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	<title>Elezioni-Rappresentanza politica Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Elezioni-Rappresentanza politica Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L’istituto moderno-occidentale della rappresentanza politica</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:31:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/listituto-moderno-occidentale-della-rappresentanza-politica/">L’istituto moderno-occidentale della rappresentanza politica</a></p>
<p>Capitolo I L’analisi 1.2. La definizione della rappresentanza [1] La rappresentanza è la conclusione di un negozio giuridico [2] (la manifestazione cosciente e volontaria di un proprio intento, a cui l’ordinamento giuridico [3] riconnette quegli effetti ritenuti necessari o convenienti alla sua miglior realizzazione in forma giuridica), da parte di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/listituto-moderno-occidentale-della-rappresentanza-politica/">L’istituto moderno-occidentale della rappresentanza politica</a></p>
<p align=center><b><i>Capitolo I<br />
L’analisi</i></b></p>
<p><b>1.2.	La definizione della rappresentanza [1]</b> <br />
La rappresentanza è la conclusione di un negozio giuridico [2] (la manifestazione cosciente e volontaria di un proprio intento, a cui l’ordinamento giuridico [3] riconnette quegli effetti ritenuti necessari o convenienti alla sua miglior realizzazione in forma giuridica), da parte di un soggetto (il rappresentante), per conto (nell’interesse) di un altro soggetto (il rappresentato o dominus) e nei confronti di un terzo.</p>
<p><b>1.3.	La classificazione della rappresentanza <br />
<i>1.3.1.	Generalità</i></b><br />
La rappresentanza si distingue in individuale e collettiva, di interessi e di volontà, organica e soggettiva nonché legale e volontaria.</p>
<p><b><i>1.3.2.	Individuale e collettiva</i></b><br />
La rappresentanza individuale è la rappresentanza il cui interesse è individuale, cioè appartenente a un individuo.<br />
La rappresentanza collettiva è la rappresentanza il cui interesse è collettivo, cioè appartenente a una collettività, e si distingue in generale, che è quella il cui interesse è universale, cioè appartenente alla totalità dei componenti della collettività, e speciale, che è quella il cui interesse è particolare, cioè appartenente a una parte – maggioritaria (l’interesse maggioritario) o minoritaria (l’interesse minoritario) – dei componenti della collettività.</p>
<p><b><i>1.3.3. 	Di interessi e di volontà</i></b><br />
La rappresentanza di interessi è la rappresentanza il cui interesse è oggettivo, cioè interpretato dal rappresentante.<br />
La rappresentanza di volontà è la rappresentanza il cui interesse è soggettivo, cioè interpretato dal rappresentato.</p>
<p><i><b>1.3.4.	Organica e soggettiva</b></i><br />
La rappresentanza organica è la rappresentanza il cui rappresentante è un organo di una persona giuridica[4] e il cui rappresentato è tale persona giuridica.<br />
La rappresentanza soggettiva è la rappresentanza il cui rappresentante è un soggetto giuridico e il cui rappresentato è un altro soggetto giuridico e si distingue in diretta, che è quella il cui rappresentante agisce in nome altrui (con immediata destinazione degli effetti giuridici sul patrimonio del rappresentato) (il potere di spendere il nome altrui o contemplatio domini), e indiretta, che è quella il cui rappresentante agisce in nome proprio (con immediata destinazione degli effetti giuridici sul patrimonio del rappresentante e con obbligo di successivo ritrasferimento degli stessi sul patrimonio del rappresentato).</p>
<p><i><b>1.3.5.	Legale e volontaria</b></i><br />
La rappresentanza legale è la rappresentanza il cui potere è conferito e regolato dalla legge[5].<br />
La rappresentanza volontaria è la rappresentanza il cui potere è conferito e regolato dal rappresentato.</p>
<p><b>1.4.	La definizione della rappresentanza politica [6]</b><br />
La rappresentanza politica è la rappresentanza di uno Stato di democrazia classica [7].</p>
<p><b>1.5.	La classificazione della rappresentanza politica</b> <br />
La rappresentanza politica si distingue in autoritaria, democratica e mista.<br />
La rappresentanza politica autoritaria è la rappresentanza politica, sul piano sostanziale, generale e di interessi nonché, sul piano formale, organica e legale.<br />
Da quanto s’è detto, discendono i seguenti corollari: <br />
sul piano sostanziale, che il rappresentante e il rappresentato consistono, rispettivamente, nel governante e nella totalità dei governati e che l’atto rappresentativo può prescindere dall’elezione;  <br />
nonché, sul piano formale, che il rappresentante e il rappresentato costituiscono un unico soggetto giuridico e che il rapporto rappresentativo è disciplinato da un accordo morale (regolato da norme morali [8]) (il mandato non imperativo): sicché, il precetto rappresentativo ha un carattere morale e la sanzione rappresentativa non può superare la mancata conferma.<br />
La rappresentanza politica autoritaria, pertanto, è caratterizzata dal potere del rappresentante politico di disattendere totalmente le promesse elettorali.<br />
La rappresentanza politica democratica è la rappresentanza politica, sul piano sostanziale, speciale e di volontà nonché, sul piano formale, soggettiva e volontaria.<br />
Da quanto s’è detto, discendono i seguenti corollari: <br />
sul piano sostanziale, che il rappresentante e il rappresentato consistono, rispettivamente, nell’eletto e nella maggioranza degli elettori e che l’atto rappresentativo non può prescindere dall’elezione;  <br />
nonché, sul piano formale, che il rappresentante e il rappresentato costituiscono due soggetti giuridici distinti e che il rapporto rappresentativo è disciplinato da un accordo giuridico (regolato da norme giuridiche) (il mandato imperativo): sicché, il precetto rappresentativo ha un carattere giuridico e la sanzione rappresentativa non può superare la revoca.<br />
La rappresentanza politica democratica, pertanto, è caratterizzata dal dovere del rappresentante politico di rispettare totalmente le promesse elettorali.<br />
La rappresentanza politica mista è la rappresentanza politica, in tutto o in parte, autoritaria o democratica.<br />
La rappresentanza politica mista, pertanto, è caratterizzata dalla libertà del rappresentante politico di obbligarsi o meno a rispettare, in tutto o in parte, le promesse elettorali.</p>
<p><b>1.6.	La connotazione della rappresentanza politica vigente nelle democrazie moderne e occidentali</b> <br />
La rappresentanza politica normalmente vigente nelle democrazie moderne e occidentali [9] ha un carattere essenzialmente autoritario [10].</p>
<p align=center><b>Capitolo II<br />
LA CRITICA</b></p>
<p><b>2.1.	Introduzione</b><br />
La critica del concetto moderno-occidentale della rappresentanza politica si è sviluppata essenzialmente secondo due contrapposte teorie, quella per cui la rappresentanza politica vigente nelle democrazie moderne e occidentali dovrebbe avere un carattere autoritario (la teoria autoritaria) e quella per cui tale rappresentanza dovrebbe avere un carattere democratico (la teoria democratica).</p>
<p><b>2.2.	La teoria autoritaria [11]</b><br />
Gli autori principali della teoria autoritaria sono G. Jellinek[12], V.E. Orlando [13], S. Romano [14] e V. Miceli [15], vissuti tra la metà dell’Ottocento e la metà del Novecento.<br />
La tesi fondamentale della teoria autoritaria è che la rappresentanza politica dovrebbe essere, sul piano sostanziale, generale e di interessi, poiché il massimo bene pubblico possibile consiste nella cura degli interessi universali e oggettivi dello Stato, nonché, sul piano formale, organica e legale, poiché la complessità e l’imparzialità di tali interessi richiedono che il rappresentante abbia, rispetto al rappresentato, la titolarità diretta della sovranità (che, di conseguenza, dovrebbe essere unica e indivisibile). </p>
<p><b>2.3.	La teoria democratica [16]</b><br />
L’autore principale della teoria democratica è H. Kelsen [17], vissuto tra il 1881 e il 1973.<br />
La tesi fondamentale della teoria democratica è che la rappresentanza politica dovrebbe essere, sul piano sostanziale, speciale e di volontà, poiché il massimo bene pubblico possibile consiste nella cura degli interessi maggioritari e soggettivi dello Stato, nonché, sul piano formale, soggettiva e volontaria, poiché la semplicità e la parzialità di tali interessi richiedono che il rappresentante abbia, rispetto al rappresentato, la titolarità indiretta della sovranità (che, di conseguenza, dovrebbe essere molteplice e divisibile).</p>
<p><b>2.4.	La teoria preferibile</b><br />
La teoria preferibile, tra l’autoritaria e la democratica, a mio avviso, è la mista, poiché la rappresentanza politica autoritaria, rispetto alla democratica, ha il vantaggio di garantire un’amministrazione più flessibile, in quanto comporta una maggiore libertà del rappresentante, mentre la rappresentanza politica democratica, rispetto all’autoritaria, ha il vantaggio di garantire un’amministrazione più rappresentativa, in quanto comporta la cura degli interessi della maggioranza degli elettori anziché quella degli interessi personali del rappresentante[18].<br />
Con parole di P. Ardant [19], pertanto, direi che la rappresentanza politica vigente nelle democrazie moderne e occidentali è una “rappresentanza snaturata”, come, tra l’altro, risulta chiaramente dai seguenti fatti:<br />
che i partiti mirano al potere piuttosto che alla rappresentanza; <br />
che i partiti non sono organizzati in modo pienamente democratico; <br />
che gli eletti dipendono dai partiti piuttosto che dagli elettori (e, di conseguenza, rappresentano i partiti più che gli elettori); <br />
che gli eletti sembrano essere meno capaci e competenti del possibile; <br />
la diminuzione dei partiti fortemente caratterizzati e dei partiti generalisti; <br />
l’aumento dei partiti “pigliatutto”, de-ideologizzati o dai programmi vaghi e poco differenziati gli uni dagli altri e dei partiti regionali, ecologisti o corporativistici; <br />
e la moltiplicazione degli elettori fluttuanti.</p>
<p><b>2.5.	Una ipotesi di applicazione della teoria preferibile </b><br />
Una ipotesi di applicazione della teoria preferibile potrebbe essere l’istituzione di un mandato costituzionale di rappresentanza politica[20], cioè un mandato [21] il cui accordo consisterebbe nell’elezione politica, la cui causa consisterebbe nella rappresentanza politica, il cui oggetto consisterebbe nel nucleo essenziale del programma elettorale e la cui forma consisterebbe in un atto pubblico avente forza e valore di legge costituzionale [22].<br />
Il mandato suddetto metterebbe in concorrenza i partiti politici, oltre che sui programmi elettorali, anche sulle conseguenze della mancata realizzazione degli stessi, vincolando maggiormente i rappresentanti politici al rispetto delle promesse elettorali.</p>
<p align=center><b>Capitolo III<br />
LA STORIA [23]</b></p>
<p><b>3.1.	Introduzione</b><br />
Per comprendere meglio l’analisi e la critica del concetto moderno-occidentale della rappresentanza politica, è, in fine, opportuno ricorrere all’esame delle cause storiche e sociali che l’hanno preparato e generato e seguire come dal medioevo a poco a poco si è applicato e diffuso nelle moderne istituzioni; ma, poiché un tale studio è stato già ampiamente svolto e divulgato, non occorre entrare nei particolari della narrazione storica e basta accennare a grandi linee i risultati a cui si è giunti.</p>
<p><b>3.2.	L’età classica</b><br />
Nell’età classica, greca e romana, il concetto della rappresentanza politica non esisteva. <br />
A causa della ristrettezza numerica dei cittadini che avevano il diritto e l’agio di dedicarsi alla cosa pubblica, infatti, il popolo normalmente, in materia legislativa e giudiziaria, partecipava direttamente al governo dello Stato, mentre, in materia esecutiva, delegava il potere pubblico a cittadini (i magistrati), affinché lo esercitassero secondo la volontà popolare.<br />
Ciò è tanto vero che, nell’età classica, mancava una chiara determinazione delle funzioni di ogni organo pubblico, il legislatore costituiva un’eccezione e appariva rivestito di un carattere divino o semi-divino e l’evoluzione del diritto non dipendeva quasi mai da creazioni improvvise ed ex novo, ma da consuetudini lentamente consolidatesi nella convivenza e dall’accumularsi e dall’espandersi della giurisprudenza propriamente detta.<br />
La rappresentanza, nell’età classica, aveva, pertanto, un carattere privatistico.</p>
<p><b>3.3.	L’età medievale</b><br />
Nell’età medievale, il concetto della rappresentanza politica fu preparato dal contatto tra i popoli barbari e i popoli dell’Impero, dei quali i primi erano organizzati in gruppi, sotto-gruppi e divisioni di ogni genere, con una svariata quantità di costumi e di diritti, presentavano una cooperazione politica vigorosa e attiva, ma slegata e individualistica, ed erano dominati a preferenza dal sentimento dell’autonomia e dell’indipendenza personale, mentre i secondi erano organizzati in un vasto aggregato politico, nel momento di massima unificazione politica e sociale, presentavano una cooperazione politica coordinata ed estesa, ma fiacca e passiva, ed erano dominati a preferenza dalla tendenza all’accentramento e al rispetto dell’autorità.<br />
La lenta e costante fusione di questi opposti caratteri, il germanico e il latino, produsse la tendenza all’autonomia del gruppo (la tendenza di ogni aggregato sociale a trasformarsi in organismo politico) e si manifestò nella sostituzione dello Stato propriamente detto con numerosi e diversi gruppi sociali semi-autonomi (dotati ciascuno di una propria frazione di sovranità). <br />
I gruppi suddetti, presentando al proprio interno un elevato livello di omogeneità, avevano un mandatario, che agiva in loro vece ogni volta che non potevano agire da sé, e man mano si organizzarono, prima, nel feudo e, poi, nel comune. <br />
D. Nocilla e L. Ciaurro, infatti, scrivono [24]: “Si ritiene […] che i componenti di consigli, stati, curie, assemblee, parlamenti e diete medievali sarebbero stati legati ai rispettivi ceti, borghi, città e corporazioni da un rapporto di tipo privatistico, configurandosi come mandatari di questi ultimi, per rappresentarne interessi, volontà, desideri e richieste presso il sovrano. In altri termini le istituzioni rappresentative del Medioevo sarebbero state caratterizzate da tutti gli elementi propri del rapporto rappresentativo di diritto privato: i tre soggetti investiti (monarca, rappresentante e rappresentato), il vincolo del mandatario verso il mandante, le istruzioni specifiche di quest’ultimo al primo (i cahiers de doléance) e la conseguente necessità che i mandatari chiedessero ai propri mandanti istruzioni di fronte a questioni impreviste (i mandati ad audiendum et referendum), la revocabilità del mandato conferito, la sua onerosità” [25].<br />
La rappresentanza, nell’età medievale, continuava ad avere, pertanto, un carattere privatistico.</p>
<p><b>3.4.	L’età moderna</b><br />
Nell’età moderna, il concetto della rappresentanza politica fu generato dal naturale sviluppo dei vincoli della comune tradizione, lingua, razza, indole e territorio, che determinano il carattere proprio di una nazionalità, nonché dalla coalizione delle grandi classi sociali (l’aristocrazia, il clero, la borghesia e, in alcune parti, il ceto dei contadini) contro il monarca, che era prevalso sugli altri elementi politici e aveva acquistato un potere assoluto.<br />
Il processo suddetto si manifestò nel rafforzamento della coesione sociale, nell’ingrandimento dello Stato, nell’accentramento dei poteri pubblici e nell’aumento del numero, delle funzioni e della specializzazione degli organi pubblici e si verificò, prima, in Inghilterra e, poi, nel continente.<br />
In Inghilterra, infatti, la corona fu subito molto potente, poiché il re normanno Guglielmo I, dopo una breve lotta con le popolazioni anglosassoni, fu signore dell’isola e vi impiantò un rigido sistema feudale, che vedeva, al vertice, il re e, alla base, gli uomini più fedeli del suo seguito. In quella regione, inoltre, in conformità alle antiche leggi e consuetudini anglosassoni, gli elementi sociali si mostrarono più energici, più vitali e più tenaci e conservarono sempre vivo il sentimento della libertà. Ben presto, quindi, l’aristocrazia e la borghesia nascenti si coalizzarono e iniziarono una lunga lotta contro la corona per restringerne a poco a poco la potenza e riguadagnare man mano le perdute libertà.<br />
Nel continente, invece, l’elemento monarchico rimase a lungo debole, perché scosso dal frazionamento feudale successo all’Impero carolingio; sicché, per ogni gruppo, il nemico da temere e da combattere non era il monarca, il cui aiuto veniva anzi spesso invocato, ma il gruppo più vicino e più potente. In quella regione, inoltre, il concetto latino di uno stato potente e centralizzatore aveva messo più profonde radici e doveva certo esercitare un’azione più forte. Avvenne, quindi, che gli elementi sociali, in un primo tempo, persero ogni vigoria e si lasciarono assorbire dall’elemento monarchico, mentre, in un secondo tempo, si coalizzarono contro di esso, avviando, in tal modo, anche nel continente, il lungo processo di trasformazione della monarchia da assoluta e feudale in rappresentativa.<br />
La rappresentanza, nell’età moderna, passò, pertanto, da un carattere privatistico a un carattere pubblicistico.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>[1] BARBERO, D., Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, 196-197, 233-244 e 765-773; CATAUDELLA, A., I contratti. Parte generale, Torino, 2000, 3-4 e 235-252; CRISAFULLI, V., Lezioni di diritto costituzionale. I) Introduzione al diritto costituzionale italiano, Padova, 1970, 16-27; GALGANO, F., Diritto privato, Padova, 2004, 227-230, 309-320 e 585-588; GAZZONI, F., Manuale di diritto privato, Napoli, 2006, 84-88, 1043-1061 e 1173-1182; NIVARRA, L., RICCIUTO, V., e SCOGNAMIGLIO, C., Istituzioni di diritto privato, Torino, 2004, 43-48, 189-194 e 246-248; ORLANDO, V. E., Principi di diritto costituzionale, Firenze, 1917, 21-28; PERASSI, T., Introduzione alle scienze giuridiche, Padova, 1967, 16-22 e 31-41; ROMANO, S., Principi di diritto costituzionale generale, Milano, 1947, 45-71.<br />
[2] Il fatto giuridico è il fatto a cui l’ordinamento riconnette effetti giuridici e si distingue in atto giuridico e fatto giuridico in senso stretto, secondo che consista in un fatto cosciente e volontario a cui l’ordinamento riconnette in quanto tale effetti giuridici o in un fatto non consistente in un atto giuridico.<br />
[3] La norma giuridica è il precetto sociale, cioè prodotto e diretto a una società, esteriore, cioè riguardante un’azione (da compiere o da omettere), sanzionato, cioè seguito dalla minaccia di una reazione alla sua violazione (la sanzione), e coercibile, cioè seguito dalla minaccia di una sanzione realizzabile coattivamente, e si distingue in di diritto pubblico e di diritto privato, secondo che tuteli interessi prevalentemente sociali o individuali; la prima delle quali, a sua volta, si distingue in di diritto costituzionale, che è quella che regola gli aspetti fondamentali della vita sociale, sulla funzione legislativa, che è quella che regola la produzione delle norme giuridiche della società (la funzione legislativa), sulla funzione esecutiva, che è quella che regola la cura degli interessi concreti della società (la funzione esecutiva), e sulla funzione giudiziaria, che è quella che regola l’attuazione delle norme giuridiche della società (la funzione giudiziaria).<br />
L’ordinamento giuridico (o diritto) è l’insieme delle norme giuridiche che regolano la vita di una società.<br />
[4] Il soggetto giuridico è il soggetto dotato, necessariamente, della capacità giuridica (la capacità di essere titolari di rapporti giuridici) ed, eventualmente, della capacità di agire (la capacità di acquistare, di modificare o di perdere per atto proprio la titolarità di rapporti giuridici) e si distingue in persona fisica e persona giuridica, secondo che consista o no in una persona umana. <br />
L’organo di una persona giuridica è il soggetto la cui attività è direttamente imputata a una persona giuridica.<br />
[5] La fonte del diritto è il fatto produttivo di norme giuridiche e si distingue in fonte-atto e fonte-fatto, secondo che consista in un atto giuridico o in un fatto giuridico in senso stretto.<br />
La legge è la fonte-atto del Potere legislativo.<br />
[6] BARILE, P., CHELI, E., e GRASSI, S., Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 2007, 17, 89-96 e 119; BIN, R., e PITRUZZELLA, G., Diritto pubblico, Torino, 2006, 53-65; BISCARETTI DI RUFFÌA, P., Introduzione al diritto costituzionale comparato, Milano, 1988, 51-107; CARETTI, P., e DE SIERVO, U., Istituzioni di diritto pubblico, Torino, 2006, 161; CERRI, A., Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 2006, 198-203; FERRARI, G. F., Rappresentanza istituzionale, in Enciclopedia giuridica, Roma, 1988; FERRI, G. D., Rappresentanza politica (contributo ad una ricostruzione del concetto), Roma, 1936, 83-104; FODERARO, S., La rappresentanza politica nella fase odierna del diritto costituzionale italiano, Roma, 1941, 8-51; JELLINEK, G., La dottrina generale del diritto dello Stato, Milano, 1949, 11-42, 82-87 e 139-160; KELSEN, H., Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, 1980, 294-297; MARTINES, T., Diritto costituzionale, Milano, 2005, 118-121 e 221-223; MAZZIOTTI DI CELSO, M., e SALERNO, G. M., Manuale di diritto costituzionale, Padova, 2005, 26; MICELI, V., Il concetto giuridico moderno della rappresentanza politica, Perugia, 1891, 133-183; MORTATI, C., Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1975, 408-492; NOCILLA, D., e CIAURRO, L., Rappresentanza politica, in Enciclopedia del diritto, Milano, 1987; ORLANDO, V. E., op. cit., 85-89; PAJNO, S., Considerazioni su principio democratico e principio di legalità, in Diritto pubblico, Bologna, 2005; PALADIN, L., Diritto costituzionale, Padova, 1998, 265-269; PASQUINO, G., Rappresentanza e democrazia, Bari, 1988, 1-60; ROMANO, S., op. cit., 160-168; ROSSI, L., La rappresentanza politica, in Scritti vari di diritto pubblico, Milano, 1939; ZANGARA, V., La rappresentanza istituzionale, Padova, 1952, 282-302.<br />
[7] Lo Stato è l’ordinamento giuridico integrato da un governo, cioè un apparato autoritario che, essendo munito di un potere originario (indipendente da ogni altro potere esterno allo Stato) e di signoria (superiore a ogni altro potere interno allo Stato) (la sovranità dello Stato), è idoneo a curare la generalità degli interessi dello Stato (la politicità dello Stato), da un popolo, cioè una collettività sottoposta al governo (la corporatività dello Stato), da un territorio, cioè uno spazio sottoposto al governo (la territorialità dello Stato), e da una continuità, cioè un tempo sottoposto al governo (la continuatività dello Stato).<br />
Lo Stato di democrazia classica (o Stato moderno-occidentale o Stato di diritto) è la forma di Stato (l’insieme dei rapporti intercorrenti tra governanti e governati) adottata dalle Rivoluzioni nordamericana e francese a oggi in gran parte dell’Occidente (e, precisamente, in quelle aree dell’Occidente non occupate da Stati socialisti, autoritari o in via di sviluppo).<br />
I principi fondamentali dello Stato di democrazia classica sono il principio di libertà (il principio secondo il quale lo Stato deve astenersi dall’intervenire nella sfera privata dei cittadini), temperato col principio di eguaglianza (il principio secondo il quale lo Stato deve diminuire le differenze economico-sociali esistenti tra i cittadini), il principio dell’autogoverno (il principio secondo il quale i governanti devono coincidere il più possibile con i governati e, di conseguenza, le funzioni pubbliche devono essere svolte, se è possibile, da tutti i cittadini – la democrazia diretta – o, altrimenti, dai cittadini appositamente eletti dal popolo – la democrazia rappresentativa –, che devono considerare anche le esigenze manifestate dalle più diverse formazioni sociali – la democrazia pluralista) e il principio del governo della maggioranza nel rispetto dei diritti delle minoranze, sancito in una costituzione scritta e rigida.<br />
Gli istituti fondamentali dello Stato di democrazia classica hanno origine britannica, francese e nordamericana. Al contributo della Gran Bretagna sono da attribuire la monarchia costituzionale (la monarchia caratterizzata dalla presenza, accanto al Capo dello Stato, di altri organi, quali le assemblee legislative, con lui esercitanti, su base giuridicamente paritaria, la potestà di governo), l’irresponsabilità del Capo dello Stato, il Parlamento bicamerale (con almeno una Camera eletta a suffragio universale) e la tutela giurisdizionale delle più essenziali libertà civili (che la Francia avrebbe teorizzato come assolutamente irrinunciabile e insopprimibile da parte dello Stato). Al contributo della Francia sono da attribuire il principio della divisione dei poteri (il principio secondo il quale le funzioni dello Stato devono essere distribuite tra gruppi di organi diversi – il Potere legislativo, il Potere esecutivo e il Potere giudiziario – e che gli Stati Uniti d’America avrebbero attuato in modo particolarmente rigido) e il principio della sovranità popolare. Al contributo degli Stati Uniti d’America sono da attribuire la struttura federale dello Stato (con una seconda Camera che rappresenti paritariamente gli Stati-membri) e il controllo giurisdizionale della costituzionalità delle leggi.<br />
[8] La norma morale è la norma sociale, esteriore e sanzionata, ma non coercibile.<br />
[9] H. Kelsen, infatti, nell’op. cit., a pag. 295, scrive: “Le costituzioni delle democrazie moderne […] solo eccezionalmente conferiscono al corpo elettorale il potere di revocare i funzionari elettivi. Si dànno tali eccezioni nelle costituzioni di alcuni Stati membri degli Stati Uniti d’America, quale la Costituzione della California, che all’art. XXIII, sez. 1, stabilisce: “Ogni pubblico ufficiale elettivo dello Stato di California può essere rimosso dal suo ufficio in qualsiasi momento dagli elettori aventi la facoltà di eleggere un successore a tale pubblico ufficiale, mediante il procedimento e nel modo qui previsti, procedimento che andrà sotto il nome di revoca… [(il recall)]””.<br />
[10] La rappresentanza politica, nell’ordinamento giuridico italiano, è regolata direttamente dall’art. 67 della Cost., che recita: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”; e indirettamente, in senso autoritario, tra l’altro, dagli artt. 48, comma 2° (dove recita: “Il suo esercizio è dovere civico”), 55, comma 1°, 59, comma 2°, 61, comma 2°, 64, comma 2°, 68, comma 1°, 87, comma 1°, e 90, comma 1°, della Cost. e, in senso democratico, tra l’altro, dagli artt. 48 (nel comma 2°, dove recita: “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto”), 49, 60, 64, comma 2°, e 88, comma 1°, della Cost..<br />
[11] JELLINEK, G., op. cit., 139-160; MICELI, V., op. cit., 133-183; ORLANDO, V. E., op. cit., 85-89; ROMANO, S., op. cit., 160-168.<br />
[12] G. Jellinek, infatti, nell’op. cit., a pag. 153, scrive: “Nello Stato con costituzione rappresentativa, il popolo, come elemento unitario dello Stato, è nello stesso tempo membro attivo dello Stato, organo collegiale dello Stato: o – per esprimerci ancor più esattamente – quella parte del popolo, alla quale, secondo la Costituzione, compete […] l’esercizio di funzioni statali. Una parte di queste funzioni l’esercita il popolo stesso; l’altre, per mezzo di una deputazione, la quale, come organo del popolo, è nel contempo organo dello Stato stesso. Le rappresentanze popolari, adunque, sono organi secondari, cioè organi di un organo. In conseguenza di ciò, il popolo – considerato come unità – ha la sua volontà di organo in parte nella volontà dei suoi membri […] ed in parte in quella della sua deputazione: esso è in parte organo primario, in parte organo secondario”.<br />
[13] V. E. Orlando, infatti, nell’op. cit., a pagg. 87-89, scrive: “Il Diritto pubblico moderno si fonda sui seguenti principii: 1) […] il deputato non rappresenta il corpo elettorale che lo ha scelto, ma bensì tutta la nazione […]; 2) […] nessun mandato imperativo può darsi dagli elettori al deputato […] e […] il mandato legislativo dura per cinque anni […]. […]<br />
Lungi dal rappresentare la media comune della intelligenza e della cultura del corpo elettorale, si presume che questi corpi siano ad essa grandemente superiori, componendosi degli elementi migliori che, in un dato momento storico, offre l’ambiente politico della nazione. L’eletto può rappresentare un generale indirizzo politico prevalente nel suo corpo elettorale, ma, entro questa sfera molto larga (e l’attenervisi è per lui un obbligo morale, ma, certamente, non giuridico), egli conserva una piena indipendenza di opinioni e di condotta, o, in altri termini, egli non rappresenta che sé stesso”.<br />
[14] S. Romano, infatti, nell’op. cit., a pag. 166, scrive: “È però da rilevare che, quando si parla della rappresentanza della nazione o del popolo da parte della Camera o di altra istituzione e, quindi, di una relazione intercedente fra quest’ultima e la collettività rappresentata, alla parola relazione occorre dare un significato che non è quello di rapporto giuridico vero e proprio, in quanto essa non implica dei diritti o doveri della prima verso la seconda o della seconda verso la prima. Si tratta piuttosto di una rispondenza esistente tra la qualità di rappresentante che spetta all’una e la qualità di rappresentata che spetta all’altra, rispondenza che, più che un rapporto giuridico, implica due rispettive posizioni e, per quanto riguarda l’istituzione rappresentativa, dei poteri largamente discrezionali circa gli interessi nazionali che essa deve prendere in considerazione e tutelare”.<br />
[15] V. Miceli, infatti, nell’op. cit., a pagg. 173 e 174, scrive: “[Il mandato politico secondo lo spirito della rappresentanza moderna] […] non implica […] da parte [dell’eletto] […] il dovere giuridico di rappresentare [gl’interessi e le opinioni degli elettori] […], e tanto meno quello di mantenere ed osservare gl’impegni che esso abbia potuto prendere in proposito con i suoi elettori, per promuovere od assicurare la sua scelta. Ma questo mandato peraltro implica che la persona scelta debba rappresentare i bisogni e gl’interessi dello stato in genere e debba soprattutto occuparsi del suo generale benessere, quantunque non sia possibile di determinare in che modo e fino a che punto, tanto che se ne possa fare per essa un obbligo certo e preciso. Per questo l’obbligo imposto dal mandato politico al mandatario, non è un obbligo giuridico, ma è un obbligo puramente morale […]”.<br />
[16] KELSEN, H., op. cit., 294-297.<br />
[17] H. Kelsen, infatti, nell’op. cit., a pagg. 295-297, scrive: “Per stabilire un vero rapporto di rappresentanza, non basta che il rappresentante sia nominato o eletto dal rappresentato. È necessario che il rappresentante sia giuridicamente obbligato ad eseguire la volontà del rappresentato, e che l’adempimento di questo obbligo sia giuridicamente garantito. La garanzia tipica è il potere del rappresentato di revocare il rappresentante, nel caso che l’attività di quest’ultimo non si conformi ai desideri del primo. […]<br />
La formula che il membro del parlamento non è il rappresentante dei suoi elettori ma di tutto il popolo, o, come taluno scrive, di tutto lo Stato, e che perciò non è vincolato da nessuna istruzione dei suoi elettori e non può venire revocato, è una finzione politica. […]<br />
Se gli scrittori politici insistono nel definire un organo “rappresentativo” il parlamento della democrazia moderna, nonostante la sua indipendenza giuridica dal corpo elettorale, se taluni scrittori dichiarano persino che il mandat imperatif è contrario al principio del governo rappresentativo, essi non presentano una teoria scientifica, ma sostengono un’ideologia politica. La funzione di questa ideologia è di nascondere la situazione reale, di mantenere l’illusione che il legislatore sia il popolo nonostante il fatto che, in realtà, la funzione del popolo – o, formulata più esattamente del corpo elettorale – sia limitata alla creazione dell’organo legislativo.<br />
L’indipendenza giuridica del parlamento dal corpo elettorale significa che il principio della democrazia è sostituito, in una certa misura, da quello della divisione del lavoro. Per celare questo passaggio da un principio ad un altro, si ricorre alla finzione secondo la quale il parlamento “rappresenta” il popolo”.<br />
[18] V. Miceli, infatti, nell’op. cit., a pagg. 147-148, scrive: “Egli sa che per essere eletto e quindi per essere confermato nelle elezioni successive, deve accontentare certe esigenze, e certi desideri, deve soddisfare certi interessi, e siccome l’ambizione di occupare quell’ufficio è nella più gran parte degli uomini più forte del desiderio del generale benessere dello stato, egli si deve sentire a preferenza attratto a favorire le aspirazioni dei suoi rappresentati anziché a tener conto dei bisogni dello stato in genere. Inoltre i bisogni generali dello stato sono troppo complessi per potere essere da tutti compresi in tutta la loro estensione e percepiti in tutta la loro evidenza; mentre gl’interessi locali sono assai più semplici e possono essere facilmente percepiti e compresi e perciò stesso possono assumere maggiore importanza e gravitare con più forza sulla coscienza dei rappresentati, come su quella dei rappresentanti, onde essi anche in buona fede possono diventare a preferenza i campioni di questi ultimi. <br />
Ciò quando le cose si svolgono normalmente e quando non entrano in campo influenze immorali ed interessi sinistri; che quando poi queste seconde cause cominciano ad agire, non sono più i legittimi bisogni e le legittime aspirazioni dei gruppi quelle che a preferenza occupano la mente e dirigono le azioni del rappresentante; sono invece i bisogni egoistici, le aspirazioni ingiuste, le pretese esagerate dei piccoli centri, o di personaggi potenti e di grandi elettori. Questi dominano e tengono come incatenato il rappresentante, che non è se non una loro creatura, e lo fanno agire secondo il loro talento e per il conseguimento dello loro mire”.<br />
[19] ARDANT, P., La rappresentanza politica, in Rivista di diritto costituzionale, Torino, 1996, 164-167.<br />
[20] L’istituzione di un mandato costituzionale di rappresentanza politica, nell’ordinamento giuridico italiano, potrebbe avvenire, principalmente, tramite la modifica dell’art. 67 della Cost. da “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato” a “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, salvo il disposto del mandato costituzionale di rappresentanza politica”.<br />
[21] Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.<br />
Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra.<br />
[22] La forza giuridica è l’idoneità di una norma giuridica a innovare o a resistere alle norme giuridiche incompatibili, rispettivamente, precedenti (la forza giuridica attiva) o successive (la forza giuridica passiva).<br />
Il valore giuridico è la sindacabilità giurisdizionale di una norma giuridica.<br />
La legge costituzionale è la legge il cui contenuto ha forza e valore giuridici costituzionali (supremi).<br />
[23] BISCARETTI DI RUFFÌA, P., op. cit., 173-182; FERRI, G. D., op. cit., 1-53; MICELI, V., op. cit., 9-133; NOCILLA, D., e CIAURRO, L., op. cit., 552-554; ZWEIGERT, K., e KÖTZ, H., Introduzione al diritto comparato, Milano, 1998, 222-228.<br />
[24] NOCILLA, D., e CIAURRO, L., op. cit., 552.<br />
[25] D. Nocilla e L. Ciaurro, tuttavia, premettendo che, a ben considerare le fonti, si scopra come non tutto ciò che è proprio della rappresentanza pubblicistica fosse assente nella rappresentanza medievale, nell’op. cit., a pagg. 553-554, aggiungono: “La convocazione delle Assemblee non conteneva generalmente una indicazione degli oggetti da discutere, se non assolutamente indeterminata; e ciò al fine di consentire lo svolgimento delle stesse con ampi margini di libertà, senza costringere i rappresentanti a ritornare ad referendum presso le comunità che li avevano delegati: il che, del resto, sarebbe stato possibile solo con grave ritardo nella discussione e nella deliberazione sulle questioni in ordine alle quali il sovrano chiedeva auxilium et consilium. Quest’ultimo, poi, si preoccupava di chiedere che i rappresentanti inviati al Parlamento fossero muniti di plena potestas, onde l’instaurarsi spesso di un contenzioso tra funzionari governativi e comunità rappresentate in ordine alla nullità dei mandati recanti limitazioni. Di qui la prassi prevalente di inviare rappresentanti forniti di omnimoda potestas, cui si aggiungeva l’impegno da parte delle comunità stesse di eseguire quanto approvato dai propri inviati.<br />
Del resto, anche quando i mandati contenevano specifiche istruzioni per i rappresentanti, doveva ritenersi che questi ultimi, una volta eseguito quanto loro richiesto da tali istruzioni, fossero poi liberi di affrontare, discutere, votare tutte le altre questioni; gli stessi cahiers erano destinati ad essere rifusi nell’unico cahier che ciascuno dei tre ordini o Stati presentava al sovrano nel corso di quella sessione dell’Assemblea.<br />
Il mandato scritto, che generalmente era affidato ai rappresentanti, aveva lo scopo di giustificarne la legittimazione a partecipare all’Assemblea; e risulta chiara la preoccupazione dei sovrani di chiedere che i diversi soggetti collettivi designassero persone esperte e sagge, capaci di dare consilium, valutando non tanto gli interessi della comunità rappresentata, quanto, secondo ragione, quelli dell’intero reame, di cui il Parlamento tutto si considerava rappresentativo”.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 6.6.2008)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/listituto-moderno-occidentale-della-rappresentanza-politica/">L’istituto moderno-occidentale della rappresentanza politica</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Sulla crisi della rappresentanza parlamentare e il transfughismo</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-crisi-della-rappresentanza-parlamentare-e-il-transfughismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 17:44:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-crisi-della-rappresentanza-parlamentare-e-il-transfughismo/">Sulla crisi della rappresentanza parlamentare e il transfughismo</a></p>
<p>1. Che cosa resta oggi del divieto di mandato imperativo? Ancora oggi la dottrina, pur riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dai partiti come strumento attraverso cui i cittadini esercitano in modo permanente la propria sovranità, considera la libertà giuridica del parlamentare un principio fondamentale e, in definitiva, preminente: il parlamentare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-crisi-della-rappresentanza-parlamentare-e-il-transfughismo/">Sulla crisi della rappresentanza parlamentare e il transfughismo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-crisi-della-rappresentanza-parlamentare-e-il-transfughismo/">Sulla crisi della rappresentanza parlamentare e il transfughismo</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Che cosa resta oggi del divieto di mandato imperativo?</strong><br />
Ancora oggi la dottrina, pur riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dai partiti come strumento attraverso cui i cittadini esercitano in modo permanente la propria sovranità, considera la libertà giuridica del parlamentare un principio fondamentale e, in definitiva, preminente: il parlamentare non rappresenta chi lo ha eletto, ma l’intera nazione e quindi non puòsubire alcun vincolo di mandato<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>. Grazie al divieto di mandato imperativo egli può svincolarsi non solo, come in origine, dagli interessi particolari dei suoi elettori, ma oggi anche dai partiti per meglio perseguire gli interessi generali e supremi della Nazione, ossia dell’intera collettività. “Vi è uno stretto rapporto, quindi, tra rappresentanza nazionale e divieto di mandato imperativo, essendo l’una funzionale all’altro, e viceversa, come dimostra la genesi storica di tale divieto e la sua estensione ad ogni assemblea elettiva chiamata a rappresentare interessi generali”<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.<br />
Il rapporto che lega partito, elettori ed eletti, quindi, si innesterebbe sul piano della libertà e non dell’autorità, collocandosi, in quanto tale, nell’area del giuridicamente irrilevante. Oggi, però, la mobilità parlamentare dimostra che l’assenza di vincolo di mandato, da garanzia residuale della libertà di coscienza dell’eletto quando sono in gioco i suoi convincimenti morali, tende a tramutarsi nel principio fondante di una nuova rappresentanza politica essenzialmente individuale, di cui la mobilità parlamentare sarebbe il semplice preludio, nella quale i partiti resterebbero inesorabilmente ai margini. Del resto, si osserva, gli stessi programmi elettorali, da manifesti generali ed ideologici, fondati su una generale visione politica e su determinati valori, sulla cui base affrontare e risolvere i problemi presenti e futuri, si trasformano sempre più in un elenco di proposte concrete e specifiche, la cui credibilità riposa sulla fiducia nel candidato<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p><strong>2. Il transfughismo parlamentare</strong><br />
La più evidente manifestazione del dissenso del parlamentare rispetto al gruppo parlamentare di appartenenza può essere individuata nell’abbandono, durante la legislatura, della formazione parlamentare alla quale aveva originariamente aderito in seguito a dissidi considerati insanabili con la maggioranza dei componenti del gruppo elettorale oppure con il partito di riferimento<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>. Non esistendo, nel nostro ordinamento, la figura del parlamentare “non iscritto”, colui che abbandona il gruppo parlamentare di iniziale aderenza entra necessariamente a far parte del gruppo misto, laddove, ovviamente, non scelga di entrare a far parte di un altro gruppo politico. L’ingresso nel gruppo misto, invero, si rivela nella maggior parte dei casi di carattere temporaneo, nell’attesa di optare per un diverso schieramento.<br />
Si tratta di un fenomeno che si è diffuso soprattutto negli ultimi anni. Nelle prime legislature repubblicane, infatti, esso era contenuto in dimensioni tutto sommato sostenibili ed accettabili, limitandosi alla espressa manifestazione di dissensi, senza giungere necessariamente alla frattura con il gruppo di appartenenza. La ragione della scarsa mobilità parlamentare era dovuta anche al clima politico della cd. prima Repubblica, caratterizzato dalla onnipresenza dei partiti tradizionali, organizzati in maniera capillare e molto caratterizzati dal punto di vista ideologico, per cui l’abbandono del parlamentare avrebbe avuto conseguenze traumatiche, tanto che qualche studioso ha parlato di vero e proprio “suicidio politico”<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, attesa la difficoltà di una successiva ricandidatura con un diverso partito politico<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.<br />
Il fenomeno, piuttosto, aveva riguardato in determinate circostanze<a name="_GoBack"></a> vere e proprie fughe di massa, relative a frange di gruppi per lo più corrispondenti ad altrettante correnti di partito, le quali, mediante la scissione manifestavano il loro disagio ed evidenziavano un disegno politico più ampio, spesso coincidente con avvertiti mutamenti nell’opinione pubblica. Il fenomeno, pertanto, essendo estremamente limitato, non aveva generato grandi dibattiti, e passava quasi inosservato; più che perplessità, aveva anzi ingenerato sentimenti positivi nella dottrina che lo considerava una vera e propria ancora di salvezza finalizzata a conciliare la rigidità del sistema con la libertà del mandato.<br />
Infatti, “ammessa la possibilità del parlamentare di uscire dal gruppo in qualsiasi momento della legislatura, può dispiegarsi la presunzione che, finché egli non lascia il gruppo, ne condivide gli orientamenti e le decisioni, sì da adeguare la propria attività a quelli, nel pieno rispetto del divieto di mandato imperativo”<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>. Più delicata, forse, sarebbe un’altra obiezione che, facendo leva sul raccordo parlamentare partito-corpo elettorale, rinviene nel gesto del parlamentare transfuga un tradimento del patto stretto col partito che lo ha sostenuto nel momento elettorale e con gli elettori che gli hanno accordato consenso in quanto candidato da quel partito.<br />
Si tratta di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 49 Cost., che prevede una necessaria attività di mediazione del partito nel circuito della rappresentanza politica intesa, però, non più nel senso atomistico ed individuale tipico delle democrazie liberali ottocentesche, ma in una accezione più moderna e corrispondente al ruolo che hanno rivestito sin dal secolo scorso i grandi partiti di massa sulla formazione e sul funzionamento della democrazia parlamentare. La questione si è posta soprattutto in seguito alla crisi che ha devastato il sistema politico italiano agli inizi degli anni novanta del secolo scorso, allorché il fenomeno del transfughismo ha raggiunto apici davvero enormi, sia per il numero che per la frequenza dei passaggi di gruppo<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>, anche trasversali rispetto agli schieramenti di maggioranza ed opposizione, con conseguenti ripercussioni persino sulla stabilità governativa, che hanno sollecitato in tutte le sedi ampie riflessioni<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.<br />
Il transfughismo parlamentare, pertanto, ha assunto dimensioni preoccupanti soprattutto alla fine del secolo scorso, e le cause sono molteplici: Innanzi tutto vi sono cause politiche: “il mutato orientamento del partito (in particolare nei confronti del governo), a fronte di cui l’eletto rivendica la fedeltà al mandato politico ricevuto dagli elettori (“non io, ma il partito ha cambiato linea politica”) o la coerenza con i propri ideali; lo scioglimento o la scissione del partito o la rottura di una coalizione, tutti eventi che, oltreché causa, sono anche effetto della mobilità parlamentare; l’anteporre gli interessi degli elettori a quelli del partito (“credo che in questo partito potrò meglio tutelare gli interessi di coloro che mi hanno eletto (della città, del collegio o della circoscrizione”); lo sfaldamento dell’assetto partitico verificatosi nella prima metà degli anni Novanta ed il mancato consolidamento di quello attuale, caratterizzato, soprattutto all’inizio, da un alto tasso di contiguità sia all’interno delle due coalizioni sia al centro dello schieramento politico, frutto di una “cultura proporzionalista” che gli effetti bipolarizzanti del maggioritario hanno solo scalfita. Vi sono, inoltre, cause più propriamente soggettive, riguardanti la personalità dell’eletto, la sua cultura politica, il suo senso di responsabilità verso il partito e gli elettori, le sue aspettative di carriera politica (incarichi pubblici, rielezione), le sue eventuali divergenze personali con il partito, legate magari a benefici materiali o economici. Infine un ruolo niente affatto marginale svolgono le regole giuridiche: dalla forma di governo<a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a> ai regolamenti parlamentari, dal sistema elettorale all’esistenza o meno di specifiche disposizioni sulla mobilità parlamentare”<a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.<br />
La modifica del sistema elettorale è solo una delle cause del transfughismo; l’adozione, nel 1993, di un sistema fondamentalmente maggioritario aveva comportato un collegamento molto più diretto tra il parlamentare ed il nucleo di elettori incardinati nel collegio che lo ha eletto, rendendo, conseguentemente, il primo molto più libero dai condizionamenti di partito e dalla relativa disciplina, come un modo di manifestarsi anche all’interno delle aule per il tramite del vincolo di gruppo<a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>. La competizione nei collegi uninominale, che sotto la vigenza della disciplina legislativa del 1993 ha riguardato la distribuzione dei ¾ dei seggi tanto alla Camera che al Senato, ha dissuaso i partiti politici del sostenere candidati particolarmente deboli, incoraggiando piuttosto la presentazione di personalità già dotate di notevole prestigio individuale e/o di un personale seguito elettorale.<br />
In questo modo il confronto elettorale, che ha pur sempre impegnato in prima linea i partiti politici cui i vari candidati risultavano essere sostanzialmente collegati, ha visto però direttamente fronteggiarsi i vari aspiranti al seggio, tra i quali gli elettori si sono trovati a scegliere, sovente sottoponendo a vaglio più le qualità personali del candidato, specie laddove si è trattato di personaggi molto carismatici e già fortemente radicati sul territorio ed idonei, pertanto, a percepirne le istanze ed i bisogni, che non la sua appartenenza politica, tanto più che essa risultava sfumata negli accordi di coalizione inclusi tra i partiti di volta in volta raggruppati nel momento elettorale sulla base di una o più o meno evidente contiguità ideologica.<br />
Con l’avvento del sistema maggioritario gli eletti, forti del consenso ottenuto nel proprio collegio, hanno rivendicato una maggiore autonomia e libertà di iniziativa politica rispetto al partito di appartenenza e, in sede parlamentare, al gruppo<a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>, confidando che una eventuale frattura non avrebbe pregiudicato in futuro la riconferma del successo elettorale già ottenuto ed anzi avrebbe potuto trovare una scusante in una presunta fedeltà ai propri elettori, per cui il senso di responsabilità diretta nei confronti di questi avrebbe prevalso su quella, mediata, verso il partito politico.<br />
Tuttavia, il fatto che il transfughismo abbia riguardato anche coloro che erano stati eletti con il sistema proporzionale testimonia in maniera evidente che la sterzata maggioritaria non è certamente stata la causa principale del fenomeno, anche se certamente ne è stata una concausa. In particolare si è osservato che “la riforma del sistema elettorale in senso maggioritario accresce il senso astratto e fittizio della rappresentanza, monopolizzandola in favore dell’eletto chiamato a rappresentare anche gli elettori del collegio sconfitti o astenutisi”<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.<br />
Ma il transfughismo rinviene le sue vere motivazioni altrove, soprattutto nella crisi di identità dei partiti e del sistema politico in generale, allo stato attuale tutt’altro che risolta. Il legame tra gli eletti ed i partiti di appartenenza è sempre più labile, e si va allentando il senso di fedeltà che legava i parlamentari al partito e, conseguentemente, all’idea di cui questo era portatore e promotore. In tal modo, i rapporti tra partiti, gruppi parlamentari ed eletti sono divenuti estremamente fluidi, come dimostra soprattutto la circostanza che la mobilità parlamentare ha assunto dimensioni sensibili anche nella XV legislatura, varata con un sistema di impianto nuovamente proporzionale, per quanto a liste bloccate.<br />
Bisogna poi aggiungere che la stessa circostanza che le elezioni, già con le leggi del 1993, siano avvenute sostanzialmente tra coalizioni contrapposte, ha rappresentato un ulteriore fattore di fluidità nella composizione dei gruppi elettorali, in quanto ha generato una sorta di processo osmotico tra quelli che si riconoscono nello stesso sistema elettorale. Spesso si è verificato che i parlamentari hanno avvertito il vincolo posto dalla coalizione in maniera più cogente rispetto a quello tradizionale del partito o, più semplicemente, non hanno ritenuto di tradire il patto elettorale scegliendo di cambiare gruppo all’interno della stessa coalizione.<br />
Il problema, tuttavia, si è posto soprattutto in relazione a fenomeni di transfughismo da un gruppo all’altro appartenente a coalizione del tutto diversa, con conseguenze politiche di una certa rilevanza, che hanno inciso anche sulla stabilità del governo. In realtà spesso la fuga da un gruppo di una coalizione ad un gruppo di un’altra coalizione non ha carattere di immediatezza, in quanto di solito si assiste ad un momento interlocutorio in cui i parlamentari transfughi entrano inizialmente a far parte del gruppo misto, “quasi per compiere una sorta di depurazione dalla precedente esperienza politica, prima di confluire altrove”<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.<br />
Il gruppo misto, quindi, atteggiandosi a vera e propria stanza di compensazione, è caratterizzato da una variazione continua della sua composizione, cui bisogna aggiungere la circostanza che esso ha visto talora accrescere enormemente la propria consistenza, ampiamente estesasi in ragione del diniego alla costituzione dei gruppi cd. in deroga, con la conseguente trasformazione della sua struttura interna. Il gruppo misto, quindi, da gruppo residuale quale era sempre stato, ha finito per trasformarsi in un vero e proprio calderone caratterizzato da una intrinseca disomogeneità politica, che comporta inevitabili problemi di gestione, cui solo in parte si è data soluzione mediante l’istituzione, al proprio interno, di componenti politiche, almeno fino alla quindicesima legislatura, che ha visto il gruppo misto rientrare nelle sue dimensioni fisiologiche, anche a causa della rinnovata e generalizzata autorizzazione alla costituzione di gruppi cd. in deroga.<br />
Spesso, inoltre, si è anche assistito alla nascita di nuovi gruppi nel corso della legislatura, normalmente per effetto delle scissioni verificatesi in altri raggruppamenti, e, in quanto tali, del tutto privi, al momento della loro costituzione, di qualsiasi legittimazione elettorale, cui normalmente segue il successivo tentativo di radicarsi nel tessuto sociale, che ha prodotto ulteriori formazioni partitiche, di origine prettamente parlamentare, con alterne fortune, alcune rivelatesi vitali, altre del tutto temporanee<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.<br />
Sostanzialmente, quindi, nelle modalità in cui si è manifestato verso la fine degli anni novanta del secolo scorso, il transfughismo parlamentare ha determinato la creazione di un panorama parlamentare del tutto instabile e frammentario, e comunque non coincidente con il quadro politico che viene normalmente disegnato dalle elezioni, “sia in termini di creazione di identità politiche nuove, sia in termini di sensibile modifica dei rapporti di forza tra le forze politiche, con la penalizzazione di quelle maggiori a vantaggio di quelle minori tendenti soprattutto ad occupare il centro (qualcuno direbbe la palude…) dello schieramento politico”<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
Invero, come è stato osservato, non potrebbe disconoscersi che i cambiamenti siano stati anche di recente determinati talora da momenti di effettivo disagio politico nei confronti del gruppo, soprattutto allorquando emerge che sia quest’ultimo a discostarsi dai proclami elettorali e dagli enunciati di programma, sicché in questi casi nel comportamento del parlamentare transfuga andrebbe rinvenuto un gesto estremo di coerenza politica nei confronti degli elettori<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>.<br />
In realtà, la prassi dimostra che molto spesso, ad animare il transfughismo sono motivazioni assai meno nobili, che attengono a logiche di potere, calcoli individuali e tornaconto personale, che si manifestano soprattutto in termini di progressione nella carriera politica o persino nell’acquisizione di vantaggi di natura economica, divenendo, in tal caso, simbolo di trasformismo politico se non di vera e propria corruttela. Inoltre, il transfughismo parlamentare ha anche contribuito in misura decisiva alla disgregazione politica del Paese<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, finendo col produrre effetti distorsivi nei confronti di tutta la funzionalità parlamentare, cui pure la previsione costituzionale e regolamentare dei gruppi è preordinata, ragion per cui è attuale l’interrogativo politico sull’opportunità giuridica di rimedi più o meno estremi per combattere un fenomeno che sta acquisendo sempre più spesso profili estremamente deprecabili.</p>
<p><strong>3. Prospettive di riforma </strong><br />
La dottrina si è mostrata piuttosto divisa circa le modalità per fronteggiare in maniera adeguata gli effetti distorsivi del transfughismo parlamentare. La questione attiene soprattutto all’ammissibilità di sanzioni nei confronti dei parlamentari che transfugano, che è direttamente dipendente dal peso che è attribuito, attualmente, al principio del mandati imperativo. Nella moderna democrazia liberale, infatti, il principio della libertà del mandato deve certamente essere bilanciato con il principio della sovranità popolare e con il ruolo costituzionalmente garantito dei partiti politici, considerati strumenti privilegiati attraverso cui i cittadini posso esercitare in maniera concreta la sovranità popolare<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.<br />
Proprio il riferimento al mandato imperativo, tuttavia, ha costituito spesso un comodo parafulmine sotto cui giustificare qualunque episodio di transfughismo parlamentare, anche laddove la decisione di abbandonare il gruppo di riferimento fosse, <em>prima facie</em>, del tutto indipendente da qualsivoglia tensione di carattere politica, ma piuttosto dovuta a ragioni di mera opportunità politica. La dottrina prevalente<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>, invero, sostiene l’impossibilità di ricorrere a vere e proprie sanzioni giuridiche nei confronti di coloro che si rendono protagonisti di episodi di transfughismo.<br />
Sono quindi considerate del tutto inammissibili ipotesi di decadenza della carica, revoca del seggio da parte degli elettori, e ogni altra sanzione che impedisca la continuazione dell’attività politica. Nonostante venga comunque riconosciuta la funzione dei partiti come organismi di selezione ed espressione degli interessi generali della collettività, in coerenza con la trasformazione registratasi nel passaggio dallo Stato liberale monoclasse a quello democratico pluriclasse, tale dottrina ha sempre ritenuto fondamentale il principio della libertà parlamentare, che rappresenta l’intera Nazione, privo di vincolo di mandato operativo, e considerato un valore fondamentale dell’attuale sistema di democrazia rappresentativa, nel quale la facoltà riservata ai parlamentari di abbandonare il proprio gruppo, così come di uscire dal partito di riferimento, senza per questo dover rinunciare alla carica, costituirebbe una garanzia ineliminabile di dialettica parlamentare e di effettiva democraticità del sistema nella misura in cui offrirebbe un contrappeso allo strapotere assunto dalle oligarchie di partito, che, diversamente, “potrebbero facilmente ottenere il docile e pavido consenso degli eletti attraverso la minaccia della revoca del loro mandato”<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>.<br />
In una tale prospettiva, sarebbe possibile, per arginare le distorsioni provocate dal fenomeno del transfughismo, unicamente ricorrere a sanzioni di natura politica e non giuridica, quali la mancata ricandidatura o la non rielezione del parlamentare transfuga<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.<br />
Altra dottrina, tuttavia, ha criticato questa ricostruzione, partendo dal presupposto che l’apparato statale può garantire la democraticità del sistema solo mediante l’intermediazione istituzionale dei partiti che, nell’esercizio delle loro funzioni, costituiscono uno strumento fondamentale per collegare la società civile e gli eletti che formano i gruppi parlamentari. Per effetto di tali considerazioni, non solo il parlamentare singolo, ma tutto il gruppo, sarebbe subordinato al programma politico elaborato dal partito e mostrato al corpo elettorale (e da questi scelto mediante il voto).<br />
Infatti i partiti di massa avrebbero trasformato la rappresentanza politica, tanto che non potrebbe più sussistere un rapporto diretto tra elettori ed eletti al di fuori dei partiti politici, i quali nella democrazia liberale si fanno portatori di una visione particolare dell’interesse generale, che è poi tradotta ai cittadini elettori e che, una volta saliti al potere, i candidati vincitori si impegnano a rispettare. In un modello siffatto, i gruppi parlamentari costituirebbero il fondamentale “punto di snodo di un percorso che parte dai cittadini e dal loro concorso alla determinazione della politica nazionale, passa attraverso i partiti che quel concorso sono chiamati a realizzare attraverso il momento elettorale e approda ai gruppi e ai comportamenti dei loro membri”<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.<br />
Partendo da tali considerazioni, è considerato inammissibile che i parlamentari possano comportarsi in maniera del tutto arbitraria nell’esercizio della loro attività parlamentare: la norma sul divieto di mandato imperativo non impedirebbe né la soggezione del parlamentare alle direttive politiche del partito, né addirittura la decadenza dalla carica del parlamentare nel caso in cui questo venga espulso dal partito o dal gruppo, oppure abbandoni volontariamente l’uno o l’altro<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. Il divieto di mandato imperativo, dunque, si sarebbe trasformato in un vero e proprio mandato imperativo di partito, attraverso l’impegno assunto dall’eletto verso il corpo elettorale a perseguire gli indirizzi e gli obiettivi politici propugnati dal partito stesso, di modo che l’eventuale scelta del parlamentare di lasciare il partito che lo ha candidato prima e sostenuto poi dovrebbe essere considerata una frattura nella funzione rappresentativa dell’eletto.<br />
Altra dottrina ha proposto soluzioni intermedie, avanzando persino l’idea della presenza di un obbligo di correttezza costituzionale del parlamentare transfuga, costretto a rassegnare le dimissioni in seguito all’abbandono del partito nel quale era stato eletto<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>. Si tratta, in realtà, di una interpretazione poco convincente, sia perché scarsamente realizzabile sul piano pratico, in quanto presupporrebbe una libera scelta del parlamentare, facendo quindi leva sulle sue qualità morali, sia perché non è semplice carpire se la responsabilità politica vada attribuita a chi ha scelto di cambiare gruppo o a chi, invece, non ha mantenuto le promesse inducendo il singolo a cambiare gruppo parlamentare.<br />
Era stata poi suggerita l’ipotesi di rimandare, di volta in volta, il singolo transfuga alle urne, al fine di consentire la tempestiva verifica del seguito del suo comportamento presso il corpo elettorale. Anche questa proposta è del tutto irrealizzabile, già sul piano organizzativo e finanziario, comportando spese ingenti a carico dello Stato.<br />
Negli ultimi anni, complice la sempre più matura percezione degli effetti negativi del fenomeno, almeno nella deriva che ha preso, sono stati richiesti interventi normativi del legislatore, al fine di ridurre gli inconvenienti più vistosi della mobilità, mediante il ricorso a correttivi alla disciplina regolamentare sui gruppi<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>, se non a veri e proprio interventi legislativi, nonostante la consapevolezza delle innumerevoli difficoltà di ordine teorico e pratico ad individuare accorgimenti in grado di mitigare gli eccessi del trasformismo parlamentare, senza ledere, al contempo, il nucleo essenziale del principio costituzionale del libero mandato.<br />
Nonostante tali richieste, il legislatore, al di là di alcune modeste modifiche dei regolamenti delle Camere, del tutto incapaci, da sole, di evitare gli abusi della incontrollata libertà degli eletti di cambiare il proprio gruppo parlamentare, e di prevenire gli effetti deteriori ulteriori sul funzionamento del sistema, non è riuscito ad intervenire in maniera rilevante sul tema. Forse, “a tal fine potrebbero essere introdotti altri e più incisivi aggiustamenti alla disciplina regolamentare sui gruppi, che, nell’ossequio dei principi fondamentali della Costituzione formale, servirebbero oltretutto a ricondurre ad essa sotto questo specifico profilo anche il dato della Costituzione materiale”<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.</p>
</div>
<div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Cfr. sul punto v. M. D’ANTONIO, G. NEGRI, <em>Il partito politico di fronte allo Stato di fronte a sé stesso</em>, Milano, 1983, 44 ss.; M. DE CARO BONELLA, <em>I gruppi parlamentari nella XII legislatura</em>, in <em>Rassegna parlamentare</em>, 1996, 14 ss.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Cfr. S. CURRERI, <em>Introduzione. Il transfughismo parlamentare tra dottrina e prassi</em>, in <em>Democrazia e rappresentanza politica</em>, 2010, 6.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Così S. CURRERI, <em>Introduzione, </em>cit., 7.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Sul fenomeno della mobilità parlamentare v.L. VERZICHELLI, <em>Cambiare casacca, o delle fluidità parlamentari</em>, in <em>Il Mulino</em>, 2000, 276 ss.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Così C. ROSSANO, <em>Partiti e parlamento nello Stato contemporaneo</em>, Napoli, 1972, 250.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Cfr. S. CURRERI, <em>I gruppi parlamentari nella XIII legislatura</em>, in <em>Rassegna parlamentare</em>, 1999, 242 ss.</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a>V. A. CIANCIO, <em>I gruppi parlamentari. Studio intorno a una manifestazione del pluralismo politico. </em>Milano, 2008, 247 s.</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a>Cfr. N. BOBBIO, <em>Rappresentanza e interessi</em>, in G. PASQUINO, <em>Rappresentanza e democrazia</em>, Bari, 1998, 23 ss.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Molto critica la posizione di L. CIAURRO, <em>Ribaltoni, ribaltini e rappresentanza politica</em>, in <em>1989. Rivista di diritto pubblico sc. pol.</em>, 1998, 725 ss.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Cfr. P. RIDOLA, <em>L’evoluzione storico costituzionale del partito politico</em>, in <em>Atti del  XXIII Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti “Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione” Alessandria, 17 e 18 ottobre 2008</em>, Torino, 2010,461, per cui la maggiore o minore virtualità del principio del libero mandato parlamentare dipende dagli assetti complessivi della forma di governo: “è indubbio, ad esempio, che la clausola di decadenza dal mandato parlamentare per effetto del <em>Parteiwechsel</em>si presti a valutazioni differenti nel quadro di sistemi elettorali che favoriscono la formazione di maggioranze stabili, di un robusto parlamentarismo maggioritario, o nel quadro di forme di governo poco strutturate, perché diverso è, nelle due ipotesi, l’impatto del fenomeno del transfuguismo sul mutamento degli equilibri e dei rapporti di forza alla cui definizione l’elettore ha contribuito”.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a>Cfr. S. CURRERI, <em>Introduzione</em>, cit<em>.</em>, 7 ss.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Cfr. sul tema L. VERZICHELLI, <em>Cambiare casacca, </em>cit., 278 ss.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Cfr. sul punto P. CIARLO, <em>Intervento</em>, in COLARULO (a cura di), <em>Rappresentanza politica e gruppi delle Assemblee elettive</em>, in <em>Arri del convegno di Cagliari del 25 settembre 1999</em>, Torino, 2001, 181 ss.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a>V. L. CARLASSARE, <em>Problemi attuali della rappresentanza politica</em>, in N. ZANON, F. BIONDI (a cura di), <em>Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica. Atti del convegno Milano, 17-17 marzo 2000</em>, Milano, 2001, 44.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a>A. CIANCIO, <em>I gruppi parlamentari, </em>cit., 255.</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Cfr. sul tema L. CARLASSARE, <em>Verso quale democrazia?</em>, in <em>Annuario 2000. Il Parlamento. Atti del XV Convegno annuale dell’AIC.</em>, Padova, 2001, 362 ss.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a>S. CURRERI, <em>Il ruolo dei gruppi parlamentari tra fonti normative e prospettive politiche</em>, in S. MERLINI (a cura di), <em>Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti: il contesto italiano </em>II, Torino, 2004.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Cfr. A. CIANCIO, <em>I gruppi parlamentari, </em>cit., 257.</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Cfr. S. CURRERI, <em>Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di partito</em>, Firenze, 2004, 27 ss.</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Approfondisce in maniera brillante il tema P. RIDOLA, voce <em>Partiti politici</em>, in <em>Enc. dir., </em>XXXII, Milano, 1982, 107 ss.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Cfr. V. CRISAFULLI, <em>Partiti e rappresentanza politica nella Costituzione italiana</em>, in <em>Amm. Civ.</em>, 1958, 28 ss.; P. RESCIGNO, <em>Alcune note sulla rappresentanza poltica</em>, in <em>Pol. dir.</em>, 1995, 557 ss.</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a>S. CURRERI, <em>Rappresentanza politica e mobilità parlamentare</em>, in CARLASSARE (a cura di), <em>Democrazia, rappresentanza, responsabilità</em>, Padova, 2001, 90.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> In questo senso v. P. RIDOLA, <em>Divieto del mandato, </em>cit., 698.</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Cfr. sul tema anche E. RESTA, <em>Saggi sui gruppi parlamentari</em>, Città di Castello, 1983, 103 ss.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> In tal senso si v. A. MANNINO, <em>La mobilità parlamentare tra principio democratico, rappresentanza nazionale e divieto di mandato</em>, in L. CARLASSARE (a cura di), <em>Democrazia, rappresentanza, responsabilità </em>cit. 137 ss.</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Tale idea era già stata avanzata da R. LUCIFREDI, <em>La nuova Costituzione italiana raffrontata con lo Statuto albertino e vista nel primo trentennio di sua applicazione</em>, Milano, 1952, 45 ss.</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Cfr. V. LIPPOLIS, <em>La riforma del regolamento della camera dei deputati del 1997 e il Parlamento del bipolarismo</em>, in <em>Il Filangieri – Quaderno 2007. Il parlamento del bipolarismo. Un decennio di riforme dei regolamenti delle Camere</em>, Roma, 2007, 21 ss.</div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a>Cfr. A. CIANCIO, <em>I gruppi parlamentari, </em>cit., 277.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/sulla-crisi-della-rappresentanza-parlamentare-e-il-transfughismo/">Sulla crisi della rappresentanza parlamentare e il transfughismo</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.2861</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-4-2011-n-2861/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-4-2011-n-2861/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.2861</a></p>
<p>Pres. Speranza – Est. CalveriA. F. (Avv. A. Casellato) c/ Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Stato) in tema di concorsi è ammissibile l&#8217;adozione di un giudizio identico nei confronti di due candidati 1. Concorso – Giudizio – Identico per due candidati – Ammissibilità – Ragioni – Giudizio univoco – Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-4-2011-n-2861/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.2861</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-4-2011-n-2861/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.2861</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Speranza – Est. Calveri<br />A. F. (Avv. A. Casellato) c/ Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di concorsi è ammissibile l&#8217;adozione di un giudizio identico nei confronti di due candidati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorso – Giudizio – Identico per due candidati – Ammissibilità – Ragioni – Giudizio univoco – Sussiste	</p>
<p>2. Concorso – Maturità – Risposte – Valutazione – Voto numerico – Sufficienza – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di concorsi, la formulazione di uno stesso giudizio nei confronti di due candidati riportata nel verbale in cui vengono espressamente rilevate ed indicate le carenze dimostrate nel corso del colloquio non consente di ritenere, in ragione solo della rilevabilità di un identico apprezzamento valutativo per entrambi, inesistente la formulazione di un giudizio univoco e determinato per ciascuno dei candidati per i quali lo stesso giudizio è stato con pari formulazione esternato.	</p>
<p>2. In tema di esame di Stato conclusivo del corso di studio d’istruzione secondaria, la valutazione delle risposte fornite da un candidato con l’espressione numerica dei voti deve ritenersi sufficientemente motivata, in quanto manifesta l’esito della valutazione effettuata dall’Organo esaminatore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02861/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 11300/2006 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Bis)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 11300 del 2006, proposto da:	</p>
<p><b>Ferri Arianna</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Adriano Casellato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, V.le Regina Margherita, 290; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Ministero della Pubblica Istruzione</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>degli atti del procedimento relativo all’esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria sostenuto dalla ricorrente per l’anno scolastico 2005/2006 e del provvedimento finale con cui la Commissione esaminatrice ha ritenuto non superato l’esame di Stato;<br />	<br />
nonché per ottenere<br />	<br />
il riconoscimento di tutti i danni, anche di ordine non patrimoniale conseguenti all’illegittimo esito dello stesso esame di Stato;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Istruzione;<br />	<br />
Visto l’atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo;<br />	<br />
Vista la memoria prodotta dalla ricorrente in prossimità della odierna udienza;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il Cons. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Sono impugnati gli atti del procedimento di esame di Stato, conclusivo del corso di studio di istruzione superiore, sostenuto dalla ricorrente presso l’Istituto tecnico commerciale di Ceccano (FR) per l’anno scolastico 2005/06 ed il provvedimento finale con cui la Commissione esaminatrice ha dichiarato che la ricorrente non ha superato l’esame di Stato con il voto 47/100.<br />	<br />
Premette la ricorrente che all’esame di Stato conclusivo del corso di istruzione superiore “perito aziendale e corrispondente in lingue estere” presso l’Istituto tecnico commerciale di Ceccano (FR), ha riportato i seguenti punteggi: credito scolastico 7/20; prove scritte 28/45; colloquio 12/35 e che la commissione esaminatrice ha dichiarato non superato l’esame di Stato con punti 47/100.<br />	<br />
Si duole di tale risultato e deduce i seguenti motivi:<br />	<br />
I) Violazione artt. 1 e 3 legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per illogicità. Difetto di motivazione.<br />	<br />
Evidenziato che la propria scheda personale rimanda per la valutazione delle prove scritte, alle griglie allegate a ciascuna delle tre prove (italiano, inglese, pluridisciplinare), rileva la istante che nessuna di queste griglie risulta rispondente a criteri di trasparenza e razionalità poiché:<br />	<br />
a) La valutazione della prova scritta di italiano espone nella griglia un numero di cinque voti, tutti visibilmente cancellati e corretti, così come risulta cancellato e corretto il totale in calce (56:5=11,2).<br />	<br />
Per le cancellature e correzioni, in mancanza di qualsiasi sigla o nota di convalida a margine o in calce, non emergerebbe con certezza l’iter logico seguito dalla Commissione esaminatrice, rendendosi in tal modo invalidi sia il verbale che la valutazione in esso contenuta.<br />	<br />
b) La valutazione della seconda prova scritta (inglese) contiene anch’essa una serie di punteggi tutti cancellati e corretti, così come il totale (9,2) e tanto, anche in tal caso, senza qualsiasi sigla o nota di convalida.<br />	<br />
c) La valutazione della prova scritta pluridisciplinare è contenuta in una griglia dove, per ciascuna materia, sono espressi tre indicatori da 0 a 1 (conoscenza degli argomenti; capacità di sintesi; chiarezza espositiva e correttezza formale).<br />	<br />
A fianco di ciascuna delle tre domande per ogni materia, la Commissione ha indicato una serie di voti che dovrebbero condurre, sommati per ciascun indicatore, ai totali indicati nella griglia.<br />	<br />
Ciò però non è dato riscontrare per la prova di matematica, di tecnica amministrativa e di diritto-economia per le quali i punteggi singoli non corrispondono a quelli indicati nella griglia mentre la circostanza che corrisponde solo il totale (del punteggio) non vale a dissipare la esistenza di note di perplessità e non trasparenza nell’operato della Commissione.;<br />	<br />
d) la prova di diritto-economia rileva anomalie similari ma in diverso modo: viene infatti indicato un totale di punti 2 che non corrisponde ai tre voti sommati (totale 3) mentre dal totale complessivo della griglia si evince che per tale materia è stato effettivamente sommato il voto 3.<br />	<br />
e) Per la prova di storia manca del tutto ogni indicazione dei voti per i tre indicatori, relativi a ciascuna delle tre domande.<br />	<br />
f) Manca comunque l’indicazione analitica dei tre voti per ciascuno dei tre indicatori relativamente a ciascuna delle tre domande di ogni materia, e cio per tutte le materie: vi è infatti un solo voto per ogni domanda (tranne che per la prova di francese).<br />	<br />
Sarebbero perciò totalmente viziate tutte le valutazioni espresse nella griglia per la terza prova (pluridisciplinare) giacchè non risulta possibile ripercorrere l’iter logico e numerico seguito dalla Commissione, nella valutazione delle singole domande delle varie prove, con riferimento a ciascuno dei tre indicatori riportati nella griglia.<br />	<br />
Viene perciò denunciato il difetto di motivazione e la violazione dei principi di logicità e di quelli di buon andamento e razionalità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e di trasparenza della stessa azione della p.a. (art. 1 legge 241/90).<br />	<br />
II) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti poiché tutti i verbali dell’esame della ricorrente sono costellati di vizi di forma ed incertezze di redazione, tali da costituire (per la loro quantità e qualità) sintomi di grave perplessità dell’azione della Commissione esaminatrice.<br />	<br />
Infatti nella scheda non è riportato completamente l’indirizzo “perito aziendale e corrispondente in lingue estere”; nel verbale del colloquio è rimasta indicata la data (errata) 4.6.2006 anzichè 4.7.2006 accanto alla firma della ricorrente; nella griglia di valutazione del colloquio non è indicata la data; e nella griglia di valutazione della prova pluridisciplinare la data è errata ed è stata corretta senza sigla o nota di convalida; né vi è indicazione del nome del candidato e della classe negli spazi prestampati a ciò dedicati.<br />	<br />
III) Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione poiché nel verbale del colloquio, la Commissione riporta una serie di contenuti del colloquio stesso, attribuendoli indistintamente alla ricorrente e ad un altro candidato: come se fossero stati interrogati insieme ed avessero fornito risposte identiche. Tale indistinzione renderebbe impossibile ricostruire il contenuto dei singoli colloqui con riflessi sulla motivazione e sulla verbalizzazione che si rivelerebbero come illogicamente esternate o come addirittura inesistenti (verbalizzazione) tali da non consentire la ricostruzione del contenuto e l’andamento del colloquio svolto dalla ricorrente.<br />	<br />
Con atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo proposto a seguito di istruttoria dopo che sono stati depositati in giudizio gli atti del procedimento completi di tutti i documenti la ricorrente richiama i motivi del ricorso introduttivo.<br />	<br />
Vengono comunque proposte, con gli stessi motivi aggiunti, le seguenti ulteriori deduzioni:<br />	<br />
I) Violazione degli artt. 1 e 3 legge 241/90, eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione. Violazione dei criteri predeterminati dalla Commissione con verbale 29.6.2006 n. 15 poiché nei verbali delle prove di esame, forniti dall’Amministrazione, non risulta nessuna delle correzioni denunciate con il primo motivo di ricorso e tale risultanza denoterebbe la esistenza di una anomalia, che non consente di ritenere sanati i vizi evincibili degli atti del procedimento e che renderebbe emergente la esistenza di concreti dubbi sulla regolarità delle valutazioni compiute, della redazione dei relativi giudizi e della gestione della documentazione ufficiale, durante la prova e dopo la conclusione del procedimento.<br />	<br />
In particolare tali anomalie si riscontrerebbero: per l’indicazione “n. 15” contenuta nel verbale a pag. 68 (prova orale) relativa a sua volta al verbale contente i criteri: tale n. 15 mentre è chiaro nel verbale ora depositato in giudizio, è invece visibilmente corretto nel verbale consegnato dall’Istituto alla ricorrente in sede di accesso, depositato con il ricorso; ed inoltre per correzioni relative alla valutazione delle prove di italiano e di inglese che non sarebbero visibili nei verbali ora depositati.<br />	<br />
Inoltre, con riferimento alla relazione del dirigente scolastico anch’essa inviata unitamente alla documentazione richiesta con istruttoria, emergerebbe astiosa insofferenza nei confronti dell’alunna che intendeva solo esercitare un diritto alla stessa riconosciuto (alla tutela in sede giurisdizionale). Viene denunciata la esistenza di ulteriore vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti rilevabile in via sintomatica da:<br />	<br />
a) l’errore nell’apposizione della data sulla scheda addebitato alla ricorrente anziché alla Commissione che aveva in svolgimento il procedimento d’esame;<br />	<br />
b) la espressione “sempre che si conoscano i numeri” (in “Relazione”) anch’essa strumentale ad una preconcetta valutazione negativa della ricorrente, mentre si ignora la circostanza che non spetta alla alunna correggere e rivedere i numeri dei verbali;<br />	<br />
c) la precisazione che la ricorrente è stata “ammessa di diritto” agli esami di Stato quale nota di demerito mentre trattavasi di ammissione prevista e voluta dalla legge.;<br />	<br />
d) la terza lingua straniera di cui viene asserito, in chiave negativa per la ricorrente, che la stessa non si sarebbe resa conto del fatto che tale insegnamento, pur previsto nel progetto non era stato invece svolto. <br />	<br />
Tanto, al fine di esentare l’Istituto da ogni responsabilità per aver previsto un insegnamento e non averlo mai attivato.<br />	<br />
Conclude la ricorrente insistendo anche nella domanda, già formulata nel ricorso principale, di risarcimento del danno riconducibile alla sua reiscrizione al quinto anno del corso d’istruzione secondaria superiore ed alla perdita della possibilità di conseguire il diploma ad indirizzo “corrispondente in lingue estere” (poiché l’Istituto tecnico commerciale di Ceccano ha istituito tale corso “una tantum”) sicchè la reiscrizione al quinto anno è avvenuta per l’indirizzo generico di “perito aziendale” in altre scuole.<br />	<br />
Il contraddittorio risulta istituito sia per il ricorso introduttivo che per l’atto contenente motivi allo stesso aggiuntivi nei confronti del Ministero della P.I. il quale si è costituito in giudizio a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato.<br />	<br />
Tanto premesso anche in ordine alla costituzione del contraddittorio osserva il Collegio quanto segue.<br />	<br />
Giova iniziare la disamina delle censure svolte nel ricorso dai rilievi (terzo motivo) riferiti allo svolgimento della prova orale (il colloquio) poiché viene dalla attuale ricorrente posta in dubbio la effettiva individuabilità del suo svolgimento quale prova interessante la sua condizione di singolo candidato chiamato a sostenerla il giorno della relativa convocazione.<br />	<br />
Rileva la istante la impossibilità di sceverare i contenuti e l’andamento del colloquio tanto che nel verbale relativo alla stessa prova orale sarebbero riportati, indistintamente, una serie di dati riferiti ai contenuti del colloquio ma senza che si renda possibile individuare quelli riferibili alla prova da lei sostenuta ovvero da altro candidato. E tanto anche per la valutazione della stessa prova poiché non risulterebbe possibile individuare neppure una specifica e singola motivazione dell’esito dello stesso colloquio che sia riferibile alla attuale istante.<br />	<br />
Tali rilievi risultano, ad avviso del Collegio, infondati.<br />	<br />
Nel verbale n. 19 del 4/7/2006 relativo al giorno dello svolgimento del colloquio da parte della ricorrente (e degli altri candidati convocati per lo stesso giorno) risulta che la Commissione ha proceduto alla conduzione dei colloqui ed ha verbalizzato che “per ogni candidato vengono trascritti sulla apposita scheda gli argomenti trattati”.<br />	<br />
Nello stesso Verbale viene inoltre precisato relativamente alla prova sostenuta da due candidati, uno dei quali la ricorrente, che “… Sulle domande proposte dai Commissari i candidati non hanno saputo orientarsi e, sollecitati ulteriormente ad esporre degli argomenti a piacere, non hanno comunque saputo rispondere”.<br />	<br />
Non risulta dunque in alcun modo provato, né risultano idonee a smentire quanto risulta dal verbale, le affermazioni della ricorrente basate su una indistinguibilità delle domande che invece sono state trascritte sulla sua scheda.<br />	<br />
Quanto alla non evincibilità, ovvero con più aderenza alle prospettazioni della ricorrente, alla indistinguibilità della motivazione siccome non indirizzata ad un determinato candidato ma riferita a due degli stessi (la ricorrente e l’altro studente nel verbale indicato) osserva il Collegio che la formulazione di uno stesso giudizio nei confronti di due candidati riportata nel verbale in cui vengono espressamente rilevate ed indicate le carenze dimostrate nel corso del colloquio (“Sulle domande proposte dai Commissari i candidati non hanno saputo orientarsi e, sollecitati ulteriormente ad esporre degli argomenti a piacere, non hanno comunque saputo rispondere”) non consente di ritenere, in ragione solo della rilevabilità di un identico apprezzamento valutativo per entrambi, inesistente la formulazione di un giudizio univoco e determinato per ciascuno dei candidati per i quali lo stesso giudizio è stato con pari formulazione esternato.<br />	<br />
Nessun pregio, per evidente constatabilità, rivestono le osservazioni dalla ricorrente formulate nel secondo motivo, riferite alla data errata nel verbale del colloquio apposta accanto alla sua firma (4/6/2006 anziché 4/7/2006) ed alle altre omissioni indicate nello stesso secondo motivo del ricorso introduttivo per quanto concerne l’andamento del colloquio, che non si palesano suscettibili di costituire elemento di invalidità della stessa prova poiché la data esatta del colloquio (cioè 4/7/2006) risulta dal verbale relativo alla riunione nello stesso giorno della Commissione che ha proceduto alle operazioni d’esame per i candidati convocati per sostenere il colloquio secondo il calendario in precedenza stilato.<br />	<br />
Tanto ritenuto, passando alle altre censure va rilevato che le prime tra quelle proposte dalla deducente sono in prevalenza indirizzate a denunciare in via generale ovvero in relazione a ricorrenze particolari:<br />	<br />
a) la esistenza di frequenti cancellazioni e correzioni apportate in sede di valutazione delle prove da lei sostenute: nelle parti contenenti la espressione del giudizio sugli elaborati ovvero sui verbali della Commissione d’esame (non recanti alcun segno atto a convalidarle);<br />	<br />
b) la divergenza tra punteggi parziali e punteggio totale rinvenibile nelle griglie relative alla valutazione di alcune materie (prove scritte) che non assicurerebbe né la certa esistenza degli elementi sottostanti sui quali vengono basati gli apprezzamenti dalla Commissione espressi in punteggi, né consentirebbe di individuare la esistenza di una effettiva motivazione degli stessi giudizi che non trasparirebbe neanche dai verbali di esami, anch’essi costellati da irregolarità formali e da motivazioni di formulazione ad oggetto incerto o di non sicura determinazione. Tali rilievi vengono poi reiterati nei motivi aggiunti proposti ad avvenuta esecuzione di istruttoria in cui la circostanza che dai verbali relativi alle prove di esame fornita dall’Amministrazione non risulterebbe nessuna correzione starebbe ad avvalorare la esistenza di irregolarità delle operazioni di valutazione compiute.<br />	<br />
Siffatte censure, più che per individuare la esistenza di elementi integranti fattispecie di falsità in atti provenienti da Organi di pubblica amministrazione inducenti, ove come tali denunciate, la possibile instaurazione processuale dell’incidente di falso, vengono proposte dalla ricorrente, che della proposizione della eventuale querela di falso non fa alcun cenno, con l’unico intendimento di evidenziare la esistenza di vizi suscettibili di inficiare le valutazioni espresse dalla Commissione sulle prove svolte che non sarebbero sorrette da una chiara trasparenza dei presupposti sui quali i relativi apprezzamenti sono stati formulati, non ben individuabili né dai verbali redatti né da altra documentazione, e non consentirebbero in tal modo di individuare neppure la motivazione di quei giudizi di cui si impone invece la espressione.<br />	<br />
L’esame completo della documentazione versata in giudizio consente invece di disattendere la esistenza delle carenze nei sensi sopraesposti denunciate dalla ricorrente.<br />	<br />
La motivazione designante l’avvenuto esame da parte della Commissione di tutti gli elementi sui quali la stessa era tenuta compiere le valutazioni ed ad esprimere il relativo giudizio emerge, per quanto concerne le prove scritte, dall’uso da parte della stessa Commissione in sede della loro valutazione, delle apposite “griglie di valutazione” contenenti la espressione dei punti attribuiti alla ricorrente per ciascuno degli indicatori e descrittori come analiticamente suddivisi nelle stesse griglie.<br />	<br />
Tanto (sempre restando alle prove scritte) è dato riscontrare per tutte le prove cui si riferisce la ricorrente.<br />	<br />
Restano però da esaminare gli ulteriori e più particolari rilievi diretti ad evidenziare la esistenza di divergenze per quanto concerne in particolare la valutazione della prova pluridisciplinare che non consentirebbe di riscontrare una perfetta concordanza dei punteggi attribuiti.<br />	<br />
In particolare, per le prove di diritto-economia denuncia la ricorrente che nella “griglia di correzioni” i punteggi singoli non corrisponderebbero nella loro somma, mentre corrisponderebbe come esatto il totale (del punteggio).<br />	<br />
Infatti, asserisce la ricorrente, per il diritto-economia la Commissione ha indicato un totale di punti 2 che non corrisponde ai tre voti di griglia sommati che dovrebbero condurre ad un totale di 3 punti.<br />	<br />
La anomalia rilevata dalla ricorrente non assume rilevanza ai fini della attribuzione del punteggio totale.<br />	<br />
La stessa deducente ammette che, nonostante le predette divergenze, risulta tuttavia esatto il totale del punteggio effettivamente computato sicchè la censura risulta proposta unicamente allo scopo di indurre anche da tali divergenze benché non determinanti né incidenti sul totale del punteggio attribuito, la esistenza di elementi di incertezza e perplessità nella espressione del punteggio, non desumibili invece per quanto sopra evidenziato.<br />	<br />
Parimenti non rilevano le divergenze, quanto alla valutazione della prova pluridisciplinare, dalla ricorrente denunciate per le materie di matematica e di tecnica amministrativa poiché anche se i punteggi singoli “… non corrispondono a quelli indicati nello schema …” la stessa ricorrente evidenzia che “… il totale … (è) … invece corrispondente”.<br />	<br />
Quanto alla prova di Storia per la quale la ricorrente evidenzia la mancanza assoluta di qualsiasi indicazione di voti per ciascuna delle tre domande, la griglia di correzione della terza prova riporta i voti attribuiti per ciascuno dei tre indicatori (0,30 per l’indicatore “Conoscenza degli argomenti; 0,30 per “Capacità di sintesi”; 0,20 per “Chiarezza espositiva e correttezza formale”):<br />	<br />
Tanto deve ritenersi sufficiente poiché la indicazione dei voti a fianco di ciascuna risposta se è a discrezione del docente non è invece imposta da nessuna disposizione.<br />	<br />
Deve perciò concludersi che non possono in alcun modo ritenersi viziate tutte le valutazioni riferibili alla terza prova (pluridisciplinare) né può ritenersi esistente, in particolare, il denunciato vizio di motivazione poiché il risultato della valutazione delle risposte fornite dalla candidata è costituito dalla espressione numerica dei voti che sta a significare l’esito della valutazione effettuata dall’Organo esaminatore.<br />	<br />
Poiché nell’atto contenente motivi aggiunti, oltre che rimarcate le già rilevate anomalie di cui si è poc’anzi evidenziata la irrilevanza, viene formulata anche la ulteriore denuncia della attribuzione artatamente ostile per la candidata di irregolarità alla stessa addebitate (quale ad esempio l’errore nella apposizione della data sulla “scheda”) ovvero di altre circostanze denotanti una preconcetta valutazione negativa della ricorrente che starebbero ad indicare la illegittima precostituzione in sfavore della stessa di profili di demerito, anche tali rilievi appaiono formulati a livello di argomentazioni meramente congetturali di uno sviamento del potere attribuito all’Organo competente ad esprimere giudizi sulle prove svolte dalla ricorrente, a fronte della già rilevata esistenza di votazioni espresse in esito alla valutazione delle prove svolte dalla stessa e di giudizi contenenti la indicazione (vedasi quelli relative al colloquio) delle carenze rilevate come negative per la candidata.<br />	<br />
Non si ravvisa dunque la esistenza di nessun profilo che consenta l’accoglimento del ricorso che va perciò rigettato mentre emergono ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese di giudizio;<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Massimo Luciano Calveri, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-1-4-2011-n-2861/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2011 n.2861</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2010 n.1180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-3-2010-n-1180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-3-2010-n-1180/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-3-2010-n-1180/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2010 n.1180</a></p>
<p>Pres. De Leoni &#8211; Est. Ferrari Sky Italia s.r.l. (Avv. ti G. F. Ferrari; O. Grandinetti) c/ AGCOM (Avv. Stato) va&#160; sospesa l&#8217;efficacia della delibera dell&#8217;AGCOM che estende ai programmi di informazione la disciplina sulla par condicio in campagna elettorale. Infatti, l&#8217;art. 2, L. n. 28 del 2000 riguarda la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-3-2010-n-1180/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2010 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-3-2010-n-1180/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2010 n.1180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leoni &#8211; Est. Ferrari<br /> Sky Italia s.r.l. (Avv. ti G. F. Ferrari; O. Grandinetti) c/ AGCOM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>va&nbsp; sospesa l&#8217;efficacia della delibera dell&#8217;AGCOM che estende ai programmi di informazione la disciplina sulla par condicio in campagna elettorale. Infatti, l&#8217;art. 2, L. n. 28 del 2000 riguarda la &ldquo;comunicazione politica radiotelevisiva&rdquo; e non i &ldquo;programmi di informazione&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Campagna elettorale – Programmi di informazione – Disciplina sulla par condicio – Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va  sospesa l’efficacia della delibera dell’AGCOM che estende ai programmi di informazione la disciplina sulla <i>par condicio </i>in campagna elettorale. Infatti, l’ art. 2, L. n. 28 del 2000 riguarda la “comunicazione politica radiotelevisiva” e non i “programmi di informazione”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2006 del 2010, proposto dalla</p>
<p><b>Sky Italia Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Franco Ferrari, Ottavio Grandinetti, con domicilio eletto presso Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta, 142; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Autorita&#8217; per le Garanzie nelle Comunicazioni<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Popolo della Liberta&#8217;<i></b></i>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:	</p>
<p><b>Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico, con domicilio eletto presso Harald Bonura in Roma, via Vittorio Emanuele II, 173; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>in parte della delibera n.25/10/csp/2010: disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita&#8217; di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali (par condicio) &#8211; risarcimento danni &#8211; 23/bis.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per le Garanzie nelle Comunicazioni;<br />	<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato che, a conclusione di una prima delibazione propria della fase cautelare, risultano non sprovviste di fumus boni juris le censure dedotte avverso le delibere impugnate;<br />	<br />
Ritenuto, in particolare, non sprovvista di fumus boni juris la censura dedotta avverso la predetta delibera nella parte in cui, in violazione dell’art. 2 L. 22 febbraio 2000 n. 28 e del distinguo operato, agli effetti del rispetto del principio della par condicio da parte delle emittenti private, dal giudice delle leggi fra “programmi di informazione” e “comunicazione politica radiotelevisiva”, con conseguente illegittimità dell’applicazione ai primi della disciplina dettata per la seconda;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,<br />	<br />
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, sospende in parte qua le delibere impugnate. Fissa l’udienza di merito alla data del 6 maggio 2010.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Rosa Perna, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/03/2010</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-12-3-2010-n-1180/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza &#8211; 12/3/2010 n.1180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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