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	<title>Giurisdizione e competenza-Codice della strada Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giurisdizione e competenza-Codice della strada Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2017 n.1267</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-7-6-2017-n-1267/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-7-6-2017-n-1267/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2017 n.1267</a></p>
<p>Pres.Di Benedetto/ est.Di Mario Sulla decorrenza del termine per notificare l’accertamento di infrazioni stradali 1.Azione collettiva – Utenti attività sanzionatoria – Infrazioni stradali – Associazione &#8211; &#160;Legittimazione processuale – Sussiste – Ragioni 2.Giurisdizione &#8211; Contestazione ordinanze ingiunzioni – Proposte dal privato &#8211; G.O. – Accertamento dies a quo – Azione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-7-6-2017-n-1267/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2017 n.1267</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-7-6-2017-n-1267/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2017 n.1267</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Di Benedetto/ est.Di Mario</span></p>
<hr />
<p>Sulla decorrenza del termine per notificare l’accertamento di infrazioni stradali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Azione collettiva – Utenti attività sanzionatoria – Infrazioni stradali – Associazione &#8211; &nbsp;Legittimazione processuale – Sussiste – Ragioni</p>
<p>2.Giurisdizione &#8211; Contestazione ordinanze ingiunzioni – Proposte dal privato &#8211; G.O. – Accertamento dies a quo – Azione collettiva – G.A. – Ragioni</p>
<p>3.Infrazioni stradali – Notifica del verbale di accertamento– Termine di 90 giorni – Decorrenza – Infrazione – Conseguenze&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Gli utenti dell’attività sanzionatoria possono essere tutelati con l’azione collettiva da comportamenti delle pubbliche amministrazioni che, per la loro ripetitività, incidono in modo collettivo sulle loro posizioni giuridiche nell’ambito dei relativi procedimenti, sebbene questi abbiano di regola carattere individuale, stante l’applicazione del principio di colpevolezza.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">2.In materia di sanzioni amministrative derivanti da violazione delle regole sulla circolazione stradale, benché spetti al g.o. decidere sull’azione esperita dal privato opponente contro le ordinanze ingiunzioni, la giurisdizione sull’azione collettiva spetta al g.a. Rientra inoltre nella G.A. la decisione in merito alla domanda di accertamento del momento da cui decorre il termine di 90 giorni per notificare i verbali di accertamento di sanzioni amministrative.</div>
<p>&nbsp;<br />
3.Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;del termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento delle infrazioni rilevate dalla Polizia Locale mediante autovelox, decorre dal giorno della commessa infrazione e non dalla lettura della foto da parte dell’agente della Polizia municipale. Pertanto, il verbale della Polizia municipale deve indicare o che il termine di notifica del verbale decorre dall’accertamento, come indicato dalla legge, oppure che i termini decorrono dalla commessa violazione, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 07/06/2017</div>
<p style="text-align: right;">N. 01267/2017 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 02259/2015 REG.RIC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2259 del 2015, proposto da: Altroconsumo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Martinello, Marco Stucchi, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Martinello in Milano, via Lentasio, 9;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>Comune di Milano in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Antonello Mandarano, Antonella Fraschini, Paola Maria Ceccoli, domiciliata in Milano, via della Guastalla, 6;&nbsp;</p>
<p>per l’accertamento</p>
<p>&#8211; della illegittima prassi comunale di indicare nei verbali di accertamento delle infrazioni al Codice della Strada una dicitura errata in ordine al rispetto dei tempi di notifica dei verbali, unitamente alla violazione della predetta tempistica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano in Persona del Sindaco P.T.;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 marzo 2017 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L’associazione Altroconsumo ha proposto ricorso per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell&#8217;art. 1, D.Lgs. n. 198/2009, in materia di notifiche verbali codice strada nei confronti del Comune di Milano.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente ha rilevato una prassi del Comune di notificare i verbali del Codice della Strada oltre i termini di legge, nel periodo successivo al marzo 2014, coincidente con l’avvio delle rilevazioni di 7 nuovi autovelox comunali. Per tali ragioni ha notificato al Comune una diffida preliminare in data 26.02.2015, dandone anche informazione sul sito internet dell&#8217;Associazione, ricevuta dal Comune in data 03.03.2015, seguita da un ulteriore sollecito ricevuto in data 05.07.2015, con la quale ha chiesto: 1. l&#8217;immediata cessazione della notifica di verbali di accertamento di sanzioni amministrative oltre i 90 giorni dall&#8217;infrazione, perché tale notifica costringe il cittadino a dover presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, nonostante la Polizia locale e il Comune siano pienamente a conoscenza del superamento del termine; 2. l&#8217;annullamento in autotutela di tutti i verbali di accertamento di infrazione del Codice della strada notificati oltre i 90 giorni dall&#8217;infrazione; 3. l&#8217;immediata modifica del testo contenuto nei verbali di accertamento, con la precisa indicazione che il termine di 90 giorni decorre dalla data dell&#8217;infrazione e non da quella di visione dei fotogrammi da parte degli Agenti; 4. l&#8217;attuazione di una procedura per la restituzione delle somme incassate illegittimamente a fronte di verbali notificati tardivamente in violazione dell&#8217;art. 201, Cod. strada; 5. l&#8217;annullamento e/o immediata sospensiva, in ogni caso, di qualsivoglia procedura esecutiva e/o di riscossione coattiva basata sui verbali illegittimi notificati tardivamente, con l&#8217;impegno di non domandare, anche tramite Equitalia, le somme non versate; 6. l&#8217;annullamento e/o l&#8217;immediata sospensione delle procedure di emissione dei verbali di cui all&#8217;art. 126-bis, Cod. strada, per non avere i presunti trasgressori comunicato i dati del soggetto che si trovava alla guida.</p>
<p style="text-align: justify;">Non avendo il Comune di Milano mai fornito alcun riscontro alle suddette richieste, la ricorrente ha chiesto a questo giudice di adottare i provvedimenti necessari per ripristinare la legalità e l’efficienza del servizio di rilevazione e notifica dei verbali di infrazione al Codice della Strada.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare la ricorrente ha chiesto al giudice di ordinare al Comune di Milano:</p>
<p style="text-align: justify;">1. l&#8217;immediata cessazione della notifica di verbali di accertamento di sanzioni amministrative oltre i 90 giorni dall&#8217;infrazione, perché tale notifica costringe il cittadino a dover presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, nonostante la Polizia locale e il Comune siano pienamente a conoscenza del superamento del termine;</p>
<p style="text-align: justify;">2. l&#8217;annullamento in autotutela di tutti i verbali di accertamento di infrazione del Codice della strada notificati oltre i 90 giorni dall&#8217;infrazione;</p>
<p style="text-align: justify;">3. l&#8217;immediata modifica del testo contenuto nei verbali di accertamento, con la precisa indicazione che il termine di 90 giorni decorre dalla data dell&#8217;infrazione e non da quella di visione dei fotogrammi da parte degli Agenti;</p>
<p style="text-align: justify;">4. l&#8217;attuazione di una procedura per la restituzione delle somme incassate illegittimamente a fronte di verbali notificati tardivamente in violazione dell&#8217;art. 201, Cod. strada;</p>
<p style="text-align: justify;">5. l&#8217;annullamento e/o immediata sospensiva, in ogni caso, di qualsivoglia procedura esecutiva e/o di riscossione coattiva basata sui verbali illegittimi notificati tardivamente, con l&#8217;impegno di non domandare, anche tramite Equitalia o altro agente per la riscossione, le somme non versate;</p>
<p style="text-align: justify;">6. l&#8217;annullamento e/o l&#8217;immediata sospensione delle procedure di emissione dei verbali di cui all&#8217;art. 126-bis, Cod. strada, per non avere comunicato i presunti trasgressori che hanno ricevuto un verbale di accertamento per eccesso di velocità fuori dai termini, i dati del soggetto che si trovava alla guida al momento.</p>
<p style="text-align: justify;">La difesa del Comune ha eccepito: a) il difetto di rappresentanza e di legittimazione attiva della ricorrente; b) il difetto di interesse concreto ed attuale alla decisione; c) il difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame non si riscontrerebbe una connessione diretta tra gli interessi di consumatori né degli utenti che l&#8217;Amministrazione con i nuovi presidi sulla sicurezza stradale intende invece tutelare, contrastando i comportamenti in violazione delle regole che mettono in pericolo tutti gli utenti. L&#8217;Associazione, inoltre, agisce in giudizio in persona del Direttore pro-tempore, ma non risulta prodotta alcuna procura generale o atto di nomina dal quale evincere il conferimento dei poteri di rappresentanza e in specifico del potere di rappresentanza processuale in capo al Direttore. Eccepisce pertanto il difetto di legittimazione attiva, oltre che il difetto di rappresentanza anche ai fini processuali. Inoltre il Comune non ravvisa una lesione diretta, concreta ed attuale dei diritti dell&#8217;Associazione derivante dalla eccepita mancata osservanza del termine di cui all&#8217;art. 201 Codice della strada, così come riportato sui verbali prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito il Comune evidenzia che nei primi 9 mesi di funzionamento dei 7 autovelox è stato accertato &#8211; ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 142 e 201 Dlgs 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada) &#8211; un enorme numero di violazioni, con la produzione di ben 1.664.070 immagini di veicoli che superavano i limiti di velocità. Inevitabilmente, l&#8217;esorbitante ed imprevedibile numero delle violazioni ha determinato inizialmente alcuni ritardi nell&#8217;accertamento delle stesse, cui il Comune ha posto rimedio nei mesi immediatamente successivi, potenziando l&#8217;organico dell&#8217;ufficio incaricato dell&#8217;emissione dei relativi verbali.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente non contesta che la situazione delle notifiche dei verbali si sia oggi normalizzata per quanto riguarda i tempi di notifica, ma sostiene che nulla sia stato fatto per regolarizzare la dicitura dei verbali compilati e rilasciati dalla polizia urbana.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza del 1 marzo 2017 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In primo luogo occorre affrontare le eccezioni sollevate dal Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1 Sotto un primo profilo, nel caso in esame, secondo la difesa comunale, non si riscontrerebbe una connessione diretta dell’Associazione ricorrente con gli interessi di consumatori né degli utenti che l&#8217;Amministrazione con i nuovi presidi sulla sicurezza stradale intende invece tutelare, contrastando i comportamenti in violazione delle regole che mettono in pericolo tutti gli utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’eccezione è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.1 Per quanto riguarda la qualificazione dei trasgressori del Codice della Strada quali utenti di una delle attività soggette all’azione di efficientamento collettivo, occorre rilevare che</p>
<p style="text-align: justify;">l&#8217;art. 1 D.lgs. 198/2009 stabilisce che &lt;&lt;1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche …., se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento….&gt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito occorre rilevare che nell’ambito delle svolgimento della funzione pubblica soggetta ad azione correttiva rientra, nell’interpretazione comune, anche la funzione sanzionatoria, con la conseguenza che il mancato esercizio della delega prevista dall’art. 14 della L. 4 marzo 2009, n. 15 comma 2 lettera l) con riferimento all&#8217;omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori deve intendersi in senso restrittivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve quindi ritenersi che anche gli utenti dell’attività sanzionatoria possano essere tutelati con questa azione da comportamenti delle pubbliche amministrazioni che, per la loro ripetitività, incidono in modo collettivo sulle loro posizioni giuridiche nell’ambito dei relativi procedimenti, sebbene questi abbiano di regola carattere individuale, stante l’applicazione del principio di colpevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.2 Per quanto riguarda, poi, la legittimazione dell’Associazione Altroconsumo occorre rammentare che, secondo l&#8217;art. 1 D.lgs. 198/2009, comma 4 &lt;<ricorrendo 1="" al="" comma="" cui="" di="" i="" presupposti="">&gt;.</ricorrendo></p>
<p style="text-align: justify;">Dall’esame degli atti risulta che l&#8217;Associazione Altroconsumo è iscritta nell&#8217;elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale istituito dall&#8217;art. 137 D. Lgs. n. 206/2005 ed è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, istituito dall&#8217;art. 136 D.Lgs. n. 206/2005.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò si aggiunge che lo Statuto di Altroconsumo prevede — all&#8217;art. 2 — che &#8220;L&#8217;associazione ha lo scopo esclusivo di promuovere, tutelare e difendere gli interessi dei consumatori, degli utenti di beni e servizi, e dei risparmiatori, assumendo ogni iniziativa idonea a garantirli come singoli e come collettività. L&#8217;associazione, per migliorare la qualità della vita di ogni cittadino, si batte per il diritto al soddisfacimento dei bisogni fondamentali, per il diritto alla protezione della salute e della sicurezza per il diritto alla tutela degli interessi economici, per il diritto al risarcimento dei danni, per il diritto ad essere informati ed educati, per il diritto ad essere rappresentati ed ascoltati, per il diritto ad un ambiente sano, in quanto diritti fondamentali dei consumatori.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Da tali elementi si desume che la suddetta associazione abbia tra i propri scopi anche la tutela degli utenti della strada anche quando assumano la posizione peculiare di soggetti passivi dell’attività di contravvenzione.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito poi all’individuazione dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori interessati all’azione occorre privilegiare il fatto che Altroconsumo — nell&#8217;intervenire in aiuto ai consumatori/utenti &#8211; ha predisposto un modulo per ricorrere al Prefetto contro le multe notificate tardivamente dal Comune di Milano che è stato scaricato da oltre 12.000 persone, stabilendo così un nesso diretto tra gli utenti e l’azione intrapresa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2 Il Comune contesta la legittimazione processuale della ricorrente in quanto l&#8217;Associazione agisce in giudizio in persona del Direttore pro-tempore, ma non risulta prodotta alcuna procura generale o atto di nomina dal quale evincere il conferimento dei poteri di rappresentanza e in specifico del potere di rappresentanza processuale in capo al Direttore.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche questa eccezione è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall’esame degli atti risulta l’atto con il quale il presidente dell’Associazione ha conferito alla dott.ssa Luisa Crisigiovanni la procura a rappresentare l’associazione anche in sede processuale amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3 Da ultimo il Comune contesta la giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo la difesa pubblica contro i verbali di accertamento di violazioni al codice della strada sussiste giurisdizione del giudice ordinaria, escludente quella del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale eccezione è fondata con riferimento alle richieste sotto indicate:</p>
<p style="text-align: justify;">2. l&#8217;annullamento in autotutela di tutti i verbali di accertamento di infrazione del Codice della strada notificati oltre i 90 giorni dall&#8217;infrazione;</p>
<p style="text-align: justify;">4. l&#8217;attuazione di una procedura per la restituzione delle somme incassate illegittimamente a fronte di verbali notificati tardivamente in violazione dell&#8217;art. 201, Cod. strada;</p>
<p style="text-align: justify;">5. l&#8217;annullamento e/o immediata sospensiva, in ogni caso, di qualsivoglia procedura esecutiva e/o di riscossione coattiva basata sui verbali illegittimi notificati tardivamente, con l&#8217;impegno di non domandare, anche tramite Equitalia o altro agente per la riscossione, le somme non versate;</p>
<p style="text-align: justify;">6. l&#8217;annullamento e/o l&#8217;immediata sospensione delle procedure di emissione dei verbali di cui all&#8217;art. 126-bis, Cod. strada, per non avere comunicato i presunti trasgressori che hanno ricevuto un verbale di accertamento per eccesso di velocità fuori dai termini, i dati del soggetto che si trovava alla guida al momento.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali richieste, infatti, hanno per oggetto il ritiro di atti che fuoriescono dalla giurisdizione del giudice amministrativo e il cui carattere plurimo o seriale non è idoneo a farli rientrare nell’alveo dell’azione esperita.</p>
<p style="text-align: justify;">Diverso è il caso della prima domanda, che ha per oggetto l’immediata cessazione della notifica di verbali di accertamento di sanzioni amministrative oltre i 90 giorni dall&#8217;infrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito la giurisprudenza ha infatti chiarito che l’azione esperita presso l’AGO dal privato opponente contro le ordinanze ingiunzioni è un’azione costitutiva, volta ad ottenere la rimozione di un provvedimento che è espressione del potere autoritativo della P.A., per cui si è correttamente affermato in dottrina che tale giurisdizione caducatoria sull’atto rappresenta una sorta di giurisdizione “esclusiva” del giudice ordinario, pur consentita dal citato art. 113 u.c. della Cost. (che rimanda al legislatore ordinario l’individuazione degli organi giurisdizionali abilitati ad annullare atti amministrativi), ma comunque espressiva di una fattispecie che deroga alla cognizione elettiva ed istituzionale del giudice amministrativo (Tar Abruzzo – L’Aquila, Sez. I, sentenza 3 dicembre 2014 n. 860).</p>
<p style="text-align: justify;">Ugualmente la giurisprudenza ha riconosciuto che laddove sussista una giurisdizione esclusiva di altro giudice, questa non riguarda solo gli atti esercizio della funzione, ma anche il mancato esercizio della funzione (così ad es. Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1116 in materia di silenzio inadempimento nel pubblico impiego).</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia dal carattere derogatorio che la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario ha nel nostro ordinamento deve desumersi che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull’azione collettiva, riconosciuta dall’art. 1 del D. Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, sia in grado di attrarre di nuovo alla giurisdizione naturale la conoscenza dei comportamenti collettivi che le sono propri, così come appartiene al giudice amministrativo l’opposizione del Comune all’annullamento dei verbali del Codice della strada da parte della Prefettura (Tar Abruzzo – L’Aquila, Sez. I, sentenza 3 dicembre 2014 n. 860).</p>
<p style="text-align: justify;">Analogo discorso va fatto, ai fini della giurisdizione, per la domanda avente per oggetto l&#8217;immediata modifica del testo contenuto nei verbali di accertamento, con la precisa indicazione che il termine di 90 giorni decorre dalla data dell&#8217;infrazione e non da quella di visione dei fotogrammi da parte degli Agenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’attività di predisposizione della modulistica per l’azione degli uffici, infatti, non costituisce esercizio della funzione specifica alla quale si applica, bensì della più generale modalità di standardizzazione e procedimentalizzazione della funzione amministrativa, che ben può rientrare nell’alveo della giurisdizione del giudice amministrativo. Essa inoltre si presta, più di altre, a determinare prassi collettive di scorretto esercizio della funzione contro le quali è diretta l’azione prevista dal D. Lgs. 198/2009.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Venendo al merito, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda volta ad ottenere l&#8217;immediata cessazione della notifica di verbali di accertamento di sanzioni amministrative oltre i 90 giorni dall&#8217;infrazione, in quanto le parti prendono atto che il problema delle notifiche tardive è stato di fatto superato. Infatti dopo il picco del 2014 le notifiche oggi viaggiano intorno ai 48 giorni dalla infrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda, invece, la domanda da ultimo indicata è volta alla rettifica dei modelli dei verbali laddove, secondo la ricorrente, contengono la dicitura che la scadenza del termine per la notifica decorre dalla lettura della foto da parte del poliziotto, la domanda è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente contesta la seguente dicitura, contenuta nei verbali della Polizia Municipale: &#8220;il verbalizzante [&#8230;] in servizio presso l&#8217;Ufficio Varchi della Polizia locale di Milano in data [&#8230;], data dalla quale decorrono i termini di notifica del presente verbale, ha accertato che il conducente del veicolo targato [&#8230;] in data [&#8230;] alle ore [&#8230;] ha commesso le seguenti violazioni &#8230;.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ chiaro quindi dai verbali prodotti in giudizio che rispondono ad uno schema comune e che forniscono al lettore la chiara informazione che i termini di notifica del verbale decorrono dal momento in cui l’agente di polizia locale prende conoscenza in ufficio delle foto scattate dalle stazioni automatiche di rilevamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito occorre rilevare che l&#8217;art. 201 del Codice della strada stabilisce che &#8220;Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall&#8217;accertamento essere notificato all&#8217;effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell&#8217;art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell&#8217;accertamento”.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo l’interpretazione effettuata dal Ministero, con comunicazione del 07.11.2014 alla Prefettura di Milano, &#8220;La disposizione [ad. 201, Cod. strada], che riproduce pressoché alla lettera il disposto della sopra citata decisione della Corte Costituzionale, costituisce un&#8217;ulteriore conferma all&#8217;assunto che, in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Facendo propria la suddetta interpretazione deve ritenersi che il verbale della polizia municipale debba indicare o che il termine di notifica del verbale decorre dall’accertamento, come indicato dalla legge, oppure che i termini decorrono dalla commessa violazione, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso va quindi accolto con conseguente ordine al Comune di Milano di porvi rimedio entro un termine di 90 giorni, modificando i verbali di contestazione delle sanzioni al codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordine al Comune di Milano di porvi rimedio entro un termine di 90 giorni, modificando i verbali di contestazione delle sanzioni al codice della strada.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 e del 6 giugno 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Ugo Di Benedetto, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Diego Spampinato, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">Alberto Di Mario</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">Ugo Di Benedetto</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-7-6-2017-n-1267/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2017 n.1267</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7974</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7974/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7974/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7974</a></p>
<p>Pres. De Lise Est. Di Nezza ESI c/ Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. Stato) e Altroconsumo 1. Pubblicità ingannevole – AGCM – Prodotti pericolosi – Obbligo di comunicazione – Omissione – Pubblicità ingannevole – Equiparabilità. 2. Pubblicità ingannevole – AGCM – Foglietto illustrativo – Natura – Comunicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7974/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7974</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7974/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7974</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Lise Est. Di Nezza<br /> ESI c/ Autorità garante della concorrenza e del mercato (Avv. Stato)<br /> e Altroconsumo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblicità ingannevole – AGCM – Prodotti pericolosi – Obbligo di comunicazione – Omissione – Pubblicità ingannevole – Equiparabilità.																																																																																												</p>
<p>2.	 Pubblicità ingannevole – AGCM – Foglietto illustrativo – Natura – Comunicazione commerciale.																																																																																												</p>
<p>3.	Pubblicità ingannevole &#8211; AGCM  &#8211; Procedimento – Audizione – Obbligo AGCM – Non sussiste – Conseguenza – Onere della parte – Rilevanza ai fini della decisione – Prova.																																																																																												</p>
<p>4.	Pubblicità ingannevole – AGCM – Pubblicazione rettificativa – Natura – Finalità – Impedire effetti ingannevoli – Determinazione – Proporzionalità &#8211; Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Con l’art. 5 d.lgs. n. 74 del 1992, successivamente trasfuso nel testo dell’art. 24 d.lgs. n. 206 del 2005, il legislatore ha inteso imporre un obbligo positivo a carico degli operatori pubblicitari di dare notizia nel messaggio pubblicitario della pericolosità del prodotto interessato equiparando l’inosservanza di tale obbligo alla pubblicità ingannevole. L’obbligo di comunicare la pericolosità del prodotto interessato si aggiunge a quelli ulteriori posti a carico del produttore o del venditore dalla normativa sul commercio e, in particolare, sulla etichettatura, gli imballaggi e la iscrizione nel registro di tali prodotti, sicché la circostanza che la pericolosità del prodotto sia indicata  sull’etichetta o l’imballaggio non ha alcun effetto esimente sull’inosservanza della normativa sulla pubblicità. (1)																																																																																												</p>
<p>2.	Il foglietto illustrativo contenuto all’interno della confezione di un prodotto ha natura pubblicitaria in quanto reca un messaggio diffuso, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili.																																																																																												</p>
<p>3.	L’art. 7 del d.P.R. n. 284 del 2003 ai sensi del quale “il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, ovvero venga richiesto da almeno una delle parti, può disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento”, non impone all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di disporre l’audizione, sicché spetta all’interessato fornire gli elementi idonei a dimostrare che il mancato espletamento dell’incombente ha impedito l’acquisizione di elementi determinanti ovvero ha provocato un’errata valutazione delle circostanze di fatto.																																																																																												</p>
<p>4.	Poiché la comunicazione rettificativa non ha natura sanzionatoria, ma persegue il fine di impedire gli ulteriori effetti ingannevoli della pubblicità, essa deve essere commisurata agli effetti prodotti dal messaggio pubblicitario ingannevole. Ne consegue che è illegittima l’imposizione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di una pubblicazione rettificativa in un mensile a larga diffusione e a piena pagina, poiché è sproporzionata rispetto ad un messaggio pubblicitario contenuto in un foglio illustrativo, il quale, essendo diffuso solamente all’interno della confezione di un prodotto, ha raggiunto esclusivamente gli acquirenti dello stesso.																																																																																												</p>
<p><b>________________________________________</p>
<p>-1	T.a.r. Lazio, Rm, Sez. I, 17 aprile 2002, n. 3284.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio<br />
sezione prima
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori:<br />
Pasquale de Lise		Presidente<br />	<br />
Roberto Politi			Consigliere<br />	<br />
Mario Alberto di Nezza	Primo referendario rel.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2704/2008 R.g. proposto</p>
<p align=center>da</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>ESI s.p.a.,</b> in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Andrea Astolfi, Sonia Selletti e Fabrizio Paletti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via G. Bazzoni n. 3</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Autorità garante della concorrenza e del mercato</b>, in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;<br />
il Ministero della salute e l’Inran &#8211; Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, in persona dei rispettivi legali rapprsentanti <i>p.t.</i>, n.c.</p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Altroconsumo</b> &#8211; <b>Associazione indipendente di consumatori</b>, in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i>, n.c.</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’adunanza del 27 dicembre 2007, con cui è stata accertata l’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari diffusi dalla ricorrente; degli atti presupposti o connessi, ivi inclusi: il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 24 dicembre 2007; la nota dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione in data 22 novembre 2007; la nota del Ministero della salute in data 7 novembre 2007; la delibera Agcom del 12.7.2007; la comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
sentita alla pubblica udienza del 18 giugno 2008, relatore il dott. Mario Alberto di Nezza, l’avv. Selletti;<br />
ritenuto e considerato quanto segue in</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con ricorso notificato il 17 marzo 2008, ritualmente depositato, la società Esi ha impugnato il provvedimento del 27 dicembre 2007, con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, accertata ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2005 (nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei dd.lgs. 2 agosto 2007, nn. 145 e 146) l’ingannevolezza di due messaggi pubblicitari diffusi dalla ricorrente, ne ha vietato l’ulteriore diffusione e ha irrogato alla ricorrente stessa una sanzione di 47.500,00 euro, imponendole altresì la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa.<br />
A sostegno del gravame la società istante ha lamentato:<br />
a) con riferimento al “foglietto illustrativo contenuto all’interno della confezione del prodotto <i>Kalory Emergency</i>”: 1) l’erronea qualificazione di tale depliant alla stregua di messaggio pubblicitario, stante l’assenza degli elementi necessari per detta configurazione (quali il prezzo, le caratteristiche dei beni o servizi e la categoria, le qualifiche e i diritti dell’operatore pubblicitario); 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. n. 206/05, sulla pubblicità di prodotti pericolosi per la salute, in relazione alla omessa indicazione delle cautele da adottare nell’assunzione degli integratori riportati nel depliant (“Fucus Linea Chitosano” e “Tisazio”), trattandosi di prodotti (a base vegetale) regolarmente iscritti nel registro degli integratori alimentari ai sensi dell’art. 10, comma 8, d.lgs. n. 169 del 2004 (e dunque valutati favorevolmente, non già vietati <i>ex </i>comma 6 del citato art. 10, dal Ministero della salute); 3) l’invasione delle competenze esclusive riconosciute al Ministero della salute dal d.lgs. n. 169 del 2004 in merito alle avvertenze, ritenute necessarie dall’Inran e, conseguentemente, dall’Autorità, sui prodotti contenenti “fucus” (ferma la facoltà di qualunque interessato ad effettuare segnalazioni all’anzidetto Ministero sulla scorta di nuove evidenze scientifiche); 4) la violazione dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 169/04, in quanto l’obbligo previsto da questa disposizione (il messaggio pubblicitario deve contenere un invito esplicito a leggere con attenzione le avvertenze) si riferirebbe non già agli elementi informativi che devono essere necessariamente previsti nelle etichette (indicati nell’art. 6, comma 4, d.lgs. cit.), ma alle sole “avvertenze” specifiche rilevanti per l’acquisto del prodotto (ad es. quelle che consiglino o escludano talune categorie di consumatori dalla possibilità di usare il prodotto); ciò varrebbe anche per l’indicazione (denominata “avvertenza”) di “non eccedere le dosi raccomandate per l’assunzione giornaliera” (art. 6, comma 4, lett. c), non rientrando tale espressione nelle “controindicazioni” effettivamente rilevanti in termini di pubblicità decettiva (stante la loro potenziale incidenza sull’acquisto), ma trattandosi di una mera “informazione” sul corretto uso del prodotto;<br />
b) in relazione al tabellare pubblicato nella rivista “Starbene”: 5) la non ingannevolezza del claim “<i>2 ovalette = 1002 Kal non assorbite</i>”, alla luce degli studi in proposito commissionati (al Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco di Torino) e della letteratura scientifica sugli effetti inibitori delle sostanze contenute nell’integratore (non essendo al riguardo invocabili precedenti pronunce nelle quali i rilievi dell’Autorità si erano incentrati sul tono enfatico della promozione, tono nella specie insussistente); 6) il difetto di istruttoria consistente nel mancato esame, da parte del Ministero della salute e dell’Inran, dello studio prodotto da Esi (non essendo in particolare inverosimile il riferimento al “pasto abbondante” contenuto in tale studio); 7) la mancata audizione della ricorrente, che aveva formulato istanza in tal senso <i>ex </i>art. 7 d.P.R. n. 284 del 2003;<br />
c) con riguardo alle misure irrogate all’esito dell’accertamento di ingannevolezza: 8) la sproporzione di quella impositiva della pubblicazione a piena pagina di una dichiarazione di rettifica: quanto al foglietto illustrativo, in ragione della sua scarsa diffusione (avendo esso potuto raggiungere solo gli acquirenti del prodotto) e dell’assenza di toni enfatici nel messaggio; quanto al tabellare, in ragione delle originarie dimensioni della pubblicità (mezza pagina), del limitato periodo di tempo della campagna (due mesi) e dell’insussistenza dei requisiti <i>ex </i>art. 24 d.lgs. n. 206 del 2005; 9) l’eccessività della sanzione pecuniaria, non avendo l’Autorità tenuto conto della “personalità” della ricorrente (azienda operante da numerosi anni nel settore e che non è mai incorsa in procedimenti di questo genere) né avendo essa effettuato alcuna distinzione tra i due illeciti censurati.<br />
Costituitasi in resistenza l’amministrazione e depositate dalle parti ulteriori memorie, accolta in parte l’istanza cautelare, all’udienza del 18 giugno 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.<br />
2.1. Non meritano anzitutto condivisione le doglianze concernenti l’accertamento di ingannevolezza riguardante il “foglietto illustrativo” contenuto all’interno della confezione del prodotto “Kalory Emergency 1000” e relativo in particolare alla promozione dei prodotti “<i>FucusLinea Chitosano 1000</i>” e “<i>Tisazio</i>”.<br />
2.1.1. Precisato che il Collegio non dubita della natura pubblicitaria del “foglietto illustrativo”, recante (a differenza di quanto opinato dalla ricorrente) un messaggio diffuso “nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili […]” (art. 20 d.lgs. n. 106/05, nel testo all’epoca vigente), con conseguente infondatezza del primo mezzo di gravame, va osservato, in merito alla pretesa violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 206/05 (sulla pubblicità di prodotti pericolosi per la salute), in relazione all’omessa indicazione delle cautele da adottare nell’assunzione degli integratori <i>Fucus Linea Chitosano</i> e <i>Tisazio</i>, che sulla base dell’avviso espresso dall’Inran l’Autorità ha rilevato come “l’assunzione di alcune sostanze in essi contenute può risultare sconsigliata, soprattutto ove protratta nel tempo, o in presenza di stati fisiologici e patologici”.<br />
Segnatamente:<br />
&#8211; con riguardo ai composti a base di <i>fucus</i>, “la naturale presenza di iodio è controindicata in caso di ipertiroidismo e, comunque, il loro utilizzo dovrebbe essere vigilato in caso di cattivo funzionamento della tiroide ed è sconsigliato in gravida<br />
&#8211; rispetto al chitosano e al glucomannano, presenti rispettivamente nei prodotti <i>Tisazio</i> e <i>FucusLinea</i>, “l’INRAN ha ripetutamente sottolineato che trattandosi di fibre, l’utilizzazione di tali sostanze può avere l’effetto indesiderabile di co<br />
L’Autorità – richiamata ancora la circolare del Ministero della salute 25 luglio 2002, n. 4 (“Problematiche connesse con il settore degli integratori alimentari: indicazioni e precisazioni”), in cui “si sottolinea che gli integratori ‘non vanno usati per periodi prolungati senza consiglio medico’ e che, ove si tratti di prodotti per i quali sono previste delle avvertenze, il messaggio deve contenere un invito esplicito a leggerle con attenzione, auspicando che nel caso delle fasce più sensibili (bambini e anziani) il parere del medico sia sentito preventivamente” – ha segnalato che le etichette dei prodotti in considerazione “recano entrambe l’avvertenza di non superare le dosi consigliate e l’etichetta del prodotto FucusLinea, in aggiunta, allerta sul fatto che il consumo eccessivo può avere effetti lassativi”.<br />
Essa ha in conclusione ritenuto che il messaggio – in quanto <i>a) </i>volto “a promuovere, tra gli altri, […] gli integratori FucusLinea Chitosano 1000 e Tisazio che, in ragione delle sostanze in essi contenute, potrebbero rivelarsi non opportuni in presenza di stati fisiologici o patologici, o in associazione con terapie farmacologiche, ovvero nei casi di assunzione prolungata”; e <i>b)</i> carente di ogni avvertenza “sulla necessità di consultare preventivamente un medico e comunque di non farne un uso prolungato senza consiglio medico e di attenersi alle dosi consigliate e di leggere con attenzione le avvertenze contenute sulle confezioni” – fosse idoneo ad indurre i consumatori “a trascurare le normali regole di prudenza o vigilanza, con conseguente pericolo per la loro salute”.<br />
2.1.2. Orbene, va chiarito che nella fattispecie rileva, oltre all’art. 24 d.lgs. n. 206 del 2005, a mente del quale “è considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza”, anche il d.lgs. 21 maggio 2004, n. 169 (recante attuazione della direttiva 2002/46/CE in materia di integratori alimentari).<br />
L’art. 7 di tale provvedimento, rubricato “pubblicità”, si occupa in particolare di prodotti quali gli “integratori propagandati in qualunque modo come coadiuvanti di regimi dietetici ipocalorici volti alla riduzione del peso”.<br />
Questa disposizione pone il divieto, per i relativi messaggi pubblicitari, di fare “alcun riferimento ai tempi o alla quantità di perdita di peso conseguenti al loro impiego” (comma 1), stabilendo altresì che i messaggi stessi “devono richiamare la necessità di seguire comunque una dieta ipocalorica adeguata e di rimuovere stili di vita troppo sedentari” (comma 2), che “ove si tratti di prodotti per i quali sono previste delle avvertenze, il messaggio […] deve contenere un invito esplicito a leggerle con attenzione” (comma 3) e che “la pubblicità dei prodotti contenenti come ingredienti piante o altre sostanze comunque naturali non deve indurre a far credere che solo per effetto di tale derivazione non vi sia il rischio di incorrere in effetti collaterali indesiderati”(comma 4).<br />
Per la violazione delle anzidette disposizioni, il successivo art. 15 commina una sanzione amministrativa pecuniaria (da euro duemila a euro diecimila), attribuendo la potestà punitiva alle regioni e alle province autonome territorialmente competenti.<br />
Ancorché il sistema normativo risulti di non agevole decifrazione, sembra tuttavia possibile ritenere che le norme dell’art. 7 non esauriscano i profili di illiceità dei relativi messaggi pubblicitari con riferimento alla tutela della salute dei consumatori, creando un mini-settore sanzionatorio, specificamente dedicato agli integratori alimentari e per il quale le autorità vigilanti sono le regioni e le province autonome, che si aggiunge (senza derogarvi) alle disposizioni di carattere generale sulla pubblicità ingannevole.<br />
2.1.3. Sennonché, la ricorrente non lamenta la violazione degli att. 7 e 15 innanzi riportati (in punto di ambito applicativo, di rapporti con la disciplina generale sulla pubblicità e di riparto delle competenze di vigilanza), limitandosi a contestare: a) l’assenza di profili di decettività in considerazione dell’iscrizione dei prodotti nel registro degli integratori alimentari; b) l’incompetenza dell’Autorità rispetto al Ministero della salute; c) l’avvenuta osservanza dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 169 del 2004.<br />
E queste doglianze – le uniche cui va data risposta in ossequio al principio dell’art. 112 c.p.c. &#8211; sono infondate.<br />
Secondo quanto già affermato dalla Sezione sul previgente art. 5 d.lgs. n. 74 del 1992, trasfuso nel testo dell’art. 24 d.lgs. n. 206 del 2005 oggi in rilievo, “con detta disposizione il legislatore, allo scopo di tutelare il consumatore, ha inteso imporre un obbligo positivo a carico degli operatori pubblicitari di dare notizia nel messaggio pubblicitario della pericolosità del prodotto interessato, ed ha equiparato l’inosservanza di tale obbligo alla pubblicità ingannevole”.<br />
Si tratta in particolare di “un obbligo ulteriore che si aggiunge agli obblighi posti a carico del produttore o del venditore dalla normativa sul commercio e in particolare sulla etichettatura e sugli imballaggi dei prodotti […] sicché la circostanza che la pericolosità del prodotto sia indicata sull’etichetta o nell’imballaggio non ha alcun effetto esimente sull’inosservanza della normativa sulla pubblicità” (sent. n. 3284 del 2002).<br />
Ne segue che l’iscrizione nel registro cui la ricorrente fa riferimento non esclude che la reclamizzazione del prodotto possa avvenire con modalità non rispettose, oltre che delle prescrizioni di cui all’art. 7 d.lgs. n. 169 del 2004, anche delle regole generali in tema di pubblicità ingannevole.<br />
Né sussiste la lamentata invasione delle competenze esclusive del Ministero della salute, dal momento che ai sensi dell’art. 26, comma 13, d.lgs. n. 206 del 2005 (nel teso allora vigente) l’Autorità non esplica le proprie attribuzioni nella sola ipotesi di pubblicità “assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa”, e il caso in esame non rientra in questo novero (non vertendosi appunto in una fattispecie di pubblicità previamente assentita).<br />
Quanto alla violazione dell’art. 7, comma 3 – e in disparte la questione se di questa norma sia stata fatta applicazione nel caso concreto -, i passi della deliberazione impugnata dimostrano che l’Autorità non si è riferita unicamente al mancato avviso circa la necessità di leggere le avvertenze, reputando che andassero comunque fornite informazioni sulle cautele nell’assunzione dei prodotti da parte di determinate categorie di soggetti.<br />
Ne segue l’infondatezza delle critiche, con l’ulteriore precisazione che non può in contrario rilevare nemmeno il contenuto della nota del Ministero della salute del febbraio 2008 (v. mem. ric.), trattandosi nella specie proprio di una “avvertenza” connessa alla presenza negli integratori di particolari sostanze.<br />
2.2. In relazione al “tabellare” &#8211; volto “a presentare il prodotto Kalory Emergency come utile, ove assunto prima di mangiare, per ridurre l’assorbimento di grassi e carboidrati ingeriti durante i pasti, nella misura di 1002 Kcal a pasto ogni due ovalette” (ciò lasciando intendere “che il prodotto sia in grado di intervenire sul metabolismo post-prandiale, diminuendo l’apporto calorico, e pertanto implicitamente che riduca le conseguenze degli eccessi alimentari, ovvero, ove associato ad una dieta, ne moltiplichi gli effetti”) – l’Autorità ha evidenziato gli “elementi di equivocità e recettività” del messaggio “laddove raffigura la confezione del prodotto sulla quale è leggibile l’indicazione d’uso ‘per ridurre l’assorbimento di grassi e carboidrati’ che non corrisponde alle indicazioni d’uso approvate dal Ministero in sede di notifica dell’etichetta”.<br />
“In particolare” – si legge ancora nel provvedimento – “la pubblicizzata proprietà di ridurre […] l’assorbimento delle calorie […] è stata espressamente esclusa dal Ministero della Salute e dall’INRAN, i quali ritengono entrambi inammissibile, sulla base dei costituenti del prodotto, una possibile quantificazione nella riduzione dell’apporto calorico nella misura propagandata” (l’effetto reclamizzato dipenderebbe, a dire del Ministero, dalle caratteristiche del pasto, mentre, stando all’Inran, non vi sarebbero evidenze scientifiche circa l’efficacia delle sostanze contenute nel prodotto), potendo pertanto il messaggio “indurre i consumatori, ed in particolar modo coloro che sono afflitti da problematiche di sovrappeso, ad eccedere o comunque non limitare in modo adeguato i consumi di alimenti calorici, ritenendo di poterne evitare in parte gli effetti nell’assimilazione”.<br />
L’Autorità &#8211; disattese inoltre le risultanze della documentazione scientifica prodotta dalla ricorrente, assumendo trattarsi “di una sperimentazione <i>in vitro</i>, il cui esito non appare concludente” (essa si limiterebbe infatti “a formulare come ipotesi, che comunque non appare avvalorata da ulteriori conferme scientifiche, la possibilità di ridurre le calorie ingerite a fronte di un minimo di 1800 k. cal. di carboidrati assunte, quantitativo che comunque è di per sé di molto superiore a quello che ogni soggetto mediamente dovrebbe assumere ad ogni pasto”), e negata la valenza chiarificatrice del consiglio, presente nel messaggio, di “associare ad un regime alimentare ipocalorico ed attività fisica. Leggere le avvertenze” – ha comunque escluso la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 206/05, non essendo emerse specifiche controindicazioni derivanti dall’assunzione del prodotto.<br />
Ritiene il Collegio che anche le doglianze avanzate dalla ricorrente nei confronti di questa parte del provvedimento siano infondate.<br />
Va in primo luogo chiarito, sotto il profilo del rispetto dell’<i>iter </i>procedurale, che l’art. 7 d.P.R. n. 284 del 2003 &#8211; “il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da almeno una delle parti, può disporre che le parti siano sentite in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento” &#8211; non obbliga certo l’Autorità a disporre l’audizione, sicché il diniego della richiesta in tal senso avanzata dall’operatore pubblicitario può rilevare soltanto, come giustamente eccepito dalla difesa erariale, se si dimostri che il mancato espletamento dell’incombente ha impedito l’acquisizione di elementi determinanti o ha dato causa a un’errata valutazione delle circostanze di fatto. Ciò che nel caso concreto non risulta, donde l’infondatezza del relativo motivo di doglianza (n. 7 ric.).<br />
Né sono condivisibili i mezzi riguardanti l’accertamento di decettività (nn. 5 e 6 ric.).<br />
Si è più sopra dato conto dell’analisi svolta dall’Autorità in merito all’efficacia del prodotto, che non appare inficiata dai vizi dedotti.<br />
Il <i>claim </i>oggetto del procedimento è invero enunciato in termini, ancorché non enfatici, tuttavia assoluti, sì da indurre i consumatori in errore circa le reali natura ed efficacia del prodotto pubblicizzato, stante la connessione tra l’effetto annunciato e la quantità di 1800 Kcal ipotizzate nella ricerca commissionata dalla Esi per il “pasto abbondante” (del quale la stessa ricorrente riconosce la “straordinarietà”; v. pagg. 39 e 41 ric.), non venendo ad esempio chiariti gli effetti del prodotto su un’alimentazione ipocalorica (o anche “ordinaria”).<br />
Ne segue che non può rilevare la mancata sottoposizione dello studio commissionato dalla società Esi alle amministrazioni tecniche compulsate dalla resistente, non rilevandosi nemmeno il dedotto errore metodologico da parte dell’Autorità.<br />
2.3. Passando alla parte dell’impugnazione riguardante le conseguenze dell’accertamento di ingannevolezza, giova preliminarmente ricordare che l’Autorità:<br />
a) in applicazione degli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 206 del 2005 (nel testo all’epoca vigente), ha irrogato alla ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria (non inferiore a 25.000 euro e fino a un massimo di 100.000 euro) di euro 52.500 &#8211; tenuto conto da un lato della “gravità” della violazione (per le relative modalità di diffusione, attraverso la stampa periodica nazionale e foglietti informativi pieghevoli inseriti nelle confezioni del prodotto, il messaggio è stato reputato “suscettibile di aver raggiunto un considerevole numero di consumatori”), anche in relazione alla “debolezza dei destinatari” (“trattandosi di un prodotto rivolto a consumatori afflitti da problemi di peso che versano in una situazione di particolare, nonché debolezza psicologica”), e, dall’altro, della sua “durata” (risultando il messaggio stampa esser stato diffuso “per un periodo medio di circa 2 mesi”) -, ridotta a 47.500 euro in ragione dell’interruzione della campagna da parte dell’operatore nel corso del procedimento;<br />
b) ha disposto, ai sensi dell’art. 27, comma 8, d.lgs. n. 206/05, una “pubblicazione rettificativa” avente il fine di impedire gli ulteriori effetti della pubblicità, stanti per un verso l’impossibilità di “una verifica in tempi rapidi delle caratteristiche e dell’efficacia” del prodotto Kalory Emergency 1000 e, per altro verso, gli “eventuali possibili effetti nocivi per la salute” connessi con l’assunzione dei prodotti pubblicizzati nel foglietto illustrativo (FucusLinea Chitosano e Tisazio); quanto alle modalità di tale dichiarazione, l’Autorità ne ha ancora stabilito la pubblicazione sulla rivista mensile STARBENE, entro quaranta giorni dalla notifica del provvedimento, “per una sola volta, in uno spazio corrispondente ad una pagina del periodico stesso”, con “caratteri del testo […] del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato”.<br />
Orbene, se non merita condivisione la doglianza concernente l’entità della sanzione – che appare determinata in modo congruo, come si evince dalla inerente motivazione, mentre la mancata distinzione tra le misure irrogate in relazione a ciascuna delle due violazioni accertate non risulta aver inciso sulle facoltà difensive della ricorrente -, ritiene tuttavia il Collegio fondate le censure riferite alla dichiarazione di rettifica.<br />
Muovendo dalla <i>ratio</i> della comunicazione rettificativa (entrambe le odierne contraddittrici non dubitano del fatto che tale adempimento non ha natura sanzionatoria, ma persegue il fine di ovviare alle conseguenze sui consumatori derivanti dal messaggio) e dalla necessità che essa sia commisurata all’infrazione rilevata, non può non rilevarsi la sua palese sproporzione sia rispetto al messaggio contenuto nel “foglietto illustrativo”, il quale, diffuso solamente mediante il suo inserimento all’interno della confezione di un prodotto, ha quindi raggiunto esclusivamente gli acquirenti dello stesso, con evidente eccessività della pubblicazione in un mensile a larga diffusione e a piena pagina, sia in relazione al messaggio riguardante il <i>Kalory Emergency 1000</i>, nei riguardi del quale l’Autorità, avendo escluso la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 206 del 2005, ha parimenti escluso la suscettibilità del prodotto a porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, con conseguente ingiustificatezza della misura in argomento.<br />
3. In ragione di quanto esposto, il ricorso è fondato nei sensi innanzi indicati. Il provvedimento impugnato va di conseguenza annullato nella parte recante la determinazione della dichiarazione rettificativa.<br />
Sembra peraltro equo disporre la compensazione delle spese di lite.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato <i>in parte qua</i>.<br />
Spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-1-9-2008-n-7974/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.7974</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3444</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3444/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3444</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo. Domeneghetti Pier Franco (Avv.ti L. Villani e R. Da monte) c. Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. St.) sulla giurisdizione in tema di sospensione della patente Giurisdizione e competenza – Patente di guida – Sospensione ex art. 223 D.Lgs. n. 285/1992 – Giurisdizione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3444</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3444</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo.<br /> Domeneghetti Pier Franco (Avv.ti L. Villani e R. Da monte) c.  Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in tema di sospensione della patente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Patente di guida – Sospensione ex art. 223 D.Lgs. n. 285/1992  – Giurisdizione del GA – Non Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Tutte le ipotesi di sospensione della patente irrogate come sanzioni accessorie in applicazione dell’art. 223 D.Lgs. n. 285/1992 si pongono sullo stesso piano in termini di regime di tutela, e sono quindi devolute alla giurisdizione della A.G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione in tema di sospensione della patente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3444/2006 Reg.Dec.<br />
N. 690 Reg.Ric.<br />
ANNO   2002</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 690/2002 proposto da<br />
<b>Domeneghetti Pier Franco</b> rappresentato e difeso dagli avv.ti Ludovico Villani e Roberto Damonte, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Roma, via Asiago n. 8;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro p.t., ed il <b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sez. II, 6 luglio 2001, n. 824;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2007 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Uditi l’avv. Villani e l’avv. Dello Stato Elefante;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con ricorso proposto dinanzi al TAR Liguria il sig. Domeneghetti Pier Franco ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Ravenna in data 7 giugno 2000 con il quale veniva disposta la sospensione della sua patente di guida, ai sensi dell’art. 223, 2° comma, del Codice della strada, (approvato con D.Lgs. n. 285/1992) a seguito di incidente stradale con  esiti mortali accorsogli il precedente 24 maggio.<br />
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione trattandosi di fattispecie per la quale sarebbe consentita la tutela dinanzi alla A.G.O., a norma dell’art. 205 d.lgs. n. 285/1992, come ritenuto nella sentenza della Corte Costituzionale 12 febbraio 1996, n. 31.<br />
Nei riguardi della anzidetta pronuncia il sig. Domeneghetti ha interposto appello denunciandone la erroneità sotto vari profili.<br />
Con riferimento al ritenuto difetto di giurisdizione ha sostenuto:<br />
&#8211;	che la richiamata sentenza della Corte Costituzionale non esclude la tutela dinanzi al giudice amministrativo nei casi di sospensione della patente caratterizzati da particolare complessità della attività istruttoria, tanto più che con la legge n. 205/2000 sono state ampliate le attribuzioni istruttorie del giudice amministrativo; <br />	<br />
&#8211;	che il caso in esame è comunque diverso da quello cui fa riferimento la sentenza della Corte Costituzionale;<br />	<br />
&#8211;	che nella fattispecie la sospensione è adottata a conclusione di un articolato procedimento amministrativo, ed avverso la stessa è consentito il ricorso in via amministrativa (ai sensi dell’art. 223, 5° comma Codice della strada), talché, costituendo un tipico provvedimento discrezionale, rientra nella cognizione del giudice amministrativo, come statuito anche dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 luglio 2000, n. 4237.<br />	<br />
L’appellante ha anche censurato la sentenza di primo grado per non avere pronunciato la remissione in termini per errore scusabile, e per avere ritenuto erroneamente che nelle difese dell’Amministrazione fosse stato eccepito il difetto di giurisdizione, riproponendo poi tutti i motivi di gravame già prospettati in primo grado nei confronti del provvedimento impugnato.<br />
Ciò premesso, il Collegio non condivide la prospettazione della parte appellante in ordine al problema della giurisdizione.<br />
Al riguardo deve infatti osservarsi che l’appartenenza della fattispecie di cui all’art. 223, 2° comma, Codice della strada alla cognizione del giudice ordinario costituisce un dato ormai consolidato non solo secondo le Sezioni Unite della Cassazione, ma anche alla stregua della giurisprudenza amministrativa (cfr. tal senso Cons. St. Un. 19 aprile 2004, n. 7459; nonché TAR Toscana Sez. I, 7 aprile 2003 n. 1305, e 19 maggio 2003, n. 1965).<br />
La Corte Costituzionale con la sentenza innanzi richiamata ha infatti statuito che deve ritenersi estesa anche ai provvedimenti di sospensione adottati ex art. 223, secondo comma (e cioè come sanzione eccessiva per reati di lesioni colpose o omicidio colposo) la possibilità di accesso alla tutela davanti alla A.G.O. prevista dal quinto comma dello stesso articolo con escluso riferimento ai provvedimenti ex art. 223, terzo comma (relativi ad “altre ipotesi di reato”); e ciò per la considerazione che al sistema della irrogazione delle sanzioni accessorie alle violazioni delle norme di disciplina della circolazione stradale sarebbe intimamente connesso il generale rimedio della opposizione alla Autorità giudiziaria ordinaria contemplato dall’art. 205 D.Lgs. cit..<br />
È stato anzi osservato che urterebbe contro la omogeneità del sistema la esclusione della specifica tutela appuntata dal 5° comma del citato art. 223 proprio per il caso di sospensione di cui al 2° comma di detto articolo, in cui la maggiore complessità dell’attività istruttoria di ricostruzione e di valutazione del fatto produttivo delle lesioni o dell’omicidio colposo (rispetto a quella concernente le “altre ipotesi di reato”, alle quali è connessa la sospensione ex art. 223, 3° comma) rende maggiormente giustificato la tutela dinanzi alla A.G.O..<br />
Alla stregua della lettura adeguatrice della norma, compiuta dal Giudice delle leggi, tutte le ipotesi di sospensione della patente irrogate come sanzioni accessorie in applicazione dell’art. 223 D.Lgs. n. 285/1992 si pongono pertanto sullo stesso piano in termini di regime di tutela, e dunque anche nell’ipotesi di sospensione ex art. 223, 2° comma – come è nella fattispecie in esame – al soggetto colpiti dalla sanzione accessoria è dato ricorso alla A.G.O..<br />
Per quanto precede deve essere confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame, così come statuito nella sentenza impugnata, e l’appello proposto dall’odierno ricorrente deve essere pertanto respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:<br />
Giovanni Ruoppolo			Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani			Consigliere Est.																																																																																										</p>
<p>Sottoscrive, ai sensi dell’art. 132 comma 2 cpc, il solo Presidente per essere il Consigliere relatore sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 22/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-6-2007-n-3444/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2007 n.3444</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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