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	<title>Giurisdizione e competenza-Regolamento preventivo di giurisdizione Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giurisdizione e competenza-Regolamento preventivo di giurisdizione Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 24/6/2020 n.12481</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-24-6-2020-n-12481/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-24-6-2020-n-12481/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 24/6/2020 n.12481</a></p>
<p>A. Spirito Presidente, A. Giusti Consigliere, estensore; PARTI: (C.T.P. &#8211; Compagnia trasporti pubblici s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto in Roma, via degli Avignonesi, n. 5; &#8211; ricorrente &#8211; contro Citta&#8217; metropolitana di Napoli, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maurizio Massimo Marsico; &#8211; controricorrente &#8211; e contro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-24-6-2020-n-12481/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 24/6/2020 n.12481</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-24-6-2020-n-12481/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 24/6/2020 n.12481</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Spirito Presidente, A. Giusti Consigliere, estensore; PARTI: (C.T.P. &#8211; Compagnia trasporti pubblici s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto in Roma, via degli Avignonesi, n. 5; &#8211; ricorrente &#8211; contro Citta&#8217; metropolitana di Napoli, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maurizio Massimo Marsico; &#8211; controricorrente &#8211; e contro Regione Campania; &#8211; intimata)</span></p>
<hr />
<p>Regolamento preventivo ex art. 41 C.P.C.: limiti ed ammissibilità </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Giurisdizione &#8211; regolamento preventivo ex art. 41 C.P.C. &#8211; ammissibilità  &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, rappresenta la naturale prosecuzione dell&#8217;unico giudizio: sicchè, mentre nella ricorrenza delle condizioni di cui all&#8217;art. 59 della legge n. 69 del 2009 e dell&#8217;art. 11 cod. proc. amm. e sempre che la causa riassunta costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successivamente adito può sollevare d&#8217;ufficio la questione di giurisdizione, al contrario, nel giudizio riassunto o riproposto, non può essere richiesto il regolamento preventivo ex art. 41 cod. proc. civ., giacchè la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell&#8217;unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il quale è utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale decisione ancora manca. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Fatti di causa</em> &#8211; 1. &#8211; La società  CTP &#8211; Compagnia Trasporti Pubblici, società  per azioni con capitale totalmente pubblico svolgente il servizio pubblico di trasporto locale extraurbano nella Provincia di Napoli ed urbano nei Comuni di Pozzuoli ed Acerra in forza di contratti stipulati in data 17 febbraio 2003 con la Regione Campania, cui è subentrata la Provincia di Napoli (oggi Città  Metropolitana di Napoli), si è rivolta al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, chiedendo l&#8217;accertamento del diritto alla revisione dei prezzi per gli anni dal 2004 al 2010 nonchè la condanna della Regione e della Provincia al pagamento delle somme ad essa ricorrente spettanti a titolo di indicizzazione dei contributi di esercizio per gli anni dal 2004 al 2010, con contestuale declaratoria di nullità  della clausola contrattuale che esclude tale adeguamento. Si sono costituite, resistendo alle domande, la Provincia e la Regione; la prima ha anche eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. <br /> 2. &#8211; Il TAR per la Campania, con sentenza depositata il 23 novembre 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. <br /> 3. &#8211; La Compagnia Trasporti Pubblici, con atto di citazione notificato il 10 e 1&#8217;11 maggio 2016, ha riassunto la causa dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli, riproponendo dinanzi ad esso le domande inizialmente azionate di fronte al giudice amministrativo. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni convenute, resistendo; la Città  Metropolitana ha eccepito anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. <br /> 4. &#8211; Nella pendenza del processo riproposto dinanzi al Tribunale ordinario, la CTP, con ricorso notificato il 7 novembre 2019, ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione. <br /> 4.1. &#8211; La ricorrente evidenzia che la materia del contendere verte sull&#8217;applicabilità  della norma imperativa dettata dall&#8217;art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui prevede che tutti i contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione periodica e continuata debbono recare una clausola di revisione del prezzo, ai contratti-ponte stipulati con le Amministrazioni convenute, e sulla declaratoria di nullità , ove occorrente, dell&#8217;art. 15, comma 3, dei suddetti contratti, in quanto contrario a norma imperativa. La ricorrente segnala che la giurisprudenza si è indirizzata nel senso di ritenere che le controversie derivanti dall&#8217;applicazione della norma imperativa dettata dall&#8217;art. 6 della legge n. 537 del 1993 ai contratti-ponte aventi ad oggetto il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, sono devolute al giudice amministrativo, e richiama una pronuncia della Corte d&#8217;appello di Napoli (la sentenza n. 429 del 25 gennaio 2019) ed un arresto del Consiglio di Stato (la sentenza n. 5954 del 2010). <br /> 5. &#8211; La Città  Metropolitana ha depositato controricorso. La controricorrente deduce di essere stata convenuta, unitamente alla Regione Campania, in una pluralità  di giudizi analoghi proposti da aziende esercenti il servizio pubblico locale, e di avere pertanto interesse affinchè venga definitivamente individuato il giudice munito di giurisdizione sulla relativa controversia. <br /> 6. &#8211; La Regione Campania non ha svolto attività  difensiva in questa sede. <br /> 7. &#8211; Il ricorso per regolamento preventivo è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell&#8217;art. 380-ter cod. proc. civ., del pubblico ministero, che ha chiesto dichiararsi l&#8217;inammissibilità  della istanza di regolamento preventivo e, in via subordinata, affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario. Secondo l&#8217;Ufficio della Procura generale della Corte di cassazione, il ricorso è inammissibile perchè nel giudizio riassunto non può essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 cod. proc. civ., atteso che la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell&#8217;unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo. In ogni caso la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, essendo la posizione giuridica soggettiva azionata qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l&#8217;adempimento di una obbligazione pecuniaria. <br /> 8. &#8211; In prossimità  dell&#8217;adunanza camerale la ricorrente CTP ha depositato una memoria illustrativa. <br /> <strong>Ragioni della decisione</strong> 1. &#8211; Il regolamento preventivo di giurisdizione &#8211; su cui le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciare &#8211; è stato chiesto in un processo che la parte ha riproposto davanti al giudice ordinario, dopo che il giudice amministrativo, dinanzi al quale la controversia era stata inizialmente promossa, aveva declinato la propria giurisdizione. <br /> 1.1. &#8211; Nello specifico, il TAR per la Campania, con sentenza depositata in segreteria il 23 novembre 2015, ha dichiarato inammissibile il ricorso, stante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La Compagnia Trasporti Pubblici ha quindi tempestivamente (ossia osservando il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 2, cod. proc. amm.) riproposto il processo, con atto di citazione &quot;in riassunzione per difetto di giurisdizione&quot; notificato il 10 e 1&#8217;11 maggio 2016, dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli. <br /> 2. &#8211; Essendosi di fronte ad una tempestiva riproposizione del processo dinanzi al giudice indicato come munito della giurisdizione, deve essere accolta l&#8217;eccezione, sollevata dal pubblico ministero, di inammissibilità  della richiesta del regolamento preventivo ad istanza di parte nel giudizio riassunto. <br /> 3. &#8211; Invero, nel sistema delineato dall&#8217;art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall&#8217;art. 11 cod. proc. amm., quante volte la parte, dopo che il primo giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione, propone la stessa domanda al giudice indicato come munito della giurisdizione, e lo fa tempestivamente, essa resta vincolata dalla decisione resa dal primo giudice, senza poterla rimettere in discussione, e ciò come effetto necessario del fatto che la domanda è stata riproposta nell&#8217;unitario processo (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2010, n. 2716; Cass., Sez. Un., 18 giugno 2010, n. 14828; Cass., Sez. Un., 22 novembre 2010, n. 23596; Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14960; Cass., Sez. Un., 16 settembre 2013, n. 21109; Cass., Sez. Un., 26 luglio 2016, n. 15429; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2017, n. 26155). Questo indirizzo riposa sul rilievo che le disposizioni sulla translatio sono ordinate al fine di salvaguardare gli effetti della domanda originaria, ma anche al risultato di sottrarre alle parti, nel processo proseguito, il potere processuale di richiedere il regolamento di giurisdizione, in linea di continuità  con l&#8217;orientamento che esclude da tempo la possibilità  di un uso impugnatorio del regolamento (Cass., Sez. Un., 22 marzo 1996, n. 2466; Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2008, n. 26296; Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 22382; Cass., Sez. Un., 21 luglio 2015, n. 15200; Cass., Sez. Un., 26 aprile 2017, n. 10230; Cass., Sez. Un., 12 maggio 2017, n. 11803). In altri termini, il processo che, a seguito di tempestiva riassunzione conseguente ad una pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura innanzi al giudice indicato come munito di essa, rappresenta la naturale prosecuzione dell&#8217;unico giudizio: sicchè, mentre nella ricorrenza delle condizioni di cui all&#8217;art. 59 della legge n. 69 del 2009 e dell&#8217;art. 11 cod. proc. amm. e sempre che la causa riassunta costituisca la riproposizione di quella originaria, il giudice successivamente adito può sollevare d&#8217;ufficio la questione di giurisdizione, al contrario, nel giudizio riassunto o riproposto, non può essere richiesto il regolamento preventivo ex art. 41 cod. proc. civ., giacchè la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell&#8217;unitario giudizio e, pertanto, ostativa alla proposizione del regolamento preventivo, il quale è utilizzabile solo nella prima fase del medesimo giudizio, ove tale decisione ancora manca (Cass., Sez. Un., 18 giugno 2010, n. 14828; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683). <br /> 4. &#8211; Contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente CTP nella memoria illustrativa, non conduce a diversa soluzione la sentenza di queste Sezioni Unite 26 ottobre 2018, n. 27163. Con detta sentenza la Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui, in tema di rapporti tra la giurisdizione amministrativa e le altre giurisdizioni, ordinaria e speciali, l&#8217;art. 11 cod. proc. amm. &#8211; ponendosi in rapporto di specialità  rispetto alla disciplina dettata, in via generale, dall&#8217;art. 59 della legge n. 69 del 2009 (la quale, pertanto, interviene soltanto in via sussidiaria) &#8211; individua nella sola riproposizione del processo, innanzi al giudice indicato nella pronuncia declinatoria della giurisdizione, il mezzo di tutela esperibile ai fini della salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta, a differenza del dettato del citato art. 59, che invece contempla anche, ove ricorrano determinate condizioni, l&#8217;istituto della riassunzione; facendone conseguire che la domanda, ai detti fini, deve essere sempre nuovamente e tempestivamente proposta, con contenuto non diverso dalla precedente, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, così¬ determinandosi l&#8217;instaurazione di un giudizio secondo la disciplina applicabile a quest&#8217;ultimo, anche con riguardo alla ritualità  del contraddittorio. Sulla base dell&#8217;indicato principio, in un giudizio riproposto dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche a seguito di dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del TAR, relativo all&#8217;impugnazione di una delibera della Giunta provinciale di approvazione di una richiesta di concessione di derivazione idroelettrica nel Comune di Racines, le Sezioni Unite hanno ritenuto corretta l&#8217;esclusione effettuata dal TSAP della qualità  di controinteressato in capo al detto Comune, ancorchè citato nel primo giudizio, in quanto titolare di interessi di mero fatto. E&#8217; evidente che la sentenza n. 27163 del 2018, nel delineare le regole di circolazione del giudizio dal giudice ordinario a quelli speciali, e viceversa, non ha messo minimamente in discussione le basi sistematiche del principio che esclude che nel giudizio riassunto o riproposto possa essere sollevato il regolamento preventivo ex art. 41 cod. proc. civ.: principio, questo, che è stato successivamente ribadito dalla citata ordinanza delle Sezioni Unite n. 9683 del 2019. <br /> 5. &#8211; Il ricorso per regolamento preventivo è dichiarato inammissibile. <br /> 6. &#8211; Le spese del giudizio per regolamento preventivo devono essere compensate, essendo l&#8217;eccezione di inammissibilità  stata sollevata dall&#8217;Ufficio del pubblico ministero ed avendo la parte controricorrente aderito all&#8217;istanza della Compagnia ricorrente, ex art. 41 cod. proc. civ., rivolta ad ottenere l&#8217;individuazione, da parte di questa Corte regolatrice, del plesso munito di giurisdizione. P.Q.M. <br /> dichiara inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e dichiara compensate tra le parti le spese processuali. Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 giugno 2020. <em>Omissis </em></div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2020 n.3576</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-23-3-2020-n-3576/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-23-3-2020-n-3576/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2020 n.3576</a></p>
<p>Giampiero Lo Presti, Presidente, Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore PARTI: Soc. Aeroporto Valerio Catullo di Villafranca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enrico Mormino contro Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-23-3-2020-n-3576/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2020 n.3576</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-23-3-2020-n-3576/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2020 n.3576</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giampiero Lo Presti, Presidente, Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore PARTI: Soc. Aeroporto Valerio Catullo di Villafranca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enrico Mormino  contro  Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato;  Ministero dell&#8217;Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico &#8211; Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato  nei confronti  Soc Gap S.p.A. non costituito in giudizio; </span></p>
<hr />
<p>Va riconosciuta natura tributaria al contributo per il fondo antincendi .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione e competenza- fondo antincendi ex art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006- contributo &#8211; natura tributaria &#8211; giurisdizione giudice tributario- sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>Va riconosciuta natura tributaria al contributo per il fondo antincendi, istituito dall&#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, con la conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 23/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 03576/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01066/2013 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2013, proposto da <br /> Soc. Aeroporto Valerio Catullo di Villafranca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Enrico Mormino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Corso, 101; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatari ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br /> Ministero dell&#8217;Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico &#8211; Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatario ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Soc Gap S.p.A. non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">-delle note Enac relative alla quantificazione dei contributi dovuti in relazione al fondo servizio antincendi ex art. 1, comma 1328, legge finanziaria 2007 &#8211; annualità  2007/ 2008/ 2009/ 2010;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per il risarcimento danni.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile e di Ministero dell&#8217;Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico &#8211; Difesa Civile e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Interno &#8211; Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in epigrafe la Soc. Aeroporto Valerio Catullo di Villafranca S.p.A, società  che gestisce l&#8217;aeroporto di Verona Villafranca, impugna le note con le quali l&#8217;E.N.A.C.- Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile le ha comunicato le somme dovute a titolo di ripartizione del fondo servizio antincendi, di cui all&#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, per gli anni dal 2007 al 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: I) violazione e falsa applicazione del cit. art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, per quanto attiene all&#8217;individuazione dei destinatari del provvedimento, eccesso di potere per disparità  di trattamento ed ingiustizia manifesta, violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 2, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 250 del 1997 e degli artt. 14 e 26 del d.lgs. n. 139 del 2006, incompetenza assoluta e difetto di istruttoria, nullità  per vizio assoluto di attribuzione ai sensi dell&#8217;art. 21-septies della legge n. 241 del 1990; II) violazione dei principi generali in tema di affidamento nella certezza del diritto, violazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241 del 1990, violazione del principio del giusto procedimento e dei principi di ragionevolezza, legalità , buon andamento, imparzialità  e correttezza dell&#8217;azione amministrativa, eccesso di potere, incongruità , contraddittorietà  e violazione dell&#8217;art. 97 Cost.; III) illegittimità  costituzionale dell&#8217;articolo 1, comma 1328, della L. n. 296 del 2006, sia nella sua versione originaria, sia nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall&#8217;articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del 2009, in riferimento agli articoli 3, 23, 41 e 53 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente chiede, altresì¬, il risarcimento dei danni economici patiti per effetto del comportamento complessivamente tenuto da ENAC e dal Ministero dell&#8217;Interno.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio l&#8217;E.N.A.C.- Ente Nazionale per l&#8217;Aviazione Civile, il Ministero dell&#8217;Interno, il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i quali eccepiscono il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Con memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., la società  ricorrente, alla luce degli ultimi sviluppi giurisprudenziali, ha chiesto disporsi la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per la presente controversia, in favore della giurisdizione del giudice tributario.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Cassazione (Sez. un. civ., n. 3162 del 2019) ha riconosciuto natura tributaria al contributo per il fondo antincendi, istituito dall&#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, con la conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale arresto si è formato anche sulla scorta della sentenza n. 167 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale (in riferimento all&#8217;art. 3 Cost.) dell&#8217;art. 1, comma 478, della legge n. 208 del 2015, il quale, con norma di interpretazione autentica, mediante interpolazione dell&#8217;art. 39-bis, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito in legge n. 222 del 2007, aveva qualificato come &#8220;corrispettivi&#8221; le somme dovute dalle società  di gestione aeroportuale in relazione ai servizi antincendio.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, giÃ  in passato questa Sezione aveva giÃ  avuto modo di argomentare (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, sentenza n. 4588 del 2013 e da ultimo sentenze nn. 10107/2019 e n.10110/2019), la natura tributaria delle somme in questione. </p>
<p style="text-align: justify;">Di qui l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione. </p>
<p style="text-align: justify;">La società  ricorrente, pertanto, potrà  provvedere a riassumere la presente causa dinnanzi al giudice tributario, munito di giurisdizione, nelle forme e nei modi stabiliti dall&#8217;art. 11 cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, attesa la sopravvenienza, in corso di causa, della sentenza n. 167 del 2018 della Corte costituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 11 del codice del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Giampiero Lo Presti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Luca De Gennaro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
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