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	<title>Giurisdizione e competenza-Arbitrato Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Giurisdizione e competenza-Arbitrato Archivi - Giustamm</title>
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		<title>“LE SENTENZE-EMPOLI, OVVERO UN PASSO INDIETRO PER LA CERTEZZA DEL DIRITTO?!”.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-sentenze-empoli-ovvero-un-passo-indietro-per-la-certezza-del-diritto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-sentenze-empoli-ovvero-un-passo-indietro-per-la-certezza-del-diritto/">“LE SENTENZE-EMPOLI, OVVERO UN PASSO INDIETRO PER LA CERTEZZA DEL DIRITTO?!”.</a></p>
<p>SOMMARIO Introduzione. &#8211; I. Il problema della c.d. “pregiudiziale sportiva”. – II. La soluzione data dalla giurisprudenza (natura di provvedimento amministrativo delle decisioni della Camera di Conciliazione). &#8211; III. La soluzione difforme data dal T.A.R. Lazio con le sentenze-Empoli. &#8211; IV. Critica alla soluzione prospettata nelle sentenze-Empoli. &#8211; 1. Natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-sentenze-empoli-ovvero-un-passo-indietro-per-la-certezza-del-diritto/">“LE SENTENZE-EMPOLI, OVVERO UN PASSO INDIETRO PER LA CERTEZZA DEL DIRITTO?!”.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-sentenze-empoli-ovvero-un-passo-indietro-per-la-certezza-del-diritto/">“LE SENTENZE-EMPOLI, OVVERO UN PASSO INDIETRO PER LA CERTEZZA DEL DIRITTO?!”.</a></p>
<p><b>SOMMARIO</b><br />
Introduzione. &#8211; I. Il problema della c.d. “pregiudiziale sportiva”. – II. La soluzione data dalla giurisprudenza (natura di provvedimento amministrativo delle decisioni della Camera di Conciliazione). &#8211; III. La soluzione difforme data dal T.A.R. Lazio con le sentenze-Empoli. &#8211; IV. Critica alla soluzione prospettata nelle sentenze-Empoli. &#8211; 1. Natura di interesse legittimo delle posizioni giuridico soggettive dei destinatari di tutti i provvedimenti amministrativi emanati nell’esplicazione di un potere autoritativo (anche se vincolato). &#8211; 2. &#8211; Natura di interesse legittimo delle posizioni giuridico-soggettive delle società sportive a fronte di provvedimenti federali di ammissione o di non ammissione ai campionati. &#8211; 3. Non compromettibilità in arbitrato degli interessi legittimi. &#8211; 4. Oggettiva natura sostanziale di provvedimento amministrativo delle decisioni assunte dalla Camera di Conciliazione. – Conclusioni.</p>
<p>	<b>Introduzione.<br /></b></p>
<p>	Viene in esame un gruppo di sentenze (nn. 526/2005, 527/2005, 528/2005, 529/2005, tutte emanate in data 21 gennaio 2005), con le quali la Sezione Terza Ter del T.A.R. Lazio ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibili una serie di ricorsi proposti dalla Società Empoli Football Club avverso gli atti con i quali la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) aveva ammesso al campionato di Serie A per la stagione agonistica in corso (2004-2005) tutta una serie di Società (rispettivamente Reggina, Chievo, Siena e Lazio). <br />
	I provvedimenti emanati dal C.O.N.I. e dalle federazioni sportive sono impugnabili innanzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ed alla competenza territoriale del T.A.R. Lazio) ai sensi della legge 17 ottobre 2003, n. 280.</p>
<p><b>I.	Il problema della c.d. “pregiudiziale sportiva”. </b></p>
<p>	Tale legge (di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220, c.d. “decreto anti-TAR”) ha posto, come condizione (implicita) per la proposizione del ricorso innanzi al giudice amministrativo, la necessità di avere previamente “esauriti i gradi di giustizia sportiva” (art. 3, primo comma) ([1]): tale condizione (c.d. “pregiudiziale sportiva”) ha dato inevitabilmente luogo ad una serie di problemi di interpretazione della legge de qua, dovuti al fatto che la giustizia sportiva esaurisce i propri gradi nella c.d. “Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport” presso il C.O.N.I. e che le decisioni della stessa vengono “autodefinite” dai relativi regolamenti sportivi (Statuto del C.O.N.I., Regolamento Ordinario e Regolamento ad hoc della stessa) come “lodi arbitrali”. <br />
	In sostanza, alla luce di tale “pregiudiziale sportiva”, si è subito posto un problema di ammissibilità dei vari ricorsi proposti avverso provvedimenti emanati dalle varie Federazioni sportive innanzi al T.A.R. (pur essendo tale facoltà di impugnazione prevista e disciplinata dalla legge n. 280/2003): tali ricorsi correvano, infatti, il rischio di essere dichiarati inammissibili sempre e comunque, in quanto: <br />
a)	se essi erano stati proposti senza adire previamente la c.d. Camera di Conciliazione, essi potevano essere dichiarati inammissibili per non avere esaurito i gradi di giustizia sportiva; <br />
b)	se essi erano stati proposti dopo avere adito la Camera di Conciliazione (impugnandone anche la relativa decisione finale), essi potevano essere dichiarati inammissibili per avere ad oggetto (non un provvedimento amministrativo ma) un presunto lodo arbitrale (la cui impugnazione sarebbe dovuta spettare al giudice ordinario).<br />
In pratica, tale pregiudiziale sportiva rischiava, nella propria concreta applicazione, di svuotare di ogni significato l’attribuzione alla competenza esclusiva del T.A.R. Lazio compiuta dalla legge n. 280/2003. </p>
<p><b>II.	La soluzione data dalla giurisprudenza (natura di provvedimento amministrativo delle decisioni della Camera di Conciliazione).</b></p>
<p>La questione è stata posta per la prima volta dalla Società Cosenza calcio nell’impugnazione di un provvedimento federale di non ammissione al Campionato di Serie C1 2003-2004: la Società, prima di proporre ricorso al T.A.R., aveva previamente adito la Camera di Conciliazione, che aveva rigettato il ricorso con una decisione autodefinita come “lodo arbitrale”; conseguentemente la Società aveva impugnato al T.A.R. sia la decisione della Camera di Conciliazione sia tutti i provvedimenti federali di non ammissione in Serie C1; in giudizio la FIGC aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per avere esso ad oggetto l’impugnazione di un lodo arbitrale; la Società &#8211; evidenziando la natura non arbitrabile delle proprie pretese, concretando esse posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo, come tale indisponibile &#8211; aveva ribadito l’ammissibilità del ricorso per la natura sostanziale di provvedimento amministrativo (e non di lodo arbitrale) della decisione della Camera di Conciliazione. <br />
Tale questione era stata affrontata dalla Sezione Terza Ter del T.A.R. Lazio, che, con sentenza 1 aprile 2004, n. 2987 &#8211; pur riconoscendo la fondatezza della tesi del Cosenza Calcio in ordine alla non compromettibilità delle proprie pretese in quanto costituenti interessi legittimi ([2]), come tali non disponibili &#8211; ha ritenuto che: <br />
a)	la pronuncia emanata dalla Camera di Conciliazione avesse effettivamente carattere di lodo arbitrale; <br />
b)	la competenza in ordine all’impugnazione di tali lodi appartenesse comunque al TAR Lazio (ai sensi dell’art. 3 della legge n. 280/2003, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o delle federazioni sportive); <br />
c)	tali lodi arbitrali della Camera di Conciliazione (a tale momento, autodefiniti come “lodi rituali”) fossero sindacabili dal T.A.R. Lazio soltanto per motivi di nullità (e non per vizi di legittimità) ai sensi dell’art. 827 e segg. c.p.c. ([3]).<br />
Il problema era stato poi riproposto in sede di appello della sentenza del T.A.R. Lazio n. 2987/2004: con sentenza 9 luglio 2004, n. 5025, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, facendo propria la tesi del Cosenza calcio – e riconoscendo che la pretesa della Società (a fronte del provvedimento di carattere autoritativo emanato dalla F.I.G.C. di non ammissione al campionato) costituiva un interesse legittimo, come tale indisponibile e pertanto non arbitrabile – ha stabilito che: <br />
a)	la decisione della Camera di Conciliazione non era un lodo arbitrale, ma un provvedimento amministrativo; <br />
b)	la stessa era pertanto impugnabile al T.A.R. Lazio; <br />
c)	la stessa era sindacabile in forma piena (ovvero per vizi di legittimità, e non solo per vizi di nullità).<br />
La sentenza n. 5025/2004 ha avuto il grande merito di andare oltre il semplice dato formale, costituito dalla dizione letterale dei vari regolamenti sportivi del C.O.N.I. e delle federazioni, che attribuivano tout court il carattere di lodo arbitrale alle decisioni della Camera di Conciliazione; tale decisione ha, infatti, affrontato la reale sostanza delle cose ed ha, pertanto, inevitabilmente dovuto ravvisare come &#8211; in materia di impugnazione di provvedimenti federali di non ammissione ai campionati, essendo questi dei provvedimenti amministrativi autoritativi che incidono su posizioni riconoscibili come di interesse legittimo e non essendo assolutamente arbitrabile la materia degli interessi legittimi &#8211; i procedimenti instaurati innanzi alla Camera di Conciliazione non possono affatto avere natura di procedimenti arbitrali, bensì hanno natura di procedimenti amministrativi, con la conseguenza che le relative decisioni finali non costituiscono lodi arbitrali, ma provvedimenti amministrativi, sindacabili in forma piena (per vizi di legittimità) dal giudice amministrativo ([4]). <br />
A fronte di tale nuova soluzione della questione relativa alla natura (amministrativa) delle decisioni assunte dalla Camera di Conciliazione (quantomeno quelle assunte in ordine all’impugnazione di provvedimenti emanati dalle federazioni in esplicazioni di poteri autoritativi, come in sede di ammissione ai campionati delle società sportive), la stessa Sezione Terza Ter del TAR Lazio ha mostrato più volte di avere superato la propria precedente impostazione (quella fatta propria con la sentenza n. 2987/2004) e di avere fatto propria, evidentemente condividendola, la visione espressa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5025/2004 ([5]).</p>
<p><b>III.	La soluzione difforme data dal T.A.R. Lazio con le sentenze-Empoli.</b></p>
<p>Con le sentenze nn. 526, 527, 528 e 529, emanate il 21 gennaio 2005, la Sezione Terza Ter del TAR Lazio (tutte di contenuto testualmente identico tra loro) &#8211; in pieno contrasto con la soluzione data al problema prima dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (n. 5025/2004) e poi dalla giurisprudenza della stessa Sezione (n. 7550/2004) &#8211; fa un brusco retrofront e ripropone la tesi della natura di lodo arbitrale delle decisioni della Camera di Conciliazione relative a questioni di ammissione ai campionati, ritenendo che: <br />
a)	l’attività di controllo svolta dalle federazioni sull’equilibrio finanziario delle società ai fini dell’ammissione (o meno) al relativo campionato sia un’attività vincolata e non discrezionale; <br />
b)	conseguentemente tale attività di controllo in sede di ammissione al campionato, avendo il carattere di attività vincolata, inciderebbe su posizioni giuridico soggettive riconoscibili come diritti soggettivi (e non come interessi legittimi); <br />
c)	pertanto, i provvedimenti di ammissione al campionato, incidendo su diritti soggettivi, come tali disponibili, sarebbero “materia arbitrabile”; <br />
d)	conseguentemente &#8211; anche alla luce dell’art. 3 della legge n. 280/2003, che fa salve le clausole compromissorie previste dai regolamenti sportivi &#8211; le decisioni della Camera di Conciliazione relative a questioni di ammissione ai campionati avrebbero il carattere di lodo arbitrale; <br />
e)	comunque tali decisioni sarebbero impugnabili al T.A.R. Lazio ai sensi dell’art. 3 della legge n. 280/2003 (attribuzione della giurisdizione esclusiva per l’impugnazione dei provvedimenti del C.O.N.I. o delle federazioni); <br />
f)	tali decisioni però, per la loro natura di lodo arbitrale, sarebbero sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per vizi di nullità ai sensi dell’art. 827 c.p.c. (in caso di arbitrato rituale) o soltanto per errores in procedendo (in caso di arbitrato irrituale).</p>
<p><b>IV.	Critica alla soluzione prospettata nelle sentenze-Empoli.</b></p>
<p>Tale impostazione, alla luce di un corretto inquadramento di tutte le questioni sottese, non può certamente essere condivisa.<br />
A tale riguardo si osserva che: <br />
1)	l’attività amministrativa svolta da un organismo di diritto pubblico (anche se soggetto privato), in esplicazione di poteri comunque autoritativi (quale è l’attività svolta dalle federazioni sportive in esecuzione del potere conferitogli dallo Stato con l’art. 12 della legge n. 91/1981), anche quando sia attività vincolata, incide sempre e comunque su interessi legittimi e non su diritti soggettivi (cfr. poi par. 1.); <br />
2)	in ogni caso, l’attività di controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società ai fini dell’ammissione ai campionati costituisce un’attività di carattere discrezionale (e non certo vincolato), che pertanto incide indiscutibilmente su interessi legittimi (cfr. poi par. 2.); <br />
3)	conseguentemente i provvedimenti di ammissione (o di non ammissione ai campionati), incidendo su interessi legittimi, per la loro natura indisponibili, costituiscono materia sicuramente non arbitrabile: essi non sono, pertanto, lodi arbitrali, ma inevitabilmente provvedimenti amministrativi, impugnabili al T.A.R. Lazio ai sensi della legge n. 280/2003 e da questo sindacabili in forma piena per vizi di legittimità (cfr. poi par. 3).</p>
<p><b>1.	Natura di interesse legittimo delle posizioni giuridico-soggettive dei destinatari di tutti i provvedimenti amministrativi emanati nell’esplicazione di un potere autoritativo (anche se vincolato).</b></p>
<p>	In primo luogo, deve essere evidenziato che &#8211; contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R. nel proprio iter logico seguito nelle varie sentenze relative ai ricorsi dell’Empoli &#8211; le posizioni giuridico-soggettive dei destinatari di tutti i provvedimenti emanati da soggetti di diritto pubblico nell’esplicazione di un proprio potere autoritativo (essendo essi in una posizione sottoordinata rispetto ad un potere amministrativo sovraordinato), hanno sempre carattere di interessi legittimi (e non di diritti soggettivi): e ciò non solo quando tale attività ha carattere discrezionale, ma anche quando essa abbia carattere vincolato. <br />
	Il privato destinatario di un provvedimento amministrativo emanato nell’esercizio di un potere autoritativo (anche se vincolato) ha, pertanto, soltanto la facoltà di pretendere il corretto esercizio di tale attività (ovvero che tale potere sia esplicato nel senso di perseguire realmente l’interesse pubblico per il quale esso è stato conferito); tale prospettiva è valida per tutti i destinatari (diretti e indiretti) di provvedimenti autoritativi, in particolare: <br />
a)	non soltanto per i diretti destinatari di tali provvedimenti (che possono fare valere un proprio interesse legittimo in sede di impugnazione degli stessi quando essi producano effetti negativi diretti sulla propria sfera giuridica, come avviene nel caso di società destinataria diretta di un provvedimento di non ammissione al campionato di competenza); <br />
b)	ma anche nei confronti di tutti i destinatari indiretti di tali provvedimenti, ovvero di tutta la collettività dei soggetti che esplicano la propria attività nell’ambito dell’Amministrazione (in senso lato) che esercita il proprio potere autoritativo (tutti i soggetti, anche non direttamente destinatari di un provvedimento, possono fare valere un proprio interesse legittimo in sede di impugnazione dello stesso, quando esso, pur non producendo alcun effetto diretto sulla propria sfera giuridica, produca comunque degli effetti negativi indiretti, come avviene per le società che ambiscano ad essere ripescate in un campionato superiore, che vedano i propri interessi “frustrati” da un illegittimo provvedimento di ammissione di un’altra società a tale campionato, che, come tale, impedisce loro di essere “ripescate”). <br />
	E’, pertanto, evidente che, a fronte dell’esplicazione di un potere autoritativo, le posizioni giuridico soggettive di tutti i soggetti direttamente (come nel caso della società ipoteticamente non ammessa al campionato) o indirettamente (come nel caso della società che lamenti l’illegittimità di un provvedimento di ammissione al campionato di un’altra società) coinvolti dai provvedimenti emanati dall’Amministrazione hanno una posizione sottoordinata (e non certo pariordinata) alla stessa, qualificabile, come tale, come interesse legittimo. <br />
	Nessun rilievo può, pertanto, essere attribuito &#8211; per il corretto inquadramento dell’essenza della posizione giuridico-soggettiva (come interesse legittimo o come diritto soggettivo) sottoordinata (direttamente o indirettamente) al potere autoritativo dell’Amministrazione &#8211; alle modalità concrete di esplicazione di tale potere, ovvero al fatto che lo stesso abbia natura discrezionale o vincolata. <br />
Infatti, contrariamente all’impostazione fatta propria dal T.A.R. nelle sentenze in questione – secondo la quale, a fronte di poteri autoritativi vincolati vi sarebbero posizioni di diritto soggettivo (mentre soltanto a fronte di poteri autoritativi discrezionali vi sarebbero posizioni di interesse legittimo) – è stato pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 29 dicembre 2000, n. 17, che “l’interesse legittimo è figura istituzionalmente correlata all’esercizio di una potestà amministrativa, rimanendo irrilevante se l’atto adottato dall’Amministrazione abbia un contenuto discrezionale o vincolato; la relativa distinzione dal diritto soggettivo va operata considerando lo scopo della norma attributiva del potere, valutando se essa sia diretta in via primaria a tutelare interessi pubblici, ovvero posizioni soggettive di privati” ([6]) <br />
	E’, pertanto, evidente che, a fronte di provvedimenti amministrativi autoritativi emanati in forza di un potere conferito all’Amministrazione (in senso lato) per il perseguimento di interessi generali, la posizione giuridico-soggettiva del privato (o meglio di tutti i privati, non solo il destinatario diretto, ma anche tutti i destinatari indiretti) ha indiscutibilmente il carattere dell’interesse legittimo, e ciò a prescindere dal fatto che l’attività concretamente posta in essere dall’Amministrazione nell’esercizio di tale potere abbia carattere discrezionale o anche vincolato.</p>
<p><b>2.	Natura di interesse legittimo delle posizioni giuridico-soggettive delle società sportive a fronte di provvedimenti federali di ammissione o di non ammissione ai campionati.</b></p>
<p>In secondo luogo, deve essere evidenziato un altro dato fondamentale, ovvero che &#8211; in sede di emanazione di provvedimenti federali relativi all’ammissione (o alla non ammissione) di società sportive ai relativi campionati, dato che tali provvedimenti costituiscono esplicazione di un potere pubblicistico attribuito dallo Stato alle federazioni con legge (art. 12 legge n. 91/1981) &#8211; tutte le società (non solo la diretta destinataria del provvedimento, positivo o negativo che sia, ma anche tutte le altre società, indirettamente destinatarie di tali provvedimenti pur quando essi riguardino altre società) hanno una posizione sottoordinata alla federazione, riconoscibile sempre ed esclusivamente come interesse legittimo. <br />
Tale osservazione risulta perfettamente conforme sia a quanto chiarito, in via generale, dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria sopra riportata (in ordine alla necessaria dicotomia tra potere autoritativo sovraordinato e interesse legittimo sottoordinato) (cfr. par. 2.1.), sia a quanto pacificamente riconosciuto, nella materia specifica dell’ammissione di società sportive ai campionati, sia dal T.A.R. Lazio che dal Consiglio di Stato in precedenza (cfr. par. 2.2.). <br />
2.1.	In particolare, tale impostazione ricalca perfettamente il modello generale posto dall’Adunanza Plenaria sopra richiamata: se, infatti, ad un’Amministrazione (o ad un qualsiasi soggetto di diritto pubblico) è stato conferito dallo Stato un potere autoritativo per garantire il corretto (o il miglior) perseguimento di interessi della collettività, ne consegue inevitabilmente che, nell’emanazione di atti volti all’esplicazione di tale potere, l’Amministrazione, dovendo perseguire interessi pubblici, assurge ad una posizione sovraordinata rispetto ai destinatari dei propri provvedimenti; ne consegue che questi, trovandosi in posizione sottoordinata rispetto ad essa, possono soltanto pretendere il corretto esercizio del potere amministrativo e quindi la propria posizione giuridico-soggettiva non può che essere inquadrata come interesse legittimo (non certo come diritto soggettivo, in quanto l’interesse del privato è configurabile come diritto soggettivo soltanto laddove lo stesso abbia una posizione di pariordinazione rispetto a quella dell’Amministrazione, posizione che può verificarsi soltanto quando questa ponga in essere attività di diritto privato e non certo quando essa ponga in essere un’attività delegatale dallo Stato per il perseguimento di interessi pubblici). <br />
2.2.	Per quanto riguarda poi, più specificamente, la fattispecie dei provvedimenti amministrativi emanati dalle federazioni sportive in sede di controllo dell’equilibrio finanziario delle società ai fini dell’ammissione ai campionati, è evidente che il relativo potere di controllo ha un oggettivo carattere autoritativo, in quanto è stato conferito alle stesse dallo Stato (addirittura con un atto legislativo di fonte primaria) per garantire l’interesse pubblico costituito dal “regolare svolgimento dei campionati” ([7]): tale potere di controllo è stato, infatti, conferito alle federazioni sportive dallo Stato italiano con l’art. 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (intitolato “garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi”), il quale ha sancito che “al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società di cui all’art. 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del C.O.N.I., secondo modalità e principi da questo approvati” ([8]). <br />
	Sotto tale profilo, si osserva che, proprio nella materia dei provvedimenti di ammissione ai campionati, la dicotomia per cui al potere autoritativo dell’Amministrazione corrisponde necessariamente una posizione (sottoordinata) di interesse legittimo dei destinatari (diretti e indiretti) di tale potere, è sempre stata pacificamente riconosciuta da numerose decisioni della giurisprudenza amministrativa (anche precedente alla sentenza n. 5025/2004 del Consiglio di Stato sopra citata); tali decisioni hanno, inoltre, evidenziato anche come, in tale materia, le federazioni esercitino tale potere (autoritativo) con un’attività discrezionale (e non vincolata), prima con la previsione e poi con l’applicazione di norme federali volte a stabilire i parametri per la valutazione dell’equlibrio finanziario delle società. <br />
In particolare: <br />
a)	il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1050/1995, ha evidenziato come, nell’esplicazione del proprio potere di controllo sull’equilibrio finanziario delle società, le federazioni esercitano un potere discrezionale in due fasi distinte, ovvero una prima volta nella predisposizione delle proprie norme interne volte a regolare le modalità di tale controllo, e, una seconda volta, nel momento della concreta applicazione di tali norme; ne consegue, a parere dei giudici di Palazzo Spada, che la posizione di tutte le società (sia quelle direttamente destinatarie dei provvedimenti di controllo, sia tutte le altre, in quanto indirettamente coinvolte ai fini di un eventuale ripescaggio) assume il carattere dell’interesse legittimo ([9]); <br />
b)	il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza 16 settembre 1998, n. 1257, ha ulteriormente ribadito che – poiché in via generale, a fronte di poteri autoritativi (anche vincolati) i destinatari dei relativi provvedimenti hanno sempre una posizione (subordinata) di interesse legittimo ([10]) – anche nel caso specifico dei provvedimenti relativi all’ammissione ai campionati, avendo il potere di controllo sull’equilibrio finanziario delle società un carattere pubblicistico, le società hanno sempre una posizione di interesse legittimo ([11]); <br />
c)	lo stesso Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con sentenza 7 maggio 2001, n. 2546, ha ribadito tali principi ([12]); <br />
d)	il TAR Lazio, Sezione Terza Ter, con sentenza 14 maggio 2002, n. 4228, ha confermato che, a fronte del potere autoritativo delle federazioni in sede di controllo sull’equilibrio finanziario, le società hanno una posizione di interesse legittimo ([13]); tale impostazione appare indiscutibile in relazione al fatto che, come chiarito nella decisione, l’attività di controllo svolta dalle federazioni non può comunque mai avere carattere vincolato, ma è sempre discrezionale anche quando la federazione abbia stabilito in precedenza dei criteri teoricamente vincolanti per sè stessa ([14]). <br />
	Il fatto che non vi siano dubbi che al potere autoritativo federale di controllo sia sottoordinato un interesse legittimo delle società sportive è confermato anche dalle difese recentemente svolte dalla stessa F.I.G.C. in diversi giudizi innanzi alla Camera di Conciliazione, nelle quali la stessa Federazione ha eccepito la non arbitrabilità di questioni sollevate in ordine alla legittimità di provvedimenti federali di ammissione (e di non ammissione) ai campionati, sottolineando il fatto che la posizione giuridica delle società assume, in tali casi, la veste dell’interesse legittimo ([15]). <br />
	In ogni caso, nella fattispecie dell’Empoli, risultava assolutamente impensabile anche solo immaginare che la pretesa fatta valere dalla società ricorrente potesse concretare un diritto soggettivo: infatti, la posizione dell’Empoli è una posizione di soggetto indirettamente leso dai provvedimenti dalla stessa impugnati (ovvero i provvedimenti di avvenuta ammissione al campionato di Serie A di altre diverse società sportive, dirette destinatarie degli stessi); a ciò si aggiunga il fatto che l’Empoli non era neanche la prima squadra ad avere titolo ad essere “ripescata” in caso di annullamento di uno dei provvedimenti impugnati (in quanto la società che avrebbe avuto titolo ad aspirare per prima al “ripescaggio” era il Modena e non l’Empoli, come chiarito nelle sentenze stesse). Ne consegue che, anche qualora uno dei provvedimenti impugnati fosse stato annullato (con esclusione della società illegittimamente ammessa), l’Empoli non avrebbe affatto avuto titolo al ripescaggio (avrebbe avuto titolo il Modena): è, pertanto, assolutamente escluso che, nella fattispecie, si avesse riguardo a un diritto soggettivo dell’Empoli ad essere ammesso al Campionato di Serie A (ne consegue che la pretesa dell’Empoli non poteva assolutamente costituire oggetto di arbitrato). </p>
<p><b>3.	Non compromettibilità in arbitrato degli interessi legittimi.</b></p>
<p>	In terzo luogo, si evidenzia come, per la propria natura indisponibile, gli interessi legittimi siano, per definizione, assolutamente insuscettibili di essere rimessi ad un arbitrato, come da sempre (ed ancor più dopo la legge n. 205/2000) pacificamente riconosciuto da giurisprudenza e dottrina. <br />
	Tale punto è sempre risultato pacifico, a maggior ragione dopo l’introduzione dell’art. 6 della legge n. 205/2000, che, consentendo la possibilità di rimettere ad arbitrato le sole questioni relative a diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha implicitamente chiarito come le questioni relative ad interessi legittimi non siano certo mai arbitrabili, come ribadito da tutta la dottrina ([16]) e da tutta la giurisprudenza amministrativa ([17]). <br />
	Ne deriva che sono sottoponibili ad arbitrato solo le questioni patrimoniali (attinenti ovviamente a risarcimento dei danni) conseguenti all’emanazione di un provvedimento amministrativo e non certo le questioni relative all’impugnazione di un provvedimento amministrativo (con richiesta di valutarne la legittimità). <br />
Pertanto, le eventuali clausole compromissorie che devolvano (o pretendano di devolvere) ad arbitri questioni relative a interessi legittimi lesi da provvedimenti emanati da soggetti nell’esercizio di potestà amministrative autoritative sono assolutamente nulle e comunque inefficaci, come pacificamente chiarito dalla giurisprudenza ([18]); ciò comporta l’effetto che o il soggetto cui è stata devoluta l’attività arbitrale si spoglia spontaneamente della relativa competenza a giudicare (specificando che la materia non è sottoponibile alla sua cognizione) oppure comunque, qualora tale soggetto ponga in essere un’attività decisoria, tale attività non può certo avere carattere arbitrale, ma &#8211; concretando l’esercizio di un’attività di valutazione della legittimità di un provvedimento amministrativo posta in essere su ricorso della parte lesa dallo stesso &#8211; tale attività non può che configurarsi come svolgimento di una potestas giudicandi avente carattere di attività amministrativa di secondo grado.<br />
Del tutto irrilevante è, pertanto, il fatto (richiamato dalle sentenze relative ai ricorsi dell’Empoli) che la legge n. 280/2003 faccia salve le clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del C.O.N.I. e delle federazioni, in quanto tale “salvezza” riguarda soltanto clausole compromissorie valide ed efficaci, e non certo disposizioni normative regolamentari che, in contrasto con i più basici principi del diritto, pretendano di attribuire ad organi arbitrali la competenza in materie e su questioni nelle quali vengano incisi interessi legittimi. <br />
	Nessuna valenza può avere &#8211; per cambiare forma (con l’astratta auto-denominazione di “lodi arbitrali”) a cose giuridiche con sostanza ben radicata (la necessaria natura di atto amministrativo di decisioni che valutino la legittimità di provvedimenti amministrativi incidenti su interessi legittimi) &#8211; neanche il riferimento (compiuto nelle sentenze del TAR Lazio sulla questione dell’Empoli) all’art. 11 della legge n. 241/1990 (che consente alla P.A. ed al privato di concordare il contenuto del provvedimento amministrativo, così ammettendo, secondo la visione dei giudici del T.A.R. romano, una sorta di “disponibilità” del potere autoritativo da una parte e degli interessi legittimi dall’altra): a tale proposito, è infatti opportuno chiarire che &#8211; come già evidenziato da autorevole dottrina &#8211; l’oggetto dell’eventuale devoluzione ad un collegio arbitrale può essere costituito esclusivamente dalle conseguenze patrimoniali derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo ([19]).</p>
<p><b>4.	Oggettiva natura sostanziale di provvedimento amministrativo delle decisioni assunte dalla Camera di Conciliazione.</b></p>
<p>Risulta, pertanto, oggettivamente chiarito che: <br />
a)	l’attività autoritativa nell’esplicazione di funzioni pubblicistiche (anche se vincolata) realizza provvedimenti amministrativi necessariamente incidente su (posizioni sottoordinate costituenti) interessi legittimi (cfr. sopra par. 1); <br />
b)	l’attività autoritativa delle federazioni in sede di controllo dell’equilibrio finanziario delle società ai fini dell’ammissione al campionato ha un carattere autoritativo (essendo volta al perseguimento di fini pubblicistici conferiti dall’art. 12 della legge n. 91/1981) ed un carattere doppiamente discrezionale (in un primo momento nella fase della previsione dei parametri di equilibrio e in un secondo momento nella valutazione di tali parametri): conseguentemente gli atti emanati incidono su posizioni di interesse legittimo (cfr. sopra par. 2); <br />
c)	le posizioni di interesse legittimo – per la loro natura indisponibile (in quanto sottoordinate alla migliore realizzazione dell’interesse pubblico, per il quale il potere autoritativo è stato conferito) – non sono sottoponibili ad arbitrato, con la conseguenza che eventuali clausole compromissorie in tal senso sono nulle o comunque inefficaci (cfr. sopra par. 3).</p>
<p>Ne consegue che le decisioni della c.d. Camera di Conciliazione eventualmente emanate in relazione a questioni relative all’ammissione ai campionati ([20]) &#8211; (in teoria la Camera di Conciliazione dovrebbe negare la propria competenza al riguardo ed astenersi su ricorsi relativi a tali questioni non essendo esse devolvibili in arbitrato) &#8211; attenendo alla legittimità di provvedimenti amministrativi incidenti su interessi legittimi, hanno una natura di provvedimenti amministrativi (come già correttamente riconosciuto dalla sentenza n. 5025/2004 del Consiglio di Stato) e non certo di lodi arbitrali ([21]); esse, pertanto, devono essere sottoposte ad un sindacato di legittimità pieno (e non certo ad un mero controllo in ordine all’esistenza di errores in procedendo) da parte del giudice amministrativo.</p>
<p><b>Conclusioni</b></p>
<p>	Alla luce dell’altalenante interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo dalla Sezione Terza Ter del T.A.R. Lazio), al quadro normativo configurato dalla legge n. 280/2003 &#8211; e, in particolare, all’obbligo di esperire la c.d. “pregiudiziale sportiva” e, conseguentemente, alla natura delle decisioni emanate dall’organo di ultimo grado di giustizia sportiva (la c.d. Camera di Conciliazione) &#8211; diventa determinante per l’operatore nel settore (l’incauto avvocato che abbia l’”ardire” di difendere una società sportiva colpita da provvedimenti autoritativi federali) evidenziare alcuni aspetti sostanziali relativi ad una corretta ricostruzione del quadro di sistema dei rapporti tra ordinamenti: <br />
a)	l’ordinamento sportivo nazionale è un ordinamento settoriale, a formazione spontanea, che opera per garantire l’interesse pubblico costituito dall’organizzazione dei vari sport e dall’effettivo regolare svolgimento dei campionati sportivi; <br />
b)	tale ordinamento sportivo è un ordinamento derivato dall’ordinamento statale ed è operante sulla base di una delega di fatto da questo da sempre conferita e formalizzata (soprattutto con l’emanazione della legge n. 91/1981) con il conferimento di poteri pubblicistici autoritativi (tra i quali quelli in materia di affiliazione ed ammissione ai campionati, ai sensi rispettivamente degli artt. 10 e 12 della legge); <br />
c)	nell’esplicazione di tali poteri pubblicistici, le federazioni emanano atti amministrativi, incidenti su interessi legittimi: tali atti, nel momento in cui presentano una immediata esecutività e lesività, si configurano necessariamente come provvedimenti amministrativi (di primo grado), che dovrebbero essere, a rigore, direttamente impugnabili innanzi al giudice amministrativo (a prescindere dal previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva, e ciò anche in considerazione del fatto che, secondo quanto previsto dai vari regolamenti sportivi, l’impugnazione dei provvedimenti federali ai vari gradi di giustizia sportiva costituisce una semplice facoltà e non un obbligo); <br />
d)	alla luce dell’immediata lesività dei provvedimenti federali, la c.d, “pregiudiziale sportiva” (di cui all’art. 3 della legge n. 280/2003) dovrebbe essere interpretata dai giudici come una semplice indicazione di massima, in quanto &#8211; qualora fosse ritenuta una condizione di ammissibilità o di procedibilità, come tale vincolante per il ricorrente &#8211; non si potrebbe non dubitare fortemente delle legittimità costituzionale della stessa, che imporrebbe, in sostanza, una tutela giurisdizionale “posticipata” in palese violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale ([22]); <br />
e)	inoltre (alla luce di quanto chiarito nel paragrafo IV), si ritiene che  – in caso di presentazione di un ricorso in sede di giustizia sportiva (federale o extra federale) avverso un provvedimento amministrativo federale – le relative decisioni della giustizia sportiva (comprese quelle della Camera di Conciliazione) debbano essere riconosciute come atti amministrativi, e più precisamente come provvedimenti amministrativi di secondo grado, in quanto richieste dal privato con un ricorso amministrativo, con la conseguenza che le stesse dovrebbero essere ulteriormente impugnabili innanzi al T.A.R. (e sindacabili in forma piena per vizi di legittimità). <br />
Pertanto, per avere una ragionevole certezza (per quanto, anche alla luce delle decisioni sul caso-Empoli, la certezza del diritto in questo settore sembra essere diventata una “dolce chimera”) di non “incappare” in una decisione di inammissibilità di un ricorso proposto innanzi al T.A.R. Lazio ai sensi della legge n. 280/2003 e di garantirsi piuttosto un giudizio di legittimità sui provvedimenti impugnati, sarebbe opportuno: <br />
a)	impugnare il provvedimento federale (nel momento in cui assume carattere immediatamente lesivo) direttamente innanzi al T.A.R. Lazio con un primo ricorso, facendo presente che, se la decisione della Camera di Conciliazione ha natura di lodo arbitrale irrituale (come ritenuto dal T.A.R. Lazio con le sentenze-Empoli), allora i provvedimenti federali sono direttamente impugnabili essendosi già esauriti i gradi di giustizia sportiva, in quanto il procedimento innanzi alla Camera di Conciliazione non ne farebbe parte (costituendo un grado esterno alla giustizia sportiva, ovvero una procedura arbitrale, alternativa, come tale, alla impugnazione innanzi alla giustizia statale) ([23]); <br />
b)	impugnare poi il provvedimento federale innanzi alla Camera di Conciliazione, espressamente qualificando tale azione come ricorso amministrativo (e specificando che non si tratta di “istanza di arbitrato” per tutte le ragioni esposte); in tale situazione, la Camera di Conciliazione non dovrebbe potere emanare una decisione qualificabile come lodo arbitrale, in quanto o essa dichiara improcedibile la richiesta arbitrale (non potendo iniziare un procedimento arbitrale quando sulla stessa questione sia già pendente un ricorso giurisdizionale ed a fronte di una richiesta espressamente qualificata come ricorso amministrativo) oppure, qualora emani una decisione sostanziale sulla vicenda, tale decisione assume necessariamente carattere di provvedimento amministrativo di secondo grado; a questo punto l’interessato dovrebbe proporre un secondo ricorso innanzi al T.A.R., impugnando la decisione della Camera di Conciliazione e il provvedimento federale come atto presupposto.<br />
In tal modo si dovrebbe necessariamente giungere ad una valutazione piena del T.A.R. in ordine alla legittimità del provvedimento federale impugnato, senza correre il rischio (almeno in teoria) che lo stesso dichiari inammissibile il ricorso oppure affermi che vi è stata impugnazione di un lodo arbitrale irrituale, come tale sindacabile solo per errores in procedendo; infatti, tra i due ricorsi proposti innanzi al T.A.R., uno dovrebbe essere necessariamente ammissibile e portare ad una valutazione di legittimità piena dei provvedimenti impugnati, in quanto: <br />
a)	se il T.A.R. ritiene che la decisione della Camera di Conciliazione abbia natura di lodo arbitrale, ne deriva che è ammissibile il primo ricorso (in quanto si sarebbero esauriti i gradi di giustizia sportiva, posto che l’espletamento del giudizio innanzi alla Camera di Conciliazione sarebbe al di fuori dei gradi di giustizia sportiva) e si dovrebbe avere una valutazione di legittimità sul provvedimento federale impugnato; <br />
b)	se il T.A.R. ritiene che la decisione della Camera di Conciliazione abbia natura di provvedimento amministrativo (come tale rientrante tra i gradi di giustizia sportiva), sarebbe ammissibile il secondo ricorso (avente ad oggetto l’impugnazione anche della decisione di questa), in quanto si sarebbero comunque esauriti i gradi di giustizia sportiva e si dovrebbe avere una valutazione di legittimità sia sulla decisione della Camera di Conciliazione, sia sul provvedimento federale impugnato. <br />
Tale (a dir poco) “ingarbugliata” situazione &#8211; che non può che apparire quantomeno paradossale agli occhi di un giurista che abbia un minimo senso delle cose &#8211; è pertanto il risultato oggettivo di una serie di elementi di dubbia legittimità (la previsione legislativa di una pregiudiziale sportiva, la autodefinizione di una presunta natura di lodo arbitrale dei provvedimenti assunti dalla Camera di Conciliazione, il riconoscimento di tale natura di lodo operato dalle sentenze del T.A.R. sul caso-Empoli): in questo quadro di cose non si può non sperare che una giusta reinterpretazione dei vari profili analizzati &#8211; che qualifichi i provvedimenti federali immediatamente lesivi come provvedimenti amministrativi di primo grado direttamente impugnabili (a prescindere dalla pregiudiziale sportiva) e le decisioni della Camera di Conciliazione come provvedimenti amministrativi di secondo grado (sindacabili in forma piena, per vizi di legittimità) &#8211; restituisca al settore del diritto dello sport un po’ di certezze e, ai soggetti che intendano fare valere i propri interessi nelle sedi competenti, una ragionevole chiarezza in ordine alla reale sostanza dei vari provvedimenti amministrativi emanati in ambito sportivo e, conseguentemente, all’iter più corretto per garantirsi che il giudice amministrativo ponga in essere un giusto giudizio di legittimità degli stessi.</p>
<p>&#8212; ***&#8212;</p>
<p>[1] 	In relazione a tale art. 3 della legge n. 280/2003, nella parte in cui prevede tale pregiudiziale sportiva, si pongono inevitabilmente notevoli dubbi di legittimità costituzionale: la necessità di dovere esperire obbligatoriamente tutti i gradi di giustizia sportiva per realizzare la condizione (di ammissibilità o di procedibilità) necessaria prima di potere legittimamente presentare un ricorso in sede giurisdizionale avverso un provvedimento immediatamente esecutivo (e quindi immediatamente lesivo) sembra, infatti, realizzare una lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (naturale corollario dell’art. 24 della Costituzione), in quanto determina oggettivamente una necessaria posticipazione (spesso di diversi mesi) del proprio diritto alla tutela giurisdizionale; e ciò proprio in una materia, quale quella sportiva, nella quale gli interessati hanno invece una impellente necessità di ottenere immediatamente una pronuncia giurisdizionale, almeno cautelare, sui provvedimenti impugnati, in quanto il decorso di un certo periodo di tempo rende impossibile l’effettiva realizzazione di una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, consentendo la possibilità solo di una tutela meramente risarcitoria dei propri interessi (si pensi ad un provvedimento di esclusione di una società dal campionato, che ha ovviamente effetti immediati, ma che può essere impugnato al T.A.R. solo dopo avere esaurito tutti i gradi di giustizia sportiva, quando ormai, come è accaduto di frequente, tale campionato è iniziato da mesi e la Società esclusa non potrebbe più concretamente esservi riammessa, con l’effetto che la riammissione a tale campionato deve essere necessariamente posticipata alla stagione agonistica successiva e, per la stagione agonistica perduta, la società può soltanto ottenere il relativo risarcimento dei danni).<br />
	Il problema concreto è però costituito dal fatto che nessun ricorrente ha mai sollevato la questione di legittimità costituzionale di tale norma per evitare di vedere inevitabilmente allungarsi i tempi per la definizione del proprio giudizio innanzi al T.A.R. (dilazione di tempi che, nel caso in cui il giudice amministrativo ritenesse di rimettere tale questione alla Corte Costituzionale, sarebbe ovviamente considerevole, dato che sarebbe necessario attendere il giudizio di legittimità costituzionale da parte della Corte stessa); pertanto, proprio la particolare necessità ottenere una pronuncia giurisdizionale in tempi stretti (urgenza tipica in materia sportiva) induce i ricorrenti a presentare ricorso al T.A.R. soltanto dopo avere esaurito i gradi di giustizia sportiva, piuttosto che presentare subito ricorso innanzi al giudice amministrativo e sollevare contestualmente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 280/2003. <br />
	Pertanto, tale pregiudiziale sportiva, pur se estremamente discutibile dal punto di vista della propria legittimità costituzionale, “tiene” in forza di una (prevedibile) situazione di fatto per cui nessuno, pur di non vedere allungati i tempi del proprio giudizio, solleva la questione. </p>
<p>[2] 	Alle pagg. 19-20 di tale decisione si legge testualmente quanto segue: “né giova affermare che, in fondo, la non ammissione al Campionato di Serie C1, configurando posizioni di interesse legittimo, non sarebbe compromettibile per arbitri perché difetterebbe la disponibilità del diritto controverso, in quanto tale considerazione, condivisibile in linea di mero principio, non ha senso nella specie ove la Camera di Conciliazione è istituita quale organo giudicante di ultima istanza per la risoluzione di ogni tipo di controversia sportiva che le venga sottoposta ad istanza di parte o della federazione; infatti, l’art. 12, 7 co., dello Statuto del CONI consente la devoluzione alla predetta Camera, mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti, di qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati”.</p>
<p>[3] 	A tale riguardo il T.A.R. ha motivato la propria impostazione nel modo che segue: “Anzitutto – e senza sottacere che fu la ricorrente a proporre arbitrato rituale ex art. 12 dello Statuto del CONI innanzi alla Camera di Conciliazione il 25 agosto 2003 – il lodo da questa emanato è e resta pur sempre atto del CONI non riservato agli organi di giustizia sportiva ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del D.L. n. 220/2003, essendo la Camera un organo (giudicante) dell’Ente stesso. Quindi l’impugnazione di tale lodo è devoluta alla giurisdizione esclusiva di questo giudice, che conosce anche di questioni di diritti soggettivi, ferma restando la competenza in primo grado fissata ex lege alle Sezioni romane del TAR del Lazio e, dunque, il doppio grado di giurisdizione anche sul punto. Infine, dopo il nuovo criterio di riparto tra le giurisdizioni imposto dal successivo art. 3, 1 co, l’impugnazione del lodo non può mai spettare alla Corte d’Appello territorialmente competente, chè la cognizione dell’AGO in materia sportiva è circoscritta ai rapporti patrimoniali tra Società, associazioni e atleti” (sent. cit. pag. 20).</p>
<p>[4] 	A tale riguardo, il Consiglio di Stato ha chiarito che, “secondo la giurisprudenza di questa Sezione, prima richiamata, sono configurabili posizioni di interesse legittimo rispetto ai provvedimenti di non ammissione di una società ad un determinato campionato, in quanto si tratta di atti adottati in applicazione di norme che perseguono finalità di interesse pubblico, quali il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle leghe e delle società professionistiche, delegato dal CONI alla Federazione e che attengono non alla sfera dell’organizzazione interna delle federazioni, come tale irrilevante per l’ordinamento, bensì a quella della discrezionalità amministrativa della FIGC.<br />
La conseguenza di tale qualificazione è costituita anche dalla indisponibilità della res litigiosa e dalla impossibilità di devolvere ad arbitri le relative controversie. <br />
L’art. 6 della legge n. 205/2000, nel prevedere che ‘le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto’, ha definitivamente superato quell’orientamento della Cassazione, che fondava il criterio circa l’ammissibilità dell’arbitrato non sulla natura della situazione giuridica fatta valere, ma sulla natura del giudice cui la controversia era attribuita, escludendo la possibilità di arbitrato nel caso di controversie rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. N. 7643/1995). Lo stesso art. 6 non ha fatto però venire meno il principio, secondo cui non è ammessa la devoluzione ad arbitri di controversie aventi ad oggetto interessi legittimi (anzi sembra avere dato una base normativa a tale principio, affermando espressamente la possibilità di devolvere ad arbitri le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo)” (cfr. pagg. 17-18 della sentenza). <br />
Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha concluso che “pertanto, l’impugnata decisione della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI non costituisce un vero e proprio lodo arbitrale, ma rappresenta la decisione di ultimo grado della giustizia sportiva, avente quindi il carattere sostanziale di provvedimento amministrativo, benchè emesso con le forme e le garanzie tratte dal giudizio arbitrale. Di conseguenza si tratta di atto sindacabile in modo pieno dal giudice amministrativo e non vige la limitazione dei motivi di impugnazione a quelli di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., ritenuta sussistente invece dal TAR” (cfr. pag. 18 della sentenza).</p>
<p>[5] 	Il fatto che la Sezione Terza Ter del TAR Lazio (alla quale sono di fatto devolute tutte le questioni sportive ai sensi della legge n. 280/2003) avesse modificato la propria precedente impostazione (quella espressa con la sentenza n. 2987/2004) su tale problema, dimostrando di condividere la linea interpretativa fatta propria dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5025/2004, è stato oggettivamente attestato da varie decisioni della stessa su tale profilo, che, da una parte, ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto senza avere previamente adito la Camera di Conciliazione per non essere stati esauriti i gradi di giustizia sportiva, e, dall’altra parte, ha accolto ricorsi proposti avverso decisioni emanate dalla Camera di Conciliazione (decisioni dalla stessa qualificate come “lodi arbitrali”, ma sostanzialmente riconosciute dal TAR come provvedimenti amministrativi). <br />
	In particolare: <br />
con sentenza 30 luglio 2004, n. 7550, il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Società Napoli Sportiva per non avere previamente adito la Camera di Conciliazione: in tale decisione il TAR ha specificato che “deve essere infine dichiarata inammissibile anche la domanda di accertamento del diritto della ricorrente all’iscrizione in Serie B, in quanto la stessa risulta esperita senza il previo esperimento dei gradi di giustizia sportiva, in difformità di quanto prescritto dall’art. 3 della legge n. 280/2003. Al riguardo sembra sufficiente ricordare il recente insegnamento giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di ultimo grado della giustizia sportiva è quella della Camera di Conciliazione ed Arbitrato, le cui decisioni non costituiscono un vero e proprio lodo arbitrale, ma hanno carattere sostanziale di provvedimento amministrativo (Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2004, n. 5025). Alla stregua di quanto precede deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso” (cfr. pag. 10 sent.); <br />
con ordinanze in data 6 settembre 2004, nn. 4858 e 4859, la Sezione Terza Ter del TAR ha accolto le istanze cautelari contenute nei ricorsi presentati rispettivamente da Fidelis Andria e Pro Vasto, annullando due provvedimenti (detti lodi arbitrale) emanati dalla Camera di Conciliazione rispettivamente in data 7 agosto 2004 (accoglimento del ricorso del Como e annullamento dei provvedimenti federali che ne avevano negato l’iscrizione in Serie C1) e in data 24 agosto 2004 (accoglimento del ricorso del Viterbo e annullamento dei provvedimenti che avevano negato al Viterbo la fruibilità del c.d. “lodo Petrucci” e la conseguente iscrizione in Serie C2); entrambe tali ordinanze, nel sospendere le decisioni della Camera di Conciliazione, ne avevano sostanzialmente riconosciuto la natura di provvedimento amministrativo.</p>
<p>[6] 	A tale riguardo l’Adunanza Plenaria ha, con tale decisione, testualmente specificato che “essendo la norma indirizzata alla realizzazione di finalità pubblicistiche, deve, invece, ritenersi che la posizione del personale mantenga, pur dopo la sua entrata in vigore, la configurazione tipica dell’interesse legittimo, il quale è istituzionalmente correlato all’esercizio di una potestà autoritativa; ed è irrilevante, sotto tale profilo, se l’atto adottato dall’Amministrazione abbia un contenuto discrezionale o vincolato, giacchè siffatta distinzione va fatta, come la giurisprudenza ha più volte affermato, considerando se la norma sia diretta in via primaria a tutelare interessi pubblici ovvero posizioni soggettive dei privati (tra le altre, da ultimo, Ad. Plen., 5 luglio 1999, n. 18; in tema di pubblico impiego, Ad. Plen. 26 ottobre 1979, n. 25)”. <br />
	La correttezza della soluzione offerta dall’Adunanza Plenaria alla corretta qualificazione della posizione giuridico soggettiva comunque sottoordinata ad un potere autoritativo conferito all’Amministrazione per la tutela di interessi pubblici (posizione sempre da qualificarsi come interesse legittimo, anche a prescindere dal fatto che l’attività concretamente posta in essere dall’Amministrazione sia del tutto vincolata e priva di ogni benché minima discrezionalità) viene ribadita in una nota a tale sentenza di G. BACOSI, intitolata “L’Adunanza Plenaria tra ex dipendenti scolastici in pensione ed interessi legittimi evergreen” (pubblicata sul sito internet www.giustamm.it): l’autore, infatti &#8211; dopo avere evidenziato la funzione pubblicistica della norma che aveva conferito il potere all’Amministrazione (potere conferito dall’art. 10 della legge n. 417/1989 per assicurare “il regolare inizio dell’anno scolastico” e “la continuità didattica per tutta la sua durata”) &#8211; ha evidenziato che “proprio questa sua vocazione pubblicistica, secondo il Collegio, non può non condurre ad escludere la sussistenza di un diritto soggettivo in capo all’interessato dimissionario per assumerlo piuttosto come titolare di un interesse legittimo”.</p>
<p>[7] 	Il fatto che “il regolare svolgimento dei campionati” (almeno quelli di calcio) (presumibilmente non solo per la enorme rilevanza sugli equilibri socio-economici della Nazione, ma anche per l’indiscutibile rilevanza sugli equilibri psicofisici ed endofamiliari di tutta la popolazione) costituisca un interesse di carattere pubblico &#8211; (non solo per il rilevante numero di praticanti il giuoco del calcio ad ogni livello agonistico, che sono oltre un milione, ma per l’ancor più rilevante numero di spettatori di tali campionati, tra appassionati “da stadio” e più freddi telespettatatori, numero che coincide grosso modo con quello di tutta la popolazione nazionale) &#8211; è inequivocabilmente confermato dal fatto che tale necessità (regolare avvio dei campionati) è stata addirittura posta come presupposto per l’emanazione del Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220 (come evidenziato dall’art. 3, 5 co., dello stesso, che ha sancito che “tenuto conto dell’eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso in essere, il CONI, su proposta della federazione competente, adotta i provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, per assicurare l’avvio dei campionati 2003-2004”). <br />
	E’, pertanto, evidente che, nella nostra cara “Italietta”, “il regolare svolgimento dei campionati” costituisce molto di più di un semplice interesse pubblico, in quanto, alla luce di quanto assunto dal D.L. n. 220/2003, il solo “spettro” che non fosse assicurato l’avvio dei campionati per il 2003-2004 ha costituito addirittura un “caso straordinario di necessità ed urgenza” ai sensi dell’art. 77 della Costituzione, tale da legittimare il Governo ad emanare un decreto legge per conferire alla federazione un potere straordinario ed urgente in modo da garantire (il “supremo” interesse pubblico costituito da) il regolare svolgimento dei campionati. </p>
<p>[8]	Anche prima del legislatore (con il D.L. n. 220/2003 citato), il rilievo pubblicistico del potere conferito dallo Stato alle federazioni sportive per mezzo dell’art. 12 della legge n. 91/1981 era stato pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza: in particolare, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 30 settembre 1995, n. 1050 (la “madre” di tutte le sentenze in materia di diritto dello sport prima della sua “erede”, ovvero la sentenza n. 5025/2004), aveva chiarito tale punto, specificando che “vi sono altrettante norme che testimoniano dell’attribuzione alle federazioni di specifici poteri pubblici, tra i quali sono da annoverare sicuramente…l’art. 12 in tema di potere di controllo sulle società sportive e sulla loro attività gestionale; la circostanza che tali controlli devono essere svolti per legge ‘secondo modalità approvate dal CONI’, postula necessariamente che tali modalità debbano essere stabilite dalle federazioni mediante norme alle quali non può non riconoscersi carattere pubblico, essendo volte a disciplinare l’esercizio di una potestà amministrativa attribuita da una norma di legge statale al CONI e da questo delegato alle federazioni; in tale quadro ricostruttivo, si deve convenire che il provvedimento di non ammissione al campionato, fondato su presunte irregolarità di gestione della società, è stato adottato in applicazione di norme che perseguono finalità di interesse pubblico; con la conseguenza che la materia attiene alla sfera della discrezionalità amministrativa della FIGC, rispetto alla quale la posizione giuridica soggettiva della società sportiva si configura come interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo”.<br />
	<br />Tale impostazione del Consiglio di Stato è stata poi recepita dalla stessa Sezione Terza Ter del TAR Lazio, la quale, con sentenza 23 settembre 1998, n. 2394, ha testualmente ribadito, facendoli propri, i principi espressi nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1050/1995 sopra riportata. </p>
<p>[9] Come, infatti, evidenziato nella sentenza richiamata, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata la posizione della FIGC che assumeva che la posizione delle società avesse i caratteri del diritto soggettivo. <br />
Come si legge nella stessa, infatti, “poiché le norme emanate per l’ammissione della società al campionato di Serie C1 per la stagione 1993-94 hanno previsto requisiti puntuali e termini precisi, il potere della Lega e della federazione avrebbe carattere vincolato, rispetto alla quale la posizione delle società rivestirebbe natura di diritto soggettivo, con conseguente eventuale giurisdizione del giudice ordinario: anche tale prospettazione è infondata”. <br />
	La sentenza de qua ha, infatti, precisato quanto segue: “a parte che, come esattamente rileva la difesa del Catania Calcio, la posizione di interesse legittimo non si configura solo necessariamente in relazione ad atti discrezionali, ben potendo esistere posizioni di interesse legittimo anche in presenza di provvedimenti vincolati, laddove questi siano emanati in via primaria ed immediata per la cura di interessi pubblici (cfr. C.Ga. 23 maggio 1989, n. 177), è arduo sostenere che le fattispecie legali desumibili dalle regole stabilite dal Consiglio federale postulino, in sede di concreta applicazione, l’esercizio di attività vincolata. In realtà, il modo concreto di atteggiarsi del controllo economico gestionale e il suo livello di intensità, gli atti ed i momenti nei quali esso si esplica, i requisiti prescritti per il raggiungimento della predeterminata situazione di equilibrio, testimoniano che la materia attiene alla sfera della discrezionalità amministrativa. Ove poi si aggiunga che talune censure sono rivolte anche contro le norme regolamentari presupposte, che collocano la valutazione discrezionale della federazione tra le altre regole di accesso ai tornei, non si può non concludere per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, essendo noto che la sfera di discrezionalità amministrativa regolamentare riguarda non solo la predisposizione di regole di comportamento, ma anche la valutazione della loro osservanza da parte dei destinatari”. <br />
	Tale impostazione del Consiglio di Stato è stata poi recepita anche dalla stessa Sezione Terza Ter del TAR Lazio, la quale, con sentenza 23 settembre 1998, n. 2394, ha testualmente ribadito, facendoli propri, i principi espressi nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1050/1995 sopra riportata. </p>
<p>[10]	La sentenza de qua specifica testualmente che “la posizione di interesse legittimo non si configura necessariamente solo in relazione ad atti discrezionali, ben potendo posizioni di tale natura in presenza di provvedimenti vincolati, laddove emanati in via primaria ed immediata per interessi pubblici”.</p>
<p>[11]	La sentenza de qua chiarisce inoltre, in ordine a tale profilo, che “tra le norme che testimoniano dell’attribuzione alle federazioni di specifici poteri pubblicistici sono da annoverare sicuramente &#8230; l’art. 12 legge n. 91/1981 circa il potere di controllo e di attivazione del regime di responsabilità delle società sportive nella loro attività gestionale. Ove si consideri che il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle leghe e delle società professionistiche è delegato dal CONI alla federazione, che la FIGC si avvale della COVISOC, che tale commissione ha poteri consultivi, di controllo e di proposta in merito all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 12 della legge n. 91/1981, non si può non concludere che la FIGC, tramite il proprio organo COVISOC agisca quale organo del CONI nell’esplicazione dei fini istituzionali di questo. Ne discende che la materia attiene alla sfera della discrezionalità amministrativa, rispetto alla quale la posizione giuridica soggettiva della società sportiva si configura come interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo. Infatti, il modo di atteggiarsi in concreto del controllo economico-gestionale previsto dalla citata normativa, il suo livello di intensità, gli atti ed i momenti in cui esso si esplica, i requisiti prescritti per il raggiungimento della predeterminata situazione di equilibrio testimoniano che la materia attiene alla sfera della discrezionalità amministrativa”. </p>
<p>[12]	Con tale decisione i giudici amministrativi hanno evidenziato che“la fissazione dei criteri per l’ammissione ai campionati, con particolare riguardo al profilo che qui viene in rilievo della solidità economico-finanziaria delle società, costituisce espressione di autonomia organizzativa e di discrezionalità tecnica suscettibile di sindacato”.</p>
<p>[13]	Sotto tale profilo, il TAR ha chiarito che “come la Sezione ha più volte avuto modo di rilevare a proposito della questione relativa alla giurisdizione in materia di sport (con pronunce peraltro confermate in appello), anche nel nuovo assetto, le federazioni sportive sono un’emanazione diretta del CONI. La delega che l’ordinamento giuridico fa alla federazione ha infatti il fine di soddisfare l’interesse proprio dell’intera collettività nazionale, sia allo sviluppo della pratica sportiva agonistica e sia per la corretta gestione di attività che coinvolgono notevolissimi interessi economici delle società medesime, dell’erario (a cui affluiscono i proventi dei diversi giochi d’azzardo collegati ai risultati) e degli stessi scommettitori. Non vi possono essere dubbi sulla natura pubblicistica dell’intervento della FIGC in materia. Secondo le precedenti e consolidate regole rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il provvedimento con il quale la FIGC ammette ovvero esclude una società dal campionato della Lega professionisti della Serie di appartenenza. Quello che appare risolvente è la considerazione per cui le federazioni sportive, nello stabilire e nel valutare le condizioni ed i requisiti per l’ammissione a competizioni sportive e campionati, esercitano un potere discrezionale. Pertanto, la posizione del soggetto che chieda l’ammissione non può che avere natura di interesse legittimo (Cass. Civ., Sez. Un., 25 febbraio 2000, n. 46; Cons. Stato, Sez. VI, 11 agosto 2000, n. 4475; Cons. Stato, Sez. VI, 30 ottobre 2000, n. 5846)”.</p>
<p>[14] 	A tale riguardo, il TAR ha precisato che “in base al ricordato principio della ‘massima salvaguardia del risultato sportivo sancito dai campi di gioco’ la verifica dei parametri di compatibilità finanziaria non comporta che vi debba essere un meccanico automatismo nel computo matematico per fare luogo al provvedimento di non ammissione; per questo, quando, come nel caso in questione, lo sbilancio negativo sia ben poca cosa rispetto agli importi complessivi, appare assolutamente legittima la discrezionale ammissione al campionato, della squadra il cui parametro si approssimi per difetto al rapporto 3/1 dell’indice ricavi/indebitamento prescritto dall’art. 86 delle NOIF. L’introduzione di automatismi, nel quadro di indici e parametri la cui standardizzazione normativa affidata a ‘comunicati ufficiali’, specie nell’attuale fase dinamica discendente che connota le attuali vicende finanziarie delle società calcistiche, potrebbe infatti portare ad eccessi e distorsioni del normale andamento dei campionati, così come definiti dal merito sportivo”.</p>
<p>[15] 	In particolare, sotto tale profilo, si osserva come tale posizione della FIGC sia oggettivamente documentata in varie decisioni della Camera di Conciliazione (tutte pubblicate sul sito www.coni.it); in particolare: nella decisione del 23 novembre 2004 (Atalanta/FIGC), si legge testualmente a pag. 8-10 della stessa: “In via pregiudiziale, la FIGC eccepiva la improponibilità o inammissibilità della domanda avversaria ritenendo la materia oggetto del contendere non compromettibile in arbitrato per una serie di ragioni: …B: la pretesa avanzata dall’Atalanta, pur concretizzandosi nel risarcimento del danno per equivalente, si configura come interesse legittimo pretensivo, per definizione insuscettibile di essere compromesso in arbitrato, non possedendo il connotato della disponibilità. Infatti, a sostegno di tale assunto la difesa della FIGC affermava che gli atti di ammissione al campionato di Serie A, dei quali si chiede l’accertamento dell’illegittimità, sono stati emanati nell’esercizio di poteri di controllo demandati alla Federazione dall’art. 12 della legge n. 91/1981, e che tali poteri sono attribuiti alle federazioni sportive ‘per delega del CONI, secondo modalità e principi da questo approvati’. Pertanto, continua la difesa, in forza di tale investitura derivante dall’Ente pubblico preposto al vertice dell’ordinamento di settore, la Federazione – limitatamente all’esercizio di queste attribuzioni – agisce come soggetto titolare di una funzione amministrativa disciplinata da una fonte normativa primaria; con la conseguenza che le posizioni giuridiche soggettive, che risultano incise da tali atti, vanno qualificate come interessi legittimi”. <br />
	Le stesse identiche eccezioni poste dalla FIGC vengono ribadite in molte altre decisioni della Camera di Conciliazione (per tutte si vedano la decisione 26 marzo 2004, Piacenza/FIGC, alle pagg. 32-33; nonchè la decisione 2 marzo 2004, Piacenza/FIGC, alle pagg. 13-14.</p>
<p>[16]	Tale non arbitrabilità degli interessi legittimi è stata evidenziata da tutta la dottrina; in particolare si vedano: <br />
a)	VIOLA L., L’arbitrato nei confronti della pubblica amministrazione, in Nuove Voci del Diritto, Ed. La Tribuna: a pagg. 76-77 di tale testo l’autore evidenzia come “a questo punto, rimane solo da tirare le file del discorso e rilevare come, da quanto richiamato negli ultimi tre paragrafi, emerga un quadro complessivo che riporta alla competenza arbitrale tutte le controversie relative a posizioni giuridico soggettive di diritto soggettivo, originariamente attribuite alla competenza dell’AGO o del giudice amministrativo; rimangono, pertanto, escluse, dalla compromettibilità in arbitri, le sole controversie relative a posizioni soggettive di interesse legittimo, ancora oggi sottratte all’estrinsecazione della competenza arbitrale”; <br />
b)	POTO D., L’arbitrato nel nuovo processo amministrativo, in www.agataavvocati.it: a tale proposito l’autore conferma che “ora è dunque consentito devolvere ad arbitrato rituale le controversie in materia di diritti soggettivi, nelle quali almeno una delle parti sia una pubblica amministrazione e che sarebbero attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo; in precedenza, ossia prima dell’entrata in vigore della legge n., 205/2000, la materia inerente ai rapporti tra l’arbitrato di diritto comune e le controversie amministrative era ricompresa entro un settore delimitato da … impossibilità di compromettere in arbitri le controversie aventi ad oggetto posizioni soggettive di interesse legittimo, connesse all’esercizio di un pubblico potere, in ragione del fatto che gli artt. 806-808 c.p.c. consentono l’arbitrato soltanto per le controversie che possono formare oggetto di transazione, quindi, in base all’art. 1966 c.c., solo quelle relative a diritti disponibili; … la riforma dettata dall’art. 6 della legge n. 205/2000 conferma l’impossibilità di devolvere ad arbitri le controversie aventi ad oggetto interessi legittimi. … In definitiva, la sintesi che sembra più pienamente emergere dall’insieme di dati normativi è che, essendo possibile deferire agli arbitri soltanto questioni relative a diritti soggettivi, tali questioni sono quelle che concernono il risarcimento del danno o altri diritti patrimoniali consequenziali. Questo implica che la definizione della controversia devoluta ad arbitri presupponga sempre la definizione di altra questione, relativa alla legittimità del provvedimento amministrativo, la quale, avendo ad oggetto la lamentata lesione dell’interesse legittimo, rimane nella sfera di competenza del giudice amministrativo”; <br />
c)	NICODEMO S., Arbitrato e giurisdizione amministrativa in una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, n. 3655/2003), sul sito www.experta.it: anche tale autore evidenzia come, anche e soprattutto dopo la legge n. 205/2000, non vi siano più dubbi sul fatto che “la norma conferma l’impostazione che esclude la devolvibilità ad arbitri di controversie in cui siano coinvolti interessi legittimi”; <br />
d)	VENEZIANO S., Arbitrato e giurisdizione amministrativa, in sito www.giustizia-amministrativa.it; anche tale autore ribadisce che “l’espressa previsione della possibilità di devolvere ad arbitri la soluzione di controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi appare, infatti, preclusiva dei tentativi operati dalla dottrina nel corso degli anni ’90 per superare l’ostacolo derivante dalla ritenuta indisponibilità delle posizioni soggettive (interesse legittimo e, soprattutto, pubblico potere) coinvolte nelle controversie attribuite alla giurisdizione generale di legittimità del G.A.”.</p>
<p>[17] 	Nello stesso senso si è posta anche tutta la giurisprudenza, precedente e successiva alla legge n. 205/2000: tra le tante si vedano le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, nn. 1052/2004 e n. 3655/2003: <br />
a)	la sentenza n. 1052/2004 ha evidenziato che “l’arbitrato è ammissibile in relazione alle controversie relative a diritti soggettivi; nel caso di specie sono dedotti vizi di legittimità di un atto di pianificazione territoriale, sicchè, anche nell’ambito della giurisdizione esclusiva di cui all’art. 34, D.Lgs. n. 80/1998, la controversia investe interessi legittimi e non è compromettibile in arbitri (art. 6 legge n. 205/2000)”; <br />
b)	con la sentenza n. 3655/2003, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che “oggetto del giudizio arbitrale possono essere solo le controversie che, per loro natura, se proposte innanzi al giudice amministrativo consentono di essere apprezzate non soltanto sotto il loro profilo formale, ma nella loro intrinseca portata sostanziale: queste controversie, in base alla riforma introdotta dalla legge n. 205/2000, sono quelle di natura risarcitoria, vale a dire volte ad ottenere il risarcimento del danno conseguente all’illegittimo esercizio della funzione amministrativa … la controversia suscettibile di essere compromessa per arbitri, dunque, è solo quella che, a seguito dell’accertato illegittimo esercizio della funzione, ha ad oggetto il danno patrimoniale che il relativo titolare assume di avere subito; del pari compromettibili per arbitri sono solo le pretese patrimoniale nascenti, come nella specie, da un titolo di cui non viene contestata la legittimità, ma se ne pretende una corretta esecuzione… ne consegue allora che il lodo è alternativo alla pronuncia che spetterebbe altrimenti al giudice amministrativo di adottare al fine di fornire alla pretesa patrimoniale, contrastata dalla controparte, del necessario titolo giuridico per la sua concreta azionabilità in termini satisfattivi”.</p>
<p>[18] 	Sotto tale profilo, la giurisprudenza (per tutti cfr. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 8 aprile 2002, n. 1902) ha infatti chiarito che, in caso di clausole compromissorie che prevedano la devoluzione a collegi arbitrali di questioni non arbitrabili (perché relative a interessi legittimi) le stesse non abbiano alcun rilievo: “osserva la Sezione che in concreto non si pongono neppure questioni di competenza, poiché non può essere attribuito rilievo alla clausola compromissoria contenuta nell’art. 15 dell’originaria convenzione; … pertanto, la clausola contenuta nell’art. 15 dell’originaria convenzione non può essere considerata efficace, in ragione della devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva amministrativa; … ne consegue che la clausola compromissoria era ab origine irrilevante”.</p>
<p>[19] 	Sotto tale aspetto, si veda CIRILLO G.P., La tutela in via arbitrale delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo, in www.giustizia-amministrativa.it: come, infatti, precisato dall’autore, nell’articolo sopra citato, “l’art. 11 della legge n. 241/1990 può diventare lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione, anche quando agisce come autorità e quindi quando provvede con atto amministrativo e non con contratto o convenzione di diritto pubblico, rende concretamente possibile la soluzione arbitrale delle controversie patrimoniali di natura risarcitoria. Sicchè non è peregrino immaginare che l’emissione dell’atto amministrativo venga accompagnata, contestualmente o in una fase successiva, da un negozio contenente la clausola compromissoria, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal destinatario dell’atto, con il quale le parti stabiliscono di deferire ad arbitri le controversie che possano insorgere qualora l’atto amministrativo venga annullato ed abbia causato danno patrimoniale al privato. Parimenti allo stesso strumento sembra potersi ricorrere per dare forma ad un compromesso relativo ad una lite di carattere patrimoniale che sia insorta a causa dell’illegittimità dell’atto, accertata dal giudice con sentenza di annullamento o dalla stessa amministrazione mediante un provvedimento di autoannullamento”. <br />
	Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l’autore conclude inevitabilmente che “la deroga arbitrale, ammissibile per le ragioni esposte solamente a seguito dell’annullamento dell’atto o dell’accertamento della pretesa da parte del giudice amministrativo, deve potere operare solamente rispetto alle questioni patrimoniali che si pongono dopo che il giudice naturale abbia deciso sulle questioni attinenti alla legittimità e sia stato perciò individuato secondo i criteri generali, da cui esula il criterio di cui all’art. 11, ultimo comma, della legge n. 241/1990”.</p>
<p>[20] 	Lo stesso discorso deve essere fatto (oltre che in relazione alle questioni di ammissione ai campionati) anche in relazione alle questioni disciplinari o relative all’affiliazione delle società o al tesseramento degli sportivi, tutte attinenti a poteri autoritativi che incidono su interessi legittimi, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza: per tutte si vedano: <br />
Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050 (relativa a questioni di affiliazione, che ha riconosciuto la portata di provvedimenti amministrativi autoritativi, incidenti su posizioni di interesse legittimo, nei provvedimenti federali di revoca e decadenza dall’affiliazione); <br />
Cons. Stato, Sezione Sesta, ordinanza 12 gennaio 1996, n. 1 (relativa a sospensione dell’esecuzione di una sanzione interdittiva disciplinare, c.d. “squalifica”); nonché Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 1996, n. 108 (relativa a sanzione disciplinare di carattere pecuniario); in entrambi i casi il Consiglio di Stato ha previamente riconosciuto, negli atti emanati dalle federazioni in esplicazione del proprio potere autoritativo disciplinare, il carattere di provvedimento amministrativo incidente su interessi legittimi.</p>
<p>[21] 	E ciò anche a prescindere dall’assoluta assenza nella Camera di Conciliazione di un altro carattere che dovrebbe essere tipico dei collegi arbitrali, ovvero il carattere della effettiva terzietà, autonomia ed indipendenza: la lettura dei regolamenti sportivi evidenzia, infatti, come i componenti della stessa siano nominati (art. 1 del Regolamento della Camera di Conciliazione) dal Consiglio Nazionale del CONI (composto dai Presidenti delle varie federazioni), su proposta della Giunta Nazionale (composta dai dieci rappresentanti delle varie federazioni); sicchè, a tale riguardo, appaiono del tutto “volatili” le indicazioni previste dall’art. 1 del Regolamento della stessa, secondo il quale essa agisce “nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia e indipendenza”, in quanto (come è ben noto a chiunque viva nella realtà concreta del “nostro Bel Paese” e non nel “meraviglioso mondo di Amelie”), laddove c’è nomina (che può poi essere riconfermata o meno al mandato successivo) non si può oggettivamente parlare né di terzietà, né di autonomia, né di indipendenza.</p>
<p>[22] 	E’, infatti, evidente che, qualora si interpretasse la pregiudiziale sportiva come un obbligo di esaurire tutti i gradi di giustizia sportiva prima di potere presentare ricorso al T.A.R. Lazio, si determinerebbe automaticamente una lesione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 della Costituzione, in quanto, in violazione dell’effettività di tale principio, il cittadino potrebbe ricorrere al giudice soltanto dopo diverso tempo dall’emanazione di un provvedimento (ad esempio la non ammissione al campionato o la non assegnazione al campionato per il quale la società ha conquistato il titolo sportivo) immediatamente lesivo (la lesione si concretizza nel momento in cui il relativo campionato ha inizio senza la società esclusa), ovvero dopo avere atteso tutto lo svolgimento del giudizio innanzi alla Camera di Conciliazione (tanto per dare un’idea su come la pregiudiziale sportiva realizzi oggettivamente la posticipazione del diritto ad adire le sedi giurisdizionali, si pensi che alcuni procedimenti relativi alla partecipazione ai campionati di alcune società per la stagione agonistica 2004-2005, iniziata ai primi di settembre 2004, si sono conclusi soltanto nel gennaio 2005). <br />
	Ne consegue, pertanto, che tale disposizione dovrebbe essere interpretata come una semplice indicazione di massima e non certo come un onere giuridicamente vincolante come condizione di ammissibilità (o di procedibilità) del ricorso. Tanto è che la stessa legge n. 280/2003 non prevede espressamente che, in caso di mancato esaurimento dei gradi di giustizia sportiva, si configuri alcuna sanzione (né l’inammissibilità, né l’improcedibilità del ricorso); del resto, gli stessi statuti e regolamenti delle varie federazioni prevedono l’esperimento dei vari gradi di giustizia sportiva come una semplice facoltà (e non certo come un obbligo) per i tesserati. <br />
Inoltre, lo stesso giudice amministrativo, in relazione ad un’altra disposizione della stessa legge n. 280/2003 (art. 3, terzo comma) &#8211; che imporrebbe al giudice amministrativo di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza-breve già nella camera di consiglio fissata per la discussione delle richieste cautelari &#8211; ha ritenuto di interpretare tale norma come una semplice “indicazione” (tanto è che la maggior parte dei giudizi amministrativi in applicazione della legge n. 280/2003 è stata definita solo nelle fase cautelare con ordinanza): non si può, pertanto, non chiedersi come e perché le norme che impongono dei compiti ai giudici siano interpretate come semplici indicazioni, mentre quelle rivolte ai cittadini debbano essere interpretate come obblighi vincolanti.</p>
<p>[23] 	In tale ricorso, si dovrebbe anche evidenziare in primo luogo che, poiché l’atto impugnato ha carattere di provvedimento amministrativo direttamente lesivo, è diritto dell’interessato impugnarlo immediatamente al T.A.R.; in secondo luogo, che la pregiudiziale sportiva dovrebbe comunque essere interpretata come una semplice indicazione di massima, non vincolante ai fini dell’ammissibilità o della procedibilità del ricorso (tanto da non essere tali conseguenze previste neanche dalla legge n. 280/2003), mentre, nel caso in cui fosse ritenuta vincolante, la stessa apparirebbe manifestamente incostituzionale per violazione dell’art. 24 della Costituzione, in quanto si concretizzerebbe in una obbligatoria “posticipazione” del proprio diritto a ricorrere in sede giurisdizionale con conseguente lesione dell’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale, richiedendo perciò che la questione di legittimità costituzionale della stessa sia rimessa alla Corte.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>Arbitrato: in salita la strada degli arbitri per ottenere il compenso</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/arbitrato-in-salita-la-strada-degli-arbitri-per-ottenere-il-compenso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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<p>Tribunale_dì Sondrio &#8211; Presidente di Sezione Dort Piero Paci. Procedimento cx ari, 814 cp. e. Ordinanza 6 ottobre 2006. Nel procedimento promosso per la liquidazione ex art. 814 c.p.c, in caso di impugnazione del lodo nella quale vengano assenti motivi di nullità che comportino l’eventuale responsabilità degli arbitri quest’ultimo è</p>
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<p align=center> <u> Tribunale_dì Sondrio &#8211; Presidente di Sezione Dort Piero Paci.<br /> Procedimento cx ari, 814 cp. e. Ordinanza 6 ottobre 2006.</u> </p>
<p>Nel procedimento promosso per la liquidazione ex art. 814 c.p.c, in caso di impugnazione del lodo nella quale vengano assenti motivi di nullità che comportino l’eventuale responsabilità degli arbitri quest’ultimo è pregiudiziale e comporta la sospensione ex art. 295 del primo. </p>
<p align=center><b>* * *</b></p>
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/d/2714_2714.pdf">clicca<br />
qui</a></p>
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<p>Note</p>
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		<title>L’arbitrato della 205: applicabilità al project financing (*)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/larbitrato-della-205-applicabilita-al-project-financing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/larbitrato-della-205-applicabilita-al-project-financing/">L’arbitrato della 205: applicabilità al &lt;i&gt;project financing&lt;/i&gt;&lt;sup&gt; (*)&lt;/sup&gt;</a></p>
<p>La difficoltà del tema, che mi è stato assegnato, deriva essenzialmente dalla relatività ed opinabilità dei vari elementi che si integrano a comporre il quadro di riferimento. Mutamenti legislativi, interventi della Corte costituzionale, orientamenti confliggenti (a volte, autoconfliggenti a diritto positivo invariato) delle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa rendono la materia</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/larbitrato-della-205-applicabilita-al-project-financing/">L’arbitrato della 205: applicabilità al &lt;i&gt;project financing&lt;/i&gt;&lt;sup&gt; (*)&lt;/sup&gt;</a></p>
<p>La difficoltà del tema, che mi è stato assegnato, deriva essenzialmente dalla relatività ed opinabilità dei vari elementi che si integrano a comporre il quadro di riferimento. Mutamenti legislativi, interventi della Corte costituzionale, orientamenti confliggenti (a volte, autoconfliggenti a diritto positivo invariato) delle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa rendono la materia estremamente incerta: al punto da dare all’interprete l’impressione di guardarla come all’interno di un caleidoscopio, la cui più trascurabile rotazione può mutare in modo imprevedibile il disegno complessivo. Per questa ragione, più che nel dare concrete indicazioni operative, il senso di questo mio breve intervento sarà soprattutto nel tentativo di evidenziare i principali problemi che possono rappresentarsi in relazione ad un tema di per sé nuovo, e su cui sarebbe inutile porsi alla ricerca di opinioni consolidate o anche appena ragionate.</p>
<p>Il primo elemento su cui concentrare l’attenzione mi sembra debba essere il concetto stesso di <u>arbitrabilità</u> o <u>compromettibilità</u>: dopo il decreto legislativo n. 40 del 2006, l’art. 806, comma 1, c.p.c., recita infatti che «le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, <i>salvo espresso divieto di legge</i>». La nuova stesura può suggerire vari rilievi, stante che il criterio tradizionale della “transigibilità” è stato sostituito da quello della “disponibilità” del diritto<sup>1</sup>: ma anzitutto dobbiamo chiederci perché il legislatore delegato abbia ritenuto che la norma fondamentale in tema di compromettibilità dovesse contenere un esplicito riferimento al “divieto di arbitrato”.  <br />
Inutilmente cercheremmo una risposta nella legge di delega.<br />
L’art. 1, comma 3, lett. <i>b</i>) della legge 14 maggio 2005, n. 80, recante <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali</i>, aveva infatti previsto, tra i princìpi e criteri direttivi della delega legislativa, quello di «riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell’arbitrato prevedendo: la disponibilità dell’oggetto come unico e sufficiente presupposto dell’arbitrato, salva diversa disposizione di legge (…)». Come ha immediatamente notato la più attenta dottrina, la <i>ratio</i> di tale previsione andava individuata sul riflesso «che, nel nostro ordinamento, non è precluso il giudizio arbitrale ove operino normative inderogabili, ma solo che non è possibile e non è ammesso conseguire, a mezzo del <i>dictum</i> arbitrale, quell’effetto abdicativo di diritti indisponibili ovvero un effetto <i>contra legem</i> che è interdetto alle parti di ottenere direttamente con un atto di disposizione (o con una transazione)»<sup>2</sup>. Il riferimento della delega ad una eventuale <i>diversa disposizione di legge</i>, dopo la solenne (ri)affermazione della disponibilità del diritto quale <i>unico e sufficiente presupposto dell’arbitrato</i>, andava poi verosimilmente posto in rapporto a quei casi in cui l’accesso all’arbitrato risulta condizionato o regolato, per legge, da elementi eteronomi: l’accordo o contratto collettivo in relazione alla materia del lavoro, lo statuto o l’atto costitutivo in relazione alla materia societaria, ovvero altro “presupposto” non incidente e non confondibile con quello, di portata strettamente sostanziale, dell’essere la materia devoluta in arbitrato <i>disponibile</i>. <br />
La nuova stesura dell’art. 806 c.p.c. può essere apprezzata in due diverse prospettive.<br />
Secondo una prima<sup>3</sup>, la previsione stessa del divieto avverte l’interprete che non c’è un diritto quesìto all’arbitrato (neppure) in tema di diritti disponibili: il legislatore può sempre, e non solo in casi determinati che giustifichino una deroga in base ad una valutazione comparativa di interessi, imporre un <i>espresso divieto</i>. Ciò equivale ad affermare che l’arbitrato è istituto che non ha copertura costituzionale<sup>4</sup>, neppure indiretta (come siamo stati abituati a pensare sulla scorta della nota teoria della <i>disponibilità dell’azione in senso negativo</i>): esso cioè non costituisce un “diritto” delle parti,  neppure allorché si verta in tema di diritti disponibili assegnati alla giurisdizione ordinaria. A tale riguardo, è peraltro doveroso ricordare che, allorché la Corte costituzionale (sent. 28 novembre 2001, n. 376: la famosa decisione che ha ammesso gli arbitri rituali a sollevare l’incidente di costituzionalità) è stata chiamata a giudicare della legittimità della normativa sul divieto di arbitrato di cui al decreto-legge 180 del 1998 (si tratta della notissima disciplina sul divieto di arbitrato in tema di controversie relative ad opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali), ha motivato che «la discrezionalità di cui il legislatore sicuramente gode nell&#8217;individuazione delle materie sottratte alla possibilità di compromesso incontra il solo limite della <i>manifesta irragionevolezza</i>. Siffatto limite non può certo dirsi superato nella specie, considerato il rilevante interesse pubblico di cui risulta permeata la materia relativa alle opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, anche in ragione dell&#8217;elevato valore delle relative controversie e della conseguente entità dei costi che il ricorso ad arbitrato comporterebbe per le pubbliche amministrazioni interessate»; aggiungendo che «la garanzia costituzionale dell&#8217;autonomia contrattuale non è, comunque, incompatibile con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali; che nella specie il divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie <i>de quibus</i>, giustificato dal particolare rilievo sociale di tali controversie, non può in ogni caso ritenersi lesivo del parametro evocato» (quello appunto della tutela dell’autonomia privata: prospettiva poi riproposta nell’ord. 15 gennaio 2003, n. 11<sup>5</sup>). In diverse parole, la Corte, nel giudicare legittima la limitazione del decreto-legge 180 in relazione a controversie patrimoniali, ha avuto cura di affermare che una compressione dell’autonomia privata, che ha certamente rilievo costituzionale e che vede nell’arbitrato una delle sue molteplici applicazioni, dev’essere giustificata dalla prevalenza di un interesse generale, che è compito del legislatore individuare quale “limite” del naturale dispiegarsi dell’autonomia negoziale, con una valutazione che può peraltro essere sindacata sotto il profilo della <i>ragionevolezza</i>. Motivazione che verosimilmente la Consulta non avrebbe dovuto dare, se fosse stato già vigente il testo attuale dell’art. 806, comma 1, c.p.c..Secondo una diversa interpretazione, affacciata dai primi commentatori<sup>6</sup>, la norma avrebbe un senso tutt’affatto diverso. La previsione della necessità di un espresso divieto di legge dovrebbe infatti escludere che limitazioni all’arbitrato possano essere desunte <i>in via interpretativa</i>, in ragione di criteri di giurisdizione, di competenza per materia, della previsione di riti speciali, o di altro. Intesa in tal modo la norma, contro ogni apparenza, dovrebbe garantire un maggiore <i>favor</i> per l’istituto: comportando, ad esempio e per quanto qui in particolare interessa, l’automatica decadenza del diffusissimo orientamento secondo cui l’arbitrato sarebbe alternativo alla sola giurisdizione civile ordinaria, e non anche alle giurisdizioni speciali e segnatamente a quella amministrativa. Producendo risultati davvero dirompenti in relazione agli orientamenti consolidati, una simile interpretazione dovrebbe far cadere la necessità stessa di una norma quale l’art. 6 della legge 205, in quanto il diritto all’arbitrato discenderebbe dalla disciplina comune senza alcun bisogno di previsioni <i>ad hoc</i>. In altri e più chiari termini, la previsione del divieto di arbitrato avrebbe fatto dell’istituto un’alternativa a qualsiasi giurisdizione, salvo il potere del legislatore – che, peraltro, volta per volta dovrebbe essere giustificato da particolari esigenze, come ha insegnato la Consulta sebbene l’art. 806 c.p.c. avesse allora una diversa stesura – di introdurre divieti anche in tema di diritti pienamente disponibili.Quale che sia l’interpretazione prescelta, e sottolineato che l’una come l’altra non trovano alcun riscontro o appiglio nella legge di delega, è evidente che l’accento si sposta sul carattere di disponibilità della situazione soggettiva compromessa; il che, nella prospettiva della giurisdizione amministrativa, apre un ventaglio di problemi noti su cui dottrina e giurisprudenza non cessano di confrontarsi, a partire dalla distinzione tra diritto e interesse legittimo (e tra le varie figure di interesse), tra attività amministrativa “pura” e negoziata, tra attività discrezionale e vincolata, tra giurisdizione esclusiva e di legittimità, temi di cui peraltro non possiamo analiticamente trattare nella presente sede. E’ però sufficiente osservare che la stessa dottrina amministrativistica, interrogandosi sui limiti del ricorso all’arbitrato della legge 205 ben prima della sopravvenuta modifica dell’art. 806 c.p.c., proponeva di individuare l’area dell’arbitrabilità in negativo, anziché in positivo, prevedendo ad esempio l’incompromettibilità delle sole controversie in cui si faccia direttamente questione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo<sup>7</sup>. In una parola, può dirsi che diritti consequenziali e risarcimento del danno, che è quanto dire i diritti patrimoniali, possono sempre essere dedotti in arbitrato; ma, ciò detto, occorre poi stabilire di quale arbitrato stiamo parlando.  Il secondo elemento, su cui concentrare la nostra attenzione, è dato proprio dall’<u>art. 6, comma 2, della legge 205</u>, che ha ammesso l’arbitrato <i>rituale di diritto</i> nelle controversie relative a <i>diritti soggettivi</i>, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo. A questo riguardo il discorso può essere più sintetico (non certo più semplice).La previsione dell’art. 6 è stata accolta dai commentatori come se essa avesse finalmente scoperchiato il vaso di Pandora: ci si è dunque chiesti se l’accesso all’arbitrato fosse configurabile anche in relazione a diverse giurisdizioni speciali; se esso non dovesse essere garantito anche in relazione a posizioni di interesse legittimo, in ordine a tutti gli aspetti connessi e diversi dal giudizio strettamente demolitorio dell’atto; se il riferimento espresso all’arbitrato “rituale di diritto” escludesse davvero la possibilità di ricorso all’arbitrato irrituale, soluzione da taluni giudicata addirittura preferibile; se la previsione dovesse intendersi riferita alla sola giurisdizione esclusiva ovvero, in generale, alla giurisdizione del giudice amministrativo; ed altro ancora. L’impressione è che si sia aperta una sorta di gara spericolata volta al superamento del tenore testuale della norma: come se, una volta sdoganato l’arbitrato dal contesto della giurisdizione civile ordinaria, risultasse poi impossibile contenerlo negli angusti limiti segnati dall’art. 6, quali che essi realmente fossero.Dopo aver assistito a tale animato dibattito, la verità di cui occorrere prendere atto, ci sembra, è che l’arbitrato dell’art. 6 non ha attecchito, e non poteva attecchire nel nostro sistema nella versione della legge 205. Le ragioni possono essere varie; ma va certamente rilevato che la grave reticenza del legislatore ha impedito di capire la cosa davvero fondamentale: e cioè se si trattasse di arbitrato di diritto comune esportato dalla giurisdizione amministrativa con un implicito patto di deroga sulla giurisdizione<sup>8</sup> (con ogni conseguenza in tema di competenza per l’<i>exequatur</i> e per l’impugnazione di nullità), ovvero di un arbitrato <i>ad hoc</i> derogatorio della giurisdizione speciale, di cui la giurisprudenza amministrativa avrebbe dovuto creare la disciplina col suo tipico piglio pretorio (scrivendo, se ci si passa la battuta, una nuova pagina del “grande romanzo” del processo amministrativo).La mia impressione è che l’art. 6 della 205 rappresenti non più che una norma di bandiera, una sorta di testa di ponte rimasta in attesa che un legislatore meno frettoloso e disattento scrivesse i raccordi col sistema nel quale l’arbitrato “amministrativo” deve essere inserito. Verosimilmente il legislatore del 2000 non poteva non scrivere la norma-bandiera: ha ragione la Cassazione – sent. 14090/2004 – nel ritenere che la sua <i>ratio</i> «è verosimilmente quella di consentire l’arbitrato in materie che ne sono rimaste escluse per la progressiva espansione della giurisdizione amministrativa esclusiva, fermo restando però che la consistenza della situazione giuridica fatta valere deve essere quella del diritto soggettivo». Una dottrina autorevole<sup>9</sup> ha notato che l’unico pregio della disposizione è stato «non nella sua portata innovativa, ma piuttosto nell’aver eliminato perniciosi dubbi, molti dei quali alimentati dal desiderio, soprattutto dei giudici amministrativi, di difendere i propri spazi di giurisdizione». Molto oltre non è possibile andare.Un discorso a parte, nell’àmbito di questa breve silloge, riguarda la materia del <u>risarcimento del danno</u> avverso l’attività provvedimentale della P.A. Ed è questo, forse, l’aspetto in relazione al quale abbiamo assistito negli ultimi tempi alle maggiori evoluzioni, e forse anche alle maggiori sorprese.Cercando di esporre soltanto i termini essenziali di un discorso inevitabilmente assai complesso, partiamo dalla considerazione che l’art. 7 della legge 205 ha stabilito che «il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto», modificando anche l’art. 7 della legge TAR, che, al comma 3, prevede attualmente: «il tribunale amministrativo regionale, nell&#8217;àmbito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all&#8217;eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali».  <br />
La nuova disciplina è stata assoggettata ad almeno due diverse letture, ciascuna peraltro con molte varianti.<br />
Secondo una prima<sup>10</sup>, la previsione è riferita a quelle sole ipotesi in cui il giudice amministrativo ha già giurisdizione (in ragione di norme diverse dall’art. 7 cit.), e consente alla parte danneggiata di cumulare in unico giudizio – grazie ad una eccezionale proroga di giurisdizione per connessione – l’azione demolitoria dell’atto e quella di risarcimento danni; fermo restando il diritto del danneggiato di limitarsi a chiedere la tutela risarcitoria al giudice ordinario, disinteressandosi della caducazione o comunque delle vicende dell’atto lesivo. Una variante di questa impostazione, dai riflessi pratici assai rilevanti, è data dal contrasto tra chi ritiene che la tutela risarcitoria debba comunque esser chiesta entro il termine decadenziale per l’impugnativa dell’atto lesivo, e chi ritiene che invece si applichi, in materia, il termine di prescrizione ordinario.Secondo una diversa lettura<sup>11</sup>, quella risarcitoria dovrebbe piuttosto essere riguardata come una nuova “materia” (o, se si preferisce, un nuovo “blocco di materie” relative alla responsabilità contrattuale <i>ex</i> art. 1218 ss. c.c. ed a quella extracontrattuale <i>ex</i> art. 2043 ss. c.c.) affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e non sarebbe configurabile la “doppia giurisdizione” vuoi perché la parte potrebbe esercitare una scelta discrezionale tra due sistemi di tutela diversissimi tra loro, vuoi perché non si saprebbe come risolvere le inevitabili interferenze tra giudizio sull’atto, devoluto al giudice amministrativo, e giudizio risarcitorio, rispetto al quale sarebbe pregiudiziale quello demolitorio: va appena ricordato che il Consiglio di Stato costruisce il giudizio sulla illegittimità dell’atto come un <i>prius</i> insopprimibile di qualsiasi giudizio sui diritti consequenziali e sul risarcimento del danno.La Corte costituzionale, nella notissima sentenza n. 204 del 2004, ha mostrato (par. 3.4.1.), di propendere per la prima alternativa, pur manifestando in seguito di voler salvaguardare i limiti della nuova giurisdizione amministrativa. In particolare, la Consulta ha affermato nella 204 che «il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova “materia” attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione». Nella successiva sentenza n. 281 del 2004, la stessa Corte ha chiarito che già nella sentenza n. 292 del 2000, in relazione alla legge delega n. 59 del 1997 sulla cui base era stato adottato il d. lgs. n. 80 del 1998, aveva ritenuto come dai lavori parlamentari emergesse chiaramente che «in primo luogo, il legislatore delegante intendeva rendere piena ed effettiva la tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, concentrando innanzi al giudice amministrativo – nell&#8217;esercizio della giurisdizione, sia di legittimità che esclusiva, di cui era già titolare in materia di edilizia, urbanistica e servizi pubblici – non solo la fase del controllo di legittimità dell&#8217;azione amministrativa, ma anche (ove configurabile) quella della riparazione per equivalente, ossia il risarcimento del danno, evitando per esso la necessità di instaurare un successivo e separato giudizio innanzi al giudice ordinario. In secondo luogo, la delega intendeva perseguire tale risultato senza ampliare nelle suddette tre materie l&#8217;ambito delle esistenti giurisdizioni esclusive. Per due volte infatti fu formulata la proposta di delegare il Governo a trasferire le tre materie in questione alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ed entrambe le volte essa non ebbe seguito, onde fu approvato definitivamente un testo che di giurisdizione esclusiva non parla». La Consulta è ancora tornata sulla questione, con argomentazione più diffusa, con la sentenza n. 191 del 2006, ove è scritto che i princìpi affermati nella 204 «impongono di escludere che, per ciò solo che la domanda proposta dal cittadino abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento del danno, la giurisdizione competa al giudice ordinario: ciò dicendo non intende questa Corte prendere posizione sul tema della natura della situazione soggettiva sottesa alla pretesa risarcitoria, ovvero sulla natura (di norma secondaria, <i>id est </i>sanzionatoria di condotte <i>aliunde </i>vietate, oppure primaria) dell&#8217;art. 2043 c.c., ma esclusivamente ribadire che laddove la legge – come fa l&#8217;art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 – costruisce il risarcimento del danno, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, come strumento di tutela affermandone – come è stato detto – il carattere “rimediale”, essa non viola alcun precetto costituzionale e, anzi, costituisce attuazione del precetto dell&#8217;art. 24 Cost. laddove questo esige che la tutela giurisdizionale sia effettiva e sia resa in tempi ragionevoli … Da ciò consegue che, ai fini del riparto di giurisdizione, è irrilevante la circostanza che la pretesa risarcitoria abbia – come si ritiene da alcuni –, o non abbia, intrinseca natura di diritto soggettivo: avendo la legge, a questi fini, inequivocabilmente privilegiato la considerazione della situazione soggettiva incisa dall&#8217;illegittimo esercizio della funzione amministrativa, a questa Corte competeva (e compete) solo di valutare se tale scelta del legislatore – di collegare, cioè, quanto all&#8217;attribuzione della giurisdizione, la tutela risarcitoria a quella della situazione soggettiva incisa dal provvedimento amministrativo illegittimo – confligga, o non, con norme costituzionali; ciò che, con la più volte ricordata sentenza n. 204 del 2004, questa Corte ha escluso». Le richiamate decisioni della Consulta, ed in particolare la sentenza 191, hanno indubbiamente orientato la successiva giurisprudenza della Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione, soggetta a continui quanto repentini cambiamenti. Sono state deluse le attese di chi pensava che la Cassazione avrebbe salvaguardato la tradizionale giurisdizione del giudice civile ordinario nelle cause (soltanto) risarcitorie, magari stemperando anche il problema della c.d. pregiudiziale amministrativa facendo leva sulla distinzione, da molti affacciata specie dopo la storica sentenza n. 500 del 1999, tra illegittimità dell’atto ed illiceità delle sue conseguenze dannose. Esaminando per brevità la sola giurisprudenza del 2006, la Corte Suprema, in sede di regolamento, ha dapprima stabilito<sup>12</sup> che, in materia urbanistica ed edilizia, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle controversie risarcitorie nei casi in cui l’atto amministrativo sia stato annullato o revocato in sede di autotutela, o annullato dal giudice amministrativo, ovvero abbia esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso assegnato dalla legge. In tutti questi casi non viene in contestazione il legittimo esercizio dell’attività amministrativa, e non opera «la connessione legale fra tutela demolitoria e tutela risarcitoria», subordinata all’iniziativa del ricorrente «il quale resta libero di esercitare in un unico contesto entrambe le azioni passando attraverso il giudizio di ottemperanza per ottenere il risarcimento del danno, ovvero di riservarsi l’esercizio separato dell’azione risarcitoria dopo aver ottenuto l’annullamento dell’atto o provvedimento illegittimo, proponendo la sua domanda al giudice ordinario, cui compete in via generale la cognizione delle posizioni di diritto soggettivo». Tale indirizzo intendeva verosimilmente far salvo, ad un tempo, il principio della pregiudiziale amministrativa ed il principio per cui la tutela risarcitoria in quanto tale compete al giudice generale dei diritti, dinanzi al quale l’atto illegittimo viene in rilievo «non già come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma solo come mero antecedente sicché la questione della sua legittimità venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico». Ma non poteva non far salva anche la disciplina del 2000 che chiaramente consente di richiedere al giudice amministrativo il risarcimento del danno, <i>purché in uno col giudizio demolitorio dell’atto</i>; giurisdizione quindi che non viveva di vita propria, ma solo per connessione con la tradizionale funzione del giudice amministrativo. Di qui il concorso tra giudice ordinario e giudice amministrativo: il privato avrebbe potuto chiedere, in unico contesto, al giudice amministrativo sia l’annullamento dell’atto sia il risarcimento del danno, ovviamente entro il termine decadenziale per l’impugnazione del provvedimento illegittimo; ovvero, dopo aver ottenuto l’annullamento e comunque negli altri casi indicati, agire dinanzi al giudice ordinario per i soli aspetti risarcitori. A tale orientamento se ne è opposto, più di recente (ordd. n. 13659 e 13660 del 13 giugno 2006), uno completamente diverso. Con una motivazione assai più elaborata delle precedenti, e che denota l’intenzione di porre un punto fermo sulla controversa questione, la Corte regolatrice ha affermato: i) che la tutela demolitoria non costituisce il <i>prius</i> indefettibile di quella risarcitoria, in quanto «ammettere la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell’atto illegittimo e dannoso, anziché dal solo accertamento della sua illegittimità, significherebbe restringere la tutela che spetta al privato nei confronti della pubblica amministrazione per assoggettare il suo diritto al risarcimento del danno, anziché alla regola generale sulla prescrizione, ad una decadenza (<i>Verwirkung</i>) amministrativa, tutta italiana»; ii) che la parte può chiedere al giudice amministrativo anche soltanto la tutela risarcitoria, senza dover osservare il termine di decadenza pertinente all’azione di annullamento; iii) la tutela risarcitoria spetta al giudice civile ordinario soltanto quando essa costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili, quali la salute o l’integrità personale, ovvero quando il danno sia provocato da illegittimo o mancato esercizio di poteri ordinati a tutela del privato, o ancora in caso di occupazione usurpativa: ma, in generale, allorché la posizione soggettiva si presenti in termini di interesse legittimo, la relativa tutela risarcitoria va chiesta al giudice amministrativo.Tale più recente orientamento, su cui in questa sede non possiamo indugiare per aspetti di valutazione critica, pone almeno due problemi: in primo luogo, esso andrà metabolizzato (ma l’operazione non sarà certo semplice) dal giudice amministrativo, tradizionalmente legato all’idea della pregiudiziale anche di recente riaffermata dal Consiglio di Stato (ad es., Ad. Plen., n. 4 del 2003); in secondo luogo, esso pone un problema pratico che potrebbe paralizzare o comunque fortemente condizionare l’azione amministrativa: decorso il breve termine decadenziale per l’impugnativa dell’atto, resta aperto un termine assai più lungo (cinque anni) per l’esperimento dell’azione di risarcimento. E forse anche soltanto per tale ragione ci sentiamo di affermare che la sistemazione attualmente offerta dalla Cassazione non sarà quella definitiva.Grazie alla combinazione, a volte casuale, dei vari elementi sopra considerati (gli specchi del caleidoscopio), potrebbe acquisire uno spazio, sinora insperato, la possibilità di un arbitrato nelle concessioni, che segua la traccia dell’art. 6 della legge 205. Il che ci riporta al quesìto iniziale: si tratta di arbitrato di diritto comune o di arbitrato <i>ad hoc</i>, del quale il legislatore ha peraltro del tutto omesso la disciplina di dettaglio, o di raccordo con la giurisdizione amministrativa?A nostro avviso, l’arbitrato della 205 non può che essere, allo stato e come già ritenuto dalla Cassazione, un arbitrato di diritto comune, che presuppone un implicito accordo di deroga sulla giurisdizione (consentito dopo l’arbogazione dell’art. 2 c.p.c. ad opera della legge n. 218 del 1995) e che segue l’unica disciplina positiva disponibile, quella codicistica. Valorizzando quanto sopra osservato a proposito del nuovo testo dell’art. 806 c.p.c., l’arbitrato regolato nel codice può essere attualmente considerato derogatorio di qualsiasi giurisdizione – non soltanto di quella ordinaria – e, nel quadro della disciplina positiva dell’istituto, la Corte d’appello è giudice dell’impugnazione per nullità non in quanto giudice ordinario, ma appunto e soltanto quale giudice del controllo del lodo. Ciò vale certamente per il giudizio rescindente, che non può che spettare alla cognizione della Corte d’appello; quanto al giudizio rescissorio, autorevole dottrina ha ritenuto che, una volta annullato il lodo, la pronuncia sul merito della controversia non potrebbe che spettare al giudice fornito di giurisdizione, al quale la materia sarebbe spettata ove non fosse stato sottoscritto l’accordo compromissorio<sup>13</sup>. Ma non è chiaro in base a quale meccanismo, certamente non scritto, avverrebbe la trasmigrazione del giudizio dalla Corte d’appello al giudice amministrativo.Seguendo il più recente orientamento della Cassazione, potrebbe dirsi che la pregiudiziale amministrativa, venuta meno dinanzi alla giurisdizione amministrativa, dovrebbe venir meno anche dinanzi all’arbitro. Riemerge, quindi, la delicata questione del potere del giudice privato di conoscere, incidentalmente, dell’atto lesivo quale presupposto della domanda risarcitoria, che è quanto dire di questione non compromettibile. Ma anche su tale aspetto il decreto legislativo n. 40 del 2006 reca importanti novità: il novellato testo dell’art. 819 c.p.c. (la cui nuova rubrica recita, significativamente, <i>questioni pregiudiziali di merito</i>) va posto in rapporto con l’art. 34 c.p.c., ed al pari di questa norma attinge il livello di disposizione di principio sui limiti e gli effetti della cognizione nel processo dichiarativo<sup>14</sup>. In forza di essa, l’arbitro “conosce” strumentalmente, <i>incidenter tantum</i>, di qualsiasi questione <i>anche non compromettibile</i>, purché la legge non imponga in merito una decisione con efficacia di giudicato (da parte, ovviamente, del giudice statuale). Se le questioni incidentali divenute pregiudiziali rientrano nella materia compromessa dal patto, esse sono decise con efficacia di giudicato su istanza anche di una sola parte; se invece non rientrano nell’accordo compromissorio, occorre l’istanza di tutte le parti (e così una proroga dell’accordo compromissorio) perché esse siano decise con efficacia di giudicato. La norma assume un carattere di indubbia importanza nella definizione del ruolo dell’arbitro: alla pari del giudice, infatti, egli non incontra limiti nella sua cognizione (incidentale), ed incontra i limiti del patto (come il giudice incontra i limiti della sua competenza stabilita per legge) soltanto nella decisione delle questioni pregiudiziali. Si tratta di una novità importante, rivelando essa all’interprete che il <i>modus procedendi</i> dell’arbitro non è affatto diverso da quello del giudice; entrambi possono infatti conoscere di questioni senza limitazioni – essendo tale il <i>modus procedendi</i> tipico del processo dichiarativo – ed entrambi debbono porsi la questione della propria competenza (o, se si preferisce, della propria legittimazione) allorché il “conoscere” si qualifichi nel “decidere”.Da ultimo, soltanto un accenno ad un problema che viene implicitamente risolto dalla visione unitaria dell’arbitrato, nel pericolante quadro caratterizzato dall’incertezza del riparto e dall’alternarsi di orientamenti che devolvono le questioni patrimoniali ora al giudice ordinario, ora a quello amministrativo.Si tratta del <u>principio della <i>perpetuatio jurisdictions</i> (art. 5 c.p.c.)</u>, che la giurisprudenza ordinaria ritiene non vigente nell’arbitrato<sup>15</sup>, giungendosi a sostenere che il controllo della corretta investitura degli arbitri vada compiuto con riguardo allo stato di fatto e di diritto vigente nel momento in cui essi adottano la loro decisione<sup>16</sup>, verificando l’esistenza della loro <i>potestas judicandi</i>, non allo stato vigente nel momento in cui l’arbitrato ha avuto inizio (sia esso la notifica della domanda di arbitrato, o la costituzione del collegio arbitrale o, ancor prima, la sottoscrizione dell’accordo compromissorio).Ove si dovesse accedere a tale orientamento anche in relazione all’arbitrato della 205, il fatto di iniziare, oggi, un arbitrato fondato sul criterio di riparto individuato dalla Cassazione nel giugno del 2006 non farebbe salvo il procedimento qualora, prima della pronuncia del lodo, la Corte regolatrice manifestasse un diverso orientamento.La piena riferibilità dell’art. 5 c.p.c. (anche) all’arbitrato è indubbiamente argomento sul quale possiamo attenderci nuovi sviluppi, alla luce della riforma recata dal decreto legislativo n. 40, che ha in parte ricondotto il rapporto giudice-arbitro nello schema della competenza; ma, per l’intanto, è già rassicurante pensare che non esiste un arbitrato amministrativo regolato dalla legge 205 che si contrapponga  all’arbitrato di diritto comune regolato nel codice di procedura, e che l’unico elemento su cui poter valutare la corretta investitura degli arbitri è dato dalla disponibilità del diritto oggetto dell’accordo compromissorio. </p>
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<p>(*) Testo della relazione tenuta a Roma il 23 gennaio 2006 al convegno IGI su “Arbitrato, precontenzioso e avvalimento  nel <i>project financing</i>”. L’origine dello scritto giustifica l’essenzialità dei riferimenti.<br />
[1] 	Cfr. G.F. Ricci, <i>Dalla “transigibilità” alla “disponibilità” del diritto. I nuovi orizzonti dell’arbitrato</i>, in <i>Riv. arb.</i>, 2006, 265 ss.<br />
[2] 	Così, con molta chiarezza, Punzi, <i>Ancora sulla delega in tema di arbitrato: riaffermazione della natura privatistica dell’istituto</i>, in <i>Riv. dir. proc</i>., 2005, p. 963 ss., 968. <br />
[3] 	Rinviamo al nostro <i>Contro il divieto di arbitrato su diritti disponibili</i>, in <i>Giur. it.</i>, 2006, 1785 ss.<br />
[4] 	Come del resto si sostiene in dottrina: v., ad es., Ruffini, <i>Volontà delle parti e arbitrato nelle controversie relative agli appalti pubblici</i>, in <i>Riv. arb.</i>, 2001, 643 ss., sebbene con la precisazione che un divieto non potrebbe essere frutto di scelte “arbitrarie” ed “irragionevoli” del legislatore (pag. 654). <br />
[5] 	In <i>Giust. civ</i>., 2004, p. 2909 ss., con nota della Groppoli, <i>Brevi osservazioni in ordine al principio della irretroattività della legge a garanzia del giudice naturale precostituito per legge</i>. Successivamente, si è ancora pronunciata in senso conforme l’ord. 10 aprile 2003, n. 122.<br />
[6] 	Luiso – Sassani, <i>La riforma del processo civile</i>, Milano, 2006, 253 ss.<br />
[7] 	Romano Tassone, <i>Giurisdizione amministrativa ed arbitrato nella l. n. 205/2000</i>, in <i>Riv. arb.</i>, 2000, 627 ss., 636.<br />
[8]	In tal senso si è immediatamente espressa la Cassazione: cfr. sent. 27 luglio 2004, n. 14090 e sent. 14 novembre 2005, n. 22903.</p>
<p>[9] 	Verde, <i>Arbitrato e pubblica amministrazione</i>, in <i>Riv. arb.</i>, 2001, 407 ss., 415.<br />
[10] 	Luiso, <i>Pretese risarcitorie verso la pubblica amministrazione fra giudice ordinario e amministrativo</i>, in <i>Riv. dir. proc.</i>, 2002, 43 ss.<br />
[11] 	Verde, <i>Le azioni risarcitorie dopo la decisione n. 204/2004 della Corte costituzionale e l’arbitrato</i>, in <i>Corr. giur.</i>, 2004, 1671 ss.<br />
[12] 	Cass. 25 gennaio 2006, n. 1373 e 23 gennaio 2006, n. 1207, in <i>Foro it.</i>, 2006, I, 1053, con note di Scoditti, <i>La tutela risarcitoria innazi al giudice amministrativo come giurisdizione su diritti</i>, e di Travi, <i>Tutela risarcitoria e riparto di giurisdizione: un nuovo intervento della Cassazione</i>.<br />
[13] 	Consolo, <i>L’oscillante ruolo dell’arbitrato al crescere della giurisdizione esclusiva e nelle controversie sulle opere pubbliche (tra semi-obbligatorietà ed esigenze di più salde garanzie)</i>, in AA.VV., <i>Arbitrato e pubblica amministrazione</i>, Milano, 1999, 154 ss.<br />
[14]	V. infatti, per altro aspetto, Canale, <i>Antitrust e arbitrato</i>, in <i>Riv. dir. proc.</i>, 2006, 1207 ss.</p>
<p>[15] 	V., ad es., Cass. 21 luglio 2004, n. 13516, in <i>Riv. dir. proc.</i>, 2005, 251 ss., con nostra nota critica <i>Arbitrato e </i>perpetuatio jurisdictions.<br />
[16] 	In tal senso App. Napoli, 10 gennaio 2006, n. 41, in <i>Corr. giur.</i>, fasc. 1/2007, con nostra nota critica <i>Il divieto di arbitrato in tema di controversie relative ad opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali tra</i> potestas judicandi<i> degli arbitri e </i>perpetuatio jurisdictionis.</p>
<p align=right>
(pubblicato il 26.1.2007)</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/larbitrato-della-205-applicabilita-al-project-financing/">L’arbitrato della 205: applicabilità al &lt;i&gt;project financing&lt;/i&gt;&lt;sup&gt; (*)&lt;/sup&gt;</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>L&#8217;arbitrato nelle controversie dei contratti pubblici (già dei lavori pubblici)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:06 +0000</pubDate>
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<p>1. Premessa: l’oggetto dell’indagine. – 2. L’arbitrato dei lavori pubblici prima della L. 11.2.94 n. 109. 3. La L. 109/94 (e successive modifiche): le scelte del Legislatore. – 4. La normativa delegata prevista dall’art. 32 L. 109/94. &#8211; 5. La disciplina del procedimento. Alcune riflessioni sulla sentenza del Consiglio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/larbitrato-nelle-controversie-dei-contratti-pubblici-gia-dei-lavori-pubblici/">L&#8217;arbitrato nelle controversie dei contratti pubblici (già dei lavori pubblici)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/larbitrato-nelle-controversie-dei-contratti-pubblici-gia-dei-lavori-pubblici/">L&#8217;arbitrato nelle controversie dei contratti pubblici (già dei lavori pubblici)</a></p>
<p>1. Premessa: l’oggetto dell’indagine. – 2. L’arbitrato dei lavori pubblici prima della L. 11.2.94 n. 109. 3. La L. 109/94 (e successive modifiche): le scelte del Legislatore. – 4. La normativa delegata prevista dall’art. 32 L. 109/94. &#8211; <b> </b>5. La disciplina del procedimento. Alcune riflessioni sulla sentenza del Consiglio di Stato, iv sezione, 17.10.2003 n. 6335. – 6. La previsione di diversi, ulteriori, modelli arbitrali (D.M. 14 aprile 2000 n. 200; D.lgs 20 agosto 2002 n. 190; D.P.R. 19 aprile 2005 n. 170).<b> – </b>7. Il tentativo di razionalizzare la disciplina: la L. 80/2005. – 8. La conferma delle scelte del legislatore nel sistema vigente: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.<b> – </b>9. L&#8217;individuazione dell&#8217;ambito oggettivo, soggettivo e delle condizioni di proponibilità del giudizio arbitrale dei contratti pubblici. – 10. Riflessioni conclusive sul procedimento (o procedimenti) arbitrali. Alcune perplessità.<b></p>
<p><b>1. Premessa: l’oggetto dell’indagine.</b></p>
<p>L’indagine richiede la conoscenza della disciplina dell’arbitrato (v. Arbitrato &#8211; dir. proc. civ.-) e dei contratti pubblici (v. Contratti pubblici – dir. amm.), entrambi oggetto di recenti interventi del Legislatore (D.Lgs. 40/2006 e 163/2006).<br />
Assumono rilevanza, da prima, le modalità di formazione del rapporto; la P.A. è tenuta all’individuazione del contraente tramite un procedimento di selezione a rilevanza pubblica. Il contenzioso sulla fase di affidamento dei lavori, servizi e forniture da parte di organismi soggetti alla normativa comunitaria è demandato alla giurisdizione esclusiva dei Tar (v. art. 6, primo comma, legge n. 205/2000); è consentita alle parti la facoltà di affidare la decisione della controversia, se relativa a diritti soggettivi, ad un giudizio arbitrale rituale per il quale l’art. 6, secondo comma, non detta specifiche disposizioni sul procedimento. Tale arbitrato è, quindi, <i>facoltativo</i>, <i>comune</i>, senza limitazioni di fonte eteronoma per le parti che hanno la facoltà di concordare, nel rispetto dei principi generali, anche la disciplina del rito.<br />
Nella fase esecutiva del rapporto, invece, la stazione appaltante agisce come soggetto di diritto privato, senza poteri di supremazia; la tutela dei diritti soggettivi che hanno titolo dal contratto è demandata al Tribunale civile (v. Cass., Sez. Un., ord. 1 giugno 2006, n. 63033); solo con l’accordo può essere affidata ai giudici privati. La peculiarità consegue dalla previsione normativa, diversa da quella comune, delle modalità di redazione della clausola compromissoria, di costituzione e composizione del collegio, del rito applicabile; per la proponibilità del giudizio è richiesta, quale presupposto, l’attivazione del tentativo di accordo bonario finalizzato a verificare la possibilità di una definizione precontenziosa.<br />
L’arbitrato, quindi, è <i>facoltativo </i>ed <i>amministrato</i> in quanto l’autonomia consentita dalla legge sostanziale e processuale (art. 816, secondo comma, c.p.c.) è limitata da fonte (normativa) eteronoma. Le parti, titolari della <i>facoltà</i>, non <i>obbligo</i>, di attivare il giudizio arbitrale sono vincolate (almeno nell’ipotesi di mancato accordo sulla nomina del presidente del collegio come ribadito dal D.lgs 163/2006) all’applicazione della disciplina sul procedimento dettata <i>(rectius</i>, imposta) dal Legislatore.<br />
I numerosi (e non sempre organici) interventi normativi nell’ultimo decennio tramite disposizioni primarie, regolamentari delegate, decreti interministeriali non hanno agevolato il compito degli addetti ai lavori in un settore che, per natura ed interessi economici coinvolti, ha rilevanza non trascurabile (l’entità del costo nel 2003 delle stazioni appaltanti della Comunità Europea per gli appalti di lavori, servizi e forniture è di circa il 16% del prodotto interno lordo; in Italia è del 12,2% &#8211; circa 159 milioni di Euro-)[1].<br />
I problemi interpretativi della legge n. 109/94 (e successive modifiche) si sono accentuati dopo la sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, 17 ottobre 2003, n. 6335[2], che ha dichiarato l’illegittimità del regolamento di esecuzione (art. 150 D.P.R. n. 554/99) nella parte in cui non consentiva alle parti di concordare la nomina del terzo arbitro. La legge n. 80/2005 ed il D.lgs. n. 163/2006 hanno ribadito, in carenza di intesa sul terzo componente del collegio, l’obbligatorietà  di una disciplina del rito diversa da quella comune.<br />
L’ambito di applicazione dell’arbitrato è stato esteso dal recente codice dei contratti pubblici non solo agli appalti e concessioni ma anche ai servizi, forniture e concorsi di progettazione e di idee (art. 241); il D.lgs. ha anche novellato con disposizioni di grado primario i profili procedimentali (in precedenza dettati da normativa regolamentare delegata) nella logica di ricondurre a tendenziale unitarietà i modelli arbitrali (ad esempio anche quello previsto per l’esecuzione di interventi di particolare rilevanza strategica – D.Lgs. n. 190/2002- c.d. legge obiettivo).<br />
Alcuni brevi cenni sulle scelte recepite, sia prima che dopo la legge n. 109/94, sulle modalità di formazione della volontà, accesso all’arbitrato, costituzione, composizione del Collegio e rito applicabile possono contribuire alla comprensione della disciplina vigente.</p>
<p><b>2. L’arbitrato dei lavori pubblici prima della legge 11 febbraio 1994 n. 109.</p>
<p></b>L’arbitrato é previsto quale mezzo per la risoluzione delle controversie fra amministrazione e privati relative all’esecuzione di lavori pubblici da oltre 140 anni.<br />
L’art. 349 della l. 20.3.1865, allegato F, consentiva di demandare la decisione delle “<i>questioni fra l’amministrazione e gli appaltatori</i>” agli arbitri. Il legislatore si era limitato a richiedere per l’attivazione del giudizio davanti ai giudici privati la sottoscrizione di una clausola compromissoria nel capitolato speciale di appalto; la decisione della controversia era attribuita, in mancanza di volontà contraria, al Tribunale civile.<br />
Dopo l’approvazione del capitolato generale per le opere pubbliche (D.M. 31 agosto 1870) il D.M. 28 maggio 1895 aveva modificato la composizione (da 7 a 5) del collegio competente per la decisione di tutte le “<i>vertenze fra l’Amministrazione e l’appaltatore</i>” con criteri che conseguivano dalla necessità di conoscere sia questioni tecniche che giuridiche, non agevolmente scorporabili[3].<br />
Il rito applicabile era quello previsto dal codice di procedura civile allora vigente con alcune, significative, deroghe in tema di proposizione delle domande e dell’impugnazione (<i>actio nullitatis</i>) consentita solo per <i>errores in procedendo</i>.<br />
L’arbitrato era divenuto “obbligatorio” dopo il D.M. 28 maggio 1895: la volontà delle parti private di affidare il contenzioso ai giudici privati si limitava all’adesione al capitolato speciale.<br />
La disciplina che non consentiva alla parte privata la nomina del proprio arbitro è rimasta in vigore per quasi settanta anni.<br />
Il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, aveva approvato il nuovo capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici (parte integrante di ogni contratto relativo all’esecuzione di opere pubbliche statali). Il rito era disciplinato con il rinvio agli artt. 806 e ss. del c.p.c. ed all’art. 349 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 – allegato F. Il capitolato era innovativo e garantista non solo per la possibilità di nomina da parte del privato di un arbitro[4] ma anche perché &#8211; art. 47 &#8211; consentiva la declinatoria anche dopo la sottoscrizione della clausola compromissoria (l’attore poteva adire subito il giudice ordinario; il convenuto aveva la facoltà entro 30 giorni dalla notifica della domanda di declinare la competenza arbitrale). Contro la decisione erano consentite le impugnazioni previste dal codice di rito. <br />
L’arbitrato non era, quindi, “<i>obbligatorio</i>”.<br />
La legittimità dell’art. 47 era stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 127 del 1977[5] che aveva ribadito l’illegittimità di alcune disposizioni normative che prevedevano l’arbitrato obbligatorio e la necessità di tutelare l’autonomia delle parti con l’eventuale declinatoria.<br />
La legge 10 dicembre 1981, n. 741, &#8211; art. 16 &#8211; aveva novellato l’art. 47 del capitolato concedendo la facoltà di declinatoria solo a favore della P.A. “<i>con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto in caso di trattativa privata</i>”. L’arbitrato era, quindi, almeno per la parte privata, divenuto, in concreto, <i>obbligatorio</i> in quanto al momento della indizione del bando e della sottoscrizione del contratto il potere dell’imprenditore era, quantomeno, recessivo rispetto alle volontà della P.A..<br />
L’art. 16 della legge n. 741/81 è stato dichiarato illegittimo, in applicazione del principio del divieto dei c.d. arbitrati obbligatori, dalla Corte Costituzionale con la sentenza 9 maggio 1996, n. 152, nella parte in cui non riconosceva la facoltà di deroga, anche con atto unilaterale di ciascuno del contraenti, per contrasto con gli artt. 24 e 103[6].<br />
Dalla pronuncia era conseguita la vigenza della disciplina precedente, abrogata dalla disposizione dichiarata illegittima, e cioè l’art. 47 del capitolato approvato con il D.P.R. n. 1063/62.</p>
<p><b>3. La legge n. 109/94 (e successive modifiche): le scelte del Legislatore.</b></p>
<p>In adeguamento ai principi comunitari, la legge 11 febbraio 1994 n. 109 (c.d. legge Merloni) ha disciplinato le modalità di esecuzione dei lavori pubblici.<br />
In pochi anni sono state introdotte rilevanti – e contraddittorie – modifiche al sistema di definizione delle controversie. La disamina delle opzioni recepite non consente di individuarne agevolmente la <i>ratio</i>; l’indagine appare, comunque, rilevante per il commento della vigente normativa introdotta, di recente, dal D.Lgs. n. 163/06.<br />
L’art. 32, legge n. 109/94, nel testo originario[7], prevedeva la devoluzione della controversia, in caso di mancato accordo sulle riserve, al Tribunale civile con l’applicazione del rito del lavoro ritenuto più idoneo a consentire la definizione entro tempi celeri. La disposizione, comunque, non è mai stata applicata in quanto due decreti legge, non convertiti, ne avevano differito l’entrata in vigore.<br />
La seconda versione (legge n. 216/95 – c.d. Merloni bis), dopo aver introdotto con l’art. 31bis il tentativo obbligatorio di conciliazione solo per il contenzioso relativo alle riserve delle imprese, ha novellato l’art. 32 prevedendo che “<i>la definizione della controversia è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del libro quarto del codice di procedura civile</i>”.<br />
Dopo appena un anno dall’emanazione delle legge quadro il legislatore aveva, quindi, recepito diversa, opposta, scelta, confermando la validità dell’arbitrato; la disciplina del procedimento, con scelta innovativa rispetto alla tradizione, era limitata al rinvio al codice di rito.<br />
La legge 18 novembre 1998, n. 415 (cd. Merloni ter) – art. 10 – aveva integralmente novellato l’art. 32 ribadendo la facoltatività dell’istituto e dettato disciplina “speciale” per il rito. Il secondo comma demandava, infatti, la gestione del giudizio alla Camera Arbitrale istituita presso l’Autorità Garante per i lavori pubblici ed affidava ad un decreto ministeriale la disciplina del procedimento “<i>nel rispetto dei principi del codice di procedura civile</i>”; al regolamento delegato era demandata, fra l’altro, “<i>la disciplina per la costituzione, cognizione e modalità di funzionamento della Camera, i criteri di ammissione all’albo, della nomina di arbitri secondo i principi di trasparenza, imparzialità e correttezza</i>”.<br />
La legge aveva inteso, oltre che risolvere i profili interpretativi sulla obbligatorietà, dettare un giudizio arbitrale <i>amministrato</i>.<br />
Il lungo e travagliato <i>iter</i> formativo dell’art. 32 si era concluso con la legge 1 agosto 2002, n. 166, (c.d. Merloni quater) che aveva novellato l’istituto dell’accordo bonario con modifiche all’art. 31, comma 1, 1bis, 1ter e 1quater. L’ambito di applicazione soggettiva era stato individuato a favore dei titolari dei “<i>rapporti di cui all’art. 2, lettera a, della l. 109/94” </i>(e cioè pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico); di conseguenza, era venuto meno l’obbligo di adire la Camera per i soggetti di cui alle lettere b e c dell’art. 2, comma 4 (concessionari di lavori pubblici ed altri privati soggetti alla l. Merloni; ad esempio enti ecclesiastici destinatari di finanziamenti pubblici)[8].</p>
<p><b>4. La normativa delegata prevista dall’art. 32 legge n. 109/94.</b></p>
<p>a) Il regolamento di attuazione della legge quadro è stato approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554[9]. L’art. 149 disciplinava l’accordo bonario; l’art. 150 (definizione delle controversie) ribadiva che la scelta arbitrale doveva essere contenuta negli “<i>atti contrattuali o apposito compromesso</i>” e che il giudizio – rituale – era demandato ad un collegio costituito presso la Camera; il secondo comma richiedeva la nomina dell’arbitro nella domanda o nell’atto di resistenza (in mancanza, era demandata al presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 810, secondo comma, del codice di rito).<br />
La disposizione successiva (art. 151) disciplinava il funzionamento della Camera alla quale era demandata la formazione e tenuta dell’albo degli arbitri, dei consulenti tecnici, la redazione del codice deontologico, la determinazione del compenso (secondo parametri che tenevano conto del valore e complessità delle controversie “<i>anche in deroga alle tariffe professionali vigenti</i>” comma 10).<br />
L’iscrizione all’albo era limitata ai magistrati amministrativi, della Corte dei Conti ed Avvocati dello Stato in servizio (il Consiglio della Camera ne aveva determinato il numero rispettivamente in 25, 30, 30) designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti e alle stesse categorie a riposo; nonché ad altre figure professionali (avvocati, ingegneri o architetti iscritti ai relativi albi, professori universitari). Non era prevista la partecipazione dei magistrati ordinari con scelta, con ogni probabilità, dovuta all’esigenza di evitare un possibile contenzioso con il C.S.M. per il rilascio delle autorizzazioni all’assunzione dell’incarico.<br />
Il Collegio era composto da tre arbitri e non da cinque come in precedenza previsto dal D.P.R. 1063/1962; si trattava di un arbitrato (<i>ex lege</i>) amministrato e le parti erano private di ogni scelta sul rito; alla Camera non era consentita la sindacabilità del lodo né della validità della clausola compromissoria.<br />
L’istituzione della Camera era stata criticata anche per le modalità di nomina del terzo arbitro (che avveniva prima con il sorteggio all’interno delle categorie e poi con scelta del Direttivo).<br />
b) Il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici (ancora vigente) è stato approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145; le previsioni costituiscono disciplina inderogabile per i rapporti contrattuali fra stazioni appaltanti ed esecutori dei lavori pubblici.<br />
In tema di contenzioso l’art. 32 individua un ambito temporale dalla conclusione dei lavori (90 giorni) per la definizione delle riserve. Le domande non possono essere proposte davanti agli arbitri (o al giudice ordinario) “<i>per importi superiori a quanto indicato nelle riserve</i>” (quarto comma). L’art. 33 prevede un termine, “a pena di decadenza” per l’impresa, ai fini dell’attivazione del giudizio arbitrale (o davanti al Tribunale) dalla comunicazione della quantificazione delle somme riconosciute, dopo le riserve, dalla stazione appaltante. L’art. 34 ribadisce la possibilità di adire il giudice ordinario in mancanza di clausola compromissoria o compromesso. Ove la decisione della controversia sia stata demandata ai giudici privati è (rectius, era) applicabile la disciplina prevista dall’art. 150 del Regolamento 554/99 (di recente novellato dal D.lgs. 163/2006).</p>
<p><b>5. La disciplina del procedimento. Alcune riflessioni sulla sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, 17 ottobre 2003 n. 6335.</b></p>
<p>Il decreto interministeriale  2 dicembre 2000, n. 398, aveva dettato la disciplina del procedimento arbitrale in esecuzione della delega prevista dall’art. 32 della legge n. 109/94 (la normativa è stata abrogata dall’art. 256 del codice dei contratti).<br />
Tra le disposizioni più rilevanti segnalo:<br />
&#8211; la domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni (dopo la trasmissione alla Camera) limitavano<i> “inderogabilmente l’oggetto del giudizio” </i>(art. 2, terzo comma);<br />
&#8211; la costituzione del Collegio (ed il pagamento dell’acconto) determinavano la pendenza della lite (art. 3);<br />
&#8211; il lodo veniva depositato nel termine di centottanta giorni dalla costituzione del collegio, salvo proroghe, presso la Camera Arbitrale entro dieci giorni dall’ultima sottoscrizione (art. 9, comma quarto);<br />
&#8211; la liquidazione delle competenze era demandata alla Camera con provvedimenti che costituivano titolo esecutivo; i corrispettivi dovevano essere versati direttamente presso l’istituzione.<br />
La disciplina era stata criticata in quanto deroga alla disciplina comune codicistica. <br />
I rilievi sono stati condivisi, sia pure in parte, dal Consiglio di Stato che con sentenza 17 ottobre 2003, n. 6335, ha dichiarato l’illegittimità dell&#8217;art. 150 del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 554/99) nella parte in cui prevedeva (<i>rectius</i>, imponeva) la nomina del terzo arbitro da parte della Camera (nonché delle collegate disposizioni sulla tenuta dell&#8217;Albo). I Giudici di Palazzo Spada hanno, invece, ritenuto esenti da censure le altre disposizioni impugnate con particolare riferimento alla disciplina del rito diversa da quella comune. <br />
Il Consiglio di Stato ha posto a fondamento della decisione tre concorrenti argomentazioni:<br />
&#8211; l’eccesso di delega in quanto l&#8217;art. 32, comma terzo, della legge n. 109/94 &#8220;<i>non contiene alcuna previsione, che comunque sarebbe dovuta essere espressa, circa l&#8217;attribuzione alla potestà regolamentare del governo della fissazione dei criteri per la composizione dei collegi arbitrali e, tanto meno, della sottrazione alle parti del potere di scegliere d’accordo fra di loro il terzo arbitro, che sovente costituisce l’ago della bilancia del giudizio arbitrale</i>”;<br />
&#8211; l’illegittimità della previsione annullata in quanto &#8220;<i>in contrasto con quelle regole che, in relazione alla natura volontaria dell&#8217;arbitrato, assegnano il rango di veri e propri principi di natura essenziale e strutturale</i>&#8220;;<br />
&#8211; il giudizio arbitrale richiede la possibilità di consentire alle parti la nomina del terzo arbitro; in caso contrario il collegio sarebbe riconducibile ad una giurisdizione speciale, in contrasto con i principi costituzionali. L&#8217;individuazione dell&#8217;organo preposto a tale attività nella Camera Arbitrale, organo non giurisdizionale, costituisce ulteriore elemento per pervenire all’illegittimità delle disposizioni in quanto l&#8217;organo &#8220;<i>pur operando in piena autonomia ed indipendenza, è pur sempre amministrativo, facente parte della pubblica amministrazione, che nella maggioranza dei casi è parte in causa nel giudizio arbitrale. Trattasi comunque di organo che non risponde a quei requisiti di terzietà che il titolo IV della parte seconda della Costituzione richiede per tutti i giudici e per tutti i giudizi</i>&#8220;.<br />
Il Consiglio di Stato, ha recepito una lettura riduttiva, sia pure in diretta relazione alle censure dedotte, in quanto ha ritenuto non lesiva del diritto alla difesa della parte privata la disciplina sul rito diversa da quella comune codicistica.<br />
Il nodo da sciogliere attiene, a mio avviso, alla ragionevolezza della previsione di due distinti procedimenti che conseguono dalle modalità di nomina del terzo arbitro (d’intesa tra le parti o dalla Camera); la normativa riconosceva (e riconosce, anche dopo il D.Lgs. 163/06) alla stazione appaltante, e quindi alla P.A., il potere di individuare il modello procedimentale, senza che assuma rilevanza la volontà espressa dalla controparte.</p>
<p><b>6. La previsione di ulteriori, diversi, modelli arbitrali (D.M. 14 aprile 2000 n. 200; D.Lgs. 20 agosto 2002 n. 190; D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170)</p>
<p></b>Le perplessità sulla ragionevolezza del dato normativo trovano conferma nella constatazione della previsione di modelli arbitrali diversi sia dalla disciplina codicistica che da quella prevista dall’art. 32 l. 109/94 per la definizione del contenzioso, successivo al contratto, relativo a specifiche forniture ed esecuzione di opere pubbliche.<br />
a) Il D.M. 14 aprile 2000, n. 200 (regolamento concernente il capitolato generale di oneri per i contratti dell’amministrazione della difesa) ha previsto l’obbligo della nomina dell’arbitro della parte pubblica solo all’interno di alcune categorie (magistrati amministrativi, avvocati dello Stato) e la facoltà della declinatoria, anche dopo il contratto, della competenza dei giudici privati.<br />
b) Il D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190[10] (c.d. legge obiettivo per le grandi infrastrutture) – all’art. 12 – consentiva alle parti la scelta del presidente del collegio (anche prima dell’intervento del Consiglio di Stato) solo nell’ambito dei giudici amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, in deroga alla disciplina regolamentare allora vigente (D.L. n. 398/2000). In caso di mancato accordo la nomina era demandata alla Camera. Al giudizio si applicavano, salvo quanto disposto dall’art. 12, le disposizioni del codice di rito.<br />
c) Il D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170, ha approvato il regolamento sulla disciplina del Genio militare. La disposizione (elaborata prima dell’approvazione della legge n. 80/2005) prevede la nomina dell’arbitro dell’amministrazione “<i>fra gli ufficiali del Genio Civile con particolare esperienza maturata nel settore dei lavori pubblici</i>”; il presidente del Collegio può esser individuato solo fra i magistrati amministrativi, contabili ed Avvocati dello Stato. Per il rito è previsto il rinvio “<i>alle norme fissate dal codice di procedura civile, integrate, ove occorra, da quelle contenute nel decreto interministeriale 2 dicembre 2000 n. 398</i>”.</p>
<p><b>7. Il tentativo di razionalizzare la disciplina: la l. 80/2005.</p>
<p></b>La legge 14 maggio 2005, n. 80, aveva novellato l&#8217;art. 32, secondo comma, della legge n. 109/94. L’intervento (quinto dall’entrata in vigore della legge quadro) era finalizzato a risolvere i dubbi interpretativi conseguenti alla decisione del Consiglio di Stato 6335/2003 (la stessa Camera Arbitrale con delibera 27 aprile 2005 aveva espresso dubbi sulla sua concreta utilità e sollecitato all’esecutivo la “<i>cancellazione</i>” per evitare “<i>spreco di pubblico denaro rispetto ai compiti marginali che residuavano all’Istituzione</i>&#8220;).[11]<br />
L&#8217;art. 5, comma 16 sexies, della legge n. 80/2005 aveva ribadito il principio dell&#8217;applicabilità ai giudizi delle disposizioni del codice di procedura civile (e non dell&#8217;arbitrato) e previsto due alternativi riti, a seconda delle intese maturate fra le parti sulla nomina del presidente. Ove tale indicazione fosse stata concorde, era applicabile al procedimento la disciplina comune, con esclusione del deposito del lodo presso la Camera (previsto dall&#8217;art. 9, comma quarto, del D.M. n. 398/2000) e l&#8217;applicazione per i compensi delle tariffe allegate allo stesso regolamento. L&#8217;arbitrato poteva definirsi, quindi, <i>rituale</i>, e (mini) amministrato.<br />
Nell’ipotesi di mancata intesa sul terzo arbitro &#8211; comma due ter &#8211; la nomina era demandata alla Camera ed al procedimento &#8211; amministrato <i>ex lege</i> – erano applicabili (tutte) le disposizioni del D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, che prevedevano numerose, e rilevanti, deroghe alla disciplina comune (ad esempio: modalità di proposizione delle domande, divieto di modifica di esse, preclusioni, modalità di deposito del lodo, etc).</p>
<p><b>8. La conferma della scelta del legislatore nel sistema vigente: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. </p>
<p></b>Il 16 aprile 2006 è stato emanato, in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE e della legge 18.4.2005 n. 623, il D. lgs. n. 163 (codice dei contratti pubblici). La logica sottesa all’intervento normativo è di pervenire ad una disciplina unica e semplificata per l’affidamento di lavori, servizi e forniture della pubblica amministrazione.</p>
<p>Il provvedimento non si è limitato a disciplinare l’attività contrattuale della P.A. ma anche l’eventuale contenzioso (transazione – art. 239; accordo bonario &#8211; 240; arbitrato – 241; Camera Arbitrale e albo degli arbitri – art. 242; ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato dalla Camera Arbitrale – art. 243). Assume rilevanza per la disamina dell’istituto anche la disposizione sulla giurisdizione (art. 244).<br />
Per quanto rileva ai fini dell’indagine, l’art. 5, primo comma, prevede l’emanazione di un regolamento per la disciplina “<i>esecutiva ed attuativa</i>” del decreto sia per i contratti delle amministrazioni ed enti statali sia, nei limiti consentiti dalle competenze regionali, di ogni “<i>altra amministrazione o soggetto equiparato</i>”. Il comma ottavo prevede l’emanazione di un (nuovo) capitolato generale destinato a costituire parte integrante del contratto delle stazioni appaltanti statali (in attesa continua ad avere efficacia la disciplina delegata emanata ai sensi dell’art. 32 legge n. 109/94 – D.M. 145/2000).<br />
La <i>ratio</i> (espressamente indicata nella relazione) dell’intervento sull’arbitrato è di dettare una disciplina uniforme per i diversi modelli previsti in specifiche disposizioni, compreso il D.Lgs. n. 190/2002 sulle c.d. grandi infrastrutture; nonché di risolvere, con normativa di grado primario, i dubbi desumibili dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6335/2003 sulla legittimità della disciplina del giudizio introdotta con normativa delegata in deroga alla disciplina comune.</p>
<p>I rapporti devolvibili ai giudici privati sono individuati dall’art. 241 nelle controversie relative a diritti soggettivi che conseguono dall’esecuzione dei contratti pubblici disciplinati dal codice; la relazione richiama sul punto anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato sulle controversie risarcitorie che trovano titolo nei provvedimenti di affidamento (demandati dall’art. 244 alla cognizione esclusiva del Tar). Trova quindi conferma anche nel D.Lgs. n. 163/2006 la competenza, secondo i principi generali, dei giudici amministrativi per le controversie relative alla fase di selezione del contraente.<br />
Per l’individuazione delle controversie devolvibili agli arbitri è indispensabile il riferimento anche all’art. 244, terzo comma, che demanda alla giurisdizione esclusiva del Tar le pretese relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti ad esecuzione continuata e periodica, alla clausola di revisione del prezzo e “<i>ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento prezzi previsti dall’art. 133, commi 3 e 4</i>” (dovuto all’aumento del costo del materiale); l’attribuzione di tali domande al Tar non consente la cognizione del collegio previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 (possono, invece, essere conosciute dall’arbitrato previsto dall’art. 6 legge n. 205/2000 se le posizioni giuridiche di cui si chiede tutela sono riconducibili a diritti soggettivi).<br />
E’ stata confermata la scelta, recepita nella legge n. 80/2005, della possibilità di attivare un giudizio disciplinato dalle norme del  c.p.c. (salvo limitate deroghe) ove le parti concordino nella scelta del terzo arbitro “tra soggetti di particolare esperienza” nella materia di cui si discute; in mancanza, la nomina è demandata alla Camera, con applicazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 che, quindi, ha ribadito, la diversità del rito in conseguenza del mancato accordo sulla nomina del presidente.<br />
E’ opportuna la constatazione che la disciplina vigente risulta comunque diversa dalla novella sull’arbitrato (D.lgs. n. 40/2006), anche se il secondo comma dell’art. 241 prevede espressamente l’applicabilità al giudizio delle norme del codice di procedura (salvo quanto non espressamente previsto).<br />
In particolare: la pronuncia del lodo avviene con il deposito presso la Camera (art. 241, comma 9) da effettuare “<i>entro dieci giorni dalla data della ultima sottoscrizione</i>” (comma 10). Il Codice dei contratti ha inteso confermare “<i>ai fini dell’esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile</i>” (l’art. 824 bis, novellato, prevede per il lodo, dopo l’ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria); l’ordinanza collegiale di liquidazione del compenso e delle spese e di consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo (comma dodici); ove il giudizio sia regolato dalla Camera la stessa efficacia è attribuita al suo provvedimento (l’art. 824, secondo comma, c.p.c., prevede, invece, per gli arbitrati comuni la mancata cogenza del provvedimento di liquidazione delle competenze, se non accettato dalle parti; la quantificazione è demandata, su istanza della parte interessata, <i>ex</i> art. 814 c.p.c., al Presidente del Tribunale con provvedimento che costituisce titolo esecutivo).<br />
La disciplina dà adito a consistenti dubbi per la ragionevolezza; non è agevole individuare la <i>ratio</i> che consente la formazione di un titolo esecutivo che, secondo la disciplina comune, richiede la delibazione del presidente del Tribunale; le perplessità si estendono anche all’idoneità del provvedimento della Camera a costituire titolo esecutivo in quanto la natura dell’istituzione non consente di ricondurlo alle categorie previste dall’art. 474 c.p.c., pur dopo la recente novella. In sintesi, non è configurabile un titolo esecutivo di natura giudiziale né stragiudiziale in quanto le parti non hanno conferito espresso mandato all’istituzione (come nell’arbitrato amministrato convenzionale) per la disciplina delle spese[12].<br />
L’art. 242 riproduce, con adattamenti quasi esclusivamente lessicali, gli artt. 150 e 151del D.P.R. n. 554/99 sulla competenza della Camera.<br />
Per quanto attiene all’elenco degli arbitri – comma 6 – (e quindi dei soggetti che possono essere nominati presidenti ove le parti non concordino nella scelta) il Codice dei contratti ha ribadito la possibilità di ammissione delle categorie già previste dalla legge n. 109/94 e normativa delegata (magistrati amministrativi, contabili ed amministrativi, avvocati dello Stato sia in servizio che a riposo, etc); ha, però, abolito il numero chiuso previsto dalla previgente normativa. La disciplina è destinata ad alimentare il dibattito sulla partecipazione di dipendenti pubblici a collegi arbitrali che coinvolgono l’Amministrazione.<br />
Merita attenzione la disposizione che consente (comma sesto, punto d) – seconda parte) l’ammissione all’albo, oltre che ai professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche, anche ai “<i>dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</i>” (l’estensione è giustificata con riferimento alla bozza dell’emanando regolamento di esecuzione).<br />
L’art. 243 disciplina, sia pure schematicamente, il procedimento per quanto non espressamente previsto dall’art. 241, se la nomina del terzo arbitro è stata disposta dalla Camera.<br />
La disposizione prevede la trasmissione degli atti iniziali (domanda, atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni) alla Camera per la nomina del terzo componente (comma due); alle parti è consentita, per la prima volta, la individuazione della sede del collegio presso le sezioni regionali dell’osservatorio (comma tre), nonché la proposizione dell’istanza di ricusazione anche in riferimento all’eventuale svolgimento di incarichi professionali degli arbitri a favore di una delle parti (comma quarto).<br /> <br />
La quantificazione dell’acconto e del saldo è demandata alla Camera che provvede anche alla liquidazione a favore dei consulenti.<br />
Il regime di entrata in vigore del codice dei contratti è stato modificato dalla legge 12 luglio 2006 n. 228. Il comma 34 dell’art. 1 consente l’applicabilità della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 163/2006 per il contenzioso che trova titolo anche nei contratti stipulati in precedenza ad essa, ove la clausola compromissoria richiami il capitolato generale d’appalto approvato con il D.P.R. n. 1063/62; sono, comunque, fatte salve le diverse previsioni solo per i giudizi nei quali il collegio sia stato costituito prima del 12 luglio 2006. E’ stata confermata la salvezza (già peraltro prevista anche dalla legge n. 80/2005) delle procedure “<i>già introdotte o definite alla data di entrata in vigore di tale legge, purché rispettose delle disposizioni codicistiche sull’arbitrato o dettate dall’art. 32 l. 109/94 (e successive modifiche)</i>”.<br />
Il punto c) dell’art. 1, comma 34, legge n. 228/2006 consente, ove siano stati già nominati dalle parti i due arbitri, l’applicabilità “<i>delle norme vigenti prima dell’entrata in vigore del presente codice</i>” (riterrei, ad esempio, il rito previsto per il contenzioso relativo agli interventi per le grandi infrastrutture).<br />
Il D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, ha prorogato al 1° agosto 2007 l’entrata in vigore del Codice degli Appalti, senza alcuna modifica alla disciplina dell’arbitrato.</p>
<p><b>9. L&#8217;individuazione dell&#8217;ambito oggettivo, soggettivo e delle condizioni di proponibilità del giudizio arbitrale dei contratti pubblici.</p>
<p></b>L’ambito dell’applicazione dell’arbitrato previsto dal codice è costituito, come già rilevato in precedenza, dalle controversie relative a diritti soggettivi che hanno origine nei contratti stipulati per i lavori, servizi, forniture, concorsi di idee con la P.A. (v. art. 241).<br />
Per quanto attiene l&#8217;ambito soggettivo, l’art. 1, comma primo, prevede la vincolatività del D.Lgs. n. 163/2006 per le controversie relative all&#8217;esecuzione di contratti stipulati dagli “<i>enti aggiudicatori</i>” e dai “<i>soggetti aggiudicatori</i>”, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere.<br />
Il comma 29 dell’art. 3 chiarisce che sono da qualificare “<i>enti aggiudicatori</i>”, anche ai fini del contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche ed i soggetti che comunque “<i>operano in virtù di diritti speciali od esclusivi concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti</i>” (al Codice sono stati allegati i relativi elenchi ritenuti comunque “<i>non limitativi</i>”). I soggetti “aggiudicatori”, invece, sono definiti dal comma 31 ai soli fini della parte seconda e quindi non del contenzioso, quelli obbligati all’osservanza delle (altre) disposizioni del codice. Di conseguenza solo i contratti con gli enti “aggiudicatori” possono costituire oggetto dell’arbitrato previsto dal D.Lgs. 163/2006.<br />
Sulle condizioni di proponibilità l’art. 240, comma 16, ha ribadito la possibilità di attivare il giudizio solo dopo il decorso del termine previsto per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, se necessario (e cioè quando l’importo delle riserve è superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale). La disciplina è stata estesa dal comma ventidue dell’art. 240, in quanto compatibile, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e forniture se la pretesa economica del privato non è inferiore al dieci per cento dell’importo in origine previsto.<br />
La legge n. 228/2006 (art. 1, comma 33) ha, comunque, differito l’entrata in vigore della disciplina sull’accordo bonario introdotta dal D.Lgs. n. 163/2006 al 1 luglio 2007. Rimangono, quindi, applicabili fino a tale data le disposizioni precedenti.</p>
<p><b>10. Riflessioni conclusive sul procedimento (o procedimenti) arbitrali. Alcune perplessità.</p>
<p></b>L’indagine svolta consente alcune riflessioni conclusive sulla disciplina dell’arbitrato per l’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche (o soggetti equiparati).<br />
Il D.Lgs. n. 163/06 ha ribadito la previsione di due distinti riti per la definizione di analogo contenzioso. Il primo, che consegue dalla scelta consensuale del terzo arbitro, è regolato, salvo alcune marginali deroghe, dalla disciplina comune e, quindi, non può definirsi, almeno in senso stretto, <i>amministrato</i>. Al secondo, ove la nomina sia demandata alla Camera arbitrale, è invece applicabile la disciplina dettata dalla normativa richiamata dall’art. 243, con deroghe al modello codicistico. Si tratta, dunque, di un arbitrato <i>amministrato sia per le modalità di nomina del terzo arbitro che per alcune regole sul rito dettate da fonte normativa eteronoma</i>.<br />
Il sistema non appare immune da dubbi di violazione del principio di ragionevolezza previsto all’art. 3 della Costituzione; la previsione di distinti modelli arbitrali, in conseguenza della mancata intesa sulla nomina del terzo arbitro, non appare esente da critiche anche per la lesione del diritto delle parti di disciplinare il procedimento, desumibile dall’art. 816, secondo comma, del codice di rito.<br />
Le perplessità assumono consistenza alla luce della constatazione che il codice De Lise (ed ancor prima l’art. 32 della legge Merloni) indica come disciplina di riferimento la normativa processualcivilistica. Non risulta agevole la distinzione fra tali principi e quelli dettati dallo stesso codice in tema di arbitrato.<br />
La normativa vigente (in attesa dell’emanazione del capitolato generale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 163/06) non consente, a mio avviso, alle parti private di maturare consapevole ed autonoma adesione al giudizio arbitrale. L’art. 32 della legge. 109/94 prevede la facoltà di attivare tale mezzo per la soluzione delle controversie; l’art. 34 del Capitolato Generale (D.M. 19 aprile 2000 n. 145, ancora vigente) consente l’inserimento di una clausola arbitrale nel contratto di affidamento dei lavori. E’ almeno dubbia la possibilità per le parti private, ai fini della partecipazione alla gara, di non aderire (o contestare) lo schema di contratto e del capitolato allegato al bando predisposto dalla P.A.. L’art. 35 del D.P.R. n. 554/99 richiede, infatti, quali allegato al progetto esecutivo “lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto”; l’art. 45 richiede, poi, che lo schema debba contenere anche le modalità di soluzione delle controversie.<br />
E’ auspicabile che la normativa delegata (regolamento e capitolato) prevista dal D.Lgs. n. 163/06 possa offrire alle parti una disciplina, rispettosa dei principi costituzionali per l’accesso all’arbitrato.</p>
<p><b>Bibliografia.</b><br />
A. ABBAMONTE, “<i>Gli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie</i>” (art. 239-242) in AA.VV. (a cura di) M. SANINO, «Commento al codice dei contratti pubblici», Torino, 2006, p.655 ss. <br />
A. BUONFRATE, “<i>Il nuovo arbitrato dei contratti pubblici</i>”, in <u>www.judicium.it</u> <br />
A. DAPAS-L. VIOLA, <i>L’arbitrato del nuovo codice dei contratti pubblici</i>, Milano, 2007.<br />
R. DE NICTOLIS, <i>Il nuovo contenzioso in materia di appalti pubblici</i>, Milano, 2007<br />
FOLLIERI, “<i>Le modifiche apportate all’arbitrato negli appalti dei lavori pubblici dalla legge 80/2005</i>”, in <i>Urbanistica e Appalti</i>, 2006, p. 258 ss.<br />
A. LA TORRE, “<i>L’arbitrato in materia di lavori pubblici”</i>, in <i>Giust. Civ</i>. (suppl. al n. 11/06) <BR><br />
LOMBARDINI, “<i>Il nuovo assetto dell’arbitrato nei lavori pubblici ex art. 5, comma 16 sexies, l. n. 80 del 2005: riforma e controriforma</i>”, in <i>Riv. trim. dir. proc. civ.</i>, 2006, 2005 ss.<br />
LUISO, “<i>Il regolamento del processo arbitrale per i lavori pubblici: la procedura</i>”, in <i>Riv. trim. dir. proc. civ.</i>, 2002, p. 31.<br />
LUISO, “<i>Il Consiglio di Stato interviene sull’arbitrato dei LLPP</i>”, in <i>Riv. Arb</i>., 2003, p. 743 ss.<br />
E. ODORISIO, «<i>L’arbitrato nelle controversie in materia di lavori pubblici</i>», I, “<i>Profili sistematici</i>”, Roma, 2004.<br />
PUNZI, “<i>L’arbitrato per la risoluzione delle controversie negli appalti di opere pubbliche”</i> in AA.VV., “<i>L’appalto fra pubblico e privato</i>”, Milano, 2001, pag. 87 ss.<I><BR><br />
</I>SCOCA, «<i>Giurisdizione e riti processuali in tema di appalti di lavori pubblici</i>» in AA.VV. pag. 3  e ss.; id «<i>Osservazioni sulla disciplina dell’arbitrato di lavori pubblici</i>», in <i>Riv. Trim. App.</i> 2002, p. 596 ss.<br />
VERDE, “<i>L’arbitrato in materia di OO.PP. alla luce dell’art. 5, comma 16, Legge n. 80/2005</i>”, in <i>Riv. Arb</i>., 2005, p. 223 ss.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>[1]I dati sono desunti da m. clarich, «Codice appalti; si apre il cantiere giuridico con costi diretti ed indiretti per gli operatori», in Guida al diritto, 2006, 25, p.10.</p>
<p>[2] In Cons. St., 2003, I, p. 2242 e ss. </p>
<p>[3] Il collegio era composto da due componenti scelti dal presidente del Consiglio di Stato, due dal presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, uno dal presidente della Corte di Appello di Roma.</p>
<p>[4] L’art. 45 così prevedeva la composizione del collegio:<br />
“a) un magistrato del Consiglio di Stato, che lo presiede, nominato dal Presidente del Consiglio stesso;<br />
b) un magistrato giudicante della Corte d’Appello di Roma, nominato dal Primo Presidente della Corte stessa;<br />
c) un componente tecnico del Consiglio Superiore dei LL.PP. nominato dal Presidente del Consiglio stesso;<br />
d) un funzionario della carriera direttiva, amministrativa o tecnica del Ministero dei Lavori Pubblici o da un avvocato dello Stato, nominato dal Ministero dei Lavori Pubblici o da un suo delegato;<br />
e) un libero professionista, iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall’appaltatore”.</p>
<p>[5] In Giust. Cost. 1977, p. 4103, con nota di v. andrioli «L’arbitrato obbligatorio e la Costituzione».</p>
<p>[6] In Guida al diritto, 1996, 2, p. 99 ss. con nota di odorisio. Secondo il giudice delle leggi la norma era in contrasto con i principi costituzionali in quanto “con il prevedere che la competenza arbitrale può essere derogata solo con una clausola iscritta nel bando o invito di gara oppure nel contratto nel caso di trattativa privata, finisce con il rendere obbligatorio l’arbitrato, in sfregio al principio, più volte ribadito, secondo cui solo a fronte della concorde e specifica volontà delle parti (liberamente formatasi) sono consentite deroghe alla regola della statualità della giurisdizione”.</p>
<p>[7] Secondo la disposizione “nei capitolati generali o speciali non può essere previsto che la soluzione delle controversie si deferita ad un collegio arbitrale ai sensi dell’art. 806 e seguenti c.p.c.”.</p>
<p>[8] La stessa legge aveva abrogato le disposizioni che “prevedevano limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia sui lavori pubblici come definito dall’art. 2”.</p>
<p>[9] V. f.p. luiso, «La Camera Arbitrale per i lavori pubblici», in Riv. arb., 2000, 411 ss. </p>
<p>[10] V. C. Volpe, «Risoluzione delle controversie e norme processuali nella legge obiettivo. Alcune considerazioni sugli articoli 12 e 14 del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190», in www.giustizia-amministrativa.it.</p>
<p>[11] Il provvedimento, come altre direttive, è rinvenibile sul sito della Camera. </p>
<p>[12] L’art. 24 legge 4 agosto 2006 n. 258 (c.d. legge milleproroghe) ha previsto l’applicabilità delle tariffe degli avvocati per tutti gli arbitrati rituali compreso quello del D.Lgs. 163/2006. Il decreto sulle tariffe (D.M. 8 aprile 2004 n. 127) è applicabile per l’intero collegio anche se non composto, per intero, da legali.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 25.7.2007)  </i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/larbitrato-nelle-controversie-dei-contratti-pubblici-gia-dei-lavori-pubblici/">L&#8217;arbitrato nelle controversie dei contratti pubblici (già dei lavori pubblici)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Dubbi sulla legittimità delle norme transitorie riguardanti la nuova &#8220;procedura camerale&#8221; per gli arbitrati in materia di lavori pubblici con riferimento alla volontà delle parti. Ambito soggettivo di applicazione.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:22 +0000</pubDate>
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<p>L’art. 32, co. 4, l. 109/94 e succ. modif. ha previsto che &#8220;… il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuta nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferita ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dubbi-sulla-legittimita-delle-norme-transitorie-riguardanti-la-nuova-procedura-camerale-per-gli-arbitrati-in-materia-di-lavori-pubblici-con-riferimento-alla-volonta-delle-parti-ambito-soggettivo-di/">Dubbi sulla legittimità delle norme transitorie riguardanti la nuova &#8220;procedura camerale&#8221; per gli arbitrati in materia di lavori pubblici con riferimento alla volontà delle parti. Ambito soggettivo di applicazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>L’art. 32, co. 4, l. 109/94 e succ. modif. ha previsto che &#8220;… il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuta nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferita ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata&#8221;.</p>
<p>E ciò – dispone la norma – a partire dall’entrata in vigore del regolamento, che, giusta l’art. 3, co. 4, della l. 109/94 e succ. modif., è entrato in vigore 3 mesi dopo la sua pubblicazione (G.U.R.I. n. 98 suppl. ord., del 28 aprile 2000 = 28.7.2000).</p>
<p>E’ appena il caso di aggiungere che la richiamata disposizione (art. 32, co. 4), per la gerarchia delle fonti e per la sua specificità, prevale, ovviamente, sulle norme transitorie del regolamento (art. 232) che comporterebbero l’applicabilità delle nuove norme in materia di arbitrato ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.</p>
<p>Precisato questo, il primo problema attiene all’individuazione dei soggetti ai quali si applicano le norme richiamate – di legge e regolamento – nonché il capitolato generale.</p>
<p>In proposito la legge – che in modo puntuale delimita l’ambito soggettivo di applicazione – all’art. 2, co. 3 specifica che alcune norme, fra le quali è compreso l’art. 32, non si applicano ai concessionari di lavori pubblici, ai soggetti privati di cui alla lett. c) del precedente co. 2, nonché ai soggetti di cui alla lett. b) co. 2, operanti nei settori di cui al d.lgs. 158/95 (settori esclusi).</p>
<p>I contratti &#8211; vecchi e nuovi – nei quali sono parti tali soggetti seguono (di conseguenza) la loro autonoma disciplina, sì che decisivi appaiono I relativi compromessi o clausole compromissorie.</p>
<p>Tale prima deduzione, del tutto piana sulla base della lettura delle disposizioni (complicate ed aride come tutte quelle fatte di specificazioni minute, non riducibili a concetti) richiede un approfondimento per la mancanza di coordinamento con le disposizioni del capitolato generale.</p>
<p>Tale provvedimento – nel quale, per tradizione, hanno gran peso le norme in tema di riserve e di controversie – sembrerebbe avere, invece, un campo di applicazione maggiore. In base all’art. 1. co. 1, d.m. 19 aprile 2000 n. 145 (G.U.R.I. n. 131/2000), infatti &#8220;Il capitolato generale d’appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici&#8221;.</p>
<p>Con questo riferimento così ampio (…affidatari di lavori pubblici…) si ricomprendono, ai sensi dell’art. 2. co. 1, della legge, &#8211; che disciplina l’ambito oggettivo di applicazione &#8211; i lavori affidati dai soggetti di cui al successivo comma 2, senza distinzione fra i numerosi soggetti indicati nelle lettere a) b) e c) di tale co. 2.</p>
<p>L’indicazione del decreto ministeriale di adozione del c.g.a. sembra però non tener conto di quanto disposto dalla legge (109/94 e succ. modif.) che all’art. 3 co. 5, prevede che con decreto del Ministero dei LL.PP. sia adottato – ai sensi dell’art. 17, co. 3, l. 400/88 – il nuovo capitolato generale d’appalto &#8220;… che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a)…&#8221;.</p>
<p>Il risultato (che la dice lunga sul coordinamento che ha presieduto a questa alluvione di norme in materia di lavori pubblici) è che:</p>
<p>1) il nuovo capitolato generale si applica solo ai rapporti nei quali sono parti – come affidanti – i soggetti elencati all’art. 2, co. 2, lett. a) della legge;</p>
<p>2) vi sono, poi, una serie di altri soggetti elencati al comma 2 lett. b, ai quali si applica l’art. 32 della legge sulla definizione delle controversie, ma non si applica il capitolato generale che determina le procedure per la decisione delle controversie a mezzo di arbitri (concessionari di esercizio di infrastrutture destinati al pubblico sevizio; aziende speciali e consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della l. 142/90 e succ. modif.; società di cui all’art. 22 l. 142/90 e succ. modif.; società di cui all’art. 12 l. 498/92 e succ. modif.; società con capitale pubblico in misura anche non prevalente che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni e servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza).</p>
<p>Alla carenza di coordinamento va aggiunto, anche se non attinente direttamente al tema, che il nuovo capitolato trova applicazione soggettiva ben più ampia di quella fissata dall’art. 1 d.P.R. 1063/62, con sorprendente inversione di tendenza, probabilmente foriera di ostacoli.</p>
<p>In piena devolution, infatti, appare velletario un tentativo di dirigismo che servirà a scatenare un po’ di retorica autonomista oltre ad aggiungere &#8211; va anche detto – perplessità sulla legittimità delle norme che non sembrano rispettose delle indicazioni della Corte Costituzionale. (sent. 482/95).</p>
<p>Considerare, infatti il capitolato generale che, per come si è detto, si applica anche &#8220;…agli enti e alle amministrazioni locali…&#8221; (combinato disposto art. 3 co. 5 ed art. 2… co. 2a) – come complesso dei principi desumibili dalla legge e come tale vincolante – in quanto norme fondamentali di riforma economica-sociale e principi della legislazione dello stato – è un po’ troppo –</p>
<p>Ma, se non è tale, e quindi non vincola le Regioni, come fa a vincolare gli enti locali che sono organizzati e disciplinati dalle norme regionali?</p>
<p>Accertati tempi e soggetti, vanno fatte alcune considerazioni di carattere preliminare riguardanti sia la citata disposizione della legge (art.32), nonché quelle del regolamento (D.P.R. 554/99: art. 150 e 151), del capitolato generale (D.M. 19.4.200 n° 145: art. 33 e 34) e del decreto recante le norme di procedura del giudizio arbitrale ex art. 32 della legge (D.M. 2 dic. 2000 n° 398).</p>
<p>Innanzitutto l’inequivoca qualificazione contenuta nell’art. 1 del D.M. 145/2000, dovrebbe superare il dibattito sulla natura del capitolato ed i problemi connessi (efficacia – sindacabilità) il che conferisce chiarezza ma alimenta le perplessità sopracennate.</p>
<p>Per restare sull’argomento non pochi dubbi suscita la norma contenente la delega (art. 32, co. 2 l. 109/94 e succ. modif.) in tema di norme di procedura del giudizio arbitrale, sia per la genericità con cui è delimitato nella specie il potere regolamentare, sia per come è stato utilizzato.</p>
<p>I principi del codice di procedura civile in materia di arbitrato si trovano nel libro quarto, titolo ottavo (artt. 806 e segg.), così come modificato dalla l. 25/94.</p>
<p>Non vi è dubbio che anche gli artt. 180 e segg. c.p.c. fissino regole e principi, ma riguardano il procedimento dinnanzi agli organi giurisdizionali dello Stato e non dinnanzi ai giudici pattizi.</p>
<p>Avere ispirato le nuove procedure al regime delle preclusioni e delle decadenze suscita non solo le perplessità sul piano della legittimità sopra cennate, ma anche sotto il profilo della razionalità non essendovi, nel campo del processo privato, alcuna esigenza di celerità o di superamento delle incrostazioni create da debitori defatiganti e da giudici &#8220;oberati&#8221;.</p>
<p>E’ facile prevedere che questa inutile forzatura spingerà vieppiù a contestare le velletarie scelte dirigistiche alle quali si è fatto cenno.</p>
<p>Nella sua genericità, la disposizione di cui al co. 4 dell’art.32 l. 109/94 e succ. modif., sembra che trovi applicazione in tutti i casi in cui &#8220;nelle clausole dei contratti già stipulati&#8221; sia contenuto il richiamo ai collegi arbitrali da costituire secondo l’abrogata disciplina. La diversità degli ambiti oggettivi e soggettivi fra vecchia e nuova normativa in materia – ed in particolare, la maggiore ampiezza dell’ambito soggettivo, che è quello che rileva per l’aspetto in esame – non vale a superare la prima obiezione che va fatta a riguardo.</p>
<p>Ovvero è da escludere che le norme dell’abrogato capitolato generale 1063/62, richiamate in rapporti nei quali il capitolato aveva mera efficacia contrattuale (e non erano pochi), possano intendersi sostituite dalle nuove norme sulla c.d. procedura camerale.</p>
<p>Essendo pacifico (Cort. Cost. 127/1977; 152/1996) che l’arbitrato ha come sua fonte esclusiva la volontà delle parti, appare dubbia la legittimità di una disposizione di legge (art. 32 l. 109/94 e succ. modif.) – per non dire di quelle di regolamento (ministeriale!) &#8211; che voglia modificare il contenuto di un accordo fra le parti, che non può non riguardare anche le modalità di nomina degli arbitri e le norme procedurali, non avendo senso né contenuto il mero accordo di compromettere per arbitri.</p>
<p>Ma l’obiezione più grave è un’altra. Alla stessa conclusione infatti sembra debba giungersi anche per le ipotesi dell’efficacia eteronoma del capitolato.</p>
<p>Le disposizioni del c.g.a. abrogato in tema di arbitrato, infatti, trovavano applicazione solo a seguito di un atto volontario delle parti che, ovviamente, non poteva intendersi limitato al processo arbitrale, quasi fossero irrilevante i criteri di scelta degli arbitri e le norme da seguire.</p>
<p>C’è da domandarsi cosa resta di così rilevante disposizione e la risposta – forse ingenerosa – è che i problemi che si intendevano risolvere (come è obiettivo di ogni norma transitoria) sono aggravati.</p>
<p>Probabilmente sono diretta conseguenza della genericità – di dubbia legittimità – della delega del potere regolamentare di cui al precedente comma 2.</p>
<p>Se invece di un riferimento al codice di procedura civile si fosse fatto riferimento alle specifiche norme sull’arbitrato, probabilmente, l’elemento volontario – che è il fondamento del giudizio pattizio – avrebbe indotto ad ovvie considerazioni sui limiti dell’intervento normativo in un ambito di autonomia privata. E l’art. 232 del regolamento avrebbe creato minori problemi.</p>
<p>L’impraticabilità della costituzione dei vecchi collegi si poteva – melius si doveva – risolvere con rinvio alle disposizioni del codice.Vi è solo da aggiungere che il problema non si pone per quanto riguarda l’applicabilità di tali norme (e non solo) in Sicilia, sia per il limite posto alla potestà regolamentare del Governo nei confronti delle materie di competenza regionale, sia per la legislazione che la Regione ha emanato e che trova quale limite &#8211; come ricordato &#8211; solo i principi desumibili dalla l. 109/94 e succ. modif.</p>
<p>E le norme in discussione è difficile considerarle quali cardini del nuovo sistema e non solo – per quanto si è detto – per la natura di norme transitorie.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dubbi-sulla-legittimita-delle-norme-transitorie-riguardanti-la-nuova-procedura-camerale-per-gli-arbitrati-in-materia-di-lavori-pubblici-con-riferimento-alla-volonta-delle-parti-ambito-soggettivo-di/">Dubbi sulla legittimità delle norme transitorie riguardanti la nuova &#8220;procedura camerale&#8221; per gli arbitrati in materia di lavori pubblici con riferimento alla volontà delle parti. Ambito soggettivo di applicazione.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>La tutela arbitrale nei confronti delle sanzioni disciplinari irrogate ai pubblici dipendenti dopo il c.c.n.l. del 23/1/2001. Spunti per una riflessione fra modificazioni normative e sopravvenienza di fonti contrattuali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-arbitrale-nei-confronti-delle-sanzioni-disciplinari-irrogate-ai-pubblici-dipendenti-dopo-il-c-c-n-l-del-23-1-2001-spunti-per-una-riflessione-fra-modificazioni-normative-e-sopravvenienza-di/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-arbitrale-nei-confronti-delle-sanzioni-disciplinari-irrogate-ai-pubblici-dipendenti-dopo-il-c-c-n-l-del-23-1-2001-spunti-per-una-riflessione-fra-modificazioni-normative-e-sopravvenienza-di/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-arbitrale-nei-confronti-delle-sanzioni-disciplinari-irrogate-ai-pubblici-dipendenti-dopo-il-c-c-n-l-del-23-1-2001-spunti-per-una-riflessione-fra-modificazioni-normative-e-sopravvenienza-di/">La tutela arbitrale nei confronti delle sanzioni disciplinari irrogate ai pubblici dipendenti dopo il c.c.n.l. del 23/1/2001. Spunti per una riflessione fra modificazioni normative e sopravvenienza di fonti contrattuali.</a></p>
<p>1. La tutela arbitrale in generale. La tutela arbitrale è una particolare forma di realizzazione di uno specifico bisogno di giustizia prevista dagli ordinamenti processuali in alternativa a quella offerta e garantita dai circuiti giurisdizionali ordinarî: la tutela arbitrale, pertanto, non si sostituisce affatto a quella giudiziaria, ma ad essa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-arbitrale-nei-confronti-delle-sanzioni-disciplinari-irrogate-ai-pubblici-dipendenti-dopo-il-c-c-n-l-del-23-1-2001-spunti-per-una-riflessione-fra-modificazioni-normative-e-sopravvenienza-di/">La tutela arbitrale nei confronti delle sanzioni disciplinari irrogate ai pubblici dipendenti dopo il c.c.n.l. del 23/1/2001. Spunti per una riflessione fra modificazioni normative e sopravvenienza di fonti contrattuali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-arbitrale-nei-confronti-delle-sanzioni-disciplinari-irrogate-ai-pubblici-dipendenti-dopo-il-c-c-n-l-del-23-1-2001-spunti-per-una-riflessione-fra-modificazioni-normative-e-sopravvenienza-di/">La tutela arbitrale nei confronti delle sanzioni disciplinari irrogate ai pubblici dipendenti dopo il c.c.n.l. del 23/1/2001. Spunti per una riflessione fra modificazioni normative e sopravvenienza di fonti contrattuali.</a></p>
<p>1. La tutela arbitrale in generale.</p>
<p>La tutela arbitrale è una particolare forma di realizzazione di uno specifico bisogno di giustizia prevista dagli ordinamenti processuali in alternativa a quella offerta e garantita dai circuiti giurisdizionali ordinarî: la tutela arbitrale, pertanto, non si sostituisce affatto a quella giudiziaria, ma ad essa si affianca, completandola, al fine precipuo di decongestionarla, e garantire una giustizia amministrata nel suo complesso più celere ed efficace, e quindi in grado di soddisfare con maggiore immediatezza le istanze di chi vi ricorre.</p>
<p>Solo a queste condizioni la tutela arbitrale in generale può essere considerata conforme alla costituzione, come del resto si è piú volte pronunciata la Corte costituzionale.</p>
<p>La tutela arbitrale è da sempre sentita quale valore pregnante nell’ordinamento lavoristico, ed in effetti da tempo essa è ivi operante per la definizione delle controversie fra imprese e lavoratori, ambito nel quale, da un lato, operano apposite commissioni di conciliazione e, dall’altro, è particolarmente incentivato il ricorso a modelli stragiudiziali di composizione delle controversie, come previsto dagli artt. 410 e seguenti c.p.c..</p>
<p>Analoghe forme di composizione delle controversie nel comparto del pubblico impiego sono di fatto operanti solo a partire dal 1998, anno nel quale è definitivamente venuta meno la giurisdizione generalizzata sul pubblico impiego da parte del giudice amministrativo, perché spostata in capo al giudice ordinario adíto in qualità di giudice del lavoro per i fatti successivi al 30/6/1998.</p>
<p>In questo modo, anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni è divenuto possibile compromettere in arbitri la risoluzione delle controversie di lavoro in generale, e quindi anche quelle che hanno ad oggetto la comminazione di sanzioni disciplinari.</p>
<p>Per quanto attiene nello specifico alle controversie sulle sanzioni disciplinari, l’art. 59 del D.Lgs. 3/2/1993 n. 29 aveva a suo tempo introdotto sistemi di impugnazione extragiudiziarî che prevedevano la possibilità di adire appositi organismi collegiali denominati &#8220;collegî arbitrali di disciplina&#8221;, formati all’interno di ogni singola pubblica amministrazione ovvero costituiti fra piú pubbliche amministrazione associate per l’esercizio della medesima funzione.</p>
<p>Il sistema delle impugnazioni delle sanzioni disciplinari è stato successivamente perfezionato con l’art. 28 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 80, che ha reso possibile la reazione contenziosa nei loro confronti innanzi ai collegî di conciliazione costituiti presso le direzioni provinciali del lavoro, e quindi ad organismi estranei alla struttura della pubblica amministrazione e maggiormente professionalizzati.</p>
<p>Un efficace sistema di arbitrato è stato però introdotto solo con il c.c.n.l. del 23/1/2001, il quale ha istituito la figura dell’arbitro unico, facendo chiarezza anche sul regime delle impugnazioni dei lodi arbitrali e sulla loro natura giuridica.</p>
<p>La molteplicità delle forme di reazione riconosciute al pubblico dipendente nei confronti della comminazione delle sanzioni disciplinari ha posto e pone tuttora il problema della sovrapponibilità dei mezzi di gravame e della loro effettiva esperibilità.</p>
<p>Alla disambiguazione delle problematiche coinvolte in subiecta materia saranno riservate le prossime articolazioni del presente lavoro, non senza aver prima analizzato il susseguirsi dei mezzi di gravame di volta in volta previsti dalla relativa normativa di riferimento.</p>
<p>2. Il primo intervento legislativo. Il collegio arbitrale di disciplina.</p>
<p>Il collegio arbitrale di disciplina è stato introdotto per la prima volta con l’art. 59 del D.Lgs. 3/2/1993 n. 29, per essere mantenuto nella sua composizione fino a che l’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 non ne ha pregiudicato fortemente il mantenimento, sia pure differendone il funzionamento all’efficacia del primo contratto collettivo nazionale di comparto successivo alla sua entrata in vigore.</p>
<p>Il collegio arbitrale di disciplina, in considerazione della sua composizione fortemente atecnica, ha sempre dato pessima prova del proprio funzionamento, anche in considerazione dell’estrema faraginosità delle procedure previste per la sua formazione.</p>
<p>Comunque sia, per effetto dell’art. 72, comma 5 del D.Lgs. 30/3/2001, che ha ripreso il testo dell’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 80, le disposizioni di cui all’art. 55, commi 7, 8 e 9 della fonte primaria di regolamentazione hanno cessato di produrre i loro effetti a partire dal completamento della contrattazione collettiva nazionale per il quadriennio 1998/2001, che, per i Comuni e per le Province si è concretizzata a far data dalla stipulazione del c.c.n.l. del 14/9/2000.</p>
<p>L’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 80, infatti, ha subordinato la sopravvenienza dell’efficacia dei collegî arbitrali di disciplina all’entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di comparto a sua volta immediatamente successivo alla propria entrata in vigore, verificatasi, in base alle usuali regola sulla vacatio legis, il 23/4/1998, posto che il D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale solo l’8/4/1998.</p>
<p>Del collegio arbitrale di disciplina si occupa, sempre in materia di impugnazione delle sanzioni disciplinari, l’art. 6 del c.c.n.l. del 23/1/2001, il quale lo prevede in alternativa all’arbitro unico operante in materia disciplinare ai sensi degli artt. 2, 3, 4, e 6 della fonte pattizia.</p>
<p>Ciò ha indotto a ritenere che i collegî arbitrali di disciplina siano ancora oggi operanti nonostante quanto disposto in senso avverso dall’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 80, ribadito in parte qua dall’art. 72, comma 5 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165.</p>
<p>La tesi favorevole al mantenimento in vita dei collegî arbitrali di disciplina è destituita di ogni fondamento, e non può certo essere accreditata in considerazione di un’evidente svista in cui sono incorse le parti dell’accordo quadro del 28/1/2001 in materia di conciliazione ed arbitrato.</p>
<p>Il rinvio operato dall’art. 6, comma 1 del c.c.n.l. quadro del 23/1/2001, infatti, è stato esperito nei confronti di una norma già privata di efficacia da precedente data, e quindi definitivamente espunta dall’ordinamento. In quanto privo del proprio oggetto, la norma contrattuale di rimando non ha pertanto esperito alcun rinvio purchessia, né si può sensatamente ritenere che essa del collegio arbitrale di disciplina essa abbia provocato la riviviscenza.</p>
<p>In conclusione, il collegio arbitrale di disciplina dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 ha definitivamente cessato di operare.</p>
<p>Prima di tale data, peraltro, ogni pubblica amministrazione non poteva non provvedere alla costituzione ditale organismo, a pena di rendere radicalmente illegittimo l’intero sistema sanzionatorio, proprio perché ai lavoratori doveva essere garantita l’effettività di tutte le forme di tutela astrattamente apprestate dall’ordinamento.</p>
<p>3. Il secondo intervento legislativo. Il collegio di conciliazione</p>
<p>Il collegio di conciliazione quale organo esterno alla pubblica amministrazione competente a giudicare in sede di ricorso avverso alle sanzioni disciplinari, è stato previsto e disciplinato per la prima volta dall’art. 28 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 80.</p>
<p>Analogamente al collegio arbitrale di disciplina, anche il collegio di conciliazione quale organo di impugnazione cui devolvere in via arbitrale la cognizione delle sanzioni disciplinari è stato definitivamente posto nel nulla.</p>
<p>In questo senso si è chiaramente espresso il combinato disposto degli artt. 69, comma 4 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, nonché, sia pure con differenti finalità, l’art. 6 del c.c.n.l del 23/1/2001.</p>
<p>Secondo cui l’art. 56, comma 1 della fonte primaria di regolamentazione, infatti, da un lato, il collegio de quo inizia il proprio funzionamento a far data dall’entrata in vigore del completamento della contrattazione collettiva nazionale di comparto, ossia per le Province e per i Comuni dal 14/9/2000, mentre ai sensi dell’art. 56, comma 1 stesso, l’efficacia della norma istitutiva cessa di diritto con l’autonoma regolamentazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato appositamente normate, evenienza verificatasi proprio con il c.c.n.l. del 23/1/2001.</p>
<p>4. Il punto sulle impugnazioni delle sanzioni disciplinari fino al c.c.n.l. quadro del 23/1/2001</p>
<p>Prima di definire quali siano oggi i termini del regime delle impugnazioni delle sanzioni disciplinari comminate ai dipendenti degli enti pubblici interessati dalla privatizzazione è bene rammentare l’iter temporale attraverso il quale si è giunti alla disciplina odierna.</p>
<p>Fino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di comparto successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 sono stati pienamente efficaci i commi 7, 8 e 9 dell’art. 59 del D.Lgs. 3/2/1993 n. 29, norma confermata, sia pure con differente formulazione, dall’art. 72, comma 5 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165: ciò significa, in pratica, che fino al tale data hanno operato i collegî arbitrali di conciliazione.</p>
<p>Il primo c.c.n.l. successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 è stato, per i Comuni e per le Province il c.c.n.l. del 14/9/2000, posto che il D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale l’8/4/1998 ed è conseguentemente entrato in vigore il 23/4/1998 in base alle usuali regola sulla vacatio legis.</p>
<p>Tale data è particolarmente significativa perché è con riferimento ad essa che deve essere individuato per ciascun comparto di contrattazione il c.c.n.l. al quale ancorare il venir meno dell’operatività di tali organismi. Per il comparto Regioni – Enti locali, assume specifica rilevanza il c.c.n.l. del 14/9/2000, talché è solo dalla data della sua entrata in vigore che hanno cessato di avere efficacia i commi 7, 8 e 9 dell’art. 59 D.Lgs. 3/2/1993 n. 29, per effetto di quanto disposto dall’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 31/3/1998 n. 80, norma confermata, dall’art. 72, comma 5 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165. Dalla data di entrata in vigore del c.c.n.l. del 14/9/2000, pertanto, hanno definitivamente cessato di operare i collegî arbitrali di disciplina, perché sostituiti dai piú snelli e professionali collegî di conciliazione costituiti ed operanti presso le direzioni provinciali del lavoro.</p>
<p>In attuazione dell’art. 56, del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e dell’art. 412 quater c.p.c., il c.c.n.l. del 23/1/2001 ha previsto autonome forme di arbitrato per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari, determinando, in modo del tutto conseguenziale, il venire meno del funzionamento dei collegî di conciliazione, e concretizzando, ipso iure la condizione risolutiva originariamente prevista dall’art. 28, comma 1 del D.Lgs 31/3/1998 n. 80, ripreso nell’art. 69, comma 5 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165.</p>
<p>Il c.c.n.l. del 23/1/2001 ha definitivamente previsto all’art. 6 che le impugnazioni delle sanzioni disciplinari possano avvenire innanzi all’arbitro unico ovvero ai collegî arbitrali di disciplina, peraltro già colpiti da effetti caducanti, come in precedenza evidenziato.</p>
<p>Da ciò si desume che l’unica effettiva forma di tutela arbitrale oggi utilmente esperibile per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari è quella garantita dall’arbitro unico, nel rispetto delle procedure indicate dagli artt. 3 e 4 della fonte pattizia.</p>
<p>5. La disciplina pattizia. Il ricorso all’arbitro unico e la relativa procedura</p>
<p>Il ricorso all’arbitro unico rappresenta la vera novità prevista dal c.c.n.l. del 23/1/2001 in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato stipulato ai sensi degli artt. 59 bis, 69 e 69 bis del D.Lgs. 3/2/1993 n. 29 nonché dell&#8217;art. 412 ter c.p.c. introdotto nel codice di rito dal D.Lgs. 31/3/1998 n. 80.</p>
<p>E’ proprio in attuazione di tali disposizioni che tale c.c.n.l. introduce e disciplina procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato, considerandole fattori di decongestionamento ed alleggerimento del carico di lavoro del circúito giudiziario, anche al fine di garantire ai lavoratori pubblici e alle amministrazioni una risoluzione efficace ed adeguata delle controversie di lavoro, cui non sia estranea né la celerità di giudizio, né l’abbattimento del suo costo.</p>
<p>Il ricorso alla figura dell’arbitro unico è meramente sperimentale, e, in quest’ottica, guardata in modo benevolo in considerazione agli effetti favorevoli che si suppone possa esplicare per il pubblico dipendente.</p>
<p>Proprio in considerazione di ciò, il ricorso all’arbitrato in ámbito disciplinare presenta sia elementi del tutto omogenei rispetto all’arbitrato in generale, sia momenti di specifica differenza rispetto alla disciplina dell’istituto.</p>
<p>Cosí, dal primo punto di vista, l’interposizione dell’impugnazione esplica effetti sospensivi sugli effetti derivanti dall’avvenuta irrogazione della sanzione disciplinare, in modo del tutto identico a quanto previsto a livello generale per le impugnazioni delle sanzioni disciplinari in genere, dal momento che sempre e comunque, ai sensi dell’art. 7, comma 6 della legge 20/5/1970 n. 300, espressamente richiamato dall’art. 55, comma 2 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, all’impugnazione della sanzione sono proprî gli effetti sospensivi de quibus.</p>
<p>Dal secondo punto di vista, per contro, il ricorso alle procedure di arbitrato in materia disciplinare deroga al generale principio di consensualità che presiede per principio generale alla compromettibilità in arbitri della decisione di una qualsivoglia controversia.</p>
<p>Il carattere sperimentale della procedura prevista ed il generico favor per il dipendente, infatti, hanno indotto le parti del c.c.n.l. del 23/1/2001 a prevedere nel suo art. 6, comma 2 che la richiesta di ricorso all&#8217;arbitro unico è vincolante per la pubblica amministrazione, salvo che l&#8217;impugnazione abbia per oggetto una sanzione risolutiva del rapporto, e quindi in tutti i casi in cui l’oggetto dell’impugnazione sia il licenziamento con preavviso ovvero l’analoga misura caducatoria senza preavviso.</p>
<p>Sempre in quest’ottica, la norma contiene un’ulteriore deroga ispirata al generico favor per il lavoratore, dal momento che, in caso di mancato accordo sulla designazione dell&#8217;arbitro, solo il ricorrente, ossia il lavoratore, ha facoltà di rinunciare all&#8217;espletamento della procedura arbitrale, con la conseguenza che se la pubblica amministrazione non concorre all’individuazione dell’arbitro comune, si procede al sorteggio dell’arbitro attingendo alle liste tenute presso la camera arbitrale stabile secondo la procedura indicata dall’art. 5.</p>
<p>Il ricorso alla procedura arbitrale per la risoluzione delle controversie individuali di lavoro che hanno ad oggetto sanzioni disciplinari è previsto dall’art. 6 del c.c.n.l. quadro del 23/1/2001, il quale rimanda, per quel che attiene alla procedura da seguire, al disposto del suo art. 2, e quindi, in modo del tutto consequenziale, anche ai successivi artt. 3 e 4, che hanno ad oggetto lo svolgimento del giudizio arbitrale, talché la loro analisi, sia pure sommaria, è condizione necessaria per comprendere quali siano le reali modalità della tutela arbitrale oggi operante.</p>
<p>L’intero impianto procedurale del c.c.n.l. del 23/1/2001 è una diretta applicazione del principio di alternatività fra il giudizio innanzi al giudice ordinario e giudizio arbitrale, secondo cui electa una via, non datur recursus ad alteram.</p>
<p>L’arbitrato previsto dal c.c.n.l. del 23/1/2001 è pertanto pienamente sostitutivo del processo innanzi al giudice ordinario, come del resto si evince osservando che la disposizione che prevede la compromettibilità in arbitri delle controversie individuali di pubblico impiego si avvicina molto all’art. 412 ter c.p.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. 29/10/1998 n. 387, che, attraverso lo strumento dell’arbitrato irrituale, configura la possibilità di deferire in arbitri le controversie di lavoro alle dipendenze di un datore privato solo se ciò sia previsto nei contratti e negli accordi collettivi di lavoro, con le cautele stabilite della stessa norma.</p>
<p>Proprio per questa ragione, il comma unico dell’art. 2 del c.c.n.l. quadro del 23/1/2001 esplicita il principio di alternatività in subiecta materia, connotandosi nell’ordinamento alla stregua di una clausola compromissoria attivabile indipendentemente dalla sua previsione nel contratto individuale di lavoro.</p>
<p>Il deferimento all’arbitro unico presuppone quindi la piena disponibilità dei termini della controversia, nonché l’accordo comune sia sul deferimento, sia, in specie, sul nome dell’arbitro cui deferire la risoluzione della controversia, sia pure con i temperamenti indicati dal successivo art. 3, comma 2.</p>
<p>Il c.c.n.l. quadro del 23/1/2001 ha inteso affermare oltre al principio dell’unicità dell’arbitro, e quindi del superamento degli organi collegiali in subiecta materia, anche l’ulteriore e ben piú importante principio della sua necessaria professionalità.</p>
<p>Proprio in considerazione di ciò, l’arbitro comune indicato dalle parti deve comunque appartenere ad una delle categorie indicate dall&#8217;art. 5, comma 4, talché deve essere un docente universitario, un ricercatore confermato di diritto del lavoro e relazioni industriali, un libero professionista con un&#8217;esperienza di contenzioso del lavoro non inferiore a cinque anni, ovvero un esperto di metodi di composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro che abbiano superato le prove conclusive dei corsi di formazione programmati dalla &#8220;cabina di regia&#8221;, ovvero ancora un ex magistrato con esperienza almeno quinquennale come giudice del lavoro.</p>
<p>L’arbitro unico decide la controversia secondo stretto diritto e nella garanzia del rispetto della contrattazione collettiva di comparto emettendo un lodo appellabile in unico grado innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro della circoscrizione nella quale si trova la sede dell’arbitrato.</p>
<p>Proprio per questa ragione, la normativa di riferimento ribadisce tale principio, prevedendo che per l’impugnazione della pronuncia arbitrale si applichino l&#8217;art. 412 quater c.p.c., e il comma 12 dell&#8217;art. 4 del c.c.n.l. del 23/1/2001, in modo del tutto identico a quanto accade quando il rapporto contrattuale oggetto di verifica è disciplinato dal diritto comune.</p>
<p>Ciò, in buona sostanza, significa che il lodo arbitrale, che deve essere sempre deciso nel rispetto indefettibile delle norme inderogabili di legge e di contratto collettivo, può essere a sua volta fatto oggetto di ricorso solo per violazione o falsa applicazione da parte dell’arbitro delle due tipologie di norme giuridiche, le quali assurgono a fonte primaria regolativa del rapporto di lavoro in modo sostanzialmente equiordinato, ciascuna nel proprio ámbito di efficacia.</p>
<p>Quanto alla procedura da seguire per introdurre il giudizio innanzi all’arbitro unico, deve essere evidenziato in via preliminare che l’attuale ordinamento, a differenza di quanto accadeva per l’impugnazione dinanzi ai collegî arbitrali di disciplina, nulla dice circa i termini entro cui può essere interposto ricorso avverso l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.</p>
<p>Nel silenzio della norma, è stato sostenuto che in assenza di un termine purchessia possa trovare applicazione l’ordinario termine prescrizionale, tesi inaccettabile in quanto non consente di definire l’impugnazione delle sanzioni disciplinari entro termini accettabili. Proprio il silenzio della norma e l’imbarazzo da ciò indotto hanno reso necessario l’intervento chiarificatore della situazione di empasse cosí creata, il quale si è concretizzato in via di interpretazione autentica del c.c.n.l. del 23/1/2001, sede nella quale il termine per ricorrere all’arbitro unico è stato identificato in venti giorni.</p>
<p>Il riferimento al dies a quo cosí determinato, peraltro, deve essere rettamente inteso e differenziato in funzione della necessità o meno che la comminazione della sanzione disciplinare sia comunicata al dipendente. In considerazione del carattere recettizio degli atti di irrogazione di tutte le sanzioni disciplinari ad eccezione del rimprovero verbale, pertanto, il termine di venti giorni decorre non dalla pura e semplice adozione dell’atto che le dispone, ma dall’avvenuto perfezionamento della recettizietà, ossia dalla data della effettiva ed avvenuta partecipazione della sanzione al dipendente che la ha subíta.</p>
<p>Sempre in relazione agli aspetti propriamente procedurali del giudizio innanzi all’arbitro unico, è di estrema importanza analizzare il modo nel quale l’arbitro unico viene individuato, anche perché è solo con riferimento a questo momento che si perfeziona la costituzione del rapporto processuale.</p>
<p>Come è stato evidenziato in precedenza, il deferimento in arbitri delle controversie che hanno ad oggetto la comminazione di sanzioni disciplinari non presuppone il consenso sui termini della procedura, salvo il caso in cui la sanzione abbia carattere espulsivo.</p>
<p>Ciò nondimeno, la deroga al foro ordinario deve necessariamente risultare da atti certi.</p>
<p>Proprio per questa ragione, al fine di conferire certezza alla rinuncia ad adire il giudice ordinario, il comma 1 dell’art. 3 del c.c.n.l. del 23/1/2001 prevede espressamente che la richiesta di compromettere in arbitri la controversia di cui è caso deve essere comunicata alla controparte con raccomandata con avviso di ricevimento, la quale, peraltro, non può opporvisi sempre che la sanzione sub iudice abbia carattere espulsivo.</p>
<p>La richiesta è evidentemente indirizzata alla controparte sostanziale del rapporto di lavoro, ossia alla pubblica amministrazione datrice di lavoro, che, come piú volte cennato, deve manifestare la propria disponibilità al giudizio arbitrale nel solo caso in cui si sia in presenza di licenziamento con o senza preavviso, comunicando il proprio assenso all’attore entro dieci giorni dal ricevimento sempre con raccomandata con avvio di ricevimento.</p>
<p>Sulle parti incombe l’onere di indicare, di comune accordo, il nominativo dell’arbitro, fermo restando che esso deve appartenere ad una delle categorie indicate dal successivo art. 5 del c.c.n.l. del 23/1/2001. La costituzione e l’individuazione del seggio arbitrale è completata dall’art. 3, comma 2, secondo cui se entro i dieci giorni a loro disposizione le parti non convengono sul nominativo dell’arbitro, esso viene individuato tramite estrazione a sorte, alla presenza delle parti, attingendo alla lista formata e detenuta dalla camera arbitrale stabile.</p>
<p>Nel caso in cui l’individuazione dell’arbitro sia rimessa al caso, ossia nell’ipotesi di mancata designazione concorde al opera delle parti del giudizio, ciascuna di esse può sempre procedere a ricusazione nei termini indicati dall’art. 3, comma 3, qualora questi abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l&#8217;altra parte o motivi non sindacabili di incompatibilità personale.</p>
<p>L’insindacabilità in qualunque sede dei motivi personali di ricusazione potrebbe condurre, in astratto, ad una serie infinita di ricusazioni, con ciò rendendo possibile la paralisi del giudizio arbitrale in palese contrasto con le finalità di efficientizzazione della presente procedura di giudizio. Per questa ragione è stato espressamente previsto che un secondo rifiuto consecutivo nei confronti dell’arbitro successivamente sorteggiato ha valore giuridico di rinuncia alla procedura arbitratale, ferma sempre la possibilità di adire l&#8217;autorità giudiziaria ordinaria in applicazione del fondamentale principio di cui all’art. 24, comma 1 Cost.</p>
<p>Una volta individuato l’arbitro, indipendentemente dalla procedura di designazione, le parti devono concordemente procedere al deposito dell’atto con cui questi accetta l’ufficio. L’atto di accettazione da parte dell’arbitro ha valore di costituzione del seggio giudicante, ossia dell’individuazione di colui che assume l’ufficio di dirimere extragiudiziariamente la controversia. Proprio per questa ragione, l’atto di accettazione deve essere depositato entro cinque giorni dal momento in cui essa è stata loro comunicata, a pena della nullità del procedimento decisorio. Il deposito deve avvenire nei locali della camera arbitrale stabile costituita presso ogni direzione regionale del lavoro.</p>
<p>Con la costituzione dell’arbitro nei termini sopra esposti si ha il radicamento del &#8220;rapporto processuale&#8221;, e quindi la piena instaurazione del giudizio arbitrale.</p>
<p>Quanto al luogo nel quale l’arbitro deve rendere il proprio lodo e tenere udienza, l’art. 3, comma 5 prevede, in applicazione del principio della piena dispositività delle parti in subiecta materia, che esse possano concordare che il procedimento si svolga presso la camera arbitrale regionale di cui all&#8217;art. 5, comma 1, oppure, dandone ad essa immediata comunicazione, presso l&#8217;amministrazione a cui appartiene il dipendente. In entrambi i casi, il giudizio arbitrale viene condotto avvalendosi degli ufficî di tali strutture, senza ulteriori aggravî economici per le parti.</p>
<p>La struttura del giudizio arbitrale, la relativa scansione temporale degli atti che la compongono ed i poteri istruttorî e decisorî dell’arbitro unico sono disciplinati dall’art. 3 del c.c.n.l. del 23/1/2001.</p>
<p>In modo del tutto analogo a quanto previsto dall’art. 410 c.p.c., l’arbitro una volta insediato, non può procedere all’istruttoria della controversia se prima non ha espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione fra le parti. L’espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda di definizione del giudizio arbitrale in alternativa al giudizio condotto dal giudice ordinario adito in qualità di giudice del lavoro, come si ricava dall’art. 412 bis c.p.c.</p>
<p>Più in dettaglio, in applicazione del principio dell’omogeneità dei presupposti processuali in presenza di procedure decisorie fungibili, l&#8217;arbitro è obbligatoriamente tenuto ad espletare un tentativo di conciliazione ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del c.c.n.l. del 23/1/2001. Il tentativo obbligatorio di conciliazione è preceduto dal deposito presso la sede del seggio arbitrale della documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa nonché della memoria difensiva con la quale l&#8217;amministrazione controdeduce in modo preciso e dettagliato a quanto asserito dal lavoratore sanzionato in via disciplinare, proponendo tutte le proprie difese in fatto e in diritto.</p>
<p>L’attore ed il convenuto devono perfezionare il deposito della documentazione di causa, rispettivamente, entro il decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui l&#8217;arbitro ha accettato la designazione. La comparizione personale delle parti davanti all&#8217;arbitro deve avere luogo non oltre il trentesimo giorno dalla data in cui questi ha accettato la designazione, ed il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro dieci giorni dalla data di comparizione innanzi all’arbitro.</p>
<p>Il tentativo obbligatorio di conciliazione può riuscire ovvero non approdare ad alcun risultato.</p>
<p>Nel primo caso, secondo l’art. 3, comma 5 del c.c.n.l. del 23/1/2001, l’arbitro unico procede alla redazione di un processo verbale ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 411, commi 1 e 3, c.p.c., e tale atto deve essere trasmesso senza indugio alla camera arbitrale stabile a cura dell&#8217;arbitro stesso.</p>
<p>Il tentativo obbligatorio di conciliazione può non riuscire. In questo caso, secondo quanto previsto dal comma 6, l’arbitro unico, che agisce ai fini de quibus in qualità di conciliatore, formula comunque una proposta risolutiva del contenuto della controversia dedotta, comprensiva di ogni costo, con la conseguenza che la sua accettazione da parte della pubblica amministrazione non dà luogo a responsabilità amministrativa, nell’evidente intento di non frapporre remore ingiustificate al funzionario che la rappresenta in ordine alla possibilità di chiamate in responsabilità innanzi alla Corte dei conti per danno erariale.</p>
<p>Se la proposta di risoluzione della controversia individuale di lavoro comunque formulata dall’arbitro unico non viene accettata, si verifica l’immediata eliminazione della causa di improcedibilità all’instaurazione del giudizio arbitrale, nello stesso modo in cui tale analoga situazione determinerebbe il venire meno della causa di improcedibilità all’instaurazione del processo del lavoro innanzi al giudice ordinario.</p>
<p>Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere proposto in via diacronicamente preventiva, ossia prima della effettiva compromissione in arbitri ai sensi dell’art. 3, comma 2 del c.c.n.l. del 23/1/2001. Il caso si verifica quando il tentativo obbligatorio di conciliazione sia stato esperito seguendo le procedure indicate dagli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 innanzi al collegio di conciliazione presso l’ufficio provinciale del lavoro.</p>
<p>Anche in questo caso, il tentativo di conciliazione può riuscire o meno. Nel primo caso, di esso viene redatto un processo verbale che costituisce titolo esecutivo. Nel secondo caso, il collegio formula comunque una proposta di soluzione della controversia individuale di lavoro, che, se non accolta, viene trasfusa in apposito processo verbale unitamente alle valutazioni fornite della parti della controversia.</p>
<p>Qualora le parti abbiano preventivamente attivato tali procedure transattive, peraltro, diviene evidente l’inutilità del rispetto delle formalità indicate dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’art. 3, con la conseguenza che la prima udienza arbitrale deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di accettazione dell&#8217;incarico da parte dell&#8217;arbitro secondo una precisa scansione procedimentale a garanzia della celerità e dell’efficienza del giudizio.</p>
<p>Falliti tutti i tentativi di composizione bonaria della controversia individuale di lavoro di natura precontenziosa, l’arbitro unico può procedere alla fissazione della prima udienza per la trattazione contenziosa della causa.</p>
<p>Il lavoratore deve depositare presso la sede dell&#8217;arbitro la documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento dell’annullamento della sanzione disciplinare, mentre la pubblica amministrazione datrice di lavoro deve depositare la propria memoria difensiva con la quale prende posizione in maniera precisa sui fatti affermati dal ricorrente e propone tutte le sue difese in fatto e in diritto, fermo restando che sia l’attore ed il convenuto devono perfezionare il deposito delle documentazioni di spettanza, rispettivamente, entro il decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui l&#8217;arbitro ha accettato la designazione.</p>
<p>Ultimata l’analisi della fase propedeutica al giudizio arbitrale vero e proprio, non rimane che analizzare quali siano i poteri dell’arbitro unica nel giudizio di impugnazione delle sanzioni disciplinari.</p>
<p>Quanto ai poteri dei quali l’arbitro unico è titolare, deve essere rimarcato che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del c.c.n.l. del 23/1/2001, egli è tenuto a svolgere specifica attività di impulso nell’ámbito della procedura conciliativa ed a porre in essere ogni possibile tentativo per una soluzione concordata e negoziata della controversia.</p>
<p>Ai sensi del successivo comma 8, poi, l’arbitro può dichiarare inammissibile la proposizione di fatti e ragioni ulteriori rispetto alle risultanze del processo verbale della mancata conciliazione, qualora ritenga che la tardività delle nuove allegazioni non sia giustificata da circostanze sopravvenute oggettivamente documentabili.</p>
<p>Inoltre, ai sensi del comma 9, l&#8217;arbitro, qualora ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale sull&#8217;efficacia, sulla validità o sull&#8217;interpretazione della clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, è tenuto ad informarne le parti, sospendendo il procedimento arbitrale. La fase incidentale che si apre riguarda evidentemente il contenuto dispositivo di una clausola della contrattazione collettiva nazionale di comparto, estensione che riprende pressoché alla lettera quanto previsto dall’art. 64 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165.</p>
<p>La procedura delineata da tale norma, peraltro, non è completamente riferibile al giudizio arbitrale, in quanto ai sensi del comma 9, in mancanza della specifica dichiarazione scritta comune alle parti del giudizio resa entro dieci giorni con cui viene manifestata l&#8217;intenzione di rimettere la risoluzione della relativa questione incidentale all&#8217;arbitro e di accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento arbitrale si estingue, e l’estinzione è immediatamente comunicata alla camera arbitrale stabile, a cura dell&#8217;arbitro stesso. Ciò, in buona sostanza significa che la questione incidentale relativa all’interpretazione, validità ed efficacia della clausola sub iudice del contratto collettivo nazionale sarà riproposta nell’ámbito del processo innanzi al giudice ordinario, se ed in quanto esso sarà stato intentato, con la conseguenza che questi procederà alla sospensione del giudizio ed alla rimessione della relativa questione con ordinanza insindacabile all’A.R.A.N., instaurando, in tal modo, la procedura di cui all’art. 64 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165.</p>
<p>L&#8217;arbitro, nel corso dell’attività istruttoria, può disporre l’escussione di testimoni e disporre l&#8217;esibizione di documenti. L’acquisizione al giudizio dei risultati derivanti dalla formazione di tali prove in fase istruttoria è in linea con quanto previsto per il rito ordinario del lavoro dall’art. 421 c.p.c., sia pure in modo attenuato.</p>
<p>Quanto appena evidenziato consente di rimarcare che anche nel giudizio arbitrale che ha ad oggetto controversie individuali di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione opera sì il principio della domanda di cui al combinato disposto degli artt. 99 e 112 c.p.c., ma non il correlato principio della piena disponibilità dei mezzi di prova di ciò all’ultima parte dell’art. 115, comma 1 c.p.c.</p>
<p>Quest’ultima, infatti, è una delle ipotesi previste dalla legge (rectius: qui della competente fonte contrattuale collettiva nazionale) in cui il soggetto decidente può assumere autonomamente mezzi di prova, sia pure limitatamente all’escussione di testimoni ed all’acquisizione di documenti. L’arbitro, in conclusione &#8220;iudicare debet secundum alligata et provata partium&#8221; solo ed in quanto non ravvisi la necessità di fondare altrimenti il proprio convincimento nei termini sopra individuati, il che può essere altrimenti espresso osservando che l’arbitro deve rispettare i termini della domanda, evitando l’ultrapetizione di giudizio, ma non necessariamente i vincoli probatorî indicati dalle parti.</p>
<p>I poteri decisorî dell’arbitro unico sono del tutto simili a quelli del giudice ordinario. Ciò significa che l’arbitro unico può procedere all’annullamento della sanzione disciplinare non correttamente irrogata e ridurre la sanzione qualora essa non sia rispettosa del principio di proporzionalità.</p>
<p>Precise regole sono previste per la disciplina delle modalità nel cui rispetto l’arbitro deve rendere il proprio lodo. Ai sensi dell’art. 3, comma 11 del c.c.n.l. del 23/1/2001, il lodo arbitrale deve essere sottoscritto dall&#8217;arbitro entro sessanta giorni dalla data della prima udienza di trattazione, salvo proroga non superiore a trenta giorni concordemente consentita dalle parti. Il lodo deve essere comunicato alle parti, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.</p>
<p>Esaurito il procedimento arbitrale, i relativi atti procedimentali nei quali esso si articola devono essere tempestivamente trasmessi alla camera arbitrale stabile, a cura dell&#8217;arbitro, posto che essa è la sede naturale nella quale sono attratti i giudizî de quibus.</p>
<p>Quanto ai poteri dell’arbitro unico, l’art. 3, comma 12 dispone in modo esplicito che nel giudicare gli arbitri sono tenuti all&#8217;osservanza delle norme inderogabili di legge e dei contratti collettivi di comparto, all’evidente fine di escludere la possibilità di giudizî secondo equità, e nel rispetto del principio iura novit curia, sia pure audíte le prospettazione in punto di diritto delle parti del giudizio</p>
<p>Nel lodo arbitrale, oltre al contenuto decisorio della controversia individuale di lavoro, deve essere necessariamente previsto l’accollo delle spese dovute a titolo di indennità di giudizio all’arbitro unico. Esse sono interamente poste a carico della parte soccombente nei limiti determinati dalla &#8220;cabina di regia&#8221;, anche per il caso in cui si verifichi l’estinzione del procedimento per mancata dichiarazione di accettazione del referto arbitrale in ordine a questioni incidentali che siano state sollevate relative all’interpretazione, efficacia o validità di clausole dei contratti collettivi che regolamentano il rapporto individuale di lavoro.</p>
<p>Secondo quanto dispone il comma 15 dell’art. 3 del c.c.n.l. del 23/1/2001, l’arbitro non ha diritto ad alcun compenso in caso di inosservanza a lui imputabile dei termini fissati dal precedente comma 11 per la decisione della controversia individuale di lavoro, nonché in caso di inadempienza degli obblighi di comunicazione alla camera arbitrale stabile.</p>
<p>Nel rendere la propria attività decisoria ed istruttoria, l’arbitro unico si avvale della struttura di servizio approntata dalla camera arbitrale stabile o dell&#8217;amministrazione presso la quale si svolge il procedimento, con la conseguenza che tutti gli incombenti di segreteria sono a carico di queste ultime.</p>
<p>Alle parti del giudizio arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del c.c.n.l. del 23/1/2001 è garantita la possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia, che rappresentano le loro ragioni secondo le usuali regole di procedura previste in via generale dal codice di procedura civile.</p>
<p>6. Il regime delle impugnazioni dei lodi arbitrali</p>
<p>In considerazione della presenza nell’ordinamento disciplinare del pubblico impiego di un solo strumento di reazione innanzi ad un organo arbitrale, il problema dell’impugnazione dei lodi arbitrali che hanno ad oggetto l’irrogazione delle sanzioni disciplinari a danno di un dipendente di un Comune o di una Provincia si risolve nell’analisi delle modalità dell’impugnazione del lodo emesso dall’arbitro unico ai sensi di quanto disposto c.c.n.l. del 23/1/2001.</p>
<p>L’ordinamento attuale semplifica non poco il problema delle impugnazioni dei lodi arbitrali emessi in ámbito disciplinare, ponendo fine ad una diátriba che vedeva contrapposte la tesi del lodo rituale a quella del lodo irrituale.</p>
<p>A questo proposito deve essere rammentato che nella vigenza dei collegî arbitrali di disciplina era controverso se i relativi lodi avessero natura rituale piuttosto che irrituale, ossia se avessero o meno natura di sentenza o semplicemente transattiva.</p>
<p>Tutto ciò condizionava il regime delle impugnazioni, in quanto mentre avverso il lodo rituale, che ha valore di sentenza, è ammessa l’impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello, nei confronti del lodo irrituale il regime dell’impugnazione è differente.</p>
<p>Eliminati dall’ordinamento i collegî arbitrali di disciplina ed i collegî di conciliazione, per i cui lodi valevano considerazioni simili, il relativo problema è stato definitivamente risolto riconoscendo alle pronunce dell’arbitro unico natura giuridica di lodo irrituale. In questo senso si è espresso l’art. 2, comma 1 del c.c.n.l. quadro del 23/1/2001, il quale fa espresso rinvio all’art. 412 quater c.p.c., che, a sua volta, fa riferimento al precedente art. 412 ter.</p>
<p>In definitiva, fermo restando che l’arbitro unico deve giudicare sempre e solo attenendosi alla legge ed ai contratti collettivi vigenti, il ricorso avverso il lodo arbitrale cosí emesso deve essere proposto in unico grado dinanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro della circoscrizione nella quale si trova la sede dell’arbitrato, ricorso che deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione del lodo.</p>
<p>Riccardo Nobile<br />
(Segretario generale e Direttore generale del Comune di Muggiò – MI)</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-tutela-arbitrale-nei-confronti-delle-sanzioni-disciplinari-irrogate-ai-pubblici-dipendenti-dopo-il-c-c-n-l-del-23-1-2001-spunti-per-una-riflessione-fra-modificazioni-normative-e-sopravvenienza-di/">La tutela arbitrale nei confronti delle sanzioni disciplinari irrogate ai pubblici dipendenti dopo il c.c.n.l. del 23/1/2001. Spunti per una riflessione fra modificazioni normative e sopravvenienza di fonti contrattuali.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbitrato libero e tutela cautelare</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/arbitrato-libero-e-tutela-cautelare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/arbitrato-libero-e-tutela-cautelare/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/arbitrato-libero-e-tutela-cautelare/">Arbitrato libero e tutela cautelare</a></p>
<p>La pronuncia in rassegna offre l’occasione per una breve riflessione sulla vexata quaestio della compatibilità tra tutela cautelare ante causam e arbitrato irrituale. E’ noto l’orientamento giurisprudenziale tradizionalistico, seppure datato e non privo di dissensi, che ritiene improponibile il ricorso diretto ad ottenere un provvedimento cautelare in presenza della richiamata</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/arbitrato-libero-e-tutela-cautelare/">Arbitrato libero e tutela cautelare</a></p>
<p>La pronuncia in rassegna offre l’occasione per una breve riflessione sulla vexata quaestio della compatibilità tra tutela cautelare ante causam e arbitrato irrituale.</p>
<p>E’ noto l’orientamento giurisprudenziale tradizionalistico, seppure datato e non privo di dissensi, che ritiene improponibile il ricorso diretto ad ottenere un provvedimento cautelare in presenza della richiamata clausola.</p>
<p>Le più recenti pronunce di merito ed il contributo offerto da autorevoli Autori in subiecta materia offrono, tuttavia, lo spunto per una nuova lettura delle norme codicistiche – che ben vero non pongono espressamente alcun limite alla proponibilità dell’azione cautelare – e per un riesame critico dell’orientamento testé citato.</p>
<p>La tesi tradizionale muove dal presupposto della natura eminentemente negoziale, sostanzialmente transattiva, dell’arbitrato irrituale, che si concreterebbe in una rinuncia alla giurisdizione ordinaria; rinuncia che non sarebbe limitata al merito, ma investirebbe anche la possibilità di ottenere un provvedimento cautelare; nonché dall’affermazione che le norme sul procedimento cautelare, segnatamente gli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c., parrebbero riferibili esclusivamente all’arbitrato rituale, con ciò sic et simpliciter escludendo – ad avviso di tali interpreti – la loro applicabilità all’arbitrato negoziale.</p>
<p>In verità, tali considerazioni non appaiono risolutive della questione; ed anzi sembrano, ad un esame più approfondito, cedevoli rispetto vuoto di tutela, certamente non previsto e non voluto dalle parti al momento della sottoscrizione del compromesso, inconcepibile in uno stato di diritto.</p>
<p>Sotto il primo profilo, che pone una demarcazione netta tra le due fattispecie di arbitrato rituale ed irrituale (a parte la considerazione che le differenze tra le due fattispecie non sempre sono così nette, così come acutamente affermato: cfr. Trb. Roma, ord. 24 luglio 1997, in Foro it.1998, I, 3669; ed in dottrina, L. LAUDISA, Arbitrato rituale e libero: ragioni del distinguere, in Riv. arbitrato, 1998, 211), appare agevole osservare che, quand’anche si volesse ritenere che l’arbitrato irrituale concreti una rinuncia – seppur temporanea – al ricorso all’autorità giudiziaria per la definizione della questione controversa, da ciò non può discendere, tout court, anche la rinuncia alla tutela cautelare.</p>
<p>Quest’ultima, infatti, ha una sua autonomia non solo processuale, bensì anche sostanziale e concettuale; essa, in quanto diretta alla prevenzione di un pregiudizio irreparabile, &#8220;rappresenta un minimum irriducibile, a pena di mettere in forse i cardini fondamentali dell’ordinamento giuridico&#8221; (cfr., testualmente, Trib. Roma, 24/7/1997, cit.).</p>
<p>E’ infatti questione pacifica che l’ordinamento giuridico riconosce alla parte il diritto di ottenere un provvedimento provvisorio, di natura conservativa o anticipatoria, che garantisca il creditore da atti elusivi o fraudolenti del debitore, quale forma a sé stante di azione.</p>
<p>Appare intuitivo che, durante il tempo necessario alla risoluzione di una controversia, non solo avanti l’autorità giudiziaria ma anche in sede arbitrale, possono essere posti in essere atti tali da pregiudicare in via definitiva la possibilità di soddisfacimento del diritto. L’azione cautelare, quindi, sebbene strumentale al diritto sottostante, si pone come unico rimedio all’esistenza di quei fatti inaspettati, dovuti alla fraudolenza del debitore o a circostante estranee alla volontà delle parti, che renderebbero la tutela ordinaria assolutamente inefficace.</p>
<p>Orbene, tale tutela anticipatoria presuppone un potere autoritativo che l’ordinamento nazionale, a differenza di analoghi istituti di diritto comparato, nega in radice agli arbitri (art. 818 c.p.c.).</p>
<p>Ora, la determinazione delle parti di dirimere amichevolmente la controversia, ex bono et aequo, non può essere estesa in misura tale da ledere in via definitiva la possibilità di soddisfacimento; essa trova quindi un limite nella esistenza di una situazione di messa in pericolo del bene controverso, tale da giustificare l’emissione di provvedimenti d’urgenza, dall’ordinamento esclusi dalla competenza degli arbitri.</p>
<p>Sulla base di tale ricostruzione della volontà delle parti nella stipulazione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale (volontà delle parte che costituisce il perno della tesi tradizionale), può affermarsi che la rinuncia alla giurisdizione è stata voluta ed attiene solo ed esclusivamente alla fase dell’accertamento del diritto, ma non anche a quella – propedeutica e soltanto eventuale – della tutela anticipatoria, come anche a quella – successiva ed anch’essa eventuale – dell’esecuzione.</p>
<p>Tale interpretazione, già adombrata da autorevole dottrina (cfr. SASSANI, Intorno alla incompatibilità tra tutela cautelare e arbitrato irrituale, Riv. arbitrato, 1995, 710; G. GRASSO, Tutela cautelare e arbitrato irrituale, in Riv. dir. civ. 1997, e dello stesso autore, Ancora su arbitrato irrituale e tutela cautelare, in Foro it. 1998, I, 3669), trova i suoi precedenti in datate pronunce di merito (cfr. Pret. Salò, 16-07-1980, in Giur. it., 1981, I, 2, 366; Trib. Ancona, 17-11-1993, in Società, 1994, 937), ed è stata recentemente riproposta (cfr. Trib. Torino, 31-10-1996, in Giur. it., 1998, 2070; Trib. Roma, 07-08-1997, in Giur. it., 1998, 2070; Trib. Milano, 08-03-1999, in Giur. it., 1999, 1447; Trib. Roma, 12-07-1999, in Foro it., 2000, I, 992).</p>
<p>Spetta tuttavia al Tribunale di Roma il merito di avere ex professo affrontato la questione, risolta in senso positivo e con ampia e convincente motivazione con l’ordinanza 24 luglio 1997 (in F.I. 1998, I, 3669, con nota di G. GRASSO), circa la piena compatibilità della tutela cautelare in parola con l’arbitrato libero.</p>
<p>Partendo dalla premessa, di carattere pragmatico, che &#8220;chi stipula un negozio con una clausola compromissoria intende conseguire il soddisfacimento più rapido, e magari più equo, e non certo la frustrazione totale del suo diritto&#8221;, i Giudici capitolini osservano che, in realtà, la rinuncia alla giurisdizione ordinaria insita nell’arbitrato libero è meramente temporanea, provvisoria, &#8220;limitata al momento accertativo o costitutivo del diritto che è riservato al lodo negoziale degli arbitri. Con il che, nella maggior parte dei casi si è però ben lungi dal soddisfacimento del diritto soggettivo; ove manchi l’ottemperanza spontanea della parte obbligata, si dovrà sempre tornare alla giurisdizione ordinaria per tradurre in titolo esecutivo, per lo più in via monitoria, la determinazione degli arbitri&#8221;. Ed aggiungono che &#8220;un esame appena approfondito dell’elemento volitivo insito nella clausola compromissoria porta ad escludere l’aberrante statuizione che nella rinuncia alla giurisdizione di merito sia insita anche la rinuncia all’unica forma di tutela efficace contro il pericolo da ritardo. Sarebbe come dire che nella volontà di concludere un contratto vi possa essere anche quella di accettarne l’inadempimento&#8221;</p>
<p>Tali convincenti argomentazioni, che hanno il pregio di colmare il vuoto di tutela che altrimenti residuerebbe, sebbene non voluto né ipotizzato dalle parti, inducono a ritenere pienamente ammissibile il ricorso alla tutela cautelare.</p>
<p>2.- Anche il secondo argomento interpretativo, utilizzato dai sostenitori del dogma della incompatibilità tra arbitrato libero e tutela cautelare, fondato sull’esegesi degli art 669 octies e 669 novies c.p.c., non sembra anch’esso risolutivo.</p>
<p>A parte la considerazione &#8220;perfino ovvia, che un divieto legale espresso di misure cautelari, in relazione all’arbitrato libero, non c’è&#8221; (utilizziamo ancora l’espressione contenuta nell’ordinanza del tribunale di Roma prima menzionata), non v’è chi non veda come una lettura dell’art. 669 octies (ed in particolare del comma quarto) scevra da pregiudizi non possa essere ritenuta ostativa, nel caso di arbitrato irrituale.</p>
<p>Invero, i termini &#8220;procedimento arbitrale&#8221; e &#8220;domanda&#8221;, seppur idonei ad indicare l’inizio del processo arbitrale rituale, non possono di per sé essere utilizzati per escludere quello irrituale, nella elementare considerazione che anche l’arbitrato irrituale consta di un procedimento, caratterizzato dall’applicazione necessaria dei fondamentali principi processuali, primo tra tutti il rispetto del contraddittorio e la salvaguardia del diritto alla difesa.</p>
<p>Ed anche agli arbitri irrituali vengono dei proposti i quesiti formulati dalle parti, che ben possono essere assimilati alle &#8220;domande&#8221;.</p>
<p>3.- Quand’anche non si volesse considerare assimilabile, sotto il profilo della procedimentalizzazione, l’arbitrato libero a quello rituale, esiste tuttavia una ulteriore chiave interpretativa, che ha dalla sua una folta schiera di sostenitori (da ultimo, G. GRASSO, Tutela cautelare e arbitrato irrituale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1997, II, 495).</p>
<p>L’arbitrato irrituale si pone come una sorta di filtro, che rende (temporaneamente) improcedibile l’azione avanti l’autorità giudiziaria ordinaria.</p>
<p>Si è già detto (ed è jus receptum) che, pronunciato il lodo negoziale (che per sua natura non può essere oggetto di deposito ex art. 825 c.p.c.), le parti possono adire l’autorità giudiziaria ordinaria per ottenere un titolo esecutivo, fondato sull’atto negoziale.</p>
<p>Siamo quindi in presenza di una mera parentesi, di un filtro, come tanti previsti nell’ordinamento processuale; il richiamo immediato è alle ipotesi di tentativo di conciliazione nel processo del lavoro o nella disciplina della subfornitura.</p>
<p>Ebbene, in tutti questi casi (di imposizione di un filtro che preceda l’attività giudiziaria) è conclusione ormai pacifica in giurisprudenza che l’azione cautelare possa essere esperita prima dell’espletamento del tentativo di conciliazione.</p>
<p>Mutatis mutandis, le medesime considerazioni possono valere per il filtro negoziale costituito dall’arbitrato irrituale, con la conseguenza che il giudizio di merito (avanti l’a.g.o.) dovrà essere instaurato dopo che sia venuta meno, con il deposito del lodo, la causa di improcedibilità temporanea in cui la clausola compromissoria si concreta.</p>
<p>Tale ricostruzione supera, inoltre, le difficoltà ricostruttive insite nell’art. 669 novies, auspicandosi comunque, de jure condendo, un intervento legislativo che ponga fine al contrasto giurisprudenziale.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>TRIBUNALE DI PALERMO, SEZ. DIST. BAGHERIA &#8211; <a href="/ga/id/2002/3/1885/g">Ordinanza 17 febbraio 2002</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Sull’arbitrato nelle controversie di cui  sia parte l’amministrazione pubblica.  La necessaria ricerca dei presupposti teorici e dei profili problematici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:22 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 23.9.2009) Note</p>
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<p align=right><i>(pubblicato il 23.9.2009)</i></p>
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<p>Note</p>
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		<title>Intervento al Convegno: “Arbitrati: servono ancora? E a chi?” Roma, 23 marzo 2009</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:22 +0000</pubDate>
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<p>1. Dei numerosi istituti oggetto della normativa introdotta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 &#8211; alcuni dei quali ancora in attesa della necessaria disciplina regolamentare &#8211; l’arbitrato è l’unico di cui non è dato conoscere la sorte definitiva; sul suo capo, infatti, pende il divieto generalizzato di utilizzo</p>
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<p align=justify>
1. Dei numerosi istituti oggetto della normativa introdotta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 &#8211; alcuni dei quali ancora in attesa della necessaria disciplina regolamentare &#8211; l’arbitrato è l’unico di cui non è dato conoscere la sorte definitiva; sul suo capo, infatti, pende il divieto generalizzato di utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, sancito dall’articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), divieto che, peraltro, è stato fatto oggetto di una serie ininterrotta di proroghe, l’ultima delle quali, contenuta nell’art. 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, è fissata al 31 dicembre dell’anno in corso.<br />
Questa evidente incoerenza normativa, costituita dal contrasto tra una disposizione, finalizzata ad eliminare l’istituto dall’orizzonte dei mezzi di risoluzione delle controversie utilizzabili dalla Pubblica Amministrazione, e la citata serie di proroghe, che ha coperto – dal 30 settembre 2007 al 31 dicembre 2009 – un arco temporale superiore al biennio, costituisce quasi una caratteristica storica dell’istituto che – negli ultimi quindici anni – è stato oggetto di continue modifiche normative, spesso antinomiche ed opposte.<br />
Evitando, ovviamente, un <i>excursus </i>storico delle diverse posizioni assunte in materia dal Legislatore, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e limitandoci a ricordare come l’istituto sia stato a volte radicalmente avversato, a volte fortemente rivalutato, non può non evidenziarsi come, ancora una volta, la sua disciplina finale sia incerta e, in quanto tale, degna di quell’ulteriore riflessione da parte del mondo politico, istituzionale, imprenditoriale, professionale e dottrinale, che l’Autorità preposta alla vigilanza sull’intero settore dei contratti pubblici ha ritenuto non solo utile ma addirittura doveroso provocare.</p>
<p>2. L’approccio multidisciplinare che si è ritenuto opportuno adottare nell’affrontare il tema dell’arbitrato è diretta conseguenza delle peculiarità dell’istituto che, per sua stessa natura si pone al crocevia tra distinti ambiti giuridici ed interessa vari aspetti del mondo sia economico che istituzionale.<br />
È indubbio, infatti, che l’arbitrato attenga ai mezzi di risoluzione delle controversie e, dunque, di tutela e difesa delle ragioni e dei diritti delle parti del contratto, anche quando stipulato con una Pubblica Amministrazione.<br />
È a questa sua natura profonda che ha fatto spesso riferimento la giurisprudenza e la dottrina per determinarne l’inquadramento e la disciplina generale.<br />
Altrettanto profondo, peraltro, è il suo radicamento all’interno di un più ampio procedimento amministrativo, finalizzato alla scelta, da parte dell’Amministrazione, del proprio contraente, e, dunque, non può non evidenziarsene l’appartenenza alla sfera procedimentale e funzionale pubblica.<br />
Non meno rilevante è l’incidenza che l’istituto ha su quell’ampia fetta di mercato nazionale e comunitario gravitante intorno ai contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura.<br />
Tale incidenza, peraltro, ha natura quanto meno duplice.<br />
Da un lato, è incontestabile che una delle cause di maggior ritardo nella realizzazione delle opere pubbliche nelle infrastrutture, nei trasporti e nei servizi pubblici essenziali, e, quindi, uno dei maggiori ostacoli al rilancio degli investimenti pubblici e privati in tale settore, è costituito dall’allungamento dei tempi procedimentali causato dall’elevato numero di controversie che sorgono con riferimento agli esiti delle procedure di selezione del contraente ovvero alla stipula e soprattutto all’esecuzione del successivo contratto.<br />
Ne consegue che l’incremento di sistemi alternativi di risoluzione di simili controversie non può non costituire uno strumento utile – se non addirittura necessario – per tale settore del mercato, finalizzato a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle opere o dei servizi oggetto del contratto.<br />
D’altro canto, però, il sistematico ricorso avverso i provvedimenti di gara e, dunque, all’arbitrato, ha assunto una valenza tale da essere spesso considerato un momento, seppure ulteriore, dell’esecuzione del contratto e, pertanto, tenuto presente al momento della presentazione dell’offerta, così da conformare addirittura i comportamenti delle imprese, sempre più attente non tanto alla proposta ed alle soluzioni innovative, quanto al possibile esito positivo del successivo contenzioso, spesso arbitrale.<br />
Infine, deve essere evidenziato l’aspetto preminente della questione, il suo stretto legame con l’azione amministrativa.<br />
La circostanza, infatti, che l’arbitrato rappresenti una sorta di fase finale quasi costante delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e che porti, con una regolarità quasi assoluta, alla declaratoria di soccombenza della Pubblica Amministrazione, rappresenta un dato preoccupante non solo sotto l’aspetto del detrimento del patrimonio pubblico – dato particolarmente rilevante in un momento di crisi economica – ma, altresì, di quello del <i>deficit</i> di efficienza dell’azione amministrativa che ne costituisce la causa efficiente.<br />
Riguardato sotto tutti questi aspetti, il problema dell’arbitrato si rivela un problema complesso, da analizzare da diverse angolazioni e con l’apporto di esperti di ampia e variegata esperienza, quali quelli, per l’appunto, riuniti intorno a questo tavolo.</p>
<p>3. Se è vero che l’aver posto il problema costituisce già, di per sé, un passo verso la sua soluzione, l’Autorità di vigilanza di tali passi ne vuole fare due, non limitandosi quindi a porre il problema ma offrendo altresì alcune ipotesi di soluzione.<br />
A tale adempimento, peraltro, l’Autorità è chiamata non solo dall’obbligo di adempiere al proprio compito istituzionale di segnalazione normativa, tanto più pressante quanto più evidente appare – come nel caso di specie – l’assoluta necessità di un intervento che colmi lo spazio creatosi tra le ricordate antinomiche disposizioni, ma altresì dal dovere di rendere testimonianza in ordine al concreto atteggiarsi di due agili strumenti di risoluzione delle controversie nati e sviluppatisi proprio al suo interno: l’arbitrato amministrato ed il c.d. precontenzioso. <br />
Per quanto riguarda il primo istituto, è a tutti noto come, nel suo movimento “oscillatorio”, il Legislatore, nel 1998, arrivò a renderlo obbligatorio per la Pubblica Amministrazione, così da sottrarre, da un lato, alle parti il potere di nomina del terzo arbitro e, dall’altro, agli stessi arbitri quello di determinare il proprio compenso.<br />
Oggi tale strumento ha natura meramente alternativa ed anzi, gli arbitrati amministrati sono recessivi rispetto a quelli liberi e ciò si evidenzia dai dati relativi al deposito dei lodi (nel 2006, 40 lodi per arbitrati amministrati, a fronte di 80 lodi per arbitrati liberi; nel 2007, 25 lodi per arbitrati amministrati, a fronte di 149 lodi per quelli liberi; nel 2008, 26 lodi per arbitrati amministrati, a fronte di 158 lodi per quelli liberi).<br />
La “fuga” dalle procedure amministrate si manifesta non solo nel numero di procedimenti attivati presso la Camera, ma anche nel valore delle controversie oggetto degli arbitrati, in quanto le controversie di maggior valore sono nella gran parte dei casi decise da collegi arbitrali “liberi” (nel 2007 controversie per un valore medio di circa €.3.547.000 per gli arbitrati amministrati, a fronte di circa €.13.809.000 per arbitrati liberi; nel 2008 controversie per un valore medio di circa €. 3.718.000 per gli arbitrati amministrati depositati, a fronte di circa €.13.677.000 per gli arbitrati liberi).<br />
Tale dato, peraltro, dovrebbe indurre a qualche riflessione laddove si evidenzino due semplici elementi, uno fattuale ed uno normativo.<br />
Sotto il primo profilo, occorre rilevare come la percentuale di soccombenza della Pubblica Amministrazione, è sempre elevata in entrambi i casi, sia negli arbitrati amministrati, sia, soprattutto, in quelli liberi.<br />
Inoltre, la durata degli arbitrati è stata in media, per l’anno 2007, di 351 giorni per gli arbitrati amministrati e di 465 per quelli liberi; per il 2008, di 290 giorni per gli arbitrati amministrati e di 547 per quelli liberi.<br />
Se a tali dati si accosta la lettura dell’art. 240, comma 15 del decreto legislativo 163/2006, che individua come punto di passaggio dall’arbitrato libero a quello amministrato il mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro, deve ritenersi che alle stazioni appaltanti sia rimessa la libera scelta tra un istituto più veloce ed uno più lento nonché più oneroso (nonostante il recente dimezzamento dei compensi contenuti nel ricordato art. 29, comma 1-<i>quinquies </i>del d.l. 207/2008) e di ciò esse potrebbero essere chiamate a rendere ragione.<br />
Con riferimento al secondo istituto, si ricorderà come, accogliendo l’invito ripetutamente rivolto dalla Commissione CE ai Paesi membri di creare organismi di precontenzioso, il Legislatore nazionale abbia ritenuto di introdurre tale strumento nel Codice dei contratti pubblici, attraverso la disposizione di cui all’art. 6, comma 7, lett. n). del D.Lgs. n. 163/2006, incardinandone la competenza presso l’Autorità.<br />
Lo strumento del precontenzioso, proprio per la sua natura di ADR (Alternative Dispute Resolution), ossia di meccanismo finalizzato a risolvere una controversia in modo alternativo alla classica lite giudiziaria, presenta un triplice vantaggio: deflazionare la giustizia amministrativa, contenere i tempi e i costi economici, in termini di strutture e di risorse umane, che la risposte alla suddetta domanda di giustizia richiedono, atteso che al finanziamento delle spese di funzionamento dell’Autorità provvede in massima parte il mercato e, sotto il profilo dell’interesse privato, ottenere, senza dovere versare alcun corrispettivo aggiuntivo al citato contributo, un parere autorevole e neutrale, reso dall’Autorità attraverso un sistema caratterizzato da un accesso e da un procedimento “agili” e da tempi di risposta ragionevoli, finalizzato a rimuovere e correggere le riscontrate violazioni lamentate dalle parti in una fase in cui le stesse possono ancora essere emendate. <br />
Indubbiamente, uno dei profili delicati di tale strumento risiede nell’analisi degli effetti da attribuire a tale parere, qualificato dallo stesso art. 6, comma 7, lett. n) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. come “non vincolante”.<br />
Dall’esame dei dati relativi al 2008, sia pur parziali, attualmente in possesso dell’Autorità emerge la tendenza ad uniformarsi a tali pareri; al riguardo si evidenzia che l’adeguamento “pieno”, inteso nel senso di modifica del proprio operato da parte della stazione appaltante in esito a parere negativo emesso dall’Autorità riguardi 54 pareri su 125; il mancato adeguamento investa solo 28 pareri, mentre 43 sono i casi in cui il parere emesso dall’Autorità ha sostanzialmente confermato l’operato della stazione appaltante, per cui l’adeguamento riscontrato non riveste particolare significatività.</p>
<p>4. Venendo alle proposte dell’Autorità, occorre partire da un dato normativo.<br />
Finora le proroghe del ricordato divieto di utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dello strumento dell’arbitrato erano motivate da una necessità tecnica, quella cioè di consentire la devoluzione delle liti arbitrali alle sezioni specializzate di tribunale in materia di proprietà industriale ed intellettuale; l’ultima proroga (quella, per l’appunto, contenuta nel d.l. 207/2008) trova, invece, la sua <i>ratio </i>giustificatrice nella necessità di dare attuazione alla direttiva 2007/66/CE (c.d. direttiva ricorsi), palesando così l’intento del Legislatore di ripensare, in tale sede, al destino ultimo dell’arbitrato.<br />
La valutazione del Legislatore, in questo secondo caso, appare indubbiamente corretta.<br />
Tale direttiva trae la sua origine dalla preoccupazione comunitaria sulle conseguenze del frequente ricorso delle imprese all’autorità giudiziaria, in termini di incertezza sulla sorte del contratto e di allungamento dei tempi di realizzazione delle opere; proprio in ragione di tali preoccupazioni la direttiva si pone come proprio obiettivo il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.<br />
Il recepimento di tale direttiva è fra quelli previsti all’interno della prossima legge comunitaria 2009 (AS 1078); il prossimo recepimento di tale direttiva può, quindi, costituire l’occasione per affrontare e risolvere in senso positivo il descritto problema.<br />
In tale contesto l’Autorità ritiene che sia utile fare tesoro della descritta positiva esperienza in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento ai due esaminati strumenti di rapida definizione in sede stragiudiziale del contenzioso. Ciò dovrebbe far riflettere sulla opportunità di razionalizzare e rafforzare il “doppio binario” – giudiziario e stragiudiziale – di cui oggi disponiamo, rendendo più completo e solido il secondo e stabilendo ove necessario delle nuove norme di coordinamento fra i due. <br />
Su questi punti – come noto – la direttiva ricorsi non privilegia uno specifico sistema di tutela e lascia agli Stati la facoltà di organizzare i propri organismi di ricorso come meglio credono. <br />
In particolare, le proposte dell’Autorità potrebbero essere le seguenti:<br />
a) introduzione, per determinati tipi di contratto o per determinati tipi di progetti, dell’obbligo per le parti (Amministrazione ed impresa) di adire in prima istanza l’Autorità, conferendo ad essa il potere di emettere una decisione vincolante (ex art. 6, comma 7, lett. n) del Codice, ovviamente da modificare) circa le controversie insorte prima dell’aggiudicazione definitiva, nel rispetto del principio del contraddittorio; la decisione dovrebbe essere assunta entro un termine breve, durante il quale dovrebbe essere disposta la sospensione della possibilità di stipulare il contratto; le parti potrebbero, comunque, adire la giustizia amministrativa avverso tale decisione; <br />
b) revisione dei costi e dei tempi dell’arbitrato amministrato, ivi compresi i compensi dei componenti il collegio;<br />
c) soppressione dell’obbligo del versamento dell’acconto per l’avvio dell’arbitrato amministrato;<br />
d) diversa composizione dell’organo arbitrale secondo l’entità o la complessità della controversia, dalla previsione di un solo arbitro (da nominarsi ovviamente dalla Camera arbitrale) per le controversie di modesta entità, sino a prevedere una composizione di cinque membri per gli arbitrati più complessi, non escludendo la presenza di tecnici nello stesso collegio;<br />
e) una nuova disciplina della Camera arbitrale sempre garantita nella sua autonomia come struttura dell’Autorità, ma chiamando a far parte di essa, oltre che rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti degli altri interessi in gioco, sia pubblici (si pensi al Ministero dell’Economia, alle Regioni, agli Enti locali), sia privati (si pensi ai vari protagonisti dei mercati interessati).</p>
<p>5. Infine, due piccole proposte <i>de jure condito.<br />
</i>Come si è visto, l’Autorità dispone di mezzi e strumenti – rapidi, efficaci ed economici – non solo per risolvere le controversie in tema di contratti pubblici ma, addirittura, per evitare che esse sorgano.<br />
Le Amministrazioni possono (e forse devono) approfittarne maggiormente.<br />
Inoltre, la quasi costante soccombenza delle pubbliche amministrazioni dovrebbe consigliare queste ad un più attento uso della clausola compromissoria e del ricorso all’arbitrato libero.<br />
Ed in proposito una circolare della Presidenza del Consiglio che invitasse le amministrazioni governative a ricorrere al più economico arbitrato amministrato, invece che al più dispendioso arbitrato libero, sarebbe stata opportuna e sarebbe comunque auspicabile.<br />
Né va da ultimo sottaciuto che le pubbliche amministrazioni potrebbero trovare, anche con riguardo agli arbitrati, nei loro stessi apparati, idonei rimedi, prestando, ad esempio, maggiore attenzione alle modalità ed alle regole, ove sussistenti, con le quali vengono nominati gli arbitri delle Amministrazioni. <br />
In particolare, occorre chiedersi se il privilegiare la nomina di arbitri legati alle Amministrazioni da un rapporto organico non possa consentire una maggiore immedesimazione nelle ragioni delle stesse.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 23.3.2009)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/intervento-al-convegno-arbitrati-servono-ancora-e-a-chi-roma-23-marzo-2009/">Intervento al Convegno: “Arbitrati: servono ancora? E a chi?”&lt;br&gt; Roma, 23 marzo 2009</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2016 n.1099</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-1-2016-n-1099/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2016 n.1099</a></p>
<p>Cass., I civ., sentenza 21 gennaio 2016, n. 1099 Pres. Forte – Rel. Nazzicone A.R. (Avv.ti S. e P Alfieri, M. Franco) c/ Del Vecchio Costruzioni S.p.A. in liquidazione (Avv.ti R. Sulli, O. Porta) Sulla nullità del lodo arbitrale per mancata precisazione, da parte degli arbitri, circa la perentorietà dei</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Cass., I civ., sentenza 21 gennaio 2016, n. 1099</p>
<p>Pres. Forte – Rel. Nazzicone</p>
<p>A.R. (Avv.ti S. e P Alfieri, M. Franco)<br />
c/ Del Vecchio Costruzioni S.p.A. in liquidazione (Avv.ti R. Sulli, O. Porta)</span></p>
<hr />
<p>Sulla nullità del lodo arbitrale per mancata precisazione, da parte degli arbitri, circa la perentorietà dei termini a difesa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Arbitrato – Arbitrato irrituale – Termini a difesa – Perentorietà – Mancata precisazione – Conseguenze – Lodo – Nullità – Ragioni – Contraddittorio – Violazione.</strong></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Integra violazione del principio di contraddittorio la condotta degli arbitri i quali, avendo disciplinato il procedimento con la fissazione di termini alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie, li abbiano considerati come termini perentori, come quelli di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., dichiarando di conseguenza decaduta la parte che non li abbia rispettati dalla facoltà di proporre i quesiti e le istanze istruttorie, senza, tuttavia, che esistesse né alcuna previsione in tal senso nella convenzione d’arbitrato o in un atto scritto separato, né la previa qualificazione dei termini come perentori nel regolamento processuale che gli arbitri si siano dati, né comunque una specifica avvertenza al riguardo rivolta alle parti al momento della concessione di quei termini, in tal modo essendo essi rimasti ingiustificatamente inadempienti al loro dovere di conoscere compiutamente i punti di vista di tutte le parti del procedimento. Ne consegue la nullità del lodo arbitrale emesso in violazione del principio del contraddittorio, attesa l’essenziale rilevanza di detto principio, che attiene all’ordine pubblico e, nei procedimenti arbitrali a forma libera, costituisce crisma di legittimità e garanzia processuale inderogabile, la quale esige che ciascuna parte sia messa nella condizione di svolgere le proprie difese per tutto il corso del procedimento arbitrale, senza incorrere in decadenze “a sorpresa”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-1-2016-n-1099/?download=768">Cass. sent 1099-16</a> <small>(367 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-21-1-2016-n-1099/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2016 n.1099</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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