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	<title>Fallimento e procedure concorsuali Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Fallimento e procedure concorsuali Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Dubbi di costituzionalità su alcuni aspetti della nuova disciplina del concordato preventivo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dubbi-di-costituzionalita-su-alcuni-aspetti-della-nuova-disciplina-del-concordato-preventivo/">Dubbi di costituzionalità su alcuni aspetti della nuova disciplina del concordato preventivo</a></p>
<p>Al fine di avviare una riflessione critica sul rapporto tra la disciplina delle procedure concorsuali e le disposizioni costituzionali, peraltro spesso caratterizzato, per diffusa constatazione, da un alto tasso di &#8220;conflittualità&#8221;, conviene prendere le mosse da una delle fattispecie normative introdotte dalla più recente novella al R.D. n. 267/1942, che,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dubbi-di-costituzionalita-su-alcuni-aspetti-della-nuova-disciplina-del-concordato-preventivo/">Dubbi di costituzionalità su alcuni aspetti della nuova disciplina del concordato preventivo</a></p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di avviare una riflessione critica sul rapporto tra la disciplina delle procedure concorsuali e le disposizioni costituzionali, peraltro spesso caratterizzato, per diffusa constatazione, da un alto tasso di &#8220;conflittualità&#8221;, conviene prendere le mosse da una delle fattispecie normative introdotte dalla più recente novella al R.D. n. 267/1942, che, assecondando una spinta riformatrice tuttora in cerca di sistematico compimento, offre già importanti elementi di analisi.</p>
<p style="text-align: justify;">È il caso dell&#8217;art. 163 l.f., come novellato dal d.l. 27.6.2015, n. 83 (convertito in l. 6.8.2015), poiché esso, per un verso, pare porsi in relazione di specifica corrispondenza con quelle tendenze dottrinali, ispirate soprattutto a modelli stranieri di marca anglosassone, che propugnano il ricorso a criteri c.d. sostanzialistici di qualificazione delle situazioni giuridiche dei soggetti coinvolti nelle procedure in questione; per altro verso, ma sempre nella stessa direzione culturale, vorrebbe soddisfare, nelle intenzioni del legislatore, l&#8217;interesse alla creazione dei &#8220;presupposti per la nascita, anche in Italia, di un mercato di distressed debt, già da tempo sviluppatosi in altri Paesi (tra cui, in particolare, gli Stati Uniti d&#8217;America) in modo da consentirne un significativo smobilizzo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale norma, com&#8217;è ben noto, dispone, al co. 4, che &#8220;<em>Uno o più creditori che, anche per effetto di ac-quisti successivi alla presentazione della domanda di cui all&#8217;art. 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell&#8217;art. 161, secon-do comma, lett. a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell&#8217;adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell&#8217;art. 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa quando non ve ne siano. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all&#8217;art. 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell&#8217;ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all&#8217;art. 186-bis, di almeno il trenta per cento dell&#8217;ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l&#8217;interevento di terzi e, se il de-bitore ha forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d&#8217;opzione</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;introduzione del potere dei creditori di presentare proposte concorrenti ha determinato un rilevan-te impatto sistematico sulla normativa che riguarda le procedure concorsuali, tanto da rifluire sulla stessa qualificazione del concordato preventivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il debitore, pur essendo l&#8217;unico soggetto legittimato a domandare l&#8217;ammissione al concordato e ben-ché questo presupponga uno stato di crisi e non già il solo stato di insolvenza, ove venga approvata una proposta concorrente, rimane estraneo all&#8217;accordo che intercorre tra il creditore proponente e gli altri componenti della &#8220;massa&#8221;, i quali governano la crisi dell&#8217;impresa e definiscono le sorti del suo patrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina positiva &#8211; ed in particolare quella attinente al contenuto della proposta concorrente, alla votazione dei creditori e all&#8217;esecuzione del concordato &#8211; conferma l&#8217;impressione che il legislatore abbia dato al concordato preventivo una configurazione che strutturalmente lo approssima ad una sorta di fallimento gestito dai creditori (recte: da quei creditori che, per entità del credito e per di-sponibilità di mezzi, di cognizione e di influenza, possano dare corso ad una effettiva proposta), così inducendone una mutazione funzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne sono espressione paradigmatica la facoltà dei creditori di formulare proposte eterogenee rispetto a quella del debitore e, quindi, anche di contenuto liquidatorio di contro alla manifestata volontà di continuazione dell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa e addirittura di fare luogo ad un aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione: da entrambe le ipotesi si evince l&#8217;arretramento degli interessi che fanno capo all&#8217;imprenditore, benché ad essi debba necessariamente ricondursi la legittimazione, sub specie Constitutionis, delle procedure concorsuali, in quanto derogatorie del diritto comune delle obbligazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Sottesa alle suddette innovazioni sembrerebbe essere la concezione secondo cui, allorquando si verifichi una condizione di crisi dell&#8217;impresa, i creditori possano agire <em>uti domini</em>, tali in sostanza essendo in quanto fornitori del capitale di rischio, con partecipazione ovviamente proporzionale alla misura della somma oggetto del loro diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tale costrutto &#8211; impregiudicata la sua conformità ai principi costituzionali &#8211; si fanno tuttavia derivare conseguenze che, sia in termini di dotazione strumentale per la realizzazione di siffatta &#8220;appropriazione sostanziale&#8221;, sia in termini di effetti sulla sfera giuridica dei soggetti coinvolti nella procedura, non soltanto ne cambiano il segno (la prevenzione del fallimento e la continuazione dell&#8217;impresa risultano infatti del tutto secondari), ma ne accentuano e gravemente i profili critici già puntualmente censiti e analizzati da cospicua dottrina a seguito delle precedenti riforme, apportate a partire dal 2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Senza alcuna pretesa di completezza e al solo fine di contribuire al dibattito, alla stregua dei disposti e dei principi della Costituzione possono individuarsi i seguenti spunti di riflessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il concordato fallimentare &#8211; secondo l&#8217;impianto originario del 1942 &#8211; si risolveva nella richiesta dell&#8217;imprenditore in crisi di potersi giovare della tutela statale nel negoziare misure risolutive della crisi medesima, mediante una procedura assimilabile a quella di volontaria giurisdizione, confidando al Giudice il compito di trovare il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi del debitore e del ceto creditorio all&#8217;uopo unitariamente considerato, proprio al fine di evitare manovre speculative da una parte e dall&#8217;altra.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla domanda del debitore corrispondeva, infatti, l&#8217;aggregazione dei creditori in un gruppo funzio-nale, con assoggettamento a limitazione degli strumenti di tutela e dei diritti patrimoniali, controbi-lanciato dalla garanzia della par condicio creditorum.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale assetto ha poi trovato riscontro ulteriormente legittimante negli artt. 2, 3 e 41 Cost., dai quali si desume l&#8217;utilità sociale dell&#8217;impresa, che trova riflesso nel diritto personale di intraprendere ed esercitare professionalmente l&#8217;attività economica, per la cui salvaguardia, proprio in considerazione di quella utilità, può essere attivato il meccanismo di solidarietà di altri imprenditori e, più ampiamen-te, della platea dei creditori, imponendo un ragionevole sacrificio delle loro pretese in regime di parità.</p>
<p style="text-align: justify;">Il concordato preventivo apprestava dunque tutela al diritto di impresa e a quel suo estremo atto di esercizio in cui si risolveva la domanda di attivazione della procedura negoziata, in un contesto di reciproca solidarietà o, se si vuole, di mutuo soccorso tra operatori del mercato: del che erano riprova i requisiti soggettivi di cui al previgente art. 160 L.F.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel contempo e con lo stesso mezzo si dava soddisfazione sia all&#8217;interesse collettivo di assicurare la fiducia nell&#8217;ordinato svolgimento dei traffici, che sarebbe stato in ipotesi leso dalle diseguaglianze delle concrete esecuzioni individuali, sia agli interessi di cui agli artt. 1, 4, 35 e 36 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema così configurato offriva cioè un&#8217;ultima chance di matrice privatistica all&#8217;imprenditore in difficoltà, ma presidiandone l&#8217;attuazione mediante controllo giudiziale, al precipuo fine di scongiurare il prevalere di dinamiche negoziali squilibrate e, dunque, in oggettiva conformità con i principi costituzionali di cui all&#8217;art. 3 e, particolarmente, del suo secondo alinea, in forza dei quali l&#8217;autonomia dei privati è riconosciuta nei limiti in cui sussistano effettive condizioni di &#8220;commutabilità delle posizioni&#8221; tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attenzione prestata dal legislatore del 1942, con singolare anteveggenza rispetto alle varie leggi speciali che sarebbero sopravvenute molto più tardi, alle fasi di crisi delle imprese in stato prossimo alla decozione mirava proprio ad impedire che in tali contesti si sviluppassero appetiti predatori, che avrebbero dato luogo, quando poi fosse sopravvenuto il fallimento, alla necessità di esperire una selva di azioni revocatorie di incerta durata e di incerto risultato, tranne quello di prolungare indeterminatamente il corso della procedura e lo stato di sofferenza dell&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello stesso di ordine di idee si poneva la disciplina del ceto creditorio che, in prospettiva costituzionalistica, dà luogo ad una forma associativa coatta, che, pur dissonante rispetto all&#8217;art. 18 Cost., può giustificarsi in funzione del perseguimento delle finalità, esse pure di rango costituzionale, alle quali sopra si è fatto riferimento e con l&#8217;avvertenza, comunque, che il quorum deliberativo dell&#8217;adunanza veniva stabilito con doppia soglia, capitaria e per entità del credito rappresentato e che i creditori dissenzienti trovavano comunque protezione nel giudizio di convenienza espresso dal Tribunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella stessa misura in cui l&#8217;istituto del concordato preventivo rispondeva a esigenze di ordine pubblico economico costituzionalmente fondate, la revisione che ne è stata fatta a più riprese nell&#8217;ultimo decennio le disattende.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;originaria ispirazione solidaristica dell&#8217;istituto del concordato preventivo viene sostanzialmente rimpiazzata dall&#8217;apertura alla speculazione, resa evidente anzitutto dal depotenziamento e dalla deviazione finalistica del controllo giudiziario sulla convenienza del concordato, che fa perdere al sistema i connotati di autonomia negoziale costituzionalmente protetta; poi dalla istituzione del ceto creditorio in associazione forzosa, violativa dell&#8217;art. 18 Cost. perché non più legittimata dal perseguimento di fini con copertura costituzionale e dalla sua possibile frammentazioni in classi non pre-determinabili in base a criteri oggettivi; ancora, dal mutamento del quorum deliberativo, ridotto alla maggioranza dei crediti, senza considerazione del numero dei creditori e dunque di quelli minori e più deboli, che, se dissenzienti, non trovano più garanzia nel giudizio di convenienza, se non attraverso il farraginoso meccanismo di filtro attraverso le classi o attraverso l&#8217;aggregazione in una quota di crediti ammessi al voto; e, ancora, dalla legittimazione riconosciuta ai creditori che rappresentino almeno il dieci per cento dei crediti di formulare proposte concorrenti da sottoporre alla delibera-zione dell&#8217;adunanza, con le modalità appena riassunte; dalla possibilità che la quota di legittimazione possa essere acquisita anche successivamente alla presentazione della domanda di concordato; tutela creditori; dalla ammissibilità del voto del proponente concorrente sulla propria proposta e dei soggetti a lui collegati; e infine dalla possibilità di formulare una proposta concorrente che preveda l&#8217;aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ne deduce che il ceto creditorio viene costituito come soggetto imprenditoriale &#8220;ombra&#8221;, gover-nato da un sistema di maggioranze determinate dall&#8217;entità delle quote di crediti, quasi fossero partecipazioni al capitale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si pone allora con urgenza la questione della legittimità costituzionale delle norme che determinano la creazione di tale soggetto, pur sempre di origine coattiva, ma privo ormai, come si è detto, della copertura di quell&#8217;interesse che, pur non essendo volontariamente condivisi dai singoli componenti della &#8220;corporazione&#8221;, poteva loro imporsi come comune in forza dei disposti costituzionali: condizione viceversa indefettibile, com&#8217;è noto, affinché possa ammettersi che decisioni collettive assunte a maggioranza incidano su posizioni individuali. Situazione ancor più abnorme, in considerazione della circostanza per cui &#8211; lo si è visto &#8211; oltre alla disciplina del conflitto di interessi, fanno difetto persino quegli strumenti di tutela delle minoranze che sono propri delle formazioni sociali nelle quali l&#8217;interesse comune (peraltro perseguito per volontaria determinazione dei singoli componenti) venga perseguito mediante scelte maggioritarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è da credere, quindi, che le riforme approvate negli ultimi dieci anni e, per ora, culminate in quella del 2015, vadano nel senso dell&#8217;ampliamento dello spazio disponibile all&#8217;autonomia privata: se davvero si fosse voluto conseguire tale fine, si sarebbero dovute incrementare le garanzie indivi-duali, a compensazione dell&#8217;arretramento di quelle di c.d. eterotutela.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, se prima con il concordato preventivo si voleva salvaguardare il debitore e soddisfare i creditori in condizioni di parità, oggi si consente ad uno o più creditori di impadronirsi dell&#8217;impresa, magari proprio a quel gruppo che concedendo crediti facili e poi pretendendone l&#8217;immediato recupero abbia determinato o concorso a determinare la crisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ben a ragione, quindi, si è parlato di espropriazione privata e senza indennizzo, in violazione dell&#8217;art. 42 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella versione attuale, insomma, l&#8217;istituto in discussione si presta a distorsioni conseguenti alla situazione potestativa nella quale la normativa vigente colloca i soggetti privati, con effetti altresì potenzialmente distorsivi della concorrenza.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.20</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-11-1-2021-n-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Rosanna De Nictolis, Presidente, Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore; PARTI: (Fallimento C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emilio Salvatore Castorina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro il Comune di Gravina di Catania, in persona del legale rappresentante pro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-11-1-2021-n-20/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.20</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-11-1-2021-n-20/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.20</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosanna De Nictolis, Presidente, Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Fallimento C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emilio Salvatore Castorina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro  il Comune di Gravina di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anna Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia)</span></p>
<hr />
<p>Sulle convenzioni urbanistiche e, soprattutto, con una accurata analisi sulla portata dell&#8217;art. 72 L. Fall.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;"> 1.- Processo amministrativo &#8211; litisconsorzio &#8211; litisconsorzio necessario &#8211; in caso di solidarietà  passiva &#8211; non si determina.<br />  <br /> 2.- Atti e provvedimenti &#8211; convenzione di lottizzazione &#8211; inquadrabilità .<br />  <br /> 3.- Fallimento e procedure fallimentari &#8211; art. 72 L. Fall. &#8211; potere del curatore fallimentare  di gestione dei rapporti pendenti &#8211; connotazione pubblicistica &#8211; sussiste &#8211; possibilità  per la curatela fallimentare di intervenire nell&#8217;ambito dei rapporti di diritto pubblico &#8211; va esclusa.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Non si delinea un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso di solidarietà  passiva.</em><br />  <br /> <em>2. La convenzione di lottizzazione  inquadrabile negli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all&#8217;art. 11 della legge n. 241 del 1990 che, inserendosi nell&#8217;alveo dell&#8217;esercizio di un potere, ne mutuano le caratteristiche e la natura, salva l&#8217;applicazione dei principi civilistici in materia di obbligazione e contratti per aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica.</em><br />  <br /> <em>3. L&#8217;esercizio del potere di gestione dei rapporti pendenti, attribuito alla curatela fallimentare dall&#8217;art. 72 della legge fallimentare costituisce una delle modalità  implementative del principio del concorso dei creditori e del sotteso principio di ordine pubblico della par condicio creditorum che caratterizza tutta la procedura concorsuale di esecuzione coattiva del debito quale forma di attuazione della responsabilità  patrimoniale di cui all&#8217;art. 2740 c.c., con una disciplina normativa di ordine pubblico all&#8217;interno del rapporto obbligatorio di natura privatistica.</em><br /> <em>Rispetto ai creditori concorsuali (che sono tali in quanto il loro credito  sorto prima dell&#8217;inizio della procedura) i rapporti pendenti si connotano per inserirsi in un rapporto sinallagmatico non bilateralmente esaurito, nel quale cio si confrontano posizioni creditizie reciproche (se invece  esaurito da una parte sola e il fallito conserva un debito, il relativo creditore si insinua nel passivo fallimentare al pari degli altri creditori).</em><br /> <em>A fronte di un rapporto con pendenze da parte di entrambi i contraenti l&#8217;art. 72 l.f., da un lato, consente al curatore fallimentare di decidere la sorte di quel rapporto, con una decisione funzionale alla tutela del ceto creditorio cui  preordinato il suo ufficio e, dall&#8217;altro lato, il relativo potere, inserendosi in un rapporto privatistico, impedisce alla controparte di esercitare l&#8217;eccezione di insicurezza di cui all&#8217;art. 1461 c.c.</em><br /> <em>La funzione svolta dal curatore fallimentare presenta pertanto, nella prospettiva concorsuale, una coloritura di ordine pubblico in relazione all&#8217;obiettivo, imposto al medesimo dall&#8217;ordinamento, di tutelare il credito e la parità  di trattamento dei creditori, così assicurando l&#8217;attuazione della responsabilità  patrimoniale e, in ultimo, anche la cogenza fra le parti dei rapporti negoziali (art. 1372 c.c.). Non può tuttavia ritenersi che la individuata connotazione pubblicistica consenta di intervenire nell&#8217;ambito dei rapporti di diritto pubblico gestiti da enti intestatari di poteri amministrativi a ciò ostando l&#8217;architettura istituzionale dell&#8217;ordinamento italiano, oltre che il profilo sostanziale della cura dell&#8217;interesse pubblico.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 11/01/2021<br /> <strong>N. 00020/2021REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00576/2020 REG.RIC.</strong><br />  <br /> <strong>SENTENZA NON DEFINITIVA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 576 del 2020, proposto da Fallimento C. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emilio Salvatore Castorina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Gravina di Catania, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Anna Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 323/2020, resa tra le parti,</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Gravina di Catania;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi <em>ex</em> art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e <em>ex</em> art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Sara Raffaella Molinaro;<br /> E&#8217; considerato presente, ai sensi <em>ex</em> art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. 137/2020, l&#8217;avvocato Emilio Salvatore Castorina;<br /> Visto l&#8217;art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. La controversia ha ad oggetto le conseguenze derivanti dalla mancata esecuzione di una convenzione urbanistica.<br /> 2. Con decreto dell&#8217;Assessorato regionale lavori pubblici &#8211; Dipartimento lavori pubblici servizio aree urbane e politica della casa 14 ottobre 2002 n. 1465/8 la società  C. s.r.l. (di seguito &#8220;C.&#8221;)  stata ammessa ai benefici dell&#8217;edilizia agevolata convenzionata di cui alla legge n. 457 del 1978 per la costruzione di cento alloggi nel Comune di Gravina di Catania.<br /> La società  ha, quindi, avviato la richiesta di approvazione di un programma costruttivo in variante all&#8217;allora vigente Programma di Fabbricazione, definito con D.A. n. 1314/DRU del 20 dicembre 2004 in conformità  al parere n. 69 del 17 dicembre 2004 reso dal Servizio 4CT del Dipartimento Regionale Urbanistica.<br /> 3. Con convenzione del 15 luglio 2005, modificata l&#8217;8 febbraio 2006, il Comune di Gravina e la società  hanno pattuito gli obblighi connessi al programma costruttivo così come approvato dal DRU.<br /> 4. La C., prima di poter completare l&#8217;adempimento della convenzione,  stata dichiarata fallita con sentenza n. 196/2011 del Tribunale di Catania, in seguito alla quale il Comune ha presentato istanza al fine di insinuare il proprio credito allo stato passivo, oltre che per ottenere la restituzione o la rivendica dei beni mobili o immobili.<br /> 5. Con decreto del 21 gennaio 2013 il Giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento e rigettava la domanda del Comune di Gravina di Catania tenuto anche conto &#8220;<em>di quanto dichiarato dal curatore in ordine alla manifesta volontà  di sciogliersi dal vincolo contrattuale, comunicato al comune istante e considerata comunque la inammissibilità  di siffatta domanda in sede di verifica dello stato passivo riguardando la verifica o l&#8217;ammissione di un credito o la rivendica di un bene di proprietà  del creditore istante&#8221;; si rigetta altresì la domanda di ammissione al passivo del credito di ¬ 720.868,01 pari ai costi per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria tenuto conto che non sono state considerate le opere già  eseguite dalla società  </em>in bonis<em> il cui importo va detratto dal costo relativo alle opere ancora da eseguirsi&#8221;.</em><br /> 6. Con decreto del 13 febbraio 2014, il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell&#8217;opposizione proposta dal Comune di Gravina di Catania, ha ammesso &#8220;<em>al passivo del fallimento il credito vantato dal Comune di Gravina di Catania, al chirografo, di euro 720.868,01, con gli interessi legali fino alla data del fallimento, con riserva all&#8217;esito del giudizio promosso dinanzi al Giudice Amministrativo</em>&#8220;.<br /> 7. Con ricorso al Tar Sicilia &#8211; Catania il Comune di Gravina ha formulato le seguenti domande:<br /> <em>&#8220;- accertare la legittimità  ed efficacia nei confronti del Fallimento C. resistente della convenzione urbanistica di lottizzazione conclusa tra la ditta C. S.r.l. ed il Comune di Gravina di Catania in data 15.07.2005 e nella successiva rettifica parziale redatta in data 08.02.2006&quot;;</em><br /> <em>&quot;- (&#038;) accertare l&#8217;inadempimento della C. a quanto previsto dalla suddetta convenzione urbanistica di lottizzazione con conseguente ordine al Curatore di effettuare il trasferimento (&#038;) delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al programma costruttivo sopra detto, le quali, anche secondo il vigente PRG, sono già  sottoposte a vincolo di destinazione d&#8217;uso pubblico per dette opere di urbanizzazione, in virtà¹ del decreto di approvazione del programma costruttivo e della conseguente procedura amministrativa&quot;;</em><br /> <em>&quot;- (&#038;) riconoscere il credito del Comune di Gravina di Catania nei confronti del Fall. C. per la somma di ¬ 720.868,01, oltre interessi; o, in subordine, riconoscere il credito del Comune di Gravina di Catania per l&#8217;eventuale importo minore scaturente da una CTU che sin d&#8217;ora si chiede di nominare, in relazione alle eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ove già  eseguite dalla C., che il Comune non ha potuto constatare poichè trattasi di impianti interrati, tenuto conto del fatto che comunque tali eventuali opere mancano di collaudo&#8221;;</em><br /> <em>&#8220;-nominare il commissario ad acta che provveda a quanto di necessità  per pervenire a detti trasferimenti delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ove eseguite&quot;;</em><br /> <em>&quot;-riconoscere il risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione&#8221;.</em><br /> 8. Con sentenza 11 febbraio 2020, n. 323 il Tar ha accolto il ricorso e, per l&#8217;effetto, ha accertato il diritto del Comune di Gravina di Catania alla cessione gratuita delle aree di proprietà  della controinteressata da destinarsi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo le previsione della convenzione del 15 luglio 2005 e successive modifiche, con obbligo della Curatela di corrispondere al Comune di Gravina di Catania l&#8217;importo di ¬ 720.868,01 necessario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione stesse.<br /> 9. La sentenza  stata appellata davanti a questo CGARS con ricorso n. 576 del 2020, contenente istanza di sospensione degli effetti della sentenza.<br /> 10. Nel giudizio di appello si  costituito il Comune di gravina di Catania.<br /> 11. Con ordinanza n. 592 del 2020 questo CGARS ha rigettato la domanda cautelare e ha fissato l&#8217;udienza di merito al 16 dicembre 2020.<br /> 12. All&#8217;udienza del 16 dicembre 2020 la causa  stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 13. L&#8217;appello  in parte infondato, in parte inammissibile e, per la restante parte meritevole di accoglimento.<br /> 14. Si disputa intorno alle conseguenze della declaratoria fallimentare della società  C. in relazione agli obblighi gravanti sulla medesima in ragione di un&#8217;operazione di edilizia convenzionata.<br /> In particolare, con decreto dell&#8217;Assessorato regionale lavori pubblici &#8211; Dipartimento lavori pubblici, Servizio aree urbane e politica della casa 14 ottobre 2002 n. 1465/8° la società  C. s.r.l.  stata ammessa ai benefici dell&#8217;edilizia agevolata convenzionata di cui alla legge n. 457 del 1978, per la costruzione di cento alloggi nel Comune Gravina di Catania.<br /> La società  ha, quindi, avviato la richiesta di approvazione di un programma costruttivo, in variante all&#8217;allora vigente Programma di Fabbricazione, definita con D.A. n. 1314/DRU del 20 dicembre 2004 in conformità  al parere n. 69 del 17 dicembre 2004 reso dal Servizio 4CT del Dipartimento Regionale Urbanistica.<br /> Con convenzione del 15 luglio 2005 e successiva rettifica dell&#8217;8 febbraio 2006, il Comune di Gravina e la società  hanno pattuito gli obblighi connessi al programma costruttivo così come approvato dal DRU obbligandosi, fra l&#8217;altro, a realizzare e cedere le porzioni di aree destinate ad attrezzatture pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria nell&#8217;ambito del citato programma costruttivo, ad effettuare il pagamento del corrispettivo della concessione e a realizzare le opere di urbanizzazione ivi indicate.<br /> La C.  stata dichiarata fallita con sentenza n. 196/2011 del Tribunale di Catania, in seguito alla quale il Comune ha presentato istanza al fine di insinuare il proprio credito allo stato passivo, oltre che per ottenere la restituzione o la rivendica dei beni mobili o immobili.<br /> Con decreto del 21 gennaio 2013 il Giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento e rigettava la domanda del Comune di Gravina di Catania tenuto anche conto &#8220;<em>di quanto dichiarato dal curatore in ordine alla manifesta volontà  di sciogliersi dal vincolo contrattuale, comunicato al comune istante e considerata comunque la inammissibilità  di siffatta domanda in sede di verifica dello stato passivo riguardando la verifica o l&#8217;ammissione di un credito o la rivendica di un bene di proprietà  del creditore istante&#8221;; si rigetta altresì la domanda di ammissione al passivo del credito di ¬ 720.868,01 pari ai costi per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria tenuto conto che non sono state considerate le opere già  eseguite dalla società  </em>in bonis<em> il cui importo va detratto dal costo relativo alle opere ancora da eseguirsi&#8221;.</em><br /> Con decreto del 13 febbraio 2014, il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell&#8217;opposizione proposta dal Comune di Gravina di Catania, ha ammesso &#8220;<em>al passivo del fallimento il credito vantato dal Comune di Gravina di Catania, al chirografo, di euro 720.868,01, con gli interessi legali fino alla data del fallimento, con riserva all&#8217;esito del giudizio promosso dinanzi al Giudice Amministrativo</em>&#8220;.<br /> 15. Si valutano prioritariamente i motivi di appello con i quali vengono dedotti errori di rito asseritamente compiuti nel corso del primo grado di giudizio.<br /> 16. Con il quarto motivo d&#8217;appello la sentenza gravata  stata criticata per avere rigettato l&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal fallimento C. alla luce dell&#8217;art. 10 della convenzione, in base al quale C. non potrebbe essere ritenuta vincolata agli obblighi di cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria.<br /> 16.1. Il motivo di appello non  meritevole di accoglimento con conseguente conferma della sentenza sul punto.<br /> L&#8217;eccezione  infatti infondata.<br /> Convenendo con il giudice di primo grado si rileva che l&#8217;art. 10 della convenzione non prevede alcun trasferimento degli obblighi pattizi, ma si limita a stabilire che non verà  rilasciato alcuna provvedimento autorizzativo per l&#8217;abitabilità  degli immobili sino a quando &#8220;<em>l&#8217;Impresa o i suoi aventi causa non abbiano provveduto alla cessione delle aree&#8221;</em>. I precedenti artt. 2, 3, 4 (nonchè i seguenti) intestano gli obblighi convenzionali direttamente alla C., parte contrattuale, e non agli aventi causa di quest&#8217;ultima, terzi rispetto al contratto che ha &#8220;<em>forza di legge fra le parti</em>&#8221; (art. 1372 c.c.). A prescindere da quelle che sarebbero state le vicende relative alla proprietà  degli immobili compresi nel programma costruttivo gli obblighi (del cui inadempimento si controverte) gravano su C., con conseguente legittimazione della curatela, che ne ha la rappresentanza processuale ai sensi dell&#8217;art. 43 l.f. Ciò risulta ancor più evidente se si considera che il primo motivo di disputa  costituito dalla manifestazione di volontà  espressa proprio dal curatore del fallimento di sciogliersi dalle obbligazioni assunte dalla società  C. (all&#8217;epoca <em>in bonis</em>) con la sottoscrizione della convenzione urbanistica.<br /> 17. Si anticipa, in quanto comunque afferente a un vizio di rito del primo grado di giudizio, la trattazione del quinto motivo di ricorso, dedotto in via subordinata rispetto al primo motivo d&#8217;appello (in quanto si anticipa che quest&#8217;ultimo non  meritevole di accoglimento).<br /> Con esso il quinto motivo di impugnazione  stata dedotta l&#8217;erroneità  della sentenza appellata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi aventi causa della C. nella compravendita degli alloggi, con conseguente violazione degli artt. 27 e 105 del c.p.a. Ciò in quanto l&#8217;obbligo di provvedere alla realizzazione di opere di urbanizzazione da parte del soggetto che stipula una convenzione edilizia  una obbligazione <em>propter rem</em>, con l&#8217;effetto che all&#8217;adempimento della stessa saranno tenuti anche gli aventi causa.<br /> 17.1. Il motivo (ammissibile, anche se sollevato per la prima volta in appello, in quanto afferente a un vizio di ammissibilità  del ricorso rilevabile d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art. 104, comma 1 c.p.a.) non  fondato.<br /> La presente controversia attiene ai rapporti che intercorrono fra il Comune di Gravina di Catania e la C. in ragione dell&#8217;operazione sopra descritta e riguarda, in particolare, le conseguenze dell&#8217;inadempimento degli obblighi assunti dalla seconda nei confronti del primo.<br /> Soggetto passivo dell&#8217;azione esercitata in primo grado  quindi la C., che, in conseguenza della declaratoria di fallimento, sta in giudizio attraverso il curatore fallimentare.<br /> La circostanza che altri possano rispondere dei medesimi obblighi di cui risponde la C. non delinea, sul piano processuale, un&#8217;ipotesi di litisconsorzio necessario, non riconosciuto dalla giurisprudenza nel caso di solidarietà  passiva (Cass. civ., sez. III, ordinanza 8 marzo 2019, n. 6727).<br /> 18. Esaurita la trattazione dei motivi di appello di tenore processuale il Collegio affronta le censure riguardanti il merito della causa.<br /> 19. Con il primo motivo d&#8217;appello il fallimento C. ha dedotto l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui ha ritenuto impossibile per il curatore di avvalersi della facoltà  prevista dall&#8217;art. 72 l.f. e di recedere dagli obblighi assunti dalla C. con la convenzione stipulata il 15 luglio 2005 con il Comune di Gravina di Catania.<br /> 19.1. Il motivo non  fondato.<br /> A seguito di ammissione della C. ai benefici dell&#8217;edilizia agevolata convenzionata di cui alla legge n. 457 del 1978 per la costruzione di cento alloggi nel Comune Gravina di Catania e all&#8217;approvazione del relativo programma costruttivo il Comune di Gravina e la società  hanno pattuito gli obblighi connessi al programma costruttivo con convenzione del 15 luglio 2005 e successiva rettifica dell&#8217;8 febbraio 2006 prevedendo, per quanto di interesse in questa sede, quanto segue:<br /> &#8211;<em> &#8220;L&#8217;impresa C. s.r.l. si obbliga a realizzare e cedere a tutti gli effetti di legge al Comune di Gravina di Catania le porzioni di aree destinate ad attrezzatture pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria nell&#8217;ambito del citato programma costruttivo, dette aree risultano estese mq 13.461 e sono così destinate e localizzate nella zonizzazione del programma costruttivo </em>[&#038;]&#8221; (art. 2);<br /> &#8211; &#8220;<em>L&#8217;impresa nei confronti del Comune si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo della concessione con le seguenti modalità :</em><br /> <em>a) la cessione della porzione di area destinata ad opere di urbanizzazione primarie e secondarie </em>[&#038;]&#8221;;<br /> <em>b) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la cessione dell&#8217;area per le secondarie dovà  avvenire entro i termini imposti </em>[&#038;]<em>;</em><br /> <em>c) l&#8217;impresa si impegna e si obbliga anche in conformità  alle disposizioni contenute nei successivi articoli a realizzare sull&#8217;area oggetto della concessione edilizia gratuita il programma costruttivo di edilizia agevolata convenzionata </em>[&#038;]<em>.</em><br /> <em>L&#8217;impresa si obbliga a cedere le singole unità  abitative a soggetti che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente</em>&#8221; (art. 3)<em>.</em><br /> La C.  stata dichiarata fallita con sentenza n. 196/2011 del Tribunale di Catania, in seguito alla quale il Comune ha presentato istanza al fine di insinuare il proprio credito allo stato passivo, oltre che per ottenere la restituzione o la rivendica dei beni mobili o immobili.<br /> Con decreto del 21 gennaio 2013 il Giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento e ha rigettato la domanda del Comune di Gravina di Catania tenuto anche conto &#8220;<em>di quanto dichiarato dal curatore in ordine alla manifesta volontà  di sciogliersi dal vincolo contrattuale, comunicato al comune istante e considerata comunque la inammissibilità  di siffatta domanda in sede di verifica dello stato passivo riguardando la verifica o l&#8217;ammissione di un credito o la rivendica di un bene di proprietà  del creditore istante&#8221;; si rigetta altresì la domanda di ammissione al passivo del credito di ¬ 720.868,01 pari ai costi per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria tenuto conto che non sono state considerate le opere già  eseguite dalla società  in bonis il cui importo va detratto dal costo relativo alle opere ancora da eseguirsi&#8221;.</em><br /> Con decreto del 13 febbraio 2014, il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell&#8217;opposizione proposta dal Comune di Gravina di Catania, ha ammesso &#8220;<em>al passivo del fallimento il credito vantato dal Comune di Gravina di Catania, al chirografo, di euro 720.868,01, con gli interessi legali fino alla data del fallimento, con riserva all&#8217;esito del giudizio promosso dinanzi al Giudice Amministrativo</em>&#8220;.<br /> Il connubio che, a seguito dell&#8217;approvazione del programma costruttivo e dell&#8217;annessa convenzione, si  instaurato fra soggetto pubblico e privato  tale da coinvolgere quest&#8217;ultimo nel programma pubblico facendolo partecipe della posizione, a volte anche autoritativa, che  propria di quest&#8217;ultimo e comunque utilizzando proprio quella posizione per realizzarlo.<br /> L&#8217;operazione, infatti, si pone al limitare dell&#8217;interesse pubblico al governo del territorio, prerogativa riservata all&#8217;Amministrazione &#8211; il potere dei comuni di autodeterminarsi in ordine all&#8217;assetto e alla utilizzazione del proprio territorio  diretta espressione dell&#8217;autonomia comunale (Corte cost. 16 luglio 2019, n. 179) -, e dell&#8217;interesse a garantire il diritto di abitazione alle fasce più disagiate della società  (riconosciuto come diritto fondamentale della persona sin dalla sentenza della Corte cost. n. 119 del 24 marzo 1999), cui corrisponde un interesse pubblico per la cui soddisfazione  prevista una disciplina multilivello, con conseguente sovrapposizione delle competenze, normative e non, dei diversi enti territoriali.<br /> Così, da un lato,  stato approvato il programma costruttivo in variante all&#8217;allora vigente programma di fabbricazione da parte del Comune di Gravina di Catania e, dall&#8217;altro lato, C.  stata ammessa ai benefici dell&#8217;edilizia agevolata convenzionata di cui alla legge n. 457 del 1978 per la costruzione di cento alloggi di edilizia agevolata convenzionata. Ai sensi dell&#8217;art. 5 della l.r. n. 1 del 1986, infatti, i programmi costruttivi che sono adottati dai comuni, anche in variante degli strumenti urbanistici, comportano la dichiarazione di pubblica utilità , urgenza e indifferibilità  delle opere in essi contenute e riflettono il fabbisogno di tale tipologia di alloggi nel biennio successivo alla adozione del piano.<br /> La convenzione del cui adempimento si controverte, che il Comune ha definito essere una convenzione di lottizzazione, si colloca a valle dell&#8217;esercizio di entrambi i suddetti poteri pubblici e costituisce lo strumento per il perseguimento concreto dei medesimi, che non esauriscono il novero degli interessi coinvolti dall&#8217;operazione amministrativa controversa, nella quale sono coinvolti interessi pubblici secondari e interessi privati, fra i quali quelli della società  che, proprio in quanto tale, persegue quel fine di lucro che la connota.<br /> Essa si sostanzia in un accordo bilaterale, intercorrente fra i privati e l&#8217;ente pubblico, alternativo rispetto agli strumenti urbanistici attuativi ed avente ad oggetto la definizione dell&#8217;assetto urbanistico di una parte del territorio comunale.<br /> L&#8217;accordo, pur contenendo anche la regolazione di profili patrimoniali (cui corrisponde l&#8217;interesse della parte privata),  caratterizzato e permeato in modo incisivo dal perseguimento degli interessi pubblici, che costituiscono la ragione della relativa sottoscrizione (il Comune non avrebbe potuto occuparsi della materia se non in funzione del perseguimento del fine pubblico) e il paradigma di riferimento della per la regolamentazione del rapporto fra le due controparti, che impone a C. numerosi oneri direttamente collegati agli interessi pubblici (la costruzione non di qualsivoglia tipologia di alloggio ma del programma costruttivo di edilizia agevolata convenzionata approvato dalla parte pubblica). Che, anzi, il perseguimento dell&#8217;interesse economico sotteso all&#8217;esercizio della libertà  negoziale delle società  si colloca in un ambito non incisivamente normato dalla convenzione del 2005, derivando dal rapporto fra la C. e i terzi (rispetto al quale la convenzione prevede che le singole unità  abitative debbano essere cedute a soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente).<br /> La convenzione del 2005 deve essere, pertanto, inquadrata tra gli accordi ad oggetto pubblico, per i quali trova applicazione la disciplina di cui all&#8217;art. 11 della legge n. 241 del 1990, che rappresentano moduli consensuali di esercizio del potere autoritativo (Cons. St., sez. II, 29 luglio 2019, n. 5304).<br /> Con specifico riferimento alla convenzione di lottizzazione essa &#8220;<em> inquadrabile negli accordi sostitutivi di provvedimento di cui all&#8217;art. 11 della legge n. 241 del 1990 che, inserendosi nell&#8217;alveo dell&#8217;esercizio di un potere, ne mutuano le caratteristiche e la natura, salva l&#8217;applicazione dei principi civilistici in materia di obbligazione e contratti per aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica</em>&#8221; (Cons. St., sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4068).<br /> L&#8217;operazione, pertanto, ha determinato il venire in essere di un rapporto di diritto pubblico fra il Comune di Gravina di Catania e la C., che non esaurisce la sua funzione pubblica nel momento in cui viene stipulata la convenzione di lottizzazione. Che, anzi,  il momento esecutivo della medesima che realizza quegli interessi cui l&#8217;operazione  preordinata (del resto la giurisdizione esclusiva del g.a. comprende, ai sensi dell&#8217;art. 131, primo comma, lett. a) n. 2 c.p.a., anche l&#8217;esecuzione degli accordi provvedimentali).<br /> In tale prospettiva si inquadra l&#8217;esercizio del potere di gestione dei rapporti pendenti, attribuito alla curatela fallimentare dall&#8217;art. 72 l.f.<br /> Tale potere costituisce una delle modalità  implementative del principio del concorso dei creditori e del sotteso principio di ordine pubblico della <em>par condicio creditorum</em> che caratterizza tutta la procedura concorsuale di esecuzione coattiva del debito quale forma di attuazione della responsabilità  patrimoniale di cui all&#8217;art. 2740 c.c., intervallo disciplinato da norme di ordine pubblico all&#8217;interno del rapporto obbligatorio di natura privatistica.<br /> Rispetto ai creditori concorsuali (che sono tali in quanto il loro credito  sorto prima dell&#8217;inizio della procedura) i rapporti pendenti si connotano per inserirsi in un rapporto sinallagmatico non bilateralmente esaurito, nel quale cio si confrontano posizioni creditizie reciproche (se invece  esaurito da una parte sola e il fallito conserva un debito, il relativo creditore si insinua nel passivo fallimentare al pari degli altri creditori).<br /> A fronte di un rapporto con pendenze da parte di entrambi i contraenti l&#8217;art. 72 l.f., da un lato, consente al curatore fallimentare di decidere la sorte di quel rapporto, con una decisione funzionale alla tutela del ceto creditorio cui  preordinato il suo ufficio e, dall&#8217;altro lato, il relativo potere, inserendosi in un rapporto privatistico, impedisce alla controparte di esercitare l&#8217;eccezione di insicurezza di cui all&#8217;art. 1461 c.c.<br /> La funzione svolta dal curatore fallimentare presenta pertanto, nella prospettiva concorsuale, una coloritura di ordine pubblico in relazione all&#8217;obiettivo, imposto al medesimo dall&#8217;ordinamento, di tutelare il credito e la parità  di trattamento dei creditori, così assicurando l&#8217;attuazione della responsabilità  patrimoniale e, in ultimo, anche la cogenza fra le parti dei rapporti negoziali (art. 1372 c.c.).<br /> Non può però ritenersi che la connotazione pubblicistica dell&#8217;istituto valga a consentire al medesimo di intervenire nell&#8217;ambito dei rapporti di diritto pubblico gestiti da enti intestatari di poteri amministrativi.<br /> A ciò osta l&#8217;architettura istituzionale dell&#8217;ordinamento italiano, oltre che il profilo sostanziale della cura dell&#8217;interesse pubblico.<br /> Prima di ogni altra considerazione  a dirsi che l&#8217;applicazione agli accordi sostitutivi dei &#8220;<em>principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili</em>&#8221; (art. 11, comma 2 della legge n. 241 del 1990) non osta all&#8217;inapplicabilità  dell&#8217;art. 72 l.f. in quanto, da un lato, esso, come si  illustrato sopra, costituisce una forma di non applicazione dei principi di autotutela civilistica di cui  espressione l&#8217;art. 1461 c.c. e, dall&#8217;altro lato, può considerarsi un principio informatore delle procedure concorsuali la tutela della <em>par condicio creditorum</em> ma non le singole modalità  con cui essa  perseguita.<br /> Quanto al profilo istituzionale se al principio della separazione dei poteri non  riconducibile una riserva di amministrazione dal punto di vista costituzionale, specie nei rapporti fra potere esecutivo e potere legislativo (laddove si ammettono le leggi-provvedimento), nei rapporti fra il potere esecutivo e il potere giudiziario vi sono alcune prescrizioni in tal senso emblematiche.<br /> L&#8217;art. 113 Cost., dopo avere affermato che  sempre ammessa la tutela giurisdizionale avverso gli atti amministrativi, prevede che la legge individui gli organi giurisdizionali preordinati ad annullarli.<br /> Il codice del processo amministrativo devolve al g.a. il potere di invalidare i provvedimenti degli enti pubblici a fronte dell&#8217;art. 4 L.A.C. che stabilisce espressamente che il giudice civile si occupi solo degli effetti dell&#8217;atto.<br /> L&#8217;art. 34, comma 2 c.p.a. dispone che &#8220;<em>in nessun caso il giudice amministrativo può pronunciarsi su poteri non ancora esercitati</em>&#8220;.<br /> Il sistema dispone pertanto che il giudice si possa pronunciare su poteri solo quando essi sono già  stati esercitati (l&#8217;art. 113 si riferisce ad atti già  adottati, l&#8217;art. 4 L.A.C. a effetti di atti e il potere di annullamento del g.a. si rivolge a atti), con specificazione espressa, rivolta al plesso giudiziario avente i poteri più incisivi rispetto all&#8217;attività  amministrativa, del divieto di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.<br /> Nel caso di specie il potere pubblico chiamato in causa dal fallimento della C. non  ancora stato esercitato.<br /> Se  vero che si controverte intorno agli effetti di atti già  adottati, quali l&#8217;approvazione del programma di fabbricazione, l&#8217;ammissione ai benefici dell&#8217;edilizia agevolata convenzionata e la conseguente sottoscrizione della convenzione, il rapporto di diritto pubblico che ne  derivato deve essere gestito, nel corso della sua evoluzione, al fine di garantire la continuità  del perseguimento dell&#8217;interesse pubblico.<br /> Il determinarsi di una sopravvenienza ostativa al completamento del programma pubblico cui hanno dato inizio i suddetti atti necessita di essere adeguatamente gestito dall&#8217;Amministrazione attraverso poteri pubblicistici o scegliendo di adire le vie giurisdizionali, senza che possa essere demandato ad organi della procedura fallimentare l&#8217;amministrazione dell&#8217;interesse pubblico. Del resto si  già  detto sopra che il rapporto di diritto pubblico fra il Comune di Gravina di Catania e la C. non si esaurisce essendo il momento esecutivo quello deputato a realizzare gli interessi cui l&#8217;operazione  preordinata.<br /> Nè si può ritenere che la curatela, esercitando il potere riconosciutole dall&#8217;art. 72 l.f., si occupi degli effetti di tali atti dal momento che la questione  costituita proprio da come possa perseguirsi l&#8217;interesse pubblico nonostante gli effetti dell&#8217;atto non si siano realizzati.<br /> La scelta, infatti, impatta direttamente sull&#8217;interesse pubblico sotteso all&#8217;operazione edilizia. Se, quindi, si riconoscesse al curatore fallimentare il potere di sciogliere il contratto, così annettendo alla massa dell&#8217;attivo le aree interessate dalle opere di urbanizzazione, si determinerebbero conseguenze dirette sull&#8217;interesse pubblico.<br /> Ne deriva che non solo l&#8217;assetto istituzionale ma anche il profilo sostanziale della cura dell&#8217;interesse pubblico impongono di assicurare che sia l&#8217;Amministrazione a individuare la modalità  (alternativa) di perseguimento di quest&#8217;ultimo in costanza del fallimento dichiarato avverso il soggetto privato che era stato inizialmente individuato per attuare il programma.<br /> Del resto, laddove invece il legislatore ha inteso privilegiare la tutela del ceto creditorio non solo lo ha fatto espressamente ma  intervenuto in ambiti nei quali le esigenze del credito non si confrontano in via diretta con l&#8217;interesse pubblico ma con i criteri che informano l&#8217;azione amministrativa. L&#8217;art. 110 del d. lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dall&#8217;art. 2 del d.l. n. 32 del 2019, dispone che alle imprese in concordato preventivo cd. in bianco ex art. 161, comma 6 l.f., ossia di quelle imprese che hanno presentato solamente una domanda di ammissione all&#8217;istituto del concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta concordataria ed il relativo piano nei successivi 60/120 giorni si applica l&#8217;art. 186-<em>bis</em> l.f., così consentendo la continuazione dell&#8217;esecuzione del contratto pubblico mentre la partecipazione a gare pubbliche  ammessa a determinate condizioni. In tal caso la situazione di insolvenza dell&#8217;impresa e di incertezza derivante dalla mancata definizione della procedura di ammissione al concordato preventivo  risolta dal legislatore privilegiando la tutela del ceto creditorio in un contesto, però, dove non viene in evidenza un conflitto diretto con l&#8217;interesse pubblico ma con il criterio dell&#8217;affidabilità  e della serietà  dei contraenti con la parte amministrativa, che impatta solo in modo indiretto ed eventuale sull&#8217;interesse che la controparte avà  poi l&#8217;onere di soddisfare.<br /> In ragione delle considerazioni sopra esposte il Collegio ritiene pertanto che gli organi del fallimento non possano esercitare i poteri di cui all&#8217;art. 72 l.f. nei confronti dei rapporti di diritto pubblico in corso di esecuzione quale quello in esame.<br /> 19.2. I capi della sentenza gravata censurati con il motivo di appello in esame (relativi all&#8217;impossibilità  per il curatore di potersi avvalere della facoltà  prevista dall&#8217;art. 72 L.F. e di poter recedere dagli obblighi assunti dalla C. con la sottoscrizione della convenzione del 15 luglio 2005) meritano pertanto di essere confermati.<br /> 20. Il Tar, dopo aver ritenuto inapplicabile l&#8217;art. 72 l.f. nei confronti del rapporto sorto dalla suddetta convenzione, con conseguente impossibilità  per il curatore &#8220;<em>di poter recedere dagli obblighi assunti dalla C. con la sottoscrizione della convenzione del 15 luglio 2005</em>&#8220;, ha ritenuto fondata la domanda del Comune ricorrente finalizzata all&#8217;accertamento dell&#8217;efficacia nei confronti del Fallimento C. della convezione urbanistica sottoscritta tra le parti per la realizzazione del programma costruttivo.<br /> Successivamente, dopo aver dichiarato inammissibile per genericità  la domanda <em>ex</em> art. 2932 c.c., ha accertato il &#8220;<em>diritto del Comune alla cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione</em>&#8221; e &#8220;<em>l&#8217;obbligo del Fallimento di provvedere, nell&#8217;impossibilità  dell&#8217;esecuzione delle opere richieste dal Comune, alla liquidazione delle somme dovute a titolo di adempimento per equivalente, nella misura richiesta dal Comune ( ¬ 720.868,01, il cui importo risulta già  ammesso con riserva allo stato passivo della procedura fallimentare)</em>&#8220;.<br /> 21. Con il secondo motivo d&#8217;appello il Fallimento C. ha dedotto l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del Comune alla cessione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e ordinato al Curatore di eseguire il trasferimento delle aree stesse di cui al programma costruttivo.<br /> Il Tar non si sarebbe preoccupato di individuare la consistenza delle aree oggetto di detto &#8220;diritto&#8221;, nè avrebbe tenuto in conto che alcune particelle, corrispondenti alle aree di urbanizzazione per come previste nella convenzione urbanistica, ad oggi non risulterebbero ancora trasferite alla C.. Tali aree, infatti, non sarebbero individuate con il ricorso introduttivo nella loro esatta consistenza.<br /> In particolare il giudice di primo grado avrebbe dovuto escludere, nel riconoscere il diritto alla cessione delle aree con il conseguente ordine di trasferimento, le particelle corrispondenti alle aree di urbanizzazione non trasferite alla C. da terzi soggetti (come disposto con la sentenza del Tribunale di Catania n. 929/2019, nonchè con l&#8217;atto di transazione, depositati nel giudizio di primo grado), siccome accertato dal medesimo Tribunale Amministrativo (pag. 12 della sentenza appellata).<br /> Nelle more del giudizio di primo grado  intervenuta sentenza del Tribunale di Catania, I Sezione civile, n. 929/2019 (pubblicata il 5 marzo 2019, RG n. 9346/2015), versata in atti, nella quale  stato ritenuto che le particelle nn. 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1805, 18907 non sono state oggetto di trasferimento immobiliare alla C. da parte dei legittimi proprietari e, pertanto, le stesse non possono essere trasferite al Comune dal fallimento C. e destinate ad opere di urbanizzazione per ivi realizzare parcheggi, verde pubblico, viabilità  e opere secondarie come da Relazione comunale (prot. 6731 del 21 febbraio 2013, a firma del responsabile del Servizio I del Comune di Gravina), ai sensi dell&#8217;art. 2 della convenzione urbanistica del 15 luglio 2005 e del relativo programma costruttivo.<br /> 21.1. Il motivo  in parte infondato, in parte fondato e in parte inammissibile.<br /> Con la censura in esame vengono criticate due diverse, seppur collegate, statuizioni contenute nella sentenza gravata e, in particolare, la pronuncia di accertamento del diritto del Comune alla cessione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la condanna del curatore ad eseguire il trasferimento delle aree stesse di cui al programma costruttivo, quest&#8217;ultima in una duplice prospettiva critica.<br /> 22.2. La prima statuizione  la conseguenza diretta e immediata, senza soluzione di continuità , del capo della sentenza impugnato con il motivo precedente. Tra l&#8217;accertamento dell&#8217;efficacia della convenzione stipulata il 15 luglio 2005 e l&#8217;accertamento del diritto costituito proprio da quella convenzione c&#8217; un rapporto, infatti, di genere a specie, nel senso che la seconda statuizione  compresa nella prima (che ha un oggetto più ampio).<br /> Il capo della sentenza qui impugnato merita quindi conferma così come il capo impugnato con il motivo appena sopra scrutinato. Ne deriva l&#8217;infondatezza parziale del motivo di appello.<br /> 22.3. Rimane da scrutinare il profilo della censura volto a criticare l&#8217;ordine di trasferimento delle aree suddette, criticato in una duplice prospettiva.<br /> 22.4. La prima merita di essere accolta, nel senso che il giudice di primo grado non ha specificato le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, da trasferire in base all&#8217;ordine dal medesimo impartito, pur rilevando, in altro capo della sentenza, che la domanda non reca sul punto i confini, i dati catastali e la consistenza delle aree oggetto di trasferimento.<br /> Al riguardo si ritiene pertanto necessario disporre apposita verificazione come meglio esposto nel par. 24.<br /> La sentenza, pertanto, pur meritando conferma quanto all&#8217;ordine di trasferimento merita di essere riformata nella parte in cui non indica le aree da trasferire. In seguito alla verificazione si provvedeà  a specificare l&#8217;oggetto dell&#8217;ordine di trasferimento.<br /> 22.5. Non  invece ammissibile il profilo della censura volta a criticare la sentenza nella parte in cui il Tar, nel condannare al trasferimento delle suddette aree, non ha considerato l&#8217;asserita impossibilità  di provvedere in tal senso in seguito ad una pronuncia giurisdizionale del Tribunale civile di Catania.<br /> L&#8217;accertamento del diritto a trasferire le aree destinate alle opere di urbanizzazione (di cui al profilo di censura sopra esaminato)  oggetto di una pronuncia di accertamento, che si distingue da quelle di condanna e da quella costitutiva (pur rientrando tutte e tre nell&#8217;ambito della tutela dichiarativa).<br /> Si colloca invece nella categoria delle pronunce di condanna l&#8217;ordine di trasferimento, impartito alla curatela fallimentare, delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al programma costruttivo.<br /> Il provvedimento di condanna, che si pone a valle della pronuncia accertativa del diritto, sposta la prospettiva dalla dichiarazione di sussistenza della situazione giuridica soggettiva alla modalità  di soddisfazione di quella stessa situazione, consentendo un accesso immediato alla tutela esecutiva.<br /> Nondimeno le due pronunce, pur essendo diverse per tipologia (in relazione al potere esercitato dal giudice), una cognitoria (l&#8217;accertamento del diritto) e l&#8217;altra di condanna (l&#8217;ordine di trasferire), sottendono lo stesso perimetro di cognizione del giudice, appunto l&#8217;accertamento dello stesso diritto, di cui la parte ha chiesto prima la dichiarazione e poi la condanna all&#8217;adempimento, e si collocano entrambe all&#8217;interno della tutela dichiarativa, contrapposta a quella esecutiva e cautelare.<br /> A fronte di una domanda di accertamento (del diritto al trasferimento delle aree) e di una domanda di condanna (al trasferimento di quelle aree), spiegate entrambe dal Comune di Gravina di Catania nel presente giudizio, la statuizione di condanna segue, in termini generali, la statuizione di accertamento della situazione giuridica soggettiva (specie in materia di diritti), muovendosi comunque sul piano della tutela dichiarativa.<br /> Diversa  la prospettiva su cui si muove il profilo di censura in esame, con la quale l&#8217;appellante fa valere un&#8217;asserita impossibilità  parziale all&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine di trasferimento.<br /> In particolare il fallimento C. ha argomentato in ordine al fatto che il Tar avrebbe erroneamente ritenuto possibile la realizzazione dell&#8217;originario programma costruttivo, sebbene risultasse <em>per tabulas</em> che parte delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria non sono state trasferite a C., che pertanto non potrebbe, a sua volta, cederle all&#8217;ente comunale. Ciò in quanto, nelle more del giudizio di primo grado,  intervenuta una sentenza del Tribunale di Catania, versata in atti, nella quale sarebbe stato accertato che &#8220;<em>le particelle nn. 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1805, 18907, non sono state oggetto di trasferimento immobiliare alla C. da parte dei legittimi proprietari</em>&#8221; (sez. civ. I, 5 marzo 2019, n. 929). Oltre alla sentenza C. ha altresì depositato il successivo (rispetto alla sentenza) atto stipulato il 27 novembre 2019 e il verbale di consegna degli immobili in pari data (fra C. e i terzi), nonchè il certificato notarile di consistenza immobiliare della C..<br /> Al riguardo si premette innanzitutto che il Collegio ritiene, valutando un&#8217;eccezione del Comune, ammissibili i suddetti documenti in quanto solo analizzandoli ha potuto verificare la portata del <em>decisum</em> e l&#8217;incidenza sul presente giudizio e, comunque, in quanto utilizzati dal giudice di primo grado al fine di decidere sulla domanda <em>ex</em> art. 2932 c.c. nei termini di seguito esposti, rilevanti in questa sede al fine di individuare l&#8217;interesse fatto valere dal Comune di Gravina di Catania con il ricorso introduttivo (che avrebbe avuto potenzialmente un&#8217;altra incidenza se avesse dichiarato inefficace il negozio).<br /> 22.6. Il primo tema che si pone, che precede quello di scrutinare la portata della sopravvenuta sentenza del Tribunale di Catania,  quello di verificare la rilevanza della medesima nell&#8217;ambito del presente giudizio.<br /> La circostanza potrebbe, innanzitutto, essere rilevante in fase esecutiva, cio nell&#8217;attuazione dell&#8217;obbligo scaturito dalla condanna al trasferimento, ma il presente giudizio  funzionale ad accordare una tutela di tipo dichiarativo, così come si desume dall&#8217;azione esercitata dal Comune di Gravina di Catania, ricorrente in primo grado e appellata in secondo grado, e dalla conseguente sentenza impugnata.<br /> L&#8217;asserita impossibilità  (parziale) di esecuzione dell&#8217;ordine di trasferimento delle aree destinate dalla convenzione stipulata il 15 luglio 2015 (e modificata l&#8217;8 febbraio 2016) potrebbe altresì rilevare ai fini dello scrutinio di una domanda risarcitoria.<br /> La questione  se, rispetto all&#8217;obbligo di trasferimento delle aree destinate alle opere di urbanizzazione (obbligo che si differenzia dall&#8217;obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione di cui al motivo di appello che segue), l&#8217;Amministrazione ha proposto (oltre alla domanda di adempimento dell&#8217;obbligo convenzionale, di cui sopra), domanda risarcitoria.<br /> Le due domande hanno infatti <em>causa petendi</em> e <em>petitum</em> differente dal momento che la domanda risarcitoria richiede l&#8217;accertamento del fatto illecito (laddove la domanda di adempimento richiede l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo convenzionale) e la relativa pronuncia  volta a soddisfare un interesse che la parte ritiene equivalente a quello originario (mentre la pronuncia di adempimento  finalizzata a realizzare proprio l&#8217;interesse riconosciuto nel patto iniziale).<br /> Nel presente giudizio la domanda risarcitoria  stata spiegata, nei termini illustrati durante lo scrutinio del successivo motivo di appello, dal Comune in relazione all&#8217;obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione (di cui appunto al motivo di appello scrutinato di seguito).<br /> Quanto invece al trasferimento della proprietà  delle aree destinate a quelle opere, nel ricorso di primo grado, sia nell&#8217;epigrafe che in calce,  presente un accenno alla domanda di risarcimento del danno avente un&#8217;ampiezza potenzialmente maggiore del solo obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione (oggetto del motivo di appello scrutinato di seguito).<br /> Su di essa il giudice di primo grado non si  pronunciato (se non in riferimento all&#8217;ultimo aspetto di cui al motivo di appello che segue) e il Comune non l&#8217;ha riproposta in appello (chiedendo piuttosto la conferma della medesima con rigetto dell&#8217;appello), nè comunque l&#8217;Amministrazione ha presentato in appello una domanda risarcitoria. Anzi. La condotta processuale dell&#8217;Ente, tesa a contestare la stessa ammissibilità  della produzione in giudizio della documentazione dalla quale si desume (in tesi) l&#8217;impossibilità  parziale di adempimento, esprime in modo implicito la volontà  dell&#8217;appellato (ricorrente in primo grado) di non affrontare, allo stato, le conseguenze dell&#8217;eventuale impossibilità  di eseguire l&#8217;ordine.<br /> In entrambe le memorie depositate in questo grado di giudizio il Comune di Gravina di Catania ha infatti manifestato la convinzione che il trasferimento a terzi, comprovato dalla documentazione riguardante la sentenza del Tribunale di Catania e gli atti conseguenti &#8220;<em>non  oggetto del presente giudizio, pertanto si ribadisce di non accettare il contraddittorio sul punto</em>&#8220;.<br /> Di seguito si aggiunge, &#8220;<em>solo per completezza, senza venir meno a quanto sopra detto</em>&#8220;, che la sentenza del Tribunale di Catania, invocata da parte avversa non avrebbe ad oggetto l&#8217;obbligo della suddetta curatela di procedere al trasferimento in favore di terzi di una parte delle aree destinate ad opere di urbanizzazione in quanto detto atto pubblico sarebbe stato concluso dalla curatela a seguito di negoziazione con i soggetti terzi. &#8220;<em>In tal modo si  verificata un&#8217;alterazione dello stato della situazione patrimoniale del Fall. C., preesistente al momento dell&#8217;avvio del processo davanti al TARS Catania adito dal Comune, con conseguenti danni a quest&#8217;ultimo</em>&#8220;.<br /> Questo  l&#8217;unico punto in cui si fa riferimento a danni che potrebbero derivare all&#8217;Amministrazione dall&#8217;impossibilità  di trasferire le aree contese.<br /> Ma poi la difesa della parte pubblica continua affermando che &#8220;<em>in questo contesto i terzi, eventualmente, sarebbero risultati creditori del Fall. C., e avrebbero potuto far valere i loro eventuali crediti nell&#8217;ambito della procedura fallimentare, come ha fatto il Comune medesimo, depositando nei termini di legge una domanda di insinuazione del credito nel passivo fallimentare (da cui ne  seguito il presente giudizio sulla validità  ed efficacia della Convenzione conclusa a seguito di programma costruttivo, come brevemente espresso sopra e nei precedenti scritti difensivi), domanda che non risulta essere stata presentata nell&#8217;ambito della procedura fallimentare</em>&#8221; e, comunque, non presentando domanda di risarcimento di quei danni ma insistendo sull&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo convenzionale e dando al riguardo conto di recenti comunicazioni intercorse fra le parti a tal fine.<br /> Con memoria depositata il 14 luglio 2020 l&#8217;Amministrazione ha ribadito di non accettare il contraddittorio, chiedendo di non autorizzare il deposito degli atti relativi, con riguardo a quanto detto nelle pagg. 10 e ss. del ricorso relativamente ad alla sentenza del Tribunale di Catania e al successivo atto &#8220;transattivo&#8221; e notarile. Ciò atteso che &#8220;<em>quanto invocato da parte avversa risulta nuovo sia rispetto a quanto argomentato con la comparsa di costituzione di primo grado, sia rispetto al </em>petitum<em> e alla </em>causa petendi<em> di questo giudizio</em>&#8220;.<br /> La condotta processuale dell&#8217;Amministrazione evidenzia quindi un interesse polarizzato sulla domanda di adempimento dell&#8217;obbligo convenzionale di trasferimento delle aree contese mentre la medesima non risulta invece che abbia coltivato in appello la domanda (solo accennata in primo grado) di risarcimento danni per l&#8217;evenienza che si accerti eventualmente l&#8217;impossibilità  (imputabile alla parte) della cessione delle aree contese.<br /> Neppure può ritenersi che la domanda di ordinare il trasferimento dei terreni costituisca una domanda di risarcimento in forma specifica (che la giurisprudenza ritiene comprensiva della domanda di risarcimento per equivalente), in quanto, oltre a corrispondere a un preciso obbligo convenzionale, avente ad oggetto &#8220;<em>la cessione della porzione di area destinata ad opere di urbanizzazione primarie e secondarie</em>&#8221; (art. 3, lett. a), così non  stata qualificata dal Comune, che ha chiesto la condanna a quel trasferimento come diretta conseguenza della dichiarazione di efficacia della convenzione stipulata il 15 luglio 2005.<br /> Nè vale in senso contrario la proposizione in primo grado di una domanda di pronuncia <em>ex </em>art. 2932 c.c. (di cui peraltro  discussa la natura esecutiva nonostante la collocazione codicistica), in quanto neppure essa  stata riproposta in appello dopo che il Tar l&#8217;ha dichiarata inammissibile. Al riguardo si precisa che il Tar ha dichiarato inammissibile la domanda per genericità , rilevando altresì che &#8220;<em>alcune particelle corrispondenti alle aree di urbanizzazione per come previste nella convenzione urbanistica ad oggi non risultano ancora trasferite alla C. ( v. sentenza del Tribunale di Catania, n. 929/2019 allegata dalla parte controinteressata)</em>&#8220;. La statuizione  passata in giudicato, essendo rimasta incontestata in grado d&#8217;appello, confermando che il profilo esecutivo, accennato dal giudice di primo grado laddove ha rilevato che alcune particelle che dovrebbero essere trasferite (ex art. 2932 c.c. o dal fallimento C. in esecuzione dell&#8217;ordine di trasferimento), non rientra, allo stato, nell&#8217;interesse dell&#8217;Amministrazione.<br /> Pertanto, posto che, allo stato, non  stata chiesto il risarcimento del danno in relazione all&#8217;obbligo di trasferire le aree destinate alle opere di urbanizzazione e che il Collegio non può convertire in tal senso la domanda di adempimento (proprio in considerazione del fatto che la tutela risarcitoria non soddisfa lo stesso interesse perseguito dall&#8217;adempimento in forma specifica), gli argomenti spiegati dall&#8217;appellante con il profilo di censura in esame, tesi a comprovare la parziale impossibilità  di esecuzione dell&#8217;ordine impartito dal Tar, risultano, per i motivi sopra illustrati, irrilevanti.<br /> Per la relativa parte la censura in esame  pertanto inammissibile.<br /> 23. Con il terzo motivo di appello  stata dedotta l&#8217;erroneità  della sentenza nella parte in cui il Tar ha riconosciuto, a titolo di &#8220;<em>adempimento per equivalente</em>&#8220;, l&#8217;obbligo della curatela di corrispondere al Comune di Gravina di Catania l&#8217;importo di ¬ 720.868,01 per la realizzazione di opere d&#8217;urbanizzazione, con conseguente violazione degli art. 1218 e 2697 c.c. in relazione all&#8217;art. 39 c.p.a., violazione degli artt. 30 e 34, comma 1, lett. c), del c.p.a. e difetto di motivazione.<br /> Ciò in quanto il Tar, qualificando la domanda in termini di domanda di adempimento per equivalente, avrebbe dovuto dichiararla inammissibile in quanto non mira a soddisfare la stessa situazione giuridica riconosciuta dalla convenzione stipulata il 15 luglio 2005 (la realizzazione delle opere di urbanizzazione) e, inoltre, avrebbe errato, in punto di quantificazione del dovuto, nell&#8217;applicare le regole sugli oneri probatori delle parti.<br /> 23.1. Il primo profilo della censura  infondato.<br /> La pronuncia di condanna al pagamento della somma di euro 720.868,01 offre una tutela risarcitoria per equivalente alla parte pubblica. Ciò in quanto il pagamento di quella somma non costituisce l&#8217;oggetto di un obbligo convenzionale, che invece ha previsto il vincolo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.<br /> Il Comune, infatti, ha chiesto la condanna al pagamento della suddetta somma preso atto dell&#8217;inadempimento della C. agli obblighi convenzionali. La domanda di parte ha consentito al primo giudice di adottare una pronuncia satisfattiva non dell&#8217;interesse sotteso all&#8217;obbligo convenzionale (la realizzazione delle opere di urbanizzazione) ma di un interesse che la parte ha giudicato essere equivalente, quello al <em>tantundem</em> monetario, con un meccanismo che tipicamente si riconnette alla tutela risarcitoria.<br /> Posto che non si pongono problemi di ammissibilità  della domanda risarcitoria, espressamente esperibile davanti al g.a. ai sensi dell&#8217;art. 30 c.p.a.,  infondato il relativo profilo della censura in esame.<br /> 23.2. Il secondo profilo della censura, relativo alla quantificazione della somma dovuta,  fondato.<br /> In primo grado il Comune di Gravina di Catania ha chiesto il riconoscimento del credito nei confronti del fallimento C. di ¬ 720.868,01, oltre interessi, o, in subordine, il riconoscimento del credito per l&#8217;eventuale importo minore scaturente da una CTU &#8220;<em>che sin d&#8217;ora si chiede di nominare, in relazione alle eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ove già  eseguite dalla C., che il Comune non ha potuto constatare poichè trattasi di impianti interrati, tenuto conto del fatto che comunque tali eventuali opere mancano di collaudo</em>&#8220;.<br /> Il Tar, decidendo di liquidare le somme dovute a titolo di adempimento per equivalente, nella misura richiesta dal Comune, ha applicato le regole sulla distribuzione dell&#8217;onere probatorio indicate dalla giurisprudenza per la responsabilità  di cui all&#8217;art. 1218 c.c. (il creditore produce il contratto e allega l&#8217;inadempimento della controparte, così Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).<br /> Nondimeno tali regole riguardano l&#8217;<em>an</em> del danno ingiusto laddove il <em>quantum</em> deve essere provato dal creditore.<br /> Il Comune ha richiesto, con il ricorso introduttivo, il pagamento della suddetta somma, quantificandola per equivalente, senza dimostrazione della relativa congruità .<br /> Questo CGARS ritiene che la quantificazione per equivalente ai sensi dell&#8217;art. 1226 c.c. possa venire in ausilio del giudice solo nel caso in cui la prova del danno sia impossibile. Nel caso di specie, invece, la prova  difficoltosa.<br /> Inoltre, la quantificazione della suddetta somma da parte del Comune non  stata accompagnata da alcuna spiegazione, neppure accennata, che consenta di sapere se essa tiene conto delle opere di urbanizzazione eventualmente già  realizzate.<br /> Nella relazione del Comune di Gravina di Catania 21 febbraio 2013, n. 6731, si legge che &#8220;<em>le opere di urbanizzazione risultano incomplete</em>&#8220;. E&#8217; la stessa Amministrazione a riconoscere l&#8217;esistenza di detta situazione.<br /> Si impone pertanto la necessità  di accertare se vi  stata una parziale esecuzione dell&#8217;obbligo convenzionale di realizzare le opere di urbanizzazione e come tale circostanza si riverbera sulla quantificazione dei danni dovuti per equivalente.<br /> 23.3. Ne deriva che deve essere riformata la sentenza nel capo relativo alla quantificazione della somma di euro 720.868,01 quale <em>tantundem</em> del mancato adempimento dell&#8217;obbligo di costruire le opere di urbanizzazione definite dalla convenzione stipulata il 15 luglio 2005 così come modificata nel 2006.<br /> 23.4. Conseguentemente, al fine di procedere alla determinazione del relativo danno subìto dal Comune di Gravina di Catania, il Collegio ritiene necessario disporre una verificazione ai sensi dell&#8217;art. 66 c.p.a., come meglio specificato nel par. 24.<br /> L&#8217;oggetto della verificazione  individuato nelle opere di urbanizzazione che C. era tenuta a realizzare in base alla convenzione stipulata il 15 luglio 2005, così come modificata il 2 febbraio 2006.<br /> 23.6. Al riguardo, si rileva che in primo grado risulta depositato al n. 1 dell&#8217;elenco documenti 22 aprile 2015 &#8220;<em>copia della convenzione, con rettifica parziale, redatta in data 08.02.06</em>&#8221; ma contenente una convenzione datata 15 luglio 2015 e che non risultano depositati alcuni atti richiamati nel preambolo della convenzione (benchè tali atti siano citati dalle parti, in particolare in relazione al punto qui scrutinato, relativo all&#8217;obbligo di realizzazione delle opere di urbanizzazione) e precisamente:<br /> &#8211; il decreto dell&#8217;Assessorato regionale lavori pubblici &#8211; Dipartimento lavori pubblici servizio aree urbane e politica della casa 14 ottobre 2002 n. 1465/8, con il quale la società  C. s.r.l. (di seguito &#8220;C.&#8221;)  stata ammessa ai benefici dell&#8217;edilizia agevolata convenzionata di cui alla legge n. 457 del 1978 per la costruzione di n. 100 alloggi nel Comune Gravina di Catania;<br /> &#8211; il D.A. n. 1314/DRU del 20 dicembre 2004 con il quale, in conformità  al parere n. 69 del 17 dicembre 2004 reso dal Servizio 4CT del Dipartimento regionale urbanistica,  stato approvato il programma costruttivo in variante all&#8217;allora vigente Programma di Fabbricazione.<br /> Si ordina pertanto al Comune di Gravina di Catania di depositare i suddetti atti nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, comprovando entro il medesimo termine quale sia il testo della convenzione stipulata fra il Comune di Gravina di Catania e la C. il 15 luglio 2005 all&#8217;esito delle modifiche apportate in data 8 febbraio 2006.<br /> 24. Posto quanto sopra e considerati i paragrafi 22.4 e 23.4 si chiede al verificatore di, rispettivamente:<br /> a) individuare le particelle che dovevano, in base alla convenzione, essere trasferite al Comune in quanto destinate a essere utilizzate per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e la relativa estensione complessiva, indicando altresì se, nel frattempo, alcune aree sono già  state trasferite al Comune (considerata anche la nota inserita nella memoria del Comune depositata il 25 novembre 2020);<br /> b) quantificare il costo attuale delle opere non realizzate, dopo avere valutato tutte le opere di urbanizzazione da realizzare e quelle eventualmente già  realizzate, collaudate e prese in carico dal Comune o, se non collaudate (come affermato dal Comune di Gravina di Catania), considerando, sempre nella prospettiva di quantificazione dei costi, lo stato di avanzamento dei lavori e la completabilità  delle medesime.<br /> 24.1. Il verificatore  individuato nel Settore territorio dell&#8217;Area III del Comune di Siracusa, nella persona del Dirigente responsabile <em>pro tempore</em>, con facoltà  di delega a funzionario del Comune di comprovata esperienza, che vi procedeà  redigendo al termine una documentata ed esaustiva relazione scritta in risposta ai quesiti formulati, illustrando il percorso argomentativo seguito.<br /> Il verificatore procedeà  nel contraddittorio tra le parti esaminando tutti gli atti e i documenti depositati.<br /> A tal fine dovà  depositare la relazione definitiva entro 75 (settantacinque) giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei documenti di cui al precedente paragrafo 23.6, concedendo preliminarmente alle parti un termine non inferiore a 15 (quindici) per presentare memorie e documenti su una bozza di relazione provvisoria che lo stesso si premureà  di depositare in un termine intermedio che gli consenta il rispetto del primo.<br /> 18. In conclusione, l&#8217;appello , in parte, inammissibile e in parte infondato, fatti salvi i profili di censura oggetto di verificazione così come individuati nel paragrafo 24, che si accolgono, con conseguente riforma della sentenza di primo grado nei termini che potranno essere indicati all&#8217;esito dell&#8217;incombente istruttorio e della verificazione.<br /> Ogni altra decisione, anche sulle spese,  riservata all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria e della prossima udienza pubblica, da fissarsi in data 16 giugno 2021.<br /> Il compenso del commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, saà  liquidato al completamento dell&#8217;incarico, previa presentazione <em>ex</em> art. 71 d.p.r. n. 115 del 2002, entro cento giorni dalla conclusione dell&#8217;incarico, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l&#8217;indicazione della misura degli onorari spettanti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, parzialmente e non definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, lo dichiara, in parte, inammissibile e in parte infondato, fatti salvi i profili di censura oggetto di verificazione così come individuati nel paragrafo 24, che si accolgono, con conseguente riforma della sentenza di primo grado nei termini che potranno essere indicati all&#8217;esito dell&#8217;incombente istruttorio e della verificazione.<br /> Manda alla segreteria della sezione per la comunicazione della presente decisione, oltre che ai difensori delle parti costituite, al Settore territorio dell&#8217;Area III del Comune di Siracusa, nella persona del Dirigente responsabile <em>pro tempore</em>, con facoltà  di delega a funzionario del Comune di comprovata esperienza (a quest&#8217;ultimo con ogni mezzo utile ad assicurare l&#8217;effettiva ricezione).<br /> Rinvia per l&#8217;ulteriore trattazione della causa all&#8217;udienza pubblica del 16 giugno 2021.<br /> Spese al definitivo.<br /> Così deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi da remoto e con la contemporanea e continua presenza dei magistrati:<br /> Rosanna De Nictolis, Presidente<br /> Nicola Gaviano, Consigliere<br /> Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore<br /> Giuseppe Verde, Consigliere<br /> Maria Immordino, Consigliere<br />  </div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.2593</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-2593/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Domenico Giordano, Presidente, Rosanna Perilli, Referendario, Estensore PARTI: Stefanel s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Patrizio Leozappa contro Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia ed</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-24-12-2020-n-2593/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.2593</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Domenico Giordano, Presidente, Rosanna Perilli, Referendario, Estensore PARTI:  Stefanel s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Patrizio Leozappa contro Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia ed Anna Tavano,  nei confronti Longchamp Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Ermanno Vaglio ed Anne-Manuelle Gaillet,</span></p>
<hr />
<p>Sulla  procedura di amministrazione straordinaria ex DL 8 luglio 1999, n. 270</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Fallimento &#8211; procedura di amministrazione straordinaria ex DL 8 luglio 1999, n. 270 &#8211; duplicità  di fasi &#8211;  fase giurisdizionale e fase amministrative -collegate e distinte &#8211; sono tali.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La procedura di amministrazione straordinaria, regolata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si articola in due fasi distinte e collegate: nella prima fase giurisdizionale, di natura interinale ed osservazionale, è prevista la nomina del commissario giudiziale, il quale, entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, deve depositare una relazione sulla concreta possibilità  di recupero dello stato di insolvenza; nella seconda ed eventuale fase amministrativa si procede alla nomina del commissario straordinario, il quale deve attuare il programma di cessione del complesso aziendale o di ristrutturazione economica e finanziaria.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 24/12/2020<br /> <strong>N. 02593/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01890/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Stefanel s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario straordinario in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Patrizio Leozappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Donatella Silvia ed Anna Tavano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell&#8217;Avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 6;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Longchamp Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Ermanno Vaglio ed Anne-Manuelle Gaillet, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Ermanno Vaglio in Milano, via Vittor Pisani, 20;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; della deliberazione della Giunta del Comune di Milano del 12 luglio 2019, n. 1166, recante &#8220;Approvazione delle linee di indirizzo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale mediante procedura di evidenza pubblica per la concessione delle unità  commerciali site nell&#8217;edificio comunale di Piazza Duomo n. 21 nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele II&#8221;;<br /> &#8211; della determinazione dirigenziale dell&#8217;Area patrimonio immobiliare del Comune di Milano, di concerto con la Direzione partecipate e patrimonio immobiliare, del 17 luglio 2019, n. 1986, recante &#8220;Approvazione del bando di gara per l&#8217;assegnazione in concessione d&#8217;uso di 2 unità  commerciali ubicate in Piazza Duomo 21, con affaccio sulla Galleria Vittorio Emanuele II, Milano&#8221;;<br /> &#8211; del bando di gara approvato con la determinazione dirigenziale di cui al punto che precede nonchè di tutti i relativi allegati;<br /> &#8211; dei chiarimenti resi dal Comune di Milano con riferimento alla procedura di gara in argomento e, in particolare, della risposta resa al quesito n. 4;<br /> &#8211; di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, presupposto e connesso a quelli sopra richiamati;<br /> per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Stefanel s.p.a. in amministrazione straordinaria in data 20 maggio 2020:<br /> &#8211; della determinazione dirigenziale n. 1617 del 2 marzo 2020 recante &#8220;Aggiudicazione definitiva dell&#8217;unità  commerciale ubicata in Piazza Duomo 21, Milano, Mq 95, con affaccio sulla galleria Vittorio Emanuele II, Milano a favore della Società  Longchamp Italia S.r.l.&#8221;, conosciuta in data 3 marzo 2020 in sede di accesso agli atti;<br /> &#8211; di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente e connesso, ivi inclusi tutti i verbali di<br /> gara;<br /> nonchè per la declaratoria di inefficacia della convenzione, eventualmente stipulata tra il Comune di Milano e la società  Longchamp Italia a r.l..</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della società  Longchamp Italia a r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa, in particolare le memorie del Comune di Milano e della società  Longchamp Italia a r.l. nonchè la memoria di replica della società  ricorrente;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2020 la dott.ssa Rosanna Perilli, vista l&#8217;istanza presentata dalla società  ricorrente di passaggio in decisione della causa sulla base degli atti depositati, a firma dell&#8217;avvocato Patrizio Leozappa, e udito per il Comune di Milano l&#8217;avvocato Irma Marinelli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Con sentenza del 7 febbraio 2019, n. 275, questo Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla società  Stefanel p.a. contro il Comune di Milano per l&#8217;annullamento del diniego di rinnovo della concessione per l&#8217;uso commerciale di uno spazio, ubicato all&#8217;interno della Galleria Vittorio Emanuele II nell&#8217;edificio comunale di Piazza Duomo n. 21, scaduta in data 19 febbraio 2019.<br /> La sentenza è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato e il giudizio di appello, contraddistinto da numero di ruolo 3275 del 2019, risulta ancora pendente.<br /> 1.1. Con il presente ricorso, notificato il 3 settembre 2019 e depositato il 10 settembre 2019, la società  Stefanel p.a. ha domandato l&#8217;annullamento degli atti programmatici e della <em>lex specialis</em> della procedura di gara, bandita in data 17 luglio 2019, per l&#8217;assegnazione in concessione di due unità  commerciali ubicate a Milano, nell&#8217;edificio comunale di Piazza Duomo n. 21, con affaccio sulla Galleria Vittorio Emanuele II.<br /> 1.1.1. Con il primo e con il secondo motivo di ricorso ha fatto valere in via derivata la violazione dell&#8217;articolo 3 della convenzione stipulata in data 20 febbraio 2007 tra il Comune di Milano e la sua dante causa, nella quale è subentrata nel mese di marzo del 2007, il quale le garantirebbe il diritto al rinnovo automatico della concessione ed alla corresponsione di un equo indennizzo in caso di rinuncia al rinnovo.<br /> 1.1.2. Con il terzo motivo di ricorso ha censurato la carenza di istruttoria, il difetto di motivazione e la disparità  di trattamento rispetto ad altri titolari di concessioni di esercizi commerciali ubicati nella Galleria, ai quali è stata rinnovata la concessione o è stato riconosciuto il diritto di prelazione nell&#8217;aggiudicazione della gara, alle medesime condizioni economiche della migliore offerta presentata.<br /> 1.1.3. Con i motivi di ricorso quarto, quinto e sesto parte ricorrente ha censurato il bando di gara, in quanto contiene clausole immediatamente escludenti della partecipazione, quali l&#8217;aleatorietà  e l&#8217;eccessiva gravosità  derivante dalla suddivisione in lotti della gara, il divieto di apposizione di una doppia insegna e il divieto di partecipazione di operatori economici avvinti da un rapporto di controllo o di collegamento.<br /> In particolare la società  ricorrente ha allegato:<br /> a) l&#8217;impossibilità  di formulare un&#8217;offerta seria e consapevole a causa della divisione in lotti dei locali commerciali giÃ  concessi in uso, nonchè dell&#8217;inclusione nel lotto 2 di ulteriori spazi ubicati ai piani superiori, da affidare al medesimo canone e previo il loro rilascio entro un termine prefissato; b) la genericità  e la sproporzione rispetto all&#8217;oggetto della gara dei divieti di doppia insegna e di partecipazione degli operatori economici che tra loro si trovino in rapporto di controllo o di collegamento, anche nell&#8217;ipotesi in cui entrambi i lotti venissero aggiudicati al medesimo operatore economico (interpretazione fornita dal Comune di Milano con il chiarimento n. 4 del 26 agosto 2019;<br /> c) l&#8217;irragionevolezza e l&#8217;erroneità  dei criteri di calcolo previsti nella <em>lex specialis</em> per l&#8217;attribuzione dei punteggi per l&#8217;offerta tecnica.<br /> 1.2. Ha resistito al ricorso il Comune di Milano ed ha eccepito l&#8217;infondatezza dei primi tre motivi del ricorso, giÃ  riconosciuta da questo Tribunale con la sentenza 7 febbraio 2019, n. 275, la cui esecutività  non è stata sospesa dal Consiglio di Stato presso il quale è attualmente pendente il giudizio di appello, nonchè l&#8217;inammissibilità  dei restanti motivi per carenza di legittimazione attiva della società  ricorrente, in quanto la stessa non ha partecipato alla gara, anche per l&#8217;asserita impossibilità , in seguito alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all&#8217;apertura della procedura di amministrazione straordinaria, di presentare un&#8217;offerta congrua.<br /> 1.3. Con ordinanza del 28 settembre 2019, n. 2038, il Tribunale ha dichiarato l&#8217;interruzione del processo, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza della società  ricorrente, pronunciata dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 85 dell&#8217;8 luglio 2019.<br /> 1.4. In data 6 dicembre 2019 si è costituito in giudizio, per la sua prosecuzione, il Commissario straordinario della Stefanel s.p.a. in amministrazione straordinaria, nominato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 settembre 2019, il quale si è riportato alle precedenti difese ed ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br /> 1.5. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 20 maggio 2020, la società  Stefanel p.a. in amministrazione straordinaria ha domandato l&#8217;annullamento della determinazione dirigenziale n. 1617 del 2 marzo 2020, con la quale il Comune di Milano ha aggiudicato il lotto 1 alla società  Longchamp Italia a r.l. e la dichiarazione di inefficacia della convenzione eventualmente stipulata nelle more, riproponendo in via derivata le medesime censure specificate nel ricorso introduttivo, ad eccezione di quella contenuta nel quarto motivo, riferita esclusivamente al lotto 2.<br /> 1.6. Ha resistito al ricorso la società  controinteressata ed ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione della società  ricorrente ad impugnare le clausole del bando specificate nel secondo dei motivi aggiunti.<br /> 1.7. In vista della trattazione del merito del giudizio, il Comune di Milano e la Longchamp Italia s.r.l. hanno depositato memorie e la società  ricorrente ha depositato una memoria di replica.<br /> Il Comune di Milano ha eccepito l&#8217;ulteriore profilo di inammissibilità  del ricorso introduttivo, in quanto, alla data della proposizione dello stesso, era giÃ  stata pubblicata la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della Stefanel s.p.a., contenente la nomina del Commissario giudiziale, e dunque la stessa era priva della capacità  processuale di cui all&#8217;articolo 75 del codice di procedura civile.<br /> 1.8. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 2. Il Collegio deve preliminarmente affrontare l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso introduttivo per carenza della capacità  processuale della Stefanel s.p.a., formulata dal Comune di Milano con la memoria di cui all&#8217;articolo 73, comma 1, c.p.a., depositata in data 18 settembre 2020.<br /> Essa è infondata.<br /> La procedura di amministrazione straordinaria, regolata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si articola in due fasi distinte e collegate: nella prima fase giurisdizionale, di natura interinale ed osservazionale, è prevista la nomina del commissario giudiziale, il quale, entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, deve depositare una relazione sulla concreta possibilità  di recupero dello stato di insolvenza; nella seconda ed eventuale fase amministrativa si procede alla nomina del commissario straordinario, il quale deve attuare il programma di cessione del complesso aziendale o di ristrutturazione economica e finanziaria.<br /> Con la sentenza n. 85 dell&#8217;8 luglio 2019, sulla scorta della quale questo Tribunale ha dichiarato l&#8217;interruzione del processo, il Tribunale di Venezia ha dichiarato lo stato di insolvenza e nominato il commissario giudiziale nella persona dell&#8217;avvocato Raffaele Cappiello.<br /> Con successivo decreto del 12 settembre 2019 il Tribunale di Venezia ha ammesso la società  ricorrente alla procedura di amministrazione straordinaria; con decreto del 19 settembre 2019 il Ministero dello sviluppo economico ha nominato il commissario straordinario, nella medesima persona giÃ  individuata quale commissario giudiziale.<br /> La nomina dell&#8217;avvocato Raffaele Cappiello, dapprima quale commissario giudiziale ad opera del Tribunale di Venezia e in seguito come commissario straordinario ad opera del Ministero dello sviluppo economico, non deve trarre in inganno, in quanto i due <em>munera </em>sono distinti tra loro<em>, </em>come si ricava dall&#8217;articolo 38, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il quale dispone che &lt;&gt; salvo che lo stesso sia parte nei giudizi in corso.<br /> Il Collegio osserva che solo per effetto del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e della conseguente nomina del commissario straordinario viene a questi affidata la gestione dell&#8217;impresa e l&#8217;amministrazione dei beni dell&#8217;imprenditore insolvente e dunque si radicano nella sua persona la rappresentanza legale dell&#8217;impresa e la legittimazione processuale attiva e passiva.<br /> Alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza non consegue invece, di norma, l&#8217;affidamento della gestione dell&#8217;impresa al commissario giudiziale, alla cui nomina l&#8217;articolo 18 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, non ricollega l&#8217;acquisto della capacità  processuale.<br /> Con la sentenza n. 85 dell&#8217;8 luglio 2019 il Tribunale di Venezia ha comunque espressamente disposto il mantenimento della gestione ordinaria dell&#8217;impresa in capo all&#8217;organo amministrativo, sotto la vigilanza del Commissario giudiziale.<br /> La notificazione del ricorso introduttivo si è perfezionata in data 3 settembre 2019, durante la fase giudiziale della procedura per cui, non essendo ancora intervenuto il trasferimento del potere gestorio in capo ad un soggetto distinto, la capacità  processuale resta in capo all&#8217;impresa dichiarata insolvente.<br /> 3. Il Collegio intende trattare congiuntamente i primi tre motivi del ricorso introduttivo, riproposti in via derivata con il primo dei motivi aggiunti, i quali si riferiscono tutti a questioni correlate al mancato rinnovo della convenzione.<br /> Essi sono infondati.<br /> Come giÃ  affermato da questo Tribunale con la sentenza del 7 febbraio 2019, n. 275, il cui contenuto è integralmente condiviso e fatto proprio dal Collegio, l&#8217;articolo 3, comma 2, della convenzione del 20 febbraio 2007, in base al quale il concessionario, almeno un anno prima della scadenza, può chiedere il rinnovo della concessione a nuove condizioni da concordare con l&#8217;Amministrazione e &lt;&gt;, ove la concessione non venga rinnovata alla sua scadenza per rinuncia al rinnovo da parte del concessionario, il concedente deve corrispondergli una somma a titolo di equo indennizzo, deve essere interpretato alla luce dei principi euro-unitari che impongono la scelta del concessionario mediante l&#8217;espletamento di procedure di evidenza pubblica (T.a.r. Lazio, sede di Roma, sezione II, 26 maggio 2020, n. 5557).<br /> Dall&#8217;articolo 3, comma 2, della convenzione non può dunque ritrarsi nè il preteso diritto al rinnovo della concessione, nè tantomeno il diritto alternativo e sostitutivo alla corresponsione di un&#8217;indennità  in caso di rinuncia al rinnovo, il quale presuppone la legittimità  del rinnovo.<br /> La <em>ratio</em> della corresponsione di una somma a titolo di equo indennizzo è quella di attenuare i prevedibili disagi conseguenti alla scelta di non chiedere il rinnovo della concessione; la clausola convenzionale deve ritenersi tuttavia incompatibile con i sopravvenuti principi concorrenziali, i quali garantiscono al concessionario uscente la possibilità  di partecipare alla gara in condizioni di parità  con gli altri operatori economici per contendersi l&#8217;uso del bene.<br /> In applicazione dell&#8217;obbligo di indizione della procedura selettiva alla scadenza delle precedenti concessioni, il Comune di Milano ha pertanto correttamente adottato gli atti programmatici ed esecutivi impugnati, con i quali ha inteso perseguire il duplice fine di favorire la concorrenza tra operatori economici e di promuovere il recupero e la valorizzazione di un bene di particolare prestigio storico e culturale, quale il complesso della Galleria Vittorio Emanuele II.<br /> Con la sentenza n. 275 del 2019 questo Tribunale ha giÃ  escluso la sussistenza di eccezionali e specifiche ragioni giustificatrici delle deroghe al divieto di rinnovo della concessione: in essa ha infatti evidenziato che la società  ricorrente, pur essendo un noto operatore del settore della moda italiana, è presente nei locali della Galleria solo dal marzo del 2007, in virtà¹ del subentro nella convenzione conseguente all&#8217;acquisto del ramo di azienda del precedente concessionario, per cui non presenta quelle caratteristiche identitarie che ricollegano l&#8217;insegna ed il marchio alla vetustà  della presenza dell&#8217;esercizio commerciale nei locali della Galleria.<br /> Per tale ragione, in un&#8217;ottica di valorizzazione del complesso monumentale e di conservazione della sua identità  storica e culturale, il Comune di Milano ha correttamente negato alla società  ricorrente il rinnovo della concessione e il diritto di prelazione nell&#8217;aggiudicazione della nuova concessione, ove, successivamente all&#8217;individuazione dell&#8217;aggiudicatario, presenti un&#8217;offerta di pari importo.<br /> I primi tre motivi del ricorso introduttivo e il primo dei motivi aggiunti devono essere dunque rigettati.<br /> 4. Occorre a questo punto procedere alla trattazione congiunta dei restanti motivi del ricorso introduttivo e del secondo dei motivi aggiunti, in quanto gli stessi attengono tutti all&#8217;inclusione nella <em>lex specialis</em> di clausole ritenute escludenti.<br /> Il Collegio ritiene di dover prescindere dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione di inammissibilità  dei predetti motivi, formulata dal Comune di Milano e dalla società  controinteressata, per carenza di legittimazione alla loro proposizione, in quanto la società  ricorrente non ha partecipato alla gara, attesa la evidente infondatezza degli stessi.<br /> La società  ricorrente si duole di non essere riuscita a presentare un&#8217;offerta consapevole, seria ed affidabile nella gara bandita dal Comune di Milano, a causa della genericità  e dell&#8217;indeterminatezza delle clausole impugnate.<br /> Osserva il Collegio che la stazione appaltante ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel procedere alla divisione in due lotti distinti dei locali oggetto della precedente concessione e della gara in oggetto, in quanto la stessa è funzionale alla valorizzazione del bene pubblico ed è volta a stimolare la pìù ampia partecipazione possibile degli operatori economici, anche delle piccole e delle medie imprese, anzichè ad ostacolarla, come sostenuto dalla società  ricorrente.<br /> Quanto all&#8217;ampliamento del lotto 2 con gli spazi ubicati ai piani superiori, le censure relative all&#8217;impossibilità  di formulare un&#8217;offerta seria e consapevole sono prive di fondamento, dal momento che la stazione appaltante, al fine di promuovere la valorizzazione del bene immobile con l&#8217;utilizzo del modulo verticale, ha individuato con precisione sia i metri quadrati aggiuntivi da affidare che il canone di concessione, subordinandone esclusivamente i tempi di affidamento in base al loro effettivo rilascio.<br /> Gli operatori economici sono stati dunque posti in grado di formulare agevolmente, dall&#8217;esame delle planimetrie dei locali messe a disposizione dal Comune, sia l&#8217;offerta tecnica che quella economica.<br /> In ogni caso, l&#8217;incertezza relativa al rilascio di tale porzione di immobile non è in grado di incidere sulla correttezza dell&#8217;offerta: l&#8217;incertezza relativa ai tempi di rilascio dell&#8217;immobile incombe infatti su entrambi i lotti di gara, in ragione dell&#8217;attuale detenzione dello stesso da parte della società  ricorrente, la quale, per tale ragione, ove avesse ritenuto di partecipare alla gara, avrebbe certamente incontrato minori difficoltà , rispetto agli altri operatori economici, nel formulare un&#8217;offerta seria ed attendibile.<br /> Anche la previsione dei divieti di doppia insegna e di partecipazione degli operatori economici che tra di loro si trovano in rapporto di controllo o di collegamento non è astrattamente idonea a precludere in assoluto la partecipazione della società  ricorrente alla gara: tali clausole della <em>lex specialis</em> sono infatti dettate dalla necessità  di impedire il prevedibile fenomeno della successiva cessione dei marchi e delle insegne, con conseguente vanificazione del pregio degli esercizi commerciali che il Comune intende inserire nei locali della Galleria Vittorio Emanuele II.<br /> Quanto infine all&#8217;irragionevolezza ed all&#8217;erroneità  dei criteri di calcolo previsti nella <em>lex specialis</em> per l&#8217;attribuzione dei punteggi per l&#8217;offerta tecnica, parte ricorrente non ha allegato alcun profilo di assoluta oscurità  degli stessi, tale da averle precluso di formulare unÂ giudizio prognostico sulla propria offerta e sulla convenienza della partecipazione alla gara.<br /> Pertanto i motivi quarto, quinto e sesto del ricorso principale nonchè il secondo dei motivi aggiunti devono essere respinti.<br /> 5. In conclusione, il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti devono essere integralmente rigettati.<br /> 6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano, in favore del Comune di Milano e della società  controinteressata, nella misura indicata nel dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.<br /> Condanna la società  ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori, in favore del Comune di Milano e della società  Longchamp a r.l., per la somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna parte.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Domenico Giordano, Presidente<br /> Valentina Santina Mameli, Consigliere<br /> Rosanna Perilli, Referendario, Estensore</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2020 n.5892</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-3-6-2020-n-5892/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Mariangela Caminiti, Presidente FF Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore L&#8217;istanza del debitore di ammissione al concordato preventivo costituisce una condizione impeditiva alla partecipazione alle procedure per l&#8217;aggiudicazione delle commesse pubbliche. 1. Fallimento- concordato preventivo- &#8220;pre-concordato&#8221; (o &#8220;concordato con riserva&#8221; o &#8220;concordato in bianco&#8221;) &#8211; natura e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-3-6-2020-n-5892/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2020 n.5892</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-3-6-2020-n-5892/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2020 n.5892</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mariangela Caminiti, Presidente FF  Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere  Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;istanza del debitore di ammissione al concordato preventivo costituisce una condizione impeditiva alla partecipazione alle procedure per l&#8217;aggiudicazione delle commesse pubbliche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1. Fallimento- concordato preventivo- &#8220;pre-concordato&#8221; (o &#8220;concordato con riserva&#8221; o &#8220;concordato in bianco&#8221;) &#8211; natura e caratteristiche. </p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY">2. Contratti della PA- fallimento- &#8220;concordato in bianco&#8221;- Â partecipazione alle procedure di aggiudicazione delle commesse pubbliche- istanza del debitore di ammissione al concordato preventivo &#8211; condizione impeditiva- è tale.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p>Â  </p>
<p align="JUSTIFY"><i>1. Il &#8220;pre-concordato&#8221; (o &#8220;concordato con riserva&#8221; o &#8220;concordato in bianco&#8221;) e il &#8220;concordato con continuità  aziendale&#8221; sono le due figure particolari di concordato preventivo disciplinate ex novo dal cd. decreto Sviluppo (d.l. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012). Il pre-concordato si traduce &#8211; come si evince dall&#8217;art. 161, comma 6, del r.d. n. 267 del 1942 &#8211; nella possibilità  di depositare una domanda di concordato preventivo priva, di fatto, di contenuto, essendo finalizzata solo a chiedere al Tribunale la concessione di un termine, proprio al fine di poter predisporre e poi presentare la vera e propria proposta di concordato, da corredare con il piano e la documentazione (compresa la relazione attestativa dell&#8217;esperto) indicati dall&#8217;art. 161, commi 1 e 2, della l. fall. Se nel termine fissato dal Tribunale il debitore-ricorrente non deposita nè una proposta definitiva di concordato (con il relativo corredo documentale), nè, alternativamente, un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall., si applica l&#8217;articolo 162, commi secondo e terzo, ossia il Tribunale procede a convocare il debitore per contestargli l&#8217;inammissibilità  della domanda e procedere poi a dichiararla, dichiarando eventualmente anche il fallimento se sia stata presentata un&#8217;istanza o richiesta in tal senso e, ovviamente, se ne sussistano i relativi presupposti. </i></p>
<p> </p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. La partecipazione ad una procedura selettiva per l&#8217;affidamento di un contratto di appalto pubblico &#8211; così¬ come la permanenza all&#8217;interno della procedura stessa, laddove al momento dell&#8217;avvio non era ancora stata presentata, da parte dell&#8217;operatore economico, alcuna domanda di &#8220;concordato in bianco&#8221; &#8211; non possono inserirsi nell&#8217;ambito degli eventi occasionati dallo svolgimento di un&#8217;attività  ordinaria, ma rientrano nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione, anche solo per la circostanza che giÃ  solo la partecipazione alla procedura potrebbe ridurre ancor di pìù le opportunità  di salvaguardia dei creditori. Ãˆ dunque evidente che l&#8217;istanza del debitore di ammissione al concordato preventivo costituisce una condizione impeditiva alla partecipazione alle procedure per l&#8217;aggiudicazione delle commesse pubbliche e che tale situazione ostativa può essere superata solo mediante l&#8217;adempimento degli obblighi documentali contemplati da tale disposizione.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 03/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 05892/2020 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01002/2020 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Società  Italiana per Condotte D&#8217;Acqua S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Aldo Lopez, Benedetta Lubrano, Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv. Benedetta Lubrano in Roma, via Flaminia 79; </p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Astral &#8211; Azienda Strade Lazio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando, Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv.Andrea Ruffini in Roma, via Sistina n. 48; </p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Siteco S.r.l., S.M. Edilizia S.r.l., Fer Impianti S.r.l., Gp Ingegneria S.r.l., Sirem S.r.l., Saim S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Salvatore Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> Toce Domenico e C. Sas, C.M.B. Società  Cooperativa, Donati S.p.A., Technital S.p.A., Coding S.r.l. non costituiti in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>e con l&#8217;intervento di</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">ad opponendum:<br /> Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione,</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </p>
<p style="text-align: justify;">A) della nota prot. 0001362 del 20 gennaio 2020 con la quale ASTRAL ha comunicato a Condotte l&#8217;esclusione dalla gara per l&#8217; &#8211; Lotto II CIG 721385664A &#8211; e la revoca dell&#8217;aggiudicazione disposta a favore di Condotte;</p>
<p style="text-align: justify;">B) della determinazione di ASTRAL n. 7 del 17 gennaio 2020, recante &#8220;Esclusione del concorrente Società  Italiana per Condotte D&#8217;Acqua S.p.A. e revoca della aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione n. 17 del 30 gennaio 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">C) di tutti gli atti ed i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, anche se allo stato non conosciuti;</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente in data 11/03/2020:</p>
<p style="text-align: justify;">A) della nota prot. 0004794 del 26 febbraio 2020 e della determinazione n. 59 del 25 febbraio 2020, con la quale ASTRAL ha disposto l&#8217;aggiudicazione definitiva dalla gara per l&#8217; &#8211; Lotto II CIG 721385664A a favore del Raggruppamento Temporaneo costituito dalle imprese SITECO S.r.l., (Capogruppo) S.M. EDILIZIA S.r.l.; SIREM srl; FER IMPIANTI S.r.l.; G.P. INGEGNERIA S.r.l.; SAIM S.r.l.; TOCE DOMENICO &amp; C. S.a.s.;</p>
<p style="text-align: justify;">B) di tutti gli atti ed i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, anche se allo stato non conosciuti.</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIEtà€ ITALIANA PER CONDOTTE D&#8217;ACQUA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA il 452020 : </p>
<p style="text-align: justify;">A) della nota prot. 0004794 del 26 febbraio 2020 e della determinazione n. 59 del 25 febbraio 2020, con la quale ASTRAL ha disposto l&#8217;aggiudicazione definitiva dalla gara per l'&#8221;Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, nella tratta extraurbana Riano-Morlupo, da progr. Km 0+000 a progr. Km 5+989,31 di progetto&#8221; &#8211; Lotto II CIG 721385664A a favore del Raggruppamento Temporaneo costituito dalle imprese SITECO S.r.l., (Capogruppo) S.M. EDILIZIA S.r.l.; SIREM srl; FER IMPIANTI S.r.l.; G.P. INGEGNERIA S.r.l.; SAIM S.r.l.; TOCE DOMENICO &amp; C. S.a.s, (doc. 16);</p>
<p style="text-align: justify;">B) di tutti gli atti ed i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, anche se allo stato non conosciuti.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Astral &#8211; Azienda Strade Lazio S.p.A. e di Siteco S.r.l. e di S.M. Edilizia S.r.l. e di Fer Impianti S.r.l. e di Gp Ingegneria S.r.l. e di Sirem S.r.l. e di Saim S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza del giorno 26 maggio 2020 la dott.ssa Lucia Gizzi;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.Con ricorso ritualmente notificato, Società  italiana per Condotte d&#8217;acqua Spa in amministrazione straordinaria &#8211; in persona dei commissari straordinari pro-tempore &#8211; (d&#8217;ora in avanti, Condotte) ha impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento, la nota n. 0001362 del 20.1.2020, con la quale Azienda stradale Lazio &#8211; Astral Spa (d&#8217;ora in avanti, Astral) le ha comunicato l&#8217;esclusione dalla gara per l'&#8221;Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, nella tratta extraurbana Riano-Morlupo, da progr. Km 0+000 a progr. Km 5+989,31 di progetto&#8221; &#8211; Lotto II CIG 721385664A &#8211; e la revoca dell&#8217;aggiudicazione disposta in suo favore; nonchè la determinazione di Astral n. 7 del 17.1.2020, recante &#8220;Esclusione del concorrente Società  Italiana per Condotte D&#8217;Acqua S.p.A. e revoca della aggiudicazione definitiva disposta con Determinazione n. 17 del 30 gennaio 2019&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con bando pubblicato sulla G.U.C.E. il 22.9.2017, Astral ha indetto una procedura di gara avente ad oggetto l&#8217;appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dei lavori di realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, nella tratta extraurbana Riano-Morlupo da progr. Km 0+000 a progr. Km</p>
<p style="text-align: justify;">5+989,31 di progetto. La gara era unica e divisa in due lotti: Lotto 1 dal Km 0+000 al Km 3+657 di progetto &#8211; CIG 7213850158 e Lotto 2 dal Km 3+657 al Km 5+989,31 di progetto &#8211; CIG 721385664A.</p>
<p style="text-align: justify;">Il criterio di aggiudicazione di ciascun lotto era quello dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa di cui all&#8217;art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, da valutarsi attraverso l&#8217;applicazione del metodo aggregativo-compensatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla procedura di gara per il Lotto 2 ha preso parte, tra le altre, Condotte, la quale, avendo presentato l&#8217;offerta migliore, ha conseguito l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto con la determinazione n. 17 del 30.1.2019.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede di controllo sull&#8217;effettivo possesso dei requisiti di partecipazione in capo all&#8217;aggiudicataria, Astral ha ricevuto, il 28.10.2019, un certificato dell&#8217;Agenzia delle Entrate da cui risultava un&#8217;irregolarità  fiscale di Condotte. In risposta ai chiarimenti chiesti dalla Stazione appaltante, l&#8217;Agenzia delle Entrate, in data 29.11.2019, ha comunicato una serie di cartelle di pagamento a carico dell&#8217;aggiudicataria e ha precisato che la stessa si trovava in amministrazione straordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito di un confronto procedimentale con Condotte e di un supplemento istruttorio, Astral ha adottato la determinazione n. 7 del 17.1.2020, con cui l&#8217;ha esclusa dalla procedura di gara e le ha revocato l&#8217;aggiudicazione definitiva disposta con la determinazione n. 17 del 2019, per le seguenti ragioni: violazione dell&#8217;art. 80, comma 4, del d.lg.s n. 50 del 2016, essendo state accertate a carico di Condotte due cartelle di pagamento, relative all&#8217;anno di imposta 2015, dell&#8217;importo di euro 47.227,76 (la n.09720180107624475, notificata il 23.5.2018) e dell&#8217;importo di euro 56.594,35 (la n. 09720180128800575, notificata il 23.5.2019); violazione dell&#8217;art. 80 comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, per essere stata Condotte, durante la procedura di gara, interessata da un procedimento di concordato preventivo; violazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, per aver omesso Condotte di rendere tempestivamente edotta la Stazione appaltante in merito alle violazioni accertate, nonchè in merito allo stato di crisi economica in cui versava giÃ  alla formulazione dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">Avverso questo atto, e la relativa nota di comunicazione, è insorta Condotte, deducendo a fondamento del gravame, con un primo gruppo di censure, violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 3 e 6 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 161, commi 1 e 6, e 186-bis del r.d. n. 267 del 1942 (l. fall.), degli artt. 80 e 110 del d.lgs. n. 50 del 2016, dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 270 del 1999, dell&#8217;art. 93 del r.d. n. 267 del 1942 (l. fall.); nonchè eccesso di potere per illogicità , irragionevolezza e contraddittorietà . Ad avviso della società  ricorrente, ella sarebbe stata sempre in possesso dei requisiti di partecipazione: al tempo dell&#8217;offerta (2.1.2018), quando ancora doveva emergere il debito fiscale e non era sottoposta a procedure concorsuali; al tempo dell&#8217;aggiudicazione (30.1.2019), quando la società  era stata ammessa alla amministrazione straordinaria (e quindi era &#8220;in continuità &#8220;) e il debito fiscale era insinuato nella procedura; al tempo dell&#8217;esame dei requisiti (dicembre 2019) e dell&#8217;emissione del provvedimento di esclusione della società  dalla gara e di revoca della aggiudicazione (20.1.2020), quando la società  aveva giÃ  avviato l&#8217;amministrazione straordinaria e i debiti tributari erano insinuati (in privilegio) nella massa passiva per essere soddisfatti nel rispetto dei tempi e dei modi della procedura. Da qui, una prima ragione di illegittimità  degli atti gravati.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, gli atti gravati sarebbero affetti da illegittimità  per violazione dell&#8217;art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 poichè quando la cartella di pagamento è stata notificata (il 23.5.2018), era ancora in essere la procedura di concordato ai sensi dell&#8217;art. 161, commi 1 e 6, e dell&#8217;art. 186-bis del r.d. n. 267 del 1942, con il divieto di pagamento di crediti anteriori disposto dal decreto del Tribunale di Roma del 15.1.2018. A tale divieto si sarebbe sovrapposta, per effetto della domanda di ammissione di Condotte all&#8217;amministrazione straordinaria del 17.7.2018, accolta con decreto ministeriale del 6.8.2018, la disciplina dei debiti pregressi prevista per le società  in amministrazione straordinaria (artt. 18 e 48 del d.lgs. n. 270 del 1999 e art. 93 del r.d. n. 267 del 1942), che trovano soddisfazione secondo le regole, i tempi e le modalità  della procedura. Di conseguenza, sarebbe configurata, nel caso in esame, la fattispecie di cui all&#8217;art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui la prevista causa di esclusione &#8220;non si applica quando l&#8217;operatore economico ha ottemperato (&#038;) impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute (&#038;)&#8221;. Peraltro, il termine di pagamento della cartella (22.7.2018) sarebbe scaduto dopo la presentazione della domanda di ammissione all&#8217;amministrazione straordinaria (17.7.2018), al momento della verifica degli effetti dell&#8217;art. 18 del d.lgs. n. 270 del 1999 e dell&#8217;art. 168 del r.d. n. 267 del 1942, che paralizzano ogni richiesta dei creditori successiva alla presentazione della predetta domanda, nonchè dell&#8217;art. 93 del r.d. n. 267 del 1942, che subordina il pagamento dei crediti pregressi al rispetto delle regole della procedura concorsuale. </p>
<p style="text-align: justify;">In terzo luogo, gli atti gravati sarebbero affetti da illegittimità  per violazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla Stazione appaltante, il concordato preventivo c.d. in bianco, presentato da Condotte l&#8217;8.1.2018 e approvato dal Tribunale di Roma il 15.1.2018, rientrerebbe nella fattispecie del concordato con continuità  aziendale e, quindi, non costituirebbe causa di esclusione dalla procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, Astral sarebbe incorsa nella violazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, atteso che, contrariamente a quanto rilevato dai provvedimenti gravati, da un lato, Condotte le avrebbe comunicato quanto era a sua conoscenza non appena le è stato chiesto, comunque la sua situazione era nota ad Astral ed infine, non avendo mai perso i requisiti di partecipazione, non aveva alcun onere informativo; dall&#8217;altro, la situazione di crisi aziendale non costituirebbe illecito professionale e non sarebbe causa di esclusione dalla procedura di gara, soprattutto perchè Condotte sarebbe stata ammessa a una procedura che consente la continuità  aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, gli atti gravati sarebbero affetti da illegittimità  per violazione dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 270 del 1999 e del r.d. n. 267 del 1942, in quanto non vi sarebbe stata alcuna interruzione della continuità  aziendale: l&#8217;ammissione di Condotte alla amministrazione straordinaria, effettuata con decreto ministeriale del 6.8.2018, infatti, si sovrapporrebbe alla procedura di concordato ammessa con decreto del Tribunale di Roma del 15.1.2018. A partire da questo momento, non sarebbe stato possibile per Condotte pagare il debito tributario. Astral sarebbe incorsa anche in travisamento dei fatti ed errore nei presupposti di fatto e di diritto, in quanto le imprese in amministrazione straordinaria conservano i requisiti di partecipazione alle gare di appalti pubblici. Infatti, il debito fiscale di Condotte, maturato anteriormente alla ammissione all&#8217;amministrazione straordinaria, sarebbe soddisfatto dall&#8217;inserimento nello stato passivo e dal pagamento in prededuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con un secondo gruppo di censure, Condotte ha lamentato violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 3 e 6 della legge n. 241 del 1990, dell&#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, dell&#8217;art. 93 del r.d. n. 267 del 1942, dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 290 del 1999; nonchè eccesso di potere per illogicità , irragionevolezza, contraddittorietà . Ad avviso della società  ricorrente, infatti, sia al momento dell&#8217;aggiudicazione della gara, sia al momento della revoca della stessa, ella sarebbe nel pieno possesso di tutti i requisiti di partecipazione, in quanto i debiti tributari erano insinuati nella procedura concorsuale e dunque estinguibili nel rispetto delle regole della procedura, con la continuità  aziendale garantita dalla ammissione all&#8217;amministrazione straordinaria, come confermato dal mantenimento dell&#8217;attestazione SOA.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituivano in giudizio Astral e le controinteressate Siteco Srl, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Sirem Srl &#8211; SM Edilizia Srl &#8211; Fer Impianti Srl &#8211; GP Ingegneria Srl &#8211; SAIM Srl, e con atto di intervento ad opponendum ICI &#8211; Italiana Costruzioni Infrastrutture Spa, insistendo per l&#8217;infondatezza del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">2.Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato, Condotte ha impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento, la nota n. 0004794 del 26.2.2020 e la determinazione n. 59 del 25.2.2020, con la quale Astral ha disposto l&#8217;aggiudicazione definitiva dalla gara per l'&#8221;Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, nella tratta extraurbana Riano-Morlupo, da progr. Km 0+000 a progr. Km 5+989,31 di progetto&#8221; &#8211; Lotto II CIG 721385664A a favore del raggruppamento temporaneo di imprese con Siteco Srl &#8211; Sirem Srl &#8211; SM Edilizia Srl &#8211; Fer Impianti Srl &#8211; GP Ingegneria Srl &#8211; SAIM Srl.</p>
<p style="text-align: justify;">A fondamento del gravame, la società  ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l&#8217;illegittimità  derivata degli atti gravati per gli stessi vizi denunziati con il ricorso introduttivo. In secondo luogo, ha lamentato l&#8217;illegittimità  autonoma degli stessi per violazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 80 e 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto Astral ha aggiudicato l&#8217;appalto ad un raggruppamento diverso da quello che aveva partecipato alla gara, perchè era stata estromessa SIREM Srl che era risultata decaduta dall&#8217;attestazione SOA in data 19.2.2019, in seguito ad affitto di ramo d&#8217;azienda. Tuttavia, il provvedimento di aggiudicazione non indicava se, a seguito della nuova composizione del raggruppamento, fosse mantenuto il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per realizzare l&#8217;appalto. Inoltre, sarebbe stato violato l&#8217;obbligo di mantenere inalterata la composizione del raggruppamento al di fuori dei casi consentiti e del divieto di modificarla per supplire alla carenza dei requisiti di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">3.Con memoria notificata il 4.5.2020, Condotte ha proposto motivi aggiunti avverso gli atti impugnati con il ricorso principale, deducendo eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto, determinati da un evidente difetto di istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, il presupposto di fatto a fondamento dei provvedimenti gravati sarebbe la cartella di pagamento contestata a Condotte notificata il 23.5.2018, come risultante dal certificato rilasciato, nel novembre 2019, dall&#8217;Agenzia delle Entrate. Tuttavia, la suddetta cartella sarebbe stata in realtà  notificata a Condotte il successivo 20.5.2019, come risultante dalla certificazione della stessa Agenzia delle Entrate, quando la società  era giÃ  stata ammessa all&#8217;amministrazione straordinaria e, quindi, ai sensi dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 270 del 1999 e dell&#8217;art. 93 del r.d. n. 267 del 1942, i debiti pregressi non potevano pìù essere fatti valere se non tramite l&#8217;insinuazione allo stato passivo. Peraltro, il debito fiscale in oggetto sarebbe stato pagato, tranne un residuo di euro 420,35.</p>
<p style="text-align: justify;">Astral e le controinteressate Siteco e ICI hanno eccepito l&#8217;irricevibilità  dei motivi aggiunti, per tardività  degli stessi, in quanto la data in cui la cartella di pagamento, assunta da Astral tra i motivi di revoca dell&#8217;aggiudicazione e di esclusione, doveva essere nota a Condotte dal giorno della sua notificazione appunto, ossia il 20.5.2019. La stessa, quindi, avrebbe dovuto far valere il motivo di censura in esame con il ricorso principale.</p>
<p style="text-align: justify;">4.All&#8217;udienza del 26.5.2020, previo deposito di memorie da parte delle società  costituite e richiesta di Condotte di autorizzazione al deposito tardivo di documenti, la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso principale è infondato e, pertanto, va rigettato, per le seguenti ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Con bando pubblicato sulla G.U.C.E. il 22.9.2017, Astral ha indetto una procedura di gara avente ad oggetto l&#8217;appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dei lavori di realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, nella tratta extraurbana Riano-Morlupo da progr. Km 0+000 a progr. Km</p>
<p style="text-align: justify;">5+989,31 di progetto. La gara era unica e divisa in due lotti: Lotto 1 dal Km 0+000 al Km 3+657 di progetto &#8211; CIG 7213850158 e Lotto 2 dal Km 3+657 al Km 5+989,31 di progetto &#8211; CIG 721385664A.</p>
<p style="text-align: justify;">Il criterio di aggiudicazione di ciascun lotto era quello dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa di cui all&#8217;art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016, da valutarsi attraverso l&#8217;applicazione del metodo aggregativo-compensatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla procedura di gara per il Lotto 2 ha preso parte, tra le altre, Condotte, la quale, avendo presentato l&#8217;offerta migliore, ha conseguito l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto con la determinazione n. 17 del 30.1.2019.</p>
<p style="text-align: justify;">In sede di controllo sull&#8217;effettivo possesso dei requisiti di partecipazione in capo all&#8217;aggiudicataria, Astral ha ricevuto, il 28.10.2019, un certificato dell&#8217;Agenzia delle Entrate da cui risultava un&#8217;irregolarità  fiscale di Condotte. In risposta ai chiarimenti richiesti dalla Stazione appaltante, l&#8217;Agenzia delle Entrate, in data 29.11.2019, ha comunicato una serie di cartelle di pagamento a carico dell&#8217;aggiudicataria e ha precisato che la stessa si trova in amministrazione straordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;esito di una confronto procedimentale con Condotte e di un supplemento istruttorio, Astral ha adottato la determinazione n. 7 del 17.1.2020, con cui l&#8217;ha esclusa dalla procedura di gara e le ha revocato l&#8217;aggiudicazione definitiva disposta con la determinazione n. 17 del 2019, per le seguenti ragioni: violazione dell&#8217;art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, essendo state accertate a carico di Condotte due cartelle di pagamento, relative all&#8217;anno di imposta 2015, dell&#8217;importo di euro 47.227,76 (la n. 09720180107624475, notificata il 23.5.2018) e dell&#8217;importo di euro 56.594,35 (la n. 09720180128800575, notificata il 23.5.2019); violazione dell&#8217;art. 80 comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, per essere stata Condotte, durante la procedura di gara, interessata da un procedimento di concordato preventivo; violazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs n. 50 del 2016, per aver omesso Condotte di rendere tempestivamente edotta la Stazione appaltante in merito alle violazioni accertate, nonchè in merito allo stato di crisi economica in cui versava giÃ  alla formulazione dell&#8217;offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Avverso la determinazione n. 7 del 2020, e la relativa comunicazione, è insorta la società  ricorrente. </p>
<p style="text-align: justify;">Il presupposto interpretativo da cui ella muove, nel sollevare le censure, è che è stata sempre in possesso dei requisiti di partecipazione: al tempo dell&#8217;offerta (2.1.2018), quando ancora doveva emergere il debito fiscale e non era sottoposta a procedure concorsuali; al tempo dell&#8217;aggiudicazione (30.1.2019), quando la società  era stata ammessa alla amministrazione straordinaria (e quindi era &#8220;in continuità &#8220;) e il debito fiscale era insinuato nella procedura; al tempo dell&#8217;esame dei requisiti (dicembre 2019) e dell&#8217;emissione del provvedimento di esclusione della società  dalla gara e di revoca della aggiudicazione (20.1.2020), quando la società  aveva giÃ  avviato l&#8217;amministrazione straordinaria e i debiti tributari erano insinuati (in privilegio) nella massa passiva per essere soddisfatti nel rispetto dei tempi e dei modi della procedura. </p>
<p style="text-align: justify;">Da ciò deriverebbe una prima ragione di illegittimità  degli atti gravati, per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 3 e 6 della legge n. 241 del 1990, degli artt. 161, commi 1 e 6, e 186-bis del r.d. n. 267 del 1942, degli artt. 80 e 110 del d.lgs. n. 50 del 2016, dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 270 del 1999, dell&#8217;art. 93 del r.d. n. 267 del 1942; nonchè eccesso di potere per illogicità , irragionevolezza e contraddittorietà .</p>
<p style="text-align: justify;">Il presupposto interpretativo da cui muove la società  ricorrente è erroneo, con conseguente infondatezza del motivo di gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, &#8220;nelle gare di appalto per l&#8217;aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all&#8217;aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonchè per tutto il periodo dell&#8217;esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità &#8221; (Ad. plen., n. 8 del 2015; Cons. Stato, n. 1141 del 2019; n. 6135 del 2017; Tar Lazio, Roma, n. 4597 del 2019). </p>
<p style="text-align: justify;">Il principio di continuità  del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, insomma, postula che i requisiti, nel caso di specie rilevano quelli di ordine generale, siano posseduti non solo nel momento della presentazione della domanda, nel momento dell&#8217;aggiudicazione e in quello, eventuale, della sua revoca, ma richiede che siano posseduti, senza soluzione di continuità , per tutta la durata della procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che, contrariamente a quanto dedotto dalla società  ricorrente, non si è verificato nel caso di specie per due ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, il Tribunale di Roma, con decreto del 15.1.2018, ha accolto la domanda, presentata da Condotte l&#8217;8.1.2018, di concordato preventivo c.d. in bianco ex art. 161, comma 6, del r.d. n. 267 del 1942, concedendole il termine di 120 giorni, poi prorogati di altri 60, &#8220;per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione di debiti&#8221; e nominando tre commissari giudiziari.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successivo decreto del 19.7.2018, il Tribunale di Roma ha dato atto che Condotte ha rinunciato alla domanda di concordato, non sussistendo &#8220;le condizioni necessarie per la predisposizione di un piano&#8221; &#8211; peraltro non depositato, insieme alla documentazione a corredo, alla scadenza del termine previsto &#8211; e avendo presentato domanda di ammissione all&#8217;amministrazione straordinaria. Da qui, la conseguente pronuncia di improcedibilità  della domanda di concordato preventivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, con decreto del 6.8.2018, il Ministero dello sviluppo economico ha ammesso Condotte all&#8217;amministrazione straordinaria, accogliendo la sua domanda del 19.7.2018. Infine, con sentenza del 14.8.2018, il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società  ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla suddetta ricostruzione, risulta evidente che, nella fattispecie all&#8217;esame del Collegio, vi sono state due diverse e autonome procedure: la prima di concordato preventivo, c.d. in bianco, avviata dalla società  ricorrente con domanda dell&#8217;8.1.2019 e non conclusasi per rinuncia della società  stessa, sul presupposto della mancanza dei requisiti di legge e comunque per mancata presentazione del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell&#8217;art. 161 del r.d. n. 267 del 1942; la seconda di amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, avviata sempre dalla società  ricorrente con domanda del 19.7.2018 e conclusasi positivamente con decreto ministeriale del 6.8.2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrariamente a quanto dedotto da Condotte, non si tratta di un&#8217;unica procedura, in cui al termine del periodo assegnato dal Tribunale con il decreto del 15.1.2018, al posto della conclusione della procedura concordataria mediante presentazione di un apposito piano e della relativa documentazione, vi sarebbe stata l&#8217;ammissione di Condotte all&#8217;amministrazione straordinaria, la quale avrebbe appunto superato la procedura di concordato con continuità  aziendale, saldandosi con essa e garantendo la continuità  aziendale della società . </p>
<p style="text-align: justify;">Per contro, conclusasi negativamente la procedura di concordato, per mancanza dei presupposti e, in particolare, senza che venisse presentato un piano contenente la descrizione analitica delle modalità  e dei tempi di adempimento della proposta, è stata avviata una diversa procedura, che, come chiarito dallo stesso Tribunale di Roma nel decreto del 19.7.2018, è alternativa alla prima, presupponendo peraltro lo stato di insolvenza dell&#8217;impresa che deve essere giudizialmente dichiarato.</p>
<p style="text-align: justify;">In disparte ogni considerazione sui diversi presupposti e sulla diversa natura dei due istituti, nel caso di specie risulta evidente, dai provvedimenti suindicati, che la società  ricorrente ha prima avviato la procedura di concordato preventivo in bianco; successivamente, nell&#8217;impossibilità  di presentare un piano di adempimento della proposta concordataria, vi ha rinunciato. Con diversa e autonoma domanda, ha quindi chiesto l&#8217;ammissione a una diversa procedura concorsuale, avente sì¬ la finalità  di conservare il patrimonio produttivo dell&#8217;impresa (cfr. art. 1 del d.lgs. n. 270 del 1999), ma presupponente lo stato di insolvenza della stessa, dichiarato infatti dal Tribunale di Roma con sentenza del 14.8.2018.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, non vi è dubbio che l&#8217;amministrazione straordinaria a cui è stata ammessa Condotte non sia la conclusione della procedura concordataria, ancorchè finalizzata, nelle intenzioni della stessa, alla continuità  aziendale, bensì¬ l&#8217;esito di un&#8217;autonoma procedura concorsuale instaurata proprio a causa e in conseguenza della rinuncia alla prima.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, come risulta dagli atti di causa, Condotte ha presentato, in data 8.1.2018, una domanda di concordato preventivo in bianco, riservandosi la presentazione del piano e della relativa documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell&#8217;art. 161 del r.d. n. 267 del 1942, ovvero la domanda di cui all&#8217;art. 182-bis del medesimo testo normativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il &#8220;pre-concordato&#8221; (o &#8220;concordato con riserva&#8221; o &#8220;concordato in bianco&#8221;) e il &#8220;concordato con continuità  aziendale&#8221; sono le due figure particolari di concordato preventivo disciplinate ex novo dal cd. decreto Sviluppo (d.l. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012). La prima figura si traduce &#8211; come si evince dall&#8217;art. 161, comma 6, del r.d. n. 267 del 1942 &#8211; nella possibilità  di depositare una domanda di concordato preventivo priva, di fatto, di contenuto, essendo finalizzata solo a chiedere al Tribunale la concessione di un termine, proprio al fine di poter predisporre e poi presentare la vera e propria proposta di concordato, da corredare con il piano e la documentazione (compresa la relazione attestativa dell&#8217;esperto) indicati dall&#8217;art. 161, commi 1 e 2, della l. fall. Se nel termine fissato dal Tribunale il debitore-ricorrente non deposita nè una proposta definitiva di concordato (con il relativo corredo documentale), nè, alternativamente, un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall., &#8220;si applica l&#8217;articolo 162, commi secondo e terzo&#8221;, ossia il Tribunale procede a convocare il debitore per contestargli l&#8217;inammissibilità  della domanda e procedere poi a dichiararla, dichiarando eventualmente anche il fallimento se sia stata presentata un&#8217;istanza o richiesta in tal senso e, ovviamente, se ne sussistano i relativi presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">Fino alla scadenza del termine concesso dal Tribunale, si producono gli effetti di cui all&#8217;art. 168 della l. fall., con conseguente improcedibilità  delle azioni esecutive e cautelari dei creditori.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene, in proposito, il Collegio di dover aderire a quella giurisprudenza amministrativa secondo cui si impone una lettura restrittiva dell&#8217;istituto, &#8220;per il fatto che alla concessione di un così¬ grande beneficio, come la prolungata ed anticipata protezione offerta al debitore contro le azioni esecutive e cautelari dei suoi creditori insoddisfatti (di norma del tutto legittime), deve necessariamente corrispondere un contrappeso riequilibratore, il quale va ravvisato quanto meno in un&#8217;inevitabile limitazione dei poteri gestori del debitore a partire dal deposito della domanda e nel correlato potere di controllo del Tribunale sul loro esercizio, per evitare se non altro le condotte pìù abusive e pregiudizievoli per i creditori&#8221; (Cons. Stato, n. 3984 del 2019). Proprio l&#8217;art. 161, comma 7, della l. fall., peraltro, pur lasciando al debitore ricorrente il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione, ha invece limitato l&#8217;attività  straordinaria a quella urgente e l&#8217;ha assoggettata ad autorizzazione del Tribunale. Il debitore ricorrente in pre-concordato, quindi, può porre in essere solo gli atti di straordinaria amministrazione &#8220;urgenti&#8221;, alla condizione che il Tribunale li autorizzi. Di conseguenza non possono mai essere compiuti gli atti di straordinaria amministrazione non urgenti. </p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza amministrativa ha, di recente, ritenuto che &#8220;la partecipazione ad una procedura selettiva per l&#8217;affidamento di un contratto di appalto pubblico &#8211; così¬ come la permanenza all&#8217;interno della procedura stessa, laddove al momento dell&#8217;avvio non era ancora stata presentata, da parte dell&#8217;operatore economico, alcuna domanda di &#8220;concordato in bianco&#8221; &#8211; non possono inserirsi nell&#8217;ambito degli eventi occasionati dallo svolgimento di un&#8217;attività  ordinaria, ma rientrano nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione, anche solo per la circostanza che giÃ  solo la partecipazione alla procedura potrebbe ridurre ancor di pìù le opportunità  di salvaguardia dei creditori. Ãˆ dunque evidente che l&#8217;istanza del debitore di ammissione al concordato preventivo costituisce una condizione impeditiva alla partecipazione alle procedure per l&#8217;aggiudicazione delle commesse pubbliche e che tale situazione ostativa può essere superata solo mediante l&#8217;adempimento degli obblighi documentali contemplati da tale disposizione&#8221; (Cons. Stato, n. 3984 del 2019. In senso analogo, Cons. Stato, n. 3225 del 2018; Tar Lazio, Roma, n. 9782 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, Condotte non ha presentato una domanda di concordato con continuità  aziendale, ma la (diversa) istanza di concordato c.d. in bianco, con riserva di presentazione del piano e della restante documentazione nel termine concesso dal Tribunale. Questa domanda, presentata in un momento successivo alla presentazione dell&#8217;offerta, ha comunque impedito il mantenimento della sua partecipazione alla gara, senza il previo controllo costituito dalla specifica autorizzazione del Tribunale e il previo assolvimento degli obblighi documentali a ciò finalizzati, che appunto non vi sono stati.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, si osservi, a ulteriore conferma di quanto detto, che l&#8217;art. 80, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede, quale autonoma causa di esclusione, la situazione in cui l&#8217;operatore economico è &#8220;stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 110 del presente codice e dall&#8217;articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">La norma in esame prevede, come unica deroga rispetto alla causa di esclusione dalla stessa introdotta, l&#8217;ipotesi del concordato preventivo con continuità  aziendale di cui all&#8217;art. 186-bis della l. fall., che, come si è visto, è istituto diverso dal c.d. concordato in bianco presentato dalla società  ricorrente nel corso della procedura di gara. </p>
<p style="text-align: justify;">Poichè, in virtà¹ del principio di continuità  nel possesso dei requisiti di partecipazione, i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all&#8217;aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, la sopravvenuta domanda di concordato preventivo in bianco ha integrato, in corso di gara, una causa di esclusione della società  ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, anche la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea ha ritenuto che &#8220;la presentazione di un ricorso al fine di essere ammesso al concordato preventivo ha segnatamente come conseguenza quella d&#8217;impedire ai creditori, durante un periodo determinato dalla legge fallimentare, di agire nei confronti del patrimonio del debitore e di limitare i diritti di cui dispone il ricorrente sul suo patrimonio, nei limiti in cui, a partire dalla presentazione del ricorso, esso non può da solo, ossia senza l&#8217;autorizzazione di un tribunale, compiere atti di straordinaria amministrazione su tale patrimonio. Pertanto, la presentazione di un siffatto ricorso produce effetti giuridici sui diritti e sugli obblighi sia del ricorrente sia dei creditori. Ciò implica che il deposito di tale ricorso deve essere considerato, ancor prima di qualsiasi decisione del giudice competente, come il punto di partenza del procedimento di concordato preventivo di cui all&#8217;articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2004/18 e, di conseguenza, come l&#8217;atto di avvio di tale procedimento. Tale conclusione è altresì¬ giustificata dalla situazione economica e finanziaria del richiedente. Infatti, presentando un siffatto ricorso, l&#8217;operatore economico riconosce di trovarsi in uno stato di difficoltà  finanziaria che può mettere in discussione la sua affidabilità  economica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, &#8220;a partire dalla presentazione del ricorso, si deve ritenere che sia in corso un procedimento di concordato preventivo a carico dell&#8217;operatore economico&#8221;. La circostanza che, nel suo ricorso di concordato preventivo, l&#8217;operatore economico si riservi di presentare un piano che prevede la prosecuzione della sua attività , osserva la Corte, non è idonea a modificare tale constatazione. Ãˆ stato ritenuto, infatti, &#8220;conforme al diritto dell&#8217;Unione e soprattutto al principio di uguaglianza nella procedura di aggiudicazione di appalti pubblici per la legislazione nazionale escludere dalla partecipazione a un appalto pubblico un operatore economico che ha presentato una domanda di «concordato in bianco» piuttosto che non escluderlo&#8221;. La situazione in cui detto operatore non s&#8217;impegna, fin dal momento della domanda, a procedere al concordato preventivo al fine di proseguire la sua attività  non è paragonabile, con riguardo alla sua affidabilità  economica, alla situazione di un operatore economico che s&#8217;impegna a tale data a proseguire la propria attività  economica (C.G.U.E. 28.3.2019, n. 101, in causa C-101/18).</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 85 del 2020, seppur con riferimento al diverso problema del concordato preventivo con continuità  aziendale della mandataria di un RTI e senza prendere posizione sullo specifico aspetto oggi in esame, quello del c.d. concordato in bianco, ha rilevato come l&#8217;art.80, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 2016, laddove deroga al generale divieto di partecipazione alle procedure di gara delle imprese sottoposte a procedure concorsuali, è &#8220;il frutto del complesso bilanciamento operato dal legislatore tra l&#8217;interesse della stazione appaltante al corretto e puntuale adempimento della prestazione affidata nella particolare ipotesi del contratto concluso con un&#8217;impresa, e l&#8217;interesse al superamento della crisi dell&#8217;impresa in concordato preventivo con continuità  aziendale, da perseguire anche attraverso la partecipazione dell&#8217;impresa stessa alle procedure di affidamento dei contratti pubblici al fine della migliore soddisfazione dei creditori&#8221;. Bilanciamento rimesso all&#8217;esercizio della discrezionalità  del legislatore, il quale lo ha, non irragionevolmente, limitato alla fattispecie del concordato con continuità  aziendale, senza estensione a quelle c.d. in bianco.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, anche la recente pronuncia n. 1328 del 2020 del Consiglio di Stato che ha invece ritenuto consentita la partecipazione alle procedure di gara anche dell&#8217;impresa in concordato con riserva di presentazione della proposta e del piano, l&#8217;ha comunque subordinata alla circostanza che l&#8217;impresa stessa ottenga, in corso di gara, l&#8217;autorizzazione del Tribunale fallimentare ex art. 186-bis, comma 4, l.fall. Questa infatti, secondo la pronuncia in esame, stante il carattere unitario della procedura concordataria, consentirebbe di fare risalire al momento della presentazione della domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., secondo lo schema dell&#8217;atto prenotativo, la deroga al divieto di partecipazione a procedure di affidamento per imprese sottoposte a procedure concorsuali ex art. 80, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, prevista per il caso di concordato con continuità  aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, invece, Condotte, da un lato, non ha conseguito l&#8217;autorizzazione del Tribunale di Roma che, con decreto del 15.1.2018, l&#8217;ha ammessa al concordato preventivo c.d. in bianco ex art. 161, comma 6, del r.d. n. 267 del 1942, per partecipare, o meglio restare, nella procedura di gara per cui è causa; dall&#8217;altro, nell&#8217;impossibilità  di presentare un piano di adempimento della proposta concordataria, vi ha rinunciato, tanto che la relativa domanda è stata dichiarata improcedibile con decreto del medesimo Tribunale del 19.7.2018. </p>
<p style="text-align: justify;">Si osservi, infine, che, nel 2019, l&#8217;art. 186-bis della l. fall. è stato modificato, nella parte di interesse, prevedendo ora che &#8220;l&#8217;ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l&#8217;impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità  al piano e la ragionevole capacità  di adempimento del contratto&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante la novella normativa non si applichi ratione temporis, essa mostra come, nel caso di specie, in disparte la natura di concordato in bianco della domanda presentata da Condotte, l&#8217;operato della Stazione appaltante sia stato corretto, in quanto la produzione documentale richiesta ai fini dell&#8217;ammissione al concordato con continuità  aziendale non è mai stata presentata dalla società  ricorrente, come chiaramente risulta dal decreto di improcedibilità  del Tribunale di Roma del 19.7.2018. </p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle suesposte considerazioni, il presupposto interpretativo da cui muove Condotte, nel proprio ricorso, ossia che è sempre stata in possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara, è erroneo. La società  ricorrente ha, in corso di gara, avviato una procedura di concordato preventivo, con presentazione di domanda in bianco, negativamente conclusasi, a causa del mancato deposito del piano concordatario e della relativa documentazione. Ne consegue l&#8217;integrazione della causa di esclusione di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, con palese infondatezza anche della terza censura formulata da Condotte, nell&#8217;ambito del primo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, essendo il provvedimento di esclusione e revoca dell&#8217;aggiudicazione gravato motivato sulla base di diverse e autonome ragioni giustificative, il rigetto delle suesposte censure, renderebbe superfluo l&#8217;esame degli ulteriori motivi di ricorso. Anche nel caso di loro accoglimento, infatti, il provvedimento in esame sarebbe sorretto da un&#8217;adeguata e sufficiente motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene tuttavia il Collegio opportuno esaminare, seppur succintamente, gli altri motivi di ricorso, essendo anch&#8217;essi privi di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Con la ulteriore censura formulata nell&#8217;ambito del primo motivo di ricorso, Condotte ha dedotto la violazione dell&#8217;art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso della società  ricorrente, quando la cartella di pagamento è stata notificata (il 23.5.2018), era ancora in essere la procedura di concordato ai sensi dell&#8217;art. 161, commi 1 e 6, e dell&#8217;art. 186-bis del r.d. n. 267 del 1942, con il divieto di pagamento di crediti anteriori disposto dal decreto del Tribunale di Roma del 15.1.2018. A tale divieto si è sovrapposta, per effetto della domanda di ammissione di Condotte all&#8217;amministrazione straordinaria del 17.7.2018, accolta con decreto ministeriale del 6.8.2018, la disciplina dei debiti pregressi prevista per le società  in amministrazione straordinaria (artt. 18 e 48 del d.lgs. n. 270 del 1999 e art. 93 del r.d. n. 267 del 1942), i quali trovano soddisfazione secondo le regole, i tempi e le modalità  della procedura. Di conseguenza, sarebbe configurata, nel caso in esame, la fattispecie di cui all&#8217;art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui la prevista causa di esclusione &#8220;non si applica quando l&#8217;operatore economico ha ottemperato (&#038;) impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute (&#038;)&#8221;. Peraltro, il termine di pagamento della cartella (22.7.2018) è scaduto dopo la presentazione della domanda di ammissione all&#8217;amministrazione straordinaria (17.7.2018), quando si sono verificati gli effetti dell&#8217;art. 18 del d.lgs. n. 270 del 1999 e dell&#8217;art. 168 r.d. n. 267 del 1942, che paralizzano ogni richiesta dei creditori successiva alla presentazione della predetta domanda, nonchè dell&#8217;art. 93 del r.d. n. 267 del 1942, che subordina il pagamento dei crediti pregressi al rispetto delle regole della procedura concorsuale. </p>
<p style="text-align: justify;">La censura in oggetto è infondata, per le seguenti ragioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, rileva il Collegio che l&#8217;art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone l&#8217;esclusione dalla procedura di gara in caso di &#8220;violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti&#8221;, stabilendo poi che &#8220;costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all&#8217;importo di cui all&#8217;art. 48-bis, commi 1 e 2- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602&#8221; e che &#8220;costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non pìù soggetti ad impugnazione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, la violazione rilevante ai fini escludenti è quella accertata in atti amministrativi per i quali il contribuente non abbia provveduto al pagamento ovvero alla proposizione di un ricorso giurisdizionale, ovvero in sentenze passate in giudicato, laddove vi sia stata la tempestiva impugnazione dell&#8217;atto. Ãˆ invece del tutto irrilevante la notifica di una cartella di pagamento, posto che trattasi di evenienza dalla quale non è dato inferire in alcun modo il carattere della definitività  della violazione tributaria (Tar Lazio, Roma, n. 4597 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, la definitività  dell&#8217;accertamento tributario decorre non dalla notifica della cartella esattoriale &#8211; che è l&#8217;atto con cui l&#8217;agente della riscossione chiede il pagamento di una somma di denaro per conto di un ente creditore, dopo aver informato il debitore che il detto ente ha provveduto all&#8217;iscrizione a ruolo di quanto indicato in un precedente avviso di accertamento &#8211; bensì¬ dalla comunicazione di quest&#8217;ultimo. La cartella di pagamento (che infatti non è un atto del titolare della pretesa tributaria, ma del soggetto incaricato della riscossione) &#8220;costituisce solo uno strumento con cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale, cioè non possiede [&#8230;] alcuna autonomia che consenta di impugnarla prescindendo dagli atti in cui l&#8217;obbligazione è stata enunciata&quot; (ex multis, Cass., SS.UU., n. 3001 del 2008), laddove è l&#8217;avviso di accertamento l&#8217;atto mediante il quale l&#8217;ente impositore notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, a seguito di un&#8217;attività  di controllo sostanziale&#8221; (Cons. St., n. 856 e n. 7058 del 2018; Tar Lazio, Roma, n. 5602 e n. 7222 del 2018). Peraltro, anche qualora la cartella di pagamento avesse costituito il primo atto con il quale si è manifestata la pretesa impositiva, circostanza peraltro non dedotta (se non nel secondo ricorso per motivi aggiunti) nè dimostrata dalla società  ricorrente, essa non è stata tempestivamente impugnata e quindi si è comunque tradotta in un accertamento definito, con la conseguenza che &#8211; in corso di gara &#8211; Condotte ha perso un requisito di partecipazione: la regolarità  fiscale (cfr. Cons. Stato, n. 2049 del 2018; n. 3985 del 2017; Tar Lombardia, Milano, n. 448 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, il presupposto da cui muove la società  ricorrente &#8211; secondo cui, quando la cartella di pagamento è stata notificata (il 23.5.2018), era in itinere la procedura di concordato preventivo, con conseguente divieto di pagamento di crediti anteriori, a cui si si è sovrapposta, per effetto della domanda di ammissione di Condotte all&#8217;amministrazione straordinaria del 17.7.2018, accolta con decreto ministeriale del 6.8.2018, la disciplina dei debiti pregressi prevista per le società  in amministrazione straordinaria (artt. 18 e 48 del d.lgs. n. 270 del 1999 e art. 93 del r.d. n. 267 del 1942) &#8211; è erronea.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si è visto, infatti, nella fattispecie in esame, l&#8217;amministrazione straordinaria a cui è stata ammessa Condotte non è la conclusione della procedura concordataria, bensì¬ l&#8217;esito di un&#8217;autonoma procedura instaurata proprio a causa e in conseguenza della rinuncia alla prima. </p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, non può ritenersi integrato l&#8217;ultimo periodo del comma 4 dell&#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui la causa di esclusione per irregolarità  fiscali e previdenziali &#8220;non si applica quando l&#8217;operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l&#8217;impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione in esame attribuisce valore sanante al pagamento di debiti tributari o contributivi, a condizione che esso sia intervenuto prima della scadenza del termine per la partecipazione alla gara. Ciò anche nel caso in cui, come nella fattispecie all&#8217;esame del Collegio, l&#8217;irregolarità  fiscale sia emersa durante la procedura concorsuale. </p>
<p style="text-align: justify;">Solo ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, in una logica concorrenziale e collaborativa, è consentito estinguere la propria posizione debitoria. Il corretto adempimento agli obblighi tributari e contributivi è, infatti, obbligo primario posto a carico degli operatori economici, i quali ben conoscono le conseguenze del suo mancato assolvimento, che concretizza appunto l&#8217;inadempimento di una obbligazione di legge, i cui pregiudizi non possono che ricadere su di loro. Ãˆ, pertanto, ragionevole ammettere alle procedure selettive i soli soggetti che abbiano sanato il precedente stato di inottemperanza, solo prima dello scadere del termine per la presentazione delle domande. In tal modo, si realizza un giusto punto di equilibrio tra il principio del favor partecipationis con quello della par condicio, nonchè con l&#8217;interesse pubblico al corretto e funzionale svolgimento delle gare pubbliche (Tar Lazio, Roma, n. 11173 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, peraltro, ancorchè la cartella di pagamento sia stata notificata in corso di gara, essa si riferisce ad una pretesa tributaria preesistente e non estinta anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara. Di conseguenza nessun valore sanante può essere attribuito alla circostanza che, al momento della notifica della cartella esattoriale, fosse pendente la procedura concordataria, ovvero che, al momento della scadenza del termine di pagamento in essa indicato, fosse stata presentata domanda di ammissione all&#8217;amministrazione straordinaria, ovvero ancora, come si vedrà  esaminando il secondo ricorso per motivi aggiunti, che, al momento della notifica della cartella di pagamento, la società  fosse giÃ  ammessa all&#8217;amministrazione straordinaria, in quanto il suo eventuale pagamento durante la procedura di gara, ossia successivamente al termine di scadenza delle offerte, non avrebbe potuto comunque integrare la fattispecie di cui all&#8217;ultimo periodo del quarto comma dell&#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">E ciò a prescindere dalla circostanza che, in corso di gara, Condotte sia stata ammessa &#8211; con decreto ministeriale del 6.8.2018 &#8211; all&#8217;amministrazione straordinaria e che, di conseguenza &#8211; come attestato dall&#8217;Agenzia delle entrate nella nota del 5.12.2019 &#8211; il debito tributario verrà  pagato secondo le regole, i tempi e le modalità  della procedura concorsuale, in quanto non rilevano adempimenti tardivi e, di conseguenza, è impedita la sanatoria di cui all&#8217;ultimo periodo del comma 4 dell&#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Rispetto al motivo di gravame sopra esaminato, Condotte, con memoria notificata il 4.5.2020, ha dedotto un nuovo elemento di giudizio. La società  ricorrente ha, da un lato, sviluppato l&#8217;originario motivo del ricorso introduttivo di cui si è detto, deducendo un nuovo elemento di fatto a suo fondamento; dall&#8217;altro, qualora esso fosse ritenuto un nuovo motivo di ricorso, qualificando la memoria come ricorso per motivi aggiunti avverso gli atti impugnati con il ricorso principale e, in quanto tale, l&#8217;ha notificata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio, in primo luogo, di poter prescindere dall&#8217;eccezione di irricevibilità  del ricorso per motivi aggiunti sollevata da Astral e dalle controinteressate Siteco e ICI, in quanto il motivo nuovo è anch&#8217;esso infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esso, Condotte ha dedotto che il presupposto di fatto su cui si fondano i provvedimenti gravati in via principale è che la cartella di pagamento n. 09720180107624475 le sarebbe stata notificata il 23.5.2018, come risulta dal certificato rilasciato, nel novembre 2019, dall&#8217;Agenzia delle Entrate. Tuttavia, la suddetta cartella è stata in realtà  notificata a Condotte il successivo 20.5.2019, come risulta dalla certificazione della stessa Agenzia delle Entrate (cfr. documento n. 17 e documento n. 21, di cui il Collegio, stante la sua sopravvenienza, ritiene di poter autorizzare il deposito tardivo), quando la società  era giÃ  stata ammessa all&#8217;amministrazione straordinaria e, quindi, ai sensi dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 270 del 1999 e dell&#8217;art. 93 del r.d. n. 267 del 1942, i debiti pregressi non potevano pìù essere fatti valere se non tramite l&#8217;insinuazione allo stato passivo. Peraltro, il debito fiscale in oggetto è stato pagato, tranne un residuo di euro 420,35.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso della società  ricorrente, quindi, sarebbe errato il presupposto di fatto su cui si fondano i gravati provvedimenti: la circostanza che la cartella di pagamento n. 09720180107624475 è stata notificata indica un&#8217;irregolarità  fiscale quando la procedura di gara era giÃ  in corso e quando l&#8217;Amministrazione straordinaria non era ancora intervenuta. Invece: la cartella di pagamento è il primo atto comunicato a Condotte, in relazione al debito fiscale in essa indicato; è stata notificata il 20.5.2019; all&#8217;epoca della notificazione, era intervenuta l&#8217;amministrazione straordinaria; il debito fiscale era stato regolarmente insinuato nel passivo e pagato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ribadisce in proposito il Collegio che, come giÃ  previsto al punto precedente, la cartella di pagamento in questione si riferisce ad un debito fiscale relativo all&#8217;anno di imposta 2015, ossia preesistente sia rispetto al momento di partecipazione alla procedura di gara (2.1.2018), sia al momento di ammissione all&#8217;amministrazione straordinaria (6.8.2018). Rispetto ad esso, l&#8217;insinuazione allo stato passivo della procedura concorsuale, avvenuta in corso di gara, non è idonea ad integrare la sanatoria di cui all&#8217;ultimo periodo del comma 4 dell&#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, che attribuisce valore sanante al pagamento di debiti tributari o contributivi, a condizione che esso sia intervenuto prima della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, anche qualora la cartella di pagamento avesse costituito il primo atto con il quale si è manifestata la pretesa impositiva, circostanza dedotta solamente nella memoria del 4.5.2020, essa comporta il venir meno &#8211; in corso di gara &#8211; del requisito di regolarità  fiscale in capo a Condotte. La circostanza che la sua notificazione sia avvenuta quando Condotte era stata ammessa all&#8217;amministrazione straordinaria e, quindi, si erano prodotti gli effetti dell&#8217;art. 18 del d.lgs. n. 270 del 1999 e dell&#8217;art. 168 del r.d. n. 267 del 1942, che paralizzano ogni richiesta dei creditori successiva alla presentazione della predetta domanda, nonchè dell&#8217;art. 93 del r.d. n. 267 del 1942, che subordina il pagamento dei crediti pregressi al rispetto delle regole della procedura concorsuale, è priva di rilievo. Ciò in quanto non esclude che sia stata definitivamente accertata, in capo alla società  ricorrente, una situazione di irregolarità  fiscale, la cui sanatoria, tramite il pagamento mediante l&#8217;insinuazione nello stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria, essendo intervenuto in corso di gara, non integra, per le ragioni giÃ  indicate nel punto precedente, la sanatoria </p>
<p style="text-align: justify;">di cui all&#8217;ultimo periodo del comma 4 dell&#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo di ricorso in esame è, pertanto, infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Con altra censura formulata nel primo motivo del ricorso principale, Condotte ha denunciato la violazione dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto, da un lato, ella avrebbe comunicato ad Astral quanto era a sua conoscenza non appena le è stato chiesto. Inoltre, la sua situazione era nota alla Stazione appaltante e, comunque, non avendo mai perso i requisiti di partecipazione, non aveva alcun onere informativo. Dall&#8217;altro lato, non costituirebbe illecito professionale e non sarebbe causa di esclusione dalla procedura di gara, l&#8217;essere ammessa a una procedura che consente la continuità  aziendale, come l&#8217;amministrazione straordinaria. Infine, la sanzione espulsiva non sarebbe comunque proporzionata all&#8217;eventuale omissione in cui Condotte sarebbe incorsa.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura è priva di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta dagli atti di causa che, solamente dopo che, con la lettera del 5.12.2019, la Stazione appaltante ha chiesto chiarimenti alla società  aggiudicataria in ordine a irregolarità  emerse a seguito della verifica dei requisiti da essa avviati, Condotte, con lettere di dicembre 2019 e gennaio 2020, le ha comunicato la propria situazione relativamente alla procedura di concordato &#8211; la cui pendenza, come visto, integra la causa di esclusione di cui all&#8217;art. 80, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016 &#8211; e alla successiva procedura di amministrazione straordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Condotte ha pertanto omesso informazioni, relative sia alla sua irregolarità  fiscale, sia alla procedura in corso di concordato preventivo, indubbiamente dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di gara, in quanto incidenti su requisiti generali di partecipazione. </p>
<p style="text-align: justify;">Non solo le informazioni in esame possono ritenersi sicuramente dovute alla Stazione appaltante, la quale infatti le ha apprese nella fase di verifica dei requisiti attivata dopo l&#8217;aggiudicazione, con conseguente revoca di essa e, quindi, aggravamento della procedura concorsuale, ma Condotte stessa le ha comunicato dopo aver ricevuto specifica contestazione e richiesta di chiarimenti da pare di Astral.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tentativo di condizionare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante ben può essere azionato attraverso la fornitura di informazioni false e fuorvianti, ovvero con l&#8217;omissione delle necessarie dovute informazioni ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Ne consegue che anche questa censura è priva di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. Con un&#8217;ultima censura formulata nel primo motivo del ricorso introduttivo, Condotte ha infine dedotto che gli atti gravati sarebbero affetti da illegittimità  per violazione dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 270 del 1999 e del r.d. n. 267 del 1942, in quanto non vi sarebbe stata alcuna interruzione della continuità  aziendale: l&#8217;ammissione di Condotte alla amministrazione straordinaria, effettuata con decreto ministeriale del 6.8.2018, infatti, si sovrappone alla procedura di concordato ammessa con decreto del Tribunale di Roma del 15.1.2018. </p>
<p style="text-align: justify;">La censura è infondata, alla luce di quanto sopra detto in ordine alla distinzione tra la procedura di concordato preventivo e quella di amministrazione straordinaria che hanno interessato la società  ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso di Condotte, Astral sarebbe incorsa anche in travisamento dei fatti ed errore nei presupposti di fatto e di diritto, in quanto le imprese in amministrazione straordinaria conservano i requisiti di partecipazione alle gare di appalti pubblici. </p>
<p style="text-align: justify;">Anche questa censura è infondata: è evidente, infatti, che la ragione di esclusione e di revoca dell&#8217;aggiudicazione non si rinviene, nel provvedimento gravato, nell&#8217;essere stata Condotte ammessa all&#8217;amministrazione straordinaria, che pacificamente non rientra, ai sensi dell&#8217;art. 80, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, tra le procedure concorsuali che costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. Con un secondo gruppo di censure, Condotte ha lamentato, infine, violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 3 e 6 della legge n. 241 del 1990, dell&#8217;art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, dell&#8217;art. 93 del r.d. n. 267 del 1942, dell&#8217;art. 48 del d.lgs. n. 290 del 1999; nonchè eccesso di potere per illogicità , irragionevolezza, contraddittorietà . Ad avviso della società  ricorrente, infatti, sia al momento dell&#8217;aggiudicazione della gara, sia al momento della revoca della stessa, ella era nel pieno possesso di tutti i requisiti di partecipazione, in quanto i debiti tributari erano insinuati nella procedura concorsuale e dunque estinguibili nel rispetto delle regole della procedura e la continuità  aziendale era garantita dalla ammissione all&#8217;amministrazione straordinaria, come confermato dal mantenimento dell&#8217;attestazione SOA.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche questo motivo di gravame è infondato, alla luce delle considerazioni sopra svolte. Si ribadisce infatti che il principio di continuità  del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara postula che i requisiti, nel caso di specie rilevano quelli di ordine generale, siano posseduti non solo nel momento della presentazione della domanda, nel momento dell&#8217;aggiudicazione e in quello, eventuale, della sua revoca, ma richiede che siano posseduti, senza soluzione di continuità , per tutta la durata della procedura di gara. Ciò che, contrariamente a quanto dedotto dalla società  ricorrente, non si è verificato nel caso di specie per le ragioni sopra esposte.</p>
<p style="text-align: justify;">1.7. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti del 4.5.2020 vanno rigettati.</p>
<p style="text-align: justify;">2.Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato il 10.3.2020, Condotte ha impugnato la nota n. 0004794 del 26.2.2020 e la determinazione n. 59 del 25.2.2020, con la quale Astral ha disposto l&#8217;aggiudicazione definitiva dalla gara per l'&#8221;Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, nella tratta extraurbana Riano-Morlupo, da progr. Km 0+000 a progr. Km 5+989,31 di progetto&#8221; &#8211; Lotto II CIG 721385664A a favore del raggruppamento temporaneo di imprese con Siteco Srl &#8211; Sirem Srl &#8211; SM Edilizia Srl &#8211; Fer Impianti Srl &#8211; GP Ingegneria Srl &#8211; SAIM Srl.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l&#8217;operatore economico legittimamente escluso dalla procedura di gara non è legittimato a impugnare l&#8217;aggiudicazione in favore di altro concorrente, poichè egli, per effetto dell&#8217;esclusione, rimane privo non solo del titolo che lo legittima a partecipare alla gara, ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità  delle scansioni procedimentali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ãˆ possibile, quindi, affermare che il consolidamento dell&#8217;esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile, per difetto di legittimazione, l&#8217;impugnativa dell&#8217;aggiudicazione (ex multis, Tar Lazio, Roma, n. 9708 e n. 8370 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Nè questa soluzione interpretativa può essere revocata in dubbio all&#8217;esito della sentenza n. 333 del 2019 (C-333/19) della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, secondo cui &#8220;L&#8217;art. 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/Cee del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all&#8217;applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#8217;11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell&#8217;Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest&#8217;ultimo, ed inteso ad ottenere l&#8217;esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell&#8217;appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza, infatti, si riferisce ai ricorsi reciprocamente escludenti &#8211; ossia all&#8217;ipotesi in cui &#8220;a seguito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, due offerenti presentano ricorsi intesi alla reciproca esclusione&#8221; (punto 23 della sentenza) &#8211; e persegue un obiettivo di tutela sostanziale (espressione dei principi di parità  delle armi, non discriminazione e di tutela della concorrenza), che intende superare la regola del prioritario esame del ricorso incidentale con carattere escludente rispetto al ricorso principale. Ciò perchè, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, (sentenze del 4 luglio 2013, Fastweb, C-100/12, e del 5 aprile 2016, PFE, C-689/13), &#8220;gli interessi perseguiti nell&#8217;ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati in linea di principio equivalenti&#8221; (sentenza 5 settembre 2019, C-333/19).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale tutela si realizza rinvenendo una legittimazione al ricorso reciproca, che si basa sulla contestualità  delle azioni impugnatorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Differente è l&#8217;ipotesi, ricorrente nella fattispecie all&#8217;esame del Collegio, in cui la società  ricorrente è stata oggetto di un provvedimento di esclusione da parte della Stazione appaltante ed ha, in primo luogo, proposto un autonomo ricorso avverso quest&#8217;atto. </p>
<p style="text-align: justify;">Come chiarito dalla sentenza n. 355 del 2016 (C-355/15), il caso in cui &#8220;ciascuno degli offerenti contestava la regolarità  dell&#8217;offerta dell&#8217;altro nell&#8217;ambito di un solo ed unico procedimento di ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell&#8217;appalto&#8221; va distinto dal caso in cui l&#8217;offerente &#8220;ha depositato un ricorso, in primo luogo, avverso la decisione di esclusione adottata nei propri confronti e, in secondo luogo, avverso la decisione di aggiudicazione dell&#8217;appalto ed è nell&#8217;ambito del secondo ricorso che esso invoca l&#8217;irregolarità  dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria&#8221; (punto 32). </p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, laddove la simultaneità  dei ricorsi proposti dai concorrenti avverso la reciproca offerta non sussiste, come nel caso di specie, non può essere invocata la giurisprudenza eurounitaria sul c.d. ricorso incidentale escludente. Ne consegue che la valutazione in ordine alla legittimità  dell&#8217;esclusione della società  ricorrente, effettuata dal Collegio con il rigetto nel merito del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti del 4.5.2020, esclude sia la legittimazione al ricorso, intesa quale titolarità  di una situazione giuridica soggettiva, sia l&#8217;interesse al ricorso, inteso quale utilità  pratica ritraibile dall&#8217;accoglimento del ricorso avverso l&#8217;aggiudicazione in favore del controinteressato, essendo la posizione del ricorrente giÃ  definitivamente pregiudicata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che il ricorso avverso l&#8217;aggiudicazione deve ritenersi inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, nel caso di specie, avendo il Collegio rigettato il ricorso principale e quello per motivi aggiunti del 4.5.2020 proposti avverso l&#8217;atto di esclusione dalla procedura di gara, e di revoca dell&#8217;aggiudicazione, di Condotte, questa è priva di legittimazione e di interesse al ricorso avverso l&#8217;aggiudicazione successivamente disposta in favore di altro operatore economico. Il ricorso per motivi aggiunti avverso di essa proposto va pertanto dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In conclusione, vanno rigettati il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti del 4.5.2020 e va dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti del 10.3.2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Attesa la complessità  delle questioni trattate, possono compensarsi le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti del 4.5.2020, li rigetta; sul ricorso per motivi aggiunti del 10.3.2020, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020, e dal decreto presidenziale n. 67 del 19 marzo 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Mariangela Caminiti, Presidente FF</p>
<p style="text-align: justify;">Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Lucia Gizzi, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-3-6-2020-n-5892/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2020 n.5892</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2020 n.4976</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-12-5-2020-n-4976/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-12-5-2020-n-4976/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-12-5-2020-n-4976/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2020 n.4976</a></p>
<p>Elena Stanizzi, Presidente, Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Vetrà², contro Comune di Orte non costituito in giudizio; nei confronti OMISSIS, in qualità  di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società  Centro Laterizi Nazionale S.P., OMISSIS, in qualità  di Liquidatore della Società  Centro Laterizi Nazionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-12-5-2020-n-4976/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2020 n.4976</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-12-5-2020-n-4976/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2020 n.4976</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Elena Stanizzi, Presidente, Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore PARTI:  OMISSIS, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Vetrà²,  contro Comune di Orte non costituito in giudizio;  nei confronti OMISSIS, in qualità  di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società  Centro Laterizi Nazionale S.P.,  OMISSIS, in qualità  di Liquidatore della Società  Centro Laterizi Nazionale S.p.A. non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Liquidatore fallimentare ex art. 182 L. Fallimentare: natura e compiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Impresa e società &#8211; fallimento-  liquidatore fallimentare ex art. 182 L. Fallimentare- natura e compiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La figura del liquidatore di cui alla L. Fall., art. 182, il quale per il compito che espleta e il rapporto che lo lega agli organi della procedura (in particolare, al commissario giudiziale, tenuto a vigilare sull&#8217;esecuzione del concordato, con riguardo anche al rispetto delle modalità  di liquidazione determinate dal Tribunale in sede di omologazione), si viene a trovare in una posizione di terzietà  rispetto al debitore, che esclude il determinarsi di un suo rapporto organico con la società  e circoscrive la sua sostituzione agli organi di quest&#8217;ultima nei limiti funzionali all&#8217;esecuzione del mandato (realizzazione del valore dei beni ceduti &#8211; costituenti ormai una sorta di patrimonio separato &#8211; con riparto del ricavato) .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 04976/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 02535/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 2535 del 2020, proposto da <br /> Ernesto Capobianco e Vito Pietro Giordano Cardone, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Vetrà², con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Francesco Vetrà² in Roma, via Luigi Bellotti Bon 10; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Orte non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Canio Scianatico, in qualità  di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società  Centro Laterizi Nazionale S.P., <br /> Alessandro Cacciapuoti, in qualità  di Liquidatore della Società  Centro Laterizi Nazionale S.p.A. non costituiti in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;Ordinanza del Sindaco di Orte (VT) n. 7 del 28 gennaio 2020, nella parte in cui rivolge anche ai Ricorrenti, in qualità  di Commissari giudiziali, l&#8217;ordine di &#8220;provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in 2 località , come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto che possa considerarsi presupposto, connesso o conseguente all&#8217;atto di cui al precedente alinea, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti e nei limiti di cui al ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 la dott.ssa Ofelia Fratamico </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Rilevato che</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; i ricorrenti, nominati dal Tribunale di Bari con decreto del 19.06.2013 Commissari Giudiziali della Centro Laterizi s.p.a. ammessa alla procedura di concordato preventivo, hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell&#8217;efficacia, l&#8217;ordinanza del Sindaco di Orte (VT) n.7 del 28.01.2020, nella parte in cui aveva loro ingiunto di &#8220;provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il termine di 60 giorni&#038; alla rimozione dei rifiuti abbandonati (reperiti in un&#8217;area adiacente a quella dello stabilimento della società )&#038; ed allo smaltimento/recupero degli stessi nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate&#038;&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con decreto monocratico n. 2237/2020 del 31.03.2020 l&#8217;istanza cautelare è stata accolta in via provvisoria;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Comune di Orte non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità  della notifica del ricorso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla camera di consiglio del 29.04.2020, fissata per l&#8217;esame collegiale della sospensiva, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a. sussistendone i presupposti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; infatti, l&#8217;art. 192 del d.Lgs. n. 152/2006, che presuppone l&#8217;imputabilità  a titolo di dolo o colpa dell&#8217;abbandono dei rifiuti, non possa essere validamente applicato nei confronti dei commissari giudiziali di una procedura di concordato preventivo, che non hanno alcun potere di rappresentanza o di gestione dell&#8217;impresa (ma solo compiti circoscritti alla fase di accertamento della fattibilità  della proposta concordataria, alla relazione al Tribunale sulle cause del dissesto e all&#8217;adunanza dei creditori ai fini dell&#8217;omologazione della proposta) poichè, come stabilito dalla legge fallimentare (art. 167) durante la procedura di concordato il debitore conserva l&#8217;amministrazione dei suoi beni e l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in rapporto alla posizione dei Commissari giudiziali nell&#8217;ambito del concordato preventivo valga, a maggior ragione, ciò che è affermato dalla costante giurisprudenza in relazione alla figura del &#8220;liquidatore di cui alla L. Fall., art. 182, (il quale) &#8230; per il compito che espleta e il rapporto che lo lega agli organi della procedura (in particolare, al commissario giudiziale, tenuto a vigilare sull&#8217;esecuzione del concordato, con riguardo anche al rispetto delle modalità  di liquidazione determinate dal Tribunale in sede di omologazione), si viene a trovare in una posizione di terzietà  rispetto al debitore, che esclude il determinarsi di un suo rapporto organico con la società  e circoscrive la sua sostituzione agli organi di quest&#8217;ultima nei limiti funzionali all&#8217;esecuzione del mandato (realizzazione del valore dei beni ceduti &#8211; costituenti ormai una sorta di patrimonio separato &#8211; con riparto del ricavato)&#8221; e che, in tale ipotesi, possano rinvenirsi &#038;le stesse coordinate fondamentali (attribuzione della disponibilità  dei beni all&#8217;organo di giustizia incaricato della liquidazione del patrimonio nell&#8217;interesse dell&#8217;intera collettività  e non del titolare dei beni) che hanno giustificato il radicato orientamento giurisprudenziale relativo all&#8217;impossibilità  di considerare la curatela fallimentare destinataria delle ordinanze di rimozione dei rifiuti. (TAR Toscana Sez. II, 19.10.2012 n. 1662; Cass. pen. SU 30.09.2010, n. 43428);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il ricorso debba essere, come detto, accolto;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le spese debbano seguire la soccombenza;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), </p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; accoglie il ricorso e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; condanna il Comune di Orte alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge ed oltre al rimborso del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  Amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Elena Stanizzi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Silvio Lomazzi, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-12-5-2020-n-4976/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2020 n.4976</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.245</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-11-2019-n-245/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-11-2019-n-245/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.245</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Presidente, Augusto Antonio Barbera, Redattore; Sussiste un evidente parallelismo che corre tra l&#8217;accordo di composizione della crisi da indebitamento, previsto dalla normativa censurata di cui alla L. 3/2012 e il concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare. 1.-L.Â 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-11-2019-n-245/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.245</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-11-2019-n-245/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.245</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Presidente, Augusto Antonio Barbera, Redattore;</span></p>
<hr />
<p>Sussiste un evidente parallelismo che corre tra l&#8217;accordo di composizione della crisi da indebitamento, previsto dalla normativa censurata di cui alla L. 3/2012 e il concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.-L.Â 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento) &#8211; ratio.<br /> 2.- Finanze e tributi &#8211; art. 7, c. 1, III periodo, L.Â 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento) &#8211; IVA &#8211; illegittimità  costituzionale &#8211; sussiste.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La legge n. 3 del 2012, radicalmente innovata giù  nel corso dello stesso anno di introduzione dall&#8217;art. 18 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha messo a disposizione dei soggetti non fallibili, in crisi perchè gravemente indebitati o giù  insolventi, strumenti che consentano in via preventiva una composizione della crisi da indebitamento o, in alternativa, una liquidazione, organizzata e complessiva, del relativo patrimonio. Il tutto in termini di evidente alternatività  rispetto alla disciplina comune del codice civile ed alle regole dell&#8217;esecuzione individuale dettate dal codice di procedura civile, attraverso le quali, in precedenza, venivano esclusivamente regolati i profili di responsabilità  patrimoniale del debitore non fallibile, titolare o no di attività  di impresa.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>Si tratta di strumenti di chiara matrice concorsuale, strutturati, in esito alle modifiche apportate dal citato d.l. n. 179 del 2012, in chiave concordataria o meramente liquidatoria ed in termini sostanzialmente analoghi agli affini istituti contenuti nella legge fallimentare. Disciplina, quest&#8217;ultima, rispetto alla quale la normativa sul sovraindebitamento, nel suo attuale tenore normativo, mantiene autonomia sistematica, pur replicandone la filosofia di fondo, individuata nella esigenza di garantire anche ai soggetti non fallibili, connotati da gravi situazioni debitorie, l&#8217;accesso a misure di carattere esdebitatorio, alternative alla liquidazione o conseguenziali alla stessa, tali da consentire loro di potersi ricollocare utilmente all&#8217;interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento solo parziale rispetto al passivo maturato; e ciù² alla stessa stregua di quanto riconosciuto dall&#8217;ordinamento agli imprenditori assoggettabili a fallimento.</em><br /> <em>La disciplina del sovraindebitamento appare chiaramente dominata dalla posizione di favore riconosciuta al debitore, che resta l&#8217;unico legittimato ad attivare le procedure in questione, fatta salva l&#8217;ipotesi della conversione di una delle procedure di composizione preventiva in liquidazione, giusta l&#8217;art. 14-quater, comma 1, della legge in esame. Impostazione, questa, del resto coerente con l&#8217;obiettivo di compensare le distonie di sistema venutesi a creare, nel raffronto comparativo con i debitori legittimati ad accedere alle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, all&#8217;indomani della riforma di tale ultima disciplina, avviata dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell&#8217;articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80).</em><br /> <em>2. Sussiste un evidente parallelismo che corre tra l&#8217;accordo di composizione della crisi da indebitamento, previsto dalla normativa censurata di cui alla L. 3/2012 e il concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare.</em><br /> <em>La differenza di disciplina che oggi caratterizza il concordato preventivo e l&#8217;accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile dà  luogo ad una ingiustificata e irragionevole disparità  di trattamento tale da concretare l&#8217;addotta violazione dell&#8217;art. 3 Cost.</em><br /> <em>A fronte dunque di una situazione oggettiva sostanzialmente simile (perchè il sovraindebitamento non si distanzia in termini decisivi dai concetti di crisi e insolvenza che legittimano lo strumento di cui all&#8217;art. 182-bis della legge fallimentare), gli stessi soggetti possono o no avvalersi della falcidia IVA a seconda della procedura che scelgono di attivare.</em><br /> <em>Di qui l&#8217;attuale ingiustificata dissonanza di disciplina che sussiste, in parte qua, tra le due procedure, non essendovi motivi che, secondo il canore della ragionevolezza, legittimino il trattamento differenziato cui risultano assoggettati i debitori non fallibili rispetto a quelli che possono accedere al concordato preventivo.</em><br /> <em>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all&#8217;imposta sul valore aggiunto».</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>SENTENZA </p>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento), promosso dal Tribunale ordinario di Udine, in composizione monocratica, nel procedimento a carico di D. K., con ordinanza del 14 maggio 2018, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione di D. K.;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 22 ottobre 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;<br /> udito l&#8217;avvocato Pierpaolo Curri per D. K.</p>
<p> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza depositata il 14 maggio 2018 (reg. ord. n. 171 del 2018), il Tribunale ordinario di Udine, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole «all&#8217;imposta sul valore aggiunto».<br /> 2.- Il rimettente premette che il giudizio principale ha ad oggetto un ricorso volto ad ottenere l&#8217;ammissione e la successiva omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, proposto ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 3 del 2012. L&#8217;incidente di legittimità  costituzionale, in particolare, interviene nella fase di valutazione dell&#8217;ammissibilità  del ricorso, prevista dall&#8217;art. 10 della legge n. 3 del 2012, nel corso della quale occorre verificare la presenza dei requisiti pregiudiziali previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della stessa legge.<br /> 3.- Con riguardo ai presupposti soggettivi del relativo ricorso, il rimettente chiarisce che il ricorrente non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n. 3 del 2012. In particolare, si sottolinea nell&#8217;ordinanza che il ricorrente non esercita attività  d&#8217;impresa commerciale e che il relativo sovraindebitamento deriva principalmente dalla condizione di responsabile solidale (art. 38 del codice civile) per le obbligazioni contratte da una associazione sportiva (nel cui nome ha agito in passato e di cui è stato legale rappresentante), a sua volta non soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 3 del 2012, perchè comunque estranea ai requisiti di cui all&#8217;art.Â 1, comma secondo, del regio decreto 16 maggio 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell&#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa; da ora in avanti: legge fallimentare).<br /> 4.- In ordine agli ulteriori presupposti legittimanti il ricorso oggetto del giudizio principale, il giudice a quo evidenzia che : a) il ricorrente è soggetto sovraindebitato, non avendo la possibilità  di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni alla luce della complessiva situazione che lo riguarda, considerati i debiti scaduti, i beni patrimoniali suscettibili di liquidazione e i flussi finanziari positivi prospettabili, con cadenza annua, nel quinquennio a venire, coincidente con il periodo di tempo compreso nel piano proposto ai creditori; b) che il piano prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili e in quota parte dei crediti concorsuali, tutti collocati al chirografo, compresi i privilegiati, attesa l&#8217;incapienza totale dei beni gravati; c) che al ricorso sono allegati tutti i documenti prescritti dall&#8217;art. 9, comma 2, della legge n. 3 del 2012 e che il ricorrente non ha mai fatto ricorso in precedenza alle procedure previste da detta legge, nè risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nel quinquennio pregresso; d) che il professionista designato per svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, ai sensi dell&#8217;art. 15, comma 9, della legge n. 3 del 2012, ha attestato la fattibilità  del piano elaborato nonchè la veridicità  dei dati contenuti nel ricorso e nei documenti allegati, avuto riguardo, in particolare, al profilo della incapienza dei beni sui quali i creditori privilegiati potrebbero far valere la loro collocazione preferenziale in caso di liquidazione forzata, beni caratterizzati da un valore di molto inferiore alla misura della soddisfazione che potrebbe risultare garantita dalla relativa liquidazione.<br /> 5.- Ciù² precisato, il rimettente rimarca che tra le poste di credito privilegiate, oggetto della falcidia proposta dal debitore, figura anche l&#8217;obbligo di pagare all&#8217;erario somme a titolo di imposta sul valore aggiunto (d&#8217;ora in poi: IVA), garantite dal privilegio generale mobiliare di cui all&#8217;art. 2752, terzo comma, cod. civ. Previsione del piano, questa, che, tuttavia, sarebbe in immediato conflitto con quanto imposto dalla norma censurata, secondo la quale, avuto riguardo a siffatta pretesa tributaria, il piano «può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento».<br /> 6.- Il giudice a quo evidenzia che nel ricorso si sollecita, in prima battuta, la non applicazione della disposizione censurata perchè assertivamente non conforme con quanto prevede, in materia di IVA, l&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea; in subordine, sempre nel ricorso, se ne rimarca l&#8217;illegittimità  costituzionale, per la ritenuta violazione dell&#8217;art. 3 Cost.<br /> 7.- Quanto al primo profilo, il rimettente non trascura di valutare criticamente alcune pronunce, rese da altri giudici di merito, attraverso le quali si è ritenuto di poter accedere alla soluzione della non applicazione o comunque di dover procedere ad un&#8217;interpretazione conforme della norma censurata alla luce dei principi dettati, nella materia in oggetto, dalla normativa dell&#8217;Unione europea, come interpretata dalla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, sentenza 7 aprile 2016, in causa causa C-546/14, Degano Trasporti sas; decisione, questa, assunta in esito al rinvio pregiudiziale disposto dallo stesso Tribunale rimettente con riguardo all&#8217;analoga tematica della falcidiabilità  dell&#8217;IVA nell&#8217;affine procedura di concordato preventivo.<br /> 7.1.- Segnala il giudice a quo che dette pronunce muovono dalla condivisa riconducibilità  della disciplina dell&#8217;IVA all&#8217;interno della sfera di competenza dell&#8217;Unione. Ruotano, in particolare, intorno al ruolo da ascrivere all&#8217;art. 273 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d&#8217;imposta sul valore aggiunto (da ora in avanti: direttiva IVA); disposizione, questa, in forza del quale, secondo la costante interpretazione che di tale norma ha offerto la CGUE, ogni Stato membro è obbligato ad assicurare l&#8217;esatta riscossione dell&#8217;IVA e ad evitarne le evasioni, nel rispetto della parità  di trattamento, beneficiando tuttavia di una certa libertà  circa l&#8217;individuazione dei mezzi a sua disposizione, ma sempre senza mettere in discussione l&#8217;obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie dell&#8217;Unione europea.<br /> In questa cornice, sottolinea il rimettente, nella giurisprudenza della CGUE, normative interne che portavano ad una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell&#8217;IVA sono state ritenute contrarie all&#8217;obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell&#8217;imposta in esame nel proprio territorio, nonchè la riscossione effettiva delle risorse proprie dell&#8217;Unione europea; per altro verso, senza smentire il precedente assunto, proprio con la citata sentenza Degano Trasporti sas, è stato ritenuto che non dà  luogo ad una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell&#8217;IVA, la possibilità , garantita da una norma interna agli imprenditori commerciali in stato di insolvenza, di pagare solo parzialmente il debito IVA, qualora ciù² avvenga nel quadro di una procedura seria, rigorosa e garantita, quale quella del concordato preventivo di cui agli artt. 160 e seguenti della legge fallimentare, che consenta di riscontrare il maggior vantaggio della relativa proposta rispetto alla alternativa liquidatoria del patrimonio posto a garanzia delle obbligazioni da soddisfare.<br /> 7.2.- Pur muovendo da tali argomentazioni, ritiene il rimettente che l&#8217;ostacolo offerto dal tenore letterale dell&#8217;art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012 non possa essere superato attraverso la non applicazione della norma interna, perchè ritenuto conflitto con la disciplina comunitaria o, in alternativa, per il tramite della interpretazione della stessa conforme alle indicazioni di principio provenienti dagli orientamenti dettati, nella materia in oggetto, dalla CGUE.<br /> 7.2.1.- Sotto il primo versante, ad avviso del rimettente, per procedersi alla non applicazione di una norma interna in forza di una norma contenuta in una direttiva, occorre che questa sia caratterizzata da un contenuto precettivo chiaro, preciso e incondizionato. Tanto sarebbe da escludere con riguardo all&#8217;art. 273 della direttiva IVA, così come interpretato dalla sentenza Degano Trasporti sas: ad avviso del rimettente, infatti, il portato di tale statuizione, se legittima pagamenti parziali dell&#8217;IVA all&#8217;interno di determinati meccanismi procedurali, non esprime, al contempo, un precetto chiaro, preciso ed incondizionato che imponga agli Stati membri di consentire, a parità  di condizioni, la falcidia dell&#8217;IVA ad un debitore insolvente. Ciù² in quanto rimane, in via di principio, libera l&#8217;individuazione dei modi attraverso i quali perseguire l&#8217;obiettivo della effettiva riscossione del dovuto per tale risorsa.<br /> 7.2.2.- Per altro verso, ad avviso del rimettente, l&#8217;interpretazione conforme al diritto dell&#8217;Unione sarebbe impedita dal tenore letterale della disposizione censurata, la quale, escludendo «[i]n ogni caso» la falcidia dell&#8217;IVA, rende ardua la possibilità  di accedere a siffatta soluzione interpretativa.<br /> 7.3.- Il rimettente perviene a valutazioni di segno positivo quanto al denunziato contrasto tra la norma censurata e l&#8217;art. 3 Cost.<br /> 7.3.1.- Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo rimarca che la prevista falcidiabilità  dell&#8217;IVA costituisce l&#8217;unico profilo ostativo alla ammissibilità  della proposta.<br /> 7.3.2.- In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente evidenzia che la previsione portata allo scrutinio di questa Corte riproduce un principio identico a quello vigente, all&#8217;epoca della introduzione della norma censurata, nell&#8217;affine procedura del concordato preventivo (art. 182-ter, comma primo, periodo primo, ultima parte, della legge fallimentare).<br /> In sostanza, all&#8217;epoca della introduzione della norma censurata, i soggetti legittimati ad avvalersi delle procedure previste dalla legge n. 3 del 2012, alla stessa stregua delle imprese fallibili, potevano proporre, ai creditori, in alternativa alla liquidazione complessiva del relativo patrimonio, un pagamento parziale dei crediti privilegiati, purchè nei limiti della capienza dei beni gravati. Il credito privilegiato per IVA (assieme ad altre specifiche poste di credito di matrice tributaria, estranee al perimetro delimitato dall&#8217;oggetto del giudizio principale) faceva tuttavia eccezione a tale regola generale: andava infatti soddisfatto sempre per intero, essendo al più¹ consentita una dilazione dei relativi tempi di adempimento. Il tutto secondo un assetto complessivo che questa stessa Corte (è citata la sentenza n. 225 del 2014) aveva ritenuto conforme a Costituzione (anche se esclusivamente in relazione al versante della disciplina dettata per il concordato preventivo dalla legge fallimentare).<br /> 7.3.3.- Il quadro interpretativo e normativo di riferimento, si sottolinea nell&#8217;ordinanza di rimessione, è mutato all&#8217;indomani della più¹ volte citata sentenza della CGUE, all&#8217;esito della questione pregiudiziale sollevata dallo stesso tribunale di Udine.<br /> In forza dell&#8217;interpretazione del diritto unionale offerta da tale sentenza, le sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 27 dicembre 2016, n. 26988, e sentenza 13 gennaio 2017, n. 760) hanno mutato il precedente orientamento interpretativo proprio della giurisprudenza di legittimità , ritenendo possibile la falcidia dell&#8217;IVA, anche se limitatamente ai soli concordati preventivi proposti senza avvalersi della disciplina dettata dall&#8217;art. 182-ter della legge fallimentare per la &#8220;transazione fiscale&#8221;.<br /> Successivamente, sempre sulla scia tracciata dal quadro interpretativo emerso dalla citata sentenza Degano Trasporti sas, è intervenuto il legislatore nazionale, procedendo ad una riscrittura dell&#8217;art. 182-ter della legge fallimentare tramite l&#8217;art.Â 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).<br /> In virtà¹ di siffatta novella la disciplina di riferimento, attualmente dettata dalla legge fallimentare, impone al debitore, che intenda proporre un concordato preventivo (o che miri alla stipula di un accordo di ristrutturazione) e che debba soddisfare anche obbligazioni tributarie, di avvalersi dello strumento della transazione fiscale disciplinata dal citato art 182-ter della legge fallimentare. Disposizione quest&#8217;ultima che, per quanto rimarcato dal giudice a quo, consente ora il pagamento parziale dei tributi, dei contributi previdenziali e dei relativi accessori, senza distinzioni di sorta; e ciù² sempre che la soddisfazione offerta a tali crediti privilegiati non sia inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione e purchè vengano rispettate le altre prescrizioni procedimentali previste dal detto art. 182-ter della legge fallimentare.<br /> 7.4.- Il tribunale rimettente osserva che una evoluzione simile non si è invece manifestata nel settore delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, giacchè la disposizione dell&#8217;art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, a suo tempo quasi identica sul piano letterale rispetto a quella dell&#8217;art. 182-ter, comma primo, ultima parte, della legge fallimentare (vigente all&#8217;epoca dell&#8217;introduzione della disciplina sul sovraindebitamento), è rimasta immutata malgrado il diverso tenore assunto dalla norma che ebbe ad ispirarne il contenuto.<br /> 8.- Tale assetto normativo, ad avviso del giudice a quo pone in dubbio la tenuta costituzionale della disposizione censurata<br /> 8.1.- In primo luogo, perchè in asserito contrasto con l&#8217;art. 3 Cost.<br /> Il rimettente sottolinea che la regola della falcidiabilità  dei crediti privilegiati, purchè pagati in misura corrispondente al valore ricavabile in via di esecuzione forzata dai beni destinati per legge alla loro soddisfazione, è ormai comune in tutte le procedure concorsuali che consentano una soluzione negoziata di un&#8217;insolvenza qualsiasi, prescindendo dai profili di soggettivo accesso all&#8217;uno o all&#8217;altra procedura: coloro che hanno a disposizione solo le procedure concorsuali negoziate previste dalla legge n. 3 del 2012, tuttavia, sono tenuti a pagare sempre e per intero quella particolare categoria di crediti privilegiati rappresentata dal credito IVA; per contro, gli imprenditori soggetti a fallimento possono invece gestire il medesimo credito con falcidia (nei limiti indicati), al pari di tutti gli altri crediti muniti di causa di prelazione.<br /> 8.1.1.- Una tale soluzione non sarebbe compatibile con l&#8217;art. 3 Cost., che esige dalla legge uguaglianza di trattamento nei confronti di tutti i soggetti (persone fisiche, giuridiche, enti collettivi in generale) che si trovino nelle medesime condizioni. Condizioni che nella fattispecie consistono in uno stato di crisi economica, comune a tutti i debitori posti in rassegna, coinvolgente anche un debito per IVA.<br /> Nè rileva al fine il fatto che i soggetti che possono accedere solo a quanto stabilito dalla legge n. 3 del 2012Â hanno in genere dimensioni economiche meno rilevanti (e dunque un impatto della loro insolvenza sull&#8217;economia generale inferiore, compresa la probabilità  di sussistenza di crediti IVA) rispetto a coloro cui è applicabile la legge fallimentare: in tal caso, infatti, sarebbe più¹ razionale un trattamento di maggior favore per i debitori «non commerciali e piccoli», e non invece deteriore come nei fatti accade.<br /> 8.1.2.- La disciplina contestata, inoltre, conclama, secondo il rimettente, una discriminazione su base censitaria fra gli stessi imprenditori commerciali, favorendo quelli assoggettabili al fallimento, i quali possono prospettare ai creditori il pagamento parziale di ogni pretesa garantita da prelazione, compresa quella legata all&#8217;IVA. Ad avviso del tribunale di Udine, tuttavia, la dimensione dell&#8217;impresa commerciale in tal caso non pare essere criterio discretivo sufficiente, anche perchè essa è mutevole nel tempo sì che un soggetto, nel corso della sua attività  economica, potrebbe o meno essere soggetto alle disposizioni della legge fallimentare a seconda di mere contingenze.<br /> Parimenti sarebbe a dirsi per gli imprenditori agricoli, che possono trattare con l&#8217;erario per farsi approvare una falcidia del credito IVA nell&#8217;ambito di un accordo di ristrutturazione ex artt. 182-bis e 182-ter della legge fallimentare, ma non possono ottenere lo stesso risultato laddove intendano accedere all&#8217;accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dalla legge n. 3 del 2012. E ciù² a prescindere dalle dimensioni della relativa attività  di impresa, sicchè lo stesso soggetto paradossalmente può godere o no dei vantaggi correlati alla falcidiabilità  dell&#8217;IVA a seconda dello strumento (pur omologo) che egli stesso scelga di impiegare.<br /> 8.1.3.- Del resto, sottolinea il rimettente, alla stessa stregua del concordato preventivo, l&#8217;accordo disciplinato dalla legge n. 3 del 2012, è una procedura concorsuale avente un base negoziale: non diversamente dalla affine procedura prevista dalla legge fallimentare, anche quella oggetto del giudizio principale è sottoposta al controllo giurisdizionale e risulta filtrata da valutazioni espresse da esperti indipendenti, ritualmente contestabili dagli interessati.<br /> Nelle procedure negoziate per la gestione del sovraindebitamento, dunque, sono rinvenibili le medesime connotazioni procedurali che hanno indotto la CGUE, nella sentenza Degano Trasporti sas, a ritenere che il pagamento parziale di un credito IVA in tal caso non contrasta con l&#8217;ordinamento dell&#8217;Unione europea; il che vale a rendere ancora più¹ evidente la diseguaglianza prospettata a sostegno della addotta violazione dell&#8217;art. 3 Cost.<br /> 8.2.- Sotto altro profilo, la norma in esame sarebbe in contrasto anche con l&#8217;art. 97 Cost., secondo il quale la legge deve organizzare i pubblici uffici in modo da assicurarne il buon andamento.<br /> E&#8217; ben vero che questa Corte, con la sentenza n. 225 del 2014, ha giù  dichiarato insussistente il contrasto fra la regola dell&#8217;infalcidiabilità  dell&#8217;IVA (all&#8217;epoca in vigore per tutte le procedure concorsuali negoziate) e tale parametro costituzionale. Ad avviso del tribunale rimettente, tuttavia, in quell&#8217;occasione il presupposto fondante del giudizio speso dalla Corte era offerto dall&#8217;idea in forza della quale l&#8217;obbligo di pagamento integrale dell&#8217;IVA, inteso in maniera assoluta e inderogabile, fosse conseguenza della ritenuta indisponibilità  del tributo in quanto risorsa propria dell&#8217;Unione europea.<br /> 8.2.1.- Tale considerazione non sarebbe più¹ attuale ora che la CGUE ha meglio definito l&#8217;ambito degli obblighi imposti, nella materia de qua, agli Stati membri, ritenendo compatibile con la disciplina dell&#8217;Unione la legge fallimentare italiana anche quando prevede un pagamento parziale dell&#8217;IVA, se inserita nel quadro di un piano controllato e controllabile che dimostri come tale soluzione porti un beneficio non inferiore a quello che si otterrebbe all&#8217;esito di una liquidazione forzata dei beni del debitore.<br /> 8.2.2.- Ciù², ad avviso del rimettente, dovrebbe portare ad una rivalutazione delle considerazioni esposte a sostegno della suddetta sentenza della Corte costituzionale, n. 225 del 2014.<br /> La disposizione oggetto di censura, quando rende necessariamente inammissibile la proposta di accordo che non preveda il pagamento integrale dell&#8217;IVA, priva la pubblica amministrazione del potere di valutare autonomamente ed in concreto se la proposta (al di là  delle attestazioni di corredo e del primo vaglio giudiziale) è davvero in grado di soddisfare tale credito erariale in misura pari o addirittura superiore al ricavato ottenibile nell&#8217;alternativa liquidatoria. Non le consente, dunque, di determinarsi nel caso concreto al voto favorevole o contrario (con facoltà  di successiva opposizione e reclamo) a seconda delle prospettive di effettivo recupero del dovuto, mettendo in crisi il principio costituzionale del buon andamento, perchè preclude in radice criteri di economicità  e di massimizzazione delle risorse nel caso concreto.<br /> 8.3.- Considerazioni, queste, che ad avviso del giudice a quo portano nuovamente al centro del discorso la prospettata violazione dell&#8217;art. 3 Cost.<br /> Il rimettente dubita anche della razionalità  del diverso trattamento cui la norma censurata sottopone, da un lato, la pubblica amministrazione che gestisce il credito IVA e, dall&#8217;altro, gli ulteriori creditori privilegiati. Questi ultimi, infatti, mantengono la piena possibilità  di valutare liberamente se prestare assenso ad un piano che, pur tramite la falcidia del relativo diritto, in ipotesi ne consenta una realizzazione effettiva e non inferiore rispetto all&#8217;alternativa liquidatoria; per altro verso, l&#8217;amministrazione finanziaria, invece, è espropriata di tale potere, anche in caso di manifesta convenienza.<br /> 9.- Nè, ad avviso del rimettente, sono infine possibili interpretazioni della norma che possano ovviare ai vizi denunziati, considerati il tenore letterale della stessa e la sua ratio.<br /> Preclusa, dunque, anche la via dell&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, se ne imporrebbe in coerenza la declaratoria di illegittimità  costituzionale, con conseguente ablazione del riferimento all&#8217;IVA tra le poste di credito non suscettibili di falcidia.<br /> 10.- Nel giudizio è intervenuta la parte privata K. D., ribadendo la fondatezza delle argomentazioni spese dal rimettente nel ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità  costituzionale dell&#8217;art 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, laddove esclude la falcidiabilità  dell&#8217;IVA in caso di accordo proposto ai sensi del medesimo art. 7, comma 1.<br /> In data 9 ottobre 2019 la parte privata ha quindi depositato una memoria integrativa.<br /> <a><em>Considerato in diritto</em></a><br /> 1.- Con ordinanza depositata il 14 maggio 2018 (reg. ord. n. 171 del 2018), il Tribunale ordinario di Udine, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 1, terzo periodo,Â della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovra-indebitamento), limitatamente alle parole «all&#8217;imposta sul valore aggiunto».<br /> 2.- Giova premettere che il giudizio principale ha ad oggetto un ricorso volto ad ottenere l&#8217;ammissione e la successiva omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, proposto ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 3 del 2012. L&#8217;incidente di legittimità  costituzionale, in particolare, interviene nella fase di valutazione dell&#8217;ammissibilità  del ricorso, prevista dall&#8217;art. 10 della legge n. 3 del 2012, nel corso della quale occorre verificare la presenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della stessa legge, ostativi della successiva fase di omologazione della proposta.<br /> 2.1.- Così come evidenziato dal tribunale rimettente, il piano proposto ai creditori prevede la soddisfazione solo parziale dei crediti concorsuali, tutti indistintamente collocati al chirografo, compresi quelli privilegiati, attesa l&#8217;incapienza dei beni sui quali dovrebbe gravare la relativa prelazione, tale da non consentire prospettive liquidatorie di maggior favore.<br /> Tra le poste di credito privilegiate &#8211; che il piano propone di soddisfare solo parzialmente &#8211; figura anche l&#8217;obbligo di pagare all&#8217;erario somme a titolo di imposta sul valore aggiunto (da ora in poi: IVA), garantite dal privilegio generale mobiliare di cui all&#8217;art. 2752, terzo comma, del codice civile. Ed è siffatta previsione del piano che provoca il dubbio di legittimità  costituzionale sollevato dal Tribunale di Udine: essa si pone, infatti, in immediato contrasto con la regola dettata dall&#8217;art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, pregiudicando l&#8217;ammissibilità  del ricorso.<br /> 2.2.- In forza del citato articolo 7, comma 1, infatti, il piano nel quale si sostanzia l&#8217;accordo di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori può prevedere una soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca «allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi». Il medesimo comma 1 del citato articolo 7, al terzo periodo, precisa tuttavia che «[i]n ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell&#8217;unione europea, all&#8217;imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento».<br /> A differenza delle altre ragioni di credito tributarie, in genere soggette a possibile falcidia alla stessa stregua delle altre poste di credito privilegiate, l&#8217;adempimento legato all&#8217;IVA (oltre che dei tributi che costituiscono risorse proprie dell&#8217;Unione e delle ritenute non versate dal sostituto d&#8217;imposta), può dunque essere oggetto solo di dilazione, mai di parziale decurtazione.<br /> 3.- Di qui la ritenuta non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 3 del 2012.<br /> 3.1.- Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, nella parte in cui nega al debitore sovraindebitato la possibilità  di prospettare il pagamento parziale dell&#8217;IVA, a pena di inammissibilità  del relativo ricorso, viola l&#8217;art. 3 Cost., sotto diversi profili.<br /> Per un verso, perchè a fronte di situazioni omogenee tra loro, discrimina i debitori soggetti alla procedura prevista dal citato art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012, trattati diversamente da quelli legittimati a proporre il concordato preventivo, rispetto ai quali la falcidia del credito IVA è consentita dal combinato disposto di cui agli artt. 160 e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell&#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa; da ora in avanti: legge fallimentare).<br /> Per altro verso, la norma censurata discrimina la pubblica amministrazione (da ora in poi: PA) chiamata all&#8217;esazione del relativo tributo, rispetto agli altri creditori muniti di prelazione, giacchè, a differenza di questi ultimi, non consente alla stessa, a monte, la possibilità  di aderire alla proposta del debitore, ottimizzando le prospettive di soddisfazione del relativo credito a fronte di un patrimonio di riferimento che, in caso di liquidazione, non garantisce un grado di adempimento maggiore rispetto a quello proposto dal relativo piano.<br /> 3.2.- La disposizione censurata sarebbe inoltre in contrasto con l&#8217;art. 97 Cost., perchè l&#8217;inammissibilità  del ricorso che non preveda il pagamento integrale dell&#8217;IVA priva l&#8217;amministrazione finanziaria del potere di valutare, in concreto, la proposta quanto al grado di soddisfazione del credito IVA che la stessa garantisce in alternativa alla prospettiva liquidatoria, precludendole di informare la relativa azione a criteri di economicità  e massimizzazione delle risorse, in contrasto con il principio del buon andamento sancito dal parametro evocato.<br /> 4.- Lo scrutinio delle questioni prospettate dal rimettente rende imprescindibile una preliminare descrizione del quadro normativo all&#8217;interno del quale si colloca la norma sottoposta all&#8217;esame di questa Corte. Ciù² avuto riguardo non solo all&#8217;insieme di disposizioni contenute nella legge n. 3 del 2012, ma anche in riferimento alla disciplina del concordato preventivo prevista dalla legge fallimentare.<br /> Sotto quest&#8217;ultimo versante, in particolare, assumono un rilievo fondamentale le vicende giuridiche che hanno interessato nel tempo l&#8217;istituto della &#8220;transazione fiscale&#8221; previsto dall&#8217;art. 182-ter della legge fallimentare. Disposizione, quest&#8217;ultima, che nella specie, per un verso funge, in relazione al tema della falcidia dell&#8217;IVA, quale tertium comparationis della disparità  di trattamento denunziata ai sensi dell&#8217;art. 3 Cost.; e che, per altro verso, ha ispirato il contenuto della norma indubbiata, che ne replicava sostanzialmente i contenuti vigenti all&#8217;epoca di introduzione della stessa.<br /> 5.- La legge n. 3 del 2012, radicalmente innovata giù  nel corso dello stesso anno di introduzione dall&#8217;art. 18 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha messo a disposizione dei soggetti non fallibili, in crisi perchè gravemente indebitati o giù  insolventi, strumenti che consentano in via preventiva una composizione della crisi da indebitamento o, in alternativa, una liquidazione, organizzata e complessiva, del relativo patrimonio. Il tutto in termini di evidente alternatività  rispetto alla disciplina comune del codice civile ed alle regole dell&#8217;esecuzione individuale dettate dal codice di procedura civile, attraverso le quali, in precedenza, venivano esclusivamente regolati i profili di responsabilità  patrimoniale del debitore non fallibile, titolare o no di attività  di impresa.<br /> 5.1.- Si tratta, all&#8217;evidenza, di strumenti di chiara matrice concorsuale, strutturati, in esito alle modifiche apportate dal citato d.l. n. 179 del 2012, in chiave concordataria o meramente liquidatoria ed in termini sostanzialmente analoghi agli affini istituti contenuti nella legge fallimentare. Disciplina, quest&#8217;ultima, rispetto alla quale la normativa sul sovraindebitamento, nel suo attuale tenore normativo, mantiene autonomia sistematica, pur replicandone la filosofia di fondo, individuata nella esigenza di garantire anche ai soggetti non fallibili, connotati da gravi situazioni debitorie, l&#8217;accesso a misure di carattere esdebitatorio, alternative alla liquidazione o conseguenziali alla stessa, tali da consentire loro di potersi ricollocare utilmente all&#8217;interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento solo parziale rispetto al passivo maturato; e ciù² alla stessa stregua di quanto riconosciuto dall&#8217;ordinamento agli imprenditori assoggettabili a fallimento.<br /> 5.2.- La disciplina del sovraindebitamento appare chiaramente dominata dalla posizione di favore riconosciuta al debitore, che resta l&#8217;unico legittimato ad attivare le procedure in questione, fatta salva l&#8217;ipotesi della conversione di una delle procedure di composizione preventiva in liquidazione, giusta l&#8217;art. 14-quater, comma 1, della legge in esame. Impostazione, questa, del resto coerente con l&#8217;obiettivo di compensare le distonie di sistema venutesi a creare, nel raffronto comparativo con i debitori legittimati ad accedere alle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, all&#8217;indomani della riforma di tale ultima disciplina, avviata dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell&#8217;articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80).<br /> Per quel che qui immediatamente interessa, tra le novità  all&#8217;epoca apportate all&#8217;impianto originario della legge fallimentare, assumono un rilievo decisivo l&#8217;implementazione dei rimedi preventivi di carattere prevalentemente non liquidatorio e natura non necessariamente concorsuale; ancora, l&#8217;avvenuta introduzione, in luogo della riabilitazione, del procedimento di esdebitazione (art. 142 e seguenti della legge fallimentare), tale da consentire al fallito di ottenere la liberazione dai debiti residui all&#8217;esito della relativa procedura. Elementi di novità , questi, che se, da un lato, hanno permesso di riconsiderare la fallibilità  in termini di vera e propria opportunità , dall&#8217;altro hanno marcato la differenza con il debitore non assoggettabile a fallimento, all&#8217;epoca privo della possibilità  di godere di uno strumento di esdebitazione similare a quello ora previsto dalla legge fallimentare, oltre che di avvalersi di strumenti concordati di definizione anticipata della crisi da indebitamento.<br /> Di qui l&#8217;esigenza di introdurre nel sistema procedure che, alla stessa stregua di analoghe esperienze sovranazionali, in alternativa alla esecuzione individuale ed in deroga al principio secondo il quale delle obbligazioni si risponde con i propri beni attuali e futuri, attraverso forme concorsuali di soddisfacimento dei creditori destinate a garantire la par condicio (art. 2741 cod. civ.), fossero in grado di permettere al debitore civile di conseguire il beneficio dell&#8217;esdebitazione.<br /> 6.- La legge n. 3 del 2012, nel suo attuale assetto, prevede due procedure alternative alla liquidazione complessiva del patrimonio del debitore (art. 14-ter e seguenti), segnatamente identificate nell&#8217;accordo di composizione dei debiti con i creditori e nel piano del consumatore, entrambe previste dall&#8217;art. 6, comma 1.<br /> 6.1.- Sotto il versante dei requisiti soggettivi di legittimazione, la relativa disciplina risulta destinata ad una ampia e variegata categoria di soggetti interessati, tutti legati da un comune denominatore, vale a dire la non assoggettabilità  al fallimento o ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare.<br /> Gli strumenti previsti dalla legge in oggetto sono, dunque, destinati ad operare sia in favore dell&#8217;impresa commerciale la cui attività  si attesta sotto le soglie di fallibilità ; sia dell&#8217;imprenditore agricolo, cui si riferisce espressamente l&#8217;art. 7, comma 2-bis, della stessa legge; sia dei titolari di attività  professionale; nonchè, in termini generali e di chiusura, dei debitori che contraggono obbligazioni prescindendo da una attività  di impresa o professionale (definiti &#8220;consumatori&#8221;, nel delimitato perimetro di riferibilità  della relativa disciplina, ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 2, lettera b).<br /> 6.2.- Dal punto di vista oggettivo, i rimedi previsti dalla legge n. 3 del 2012, quale che sia la connotazione tipologica del debitore che intende avvalersene, presuppongono la medesima situazione di sovraindebitamento, descritta dall&#8217;art. 6, comma 2, della medesima legge n. 3 del 2012 in termini di «perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà  di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità  di adempierle regolarmente». Definizione, questa, che con gli aggiustamenti del caso (determinati dalla presenza, tra i debitori coinvolti, anche di soggetti estranei ad attività  di impresa) non si distanzia da quelle (di crisi e insolvenza) che legittimano, per gli imprenditori commerciali, l&#8217;accesso alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.<br /> 6.3.- Le caratteristiche soggettive del debitore recuperano un rilievo dirimente con riguardo ai profili di accesso alle diverse procedure previste dalla legge n. 3 del 2012.<br /> Mentre il debitore imprenditore (anche agricolo) e il professionista possono attivare esclusivamente l&#8217;accordo di ristrutturazione e la liquidazione totale dei beni, il consumatore è legittimato ad attivare anche un piano avente il contenuto previsto dall&#8217;art. 8 della citata legge n. 3 del 2012, che prescinde dalla deliberazione favorevole dei creditori.<br /> 7.- Il rimettente giudica dell&#8217;ammissibilità  di un ricorso volto alla omologazione di un accordo di composizione della crisi. L&#8217;oggetto del giudizio principale delimita, dunque, lo scrutinio della disciplina di riferimento alle connotazioni proprie di siffatta procedura.<br /> 7.1.- L&#8217;accordo con i creditori è strutturato ribadendo, nei suoi tratti essenziali, la struttura del concordato preventivo previsto dalla legge fallimentare.<br /> L&#8217;iniziativa sottesa al piano, alla stessa stregua di quanto è previsto per la domanda di concordato preventivo, non ha contenuti necessariamente predeterminati dal legislatore (art. 8) ed è compatibile con la divisione dei creditori in più¹ classi, cui accordare trattamenti differenziati (art. 7, comma 1).<br /> Sempre in ragione di un evidente parallelismo con la disciplina del concordato preventivo dettata nella legge fallimentare, l&#8217;intervento giurisdizionale si scompone in una preventiva fase di ammissibilità  della proposta, cui segue quella di omologazione, sempre che il piano proposto dal debitore sia stato approvato dalla maggioranza qualificata dei creditori, pari al 60 per cento dei crediti ammessi al voto. Approvata dalla maggioranza dei creditori e omologata dal giudice, anche la proposta resa dal debitore non fallibile vincola tutti i creditori, compresi quelli dissenzienti e preclude la possibilità  di aggredire i beni del debitore ai creditori titolari di crediti posteriori alla data in cui è stata effettuata la pubblicità  del decreto di ammissione (art. 12, comma 3).<br /> 7.2.- Da quanto sopra evidenziato, emerge con chiarezza come entrambe le procedure abbiano una base negoziale (giacchè passano imprescindibilmente da una deliberazione di assenso, anche tacito, dei creditori) che non le pone, tuttavia, al di fuori dell&#8217;area delle procedure concorsuali: risultano, infatti, pervase dal principio della parità  di trattamento dei creditori concorsuali; prevedono il blocco delle iniziative esecutive individuali in danno del patrimonio del proponente (ex art. 168, comma 1, della legge fallimentare e art. 10, comma 2, lettera c, della legge n. 3 del 2012); impongono, sin dall&#8217;ammissione e sino all&#8217;omologazione, un parziale spossessamento della capacità  di disporre dei beni (art. 167 della legge fallimentare e art. 10, comma 3-bis, della legge n. 3 del 2012), nonchè la cristallizzazione degli accessori (ex artt. 55, cosi come richiamato dall&#8217;art. 169, comma 1, della legge fallimentare e 9, comma 3-quater, della legge n. 3 del 2012); infine le procedure suddette risultano sottoposte alla verifica giurisdizionale, in sede di ammissione e di successiva omologa, dalla quale ultima promana la vincolatività  della decisione per tutti creditori, anche quelli contrari alla approvazione.<br /> Sia l&#8217;accordo proposto dal debitore non fallibile sia la proposta di concordato, inoltre, si muovono lungo le direttrici comuni ad entrambi della fattibilità  (intesa come effettiva possibilità  di realizzare il programma predisposto dal debitore per giungere all&#8217;adempimento prospettato) e della convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria; convenienza che diviene regola di giudizio imprescindibile e non solo momento di valutazione rimesso alla scelta ponderata della maggioranza dei creditori, allorquando vi sia una contestazione specifica da parte di un creditore dissenziente in sede di omologa o laddove sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di prelazione.<br /> Soprattutto, pur nella loro autonomia di sistema, le due procedure in questione sono caratterizzate da una identica ratio finalistica: limitare il ricorso a procedure esclusivamente demolitorie, garantendo, in via anticipata, ai creditori una soddisfazione anche solo parziale governata dalla par condicio nonchè, al contempo, al debitore di godere della esdebitazione senza attendere il corso della liquidazione.<br /> 8.- In questa complessiva cornice di riferimento assume un rilievo essenziale, nell&#8217;ottica che immediatamente interessa lo scrutinio di legittimità  sollecitato dal rimettente, il tema della falcidia dei crediti privilegiati.<br /> 8.1.- In entrambe le procedure viene lasciata al proponente la più¹ ampia libertà  nel predisporre il contenuto della proposta, compresa la parziale soddisfazione dei crediti favoriti da prelazione e, tra questi, anche di quelli tributari.<br /> L&#8217;accordo di composizione, al pari del concordato preventivo, prevede infatti la possibile falcidiabilità  dei crediti privilegiati in deroga al principio dettato dall&#8217;art. 2741 cod. civ., giacchè l&#8217;art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012 riproduce, in parte qua, il contenuto dell&#8217;art. 160, comma 2, della legge fallimentare.<br /> In particolare, il pagamento parziale dei crediti risulta condizionato al positivo riscontro del favor che la proposta del debitore deve accordare alla soluzione di definizione preventiva della crisi rispetto alla alternativa liquidatoria, secondo indicazioni valutative che il legislatore rimette all&#8217;attestazione resa da un terzo, il quale, al di là  del profilo relativo alla relativa nomina, deve comunque svolgere la propria attività  in modo indipendente. Mentre nel concordato preventivo (art. 160, comma 2, della legge fallimentare) siffatta attività  viene demandata ad un professionista terzo che rivesta i requisiti di cui all&#8217;art. 67, comma 3, lettera d), della stessa legge, nella procedura di accordo, qui considerata, il medesimo ruolo, ai sensi del secondo periodo dell&#8217;art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012, viene svolto dagli organismi di composizione della crisi di cui al successivo art. 15.<br /> 8.2.- Le due procedure si disallineano, invece, in relazione al trattamento dei debiti tributari, pur se entrambe, in linea di principio, consentono la falcidia anche di queste poste di credito.<br /> 8.2.1.- Nel concordato preventivo, la disciplina di riferimento è attualmente dettata, in forza delle modifiche apportate dall&#8217;art. 1, comma 81, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), dall&#8217;art. 182-ter della legge fallimentare (la cui rubrica è oggi denominata «Trattamento dei crediti tributari e contributivi» e non più¹ «Transazione fiscale»).<br /> Prendendo le distanze dal precedente assetto normativo, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità  (sul punto, Corte di cassazione, sezioni unite, 27 dicembre 2016, n. 26988 e 13 gennaio 2017, n. 760, che hanno mutato l&#8217;orientamento espresso dalla Corte di cassazione, sezione prima, 4 novembre 2011, n. 22931 e n. 22932), la legge fallimentare nel suo vigente tenore legittima domande di concordato preventivo che prevedano la falcidia dei crediti tributari esclusivamente se proposte attraverso il meccanismo procedurale definito dal citato art. 182-ter della legge fallimentare. In questa cornice, le proposte di concordato possono prevedere «il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonchè dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori», senza imporre deroghe di sorta quanto alle tipologie delle poste di credito falcidiabili. Infine, come nel passato, l&#8217;ammissibilità  di tali proposte risulta condizionata alla previsione di un grado di soddisfazione del credito falcidiato «in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione», nonchè al rispetto del rango di riferimento, laddove il relativo credito sia assistito da privilegio.<br /> 8.2.2.- Anche la normativa dettata per l&#8217;accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile prevede la generale falcidiabilità  dei crediti tributari, privilegiati e chirografari, ma, a differenza della legge fallimentare, la esclude in riferimento al regime dell&#8217;IVA (oltre che per gli altri crediti descritti dalla disposizione censurata).<br /> 8.3.- Ferma dunque la regola comune della generale falcidiabilità  delle pretese tributarie, anche se privilegiate, le due discipline trovano un tratto di differenziazione, per quel che immediatamente interessa, proprio nel regime previsto per l&#8217;IVA.<br /> 8.4.- Per meglio comprendere il tenore di tale differenziazione, tuttavia, occorre soffermarsi sull&#8217;evoluzione che nel tempo ha assunto l&#8217;art. 182-ter della legge fallimentare, alla luce della stratificazione normativa che ne ha riguardato il disposto, nonchè delle letture interpretative che di tale previsione normativa sono state offerte nel tempo dalla giurisprudenza, anche di questa Corte, proprio con riferimento al tema della deroga al principio della generale falcidiabilità  delle pretese tributarie all&#8217;interno della procedura di concordato preventivo.<br /> 8.4.1.- La disposizione di cui all&#8217;art. 182-ter della legge fallimentare è stata inserita all&#8217;interno della legge fallimentare in forza di quanto previsto dall&#8217;art. 146, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2006. E&#8217; stata poi novellata più¹ volte: in primo luogo dall&#8217;art. 32, comma 5, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2; successivamente dall&#8217;art. 29, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività  economica), convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010 n. 122; da ultimo, per quanto giù  evidenziato, dall&#8217;art. 1, comma 81, della legge n. 232 del 2016, tramite il quale si è pervenuti all&#8217;attuale versione, evocata dal rimettente quale tertium comparationis della denunziata violazione dell&#8217;art. 3 Cost.<br /> 8.4.2.- Nella sua originaria versione, la falcidia dei debiti tributari prevista dalla transazione fiscale vedeva un limite espresso nelle sole risorse proprie dell&#8217;Unione europea, senza alcun specifico riferimento all&#8217;IVA. Ciù² malgrado, secondo la giurisprudenza di legittimità , qualunque concordato preventivo, anche quello modulato avvalendosi della transazione fiscale, non poteva comunque prevedere la falcidia dell&#8217;IVA; ciù² sull&#8217;assunto che si trattasse di un tributo costituente risorsa propria dell&#8217;Unione europea (sul punto, le giù  citate sentenze della Corte di cassazione, sezione prima, n. 22931 e n. 22932 del 2011).<br /> La novella apportata dal d.l. n. 185 del 2008 risolse ogni dubbio sotto questo versante, introducendo espressamente il divieto di falcidia dell&#8217;IVA.<br /> Come chiarito dai relativi lavori preparatori, tale previsione venne giustificata della necessità  di non contravvenire alla normativa comunitaria che vieta «allo Stato membro di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva al diritto di procedere ad accertamento e verifica» (Camera dei Deputati, XVI Legislatura, Relazione illustrativa al disegno di legge n. 1972), secondo i principi contenuti nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d&#8217;imposta sul valore aggiunto (da ora in avanti: direttiva IVA).<br /> Con la novella del 2010, inoltre, il divieto della falcidia previsto per l&#8217;IVA e per i tributi costituenti risorse dell&#8217;Unione europea è stato esteso alle ritenute fiscali.<br /> 8.4.3.- Da tale excursus normativo emerge, dunque, che la disciplina prevista per il concordato preventivo, quanto alle deroghe inerenti al principio generale della falcidiabilità  dei crediti di matrice tributaria, recava, alla data di introduzione della norma censurata, intervenuta con il d.l. n. 179 del 2012, contenuti sostanzialmente identici a quelli che ancora oggi connotano il portato dell&#8217;art. 7, comma 1 della legge n. 3 del 2012. Sia per il concordato preventivo, sia per l&#8217;accordo proposto ai creditori in forza della legge n. 3 del 2012, la falcidia dei crediti tributari era dunque consentita con l&#8217;esclusione di quanto dovuto per IVA, per altri tributi costituenti risorse dell&#8217;Unione europea, per il versamento delle ritenute fiscali.<br /> Una tale coincidenza di contenuti trovava ragion d&#8217;essere nella chiave tipicamente concordataria assunta dai rimedi preventivi offerti dalla disciplina dettata dalla legge n. 3 del 2012 in esito alla riforma apportata dal citato d.l. n. 179 del 2012 (Senato della Repubblica, XVI Legislatura, Relazione illustrativa al disegno di legge n. 3533); muoveva a conferma, inoltre, della comune ratio che fondava le due discipline in parte qua, legata alla natura dell&#8217;IVA quale risorsa dell&#8217;Unione europea, in quanto tale intangibile in ordine alla sua integrale riscossione da parte di ciascun Stato membro.<br /> 8.5.- Siffatto assetto normativo è stato ritenuto conforme alla Costituzione da questa Corte (sentenza n. 225 del 2014 e ordinanza n. 232 del 2015).<br /> Sollecitata al sindacato di legittimità  costituzionale degli artt. 160 e 182-ter della legge fallimentare, nel contenuto vigente all&#8217;epoca, in riferimento all&#8217;asserita violazione dei medesimi parametri evocati dall&#8217;ordinanza in esame, in ragione del divieto di falcidia dell&#8217;IVA che tali disposizioni comportavano, questa Corte ha ritenuto non fondate le relative questioni muovendo, per l&#8217;appunto, dalla «natura dell&#8217;IVA come imposta la cui disciplina è fortemente armonizzata a livello comunitario in quanto &#8220;risorsa propria&#8221; dell&#8217;Unione europea», tale da giustificare «i vincoli derivanti per gli Stati membri nell&#8217;accertamento e nella riscossione dell&#8217;imposta in esame» (sentenza n 225 del 2014).<br /> Nelle citate decisioni di questa Corte è stato dato fondamentale rilievo alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea in relazione ai limiti imposti al legislatore nazionale dalla normativa unionale di riferimento e, in particolare, alla direttiva IVA. Si è così rimarcata l&#8217;indisponibilita della relativa disciplina da parte degli stati membri e dunque «l&#8217;incompatibilità  con la disciplina comunitaria dell&#8217;IVa» di normative interne dirette a prevedere la «rinuncia generale e indiscriminata all&#8217;accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi imposta» (citata sentenza n. 225 del 2014).<br /> Di qui la scelta di negare la fondatezza sia all&#8217;addotta violazione dell&#8217;art. 97 Cost., perchè «la previsione legislativa della sola modalità  dilatoria in riferimento alla transazione fiscale avente ad oggetto il credito IVA deve essere intesa come il limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità  del tributo»; sia alle denunziate discriminazioni di trattamento tra le categorie di creditori ammessi a partecipare al concordato preventivo, in presenza di una «disciplina eccezionale attributiva di un &#8220;trattamento peculiare e inderogabile&#8221;» quale quella prevista per l&#8217;IVA, tale da deprivare di rilievo anche la questione prospettata in riferimento all&#8217;art. 3 Cost. (così, la medesima sentenza n. 225 del 2014).<br /> 8.6.- Rispetto a siffatto consolidato quadro interpretativo, ha assunto una valenza decisiva la decisione della CGUE, sentenza 7 aprile 2016, in causa C-546/14, Degano Trasporti sas, resa peraltro in esito ad un rinvio pregiudiziale sollevato dallo stesso odierno tribunale rimettente.<br /> Nell&#8217;occasione, il Tribunale ordinario di Udine si trovava a delibare sull&#8217;ammissibilità  della proposta di un concordato preventivo che, per quanto proposto senza transazione fiscale, prevedeva comunque la falcidia dei crediti tributari e tra questi dell&#8217;IVA, sul presupposto della convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria. Ritenendo coerente una lettura del dato normativo interno con i termini di tale proposta, il tribunale interrogò la Corte di Lussemburgo in ordine alla compatibilità  di una siffatta normativa con l&#8217;art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull&#8217;unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993 (da ora in poi: TUE), nonchè gli artt. 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva IVA, dai quali emerge che gli Stati membri hanno l&#8217;obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell&#8217;IVA nel loro territorio.<br /> La CGUE, dopo aver ricordato che, nell&#8217;ambito del sistema comune dell&#8217;IVA, gli Stati membri beneficiano di una certa autonomia di intervento, ha altresì ribadito che «[t]ale libertà  è tuttavia limitata dall&#8217;obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie dell&#8217;Unione e da quello di non creare differenze significative nel modo di trattare i contribuenti, e questo sia all&#8217;interno di uno degli Stati membri che nell&#8217;insieme dei medesimi».<br /> Muovendo da tale indicazione di principio, la Corte di Lussemburgo ha quindi ritenuto che «l&#8217;ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell&#8217;ambito di una procedura di concordato preventivo come prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, non debba ritenersi contraria all&#8217;obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell&#8217;IVA nel loro territorio nonchè la riscossione effettiva delle risorse proprie dell&#8217;Unione».<br /> Con la decisione in oggetto, la CGUE, in particolare, ha attribuito rilievo alle connotazioni della procedura nel corso della quale viene vagliata tale proposta di parziale soddisfazione del credito IVA, rimarcando che il concordato preventivo è soggetto «a presupposti di applicazione rigorosi, allo scopo di offrire garanzie per quanto concerne, in particolare, il recupero dei crediti privilegiati e pertanto dei crediti IVA. In tal senso, anzitutto, la procedura di concordato preventivo comporta che l&#8217;imprenditore in stato di insolvenza liquidi il suo intero patrimonio per saldare i propri debiti. Se tale patrimonio non è sufficiente a rimborsare tutti i crediti, il pagamento parziale di un credito privilegiato può essere ammesso solo se un esperto indipendente attesta che tale credito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di fallimento del debitore. La procedura di concordato preventivo appare quindi tale da consentire di accertare che, a causa dello stato di insolvenza dell&#8217;imprenditore, lo Stato membro interessato non possa recuperare il proprio credito IVA in misura maggiore» (paragrafi 23 e 24). Per altro verso, la decisione in questione mette in evidenza che la proposta di concordato preventivo è soggetta al voto di tutti i creditori ai quali il debitore non proponga un pagamento integrale del loro credito e «che deve essere approvata da tanti creditori che rappresentino la maggioranza del totale dei crediti dei creditori ammessi al voto» (paragrafo 8): nell&#8217;assunto argomentativo seguito dalla Corte di Lussemburgo, la relativa procedura offre, dunque, allo Stato membro interessato «la possibilità  di votare contro una proposta di pagamento parziale di un credito IVA qualora, in particolare, non concordi con le conclusioni dell&#8217;esperto indipendente» (paragrafo 26); laddove, poi, la proposta venga omologata con il voto contrario dell&#8217;amministrazione, consente comunque allo Stato membro interessato di contestare ulteriormente, mediante opposizione, un concordato che preveda un pagamento parziale di un credito IVA, favorendo il controllo giudiziale sul punto.<br /> La CGUE ha quindi concluso ritenendo che «l&#8217;ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA, da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell&#8217;ambito di una procedura di concordato preventivo [&#038;] non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell&#8217;IVA, non è contraria all&#8217;obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell&#8217;IVA nel loro territorio, nonchè la riscossione effettiva delle risorse proprie dell&#8217;Unione» (paragrafo 28).<br /> 8.6.1.- Conclusione, questa, ribadita anche nelle relative argomentazioni della successiva decisione, Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, 17 marzo 2017, in causa C-493/15, Agenzia delle entrate contro Marco Identi, resa in esito alla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di cassazione, sezione quarta, con ordinanza del 1° luglio 2015, n. 13542, relativa alla compatibilità  con il diritto dell&#8217;Unione europea delle norme dettate dalla legge fallimentare (artt. 142 e seguenti) in tema di esdebitazione, nella parte in cui consentono la liberazione del fallito anche con riferimento alla parziale soddisfazione del debito IVA.<br /> 8.7.- Tali decisioni della Corte di Lussemburgo hanno determinato un radicale cambio di tendenza quanto al quadro normativo e interpretativo di riferimento sul tema della falcidia del credito IVA all&#8217;interno della procedura di concordato preventivo.<br /> In particolare, hanno costituito la ragione fondante dell&#8217;attuale tenore dell&#8217;art. 182-ter della legge fallimentare, così come modificato dall&#8217;art. 1, comma 81, della legge n. 232 del 2016, in forza del quale, con riguardo alle procedure promosse dal 1° gennaio 2017 (data di vigenza della novella apportata dalla legge n. 232 del 2016), le domande di concordato preventivo non trovano più¹ limiti quanto al tipo di tributi possibile oggetto di falcidia: l&#8217;odierna previsione legislativa di riferimento (l&#8217;art. 182-ter della legge fallimentare, per l&#8217;appunto), l&#8217;unica che attualmente risulta chiamata a regolare proposte di concordato destinate ad incidere sulle prospettive di soddisfazione del credito tributario, non riproduce più¹ le originarie deroghe.<br /> 8.8.- Giova infine segnalare che, con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell&#8217;insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155; da ora in avanti: CCII), il legislatore ha da ultimo operato una revisione complessiva della disciplina relativa alle procedure concorsuali, all&#8217;interno della quale risulta anche ridisegnata la normativa relativa alle crisi da sovraindebitamento, attualmente disciplinata dalla legge n. 3 del 2012.<br /> Sono diverse le novità  offerte dal CCII, comunque estranee al giudizio principale (e dunque anche all&#8217;odierno incidente di illegittimità  costituzionale), perchè operative solo per le procedure instaurate dopo il 15 agosto 2020 (artt. 389, comma 1, e 390, commi 1 e 2, del citato d.lgs. n. 14 del 2019).<br /> Tra queste, per quel che qui direttamente interessa, va rimarcato che le nuove disposizioni sul sovraindebitamento contenute nel CCII, sia con riferimento al concordato minore (ovverosia il vecchio accordo di composizione, ora disciplinato dagli artt. 74 e seguenti del citato decreto), sia in relazione alla procedura di &#8220;ristrutturazione dei debiti del consumatore&#8221; (l&#8217;originario piano del consumatore, oggi regolato dagli artt. da 67 a 73), prevedono, una volta entrata in vigore, il possibile pagamento parziale dei crediti privilegiati e tra questi anche di quelli tributari, senza più¹ riprodurre il divieto di falcidia, attualmente previsto dalla norma censurata. Ciù² sempre che la proposta sia maggiormente favorevole rispetto alla prospettiva liquidatoria, in termini non diversi da quanto previsto dall&#8217;attuale disciplina del concordato preventivo relativamente alla falcidia dei crediti privilegiati (attualmente ai sensi degli artt. 160 e 182-ter della legge fallimentare, destinati ad essere sostituiti dagli artt. 85 e 88 del CCII).<br /> 9.- Venendo allo scrutinio delle censure prospettate dal rimettente, giova in primo luogo evidenziare che tale disamina non risulta nel caso impedita da pregiudiziali profili di inammissibilità .<br /> 9.1.- Le argomentazioni spese dal rimettente sulle connotazioni del giudizio principale, destinate ad incidere sulla rilevanza della questione, sono da ritenersi compiute e plausibili.<br /> In particolare, il rimettente si è soffermato adeguatamente sulle condizioni di ammissibilità  del ricorso, ricavabili dal complessivo tenore degli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 3 del 2012, approfondendo in particolare i termini afferenti le precondizioni previste dal comma 2 dell&#8217;art. 7, negandone la ricorrenza. In questa ottica, il giudice a quo rimarca con puntualità  il rilievo ostativo che deriva dall&#8217;applicabilità  della disposizione censurata rispetto all&#8217;ulteriore corso della procedura posta al suo giudizio.<br /> 9.2.- Sempre preliminarmente, va altresì rimarcato che il rimettente ha provveduto ad un pregiudiziale scrutinio di compatibilità  della disposizione censurata con il diritto dell&#8217;Unione europea e, in particolare, con l&#8217;art. 273 della direttiva IVA; ciù² in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale il giudizio sulla compatibilità  della norma censurata con il diritto dell&#8217;Unione europea costituisce un prius logico e giuridico rispetto al sindacato di legittimità  costituzionale in via incidentale, poichè ne mette in discussione la stessa applicabilità  nel giudizio principale, così da incidere sulla rilevanza della questione (ex multis, da ultimo, ordinanza n. 47 del 2017).<br /> 9.2.1.- Nell&#8217;ordinanza, dopo un puntuale confronto con gli orientamenti maturati nella giurisprudenza interna successivamente alle sentenze Degano Trasporti sas e Agenzia delle entrate contro Marco Identi della Corte di Lussemburgo, si esclude che dall&#8217;art. 273 della direttiva IVA, così come interpretata dalla CGUE, possa emergere un principio chiaro e incondizionato, suscettibile di applicazione diretta, che si ponga in immediata antinomia con la norma censurata tale da portare alla non applicazione della stessa.<br /> 9.2.2.- Le motivazioni spese dal rimettente in parte qua non solo non possono ritenersi implausibili, ma rivelano anche una condivisibile ricostruzione del dato normativo di riferimento.<br /> Con la sentenza Degano Trasporti sas, la Corte di Lussemburgo non ha affermato l&#8217;incompatibilità  con il diritto dell&#8217;Unione in ambito IVA dell&#8217;allora vigente art. 182-ter della legge fallimentare, nella parte in cui imponeva il divieto di falcidia dell&#8217;IVA; piuttosto, ha ritenuto la compatibililità  con tale diritto di una disposizione interna (l&#8217;art. 160, comma 2, della legge fallimentare), che tale falcidia finiva per consentire (nella lettura che ebbe a darne il giudice che sollevò la questione pregiudiziale).<br /> Il quadro normativo offerto dalla disciplina dell&#8217;Unione europea in tema di IVA conseguente alle letture che ne hanno dato le sentenze soprarichiamate non mette, peraltro, in discussione il principio fondamentale che si ricava in parte qua dalla direttiva IVA, ovverosia l&#8217;esigenza di perseguire l&#8217;obiettivo di una riscossione effettiva e integrale dell&#8217;IVA; nè, ancora, intacca la discrezionalità  lasciata agli stati membri nell&#8217;individuare gli strumenti più¹ funzionali al fine in oggetto.<br /> Da tali decisioni, piuttosto, emerge che non sono incompatibili con l&#8217;esigenza di garantire una riscossione effettiva dell&#8217;IVA norme interne che, al verificarsi di determinati presupposti procedurali, consentano una parziale riscossione del dovuto, così da garantire una maggiore soddisfazione degli interessi dell&#8217;Unione europea rispetto alla alternativa liquidatoria.<br /> Tanto porta a ritenere compatibile con il diritto dell&#8217;Unione l&#8217;attuale disposizione dettata in materia di concordato preventivo, come ora formulata in esito alla novella apportata nel 2016, senza che ciù² determini, al contempo, l&#8217;incompatibilità  della scelta, di segno opposto, assunta dal legislatore nazionale nella procedura di sovraindebitamento: quest&#8217;ultima, infatti, ben potrebbe costituire una delle vie attraverso il quale lo Stato membro intende perseguire l&#8217;obiettivo della piena riscossione del tributo imposto dal diritto dell&#8217;Unione europea.<br /> 9.3.- Il giudice a quo ha anche escluso di poter accedere ad una interpretazione orientata del dato censurato conforme al diritto dell&#8217;Unione, in ragione della chiara ed univoca lettera dell&#8217;art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge n. 3 del 2012, che non permetterebbe una simile lettura.<br /> 9.3.1.- Anche questa valutazione deve ritenersi condivisibile nel merito.<br /> Sul piano letterale, l&#8217;uso della locuzione «in ogni caso» non consente all&#8217;interprete alcun margine di manovra, precludendo la via dell&#8217;interpretazione conforme della disposizione interna ai principi e agli obiettivi espressi nella direttiva di riferimento, non praticabile senza stravolgerne il significato letterale. Ciù² in linea, del resto, con la giurisprudenza della CGUE, in forza della quale «l&#8217;obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell&#8217;interpretazione e nell&#8217;applicazione delle norme pertinenti del diritto nazionale trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un&#8217;interpretazione contra legem del diritto nazionale» (Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, 24 gennaio 2012, Grande Sezione, in causa C-282/10, Maribel Dominguez).<br /> 9.4.- Non diversamente, il tenore letterale della norma censurata, nel suo radicale rigore, preclude a monte, la possibilità  sia di accedere a soluzioni interpretative costituzionalmente orientate; sia a letture alternative del complessivo quadro normativo di riferimento che, in una ottica di sistema, consentano di estendere, alle procedure di definizione preventiva del sovraindebitamento del debitore non fallibile, la specifica disciplina attualmente prevista per il concordato preventivo.<br /> 10.- Nel merito, le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Udine devono ritenersi fondate in riferimento all&#8217;art. 3 Cost.<br /> 10.1.- Si è più¹ volte ribadito il parallelismo che corre tra l&#8217;accordo di composizione della crisi da indebitamento, previsto dalla normativa censurata e il concordato preventivo disciplinato dalla legge fallimentare.<br /> Il primo riproduce i tratti sostanziali della seconda procedura, ma soprattutto ne ribadisce la filosofia di fondo. Pur a fronte di una chiara disomogeneità  di interessi, quanto ai soggetti che possono accedervi, in entrambe le procedure viene consentita l&#8217;esdebitazione di chi è gravemente indebitato, evitando l&#8217;azione liquidatoria, frazionata o complessiva, del relativo patrimonio e favorendo, al contempo, una immediata ricollocazione del debitore all&#8217;interno del circuito economico e sociale, senza il peso delle esposizioni pregresse.<br /> 11.- In questo quadro di chiara assonanza, assumono importanza primaria le previsioni che attengono al regime previsto per i crediti privilegiati e tra questi, per quelli di matrice tributaria.<br /> La regola che domina le due procedure è quella della falcidiabilità  di tali poste creditorie: la pretesa alla soddisfazione integrale del credito munito di prelazione, anche di natura tributaria, può recedere sull&#8217;altare della minor convenienza della alternativa liquidatoria del relativo patrimonio di riferimento.<br /> Infatti, gli artt. 160, comma 2, e 182-ter, comma 1, della legge fallimentare, per un verso, e l&#8217;art. 7, comma 1, della legge n. 3 del 2012, per altro verso, riproducono pedissequamente lo stesso schema: si deroga al principio di cui all&#8217;art. 2741 cod. civ. e si determina il conseguenziale sacrificio della posizione del creditore solo perchè, nel realizzare la finalità  esdebitatoria, viene dato comunque rilievo imprescindibile alle prospettive di effettiva soddisfazione del credito munito di prelazione, che devono essere maggiori rispetto a quella potenzialmente derivante dalla liquidazione dei beni coperti dalla prelazione.<br /> Il tutto all&#8217;interno di percorsi procedurali comunque rimessi alla scelta deliberativa e decisiva dei creditori, subordinati a valutazioni estimative di assoluta serietà  quanto alla incapienza dei beni da liquidare a garanzia del dovuto; soggetti al controllo giurisdizionale, utile a verificare la fattibilità  della proposta e a definire anche i possibili conflitti concernenti la convenienza della stessa.<br /> 11.1.- La falcidia delle posizioni garantite da prelazione, del resto, costituisce un passaggio essenziale sul versante della funzionalità  delle procedure preventive che mirano alla esdebitazione: il pagamento integrale dei crediti privilegiati, compresi quelli tributari, finirebbe infatti per vanificare il vantaggio legato alla definizione preventiva della crisi per quelle situazioni che, come ordinariamente accade, non risultano garantite da una capienza patrimoniale che consenta un integrale ripianamento delle esposizioni favorite dalla prelazione.<br /> Di qui il rilievo che occorre ascrivere, in tali ambiti procedurali, alla regola afferente alla falcidia dei crediti privilegiati.<br /> 11.2.- Trasferendo le precedenti argomentazioni allo specifico settore delle pretese tributarie, non può non rimarcarsi, inoltre, che, in questo ambito, la possibilità  di operare la falcidia, compensata dalla maggiore soddisfazione garantita rispetto alla alternativa liquidatoria, costituisce diretta espressione dei canoni di economicità  ed efficienza ai quali deve conformarsi, ai sensi dell&#8217;art. 97 Cost., l&#8217;azione di esazione della PA.<br /> La possibilità  di prospettare un pagamento anche parziale dell&#8217;obbligazione tributaria, pur se assistita da prelazione, a fronte della grave situazione debitoria del proponente, non adeguatamente supportata da un patrimonio tale da assicurare l&#8217;effettività  della riscossione anche coattiva della relativa pretesa, garantisce il male minore, sia per il privato debitore, sia per l&#8217;amministrazione finanziaria: il primo, attraverso tale decurtazione, può evitare azioni liquidatorie complessive, se del caso anche protraendo l&#8217;attività  economica sino a quel momento svolta, acquisendo anche il diritto alla esdebitazione; la seconda realizza il miglior risultato possibile alla luce della condizioni patrimoniali e finanziarie del contribuente, evitando di far ricadere sulla comunità  l&#8217;onere delle conseguenze finanziarie correlate ad una escussione fortemente posta in dubbio quanto alle effettive possibilità  di recuperare il credito in termini più¹ favorevoli rispetto al quantum proposto dal debitore.<br /> 12.- Rispetto alla generale falcidiabilità  dei crediti privilegiati e tra questi anche dei crediti di natura tributaria, il trattamento dell&#8217;IVA, per quel che qui direttamente interessa, crea un immediato ed ingiustificato disallineamento tra le procedure in discorso, come rimarcato dal giudice rimettente.<br /> 12.1.- Vale ribadire, peraltro, che in origine le disposizioni di riferimento coincidevano. Anzi, proprio il parallelismo tra le due procedure era stata la ragione fondante della disposizione censurata: ricostruite in chiave concordataria, le procedure preventive di definizione della crisi e dell&#8217;insolvenza del debitore civile non potevano che riprodurre il divieto di falcidia dell&#8217;IVA, alla stessa stregua dell&#8217;allora vigente ed identica norma dettata dall&#8217;art. 182-ter, comma 1, della legge fallimentare, per il concordato preventivo.<br /> Diversamente si sarebbe creata una irrazionale distonia comportante una illegittimità  costituzionale opposta a quella qui denunciata.<br /> 12.2.- La ratio della deroga, rispetto alla regola generale della falcidiabilità  delle poste di credito privilegiate, contenuta nella disposizione censurata, può dunque essere ricostruita solo guardando alla norma che ne ha ispirato il contenuto: anche per la norma censurata, dunque, assumono valenza dirimente gli effetti attribuiti alla qualificazione dell&#8217;IVA come risorsa propria dell&#8217;Unione europea.<br /> Secondo una prima impostazione, asseverata anche da questa Corte (con la citata sentenza n. 225 del 2014) in relazione al tenore originario dell&#8217;art. 182-ter della legge fallimentare, il legislatore interno, tenuto al prelievo integrale di detta risorsa tributaria, non avrebbe potuto introdurre disposizioni destinate ad incidere su tale obiettivo.<br /> La falcidiabilità , dunque, doveva ritenersi consentita, nelle procedure concorsuali con finalità  esdebitatorie, in via generale per tutti i tributi di esclusiva rilevanza interna; ciù² non valeva, invece, per i tributi costituenti risorse dell&#8217;Unione (come previsto nell&#8217;originaria formulazione dell&#8217;art. 182-ter della legge fallimentare), e tra questi, per l&#8217;IVA (come precisato successivamente con la novella apportata dal d.l. n. 185 del 2008), rispetto alla quale era consentita la sola dilazione del relativo adempimento, per scelta imposta da obblighi sovrannazionali, non derogabili dal legislatore italiano.<br /> Il tutto alla luce di una interpretazione del diritto dell&#8217;Unione europea in forza della quale anche la falcidia concorsuale del credito IVA altro non avrebbe rappresentato se non una indebita rinuncia integrale al prelievo di una risorsa propria dell&#8217;Unione europea, così da replicare i vizi che, sotto tale profilo, avevano portato l&#8217;Italia a patire il giudizio di incompatibilità  rispetto alle indicazioni derivanti dal diritto dell&#8217;Unione europea, con riferimento ad altre disposizioni di legge sempre incidenti sull&#8217;IVA (valga, a tal fine, il riferimento a Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea, 17 luglio 2008, in causa C-132/06, Commissione della comunità  europea contro Repubblica italiana, relativa al condono &#8220;tombale&#8221; previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», resa a ridosso della modifica normativa apportata nel 2008 all&#8217;art. 182-ter della legge fallimentare)<br /> 12.3.- Con la citata sentenza Degano Trasporti sas, la Corte di Lussemburgo ha mutato, perà², tale presupposto interpretativo di riferimento, ritenendo compatibile una norma interna (l&#8217;art. 160, comma 2, della legge fallimentare) che, inserita in un percorso sottoposto al sindacato giurisdizionale, consenta un pagamento parziale del credito IVA qualora sia accertato giudizialmente che tale soddisfazione garantisca comunque una acquisizione di risorse maggiore rispetto alla alternativa liquidatoria e venga consentito all&#8217;amministrazione interessata di esprimere parere contrario alla proposta del debitore oltre che di opporsi giudizialmente alla stessa, contestandone la convenienza.<br /> 12.4.- Tale decisione, come giù  evidenziato, ha costituito la ratio ispiratrice della novella apportata dalla legge n. 232 del 2016 alla disciplina del trattamento dell&#8217;IVA nel concordato preventivo, in forza della quale oggi la falcidiabilità  delle pretese tributarie, anche garantite da prelazione, non vede più¹ deroghe espresse.<br /> Per altro verso, assume rilievo anche in relazione all&#8217;odierno scrutinio di legittimità  costituzionale, perchè, a posteriori, ha tolto ragionevolezza alla scelta adottata dal legislatore con la norma censurata nel definire l&#8217;IVA intangibile all&#8217;interno delle procedure alternative alla liquidazione prevista dalla legge n. 3 del 2012.<br /> 13.- La differenza di disciplina che oggi caratterizza il concordato preventivo e l&#8217;accordo di composizione dei crediti del debitore civile non fallibile dà  luogo ad una ingiustificata e irragionevole disparità  di trattamento tale da concretare l&#8217;addotta violazione dell&#8217;art. 3 Cost.<br /> In particolare, le modifiche da ultimo citate, innovando solo in relazione alla disciplina del concordato preventivo, hanno determinato quella discrasia di sistema che in origine il legislatore aveva inteso evitare ricostruendo il contenuto della norma dettata per il sovraindebitamento del debitore non fallibile in termini sostanzialmente riproduttivi della disciplina all&#8217;epoca vigente dettata dall&#8217;art. 182-ter della legge fallimentare.<br /> 13.1.- Disparità , questa, che tocca in primo luogo i debitori interessati dalle procedure in questione, giacchè non v&#8217;è motivo per trattare diversamente, sotto questo profilo, i debitori legittimati ad avvalersi della procedura di concordato preventivo in quanto assoggettabili a fallimento: la ragione di fondo che giustifica la falcidia dell&#8217;IVA, al pari di quella di tutte le altre poste di credito privilegiate e tributarie, non può porsi in termini differenziati per tutte le categorie di debitori legittimati ad avvalersi di una procedura concorsuale esdebitatoria. E ciù² a prescindere dal tipo di attività  esercitata, imprenditoriale o no, nonchè dalle dimensioni di tale attività  ed all&#8217;incidenza economica che ad esse si correla, trattandosi di elementi indifferenti rispetto all&#8217;obiettivo perseguito dalle relative procedure di definizione della crisi.<br /> Semmai, sotto quest&#8217;ultimo versante, l&#8217;ordinamento dovrebbe dare il giusto rilievo al fatto che l&#8217;intera normativa dettata in tema di sovraindebitamento è stata costruita in termini di beneficio riconosciuto a tale vasta categoria di debitori, che non raramente maturano la relativa esposizione in una posizione di debolezza o comunque di asimmetria negoziale con i titolari delle relative poste creditorie.<br /> 13.2.- Del resto, la differenza di trattamento sottolineata dal rimettente, trova conferma inequivoca nella normativa prevista per gli imprenditori agricoli gravemente indebitati.<br /> Questi ultimi, in ragione di quanto previsto dall&#8217;art. 23, comma 43, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono legittimati ad avvalersi degli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall&#8217;art. 182-bis della legge fallimentare, ai quali risulta estesa l&#8217;applicabilità  del successivo art. 182-ter della legge fallimentare, con conseguente possibile falcidiabilità  dei debiti tributari, compresa l&#8217;IVA.<br /> Al contempo gli stessi soggetti possono attivare anche l&#8217;accordo di composizione della crisi oggetto della odierna censura (art. 7, comma 2-bis, della legge n. 3 del 2012), rispetto al quale, tuttavia, la norma censurata impone il divieto di falcidia dell&#8217;IVA.<br /> A fronte dunque di una situazione oggettiva sostanzialmente simile (perchè il sovraindebitamento non si distanzia in termini decisivi dai concetti di crisi e insolvenza che legittimano lo strumento di cui all&#8217;art. 182-bis della legge fallimentare), gli stessi soggetti possono o no avvalersi della falcidia IVA a seconda della procedura che scelgono di attivare.<br /> 13.3.- Piuttosto, la ragionevole sostenibilità  della differenza di trattamento in questione va misurata guardando alla ratio sottesa al divieto di falcidia dell&#8217;IVA; ratio, come più¹ volte ribadito, ascritta alla ritenuta indisponibilità  del relativo gettito da parte del legislatore interno, siccome assertivamente imposta dal diritto dell&#8217;Unione europea.<br /> Siffatto assunto di partenza, tuttavia, è stato decisamente posto in discussione dalla più¹ volte richiamata sentenza Degano Trasporti sas con considerazioni che, seppur rivolte alla disciplina del concordato preventivo (nel suo assetto antecedente alla riforma apportata dalla legge n. 232 del 2016), possono trasporsi in direzione della norma censurata, considerate le più¹ volte rimarcate affinità  che connotano le due procedure di riferimento: una volta chiarito che la normativa euro unitaria non impone sempre e comunque l&#8217;integrale riscossione della risorsa, anche nell&#8217;accordo di composizione della crisi previsto dalla legge n. 3 del 2012 perde coerenza quel giudizio di intangibilità  del credito IVA che, in origine, ha rappresentato la ratio del divieto di falcidia della relativa pretesa tributaria.<br /> Di qui l&#8217;attuale ingiustificata dissonanza di disciplina che sussiste, in parte qua, tra le due procedure, non essendovi motivi che, secondo il canore della ragionevolezza, legittimino il trattamento differenziato cui risultano assoggettati i debitori non fallibili rispetto a quelli che possono accedere al concordato preventivo.<br /> 13.4.- L&#8217;attuale assetto normativo, inoltre, crea diseguaglianze ingiustificate a caduta anche con riferimento agli stessi creditori che partecipano all&#8217;accordo di composizione della crisi del debitore non fallibile.<br /> Se per un verso &#8211; come evidenziato anche da questa Corte con la sentenza n. 225 del 2014 &#8211; prima di tale assetto, era l&#8217;indisponibilità  dell&#8217;IVA, determinata dalla riconducibilità  del tributo alle risorse proprie dell&#8217;Unione europea, che finiva per porre questa imposta in una posizione di assoluta intangibilità  rispetto a tutte le altre voci di credito privilegiate (le quali, anche se di rango poziore, finivano per risultare posposte a siffatta pretesa tributaria); per altro verso, oggi, a seguito del richiamato orientamento della CGUE, tale situazione di preferenza non ha più¹ ragion d&#8217;essere.<br /> 13.5.- Nè pare che la violazione dell&#8217;art. 3 Cost. possa ritenersi esclusa muovendo dall&#8217;assunto in forza del quale la regola della falcidiabilità  dell&#8217;IVA, ora ricavabile dall&#8217;art. 182-ter della legge fallimentare, costituirebbe un beneficio accordato ai debitori fallibili in deroga al principio generale dell&#8217;indisponibilità  della obbligazione tributaria. Ciù² al fine di richiamare, in ragione di tale condizione presupposta, la giurisprudenza di questa Corte in forza della quale un trattamento diverso di situazioni analoghe non è di per sì© illegittimo allorquando quello più¹ favorevole, evocato quale momento di comparazione nell&#8217;ottica della denunziata disparita di trattamento, assuma i caratteri della eccezionalità  (ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 177 e n. 153 del 2017 e n. 111 del 2016).<br /> 13.5.1.- Tale assunto non è condivisibile.<br /> Non convince l&#8217;affermazione di principio che assegna natura eccezionale alla regola della falcidiabilità  dell&#8217;IVA, attualmente prevista dall&#8217;art. 182-ter della legge fallimentare, anche in sede di concordato preventivo (sul punto, le sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 760 del 2017 e n. 26988 del 2016).<br /> A ben vedere tale ultima disposizione non prevede letteralmente la possibilità  di procedere ad una soddisfazione parziale dell&#8217;IVA; piuttosto, non replica più¹ l&#8217;originale divieto di falcidia previsto, tra gli altri, per tale tributo, in un quadro di generale falcidiabilità  dei crediti tributari, chirografari e privilegiati.<br /> L&#8217;art. 182-ter della legge fallimentare non detta, dunque, una specifica regola che possa, in via di eccezione, derogare ad un principio generale. Costituisce, per contro, diretta espressione di una indicazione generale, altro non rappresentando che una diretta declinazione, in relazione alle pretese tributarie, della regola della falcidiabilità  dei crediti privilegiati, prevista dall&#8217;art. 160, comma 2, della stessa legge in tema di concordato preventivo. Principio, quest&#8217;ultimo, che, come giù  rimarcato, deve ritenersi espressione tipica delle procedure concorsuali, maggiori o minori, con finalità  esdebitatoria, tanto da risultare replicato anche per gli strumenti di definizione anticipata delle situazioni di sovraindebitamento prevista dalla legge n. 3 del 2012.<br /> 14.- Di qui la fondatezza della questione posta in riferimento all&#8217;art. 3 Cost. Resta assorbita la censura riferita all&#8217;art. 97 Cost.<br /> 15.- L&#8217;accoglimento della questione porta, in coerenza, all&#8217;ablazione delle parole «all&#8217;imposta sul valore aggiunto» dal terzo periodo del comma 1 dell&#8217;art. 7 della legge n. 3 del 2012.</p>
<p> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 1, terzo periodo, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento), limitatamente alle parole: «all&#8217;imposta sul valore aggiunto».<br /> Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-29-11-2019-n-245/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/11/2019 n.245</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/1/2018 n.33</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-9-1-2018-n-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>S. Romano, Pres., A. Cacciari, Est. Sulla natura privatistica dell&#8217;attività del commissario liquidatore nominato ai sensi dell’art. 2545 terdecies del c.c., con conseguente devoluzione al g.o. delle controversie insorte in ordine ai suoi atti. Giurisdizione e competenza &#8211; Poteri del Commissario liquidatore nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla società</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres., A. Cacciari, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura privatistica dell&#8217;attività del commissario liquidatore nominato ai sensi dell’art. 2545 terdecies del c.c., con conseguente devoluzione al g.o. delle controversie insorte in ordine ai suoi atti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Poteri del Commissario liquidatore nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla società in liquidazione &#8211; Espressione di attività di diritto civile &#8211; Conseguente devoluzione della giurisdizione al G.O. delle relative controversie<br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La circostanza che la società in liquidazione abbia un numero di addetti pari a 22 le rende inapplicabile la disciplina di cui al d. lgs. 270/1999 (Nuova disciplina delle grandi imprese in stato di insolvenza), ma piuttosto quella di cui all’articolo 2545 terdecies del codice civile in base al quale “<em>in caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa</em>”. Quest’ultima è disciplinata dagli articoli 194 e seguenti del R.d. n. 267/1942 i quali configurano l’intervento pubblicistico in termini di vigilanza e direttiva dell’Amministrazione competente, senza che sia dato evincere alcun fenomeno di traslazione di potere pubblico in capo al commissario liquidatore. Questi non è, pertanto, qualificabile soggettivamente come organo, sia pure indiretto, dell’Amministrazione bensì come un soggetto che svolge attività di diritto civile, sottoposta alla vigilanza di una pubblica autorità. Sono gli atti di quest’ultima che incidono posizioni di interesse legittimo mentre quelli del commissario non possono essere qualificati come “amministrativi”, poiché sono privi della relativa caratterizzazione soggettiva. Si tratta di atti che provengono da un soggetto privato a fronte dei quali non possono che insistere diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della relativa controversia al Giudice Ordinario.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 09/01/2018 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00033/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00511/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>(Sezione Seconda)</strong></div>
<div style="text-align: center;">ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 511 del 2017, proposto da:<br /> Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Zanchi, Luigi Rosso e Salvatore Paratore, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, via Villari 39;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">il Commissario Liquidatore della CAPLAC &#8211; Cooperativa Agricola Produttori Latte e Affini Compitese in liquidazione coatta, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Righi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Lamarmora 14;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Assegnatari Associati Arborea – 3a – coop. agricola p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Morbidelli, Gabriele Racugno e Dionigi Scano, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via La Marmora 14;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del Commissario Liquidatore di CAPLAC Cooperativa Agricola Produttori Latte e Affini Compitese in liquidazione coatta datato 27 gennaio 2017, comunicato a mezzo PEC nella stessa data, avente ad oggetto: «Scioglimento riserva Affitto d&#8217;Azienda CAPLAC»;<br /> &#8211; dell&#8217;ulteriore atto o provvedimento del medesimo Commissario Liquidatore, non noto, con cui è stato disposto di procedere alla stipula del contratto di affitto di azienda (2 febbraio 2017) con la controinteressata Arborea e ne sono stati definiti i contenuti e le condizioni e di ogni altro atto o provvedimento, comunque connesso, anche presupposto e/o conseguente.<br />  Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assegnatari Associati Arborea – 3a – coop. agricola p.a. e del Commissario Liquidatore della CAPLAC;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: center;"> FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">1. L’impresa Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa, attraverso la società Nori Latte s.r.l., il 20 dicembre 2016 ha presentato una proposta irrevocabile di affitto di azienda, insieme ad una proposta irrevocabile di acquisto, al Commissario liquidatore della Cooperativa Agricola Produttori Latte e Affini Compitese (di seguito: “CAPLAC”) ma non ha ricevuto risposta, finchè il 20 gennaio 2017 il Commissario ha comunicato il nuovo termine stabilito per presentare proposte di acquisto e di affitto per l’azienda. Essa allora ha formulato due proposte separate, una per l’acquisto e una per l’affitto ma il 27 gennaio 2017 il Commissario ha comunicato che l’azienda era stata affittata all’impresa Assegnatari Associati Arborea – 3a – coop. agricola p.a. (nel seguito: “Arborea”). La Latteria di Soligo ha allora proposto il presente gravame impugnando i provvedimenti del Commissario con cui ha sciolto la riserva circa l’individuazione di un affittuario della CAPLAC e ha disposto di sottoscrivere il relativo contratto con Arborea.<br /> Si sono costituiti Arborea e il Commissario eccependo in via preliminare difetto di giurisdizione poiché alla fattispecie in esame non si applicherebbe il d.lgs 8 luglio 1999, n. 270 -Nuova disciplina dell&#8217;amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, il cui articolo 65 prevede che siano rimessi alla giurisdizione ordinaria i ricorsi avverso gli atti della procedura afferenti ai soli diritti soggettivi, così implicitamente individuando la giurisdizione amministrativa per le altre posizioni, bensì la legge 17 luglio 1975, n. 400; il R.d. 16 marzo 1942, n. 267-Legge fallimentare e l’art. 2545 terdecies del codice civile, come richiamati nel d.m. 16 novembre 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico che ha decretato la liquidazione di CAPLAC e contestualmente ha nominato il Commissario liquidatore. La natura del potere esercitato da quest’ultimo non sarebbe riconducibile a quello “speciale” di cui al d.lgs. n. 270/1999, con conseguente inapplicabilità anche del suo articolo 68 dal quale la ricorrente desume la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla controversia.<br /> E’ inoltre eccepita l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso al Ministero dello sviluppo economico.<br /> All’udienza del 5 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 2. Deve essere accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione, con conseguente inammissibilità del ricorso.<br /> È pacifico che nella fattispecie non si applichi il d.lgs. n. 270/1999 poiché la CAPLAC, come da visura camerale, al 30 settembre 2016 presentava un numero di addetti pari a 22 mentre l’art. 2, comma 1, d.lgs. 270/1999 prevede quale presupposto per la sua applicazione la circostanza che l’impresa presenti, tra l’altro, “numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno”. Nel caso in esame, quindi, non possono essere fatti valere i principi desumibili dall’articolo 65 di tale normativa, come correttamente pretendono le parti resistenti. Il plesso giurisdizionale competente va invece individuato in base al criterio generale di riparto basato sulla posizione giuridica dedotta in giudizio.<br /> La procedura in esame è stata attivata ai sensi dell’articolo 2545 terdecies del codice civile in base al quale “in caso di insolvenza della società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa”. Quest’ultima è disciplinata dagli articoli 194 e seguenti del R.d. n. 267/1942 i quali configurano l’intervento pubblicistico in termini di vigilanza e direttiva dell’Amministrazione competente, senza che sia dato evincere alcun fenomeno di traslazione di potere pubblico in capo al commissario liquidatore. Questi non è, pertanto, qualificabile soggettivamente come organo sia pure indiretto dell’Amministrazione bensì come un soggetto che svolge attività di diritto civile sottoposta alla vigilanza di una pubblica autorità. Sono gli atti di quest’ultima che incidono posizioni di interesse legittimo mentre quelli del commissario non possono essere qualificati come “amministrativi”, poiché sono privi della relativa caratterizzazione soggettiva. Si tratta di atti che provengono da un soggetto privato a fronte dei quali non possono che insistere diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della controversia al Giudice Ordinario cui le parti della presente controversia sono pertanto rimesse, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo.<br /> Le spese processuali vengono compensate in ragione della novità della questione affrontata e delle incertezze giurisprudenziali in materia.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e rimette le parti al Giudice Ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Saverio Romano, Presidente<br /> Luigi Viola, Consigliere<br /> Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Alessandro Cacciari</strong>   <strong>Saverio Romano</strong>                               IL SEGRETARIO<br />  </div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2010 n.198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-6-2010-n-198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-6-2010-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2010 n.198</a></p>
<p>Pres. AMIRANTE – FINOCCHIARO la situazione di inadempimento dell&#8217;obbligazione relativa all&#8217;imposta di registro, emergente in occasione del processo di cognizione, non può avere l&#8217;effetto di precluderne lo svolgimento e la conclusione Fallimento e procedure concorsuali &#8211; Oneri fiscali &#8211; Art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-6-2010-n-198/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2010 n.198</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. AMIRANTE – FINOCCHIARO</span></p>
<hr />
<p>la situazione di inadempimento dell&#8217;obbligazione relativa all&#8217;imposta di registro, emergente in occasione del processo di cognizione, non può avere l&#8217;effetto di precluderne lo svolgimento e la conclusione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Fallimento e procedure concorsuali &#8211; Oneri fiscali &#8211; Art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26/04/1986, n. 131 &#8211; Ricorso al presidente del tribunale avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare, in difetto della preventiva registrazione, copia del verbale di conciliazione che ha definito il giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare promosso dall&#8217;istante &#8211; Dedotta illegittimità dell&#8217;avviso di liquidazione dell&#8217;imposta di registro dovuta, in relazione al suddetto verbale, dal ricorrente, che ha adito il giudice tributario &#8211; Divieto per i cancellieri e per i segretari degli organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, da loro formati o autenticati, se non dopo la registrazione e il relativo pagamento dell&#8217;imposta &#8211; Omessa previsione che possa essere rilasciata copia dell&#8217;atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest&#8217;ultimo, prima del pagamento dell&#8217;imposta di registro &#8211; illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest’ultimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), promosso dal Giudice delegato del Tribunale ordinario di Trani, nel procedimento vertente tra la Factorit s.p.a. e il cancelliere del Tribunale ordinario di Trani, con ordinanza del 15 aprile 2009, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 2009. <br />	<br />
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />	<br />
udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Il giudice delegato del Tribunale ordinario di Trani, nel corso del procedimento camerale promosso con ricorso, ai sensi dell’art. 745 del codice di procedura civile, dalla società Factorit s.p.a. avverso il rifiuto del cancelliere del Tribunale – motivato, ai sensi dell’articolo 66, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), dal mancato versamento dell’imposta di registro sull’atto – di rilasciare copia autentica del verbale di conciliazione, con il quale era stato definito un giudizio di opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), testo originario, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 66 del d.P.R. n. 131 del 1986 – rectius: art. 66, comma 2, dello stesso d.P.R. – nella parte in cui non consente il rilascio di copia dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest’ultimo, prima del pagamento dell’imposta di registro. <br />	<br />
Il rimettente premette che, con avviso di liquidazione e contestuale irrogazione di sanzione, l’Agenzia delle entrate di Trani aveva liquidato l’imposta di registro relativa al verbale di detta conciliazione di € 83.994,72, calcolandola in misura proporzionale anziché fissa, e che per tale ragione la Factorit s.p.a. aveva proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bari, invocando l’errata applicazione dell’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986. In pendenza di detto giudizio tributario, e, quindi, nelle more della registrazione dell’atto e del pagamento dell’imposta, la Factorit s.p.a. aveva chiesto alla cancelleria del Tribunale di Trani il rilascio di copia autentica del verbale di conciliazione onde poter procedere al deposito della stessa presso l’Ufficio fallimentare ai fini della variazione dello stato passivo. A seguito del rifiuto del cancelliere, la Factorit s.p.a. aveva promosso il giudizio nel corso del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale. <br />	<br />
Il giudice a quo osserva che l’art. 66 del citato d.P.R., al comma 1, stabilisce il divieto per cancellieri e segretari degli organi giurisdizionali di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, da essi formati o autenticati, se non dopo la registrazione degli stessi, con relativo pagamento dell’imposta, prevedendo, al secondo comma, tassative eccezioni al divieto di rilascio di copia di atti, nelle more della registrazione. A tali deroghe, previste dal legislatore, si è aggiunta quella introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 522 del 2002, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non ammette la possibilità del rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere alla esecuzione forzata, anche prima della registrazione. <br />	<br />
Secondo il rimettente, le ragioni poste a base della decisione della Corte sarebbero invocabili anche nella fattispecie in esame. Infatti, il giudizio di opposizione allo stato passivo di cui all’art. 98 del r.d. n. 267 del 1942, testo originario, si conclude con una sentenza che, qualora passata in giudicato, accerta definitivamente il credito e costituisce titolo per la c.d. variazione dello stato passivo fallimentare, adempimento rimesso alla cancelleria ad impulso di parte. <br />	<br />
Non dissimile dal caso esaminato sarebbe la definizione, avvenuta nel caso di specie, del giudizio con verbale di conciliazione giudiziale che ha accertato definitivamente il credito da ammettere al passivo. <br />	<br />
Anche in tale ipotesi, la variazione dello stato passivo costituirebbe il momento di raccordo tra il giudizio di opposizione, ormai concluso, ed il procedimento concorsuale in corso, raccordo che consente al creditore di ottenere effettiva tutela del diritto di credito accertato, attraverso la partecipazione ai riparti predisposti dagli organi fallimentari. Sicché, pur in assenza di una condanna nei confronti della curatela fallimentare, non potrebbe negarsi che l’effettiva attuazione giurisdizionale del diritto vantato dal creditore concorsuale si concretizza con l’inserimento del credito nello stato passivo. Anzi, tale iter procedimentale, in pendenza del fallimento, rappresenterebbe l’unica forma di tutela del creditore concorsuale, non potendo costui far valere il suo diritto al di fuori del concorso dei creditori, ai sensi degli artt. 51 e 52 legge fall. <br />	<br />
Pertanto, condizionare il rilascio della copia del verbale di conciliazione all’effettivo pagamento dell’imposta di registro equivarrebbe ad impedire l’attuazione del diritto di credito accertato giurisdizionalmente, tanto più là dove, come nella specie, penda contenzioso proprio in ordine alla legittimità della pretesa tributaria sul quantum debeatur e il tributo richiesto abbia anche consistenza notevole. Verrebbero così violati sia l’art. 24 della Costituzione, che assicura la possibilità non solo astratta e teorica di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, sia l’art. 3 della Costituzione, per l’ingiustificata irragionevole differenza di trattamento a seconda che il debitore da aggredire esecutivamente sia fallito ovvero in bonis, poiché solo nel secondo caso, giusta il tenore dell’art. 66 del d.P.R. n. 131 del 1986 a seguito della sentenza di questa Corte n. 522 del 2002, il creditore potrebbe, in pendenza di registrazione, ottenere subito la copia dell’atto indispensabile alla realizzazione del diritto accertato giudizialmente, promuovendo l’esecuzione forzata. <br />	<br />
In punto di rilevanza della questione, il rimettente, ribadita la natura giurisdizionale del procedimento camerale regolato dall’art. 745 cod. proc. civ., già affermata da questa Corte, sottolinea che, nella specie, l’esito del procedimento a quo è condizionato da quello della questione sollevata, non potendosi, neanche in via di interpretazione, ricondurre la soluzione del problema all’applicazione di taluna delle deroghe previste dal secondo comma del citato art. 66. <br />	<br />
2. – Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione. <br />	<br />
Premette l’Autorità intervenuta che i principi espressi da questa Corte con la richiamata sentenza n. 522 del 2002 si riferiscono a fattispecie diversa da quella dalla quale trae origine la questione di costituzionalità in esame, trattandosi in quel caso, a differenza che in questo, di instaurare una procedura esecutiva, in relazione alla quale è stato ritenuto prevalente l’interesse alla difesa del soggetto esecutante su quello dello Stato alla riscossione dell’imposta. <br />	<br />
Ciò posto, l’Avvocatura rileva che la disposizione censurata deve essere coordinata con l’art. 65 del d.P.R. n. 131 del 1986, finalizzato ad evitare che le parti omettano la registrazione degli atti che sono soggetti a tale obbligo in un termine fisso. Al fine di valutare la conformità a Costituzione della norma censurata, dovrebbe, quindi, verificarsi la prevalenza o meno dell’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi rispetto al contrapposto interesse privato a far valere determinati diritti parimenti tutelati dalla Costituzione. <br />	<br />
Al riguardo, l’Avvocatura ricorda che la citata sentenza n. 522 del 2002 ha sottolineato che l’interesse alla riscossione dei tributi è posto dall’art. 53 Cost. sullo stesso piano di ogni diritto individuale. La costituzionalizzazione dell’interesse alla riscossione dei tributi potrebbe, dunque, giustificare i divieti di cui all’art. 66 censurato. Del resto – conclude l’Autorità intervenuta – lo stesso legislatore, là dove non ha ritenuto prevalente l’interesse alla riscossione delle imposte, ha individuato, nell’esercizio della sua discrezionalità, le eccezioni al principio del divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati (art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986). </p>
<p><i></p>
<p align=center>Considerato in diritto </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>1. – Il giudice delegato del Tribunale ordinario di Trani dubita della legittimità costituzionale dell’art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) – rectius: art. 66, comma 2, dello stesso d.P.R. – nella parte in cui non consente il rilascio di copia dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest’ultimo, prima del pagamento dell’imposta di registro, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, in funzione della circostanza che il debitore da aggredire sia fallito ovvero in bonis, poiché solo nel secondo caso il creditore potrebbe, in pendenza della registrazione, ottenere subito la copia dell’atto, indispensabile alla realizzazione del diritto accertato giudizialmente, promuovendo l’azione forzata; nonché per violazione dell’art. 24 della Costituzione, per l’impedimento all’attuazione del diritto di credito accertato giurisdizionalmente. <br />	<br />
2. – La questione è fondata. <br />	<br />
2.1. – L’art. 66, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che «i soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati». Il successivo comma 2 prevede che la disposizione indicata non si applica ad una serie di atti tassativamente enunciati. <br />	<br />
Questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede che la norma contenuta nel comma 1 dello stesso art. 66 non si applica al rilascio dell’originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere all’esecuzione forzata (sentenza n. 522 del 2002). <br />	<br />
La decisione muove dalla considerazione che la legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), ha imposto al legislatore delegato, come principio direttivo, di eliminare «ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi» (articolo 7, n. 7). <br />	<br />
In attuazione di tale principio, l’articolo 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell’imposta di registro), il cui contenuto è poi sostanzialmente confluito nell’articolo 65 del d.P.R. n. 131 del 1986, ha soppresso il divieto di utilizzazione in giudizio di atti non registrati previsto dalla disciplina precedente, stabilendo, in luogo dello stesso, l’obbligo del cancelliere di inviarli all’ufficio del registro. <br />	<br />
«Il legislatore della riforma» – osserva la citata sentenza – «ha pertanto ritenuto che la situazione di inadempimento dell’obbligazione relativa all’imposta di registro, emergente in occasione del processo di cognizione, non può avere l’effetto di precluderne lo svolgimento e la conclusione. È chiaro il giudizio di valore così espresso, per cui, nel bilanciamento tra l’interesse fiscale alla riscossione dell’imposta e quello all’attuazione della tutela giurisdizionale, il primo è ritenuto sufficientemente garantito dall’obbligo imposto al cancelliere di informare l’ufficio finanziario dell’esistenza dell’atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossione. Discipline di contenuto sostanzialmente identico sono state introdotte – sia pure in tempi diversi – per le imposte di successione, di bollo e sul valore aggiunto». <br />	<br />
Considerando il bilanciamento fra i due interessi alla luce del principio secondo cui la garanzia della tutela giurisdizionale posta dall’articolo 24, primo comma, Cost. comprende anche la fase dell’esecuzione forzata, la quale è diretta a rendere effettiva l’attuazione del provvedimento giurisdizionale, la scelta compiuta dalla norma di cui si tratta è stata ritenuta da questa Corte irragionevole e contrastante con l’art. 24 della Costituzione (sentenza n. 321 del 1998). <br />	<br />
Tale scelta comportava che la valutazione di bilanciamento fra l’interesse all’effettività della tutela giurisdizionale e quello alla riscossione dei tributi fosse effettuata, per i due tipi di processo, in modo irragionevolmente diverso: l’inadempimento dell’obbligazione tributaria – che pure non ha precluso lo svolgimento del processo di cognizione fino all’emanazione della sentenza (o di altro provvedimento esecutivo) ed ha determinato solo la comunicazione da parte del cancelliere all’ufficio del registro degli atti non registrati – impediva infatti che alla sentenza (o al provvedimento esecutivo) fosse data attuazione mediante l’esercizio della tutela giurisdizionale in via esecutiva. <br />	<br />
I principi posti a base della richiamata sentenza si attagliano anche alla fattispecie in esame. Infatti, posto che la conciliazione giudiziale accerta il credito da ammettere al passivo, l’unico sistema attraverso il quale il creditore può ottenere tutela del proprio diritto è quello della partecipazione al riparto attraverso l’inserimento del credito nello stato passivo. Pertanto, la esclusione di tale possibilità, prima della registrazione dell’atto, pone il creditore in una condizione analoga a quella in cui viene a trovarsi il creditore cui sia inibita la esecuzione forzata per il mancato rilascio della copia della sentenza che ne abbia accertato il credito, prima della registrazione dell’atto. Condizione, quest’ultima, presa appunto in considerazione e tutelata con la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla citata sentenza n. 522 del 2002. <br />	<br />
Né può accedersi alla tesi dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui appartiene in ogni caso alla discrezionalità del legislatore attribuire prevalenza all’interesse alla riscossione delle imposte e, quindi, legittimare il divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati, trovando, invece, tale discrezionalità un limite insuperabile con riferimento alle ipotesi in cui, come nella specie, il divieto sia, per le stesse ragioni esposte nella sentenza da ultimo richiamata, irragionevole. <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI <BR><br />
</B>LA CORTE COSTITUZIONALE </P><BR><br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell’atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest’ultimo. <br />	<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Francesco AMIRANTE, Presidente <br />	<br />
Alfio FINOCCHIARO, Redattore <br />	<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere <br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010. <br />	<br />
Il Direttore della Cancelleria <br />	<br />
F.to: DI PAOLA <br />	<br />
<b></b></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2009 n.5759</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-9-2009-n-5759/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-9-2009-n-5759/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-9-2009-n-5759/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2009 n.5759</a></p>
<p>Pres. Varrone Est. Scanderbeg Bisaglia ( Avv. Janna) Ministero Atiività Produttive, 8 Avv. dello stato) ed altri sulla nuova procedura per la nomina del commissario liquidatore Fallimento e procedure concorsuali – Stato d’insolvenza – Procedura &#8211; Commissario straordinario &#8211; Commissario liquidatore – Continuità &#8211; Assenza Ai sensi dell’art. 7, L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-9-2009-n-5759/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2009 n.5759</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-9-2009-n-5759/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2009 n.5759</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone Est. Scanderbeg<br /> Bisaglia ( Avv. Janna)   Ministero Atiività Produttive, 8 Avv. dello stato)<br /> ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla nuova procedura per la nomina del commissario liquidatore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Fallimento e procedure concorsuali – Stato d’insolvenza – Procedura &#8211; Commissario straordinario  &#8211; Commissario liquidatore – Continuità &#8211; Assenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi  dell’art. 7, L. 12 n. 273/2002, è prevista un’interruzione temporale tra la decadenza  degli organi commissariali, nominati  ai sensi della legge 1979, e la nomina dei  commissari liquidatori ai sensi della nuova disposizione normativa . Tale norma, prefigurando un distacco temporale tra la decadenza degli organi di gestione straordinaria e la nomina dei nuovi commissari liquidatori, ha inteso elidere ogni possibile profilo di continuità nella carica gestoria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 637 del 2004, proposto da: <br />	<br />
<b>Bisaglia Fernando</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Cesare Janna, Andrea Manzi, con domicilio eletto presso Andrea A in Roma, via Federico Confalonieri, 5; </p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero delle Attività Produttive</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Melandri Mario, Mancini Sergio; Bonivento Riccardo<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni C. Sciacca, con domicilio eletto presso Giovanni Sciacca in Roma, via della Vite, 7; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del Tar Lazio &#8211; Roma :sezione Iii Ter n. 07214/2003, resa tra le parti, concernente NOMINA COMMISSARI LIQUIDATORI DEL GRUPPO SACCARIFERO VENETO.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 giugno 2009 il dott. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. E’impugnata la sentenza del Tar Lazio n.7214 del 2003 con la quale detto tribunale ha respinto il ricorso proposto dal dr Fernando Bisaglia per l’annullamento del decreto ministeriale di nomina del dr Bonivento, dell’avv. Mancini e del dr Melandri a commissari liquidatori nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla società Cavarzese Produzioni Industriali spa nonché alle altre società a quest’ultima collegate.<br />	<br />
A motivo del gravame l’appellante, già commissario straordinario del predetto gruppo societario a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza dello stesso, deduce la illegittimità sotto svariati profili della contestata nomina della suindicata terna di professionisti, avvenuta a suo dire in spregio ai principi fondamentali dell’art. 241/90 nonché in aperta violazione dell’art. 7 della legge n. 273/2002. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto in primo grado gravato, in totale riforma della impugnata decisione.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il dr. Bonivento per resistere all’appello e per chiederne la reiezione. All’udienza del 26 giugno 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. <br />	<br />
2.L’appello è infondato e non merita accoglimento. <br />	<br />
La questione da dirimere può essere compendiata nel seguente quesito: se sia o meno legittimo, sotto i profili censori riproposti dal dr Bisaglia in appello, il provvedimento di nomina dei citati professionisti a commissari liquidatori del predetto gruppo industriale, adottato ai sensi dell’art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, tenuto conto che con l’atto impugnato – d.m. del 10 marzo 2003 – l’autorità ministeriale non ha inteso riconoscere una posizione giuridica differenziata al ricorrente, nonostante che questi avesse rivestito la carica di commissario straordinario del gruppo dal 5 aprile 1989 fino all’entrata in vigore della citata disposizione e che, quindi, avesse un qualificato interesse – reso appariscente dalla intrapresa iniziativa giurisdizionale – ad essere egli stesso nominato commissario liquidatore, in continuità rispetto all’incarico di commissario straordinario disimpegnato precedentemente. <br />	<br />
Il quesito, cui va data, per le ragioni che si esporranno, risposta positiva, va naturalmente scrutinato alla luce dei motivi d’appello.<br />	<br />
3.Col primo motivo l’appellante lamenta che l’autorità ministeriale intimata, e lo stesso Tar nella parte della gravata pronuncia in cui ne avrebbe assecondato la lettura interpretativa, avrebbe erroneamente fatto applicazione nel caso all’esame della disposizione introdotta dal citato art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273 ( recante Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95). In particolare, l’appellante deduce che la citata disposizione non si porrebbe, a differenza di quanto evidenziato dai primi giudici, in linea di discontinuità con la legge 3 aprile 1979 n. 95 ( di conversione del DL 30 gennaio 1979 n. 26), di talchè la figura del commissario liquidatore prevista dalla legge del 2002 , ben potrebbe essere assimilata a quella del commissario straordinario prevista dalla legge del 1979 quale organo gestorio nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; di qui, a parere dell’appellante, la conseguenza della piena fondatezza della sua pretesa giuridica a vedersi riconfermato nell’incarico commissariale, tanto più ch’egli aveva di già intrapreso – peraltro con riconosciuta competenza e abnegazione &#8211; l’attività di liquidazione del gruppo societario suindicato nella veste di commissario straordinario, onde evidenti ragioni di opportunità e di semplificazione procedimentale avrebbero imposto la sua riconferma, peraltro sollecitata dal comitato di sorveglianza, nell’interesse generale e dei creditori in particolare .<br />	<br />
La censura non appare meritevole di favorevole apprezzamento. <br />	<br />
Dispone testualmente il citato art. 7 che < I commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle attività produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull'attività svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attività svolta presentati, il Ministero delle attività produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa.><br />	<br />
Come è evidente dalla semplice lettura della disposizione appena richiamata , è la legge che ha inteso prevedere una cesura temporale ben netta tra la decadenza degli organi commissariali nominati ai sensi della legge del 1979 – decadenza operante anch’essa ope legis &#8211; e la nomina dei commissari liquidatori ai sensi delle nuove disposizioni normative. E’ chiaro, in particolare, che la testè riportata disposizione, prefigurando un distacco temporale tra la decadenza degli organi di gestione straordinaria e la nomina dei nuovi commissari liquidatori, abbia inteso propriamente elidere ogni possibile profilo di continuità nella carica gestoria, pur senza escludere in linea astratta che detta nuova nomina commissariale potesse cadere sulla stessa persona fisica incaricata di svolgere le funzioni di commissario straordinario. Il dato testuale suindicato, nel frapporre uno iato temporale tra cessazione ope legis delle vecchie strutture commissariali e nomina dei nuovi liquidatori, vale peraltro a evidenziare, come correttamente argomentato dal giudice di prima istanza, la diversa finalità, almeno tendenziale, avuta di mira dal legislatore nei distinti interventi normativi ; ed infatti, mentre con la legge del 1979 la finalità primaria avuta di mira era quella del risanamento delle imprese in crisi, con la legge del 2002 l’intento è al contrario precipuamente liquidatorio, sul presupposto implicito della inutilità di procrastinare ulteriormente gestioni commissariali che il tempo avesse dimostrato infruttuose sul piano del recupero dell’efficienza aziendale. <br />	<br />
Da tanto si ricava agevolmente, sul piano interpretativo, che anche le professionalità chiamate ai distinti ruoli gestori ( l’uno finalizzato alla sopravvivenza aziendale a seguito del positivo esperimento dell’attività di risanamento, l’altro alla liquidazione dell’attivo ed alla soddisfazione delle ragioni creditorie in vista dell’estinzione dell’ente societario) non risultano, per chiara opzione normativa, tendenzialmente sovrapponibili, tenuto conto dei distinti compiti e funzioni cui mettono capo le diverse attività, e cioè quella di amministrazione attiva in funzione del risanamento del compendio aziendale e quella della sua integrale liquidazione. Ben si giustifica pertanto che, a fronte di un dettato legislativo così chiaro nello scindere anche temporalmente i due momenti dell’unico fenomeno giuridico regolato ( decadenza ope legis delle precedenti strutture e nomina dei nuovi commissari), l’autorità ministeriale abbia ritenuto di aver mano libera nella individuazione dei nuovi professionisti da nominare, limitandosi a registrare <il fatto> della intervenuta decadenza dell’organo straordinario di amministrazione, quale presupposto ineludibile per la nomina dei liquidatori, ma senza far luogo in sede di investitura di costoro a previa scelta comparativa con il precedente commissario straordinario.<br />	<br />
Da tale punto di vista appare pertanto del tutto inconsistente la censura di difetto di motivazione dell’atto ministeriale in primo grado impugnato, se si tien conto soprattutto della natura eminentemente fiduciaria dell’incarico commissariale di che trattasi e della sua peculiarità desumibile dalla formulazione della fattispecie legislativa suindicata, che vale a ben distinguere l’atto stesso dai provvedimenti di nomina del personale apicale presso le amministrazioni pubbliche ( ed in particolare, dei dirigenti), cui si riferisce la giurisprudenza citata dall’appellante a proposito del necessario corredo motivazionale dei relativi atti di investitura.<br />	<br />
Né ha pregio il rilievo secondo cui l’attività di liquidazione, in quanto già intrapresa presso il gruppo saccarifero veneto, meritava di essere continuata ad opera del medesimo professionista, dato che, così posta, la questione assume i tratti della quaestio facti incapace di spostare i termini giuridici del problema nei sensi dianzi indicati e suscettibile di essere apprezzata sul piano della sola opportunità ( id est del merito amministrativo), come tale insindacabile in questa sede.<br />	<br />
D’altra parte nessun rilievo censorio risulta articolato in ordine alla professionalità dei nominati commissari liquidatori, di cui evidentemente non si contestano le qualità tecnico-professionali, né la coerenza dei profili curriculari di ciascuno rispetto all’incarico loro affidato; di tal che appare ancor più evidente il già indicato profilo di mera opportunità amministrativa riguardo alla nomina dei liquidatori nella persona di soggetti distinti rispetto al commissario straordinario, dato che era ragionevole e plausibile presumere che anche l’attività liquidatoria, ove già intrapresa dal commissario straordinario ( odierno appellante), potesse proficuamente essere portata a compimento dai nuovi professionisti nominati in forza del contestato decreto ministeriale.<br />	<br />
4.Da ultimo, appare manifestamente infondata, come rilevato dal Tar, la questione della pretesa illegittimità costituzionale, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 97 della Cost., dell’art. 7 della citata legge n.273/2002, ove interpretata nel senso che essa trovi indistinta applicazione con riferimento a tutte le amministrazioni straordinarie di grandi imprese in crisi regolate dal DL 26/1979. Si è già detto, infatti, che con scelta non censurabile sul piano della ragionevolezza, il legislatore ha inteso sostituire automaticamente ( e cioè a prescindere dalla qualità dell’azione in concreto disimpegnata da ciascuno) gli amministratori straordinari in carica alla data di entrata in vigore della predetta legge del 2002 secondo il già indicato meccanismo, che neppure indirettamente partecipa dei caratteri della misura a contenuto sanzionatorio; ma detta sostituzione automatica riguarda soltanto il profilo soggettivo dell’organo gestorio e non comporta naturalmente automatica inapplicabilità del DL 26/79, che anzi continua ad applicarsi per via del richiamo, contenuto nel terzo comma del citato art. 7, al regime transitorio di cui all’art. 106 del d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 ( che impone l’applicazione del regime anteriore disciplinato dal citato DL con riferimento a quelle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di riforma della amministrazione straordinaria, sia già stato dichiarato lo stato di insolvenza). A ciò aggiungasi che, nel caso all’esame, la questione è altresì irrilevante, dato che nella stessa prospettazione dell’appellante il gruppo societario affidato alle sue cure di amministratore straordinario aveva già intrapreso la liquidazione dell’attivo al momento della sostituzione commissariale; il che conferma la coerenza della scelta di far luogo, quantomeno nella specie, alla nomina di professionisti esperti nelle attività liquidatorie, in sostituzione dell’organo di amministrazione straordinaria. Né nella legge sospettata di incostituzionalità, nonchè nella interpretazione datane dalla amministrazione, potrebbe leggersi, come peraltro già evidenziato, un divieto legale assoluto di investitura dei vecchi commissari straordinari nel nuovo ruolo di commissari liquidatori, con conseguente vulnus per il principio costituzionale di buon andamento, restando piuttosto tale potere di nomina legato a valutazioni di opportunità che, nel caso in esame, non risultano per quanto detto inficiate da profili di palese irragionevolezza. <br />	<br />
In definitiva, per le superiori considerazioni, l’appello va respinto e va confermata l’impugnata decisione.<br />	<br />
Le spese del grado possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi. <br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Claudio Varrone, Presidente<br />	<br />
Aldo Fera, Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/09/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-29-9-2009-n-5759/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2009 n.5759</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2009 n.5179</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-9-2009-n-5179/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-9-2009-n-5179/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-9-2009-n-5179/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2009 n.5179</a></p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-9-2009-n-5179/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2009 n.5179</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-9-2009-n-5179/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/9/2009 n.5179</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Branca Est. Saltelli<br /> Badiali ( Avv.Ljjoi) c/ Comune di Roma ( Sportelli)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza del G.A. in materia di procedure concorsuali per l&#8217;assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione  e competenza – G. A. – Lavoro P.A. – Assunzione dipendenti &#8211; Procedure concorsuali &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 63, comma 4, Dlgs 30 marzo 2001, n. 165,  restano devolute al giudice amministrativo soltanto le controversie in materie di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Per controversie in tale materia, devono intendersi quelle attinenti alla fase del concorso, all’adozione del bando, fino all’approvazione della graduatoria definitiva con cui si concludono le operazioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  &#8211; Quinta  <i>Sezione<br />	<br />
</i></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la seguente 	</p>
<p align=center>	<br />
DECISIONE</b><br />	<br />
<b>D E C I S I O N E IN FORMA SEMPLIFICATA<br />	<br />
ex art. 9 legge 21 luglio 2000, n. 205 <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>sul ricorso in appello iscritto al NRG. 3207 dell’anno 2009 proposto da <br />	<br />
<B>BADIALI RAFFAELLA</B>, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Lijoi, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Britannia, n. 54;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>COMUNE DI ROMA, </B>in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Sportelli, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;</p>
<p><i><b>per la riforma</b></i><br />	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, n. 136 del 14 gennaio 2009;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e la relativa memoria difensiva;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla udienza in camera di consiglio, del 5 giugno 2009, il Consigliere Carlo Saltelli; Uditi, altresì, gli avvocati Lijoi e Sportelli;<br />	<br />
VISTO l’art. 26, comma 4, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato ed integrato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />	<br />
Uditi per le parti gli avvocati Lijoi e Sportelli, resi edotti dell’intenzione della Sezione di decidere la causa con sentenza in forma semplificata, stante l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria;</p>
<p><b>    CONSIDERATO</b> in fatto:<br />	<br />
&#8211; che con sentenza n. 136 del 14 gennaio 2009 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto dalla signora Raffaela Badiali avverso la de<br />
&#8211; che con atto di appello notificato il 26 marzo 2009 la signora Raffaela Badiali ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone la erroneità alla stregua di due ordini di motivi, rubricati rispettivamente, il primo “Travisamento ed erronea valutazi<br />
&#8211; che il Comune di Roma, costituitosi in giudizio, ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto; </p>
<p><B>RITENUTO </B>in diritto:<br />	<br />
&#8211; che ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, restano devolute al giudice amministrativo soltanto le controversie in materia di proce<br />
&#8211; che la giurisprudenza ha precisato che per controversie in materia di procedure concorsuali devono intendersi quelle attinenti alla fase del concorso, all’adozione del bando (con il quale l’amministrazione manifesta all’esterno la decisione di reclutare<br />
&#8211; che nel caso in esame, diversamente da quanto prospettata dall’appellante, la controversia non attiene alla legittimità della fase concorsuale per l’assunzione alle dipendenza presso una pubblica amministrazione, quanto piuttosto di un atto che ha incis<br />
&#8211; che, pertanto, in tale situazione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, irrilevante essendo la dedotta circostanza che la revoca dell’autorizzazione all’assunzione sarebbe fondata sul sopravvenuto accertamento della carenza dei requisiti di p<br />
&#8211; che la sentenza impugnata deve essere pertanto confermata, non potendo predicarsi la sua erroneità neppure la indicazione nella sua epigrafe della società RPR S.p.a., che non è stata intimata, trattandosi al riguardo di un mero <i>lapsus calami;<br />	<br />
</i>&#8211; che quanto alle spese del giudizio essere possono essere compensate; <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello indicato in epigrafe, lo respinge, confermando la sentenza impugnata, con la precisazione che la RPR S.p.A. non è parte del giudizio.<br />	<br />
Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma, addì 5 giugno 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori:<br />	<br />
MARZIO BRANCA                                &#8211;  Presidente<br />	<br />
FRANCESCO CARINGELLA                &#8211; Consigliere<br />	<br />
CARLO SALTELLI                                 &#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
GABRIELE  CARLOTTI                         &#8211; Consigliere<br />	<br />
ROBERTO CAPUZZI                              &#8211;  Consigliere       	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p><b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..03/09/2009&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
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