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	<title>Giustizia tributaria Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giustizia tributaria Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L&#8217;accelerazione impressa alla giustizia tributaria digitale dalla normativa legata al contrasto della pandemia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 17:39:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccelerazione-impressa-alla-giustizia-tributaria-digitale-dalla-normativa-legata-al-contrasto-della-pandemia/">L&#8217;accelerazione impressa alla giustizia tributaria digitale dalla normativa legata al contrasto della pandemia</a></p>
<p>COLLEGAMENTO  A DISTANZA ALL&#8217;AULA VIRTUALE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PRIMO COMMENTO AL D.L. 19 MAGGIO 2020, N.34, PUBB. G.U. N.128 1. Accelerazione impressa alla &#8220;Giustizia Tributaria Digitale&#8221; dagli interventi normativi per gestire l&#8217;emergenza COVID-19 L&#8217;intento di realizzare il cd. &#8220;distanziamento sociale&#8220;, allo stato unico e concreto strumento in grado di contenere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccelerazione-impressa-alla-giustizia-tributaria-digitale-dalla-normativa-legata-al-contrasto-della-pandemia/">L&#8217;accelerazione impressa alla giustizia tributaria digitale dalla normativa legata al contrasto della pandemia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccelerazione-impressa-alla-giustizia-tributaria-digitale-dalla-normativa-legata-al-contrasto-della-pandemia/">L&#8217;accelerazione impressa alla giustizia tributaria digitale dalla normativa legata al contrasto della pandemia</a></p>
<div style="text-align: center;"><em>COLLEGAMENTO  A DISTANZA ALL&#8217;AULA VIRTUALE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA</em></div>
<div style="text-align: center;"><em>PRIMO COMMENTO AL D.L. 19 MAGGIO 2020, N.34, PUBB. G.U. N.128</em></div>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong>1. Accelerazione impressa alla &#8220;Giustizia Tributaria Digitale&#8221; dagli interventi normativi per gestire l&#8217;emergenza COVID-19</strong></p>
<p>L&#8217;intento di realizzare il cd. &#8220;<em>distanziamento sociale</em>&#8220;, allo stato unico e concreto strumento in grado di contenere il dilagare del contagio da <em>covid-19 </em>(o quantomeno ritardarne la diffusione, impedendo così al servizio sanitario nazionale di collassare), secondo le indicazioni della Comunità Scientifica (recepite integralmente negli interventi novellistici dell&#8217;emergenza)<em>, </em>ha avuto come immediata conseguenza quella di imprimere una forte accelerazione verso la completa, informatizzazione dei procedimenti civili e tributari; percorso questo  che,  invero, era già stato avviato con riguardo al procedimento tributario dall&#8217;art. 16, comma 4°, del D.L. 23 ottobre 2018, n.119 &#8220;Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria&#8221; (GU n.247 del 23-10-2018), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), rubricato, emblematicamente &#8220;<em>Giustizia tributaria digitale</em>&#8220;.<br />
In attesa dell&#8217;assestamento del quadro normativo conseguente alla stratificazione delle misure urgenti adottate per contrastare l&#8217;emergenza epidemiologica COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia, il richiamo espresso ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie, quanto all&#8217;estensione dell&#8217;operatività delle relative disposizioni, nei limiti della compatibilità, operato dall&#8217;art.83 c.21 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla L.29 aprile 2020 n.27 (successivamente modificata dal D.L. 30 aprile 2020 n.28), rende opportuno delineare, in un sia pur brevissimo <em>excursus,</em> il susseguirsi degli interventi normativi convulsamente adottati, sin dalla fase di più acuta dell&#8217;emergenza sanitaria.</p>
<p><strong>1.2. Gli interventi normativi per gestire l&#8217;emergenza COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell&#8217;attività giudiziaria.</strong></p>
<p>Il quadro normativo che si è andato delineando sinora, parte, come noto, dal D.L. 2 marzo 2020, n.9, che aveva già sospeso l&#8217;attività giudiziaria non urgente, nelle cd. &#8220;<em>zone rosse&#8221;</em> del territorio nazionale.<br />
L&#8217;emergenza sanitaria, divenuta pandemica, ha, poi, imposto, a distanza di meno di una settimana da quel primo e territorialmente limitato intervento normativo, l&#8217;adozione di quelle stesse norme e di altre ancora più stringenti, sull&#8217;intero territorio Nazionale; si è giunti, così, al D.L. 8 marzo 2020 n.11, &#8220;<em>Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell&#8217;attività giudiziaria</em>&#8221; (che richiamava in premessa precedente D.L. 2 marzo 2020 n.9), entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, avvenuta in pari data, in G.U. n.60.<br />
Il D.L. n.11/20, che ha rappresentato la prima impalcatura eretta per sorreggere l&#8217;attività giudiziaria urgente, che non poteva evidentemente essere interrotta dal <em>lockdown</em> giudiziario, dopo aver sospeso, dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 2020<a title="" href="#_ftn1">[1]</a> , tutte le udienze dei procedimenti penali, civili (con la previsione espressa del rinvio d&#8217;ufficio), ha elencato le udienze ed i procedimenti che facevano eccezione al blocco dell&#8217;attività giudiziaria<a title="" href="#_ftn2">[2]</a>.<br />
Pochi giorni dopo, il D.L. 17 marzo 2020 n.18, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in G.U. n.70 del 17 marzo 2020, dopo aver abrogato gli artt.1 e 2 del precedente D.L. n.11/20 (art.83 c.22), all&#8217;art.83, rubricato &#8220;<em>Nuove misure urgenti per contrastare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria</em>&#8220;, ai commi 1 e 2, ha sospeso, sino al 15 aprile 2020, le udienze penali, civili, oltre quelle relative ai procedimenti delle Commissioni Tributarie (in forza, per quest&#8217;ultima giurisdizione, della clausola di operatività nei limiti della compatibilità, operata dal cit. art.83 c.21), con le eccezioni indicate dall&#8217;art.83 al comma 3 lett. a<a title="" href="#_ftn3">[3]</a>, con riguardo ai procedimenti civili, sulla cui procedura del resto, è strutturata, anche, quella del procedimento tributario<a title="" href="#_ftn4">[4]</a>, ex art. 1 c.2 D.lgs 546/92<a title="" href="#_ftn5">[5]</a>.<br />
Il successivo D.L. 8 aprile 2020 n.23, pubblicato in pari data sulla G.U. n.94 ed entrato in vigore il giorno successivo, 9 aprile 2020, all&#8217;art.36, ha spostato in avanti la durata del blocco dell&#8217;attività giudiziaria non urgente,  &#8220;della prima fase&#8221;, cd. &#8220;<em>periodo cuscinetto&#8221;</em>, iniziato il 9 marzo 2020, portandolo all&#8217;11 maggio 2020<a title="" href="#_ftn6">[6]</a>.<br />
La Legge 24 aprile 2020 n.27, pubblicata nella G.U. n.110 del 29 aprile 2020 ed entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione (art.127), nel convertire con modificazioni il D.L. 17 marzo 2020 n.18,    ha definitivamente abrogato il D.L. 2 marzo 2020 n.9 e il D.L.8 marzo 2020 n.11, operandone, però, la salvezza degli effetti prodotti, degli atti conseguentemente emessi e dei rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza<a title="" href="#_ftn7">[7]</a>.<br />
Il D.L. 30 aprile 2020 n.28, pubb. G.U. n.111 del 30 aprile 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo, 1 maggio 2020, ha, poi, modificato, appena un giorno dopo la sua entrata in vigore, la Legge 27/2020, portando in avanti, al 31 luglio 2020, il termine finale della cd. seconda fase, in cui è prevista, sulla base di <em>linee guida vincolanti</em> emesse dai Capi degli Uffici, una parziale ripresa delle udienze.<br />
Il D.L. 19 maggio 2020, n.34, pubb. G.U. n.128 del 19 maggio 2020 ed entrato in vigore in pari data, all&#8217;art.135 ha sostituito il 4° comma del&#8217;art.16, del D.L. 23 ottobre 2018, n.119 &#8220;Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria&#8221; (GU n.247 del 23-10-2018), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), introducendo la generalizzata possibilità di far ricorso allo svolgimento con collegamento da remoto delle udienze di cui agli artt.33 e 34 del D.lgs 31 dicembre 1992, n.546.</p>
<p><strong>1.2.1 La prima soluzione temporalmente limitata per affrontare l&#8217;emergenza sanitaria:</strong><strong><em> lockdown</em></strong><strong> giudiziario</strong></p>
<p>La prima soluzione individuata dall&#8217;intervento normativo emergenziale, è stata, quindi, quella dell&#8217;immediato <em>lockdown</em> giudiziario; in particolare dal 9 marzo all&#8217;11 maggio 2020<a title="" href="#_ftn8">[8]</a>, cd. &#8220;periodo cuscinetto&#8221; sono state sospese, unitamente a tutti i termini procedurali<a title="" href="#_ftn9">[9]</a>, tutte le udienze, conseguentemente rinviate d&#8217;ufficio a data successiva all&#8217;11 maggio 2020 (ad eccezione di quella a trattazione necessaria o a trattazione dichiarata urgente con decreto del Capo dell&#8217;Ufficio Giudiziario).</p>
<p><strong>1.2.2 La seconda soluzione:</strong> <strong>trattazione degli affari giudiziari sulla base delle linee guida vincolanti e nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute</strong></p>
<p>Dal 12 maggio 2020 si è aperta, pertanto, la cd. seconda fase in cui è prevista una graduale ripresa dell&#8217;attività giudiziaria previa adozione da parte dei Capi degli Uffici giudiziari, ex art.83 c.6 L n.27/2020 cit., di tutte le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto  delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute (accesso alle aule muniti di mascherine e guanti monouso, sottoposizione a rilevamento della temperatura all&#8217;ingresso e obbligo di mantenimento della distanza minima interpersonale), per contrastare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell&#8217;attività giudiziaria sino al 31 luglio 2020<a title="" href="#_ftn10">[10]</a> (data pronosticata come quella di fine dell&#8217;emergenza e ripresa ordinaria dell&#8217;attività giudiziaria).<br />
La ripresa dell&#8217;attività giudiziaria non potrà che essere graduale e &#8220;procedere a regime ridotto&#8221;, nella consapevolezza che riprendere l&#8217;attività d&#8217;udienza, che inevitabilmente comporta l&#8217;affollamento delle aule delle Commissioni, le segreterie o i luoghi ad esse adiacenti,  comporta l&#8217;assunzione di un rischio di contagio che può, al più essere ridotto al minimo, ma giammai neutralizzato, pur adottando le modalità di svolgimento elencate dall&#8217;art.83 c. 7 lett.a (<em> la limitazione dell&#8217;accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l&#8217;accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti); </em>lett. b <em>(la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell&#8217;orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall&#8217;articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico)</em>; lett. c <em>(la regolamentazione dell&#8217;accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l&#8217;adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento)</em>.<br />
Tra le misure organizzative relative alla trattazione degli affari giudiziari che i Capi degli Uffici Giudiziari sono chiamati ad adottare per rispondere alla necessità di una qualche ripresa delle attività giudiziarie  in condizioni di basso<em> (rectius: </em>controllato<em>) </em>rischio di contagio da COVID -19, l&#8217;art.83 c.7 lett. d. espressamente  prevede<em> &#8220;l&#8217;adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze&#8221;; </em>per le quali qualora sia stata proposta istanza di trattazione in pubblica udienza, ex art.33 c.1 D.lgs 546/92 la celebrazione avverrà<em> &#8220;a porte chiuse&amp; ai sensi dell&#8217;articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche&#8221; (art.83 c.7 lett.e).</em><br />
Nelle &#8220;linee guida&#8221;, in forza dell&#8217;art.83 c.7 lett.g, per il richiamo operato all&#8217;art. 83 c. 3 lett. a saranno indicati i procedimenti che devono necessariamente trattarsi,  &#8220;<em>tutti i procedimenti la cui  ritardata trattazione  può  produrre  grave   pregiudizio   alle   parti, in ordine ai quali  la dichiarazione di  urgenza  è  stata fatta  dal  capo dell&#8217;ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso,  con  decreto  non  impugnabile  e,  per  le  cause  già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o  del  presidente del collegio, egualmente non impugnabile.</em>&#8220;<em> <a title="" href="#_ftn11"><strong>[11]</strong></a></em></p>
<p><strong>1.2.3 La terza soluzione:</strong> <strong>trattazione scritta</strong></p>
<p>L&#8217;emergenza sanitaria, anche contingente, potrebbe rendere non concretamente praticabile, o semplicemente non opportuna, la compresenza delle parti processuali nelle aule delle Commissioni; in quest&#8217;ipotesi, quando l&#8217;udienza si deve svolgere &#8220;in camera di consiglio&#8221; ex art. 33 c.1 Dlgs 546/92, perché nessuna parte ha avanzato istanza di pubblica udienza, è pienamente realizzato l&#8217;obiettivo del distanziamento sociale di cui alla previsione dell&#8217;art. 83 c.7 lett. h <a title="" href="#_ftn12">[12]</a> L.27/2020, non essendo necessaria, come si dirà a breve la presenza fisica del collegio presso la sede della Commissione Tributaria.</p>
<p><strong>1.2.4 La quarta soluzione:</strong> <strong>collegamento da remoto</strong></p>
<p>Quando una delle parti avanzi istanza di trattazione in pubblica udienza, la discussione con le modalità di cui all&#8217;art.34 Dlgs cit., è un diritto dell&#8217;istante, pertanto, se regolarmente richiesta<a title="" href="#_ftn13">[13]</a>, tale forma di trattazione, è obbligatoria<a title="" href="#_ftn14">[14]</a>, non avendo la Commissione sul punto alcun potere discrezionale<a title="" href="#_ftn15">[15]</a>.<br />
In quest&#8217;ipotesi, nell&#8217;attuale fase storica, in cui non è seriamente prevedibile l&#8217;andamento della &#8220;curva di contagio covid-19&#8221; e, dunque, i conseguenti interventi che potrebbero rendersi necessari a rimodulare il cd &#8220;distanziamento sociale&#8221;, l&#8217;udienza potrebbe svolgersi, come si chiarirà tra breve, con la modalità di collegamento da remoto all&#8217;aula &#8220;smaterializzata&#8221;, mediante l&#8217;utilizzo di una piattaforma informatica idonea a permettere la <em>contestuale, effettiva e </em>reciproca visibilità delle persone presenti in &#8220;video-collegamento&#8221; e la possibilità di udire quanto vi viene detto.<br />
La concreta possibilità del ricorso a tale modalità di svolgimento dell&#8217;udienza, come accennato, già prevista per il &#8220;processo tributario telematico&#8221; dall&#8217;art.16 della L.136/18 di conversioni con modificazioni del D.L.119/18, viene riattualizzata dall&#8217;art.83 c.7 lett. f) laddove prevede &#8220;<em>lo svolgimento delle udienze &amp; che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice&amp; mediante collegamenti da remoto &amp; con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l&#8217;effettiva partecipazione delle parti</em>.&#8221;<br />
Laddove detta modalità non sia praticabile, il procedimento non richieda una particolare urgenza di trattazione, e non sia possibile efficacemente ridurre il rischio di contagio, anche adottando i criteri individuati dalle linee guida vincolanti non resterà che rinviare il procedimento, come previsto dall&#8217;art.83 c.7 lett. g, a data successiva al 31 luglio 2020<br />
L&#8217;art. 83 c.8 si premura, infine, di precisare che per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.</p>
<p><strong>2. Udienza smaterializzare nel difficile equilibrio tra il realizzare la &#8220;compresenza&#8221; degli attori processuali e la necessità di attuare &#8220;il distanziamento sociale&#8221;, attualmente, unica difesa al contagio da COVID-19</strong></p>
<p>La smaterializzazione dell&#8217;aula d&#8217;udienza e la creazione di un&#8217;aula &#8220;virtuale&#8221;  risponde alla necessità di trovare un punto di equilibrio tra il contemperare l&#8217;esigenza di distanziare le parti del processo (anche) tributario, per evitare il concreto ed attuale rischio di contagio da covid-19 e quella di garantire la compresenza fisica delle parti (nel caso sia stata avanzata istanza di trattazione in pubblica udienza), che trovi comunque un saldo punto di appoggio nell&#8217;art.111 Cost., denominatore comune di tutti i processi a mente del quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge<a title="" href="#_ftn16">[16]</a>, svolto in contraddittorio tra le parti dinanzi ad un giudice terzo che emana la sua decisione &#8220;<em>audita altera parte</em>&#8220;.<br />
Il difficile equilibrio, è stato, dunque, composto, in generale, nella &#8220;<em>compartecipazione</em>&#8221; in connessione telematica in un luogo virtuale; operando, quindi, &#8220;<em>ove possibile</em>&#8220;, la smaterializzazione dell&#8217;aula d&#8217;udienza.</p>
<p><strong>2.1 </strong><strong>Compartecipazione nell&#8217;aula virtuale e compatibilità con il diritto di difesa.</strong></p>
<p>Per lo svolgimento dell&#8217;udienza del processo tributario, con collegamento da remoto (come del resto per quella del processo civile) il problema della compatibilità con il diritto di difesa, si pone evidentemente in termini differenti (e semplificati) rispetto a quelli che si profilano, ad esempio, nel processo penale, dove, non a caso, maggiori sono le critiche e resistenze a prestare il consenso allo svolgimento dell&#8217;udienza con dette modalità, pur non dimenticando che, nell&#8217;ambito di quel procedimento, la smaterializzazione dell&#8217;udienza è eccezionale ed <em>extra-ordinem</em>.<br />
Nel processo tributario, dove, invece la legge 136/2018 di conv. con modif. del D.L.119/2018 ha previsto il collegamento da remoto una delle modalità ordinarie di svolgimento dell&#8217;udienza, pur realizzandosi, anche qui, l&#8217;assenza di una contestuale compresenza fisica di tutti gli attori del processo nell&#8217;aula d&#8217;udienza, sostituita dalla compartecipazione degli stessi in uno spazio virtuale comune, la scomposizione dello spazio fisico di udienza in tante finestre telematiche separate, che, pur può rendere (si pensi a momentanei disservizi della rete) difficoltosa la ricomposizione delle relazioni comunicative tra i vari attori processuali, non si atteggia, infatti, in termini così complessi come accade nel processo penale, nel quale, perché la partecipazione sia effettiva, consapevole e pienamente interattiva (non quindi &#8220;meramente virtuale&#8221;) deve realizzarsi anche la possibilità di cogliere e percepire compiutamente la cd &#8220;<em>comunicazione non verbale</em>&#8220;, nel cui ambito possono interpretarsi varie caratteristiche, ai fini dell&#8217;interazione sociale: la postura, i gesti, i movimenti, le espressioni e la mimica che accompagnano o meno la parola e che rendono la comunicazione umana più marcata.<br />
Nel processo tributario telematico, in altri termini, a differenza che nel processo penale (dove tra l&#8217;altro si deve valutare l&#8217;attendibilità e credibilità dei testi) è sufficiente che la compartecipazione da remoto all&#8217;udienza, in connessione telematica, permetta di percepire gli aspetti essenziali dello scambio comunicativo, non esclusi ovviamente, ma con un peso evidentemente diverso, quelli che per esperienza comune, non si riducono al livello puramente semantico del messaggio, ossia del significato letterale delle parole che compongono il messaggio stesso, ma che riguardano la comunicazione non parlata tra persone, che attraverso anche la banale modulazione dei toni adoperati, renda possibile capire correttamente il significato di quanto si esprime durante la discussione che precede la deliberazione del Collegio.<br />
Se chi partecipa da remoto, non solo vede e sente perfettamente tutti i partecipanti, ma può anche farsi vedere e sentire perfettamente dagli stessi, in piena connessione interattiva, non può, in tale prospettiva, sostenersi che l&#8217;assenza della fisicità dei partecipanti, perturbi gli equilibri e le dinamiche processuali, che, al contrario, rimangono, nell&#8217;attuale evoluzione tecnologica delle piattaforme informatiche utilizzate, nella sostanza, inalterati.<br />
La possibilità di cogliere, poi, anche quella &#8220;comunicazione non verbale&#8221;, a cui sopra si è fatto cenno, non è affatto esclusa da un collegamento che si svolga regolarmente.<br />
In ogni caso, sotto quest&#8217;aspetto, entra in gioco con modalità particolarmente delicate, il potere-dovere del Collegio giudicante di effettuare il necessario controllo circa l&#8217;impiego dello strumento e le modalità tecniche, attraverso i quali raggiungere, anche nell&#8217;emergenza sanitaria in atto, un livello &#8220;più che accettabile&#8221; di effettività partecipativa, che deve doverosamente garantire, assicurando in ogni momento, la piena esplicazione del diritto di difesa; il che può comportare che quando, la qualità del collegamento &#8220;non è accettabile&#8221;, o si verifichi l&#8217;interruzione dello stesso, non ripristinabile in tempi utili e non si possa, per indisponibilità o impossibilità, ripiegare su altro strumento di collegamento, il Collegio possa disporre il differimento ad altra udienza, qualora non sia possibile proseguire l&#8217;udienza <em>in praesentia</em>.<br />
Qualora, invece, il Collegio non riscontri &#8211; o non gli vengano segnalati- problemi che inficiano &#8220;l&#8217;effettiva compartecipazione&#8221; all&#8217;udienza, l&#8217;udienza proseguirà regolarmente sino al suo naturale epilogo, con lo svolgimento della camera di consiglio decisoria<br />
In altri termini, quando la partecipazione al processo, al procedimento, all&#8217;attività giudiziaria garantita, <em>avvenga tramite modalità tecniche tali da rendere &#8220;effettiva&#8221;, e dunque concreta e non soltanto &#8220;virtuale&#8221;</em>, la possibilità di percepire e comunicare tra  soggetti e, quindi, quando si realizza un&#8217;interazione nello svolgimento dell&#8217;udienza, non dissimile in concreto, da quella consentita a tutte le parti dalla loro compresenza fisica in aula, deve ritenersi salvaguardato il <em>contraddittorio</em> e l&#8217;<em>effettiva partecipazione</em> delle parti all&#8217;attività giudiziaria che richieda l&#8217;esercizio di diritti difensivi.</p>
<p><strong>3. L&#8217;udienza a distanza nella previgente disposizione dell&#8217;art.16 c.4 della L.136/2018 di conv. con mod. del D.L.119/19.</strong></p>
<p>L&#8217;art. 16, comma 4°, della L.136/2018 di conv. con mod. del D.L.119/19 cit. aveva previsto, come già  più volte rimarcato, la possibilità, sin ora inattuata, previa apposita richiesta formulata da almeno una delle parti (nel ricorso o nel primo atto difensivo), della partecipazione all&#8217;udienza pubblica, di cui all&#8217;articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (la sola discussione in pubblica udienza pubblica), &#8220;<em>a distanza</em>&#8220;, &#8220;<em>mediante un collegamento audiovisivo tra l&#8217;aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall&#8217;ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparata all&#8217;aula di udienza</em>&#8220;.<br />
La norma rinviava, poi, a provvedimenti<a title="" href="#_ftn17">[17]</a> del Direttore generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale, per l&#8217;individuazione delle regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all&#8217;udienza a distanza (oltre che la conservazione della visione delle relative immagini), e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l&#8217;udienza pubblica a distanza. Prevedeva, infine, che almeno un&#8217;udienza per ogni mese e per ogni sezione fosse riservata alla trattazione di controversie per le quali era stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.</p>
<p><strong>4.L&#8217;udienza della Commissione Tributaria nella previsione, di cui all&#8217;art.83 c.7 L.27/2020, nei limiti di compatibilità con il giudizio civile.</strong></p>
<p>In questo solco già tracciato per il processo tributario telematico, si muove, nei limiti di compatibilità con il giudizio civile, la previsione della possibilità dello svolgimento, per quello stesso procedimento, dell&#8217;udienza deliberativa  decisoria a seguito di eventuale udienza di discussione pubblica,  ex art.83 c.7 lett.f, &#8220;<em>mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia</em>&#8220;, con la (inspiegabile) precisazione introdotta dall&#8217;art.3 lett.c) del DL.28/2020, che in questo caso &#8220;<em>Lo svolgimento dell&#8217;udienza deve, in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell&#8217;ufficio giudiziario</em>&#8220;.<br />
Concreta possibilità di dare avvio, quindi, al procedimento telematico tributario, con strumenti, però, individuati dalla DGSIA, che, come si dirà, ha trovato il quasi immediato punto di abbrivio nell&#8217;art.135 del D.L. <em>19 maggio 2020, N.34, pubblicata in G.U. N.128 in pari data, </em>che ha rispolverato la previsione inattuata dell&#8217;art.16 c.4 cit., adattandolo alla medesima necessità sottesa alla normativa emergenziale: il distanziamento sociale per &#8220;contenere&#8221; il rischio di contagio covid-19, nello svolgimento delle udienze<em>.</em></p>
<p><strong>4.1.Le piattaforme informatiche per il collegamento da remoto.</strong></p>
<p>L&#8217;individuazione delle piattaforme informatiche per realizzare questo nuovo tipo di collegamento da remoto e rendere &#8220;virtuale&#8221; l&#8217;aula d&#8217;udienza, è stata, immediatamente operata, per l&#8217;Amministrazione della Giustizia e quindi per le esigenze del procedimento civile, oltre che penale, dalla DGSIA già all&#8217;indomani dell&#8217;operatività (prevista per il 9 marzo 2020) del DL 8 marzo 2020 n.11, entrato in vigore in pari data; ed infatti, con provvedimento della DGSIA n. 3413, del 10 marzo 2020, pubblicato lo stesso giorno, sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, il Direttore Generale di quella Direzione, ha individuato, in prima battuta, la piattaforma della microsoft TEAMS.<br />
Tre giorni dopo l&#8217;entrata in vigore del D.L. n.18/20, e precisamente il 20 marzo 2020, il Direttore Generale della DGSIA, sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, ha pubblicato il provvedimento con cui ha formalmente individuato, come previsto dall&#8217;art. 83, c.7, del D.L. n. 18/20, poi convertito nella L.n.27/20, le piattaforme per i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili; in particolare all&#8217;art. 2 del provvedimento del 20 marzo 2020, rubricato &#8220;<em>Svolgimento delle udienze civili</em>&#8220;, ha previsto (con clausola di compatibilità, è appena il caso di ricordarlo, per quanto attiene ai procedimenti delle Commissioni Tributarie) che  <em>&#8220;</em><em>le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell&#8217;Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams.&#8221;</em><br />
Sia TEAMS<a title="" href="#_ftn18">[18]</a> che SKYPE FOR BUSINESS<a title="" href="#_ftn19">[19]</a> sono piattaforme &#8220;aziendali&#8221; <a title="" href="#_ftn20">[20]</a>, che permettono di creare dei gruppi  di lavoro, tra soggetti collegati da remoto in audio-videoconferenza<a title="" href="#_ftn21">[21]</a>, con la possibilità di lavorare insieme e condividere le informazioni attraverso uno spazio comune virtuale<em>.</em><br />
Per lo svolgimento delle udienze civili nuovamente il Direttore Generale della DGSIA con provvedimento del 21 maggio 2020, dopo aver riordinato, all&#8217;art.2, con nomenclatura per acronimi numerati, tutti gli strumenti di collegamento da remoto a disposizione dell&#8217;Amministrazione della Giustizia, all&#8217;art.3 ha disposto che &#8220;<em>Nell&#8217;ipotesi prevista dall&#8217;art. 83, comma </em><em>7, lett. f), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, le udienze civili a distanza si svolgono mediante uno dei collegamenti indicati alle lettere c) e d)</em> <em>del presente provvedimento (</em><em>TEAMS e SKYPE)</em>, precisando, con riguardo ai requisiti di sicurezza e protezione dei dati (art.9) che &#8220;<em>Sono conservati i dati tecnici di sessione quali: orario di inizio e fine sessione, identificativo utente, durata, sistema operativo del dispositivo utilizzato, indirizzo IP, nome dispositivo e CPU. Tali dati sono trattati secondo quanto previsto dal privacy disclaimer del fornitore. Non sono raccolti dati relativi ai contenuti delle attività degli utenti (NDR </em>evidentemente se per TEAMS non si utilizzano le funzioni di videoregistrazione e chat<em>). Tali dati sono trattati secondo quanto previsto dal privacy disclaimer del fornitore).</em><br />
Ambedue gli applicativi informatici sono idonei a permettere la <em>contestuale, effettiva e </em>reciproca visibilità delle persone presenti in &#8220;video-collegamento&#8221; e la possibilità di udire quanto vi viene detto.</p>
<p><strong>5. Il nuovo processo tributario telematico</strong></p>
<p>Come anticipato il D.L. 19 maggio 2020, n.34, all&#8217;art.135 ha sostituito il 4° comma dell&#8217;art.16, del D.L. 23 ottobre 2018, n.119 &#8220;Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria&#8221; (GU n.247 del 23-10-2018), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293), introducendo la generalizzata possibilità di far ricorso allo svolgimento con collegamento da remoto delle udienze di cui agli artt.33 e 34 del D.lgs 31 dicembre 1992, n.546.<br />
Nella previsione normativa non solo, dunque, lo svolgimento del processo in cui sia stata avanzata &#8220;dalle parti processuali&#8221; istanza di pubblica udienza,  potrà avvenire con collegamento da remoto, ma anche quello da svolgersi ex art.33 Dlgs.546/92 in camera di consiglio.<br />
La norma, per come formulata, non richiede un accordo delle parti sulla modalità di svolgimento del processo, ma prevede che l&#8217;impulso, con le modalità specificate dall&#8217;art.135, (&#8220;<em>nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell&#8217;avviso di cui all&#8217;articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546</em>) venga promosso da una dalle parti processuali (contribuente, difensore, ufficio impositore, soggetti della riscossione); anche in presenza di detta istanza o di istanze analoghe di tutte le parti, il Collegio non appare vincolato allo svolgimento dell&#8217;udienza (che &#8220;può&#8221; avvenire a distanza) con detta modalità, la cui decisione, sul punto, sarà, evidentemente dettata dalla contingente situazione sanitaria che potrebbe, nel caso di specie, permetterne la trattazione <em>in praesentia</em><br />
Nulla esclude che il Presidente del collegio, tramite il segretario, possa avviare un&#8217;interlocuzione con le parti al fine di verificare la possibilità di svolgere l&#8217;udienza con collegamento da remoto; qualora le parti vi aderiscano e vi sia una pluralità di processi da trattare con dette modalità, sarà opportuno indicare un&#8217;udienza in cui si svolgano tutti i processi con le stesse modalità, comunicando alle parti un cronoprogramma di trattazione che tenga conto  di durata media di un dibattimento, distinguendo tra quelle che si svolgeranno con la partecipazione delle parti e dei difensori e quelle tra il solo collegio in camera di consiglio.<br />
Circa lo svolgimento dell&#8217;udienza con collegamento da remoto, una volta attivato il collegamento audiovisivo con tutte le parti ed i componenti del collegio, e verificata la reciproca visibilità e possibilità di ascolto, il Presidente potrà dichiarare aperta l&#8217;udienza dando atto delle modalità di svolgimento della stessa; indi procederà all&#8217;identificazione delle parti presenti in collegamento mediante la verifica della corrispondenza del documento di identità esibito a video con quello depositato nel fascicolo, dandone atto a verbale, o darà atto della mancata &#8220;partecipazione&#8221;, previa verifica dell&#8217;avvenuta regolare comunicazione della fissazione dell&#8217;udienza da remoto e del relativo invito ai partecipanti; nel verbale d&#8217;udienza si darà, inoltre, atto della avvenuta acquisizione del fascicolo, della eventuale rinuncia espressa dei difensori e delle parti alla partecipazione alla pubblica udienza.<br />
In caso di malfunzionamento, di interruzione della connessione internet e di difficoltà nel ripristino del collegamento da remoto, il Presidente dovrà, come sopra accennato, sospendere l&#8217;udienza dandone atto nel processo verbale. Successivamente, la Commissione provvederà a comunicare alle parti la data di rinvio dell&#8217;udienza.<br />
Al termine dell&#8217;udienza da remoto, il segretario avrà cura di accertare la disconnessione delle parti dalla &#8220;stanza&#8221; della videoconferenza, operando la cd. &#8220;pulitura&#8221; della stanza (in quanto anche se disconnessi, gli utenti &#8220;guest&#8221; potrebbero avere nuovo accesso, se non eliminati con la procedura di cancellazione definitiva degli utenti) onde consentire al collegio la decisione del ricorso.<br />
Per quanto attiene allo svolgimento della camera di consiglio  la norma nulla dice,  ma ben può ritenersi che sia ininfluente il luogo da dove i Giudici si collegano all&#8217;aula virtuale  essendo questo equiparato all&#8217;aula di udienza: &#8220;<em>il luogo da dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all&#8217;aula d&#8217;udienza</em>&#8220;; circa il provvedimento adottato all&#8217;esito della camera di consiglio decisoria, in quanto compatibile può richiamarsi il disposto dell&#8217;art.83 a mente del quale <em>dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l&#8217;ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell&#8217;inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell&#8217;emergenza sanitaria</em>&#8220;.<br />
Avvenuta la decisione del ricorso, il Presidente concluderà la connessione da remoto per tutti i componenti del collegio.<br />
Sempre al termine dell&#8217;udienza da remoto, se, invece, il Collegio è presente nell&#8217;Ufficio della Commissione, il segretario avrà cura di effettuare la disconnessione dalla &#8220;stanza&#8221; virtuale onde consentire al collegio la decisione del ricorso.</p>
<p><strong>5.1 L&#8217;aula smaterializzata e &#8220;compartecipazione&#8221; degli attori processuali, connessi, su piattaforma informatica da individuarsi dal Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale.</strong></p>
<p>Perché il collegamento da remoto possa funzionare, oltre alla necessaria individuazione di una piattaforma informatica da utilizzare per il collegamento da remoto, che garantisca anche determinati parametri di sicurezza<a title="" href="#_ftn22">[22]</a>, necessita della dotazioni di apparecchiature informatiche<a title="" href="#_ftn23">[23]</a>,  con cui far funzionare l&#8217;applicativo di video-collegamento, utilizzando infrastrutture collocate all&#8217;interno del sistema informatico della fiscalità (SIF) o aree di <em>data center</em> riservate in via esclusiva al Ministero dell&#8217;Economia e Finanze (MEF); oltre, indubbiamente, alla necessaria preparazione informatica di chi quegli strumenti è chiamato, nei limiti del possibile, ad utilizzare.</p>
<p><strong>5.2 La piattaforma informatica per il collegamento da remoto alla &#8220;AULA VIRTUALE&#8221; della Commissione Tributaria</strong></p>
<p>Pur non essendo stata ancora individuata una piattaforma informatica per realizzare il collegamento da remoto nel processo tributario, richiamando i principi di libertà delle forme (art.121 c.p.c) e di raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c) e  richiamando il combinato disposto degli artt.83 c.7 lett.f e 83 c.21, ci si potrebbe avvalere delle piattaforme commerciali individuate dal Direttore Generale della DGSIA all&#8217;art.2 lett.c) e d) di cui al provvedimento del 21 maggio 2020<a title="" href="#_ftn24">[24]</a>.</p>
<p><strong>5.3 L&#8217;aula virtuale il luogo da cui si collegano i Giudici</strong></p>
<p>Se l&#8217;aula in cui si svolge l&#8217;udienza è quella virtuale, si è già notato che è ininfluente il luogo da cui ci si collega; anzi per realizzare appieno il cd. &#8220;distanziamento sociale&#8221; è opportuno che ciascuno si colleghi da un luogo diverso; l&#8217;unico presente negli Uffici della Commissione è il segretario, non potendo, questi, curare gli adempimenti d&#8217;udienza in luogo diverso.<br />
Anche il Presidente e i Giudici componenti della Commissione &#8220;sedenti&#8221; in udienza, potranno, se la necessità lo richiede, essere collegati da luoghi diversi dagli Uffici della Commissione.<br />
Nell&#8217;ipotesi di utilizzo della piattaforma TEAMS (indicato dall&#8217;art.2 cit alla lett.c nella nuova nomenclatura per acronimo MVC-2) o SKYPE (indicato dall&#8217;art.2 cit alla lett.d nella nuova nomenclatura per acronimo MVC-2), non avrebbe senso imporre la presenza fisica dei Giudici nell&#8217;Ufficio della Commissione, come inspiegabilmente è stato previsto per il processo civile  dall&#8217;art.3 lett. c del D.L. n.28 del 30 aprile 2020 laddove all&#8217;art.83 c.7, lett.f,; scelta normativa questa, fortemente criticata nel Parere espresso dal CSM, nella delibera del 14 maggio 2020, con argomentazioni del tutto trasponibili nel &#8220;settore tributario&#8221;: <em>infatti,  poiché  in  ogni  caso nessuna  delle  parti  viene  in  contatto  fisico  con  il     giudice,  la  presenza  fisica  di  quest&#8217;ultimo nell&#8217;ufficio giudiziario non aggiunge nulla quanto alla modalità di espletamento del contraddittorio simultaneo e quanto alla sua qualità intrinseca. Né tale presenza semplifica la gestione dell&#8217;udienza da parte del giudice o l&#8217;attività degli avvocati, i quali sono tenuti al rispetto delle medesime regole tecniche,  senza  che  il  primo  possa  richiedere  un  ausilio  qualificato  per  risolvere   eventuali  inconvenienti tecnici&amp;Ancora, la norma non può trovare giustificazione nella possibilità che gli avvocati, le parti o gli  ausiliari  conservino  comunque  la  possibilità  di  recarsi  fisicamente  presso  la  sede  fisica  ove  si trova il giudice, in quanto è evidente che ciò contrasterebbe &amp;, ovviamente, con il principio del  distanziamento  sociale&#8221;&#8230; La   necessaria   presenza   fisica   in   ufficio,   peraltro,        potrebbe inutilmente determinare l&#8217;impossibilità  di  svolgere  le  udienze  da  remoto  sia  nel  caso  in  cui  vi  sia  una  temporanea  impraticabilità  dell&#8217;ufficio  per  la  necessità  di  sanificazione  conseguente  alla  scoperta  di  casi positivi, sia nel caso in cui i giudici siano positivi asintomatici oppure, anche se negativi, debbano permanere in isolamento domiciliare a causa del precedente contatto con persone risultate positive&amp;&#8221;).</em></p>
<p><strong>6. Conclusioni</strong></p>
<p>Il processo tributario telematico nell&#8217;attuale fase di emergenza sanitaria, che trova la sua fonte a cavallo tra due normative, per la sua attuale struttura embrionale e in attesa di un&#8217;adeguata piattaforma informatica che permetta l&#8217;effettiva e consapevole compartecipazione di tutte le parti processuali, si regge sulla leale collaborazione tra le parti processuali.<br />
L&#8217;auspicio è che le prassi giudiziarie virtuose e la leale collaborazione degli operatori del diritto, non solo permetta di superare con dignità l&#8217;emergenza sanitaria e le sue ripercussioni sullo svolgimento dell&#8217;attività giudiziaria, ma lasci, al termine di questa triste esperienza, la sperimentazione di soluzioni telematiche in grado di dare completa attuazione al processo tributario telematico.</p>
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<p><a title="" href="#_ftnref1">[1]</a> Art.1, del D.L. n.11/20, abrogato dall&#8217;art.83 c.22 del D.L. n.18/20, così sostituto dall&#8217;art.83 c.1 &#8220;Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d&#8217;ufficio a data successiva al 15 aprile 2020&#8221;; modificato dall&#8217;art.36, c.1 del D.L. 8 aprile 2020 n.23: &#8220;<em>Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall&#8217;articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  è  prorogato  all&#8217;11 maggio  2020</em>&#8220;.</p>
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<div><a title="" href="#_ftnref2">[2]</a> Art. 2, c.2 lett.g n.1: &#8221; &amp;<em>nei procedimenti di cui all&#8217;art.283, 351 e 373 del codice di procedure civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest&#8217;ultimo caso, la dichiarazione, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell&#8217;ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, ugualmente non impugnabile.</em></div>
<div><a title="" href="#_ftnref3">[3]</a> Art. 83 comma 3 lett. a: <em>&#8220;&amp;procedimenti di cui agli articoli  283,  351  e  373  del  codice  di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui  ritardata trattazione  può  produrre  grave   pregiudizio   alle   parti.   In quest&#8217;ultimo caso, la dichiarazione di  urgenza  è  fatta  dal  capo dell&#8217;ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso,  con  decreto  non  impugnabile  e,  per  le  cause  già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o  del  presidente del collegio, egualmente non impugnabile.</em>&#8220;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4">[4]</a> M. SCUFFI in &#8220;Il processo tributario ai tempi dell&#8217;emergenza&#8221;, Il Tributario, Focus dell&#8217;11 maggio 2020, &#8220;<em>Del resto la disciplina del contezioso tributario (D.lgs n.546/92) è strutturata sul processo civile e le incertezze interpretative possono essere sempre colmate con ricorso alla normativa processualcivilistica (art.1 D.lgs n.546/92) utilizzabile ove non determini contrasti o disarmonie&#8221;</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5">[5]</a> art.1, c.2 del d.lgs 546/92: &#8220;<em>I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6">[6]</a> Art.3 lett.i del D.L. n.28/2020</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7">[7]</a> Art.1 c.2 della L. n.27/20: &#8220;<em>Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi Decreti-Legge</em>&#8220;.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8">[8]</a> Termine prorogato dall&#8217;art.36 del D.L. n.23/2020 in conseguenza del rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico non risultando il termine precedentemente fissato e già prorogato dall&#8217;art.1 D.L. n.18/2020 funzionale alle esigenze di contrasto dell&#8217;emergenza sanitaria in corso</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9">[9]</a> Art. 2 seconda parte: &#8220;<em>Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie ed il termine di cui all&#8217;art.17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546&#8243;</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10">[10]</a> Proroga dei termini per effetto dell&#8217;art.3 lett.i  del D.L. n.28/2020 che è intervenuto sulla precedente deroga operata dall&#8217;art.36 del D.L. n.23/2020</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11">[11]</a> M.SCUFFI  in &#8220;Il processo Tributario ai tempi dell&#8217;emergenza&#8221;  in Il Tributario, Focus 11.5.2020:Ovviamente al rito tributario saranno applicabili &#8211; <em>mutatis mutandis &#8211; </em>le stesse regole con riferimento ai procedimenti <em>pro contribuente &#8211; </em>finalizzati alla sospensione della efficacia esecutiva degli atti impugnati e della sentenza tanto in I° grado quanto in appello ( artt. 47,52 e 62 bis Dlgs 546/92) nonchè dei provvedimenti sanzionatori a sensi dell&#8217;art. 19 D.lgs. n. 472/1997; <em>pro fisco &#8211; </em>con riferimento al procedimento di rilascio delle misure cautelari di iscrizione d&#8217;ipoteca e di esecuzione di sequestro conservativo (art.22 Dlgs 472/1997) (In termini Circ.Agenzia delle Entrate 10/2020).</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12">[12]</a> Art.83 c.7 lett h &#8220;lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13">[13]</a> L&#8217;espressa richiesta di discussione in pubblica udienza può essere inserita sia nel ricorso introduttivo, sia in ulteriori memorie, che in quest&#8217;ultimo caso devono essere, però, necessariamente notificate alla controparte (Sez. 5, n. 10678 del 2009)</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14">[14]</a> M.  SCUFFI Ibidem &#8220;<em>Taluni dei provvedimenti regolatori d&#8217;udienza emessi dai Presidenti di Commissione tributaria in fase organizzativa hanno ritenuto privilegiare la trattazione scritta di cui alla lett.h con scambio e deposito telematico di note scritte conclusive e successiva adozione fuori udienza del provvedimento giudiziale senza audizione delle parti (cfr. decreto presidenziale 16 aprile 2020 della Commissione tributaria regionale della Campania).All&#8217;uopo sono state invitate le parti ad assentire alla rinuncia alla comparizione avanti al Collegio ed a depositare entro un termine prefissato anteriore alla fissazione d&#8217;udienza (termine di regola fatto coincidere con quello per la memoria illustrativa ex art. 32 D.lgs. n. 546/92) note telematiche volte a sviluppare-in sostituzione della discussione orale &#8211; i punti salienti delle rispettive tesi difensive nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza. Si è sostenuto che il processo tributario ha natura essenzialmente cartolare e documentale perché l&#8217;oggetto del giudizio riguarda la legittimità di atti e di rapporti di imposta, la struttura istruttoria esclude l&#8217;oralità come confermato dal divieto di prova testimoniale(art. 7 Dlgs 546/92), prevale la regola della trattazione in camera di consiglio (quindi allo stato degli atti)salvo che una delle parti formuli istanza di discussione orale davanti al Collegio (art.33 Dgs 546/92). Il rito della camera di consiglio in assenza delle parti risponde ad un più rapido e snello funzionamento del processo, è più consono all&#8217;esperienza del giudice tributario e più immediato e funzionale ad un periodo di emergenza.</em>&#8220;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15">[15]</a> <em>Cass.</em> <em>Ord. n. </em>19579 <em>del</em> 24/07/2018 &#8220;In tema di contenzioso <a>tributario</a>, la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla <a>pubblica</a> <a>udienza</a>, in presenza di un&#8217;istanza di una delle parti ai sensi dell&#8217;art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che, pur travolgendo la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, non determina, una volta dedotta e rilevata in appello, la &#8220;retrocessione&#8221; del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall&#8217;art. 59 del detto d.lgs. l&#8217;appello costituisce, anche nel processo <a>tributario</a>, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell&#8217;impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia. Cass, <em>Sent. n. </em>27496 <em>del</em> 30/12/2014. &#8220;Nel processo tributario, la trattazione dell&#8217;appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione <a>tributaria</a> regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l&#8217;allungamento dei tempi del giudizio.&#8221; Cass., <em>Sent. n. </em>27162 <em>del</em> 16/12/2011: &#8220;In tema di contenzioso <a>tributario</a>, poiché l&#8217;art. 33 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che la trattazione della controversia avvenga in <a>pubblica</a> <a>udienza</a> su istanza di almeno una delle parti da notificare alle altre parti costituite, la discussione, avvenuta senza la notifica dell&#8217;apposita istanza alla controparte, determina non una mera irregolarità del procedimento, bensì una vera e propria lesione del diritto di difesa del litigante non avvisato e assente, che comporta la nullità dell&#8217;<a>udienza</a> di discussione &#8211; tenuta senza la rituale partecipazione di uno dei soggetti interessati &#8211; nonché della sentenza e di ogni altro atto conseguente.
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<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16">[16]</a> FOIS  &#8220;il modello costituzionale del giusto processo&#8221; in Rassegna parlamentare 2000, 575 &#8220;La norma impone una riserva di legge rinforzata in materia processuale&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17">[17]</a> L. AMBROSI e O. LAMONICA &#8220;Processo Tributario Telematico&#8221; in Guida al Diritto 46, 2018 p.66 &#8220;Non è dato sapere quando tale modalità di celebrazione dell&#8217;udienza, sarà effettivamente praticabile&#8221;</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18">[18]</a> <em>TEAMS assicura il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea di 9 di essi;</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19">[19]</a> <em>SKYPE assicura il collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea di 5 di essi</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20">[20]</a> L&#8217;acquisizione degli applicativi è avvenuta mediante <em>ordine diretto di acquisto n. 4011463 stipulato, in data 22.12.2017, a valere sulla Convenzione per la fornitura di licenze d&#8217;uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni (Microsoft Enterprise Agreement 4) stipulata, in data 1.8.2016, da Consip s.p.a. con Fujitsu Technology Solutions s.p.a., CIG Convenzione 67518044EB, CIG derivato 73331735CB.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21">[21]</a> <em>Per entrambe le piattaforme la comunicazione avviene con canali criptati su rete telematica pubblica </em><em>utilizzabile sia dall&#8217;interno sia dall&#8217;esterno della Rete Unitaria Giustizia</em><em>, senza sala regia, con un sistema di gestione e controllo su cloud ibrido in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio dell&#8217;Unione Europea (Repubblica di Irlanda e Regno dei Paesi Bassi) e amministrate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia</em></div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22">[22]</a> Le prime critiche all&#8217;utilizzo di piattaforme commerciali Microsoft (per procedimenti in materia penale e civile per i quali non era stato investito il Garante, come ora previsto -anche -per il processo da remoto tributario), hanno riguardato, tra l&#8217;altro la questione della tutela della privacy in conseguenza dell&#8217;eventuale trattamento dei dati sensibili dei soggetti interessati da procedure penali raccolti e conservati nella piattaforma. La risposta, solo in parte soddisfacente, con riguardo al processo penale da parte del Direttore della DGISIA è stata che Microsoft ha sede in USA, ma il server a disposizione del Ministero della Giustizia, è stabilito in Italia.</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23">[23]</a> Nel provvedimento del Direttore Generale del DGSIA per i procedimenti penali e civili, non a caso si richiama anche l&#8217;utilizzo di dispositivi personali del magistrato</div>
<div style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24">[24]</a> Contra M. SCUFFI in il processo tributario ai tempi dell&#8217;emergenza cit. che ritiene che non possano utilizzarsi strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi che non garantiscano elevati standard di sicurezza</div>
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<hr />
<p>Note</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/laccelerazione-impressa-alla-giustizia-tributaria-digitale-dalla-normativa-legata-al-contrasto-della-pandemia/">L&#8217;accelerazione impressa alla giustizia tributaria digitale dalla normativa legata al contrasto della pandemia</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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