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	<title>Enti pubblici e privati-Disciplina Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Enti pubblici e privati-Disciplina Archivi - Giustamm</title>
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		<title>POSSIBILITÀ E LIMITI DI APPLICAZIONE DELL’ART. 42-BIS COD. CIV. ALLE FONDAZIONI DI CUI AL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/possibilita-e-limiti-di-applicazione-dellart-42-bis-cod-civ-alle-fondazioni-di-cui-al-d-p-r-10-febbraio-2000-n-361/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 13:52:19 +0000</pubDate>
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<p>&#160; Riv. n. 4/2024 Pubblicato il 9/04/2024 Codice ISSN: 1972-3431 &#160; &#160; Giuseppe Caia Abstract Nel contributo si illustrano le limitazioni a trasformazioni, fusioni o scissioni di fondazioni, ai sensi dell’art. 42-bis cod. civ., che derivano dal carattere proprio della fondazione quale stabile organizzazione voluta per un determinato scopo di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/possibilita-e-limiti-di-applicazione-dellart-42-bis-cod-civ-alle-fondazioni-di-cui-al-d-p-r-10-febbraio-2000-n-361/">POSSIBILITÀ E LIMITI DI APPLICAZIONE DELL’ART. 42-BIS COD. CIV. ALLE FONDAZIONI DI CUI AL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/possibilita-e-limiti-di-applicazione-dellart-42-bis-cod-civ-alle-fondazioni-di-cui-al-d-p-r-10-febbraio-2000-n-361/">POSSIBILITÀ E LIMITI DI APPLICAZIONE DELL’ART. 42-BIS COD. CIV. ALLE FONDAZIONI DI CUI AL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img decoding="async" class="custom-logo" src="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/giustamm.png" alt="Giustamm" width="214" height="130" /></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Riv. n. 4/2024</p>
<p>Pubblicato il 9/04/2024</p>
<p>Codice ISSN: 1972-3431</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Giuseppe Caia</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Abstract</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel contributo si illustrano le limitazioni a trasformazioni, fusioni o scissioni di fondazioni, ai sensi dell’art. 42-bis cod. civ., che derivano dal carattere proprio della fondazione quale stabile organizzazione voluta per un determinato scopo di pubblica utilità.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. La fondazione ed il suo carattere di stabile organizzazione dotata di patrimonio per uno scopo di pubblica utilità. – 2. (Segue). Conferme giurisprudenziali. –  3. Condizioni per le trasformazioni, fusioni e scissioni di fondazioni (non di partecipazione).</p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>La fondazione ed il suo carattere di stabile organizzazione dotata di patrimonio per uno scopo di pubblica utilità </em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 reca norme sui procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice civile e sulla approvazione delle modifiche all’atto costitutivo e statuto.</p>
<p style="text-align: justify;">La recente entrata in vigore dell’art. 42-bis del Codice civile (introdotto con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) fa sorgere la questione della relativa applicabilità o meno a qualsivoglia associazione e fondazione. La questione, come si vedrà, è problematica per le sole fondazioni, ma non per le associazioni, le fondazioni in partecipazione e le fondazioni appartenenti ad ordinamenti settoriali, disciplinate da leggi speciali<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per fornire risposta alla questione della possibilità e limiti di applicazione dell’art. 42-bis cod. civ. alle fondazioni, si deve partire dalla definizione che la più illustre dottrina fornisce per questa figura soggettiva: la «fondazione è … la stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo di pubblica utilità»<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto appena evidenziato comporta che il vincolo di destinazione e la specifica organizzazione voluta dal fondatore non possano cessare per semplice volontà degli amministratori neppure quando ciò risulti eventualmente preferibile per il mutato conteso socio-economico e per situazioni fattuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si vedrà, le ipotesi modificative o devolutive ammesse per le fondazioni sono indicate dal legislatore (cfr. artt. 26, 27, 28, 30, 31, 32 cod. civ.) e ci si deve dunque chiedere se a tali ipotesi si aggiunga, senza condizionamenti, ora quella di cui al novellato art. 42-bis cod. civ.<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso delle associazioni, posta la presenza degli associati (o per le fondazioni di partecipazione, dei partecipanti), è possibile modificare l’atto di organizzazione costitutivo iniziale, perché sussistono appunto i soggetti che hanno voluto dare vita alla figura soggettiva e, nello stesso modo, possono volere apportare modifiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Differentemente, gli amministratori della fondazione non possono che rispettare, nell’adempimento del proprio ufficio, lo scopo scelto autonomamente dal fondatore senza legittimazione a modificarlo; questi amministratori sono autonomi nella scelta delle modalità più adeguate per realizzare lo scopo, ma quando il fondatore ha legato (indissolubilmente) lo scopo a determinate modalità organizzative (puntualmente esplicitate) non è normalmente possibile per gli amministratori modificarle.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, non sarà possibile la trasformazione, la fusione o la scissione tutte le volte in cui tali vicende incidano sulla identità, configurazione, organizzazione e scopo specifico indicati nell’atto di fondazione. Occorre dunque verificare a quali condizioni tali modifiche siano ammissibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il vincolo di destinazione non può cessare né per volontà del fondatore, né per deliberazione degli amministratori, fino a quando lo scopo sia attuabile. Ciò acquista ancora maggior valore nel caso di fondazione sorta per atto testamentario.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli stessi penetranti poteri dell’autorità governativa, oggigiorno da esercitare ai sensi del d.P.R. n. 361/2000<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, non potrebbero superare tale situazione ordinamentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il vincolo del rispetto della volontà del fondatore è molto chiaro nelle varie disposizioni del Codice civile:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;        l’estinzione si può avere nei soli casi previsti nell’atto costitutivo o statuto ovvero «quando lo scopo è stato raggiunto o è diventato impossibile» (art. 27);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;        la trasformazione rappresenta un’alternativa all’estinzione ma solo quando «lo scopo è esaurito o diventato impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente» (art. 28); e comunque, anche in tali casi, l’autorità governativa, che dispone le misure di trasformazione, dovrà allontanarsi «il meno possibile dalla volontà del fondatore» (art. 28 cit.);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211;        analogamente, l’art. 26 cod. civ., recante una norma sul “Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione”, stabilisce che: «L&#8217;autorità governativa può disporre il coordinamento dell&#8217;attività di più fondazioni ovvero l&#8217;unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore».</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, la volontà del fondatore deve essere rispettata anche quando non vi è né trasformazione né accorpamento della figura soggettiva, ma semplice modalità coordinata di gestione; a maggiore ragione lo dovrà essere in caso di trasformazione, fusione, scissione. Ne deriva che quando il fondatore ha fissato lo scopo e correlativamente un certo tipo di organizzazione l’applicazione dell’art. 42-bis cod. civ. deve essere circondata da particolari cautele e potrà avvenire solo a determinate condizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Sembra di poter dire che le trasformazioni, fusioni e scissioni delle fondazioni non sono precluse in generale, ma dovranno essere disposte dall’autorità governativa secondo gli schemi concettuali degli artt. 26 e 28 cod. civ. e attuate mediante le procedure civilistiche indicate nell’art. 42-bis. Questo non esclude che gli amministratori della fondazione possano avanzare proposte di trasformazione, fusione e scissione, dovendo però attendere la pronuncia dell’Autorità governativa prima delle deliberazioni civilistiche e degli atti pubblici conseguenti, i quali poi dovranno essere trattati ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 361/2000 sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo. Al riguardo è significativa, a comprova di quanto appena sostenuto, la previsione del comma 3 di tale art. 2: «Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto». La regola è dunque quella della stabilità dello statuto; ad essa si può derogare per esigenze funzionali ma solo se, nonostante le modifiche, la volontà del fondatore è comunque assicurata.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><em>(Segue). Conferme giurisprudenziali</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La sopra illustrata breve esposizione delle questioni è confermata da costante giurisprudenza amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la decisione TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 9 settembre 2022, n. 2543 si è rilevato che il controllo pubblico al quale gli artt. 25 e segg. cod. civ. assoggettano le fondazioni è preordinato alla tutela dell&#8217;ente-fondazione e si estrinseca in un controllo di legittimità rispetto alla legge e all&#8217;atto di fondazione, funzionale alla salvaguardia dell&#8217;interesse istituzionale dell&#8217;ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore (e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l&#8217;atto di riconoscimento giuridico della fondazione).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il giudice amministrativo i controlli dell’autorità governativa «(che si inquadrano nell&#8217;ambito della c.d. amministrazione pubblica del diritto privato), si ricollegano, tradizionalmente, alla struttura diversa dell&#8217;associazione rispetto alla fondazione: nelle prime l&#8217;assemblea degli associati esercita un controllo sullo svolgimento dell&#8217;attività amministrativa, e può intervenire sia fissando direttive di carattere generale, sia con ordini concreti circa il compimento di determinate operazioni, potendo (in caso di irregolarità o abusi) revocare o sostituire gli amministratori. Nelle fondazioni, invece, non esiste un congegno interno alla struttura dell&#8217;ente che consenta una correzione o regolarizzazione della gestione; ed è per questo che il controllo spetta all&#8217;autorità governativa»;  «il controllo in parola &#8220;non è astratto e generale, ma funzionale alla salvaguardia dell&#8217;interesse interno e istituzionale dell&#8217;ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l&#8217;atto di riconoscimento giuridico della fondazione&#8221; (Cons. Stato, sez. V, 13/07/2018, n. 4288; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 12/09/2019)» (così ancora sent. ult. cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Lungo la stessa linea Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2018, n. 4288: «Per consolidato orientamento, le forme di controllo pubblico cui l&#8217;art. 25 del codice civile assoggetta le fondazioni sono funzionalmente (e restrittivamente) preordinate alla tutela dell&#8217;ente, trovando ragione nell&#8217;assenza di un controllo interno analogo a quello esercitato nelle associazioni dei membri o da appositi organi a ciò deputati. // Questi poteri dell&#8217;autorità amministrativa dell&#8217;art. 25 cod. civ. esprimono non una funzione di tutela nel merito, o di controllo sulla mera opportunità delle determinazioni o gestionale o di indirizzo, che sarebbero -specie alla luce delle riforme liberalizzatrici del 1997/2000 (art. 13, comma 1, l. 15 maggio 1997, n. 127; art. 1, comma 1, l. 22 giugno 2000, n. 192; d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) &#8211; incompatibili con l&#8217;autonomia privata degli enti destinatari; ma piuttosto una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità rispetto alla legge e all&#8217;atto di fondazione; il quale controllo a sua volta non è astratto e generale, ma funzionale alla salvaguardia dell&#8217;interesse interno e istituzionale dell&#8217;ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l&#8217;atto di riconoscimento giuridico della fondazione».</p>
<p style="text-align: justify;">Medesima linea ricostruttiva in TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 29 marzo 2011, n. 416: «La vigilanza e il controllo sono funzioni pubbliche, esercitate dall&#8217;Amministrazione d&#8217;ufficio in funzione della tutela delle fondazioni stesse, con esclusione di qualsiasi forma di intervento a tutela dell&#8217;interesse dei singoli. // … // Gli strumenti di intervento attribuiti all&#8217;autorità tutoria ai sensi dell&#8217;art. 25 c.c., al fine di attuare i necessari interventi laddove ricorrano i presupposti obiettivamente riscontrabili previsti dalla norma, consentono: in caso di accertata inattuabilità delle disposizioni contenute nell&#8217;atto di fondazione, di provvedere alla nomina ed alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti; in caso di accertate situazioni di contrarietà a norme imperative, all&#8217;atto di fondazione, all&#8217;ordine pubblico o al buon costume di annullare le delibere viziate, in caso di non conformità del comportamento degli amministratori allo statuto ed allo scopo della fondazione od alla legge, di sciogliere l&#8217;amministrazione e nominare un commissario straordinario. // L&#8217;interesse tutelato dal controllo pubblico sulle fondazioni è quello dell&#8217;ente (previamente apprezzato dall&#8217;autorità tutoria, in sede di riconoscimento della personalità giuridica) e, in senso più lato, quello finalizzato alla salvaguardia della volontà del fondatore. // Tale controllo pubblico sull&#8217;attività della fondazione può presentare caratteri e modalità diversi rispetto a quello esercitato sull&#8217;attività dell&#8217;associazione, non soltanto in relazione alle forme ed all&#8217;intensità degli interventi dei pubblici poteri, ma anche in relazione alla funzione precipua che l&#8217;intervento è destinato ad assolvere. // Infatti, a differenza che, per le associazioni, in riferimento alle quali l&#8217;intervento dei pubblici poteri è finalizzato ad evitare che l&#8217;attività degli organi dell&#8217;associazione arrechi pregiudizio ad interessi legislativamente configurati come esterni rispetto all&#8217;associazione, per quanto concerne le fondazioni, il controllo pubblico si connota come preordinato soprattutto alla protezione dell&#8217;interesse dell&#8217;ente. // … // Ritiene, perciò, il Collegio che la finalità dei poteri dell&#8217;organo tutorio fondamentalmente volta ad assicurare che il patrimonio di fondazione sia effettivamente destinato allo scopo voluto dal fondatore, si connota come &#8220;amministrazione pubblica del diritto privato&#8221;, che potrebbe, astrattamente, essere esercitata anche da un collegio di sindaci, dall&#8217;autorità giudiziaria o dagli uffici tributari».</p>
<p style="text-align: justify;">Con la decisione Cons, Stato, sez. III, 17 giugno 2022, n. 4989 si è osservato che per le fondazioni si deve tener conto della esigenza di rispettare nel massimo grado possibile la volontà del fondatore e, conseguentemente, di non mettere a rischio il perseguimento dello scopo proprio della fondazione. Tale volontà (che può essere desunta da disposizioni <em>mortis causa</em> oltre che dal conseguente atto costitutivo di una fondazione) deve essere rispettata anche con riferimento all’assetto organizzativo della fondazione, non suscettibile di possibilità di successiva modifica, per cui ad esempio non può essere illegittimamente compresso il potere di nomina riservato originariamente dal fondatore ad un certo soggetto. La giurisprudenza ritiene in astratto ammissibili solo, entro margini alquanto ristretti, la stessa possibilità di introdurre modifiche allo statuto, da intendersi consentite nei soli casi in cui siano volte esclusivamente ad adeguare le strutture alle esigenze che dovessero manifestarsi per il miglior perseguimento dello scopo, e non per andare contro la volontà del fondatore e le tavole fondazionali. «Questi poteri dell&#8217;autorità amministrativa dell&#8217;art. 25 cod. civ. esprimono non una funzione di tutela nel merito, o di controllo sulla mera opportunità delle determinazioni o gestionale o di indirizzo, che sarebbero &#8211; specie alla luce delle riforme liberalizzatrici del 1997/2000 (art. 13, comma 1, L. 15 maggio 1997, n. 127; art. 1, comma 1, L. 22 giugno 2000, n. 192; D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) &#8211; incompatibili con l&#8217;autonomia privata degli enti destinatari; ma piuttosto una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità rispetto alla legge e all&#8217;atto di fondazione; il quale controllo a sua volta non è astratto e generale, ma funzionale alla salvaguardia dell&#8217;interesse interno e istituzionale dell&#8217;ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l&#8217;atto di riconoscimento giuridico della fondazione&#8221; (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 luglio 2018, n. 4288). // … // Com&#8217;è noto, le Fondazioni si caratterizzano per il fatto di essere strutturate come un complesso di beni destinato al perseguimento di uno scopo e, come correttamente rilevato dal Ministero appellante, in coerenza con la missione istituzionale di tali peculiari soggetti, gli organi direttivi dell&#8217;Ente svolgono una funzione servente rispetto allo scopo da perseguire siccome ad essi esterno e da essi non modificabile. // Per le fondazioni, diversamente dalle associazioni, si deve tener conto infatti della esigenza di rispettare nel massimo grado possibile la volontà del fondatore e, conseguentemente, di non mettere a rischio il perseguimento dello scopo proprio della fondazione. Le fondazioni, infatti, una volta istituite e riconosciute quali persone giuridiche non possono essere revocate neanche dal fondatore (articolo 15 del codice civile) e, in ogni caso, non possiedono per loro natura gli strumenti per poter influire sulle scelte fondative. Ed è proprio per questa ragione che la giurisprudenza di settore ritiene in astratto ammissibili solo entro margini alquanto ristretti la stessa possibilità di introdurre modifiche allo statuto, da intendersi consentite nei soli casi in cui siano volte esclusivamente ad adeguare le strutture alle esigenze che dovessero manifestarsi per il miglior perseguimento dello scopo (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, 30 luglio 2018, n. 1989). //  A maggior ragione, ritiene il Collegio, occorre assicurare piena ed effettiva efficacia alle disposizioni in cui si articola lo Statuto secondo il loro significato letterale, vieppiù nei casi in cui si riveli univoco, senza che nella dinamica operativa dell&#8217;Ente possano indirettamente sovrapporsi opzioni organizzative e gestionali con esse contrastanti».</p>
<p style="text-align: justify;">Si può vedere, ancora, TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 5 agosto 2021, n. 244: «le modifiche statutarie delle fondazioni risultano ammissibili &#8220;sempre che siano giustificate e, fermo l&#8217;interesse che il fondatore ha inteso realizzare, non siano tali da pregiudicare lo scopo programmato e da 6 travolgere i connotati inderogabili della fattispecie, quali voluti dal fondatore&#8221; (Consiglio di Stato, Sez. II, 20 marzo 1996, n. 123, parere in merito alla Fondazione Spadolini), si osserva ulteriormente quanto segue che avvalora la legittimità dell&#8217;attività provvedimentale posta in essere dalla Regione. //… // Sicché, tra i parametri di riferimento per apprezzare la legittimità delle modifiche statutarie che riguardano le fondazioni è &#8211; come si ritrae dalla piana lettura dell&#8217;art. 25 c.c. &#8211; anche l&#8217;atto fondativo, con la conseguenza che la declinazione del relativo potere da parte del C.d.A. deve essere rispettoso di quanto in esso stabilito. // Nel caso di specie, è indubbio che l&#8217;atto fondativo, demandato per volontà del testatore all&#8217;erede universale (Comune di Trieste) e all&#8217;esecutore testamentario, riserva espressamente al Comune di Trieste la nomina di tre dei cinque membri che compongono il Consiglio di Amministrazione. // Devesi, dunque, convenire con la difesa della Regione, che sia dalle disposizioni <em>mortis causa</em> che dal conseguente atto costitutivo di fondazione risulta palese che l&#8217;esercizio di un ampio e maggioritario potere di designazione da parte dell&#8217;Ente fondatore, erede universale del signor Mo. Ni., fosse proprio in virtù delle disposizioni in essi contenute (di cui dianzi si è data evidenza) &#8211; ed ancor oggi sia &#8211; sottratto alla disponibilità da parte di sopravvenute volontà di successivi Consigli di Amministrazione».</p>
<p style="text-align: justify;">Infine si richiama Cons. Stato, sez. II, 11 giugno 2020, n. 3722: i «poteri dell’autorità amministrativa dell’art. 25 Cod. civ. esprimono … una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità rispetto alla legge e all&#8217;atto di fondazione; il quale controllo a sua volta non è astratto e generale, ma funzionale alla salvaguardia dell&#8217;interesse interno e istituzionale dell&#8217;ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l&#8217;atto di riconoscimento giuridico della fondazione&#8221; (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 luglio 2018, n. 4288); // … // Il <em>de cuius</em>, dunque, volle conferire la direzione della casa di riposo ad ecclesiastici. Le successive vicende organizzative, nonché i finanziamenti corrisposti da cittadini, enti e dal Comune di Talamona non possono alterare la volontà del fondatore, a cui la Regione, ex art. 25 c.c., doveva aver riguardo nella sua attività di vigilanza (oltre che al rispetto delle norme imperative, dell&#8217;ordine pubblico e del buon costume), essendo normativamente irrilevanti le altre circostanze addotte. // … // Altrettanto inconferente è il richiamo del Comune alle erogazioni in denaro da esso effettuate in passato in favore della Casa di riposo e che giustificherebbero la scelta della maggior parte dei membri 7 del consiglio di amministrazione da parte dell&#8217;amministrazione comunale. Tali erogazioni in denaro non possono incidere sulla volontà, ormai irretrattabile, del fondatore».</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione di questa rassegna giurisprudenziale, sembra molto utile ricordare quanto la più illustre dottrina<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> ha esemplificato circa le modificazioni ammissibili rispetto ad una fondazione: «Il provvedimento che attua il coordinamento dell’attività di più fondazioni modifica, negli statuti di ciascuna di esse, quelli che l’art. 16 c.c. definisce come i criteri e le modalità di erogazione delle rendite: il coordinamento può consistere nella delimitazione delle zone nell’ambito delle quali ciascuna fondazione potrà svolgere la propria attività o nella delimitazione delle categorie dei beneficiari di ciascuna di esse. L’unificazione dell’amministrazione sostituisce un unico organo amministrativo, comune a più fondazioni, agli organi amministrativi originariamente propri di ciascuna di esse. Le  facoltà concesse all’autorità governativa trovano un generale limite nella “volontà del fondatore”: limite non assoluto, che l’autorità governativa dovrà rispettare “per quanto è possibile” e che si traduce nel criterio secondo il quale coordinamento di attività e unificazione dell’amministrazione di più fondazioni dovranno essere attuati con le minori modificazioni possibili dei rispettivi atti di fondazione».</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><em>Condizioni per le trasformazioni, fusioni e scissioni di fondazioni (non di partecipazione)</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Anche la rassegna di giurisprudenza conferma che l’art 42-bis cod. civ. non è applicabile alle fondazioni qui considerate senza dare luogo ad una previa pronuncia dispositiva dell’autorità governativa, secondo gli schemi degli artt. 26 e 28 cod. civ. A questa conclusione, già illustrata sopra, si deve pervenire anche perché nella fattispecie normativa di cui all’art. 42-bis cod. civ. non è previsto il controllo notarile di cui all’art. 2436 cod. civ. (gli artt. 2502-bis e 2506-ter si applicano «in quanto compatibili»), che invece, significativamente, viene ripreso negli artt. 22, comma 2 e comma 3 e  48, comma 2 del d.lgs. n. 117/2017 e nell’art. 14, comma 3-bis del d.lgs. n. 39/2021, sicché – nel nostro caso – il rispetto della volontà del fondatore e di quanto risulta dall’atto costitutivo è assegnato alle valutazioni della sola autorità governativa, in mancanza delle quali le procedure ex art. 42-bis non potranno avere luogo e si fermeranno (si dovranno considerare) allo stadio di proposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, l’art. 42-bis del Codice civile potrà essere applicato alle fondazioni con semplice delibera degli amministratori della figura soggettiva interessata (seppure soggetta a vigilanza) unicamente quando il relativo atto di fondazione ammetta espressamente le trasformazioni, fusioni e scissioni eventualmente indicandone presupposti e modalità. In ogni caso, anche in tale ipotesi, queste vicende modificative dovranno essere attuate «con lo stesso onere» risultante dalla destinazione del patrimonio di cui all’atto di fondazione e dunque rispettando l’oggetto e la destinazione delle attività, perché il vincolo di destinazione assegnato dal fondatore è immodificabile e tendenzialmente perpetuo e non può essere modificato finché attuabile. Dovranno essere rispettate anche le modalità organizzative prescritte nell’atto di fondazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, per quanto riguarda le fondazioni non di partecipazione e non appartenenti al Terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017, le trasformazioni, fusioni o scissioni di cui all’art. 42-bis cod. civ. non potranno essere attuate con semplice delibera degli amministratori competenti a gestire la fondazione. Una siffatta delibera avrà il carattere di proposta sulla quale dovrà pronunciarsi l’autorità governativa che sovrintende, nell’interesse pubblico, al vincolo di destinazione e di organizzazione stabilito dal fondatore, perché solo in questo modo ed in conformità agli artt. 26 e 27 (nonché per quanto di ragione 28, 29, 30 e 31 cod. civ.) la trasformazione, fusione o scissione non interromperanno (e cioè non vanificheranno) il rapporto di fondazione<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Due misure percorribili alternativamente, in relazione alle differenti situazioni fattuali che si prevedono, onde garantire – senza attenuazione –  il rispetto della volontà del fondatore e per assumere impegni in tal senso potrebbero essere:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a) un atto unilaterale d’obbligo<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a> dell’ente beneficiario (destinatario) dell’operazione (sempre che si tratti di un ente con «fini analogici»; cfr. artt. 31, comma 2 e 32 cod. civ.);</li>
<li>b) la sottoscrizione di un accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra l’autorità governativa di cui al d.P.R. n. 361 e l’ente pubblico (se si verifica tale evenienza) beneficiario delle operazioni di fusione e scissione di fondazioni ex art. 42-bis cod. civ. Invece, nel caso della vicenda modificativa di trasformazione della fondazione, l’unica trasformazione possibile sembra quella della trasformazione in fondazione di partecipazione, ammettendo però nella compagine unicamente i soggetti già contemplati nell’atto originario di fondazione, ad esempio perché il fondatore aveva attribuito ad essi la nomina di uno o più dei soggetto che avrebbero fatto parte dell’organo di amministrazione della fondazione.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Queste due misure o altre di corrispondente portata, qualora accompagnino la proposta<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> di trasformazione, fusione o scissione ex art. 42-bis cod. civ., potranno costituire un presupposto determinante per la corretta (e allora ammissibile) adozione, da parte delle autorità governative di cui al d.P.R. n. 361/2000, dei provvedimenti dispositivi ex artt. 26 e 28 cod. civ. nell’ambito dei quali deve essere ricondotta, in mancanza di norme di settore, come nel caso del d.lgs. n. 117/2017, anche la fattispecie normativa di cui all’art. 42-bis.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sia consentito il rinvio all’inquadramento preliminare in G. Caia, <em>Scopi di pubblica utilità e vicende soggettive delle fondazioni</em>, in <em>Giustamm.</em>, 4/2024.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Cfr. F. Galgano, voce, <em>Fondazione. I) Diritto civile</em>, in <em>Enc. giuridica</em>, vol. XIV, Roma, 1989.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per comodità del lettore, si ricorsa che l’art. 42-bis cit. recita: « Se non è espressamente escluso dall&#8217;atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. // La trasformazione produce gli effetti di cui all&#8217;articolo 2498. L&#8217;organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell&#8217;ente in via di trasformazione contenente l&#8217;elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all&#8217;articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. // Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. // Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l&#8217;iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si deve sempre ricordare l’art. 5 del d.P.R. n. 361/2000: «Le funzioni amministrative già attribuite all&#8217;autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Cfr. F. Galgano, <em>op. cit</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a>  Cfr. Cons. Stato, sez. I, 24 gennaio 1956, n. 60 in <em>Cons. Stato</em>, 9156, I, 1104 e Cons. Stato, sez. I, 12 febbraio 1963, n. 260, <em>ivi</em>, 1963, I, 1516; pareri emessi con riferimento agli artt. 26 e segg. cod. civ. ma utili per comprendere la corretta applicazione anche dell’art. 42-bis).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Secondo lo schema alquanto diffuso in materia urbanistica ed edilizia, ove l’atto unilaterale d’obbligo serve a garantire adempimenti che sono di interesse pubblico e che, se ed in quanto intervenga, può consentire l’emanazione del provvedimento amministrativo. Sugli atti unilaterali d’obbligo v. Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2021, n. 579: gli atti d’obbligo, proprio in quanto “unilaterali”, pur appartenendo al più ampio <em>genus</em> degli atti negoziali e dispositivi coi quali il privato assume obbligazioni, si caratterizzano per essere teleologicamente orientati al rilascio del titolo edilizio nel quale sono destinati a confluire; essi non rivestono un’autonoma efficacia negoziale, ma incidono tramite la stessa sul provvedimento cui sono intimamente collegati, tanto da divenirne un “elemento accidentale”, mutando la terminologia di cui alla nota sistematica civilistica che distingue tra <em>essentialia</em> e <em>accidentalia negotii</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a>  La proposta dovrà comunque rispettare i commi 2 e 3 del cit. art. 42-bis: «La trasformazione produce gli effetti di cui all&#8217;articolo 2498. L&#8217;organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell&#8217;ente in via di trasformazione contenente l&#8217;elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all&#8217;articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. // Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili».</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/possibilita-e-limiti-di-applicazione-dellart-42-bis-cod-civ-alle-fondazioni-di-cui-al-d-p-r-10-febbraio-2000-n-361/">POSSIBILITÀ E LIMITI DI APPLICAZIONE DELL’ART. 42-BIS COD. CIV. ALLE FONDAZIONI DI CUI AL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ E VICENDE SOGGETTIVE DELLE FONDAZIONI</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/scopi-di-pubblica-utilita-e-vicende-soggettive-delle-fondazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 13:17:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/scopi-di-pubblica-utilita-e-vicende-soggettive-delle-fondazioni/">SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ E VICENDE SOGGETTIVE DELLE FONDAZIONI</a></p>
<p>Riv. n. 4/2024 Pubblicato l&#8217;8/04/2024 Codice ISSN: 1972-3431 &#160; &#160; Giuseppe Caia Abstract Nel contributo si considerano le differenze che emergono dalla normativa che prende in considerazione trasformazioni, fusioni e scissioni nelle differenti ipotesi di enti non lucrativi di cui al d.P.R. n. 361/2000 (in specifico di fondazioni) e di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/scopi-di-pubblica-utilita-e-vicende-soggettive-delle-fondazioni/">SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ E VICENDE SOGGETTIVE DELLE FONDAZIONI</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/scopi-di-pubblica-utilita-e-vicende-soggettive-delle-fondazioni/">SCOPI DI PUBBLICA UTILITÀ E VICENDE SOGGETTIVE DELLE FONDAZIONI</a></p>
<p style="text-align: justify;"><img decoding="async" class="custom-logo" src="https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/giustamm.png" alt="Giustamm" width="227" height="138" /></p>
<p style="text-align: justify;">Riv. n. 4/2024</p>
<p style="text-align: justify;">Pubblicato l&#8217;8/04/2024</p>
<p style="text-align: justify;">Codice ISSN: 1972-3431</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Giuseppe Caia</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Abstract</em></p>
<p style="text-align: justify;">Nel contributo si considerano le differenze che emergono dalla normativa che prende in considerazione trasformazioni, fusioni e scissioni nelle differenti ipotesi di enti non lucrativi di cui al d.P.R. n. 361/2000 (in specifico di fondazioni) e di enti del Terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017 e di organismi sportivi dilettantistici di cui al d.lgs. n. 39/2021 (e di fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999).</p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. La rilevanza specifica e “differenziata” dell’art. 42-bis cod. civ. rispetto alle varie categorie di enti non lucrativi. – 2. Le operazioni di trasformazione, fusione e scissione come misure per realizzare una maggiore funzionalità ed efficienza delle figure soggettive interessate. – 3. La portata applicativa dell’art. 42-bis cod. civ. rispetto alle figure soggettive non lucrative diverse da quelle degli enti del Terzo settore.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;">
<li><em>La rilevanza specifica e “differenziata” dell’art. 42-bis cod. civ. rispetto alle varie categorie di enti non lucrativi</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L’art. 42-bis del Codice civile è stato introdotto con l’art. 98 del Codice del Terzo settore, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma riguarda vicende soggettive di <em>entità non profit</em>, perché – al relativo comma 1 – si stabilisce: «Se non è espressamente escluso dall&#8217;atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni».</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve subito sottolineare che la norma, pur essendo stata elaborata per gli obiettivi che il legislatore vuole conseguire (e permettere) nel Terzo settore<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>, risulta tendenzialmente applicabile  anche agli altri enti <em>non profit</em>, come si ricava chiaramente dal medesimo art. 42-bis, comma 4 in virtù del quale: «Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l&#8217;iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore».</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, la norma risulta applicabile parimenti a figure soggettive che sono disciplinate differentemente, pur ricevendo tutte una base di disciplina nel Codice civile. Gli enti del Terzo settore sono disciplinati dal Codice civile, per quanto di ragione, ed anche (ma soprattutto) dal citato Codice d.lgs. n. 117/2017. Le altre entità non lucrative, che pure originariamente rappresentavano una categoria unica, sono disciplinate anche (e marginalmente) dal d.PR. 10 febbraio 2000, n. 361<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>. Restano salve peraltro le normative speciali come il d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a> per le fondazioni bancarie; il d.P.R. 24 maggio 2001, n. 254<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> per le fondazioni universitarie; il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> per gli organismi sportivi dilettantistici (ma in questo caso si tratta di associazioni o società sportive dilettantistiche).</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, non è priva di problematicità la circostanza che l’art. 42-bis cod. civ. riguardi, parimenti, entrambe le categorie di figure soggettive (gli enti del Terzo settore e le altre e “normali” associazioni riconosciute, non riconosciute e fondazioni).</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, quanto al Terzo settore esiste una disciplina amministrativa molto analitica che detta condizioni, adempimenti e regole di funzionamento che determinano un contesto tale da creare omogeneità di riferimenti e di conseguenza di <em>modus operandi</em> tra i vari soggetti, situazione normativa che può meglio giustificare trasformazioni, fusioni e scissioni reciproche<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>. In sostanza, sussiste un sistema di vigilanza e di regole di omogeneità funzionale che consentono e sono ampiamente compatibili (o meglio che rendono compatibili) con vicende soggettive di accorpamento e aggregazione alquanto modificative della veste giuridica<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per gli enti del Terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017 è sufficiente scorrere i centoquattro articoli di cui si compone il Codice per cogliere la sopra descritta situazione; in particolare si richiama il Registro Unico Nazionale del Terzo settore RUNTS (art. 45-54) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regole procedurali peculiari per l’acquisto della personalità giuridica (art. 22)<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, regole queste ultime che si applicano anche nei casi di modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto e delle deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione (art. 48)<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In buona sostanza, si può notare che le trasformazioni, fusioni e scissioni che riguardano gli enti del Terzo settore finiscono per rappresentare vicende che non alterano sul piano concreto la configurazione ed il ruolo di tali enti, proprio in ragione della consistente disciplina amministrativa di conformazione delle modalità organizzative ed operative di essi. Sul piano del rapporto tra autonomia privata ed ampia disciplina amministrativa da rispettare per gli Enti del Terzo settore, si può dire che quest’ultima è giustificata dai notevoli benefici ed agevolazioni che il legislatore appresta per tali enti (accesso a finanziamenti, utilizzo di beni pubblici, finanziamento specifico di progetti ed attività, emissione di titoli di solidarietà, regime fiscale agevolato).</p>
<p style="text-align: justify;">Analoga situazione si verifica per le fondazioni bancarie, sottoposte a penetrante disciplina di settore e ad una serrata vigilanza centrale<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, le operazioni di trasformazione e fusione sono delineate come ipotesi percorribili nelle vicende funzionali dell’ente [cfr. art. 4, coma 1, lett. b), n. 6) ed art. 10, comma 3, lett. a)].</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nel d.lgs. n. 39/2021 vi è la fattispecie normativa delle trasformazioni e fusioni ma correlata a insufficienze patrimoniali a simiglianza delle previsioni di cui all’art. 28 cod. civ.<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Differentemente, nel caso delle altre associazioni e fondazioni <em>non profit </em>non sottoposte a discipline di settore, la situazione non è sovrapponibile. La disciplina di questi enti è minimale, in perfetta corrispondenza con la circostanza che si tratta di fenomeni di autonomia privata, per i quali la legislazione contempla una vigilanza amministrativa molto ridotta, oggi disciplinata nel citato d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><em>Le operazioni di trasformazione, fusione e scissione come misure per realizzare una maggiore funzionalità ed efficienza delle figure soggettive interessate</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">L’art 42-bis cod. civ. non richiama le finalità di miglioramento gestionale sottese, in conformità – del resto – alle formulazioni normative ed espressive di tale fonte normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">È tuttavia evidente che trasformazione, fusione e scissione sono strumenti per perseguire obiettivi di efficienza, se realizzate senza modalità o finalità elusive.</p>
<p style="text-align: justify;">Il carattere virtuoso di siffatte operazioni si coglie, ad esempio, nell’art. 12 del Protocollo MEF-ACRI del 22 aprile 2015<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>: «1. Le Fondazioni perseguono l&#8217;efficienza e l&#8217;economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni. // 2. Le Fondazioni che per le loro ridotte dimensioni patrimoniali non riescono a raggiungere una capacità tecnica, erogativa ed operativa adeguata attivano forme di collaborazione per gestire, in comune, attività operative ovvero procedono a fusioni tra Enti.» (art. 12, comma 1 e comma 2 del Protocollo).</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, già l’esempio riportato rende conto della differenza tra casi in cui l’oggetto delle figure soggettive coinvolte è omogeneo e scarsamente declinabile ed i casi (di cui agli artt. 14-35 cod. civ. e di cui al d.P.R. n. 361/2000), nei quali ciascuna delle figure soggettive è sorta con atti di volontà differenziati tra loro e con peculiarità di oggetti assegnati. Invece, nel caso delle fondazioni bancarie cui si applica il citato Protocollo MEF-ACRI, le leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 23 dicembre 1998, n. 461 ed il d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 hanno determinato la relativa istituzione; i settori di intervento ammessi; le modalità di perseguimento degli scopi statutari; l’assetto organizzativo e la configurazione degli organi; il regime del patrimonio e delle partecipazioni; il bilancio e le scritture contabili; gli organi, le finalità e la modalità della vigilanza.</p>
<p style="text-align: justify;">È chiaro che in tale ultimo caso, come in quello degli Enti del Terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017, non sussistono impostazioni significativamente differenziate rispetto alle quali le fusioni e le scissioni possano venire ad assumere, nei riguardi della  figura stessa (cioè all’ente in quanto tale), un significato realmente innovativo di carattere profondamente evolutivo-modificativo o addirittura spiccatamente devoluto-successorio<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><em>La portata applicativa dell’art. 42-bis cod. civ. rispetto alle figure soggettive non lucrative diverse da quelle degli enti del Terzo settore</em></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Si è già evidenziato che l’art. 42-bis cod. civ. non presenta particolari problemi applicativi per quelle associazioni e fondazioni che sono enti del Terzo settore, e cioè in ragione della specialità di disciplina amministrativa che riguarda questi ulteriori e della ampiezza di prescrizioni normative che essi debbono rispettare, le quali determinano omogeneità finalistiche e funzionali, con conseguenti connotazione delle fusioni e scissioni di un carattere migliorativo e di efficientamento, piuttosto che modificativo di sostanza.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, per tali enti di cui al d.lgs. n. 117/2017, si tratta di un fenomeno certamente nuovo ma utile e non controverso<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione della definizione di eventuali ulteriori limiti da considerare, nell’applicazione dell’art. 42-bis cod. civ., si pone invece per gli enti non lucrativi che non rientrano nel campo di applicazione del d.lgs. n. 117/2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Una prima questione da risolvere è l’esatto significato da attribuire alla condizione ostativa indicata nel relativo comma 1: «Se non è espressamente escluso dall&#8217;atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni».</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di una condizione posta da una norma di legge entrata in vigore il 3 agosto 2017 è non è verosimilmente possibile ritenere che sia necessaria una esplicita esclusioni in atti costitutivi o statuti formati prima di tale data, e cioè quando i privati interessati non conoscevano – nell’ordinamento giuridico – una siffatta previsione.</p>
<p style="text-align: justify;">Certamente, da quando la norma è entrata in vigore, sarà sufficiente che l’atto costitutivo e o statuto non escludano le ipotesi di trasformazione, fusione e scissione, per poterle in ragione di ciò realizzare. Quest’ultimo è certamente il caso degli enti del Terzo settore, categoria formalizzata per effetto del d.lgs. e che devono (dal 2017) presentare domanda per essere iscritti nel Registro RUNTS di nuova istituzione; in questo caso, avendo la possibilità di conoscere il nuovo art. 42-bis cod. civ., avranno avuto ed avranno cura di formare il proprio atto costitutivo e statuto escludendo o meno le future vicende modificative, di fusione o scissione. E ciò sia nel caso di figure soggettive da costituire <em>ex novo</em> sia in quella di figure esistenti che vogliano transitare nel nuovo ordinamento del Terzo settore.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso invece degli enti non lucrativi non riconducibili al Terzo settore, il problema sussiste.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarà allora necessario che atto costitutivo e statuto pur non escludendo la fattispecie di cui all’art. 42-bis cod. civ. (non essendosi potuto conoscere la norma prima della sua entrata in vigore) non contengano previsioni incompatibili con la eventuale trasformazione, fusione o scissione; lo stesso deve dirsi per il caso in cui i caratteri organizzativi della figura soggettiva siano inconciliabili con tali evenienze.</p>
<p style="text-align: justify;">Si può allora notare che l’art. 42-bis sarà certamente applicabile nel caso delle associazioni e delle fondazioni di partecipazione. Infatti, in entrambi i casi sussiste un substrato associativo e dunque un organo assembleare nel quale tutti gli associati-partecipanti sono rappresentati. Essi possono pertanto modificare consapevolmente atto costitutivo e statuto, permettendo così trasformazione, fusione e scissione. Si tratta di una vicenda modificativa contrattuale ammessa e dunque anche nel caso delle associazioni e fondazioni di partecipazione, che pure non siano enti del Terzo settore, l’applicazione dell’art. 42-bis cod. civ. non incontra particolari ostacoli e neppure una ontologica inconciliabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">A questo punto, occorre evidenziare le premesse concettuali per un approfondimento della possibilità e dei limiti di applicazione dell’art. 42-bis cod. civ. ad una fondazione non di partecipazione e che non appartenga al novero degli enti del Terzo settore. Per questa comune categoria di fondazioni, le vicende modificative sono comunque sottoposte all’Autorità tutoria e di vigilanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, l’art. 25 cod. civ. assegna all’Autorità governativa rilevanti funzioni di controllo sulla amministrazione delle fondazioni<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di funzioni amministrative con peculiare finalità, forma ed intensità, come rilevato dalla più attenta dottrina<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>. La finalità perseguita dal legislatore nel disciplinare il controllo pubblico sull’amministrazione delle fondazioni è orientata, soprattutto, alla protezione dell’interesse dell’ente, posto che nella fondazione non vi sono meccanismi interni di correzione o regolazione, come invece nell’associazione<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>. Dunque, l’autorità governativa interviene a tutela del vincolo di destinazione allo scopo di pubblica utilità del patrimonio assegnato, per modo che tale interesse tutelato in sede di controllo è corrispondente a quello apprezzato dall’autorità in sede di riconoscimento della personalità giuridica<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra i poteri di controllo, vi sono anche quelli indicati dall’art. 26 e dall’art. 28 cod. civ.</p>
<p style="text-align: justify;">In base alla prima tra le due disposizioni, rubricata “Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione”: «L&#8217;autorità governativa può disporre il coordinamento dell&#8217;attività di più fondazioni ovvero l&#8217;unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore»  (art. cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’altra rubricata “Trasformazione delle fondazioni”: «Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l&#8217;autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. // La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell&#8217;atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone» (art. cit. comma 1 e 2)<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In dottrina, si è evidenziato che la trasformazione, come prevista dalla norma, non interrompe la continuità del rapporto di fondazione, rimanendo integra l’essenza dell’ente, la sua struttura ed il suo ordinamento<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>; dunque, vi è mantenimento della volontà originaria che ha dato luogo alla costituzione della fondazione con i predetti vincoli di scopo e destinazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre dunque verificare se ed eventualmente con quale modalità, sia possibile dare luogo a trasformazioni, fusioni o scissioni ex art. 42-bis cod. civ. anche per le fondazioni qui considerate. Infatti, è indubbio che, anche per esse, si potrebbero presentare situazioni che richiedono una deroga al principio della immutabilità dell’atto di fondazione e ciò per le stesse o analoghe ragioni che sono alla base dell’applicazione degli artt. 26 e 28 cod. civ. sopra illustrati.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle fattispecie considerate dalle altre disposizioni ora citate, gli atti dispositivi e provvedimentali dell’Autorità governativa tutoria e di vigilanza hanno fondamento per evitare interferenze e dispersione di mezzi ovvero per eliminare spese superflue e gravose<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In base alla normativa oggi vigente (art. 5, d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), le «Le funzioni amministrative già attribuite all&#8217;autorità governativa dalle norme del capo II, titolo II, libro I del codice civile, sono esercitate dalle prefetture ovvero dalle regioni o dalle province autonome competenti» (come è noto, Regioni e Province autonome esercitano le funzioni per le figure soggettive operanti nelle materie di loro competenza: art. 7 d.P.R. cit. ed art. 14 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Sul tema, un inquadramento si rinviene in G. Ponzanelli, <em>Enti del Terzo Settore: un primo commento</em>, in <em>La riforma del c.d. Terzo settore e l’imposizione fiscale delle liberalità </em>indirette, in <em>Fondazione Italiana del Notariato. I Quaderni</em>, <a href="http://www.elibrary.fondazionenotariato.it"><em>www.elibrary.fondazionenotariato.it</em></a>, 2-2017, 13 ss., nonché in P. Consorti, L. Gori, e E. Rossi, <em>Diritto del Terzo settore</em>, Bologna, il Mulino, 2021.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell&#8217;atto costitutivo e dello statuto».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> «Disciplina civilistica e fiscale  degli enti conferenti di cui all&#8217;articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre  1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione  bancaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> «Regolamento recante criteri e  modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a  norma dell&#8217;articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> «Attuazione dell&#8217;articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Si pensi, ad esempio, a quanto dispone l’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 117/2017, concernente l’iscrizione degli enti del Terzo settore nel relativo Registro Nazionale: «Se l&#8217;atto costitutivo e lo statuto dell&#8217;ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l&#8217;ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda iscrive l&#8217;ente nel Registro stesso».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Analogamente si può dire, dopo il d.lgs. n. 39/2021 per gli organismi sportivi dilettantistici. Il d.lgs. ha istituto il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento dello Sport dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per tali figure, l’acquisto della personalità giuridica e le modificazioni di atto costitutivo e statuto si hanno secondo le procedure di cui al cit. d.lgs., in deroga al d.P.R. n. 361/2000.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> «1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l&#8217;iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo. // 1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l&#8217;iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l&#8217;efficacia dell&#8217;iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l&#8217;iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell&#8217;avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell&#8217;eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell&#8217;ufficio di cui all&#8217;articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente» (art. 22, comma 1 e comma 1-bis).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> «Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell&#8217;atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l&#8217;estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento» (art. 48, comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cfr. art. 10 del d.lgs. n. 153/1999, ove si prevede: «La vigilanza sulle fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e l&#8217;effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti» (comma 2).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Si v. l’art. 14, comma 3-quater del d.lgs. cit.: «Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 3-ter è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l&#8217;organo di amministrazione deve senza indugio convocare l&#8217;assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell&#8217;attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell&#8217;ente».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. M. Clarich, <em>Il protocollo d’intesa tra MEF e ACRI, ovvero uno strumento inedito di regolazione consensuale</em>, in <em>Giornale di diritto amministrativo</em>, 2015, 292 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> L’inquadramento concettuale del fenomeno della fusione di società si trova ora in Cass. civ., sez. un., 13 luglio 2021, n. 21970, ove si osserva come la fusione per incorporazione estingue la società incorporata mentre la fusione paritaria dà luogo ad una vicenda modificativa dell’atto costitutivo per tutte le società che vi partecipano. La sentenza rileva, tra l’altro, che la questione dei caratteri dell’operazione di fusione «può involgere … anche altri settori dell’ordinamento, diversi dal diritto societario, (che) sono suscettibili di seguire la stessa disciplina (cfr. es. art. 42-bis c.c., in tema di fusione e scissione di associazioni e fondazioni)».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> In dottrina cfr. M. Bianca, <em>Trasformazione, fusione e scissione degli enti del Terzo settore</em>, in <em>Rivista Orizzonti del diritto commerciale</em>, n. 2-2018, in <em>www.rivistaodc.it</em>; A. Fusaro, <em>Operazioni straordinarie degli enti del Terzo settore</em>, in  <em>La riforma del c.d. Terzo settore e l’imposizione fiscale delle liberalità </em>indirette, in <em>Fondazione Italiana del Notariato. I Quaderni</em>, <a href="http://www.elibrary.fondazionenotariato.it"><em>www.elibrary.fondazionenotariato.it</em></a>, 2-2017, 63 ss.; F. Magliuolo, <em>Trasformazione, fusione e scissine degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore</em>, in <em>Rivista del Notariato</em>, 2018, 29 ss.; L.M. Quattrocchio, <em>Le operazioni straordinarie nell’ambito del Terzo settore</em>, in<em> Diritto ed economie dell’impresa</em>, 5-2018,674 ss.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> «L&#8217;autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull&#8217;amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell&#8217;atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all&#8217;atto di fondazione, all&#8217;ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l&#8217;amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge» (art. 25, comma 1 cod. civ.).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cfr. M.R. Morelli, <em>Art. 25. Controllo sull’amministrazione delle fondazioni</em>, in C. Ruperto, <em>La giurisprudenza sul Codice civile coordinata con la dottrina, Libro I (artt. 1-78)</em>, a cura di S. Guizzi e M.R. Morelli, Giuffrè, Milano, 2012, 625 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Cfr. A. Berlucchi, <em>Controllo sulle fondazioni alla luce della normativa vigente e delle prospettive di riform</em>a, in <em>Giust. civ</em>., 2001, I, 282 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cfr. ancora M.R. Morelli, <em>op. ult. cit.</em>, 626, nonché TAR Lombardia, 23 giugno 2000, n. 4598, in <em>Giust. civ.</em>, 2001, I, 279<em>.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Il Consiglio di Stato, in sede consultiva ha rilevato che la trasformazione si può attuare anche «attraverso la fusione con altra analoga fondazione», Cons. Stato, sez. I, 24 gennaio 1956, n. 60, in <em>Cons. Stato</em>, 1956, I, 1104.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Cfr. G. Tamburrino, <em>Persone giuridiche. Associazioni non riconosciute. Comitati</em>, in <em>Giur. sist. civ. e comm</em>., diretta da W. Bigiavi, Utet, Torino, 1997, 355.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Ipotesi richiamata da F. Galgano, voce, <em>Fondazione. I) Diritto civile</em>, in <em>Enc. giuridica</em>, vol. XIV, Roma, 1989.</p>
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		<title>Finalmente il verdetto esatto: la FIGC non è un organismo di diritto pubblico</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/finalmente-il-verdetto-esatto-la-figc-non-e-un-organismo-di-diritto-pubblico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:44:19 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/finalmente-il-verdetto-esatto-la-figc-non-e-un-organismo-di-diritto-pubblico/">Finalmente il verdetto esatto: la FIGC non è un organismo di diritto pubblico</a></p>
<p>1. La Corte di Giustizia UE   (Sez. IV,  3 febbraio 2021, cause riunite C-155/19 e C-156/19)  chiamata a pronunciarsi sulla configurazione o meno della FIGC  in termini di organismo di diritto pubblico  è entrata  nel merito sia del c.d requisito teleologico (fine generale non avente carattere industriale o commerciale) ,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/finalmente-il-verdetto-esatto-la-figc-non-e-un-organismo-di-diritto-pubblico/">Finalmente il verdetto esatto: la FIGC non è un organismo di diritto pubblico</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1.</strong> La Corte di Giustizia UE   (Sez. IV,  3 febbraio 2021, cause riunite C-155/19 e C-156/19)  chiamata a pronunciarsi sulla configurazione o meno della FIGC  in termini di organismo di diritto pubblico  è entrata  nel merito sia del c.d requisito teleologico (fine generale non avente carattere industriale o commerciale) , sia del requisito della c.d. dominanza pubblica, considerato che si tratta di requisiti cumulativi, unitamente al terzo requisito (quello della  soggettività), senz&#8217;altro esistente nella fattispecie.<br /> Per quanto concerne il c.d. requisito teleologico, la Corte ha osservato sostanzialmente che:</div>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;"><a>vari dei compiti elencati all&#8217;articolo 23, comma 1, dello Statuto del CONI, quali il controllo del regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi, la prevenzione e la repressione del doping, oppure la preparazione olimpica e di alto livello, sono privi di carattere industriale o commerciale; tali elementi (la cui verifica è demandata dalla Corte UE al giudice del rinvio)</a> ove in concreto esistenti in capo alla FIGC concretizzano il requisito teleologico;
<li style="text-align: justify;">se esistente la condizione sub a) è irrilevante che la FIGC abbia la veste giuridica di un&#8217;associazione di diritto privato e che la sua creazione non derivi da un atto formale istitutivo di un&#8217;amministrazione pubblica;
<li style="text-align: justify;">è, altresì, irrilevante il fatto che la FIGC persegua, a fianco delle attività di interesse generale tassativamente elencate all&#8217;articolo 23, comma 1, dello Statuto del CONI, altre attività che costituiscono una gran parte dell&#8217;insieme delle sue attività e che queste ultime sono autofinanziate. </ol>
<div style="text-align: justify;">Orbene, le argomentazioni sopra sintetizzate non appaiono del tutto condivisibili. Di certo, per giurisprudenza consolidata, anche della stessa Corte di Giustizia<br /> UE, non sussiste la figura dell&#8217;organismo <em>in parte qua</em> con la conseguenza che se un soggetto va considerato organismo solo per alcune delle sue attività, esso è sottoposto al regime degli appalti pubblici per tutte le sue attività.<br /> E&#8217;, altresì, consolidato il rilievo secondo il quale ha valenza neutra la veste formale del soggetto (pubblica o privata) per configurare l&#8217;organismo. Né, ancora, può revocarsi in dubbio che le finalità di cui all&#8217;art. 23 dello Statuto del CONI siano pubbliche/generali e che esse siano effettivamente delegate dal CONI alla FIGC (e ad altre Federazioni Sportive).<br /> Ciò che appare non soddisfacente, a nostro avviso, nella sentenza della Corte <em>de qua</em> è l&#8217;assenza dell&#8217;approfondimento sul doppio elemento di cui si compone il requisito teleologico, ossia: a) il fine generale; b) la gestione non commerciale e non industriale. Duplice articolazione questa enfatizzata dalla Corte UE in altre fattispecie <a href="#_ftn1" title="">[1]</a>, mentre nel caso della FIGC, si focalizza il rilievo del solo fine generale, restando obliterata l&#8217;analisi sull&#8217;assunzione in proprio del rischio delle attività da parte della Federazione stessa.<br /> Comunque,  non appare adeguatamente considerato dalla Corte UE che i compiti del CONI sono oggetto di mera delega e non connotano le modalità gestionali della FIGC che rimangono caratterizzate  dall&#8217;autonomina gestionale e dall&#8217;assunzione del rischio delle attività (altrimenti opinando, e muovendoci sul piano delle concessioni  di lavori o di servizi, si dovrebbe pervenire  alla conclusione che ogni società in mano privata che opera sul libero mercato  allorché diventa, per effetto di un&#8217;aggiudicazione,   concessionaria, assume la veste di organismo perché persegue i   compiti propri del concedente).<br /> Va, invece, considerato, a nostro avviso, che  le Federazioni sono istituite per un fine egoistico e mantengono inalterato tale fine anche quando svolgono funzioni/compiti del CONI; siffatti compiti, come osservato dalla dottrina<a href="#_ftn2" title="">[2]</a> non connotano nemmeno parzialmente il fine proprio delle Federazioni, dando luogo ad un mero rapporto intersoggettivo esterno, nel senso che Federazione e CONI restano autonomi nella gestione l&#8217;uno rispetto all&#8217;altro; di conseguenza, non è predicabile la c.d. teoria del contagio in quanto le Federazioni non sono da considerarsi organismo nemmeno per alcune tra le attività che esse svolgono; la Federazione persegue fini egoistici e le funzioni/compiti assegnati dal CONI non ribaltano il fine egoistico per il quale sono specificamene costituite (facendolo connotare come fine generale non avente carattere industriale e/o commerciale).</p>
<p> Anche la questione dell&#8217;autofinanziamento sembra esaminata dalla Corte UE in via riduttiva: non si tratta di valutare che la FIGC ha  risorse proprie destinate ai fini propri (ossia quelli non oggetto di delega da parte del CONI) quanto piuttosto che non sussistono obblighi di contribuzione o di  ripianamenti finanziari del CONI  in caso di gestioni deficitarie da parte della Federazione; in una parola si tratta di valutare l&#8217;autonomia del rischio gestionale in capo alla FIGC.<br />  <br /> <strong>2.</strong>  Decisamente più articolata e più convincente risulta la motivazione della sentenza della Corte di Giustizia UE  3 febbraio 2021 in ordine al <strong>c.d. requisito della dominanza pubblica</strong> che connota l&#8217;organismo.<br /> Innanzitutto, si afferma (in modo pienamente condivisibile) che, in linea di principio, un controllo a posteriori non soddisfa tale requisito, in quanto esso non consente ai poteri pubblici di influire sulle decisioni strategiche del soggetto. In tale prospettiva sembra emergere, a nostro avviso, un concetto di controllo più analogo a quello che la giurisprudenza eurounitaria e nazionale hanno elaborato in materia di rapporti di società <em>in house</em>.<br /> Nello specifico, la Corte UE osserva, poi, che dalla normativa nazionale, in particolare dal combinato disposto dell&#8217;art. 1 D.L. n. 220/03, dell&#8217;art. 2, comma 1, e dell&#8217;art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 242/ 99   , nonché dell&#8217;art. 1, comma 2, e dell&#8217;art. 6, comma 1, dello Statuto del CONI, emerge  che quest&#8217;ultimo, in quanto autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, ha come compito principale, nell&#8217;ambito dell&#8217;autonomia dell&#8217;ordinamento sportivo e nel rispetto dei principi dell&#8217;ordinamento sportivo internazionale, l&#8217;organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l&#8217;approntamento dei mezzi idonei per la preparazione ai Giochi olimpici, l&#8217;adozione di misure <em>antidoping</em>, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva. A questo scopo, il Consiglio nazionale del CONI, in quanto organo supremo di rappresentanza dello sport italiano, opera per la diffusione dell&#8217;idea olimpica, assicura l&#8217;attività necessaria per la preparazione olimpica, disciplina e coordina l&#8217;attività sportiva nazionale e armonizza, tra l&#8217;altro, l&#8217;azione delle Federazioni Sportive Nazionali.<br /> Aggiunge, la citata Corte, che esercitando essenzialmente una funzione di regolazione e di coordinamento, il CONI costituisce un&#8217;organizzazione di vertice che mira innanzitutto a rivolgere alle Federazioni Sportive Nazionali regole sportive, etiche e strutturali comuni in modo da inquadrare la pratica sportiva in modo armonizzato in accordo con le norme internazionali, in particolare nel contesto delle competizioni e della preparazione ai Giochi olimpici. In tale direzione, la Corte rimarca che  il controllo del CONI sulle Federazioni Sportive  sembra essere essenzialmente limitato ai settori del regolare svolgimento delle competizioni, della preparazione olimpica, dell&#8217;attività sportiva di alto livello e dell&#8217;utilizzo dei contributi finanziari; comunque, non sembra, ad avviso della Corte , che il  CONI abbia il compito di regolamentare i dettagli della pratica sportiva nel quotidiano o di ingerirsi nella gestione concreta delle citate Federazioni  e nei rapporti che esse intrattengono con le strutture di base costituite dai club, dalle associazioni e dalle altre entità pubbliche o private, nonché con qualsiasi individuo che desideri praticare lo sport.<br /> Del resto, per quanto riguarda  il potere del CONI di riconoscere le Federazioni Sportive Nazionali ai fini sportivi,  occorre rilevare, da un lato, che il CONI fa applicazione, in tale contesto, di una normativa generale che, secondo le osservazioni  presentate dal governo italiano, è comune a qualsiasi entità sportiva associativa che miri a conseguire la personalità giuridica, ovvero sia tributaria, anche in forma minoritaria, di contributi pubblici; dall&#8217;altro, che risulterebbe  (in base alla documentazione versata agli atti della causa)  che il riconoscimento da parte del CONI è soltanto una tappa preliminare che concerne unicamente l&#8217;iter di riconoscimento a fini sportivi, tenendo presente che tutte le Federazioni vengono riconosciute uniformemente secondo le modalità e le condizioni dettate dalla normativa italiana in vigore, ossia nella specie il DPR  n. 361/00.<br /> Siffatta missione del CONI sembra essere suffragata dall&#8217;art. 20, comma 4, dello Statuto del CONI, in virtù del quale le Federazioni Sportive Nazionali, pur essendo tenute ad esercitare l&#8217;attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, beneficiano, sotto la vigilanza di quest&#8217;ultimo<strong>, di un&#8217;autonomia tecnica, organizzativa e di gestione nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinamento sportivo</strong>. Risulterebbe, dunque che, ad eccezione dei settori nei quali il CONI è legittimato a intervenire e ad esercitare un controllo, dette Federazioni beneficiano di un&#8217;ampia autonomia per quanto riguarda la propria gestione e la gestione dei diversi aspetti della disciplina sportiva di cui esse si occupano, fermo il rispetto degli orientamenti e delle regole generali dettate dal CONI stesso. D&#8217;alto canto, dal combinato disposto dell&#8217;art.  6, comma 4, lettera c), e dell&#8217;art. 21, comma 1, dello Statuto del CONI che i criteri sulla base dei quali viene concesso il riconoscimento non si correlano in alcun modo ad aspetti di gestione della FIGC, bensì vertono su condizioni generali che qualsiasi Federazione Sportiva nazionale deve soddisfare in materia di sport e di organizzazione, nonché sul rispetto di regole e di principi di base come il principio di democrazia interna o il principio di parità dei sessi e delle opportunità; analogamente, il riconoscimento di una Federazione Sportiva nazionale può essere revocato dal Consiglio nazionale del CONI, a norma dell&#8217;art. 21, comma 3, dello Statuto del CONI, soltanto nel caso in cui la Federazione non soddisfi più le condizioni enunciate all&#8217;art. 21, comma 1, di detto Statuto; non sembra, dunque, che il previo riconoscimento della Federazione da parte del CONI  implichi un controllo attivo del CONI sugli atti della  Federazione stessa. Inoltre, il Consiglio nazionale del CONI può definire unicamente regole di organizzazione ispirate al principio di democrazia interna che gli statuti delle suddette Federazioni devono rispettare, senza essere in grado di imporre a queste ultime regole di gestione dettagliate e pervasive.<br /> Quindi, ad avviso della Corte UE, il CONI appare autorità che non esercita un controllo attivo, specifico sugli atti della FIGC, fungendo da mera autorità di regolazione in relazione all&#8217;attività della Federazione che appare svolta in piena autonomia.<br /> Tuttavia, la Corte UE, da un lato, <strong>riserva al Giudice del rinvio l&#8217;accertamento definitivo</strong> se i diversi poteri spettanti al CONI nei confronti della FIGC comprovino in concreto, nel complesso, l&#8217;esistenza di una dipendenza della FIGC al CONI, tale per cui quest&#8217;ultimo possa influire sulle decisioni di detta Federazione in materia di appalti pubblici.<br /> Dall&#8217;altro, si premura di evidenziare che  &lt;&lt;  &#8230;.. omissis&#8230;. <em>lo spirito di competizione sportiva, la cui organizzazione e concreta gestione sono di spettanza delle federazioni sportive nazionali&#8230;omissis&#8230;  impone di non considerare tali diversi poteri del CONI in un&#8217;accezione troppo tecnica, ma di dare agli stessi un&#8217;interpretazione più sostanziale che formale</em> &gt;&gt; e che l&#8217;analisi dei vari poteri del CONI deve costituire oggetto di una valutazione d&#8217;insieme, dovendosi considerare che, per regola generale<strong>, ciò che potrà rivelare l&#8217;esistenza suddetta sarà un complesso di indizi.</strong><br />  <br /> <strong>2.1</strong> Giova, in particolare, evidenziare che la Corte ha, tra l&#8217;altro, precisato che spetta al giudice del rinvio verificare:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">se il potere del CONI di approvare ai fini sportivi gli statuti delle Federazioni Sportive si risolva soltanto nel valutare la conformità degli statuti di tali Federazioni rispetto alla legge, al proprio statuto e ai principi fondamentali stabiliti dal CONI stesso, senza incidere sull&#8217;autonomia gestionale della Federazione;
<li style="text-align: justify;">se il potere del CONI di approvare i bilanci consuntivi e i bilanci di previsione annuali delle Federazioni Sportive Nazionali si risolva in un controllo puramente contabile dei bilanci consuntivi e dell&#8217;equilibrio del bilancio di previsione, senza esercitare un controllo attivo sulla gestione della Federazione<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>;
<li style="text-align: justify;">se le Federazioni Sportive Nazionali decidano del loro bilancio di previsione senza che il CONI possa opporsi all&#8217;adozione dello stesso;
<li style="text-align: justify;">se il potere del CONI di stabilire i contributi finanziari destinati alle citate Federazioni e di determinare specifici vincoli di destinazione per tali contributi, incide sull&#8217;autonomia gestionale della Federazione e sulla capacità di quest&#8217;ultima di conservare il controllo sulle proprie decisioni in materia di affidamento di appalti <a href="#_ftn4" title="">[4]</a>;  
<li style="text-align: justify;">se il potere del CONI di nominare dei revisori dei conti in rappresentanza del CONI stesso nelle Federazioni implichi un potere di tali revisori di influire sulla gestione della FIGC (attraverso un potere di veto o di rappresentanza), segnatamente in materia di appalti pubblici;  
<li style="text-align: justify;">se il potere del CONI di controllare l&#8217;esercizio delle attività a valenza pubblicistica affidate alle Federazioni Sportive Nazionali nonché, più in generale, il buon funzionamento di tali Federazioni si risolve in un controllo incisivo sull&#8217;autonomia di gestione delle Federazioni stesse;
<li style="text-align: justify;">se il potere del CONI di commissariare le Federazioni Sportive Nazionali in caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell&#8217;ordinamento sportivo, di impossibilità di funzionamento di tali Federazioni o di problemi di regolarità delle competizioni sportive, concretizzi un controllo attivo sulla gestione delle federazioni o un semplice controllo di regolarità. </ul>
<div style="text-align: justify;">In definitiva, la Corte UE emana il seguente enunciato<em>: &lt;&lt; &#8230;&#8230;  occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il secondo dei criteri alternativi previsti dall&#8217;articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera c), della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui una federazione sportiva nazionale goda, in virtù del diritto nazionale, di autonomia di gestione, la gestione di tale federazione può considerarsi posta sotto la vigilanza di un&#8217;autorità pubblica soltanto qualora da un&#8217;analisi complessiva dei poteri di cui tale autorità dispone nei confronti della federazione suddetta risulti che esiste un controllo di gestione attivo il quale, nei fatti, rimette in discussione l&#8217;autonomia di cui sopra fino al punto di consentire all&#8217;autorità summenzionata di influire sulle decisioni della federazione stessa in materia di appalti pubblici. La circostanza che le varie federazioni sportive nazionali esercitino un&#8217;influenza sull&#8217;attività dell&#8217;autorità pubblica in questione in virtù della loro partecipazione maggioritaria in seno ai principali organi collegiali deliberativi di quest&#8217;ultima è rilevante soltanto qualora sia possibile dimostrare che ciascuna delle suddette federazioni, considerata singolarmente, è in grado di esercitare un&#8217;influenza significativa sul controllo pubblico esercitato da tale autorità nei confronti della federazione stessa, con la conseguenza che tale controllo venga neutralizzato e la federazione sportiva nazionale torni così ad avere il dominio sulla propria gestione, e ciò malgrado l&#8217;influenza delle altre federazioni sportive nazionali che si trovano in una analoga situazione&gt;&gt;.</em></p>
<p> <strong>3.</strong> La questione è, quindi, tornata, per così dire, al Giudice del rinvio per effettuare gli accertamenti in fatto compulsati dalla Corte UE.  Innanzitutto, il Consiglio di Stato (<strong>Sez. V, n </strong><strong>5348/21) </strong>ha affermato la sussistenza del requisito teleologico dell&#8217;organismo di diritto pubblico in capo alla FIGC; a tal fine ha ritenuto sufficiente confermare le conclusione della sentenza del giudice di prime cure nella causa in questione, secondo il quale il requisito teleologico sussiste in quanto, sostanzialmente, la FIGC persegue i fini/compiti del CONI, oltre a fini proprio:  &lt;&lt; &#8230;&#8230;.<em> essendo le stesse </em>(ossia le Federazioni Sportive Nazionali, <strong>ndr</strong>)<em> &#8230;, enti senza fini di lucro deputati al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, alla preparazione olimpica, all&#8217;utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi</em>&#8220;. Verosimilmente, tale succinta analisi trova giustificazione non tanto e non solo nelle argomentazioni del Giudice di prime cure, quanto piuttosto nella circostanza che, come sopra evidenziato, la Corte di Giustizia ha &#8220;sbarrato&#8221; la strada ad una diversa e più articolata analisi.<br /> Invero, a differenza di quanto accaduto in relazione al requisito della dominanza, ove la Corte UE ha compulsato il Giudice del rinvio ad una serie di accertamenti in fatto, delimitando, nel contempo, il concetto di controllo rilevante, in materia di requisito teleologico la citata Corte si è, invece, limitata a riservare al Consiglio di Stato la verifica sulla oggettiva sussistenza in capo alla FIGC dei compiti di cui all&#8217;art.  23, comma 1, dello Statuto del CONI: esperita positivamente tale verifica, la conclusione sulla sussistenza del requisito teleologico è data per scontata.<br /> In sostanza, non vi erano margini per i &#8211; invece &#8211; dovuti (a nostro avviso, vedi <em>supra</em>) approfondimenti sull&#8217;autonomia gestionale con assunzione del rischio di impresa quale elemento escludente il requisito teleologico.</p>
<p> <strong>3.1</strong> Passando all&#8217;esame del requisito della <strong>c.d. dominanza pubblica</strong>, il Consiglio di Stato, escluso in fatto che la FIGC benefici di un finanziamento pubblico maggioritario, focalizza il profilo del controllo, anche in relazione alle attività dei revisori nominati dal CONI.<br /> In merito, viene rimarcato che secondo la giurisprudenza comunitaria il controllo di cui si discorre deve dar luogo ad una <em>stretta dipendenza di un organismo nei confronti dello Stato, delle autorità regionali o locali o di altri organismi di diritto pubblico</em> e che la vigilanza sulla gestione deve concretizzarsi in un  <em> controllo attivo sulla gestione dell&#8217;organismo idoneo a creare una dipendenza di quest&#8217;ultimo nei confronti dei poteri pubblici.</em><br /> Sulla scorta di tale premessa e &#8220;rispondendo&#8221; ai punti sui quali è stato compulsato dalla Corte UE, il Consiglio di Stato osserva, sostanzialmente, quanto segue:<br />  </div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">non è che il riconoscimento della FIGC ai fini sportivi consenta, di per sé solo, al CONI di esercitare (sia pure successivamente) un controllo attivo sulla gestione di tale Federazione, al punto di consentirgli di influire sulle decisioni di quest&#8217;ultima in materia di appalti pubblici; né un potere di tal genere è implicito nella possibilità di adottare nei confronti delle Federazioni Sportive italiane atti di indirizzo, deliberazioni, orientamenti e istruzioni concernenti l&#8217;esercizio dell&#8217;attività sportiva disciplinata dalle stesse;
<li style="text-align: justify;">lo stesso CONI afferma che la normativa di riferimento concretizza regole generali ed astratte, relative più in generale all&#8217;organizzazione sportiva nella sua dimensione pubblica, ma non consente un intervento diretto ed attivo nella gestione delle Federazioni;  
<li style="text-align: justify;">in ordine al potere del CONI di approvare &#8211; limitatamente ai fini sportivi &#8211; gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, la sottostante valutazione è in realtà circoscritta al riscontro di conformità degli statuti alla legge, allo <em>Statuto</em> del CONI ed ai principi fondamentali stabiliti dal CONI stesso; in questi termini, non è dato individuare l&#8217;imposizione alla FIGC di vincoli idonei a comprimerne l&#8217;autonomia di gestione interna;
<li style="text-align: justify;">neppure è decisiva, in favore della qualificazione come organismo di diritto pubblico della FIGC, l&#8217;attribuzione al CONI del potere di approvare i bilanci consuntivi e quelli di previsione annuali, non essendo stato fornito dal CONI alcun riscontro da cui poter desumere che, obiettivamente, si sia in presenza di un intervento più pervasivo rispetto alla mera verifica contabile dei bilanci consuntivi e dell&#8217;equilibrio del bilancio di previsione, sino a comportare un vero e proprio controllo attivo sulla gestione di detta Federazione;
<li style="text-align: justify;">il CONI, per quanto risulta agli atti del processo,  non ha  il potere di apporre un proprio veto sull&#8217;approvazione del bilancio, il quale, infatti, in caso di mancata approvazione da parte della Giunta, può (rectius: deve) essere approvato dall&#8217;Assemblea federale; trattasi dunque di una forma di controllo solamente indiretto nei confronti delle attività economiche svolte dalle Federazioni, per di più limitato al rispetto dei vincoli di destinazione (in sé piuttosto generici) apposti alla contribuzione pubblica &#8211;  contribuzione che nel caso della FIGC è minoritaria ai fini della copertura delle spese da questa sostenute, in quanto pari ad appena il 21% circa delle entrate della Federazione &#8211;  ossia la promozione dello sport giovanile, la preparazione olimpica e lo svolgimento di attività di alto livello; considerazioni analoghe valgono per  il potere  attribuito al CONI di controllare l&#8217;esercizio delle attività a valenza pubblicistica affidate alle Federazioni Sportive Nazionali nonché, più in generale, il buon funzionamento delle stesse, circoscritto ai settori del regolare svolgimento delle competizioni, della preparazione olimpica, dell&#8217;attività sportiva di alto livello e dell&#8217;utilizzazione degli aiuti finanziari;
<li style="text-align: justify;">sebbene il CONI possa <em>richiedere documenti e disporre ispezioni per verifiche nella gestione amministrativo contabile delle Federazioni sportive </em>e sebbene, a seconda della gravità dell&#8217;infrazione riscontrata, possa disporre la sospensione/ riduzione/decadenza in relazione ai contributi, laddove l&#8217;irregolarità non sia stata rimossa, non è dato desumere che esso possa incidere sulla gestione in corso delle suddette Federazioni;
<li style="text-align: justify;">in relazione al potere del CONI di nominare dei revisori dei conti in propria rappresentanza nelle Federazioni Sportive Nazionali è lo stesso CONI a riconoscere che ai detti &#8220;<em>revisori dei conti non è consentito determinare la politica generale o il programma della Federazioni</em>&#8220;; il che <em>a fortiori</em> esclude che tali revisori possano influire sulla politica di gestione della Federazione suddetta<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>;
<li style="text-align: justify;">non è possibile desumere la sussistenza del requisito della dominanza pubblica, <em>sub</em> specie del requisito del controllo, dal potere del CONI <strong>di commissariare</strong> le Federazioni Sportive Nazionali in caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell&#8217;ordinamento sportivo, di impossibilità di funzionamento di tali Federazioni o di problemi di regolarità delle competizioni sportive, non emergendo dagli atti di causa elementi da cui desumere che l&#8217;esercizio di tale potere implichi un controllo permanente sulla gestione di tali Federazioni. </ul>
<div style="text-align: justify;">Sulla scorta di tali considerazioni viene, in definitiva, correttamente escluso in capo alla FIGC il requisito della dominanza pubblica che connota l&#8217;organismo di diritto pubblico, con l&#8217;ulteriore conseguenza che la FIGC non può essere considerata organismo difettando uno dei tre requisiti che cumulativamente concorre a connotare tale categoria soggettiva.<br />  <br /> <strong>4.</strong> Alcuni degli elementi  sui quali si sofferma la Corte UE prima e il Consiglio di Stato poi (autonomia gestionale, autofinanziamento) avrebbero potuto,  a nostro avviso,  portare a disconoscere, come sopra  evidenziato, anche l&#8217;elemento teleologico che connota l&#8217;organismo in capo alla FIGC; tuttavia, non può non apprezzarsi l&#8217;attenta analisi operata dai citati Giudici sulle caratteristiche proprie del requisito del controllo e della vigilanza e la perentoria affermazione secondo la quale non vi è dominanza pubblica quando l&#8217;Ente  sovraordinato esercita <em>meri</em> compiti di regolamentazione e/o di  vigilanza generale e/o di controllo generale  sull&#8217;attività.<br /> Canone ermeneutico questo che potrebbe risultare esiziale in concreto per escludere dalla configurazione in termini di organismo di diritto pubblico anche soggetti appartenenti ad altre categorie soggettive quali, ad esempio, le Fondazioni (sia quelle in mano pubblica, sia , e a maggior ragione, quelle in mano privata). Resta, comunque, imprescindibile l&#8217;esame caso per caso, per verificare in concreto l&#8217;esistenza o meno dei requisiti empirici di connotazione dell&#8217;organismo di diritto pubblico.<br />   </div>
<div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> In effetti, la Corte ha più volte affermato che il fine teleologico si articola su due elementi distinti, il fine generale (l&#8217;uno) e il carattere non industriale /non commerciale  dell&#8217;attività svolta (l&#8217;altro), inteso quest&#8217;ultimo come assunzione diretta del rischio di attività; il mero fine generale non connota un soggetto in termini di organismo se esso assume il rischio delle attività svolte (Corte Giustizia UE, 22 maggio 2003, C-18/01; Corte Giustizia UE, 27 febbraio 2003, C -373/00; Corte Giustizia UE, 16 ottobre 2003, C-283/00; Corte Giustizia UE, 15 gennaio 1998, C-44/96).   Secondo la Corte di Giustizia UE la nozione di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale non esclude quei bisogni che siano o possano essere soddisfatti da imprese private (Corte Giustizia UE, 10 novembre 1998,  C &#8211; 360/96); pertanto, al di là della natura giuridica dell&#8217;ente e della relativa disciplina sostanziale, sono da considerare organismi, i soggetti, ivi inclusi quelli aventi forma privata, la cui attività sia finalizzata a produrre utilità strumentali per l&#8217;interesse generale e comunque aventi &#8220;carattere non industriale o commerciale&#8221;. In ordine al  secondo elemento che connota il requisito finalistico (&#8220;<em>non avente carattere industriale o commerciale</em>&#8220;), la Corte di Giustizia ha sottolineato l&#8217;importanza della verifica delle modalità gestionali dell&#8217;attività (al fine di stabilire se il bisogno sia o meno commerciale e/o industriale), precisando che sussiste la natura commerciale del fine, quando l&#8217;attività risulta improntata a criteri economici, con assunzione del rischio di impresa da parte del soggetto (sentenza C- 360/96 cit.; sentenza causa 223/99, cit.; Corte Giustizia, 10 maggio 2001; Corte Giustizia UE 10 aprile 2008, causa 396/06; Corte Giustizia UE 12 settembre 2013 C-526/11).</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> G. Fischione, La non configurabilità delle Federazioni Sportive Nazionali in termini di organismo di diritto pubblico, in Giustamm., Riv. Telem., 2018</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Comunque in merito la Corte rileva che se la sanzione connessa alla mancata approvazione dei bilanci da parte del CONI consiste nella non pubblicazione di tali bilanci, questa non testimonia un potere di coercizione del CONI nei confronti delle federazioni sportive nazionali.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> La Corte osserva che il giudice del rinvio dovrà tener conto del fatto che, da un lato, i contributi pubblici sembrano essere ripartiti, in virtù della normativa di settore, in base a categorie assai generali nell&#8217;ambito della dimensione pubblica dell&#8217;attività sportiva ( vale dire la promozione dello sport tra i giovani, la preparazione ai Giochi olimpici e la preparazione all&#8217;attività sportiva di alto livello) e che, dall&#8217;altro lato, nel caso particolare della FIGC, il Finanziamento pubblico di tale Federazione è comunque minoritario, dato che essa gode di una considerevole capacità di autofinanziamento.</div>
<div style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 5348, afferma, in particolare, che: <em>&lt;&lt;</em><em> &#8230;. Circa poi il potere del CONI di nominare, a norma dell&#8217;art. 7, comma 5, lettera hi) del suo Statuto, dei revisori dei conti in propria rappresentanza nelle Federazioni sportive nazionali (lo Statuto della FIGC prevede, all&#8217;art. 31, che &#8220;Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall&#8217;Assemblea, e da due componenti, nominati dal CONI&#8221;), è lo stesso Comitato Olimpico Nazionale a riconoscere, nei propri scritti difensivi, che ai detti &#8220;revisori dei conti non è consentito determinare la politica generale o il programma della Federazioni&#8221;. Il che a fortiori esclude che tali revisori possano influire sulla politica di gestione della Federazione suddetta, segnatamente in materia di appalti pubblici, non essendo decisivo a sminuire il precedente rilievo l&#8217;appunto per cui il collegio dei revisori dei conti &#8211; organo che esercita il controllo contabile della FIGC &#8211; nella sua composizione, subirebbe pur sempre la maggioranza delle nomine dal CONI (due revisori dei conti ed il Presidente, quest&#8217;ultimo eletto dall&#8217;Assemblea federale) &#8230;</em>   &gt;&gt; .</div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/finalmente-il-verdetto-esatto-la-figc-non-e-un-organismo-di-diritto-pubblico/">Finalmente il verdetto esatto: la FIGC non è un organismo di diritto pubblico</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Dalla  soppressione degli enti inutili negli anni &#8217;70 alla norma taglia enti del d.l. 112/2008</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-soppressione-degli-enti-inutili-negli-anni-70-alla-norma-taglia-enti-del-d-l-112-2008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:05 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-soppressione-degli-enti-inutili-negli-anni-70-alla-norma-taglia-enti-del-d-l-112-2008/">Dalla  soppressione degli enti inutili negli anni &#8217;70 alla norma taglia enti del d.l. 112/2008</a></p>
<p>Secondo l’Istat, in Italia esistono oltre 15 mila enti pubblici. Ebbene, il problema dello sfoltimento delle persone giuridiche pubbliche impegna il Parlamento ed il Governo della Repubblica fin dagli anni ’50 del secolo scorso. L&#8217;ultimo intervento in materia di soppressione e di liquidazione degli enti pubblici è recentissimo, ed è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-soppressione-degli-enti-inutili-negli-anni-70-alla-norma-taglia-enti-del-d-l-112-2008/">Dalla  soppressione degli enti inutili negli anni &#8217;70 alla norma taglia enti del d.l. 112/2008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-soppressione-degli-enti-inutili-negli-anni-70-alla-norma-taglia-enti-del-d-l-112-2008/">Dalla  soppressione degli enti inutili negli anni &#8217;70 alla norma taglia enti del d.l. 112/2008</a></p>
<p>Secondo l’Istat, in Italia esistono oltre 15 mila enti pubblici. Ebbene, il problema dello sfoltimento delle persone giuridiche pubbliche impegna il Parlamento ed il Governo della Repubblica fin dagli anni ’50 del secolo scorso.  L&#8217;ultimo intervento in materia di soppressione e di liquidazione degli enti pubblici è recentissimo, ed è contenuto nell&#8217;art. 26 (icasticamente epigrafato con la locuzione “taglia enti”) del d.l. 25 giugno 2008, nr. 112[1], recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.  Questa norma prevede la soppressione, al novantesimo giorno dall&#8217;entrata in vigore della legge di conversione, degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e delle loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell&#8217;elenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dell&#8217;articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca. Sfuggono alla soppressione anche gli enti confermati con decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e l&#8217;Innovazione e per la Semplificazione Normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell&#8217;articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all&#8217;amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L&#8217;amministrazione così individuata succede a titolo universale all&#8217;ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell&#8217;ente, non possono essere rinnovati o prorogati.  	<br />
Questa disposizione introduce, per l’individuazione degli enti da sopprimere, un criterio inedito, che non si riscontra nella produzione normativa precedente.Infatti nella lunga battaglia condotta per abbattere il numero delle persone giuridiche pubbliche (ed i conseguenti costi a carico dell’erario),  lo Stato le ha davvero provate tutte.  Se nei primi anni di vita della Repubblica la cancellazione degli enti è avvenuta prevalentemente attraverso provvedimenti singolari (dettati per specifici enti o per particolari rami d’amministrazione), con l’entrata in vigore della l. 1404 del 4 dicembre 1956 è stato introdotta nell’ordinamento una disciplina di carattere generale, attorno alla quale, in via emendativa o con disposizioni speciali dettate per particolari categorie di enti, si è stratificata, spesso in modo incoerente e non organico, tutta la produzione successiva. <br />
	Infatti la materia della soppressione (e della liquidazione) degli enti pubblici non ha un&#8217;uniforme disciplina ordinamentale,[2] così come  le vicende successorie che riguardano le persone giuridiche pubbliche[3].  Nella legge 1404/1956 è contenuta la disciplina generale in materia di “soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale”.Essa,  all’art. 1, prevede la loro soppressione o incorporazione  in enti similari nei casi in cui i loro scopi siano cessati o siano non più perseguibili, o si trovino in condizioni economiche di grave dissesto, o siano nella concreta impossibilità di attuare i propri fini statutari.  La competenza procedimentale in materia di soppressione, comprendente anche quella relativa alle liquidazioni in corso, suscettibili di avocazione, è attribuita al Ministero per il Tesoro (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze),  attraverso uno “speciale ufficio liquidazioni”,  istituito, presso la Ragioneria generale dello Stato, con d.m. 14 gennaio 1957, con “il compito di provvedere a tutte le operazioni previste dalla legge”, ivi compresa  (d.m. 11 ottobre 1957) la rappresentanza in giudizio degli enti le cui liquidazioni siano state ad esso affidate. 	In sostanza con la legge 1404/1956 è stato introdotto nell&#8217;ordinamento un percorso procedimentale tipico per le problematiche della soppressione e liquidazione degli enti pubblici,  la cui titolarità in origine era stata attribuita a questo speciale ufficio liquidazioni, istituito sotto la vigilanza e nell&#8217;ambito  del  Ministero del Tesoro.  L’ufficio, previo decreto del Ministro, poteva prendere in carico anche le operazioni di liquidazione di enti già soppressi o in fase di liquidazione, sostituendosi ai preesistenti liquidatori,  ed affidare le liquidazioni a commissari esterni.  Detto ufficio ha successivamente fatto fronte anche alle liquidazione degli enti e delle gestioni di assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (decreto legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con legge 27 giugno 1981, n. 331). <br />
L’ufficio liquidazioni (costituito ed operativo, come si è detto, dal 1957), a seguito del decreto legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n.441, è stato posto alle dirette dipendenze del Ragioniere Generale dello Stato; esso è stato anche organizzato in settori per  attività liquidatoria ed in divisioni per quanto attiene l’attività amministrativa, con la preposizione di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato. <br />
	L’Ufficio ha assunto successivamente denominazione e struttura di Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988 nr. 396) per essere poi trasformato in Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti – Iged – (decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154) nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.  <br />
	Ebbene, ai sensi della l. 1404/1956,  il procedimento di liquidazione prende le mosse da appositi provvedimenti (di soppressione, liquidazione o incorporazione), d&#8217;iniziativa del Ministro per il Tesoro, ed emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;  la chiusura della liquidazione, ai sensi dell&#8217;art. 13 della legge n.1404/1956,  è disposta con decreto del Ministro del Tesoro; detto decreto, insieme con il bilancio e la relazione illustrativa, veniva  originariamente trasmesso  alla Corte dei Conti per la registrazione[4]. Il decreto di chiusura della liquidazione ed il  bilancio finale della liquidazione sono quindi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.<br />
Ai sensi degli artt. 2 e 3  della l. 1404/1956, l’organo della liquidazione effettua subito l&#8217;acquisizione formale, secondo gli inventari, delle attività esistenti, dei libri contabili, delle altre scritture ufficiali dell’ente, insieme all&#8217;ultimo conto consuntivo ed al conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio o all’ultima relazione economica e finanziaria approvati.  Tuttavia,  oltre alla c.d. liquidazione domestica (cioè svolta direttamente dal Ministero attraverso l&#8217;apposito ufficio speciale), la liquidazione degli enti soppressi può svolgersi con modalità distinta, e cioè per mezzo di commissari liquidatori esterni. Acquisita la documentazione fondamentale relativa all&#8217;amministrazione ed alla contabilità dell&#8217;ente soppresso, ha inizio la liquidazione vera e propria,  nella quale, pur continuando a sussistere la personalità giuridica dell’ente, deve provvedersi alla sorte dei beni che fanno parte del suo patrimonio e alla definizione dei rapporti giuridici pendenti.  Il procedimento previsto dal legislatore stabilisce che il Ministro per l’Economia e le Finanze, ove non ritenga per motivi eccezionali di assumere direttamente la liquidazione, può promuovere dal Ministero competente la nomina di un commissario liquidatore (art.4).<br />
La l. 1404/1956 disciplina, agli artt. 8 e 9, il procedimento amministrativo di estinzione delle obbligazioni passive dell&#8217;ente soppresso: infatti coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti posti in liquidazione debbono presentare al Ministro per il Tesoro la domanda di riconoscimento di crediti e le istanze per rivendicazioni o restituzioni di cose,  entro il termine di  60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di messa in liquidazione. Invece per i crediti non fatti valere durante la gestione, i terzi hanno facoltà di richiederne l&#8217;adempimento  entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura della liquidazione,  ma solo a valere  sull’eventuale avanzo di gestione (art. 13). L’elenco dei crediti ammessi o non ammessi  deve essere formato entro 90 giorni dalla data della presa in consegna del patrimonio. I terzi interessati (ai quali va data formale notizia della compilazione di detto elenco, con raccomandata a.r.), hanno facoltà di proporre ricorso all’autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla notifica.  L’art. 9 stabilisce inoltre  che non si fa luogo a recupero di crediti o a pagamento di debiti per importi non superiori a 500 lire[5];  con l’art.55, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono stati introdotti anche i casi di difficile ed onerosa esazione, o di assoluta inesigibilità anche per l’inesistenza o l’irreperibilità della necessaria documentazione.  L’organo della liquidazione può compiere qualsiasi atto di gestione (anche trasferire debiti e crediti da un ente ad un altro, sia pure costituendo apposita garanzia a favore del creditore in caso di trasferimento di partite debitorie in  contestazione (art. 13 bis)), fare transazioni e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali, eccezionalmente anche in deroga alle leggi sulle alienazioni dei beni dello Stato e sulla amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.<br />
L&#8217;art.  12  della l. 1404/1956 disciplina anche la sorte del personale dipendente degli enti in liquidazione, stabilendo in via generale che il rapporto di impiego del personale in servizio con gli enti stessi, viene a cessare alla fine del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del provvedimento di messa in liquidazione, con l&#8217;erogazione del trattamento di liquidazione previsto dall’ente di appartenenza e di una indennità straordinaria di importo pari a tre mensilità;  per le esigenze delle gestioni di liquidazione può essere trattenuto, per un periodo massimo di un anno, il personale ritenuto strettamente necessario.  Sono poi le singole disposizioni soppressive dettate per singoli enti, o per intere categorie di essi, a prevedere la pubblica amministrazione alla quale viene in genere  destinato il personale già in forza agli enti soppressi.<br />
	Il procedimento si chiude con la redazione del bilancio finale di liquidazione, il cui avanzo è devoluto – salvo che la legge non stabilisca altrimenti – allo Stato. Esso affluisce in un apposito conto di tesoreria “dal quale potranno essere eseguiti prelevamenti per la copertura di disavanzi ”delle liquidazioni deficitarie” (con l’art. 12 del decreto legge 1° luglio 1980, n.285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è stato disposto che il fondo sia alimentato annualmente con conferimenti da stabilirsi in sede di legge finanziaria).  <br />
	Il bilancio finale è approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che dichiara chiusa a tutti gli effetti la liquidazione del patrimonio dell’ente (art.13). <br />
	Come si è detto, il decreto ed il bilancio sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed i creditori, che non hanno fatto valere i propri crediti durante la gestione, hanno facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto, il soddisfacimento del loro diritto sull’eventuale avanzo della gestione liquidatoria. Gli avanzi finali, in mancanza di diversa destinazione prevista dalle norme istitutive degli enti o da norme speciali, sono devoluti allo Stato e fatti affluire in un conto corrente infruttifero di tesoreria dal quale possono essere eseguiti i prelevamenti per la copertura dei disavanzi delle liquidazioni di altri enti,  risultate deficitarie.  Lo scopo di questa disposizione è quello di non aggravare la garanzia prestata dallo Stato, stabilendo un certo equilibrio finanziario tra le varie gestioni liquidatorie mediante l’acquisizione degli avanzi degli enti chiusi in attivo e l’utilizzazione di tali avanzi per gli enti chiusi con bilancio in passivo.<br />
	Nei casi di deficit di una gestione liquidatoria,  si faceva luogo alla liquidazione coatta amministrativa (art. 15, poi abrogato con l&#8217;art. 9 comma 1 quinquies del d.l. 63/2002), che poteva essere interrotta anche durante il corso della liquidazione ove fossero venute meno le condizioni che l’avevano determinata e cioè se, nel corso dello svolgimento delle operazioni liquidatorie, si fosse prodotta un’eccedenza dell’attivo sul passivo.<br />
	L’attività di liquidazione era sottoposta ad apposito controllo della magistratura contabile: infatti l’art. 13 disponeva che il decreto, il bilancio e la relazione illustrativa fossero inviati alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La disposizione relativa al controllo della Corte è stata, tuttavia, ritenuta superata dall’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, di conversione del decreto legge 15 novembre 1993, n.453, che ha riservato alla Corte dei Conti  il controllo preventivo di legittimità solo su una serie di atti tassativamente elencati. <br />
	Tale sistema, incentrato, come si è visto, su una articolazione organizzativa della Ragioneria Generale dello Stato, è stato radicalmente trasformato a seguito del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, e delle leggi 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, e 27 dicembre 2006, n. 296.  Da qui ha preso le mosse la soppressione dell&#8217;Iged.  Infatti già la legge n. 112/2002,  di conversione del decreto legge n. 63/2002,  ha previsto,  all&#8217;art. 9 comma 1 bis,  la possibilità di affidare la gestione della liquidazione e del contenzioso a una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, mentre per  il personale dell&#8217;Iged è stato previsto di conseguenza il trasferimento “ad altre attività istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze”.  In seguito la legge finanziaria per il 2007 (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 486, sostitutivo dei commi 89, 90, 91 della precedente legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266) ha formalmente soppresso l’Iged dal 1° gennaio 2007, demandando ad un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze l’attribuzione delle sue competenze ad altri Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.Le attività di liquidazione degli enti soppressi sono state quindi affidate a Fintecna  (Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A.), il cui capitale sociale è detenuto totalmente dallo Stato. <br />
	Attraverso l’Iged, lo Stato ha gestito le grandi ondate di soppressioni di enti pubblici degli anni &#8217;70, periodo al quale risalgono le leggi di riforma sanitaria,  del parastato, e di istituzione dell’ordinamento regionale. In quegli anni, per quanto riguarda la  sanità[6],  sono stati soppressi gli enti pubblici gestori di forme di assistenza (comprese le  gestioni sanitarie degli enti previdenziali), le federazioni e le casse mutue; tutte le relative competenze, il  personale e i patrimoni sono stati trasferiti  al servizio sanitario nazionale, nelle sue varie componenti organizzative;  per gli enti e le gestioni soppresse sono state attivate delle liquidazioni distinte con appositi commissari liquidatori, cui è poi subentrato l’Iged, ai sensi dell’art. 77,  legge n. 833/1978[7]. <br />
Per quanto concerne il c.d. parastato, con la legge 20 marzo 1975, n. 70 sono stati  soppressi di diritto (con la cessazione delle loro funzioni decorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge)tutti gli enti pubblici, ad eccezione di quelli contenuti nell’art. 1 (enti territoriali e locali, enti pubblici economici,  università, ipab, ecc.) o nella tabella allegata alla legge stessa (enti previdenziali, enti di promozione economica, enti scientifici di ricerca, ecc.). Infine, dopo l&#8217;istituzione delle regioni a statuto ordinario[8], sono stati soppressi tutti gli enti pubblici aventi competenza nelle materie trasferite o delegate alle Regioni, alle quali sono stati anche devoluti i rispettivi patrimoni, ad eccezione di quelli delle sedi centrali, che sono stati assegnati all’Iged,  affinché provvedesse alla loro amministrazione. <br />
	Negli anni ‘90, preso atto della lentezza delle operazioni di soppressione e di liquidazione, il legislatore è nuovamente intervenuto con l&#8217;art. 1 comma 40 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; con questa norma è stata disposta la cessazione delle gestioni liquidatorie distinte, e cioè affidate a commissari liquidatori. Tutte le relative competenze sono state assegnate all’Iged, con facoltà di compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. L&#8217;Iged poteva anche ricorrere alla procedura di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,  prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639.  Successivamente, con l&#8217;art. 28 della l. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) è stata conferita una delega al Governo per l’emanazione (entro il 30 giugno 2002, ma il termine è stato poi più volte prorogato) di uno o più regolamenti ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell’Economia e delle Finanze e della Funzione Pubblica di concerto con il Ministro interessato, per individuare “gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, o la fusione o l’accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione”.Con la  stessa norma sono stati esclusi &#8211; da trasformazioni o soppressioni &#8211;  enti, agenzie, istituti ed altri organismi pubblici che gestiscono la previdenza sociale, o sono essenziali per le esigenze di difesa e di sicurezza, o svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica. La liquidazione degli enti è stata affidata  all’Iged, con le modalità stabilite dalla legge n. 1404/1956. <br />
	Il già richiamato decreto legge 15 aprile 2002, n.63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n.112, ha introdotto (con l&#8217;art. 9) delle importanti innovazioni, con l&#8217;obbiettivo di snellire ed accelerare ulteriormente le procedure di soppressione e liquidazione degli enti pubblici: la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404; la possibilità che gli immobili degli stessi enti possano essere alienati mediante cartolarizzazione; il versamento dei proventi delle vendite degli immobili e di ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione all’entrata del bilancio dello Stato; l’individuazione, da parte del Ministero,  delle liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa,  ovvero delle liquidazioni per le quali è opportuna che la gestione liquidatoria resti distinta, rispondendo delle passività lo Stato nei limiti dell’attivo della singola gestione.<br />
 L&#8217;elemento di maggiore novità, introdotto in sede di conversione del decreto legge 63/2002, e che di fatto ha completamente cambiato l&#8217;intero quadro procedimentale delle liquidazione degli enti pubblici, è consistito, come già accennato,  nella possibilità di affidare la gestione della liquidazione e del contenzioso ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, individuata in deroga alle norme di contabilità generale (ferma restando in capo al Ministero la titolarità della funzione soppressiva).  Con questa norma tutte le competenze in materia di liquidazione degli enti possono essere trasferite dall’Iged alla società così individuata (come è poi effettivamente avvenuto); la legislazione successiva sostanzialmente si è mossa nel solco di questa fondamentale innovazione nella materia della soppressione e liquidazione degli enti.<br />
Un&#8217;altra importante novità è intervenuta con la legge finanziaria dell&#8217;anno 2003 che, allo scopo di accelerare la soppressione degli enti pubblici, ha operato un&#8217;inversione logica nell&#8217;individuazione degli enti da sopprimere, accedendo ad un sistema “per esclusione”, consistente solo nella indicazione degli enti da conservare, e destinando alla soppressione tutti gli altri.A tale scopo il Governo era stato delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003 (termine poi più volte prorogato), uno o più regolamenti per individuare  “gli enti ed organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l’accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari”. Scaduto detto termine, gli enti, organismi ed agenzie per i quali non fosse stato adottato alcun provvedimento, venivano di diritto soppressi e posti in liquidazione[9]. <br />
Con la legge finanziaria per il 2007 (l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 483-487) il comma 1 dell’art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato modificato, con l&#8217;ulteriore proroga al 30 giugno 2007 del termine per l’emanazione da parte del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione – con il concerto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro interessato – del decreto sul riordino, la trasformazione degli enti ed organismi pubblici e di strutture amministrative pubbliche sulla base dei criteri ivi specificati (fusioni di enti similari, trasformazioni in soggetti di diritto privato, garanzia dello Stato solo nei limiti dell&#8217;attivo della liquidazione, ecc.).<br />
La stessa legge finanziaria (art. 1, commi 482-484) ha legato a queste norme in materia di soppressione anche precisi obbiettivi di riduzione dell’indebitamento netto dello Stato.  Inoltre l&#8217;Iged è stato soppresso dal 1 gennaio 2007 ed il relativo personale  destinato ad altre attività del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.<br />
La scelta della società affidataria delle operazioni di liquidazione degli enti, prevista in origine dall’art. 9, comma 1 bis della legge n.112/2002,  effettuata con determinazione del Ragioniere Generale dello Stato del 17 dicembre 2002, è caduta sulla  Fintecna,  che per statuto ha ad oggetto l’assunzione e la gestione di partecipazione di società o di enti in genere, ivi compresi quelli in stato di liquidazione operanti in Italia ed all’estero nei settori industriali, immobiliari e dei servizi, nonché il compimento di ogni altra attività connessa, anche afferente a processi di liquidazione. La convenzione è stata sottoscritta due anni dopo, e cioè il 27 settembre 2004,  e quindi approvata con decreto di pari data del Ragioniere Generale dello Stato  (registrato dalla Corte dei Conti il 7 dicembre 2004).  In data 8 novembre 2005 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo (approvato con decreto di pari data del Ragioniere Generale dello Stato, registrato dalla Corte dei conti il 5 dicembre 2005) di recepimento delle modifiche legislative nel frattempo intervenute;  l’assunzione del servizio da parte di Fintecna è quindi avvenuto con decorrenza dal 1° gennaio 2006[10].<br />
All&#8217;atto del passaggio delle competenze dall&#8217;Iged a Fintecna, la situazione complessiva presentava 694 gestioni liquidatorie chiuse al 31 dicembre 2005, delle quali ben 344 erano casse mutue di malattia o gestioni scaturite dalle riforme sanitarie degli anni 1977-78,  mentre 72 erano i consorzi idraulici o agrari.  Dai dati contenuti nella relazione della Corte dei Conti del 24 luglio 2007[11], emergono alcuni elementi di particolare interesse:  innanzitutto l&#8217;andamento della tempistica delle procedure di liquidazione, giudicata eccessivamente prolissa, a causa della complessità ed onerosità delle operazioni di inventariazione dei beni, della individuazione delle partite creditorie e debitorie, della gestione delle posizioni dei lavoratori (con tutte le connesse questioni inerenti la posizione lavorativa, la qualifica, i livelli, gli adempimenti previdenziali). Infatti nei primi 30 anni di attività dell&#8217;ufficio speciale liquidazioni (1957-1987) sono stati emanati solo 58 decreti di chiusura di gestioni e si sono avuti molti anni (addirittura ben 20) nei quali non ne è stato emanato alcuno o ne è stato emanato solo uno.<br />
	La Corte dei Conti ha messo l&#8217;accento sulla difficoltà di valutare i cinquant&#8217;anni di attività dell&#8217;Iged, in rapporto alla complessiva area della pubblica amministrazione.  Basti pensare che l’Istat (Annuario 2006) conteggia in Italia 15.580 istituzioni pubbliche, tra le quali annovera 321 enti sanitari, 28 enti previdenziali, 6.630 “altre istituzioni pubbliche”[12].  Alle lungaggini procedurali della soppressione hanno di certo contribuito anche le oscillanti vicende legislative, che hanno portato a normative  dapprima caratterizzate dalla puntuale individuazione degli enti da sopprimere, quindi a meccanismi di “soppressione per esclusione” con la compilazione di elenchi di enti sottratti alla cancellazione; infine, da ultimo, il già richiamato art. 26 del d.l. 112/2008, denominato “taglia enti”, ha previsto la soppressione degli enti con un organico inferiore a cinquanta unità.<br />
Come già accennato, fra le principali ragioni dell&#8217;eccessivo allungamento dei tempi della liquidazione di enti pubblici, è da considerare in primo luogo la definizione del trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale da essi proveniente.  Si tratta in genere di pronunce dell’autorità giudiziaria (ordinaria, amministrativa o contabile) emesse a conclusione di vertenze legali già pendenti o instaurate nel corso delle procedure liquidatorie; dell&#8217;entrata in vigore di ccnl con effetti retroattivi, con le conseguenti istanze di riconoscimento di diritti o di richiesta di certificazioni per nuove posizioni giuridiche, economiche e previdenziali; di ricostruzioni di carriera, liquidazioni di equo indennizzo, indennità di fine rapporto, accessori per ritardato pagamento, e così via.;  ed infine degli adempimenti di natura previdenziale, a causa dei quali al 31 dicembre 2006 risultavano ancora 11.000 le posizioni previdenziali da trasferire all’Ipdap e 4.500  da trasferire all’Inps.  Fintecna stimava nel 2006 la pendenza di  circa 19.000 pratiche di  ricongiungimenti previdenziali, trasferimento di tfr, vertenze e rivendicazioni varie; mentre  l’Iged calcolava (dato 2006) oneri complessivi e conseguenti per circa 370 milioni di euro.  	Particolarmente ampio è il contenzioso pendente, costituito soprattutto da controversie  promosse da ex dipendenti degli enti disciolti.<br />
Le gestioni liquidatorie trasferite al 1° gennaio 2006 a Fintecna sono state 148, di cui 135 “domestiche” e 13 “distinte”; nel corso del 2006 sono state chiuse 34 liquidazioni “domestiche”  e 4 liquidazioni “distinte”.  Al 31 dicembre 2006 risultavano quindi ancora in corso di liquidazione 101 gestioni “domestiche” e 9 “distinte”.  Tra le gestioni “domestiche”, la Corte dei Conti[13] ha accertato che oltre la metà di esse riguarda casse o gestioni mutue di malattia (con enti di notevoli dimensioni, come  l’Enal, l’Enaoli, l’Enalc, l’Enpi, la Gescal, l’Inadel, l’Inam, l’Inapli, l’Incis, l’Iniasa; i relativi  provvedimenti di soppressione risalgono agli anni &#8217;70). Complessivamente, in mezzo secolo sono stati soppressi ed estinti 732 enti pubblici. <br />
	Ulteriori modifiche alla normativa generale in materia sono state inserite anche nella finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, nr. 244, art. 2, commi 17-21), dove è stata prevista la riduzione del numero delle comunità montane, attraverso una specifica attività legislativa delle Regioni, la cui inerzia viene sanzionata con una serie di soppressioni ed esclusioni automatiche (art. 3 comma 20). Inoltra, il comma 21 stabilisce che “le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all’adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.  Inoltre i commi 33 e 34 dell&#8217;art. 2 contengono ulteriori norme di indirizzo allo Stato ed alle Regioni, affinché nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 118 della Costituzione,  provvedano all’accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.  Anche i comuni e le province (comma 34) provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell’ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.  Il comma 634 dell&#8217;art. 2 ripropone ancora una volta il mandato al Governo (nel termine di 180 giorni, poi modificato nel 31 dicembre 2008:  cfr. l&#8217;art. 26 del d.l. nr. 97 del 3 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008 nr. 133) per l&#8217;emanazione di regolamenti volti a riordinare, sopprimere e mettere in liquidazione enti ed organismi pubblici nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:<br />
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;<br />
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla successiva lettera e), nonchè dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;<br />
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;<br />
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi,  e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;<br />
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;<br />
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);<br />
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.<br />
Col comma 636 dell&#8217;art. 2 della l. 244/2007, sono stati espressamente soppressi una serie di enti pubblici, indicati nell&#8217;allegato A[14], prevedendo altresì che con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, venga stabilita l’attribuzione delle funzioni degli enti soppressi; dette funzioni devono essere mantenute all’amministrazione che riveste primaria competenza nella materia;  è inoltre disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi; inoltre il comma 640 ha soppresso l&#8217;art. 28 della l. 448/2001, ad eccezione dei commi 7,9,10 e 11.<br />
Adesso l’art. 26 (taglia enti) del d.l. 25 giugno 2008, nr. 112[15], recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, dovrebbe ridare nuovo slancio alla vasta azione di riduzione dell’area degli enti pubblici.  Oltre al criterio di individuazione degli enti da sopprimere (basato sul dato della dotazione organica inferiore alle cinquanta unità), merita attenzione l’ultima parte della disposizione, che dispone la successione a titolo universale dell&#8217;ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, con la contestuale acquisizione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, da parte  delle amministrazioni vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, da  quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto.  Ebbene il tema della successione, nelle vicende estintive degli enti pubblici,  è di quelli più discussi e problematici.Senza qui richiamare i più autorevoli e diffusi orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, occorre rilevare la nettezza delle scelte del legislatore, che espressamente prevede  la successione a titolo universale delle amministrazioni vigilanti, nei confronti  degli enti soppressi. Dal punto di vista procedimentale, questa disposizione si traduce nell’eliminazione (teorica) della soppressione con liquidazione, in favore della cosiddetta soppressione per incorporazione. Infatti la legge prevede  (anche sotto il profilo processuale)  la successione immediata in ogni rapporto, anche controverso.  Un’opzione così netta del legislatore rischia però di scontrarsi con la vastità e la complessità delle vicende estintive delle persone giuridiche pubbliche, e pone diversi interrogativi: che succede, per esempio,  quando il munus publicum dell’ente soppresso dovrebbe venir  meno con la scomparsa dell’ente?  Dalla lettera dell’art. 26 del d.l. 112/2008, sembra che questa ipotesi non possa più accadere: infatti le funzioni dell’ente soppresso verrebbero sempre traslate all’amministrazione conferitaria, anche quando in ipotesi lo Stato potrebbe rinunciare ad esercitarle, in nome di un diverso indirizzo politico e di un diverso approccio di regolamentazione o di disciplina di specifici settori economici, sociali, sanitari, istituzionali.  Infatti, secondo la norma in questione, “le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare di maggiori competenze nella materia che ne è oggetto”.  Non appaiono chiare nemmeno le refluenze sulla finanza pubblica che scaturiscono dalla generalizzazione del sistema della soppressione per incorporazione, che di fatto trasferisce immediatamente alle amministrazioni vigilanti tutte le obbligazioni dell’ente soppresso. Si tratta di profili teorici e pratici di notevole delicatezza, che certamente nella fase applicativa di questa recente disposizione si porranno all’attenzione della dottrina e degli operatori dell’amministrazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1]	Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  25 giugno 2008, n. 147,  Suppl. ordinario n. 152 e convertito, con modifiche, nella legge 6 agosto 2008 nr. 133 (in Gazzetta Ufficiale nr. 195 del 21 agosto 2008, suppl. ord. nr. 196).<br />
[2]	Corte di Cassazione,  sz. III, 5 aprile 2001 n. 5072:  La successione fra enti pubblici non è regolata in via generale dall&#8217;ordinamento e, pertanto essa viene, di regola, disciplinata dalle singole leggi che la dispongono. Da ciò consegue, fra l&#8217;altro, che possa ipotizzarsi l&#8217;applicabilità dei principi civilistici solo in assenza di contrarie disposizioni relative alla singola vicenda successoria.<br />
[3]	Le vicende successorie degli enti hanno luogo «secondo differenti modelli, regolati, per quanto riguarda gli enti privati, dalla normativa generale del codice civile e, per quanto riguarda gli enti pubblici, dalle disposizioni stabilite, volta a volta, dal legislatore» . Infatti «per gli enti pubblici la questione è più delicata e complessa, in quanto non soltanto manca una normativa generale, ma spesso neanche i provvedimenti che dispongono la soppressione del singolo ente contengono disposizioni suscettibili di univoca interpretazione» (Dalfino, La successione tra enti nel processo, Torino 2002). <br />
[4]	L&#8217;obbligo è stato abrogato, a seguito della legge 14 gennaio 1994, n. 20.<br />
[5] Importo elevato a lire 20.000 dall’art. 12 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, ed a lire 200.000 dall’art. 47 ter della legge 22 marzo 1995, n. 85.<br />
[6] Cfr. in particolare il decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386; il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977; la legge 29 giugno 1977, n. 349; la legge 23 dicembre 1978, n. 833.<br />
[7] La l. 833/1978 ha anche previsto che le disponibilità finanziarie delle gestioni liquidatorie  debbano affluire  in un conto corrente infruttifero di tesoreria, col  quale il Ministro del Tesoro può disporre prelevamenti per la sistemazione delle singole liquidazioni e per la copertura di quelle deficitarie.<br />
[8]	Cfr. la legge 22 luglio 1975, n. 382 e il decreto del Presidente della Repubblica  24 luglio 1977, n. 616.<br />
[9]	Ai casi di esclusione dalle procedure di soppressione e liquidazione elencati dalla legge n.448/2001, la legge finanziaria del 2003 ha aggiunto gli organismi che svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale.<br />
[10]	Nel periodo 1957-2005 durante il quale la Ragioneria Generale dello Stato, dapprima, come si è detto, attraverso l’ufficio liquidazioni e in seguito attraverso l’Iged, ha gestito le procedure di liquidazione degli enti pubblici, sono state prese in carico 827 gestioni: al 31 dicembre 2005, data di trasferimento di funzioni e competenze a Fintecna, ne erano state chiuse 694. Il dato comprende sia le cosiddette liquidazioni “domestiche”, cioè curate direttamente dall’Iged, sia le liquidazioni cosiddette “distinte”, in quanto affidate a commissari liquidatori esterni nominati con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, e soggette, comunque, alla vigilanza da parte dell’Iged.  Alla predetta data risultavano ancora in carico all’Iged 135 liquidazioni “domestiche” e 13 liquidazioni “distinte”.<br />
[11]	Corte dei conti- Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – Collegio I  – Pres. G. Clemente,  Rel.re M.Giordano  – Delibera n. 18/2007/G, del 24 luglio 2007 – “Relazione concernente le misure adottate ed attività svolta ai fini della trasformazione e della soppressione di enti pubblici disposta dall’art.28 della legge n.448/2001”.<br />
[12]	Le restanti istituzioni sono costituite da: 23 ministeri, 20 regioni, 102 province, 8.101 comuni, 355 comunità montane. L’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, include tra le istituzioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato (compresi istituti, scuole, aziende ed amministrazioni autonome), regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Aran, le agenzie del d. l.vo n.300/1999.<br />
[13]	Cfr. Corte dei Conti- Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – Collegio I  – Pres. G. Clemente,  Rel.re M.Giordano  – Delibera n. 18/2007/G, del 24 luglio 2007, cit.<br />
[14]	Il comma è stato però abrogato dall&#8217;art. 26 della l. 133/2008, di conversione del d.l. 112/2008, cit.<br />
[15]	Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del  25 giugno 2008, n. 147,  Suppl. ordinario n. 152 e convertito, con modifiche, nella legge 6 agosto 2008 nr. 133, cit.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 30.10.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/dalla-soppressione-degli-enti-inutili-negli-anni-70-alla-norma-taglia-enti-del-d-l-112-2008/">Dalla  soppressione degli enti inutili negli anni &#8217;70 alla norma taglia enti del d.l. 112/2008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2020-n-135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2020-n-135/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.135</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Giancarlo Coraggio, Redattore; (giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali in Sicilia), promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanze del 15 ottobre 2018 e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2020-n-135/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-6-7-2020-n-135/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 6/7/2020 n.135</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Giancarlo Coraggio, Redattore;  (giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali in Sicilia), promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanze del 15 ottobre 2018 e del 20 febbraio 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri 79 e 80 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019).</span></p>
<hr />
<p>Enti pubblici : subentro di un ente nella gestione di altro ente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Enti pubblici &#8211; subentro di un ente nella gestione di altro ente.<br /> <br /> 2.- Regioni &#8211; Regione Sicilia &#8211; art. 34 L.R. Sicilia n. 22 del 1986 &#8211; illegittimità  costituzionale &#8211; sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Per principio generale, il subentro di un ente nella gestione di un altro ente soppresso (o sostituito) deve avvenire in modo tale che l&#8217;ente subentrante sia salvaguardato nella sua posizione finanziaria, necessitando al riguardo una disciplina la quale regoli gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e, dunque, anche il finanziamento della spesa necessaria per l&#8217;estinzione delle passività  pregresse.</em><br /> <br /> <em>L&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986 dispone una successione a titolo universale, con la conseguenza che ai Comuni (individuati ai sensi dell&#8217;art. 60 della legge della Regione Siciliana 27 aprile 1999, n. 10, recante «Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità  e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria») passano non solo i beni immobili e il personale, ma anche tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle estinte IPAB: tale scelta in sè non è irragionevole, comporta, tuttavia, la violazione dei princÃ¬pi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell&#8217;equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione (di cui, rispettivamente all&#8217;art. 119, primo comma, Cost. e all&#8217;art. 15, secondo comma, dello statuto della Regione Siciliana, all&#8217;art. 119, quarto e quinto comma, all&#8217;art. 119, primo e sesto comma, e all&#8217;art. 97 Cost.), per la rigidità  della norma, che impone ai Comuni siciliani l&#8217;accollo delle ingenti posizioni debitorie delle IPAB, accollo che, in assenza di un&#8217;adeguata provvista finanziaria, diventa insostenibile nei casi (come quelli di specie) dei Comuni pìù piccoli, per i quali l&#8217;effetto quasi fisiologico della successione è quello dell&#8217;attivazione delle procedure di dissesto.</em><br /> <em>Va, pertanto, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui prevede che i beni patrimoniali sono devoluti al Comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nei giudizi di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali in Sicilia), promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanze del 15 ottobre 2018 e del 20 febbraio 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri 79 e 80 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana e, fuori termine, di L. V. e altri, nonchè di M.M. R. e altri;<br /> udito il Giudice relatore Giancarlo Coraggio, secondo le prescrizioni del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 10 giugno 2020;<br /> deliberato nella camera di consiglio dell&#8217;11 giugno 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.  &#8220;Con due ordinanze di identico tenore il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettera e), 119, «primo, secondo, quinto, sesto, settimo e ottavo comma» della Costituzione, nonchè all&#8217;art. 15, secondo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), «unitamente o separatamente considerati», questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui «obbliga i Comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse autoritativamente dall&#8217;Amministrazione regionale, e ciò anche in deroga alle norme sul contenimento della spesa pubblica (comprese quelle che introducono divieti di assunzioni o limitazioni alle assunzioni di personale) e sull&#8217;equilibrio dei bilanci pubblici (nonostante tali norme siano espressione del principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica)Â».<br /> 1.1.  &#8220;Dalla lettura delle due ordinanze emerge, in punto di fatto, che:<br />&#8220;i giudizi sono stati intrapresi dai Comuni di Castellamare del Golfo e di Piazza Armerina, insorti avverso i decreti del Presidente della Regione Siciliana con cui, ai sensi della norma censurata, sono state estinte, rispettivamente, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) «Istituto Regina Elena e Vittorio Emanuele II di Castellammare del Golfo» e «Istituto assistenziale S. Giuseppe e S. Giovanni Battista di Rodi», con devoluzione ai Comuni medesimi di ogni rapporto attivo e passivo ad esse facente capo e con trasferimento del personale dipendente;<br />&#8220;i Comuni ricorrenti lamentano l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati: a) perchè non hanno tenuto conto dei pareri negativi espressi dai competenti organi comunali in ordine alla successione in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB; b) poichè l&#8217;automatico trasferimento del personale delle IPAB nei ruoli degli enti locali confligge con i limiti posti dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica per le assunzioni a tempo indeterminato; c) perchè la norma che dispone l&#8217;assorbimento del personale deve essere interpretata in maniera costituzionalmente orientata, con conseguente passaggio all&#8217;ente locale solo del personale reclutato tramite pubblico concorso; d) in via subordinata, il Comune di Castellamare del Golfo ha chiesto di sollevare questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986, per violazione degli artt. 81, 97, primo e terzo comma, 117 e 119 Cost., ove si ritenga che esso disponga il subentro dell&#8217;ente locale in tutti i rapporti attivi e passivi dell&#8217;IPAB e a prescindere dalla verifica dei limiti di spesa per le assunzioni e dalla modalità  di reclutamento del personale;<br />&#8220;in entrambi i giudizi si sono costituiti i dipendenti delle IPAB disciolte, instando per il rigetto dei ricorsi;<br />&#8220;il TAR Sicilia, Palermo, sezione terza, con sentenza del 4 settembre 2018, n. 2122, ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Castellamare del Golfo, annullando l&#8217;atto impugnato, per difetto di motivazione in relazione ai pareri negativi espressi dall&#8217;amministrazione comunale in ordine alla successione nei rapporti attivi e passivi delle estinte IPAB, per violazione delle norme che pongono limiti assunzionali, e perchè, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, il trasferimento del personale potrebbe operare solo per i soggetti assunti a mezzo di pubblico concorso;<br />&#8220;il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza del 27 marzo 2018, n. 648, ha invece rigettato il ricorso proposto dal Comune di Piazza Armerina, ritenendo il provvedimento di estinzione basato su un&#8217;adeguata istruttoria e sufficientemente motivato, le limitazioni di assunzione del personale non operanti in caso di successione ope legis, e il disposto trasferimento di personale riferito esclusivamente a quello assunto con pubblico concorso;<br />&#8220;avverso le due sentenze hanno proposto ricorso in appello, innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, rispettivamente, i dipendenti dell&#8217;IPAB di Castellamare del Golfo e il Comune di Piazza Armerina, riproponendo le opposte argomentazioni sostenute in primo grado.<br /> 1.2.  &#8220;Ciò premesso in punto di fatto, il rimettente osserva che l&#8217;art. 4, lettera m), dello statuto della Regione Siciliana attribuisce alla Regione potestà  legislativa «esclusiva» in materia di pubblica beneficenza ed opere pie.<br /> L&#8217;art. 34 della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986 &#8211; prosegue il Consiglio di giustizia &#8211; stabilisce, al primo comma, che «[l]&#8217;Assessore regionale per gli enti locali avvia il procedimento amministrativo per la fusione delle istituzioni pubbliche, proprietarie delle strutture non utilizzabili o non riconvertibili, con altre IPAB che dispongono di strutture giudicate utilizzabili o riconvertibili in esito alle procedure di cui ai precedenti articoli o con IPAB che, mediante l&#8217;integrazione delle strutture, su proposta del comune territorialmente competente, possono attivare servizi socio­assistenziali e socio-sanitari conformi alle previsioni degli articoli 31 e 32 della presente legge»; al secondo comma, che «[i]n subordine l&#8217;istituzione è estinta e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico»; al terzo comma, che «[l]a fusione e l&#8217;estinzione non hanno luogo qualora la struttura non utilizzabile o riconvertibile appartenga ad istituzione che disponga di altre strutture agibili e riconvertibili».<br /> Il menzionato secondo comma dell&#8217;art. 34, dunque, attribuirebbe alla Regione il potere di accertare se le IPAB non siano pìù in grado di funzionare autonomamente (nemmeno a seguito di processi di fusione o di riconversione), nonchè di decidere se debbano essere soppresse, e da tale decisione conseguirebbe automaticamente la devoluzione dei beni patrimoniali e il trasferimento del personale dalla soppressa istituzione al Comune territorialmente competente.<br /> Deduce il rimettente che nel nostro ordinamento vige il principio di autonomia finanziaria dei Comuni, «espressamente declinato» sia dall&#8217;art. 119 Cost. sia dai singoli statuti delle Regioni speciali e, con specifico riferimento alla Regione Siciliana, dall&#8217;art. 15, secondo comma, del relativo statuto.<br /> Corollario di tale principio sarebbe quello secondo cui «ad ogni trasferimento di funzioni deve corrispondere un adeguato trasferimento (o un&#8217;attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte, principio che vale, all&#8217;evidenza, anche per il caso di trasferimento di complessi patrimoniali che determinino oneri (quali spese di manutenzione, restauro etc.) forieri di perdite economiche, nonchè &#8211; ovviamente &#8211; per il caso di trasferimento di personale».<br /> Tale «&#8221;principio di correlazione fra funzioni e risorse&#8221; (così¬ ormai correntemente definito in teoria generale)Â» sarebbe desumibile, «oltre che dalla logica giuridica (e dunque dal &#8220;principio di ragionevolezza&#8221; al quale la Corte costituzionale attribuisce, da sempre, valore fondamentale)Â», «dall&#8217;intero assetto del Titolo V della Carta costituzionale; e, in particolare, dai commi primo, quinto e sesto dell&#8217;art. 119 della Costituzione, disposizioni costituzionali che nella misura in cui (e nelle parti nelle quali) mirano a garantire uno standard minimo di tutela in favore degli Enti locali &#8211; e dunque un valore costituzionale di base &#8211; sono ad essi comunque applicabili (e da essi invocabili) a prescindere da ogni delimitazione territoriale (il che risponde al criterio metodologico secondo cui agli enti locali ubicati nelle Regioni a statuto speciale non può essere riconosciuta una autonomia finanziaria inferiore rispetto a quella devoluta agli enti ubicati nelle Regioni a statuto ordinario)Â».<br /> L&#8217;art. 119, primo comma, Cost. &#8211; prosegue il rimettente &#8211; stabilisce che i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa e tale «norma organizzativa di base» sarebbe stata disattesa dal legislatore siciliano, il quale, con il comma 4 (recte: comma 2) dell&#8217;art. 34 della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986, avrebbe creato un meccanismo idoneo «ad incidere &#8220;estemporaneamente&#8221; (id est: al di fuori da ogni programmazione finanziaria locale; consentendo, con semplici atti provvedimentali adottati dall&#8217;Amministrazione regionale, di determinare sostanziali modifiche ai bilanci comunali e deroghe alle leggi finanziarie statali e regionali; e finanche alla legislazione sul contenimento della spesa pubblica, non ostante quest&#8217;ultima abbia natura di &#8220;legislazione di principio&#8221;) sull&#8217;autonomia finanziaria dei Comuni».<br /> Ancora, l&#8217;art. 119, quinto comma (recte: quarto comma), Cost. stabilisce che le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite, ed anche tale principio costituzionale sarebbe stato disatteso dal legislatore siciliano, il quale con la disposizione censurata avrebbe creato un meccanismo idoneo a gravare i Comuni «di una nuova funzione (quella di gestione e manutenzione dei patrimoni in dissesto delle soppresse I.P.A.B.; e quella, di natura socio-assistenziale, di ricollocazione ed eventuale riqualificazione del personale da esse dipendente), senza dotarli (di un minimo) di risorse finanziarie (aggiuntive) necessarie per il raggiungimento dell&#8217;obiettivo».<br /> Il sesto comma (recte: quinto comma) dell&#8217;art. 119 Cost., poi, stabilisce che lo Stato, per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni: anche tale principio sarebbe stato violato dalla norma censurata, che avrebbe creato un meccanismo idoneo a devolvere ai Comuni coinvolti nel processo di «acquisizione forzosa» in esame una serie di compiti volti al perseguimento di «scopi diversi» da quelli corrispondenti al «&#8221;normale esercizio delle loro funzioni&#8221; [&#038;], senza dotarli della necessaria provvista finanziaria».<br /> Secondo il rimettente, anche prescindendo dalla questione della piena o parziale applicabilità  ai Comuni siciliani delle disposizioni contenute nell&#8217;art. 119 Cost., quello della correlazione tra risorse e funzioni sarebbe «un principio immanente e pervasivo» del sistema costituzionale, desumibile, per quanto attiene alla Regione Siciliana, dall&#8217;art. 15, secondo comma, dello statuto, secondo cui gli enti locali sono «dotati della pìù ampia autonomia amministrativa e finanziaria», e la disposizione censurata sarebbe comunque in contrasto con tale norma statutaria di rango costituzionale.<br /> La Corte costituzionale, occupandosi della questione del «trasferimento di funzioni senza risorse», avrebbe affermato che le norme di legge «che consentono operazioni istituzionali di tal fatta» sono costituzionalmente illegittime, in quanto lesive del principio di correlazione tra funzioni e risorse, nonchè del «principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica» e del «principio dell&#8217;equilibrio dei bilanci pubblici», «declinati dagli artt. 117, lettera &#8220;e&#8221; e 119 primo, settimo ed ottavo comma della Costituzione», quando determinano i seguenti due effetti: «a) un&#8217;alterazione del &#8220;rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte&#8221;; b) ed una variazione del rapporto entrate/spese foriero di un &#8220;grave squilibrio&#8221; nel bilancio».<br /> Nella fattispecie disciplinata dalla norma censurata ciò si verificherebbe ogni volta che il numero dei dipendenti in transito dalla soppressa IPAB verso il Comune obbligato ad assumerli o le spese di manutenzione dei beni patrimoniali ceduti determinino spese impreviste (non esistendo capitoli di bilancio su cui farli gravare) ovvero non possano trovare adeguata copertura (se non facendo ricorso ad indebitamenti o a strumenti straordinari).<br /> L&#8217;art. 34, comma 2, infine, si porrebbe in contrasto con la legislazione sul contenimento della spesa pubblica &#8211; e, in particolare con l&#8217;art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e con l&#8217;art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2016)Â» &#8211; ritenuta dalla Corte costituzionale prevalente sulle leggi regionali anche delle Regioni a statuto speciale, «in quanto espressione del (giÃ  menzionato) &#8220;principio fondamentale&#8221; secondo cui &#8211; in forza degli artt. 119, secondo comma, e 117 lett. &#8220;e&#8221; della Carta costituzionale &#8211; spetta allo Stato il coordinamento della finanza pubblica»: esso, pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittimo anche perchè idoneo a «&#8221;scompaginare&#8221; la politica di contenimento delle assunzioni come misura volta a perseguire il riequilibrio finanziario».<br /> 1.3.  &#8220;Il rimettente afferma, quindi, che le questioni di legittimità  costituzionale sarebbero rilevanti in quanto pregiudiziali ai fini della decisione della causa, posto che «dai destini della norma regionale derivano i destini dell&#8217;impugnato provvedimento e dunque del giudizio pendente in appello innanzi al Giudice amministrativo».<br /> Secondo il giudice a quo, non sarebbe possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della norma che «valorizzi la rilevanza ostativa del parere negativo espresso dal Comune», attesa la chiarezza del dato testuale.<br /> In «nessun luogo del testo normativo» sarebbe specificato che il parere del Comune sulla soppressione dell&#8217;IPAB (e sulle conseguenti operazioni di devoluzione del patrimonio e di transito del personale) debba essere considerato vincolante o parzialmente vincolante (oltre che obbligatorio) su determinati punti.<br /> La rigidità  del testo in esame, dunque, porterebbe ad escludere la possibilità  di una interpretazione costituzionalmente orientata, poichè tale opzione ermeneutica presuppone «un certo spazio di indeterminatezza della pericope».<br /> 1.3.1.  &#8220;Nè, per escludere la rilevanza delle questioni, si potrebbe sostenere che, a fronte di un parere sfavorevole del Comune in ordine alla soppressione dell&#8217;IPAB, occorra, per discostarsene, una motivazione rinforzata, e che tale motivazione, nei casi di specie, non sia stata fornita dall&#8217;amministrazione regionale.<br /> La motivazione posta a fondamento dei provvedimenti impugnati sarebbe infatti sufficiente, in quanto proporzionata a quelle poste a fondamento dei pareri sfavorevoli dei Comuni, i quali si sarebbero limitati ad affermare di non avere le risorse finanziarie per accollarsi i costi di gestione derivanti dall&#8217;acquisizione del patrimonio e del personale delle IPAB.<br /> Essendo, dunque, sufficientemente motivate le determinazioni dell&#8217;amministrazione regionale procedente, la rilevanza delle questioni non sarebbe revocabile, perchè l&#8217;esito del giudizio dipenderebbe esclusivamente dalla «tenuta» della disposizione censurata.<br /> 1.3.2.  &#8220;La rilevanza non verrebbe meno neanche «ove l&#8217;attenzione si concentri esclusivamente sul contrasto della norma in questione con il c.d. &#8220;principio di coordinamento della finanza pubblica (art. 117 lett. &#8220;e&#8221; ed art. 119, secondo comma, della Costituzione), contrasto scaturente dalla violazione dei cc.dd. &#8220;limiti assunzionali&#8221; introdotti dalla [&#038;] normativa sul contenimento della spesa e sul blocco delle assunzioni».<br /> Anche in questo caso non sarebbe possibile «salvare» la norma regionale affermando che, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, essa si applica nel rispetto dei predetti limiti e divieti.<br /> Da un lato, infatti, la rilevanza permarrebbe comunque per la parte della norma che impone ai Comuni l&#8217;acquisizione forzosa del patrimonio (ancorchè passivo) della soppressa IPAB; dall&#8217;altro, non potrebbe ignorarsi che, secondo il consolidato orientamento della Corte dei conti, sezione delle autonomie, «[n]ei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico, derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento della finanza pubblica», e che in tali casi «la deroga al detto vincolo comporta [&#038;] il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite» (Corte dei conti, sezione delle autonomie, deliberazione 4 febbraio 2016, n. 4).<br /> Una volta chiarito, dunque, che dall&#8217;applicazione della norma censurata deriva l&#8217;obbligo dei Comuni di procedere all&#8217;assunzione del personale proveniente dall&#8217;IPAB, con accollo degli oneri finanziari che ne conseguono, anche ove ciò possa produrre dissesti o indebitamenti straordinari (non decisi autonomamente), sarebbe evidente la rilevanza delle sollevate questioni di legittimità  costituzionale.<br /> 1.4.  &#8220;In relazione alla non manifesta infondatezza, poi, il rimettente afferma che, «come del resto giÃ  illustrato nei primi Capi della presente ordinanza», non è revocabile in dubbio che l&#8217;introduzione mediante legge regionale di un congegno atto ad incidere sui richiamati principi costituisce una evidente «rottura» dell&#8217;ordinario assetto delle «competenze legislative» stabilite dalla Costituzione e determina una «eccessiva compressione dell&#8217;autonomia finanziaria degli enti locali».<br /> 2.  &#8220;Ãˆ intervenuta la Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo l&#8217;inammissibilità  e la non fondatezza delle questioni sollevate dal rimettente.<br /> 2.1.  &#8220;Le questioni sarebbero inammissibili, in primo luogo, perchè il giudice a quo avrebbe omesso di esperire il tentativo di interpretazione conforme a Costituzione e avrebbe richiesto l&#8217;avallo interpretativo di questa Corte.<br /> Andrebbe al riguardo rammentata la deliberazione della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 4 febbraio 2016, n. 4, pronunciatasi sull&#8217;esame della questione di massima rimessale dalla sezione di controllo per la Regione Siciliana, con deliberazione 24 novembre 2015, n. 316, e riguardante proprio la «corretta interpretazione ed applicazione delle previsioni di cui all&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione siciliana 9 maggio 1986, n. 22».<br /> La Corte dei conti, nella citata deliberazione, avrebbe affermato che, «[n]ei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello di superamento del limite».<br /> Con tale interpretazione costituzionalmente orientata il rimettente avrebbe omesso di confrontarsi.<br /> 2.2.  &#8220;Le questioni sarebbero poi inammissibili per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.<br /> In particolare, il riferimento all&#8217;art. 97, secondo e quarto comma, Cost., contenuto nel punto 5 del considerato in diritto dell&#8217;ordinanza di rimessione ma non riportato nel dispositivo, sarebbe del tutto privo di supporto espositivo.<br /> Quanto agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost., non vi sarebbe alcuna indicazione delle ragioni per cui essi sarebbero violati, nè di quelle per cui le invocate disposizioni in tema di contenimento della spesa pubblica assurgerebbero a parametri interposti, nè, infine, dei motivi di contrasto tra esse e la norma censurata.<br /> 2.3.  &#8220;Le questioni sarebbero comunque non fondate nel merito.<br /> Rammenta l&#8217;Avvocatura generale dello Stato che la Regione Siciliana ha competenza esclusiva in materia di «pubblica beneficenza ed opere pie», ai sensi dell&#8217;art. 14, lettera m), dello statuto.<br /> Il d.P.R. 30 agosto 1975, n. 636 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica beneficenza ed opere pie) avrebbe poi disposto, all&#8217;art. 1, comma 1, il trasferimento in capo all&#8217;amministrazione regionale delle competenze amministrative giÃ  attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) in materia di ordinamento e controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sicilia.<br /> Con la legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986, il legislatore regionale avrebbe provveduto al «[r]iordino dei servizi e delle attività  socio­assistenziali in Sicilia», dettando, al Titolo V, «[d]isposizioni sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)Â», concernenti la privatizzazione delle IPAB (art. 30), nonchè le IPAB che non hanno caratteristiche di enti privati, disciplinando, segnatamente, l&#8217;utilizzazione delle strutture (art. 31), la loro riconversione (art. 32), ovvero la fusione ed estinzione delle IPAB proprietarie di strutture non utilizzabili e non riconvertibili (art. 34).<br /> Con decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 novembre 2002 sarebbero poi state dettate le «[l]inee guida per l&#8217;attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana», in cui si darebbe atto che la ridefinizione del sistema dei servizi socio-sanitari della Regione necessita di interventi legislativi, tra cui una «legge di riordino delle IPABÂ» (punto 4.1).<br /> Il complesso processo di riordino, tuttavia, non avrebbe avuto ancora luogo. Si dovrebbe ritenere, pertanto, che in Sicilia, in assenza di una riforma legislativa, trovino ancora applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 6972 del 1890, che affermano la natura pubblicistica delle IPAB, e quelle della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986.<br /> Lo spirito della norma censurata sarebbe chiaro ed inequivocabile: esperito ogni tentativo di rilancio dell&#8217;IPAB e verificata l&#8217;impossibilità  di procedere alla fusione con altra IPAB del medesimo territorio comunale, l&#8217;istituzione è estinta e il patrimonio e il personale sono devoluti al Comune.<br /> Non potendo l&#8217;IPAB proseguire nella «missionÂ» a suo tempo affidatale dai fondatori, sia per questioni organizzative che per questioni economico-finanziarie, l&#8217;estinzione dovrebbe considerarsi un atto dovuto e ineludibile.<br /> Il Comune, prosegue la Regione Siciliana, per effetto delle disposizioni normative vigenti, detiene la prerogativa di organizzare e gestire i servizi socio-assistenziali, con la conseguenza che solo esso potrebbe subentrare nella proprietà  del patrimonio e nelle funzioni dell&#8217;IPAB.<br /> A tal proposito, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato richiama ancora una volta la deliberazione della Corte dei conti, sezione delle autonomie n. 4 del 2016, ove si sarebbe pure affermato che, «[o]ve una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di un altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall&#8217;art. 97 della Costituzione dell&#8217;obbligatorietà  del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell&#8217;ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell&#8217;ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso».<br /> Nello stesso senso si sarebbe espressa la sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei conti con la deliberazione 28 aprile 2016, n. 81.<br /> 3.  &#8220;Con due memorie depositate fuori termine si sono costituiti alcuni dipendenti delle IPAB, parti dei due giudizi a quibus, instando per la inammissibilità  e non fondatezza delle questioni sollevate dal rimettente.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.  &#8220;Con due ordinanze di identico tenore il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettera e), 119, «primo, secondo, quinto, sesto, settimo e ottavo comma» della Costituzione, nonchè all&#8217;art. 15, secondo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), «unitamente o separatamente considerati», questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui «obbliga i Comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse autoritativamente dall&#8217;Amministrazione regionale».<br /> Secondo il rimettente, la disposizione censurata non assicura la correlazione tra risorse e funzioni degli enti locali, determina «un&#8217;eccessiva compressione» dell&#8217;autonomia finanziaria dei Comuni siciliani e dÃ  luogo a spese impreviste che non possono trovare adeguata copertura, in violazione dei princÃ¬pi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra funzioni e risorse, dell&#8217;equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione.<br /> Essa, inoltre, sarebbe in contrasto con la legislazione sul contenimento della spesa pubblica e delle assunzioni, ed in particolare con l&#8217;art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e con l&#8217;art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2016)Â», da considerarsi espressione di princÃ¬pi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, vincolanti anche per le Regioni ad autonomia speciale.<br /> 2.  &#8220;I giudizi vanno riuniti per essere definiti con un&#8217;unica pronuncia, vertendo su questioni identiche per oggetto e censure.<br /> 3.  &#8220;In via preliminare, deve essere dichiarata la inammissibilità  della costituzione delle parti private M.M. R., D. R., A.M. C. e S. S. nel giudizio iscritto al registro ordinanze n. 80 del 2019, nonchè della costituzione di L. V., S.M. B., A. G., A. C., M. B. e V. A. nel giudizio iscritto al registro ordinanze n. 79 del 2019.<br /> Esse, infatti, sono intervenute, rispettivamente, in data 18 febbraio e 4 marzo 2020, oltre il termine perentorio stabilito dall&#8217;art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (tra le tante, sentenze n. 6 del 2018, n. 102 del 2016, n. 220 e n. 128 del 2014, e ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2016), ossia venti giorni dalla pubblicazione dell&#8217;ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avvenuta, nel caso di specie, il 5 giugno 2019.<br /> 4.  &#8220;Sempre in via preliminare, la Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l&#8217;inammissibilità  delle questioni, in primo luogo, per avere il rimettente omesso di esperire il tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata ed inteso, in realtà , ottenere da questa Corte un avallo interpretativo.<br /> Secondo l&#8217;Avvocatura dello Stato, sarebbe possibile dare all&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986 una interpretazione conforme a Costituzione e tale interpretazione sarebbe quella fatta propria dalla Corte dei conti, sezione delle autonomie, con la deliberazione 4 febbraio 2016, n. 4, pronunciatasi sull&#8217;esame della questione di massima rimessale dalla sezione di controllo per la Regione Siciliana, con deliberazione 24 novembre 2015, n. 316, ed avente ad oggetto proprio l&#8217;interpretazione della norma censurata, sotto i profili della possibile deroga ai vincoli alle assunzioni posti dalla legislazione statale e al principio del pubblico concorso.<br /> La Corte dei conti, nella deliberazione n. 4 del 2016, avrebbe affermato, quanto al primo profilo qui rilevante, che «[n]ei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello di superamento del limite».<br /> 4.1.  &#8220;L&#8217;eccezione, che peraltro riguarda solo l&#8217;aspetto della devoluzione del personale, non è fondata.<br /> Ãˆ vero che la Corte dei conti, nelle citate delibere, ha fornito tale interpretazione della disposizione censurata, ritenendola idonea a contemperare, da un lato, gli interessi statali sottesi alle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono vincoli alle assunzioni, e, dall&#8217;altro, l&#8217;autonomia organizzativa e finanziaria riservata alle Regioni a statuto speciale.<br /> Il rimettente, tuttavia, lungi dal non considerare tale interpretazione della norma come possibile, la fa addirittura propria, per poi perà² dubitare della sua legittimità  costituzionale dal diverso punto di vista della eccessiva compressione delle autonomie locali (profilo, questo, non esaminato dalla Corte dei conti).<br /> In altri termini, quello che l&#8217;Avvocatura contesta al rimettente non è un omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata, ma l&#8217;avere, nel merito, sollevato una questione non fondata: secondo l&#8217;interveniente, la norma censurata, in quel significato fatto proprio anche dal rimettente, sarebbe conforme a Costituzione.<br /> 5.  &#8220;La Regione Siciliana ha poi eccepito l&#8217;inammissibilità  per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, poichè: 1) l&#8217;invocazione dell&#8217;art. 97, secondo e quarto comma, Cost., indicato al punto 5 del considerato in diritto dell&#8217;ordinanza di rimessione ma non riportato nel dispositivo, sarebbe priva di supporto espositivo; 2) non vi sarebbe alcuna indicazione delle ragioni per cui sarebbero violati gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost.; 3) non sarebbe spiegato perchè le invocate norme sul contenimento della spesa pubblica assurgerebbero a parametri interposti, nè, ancora, i motivi di contrasto tra esse e la norma censurata.<br /> 5.1.  &#8220;Anche questa eccezione, che impone di delineare con precisione il thema decidendum delle questioni sollevate, non è fondata.<br /> Quanto al primo rilievo, è vero che l&#8217;art. 97, secondo e quarto comma, Cost., compare esclusivamente in un passaggio del considerato in diritto ma non nel dispositivo.<br /> A prescindere da tale aspetto formale, è altresì¬ vero che la dedotta violazione dell&#8217;art. 97, quarto comma, Cost., ossia del principio dell&#8217;accesso all&#8217;impiego nella pubblica amministrazione mediante pubblico concorso, non è in alcun modo sviluppata nell&#8217;ordinanza di rimessione.<br /> Il tema, cioè, pur essendo stato oggetto del giudizio di primo grado e delle sentenze impugnate davanti al rimettente &#8211; le quali, pur recando due statuizioni opposte (annullamento e rigetto), hanno entrambe ritenuto che il passaggio di dipendenti dalle IPAB ai Comuni possa avvenire esclusivamente per gli assunti a mezzo di pubblico concorso &#8211; è estraneo alle questioni sollevate.<br /> Diversamente è a dirsi con riferimento al principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all&#8217;art. 97, secondo comma Cost., poichè, in caso di devoluzione del personale &#8211; che, secondo il giudice a quo, nella sua automaticità , unitamente alla devoluzione del patrimonio, determina il vulnus ai parametri costituzionali invocati &#8211; la incisione sull&#8217;assetto organizzativo e funzionale dell&#8217;amministrazione ricevente è intimamente connessa alla lamentata compressione dell&#8217;autonomia finanziaria.<br /> Quanto agli altri rilievi, una lettura sostanziale ed unitaria dell&#8217;ordinanza di rimessione consente di affermare che il rimettente, con motivazione sufficientemente congrua ed articolata, censura l&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986, perchè, nel prevedere, a seguito dell&#8217;estinzione delle IPAB aventi strutture «non utilizzabili o non riconvertibili», la necessaria devoluzione ai Comuni del patrimonio e del personale dipendente: 1) non assicura la correlazione tra risorse e funzioni degli enti locali, determina «un&#8217;eccessiva compressione» dell&#8217;autonomia finanziaria dei Comuni siciliani e dÃ  luogo a spese impreviste che non possono trovare adeguata copertura, in violazione dei princÃ¬pi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra funzioni e risorse, dell&#8217;equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui, rispettivamente all&#8217;art. 119, primo comma, Cost. e all&#8217;art. 15, secondo comma, dello statuto della Regione Siciliana, all&#8217;art. 119, quarto e quinto comma, all&#8217;art. 119, primo e sesto comma, e all&#8217;art. 97 Cost. (il rimettente, in motivazione, riporta parte del contenuto dei commi quarto e quinto dell&#8217;art. 119 Cost., erroneamente indicandoli, rispettivamente, come quinto e sesto, ed invoca i commi settimo e ottavo, non presenti nel menzionato parametro costituzionale); 2) contrasta con l&#8217;art. 3, comma 5, del d.l. n. 90 del 2014 e con l&#8217;art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, che, nel disporre vincoli alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, recano &#8211; come costantemente affermato da questa Corte &#8211; princÃ¬pi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (il giudice a quo erroneamente invoca l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e, Cost., ma è chiaro che intende riferirsi all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla competenza concorrente nella materia del coordinamento della finanza pubblica).<br /> 6.  &#8220;Prima di passare all&#8217;esame del merito delle questioni, appare necessario illustrare il contesto fattuale che ad esse fa da sfondo e in cui opera la norma sospettata d&#8217;illegittimità  costituzionale.<br /> 6.1.  &#8220;La Regione Siciliana negli ultimi anni, in applicazione dell&#8217;art. 34, secondo comma, della legge regionale n. 22 del 1986, ha provveduto alla soppressione di diverse IPAB in grave dissesto finanziario, devolvendo tutti i rapporti attivi e passivi e trasferendo il personale ai Comuni nel cui territorio ricadevano le strutture degli istituti.<br /> GiÃ  nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Siciliana per l&#8217;esercizio 2014 le Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Siciliana osservavano: «[l]a maggior parte delle centotrentasette IPAB sparse sull&#8217;intero territorio regionale presenta gravi disavanzi finanziari, sicchè pare indispensabile un&#8217;incisiva innovazione del settore attraverso l&#8217;introduzione di sistemi economico-patrimoniali di tipo aziendale e attraverso una rigorosa riorganizzazione complessiva, che richiede la liquidazione e l&#8217;estinzione di numerose istituzioni».<br /> Analoghi rilievi si rinvengono nelle deliberazioni di parifica dei rendiconti degli anni 2016, 2017 e 2018, nella quale ultima, in particolare, si osserva che, «mentre a livello nazionale il legislatore è intervenuto sul riordino del settore con il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, la disciplina delle IPAB in Sicilia, anche in conseguenza della competenza legislativa regionale, è tuttora contenuta nelle norme del titolo V (articoli 30 &#8211; 43) della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, che, a sua volta, avrebbe dovuto avere carattere transitorio. Il servizio di Vigilanza dell&#8217;Assessorato nel corso del 2018 ha incrementato le attività  di vigilanza e ha confermato numerose e persistenti criticità  che investono quasi tutte le IPAB: a) l&#8217;omessa o tardiva approvazione dei bilanci di previsione o dei consuntivi e, comunque, l&#8217;omessa trasmissione degli stessi all&#8217;Assessorato; b) l&#8217;assenza di documentazione giustificativa dei bilanci e dei consuntivi; c) il sistematico inserimento di previsioni di entrata non supportate dal necessario titolo; d) l&#8217;inadempimento non infrequente degli obblighi contributivi e previdenziali; f) una gestione anomala del personale, spesso individuato al di fuori di selezioni pubbliche; g) un contenzioso di notevole importo, senza che nei bilanci siano stati previsti gli oneri conseguenti all&#8217;eventuale soccombenza; h) diffusi fenomeni di mala gestio, che hanno condotto anche all&#8217;avvio di numerosi procedimenti penali; i) la violazione di norme di contabilità  pubblica e l&#8217;illegittimo ricorso a procedure di riequilibrio. La Corte ribadisce che è necessaria un&#8217;organica riforma di tali Istituzioni, favorendo la privatizzazione di quelle, specialmente di origine ecclesiastica, che non hanno matrice pubblicistica; si tratta di un intervento non pìù rinviabile sia in considerazione della precarietà  finanziaria di molte IPAB sia in ragione dell&#8217;esigenza di disciplinare l&#8217;intero settore dei servizi alla persona».<br /> La Corte dei conti rileva, altresì¬, che «[i]l tema delle IPAB [&#038;] può avere notevoli ricadute sulla finanza degli enti locali, poichè l&#8217;art. 34 della legge regionale n. 22 del 1986, prevede che, se l&#8217;istituzione è estinta, i beni patrimoniali sono devoluti al comune territorialmente competente, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico».<br /> La grave situazione organizzativa e finanziaria delle IPAB siciliane è ben conosciuta dal legislatore regionale, come emerge dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di riforma delle IPAB n. 308 del 20 luglio 2018 (XVII Legislatura), ove si legge che «[l]e II.PP.A.B. [&#038;] da alcuni anni vivono una grave crisi finanziaria, dovuta sia alla costante riduzione del contributo previsto dalla legge regionale n. 71/82, passato da quasi 10 milioni di euro l&#8217;anno, alle 1.698 migliaia di euro del corrente anno (addirittura nell&#8217;anno 2015 non è stata prevista in bilancio alcuna somma), sia al costante aumento del costo dei servizi erogati [&#038;]. Le II.PP.A.B. siciliane, tranne pochissime eccezioni, non sono inserite nella programmazione regionale e distrettuale del sistema integrato degli interventi e servizi sociali e socio-sanitari, nonostante la previsione della L. n. 328/2000 ed il D.P.R.S. del 4 novembre 2002. I Comuni, infine, per le note difficoltà  di cassa, liquidano le rette di ricovero, anch&#8217;essi, con grandi ritardi, spesso oltre un anno dalla presentazione delle fatture/note contabili. Tale situazione ha prodotto gravi disavanzi nella gestione finanziaria delle II.PP.AA.BB. (che complessivamente ammontano a circa 40 milioni di euro), con ritardi nei pagamenti degli stipendi al personale e delle fatture ai fornitori. In alcuni casi il ritardo nel pagamento degli stipendi ammonta ad oltre 24 mesi. Alcune di loro, per le suddette motivazioni, da qualche anno hanno cessato l&#8217;attività , altre hanno avviato il procedimento di estinzione».<br /> 6.2.  &#8220;La grave situazione di dissesto economico delle IPAB ha quindi originato diversi procedimenti giurisdizionali attivati dai Comuni innanzi ai due TAR siciliani (e tra questi i due giudizi a quibus) per contestare i decreti di estinzione del Presidente della Regione, recanti la devoluzione ai Comuni medesimi di «tutti i rapporti attivi e passivi» facenti capo alle istituzioni soppresse, nonchè il trasferimento del personale.<br /> Altro consistente filone di contenzioso collegato all&#8217;estinzione è quello avviato dal personale trasferito, che, a fronte dei rifiuti di assunzione opposti da alcuni dei Comuni interessati, ha fatto ricorso ai competenti giudici del lavoro per l&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di un rapporto di impiego alle loro dipendenze e la condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di retribuzione.<br /> 6.3.  &#8220;Per trovare una soluzione alla spinosa vicenda delle IPAB siciliane, e in particolare di quelle estinte, sono state presentate diverse iniziative legislative regionali, tutte confluite nel citato disegno di legge n. 308 del 2018, recante «Riordino delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e Beneficenza», che prevede la soppressione di tutte le IPAB e la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASAP) ovvero in associazioni o fondazioni di diritto privato (artt. 1 e 3).<br /> Nel citato disegno di legge, le ASAP, una per ciascuna Provincia, «subentrano nelle funzioni, nelle attività  e nelle competenze delle istituzioni soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonchè al patrimonio giÃ  di titolarità  delle istituzioni soppresse» (art. 3, comma 3), e «[l]a trasformazione non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente» (art. 3, comma 5).<br /> Alla trasformazione si accompagnano l&#8217;obbligo di adozione di piani aziendali di risanamento finanziario (art. 13) e l&#8217;istituzione di fondi regionali per il funzionamento delle aziende e il loro risanamento (artt. 14 e 15).<br /> La descritta iniziativa legislativa si è perà² arenata, poichè, con nota dell&#8217;11 giugno 2019, n. 30514, la Ragioneria generale della Regione ha fornito riscontro negativo alla relazione tecnica di accompagnamento, «in quanto carente e/o non esatto quanto esposto in merito alla copertura finanziaria degli oneri previsti a carico del bilancio della Regione di cui al DDL in oggetto e mancante degli elementi utili a dare ampia dimostrazione/giustificazione della quantificazione dei medesimi oneri».<br /> 7.  &#8220;Nel merito, la prima delle due questioni, con cui il rimettente lamenta la violazione dei princÃ¬pi di autonomia finanziaria degli enti locali, di corrispondenza tra risorse e funzioni, dell&#8217;equilibrio di bilancio e di buon andamento della pubblica amministrazione (di cui, rispettivamente all&#8217;art. 119, primo comma, Cost. e all&#8217;art. 15, secondo comma, dello statuto della Regione Siciliana, all&#8217;art. 119, quarto e quinto comma, all&#8217;art. 119, primo e sesto comma, e all&#8217;art. 97 Cost.), è fondata.<br /> 7.1.  &#8220;L&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986 prevede che le IPAB «proprietarie di strutture non utilizzabili o non riconvertibili», in caso di mancata fusione con altre IPAB aventi strutture utilizzabili o riconvertibili (o che «mediante l&#8217;integrazione delle strutture» possano «attivare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari conformi alle previsioni» della stessa legge regionale n. 22 del 1986), sono estinte e i «beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente».<br /> La norma censurata, per come non implausibilmente interpretata dal giudice a quo, dalla Corte dei conti (con la citata deliberazione n. 316 del 2015 della sezione regionale di controllo) e da tutte le parti, pubbliche e private, coinvolte, dispone una successione a titolo universale, con la conseguenza che ai Comuni (individuati ai sensi dell&#8217;art. 60 della legge della Regione Siciliana 27 aprile 1999, n. 10, recante «Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità  e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria») passano non solo i beni immobili e il personale, ma anche tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle estinte IPAB.<br /> Tale scelta in sè non è irragionevole, poichè, ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge della Regione Siciliana 2 gennaio 1979, n. 1 (Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali), i Comuni siciliani sono titolari delle generali funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza (al pari dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 1, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attuazione della delega di cui all&#8217;art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»).<br /> Ad integrare la violazione dei dedotti parametri costituzionali è invece la rigidità  della norma, che impone ai Comuni siciliani l&#8217;accollo delle ingenti posizioni debitorie delle IPAB, accollo che, in assenza di un&#8217;adeguata provvista finanziaria, diventa insostenibile nei casi (come quelli di specie) dei Comuni pìù piccoli, per i quali l&#8217;effetto quasi fisiologico della successione è quello dell&#8217;attivazione delle procedure di dissesto.<br /> Questa Corte ha giÃ  affermato che «il subentro di un ente nella gestione di un altro ente soppresso (o sostituito) deve avvenire in modo tale che l&#8217;ente subentrante sia salvaguardato nella sua posizione finanziaria, necessitando al riguardo una disciplina [&#038;] la quale regoli gli aspetti finanziari dei relativi rapporti attivi e passivi e, dunque, anche il finanziamento della spesa necessaria per l&#8217;estinzione delle passività  pregresse (tra le altre, sentenza n. 364 del 2010)Â» (sentenza n. 8 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 364 del 2010, n. 116 del 2007, n. 437 del 2005 e n. 89 del 2000).<br /> Nè in senso contrario può essere valorizzata l&#8217;esistenza nella legge regionale n. 22 del 1986 di un fondo regionale, denominato «Fondo per la gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali» (art. 44), dal momento che, in primo luogo, esso, è ripartito, quanto alle spese connesse al funzionamento dei servizi socio-assistenziali (cui in astratto potrebbero ricondursi i costi delle attribuzioni degli enti disciolti), sulla base della popolazione residente in ciascun Comune secondo i dati dell&#8217;Istat dell&#8217;ultimo anno disponibile, e quindi senza nessun ancoraggio alle spese effettivamente necessarie per fare fronte alle situazioni debitorie delle IPAB estinte; e, in secondo luogo, non ne è certa l&#8217;attivazione nè sono certe le risorse che vi confluiscono (come dimostra la citata relazione di accompagnamento al disegno di legge regionale di riforma delle IPAB n. 308 del 2018).<br /> 7.2.  &#8220;Sotto altro profilo, poi, l&#8217;assorbimento totalitario del personale proveniente dalle IPAB con conseguente immissione nei ruoli organici dei Comuni, incidendo sui vincoli relativi alle assunzioni negli anni successivi, comprime le scelte organizzative degli enti locali, impedendo di assumere figure che possono essere necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni.<br /> Questa Corte, con la sentenza n. 202 del 2014&#8243;nell&#8217;esaminare una questione di legittimità  costituzionale avente ad oggetto una norma della Regione Campania che aveva disposto il trasferimento del personale dipendente dal soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina a quello del Sannio Alifano (peraltro con contestuale attribuzione di un contributo annuo pari a 800.000 euro dal 2012 al 2016) &#8211; ha ritenuto che, pur accordando protezione ad «un bene di indubbia pregnanza, quale la tutela dei lavoratori interessati al processo di trasferimento», quella norma andasse interpretata «nel rispetto dei principi costituzionali, tra i quali assume rilievo prioritario il buon andamento della pubblica amministrazione sotto il profilo dell&#8217;effettivo e corretto impiego dei lavoratori nel nuovo organismo in cui vengono inseriti. Ne deriva la previa necessaria determinazione dei criteri e delle modalità  relativi all&#8217;individuazione delle figure professionali e dei dipendenti destinati a ricoprirle in modo congruente e compatibile con l&#8217;apparato amministrativo ricevente».<br /> Nello stesso senso, questa Corte, con la sentenza n. 123 del 1968, ha dichiarato l&#8217;illegittimità  costituzionale di una norma della Regione Siciliana che, in violazione dell&#8217;art. 97 Cost., aveva disposto l&#8217;immissione in organico di personale illegittimamente assunto e di personale licenziato da molto tempo, dal momento che l&#8217;assunzione non era rivolta «a provvedere ad effettive esigenze dell&#8217;Amministrazione ma solo ad incrementare gli organici».<br /> In quella sede si è osservato che «l&#8217;ordine costituzionale dÃ  la massima tutela al lavoro», ma si è anche aggiunto che «[l]a norma che accorda tale protezione non vive a sè, ma forma sistema con le altre che provvedono ad interessi di uguale portata costituzionale, com&#8217;è quello inerente al buon andamento dei pubblici uffici, cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale».<br /> Le medesime considerazioni di fondo sul necessario attento bilanciamento tra tutela del diritto al lavoro ed organizzazione razionale della pubblica amministrazione sono state peraltro riaffermate nelle recenti sentenze n. 170 e n. 79 del 2019.<br /> 8.  &#8220;Assorbita la seconda questione, deve essere pertanto dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana n. 22 del 1986, nella parte in cui prevede: «e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico».<br /> 9.  &#8220;Dalla dichiarazione d&#8217;illegittimità  costituzionale consegue l&#8217;obbligo per il legislatore regionale di provvedere alla complessiva risoluzione del problema delle IPAB in dissesto, individuando un ragionevole punto di equilibrio che contemperi tutti i valori costituzionali in gioco, primo fra tutti quello della tutela dei soggetti deboli.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> riuniti i giudizi,<br /> dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività  socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui prevede: «e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico».<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;11 giugno 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Giancarlo CORAGGIO, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2020.<br /> Il Cancelliere</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2020 n.131</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2020-n-131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2020-n-131/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2020 n.131</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Luca Antonini, Redattore; PARTI: (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità ), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri) L&#8217; articolo 55 CTS disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2020-n-131/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2020 n.131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-25-6-2020-n-131/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/6/2020 n.131</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Luca Antonini, Redattore; PARTI:  (giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità ), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217; articolo 55 CTS disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle pìù significative attuazioni del principio di sussidiarietà  orizzontale valorizzato dall&#8217;art. 118, quarto comma, Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Terzo Settore &#8211; Codice del Terzo Settore (CTS) &#8211; art. 55 CTS &#8211; sussidiarietà  orizzontale ex art. 118 Cost.<br /> <br /> 2.- Regione Umbria &#8211; Art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 &#8211; q.l.c. &#8211; non è fondata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;art. 55 del Codice del Terzo Settore (CTS), al comma 1, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività  degli Enti del Terzo Settore (ETS), ne assicurano il coinvolgimento attivo «attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona». Nei commi successivi la suddetta disposizione specifica che «2. La co-programmazione è finalizzata all&#8217;individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità  di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. 3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2. Ai fini di cui al comma 3, l&#8217;individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità , partecipazione e parità  di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell&#8217;intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonchè dei criteri e delle modalità  per l&#8217;individuazione degli enti partnerÂ».</em><br /> <em>Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle pìù significative attuazioni del principio di sussidiarietà  orizzontale valorizzato dall&#8217;art. 118, quarto comma, Cost.</em><br /> <em>Quest&#8217;ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana e della sua possibilità  di realizzare una «azione positiva e responsabile» : fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà  sono state all&#8217;origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità  che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività  dei singoli si è espressa in una molteplicità  di forme associative (società  di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà , ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà  e istruzione a chi, nei momenti pìù difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Nella suddetta disposizione costituzionale, valorizzando l&#8217;originaria socialità  dell&#8217;uomo, si è quindi voluto superare l&#8217;idea per cui solo l&#8217;azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività  di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività  ben possono, invece, essere perseguite anche da una «autonoma iniziativa dei cittadini» che, in linea di continuità  con quelle espressioni della società  solidale, risulta ancora oggi fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese. Si è identificato così¬ un ambito di organizzazione delle «libertà  sociali» non riconducibile nè allo Stato, nè al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità , devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell&#8217;ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell&#8217;uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente». Ãˆ in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 118 Cost., che l&#8217;art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell&#8217;azione sussidiaria &#8211; strutturando e ampliando una prospettiva che era giÃ  stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell&#8217;art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall&#8217;art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell&#8217;art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328) -.</em><br /> <em>L&#8217;art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell&#8217;organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività  di interesse generale definiti dall&#8217;art. 5 del medesimo CTS.</em><br /> <br /> <em>2 .Va dichiarata non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità ), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità ), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-20 giugno 2019, depositato in cancelleria il 19 giugno 2019, iscritto al numero 70 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 32, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Umbria;<br /> udito il Giudice relatore Luca Antonini ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 20 maggio 2020;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ricorso notificato il 17-20 giugno 2019 e depositato il 19 giugno 2019 (reg. ric. n. 70 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso &#8211; in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione &#8211; questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità ).<br /> Ai fini di tale legge regionale, e «in assenza di norme nazionali che le riconoscano, sono considerate &#8220;cooperative di comunità &#8221; le società  cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all&#8217;Albo delle cooperative di cui all&#8217;articolo 2512 del codice civile e all&#8217;articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l&#8217;attuazione del codice civile, le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale urbanistico, perseguono l&#8217;interesse generale della comunità  in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonchè alla valorizzazione, gestione o all&#8217;acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale» (art. 2); tali cooperative, oltre a rispettare quanto previsto dalle norme del codice civile in materia di società  cooperative, stabiliscono la propria sede e operano in uno o pìù Comuni della Regione, nonchè prevedono nello statuto o nel regolamento forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità  di riferimento, modalità  di partecipazione degli stessi all&#8217;assemblea dei soci e la possibilità  di nominarli nel consiglio di amministrazione.<br /> Tali cooperative hanno «come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità  territoriale definita alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria nell&#8217;ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà  sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità  locali nonchè a favorire la creazione di offerte di lavoro» (art. 1).<br /> Sono previsti sia la istituzione, presso la Giunta regionale, di un albo regionale delle cooperative di comunità  (art. 3), sia interventi finalizzati a sostenere il processo di sviluppo di tali cooperative, consistenti in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e incentivi per la creazione di nuova occupazione (art. 4).<br /> L&#8217;art. 5, rubricato «Strumenti e modalità  di raccordo», al comma 1 prevede tra l&#8217;altro che la Regione «riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità  pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità  in particolare [&#038;] b) disciplina le modalità  di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell&#8217;accreditamento previste dall&#8217;articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità  e adotta appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità  e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell&#8217;ambito regionale».<br /> La disposizione statale richiamata stabilisce al comma 1 che le amministrazioni pubbliche, nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività  degli enti del Terzo settore (ETS), assicurano il coinvolgimento attivo di questi ultimi «attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», definendo nei commi successivi i caratteri essenziali delle tre suddette forme.<br /> 1.1.- Secondo il ricorrente, la disposizione recata dall&#8217;impugnato art. 5, comma 1, lettera b), si porrebbe in contrasto con quella statale da essa richiamata perchè prevederebbe il coinvolgimento anche delle cooperative di comunità  nelle attività  di programmazione, progettazione e accreditamento: infatti, l&#8217;art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», limiterebbe detto coinvolgimento ai soli ETS, elencati dall&#8217;art. 4 dello stesso decreto, tra i quali non sarebbero ricomprese le cooperative di comunità .<br /> In aggiunta, si sottolinea che il coinvolgimento delle cooperative di comunità  previsto dalla norma regionale comporterebbe «nella sostanza, l&#8217;omologazione di quelle agli enti del Terzo settore i quali, invece, così¬ come tassativamente elencati, sono gli unici soggetti legittimati, secondo la normativa statale di riferimento, a partecipare attivamente alla programmazione statale degli interventi di utilità  sociale».<br /> In tal modo, la norma regionale avrebbe ampliato il novero dei soggetti del Terzo settore, individuati e disciplinati dalla legge statale e dal diritto privato, così¬ invadendo la materia dell&#8217;ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (è richiamata la sentenza n. 185 del 2018).<br /> 2.- Con atto depositato il 26 luglio 2019 si è costituita la Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.<br /> La resistente evidenzia anzitutto che le cooperative di comunità , pur essendo ormai molto diffuse sul territorio, non sono normativamente disciplinate a livello nazionale.<br /> Ricorda poi i contenuti di una proposta di legge di iniziativa parlamentare presentata alla Camera dei deputati nella XVII legislatura, avente a oggetto proprio la disciplina di tali cooperative, mai divenuta legge.<br /> Segnala anche che diverse Regioni hanno approvato norme sulle cooperative di comunità  con specifiche leggi (Abruzzo, Liguria, Puglia, Sardegna e Sicilia) oppure inserendo articoli a queste dedicati nelle leggi regionali sulla cooperazione (Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana).<br /> 2.1.- Con riferimento al motivo di ricorso, la Regione Umbria osserva che dalla definizione di cooperativa di comunità  fornita dall&#8217;art. 2 della legge regionale impugnata risulterebbero «evidenti [&#038;] le finalità  di carattere sociale perseguite da tale tipo di società», e ciò farebbe ritenere le cooperative di comunità  sempre ricomprese nell&#8217;ambito degli ETS tra i quali l&#8217;art. 4 del d.lgs. n. 117 del 2017 menziona «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali».<br /> In particolare, la definizione di impresa sociale è fornita dall&#8217;art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106» e le cooperative di comunità  ben vi rientrerebbero poichè tale norma statale consente di acquisire la qualifica di impresa sociale a tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma di società , che, in conformità  alle disposizioni del citato decreto, «esercitano in via stabile e principale un&#8217;attività  d&#8217;impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità  civiche, solidaristiche e di utilità  sociale, adottando modalità  di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il pìù ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività».<br /> A sostegno della qualificazione delle cooperative di comunità  come specifica forma di impresa sociale la resistente riporta anche alcuni passaggi dello «Studio di fattibilità  per lo sviluppo delle cooperative di comunità», tratto dal sito del Ministero dello sviluppo economico.<br /> In conclusione, le cooperative di comunità , in quanto riconducibili al modello della impresa sociale, rientrerebbero nell&#8217;ambito degli ETS e, pertanto, la norma regionale impugnata non violerebbe in alcun modo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell&#8217;ordinamento civile.<br /> 3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria con la quale replica agli argomenti esposti dalla Regione Umbria nell&#8217;atto di costituzione nonchè, in prossimità  dell&#8217;udienza, delle brevi note ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera c).<br /> In particolare, la memoria sottolinea che il d.lgs. n. 112 del 2017, innovando rispetto alla previgente disciplina della impresa sociale (contenuta nel decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 recante «Disciplina dell&#8217;impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118», oggi abrogato), non farebbe pìù riferimento «al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità  sociale» (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2006), ma all&#8217;esercizio, in via stabile e principale, di «un&#8217;attività  di impresa di interesse generale» (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 2017). Inoltre, l&#8217;elenco delle attività  considerate di interesse generale, contenuto nell&#8217;art. 2, ricalcherebbe solo in parte quello dell&#8217;abrogato art. 2 del d.lgs. n. 155 del 2006, avendo aggiunto molti altri settori in cui l&#8217;impresa sociale può esercitare l&#8217;attività .<br /> Ricorda poi che il citato d.lgs. n. 112 del 2017 equipara ex lege alle imprese sociali le cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), a prescindere dal possesso, da parte delle seconde, di tutti i requisiti che, per lo stesso decreto delegato, un&#8217;impresa deve necessariamente possedere per poter essere qualificata come impresa sociale.<br /> La memoria afferma quindi che le cooperative di comunità , come individuate dal legislatore umbro, non presenterebbero le caratteristiche nè delle imprese sociali, nè delle cooperative sociali, essendo prive dei connotati tipici e propri di tali tipologie di imprese. Ciò in quanto la forma societaria normata dall&#8217;art. 2 della legge regionale impugnata si caratterizzerebbe soltanto per il semplice e generico scopo mutualistico proprio di tutte le società  cooperative, ai sensi dell&#8217;art. 2511 del codice civile, e non integrerebbe, soprattutto sul piano oggettivo, «le tipologie, d&#8217;impresa e societarie, puntualmente definite e disciplinate, rispettivamente, dal d.lgs. n. 112/2017 e dalla l. n. 381/1991», in ragione delle specifiche e tassative attività  esercitate.<br /> Quanto ai contenuti dello studio di fattibilità  richiamato dalla difesa della Regione, la memoria non li ritiene rilevanti: per un verso, il documento risale al 2016, ed è quindi anteriore sia alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, sia alla riforma degli ETS; per altro verso, il fatto che lo stesso analizza le cooperative di comunità  essenzialmente dal punto di vista sociale ed economico confermerebbe che si sarebbe in presenza di un fenomeno non giuridico.<br /> Nelle brevi note, il ricorrente ribadisce che il coinvolgimento nelle attività  di cui all&#8217;art. 55 del d.lgs. n. 117 del 2017 sarebbe riservato ai soli ETS; pertanto, non ne avrebbero titolo i «soggetti che, pur presentando tratti per certi versi assimilabili a quelli degli enti tipizzati» &#8211; ma tali non sarebbero le cooperative di comunità  -, non possiedono la qualifica di ETS. Le eventuali eccezioni a tale regola sarebbero puntualmente previste e disciplinate dal d.lgs. n. 117 del 2017 che, infatti, ha espressamente individuato ipotesi di enti del Terzo settore ex lege, quali le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381 del 1991 e l&#8217;Associazione della Croce Rossa italiana.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso &#8211; in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione &#8211; questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità ).<br /> La legge regionale in esame considera cooperative di comunità  le società  cooperative che «anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale urbanistico, perseguono l&#8217;interesse generale della comunità  in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonchè alla valorizzazione, gestione o all&#8217;acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale» (art. 2).<br /> Secondo la suddetta legge regionale, le società  cooperative, per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità , stabiliscono la propria sede e operano in uno o pìù Comuni della Regione, nonchè prevedono nello statuto o nel regolamento forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità  di riferimento, modalità  di partecipazione degli stessi all&#8217;assemblea dei soci e la possibilità  di nominarli nel consiglio di amministrazione. Tali cooperative, infatti, hanno «come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità  territoriale definita alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria nell&#8217;ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà  sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità  locali nonchè a favorire la creazione di offerte di lavoro» (art. 1).<br /> Sono previsti sia la istituzione, presso la Giunta regionale, di un albo regionale delle cooperative di comunità  (art. 3), sia interventi finalizzati a sostenere il processo di sviluppo di tali cooperative, consistenti in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e incentivi per la creazione di nuova occupazione (art. 4).<br /> L&#8217;art. 5, rubricato «Strumenti e modalità  di raccordo», al comma 1 prevede, tra l&#8217;altro, che la Regione «riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità  pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità  in particolare [&#038;] b) disciplina le modalità  di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell&#8217;accreditamento previste dall&#8217;articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità  e adotta appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità  e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell&#8217;ambito regionale».<br /> 1.1.- Secondo il ricorrente, la disposizione recata dall&#8217;impugnato art. 5, comma 1, lettera b), si porrebbe in contrasto con quella statale da essa richiamata perchè prevederebbe il coinvolgimento anche delle cooperative di comunità  nell&#8217;attività  di programmazione, progettazione e accreditamento: infatti, l&#8217;art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» (d&#8217;ora in avanti CTS) limiterebbe detto coinvolgimento ai soli enti del Terzo settore (ETS), individuati dall&#8217;art. 4 del decreto stesso, tra i quali non sarebbero ricomprese le cooperative di comunità . La previsione del coinvolgimento delle cooperative di comunità  comporterebbe, «nella sostanza, l&#8217;omologazione di quelle agli enti del Terzo settore i quali, invece, così¬ come tassativamente elencati, sono gli unici soggetti legittimati, secondo la normativa statale di riferimento, a partecipare attivamente alla programmazione statale degli interventi di utilità  sociale».<br /> In tal modo, la norma regionale amplierebbe il novero dei soggetti del Terzo settore, individuati e disciplinati dalla legge statale e dal diritto privato, così¬ invadendo la materia dell&#8217;ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.<br /> 1.2.- A confutazione della censura, la resistente argomenta che la definizione di cooperativa di comunità  fornita dal legislatore regionale renderebbe evidenti le finalità  di carattere sociale perseguite da tale tipo di società , oggetto di disciplina da parte di numerose Regioni, ma non da parte dello Stato.<br /> Nel senso della infondatezza del ricorso, essa richiama l&#8217;elencazione degli ETS contenuta nell&#8217;art. 4 CTS e, in particolare, «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali». Le cooperative di comunità  rientrerebbero, infatti, in ogni caso nella definizione di impresa sociale posta dall&#8217;art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell&#8217;articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106», poichè tale qualifica spetterebbe a tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma di società , che, in conformità  alle disposizioni del citato decreto, «esercitano in via stabile e principale un&#8217;attività  d&#8217;impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità  civiche, solidaristiche e di utilità  sociale, adottando modalità  di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il pìù ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività».<br /> 2.- La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.<br /> 2.1.- Nel ricorso statale assume un ruolo centrale il contenuto dell&#8217;art. 55 CTS, che la norma regionale impugnata renderebbe riferibile a un soggetto, la cooperativa di comunità , privo della qualifica di ETS.<br /> Su tale norma statale è quindi opportuno soffermarsi.<br /> Questa, al comma 1, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività  degli ETS, ne assicurano il coinvolgimento attivo «attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona».<br /> Nei commi successivi la suddetta disposizione specifica che:<br />«2. La co-programmazione è finalizzata all&#8217;individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità  di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.<br /> 3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.<br /> 4. Ai fini di cui al comma 3, l&#8217;individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità , partecipazione e parità  di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell&#8217;intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonchè dei criteri e delle modalità  per l&#8217;individuazione degli enti partnerÂ».<br /> Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle pìù significative attuazioni del principio di sussidiarietà  orizzontale valorizzato dall&#8217;art. 118, quarto comma, Cost.<br /> Quest&#8217;ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità  di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà  sono state all&#8217;origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità  che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività  dei singoli si è espressa in una molteplicità  di forme associative (società  di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà , ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà  e istruzione a chi, nei momenti pìù difficili della nostra storia, rimaneva escluso.<br /> Nella suddetta disposizione costituzionale, valorizzando l&#8217;originaria socialità  dell&#8217;uomo (sentenza n. 75 del 1992), si è quindi voluto superare l&#8217;idea per cui solo l&#8217;azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività  di interesse generale e si è riconosciuto che tali attività  ben possono, invece, essere perseguite anche da una «autonoma iniziativa dei cittadini» che, in linea di continuità  con quelle espressioni della società  solidale, risulta ancora oggi fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese.<br /> Si è identificato così¬ un ambito di organizzazione delle «libertà  sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile nè allo Stato, nè al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità , devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell&#8217;ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell&#8217;uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013).<br /> Ãˆ in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 118 Cost., che l&#8217;art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell&#8217;azione sussidiaria &#8211; strutturando e ampliando una prospettiva che era giÃ  stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell&#8217;art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall&#8217;art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell&#8217;art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328) -.<br /> L&#8217;art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell&#8217;organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività  di interesse generale definiti dall&#8217;art. 5 del medesimo CTS.<br /> Ciò in quanto gli ETS sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività  di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità  lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97).<br /> Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal codice medesimo, agli ETS, al fine di rendere pìù efficace l&#8217;azione amministrativa nei settori di attività  di interesse generale definiti dal CTS, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell&#8217;interesse generale.<br /> Gli ETS, in quanto rappresentativi della &#8220;società  solidale&#8221;, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà , sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell&#8217;ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi pìù lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un&#8217;importante capacità  organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità  dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della &#8220;società  del bisogno&#8221;.<br /> Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell&#8217;art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico.<br /> Il modello configurato dall&#8217;art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull&#8217;aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di lÃ  del mero scambio utilitaristico.<br /> Del resto, lo stesso diritto dell&#8217;Unione &#8211; anche secondo le recenti direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull&#8217;aggiudicazione dei contratti di concessione, nonchè in base alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, quinta sezione, sentenza 28 gennaio 2016, in causa C-50/14, CASTA e a. e Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, quinta sezione, sentenza 11 dicembre 2014, in causa C-113/13, Azienda sanitaria locale n. 5 «Spezzino» e a., che tendono a smorzare la dicotomia conflittuale fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà ) &#8211; mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità  di apprestare, in relazione ad attività  a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà  (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità  sociali).<br /> 2.2.- Lo specifico modello di condivisione della funzione pubblica prefigurato dal richiamato art. 55 è perà² riservato in via esclusiva agli enti che rientrano nel perimetro definito dall&#8217;art. 4 CTS, in forza del quale costituiscono il Terzo settore gli enti che rientrano in specifiche forme organizzative tipizzate (le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le società  di mutuo soccorso, le reti associative, le imprese sociali e le cooperative sociali) e gli altri enti &#8220;atipici&#8221; (le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato diversi dalle società ) che perseguono, «senza scopo di lucro, [&#038;] finalità  civiche, solidaristiche e di utilità  sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o pìù attività  di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità  o di produzione o scambio di beni o servizi», e che risultano «iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».<br /> Agli enti che fuoriescono da tale perimetro legale non possono essere riferibili le medesime forme di coinvolgimento previste dall&#8217;art. 55 CTS: esiste una stretta connessione tra i requisiti di qualificazione degli ETS e i contenuti della disciplina del loro coinvolgimento nella funzione pubblica.<br /> Infatti, la originale e innovativa (nella sua attuale ampiezza) forma di collaborazione che si instaura mediante gli strumenti delineati dall&#8217;art. 55 CTS richiede, negli enti privati che possono prendervi parte, la rigorosa garanzia della comunanza di interessi da perseguire e quindi la effettiva &#8220;terzietà &#8221; (verificata e assicurata attraverso specifici requisiti giuridici e relativi sistemi di controllo) rispetto al mercato e alle finalità  di profitto che lo caratterizzano.<br /> 2.3.- Risulta quindi pertinente, salvo quanto si chiarirà  di seguito, la censura del ricorrente che prefigura una violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile: in effetti, qualora la norma impugnata mirasse al coinvolgimento anche di ogni forma di cooperativa di comunità  nelle attività  previste dall&#8217;art. 55 CTS si verificherebbe, come appunto rileva il ricorso statale, un&#8217;indebita omologazione di tali cooperative agli ETS, «i quali, invece, così¬ come tassativamente elencati, sono gli unici soggetti legittimati, secondo la normativa statale di riferimento, a partecipare attivamente alla programmazione statale degli interventi di utilità  sociale».<br /> Questa Corte nella sentenza n. 185 del 2018 ha, infatti, precisato che ricade tipicamente nella competenza statale nella materia «ordinamento civile» non solo la conformazione specifica e l&#8217;organizzazione degli ETS, ma anche la definizione delle «regole essenziali di correlazione con le autorità  pubbliche».<br /> Il legislatore regionale, quindi, se da un lato è abilitato, nell&#8217;ambito delle attività  che ricadono nelle materie di propria competenza, a declinare pìù puntualmente, in relazione alle specificità  territoriali, l&#8217;attuazione di quanto previsto dall&#8217;art. 55 CTS, non può, dall&#8217;altro, alterare le regole essenziali delle forme di coinvolgimento attivo nei rapporti tra gli ETS e i soggetti pubblici.<br /> 2.3.1.- Tuttavia, va rilevato che la legge reg. Umbria n. 2 del 2019 non contiene, in nessuna sua disposizione, un&#8217;espressa qualificazione delle cooperative di comunità  come ETS.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 1 della legge regionale impugnata, il riconoscimento e la promozione da parte della Regione del ruolo e della funzione delle cooperative di comunità  si realizzano, infatti, «nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma della Costituzione e della normativa nazionale», della quale vengono necessariamente qui in rilievo il CTS e il d.lgs. n. 112 del 2017 sull&#8217;impresa sociale.<br /> Piuttosto, l&#8217;art. 2 della legge regionale, nel riferirsi in termini generali alle società  cooperative, lascia ai soggetti che le costituiscono la libertà  di scegliere quale sottotipo adottare all&#8217;interno della comune forma societaria cooperativa: in sostanza, se costituire una cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), una cooperativa a mutualità  prevalente, ai sensi degli articoli da 2512 a 2514 del codice civile, ovvero una cooperativa il cui statuto non contempli le clausole di non lucratività  di cui all&#8217;art. 2514 cod. civ.<br /> Ne deriva che le cooperative di comunità , proprio in forza della normativa statale, possono: a) essere costituite come cooperative sociali e, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 2017, «acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali»; oppure b) essere qualificate come imprese sociali, in quanto perà² rispettino i requisiti costitutivi previsti dal d.lgs. n. 112 del 2017 &#8211; tra i quali in primo luogo l&#8217;assenza di scopo di lucro &#8211; e si iscrivano nell&#8217;apposita sezione del registro delle imprese, manifestando così¬ l&#8217;adesione al complessivo regime della impresa sociale, atteso che, per tale tipologia di ETS, il predetto adempimento «soddisfa il requisito dell&#8217;iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore» (art. 11, comma 3, CTS).<br /> In entrambe queste ipotesi non è imputabile, a carico dell&#8217;impugnato art. 5, comma 1, lettera b), della legge reg. Umbria n. 2 del 2019, alcuna alterazione dell&#8217;impianto dell&#8217;art. 55 CTS: le cooperative di comunità  saranno infatti qualificate come imprese sociali e quindi come ETS.<br /> Nell&#8217;ipotesi, invece, che le cooperative di comunità  siano differentemente costituite (perchè gli statuti non contemplano la clausola di non lucratività  di cui all&#8217;art. 2514 cod. civ.) o qualificate (perchè le cooperative non ritengano di acquisire la qualifica di impresa sociale), rimane fermo &#8211; contrariamente all&#8217;assunto della difesa regionale secondo cui le evidenti finalità  di carattere sociale perseguite dalle cooperative di comunità  farebbero sempre ricomprendere quest&#8217;ultime nell&#8217;ambito delle imprese sociali &#8211; che alle stesse non sono riferibili le forme di coinvolgimento attivo disciplinate dall&#8217;art. 55 CTS.<br /> La norma impugnata ben può perà² essere interpretata nel senso di non contraddire questa conclusione, in quanto &#8211; oltre a prevedere l&#8217;adozione di «appositi schemi di convenzione-tipo che disciplinano i rapporti tra le cooperative di comunità  e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell&#8217;ambito regionale» &#8211; demanda alla Regione un duplice compito: quello di disciplinare «le modalità  di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell&#8217;accreditamento previste dall&#8217;articolo 55 del [CTS] e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità».<br /> L&#8217;uso della congiunzione «e» nell&#8217;ultima parte del richiamato periodo conferma un&#8217;interpretazione per cui la disciplina delle modalità  di attuazione degli istituti previsti dall&#8217;art. 55 CTS è tenuta distinta da quella delle forme di coinvolgimento che le cooperative di comunità , in quanto tali (quando cioè non qualificabili come ETS), possono avere con i soggetti pubblici: essendo gli ambiti concettuali dei due sistemi riconducibili a fonti diverse, questi non sono assimilati quanto a regime.<br /> Tale interpretazione consente, in definitiva, di escludere il vulnus prospettato dal ricorrente, perchè la norma censurata non comporta alcuna omologazione tra un soggetto estraneo al Terzo settore e quelli che vi rientrano. Essa, infatti, consente di disciplinare: a) le modalità  attuative dell&#8217;art. 55 CTS, avendo a riguardo gli ETS, come qualificati dalla normativa statale (e, quindi, anche le cooperative di comunità  che in base alla suddetta normativa siano tali); b) le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità , che siano &#8220;soltanto&#8221; così¬ qualificabili (e non anche come ETS) e che non potranno essere coinvolte con gli stessi strumenti e modalità  riservati dal legislatore statale agli ETS ai sensi del citato art. 55 CTS.<br /> Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, va da sè che gli schemi di convenzione-tipo, richiamati dalla disposizione impugnata e da adottare da parte della Regione, sono necessariamente diversi, quanto a presupposti e contenuti, dalle forme di coinvolgimento tipicamente disciplinate per gli ETS, perchè, qualora attengano a cooperative di comunità  non qualificabili all&#8217;interno di tale perimetro, la relazione convenzionale con l&#8217;ente pubblico si pone su basi diverse da quella accordata ai primi.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità ), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Luca ANTONINI, Redattore<br /> Filomena PERRONE, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2020.<br /> Il Cancelliere</div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 24/6/2020 n.2488</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-24-6-2020-n-2488/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>A. Spirito Presidente, A. Carrato Consigliere, estensore; PARTI: (Università  agraria di Bracciano, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 9, presso lo studio dell&#8217;avvocato Pietro Carlo Pucci, che la rappresenta e difende; &#8211; ricorrente &#8211; contro T. Roberto nella qualità  di consigliere, utente</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Spirito Presidente, A. Carrato Consigliere, estensore; PARTI:  (Università  agraria di Bracciano, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 9, presso lo studio dell&#8217;avvocato Pietro Carlo Pucci, che la rappresenta e difende; &#8211; ricorrente &#8211; contro T. Roberto nella qualità  di consigliere, utente ed elettore dell&#8217;università  agraria di Bracciano, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Petrocchi; &#8211; controricorrente &#8211; nonchè contro B. Angelo Alberto, P. Giovanni, P. Francesco; &#8211; intimati -)</span></p>
<hr />
<p>La natura giuridica degli enti esponenziali delle collettività  di uso civico .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Enti e Persone giuridiche &#8211; enti esponenziali delle collettività  di uso civico &#8211; natura giuridica.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (contenente &quot;Norme in materia di domini collettivi&quot;, entrata in vigore il 13 dicembre 2017 e, quindi, ratione temporis applicabile nel caso di specie), agli enti esponenziali delle collettività  titolari di uso civico e della proprietà  collettiva è riconosciuta personalità  giuridica di diritto privato nonchè autonomia statutaria, così¬ rimanendo superata al riguardo ogni disposizione normativa previgente (da considerarsi, perciò, abrogata). L&#8217;espressa qualificazione normativa rinvenibile nell&#8217;indicato art. 1, comma 2, della legge n. 168/2017 (con la quale è stata regolamentata &#8211; come ritenuto in dottrina &#8211; un terzo ordinamento civile della proprietà , ovvero quello della c.d. proprietà  collettiva) comporta, quindi, che a detti enti (tra i quali si include l&#8217;odierna ricorrente) debba essere conferito il carattere giuridico di associazione privata. Nè la connotazione pubblicistica che rivestono i diritti civici interferisce con la prevista natura giuridica privata di tali enti, i quali, benchè associazioni private, sono legittimati a contribuire alla tutela di interessi con valenza pubblicistica e al perseguimento, nonchè alla realizzazione di interessi di uguale natura. Allo stesso modo non ricopre al riguardo alcuna influenza la circostanza dei termini in cui viene individuato dal successivo art. 3, comma 3, della medesima legge n. 168/2017 l&#8217;oggetto degli stessi enti, laddove risulta stabilito che il regime giuridico dei beni collettivi (costituenti il patrimonio o demanio civico) resta quello dell&#8217;inalienabilità , dell&#8217;indivisibilità , dell&#8217;inusucapibilità  e della perpetua destinazione agro-silvo-forestale. In altre parole, la natura pubblica dei beni non incide sulla connotazione privatistica &#8211; come espressamente prevista dalla stessa legge &#8211; degli enti esponenziali di cui trattasi, la cui autorganizzazione è, quindi, improntata sul modello delle associazioni private, e ciò anche in ordine all&#8217;attività  gestionale e alla struttura interna organica, cui sono funzionali le procedure elettorali. In conseguenza di tale configurazione deve ritenersi che spetta al giudice ordinario il sindacato sugli atti con i quali detto ente &#8211; siccome soggetto associativo privato &#8211; esercita i poteri di autonomia conferitigli dal codice civile o da altra specifica fonte normativa, compresi gli atti relativi ai procedimenti costitutivi degli organi di gestione e alle previsioni dello Statuto, che rappresentano una delle principali espressioni della capacità  di autonormazione dello stesso soggetto giuridico.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Fatti di causa</em><br /> 1. Il sig. T. Roberto, nella qualità  di consigliere utente ed elettore dell&#8217;Università  Agraria di Bracciano, proponeva, in data 25 luglio 2019, ricorso al TAR Lazio per l&#8217;ottenimento dell&#8217;annullamento: &#8211; della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell&#8217;Università  Agraria di Bracciano n. 3 del 10 luglio 2019 avente ad oggetto &quot;Elezioni del 30 giugno e 10 luglio 2019. Insediamento del Consiglio di Amministrazione. Esame delle condizioni di eleggibilità  e compatibilità  degli eletti&quot;; &#8211; dei risultati elettorali, dell&#8217;individuazione degli eletti e dell&#8217;eventuale verbale relativo agli stessi; &#8211; del decreto di indizione, datato 8 maggio 2019 e pubblicato il 15 maggio successivo, delle consultazioni per l&#8217;elezione diretta del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, fissate per domenica 30 giugno 2019 e per il giorno successivo; &#8211; del nuovo Statuto della suddetta Università  Agraria di Bracciano approvato per adeguamento alla legge n. 168 del 2017, quale atto presupposto; &#8211; della lista n. 2 collegata al candidato Presidente P. Francesco, per violazione del principio di pari opportunità , nonchè per difetto di titolarità  del diritto di elettorato passivo in capo al candidato consigliere della lista n. 2 Giovanni P.; &#8211; della lista n. 1 collegata al candidato Presidente B. Angelo Alberto, per violazione del principio di pari opportunità ; &#8211; della deliberazione n. 1 del 20 marzo 2019, con la quale era stato approvato l&#8217;elenco degli utenti dell&#8217;Università  Agraria in discorso, nella parte in cui riconosceva la qualità  di utente al sig. P. Giovanni, cui era attribuito apposito numero di iscrizione; &#8211; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente. L&#8217;Università  Agraria di Bracciano si costituiva in giudizio, instando per il rigetto del ricorso.<br /> 2. Instauratasi la causa dinanzi al citato TAR ed in pendenza della stessa, l&#8217;Università  Agraria di Bracciano ha, con ricorso ritualmente notificato a tutti i contraddittori, proposto regolamento preventivo di giurisdizione per sentir affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Ha resistito con controricorso il solo intimato T. Roberto, il quale ha, invece, chiesto dichiararsi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, depositando anche memoria illustrativa ai sensi dell&#8217;art. 380-ter, comma 2, C.P.C. .<br /> <strong>Ragioni della decisione</strong><br /> 1. Con il formulato ricorso la ricorrente, dopo aver esposto i termini della vicenda fattuale e sulla premessa della sussistenza della sua personalità  giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria (ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 168/2017), ha prospettato che, con riferimento al ricorso proposto dal T. Roberto dinanzi al TAR Lazio, la cognizione dello stesso deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario. A tal proposito, la ricorrente ha sostenuto che il sindacato giurisdizionale sugli atti, con i quali un soggetto associativo privato esercita i poteri di autonomia conferitigli dal codice civile, spetta al giudice ordinario, e, quindi, con specifico riferimento al ricorso formulato dal T. dinanzi al giudice amministrativo, anche sugli atti nei quali si esprime la &quot;capacità  di autonormazione&quot; riconosciuta dall&#8217;art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 168/2017 agli enti (aventi personalità  giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria ai sensi del citato art. 1, comma 2, della stessa legge) esponenziali delle collettività  civiche, in quanto ordinamento giuridico delle rispettive comunità  primarie. E ciò, osserva la ricorrente, anche nel caso in cui si tratti di atti emessi &#8211; come nella concreta fattispecie &#8211; in relazione a procedimenti costitutivi degli organi di gestione dell&#8217;ente ed in ordine alla composizione degli stessi, come pure nell&#8217;ipotesi in cui si verta in tema di atti, come lo Statuto, nei quali si esprimono al massimo grado (in quanto atti contenenti, tra l&#8217;altro, la disciplina dell&#8217;ordinamento e dell&#8217;amministrazione dell&#8217;ente) il potere di autonomia e la &quot;capacità  di autonormazione&quot; che l&#8217;ordinamento civile riconosce agli enti in questione. Quindi, ad avviso della ricorrente, si dovrebbero ritenere assegnate &#8211; avuto riguardo alla disciplina generale delle associazioni di cui al capo II del titolo H del libro primo del codice civile &#8211; alla cognizione del giudice ordinario le controversie sulla legittimità  delle disposizioni contenute, ai sensi dell&#8217;art.16 c.c., nell&#8217;atto costitutivo e nello Statuto e, per espressa disposizione prevista dall&#8217;art. 23 c.c. (con particolare riguardo al comma 3), le cause concernenti la validità  delle deliberazioni assembleari, nonchè, ancora, per espressa disposizione dell&#8217;art. 24 c.c., le controversie concernenti l&#8217;esclusione di un associato e le similari controversie riguardanti anche le associazioni non riconosciute (art. 36 e segg. c.c.). Da qui la richiesta di affermare la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alle domande contenute nel ricorso proposto dal T. Roberto dinanzi al TAR Lazio.<br /> 2. Queste Sezioni Unite ritengono che il proposto regolamento preventivo &#8211; sulla cui ammissibilità  non sussistono dubbi (non risultando adottati provvedimenti dall&#8217;adÃ¬to giudice amministrativo implicanti, anche in via indiretta, statuizioni sulla giurisdizione) &#8211; debba essere risolto con l&#8217;affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Si profila preliminarmente necessario osservare come, con riferimento alla vicenda in esame, non sia discutibile la natura giuridica privata dell&#8217;ente esponenziale identificantesi con l&#8217;Università  Agraria di Bracciano, deponendo in tal senso l&#8217;univoco quadro normativo in concreto applicabile. A tal proposito va rilevato che, ai sensi dell&#8217;art. 1, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (contenente &quot;Norme in materia di domini collettivi&quot;, entrata in vigore il 13 dicembre 2017 e, quindi, ratione temporis applicabile nel caso di specie), agli enti esponenziali delle collettività  titolari di uso civico e della proprietà  collettiva è riconosciuta personalità  giuridica di diritto privato nonchè autonomia statutaria, così¬ rimanendo superata al riguardo ogni disposizione normativa previgente (da considerarsi, perciò, abrogata). Anche la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 768 del 2018 (relativa a proposta di legge concernente la disciplina sull&#8217;esercizio delle funzioni amministrative in materia di domini collettivi e diritti di uso civico nella Regione Lazio) &#8211; richiamata nel ricorso &#8211; prende atto della riportata qualificazione normativa e, peraltro, al di lÃ  della sua inidoneità  a produrre qualsiasi effetto giuridico, essa non contiene alcuno specifico riferimento relativo alle procedure elettorali riguardanti l&#8217;ente in questione. L&#8217;espressa qualificazione normativa rinvenibile nell&#8217;indicato art. 1, comma 2, della legge n. 168/2017 (con la quale è stata regolamentata &#8211; come ritenuto in dottrina &#8211; un terzo ordinamento civile della proprietà , ovvero quello della c.d. proprietà  collettiva) comporta, quindi, che a detti enti (tra i quali si include l&#8217;odierna ricorrente) debba essere conferito il carattere giuridico di associazione privata. Nè la connotazione pubblicistica che rivestono i diritti civici interferisce con la prevista natura giuridica privata di tali enti, i quali, benchè associazioni private, sono legittimati a contribuire alla tutela di interessi con valenza pubblicistica e al perseguimento, nonchè alla realizzazione di interessi di uguale natura. Allo stesso modo non ricopre al riguardo alcuna influenza la circostanza dei termini in cui viene individuato dal successivo art. 3, comma 3, della medesima legge n. 168/2017 l&#8217;oggetto degli stessi enti, laddove risulta stabilito che il regime giuridico dei beni collettivi (costituenti il patrimonio o demanio civico) resta quello dell&#8217;inalienabilità , dell&#8217;indivisibilità , dell&#8217;inusucapibilità  e della perpetua destinazione agro-silvo-forestale. In altre parole, la natura pubblica dei beni non incide sulla connotazione privatistica &#8211; come espressamente prevista dalla stessa legge &#8211; degli enti esponenziali di cui trattasi, la cui autorganizzazione è, quindi, improntata sul modello delle associazioni private, e ciò anche in ordine all&#8217;attività  gestionale e alla struttura interna organica, cui sono funzionali le procedure elettorali. In conseguenza di tale configurazione deve ritenersi che spetta al giudice ordinario il sindacato sugli atti con i quali detto ente &#8211; siccome soggetto associativo privato &#8211; esercita i poteri di autonomia conferitigli dal codice civile o da altra specifica fonte normativa, compresi gli atti relativi ai procedimenti costitutivi degli organi di gestione e alle previsioni dello Statuto, che rappresentano una delle principali espressioni della capacità  di autonormazione dello stesso soggetto giuridico (cfr., per riferimenti generali, SU n. 3027/2002 e, pìù specificamente, SU n. 5505/1999, in virtà¹ della quale si è ritenuto che la controversia promossa per denunciare l&#8217;invalidità  di una delibera dell&#8217;assemblea straordinaria elettiva di una Federazione sportiva, sotto il profilo della inosservanza delle norme statutarie disciplinanti lo svolgimento della vita associativa, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura privatistica di dette norme, e così¬ dell&#8217;attinenza della domanda ad atti che la Federazione sportiva pone in essere quale associazione di soggetti privati, ovvero delle società  sportive).<br /> 3. In definitiva, in conformità  a quanto denunciato con il ricorso proposto ai sensi dell&#8217;art. 41 c.p.c., vanno ricondotte alla giurisdizione ordinaria le controversie riflettenti la validità  stessa e l&#8217;efficacia dello Statuto dell&#8217;Università  Agraria di Bracciano, nonchè quelle involgenti la verifica di validità  ed efficacia del decreto di indizione delle elezioni degli organi di detta Università  e delle deliberazioni del C.d.A. della medesima di approvazione della lista degli utenti, di indizione delle elezioni degli organi di governo della stessa Università  (anche con riferimento alla fissazione del periodo di svolgimento delle votazioni) e di proclamazione dei risultati delle inerenti consultazioni elettorali. In virtà¹ della sua soccombenza il controricorrente T. Roberto (che ha insistito per l&#8217;affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo) va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano nei termini di cui in dispositivo. Non occorre, invece, adottare alcuna pronuncia sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra la ricorrente e gli altri tre intimati, giÃ  chiamati in giudizio dinanzi al TAR Lazio quali meri controinteressati, non avendo essi svolto alcuna attività  difensiva in questa sede.<br /> P.Q.M.<br /> La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio <em>Omissis </em></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-24-6-2020-n-2488/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 24/6/2020 n.2488</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2020 n.3938</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Fabio Taormina, Presidente Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore PARTI: (Omissis rappresentati e difesi dagli avvocati Lucio Panza e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Leopoldo Fiorentino (Studio Carlini) in Roma, piazza Cola di Rienzo, n.92; contro Comune di Cava de&#8217; Tirreni (SA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore PARTI: (Omissis  rappresentati e difesi dagli avvocati Lucio Panza e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Leopoldo Fiorentino (Studio Carlini) in Roma, piazza Cola di Rienzo, n.92; contro Comune di Cava de&#8217; Tirreni (SA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio eletto presso lo studio Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, n.92)</span></p>
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<p>Enti Pubblici : unità  immobiliari ex art. 12 L. 127/1997</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.Enti pubblici &#8211; unità  immobiliari -art. 12 L. 127/1997 &#8211; riscatto  &#8211; limiti<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Per effetto dell&#8217;art. 12 della l. 15 maggio 1997, n. 127, è stato introdotto nell&#8217;unico articolo che compone la legge n. 560 del 1993 il comma 2-bis, nella cui prima parte si prevede che &#8220;le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità  immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità  di edilizia residenziale pubblica&#8221;.</em><br /> <em>Risulta, pertanto, ben evidente che mediante tale novella per gli alloggi in questione è stato espressamente vietata l&#8217;applicazione del regime di riscatto contemplato dai commi 10 e 12 del predetto art. 1 della L. n. 560/1993 per gli alloggi ERP e gli altri alloggi ivi a tal fine expressis verbis ad essi equiparati, come ad esempio gli alloggi per il personale delle forze di Polizia realizzati ai sensi della l. 6 marzo 1976, n. 52, nonchè gli alloggi realizzati per il personale delle Ferrovie dello Stato e dell&#8217;Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/06/2020<br /> N. 03938/2020REG.PROV.COLL.<br /> <strong><em>N. 07419/2012 REG.RIC.</em></strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <br /> sul ricorso numero di registro generale 7419 del 2012, proposto dai Signori <em>Omissis</em> Â rappresentati e difesi dagli avvocati Lucio Panza e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Leopoldo Fiorentino (Studio Carlini) in Roma, piazza Cola di Rienzo, n.92;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Cava de&#8217; Tirreni (SA), in persona del suo legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio eletto presso lo studio Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, n.92;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01169/2012, resa tra le parti, concernente approvazione modifiche al regolamento per l&#8217;alienazione di immobili di proprietà  comunale</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de&#8217; Tirreni;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il Consigliere Fulvio Rocco e uditi per la parte appellante l&#8217;avvocato Leopoldo Fiorentino su delega dell&#8217;avvocato Gaetano Paolino, e per la parte appellata l&#8217;avvocato Antonio Cascone;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1.1.Gli attuali appellanti, Signori <em>Omissis </em>riferiscono che agli inizi degli anni &#8217;80, in presenza di una situazione alloggiativa semi-emergenziale resa ancor pìù grave dalla ricorrenza di eventi sismici, il Consiglio Comunale di Cava de&#8217; Tirreni (Sa) deliberà² di realizzare una serie di alloggi di ridotte dimensioni da assegnare in locazione a giovani coppie e a persone anziane.<br /> Non disponendo di fondi sufficienti, il Consiglio Comunale stabilÃ¬ di impegnare la spesa iniziale di Lire 2 miliardi (numericamente corrispondenti all&#8217;attuale somma di € 1.032.912.68.-) sul capitolo di spesa n. 10770 intitolato <em>&#8220;Costruzione alloggi economici e popolari&#8221;</em>, provvedendo alla relativa copertura mediante un mutuo contratto con il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche &#8211; Crediop, istituto di credito specializzato nella concessione di mutui e prestiti a lungo termine per la realizzazione di grandi infrastrutture, all&#8217;epoca prevalentemente partecipato dalla Cassa Depositi e Prestiti, dell&#8217;Istituto Nazionale Assicurazioni (I.N.A.), dall&#8217;Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e dall&#8217;Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane (Italcasse) e ad oggi, dopo varie vicende, trasformata in società  per azioni e rilevata dalla banca franco-belga Dexia con il nome di Dexia Crediop S.p.a.<br /> Tale operazione di finanziamento è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 dd. 23 febbraio 1981, con contestuale programmazione della realizzazione dei relativi alloggi in 3 comparti di edilizia economica popolare (PEEP).<br /> Gli appellanti affermano che mediante tale deliberazione il Consiglio Comunale attribuÃ¬ al Comune medesimo il diritto di superficie sulle aree espropriate e destinate alla costruzione degli alloggi, a loro volta ricompresi nel patrimonio indisponibile dell&#8217;Amministrazione comunale <em>&#8220;che, a quanto è dato sapere, non è mai stato trasformato in proprietà &#8220;</em> (cfr. pag. 5 dell&#8217;atto introduttivo del presente grado di giudizio).<br /> Riferiscono &#8211; altresì¬ &#8211; gli attuali appellanti che il Comune, proprio in considerazione della specifica natura assunta dagli alloggi, ottenne dapprima un mutuo agevolato per un importo nominale di Lire 2.053.000.000.- (numericamente corrispondenti all&#8217;attuale somma di € 1.060.284.87.-), come risulta dalla deliberazione consiliare n. 311 dd. 14 settembre 1982.<br /> Successivamente fu bandito un appalto-concorso per la realizzazione degli alloggi, comportante peraltro una spesa maggiorata di circa Lire 500.000.000.- (numericamente corrispondenti all&#8217;attuale somma di € 2.582.281,70.-), <em>&#8220;somma che dovrebbe essere stata acquisita dal capito di bilancio riservato alla costruzione di alloggi economici e popolari&#8221;</em>, e per la copertura della quale <em>&#8220;sembra che in parte furono utilizzati fondi statali e regionali&#8221;</em> (cfr. <em>ibidem</em>, pag. 6).<br /> Con deliberazione consiliare n. 385 dd. 3 ottobre 1984 fu autorizzata la contrazione di un ulteriore mutuo per un miliardo di lire ((numericamente corrispondenti all&#8217;attuale somma di € 516.456,34.-), peraltro con l&#8217;apposizione del vincolo di edilizia economica e popolare sugli alloggi (cfr. nota Crediop Prot. n. 023713 dd. 19 ottobre 1984).<br /> Gli appellanti riferiscono che una serie di vicissitudini, tra cui un mutamento della localizzazione di 24 alloggi (originariamente da realizzarsi nella località  di Badia) determinÃ² un ritardo nella loro costruzione.<br /> Peraltro, dopo il completamento dei lavori, gli alloggi di cui trattasi sono stati assegnati agli aventi titolo, tra cui &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; gli attuali appellanti, che a tutt&#8217;oggi li abitano, segnatamente nei due comparti di Via <em>Omissis</em> corrispondendo regolarmente il canone di locazione dovuto.<br /> Gli appellanti riferiscono quindi che il Comune di Cava dè Tirreni, in presenza di difficoltà  finanziarie e <em>&#8220;dopo aver effettuato una rapida istruttoria, passata anche attraverso richiesta infruttuosa di parere alla Corte dei Conti Regionale, ha deciso di attivare la procedura di alienazione&#8221;</em> degli alloggi anzidetti (cfr<em>. ibidem</em>, pag. 6 e ss.), e anche a tal fine, mediante le deliberazioni consiliari nn. 102 e 103 dd. 20 ottobre 2011, ha, rispettivamente, modificato il vigente Regolamento per l&#8217;alienazione degli immobili di proprietà  comunale, a sua volta approvato con deliberazione consiliare n. 78 dd. 29 settembre 2010, ed integrato il Piano alienazione e valorizzazione degli immobili comunali, originariamente approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 28 gennaio 2009.<br /> Gli appellanti affermano che, peraltro, <em>&#8220;non sembra sia stato approvato preventivamente il Piano di dismissione, prodromico al all&#8217;approvazione del Piano delle alienazioni, nè si comprendono le ragioni in base alle quali gli immobili&#8221; da loro &#8220;occupati siano stati resi destinatari dell&#8217;applicazione dei commi da 1 a 3 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni con l. 6 agosto 2008, n. 133, essendo stati anche per legge giÃ  da anni ricompresi nel novero dei beni appartenenti al Comune&#8221;</em> (cfr. <em>ibidem</em>, pag. 7).<br /> Gli appellanti, reputano pertanto che mediante i surriferiti provvedimenti, finalizzati alla vendita degli alloggi loro assegnati, l&#8217;Amministrazione comunale non consideri le conseguenze derivanti dalla classificazione degli alloggi medesimi come alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel mentre consideri che la circostanza temporale della loro realizzazione, antecedente all&#8217;entrata in vigore della l. 24 dicembre 1993, n. 560, risulti rilevante agli effetti della determinazione del loro prezzo di vendita secondo le correnti quotazioni di mercato e, quindi, senza l&#8217;applicazione in caso di esercizio dell&#8217;opzione di acquisto delle ben pìù vantaggiose condizioni in ordine alla determinazione del prezzo di vendita e delle modalità  della sua corresponsione contemplate dall&#8217;art. 1, commi 10 e 12 della medesima l. n. 560 del 1993.<br /> 1.2. Con ricorso proposto sub R.G. n. 1 del 2012 innanzi al T.A.R. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, i predetti assegnatari degli alloggi comunali di Via Aniello Ferrigno n. 7 e di Via Luigi Ferrrara, n. 42 hanno pertanto chiesto l&#8217;annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Cava de&#8217; Tirreni n. 102 dd. 20 ottobre 2011, recante modifiche al Regolamento per l&#8217;alienazione di immobili di proprietà  comunale, nella parte in cui modifica e integra l&#8217;art. 5, comma 2, del Regolamento medesimo omettendo di applicare l&#8217;art. 1, commi 1, 10 e 12 della l. n. 560 del 1993; della deliberazione consiliare n. 103 dd. 20 ottobre 2011, nella parte in cui inserisce nel Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili comunali gli alloggi da loro condotti in locazione; la deliberazione consiliare n. 78 dd. 29 settembre 2010 (art. 18 del Piano); la deliberazione consiliare n. 25 dd. 28 aprile 2011 (art. 18 del Piano); gli atti di approvazione del biòlancio di previsione 2011 del Comune di Cava de&#8217; Tirreni e dei correlati documenti di programmazione 2009 &#8211; 2011, per quanto di ragione; nonchè di ogni altro atto presupposto e conseguente.<br /> I ricorrenti in primo grado hanno dedotto al riguardo i seguenti ordini di censure:<br /> .1) avverso la deliberazione consiliare n. 103 del 2011: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 58, commi 1, 2, 3 e 7 del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni con l. n. 133 del 2008; violazione degli artt. 2 e 3 della 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell&#8217;art. 1, commi 10 e 12, della l. n. 560 del 1993, nonchè delle leggi regionali emanate in materia; eccesso di potere per difetto istruttorio, illogicità  manifesta, travisamento dei fatti e violazione del giusto procedimento;<br /> .2) avverso la deliberazione consiliare n. 102 del 2011, nonchè avverso le deliberazioni consiliari n. 78 del 2010 e n. 25 del 2011: violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1, comma 1, della l. n. 560 del 1993 in combinato disposto con l&#8217;art. 1 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035: violazione dell&#8217;art. 58, commi 1, 2, 3 e 7 del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni con l. n. 133 del 2008; violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241 del 1990; violazione dell&#8217;art. 119 Cost.; nonchè eccesso di potere per perplessità , erroneità , contraddittorietà  e sviamento;<br /> .3) avverso il bilancio di previsione 2011 e atti correlati <em>in parte qua</em>: violazione della l. n. 560 del 1993; violazione dell&#8217;art. 58, commi 1, 2, 3 e 7 del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni con l. n. 133 del 2018.<br /> 1.3. Si è costituito in tale primo grado di giudizio il Comune di Cava de&#8217; Tirreni, eccependo in via preliminare l&#8217;inammissibilità  del ricorso per acquiescenza, ovvero per difetto di legittimazione o di interesse al ricorso.<br /> L&#8217;Amministrazione comunale ha, peraltro, replicato anche nel merito alle censure avversarie, concludendo per la reiezione del ricorso.<br /> 1.4. Nelle more di tale primo grado di giudizio i ricorrenti nello stesso hanno anche proposto, a&#8217; sensi dell&#8217;art. 58, comma 5, del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni con l. n. 133 del 2008, ricorso in sede amministrativa, avuto riguardo che ivi &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; si dispone che<br /> <em>&#8220;contro l&#8217;iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1</em>&#8220;, ossia gli elenchi dei beni destinati alla vendita da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonche&#8217; di società  e enti a totale loro partecipazione <em>&#8211; &#8220;è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge&#8221;</em>.<br /> In tale gravame amministrativo i medesimi ricorrenti in primo grado hanno evidenziato che lo stesso art. 58 dispone che tutte le anzidette amministrazioni sono obbligate a predisporre un elenco recante l&#8217;indicazione dei singoli beni immobili non strumentali all&#8217;esercizio delle proprie funzioni istituzionali che sono risultano suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, potendo, dopo la conclusione del relativo procedimento, redigere il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione, e che &#8211; per contro &#8211; il Comune di Cava de&#8217; Tirreni aveva direttamente integrato il Piano delle alienazioni inserendovi gli alloggi in questione senza peraltro provvedere alla previa predisposizione dell&#8217;elenco degli immobili da dismettere, e senza neppure formalmente comunicare ai conduttori degli stessi la relativa circostanza.<br /> Essendosi formato il silenzio-rigetto su tale gravame, i ricorrenti in primo grado hanno proposto al riguardo motivi aggiunti nell&#8217;anzidetto procedimento giudiziale proposto sub R.G. n. 1 del 2012, deducendo l&#8217;avvenuta violazione dell&#8217;art. 58, commi 1, 2, 3, 5 e 7 del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni con l. n. 133 del 2008, violazione dell&#8217;art. 1, commi 10 e 12 della l. n. 560 del 1993, violazione delle leggi regionali disciplinanti la materia, nonchè eccesso di potere per difetto istruttorio, illogicità  manifesta, travisamento dei fatti e violazione del giusto procedimento.<br /> 1.5. Con sentenza n. 1169 dd. 11 giugno 2012, emessa in forma breve a&#8217; sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., la Sezione II^ dell&#8217;adito T.A.R. ha respinto il ricorso e i suoi motivi aggiunti, <em>&#8220;Premesso che nel presente giudizio gli istanti, qualificandosi come assegnatari in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, lamentano l&#8217;inserimento dei medesimi all&#8217;interno del piano comunale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione, operato con le delibere di consiglio comunale 20 ottobre 2011 n. 102 e n. 103; Rilevato, in particolare, che i predetti deducono che la disciplina di cui all&#8217;art. 58 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 113 del 2008, non si applica agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali costituiscono patrimonio disponibile del comune sottoposto a forme di vendita diversamente regolate da altra normativa, non abrogata dal legislatore del 2008; &#038; Ritenuto che la delibera di consiglio comunale 27 novembre 1985 n. 551, che costituisce l&#8217;atto presupposto delle assegnazioni, stabiliva che gli alloggi fossero concessi a quei cittadini residenti che, pur versando in stato di difficoltà , mai avrebbero totalizzato un punteggio tale da potersi collocare utilmente nelle graduatorie ERP; Rilevato che, proprio alla stregua di quanto sopra, il contratto di assegnazione tra il Comune ed ogni singolo ricorrente, per le parti ivi non soggette a specifica disciplina, richiama non giÃ  la normativa sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma quella sulle locazioni immobiliari di diritto privato; Considerato che il predetto contratto non prevede facoltà  di riscatto, nè tale diritto è previsto nei casi di locazione immobiliare a fini abitativi; Considerato pertanto che gli immobili di che trattasi, da circa trenta anni assegnati in locazione a terzi in base ad una disciplina diversa da quella dell&#8217;ERP, non sono attualmente strumentali all&#8217;esercizio di funzioni istituzionali dell&#8217;ente e, come tali, sono suscettibili di dismissione a prescindere dall&#8217;inserimento nel piano di cui al richiamato art. 58; Ritenuta, pertanto, l&#8217;infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti&#8221;</em>.<br /> Il T.A.R. ha integralmente compensato tra le parti le spese e gli onorari di tale primo grado di giudizio.<br /> 2.1. Con l&#8217;appello in epigrafe i predetti Signori <em>Omissis</em> chiedono pertanto la riforma della surriportata sentenza, deducendo al riguardo i seguenti ordini di motivi.<br /> 1)Â <em>Error in procedendo</em> ed <em>error in iudicando</em>. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 58, commi 1, 2 e 3 del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni con l. n. 133 del 2008; violazione dell&#8217;art. 58, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni con l. n. 133 del 2008; violazione degli artt.2 e 3 della l. n. 241 del 1990; violazione dell&#8217;art. 1, commi 10 e 12, della l. n. 560 del 1993; violazione delle leggi regionali vigenti in materia; violazione della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici dd. 30 giugno 1995; eccesso di potere per difetto istruttorio, illogicità  manifesta, travisamento dei fatti e violazione del giusto procedimento.<br /> Gli appellanti rilevano che il giudice di primo grado ha respinto il ricorso da essi ivi proposto ponendo alla base della propria statuizione la sola deliberazione consiliare n. 551 dd. 27 novembre 1985 e il collegato schema di contratto di assegnazione degli alloggi, pervenendo in tal modo alla conclusione che questi ultimi non potrebbero rientrare nel novero dell&#8217;edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui alla l. n. 560 del 1993.<br /> I medesimi appellanti rimarcano, quindi, che lo stesso giudice ha addirittura affermato che gli alloggi stessi, in quanto beni immobili non strumentali all&#8217;esercizio delle funzioni istituzionali, dell&#8217;Ente, potrebbero essere dismessi anche <em>&#8220;a prescindere dall&#8217;inserimento nel piano di cui al richiamato art. 58&#8221;</em>: detto assunto, a loro avviso, ricadrebbe nel vizio di ultrapetizione.<br /> Secondo gli appellanti &#8211; per contro &#8211; gli alloggi in questione, anche in considerazione del contenuto della stessa deliberazione consiliare n. 551 del 1985, si configurerebbero quali alloggi di edilizia residenziale pubblica.<br /> Gli appellanti rimarcano in tal senso che dalla stessa lettura di tale deliberazione si evince che l&#8217;Amministrazione comunale ha realizzato tali alloggi al fine di soddisfare le esigenze abitative di quei nuclei familiari che, pur versando in condizioni particolari, normalmente non riuscivano ad ottenere l&#8217;assegnazione di alloggi ERP in quanto non potevano conseguire i punteggi sufficienti a rientrare in posizione utile nelle graduatorie redatte a&#8217; sensi del d.P.R. n. 1035 del 1972.<br /> Se così¬ è, quindi, gli appellanti reputano del tutto chiara la finalità  sociale perseguita mediante la realizzazione e la locazione di tali alloggi, tenendo altresì¬ in considerazione la circostanza dell&#8217;avvenuto loro finanziamento mediante fondi pubblici, nonchè &#8211; come espressamente specificato con deliberazione consiliare n. 65 dd. 23 febbraio 1981, <em>&#8220;l&#8217;Amministrazione Comunale intende contribuire in proprio alla risoluzione del problema degli alloggi, costruendo su suoli P.E.E.P. 80 alloggi minimi della superficie di mq. 45 destinati a nuclei familiari di due o tre persone, visto che nei fabbricati I.A.C.P. che in quelli cooperativi v&#8217;è carenza assoluta di tale tipo di alloggi&#8221;</em>.<br /> Gli appellanti &#8211; altresì¬ &#8211; rimarcano che la relativa spesa è stata impegnata sul capitolo 10770 del bilancio comunale del 1981, intitolato <em>&#8220;Costruzione alloggi economici e popolari&#8221;</em>.<br /> Sempre secondo gli appellanti, la circostanza che i relativi contratti di locazione non richiamassero il d.P.R. n. 1035 del 1972 nè la facoltà  di riscatto, bensì¬ il regime di del c.d. <em>&#8220;equo canone calmierato&#8221;</em> non contrasterebbe con l&#8217;oggettiva natura di edilizia residenziale pubblica degli alloggi per cui è causa.<br /> In tal senso i medesimi appellanti richiamano la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici dd. 30 giugno 1995, secondo la quale la disciplina contenuta nella l. n. 560 del 1993 si applicherebbe a tutti gli alloggi realizzati, recuperati e acquistati con finanziamenti pubblici, anche parziali, e ciò indipendentemente dalla loro finalità  sociale propria dell&#8217;edilizia residenziale pubblica e a prescindere sia dal fatto che essi siano stati assegnati in base ai criteri di cui al d.P.R. n. 1035 del 1972, sia dall&#8217;applicazione &#8211; o meno &#8211; da parte dell&#8217;ente proprietario del canone sociale.<br /> 2)Â <em>Error in iudicando</em>. Violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, dell&#8217;art. 58, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni con l. n. 133 del 2008; violazione dell&#8217;art. 58, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni con l. n. 133 del 2008; violazione degli artt.2 e 3 della l. n. 241 del 1990; violazione dell&#8217;art. 1, commi 10 e 12, della l. n. 560 del 1993; violazione delle leggi regionali vigenti in materia; eccesso di potere per difetto istruttorio, illogicità  manifesta, travisamento dei fatti e violazione del giusto procedimento.<br /> La sentenza emessa nel primo grado di giudizio avrebbe omesso di considerare che il Comune di Cava de&#8217; Tirreni ha approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 28 gennaio 2009 il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in applicazione dell&#8217;art. 58, commi 1, 2 e 3 del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni con l. n. 133 del 2008 individuando in tal senso una serie di beni immobili non ritenuti strumentali per l&#8217;esercizio delle funzioni istituzionali dell&#8217;Ente e, pertanto, suscettivi di valorizzazione o di dismissione, e che con la predetta deliberazione consiliare n. 103 del 2011 ha integrato tale Piano includendo per la prima volta tra tali beni anche gli alloggi in questione nonostante che gli stessi fossero stati realizzati negli anni &#8217;80 in aree PEEP espropriate e affidate al medesimo Comune in diritto di superficie inforza delle deliberazioni consiliari n. 65 dd. dd. 23 febbraio 1981 e n. 385 dd. 3 ottobre 1985: e ciò, quindi, con conseguente erronea applicazione dell&#8217;anzidetto art. 58, commi 1, 2 e 3 del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni con l. n. 133 del 2008.<br /> Nè &#8211; comunque &#8211; il Piano delle dismissioni risulterebbe nella specie preventivamente approvato dallo stesso organo consiliare, e anche nella medesima deliberazione n. 103 del 2011 non sarebbero state esplicitate, segnatamente in violazione del comma 1 dello stesso art. 58, le ragioni dell&#8217;assenza di strumentalità  per l&#8217;esercizio delle funzioni amministrative del Comune rispetto agli alloggi in questione: e ciò, dunque, a discapito della circostanza che l&#8217;Ente deve necessariamente garantire il miglior utilizzo degli alloggi rientranti nell&#8217;ambito del proprio patrimonio indisponibile, ovvero il reinvestimento dei fondi derivanti dalle alienazioni per continuare ad alleviare il disagio sociale abitativo.<br /> Secondo gli appellanti, inoltre, nè l&#8217;Amministrazione comunale, nè il giudice di primo grado avrebbero considerato che a&#8217; sensi del comma 7 del medesimo art. 58 è garantita ai Comuni la possibilità  di individuare forme specifiche di valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica attraverso l&#8217;utilizzo di strumenti competitivi, specie con riferimento all&#8217;alienazione degli immobili di cui all&#8217;art. 1, comma 1, della l. n. 560 del 1993, consentendo in tal modo di utilizzare i relativi proventi per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero per la manutenzione di quelli esistenti e non dismessi, semprechè &#8211; ovviamente &#8211; siano rispettati i vincoli imposti dalla medesima l. n. 560 del 1993 e delle conseguenti leggi regionali e siano pertanto anche salvaguardate le garanzie minime al riguardo fissate a tutela dei conduttori degli alloggi a&#8217; sensi dell&#8217;art. 1, commi 10 e 12 della medesima l. n. 560 del 1993, nella specie &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; violate.<br /> 3)Â <em>Error in iudicando</em>. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1, comma 1, della l. n. 560 del 1993 in combinato disposto con l&#8217;art. 1 del d.P.R. n. 1035 del 1972; violazione dell&#8217;art. 58, commi 1, 2, 3 e 7, del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni con l. n. 133 del 2008; violazione degli artt.2 e 3 della l. n. 241 del 1990; violazione dell&#8217;art. 119 Cost., nonchè eccesso di potere per perplessità , erroneità , contraddittorietà  e sviamento.<br /> Gli appellanti sostengono che il giudice di primo grado avrebbe omesso di considerare la circostanza che la deliberazione consiliare n. 102 del 2011, recante modifiche al vigente Regolamento per l&#8217;alienazione degli immobili di proprietà  comunale, risulterebbe illegittima per violazione dei primi tre commi dell&#8217;art. 58 del d.l. n. 112 del 2008 convertito con l. n. 133 del 2008 e per omessa applicazione dell&#8217;art. 1, commi 10 e 12, della l. n. 560 del 1993 e delle conseguenti leggi regionali emanate in materia.<br /> Gli appellanti rilevano in tal senso che il Regolamento comunale di cui trattasi prevedeva, nel testo approvato con deliberazione consiliare n. 78 dd. 29 settembre 2010:<br /> .1) all&#8217;art. 5, comma 2, che il ricavato derivante dalla <em>&#8220;alienazione dei beni facenti parte dell&#8217;edilizia residenziale pubblica dovrà  essere destinato obbligatoriamente per l&#8217;acquisto o la sistemazione di immobili da destinare all&#8217;edilizia residenziale pubblica, in risposta ad esigenze abitative immediate e contingenti, o per altra emergenza che sorga&#8221;</em>:<br /> .2) all&#8217;art. 7, ricalcando il contenuto dell&#8217;art. 1, comma 1, della l. n. 560 del 1993, e segnatamente al comma 2 che anche per i beni immobili di edilizia residenziale pubblica realizzati o recuperati a totale carico di Enti pubblici territoriali(quindi, anche dello stesso Comune) e destinati ad uso abitativo, il prezzo poteva essere determinato secondo quanto previsto dalla nedesima l. n. 560 del 1993;<br /> Per contro, l&#8217;art. 18 del medesimo Regolamento, nel riprodurre il contenuto delle precedenti delibere consiliari n. 78 del 2010 e n. 25 del 2011, non recava, in violazione dell&#8217;art. 1, comma 12, della l. n. 560 del 1993, le opzioni di pagamento indicate in tale fonte legislativa.<br /> Mediante la predetta deliberazione consiliare n. 102 del 2011 sono state quindi apportate al Regolamento comunale le seguenti modifiche:<br /> .1) l&#8217;art. 5, comma 2 è stato riformulato nel senso che <em>&#8220;gli immobili ad uso abitativo realizzati a carico del Comune in data anteriore alla entrata in vigore della l. 24 dicembre 1993, n. 560 non sono alloggi di edilizia residenziale pubblica e sono posti in vendita dall&#8217;Ente con prezzo determinato secondo valori di mercato. In ogni caso, i proventi delle alienazioni sono destinati dall&#8217;Ente per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero alla manutenzione di quelli esistenti, ovvero ancora alla costruzione di opere di urbanizzazione a servizio di immobili di edilizia residenziale pubblica&#8221;</em>;<br /> .2) l&#8217;art. 8 ha riprodotto, peraltro, il testo del precedente art. 7, comma 2, inserito nella deliberazione consiliare n. 78 del 2010, riferito alla necessità , anche per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di una alienazione secondo la disciplina contenuta nella l. n. 560 del 1993.<br /> Gli appellanti rilevano in proposito che la surriportata riformulazione del contenuto dell&#8217;art. 5, comma 2, del Regolamento da parte del Consiglio comunale trova a proprio fondamento una perplessa dichiarazione resa al Consiglio medesimo da parte del competente dirigente preposto al V° Settore dell&#8217;Amministrazione comunale, secondo il quale la modifica di cui trattasi avveniva <em>&#8220;nelle more di una chiarezza interpretativa&#8221;</em>.<br /> Secondo gli appellanti il criterio interpretativo &#8211; anche temporale &#8211; prescelto nella specie dal Comune in sede di riformulazione del proprio Regolamento violerebbe l&#8217;intera disciplina contenuta nell&#8217;art. 1 della l. n. 560 del 1993, e in particolare i suoi commi 10 e 12, sostanziandosi di fatto nell&#8217;applicazione della sola disciplina dell&#8217;art. 1 della l. l. n. 1035 del 1972, obliterando la circostanza che gli alloggi in questione sono stati comunque realizzati con fondi a carico del Comune medesimo, rinvenienti peraltro anche da somme a vario titolo messe a disposizione da parte dello Stato e della Regione Campania; nè potrebbe ragionevolmente argomentarsi, come si legge nella medesima deliberazione consiliare n. 102 del 2011, che <em>&#8220;una diversa interpretazione&#8221;Â </em>&#8211; ossia quella sostenuta dai medesimi appellanti &#8211; <em>&#8220;confliggerebbe anche con l&#8217;autonomia finanziaria di entrata e spese che l&#8217;art. 119 della Costituzione riconosce in favore dei Comuni&#8221;</em>.<br /> 3)Â <em>Error in iudicando</em>. Violazione della l. n. 560 del 1993, nonchè dell&#8217;art. 58, commi 1, 2, 3 e 7, del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni con l. n. 133 del 2008;<br /> Gli appellanti contestano la sentenza impugnata anche nella parte in cui non considera che i vizi dedotti nel primo grado di giudizio sono idonei ad incidere, caducandoli anche in parte qua, sia sulle deliberazioni recanti l&#8217;approvazione del bilancio di previsione per l&#8217;anno 2011, sia sui correlati documenti di assestamento e di programmazione finanziaria 2009 &#8211; 2011, <em>&#8220;allo stato non conosciuti, rappresentando un ulteriore </em>vulnus <em>del giudicato&#8221;</em> (cfr. pag. 24 dell&#8217;atto introduttivo del presente giudizio).<br /> 2.2. Anche nel presente grado di giudizio si è costituito il Comune di cava de&#8217; Tirreni, riproponendo innanzitutto a&#8217; sensi dell&#8217;art. 101, comma 2, c.p.a. le eccezioni preliminari da esso giÃ  dedotte innanzi al T.A.R. e rimaste assorbite nella sentenza impugnata, nonchè replicando ai motivi avversari e concludendo comunque per la reiezione dell&#8217;appello.<br /> Il medesimo Comune, con ulteriore memoria in replica depositata il 13 dicembre 2019, ha insistito per l&#8217;accoglimento delle proprie conclusioni.<br /> 2.4. A loro volta, con ulteriori memorie depositate in data 12 dicembre 2019, nonchè in sede di replica in data 23 dicembre 2019, gli appellanti hanno insistito per l&#8217;accoglimento della propria impugnativa.<br /> 2.5. Va anche rilevato che il Comune ha depositato agli atti di causa in data 25 novembre 2019 le dichiarazioni di rinuncia agli atti del presente grado di giudizio, formulate a&#8217; sensi dell&#8217;art. 84 c.p.a., su modello prestampato di identico contenuto da parte degli appellanti <em>Omissis</em>.<br /> 2.6. All&#8217;odierna pubblica udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.<br /> 3. Tutto ciò premesso, il Collegio deve farsi preliminarmente carico di disaminare il contenuto delle dichiarazioni di rinuncia agli atti del presente grado di giudizio, sottoscritte a&#8217; sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 84 c.p.a. dagli appellanti <em>Omissis</em>.<br /> Tutte tali dichiarazioni sono state depositate agli atti di causa in data 25 novembre 2019 dal Comune di Cava de&#8217; Tirreni.<br /> Nel caso dei Signori <em>Omissis</em> esse sono state redatte su modelli prestampati e recanti entrambi il seguente testo: <em>&#8220;Premesso che: è pendente presso il Consiglio di Stato il giudizio R.G. 7419/2012; nell&#8217;atto introduttivo lo scrivente chiedeva </em>&#8220;l&#8217;annullamento e/o la riforma della sentenza n. 1169/2012 della seconda sezione del T.A.R. Campania &#8211; Salerno&#8221;<em>; nel corso del giudizio sono mutate le circostanze di fatto che avevano determinato l&#8217;intrapresa del giudizio di gravame, in quanto il Comune di cava de&#8217; Tirreni ha rideterminato il prezzo di vendita dei minialloggi, come si evince dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23 aprile 2019 avente ad oggetto </em>&#8220;Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2019&#8221;<em>; pertanto, non ho pìù interesse alla prosecuzione del giudizio. Ciò premesso, dichiaro ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 84 del codice del processo amministrativo di rinunciare agli atti del giudizio da me promosso contro il Comune di Cava de&#8217; Tirreni e chiedo che sia dichiarata l&#8217;estinzione del processo&#8221;</em>.<br /> Il Collegio non può, pertanto, che prendere atto della regolarità  di tali rinunce, posto che l&#8217;avvenuto loro deposito da parte dell&#8217;Amministrazione comunale all&#8217;evidenza costituisce materiale comprova della loro accettazione da parte di quest&#8217;ultima, e rende quindi nella specie ultroneo l&#8217;onere di notificazione della dichiarazione di rinuncia altrimenti al riguardo previsto dal comma 3 del medesimo art. 84 c.p.a.<br /> Analogamente va preso atto della regolarità  della rinuncia dell&#8217;appellante Alfonso T., parimenti depositata dalla stessa Amministrazione comunale; in tal caso il rinunciante menziona nel proprio atto l&#8217;ulteriore circostanza, parimenti satisfattiva per il proprio interesse, che <em>medio tempore</em> l&#8217;appartamento da lui occupato è stato acquistato dalle figlie.<br /> Non è viceversa possibile prendere atto delle rinunce sottoscritte dal Signor Pietro Bisogno, nonchè dalle Signore <em>Omissis</em>, in quanto i relativi atti, ancorchè recanti il medesimo testo di quelli sottoscritti dai Signori <em>Omissis</em>, contengono pure la seguente frase conclusiva: <em>&#8220;Preciso che l&#8217;efficacia della presente rinuncia è subordinata alla effettiva compravendita dell&#8217;alloggio&#8221;</em>.<br /> Le rinunce sottoscritte da tali quattro appellanti risultano pertanto assoggettate a condizione sospensiva, in quanto gli effetti dell&#8217;atto negoziale da loro sottoscritto non si producono immediatamente, ma conseguiranno soltanto nell&#8217;ipotesi in cui la condizione espressa nell&#8217;atto medesimo si avveri: ossia sono subordinati <em>&#8220;a un avvenimento futuro e incerto&#8221;Â </em>(cfr., per il relativo principio, l&#8217;art. 1353 c.c.).<br /> Dagli atti di causa non consta se ad oggi tale condizione &#8211; all&#8217;evidenza reputata essenziale per le parti che l&#8217;hanno apposta &#8211; si sia avverata; nè, in tale contesto, può all&#8217;evidenza soccorrere la disposizione contenuta nel medesimo art. 84, comma 4, c.p.a. secondo cui <em>&#8220;anche in assenza delle formalità  di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall&#8217;intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì¬ dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d&#8217;interesse alla decisione della causa&#8221;</em>: proprio la testà¨ rilevata essenzialità  del soddisfacimento dell&#8217;interesse fondamentalmente fatto valere da tali appellanti nel presente giudizio, ossia l&#8217;effettiva acquisizione della proprietà  dell&#8217;alloggio da loro occupato ad un corrispettivo da reputarsi coerente alla sua natura pubblica, impedisce infatti &#8211; all&#8217;evidenza &#8211; di poter dichiarare il venir meno di tale condizione giuridica dell&#8217;azione.<br /> In dipendenza di ciò, il Signor Pietro Bisogno, nonchè le Signore <em>Omissis</em> non possono pertanto che conservare nel presente giudizio la loro qualità  di appellanti.<br /> 3.1. Passando ora alla trattazione dell&#8217;appello riferita alle parti rimaste presenti nell&#8217;odierno giudizio, il Collegio reputa di assorbire le eccezioni preliminari di inammissibilità  del ricorso di primo grado, riproposte anche nel presente grado di giudizio dal Comune di Cava de&#8217; Tirreni: e ciò in quanto l&#8217;appello in epigrafe risulta infondato nel merito.<br /> 3.2. A tale riguardo il Collegio non sottace che &#8211; come ben emerge dalle risultanze processuali &#8211; gli alloggi concessi in locazione agli attuali appellanti, alla stessa guisa di quelli propriamente rientranti nel novero dell&#8217;edilizia residenziale pubblica, sono stati invero finanziati dal Comune di Cava de&#8217; Tirreni con fondi propri, rinvenienti per la maggior parte da due mutui da esso a suo tempo contratti con il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche &#8211; Crediop e, per importi meno rilevanti, mediante contributi concessi dallo Stato e dalla Regione Campania (cfr. a tale ultimo riguardo la nota del Segretario Comunale Prot. n. 2011/00006489 dd. 4 febbraio 2011, citata anche a pag. 22 dell&#8217;atto introduttivo del presente grado di giudizio); nè sottace che per gli alloggi medesimi fu chiesta e ottenuta l&#8217;apposizione su di essi del vincolo di edilizia economica e popolare (cfr. al riguardo la nota Crediop Prot. n. 0237313 dd. 19 ottobre 1984 e la deliberazione del Consiglio comunale di 385 dd. 3 ottobre 1985, nonchè quanto riferito a pag. 6 dello stesso atto introduttivo del presente grado di giudizio), e che, come puntualmente documentato dagli stessi appellanti, per la loro realizzazione vennero espropriate dal Comune aree incluse, secondo la strumentazione urbanistica primaria all&#8217;epoca vigente, nei Piani per l&#8217;edilizia economica popolare (PEEP), disciplinati dalla l. 18 aprile 1962, n. 167.<br /> L&#8217;insieme di tali circostanze, tuttavia, non risulta di per sè sufficiente a connotare l&#8217;azione amministrativa posta in essere dal Comune quale intervento di edilizia residenziale pubblica.<br /> Per certo gli alloggi in questione possono essere infatti considerati opere di pubblico interesse in quanto finanziate con fondi pubblici e confluite, a seguito della loro realizzazione, nel patrimonio indisponibile dell&#8217;Amministrazione comunale per essere direttamente gestite da quest&#8217;ultima per un fine di natura indubitabilmente pubblica, deputato ad alleviare le conseguenze della tensione abitativa in un&#8217;area geografica notoriamente <em>&#8220;sensibile&#8221;</em> al riguardo.<br /> Gli stessi appellanti, tuttavia, nella loro puntuale ricostruzione della vicenda storica di tali alloggi evidenziano il motivo per cui tale intervento &#8211; si ribadisce, assodatamente di pubblico interesse &#8211; non può comunque essere ricompreso nel novero degli interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP).<br /> I destinatari in regime di locazione di tali alloggi &#8211; <em>rectius</em> mini-alloggi, stante la loro ridotta metratura, mediamente estesa per non pìù di 35 metri quadrati &#8211; si identificano essenzialmente con persone anziane, in prevalenza senza familiari conviventi, ovvero con giovani coppie: e, cioè, con soggetti che, in base ai meccanismi giÃ  vigenti per effetto del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, recante <em>&#8220;Norme per l&#8217;assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica&#8221;</em> e -ora &#8211; dalla l.r. 2 luglio 1997, n. 18, non potevano rendersi assegnatari degli alloggi ERP in quanto la dinamica del computo del punteggio da loro conseguibile in funzione della loro posizione reddituale e del numero dei componenti del proprio nucleo familiare convivente non garantiva ad essi un&#8217;utile collocazione nelle graduatorie al riguardo previste.<br /> Inoltre i medesimi alloggi ERP risultavano a loro volta in assoluta prevalenza disponibili con superfici ben pìù elevate e, pertanto, ben pìù conferenti per le esigenze di nuclei familiari composti da un maggior numero di persone.<br /> In tale contesto, quindi, l&#8217;intervento autonomamente (e quanto mai commendevolmente) predisposto nella specie dall&#8217;Amministrazione comunale si è aggiunto a quelli, concomitanti, di ERP, sovvenendo in questo modo per esigenze di pubblico interesse alle necessità  abitative di una fascia di utenza di fatto esclusa dai benefici delle assegnazioni di alloggi disciplinate dalÂ <em>corpus</em> normativo costituito dal d.P.R. n. 1035 del 1972 e dalla legislativa di settore di fonte regionale.<br /> Ma &#8211; si badi &#8211; proprio per assicurare l&#8217;effettività  di tale strumento di sostegno alle esigenze abitative della collettività  eminentemente aggiuntivo (e, quindi, intrinsecamente diverso nei propri presupposti di fondo) rispetto all&#8217;ERP, l&#8217;Amministrazione comunale ha dovuto utilizzare criteri di accesso al beneficio e di gestione delle locazioni del tutto differenti rispetto a quelli che, viceversa, contraddistinguono l&#8217;ERP.<br /> In tal senso, pertanto, l&#8217;assegnazione degli alloggi in questione non presupponeva l&#8217;applicazione di un tetto di reddito da parte dell&#8217;utenza quale requisito per chiederne la locazione (viceversa, requisito inderogabile a&#8217; sensi dell&#8217;art. 2 e ss. del d.P.R. n. 1035 del 1972 e dell&#8217;art. 7 della l.r. 18 del 1997); il regime di locazione era integralmente disciplinato dalla l. 27 luglio 1978, n. 392 contemplante il c.d. <em>&#8220;equo canone&#8221;</em> comunque improntato a un regime di libero mercato <em>&#8220;calmierato</em>&#8221; (cfr. art. 12 e ss. della l. n. 292 cit.) in luogo della determinazione del canone a&#8217; sensi dell&#8217;art. 19 del d.P.R. n. 1035 del 1972 e della l.r. 14 agosto 1997, n. 19; e, soprattutto &#8211; per quanto qui segnatamente interessa &#8211; non era contemplato l&#8217;istituto del riscatto dell&#8217;alloggio a prezzo <em>&#8220;sociale&#8221;</em>, tipico dell&#8217;ERP (cfr. art. 61 della l.r. 22 ottobre 1971, n. 865 e art. 23 del d.P.R. n. 1035 del 1972, poi generalizzato per effetto della l. 24 dicembre 1993, n. 560), bensì¬ il diritto di prelazione di cui all&#8217;art. 3 della l. 9 dicembre 1998, n. 431 con riferimento al prezzo dell&#8217;alloggio in regime di libero mercato.<br /> Se così¬ è, quindi, sembra al Collegio evidente che per gli alloggi in questione non si attaglia la definizione propria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all&#8217;art. 1 del d.P.R. n. 1035 del 1972 e dell&#8217;art. 1 della l.r. n. 18del 1997: e ciò in quanto, se è ben vero che gli alloggi di cui trattasi rientrano, come dianzi precisato, nel novero di quelli <em>&#8220;realizzati &#038; a totale carico o con il concorso o contributo a qualsiasi titolo dello Stato o della Regione, delle Province o dei Comuni&#8221;</em> (cfr. in tal senso la pìù ampia definizione di ERP contenuta nell&#8217;art. 1, comma 1, della l.r. n. 18 del 1997 rispetto alla definizione contenuta nell&#8217;art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 1035 del 1972, che viceversa considera a tal fine i soli <em>&#8220;alloggi costruiti &#038; da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato&#8221;</em>), la materiale disciplina dei requisiti di accesso alla locazione, nonchè il regime della locazione medesima risultano del tutto diversi rispetto a quelli propri dell&#8217;ERP.<br /> Posto ciò, il Collegio rileva che l&#8217;originario testo dell&#8217;unico articolo che compone la l. 24 dicembre 1993, n. 560 avrebbe in effetti comportato &#8211; ma per un ben ristretto lasso di tempo &#8211; l&#8217;estensione della disciplina di riscatto degli alloggi di ERP &#8211; così¬ come intesi nella legge medesima con nozione invero ben pìù ampia rispetto a quella propria del d.P.R. n. 1035 del 1972 e della conseguente disciplina regionale di settore &#8211; anche agli alloggi locati agli attuali appellanti.<br /> In tal senso soccorreva infatti la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 31/Reg. dd. 30 giugno 1996, non a caso citata nei suoi estremi anche nell&#8217;atto introduttivo del presente grado di giudizio, dove invero al Â§ 1 <em>&#8211; Ambito di applicazione, </em>si afferma testualmente che <em>&#8220;la legge 24 dicembre 1993, n.560, definisce come alloggi di edilizia residenziale pubblica, assoggettandoli di conseguenza alle disposizioni introdotte dalla stessa, quelli acquisiti, realizzati o recuperati:</em><br /> <em>a) a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato, della Regione o di enti pubblici territoriali;</em><br /> <em>b) ai sensi della legge 6 marzo 1976, n.52, recante interventi straordinari per l&#8217;edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell&#8217;Arma dei Carabinieri del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo Forestale dello Stato;</em><br /> <em>c) con i fondi derivanti dai contributi GESCAL (legge 14 febbraio 1963, n.60);</em><br /> <em>d) con i fondi dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli IACP e loro consorzi, comunque denominati. Sono espressamente inseriti nelle disposizioni per l&#8217;alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche quelli di proprietà  della Amministrazione delle PP.TT., delle Ferrovie dello Stato S.p.A.., degli Enti di sviluppo, del Ministero del tesoro giÃ  di proprietà  degli Enti previdenziali disciolti.</em><br /> <em>Rispetto ai criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981, la legge non fa alcun riferimento al fatto che gli alloggi siano stati o meno acquistati, realizzati o recuperati per le finalità  sociali proprie dell&#8217;edilizia residenziale pubblica, ma si limita ad introdurre una connotazione legata esclusivamente alla natura del soggetto che ha finanziato, anche parzialmente, la costruzione, il recupero o l&#8217;acquisto delle abitazioni. Ne è prova l&#8217;esplicita citazione degli alloggi costruiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n.52 a favore del personale delle forze dell&#8217;ordine, i quali sono assegnati con criteri e da organismi diversi da quelli ordinari, ed il cui canone locativo è determinato con regole particolari. Di conseguenza, la legge n.560 del 1993 deve essere applicata nei confronti di tutti quegli alloggi che rientrano nelle fattispecie sopra indicate, a prescindere dal fatto che essi siano stati assegnati in base ai criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n.1035, ovvero alle leggi regionali emanate in attuazione della deliberazione del CIPE sopra indicata; è egualmente irrilevante il fatto che l&#8217;ente proprietario applichi o meno, nei loro confronti, il canone sociale previsto dalle medesime disposizioni. Rientrano pertanto nella previsione della legge anche le abitazioni costruite con i programmi speciali o straordinari, soprattutto nei Comuni ad alta tensione abitativa, ai sensi della legge 15 febbraio 1980, n.25, della legge 25 marzo 1982, n.94, della legge 5 aprile 1985, n.118 e simili indipendentemente dai criteri e dai requisiti previsti per l&#8217;assegnazione o locazione e dal tipo di canone corrispettivo applicato (equo canone o canone sociale)&#8221;</em>.<br /> Tuttavia, dopo tale circolare, per effetto dell&#8217;art. 12 della l. 15 maggio 1997, n. 127, è stato introdotto nell&#8217;unico articolo che compone la medesima l. n. 560 del 1993 il comma 2-<em>bis</em>, nella cui prima parte si dispone che <em>&#8220;le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità  immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità  di edilizia residenziale pubblica&#8221;</em>.<br /> Risulta, pertanto, ben evidente che mediante tale novella per gli alloggi in questione è stato, in senso del tutto contrario alla circolare in precedenza emanata, espressamente vietata l&#8217;applicazione del regime di riscatto contemplato dai commi 10 e 12 del predetto art. 1 per gli alloggi ERP e gli altri alloggi ivi a tal fine <em>expressis verbis</em> ad essi equiparati, come ad esempio gli alloggi per il personale delle forze di polizia realizzati a&#8217; sensi della l. 6 marzo 1976, n. 52, nonchè gli alloggi realizzati per il personale delle Ferrovie dello Stato e dell&#8217;Amministrazione delle poste e telecomunicazioni: e in dipendenza di tale inequivoca esclusione disposta dal legislatore, l&#8217;Amministrazione comunale non poteva, pertanto &#8211; se non a pena di responsabilità  anche erariali &#8211; applicare nella specie il regime pubblicistico di riscatto di tali immobili a beneficio dei loro conduttori.<br /> 3.3. Tali notazioni di fondo sono del tutto assorbenti al fine della definizione del presente giudizio, risultando in tal senso del tutto ultronea per l&#8217;economia di causa ogni ulteriore questione sollevata dagli appellanti in ordine all&#8217;asserita violazione, nel procedimento di dismissione dei beni medesimi, della disciplina segnatamente contenuta nei commi 1, 2 3 e 7 dell&#8217;art. 58 del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni con l. n. 133 del 2008.<br /> 4. Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono essere peraltro integralmente compensati tra le parti, in ragione della peculiarità  della controversia e della complessità  fattuale e giuridica delle questioni sollevate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto:<br /> .1) dÃ  atto della rinuncia agli atti del presente grado di giudizio da parte dei Signori Antonio Cassano, Nicola Noviello e Alfonso Trapanese;<br /> .2) respinge l&#8217;appello medesimo, come da motivazione.<br /> Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Fabio Taormina, Presidente<br /> Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Antonella Manzione, Consigliere<br /> Cecilia Altavista, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>Natura e procedure per gli incarichi legali (in margine a sent. n. 10 del 3 febbraio 2020 della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la regione Lombardia)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/natura-e-procedure-per-gli-incarichi-legali-in-margine-a-sent-n-10-del-3-febbraio-2020-della-corte-dei-conti-sez-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 17:39:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/natura-e-procedure-per-gli-incarichi-legali-in-margine-a-sent-n-10-del-3-febbraio-2020-della-corte-dei-conti-sez-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia/">Natura e procedure per gli incarichi legali (in margine a sent. n. 10 del 3 febbraio 2020 della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la regione Lombardia)</a></p>
<p>SOMMARIO: 1. Premessa. &#8211; 2. La giurisprudenza amministrativa. &#8211; 3. La giurisprudenza contabile. &#8211; 4. Conclusioni. 1. Premessa Il tema dell&#8217;affidamento degli incarichi legali ad hoc da parte di Enti pubblici ha portato, nel tempo, la giurisprudenza amministrativa, da un lato, e contabile, dall&#8217;altro, ad esprimere opinioni contrastanti, ossia se dovesse qualificarsi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/natura-e-procedure-per-gli-incarichi-legali-in-margine-a-sent-n-10-del-3-febbraio-2020-della-corte-dei-conti-sez-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia/">Natura e procedure per gli incarichi legali (in margine a sent. n. 10 del 3 febbraio 2020 della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la regione Lombardia)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/natura-e-procedure-per-gli-incarichi-legali-in-margine-a-sent-n-10-del-3-febbraio-2020-della-corte-dei-conti-sez-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia/">Natura e procedure per gli incarichi legali (in margine a sent. n. 10 del 3 febbraio 2020 della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la regione Lombardia)</a></p>
<div style="text-align: justify;">SOMMARIO: 1. Premessa. &#8211; 2. La giurisprudenza amministrativa. &#8211; 3. La giurisprudenza contabile. &#8211; 4. Conclusioni.</p>
<p><em>1. Premessa</em></div>
<div style="text-align: justify;">
Il tema dell&#8217;affidamento degli incarichi legali <em>ad hoc </em>da parte di Enti pubblici ha portato, nel tempo, la giurisprudenza amministrativa, da un lato, e contabile, dall&#8217;altro, ad esprimere opinioni contrastanti, ossia se dovesse qualificarsi come contratto d&#8217;appalto o come contratto d&#8217;opera.<br />
La linea di demarcazione tra queste due figure contrattuali è, come noto, individuata nell&#8217;elemento dell'&#8221;organizzazione&#8221;. L&#8217;appaltatore, infatti, svolge l&#8217;opera richiesta mediante un&#8217;organizzazione di tipo imprenditoriale, mentre il prestatore d&#8217;opera intellettuale esegue la propria prestazione prevalentemente con il suo lavoro.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;"><em>2. La giurisprudenza amministrativa</em></div>
<div style="text-align: justify;">
Già sotto la vigenza del d. lgs. n. 163 del 2006 si sono creati nella giurisprudenza amministrativa, sul punto, più filoni giurisprudenziali.<br />
Il primo, espresso emblematicamente dal T.A.R. Lazio-Latina, sez. I, il quale, con la sent. n. 604 del 2011, ha ritenuto che, anche nel caso di un singolo incarico, debba essere eseguita una procedura selettivo-comparativa ai sensi dell&#8217;art. 27, dovendo &#8211; pertanto &#8211; il singolo incarico essere considerato un servizio legale di cui all&#8217;All. II B, ritenendo, in particolar modo, esclusa &#8211; fra l&#8217;altro &#8211; l&#8217;applicabilità, nel caso di specie, dell&#8217;art. 7, commi 6 e 6 <em>bis</em>, del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell&#8217;art. 110, comma sesto, del d. lgs. n. 267 del 2000 (TUEL).<br />
Il secondo espresso dal Consiglio di Stato<a title="">[1]</a>, il quale ha riformato la sentenza predetta, dando vita al secondo orientamento giurisprudenziale.<br />
In particolare, i giudici di Palazzo Spada, hanno reputato che fosse necessario tenere distinto il caso dell&#8217;espletamento del singolo incarico legale, originato da particolari e puntuali esigenze di difesa di un ente pubblico, dal caso in cui un professionista debba svolgere una attività di assistenza e di consulenza giuridica, contraddistinta dalla presenza di una determinata organizzazione, dall&#8217;indicazione della durata e dal grado di difficoltà della questione affidata.<br />
Nel primo caso, infatti, ad avviso del Consiglio di Stato, il contratto di affidamento del singolo e puntuale incarico legale al professionista non può essere sottoposto ad una procedura selettivo-comparativa, fermo restando &#8211; come sottolinea subito dopo lo stesso Consiglio di Stato &#8211; che, comunque, la scelta del difensore soggiace ai princìpi generali di imparzialità, trasparenza e motivazione, cui la Pubblica Amministrazione deve sempre attenersi nello svolgimento delle sue varie attività ed è, pertanto, configurabile come contratto d&#8217;opera.<br />
Nel secondo caso, l&#8217;attività svolta dal professionista deve essere considerata inquadrabile nel concetto di &#8220;servizi legali&#8221;, con conseguente sottoposizione, ai fini del conferimento dell&#8217;incarico, alle regole sulla evidenza pubblica.<br />
Secondo, invece, un ulteriore orientamento &#8211; a onor del vero minoritario &#8211; (T.A.R. Campania-Napoli, sez. II, 24 aprile 2008, n. 4855), tutte le prestazioni professionali svolte dagli avvocati in favore delle Amministrazioni, «sia nel caso di singoli incarichi professionali, che in caso di attività di assistenza e consulenza per un tempo determinato», andrebbero qualificate come prestazioni rese in esecuzione di contratti d&#8217;opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229 c.c. e ss., e andrebbero disciplinate dall&#8217;art. 7, commi 6 e 6 <em>bis</em>, del d. lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall&#8217;art. 32 del d.l. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006, il quale disciplina i rapporti di collaborazione autonoma tra Amministrazione e privati.<br />
Ogni tipo di incarico legale, dunque, &#8211; secondo tale orientamento giurisprudenziale &#8211; andrebbe affidato a difensori esterni solo dopo che sia stata esperita e conclusa una procedura comparativa tra più soggetti che abbiano presentato domanda; tale procedura deve caratterizzarsi da massima pubblicità e deve essere svolta nel rispetto dei fondamentali princìpi che presiedono l&#8217;azione amministrativa.<br />
Conforme, invece, alla distinzione prospettata dal Consiglio di Stato, con la citata sent. n. 2730/2012, è stata anche la sent. n. 1197/2015 del T.A.R. Campania-Salerno, sez. II, con la quale è stato rigettato il ricorso, presentato da un legale interno all&#8217;Amministrazione comunale, avverso l&#8217;adozione da parte del Comune di un regolamento che consentiva, fra l&#8217;altro, al Sindaco di attribuire incarichi ad avvocati esterni per la risoluzione di controversie specialistiche<a title="">[2]</a>. Il giudice amministrativo ha ritenuto che si è davanti ad attività sussumibili nel concetto di servizi legali soltanto qualora l&#8217;affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o sporadico dell&#8217;amministrazione, ma si presenti come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale, ma in essa non si esaurisca. Sono soggetti &#8211; pertanto &#8211; alle regole della evidenza pubblica soltanto quei rapporti che si caratterizzano per la predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle questioni.<br />
Questo orientamento prende le mosse, come quello precedentemente esaminato, dalla ribadita qualificazione degli incarichi legali in termini di contratto d&#8217;opera intellettuale <em>ex</em>artt. 2229 e ss. c.c., ritenendo che la natura del rapporto non muti in ragione delle caratteristiche del committente, ma giunge a conclusioni differenti, quanto a modalità di conferimento degli stessi incarichi, alla luce delle caratteristiche di questi.<br />
Secondo l&#8217;orientamento espresso dal T.A.R. Campania-Salerno, con la precitata sentenza, non si può procedere all&#8217;affidamento dell&#8217;incarico tramite l&#8217;esperimento di una selezione, nel caso in cui l&#8217;incarico consista nell&#8217;occasionale o episodico patrocinio legale dell&#8217;Ente in giudizio oppure nell&#8217;altrettanto occasionale o episodico svolgimento di una attività di consulenza legale<a title="">[3]</a>.<br />
Per converso, sempre secondo tale sentenza, se la prestazione domandata al professionista comporta lo svolgimento di molteplici attività che non si sostanziano nel solo patrocinio in giudizio, ma presuppongono, altresì, attività che denotano l&#8217;inserimento del medesimo professionista nell&#8217;organizzazione dell&#8217;Ente, in questi casi è configurabile un appalto di servizi legali, con conseguente applicazione delle modalità selettive previste dall&#8217;art. 20 del d. lgs. n. 163 del 2006. Tali modalità selettive si presentano, di fatto, identiche a quelle richieste dall&#8217;art. 7, commi 6 e 6 <em>bis</em>, del d. lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui impongono all&#8217;Ente di effettuare l&#8217;invito ad un adeguato numero di professionisti, di comparare le singole candidature e, ancora prima, di rispettare i princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Una volta terminata la procedura selettiva, l&#8217;Amministrazione rimane vincolata agli esiti della valutazione, non potendo affidare l&#8217;incarico ad altro professionista che non sia quello individuato in base ai criteri predeterminati.<br />
Sempre nella precitata sentenza, si è affermato il principio che, nel caso degli Enti locali, ai sensi dell&#8217;art. 50 del TUEL, l&#8217;affidamento dell&#8217;incarico spetta al Sindaco o al Presidente della Provincia.<br />
La predetta sentenza, su tale ultimo punto, si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale che, invece, attribuiva al dirigente la competenza a scegliere il legale. Secondo la pronuncia citata, l&#8217;attribuzione al dirigente del compito di scegliere il legale farebbe venir meno la natura &#8220;fiduciaria&#8221; degli incarichi in questione: «fiducia che dovere di coerenza e logica impongono di far intercorrere tra il professionista e il titolare della rappresentanza legale dell&#8217;ente, ovvero, appunto, il Sindaco (o il Presidente della Provincia)».<br />
Dopo l&#8217;entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, il d. lgs. n. 50 del 2016, è intervenuta &#8211; fra le tante &#8211; la sent. n. 875 del 2017 del T.A.R. Puglia-Lecce, sez. II, con la quale il collegio, vagliando la legittimità di un bando di affidamento di servizi legali pubblicato da un Comune, ha reputato che il d. lgs. n. 50 non abbia affatto fatto venir meno l&#8217;assetto delineato dall&#8217;orientamento maggioritario sopra citato, dal momento che tale nuovo complesso normativo ha mantenuto la distinzione già operata in precedenza; secondo tale pronuncia, difatti, i servizi legali rientrano tra gli appalti elencati nell&#8217;allegato IX, cui si applica il regime &#8220;semplificato&#8221; ai sensi degli artt. 140 e ss.; mentre all&#8217;art. 17 sono elencati gli appalti esclusi dall&#8217;applicazione del codice, fra cui quelli concernenti alcune tipologie di servizi legali<a title="">[4]</a>.<br />
Tale sentenza appare interessante perché ha statuito che, nel caso di affidamento dei servizi legali, si debba applicare il metodo dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa. Secondo tale pronuncia per poter individuare, infatti, «le disposizioni applicabili all&#8217;affidamento dei servizi legali, occorre rammentare che, oltre agli artt. 140, 142, 143 e 144, trova applicazione all&#8217;appalto de quo anche l&#8217;art. 95 d.lgs. 50/2016 &#8211; concernente i criteri di aggiudicazione &#8211; come rilevato da una condivisibile giurisprudenza, &#8220;in virtù dell&#8217;esplicito rinvio operato, per tutti gli appalti dei settori speciali, dall&#8217;art. 133, I comma, dello stesso Codice (applicabile anche ai servizi specifici di cui all&#8217;Allegato IX, per effetto della previsione dell&#8217;art. 114, I comma, il quale estende in via generale l&#8217;applicabilità della disciplina del Titolo VI &#8211; Capo I del Codice, ivi compreso l&#8217;art. 133 e le norme da quest&#8217;ultimo richiamate, anche ai servizi elencati nell&#8217;Allegato IX e menzionati nell&#8217;art. 140, I comma)&#8221;»<a title="">5</a>. (si cfr. in senso conforme la sentenza del Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 30 novembre 2016, n 1186, citata nella predetta sentenza).<br />
Nella parte motiva della sentenza del T.A.R. Puglia &#8211; Lecce, sez. II, si evidenzia che l&#8217;art. 95, comma 2, del codice dei contratti pubblici prevede &#8211; come noto &#8211; che l&#8217;affidamento avvenga «sulla base del criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell&#8217;elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all&#8217;articolo 96», residuando l&#8217;applicazione del prezzo più basso solo nei casi espressamente previsti e che il criterio qualità/prezzo è sicuramente più in linea, rispetto al criterio del massimo ribasso, con  quanto disposto dall&#8217;art. 2233, 2° comma, c.c., che &#8211; nel disciplinare il contratto d&#8217;opera intellettuale, &#8211; sancisce che «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all&#8217;importanza dell&#8217;opera e al decoro della professione».
</div>
<div style="text-align: justify;"><em>3. La giurisprudenza contabile</em></div>
<div style="text-align: justify;">
Se la giurisprudenza amministrativa non appare unanime sul tema, discorso completamente diverso va fatto per la giurisprudenza contabile, che appare univoca.<br />
Da ultimo, infatti, è intervenuta la sent. n. 10 del 3 febbraio 2020 della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la regione Lombardia.<br />
Tale pronuncia riguarda il caso di un possibile danno erariale, derivante dall&#8217;affidamento di un incarico legale da parte della Provincia di Milano, ad un avvocato esterno all&#8217;ente Provincia, affinché proponesse un ricorso <em>ad adiuvandum </em>in un giudizio amministrativo, avente ad oggetto un provvedimento dell&#8217;Autorità garante della concorrenza e del mercato.<br />
L&#8217;incarico conferito dall&#8217;Ente al legale era stato conferito fiduciariamente, senza alcuna procedura selettiva pubblica.<br />
La sentenza in esame ribadisce in maniera limpida il proprio consolidato orientamento affermando che, quando la stazione appaltante affida continuativamente e periodicamente la gestione del contezioso legale, si tratta di contratto d&#8217;appalto e che, quando, invece, l&#8217;Ente affida un incarico legale <em>ad hoc,</em>si ha non un contratto d&#8217;appalto, ma un contratto d&#8217;opera professionale<a title="">[5]</a>6.<br />
I magistrati contabili sostengono, inoltre, che nell&#8217;affidare un incarico legale <em>ad hoc</em>&#8211; comunque &#8211; l&#8217;Ente deve rispettare i criteri sanciti dall&#8217;art. 7 del d. lgs. n. 165 del 2001, i quali richiedono procedure comparative pubblicizzate e trasparenti in ossequio ai princìpi di buon andamento, trasparenza ed economicità che presiedono tutta l&#8217;azione amministrativa, come sancito dall&#8217;art. 1, comma 1, della L. n. 241 del 1990<a title="">7</a>.<br />
Per poter conferire un incarico ad un legale esterno all&#8217;Ente, secondo i magistrati contabili, occorre: accertare la mancanza di soggetti interni in grado di adempiere l&#8217;incarico adeguatamente; svolgere una procedura comparativa; che l&#8217;incarico sia conferito ad esperti di &#8220;particolare e comprovata specializzazione&#8221; ed, infine, che sia precedentemente stabilito il compenso<a title="">8</a>.<br />
In assenza di tali requisiti l&#8217;affidamento dell&#8217;incarico risulterà illegittimo e costituisce, come avvenuto nel caso di specie, un danno erariale.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;"><em>4. Conclusioni</em></div>
<div style="text-align: justify;">
Dal breve <em>excursus </em>effettuato, si evince che la giurisprudenza amministrativa sul tema ha prevalentemente ritenuto che nel caso in cui il legale svolga un&#8217;una attività di assistenza e di consulenza giuridica, contraddistinta dalla presenza di una determinata organizzazione, dall&#8217;indicazione della durata e dal grado di difficoltà della questione affidata, questa vada inquadrata come appalto di servizi e che quando, invece, l&#8217;incarico affidato al professionista consista nell&#8217;occasionale o episodico patrocinio legale dell&#8217;Ente in giudizio oppure nell&#8217;altrettanto occasionale o episodico svolgimento di una attività di consulenza legale, questo deve essere inquadrato come contratto d&#8217;opera, con possibilità di affidamento diretto dell&#8217;incarico da parte dell&#8217;Ente a condizione che l&#8217;incarico avvenga in forma scritta, vi sia stato ilpreventivo impegno contabile da parte dell&#8217;ente a pena di nullità dell&#8217;incarico medesimo, sia stata data dimostrazione dell&#8217;impossibilità di svolgere adeguatamente all&#8217;incarico da parte del personale e sia stata espressa una congrua motivazione riguardante le ragioni della scelta dell&#8217;affidamento.<br />
In tale ultimo caso, e cioè affidamento diretto dell&#8217;incarico da parte dell&#8217;Ente, viene valorizzato il rapporto fiduciario tra il professionista e il legale rappresentante dell&#8217;Ente.<br />
Diversamente la Corte dei conti appare monolitica, ribadita la distinzione tra affidamento continuativo e periodico dell&#8217;incarico al professionista e affidamento sporadico e non continuativo, nel sostenere che &#8211; anche in quest&#8217;ultimo caso &#8211; si debba procedere allo svolgimento di una procedura comparativa nel rispetto dei princìpi di buon andamento, trasparenza ed economicità sanciti dall&#8217;art. 1, comma 1, della L. n. 241 del 1990.<br />
Siamo sicuri che tale divergenza di opinioni permarrà ulteriormente e sarà fonte di ulteriori pronunce, in attesa di un auspicato chiarimento definitivo.</p>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">( 1) Si tratta di Cons. St., sez. V, sent. n. 2730 del 2012.</div>
<div style="text-align: justify;">( 2)  Sulla stessa lunghezza d&#8217;onda si v., anche, Cons. St., sez. V, sent. n. 263 del 2008.</div>
<div style="text-align: justify;">( 3) Purché siano rispettate le seguenti condizioni: <em>a</em>) preventivo impegno contabile da parte dell&#8217;ente (previsto in via generale per gli Enti locali dall&#8217;art. 191 del TUEL), pena la nullità dell&#8217;incarico, quantificato, in mancanza di un concordato preventivo, in base alle tariffe professionali forensi vigenti al momento; <em>b</em>)accordo in forma scritta, in base a quanto richiesto dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923; <em>c</em>) in presenza di un ufficio legale interno, dimostrazione dell&#8217;impossibilità da parte del personale di svolgere adeguatamente all&#8217;incarico; <em>d</em>) congrua motivazione riguardante le ragioni della scelta dell&#8217;affidamento. Su tale ultimo punto si v., anche, C. conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 1566 del 2011, secondo cui «l&#8217;accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi [&amp;], da compiersi in via preventiva da parte del soggetto pubblico conferente, devono evidenziarsi nella motivazione della delibera di conferimento dell&#8217;incarico che puntualmente deve riportare le ragioni della scelta compiuta».<br />
( 4) Sul tema in questione &#8211; si ricorda &#8211; sono intervenute le Linee guida dell&#8217;ANAC n. 12 del 2018.<br />
Critico sulle posizioni assunte in esse è F. GUALANTI, <em>La scelta del difensore di fiducia come espressione del diritto costituzionale alla difesa e le recenti linee guida ANAC</em>, in <em>LexItalia.it</em>, 11 gennaio 2019, p. 2.<br />
( 5) Nella sentenza citata viene richiamata la sentenza Tar Calabria-Reggio Calabria, sez. I, 30 novembre 2016, n 1186.<br />
( 6) Così anche C. conti, sez. giur. Lazio, 26 febbraio 2019 n. 93; id., sez. contr. Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR; id., sez. contr. Lombardia, 4 marzo 2008 n. 37; id., sez. contr., 15 febbraio 2005 n. 6.<br />
( 7) Sul rispetto di tali princìpi anche nel conferimento puntuale di un incarico legale si v. Cons. St., sez. V, sent. n. 2730 del 2012.<br />
( 8) V. anche C. conti, sez. riun. in sede di controllo, deliberazione n. 6/2005; id., sez. giur. Lazio, 26 febbraio 2019 n. 93.</div>
</div>
<div></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/natura-e-procedure-per-gli-incarichi-legali-in-margine-a-sent-n-10-del-3-febbraio-2020-della-corte-dei-conti-sez-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia/">Natura e procedure per gli incarichi legali (in margine a sent. n. 10 del 3 febbraio 2020 della Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la regione Lombardia)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2019 n.1147</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2019-n-1147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2019-n-1147/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2019-n-1147/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2019 n.1147</a></p>
<p>V. Salamone, Pres.; L. Patelli, Est. Fondazioni: vigilanza sulla destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore . Fondazioni- controllo pubblico- vigilanza sulla destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore &#8211; natura e limiti. Le forme di controllo pubblico cui l&#8217;art. 25 del Codice civile assoggetta le fondazioni sono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2019-n-1147/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2019 n.1147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2019-n-1147/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2019 n.1147</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Salamone, Pres.; L. Patelli, Est.</span></p>
<hr />
<p>Fondazioni: vigilanza sulla destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Fondazioni- controllo pubblico- vigilanza sulla destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore &#8211; natura e limiti.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le forme di controllo pubblico cui l&#8217;art. 25 del Codice civile assoggetta le fondazioni sono funzionalmente (e restrittivamente) preordinate alla tutela dell&#8217;ente, trovando ragione nell&#8217;assenza di un controllo interno analogo a quello esercitato nelle associazioni dei membri o da appositi organi a ciù² deputati.Â Questi poteri dell&#8217;autorità  amministrativa dell&#8217;art. 25 cod. civ. esprimono non una funzione di tutela nel merito, o di controllo sulla mera opportunità  delle determinazioni o gestionale o di indirizzo, che sarebbero &#8211; specie alla luce delle riforme liberalizzatrici del 1997/2000 (art. 13, comma 1, L. 15 maggio 1997, n. 127; art. 1, comma 1, L. 22 giugno 2000, n. 192; D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) &#8211; incompatibili con l&#8217;autonomia privata degli enti destinatari; ma piuttosto una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità  rispetto alla legge e all&#8217;atto di fondazione; il quale controllo a sua volta non è astratto e generale, ma funzionale alla salvaguardia dell&#8217;interesse interno e istituzionale dell&#8217;ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità  con l&#8217;atto di riconoscimento giuridico della fondazione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/11/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 01147/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00276/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 276 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Gili, Mauro Renna, Nicola Sabbini, Stefano Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Gili in Torino, corso Matteotti, 31;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, via dell&#8217;Arsenale, 21;  Ministero dell&#8217;Interno, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-Onlus, non costituiti in giudizio;  -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">e con l&#8217;intervento di</p>
<p style="text-align: justify;"><i>ad opponendum:</i> Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Perone, Lorena Rovetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento emanato dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, in data 26 febbraio 2019 n. prot. 0013369, notificato in pari data a mezzo P.E.C., con il quale si è disposto ex art. 25 c.c. che, a decorrere dalla data di emanazione del detto atto, «il Consiglio di Amministrazione della -OMISSIS-in essere, cessa dalle proprie funzioni ed è sostituito come segue: -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione: -OMISSIS- pro tempore della -OMISSIS-, Dott. -OMISSIS-. Consiglieri di Amministrazione: 1) Dott.ssa -OMISSIS-; 2) Arch. -OMISSIS-; 3) Prof. -OMISSIS-; 4) Dott. -OMISSIS-»; e che i nuovi componenti «restano in carica per tre mesi, prorogabili, secondo le necessità  amministrative-contabili che si potranno prospettare»;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto all&#8217;atto impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>e per la condanna</i></p>
<p style="text-align: justify;">delle Amministrazioni resistenti al ripristino del precedente Consiglio di Amministrazione della -OMISSIS-di -OMISSIS- e, per l&#8217;effetto, alla reintegrazione della ricorrente nella carica di -OMISSIS- del relativo C.d.A.;</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 settembre 2019 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;odierna ricorrente, in qualità  di -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione della -OMISSIS-di -OMISSIS-, istituita senza scopo di lucro il 31 dicembre 2004, ha impugnato il provvedimento prefettizio con il quale veniva sostituito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, determinando la cessazione dalle funzioni della -OMISSIS- -OMISSIS- e dei quattro Consiglieri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. L&#8217;atto impugnato (doc. 1 della ricorrente), adottato nell&#8217;esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui all&#8217;art. 25 del codice civile, originava da rilievi critici in merito a una paralisi gestionale dell&#8217;ente, la quale impediva l&#8217;attuazione delle disposizioni contenute nell&#8217;atto di fondazione, e a criticità  della gestione finanziarie rilevate dalla Corte dei Conti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, le ragioni di tutela degli interessi della fondazione addotte a motivo della disposta sostituzione del C.d.A. derivavano da un &#8220;reiterato dibattito conflittuale riportato dalla stampa locale circa l&#8217;andamento gestionale-amministrativo della -OMISSIS- -OMISSIS-&#8220;, in relazione al quale la Prefettura, nell&#8217;ambito dei propri poteri di vigilanza, chiedeva alla -OMISSIS- della Fondazione e al Comune di -OMISSIS- &#8211; quale socio fondatore &#8211; chiarimenti circa la richiesta di dimissioni avanzata nei confronti della -OMISSIS- da tutti i quattro Consiglieri di amministrazione e documentazione attestante la situazione economico finanziaria dell&#8217;ente.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. In risposta, sia la -OMISSIS- sia il Comune trasmettevano alla Prefettura il verbale della seduta del C.d.A. del 22 dicembre 2018 (doc. 24 della ricorrente), nella quale ci si limitava, senza trattare gli argomenti all&#8217;ordine del giorno, a prendere atto del fatto che i Consiglieri rappresentavano &#8220;l&#8217;impossibilità  di proseguire nella gestione della Fondazione, attese le condizioni che si sono venute a creare e che sono riassunte in una lettera che consegnano&#8221; e chiedevano le dimissioni della -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella lettera allegata al verbale (doc. 25 di parte ricorrente), i Consiglieri accusavano la -OMISSIS- di aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l&#8217;immagine e gli interessi della Fondazione in più¹ occasioni, determinando uno scontro istituzionale con il Comune di -OMISSIS-, socio fondatore, non condiviso dagli stessi ed esprimendo alla stampa opinioni ritenute dagli stessi lesive della propria immagine. Nella medesima lettera, i Consiglieri rappresentavano la propria intenzione, qualora la richiesta di dimissioni non fosse accolta, di non &#8220;decidere collegialmente su alcun punto dell&#8217;o.d.g., perchè sarebbe carente quella serenità  ed equilibrio, per tutto quanto ora espresso, per poter provvedere e decidere&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. In risposta alla nota della Prefettura, inoltre, il Comune trasmetteva il resoconto dell&#8217;adunanza della Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per il Piemonte, n. 142/2018 del 11 dicembre 2018 (doc. 23 della ricorrente), dal quale emergeva una &#8220;<i>situazione di criticità  reiterate relative alla Fondazione il cui risultato di esercizio </i>[&#038;]Â <i>risulta in perdita per il periodo 2014-2017</i>&#8220;. Tale situazione, seppur ritenuta &#8220;<i>alquanto fisiologica</i>&#8221; dalla Corte dei Conti (in riferimento a quanto normalmente avviene per il settore cultura, &#8220;<i>non in grado di produrre utili da cui finanziarsi</i>&#8220;), veniva tuttavia stigmatizzata per il fatto che non era stata data idonea copertura a tali perdite per il tramite di un accordo convenzionale con il Comune, unico strumento ammissibile per il finanziamento.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. In relazione alla paralisi gestionale della fondazione creatasi, la Prefettura dava atto del fatto che le convocazioni del Consiglio di Amministrazione successive al 22 dicembre 2018 &#8211; ovverosia quelle del 8 e 12 gennaio &#8211; erano andate deserte, &#8220;<i>comprovando una innegabile criticità  circa l&#8217;esistenza del confronto costruttivo necessario all&#8217;attività  di indirizzo gestionale, di proposta e di impulso proprio del Consiglio di Amministrazione con gravi ripercussioni sull&#8217;attività  della Fondazione</i>&#8221; e che, successivamente, il Consiglio si era riunito in data 19 gennaio 2019, ma al solo fine di approvare la domanda da presentare al MIBAC per l&#8217;ottenimento di fondi per lo spettacolo, rimanendo invece ferma la posizione dei consiglieri di non voler deliberare su alcun altro punto per la gestione della Fondazione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. Conseguentemente, il Prefetto riteneva dimostrato un &#8220;insanabile conflitto interno, in essere, tra gli organi stessi, tale da compromettere il nome e l&#8217;immagine della Fondazione, individuati dall&#8217;Atto costitutivo e dall&#8217;art. 2 dello Statuto quali scopi primari, nonchè i principi della collegialità  e della maggioranza delle deliberazioni di cui agli artt. 15 e 18 dello Statuto, tali da ostacolare la funzionalità  del Consiglio di Amministrazione, che non riesce validamente a riunirsi dal 24 novembre 2018&#8221; e, ritenendo non accoglibili le osservazioni prodotte nel corso del procedimento dalla -OMISSIS- &#8211; riprodotte sostanzialmente nei motivi di ricorso sintetizzati di seguito &#8211; disponeva la cessazione e sostituzione dell&#8217;intero Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il provvedimento in esame è stato impugnato dalla -OMISSIS- della Fondazione, la quale ha esposto in punto di fatto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che il contrasto con i consiglieri erano iniziato nel marzo / aprile 2018, in occasione della procedura di nomina del direttore della Fondazione, allorquando &#8211; dopo la rinuncia da parte del candidato inizialmente scelto a maggioranza &#8211; il consiglio di amministrazione si era diviso circa le modalità  di scelta di un nuovo direttore (se cioè nominare il secondo miglior candidato selezionato o effettuare una nuova valutazione comparativa tra tutti i candidati giù  scrutinati) e, senza pervenire a una delibera sul punto, tutti i quattro consiglieri rassegnavano le proprie dimissioni in data 19 aprile 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che l&#8217;Assemblea dei Soci della Fondazione respingeva le dimissioni predette, invitando i consiglieri a revocarle e il Consiglio di Amministrazione a riaprire la procedura di nomina del direttore;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di aver inviato una lettera al Sindaco di -OMISSIS-, al Prefetto e alla Procura della Repubblica nella quale rivendicava la legittimità  e correttezza della procedura seguita per la nomina del direttore e denunciava alcuni atti asseritamente illegittimi posti in essere dal Sindaco durante l&#8217;Assemblea dei Soci;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che in data 24 luglio 2018 il Consiglio Comunale di -OMISSIS- deliberava una modifica statutaria della Fondazione, volta a introdurre meccanismi in grado di far decadere il -OMISSIS- del C.d.A. della Fondazione secondo la formula corrispondente al brocardo &#8220;simul stabunt simul cadent&#8221;, modifica che veniva dalla stessa ritenuta funzionale alla realizzazione dello scopo politico di farla decadere;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che tale modifica statutaria non era tuttavia efficace in assenza della necessaria approvazione prefettizia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di aver denunciato alla Procura della Repubblica tale modifica statutaria, ritenuta pretestuosa e illegittima;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che, in relazione ai contrasti così creatisi all&#8217;interno della Fondazione, la Prefettura, su conforme parere dell&#8217;Avvocatura dello Stato (cfr. docc. 21 e 22 della ricorrente), non riteneva di dover esercitare i propri poteri di vigilanza e controllo di cui all&#8217;art. 25 c.c., riconducendo piuttosto la situazione verificatasi alla &#8220;<i>fisiologica dialettica democratica degli organi dell&#8217;ente</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che tutti gli eventi successivi di &#8220;paralisi&#8221; erano da ricondurre causalmente al quadro così originatosi, per volontà  dei consiglieri di indurre la -OMISSIS- alle dimissioni.</p>
<p style="text-align: justify;">3. In data 5 aprile 2019 si è costituito il giudizio l&#8217;Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, per resistere al ricorso, eccependo la necessità  di integrare il contraddittorio nei confronti dei consiglieri comunali incisi dal provvedimento di cessazione e sostituzione, definiti quali controinteressati.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli altri, la difesa erariale ha depositato (cfr. doc. 16, 2Â° parte, dell&#8217;U.T.G. di -OMISSIS-) il parere reso alla Prefettura dall&#8217;Avvocatura dello Stato in data 11 febbraio 2019, con il quale &#8211; in ordine alla situazione di stallo gestionale creatasi &#8211; si suggeriva l&#8217;esercizio dei poteri di cui all&#8217;art. 25 c.c. e si evidenziava che, rispetto al precedente parere reso in data 6 agosto 2018, le successive vicende avevano determinato la sopravvenuta impossibilità  di funzionamento del Consiglio di Amministrazione ed il conseguente prospettato &#8220;inevitabile rischio per la certezza del patrimonio della Fondazione medesima che, peraltro, deve approvare un piano di rientro, richiesto dalla Corte dei Conti al Comune proprietario, per coprire un pregresso ammortamento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In data 4 maggio 2019 è intervenuto in giudizio ad opponendum il Comune di -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">5. All&#8217;udienza in camera di consiglio del 8 maggio 2019, previo rinvio della trattazione dell&#8217;istanza cautelare congiuntamente al merito, il Collegio ha adottato un&#8217;ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti del disciolto Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ritenuta opportuna l&#8217;evocazione in giudizio nella loro qualità  di cointeressati, destinatari del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli stessi non si sono costituiti in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Infine, all&#8217;esito della discussione tenutasi nella pubblica udienza del 25 settembre 2019, la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso, articolato in tre motivi di diritto, è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il primo motivo, rubricato &#8220;Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 25, comma 1, del Codice Civile e dell&#8217;art. 5 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 18, comma 8, dello Statuto della Fondazione -OMISSIS-. Violazione dei principi di democraticità  e autonomia delle Fondazioni di partecipazione, nonchè di sussidiarietà  orizzontale (artt. 2 e 118 Cost.). Obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme dell&#8217;art. 25 c.c.&#8221;, si deduce l&#8217;illegittimità  del provvedimento prefettizio poichè (i) da un lato, i poteri di vigilanza di cui all&#8217;art. 25 c.c. sarebbero esercitabili nei soli confronti delle fondazioni tradizionali, e non anche nei confronti delle fondazioni di partecipazione, e (ii) dall&#8217;altro lato, nello Statuto della Fondazione (art. 18, co. 8) era giù  previsto un potere di revoca del Consiglio di Amministrazione da parte dell&#8217;Assemblea dei soci &#8211; per il caso di gravi illegittimità  o violazioni dello Statuto -, potere che renderebbe superfluo l&#8217;intervento di cui all&#8217;art. 25 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Nonostante l&#8217;art. 25 c.c. sia stato emanato avuto riguardo al modello tradizionale di fondazione &#8211; caratterizzata dalla centralità  di un patrimonio destinato a uno scopo &#8211; e che la figura della fondazione di partecipazione &#8211; caratterizzata da un patrimonio a struttura aperta a possibili adesioni successive da parte di terzi &#8211; si sia sviluppata successivamente, non vi è alcuna ragione per escludere le fondazioni di partecipazioni, quale è la -OMISSIS- -OMISSIS-, dall&#8217;applicazione della disciplina dettata, in linea generale e senza distinzione alcuna, per le fondazioni dall&#8217;art. 25 c.c.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la ricorrente, solo l&#8217;assenza di forme di controllo interne alle fondazioni tradizionali avrebbe originariamente giustificato la previsione di poteri amministrativi di controllo governativo, sicchè l&#8217;applicazione della norma non sarebbe più¹ giustificabile per le fondazioni di partecipazione come sviluppatesi, in cui prevarrebbe l&#8217;elemento personalistico.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assunto non è condivisibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo sviluppo che il modello di fondazione ha avuto negli anni (con sempre più¹ frequente ricorso a uno strumento privatistico per perseguire finalità  di interesse generale) è anzitutto permesso dal fatto che, nella prospettiva del legislatore del 1942, la forma della fondazione &#8211; quale patrimonio destinato dalla volontà  del fondatore al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità  &#8211; si è rivelata morfologicamente neutra, quindi suscettibile di diverse utilizzazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, le norme del codice civile dedicate all&#8217;istituto (artt. 16, 25, 26, 27, 28, e 2500-octies) non contengono alcuna opzione strutturale, limitandosi ad esprimere il vincolo sulla destinazione del patrimonio allo scopo; viene dunque in rilievo, nelle norme codicistiche, non la forma della struttura organizzativa, bensì la coerenza dell&#8217;azione degli organi alle caratteristiche funzionali dell&#8217;ente (destinazione del patrimonio allo scopo; immodificabilità  dello scopo medesimo).</p>
<p style="text-align: justify;">Nello schema causale della fondazione così descritto si inseriscono anche le cd. fondazioni di partecipazione, nelle quali il patrimonio &#8211; come destinato a uno scopo &#8211; mantiene appunto la sua centralità , seppur divenendo a formazione progressiva, e nelle quali vi è la presenza di un&#8217;organizzazione funzionale alla partecipazione attiva e alla gestione dell&#8217;ente da parte dei fondatori ed anche degli aderenti successivi, tuttavia lontana dagli schemi dell&#8217;associazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;identità  dello schema causale adottato nella fondazione tradizionale e nella fondazione di partecipazione discende l&#8217;assenza di ragioni per escludere l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 25 del codice civile ai diversi modelli di fondazione sviluppatisi.</p>
<p style="text-align: justify;">Va ricordato che &#8220;<i>le forme di controllo pubblico cui l&#8217;art. 25 del Codice civile assoggetta le fondazioni sono funzionalmente (e restrittivamente) preordinate alla tutela dell&#8217;ente, trovando ragione nell&#8217;assenza di un controllo interno analogo a quello esercitato nelle associazioni dei membri o da appositi organi a ciù² deputati</i>.Â <i>Questi poteri dell&#8217;autorità  amministrativa dell&#8217;art. 25 cod. civ. esprimono non una funzione di tutela nel merito, o di controllo sulla mera opportunità  delle determinazioni o gestionale o di indirizzo, che sarebbero &#8211; specie alla luce delle riforme liberalizzatrici del 1997/2000 (art. 13, comma 1, L. 15 maggio 1997, n. 127; art. 1, comma 1, L. 22 giugno 2000, n. 192; D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) &#8211; incompatibili con l&#8217;autonomia privata degli enti destinatari; ma piuttosto una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità  rispetto alla legge e all&#8217;atto di fondazione; il quale controllo a sua volta non è astratto e generale, ma funzionale alla salvaguardia dell&#8217;interesse interno e istituzionale dell&#8217;ente, in rapporto a quanto giustifica la sua esistenza giuridica come tale, cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità  con l&#8217;atto di riconoscimento giuridico della fondazione</i>&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2018, n. 4288; nello stesso senso, T.a.r. Lombardia, Sez. III, 23 giugno 2000, n. 4598).</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Secondo la ricorrente, poi, i poteri di vigilanza di cui all&#8217;art. 25 c.c. non sarebbero esercitabili poichè, ai sensi dell&#8217;art. 18, co. 8, dello Statuto della Fondazione, la vigilanza sull&#8217;operato del Consiglio di Amministrazione spetta all&#8217;Assemblea dei Soci, che può disporne la revoca prima della scadenza &#8220;<i>nel caso di gravi violazioni di legge o di Statuto, o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi di gestione deliberati</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche tale profilo di censura è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto, non è ragionevole sostenere che il mero fatto &#8211; eventuale &#8211; della previsione statutaria di poteri di controllo da parte dell&#8217;assemblea dei soci privi il Prefetto di un potere di vigilanza e controllo attribuitogli in linea generale, e non sussidiaria, dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, i poteri prefettizi si articolano comunque in maniera diversa da quelli attribuiti dallo statuto all&#8217;assemblea dei soci.</p>
<p style="text-align: justify;">In quest&#8217;ultimo caso, poi, lo Statuto sembra attribuire un potere repressivo-sanzionatorio all&#8217;assemblea dei soci in relazione a gravi violazioni addebitabili al Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Invece, nella specie, il Prefetto ha esercitato il proprio potere di vigilanza in assenza di un giudizio di riprovevolezza sull&#8217;operato del Consiglio di Amministrazione e della sua -OMISSIS-, bensì unicamente nei limiti indispensabili ad assicurare continuità  istituzionale alla Fondazione e far cessare una situazione di immobilità  gestoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Prova del fatto che si sia trattato di un intervento eccezionale è data anche dall&#8217;arco temporale limitato (tre mesi) di validità  della misura sostitutoria adottata; all&#8217;esito di detto periodo i poteri del Comune &#8211; non intaccati dal provvedimento prefettizio &#8211; potranno essere esercitati per la ricostituzione nella loro fisiologia dell&#8217;organo di amministrazione della Fondazione.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Da quanto sopra esposto &#8211; circa la piena compatibilità  della fondazione di partecipazione rispetto al tipo causale disciplinato dal codice civile &#8211; discende anche l&#8217;infondatezza della tesi di parte ricorrente, secondo cui l&#8217;art. 25 c.c. &#8211; secondo un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata &#8211; non sarebbe applicabile alle fondazioni di partecipazione in ossequio al principio di autonomia organizzativa e gestionale delle formazioni sociali, ai sensi dell&#8217;art. 2 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, anche accedendo alla tesi esposta, la valorizzazione costituzionale della formazioni sociali non impedisce affatto &#8211; ma semmai ne giustifica l&#8217;esistenza &#8211; che siano disciplinate forme di controllo e vigilanza &#8211; quali quelle in esame &#8211; funzionali alla tutela della formazione sociale medesima e del suo patrimonio, in assenza di altri strumenti di garanzia.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato &#8220;Violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell&#8217;art. 25, comma 1, del Codice Civile e dell&#8217;art. 5 del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 (comma 3), 18 (comma 4), 19 (comma 2) e 20 dello Statuto della Fondazione -OMISSIS-. Violazione dei principi di democraticità  e autonomia delle Fondazioni di partecipazione (artt. 2 e 118 Cost.). Eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria e palese travisamento dei fatti. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà  dell&#8217;azione amministrativa. Eccesso di potere per illogicità  e irragionevolezza. Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta&#8221;, la ricorrente contesta la legittimità  del provvedimento sotto tre profili:</p>
<p style="text-align: justify;">i) si fonderebbe sulle dichiarazioni rese dai Consiglieri di Amministrazione, in assenza di adeguata istruttoria;</p>
<p style="text-align: justify;">ii) si richiamerebbe, in evidente travisamento dei fatti, al resoconto della Corte dei Conti, quando invece la Corte medesima avrebbe definito &#8220;fisiologica&#8221; la situazione delle perdite della Fondazione;</p>
<p style="text-align: justify;">iii) sarebbe contraddittorio rispetto alla precedente determinazione (docc. 21 e 22 del ricorrente giù  citati in fatto) della Prefettura di -OMISSIS-, la quale &#8211; in occasione asseritamente analoga &#8211; avrebbe ritenuto di non intervenire poichè la situazione creatasi era espressione della dialettica democratica interna alla Fondazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. In primo luogo, non corrisponde al vero che la Prefettura abbia agito in assenza di adeguata istruttoria: nel provvedimento si dà  conto delle dichiarazioni acquisite a verbale dei consiglieri, nonchè di quanto riportato dalla stampa locale circa la stasi gestionale creatasi in seno all&#8217;ente, sia &#8211; soprattutto &#8211; del numero di sedute, da dicembre 2018, durante le quali l&#8217;ente si era infruttuosamente riunito e del costante rifiuto dei consiglieri a deliberare sui punti all&#8217;ordine del giorno, in ragione dell&#8217;insanabile contrasto con la -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Va ribadito ancora che, nella specie, il provvedimento prefettizio non aveva alcun carattere afflittivo o sanzionatorio, bensì si limitava a prendere atto di una paralisi emergente chiaramente dai verbali trasmessi sia dal Comune di -OMISSIS- (socio fondatore), sia dalla -OMISSIS- medesima. Dunque, non era rilevante ex se il comportamento della ricorrente, ma anche quello degli altri componenti dell&#8217;organo amministrativo, tale da rendere appunto impossibile alla Fondazione di operare.</p>
<p style="text-align: justify;">Ben poteva quindi la Prefettura procedere alla sostituzione del Consiglio di amministrazione, a fronte della sua impossibilità  di funzionare (cfr., per un caso relativo alle dimissioni di tutti i membri del consiglio di amministrazione, Cons. Stato, Sez. V 25.6.1960 n. 773).</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Quanto alle perdite della Fondazione relative agli anni 2014 &#8211; 2017, di cui pure si dà  conto nel provvedimento impugnato, va anzitutto evidenziato che tale aspetto non costituisce il corpo principale della motivazione &#8211; in sì© autosufficiente con riferimento al profilo dell&#8217;impossibilità  di operare.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, proprio il riferimento alle perdite subite dalla Fondazione &#8211; ancorchè definite fisiologiche dalla Corte dei Conti &#8211; fornisce la misura dell&#8217;urgenza dell&#8217;intervento dell&#8217;autorità  di vigilanza, resosi necessario e giustificato, per l&#8217;inattività  protratta del Consiglio di Amministrazione, proprio anche a fronte di una situazione finanziaria giù  deficitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Attraverso l&#8217;esercizio dei poteri prefettizi, infatti, il Consiglio di Amministrazione nominato dal Prefetto potrà  prendere contezza immediata anche della situazione evidenziata dalla Corte dei Conti, al fine di iniziare a programmare interventi di risanamento &#8211; fatto salvo, alla cessazione della situazione emergenziale, l&#8217;esercizio dei poteri ordinari del Comune, socio fondatore.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ottica, lungi dal costituire un travisamento dei fatti, il riferimento alla situazione deficitaria evidenziata dalla Corte dei Conti conferisce all&#8217;intervento prefettizio una funzione preventiva, per evitare il verificarsi di conseguenze irreversibili.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altra parte, si è dato conto in fatto del rischio corso dalla Fondazione in ragione del perdurante stallo, cioè quello di non accedere ai fondi per lo spettacolo stanziati dal Mibac e indispensabili per la sopravvivenza della Fondazione, rischio seriamente prospettatosi e poi evitato solo per il fatto che i Consiglieri si risolvevano a deliberare unicamente su questa urgentissima questione.</p>
<p style="text-align: justify;">Non a caso, su tale argomento si fonda proprio il parere reso dall&#8217;Avvocatura dello Stato (cfr. doc. 16, 2Â° parte, dell&#8217;U.T.G. di -OMISSIS-) ai fini dell&#8217;adozione dell&#8217;atto prefettizio, parere nel quale si prospettava un &#8220;inevitabile rischio per la certezza del patrimonio della Fondazione medesima che, peraltro, deve approvare un piano di rientro, richiesto dalla Corte dei Conti al Comune proprietario, per coprire un pregresso ammortamento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Infine, nessuna contraddittorietà  rispetto alla precedente determinazione prefettizia può essere rilevata, poichè trattasi di situazioni di fatto non paragonabili, come evidenziato correttamente dall&#8217;Avvocatura dello Stato nel proprio parere (doc. 16 giù  citato); solo a partire dal dicembre 2018, infatti, i Consiglieri chiedevano le dimissioni della -OMISSIS- e manifestavano la propria volontà  di non deliberare più¹ su alcunchè, tenendovi fede.</p>
<p style="text-align: justify;">In precedenza, invece, si erano manifestate solo delle differenze di vedute, anche significative, con i consiglieri e con i rappresentanti del Comune, ma non si era determinata alcuna paralisi dell&#8217;ente.</p>
<p style="text-align: justify;">A nulla rileva, quindi, che gli eventuali motivi di contrasto tra le parti fossero gli stessi giù  sottoposti all&#8217;attenzione della Prefettura in un primo momento.</p>
<p style="text-align: justify;">3.4. Come si è giù  detto al par. 2.2., al quale ci si richiama, non ha comunque rilievo &#8211; al fine di sottrarre al Prefetto il proprio potere &#8211; che lo Statuto della Fondazione -OMISSIS- contenesse al suo interno appositi meccanismi per scongiurare il rischio di ipotetiche paralisi gestionali (art. 19 Statuto).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato &#8220;Eccesso di potere per sviamento. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio del c.d. &#8216;vincolo nel fine&#8217;. Violazione del principio di imparzialità  amministrativa ex art. 97 Cost.&#8221;, si deduce che il provvedimento prefettizio si presterebbe a rappresentare, con sviamento del potere dal fine, &#8220;l&#8217;ultimo tassello&#8221; di una vicenda politica volta ad ottenere le dimissioni della -OMISSIS- -OMISSIS- (attraverso le modifiche statutarie e le ipotetiche illegittimità  oggetto degli esposti in Procura, di cui si è dato conto in fatto).</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto, lo stesso si basa su una ricostruzione in chiave politica della vicenda assolutamente parziale e non valutabile; inoltre, la stessa non tiene conto del dato oggettivo &#8211; comunque verificatosi &#8211; dell&#8217;impossibilità  ad operare, unico elemento preso in considerazione dalla Prefettura, che non risulta dunque aver esercitato il potere in chiave deviata, in adesione a un &#8211; meramente ipotetico &#8211; progetto politico di destituzione della -OMISSIS- della Fondazione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Per le superiori considerazioni, il ricorso è pertanto infondato e va rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussistono tuttavia motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, in ragione della peculiarità  in fatto della controversia sottoposta all&#8217;esame del collegio e alla singolarità  delle questioni trattate.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le persone fisiche citate nel presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-13-11-2019-n-1147/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2019 n.1147</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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