistenza sanitaria, implementa le prestazioni dei livelli con talune certificazioni mediche inerenti la pratica sportiva dei giovani e dei portatori di handicap&#8230; A fronte di una determinazione ei LEA in termini ampi che lascia un congruo spazio discrezionale nell’appontare i servizi di erogazione delle relative prestazioni, la legge finanziaria per il 2005 (n. 311 del 2004) prevede che un regolamento ministeriale attui, integri e precisi le prestazioni oggetto dei LEA cosi da conformare in modo più preciso il contenuto dei corrispondenti diritti dei cittadini”. &nbsp;</p>
<p>[16] Carpani G., Le garanzie per l’effettività dei LEA: quale ruolo per l’Esecutivo e l’amministrazione statale, in Bottari C. (a cura di), I livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie, Maggioli, 2014, p. 103.</p>
<p>[17] Il rinvio è a Carpani G., La cooperazione fra Stato e Regioni nella definizione dei LEA: dell&#8217;intesa &#8220;condizionata&#8221; sancita dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni al ritiro, da parte del Governo, del provvedimento, in Sanità Pubblica e Privata, 2008, n. 5, p. 5 – 27.</p>
<p>[18] Art. 4 bis, comma 10 del d.l. 63/2002.</p>
<p>[19] Art. 4 bis, comma 10 del d.l. 63/2002.</p>
<p>[20] Guiducci P. L., Tra investimento e razionalizzazione: il piano sanitario nazionale 2003-2005, in Rassegna di servizio sociale, 2003, n. 3, p. 117-132.</p>
<p>[21] In merito a questa specifica previsioni va evidenziato che la Corte Costituzionale con sentenza 32-31 marzo 2006, n. 134, ha dichiarato, tra l&#8217;altro, l&#8217;illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato, con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie di assistenza e i servizi, sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», anziché «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano». Come evidenziato da Trucco L., Livelli essenziaali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali, relazione tenuta al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” sul tema: “I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza”, Trapani, 8-9 giugno 2012, p. 10 con la sentenza in oggetto la Corte ha “consolidato la propria giurisprudenza in punto di procedura di determinazione dei livelli essenziali, coll’arrivare a dichiarare l’illegittimità della disposizione, nella parte in cui contemplava la possibilità per il Ministro della salute di determinare gli standard e di individuare le tipologie di assistenza ed i servizi attraverso un regolamento, da adottarsi (semplicemente) “sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”, anziché (in modo più stringente) “previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano” (v. la sent. n. 134 del 2006). Ed infatti, se è vero che non può negarsi al legislatore statale la possibilità di giungere ad una più analitica determinazione dei LEA (non essendo «definibile», secondo la Corte, «almeno in astratto, un livello di specificazione delle prestazioni che faccia venire meno il requisito della loro essenzialità, essendo questo tipo di valutazioni costituzionalmente affidato proprio al legislatore statale»); è del pari indubitabile che (anche) l’integrazione e la specificazione dei LEA (nel settore sanitario) «costituisca esercizio della competenza assegnata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione». Sicché è necessario, anche in questo caso, che, ove si ipotizzi (come in quello del comma 169 della menzionata legge n. 311 del 2004), che la loro adozione avvenga tramite una procedura non legislativa, la relativa disciplina, determinando «indubbiamente una compressione dell’autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni» garantita dal Titolo V della Costituzione, «[debba] essere omogenea a quella prevista espressamente per i LEA»”.</p>
<p>[22] Cfr. Toniolo F., Sanità e regioni: dalla Riforma bis del 1992 al Nuovo patto per la salute 2006-08, Milano, 2009.</p>
<p>[23] Il decreto riporta che la Commissione nell’anno 2005 ha predisposto pareri in merito a: la precisazione che l&#8217;assistenza residenziale e semiresidenziale a favore degli anziani deve essere commisurata al loro livello di non autosufficienza; l&#8217;esplicitazione dell&#8217;inclusione nei Lea dell&#8217;attività di ricerca presso Registri e Banche italiani ed esteri delle cellule staminali emopoietiche, midollari o cordonali, per finalità di trapianto; la definizione delle condizioni di erogabilità di alcune prestazioni incluse nell&#8217;allegato 2B del&nbsp;decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001&nbsp;(densitometria ossea e chirurgia refrattiva); tale intervento, oltre a garantire l&#8217;appropriatezza prescrittiva delle due prestazioni, rende uniformi sull&#8217;intero territorio nazionale le modalità di erogazione delle stesse, eliminando le disomogeneità presenti, fino ad oggi, nelle discipline adottate dalle diverse regioni; Il recepimento delle modifiche all&#8217;elenco dei 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, (allegato 2C), introdotte dalle nuove versioni della Classificazioni ICD-9-CM e del sistema DRG, in uso nel Servizio sanitario nazionale dal 1° gennaio 2006; l&#8217;esplicitazione dell&#8217;inclusione nei Lea di alcune prestazioni di assistenza protesica relative alla manutenzione, riparazione o sostituzione della componente esterna delle protesi cocleari impiantate a soggetti affetti da sordità profonda, peraltro già garantite dalla maggior parte delle regioni; l&#8217;erogazione è disciplinata nell&#8217;ambito dell&#8217;assistenza protesica di cui al&nbsp;decreto ministeriale n. 332 del 1999.</p>
<p>[24] Al comma 2 del medesimo articolo viene stabilito che “tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1 ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull&#8217;attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della sua perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del medesimo organismo”.</p>
<p>[25] Istituita all&#8217;articolo 13, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.</p>
<p>[26] Istituita all&#8217;articolo 18, comma 1, del d. l. 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, e all&#8217;art. 4, comma 3, del D. P. R. 11 marzo 2011, n. 108.</p>
<p>[27] Istituita all&#8217;articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>
<p>[28] Istituita all&#8217;articolo 118, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.</p>
<p>[29] Istituita all&#8217;articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.</p>
<p>[30] Istituita all&#8217;articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e successive modificazioni.</p>
<p>[31] Istituita all&#8217;articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni.</p>
<p>[32] Come previsto dall&#8217;articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 13, della legge 3 agosto 2007, n. 120.</p>
<p>[33] Istituita all&#8217;articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135.</p>
<p>[34] Istituita all&#8217;articolo 1, comma 809, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</p>
<p>[35] Istituita all&#8217;articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</p>
<p>[36] Istituita all&#8217;articolo 9, commi 1 e 2, legge 15 marzo 2010, n. 38</p>
<p>[37] Art. 1, comma 554 della l. 208/2015.</p>
<p>[38] Art. 1, comma 556 della l. 208/2015; il comma 560 stabilisce che la partecipazione alla Commissione dà luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute nel rispetto delle legge vigente.</p>
<p>[39] Art. 1, comma 561 della l. 208/2015.</p>
<p>[40] Art. 1, comma 562 della l. 208/2015.</p>
<p>[41] Art. 1, comma 556 della l. 208/2015.</p>
<p>[42] Art. 1, comma 556, lettera a) della l. 208/2015.</p>
<p>[43] Art. 1, comma 556, lettera b) della l. 208/2015.</p>
<p>[44] Art. 1, comma 556, lettera c) della l. 208/2015.</p>
<p>[45] Art. 1, comma 556, lettera d) della l. 208/2015.</p>
<p>[46] Art. 1, comma 556, lettera e) della l. 208/2015.</p>
<p>[47] Art. 1, comma 556, lettera f) della l. 208/2015.</p>
<p>[48] Art. 1, comma 558 della l. 208/2015.</p>
<p>[49] Art. 1, comma 559 della l. 208/2015.</p>
<p>[50] Deias F., I livelli essenziali di assistenza. Concetti generali, normativa di riferimento, esperienze comparate, in Ragiusan, n. 295/296, p. 9.</p>
<p>[51] D’Aloia A., Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in Le Regioni, 2003, n. 6, p. 1040.</p>
<p>[52] Trucco L., Livelli essenziali delle prestazioni e sostenibilità finanziaria dei diritti sociali, relazione tenuta al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” sul tema: “I diritti sociali: dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza”, Trapani, 8-9 giugno 2012, p. 2.</p>
<p>[53] Belletti M., La questione della tutela del nucleo essenziale dei diritti nel nuovo assetto autonomistico, in Chiola C. &nbsp;–Nania R. (a cura di), Percorsi Costituzionali, 2010, n. 1, p. 157, che rinvia a D’Aloia A., Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle prestazioni, in Le Regioni, 2003, n. 6. In tema di finanza pubblica e diritto alla salute il rinvio è per tutti a Belletti M., Livelli essenziali delle prestazioni e coordinamento della finanza pubblica, in Bottari C. (a cura di), I livelli essenziali delle prestazioni sociali e sanitarie, Maggioli, 2014.</p>
<p>[54] In senso generale, sul tema, il rinvio è per tutti a Golino C., I vincoli di bilancio tra dimensione europea e ordinamento nazionale: le possibili ricadute sul welfare, in Sesta M. (a cura di), L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, Santarcangelo di Romagna, 2014. Con specifico riferimento alle implicazioni che i vincoli di finanzia pubblica hanno sui livelli essenziali delle prestazioni il rinvio è, per tutti, a Belletti M., I “livelli essenziali delle prestazioni” alla prova del “coordinamento della finanza pubblica”. Alla ricerca della “perequazione” perduta, in Sesta M. (a cura di), L’erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie, Santarcangelo di Romagna, 2014.</p>
<p>[55] Carpani G., La cooperazione fra Stato e Regioni nella definizione dei LEA: dell&#8217;intesa &#8220;condizionata&#8221; sancita dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni al ritiro, da parte del Governo, del provvedimento, in Sanità Pubblica e Privata, 2008, n. 5, p. 12.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/listituzione-della-commissione-per-laggiornamento-del-livelli-essenziali-di-assistenza-lea-e-la-promozione-dellappropriatezza-di-essi-nel-servizio-sanitario-nazionale/">L’istituzione della Commissione per l’aggiornamento del Livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell’appropriatezza di essi nel Servizio sanitario nazionale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Principi erogativi ed elementi organizzativi del Servizio sanitario italiano – La prospettiva del giurista</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principi-erogativi-ed-elementi-organizzativi-del-servizio-sanitario-italiano-la-prospettiva-del-giurista/">Principi erogativi ed elementi organizzativi del Servizio sanitario italiano – La prospettiva del giurista</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premesse. Il federalismo in sanità: la quantificazione delle risorse e del fabbisogno assistenziale; 2. Organizzazione e regionalizzazione del servizio sanitario: le aree di reciproca interferenza; 3. I riflessi delle differenziazioni territoriali sui sistemi contabili e sul finanziamento dei servizi   1. Premesse. Il federalismo in sanità: la quantificazione</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>SOMMARIO: 1. Premesse. Il federalismo in sanità: la quantificazione delle risorse e del fabbisogno assistenziale; 2. Organizzazione e regionalizzazione del servizio sanitario: le aree di reciproca interferenza; 3. I riflessi delle differenziazioni territoriali sui sistemi contabili e sul finanziamento dei servizi</strong><br />  <br /> <strong>1. Premesse. Il federalismo in sanità: la quantificazione delle risorse e del fabbisogno assistenziale</strong><br /> Alle soglie del quarantesimo anniversario della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, negli studi di carattere interdisciplinare dedicati alle trasformazioni che hanno finora investito il sistema – inteso quale complesso di apparati e di procedure – preordinato alla effettiva attuazione del diritto fondamentale alla tutela della salute, un ruolo centrale occupa il tema dei principi erogativi e degli elementi organizzativi. Un tema per la cui adeguata comprensione è opportuno disporsi secondo una prospettiva di analisi integrata ed interdisciplinare, finalizzata a cogliere le duplici implicazioni, giuridiche ed economiche<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>, espresse da uno dei principali strumenti di incremento del benessere e di evoluzione del welfare, teso ad una più ampia realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale fra i cittadini (art. 3 Cost.) e, più in generale, fra i soggetti che trovano riconoscimento e tutela nel nostro ordinamento giuridico in quanto titolari di diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.)<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> In estrema sintesi, lo stato dell’arte della materia suggerisce di annoverare fra i principi erogativi l’uguaglianza e l’universalità nell’accesso (nell’ottica dell’utente), la sostenibilità economico-finanziaria e l’appropriatezza selettiva delle prestazioni (nell’ottica del decisore politico e dei prescrittori), la tutela della concorrenza e il principio comunitario della libera prestazione dei servizi (nell’ottica dei fornitori e delle aziende erogatrici); mentre il federalismo, l’aziendalizzazione, la differenziazione e la valorizzazione delle autonomie territoriali possono considerarsi i più rilevanti elementi di organizzazione del servizio.<br /> Tuttavia, i termini della questione possono essere più compiutamente focalizzabili valorizzando gli spunti emersi dai contributi svolti da Federico Toth, il quale ha illustrato i modo puntuale i principali caratteri strutturali dei sistemi sanitari, facendo in particolare riferimento ai modelli di finanziamento e delineando una classificazione nell’ambito della quale il sistema italiano trova una sua specifica posizione<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>; e da Paolo Bianchi il quale ha, poi, completato il quadro ponendosi nella dimensione costituzionalistica del diritto alla salute, complementare a quella politologica che essa viene ad arricchire, ponendo in evidenza in quali ordinamenti il diritto alla salute trova una consacrazione nella Carta fondamentale, in quali ordinamenti invece no, con quali rispettive conseguenze, e soffermandosi in special modo sulla verifica delle modalità conformative della tutela del diritto e, in ultima analisi, del livello al quale viene assicurata la garanzia d’esercizio del diritto stesso<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Questo schema di fondo, nel quale inscriviamo il nostro ordinamento sanitario che può essere descritto in termini di tendenziale fornitura delle cure secondo schemi di gratuità e universalità muovendo dal riconoscimento del diritto alla salute quale diritto fondamentale, con tutte le implicazioni che ne derivano, deve essere completato con alcuni altri fondamentali ingredienti, che in parte lo stesso presidente Chiappinelli ha in qualche modo vagheggiato nel dettare le conclusioni della prima sessione di lavori.<br /> Il primo aspetto di cui tener conto attiene al vincolo di bilancio, cioè al tema ormai noto e arcinoto dei condizionamenti finanziari<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>, del contenimento dei costi e della razionalizzazione della spesa. Il secondo è rappresentato dall’elemento territoriale.<br /> Pur senza sconfinare nel campo riservato ad altri colleghi e, in particolare, senza entrare <em>funditus</em> nella tematica del riparto di competenze fra Stato e Regioni<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>, devo tuttavia premettere che la comparazione fra sistemi sanitari per quanto riguarda il contributo che il nostro modello può dare non possa prescindere dall’analisi delle variabili “infrastatuali” e, quindi, dalla considerazione delle peculiarità che ciascun sistema sanitario regionale presenta pur senza pretendere, almeno in questa sede, di tracciare o ricalcare classificazioni nette o di illustrare nel dettaglio le modalità di organizzazione e funzionamento dei nostri ventuno sistemi sanitari regionali: mi accingo, tenterò, pertanto, di verificare come, da un lato, il profilo del vincolo di bilancio e, dall’altro, il profilo della territorialità del servizio incidono sul nostro “sistema salute” consentendo l’emersione delle sue principali peculiarità, invarianti e differenziazioni.<br /> Uno dei punti di partenza del ragionamento che intendo svolgere è che oggi sempre più gli elementi organizzativi e i principi erogativi si condizionano reciprocamente e si intersecano. Naturalmente faccio riferimento agli elementi organizzativi sul presupposto che essi impattino fortemente sulle caratteristiche dei sistemi regionali, esprimendo una forte valenza in termini di “territorializzazione”. Ciò premesso, avrei individuato quelle che a mio avviso possono essere considerate le principali chiavi di lettura del sistema. Esse sono, in ordine sparso: i) il sistema di finanziamento nel quadro della articolazione territoriale dei servizi sanitari; ii) il modello della concertazione fra i livelli di governo; iii) le misure relative alla organizzazione di servizi e prestazioni; iv) la mobilità sanitaria e i suoi effetti; v) profili organizzativi e tutela della salute in ambito regionale; vi) il rapporto fra strutture pubbliche e private; vii) le ricadute prodotte dalla più recente normativa che, sebbene non sia sempre e adeguatamente considerata, a mio giudizio condiziona e anche non poco le modalità di funzionamento del nostro sistema salute.<br /> Mi riferisco, a tal ultimo riguardo, innanzitutto alla prospettiva contabilistica in cui si colloca il tema dell’armonizzazione dei bilanci e, segnatamente, all’incidenza che il decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 118, uno dei vari decreti attuativi del c.d. federalismo fiscale, spiega nei vari ordinamenti regionali. E mi riferisco, in seconda battura, all’attenzione da riservare alle esperienze delle regioni sottoposte a piano di rientro, fra cui la Regione Lazio che ci ospita, nell’ambito delle quali possono isolarsi alcune specificità o nodi critici legati, per esempio, alla copertura “postuma” dei disavanzi e, poi, alla destinazione del c.d. extragettito, cioè dei risparmi che si generano attraverso la realizzazione dei piani di rientro, non al settore sanitario ma al finanziamento di altri servizi pubblici essenziali come il trasporto pubblico. Invero, nel momento in cui le problematiche di ordine finanziario intersecano, per un verso, le dinamiche del processo di armonizzazione contabile avviato dal citato D. Lgs.vo n. 118 del 2011 e, per altro verso, l’assoggettamento ai piani di rientro anche degli enti del Servizio sanitario regionale in forza della estensione disposta dalla Legge di Stabilità 2016 (su cui tornerò più avanti), vengono sollecitate riflessioni tanto sulla destinazione “differita” di quota parte del finanziamento indistinto a copertura delle perdite delle Asl, quanto sulla complessiva destinazione, in parte extra-sanitaria, del gettito derivante dalla manovra fiscale aggiuntiva.<br /> Per finire, ho anche individuato alcuni aspetti regolatori di preminente interesse che il decreto nuovi LEA sanitari del 17 gennaio scorso, entrato in vigore il 19 marzo successivo, presenta relativamente al tema del finanziamento delle prestazioni socio-assistenziali: in un contesto in cui la funzione di garantire i livelli essenziali delle prestazioni va considerata quale diretta espressione del dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono a tutti i cittadini il pari godimento dei diritti (art. 3, comma 2, Cost.) e, pertanto, dovrebbe favorire le possibilità di sviluppo della persona umana attraverso l’eliminazione o la riduzione delle sperequazioni sociali e territoriali e l’uniforme fruizione degli stessi LEA: i quali ultimi, peraltro, comportano consistenti ricadute organizzative in termini di vincolo all’autonomia regionale ma, specularmente, rientrano nella ormai vasta congerie degli strumenti di codecisione, di coordinamento o raccordo istituzionale fra gli esecutivi di centro e periferia, utilizzati sempre più diffusamente nella materia <em>de qua</em>.<br /> È appena il caso di richiamare, in sintesi, quelle che sono le caratteristiche del sistema attuale di finanziamento quale risultanti dall’evoluzione storica, ricordando come il finanziamento del servizio sanitario ha formato oggetto di regolazione da parte di due tipologie di provvedimenti: a) interventi organici volti a definire la configurazione strutturale del sistema con importanti risvolti sulla spesa (L. n. 833 del 1978; D.Lgs. n. 502 del 1992; D. Lgs.vo n. 229 del 1999); b) interventi di tipo contingente, finalizzati al contenimento della spesa e al ripiano dei disavanzi (essenzialmente, leggi finanziarie). Fra i provvedimenti del primo gruppo una speciale menzione merita il D. Lgs.vo n. 56 del 2000, adottato con l’obiettivo di portare a compimento il processo di regionalizzazione del finanziamento della sanità attraverso due obiettivi: 1) la soppressione del fondo sanitario nazionale; 2) l’avvio di un sistema basato sulla capacità fiscale regionale, corretta da una parziale perequazione, in un quadro in cui il modello del federalismo fiscale si inscrive in un più ampio disegno di valorizzazione delle istanze autonomistiche e, anzi, rappresenta la condizione necessaria di funzionamento di un assetto decentrato delle funzioni pubbliche cui hanno dato impulso, nel nostro panorama legislativo, dapprima la L. n. 59 del 1997 di attuazione del decentramento amministrativo e, successivamente, la L. cost. n. 3 del 2001 che ha operato una redistribuzione della potestà legislativa ed amministrativa fra i livelli di governo.<br /> L’esito normativo del percorso succitato è compendiato nell’art. 26, comma 5, D. Lgs.vo n. 68 del 2011, ai sensi del quale a decorrere dall’esercizio 2013 «il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall&#8217;Italia in sede comunitaria, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell&#8217;articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni».<br /> Se prendiamo atto di un assetto in cui il fabbisogno sanitario nazionale, compatibile con i vincoli economico-finanziari di matrice anche europea, viene quantificato in coerenza con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei LEA e sulla base del costo medio standard rilevato nelle regioni <em>benchmark</em>, possiamo ricavarne alcune rilevanti riflessioni di carattere sistematico. Il primo punto dal quale muoverei è la sottolineatura del peso crescente che il fattore territoriale va assumendo nel nostro sistema. Se, infatti, volgiamo lo sguardo alle caratteristiche del sistema, viene naturale innanzitutto chiedersi da quali tendenze il nostro ordinamento sia da tempo percorso e perché. Ebbene, la tendenza di fondo appare piuttosto chiara nell’indicare la valorizzazione dei modelli di ideale collaborazione, cioè dal modulo pattizio, del modulo dell’intesa, dell’accordo. E tanto già a partire dal finanziamento stesso del sistema nazionale che trova la sua sede naturale nei patti della salute, e quindi in strumenti concertativi; ma analoga constatazione vale, ad es., anche rispetto al nuovo procedimento determinativo dei LEA, sulla cui base è stato adottato il DPCM del gennaio 2017 entrato in vigore nel successivo mese di marzo: il riferimento è, in particolare, all’art. 1, comma 554, della legge di stabilità per il 2016 che ha innovato in modo consistente la nostra materia, delineando un modello che, peraltro, ricalca molto il vecchio FSN e di fatto enfatizza vieppiù l’approccio concertativo laddove prevede, da un lato, la previa intesa della conferenza Stato-Regioni e, dall’altro, il parere, seppur non vincolante, delle competenti commissioni parlamentari destinato poi a confluire nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Il punto di partenza della nostra analisi deve essere, allora, quello che – in un sistema ispirato ai principi della aziendalizzazione e del decentramento delle funzioni a livello regionale – vede il fattore territoriale assumere un peso sempre più determinante rispetto al binomio finanziamento/organizzazione del servizio sanitario. Viene, così, portato a compimento quel disegno federalista introdotto timidamente dal citato D. Lgs.vo n. 56 del 2000: quella prima disciplina in materia di federalismo fiscale a proposito della quale era stato efficacemente osservato che «quantomeno in termini di principio, si afferma una regola di responsabilità, nel senso che ogni Regione potrà finanziare, per qualità e quantità, quel certo servizio che sia in grado e nella possibilità di finanziare»<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br />  <br /> <strong>2. Organizzazione e regionalizzazione del servizio sanitario: le aree di reciproca interferenza</strong><br /> Ma tutta un’altra congerie di misure organizzative impattano fortemente sugli ordinamenti regionali. Ne ho censite alcune, quelle principali o che comunque presentano il maggior interesse scientifico per lo studioso della materia.<br /> A] Per cominciare, vi sono le misure legate al disegno normativo che potremmo definire della “centralizzazione decentrata” a livello regionale degli acquisti, tema assai articolato e complesso che involge le procedure di gara per l’acquisizione e la fornitura dei farmaci, di cui al successivo punto 2. La <em>ratio</em> della disciplina sulla centralizzazione degli acquisti è, notoriamente, quella di favorire l’incremento della concorrenza fra gli operatori economici e dell’efficacia nell’affidamento della pubblica commessa facendo leva sulla designazione di un organismo centrale con la finalità istituzionale di procedere all’acquisto di servizi, beni, lavori e forniture per un numero variabile di amministrazioni aggiudicatrici. Si tratta di un sistema capace potenzialmente di generare consistenti risparmi rispetto a varie voci: costi di acquisto (grazie alle economie di scala); costi amministrativi e di transazione (per effetto della riduzione delle procedure e della quantità e parcellizzazione degli obblighi informativi); riduzione degli incentivi a colludere; riduzione del personale dedicato alla gestione della funzione di acquisto; standardizzazione dei processi (con effetti in termini di riduzione delle attività e dei tempi, ad es., occorrenti per la predisposizione  dei bandi e capitolati di gara); specializzazione dello staff amministrativo (se si punta sulla realizzazione di <em>task-force</em> e si investe nella formazione, adeguata e specifica, del personale). È così che, accanto alla tradizionale modalità della singola iniziativa aziendale (il bando di gara che ciascuna struttura predisponeva per l’approvvigionamento dei servizi e delle forniture che le occorressero), ha preso piede, sotto l’influsso di una legislazione che ne ha imposto sempre più fortemente l’adozione, il modello della centrale unica di committenza (a livello statale opera la Consip s.p.a. mentre varie centrali sono state istituite su base regionale)<a href="#_ftn9" title="">[9]</a> e il modello degli acquisti unificati su base regionale o di area vasta (Soggetti Aggregatori, Unioni d’acquisto fra aziende sanitarie, SUA – stazione unica appaltante, SDA – sistema dinamico d’acquisto). L’aggregazione della domanda presuppone il censimento unitario del fabbisogno ma, al contempo, pone l’esigenza di contemperare gli effetti positivi sul bilancio con le esigenze di qualità e di rispondenza al bisogno e al contesto intesa, quest’ultima, quale corrispondenza della fornitura ordinata dalla centrale alla specificità o complessità del bene o servizio da acquisire. Inoltre, se non adeguatamente gestita, la concentrazione delle procedure di acquisto in un’unica stazione appaltante può comportare un <em>vulnus</em> alla concorrenza in danno delle piccole e medie imprese che non riescano a soddisfare i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara (stante la suddivisione in lotti, la possibilità di grandi raggruppamenti, la sussistenza di accordi quadro con diversi operatori economici, il divieto di subappalto), cagionando un possibile aumento dei costi e un livellamento verso il basso della qualità dei beni e servizi forniti. Altri <em>deficit</em>, misurabili attraverso una serie di utili indicatori delle performances del “decentramento centralizzato”<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, sono stati variamente ricollegati alla disomogeneità dei sistemi regionali, alla scarsa interconnessione fra di essi, al ritardo nella elaborazione di linee guida complete ed appropriate<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>.<br /> B] Nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica per l’acquisizione delle forniture di farmaci, compresi i farmaci innovativi, emerge il profilo cruciale dell’equivalenza terapeutica e della suddivisione in lotti degli appalti che, tuttavia, non può spingersi fino a sacrificare le esigenze di continuità terapeutica e la libertà del prescrittore di scelta nella terapia più adeguata per il paziente. Secondo le Linee guida Aifa, “la valutazione dell’equivalenza terapeutica è un metodo attraverso cui è possibile confrontare principi attivi diversi al fine di identificare, per le stesse indicazioni, aree di sovrapponibilità terapeutica nelle quali non siano rinvenibili, alla luce delle conoscenze scientifiche, differenze cliniche rilevanti in termini di efficacia e sicurezza. Tale approccio non esclude l’esistenza di peculiarità di singoli principi attivi, che dovranno essere identificate e garantite nell’uso clinico” (cfr. determinazione n. 204/14 del 21 marzo 2016). I pareri resi dall’Agenzia sensi dell’art. 15, comma 11-ter, del d.l. n. 95/2012, “riguardano l’equivalenza terapeutica tra medicinali originatori e i rispettivi equivalenti rispetto ad altri farmaci originatori e corrispondenti equivalenti, a base di principi attivi diversi. Analoghe considerazioni valgono anche per i farmaci biologici<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, inclusi i biotecnologici ed i corrispondenti biosimilari” (<em>ibidem</em>)<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>. L’utilizzo delle c.d. equivalenze terapeutiche (cfr. Delibera Aifa n. 458/2016)<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>: a) ha come principale scopo quello di permettere acquisti centralizzati di farmaci attraverso procedure di evidenza pubblica suscettibili di generare un risparmio di costi in un settore oggetto di ripetuti interventi di <em>spending review</em><a href="#_ftn15" title="">[15]</a>; b) è particolarmente rilevante per farmaci utilizzati direttamente in ospedale o forniti ai cittadini attraverso l&#8217;erogazione diretta (direttamente dalle farmacie delle Aziende sanitarie o &quot;per conto&quot; attraverso le farmacie al pubblico); c) è applicato nell&#8217;interesse dei pazienti e dei cittadini in quanto si propone l&#8217;obiettivo di facilitare l&#8217;accesso a terapie di pari efficacia e sicurezza, alla luce delle conoscenze scientifiche, ad un prezzo determinato dalla libera competizione; d) garantisce, nondimeno, la libertà prescrittiva del singolo medico nella misura in cui quest&#8217;ultimo potrà individuare aree di utilizzo specifico dei singoli principi attivi all&#8217;interno della classe di farmaci coinvolti nell’equivalenza terapeutica<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>. In definitiva, anche alla luce dei pertinenti indirizzi giurisprudenziali, l’accorpamento dei farmaci in un unico lotto di gara rappresenta una “accettabile approssimazione” e, grazie alla possibilità di acquisire, in base alle esigenze terapeutiche che si manifestano poi in concreto, anche i farmaci diversi da quelli offerti dall’impresa aggiudicataria, costituisce un adeguato punto di equilibrio tra, da un lato, la tutela della concorrenza e nel contempo dell’interesse pubblico ad approvvigionarsi di farmaci contenenti un dato principio attivo al miglior prezzo disponibile e, dall’altro, la tutela del diritto alla salute, declinato nella garanzia della continuità terapeutica e della possibilità di accedere comunque ai farmaci dimostratisi i più adatti<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>.<br /> C] Viene, quindi, in gioco il capitolo della armonizzazione dei bilanci, al quale si correlano le questioni inerenti ai costi standard, ciascuno dei quali soggiace a modalità di rilevazione che partono dall’esperienza maturata per l’appunto nell’ambito del singolo servizio sanitario regionale laddove, com’è noto, le regioni <em>benchmark</em> vengono selezionate in base ad alcuni criteri che attestano la qualità e le caratteristiche strutturali del servizio nelle varie regioni, che entrambe naturalmente dipendono dalla organizzazione dello stesso. Più in generale, va ricordato come le dinamiche finanziarie e le problematiche della finanza sanitaria si incrociano a livello regionale con il processo inaugurato dal d.lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118, recante principi contabili e norme operative finalizzate a garantire trasparenza e comparabilità dei dati di bilancio per gli enti territoriali, per gli enti ed organismi strumentali e per gli enti che operano nel settore sanitario. Le principali innovazioni introdotte da detto provvedimento investono, in un’ottica di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, le modalità di redazione e di consolidamento degli stessi<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br /> D] Proseguendo, rileva il sistema del commissariamento e dei piani di rientro, che oggi non sono soltanto regionali ma anche aziendali (cfr. art. 1, commi da 524 a 536, l. n. 208 del 2015 &#8211; Legge di Stabilità 2016), grazie alla estensione di una esperienza che ha dato frutti apprezzabili anche e soprattutto grazie alla sorveglianza esercitata dagli organi ministeriali sulla formulazione delle politiche gestionali e finanziarie e sulla adozione dei provvedimenti attuativi degli obblighi nascenti dai piani stessi che i commissari <em>ad acta</em>, nelle persone dei presidenti delle giunte regionali o di professionalità esterne secondo il moto pendolare della normativa in materia<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, sono chiamati ad osservare. Viene al riguardo in gioco, ancora una volta, la giurisprudenza costituzionale che ha avuto modo, ad es., di censurare, in relazione all’art. 81 Cost., l’aggiramento del divieto, contenuto nella disciplina dei piani di rientro, di estendere il finanziamento a servizi non espressamente previsti dal piano stesso (sent. 25 marzo 2013 n. 51); o di dichiarare l’illegittimità delle misure di incentivazione economica per la mobilità volontaria del personale del comparto sanità adottate in assenza di qualsiasi coordinamento con i poteri attribuiti al Commissario per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario (sent. 14 gennaio 2010 n. 2); o di giudicare parimenti illegittima una proroga talmente ampia dei contratti di lavoro in essere con il personale precario operante presso il servizio sanitario regionale (utilizzato con modalità di lavoro flessibili o assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) da comportare il serio rischio di pregiudicare l’obiettivo dei programmi operativi finalizzati all’attuazione del piano di rientro (sent. 11 marzo 2011 n. 77)<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> E] Una particolare menzione meritano, poi, i cosiddetti LEA a valenza organizzativa, ai quali fra l’altro si ricollega il D.M. 70/2015 sui requisiti di assistenza ospedaliera, adottato in un’ottica di riduzione dei posti letto e che, a ben vedere, declinano quella appropriatezza organizzativa che anche nel DPCM nuovi LEA, entrato in vigore lo scorso 19 marzo, ha conosciuto un ulteriore impulso. Detto decreto contiene, infatti, una serie di norme che sottopongono al giudizio di appropriatezza/inappropriatezza le tipologie di strutturazione e durata dell’assistenza, secondo una scala appositamente graduata che va dal ricovero vero e proprio, al <em>day surgery</em>, al<em> day hospital</em>, al trattamento in ambito ambulatoriale<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> F] C’è, ancora, la mobilità regionale, anch’essa a sua volta influenzata dall’organizzazione del servizio e dal livello qualitativo e quantitativo e di offerta delle prestazioni, cui non sono indifferenti le politiche di reclutamento del personale dipendente e delle figure dirigenziali<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>: un indicatore – quello della qualità organizzativa del servizio – che presenta la sua massima sensibilità relativamente alle regioni cosiddette di confine. È, invero, innegabile come anche la mobilità sanitaria sia condizionata dagli standard strutturali e qualitativi del servizio sanitario regionale, che si risolvono in un altro dei fattori atti ad incidere sui livelli di finanziamento, atteso che attraverso le cosiddette matrici, cioè il saldo tra mobilità attiva e passiva, si condiziona il riparto del fondo sanitario<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, in un panorama che vede le regioni esercitare una serie di poteri conformativi del sistema: dalla gestione delle già menzionate procedure di evidenza pubblica all’utilizzo della “leva” dei prontuari e dei percorsi terapeutici<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>; dalla raccolta dei dati sul rischio clinico (errori e contenzioso), secondo le previsioni della c.d. legge Gelli n. 24 del 2017 recentemente approvata, che affida alle Regioni poteri consistenti di governo anche in questa materia (art. 2, L. n. 24, cit.)<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>, alla gestione dei dati sensibili attraverso banche dati da parte delle aziende sanitarie locali (art. 4, L. n. 24, cit.)<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>; dagli adempimenti connessi all’attuazione dei piani di rientro alla definizione degli orari e dei turni negli servizi farmaceutici che compongono la rete territoriale, riguardo alla quale qui si è ad es. sviluppato un fitto dibattito sull’obbligo di reperibilità dell’esercente anche in assenza di prescrizione medica<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>. Sicché, in definitiva, l’esercizio delle competenze regionali in materia di organizzazione del servizio impatta sul livello di tutela della salute nei singoli contesti territoriali.<br />  <br /> <strong>3. I riflessi delle differenziazioni territoriali sui sistemi contabili e sul finanziamento dei servizi</strong><br /> Naturalmente le regioni non sono solo attori del sistema, non senso che non esercitano soltanto poteri attivi ma sono, a loro volta, soggetti a verifica. Sono sottoposti, cioè, al giudizio sul loro operato. Ad essere state rese note negli ultimi giorni non sono soltanto le risultanze relative alla mobilità nell’anno 2016 che, purtroppo o comunque in modo abbastanza ripetitiva, replicano sostanzialmente gli esiti delle rilevazioni precedenti per quanto attiene alle regioni che hanno maggiore capacità attrattive rispetto a quelle che invece vedono costantemente aumentare il flusso migratorio al di fuori dei propri confini dei pazienti alla ricerca di un trattamento sanitario più adeguato. È, infatti, recentissima anche la cosiddetta esibizione delle “pagelle”, ossia delle valutazioni riportate dai singoli sistemi regionali sulla base delle famigerate griglie LEA che costituiscono il principale strumento di monitoraggio e verifica della erogazione delle prestazioni sul territorio: ebbene, da tali esiti, puntualmente riferiti dagli organi di stampa, è stato possibile apprendere che gli standard di assistenza non sono garantiti, in particolare, in cinque regioni del nostro mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia, Molise e Sicilia).<br /> Detto ciò, e richiamando, sempre a proposito dei riflessi sull’organizzazione, le evoluzioni giurisprudenziali che meritoriamente tendono ad evidenziare come anche le strutture pubbliche debbano essere ormai responsabilizzate dal punto di vista della gestione delle risorse<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>, essendo sempre più insostenibile l’idea di destinare ad esse in linea di massima un finanziamento libero o ripiani di spesa <em>ad libitum</em> sul presupposto che possano beneficiare in sostanza di una facoltà di spesa incontrollata, mi avvio alla conclusione soffermandomi su quelle che ritengo essere ancora le principali criticità del sistema.<br /> Innanzitutto il decreto armonizzazione, materia nella quale è intervenuta una interessante e limpidissima sentenza della Corte Costituzionale, la n. 184 del 2016, estensore il giudice Carosi, che ha tracciato i confini delle competenze che le regioni sono legittimate ad esercitare in tema di gestione del sistema contabile<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>. Una sentenza che, prima di fornire risposta specifica alle censure di costituzionalità sollevate nella fattispecie, ha ricostruito i rapporti fra centro e periferia nella materia <em>de qua</em>, in particolare fra il decreto statale sulla armonizzazione dei bilanci e le varie legislazioni regionali, affrontando il presente quesito: quali sono o devono essere i margini di autonomia legislativa, quindi di conformazione autonoma dei rispettivi ordinamenti da parte dei legislatori regionali, dopo l’entrata in vigore del d.lgs.vo n. 118 del 2011? Il problema sullo sfondo non è nuovo: se non disponiamo di dati omogenei e se gli enti adottano contabilità diverse, ora di tipo patrimoniale ora di tipo finanziario, i sistemi non possono dialogare fra loro e i dati non sono confrontabili, di modo che questo <em>deficit</em> incide negativamente sul censimento dei dati e sulla loro stessa trasparenza, sull’esercizio dei poteri di programmazione e, in ultima analisi, sulla efficacia delle verifiche. In realtà, come si è prima accennato, il decreto 118 ha cercato di porre rimedio a un tale ordine di problemi, introducendo una serie di correttivi strutturali, fra cui la perimetrazione di entrate ed uscite relative alle risorse del Servizio sanitario regionale, la costituzione dei conti di tesoreria unica dedicati esclusivamente al finanziamento del SSR e, soprattutto, l’istituzione delle c.d. Gestioni sanitarie accentrate.<br /> Provando a mettere ordine anche dal punto di vista classificatorio fra le forme di finanziamento del SSN<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>, nella riferita decisione la Corte ha altresì evidenziato come l’armonizzazione dei bilanci rappresenti, tuttavia, solo il “limite esterno” all’autonomia costituzionalmente garantita della regione in materia di sistema contabile<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>, atteso che l’autonomia regionale è funzionale alla valorizzazione della democrazia rappresentativa. In altre parole, un conto è assicurare, ed anzi imporre per le finalità suddette, l’omogeneizzazione del linguaggio contabile, altra cosa è garantire all’ente territoriale di individuare gli obiettivi, stanziare le risorse, concretamente destinarle e consentirgli la verifica circa il raggiungimento di quegli obiettivi sottoponendosi al giudizio della collettività amministrata in forza dell’autonomia che gli è costituzionalmente riconosciuta<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>. Una autonomia il cui esercizio può, tuttavia, produrre risultati mutevoli a seconda delle risorse disponibili e della capacità delle amministrazioni dando luogo a quella «differenziazione regionale, tipica del sistema italiano, che è fonte di disparità»<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>.<br /> Vanno, infine, segnalate alcune rilevanti peculiarità, tipiche dell’ordinamento laziale ma non solo. La prima si lega al conseguimento dell’equilibrio economico delle ASL mediante l’assegnazione differita dell’originario accantonamento trattenuto dalla Gestione sanitaria accentrata in sede di riparto del fondo sanitario regionale. In sostanza, nelle regioni sottoposte a piano di rientro è invalsa la prassi non soltanto di ridurre l’entità del finanziamento a monte ma anche di differire l’erogazione delle risorse secondo una tecnica che sembrerebbe di ripiano a piè di lista in quanto comporta una compensazione postuma del fabbisogno, capace di ridurre la disponibilità finanziaria da parte del decisore politico. Un tale meccanismo è suscettibile di generare, a mio parere, una sfasatura temporale nell’erogazione delle risorse per eccesso di accentramento che rende l’azienda in corso di esercizio ignara di quante risorse poter utilizzare con esattezza per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi che ha preventivamente stabilito. Tutto ciò incide evidentemente sulla programmazione e sull’autonomia gestionale e innesca una sorta di ripiano a piè di lista per la copertura finale del fabbisogno, riducendo la possibilità di ricorrere ad anticipazioni di cassa ed accentuando il rischio di ritardi nei pagamenti ai fornitori con potenziali conseguenze in termini di contenzioso promosso nei confronti dell’ente. Il quesito di fondo è se il sistema di finanziamento delle Asl, adottato in sede di riparto del Fondo sanitario regionale, si allinei alla prospettiva seguita dal legislatore nazionale, intesa ad accrescere i compiti e le responsabilità rimessi alla Gestione sanitaria accentrata: o se con essa contrasti la riferita tendenza, prevalsa negli ultimi esercizi finanziari in alcune Regioni sottoposte a piano di rientro, di disporre l’accantonamento a cadenza annuale in favore della GSA di una quota rilevante dell’importo reso complessivamente disponibile per il finanziamento del SSR e, solo in un secondo momento e attraverso un provvedimento di revisione del riparto originario, di procedere – contestualmente all’approvazione definitiva dei bilanci d’esercizio degli enti – all’assegnazione in favore delle ASL della quota di finanziamento indistinto, precedentemente accantonata, nella misura necessaria al conseguimento dell’equilibrio economico per l’anno di riferimento. Pur nel rispetto della discrezionalità gestionale propria di ciascuna regione, sorgono invero interrogativi circa la piena coerenza della procedura sopra rappresentata rispetto al disegno normativo di riparto delle competenze tra regioni ed ASL e di riparto del FSR di parte corrente<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>, che tendenzialmente affida l’espressa formulazione delle norme in materia di finanziamento delle aziende stesse e di remunerazione dei soggetti erogatori, pubblici  e privati accreditati, comprese le aziende ospedaliere, ad una legge di programmazione sanitaria regionale. Alla regolazione dei rapporti economico-finanziari con i soggetti erogatori, si affianca, poi, l’esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e vigilanza, in un’ottica di responsabilizzazione della aziende alla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate e al perseguimento dei livelli assistenziali (cfr., per un riscontro, L.R. Lazio 31 ottobre 1996 n. 45, che prevede la definizione <em>ex lege</em> degli stessi criteri di riparto del FSR)<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>. In definitiva, dopo l’estensione alle aziende della disciplina sui piani di rientro le frizioni si misurano non soltanto più sul piano squisitamente contabile e finanziario ma anche su quello, peraltro al primo strettamente connesso, organizzativo e funzionale, il che richiede un opportuno affinamento degli strumenti di programmazione.<br /> Ultimo problema è quello del conseguimento dell’avanzo sanitario e della destinazione dell’extragettito al finanziamento e al ripiano dei deficit gestionali dei servizi pubblici essenziali. Va segnalata, a tal proposito, la normativa che ha previsto per le Regioni, al ricorrere di determinate condizioni, la possibilità di destinare il <em>surplus</em> del gettito da fiscalità aggiuntiva rispetto al disavanzo sanitario a finalità extra-sanitarie: si tratta, in particolare, dell’art. 2, comma 6, del d.l. 15 ottobre 2013 n. 120 (conv. con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2013 n. 137), con cui è stata prevista, per le Regioni in piano di rientro “che presentano un disavanzo sanitario decrescente ed inferiore rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote”, previa verifica del Tavolo tecnico, la possibilità di ridurre tali maggiorazioni fiscali o, in alternativa, di destinare il <em>surplus </em>accertato dal Tavolo tecnico al finanziamento di “servizi pubblici essenziali ed all’attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>. A mio avviso, destinare ad altri comparti il risparmio di spesa che si consegue nel settore sanitario, al di fuori di una logica sistematica di coordinamento e di riorganizzazione, è foriero di un duplice ordine disfunzioni. La prima è che si rinuncia a promuovere l’efficienza e la capacità autonoma di rispetto degli equilibri aziendali da parte degli enti del servizio sanitario regionale, disincentivandoli a risparmiare somme che poi non verrebbero riutilizzate per le finalità proprie del settore che specificatamente governano. La seconda è una carenza di visione d’insieme e di correlazione tra finanziamento e programmazione, fra recupero delle risorse e riorganizzazione dei servizi, risolvendosi in pratica tali misure – in assenza di un disegno complessivo di raccordo tra i flussi – in forme di ripiano contingente, quasi impulsivo, del <em>deficit</em> in altri settori, in particolare in quello del trasporto pubblico, slegato da una logica compiuta di sistema.<br /> Ultimissimo aspetto è quello dell’assistenza socio-sanitaria. Accanto al perdurante ritardo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>, uno dei problemi più delicati, che qui mi limito a sottoporre alla vostra attenzione, è quello posto dal decreto nuovi LEA sanitari e, in particolare, dall’art. 30 che detta regole di non immediata comprensione riguardo al finanziamento di tale forma di assistenza. Naturalmente mi riferisco a quei casi che hanno già generano un folto contenzioso nel momento in cui si rende necessario stabilire chi sono i soggetti tenuti a corrispondere il costo della prestazione: se lo Stato, le Regioni, gli enti locali, le ASL (per quanto riguarda la componente sanitaria), l’assistito e i suoi congiunti. L’area nevralgica è quella del bisogno più grave, in cui versano i disabili e gli anziani non autosufficienti, che esigono l’erogazione di cure mediche e di assistenza a ciclo continuo in forma di ricovero presso le residenze sanitarie assistenziali, realizzandosi in tal modo quel connubio che va sotto il nome di integrazione socio-sanitaria. L’assistito riceve, in questo schema, prestazioni tanto di natura socio-assistenziale quanto di carattere sanitario, secondo un intreccio inseparabile di funzioni: la somministrazione di prestazioni terapeutiche, riabilitative, farmacologiche, ecc. non può essere disgiunta dall’assistenza personale e dal supporto allo svolgimento delle primarie attività quotidiane dell’assistito. In questa cornice la Corte di Cassazione ha trovato un punto di equilibrio condivisibile, stabilendo che laddove le due componenti sociale e sanitaria siano strettamente compenetrate ed inscindibili, si ritiene prevalente quella sanitaria per cui le risorse necessarie al pagamento della retta e, così, la corresponsione del costo della prestazione siano interamente a carico del servizio sanitario, quindi delle regioni e delle ASL<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>. Il decreto LEA compie una scelta diversa sulla scia del d.P.C.M. sull’ISEE n. 159/2013 ponendo a carico del bilancio regionale sanitario soltanto il 50% e quindi lasciando il compito di ripartire, per adesso ancora senza decreti attuativi e senza criteri precisi, il residuo 50% fra assistito ed ente locale, e lasciando aperto il problema della perimetrazione del nucleo familiare tenuto a contribuire al costo della retta accanto al beneficiario: se il solo coniuge o anche figli a carico, se soltanto i figli conviventi o anche figli maggiorenni non conviventi (in tale ultimo senso depone, con previsione discutibile, l’art. 6, comma 3, del citato d.P.C.M. 159/2013)<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>. Tutti problemi la cui spiccata rilevanza socio-economica non lascia presagire un decremento della già numerose controversie proposte in sede giurisdizionale anche al fine di ristabilire nella loro giusta portata i principi di equità e proporzionalità nel riparto dei costi delle prestazioni sociali agevolate.</div>
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<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Il presente scritto – consistente nel testo rielaborato della relazione svolta al Convegno internazionale su “I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità: esperienze a confronto”, Università Roma Tre, 5-6 aprile 2017 – va pertanto associato alla lettura del contributo, in corso di pubblicazione nella Raccolta degli Atti del Convegno stesso, di F. Spandonaro, <em>Principi erogativi ed elementi organizzativi del Servizio sanitario italiano: la prospettiva dell’economista</em>.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> La somministrazione di cure anche agli stranieri non cittadini rappresenta uno dei punti più qualificanti di rottura della teorica tradizionale sulla c.d. statualità dei diritti sociali, in base alla quale i diritti di libertà spettano agli uomini in quanto tali, purché si trovino nel territorio dello Stato, mentre i diritti sociali sono in via di principio diritti dei soli cittadini (per una enunciazione argomentata di tale teoria, cfr. G. Corso, <em>La protezione costituzionale dei diritti sociali</em>, in A. De Biase (a cura di), <em>Convenzioni sui diritti umani e corti nazionali</em>, Roma, 2014, 275 ss.). Sul tema specifico dell’assistenza sanitaria agli stranieri, v. S. Pecorini, <em>L’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia. Verso una tutela più ampia dei bisogni di salute degli immigrati</em>, in <em>Nuova rass.</em>, 2001, n. 2, 224 ss.; D. Culot, <em>L’assistenza sanitaria per gli stranieri in Italia</em>, in <em>San. pubbl.</em>, 2001, n. 6, 773 ss.; A. Oriti, <em>Accesso alle cure degli stranieri presenti in Italia</em>, in <em>Diritto, immigrazione e cittadinanza</em>, 2005, n. 4, 80 ss.; A. Morleo, <em>Il diritto alla salute delle persone senza fissa dimora</em>, in <em>San. pubbl.</em>, 2005, n. 5, 18 ss.; A. Randazzo, <em>La salute degli stranieri irregolari: un diritto fondamentale “dimezzato”?</em>, in <em>Consulta online</em>, 2012; S. Ricci – L. Dimasi, <em>Stranieri irregolari, diritti alla salute e sostenibilità finanziaria tra presunte criticità e possibili soluzioni</em>, in <em>San. pubbl.</em>, 2013, n. 3-4, 21 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Sul punto, già F. Toth, <em>Non solo Bismarck contro Beveridge: sette modelli si sistema sanitario</em>, in <em>Riv. it. pol. pubbl.</em>, 2016, n. 2, 279 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> P. Bianchi, <em>La disciplina dei sistemi sanitari nell’analisi giuridica comparata</em>, in <em>Raccolta Atti</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Il carattere ineluttabile del condizionamento finanziario del diritto è descritto plasticamente dalla giurisprudenza che evidenzia come «il mutamento sopravvenuto delle circostanze finanziarie può determinare legittimamente una riduzione delle entrate effettive in sede di riparto del FSN» (Cons. St., sez. III, 7 dicembre 2015 n. 5539).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Fra gli scritti di riferimento, v. D. Morana, <em>Le norme statali di dettaglio in materia sanitaria tra vecchio e nuovo Titolo V: spunti dalla giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Rass. parl.</em>, 2010, n. 3, 707 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Il sistema di finanziamento ha formato oggetto di puntuale ricostruzione nella sentenza 14 luglio 2017 n. 192 della Corte costituzionale. Vi si legge, infatti, al 9.2.2. del <em>Considerato in diritto</em>, che la determinazione del concorso dello Stato al fabbisogno sanitario nazionale standard deve necessariamente avere carattere globale e, dato il dinamico evolversi delle molteplici esigenze da contemperare, non può fare a meno di collegarsi a un determinato orizzonte temporale di programmazione finanziaria: a ciò fa riferimento lo stesso art. 26, comma 1, del d.lgs.vo 6 maggio 2011 n. 68, quando stabilisce che il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato «in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria». Aggiunge la Corte che se è ben vero che, in base al già citato art. 26, comma 1, del d.lgs.vo n. 68 del 2011, cit., il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato «tramite intesa», tuttavia questo principio legislativo non vincola in modo assoluto e inderogabile le leggi successivamente approvate dalle due Camere, posto che nessun accordo può condizionare l’esercizio della funzione legislativa (in tal senso, C. cost. 21 luglio 2016 n. 205, 11 marzo 2011 n. 79 e 28 dicembre 2001 n. 437), né il principio di leale collaborazione si impone nel procedimento legislativo parlamentare. D’altra parte, la determinazione del concorso statale al fabbisogno sanitario nazionale standard lascia ampio spazio, a valle, alle singole Regioni per disciplinare, programmare e organizzare i servizi sanitari: sicché, a fronte di misure statali di coordinamento finanziario che incidono sull’autonomia delle Regioni, è necessario, ma anche sufficiente, contemperare le ragioni dell’esercizio unitario delle competenze statali e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, assicurando il pieno coinvolgimento di queste ultime, potendo ciò avvenire anche riconoscendo loro poteri di determinazione in ordine alla modulazione delle necessarie riduzioni nei diversi ambiti di spesa.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> R. Ferrara, <em>L’ordinamento della sanità</em>, Torino, 2007, 191, il quale rileva come «il principio di responsabilità e quello di autosufficienza costituiscono il centro di gravità del sistema di finanziamento del servizio pubblico (<em>rectius</em>, di ogni singolo servizio sanitario regionale)».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Le centrali di committenza possono (art. 37, d.lgs. n. 50/2016) sono organismi di diritto pubblico che possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5 dello stesso art. 37.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Gli indicatori della qualità ed efficienza del sistema maggiormente qualificanti possono essere considerati i seguenti: lo stato delle normative regionali; la misurazione degli esiti in termini di numero delle procedure, valore aggiudicato, definizione dei fabbisogni; il coinvolgimento delle professionalità sanitarie; l’obbligatorietà o meno dell’adesione alle convenzioni; la trasparenza e la circolazione delle informazioni; la celerità e la semplificazione delle procedure e relative fasi.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> L’elenco degli inconvenienti riscontrati non si ferma purtroppo qui. L’esperienza ha, ad es., mostrato che non di rado sul funzionamento delle centrali di acquisto ha pesato negativamente la carenza di una preparazione necessaria alla predisposizione dei capitolati di gara, probabilmente dovuta anche alla indisponibilità di risorse a disposizione degli enti per formare i propri dipendenti. L’inadeguatezza della base d’asta è frequente causa di mancata aggiudicazione e del successivo ricorso ad una procedura negoziata. In un contesto in cui l’ambito territoriale prevalente è quello regionale e si pone anche una questione di riparto di competenze fra i livelli di governo, delicati problemi sono, inoltre, frequentemente sorti con riguardo al bene “farmaco” che spesso non è oggetto merceologico esclusivo e che deve tenere conto della mutevolezza tanto dell’oggetto della gara (si può stipulare un contratto con i singoli fornitori o, piuttosto, una convenzione) quanto dell’ampiezza del fabbisogno (uso del farmaco in ambiente ospedaliero, distribuzione diretta, distribuzione per conto, ecc…). Per elevare la qualità e la funzionalità del modello sarebbe opportuno perseguire: un adeguato grado di innovazione tecnologica dello strumento di gestione della gara; una pianificazione appropriata della domanda interna; un livello effettivo di partecipazione degli <em>stakeholders</em> aziendali; una determinazione della base d’asta basata sull’evoluzione conosciuta del mercato; una misurazione continua del rapporto differenziale fra qualità attesa e qualità erogata.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> I farmaci biosimilari possono svolgere un ruolo nodale offrendo l’opportunità di garantire l’accesso ai farmaci biologici per tutti i pazienti che ne necessitano riducendo i costi per il servizio sanitario nazionale e contribuendo alla sostenibilità del sistema, con particolare riferimento per i pazienti “<em>naive</em>” che non abbiano avuto precedenti esposizioni terapeutiche o per i quali le precedenti esposizioni in base al giudizio del clinico siano sufficientemente distanti nel tempo.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Il giudice amministrativo ha, di conseguenza, precisato che la valutazione di equivalenza da parte dell’AIFA si rende necessaria (solo) quando i farmaci presentino differenti principi attivi: cfr., in tema di sostituibilità tra <em>originator</em> e farmaco biosimilare, Cons. Stato, III, 3 dicembre 2015 n. 5476; nello stesso senso, in una controversia concernente l’imposizione di limiti alla prescrivibilità di farmaci da parte del medico curante, Sez. III, 10 agosto 2016 n. 3565. Per quanto concerne, in modo specifico, i farmaci biosimilari, l’identità del principio attivo e l’accertamento della biosimilarità rispetto al biologico di riferimento, compiuto dall’Ema in sede di rilascio AIC, assicurano che tra il biologico di riferimento e il corrispondente biosimilare non vi siano differenze cliniche rilevanti, in termini di qualità, sicurezza ed efficacia, per le indicazioni terapeutiche autorizzate. Conseguentemente, l&#8217;art. 15, comma 11 ter, non trova applicazione, sia in quanto la norma fa testuale riferimento all’“equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti diversi principi attivi”, sia in quanto la valutazione della biosimilarità, che si fonda su uno specifico “esercizio di comparabilità” condotto a livello europeo dall&#8217;Ema seguendo i massimi standard scientifici, assorbe e rende superflua, ai fini della tutela della salute pubblica, ogni ulteriore valutazione in ordine alla sovrapponibilità di un biosimilare rispetto al biologico di riferimento (Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2016 n. 5113). In dottrina, P. Minghetti – A. Casiraghi – P. Rocco, <em>Generici e biosimilari: similitudini e differenze</em>, in <em>San. pubbl. priv.</em>, 2009, n. 5, 65 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Un inquadramento generale dell’istituto si trova in F. Spandonaro (a cura di), <em>Opportunità e criticità della equivalenza terapeutica</em>, Roma, 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Per un approfondimento della problematica, L. Arnaudo, <em>Equivalenti, biosimilari, gare. Appunti di governo concorrenziale della spesa farmaceutica</em>, in <em>Mercato concorrenza regole</em>, 2013, n. 2, 397 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> La legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio per il 2017), all’art. 1, comma 407, prevede che le procedure pubbliche di acquisto dei farmaci biologici non devono essere più parametrate sul prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale del farmaco biologico di riferimento, ma dovranno svolgersi mediante utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo; conferma il divieto di sostituibilità automatica tra il farmaco biologico di riferimento e il suo biosimilare; stabilisce che l’esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo se accertato dall’Ema o dall&#8217;Aifa, e non più solo dalla prima, tenuto conto delle rispettive competenze. Il sistema, in sostanza, affida alle Autorità di regolazione il compito di superare l’incertezza che circonda gli aspetti scientifici rilevanti al fine di stabilire la differenziazione tra farmaci biologici e biosimilari: al riguardo, v. F. Massimino, <em>Farmaci biologici e biosimilari e tutela della salute e della concorrenza</em>, in <em>Dir. industr.</em>, 2012, n. 4, 328 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Nel caso deciso da Cons. St., sez. III, 17 dicembre 2015 n. 5705, la Regione Puglia, al fine di contenere la spesa farmaceutica, si era «limitata a consigliare, sotto forma di “linee di indirizzo”, a parità di efficacia terapeutica e sempre fatta salva la libertà della scelta prescrittiva del medico, di preferire il farmaco biosimilare qualora costituisca un reale vantaggio economico», ferma restando la documentata e inadeguata risposta clinica del paziente, in termini di tollerabilità e/o efficacia a precedente trattamento con biosimilare, secondo uno schema che rimette la scelta al medico aggravandone la responsabilità anche patrimoniale in caso di mancato o insufficiente adempimento dell’obbligo motivazionale. In ogni caso, nella fattispecie, la stazione appaltante si era riservata la facoltà di non procedere ad aggiudicazione e di procedere ad acquisiti extra gara proprio per far fronte flessibilmente ad esigenze come quelle summenzionate.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> Di particolare rilievo sono gli aspetti problematici che riguardano i raccordi tra l’impostazione dei bilanci regionali, che pur nel nuovo assetto mantengono i profili della contabilità finanziaria, e quelli delle aziende e degli enti del SSR, in contabilità economica, cui la nuova disciplina intende predisporre adeguate soluzioni attraverso: a) l’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale (SSR) al fine di consentire la confrontabilità immediata tra le entrate e le uscite sanitarie iscritte nel bilancio regionale (art. 20, comma 1); b) l’istituzione di conti di tesoreria unica dedicati esclusivamente al finanziamento del SSN inteso quale trasferimento dal bilancio dello Stato e di anticipazioni mensili di tesoreria, nonché l’istituzione di conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni, dove far confluire le ulteriori risorse destinate al finanziamento, al fine di permettere trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa (art. 21, comma 1); c) l’istituzione della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), in quelle regioni che decidono di gestire direttamente una quota di finanziamento (art. 22), con lo specifico compito di elaborare ed adottare il bilancio di esercizio della GSA presso la regione e di redigere il bilancio sanitario consolidato con riconciliazione e raccordo tra le poste iscritte in termini di contabilità economico-patrimoniale e contabilità finanziaria. L’art. 20, a sua volta, prevede l’obbligo, da parte delle regioni, di articolare i capitoli di contabilità finanziaria, sia nella sezione delle entrate che nella sezione delle uscite, in maniera tale da garantire un’esatta “perimetrazione” delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Per ulteriori ragguagli, M. Conticelli, <em>La salute</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2017, n. 2, 204 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> Per una disamina accurata dello strumento, M. Bellentani – L. Bugliari Armenio, <em>La logica dei piani di rientro e il difficile equilibrio tra autonomia e responsabilità</em>, in R. Balduzzi – G. Carpani (a cura di), <em>Manuale di diritto sanitario</em>, Bologna, 2013, 391 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> In un siffatto contesto, questi ultimi provvedimenti normativi valorizzano ancor più che in passato il criterio dell’appropriatezza organizzativa: in tema v. F.G. Cuttaia, <em>Entrati in vigore i nuovi Lea</em>, in <em>www.astrid-online.it</em>, 21 marzo 2017.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Una controspinta all’avanzata del regionalismo, giustificata dall’obiettivo di uniformare le regole e bonificare il sistema rispetto ad alcune deprecabili disfunzioni, può essere, d’altra parte, ravvisata sia nella ricca sequela di pronunce della Corte costituzionale che hanno dichiarato l’illegittimità delle normative regionali in materia di <em>spoil system</em> che rimettevano alla libera volontà degli organi politici il potere di determinare la cessazione anticipata ed automatica degli organi di <em>governance</em> della aziende sanitarie ed ospedaliere (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo: v. in tema, F. Liguori, <em>“Politica” e “amministrazione” nelle aziende sanitarie</em>, in <em>Diritti lavori mercati</em>, 2009, n. 1, 49 ss.), sia nella istituzione – ad opera del D Lgs.vo 4 agosto 2016 n. 171 e s.m.i. – dell’albo nazionale degli idonei, formato secondo regole e criteri unitari e meritocratici, cui le amministrazioni regionali sono chiamate ad attingere per il conferimento degli incarichi di direttore generale delle stesse aziende ed enti del SSR.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Per il dettaglio relativo alle matrici 2015 per la mobilità, impiegate per il riparto del FSN 2017, si rinvia alle fonti riportate ne <em>Il Sole 24 ore Sanità</em>, 21 marzo 2017, 1 e 4-5, <em>I migranti della salute perduta. Fuga per la salute da 4mld</em>.  </div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> In una vicenda emblematica è stata ritenuta legittima (da Cons. St., sez. III, 4 marzo 2017 n. 997, ove una interessante distinzione, in ordine all’obbligo di rendere disponibili sul territorio tutti i principi attivi contenuti nei prontuari nazionali, fra LEA sull’assistenza farmaceutica e LEA sull’assistenza farmaceutica) l’esclusione dal prontuario farmaceutico ospedaliero di un farmaco la cui efficacia sia raggiungibile attraverso una combinazione di farmaci diversi anche se non equivalenti: esclusione disposta sulla base di una determinazione della Giunta di aggiornamento del prontuario terapeutico regionale fondata sulle valutazioni espresse dalla Commissione regionale del farmaco. Il potere di scelta e di discrezionalità organizzativa, pur nei limiti imposti dal rispetto dei principi dettati da norme statali nell’esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, è riconosciuto alle Regioni, legittimate ad orientare i medici nella prescrizione di farmaci con analoghe evidenze di efficacia (alternativa terapeutica), ponendo altresì attenzione al rapporto costi/benefici: Cons. St., sez. III, 11 luglio 2014 n. 3594. In senso difforme, relativamente all’uso dei farmaci <em>off label</em> in ambito regionale, Corte cost. 12 gennaio 2011 n. 8 (annotata da M. Gigante, <em>Esigenze unitarie nella politica farmaceutica: l’uso </em>off label <em>dei farmaci tra principi fondamentali e riserva all’Aifa</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2011, 2493 ss.).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Sul punto, V. Antonelli, <em>Il garante regionale per il diritto alla salute e i centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente</em>, in G. Carpani – G. Fares (a cura di), <em>Guida alle nuove norme sulle responsabilità nelle professioni sanitarie</em>, Torino, 2017, 23 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> In tema, V. Sotte, <em>La circolazione del dato fra principi e scopi: l’interesse del paziente e il supporto al</em> risk management, in G. Carpani – G. Fares (a cura di), <em>op. cit.</em>, 75 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Sulla disciplina degli orari di apertura al pubblico, dei turni di chiusura e delle ferie, Corte cost. 4 febbraio 2003 n. 27 e 14 aprile 1988 n. 446. Riguardo al profilo specifico dell’obbligo di reperibilità nei termini riferiti nel testo, a presidio della necessaria continuità del servizio farmaceutico che deve essere accessibile all’utenza anche laddove sprovvista di ricetta medica urgente, Cass. pen., sez. VI, 3 dicembre 2012 n. 46755 (resa in materia di somministrazione di prodotti da banco).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> È stato, precisamente, affermato che non esiste un obbligo di ripiano neppure nei confronti delle aziende ospedaliere pubbliche, inteso come riconoscimento di maggiori oneri rispetto a quelli programmati, essendo ammissibile solo un ristoro del capitale netto che la regione opera in qualità di titolare dell’azienda che rientra nei beni patrimoniali pubblici (Cons. St., sez. III, 6 febbraio 2013 n. 697). Nel senso che le strutture private, in quanto soggetti distinti dalla p.a., non hanno obblighi di rendicontazione e non sono soggette alle dirette interferenze pubbliche nelle scelte aziendali ma solo ai vincoli della programmazione pubblica che si estrinsecano mediante l’assegnazione di finanziamenti agli investimenti oppure la determinazione dei tetti di spesa, Cons. St., sez. III, 16 gennaio 2017 n. 109. La giurisprudenza tende, in pratica, a sfumare le differenze di trattamento delle strutture pubbliche rispetto a quelle private relativamente alla responsabilizzazione nella destinazione e nell’uso delle risorse.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Per un commento alla decisione, M. Boni, <em>Armonizzazione e democraticità dei bilanci regionali. La Corte costituzionale alla ricerca di un difficile equilibrio (a proposito della sent. n. 184/2016)</em>, in <em>federalismi.it</em>, 2017, n. 6.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Per un completo <em>excursus</em> storico, N. Viceconte, <em>Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale</em>, in R. Balduzzi – G. Carpani (a cura di), <em>op. cit.</em>, 371 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> La disciplina dei modelli per la contabilità delle strutture sanitarie, dettata al fine di dare evidenza a determinati dati, in coerenza con quanto previsto dall’art. 4, commi 8 e 9, e dall’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, rientra in linea di massima nella competenza esclusiva statale in materia di «armonizzazione contabile» (art. 117, comma 2, lett. e, Cost.), essendo “connotata da un peculiare carattere polifunzionale, che risulta del tutto coerente con la rilevata pluralità degli interessi e delle competenze coinvolte, ed esprime particolari esigenze di omogeneità nei confronti di tutte le Regioni” (in questi termini Corte cost., 13 aprile 2017 n. 80 e 11 gennaio 2017 n. 6).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> Sono, pertanto, costituzionalmente legittime le disposizioni regionali che collegano i profili della gestione amministrativa con le relative poste contabili, confrontando tale rapporto in ragione delle caratteristiche organizzative dell’ente. Lo afferma chiaramente la Corte costituzionale nella citata sent. n. 184/2016: «Le indefettibili esigenze di armonizzazione dei conti pubblici, di custodia della finanza pubblica allargata e della sana gestione finanziaria non precludono peculiari articolazioni del bilancio regionale fondate sull’esigenza di scandire la programmazione economico-finanziaria nelle procedure contabili e le modalità analitiche di illustrazione di progetti e di interventi. Sotto tale profilo, i moduli standardizzati dell’armonizzazione dei bilanci, i quali devono innanzitutto servire a rendere omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le contabilità dell’universo delle pubbliche amministrazioni, così articolato e variegato in relazione alle missioni perseguite, non sono idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell’organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato. Le sofisticate tecniche di standardizzazione, indispensabili per i controlli della finanza pubblica ma caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza, devono essere pertanto integrate da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità».</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> Così M. Conticelli, <em>La tutela della salute</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2015, 190, richiamando i dati conformi forniti dall’Ocse.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> Sul piano concettuale, il finanziamento sanitario ordinario corrente è in funzione della determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard. Nel dettaglio, il FSR è costituito dal finanziamento indistinto (differenza tra il fabbisogno complessivo e il finanziamento vincolato) e dal finanziamento vincolato (specificatamente destinato al finanziamento di funzioni/obiettivi sanitari). Tutti i trasferimenti e i contributi diversi dal finanziamento sanitario ordinario corrente formano, poi, il finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (si pensi alle risorse derivanti da atti regionali di incremento di aliquote fiscali o da automatismi fiscali <em>ex lege</em> per la copertura dei disavanzi sanitari programmati dell’esercizio; o agli altri atti di finanziamento aggiuntivo, ivi compresi quelli a copertura dei maggiori costi per l’erogazione dei LEA o per l’erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA). Per finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso si intende, invece, quello derivante da atti regionali di copertura delle perdite rilevate negli esercizi precedenti. La spesa sanitaria ordinaria corrente comprende, ai sensi dell’art. 20 D. Lgs.vo n. 118 del 2011, la spesa ordinaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva extraregionale programmata per l’esercizio e il pay back, mentre la spesa sanitaria aggiuntiva corrente è rappresentata dalla spesa per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA. Una ulteriore distinzione va, infine, fatta per la spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso e per la spesa per investimenti.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> Attraverso i poteri di indirizzo per la gestione delle aziende, la regione realizza in fine di garantire la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, mentre attraverso l’esercizio della funzione programmatoria determina i criteri di finanziamento delle aziende stesse ed assegna a queste le risorse. Ad un siffatto contesto legislativo risulta estranea una procedura di differimento nell’assegnazione di una quota del finanziamento indistinto parametrato pro capite per i LEA, destinata sostanzialmente al ripiano del disavanzo delle ASL. Se l’osservanza dei principi contenuti nella l. cost. n. 1 del 2012 e nella legge rinforzata n. 243 del 2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio (spec. art. 9) potrebbe essere addotta a giustificazione del descritto accantonamento, altri e non meno rilevanti profili finanziari e giuridici vanno tenuti in considerazione: dalle forme di autonomia riconosciute alle aziende nella gestione economica e nel monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali all’esigenza sistematica di una più stabile cornice programmatoria e normativa, che non può essere condizionata <em>in toto</em> da misure poste da legge di stabilità o addirittura da semplici provvedimenti amministrativi della Giunta o della struttura commissariale, in quanto tali incapaci di cogliere adeguatamente la complessità dei fenomeni e di rispondere ad una visione d’insieme completa ed unitaria.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> Sottolineano come il processo di aziendalizzazione intrapreso negli anni ’90 dello scorso secolo avesse l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi “sanitari” e di rendere l’azione amministrativa nello stesso settore coerente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità delle gestioni, F. Garri – C. Chiappinelli, <em>La gestione delle aziende sanitarie</em>, Santarcangelo di Romagna, 2002, 11.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> E. Innocenti, <em>L’integrazione tra le prestazioni sociali e sanitarie: la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio (art. 2)</em>, in <em>Non profit</em>, 2016, fasc. 2-3, 77 ss.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> Cfr., <em>ex multis</em>, Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 2016 n. 22776; Cons. St., sez. III, 26 gennaio 2015 n. 339.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> A sua volta, l’art. 30 del decreto nuovi LEA sanitari, rubricato “Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti”, distingue – nell’ambito dei servizi a persone non autosufficienti – i trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale (co. 1, lett. a) dai trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale (co. 1, lett. b) e dai trattamenti di lungo assistenza in regime semiresidenziale a soggetti con bassa necessità di tutela sanitaria (co. 3). A suscitare perplessità è sia la totale equiparazione fra la seconda e la terza tipologia di trattamento, tale per cui in entrambi i casi il relativo costo è posto a carico del SSN per una quota pari alla metà della tariffa giornaliera (cfr., rispettivamente, co. 2 e co. 4); sia l’omessa considerazione dei casi in cui si abbia inscindibilità della componente sanitaria e della componente sociale nell’ambito dell’assistenza complessivamente prestata, nel rispetto dell’indirizzo espresso dalla Suprema Corte di cui alla nota precedente. Sull’evoluzione normativa dell’integrazione socio-sanitaria, P. Petralia, <em>L’integrazione socio-sanitaria</em>, in G. Bobbio – M. Morino (a cura di), <em>Lineamenti di diritto sanitario</em>, Padova, 2010, 131 ss.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/principi-erogativi-ed-elementi-organizzativi-del-servizio-sanitario-italiano-la-prospettiva-del-giurista/">Principi erogativi ed elementi organizzativi del Servizio sanitario italiano – La prospettiva del giurista</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La risoluzione anticipata del contratto del direttore generale di azienda sanitaria ed ospedaliera</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-risoluzione-anticipata-del-contratto-del-direttore-generale-di-azienda-sanitaria-ed-ospedaliera/">La risoluzione anticipata del contratto del direttore generale di azienda sanitaria ed ospedaliera</a></p>
<p>Come comunemente condiviso, il d. lgs. n. 502 del 1992 ha apportato, con le sostanziali modifiche nell’intera disciplina inerente la gestione dell’assistenza pubblica sanitaria in Italia, una c.d. “rivoluzione copernicana” nella gestione del settore, che, con detta normativa, ha mutuato notevoli aspetti gestionali dall’ambito dell’amministrazione aziendalistica privata. Difatti le vecchie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-risoluzione-anticipata-del-contratto-del-direttore-generale-di-azienda-sanitaria-ed-ospedaliera/">La risoluzione anticipata del contratto del direttore generale di azienda sanitaria ed ospedaliera</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-risoluzione-anticipata-del-contratto-del-direttore-generale-di-azienda-sanitaria-ed-ospedaliera/">La risoluzione anticipata del contratto del direttore generale di azienda sanitaria ed ospedaliera</a></p>
<p>Come comunemente condiviso, il d. lgs.  n. 502 del 1992 ha apportato, con le sostanziali modifiche nell’intera disciplina inerente la gestione dell’assistenza pubblica sanitaria in Italia, una c.d. “rivoluzione copernicana” nella gestione del settore, che, con detta normativa, ha mutuato notevoli aspetti gestionali dall’ambito dell’amministrazione aziendalistica privata. Difatti le vecchie unità sanitarie locali sono state, così, trasformate in aziende sanitarie ed ospedaliere, con non poche difficoltà di chi ha dovuto gestire il cambiamento, rimanendo sempre viva la perplessità di come il concetto di azienda sia applicabile ad un ambito di interesse generale e fondamentale quale la Sanità.<br />
La riforma sanitaria dovuta al decreto legislativo n. 502/92  (integrato successivamente dal d. lgs. n. 517 del 7 dicembre 1993, dal d. lgs. n. 229 del 19 giugno 1999, dal d. lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999, dal d. lgs. n. 56 del 18 febbraio 2000, dal d. lgs. n. 49 del 2 marzo 2000, dal d. lgs. n. 168 del 7 giugno 2000, dal d. lgs. 254 del 28 luglio 2000, dalla legge 405 del 16 novembre 2001) nella creazione delle attuali aziende sanitarie ed ospedaliere ha previsto la innovativa figura del direttore generale – manager che, in ossequio alla citata normativa, ha il compito di rappresentare l’azienda e gestirla con criteri di efficienza, efficacia, economicità e qualità, traendo la definizione di tali concetti dall’amministrazione aziendalistica privata.<br />
La precedente amministrazione di vertice costituita dall’assemblea generale, dal comitato di gestione e dal presidente ha visto la semplificazione nel nuovo organo di gestione monocratico, il direttore generale, di nomina fiduciaria[1]. <br />
Peraltro “Le logiche strutturali e funzionali delle pubbliche amministrazioni, fino a tutti gli anni ottanta, erano improntate ad una rigida collegialità, dove l’elemento politico si confondeva con quello tecnico gestionale, creando una vera e propria commistione di ruoli…..”[2].<br />
Già con il d. l. n. 35 del 6 febbraio 1991, convertito con l. n. 111 del 4 aprile 1991 erano stati soppressi i comitati di gestione ed istituiti i comitati dei garanti creando la figura dell’amministratore straordinario. Questa normativa transitoria ha spianato la strada alla definitiva organizzazione dovuta al d.lgs. 502/92, così come successivamente modificato ed integrato;  tuttavia è unanime come la l. n. 111 del 1991 predetta abbia operato una distinzione tra funzione politica e funzione gestionale[3], arricchendo i poteri regionali, a discapito dei comuni, precedenti titolari dei poteri di nomina dei vertici delle vecchie unità sanitarie locali, che vedevano con la l. 111/91 la perdita di una prerogativa di nomina indiscutibilmente importante. <br />
In atto agli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/92 prevedono  la figura verticistica del direttore generale affiancata dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario da lui nominati e dunque legati da rapporto fiduciario.<br />
Il direttore generale, la cui nomina deve intervenire entro sessanta giorni dal momento della vacanza dell’ufficio (in carenza è possibile la nomina di un commissario <i>ad acta</i> da parte del Consiglio dei Ministri) è scelto dalla Giunta Regionale fra “ aspiranti in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea; b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso”.(art. 3 bis comma 3 d.lgs.502/92). Inoltre “I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all’art. 1 del d.l. n. 512/94 convertito dalla legge 17 ottobre 1994 n. 590, senza necessità di valutazioni comparative”(art. 3 comma 6 del d. lgs. 502/92).<br />
Successivamente alla delibera della Giunta Regionale di nomina, cui segue il decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale,  viene stipulato tra la regione e il direttore generale designato un contratto di diritto privato di durata compresa fra i tre ed i cinque anni, rinnovabile. Tale contratto rientra tra le prestazioni d’opera professionali previste dall’ art. 2222  c.c.. <br />
La Suprema Corte ha più volte ribadito la natura squisitamente privatistica del rapporto lavorativo del direttore generale[4]  elemento che rende la fattispecie una peculiarità nell’ambito della pubblica amministrazione, determinando la conseguenza che talora le amministrazioni regionali tralasciano l’aspetto privatistico del rapporto, adottando decisioni incompatibili con la disciplina necessaria del rapporto.<br />
Tuttavia il contratto in oggetto si concretizza sostanzialmente come un contratto di adesione, stante la minima possibilità di contrattazione del designato direttore generale. Questi, nel caso in cui volesse apportare sostanziali modifiche al contratto tipo predisposto dalla regione, avrebbe, certamente, ben poche possibilità di sottoscrizione dello stesso! <br />
Proprio tale circostanza singolare ed ovvero l’esistenza di contratto di diritto privato basato su atti amministrativi causa non pochi problemi giuridici in seno alla giurisdizione cui deve essere sottoposto detto rapporto.<br />
Nonostante quanto già  indicato e nonostante la <i>ratio</i> della legge che  come detto porrebbe come elementi a base della riforma i concetti di efficacia, efficienza, qualità ed economicità, il d.g. trova nella sua gestione i vincoli propri della Pubblica Amministrazione nell’adozione delle scelte operative[5]. Oltre tali vincoli, come noto, il d.g. è sottoposto a considerevoli pressioni politiche nelle sue azioni gestionali, che talora condizionano non poco la sua libertà di operato, stante il forte impatto della politica sanitaria sulla popolazione tutta, in vista delle scelte elettorali di essa.<br />
I criteri ispiratori della riforma e su indicati si spiegano così in scienze aziendali: per efficacia si intende l’attitudine a raggiungere gli obiettivi prestabiliti, per efficienza si intende un uso equo delle risorse, per economicità ottenere il massimo risultato al minor costo, per qualità si indicano molteplici aspetti rispetto a “chi giudica” e “cosa si giudica”.<br />
Come indica il prof. Sergio Sciarelli in applicazione dei predetti concetti all’amministrazione sanitaria: “La tutela della salute (efficacia delle prestazioni), ottenuta mediante il più razionale impiego delle risorse disponibili (efficienza), costituisce senza alcun dubbio l’obiettivo cui deve tendere un sistema sanitario socialmente equo”[6].  <br />
Come di seguito si indicherà le cause di rimozione previste dalle norme si basano proprio sulla violazione nella gestione del direttore generale di tali criteri. Chiaramente non potremo indagare, ma solo accennare alla frequente circostanza in cui la rimozione è frutto di modifica di equilibri politici, stante la natura politica della nomina, e non di cattiva gestione.<br />
Altresì, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 502/92 e dell’art. 3 della l. 405/2001 è previsto un interevento legislativo delle singole regioni nel settore, per la qual cosa siamo di fronte ad una complessa normativa[7].  </p>
<p align=center>*****</p>
<p></p>
<p align=justify>
Nonostante il contratto che lega il direttore generale alla regione sia un contratto di prestazione d’opera, disciplinato ex art. 2222 e ss. c.c., viene esclusa nella fattispecie, come in seguito meglio indicheremo, la possibilità del recesso unilaterale del committente. <br />
Orbene la legge nazionale prevede tassative cause in cui il direttore generale possa essere rimosso dal suo ufficio ed ovvero il d. lgs. 502/92 all’art. 3 bis comma 6 recita: “Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obbiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all’art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all’articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell’operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.”. Proseguendo al successivo comma 7 : “Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all’art. 2 comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità ed urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all’art. 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere la Conferenza di cui all’art. 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali della aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all’art. 2, comma 2-bis è integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l’azienda”. <br />
I contratti sottoscritti dai direttori generali richiamano la normativa di settore nazionale e regionale, unitamente al richiamo alla disciplina codicistica dettata dal titolo terzo del libro quinto del Codice Civile.<br />
Pertanto, appare immediato, come siamo sommariamente innanzi a due possibilità, ed ovvero la rimozione successiva al negativo esito delle verifiche periodiche previste e la rimozione ex comma 7 art. 3 bis d. lgs. 502/92, a prescindere da dette verifiche e prima dei diciotto mesi dalla nomina, ipotesi, peraltro, non poco frequente.<br />
Come elemento determinante della procedura di rimozione ex d. lgs. 502/92 art. 3 bis commi 6 e 7 vi è la necessità della richiesta del necessario parere della conferenza dei sindaci ex art. 2 comma 2-bis del medesimo d. lgs. 502/92[8]. <br />
Secondo la normativa nazionale è possibile prescindere dal parere di cui sopra solo in casi di gravità ed urgenza.<br />
Altresì, elemento di contestazione previsto dalla legge è dato dal mancato ottenimento entro i diciotto mesi dalla nomina in capo al d.g. del certificato che attesta la sua frequenza al corso organizzato dalla Regione ex art. 3 bis comma 4 d. lgs. 502/92 in collaborazione con università o altri soggetti pubblici o privati interessati accreditati.<br />
Rimanendo dubbio se la mancanza di tale diploma possa essere causa di rimozione, mi chiedo se nella <i>ratio</i> della legge, nel complesso nuovo indirizzo gestionale delle aziende sanitarie, non sarebbe stato più opportuno richiedere tale certificazione di studio superiore <i>ante</i> la nomina, come requisito, evitando così il carico finanziario dell’organizzazione dei corsi in capo alla regione. Tra l’altro tale requisito di ulteriore formazione del d.g. sarebbe soddisfatto trascorsi già numerosi mesi di gestione. <br />
La legge non prevede esplicitamente che il direttore generale già in possesso di titolo equipollente sia esonerato dalla frequenza dei corsi, tuttavia taluni contratti di d.g. escludono la necessaria frequenza ai corsi se già in possesso del titolo. E’ incerta, a mio avviso, la parificazione al titolo accreditato dalla regione, del titolo rilasciato da un ente universitario, quale potrebbe essere un master di I o II livello. E’discutibile anche, altresì, la circostanza di colui che abbia conseguito il titolo richiesto in altra regione. <br />
Ritengo, pertanto, che al fine della individuazione della mancanza del titolo ex art. 3-bis comma 4 d. lgs. 502/92, come causa di rimozione si versi in una larga possibilità di valutazione da parte della giunta regionale, se non di arbitrarietà, stante l’estrema genericità della dizione legislativa.<br />
In ossequio alla necessaria verifica trascorsi i diciotto mesi dalla nomina di evidente rilievo è quanto dedotto al comma 5 art. 3 bis d. lgs. 502/92 ed ovvero: “Le Regioni determinano preventivamente in via generale i criteri di valutazione dell’attività dei Direttori Generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obbiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, efficacia, e funzionalità dei servizi sanitari. All’atto della nomina di ciascun Direttore Generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obbiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi”. <br />
Dunque si tratta di doppia determinazione: in via generale stante la politica sanitaria regionale dovuta alle problematiche complessive, e in via particolare in base alle necessità e difficoltà delle singole aziende. <br />
Vorrei porre attenzione sulla dizione della legge in base alla quale gli obbiettivi dovrebbero essere dati al singolo direttore generale in relazione alle risorse relative. Si dovrebbe ponderare gli obiettivi considerando la situazione oggettiva di partenza delle aziende, evidentemente valutando la quantità delle risorse, non da ultimo economiche, impiegabili, perché proprie dell’azienda, ma anche perché fornibili dalla regione. Tuttavia gli obbiettivi non sempre sono concordati tra le parti, stante la differenza oggettiva del peso di contraenti. Sostanzialmente il d.g. può limitatamente influire sulla determinazione degli obbiettivi che talora prescindono dalle reali situazioni di fatto delle aziende, necessariamente non entrando in posizione di conflitto  con l’autorità regionale.<br />
Resta dubbio se in un lasso di tempo così breve (diciotto mesi) sia effettuabile una valutazione oggettiva delle capacità gestionali del direttore generale, stante l’estrema complessità dell’ambito in cui questi si trova ad operare, richiedendo un sereno esame sul suo operato tempi di gestione maggiori[9]. <br />
La legislazione nazionale indica che la rimozione anticipata, anche prima della verifica al diciottesimo mese, possa avvenire per gravi motivi, per grave disavanzo di gestione, per violazione di leggi o per violazione dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità della P.A., rimandando così alla valutazione eventuale da parte della Autorità Giudiziaria, in caso di ricorso per la rimozione, sulla effettiva consistenza delle ipotesi contestante, se rientranti nella generica dizione della legge. Il Consiglio di Stato ha affermato, in passato, che il provvedimento di rimozione attiva un procedimento in cui le parti non hanno posizione paritetica[10].<br />
Di grande interesse è l’ipotesi prevista dalla legislazione nazionale di rimozione in caso di grave disavanzo di gestione, così come integrata dal d.l. n. 347 del 18 settembre 2001 art. 3 comma 2 lettera c, così come convertito dalla legge n. 405 del 16 novembre 2001, ove si stabilisce che le regioni sono tenute ad adottare le disposizioni necessarie per determinare le misure a carico dei direttori generali nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico. <br />
Altresì la Corte Costituzionale, recentemente, ha sancito che al legislatore regionale, in via integrativa, compete comunque determinare i presupposti essenziali e le forme procedimentali per infliggere la sanzione della rimozione del direttore generale, ponendo in essere una apposita disciplina in ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio  economico[11]. <br />
Ad esempio la legge regionale calabrese di settore, prevede che “in ogni caso il mancato raggiungimento dell’equilibrio economico determina automaticamente la decadenza dall’incarico”. Non pare che in tale dizione sia soddisfatto quanto indicato dalla Corte Costituzionale, giacché la citata legge regionale appare alquanto laconica e soggetta a diverse interpretazioni.<br />
 A tal proposito è necessario porre in essere due considerazioni fondamentali la seconda conseguente alla prima. Se prendiamo in esame un’azienda privata per equilibrio economico si intende soddisfacente rapporto tra costi e ricavi nel medio-lungo periodo[12]. Tuttavia è necessario considerare che nella fattispecie in oggetto non trattiamo di aziende private il cui scopo è il mero profitto, bensì è necessario tener presente che l’azienda sanitaria deve prendere in considerazione interessi primari dei cittadini, fulcro dell’azione di gestione, ponderando l’allocazione delle risorse pubbliche, talora inadeguate e messe a disposizione delle aziende. L’equilibrio economico, pertanto, non può riguardare lo sterile sommarsi di ricavi e costi, ma bensì deve prendere in determinante considerazione i livelli di servizio sanitario da garantire agli utenti[13]. <br />
 Dunque equilibrio economico non può essere equipollente a pareggio di bilancio, a dispetto di quanto indicato in taluni atti, bensì l’equilibrio consente un disavanzo di gestione che va valutato nella sua ottica complessiva di risultati economici nel medio-lungo periodo[14].  <br />
La seconda considerazione prende le mosse dalla prima, ed ovvero sarebbe necessario nella valutazione dell’equilibrio economico di un’azienda considerare i punti di partenza di essa, la situazione che si trova ad affrontare un d.g., giacché nel caso in cui essa sia pessima, rimane, come ovvio, del tutto impossibile per una direzione generale, per quanto capace sia, riparare a conseguenze negative di passate amministrazioni (che hanno, talora, fortemente compromesso il bilancio) in tempi brevi, rimanendo pertanto palese che l’equilibrio economico andrebbe valutato nell’ottica del progressivo evolversi in positivo o in negativo della situazione economica complessiva, restando, a mio avviso, alquanto improbabile il raggiungimento di una situazione di “ottimo”, stante l’estremamente difficile realtà in cui versano la maggioranza delle aziende sanitarie. <br />
La lettura dei risultati amministrativi raggiunti in ossequio agli obiettivi preventivamente fissati deve esser fatta alla luce dei vari fattori che rendano possibile il conseguimento di detti obiettivi[15].<br />
Tra l’altro è necessario, ai fini della rimozione, una valutazione complessiva dei risultati negativi alla stregua dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, intesa in accezione aziendalistica, non considerando meramente singole inadempienze o presunte irregolarità poste in essere dal direttore generale[16]. Dunque il direttore generale non potrà essere allontanato certo per un singolo episodio negativo, se non determinante, ma bensì solo per comportamenti effettivamente forieri di danno all’azienda[17]. <br />
Un elemento necessario al fine della rimozione del direttore generale è l’attivazione del procedimento di cui alla legge n. 241/90, giacché l’assunzione di provvedimento amministrativo palesemente lesivo dell’interesse del soggetto necessita della procedura di cui all’art. 7 della medesima legge che fa obbligo alla Pubblica Amministrazione di fornire comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti, con le dovute conseguenze di legge date le prerogative in capo al destinatario dell’atto lesivo. Tuttavia tale adempimento non sempre viene adottato dalla amministrazione regionale, rendendo così censurabile il provvedimento di rimozione.</p>
<p align=center>*****</p>
<p></p>
<p align=justify>
Il dibattito sulla competenza giurisdizionale in ipotesi di ricorso contro la rimozione anticipata del direttore generale ha provocato, e provoca, non poche incertezze nel mondo del diritto. <br />
Abbiamo assistito ad un netto cambio di indirizzo giurisprudenziale nella considerazione della competenza, ed ovvero se essa riguardi il giudice amministrativo o il giudice ordinario del lavoro, stante la duplice natura del rapporto, privatistica, ma basata su atto di alta amministrazione.<br />
Difatti proprio tale incertezza determina pronunce talora tra loro contrastanti. <br />
Nell’anno 1999 il Consiglio di Stato ha affermato che la procedura di nomina di direttore generale di azienda sanitaria è selettiva anche se non concorsuale, e si conclude con un atto di alta amministrazione, rientrando pertanto le relative controversie nelle cure del giudice amministrativo, rimanendo anche eventuali impugnative relative la successiva riconferma di competenza della medesima autorità giudiziaria[18]. Analogamente si era già espressa la Suprema Corte a sezione unite con la sentenza n. 3882 del 1998, in cui oltre a ribadire che il rapporto lavorativo del d.g. fosse rapporto di diritto privato di lavoro autonomo, indicava che trattandosi l’atto di nomina regionale atto discrezionale di alta amministrazione, espressione di poteri pubblicistici cui sono correlati in capo al privato interessi legittimi, la giurisdizione in caso di impugnazione dell’atto di risoluzione del rapporto da parte del d.g. spettasse alla competenza del giudice amministrativo[19].<br />
Di rilievo appare quanto ulteriormente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite, ed ovvero che nel caso in cui sia impugnata la delibera di conferma o di non conferma la controversia è devoluta al giudice amministrativo, mentre nel caso in cui l’interessato voglia conseguire il risarcimento del danno, in conseguenza a provvedimento ritenuto lesivo, la competenza è del giudice ordinario[20]. <br />
Ad oggi la competenza del giudice ordinario del lavoro risulta affermata da numerose pronunce giurisprudenziali tra cui la ordinanza n. 3508/03 delle sezioni unite della Suprema Corte che asserisce come: “Nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione sono devoluti alla cognizione al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro le controversie relative alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, poiché il legislatore ha inteso concentrare la competenza presso un unico giudice al fine di assicurare l’applicazione di una disciplina tendenzialmente omogenea ai lavoratori pubblici e a quelli privati, avendo riguardo alla consistenza di diritto soggettivo delle situazioni giuridiche del dipendente inerenti al rapporto e alla facoltà del giudice ordinario di disapplicare tanto gli atti amministrativi presupposti quanto gli atti di organizzazione e gestione del lavoro eventualmente coinvolti nella controversia. Pertanto, allorquando la domanda introduttiva del giudizio si fondi su un “petitum” sostanziale riconducibile al rapporto di lavoro, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando in contrario che la prospettazione della parte sia rivolta anche contro atti prodromici, come è fatto palese dal disposto dell’art. 63 del d. lgs. n. 29 del 1993 nel testo sostituito dall’art. 68 del d. lgs. n. 80 del 1998 (ora trasfuso nell’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001), che prevede la giurisdizione ordinaria ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”[21].<br />
Altresì, sempre la Suprema Corte attribuisce la competenza al giudice ordinario anche nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali nel settore sanitario, trattandosi di atti che riguardano il funzionamento degli apparati espressione della capacità di diritto privato[22]. <br />
Appare dunque che vi sia una duplice linea di giurisdizione ed ovvero con riguardo all’aspetto censurato nel ricorso che eventualmente impugna il provvedimento di rimozione del d.g.. Pertanto appare come sia necessario nella fattispecie inquadrare l’aspetto privatistico e quello amministrativo, per comprendere la predetta doppia linea di giurisdizione. </p>
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Appare evidente come la indebita risoluzione del rapporto di lavoro del direttore generale con la regione dia luogo al diritto del risarcimento del danno sia dal punto di vista strettamente civilistico, essendo il direttore generale legato alla regione da contratto ex art. 2222 c.c. ss., sia dal punto di vista squisitamente amministrativo come diremo d’appresso. <br />
In applicazione dell’art. 2237 c.c. il recesso del committente in un contratto di prestazione d’opera intellettuale è consentito, restando fermo per il committente il solo obbligo di corresponsione delle spese e del compenso per l’opera svolta. Tuttavia nella nostra ipotesi, nel contratto di d.g. è previsto un determinato termine finale del rapporto ed esplicite ipotesi di risoluzione anticipata, restando, pertanto, il recesso unilaterale del committente, al di fuori dei motivi stabiliti dal contratto,<i> </i>non consentito[23].<br />
Tra l’altro, è altresì opportuno indicare, per mero scrupolo, che in relazione alla nuova disciplina amministrativa[24], anche la lesione di interessi legittimi origina il risarcimento dei danni, con competenza del giudice amministrativo.<br />
Dunque, civilisticamente parlando, stante l’asserita competenza del giudice ordinario del lavoro sulla materia, come già ampiamente indicato in precedenza, l’indebito recesso dà origine al diritto del prestatore d’opera di ottenere il mancato guadagno e il risarcimento del danno. Sarà il giudicante, laddove ravviserà la sussistenza dei detti presupposti, a stabilire il risarcimento dovuto tenendo conto non solo del lucro cessante connesso alla perdita dell’emolumento pattuito, ma anche considerando i danni subiti dal direttore generale relativamente ai vari aspetti quali il danno all’immagine o la perdita di <i>chances</i>. <br />
A tal proposito appare esaustiva la sentenza della Corte di Cassazione sez. Lavoro n. 7043/04 la quale afferma che : “ In tema di risoluzione illegittima del contratto stipulato dalla Regione con il Direttore Generale di un ASL, il danno relativo alla lesione dell’immagine professionale è in re ipsa, nel senso che a questo evento, come quelli che ledono la reputazione personale, consegue inevitabilmente un effetto dannoso, comportando essi una modificazione peggiorativa della valutazione che la comunità sociale dà di quel determinato soggetto nel particolare contesto storico. La prova della lesione del valore del soggetto non è quindi necessaria, essendo standardizzate nel contesto sociale le suddette conseguenze pregiudizievoli”[25].<br />
Sempre la medesima pronuncia ci indica che la lesione di un interesse legittimo può dar luogo a risarcimento del danno ingiusto ex responsabilità aquiliana senza che sia pregiudizievole nel giudizio, l’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa da parte del giudice amministrativo[26]. </p>
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Un atto atipico, adottato talora dall’amministrazione di alcune regioni, è rappresentato dalla sospensione del direttore generale dall’incarico per contestate inadempienze ed in attesa di verifica.<br />
 L’anomalia dell’istituto deriva proprio dalla natura privatistica del contratto stipulato dal direttore generale, e di cui si è detto in precedenza.<br />
Nessuna norma della legislazione di settore prevede ipotesi di sospensione del direttore generale, essendo stati previsti dalla legge, e richiamati dai contratti, solo le predette modalità di rimozione alla verifica periodica o per gravi motivi.  <br />
Se da un lato, ovviamente, è possibile prevedere la sospensione degli effetti di un atto amministrativo[27], ed in tal caso ad essere sospeso è il decreto del presidente della giunta regionale di nomina, tuttavia non si vede come nella nostra fattispecie in base alla disciplina dettata dal Codice Civile sia possibile sospendere un contratto di prestazione d’opera in via unilaterale, anche se cautelativa, senza che nasca in capo al prestatore d’opera sospeso indebitamente il diritto al risarcimento del danno, stante la lesione del sinallagma contrattuale. <br />
Ritengo che la sentenza della Suprema Corte da ultimo citata, ed ovvero la n. 7043 del 2004 trovi risalto anche in tale fattispecie, stante le previsioni in essa contemplate relative al risarcimento dovuto al d.g..</p>
<p>
Bibliografia:</p>
<p>&#8211;  Atti del Convegno <i>Economia e Direzione delle Aziende Sanitarie, Quaderno di Ricerca n. 8, Istituto di Studi Aziendali “Carlo Caramiello” LUISS, </i>Roma 1998.<i> <br />
</i>&#8211; Anselmi L. (a cura di), <i>L’equilibrio economico nelle aziende sanitarie, </i>Milano 1996.<br />
&#8211; Balma R., <i>Il governo dei servizi sanitari regionali, attori, regole e strumenti,</i> in Ra.giu.san. 2003 n. 227-228.<br />
&#8211; Barusso E., <i>Il direttore generale, nomina e revoca, competenze e responsabilità, </i>Milano 1998.<br />
&#8211; Borgonovi E., <i>Dall’amministratore straordinario al direttore generale, </i>in M.eco.san, 1992 n. 2.<br />
 &#8211; Botti A., <i>Governo e gestione dell’azienda sanitaria locale, </i>Padova 2003.<br />
&#8211; Calabrò C., <i>Pronti a sfidare la sfida della qualità, </i>in Guida al Diritto, 2000, n. 30, 30.<br />
&#8211; Caramiello C., <i> L’azienda, alcune brevi riflessioni introduttive, </i>Milano 1993.<br />
 &#8211; Cilione G., <i>Diritto Sanitario,</i> Milano 2005.<br />
&#8211; Jorio E., <i>Diritto Sanitario,</i> Milano 2005.<br />
&#8211; Frè L., <i>L’autonomia dell’azienda sanitaria,  </i>in Ra.giu.san. 2001 n. 201<br />
&#8211; Gardini G., <i>L’obbligo di motivazione come requisito di legittimità per la nomina (e la mancata conferma) dei direttori generali delle aziende sanitarie, </i>in Sanità Pubblica e Privata, 2003 n. 1.<br />
&#8211; Nardone A., Parenti C., Ippolito C., <i>La disciplina amministrativa e tributaria delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, </i>Milano 2000.<br />
&#8211; Olla G., Pavan A., <i>Il management nell’azienda sanitaria, </i>Milano 2000.<br />
&#8211; Ricciardi M., <i>Il rapporto di lavoro del direttore generale e dei direttori sanitario ed amministrativo, </i>in Ra.giu.san., 2003 n. 229-230.<br />
&#8211; Scoca G., <i>Direttori generali sull’orlo di una crisi di identità, </i>in  Sole 24 Ore Sanità, 17-23 settembre 2002.<br />
&#8211; Sostero U., Buttignon F., <i>Il modello economico finanziario,</i> Milano 2002. </p>
<p>Indice della Giurisprudenza:</p>
<p>Sentenze</p>
<p>Corte Cost. n. 36 del 27 gennaio 2005<br />
Cass. Civ. Sez. Un. n. 3882 del 16 aprile 1998<br />
Cass. Civ. Sez. Un. n. 4214 del 23 aprile 1998<br />
Cass. Civ. Sez. Un. 114 del 10 marzo 1999<br />
Cass. Civ. Sez. Un. n. 500 del 22 luglio 1999<br />
Cass. Civ. Sez. Un. n. 7859 dell’11 giugno 2001<br />
Cass. Civ. Sez. Un. n. 14177 del 28 luglio 2004<br />
Cass. Civ. Sez. Lav. n. 9701 del 6 novembre 1996<br />
Cass. Civ. Sez. Lav. n. 8690 dell’8 settembre 1997<br />
Cass. Civ. Sez. Lav. n. 10750 del 3 agosto 2001<br />
Cass. Civ. Sez. Lav. n. 10203 del 13 luglio 2002<br />
Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7043 del 13 aprile 2004<br />
Cass. Civ. Sez. II n. 4538 del 27 marzo 2003<br />
Cass. Civ. Sez. III n. 6507 del 10 maggio 2001<br />
Cass. Civ. Sez. III n. 10268 del 16 luglio 2002<br />
Cass. Civ. Sez. III n. 7630 del 16 maggio 2003<br />
C. d. S. Sez. IV n. 1406 del 15 marzo 2000<br />
C. d. S. Sez. VI n. 6744 del 18 dicembre 2000<br />
C. d. S. Sez. IV n. 1449 del 10 settembre 1999<br />
C. d. S. Sez. IV n. 1383 dell’1 settembre 1999<br />
T.A.R. Abruzzi Sez. Pescara n. 927 del 10 ottobre 2002<br />
T.A.R. Piemonte Sez. II n. 62 del 22 gennaio 2000<br />
T.A.R. Calabria Sez. di Reggio Calabria n. 772 del 9 settembre 1998<br />
T.A.R.  Sicilia Catania Sez. II n. 215 dell’8 febbraio 2002</p>
<p>
Ordinanze</p>
<p>Cass. Civ. Sez. Un. n. 2065 dell’11 febbraio 2003<br />
Cass. Civ. Sez. Un. n. 3508 del 7 marzo 2003<br />
Cass. Civ. Sez, Un. n. 7621 del 15 maggio 2003<br />
T.A.R. Lazio Sez. III ter n. 4772 dell’1 settembre 2005<br />
T.A.R. Lazio Sez. Latina n. 613 del 24 settembre 2005</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>[1] Vedi sent. Cass. Sez. Un., n. 4214 del 23 aprile 1998 – sent. Cons. di Stato sez. IV n. 1406 del 15 marzo 2000 in Foro Amm., 2000, 820.<br />
[2] Jorio E., <i>Diritto Sanitario,</i> Milano 2005, p. 164.<br />
[3] Cilione G.,<i> Diritto Sanitario, </i>Rimini 2005, p. 187.<br />
[4] Vedi sent. Cons. di Stato sez. VI n. 6744 del 18 dicembre 2000, in Foro Amm., 2000, f.12.<br />
[5] A cura di Anselmi L., <i> L’Equilibrio Economico nelle Aziende Sanitarie, </i>Milano 1996, p.34.<br />
[6] Sciarelli S., <i>Qualità, etica, economicità delle aziende sanitarie, </i>in Atti del Convegno Economia e Direzione delle Aziende Sanitarie, Quaderno di Ricerca LUISS , Istituto di Studi Aziendali “Carlo Caramiello”, Roma, 1998, p. 150. <br />
[7] Si veda , ad esempio lo spoil system, adottato in alcune regioni, ed all’attuale vaglio di costituzionalità.<br />
[8] Vedi sent. T.A.R. Abruzzi sez. Pescara n. 927 del 10 ottobre 2002, in Ragiusan, 2003, 229/230, 61.<br />
[9] Jorio E.,<i> Diritto Sanitario,</i> Milano 2005, p. 170.<br />
[10] Sent. Cons. di Stato sez. IV n. 1449 del 10 settembre 1999, in Ragiusan, 1999, f. 186-7, 23.<br />
[11] Sent. Corte Cost. n. 36  del 27 gennaio 2005.<br />
[12] Sostero U., Buttignon F.,<i>Il modello economico finanziario,</i> Milano 2002, p. 11-12.<br />
[13] Vedi Bastia P.,<i> Il controllo di gestione, </i>in Atti del Convegno Economia e Direzione delle Aziende Sanitarie, Quaderno di Ricerca LUISS , Istituto di Studi Aziendali “Carlo Caramiello”, Roma, 1998. <br />
[14] Vedi Caramiello C., <i>L’azienda, Alcune brevi riflessioni introduttive,</i> Milano 1993, pp. 76 e ss.. <br />
[15] Sent. T.A.R. Piemonte, sez. II n. 62 del 22 gennaio 2000, in Ragiusan 2000, f. 195-6, 73.<br />
[16] Sent. T.A.R. Calabria sez. di Reggio Calabria n. 772 del 9 settembre 1998, in Foro Amm. 1999, 501.<br />
[17] Cilione G.,<i> Diritto Sanitario, </i>Milano 2005, p. 192.<br />
[18] Sent. Cons. di Stato sez. IV n. 1383 dell’ 1 settembre 1999, in Ragiusan 1999, f. 186-7, 19.  <br />
[19] Sent. Cass. Civ. sez. un. n. 3882 del 16 aprile 1998.<br />
[20] Ord. Cass. Civ. sez. un. n. 2065 dell’11 febbraio 2003, in Guida al Diritto, 2003, 15, 80 – Sent. Cass. Civ. sez. un. n. 114 del 10 marzo 1999. <br />
[21] Ord. Cass. Civ. sez. un. n. 3508 del 7 marzo 2003- Si veda anche sent. Cass. Civ. sez. un. n. 7859 dell’11 giugno 2001- Si veda anche TAR Sicilia Sez. di Catania sez. II sent. n. 215 dell’8 febbraio 2002 in Il Foro Amministrativo, 2002, 2, 738. <br />
[22] Ord. Cass. Civ. sez. un. n. 7621 del 15 maggio 2003.<br />
[23] Vedi Sent. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 8690 dell’8 settembre 1997 e Sent. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 9701 del 6 novembre 1996.<br />
[24] Legge n. 205 del 21 luglio 2000. In relazione all’art. 7 di detta legge è stato affermato : “ E’ la norma più importante in materia di giustizia amministrativa da un secolo in qua, quella che segna la svolta” Calabrò C., <i>Pronti a sfidare la sfida della qualità, </i>in Guida la Diritto , 2000, n. 30, 30.[25] Sent. Cass. Civ. sez. Lav. n. 7043 del 13 aprile 2004- Vedi anche sent. Cass. Civ. sez III n. 6507 del 10 maggio 2001, sent. Cass. Civ. sez. Lavoro n. 10750 del 3 agosto 2001, sent. Cass. Civ. sez. Lavoro  n. 10203 del 13 luglio 2002, sent. Cass. Civ. sez. III  n. 10268 del 16 luglio 2002. [26] In conformità sent. Cass. Civ. sez. un. n. 500 del 22 luglio 1999 e sent. Cass. Civ. sez. III n. 7630 del 16 maggio 2003. Difforme sent. Cass. Civ. sez. II n. 4538 del 27 marzo 2003. <br />
[27] Vedi legge n. 15  dell’11 febbraio 2005.</p>
<p align=right><i>(Pubblicato il 14.4.2006)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-risoluzione-anticipata-del-contratto-del-direttore-generale-di-azienda-sanitaria-ed-ospedaliera/">La risoluzione anticipata del contratto del direttore generale di azienda sanitaria ed ospedaliera</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il regime dell’accreditamento in Campania. Le ipotesi di novazione soggettiva del rapporto concessorio con il SSN.*</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-dellaccreditamento-in-campania-le-ipotesi-di-novazione-soggettiva-del-rapporto-concessorio-con-il-ssn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:20 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-dellaccreditamento-in-campania-le-ipotesi-di-novazione-soggettiva-del-rapporto-concessorio-con-il-ssn/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-dellaccreditamento-in-campania-le-ipotesi-di-novazione-soggettiva-del-rapporto-concessorio-con-il-ssn/">Il regime dell’accreditamento in Campania. Le ipotesi di novazione soggettiva del rapporto concessorio con il SSN.*</a></p>
<p>1) Il convenzionamento delle attività ambulatoriali col S.S.N. e la sua evoluzione nel quadro normativo della prima riforma sanitaria. 2) L’autorizzazione al convenzionamento. 3) La seconda riforma del S.S.N. : il sistema dell’accreditamento provvisorio ed i soggetti titolari di convenzione. 4) Il nuovo regime fondato sul criterio dell’accreditamento delle strutture</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-dellaccreditamento-in-campania-le-ipotesi-di-novazione-soggettiva-del-rapporto-concessorio-con-il-ssn/">Il regime dell’accreditamento in Campania. Le ipotesi di novazione soggettiva del rapporto concessorio con il SSN.*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-regime-dellaccreditamento-in-campania-le-ipotesi-di-novazione-soggettiva-del-rapporto-concessorio-con-il-ssn/">Il regime dell’accreditamento in Campania. Le ipotesi di novazione soggettiva del rapporto concessorio con il SSN.*</a></p>
<p>1) Il convenzionamento delle attività ambulatoriali col S.S.N. e la sua evoluzione nel quadro normativo  della prima riforma sanitaria. 2) L’autorizzazione al convenzionamento. 3) La seconda riforma del S.S.N. : il sistema dell’accreditamento provvisorio ed i soggetti titolari di convenzione. 4) Il nuovo regime fondato sul criterio dell’accreditamento delle strutture private col S.S.N.: la prima fase della nuova disciplina autorizzatoria. 5) L’accreditamento definitivo: i requisiti ulteriori. 6) Gli accordi : strumento di contenimento della spesa. 7) Le diverse ipotesi di novazione soggettiva del rapporto concessorio col S.S.N.</p>
<p><i><b>1) Il convenzionamento delle attività ambulatoriali col S.S.N. e la sua evoluzione nel quadro normativo  della prima riforma sanitaria.</b></i><br />
Prima dell’entrata in vigore della prima riforma del Servizio Sanitario Nazionale di cui alla L. n. 833/1978, il rapporto contrattuale che legava i medici specialisti con i singoli enti, aventi la più varia natura (Casse Mutue Artigiani, Postelegrafonici, Enel, Coltivatori diretti etc, etc,), stipulati unicamente al fine di garantire l’assistenza sanitaria ai propri iscritti, dipendenti etc. etc., era disciplinata da accordi contrattuali che negli anni sessanta venivano conclusi dai sanitari sulla base di schemi FNOOMM-Enti.<br />
Con la riforma del 1978, istitutiva delle UU.SS.LL., furono soddisfatte le esigenze da più parti manifestate, tese sia ad assicurare l’uniformità del trattamento economico e normativo del personale<br />
sanitario a rapporto convenzionato, sia a garantire l’assistenza sanitaria a tutti, e non soltanto a coloro che risultassero titolari di particolari qualifiche.<br />
Le UU.SS.LL., unici soggetti istituzionalmente deputati direttamente o indirettamente all’assistenza sanitaria del paese, divenivano soggetti acquirenti delle prestazioni erogate dai medici o da ambulatori da essi gestiti, subentrando così nelle posizioni “contrattuali” dei disciolti enti mutualistici.<br />
Infatti, all’art. 48 della L. 833/1978, consentiva la stipula di convenzioni, aventi durata triennale, da contrattare sulla base ed in applicazione agli accordi collettivi nazionali intercorrenti tra il Governo, le Regioni, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. <br />
La legge, infatti, prevedeva espressamente che la delegazione del Governo, delle regioni e dell’ANCI fosse costituita : dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all&#8217;articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall’ANCI.<br />
Gli accordi nazionali, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, dovevano tener conto di una serie di parametri tra cui il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che avevano diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivavano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potevano essere autorizzate, infatti, soltanto in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle Regioni; l&#8217;incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche; la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate e la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento.<br />
Per la regolamentazione di tali rapporti venivano fissate le tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta, si stabiliva di poter prevedere nell&#8217;interesse dell&#8217;assistenza, forme integrative di remunerazione.<br />
In sede di contrattazione nazionale si sarebbero dovute altresì individuare forme di controllo sull&#8217;attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina.<br />
I criteri ispiratori della riforma, per la loro portata generale, venivano estesi non soltanto alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, ma anche, per la parte compatibile, ai sanitari, che erogavano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la Regione.<br />
Inoltre, veniva statuito la nullità di qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali, nonché di qualsiasi convenzione in corso, in modo da uniformare i diversi trattamenti retributivi ed organizzativi, i quali appunto dovevano adattarsi alla normativa regolamentare di settore.<br />
A tal uopo si stabiliva che gli atti adottati in contrasto con l’articolo in commento avrebbero comportato la responsabilità contabile degli amministratori.<br />
Il quadro di riferimento normativo della prima riforma si completa, poi, con il richiamo anche agli artt. 43 e 44 della L. 833/1978.<br />
L’art. 43 della L. 833/1978 cit. titolato “Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie”, in applicazione dell’art. 117 cost., demandava alla legge regionale, oltre le funzioni di indirizzo e coordinamento della offerta dei servizi sanitari, anche la disciplina dell’autorizzazione e della vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all&#8217;articolo 41, comma 1, che non avevano richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968 n. 132, quelle convenzionate di cui all&#8217;articolo 26 della l. 833/78 e le aziende termali; nonché la definizione delle caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere, onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali.<br />
Veniva previsto che “gli istituti, enti ed ospedali di cui all&#8217;articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla Regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell&#8217;erogazione dell&#8217;assistenza sanitaria, presidi dell&#8217;unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni…stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale”, assicurando l&#8217;integrazione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali.<br />
Permaneva, però, in capo al Ministero della sanità (ora : Ministero della salute) la vigilanza sulle case di cura private.<br />
Il Ministro, infatti, era competente, sentito il Consiglio superiore di sanità, a stabilire le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi, di cui devono essere dotate le case di cura in relazione al tipo di attività in esse esercitato; le norme sull&#8217;ordinamento dei servizi e del personale; nonché i requisiti necessari per l&#8217;esercizio della funzione di «direttore sanitario responsabile».<br />
Veniva, altresì, statuito che “la denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione «casa di cura privata»: non possono essere usate frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con gli ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche universitarie”.<br />
Il successivo art. 44 cit. titolato “convenzioni con istituzioni sanitarie” disciplinava, anche sotto il profilo programmatorio, l’erogazione del servizio pubblico da parte di soggetti privati, in possesso o meno del riconoscimento della personalità giuridica.<br />
La disposizione in esame, infatti, stabiliva che “Il piano sanitario regionale di cui all&#8217;articolo 55 accerta la necessità di convenzionare le istituzioni private di cui all&#8217;articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate. La legge regionale stabilisce norme per: a) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le istituzioni private di cui all&#8217;articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali; b) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui all&#8217;articolo 36. Dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le Convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali del territorio nazionale”.<br />
Infine, in attuazione delle disposizioni contenute nell&#8217;art. 48 della legge 23.12.1978, n. 833, con il D.P.R. 16.5.1980, veniva reso esecutivo l&#8217;accordo collettivo nazionale per regolamentare l&#8217;erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno, stipulato successivamente tra le parti sociali in data 22.2.1980.<br />
Il citato D.P.R. ha, per primo, ammesso la trasferibilità del rapporto di convenzione, sia pure a certe condizioni, come verrà di seguito più ampiamente esaminato.<br />
Tale atto regolamentare, ai fini della preventiva ricognizione, sollecitava i professionisti e i rappresentanti legali dei presidi già convenzionati con uno qualsiasi degli enti, casse, anche aziendali, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione, individuati ai sensi dell&#8217;art. 12 bis del D.L. 8.7.1974 n. 264 conv. in L. 17.8.1974 n. 386, ad “inviare alla competente amministrazione regionale apposita comunicazione di conferma tra la data di sottoscrizione del presente accordo e il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all&#8217;art. 48, secondo comma, della legge n. 833/78”.<br />
 In seguito, l’art. 3 dell’accordo di cui al D.P.R. 23 marzo1988 n. 120 ha imposto, per i  sanitari convenzionati, l’ulteriore conferma dei rapporti attivi alla data 23.7.1987.</p>
<p><i><b>2) L’autorizzazione al convenzionamento.</b></i><br />
Il D.P.R. 16.5.1980 cit., fermo restando la conferma delle convenzioni di cui al precedente paragrafo, prevedeva che per l&#8217;instaurazione di nuovi rapporti convenzionali successivamente alla data del 22.2.1980, nel rispetto delle linee di programmazione sanitaria, fosse necessaria l’acquisizione della preventiva autorizzazione regionale, sulla base di criteri concordati con gli ordini professionali.<br />
In applicazione di tale principio, la Regione Campania con l.r. 25.8.1987 n. 36 prevedeva la necessità di un provvedimento autorizzatorio per nuove convenzioni con ogni tipo di strutture private, fino all’adozione del piano sanitario regionale.<br />
L’autorizzazione al convenzionamento si rendeva necessaria, tanto nel caso in cui fosse stata richiesta l’istaurazione di un rapporto convenzionale completamente nuovo, quanto nell’ipotesi in cui sia domandata il trasferimento del rapporto con altra U.S.L. (con conseguente novazione soggettiva), ovvero l’estensione del rapporto a prestazioni non comprese nella convenzione[1].<br />
La prescrizione aveva la funzione non solo di programmare e pianificare la domanda e l’offerta di prestazioni sanitarie rese sia da strutture pubbliche cha da quelle private “concessionarie” delle prime, ma anche quella di contenere la spesa complessiva delle prestazioni erogate.<br />
Queste ultime, infatti, andavano corrisposte ai centri privati convenzionati a piè di lista e senza alcun controllo, sia in ordine alla qualità delle stesse, sia in ordine alla capacità della struttura sanitaria di erogare per quantità e per tipologia le prestazioni che il S. S. R. era tenuto ad acquistare.<br />
L’ottenimento del provvedimento di autorizzazione configurava la possibilità per il destinatario di consentire la titolarità del rapporto convenzionale.</p>
<p><i><b>3) La seconda riforma del S.S.N.: il sistema dell’accreditamento provvisorio ed i soggetti titolari di convenzione.</b></i><br />
Nell’evoluzione successiva, le disposizioni legislative di riferimento sono quelle contenute, innanzi tutto, nel D.Lgs. 502/1992 e succ. mod. ed integr., con il quale è stata operata la seconda riforma del S.S.N.<br />
In particolare, l’art. 8 bis del citato D.Lgs. prevede che “le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza……avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell&#8217;articolo 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all&#8217;articolo 8 quinquies”. <br />
Nelle more della riorganizzazione del nuovo regime, fondato sul criterio dell’accreditamento, l’art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, ha stabilito che “a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla Regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull&#8217;accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull&#8217;adozione del sistema di verifica della qualità previsti all&#8217;articolo 8, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. La facoltà di libera scelta da parte dell&#8217;assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione. Fermo restando il diritto all&#8217;accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l&#8217;accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe”[2].<br />
Dal tenore letterale della disposizione riportata, il legislatore, dunque, non ha inteso lasciare alle AA.SS.LL. ovvero alle Regioni alcun margine di discrezionalità in ordine alla automatica prosecuzione in regime di provvisorio accreditamento dei rapporti convenzionali già intrattenuti col S.S.N., purché dai titolari di queste ultime fossero accettate le relative tariffe[3] approvate prima in sede centrale e recepite poi in sede regionale.<br />
Com’è noto, la procedura attuativa di tale disposizione legislativa è stata regolamentata in Regione Campania con la D.G.R.C. 8707/1994.<br />
In buona sostanza, è stato riconosciuto e garantito un “diritto” di insistenza ai soggetti già titolari di convenzioni che fossero operative ed attive[4].<br />
A parere di chi scrive, l’attuale fase di provvisorio accreditamento è senz’altro qualificabile come mera proroga del previgente sistema convenzionale, ancorché con qualche peculiarità rappresentata dall’accettazione di tariffe predeterminate e che le prestazioni vengano erogate da strutture sia pubbliche che private dotate di requisiti che garantiscano la qualità delle prestazioni sanitarie[5].<br />
Invero, l’articolo 8 quater, comma 7, del D.Lgs. 502/1992 e succ. mod. ed integr. ha riconosciuto altresì la facoltà alle A.S.L. di accreditare in via provvisoria “nuovi” servizi sanitari ritenuti necessari, oltre quelli confermabili in applicazione dell’art. 6, comma 6, della L. 724/1994.<br />
Di recente, però, l’art. 1, comma 796, lett. s) della L. 27.12.2006 n. 296 ha fissato la data del 1° gennaio 2008 come limite (forse) invalicabile per la durata dei “transitori accreditamenti” attivi in applicazione dell’art. 6, comma 6 della L. 23 dicembre 1994 n. 724. Tali rapporti, entro tale data dovranno essere confermati in “provvisori o definitivi disposti ai sensi dell’articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni”, pena la loro decadenza.<br />
Analoga previsione caducante è quella contenuta alla successiva lett. t)  dell’art. 1, comma 796, della L. 27.12.2006 n. 296, che però si riferisce agli accreditamenti provvisori “nuovi” rispetto a quelli di cui all’art. 6, comma 6, della L. 724/1994, e cioè a quelli attivati dalle AA.SS.LL. ai sensi dell’art. 8 quater, comma 7, del D.Lgs. 502/1992 cit., ove gli stessi non venissero confermati in accreditamenti definitivi entro il 1° gennaio 2010.<br />
Infine, alla successiva lett. u), con disposizione di dubbia legittimità costituzionale, è stabilito che a partire dal 1° gennaio 2008 ed, in via anticipata, dal 1° luglio 2007 per le regioni impegnate in “piani di rientro” per deficit di bilancio e che non abbiano adottato o aggiornato i provvedimenti preordinati alla stipula degli “accordi contrattuali” di cui all’art. 8 quinquies D.Lgs. 502/1992 e succ. mod. ed integr., non si potranno “concedere” nuovi accreditamenti (rectius : nuovi rapporti in regime di accreditamento, come meglio si dirà circa la natura giuridica dell’atto abilitativo di II° grado) ovvero confermare quelli provvisori o definitivi in essere ex art. 6, comma 6, della L. 724/1994, in assenza di un presupposto provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione da trasmettersi al comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. <br />
Ora, al di là dello sterile dibattito che potrebbe sorgere circa la differenza tra il transitorio accreditamento ed il provvisorio accreditamento, che non troverebbe alcuna soddisfacente giustificazione logico-giuridica, avendo solo l’unico fine di sollecitare elucubrazioni speciose ed inutili, deve certamente ritenersi che la conferma di transitori accreditamenti in provvisori accreditamenti imporrà verosimilmente alle regioni, che ancora non hanno applicato la versione definitiva del regime dell’accreditamento, una ulteriore fase provvisoria che si innesterebbe in quella attuale già provvisoria. </p>
<p><i><b>4) Il nuovo regime fondato sul criterio dell’accreditamento delle strutture private col S.S.N.: la prima fase della nuova disciplina autorizzatoria.</b></i><br />
Il D.Lgs. 502/1992 e succ. mod. ed integr. all’art. 8 bis titolato “autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali” ha individuato le regioni come garanti dei livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria da rendersi sulla base di canoni minimi di qualità, avvalendosi a tal uopo, non soltanto dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende universitarie e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ma anche di soggetti privati accreditati o meno che siano ovvero titolari o meno di rapporto con il S.S.N.<br />
La norma in commento stabilisce in primo luogo che – esclusi gli studi professionali &#8211; sia per la realizzazione di nuove strutture sanitarie (ambulatoriali o di ricovero) che per l&#8217;esercizio delle relative attività, e ciò tanto più se rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, è necessario il preventivo rilascio delle autorizzazioni da parte del dirigente dell’ente locale[6] nel cui territorio ricade il presidio sanitario. <br />
Va evidenziato subito che per realizzazione di strutture sanitarie deve intendersi non solo la nuova costruzione di presidi sanitari e socio-sanitari, ma anche l’adattamento di quelli già esistenti e la loro diversa utilizzazione, l’ampliamento o la trasformazione nonché il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.<br />
Inoltre, secondo le nuove disposizioni, l’autorizzazione riveste anche altre finalità oltre anche a quelle di mero riscontro dei requisiti igienico-sanitari (già embrionalmente delineate nel T.U.LL.SS. di cui al r.d. 27.7.1934 n. 1265) ovvero di quelli strutturali tecnologici ed organizzativi per consentire l’esercizio di attività sanitaria.<br />
Ed infatti, ai “nuovi” provvedimenti abilitativi afferiscono anche la valutazioni programmatorie e pianificatorie delle attività.<br />
Più specificatamente, per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell&#8217;esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all&#8217;art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto non solo dalla A.S.L. competente ma da parte della Regione che controlla le risultanze cui è pervenuta la prima. <br />
La legge precisa, ancora, che tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l&#8217;accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.<br />
Tale ultimo aspetto attribuisce al provvedimento autorizzatorio caratteristiche peculiari ed aggiuntive che prima non aveva[7]. <br />
Quanto, poi, più specificamente all’esercizio delle attività sanitarie, l&#8217;autorizzazione è richiesta in generale per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero svolgere procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, rese anche a favore di soggetti terzi.<br />
Le previsioni contenute nella fonte primaria richiamata sopra, sono state regolamentate con il D.P.R. 14 gennaio 1997 ed attuate nella Regione Campania con la D.G.R.C. n. 3958/2001 e successiva di rettifica ed integrazione n. 7301/2001, con cui si è scandito il procedimento amministrativo per il rilascio di provvedimenti autorizzatori nelle diverse ipotesi di realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento di strutture sanitarie, nonché per il solo esercizio delle attività.<br />
Anche per le autorizzazioni, le delibere di G.R. hanno stabilito che anche le strutture sanitarie già in esercizio avrebbero dovuto almeno confermare il contenuto dei precedenti provvedimenti abilitativi al fine del rilascio dei “nuovi” una volta dimostrato il possesso dei requisiti minimi richiesto, salvo l’ipotesi di ampliamento di attività o la delocalizzazione delle stesse ovvero di realizzazione ex novo.</p>
<p><i><b>5) L’accreditamento definitivo: i requisiti ulteriori.</b></i><br />
Il D.Lgs. 502/1992 e succ. mod. prevede che l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione[8] alle strutture già autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai “requisiti ulteriori” di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell&#8217;attività svolta e dei risultati raggiunti.<br />
La legge precisa, altresì, che qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali da stipularsi con il Servizio Sanitario Nazionale, che legittimano l’acquisto sulla base delle risorse in bilancio regionale di prestazioni sanitarie rese da soggetti erogatori privati[9].<br />
Ma è altresì vero che i cd. “requisiti ulteriori” costituiscono i presupposti necessari per l’ulteriore riconoscimento della qualità delle attività sanitarie erogate (sia da strutture del Servizio Sanitario Nazionale che da parte di quelle private), finalizzato al conseguimento del titolo di accreditamento cd. “definitivo”.<br />
Anche l’accreditabilità delle strutture, oltre ad ulteriori requisiti tecnici, deve rispondere a valutazioni circa il fabbisogno e la funzionalità della programmazione regionale in relazione alla determinazione dei volumi massimi entro i quali sia possibile erogare quantità di prestazioni in modo da assicurare un&#8217;efficace ed efficiente risposta alla domanda di prestazioni sanitarie.<br />
I requisisti afferiscono alle ulteriori condizioni di organizzazione interna delle strutture sanitarie, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato, alla strumentazione ed alle superfici ed agli “spazi dedicati” della struttura.<br />
Prima della revisione dell’art. 117 Cost., al completamento del nuovo regime stava provvedendo il Governo, che aveva già stilato un regolamento da recepirsi in un D.P.C.M., di fatto poi mai adottato, a cagione dell’intervenuta attribuzione alle Regioni delle materie di loro competenza legislativa, sia concorrente che esclusiva  (cfr. nuovo testo art. 117 Cost., 6° comma) . <br />
Pervero già il D.P.R. 14.1.1997 aveva riconosciuto la competenza delle regioni per le procedure ed i termini di individuazione dei cd. “ulteriori requisiti” e per il definitivo accreditamento delle strutture sanitarie che ne facessero richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame dell&#8217;istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente, nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.<br />
Il completamento del procedimento dell’accreditamento risponde, dunque, all’esigenza di graduare attraverso criteri ben specifici la qualità dell&#8217;assistenza.<br />
L’accreditamento delle strutture pubbliche e private rappresenta il presupposto per la individuazione dei soggetti che, secondo appositi accordi negoziali, concorrono alla erogazione delle prestazioni previste dai piani annuali e pluriennali di attività, elaborati dalle Aziende sanitarie in ragione dei livelli di assistenza da garantire e delle risorse finanziarie disponibili[10].<br />
Non può essere tralasciato che le finalità dell&#8217;accreditamento conferiscono ai requisiti di qualità un carattere dinamico[11], in quanto costantemente aggiornati in relazione alla evoluzione delle tecnologie e delle pratiche sanitarie nonché ai fabbisogni sanitari degli assistiti residenti o meno nel dimensionamento territoriale di riferimento, al fine di essere correlati al processo e, soprattutto, ai risultati finali dell&#8217;assistenza in termini di efficacia e sicurezza per il paziente, tra cui anche la programmazione e la realizzazione di attività formative del personale orientate alla promozione e al mantenimento della qualità assistenziale, nonché l&#8217;uso appropriato delle prestazioni e dei trattamenti[12].<br />
Peraltro, la pubblicità e trasparenza dei criteri utilizzati per accreditare i servizi può facilitare le valutazioni degli utenti e delle organizzazioni che li rappresentano, basandole su fattori soggettivi e oggettivi di misura della soddisfazione. <br />
Sotto questa luce, l&#8217;accreditamento diviene condizione di esigibilità dei diritti della persona.<br />
Pervero, a parere di chi scrive la natura giuridica dell’accreditamento, quale momento abilitativo di II° grado, in quanto successivo all’autorizzazione, non può che avere natura provvedimentale e non negoziale.<br />
Ed infatti, siccome la qualità di accreditato non consente l’automatica erogazione di prestazioni sanitarie a carico del S.S.N., deve ritenersi che il decreto di accreditamento è atto autorizzatorio[13], che certifica e garantisce la qualità delle prestazioni sanitarie rese come, appunto, accreditabili per il S.S.N.<br />
Non può pertanto condividersi l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’accreditamento può essere classificato come concessione, sia essa traslativa che costitutiva, promanante dal  S.S.N.[14]. Sembra, a chi scrive, che in alcune pronunce del giudice amministrativo si volesse far riferimento al rapporto negoziale sottostante al provvedimento di accreditamento, piuttosto che a quest’ultimo.<br />
Nella Regione Campania, il regime di accreditamento è allo stato compiutamente disciplinato solo per le strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni di emodialisi e riabilitazione ambulatoriale.<br />
Per le altre attività di assistenza specialistica, erogata in regime ambulatoriale, di ricovero e residenziale, allo stato risulta soltanto proposto dalla Giunta regionale un distinto regolamento al Consiglio per la necessaria approvazione. </p>
<p><i><b>6) Gli accordi: strumento di contenimento della spesa.</b></i><br />
L’articolo 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e succ. mod. ed integr., titolato “accordi contrattuali” rappresenta il passaggio conclusivo per il definitivo completamento del nuovo regime. Con tale disposizione consente alle regioni la definizione di accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate, con quelle private ed i professionisti accreditati (cfr. art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e succ. mod. ed integr.).<br />
Per la stipula dei nuovi rapporti negoziali (che sono altra cosa rispetto agli accordi di durata annuale di mera negoziazione del tetto di spesa per ogni singola struttura sanitaria provvisoriamente accreditata sia pubblica che privata), vanno regolamentate e individuate preventivamente le precise competenze e responsabilità riservate alla Regione, distinguendole da quelle attribuite alle aziende sanitarie locali.<br />
Pervero, il decreto di riforma distingue gli accordi con strutture pubbliche dai contratti con quelle private.<br />
La distinzione deve ritenersi fondata unicamente in ragione della peculiare natura dei soggetti che vengono messi in relazione (cfr. L. n. 142/1990 poi modificata con D.Lgs. n. 267/2000)[15].<br />
Ed infatti, la Regione e le aziende sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.<br />
In ogni caso, gli accordi o i contratti sono stipulati “attraverso valutazioni comparative e della qualità e dei costi” in considerazione degli obiettivi di salute e dei programmi di integrazione dei servizi, stabilendo per ogni soggetto contraente, dal quale il S.S.R. deve acquistare le prestazioni sanitarie  il volume massimo delle stesse, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. <br />
I soggetti contraenti si obbligano a rispettare i requisiti minimi stabiliti in ragione del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale.<br />
Gli accordi assumono anche rilevanza sul piano finanziario regionale in ragione delle risorse economiche stanziate in bilancio oltre che dell’efficienza ed efficacia delle attività sanitarie, sebbene le stesse restano altresì sottoposte al controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese.<br />
Infatti, in tali rapporti negoziali, possono essere specificati i criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.<br />
In altre parole, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e tenendo conto della disponibilità di risorse economiche e della localizzazione delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le regioni devono individuare, ai fini della stipula degli accordi contrattuali con le specifiche categorie destinatarie, le prestazioni che sono qualificate come indispensabili ed essenziali all’assistenza.<br />
Di qui anche la natura di programmazione finanziaria di tali accordi finalizzati al contenimento della spesa sanitaria, o quanto meno alla previsione della stessa, con margini di certezza maggiori e più attendibili in ragione della domanda di assistenza sanitaria distinta necessariamente per aree geografiche, in riferimento alle categorie destinatarie e alle tipologie delle prestazioni.<br />
La programmazione regionale deve essere rispettosa dei tempi e delle modalità procedurali stabilite dalla legge e dai principi di contabilità pubblica, ma nel contempo non può certamente prevaricare le aspettative dei privati accreditati[16] ovvero degli assistiti/utenti.<br />
Del resto, gli stessi contratti non possono essere stipulati se non dopo l’indicazione di principi ed indirizzi regionali per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, nei quali vengono specificate le funzioni e le attività da potenziare secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale;<br />
E’, dunque, evidente che gli accordi si inseriscono nella determinazione del piano delle attività sanitarie.<br />
Nelle more della definizione delle procedure di accreditamento e della successiva stipula dei nuovi accordi, per ragioni di contenimento della spesa sanitaria, la legislazione nazionale ha imposto alle regioni di fissare comunque e prioritariamente i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il fondo sanitario per ciascuna istituzione, adempimento che risulta prodromico alla stessa contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all’art. 2 della più legge n. 549/95. <br />
Tale norma è chiaramente diretta al contenimento della spesa sanitaria, nel senso che le regioni sono obbligate a programmare la loro attività nei limiti dello stanziamento di bilancio, che va ripartito fra quanti partecipano all’attività sanitaria.<br />
Il tetto di remunerazione, peraltro, non si pone in contrasto logico con il nuovo sistema dell’accreditamento, che, come già esposto, costituisce una forma di qualificazione delle strutture, che riconosce l’idoneità di queste ultime ad esercitare l’attività sanitaria, senza, peraltro, che questo significhi l’autorizzazione – né, tanto meno, l’imposizione – ad evadere tutte le richieste degli assistiti, atteso che la misura della partecipazione all’attività del servizio sanitario nazionale discende dal successivo accordo stipulato fra le parti.<br />
Come è costante indirizzo del giudice amministrativo[17] e del giudice delle leggi[18], la fissazione dei tetti di spesa (cd. montante e tetto invalicabile) è operazione che trova positivo riscontro normativo nel D.Lgs. n. 502/1992 cit., è rispondente ad esigenze di disponibilità finanziarie e non viola principi costituzionali.<br />
Infatti, è stato riconosciuto[19] che l’Amministrazione sanitaria regionale può fissare tetti di spesa di livello inferiore rispetto al volume di prestazioni che una determinata struttura (o l’insieme delle strutture accreditate) può erogare (art. 8  quater, comma 8, D.Lgs. cit.). <br />
Peraltro[20], in applicazione dell’art. 8 quinquies, comma 1, del d.lg.vo n. 502 del 1992, le Regioni devono stabilire altresì i criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture, ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma concordato, ciò significa &#8211; secondo l’orientamento del supremo consesso amministrativo &#8211; soltanto che il tetto di spesa preventivato può essere diversamente ripartito a consuntivo, perché vi può essere chi lo ha superato e chi non lo ha raggiunto, o al più può essere integrato quando vi siano risorse disponibili; e non può invece significare, com’è evidente, obbligo di spesa illimitata e vanificazione del tetto di spesa. <br />
Vieppiù, dopo le modifiche introdotte dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, la fissazione dei tetti di spesa non solo è legittima[21], ma è autoritatitivamente assunta, come è dato desumere dall’art. 1, comma 32, della legge 23.12.1996, n. 662, e dall’art. 32, comma 8, della legge 27.12.1997, n. 449[22]. <br />
Tale concetto, d’altro canto, è espresso dal comma 2 dell’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e succ. mod. ed integr., secondo cui “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies”, indicanti, segnatamente, il corrispettivo preventivato a fronte delle attività assistenziali concordate.<br />
Peraltro, è stato ribadito che la struttura privata accreditata non è tenuta a rendere le prestazioni oltre il tetto individuale di spesa[23], e che l’interruzione delle attività erogate con onere a carico della spesa pubblica non costituisce violazione del diritto di libera scelta, né discriminazione in danno dei soggetti privati erogatori[24].<br />
Deve, così, registrarsi che la riforma sanitaria ancorché ispirata da principi di parità tra pubblico e privato e di leale concorrenza – che deve sussistere unicamente tra strutture accreditate e non con strutture che non posseggono la ulteriore abilitazione[25] -, si è di fatto trasformata, in ragione della incapacità di conciliare la reale domanda sanitaria con le risorse finanziarie disponibili, in una regolazione autoritaria dell’amministrazione pubblica che ricopre altresì il duplice ruolo di controllore e concorrente delle strutture private.<br />
Ed infatti, per il giudice delle leggi la regola della “equiordinazione” delle strutture pubbliche e private non opera in rapporto alle fonti di finanziamento complessivo delle strutture del settore sanitario, bensì ai criteri ed alle modalità di remunerazione a tariffa delle sole prestazioni rese sulla base di appositi accordi contrattuali.<br />
Il modello “consensualistico” delineato dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 è stato prima accantonato e progressivamente superato, dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo (art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l’art. 32, comma 8, della legge n. 449/97) che hanno fatto obbligo alle regioni di fissare il “limite massimo di spesa sostenibile”[26], a prescindere dalle raggiunte intese e prima che si sia concluso il procedimento di concertazione con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative.<br />
Il modello contrattuale, di cui all’art. 8 quinquies del D.lgs. n. 502/92, si innesta in tal modo in un contesto ordinamentale, nel quale il limite massimo della spesa sostenibile fa parte dell’oggetto della contrattazione snaturando così la causa tipica.<br />
L’art. 32, comma 8, della L. n. 449/97 prevede che “le regioni,…individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all&#8217;articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. <br />
La norma ha sancito definitivamente il carattere autoritativo della pianificazione rimessa alla Regione tenuta a fissare i limiti di spesa ed a determinare le risorse da destinare alle prestazioni sanitarie da effettuare, avendo presente che non è possibile “contare su risorse illimitate”[27]. <br />
All’esercizio unilaterale del potere da parte dell’autorità regionale si accompagna e segue quello di eguale natura espresso in sede applicativa dalle singole ASL. <br />
La fissazione di limiti rigidi di spesa per ciascun operatore sanitario, senza la previsione di qualsivoglia possibilità di “negoziazione”, discende dal fatto che la ASL &#8211; prima di contrattare &#8211; è tenuta a fissare il volume delle prestazioni da acquistare che non può superare la contrattazione conclusa[28]. <br />
Inoltre, la contrattazione con le varie strutture deve avvenire contemporaneamente ed alle stesse condizioni.<br />
Conseguentemente, la prevista negoziazione a livello periferico si riduce nella sottoposizione ai privati di uno schema di convenzione già predisposto che questi possono accettare o rifiutare.<br />
Il tutto naturalmente deve inserirsi in una più ampia pianificazione delle attività sanitaria regionale. <br />
Attualmente, gli strumenti di piano in Regione Campania sono rappresentati dal Piano Sanitario Regionale, contenuto nella l. reg. 11.7.2002 n. 10, nonchè dal Piano Sanitario Ospedaliero recentemente adottato con l. reg. 19.12.2006 n. 24.<br />
Dalla sopravvenuta adozione degli atti di pianificazione, i direttori generali sono titolari di competenze programmatorie e pianificatorie, anche per quanto attiene al volume ed alla tipologia delle prestazioni erogabili da soggetti accreditati sia pubblici che privati.<br />
Sul punto non va trascurato, infatti, che alla base del rinnovato sistema costituzionale v&#8217;è il principio di sussidiarietà orizzontale, che svolge a questo fine un duplice ruolo: consente al paziente la scelta della struttura che ritiene la più idonea nel caso concreto a tutelare il suo diritto alla salute, costituzionalmente protetto; pone sul medesimo piano servizio sanitario pubblico e quello di appartenenza dei privati, con l&#8217;ulteriore conseguenza che la distribuzione delle risorse collettive deve essere effettuata sulla base di criteri di convenienza per la generalità dei cittadini. Convenienza fondata sugli indici obiettivi dianzi esposti e su eventuali altri criteri, specificativi della ratio che è a fondamento del sistema nel suo complesso.<br />
L’emersione a livello formale delle situazioni giuridiche delle singole strutture accreditate, funzionalmente orientate a soddisfare la richiesta di prestazioni sanitarie provenienti dal sociale, si traduce in una pretesa giuridicamente protetta a veder individuato con congruo anticipo non solo la misura ed il livello complessivo delle prestazioni rese ai pazienti che danno titolo al relativo rimborso, ma anche criteri correttivi e compensativi, ove una pluralità di pazienti si rivolge alla medesima struttura privata, ritenendola a ragione più idonea dal punto di vista terapeutico rispetto alle altre anch’esse accreditate, ma considerate meno idonee sulla base degli indici obiettivi di riscontro desumibili dal tipo di prestazione resa da ciascuna di esse. La mancata individuazione preventiva da parte della singola ASL di adeguati criteri di ripartizione delle risorse disponibili, per sé stesse soggette a variazioni in sede di programmazione regionale e quindi sulla base di dati aggiornati, può tradursi in una inerzia ingiustificata e, quindi, in un danno patrimoniale per la singola struttura, che abbia reso un servizio utile alla collettività ove la stessa venga privata del diritto al compenso, da parametrare sulla base delle singole prestazioni rese. In questo modo rischia di rimanere pregiudicato il criterio della efficacia e della efficienza della gestione, parametro questo da porre a fondamento di tale tipo di attività. <br />
Al riguardo va richiamato l&#8217;orientamento, di recente ribadito dalla Corte costituzionale[29], secondo cui i principi contenuti nella l. n. 241/90 hanno una valenza generale, con la conseguenza che i tempi entro cui le amministrazioni pubbliche sono tenute a svolgere le proprie funzioni possono tradursi in fonte di responsabilità civile in caso di ingiustificata inosservanza[30].</p>
<p><i><b>7) Le diverse ipotesi di novazione soggettiva del rapporto concessorio col S.S.N.<</b></i>br><br />
Occorre premettere che il titolo dell’accreditamento, come del resto l’autorizzazione sanitaria ovvero il contratto che lega la struttura sanitaria privata con l’A.S.L., si riferiscono al complesso aziendale, sia pubblica che privata, nella sua interezza classificabili come beni immateriali facenti parte del suo patrimonio. <br />
Il D.P.R. 16.5.1980 al punto 2), titolato “trasformazione”, prevedeva espressamente che “qualora il professionista convenzionato trasformi, durante la validità del presente accordo, la propria attività da gestione individuale a gestione societaria, alla nuova struttura viene automaticamente trasferito, a domanda e nell&#8217;ambito della stessa branca convenzionata, il rapporto precedente, purchè il titolare originario rimanga corresponsabilizzato nella nuova gestione. Il trasferimento automatico della convenzione alla nuova struttura è comunque assicurato nei casi di decesso, di invalidità permanente e di insorgenti incompatibilità o limitazioni professionali del titolare originario della convenzione, imposte dalla legge. Al verificarsi di quanto previsto nei due commi precedenti, l&#8217;automaticità del trasferimento della convenzione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l&#8217;esercizio professionale nella branca convenzionata”.<br />
Di rilievo è apparsa subito la “automatica trasferibilità” del particolare rapporto concessorio che il medico specialista intratteneva con la struttura sanitaria.<br />
Dalla lettura della norma, la possibilità della “trasformazione della gestione” era unicamente subordinata alla “corresponsabilizzazione” del sanitario originario titolare della convenzione.<br />
Molti dubbi sui limiti della “corresponsabilizzazione” sono sorti in varie regioni d’Italia che in qualche modo hanno cercato di sopperire alla genericità della fonte primaria con varie circolari assessorili, che in qualche modo fissavano la necessità della percentuale minima di partecipazione societaria del titolare originario all’interno del ceto sociale. <br />
Pervero, il D.P.R. cit. ammetteva la prosecuzione del rapporto convenzionato in assenza dell’originario titolare solo in caso di morte di quest’ultimo, ovvero di invalidità permanente e di insorgenti incompatibilità o limitazioni professionali del titolare originario della convenzione, imposte dalla legge, sempre che sussistessero in capo al soggetto subentrante i requisiti richiesti per l&#8217;esercizio professionale nella branca convenzionata.<br />
Dubbi sono sorti sulle modalità e sulla “trasferibilità” del rapporto concessorio in essere con il S.S.N.<br />
Appare preliminare definire il quadro normativo di riferimento sia in ordine ai limiti in cui è consentito l’esercizio in forma associata delle professioni intellettuali e sanitaria in particolare, sia in ordine alla titolarità del rapporto convenzionale. <br />
Quanto al primo aspetto, la legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), stabiliva, all’articolo 1, la seguente disciplina. “Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all&#8217;esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l&#8217;esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. L&#8217;esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all&#8217;organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati”.<br />
Il successivo articolo 2, abrogato dall’articolo 24, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, prevede che “è vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria”[31].<br />
Va sottolineato, poi, che l&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 2 l. 23 novembre 1939 n. 1815 fa salva tuttora l&#8217;operatività dell&#8217;art. 1 della prefata legge, il quale contiene i principi fondamentali in materia di esercizio delle professioni; quindi le professioni protette non possono essere svolte da persone non legittimate e perciò non provviste della necessaria preparazione tecnica[32].<br />
Pervero, la norma contenuta nell&#8217;art. 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815, nonostante la sua formulazione letterale, poteva avere applicazione solo nei confronti delle professioni tassativamente indicate, fra le quali, però, non era compresa quella sanitaria[33], in ragione del fatto che la stessa è di articolare complessità, efficienti prestazioni diagnostiche possono essere ormai assicurate solo da organizzazioni complesse, fornite di notevoli mezzi strumentali che posano coordinare una pluralità di specializzazioni professionali estremamente sofisticate.<br />
Ritenere che la prestazione medica sia ancora esclusivamente meramente individuale del singolo professionista direttamente scelto dal cliente, rischierebbe di portare ad una minore qualificazione professionale la prestazione fornita e si tradurrebbe in una minore tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito.<br />
È da rilevare anche che la legittimità della gestione da parte di persone giuridiche di laboratori do analisi, di ambulatori o di casa di cura non comporta di per ciò solo che la prestazione, o meglio le prestazioni sanitarie siano effettuate in forma anonima. Anche in questi casi, infatti, l’attività professionale dovrà essere effettuata da soggetti che devono esser abilitati allo svolgimento della professione, che assumeranno le loro personali responsabilità sul piano civile e su quello penale nei confronti degli assistiti in concorso con le responsabilità più generali della società o dell’ente cui appartengono.<br />
Del resto già in forza dell&#8217;art. 193 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, è legittima l&#8217;autorizzazione del medico provinciale per l&#8217;apertura di un laboratorio di analisi cliniche, quando essa sia rilasciata nei confronti di una società di mezzi e di servizi per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività professionale e affidi a un sanitario, in possesso di tutti i requisiti, la sua direzione tecnica e l&#8217;effettuazione di prelievi, con l&#8217;assunzione della responsabilità per l&#8217;intera attività del laboratorio, atteso che la società di mezzi e di servizi, anche nel vigore della l. 23 novembre 1939 n. 1815, poteva essere costituita allo scopo di mettere a disposizione dei singoli professionisti le attrezzature e i materiali occorrenti per l&#8217;attività professionale.<br />
Infatti, alla luce dell’evoluzione legislativa, successiva alla l. 23 novembre 1939 n. 1815, è da ritenere senz’altro ammissibile che «strutture», individuabili anche come società di capitali, stipulino convenzioni con le AA.SS.LL. per l&#8217;erogazione di prestazioni in cui l&#8217;attività professionale medica abbia un ruolo del tutto subvalente rispetto a quella fornita dalla struttura[34].<br />
Detta situazione, pienamente legittima, emerge, in modo ancora più netto, quando il rapporto posto in essere si articola, anche sul piano soggettivo, in modalità più complesse, collegate alla realizzazione di rapporti collaborativi tra diverse strutture.<br />
Infine, la possibilità che le società, dotate o meno di personalità giuridica, possano essere titolari di rapporti convenzionali (concessori) per lo svolgimento di attività sanitarie, è stata definitivamente consacrata dall’art. 4, comma 2, della L. 30.12.1991 n. 412, che ha cosi statuito “le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società che erogano prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in vitro”.<br />
Dunque, esclusa l’ipotesi di trasferibilità della titolarità del rapporto con il S.S.N. tra persone fisiche, quanto al conferimento del rapporto negoziale al patrimonio delle società costituite da vecchi titolari di convenzioni, i tribunali amministrativi hanno assunto svariati orientamenti, circa le possibili soluzioni di compatibilità delle norme di cui al D.P.R. 16.5.1980 con quella sopra riportata.<br />
Si è ritenuto che il mutamento del quadro normativo di riferimento, con la contestuale cessazione dei rapporti convenzionali in atto e l’entrata in vigore dei nuovi rapporti fondati sull’accreditamento provvisorio, nonché sulla remunerazione delle prestazioni e sull’adozione del sistema di verifica delle prestazioni, avrebbe automaticamente spersonalizzato il rapporto, al punto di concludere per la trasferibilità tout court.<br />
La possibilità di stipulare convenzioni con istituzioni sanitarie private gestite da società, sarebbe condizionata unicamente a che le stesse avessero un direttore sanitario o tecnico, che risponda personalmente dell’organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera.<br />
Ma tale soluzione non è pacifica.<br />
In una sola pronuncia il Consiglio di Stato[35] ha esaminato una fattispecie, verificatasi nella Regione Puglia, che riguardava un caso in cui un sanitario dipendente, titolare originario di un rapporto convenzionale col S.S.N., dopo l’entrata in vigore della legge n. 412/91, chiese ed ottenne di trasformare la gestione da individuale in societaria, rimanendo peraltro corresponsabilizzato nella nuova gestione. Dovendo, però, optare, entro il 31 dicembre 1992, tra l’attività convenzionata ed il rapporto di lavoro dipendente per eliminare la situazione di incompatibilità, secondo il dettato dell’art. 4, comma 7, della medesima legge n. 412/91, il sanitario preferì interrompere il rapporto con la società da lui stesso costituita. La U.S.L. pugliese adottò, quindi, un provvedimento di decadenza dalla convenzione. <br />
Avverso tale provvedimento il medico propose il gravame, poi respinto in sede giurisdizionale.<br />
Il thema che ha occupato i giudici amministrativi verteva sulla decadenza dal rapporto convenzionale qualora il titolare originario, successivamente alla conseguita trasformazione, abbia reciso ogni rapporto di corresponsabilizzazione con la costituita società come previsto dall’art. 2 del D.P.R. 16 maggio 1980.<br />
La menzionata disposizione, infatti, come sopra evidenziato, ha stabilito che le convenzioni con singoli professionisti possono trasferirsi automaticamente, per effetto della sola domanda degli interessati, a strutture societarie nella cui gestione il predetto professionista “rimanga corresponsabilizzato”.<br />
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la norma non ha disciplinato l’ipotesi in cui, trasferita regolarmente la convenzione, l’originario titolare sia venuto meno e, a maggior ragione, non ha nemmeno previsto che, in quest’ultima ipotesi, la convenzione debba decadere.<br />
In pratica, seguendo l’avviso del Consiglio di Stato, nella decisione in commento, il legislatore del 1991 non avrebbe potuto liberalizzare l’accesso alle convenzioni, facendo venir meno quel vincolo derivante dalla natura fiduciaria del rapporto, che giustificava la sua instaurazione solo con singoli professionisti e ne autorizzava la gestione in forma societaria solo in presenza di un elemento di continuità rispetto all’originario assetto.<br />
Il fatto che l’art. 4, comma 2, della L. 412/91 abbia espressamente esteso alle società l’accesso al convenzionamento non comporta che alla prosecuzione del rapporto convenzionale con altro soggetto societario subentrante, nel quale è però sempre coinvolto l’originario titolare, possa essere tout court parificata la costituzione di un nuovo soggetto (societario), rispetto al quale il precedente titolare finisca per rimanere del tutto estraneo; in tal caso, quindi, andrebbe necessariamente verificato ex novo il possesso dei requisiti di capacità e affidabilità tecnico-organizzativa.<br />
Il giudice amministrativo, al riguardo, ha precisato che non può certo negarsi alla neo-costituita società la possibilità di divenire parte di un rapporto di convenzionamento, ma non per questo la medesima società può pretendere di succedere automaticamente nel rapporto instaurato con il precedente titolare individuale, che però è uscito completamente di scena, e nello stesso rapporto fiduciario con il predetto a suo tempo  specificamente creato.<br />
A parere dei giudici di appello tal fine appare indispensabile e le nuove opportunità create in favore dei soggetti societari dalla L. 412/91 non sembrano poter stravolgere il quadro consolidato dei principi in materia di rapporti convenzionali con il S.S.N., un elemento di continuità (dato sicuramente dalla permanente corresponsabilizzazione del precedente titolare individuale, elemento discretivo già individuato dall’accordo collettivo reso esecutivo con D.P.R. del 16 maggio 1980) con l’originario assetto, a garanzia del rapporto fiduciario instauratosi[36]. <br />
In definitiva, è stato ritenuto che la condizione della corresponsabilizzazione del precedente titolare nella gestione della società subentrata non può dirsi venuta meno solo per il sopravvenire di una disciplina legislativa che ha previsto il convenzionamento con istituzioni sanitarie private gestite anche da società, purché munite dell’autorizzazione di cui all’art. 43 L. n. 833/78 e purché aventi un direttore sanitario che risponda personalmente della loro organizzazione e della professionalità del personale in esse operante. <br />
Non si verte, sempre secondo il giudice amministrativo, della stipula di un nuovo rapporto convenzionale con una determinata società privata, bensì del trasferimento automatico, in favore di un soggetto societario del tutto nuovo, di un rapporto basato su ineludibili requisiti e presupposti, anche di ordine fiduciario, e precedentemente in vigore con un soggetto individuale, le cui qualità personali e specifiche, insieme alla complessiva sua affidabilità, avevano indotto l’Amministrazione sanitaria al “convenzionamento”.<br />
Dunque, l’elemento fiduciario assume un rilievo fondamentale nei rapporti negoziali aventi ad oggetto l&#8217;affidamento ad un soggetto terzo di un pubblico servizio; pertanto, il suo venir meno legittima, secondo il Consiglio di Stato, le iniziative assunte dall’Amministrazione allo scopo di porre fine al rapporto anche quando i fatti o i comportamenti, che lo hanno incrinato, non assumono consistenza di inadempimento[37].<br />
Quanto alle procedure di trasformazione da gestione individuale a societarie e quindi al trasferimento del rapporto convenzionale, all’indomani del D.P.R. 16.5.1980, nella Regione Campania con una circolare dell’Assessore alla Sanità n. 7433 del 12.4.1985[38], peraltro relativa a “norme operative afferenti le autorizzazioni all’apertura e al funzionamento dei laboratori di analisi”, veniva disposto che il trasferimento del rapporto dalla persona fisica alla società (avente o meno personalità giuridica) potesse avvenire con semplice dichiarazione “di trasferimento della convenzione dall’intestatario alla società di cui deve restare corresponsabile anche se per una minima quota (D.P.R. del 16.5.1980 punto 2)”, della quale la U.S.L. di riferimento si limitava a prendere atto.<br />
Di avviso contrario all’orientamento testè riportato è un’altra pronuncia del supremo consesso, secondo cui proprio con l’entrata in vigore del nuovo regime fondato sull’accreditamento deve ritenersi abbandonato definitivamente il previgente regime del “convenzionamento”. Pertanto, alcuna rilevanza può essere riconosciuta alla persona del titolare del rapporto “concessorio”, ovvero alle sue qualità tecnico-professionali, assumendo valore unicamente il possesso degli standard necessari per assicurare per un verso effettivamente all’assistito l’esercizio di libera scelta della struttura cui rivolgersi e per altro verso quel regime di concorrenzialità tra strutture pubbliche e private che garantisce nel miglior modo possibile l’alta qualità dei servizi sanitari effettivamente prestati[39].<br />
E’ evidente, inoltre, che il concetto di “corresponsabilizzazione” non può esser fatto coincidere con la “minima quota”, né il provvedimento adottato da parte della U.S.L. ovvero da parte del dirigente dell’ente locale, relativamente al provvedimento autorizzatorio, di presa d’atto della volontà di trasferimento poteva (e può) avere valenza espropriativa tale da sostituirsi alla necessaria manifestazione di volontà non solo del cedente ma anche della società cessionaria, del resto l’art. 6 della L. 12.8.1993 n. 310 impone che i trasferimenti di azienda devono farsi con scrittura privata autenticata ovvero per atto pubblico ad probationem.<br />
Ed infatti, nel concetto di azienda rientra senz’altro anche l’organizzazione che ha ad oggetto lo svolgimento di attività sanitaria mediante “un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.<br />
Che l’attività sanitaria possa essere svolta con caratteristiche imprenditoriali, inserita, peraltro, all’interno di un mercato disciplinato da regole ispirate ad una leale concorrenza tra le strutture private, e tra queste e quelle pubbliche con la fine di posizioni dominanti, è ormai un dato acquisito e che non può più certamente scandalizzare (si pensi ai primi commenti sul “mercato della salute”).<br />
Oggetto del trasferimento dell’azienda, sia essa nel patrimonio di una persona fisica ovvero di una società, sono beni materiali ed altri immateriali funzionalmente organizzati.<br />
È parere dello scrivente che la cessione del rapporto concessorio non può essere  avulsa  dal complesso aziendale (art. 2555 c.c.) e quindi deve intervenire in uno alle componenti materiali (attrezzature, locali e personale) ed immateriali (autorizzazione sanitaria, know how, contratti, convenzioni etc.) e ciò indipendentemente se trattasi di ambulatorio riferibile a società (di capitale o di persone) di persone fisiche.<br />
Una soluzione possibile, che consenta la sola cessione del rapporto convenzionale, non appare possibile.<br />
La novazione del soggetto privato erogatore di prestazioni specialistiche può essere assicurata solo con il trasferimento dell’azienda (art. 2558 c.c.) e quindi dell’attività sanitaria (convenzionata o non col S.S.N.) mediante il conferimento dei beni immateriali (autorizzazione sanitaria, accreditamento, rapporto con il S.S.N.) &#8211; suscettibili di valutazione economica &#8211; dall’originario titolare al patrimonio sociale, avallato da un provvedimento di assenso dell’Amministrazione sanitaria (artt. 2253, 2342 e 2464 c.c.) contraente.<br />
In ipotesi di trasferimento (per es. cessione, affitto, fusione, etc.) di azienda (o di ramo) viene in rilievo la figura del subentro nei contratti caratterizzati dalla “personalità” della prestazione.<br />
Per essi, l’art. 2558 c.c. statuisce che, se non è pattuito diversamente, il cessionario dell’azienda subentra a qualunque titolo, salva la facoltà dell’altro contraente di recedere per giusta causa e salva espressa e peculiare regolamentazione nelle ipotesi in cui è parte una Pubblica Amministrazione.<br />
In linea con tale previsione è l’art. 116 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 in tema di vicende soggettive dell’esecutore dei contratti pubblici, compresi quelli relativi ai servizi sanitari, secondo cui “le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall&#8217;avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall&#8217;articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all&#8217;articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all&#8217;articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223”. <br />
L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici nella determinazione del 5.6.2002 aveva ribadito, allorquando era vigente la L. 109/1994, l’ammissibilità della novazione soggettiva nei confronti del committente pubblico, condizionandone l’efficacia, però, alla comunicazione e documentazione dei requisiti richiesti e posseduti dall’originario contraente, nonché dalla mancata opposizione della stazione appaltante al subentro del nuovo soggetto nel termine di sessanta giorni dalla data della detta comunicazione[40].<br />
Dunque, può concludersi che il procedimento di conferimento al patrimonio societario di un contratto di servizio pubblico, intercorrente tra una azienda privata ed il S.S.N., non può che essere attuato mediante il procedimento delineato dalle norme richiamate.<br />
L’ipotesi della cessione della titolarità dell’esercizio dell’attività erogata in regime di concessione amministrativa, testè esaminata e di cui è normalmente titolare il soggetto privato erogatore, differisce da quella concernente la mera migrazione geografica dello stesso soggetto privato con conseguente novazione del soggetto pubblico (A.S.L.) acquirente delle prestazioni erogate.  <br />
La fonte che disciplina il procedimento di trasferimento è rinvenibile nella regolamentazione che ogni Regione si è data, in attuazione dell’art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e succ. mod. ed integr.<br />
Va, però, subito precisato che tale procedimento amministrativo si riferisce a strutture sanitarie già in esercizio e nella loro interezza, essendo così del tutto indifferente la sussistenza in capo alle stesse di un rapporto convenzionale che resta inscindibilmente collegato al complesso aziendale che si intende trasferire. <br />
In Campania, la delibera della Giunta Regionale n. 7301/2001, più volte citata, disciplina anche il procedimento amministrativo per ottenere l’autorizzazione al trasferimento ed al connesso esercizio, sia per l’ipotesi in cui esso si verifichi nell’ambito territoriale di una stessa A.S.L. della Regione Campania, che per quella di delocalizzazione ad altra A.S.L., equiparando quest’ultima alla fattispecie relativa alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una nuova struttura sanitaria.<br />
La D.G.R.C. n. 7301/2001, proprio perché attribuisce al provvedimento autorizzativo non solo finalità tecnico-abilitative, ma anche pianificatorie e programmatorie delle attività sanitarie, prescrive che il provvedimento assentivo del trasferimento, di competenza del Comune di “arrivo”, deve essere suffragato da una preordinata verifica espressa dalle Commissioni locali delle AA.SS.LL. interessate, valutate, in secondo grado, da un parere di compatibilità espresso dalla Commissione Regionale. <br />
Tale procedimento deve essere svolto in modo “aggravato” in ipotesi che il trasferimento abbia ad oggetto una struttura che opera in regime convenzionato con il S.S.N., incidendo così anche sulla programmazione della spesa sanitaria regionale che presuppone la verifica circa l’effettiva carenza o insufficienza della “capacità produttiva” di prestazioni sanitarie erogate, sia dalle strutture pubbliche che da quelle private provvisoriamente accreditate, che in quanto concessionarie delle prime concorrono alla complessiva offerta sanitaria pubblica[41].<br />
A tal proposito e con riguardo ai livelli di assistenza le Regioni determinano con propri piani &#8211; e nel quadro degli interventi volti alla realizzazione degli obiettivi generali del piano sanitario nazionale &#8211; la definizione e la localizzazione del fabbisogno di attività professionali convenzionate e le attività specialistiche presso strutture private convenzionate, il cui apporto va programmato avendo riguardo al pieno utilizzo delle strutture pubbliche ed al raccordo con queste ultime, al fine di soddisfare comunque il diritto di accesso alle prestazioni specialistiche da parte del cittadino.<br />
Infine, siffatta definizione e localizzazione del fabbisogno di attività professionali convenzionate e di attività specialistiche presso strutture private convenzionate, è stata demandata dal comma 4 dell&#8217;art. 8 D.Lgs. n. 502 del 1992 ad uno strumento programmatorio intermedio, qual è l&#8217;atto d&#8217;indirizzo e coordinamento, avente tra l&#8217;altro la finalità di “&#8230;garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione”.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>* Il presente saggio costituisce anticipazione di un lavoro di un più ampio respiro, volto all’analisi del rapporto tra utenza sanitaria, S.S.N. e strutture private, che erogano in regime di accreditamento le loro prestazioni.</p>
<p>[1] cfr. Cons. st., V, 8.9.1995 n. 1296; VI, 23.5.2002 n. 2940; V, 26.9.2002 n. 4939; T.A.R., Puglia, Bari, I, 23.10.2002 n. 4955; 19.10.2005 n. 4790; Cons. st., IV, n. 6449/2002.<br />
[2] Vedi anche art. 2, comma 7, della L. 28.12.195 n. 549.<br />
[3] cfr. Cons. st., IV, 3.10.2001 n. 5203; T.A.R. Calabria, 21.2.2000 n. 194, le tariffe sono state determinate con D.M. 7.11.1991 e relative linee guida ; D.M. 22.7.1996 e relative linee guida ed ora da ultimo D.M. 12.9.2006 e relative linee guida ed in Regione Campania D.G.R.C. n. 377/1998 in B.U.R.C. n. 9 bis del 16.2.1998 e D.G.R.C. 1874/1998 quest’ultima annullata con sentenza della I Sezione del T.A.R. Campania, I, 6.12.2002 n. 7858.<br />
[4] cfr. Cons. st., IV, 26.1.2004 n. 241.<br />
[5] cfr. D.G.R.C. n. 377/1998 in B.U.R.C. n. 9 bis del 16.2.1998 modificata ed integrata con D.G.R.C. 491 del 19.4.2006 in B.U.R.C. n. 22 del 15.5.2006.<br />
[6] Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, I, 18.5.2006 n. 4734; T.A.R. Campania Napoli, IV, 23.3.2005 n. 3780; Cons. St., V, 30.6.06 n. 5073.<br />
[7] cfr. Cons. st., IV, 4.6.2002 n. 6191.<br />
[8] cfr. Corte cost. 28.7.1995 n. 416.<br />
[9] cfr. Cons. St.,V, 30.4.2002 n. 2298; T.A.R. Puglia, Bari, II, 26.4.2006 n. 1544; T.A.R. Campania, Salerno, 8.7.2003 n. 795.<br />
[10] Cfr. Cons. st., V, 18.11.2002 n. 6322.<br />
[11]  Cfr Regolamento della Regione Campania n. 3 del 31.7.2006 per le attività di emodialisi e riabilitazione ambulatoriale; nonchè Regolamento della Regione Campania di cui alla D.G.R.C. n. 1872 del 23.11.2006 proposto al Consiglio Regionale per l’approvazione per gli ulteriori requisiti per le attività di assistenza specialistica erogata in regime ambulatoriale, di ricovero e residenziale.<br />
[12] cfr. T.A.R. Puglia, II, 20.9.2001 n. 5432; T.A.R. Campania, I, 24.12.1999 n. 3366; Cons. st., V, (ord.) 21.11.2000 n. 5910; Cons. st., V, 2.5.2000 n. 2156; Cons. st., V, 18.11.2002 n. 6322.<br />
[13] cfr. T.A.R. Campania, I, 5.9.2000 n. 3367; T.A.R. Campania, I, 17.4.2000 n. 1069; T.A.R. Campania, I, 22.3.2000 n. 794; Cons. st., V, 18.11.2002 n. 6322.<br />
[14] cfr. Cons. st., V, 6.3.2002 n. 1362; Trib. Napoli 27.12.1999; Cass. Civ., SS.UU., 22.10.2001 n. 12940; Cass. Civ., SS.UU. 20.2.1999 n. 88.<br />
[15] cfr.  C.  Volpe “i servizi pubblici art. 7, I comma, lett. a) della legge 21 luglio 2000 n. 205 in V. Cerulli Irelli “verso un nuovo processo amministrativo. Commento alla legge 21 luglio 2000 n. 205, Torino, 2000, 91.<br />
[16] cfr. Cons. st., V, 2.7.2002 n. 6395.<br />
[17] cfr. T.A.R. Bari, I, 19.8.2003 n. 3101; Cons. st., V, 29.3.2004 n. 1667.<br />
[18] cfr. Corte cost. sent  n. 111 del 18.3.2005.<br />
[19] cfr. Cons. st., V, 29.3.2004 n. 1667; 31.1.2003 n. 499; IV, 13.7.2000, n. 3920; Cass. Civ., sez. Lav. 11.1.07 n. 403.<br />
[20] cfr. Cons. st. V, 30.3. 2003 n. 2253<br />
[21] cfr. Tar Puglia, Bari, II, 20.6. 2002 n. 2846, che la definisce “…adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo”<br />
[22] cfr. T.A.R. Puglia, Bari, II, 26.4.2006 n. 1544;T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 7.2.2001, n. 283<br />
[23] cfr. Cons. Stato, V, 30.4. 2003 n. 2253<br />
[24] cfr. Cons. Stato, IV, 3.5.2001, n. 2495; id. 20.7. 1998, 1097<br />
[25] cfr. T.A.R. Puglia, Bari, II, 8.6.2006 n. 2275<br />
[26] cfr. T.A.R. Puglia &#8211; Lecce, II, 7.10.1999, n. 724; Bari, I, 19.8.2003 n. 3101<br />
[27] cfr. Cons. St., V, 25.1.2002 n. 418<br />
[28]  cfr TAR Puglia Lecce n. 8963 del 2003<br />
[29] cfr. Corte cost. sentenza n. 355/2002<br />
[30] cfr. Cons. st., V, 18.11.2002 n. 6395 <br />
[31] cfr. T.A.R. Campania Napoli, I, 8.5.2002 su ric. n. 5004/2002 <br />
[32] cfr. Cons. Stato, sez. consultiva atti normativi, 9.3.1998, n. 35<br />
[33] cfr. Cass. Pen. SS.UU. 4.6.1990.<br />
[34] cfr. Cons. st., V, 26.9.2002 n. 4939<br />
[35] cfr. Cons. st., V, 26.9.2002 n. 4939<br />
[36] cfr. Cons. Stato,V, n. 3900/2000<br />
[37] cfr. Cons. Stato, IV, 30.7.1994, n. 639 <br />
[38] cfr. Circolare assessorile Regione Campania n. 7433 del 12.4.1985<br />
[39] Cfr. Cons. st., IV, 9.12.2002 n. 6693; Cons. st., V, 26.9.2002 n. 4939.<br />
[40] cfr. Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, determinazione del 5.6.2002, in G.U. n. 143 del 20.6.2002<br />
[41] cfr. Cons. st., V, 8.9.1995 n. 1296; VI, 23.5.2002 n. 2940; V, 26.9.2002 n. 4939; T.A.R., Puglia, Bari, I, 23.10.2002 n. 4955; 19.10.2005 n. 4790; T.A.R. Lazio, III quater, 17.6.2006 n. 10462; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 3.3.2003, n. 357; T.A.R. Campania Napoli, I, 14.2.2001 n. 888; 28.7.2000 n. 3041; Cons. st.,V, 8.9.1995 n. 1296, ed in sede cautelare Cons. st., IV, 21.10.2003, ord.  n. 4559 che ha così statuito “nella comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento, appare in questa sede prevalente l’interesse pubblico al corretto dimensionamento sul territorio dei servizi sanitari accreditati”</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Contemperamento tra valori meritevoli  di pari tutela</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/contemperamento-tra-valori-meritevoli-di-pari-tutela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/contemperamento-tra-valori-meritevoli-di-pari-tutela/">Contemperamento tra valori meritevoli  di pari tutela</a></p>
<p>La Corte Costituzionale con la sentenza del 26 maggio 2005, n.200, ha dichiarato non fondata la questione, posta dal TAR per le Marche, di legittimità costituzionale dell’ art. 37, comma 3, della legge della Regione Marche n. 26 del 1996, recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale. La</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/contemperamento-tra-valori-meritevoli-di-pari-tutela/">Contemperamento tra valori meritevoli  di pari tutela</a></p>
<p>La Corte Costituzionale con la sentenza del 26 maggio 2005, n.200, ha dichiarato non fondata la questione, posta dal TAR per le Marche, di legittimità costituzionale dell’ art. 37, comma 3, della legge della Regione  Marche n. 26 del 1996, recante norme per il riordino del servizio sanitario regionale.</p>
<p>La valutazione preventiva dell’attitudine soggettiva della singola struttura a titolarità privata ad operare a tutela della salute collettiva, espressa dapprima con  l’autorizzazione e poi con l’accreditamento, rende forse conto del come sia oggi possibile per l’assistito rivolgersi  liberamente ad una struttura privata sulla base della sola prescrizione del medico di fiducia ( art. 8, comma 5, d. lgs. n.502 del 1992). Di contro per la norma regionale impugnata  è necessario &#8211; sia pure limitatamente alla sola fase temporale in cui non sia ancora giunta ad esito la negoziazione condotta (sulla scorta delle indicazioni programmatiche del Piano annuale preventivo e  delle determinazioni operative della Giunta regionale) tra Aziende unità sanitarie locali e strutture private accreditate, concernente qualità e quantità delle prestazioni erogabili e correlativa remunerazione – che la struttura pubblica competente non sia in grado di erogare la prestazione nei 3 giorni successivi alla richiesta dell’assistito, e che il susseguente accesso di quest’ultimo ad una struttura privata sia autorizzato dall’unità sanitaria  locale competente.<br />
La norma impugnata di contro, rinviando all’ art. 19 della legge statale n. 67 del 1988, sembrerebbe voler così ripristinare le modalità di accesso alle strutture private proprie del sistema convenzionato dei rapporti tra SSN e istituzioni private ( art. 25, l. n.833 del 1978), laddove risultano  oggi superate  nel nuovo assetto fondato invece  sull’accreditamento (art. 8, c. 7, d. lgs. n.502 del 1992). La norma violerebbe  pertanto i principi fondamentali della legislazione statale della materia  al cui ossequio la Regione &#8211; titolare in materia di tutela della salute (art. 117, c. 3, Cost.)  di una competenza legislativa concorrente &#8211; è comunque tenuta; inoltre le strutture private, in costanza di negoziazione con le USL, verrebbero indotte comunque al raggiungimento di un accordo nel timore che  nelle more di definizione di quest’ultimo siano riconoscibili e rimborsabili  solo le prestazioni erogate  nel presupposto dell’insufficienza della struttura  pubblica  e  sulla base di una prescrizione autorizzata.<br />
 Diversamente la Consulta, nel ricomporre  il quadro normativo della legislazione statale della materia quale delineatosi in epoca recente, esprime  piuttosto  il convincimento che la libertà di accesso dell’assistito alle strutture a titolarità privata debba spesso fare i conti con la pratica necessità  dello Stato, delle Regioni e delle USL, di pianificare, programmare, negoziare, ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, in funzione dell’erogazione di un pubblico servizio  a costi contenuti e di qualità tendenzialmente crescente. Per la Corte dunque la facoltà degli assistiti di accesso a strutture private,  come parte dell’espansivo diritto all’assistenza sanitaria, può tutelarsi in modo pieno ed assoluto solo nella misura in cui non risultino compromessi altri concomitanti e  primari valori,  pur protetti dalla Costituzione; la stessa compresenza  invero in  questo particolare ambito, di  peculiare esigenze strategico – organizzative ovvero di rispetto di date compatibilità economico finanziarie, pone al legislatore seri problemi di contemperamento. Questo forse spiega  come la pienezza di esplicazione della libertà di accesso  risulti spesso contenuta dal legislatore statale, che  provvede puntualmente a conformarne l’esercizio. Si osservi in proposito come  l’attività  delle istituzioni sanitarie private lungi dall’essere liberamente espressa, sia soggetta  invece ai poteri di autorizzazione e vigilanza delle Regioni, chiamate a valutare periodicamente la qualità delle prestazioni rese dai singoli soggetti erogatori, nonché i possibili scostamenti  in concreto verificatisi rispetto alle previsioni del Piano annuale di spesa.  Pertiene del resto ad un atto di indirizzo e coordinamento della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome ovvero ad un atto della Regione (sulla base dei principi da quello fissati) la definizione dei requisiti o standard richiesti  ai fini dell’autorizzazione delle strutture private all’ esercizio di attività sanitaria ovvero ai fini dell’accreditamento delle stesse ad operare per conto del SSN. Sono invece degli specifici accordi contrattuali con le USL a definire in qualità e quantità l’ ammontare di prestazioni sanitarie  erogabile dalla struttura  privata a carico del SSN: in questo particolare contesto (cfr., art. 8 – quinquies, d.lgs. n.229 del 1999) si colloca la norma regionale impugnata  che coerentemente si conforma alla scelta  normativa di moderato contemperamento espressa dalla legislazione statale di principio. Quella predisposta dall’ 37, comma 3, è la  soluzione normativa messa a punto dal legislatore regionale perché  le superabili difficoltà oggettive che spesso connotano la definizione concordata degli aspetti economici dei rapporti tra USL e strutture private, non solo non  comprimano la libertà di scelta degli assistiti,  ma nemmeno inducano  soluzioni di continuità nell’erogazione di un servizio pubblico ovvero compromettano la garanzia per le strutture private di poter operare in un contesto oggettivamente concorrenziale ed in condizioni di perfetta uguaglianza con gli altri competitori. </p>
<p></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La dinamica applicativa del principio di precauzione tra esigenze di tutela e di proporzionalità: il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di vaccini.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-dinamica-applicativa-del-principio-di-precauzione-tra-esigenze-di-tutela-e-di-proporzionalita-il-consiglio-di-stato-si-pronuncia-in-materia-di-vaccini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-dinamica-applicativa-del-principio-di-precauzione-tra-esigenze-di-tutela-e-di-proporzionalita-il-consiglio-di-stato-si-pronuncia-in-materia-di-vaccini/">La dinamica applicativa del principio di precauzione tra esigenze di tutela e di proporzionalità: il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di vaccini.</a></p>
<p>1. La fattispecie esaminata dal giudice. 2. L&#8217;ignoto tecnico-scientifico e la gestione del rischio: brevi premesse. 3. (Segue): Il necessario legame tra principio di precauzione e principio di proporzionalità. 3.1. La soluzione di equilibrio consacrata nelle fonti sovranazionali e interne.   3.2. La concezione &#8220;assiologica e rigida&#8221; del principio di precauzione elaborata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-dinamica-applicativa-del-principio-di-precauzione-tra-esigenze-di-tutela-e-di-proporzionalita-il-consiglio-di-stato-si-pronuncia-in-materia-di-vaccini/">La dinamica applicativa del principio di precauzione tra esigenze di tutela e di proporzionalità: il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di vaccini.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-dinamica-applicativa-del-principio-di-precauzione-tra-esigenze-di-tutela-e-di-proporzionalita-il-consiglio-di-stato-si-pronuncia-in-materia-di-vaccini/">La dinamica applicativa del principio di precauzione tra esigenze di tutela e di proporzionalità: il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di vaccini.</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. La fattispecie esaminata dal giudice. 2. L&#8217;ignoto tecnico-scientifico e la gestione del rischio: brevi premesse. 3. (Segue): Il necessario legame tra principio di precauzione e principio di proporzionalità. 3.1. La soluzione di equilibrio consacrata nelle fonti sovranazionali e interne.   3.2. La concezione &#8220;assiologica e rigida&#8221; del principio di precauzione elaborata dalla giurisprudenza europea in materia di salute. 4. Verso una &#8220;nuova&#8221; dimensione della precauzione. 5. Conclusioni e questioni aperte.</strong><br />  <br /> <strong>1. La fattispecie esaminata dal giudice.</strong></p>
<p>     La sentenza che si annota, Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655, trae origine da una vicenda che ha visto coinvolte le società titolari delle autorizzazioni alla messa in commercio di due vaccini anti-pneumococcici, la Pfizer s.r.l. (vaccino Prevenar) e la GlaxoSmithKline s.p.a. (vaccino Synflorix)<a title="">[1]</a>.<br />     La Società di committenza regione Piemonte s.p.a. aveva pubblicato un bando di gara per la fornitura di vaccini ad uso umano e dei servizi connessi per le Aziende del servizio sanitario delle regioni Piemonte e Valle d&#8217;Aosta. <br />     Con il ricorso originario, la Pfizer ha chiesto l&#8217;annullamento del suddetto bando contestando le previsioni dettate in ordine al lotto n. 1 (vaccino pneumococcico polisaccaridico coniugato adsorbito per bambini fino a cinque anni); con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato, altresì, la relazione tecnica del Servizio regionale di epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive nonché il provvedimento di aggiudicazione del lotto n. 1 a GlaxoSmithKline. <br /> Più in particolare, la Pfizer ha sostenuto che l&#8217;amministrazione non avrebbe potuto porre in concorrenza in un unico lotto due vaccini con efficacia terapeutica e classificazione differenti: il Prevenar, che contrasta tredici sierotipi del batterio pneumococco, e il Synflorix, che contrasta dieci sierotipi del batterio pneumococco.  Inoltre, secondo la ricorrente, il Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017/2019 conterebbe un&#8217;indicazione di preferenza per il vaccino Prevenar.<br />     Il Tar Piemonte<a title="">[2]</a>, nel respingere il ricorso, ha sottolineato che l&#8217;impiego del vaccino Synflorix può ritenersi giustificato se, nel contesto di riferimento, si registra -come è accaduto in concreto- una ridotta circolazione dei tre sierotipi non coperti da tale vaccino o un rilevante risparmio di risorse finanziarie, così da poterle destinare anche ad altri interventi di sanità pubblica. <br /> Il giudice ha osservato, inoltre, che il Piano nazionale richiamato dalla Pfizer intenderebbe garantire soltanto la somministrazione di uno dei cc.dd. &#8220;vaccini altovalenti&#8221; (PCV 10 o PCV 13), raccomandando di effettuare la scelta tra gli stessi in base al profilo epidemiologico prevalente e alla diffusione dei ceppi.<br />     La Pfizer ha impugnato la sentenza, riproponendo di fatto il contenuto delle censure dedotte in primo grado.<br />     Il Consiglio di Stato, dopo aver acquisito in via istruttoria chiarimenti tecnici da parte dell&#8217;Istituto superiore di sanità e del Ministero della salute, ha rigettato l&#8217;appello proposto dalla società. <br /> Anche secondo la Terza sezione, infatti, nonostante risulti che il Prevenar offra una copertura maggiore rispetto al Synflorix, l&#8217;impiego del vaccino a minore copertura può considerarsi adeguato in presenza di una situazione epidemiologica locale favorevole (assenza o ridotta circolazione dei sierotipi differenziali) ovvero per contenere il consumo di risorse pubbliche. Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che i dati empirici rilevati consentono di ritenere sussistenti entrambe le condizioni.<br /> Inoltre, è stato ribadito che la somministrazione del vaccino Synflorix non risulta in contrasto con le prescrizioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017/2019; l&#8217;analisi dell&#8217;atto, infatti, induce a rilevare che non vi siano indicazioni volte ad esprimere la preferenza per uno dei due vaccini. In ogni caso, secondo quanto verrà specificato di seguito, è stato escluso che l&#8217;impiego del suddetto vaccino possa risultare &#8220;dannoso&#8221; per la salute della popolazione pediatrica.<br />     Tanto premesso in ordine all&#8217;inquadramento della vicenda, occorre sottolineare che la pronuncia affronta una questione di rilievo per l&#8217;odierno dibattito sui principi fondamentali che regolano l&#8217;azione amministrativa, e, in particolare, sul rapporto tra principio di precauzione e principio di proporzionalità. Dal contenzioso in esame emerge, infatti, che la pubblica amministrazione è tenuta a gestire i fenomeni di rischio adottando la misura più &#8220;congrua&#8221;, e non necessariamente la misura di contrasto &#8220;a maggiore intensità&#8221;. <br />  <br /> <strong>2. L&#8217;ignoto tecnico-scientifico e la gestione del rischio: brevi premesse.</strong></p>
<p>     Innanzitutto, per comprendere appieno la soluzione adottata dalla Terza sezione del Consiglio di Stato, giova precisare che il principio di precauzione è stato sancito a livello internazionale ed eurounitario per fornire una risposta concreta ai rischi legati allo sviluppo del progresso.<br /> L&#8217;epoca contemporanea, infatti, è caratterizzata da un&#8217;evoluzione tecnico-scientifica mai registrata prima rispetto alla quale si possono evidenziare due dati rilevanti. Anzitutto, in determinati settori, le leggi scientifiche, quando esistono, si limitano ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento in una percentuale non elevata di casi: in tali situazioni, si parla di &#8220;rischi&#8221;. È invalsa, inoltre, la consapevolezza che i risultati della ricerca scientifica sono fortemente condizionati sia dal contesto in cui viene svolta l&#8217;indagine sia dalla metodologia seguita dallo studioso. <br />     Nella situazione di incertezza scientifica così brevemente descritta, il principio di precauzione (dal latino <em>cavere</em>, &#8220;guardarsi da&#8221;), valorizzando la logica di anticipazione della tutela, impone alla pubblica autorità di intervenire anche solo in presenza di un dubbio scientificamente attendibile che un fenomeno possa essere dannoso per l&#8217;ambiente o per la salute<a title="">[3]</a>.<br />     Qualora, invece, una legge scientifica o una massima di esperienza affermino che al verificarsi di un evento segue il verificarsi di un altro evento in una percentuale elevata di casi (si parla di &#8220;pericoli&#8221;), non viene in rilievo il principio di precauzione ma l'&#8221;affine&#8221; principio di prevenzione<a title="">[4]</a>. <br />     Nel caso esaminato dal Collegio, la Pfizer ha contestato l&#8217;operato della pubblica amministrazione rilevando che il passaggio al vaccino a minore copertura avrebbe comportato l&#8217;attuazione di un &#8220;esperimento&#8221; pregiudizievole per la salute dei pazienti e, pertanto, contrario alle prescrizioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017/2019 nonché al principio di precauzione. In altri termini, a detta della società appellante, non sarebbe stata garantita alla popolazione pediatrica la massima protezione immunitaria nei confronti delle malattie pneumococciche.<br />     Replicando a tale argomento, il Consiglio di Stato ha sottolineato che il principio di precauzione deve essere contemperato con il principio di proporzionalità<a title="">[5]</a>; di conseguenza, è necessario che la pubblica amministrazione gradui l&#8217;intervento cautelativo alla luce delle peculiarità del contesto fattuale.<br /> Secondo il giudice, dunque, soltanto in presenza di un rischio indeterminato e non controllabile, può ritenersi giustificata l&#8217;adozione di misure di contrasto radicale; qualora, invece, il rischio non sia così caratterizzato, è opportuno impiegare strumenti di gestione a minor impatto. <br />     Nel caso di specie, la Terza sezione ha escluso che in Piemonte vi fosse una situazione di rischio particolarmente grave, sottolineando -al proposito- che erano stati predisposti strumenti di costante monitoraggio dell&#8217;evoluzione epidemiologica, dispositivi di cura per il caso in cui si fossero manifestate patologie da sierotipi silenti e strategie di intervento per innalzare, se necessario, il livello di profilassi.<br />  <br /> <strong>3. (Segue): Il necessario legame tra principio di precauzione e principio di proporzionalità.</strong></p>
<p>     Il principio di diritto sancito dal Consiglio di Stato in materia di precauzione deve essere inquadrato nell&#8217;ambito di una più ampia analisi di sistema che tenga conto delle fonti e delle pronunce maggiormente significative in tema di tutela dell&#8217;ambiente e della salute. <br /> Tale esame, invero, conduce ad osservare che il rapporto tra principio di precauzione e principio di proporzionalità è ben consolidato e può essere apprezzato da due punti di vista differenti. Per individuarli, sarà d&#8217;aiuto richiamare alcune categorie proprie del lessico costituzionale: si tratta dei meccanismi operativi rappresentati dal c.d. &#8220;trasformatore permanente&#8221; e dai cc.dd. &#8220;controlimiti&#8221;.<br />     Anzitutto, come evidenziato dal Tribunale di primo grado dell&#8217;Unione europea, &#8220;<em>prima che la giurisprudenza sancisse il principio di precauzione sulla base delle disposizioni del Trattato, tale principio era implicitamente applicato nell&#8217;ambito del sindacato sulla proporzionalità</em>(&#038;)&#8221;<a title="">[6]</a>. La valutazione di proporzionalità, dunque, ha rappresentato la &#8220;valvola d&#8217;ingresso&#8221; per sostenere che la pubblica autorità dovesse intervenire anche in presenza di una situazione di mero rischio potenziale<a title="">[7]</a>.<br />     Inoltre, il principio di proporzionalità può essere letto come controlimite rispetto ad un&#8217;applicazione incontrollata del principio di precauzione<a title="">[8]</a>. Con tale espressione, si intende sottolineare che il principio di precauzione è stato riconosciuto contestualmente alla previsione di &#8220;contrappesi&#8221; (modalità procedimentali, correttivi) volti a indirizzare l&#8217;esercizio del potere precauzionale, altamente discrezionale, attribuito alla pubblica autorità. <br /> In questa prospettiva, dunque, l&#8217;applicazione del principio di proporzionalità impone che le decisioni assunte in materia di rischio siano idonee allo scopo, necessarie e adeguate. <br /> Peraltro, non è un caso che l&#8217;esigenza di proporzionalità risulti particolarmente avvertita nel settore in esame. Invero, quando entra in gioco il principio di precauzione vi è, da un lato, una situazione di incertezza scientifica in ordine al verificarsi dell&#8217;evento dannoso e, dall&#8217;altro, una pluralità di interessi (anche, ma non solo, di carattere economico) connessi allo svolgimento della condotta potenzialmente lesiva<a title="">[9]</a>; pertanto, è quanto mai opportuno che l&#8217;azione amministrativa sia graduata e prudente.<br />  <br /> <strong>3.1. La soluzione di equilibrio consacrata nelle fonti sovranazionali e interne.</strong></p>
<p>     Partendo dalle principali fonti internazionali, eurounitarie e interne, occorre rilevare che, in esse, il rapporto tra i due principi è richiamato testualmente o evocato indirettamente.<br />     Rileva in tal senso già il primo documento nell&#8217;ambito del quale è stato sancito il principio di precauzione<a title="">[10]</a>: si tratta della Carta mondiale della natura del 1982 adottata dall&#8217;Assemblea generale delle Nazioni Unite. <br /> Nel testo dell&#8217;atto, infatti, nonostante vengano accostati gli interventi di prevenzione a quelli di precauzione, emerge chiaramente la necessità che gli strumenti di contenimento del rischio siano modulati a seconda del grado di probabilità di verificazione dell&#8217;evento dannoso e della gravità dello stesso. Vi è, infatti, un elenco sufficientemente dettagliato degli effetti giuridici che derivano dallo svolgimento di attività che possono avere un&#8217;incidenza sull&#8217;ambiente. In particolare, le attività cui sono connessi danni irreversibili devono essere evitate; le attività che comportano un rischio significativo devono essere precedute da un esame esaustivo e, qualora gli effetti nocivi eventuali non siano perfettamente conosciuti, non devono essere proseguite; le attività che possono &#8220;<em>disturbare</em>&#8221; devono essere precedute da una valutazione delle loro conseguenze e, nel caso in cui siano intraprese, devono essere pianificate e svolte in modo da ridurre al minimo gli effetti dannosi che si potrebbero verificare. <br />     Ancora, nella Dichiarazione di Rio de Janeiro sull&#8217;ambiente e sullo sviluppo, sottoscritta nel 1992, si legge che, in caso di rischio di danno grave, l&#8217;assenza di certezza scientifica non può costituire il pretesto per differire l&#8217;adozione di misure per la protezione dell&#8217;ambiente che siano &#8220;<em>adeguate ed effettive</em>&#8220;.<br />     A livello eurounitario, poi, occorre richiamare l&#8217;art. 191 TFUE. La disposizione prevede che la politica europea in materia ambientale è fondata (anche) sul principio di precauzione; precisa, inoltre, che l&#8217;intervento dell&#8217;Unione in questo settore deve tener conto &#8220;<em>dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall&#8217;azione o dall&#8217;assenza di azione</em>&#8220;. <br />     Peraltro, anche nella Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, vera e propria &#8220;guida operativa&#8221; per la gestione dei fenomeni di rischio, viene riservato ampio spazio al canone di proporzionalità. <br /> Già nell&#8217;<em>incipit</em>del sommario introduttivo si esplicita la necessità di individuare un corretto equilibrio tra i diritti degli individui, delle industrie, delle organizzazioni e l&#8217;esigenza di ridurre i rischi per l&#8217;ambiente nonché per la salute degli esseri umani, degli animali, delle piante.<br /> Inoltre, nel testo della Comunicazione, la Commissione sviluppa varie considerazioni in materia di proporzionalità che si prestano ad essere lette sotto profili differenti. A ben vedere, infatti, alcune di esse riguardano il presupposto per l&#8217;esercizio del potere precauzionale (il rischio), mentre altre il &#8220;tipo&#8221; di misura cautelativa da adottare.<br /> Quanto al primo aspetto, si precisa che la proporzionalità deve essere valutata sia rispetto ai rischi &#8220;a effetti immediati&#8221;, sia rispetto ai rischi &#8220;a effetti futuri&#8221;. In altri termini, la pubblica autorità è tenuta ad assumere la decisione cautelativa valutando anche gli effetti nocivi connessi a condotte poste in essere oggi ma idonei a verificarsi nel lungo termine. <br /> Quanto al secondo profilo, invece, la Commissione evidenzia che vi sono numerose opzioni per garantire il livello di sicurezza prescelto. Pertanto, la &#8220;risposta proporzionale&#8221; alla stima di rischio effettuata può consistere in un divieto totale o nella scelta di strumenti meno gravosi o, persino, nell&#8217;inazione.<br />     In ultimo, le osservazioni che precedono trovano ulteriore riscontro nel c.d. Codice dell&#8217;ambiente (d. lgs. n. 152/2006). L&#8217;art. 301, infatti, dispone che, &#8220;<em>in applicazione del principio di precauzione </em>(&#038;)<em>, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l&#8217;ambiente</em>&#8220;, il Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di adottare le &#8220;<em>misure di prevenzione, ai sensi dell&#8217;art. 304, che risultino: a) proporzionali rispetto al livello di protezione che si intende raggiungere; </em>(&#038;)<em>; c) basate sull&#8217;esame dei potenziali vantaggi ed oneri </em>(&#038;)&#8221;.<br />     Dal complesso delle fonti citate, si nota l&#8217;attenzione che, sin dai primi documenti sulla precauzione, è stata riservata all&#8217;esatta &#8220;misura&#8221; dell&#8217;intervento di gestione del rischio. <br />  <br /> <strong>3.2. La concezione &#8220;assiologica e rigida&#8221; del principio di precauzione elaborata dalla giurisprudenza europea in materia di salute.</strong></p>
<p>     Venendo all&#8217;analisi delle sentenze, preme sottolineare che il Tribunale di primo grado e la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea hanno assunto un ruolo centrale nel delineare i profili applicativi del principio di precauzione. <br /> L&#8217;apporto fornito dalla giurisprudenza si giustifica considerando il contesto normativo lacunoso e frammentario in materia di precauzione; a mero titolo esemplificativo, è sufficiente rammentare il tenore testuale dell&#8217;art. 191 TFUE, disposizione che si limita a citare il principio di precauzione senza definirlo. Pertanto, in assenza di prescrizioni puntuali e specifiche, l&#8217;interprete ha dato contenuto al suddetto principio. <br />     Tanto premesso, occorre evidenziare che anche il giudice sovranazionale ha cercato di perseguire l&#8217;equilibrio tra interessi contrapposti ed eterogenei contemperando precauzione e proporzionalità. L&#8217;analisi delle decisioni più significative in questa direzione induce a rilevare la presenza di una serie di &#8220;costanti&#8221;.<br />     In primo luogo, si è precisato che, affinché la pubblica autorità possa individuare la misura appropriata, è necessario svolgere una fase di valutazione del rischio rigorosa e puntuale<a title="">[11]</a>. Gli esperti tecnici, cioè, sono chiamati ad accertare, utilizzando le conoscenze scientifiche più affidabili e recenti, quali sono gli effetti nocivi per l&#8217;ambiente o per la salute umana connessi alla condotta rilevante e secondo quale grado di probabilità risulta che essi possano verificarsi. <br /> A ben vedere, la base scientifica che deve sorreggere l&#8217;intervento precauzionale, da un lato, garantisce la ragionevolezza della scelta della pubblica autorità e, dall&#8217;altro, consente alla collettività di comprendere e accettare eventuali obblighi o limitazioni imposti al fine di limitare l&#8217;impatto del fenomeno rischioso.<br /> In questa prospettiva, dottrina e giurisprudenza hanno sostenuto che il principio di precauzione, ancor prima di dettare &#8220;regole per decidere&#8221;, impone &#8220;regole per procedere&#8221;: la decisione cautelativa può essere adottata soltanto all&#8217;esito di un procedimento strutturato, nell&#8217;ambito del quale siano state acquisite (anche) le valutazioni tecniche pertinenti alla situazione di rischio considerata.<br />     In secondo luogo, pur senza voler operare inopportune generalizzazioni, pare ragionevole osservare che, in particolari settori sensibili, il Tribunale di primo grado e la Corte di Giustizia hanno compiuto un&#8217;applicazione &#8220;severa&#8221; della regola di proporzionalità. Si rinvengono, infatti, varie pronunce nell&#8217;ambito delle quali, in presenza di un rischio reale per la salute umana, è stata ritenuta congrua l&#8217;adozione di misure di contrasto radicale, con conseguente sacrificio degli interessi contrapposti alla protezione dell&#8217;individuo. <br /> Al proposito, sono emblematici i provvedimenti in materia di prodotti del tabacco per uso orale<a title="">[12]</a>, di prodotti alimentari integrati con sostanze nutritive<a title="">[13]</a>, di protezione contro l&#8217;encefalopatia spongiforme bovina<a title="">[14]</a>.<br /> Ne consegue che, in questi casi, nonostante le sentenze contengano un espresso richiamo al principio di proporzionalità, il giudice europeo ha accolto, di fatto, una &#8220;concezione assiologica e rigida&#8221; del principio di precauzione. In altri termini, la necessità di tutelare la salute (valore considerato preminente) si è accompagnata alla scelta di avallare l&#8217;applicazione di strumenti di gestione del rischio a maggior impatto (rigidità dell&#8217;intervento)<a title="">[15]</a>.<br />     Sul punto, giova precisare sin da subito che questa &#8220;dimensione&#8221; della precauzione si discosta dalla soluzione più &#8220;moderata&#8221; che la Terza sezione del Consiglio di Stato ha adottato nella recente pronuncia in esame.<br />     In ogni caso, sembra che la giurisprudenza sovranazionale abbia comunque tentato di temperare la posizione rigida assunta in tema di gestione del rischio, facendo ricorso a vari correttivi.<br /> Rilevano in questo senso le vicende nell&#8217;ambito delle quali la Corte di Giustizia ha ritenuto che la pubblica autorità potesse adottare misure di divieto di commercializzazione di alcune tipologie di prodotti, purché, a monte, fosse garantita una procedura di autorizzazione accessibile, tale da concludersi in tempi ragionevoli e comunque con una determinazione finale avverso la quale poter ricorrere in via giurisdizionale<a title="">[16]</a>. Altre volte, invece, è stato sottolineato il carattere transitorio delle decisioni a maggiore intensità<a title="">[17]</a>e comunque l&#8217;esigenza di un tempestivo aggiornamento delle stesse alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche. <br />  <br /> <strong>4. Verso una &#8220;nuova&#8221; dimensione della precauzione.</strong></p>
<p>     Nella pronuncia che si annota, il Consiglio di Stato è tornato a trattare del delicato equilibrio tra precauzione e proporzionalità in relazione ad un caso in cui la pubblica amministrazione era stata investita del compito di proteggere i bambini fino a cinque anni (e, per il tramite, la popolazione in generale) dalle malattie pneumococciche.<br />     La vicenda in esame, dunque, rientra nell&#8217;ambito delle ipotesi in cui il potere attribuito alla pubblica autorità interferisce con la salute umana e presenta le caratteristiche del &#8220;biopotere&#8221;. Con tale espressione, si intende dire che il decisore pubblico può essere chiamato a fare &#8220;<em>esercizio della politicità </em>(&#038;)<em>nella gestione del corpo umano</em>&#8220;<a title="">[18]</a>.<br /> Si tratta di un fenomeno molto attuale, la cui crescita è direttamente proporzionale allo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche idonee ad incidere sull&#8217;uso del corpo e sulla vita umana, alterando o controllando le varie fasi della stessa. A mero titolo esemplificativo, è sufficiente richiamare gli approdi sperimentali e scientifici raggiunti in tema di procreazione medicalmente assistita, di vaccinazioni e di trattamenti di fine vita<a title="">[19]</a>.<br /> Quanto al settore delle vaccinazioni, le implicazioni sulla gestione del corpo umano sono particolarmente evidenti. La decisione amministrativa di porre in concorrenza o meno due specialità mediche la cui differenza in punto di efficacia terapeutica non è ancora ben definita potrebbe avere delle conseguenze in termini di possibilità di contrarre malattie collegate a patogeni non controllati dai singoli vaccini; ancora, alla scelta legislativa di imporre vaccinazioni obbligatorie potrebbero far seguito sporadici casi di manifestazioni di effetti nocivi imprevisti correlati alla somministrazione del prodotto medico.<br />     Ebbene, con riferimento a un tema così discusso e delicato, come è quello delle vaccinazioni, il Collegio ha inteso riaffermare che la risposta proporzionale al rischio potenziale non è standardizzata, essendo rimessa alla pubblica amministrazione la possibilità di individuare l&#8217;opzione più appropriata. <br /> La sentenza, pertanto, pare aver regolato la fattispecie esaminata in modo conforme ai principi vigenti, consacrando la concezione &#8220;metodologica e flessibile&#8221; del principio di precauzione. Tale principio, cioè, non presuppone una scelta di valori (metodo) e, se applicato correttamente, impone di adottare la misura cautelativa congrua rispetto alla situazione di rischio rilevante (flessibilità). <br /> Ma vi è di più. La Terza sezione del Consiglio di Stato si è pronunciata in questi termini proprio in materia di salute e, dunque, nel settore in cui il giudice europeo ha manifestato, a più riprese, l&#8217;impostazione rigida di cui si è detto.<br />     Del resto, si possono addurre plurimi argomenti a sostegno della soluzione accolta dal Collegio.<br /> Anzitutto, dal punto di vista strettamente pratico e operativo, occorre rilevare che (tendenzialmente) a ogni attività umana è associato un margine di rischio. Pertanto, qualora si optasse &#8220;sempre e comunque&#8221; per la misura di contrasto radicale, sarebbe definitivamente compromessa ogni prospettiva di sperimentazione, di innovazione e di sviluppo tecnico-scientifico.<br /> Inoltre, a livello teorico, la Corte Costituzionale ha osservato che la Carta fondamentale richiede &#8220;<em>un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi</em>&#8220;; ne consegue che il punto di equilibrio tra gli stessi è dinamico e può essere individuato facendo applicazione dei &#8220;<em>criteri di proporzionalità e di ragionevolezza</em>&#8220;<a title="">[20]</a>.<br /> Non a caso, la Commissione europea nella Comunicazione precisa che occorre &#8220;<em>evitare un ricorso ingiustificato al principio di precauzione che diverrebbe una forma dissimulata di protezionismo</em>&#8220;<a title="">[21]</a>.<br />     Infine, è opportuno evidenziare che la pronuncia considerata non rappresenta un precedente isolato: il Consiglio di Stato, infatti, ha sottolineato la centralità del canone di proporzionalità in alcuni recenti provvedimenti sempre in materia di vaccinazioni<a title="">[22]</a>.<br />  <br /> <strong>5. Conclusioni e questioni aperte.</strong></p>
<p>     La rilevanza del principio di precauzione nell&#8217;ambito del diritto amministrativo presenta, come è naturale, numerosi profili critici. Al di là di ogni considerazione più specifica in ordine alle prospettive di sviluppo del principio nel mutevole contesto delle acquisizioni scientifiche, la sentenza del Collegio sollecita una riflessione su alcune ulteriori questioni.<br />    In primo luogo, assumendo come angolo di osservazione il presupposto per l&#8217;esercizio del potere precauzionale, deve ritenersi che la pubblica amministrazione possa adottare una decisione di gestione del rischio conforme ai criteri di idoneità, necessarietà e adeguatezza soltanto dopo aver individuato il livello di protezione che intende garantire alla collettività, e dunque la soglia oltre la quale il rischio sembra essere &#8220;inaccettabile&#8221;.<br /> Ebbene, il carattere inaccettabile del rischio conferisce alla pubblica autorità uno spazio di discrezionalità amministrativa pura già nella fase di &#8220;accertamento&#8221; della sussistenza del presupposto per l&#8217;esercizio del potere. <br /> La pubblica amministrazione, dunque, sarà chiamata a compiere un&#8217;analisi dei costi e dei benefici correlati al fenomeno rischioso e potrà intervenire in via cautelativa qualora i primi superino i secondi. Si tratta di una ponderazione delicata sia perché i settori interessati dai rischi sono altamente specializzati, sia perché la distribuzione costi-benefici è spesso asimmetrica (in molte fattispecie, infatti, a costi concentrati in una determinata area si accompagnano benefici diffusi).<br />     In secondo luogo, con riferimento all&#8217;analisi complessiva della norma attributiva del potere precauzionale, occorre tenere a mente che, come si è tentato di dire, l&#8217;analisi dei margini di operatività dei controlimiti presuppone l&#8217;esistenza di una &#8220;tensione&#8221; insanabile tra principio di precauzione e principio di legalità: invero, è difficile che il legislatore riesca a individuare <em>ex ante</em>tutte le possibili situazioni di rischio e le modalità per fronteggiarle. <br /> Resta da chiedersi come combinare al meglio l&#8217;applicazione degli strumenti che, oltre alla regola di proporzionalità, risultino idonei a ricomporre tale tensione; e, comunque, se il bilanciamento sul piano procedimentale e decisionale soddisfi appieno l&#8217;esigenza di prevedibilità dell&#8217;azione amministrativa.<br />     In ogni caso, a livello generale, la pronuncia conferma che le questioni etiche, prima di approdare dinanzi al giudice, dovrebbero essere discusse dai responsabili politici e dagli esperti medici nelle sedi opportune; l&#8217;incertezza scientifica e la pluralità delle tesi sostenute dagli studiosi coinvolti nel contesto di rischio inducono a ritenere che occorre formulare risposte puntuali e linee d&#8217;intervento attendibili nell&#8217;ambito di un confronto costante, aperto, articolato. La struttura &#8220;oppositiva&#8221; del processo, infatti, sacrifica inevitabilmente i termini del dibattito, convogliando l&#8217;attenzione sui motivi di censura proposti dalle parti. <br />     Alla luce delle suesposte considerazioni, non può che concludersi sollecitando l&#8217;interprete a maneggiare con cura il principio in esame: in sintesi, forzando il lessico proprio della materia, a &#8220;fare precauzione sul principio di precauzione&#8221;.<br />  </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[1]</a>Per un approfondimento del contenzioso intercorso tra le due società, cfr. Tar Emilia Romagna, sez. I, 31 maggio 2019, n. 500; Tar Piemonte, sez. I, 16 novembre 2018, n. 1257; Cons. Stato, sez. III, 9 gennaio 2017, n. 27; Tar Marche, sez. I, 10 dicembre 2015, n. 864. Con riferimento al volume di vendita dei vaccini anti-pneumococcici, si veda il comunicato stampa dell&#8217;AGCM del 25 maggio 2016.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[2]</a>Tar Piemonte, sez. I, 16 novembre 2018, n. 1257.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[3]</a>Sul principio di precauzione, cfr., in dottrina, M. ALLENA, <em>La giuridificazione del principio di precauzione: tutela anticipata </em>v.<em>legalità-prevedibilità dell&#8217;azione amministrativa</em>, in AA.VV.,<em>A 150 anni dall&#8217;unificazione amministrativa italiana. Studi</em>, Firenze, 2016, 35 ss.; M. RENNA, <em>Le misure amministrative di </em>enforcement <em>del principio di precauzione per la tutela dell&#8217;ambiente</em>, in <em>Jus</em>, 2016, 61 ss.; S. COGNETTI, <em>Potere amministrativo e principio di precauzione fra discrezionalità tecnica e discrezionalità pura</em>, in AA. VV., <em>Percorsi di diritto amministrativo</em>, Torino, 2014, 127 ss.; G. DELLACANANEAe C. FRANCHINI, <em>I principi dell&#8217;amministrazione europea</em>, Torino, 2013, 121 ss.; F. DELEONARDIS,<em>Il principio di precauzione</em>, in AA. VV.,<em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, Milano, 2012, 413 ss.; M. RENNA,<em>I principi in materia di tutela dell&#8217;ambiente</em>, in <em>Riv. quadr. dir. amb.</em>, 2012, 62 ss.; F. DELEONARDIS,<em>L&#8217;evoluzione del principio di precauzione tra diritto positivo e giurisprudenza</em>, in AA. VV., <em>Principio di precauzione e impianti petroliferi costieri.</em><em>Atti del Convegno di studi (Livorno, 17 settembre 2010)</em>, Torino, 2011, 3 ss.; B. MARCHETTI, <em>Il principio di precauzione</em>, in AA.VV., <em>Codice dell&#8217;azione amministrativa</em>, Milano, 2011, 149 ss.; M. ANTONIOLI, <em>Precauzionalità, gestione del rischio e azione amministrativa</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2007, 51 ss.; A. BARONE, <em>Il diritto del rischio</em>, Milano, 2006; G. FORTI,<em>&#8220;Accesso&#8221; alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione</em>, in <em>Criminalia</em>, 2006, 155 ss.; G.D. COMPORTI, <em>Contenuto e limiti del governo amministrativo dell&#8217;inquinamento elettromagnetico alla luce del principio di precauzione</em>, in <em>Riv. giur. amb.</em>, 2005, 215 ss.; F. DELEONARDIS, <em>Il principio di precauzione nell&#8217;amministrazione di rischio</em>, Milano, 2005; F. TRIMARCHI, <em>Principio di precauzione e «qualità» dell&#8217;azione amministrativa</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2005, 1673 ss.; G. MANFREDI, <em>Note sull&#8217;attuazione del principio di precauzione in diritto pubblico</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2004, 1075 ss.; N. DESADELEER,<em>Le statut juridique du principe de précaution en droit communautaire: du slogan à la règle</em>, in <em>Cahiers de droit européen</em>, 2001, 79 ss.; U. BECK, <em>La società del rischio. Verso una seconda modernità</em>, Roma, 2000. In giurisprudenza, si vedano, <em>ex multis</em>, Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1240; Cons. giust. amm. Sicilia, sede giurisd., 3 settembre 2015, n. 581; Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[4]</a>Sulla distinzione tra principio di precauzione e principio di prevenzione, cfr., in particolare, F. FOLLIERI, <em>Decisioni precauzionali e Stato di diritto. La prospettiva della sicurezza alimentare (I Parte)</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2016, 1495 ss.; M. RENNA, <em>I principi in materia di tutela dell&#8217;ambiente</em>, cit., 79 s.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[5]</a>Sul principio di proporzionalità, cfr., in dottrina, G. DELLACANANEAe C. FRANCHINI, <em>I principi dell&#8217;amministrazione europea</em>, cit., 107 ss.; D.U. GALETTA, <em>Principio di proporzionalità e giudice amministrativo nazionale</em>, in <em>Foro amm.-T.A.R.</em>, 2007, 603 ss.; ID., <em>Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo</em>, Milano, 1998; A.M. SANDULLI, <em>La proporzionalità dell&#8217;azione amministrativa</em>, Padova, 1998. In giurisprudenza, si vedano, <em>ex multis</em>, Corte Giust., 13 febbraio 2020, C-252/18 P; Id., 4 ottobre 2018, C-242/17; Id., 1 luglio 2014, C-573/12; Id., 6 ottobre 2011, C-443/10; Id., 14 dicembre 2004, C-434/02; Id., 11 luglio 2002, C-210/00; Id., 7 dicembre 1993, C-339/92.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[6]</a>Trib. primo grado, 26 novembre 2002, cause riunite T-74/00 e a., par. 185.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[7]</a>Così, ad es., Trib. primo grado, ord. 13 luglio 1996, T-76/96 R; Corte Giust., ord. 12 luglio 1996, C-180/96 R. In argomento, cfr. anche S. VILLAMENA, <em>Contributo in tema di proporzionalità amministrativa. Ordinamento comunitario, italiano e inglese</em>, Milano, 2008, 71; F. DELEONARDIS, <em>Il principio di precauzione nell&#8217;amministrazione di rischio</em>, cit., 151.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[8]</a>Sul punto, cfr. M. RENNA, <em>Le misure amministrative di </em>enforcement<em>del principio di precauzione per la tutela dell&#8217;ambiente</em>, cit., 72 s.; ID.,<em>I principi in materia di tutela dell&#8217;ambiente</em>, cit., 80 s.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[9]</a>Per un esame degli interessi che possono emergere nelle situazioni di rischio, cfr., in materia di misure per impedire la diffusione del batterio <em>Xylella fastidiosa</em>, Corte Giust., ord. 12 gennaio 2017, C-280/16 P; Id., 9 giugno 2016, cause riunite C-78/16 e a. Con riferimento alla vicenda relativa all&#8217;installazione del sistema di comunicazione satellitare <em>Muos</em>(<em>Mobile User Objective System</em>), si veda Cons. giust. amm. Sicilia, sede giurisd., 3 settembre 2015, n. 581.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[10]</a>In questo senso, cfr. Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione del 2000, 10.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[11]</a>Con riferimento al settore alimentare, all&#8217;impiego di &#8220;ausiliari di fabbricazione&#8221; (AF) e di sostanze additive, cfr., <em>ex multis</em>, Corte Giust., 19 gennaio 2017, C-282/15; Id., 28 gennaio 2010, C-333/08; Id., 2 dicembre 2004, C-41/02; Id., 5 febbraio 2004, C-24/00; Id., 5 febbraio 2004, C-95/01; Id., 23 settembre 2003, C-192/01; Id., 9 settembre 2003, C-236/01.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[12]</a>Corte Giust., 14 dicembre 2004, C-434/02: &#8220;<em>54. Per ottemperare all&#8217;obbligo che gli incombeva di basarsi su un livello di protezione elevato in materia di sanità, a norma dell&#8217;art. 95, n. 3, CE, il legislatore comunitario ha potuto pertanto ritenere, senza con ciò superare i limiti del potere discrezionale attribuitogli in materia, che fosse necessario un provvedimento di divieto di commercializzazione dei prodotti del tabacco per uso orale e che, segnatamente, non esistessero provvedimenti alternativi idonei a perseguire tale obiettivo in maniera altrettanto efficace. 55. Infatti, come rilevato dall&#8217;avvocato generale ai paragrafi 116-119 delle sue conclusioni, tutte le altre misure volte a sottoporre i produttori a norme tecniche per ridurre la nocività del prodotto, ovvero a disciplinare l&#8217;etichettatura delle confezioni del prodotto in questione e le condizioni per la sua vendita, segnatamente ai minori, non avrebbero il medesimo effetto preventivo, in termini di tutela della salute, poiché lascerebbero sussistere la disponibilità sul mercato di un prodotto che rimane comunque nocivo. 56. Emerge dalle considerazioni che precedono che il contestato provvedimento di divieto non può essere considerato manifestamente inappropriato, e ciò sia alla luce dell&#8217;obiettivo, assegnato al legislatore comunitario dalle disposizioni dell&#8217;art. 95, n. 3, CE, di garantire un livello di protezione elevato della salute delle persone, sia alla luce del suo obbligo di rispettare il principio di proporzionalità</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[13]</a>Corte Giust., 5 febbraio 2004, C-95/01: &#8220;<em>50. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che gli artt. 28 CE e 30 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro vieti, salvo previa autorizzazione, la commercializzazione di prodotti alimentari, legalmente fabbricati e messi in vendita in un altro Stato membro, cui siano state aggiunte sostanze nutritive, quali vitamine o minerali, diverse da quelle il cui impiego è dichiarato lecito nel primo Stato membro, qualora risultino soddisfatti determinati requisiti</em>&#8220;. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[14]</a>Corte Giust., 5 maggio 1998, C-157/96: &#8220;<em>75. Il Regno Unito ha elencato alcune misure che sarebbe stato possibile adottare in alternativa. Tuttavia, tenuto conto della gravità del rischio e dell&#8217;urgenza, la Commissione non ha reagito in modo manifestamente inadeguato adottando, in via transitoria e in attesa di maggiori informazioni scientifiche, un divieto globale di esportazione dei bovini, delle carni bovine e dei prodotti derivati.</em><em>76. Di conseguenza, la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità</em>&#8220;. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[15]</a>Per un approfondimento della posizione assunta dalle Istituzioni e dai giudici europei in materia di salute umana, cfr. Corte Giust., 22 novembre 2018, C-151/17 (&#8220;<em>53. Di conseguenza, il divieto di immissione sul mercato dei prodotti del tabacco per uso orale non va manifestamente al di là di quanto necessario per conseguire l&#8217;obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica. 54. Inoltre, secondo giurisprudenza costante, l&#8217;obiettivo di tutela della salute riveste un&#8217;importanza prevalente rispetto agli interessi di ordine economico</em>(&#038;) <em>e l&#8217;importanza di tale obiettivo può giustificare conseguenze economiche negative, anche di notevole portata</em>(&#038;)&#8221;); Id., 4 maggio 2016, C-547/14 (sentenza relativa ad alcune questioni concernenti l&#8217;interpretazione e la validità di varie disposizioni della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti la lavorazione, la presentazione e la vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti ad essi correlati); Trib. primo grado, 21 ottobre 2003, T-392/02 (emblematico il paragrafo della pronuncia, in materia di additivi impiegati nell&#8217;alimentazione degli animali, in cui si legge: &#8220;<em>125. Per quanto riguarda la portata del potere discrezionale dell&#8217;istituzione competente, si deve notare che, nel caso in cui la valutazione scientifica non consenta di stabilire con sufficiente certezza l&#8217;esistenza del rischio, la scelta di ricorrere o di non ricorrere al principio di precauzione dipende dal livello di protezione scelto dall&#8217;autorità competente nell&#8217;esercizio del suo potere discrezionale, tenuto conto delle priorità da essa definite in relazione agli obiettivi perseguiti in conformità delle norme pertinenti del Trattato e del diritto derivato. Tale scelta deve tuttavia essere conforme al principio della preminenza della tutela della sanità pubblica, della sicurezza e dell&#8217;ambiente sugli interessi economici </em>(&#038;)&#8221;; Corte Giust., 17 luglio 1997, C-183/95 (la Corte regolatrice, investita della questione pregiudiziale vertente sulla validità della decisione della Commissione 95/119/CE, con la quale erano state adottate misure relative ai prodotti della pesca originari del Giappone, ha sottolineato che &#8220;<em>42. </em>(&#038;) <em>L&#8217;importanza degli scopi perseguiti può giustificare restrizioni aventi conseguenze negative, anche notevoli, per taluni operatori economici</em>(&#038;)&#8221;). Con riferimento ai settori dei prodotti fitosanitari e delle bevande alcoliche, si vedano, rispettivamente, Corte Giust., 17 settembre 1998, C-400/96 e Id., 25 luglio 1991, cause riunite C-1/90 e a. In dottrina, cfr. A. D&#8217;ALESSIO, <em>La responsabilità del produttore di alimenti tra difetto e sicurezza del prodotto</em>, in <em>Resp. civ. e prev.</em>, 2018, 2016 ss.; L. MARINI, <em>Diritto internazionale e comunitario della bioetica</em>, Torino, 2012, 128; F. DELEONARDIS,<em>Il principio di precauzione nell&#8217;amministrazione di rischio</em>, cit., 107 ss.; L. MARINI, <em>Principio di precauzione, sicurezza alimentare e organismi geneticamente modificati nel diritto comunitario</em>, in <em>Dir. Un. eu.</em>, 2004, 281 ss.; V. RUBINO, <em>La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE fra «precauzione» e «proporzionalità»: note a margine della sentenza F.lli Bellio</em>, in <em>Dir. com. e sc. int.</em>, 2004, 507 ss. </div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[16]</a>Così Corte Giust., 27 aprile 2017, C-672/2015; Id., 5 febbraio 2004, C-95/01.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[17]</a>Cfr., ad es., Corte Giust., 19 gennaio 2017, C-282/15; Id., 5 maggio 1998, C-157/96.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[18]</a>Cons. Stato, comm. spec., par. 26 settembre 2017, n. 2065.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[19]</a>Per un&#8217;attenta riflessione sui problemi etici e giuridici legati al progresso tecnico-scientifico, cfr. L. MARINI, <em>Diritto internazionale e comunitario della bioetica</em>, cit.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[20]</a>Così Corte Cost., 9 maggio 2013, n. 85.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[21]</a>Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione del 2000, 2.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="">[22]</a>Cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2018, n. 962; Id., comm. spec., par. 26 settembre 2017, n. 2065.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Diritto alla salute e vaccinazioni obbligatorie</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-alla-salute-e-vaccinazioni-obbligatorie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-alla-salute-e-vaccinazioni-obbligatorie/">Diritto alla salute e vaccinazioni obbligatorie</a></p>
<p>Sommario: 1. Il decreto-legge n. 73/2017 sulla prevenzione vaccinale dal punto di vista costituzionale: delimitazione del tema. &#8211; 2. Le vaccinazioni imposte nel più ampio genere dei trattamenti sanitari obbligatori. &#8211; 3. Le garanzie costituzionali per l&#8217;imposizione di obblighi vaccinali. &#8211; 4. Vaccinazioni obbligatorie e discrezionalità legislativa. &#8211; 5. Sul</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-alla-salute-e-vaccinazioni-obbligatorie/">Diritto alla salute e vaccinazioni obbligatorie</a></p>
<p> Sommario: <em>1. Il decreto-legge n. 73/2017 sulla prevenzione vaccinale dal punto di vista costituzionale: delimitazione del tema. &#8211; 2. Le vaccinazioni imposte nel più ampio genere dei trattamenti sanitari obbligatori. &#8211; 3. Le garanzie costituzionali per l&#8217;imposizione di obblighi vaccinali. &#8211; 4. Vaccinazioni obbligatorie e discrezionalità legislativa. &#8211; 5. Sul danno alla salute da vaccinazioni obbligatorie (ma anche raccomandate). &#8211; 6. Il diritto all&#8217;informazione sui trattamenti sanitari in assenza di consensualità. &#8211; 7. Obbligo vaccinale, obbligo scolastico e potestà genitoriale. &#8211; 7.1. Diritto alla salute, diritto all&#8217;istruzione e responsabilità genitoriali. &#8211; 7.2. Obblighi vaccinali, diritti-doveri costituzionali dei genitori e sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi. </em><br />  <br />  <br /> <strong><em>1. Il decreto-legge n. 73/2017 sulla prevenzione vaccinale dal punto di vista costituzionale: delimitazione del tema</em></strong><br />  <br /> La disciplina sulla prevenzione vaccinale introdotta col decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2017, n. 119, ha riproposto al dibattito scientifico e ancor prima all&#8217;opinione pubblica antiche questioni, mai del tutto risolte, sulla legittimità costituzionale dell&#8217;imposizione di trattamenti sanitari nei confronti di minori. Le riflessioni che seguono si muoveranno su questo specifico terreno di analisi, assumendo come punto di vista quello delle norme in materia di diritto alla salute desumibili dall&#8217;art. 32 della Costituzione italiana.<br /> A partire da questa disposizione, vengono anzitutto in rilievo le garanzie e i limiti previsti per l&#8217;introduzione di obblighi vaccinali, nonché la valutazione dei margini di discrezionalità entro cui il legislatore è abilitato ad assumere decisioni in ordine all&#8217;obbligatorietà dei vaccini. Tale discrezionalità &#8211; può anticiparsi &#8211; sembra esplicarsi in tre principali direzioni: l&#8217;una attiene alla scelta tra obbligo in senso stretto e mera raccomandazione; la seconda investe il più ampio e complesso scenario del rapporto tra decisione normativa ed acquisizioni della scienza medica; l&#8217;ultima, infine, verte attorno all&#8217;elemento informativo e conoscitivo implicato dalle (e nelle) scelte di politica sanitaria.<br /> Da ultimo, si richiameranno sinteticamente alcuni profili della recente normativa sulla prevenzione vaccinale che vanno ad incidere su ulteriori situazioni giuridiche soggettive significative per il diritto costituzionale. Il riferimento è, in particolare, al diritto all&#8217;istruzione del minore e al relativo obbligo scolastico disposti dall&#8217;art. 34 Cost., nonché ai diritti-doveri dei genitori stabiliti dall&#8217;art. 30 Cost.<br />  <br /> <strong><em>2. Le vaccinazioni imposte nel più ampio genere dei trattamenti sanitari obbligatori</em></strong><br />  <br /> Le vaccinazioni imposte costituiscono una specie (la più consistente) del <em>genus</em> dei trattamenti sanitari obbligatori (Tso) cui è dedicato il secondo comma dell&#8217;art. 32 Cost., secondo il quale &#8211; com&#8217;è noto &#8211; «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»; quest&#8217;ultima, inoltre, «non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».<br /> La previsione costituzionale è piuttosto chiara nella sua formulazione. Da essa si trae, anzitutto, che la volontarietà del trattamento sanitario rappresenta la regola &#8211; aspetto peraltro ribadito anche sul piano legislativo nell&#8217;art. 33, comma 1, della legge n. 833/1978, secondo cui «gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari» &#8211; mentre l&#8217;obbligatorietà si pone come eccezione, giustificabile solo per tutelare l&#8217;interesse della collettività alla salute (ma su questo aspetto si tornerà <em>infra</em>, § 3). Quindi, i trattamenti imposti rappresentano una forma di limitazione al godimento del diritto alla salute considerato nella sua veste di diritto di libertà: si restringe, in altri termini, la libertà del soggetto di scegliere in ordine alle cure, che include la decisione di optare per questa o quella soluzione terapeutica ma anche di rifiutare un determinato trattamento sanitario<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>. Come già sottolineato da Vezio Crisafulli, infatti, interrogarsi sui casi in cui sia lecito «che taluno sia obbligato e/o costretto a sottoporsi a un determinato trattamento sanitario» significa interrogarsi, in altra forma, circa «se e quali limiti incontri nel vigente ordinamento italiano la libertà del singolo individuo di rifiutare un determinato trattamento sanitario»<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Lo schema regola-eccezione, che riproduce plasticamente quello tra volontarietà ed obbligatorietà dei trattamenti sanitari, si attaglia perfettamente alle vaccinazioni obbligatorie, siano esse rivolte tanto a soggetti adulti, quanto a minori, anche di età pediatrica.<br /> La disciplina introdotta in via d&#8217;urgenza col d. l. n. 73/2017 &#8211; e senza entrare nel merito della diversa questione relativa alla fonte normativa utilizzata<a href="#_ftn3" title="">[3]</a> &#8211; configura una delle ipotesi in cui è consentito al legislatore di comprimere, eccezionalmente, la sfera di libertà assicurata dall&#8217;art. 32 Cost. A tale riguardo può incidentalmente aggiungersi che le vaccinazioni obbligatorie, proprio perché radicate nel riconoscimento costituzionale del diritto alla salute, possono in astratto gravare su tutti, cittadini e non cittadini, in forma speculare rispetto alla titolarità del medesimo diritto, egualmente riconosciuta a tutti, indipendentemente dal requisito della cittadinanza. Sarà poi il singolo atto legislativo che dispone l&#8217;obbligo vaccinale (e più in generale, il Tso) ad individuarne i destinatari, in relazione alla finalità di tutela della salute collettiva concretamente perseguita.<br /> Nel delineare il fondamento costituzionale degli obblighi vaccinali &#8211; tuttavia &#8211; deve sottolinearsi come gli stessi assumano rilievo anche in relazione al profilo più propriamente sociale o, se si vuole, &#8220;prestazionale&#8221; del diritto alla salute, vale a dire come contenuto di prestazioni sanitarie volte a soddisfare il diritto a ricevere trattamenti per la tutela della salute. In altre parole, la riflessione sulle vaccinazioni obbligatorie impone all&#8217;interprete di tener sempre in considerazione un doppio livello di questioni: quelle che coinvolgono i profili della libertà di cura e quelli che invece investono il diritto alle cure. Le campagne vaccinali, infatti, inclusa quella da ultimo avviata nel nostro ordinamento, impegnano direttamente l&#8217;organizzazione sanitaria ad assicurare l&#8217;erogazione dei vaccini resi obbligatori (se previsto, in forma gratuita)<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>, la loro appropriatezza, la diffusione degli stessi sul territorio nazionale, il monitoraggio della qualità dei relativi processi gestiti dalle diverse strutture del Ssn coinvolte, e così via. Si riflette, insomma, anche sul versante degli obblighi di trattamento sanitario, il carattere complesso che contraddistingue il diritto alla salute sin dalla previsione costituzionale.<br />  <br /> <strong><em>3. Le garanzie costituzionali per l&#8217;imposizione di obblighi vaccinali</em></strong><br />  <br /> La possibilità di introdurre vaccinazioni obbligatorie è assistita da un complesso sistema di garanzie costituzionali. La legittimità costituzionale della scelta legislativa è infatti subordinata al rispetto di una pluralità di &#8220;presupposti giustificativi&#8221; dell&#8217;obbligo. Mi limito a richiamarne sinteticamente i profili principali, lasciando peraltro sullo sfondo il tema &#8211; non meno rilevante sul piano delle garanzie costituzionali &#8211; della natura della riserva di legge introdotta dall&#8217;art. 32, comma 2, Cost.<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>.<br /> Anzitutto, l&#8217;imposizione del trattamento, ai sensi dell&#8217;art. 32 Cost., si legittima solo se sussiste uno specifico ed oggettivo risvolto dell&#8217;interesse della collettività alla salute che, attraverso tale imposizione, viene di volta in volta perseguito<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>; ciò determina almeno due conseguenze meritevoli di considerazione che la dottrina più avvertita e la giurisprudenza costituzionale hanno avuto occasione di evidenziare.<br /> Da un lato, il legislatore può introdurre un obbligo di vaccinazione soltanto per tutelare l&#8217;interesse della collettività alla salute e non già per ragioni diverse, pure di interesse pubblico ma estranee all&#8217;ambito della salute collettiva (ad esempio, per finalità di sicurezza o di giustizia, benché siano anch&#8217;esse oggetto di una tutela di rango costituzionale)<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>. La &#8220;dimensione&#8221; dell&#8217;interesse, d&#8217;altra parte, potrà atteggiarsi diversamente a seconda del concreto scopo che si intende raggiungere con la misura di profilassi introdotta in via obbligatoria. Quest&#8217;ultima, infatti, non dovrà necessariamente trovare giustificazione nell&#8217;esigenza di proteggere la salute di tutti i consociati ma potrà rivolgersi anche a &#8220;collettività settoriali&#8221; o parziali, come la stessa Corte costituzionale ha sottolineato in alcune decisioni relative alla comunità carceraria<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> Vi è poi un&#8217;ulteriore conseguenza che tocca il rapporto tra la tutela della salute come interesse della collettività e la sua garanzia quale diritto della singola persona. La sussistenza del relativo interesse collettivo, infatti, deve affiancarsi alla necessità di migliorare e comunque non ledere lo stato di salute individuale<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>: pertanto, non risulterebbe conforme al quadro costituzionale l&#8217;imposizione di trattamenti idonei a cagionare un danno alla salute dell&#8217;obbligato. Insomma, non sono ammissibili sacrifici della salute (del singolo) a vantaggio di quella collettiva; allo stesso modo, sono da ritenere incompatibili col sistema costituzionale trattamenti obbligatori volti esclusivamente ad imporre ai singoli un &#8220;miglioramento&#8221; delle loro condizioni di benessere psico-fisico, secondo una visione paternalistica e funzionalistica della tutela del bene-salute non accolta nella Costituzione italiana.<br /> Queste considerazioni toccano molto da vicino il tema delle vaccinazioni obbligatorie, come dimostra una consolidata giurisprudenza costituzionale dedicata a questioni di legittimità relative alle drammatiche ipotesi in cui la somministrazione delle stesse determini un danno alla salute del singolo destinatario del trattamento, o di coloro che prestano assistenza (su cui v. <em>infra</em>, § 5). E può anticiparsi che proprio rispetto al delicato profilo del cosiddetto &#8220;contemperamento&#8221; tra diritti individuali ed esigenze collettive nell&#8217;ambito di campagne vaccinali, l&#8217;orientamento seguito dalla Corte costituzionale sembra essersi progressivamente stabilizzato nel senso di equiparare le ipotesi di vero e proprio obbligo di trattamento a quelle in cui vi sia la sottoposizione volontaria a misure di profilassi (pure quando rivolte a minori), fatte oggetto di attività pubblica di sensibilizzazione e promozione.<br /> Tra le garanzie derivanti dall&#8217;art. 32 Cost. che assistono anche le vaccinazioni obbligatorie, devono poi ricordarsi quelle della determinatezza del trattamento imposto e della sua proporzionalità rispetto alla finalità di tutela della salute di volta in volta perseguita dal legislatore<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>. Quest&#8217;ultimo, infine, incontrerà il limite del «rispetto della persona umana» cui si riferisce espressamente l&#8217;ultimo periodo del secondo comma dell&#8217;art. 32, il cui contenuto prescrittivo &#8211; senza entrare nel merito delle articolate e differenti interpretazioni formulate dalla dottrina<a href="#_ftn11" title="">[11]</a> &#8211; sembra escludere non solo le previsioni di obblighi vaccinali che possano manifestarsi in forma di trattamenti degradanti, lesivi della dignità umana, ma anche tutte quelle modalità di realizzazione dell&#8217;obbligo che non garantiscano appieno le esigenze collegate &#8211; ad esempio &#8211; alla riservatezza delle notizie che concernono lo stato di salute di chi vi è sottoposto, al rispetto del suo pudore, alla completezza ed alla comprensibilità delle informazioni fornite dal personale sanitario e così via. Può essere utile ricordare, a tale riguardo, come la stessa legge n. 833/1978, all&#8217;art. 33, abbia previsto che i possono essere disposti, secondo l&#8217;art. 32 Cost., «nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura»; che essi «devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato»; e che «nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l&#8217;infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno».<br />  <br /> <strong><em>4. Vaccinazioni obbligatorie e discrezionalità legislativa</em></strong><br />  <br /> Le considerazioni fin qui svolte non esauriscono le problematiche sollevate dal tema delle vaccinazioni obbligatorie. In particolare, tre questioni sono state oggetto di dibattito dopo l&#8217;adozione del d.-l. n. 73/2017. La prima riguarda la discrezionalità del legislatore nell&#8217;apprezzamento dell&#8217;interesse della collettività alla salute e nella valutazione circa la modalità, più o meno <em>soft</em>, di intervento; da quest&#8217;ultimo punto di vista, essa include, ad esempio, la scelta tra la configurazione di un obbligo di sottostare al trattamento vaccinale e il meno invasivo ricorso a forme di raccomandazione del medesimo. In secondo luogo, va considerata con peculiare scrupolo la difficile ipotesi nella quale una vaccinazione obbligatoria (o anche soltanto raccomandata) determini un danno alla persona che la riceve: tema su cui ha avuto più volte modo di pronunciarsi anche la giurisprudenza costituzionale, come già accennato (v. <em>supra</em>, § 3). Infine, merita attenzione il ruolo che è chiamata a svolgere l&#8217;informazione nel rapporto tra autorità sanitarie (in senso lato), collettività e destinatari dei trattamenti sanitari obbligatori: quindi, in caso di obblighi vaccinali rivolti ai minori, quale flusso informativo deve coinvolgere i genitori, le famiglie, ma anche le scuole.<br /> Con riferimento al primo aspetto, non c&#8217;è dubbio che nella scelta degli interventi per tutelare l&#8217;interesse della collettività alla salute ci sia spazio per la discrezionalità del legislatore. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno oramai da tempo messo in luce (soprattutto con riguardo alla individuazione legislativa delle prestazioni erogabili per soddisfare il diritto alle cure <em>ex</em> art. 32 Cost.<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>, ma con argomenti pienamente estensibili anche alla previsione di trattamenti obbligatori<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>) che la discrezionalità in questione può dispiegarsi soltanto entro margini ben definiti.<br /> Tale limitazione alla mano libera del legislatore è effetto immediato della natura specialistica del terreno medico in cui esso interviene quando intenda imporre un obbligo sanitario. Pertanto, la produzione giuridico-normativa deve inevitabilmente fare i conti con il carattere obiettivo, almeno in linea di principio, dei presupposti e dei risultati tecnico-scientifici, i quali forniscono le ineludibili coordinate di riferimento per individuare (anche) i trattamenti indispensabili alla tutela della salute collettiva. In altri termini, le risultanze derivanti dalla scienza medica e da quelle ausiliarie, validate a livello internazionale, vengono a porsi come un limite per la scelta legislativa, la quale quindi risulta compressa dalla esistenza in tale settore di &#8220;norme tecniche&#8221;, quali anche quelle medico-sanitarie sono<a href="#_ftn14" title="">[14]</a>.<br /> Quanto appena rilevato non sta però a significare che in questo ambito le decisioni legislative, asseritamente basate su dati di carattere medico-scientifico, siano sottratte alla possibilità di essere valutate e sindacate, in particolare dalla Corte costituzionale, per erroneità o irragionevolezza nel loro utilizzo. La stessa Corte, ad esempio, già nella sent. n. 114/1998, ha chiarito che gli atti normativi che pongono a loro fondamento dati scientifici possano, ed anzi debbano, essere dichiarati illegittimi in tutti i casi in cui tali dati siano in contrasto con i più «sicuri riferimenti» che emergono dal settore scientifico in cui essi si collocano.<br /> La discrezionalità legislativa è chiamata in causa, inoltre, in relazione alla scelta sulla imposizione dei vaccini o sulla loro mera raccomandazione.<br /> Si tratta di una differenza, quella tra obbligo e raccomandazione, che dal punto di vista giuridico assume una importanza sin troppo evidente: solo la mancata sottoposizione ad una vaccinazione obbligatoria, infatti, rappresenta un illecito, non certo il non conformarsi ad una semplice  raccomandazione, benché eventualmente contenuta in un atto normativo.<br /> Tuttavia, sotto i riguardi più strettamente tecnico-medici, la differenza è invece meno rilevante. Lo ha ricordato, da ultimo, la Corte costituzionale nella sent. n. 5/2018, nella quale si chiarisce che «nell&#8217;orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo»<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>.<br /> Anche in questo caso, tuttavia, l&#8217;alveo delle valutazioni discrezionali del legislatore è inserito dentro argini ben precisi. Sempre la sent. n. 5/2018 fornisce una piccola <em>summa</em> dei confini entro i quali deve essere contenuta la decisione legislativa: «Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell&#8217;esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)».<br />  <br /> <strong><em>5. Sul danno alla salute da vaccinazioni obbligatorie (ma anche raccomandate)</em></strong><br />  <br /> La seconda questione problematica, come anticipato, è quella relativa alla situazione in cui una vaccinazione obbligatoria cagioni un danno alla salute del destinatario della stessa (o dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nell&#8217;assistenza al vaccinato). Si tratta di una situazione particolarmente scabrosa, dal momento che in una simile eventualità, per tutelare l&#8217;interesse della collettività alla salute, si finisce per ledere il corrispondente diritto individuale. Ed è una conseguenza che istintivamente ripugna al sistema costituzionale dei diritti: il principio personalista che lo informa mal sopporta che un individuo venga sacrificato per il bene della collettività.<br /> Il punto è stato colto dalla giurisprudenza costituzionale, quando ha chiarito che le conseguenze negative del trattamento vaccinale sulla salute dell&#8217;indi­viduo, obbligato a sottostare ad esso, sono da ritenersi «tollerabili» soltanto se sono caratterizzate da «temporaneità e scarsa entità»<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> Ma come risponde l&#8217;ordinamento alle ipotesi in cui dalla vaccinazione obbligatoria derivino, sia pure come effetto non voluto e in misura statisticamente ridottissima, danni permanenti o gravi, al vaccinato o alla persona che presta assistenza?<br /> La Corte costituzionale già nella sent. n. 307/1990 e poi, ancora, nella sent. n. 118/1996, si confronta con la problematicità del tema, giungendo a riconoscere il diritto ad un &#8220;equo ristoro&#8221; del danno patito nei casi in cui la vaccinazione, benché lecitamente e correttamente praticata, provochi una complicanza di tipo irreversibile. Per giungere a questa conclusione, la Corte fa leva &#8211; soprattutto &#8211; sui doveri di solidarietà derivanti, in termini generali, dall&#8217;art. 2 Cost.; tali doveri richiedono alla collettività di farsi carico delle conseguenze negative causate alla salute del singolo da un trattamento imposto nell&#8217;interesse della stessa collettività.<br /> Non stupisce, allora, che la giurisprudenza costituzionale utilizzi l&#8217;icastica espressione di &#8220;scelta tragica&#8221; per descrivere l&#8217;<em>impasse</em> in cui il sistema viene a trovarsi in casi simili. Si tratta infatti di decisioni legislative la cui applicazione può determinare una situazione in cui «sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri»<a href="#_ftn17" title="">[17]</a>: ossia, il vantaggio della collettività viene di fatto conseguito attraverso l&#8217;involontaria menomazione della salute individuale. Quale parziale &#8220;compensazione&#8221; del danno alla salute del singolo che tale scelta legislativa può determinare, sebbene in ipotesi limitate (il che, peraltro, non ne attenua ma semmai ne acuisce il carattere tragico), si pone pertanto il solo indennizzo, almeno fino a quan­do la scienza medica non sia in grado di offrire una eliminazione integrale del rischio di complicanze connesse alle vaccinazioni. È evidente, peraltro, che l&#8217;indennizzo non è in grado di rimuovere o &#8220;compensare&#8221; sufficientemente la lesione di un diritto primario ed assoluto quale quello riconosciuto dall&#8217;art. 32 Cost.<br /> Deve infine osservarsi che, dal punto di vista della indennizzabilità, la giurisprudenza costituzionale non ha ritenuto sussistente alcuna differenza di regime tra le conseguenze negative derivanti dalle vaccinazioni obbligatorie e quelle causate da vaccinazioni meramente raccomandate o sollecitate dalle pubbliche autorità sanitarie. Non può negarsi, infatti, che queste ultime siano in grado di generare nei cittadini un &#8220;legittimo affidamento&#8221; sulla utilità e non dannosità del trattamento sanitario di volta in volta da esse consigliato. Sulla base di questi presupposti la Corte ha da ultimo ribadito, nella sentenza n. 268/2017, che sarebbe irragionevole «riservare a coloro che hanno aderito alle [&#038;] raccomandazioni delle autorità sanitarie pubbliche un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciuto a quanti abbiano ubbidito ad un precetto»<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>.<br />  <br /> <strong><em>6. Il diritto all&#8217;informazione sui trattamenti sanitari in assenza di consensualità</em></strong><br />  <br /> Il terzo punto su cui va richiamata l&#8217;attenzione è quello riguardante il diritto ad essere informati.<br /> In via generale, tale diritto del paziente, com&#8217;è noto, deve oramai essere considerato quale garanzia ineliminabile inclusa in quella natura complessa che caratterizza la tutela costituzionale della salute<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>. Anche sul piano legislativo il consenso informato è oramai assurto a canone-guida degli interventi normativi in tema di diritti inerenti alla salute: basti considerare quanto disposto dalla recente l. n. 219/2017, in materia di disposizioni anticipate di trattamento (cosiddette Dat), nella quale tale principio è espressamente posto a criterio di fondo cui debbono conformarsi le attività terapeutiche<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> D&#8217;altro canto, la protezione che la Costituzione assegna, di regola, anche al profilo di libertà del soggetto nella scelta relativa agli interventi sanitari (fatta salva la possibilità, come visto, di introdurre legislativamente trattamenti obbligatori) ha indubbiamente contribuito ad imporre pure il superamento di uno schema di rapporto tra medico e paziente basato sull&#8217;autoritarietà e sul paternalismo di quest&#8217;ultimo, per lasciare spazio ad un modello improntato, pur nella diversità di ruoli, all'&#8221;alleanza terapeutica&#8221; tra i due soggetti del rapporto<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Rispetto al caso specifico degli obblighi vaccinali, tuttavia, l&#8217;informazione e la divulgazione scientifica presentano una duplice, ulteriore ragione di importanza e si pongono come un primario dovere di politica sanitaria che legislatore ed autorità sanitarie debbono perseguire.<br /> Anzitutto, soltanto attraverso una adeguata informazione preventiva in tema di vaccini è possibile tentare di erigere un baluardo contro le varie forme di oscurantismo sanitario che il <em>web</em> ai nostri giorni tende a veicolare con facilità. Riuscire a far sì che la popolazione disponga di un sufficiente livello di informazione seria, scrupolosa, scientificamente solida, è la strada maestra se si vuole rendere la giuridica obbligatorietà della vaccinazione una <em>extrema ratio</em>, cui alla lunga divenga non più necessario ricorrere. Una popolazione informata, infatti, sarà orientata a fruire dei benefici della vaccinazione spontaneamente, senza la necessità di una imposizione legislativa<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>.<br /> Inoltre, è opportuno sottolineare che lo specifico diritto ad essere informati (ed il corrispettivo dovere di informazione) non viene scalfito dal carattere imposto del trattamento vaccinale. La circostanza che l&#8217;ordinamento contempli un sistema di vaccinazioni obbligatorie, insomma, non determina che il destinatario di esse sia altresì obbligato a riceverle in una sorta di oscurità conoscitiva, venendo considerato alla stregua di un mero &#8220;oggetto&#8221; tenuto a subire l&#8217;intervento in condizione di totale passività<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>. Infatti, se in relazione ai trattamenti per i quali può essere opposto un rifiuto, il diritto all&#8217;informazione assume carattere servente rispetto al godimento della libertà di cura, ciò non implica che esso venga meno in presenza di un trattamento imposto. Tale diritto, infatti, trova il suo autonomo fondamento in quella relazione tra paziente e medico non paternalistica e non autoritaria, di cui si è detto, che risulta prefigurata dall&#8217;intera <em>ratio</em> dell&#8217;art. 32 Cost. e specificamente confermata dalla necessità, ivi prevista, di rispettare sempre, anche in caso di trattamento obbligatorio, la persona destinata a sottoporsi ad esso. Detto altrimenti, è necessario tenere distinta la libertà di scegliere a quali prestazioni sanitarie sottoporsi dal diritto ad essere informato sulle medesime: l&#8217;obbligatorietà del trattamento va a limitare soltanto la prima, ma lascia del tutto integro il secondo.<br /> Pertanto, chi debba sottoporsi ad una vaccinazione imposta (o colui che nei suoi riguardi esercita la potestà o la tutela) va messo a parte, in modo tecnicamente rigoroso ma comprensibile, di tutte le conoscenze riguardanti l&#8217;atto sanitario che è obbligato a ricevere: le ragioni scientifiche per cui esso sia da ritenersi indispensabile, le finalità che si perseguono, le modalità con cui verrà effettuato, i possibili rischi e così via<a href="#_ftn24" title="">[24]</a>.<br />  <br /> <strong><em>7. Obbligo vaccinale, obbligo scolastico e potestà genitoriale</em></strong><br />  <br /> Infine, meritano almeno un accenno due questioni che più hanno surriscaldato di recente il dibattito pubblico in tema di vaccinazioni obbligatorie, in seguito all&#8217;entrata in vigore del d.-l. n. 73/2017 e della relativa legge di conversione n. 119/2017.  Del resto, non stupisce più di tanto la <em>verve</em> che ha animato l&#8217;opinione pubblica in questa circostanza, poiché si tratta di previsioni normative che coinvolgono in via diretta persone minorenni.<br /> Ci si riferisce, in particolare, a due aspetti toccati dalla nuova disciplina e che chiamano in causa, rispettivamente: <em>a)</em> il rapporto tra gli obblighi vaccinali dei minori e il loro obbligo scolastico; <em>b)</em> il rapporto tra gli obblighi vaccinali e la potestà genitoriale (o &#8220;responsabilità genitoriale&#8221;, per utilizzare l&#8217;espressione impiegata da ultimo dal legislatore<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>) ed il connesso profilo delle sanzioni in caso di inosservanza dell&#8217;obbligo.<br />  <br /> <strong><em>7.1 Diritto alla salute, diritto all&#8217;istruzione e responsabilità genitoriali</em></strong><br />  <br /> Per quanto concerne anzitutto il rapporto tra gli obblighi vaccinali che gravano sui minori e l&#8217;obbligo scolastico che pure essi sono tenuti a rispettare, non può negarsi che si sia in presenza, in astratto, di una questione effettivamente spinosa e delicata. La ragione può essere colta agevolmente: in tale rapporto entrano in gioco molteplici situazioni giuridiche, tutte rilevanti dal punto di vista costituzionale, quali il diritto alla salute del minore (art. 32 Cost.), i diritti-doveri dei genitori rispetto ai figli (art. 30 Cost.) ed il diritto-dovere del minore di ricevere l'&#8221;istruzione inferiore&#8221; (art. 34 Cost.). È evidente il convergere in unico punto di posizioni che potrebbero presentare una relazione dialettica.<br /> La specificazione &#8220;in astratto&#8221;, tuttavia, sembra opportuna poiché, a ben vedere, ciò che è realmente previsto nella legislazione sui vaccini sdrammatizza molti degli aspetti potenzialmente più insidiosi di questo intreccio.<br /> La l. n. 119/2017, infatti, non stabilisce che i minori in età scolare non vaccinati debbano essere esclusi dall&#8217;accesso agli istituti di istruzione. La presentazione del certificato di vaccinazione (oppure, in alternativa, di una dichiarazione sostitutiva o ancora della richiesta rivolta alla Asl) è condizione indispensabile soltanto per beneficiare dei servizi educativi per l&#8217;infanzia e delle scuole d&#8217;infanzia (art. 3, comma 3, d.-l. n. 73/2017). Per tutte le altre scuole la mancata presentazione al momento dell&#8217;iscrizione di uno dei documenti appena citati non comporta alcuna esclusione né dalla frequenza, né dagli esami.<br /> Appare sufficientemente chiara l&#8217;idoneità di una previsione così strutturata a scongiurare che l&#8217;obbligo di vaccinazione entri in rotta di collisione con il diritto costituzionale del minore all&#8217;istruzione (e con il corrispondente obbligo). L&#8217;accesso ai servizi educativi per l&#8217;infanzia e alle scuole d&#8217;infanzia, infatti, può ben rappresentare l&#8217;oggetto di un diritto, ma si tratta di un diritto che va tenuto distinto da quello all&#8217;accesso alle scuole in senso stretto: è quest&#8217;ultimo ad essere l&#8217;unico direttamente protetto, ed anzi configurato anch&#8217;esso come obbligo, dalla norma costituzionale che si trae dall&#8217;art. 34. Rispetto alla fruizione dei servizi educativi per l&#8217;infanzia, semmai, l&#8217;obbligo di vaccinazione andrebbe qualificato (sulla falsariga di un convincente schema argomentativo che proponeva Sergio Panunzio<a href="#_ftn26" title="">[26]</a>) come &#8220;onere&#8221;. In sostanza, l&#8217;avvenuta vaccinazione può essere in questo caso ritenuta una condizione per il godimento del diritto di accedere alla scuola d&#8217;infanzia, il quale va inteso &#8211; si ribadisce &#8211; soltanto come un diritto, la cui rilevanza costituzionale si mostra peraltro più sfumata, e non come un obbligo.<br /> Tuttavia, al di là di quanto è attualmente previsto sul piano legislativo, il costituzionalista non può non chiedersi come andrebbe risolto il conflitto tra obbligo vaccinale e diritto-obbligo costituzionale all&#8217;istruzione, nel caso in cui l&#8217;assolvimento del primo venisse dal legislatore configurato come condizione per godere del secondo.<br /> Non si tratta peraltro di un&#8217;ipotesi irrealizzabile: è quanto contemplava l&#8217;ordinamento italiano fino all&#8217;approvazione del d.P.R. n. 355/1999, che segnò il superamento della previgente regola secondo la quale la mancata sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie si poneva come fattore ostativo all&#8217;accesso alle scuole.<br /> In ipotesi di questo genere, andrebbe ritenuto prevalente l&#8217;interesse della collettività alla salute o il diritto-dovere del minore all&#8217;istruzione? È una di quelle circostanze in cui il contrasto diretto, riguardando posizioni entrambe di ordine costituzionale, può essere qualificato come giuridicamente drammatico (e ciò indipendentemente dai rimedi, del resto non sempre convincenti, che la tecnica del bilanciamento offre per la composizione del conflitto).<br /> Potrebbe osservarsi, in prima battuta, che a prevalere dovrebbe essere il diritto all&#8217;istruzione, in quanto anche obbligo immediatamente posto dalla Costituzione, mentre la specifica imposizione vaccinale riveste una natura meramente legislativa, sia pure finalizzata a proteggere un interesse (quello della collettività alla salute) costituzionalmente protetto.<br /> In senso contrario, tuttavia, si porrebbe il più convincente indirizzo interpretativo che valorizza il carattere fondamentale espressamente assegnato dall&#8217;art. 32 alla salute, e solo alla salute, sia come diritto dell&#8217;individuo che come interesse della collettività. In questa prospettiva, la fondamentalità dell&#8217;interesse collettivo alla salute dovrebbe far concludere nel senso della preferenza da accordare ad esso, anche rispetto ad un diritto così rilevante come quello all&#8217;istruzione<a href="#_ftn27" title="">[27]</a>.<br /> In realtà, sarebbe possibile rintracciare nelle pieghe dell&#8217;ordinamento una soluzione meno &#8220;sanguinosa&#8221; di un simile conflitto (ove tornasse a presentarsi), ed anzi un suo superamento, valorizzando un approccio argomentativo suggerito dalla Corte costituzionale già nella sent. n. 132/1992, ossia in una pronuncia adottata nel periodo in cui l&#8217;ordinamento faceva conseguire alla mancata vaccinazione del minore l&#8217;impossibilità per lui di accedere alle scuole dell&#8217;obbligo. In quella occasione la Corte osservò che, anche qualora il legislatore preveda per il mancato adempimento di un obbligo vaccinale esclusivamente una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di chi esercita la potestà genitoriale sul minore, il giudice può comunque adottare i provvedimenti necessari (ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c.), in sostituzione dei genitori inadempienti, affinché venga effettuata la vaccinazione<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> In tal modo, il rispetto dell&#8217;obbligo vaccinale ottenuto per via sostitutiva consentirebbe di ricomporre armonicamente il quadro dei diritti costituzionali del minore, ivi incluso quello all&#8217;istruzione quando la sua fruibilità fosse subordinata all&#8217;avvenuto trattamento sanitario.<br />  <br /> <strong><em>7.2 Rapporto tra obblighi vaccinali, diritti-doveri costituzionali dei genitori e sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi</em></strong><br />  <br /> Qualche succinta considerazione va svolta, in conclusione, anche relativamente all&#8217;altro rapporto problematico cui prima si è fatto cenno: quello tra gli obblighi vaccinali e la potestà genitoriale, o per meglio dire il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (<em>ex</em> art. 30 Cost.).<br /> Per quanto il trattamento sanitario obbligatorio debba essere applicato al minore, è però evidente che l&#8217;obbligo di sottoporlo alla vaccinazione si rivolge ai soggetti che esercitano su di lui la potestà. Così come sono questi ultimi ad essere destinatari delle sanzioni stabilite per il mancato adempimento. Sanzioni che, nel quadro normativo prodotto dalla legge di conversione n. 119/2017, sono di natura esclusivamente pecuniaria e raggiungono fino ad un massimo di cinquecento euro (cifra notevolmente inferiore a quella prevista nella versione originaria del d.-l. n. 73/2017, ove si prevedeva un massimo di settemilacinquecento euro).<br /> Non vi è dubbio, dunque, che l&#8217;imposizione del vaccino vada ad incidere sulla possibilità dei genitori di autodeterminarsi circa le scelte da adottare relativamente ai trattamenti sanitari cui sottoporre il figlio minore. Ma si tratta di una imposizione certamente compatibile con l&#8217;attribuzione di cui all&#8217;art. 30 Cost., che non per nulla assume anche un contenuto di doverosità. Questa disposizione, infatti, concepisce la potestà genitoriale in chiave palesemente funzionalizzata rispetto agli interessi del figlio. Compreso, naturalmente, il suo interesse alla salute, che la normativa sulle vaccinazioni obbligatorie mira a preservare, congiuntamente all&#8217;interesse della collettività. Si tratta di profili pressoché costantemente evidenziati dalla giurisprudenza costituzionale e ribaditi da ultimo nella sent. n. 5/2018<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Una riflessione merita anche l&#8217;apparato sanzionatorio modulato dalla legge di conversione del d.-l. n. 73/2017. Come notato, la sanzione stabilita in caso di inosservanza dell&#8217;obbligo è di natura esclusivamente pecuniaria e dall&#8217;importo massimo non particolarmente elevato. Al riguardo, posto che lo scopo della sanzione non può che essere quello di incentivare il rispetto dell&#8217;obbligo, è lecito domandarsi se l&#8217;averla fissata in una cifra, in fin dei conti, modesta sia da ritenersi funzionale rispetto al fine. Potrebbero cioè avanzarsi dei dubbi in ordine all&#8217;adeguatezza e alla ragionevolezza del <em>quantum</em> della sanzione rispetto agli interessi costituzionalmente protetti che si è inteso preservare (tutela della salute del minore e della collettività).<br /> La scelta legislativa, tuttavia, ove la si valuti sistematicamente, appare in grado di superare questo genere di obiezioni in ragione di due rilievi. Anzitutto, al raggiungimento del fine in questo caso può contribuire non tanto (o non soltanto) la previsione di una sanzione, quanto &#8211; come in precedenza evidenziato &#8211; la predisposizione di un&#8217;attività informativa capillare, puntuale e comprensibile dei benefici che attraverso i trattamenti vaccinali è possibile, ed anzi doveroso, conseguire. In proposito, lo &#8220;spazio informativo&#8221; configurato dall&#8217;attuale legislazione è, ad avviso della Corte costituzionale, &#8220;adeguato&#8221;. Nella sent. n. 5/2018, in particolare, viene apprezzato quanto disposto dall&#8217;art. 1, comma 4, d.-l. n. 73/2017, ai sensi del quale, qualora venga rilevato il mancato conformarsi all&#8217;obbligo, è necessario avviare «un procedimento volto in primo luogo a fornire ai genitori (o agli esercenti la potestà genitoriale) ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e a sollecitarne l&#8217;effettuazione». Questo procedimento, osserva la Corte, contempla «un apposito colloquio tra le autorità sanitarie e i genitori, istituendo un momento di incontro personale, strumento particolarmente favorevole alla comprensione reciproca, alla persuasione e all&#8217;adesione consapevole»; soltanto a conclusione di tale procedimento, «e previa concessione di un adeguato termine, potranno essere inflitte le sanzioni amministrative previste».<br /> Inoltre, l&#8217;importanza del dato quantitativo della sanzione pecuniaria tende a sfumare, se si tiene a mente quanto chiarito dalla stessa Corte nella già citata sent. n. 132/1992 (la cui logica sembra del tutto compatibile anche con l&#8217;impostazione seguita nella sent. n. 5/2018). Vale a dire che la presenza di sole sanzioni pecuniarie, quale che ne sia l&#8217;entità, non fa in ogni caso venir meno il potere del giudice di adottare (<em>ex</em> artt. 333 e 336 c.c.) quei provvedimenti che si rendano necessari per evitare che il minore subisca un pregiudizio, eventualmente superando la volontà dei genitori refrattari a conformarsi all&#8217;obbligo e disponendo che si effettuino le vaccinazioni. Ed un simile strumento è da ritenersi probabilmente più efficace, in vista del conseguimento dell&#8217;obiettivo, rispetto ad un regime sanzionatorio patrimoniale, anche ove esso fosse di entità più consistente di quello attualmente stabilito<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>. </p>
<div>  </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> Sul diritto alla salute come diritto di libertà sia consentito rinviare &#8211; per tutti i profili che non è possibile affrontare in questa sede e che concernono il fondamento costituzionale della libertà di cura, il contenuto di quest&#8217;ultima ed i limiti ad essa apponibili &#8211; a D. Morana, <em>La salute nella Costituzione italiana. Profili sistematici,</em> Milano 2002, spec. 109 ss., nonché a Id, <em>La salute come diritto costituzionale. Lezioni,</em> 2 ed., Torino 2015, spec. 33 ss., dove possono trovarsi anche i principali riferimenti bibliografici sul tema. Sul versante giurisprudenziale, solo a titolo esemplificativo di un orientamento ormai consolidato, si segnala  Cass., Sez. I, sent. 16 ottobre 2007, n. 21748 (relativa al c.d. caso Englaro) dove si afferma con chiarezza che il diritto alla salute, «come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell&#8217;interessato», aggiungendo che esso includerebbe finanche il diritto «di lasciarsi morire».<br /> Per una sintetica ed aggiornata rassegna dei principali contributi dottrinali in tema di trattamenti sanitari obbligatori v. A. A. Negroni, <em>Sul concetto di &#8220;trattamento sanitario obbligatorio&#8221;</em>, in <em>Rivista AIC</em>, 4/2017.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> V. Crisafulli,  <em>In tema di emotrasfusioni obbligatorie</em>, in <em>Dir. soc.</em>, 1982, 557.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> In particolare, sulla presenza dei presupposti in relazione al decreto-legge n. 73/2017, v. Corte cost., sent. n. 5/2018, nella quale tra l&#8217;altro si rileva che «in considerazione del contesto in cui si inserisce il d.-l. n. 73 del 2017 &#8211; caratterizzato, tra l&#8217;altro, da una tendenza al calo delle coperture vaccinali [&#038;] &#8211; non può ritenersi che il Governo, prima, e il Parlamento, poi, abbiano ecceduto i limiti dell&#8217;ampio margine di discrezionalità che spetta loro, ai sensi dell&#8217;art. 77, secondo comma, Cost., nel valutare i presupposti di straordinaria necessità e urgenza che giustificano l&#8217;adozione di un decreto-legge in materia».</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> V. ad esempio l&#8217;art. 1, d.-l. 73/2017 dove si dispone che per i minori di età compresa tra zero e sedici anni siano obbligatorie e gratuite dodici vaccinazioni (poi portate a dieci nella legge di conversione).</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Parte della dottrina, al pari della giurisprudenza costituzionale, tende a ritenere che la riserva di legge fissata nell&#8217;art. 32 Cost. abbia carattere relativo: v. in questo senso, ad es., A.M. Sandulli, <em>La sperimentazione clinica sull&#8217;uomo (profili costituzionali)</em>, in <em>Dir. soc.</em>, 1978, 522; F. Modugno, <em>Trattamenti sanitari «non obbligatori» e Costituzione (a proposito del rifiuto delle trasfusioni di sangue)</em>, <em>ivi</em>, 1982, 313; M. Luciani, <em>Salute, I) Diritto alla salute &#8211; dir. cost</em>., in <em>Enc. giur.</em>, XXVII, Roma 1991, 10; per la tesi opposta, che pare preferibile, sia consentito rinviare alle argomentazioni proposte in D. Morana, <em>La salute come diritto costituzionale. Lezioni</em>, cit., 47, anche per l&#8217;indicazione di ulteriori riferimenti bibliografici.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> Ma in senso diverso, con riferimento al più ampio tema dei limiti al rifiuto delle cure, v. da ultimo G. Gemma, <em>Diritto a rifiutare cure ed interessi costituzionali diversi dalla salute pubblica, </em>in<em> Rivista AIC, </em>2/2017.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> L&#8217;osservazione si deve a P. Barile, <em>Diritti dell&#8217;uomo e libertà fondamentali</em>, Bologna 1984, 386.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Cfr. in particolare Corte cost., sentt. nn. 210/1994, 438/1995 e 439/1995.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Cosicché, quando il trattamento obbligatorio non sia diretto al miglioramento della salute individuale (e fermo restando che non può essere indirizzato a peggiorarla), la valutazione della sussistenza dell&#8217;interesse della collettività, per il quale viene imposto, dovrà essere più stringente, dovendo il vantaggio alla salute collettiva essere «specificamente qualificato» e sottoposto ad una «più rigorosa ponderazione»: cfr. in questo senso B. Pezzini, <em>Principi costituzionali e politica della sanità: il contributo della giurisprudenza costituzionale alla definizione del diritto sociale alla salute</em>, in C.E. Gallo-B. Pezzini (a cura di), <em>Profili attuali del diritto alla salute</em>, Milano 1998, 36.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Si deve ancora a V. Crisafulli, <em>In tema di emotrasfusioni obbligatorie</em>, cit., 561, l&#8217;osservazione che non sono ammissibili trattamenti obbligatori che non siano disposti «in modo sufficientemente preciso [&#038;] dalla legge», sia pure soltanto attraverso «l&#8217;inquadramento entro un certo &#8220;tipo&#8221;, chiaramente prefigurato». Ne consegue, come evidenziato da P. Barile, <em>Diritti dell&#8217;uomo e libertà fondamentali</em>, cit., 385, che la legge potrà configurare come obbligatori soltanto «singoli trattamenti sanitari» e comunque non «in modo polivalente, cioè per scopi cumulati o indifferenziati».</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Il senso della locuzione «rispetto della persona umana» risulta particolarmente controverso in dottrina. Se per alcuni essa richiama la necessità di rispettare i diritti inviolabili di chi venga sottoposto al trattamento obbligatorio (v., in questo senso, F. Modugno, <em>Trattamenti sanitari «non obbligatori» e Costituzione</em>, cit., 314), per altri l&#8217;espressione allude soprattutto alle modalità con le quali il trattamento va praticato, che, oltre ad essere proporzionate e non inutilmente invasive, debbono salvaguardare il diritto al pudore e alla riservatezza (in questo senso, C. Mortati, <em>La tutela della salute nella Costituzione italiana</em>, in <em>Riv. inf. mal. prof.</em>, 1961, 8 s.). In argomento, se si vuole, cfr. D. Morana, <em>La salute come diritto costituzionale. Lezioni</em>, cit., 50 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> Cfr., ad es., L. Violini, <em>La tutela della salute e i limiti al potere di legiferare: sull&#8217;incostituzionalità di una legge regionale che vieta specifici interventi terapeutici senza adeguata istruttoria tecnico-scientifica</em>, in <em>Le Regioni</em>, 2002, 1450 ss.; B. Pezzini, <em>Diritto alla salute e dimensioni della discrezionalità nella giurisprudenza costituzionale</em>, in R. Balduzzi (a cura di), <em>Cittadinanza, Corti e salute</em>, Padova 2007, 211 ss.; A. D&#8217;Aloia, <em>Tutela della salute, valutazioni tecnico-scientifiche, limiti all&#8217;autonomia regionale</em>, in L. Violini (a cura di), <em>Verso il decentramento delle politiche di</em> welfare<em>. Incontro di studio «Gianfranco Mor» sul diritto regionale</em>, Milano 2011, 23 ss.; da ultimo, L. Busatta, <em>La salute sostenibile. La complessa determinazione del diritto ad accedere alle prestazioni sanitarie</em>, Torino 2018, 137 ss.; per la giurisprudenza costituzionale, v., tra le altre, le sentt. nn. 282/2002, 151/2009, 5/2018.</div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> L&#8217;esigenza che la valutazione in merito all&#8217;obbligatorietà della vaccinazione trovi fondamento nella «opinione qualificata della comunità scientifica» è evidenziata da G. Gemma, <em>Vaccinazioni facoltative: un esempio di irragionevolezza legislativa</em>, in <em>Quad. cost</em>., 2015, 1018.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> Sulle &#8220;norme tecniche&#8221; in generale e sulla loro attitudine a vincolare le scelte legislative, si rinvia ai contributi di F. Salmoni, <em>Le norme tecniche</em>, Milano 2001, passim, e di A. Moscarini, <em>Fonti dei privati e globalizzazione</em>, Roma 2015, spec. 91 ss.<br />  </div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> Sulla decisione v. C. Salazar, <em>La Corte costituzionale immunizza l&#8217;obbligatorietà dei vaccini</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 2018, 465 ss., nonché C. Magnani, <em>I vaccini e la Corte costituzionale: la salute tra interesse della collettività e scienza nelle sentenze 268 del 2017 e 5 del 2018</em>, in <em>www.forumcostituzionale.it</em>, 12 aprile 2018; G. Pascuzzi, <em>Vaccini: quale strategia?</em>, in <em>Foro it.</em>, 2018, I, 737 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> Cfr. in particolare Corte cost., sent. n. 307/1990.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Così, Corte cost., sent. n. 118/1996.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> In tal senso v. già Corte cost., sentt. nn. 27/1998, 423/2000 e 107/2012. Sulla giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all&#8217;indennizzo per danno da vaccinazione (e per la sua distinzione rispetto al risarcimento del danno), nell&#8217;ambito di una più ampia riflessione sulle limitazioni della libertà di cura, cfr. M. Cartabia, <em>La giurisprudenza costituzionale relativa all&#8217;art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana</em>, in <em>Quad. cost.</em>, 2012, 455 ss., spec. 459.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> Secondo l&#8217;impostazione preferibile, quello del paziente ad essere informato sui trattamenti sanitari di cui, in base alla valutazione medica, dovrebbe essere destinatario, è un diritto che deriva in via immediata dalla disciplina dell&#8217;art. 32 Cost. In particolare, esso è da configurarsi come diritto distinto ed autonomo rispetto alla libertà di cura, benché possa assumere un carattere strumentale nei riguardi di quest&#8217;ultima, dal momento che per essere realmente basata sulla volontà del paziente, la scelta deve essere consapevole e, pertanto, fondata su informazioni scientificamente oggettive e tecnicamente attendibili; al riguardo, v., ad es., A. Pace, <em>Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale</em>, III ed. agg. modif., Padova 2003, 27, G.U. Rescigno, <em>Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario, secondo l&#8217;art. 32, co. 2, Cost., al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita</em>, in <em>Dir. pubbl.</em>, 2008, 91, nonché, se si vuole, D. Morana, <em>A proposito del fondamento costituzionale per il &#8220;consenso informato&#8221; ai trattamenti sanitari: considerazioni a margine della sentenza n. 438/2008 della Corte costituzionale, in Giur. cost.</em>, 2008, 4970 ss. Pur pervenendo a conclusioni analoghe sulla necessità di garantire il &#8220;consenso informato&#8221;, la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione muove invece da premesse in parte diverse, avendo ritenuto che esso vada desunto non soltanto dall&#8217;art. 32 Cost., ma anche dagli artt. 2 e 13 Cost.: cfr. Cass., sez. I, sent. 16 ottobre 2007, n. 21748 &#8211; indirizzo confermato da diverse pronunce successive tra cui, da ultimo, Cass., sez. III, sent. 5 luglio 2017, n. 16503 &#8211; nonché Corte cost., sent. n. 438/2008.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> L&#8217;art. 1 della l. n. 219/2017, infatti, è rubricato &#8220;consenso informato&#8221; e sin dal suo comma 1 prevede che «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge»; per alcune prime considerazioni sul contenuto della legge, v. U. Adamo, <em>Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: finalmente la legge</em>, in <em>www.lacostituzione.info</em>, 15 dicembre 2017; B. Liberali, <em>Prime osservazioni sulla legge sul consenso informato e sulle DAT: quali rischi derivanti dalla concreta prassi applicativa?</em>, in <em>Rivista di Diritti comparati</em>, 3/2017; P. Zatti, <em>Spunti per una lettura della legge sul consenso informato e DAT</em>, in <em>www.rivistaresponsabilitamedica.it</em>, 31 gennaio 2018.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> La necessità di attenersi a questo modello nel concreto dispiegarsi del rapporto tra medico e paziente era stata espressamente affermata nel parere del 24 ottobre 2008, reso dal Comitato nazionale per la bioetica e intitolato <em>Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico</em>; la promozione e valorizzazione della «relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l&#8217;autonomia decisionale del paziente e la competenza, l&#8217;autonomia  professionale e la responsabilità del medico» è ora sancita nell&#8217;art. 1, comma 2, della l. n. 219/2017; in tale prospettiva, «mentre il paradigma del paternalismo medico si caratterizzava per il ruolo passivo e subalterno del paziente rispetto all&#8217;<em>auctoritas</em> del medico, nel nuovo paradigma dell&#8217;alleanza terapeutica la relazione medico-paziente si caratterizza per il ruolo chiave del consenso del paziente e per la centralità dell&#8217;affidamento e del carattere fiduciario della relazione terapeutica»: così, M.L. Chiarella, <em>Interrogativi sul «diritto al rifiuto delle cure»: consenso e incapacità nelle scelte di fine vita</em>, in P. Falzea (a cura di), <em>Thanatos e nomos. Questioni bioetiche e giuridiche di fine vita</em>, Napoli 2009, 93.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Si tratta di un aspetto di cui sembra avere consapevolezza anche il legislatore: l&#8217;art. 2, comma 1, del d.-l. n. 73/2017 (come convertito dalla l. n. 119/2017) assegna al Ministro della salute il compito di dare impulso ad iniziative di comunicazione e informazione istituzionale anche allo scopo di «promuovere un&#8217;adesione volontaria e consapevole alle vaccinazioni previste dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale, nonché  per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni».</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Il superamento dello stato di &#8220;soggezione&#8221; del paziente nei riguardi del medico ha trovato nell&#8217;art. 32 il suo impulso costituzionale, come già evidenziato da B. Pezzini, <em>Il diritto alla salute: profili costituzionali</em>, in <em>Dir. soc.</em>, 1983, 87.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> A questa esigenza informativa, pur in presenza di trattamenti obbligatori, sembra conformarsi l&#8217;art. 1, comma 4, d-l. n. 73/2017, su cui v. <em>infra</em>, § 7.2. Sulla necessità di adottare «presidi cautelari» nei confronti dei soggetti sottoposti a vaccinazioni obbligatorie, tra i quali rientra la comunicazione al soggetto interessato o a chi deve decidere per lui, dei rischi che potrebbero derivare o delle precauzioni da dover prendere, cfr. A. Mazzitelli, <em>Il ragionevole dubbio in materia di vaccinazioni obbligatorie</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, 15 novembre 2017, 9.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Com&#8217;è noto, il d.lgs. n. 154/2013, nell&#8217;operare un&#8217;ampia modifica delle norme civilistiche in materia di filiazione, ha tra l&#8217;altro disposto la sostituzione dell&#8217;espressione &#8220;potestà genitoriale&#8221;, precedentemente utilizzata, con quella di &#8220;responsabilità genitoriale&#8221;, in ciò adeguandosi al lessico utilizzato nell&#8217;ambito di atti normativi dell&#8217;Unione europea, a partire dal Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio. Tuttavia, inteso il concetto di potestà genitoriale nel senso tradizionale di titolarità di poteri-doveri da esercitarsi nell&#8217;interesse della prole, non sembra che continuare ad utilizzare anche questa espressione possa dirsi improprio, dal momento che a tale nozione sèguitano ad essere riconducibili le posizioni giuridiche cui ora il legislatore si riferisce con la locuzione &#8220;responsabilità genitoriale&#8221;.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Cfr. S.P. Panunzio, <em>Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle vaccinazioni)</em>, in <em>Dir. soc.</em>, 1979, 875 ss., part. 894 ss. Per l&#8217;A., il trattamento obbligatorio viene ad assumere la natura di un onere, sempre che i margini di scelta entro i quali possa muoversi l&#8217;onerato non siano in concreto talmente stringenti da vanificare la sua materiale possibilità di rifiuto, e quindi di effettiva scelta; in questo caso, l&#8217;onere costituisce una sorta di &#8220;sanzione indiretta&#8221;. La figura dell&#8217;onere non può invece utilizzarsi quando l&#8217;obbligo del trattamento sanitario risulti condizionante l&#8217;esercizio di «diritti-doveri del cittadino, e/o l&#8217;inserimento del medesimo in collettività a loro volta obbligatorie» (ivi, 896), come accadrebbe qualora l&#8217;avvenuta vaccinazione obbligatoria venisse considerata quale condizione necessaria per accedere alla scuola dell&#8217;obbligo.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Per l&#8217;interpretazione dell&#8217;aggettivo &#8220;fondamentale&#8221; nel contesto costituzionale italiano quale attributo che determina la prevalenza del diritto, dell&#8217;interesse e del principio che siano espressamente così qualificati su diritti, interessi e principi contrapposti, che non abbiano tale riconoscimento espresso, v., per tutti, P. Grossi, <em>Diritti fondamentali e diritti inviolabili nella Costituzione italiana</em>, in Id., <em>Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni</em>, II ed., Padova, 2008, 2 ss. Va peraltro segnalato che la Corte costituzionale, in maniera non convincente, ha invece considerato sostanzialmente irrilevante il carattere fondamentale che la Costituzione riserva soltanto alla salute, come diritto individuale e interesse della collettività, negando che esso attribuisca una qualche preminenza; per questa giurisprudenza, la fondamentalità contraddistinguerebbe tutti i diritti costituzionali, con i quali dunque anche il diritto alla salute può essere posto in bilanciamento: in questo senso, sent. n. 85/2013; l&#8217;assunto appare ribadito anche nella  sent. n. 58/2018.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> Nella sent. n. 132/1992 si osserva, tra l&#8217;altro: «Quanto alla specifica tutela della salute del minore e del suo diritto all&#8217;istruzione &#8211; che debbono essere oggetto di primaria considerazione e che sono pregiudicate anch&#8217;esse dalla mancata osservanza dell&#8217;obbligo di vaccinazione &#8211; l&#8217;ordinamento prevede che il giudice minorile possa adottare &#8211; su ricorso dell&#8217;altro genitore, dei parenti e del pubblico ministero, ovvero anche d&#8217;ufficio &#8211; ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., i provvedimenti idonei per sottoporre il bambino alla vaccinazione. [&#038;] L&#8217;applicazione degli artt. 333 e 336 cod. civ. non può ritenersi preclusa in ragione dell&#8217;espressa previsione di una sanzione amministrativa per il caso di violazione dell&#8217;obbligo in esame. Gli interventi previsti dalle norme suddette infatti non hanno natura sanzionatoria e, pertanto, non può essere fatto richiamo al principio di specialità. Né può, in generale, ritenersi che sia precluso il ricorso alle misure istituite per l&#8217;attuazione specifica della legge in ragione del fatto che sono previste sanzioni per la violazione di essa. Per effetto delle norme soprarichiamate spetta al giudice rimuovere o superare decisioni dell&#8217;esercente la potestà che, in violazione di precisi doveri siano pregiudizievoli al minore stesso, adottando i provvedimenti che egli ritiene convenienti nell&#8217;interesse del minore».</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Nella quale si osserva che «i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano [&#038;] anche l&#8217;interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell&#8217;esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore».</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> Ai sensi dell&#8217;art. 336 c.c. i provvedimenti del giudice <em>ex</em> art. 333 c.c. «sono adottati su ricorso dell&#8217;altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero». L&#8217;art. 1, comma 5, d.-l. n. 73/2017 nella sua versione originaria prevedeva, in caso di persistente rifiuto da parte degli esercenti la potestà di sottoporre il minore alle vaccinazioni imposte, l&#8217;obbligo in capo alla Asl di segnalare la circostanza alla compente procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; la legge di conversione ha eliminato dal testo del decreto la disposizione che stabiliva tale obbligo. Tuttavia, in diverse regioni sono in vigore atti che stabiliscono, con modalità ed a condizioni non uniformi, la necessità di segnalazione da parte della Asl: v., ad es., il par. 5.12 della DGR Emilia-Romagna n. 256/2009 <em>Approvazione del documento contenente &#8220;Indicazioni alle Aziende sanitarie per promuovere la qualità delle vaccinazioni in Emilia-Romagna&#8221;</em> o l&#8217;accordo del 13 luglio 2010 tra Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e i tribunali per i minorenni, denominato <em>Accordo sull&#8217;adozione del percorso previsto dalla DGR 1587/05 &#8211; &#8220;Determinazioni in ordine alle vaccinazioni dell&#8217;età infantile e dell&#8217;adulto in Regione Lombardia&#8221; per i soggetti inadempienti le vaccinazioni obbligatorie</em>.</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/diritto-alla-salute-e-vaccinazioni-obbligatorie/">Diritto alla salute e vaccinazioni obbligatorie</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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