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	<title>Igiene e sanita&#039;-Case di cura Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Igiene e sanita&#039;-Case di cura Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Tar, sistema apertura lattine antigienico e da rifare  L&#8217;ordinanza pubblicata dal Tribunale del Lazio obbliga le ditte a produrre nuovo modo più sicuro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:54 +0000</pubDate>
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<p>ROMA &#8211; C&#8217;è voluta una denuncia e ora un&#8217;ordinanza per avvertire che il sistema d&#8217;apertura delle lattine non è proprio igienico. La famosa linguetta dell&#8217;apertura delle bibite, denominata &#8220;stay on tab&#8221; &#8211; che ha sostituito la precedente, a strappo, considerata pericolosa &#8211; entra infatti direttamente all&#8217;interno del contenitore. Le ditte</p>
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<p>ROMA &#8211; C&#8217;è voluta una denuncia e ora un&#8217;ordinanza per avvertire che il sistema d&#8217;apertura delle lattine non è proprio igienico. La famosa linguetta dell&#8217;apertura delle bibite, denominata &#8220;stay on tab&#8221; &#8211; che ha sostituito la precedente, a strappo, considerata pericolosa &#8211; entra infatti direttamente all&#8217;interno del contenitore. Le ditte produttrici delle lattine per aranciata, cola e birra circolanti in Italia, avranno quindi sessanta giorni per adottare un nuovo sistema di apertura, più sicuro e igienico. Non solo, dovranno anche apporre &#8220;l&#8217;avvertenza&#8221; di pulire accuratamente la linguetta di metallo al momento dello strappo dell&#8217;anello. </p>
<p>L&#8217;ordinanza è stata pubblicata oggi dal Tar del Lazio (prima sezione, presidente Luigi Tosti) che ha sospeso la circolare 704 del &#8217;97 con la quale il ministero della Sanità aveva respinto la richiesta del Codacons di bloccare la commercializzazione delle lattine che adottano questo sistema di apertura. I giudici amministrativi di primo grado hanno così accolto l&#8217;istanza avanzata dall&#8217;associazione dei consumatori.</p>
<p>Disponendo che il ministero riesamini il provvedimento impugnato, il Tar ha dato 60 giorni di tempo per ottenere il cambiamento del sistema di apertura delle lattine e l&#8217;apposizione dell&#8217;avvertenza circa la pericolosità igienica. &#8220;Diversamente&#8221; è stato fatto rilevare al Codacons &#8220;scatterà la misura prevista dalla legge n. 155 del &#8217;97: il ritiro dal commercio di oltre 20 miliardi di lattine&#8221;. </p>
<p>Secondo il Codacons, che aveva posto il problema al ministero della Sanità oltre un anno fa e che ha reso noto la decisione del Tar, l&#8217;ordinanza renderà sicure tutte le lattine dotate del sistema &#8220;stay on tab&#8221; (oltre 20 miliardi vendute in Italia), che al momento dello strappo dell&#8217;anello di apertura fa immergere nel liquido la linguetta di metallo, &#8220;con tutti i batteri e i germi accumulatisi nel ciclo di passaggio dal produttore al consumatori nei magazzini di deposito&#8221;. </p>
<p>&#8220;Il Tar&#8221; ha commentato l&#8217;avvocato Carlo Rienzi, presidente dell&#8217;associazione degli utenti &#8220;ha per la prima volta applicato la legge n. 281 del &#8217;98 sulla tutela dei consumatori. Finalmente, come negli Usa si bloccavano milioni di auto pericolose, anche in Italia, grazie a questa legge, si possono imporre all&#8217;industria comportamenti più corretti e una tutela immediata ed efficace per la comunità dei consumatori&#8221;.</p>
<p>Nel ricorso ai giudici amministrativi il Codacons ha sottolineato che &#8220;nonostante sia l&#8217;Istituto Superiore di Sanità sia il Consiglio Superiore di Sanità avessero accertato la &#8220;non igienicità&#8221; del sistema &#8220;stay on tab&#8221;, non essendo stato possibile verificare in concreto se e quante persone avevano subito infezioni per tale causa, avevano concluso per la &#8220;non pericolosità&#8221; della situazione. Opponendosi a queste conclusioni, il Codacons aveva sostenuto la necessità di &#8220;interventi efficaci di prevenzione del rischio&#8221;. Il Codacons aveva anche fatto osservare che vi sono aziende, più sensibili di altre alla salute dei consumatori, che hanno da tempo adottato altri sistemi, come un &#8220;copri lattina&#8221; di plastica apposto sulla stessa in condizioni di sterilità.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>Tutela della salute e &#8220;nuovi&#8221; poteri istruttori del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 35 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-della-salute-e-nuovi-poteri-istruttori-del-giudice-amministrativo-ai-sensi-dellart-35-del-d-l-vo-31-marzo-1998-n-80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-della-salute-e-nuovi-poteri-istruttori-del-giudice-amministrativo-ai-sensi-dellart-35-del-d-l-vo-31-marzo-1998-n-80/">Tutela della salute e &#8220;nuovi&#8221; poteri istruttori del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 35 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80</a></p>
<p>Con l’ordinanza in esame il Giudice amministrativo si è pronunciato, a quanto consta per la prima volta, su di una delle più rilevanti materie attribuite alla sua giurisdizione esclusiva, e cioè le prestazioni da rendere nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (art.33, comma 2, lett. f), D.lvo 31.3.1998, n. 80), che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-della-salute-e-nuovi-poteri-istruttori-del-giudice-amministrativo-ai-sensi-dellart-35-del-d-l-vo-31-marzo-1998-n-80/">Tutela della salute e &#8220;nuovi&#8221; poteri istruttori del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 35 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/tutela-della-salute-e-nuovi-poteri-istruttori-del-giudice-amministrativo-ai-sensi-dellart-35-del-d-l-vo-31-marzo-1998-n-80/">Tutela della salute e &#8220;nuovi&#8221; poteri istruttori del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 35 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80</a></p>
<p>Con l’ordinanza in esame il Giudice amministrativo si è pronunciato, a quanto consta per la prima volta, su di una delle più rilevanti materie attribuite alla sua giurisdizione esclusiva, e cioè le prestazioni da rendere nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (art.33, comma 2, lett. f), D.lvo 31.3.1998, n. 80), che attengono al fondamentale diritto alla tutela della salute contemplato dall’art. 32 della Costituzione.</p>
<p>In particolare, il Giudice, in sede cautelare, si è trovato a decidere sul diniego opposto da una Azie</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>TAR ABRUZZO, SEZ. PESCARA &#8211; <a href="dispositivo?codgiur=195&#038;visualizza=1">Ordinanza 15 aprile 1999, n. 157</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>L&#8217;intuitus personae nelle convenzioni di diritto pubblico.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lintuitus-personae-nelle-convenzioni-di-diritto-pubblico-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:24:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lintuitus-personae-nelle-convenzioni-di-diritto-pubblico-2/">L&#8217;intuitus personae nelle convenzioni di diritto pubblico.</a></p>
<p>La sentenza in rassegna è particolarmente significativa, perché affronta un tema (quello della rilevanza dell&#8217;elemento personale nelle convenzioni di diritto pubblico) che, sia in dottrina che in giurisprudenza (eccezion fatta per sporadiche pronunce che hanno affrontato solo incidentalmente l&#8217;argomento), è pressoché inesplorato. Come risulta del testo della sentenza in rassegna,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lintuitus-personae-nelle-convenzioni-di-diritto-pubblico-2/">L&#8217;intuitus personae nelle convenzioni di diritto pubblico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lintuitus-personae-nelle-convenzioni-di-diritto-pubblico-2/">L&#8217;intuitus personae nelle convenzioni di diritto pubblico.</a></p>
<p>La sentenza in rassegna è particolarmente significativa, perché affronta un tema (quello della rilevanza dell&#8217;elemento personale nelle convenzioni di diritto pubblico) che, sia in dottrina che in giurisprudenza (eccezion fatta per sporadiche pronunce che hanno affrontato solo incidentalmente l&#8217;argomento), è pressoché inesplorato.</p>
<p>Come risulta del testo della sentenza in rassegna, nella specie la decadenza della convenzione era stata disposta perché, dopo che era stata concessa ad un sanitario l’autorizzazione a trasformare il rapporto convenzionale da gestione individuale in gestione societaria, in considerazione del fatto che il sanitario stesso era rimasto corresponsabilizzato nella nuova società, quest’ultimo, in ragione della situazione di incompatibilità creatasi ai sensi dell’art. 4, comma 7, della L. 412/91 (in quanto dipendente del Servizio Sanitario Nazionale), aveva ceduto la propria quota della menzionata società, cessando con essa ogni rapporto.</p>
<p>Il venir meno della corresponsabilizzazione dell’originario titolare della convenzione era stato ritenuto dalla Azienda USL elemento preclusivo del permanere del rapporto convenzionale in argomento; conseguentemente la Azienda stessa ne aveva la decadenza.</p>
<p>Tale provvedimento, che era stato annullato in primo grado dal TA.R. Puglia, è stato invece ritenuto legittimo dalla Sez. V con la sentenza in rassegna.</p>
<p>E’ stato osservato in proposito che l’art. 4, comma 2, della L. 412/91 (che ha riconosciuto la possibilità di stipulare convenzioni con istituzioni sanitarie private gestite da società, limitandosi ad imporre alle stesse di avere un direttore sanitario o tecnico, che risponda personalmente dell’organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera), non sembra poter stravolgere il quadro consolidato dei principi in materia di rapporti convenzionali con il S.S.N.; tali principi richiedono un elemento di continuità (dato sicuramente dalla permanente corresponsabilizzazione del precedente titolare individuale, elemento discretivo già individuato dall’accordo collettivo reso esecutivo con D.P.R. del 16 maggio 1980) con l’originario assetto, a garanzia del rapporto fiduciario instauratosi.</p>
<p>D’altra parte, la circostanza che l’art. 4, comma 2, della L. 412/91 abbia espressamente esteso alle società l’accesso al convenzionamento, non comporta &#8211; ad avviso della Sez. V &#8211; che alla prosecuzione del rapporto convenzionale con altro soggetto societario subentrante, nel quale è però sempre coinvolto l’originario titolare, possa essere tout court parificata la costituzione di un nuovo soggetto (societario), rispetto al quale il precedente titolare finisca per rimanere del tutto estraneo, e con riferimento al quale andrebbe necessariamente verificato ex novo il possesso dei requisiti di capacità e affidabilità tecnico-organizzativa.</p>
<p>In definitiva non può certo negarsi alla neo-costituita società la possibilità di divenire parte di un rapporto di convenzionamento, ma non per questo la medesima società può pretendere di succedere automaticamente nel rapporto instaurato con il precedente titolare individuale, che però è uscito completamente di scena, e nello stesso rapporto fiduciario con il predetto a suo tempo specificamente creato.</p>
<p>A tal fine rimane indispensabile &#8211; e le nuove opportunità create in favore dei soggetti societari dalla l. 412/91 non sembrano poter stravolgere il quadro consolidato dei principi in materia di rapporti convenzionali con il S.S.N. &#8211; un elemento di continuità (dato sicuramente dalla permanente corresponsabilizzazione del precedente titolare individuale, elemento discretivo già individuato dall’accordo collettivo reso esecutivo con DPR del 16 maggio 1980) con l’originario assetto, a garanzia del rapporto fiduciario instauratosi.</p>
<p>Nel caso in questione, infatti, è stato notato nella motivazione della sentenza, si controverteva della stipula di un nuovo rapporto convenzionale con una determinata società privata, bensì del trasferimento automatico, in favore di un soggetto societario del tutto nuovo, di un rapporto basato su ineludibili requisiti e presupposti, anche di ordine fiduciario, e precedentemente in vigore con un soggetto individuale, le cui qualità personali e specifiche, insieme alla complessiva sua affidabilità, avevano indotto l’Amministrazione sanitaria al &#8220;convenzionamento&#8221;.</p>
<p>La sentenza in rassegna sembra condivisibile con riferimento alla fattispecie decisa, non potendosi negare che la &#8220;causa&#8221; (tanto per impiegare termini civilistici ai quali la dottrina giuspubblicistica sta diventando adusa) del trasferimento della convenzione era costituita dal precedente rapporto convenzionale di tipo individuale; tale originaria causa non poteva ritenersi del tutto venuta meno, una volta costituita la società.</p>
<p>D’altra parte, sotto altro profilo, l’autorizzazione alla trasformazione era stata concessa proprio perchè l’originario titolare era rimasto &#8220;corresponsabilizzato&#8221; nella nuova società e la presenza del titolare stesso era da considerare come condizione determinante per la prosecuzione del rapporto </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="dispositivo?codgiur=2221&#038;visualizza=1">Sentenza 10 agosto 2001 n. 4373</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lintuitus-personae-nelle-convenzioni-di-diritto-pubblico-2/">L&#8217;intuitus personae nelle convenzioni di diritto pubblico.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2019 n.1043</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-17-1-2019-n-1043/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-17-1-2019-n-1043/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2019 n.1043</a></p>
<p>Pres. Travaglino, Rel. Gaime Guizzi. 1. Sanità  &#8211; Case di cura &#8211; Consenso informato &#8211; Mancata acquisizione &#8211; Responsabilità  &#8211; Sussistenza. 1. Per la mancata acquisizione del consenso informato, la struttura sanitaria privata risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio ove tali danni siano dipesi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-17-1-2019-n-1043/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2019 n.1043</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-17-1-2019-n-1043/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2019 n.1043</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Travaglino, Rel. Gaime Guizzi.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1. Sanità  &#8211; Case di cura &#8211; Consenso informato &#8211; Mancata acquisizione &#8211; Responsabilità  &#8211; Sussistenza.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>1. Per la mancata acquisizione del consenso informato, la struttura sanitaria privata risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio ove tali danni siano dipesi dall&#8217;inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la casa di cura si avvale.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</div>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso 25965-2015 proposto da:</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;AMICO PIETRO PAOLO, elettivamente domiciliato ROMA, VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell&#8217;avvocato PIETRO PATERNO&#8217; RADDUSA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato BENIAMINO RICCA giusta procura in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">CASA DI CURA SANTA CHIARA SPA IN LIQUIDAZIONE , in persona del liquidatore dott. GIUSEPPE URSO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D CHELINI 5, 1 presso lo studio dell&#8217;avvocato FRANCESCO NUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato LORENZO CASONI giusta procura in calce al controricorso; ALLIANZ SPA , in persona dei procuratori dott. CARMINANTONIO CATENAZZO e dott. ANDREA CERRETTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANTONIO SPADAFORA giusta procura in calce al controricorso; LEGRE GERARD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo Studio GREZ, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato FRANCESCO SALESIA giusta procura in calce al controricorso:;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; controricorrenti &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè contro</p>
<p style="text-align: justify;">REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; intimati &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">Nonchè da:</p>
<p style="text-align: justify;">REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA , in persona del suo procuratore dott. ELIA MARIA NEGRIN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE, 8, presso lo studio dell&#8217;avvocato MILENA LIUZZI, che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ALVARO MARABINI giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ricorrente incidentale &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">contro D&#8217;AMICO PIETRO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 66, presso lo studio dell&#8217;avvocato PIETRO PATERNO&#8217; RADDUSA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato BENIAMINO RICCA giusta procura in calce al controricorso; &#8211; controrà­corrente all&#8217;incidentale</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè contro</p>
<p style="text-align: justify;">ALLIANZ SPA , LEGRE GERARD, CASA DI CURA SANTA CHIARA SPA IN LIQUIDAZIONE ; &#8211; intimati &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">avverso la sentenza n. 1392/2015 della CORTE D&#8217;APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/07/2015;</p>
<p style="text-align: justify;">udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;</p>
<p style="text-align: justify;">udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso principale, inammissibilità  del ricorso incidentale; udito l&#8217;Avvocato PIETRO PATERNO&#8217; RADDUSA per delega;</p>
<p style="text-align: justify;">udito l&#8217;Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;</p>
<p style="text-align: justify;">udito l&#8217;Avvocato MILENA LIUZZI;</p>
<p style="text-align: justify;">FATTI DI CAUSA</p>
<p style="text-align: justify;">1. Pietro Paolo D&#8217;Amico ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1392/15 del 22 luglio 2015, della Corte di Appello di Firenze, che &#8211; respingendo il gravame proposto dall&#8217;odierno ricorrente contro la sentenza n. 1516/12 del 26 aprile 2012 del Tribunale di Firenze &#8211; ha rigettato la sua domanda di condanna al risarcimento dei danni nei confronti della Casa di Cura Santa Chiara S.p.a. in liquidazione (d&#8217;ora in poi, &#8220;Casa di Cura&#8221;), e del dottor Gerard Legre, relativamente all&#8217;esecuzione di un intervento chirurgico compiuto dal sanitario, in difetto di adeguata informazione al paziente, presso la suddetta struttura ospedaliera.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di essere stato sottoposto &#8211; negli anni dal 1992 al 1996 &#8211; a numerosi interventi di artoprotesi ad entrambe le anche, tutti eseguiti dal dott. Legre presso la suddetta Casa di Cura, nonchè di aver accettato di sottoporsi, su consiglio del sanitario (che gli diagnosticava, nell&#8217;anno 2000, &#8220;calcificazioni per articolari cotiloidee&#8221;), ad un&#8217;ulteriore operazione, volta alla rimozione delle calcificazioni. Espletato l&#8217;intervento il 5 dicembre 2001, senza che &#8211; a dire dell&#8217;odierno ricorrente &#8211; fosse stato previamente acquisito un valido consenso all&#8217;operazione (giacchè il modulo di consenso informato, sottoposto alla sua firma, sarebbe stato del tutto generico), il D&#8217;Amico deduce che, all&#8217;esito di tale ulteriore intervento, egli lamentava un&#8217;accentuata anemia con riflessi caratteri debilitanti, difficoltà  di deambulazione, acuti dolori, nonchè l&#8217;impossibilità  per il suo piede sinistro di procedere in modo naturale. Rivoltosi, dunque, ad una diversa struttura sanitaria, egli apprendeva che nel corso dell&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento del dicembre 2001 era stata fratturata porzione di femore destro (avendo egli, in particolare, subito la rottura del trocantere), poi ingabbiata con presidio metallico, senza che di ciù² il medesimo fosse stato reso edotto tanto prima che dopo l&#8217;operazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Citata, dunque, in giudizio &#8211; innanzi al Tribunale fiorentino &#8211; la suddetta Casa di Cura, affinchè la stessa fosse condannata, sia in proprio che in via solidale con il Legre, al risarcimento dei danni subiti da esso D&#8217;Amico, tanto per effetto della non corretta esecuzione dell&#8217;intervento chirurgico, quanto per l&#8217;assenza di adeguato consenso informato, la convenuta ebbe a chiamare in causa il medico, ritenendolo il solo responsabile dell&#8217;eventuale danno, nonchè, in manleva, la propria compagnia di assicurazioni, società  Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. (d&#8217;ora in poi, &#8220;Reale Mutua&#8221;). Intervenuto in giudizio, oltre alla predetta società  assicuratrice, anche il Legre, pure costui fu autorizzato a chiamare in causa, in garanzia, il proprio assicuratore, società  Raas S.p.a., anch&#8217;essa intervenuta nella causa pendente innanzi al giudice di prime cure. All&#8217;esito del giudizio di primo grado la domanda risarcitoria veniva integralmente respinta. Si escludeva, da un lato, che vi fosse stata una non corretta esecuzione dell&#8217;intervento chirurgico (recependosi, sul punto, le conclusioni del CTU, che qualificava lo stesso come di &#8220;speciale difficoltà &#8220;, indicando, inoltre, nella frattura del trocantere &#8220;una complicanza prevedibile e frequente&#8221;), nonchè, dall&#8217;altro, l&#8217;esistenza di prova in ordine sia al fatto che, in presenza di idonea informazione, il paziente non si sarebbe sottoposto all&#8217;intervento, sia che l&#8217;omissione informativa avesse causato un aggravamento della situazione patologica. Infine, quanto alla mancanza di adeguata informazione anche dopo l&#8217;esecuzione della prestazione sanitaria, sebbene si fosse ritenuto che essa integrasse violazione di doveri morali e deontologici, si escludeva che avesse cagionato danno al D&#8217;Amico, sotto il profilo della lesione del diritto sia alla salute che all&#8217;autodeterminazione del paziente. Le spese processuali erano poste integralmente a carico del D&#8217;Amico.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Proposto gravame dall&#8217;odierno ricorrente, per far valere unicamente il mancato accoglimento della domanda risarcitoria per carenza di adeguata informazione sull&#8217;intervento, la Corte di Appello di Firenze confermava il rigetto della domanda risarcitoria, quantunque sulla base di un differente &#8220;iter&#8221; argomentativo. Infatti, le domande avanzate nei confronti del dott. Legre e delle due compagnie di assicurazione venivano dichiarate inammissibili, sul rilievo che il D&#8217;Amico, dopo aver esteso nei loro confronti la domanda risarcitoria (mercè la memoria ex art. 183 cod. proc. civ.), nel precisare le conclusioni, invece, &#8220;come da atto di citazione&#8221;, avrebbe implicitamente rinunciato alla domanda nei confronti di tali soggetti o sarebbe da essa decaduto. Quanto, invece, alla domanda risarcitoria volta a far valere la mancanza di acquisizione del previo consenso informato all&#8217;operazione, pur ritenendo la stessa &#8220;paradossalmente fondata&#8221; (e ciù² in quanto l&#8217;omissione dell&#8217;informazione veniva ritenuta &#8220;di per sì© fonte autonoma di danno indipendentemente dall&#8217;esito dell&#8217;informazione&#8221;), la Corte fiorentina la rigettava. Difatti, tale domanda &#8211; a dire del secondo giudice &#8211; avrebbe potuto farsi valere esclusivamente a carico del dott. Legre (nei cui confronti, perà², ogni pretesa doveva ritenersi inammissibile per la ragione giù  illustrata), ma non pure della Casa di Cura, non potendo esserle addossato &#8220;tale «deficità» informativo&#8221;, e ciù² per non essere il suddetto sanitario un suo dipendente. Anche le spese del secondo grado erano poste a carico dell&#8217;odierno ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D&#8217;Amico, sulla base di tre motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Con il primo motivo è dedotta &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. &#8211; &#8220;violazione e/o falsa applicazione degli artt. 106, 112 e 345 cod. proc. civ.&#8221;, e ciù² &#8220;in relazione all&#8217;inammissibilità  dell&#8217;appello nei confronti del dott. Gerard Legre&#8221;. Ci si duole, in sostanza, della violazione del principio della cd. &#8220;estensione automatica della domanda&#8221;. Difatti, si assume che quella proposta dalla Casa di Cura verso il dott. Legre non costituisse domanda di garanzia o di regresso, bensì una chiamata in causa per titolo autonomo o di esclusiva responsabilità  (come sarebbe reso evidente dal contenuto della comparsa di costituzione in giudizio della convenuta e dalle conclusioni da essa rassegnate in primo grado), sicchè la stessa si sarebbe automaticamente estesa all&#8217;attore, il quale, oltretutto, nel proprio atto di appello l&#8217;avrebbe esplicitamente riproposta, donde l&#8217;impossibilità  di ritenerla &#8220;nuova&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 345 cod. proc. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Con il secondo motivo è dedotta &#8220;violazione e/o falsa applicazione degli artt. 331, 332 e 345 cod. proc. civ.&#8221;, e ciù² &#8220;in relazione alla declaratoria di inammissibilità  dell&#8217;appello nei confronti del dott. Legre, Reale Mutua e Raas&#8221;. Il motivo &#8211; che è svolto, in realtà , solo quanto alla declaratoria di inammissibilità  dell&#8217;appello nei riguardi delle due compagnie assicuratrici &#8211; mira a far accertare che nessun gravame era stato, in realtà , proposto nei confronti delle stesse, essendo state le stesse citate in appello solo ai fini dell&#8217;integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. La richiesta di cassare la sentenza sul punto è giustificata, sul piano dell&#8217;interesse a ricorrere, anche in ragione della &#8220;statuizione di condanna alle spese di lite&#8221;. 3.3. Con il terzo motivo è dedotta &#8211; sempre ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. &#8211; &#8220;violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1228, 2043, 2049, 2055, 1175, 1176 e 1292 cod. civ.&#8221;, e ciù² &#8220;in relazione all&#8217;esclusione della responsabilità  solidale della Casa di Cura per l&#8217;operato del dott. Gerard Legre&#8221;. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte fiorentina, pur avendo riconosciuto l&#8217;assenza di adeguata informazione in ordine all&#8217;intervento praticato e alle sue conseguenze, nonchè l&#8217;esistenza di una lesione del diritto all&#8217;autodeterminazione di esso D&#8217;Amico, abbia escluso che della stessa potesse rispondere la Casa di Cura. Si rileva, infatti, che tra il paziente e l&#8217;ente ospedaliero si instaura un contratto di spedalità , in forza del quale il secondo risponde dei danni causati al primo, sia in relazione a propri specifici inadempimenti ai sensi dell&#8217;art. 1218 cod. civ., &#8220;sia in relazione al comportamento doloso o colposo dei sanitari di cui si avvale ai sensi dell&#8217;art. 1228 cod. civ.&#8221;. Si prescinde, dunque, dall&#8217;esistenza di un rapporto di dipendenza (essendo sufficiente un nesso di occasionalità  necessaria), trovando la responsabilità  della struttura ospedaliera fondamento non giù  nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella loro vigilanza, &#8220;bensì nel rischio connaturato all&#8217;utilizzazione di terzi nell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligazione&#8221;. Irrilevante sarebbe, del pari, la circostanza che l&#8217;intervento sia stato eseguito dal medico di fiducia del paziente, bastando che egli sia inserito nella struttura. In conclusione, assume il ricorrente, &#8220;l&#8217;errore del medico dà  origine ad una responsabilità  solidale impropria (art. 2055 cod. civ., da estendersi anche alla responsabilità  contrattuale) della struttura sanitaria e del professionista&#8221;, nel senso che essi &#8220;sono chiamati a rispondere in via solidale (art. 1292 cod. civ.) a diverso titolo, ovvero sulla base di titoli autonomi di responsabilità &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Ha resistito la società  Reale Mutua con controricorso, per chiedere che l&#8217;avversaria impugnazione venga dichiarata inammissibile o comunque rigettata, svolgendo, inoltre, ricorso incidentale, sulla base di tre motivi, il cui esame riveste &#8211; a suo dire &#8211; carattere pregiudiziale.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. In relazione ai motivi del ricorso principale, Reale Mutua assume la fondatezza del primo (quantunque si reputi lo stesso assorbito dall&#8217;accoglimento del ricorso incidentale) e l&#8217;inammissibilità  del secondo e del terzo. In particolare, rispetto al secondo motivo si sottolinea come il ricorrente sia carente di interesse, giacchè la condanna alle spese nei confronti delle compagnie assicuratrici chiamate in garanzia non sarebbe &#8211; come da esso ipotizzato &#8211; una conseguenza della declaratoria di inammissibilità  del gravame proposto dal D&#8217;Amico nei loro confronti, bensì un&#8217;applicazione del principio di causalità  della lite. Infine, quanto al terzo motivo, se ne assume la novità , nella parte in cui il ricorrente richiama &#8211; senza che si fornisca prova di averlo giù  fatto in primo grado (donde anche l&#8217;eccepito difetto di autosufficienza del motivo) &#8211; il disposto dell&#8217;art. 1228 cod. civ., norma peraltro non applicabile nella specie, essendo stato il D&#8217;Amico, e dunque non il soggetto obbligato alla prestazione sanitaria, bensì il creditore della stessa, a scegliere liberamente il professionista dal quale farsi operare.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Il ricorso incidentale, come detto, è articolato in tre motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.1. In particolare, con il primo motivo, si ipotizza &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. &#8211; &#8220;nullità  della sentenza&#8221; in ragione di &#8220;error in procedendo per violazione dell&#8217;art. 112 cod. proc. civ.&#8221;, consistito nella &#8220;omessa pronuncia sull&#8217;eccezione di inammissibilità  dell&#8217;appello&#8221;, e comunque &#8220;per violazione dell&#8217;art. 345 cod. proc. civ.&#8221;, per avere la Corte fiorentina &#8220;pronunciato in merito alla domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto all&#8217;autodeterminazione nonostante detta domanda fosse stata introdotta per la prima volta con l&#8217;atto d&#8217;appello&#8221;. Si assume che, nel giudizio di primo grado, il D&#8217;Amico avesse &#8220;prospettato unicamente pregiudizi attinenti alla lesione del diritto alla salute&#8221;, solo in appello deducendo, invece, &#8220;l&#8217;esistenza di una lesione del diritto all&#8217;autodeterminazione, anche in assenza di danno alla salute&#8221;. Orbene, quantunque la Reale Mutua avesse tempestivamente eccepito la violazione del divieto di &#8220;nova&#8221; ex art. 345 cod. proc. civ. (presentandosi, quella proposta in sede di gravame, domanda distinta per &#8220;petitum&#8221; e &#8220;causa petendi&#8221; da quella fatta valere in primo grado), la Corte fiorentina, oltre a non pronunciarsi su tale eccezione, ha ritenuto di dover rettificare la motivazione del primo giudice, riconoscendo, in astratto, l&#8217;esistenza di un pregiudizio siffatto, salvo escludere che dello stesso potessero rispondere &#8211; per le differenti ragioni giù  sopra illustrate &#8211; sia la Casa di Cura che il sanitario. Di qui, congiuntamente, la dedotta violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.2. Costituisce ideale sviluppo di quello che lo precede il secondo motivo, che ipotizza &#8211; sempre ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. &#8211; nullità  della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ. per &#8220;per vizio di extrapetizione&#8221;, e ciù², nuovamente, &#8220;in relazione all&#8217;individuazione dei danni conseguenti al difetto di consenso informato&#8221;, in sì© considerato, non essendo stati gli stessi &#8220;mai neppure allegati (prima ancora che provati) dal preteso danneggiato.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.3. Infine, con il terzo motivo viene dedotta &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. &#8211; &#8220;violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2056, 2059 e 2697 cod. civ., nonchè degli artt. 40 e 41 cod. pen.&#8221;, e ciù² &#8220;in relazione all&#8217;affermazione della risarcibilità  del danno da difetto di consenso informato, a prescindere dall&#8217;accertamento della rilevanza causale dell&#8217;omissione&#8221;. Ritiene la controricorrente che ai fini del risarcimento del danno da lesione del diritto all&#8217;autodeterminazione occorra che il paziente dimostri &#8211; quantunque anche solo in via presuntiva &#8211; che in presenza dell&#8217;informazione omessa esso non si sarebbe sottoposto all&#8217;intervento (nella specie, quello di rimozione delle calcificazioni), prova non raggiunta nell&#8217;ipotesi che occupa. Nel caso &#8220;de quo&#8221;, anzi, sussisterebbero, semmai, elementi (emergenti dalla espletata CTU e valorizzati dal primo giudice, diversamente da quello di appello) che inducono a ritenere esattamente il contrario.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Ha resistito con controricorso anche il Legre, per chiedere che l&#8217;avversaria impugnazione venga dichiarata inammissibile o comunque rigettata. In via preliminare è eccepita la nullità  della notifica del ricorso, avvenuta a mezzo &#8220;PEC&#8221;, ed avente ad oggetto non un atto originale informatico, bensì un atto originariamente formato su supporto analogico (ovvero, cartaceo), sottoscritto di pugno dal difensore del ricorrente e successivamente scansionato, in quanto priva di attestazione di conformità  all&#8217;originale cartaceo. Nel merito, l&#8217;infondatezza del primo motivo di ricorso è argomentata, innanzitutto, sul rilievo che &#8211; nella specie &#8211; il principio di estensione della domanda non può operare, avendovi il D&#8217;Amico rinunciato, scegliendo di concludere in primo grado come da atto di citazione, e non come da memoria ex art. 183 cod. proc. civ., nella quale aveva formulato apposita domanda verso esso Legre. In ogni caso, poi, anche a voler ritenere operante il principio dell&#8217;estensione della domanda, esso avrebbe astrattamente giustificato l&#8217;accertamento della responsabilità  esclusiva del sanitario, in luogo di quella della Casa di Cura convenuta, laddove, invece, il D&#8217;Amico &#8211; in appello &#8211; ha chiesto l&#8217;affermazione della responsabilità  solidale di entrambi i soggetti, ciù² che connota, inammissibilmente, in termini di novità  la sua iniziativa, in violazione dell&#8217;art. 345 cod. proc. civ. Quanto al secondo motivo, se ne eccepisce l&#8217;inammissibilità , giacchè se l&#8217;interesse destinato a sorreggerlo è quello alla riforma della statuizione sulle spese di lite nei confronti delle compagnie di assicurazione chiamate in manleva, detta statuizione avrebbe dovuto essere specificamente impugnata. In relazione, infine, al terzo motivo, si evidenzia che non avendo la Casa di Cura riproposto in appello, ai sensi dell&#8217;art. 346 cod. proc. civ., la domanda di accertamento della responsabilità  di esso Legre, la stessa deve intendersi rinunciata, di talchè detto tema deve ritenersi ormai definitivamente precluso, stante la decadenza del D&#8217;Amico &#8211; per le ragioni indicate a confutazione del primo motivo di ricorso principale &#8211; da ogni domanda proposta nei suoi confronti. Nel merito, peraltro, il motivo si paleserebbe infondato, non avendo il ricorrente dedotto quali conseguenze pregiudizievoli sarebbe derivate dalla lesione del proprio diritto all&#8217;autodeterminazione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Anche la Casa di Cura ha resistito, con controricorso, al ricorso del D&#8217;Amico, concludendo per la declaratoria di inammissibilità  o comunque per il rigetto dell&#8217;impugnazione principale. In particolare, essa evidenzia come i giudici di merito non avrebbero &#8220;approfondito completamente l&#8217;indagine circa l&#8217;effettiva sussistenza della piena autodeterminazione e consapevolezza dell&#8217;attore&#8221; in ordine al trattamento sanitario ricevuto, e ciù² in quanto la loro valutazione si sarebbe fermata ad uno stadio, per così dire, preliminare, essendo &#8220;state escluse sia la rilevanza causale di tale eventuale difetto&#8221; di informazione, che &#8220;l&#8217;imputabilità  dello stesso alla Casa di Cura&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Infine, pure la società  Allianz, con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso principale, del quale ha preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità , e ciù² soprattutto in relazione al fatto che la qualificazione della domanda attorea competeva al giudice di merito. Tale qualificazione, inoltre, non sarebbe censurabile in sede di legittimità  se non sotto il profilo della carenza motivazionale, al qual riguardo si assume che il ricorrente &#8211; in special modo quanto alla supposta operatività  del principio dell&#8217;estensione della domanda &#8211; avrebbe dovuto rapportare il contenuto della decisione del secondo giudice a quello della domanda spiegata in primo grado nella citazione introduttiva, il mancato riferimento alla quale renderebbe, pertanto, la censura inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Per parte propria, il D&#8217;Amico ha resistito al ricorso incidentale della Reale Mutua. Ha eccepito, al riguardo, l&#8217;inammissibilità  del primo motivo, per carenza di interesse della ricorrente incidentale, per essere la stessa risultata vittoriosa, in punto di inammissibilità  dell&#8217;appello proposto nei suoi confronti da esso D&#8217;Amico, con statuizione che &#8211; quantunque pronunciata per ragioni diverse da quelle poste da Reale Mutua a fondamento della propria impugnazione &#8211; risulta, ormai, passata in giudicato. In ogni caso, si contesta la circostanza che esso D&#8217;Amico non avrebbe proposto, se non in appello, domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto all&#8217;autodeterminazione, ciù² che escluderebbe la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso incidentale. Infine, quanto al terzo motivo, si evidenzia come la Corte fiorentina abbia correttamente individuato, nel descrivere i danni derivanti dall&#8217;omessa acquisizione del consenso informato del paziente, un danno &#8220;evento&#8221; (identificato nello stesso intervento medico non previamente assentito), e i danni &#8220;conseguenza&#8221; (consistenti nella preclusione per il paziente della possibilità  di scelta), la cui gravità  &#8211; da apprezzare non necessariamente sul piano delle complicanze post-operatorie o post-terapeutiche, e dunque dello loro incidenza sul diritto alla salute, ma anche su quello della violazione della fede religiosa del paziente, di un suo credo particolare o, più¹ in generale, della sua dignità  di uomo &#8211; il giudice di appello non avrebbe, nel caso di specie, approfondito, stante il mancato accoglimento della domanda risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Le parti hanno presentato memorie ex art. 378 cod. proc. civ., ribadendo le rispettive argomentazioni, nonchè associandosi la Reale Mutua e la Casa di cura all&#8217;eccezione di nullità  della notifica del ricorso principale sollevata dal Legre.</p>
<p style="text-align: justify;">RAGIONI DELLA DECISIONE</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, va rigettata l&#8217;eccezione di nullità  della notifica del ricorso (recte: di improcedibilità  dell&#8217;impugnazione) sollevata dal controricorrente Legre e fatta propria dalla Reale Mutua e dalla Casa di Cura.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. Invero, agli atti del presente giudizio risulta attestazione del legale del ricorrente &#8211; datata 28 ottobre 2015 &#8211; della conformità , agli originali digitali, delle copie analogiche dei seguenti documenti: ricorso per cassazione, relata di notificazione dello stesso, messaggio di invio PEC del 28 ottobre 2015 e della ricevuta di accettazione avente pari data. Sono, così, rispettate, le condizioni imposte dall&#8217;art. 369, comma 1, cod. proc. civ., ai fini della procedibilità  del ricorso notificato a mezzo PEC, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte. Difatti, essa ha ritenuto il ricorso per cassazione &#8220;improcedibile, ai sensi dell&#8217;art. 369 cod. proc. civ., quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio p.e.c. e relative ricevute, senza attestarne la conformità , ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1 -bis, della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte&#8221; (da ultimo, Cass. Sez. 6, sent. 22 dicembre 2017, ord. n. 30918, Rv. 647031-01, in motivazione). Tanto basta per il rigetto dell&#8217;eccezione in esame, non senza notare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno, di recente, chiarito &#8211; quantunque con riferimento all&#8217;ipotesi di notifica telematica di documento &#8220;digitale nativo&#8221;, ma con principio estensibile anche al caso (come quello presente) in cui la notificazione abbia ad oggetto la copia analogica di originale digitale &#8211; che il difetto di attestazione di conformità  da parte del difensore, ex art. 9, commi 1 -bis e 1 &#8211; ter, della I. n. 53 del 1994, non comporta l&#8217;improcedibilità  del ricorso ove il controricorrente non abbia disconosciuto la conformità  della copia informale all&#8217;originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 20075, n. 82 (Cass. Sez. Un., sent. 24 settembre 2018, n. 24438, Rv. 650462-01).</p>
<p style="text-align: justify;">11. Ciù² premesso, il ricorso principale deve essere accolto. 11.1. Il primo motivo è fondato. 11.1.1. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, &#8220;qualora il convenuto&#8221; (nella specie, la Casa di Cura), &#8220;nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, indicandolo come il vero legittimato&#8221; (nella specie, il Legre), &#8220;si verifica l&#8217;estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l&#8217;attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione&#8221; (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 11 settembre 2018, n. 22050, Rv. 650074-02; in senso analogo Cass. Sez. 1, ord. 8 marzo 2018, n. 5580, Rv. 647752-01). Resta, nondimeno, inteso che &#8220;la presunzione su cui si fonda il principio dell&#8217;estensione automatica della domanda dell&#8217;attore al terzo chiamato (ossia che l&#8217;attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l&#8217;attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato&#8221; (Cass. Sez. 2, sent. 27 aprile 2016, n. 8411, Rv. 639737-01). Orbene, se l&#8217;esclusione dell&#8217;estensione deve essere &#8211; come appena rilevato &#8211; &#8220;espressamente&#8221; formulata, non idonee a tale scopo potevano ritenersi le conclusioni rassegnate dal D&#8217;Amico a norma dell&#8217;art. 189 cod. proc. civ., nelle quali si chiedeva dichiararsi la responsabilità  della Casa di Cura, sia in proprio, &#8220;che ex artt. 2043 e 2049 cod. civ.&#8221;, in ragione &#8220;della condotta del personale medico che vi ha operato&#8221;, e ciù² alla stregua del principio del principio secondo cui &#8220;affinchè una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali&#8221; (Cass. Sez. Un., sent. 24 gennaio 2018, n. 1785, Rv. 647010-01). Da quanto precede, pertanto, emerge che il mancato espresso riferimento &#8211; in sede di precisazione delle conclusioni &#8211; al riconoscimento della responsabilità  anche del Legre, riguardato alla luce tanto del contenuto della memoria ex art. 183 cod. proc. civ., predisposta &#8220;illo tempore&#8221; dall&#8217;odierno ricorrente (ove si richiedeva la condanna &#8220;in via solidale&#8221; del predetto sanitario), quanto della riproposizione, in appello, della domanda risarcitoria pure nei confronti di tale soggetto, non può integrare quella &#8220;espressa esclusione&#8221; dell&#8217;estensione automatica della domanda, necessaria perchè la pretesa &#8220;de qua&#8221; possa ritenersi abbandonata. 11.2. Anche il secondo motivo di ricorso principale è fondato. 11.2.1. Sul punto, va preliminarmente rilevato che essendo stata, nella specie, denunciata la violazione di norme processuali (artt. 331, 332 e 345 cod. proc. civ.), quello dedotto è un tipico &#8220;error in procedendo&#8221;, in relazione al quale questa Corte è anche giudice del &#8220;fatto processuale&#8221;, con possibilità  di accesso diretto agli atti del giudizio (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 12 marzo 2018, n. 5971, Rv. 647366-01; ma nello stesso senso giù  Cass. Sez. Un., sent. 22 maggio 2012, n. 8077, Rv. 622361-01). La disamina degli stessi conferma, dunque, quanto era giù  dato evincere dal testo &#8211; riprodotto nel presente ricorso anche ai fini ed agli effetti dell&#8217;art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. &#8211; delle conclusioni rassegnate in appello dall&#8217;odierno ricorrente, ovvero che egli non aveva indirizzato il proprio atto di gravame nei confronti delle compagnie assicuratrici della Casa di Cura e del Legre, evocate in giudizio solo ai fini ed agli effetti di una mera &#8220;litis denuntiatio&#8221;, ex art. 331 cod. proc. civ. Erronea è stata, dunque, la declaratoria di inammissibilità  dell&#8217;appello proposto nei loro confronti, evenienza che &#8211; come ha esattamente osservato il ricorrente nella propria memoria ex art. 378 cod. proc. civ. &#8211; sufficiente a fondare l&#8217;interesse ad impugnare, a prescindere dalle conseguenze che il giudice del rinvio dovrà  trarre da tale statuizione, nel procedere ad una rinnovato assetto alle spese di lite, e ciù² alla luce del principio secondo cui la &#8220;cassazione della sentenza di appello travolge la pronuncia sulle spese di secondo grado, perchè in tal senso espressamente disposto dall&#8217;art. 336, comma 1, cod. proc. civ., sicchè il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell&#8217;esito finale della lite&#8221; (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01). 11.3. Infine, anche il terzo motivo del ricorso principale è fondato. 11.3.1. E&#8217;, infatti, errata l&#8217;affermazione che esclude la responsabilità  della Casa di Cura, per mancata acquisizione del consenso informato del D&#8217;Amico all&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento chirurgico praticatogli, giacchè &#8220;tale «deficità» informativo&#8221; &#8211; secondo la sentenza impugnata &#8211; non potrebbe esserle addossato, non essendo il dott. Legre un suo dipendente. 11.3.2. Al riguardo, occorre muovere dalla premessa che questa Corte ha da tempo affermato &#8211; proprio con specifico riguardo all&#8217;attività  chirurgica &#8211; che il consenso informato del paziente si pone come condizione &#8220;essenziale per la liceità  dell&#8217;atto operatorio&#8221; (Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 1982, n. 3604, Rv. 421568-01). In effetti, il consenso informato &#8211; secondo l&#8217;insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008) &#8211; deve essere inteso quale espressione della consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico e si configura quale vero e proprio diritto della persona, trovando fondamento nei principi espressi nell&#8217;art. 2 della Costituzione, che della persona tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che &#8220;la libertà  personale è inviolabile&#8221;, e che &#8220;nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge&#8221;. Si tratta, inoltre, di diritto ribadito da diverse norme sovranazionali, tra le quali spiccano l&#8217;art. 5 della Convenzione sui diritti dell&#8217;uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall&#8217;Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145 e dall&#8217;art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000. La stessa giurisprudenza di questa Corte ha, del resto, sottolineato come tale diritto rappresenti, allo stesso tempo, &#8220;una forma di rispetto per la libertà  dell&#8217;individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà  di scegliere tra le diverse possibilità  di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sì© e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell&#8217;integralità  della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive&#8221; (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 16 ottobre 2007, n. 21748, Rv. 598962-01), restando, nondimeno, inteso che &#8220;il dissenso alle cure mediche, per essere valido ed esonerare così il medico dal potere-dovere di intervenire, deve essere espresso, inequivoco ed attuale&#8221; (Cass. Sez. 3, sent. 15 settembre 2008, n. 23676, Rv. 604907-01). In termini sostanzialmente analoghi si è sottolineato che &#8220;il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza&#8221; (purchè questi si profilino, comunque, &#8220;a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso&#8221;, e siano inoltre &#8220;tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona&#8221;), ovvero che non &#8220;si tratti di trattamento sanitario obbligatorio&#8221;. Tale consenso &#8220;è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, al fine di escluderlo, il fatto che l&#8217;intervento «absque pactis» sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto, per la semplice ragione che, a causa del totale «deficità» di informazione, il paziente non è posto in condizione di assentire al trattamento, consumandosi nei suoi confronti, comunque, una lesione di quella dignità  che connota l&#8217;esistenza nei momenti cruciali della sofferenza fisica e/o psichica&#8221; (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 28 luglio 2011, n. 16543, Rv. 619495-01). Di conseguenza, &#8220;l&#8217;informazione esatta sulle condizioni e sui rischi prevedibili di un intervento chirurgico o su un trattamento sanitario per accertamenti in prevenzione o in preparazione&#8221;, costituisce, di per sì©, &#8220;un obbligo o dovere che attiene alla buona fede nella formazione del contratto&#8221;, ponendosi, anche in ragione del rilievo costituzionale che riveste il diritto del paziente a prestare un consenso consapevole al trattamento, come &#8220;elemento indispensabile per la validità  del consenso&#8221; stesso, atteggiandosi, in particolare, come &#8220;elemento costitutivo della protezione&#8221; dovuta al paziente (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2014, n. 19731, Rv. 632440-01). Pertanto, sebbene &#8220;l&#8217;acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l&#8217;intervento terapeutico&#8221; (Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16503, Rv. 644956-01), essa si pone, comunque, come accessoria rispetto alla prima (o meglio, strumentale ad essa), sicchè anche per essa opera il principio secondo cui la struttura sanitaria &#8220;risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall&#8217;inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l&#8217;ospedale si avvale&#8221; (Cass. Sez. 3, sent. 3 febbraio 2012, n. 1620, Rv. 621457-01), e ciù² &#8220;anche quando l&#8217;operatore non sia un suo dipendente&#8221; (Cass. Sez. 3, sent. 20 giugno 2012, n. 10616, Rv. 624915-01). 11.3.3. Orbene, alla stregua di tali principi deve escludersi che la Casa di Cura possa sottrarsi a responsabilità  per il sol fatto che il dott. Legre non risulti un suo dipendente, dovendo cassarsi, anche sul punto, la sentenza impugnata, restando, naturalmente, compito del giudice del rinvio stabilire in quali termini &#8211; ed inoltre, se con iniziative ritualmente assunte &#8211; sia stata proposta dal D&#8217;Amico la domanda risarcitoria, per lesione del diritto ad un&#8217;adeguata informazione sul trattamento praticato. Al riguardo, infatti, deve notarsi che differente è il caso in cui il paziente lamenti il mancato riconoscimento di un danno alla salute, riconducibile all&#8217;assenza di adeguata informazione all&#8217;intervento o trattamento, da quello in cui si dolga dell&#8217;omessa liquidazione del danno discendente da detta condotta omissiva, per il sol fatto della lesione del diritto ad autodeterminarsi. Come ha sottolineato, ancora di recente, questa Corte le due prospettive risarcitorie, in ciascuno di tali casi, &#8220;rispondono a diversi fondamenti logico-giuridici che si riflettono anche sul piano del riparto degli oneri probatori&#8221; (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 21 giugno 2018, n. 16336, non massimata) Difatti, nella prima ipotesi resta fermo il principio secondo cui &#8220;in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell&#8217;arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un&#8217;adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l&#8217;intervento, non potendo altrimenti ricondursi all&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute&#8221; (così giù  Cass. Sez. 3, sent. 9 febbraio 2010, n. 2847, Rv. 611427-01, nonchè, tra le più¹ recenti, Cass. Sez. 3, sent. 16 febbraio 2016, n. 2998, Rv. 638979-01). Per contro, ricorrendo la seconda fattispecie, &#8220;l&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori &#8211; anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all&#8217;informazione &#8211; a condizione che sia allegata e provata, da parte dell&#8217;attore, l&#8217;esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione in sì© considerato, sempre che essi superino la soglia minima di tollerabilità  imposta dai doveri di solidarietà  sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi&#8221; (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20885, Rv. 650433-01), restando, peraltro, inteso che tale prova potrà  darsi anche a mezzo di presunzioni, &#8220;la cui efficienza dimostrativa seguirà  una sorta di ideale scala ascendente, a seconda della gravità  delle condizioni di salute e della necessarietà  dell&#8217;operazione&#8221; (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, n. 16336 del 2018, cit.). D&#8217;altra parte, e per concludere sul punto, nello stabilire se l&#8217;odierno ricorrente abbia diritto a conseguire &#8211; dal dottor Legre (dato l&#8217;accoglimento del primo motivo di ricorso), come dalla Casa di Cura (in forza dell&#8217;accoglimento del terzo) &#8211; il risarcimento del danno da mancato consenso informato, il giudice del rinvio, attesa la diversità  delle due fattispecie di danno dianzi delineate, dovrà  anche attenersi al principio secondo cui, qualora &#8220;l&#8217;attore abbia chiesto con l&#8217;atto di citazione il risarcimento del danno da colpa medica per errore nell&#8217;esecuzione di un intervento chirurgico (e, quindi, per la lesione del diritto alla salute), e domandi poi in corso di causa anche il risarcimento del danno derivato dall&#8217;inadempimento, da parte dello stesso medico, al dovere di informazione necessario per ottenere un consenso informato (inerente al diverso diritto alla autodeterminazione nel sottoporsi al trattamento terapeutico), si verifica una «mutatio libelli» e non una mera «emendatio», in quanto nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine e di decisione, che altera l&#8217;oggetto sostanziale dell&#8217;azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza&#8221; (Cass. Sez. 3, sent. 13 ottobre 2017, n. 24072, Rv. 645833-01).</p>
<p style="text-align: justify;">12. Il ricorso incidentale è, invece, inammissibile. La controricorrente Reale Mutua è, infatti, risultata totalmente vittoriosa all&#8217;esito del giudizio di appello, e ciù² non solo in ragione della declaratoria di inammissibilità  del gravame proposto nei suoi confronti dal D&#8217;Amico, ma anche in ragione del rigetto della domanda risarcitoria nei confronti della propria assicurata, ovvero la Casa di Cura. Trova, pertanto, applicazione, nel caso di specie, il principio secondo cui &#8220;è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell&#8217;impugnazione, salva la facoltà  di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza&#8221; (Cass. Sez. 5, sent. 22 settembre 2017, n. 22095, Rv. 645632-01). D&#8217;altra parte, si è appena sopra chiarito, entro quali limiti &#8211; e con quali oneri di indagine a carico del giudice del rinvio &#8211; destinata ad operare la pronuncia cassatoria adottata da questa Corte, sicchè, come detto, le censure formulate da Reale con il ricorso incidentale potranno essere vagliate in tale sede.</p>
<p style="text-align: justify;">13. A carico della ricorrente incidentale, attesa la declaratoria di inammissibilità  della proposta impugnazione, sussiste l&#8217;obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Le spese anche del presente giudizio saranno liquidate all&#8217;esito del giudizio di rinvio, da parte del giudice per esso competente.</p>
<p style="text-align: justify;">PQM</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte accoglie il ricorso principale e, per l&#8217;effetto, cassa la . sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall&#8217;art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà  atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, all&#8217;esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3 aprile 2018.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2015 n.5981</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-12-2015-n-5981/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-12-2015-n-5981/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2015 n.5981</a></p>
<p>Pres. FF. Corciulo, est. Di Vita sull’annullamento dell’autorizzazione sanitaria per lo svolgimento di prestazioni ambulatoriali rilasciata da un Comune che non abbia ottenuto il preventivo parere dell’ASL 1. Igiene e sanità – Realizzazione di una nuova struttura sanitaria – Autorizzazione comunale – Necessità del previo parere di compatibilità da parte</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-12-2015-n-5981/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2015 n.5981</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF. Corciulo, est. Di Vita</span></p>
<hr />
<p>sull’annullamento dell’autorizzazione sanitaria per lo svolgimento di prestazioni ambulatoriali rilasciata da un Comune che non abbia ottenuto il preventivo parere dell’ASL</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><span style="color:#B22222;">1. Igiene e sanità – Realizzazione di una nuova struttura sanitaria – Autorizzazione comunale – Necessità del previo parere di compatibilità da parte dell’ASL – Sussiste – Conseguenze – Illegittimità dell’autorizzazione rilasciata in assenza del parere dell’ASL. &nbsp;</p>
<p>2. Igiene e sanità – Autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture sanitarie – Blocco alle autorizzazioni vigente nella Regione Campania – Non è abrogato dal D.L. 1/2012 (cd. Decreto Liberalizzazioni) – Ragioni – Mancanza di decreti governativi di attuazione.</p>
<p>3. Igiene e sanità – Autorizzazioni sanitarie – Regione Campania – Blocco alle autorizzazioni – Impossibilità di autorizzare nuove strutture prima di aver verificato il soddisfacimento del fabbisogno regionale.</span></p>
<p>4. Igiene e sanità – Autorizzazioni sanitarie – Regione Campania &#8211; Istanza per l’apertura di una nuova struttura – Non preordinata alla futura istanza di accreditamento – Irrilevante ai fini dell’operatività del blocco alle autorizzazioni – Ragioni</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;Nell’ambito del procedimento autorizzativo preordinato alla realizzazione di nuove strutture sanitarie, assume carattere imprescindibile la presupposta verifica da parte dell’ASL in ordine alla sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi della struttura e alla compatibilità del progetto con il fabbisogno regionale. Pertanto, deve ritenersi illegittima l’autorizzazione sanitaria rilasciata da un Comune che non abbia preventivamente acquisito il parere dell’ASL.<br />
&nbsp;<br />
2. Il regime autorizzatorio preposto alla realizzazione e all’esercizio delle attività sanitarie nella Regione Campania non può ritenersi abrogato dal D.L. n. 1/2012 (cd. Decreto Liberalizzazioni), dal momento che tale normativa non ha natura precettiva in mancanza dei decreti governativi di attuazione. (1)<br />
&nbsp;<br />
3. Nella Regione Campania, il cd. “blocco alle autorizzazioni sanitarie” imposto dall’art. 1, co. 60, L. R. 6/5/2013 n. 5 impedisce alle Amministrazioni Sanitarie di rilasciare il parere preventivo di compatibilità di una struttura sanitaria, fino a quando il fabbisogno regionale non sia soddisfatto attraverso l’accreditamento definitivo delle strutture provvisoriamente accreditate e successivamente delle strutture private già in esercizio. (2)<br />
&nbsp;<br />
4. Ai fini dell’operatività del cd. “blocco alle autorizzazioni sanitarie” vigente nella Regione Campania, deve ritenersi irrilevante la circostanza che la richiesta di autorizzazione sanitaria non sia preordinata alla successiva richiesta di accreditamento, atteso che la sospensione delle procedure autorizzative mantiene una congrua ragionevolezza quando le misure di razionalizzazione dell’offerta sanitaria non sono ancora giunte a compimento, e quindi non può escludersi che le strutture accreditate già insistenti sul territorio siano in grado di soddisfare il fabbisogno di una certa area geografica.</p>
<p>(1) cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 5.6.2014 n. 3095.<br />
(2) cfr. Cons. Stato, Sez. III, 16.7.2014 n. 3762; Idem, 28.11.2014 n. 5908.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 05981/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03034/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3034 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Rosa Peluso, elettivamente domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria del T.A.R. Campania, in Napoli, piazza Municipio, 64;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Raffaele Marciano, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via S. Lucia, 62;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Motus Sano s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Ammendola e Pasquale Fornaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carmela Romano, in Napoli, via Chiatamone, 55;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del decreto n. 8665 del 13 marzo 2014 del Comune di San Giuseppe Vesuviano, recante autorizzazione della società Motus Sano s.r.l. all’esercizio di attività sanitaria per lo svolgimento delle prestazioni ambulatoriali di fisioterapia e riabilitazione fisico &#8211; motoria in regime privatistico;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano e della società Motus Sano s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Con ricorso notificato il 19 maggio 2015 e depositato in data 11 giugno 2015 l’A.S.L. Napoli 3 Sud impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento comunale indicato in epigrafe con cui la società Motus Sano s.r.l. è stata autorizzata all’esercizio di attività sanitaria per lo svolgimento delle prestazioni ambulatoriali di fisioterapia e riabilitazione fisico &#8211; motoria in regime privatistico nei locali siti in San Giuseppe Vesuviano, via Torricello n. 16.<br />
Parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502/1991, delle delibere di Giunta Regionale n. 3958/2001 e n. 7301/2001, violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere ed arbitrarietà.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Giuseppe Vesuviano e la società controinteressata che eccepiscono l’irricevibilità per tardività e, altresì, la carenza di legittimazione attiva dell’A.S.L. Napoli 3 Sud controvertendosi di un’autorizzazione sanitaria che rientrerebbe nella esclusiva sfera di competenza del Comune: nel merito, le parti convenute assumono la legittimità del decreto autorizzativo e si oppongono all’accoglimento del gravame&nbsp;<em>ex adverso.</em><br />
Il T.A.R. ha accolto la domanda cautelare con ordinanza collegiale n. 1401 del 16 luglio 2015, tracciando la seguente traiettoria argomentativa:&nbsp;<em>“Considerato che, nei limiti della sommaria delibazione consentita in fase cautelare, non appare condivisibile l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalle parti resistenti, alla luce delle condisivibili osservazioni svolte dalla difesa dell’A.S.L.; Ritenuto che il ricorso appare assistito dalla ragionevole previsione di accoglimento in ragione: &#8211; dell’omessa acquisizione del parere obbligatorio dell’A.S.L. in ordine all’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria; &#8211; dell’indirizzo espresso dalla Sezione con sentenza n. 3095/2014 circa la natura non precettiva dell’art. 1 del D.L. 1/2012, dal quale non può farsi quindi discendere l’intervenuta abrogazione del regime autorizzatorio alla realizzazione e all’esercizio dell’attività sanitaria nella Regione Campania; &#8211; dell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato (Sez. III, 16 luglio 2014 n. 3762 e 28 novembre 2014 n. 5908) in ordine alla intrinseca ragionevolezza della sospensione delle procedure autorizzative anche qualora la richiesta di autorizzazione non sia preordinata alla successiva richiesta di accreditamento”</em>.<br />
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2015 la causa è stata spedita in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Preliminarmente, occorre scrutinare l’eccezione in rito sollevata dalle parti resistenti.<br />
Per comprendere il ragionamento sotteso all’argomentazione delle controparti processuali, occorre premettere che il provvedimento autorizzativo oggetto di gravame è stato rilasciato in data 13 marzo 2014 dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, all’uopo compulsato dalla società Motus Sano s.r.l. con atto di diffida a provvedere. Nello specifico, il decreto in questione è stato emanato nelle more del giudizio proposto dalla società controinteressata ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., definito dal T.A.R. con sentenza n. 2008 dell’8 aprile 2014 di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Ebbene, le parti resistenti sostengono che il gravame in trattazione sarebbe stato tardivamente proposto rispetto al termine decadenziale di 60 giorni di cui agli artt. 29 e 41 del cod. proc. amm. decorrente, alternativamente, nella data di rilascio del decreto di autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (13 marzo 2014), ovvero nella data di deposito della predetta sentenza di questo T.A.R. n. 2008 dell’8 aprile 2014.<br />
I rilievi non persuadono.<br />
Non risulta che l’atto autorizzativo in questione sia stato depositato nel predetto giudizio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. al quale ha preso parte l’A.S.L. Napoli 3 Sud, con la conseguenza che non può farsi riferimento alla data di deposito della predetta sentenza n. 2008/2014 per il calcolo del termine decadenziale (nella pronuncia è riportato infatti che&nbsp;<em>“all’odierna udienza camerale la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che è intervenuta la cessazione della materia del contendere, sulla scorta del rilievo che l’amministrazione comunale intimata avrebbe rilasciato la richiesta autorizzazione sanitaria”</em>&nbsp;aggiungendo che&nbsp;<em>“nel caso specifico non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, poiché la predetta difesa non ha addotto alcun elemento di prova idoneo a suffragare che il provvedimento richiesto sia stato effettivamente emanato, in modo da determinare la piena soddisfazione della pretesa attorea…”</em>).<br />
Ritiene pertanto il Collegio che il gravame sia stato tempestivamente proposto entro il prescritto termine decadenziale decorrente dal giorno in cui l’amministrazione ricorrente ha avuto conoscenza del rilascio del provvedimento autorizzativo. Ebbene, come indicato a pag. 3 del ricorso, l’atto impugnato è stato acquisito al protocollo del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. in data 16 marzo 2015, onde a tale data occorre riferirsi per individuare il&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;del termine per proporre impugnazione.<br />
Rispetto a tale data, il ricorso è stato tempestivamente affidato per la notifica in data 15 maggio 2015 (cfr. tagliando della richiesta di notifica all’Ufficiale Giudiziario accluso al foglio contenente la procura speciale alle liti).<br />
Neppure ha pregio l’eccezione di parte resistente secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell’A.S.L. Napoli 3 Sud.<br />
Come si vedrà in seguito, l’amministrazione comunale ha omesso di acquisire il parere dell’A.S.L. circa la verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi della struttura sanitaria, così come prescritto dalla delibera della Giunta Regionale Campania n. 7301/2001. L’illegittima soppressione di tale imprescindibile verifica legittima certamente alla proposizione del ricorso la parte pubblica cui detto accertamento è affidato per effetto della richiamata disciplina regionale. A ciò si aggiunga che non può dubitarsi della piena legittimazione a ricorrere avverso atti autorizzativi all’esercizio di attività di fisioterapia e riabilitazione fisico – motoria in capo alle A.S.L. cui istituzionalmente compete l’attività di vigilanza e di controllo sulla erogazione delle prestazioni sanitarie e sulla coerenza con le esigenze di tutela della salute dei cittadini ex art. 32 della Costituzione.<br />
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni già succintamente illustrate nell’ordinanza cautelare n. 1401/2015 che in questa sede vanno ulteriormente ribadite e confermate.<br />
L’art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la realizzazione di strutture e l&#8217;esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie è subordinata ad autorizzazione, sia per la verifica di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi (quarto comma), sia per la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione, effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l&#8217;accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento di nuove strutture (terzo comma).<br />
Nella Regione Campania, la disciplina del procedimento di autorizzazione è poi integrata dalle delibere di Giunta Regionale n. 3958/2001 e n. 7301/2001 che così scandiscono la sequenza procedimentale preordinata al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 gennaio 2015 n. 453 e 3208 del 12 giugno 2015):<br />
&#8211; dopo la presentazione dell’istanza all’amministrazione comunale, al fine di acquisire la verifica di compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno complessivo, alla localizzazione territoriale e ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici, il C<br />
&#8211; l’A.S.L., per il tramite di una apposita commissione (nominata dal Direttore Generale e presieduta dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. con la partecipazione di soggetti esperti, anche esterni, in possesso di idonee professionali<br />
&#8211; l’A.S.L. trasmette alla Regione, Assessorato Regionale alla Sanità – Settore Programmazione Sanitaria le risultanze delle verifiche effettuate ed il relativo parere di compatibilità entro 20 giorni dalla data di ricevimento, se trattasi di istanze invia<br />
&#8211; la Giunta Regionale per il tramite di una apposita commissione all’uopo nominata valuta il parere di compatibilità espresso dall’A.S.L. e trasmette al Comune richiedente e all’A.S.L. il parere definitivo entro i successivi 20 giorni, se trattasi di ista<br />
&#8211; in caso di parere positivo il Comune rilascia la concessione o l’autorizzazione edilizia e l’autorizzazione alla realizzazione della struttura, dandone notizia all’interessato.<br />
Dalla disamina della disciplina di settore discende che non può dubitarsi circa l’imprescindibilità, nell’ambito del procedimento autorizzativo alla realizzazione di nuove strutture sanitarie, della presupposta verifica di competenza dell’A.S.L. in ordine alla sussistenza dei requisiti tecnico &#8211; organizzativi e alla compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.<br />
Da tale disciplina si è discostato il Comune di San Giuseppe Vesuviano che ha ritenuto di prescindere dalla preventiva acquisizione del parere della commissione istituita presso l’A.S.L., con conseguente illegittimità dell’impugnato atto autorizzativo.<br />
Si aggiunga che, come già rilevato in fase cautelare, neppure può farsi discendere l’intervenuta abrogazione del regime autorizzatorio alla realizzazione e all’esercizio dell’attività sanitaria nella Regione Campania dalla normativa di liberalizzazione di cui al D.L. n. 1/2012, convertito in legge, con modificazioni dalla L. n. 27/2012.<br />
Secondo l’indirizzo espresso dalla Sezione (T.A.R. Campania, Napoli, 3095/2014) a tale normativa non può riconoscersi natura precettiva, atteso che: I) il primo comma dell’art. 1 determina l’effetto abrogativo delle norme di cui alle categorie descritte alle lettere a) e b) dalla data della entrata in vigore dei decreti di cui al terzo comma; si tratta di una disposizione di piana lettura, in cui l’abrogazione viene collegata dal punto di vista temporale all’adozione di atti governativi, allo stato non ancora emanati; II) il legislatore affida espressamente al Governo il compito di individuare&nbsp;<em>“le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi”</em>; e ciò fa senza eccezione alcuna per determinate categorie di norme; III) l’immediata abrogazione delle norme preesistenti è smentita anche dal secondo comma dell’art. 1 che nell’imporre un’interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata, di (tutte) le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all&#8217;accesso ed all&#8217;esercizio delle attività economiche, ne sottende la perdurante vigenza; IV) il legislatore della novella, nel pieno rispetto del principio di cui all’art. 117 della Costituzione, al quarto comma dell’art. 1 si è limitato ad imporre alle Regioni di adeguarsi ai principi ed alle regole della riforma, prevedendo anche un potere sostitutivo, senza sancire alcun effetto abrogativo, nemmeno indiretto, nei confronti di normative territoriali.<br />
Infine, non può dissentirsi dalla prospettazione dell’A.S.L. circa l’attuale operatività del c.d.&nbsp;<em>“blocco delle autorizzazioni sanitarie”</em>&nbsp;nella Regione Campania, principio che impedirebbe all’amministrazione sanitaria di rilasciare allo stato il prescritto parere favorevole.<br />
In proposito, vanno richiamati i principi espressi dal Consiglio di Stato (Sez. III, 16 luglio 2014 n. 3762 e 28 novembre 2014 n. 5908) secondo cui:<br />
&#8211; l’attuale assetto ordinamentale non può dirsi mutato per effetto dell’art. 1, comma 60, della L. Reg. 6 maggio 2013 n. 5 che (contrariamente a quanto statuito da questo T.A.R. con sentenze n. 869/2014 e n. 3216/2014) non ha disposto la procedibilità del<br />
&#8211; difatti, permane la previsione contenuta nell’art. 1, comma 237 quater, della L. Reg. 4/2011 secondo cui, ferme restando le condizioni di cui agli artt. 8 ter e 8 quater, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992, il fabbisogno sanitario va soddisfatto, prioritar<br />
&#8211; non sussistono i presupposti per disapplicare la disposizione ostativa contenuta nel richiamato art. 1, comma 237 quater della L. Reg. 4/2011 per contrasto con i principi di concorrenza e di libertà di impresa sanciti nel Trattato dell’Unione Europea, p<br />
&#8211; non rileva per il Consiglio di Stato la circostanza che, allo stato, la richiesta di autorizzazione non sia preordinata alla successiva richiesta di accreditamento in quanto la sospensione delle procedure autorizzative mantiene una congrua ragionevolezz<br />
Le considerazioni richiamate conducono all’accoglimento del ricorso e al conseguente annullamento del provvedimento impugnato con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese processuali che vanno poste a carico del Comune di San Giuseppe Vesuviano e della società controinteressata nella misura indicata in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna il Comune di San Giuseppe Vesuviano al pagamento delle spese processuali in favore dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).<br />
Condanna altresì la società Motus Sano s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Corciulo, Presidente FF<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere<br />
Gianluca Di Vita, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: justify;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/12/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-30-12-2015-n-5981/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2015 n.5981</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2015 n.4515</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-9-2015-n-4515/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-9-2015-n-4515/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-9-2015-n-4515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2015 n.4515</a></p>
<p>Pres. Romeo, est. Modica De Mohac sulla riforma della sentenza TAR Campania Napoli n. 4059/2014 concernente il rilascio di un’autorizzazione sanitaria per la realizzazione di una residenza assistenziale per disabili 1. Igiene e sanità – Autorizzazioni Sanitarie – Realizzazione di una residenza assistenziale per disabili – Istanza di autorizzazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-9-2015-n-4515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2015 n.4515</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-9-2015-n-4515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2015 n.4515</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Romeo, est. Modica De Mohac</span></p>
<hr />
<p>sulla riforma della sentenza TAR Campania Napoli n. 4059/2014 concernente il rilascio di un’autorizzazione sanitaria per la realizzazione di una residenza assistenziale per disabili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Igiene e sanità – Autorizzazioni Sanitarie – Realizzazione di una residenza assistenziale per disabili – Istanza di autorizzazione – Diniego dell’ASL – Motivazione – Blocco regionale al rilascio di nuove autorizzazioni – Legittimità – Sussiste. &nbsp;</p>
<p>2. Igiene e sanità – Autorizzazioni Sanitarie – L.R. 4/2011 – Blocco alle nuove autorizzazioni in attesa del completamento delle procedure di accreditamento istituzionale – Implicita abrogazione da parte della L.R. 5/2013 recante obbligo di presentare l’istanza al Comune competente – Non sussiste.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;In materia di autorizzazioni sanitarie deve ritenersi legittimo il diniego opposto dall’ASL all’istanza per il rilascio del parere di conformità per la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per disabili, laddove tale diniego sia motivato in ragione del blocco imposto dalla normativa regionale al rilascio di nuove autorizzazioni fino al completamento delle procedure di riorganizzazione e riassetto del Servizio Sanitario Regionale.<br />
&nbsp;<br />
2. In ordine alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie nella Regione Campania, deve ritenersi che l’art. 1, co. 60, L. R. 5/2013 nella parte in cui afferma che le istanze di nuova autorizzazione devono essere presentate al Comune competente, non abbia inteso abrogare implicitamente la L. R. 4/2011 che subordinava il rilascio di nuove autorizzazioni al completamento delle procedure di accreditamento istituzionale. Pertanto, il diniego al rilascio del parere di compatibilità motivato in ragione del blocco imposto dalla normativa regionale, deve ritenersi legittimo.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
<strong>N. 04515/2015REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 07556/2014 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 08040/2014 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 7556 del 2014, proposto dall’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Grimaldi, con domicilio eletto presso l’Avv. Maria Concetta Alessandrini in Roma, Via Cesare Federici 2;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Emme Due s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ezio Maria Zuppardi, con domicilio eletto presso lo studio legale Abbamonte-Titomanlio, in Roma, Via Terenzio, 7;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Comune di Sessa Aurunca, Casa di Cura Colucci Srl, Sir Casasole, non costituite;&nbsp;<br />
Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Edoardo Barone ed Alessandra Miani, unitamente ai quali elegge domicilio presso l’ufficio dell’Avvocatura regionale, in Roma, Via Poli,29;&nbsp;</p>
<p>
sul ricorso numero di registro generale 8040 del 2014, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Edoardo Barone ed Alessandra Miani, unitamente ai quali elegge domicilio presso l’ufficio dell’Avvocatura regionale, in Roma, Via Poli,29;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Emme Due s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ezio Maria Zuppardi, con domicilio eletto presso lo studio legale Abbamonte-Titomanlio, in Roma, Via Terenzio, 7;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
ASL di Caserta, Comune di Sessa Aurunca, Casa di Cura Colucci srl, Sir Casasole, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, non costituiti;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
<em>quanto al ricorso n. 7556 del 2014:</em><br />
della sentenza n. 4059 del 2014 resa dal T.A.R. Campania &#8211; Napoli: Sezione I^;<br />
<em>quanto al ricorso n. 8040 del 2014:</em><br />
della medesima sentenza n. 4059 del 2014 resa dal T.A.R. Campania &#8211; Napoli: Sezione I^;</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visti, nel giudizio d’appello introdotto con il primo ricorso indicato in epigrafe (proposto dall’ASL di Caserta), gli atti di costituzione in giudizio della società Emme Due s.r.l. e della Regione Campania;<br />
Visti, nel giudizio d’appello introdotto con il secondo ricorso indicato in epigrafe (proposto dalla Regione Campania), gli atti di costituzione in giudizio della società Emme Due s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Nominato Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 il Cons. Avv. Modica de Mohac e uditi per le parti l’Avv. Tommaso Marchese su delega dell’Avv. Grimaldi, e gli Avv.ti Ezio Maria Zuppardi e Rosanna Panariello su delega dell’Avv. Edoardo Barone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
I. Con istanza del 23.7.2013 la società Emme Due s.r.l. chiedeva al Comune di Sessa Aurunca l’autorizzazione alla realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per disabili, ai sensi dell’art.1, comma 60, della L. Reg. Campania n.5 del 6.5.2013.<br />
In applicazione alle direttive di cui alla D.G.R. n.7301/2001, il Comune trasmetteva l’istanza alla competente A.S.L. di Caserta al fine di acquisire la ‘c.d. verifica di compatibilità’ del progetto rispetto al fabbisogno complessivo, ai sensi dell’art.8 ter del D.Lgs. n.502 del 30.12.1992.<br />
Con nota prot. n. 6344 del 7.11.2013, la ASL di Caserta definiva ‘improcedibile’ la domanda della società Emme Due s.r.l., in quanto &#8211; si riporta testualmente &#8211;&nbsp;<em>“la L.R. n.23/2011 rinvia il rilascio di nuove autorizzazioni al completamento delle procedure di cui ai commi 237 quinques e 237 unvicies”</em>.<br />
II. Avverso tale atto di sostanziale diniego, la società Emme Due proponeva ricorso (N.R.G. 516/2014) al T.A.R. Campania.<br />
Lamentava, al riguardo, violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 60, della L. Reg. Campania n.5/2013 nonché dell’art.8 ter del D.Lgs. n.502 del 1992 e dell’art.21 ter della L. n.241 del 1990 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità della motivazione (nonché per violazione della direttiva di cui alla nota del 18.7.2011 dell’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato), deducendo:<br />
&#8211; che il ‘divieto’ di rilascio di nuove autorizzazioni (alla realizzazione di residenze sanitarie assistenziali) posto dalla L. Reg. n.23 del 2011 non è più operante in quanto, come stabilito dalla L. n.296 del 2006, aveva efficacia temporale limitata fin<br />
&#8211; che il diverso termine (di scadenza della operatività del divieto in questione) fissato (nel 31.12.2013) dalla Legge regionale non è applicabile; e ciò in quanto nel contrasto fra la legge regionale e quella statale prevale quest’ultima (trattandosi di<br />
&#8211; che, in ogni caso, con l’introduzione dell’art.1, comma 60, della L. reg. n.5/2013 (che ha nuovamente devoluto ai Comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni), è stato lo stesso Legislatore regionale ad aver abrogato &#8211; per quanto implicitament<br />
Con il predetto ricorso, la società Emme Due sollevava, inoltre, in via subordinata, alcune questioni di legittimità costituzionale relative alle norme regionali sopra citate; e chiedeva il risarcimento dei danni subiti per effetto del mancato rilascio del titolo autorizzatorio richiesto.<br />
III. Si costituiva in giudizio la Regione Campania che chiedeva il rigetto del ricorso rappresentando:<br />
&#8211; che la sospensione delle procedure per l’accreditamento istituzionale e per l’autorizzazione alla realizzazione di tutte le strutture sanitarie private &#8211; fino all’adozione (<em>rectius</em>: alle determinazioni da assumere in conseguenza dell’adozione)<br />
&#8211; e che con decreto commissariale n.31 del 2011 si era altresì disposto di prorogare la sospensione in questione fino al completamento degli adempimenti correlati al c.d. “Piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del SSN” (<br />
IV. Con la sentenza n.3257 del 12.6.2014, la I^ Sezione del TAR Campania – Napoli ha accolto il ricorso per il primo motivo, ritenendo “assorbite” le altre doglianze.<br />
Al riguardo il TAR ha osservato:<br />
&#8211; che&nbsp;<em>“Dopo un periodo di sospensione delle procedure di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, disposto in relazione al biennio 2010/2011 dalle delibere del Commissario ad acta (… omissis …) n.21/2009, n.5/2010 e n.31/2011, so<br />
&#8211; che&nbsp;<em>“Successivamente è intervenuta la L.R. n.5 del 2013, il cui art.1, comma 60, nel prescrivere che l’ASL deve provvedere alle verifiche di competenza entro sessanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni inerenti alle ‘richieste di autori<br />
&#8211; e che&nbsp;<em>“invero, pena una lettura contraddittoria dello stesso dato normativo, non avrebbe avuto senso imporre all’ASL di provvedere entro un dato termine sulle istanze di autorizzazione, sul presupposto del blocco delle procedure precedentemente<br />
V. Con atto di appello ritualmente notificato l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta ha impugnato la predetta sentenza e ne chiede l’annullamento o comunque la riforma per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna.<br />
Con unico mezzo di gravame l’ASL appellante lamenta, al riguardo, violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 60, della L.Reg. Campania n.5 del 6.5.2013 e dell’art.1 della L. Reg. Campania n.23 del 14.12.2011,&nbsp;<em>deducendo che erroneamente il TAR ha ritenuto che la citata normativa regionale abbia rimosso il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni (e stabilito il riavvio delle procedure per l’accreditamento istituzionale)</em>.<br />
VI. Anche la Regione Campania ha proposto appello avverso la medesima sentenza chiedendone l’annullamento o comunque la riforma per le conseguenti statuizioni di condanna.<br />
E con unico mezzo di gravame anch’Essa (nel lamentare violazione dell’art.1, comma 60, della L. Reg. Campania n.5 del 2013, dell’art. 1 comma 237 quater della L. Reg. Calabria n.4 del 2011, dell’art.2, comma 95 della L. n.191 del 2009, dell’art.1, comma 796 della L. n.296 del 2006, dell’art.8 ter del D.lgs. n.502 del 1999 e dell’art.12 delle ‘preleggi’, nonché violazione della delibera della Giunta Regionale della Calabria n.460 del 2007, delle delibere del Consiglio dei Ministri del 24.7.2009 e del 24.4.2010, e del decreto commissariale n.21/2009),&nbsp;<em>deduce che erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che il blocco delle autorizzazione per la realizzazione di nuove strutture sanitarie privata sia stato superato dalla sopravvenuta normativa regionale</em>.<br />
VII. Ritualmente costituitasi in ciascun giudizio, la società Emme Due s.r.l. ha eccepito l’infondatezza degli appelli proposti dall’ASL e dalla Regione Campania.<br />
VIII. Nel corso dei relativi giudizi le parti hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.<br />
Infine all’udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito degli appelli in questione, le cause sono state poste in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Considerato che con ciascuno dei due ricorsi in esame viene impugnata la medesima sentenza (nella specie: la sentenza n.3257 del 30.4.2014, dep. il 12.6.2014, resa dal TAR Campania – Napoli, Sez. I^), si dispone la riunione degli appelli in questione ai sensi dell’art.96 del codice del processo amministrativo.<br />
2. I ricorsi sono fondati.<br />
Con unico mezzo di gravame (del ricorso in appello n.7557/2014), l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 60, della L. Reg. Campania 6.5.2013 n.5 e dell’art.1 della L. Reg. Campania 24.12.2011 n.25, deducendo che&nbsp;<em>la sentenza appellata è ingiusta in quanto il Giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto</em>:<br />
&#8211; che l’art.1, comma 60, della L. Reg. n.5 del 2013, cit., ha implicitamente abrogato la L. Reg. n.23 del 2011 cit., nella parte in cui condiziona il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di nuove strutture sanitarie, al completamento delle proc<br />
&#8211; che, dunque, non sussiste più alcun impedimento al rilascio di autorizzazioni di tal genere.<br />
Con unico mezzo di gravame (del ricorso in appello n.8041/2014), anche la Regione Campania lamenta, tra l’altro, la medesima violazione di legge ed utilizza argomentazioni deduttive sostanzialmente identiche a quelle su cui si basa l’atto d’appello dell’A.S.L. di Caserta.<br />
La doglianza &#8211; sostanzialmente unitaria &#8211; sollevata dalle Appellanti (Azienda Sanitaria Locale di Caserta e Regione Campania), merita accoglimento.<br />
2.1. L’art.1, comma 60, della L. Reg. Campania n.5 del 2013 non ha affatto rimosso il divieto di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di nuove strutture sanitarie private, e/o consentito lo “sblocco” (e l’avvio, o comunque il riavvio) dei procedimenti volti ad ottenerle.<br />
La predetta norma si limita ad affermare ed a confermare che &#8211;&nbsp;<em>a regime</em>&nbsp;&#8211; le istanze devono essere presentate al Comune competente e che solamente con riferimento ad alcune tipologie di studi medici è, invece, sufficiente una segnalazione certificata alla ASL competente per territorio.<br />
Ma non ha inteso sopprimere il&nbsp;<em>temporaneo stato di blocco delle procedure</em>; blocco imposto da&nbsp;<em>esigenze di carattere eccezionale e contingente</em>.<br />
Ed invero, il temporaneo divieto di rilascio delle autorizzazioni trova la sua ragione nelle&nbsp;<em>particolari esigenze di risanamento finanziario</em>&nbsp;delle Aziende Sanitarie Locali campane.<br />
Ne consegue che fino a quando non si sarà proceduto al loro definitivo riassetto e condotto a termine il processo di riorganizzazione e risanamento (ancora in corso) del SSR, mediante le procedure e l’attuazione dei piani specificamente previsti dalla normativa emergenziale di settore,&nbsp;<em>il divieto in questione non può che mantenere la sua operatività</em>.<br />
E, del resto, appare illogico ritenere che il Legislatore abbia inteso sopprimere “implicitamente” &#8211; anzicchè&nbsp;<em>espressamente</em>&nbsp;&#8211; un divieto di tal genere, motivato da ragioni di interesse pubblico sì pregnanti ed ancora persistenti; e che abbia inteso farlo &#8211; peraltro in totale carenza di specifiche disposizioni di attuazione &#8211; in una fase in cui le procedure di riassetto non sono ancora concluse e non hanno ancora determinato gli effetti (di risanamento) desiderati.<br />
2.2. Le superiori osservazioni confermano, peraltro, quanto già affermato dalla Sezione con una statuizione dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi.<br />
In un precedente identico la Sezione ha già affermato, infatti:<br />
&#8211; che&nbsp;<em>“Il TAR dà un’interpretazione della LR Campania, art.1, comma 60, non coerente con il quadro normativo nazionale e regionale e con le prescrizioni dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella Delibera 24 luglio 2009, che ha att<br />
&#8211; che mentre&nbsp;<em>“(…) il D. lgs. n.502 del 1992, come modificato nel 1999 dal D.lgs. n.229, innovando, ha stabilito che la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate all’autorizzazione d<br />
&#8211; e che&nbsp;<em>“nell’esposto quadro ordinamentale, l’art.1, comma 60, della L. Regione Campania n.5 del 2013, a differenza di quanto si legge nella sentenza appellata, non dispone la procedibilità delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di nu<br />
2.3. Il Giudice di primo grado ha sottolineato, a fondamento della appellata decisione, la diversità tra le ‘procedure di accreditamento istituzionale’ e le ‘procedure meramente autorizzative’, rappresentando che soltanto le prime determinano oneri a carico dello Stato e che pertanto per le stesse il divieto di concedere nuove autorizzazioni non avrebbe senso,&nbsp;<em>“in un’ottica di liberalizzazione delle attività sanitarie”</em>.<br />
Ma anche questa tesi non merita condivisione, posto che tale ‘ottica di liberalizzazione’ non emerge affatto dalla normativa in vigore.<br />
Ed invero, l’art.27, comma 2, del DL n.90/2014 che&nbsp;<em>abrogava</em>&nbsp;(rectius: intendeva abrogare) il comma 3 dell’art.8 ter del D.lgs. n.502 del 1992 (che, com’è noto, stabiliva che l’autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie è condizionata al rilascio da parte della Regione della certificazione di compatibilità del progetto, riferita al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale della struttura da realizzare),&nbsp;<em>è stato soppresso in sede di conversione</em>&nbsp;(in L. 11.8.2014 n.114).<br />
Ne consegue che allo stato attuale, ed in assenza di specifiche norme contrarie, le nuove autorizzazioni continuano ad essere subordinate alla verifica di compatibilità del fabbisogno; e dunque sottoposte &#8211; in ragione della situazione di emergenza finanziaria che si è abbattuta sul settore &#8211; ad una disciplina di carattere pubblicistico.<br />
Da ciò consegue, altresì &#8211; ed a maggior ragione &#8211; che nulla può ritenersi mutato per la Regione Campania, posto:<br />
&#8211; che in tale Regione le procedure erano state bloccate per la sola e specifica ragione che il programmato riassetto delle strutture sanitarie e del SSR non si era ancora concluso;<br />
&#8211; e che tale situazione persiste.<br />
2.4. In conclusione, posto che con la L.Reg. n.4 del 2011 (e con le successive disposizioni attuative dettate dal Commissario ad acta per il Piano di rientro dal disavanzo) nella Regione Campania è stato introdotto il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni fino al definitivo riassetto delle strutture sanitarie (e fino alla conclusione del processo di riorganizzazione e di risanamento del S.S.R. mediante l’attuazione dei piani specificamente previsti dalla speciale normativa emergenziale introdotta proprio per Essa), e considerato che tale processo di risanamento non si è ancora concluso, non appare sostenibile che con l’art. 1, comma 60, della L. Reg. Campania n.5 del 2013 né che con L. n.114 del 2014 (di conversione del DL n.90/2014) &#8211; leggi aventi entrambe&nbsp;<em>carattere generale</em>&nbsp;&#8211; il Legislatore (<em>regionale</em>, ove si consideri la prima legge citata; e&nbsp;<em>statale</em>, ove si consideri la seconda) abbia inteso modificare, in senso estintivo, tale stato di “blocco”; e, in senso abrogativo, l’articolato impianto normativo speciale &#8211; legislativo e regolamentare &#8211; che lo ha disposto e determinato.<br />
3. In considerazione delle superiori osservazioni, ‘assorbito’ quant’altro (e richiamate le statuizioni di cui alla citata sentenza n. 3762 del 2014 di questa Sezione), gli appelli avverso la sentenza n.3257 del 12.6.2014 del TAR Campania – Napoli, vanno riuniti ed accolti.<br />
La delicatezza delle questioni dibattute, che ha visto impegnate le parti in difese tecniche ed in operazioni ermeneutiche particolarmente analitiche e dettagliate, giustifica la compensazione delle spese processuali fra le parti costituite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez.III^, riunisce gli appelli in epigrafe e li accoglie, annullando &#8211; per l’effetto &#8211; l’impugnata sentenza.<br />
Compensa le spese fra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/09/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-28-9-2015-n-4515/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 28/9/2015 n.4515</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2015 n.3807</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-8-2015-n-3807-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-8-2015-n-3807-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2015 n.3807</a></p>
<p>Pres. Cirillo, est. Puliatti sulla riforma della sentenza TAR Campania Napoli n. 4063/2014 concernente diniego di autorizzazione per la realizzazione di una struttura sanitaria di medicina nucleare 1. Igiene e sanità – Autorizzazioni sanitarie – Diniego del parere di compatibilità – Ricorso – Intervenuta abrogazione a mezzo D.L. dell’obbligo della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-8-2015-n-3807-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2015 n.3807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-8-2015-n-3807-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2015 n.3807</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo, est. Puliatti</span></p>
<hr />
<p>sulla riforma della sentenza TAR Campania Napoli n. 4063/2014 concernente diniego di autorizzazione per la realizzazione di una struttura sanitaria di medicina nucleare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Igiene e sanità – Autorizzazioni sanitarie – Diniego del parere di compatibilità – Ricorso – Intervenuta abrogazione a mezzo D.L. dell’obbligo della verifica di compatibilità – Sopravvenuta carenza d’interesse – Mancata conversione in legge – Conseguenza – Riforma della sentenza. &nbsp;</p>
<p>2. Igiene e sanità – Autorizzazioni sanitarie – Regione Campania – Blocco al rilascio di nuove autorizzazioni – Non contrasta con l’art. 41 Cost. – Ragioni.</p>
<p>3. Igiene e sanità – Autorizzazioni sanitarie – Regioni diverse dalla Campania – Politiche di contenimento dell’offerta sanitaria – Non possono compromettere la concorrenza degli operatori sul mercato.</p>
<p>4. Igiene e sanità – Autorizzazioni sanitarie – Obbligo del Comune di pronunciarsi sulla scorta di una verifica di compatibilità – Sussiste – Mancanza di una valutazione regionale del fabbisogno – Conseguenze – Valutazione specifica del caso concreto da parte dell’Amministrazione Sanitaria Regionale – Obbligo – Sussiste.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;Nel caso di un ricorso proposto da un centro sanitario avverso il diniego opposto dall’ASL alla richiesta di un parere di compatibilità per la realizzazione di una struttura sanitaria, la sentenza che abbia dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, basandosi sul fatto che nelle more del giudizio fosse stata abrogata da un Decreto Legge la norma recante l’obbligo di conseguire la verifica di compatibilità per le autorizzazioni sanitarie, deve essere riformata laddove in sede di conversione del Decreto Legge la relativa disposizione sia stata espunta, con conseguente reviviscenza dell’obbligo di conseguire la verifica di compatibilità. (1)<br />
&nbsp;<br />
2. Il blocco imposto dalla Regione Campania al rilascio di nuove autorizzazioni sanitarie nelle more della definizione del Piano di Riassetto della Sanità regionale, non è in contrasto con l’art. 41, co. 1 e 2, Cost., poiché nel bilanciamento dei diritti costituzionalmente protetti, ma contrapposti, deve ritenersi ragionevole e conforme ai parametri dettati dalla normativa statale di principio, la decisione del legislatore regionale di subordinare il rilascio di nuove autorizzazioni all’adozione dei piani di riassetto delle reti sanitarie che costituiscono il presupposto delle valutazioni sul fabbisogno complessivo. (2)<br />
&nbsp;<br />
3. In situazioni diverse da quelle della Regione Campania, laddove il blocco al rilascio di nuove autorizzazioni sanitarie è imposto dalla mancanza di un Piano di Riassetto della sanità regionale, la politica di contenimento dell’offerta sanitaria non può tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda, a discapito dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico, mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio. (3)<br />
&nbsp;<br />
4. Spetta al Comune il compito di determinarsi sull’istanza di autorizzazione per l’apertura di un centro di medicina nucleare in base alla verifica attuale di compatibilità con il fabbisogno e tenendo conto delle prescrizioni poste dai provvedimenti commissariali e valutando il fabbisogno alla luce dell’eventuale piano di riassetto della rete laboratoristica; dovendo, in mancanza, l’Amministrazione sanitaria regionale compiere una valutazione puntuale, attinente al caso specifico, a prescindere da qualsivoglia attività programmatoria o pianificatoria, non potendosi condizionare negativamente l’attività economica privata al mancato esercizio di poteri doverosi.</p>
<p>(1) Nella specie l’art. 27, co. 2, D.L. 90/2014 recante l’abrogazione dell’art. 3, co. 8-ter, D.Lgs 502/1992 è stato eliminato in sede di conversione nella L. 114/2014.</p>
<p>(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28/11/2014 n. 5908.</p>
<p>(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26/9/2013 n. 4788; idem, 29/1/2013, n. 550.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 03762/2014REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04023/2014 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.<br />
sul ricorso numero di registro generale 4023 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Regione Campania, rappresentata e difesa per legge dagli avv. Maria D&#8217; Elia, Alessandra Miani, domiciliata in Roma, via Poli N.29;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
C.D.F.Centro Diagnostico Flegreo di M.L.Giganti Sas, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Ceceri, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Roma, V. Bocca di Leone 78(St. Bdl);&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
ASL Na 1 Centro, Comune di Napoli; Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario in Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE I n. 00869/2014, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione all’esercizio di nuove attività di laboratorio ed all&#8217;esercizio della attività di laboratorio veterinario, comunicato da ASL Napoli 1 Centro, commissione ex DGR n,7301/2001, con nota 23 ottobre 2013 n.220.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di C.D.F.Centro Diagnostico Flegreo di M.L.Giganti Sas e di Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario in Campania e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli Avvocati Barone su delega di Miani e di D&#8217;Elia, Ceceri e l’Avvocato dello Stato Varrone Tito;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1.Con istanza del 18 luglio 2013 il Centro Diagnostico Flegreo- CDF, laboratorio di analisi provvisoriamente accreditato per analisi di base con annessi settori A1 e A2, in occasione dell’annessione di un nuovo locale, ha chiesto al Comune di Napoli l’autorizzazione all’esercizio del settore A6 ( avendone i requisiti minimi strutturai, tecnologici ed organizzativi), con riferimento alla legge Regione Campania n. 5/2013, nonché all’esercizio della Diagnostica veterinaria con la corrispondente modifica delle stato dei luoghi.<br />
La competente commissione (operante presso la ASL Napoli 1 Centro ai sensi della DGR n. 7301/2001), dopo aver ascoltato i chiarimenti dati dal responsabile del laboratorio di analisi, con nota 23 ottobre 2013 n.220 comunicava al CDF la improcedibilità della domanda “ di implementazione del settore A6 stante il divieto regionale per le istanze di nuova realizzazione ( Decreto n. 21 del 30/12/2009 del Commissario ad Acta e smi) e la promiscuità di attività con il laboratorio veterinario”.<br />
Con sentenza semplificata n.869/2014 il TAR Campania, Napoli, nell’accogliere in parte qua il ricorso proposto da CDF- Centro Diagnostico Flegreo, annullava il diniego in questione per violazione dell’art.1, comma 60, della legge Regione Campania n.5/2013 e, quanto alla promiscuità con il laboratorio veterinario, per mancato preavviso di rigetto e genericità della valutazione negativa che non specificava i presupposti di fatto e di diritto del diniego.<br />
In particolare, ad avviso del TAR, quanto al blocco delle autorizzazioni per la realizzazione o l’ampliamento delle strutture sanitarie ( quarto motivo), il Decreto commissariale n. 21/2009 risulterebbe superato per effetto dell’art. 1, comma 60, legge n.5/2013 Regione Campania, che presupporrebbe la procedibilità delle istanze di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di nuove strutture Sanitarie, presentate ai sensi dell’art. 8 ter DLGS n. 502/1992 e s.m. i. ; inoltre, quanto alla addebitata promiscuità, la motivazione risulterebbe generica e priva di riferimenti normativi (sesto motivo) .<br />
1.1.La Regione ha proposto l’appello in epigrafe, chiedendo, previa sospensione, la riforma della sentenza in parte qua con unico articolato motivo di appello.<br />
Si è costituito CDF sas, con sede in Napoli, che preliminarmente ha eccepito la carenza di interesse e di legittimazione attiva della Regione Campania, mentre nel merito ha chiesto la conferma della sentenza appellata, sollevando in subordine la questione di legittimità costituzionale della legge Regione Campania n 23/2011 con riferimento agli artt. 2-3-32-41 e 117 Cost.; poi, ai sensi dell’art.101, comma 2, cpa, ha riproposto i motivi dichiarati assorbiti dal TAR.<br />
Sentite le parti, la causa è stata introitata per essere decisa direttamente nel merito ai sensi dell’art.60 c p a .<br />
2. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di interesse e legittimazione attiva all’appello sollevata da CDF appellante nei confronti della Regione Campania: ad avviso del centro diagnostico la questione di diritto riguarderebbe solo la valutazione negativa data da ASL Napoli 1 Centro (commissione ex DGR n.7301/2001) con un atto, che, arrestando il procedimento aperto con l’istanza presentata al Comune di Napoli per il rilascio di una nuova autorizzazione per attività di laboratorio, non inciderebbe sulla sfera giuridica della Regione Campania .<br />
La eccezione va disattesa: infatti la Regione fa valere la propria competenza in materia di programmazione sanitaria, atteso che sia la normativa statale ( DLGS n. 502/1992, art. 8ter) sia la normativa regionale ( legge reg.4/2011, art.1, comma 237 quater e ssgg.) prevedono che il rilascio delle nuove autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie viene subordinato alla verifica da parte della Regione della compatibilità del progetto e della localizzazione della strutture presenti in ambito regionale.<br />
Inoltre la Regione è stata intimata nel giudizio di primo grado e si è regolarmente costituita; quindi ha anche un interesse processuale ad evitare la formazione del giudicato nella controversia di cui è parte.<br />
2.1.Nel merito l’appello va accolto.<br />
Il TAR dà un’interpretazione della legge R. Campania art.1, comma 60, non coerente con il quadro normativo nazionale e regionale e con le prescrizioni dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella delibera 24 luglio 2009, che ha attribuito i poteri di Commissario ad acta al Presidente della Regione Campania per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del SSR Campania in applicazione della specifica normativa nazionale dettata per il contenimento dello squilibrio economico dei bilanci regionali derivante dalla gestione del SSR( legge n. 311/2004, art1. comma 180, legge n.266/2005, legge n. 296/2006, legge n. 222/2007, recanti disposizioni confermate anche da legge n. 191/2009 e altre successive).<br />
Infatti, in primo luogo, il DLGS n. 502/1992 come modificato nel 1999 da DLGS n. 229, innovando, ha stabilito che la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie sono subordinate alla autorizzazione del Comune, dove operano le strutture medesime, e che il Comune, ai fini del rilascio del titolo abilitativo, verifica, non solo, la sussistenze dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi fissati dal DPR 17 gennaio 1997 e da disposizioni regionali integrative, ma acquisisce dalla Regione, altresì, la valutazione di compatibilità del progetto “ in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito territoriale , anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”( DLGS n. 502/1992, art.8 ter). Entro 60 giorni le Regioni avrebbero dovuto determinare modalità di rilascio ed ambiti di carenze di strutture( in regione Campania vedi DGR n. 7301/2001).<br />
2.2.A livello regionale, invece, in Campania il quadro normativo va definito con riferimento, in primo luogo, sia alla legge reg. n. 4/1011 sia alle disposizioni dettate dal Commissario ad acta per il Piano di rientro dal disavanzo che, in conformità ai vincoli imposti dal Consiglio dei Ministri nelle delibere di nomina 24 luglio 2009, punto 18, lett. C, e 24 ottobre 2010, con decreto n. 21/ 2009, n. 5 del 2010 e n. 31/2011 ha disposto di vietare alle ASL competenti di procedere sia all’autorizzazione alla realizzazione di tutte le strutture sanitarie private sia all’accreditamento istituzionale di nuove strutture sanitarie private, fino alle determinazioni che saranno assunte in conseguenza dell’adozione del piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale e, comunque, fino al dicembre 2010, termine poi differito al 31 dicembre 2011 in conformità alle direttive inserite nella Delibera Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2010, punto 4, che imponeva l’adozione dei Piani di riassetto delle reti sanitarie sopraindicati.<br />
Peraltro dagli atti di causa si apprende che, nelle more del giudizio al TAR, con Decreto 19 novembre 2013, n. 109, su BURC 13 gennaio 2014. n.3, il Commissario ha approvato il Piano di riassetto della rete laboratoristica , mentre risulta ancora non perfezionato il Piano della rete di assistenza specialistica ambulatoriale.<br />
2.3.Quindi, nell’esposto quadro ordinamentale, l’art.1, comma 60, della legge Regione Campania n. 5/2013, a differenza di quanto si legge nella sentenza appellata, non dispone la procedibilità delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture ed all’esercizio di attività sanitarie, superando il divieto di rilasciare nuove autorizzazioni contenuto nei Decreti commissariali n 21/2009 e n. 31/2011, ma si limita a confermare la necessità della istanza al Comune, precisando, invece, nella seconda parte del periodo, che per alcune tipologie di studi medici è necessaria una segnalazione certificata alla ASL competente per territorio, che entro 60 giorni provvede alle verifiche .<br />
2.4.A sostegno di questa interpretazione milita anche la lettura sistematica della normativa regionale vigente, in quanto, nell’ambito dell’art.1 della legge reg. n5/2013, l’invocato comma 60, in realtà, va collegato al comma 36 che, nel modificare la legge regionale n. 4/2011 con riguardo alla procedura di accreditamento definitivo, lascia “ferme le disposizioni vigenti previste dall’art1, dal comma 237 bis al comma 237 duovicies”; per analoghe ragioni il comma 60, invocato dal TAR , deve essere coordinato con l’art.1, comma 237 quater della citata legge regionale n. 4/2011( come modificato dalla legge reg. n. 23/2011) secondo il quale, ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli artt. 8ter e 8quater, comma 1, del dlgs n. 502/1992, in conformità ai principi generali del sistema, si sensi dell’art.1, comma 796,lett. s e t, della legge n. 296/2006, il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l’accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, successivamente dalla strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante accreditamento di strutture o attività di nuova realizzazione. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l’accreditamento di nuove strutture, è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237 quinquies a 237 invicies.<br />
Quindi, visto che la legge reg. n. 5/2013 conferma, comunque, le disposizioni contenute nella legge reg. n. 4/2011, art.1. comma 237 quater ed altri sopra indicati,va disattesa l’argomentazione dell’appellato che ritiene perfezionata la abrogazione tacita in parte qua della legge reg.4/2011 ad opera della invocata legge reg. n.5/2013 posteriore.<br />
2.5.Né sussistono i presupposti per disapplicare, in questo giudizio, la disposizione ostativa (contenuta nel censurato art. 1,comma 237 quater, legge reg. n. 4/2011) per contrasto con i principi di concorrenza e di libertà di impresa sanciti nel Trattato UE: infatti dal contenuto della normativa vagliata appare evidente che in Campania il legislatore regionale si è conformato a vincoli, preordinati ad obiettivi di risanamento finanziario, fissati dal legislatore nazionale(con intervento sussidiario rispetto alla inerzia regionale) per improcrastinabili esigenze di rientro dallo stato di grave disavanzo finanziario verificatosi nella gestione del Servizio sanitario regionale.<br />
2.6.Per analoghe ragioni va dichiarata manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 237 quater, legge Regione Campania n.4/2011, testo vigente, sollevata in via subordinata dall’appellata con riferimento agli artt. 2-3-32-41 e 117 Cost. : infatti, nel bilanciamento di diritti costituzionalmente protetti, ma contrapposti, appare, per un verso, ragionevole e, per l’altro, conforme ai parametri dalla normativa statale di principio la scelta del legislatore regionale di sospendere il rilascio della autorizzazioni per nuove attività fino alla adozione dei Piani di riassetto delle reti sanitarie, che costituiscono il presupposto della valutazione dl fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, dando la priorità, comunque, al completamento della procedura di accreditamento definitivo delle strutture già provvisoriamente accreditate nel luglio 2007.<br />
Infatti, pur considerando l’ipotesi del rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione non preordinato alla successiva richiesta di accreditamento, tuttavia è intuibile che il blocco delle autorizzazioni di nuove attività, comunque, mantiene una congrua ragionevolezza quando le misure di razionalizzazione dell’offerta sanitaria a carico del SSR non sono ancora giunte a compimento; potrebbe, invero, rilevarsi che già le strutture accreditate siano in grado di soddisfare i fabbisogni di prestazioni richieste a carico del SSR in una certa area, garantendo una soddisfacente accessibilità al servizio sanitario pubblico, cosicché la eventuale sufficienza dell’offerta di prestazioni da parte delle strutture accreditate, nell’ambito della programmata razionalizzazione del SSR, non risulta una variabile irrilevante anche quando la valutazione di compatibilità riguarda una struttura sanitaria, che, erogando prestazioni non a carico del SSR, non comporta ulteriori oneri finanziari al bilancio regionale.<br />
2.6.1.Né si configura una violazione del diritto alla salute con riferimento all’art.32 Cost, in quanto la pretesa carenza di laboratori che, nell’ambito di ASL Napoli 1 Centro, eroghino analisi del settore A6 non viene esposta né nella istanza al Comune né nelle difese depositate in appello .<br />
2.6.2.Né la norma regionale avrebbe in contrasto con l’art. 117 Cost, per aver disposto in materia di concorrenza, materia di competenza statale esclusiva : si richiamano le argomentazioni già svolte con riguardo al contemperamento delle esigenze di programmazione e della razionale organizzazione del SSR, che è di interesse generale, con quella della libertà di impresa del singolo .<br />
Quindi l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.1, comma 237 quater, legge Regione Campania n.4/2011 va dichiarata manifestamente infondata.<br />
2.7.Riassumendo, quindi, nel caso di specie, essendo ancora non completate le procedure di accreditamento definitivo delle strutture accreditate provvisoriamente, l’art,1, comma 60, della legge Regione Campania n. 5/2013 non può essere interpretato nel senso che il divieto di rilascio di autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture private, disposto dal Commissario ad acta per il SSR Campania con decreti n.21/2009 e n.31/2011, non è più vigente.<br />
3.Si passa ora all’esame degli altri motivi di ricorso, riproposti dall’appellata ai sensi dell’art 101 cpa .<br />
Appaiono infondati, innanzitutto, il primo ed il secondo.<br />
Non sussiste la violazione dell’art. 10 bis legge n.241/1990, in quanto il CDF ha partecipato adeguatamente al procedimento, fornendo chiarimenti .<br />
Infatti in data 18 ottobre 2013 il legale rappresentante del centro diagnostico è stato ascoltato dalla Commissione della ASL Napoli 1 Centro ex DGR n.7301/2001 alla quale ha avuto modo di fornire tutti gli ulteriori elementi ritenuti utili per l’esame favorevole della istanza di ampliamento in questione, ricevendo anche dalla commissione suggerimenti su soluzioni progettuali diverse, prospettate come conformi alla normativa vincolistica del settore.<br />
3.1Né sussiste l’eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e perplessità della motivazione del diniego impugnato (secondo motivo).<br />
Infatti, a differenza di quanto asserisce l’appellato, siamo in un caso di motivazione multipla; la commissione, cioè, dopo aver fatto riferimento al divieto di rilasciare nuove autorizzazioni sanitarie ( ribadito dal decreto commissariale n.21/2009 e da quelli successivi), ha ritenuto di esprimersi, nell’ambito di un esame completo delle due richieste contenute nella istanza, anche con riguardo al progetto di aprire un laboratorio veterinario; in particolare la commissione ha rappresentato la eterogeneità della prevista apertura di un laboratorio veterinario rispetto all’ampliamento della attività di analisi cliniche, al fine di significare che la valutazione di tale profilo della domanda non rientrava nella propria competenza, definita da DGR n. 7301/2001, ma in quella dei diversi organi deputati alle procedure per l’esercizio delle strutture veterinarie.<br />
3.2.Sono infondati anche il terzo ( infatti, a differenza di quanto deduce il centro diagnostico, il decreto commissariale n.21/2009 ha bloccato anche il rilascio delle nuove autorizzazioni all’esercizio non collegate all’accreditamento) ed il quarto motivo, con il quale vengono impugnati gli stessi decreti commissariali n.21/2009 e n.5/2010, ove lesivi, per contrasto con gli artt. 32 e 41 Cost. e con i principi comunitari in materia di concorrenza, nonché con i principi di ragionevolezza e proporzionalità .<br />
I decreti del commissario impugnati non sono inficiati dai vizi dedotti.<br />
Al riguardo si richiamano le argomentazioni già esposte con riferimento al quadro normativo vigente a livello regionale in Campania a seguito della nomina di un Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del SSR ( delibera CdM 24 luglio 2009) .<br />
3.3.Il quinto motivo è inammissibile perché la commissione ha respinto la istanza di autorizzazione all’ampliamento al settore A6 senza alcun riferimento ad un ipotetico nesso funzionale al successivo accreditamento presso il SSR.<br />
3.4.Infine va disatteso anche il sesto motivo (ultimo) che deduce il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la violazione del principio di legalità e di proporzionalità con riferimento alla rilevata “promiscuità” dell’attività di laboratorio di base con settori rispetto a quella di diagnostica veterinaria : si fa riferimento a quanto già sopra esposto sull’argomento, aggiungendo che risulta di comune conoscenza la circostanza che l’autorizzazione all’attività veterinaria ricade nella area veterinaria ed è disciplinata da proprie norme , rientrando nella competenza di specifiche strutture aziendali diverse dalla commissione aziendale operante in attuazione della DGR n.7301/2001(come precisa la relazione ASL acquisita in istruttoria, le modalità di rilascio di autorizzazione per struttura veterinaria sono fissate nella determinazione pubblicata su BURC 15/5/2006 n. 22).<br />
4. In conclusione, preliminarmente respinte le eccezioni di carenza di interesse e legittimazione attiva sollevate nei confronti della Regione Campania, nel merito l’appello va accolto e, per l’effetto, la sentenza semplificata TAR in epigrafe va riformata.<br />
Le caratteristiche della normativa di settore, molto complessa ed articolata su vari livelli di formazione, consentono di compensa tra le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio .</p>
<p>P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza TAR in epigrafe.<br />
Spese di lite compensate tra le parti .<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
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</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/07/2014<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-3-8-2015-n-3807-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 3/8/2015 n.3807</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2015 n.612</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-612/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-612/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2015 n.612</a></p>
<p>Pres. est. Lignani Casa di Cura Privata Villa Floria (Avv.ti Antonio Palma e Simona Scatola) c. Regione Campania (Avv. Tiziana Taglialatela) e Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario della Regione Campania (Avvocatura Generale) e ASL CE 1 (Avv. Francesco Petrella) sul silenzio serbato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-612/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2015 n.612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-612/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2015 n.612</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Lignani<br /> Casa di Cura Privata Villa Floria (Avv.ti Antonio Palma e Simona Scatola) c. Regione Campania (Avv. Tiziana Taglialatela) e Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario della Regione Campania (Avvocatura Generale) e ASL CE 1 (Avv. Francesco Petrella)</span></p>
<hr />
<p>sul silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione in ordine all&#8217;istanza di accreditamento di un centro di cura &#8211; in riforma sentenza del TAR Campania n. 4056/2014</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sanità – Procedure di accreditamento – Obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di accreditamento inoltrata dal privato – Sussiste – Successiva adozione di un provvedimento che non contempli il centro istante – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di procedure per l’accreditamento delle strutture sanitarie, l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di accreditamento inoltrata dal singolo centro di cura sussiste anche se la stessa P.A. abbia successivamente approvato un decreto recante l’elenco delle strutture ammesse alla procedura di accreditamento, e nel quale l’istante centro di cura non sia incluso, laddove da tale provvedimento non sia possibile dedurre se il centro di cura interessato sia stato escluso in maniera definitiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9356 del 2014, proposto da:<br />
Casa di Cura Privata Villa Floria, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Palma, Simona Scatola, con domicilio eletto presso Simona Scatola in Roma, Via Ennio Quirino Visconti N.103; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Campania, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tiziana Taglialatela, con domicilio eletto presso Regione Campania Ufficio Legale Reg. Campania in Roma, Via Poli, 29;<br />
Commissario Ad Acta P.T. per la Prosecuzione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;<br />
Asl Ce 1, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Petrella, con domicilio eletto presso Armando Placidi in Roma, Via Castrense, 7;<br />
Soresa Spa; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE I n. 04056/2014, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall&#8217;amministrazione su istanze di accreditamento struttura sanitaria</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Commissario Ad Acta P.T. per la Prosecuzione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Campania e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Asl Ce 1;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 il Cons. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Palma, Panariello su delega di Taglialatela, Placidi su delega di Petrella e l’avvocato dello Stato A. Soldani;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. La società appellante, già ricorrente in primo grado, ha impugnato davanti al T.A.R. Campania, sede di Napoli, il silenzio-inadempimento a suo dire formatosi su due istanze da essa presentate alla Regione Campania, entrambe in data 5 giugno 2013, per ottenere l’accreditamento istituzionale rispettivamente per attività sanitaria in regime di ricovero ospedaliero e per attività sanitaria in regime ambulatoriale e di laboratorio.<br />
L’impugnazione del silenzio-inadempimento è stata proposta con “motivi aggiunti”, notificati il 10 maggio 2014 e depositati il 21 maggio 2014 nel ricorso R.G. 1160/2012.<br />
Detta impugnazione è stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 4056/2014. Il T.A.R. ha motivato la decisione con la considerazione che, prima ancora della proposizione di quella impugnativa, era stato emesso il decreto n. 73 del 21 giugno 2013 del Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario nella Regione Campania. Detto decreto disponeva, secondo il T.A.R., la “non ammissione” delle due istanze e pertanto faceva venir meno il silenzio dell’amministrazione, definendo il procedimento nei confronti dell’attuale appellante.<br />
2. La società interessata propone appello davanti a questo Consiglio, contestando che il decreto n. 73 abbia il carattere provvedimentale e l’effetto definitivo che il T.A.R. vi ha ravvisato.<br />
Resistono all’appello il Commissario ad acta, la Regione Campania, e l’A.S.L. Caserta 1.<br />
3. La materia del contendere nel presente giudizio di appello è circoscritta alla questione se il decreto commissariale n. 73 del 21 giugno 2013 abbia natura provvedimentale ed in particolare abbia avuto l’effetto di definire il procedimento nei confronti della ditta ricorrente disponendone l’esclusione dalla procedura.<br />
Il T.A.R. ha risposto al quesito in senso affermativo, concludendo per l’inammissibilità dell’impugnazione del silenzio-inadempimento.<br />
4. Con il decreto n. 73 è stato approvato e pubblicato un elenco di strutture sanitarie private <i>“risultate regolarmente ammesse [alla procedura di accreditamento] sotto gli aspetti di completezza e correttezza da un punto di vista informatico”</i>.<br />
E’ pacifico che la ditta ricorrente non vi sia inclusa. Tuttavia non se ne può trarre automaticamente la conclusione che essa sia stata positivamente esclusa, non essendovi una precisazione espressa in questo senso. Tanto meno che tale esclusione sia (nelle intenzioni dell’autorità emanante) definitiva. A tacer d’altro, non ne sono state rese note le ragioni, sicché non è possibile comprendere se sia stata disposta a motivo di una carenza oggettiva di taluno dei requisiti sostanziali, o, al contrario, si tratti solo di carenze formali, in ipotesi emendabili.<br />
5. Il solo fatto che sussistano le incertezze ora evidenziate rende impossibile affermare che il decreto n. 73 abbia definito il procedimento nei confronti della ricorrente e che sia quindi venuto meno il silenzio (o comunque l’interesse ad impugnarlo).<br />
Donde l’accoglimento dell’appello, con l’affermazione dell’obbligo dell’amministrazione di adottare una pronuncia espressa – e, s’intende, motivata &#8211; sulle istanze della ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione ovvero dalla sua notificazione, se eseguita anteriormente. Ci si riserva la nomina di un commissario ad acta per l’adempimento, qualora la ditta ricorrente ne faccia richiesta, perdurando l’inadempienza oltre il termine stabilito.<br />
Non può essere invece accolta la domanda di accertamento della spettanza dell’accreditamento, trattandosi di giudizio che implicherebbe valutazioni tecnico-discrezionali non di competenza di questo Collegio in questa fase processuale.<br />
6. Le spese del doppio grado di giudizio debbono essere liquidate in favore della parte ricorrente e poste a carico della Regione Campania, e per essa del Commissario ad acta. Sono invece compensate nei confronti dell’A.S.L..<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l’obbligo della Regione e per essa del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro, di provvedere sulle istanze della ricorrente, nel termine sopra precisato, con riserva di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.<br />
Condanna la Regione Campania, e per essa il Commissario ad acta, a rifondere all’appellante le spese dei due gradi del giudizio che liquida complessivamente in euro 3000 oltre agli accessori dovuti per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 06/02/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-612/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2015 n.612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2015 n.613</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-613/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-613/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2015 n.613</a></p>
<p>Pres. Lignani, est. Deodato sull’obbligo della P.A. di pronunciarsi sull’istanza di accreditamento inoltrata da un centro di cura privato. 1. Igiene e sanità – Procedure di accreditamento – Obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di accreditamento del privato – Sussiste – Successiva adozione di un elenco di tutte le domande ammesse</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2015 n.613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2015 n.613</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani, est. Deodato</span></p>
<hr />
<p>sull’obbligo della P.A. di pronunciarsi sull’istanza di accreditamento inoltrata da un centro di cura privato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Igiene e sanità – Procedure di accreditamento – Obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di accreditamento del privato – Sussiste – Successiva adozione di un elenco di tutte le domande ammesse – Irrilevanza. &nbsp;</p>
<p>2. Igiene e sanità – Procedure di accreditamento – Istanza del privato di accreditamento istituzionale – Silenzio dell’Amministrazione – Domanda di accertamento giudiziale del diritto all’accreditamento – Inammissibilità – Ragioni – Non è un’azione amministrativa vincolata.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &nbsp;In materia di procedure per l’accreditamento delle strutture sanitarie, l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di accreditamento inoltrata dal singolo centro di cura sussiste anche se la stessa P.A. abbia successivamente approvato un decreto recante l’elenco delle istanze di accreditamento istituzionale risultate regolarmente ammesse, laddove tale provvedimento ha natura meramente endoprocedimentale ed è inidoneo a definire i procedimenti attivati con la trasmissione delle istanze di accreditamento.<br />
&nbsp;<br />
2. Deve ritenersi inammissibile la domanda giudiziale volta ad ottenere l’accertamento del diritto di una struttura di cura ad ottenere l’accreditamento istituzionale, atteso che la relativa declaratoria deve intendersi ammessa solo nell’ipotesi in cui l’azione amministrativa sia interamente vincolata mentre nel caso dell’accreditamento tale procedura impone all’Amministrazione di svolgere una complessa istruttoria. (1)</div>
<p>&nbsp;<br />
(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11/7/2014, n. 3561.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00613/2015REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 09808/2014 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img loading="lazy" decoding="async" alt="logo" height="109" src="file:///C:UsersMatteoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.jpg" width="95" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 9808 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Di Bonito Antonio nella qualità di legale rappresentante della Società Uomo S.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Palma, Simona Scatola, con domicilio eletto presso Antonio Palma in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 103;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Campania, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosanna Panariello, con domicilio eletto presso Regione Campania Ufficio Rappresentanza Regione Campania in Roma, Via Poli, 29;&nbsp;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario ad acta P.T. per la Prosecuzione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Campania, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Poliambulatorio Tisana Srl, Soresa Spa;&nbsp;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE I n. 04057/2014, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall&#8217;amministrazione su accreditamento istituzionale per struttura sanitaria;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Campania;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Palma, Panariello e dello Stato A. Soldani;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla Società Uomo s.a.s. di Di Bonito Antonio (d’ora innanzi Società Uomo) al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Regione Campania in ordine all’istanza (trasmessa tramite p.e.c. in data 19 giugno 2013) diretta ad ottenere l’accreditamento istituzionale della struttura sanitaria dalla stessa gestita, nonché la fondatezza della relativa pretesa sostanziale, sulla base del decisivo ed assorbente rilievo che, al momento della proposizione del gravame, la Regione aveva già provveduto, con il decreto commissariale n.73 del 21 giugno 2013, sulla domanda asseritamente rimasta inevasa, con la conseguenza dell’inconfigurabilità dell’inerzia denunciata dalla ricorrente.<br />
Avverso la predetta decisione proponeva appello la Società Uomo, contestandone la correttezza e domandandone la riforma, con la conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Campania in ordine alla propria istanza di accreditamento istituzionale.<br />
Resistevano la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, rilevando (quest’ultima) il passaggio in giudicato della declaratoria dell’inammissibilità della domanda intesa ad ottenere l’accertamento del diritto all’accreditamento, contestando la fondatezza dell’appello e domandandone la reiezione.<br />
Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 29 gennaio 2015.<br />
2.- L’appello è fondato, limitatamente alla domanda intesa ad ottenere la declaratoria dell’obbligo della Regione di provvedere sull’istanza di accreditamento istituzionale presentata dalla società ricorrente, e va accolto.<br />
2.1- Deduce, in particolare, l’appellante l’erroneità della decisione gravata, là dove ha riconosciuto al citato decreto commissariale n. 73 del 2013 natura ed efficacia provvedimentale, escludendo, di conseguenza, la sussistenza degli estremi del silenzio dedotto a fondamento del ricorso, ed insiste nel sostenere la persistenza dell’inerzia della Regione in ordine alla definizione del procedimento attivato con la presentazione della propria istanza.<br />
2.2- L’assunto è corretto.<br />
2.3- Deve premettersi che la funzione dell’azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt.31 e 117 c.p.a., è quella di ottenere l’accertamento dell’obbligo della pubblica amministrazione di provvedere sull’istanza del privato e, quindi, in definitiva, l’adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 17 dicembre 2013, n.6037).<br />
In coerenza con i principi appena enunciati, deve escludersi, nella fattispecie in esame, la configurabilità, nel decreto commissariale n.73 del 2013, dei caratteri che valgono ad escludere l’inadempimento denunciato a carico della Regione.<br />
Dalla semplice lettura dell’atto si ricava, infatti, che il Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario ha inteso, con lo stesso, decretare l’approvazione, in via meramente ricognitiva ed in attuazione dell’art.1, comma 237 undecies, della legge regionale Campania 15 marzo 2011, n.4, dell’elenco delle istanze di accreditamento istituzionale “risultate regolarmente ammesse sotto gli aspetti di completezza e correttezza da un punto di vista informatico”, rimettendo alle commissioni locali previste dall’art.8 della legge regionale 28 novembre 2008 le verifiche istruttorie necessarie alle determinazioni conclusive in merito agli accreditamenti regolarmente richiesti, secondo le modalità e in ossequio ai termini stabiliti all’art.1, comma 237 duodecies, l.r. n.4 del 2011.<br />
Dalla lettura della parte dispositiva del predetto decreto, nonché dall’esame della disciplina della procedura per la definizione delle istanze intese ad ottenere gli accreditamenti istituzionali definitivi nella Regione Campania, per come cristallizzata nella disposizione legislativa regionale da ultimo citata, si ricava, infatti, il chiaro convincimento del carattere meramente endoprocedimentale (in quanto semplicemente ricognitivo delle domande correttamente trasmesse) del provvedimento commissariale in questione e della sua assoluta inidoneità a definire i procedimenti attivati con la trasmissione (tramite p.e.c.) delle istanze di accreditamento, che saranno, infatti, conclusi (in coerenza alla normativa regionale di riferimento) solo in esito alle verifiche istruttorie demandate alle suddette commissioni locali.<br />
2.4- Ne consegue che, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dai primi giudici, la Regione Campania è rimasta inadempiente all’obbligo di provvedere sull’istanza di accreditamento presentata dalla società ricorrente, entro il termine (inutilmente scaduto) stabilito dall’art.1, comma 237 duodecies, l.r. n.4 del 2011, e che deve, quindi, provvedersi, in riforma della decisione appellata e in (parziale) accoglimento del ricorso di primo grado, alla relativa declaratoria, secondo le modalità e i termini indicati in dispositivo.<br />
3.- Non può, viceversa, accogliersi la domanda intesa ad ottenere l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale e, quindi, del diritto all’accreditamento, atteso che la relativa declaratoria resta preclusa dal dirimente rilievo che la stessa deve intendersi ammessa solo nelle ipotesi in cui l’azione amministrativa risulti interamente vincolata o quando non debbano svolgersi, per il suo esercizio, adempimenti istruttori (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 11 luglio 2014, n.3561).<br />
Orbene, nel caso di specie, il rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo postula una complessa verifica istruttoria, da parte dell’amministrazione, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento, che, ai sensi dell’art.31, comma 3, c.p.a., impedisce, nel rito del silenzio, la pronuncia sulla fondatezza della pretesa sostanziale.<br />
Dev’essere, quindi, respinto l’appello, relativamente alla predetta domanda, seppur con la diversa motivazione che precede, rispetto alla declaratoria di inammissibilità disposta con la decisione impugnata.<br />
4.- Le spese del doppio grado di giudizio debbono essere liquidate in favore della parte ricorrente e poste a carico della Regione Campania, e per essa del Commissario ad acta. Sono invece compensate nei confronti dell’A.S.L..<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l&#8217;effetto, in riforma della decisione appellata, ordine al Presidente della Regione Campania, nella qualità di Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, di provvedere sull’istanza di accreditamento istituzionale definitivo presentata dalla società ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Respinge l’appello nella parte relativa alla domanda intesa ad ottenere l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale. Condanna la Regione Campania, e per essa il Commissario ad acta, a rifondere all’appellante le spese dei due gradi del giudizio che liquida complessivamente in euro 3000 oltre agli accessori dovuti per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere, Estensore<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 06/02/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-613/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2015 n.613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2015 n.613</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-613-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-613-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-613-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2015 n.613</a></p>
<p>Pres. Lignani, Est. Diodato 1. Sanità – Procedure di accreditamento – Obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di accreditamento del privato – Sussiste – Successiva adozione di un elenco di tutte le domande ammesse – Irrilevanza. &#160; 2. Sanità – Procedure di accreditamento – Istanza del privato di accreditamento istituzionale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-613-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2015 n.613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-613-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2015 n.613</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani, Est. Diodato</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Sanità – Procedure di accreditamento – Obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di accreditamento del privato – Sussiste – Successiva adozione di un elenco di tutte le domande ammesse – Irrilevanza. &nbsp;</p>
<p>2. Sanità – Procedure di accreditamento – Istanza del privato di accreditamento istituzionale – Silenzio dell’Amministrazione – Domanda di accertamento giudiziale del diritto all’accreditamento – Inammissibilità – Ragioni – Non è un’azione amministrativa vincolata.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;In materia di procedure per l’accreditamento delle strutture sanitarie, l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di accreditamento inoltrata dal singolo centro di cura sussiste anche se la stessa P.A. abbia successivamente approvato un decreto recante l’elenco delle istanze di accreditamento istituzionale risultate regolarmente ammesse, laddove tale provvedimento ha natura meramente endoprocedimentale ed è inidoneo a definire i procedimenti attivati con la trasmissione delle istanze di accreditamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. Deve ritenersi inammissibile la domanda giudiziale volta ad ottenere l’accertamento del diritto di una struttura di cura ad ottenere l’accreditamento istituzionale, atteso che la relativa declaratoria deve intendersi ammessa solo nell’ipotesi in cui l’azione amministrativa sia interamente vincolata mentre nel caso dell’accreditamento tale procedura impone all’Amministrazione di svolgere una complessa istruttoria. (1)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11/7/2014, n. 3561.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00613/2015REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 09808/2014 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9808 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Di Bonito Antonio nella qualità di legale rappresentante della Società Uomo S.a.s., rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Palma, Simona Scatola, con domicilio eletto presso Antonio Palma in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 103;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Regione Campania, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosanna Panariello, con domicilio eletto presso Regione Campania Ufficio Rappresentanza Regione Campania in Roma, Via Poli, 29;&nbsp;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario ad acta P.T. per la Prosecuzione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Campania, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Gen.le dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Poliambulatorio Tisana Srl, Soresa Spa;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE I n. 04057/2014, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall&#8217;amministrazione su accreditamento istituzionale per struttura sanitaria;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro Sanitario della Regione Campania;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli avvocati Palma, Panariello e dello Stato A. Soldani;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla Società Uomo s.a.s. di Di Bonito Antonio (d’ora innanzi Società Uomo) al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto serbato dalla Regione Campania in ordine all’istanza (trasmessa tramite p.e.c. in data 19 giugno 2013) diretta ad ottenere l’accreditamento istituzionale della struttura sanitaria dalla stessa gestita, nonché la fondatezza della relativa pretesa sostanziale, sulla base del decisivo ed assorbente rilievo che, al momento della proposizione del gravame, la Regione aveva già provveduto, con il decreto commissariale n.73 del 21 giugno 2013, sulla domanda asseritamente rimasta inevasa, con la conseguenza dell’inconfigurabilità dell’inerzia denunciata dalla ricorrente.<br />
Avverso la predetta decisione proponeva appello la Società Uomo, contestandone la correttezza e domandandone la riforma, con la conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Campania in ordine alla propria istanza di accreditamento istituzionale.<br />
Resistevano la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania, rilevando (quest’ultima) il passaggio in giudicato della declaratoria dell’inammissibilità della domanda intesa ad ottenere l’accertamento del diritto all’accreditamento, contestando la fondatezza dell’appello e domandandone la reiezione.<br />
Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 29 gennaio 2015.<br />
2.- L’appello è fondato, limitatamente alla domanda intesa ad ottenere la declaratoria dell’obbligo della Regione di provvedere sull’istanza di accreditamento istituzionale presentata dalla società ricorrente, e va accolto.<br />
2.1- Deduce, in particolare, l’appellante l’erroneità della decisione gravata, là dove ha riconosciuto al citato decreto commissariale n. 73 del 2013 natura ed efficacia provvedimentale, escludendo, di conseguenza, la sussistenza degli estremi del silenzio dedotto a fondamento del ricorso, ed insiste nel sostenere la persistenza dell’inerzia della Regione in ordine alla definizione del procedimento attivato con la presentazione della propria istanza.<br />
2.2- L’assunto è corretto.<br />
2.3- Deve premettersi che la funzione dell’azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt.31 e 117 c.p.a., è quella di ottenere l’accertamento dell’obbligo della pubblica amministrazione di provvedere sull’istanza del privato e, quindi, in definitiva, l’adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 17 dicembre 2013, n.6037).<br />
In coerenza con i principi appena enunciati, deve escludersi, nella fattispecie in esame, la configurabilità, nel decreto commissariale n.73 del 2013, dei caratteri che valgono ad escludere l’inadempimento denunciato a carico della Regione.<br />
Dalla semplice lettura dell’atto si ricava, infatti, che il Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario ha inteso, con lo stesso, decretare l’approvazione, in via meramente ricognitiva ed in attuazione dell’art.1, comma 237 undecies, della legge regionale Campania 15 marzo 2011, n.4, dell’elenco delle istanze di accreditamento istituzionale “risultate regolarmente ammesse sotto gli aspetti di completezza e correttezza da un punto di vista informatico”, rimettendo alle commissioni locali previste dall’art.8 della legge regionale 28 novembre 2008 le verifiche istruttorie necessarie alle determinazioni conclusive in merito agli accreditamenti regolarmente richiesti, secondo le modalità e in ossequio ai termini stabiliti all’art.1, comma 237 duodecies, l.r. n.4 del 2011.<br />
Dalla lettura della parte dispositiva del predetto decreto, nonché dall’esame della disciplina della procedura per la definizione delle istanze intese ad ottenere gli accreditamenti istituzionali definitivi nella Regione Campania, per come cristallizzata nella disposizione legislativa regionale da ultimo citata, si ricava, infatti, il chiaro convincimento del carattere meramente endoprocedimentale (in quanto semplicemente ricognitivo delle domande correttamente trasmesse) del provvedimento commissariale in questione e della sua assoluta inidoneità a definire i procedimenti attivati con la trasmissione (tramite p.e.c.) delle istanze di accreditamento, che saranno, infatti, conclusi (in coerenza alla normativa regionale di riferimento) solo in esito alle verifiche istruttorie demandate alle suddette commissioni locali.<br />
2.4- Ne consegue che, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dai primi giudici, la Regione Campania è rimasta inadempiente all’obbligo di provvedere sull’istanza di accreditamento presentata dalla società ricorrente, entro il termine (inutilmente scaduto) stabilito dall’art.1, comma 237 duodecies, l.r. n.4 del 2011, e che deve, quindi, provvedersi, in riforma della decisione appellata e in (parziale) accoglimento del ricorso di primo grado, alla relativa declaratoria, secondo le modalità e i termini indicati in dispositivo.<br />
3.- Non può, viceversa, accogliersi la domanda intesa ad ottenere l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale e, quindi, del diritto all’accreditamento, atteso che la relativa declaratoria resta preclusa dal dirimente rilievo che la stessa deve intendersi ammessa solo nelle ipotesi in cui l’azione amministrativa risulti interamente vincolata o quando non debbano svolgersi, per il suo esercizio, adempimenti istruttori (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 11 luglio 2014, n.3561).<br />
Orbene, nel caso di specie, il rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo postula una complessa verifica istruttoria, da parte dell’amministrazione, del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento, che, ai sensi dell’art.31, comma 3, c.p.a., impedisce, nel rito del silenzio, la pronuncia sulla fondatezza della pretesa sostanziale.<br />
Dev’essere, quindi, respinto l’appello, relativamente alla predetta domanda, seppur con la diversa motivazione che precede, rispetto alla declaratoria di inammissibilità disposta con la decisione impugnata.<br />
4.- Le spese del doppio grado di giudizio debbono essere liquidate in favore della parte ricorrente e poste a carico della Regione Campania, e per essa del Commissario ad acta. Sono invece compensate nei confronti dell’A.S.L..</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l&#8217;effetto, in riforma della decisione appellata, ordine al Presidente della Regione Campania, nella qualità di Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, di provvedere sull’istanza di accreditamento istituzionale definitivo presentata dalla società ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Respinge l’appello nella parte relativa alla domanda intesa ad ottenere l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale. Condanna la Regione Campania, e per essa il Commissario ad acta, a rifondere all’appellante le spese dei due gradi del giudizio che liquida complessivamente in euro 3000 oltre agli accessori dovuti per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere, Estensore<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere</p>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 06/02/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-6-2-2015-n-613-2/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2015 n.613</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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