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	<title>Elezioni-Risultati elettorali Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Elezioni-Risultati elettorali Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2016 n.1160</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-7-2016-n-1160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-7-2016-n-1160/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2016 n.1160</a></p>
<p>Pres. Romano, est. Viola Sull’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti del Sindaco e del Consiglio Comunale di Viareggio 1. Processo Amministrativo – Rito elettorale – Previsioni in materia di impugnazione nei giudizi elettorali – Riguardano solo la proposizione dell’appello – Ragioni – Mancanza di previsioni specifiche nel CPA – Conseguenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-7-2016-n-1160/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2016 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-7-2016-n-1160/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2016 n.1160</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Romano, est. Viola</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti del Sindaco e del Consiglio Comunale di Viareggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Processo Amministrativo – Rito elettorale – Previsioni in materia di impugnazione nei giudizi elettorali – Riguardano solo la proposizione dell’appello – Ragioni – Mancanza di previsioni specifiche nel CPA – Conseguenze – Inapplicabilità dei termini di cui agli artt. 130, co. 8 e 131, co. 1 del CPA all’opposizione di terzo.</p>
<p>2. Processo Amministrativo – Giudizio elettorale – Sentenza non definitiva recante ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri comunali – Mancata notifica del ricorso ai consiglieri surrogati perché divenuti assessori – Non comporta improcedibilità del ricorso – Ragioni.</p>
<p>3. Processo Amministrativo – Giudizio elettorale – Annullamento degli atti di proclamazione del Sindaco e del Consiglio Comunale – Consiglieri comunali divenuti assessori e surrogati nella carica elettiva – Non sono qualificabili come controinteressati – Ragioni – Non sono titolari di una situazione giuridica direttamente consequenziale all’elezione.</p>
<p>4. Processo Amministrativo – Giudizio elettorale – Qualifica di controinteressato – Sentenza non definitiva di integrazione del contraddittorio – Opposizione di terzo &#8211; Impone l’allegazione di una posizione autonoma e incompatibile con la decisione – Ragioni.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p class="Massima" style="text-align: justify;">1. <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>Costituisce un consolidato orientamento del Giudice Amministrativo quello per cui le previsioni speciali in materia di impugnazione nei giudizi elettorali devono ritenersi limitate solo alla proposizione dell’appello, mancando di previsioni specifiche con riferimento agli altri mezzi di impugnazione che sono regolamentati dalle norme ordinarie. Pertanto, ai fini della proposizione di un’opposizione di terzo avverso una sentenza non definitiva in materia elettorale non si applicano i termini di cui agli artt. 130, co. 8 e 131, co. 1, del CPA. (1)<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;">&nbsp;2. Nell’ambito di un giudizio elettorale, qualora il Collegio con sentenza non definitiva abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un consigliere comunale, non costituisce una condizione di improcedibilità del ricorso la mancata integrazione nei confronti dei soggetti che sono stati eletti consiglieri comunali ma nelle more sono stati nominati assessori e dunque surrogati, atteso che questi ultimi non sono definibili come controinteressati o litisconsorzi necessari per mancanza dell’elemento cd. sostanziale (ovvero l’interesse qualificato alla conservazione dell’assetto recato dal provvedimento impugnato) che per univoca giurisprudenza deve essere presente unitamente al cd. elemento formale (l’indicazione nominativa nel provvedimento impugnato, o, almeno, la facile individuabilità sulla base del contenuto dell’atto). (2)<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><o_p>&nbsp;</o_p>3. Nell’ambito di un giudizio elettorale, al consigliere comunale che ha perso la carica in quanto nominato assessore, non può essere riconosciuta la qualità di controinteressato, né di controinteressato sopravvenuto che, secondo la giurisprudenza, spetta ai beneficiari di un atto consequenziale quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all’esito di un giudizio cui siano rimasti estranei, atteso che nel caso dell’Assessore la situazione giuridica di quest’ultimo non deriva direttamente dall’elezione o da qualche atto ad essa direttamente consequenziale ma da un titolo di legittimazione (la nomina da parte del Sindaco) che è funzionalmente indipendente e non deriva giuridicamente dall’elezione in consiglio comunale. (3)<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><o_p>&nbsp;</o_p>4. A differenza del controinteressato/litisconsorte necessario, il controinteressato sopravvenuto non può limitarsi a chiedere il rispetto del contraddittorio, ma deve allegare l’esistenza di una posizione autonoma e incompatibile con l’assetto stabilito dalla decisione impugnata. Per l’effetto deve ritenersi inammissibile l’opposizione di terzo proposta nell’ambito di un giudizio elettorale avverso una sentenza non definitiva che abbia disposto l’integrazione del contraddittorio, laddove l’opponente si sia limitato a dedurre la lesione del contraddittorio, senza prendere posizione sul contenuto della decisione.<o_p></o_p></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">(1) cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23/2/2012 n. 1058.<o_p></o_p></span></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">(2) cfr. Cons. Stato, sez. V, 22/3/2016, n. 1184; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 11/3/2016, n. 507; TAR Campania, Napoli, sez. I, 7/3/2016, n. 1207; TAR Lazio, Roma, sez. II, 4/3/2016, n. 2865.<o_p></o_p></span></p>
<p class="Massima" style="text-align: justify;"><span style="font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold">(3) cfr. Cons. Stato, Ad. Pl. 11/1/2007 n. 2.<o_p></o_p></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01160/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00625/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Maria Sandra Mei, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luca Giagnoni, con domicilio eletto presso Luca Giagnoni in Firenze, corso Italia n-. 2;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Baldini Massimiliano Riccardo, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Andrea Gemignani, con domicilio eletto presso Alessandra Castagna in Firenze, Via Giuseppe La Farina n. 47;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Comune di Viareggio in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Lidia Iascone, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;&nbsp;<br />
Giorgio Del Ghingaro, Antonio Batistini, Maria Stefania Carraresi, Chiara Consani, Giuseppe De Stefano, Paola Gifuni, Pietro Guardi, Roberto Maccioni, Elisa Montaresi, Maria Domenica Pacchini, Stefano Pasquinucci, Riccardo Pieraccini, Gloria Puccetti, Matteo Ricci, Rodolfo Salemi, Alessandro Santini, Ambra Sinagra, Marinella Salemi, Gabriele Tomei, Alfredo Trinchese, Luigi Troiso, Giulio Zanni, David Zappelli, Anna Maria Pacilio, Luca Poletti, non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br />
a seguito di opposizione di terzo, della sentenza non definitiva del T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 93 del 29.1.2016 resa nell&#8217;ambito del ricorso elettorale proposto dal Sig. Massimiliano Riccardo Baldini (R. G. l 086/2015) e per la declaratoria di improcedibilità del detto ricorso.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Baldini Massimiliano Riccardo e di Comune di Viareggio;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 luglio 2016 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO e DIRITTO<br />
Con il ricorso R.G. n. 1086/2015, l’avv. Massimiliano Riccardo Baldini impugnava l&#8217;atto di proclamazione dei risultati dell&#8217;elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Viareggio (cui aveva partecipato in qualità di candidato Sindaco, poi non ammesso al ballottaggio) e tutti gli atti del procedimento elettorale.<br />
Con sentenza non definitiva 8 ottobre 2015, n. 1356, la Sezione ordinava a parte ricorrente di procedere all&#8217;integrazione del contraddittorio &lt;<nei accoglimento="" censure="" che="" confronti="" da="" delle="" di="" eventuale="" i="" in="" questione="" soggetti="" tutti="" un="">&gt;.<br />
L’integrazione del contraddittorio era regolarmente effettuata da parte ricorrente nei confronti dei consiglieri comunali presenti in consiglio; in particolare, in luogo delle sigg.re Maria Sandra Mei e Rossella Maria Martina (destinatarie della nomina a Consigliere comunale, ma poi decadute ex art. 64, 2° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per effetto della nomina ad Assessore disposta con atti Sindacali 25 giugno 2015 n. 5 e 6 e della delibera di surrogazione C.C. di Viareggio 2 luglio 2015, n. 1), l’atto di integrazione del contraddittorio era notificato alle subentranti sigg.re Maria Stefania Carraresi e Marinella Spagnoli.<br />
Con la successiva sentenza non definitiva 20 gennaio 2016, n. 93, la Sezione rigettava, tra le altre cose, l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Viareggio, così motivando: &lt;<il che="" comune="" di="" l="" sostiene="" viareggio="">&gt; (T.A.R. Toscana, sez. II, 20 gennaio 2016, n. 93).<br />
Con il ricorso oggi in decisione, la Sig.ra Maria Sandra Mei proponeva opposizione di terzo avverso la sentenza 20 gennaio 2016, n. 93 della Sezione (già oggetto di riserva d’appello da parte del ricorrente, del Comune di Viareggio e del Sindaco eletto), ritenendo di rivestire la posizione di controinteressato pretermesso e chiedendo l’annullamento della decisione e la declaratoria di improcedibilità del ricorso, a seguito dell’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eletti.<br />
Si costituivano in giudizio, il Comune di Viareggio (aderendo alle domande presentate dalla ricorrente) e l’avv. Massimiliano Riccardo Baldini (che sollevava eccezioni preliminari di irricevibilità del ricorso per tardività e di inammissibilità sotto vari profili).<br />
In via preliminare, la Sezione deve affermare la propria competenza a decidere dell’opposizione di terzo in questione.<br />
A questo proposito, l’art. 109 del c.p.a. prevede che l’opposizione di terzo sia &lt;<proposta al="" che="" davanti="" giudice="" ha="" impugnata="" la="" pronunciato="" sentenza="">&gt; (primo comma), ad eccezione del caso in cui sia proposto appello contro la sentenza di primo grado; in questo caso, &lt;<il all="" cui="" deve="" di="" domanda="" introdurre="" la="" terzo="">&gt; (art. 109, 2° comma c.p.a.).<br />
Nel caso di specie, la sentenza oggetto di opposizione di terzo è stata già oggetto di riserva d’appello (da parte del ricorrente, del Comune di Viareggio e del Sindaco eletto) ma non risulta pendente, allo stato, alcun appello; per effetto della scelta delle parti di differire la proposizione dell’appello ad un momento successivo all’intervento della sentenza definitiva, risulta pertanto impossibile applicare la previsione dell’art. 109, 2° comma c.p.a. e l’opposizione di terzo deve essere decisa dal Giudice che ha emesso la sentenza oggetto di opposizione.<br />
Con riferimento all’eccezione di irricevibilità articolata dalla difesa dell’avv. Massimiliano Riccardo Baldini, la Sezione deve preliminarmente rilevare come meriti condivisione l’orientamento espresso da Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1058 e relativo alla necessità di riportare le previsioni speciali in materia di impugnazione nei giudizi elettorali (così ricomprendendo i due riti previsti dagli artt. 129 e 130 c.p.a.) alla proposizione del solo appello, apparendo evidente come il legislatore non abbia ritenuto di dover dettare previsioni specifiche con riferimento agli altri mezzi di impugnazione che risultano pertanto regolamentati dalle norme ordinarie.<br />
Una simile conclusione (strettamente aderente al dato letterale e sistematico, non apparendo percorribili soluzioni alternative che porterebbero ad inammissibile sacrificio delle esigenze di tutela dell’opponente e ad un risultato contrario all’esigenza di certezza dei termini processuali desumibile dalla sistematica della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) porta all’inapplicabilità alla presente fattispecie della previsione dell’art. 130, 8° comma c.p.a. (che prevede la pubblicazione del dispositivo della sentenza in materia elettorale per quindici giorni nell&#8217;albo o bollettino ufficiale dell&#8217;ente interessato) che appare funzionalmente collegata al termine breve per proporre l’appello previsto dal successivo art. 131, 1° comma c.p.a. e non a tutti i mezzi di impugnazione previsti dal c.p.a.<br />
La conclusione in ordine all’inapplicabilità alla presente fattispecie del mezzo di conoscenza legale previsto dall’art. 130, 8° comma c.p.a. rende poi sostanzialmente inutile l’esame della contestata problematica della sottoposizione dell’opposizione di terzo ordinaria al termine di decadenza di 60 giorni (per l’affermativa, si vedano: Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 322; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV 18 dicembre 2013, n. 2858; Cons. Stato, sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5825; C.G.A. sez. giurisd., 31 dicembre 2010, n. 1546; per la negativa: C.G.A. sez. giur. 18 giugno 2014, n. 330); non risultando dimostrato in giudizio (al di là della costruzione proposta dall’avv. Massimiliano Riccardo Baldini, che però si basa sulla previsione dell’art. 130, 8° comma c.p.a.) in quale data la ricorrente abbia avuto conoscenza della sentenza opposta appare, infatti, completamente inutile indulgere in ulteriori considerazioni sul termine a ricorrere.<br />
Discorso sostanzialmente analogo per quello che riguarda l’eccezione relativa all’omessa utilizzazione delle modalità speciali di proposizione del ricorso previste per il rito elettorale anche ai fini della proposizione dell’opposizione di terzo; una volta ristretta al solo appello la regolamentazione speciale dei mezzi di impugnazione nel rito elettorale, non esistono, infatti, particolari ragioni per non considerare proponibile un’opposizione di terzo proposta nelle forme ordinarie.<br />
L’opposizione proposta dalla Sig.ra Maria Sandra Mei deve poi essere dichiarata inammissibile per difetto della posizione legittimante di controinteressato pretermesso in capo alla stessa.<br />
Al momento della proposizione del ricorso (10 luglio 2015) ed ancora di più al momento di emanazione dell’ordine di integrazione del contraddittorio ad opera della Sezione (8 ottobre 2015), la ricorrente aveva, infatti, già perso la qualifica di consigliere comunale per effetto della previsione dell’art. 64, 2° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avendo accettato la nomina ad assessore disposta con atto del Sindaco di Viareggio 25 giugno 2015 n. 5 ed essendo stata, per di più, emanata la deliberazione (C.C. di Viareggio delib. 2 luglio 2015, n. 1) di surrogazione con altro candidato utilmente graduato.<br />
In applicazione dei tradizionali principi in materia di individuazione della categoria di controinteressato, una simile circostanza porta pertanto a concludere per l’impossibilità di attribuire alla ricorrente la qualità di controinteressato/litisconsorte necessario per mancanza del cd. elemento sostanziale (ovvero l’interesse qualificato alla conservazione dell&#8217;assetto recato dal provvedimento impugnato) che, per univoca giurisprudenza (tra le tante, si vedano Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1184; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 11 marzo 2016, n. 507; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 7 marzo 2016, n. 1207; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 4 marzo 2016, n. 2865), deve essere presente, unitamente al cd. elemento formale (l’indicazione nominativa nel provvedimento impugnato o, almeno, la facile individuabilità sulla base del contenuto dell’atto) per dare vita alla figura del controinteressato.<br />
In buona sostanza, l’abbandono della qualifica di consigliere comunale esclude che la ricorrente possa continuare a mantenere la legittimazione a contraddire nel giudizio elettorale; soprattutto, tale legittimazione non può derivare dall’assunzione della diversa veste di assessore che non legittima alla contestazione/difesa del risultato elettorale nei corrispondenti giudizi, non potendo giovarsi l’interessata, né della qualifica di consigliere eletto (ormai persa per effetto della rinuncia alla carica di consigliere), né di una sostanziale “investitura” a difendere gli interessi della propria parte politica che presupporrebbe l’assunzione di una veste di sostituto processuale degli altri consiglieri eletti che l’ordinamento non gli attribuisce (in questo senso, si veda T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 22 novembre 2012, n. 1933, relativa all’ipotesi dell’assessore/ricorrente nel giudizio elettorale, ma sulla base di ricostruzione sistematica pienamente estensibile anche all’ipotesi che ci occupa).<br />
Deve pertanto escludersi che la ricorrente rivesta la qualità di controinteressato/litisconsorte necessario necessaria per poter poi assumere la qualità di controinteressato pretermesso ai fini della legittimazione dell’opposizione di terzo.<br />
Del resto, alla ricorrente non può essere riconosciuta neanche la qualità di controinteressato sopravvenuto riconosciuta dalla giurisprudenza, a partire da Cons. Stato, ad. plen. 11 gennaio 2007, n. 2 ed individuata nei &lt;<beneficiari atto="" conseguenziale="" di="" un="">&gt;.<br />
La stessa giurisprudenza che ha “forgiato” la categoria ha, infatti, escluso, in linea generale, che possa essere riconosciuta la qualità di controinteressato sopravvenuto e la legittimazione a proporre l’opposizione di terzo ai &lt;<titolari derivata="" di="" giuridica="" ovvero="" situazione="" una="">&gt; (Cons. Stato, ad. plen. 11 gennaio 2007, n. 2).<br />
Nel caso di specie, la situazione giuridica della ricorrente non deriva direttamente dall’elezione o da un qualche atto direttamente conseguenziale all’elezione (come nel caso del consigliere subentrante: C.G.A. sez. giurisd., 31 dicembre 2010, n. 1546), ma da un titolo di legittimazione (la nomina da parte del Sindaco) che è funzionalmente indipendente e non deriva giuridicamente dall’elezione in Consiglio comunale (come ampiamente noto, si può essere, infatti, nominati componenti della Giunta comunale, pur non essendo mai stati eletti consiglieri comunali); siamo pertanto in presenza di uno di quei &lt;<soggetti di="" interessati="" riflesso="" solo="">&gt; dall’annullamento dell’atto che per Cons. Stato, ad. plen. 11 gennaio 2007, n. 2 non possono rientrare nella categoria del cd. controinteressato sopravvenuto.<br />
In buona sostanza, si tratta dello stesso ordine di idee che si è esposto in T.A.R. Toscana, sez. II, 20 gennaio 2016, n. 93; appare, infatti, indubitabile come i componenti la Giunta comunale siano indirettamente interessati dal contenzioso e possano ricevere pregiudizio dall’accoglimento del ricorso; a differenza del Sindaco e dei Consiglieri eletti, che derivano la propria diretta legittimazione dal risultato elettorale (con conseguenziale riconoscimento della posizione di controinteressati originari o sopravvenuti), i componenti la Giunta comunale derivano la propria legittimazione solo indirettamente (&lt;<solo di="" riflesso="">&gt; secondo la terminologia di Cons. Stato, ad. plen. 11 gennaio 2007, n. 2) ed in via di fatto dal risultato elettorale, non essendo possibile rintracciare nella fattispecie un rapporto di derivazione diretta che porti a far confluire anche la loro situazione giuridica nel contenzioso elettorale.<br />
Per completezza, la Sezione deve poi rilevare come, anche attribuendo alla ricorrente la qualità di controinteressato sopravvenuto, la conclusione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione di terzo non cambierebbe.<br />
A questo proposito, la giurisprudenza condivisa dalla Sezione ha, infatti, rilevato come, a differenza del controinteressato/litisconsorte necessario, il controinteressato sopravvenuto non possa limitarsi a chiedere il rispetto del diritto al contraddittorio (con conseguenziale annullamento della sentenza che tale diritto abbia conculcato), ma debba allegare l’esistenza di una posizione autonoma e incompatibile con l’assetto stabilito dalla decisione impugnata, ovvero una contestazione della correttezza giuridica della decisione: &lt;<nondimeno controinteressato="" del="" la="" non="" posizione="" sopravvenuto="">&gt; (C.G.A. sez. giurisd., 31 dicembre 2010, n. 1546).<br />
Anche nel caso di specie, come nel caso deciso da C.G.A. sez. giurisd., 31 dicembre 2010, n. 1546, la ricorrente si è limitata a dedurre la lesione del contraddittorio, senza prendere posizione sul contenuto della decisione (che ha risolto altre problematiche, oltre quella che ci occupa), con conseguenziale inammissibilità dell’opposizione di terzo, per ragioni diverse da quelle già sopra richiamate.<br />
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; la sostanziale novità delle questioni trattate permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, come da motivazione.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/07/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</nondimeno></solo></soggetti></titolari></beneficiari></il></proposta></il></nei></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-12-7-2016-n-1160/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2016 n.1160</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 19/10/2010 n.4791</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-19-10-2010-n-4791/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres.S.Baccarini Est.C. Saltelli accolto il ricorso Cota &#8221; stop&#8221; al riconteggio dei voti Per visualizzare il testo del documento clicca qui</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>S.Baccarini <i>Est.</i>C. Saltelli</span></p>
<hr />
<p>accolto il ricorso Cota &#8221; stop&#8221; al riconteggio dei voti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.17243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17243/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-27-8-2010-n-17243/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2010 n.17243</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. A. Pappalardo Pasquale D&#8217;Aquino (Avv. Alfredo Giunta) c. Comune di Terzigno (N.C.) c. Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Terzigno (N.C.) c. Giuseppe De Simone, Arcangelo Manzo Stefano Pagano, Luigi Cardarelli, Felice Avino, Vincenzo Guerriero (N.C.) c. Raffaele Ranieri (Avv.ti Anna Gallo e Giovanni Riccardi) sulla</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> C. D’Alessandro, <i>est.</i> A. Pappalardo<br /> Pasquale D&#8217;Aquino (Avv. Alfredo Giunta) c. Comune di Terzigno (N.C.) c. Ufficio <br />Centrale Elettorale del Comune di Terzigno (N.C.) c.  Giuseppe De Simone, <br />Arcangelo Manzo Stefano Pagano, Luigi Cardarelli, Felice Avino, Vincenzo <br />Guerriero (N.C.) c. Raffaele Ranieri (Avv.ti Anna Gallo e Giovanni Riccardi)</span></p>
<hr />
<p>sulla nullità della preferenza al candidato Consigliere Comunale in caso di iscrizione del nominativo in altra lista</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Provvedimento di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale – Ricorso – Deposito – Oltre il termine perentorio di cui all’art. 57, comma I, T.U. 570/1960 e dell’art. 73 D.Lgs. 267/2000 &#8211;  Ammissibilità – Condizioni 	</p>
<p>2. Elezioni – Consiglio Comunale – Preferenza – Iscrizione del nominativo in altra lista – Voto – Deve essere annullato – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non può essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Comunale depositato oltre il termine perentorio di 10 giorni ex art. 83, comma XI, T.U. 16 maggio 1960, n. 560,  nel caso in cui il ricorrente provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sia avvenuta nei termini e che la copia dello stesso gli è stata consegnata in ritardo dall’Ufficiale Giudiziario (1)	</p>
<p>2. Non può essere ricondotta a mero errore materiale l’aver iscritto il nominativo di candidato al Consiglio Comunale non nella lista di appartenenza bensì in altra lista sebbene entrambe sostenessero lo stesso candidato sindaco. In tali casi infatti vige il principio di cui all’art. 57, comma I, T.U. 570/1960 e dell’art. 73 D.Lgs. 267/2000, secondo cui se l’elettore voti una lista, ma indichi preferenze per candidati appartenenti ad altra lista vanno annullate le preferenze, ma va fatto salvo il voto di lista (2)	</p>
<p></b>___________________________________</p>
<p>1. <i>Nel caso in esame il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso, dal momento che il ricorrente ha provato di aver depositato l’atto notificato oltre il termine di dieci giorni ex art. 83 T.U. 560/60 per causa a lui non imputabile atteso che il ricorso gli è stato materialmente riconsegnato in ritardo per irreperibilità dello stesso da parte dell’Ufficio Notifiche;<br /></i><br />
2. <i>cfr. Consiglio di  Stato, Sez. V, 28 luglio 2005, n. 4063; id., 3 febbraio 2006, n. 459; id., 28 febbraio 2006, n. 903; id., 26 settembre 2006, n. 5643; TAR Basilicata, 4 aprile 2007, n. 292.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2814 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Pasquale D&#8217;Aquino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alfredo Giunta, presso cui elett.te dom. in Napoli, via Vicinale S. Maria Del Pianto Torre 1. 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Terzigno</b> in Persona del Sindaco p.t.-n.c.<br />	<br />
<b>Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Terzigno</b> in persona del Presidente p.t.-n.c.; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Giuseppe De Simone, Arcangelo Manzo, Stefano Pagano, Luigi Cardarelli, Felice Avino, Vincenzo Guerriero<i></b></i>&#8211; nn.cc.<br />	<br />
<b>Raffaele Ranieri</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Anna Gallo e Giovanni Riccardi, con domicilio eletto presso Luca Tozzi in Napoli, via Toledo N. 323.</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia, <br />	<br />
</i>a) del verbale delle operazioni elettorali di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale di Terzigno del 26.4.2010 laddove non ricomprende il ricorrente tra gli eletti della lista n.8 ;<br />	<br />
b) del verbale dell’Ufficio elettorale centrale relativo ai risultati della votazione e dello scrutinio, e del verbale relativo ai risultati delle operazioni di ballottaggio, con cui si è proceduto alla determinazione della cifra individuale dei candidati alla carica di consigliere comunale, nella parte in cui sono state erroneamente assegnate al ricorrente 144 anziché 149 preferenze e per l’effetto è stato collocato al primo posto dei candidati non eletti; <br />	<br />
c) e per la riforma e/o correzione dei risultati elettorali, con sostituzione del ricorrente quale eletto nella lista n. 8 in luogo di Ranieri Raffaele.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Raffaele Ranieri;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 luglio 2010 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente, quale candidato alla carica di consigliere per il Comune di Terzigno nella lista n. 8 denominata “ PdL- Berlusconi Per Auricchio” nella tornata elettorale del 28 e 29 marzo 2010 , precisando che si tratta di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti , lamenta che all’esito delle operazioni di conteggio dei voti di preferenza dei candidati sia stato commesso un errore materiale nella attribuzione dei voti ad esso ricorrente, essendo stati ingiustamente attribuitigli 144 anziché 149 voti di preferenza individuale; in particolare egli è risultato collocato con 144 voti come primo dei non eletti nella lista di appartenenza, mentre come ultimo degli eletti figura il controinteressato Ranieri con 145 voti.<br />	<br />
Ebbene, tale risultato sarebbe inficiato dall’ erroneo annullamento nella sezione n. 10, di cinque voti di preferenza , il che gli avrebbe consentito di raggiungere quota 149 voti, e quindi di essere eletto in luogo del controinteressato.<br />	<br />
In particolare l’annullamento sarebbe stato dovuto alla erronea interpretazione della volontà dell’elettore, il quale aveva contrassegnato il simbolo della lista n. 9 “MPA per Auricchio Sindaco” , al posto del simbolo della lista n. 8 “PdL Berlusconi per Auricchio” , liste entrambe collegate al medesimo candidato Sindaco; inoltre la preferenza individuale per il ricorrente era stata espressa nel riquadro della lista n. 9 in quanto lo stesso era collocato sulla scheda elettorale esattamente accanto al riquadro contenente il nome del candidato Sindaco Auricchio. In presenza di tali evenienze non si sarebbe dovuto annullare il voto, trattandosi &#8211; secondo la tesi attorea &#8211; di un mero errore materiale ingenerato dalla confusione tra le due liste entrambe collegate al medesimo Sindaco, mentre nessuna incertezza sarebbe ravvisabile nella persona del candidato nominativamente indicato. Il seggio avrebbe dovuto conseguentemente assegnare rilievo preminente al voto di preferenza individuale considerando inefficace il voto di lista contrastante.<br />	<br />
Il ricorso è affidato alle seguenti censure :<br />	<br />
violazione art. 57 DPR n. 570/60, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà difetto di motivazione: al ricorrente devono essere riconosciuti i 5 voti negati per effetto dell’erroneo annullamento di altrettante schede recanti manifestazione di preferenza nella sezione n. 10. <br />	<br />
Non si è costituito in giudizio il Comune di Terzigno ; si è costituito il controinteressato Ranieri, il quale ha eccepito in via preliminare la irricevibilità del ricorso per omesso deposito della copia notificata entro i 10 giorni dall’ultima notifica, così come prescritto dall’art. 83 undecies TU 570/60.<br />	<br />
Nel merito, ha sostenuto la infondatezza della domanda, essendo desumibile dalla stessa esposizione delle censure contenute in ricorso che esattamente l’ufficio elettorale aveva proceduto all’annullamento delle schede, in quanto la volontà dell’elettore si erta manifestata in modo equivoco.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 22 luglio 2010 il ricorso è stato ritenuto in decisione.<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Vanno in via preliminare respinte le eccezioni di inammissibilità della domanda sollevate dalla difesa del controinteressato, relative al superamento del termine di legge per il deposito del ricorso notificato, in ragione delle circostanze rappresentate e documentate dalla difesa del ricorrente.<br />	<br />
L’articolo 83/11 del T.U. 16 maggio 1960, n. 560, ritornato in vigore per effetto del comma quarto dell’art. 19 della Legge TAR, dispone, per quel che qui interessa, che: “<i>Contro le operazioni per l’elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti alla sezione per il contenzioso elettorale, con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l’udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato giudiziariamente a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale.</i><br />	<br />
<i>Nei successivi dieci giorni dalla notificazione il ricorrente dovrà depositare nella segreteria della sezione la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell’avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio. </i><br />	<br />
<i>La parte controinteressata deve depositare nella segreteria le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla ricevuta notifica. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza</i>”.<br />	<br />
La norma invocata prevede che nei successivi dieci giorni dalla notificazione del ricorso ai soggetti controinteressati (&#8220;alla parte che può avervi interesse&#8221;) il ricorrente debba depositare nella segreteria del Tribunale la copia del ricorso e del decreto di fissazione d&#8217;udienza, con la prova della avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.<br />	<br />
Il terzo comma prevede poi che &#8220;<i>tutti termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza&#8221;.</i><br />	<br />
Sulla natura perentoria di tale termine ,pena la inammissibilità del ricorso, la giurisprudenza è concorde ( cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 15 ottobre 2005 , n. 276 ; v. anche TAR Napoli Sez. II sent. n. 2394/ 07 ).<br />	<br />
Nella fattispecie all’esame del Collegio, non vi è dubbio che il termine anzidetto sia stato di fatto superato con riferimento alla data di spedizione del ricorso per la notifica , avvenuta mediante consegna di copia dell’atto all’ufficiale giudiziario; tuttavia sussistono in concreto idonei elementi giustificativi della violazione del termine, tali da superare la preclusione legale della decadenza. Al riguardo il ricorrente ha depositato la copia del ricorso notificato con attestazione dell’ufficio notifiche che la stessa gli è stata riconsegnata solo in data 18 giugno 2010, causa irreperibilità.<br />	<br />
Ne deriva che – con necessario riferimento alla data in cui il ricorrente ha materialmente ricevuto la copia del ricorso con attestazione della notifica- il termine è stato rispettato, sì da doversi respingere la relativa eccezione.<br />	<br />
Il ricorso è peraltro infondato nel merito e va respinto.<br />	<br />
Il costrutto attoreo lamenta l’annullamento di schede che avrebbero riportato valide manifestazioni di preferenza in favore del ricorrente , in numero tale da consentirgli di superare le preferenze riportate dal controinteressato.<br />	<br />
Tuttavia la stessa prospettazione della censura – incentrata sull’ erronea interpretazione della volontà dell’elettore , che avrebbe contrassegnato il simbolo della lista n. 9 “MPA per Auricchio Sindaco” , anziché quello della lista n. 8 “PdL Berlusconi per Auricchio” ( liste entrambe collegate al medesimo candidato Sindaco ), con espressione della preferenza individuale per il ricorrente nel riquadro della lista n. 9 diversa da quella di appartenenza &#8211; evidenzia come si versi in ipotesi in cui per costante orientamento giurisprudenziale, il voto andava annullato, o comunque non poteva considerarsi come valida espressione di preferenza in favore del ricorrente.<br />	<br />
Invero, a norma dell’art. 57 co 1 del T.U n. 570/1960 e dell’art. 73 del D.Lgs. n. 267/2000 se l’elettore vota una lista, ma indica preferenze per candidati appartenenti ad altra lista vanno annullate le preferenze, ma va fatto salvo il voto di lista. <br />	<br />
Soccorre in proposito il disposto dell’art. 57 del T.U n. 570/1960 ai sensi del quale :“<i> sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata</i>”.<br />	<br />
L’art. 73 del D.Lgs. n. 267/2000 conferma tale principio stabilendo che “<i>il voto alla lista viene espresso….tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelto. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata , scrivendo il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno</i>”.<br />	<br />
A tale riguardo, si è affermato un univoco orientamento giurisprudenziale volto a fornire una interpretazione di dette norme in applicazione del principio del favor voti ritenendo che :<br />	<br />
1) se l’elettore voti una lista, ma indichi preferenze per candidati appartenenti ad altra lista vanno annullate le preferenze , ma va fatto salvo il voto di lista;<br />	<br />
2) se l’elettore non ha contrassegnato la lista, ma ha espresso preferenze per candidati ad essa appartenenti, insieme alle preferenze così espresse viene anche ritenuto espresso il voto per la lista di appartenenza dei preferiti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 luglio 2005, n. 4063; idem, 3 febbraio 2006, n. 459; idem, 28 febbraio 2006, n. 903; idem, 26 settembre 2006, n. 5643; Tar Basilicata, 4 aprile 2007, n. 292 ). <br />	<br />
Nella specie, appare evidente che ha trovato applicazione la disciplina sub.1) con il conseguente annullamento delle espresse preferenze.( cfr. CdS sez. V3360 Data: 24/05/2004 , id. 3210/2010 ; TAR Lazio sez. II bis, sent. N. 18955/2010 ).<br />	<br />
Invero, il ricorrente è candidato nella lista n. 8, mentre il contrassegno barrato dall’elettore- secondo la stessa prospettazione contenuta in ricorso- sarebbe quello della diversa lista n. 9; ed a fianco della lista n. 9 sarebbe stata espressa la preferenza in favore dell ’odierno ricorrente. L’elettore avrebbe dunque votato una lista, ma indicando preferenza per candidato appartenente ad altra lista, e tale fattispecie non può essere ricondotta a quella dell’errore materiale, rettificabile in via interpretativa, atteso che si verte in ipotesi di chiara espressione di voto per la lista che viene indicata come barrata. La assonanza della denominazione della lista, e la circostanza che entrambe le liste sostenessero lo stesso candidato sindaco, non rappresenta elemento tale da consentire di attribuire prevalenza alla espressione del voto individuale, stante la pacifica esclusione della riconducibilità del candidato ricorrente alla lista in concreto barrata dall’elettore. <br />	<br />
Né al caso di specie appare applicabile la fattispecie normativa prevista dall’art. 5, comma 1, d.p.r. 28 aprile 1993, n 132 (che testualmente dispone: “<i>Nelle elezioni relative ai comuni, qualora l’elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per una carica di consigliere comunale, s’intende validamente votato anche il candidato alla carica di sindaco, collegato con la stessa lista, salvo che l’elettore si sia avvalso della facoltà di votare per un diverso candidato alla carica di sindaco,come previsto dall’art. 6, comma 3, della legge per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti</i>”), presupponendo tale fattispecie l’omessa espressione di un voto di lista, nel caso sub iudice invece espresso in favore della lista 9” MPA per Auricchio Sindaco” , diversa da quella in cui è stato candidato il ricorrente. <br />	<br />
A pagina 4 e 5 del ricorso è infatti ammesso che il voto è stato espresso barrando il simbolo della lista n. 9, ed apponendo la preferenza per il ricorrente nel riquadro della lista n. 9. Si verte dunque in ipotesi di incertezza sulla volontà dell’elettore, perlomeno quanto alla attribuzione del voto di preferenza, relativo ad un candidato appartenente a lista diversa da quella votata. Invero, l’espressione del voto di preferenza attraverso l’indicazione del nominativo del candidato – peraltro fuori dallo spazio della lista di appartenenza- senza che l’elettore esprima voto per quella lista, avendo barrato il simbolo di altra lista, non permette di individuare con chiarezza la volontà dell’elettore rispetto alla preferenza, risultando la stessa equivoca e contraddittoria. Simile modalità di espressione del voto è infatti indice da un lato della volontà di dare il voto di preferenza al candidato il cui nominativo è ricompresso in una data lista, e dall’altro si risolve in uno dei modi consentiti per votare la diversa lista corrispondente al riquadro il cui simbolo è stato barrato; ciò non consente di risalire alla effettiva volontà dell’elettore,non sussistendo sul piano sostanziale corrispondenza tra candidato e lista votata ( cfr. TAR Napoli sez. II , n. 4859/2001; CdS n. 4069/2005 ).<br />	<br />
La domanda va in definitiva respinta.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Seconda Sezione di Napoli definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
respinge la domanda .<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
La presente sentenza sarà depositata, trasmessa e pubblicata a cura della Segreteria di Sezione, nei termini di cui agli artt. 83/11 e 84 T.U. 570/1960.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Blanda, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/08/2010</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.2743</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-2743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-2743/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-2743/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.2743</a></p>
<p>sulle modalità di assegnazione di seggi di consigliere comunale in caso di ballottaggio Elezioni &#8211; Risultati elettorali – Attribuzione seggio di consigliere comunale La ripartizione dei seggi spettanti alla maggioranza che ha eletto il Sindaco al secondo turno deve essere effettuata tenendo conto del gruppo di liste risultante dagli apparentamenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-2743/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.2743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulle modalità di assegnazione di seggi di consigliere comunale in caso di ballottaggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni &#8211; Risultati elettorali – Attribuzione seggio di consigliere comunale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La ripartizione dei seggi spettanti alla maggioranza che ha eletto il Sindaco al secondo turno deve essere effettuata tenendo conto del gruppo di liste risultante dagli apparentamenti del ballottaggio, e non dei diversi gruppi del primo turno.<br />
Infatti, l’Amministrazione deve tener conto della cifra elettorale complessiva del gruppo formatosi in occasione del ballottaggio (composto dalla sommatoria della cifra elettorale riportata da ciascuna lista al primo turno) e suddividerla per la cifra elettorale di ciascuna lista, senza tener conto della cifra elettorale di ciascuno dei gruppi del primo turno nella composizione antecedente alla loro confluenza nell’unico gruppo formatosi per il ballottaggio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1554 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Luigino Damoli</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Leoni, Michele Romano e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia &#8211; Mestre, via Cavallotti, 22; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Negrar<i></b></i>, non costituitosi in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Claudio Viviani<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fernanda Ascari, Leonello Azzarini, Manuela Giacchetti, con domicilio eletto presso Leonello Azzarini in Venezia-Mestre, via Verdi, 33; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del verbale delle Operazioni dell&#8217;Ufficio Centrale del 23 giugno 2009, relativo alle elezioni comunali svoltesi nel Comune di Negrar in data 5 giugno 2009 – 6 giugno 2009 e del 21 giugno 2009 – 22 giugno 2009 per il turno di ballottaggio.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Claudio Viviani;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori avv. Parisi, in sostituzione dell’avv. Zambelli, per la parte ricorrente e l’avv. Fernanda Ascari per il controinteressato costituito;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il Comune di Negrar ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti e deve eleggere 20 consiglieri comunali.<br />	<br />
Alle elezioni del 5 e 6 giugno 2009 si sono presentati 5 candidati sindaci collegati con le liste singole o con gruppi di liste di seguito indicate:<br />	<br />
&#8211; Giorgio Dal Negro con il gruppo di liste: PDL; UDC; Lista Civica Progetto Negrar;<br />	<br />
&#8211; Sergio Cinquetti con il gruppo di liste: Lista Tosi; Lega Nord;<br />	<br />
&#8211; Diego Zanotti con il gruppo di liste: Lista Zanotti; Progetto Nord Est;<br />	<br />
&#8211; Gianni Guglielmo Pozzani con la lista singola: Vivi Negrar;<br />	<br />
&#8211; Valentino Viviani con il gruppo di liste: Insieme per Negrar; Partecipazione democratica; Viviani Sindaco Negrar al centro.<br />	<br />
Al primo turno sono risultati più votati i candidati Giorgio Dal Negro e Valentino Viviani, ma nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta richiesta dall’art. 72, comma 4 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, cosicché si è reso necessario lo svolgimento del secondo turno di ballottaggio.<br />	<br />
In vista del ballottaggio il gruppo di liste che al primo turno ha sostenuto il candidato Giorgio Dal Negro (il gruppo di liste: PDL; UDC; Lista Civica Progetto Negrar) si è collegato con il gruppo di liste facente capo al candidato Sergio Cinquetti (il gruppo di liste: Lista Tosi; Lega Nord) e alla lista facente capo al candidato Sindaco Gianni Guglielmo Pozzani (la lista singola: Vivi Negrar)<br />	<br />
Il candidato Giorgio Dal Negro è risultato eletto Sindaco.<br />	<br />
L’Ufficio centrale elettorale per ripartire i seggi nell’ambito delle liste collegate al candidato eletto Sindaco (PDL; UDC; Lista Civica Progetto Negrar; Lista Tosi; Lega Nord; Vivi Negrar), ha suddiviso la cifra elettorale complessiva del gruppo di liste collegato al Sindaco ammesso al ballottaggio (costituita dalla sommatoria delle cifre elettorali conseguite al primo turno) per la cifra elettorale di ciascuna lista.<br />	<br />
I 13 quozienti più alti, che è il numero dei seggi da attribuire alla coalizione per effetto del premio di maggioranza, hanno determinato l’attribuzione di 4 consiglieri al PDL, 3 consiglieri alla Lega Nord, 2 consiglieri alla Lista Tosi, 2 consiglieri alla lista Vivi Negrar e 2 consiglieri alla lista Progetto Negrar.</p>
<p>2. Il ricorrente Luigino Damoli, candidato nella lista Unione di Centro Casini (UDC) per le elezioni del Consiglio comunale, impugna il verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale sostenendo che questi avrebbe errato nella ripartizione dei seggi da attribuire alla maggioranza, perché non avrebbe dovuto tener conto dei raggruppamenti di liste del secondo turno, facendo un unico riparto tra tutte le liste che nel secondo turno hanno sostenuto il candidato risultato eletto Sindaco Giorgio Dal Negro, ma avrebbe dovuto effettuare un doppio riparto, il primo tra le liste e i gruppi di liste collegate con il proprio candidato Sindaco al primo turno, il secondo riferito a ciascuna lista del gruppo.<br />	<br />
In tal modo (cfr. la tabella 1 allegata al ricorso) si avrebbe una diversa ripartizione dei 13 seggi spettanti alle liste della maggioranza. Al gruppo che al primo turno ha sostenuto il candidato Giorgio Dal Negro (PDL; UDC; Lista Civica Progetto Negrar) spetterebbero 7 rappresentanti; al gruppo che ha sostenuto al primo turno il candidato Sergio Cinquetti (Lista Tosi; Lega Nord) spetterebbero 5 rappresentanti; alla lista che al primo turno ha sostenuto il candidato Gianni Guglielmo Pozzani (Vivi Negrar) spetterebbe 1 solo rappresentante. Facendo un’ulteriore ripartizione tra le singole liste del gruppo che al primo turno ha sostenuto il candidato Giorgio Dal Negro (PDL; UDC; Lista Civica Progetto Negrar) un rappresentante spetterebbe all’UDC e, in particolare, al ricorrente Luigino Damoli.<br />	<br />
In pratica, secondo la prospettazione del ricorrente, nell’ambito del numero di seggi che sulla base dei risultati del secondo turno di ballottaggio sono da attribuire alla maggioranza (13), sarebbero stati erroneamente attribuiti 2 seggi, anziché 1, alla lista Vivi Negrar, e nessun seggio anziché 1 alla lista UDC.</p>
<p>3. Si è costituito in giudizio il controinteressato Claudio Viviani, candidato della lista Vivi Negrar che ha riportato il maggior numero di preferenze, eccependo l’inammissibilità del ricorso e concludendo per la sua reiezione.<br />	<br />
Con una prima eccezione afferma che il ricorso sarebbe inammissibile perché non notificato a colui che vedrebbe effettivamente compromessa la propria posizione a seguito di un eventuale accoglimento del ricorso, in quanto dei due seggi attribuiti alla lista Vivi Negrar, uno è stato attribuito a Gianni Guglielmo Pozzani quale candidato Sindaco della lista Vivi Negrar non eletto al primo turno, e uno a sé, il più votato della lista; tuttavia Gianni Guglielmo Pozzani ha rinunciato al seggio perché è stato nominato assessore e al suo posto è subentrato un altro candidato, che ha riportato un numero di preferenze inferiore al proprio nell’ambito della lista Vivi Negrar e che sarebbe pertanto l’effettivo controinteressato, perché destinato a perdere il seggio in caso di accoglimento del ricorso.<br />	<br />
L’eccezione non è fondata.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 21, primo comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034, applicabile anche al giudizio elettorale in mancanza di una disciplina diversa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2000 , n. 3534), ai fini dell’ammissibilità del ricorso è sufficiente la notifica ad almeno uno dei controinteressati, e questi sono individuabili al momento della proclamazione degli eletti, che è l&#8217;oggetto tipico del giudizio elettorale.<br />	<br />
Pertanto eventuali modifiche successive nella composizione del Consiglio comunale che comportino l’indicazione di altri soggetti i cui interessi verrebbero compromessi dall’accoglimento del ricorso, impongono tutt&#8217;al più l&#8217;integrazione del contraddittorio, ma non incidono sull’ammissibilità del ricorso.</p>
<p>4. Con una seconda eccezione il controinteressato deduce che il ricorso sarebbe inammissibile per genericità, in quanto omette di spiegare perché un seggio attribuito alla lista Vivi Negrar dovrebbe essere attribuito al ricorrente.<br />	<br />
L’eccezione deve essere respinta, in quanto il ricorrente con le tabelle di cui agli allegati al ricorso 1 e 2, dimostra come, ove fosse accolta la sua tesi (secondo cui il riparto dei seggi tra le liste di maggioranza, raggruppatesi al secondo turno per sostenere il medesimo candidato Sindaco, deve essere effettuato dapprima tra i raggruppamenti del primo turno, e successivamente tra le singole liste di ciascun raggruppamento), un seggio attribuito alla lista Vivi Negrar verrebbe ad essere attribuito alla lista UDC e nell’ambito di questa al ricorrente che ha riportato il maggior numero di preferenze (cfr. pag. 62 del verbale).</p>
<p>5. Nel merito il ricorso è infondato.<br />	<br />
La questione di carattere interpretativo da cui dipende la soluzione della controversia è se l&#8217;assegnazione dei seggi debba essere operata, come afferma il ricorrente, con riferimento alle liste o gruppi di liste così come configurati al primo turno elettorale, costituiti a sostegno degli originari candidati alla carica di Sindaco, ovvero, conformemente all’operato dell’Amministrazione, si debba tenere conto degli apparentamenti formatisi in vista del ballottaggio ai fini dell&#8217;elezione del Sindaco.<br />	<br />
L’art. 73, comma 8, del Dlgs. n. 267 del 2000 dispone che “per l&#8217;assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, <i>nel turno di elezione del Sindaco</i>, con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, &#8230; sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere”.<br />	<br />
Come è reso chiaro dall’espresso riferimento al turno di elezione del Sindaco contenuto in questa norma (che riproduce l&#8217;articolo 7, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81 che utilizzava la corrispondente espressione “a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco”) la giurisprudenza è giunta ripetutamente ad affermare che “<i>la ripartizione dei seggi assegnati al consiglio comunale va effettuata, con il metodo D’Hondt, dapprima tra le liste o gruppi di liste collegate allo stesso candidato Sindaco, e poi tra le liste all’interno di ogni gruppo; e non è in discussione che, nel caso di ballottaggio &#8211; in vista del quale le liste possono effettuare un nuovo collegamento tra loro oltre che con il candidato Sindaco &#8211; i seggi vadano ripartiti avendo riguardo ai nuovi collegamenti tra liste e non già a quelli del primo turno</i>” (cfr. Consiglio Stato, Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4936) e che la ripartizione “<i>va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno, sicché le diverse liste finiscono, a tal fine, per essere considerate come un unico nuovo gruppo, senza distinzione fra quelle originarie e quelle apparentatesi successivamente</i>” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 dicembre 2008 , n. 6123), in quanto “<i>per la specifica rilevanza che la legge ha inteso assegnare alle coalizioni tra gruppi, sarebbe contraddittorio se alle coalizioni tra gli stessi non fosse data rilevanza alcuna nella decisiva fase di riparto dei seggi a seguito di ballottaggio</i>” (cfr. Consiglio di Stato. Sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159; id. 25 maggio 1998, n. 692; id. 23 novembre 1996, n. 1416).<br />	<br />
Pertanto la tesi del ricorrente secondo cui la ripartizione dei seggi spettanti alla maggioranza che ha eletto il Sindaco al secondo turno avrebbe dovuto essere effettuata tenendo conto non del gruppo di liste risultante dagli apparentamenti del ballottaggio, ma dei diversi gruppi del primo turno, che è la premessa per la sottrazione di un seggio alla lista Vivi Negrar e l’attribuzione del medesimo alla lista UDC, deve essere respinta, perché ad essa ostano la lettera della legge (l’articolo 73, comma 10, del testo unico citato) e le ragioni di carattere sistematico espresse dalla giurisprudenza sopra richiamata.<br />	<br />
E’ invece corretta la ripartizione effettuata dall’Amministrazione che ha tenuto conto della cifra elettorale complessiva del gruppo formatosi in occasione del ballottaggio (composto dalla sommatoria della cifra elettorale riportata da ciascuna lista al primo turno) e l’ha suddivisa per la cifra elettorale di ciascuna lista, senza tener conto della cifra elettorale di ciascuno dei gruppi del primo turno nella composizione antecedente alla loro confluenza nell’unico gruppo formatosi per il ballottaggio.<br />	<br />
Per completezza è anche opportuno sottolineare che la decisione del Consiglio di Stato Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4936, è erroneamente invocata dal ricorrente nell’ultima memoria come favorevole alla propria tesi; la pronuncia afferma infatti il medesimo principio di diritto cui si è attenuta l’Amministrazione anche nel caso all’esame e che era stato dichiarato dalla sentenza Tar Campania, Sez. II, 7 febbraio 2005, n. 852, appellata in quella sede, e riformata solamente per una diversa ricostruzione degli elementi di fatto (il Giudice di ultima istanza ha affermato che la pronuncia di primo grado era incorsa in errore affermando l’esistenza di un nuovo collegamento tra liste in vista del ballottaggio che invece non era mai avvenuto).<br />	<br />
In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Le peculiarità della vicenda oggetto della controversia giustificano tuttavia l’integrale compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />	<br />
Marco Buricelli, Consigliere<br />	<br />
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/11/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-10-11-2009-n-2743/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/11/2009 n.2743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2008 n.254</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-10-10-2008-n-254/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-10-10-2008-n-254/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-10-10-2008-n-254/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2008 n.254</a></p>
<p>Pres. Mariuzzo, Est. Tomaselli &#8211; Giovanazzi in Beltrami ed altro (Avv.ti G. e F. Onofri e Valorzi) c. Provincia Autonoma di Trento ed altri (n.c.) &#8211; (accoglie e, per l’effetto, dispone la riammissione alla competizione elettorale della lista avente contrassegno con le scritte &#8220;Casini &#8211; Libertas &#8211; UDC&#8221;). Elezioni –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-10-10-2008-n-254/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2008 n.254</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-10-10-2008-n-254/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2008 n.254</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mariuzzo, Est. Tomaselli &#8211; Giovanazzi in Beltrami ed altro (Avv.ti G. e F. Onofri e Valorzi) c. Provincia Autonoma di Trento ed altri (n.c.) &#8211; (accoglie e, per l’effetto, dispone la riammissione alla competizione elettorale della lista avente contrassegno con le scritte &#8220;Casini &#8211; Libertas &#8211; UDC&#8221;).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – elezioni amministrative – ammissione di liste  e contrassegni &#8211; impugnazione immediata senza attendere l’atto di proclamazione degli eletti &#8211; ammissibilità &#8211; ragioni. (G.S.)</p>
<p>Il ricorso avverso il provvedimento di esclusione di una lista dalle elezioni può essere proposto immediatamente e direttamente, poiché l’esclusione sia di una lista sia di taluni candidati dalla competizione elettorale, avente come tale un’indubitabile carica lesiva, resterebbe priva di ogni tempestiva tutela cautelare prima dello svolgimento delle votazioni. Tra la possibilità infatti di far svolgere una competizione elettorale e quella di riammettere ad essa quelle liste o quei candidati che ne siano stati esclusi, deve essere preferita quest’ultima. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 254/2008 Reg. Sent.<br />N. 226/2008 Reg. Ric.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>in forma semplificata</p>
<p>sul ricorso n. 226 del 2008 proposto dalla <b>dott.ssa Lia Giovanazzi in Beltrami</b> e dal <b>Sen. Ivo Tarolli</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe e Francesco Onofri e dall’avv. Andrea Valorzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Trento, Via Calepina, n. 65</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; la <b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>, in persona del suo Presidente &#8211; legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>l’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>, in persona del Presidente dott. Pietro Chiaro, non costituito in giudizio</p>
<p>&#8211; la <b>Lista n. 15 &#8220;AMMINISTRARE IL TRENTINO&#8221;</b>, collegata al candidato presidente Nerio Giovanazzi, non costituita in giudizio</p>
<p>per l’annullamento</p>
<p>del verbale n. 33 in data 26 settembre 2008 dell’ Ufficio centrale circoscrizionale della Provincia Autonoma di Trento, che ha dichiarato invalida la lista avente contrassegno con le scritte &#8220;Casini &#8211; Libertas &#8211; UDC&#8221; e gli ulteriori segni ivi precisati, comunicato in pari data.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visto l’atto di intervento ad opponendum del signor Alessandro Savoi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Pontaldi e Nino Paolantonio ed elettivamente domiciliato presso il primo di essi in Trento, Via G. Grazioli, n. 73;</p>
<p>Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;</p>
<p>Visti gli atti tutti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dai ricorrenti;</p>
<p>Visti gli articoli 21 e 26 della legge 6.12.1971, n. 1034, come modificati dalla legge 21.7.2000, n. 205;</p>
<p>Uditi nella camera di consiglio di data 25 settembre 2008 &#8211; relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli &#8211; gli avv.ti Giuseppe e Francesco Onofri per i ricorrenti e l’avvocato Christian Gecele, in sostituzione dell’avv. Nino Paolantonio, per l’opponente;</p>
<p>Avvisate le parti, ai sensi dell’articolo 21, decimo comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, come introdotto dall’articolo 9 della legge 21.7.2000, n. 205, della possibilità che il presente ricorso possa essere definito immediatamente mediante sentenza con motivazione abbreviata;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O  E  D I R I T T O</b></p>
<p>1. Con atto depositato in data 29.9.2008 senza notificazione alla Provincia &#8211; Ufficio centrale circoscrizionale di Trento, poi notificato il 30.9.2008, previo decreto presidenziale n. 26 in pari data con contestuale autorizzazione alla notificazione via telefax ex art. 12 della L. 21.7.2000, n. 205, nonchè nuovamente depositato presso la Segreteria del Tribunale con l’attestazione dell’avvenuta formalità, i ricorrenti contestano sotto tre profili la disposta esclusione della lista indicata in epigrafe, chiedendone l’annullamento, con richiesta, altresì, di una misura cautelare urgente per conseguire l’ammissione con riserva della lista alle elezioni del 26 ottobre 2008.</p>
<p>Con decreto presidenziale n. 98 del 30 settembre 2008 è stata disposta l’immediata riammissione della suddetta lista alla competizione elettorale, fatta espressa riserva di riesame in sede collegiale.</p>
<p>Avverso la ridetta statuizione sono state dedotte, sia la violazione dell’art. 30, 1° comma, lett. a) della L.p. 5.3.2003, n. 2, che non prevedrebbe il difetto di autenticazione quale nominata causa d’invalidità della lista, sia quella dell’art. 33, 3° comma del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, che espressamente prevede la facoltà da parte del delegato di ciascuna lista di prendere cognizione delle contestazioni mosse da parte della Commissione e l’obbligo di questa di riunirsi entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione per udire eventualmente i delegati, ammettere nuovi documenti e successivamente deliberare sulle modificazioni eseguite anche in relazione al principio generale di strumentalità delle forme nelle procedure elettorali;<br />infine, è stata denunciata l’omessa valutazione della memoria presentata congiuntamente alla documentazione prodotta ed il mancato esercizio della potestà di autotutela con concorrente difetto di motivazione sul punto.</p>
<p>Con memoria depositata in data 6.10.2008 è intervenuto nel presente giudizio il signor Alessandro Savoi, che ha diffusamente contestato la fondatezza dei motivi dedotti nell’atto introduttivo, eccependo da ultimo l’inammissibilità del ricorso e richiamando a tal fine la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 24.11.2005, n. 10, che ha escluso ogni possibilità d’impugnazione delle operazioni elettorali, anche se immediatamente lesive, prima della proclamazione degli eletti (cfr. anche Cons. Stato Sez. V 14.4.2008, n. 1648; 6.2.2007, n. 482 e 14.11.2006, n. 6633).<br />
2. Invertendo l’ordine seguito nella richiamata memoria da parte dell’interventore il Collegio deve darsi, anzitutto, carico della suesposta eccezione, che precluderebbe nel caso di un suo accoglimento l’esame delle dedotte censure con conseguente dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.</p>
<p>Detto ordine d’idee non può essere peraltro condiviso, posto che l’esclusione sia di una lista sia di taluni candidati dalla competizione elettorale, avente come tale un’indubitabile carica lesiva, resterebbe priva di ogni tempestiva tutela cautelare prima dello svolgimento delle votazioni; a sommesso parere del Tribunale quello che è stato recentemente definito &#8220;anelito pangiustizialista&#8221; nella recente decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana 23.9.2008, n. 776 esprime all’opposto la fisiologica reazione avverso provvedimenti dell’Autorità in una lettura orientata non soltanto degli artt. 24 e 113 della Costituzione, ma, altresì, degli artt. 6 e 13 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dunque degli artt. 111 e 117, 1° comma della Costituzione (cfr. Cons. Stato Sez. V ord. 16.5.2006, n. 2338; T.A.R. Puglia &#8211; Sezione staccata di Lecce Sez. I ord. 10.5.2006, n. 536).</p>
<p>Tra la possibilità di far svolgere una competizione elettorale che possa essere successivamente travolta e quella di riammettere ad essa quelle liste o quei candidati che ne siano stati esclusi deve dunque a parere del Collegio essere prescelta la seconda, rispetto alla quale gli addotti inconvenienti rappresentati dalla indebita partecipazione di liste o di candidati, che emerga in sede di successiva sentenza di merito, costituiscono il solo fisiologico costo della tutela cautelare in ogni diversa vicenda sottoposta all’esame della giurisdizione.</p>
<p>Le argomentazioni che precedono, affidate ad una lettura coerente con i richiamati principi della Costituzione, sarebbero dunque sufficienti a sorreggere la reiezione dell’opposta eccezione.</p>
<p>A queste si associa, tuttavia, il rilievo che, in base alla novella introdotta dalla L. 21.7.2000, n. 205, il Giudice ha la potestà di costantemente definire le introdotte impugnazioni, ogni volta che esse appaiano manifestamente fondate ovvero infondate ovvero ne sia altrettanto manifestamente precluso l’esame nel merito per ragioni in rito che siano pianamente condivisibili.<br />
Il che significa dunque che al fragile strumento della tutela cautelare si sostituisce una definitiva pronuncia in rito o nel merito della prodotta impugnazione con conseguente applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale anche nella sede della competizione elettorale e dunque in vicende che coinvolgono direttamente il principio di democrazia sul quale si fonda la Repubblica.</p>
<p>3 – Nel merito il ricorso è manifestamente fondato.</p>
<p>Gli istanti espongono in fatto che il signor Corrado Franzoi, designato rappresentante del partito provinciale UDC per il deposito del contrassegno e per la presentazione della lista, ebbe a recarsi presso l’Ufficio centrale circoscrizionale, ivi accedendo alle ore 11,15 e ritirando da parte dell’unico operatore amministrativo addetto un tagliando numerato per l’attesa della successiva chiamata, che sarebbe sopravvenuta alle ore 15,14 e dunque ben oltre l’orario stabilito per la presentazione delle liste.</p>
<p>In detta occasione è stata rilevata l’assenza dell’autenticazione della firma in calce alla lista presentata dal Segretario provinciale del partito, avv. Paolo Dal Ri e, in mancanza nel predetto ufficio di un funzionario titolato a dar corso alla prevista autenticazione, questa è stata effettuata tramite un delegato del Comune di Trento, sicché la lista è stata, poi, nuovamente presentata alle ore 16,10 congiuntamente a tre copie di essa.</p>
<p>L’Ufficio centrale circoscrizionale ha successivamente dichiarato l’invalidità della suddetta lista sia per il difetto di autenticazione al momento della sua presentazione sia per la mancata indicazione della qualifica di Segretario provinciale da parte del Segretario nazionale in sede di delega alla sottoscrizione della stessa lista senza, tuttavia, prendere posizione sotto alcun profilo su quanto dedotto nella memoria presentata il 26.9.2008 da parte del Segretario regionale del partito e da Paolo Dal Ri.</p>
<p>Detta statuizione appare, tuttavia, illegittima.</p>
<p>Sotto un primo aspetto deve essere rilevato che l’art. 30, 1° comma lett. a) della L.p. 5.3.2003, n. 2 prescrive espressamente che l’invalidità delle liste possa essere pronunciata esclusivamente quando non siano stati rispettati i termini previsti dal precedente art. 28 e le liste non siano state sottoscritte: interpretazione non preclusa dall’obbligo di autenticazione prescritto dal precedente art. 25, che è norma minus quam perfecta, non essendo ivi prevista alcuna sanzione per la relativa omissione.</p>
<p>In applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla competizione elettorale deve essere conseguentemente affermato che quanto rilevato dall’Ufficio circoscrizionale centrale integra una mera irregolarità sanabile in una fase successiva alla presentazione della lista; rafforza detta conclusione anche il concorrente principio di strumentalità delle forme nelle ridette procedure, volte a far emergere la volontà degli elettori in ossequio all’esigenza che privilegia la partecipazione e non già l’esclusione alla competizione elettorale.</p>
<p>Né può affermarsi, come fa l’interventore nella sua memoria, che la mancanza dell’autenticazione colliderebbe con un consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, atteso che quest’ultimo ha per oggetto la sola sottoscrizione da parte degli elettori delle liste dei candidati e non già l’ipotesi totalmente diversa della presentazione delle stesse liste da parte dei rappresentanti dei partiti contestualmente al deposito dei contrassegni elettorale.<br />
Sotto un diverso profilo deve osservarsi che la contestata omissione, peraltro seguita in via pressoché immediata dall’autenticazione, non pare neppure configurarsi come tardiva, tenuto conto delle particolari modalità temporali in cui è avvenuto il deposito della lista.</p>
<p>Il fatto, invero, che all’atto dell’accesso, intervenuto alle ore 11,15, non abbia potuto far seguito il detto deposito, ma sia stato distribuito dall’unico operatore amministrativo presente nell’ufficio un tagliando numerato per il successivo appello, sopravvenuto soltanto alle ore 15,14 autorizza a concludere che detta non consueta modalità di presentazione non avrebbe giustificato alcuna esclusione alle ore 15,14, ove non fosse stata contestata la mancanza della ridetta autenticazione: il che significa dunque che, sia pure per tacito assenso da parte di tutti gli interessati, le lancette dell’orologio erano state virtualmente arrestate alle ore 12 per quanti si fossero tempestivamente presentati nell’ufficio e ancorché non avessero potuto contestualmente dar corso al deposito delle liste e dei contrassegni.</p>
<p>Se così è deve, tuttavia, convenirsi che, se la vista contestazione fosse stata fatta alle ore 11,15, ben avrebbe potuto il signor Corrado Franzoi tempestivamente provvedere all’autentica della firma, come del resto è successivamente avvenuto alle ore 16,10.</p>
<p>Non è dunque imputabile a quest’ultimo l’ascritto ritardo ovvero, se si vuole, non avrebbe potuto essere rimesso all’insindacabile giudizio dell’operatore addetto all’Ufficio stabilire, dopo aver arrestato l’orologio alle ore 12, quale diverso termine non sarebbe stato superabile.</p>
<p>Dal che scaturisce dunque che anche l’ipotizzata tardità del deposito appare insussistente.<br />
Sotto un diverso profilo va comunque richiamato il 4° comma del citato art. 30, che, per l’ipotesi di ricusazione del contrassegno, prescrive espressamente che intervenga una fase di riesame, previa prefissione del termine di 24 ore per le eventuali deduzioni dei presentatori delle liste e per l’eventuale sanabilità delle riscontrate irregolarità, situazione chiaramente assimilabile all’altra contestazione in esame &#8211; inerente all’omessa indicazione della qualifica del delegato da parte del Segretario nazionale dell’UDC; anche tale vicenda, infatti, ben avrebbe potuto essere chiarita in occasione della fase del riesame, in disparte restando che anche la contestata omissione non figura tra i tassativi presupposti stabiliti dal ricordato art. 30, 1° comma, lett. a) della ridetta legge provinciale per l’esclusione delle liste.</p>
<p>Da quanto da ultimo esposto emerge, quindi, la fondatezza pure del terzo mezzo introdotto, essendo mancata ogni valutazione della prodotta memoria da parte dell’Ufficio circoscrizionale centrale.</p>
<p>3. Conclusivamente il ricorso va accolto sotto gli indicati profili con conseguente annullamento dell’atto impugnato.</p>
<p>Quanto al carico delle spese di giudizio, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 226 del 2008, lo accoglie e, per l’effetto, dispone la riammissione alla competizione elettorale della lista avente contrassegno con le scritte &#8220;Casini &#8211; Libertas &#8211; UDC&#8221;, previo annullamento dell’impugnata statuizione dell’Ufficio circoscrizionale centrale.</p>
<p>Spese del giudizio compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2008, con l’intervento dei Magistrati:<br />dott. Francesco Mariuzzo &#8211; Presidente<br />dott. Lorenzo Stevanato &#8211; Consigliere<br /> dott. Fiorenzo Tomaselli &#8211; Consigliere estensore</p>
<p>Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 10 ottobre 2008.</p>
<p>Il Segretario Generale<br /> dott. Giovanni Tanel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-10-10-2008-n-254/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 10/10/2008 n.254</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2008 n.776</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-23-9-2008-n-776/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-23-9-2008-n-776/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-23-9-2008-n-776/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2008 n.776</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Est. de Francisco &#8211; Contorno ed altro (Avv. Fici) c. 9^ Commissione Elettorale Circondariale di Palermo ed altri (Avv. Stato Bucalo) e Comune di Palermo (n.c.) &#8211; (conferma T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo, Sez. I, 4 maggio 2007 n. 1261). Elezioni – elezioni amministrative – impugnativa di atti antecedenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-23-9-2008-n-776/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2008 n.776</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-23-9-2008-n-776/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2008 n.776</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, Est. de Francisco &#8211; Contorno ed altro (Avv. Fici) c. 9^ Commissione Elettorale Circondariale di Palermo ed altri (Avv. Stato Bucalo) e Comune di Palermo (n.c.) &#8211; (conferma T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo, Sez. I, 4 maggio 2007 n. 1261).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – elezioni amministrative – impugnativa di atti antecedenti la delibera di proclamazione degli eletti &#8211; Inammissibilità &#8211; Ragioni. (G.S.)</p>
<p>Elezioni – elezioni amministrative &#8211; impugnativa di atti antecedenti la delibera di proclamazione degli eletti – inammissibilita’ – contrasto con gli artt. 3, 24, 51 e 113 Cost. – esclusione. (G.S.)</p>
<p>E’ inammissibile, prima della proclamazione degli eletti, il ricorso avverso il provvedimento di esclusione di liste dalla competizione elettorale; una diversa opinione  consentirebbe l&#8217;intervento prematuro di organi giurisdizionali e provocare, oltre ad una eccessiva risonanza delle vicende in contestazione, anche artificiose iniziative finalizzate alla strumentalizzazione di eventuali provvedimenti cautelari favorevoli. (G.S.)</p>
<p>E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa che disciplina i ricorsi elettorali per quel che concerne il profilo preclusivo dell’immediata giustiziabilità anche di atti endoprocedimentali (quale è l’esclusione di una lista) fino alla conclusione della competizione elettorale, per asserita violazione degli articoli 3, 24, 52 e 113. Prima della proclamazione degli eletti, sull’intervento del giudice deve prevalere il principio di continuità delle operazioni elettorali: semmai, potrebbe dubitarsi della conformità a Costituzione di una scelta di immediata impugnabilita’ che finisse, in un anelito pangiustizialista, col sacrificare oltre ogni misura la regolare e serena espressione della sovranità popolare alle elezioni amministrative. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 776/08 Reg.Dec.<br />
N. 771 Reg.Ric. ANNO 2007</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana,<br /> in sede giurisdizionale, </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 771/2007, proposto da</p>
<p><b>CONTORNO DANIELE</b> e <b>CONTORNO FRANCESCO</b>,</p>
<p>nella qualità il primo di presentatore e il secondo di delegato della <b>lista &#8220;Salviamo Palermo&#8221;, </b>rappresentati e difesi dall’avv. Aldo Fici, ed elettivamente domiciliati in Palermo, via G. De Spuches n. 5, presso lo studio dello stesso;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>la <b>9^ COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PALERMO</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliata;</p>
<p>la <b>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PALERMO</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>la <b>PREFETTURA DI PALERMO</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>il <b>COMUNE DI PALERMO</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza del T.A.R. Sicilia &#8211; Sede di Palermo (sez. I) &#8211; n. 1261 del 4 maggio 2007.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per la 9^ Commissione elettorale circondariale di Palermo;</p>
<p>Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;</p>
<p>Visti gli atti tutti del giudizio;</p>
<p>Relatore, alla pubblica udienza del 3 aprile 2008, il Consigliere Ermanno de Francisco;</p>
<p>Udito altresì l’avv. dello Stato Bucalo per la 9^ Commissione elettorale circondariale di Palermo;</p>
<p>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile il ricorso degli odierni appellanti per l’annullamento della decisione della Sottocommissione elettorale circondariale n. 9 di Palermo di esclusione della lista &#8220;Salviamo Palermo&#8221; dalle elezioni comunali del 13 e 14 maggio 2007.</p>
<p>All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. – Con sentenza resa in forma semplificata ex art. 26, commi IV, V e VI, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il ricorso di prime cure è stato dichiarato inammissibile, in esito alla camera di consiglio del 3 maggio 2007, ossia in data anteriore a quella di proclamazione degli eletti e a quella in cui era fissato lo di svolgimento delle elezioni.</p>
<p>Espressamente aderendo all’insegnamento reso da C.d.S., A.P., 24 novembre 2005, n. 10, la sentenza gravata ha infatti affermato l’inammissibilità dell’impugnativa immediatamente proposta avverso gli atti c.d. infraprocedimentali della consultazione elettorale – cioè quelli anteriori alla proclamazione degli eletti – tra cui rientra l’ipotesi di specie, che vede impugnata l’esclusione di una lista prima dello svolgimento delle elezioni.</p>
<p>L’appello si richiama al &#8220;pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale&#8221; che riteneva ammissibile, almeno facoltativamente, l’immediata impugnazione degli atti di cotal genere, instando – con riserva di impugnativa della proclamazione degli eletti, medio tempore intervenuta – per una sua riesumazione da parte di questo Consiglio.</p>
<p>In subordine chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento, ove intesa in senso preclusivo dell’immediata giustiziabilità anche di atti definitivamente lesivi (quale è l’esclusione di una lista) fino alla conclusione della competizione elettorale, per asserita violazione degli artt. 3, 24, 51 e 113 della Costituzione.<br />
2. – Il gravame è radicalmente infondato, per le ragioni di cui appresso: restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori profili, reiterativi in questa sede delle censure di merito.</p>
<p>2.1. – La cit. decisione di A.P. n. 10 del 2005 – che, peraltro, è stata resa su ordinanza di rimessione di questo Consiglio 11 aprile 2005, n. 202 – ha chiaramente affermato il principio dell’esclusione di ogni &#8220;possibilità di impugnazione, anche prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni per le elezioni comunali. E ciò non solo per … esigenze di rispetto della lettera e dello spirito della norma, ma anche in considerazione di ulteriori elementi&#8221;.</p>
<p>In particolare, &#8220;nella fattispecie in discorso non si prospetta una esclusione o una limitazione dell&#8217;area di esercizio del potere medesimo, ma si stabilisce soltanto un criterio di accorpamento di tutte le impugnative riferibili allo stesso procedimento elettorale, ragionevolmente giustificato – a quanto si è visto – dall&#8217;intendimento del legislatore di consentire lo svolgimento della consultazione nel termine stabilito, spesso corrispondente a quello riguardante altri analoghi procedimenti, per evidenti ragioni di concentrazione dell&#8217;impegno politico ed amministrativo richiesto per le tornate elettorali&#8221;.</p>
<p>Invero, &#8220;il legislatore sembra aver volutamente escluso la possibilità di intervento e di coinvolgimento del potere giudiziario, prima dell&#8217;atto finale delle elezioni, in questioni connotate da caratteri eminentemente politici. Ciò per ragioni facilmente intuibili, ossia perché, da una parte, il rigore delle norme procedimentali risulterebbe adeguato ad assicurare con sufficiente certezza la regolarità del procedimento; e, dall’altra parte, perché l&#8217;intervento prematuro degli organi giurisdizionali potrebbe provocare, oltre ad una eccessiva risonanza delle vicende in contestazione, anche artificiose iniziative finalizzate alla strumentalizzazione di eventuali provvedimenti cautelari favorevoli&#8221;.</p>
<p>2.2. – Siffatto orientamento è già stato pienamente condiviso da questo Consiglio, che ha anche avuto modo di ribadirlo e, per certi versi, di svilupparlo con la decisione 3 ottobre 2007, n. 907.</p>
<p>La quale, appunto, ha annullato l’intera consultazione elettorale del 27-28 novembre 2005 e la conseguente proclamazione degli eletti alle elezioni comunali di Messina, sulla scorta del mero rilievo che il relativo esito era stato alterato dall’esclusione di una lista disposto in via cautelare dal T.A.R. di Catania sulla base di un ricorso che invece – proprio e solo perché proposto prima della proclamazione degli eletti – avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (come infatti ha poi statuito questo Consiglio, in accoglimento dell’appello).</p>
<p>Questo Consiglio ha così chiarito che &#8220;la corretta e piena tutela giurisdizionale alla luce della ricordata lettera e ratio legis poteva e doveva, invece, essere assicurata solo dopo la proclamazione degli eletti&#8221;;<br />
che &#8220;l’intervento monocratico cautelare, nel caso di specie escludendo una lista, ha impedito lo sviluppo del procedimento elettorale nei modi di legge; il che comporta necessariamente la ripetizione del procedimento stesso&#8221;; nonché – dandosi così atto della manifesta infondatezza della questione di costituzionalità che, ancora nell’odier-na vicenda, si vorrebbe sollevata dal Collegio – che &#8220;tra la esigenza di immediata giustiziabilità e quella di rispettare la cadenza del procedimento è stata privilegiata quest’ultima, ma limitatamente ad un profilo temporale in quanto, dopo la proclamazione degli eletti, può essere fatto valere dinanzi al giudice naturale anche qualsiasi vizio eventualmente incorso nella fase precedente&#8221;.</p>
<p>Il fatto è che &#8220;sull’intervento del giudice in questa fase, esatto o sbagliato che sia, deve sempre prevalere il principio di continuità delle operazioni elettorali voluto dal legislatore e confermato dalla giurisprudenza&#8221;.<br />
2.3. – Il Collegio condivide e fa propria tale esegesi di sistema.</p>
<p>In estrema sintesi, nella dicotomia tra diversi valori tutti di pari rango costituzionale, il legislatore ha opportunamente disposto un breve differimento temporale dell’accesso alla tutela giurisdizionale, per realizzare il miglior contemperamento tra le contrastanti esigenze.</p>
<p>È perciò manifestamente infondata ogni questione di legittimità costituzionale riguardante tale scelta; semmai, potrebbe dubitarsi della conformità a Costituzione dell’opposta scelta che finisse, in un anelito pangiustizialista, col sacrificare oltre ogni misura la regolare e serena espressione della sovranità popolare alle elezioni amministrative.</p>
<p>3. – In conclusione, l’appello va disatteso siccome infondato; mentre è manifestamente infondata la questione di costituzionalità.</p>
<p>Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello.</p>
<p>Spese del secondo grado compensate.</p>
<p>Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo il 3 aprile 2008, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.</p>
<p>F.to: Riccardo Virgilio, Presidente<br />
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore<br />
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria il 23 settembre 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-23-9-2008-n-776/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/9/2008 n.776</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/5/2008 n.489</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-sospensiva-29-5-2008-n-489/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-sospensiva-29-5-2008-n-489/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/5/2008 n.489</a></p>
<p>Pres. Riccardo Virgilio, Est. Chiarenza Millemaggi Cogliani; Roberto Mario Sergio Commercio (avv. A.Vitale) c. Ufficio elettorale centrale nazionale per l’elezione della Camera dei deputati anno 2006, Ufficio centrale circoscrizionale per l’elezione della Camera dei deputati anno 2006 per la circoscrizione 11^ Emilia Romagna (Avv.ra distrettuale Stato di Palermo), con l’intervento</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccardo Virgilio, Est. Chiarenza Millemaggi Cogliani; Roberto Mario Sergio Commercio (avv. A.Vitale) c. Ufficio elettorale centrale nazionale per l’elezione della Camera dei deputati anno 2006, Ufficio centrale circoscrizionale per l’elezione della Camera dei deputati anno 2006 per la circoscrizione 11^ Emilia  Romagna (Avv.ra distrettuale Stato di Palermo), con l’intervento ad adiuvandum di “La Sinistra L’Arcobaleno” (avv.ti Giovanni e Gianluigi Pellegrino).</span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Elezioni politiche &#8211; immediata esperibilità della tutela giurisdizionale contro atti anteriori alla proclamazione degli eletti &#8211; Violazione degli artt. 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 della Costituzione – Non manifesta infondatezza. (G.S.)</p>
<p>E’ dubbia la legittimità costituzionale dell&#8217;art. 83/11 del D.P.R. n. 570/1960 per violazione degli articoli 3, 24, 48, 49, 51, 97 e 113 della Costituzione, se interpretato nel senso di impedire l&#8217;immediata esperibilità della tutela giurisdizionale contro gli atti elettorali anteriori alla proclamazione degli eletti. Vi sarebbe infatti soltanto tutela di merito, con esclusione della tutela cautelare solo su particolari categorie di atti, con esclusione di quelli endoprocedimentali immediatamente lesivi, posti in essere prima della proclamazione degli eletti nell&#8217;ambito del procedimento elettorale. Vi sarebbe inoltre carenza di risarcimento in forma specifica (partecipazione al procedimento elettorale del ricorrente oppure esclusione del controinteressato ammesso al procedimento elettorale). Verrebbero inoltre compromessi il diritto di difesa, di elettorato attivo e passivo, ed il diritto di partecipare alla formazione della volontà politica dei corpi amministrativi locali, secondo la disciplina tutelata agli articoli 48, 49 e 51 della Costituzione. Viene altresì leso anche l&#8217;articolo 97 della Costituzione, in quanto il deficit di tutela cautelare impedisce alle parti di ottenere l&#8217;azione correttiva del giudice quando ancora è possibile intervenire per ripristinare la legittimità dell&#8217;azione amministrativa, a maggiore garanzia della stabilità del risultato elettorale e degli organi eletti in carica. (G.S)</span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br /></b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa<br />per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>di rimessione alla Corte costituzionale</p>
<p>sul ricorso in appello n. 102 del 2008, proposto dal sig.<br />
<b>ROBERTO MARIO SERGIO COMMERCIO</b>,rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Vitale, con domicilio eletto in Palermo, via Cordova n. 76, presso la Segreteria del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regionale Siciliana;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>l’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ANNO 2006</b>, insediato presso la Suprema Corte di Cassazione, in persona del Presidente in carica, e <b>l’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ANNO 2006 PER LA CIRCOSCRIZIONE 11^ EMILIA ROMAGNA</b>, insediato presso la Corte di appello di Bologna, in persona del Presidente in carica, entrambi costituiti in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;<br />
con l’intervento ad adiuvandum di<br />
 <b>“LA SINISTRA L’ARCOBALENO”</b> in persona dei legali rappresentanti SERGIO BOCCADUTRI, GUIDO GALARDI, MARCO LION e ROBERTO SOFFRITI, anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell’avv. Ester Daina;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; sezione staccata di Catania (sez. I) &#8211; n. 2178/06 del 10 novembre 2006.<br />
Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale Anno 2006 e dell’Ufficio ElettoraLE Centrale Circoscrizionale Anno 2006, Circoscrizione 11^ Emilia Romagna;<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum de “La Sinistra L’Arcobaleno” in persona dei legali rappresentanti anche in proprio;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani;<br />
Uditi, altresì, l’avv. D. Sammartino, su delega dell’avv. A. Vitale, per l’appellante, l’avv. dello Stato Tutino per le amministrazioni appellate e l’avv. G. Pellegrino per gli intervenienti;<br />
1. Ritenuto in fatto:<br />
1. Con la sentenza in epigrafe, la Sezione I della Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto dal sig. Roberto Mario Sergio Commercio, per l’annullamento:<br />
&#8211; del provvedimento datato 7 marzo 2006 e contenuto nel processo verbale di esame di lista dei candidati, con cui l’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Bologna per l’elezione della Camera dei Deputati, Circoscrizione 11a  Emilia Romagna, ha disposto la c<br />
&#8211; del provvedimento dello stesso Ufficio Centrale Circoscrizionale datato 8 marzo 2006, con cui, nonostante la presentazione della dichiarazione in occasione dell’audizione dei delegati di lista prevista dall’art. 22 u.c. del T.U. per le elezioni della Ca<br />
&#8211; del provvedimento datato 12 marzo 2006, con il quale l’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, insediato presso la Corte Suprema di Cassazione, ha rigettato il ricorso proposto dal delegato della lista FORZA ITALIA On. avv. Isabella Bertolini avverso la- di ogni altro atto antecedente, susseguente, consequenziale o comunque connesso a quelli espressamente impugnati.<br />
Il  giudice di  primo grado, ribadendo  il  convincimento  già espresso nella decisione n. 629/2006 del 22 aprile 2006, ha ritenuto che, nel sistema delineato dal D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, sarebbe rinvenibile un esplicito riparto delle attribuzioni, tra l’Ufficio centrale nazionale (al quale sarebbe riservato il giudizio sulla ammissione delle liste e dei candidati) e le Camere chiamate a pronunciarsi sui reclami relativi alla fase dello scrutinio (art. 87), riconoscendo al primo natura di sezione specializzata del giudice ordinario, chiamata a pronunciarsi su “posizioni giuridiche fondamentali … che hanno rilievo nella fase preparatoria delle elezioni” analogamente al giudizio dell’Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di Cassazione dalla legge n. 352 del 1970 (cui è riconosciuta dalla dottrina prevalente, natura giurisdizionale).<br />
Su tale base è stata esclusa (con l’appartenenza della questione alla cognizione del giudice amministrativo) la configurabilità, altresì, di un vuoto di tutela giurisdizionale ed è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in sede di discussione in pubblica udienza.<br />
2. Con l’appello in esame, il ricorrente in primo grado:<br />
A) &#8211; sottopone a censura il procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alle proprie conclusioni:<br />
&#8211; in ordine alla natura “paragiurisdizionale” (o ibrida) del procedimento svolto davanti all’Ufficio elettorale centrale nazionale;<br />&#8211; in ordine alla sussistenza del lamentato vuoto di tutela giurisdizionale, considerata anche, al riguardo, la presa di posizione della Giunta per le elezioni per la camera dei deputati, che, espressasi (in composizione plenaria) nella seduta del 13 dicem<br />
B) &#8211; ripropone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 T.U. di cui al D.P.R. 361/1957 per violazione degli art.3, 24, comma 1, 25, comma 1 e 113 Cost.;<br />
C) &#8211; propone nuovamente, nel merito, il complesso delle censure dedotte in primo grado, assumendo, in conformità all’originale ricorso introduttivo, l’erronea interpretazione (da parte dell’Ufficio circoscrizionale e di quello nazionale) della normativa relativa alla presentazione ed ammissione di nuovi documenti (nella specie, la dichiarazione di accettazione della candidatura, nella lista FORZA ITALIA, originariamente non allegata al certificato elettorale per mero disguido materiale (perché erroneamente allegata ad altra documentazione elettorale relativa al Senato della Repubblica e consegnata nella stessa sede in limite alla scadenza dell’orario di presentazione) e tuttavia contenuta in documento con data certa (in quanto rilasciata davanti a pubblico ufficiale addì 6 marzo 2006), sollevando, in argomento, ulteriori dubbi di legittimità costituzionale;<br />
D) &#8211; conclude per l’accoglimento nel merito del ricorso di primo grado, previo, occorrendo, rinvio alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata, ovvero al giudice di primo grado, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese del giudizio.<br />
3. Intervenuti, nel giudizio di appello, “ad adiuvandum”, “La Sinistra l’Arcobaleno” in persona dei legali rappresentanti in carica, i quali hanno dichiarato di intervenire anche in proprio, e costituitisi altresì, per resistere all’appello, gli Uffici elettorali appellati, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 2 aprile 2008 e trattenuta in decisione.<br />
2. Considerato in diritto:<br />
1. Il problema della sussistenza della giurisdizione sulla materia è pregiudiziale ed assorbente.<br />2. Il giudice di primo grado è pervenuto alla soluzione negativa attraverso un ricostruzione minuziosa e pregevole che, però si discosta &#8211; salvo che per ciò che concerne la conclusione relativa del difetto assoluto di giurisdizione &#8211; dall’orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in quanto giunge ad affermare la compiutezza del sistema (e a negare, dunque, la sussistenza di un vuoto di tutela giurisdizionale quanto meno per quei soggetti per i quali si determini, in forza della esclusione dal procedimento, un arresto procedimentale che precede la fase stessa del procedimento elettorale in senso stretto) sulla base della ritenuta natura giurisdizionale (o paragiurisdizionale) della decisione emessa dall’Ufficio elettorale centrale nazionale sui ricorsi degli interessati avverso l’esclusione.<br />
Ciò in quanto l’organo stesso, in ragione della sua composizione, della sua collocazione e delle funzioni decisorie assegnatigli dall’ordinamento, si configurerebbe quale sezione specializzata della Suprema Corte di cassazione o, a tutto concedere, come organo paragiurisdizionale atipico (soluzione, questa, negata dalla Suprema Corte di cassazione e dalla stessa Corte costituzionale).<br />
3. Questo Consiglio di Giustizia Amministrativa non condivide il procedimento logico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alle proprie conclusioni &#8211; in particolare per quanto attiene la natura dell’Ufficio elettorale centrale nazionale e degli atti decisori dallo stesso emessi, ritiene di dovere prendere atto della linea interpretativa della Corte Suprema di cassazione sulla materia e, nel contempo, della definizione restrittiva dei poteri assegnati – in tale ambito – dall’art. 66 Cost. e dall’art. 87 T.U. delle elezioni della Camera, assunta di recente, in più riprese dalla Giunta delle elezioni presso la Camera dei deputati, e dall’omologo organo presso il Senato, e ritiene che nell’assetto che ne deriva, alla luce delle suddette interpretazioni, le disposizioni contenute nell’art. 23 e 87 del T.U. 30 marzo 1957 n. 361, nella parte in cui non assicurano nessuna tutela giurisdizionale (quanto meno, con connotati di effettività) delle posizioni soggettive lese dai  provvedimenti di esclusione  dal procedimento elettorale, emessi dall’Ufficio elettorale centrale nazionale, non si sottraggono al sospetto di legittimità costituzionale sollevato dall’appellante, dal momento che lasciano scoperti una larga fascia di posizioni soggettive costituzionalmente garantite, in violazione degli artt. 3, 51 primo comma, 24 primo comma, 103 primo comma e 113 della Costituzione, nonché dell’art. 117 della stessa Costituzione repubblicana nella parte in cui vincola lo Stato a legiferare nel rispetto, oltre che della Costituzione, dell’ordinamento comunitario e degli impegni assunti in ambito internazionale, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, attraverso cui deve intendersi costituzionalizzato il principio della effettività della tutela giurisdizionale.<br />
Delle ragioni che sorreggono il suddetto dubbio di legittimità costituzionale sarà detto in appresso.<br />
Immediatamente, deve essere, invece, precisato che la questione (sollevata dall’appellante e, per quanto, dallo stesso non dedotto, d’ufficio, da questo stesso consesso), assume rilievo nel presente giudizio, per via della natura dell’interesse di cui è lamentata lesione, che deve annoverarsi nell’ambito delle posizioni di interesse legittimo, secondo i criteri di ordinario riparto, individuati dalla Corte regolatrice della giurisdizione, nell’ambito differente (ma analogo, per i profili che interessano tale aspetto) delle elezioni amministrative (Cass., SS. UU., 6 febbraio 2006, n. 2451;4 maggio 2004, n. 8469; 22 gennaio 2002, n. 717; 27 gennaio 1999 n. 1), trattandosi di controversie relativa alla fase preparatoria delle operazioni elettorali ed alla esclusione di un candidato da una delle liste ammesse alla competizione per vizi della candidatura.<br />
L’interesse all’impugnazione sussiste indipendentemente dalla fase attuale di scioglimento delle Camere e della indizione dei nuovi comizi elettorali, essendo in giuoco problematiche afferenti alla effettività della tutela ed essendo, la sfera degli interessi legittimi, suscettibile di riparazione, quanto meno sotto il profilo del risarcimento del danno ingiusto, indipendentemente dalla circostanza che la relativa domanda sia stata o meno azionata nel presente giudizio (v. in fattispecie relativa ad elezioni nazionali Cass. SS.UU. 22/3/1999 n. 172).<br />
Dall’esame di ogni ulteriore questione il Consiglio deve astenersi, in questo grado del giudizio, non essendo consentito entrare nel merito delle censure dedotte in primo grado, riproposte in appello e devolute, se del caso, in sede di rinvio, all’esame del giudice di primo grado.<br />
4. Tanto premesso, occorre evidenziare l’erroneità del procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alle proprie conclusioni in ordine alla paragiurisdizionalità dei provvedimenti dell’Ufficio elettorale centrale nazionale e dello stesso organo.<br />
L’accostamento fatto, nella sentenza impugnata, agli atti di volontaria giurisdizione, non resiste alla considerazione che presupposto essenziale, acciocché possa parlarsi di volontaria giurisdizione, non è certamente che il soggetto o i soggetti chiamati a costituire l’organo appartengano all’ordine giudiziario, bensì che sussista, a livello ordinamentale, la strutturazione giurisdizionale della funzione assegnata.<br />
In altri termini, occorre che la funzione sia assegnata in forza della qualificazione giurisdizionale dell’organo, che l’art. 102 della Costituzione attribuisce al giudice (civile) in quanto operi come imparziale attuatore della legge.<br />Al di fuori di tale investitura, allorché il soggetto (o l’organo) sia esso stesso investito della “cura” dell’interesse che è “causa” del provvedimento, lo stesso è chiamato a svolgere funzioni amministrative e gli atti da esso posti in essere non possono qualificarsi altrimenti (neppure sub specie di atti di volontaria giurisdizione).<br />
Di ciò non dubita, del resto, la Corte Suprema di cassazione (per tutte, sentt. n. 2036 del 31 luglio 1967, n. 172 del 22 marzo 1999, n. 8118 del 2 aprile 2006) le cui affermazioni in ordine al difetto assoluto di giurisdizione poggia su ben altre ragioni, ovvero sull’autodichia delle Camere e sulla interpretazione estensiva dell’art. 87 del testo unico sulle elezioni della Camera (applicabile anche alle elezioni del Senato), in relazione alla disposizione di cui al citato art. 66 Cost..<br />
La verità è che il ricorso all’accostamento analogico ai provvedimenti di volontaria giurisdizione appare piuttosto dettato dalla esigenza di reperire, ad ogni costo elementi che giustifichino l’ipotesi di chiusura del sistema, a fronte di un complesso normativo che solo una interpretazione fortemente espansiva può indurre a ritenere applicabile anche alla fase preparatoria del procedimento elettorale.<br />
Ed invero, proprio su tale aspetto sono di recente intervenute determinazioni delle Giunte di Camera e Senato che hanno denegato ogni cognizione sui provvedimenti di arresto procedimentale.<br />
Nella seduta plenaria del 13 dicembre 2006, la Giunta delle elezioni per la Camera dei deputati, nel decidere (fra l’altro) sul ricorso presentato dall’attuale appellante, avverso la sua esclusione dalla lista “Forza Italia” (ovvero sul medesimo oggetto del presente giudizio), si è pronunciata nel senso che “La verifica dei titoli di ammissione degli eletti esclude per definizione che nella stessa possa ritenersi ricompresso anche il controllo sulle posizioni soggettive di coloro i quali (singoli o intere liste) non hanno affatto partecipato alla competizione elettorale. I vizi dedotti … riguardano, invece un momento della fase preliminare del procedimento elettorale (il deposito delle liste e il controllo sulla loro regolare presentazione e composizione) rimesso alla cognizione di organi appositi e i cui effetti non hanno rilievo nella successiva fase della votazione, se non sulla base di argomentazioni ipotetiche in fatto o di considerazioni di mera legittimità riguardanti il procedimento che in nessuna misura incidono sui titoli di ammissione degli eletti e che, per tali ragioni esulano del tutto dalla competenza della Giunta delle elezioni”. In considerazione di ciò la Giunta ha archiviato, per manifesta inammissibilità, il ricorso del sig. Commercio.<br />
Nello stesso senso si è pronunciata la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica, nella seduta del 26 febbraio 2008, nel decidere su ricorso avverso l’esclusione di un diverso candidato, da una delle liste per il Senato, nel collegio della Lombardia (disposta dall’Ufficio elettorale circoscrizionale e confermata dall’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di cassazione).<br />
Peraltro, la Giunta del Senato, muovendo da una approfondita analisi storico/sistematica, che rende conto delle oscillazioni della stessa giurisprudenza parlamentare fra orientamenti estensivi e restrittivi del dettato costituzionale (art. 66) – nel dichiarare il proprio difetto di competenza sulle questioni relative alla fase preparatoria del procedimento elettorale, per la parte in cui investono posizione di soggetti (o liste) esclusi – si è spinta più in là dell’omologo organo della Camera dei deputati, ricercando la “chiave” per la soluzione della questione e rinvenendola (sia pure con formula dubitativa) nella linea indicata, dalla medesima Sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, nella sentenza 22 aprile 2006 n. 629, confermata, successivamente, nella sentenza 2178/2006 oggetto del presente giudizio di appello.<br />
Viene dunque dato credito alla tesi della natura giurisdizionale dell’Ufficio elettorale centrale nazionale e della funzione esercitata, e tuttavia, né la sentenza impugnata né i pronunciamenti delle Giunte (di Camera e Senato) contengono argomenti convincenti per avallare la natura giurisdizionale (o paragiurisdizionale) dell’Ufficio in questione e dei suoi atti, in aperto contrasto con le indicazioni della Suprema Corte di Cassazione, ferma nel ritenere la natura amministrativa degli atti e dell’Ufficio e nel negare che questo sia Sezione specializzata della Cassazione civile, piuttosto qualificandolo quale “organo delle future Camere”, di identica natura degli Uffici elettorali centrali circoscrizionali, con esso istituiti non “per dichiarare od attuare una volontà di legge attraverso un procedimento in contraddittorio fra più parti, bensì per svolgere una attività diretta alla soddisfazione di un interesse generale con la osservanza della legge” (Cass., SS.UU., n. 2036 del 31 luglio 1967 e, nello stesso senso, più recente, fra le tante, n. 8118 del 6 aprile 2006).<br />
In più, il giudice di primo grado &#8211; che, peraltro, non manca di svolgere argomenti volti a contestare i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal ricorrente &#8211; sembra avere perso di vista la difficoltà, da un lato, di configurare, da punto di vista organizzativo, l’Ufficio elettorale centrale nazionale, quale Sezione specializzata della Suprema Corte e, dall’altro, che ad attribuirvi natura paragiurisdizionale atipica osta il parametro desunto dall’art. 102, comma 2, della Costituzione che vieta l’istituzione di giurisdizioni speciali.<br />In conclusione, salvo interventi legislativi che immutino la configurazione giuridica delle funzioni, gli atti dell’Ufficio in questione sono di natura amministrativa, e ciò, tanto che riguardino il procedimento in senso stretto quanto che si risolvano, nella fase preparatoria, in un arresto procedimentale, senza che sul punto possa avere efficacia vincolante il differente opinamento della Giunta del Senato (espresso, peraltro, in forma dubitativa.<br />
5. Vincolante sembra invece, a questo consesso, sotto molteplici aspetti, la presa di posizione assunta dalle Giunte delle due Camere, nello spogliarsi, in linea generale, di ogni cognizione relativa alle decisioni sugli atti preparatori dalle quali sia comunque derivata l’esclusione del candidato (o della lista) dal procedimento.<br />
La Giunta della Camera dei deputati, con la decisione di cui al comunicato presidenziale del 20 marzo 2006, ha innanzitutto negato che la Camera uscente potesse avere cognizione in ordine ad atti preparatori del futuro procedimento elettorale.<br />
L’argomento di chiusura adoperato, successivamente, con la determinazione adottata nella seduta plenaria del 13 dicembre 2006 (sostanzialmente fatta propria anche dalla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato nella seduta del 26 febbraio 2008) è che, ove la Giunta delle elezioni ritenesse di poter esaminare, nel merito, un ricorso avverso la ricusazione di una lista o di un singolo candidato, dovrebbe ammettersi conseguentemente “la possibilità di un suo accoglimento; dal che tuttavia non potrebbe in ogni caso derivare alcuna conseguenza pratica sui titoli di ammissione dei deputati proclamati (non essendovi, per mancata partecipazione alle elezioni, candidati proclamabili) se non quella – palesemente estranea alle finalità proprie della verifica dei poteri – di provocare la ripetizione delle elezioni, non solo nella circoscrizione interessata ma – tenuto conto del sistema, attualmente vigente per la Camera, di calcolo e assegnazione dei seggi unificato a livello nazionale – in tutte le circoscrizioni territoriali italiane (ad eccezione della XXVII Circoscrizione Valle d’Aosta) al fine di consentire alla lista esclusa di parteciparvi con i propri candidati.<br />
Invero, viene fatto di chiedersi quanto, in termini di autodichia, il limite così rinvenuto alle attribuzioni di ciascuna Giunta delle elezioni possa ritenersi giuridicamente vincolante per l’interprete.<br />
Lo è, certamente, in punto di fatto, dal momento che la reiterazione, da parte della Corte regolatrice, della affermazione relativa al difetto assoluto di giurisdizione (sull’argomento della sostanziale tutela delle posizioni soggettive rimessa alle stessa camere, attraverso le Giunte di rispettiva promanazione), è destinata a rimanere mera petizione di principio, che evidenzia, ma non risolve il problema della irrimediabilità (per assoluta mancanza di tutela) della lesione di posizioni soggettive costituzionalmente garantite, in una fase che, esterna al procedimento in senso stretto, vede muoversi un organo amministrativo (ancorché autorevole e coperto da garanzia di indipendenza ed eccellente professionalità, ma privo di poteri giurisdizionali e politici), senza controllo alcuno sulla legittimità dei suoi atti, né da parte degli organi di giustizia amministrativa (deputati, per legge, al controllo di legittimità), né da parte dei rami del Parlamento di cui (per costruzione teorica) sarebbe organo.<br />
6. Assume, a questo punto, rilievo l’orientamento già espresso, in materia, da questo stesso Consiglio di giustizia amministrativa (proprio con ordinanza cautelare – n. 218 del 6 aprile 2006 – emessa su appello avverso l’ordinanza che, in questo stesso giudizio, aveva pronunciato il giudice di primo grado denegando la giurisdizione), la natura amministrativa del provvedimento di esclusione dal procedimento elettorale nazionale, dall’altro affermando la giurisdizione, in materia, del giudice amministrativo.<br />
E, tuttavia, questo consesso non può fingere di ignorare che, sul punto della giurisdizione, univoco ed irremovibile è l’orientamento della Suprema Corte di cassazione, né può lasciarsi sorreggere, nel proprio convincimento, dall’isolata, recentissima adesione alla propria tesi del Consiglio di Stato, (Cons. Stato, sez. V, ordinanza n. 1774 dell’1 aprile 2008, assunta alla vigilia della udienza di trattazione del presente giudizio, tuttavia senza alcuna motivazione del mutato orientamento se non il richiamo all’ordinanza di questo Consiglio di Giustizia, n. 218 del 6 aprile 2006, sopra citata).<br />
Deve, al contrario, aderire alle indicazioni della Suprema Corte, e concludere nel senso della impossibilità di rinvenire &#8211; nel sistema stesso delineato dagli artt. 23 e 87 del T.U. n. 361 del 1957 &#8211; una disposizione, anche implicita, che assicuri, al candidato escluso dal procedimento elettorale, un’azione a tutela della posizione giuridica lesa dal provvedimento dell’Ufficio elettorale centrale nazionale.<br />
D’altra parte, l’univoco atteggiamento di chiusura a qualsiasi revisione dei provvedimenti di tal genere, a proclamazione avvenuta e nell’ambito del procedimento di cui all’art. 87 T.U, da parte delle nuove Camere, finisce con l’escludere, di fatto, ogni tipo di controllo (ovvero anche quello spettante alle Giunte sulla base del citato articolo) nei riguardi dell’organo amministrativo, che si trova, dunque ad operare in una posizione del tutto anomala.<br />
E’ lecito ritenere che le prese di posizioni delle due Giunte delle elezioni, non possano assumere forza ed efficacia di interpretazione autentica, e nulla esclude che Giunte di differenti legislature assumano contrastanti posizioni interpretative: tuttavia, gli argomenti addotti a sostegno della tesi restrittiva sono tali da fare ritenere fortemente improbabili un mutamento di rotta.<br />
Le indicazioni della Suprema Corte sono dunque destinate a rimanere lettera morta, dal momento che le Giunte si rifiutano di prendere cognizione dei ricorsi (o meglio, reclami) avverso i provvedimenti di esclusione emessi dall’Ufficio nazionale e non vi è un giudice che possa risolvere il problema, in quanto, fra l’altro, quale che sia la tipologia del conflitto che, per tale verso, viene a determinarsi, fra Cassazione e Giunte, non sembra che la Corte Costituzionale sia in qualche modo intenzionata a risolverlo (si veda Corte costituzionale, ordinanza n. 117 del 23 marzo 2006).<br />
Emerge, pertanto, nella sua reale consistenza, il vuoto di tutela giurisdizionale nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il candidato incorra in un arresto procedimentale che gli preclude la partecipazione alla competizione elettorale.<br />
Ciò avvalora il dubbio di illegittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del T.U. di cui al D.P.R.361 del 1957 per violazione degli artt. 3, 51 primo comma, 24 primo comma, 103 primo comma, e 113 della Costituzione, nonché dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.<br />
Ed infatti tali articoli, nella parte di interesse, ledono il diritto di elettorato passivo (art. 51, comma 1, Cost.), in relazione all’art. 24 della Costituzione, che garantisce a ciascun cittadino la tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi.<br />
La suddetta lesione è irragionevole ed immotivata a fronte della natura amministrativa dell’organo cui è rimesso il potere di determinare l’arresto procedimentale, e della differente posizione nella quale vengono a trovarsi gli aspiranti a cariche elettive, nell’ambito delle elezioni amministrative, con evidente violazione degli art. 3, 103 e 113, dal momento che sottraggono al giudice naturale il controllo sulla legittimità della lesione dell’interesse legittimo senza che di ciò si rinvenga giustificazione nella formula dell’art. 66 Cost., la quale non ricomprende, nel proprio ambito, il controllo sulle posizioni di soggettive esclusi per motivi procedimentali.<br />
Sotto differente profilo, le norme citate violano l’art. 117, che impone al legislatore nazionale di operare nel rispetto (oltre che della Costituzione, anche) dei vincoli derivanti dalle norme comunitarie e dagli obblighi internazionali, con riferimento all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che imprime valore costituzionale all’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale.<br />
7. Il giudizio, pertanto, deve essere sospeso e gli atti devono essere inviati alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale sopra formulata.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale:<br />
&#8211; solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 ed 87 del D.P.R. 30 marzo 1957, contenente approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della camera dei deputati &#8211; nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità<br />
&#8211; per l’effetto, rinviata ogni decisione in rito, nel merito ed in relazione alle spese, sospende il presente giudizio di appello e ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;<br />
&#8211; ordina che a cura della Segreteria di questo Consiglio, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 2 aprile 2008 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Chiarenza Millemaggi Cogliani, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.</p>
<p>F.to: Riccardo Virgilio, Presidente<br />
F.to: Chiarenza Millemaggi Cogliani, Estensore<br />
F.to: Loredana Lopez, Segretario</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 29 maggio 2008</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2008 n.2227</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-4-2008-n-2227/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. f.f. Lamberti, Est. Marchitiello; Cafarelli Pietro nq soggetto presentatore lista regionale, Grillo Valeria nq soggetto candidato carica pres. lista regionale (avv.ti A.Pascolo, E.Massaro e M.Paoletti) c. Ufficio centrale reg. elezioni pres. e consiglio reg. Friuli Venezia Giulia (n.c.), Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (avv. M.Delneri), Russo Francesco, Acerbi Silvia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-4-2008-n-2227/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2008 n.2227</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-22-4-2008-n-2227/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2008 n.2227</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. Lamberti, Est. Marchitiello; Cafarelli Pietro nq soggetto presentatore lista regionale, Grillo Valeria nq soggetto candidato carica pres. lista regionale (avv.ti A.Pascolo, E.Massaro e M.Paoletti) c. Ufficio centrale reg. elezioni pres. e consiglio reg. Friuli Venezia Giulia (n.c.), Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (avv. M.Delneri), Russo Francesco, Acerbi Silvia (n.c.).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Elezioni amministrative – esclusione di lista – ricorso anteriore all’ultimazione delle operazioni elettorali – inammissibilita’ – tutela cautelare – rigetto. (G.S.)</p>
<p>In materia elettorale va respinta l’istanza cautelare avverso il provvedimento che ricusa una lista ad elezioni comunali: sono infatti inammissibili il ricorso e la domanda cautelare proposti anteriormente alla proclamazione degli eletti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 2227/08<br />
Registro Generale: 2827/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. f.f. Cesare Lamberti<br /> Cons. Claudio Marchitiello Est.<br />Cons. Caro Lucrezio Monticelli<br /> Cons. Aniello Cerreto<br /> Cons. Giancarlo Giambartolomei</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Aprile 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto dai signori:<br />
<b>CAFARELLI PIETRO</b> NQ SOGGETTO PRESENTATORE LISTA REGIONALE e <b>GRILLO VALERIA</b> NQ SOGGETTO CANDIDATO CARICA PRES. LISTA REG.rappresentati e difesi:<br />
  dall’Avv.ssa  ALESSANDRA PASCOLO,   dall’Avv.ssa  ELIANA MASSARO,   e dall’Avv.  MARCO PAOLETTIcon domicilio  eletto in RomaVIA FILIPPO CORRIDONI N. 14   presso l’avv. MARCO PAOLETTI</p>
<p align=center>contro</p>
<p>
<b>l’UFF.CENTRALE REG.ELEZIONI PRES. E CONSIGLIO REG. FRIULI V.G.</b>non costituitosi;<br />
la <b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>rappresentata e difesa:dall’Avv.ssa  MICHELA DELNERIcon domicilio  eletto in RomaPIAZZA COLONNA, 355presso l’ UFFICIO DISTACCATO della REG.FRIULI VENEZIA GIULIA</p>
<p>il sig. <b>RUSSO FRANCESCO </b><br />
non costituitosi;<br />
la signora <b>ACERBI SILVIA</b>non costituitasi;<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE  n. 67/2008, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE COMPETIZ. ELETT. LISTE CIRCOSCRIZIONALI “AUTONOMIA PER LA NOSTRA TERRA”;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della:<br />
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
Udito il relatore Cons. Claudio Marchitiello e udito, altresì, per la parte l’avv.ssa Michela Delneri;</p>
<p>Ritenuto, in conformità dei principi afferenti dall’Adunanza Plenaria del 24.11.2005, n. 10, che gli atti endoprocedimentali finalizzati alla proclamazione degli eletti nelle elezioni amministrative non possono essere autonomamente impugnabili ma possono essere impugnati solo con l’atto finale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2827/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.2960</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-4-2008-n-2960/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-4-2008-n-2960/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.2960</a></p>
<p>Pres. Pugliese, rel. Cogliani; Partito della Democrazia Cristiana, Bordi, Mancuso (avv.ti Di Martino, Frascaroli e Schiano) c. Ministero dell’Interno, Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione, Ufficio elettorale regionale del Lazio, Senato della Repubblica (Avv.ra Stato) e nei confronti UDC – Unione dei democratici cristiani (avv.ti Galoppi e Martuccelli).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-4-2008-n-2960/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.2960</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-4-2008-n-2960/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.2960</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese, rel. Cogliani; Partito della Democrazia Cristiana, Bordi, Mancuso (avv.ti Di Martino, Frascaroli e Schiano) c. Ministero dell’Interno, Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione, Ufficio elettorale regionale del Lazio, Senato della Repubblica (Avv.ra Stato) e nei confronti UDC – Unione dei democratici cristiani (avv.ti Galoppi e Martuccelli).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – elezioni politiche &#8211;  ammissione liste e contrassegni &#8211; controversia – competenza della Giunta delle elezioni. (G.S.)</p>
<p>L’autodichia di ciascuna Camera, definita nel suo contenuto di principio dall’art. 66 della Costituzione a salvaguardia dell’autonomia del Parlamento e nel rispetto del principio della separazione dei poteri, e che ha trovato significativa e specifica regolamentazione nel DPR n.361 del 1957, ricomprende perciò nel suo ambito l’accertamento della legittimità di tutte le operazioni elettorali e, quindi, anche di quelle ricomprese nella fase precedente lo svolgimento della competizione elettorale vera e propria e in quella successiva. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE  II BIS </b></p>
<p>Reg. Sent.:2960/08<br />       Reg.Gen.:2419/08</p>
<p>nelle persone dei Magistrati<br />
Eduardo PUGLIESE   Presidente<br />   Solveig  COGLIANI   Componente<br />Mariangela CAMINITI  Componente &#8211; Relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso RG. n.2419/2008 proposto dal <b>PARTITO della DEMOCRAZIA CRISTIANA</b>, in sigla DC, con sede in Roma, alla piazza del Gesù, n.46, in persona del Segretario amministrativo e legale rappresentante p.t. nonché dal dott. Marco BORDI  e dall’avv. Pierluigi MANCUSO, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo DI MARTINO, Ruggero FRASCAROLI e Angelo SCHIANO ed elettivamente domiciliati con gli stessi in Roma, alla via del Babuino, n.107, presso lo studio di quest’ultimo,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>, in persona del Ministro p.t.,<br />&#8211; <b>l’UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE</b>, presso la  CORTE di CASSAZIONE , in persona del legale rappresentante p.t.,<br />&#8211; <b>l’UFFICIO ELETTORALE REGIONALE  del LAZIO</b>, presso  la Corte d’Appello di Roma, in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
&#8211; il <b>SENATO  della  REPUBBLICA</b>, in persona dell’On.le Presidente legale rappresentante p.t.,<br />tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui  sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti<br />
dell’<b>UDC &#8211; UNIONE dei DEMOCRATICI CRISTIANI </b>e dei <b>DEMOCRATICI di CENTRO</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati  Giovanni Galoppi e Carlo  Martuccelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in ROMA , al Piazzale Don Minzoni, n.9,</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />e previo decreto presidenziale (ex art.21, comma 9, della Legge n.1034 del 1971 e succ. mod.)<br />
 &#8211; della decisione dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione n. 9 dell’8 marzo 2008, con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta dal ricorrente Partito avverso il provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n. 15600/EP/45;<br />
&#8211; del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali &#8211; Direzione Centrale dei Servizi Elettorali che ha invitato a sostituire il contrassegno presentato al n. 45 il 29 febbraio 2008;<br />
&#8211; della decisione dell’Ufficio Elettorale Regionale del Lazio presso la Corte di Appello di Roma del 10marzo 2008, con la quale in conseguenza dei predetti provvedimenti la lista del Partito della Democrazia Cristiana non è stata ammessa alle Elezioni Pol<br />
&#8211; del provvedimento dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale del 12 marzo 2008, di rigetto per inammissibilità dell’istanza di revoca in autotutela del provvedimento n. 9 dell’8 marzo 2008;<br />
&#8211; di ogni altro atto agli stessi strettamente connesso, presupposto e/o conseguente.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />
 Visto il decreto presidenziale cautelare n. 1509/2008, in data 14 marzo 2008, che ha rigettato l’istanza di misure cautelari provvisorie  e ha fissato la trattazione di detta domanda alla Camera di consiglio del 20 marzo 2008;<br />
Vista l’ordinanza n. 1618/2006, pronunciata nella Camera di consiglio del 20 marzo 2008, con la quale è stata respinta la suindicata domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />
Vista l’ordinanza n.1744/2008 del Consiglio di Stato, sez. V, pronunciata nella Camera di consiglio del 1° aprile 2008, con la quale è stata riformata la predetta ordinanza e accolta l’istanza cautelare in primo grado;<br />
Visto il decreto presidenziale  del 2 aprile 2008 che ha fissato la discussione del presente ricorso  all’udienza pubblica straordinaria dell’8 aprile 2008;<br />
All’odierna udienza pubblica straordinaria, relatore  il 1^ Referendario Mariangela Caminiti e uditi, altresì, i difensori delle parti presenti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>1. La questione che viene in decisione verte sulla domanda, da parte del Segretario amministrativo e legale rappresentante del Partito della Democrazia Cristiana, sig. A. Lizzi nonché del dott. M. Bordi, quale presentatore del simbolo n.45 Democrazia Cristiana per le elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, e dell’avv. P. Mancuso, nella qualità di capolista della lista presentata all’Ufficio Elettorale Regionale del Lazio presso la Corte d’Appello di Roma,  dell’annullamento dei seguenti atti:<br />
&#8211; provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali, in data 3 marzo 2008, prot. n. 15600/EP/45, con cui il Direttore della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha invitato il dott. Bordi a sostituire il contrassegn<br />
 &#8211; della decisione dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, presso la Corte Suprema di Cassazione n.9 dell’8 marzo 2008, con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta dal ricorrente Partito avverso il suddetto provvedimento del Ministero dell’Interno del 3 marzo 2008, prot. n. 15600/EP/45;<br />
&#8211; della decisione dell’Ufficio Elettorale Regionale del Lazio presso la Corte di Appello di Roma del 10 marzo 2008, con la quale in conseguenza dei predetti provvedimenti la lista del Partito della Democrazia Cristiana è stata ricusata e, quindi, non è st<br />
&#8211; del provvedimento dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale del 12 marzo 2008, di rigetto per inammissibilità dell’istanza di revoca in autotutela del provvedimento n. 9 dell’8 marzo 2008.<br />
I ricorrenti hanno affidato il gravame ai seguenti articolati mezzi di impugnazione:<br />
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge e dei principi generali relativi alla predisposizione, presentazione ed approvazione dei contrassegni di lista per la partecipazione ai comizi elettorali, con particolare riguardo all’art.14, commi 3, 4 e 6 del DPR 30 marzo 1957, n. 361;<br />
2) Eccesso di potere sotto tutti i suoi profili sintomatici ed in particolare per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di trattamento, motivazione erronea, perplessa e carente;<br />
3) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del disposto del Giudice Ordinario in merito al diritto ad utilizzare nome e simbolo della Democrazia Cristiana; eccesso di potere, violazione di legge;<br />
4) Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione.<br />
Inoltre, parte ricorrente, con il presente ricorso ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell’art.16 del DPR 30 marzo 1957, n.361, nella parte in cui non prevede la possibilità di azione giudiziaria nei confronti della decisione emessa dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale sull’opposizione proposta contro il provvedimento del Ministero dell’Interno che ricusa un contrassegno elettorale presentato per le elezioni politiche.<br />Si sono costituite in giudizio le parti intimate  per resistere al ricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito sostenendo, comunque, l’infondatezza dello stesso nel merito.<br />
Con decreto presidenziale cautelare n. 1509/2008, in data 14 marzo 2008, il Presidente di questa sezione  ha rigettato l’istanza di misure cautelari provvisorie  e ha fissato la trattazione di detta domanda alla Camera di consiglio del 20 marzo 2008.<br />
In seguito, con ordinanza n. 1618/2008, pronunciata nella Camera di consiglio del 20 marzo 2008, questa Sezione ha respinto la suindicata domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
Avverso detta ordinanza n. 1618/2008  i ricorrenti hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Stato il quale, con ordinanza, sez. V,  1° aprile 2008, n.1744, ha riformato la predetta ordinanza impugnata e per l’effetto ha accolto l’istanza cautelare in primo grado disponendo, altresì, l’ammissione della lista appellante alla consultazione elettorale del 13 e 14 aprile 2008.<br />
Con istanza in data 2 aprile 2008, il Ministero dell’Interno e il Senato della Repubblica, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, hanno formulato apposita richiesta di fissazione immediata dell’udienza di discussione del ricorso in esame, a seguito della predetta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1618/2008, atteso l’interesse degli istanti affinchè si pervenga ad una immediata decisione nel merito, essendo già decorsi i termini per il deposito delle controdeduzioni ai sensi dell’83/11 del DPR n. 570 del 1960, decorrenti dalla notifica del ricorso introduttivo.<br />
Alla  pubblica udienza  dell’8 aprile 2008, la causa dopo la discussione è stata trattenuta in decisione.<br />
2. In via pregiudiziale, all’odierna udienza  le parti ricorrenti hanno eccepito che: &#8211; la fissazione dell’udienza non potesse essere chiesta dalle Amministrazioni resistenti costituite in giudizio bensì dal solo ricorrente; &#8211; l’udienza non potesse essere fissata in termini così brevi, tenuto conto del disposto dell’art. 23, terzo comma, della legge Tar.<br />
Al riguardo, osserva il Collegio, quanto alla prima questione, che il primo comma dell’art. 23  Legge Tar, con disposizione di carattere generale dispone testualmente che la discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall’amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.<br />
Conseguentemente, l’obiezione non appare condivisibile attesa la chiara indicazione della norma  riguardo le parti che possono richiedere la discussione del gravame: nel caso specifico, detta richiesta è stata avanzata dall’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni evocate.<br />
Quanto alla seconda questione, occorre osservare che, nel caso di specie, questo Tribunale, a fronte del ricorso introduttivo, ha provveduto a trattare lo stesso – dal punto di vista processuale – quale ricorso elettorale ex D.P.R. n. 570 del 1960. Ne è testimonianza il decreto presidenziale n. 1509/2008, adottato nella fase cautelare per la fissazione della relativa Camera di consiglio. Parte ricorrente non ha avuto al riguardo nulla da obiettare all’epoca, traendo anzi pieno vantaggio dalla opportunità offerta da quel rito elettorale di una trattazione assolutamente sollecita dell’incidente cautelare. Parte ricorrente, inoltre, nulla risulta aver avuto da eccepire né nella Camera consiglio cautelare di primo grado né in quella successivamente fissata nella fase di appello. Non risulta, perciò, affatto persuasiva l’odierna eccezione in rito sopra riassunta. In ogni caso, merita osservare che secondo giurisprudenza consolidata la questione pregiudiziale dell’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione (come di seguito rilevata) è tale da assorbire le altre questioni, “comprensive di quelle aventi natura processuale”, attinenti alla vicenda sottoposta al giudice  incompetente (cfr. Cass., SS.UU. civili, 3 maggio 2005, n. 9107).<br />
3. Il Collegio reputa poi condivisibile l’eccezione  sollevata dall’Avvocatura dello Stato  relativamente al difetto di legittimazione passiva del Senato della Repubblica riguardo alla causa in esame, atteso che nessuno dei provvedimenti impugnati  è stato adottato da tale Organo. Pertanto, va dichiarata l’estromissione dal giudizio in esame del Senato della Repubblica.<br />
4. Sempre in via pregiudiziale, vanno esaminati i profili di inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione eccepiti dalle parti resistenti e invece esclusi dai ricorrenti.<br />
Al riguardo, si osserva  che la questione è stata ripetutamente affrontata e decisa da questa Sezione in numerose pronunce (cfr. ex multis, n. 3397 del 2006; n. 7412 del 2007) e, da ultimo, con sentenza  27 febbraio 2008, n.1855, confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1053.  Da tale orientamento il Collegio ritiene di non doversi discostare.<br />
Va innanzitutto premesso che l’ordinamento riserva a ciascuna delle Camere la risoluzione delle questioni relative alle elezioni dei propri componenti, assegnando alle stesse l’autodichia, ciò ai sensi dell’art.66 della Costituzione, che prescrive espressamente che “Ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.”.<br /> Per la Camera dei Deputati statuisce, poi, l’art. 87 del T.U. delle norme per la sua elezione, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361: “Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente”.  Per il Senato della Repubblica, la regolamentazione della sua elezione è contenuta nel T.U.  di cui al D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533; tuttavia, per ciò che non è disciplinato da detto decreto, l’art. 27 opera un espresso rinvio alle disposizioni, in quanto applicabili, del T.U. delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato col menzionato D.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni.<br />
Il Collegio ritiene che l’ordinanza del Consiglio di Stato n.1744 del 2008, che ha accolto la domanda di sospensione dei ricorrenti per la riforma dell’ordinanza di questa sezione n.1618/2008, non possa essere condivisa. Essa, infatti, sembra supporre, con riferimento alla normativa anzidetta, l’esistenza di una lacuna riguardo la disciplina delle  controversie relative alla fase antecedente le elezioni. Tale lacuna verrebbe poi desunta dalla decisione della Corte Costituzionale n.117/2006.<br />
Al riguardo, il Collegio rileva che la Corte Costituzionale nell’ordinanza 23 marzo 2006, n.117 non ha affermato l’esistenza di un vuoto normativo riguardo la disciplina di dette controversie. All’opposto, una volta investita per risolvere un conflitto tra poteri dello Stato, ha affermato, invece, l’esistenza di un giudice anche per queste controversie relative alla fase prodromica (e in particolare, alla presentazione delle liste) delle elezioni politiche. L’unico dubbio che residuava riguardava la competenza,  e cioè se il giudice competente fosse il Giudice amministrativo o la Giunta per le elezioni, alla quale la Corte Costituzionale, nell’anzidetta decisione, ha espressamente riconosciuto la natura di organo avente natura giurisdizionale. Il Giudice delle leggi traeva da ciò la coerente conseguenza, nel senso che il giudizio proposto davanti a sé ed inteso ad affermare il potere giurisdizionale del Giudice amministrativo sulla materia, riguardava in realtà un conflitto negativo di giurisdizione ex art.362 del codice di procedura civile (e non un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato) &#8211; e ciò in quanto entrambi i giudici (Giunta per le elezioni e Giudice amministrativo) si erano dichiarati sforniti di giurisdizione &#8211; per la risoluzione del quale detta Corte Costituzionale declinava ogni competenza essendo un giudizio che, ai sensi della citata norma, andava demandato alla competenza esclusiva del giudice della giurisdizione.<br />Conseguentemente, investite a loro volta per la questione, le Sezioni Unite della Cassazione con le decisioni 6 aprile 2006, n.8118 e n.8119 hanno affermato il difetto assoluto di giurisdizione sia del Giudice ordinario che del Giudice amministrativo riguardo le controversie relative agli atti degli Uffici elettorali circoscrizionali e centrali, con riferimento particolare al regolare svolgimento delle operazioni elettorali. In tali pronunce, le Sezioni Unite hanno escluso che le posizioni soggettive fondamentali che hanno rilievo in questa fase preparatoria delle elezioni …siano prive di tutela nel disegno costituzionale che rimette a ciascuna Camera la convalida delle proprie elezioni e quindi delle operazioni elettorali che le hanno precedute con un giudizio definitivo sui reclami avverso la ricusazione delle liste e sugli effetti di questi provvedimenti in ordine alla convalida delle elezioni.<br />
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio ritiene che sia stata definitivamente acclarata dal giudice competente, con argomentazioni condivisibili, l’esistenza di una riserva di carattere giurisdizionale a ciascuna Camera per la risoluzione di tutte le questioni relative alle elezioni dei propri componenti (c.d. autodichia) e che va, quindi, escluso, un vuoto di tutela. Pertanto, si evidenzia che, allo stato, non residuano margini ermeneutici che consentano di discostarsi dalle pronunce anzidette. La riserva, che il vigente ordinamento costituzionale ha attribuito al Parlamento a salvaguardia della sua autonomia in materia di convalida delle elezioni che lo riguardano, riposa, infatti, sul principio della separazione dei poteri e si traduce nel conferimento a quei corpi politici, quali sono la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, di una funzione giurisdizionale che per sua natura sarebbe di competenza di giudici terzi, vale a dire estranei agli organi titolari del potere legislativo.<br />
Tale riserva, peraltro, può avere significato ed efficacia se estesa all’intero procedimento elettorale poiché, in caso contrario, come dimostra la vicenda in esame, l’intervento ex ante  ovvero ex post di un giudice esterno rischierebbe di vanificare il fondamento della riserva medesima.<br />
L’autodichia di ciascuna Camera, definita nel suo contenuto di principio dall’art. 66 della Costituzione a salvaguardia dell’autonomia del Parlamento e nel rispetto del principio della separazione dei poteri, e che ha trovato significativa e specifica regolamentazione nel DPR n.361 del 1957, ricomprende perciò nel suo ambito l’accertamento della legittimità di tutte le operazioni elettorali e, quindi, anche di quelle ricomprese nella fase precedente lo svolgimento della competizione elettorale vera e propria e in quella successiva.<br />
L’art. 87, primo comma,  del DPR 361 del 1957  reca, infatti, una formulazione di tale ampiezza da confermare che effettivamente la verifica della regolarità delle operazioni elettorali debba avere inizio dalla fase dell’indizione dei comizi e terminare con quella della proclamazione degli eletti.<br />
Le argomentazioni innanzi esposte, pregiudiziali sotto il profilo logico-giuridico, e che portano a concludere per il difetto di giurisdizione  del giudice amministrativo, non consentono di affrontare la prospettata eccezione di costituzionalità con riferimento all’art.16 del DPR 30 marzo 1957, n.361.In conclusione, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />Le spese del giudizio possono essere compensate per giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione II bis, previa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del Senato della Repubblica, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la  presente  sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’8 aprile 2008.<br />
Eduardo  PUGLIESE     Presidente<br />
Mariangela   CAMINITI     Relatore</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/4/2008 n.1871</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-8-4-2008-n-1871/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Est. Iannotta; Corvasce (avv. Panariti) c. Ministero Interno (avv. Giannuzzi), Fassino (avv. Ricci). Elezioni – elezioni politiche &#8211; Ammissione di lista – Controversia – Competenza della Giunta delle Elezioni. (G.S.) Elezioni – elezioni politiche &#8211; Ammissione di lista – Diniego – Lesione di diritto soggettivo – Giurisdizione del giudice</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Iannotta; Corvasce (avv. Panariti) c. Ministero Interno (avv. Giannuzzi), Fassino (avv. Ricci).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – elezioni politiche &#8211; Ammissione di lista – Controversia – Competenza della Giunta delle Elezioni. (G.S.)<br />
  Elezioni – elezioni politiche &#8211; Ammissione di lista – Diniego – Lesione di diritto soggettivo – Giurisdizione del giudice amministrativo – Esclusione &#8211; Giunta delle Elezioni – Diniego di cognizione – irrilevanza. (G.S.)</p>
<p>Elezioni – elezioni politiche &#8211; Ammissione di lista – Controversia – Competenza della Giunta delle Elezioni. (G.S.)<br />
  Elezioni – elezioni politiche &#8211; Ammissione di lista – Diniego – Lesione di diritto soggettivo – Giurisdizione del giudice amministrativo – Esclusione &#8211; Giunta delle Elezioni – Diniego di cognizione – irrilevanza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1871/08<br />
Registro Generale: 2673/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Raffaele Iannotta Est.<br />  Cons. Cesare Lamberti<br /> Cons. Caro Lucrezio Monticelli<br /> Cons. Francesco Caringella<br />Cons. Nicola Russo<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2008.<br />
Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto dal sig.:<br />
<b>ANTONIO CORVASCE IN PR. </b>E <b>Q.PRES.NAZ.DEMOCRATICI DI SINISTRA </b><br />
rappresentato e difeso dall’:Avv.  PAOLO PANARITIcon domicilio  eletto in RomaVIA CELIMONTANA, 38  pressol’avv. PAOLO PANARITI</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>rappresentato e difeso dall’:Avv.  MASSIMO GIANNUZZIcon domicilio  eletto in RomaVIA DEI PORTOGHESI, 12pressol’AVVOCATURA DELLO STATOl’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALEnon costituitosi;<br />
il sig. <b>D&#8217;ALEMA MASSIMO Q.EX PRESIDENTE NAZ.DEMOCRATICI DI SINISTRA </b><br />
non costituitosi;<br />
il <b>PARTITO DEMOCRATICO </b><br />
non costituitosi;<br />
e nei confronti<br />del sig. <b>FASSINO PIERO Q.EX SEGR.POLITICO NAZ.DEMOCRATICI DI SINISTRA </b><br />
rappresentato e difeso dall’avv.EMILIO RICCIVIA PALERMO N 18presso l’avv. EMILIO RICCI<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II BIS  n. 1608/2008, resa tra le parti, concernente RICUSAZIONE CONTRASSEGNO E  DINIEGO  AMMISS. LISTA  ELETTORALE DEMOCR. DI SINISTRA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado, contestualmente al ricorso di primo grado n. 2322-2008;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />e del sig. EMILIO RICCI<br />
Udito il relatore Pres. Raffaele Iannotta. Uditi gli avvocati Mucci per delega di Panariti, l’avvocato dello Stato Borgo, e Ricci;<br />  Considerato che l’attuale controversia cautelare riguarda il diniego di ammissione della lista presentata, per conto del partito “Democratici di Sinistra” alle elezioni politiche 2008;<br />che giusta la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite – 6 aprile 2006 n. 8118, le controversie sull’ammissione delle liste all’elezione per le Camere del Parlamento esulano dagli ambiti della giurisdizione civile e di quella amministrativa;<br />che secondo tale giurisprudenza è riservata “…alla cognizione della Giunta delle Elezioni della Camera…la convalida di tutte le operazioni elettorali comprese quelle di ammissione della lista”<br />
che l’espressione da parte della Giunta delle Elezioni dell’avviso, secondo il quale la controversia sulla ricusazione del contrassegno di lista nella fase preparatoria delle elezioni, come nel caso di specie, esula dalla cognizione della giunta (cfr verbale seduta Giunta delle elezioni – 7 novembre 2006 – p. 8), non importa la prospettabilità della giurisdizione amministrativa rispetto a tale controversia;<br />
che il diniego di ammissione della lista, con il contrassegno presentato, senza accogliere l’invito, formulato dall’Amministrazione dell’Interno ad apportare modifiche, incide su posizioni di diritto soggettivo;<br />
che la presentazione delle liste, pur essendo parte di un procedimento amministrativo, è da identificare come modo di essere del diritto a sollecitare la scelta da parte dell’elettorato in vista della preposizione agli uffici di parlamentare;<br />
che in difetto di una normativa di attribuzione alla cognizione al giudice amministrativo delle controversie su diritti soggettivi, che non siano complementari a interessi legittimi, non è prospettabile la giurisdizione dello stesso giudice;<br />
che l’appello suindicato deve essere respinto, con la sostanziale conferma sia pure con diversa motivazione, della ordinanza censurata con l’appello in esame.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 2673/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 08 Aprile 2008<br />
IL PRESIDENTE ed ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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