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	<title>Espropriazione per pubbica utilita&#039;-Esecuzione dei lavori Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Espropriazione per pubbica utilita&#039;-Esecuzione dei lavori Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Procedura concernente l’attuazione del progetto di ampliamento di una struttura cimiteriale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/procedura-concernente-lattuazione-del-progetto-di-ampliamento-di-una-struttura-cimiteriale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/procedura-concernente-lattuazione-del-progetto-di-ampliamento-di-una-struttura-cimiteriale/">Procedura concernente l’attuazione del progetto di ampliamento di una struttura cimiteriale</a></p>
<p>La sentenza in rassegna annulla ab initio l’intera procedura concernente l’attuazione del progetto di ampliamento di una struttura cimiteriale. La pronuncia travolge non solo gli atti stricto sensu connessi alla procedura ablatoria, ma tutte le deliberazioni anteriori prodromiche alla stessa (compresa l’approvazione del progetto, ritenuta, dal Tribunale, carente delle misure</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/procedura-concernente-lattuazione-del-progetto-di-ampliamento-di-una-struttura-cimiteriale/">Procedura concernente l’attuazione del progetto di ampliamento di una struttura cimiteriale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/procedura-concernente-lattuazione-del-progetto-di-ampliamento-di-una-struttura-cimiteriale/">Procedura concernente l’attuazione del progetto di ampliamento di una struttura cimiteriale</a></p>
<p>La sentenza in rassegna annulla ab initio l’intera procedura concernente l’attuazione del progetto di ampliamento di una struttura cimiteriale.</p>
<p>La pronuncia travolge non solo gli atti stricto sensu connessi alla procedura ablatoria, ma tutte le deliberazioni anteriori prodromiche alla stessa (compresa l’approvazione del progetto, ritenuta, dal Tribunale, carente delle misure partecipative contemplate dagli artt. 10 ss. L. 865/71).</p>
<p>Il collegio giudicante individua un duplice ordine di motivi che induce a ritenere sussistente la fondatezza delle censure dedotte dai ricorrenti.</p>
<p>1. Sotto il primo profilo, assorbente si palesa la mancata introduzione di una valida variante al vigente P.R.G.</p>
<p>In tal senso, una valutazione delle ragioni fondanti non può prescindere da una attenta analisi della norma contenuta nell’art. 1 L. 3.1.1978 n. 1.</p>
<p>Il comma 5 dell’articolo in questione dispone che, qualora le opere ricadano su aree che, negli strumenti urbanistici approvati, non sono destinate a pubblici servizi (ovvero sono destinate a tipologie di servizi differenti da quelle cui si riferiscono le opere medesime), «la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stesi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva»: difatti, è prevista una forma di approvazione, semplificata, secondo le modalità di cui agli articoli 6 ss. L. 167/62. Approvazione, quest’ultima, comunque fondata sulla previa instaurazione del contraddittorio: deposito del piano, per 10 giorni, presso la segreteria comunale, da effettuarsi entro 5 giorni dalla sua deliberazione deliberazione; presentazione delle opposizioni entro venti giorni dalla inserzione nel F.A.L.; approvazione della regione entro sessanta giorni.</p>
<p>Tralasciando gli aspetti meramente ermeneutici della norma (già affrontati in questa rivista nel n. 7/2000: Espropriazione per p.u. ed approvazione di una variante, nota a Consiglio di Stato, sez. IV, ord.za n. 23.5.2000 n. 2466, pag. http://www.giustamm.it/articoli/biamonte_variante.htm), appare significativo evidenziare che, nel caso di specie, il Consiglio comunale aveva, una prima volta, nel 1995, approvato il progetto preliminare senza compiere l’iter di cui alla L. 167, e, successivamente alla proposizione del ricorso, nel giugno 2000, trasfuso di fatto, in una nuova delibera (anch’essa impugnata con un ricorso riunito al primo e deciso con la medesima sentenza), il contenuto della precedente, specificando che l’approvazione costituisce variante al P.R.G. .</p>
<p>Per il Tribunale Amministrativo la totale mancanza, in radice, delle determinazioni ad opera dell’autorità competente a pronunciarsi sull’approvazione dello strumento urbanistico è tale da comportare la totale illegittimità di entrambi i provvedimenti, così che esso può concludere, senza dubbio alcuno, che «l’occupazione dei suoli occorrenti all’ampliamento del cimitero, disposta quanto ancora non si è perfezionato l’iter di formazione della variante, si palesa illegittima (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10.2.2000, n. 721).</p>
<p>2. L’altra censura di legittimità involge l’omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale nei confronti dei soggetti coinvolti.</p>
<p>Gli effetti della pronuncia sul punto, si comprendono immediatamente.</p>
<p>Il Tribunale, infatti, non intende semplicemente riferirsi alla mancata comunicazione ex art. 7 L. 241/90 nella fase immediatamente anteriore all’emanazione del decreto di occupazione, ma alla violazione, ab initio, della normativa che impone, sin dall’approvazione del progetto il coinvolgimento degli individui titolari di interessi potenzialmente confliggenti.</p>
<p>Nel caso di specie «non risulta che l’amministrazione abbia adempiuto a quelle formalità, contemplate dall’art. 10 della legge n. 865 del 1971, che consentono agli espropriandi di partecipare al procedimento ablatorio (con deduzioni e osservazioni) in una fase precoce, quando ancora non si è sostanzialmente cristallizzata l’elaborazione progettuale dell’opera di pubblica utilità». Pertanto, non sarebbe stato sufficiente un mero avviso di avvio del procedimento, notificato con il mero scopo di adempiere, formalmente, ad un obbligo di legge (come normalmente avviene nelle amministrazioni), rivelandosi imprescindibile una sostanziale partecipazione procedimentale dei soggetti coinvolti.</p>
<p>Le ragioni possono essere comprese alla luce di recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.</p>
<p>Costituisce ormai principio consolidato quello per cui, nell’ipotesi di dichiarazione di p.u. per implicito (insita nell’approvazione del progetto di opere pubbliche ex L. 1/78), sussiste non solo l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 7.8.1990 n. 241 (Cons. Stato, Ad. Plen., 15.9.1999, n. 14), ma anche quello di consentire l’attuazione delle preventive misure di partecipazione di cui all’art. 10 L. 865/71 (deposito e notificazione del progetto, osservazioni degli interessati, pronuncia sulle stesse).</p>
<p>L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., 24.1.2000, n. 2) ha affermato che, qualora nel procedimento di formazione dell’approvazione del progetto dell’opera pubblica tali misure di partecipazione siano state omesse, il provvedimento finale deve ritenersi illegittimo. Infatti, «nel caso di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, suo presupposto di legittimità è non solo una dichiarazione di urgenza e indifferibilità dell’opera, ma altresì una dichiarazione di pubblica utilità valida ed efficace».</p>
<p>Nell’ipotesi oggi esaminata l’amministrazione non solo ha omesso la comunicazione dell’avvio del procedimento, ma ha impedito, altresì, la partecipazione dei soggetti coinvolti (che, in quanto destinatari di provvedimenti restrittivi della loro sfera, erano portatori di interessi oppositivi), omettendo di attuare le misure di partecipazione di cui all’art. 10 ss. L. 865/71.</p>
<p>Né potrebbe costituire valida giustificazione affermare che l’urgenza ha impedito l’attuazione di tali fondamentali misure di partecipazione. Infatti, anche alla luce della autorevole giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria, la questione non attiene alla semplice comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/90 in relazione ad un isolato provvedimento ablatorio (che, in ipotesi, di somma urgenza, potrebbe essere omessa, sulla base di congrua motivazione), ma al complesso di tutte le misure predisposte dalla Legge (in particolare dall’art. 10 L. 865/1971), onde consentire a tutti i soggetti coinvolti una adeguata partecipazione procedimentale.</p>
<p>Nell’ipotesi che ci occupa il progetto risale al 1995, e, pertanto, appare totalmente ingiustificato il comportamento dell’amministrazione Comunale, la quale, pur avendo a disposizione un tale lasso temporale, ha totalmente omesso la partecipazione al procedimento espropriativo dei soggetti coinvolti.</p>
<p>3. Importante evidenziare anche la posizione espressa in merito all’ammissibilità dell’impugnativa concernente l’atto di mera adozione di una variante al P.R.G.</p>
<p>«L’adozione di una variante urbanistica, conseguente all’approvazione del progetto di un’opera pubblica, produce direttamente sul regime dei suoli interessati gli effetti prodromici tipici dell’atto di adozione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30.4.1998 n. 702)». Per tali ragioni il Tribunale non ritiene di escludere la sussistenza dell’interesse alla proposizione di una autonoma e immediata impugnativa in sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22.4.1996, n. 536).</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/procedura-concernente-lattuazione-del-progetto-di-ampliamento-di-una-struttura-cimiteriale/">Procedura concernente l’attuazione del progetto di ampliamento di una struttura cimiteriale</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Espropriazione per p.u. ed approvazione di una variante</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazione-per-p-u-ed-approvazione-di-una-variante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:27:58 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazione-per-p-u-ed-approvazione-di-una-variante/">Espropriazione per p.u. ed approvazione di una variante</a></p>
<p>Con l’ordinanza in esame il Consiglio di Stato ha sospeso un decreto di occupazione di urgenza in attuazione di un progetto di ampliamento di un cimitero comunale. I profili di legittimità presi in considerazione attengono alle modalità di adozione e approvazione della variante al P.R.G. vigente nel Comune interessato, che,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazione-per-p-u-ed-approvazione-di-una-variante/">Espropriazione per p.u. ed approvazione di una variante</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazione-per-p-u-ed-approvazione-di-una-variante/">Espropriazione per p.u. ed approvazione di una variante</a></p>
<p>Con l’<a href="/ga/id/2000/7/937/g">ordinanza in esame</a> il Consiglio di Stato ha sospeso un decreto di occupazione di urgenza in attuazione di un progetto di ampliamento di un cimitero comunale.</p>
<p>I profili di legittimità presi in considerazione attengono alle modalità di adozione e approvazione della variante al P.R.G. vigente nel Comune interessato, che, ad avviso della Sez. IV, non è risultata validamente introdotta, così da consentirgli di superare la pronuncia della V sezione del TAR Campania che si era limitata a respingere l’istanza incidentale di sospensione sul presupposto che, per il ricorrente, il danno lamentato non sembrava grave ed irreparabile e, comunque, recessivo rispetto alle esigenze manifestate dall’amministrazione resistente.</p>
<p>Una valutazione delle ragioni della pronuncia de qua deve essere condotta alla luce della disciplina contenuta nell’art. 1 della L. 3.1.1978 n. 1.</p>
<p>La normativa richiamata, infatti, prevede una procedura accelerata per l’esecuzione di opere pubbliche, contemplando delle modalità semplificate al fine di pervenire all’introduzione di varianti al P.R.G., nel contemperamento delle esigenze di celerità imposte all’azione della P.A. dall’interesse pubblico con gli altri interessi coinvolti.</p>
<p>Nella specie, il co. 5 dell’art. 1 in parola dispone che, nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi (oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime), «la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di approvazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962 n. 167, e successive modificazioni». Si stabilisce poi che «la regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti».</p>
<p>La procedura introduttiva della variante, come può evincersi, è sempre caratterizzata dalla cadenza procedimentale adozione – approvazione, ma è semplificata, in quanto essa si svolge nelle forme contemplate dalla L. 167/62 (in ogni caso rispettose della partecipazione al procedimento dei cittadini: entro 5 giorni dalla deliberazione il piano, previa immediata notizia al pubblico, deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi per i dieci giorni successivi; entro venti giorni dalla inserzione nel Foglio annunzi legali gli interessati possono presentare le proprie opposizioni) e, al tempo stesso, accelerata, prevedendosi che la regione entro sessanta giorni emani il decreto di approvazione.</p>
<p>Deve anche evidenziarsi che la norma esaminata ha subito una novella introdotta dall’art. 4 L. 18.11.1998 n. 415. Il disposto dell’articolo 1 co. 5, infatti, nella nuova formulazione, fa riferimento all’approvazione sia del progetto preliminare ad opera del Consiglio Comunale, sia di quello definitivo esecutivo da parte della Giunta, disponendo che le relative delibere «costituiscono variante» (si noti l’uso del plurale) e che le stesse «vengono approvate» ai sensi della L. 167/62.</p>
<p>La precedente norma, invece, si limitava a riferirsi alla delibera approvazione del consiglio comunale. Dal nuovo dato normativo emerge, dunque, la necessità di una approvazione di entrambe le delibere nelle forme della L. 167 (l’uso del plurale da parte del legislatore è inequivoco), pur lasciando aperto il dubbio interpretativo concernente la sequenza procedimentale da seguire: le due delibere necessitano di separate approvazioni regionali (prima l’approvazione della delibera consiliare e, successivamente, di quella di giunta: soluzione da preferire, sia perché maggiormente rispettosa dell’art. 32 L. 142/90 – che demanda al Consiglio Comunale la definizione degli strumenti urbanistici – , sia perché consente un più attento controllo da parte dell’autorità preposta all’approvazione, specialmente quando intercorre un notevole lasso temporale tra approvazione del progetto preliminare e di quello definitivo), oppure la loro approvazione si risolve in un unico contesto (soluzione maggiormente in linea con il carattere semplificato e accelerato introdotto dal legislatore) ?</p>
<p>Quanto alla legittimità dell’azione amministrativa è chiaro che la variante entra in vigore solo con l’approvazione regionale ed è solo in quel momento che la modifica della destinazione urbanistica dei suoli interessati acquista efficacia, mentre la sola adozione della medesima non è idonea a far conseguire gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità del progetto dell’opera approvata, né a sorreggere gli ulteriori atti della procedura ablativa, quale il decreto di occupazione di urgenza (così Cons. St., IV sez., 23.2.1998 n. 702). </p>
<p>La dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, infatti, rimane differita rispetto all’approvazione del progetto e consegue solo al perfezionamento dell’iter di approvazione della variante (v. TAR Calabria, Reggio Calabria, 4.11.1994, n. 856).</p>
<p>Nel caso in esame decisiva ai fini della decisione si è rivelata la mancata introduzione della variante, sia pure nelle forme e nei modi di cui all’art. 1 L. 1/78. Il suolo interessato dalla procedura ablatoria era classificato come «agricolo rado» ed individuato in zona «E2» del vigente strumento urbanistico, per cui si rendeva necessaria l’introduzione di variante, onde farlo rientrare nell’area cimiteriale «G4». La mancata attuazione del procedimento previsto per l’introduzione di varianti al P.R.G. ha inficiato la legittimità della procedura ablatoria. </p>
<p>Né un avvio, sia pur tardivo, dello stesso potrebbe rivelarsi utile, considerato che, come già detto, la modifica della destinazione urbanistica acquista efficacia solo con l’approvazione, mentre la semplice adozione è inidonea a fare conseguire gli effetti di dichiarazione di pubblica utilità. Di non secondario rilievo, ai fini della validità dichiarazione di pubblica utilità, anche la circostanza che nell’ipotesi esaminata è decorso il termine triennale previsto dal co. 3 dell’art. 1 L. 1/78 affinché inizino i lavori.</p>
<p>Altri aspetti di rilievo, pure concernenti la legittimità della procedura ablatoria in esame, quali la mancata partecipazione al procedimento dei soggetti coinvolti (violazione degli artt. 10 L. 865/71 e 7 L. 241/90, soprattutto alla luce della sent. n. 2 del 24.1.2000 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato) e il rispetto della distanza minima delle strutture cimiteriali dai centri abitati (imposta dal Reg.to di Polizia Mortuaria), non potranno che essere affrontati con il merito.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. <a href="/ga/id/2000/7/937/g">CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Ordinanza 23 maggio 2000 n. 2466</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/espropriazione-per-p-u-ed-approvazione-di-una-variante/">Espropriazione per p.u. ed approvazione di una variante</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2021 n.1210</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-5-2021-n-1210/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-5-2021-n-1210/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2021 n.1210</a></p>
<p>Pres. Di Benedetto &#8211; Est. Lombardi Sulla necessità  di valutare la tempestività  dell&#8217;impugnazione del provvedimento di proroga al momento di adozione di quest&#8217;ultimo e non degli atti che lo hanno preceduto e sull&#8217;onere di motivazione rafforzata delle proroghe disposte dal CIPE ai sensi dell&#8217;abrogato art. 166, co. 4-bis, d.lgs. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-5-2021-n-1210/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2021 n.1210</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-5-2021-n-1210/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2021 n.1210</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Benedetto &#8211; Est. Lombardi</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità  di valutare la tempestività  dell&#8217;impugnazione del provvedimento di proroga al momento di adozione di quest&#8217;ultimo e non degli atti che lo hanno preceduto e sull&#8217;onere di motivazione rafforzata delle proroghe disposte dal CIPE ai sensi dell&#8217;abrogato art. 166, co. 4-bis, d.lgs. n. 163/2006.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. -Espropriazione &#8211; Proroga &#8211; Provvedimento &#8211; Termine.</p>
<p> 2. -Espropriazione &#8211; Proroga &#8211; Reiterazione &#8211; Motivazione.<br />  <br />  </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. &#8211; Si tratta di un atto, quello di proroga, che ha dei presupposti legali e fattuali autonomi e diversi dagli atti che lo hanno preceduto, come evidenziato dal complesso iter e dalla articolata motivazione che lo hanno caratterizzato. Di conseguenza, la domanda di annullamento di tale provvedimento per vizi propri deve essere tempestiva soltanto rispetto ad esso e non rispetto agli atti che lo hanno necessariamente preceduto, ma che non implicavano l&#8217;automaticità  della proroga disposta, restando il potere dell&#8217;ente competente da un lato condizionato dall&#8217;esistenza di presupposti autonomi, dall&#8217;altro necessitato dalla mancata realizzazione della procedura espropriativa entro i termini ordinari di legge.<br /> 2. -Anche a considerare astrattamente ammissibile &#8211; seppure non pacifica in giurisprudenza &#8211; l&#8217;interpretazione secondo cui il comma 4-bis dell&#8217;art. 166 del d.lgs. n. 163 del 2006 non impedisca più atti di proroga (ciascuno entro il tetto del biennio),  senz&#8217;altro corretta l&#8217;affermazione secondo cui, per rendere ragionevole e non costituzionalmente illegittima tale interpretazione, le ulteriori proroghe, successive al primo biennio, devono essere soggette ad un onere motivazionale via via più stringente e che deve riferirsi a nuove ragioni &#8220;eccezionali&#8221; e non a ragioni chiaramente riferibili alle vicende e ai ritardi pregressi.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 458 del 2021, proposto da <br /> -OMISSIS-, quest&#8217;ultimo in proprio e quale titolare della Società  Agricola -OMISSIS-S.s., rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Scambiato e Marco Ranalli, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti; <br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Comitato interministeriale per la programmazione e il coordinamento della Politica economica, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia, 1;<br /> Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici  domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; <br /> Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio eletto in Milano, piazza Città  di Lombardia, 1 </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Merani e Claudia Maria Cicchetti, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Carlo Merani in Milano, largo Guido Donegani, 2</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del 15 gennaio 2021 adottato da Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., avente ad oggetto &#8220;Collegamento autostradale Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo e opere connesse (autostrada Pedemontana Lombarda). Proroga della dichiarazione di pubblica utilità . (CUP F11B06000270007)&#8221;, nella parte in cui prevede un&#8217;ulteriore proroga della dichiarazione di pubblica utilità  relativamente all&#8217;area di cui  causa, ricompresa nella c.d. &#8220;Tratta D&#8221; del progetto di realizzazione dell&#8217;opera autostradale &#8220;Pedemontana&#8221;,</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi o consequenziali;</p>
<p style="text-align: center;">e per l&#8217;accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità  e, pertanto, del vincolo preordinato all&#8217;esproprio gravante sull&#8217;area di proprietà  dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, di Anas S.p.A., di Regione Lombardia, di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; CIPE;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso depositato in data 23 marzo 2021, -OMISSIS&#8211; il secondo anche in qualità  di titolare della società  agricola -OMISSIS&#8211; hanno chiesto l&#8217;annullamento del provvedimento di cui in epigrafe, con il quale  stata nuovamente prorogata la dichiarazione di pubblica utilità  coinvolgente anche il terreno di interesse dei ricorrenti, e l&#8217;accertamento della conseguente intervenuta decadenza del vincolo preordinato all&#8217;espropriazione sui loro beni.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio il CIPE, i Ministeri convenuti, Concessioni autostradali lombarde S.p.A. (CAL), Anas S.p.A., Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (APL) e Regione Lombardia, che hanno chiesto il rigetto del ricorso, e la causa, a seguito di rinuncia alla proposta domanda cautelare,  stata trattenuta in decisione in data 11 maggio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti, dopo avere ripercorso la vicenda storica e giudiziaria che ha visto contrapposti la loro dante causa &#8211; signora -OMISSIS-, deceduta nel giugno del 2020 &#8211; agli enti convenuti, hanno chiesto l&#8217;annullamento del provvedimento del CAL impugnato, sulla base dei seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione della prescrizione impartita dal C.I.P.E. con la delibera n. 1 del 17 gennaio 2019, in quanto tale delibera, che aveva disposto la proroga di due anni del termine previsto per l&#8217;adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità  delle aree interessate, con ulteriore prescrizione di completare gli atti relativi agli espropri entro la nuova scadenza prevista per il 2021, non sarebbe stata sul punto rispettata, quanto meno con riferimento ai ricorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; intervenuta abrogazione della norma applicata per disporre la proroga (art. 166, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale &#8220;Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni&#8221;), per effetto dell&#8217;entrata in vigore del d.gs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale non prevede analogo potere di proroga;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione dell&#8217;articolo 7 della L. 241/1990, in quanto l&#8217;avvio del procedimento concluso con il provvedimento impugnato sarebbe stato pubblicizzato in modo erroneo, e comunque con riferimento ad altro provvedimento connesso e non all&#8217;atto di proroga;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione, ove ritenuto applicabile, dell&#8217;art. 166, comma 4-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo cui la proroga della dichiarazione di pubblica utilità  &#8220;può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni&#8221;, mentre nel caso di specie tale limite temporale sarebbe stato largamente disatteso a mezzo di numerose proroghe;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione e dell&#8217;articolo 1 del Protocollo Addizionale n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo e dell&#8217;art. 39 del d.lgs. 327/2001, con possibile illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 166, comma 4 bis, del d.lgs. 163/2006, consistente nella reiterata &#8220;conculcazione&#8221;, in ultima analisi perpetrata dalla proroga impugnata, del diritto di proprietà  dei ricorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; insussistenza dei &#8220;casi di forza maggiore&#8221; o di &#8220;altre giustificate ragioni&#8221; previsti dalla normativa che consentirebbero, a dire del soggetto procedente, la disposta proroga della dichiarazione di pubblica utilità ;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; difetto di motivazione, consistente nell&#8217;avere disposto la proroga impugnata &#8220;senza alcuna valutazione realistica circa le effettive possibilità  di completamento dell&#8217;autostrada in questione, per lo meno con riferimento alla Tratta &#8220;D&#8221;, i cui relativi contratti di finanziamento potranno essere stipulati solo a condizione che vengano effettivamente realizzate le tratte B2 e C&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In fatto, e preliminarmente, il Collegio osserva che il collegamento autostradale dal quale nasce l&#8217;odierna disputa (cosiddetta &#8220;Pedemontana&#8221;)  un&#8217;opera viabilistica, della lunghezza di circa 87 Km, il cui tracciato principale collega le esistenti autostrade A8, A9 e A4 ed  suddiviso in cinque tratte funzionali (A, B1, B2, C e D), che interessano il territorio di 5 Province e 94 Comuni.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un&#8217;opera costituente un intervento viabilistico rientrante nelle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, ai sensi della legge 443 del 2001 (c.d. Legge Obiettivo) e del decreto legislativo n. 190 del 2002; tale opera  stata inserita nel primo programma delle opere strategiche approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con deliberazione n. 121 del 2001.</p>
<p style="text-align: justify;">La concessionaria APL &#8211; al fine di indire la procedura di gara per l&#8217;affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori delle Tratte B1-B2-C-D della Pedemontana &#8211; ha sviluppato una revisione del progetto definitivo di tali tratte, in modo da recepire le principali prescrizioni e raccomandazioni del CIPE adottate con la delibera n. 97/2009, e ha approvato la revisione del progetto in data 29 luglio 2010, ma il primo termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità  (individuato nella data del 19 gennaio 2017) e poi anche il secondo e il terzo termine (individuati nella data del 19 gennaio 2019 e nella data del 19 gennaio 2021) sono scaduti senza che sia stato possibile procedere alle espropriazioni necessarie per garantire la realizzazione dell&#8217;opera.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel frattempo, in ragione di &#8220;numerosi eventi esterni, straordinari, sopravvenuti&#8221; (almeno secondo la prospettazione degli enti interessati), CAL ha riapprovato il progetto definitivo dell&#8217;opera esclusivamente ai fini dell&#8217;apposizione del vincolo preordinato all&#8217;esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità  per le tratte B2, C e D e relative opere connesse, &#8220;essendo tale progetto rimasto invariato rispetto a quello approvato già  dal CIPE nel 2009&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne  conseguita la necessità , accolta con il provvedimento di impugnato, di una nuova proroga della originaria dichiarazione di pubblica utilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre preliminarmente, occorre altresì evidenziare che il terreno dei ricorrenti non  mai stato occupato ai fini della realizzazione dell&#8217;opera in progetto e che nella predetta delibera CAL ha sottolineato come la proroga di dichiarazione di pubblica utilità  risultasse essenziale in quanto, diversamente, le &#8220;occupazioni già  in atto, oltre a produrre possibili effetti in relazione alla legittimità  delle stesse, andrebbero a pregiudicare anche gli accordi bonari già  sottoscritti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, il ricorso  fondato sotto plurimi profili.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve essere innanzitutto respinta l&#8217;eccezione di inammissibilità  proposta da Autostrada Pedemontana e Concessioni autostradali lombarde per omessa tempestiva impugnazione delle deliberazioni del CIPE n. 121 del 2001 e n. 77 del 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione  infondata, sul semplice rilievo che i ricorrenti hanno impugnato la proroga disposta da CAL per vizi propri e non per vizi derivati rispetto alle precedenti delibere del CIPE.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un atto, quello di proroga odiernamente contestato, che ha dei presupposti legali e fattuali autonomi e diversi dagli atti che lo hanno preceduto, come evidenziato dal complesso <i>iter</i> e dalla articolata motivazione che lo hanno caratterizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, la domanda di annullamento di tale provvedimento per vizi propri deve essere tempestiva soltanto rispetto ad esso e non rispetto agli atti che lo hanno necessariamente preceduto, ma che non implicavano l&#8217;automaticità  della proroga disposta, restando il potere dell&#8217;ente competente da un lato condizionato dall&#8217;esistenza di presupposti autonomi, dall&#8217;altro necessitato dalla mancata realizzazione della procedura espropriativa entro i termini ordinari di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, e in modo astrattamente assorbente rispetto agli altri motivi proposti, la motivazione della proroga disposta dalla società  Concessioni autostradali lombarde  illegittima, nella parte in cui ha coinvolto anche i terreni dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">La proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità  &#8211; che oggi, in conseguenza delle intervenute modifiche normative disposte dal decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, può essere adottata direttamente dal soggetto aggiudicatore &#8211; deve essere motivata da cause di forza maggiore o da altre giustificate ragioni, in virtà¹ della previsione di cui all&#8217;art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, norma <i>ratione temporis</i> applicabile al caso di specie, ai sensi del combinato disposto costituito dall&#8217; art. 214, comma 11, e dai commi 1, 1-bis e 27 del d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, sia il progetto preliminare che il progetto definitivo della infrastruttura erano stati approvati dal CIPE prima che entrassero in vigore le nuove norme del codice dei contratti pubblici.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, la proroga, specie quando, come nel caso in esame, interviene dopo altre due proroghe e a seguito di una &#8220;singolare&#8221; riapprovazione del progetto a distanza di molti anni dalla prima approvazione di esso, deve essere più che adeguatamente motivata, con un onere che si potrebbe definire &#8220;rinforzato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta infatti di reiterare un vincolo volto alla espropriazione sulla proprietà  di privati a distanza di molti anni dalla prima dichiarazione di pubblica utilità  e dopo un <i>iter</i> contorto e a tratti, come evidenziato dallo stesso CIPE nell&#8217;ultima delibera di proroga a sua firma &#8211; contente una sorta di &#8220;moratoria&#8221; nei confronti dei soggetti attuatori dell&#8217;opera -, inconcludente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella controversia in esame, e per quanto di stretto interesse dei ricorrenti &#8211; che mirano a una dichiarazione di inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità  nei loro confronti, ovviamente &#8211; la motivazione di Concessionarie autostrade lombarde  stata così riportata nel provvedimento impugnato: &#8220;la proroga della dichiarazione di pubblica utilità  risulta essenziale anche al fine di preservare la legittimità  delle occupazioni attualmente in essere; (&#038;) si ritiene altresì indispensabile e urgente procedere alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità  delle aree oggetto dell&#8217;istanza in quanto, in assenza, le occupazioni già  in atto, oltre ai segnalati (possibili) effetti in relazione alla legittimità  delle stesse, pregiudicherebbero la quasi totalità  degli accordi bonari già  sottoscritti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Quella appena riportata  una motivazione, che, se anche astrattamente idonea a reggere la legittimità  della proroga nei confronti dei soggetti che hanno avuto il loro terreno già  &#8220;occupato&#8221;, non può certamente considerarsi sufficiente rispetto a quei soggetti, come gli odierni ricorrenti, che non sono stati mai coinvolti direttamente da nessuno degli atti successivi alla dichiarazione di pubblica utilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Altra parte della motivazione &#8211; che era stata allegata inizialmente nella richiesta al CIPE &#8211; concerne la &#8220;ritardata efficacia dell&#8217;atto aggiuntivo n. 2 alla Convenzione unica&#8221; e il &#8220;confronto con gli enti locali finalizzato alla definizione dei contenuti progettuali e/o delle misure compensative inerenti alla tratta A e alla tratta B1&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto a quest&#8217;ultimo specifico aspetto,  evidente che lo stesso non riguarda i terreni dei ricorrenti, che sono invece interessati dalla tratta D; rispetto al primo profilo delle ulteriori ragioni esposte a sostegno della proroga, invece, il Collegio ritiene che tra i &#8220;casi di forza maggiore&#8221; o di &#8220;altre giustificate ragioni&#8221; non possono ricomprendersi ritardi imputabili agli stessi attori coinvolti nella complessiva procedura volta alla realizzazione del progetto, specie se tali ritardi si inseriscono &#8220;in coda&#8221; a una inefficiente gestione degli oneri complessivi da assolvere, pacificamente riconosciuta dall&#8217;avvenuta richiesta (e rilascio) di due precedenti proroghe.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, anche a considerare astrattamente ammissibile &#8211; seppure non pacifica in giurisprudenza &#8211; l&#8217;interpretazione secondo cui il comma 4-bis dell&#8217;art. 166 del d.lgs. n. 163 del 2006 non impedisca più atti di proroga (ciascuno entro il tetto del biennio),  senz&#8217;altro corretta l&#8217;affermazione secondo cui, per rendere ragionevole e non costituzionalmente illegittima tale interpretazione, le ulteriori proroghe, successive al primo biennio, devono essere soggette ad un onere motivazionale via via più stringente e che deve riferirsi a nuove ragioni &#8220;eccezionali&#8221; e non a ragioni chiaramente riferibili alle vicende e ai ritardi pregressi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che la proroga risulta immotivata &#8211; secondo quanto sarebbe stato invece richiesto dall&#8217;art. 166 comma 4-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 &#8211; e quindi da annullare <i>in parte qua</i> nei confronti degli odierni ricorrenti, rispetto ai quali la originaria dichiarazione di pubblica utilità  non può più ritenersi vincolante, dal momento che non  stato adottato il decreto di esproprio sul bene di loro proprietà  entro il termine di sette anni, o comunque entro quello legittimamente prorogato &#8220;per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni&#8221;, decorrente dalla data in cui  divenuta efficace la delibera del CIPE che aveva approvato il progetto definitivo dell&#8217;opera.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto altro, concorrente profilo, il Collegio rileva altresì che il procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità , odiernamente impugnato,  da ritenersi viziato anche dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento stesso ai ricorrenti, con omissione degli oneri informativi minimi resi indispensabili dalla natura di sub-procedimento autonomo dell&#8217;iter di proroga, all&#8217;interno di quello più generale volto alla dichiarazione di pubblica utilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, risulta dagli atti di causa che il procedimento di cui alla comunicazione pubblicata il 29 luglio 2020 da APL si riferisce alla comunicazione della notizia dell&#8217;avvio del procedimento di riapprovazione del progetto definitivo, e non alla notizia dell&#8217;avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso deve dunque essere accolto, nei limiti di interesse dei signori Solcia, con spese del giudizio che seguono la soccombenza &#8211; fatta eccezione per le spese riferibili ad Anas S.p.A. e ai Ministeri resistenti, che possono essere compensate con quelle sostenute dalle altre parti -, e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l&#8217;effetto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; annulla <i>in parte qua</i> il provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dichiara l&#8217;inefficacia sopravvenuta della dichiarazione di pubblica utilità  nei confronti dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna in solido e in parti uguali la Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; CIPE, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., Regione Lombardia e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. a rifondere le spese processuali sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi ¬ 8.000,00, oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate, per il resto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  e di ogni altri dato identificativo dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, del giorno 11 maggio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Ugo Di Benedetto, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Valeria Nicoletta Flammini, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-5-2021-n-1210/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2021 n.1210</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.999</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.999</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso la delibera di una giunta comunale per l’approvazione progetto definitivo nuovo impianto di depurazione &#8211; dichiarazione di pubblica utilita&#8217; atteso che la Regione non ha individuato nella zona interessata la presenza di alcun vincolo interdittivo. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.999</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso la delibera di una giunta comunale per l’approvazione progetto definitivo nuovo impianto di depurazione &#8211; dichiarazione di pubblica utilita&#8217; atteso che la Regione non ha individuato nella zona interessata la presenza di alcun vincolo interdittivo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 999/2008<br />
Registro Generale: 753/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.ff. Costantino Salvatore<br />Cons. Pier Luigi Lodi<br /> Cons. Antonino Anastasi<br />  Cons. Eugenio Mele Est.<br />  Cons. Sandro Aureli<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Febbraio 2008</p>
<p>Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PANERONI ALBERTO</b> &#8211; <b>MASSETTI MARIA</b>rappresentato e difeso da: Avv.  GIUSEPPE DI BIASE e Avv. GIUSEPPE FANELLIcon domicilio  eletto in Roma  VIA G.G. BELLI, 36    presso GIUSEPPE DI BIASE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI RUDIANO</b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  GIUSEPPE RAMADORI e MAURO BALLERINIcon domicilio  eletto in Roma  VIA MARCELLO PRESTINARI 13  presso GIUSEPPE RAMADORI</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  FEDERICO TEDESCHINI e VIVIANA FIDANIcon domicilio  eletto in Roma  LARGO MESSICO,7  presso FEDERICO TEDESCHINI<br />
<b>CONSORZIO PARCO DELL&#8217;OGLIO</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA – n. 1162/2007, resa tra le parti, concernente ESPROPRIAZ. PER LOCALIZZAZ. ZONA NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZ. IN TERRENI AGRICOLI.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
 COMUNE DI RUDIANO       REGIONE LOMBARDIA <br />
Udito il relatore Cons. Eugenio Mele e uditi, altresì, per le parti l’Avv. Fanelli, l’Avv. Di Biase, l’Avv. Ballerini e l’Avv. Tedeschini;<br />
Rilevato che la Regione non ha individuato nella zona interessata la presenza di alcun vincolo interdittivo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 753/2008).<br />
Spese compensate.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 26 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Eugenio Mele</p>
<p>IL PRESIDENTE FF.<br />
Costantino Salvatore</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giacomo Manzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-26-2-2008-n-999/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 26/2/2008 n.999</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3017</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3017/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3017</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento preordinato alla costituzione di una servitù permanente di fognatura pubblica, in considerazione dell’interesse pubblico sottostante alla realizzazione della struttura di urbanizzazione rispetto a quello dei soggetti interessati all’allacciamento. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE SECONDA BIS Registro Ordinanze: 3017/2007Registro Generale: 4489/2007 nelle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3017/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3017/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3017</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento preordinato alla costituzione di una servitù permanente di fognatura  pubblica, in considerazione dell’interesse pubblico sottostante alla realizzazione della struttura di urbanizzazione rispetto a quello dei soggetti interessati all’allacciamento. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE SECONDA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3017/2007<br />Registro Generale: 4489/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PATRIZIO GIULIA Presidente<br />PAOLO RESTAINO Cons., relatore<br />
SOLVEIG COGLIANI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 4489/2007  proposto da:<br />
<b>DEZZI ARGANTE ED ALTRI &#8211; DEZZI MARIA LETIZIA &#8211; GAUDINO ANNA MARIA &#8211; VENTOLA GENNARO</b>rappresentato e difeso da:<br />
MARINO AVV. GIORGIOcon domicilio eletto in ROMAVIA OPPIDO MAMERTINA, 4presso NEGRETTI AVV. GIANDOMENICO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CASTEL GANDOLFO</b> rappresentato e difeso da:<br />
MICHETTI AVV. ENRICOcon domicilio eletto in ROMAVIA GIOVANNI NICOTERA,  29presso la sua sede</p>
<p><b>COMUNE DI ALBANO LAZIALE </b><br />
<b>REGIONE LAZIO</b> rappresentato e difeso da:<br />
FORTE AVV. CLAUDIOcon domicilio eletto in ROMAVIA MARCANTONIO COLONNA, 27presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<b>SOC GEOSERVICE 2000 SRL</b><br />
e nei confronti di<b>SOC ICOGI SPA- TEICO SRL ATI</b><br />
e nei confronti di<b>DEZZI BRUNO </b></p>
<p>e nei confronti di<b>DEZZI PALMIRO</b><br />
e nei confronti di<b>DEZI ALFIERO </b> rappresentato e difeso da:<br />
ORTOLANO AVV ANTONIO &#8211; DE MARCO AVV. FABIOcon domicilio eletto in ROMAVIALE REGINA MARGHERITA 278presso SPROVIERI MICHELE<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’avviso di comunicazione di costituzione di servitù permanente di fognatura per pubblica utilità di aree prot. 042787/25/07 del 12.3.2007.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI CASTEL GANDOLFO<br />DEZI ALFIERO<br />REGIONE LAZIO<br />
Udito il relatore Cons. PAOLO RESTAINO  e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che, con riferimento agli elementi richiesti dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2001, n. 205, allo stato NON appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte ricorrente in considerazione dell’interesse pubblico sottostante alla realizzazione della struttura di urbanizzazione di cui trattasi rispetto a quello dei soggetti interessati all’allacciamento.<br />
Stabilisce alla udienza pubblica del 22 novembre 2007 la trattazione nel merito del ricorso</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II bis – RESPINGE la domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 21 Giugno 2007</p>
<p>PRESIDENTE<br />
CONSIGLIERE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3017/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3017</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2331</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2331</a></p>
<p>Opere pubbliche &#8211; progetto esecutivo manutenzione straordinaria strade, fogne e marciapiedi – impugnazione di residenti &#8211; interesse pubblico alla manutenzione straordinaria della strada – prevalenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 17 dicembre 2003 n. 6552 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2331</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Opere pubbliche &#8211;  progetto esecutivo manutenzione straordinaria strade, fogne e marciapiedi – impugnazione di residenti &#8211;  interesse pubblico  alla manutenzione straordinaria della strada – prevalenza &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/5/4105/g">Ordinanza sospensiva del 17 dicembre 2003 n. 6552</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:2231/2004<br />
Registro Generale:3511/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Agostino Elefante<br />Cons. Cesare Lamberti<br />Cons. Claudio Marchitiello<br />Cons. Nicolina Pullano Est.<br />Cons. Gabriele Carlotti<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PANTONI FABIO PANTONI DANIELE STRIVIERI FRANCESCA</b> rappresentato e difeso da: Avv. FRANCO PASCUCCI con domicilio eletto in Roma VIA PARAGUAY N. 5 presso RICCARDO VICERE&#8217;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA</b> rappresentato e difeso da: Avv. GUGLIELMO FRIGENTI con domicilio in Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II n. 6552/2003 , resa tra le parti, concernente PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FOGNE E MARCIAPIEDI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI ROMA<br />
Udito il relatore Cons. Nicolina Pullano e uditi, altresì, per le parti gli Avvocati F. Pascucci e Brigato in dichiarata sostituzione Avv.to G. Frigenti;</p>
<p>Ritenuto che non ci sono motivi per andare in contrario avviso rispetto all’ordinanza del T.A.R.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 3511/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 25 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-25-5-2004-n-2331/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2004 n.2331</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2233</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2233/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2233/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2233/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2233</a></p>
<p>Procedimento cautelare &#8211; danno grave – rapporto con il fumus boni iuris – carenza di uno solo di tali elementi &#8211; tutela cautelare – esclusione &#8211; espropriazione per pubblica utilita&#8217; &#8211; edilizia residenziale pubblica – espropriazione area per costruzione strada – dimensioni limitate dell’area rispetto a quella data in concessione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2233/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2233/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2233</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento cautelare &#8211; danno grave – rapporto con il fumus boni iuris – carenza di uno solo di tali elementi &#8211;  tutela cautelare – esclusione  &#8211; espropriazione per pubblica utilita&#8217; &#8211; edilizia residenziale pubblica – espropriazione area per costruzione strada – dimensioni limitate dell’area rispetto a quella data in concessione – danno – esclusione   &#8211;  tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. BASILICATA – POTENZA – <a href="/ga/id/2004/5/4029/g">Ordinanza sospensiva del 14 gennaio 2004 n. 15</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2233/2004<br />
Registro Generale:2743/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Stenio Riccio Est.<br />Cons. Costantino Salvatore<br />Cons. Dedi Rulli<br />
Cons. Vito Poli<br />Cons. Carlo Saltelli<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PICONE ANTONIO IN PR. E QLE AMMIN. UNICO E LEGALE RAPPR. SCM </b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti BIAGIO MATERA e GIOVANNI DE PAOLA con domicilio eletto in Roma VIA GALLIA N.122 presso CARMINE DE VITA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI GRUMENTO NOVA</b> rappresentato e difeso dagli Avv.ti DARIO BIANCHINI e FILIPPO RAUTIIS con domicilio eletto in Roma VIA S. PELLICO, 2 presso DARIO BIANCHINI e nei confronti di <b>DITTA “COSTRUZIONI CARLOMAGNO FRANCESCO S.R.L.”</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR BASILICATA &#8211; POTENZA n. 15/2004, resa tra le parti, concernente ESPROPRIAZIONE IMMOBILI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI GRUMENTO NOVA<br />
Udito il relatore Pres. Stenio Riccio e udito, altresì, per la parte appellante l’Avv. Lorenzo Lentini in sostituzione dell’avv. Giovanni De Paola;<br />
Considerato: che presupposti per il rilascio dei provvedimenti cautelari sono sia il fumus boni juris che il danno grave ed irreparabile; che la mancanza anche di uno solo di tali presupposti giustifica il diniego del provvedimento cautelare; che nel caso in esame la limitata dimensione dell’area occorrente a realizzare la strada rispetto alla entità dell’area data in concessione lascia ritenere che la realizzazione della strada non comprometta l’iniziativa di edilizia residenziale pubblica dell’appellante; che questo non ha fornito concreti elementi a dimostrazione della gravità del danno, né tale gravità può evincersi dalla perizia tecnica esibita; che appare pertanto condivisibile la valutazione fatta dal TAR Basilicata; che le spese della presente fase cautelare vanno provvisoriamente poste a carico della parte soccombente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2743/2004).</p>
<p>Condanna l’appellante in via provvisoria alla rifusione delle spese sostenute per la presente fase cautelare a carico dell’appellante, e le liquida complessivamente nella misura di Euro 1.000 (mille).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 18 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2233/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2233</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2234/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2234/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2234</a></p>
<p>Espropriazione per pubblica utilità – occupazione d’urgenza – adeguamento autostrada – superficie di entità modesta (mq 160) – interesse pubblico – prevalenza in caso di essenzialita’ dell’area all’esecuzione dell’opera – tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: T.A.R. Toscana – Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2004 n.199 Vedi anche: T.A.R. Toscana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2234/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2234/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – occupazione d’urgenza – adeguamento autostrada  –  superficie di entità modesta (mq 160) – interesse pubblico – prevalenza in caso di essenzialita’ dell’area all’esecuzione dell’opera – tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. Toscana – <a href="/ga/id/2004/5/4026/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2004 n.199</a><br />
Vedi anche: T.A.R. Toscana &#8211; <a href="/ga/id/2004/5/4027/g">Decreto Presidenziale del 20 gennaio 2004 n.81</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2234/2004<br />
Registro Generale: 2748/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Stenio Riccio Est.<br />Cons. Costantino Salvatore<br />Cons. Dedi Rulli<br />Cons. Vito Poli<br />Cons. Carlo Saltelli<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Maggio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>GIACOBBI ADRIANO</b> rappresentato e difeso da: Avv. GIANGUALBERTO PEPI con domicilio eletto in Roma P.ZA CAPO DI FERRO 13 presso: CONS. DI STATO SEGRETERIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO e ANAS S.P.A.</b> rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12 <b>AUTOSTRADE PER L&#8217;ITALIA S.P.A.</b> rappresentato e difeso da: Avv. ALESSANDRO COLZI con domicilio eletto in Roma L. TEVERE FLAMINIO 46 PAL. IV B presso GIANMARCO GREZ</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR TOSCANA &#8211; FIRENZE: Sezione III n. 199/2004, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LL.PP. &#8211; OCCUPAZIONE D&#8217;URGENZA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
ANAS S.P.A. AUTOSTRADE PER L&#8217;ITALIA S.P.A. MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Pres. Stenio Riccio e udito, altresì, per la parte l’Avvocato dello Stato Sabelli;</p>
<p>Considerata la natura temporanea e strumentale della occupazione, finalizzata a rendere possibili i lavori della variante di valico, la rilevanza nazionale dell’opera pubblica e la limitata entità dell’area occupata, appare condivisibile il giudizio di prevalenza dell’interesse pubblico da realizzare rispetto all’entità del sacrificio imposto al privato ricorrente, e condivisibile la valutazione del TAR Toscana; le spese della presente fase cautelare vanno provvisoriamente poste a carico della parte soccombente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2748/2004).</p>
<p>Condanna provvisoriamente l’appellante alla rifusione delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 1.000 (Mille).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 18 Maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-18-5-2004-n-2234/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2004 n.2234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2004 n.2087</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-4-2004-n-2087/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-4-2004-n-2087/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2004 n.2087</a></p>
<p>Pres. TROTTA – Est. SCOLA Pacioni (Avv.ti Gentile, Frascaroli) c. Comune di Pofi (n.c.) perché l&#8217;approvazione di un progetto implichi dichiarazione di pubblica utilità occorre un piano regolatore efficace ed un&#8217;adeguata destinazione di zona Espropriazione per pubblica utilità – Progetto opera pubblica – approvazione – conseguente dichiarazione di pubblica utilità</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-4-2004-n-2087/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2004 n.2087</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. TROTTA – Est. SCOLA <br /> Pacioni (Avv.ti Gentile, Frascaroli) c. Comune di Pofi (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>perché l&#8217;approvazione di un progetto implichi dichiarazione di pubblica utilità occorre un piano regolatore efficace ed un&#8217;adeguata destinazione di zona</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Progetto opera pubblica – approvazione – conseguente dichiarazione di pubblica utilità – piano regolatore approvato – necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le norme statali e regionali ricollegano alla semplice approvazione di un progetto di opera pubblica la dichiarazione di pubblica utilità di quest’ultima e d’indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, ma unicamente nel caso in cui il Comune interessato disponga di un piano regolatore approvato e, quindi, efficace, e sempreché l’iniziativa riguardi zone specificamente destinate a pubblici servizi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Perché l’approvazione di un progetto implichi dichiarazione di pubblica utilità occorre un piano regolatore efficace ed un’adeguata destinazione di zona</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2087/2004 Reg. Dec.<br />
N. 5449 Reg. Ric. <br />
Anno 1994</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 5449/1994, proposto da:</p>
<p>&#8211; <b>PACIONI Leopoldo</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocato Loreto Gentile e  ed elettivamente con quest’ultimo domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Ruggero Frascaroli, in viale Regina Margherita n. 46, Roma;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di POFI</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Latina, n. 815/1993, resa inter partes e concernente l’occupazione d’urgenza di area per la costruzione di un parcheggio.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 9 dicembre 2003, il Consigliere Aldo SCOLA;<br />
Udito, altresì, per l’appellante, l’Avvocato Loreto Gentile;<br />                                                       Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso al Tribunale amministrativo di Latina Leopoldo Pacioni impugnava i provvedimenti comunali esproprianti una sua area e recanti approvazione da parte della Giunta di un progetto esecutivo di parcheggi e relativa ratifica consiliare; riapprovazione ai soli fini espropriativi del medesimo progetto; autorizzazione all’occupazione d’urgenza ed avviso d’immissione in possesso.</p>
<p>Egli prospettava le seguenti censure:<br />
a)	violazione dell’art. 1, legge reg. 29 dicembre 1978 n. 79, e dell’art. 1, commi 4 e 5, legge 3 gennaio 1978 n. 1, nonché eccesso di potere per erroneo presupposto, in presenza di un p.r.g. solo adottato, ma non approvato, con correlativa impossibilità di ravvisare nel progetto approvato una dichiarazione di p.u. e di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori;<br />	<br />
b)	invalidità derivata (anche dell’avviso d’immissione in possesso) per violazione dell’art. 71, legge 25 giugno 1865 n. 2359, ed eccesso di potere per difetto di presupposto, essendosi autorizzata (con delib. G.m. n. 25/1990) l’occupazione d’urgenza prima di dichiarare (con delib. G.m. n. 24/1990) la p.u. e l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori in questione, mentre la delib. G.m. 27 novembre 1986 n. 565 sarebbe rimasta priva di effetti per il mancato inizio delle opere de quibus nel triennio decorrente dall’approvazione del progetto.																																																																																												</p>
<p>Il Comune intimato non si costituiva in giudizio ed i primi giudici (dopo aver disposto incombenti istruttorii con ordinanza presidenziale) respingevano il gravame con sentenza qui impugnata dal Pacioni per errores in judicando, sostanzialmente riconducibili alle due doglianze di cui sopra.<br />
All’esito della pubblica udienza di discussione la controversia passava in decisione sulle sole conclusioni dell’appellante (non essendosi costituito il Comune intimato).</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>L’appello è fondato e va accolto.<br />
In effetti, il Comune appellato, pur privo di un piano regolatore regolarmente approvato (in quanto solo adottato), risulta aver localizzato un’opera pubblica su di una superficie non destinata a pubblici servizi e da occupare d’urgenza per realizzarla: il tutto, mediante provvedimenti separati, ma logicamente e temporalmente collegati.<br />
Orbene, i primi giudici non hanno adeguatamente considerato che l’impugnativa promossa dal Pacioni mirava al contestuale annullamento della deliberazione approvante il progetto, nonché di quella autorizzante l’occupazione d’urgenza degli immobili necessari e dell’avviso d’immissione nel possesso: serie procedimentale visibilmente intesa alla materiale apprensione dell’immobile da utilizzare per la concreta realizzazione dell’opera pubblica in questione.<br />
Conseguentemente, in presenza di un piano regolatore generale solo adottato, ma non ancora approvato, mancando l’approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 5, legge 3 gennaio 1978 n. 1, i relativi provvedimenti non potevano che risultare illegittimi, poichè il cespite interessato dall’iniziativa comunale ricadeva in parte in zona A 2 (settore architettonicamente ed ambientalmente non rilevante, ma tuttavia conservabile) ed in parte in zona E 1 (aree destinate ad agricoltura), come si desume dall’attestazione sostitutiva di certificato di destinazione urbanistica in atti.<br />
A questo punto si osserva che le norme statali e regionali ricollegano all’approvazione del progetto di opera pubblica la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, unicamente nel caso in cui il Comune interessato disponga di un piano regolatore approvato e, quindi, efficace, semprechè l’iniziativa riguardi zone specificamente destinate a pubblici servizi: pertanto, le due deliberazioni di G.m., approvanti il progetto in questione, di fatto non risultano correttamente adottate ai fini perseguiti dall’Amministrazione comunale.<br />
Correlativamente, per motivi d’illegittimità derivata, risulta illegittima anche l’ulteriore deliberazione autorizzante l’occupazione d’urgenza, come pure l’avviso n. 827/1990 d’immissione in possesso, nonché ogni atto a questi comunque connesso.<br />
D’altra parte, la deliberazione 27 novembre 1986 n. 565 aveva perso ogni sua efficacia alla data del 10 gennaio 1990, essendo trascorso il triennio decorrente dall’approvazione del progetto senza che le relative opere fossero state iniziate: il che faceva inequivocamente venir meno ogni necessario presupposto della deliberazione autorizzante l’occupazione d’urgenza, risultante anch’essa inesorabilmente travolta.<br />
Conclusivamente, l’appello va accolto, con riforma dell’impugnata sentenza, accoglimento del ricorso di prima istanza ed annullamento degli atti con esso impugnati, mentre le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,<br />
&#8211;	accoglie l’appello;<br />	<br />
&#8211;	riforma l’impugnata sentenza;<br />	<br />
&#8211;	accoglie il ricorso di primo grado;<br />	<br />
&#8211;	annulla gli atti con esso impugnati;<br />	<br />
&#8211;	condanna il Comune di Pofi, in persona del Sindaco in carica, a rifondere a Leopoldo Pacioni gli oneri del doppio grado di giudizio, liquidati in complessivi tremila euro.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 9 dicembre 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori:<br />
  	Gaetano   TROTTA 			Presidente<br />	<br />
Filippo PATRONI GRIFFI 			Consigliere<br />	<br />
Antonino ANASTASI 			Consigliere<br />	<br />
Aldo   SCOLA 				Consigliere est.<br />	<br />
Nicola   RUSSO 				Consigliere																																																																																									</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Gaetano Trotta</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
Aldo Scola</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giuseppe Testa</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
14 aprile 2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-4-2004-n-2087/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2004 n.2087</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2004 n.2084</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-4-2004-n-2084/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-4-2004-n-2084/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2004 n.2084</a></p>
<p>Pres. Trotta – Est. Russo Soc. Agricola Luisa (Avv.ti Zambelli e Manzi) c/ Consorzio Comunità Collinare del Friuli (Avv.ti Mussato e Paletti) – Comune di Ragogna (n.c.) Espropriazione per pubblica utilità – approvazione progetto opera pubblica – ai fini di un futuro esproprio – dichiarazione pubblica utilità implicita – esistenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-4-2004-n-2084/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2004 n.2084</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-4-2004-n-2084/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2004 n.2084</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta – Est. Russo<br /> Soc. Agricola Luisa (Avv.ti Zambelli e Manzi) c/ Consorzio Comunità Collinare del Friuli (Avv.ti Mussato e Paletti) – Comune di Ragogna (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – approvazione progetto opera pubblica – ai fini di un futuro esproprio – dichiarazione pubblica utilità implicita – esistenza di un piano regolatore approvato – necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Dal quadro normativo delineato dall’art. 1 L. n. 1 del 1978 emerge che la procedura espropriativa, ed in primo luogo la dichiarazione di pubblica utilità di un’opera, presuppongono comunque la conformità urbanistica del progetto rispetto ad un piano regolatore vigente e, cioè approvato. Infatti, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di un’opera pubblica, connessa all’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 1, L. 3 gennaio 1978 n. 1, può essere legittimamente emanata solo in presenza di un efficace vincolo preordinato all’espropriazione, ossia quello recato da uno strumento urbanistico perfetto e regolarmente approvato, irrilevante essendo, in caso contrario, il richiamo al comma 4 dello stesso art. 1, il quale, nel prevedere la facoltà del consiglio comunale di approvare il progetto di un’opera pubblica in difformità del piano regolatore, è utilizzabile sempreché quest’ultimo già stabilisca, per l’area d’intervento, un vincolo finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, mentre tale procedura non può esser adoperata per modificare assetti del territorio cui è stata a suo tempo impressa una destinazione diversa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’approvazione di un progetto ex art. 1 della L. n. 1/78 presuppone l’esistenza di un valido ed efficace P.R.G. ritualmente adottato (dal Comune) ed approvato (dalla Regione)</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>    N. 2084/2004</p>
<p>Reg. Dec.<br />
N. 9045 Reg. Ric.<br />
Anno 1993</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br /> (Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>D E C I S I O N E</p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al NRG 9045 dell’anno 1993 proposto<br />
dalla <b>SOCIETA’ AGRICOLA LUISA di Paolo Ticozzi Valerio &#038; C.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Zambelli e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri n. 5, presso lo studio del secondo;</p>
<p><b>contro</b></p>
<p>il <b>CONSORZIO DELLA COMUNITA’ COLLINARE DEL FRIULI</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Mussato e Nicolò Paletti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via B. Tortolini n. 34;</p>
<p align=center>e contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI RAGOGNA </b>(UD), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli &#8211; Venezia Giulia, sede di Trieste, n. 11 dell’8 gennaio 1993, non notificata;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio appellato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti di causa;</p>
<p>Relatore alla pubblica udienza del 9 dicembre 2003 il consigliere Nicola Russo;<br />
Uditi gli Avvocati Verino su delega dell’Avv. Luigi Manzi e Claudio Mussato;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 6 dicembre 1993 e depositato il 24 dicembre successivo la soc. “Agricola Luisa” impugnava la sentenza n. 11 del 1993, meglio indicata in epigrafe, con cui il T.A.R. per il Friuli &#8211; Venezia Giulia, sede di Trieste, aveva respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso gli atti inerenti la procedura di esproprio promossa dal Comune di Ragogna (UD) nell’ambito dell’iniziativa di recupero ambientale del lago omonimo, nella parte in cui disponeva della spiaggetta di proprietà dell’appellante.<br />
In particolare, col ricorso di primo grado erano state sollevate le seguenti censure:</p>
<p>1) “Violazione dell’art. 1, commi 4 e 5 della L. N. 1978 n. 1. Difetto di presupposto. Erronea interpretazione. Illogicità”: la delibera n. 133 del 30.9.86 del C.C. di Ragogna aveva approvato un progetto di massima di mera natura ambientale senza prevedere la realizzazione di alcuna opera strutturale. Pertanto non era applicabile la procedura di cui all’art. 1 della L. n. 1/1978.</p>
<p>2) “Eccesso di potere per sviamento di potere”: mancherebbe ogni correlazione tra i finanziamenti stanziati e l’opera da realizzare. Infatti le precedenti delibere del Comune di Ragogna — la n. 108/83 e la n. 133/86 — ipotizzavano piani di risanamento e di recupero del lago — mentre non si prevederebbe alcuna opera di intervento strutturale sulla fascia costiera.</p>
<p>3) “Eccesso di potere per violazione sotto altro profilo dell’art. 1 della L. N. 1/78”: l’Amministrazione avrebbe applicato la procedura di cui all’art. 1 della L. n. 1/78 malgrado questa presupponga l’esistenza di un P.R.G. regolarmente approvato.</p>
<p>4) “Violazione dell’art. 13 della L. 25.5.1865 n. 2359”: mancherebbe qualsiasi indicazione sui termini di inizio e compimento lavori.</p>
<p>5) “Violazione dell’art. 17 della L. R. 46/86”: trattandosi di opera che godeva di contributo regionale la dichiarazione di p.u. non era automatica ma doveva essere espressamente richiamata. Era altresì necessario fissare il periodo di efficacia della dichiarazione di p.u.</p>
<p>6) “Violazione dell’art. 10 e seg. della L. n. 865/71”: la dichiarazione di p.u. avrebbe dovuto essere preceduta dalla presentazione del progetto agli interessati per consentir loro di formulare eventuali osservazioni.</p>
<p>7) “Violazione degli artt. 15 e 17 della L. R. 46/86”: il decreto di occupazione del 10.4.90 risultava viziato di incompetenza, spettando la sua adozione all’organo deliberativo della Comunità Collinare del Friuli e non al Sindaco.</p>
<p>8) “Violazione dell’art. 20 della L. n. 865/71”: l’occupazione sarebbe avvenuta a distanza di oltre 3 mesi dall’emanazione del relativo decreto di occupazione d’urgenza.</p>
<p>9) “Mancata individuazione delle aree da occupare”: il decreto ometterebbe di individuare con precisione le aree da occupare.</p>
<p>10) “Eccesso di potere per mancata indicazione delle somme da erogare a titolo di occupazione ed espropriazione”: il decreto non indicherebbe l’indennità da corrispondere alla società per l’occupazione dei terreni.</p>
<p>11) “Eccesso di potere per violazione delle norme edilizie”: prima di procedere all’occupazione delle aree avrebbe dovuto essere rilasciata la relativa concessione edilizia o quanto meno si sarebbe dovuto acquisire il previo parere della Commissione Edilizia.</p>
<p>Si costituiva in giudizio il Consorzio Collinare del Friuli contestando la fondatezza delle censure mosse dalla Società Agricola Luisa.<br />
Con decisione n. 11/93 il T.A.R. Friuli &#8211; Venezia Giulia rigettava il ricorso introduttivo, esponendo:</p>
<p>— quanto al primo motivo, che tutti gli interventi di sistemazione e conservazione ambientale sarebbero ex se riconducibili nella nozione di “opera” e, stante la loro natura pubblicistica, rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 1 della L. n. 1/78;</p>
<p>— quanto al secondo motivo, che la società ricorrente non avrebbe fornito alcuna spiegazione convincente del contrasto fra gli intenti progettuali e gli atti esecutivi;</p>
<p>— quanto al terzo motivo, che sarebbe “più notorio che noto” che la procedura di cui alla L. n. 1/78 sia applicabile indipendentemente dalle previsioni degli strumenti urbanistici;</p>
<p>— quanto al quarto motivo, che la L. R. 46/86 avrebbe già previsto i termini di inizio e ultimazione della espropriazione e dei lavori per cui non sarebbe necessaria la loro indicazione nel decreto di occupazione, operandosi un’integrazione automatica degli atti amministrativi;</p>
<p>— quanto al quinto motivo, che la dichiarazione di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza sarebbe implicita nell’approvazione dei progetti di cui alla L. n. 1/78 e non richiederebbe alcuna espressa menzione;</p>
<p>— quanto al sesto motivo, che la L. n. 865/1971 avrebbe previsto una semplice facoltà degli espropriandi di presentare osservazioni e non già l’obbligo della P.A. di interpellarli personalmente;</p>
<p>— quanto al settimo motivo, che la L. R. 46/86 attribuirebbe inequivocabilmente al Sindaco la competenza ad adottare i provvedimenti di occupazione temporanea e d’urgenza;</p>
<p>— quanto all’ottavo motivo, che l’occupazione effettuata dopo che sia scaduto il termine di 3 mesi di cui all’art. 20, comma 1, della L. n. 865/71 costituirebbe un fatto illecito senza per questo tradursi in un vizio dell’atto amministrativo;</p>
<p>— quanto al nono motivo, che nel decreto di occupazione sarebbero esattamente indicati i fogli di mappa ed i numeri delle particelle catastali da occupare, mentre la circostanza che la loro estensione non corrisponda a quella indicata nella mappa catastale sarebbe del tutto irrilevante;</p>
<p>— quanto al decimo motivo, che la mancata indicazione dell’indennità di occupazione non costituirebbe vizio del decreto, potendo detta indennità essere liquidata nei successivi atti della procedura;</p>
<p>— quanto all’undicesimo motivo, che l’occupazione d’urgenza per la realizzazione di opere pubbliche non sarebbe condizionata dalla previa acquisizione della concessione edilizia, la cui mancanza, in ogni caso, costituirebbe una causa di illiceità della condotta di chi realizza le opere e di queste ultime, ma non certo un vizio del provvedimento di occupazione.</p>
<p>Tale sentenza è stata appellata dalla Società Agricola Luisa dinanzi a questo Consiglio di Stato con ricorso n. 9045/93, con cui l’appellante ripropone le censure sollevate in primo grado, sostenendone l’erroneo rigetto da parte del giudice di prime cure.<br />
Si è costituito in giudizio il Consorzio della Comunità Collinare del Friuli, contestando in fatto ed in diritto la fondatezza dell’appello e chiedendone il conseguente rigetto, con rifusione delle spese di lite.<br />
Prima dell’udienza di discussione le parti hanno prodotto una memoria, con la quale hanno ribadito il contenuto delle rispettive tesi difensive, insistendo per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2003 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Lappello è fondato sotto i seguenti assorbenti profili.<br />
La sentenza di primo grado merita di essere riformata, anzitutto, poiché, come fondatamente dedotto dall’appellante, l’approvazione del progetto in esame ex art. 1 della L. n. 1/78 presupponeva l’esistenza di un valido ed efficace P.R.G. ritualmente adottato (dal Comune) ed approvato (dalla Regione).<br />
E poiché, nel caso di specie, il Comune di Ragogna non era dotato di uno strumento urbanistico approvato dalla Regione, non avrebbe potuto dar corso alla procedura di cui alla L. n. 1/78.<br />
Invero, dal quadro normativo delineato dall’art. 1 L. n. 1 del 1978 emerge che la procedura espropriativa ed in primo luogo la dichiarazione di pubblica utilità di un’opera presuppongono comunque la conformità urbanistica del progetto rispetto ad un piano regolatore vigente e, cioè approvato.<br />
Infatti, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di un’opera pubblica, connessa all’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 1, L. 3 gennaio 1978 n. 1, può essere legittimamente emanata solo in presenza di un efficace vincolo preordinato all’espropriazione, ossia quello recato da uno strumento urbanistico perfetto e regolarmente approvato, irrilevante essendo, in caso contrario, il richiamo al comma 4 dello stesso art. 1, il quale, nel prevedere la facoltà del consiglio comunale di approvare il progetto di un’opera pubblica in difformità del piano regolatore, è utilizzabile sempreché quest’ultimo già stabilisca, per l’area d’intervento, un vincolo finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica, mentre tale procedura non può esser adoperata per modificare assetti del territorio cui è stata a suo tempo impressa una destinazione diversa (cfr. Cons. St., sez. V, 22 giugno 1998, n. 462).<br />
Al di fuori delle specifiche ipotesi previste dall’art. 1, commi 4 e 5, L. 3 gennaio 1978 n. 1, pertanto, illegittimamente l’autorità comunale procede alla realizzazione di un intervento previsto da un piano regolatore generale semplicemente adottato, atteso che la sussistenza di uno strumento urbanistico vigente costituisce condizione essenziale di legittimità dell’approvazione di qualsiasi progetto di opera pubblica che ne costituisca esecuzione (cfr. Cons. St., sez. IV, 21 giugno 1984, n. 473).<br />
Del tutto destituito di fondamento appare, quindi, l’assunto espresso in punto dal Tribunale, ad avviso del quale sarebbe “più notorio che noto” che le opere eseguite ai sensi della L. n. 1/78 possano essere eseguite indipendentemente dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.<br />
A ben vedere il giudice di prime cure ha confuso l’efficacia derogatoria e di variante che la L. n. 1/78 attribuisce all’approvazione dei progetti di opere pubbliche rispetto alle previsioni di un P.R.G., con la necessità che esista alla base uno strumento urbanistico ritualmente approvato da variare o derogare.<br />
Certamente l’approvazione dei progetti di opere pubbliche ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1 del 1978. Tuttavia, anche tali opere devono ricadere su aree destinate a pubblici servizi dagli strumenti urbanistici.<br />
Ove il progetto di opera pubblica riguardi aree non destinate a tale scopo né alla realizzazione di ulteriori e diverse opere pubbliche, esso dovrà essere approvato con la procedura della variante allo strumento urbanistico.<br />
Non vi è dubbio, poi, che anche sotto altro profilo la procedura in esame si appalesi illegittima e meriti di essere censurata al pari della sentenza di primo grado.<br />
Come, infatti, dedotto dall’appellante, le formalità di cui agli articoli 10 ed 11 della L. n. 865/1971 — che hanno per così dire anticipato, sia pure per la sola procedura espropriativa, le disposizioni di cui alla L. n. 241/90 — avrebbero dovuto precedere e non seguire l’approvazione del progetto delle opere.<br />
D’altro canto, come ha precisato la giurisprudenza anche di questo Consiglio di Stato, l’approvazione dei progetti di opere pubbliche che, ai sensi dell’art. 1 comma 1, L. 3 gennaio 1978 n. 1, equivale a dichiarazione di p.u. e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse (c.d. dichiarazione di p.u. implicita), deve essere preceduta non dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241, ma dalle formalità garantistiche e di partecipazione di cui agli artt. 10 e 11 L. 22 ottobre 1971 n. 865 (Cons. St., sez. IV, 23 novembre 2000, n. 6237).<br />
È, dunque, illegittima, per violazione degli art. 10 e 11 L. 22 ottobre 1971 n. 865 e degli art. 4 e 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, la deliberazione con la quale il Comune approvi un progetto di opera pubblica, dichiarandone la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza ai sensi dell’art. 1, L. 3 gennaio 1978 n. 1, qualora l’approvazione stessa non sia stata preceduta dall’espletamento delle formalità garantistiche di cui agli indicati art. 10 e 11, L. n. 865 del 1971, non essendo in tal caso assicurata la effettiva partecipazione del privato al procedimento espropriativo. Sono conseguentemente illegittimi, nell’ambito del medesimo procedimento, gli atti preordinati all’occupazione e segnatamente il decreto di occupazione d’urgenza, atteso l’effetto caducante, e non meramente viziante, della invalidazione della dichiarazione di pubblica utilità nonché d’indifferibilità e d’urgenza rispetto all’occupazione d’urgenza e ad ogni ulteriore atto ablatorio.<br />
Peraltro, come dedotto dall’appellante, la decisione del T.A.R. si profila ulteriormente viziata là dove ritiene non indispensabile, ai fini della legittimità del procedimento ablatorio, l’indicazione dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, nonché di quelli entro i quali andavano compiuti l’espropriazione e i relativi lavori.<br />
La necessità che la dichiarazione di pubblica utilità contenga l’espressa indicazione dei termini ex L. n. 2359/1865, vigente all’epoca dell’adozione degli atti impugnati, è stata, d’altro canto, più volte affermata anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui, appunto, l’atto di approvazione di un progetto di opera pubblica equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di indifferibilità ed urgenza dei lavori; pertanto, tale atto deve contenere, ai sensi dell’art. 13 L. 25 giugno 1865 n. 2359, i termini iniziali e finali delle espropriazioni e dei lavori” (Cons. St., sez. IV, 9 marzo 2000, n. 1235).<br />
Né si potrebbe sostenere — come, invece, ha fatto il giudice di primo grado — che la necessità di indicare nella dichiarazione di pubblica utilità i termini massimi di inizio e fine dell’espropriazione e dei lavori possa ritenersi superata dal fatto che la L. R. 46/86 abbia previsto in linea generale siffatti termini, in quanto dal contesto della citata legge non si può ricavare alcun effetto di integrazione automatica degli atti amministrativi.<br />
Diversamente ragionando i termini massimi previsti dalla L. R. 46/86 dovrebbero sostituirsi anche a quelli eventualmente “minori” fissati dalla stessa P.A. Il che non sarebbe ammissibile.<br />
In realtà, proprio perché si tratta di “termini massimi”, gli stessi devono essere correlati al caso concreto e quindi definiti già in sede di approvazione del progetto. Donde l’erroneità sul punto della statuizione di prime cure.<br />
Da ultimo, come pure dedotto dalla società appellante, va affermata l’erroneità della sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha ritenuto esattamente indicate le aree da assoggettare all’occupazione d’urgenza.<br />
In realtà, gli atti impugnati individuano solo genericamente i terreni di proprietà della Società Agricola da espropriare e non specificano se i mapp. 90, 91, 77, 162, 154, 129 del fg. 15 vengano espropriati in toto o solo in parte.<br />
La giurisprudenza è, invece, ferma nel richiedere che il decreto di occupazione debba individuare con esattezza anche le aree da espropriare.<br />
Questa Sezione, con decisione n. 831 del 1989, ha sottolineato che è illegittimo il decreto di occupazione d’urgenza che non indichi esattamente i confini del terreno interessato dal provvedimento (nella specie, era stata indicata solo la quantità complessiva dell’area riservata all’espropriazione).<br />
Deve, dunque, accogliersi la censura di eccesso di potere per omessa precisa indicazione dell’area da espropriare quando, come nella specie è avvenuto, i terreni indicati nei provvedimenti di occupazione siano contrassegnati coi rispettivi dati catastali, ma l’occupazione sia stata disposta non per gli interi mappali bensì per porzioni inferiori, che però non siano state precisate attraverso l’indicazione di confini o mediante la loro esatta rappresentazione su una planimetria.<br />
E, invece, quando l’occupazione riguardi frazioni di particelle catastali, incombe sull’Amministrazione l’obbligo di indicare esattamente le porzioni di area da occupare.<br />
Nella fattispecie, insomma, come fondatamente osservato dall’appellante, l’area da occupare risulta indeterminata, o comunque determinata in modo sommario ed impreciso, di talché viene lasciata alla discrezione degli esecutori l’occupazione di una piuttosto che di un’altra porzione dei mappali, mentre, come si è detto, l’esatta indicazione delle porzioni dei beni da occupare costituisce elemento essenziale ed imprescindibile del decreto di occupazione d’urgenza (cfr. C.G.A., dec. n. 162 del 1984).<br />
Non era dunque sufficiente indicare l’area totale da occupare senza specificare quali porzioni di ciascun mappale fossero interessate dalla effettiva occupazione.<br />
Tanto più che un’esatta descrizione dei terreni — che richiede una precisa identificazione dei confini e delle caratteristiche principali dell’immobile da occupare — risulta essenziale sia alla redazione dello stato di consistenza sia alla successiva determinazione dell’indennità di occupazione (e di esproprio), calcolata proprio sulla base di tali coefficienti.<br />
Donde anche sotto questo profilo si appalesa l’erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado.<br />
Per tali assorbenti considerazioni l’appello proposto dalla Società “Agricola Luisa”, pertanto, merita di essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento degli atti ivi impugnati, afferenti alla procedura di espropriazione e di occupazione di urgenza delle aree di proprietà della società appellante.<br />
Le spese del doppio grado seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 9045/93, in epigrafe meglio specificato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento degli atti ivi impugnati.<br />
Condanna il Comune di Ragogna e l’appellato Consorzio, in solido fra loro, alla rifusione in favore dell’appellante delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, che liquida complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00), di cui euro 2.000,00 (duemila/00) per il primo grado ed euro 3.000,00 (tremila/00) per il secondo.</p>
<p>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2003, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Gaetano		TROTTA			– Presidente<br />	<br />
Filippo		PATRONI GRIFFI		– Consigliere<br />	<br />
Antonino        ANASTASI		– Consigliere<br />	<br />
Aldo		SCOLA			– Consigliere<br />	<br />
Nicola		RUSSO			– Consigliere, rel. est.																																																																																								</p>
<p>L’ESTENSORE<br />
Nicola Russo</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Gaetano Trotta</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Giuseppe Testa</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
14 aprile 2004<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-4-2004-n-2084/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2004 n.2084</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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