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	<title>Giurisdizione e competenza-Contributi e finanziamenti Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giurisdizione e competenza-Contributi e finanziamenti Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16457</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16457/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16457/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16457</a></p>
<p>Presidente: Manna Felice; Relatore: Scoditti Enrico;(sul ricorso 25141-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d&#8217;ufficio dal: Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 17/06/2019 (r.g. n. 1819/2019) nella causa tra: E. s.r.l.; &#8211; ricorrente non costituitasi in questa fase &#8211; contro Unicredit s.p.a., Ministero dello Sviluppo Economico; &#8211; resistenti non costituitisi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16457/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16457</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-30-7-2020-n-16457/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 30/7/2020 n.16457</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente: Manna Felice; Relatore: Scoditti Enrico;(sul ricorso 25141-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d&#8217;ufficio dal: Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 17/06/2019 (r.g. n. 1819/2019) nella causa tra: E. s.r.l.; &#8211; ricorrente non costituitasi in questa fase &#8211; contro Unicredit s.p.a., Ministero dello Sviluppo Economico; &#8211; resistenti non costituitisi in questa fase &#8211; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2020 dal Consigliere Enrico Scoditti; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Giacalone, il quale chiede che la Suprema Corte, in camera di consiglio, in accoglimento della richiesta del Tribunale di Brescia, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo).</span></p>
<hr />
<p>Finanziamenti pubblici :  il riparto tra go e ga</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Finanziamenti pubblici &#8211; giurisdizione &#8211; Giudice ordinario &#8211; Giudice amministrativo &#8211; riparto.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La controversia promossa per ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l&#8217;amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l&#8217;erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorchè la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall&#8217;esercizio di poteri di autotutela dell&#8217;amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità  o revocarlo per contrasto originario con l&#8217;interesse pubblico.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Rilevato che: </strong>con ricorso in riassunzione a seguito di ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di incompetenza territoriale, E. s.r.l. e L. s.r.l. impugnarono innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia il provvedimento n. 6094 del 2 novembre 2016 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, su istanza di Unicredit s.p.a. nella qualità  di gestore dell&#8217;istruttoria, aveva revocato le agevolazioni concesse alle medesime imprese. Esposero in particolare che secondo il provvedimento di revoca era emersa, a seguito di verifiche istruttorie, l&#8217;inammissibilità  del progetto di cui alle agevolazioni, essendo risultate le spese, esposte in domanda di prenotazione e ritenute ammissibili, inferiori ai limiti minimi previsti rispetto al costo totale del progetto. Il giudice adito con sentenza pubblicata il 16 ottobre 2018 dichiarà² il difetto di giurisdizione. Avverso detta sentenza L. s.r.l. propose appello, accolto dal Consiglio di Stato annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al giudice di primo grado. L&#8217;altro ricorrente E. s.r.l. invece ripropose la domanda innanzi al Tribunale di Brescia con atto del 4 febbraio 2019. Con ordinanza di data 17 giugno 2019 il Tribunale di Brescia ha sollevato conflitto di giurisdizione ai sensi dell&#8217;art. 59 legge n. 69 del 2009. Il pubblico ministero ha concluso nel senso che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.<br /> <br /> <strong>Considerato che</strong>: osserva il giudice remittente che la concessione dell&#8217;agevolazione è subordinata ad una valutazione comparativa fra gli interessati ed alla formulazione di un&#8217;apposita graduatoria fra possibili beneficiari, sicchè l&#8217;impresa aggiudicataria è titolare di un interesse legittimo. Il regolamento proposto d&#8217;ufficio è fondato. La controversia promossa per ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l&#8217;amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l&#8217;erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorchè la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall&#8217;esercizio di poteri di autotutela dell&#8217;amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità  o revocarlo per contrasto originario con l&#8217;interesse pubblico (Cass. n. 24064 del 2019; n. 3166 del 2019; n. 18241 del 2018). Nel caso di specie la revoca dell&#8217;agevolazione è stata disposta per un vizio originario relativo all&#8217;ammissibilità  del progetto, come risulta in modo controverso. Peraltro, come si evidenzia nell&#8217;ordinanza instauratrice del presente regolamento, sul punto richiamando la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza declinatoria della giurisdizione (Cons. Stato sez. III n. 1755 del 2019), l&#8217;originaria erogazione non discendeva direttamente dalla legge, ma presupponeva il potere della pubblica amministrazione, attribuito dalla legge (art. 103 della legge n. 388 del 2000), di riconoscere l&#8217;agevolazione all&#8217;esito di una valutazione comparativa tra gli interessati e sulla base della formulazione di un&#8217;apposita graduatoria tra possibili beneficiari. Rispetto all&#8217;erogazione dell&#8217;agevolazione il soggetto finanziato vantava quindi una posizione di interesse legittimo e tale posizione conserva laddove l&#8217;agevolazione venga revocata per un vizio originario afferente al provvedimento di erogazione, afferente cioè ad una fase in cui la sua posizione era di interesse legittimo (e non di diritto soggettivo, come sarebbe stato invece nel caso di erogazione prevista espressamente dalla legge, con compiti della pubblica amministrazione di mero riscontro della sussistenza dei presupposti legali). Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione di parti al presente regolamento di giurisdizione sollevato d&#8217;ufficio.<br /> <strong>P. Q. M.</strong><br /> Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti. Così¬ deciso in Roma il giorno 23 giugno 2020. <em>Omissis </em></div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2019 n.2567</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-3-12-2019-n-2567/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-3-12-2019-n-2567/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2019 n.2567</a></p>
<p>Italo Caso, Presidente, Lorenzo Cordi&#8217;, Referendario, Estensore PARTI: Solutions Immobiliaires s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fabio Andrea Bifulco contro Comune di Assago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Max Diego Benedetti E&#8217; affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario la tutela</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-3-12-2019-n-2567/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2019 n.2567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-3-12-2019-n-2567/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2019 n.2567</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Italo Caso, Presidente, Lorenzo Cordi&#8217;, Referendario, Estensore PARTI: Solutions Immobiliaires s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fabio Andrea Bifulco contro Comune di Assago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Max Diego Benedetti</span></p>
<hr />
<p>E&#8217; affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario la tutela del contribuente riguardo ai tributi di ogni genere e specie, in base all&#8217;articolo 2, comma 1, del D.LG. n. 546 del 1992&#8243;, tra cui rientra anche l&#8217;Â Imposta unica comunale c.d. I.U.C.Â </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione- giudice tributario- tutela del contribuente- Imposta unica comunale- esclusiva.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>E&#8217; affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario la tutela del contribuente riguardo ai tributi di ogni genere e specie, in base all&#8217;articolo 2, comma 1, del D.LG. n. 546 del 1992&#8243;, tra cui rientra anche l&#8217;Â Imposta unica comunale c.d. I.U.C.Â Tale tutela si svolge attraverso l&#8217;impugnazione di uno specifico atto dell&#8217;Amministrazione che consiste, nel diniego dell&#8217;agevolazione prevista dalla normativa I.U.C.Â L&#8217;impugnazione si traduce, pertanto, nella richiesta di annullamento in cui consiste ilÂ petitumÂ sostanziale idoneo a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice tributario.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 02567/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01084/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2018, proposto da Solutions Immobiliaires s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Fabio Andrea Bifulco, con domicilio eletto l&#8217;avvocato Fabio Andrea Bifulco, con studio ubicato in Milano, via San Maurilio, n. 13;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Assago, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Max Diego Benedetti, con domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Max Diego Benedetti, con studio ubicato in Milano, via Baracchini, n. 1;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. 7792/18 del 4 aprile 2018, recante diniego in relazione alla richiesta di inagibilità  del fabbricato ex Bomisa s.r.l.:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del regolamento per la disciplina dell&#8217;Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 21 aprile 2014, come modificata con le delibere del Consiglio Comunale n. 26 del 28 aprile 2016 e n. 8 del 29 marzo 2017, &#8220;<i>essendo dette delibere non note alla ricorrente se non negli estremi</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del comune di Assago;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 novembre 2019 il dott. Lorenzo Cordi&#8217; e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Solutions Immobiliares s.r.l. chiede l&#8217;annullamento:Â <i>a</i>) della nota del comune di Assago prot. 7792/18 del 4 aprile 2018, recante diniego in relazione alla richiesta di inagibilità  del fabbricato &#8220;<i>ex Bomisa s.r.l.</i>&#8220;;  <i>b</i>) del regolamento per la disciplina dell&#8217;Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 21 aprile 2014, come modificata con le delibere del Consiglio comunale n. 26 del 28 aprile 2016 e n. 8 del 29 marzo 2017, &#8220;<i>essendo dette delibere non note alla ricorrente se non negli estremi</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il primo dei provvedimenti impugnati il comune di Assago, richiamata la normativa contenuta nell&#8217;articolo 13 del D.L. 201/2011, evidenzia come ogni Ente possa stabilire &#8220;<i>determinati criteri</i>&#8221; in relazione ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, invitando la Società  &#8220;<i>a firmare una dichiarazione attestante quanto richiesto dal regolamento</i>&#8220;. Tale nota si riferisce all&#8217;istanza presentata dalla Società  in relazione al complesso immobiliare sito in Assago (MI), via Idiomi 13 (foglio 1, mappale 66, categoria D/7). La Società , con nota prot. 6993/17, richiede, infatti, l&#8217;accertamento di inagibilità  per tale compendio immobiliare al fine di ottenere la riduzione del 50% della base imponibile dell&#8217;Imposta Municipale propria (I.U.C.), come prevista dall&#8217;articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La Società  ricorrente ritiene il provvedimento comunale immediatamente lesivo nella parte in cui dà  applicazione al Regolamento comunale che imporrebbe un requisito aggiuntivo costituito dal pericolo di crollo dell&#8217;edificio.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Solutions Immobiliares s.r.l. articola due motivi di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Con il primo motivo la Società  lamenta l&#8217;illegittimità  del provvedimento nella parte in cui utilizza una nozione di agibilità  differente (e connotata da requisiti ulteriori) rispetto a quella ricavabile sia dalle normative primarie sia dallo stesso Regolamento edilizio comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Con il secondo motivo la Società  deduce, &#8220;<i>laddove non si ritenesse di condividere la surriferita interpretazione dell&#8217;art. 11 del regolamento del Comune di Assago alla luce della normativa nazionale</i>&#8220;, l&#8217;illegittimità  delle previsioni regolamentari che eccederebbero i limiti imposti dalla normativa primaria.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Si costituisce in giudizio il comune di Assago deducendo l&#8217;inammissibilità  del ricorso per carenza di lesività  della nota prot. 7792/18 del 4 aprile 2018, l&#8217;inammissibilità  per tardività  del secondo motivo, l&#8217;infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">6. All&#8217;udienza in camera di consiglio del 13 giugno 2018, la Sezione, ai sensi della previsione di cui all&#8217;articolo 73, comma 3, c.p.a., &#8220;<i>rileva d&#8217;ufficio profili di inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione in relazione al primo motivo di ricorso</i>&#8221; (v. verbale di udienza). La parte ricorrente rinuncia all&#8217;istanza cautelare formulata in via incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">7. In vista dell&#8217;udienza pubblica del 27 novembre 2019 parte ricorrente deposita memoria difensiva conclusiva con la quale insiste nei motivi di ricorso evidenziando, inoltre, la sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale in relazione ad entrambi i motivi di ricorso. Il comune di Assago deposita memoria difensiva con la quale evidenzia la carenza di giurisdizione dell&#8217;Autorità  adita e insiste nelle difese giù  articolate in ordine all&#8217;infondatezza del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">8. All&#8217;udienza del 27 novembre 2019 la causa è trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">9. La controversia all&#8217;esame del Collegio è estranea al perimetro della giurisdizione del Giudice amministrativo. Infatti, la domanda di parte ricorrente riguarda la legittimità  della nota comunale prot. 7792/18 del 4 aprile 2018, ritenuta lesiva nella parte in cui l&#8217;Amministrazione non accoglierebbe, in sostanza, la richiesta di accertamento di inagibilità  per il compendio di proprietà  della ricorrente, finalizzata alla riduzione del 50% della base imponibile dell&#8217;Imposta Municipale propria (I.U.C.), come prevista dall&#8217;articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214. La domanda è, quindi, volta ad ottenere l&#8217;accertamento della spettanza di un beneficio di carattere tributario e, come tale, rientra nell&#8217;alveo della previsione di cui all&#8217;articolo 19, comma 1, lettera <i>h</i>), del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 secondo cui sono impugnabili dinanzi al Giudice tributario &#8220;<i>il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, &#8220;<i>è affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario la tutela del contribuente riguardo ai tributi di ogni genere e specie, in base all&#8217;articolo 2, comma 1, del D.LG. n. 546 del 1992</i>&#8220;, tra cui rientra anche la c.d. I.U.C. (Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, 21 marzo 2006, n. 6224). Tale tutela si svolge, del resto, attraverso l&#8217;impugnazione di uno specifico atto dell&#8217;Amministrazione che, nel caso di specie, consiste, secondo la prospettiva del ricorrente, nel diniego dell&#8217;agevolazione prevista dalla normativa I.U.C. L&#8217;impugnazione si traduce, pertanto, nella richiesta di annullamento in cui &#8220;<i>consiste ilÂ </i>petitum<i>Â sostanziale idoneo a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice tributario</i>&#8221; (Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, 21 marzo 2006, n. 6224). &#8220;<i>Questo</i>&#8220;, osservano le Sezioni unite, &#8220;<i>in mancanza della mediazione rappresentata dall&#8217;impugnativa dell&#8217;atto impositivo, non può giudicare della legittimità  degli atti amministrativi generali, dei quali può conoscere,Â </i>incidenter tantum<i>Â ed entro confini determinati, solo ai fini della disapplicazione nella singola fattispecie dell&#8217;atto amministrativo presupposto dell&#8217;atto impositivo impugnato</i>&#8221; (Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, 21 marzo 2006, n. 6224). Per converso, in situazioni come quella di specie in cui sia impugnato un atto ritenuto lesivo delle regole che governano il rapporto tributario tra Amministrazione e contribuente, la giurisdizione spetta al Giudice tributario che, inoltre, conosce,Â <i>incidenter tantum</i>, anche della legittimità  dell&#8217;atto generale ai fini della soluzione della concreta controversia sottoposta a tale Giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2. La cognizione della legittimità  dell&#8217;atto generale (oggetto del secondo motivo di ricorso) avviene, infatti, ai sensi della previsione di cui all&#8217;articolo 7, comma 5, del D. Lgs. n. 546 del 1992 secondo cui: &#8220;<i>Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all&#8217;oggetto dedotto in giudizio, salva l&#8217;eventuale impugnazione nella diversa sede competente</i>&#8220;. Nel caso di specie, il motivo inerente l&#8217;atto generale è, inoltre, subordinato al primo motivo di ricorso. La parte ricorrente deduce, infatti, l&#8217;illegittimità  del regolamento &#8220;<i>laddove non si ritenesse di condividere la surriferita interpretazione dell&#8217;art. 11 del regolamento del Comune di Assago alla luce della normativa nazionale</i>&#8220;. Ciù² comporta l&#8217;impossibilità  di adottare una pronuncia sull&#8217;atto generale slegata dall&#8217;atto ritenuto concretamente lesivo che risulterebbe, inoltre, inutile non incidendo concretamente sul rapporto dedotto in giudizio. Al contrario, le esigenze di effettività  e completezza della tutela sono realizzate dinanzi al Giudice tributario che potrà , infatti, decidere della legittimità  del Regolamento comunale se ritenuto rilevante ai fini della decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">10. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione che va declinata, ai sensi dell&#8217;articolo 11, comma 1, c.p.a.,Â in favore della Commissione tributaria territorialmente competente presso la quale il ricorso potrà  essere riassunto nei termini di Legge.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,</p>
<p style="text-align: justify;"><i>a</i>) dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo da declinarsi in favore della Commissione tributaria territorialmente competente presso la quale il ricorso potrà  essere riassunto nei termini di Legge;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b</i>) condanna la parte ricorrente a rifondare al comune di Assago le spese di lite del presente giudizio che liquida complessivamente in euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-3-12-2019-n-2567/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2019 n.2567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2019 n.514</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-4-2019-n-514/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-4-2019-n-514/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2019 n.514</a></p>
<p>S. Romano, Pres., P. Grauso, Est. Sulla irragionevolezza del criterio di ripartizione di un contributo al costo per i servizi di vigilanza e sicurezza nelle aree portuali fondato sulla mera estensione dell&#8217;area occupata dal concessionario e non giù  sul numero dei transiti. 1. Giurisdizione e competenza- Determinazione dei canoni in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-4-2019-n-514/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2019 n.514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-4-2019-n-514/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2019 n.514</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres., P. Grauso, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla irragionevolezza del criterio di ripartizione di un contributo al costo per i servizi di vigilanza e sicurezza nelle aree portuali fondato sulla mera estensione dell&#8217;area occupata dal concessionario e non giù  sul numero dei transiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="justify" style="">1. Giurisdizione e competenza- Determinazione dei canoni in materia di concessione di beni pubblici- Esercizio di poteri discrezionali da parte della P.a.- Giurisdizione del giudice amministrativo- Sussistenza.</p>
<p align="justify" style="">2. Giustizia amministrativa- Interesse a ricorrere avverso un regolamento- Sorge nel momento della sua concreta applicazione.</p>
<p align="justify" style="">3. Imposte e tasse- Addizionale su tasse, canoni e diritti per i servizi di vigilanza e sicurezza portuali- Determinazione &#8211; Spetta alle Autorità  portuali &#8211; Nel rispetto dell&#8217;art. 23 Costituzione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="justify" style=""><em>1. L&#8217;art. 133 co. 1 lett. b) c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessione di beni pubblici, fatta eccezione per quelle relative a indennità , canoni o altri corrispettivi; Tale eccezione viene intesa dalla giurisprudenza nel senso di non comportare, a contrario, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario su tali controversie, per le quali valgono i consueti criteri di riparto fondati sulla dicotomia interesse legittimo/diritto soggettivo. Pertanto quando si faccia questione del corretto esercizio dei pubblici poteri, come accade ogniqualvolta la lite coinvolga la verifica dell&#8217;azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, oppure investa l&#8217;esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella istituzione delle tariffe e/o nella determinazione del canone, la questione appartiene alla sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, residuando alla giurisdizione ordinaria le sole controversie aventi contenuto meramente patrimoniale.</em></p>
<p align="justify" style=""><em>2. Ai fini della tempestività  del ricorso occorre considerare che l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione di un regolamento sorge e coincide con il momento in cui lo stesso viene ad essere concretamente applicato nei confronti dei suoi destinatari. Fino all&#8217;adozione degli atti applicativi non può farsi decorrere il termine per l&#8217;impugnativa, non essendo ancora configurabili la legittimazione e l&#8217;interesse al ricorso. Nella specie un regolamento adottato dall&#8217;Autorità  Portuale e volto a disciplinare i contenuti del servizio di vigilanza armata e controllo degli accessi presso i varchi doganali e ad istituire un&#8217;entrata addizionale per la copertura dei relativi costi non è di per sì© immediatamente lesivo. Il primo atto applicativo adottato dall&#8217;Autorità  è rappresentato dalla delibera che approva il ruolo ordinario dell&#8217;entrata patrimoniale addizionale quantificandone gli importi dovuti dalle singole imprese interessate per ciascuna area portuale occupata. E&#8217; tale delibera che va gravata nel termine decadenziale, e trattandosi di atto plurimo, scindibile in tanti atti quanti sono i suoi destinatari, la sua efficacia dipende dalla comunicazione individuale</em></p>
<p align="justify" style=""><em>3. L&#8217;addizionale su tasse, canoni e diritti per l&#8217;espletamento dei compiti di vigilanza e fornitura di servizi di sicurezza nell&#8217;ambito dei porti, introdotta dalla legge 296/2006 e affidata alle autorità  portuali rispetta i limiti della riserva di legge di cui all&#8217;art. 23 Cost. se, pur lasciando all&#8217;autorità  amministrativa un ampio margine di limitazione della fattispecie impositiva, stabilisca i contenuti e i modi dell&#8217;azione amministrativa. Irragionevole appare pertanto nella specie il criterio individuato dall&#8217;Autorità  portuale ai fini della ripartizione dei costi di servizio, fondato sulla mera estensione delle aree portuali occupate dai concessionari demaniali marittimi. Trattandosi di un&#8217;addizionale inerente il controllo armato dei varchi di accesso al porto, il riparto avrebbe difatti dovuto tenere conto del servizio effettivamente reso in favore di ciascun obbligato, ad esempio in ragione del numero di transiti attraverso i varchi, mentre il criterio legato all&#8217;ampiezza delle superfici date in concessione sarebbe penalizzante per i terminalisti titolari di superfici estese, cui non necessariamente corrisponderebbe un elevato numero di transiti.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 05/04/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00514/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01026/2015 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2015, proposto da<br /> N.G.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Alberto Morbidelli e Luciano Canepa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Lamarmora 14;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Autorità  Portuale di Livorno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, Ministero dell&#8217;Interno, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br /> Capitaneria di Porto di Livorno, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Porto Livorno 2000 S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bassano e Federico De Meo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via de&#8217; Pucci 4;<br /> Società  Corpo Vigili Giurati S.p.a. di Livorno, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Bianchi e Paolo Marco Santilli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Francesco D&#8217;Addario in Firenze, via Fra&#8217; D. Buonvicini 21;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione del Comitato dell&#8217;Autorità  Portuale di Livorno n. 30 del 30.10.2013 di approvazione del &quot;Regolamento avente ad oggetto l&#8217;entrata patrimoniale addizionale per servizio di vigilanza e controllo presso i varchi doganali pubblici nel Porto di Livorno&quot; ed in particolare dell&#8217;art. 3 di esso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento n. 140 del 24.09.2014, mai notificato in precedenza alla ricorrente, recante l&#8217;approvazione per gli anni 2013 e 2014 del &quot;ruolo ordinario dell&#8217;entrata patrimoniale addizionale ai canoni demaniali marittimi ed ai canoni di locazione, dovuta a fronte del servizio di vigilanza e controllo presso i Varchi Doganali Pubblici nel Porto di Livorno&quot;, nonchè, se ed in quanto occorrer possa, della deliberazione del Comitato Portuale n. 4 del 27.02.2009 e dell&#8217;Ordinanza del Presidente dell&#8217;Autorità  Portuale n. 7 del 27.04.2010 nella parte in cui si è previsto che &quot;a far data dallo 01.07.2010 i costi per l&#8217;effettuazione del servizio di controllo degli accessi afferenti i Varchi doganali pubblici del Porto di Livorno dovevano essere posti a carico dei soggetti imprenditori portuali le cui attività  venivano svolte all&#8217;interno delle Aree portuali accessibili dai Varchi stessi (art. 1)&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè, ove l&#8217;Ecc.mo TAR ritenga la propria giurisdizione in proposito, per l&#8217;annullamento della comunicazione via pec n. prot. n. 3961 a firma del Segretariato Generale dell&#8217;Autorità  Portuale di Livorno ricevuta il 22.04.2015 con le quali si è determinato il complessivo importo delle addizionali sul canone di concessione demaniale dovute dalla ricorrente quale recupero costi per servizio di vigilanza armata ai varchi portuali negli anni 2012-2013;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè per l&#8217;accertamento della non debenza delle relative addizionali.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  Portuale di Livorno e dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell&#8217;Economia e delle Finanze e dell&#8217;Interno, nonchè della Porto Livorno 2000 S.r.l. e della Corpo Vigili Giurati S.p.a. di Livorno;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ricorrente N.G.I. S.r.l. è un&#8217;impresa operante su aree, delle quali assume di essere proprietaria, poste all&#8217;interno del porto di Livorno, nel c.d. Canale dei Navicelli che collega lo scalo livornese con la darsena pisana.</p>
<p style="text-align: justify;">Essa espone di aver ricevuto dalla locale Autorità  Portuale, in data 22 aprile 2015, la richiesta di pagamento dell&#8217;importo di euro 2.280,47 a titolo di recupero dei costi per il servizio di vigilanza armata ai varchi portuali, e di aver così preso conoscenza del &#8220;<i>Regolamento dell&#8217;entrata patrimoniale addizionale per servizio di vigilanza e controllo presso i varchi doganali pubblici nel porto di Livorno&#8221;</i>, approvato dall&#8217;Autorità  con delibera n. 30/2013, che impone alle imprese portuali, concessionarie e/o locatarie di aree demaniali accessibili dai varchi pubblici di accesso al porto, di contribuire ai costi del servizio di vigilanza dei varchi in questione in ragione di quote percentuali rapportate alla superficie delle aree occupate.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre nella medesima occasione, la ricorrente deduce di aver conosciuto altresì il provvedimento n. 140/2014, con cui il Presidente dell&#8217;Autorità  Portuale ha approvato i ruoli dell&#8217;entrata patrimoniale in questione per gli anni 2013 e 2014 (in riferimento al servizio di sorveglianza prestato nel 2012 &#8211; 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">La comunicazione del 22 aprile 2015 e le presupposte deliberazioni n. 30/2013 e n. 140/2014 sono impugnate dalla società  N.G.I., che ne chiede l&#8217;annullamento sulla scorta di sei motivi in diritto. L&#8217;impugnazione è estesa, all&#8217;occorrenza, alle pregresse deliberazione dell&#8217;Autorità  n. 4/2009 e ordinanza presidenziale n. 7/2010 laddove pongono a carico degli imprenditori operanti all&#8217;interno delle aree portuali accessibili dai varchi pubblici i costi del servizio di controllo degli accessi, a decorrere dal 1 luglio 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Insieme all&#8217;annullamento degli atti impugnati, la ricorrente chiede al T.A.R. accertarsi la non debenza degli importi pretesi dall&#8217;Autorità  Portuale.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Si sono costituiti in giudizio l&#8217;Autorità  Portuale di Livorno, frattanto divenuta Autorità  di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la Capitaneria di Porto di Livorno e i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell&#8217;Economia e delle Finanze e dell&#8217;Interno.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. L&#8217;atto introduttivo del giudizio è stato anche notificato alla Corpo Vigili Giurati S.p.a., nella sua veste di affidataria del servizio di vigilanza presso i varchi doganali portuali, e alla Porto Livorno 2000 S.r.l., altro operatore che la ricorrente individua per dimostrare l&#8217;irragionevolezza del criterio di riparto dei costi di gestione del servizio adottato e applicato dall&#8217;Autorità  Portuale con gli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ambedue le società  si sono costituite e hanno concluso per il rigetto delle domande.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 30 gennaio 2019, preceduta dallo scambio di documenti, memorie difensive e repliche <i>ex</i> art. 73 c.p.a..</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il primo motivo di ricorso si sostiene che le aree occupate dalla società  ricorrente non sarebbero soggette al pagamento del canone di concessione demaniale e, conseguentemente, all&#8217;applicazione dell&#8217;addizionale sul canone per il servizio di vigilanza ai varchi doganali di accesso al porto, disciplinata dall&#8217;art. 1 co. 984 della legge n. 296/2006. La ricorrente non utilizzerebbe infatti quei varchi, non essendo concessionaria o locataria di aree demaniali, bensì proprietaria degli spazi portuali da essa utilizzati. In ogni caso, il criterio di ripartizione dei costi del servizio di vigilanza, adottato dall&#8217;Autorità  Portuale con il regolamento del 2013, sarebbe irragionevole e sproporzionato, non essendovi alcuna relazione tra il servizio reso e l&#8217;estensione delle superfici in concessione/locazione agli operatori portuali. Il criterio di riparto avrebbe semmai dovuto tenere conto del servizio effettivamente prestato in favore dei singoli operatori, ad esempio sulla base del traffico di merci/passeggeri/dipendenti/fornitori verso le diverse aree, mentre il riferimento alla sola ampiezza di queste ultime determinerebbe &#8211; oltretutto senza il supporto di qualsivoglia motivazione &#8211; un&#8217;ingiustificata disparità  di trattamento in danno degli operatori titolari di superfici estese, ma interessate da minore transito, e a vantaggio di quelli, come la Livorno Porto 2000, titolari di aree di modeste dimensioni, ma destinatarie di un enorme traffico giornaliero.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il secondo motivo, la N.G.I. lamenta di non essere stata chiamata a partecipare ai procedimenti definiti dall&#8217;Autorità  Portuale con le impugnate deliberazioni nn. 30/2013 e 140/2014, atti plurimi coinvolgenti un numero di destinatari determinabile <i>a priori</i>, ai quali avrebbe perciù² dovuto inoltrarsi la comunicazione di cui all&#8217;art. 7 della legge n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Il terzo motivo investe la violazione della riserva (relativa) di legge stabilita dall&#8217;art. 23 Cost. in materia di prestazioni patrimoniali imposte. Ad avviso della ricorrente, nè l&#8217;art. 18 del d.l. n. 144/2005, nè l&#8217;art. 1 co. 984 della legge n. 296/2006, che disciplinano le modalità  di copertura dei costi del servizio e l&#8217;addizionale sui canoni concessori per l&#8217;espletamento dei compiti di sicurezza e vigilanza nell&#8217;ambito dei porti, individuerebbero il benchè minimo criterio per circoscrivere l&#8217;esercizio della discrezionalità  amministrativa in fase di concreta determinazione della pretesa, in contrasto con la richiamata disposizione costituzionale; e comunque non sarebbe consentito porre a carico dei concessionari demaniali l&#8217;intero costo del servizio di vigilanza, a maggior ragione in assenza di idonea motivazione al riguardo. La scelta dell&#8217;Autorità  Portuale livornese, del resto, sarebbe gravemente irragionevole, venendo a modificare l&#8217;equilibrio economico dell&#8217;attività  dei concessionari e a pregiudicare l&#8217;affidamento di questi ultimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il quarto motivo muove dalla presunta violazione dei principi di irretroattività  degli atti amministrativi e di certezza dei rapporti giuridici, posto che, in assenza di un&#8217;autorizzazione in tal senso rinvenibile nella legge, gli atti di richiesta dell&#8217;addizionale trasmessi dall&#8217;Autorità  nel 2015 si riferiscono al servizio di vigilanza prestato negli anni 2012 e 2013, come pure la determinazione dei corrispettivi è stata operata con la deliberazione presidenziale del 2014 a fronte dell&#8217;approvazione del regolamento nell&#8217;anno precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il quinto motivo, si rappresenta che l&#8217;imposizione dell&#8217;addizionale sui canoni concessori a copertura dei costi del servizio di vigilanza sarebbe consentita a condizione che esista un provvedimento di pianificazione generale dei servizi medesimi, costituito, ai sensi dell&#8217;art. 1 co. 984 della legge n. 296/2006, dal piano della sicurezza del porto. Il piano non sarebbe invece citato in alcuno degli atti impugnati, nè sarebbe altrimenti reperibile, dovendosene di conseguenza presumere la mancanza e, con essa, la carenza del presupposto legale della prestazione richiesta dall&#8217;Autorità .</p>
<p style="text-align: justify;">Il sesto motivo è volto a denunciare, infine, l&#8217;illegittima applicazione dell&#8217;I.V.A. sugli importi richiesti a titolo di addizionale, che non sarebbero riconducibili ai corrispettivi delle operazioni di cessione di beni e servizi elencate dagli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 633/1972.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Alla luce del <i>petitum</i> sostanziale, la controversia appartiene alla giurisdizione del T.A.R. adito.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; noto che l&#8217;art. 133 co. 1 lett. b) c.p.a. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessione di beni pubblici, fatta eccezione per quelle relative a indennità , canoni o altri corrispettivi; ma è altrettanto noto che l&#8217;eccezione viene intesa dalla giurisprudenza nel senso di non comportare, a contrario, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario su tali controversie, per le quali valgono i consueti criteri di riparto fondati sulla dicotomia interesse legittimo/diritto soggettivo. E quando si faccia questione del corretto esercizio dei pubblici poteri, come accade ogniqualvolta la lite coinvolga la verifica dell&#8217;azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, oppure investa l&#8217;esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella istituzione delle tariffe e/o nella determinazione del canone, la questione appartiene alla sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, residuando alla giurisdizione ordinaria le sole controversie aventi contenuto meramente patrimoniale (fra le molte, cfr. Cass. civ. SS.UU., 9 agosto 2018, n. 20682; id., 9 giugno 2017, n. 1442; id., 12 ottobre 2011, n. 20939).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, l&#8217;impugnativa ricade in prima battuta sull&#8217;atto determinativo della prestazione patrimoniale imposta alla ricorrente, come agli altri concessionari portuali, e mette in discussione le modalità  di esercizio del potere di cui l&#8217;Autorità  Portuale &#8211; oggi Autorità  di Sistema Portuale &#8211; dispone ai fini della regolazione del rapporto concessorio, mentre solo in seconda battuta e consequenzialmente sono impugnate le specifiche richieste di pagamento, di modo che non può dubitarsi dell&#8217;appartenenza a questo giudice della cognizione sull&#8217;intera causa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. In via pregiudiziale, la società  Corpo Vigili Giurati eccepisce di aver ricevuto la notifica del ricorso benchè estranea ai fatti di causa, atteso che la stessa ricorrente indica quale affidataria del servizio di vigilanza presso il porto di Livorno la Corpo Vigili Giurati S.p.a. di Livorno.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, osserva peraltro il collegio che la notificazione del ricorso alla società  affidataria del servizio di vigilanza presso i varchi portuali appare effettuata a titolo di mera denuntiatio litis, come si ricava inequivocabilmente dall&#8217;assenza di domande nei confronti di detta società , la quale, indipendentemente dalla sua corretta identificazione, non è mai individuata dalla ricorrente come legittimata passiva nel presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Analoghe considerazioni valgono per la società  Porto Livorno 2000, nei cui confronti non sono proposte domande e il cui unico coinvolgimento nel giudizio deriva dal tentativo della ricorrente di dimostrare &#8211; lo si è visto esponendo il contenuto del quinto motivo di impugnazione &#8211; l&#8217;irragionevolezza del criterio di determinazione dell&#8217;addizionale fondato dall&#8217;Autorità  Portuale sull&#8217;ampiezza delle aree in concessione. Ma è un coinvolgimento a livello solo descrittivo, esemplificativo, che non sottende l&#8217;attribuzione di una posizione qualificata di controinteresse, neppure ipotetica, rispetto alla tutela giurisdizionale richiesta da N.G.I. S.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che, non potendosi attribuire alla Corpo Vigili Giurati e alla Porto Livorno 2000 la qualità  di parti intimate, le rispettive costituzioni in giudizio vanno qualificate come interventi volontari <i>ad opponendum</i>, sollecitati dalla notificazione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Quanto alla tempestività  dell&#8217;impugnazione, il collegio non intende discostarsi dalla massima consolidata, secondo cui l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione di un regolamento sorge e coincide con il momento in cui lo stesso viene ad essere concretamente applicato nei confronti dei suoi destinatari. Conseguentemente, fino all&#8217;adozione degli atti applicativi non può farsi decorrere il termine per l&#8217;impugnativa, non essendo ancora configurabili la legittimazione e l&#8217;interesse al ricorso (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2017, n. 5071).</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento approvato dall&#8217;Autorità  Portuale di Livorno con la deliberazione n. 30/2013 costituisce espressione di potestà  normativa secondaria, attuativa della fonte di rango primario di cui all&#8217;art. 1 co. 984 della legge n. 296/2006, come si ricava dal carattere generale e astratto delle sue previsioni, volte a disciplinare da un lato i contenuti del servizio di vigilanza armata e controllo degli accessi pressi i varchi doganali del porto (art. 1), e, dall&#8217;altro, l&#8217;entrata addizionale per la copertura dei relativi costi, della quale sono stabiliti i criteri di calcolo (art. 3) e le modalità  operative di applicazione (art. 4); e che presentano il duplice carattere dell&#8217;applicazione ripetibile nel tempo in relazione a una serie indeterminata di casi e della riferibilità  a una platea indeterminabile di destinatari, identificati con la categoria generale delle &#8220;imprese portuali&#8221; concessionarie o locatarie di aree pubbliche all&#8217;interno del porto.</p>
<p style="text-align: justify;">Va poi ricordato che, come risulta dalla documentazione in atti, l&#8217;entrata patrimoniale addizionale per lo svolgimento del servizio di vigilanza era stata effettivamente istituita dall&#8217;Autorità  Portuale con l&#8217;ordinanza n. 7/2010, cui il regolamento del 2013 succede come fonte, per il futuro, dell&#8217;obbligo gravante sulle imprese portuali titolari di aree in concessione o locazione. In questo risiede l&#8217;innovatività  del regolamento, fermo restando che, come verrà  meglio chiarito in seguito, per il passato la debenza della patrimoniale discende dall&#8217;ordinanza del 2010 ai sensi dell&#8217;art. 4 co. 1 dello stesso regolamento (la norma disciplina il recupero degli importi maturati e non rimborsati dalle imprese terminaliste per il periodo 1 luglio 2010 &#8211; 31 dicembre 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Ribadito che nessuna delle previsioni dettate dal regolamento approvato nel 2013 ha contenuti immediatamente lesivi, il primo atto applicativo adottato dall&#8217;Autorità  è rappresentato dalla delibera presidenziale n. 140/2014, che approva il ruolo ordinario dell&#8217;entrata patrimoniale addizionale relativa, appunto, agli anni 2012 e 2013, quantificandone gli importi dovuti dalle singole imprese interessate per ciascuna area portuale occupata.</p>
<p style="text-align: justify;">A differenza del regolamento, la delibera di approvazione del ruolo si atteggia come atto plurimo, scindibile in tanti atti quanti sono i suoi destinatari. Per il suo innegabile contenuto lesivo, la sua efficacia dipende dalla comunicazione individuale, come stabilito dall&#8217;art. 21-<i>bis</i> della legge n. 241/1990. In mancanza, l&#8217;interesse a impugnare in capo alla società  ricorrente può dirsi divenuto concreto e attuale soltanto con la successiva comunicazione dell&#8217;atto di recupero dei costi per il servizio, eseguita dall&#8217;Autorità  con la nota del 22 aprile 2015 recante la quantificazione dell&#8217;importo richiesto e l&#8217;assegnazione del termine di sessanta giorni per il pagamento, previa esposizione delle ragioni fondanti la richiesta, vale a dire le fonti di legge e regolamentati applicate e l&#8217;intervenuta approvazione del ruolo da parte della deliberazione n. 140/2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è anticipato che, anteriormente all&#8217;approvazione del regolamento del 2013, l&#8217;addizionale era stata imposta dall&#8217;Autorità  mediante l&#8217;ordinanza n. 7/2010, attuativa del mandato conferito al Presidente con la deliberazione del Comitato n. 4/2009. La richiesta di pagamento relativa agli anni 2012 e 2013, qui in discussione, trae fondamento proprio dall&#8217;ordinanza n. 7/2010, come richiamata dal citato art. 4 co. 1 del regolamento, che, lo si è detto, disciplina le modalità  di recupero degli importi pregressi. Resta fermo, nondimeno, che l&#8217;approvazione del ruolo nel 2014 e le comunicazioni dell&#8217;aprile 2015 costituiscono i primi atti esecutivi (anche) dell&#8217;ordinanza del 2010, la cui impugnazione, espressamente proposta dalla ricorrente, non incorre pertanto nella eccepita tardività  per le medesime ragioni giù  viste relativamente al regolamento del 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. L&#8217;art. 18 del d.l. n. 144/2005 consente &#8220;<i>l&#8217;affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell&#8217;ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonchè nell&#8217;ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l&#8217;esercizio di pubbliche potestà  o l&#8217;impiego di appartenenti alle Forze di polizia</i>&#8221; (comma 1); e rimette a un decreto ministeriale, ovvero alla delibera degli organi competenti per i luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo locale, la determinazione degli importi &#8220;<i>posti a carico dell&#8217;utenza quale contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato</i>&#8221; (comma 3).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 1 co. 984 della legge n. 296/2006 ha quindi autorizzato le &#8220;<i>autorità  portuali&#038; all&#8217;applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l&#8217;espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione più¹ recente chiarisce, per gli ambiti portuali, la natura del &#8220;contributo&#8221; al costo dei servizi di vigilanza e sicurezza, che assume le sembianze dell&#8217;entrata addizionale sugli importi giù  dovuti dai fruitori del porto a titolo di tasse, canoni e diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento approvato dall&#8217;Autorità  Portuale di Livorno con l&#8217;impugnata deliberazione n. 30/2013, come giù  la parimenti impugnata ordinanza presidenziale n. 7/2010, identifica i soggetti tenuti alla corresponsione dell&#8217;addizionale, nelle imprese portuali &#8220;<i>quali concessionari demaniali marittimi ai sensi dell&#8217;art. 18 della Legge 28.01.1994 n. 84 e/o in quanto titolari di contratti di locazione di aree patrimoniali, le cui attività  si svolgono all&#8217;interno delle aree portuali accessibili dai predetti varchi, in ragione di quote percentuali calcolate in riferimento alle dimensioni delle superfici delle aree demaniali marittime e/o delle aree patrimoniali occupate dai suddetti terminalisti portuali</i>&#8221; (art. 3 co. 1).</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente N.G.I. nega di versare nella condizione descritta dalla disposizione regolamentare, assumendo di essere proprietaria delle aree che occupa all&#8217;interno del porto di Livorno e di non utilizzare, per accedervi, i varchi doganali cui si riferisce il servizio di sorveglianza apprestato dall&#8217;Autorità  Portuale. Tali asserite circostanze di fatto &#8211; assenza di un rapporto concessorio o locativo tra la ricorrente e l&#8217;Autorità  Portuale; mancato utilizzo dei varchi pubblici per l&#8217;accesso alle aree occupate dalla ricorrente &#8211; non collimano con quanto rappresentato, sia pure sinteticamente, nelle tabelle allegate alla deliberazione n. 140/2014, ove ad N.G.I. viene addossato il costo del servizio di vigilanza in relazione a una &#8220;porzione di magazzino ed area scoperta asservita&#8221; presso il Canale dei Navicelli. Tale precisa imputazione della richiesta di pagamento, che sottintende l&#8217;utilizzo dei varchi pubblici, non è in alcun modo censurata e non può pertanto venire disattesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Del pari, non è oggetto di gravame l&#8217;altro criterio selettivo della platea degli obbligati a contribuire ai costi del servizio di sorveglianza ai varchi, individuato dall&#8217;Autorità  nell&#8217;appartenenza al novero dei operatori tenuti all&#8217;applicazione del Codice ISPS (&#8220;Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e delle infrastrutture portuali&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Sono invece fondate le doglianze articolate nei confronti del criterio di ripartizione dei costi del servizio, che l&#8217;Autorità  Portuale individua, sia nel regolamento approvato con la delibera n. 30/2013, sia nella pregressa ordinanza n.7/2010, nell&#8217;estensione delle aree portuali occupate.</p>
<p style="text-align: justify;">La società  ricorrente argomenta che, trattandosi di un&#8217;addizionale inerente il controllo armato dei varchi di accesso al porto, il riparto avrebbe dovuto tenere conto del servizio effettivamente reso in favore di ciascun obbligato, ad esempio in ragione del numero di transiti attraverso i varchi, mentre il criterio legato all&#8217;ampiezza delle superfici date in concessione sarebbe penalizzante per i terminalisti titolari di superfici estese, cui non necessariamente corrisponderebbe un elevato numero di transiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, si è più¹ volte ripetuto che la ragion d&#8217;essere dell&#8217;addizionale sul canone concessorio, disciplinata dall&#8217;art. 1 co. 984 della legge n. 296/2006 e dall&#8217;art. 18 d.l. n. 144/2005, risiede nella copertura dei costi del servizio di vigilanza e sicurezza portuale, nella specie del servizio di vigilanza dei varchi pubblici di accesso al porto. E&#8217; intuitivo che, per la sua natura, tale onere deve essere quantomeno in linea di principio rapportato all&#8217;utilità  che ciascun obbligato trae dal servizio medesimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per misurare tale utilità , un dato certamente significativo può essere rappresentato dal numero dei transiti attraverso i varchi, unitamente al tempo mediamente occorrente e all&#8217;impegno richiesto agli addetti alla sorveglianza dalle diverse tipologie di transito. I provvedimenti impugnati, di contro, sembrano voler mettere in relazione il maggiore o minore utilizzo del servizio con la maggiore o minore estensione delle aree occupate dagli operatori portuali, quasi si trattasse di grandezze in rapporto di proporzionalità  diretta.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma a non convincere è proprio la supposta esistenza di un rapporto di proporzionalità  diretta tra i fattori indicati, riassumibile nell&#8217;equazione &#8220;maggiori spazi = maggiori traffici = maggiori oneri di sicurezza&#8221;. Di per sì©, infatti, il solo criterio dell&#8217;ampiezza delle aree occupate adoperato dalle delibere nn. 7/2010 e 30/2013 appare tutt&#8217;altro che univoco, non essendovi elementi obiettivi per presumere che a superfici maggiori corrisponda sempre e comunque un più¹ consistente impegno dei varchi e del servizio di vigilanza che vi opera. Nè gli atti impugnati illustrano le ragioni per le quali dovrebbe considerarsi plausibile una scelta che prescinde del tutto non solo dal numero dei transiti, ma anche dalla tipologia dell&#8217;attività  esercitata dai diversi operatori portuali e dalla sua intensità , suscettibile di variare nel tempo anche in relazione al mutevole &#8220;stato di salute&#8221; delle imprese.</p>
<p style="text-align: justify;">La facilità  di applicazione è l&#8217;unico pregio apparente del criterio legato alla dimensione delle aree, che non per questo diviene perà² idoneo a dare attendibilmente conto del <i>quantum</i> di utilizzo del servizio da parte dei diversi operatori.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Le censure che attengono alla mancata partecipazione della ricorrente ai procedimenti di adozione degli atti impugnati sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Basti in proposito rilevare che, per la sua natura normativa, il regolamento approvato con l&#8217;impugnata deliberazione n. 30/2013 sfugge all&#8217;applicazione delle ordinarie norme sulla partecipazione procedimentale. Lo stabilisce l&#8217;art. 13 della legge n. 241/1990, che non sottrae gli atti normativi, come gli atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, al rispetto dei principi fondanti dell&#8217;azione amministrativa, ma lascia che il rispetto di tali principi venga variamente declinato dalle norme che ne disciplinano l&#8217;adozione.</p>
<p style="text-align: justify;">La deliberazione n. 30/2013 è stata adottata dal Comitato Portuale dell&#8217;Autorità  livornese, oggi sostituito dal Comitato di gestione, che, secondo il testo dell&#8217;art. 9 della legge n. 84/1994 applicabile <i>ratione temporis</i>, vedeva fra i propri componenti i rappresentanti delle sei categorie di imprenditori e operatori portuali (armatori, industriali, imprenditori di cui agli articoli 16 e 18 della stessa l. n. 84/1994: terminalisti, spedizionieri, agenti e raccomandatari marittimi, autotrasportatori), designati dalle rispettive organizzazioni di categoria (il rappresentante degli autotrasportatori dal comitato centrale dell&#8217;albo): una forma di partecipazione rappresentativa al procedimento e alla decisione finale, in linea con i principi generali dell&#8217;ordinamento e la cui legittimità  non è comunque messa in discussione dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Identiche considerazioni valgono per la deliberazione n. 4/2009, con la quale il Comitato aveva giù  delegato il Presidente dell&#8217;Autorità  ad adottare tutti gli atti necessari per l&#8217;applicazione dell&#8217;addizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;approvazione del ruolo relativo agli anni 2012 e 2013, operata con la deliberazione n. 140/2014, costituisce un atto rigidamente vincolato. Essa non risente della mancata partecipazione degli interessati, essendo palese &#8211; anche alla luce delle censure dedotte &#8211; che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere in concreto differente, come eccepito dalle amministrazioni resistenti (art. 21-<i>octies</i> co. 2 l. n. 241/1990).</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. L&#8217;addizionale disciplinata dagli artt. 18 d.l. n. 144/2005 e 1 co. 984 l. n. 296/2006 integra, evidentemente, una prestazione patrimoniale soggetta al rispetto della riserva di legge sancita dall&#8217;art. 23 Cost., che, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, lascia all&#8217;autorità  amministrativa un ampio margine nella delimitazione della fattispecie impositiva, purchè la fonte primaria stabilisca, anche se non in dettaglio, i contenuti e i modi dell&#8217;azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà  dei cittadini, fissando &#8220;sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità  amministrativa&#8221; e definendo chiaramente &#8220;la concreta entità  della prestazione imposta&#8221; (fra le altre, cfr. Corte Cost., sentenze 13 luglio 2017, n.174; 15 maggio 2015, n.83; 7 aprile 2011, n.115; 14 giugno 2007, n. 190, oltre ai numerosi precedenti dalle stesse richiamati).</p>
<p style="text-align: justify;">I parametri di legittimità  individuati dal Giudice delle leggi appaiono tutti rispettati dall&#8217;art. 1 co. 984 cit., che identifica il soggetto titolare del potere impositivo e i soggetti passivi dell&#8217;addizionale in tutti i destinatari di tasse, canoni e diritti, vale a dire gli utenti a vario titolo del porto e dei suoi servizi, in linea di continuità  con l&#8217;art. 18 d.l. n. 144/2005.</p>
<p style="text-align: justify;">La misura della prestazione, dal canto suo, è riferita dal legislatore al costo del servizio di vigilanza, che rappresenta l&#8217;importo da ripartire fra i soggetti passivi e, allo stesso tempo, il limite massimo delle somme complessivamente ripetibili a titolo di addizionale dalle autorità  portuali, alle quali è unicamente devoluta l&#8217;individuazione di criteri razionali ed equi criteri di riparto all&#8217;interno di un quadro economico predefinito dai costi di volta in volta sostenuti. Vi sono quindi, nella norma primaria, tutti gli elementi cui parametrare l&#8217;importo degli oneri imposti ai soggetti obbligati, da cui l&#8217;infondatezza delle doglianze articolate con il terzo motivo.</p>
<p style="text-align: justify;">3.5. Ancora, la ricorrente N.G.I. assume violato il principio di irretroattività  dell&#8217;azione amministrativa, posto che la richiesta di pagamento dell&#8217;addizionale è pervenuta nel 2015, a sorpresa, benchè relativa alle annualità  2012 e 2013, e il ruolo è stato approvato nel 2014 pur risalendo il regolamento al settembre 2013. In altri termini, tutti gli atti determinativi dell&#8217;<i>an</i> e del <i>quantum</i> del contributo sarebbero intervenuti quando l&#8217;arco temporale di riferimento era giù  consumato.</p>
<p style="text-align: justify;">La prospettazione è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Per gli anni 2012 e 2013, la debenza dell&#8217;addizionale a carico dei concessionari portuali discende da combinato disposto della delibera del Comitato portuale n. 4/2009 e dell&#8217;ordinanza presidenziale n. 7/2010, dichiaratamente attuativo di quanto stabilito dall&#8217;art. 1 co. 985 della legge n. 296/2006. L&#8217;art. 4 co. 1 del regolamento del 2013, nella parte in cui fa decorrere dal 1 luglio 2010 la corresponsione dell&#8217;addizionale, ha valore meramente ricognitivo di un obbligo giù  esistente, come pure ricognitiva è la determinazione degli importi dovuti per il passato sulla base dell&#8217;estensione delle aree occupate dai terminalisti concessionari e/o locatari, criterio giù  adottato dalla delibera del 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">La circostanza che la liquidazione del dovuto dai singoli operatori e le richieste di pagamento impugnate riguardino periodi temporali pregressi non comporta pertanto alcuna applicazione retroattiva dell&#8217;addizionale, ma è il fisiologico portato dell&#8217;attività  di accertamento ed esazione di crediti giù  maturati, eseguita dall&#8217;Autorità  portuale. Attività  che, per inciso, l&#8217;Autorità  avrebbe potuto e dovuto eseguire anche in assenza della disciplina regolamentare introdotta nel 2013 e che, lo si ripete, attiene al recupero di importi integranti la copertura del costo di un servizio, al di là  della qualificazione in termini di &#8220;addizionale&#8221; al canone.</p>
<p style="text-align: justify;">3.6. Sono fondate le doglianze inerenti l&#8217;assenza di uno dei requisiti richiesti dall&#8217;art. 1 co. 984 l. n. 196/2006 ai fini dell&#8217;istituzione dell&#8217;entrata patrimoniale addizionale a copertura dei costi dei servizi di vigilanza e di sicurezza, vale a dire la previsione dei servizi stessi da parte del piano di sicurezza portuale approvato a norma dell&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 203/2007.</p>
<p style="text-align: justify;">La mancata produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni resistenti, dei piani di sicurezza relativi allo scalo di Livorno impedisce infatti di verificare quale ne fosse il contenuto &#8211; per la parte che qui interessa &#8211; nel periodo 2012 &#8211; 2013, cui si riferiscono le richieste di pagamento rivolte alla società  ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.7. Con riguardo all&#8217;ultimo motivo di ricorso, inerente il computo dell&#8217;I.V.A. sugli importi dovuti a titolo di addizionale, la materia del contendere è cessata a seguito dell&#8217;intervento in autotutela dell&#8217;Autorità  Portuale, la quale ha annullato la propria nota n. 3961 del 22 aprile 2015, indirizzata alla ricorrente, nella parte in cui vi si afferma che gli importi richiesti si intendono comprensivi di I.V.A., fermo restandone l&#8217;ammontare.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In forza e nei limiti di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue l&#8217;annullamento dell&#8217;impugnata richiesta di pagamento in data 22 aprile 2015, nonchè, per ciù² che concerne la posizione della ricorrente N.G.I. S.r.l., della deliberazione n. 140/2014 di approvazione dei ruoli per gli anni 2014 e 2013 (servizio di vigilanza espletato negli anni 2013 e 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Il regolamento approvato con la deliberazione n. 30/2013 e l&#8217;ordinanza presidenziale n. 7/2010 sono annullati nella parte in cui individuano ai fini della determinazione dell&#8217;addizionale <i>ex</i> art. 1 co. 984 l. n. 296/2006 il criterio dell&#8217;ampiezza delle aree occupate dalle imprese terminaliste.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Le spese di lite possono essere compensate, stante la novità  delle questioni trattate.</p>
<p style="text-align: justify;">Residua in capo alle amministrazioni soccombenti il rimborso dell&#8217;importo versato dalla ricorrente a titolo di contributo unificato, ai sensi dell&#8217;art. 13 co. 6-<i>bis</i>.1 del d.P.R. n. 115/2002.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-5-4-2019-n-514/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2019 n.514</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2016 n.421</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-2-2016-n-421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-2-2016-n-421/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/2/2016 n.421</a></p>
<p>Pres. Caringella &#8211; Est. Caputo Sulla giurisdizione in tema di revoca dei finanziamenti pubblici 1. Giurisdizione e competenza – Contributi e finanziamenti – Inadempimenti del beneficiario – Controversia – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni. 1. In materia di revoca di finanziamenti o sovvenzioni, qualora la controversia attenga alla</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caringella &#8211; Est. Caputo</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizione in tema di revoca dei finanziamenti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Contributi e finanziamenti – Inadempimenti del beneficiario – Controversia – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In materia di revoca di finanziamenti o sovvenzioni, qualora la controversia attenga alla ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche su questioni di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 00421/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 08711/2006 REG.RIC.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 8711 del 2006, proposto da:<br />
Regione Puglia, in nome del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sabina Ornella di Lecce, con domicilio eletto presso la Delegazione regione Puglia in Roma, Via Barberini n. 36;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Mediterranea-Associazione per lo sviluppo locale, in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Didonna e Domenico Damato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gennaro Ermanno Arbia in Roma, Circonvallazione Clodia n. 80;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></div>
<p>della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE II n. 03229/2006, resa tra le parti, concernente por puglia 2000-2006 &#8211; formazione lavoratori ex ccr di Bari<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Mediterranea-Associazione per lo sviluppo locale;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Sabina Ornella di Lecce;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>Mediterranea &#8211; “Associazione per lo Sviluppo locale” ha impugnato la nota (n. 34/3660/FP d. 28 luglio 2003) con la quale il dirigente del Settore formazione professionale della regione Puglia, chiedeva la restituzione dei finanziamenti pubblici corrisposti – nell’ambito del progetto inserimento e reinserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata, Azione a) formazione lavoratori ex CCR – all’Associazione per l’esecuzione dei corsi di formazione professionale banditi dalla regione con avviso pubblico del 2002.<br />
L’inadempimento dell’obbligo di puntuale e tempestiva rendicontazione, la pendenza dell’indagine OLAF, tale da giustificare la richiesta di sospensione del contributo comunitario (poi autorizzata con provvedimento della CE n. 1671 trasmesso in data 7.02.2006) ed infine l’omessa stipulazione delle polizze fideiussorie richieste dalla regione a garanzia dei finanziamenti erogati, integravano le ragioni giustificatrici dell’atto impugnato.<br />
La ricorrente denunciava il mancato rispetto delle garanzie procedimentali nonché l’assenza di motivazione della richiesta di restituzione dei contributi erogati in suo favore.<br />
Si costituiva in giudizio la regione Puglia eccependo il difetto di giurisdizione del giudice àdito instando nel merito per l’infondatezza del ricorso.<br />
Il Tar Puglia, qualificando l’atto impugnato come espressione dell’esercizio del potere di autotutela, affermava la propria giurisdizione e, in (ritenuta) assenza di ragioni giustificative la restituzione integrale del finanziamento, accoglieva il ricorso per violazione delle norme poste a presidio della partecipazione e del contraddittorio nel procedimento amministrativo.<br />
Appella la sentenza la regione Puglia. Resiste Mediterranea Associazione.<br />
Alla pubblica udienza dell’ 1°.12.2015 la causa, su richiesta delle parti, è trattenuta in decisione.<br />
La regione appellante ripropone l’eccezione di difetto di giurisdizione disattesa dai giudici di prime cure.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
La restituzione del finanziamento è causalmente riconducibile ad una serie (di pretesi) inadempimenti imputabili all’Ente sovvenzionato.<br />
In violazione della convenzione stipulata con la regione il 5.12.2012 non avrebbe trasmesso entro i termini stabiliti (30 giorni dallo scadere di ogni quadrimestre) la rendicontazione finanziaria all’assessorato competente.<br />
L’Ufficio europeo per la lotta antifrode ha dato avvio al controllo contabile, mediato dalla sospensione del contributo comunitario per (presunte) violazioni della disciplina dei fondi preordinati al perseguimento di politiche strutturali ex artt. 3 e 5 Reg. 1681/94/CE.<br />
L’associazione non avrebbe inoltre rinnovato le polizze fideiussorie accese a copertura dei finanziamenti erogati.<br />
In questa cornice storico-fattuale trova piena applicazione l’indirizzo dettato in materia dall’Adunanza plenaria con la sentenza 29 gennaio 2014 n. 6, cui va data continuità, compendiabile nei seguenti termini:<br />
in materia di revoca di finanziamenti o sovvenzioni, qualora la controversia attenga alla ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Anche se, si precisa, si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.<br />
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite individuabili nell’incertezza dei criteri che, in epoca precedente alla sentenza del Cons. St. ad plen n. 6 del 2014, ossia in coincidenza con lo svolgimento del giudizio definito con la sentenza appellata, venivano evocati in materia per dirimere la questione sulla giurisdizione.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, accoglie<br />
l &#8216;appello e, per l&#8217;effetto, dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del codice del processo amministrativo, indicato il giudice ordinario quale giudice fornito d di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Caringella, Presidente FF<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
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