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	<title>Elezioni-Elettorato attivo Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Elezioni-Elettorato attivo Archivi - Giustamm</title>
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		<title>L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E IPOTESI DEROGATORIE VIGENTI: RIFLESSIONI ALLA LUCE DELL’EMENDAMENTO AL D.L. ELEZIONI RECENTEMENTE APPROVATO AL SENATO</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrinan/lesercizio-del-diritto-di-voto-e-ipotesi-derogatorie-vigenti-riflessioni-alla-luce-dellemendamento-al-d-l-elezioni-recentemente-approvato-al-senato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 11:16:35 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lesercizio-del-diritto-di-voto-e-ipotesi-derogatorie-vigenti-riflessioni-alla-luce-dellemendamento-al-d-l-elezioni-recentemente-approvato-al-senato/">L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E IPOTESI DEROGATORIE VIGENTI: RIFLESSIONI ALLA LUCE DELL’EMENDAMENTO AL D.L. ELEZIONI RECENTEMENTE APPROVATO AL SENATO</a></p>
<p>Dott. Flavio Ciardi   PREMESSA   Lo scorso 22 febbraio la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato all’unanimità un emendamento di Fratelli d’Italia al disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto-legge “Elezioni” al fine di consentire agli studenti c.d. “fuori sede”, circa mezzo milione di persone, di votare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lesercizio-del-diritto-di-voto-e-ipotesi-derogatorie-vigenti-riflessioni-alla-luce-dellemendamento-al-d-l-elezioni-recentemente-approvato-al-senato/">L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E IPOTESI DEROGATORIE VIGENTI: RIFLESSIONI ALLA LUCE DELL’EMENDAMENTO AL D.L. ELEZIONI RECENTEMENTE APPROVATO AL SENATO</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/lesercizio-del-diritto-di-voto-e-ipotesi-derogatorie-vigenti-riflessioni-alla-luce-dellemendamento-al-d-l-elezioni-recentemente-approvato-al-senato/">L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E IPOTESI DEROGATORIE VIGENTI: RIFLESSIONI ALLA LUCE DELL’EMENDAMENTO AL D.L. ELEZIONI RECENTEMENTE APPROVATO AL SENATO</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dott. Flavio Ciardi</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PREMESSA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Lo scorso 22 febbraio la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato all’unanimità un emendamento di Fratelli d’Italia al disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto-legge “Elezioni” al fine di consentire agli studenti c.d. “fuori sede”, circa mezzo milione di persone, di votare alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024, senza dover tornare nel loro comune di origine<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il d.l. Elezioni è stato licenziato dal Governo alla fine di gennaio e pubblicato in G.U. il 29 gennaio 2024, è stato approvato dall’aula del Senato il 13 marzo 2024, per poi essere trasmesso all’altro ramo del Parlamento per l’esame definitivo entro il 29 marzo p.v.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di un’approvazione da parte di tutti i partiti, sia di maggioranza che di opposizione, non ci sono ragioni per pensare che la disposizione possa essere successivamente emendata dalla Camera in sede di conversione. Con ogni probabilità, quindi, alle prossime elezioni europee gli elettori che, per motivi di studio, vivono in un comune diverso da quello di residenza e sono impossibilitate a recarvisi in occasione della consultazione, previa richiesta al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, potranno votare nel comune di temporaneo domicilio, a condizione però che vivano fuori sede da almeno tre mesi<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto non sia risolutiva, si tratta di una misura attesa da tempo che consente di estendere ulteriormente i confini delle modalità di esercizio del diritto di voto e che permette all’Italia di recuperare decenni di ritardo rispetto al resto dell’Europa continentale e, addirittura, due secoli rispetto alla Gran Bretagna, dove studenti e professori potevano votare fuori sede già nel XIX secolo.</p>
<p style="text-align: justify;">In un’epoca sempre più proiettata nella dimensione digitale, dove le scelte dei consumatori (e forse degli elettori) poggiano anche su interazioni e condivisioni in rete, l’avvio di una riflessione parlamentare che si interroghi sull’assenza di partecipazione alle urne è tutt’altro che irrilevante e si inserisce, certamente, in un progressivo quadro di riforma del sistema elettorale e istituzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si stima, infatti, che dei 4,9 milioni di elettori (il 10% dell’elettorato) in questa condizione<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>, circa il 38% necessiti di almeno quattro ore complessive di viaggio – andata e ritorno – mediante collegamenti autostradali; fra questi circa il 14% impiega un tempo persino superiore alle dodici ore.</p>
<p style="text-align: justify;">I “fuorisede” rappresentano, dunque, un’importante categoria di elettori, spesso molto giovani, che, ormai da troppo tempo, trova non poche difficoltà nell’esercizio del proprio diritto di voto<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>, con evidente pregiudizio sotto il profilo della compartecipazione alla vita democratica del Paese nonché dell’effettività di disposizioni costituzionali di centrale rilevanza, primi su tutti gli artt. 1, 3 e 48 Cost. Pur costituendo solo uno dei molteplici fattori determinanti il più complesso (e ormai cronico) fenomeno dell’astensionismo, il dibattito parlamentare richiede una riflessione approfondita della problematica che altrimenti rischia di restare insoluta, perpetrando un <em>vulnus</em> costituzionale che, come si vedrà, appare assai significativo. A tal fine, perciò si ritiene utile svolgere dapprima una sintetica ricognizione della disciplina vigente, per poi affrontare alcuni snodi tematici, anche in chiave comparata.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IL PRECEDENTE DELL’ESTENSIONE DEL VOTO AI RESIDENTI ALL’ESTERO E ALTRE IPOTESI DEROGATORIE VIGENTI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina italiana vigente si differenzia a seconda che il territorio diverso da quello di residenza sia all’estero o all’interno dei confini nazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">I primi interrogativi sull’estensione dei confini del diritto di voto risalgono all’Assemblea costituente. Come noto, infatti, il voto, riconosciuto a tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età, è delineato dall’art. 48 Cost., che, al secondo comma, ne individua le caratteristiche fondamentali, prevedendo che, lo stesso, debba essere conforme a canoni di personalità, uguaglianza, libertà e segretezza. Se, da un lato, il primo carattere preso in considerazione dal legislatore costituente impone che il voto sia espresso dal cittadino “di persona” e, unitamente all’elemento dell’eguaglianza, rende illegittime forme di voto plurimo o multiplo; dall’altro, libertà e segretezza sono poste a presidio, rispettivamente, dell’insussistenza di forme di coercizione e della fondamentale esigenza di riservatezza<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’esercizio del voto rappresenta, dunque, un diritto e insieme un dovere civico<a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a> legandosi, inscindibilmente, al secondo comma dell’art. 1 Cost. e agli artt. 2 e 3 Cost. Come pilastro del principio supremo della libertà-dignità della persona<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, al di là di ogni discriminazione e disuguaglianza economica e sociale, rientra, a pieno titolo, fra i diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà politica per il quale s’impone la rimozione di quegli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini al momento della partecipazione alle urne. In via di principio, quindi, il suo esercizio non può essere limitato che per ipotesi residuali, quali l’incapacità civile, la presenza di sentenza penale irrevocabile o nelle ipotesi di indegnità morale definite dalla legge: non dovrebbe, quindi, poter sussistere alcun condizionamento dovuto a ragioni di natura economica, sociale o connesso alla provenienza territoriale al momento del suo esercizio, che deve essere, quindi, quanto più ampio ed effettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">La prospettata ricostruzione ­– garante di un esercizio effettivo – emerse subito in seno all’Assemblea costituente, all’interno della quale, come emerge dalla lettura dei lavori preparatori, il tema fu dibattuto e non mancarono proposte volte a riconoscere tale diritto ai cittadini fuori dal territorio nazionale, consentendo agli italiani emigrati di poter votare senza dover fronteggiare spese o rischi per rimpatriare.</p>
<p style="text-align: justify;">La formulazione originaria della disposizione, infatti, nulla diceva circa un suo possibile esercizio da parte di coloro che – lontani dal territorio nazionale – fossero impossibilitati a prendere parte alle operazioni elettorali<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>. Nel testo definitivo dell’art. 48 Cost., approvato il 22 maggio del 1947, gli emendamenti volti al riconoscimento del diritto di voto anche all’estero non ebbero seguito. Ebbene, l’assenza di un indirizzo in tal senso da parte del legislatore costituente profilò, fin da subito, i contorni di un problema legato, non tanto alla titolarità formale del diritto, quanto alla carenza di effettività, mancando nel testo la garanzia di poter concretamente esercitare il diritto in ragione della distanza materiale dal seggio elettorale.</p>
<p style="text-align: justify;">La lacuna normativa è stata colmata in occasione delle modifiche apportate all’art. 48 dalla la l. cost. n. 1/2000 che, nell’istituire la circoscrizione Estero, ha demandato alla legge ordinaria<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> la disciplina del voto dei cittadini ivi residenti, oggi legittimati – ove iscritti all’A.I.R.E. – ad esercitarlo per corrispondenza. Dunque, al riconoscimento formale del diritto di voto anche ai cittadini italiani residenti all’estero, la Costituzione ha affiancato, come profilo di garanzia, un’incisiva riserva di legge che impone sia di stabilire requisiti e modalità per l’esercizio di tale diritto sia il compito, ben più ambizioso, di garantirne l’effettività.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, per gli elettori temporaneamente all’estero, la legge elettorale del 6 maggio 2015, n. 52 c.d. <em>Italicum, </em>introducendo<em> l’art. 4-bis,</em> ha ampliato il perimetro di operatività del voto per corrispondenza anche a quei cittadini che si trovano per un periodo di almeno tre mesi all’estero per ragioni di lavoro, studio e cure mediche, nonché ai familiari conviventi con gli stessi<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quella dei residenti all’estero non costituisce, tuttavia, l’unica eventualità in cui l’ordinamento ha approntato apposite misure per garantire l’effettività del diritto di voto, consentendo il voto in un Comune diverso da quello di residenza. Sussistono, già da tempo, ulteriori ipotesi derogatorie, rispetto alla regola che impone l’esercizio dello stesso nel luogo di residenza, riferite, però, esclusivamente ad alcune categorie di elettori “fuori sede” nel territorio nazionale<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur volendo ammettere che la platea degli elettori, ai quali è consentito l’esercizio del diritto di voto in un Comune o in una sezione diversa da quella di residenza, sia gradualmente aumentata, a testimonianza di una viva sensibilità dell’ordinamento verso la fondamentale esigenza di effettività del diritto di voto, non può non rilevarsi altresì come le ipotesi considerate concentrino l’attenzione esclusivamente verso coloro che sono impossibilitati ad esercitare il voto in ragione del servizio prestato nell’ambito del procedimento elettorale, per ragioni di appartenenza a singole categorie di lavoratori o ancora per particolari condizioni personali. Diversamente, gli elettori domiciliati in altro luogo del territorio nazionale, anche per comprovate ragioni connesse all’esercizio di diritti fondamentali – ad esempio di studio, lavoro e salute – per poter votare alla luce della vigente normativa permarrebbe la regola di doversi recare presso il Comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce del quadro normativo evidenziato, indubbiamente, emerge una condizione di disparità fra i cittadini domiciliati in altro luogo del territorio nazionale e gli italiani (anche temporaneamente) all’estero<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a> per i quali sono previste modalità alternative di esercizio del diritto voto. Ciò si pone, apparentemente, in violazione del principio di uguaglianza formale che, impone di trattare in modo analogo casi analoghi, rifiutando scelte legislative connotate dal carattere dell’irragionevolezza<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene, sia chiaro che le motivazioni alla base della tassatività e limitatezza delle ipotesi derogatorie siano dovute all’esigenza di assicurare che il voto risponda realmente ai canoni di libertà e segretezza, eludendo il rischio di ogni possibile alterazione della volontà espressa, il quadro di regolazione appare comunque incongruente. Pur risultando ragionevole una disciplina legislativa volta garantire l’attuazione del diritto di voto, secondo i canoni delineati della disposizione costituzionale dell’art. 48 Cost., sotto altra prospettiva, non sembra potersi ritenere che il legislatore possa realizzare tale fine non bilanciando le modalità scelte anche alla luce dei principi di solidarietà e uguaglianza sostanziale previsti dal secondo comma dell’art. 3 Cost., laddove impone alla Repubblica la rimozione di quegli ostacoli che impediscono un’effettiva partecipazione all’organizzazione politica del Paese<a href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">É evidente, quindi, quanto sia sempre più necessario un intervento legislativo che sappia porre rimedio agli ostacoli esistenti in riferimento all’esercizio del diritto di voto, assicurandone l’effettività indipendentemente dal luogo in cui si vive e dalle condizioni socioeconomiche. L’emendamento al d.l. “Elezioni”, qualora trovasse conferma in sede di conversione alla Camera, rappresenterebbe un primo tassello, per quanto la relativa formulazione dell’art. 1-ter lo abbia presentato come un tentativo sperimentale. Sicuramente, però, l’intervento si muove nella direzione di rendere maggiormente agevole e sostenibile l’esercizio del diritto di voto potendo, inoltre, produrre effetti positivi anche sui sempre crescenti numeri dell’astensionismo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>DIRITTO DI VOTO E ASTENSIONISMO ELETTORALE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tra i principi costituzionali che raccordano lo Stato-apparato con lo Stato-comunità va incluso quello democratico-rappresentativo, il quale prende forma anzitutto attraverso l’affermazione contenuta nell’art. 1 Cost. sull’appartenenza al popolo della sovranità, la quale è, per sua natura, strettamente collegata al momento elettorale.</p>
<p style="text-align: justify;">A partire dalla natura bicefala del voto come diritto e come dovere, esso è stato ritenuto un diritto funzionale perché il relativo esercizio non si limita a soddisfare un interesse del titolare, ma ha ad oggetto un interesse più ampio, quello dell’intera comunità, poiché attraverso l’espressione del suffragio ciascuno concorre a formare l’organo deputato a rappresentare l’intero corpo elettorale<a href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante la formulazione di principio, nel nostro Paese, il calo dell’affluenza al voto è un dato che può, oramai, considerarsi tristemente consolidato. Le più recenti statistiche evidenziano percentuali preoccupanti che attestano una progressiva decrescita di cittadini che si recano alle urne, registrandosi al contempo un inevitabile incremento degli astenuti, con un’incidenza in termini numerici realmente significativa<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le possibili cause del progressivo calo della partecipazione dei cittadini al voto hanno diversa natura. Si è, infatti, ampiamente consapevoli della complessità del fenomeno dell’astensionismo, in larga parte dovuto non tanto alle modalità con cui il voto viene esercitato quanto, piuttosto, al progressivo e costante svilimento del ruolo del Parlamento<a href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>, della rappresentanza politica<a href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>, in particolare sotto il profilo della disaffezione verso la politica e la classe dirigente, di una crisi del sistema partitico o ancora condizioni socioeconomiche svantaggiate<a href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La sempre crescente distanza tra rappresentanti e rappresentati ha, infatti, acuito la generale percezione di sfiducia e disinteresse – soprattutto nella fascia giovanile della popolazione<a href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a> – nelle istituzioni politiche<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a>, determinando una radicale trasformazione nel rapporto tra forze politiche ed elettorato<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.  Tra le spiegazioni che si sono susseguite<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a> sembra vi sia, in buona misura, la diminuzione di un serio dibattito attorno alle questioni di maggior interesse per la vita del paese, complice la decadenza della classe politica, sempre più asservita a logiche di partito, anziché radicata nel valore della rappresentanza degli interessi dei rappresentati. Le formazioni politiche, da portavoce di serrati e complessi dibattiti su ogni aspetto della vita collettiva, si sono tramutate in soggetti sempre più distanti da un effettivo rapporto di dialogo con i propri elettori con i quali, ormai, l’usuale forma di comunicazione consiste in ridotti slogan o in messaggi pubblicati sui social network dal contenuto standardizzato e, talvolta, persino contraddittorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Da un punto di vista eminentemente descrittivo, quale fenomeno complesso ed eterogeneo, l’astensionismo si può manifestare in differenti forme<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>.  Si è così evidenziato, recentemente, come questo possa essere variamente classificato a seconda delle ragioni, dirette o indirette, che spingono i cittadini a non recarsi a votare. Oltre all’astensionismo c.d. “per disinteresse” (scaturente dalla scarsa considerazione per le elezioni e per la politica in genere) e all’astensionismo c.d. “di protesta” (originato dalla sfiducia nelle istituzioni e nel metodo democratico), assume particolare rilievo quello “involontario”<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>, laddove consistente parte di tale categoria è costituita da coloro che, per ragioni di studio o lavoro, sono lontani dal Comune di residenza, annoverando, infatti, al suo interno una porzione di elettori non trascurabile<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A partire dalle elezioni del 1979 l’affluenza alle consultazioni parlamentari ha subito un progressivo e quasi continuo calo che l’ha portata dal 93,4% del 1976 al 63,8% del 2022<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>. In oltre 30 anni l&#8217;affluenza è calata di 10 punti, passando da oltre il 90% fino a valori comunque superiori all&#8217;80%, nel successivo quindicennio il calo dell&#8217;affluenza ha subito una drastica accelerazione. Tra il 2008 e il 2022 infatti la quota di elettori che si sono recati alle urne si è ridotta di quasi 17 punti percentuali.</p>
<p style="text-align: justify;">La continua crescita del numero di persone che si astengono dal voto costituisce comprensibilmente un elemento di preoccupazione rispetto al grado di legittimazione del sistema rappresentativo. I risultati elettorali delle elezioni politiche del 2022, infatti mostrano come la coalizione che ha ricevuto più voti, ottenendo la maggioranza parlamentare, ha raccolto il consenso di poco più di 1 elettore su 4. È stato invece il “partito del non voto” l’opzione più comune in questa tornata elettorale, rappresentando la scelta di quasi il 40% del corpo elettorale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le considerazioni sviluppate consentono di comprendere come, con riferimento alla problematica rappresentata, non sia più procrastinabile una risposta sul piano normativo. Pur non essendo certamente possibile contrastare l’astensionismo unicamente attraverso un ampliamento delle modalità di esercizio del voto, l’adozione di scelte legislative in una direzione di apertura potrebbe determinare influssi positivi su una maggiore partecipazione alle consultazioni elettorali e sul dibattito che li precede.  È, infatti, un dato sufficientemente tangibile che, se l’elettore è consapevole che non potrà fare ritorno al proprio luogo di residenza per esprimere il proprio voto, nella maggior parte dei casi, avrà scarso interesse nei confronti della campagna elettorale e diminuirà progressivamente la sua attenzione sul dibattito politico in corso (non solo in vista delle elezioni).</p>
<p style="text-align: justify;">A riprova di ciò, si noti come nelle recenti tornate elettorali si sono registrate significative diminuzioni della partecipazione al voto (del 7% nel 2018 e del 10,75% nel 2022) proprio in relazione ai cittadini delle regioni meridionali (campani, pugliesi, calabresi, lucani, sardi e siciliani), notoriamente i più interessati dai fenomeni migratori – per ragioni di studio o lavoro – verso i più ricchi territori del centro e nord Italia<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Riemerge, dunque, quanto sia rilevante lo stretto legame che intercorre tra l’(in)effettivo esercizio del diritto di voto e le condizioni socioeconomiche della persona nonché, parallelamente, il nesso esistente tra tali condizioni e il fenomeno astensionistico. Le attuali modalità di esercizio del diritto voto che, solo in casi eccezionali, consentono la sua espressione in luoghi diversi dalla residenza sembrano contribuire ad alimentare non solo la scarsa partecipazione dei cittadini agli appuntamenti elettorali ma, anche, il disinteresse politico. L’approvazione di un’apposita disciplina volta a consentire l’esercizio del voto anche fuori dal Comune di residenza, non solo per la categoria degli studenti universitari c.d. “fuori sede”, ma anche ai lavoratori o a chi si trova fuori dal suo comune di residenza per motivi di salute potrebbe, dunque, rappresentare un incentivo per molti cittadini che, a causa di difficoltà logistiche ed economiche, sono costretti di fatto a rinunciarvi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>TENTATIVI INCOMPIUTI DI RIFORMA DEL VOTO FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Spetta, dunque, alla legge elettorale individuare un meccanismo che sia in grado di assicurare le caratteristiche del voto e che contemporaneamente ne renda effettivo l’esercizio rimuovendo gli ostacoli che rendono irragionevolmente difficile per una porzione dell’elettorato la presenza al seggio nel giorno stabilito. Al netto degli interventi normativi già introdotti al fine di rimuovere tali ostacoli, e fermo il preoccupante dato dell’astensionismo, si tratta di provare a valutare se sussistono – ed eventualmente quali sono – altri ambiti attorno ai quali è possibile intervenire per agevolare la partecipazione al voto.</p>
<p style="text-align: justify;">Eppure, malgrado sia mancata per molto tempo l’effettiva volontà di addivenire all’approvazione di una disciplina organica della materia, negli ultimi anni non sono mancate all’attenzione del dibattito parlamentare proposte in tema di estensione del voto ai “fuorisede”. Si sono susseguite, infatti, varie proposte dal contenuto eterogeneo e accomunate dall’obiettivo di estendere la partecipazione nei confronti di coloro che, per le ragioni più volte richiamate, si trovavano di fatto impossibilitati a partecipare alle urne, tuttavia, il percorso di approvazione di una disciplina in grado di far fronte a una tale esigenza è risultato assai travagliato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella XVIII^ legislatura erano stati presentati almeno cinque disegni di legge per introdurre modalità di voto a distanza per gli studenti “fuori sede” alle elezioni politiche e a quelle europee. Mentre uno era stato presentato al Senato, a sua volta, basato su un tentativo non andato in porto nella XVI^ legislatura da Giuseppe Lumia e Stefano Ceccanti, riprendeva la possibilità di votare per corrispondenza alle elezioni politiche, i restanti quattro erano stati incardinati alla Camera. Il primo di questi era stato presentato il 28 marzo 2019 dall’On. Madia (e da altri deputati del Partito democratico) il cui esame in commissione era cominciato nel maggio 2021; gli altri, invece, erano stati depositati nell’aprile 2021, dietro presentazione di deputati di centrodestra e del Movimento 5 stelle (su proposta dei costituzionalisti Roberto Bin e Salvatore Curreri e di collettivi studenteschi).</p>
<p style="text-align: justify;">L’esame parlamentare di queste proposte, tuttavia, si è fermato nel maggio 2022, dopo appena cinque sedute e incontri informali, a fronte della caduta del Governo Draghi, sebbene, attese le speranze e gli interessi in gioco, vi fosse un accordo di maggioranza per il quale il 24 luglio 2022 in commissione le forze politiche avrebbero dovuto ritirare le rispettive proposte e presentare un testo unico basato sul Libro bianco dell’astensionismo<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’attuale legislatura, la XIX, la Camera dei deputati ha approvato (il 4 luglio 2023) un disegno di legge<a href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>, risultante dall’esame di più disegni di legge d’iniziativa parlamentare volti al riconoscimento del diritto di esercizio del voto in un Comune diverso da quello di residenza (molte delle quali già avanzate nella legislatura precedente)<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>. Tali iniziative, prospettavano diverse modalità di approccio e risposta al problema degli elettori “fuorisede”, oltre che un diverso grado di approfondimento<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>. Infatti, sebbene convergessero nel dettare una puntuale disciplina dell’esercizio del diritto di voto nel luogo di domicilio temporaneo per motivi specifici, divergevano sotto il profilo della sfera di operatività, ossia nell’individuazione del novero di consultazioni elettorali (ferme restando le consultazioni referendarie) cui applicare la nuova disciplina<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a>. Conseguentemente le sopracitate iniziative sono state accorpate alla proposta C.115 (Madia), il cui testo è stato integralmente emendato e approvato dalla Camera dei deputati, e trasmesso al Senato (A.S. n. 787) optando per il conferimento di una delega legislativa al Governo da esercitarsi entro il termine di diciotto mesi.</p>
<p style="text-align: justify;">La delega (che richiama i principi costituzionali di eguaglianza, personalità, libertà, segretezza, sicurezza del voto), fra l’altro, reca la disciplina dell&#8217;esercizio del diritto di voto degli elettori che, per alcuni specifici motivi, si trovino in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui sia posto il Comune di residenza – esercizio “fuori sede” circoscritto allo svolgimento di consultazione referendarie ed elettorali europee, prevedendo un requisito temporale del soggiorno “fuori sede”, di almeno tre mesi, limitando i motivi del soggiorno a studio, lavoro o cure mediche – aggiungendosi a tali casi la prestazione di assistenza in qualità di<em> caregiver</em> familiare<a href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>. Quanto alla modalità di voto prescelta, cioè quella del voto in presenza o presso il Comune di temporaneo domicilio (per le consultazioni referendarie) o presso sezioni speciali, istituite a tal fine in ogni capoluogo di Regione (per le elezioni europee)<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Eppure, sebbene tutti i partiti, in passato, hanno, più volte, dimostrato interesse per consentire il voto a distanza, nonostante la Camera abbia approvato la legge di delega al Governo a luglio 2023, per sette mesi, nell’altro ramo del Parlamento, è, invece, rimasto bloccato presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato senza essere calendarizzato e senza che nessun partito, di maggioranza e di opposizione, si ponesse il problema di approvare il provvedimento con celerità e consentire ai circa 5 milioni di persone di votare agevolmente alle prossime consultazioni europee nel luogo di domicilio. Solo a seguito della pressione sulla maggioranza da parte delle associazioni<a href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a> si è giunti a una soluzione di compromesso che correggesse il tiro, approvando l’emendamento al D.L. “Elezioni”, pur ciò non consentendo a tutti di votare a distanza<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dato particolare, di tutta evidenza – che mostra un approccio differente rispetto a molte delle iniziative precedentemente proposte a livello parlamentare – si rinviene nella limitazione dell’intervento – per il momento – ai soli studenti universitari c.d. “fuori sede”, contemplando l’esercizio del voto fuori dal comune di residenza per le consultazioni referendarie ed europee, con possibilità soltanto in un eventuale momento successivo di estensione anche alle elezioni politiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Perciò, il compromesso che è stato trovato tra la maggioranza e i tecnici del Ministero, in sede di emendamento, prevede di sperimentare il voto a distanza per mezzo milione di studenti “fuori sede” perché raccolti in città universitarie, e quindi, più semplice da identificare come categoria. I lavoratori “fuori sede”, invece, ovvero circa 4,3 milioni di persone rimangono esclusi ed esposti alle conseguenze pregiudizievoli che, come si è avuto modo di analizzare, ineriscono a diritti fondamentali.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LE POSSIBILI ALTERNATIVE AL VOTO NEL COMUNE DI RESIDENZA NELLA PROSPETTIVA DELLE NUOVE TECNOLOGIE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La recente presa in carico del tema da parte del legislatore, invero, oltre a garantire l’esercizio effettivo del voto a prescindere dal luogo di residenza, eliminando disparità di trattamento ormai evidenti, potrebbe possedere riflessi positivi perfino sulla mitigazione dell’astensionismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Come si è avuto modo di verificare, tale fenomeno origina da fattori diversificati e alquanto complessi, rispetto ai quali quello dei “fuorisede” costituisce soltanto una delle ragioni determinanti. Tuttavia, va da sé che la conferma o un eventuale ampliamento di un’apposita disciplina volta a consentire l’esercizio del voto anche fuori dal Comune di residenza rappresenterebbe un incentivo per molti cittadini che, a causa di difficoltà logistiche ed economiche, sono costretti di fatto a rinunciarvi. Appare necessario, allora, riflettere sulle possibili soluzioni alternative rispetto al quadro attuale (con particolare riguardo al contesto europeo) e vagliarne – anche alla luce degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie – l‘applicabilità o meno nel nostro ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La prospettiva verte, soprattutto, su modalità oggi sempre più diffuse e variamente utilizzate in diversi Paesi – anche al di fuori all’area europea – che hanno registrato notevoli successi in termini di un aumento della partecipazione. Una delle opzioni possibili è rappresentata dal voto per corrispondenza, modalità in Italia ammessa solo come alternativa per l’esercizio del voto da parte degli elettori all’estero<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a> stanti i rilievi critici sollevati dalla Corte sulla possibile estensione anche ai residenti in Italia, in particolare riferiti al rispetto dei caratteri di “personalità”, “libertà” e “segretezza”.</p>
<p style="text-align: justify;">Al di là dei confini nazionali, invece, non sembrano ravvisarsi i medesimi rilievi, anzi il caso della Svizzera – secondo un’indagine condotta dalla Cancelleria Federale e dalla Conferenza dei Cancellieri di Stato presso i cantoni – dimostra che oltre il 50% degli elettori preferisca esercitare il diritto di voto per corrispondenza (e, infatti, nei cantoni in cui tale modalità è possibile indipendentemente dalla richiesta del cittadino, è stato registrato un significativo aumento della partecipazione alle elezioni<a href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>). Non può, quindi, non evidenziarsi che il contesto europeo già offra analoghe discipline per l’esercizio dell’elettorato attivo per corrispondenza, in particolare nelle legislazioni di Regno Unito, Irlanda, Lussemburgo, Ungheria, Slovenia, Polonia, Austria e Spagna, così come, volgendo lo sguardo oltre oceano, la medesima opportunità a distanza è altresì riconosciuta, in nord America, negli Stati Uniti e in Canada.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto non sia possibile una trattazione unitaria, appare riportare alcuni esempi<a href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>. L’Austria ha approvato, nel 2012, una legge costituzionale federale che ha introdotto il voto per corrispondenza, su richiesta dell’elettore all’autorità competente (e sebbene sia limitato a specifiche categorie di elettori impossibilitati a recarsi al seggio per motivi di studio, lavoro o altre comprovate ragioni, l’utilizzo è contemplato per tutte le elezioni federali). Allo stesso modo la Spagna prevede la manifestazione del voto tramite il sistema postale, all’interno territorio nazionale, sia alle elezioni a livello nazionale (politiche ed europee) che a livello locale (regionali, comunali), subordinandola ad una richiesta espressa a seguito della quale non è più possibile recarsi al seggio per l’espressione “di persona” del voto. Infine, in Germania, per eleggere i membri del Bundestag, già dal 1957, la legge elettorale ammette al voto per corrispondenza tutti gli elettori, che, semplicemente, lo richiedano e in ciascuna circoscrizione elettorale del Paese, è presente almeno un seggio preposto al voto per corrispondenza<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il voto per corrispondenza non è tuttavia l’unica modalità in uso a livello europeo che consente l’esercizio del diritto di elettorato attivo a coloro che non possono essere fisicamente presenti nel proprio seggio elettorale il giorno delle votazioni. In alcuni Stati è, infatti, permesso il c.d. voto per delega. Sebbene, anche su quest’ultimo sussistano profili di problematicità in ordine a un’ipotetica operatività nel nostro ordinamento – essendo difficilmente conciliabile con i requisiti della personalità e segretezza per i quali l’esercizio del voto dev’essere “di persona”, senza possibilità di delega o procura<a href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a>– di nuovo, bisogna riconoscere che la prospettiva europea dimostra maggiore apertura, a fronte della larga diffusione cui si assiste. Così, nel Regno Unito, Polonia, Belgio, Paesi Bassi e Svezia, all’elettore assente nei giorni di apertura dei seggi è consentito delegare una persona di propria fiducia per esprimere il voto nel rispetto delle procedure e cautele previste<a href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, al di là di ulteriori esperienze di Paesi europei in cui è previsto anche il voto anticipato o in un diverso seggio elettorale, osservando specifiche condizioni individuate dalle singole legislazioni elettorali<a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>, appare necessario riportare come da tempo si faccia riferimento anche a quelle nuove modalità di espressione del suffragio riconducibili al c.d. “voto elettronico”<a href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>. Queste, rese possibili dalle nuove tecnologie sono considerate strumenti utili per implementare la partecipazione al voto, in quanto consentono il voto, o recandosi tradizionalmente presso il seggio, dove si esprimerà la scelta avvalendosi di dispositivi “elettronici”, oppure “da remoto”, tramite l’utilizzo dell’infrastruttura internet, come dimostra l’esperienza dell’Estonia, primo paese al mondo ad averlo consentito nel 2005 in occasione delle elezioni nazionali<a href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>. Più in particolare, ci si riferisce alle forme di voto meglio conosciute come “<em>e-voting</em>” e “<em>i-voting</em>”: nel primo caso l’elettore si presenta fisicamente presso le urne ed esprime il voto, in modo “presidiato”, attraverso uno strumento informatico anziché tramite scheda cartacea; nell’altra ipotesi, invece, l’esercizio avviene addirittura “a distanza” e in modo “non presidiato”, tramite un dispositivo di accesso alla rete<a href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Posta tale distinzione, non possono sottacersi le problematiche connesse all’applicabilità di simili tecnologie nel nostro sistema, benché il fine sia quello di rimuovere quegli ostacoli che impediscono un accesso pieno ed effettivo al voto.</p>
<p style="text-align: justify;">Un primo punto critico nasce dalla considerazione che l’e-voting, al di là degli evidenti aspetti connessi alla sicurezza nella gestione dei suffragi espressi telematicamente, non mitigherebbe le significative difficoltà già rappresentate dalla necessità per gli elettori, comunque, di recarsi di persona al seggio. Per altro verso, l’i-voting solleva evidenti criticità sia rispetto all’osservanza dei canoni contemplati dall’art. 48 Cost. – non potendo, ad esempio, esservi certezza dell’assenza di condizionamenti al momento della votazione – che rispetto al requisito dell’attendibilità degli strumenti tecnici attraverso cui il voto viene manifestato e successivamente gestito.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal riguardo, le istituzioni europee hanno rilevato come, al momento, le tecnologie e i sistemi informatici si mostrano ancora troppo vulnerabili per garantire, con efficienza, la sicurezza del voto elettronico, evidenziando come l’esercizio dell’elettorato attivo tramite procedure digitali potrebbe limitare l’effettività del principio di universalità del voto, con possibili ricadute di precludere la partecipazione agli elettori con scarse conoscenze dell’informatica di base<a href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il voto elettronico, perciò, malgrado alcune suggestioni derivanti dal possibile utilizzo della tecnologia <em>blockchain</em>, apparentemente in grado di garantire maggiore affidabilità sul piano della segretezza nel momento della votazione, appare oggi soluzione difficilmente praticabile<a href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le criticità emerse sul voto elettronico, nonché la considerazione di una non fattibilità allo stato attuale, impediscono, perciò l’effettiva applicazione nel nostro ordinamento, risultando necessario valutare strade differenti per l’estensione del voto anche fuori dal Comune di residenza al di là dei singoli casi già previsti dal legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>IL VOTO “PRESIDIATO ANTICIPATO” NEI LAVORI DELLA COMMISSIONE DI ESPERTI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL VOTO</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle considerazioni che precedono, è indubbio che, nel sistema elettorale italiano, alcune delle modalità di voto a distanza, previste nelle citate esperienze estere, evocherebbero diverse perplessità in ordine alla loro compatibilità con il dettato costituzionale (con particolare riguardo alla necessità che questo sia sempre, a norma dell’art. 48, secondo comma, Cost., personale, libero e segreto), tuttavia, è altrettanto vero che altrettanti meccanismi, ampliativi dei confini dell’esercizio del voto in un luogo diverso dalla residenza, appaiono pienamente attuabili.</p>
<p style="text-align: justify;">A seconda delle strade che si intende percorrere, tra le alterative possibili rientra quella di giungere all’ampliamento del voto per corrispondenza, ad esempio, consentendo agli elettori domiciliati in altro luogo del territorio italiano di richiedere previamente la consegna delle schede elettorali nel luogo di domicilio (come avviene nella legislazione spagnola) o, adibire, gli uffici territoriali del Governo a “seggi speciali per il voto anticipato” come accade negli uffici di registrazione nazionali in Danimarca. Unitamente a queste, fra le varie ipotesi vagliate a fronte delle criticità di cui si è avuto modo di discorrere in riferimento alle forme alternative al voto nel Comune di residenza, rientrano quelle del c.d. voto in seggio diverso il giorno delle elezioni<a href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a> e il c.d. “voto anticipato presidiato”.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur sussistendo problematiche operative per la prima delle due opzioni<a href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>, quella del voto anticipato presidiato costituisce, invece, un’alternativa piuttosto interessante, come testimonia la proposta della Commissione di Esperti istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di favorire la partecipazione dei cittadini al voto<a href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a>. Difatti, nell’ambito di un più ampio disegno finalizzato alla digitalizzazione della tessera elettorale<a href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>, mutuando l’esperienza del più noto <em>green pass</em>, la Commissione ha ipotizzato l’istituzione di un “<em>election pass</em>”, tramite il quale esercitare il voto, in via anticipata, presso uffici postali presenti sul territorio, o più generalmente presso gli uffici pubblici comunali. In particolare, questi sarebbero chiamati, mediante una specifica <em>app</em>, ad accertare l’identità e il diritto di voto del cittadino, oltre che a individuare il seggio elettorale di residenza dello stesso<a href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>. In tal modo, l’interessato esprimerebbe il voto all’interno di cabine installate nell’ufficio, sulla falsariga di quelle istituite presso il seggio, secondo le modalità appositamente previste e il plico, contenente la scheda di voto e la dichiarazione all’interno della busta etichettata con l’indirizzo del seggio elettorale di destinazione, verrebbe spedito e consegnato nella sede del seggio cui l’interessato appartiene<a href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>. Concluse le suddette operazioni, perciò, non sussisterebbe il rischio di un eventuale riesercizio del suffragio, rappresentando proprio l’<em>election pass</em>, lo strumento contenente la dichiarazione di avvenuto esercizio del voto<a href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene sia, ancora, necessaria un’approfondita valutazione sia in termini di sostenibilità economica che organizzativa, ad esempio, con riguardo all’effettiva idoneità o meno, degli uffici postali all’espletamento di una simile procedura, la proposta risulta particolarmente interessante.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, ancora una volta, si potrebbe obiettare perplessità inerenti la garanzia della non alterazione delle votazioni espresse e la verificabilità della correttezza delle operazioni compiute<a href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a>. Al tal proposito, ad esempio, potrebbero sussistere alcune criticità a livello di sicurezza della tecnologia del “<em>pass</em>” elettronico, come ha già dimostrato la recente sperimentazione del <em>Green pass, </em>durante l’esperienza della pandemia Covid-19, nell’ambito della quale si è assistito a molteplici episodi di falsificazione. Ciononostante, al di là della specifica formulazione avanzata dalla Commissione, certamente migliorabile in sede di studio di fattibilità, il dato che rimane comunque significativo è che la modalità del “voto anticipato presidiato” in sé, risulta, forse, essere, l’unica reale opzione per assicurare la partecipazione di quei milioni di cittadini che si trovano fuori dal Comune di residenza al momento delle votazioni. Questa tipologia di voto, in conclusione, sembra poter garantire una partecipazione capillare, senza tuttavia intaccare (o eccessivamente comprimere) quegli standard minimi di garanzia – a livello di “personalità”, “libertà” e “segretezza” – previsti dalla Costituzione, rispetto ai quali altre ipotesi, come ad esempio il voto elettronico, sembrano porsi in modo maggiormente complesso.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le considerazioni sviluppate consentono di comprendere come quella degli “elettori fuorisede” costituisca una tematica di stringente attualità che richiede una risposta certamente più ampia di quella, da ultimo, data dal legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur rappresentando la recente estensione in favore degli studenti universitari “fuori sede” un significativo punto di svolta, anche alla luce del citato panorama europeo, appare quanto mai necessario e non più procrastinabile un intervento legislativo destinato a coinvolgere una platea ben più ampia di quella considerata. È necessario, infatti, un allargamento della possibilità di esercitare il suffragio <em>tout court,</em> che eviti di cedere troppo in termini di garanzie del diritto in parola ma che, al contempo, tenga conto del contesto socioeconomico del Paese.  evitando distinzioni di sorta o riserve derogatorie per singole categorie di soggetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, la recente modifica in discussione sembra indirizzarsi nella direzione opposta, in quanto incrementa ulteriormente l’elenco delle ipotesi di deroga alla regola generale del voto nel Comune di residenza – istituendo una riserva in favore degli studenti “fuori sede”– ma, in tal modo, esclude soggetti (ad esempio i lavoratori) che per gli stessi motivi si trovino fuori dal Comune di residenza, o coloro che, prescindendo dai motivi, vi si trovino per un tempo inferiore ai tre mesi ad esempio per motivi turistici.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è, infatti, avuto modo di vedere come, in concreto, a prescindere dalla categoria di soggetti che si vuole considerare – in un’epoca di sempre maggiori trasferimenti per ragioni di lavoro, studio e salute – sussistono, comune, difficoltà nell’esercizio del diritto di voto da imputare nella maggior parte dei casi proprio alla normativa che richiede, salvo limitate eccezioni, l’esercizio nel comune nelle cui liste elettorali il cittadino risulta iscritto. Le ripercussioni che ne conseguono sono, finora, risultate tutt’altro che limitate in termini numerici, contribuendo, seppur parzialmente, ad incrementare il già strutturale fenomeno dell’astensionismo, soprattutto con riferimento alle regioni del Sud.</p>
<p style="text-align: justify;">Se l’espressione del voto rappresenta un diritto fondamentale ma, soprattutto, un momento nodale per la vita delle democrazie moderne – tanto da esser definito un dovere civico (art. 48, secondo comma, Cost.) –, è evidente come il legislatore, per espresso imperativo costituzionale, non possa disinteressarsi delle problematiche relative al suo esercizio dovendo, al contrario, intraprendere ogni azione utile al fine di garantirne e favorirne il più ampio livello di effettività.</p>
<p style="text-align: justify;">La posta in gioco – si è visto – non si riferisce solo agli art. 1, secondo comma e 48 della Carta costituzionale quanto, piuttosto, al principio dell’uguaglianza formale (art. 3, primo comma, Cost.) ma, soprattutto, al più penetrante obbligo derivante dal principio dell’uguaglianza sostanziale.</p>
<p style="text-align: justify;">È parso fino ad oggi tutt’altro che semplice trovare un’alternativa all’esercizio del voto nel Comune di residenza in grado di soddisfare i puntuali requisiti imposti dalla Carta, e ciascuna delle varie</p>
<p style="text-align: justify;">ipotesi ha evidenziato aspetti di potenziale criticità.  Fra le varie modalità considerate, quella del “voto anticipato presidiato” pare esibire maggiori garanzie al riguardo, replicando di fatto i caratteri del voto nel giorno delle elezioni. Al di là della circostanza del suo espletamento in un momento antecedente alla data istituita per l’apertura dei seggi quest’opzione – come del resto proposta dalla Commissione di esperti incaricata di redigere il Libro bianco sull’astensionismo – dovrebbe essere riconosciuta come preferibile in quanto verosimilmente orientata a inverare i primi tre articoli della Carta fondamentale e in grado di rispettare le garanzie costituzionali di personalità, libertà e segretezza del voto, o comunque di non incidere in modo eccessivamente pregiudizievole sulle stesse.</p>
<p style="text-align: justify;">La vera sfida che si pone è, perciò, quella di individuare un adeguato contemperamento fra il sostegno alla partecipazione al voto e il rispetto delle caratteristiche imposte dall’art. 48, comma 2, Cost., assicurando al contempo appropriati livelli di attendibilità e verificabilità sotto il profilo procedurale. Occorre interrogarsi, su un piano oggettivo, se i costi in termini di minore rappresentatività degli organi elettivi, costituiti attraverso l’espressione della volontà di un numero meno vasto di elettori, siano troppo elevati rispetto a quelli da sostenere per formarlo, anche tenendo conto del voto di coloro che, per motivi di forza maggiore legati alle attuali procedure, non potrebbero partecipare alle consultazioni elettorali. Allo stesso modo, su un piano soggettivo, si tratta di capire se è preferibile accordare prevalenza al rispetto dell’art. 48, comma 2, Cost. o se è più opportuno leggerlo in funzione della possibilità di esercitare il diritto, anche perdendo l’apporto di un numero più vasto di elettori alla legittimazione della rappresentanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Per saggiare l’effettività dei diritti fondamentali occorre valutarne la concreta portata, prestando attenzione non solo all’<em>an</em>, ma anche al <em>quomodo</em> della formazione della volontà politica chiamata a rappresentare il popolo. Si può forse sostenere che se l’<em>an</em> deve essere <em>certus</em>, è inevitabile aggiornare il test di ragionevolezza delle procedure esistenti in relazione alle modalità disponibili e alle proposte di espressione del suffragio, che potrebbe contribuire all’obiettivo di colmare il divario tra politica e società civile adeguando i principi sanciti dalla Carta costituzionale alle esigenze dello sviluppo storico e sociale</p>
<p style="text-align: justify;">La strada intrapresa, limitando l’intervento alle sole consultazioni elezioni europee se per un verso potrebbe offrire maggiori vantaggi sul piano gestionale e operativo, rischia tuttavia di fornire una risposta solo parziale, lasciando un vuoto normativo rispetto a un insieme di appuntamenti elettorali, quali le elezioni politiche, di fondamentale importanza per la partecipazione democratica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci si augura, quindi che il dibattito parlamentare in corso sul tema, anche alla luce della legge di delega al Governo in discussione alla Camera, riesca ad approntare una risposta efficace a una problematica rispetto alla quale sembrano non esserci più alibi, traendo spunto anche dalla prospettiva europea e internazionale emersa nel tempo, tenendo conto che, a seconda della direzione che s’intraprenderà, determinerà effetti positivi o negativi rilevanti sul già grave fenomeno dell’astensionismo e conseguentemente sul grado di legittimazione della rappresentanza politica.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante &#8220;Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell&#8217;anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale&#8221;, convertito in legge, con modificazioni, da parte del Senato in data 13 marzo 2024, successivamente trasmesso alla Camera il 15 marzo 2024 (rif. C.1780) per l’esame definitivo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> La modifica sul voto a distanza degli studenti “fuori sede” prevede che lo studente o la studentessa debba presentare almeno 35 giorni prima del voto una richiesta al proprio comune di residenza e articola, altresì, le modalità sulla base del luogo di domicilio dello stesso, in particolare secondo due diverse procedure. In un primo caso, se lo studente si trova a dover votare all’interno della stessa circoscrizione del comune di residenza potrà semplicemente votare in un seggio nel comune in cui ha il domicilio. La procedura in questo caso è agevolata perché la scheda elettorale è la stessa, trovandosi le sedi all’interno della stessa circoscrizione. Quindi, lo studente fuori sede dovrà dunque presentare una richiesta al suo comune di residenza almeno 35 giorni prima della data delle elezioni: a quel punto il comune che riceve la richiesta ha 15 giorni per approvarla e trasmetterla al comune di domicilio, che a sua volta darà allo studente fuori sede una apposita autorizzazione almeno 5 giorni prima del voto, da presentare al seggio.  In un secondo caso, al contrario lo studente fuori sede che vive in una città che ricade in una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune di residenza, invece, dopo aver presentato le medesime richieste burocratiche al proprio comune di residenza, e ottenuta l’autorizzazione, dovrà votare in appositi seggi del capoluogo della regione dov’è domiciliato. In ogni capoluogo di regione saranno, infatti, allestite «speciali sezioni elettorali», almeno una ogni 800 elettori fuorisede ammessi al voto (nel caso in cui ce ne siano meno di 800, ne sarà garantita comunque almeno una). La procedura, per il secondo caso, è quindi più complessa in quanto le circoscrizioni sono diverse, e di conseguenza i candidati e le schede non coincidono. Il capoluogo di regione del luogo di domicilio costituisce, perciò, un punto di raccolta per tutti gli elettori “fuori sede”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Per elettore “fuori sede” può intendersi il cittadino elettore che si trovi per motivi di studio, di lavoro, di cure mediche o assimilabili, in territorio diverso da quello di residenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a>Appare utile in premessa specificare come fra le principali cause alla base della scelta di non votare da parte dell’elettore rientrino motivi dovuti a complessità economiche e logistiche insite in spostamenti, talvolta anche molto lunghi – a fronte dei quali ogni meccanismo di sostegno economico pubblico è risultato ad oggi insufficiente.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> In proposito E. GROSSO, <em>Art. 48</em>, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Torino, 2006, p. 970 ss., secondo cui con la previsione del carattere della “libertà” del voto la Carta costituzionale «<em>esige che i cittadini siano protetti, nell’esercizio del suffragio, da pressioni e controlli che potrebbero di fatto impedire che il voto sia effettivamente la libera espressione della coscienza di ogni singolo elettore</em>», risultando così indispensabile sia «<em>impedire che l’elettore possa essere vittima di coazioni fisiche o di minacce</em>» sia soprattutto «<em>che egli non sia soggetto a forme indebite di coazione psicologica, tali da pregiudicare la spontaneità della manifestazione di volontà espressa</em>». Sotto il profilo della “segretezza”, inoltre, l’autore osserva come un simile connotato sia «<em>strettamente connesso a quello di libertà in quanto ne costituisce la principale modalità di tutela</em>». Infine, sul carattere di strumentalità della “segretezza” rispetto alla “libertà” del voto cfr. anche quanto in precedenza affermato da T. MARTINES, <em>Artt. 56-58</em>, in G. BRANCA (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Bologna, 1984, p. 43.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> La configurazione del diritto di voto quale “dovere civico” rappresenta il punto d’incontro fra le contrapposte visioni emerse – specie fra democrazia cristiana, da un lato, e forze di sinistra e liberali, dall’altro – in sede costituente. Se per un verso si riteneva che il voto costituisse una funzione e pertanto un dovere sanzionabile in caso di inosservanza, per altro verso lo stesso era concepito come un diritto ascrivibile al singolo, esercitabile liberamente. Una simile divergenza era riconducibile, oltre che a motivi di orientamento politico-ideologico, anche a ragioni operative, variando a seconda della capacità di ciascun partito di organizzarsi capillarmente sul territorio al fine di indurre gli elettori a recarsi alle urne. In proposito v. F. FURLAN, Articolo 48, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), <em>Commentario breve alla Costituzione</em>, Padova, 2008, pp. 495 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> F. MODUGNO, <em>I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale</em>, Giappichelli, Torino, 1995, p. 107</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> In particolare, nella seduta del 20 maggio 1947 l’on. Piemonte propose di intervenire sulla formulazione del secondo comma dell’art. 48 Cost. inserendo, dopo la parola “segreto”, le seguenti: «ed è esercitato anche dal cittadino all’estero»; ciò al fine «di permettere agli italiani emigrati di potere votare nel luogo dove si trovano senza dover ricorrere a notevoli spese e danni per rimpatriare» (On. Giuseppe Piemonte, seduta dell’Assemblea costituente del 20 maggio 1947).</p>
<p style="text-align: justify;">In occasione di ciò, l’on. Piemonte tentò di avvalorare la proposta facendo espresso riferimento a esperienze di oltre confine che, già da tempo, consentivano la partecipazione dei propri cittadini lontani dal territorio nazionale, ad esempio con il voto per corrispondenza come in Norvegia e Danimarca; Nella medesima direzione si muove, ancora nella seduta del 20 maggio 1947 l’On. Schiavetti, il quale, oltre a sottolineare l’importanza di mantenere il legame degli italiani all’estero con la madre Patria, rimarcò il nesso tra l’esercizio effettivo del diritto di voto e le condizioni socioeconomiche della persona, sostenendo che la possibilità per i cittadini all’estero di restare iscritti nelle liste elettorali e, quindi, di poter far ritorno in Italia per l’esercizio dell’elettorato attivo, non costituisse un’efficacie garanzia della loro partecipazione alla vita democratica del Paese poiché questa forma di esercizio del diritto avrebbe comunque riguardato solo una piccola minoranza di cittadini italiani, per lo più residenti in Francia o Svizzera, con le risorse economiche per sostenere il rientro in Patria, diversamente la maggior parte dei cittadini residenti all’estero avrebbe potuto esercitare il proprio diritto solo in ipotesi di eccezione. (On. Fernando Schiavetti, seduta dell’Assemblea costituente del 20 maggio 1947). Invero, sul punto, anche l’on. Piemonte, nel citato intervento, aveva posto in luce la necessità di consentire agli italiani emigrati di poter votare nel luogo in cui vivono anche per evitare di sostenere notevoli spese e danni per rimpatriare (seduta dell’Assemblea costituente del 20 maggio 1947).</p>
<p style="text-align: justify;">Gli emendamenti volti al riconoscimento del diritto di voto anche all’estero non ebbero tuttavia seguito e nel testo definito dell’art. 48 Cost., approvato il 22 maggio del 1947, fecero ingresso solo le ricordate disposizioni riguardanti l’elettorato (primo comma), le caratteristiche del voto (secondo comma) e le ipotesi di una possibile limitazione del diritto (terzo comma). Sebbene non fecero ingresso nel testo costituzionale, l’esigenza di consentire l’esercizio dell’elettorato attivo anche ai cittadini all’estero non subì battute d’arresto e nel gennaio del 2000 fu realizzata una revisione costituzionale dell’art. 48 nella direzione già auspicata nel 1947 dagli onorevoli Piemonte e Schiavetti.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> La modifica apportate dall’art. 1 della L. Cost. n. 1 del 2000, ha introdotto il terzo comma dell’art. 48 Cost. che recita espressamente che «La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge». Successivamente, con legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante “<em>Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero</em>”, è stata data attuazione alla riserva di legge, il cui regolamento attuativo è il D.P.R. 2 aprile 2004, n. 104. Occorre precisare, però, come l’esercizio del diritto di voto per tali cittadini è consentito per le elezioni di Camera e Senato, per i referendum abrogativi e costituzionali, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo di spettanza italiana ma non per l’elezione dei Consigli regionali o degli enti locali, così come per i referendum su base locale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Vi si prevede che i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino, per un periodo di almeno tre mesi in cui ricada la data di quella consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non siano anagraficamente residenti, possano votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero per le elezioni politiche e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, previa opzione valida per un&#8217;unica consultazione elettorale. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi. Sono dunque poste alcune condizioni: durata del soggiorno all’estero non inferiore a tre mesi; motivi di lavoro, studio o cure mediche; opzione sottoscritta dall’elettore. Essa deve pervenire al Comune di iscrizione elettorale entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché deve contenere l&#8217;indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto di voto secondo tale modalità. Ricevuta la comunicazione di opzione, il Comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell&#8217;interno le generalità e l&#8217;indirizzo all&#8217;estero degli elettori che hanno esercitato l&#8217;opzione, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell&#8217;interno comunica l&#8217;elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l&#8217;esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero. Le schede così votate per corrispondenza per le elezioni politiche sono scrutinate congiuntamente a quelle dei cittadini italiani residenti all&#8217;estero iscritti nelle relative liste elettorali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Rilevante a tal fine è il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 recante “<em>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati</em>” che, pur postulando il principio generale per cui il voto può essere esercitato da chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione (art. 47) individua una prima deroga in coloro che assolvono un ruolo all’interno della procedura elettorale, ossia i presidenti, scrutatori e segretari del seggio che votano nella sezione presso cui esercitano il loro ufficio, anche se iscritti come elettori in altra sezione o in altro Comune, cui si aggiungono i rappresentanti di lista, chiamati ad esercitare il voto nella sezione presso cui prestano le loro funzioni (art. 48); analogamente i candidati alla competizione elettorale possono votare in qualsiasi sezione della circoscrizione presso cui si sono proposti e, ancora, votano inoltre nella sezione in cui esercitano le loro funzioni anche allorquando iscritti come elettori in altra sezione gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio durante la consultazione elettorale (art. 48), oltre alle ipotesi previste dagli artt. 49 e 50.  Inoltre, al di là delle ipotesi connesse alla procedura elettorale o alle ragioni di servizio, esistono anche misure per consentire l’esercizio del voto a chi, per ragione di cura o detenzione, si trova nell’impossibilità materiale di recarsi al seggio. È l’ipotesi dei degenti in ospedali o case di cura, che sono ammessi a votare nel luogo di ricovero (art. 51) così come dei detenuti, cui – ove aventi diritto – è consentito l’esercizio del voto nel luogo di detenzione.  Infine, più di recente la legge elettorale del 6 maggio 2015, n. 52 c.d. <em>Italicum</em> ha ampliato il perimetro di operatività del voto per corrispondenza anche a quei cittadini che si trovano per un periodo di almeno tre mesi all’estero per ragioni di lavoro, studio e cure mediche, nonché ai familiari conviventi con gli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> Una stima numerica complessiva degli elettori ‘fuori sede’ è stata resa nella relazione “<em>Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto</em>”, pubblicata in data 14 aprile 2022 dal Ministero per i Rapporti con il Parlamento, reperibile su Riformeistituzionali.gov.it, contente la “<em>Relazione della Commissione di esperti con compiti di studio e consulenza, di analisi ed elaborazione di proposte, anche di carattere normativo, e iniziative idonee a favorire la partecipazione dei cittadini al voto, istituita con decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento, con delega alle riforme istituzionali, on. dott. Federico D’Incà</em>”. Il dato (riferito al 2018) che emerge è quello di circa 4,9 milioni di elettori, svolgenti la propria attività lavorativa, o di studio in corsi scolastici e universitari, in luoghi diversi dalla Provincia (o Città metropolitana) di residenza. Tra loro, gli studenti erano circa 591.500 e di questi, circa 1,85 milioni lavoravano o studiavano in luoghi distanti almeno quattro ore (in termini di percorrenza stradale, computando andata e ritorno) rispetto alla Provincia di residenza. In termini relativi, la quota più consistente era nel Mezzogiorno. Considerando, invece, una distanza invece superiore a otto ore, le stime erano di circa 1,13 milioni di lavoratori e studenti. (Dati altresì riportati nella Nota breve n. 46 del Senato della Repubblica, pubblicata il 3 febbraio 2024).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Ciò connota un’ulteriore problematica colorazione rilevante anche ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della Costituzione che, come noto, pone in capo alla Repubblica il dovere di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> S. TALINI, <em>Far ritorno al luogo di residenza o rinunciare all’adempimento del proprio dovere civico?</em> fasc. n. 23/2022, in <em>Federalismi.it</em>, p. 277 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> In argomento autorevole dottrina ha rilevato come tale principio, letto in stretta sinergia con il primo comma dell’art. 3 e con l’art. 2 Cost., richieda una <em>interpositio legislatoris</em>, rendendo necessarie previsioni legislative che conferiscano – nei diversi ambiti di espressione dello Stato sociale – concretezza ed effettività ai principi della solidarietà e dell’eguaglianza sostanziale. Sul punto V. ONIDA, <em>Eguaglianza e diritti sociali</em>, in AA.VV., <em>Corte costituzionale e principio di eguaglianza. Atti del convegno in ricordo di Livio Paladin</em>, CEDAM, Padova, 2002, p. 105</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> E. GROSSO, <em>Art. 48</em>, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), <em>Commentario alla Costituzione</em>, Torino, 2006, p. 966 ss., sostiene che l’esercizio del voto è uno «<em>strumento diretto al funzionamento dell’ordinamento democratico, e quindi parte di una funzione collettiva</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Secondo il Report “<em>L’astensionismo e il partito del non voto</em>”, in Openpolis.it, pubblicato in data 11 ottobre 2022, da un’analisi dei dati relativi alle elezioni politiche è emersa una riduzione sensibile nella partecipazione al voto che va dal 92,23% del 1948 al 63,79% del 2022. In particolare, se tra il 1948 e la metà degli anni ‘70 l’affluenza è rimasta su valori essenzialmente stabili, a seguito delle elezioni del 1976 si è innescata una vera e propria parabola discendente, con alcuni momenti di timida ripresa nel corso degli anni ‘80. La vera svolta si è registrata negli anni ’90, quando alle elezioni del 1996 tale “sacca” di elettori ha superato per la prima volta il partito vincitore. Tuttavia, come anticipato, è nel settembre 2022 che il fenomeno ha assunto dimensioni imponenti, attestandosi su una percentuale di circa il 37,2% del corpo elettorale, ossia oltre 17 milioni di elettori; dato, quest’ultimo, ulteriormente incrementato di 9 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni del 2018. Alle stesse conclusioni si può giungere rispetto ai dati relativi al c.d. “partito del non voto”, in cui rientrano sia i “non votanti” che una porzione di votanti con scheda bianca.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> S. TALINI ha avuto modo di osservare come numerose scelte testimonino il progressivo svilimento del sistema parlamentare. L’autrice fa riferimento alla recente legge di revisione costituzionale «<em>che ha ridotto il numero dei parlamentari (legge Cost. 19 ottobre 2020, n. 1) – senza una parallela riforma in grado di “bilanciare” gli effetti distorsivi della modifica, all’aumento dell’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, alle proposte di modifica in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum abrogativo nel corso dalla XVIII legislatura [&#8230;]</em> <em>proposte e interventi che, se guardati nella loro complessità indicano un depotenziamento assai preoccupante del ruolo del Parlamento, alterando ineluttabilmente l’impianto rappresentativo nella nostra forma di governo</em>» (così S. TALINI, <em>Dalla formulazione astratta alle conseguenze di sistema. Riflessioni attorno alla proposta di revisione costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum</em>, in <em>Diritto e società</em>, 1, 2019, pp. 103 e 104).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> A. CELOTTO sostiene che «<em>la crisi della rappresentanza attanaglia da decenni il sistema costituzionale italiano, i cittadini hanno perso fiducia nel Parlamento, faticano a riconoscere nei partiti efficaci strumenti di intermediazione e congiunzione tra cittadini ed istituzioni, come emerge da quei fenomeni, inequivocabili quanto allarmanti, quali l’astensionismo e la disaffezione</em>» (così A. CELOTTO, <em>Introduzione a Le nuove “sfide” della democrazia diretta</em>, A. CELOTTO, G. PISTORIO (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, p. VII).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Recenti analisi sulle possibili connessioni fra ristrettezze economiche e mancata partecipazione al voto, hanno osservato come l’astensionismo registri tassi decrescenti in quei Paesi europei ove il reddito pro-capite risulta più elevato cfr. P. MASCI, <em>L’astensionismo: Italia e Stati Uniti</em>, in Nuova Antologia, Vol. 630, Fasc. 2306, Aprile-Giugno 2023, p. 98 ss</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Nella direzione di favorire una maggiore partecipazione al voto delle generazioni più giovani, si muove la recente riforma costituzionale n. 1 del 2021 che, attraverso una modifica dell’art. 58 Cost., ha ridotto da venticinque a diciotto anni l’età minima per prendere parte all’elezione dei membri del Senato della Repubblica. L’elettorato attivo viene, dunque, uniformato a quello già previsto, dall’art. 56 Cost., per l’elezione dei componenti della Camera dei deputati. Tale modifica finalizzata a tentare di rispondere alla crisi della democrazia ha portato, in parte, ad interrogarsi di nuovo sui fondamenti della democrazia stessa, anche a partire dalle norme che regolano l’attribuzione del diritto di voto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> A testimonianza della sempre maggiore sfiducia dei cittadini nei confronti dei partiti e, dunque, della rappresentanza politica, i recenti dati pubblicati dall’ISTAT nel 2021 in riferimento alla fiducia nelle istituzioni: considerando una scala da 1 a 10 il voto attribuito al Parlamento italiano è di 4,6 e, nei confronti dei partiti politici, addirittura del 3,3 (dati reperibili in istat.it).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> Le leggi elettorali per la Camera dei deputati (art. 90 d.p.r. 5 febbraio 1948, n. 26) e per il Senato della Repubblica (art. 25 l. 6 febbraio 1948, n. 29, che rimandava al testo unico per l’elezione della Camera) del 1948 prevedevano invece che il sindaco di ogni comune dovesse redigere una lista con i nomi di tutti gli elettori che non si erano recati al seggio senza un giustificato motivo e che tale elenco dovesse essere esposto per trenta giorni all’albo comunale; inoltre, sul certificato di buona condotta dell’astenuto veniva riportata la menzione, per la durata di cinque anni, “non ha votato”. Analogamente gli artt. 4, 75 e 115 del d.p.r. 30 marzo 1957, n. 36. Le leggi elettorali del 1993 hanno però abrogato tali sanzioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Per una dettagliata riflessione concernente le principali cause dell’astensionismo in Italia, si rinvia alla relazione “<em>Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto</em>”, pp. 73-79, pubblicata in data 14 aprile 2022 dal Ministero per i Rapporti con il Parlamento, reperibile su Riformeistituzionali.gov.it, contente la “<em>Relazione della Commissione di esperti con compiti di studio e consulenza, di analisi ed elaborazione di proposte, anche di carattere normativo, e iniziative idonee a favorire la partecipazione dei cittadini al voto, istituita con decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento, con delega alle riforme istituzionali, on. dott. Federico D’Incà</em>”. In particolare, la Relazione si sofferma sul fenomeno dell’astensionismo apparente, inteso come “rigonfiamento” della percentuale di partecipazione al voto dovuta unicamente alle differenti normative esistenti nella disciplina dell’elettorato attivo (tipologie di consultazioni elettorali e referendarie, individuazione del corpo elettorale e delle modalità di esercizio del diritto di voto) e sul ben più problematico fenomeno dell’astensionismo reale (pp. 58-93), ricomprendendo all’interno dei motivi che lo determinano proprio la lontananza dal luogo di residenza per ragioni di lavoro o studio (pp. 68-72), a cui si affiancano i motivi dovuti a turismo, sport o divertimento.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> A. MAZZOLA <em>L&#8217;effettività del suffragio tra astensionismo e nuove modalità di espressione alla luce dei principi costituzionali</em> in <em>Consulta online </em>3/2023, pp. 993 ss. sostiene che «<em>Consci della “debole” legittimazione popolare, pare che i governanti abbiano voluto comprenderne le ragioni non limitandosi a indagare se l’astensionismo elettorale è solo frutto della perdita di fiducia dei governati nei loro confronti, ma interrogandosi anche sulla eventualità che la lontananza dalle urne dipenda da impossibilità materiali degli elettori di recarsi al seggio nel giorno delle consultazioni. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento nel 2017 ha pertanto nominato una Commissione di esperti incaricata di studiare il fenomeno dell’astensionismo elettorale, il cui lavoro è terminato con l’elaborazione del Libro bianco “Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto” pubblicato il 14 aprile 2022. La ricerca ha sottolineato che il trend della partecipazione degli elettori al voto è in costante calo negli ultimi quarant’anni e ha teorizzato la differenza tra astensionismo apparente, reale e involontario»</em>; Quest’ultima voce ha riguardo a tutti coloro che vorrebbero recarsi al seggio per esprimere il proprio suffragio e tuttavia a causa di motivi di lavoro, di studio, sanitari, di vacanza e altro incontrano ostacoli insuperabili ad essere presenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> L’astensionismo involontario discende dalla concreta impossibilità di partecipare al voto per impedimenti di natura oggettiva o materiale e riguarda categorie di elettori fra loro diversificate, quali grandi anziani, anziani con infermità, ospiti di presìdi residenziali sociosanitari o assistenziali nonché, più globalmente, coloro che per turismo, sport o divertimento non partecipano alle votazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a>  Si tratta di poco meno di cinque milioni di cittadini maggiorenni che, a cagione della distanza fra il luogo di abituale dimora e il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, nonché a causa dei costi di spostamento spesso significativi, decidono di non partecipare al voto. La mancata partecipazione alle urne, quindi, dovuta a complessità economiche e logistiche insite in spostamenti talvolta anche molto lunghi ed a fronte dei quali ogni meccanismo di sostegno economico pubblico è risultato ad oggi insufficiente. Si stima che dei 4,9 milioni di elettori che si trovano in questa condizione, circa il 38% necessiti di almeno quattro ore complessive di viaggio – andata e ritorno – mediante collegamenti autostradali; fra questi circa il 14% impiega un tempo persino superiore alle dodici ore. In proposito V. il documento “<em>Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto</em>”, cit. pubblicata il 14 aprile 2022, reperibile su Riformeistituzionali.gov.it, contente la “<em>Relazione della Commissione di esperti con compiti di studio e consulenza, di analisi ed elaborazione di proposte, anche di carattere normativo, e iniziative idonee a favorire la partecipazione dei cittadini al voto, istituita con decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento, con delega alle riforme istituzionali, on. dott. Federico D’Incà</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Report elaborato da openpolis su dati di Eligendo aggiornati al 30 settembre 2022, dai quali emerge che alle elezioni politiche del 18 aprile 1948 ha partecipato il 92% degli aventi diritto al voto; a quelle del 19 maggio 1968 si è registrata un’affluenza di poco inferiore al 93% alla Camera e di poco superiore alla stessa cifra per il Senato; successivamente si è avuto un calo progressivo, alle elezioni del 26 giugno 1983 l’affluenza è stata di poco superiore all’88%; diminuisce ulteriormente alle consultazioni elettorali del 13 maggio 2011, quando l’affluenza si attesta poco sopra l’81% e procede in picchiata fino alle elezioni del 25 settembre 2022, che hanno visto una partecipazione al voto appena inferiore al 64% degli aventi diritto al voto</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> I dati sulla partecipazione al voto anche nelle recenti elezioni amministrative e nei referendum abrogativi e costituzionali, sono reperibili su Eligendo, il sistema integrato di diffusione dei dati elettorali del Ministero dell’Interno.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Relazione “<em>Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto</em>”, cit., pubblicata in data 14 aprile 2022 dal Ministero per i Rapporti con il Parlamento, reperibile su Riformeistituzionali.gov.it.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Si tratta della proposta C. 115 &#8211; A recante “<em>Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare</em>”, approvata nella seduta di martedì 4 luglio 2023 con 159 voti favorevoli, passato all’esame del Senato (A.S.-787) e assegnato alla I Commissione del Senato, in sede referente.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Si riporta, per completezza l’elenco delle iniziative parlamentari susseguitesi: A.C. 115, recante “<em>Disposizioni per l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura</em>”; A.C. 424, recante “<em>Disposizioni concernenti l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in una regione diversa da quella di residenza</em>”; A.C. 769, recante “<em>Disposizioni concernenti l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in una regione diversa da quella di residenza</em>”; A.C. 907, recante “<em>Disposizioni in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dello svolgimento dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia</em>”; A.C. 88, recante “<em>Disposizioni concernenti l’esercizio del diritto di voto per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonché per i referendum da parte degli elettori che, per motivi di studio o di lavoro, hanno temporaneamente domicilio in una regione diversa da quella di residenza</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> In particolare, le proposte C. 115 (Madia), C. 424 (Grippo), C. 769 (Zanella), C. 907 (Pavanelli) convergevano sul riconoscere sul voto all’interno del Comune di temporaneo domicilio per motivi di studio, lavoro e cura, mentre della proposta C. 88 (Magi e Della Vedova) limitava l’operatività solo a motivi di studio o lavoro, e non anche di cura.  Inoltre, sebbene alcune fossero rivolte a consultazioni elettorali diverse, (dall’elezione dei membri di Camera, Senato e Parlamento europeo nonché ai referendum), altre presentavano un ambito più circoscritto, concentrandosi sui soli referendum e sulle votazioni per il Parlamento europeo (C. 907), talaltra più esteso, includendovi anche le elezioni regionali e comunali (C. 424).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Mentre nella maggior parte delle ipotesi si sviluppavano differenti e specifiche regolamentazioni per esercizio del voto, la proposta C. 424 limitava la sola possibilità di espressione di tale diritto presso il Comune di domicilio, previa comunicazione da inviare alla Prefettura locale, demandando poi a un regolamento ministeriale la disciplina attuativa L’unico articolo della proposta di legge A.C. 424, recita, infatti, che: «<em>In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, per le elezioni regionali e comunali, nonché in occasione dello svolgimento delle consultazioni referendarie previste dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il proprio diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati, previa comunicazione da inviare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo situata nella circoscrizione elettorale di domiciliazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, con proprio regolamento, stabilisce i contenuti, i termini e le modalità della comunicazione di cui al comma 1 nonché la documentazione comprovante il domicilio</em>». In proposito, si deve, tuttavia, ritenere che soluzioni di tal genere non sembrano potersi conciliare con la necessità di una disciplina elettorale a livello legislativo ordinario o, comunque, con l’esigenza di limitare l’esercizio del potere normativo del Governo entro un perimetro d’intervento stabilito dalla legge stessa. Inoltre, non sono mancate proposte (quale la C. 907) che adottano un atteggiamento più cauto, suggerivano l’operatività del voto fuori dal Comune di residenza solamente con riguardo ai referendum e alle elezioni del Parlamento europeo, o altre proposte (C. 115 e C. 769) che cercavano, invece, di individuare un bilanciamento, includendo nella disciplina sia le elezioni politiche che i referendum e le elezioni del Parlamento europeo oltreché, dall’altro, di definire una procedura generale che non determinasse potenziali criticità rispetto al dettato costituzionale. Le iniziative, in tal senso, riconoscevano la possibilità di esercitare il voto nel Comune di temporaneo domicilio a coloro che per ragioni di studio, lavoro o cura si trovassero in una regione diversa da quella in cui è situato il Comune di iscrizione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a> La definizione di questa categoria è contenuta nell’articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Ricompresa nell’ambito di delega è la determinazione dei termini e delle modalità, anche in via telematica, della richiesta da parte dell’elettore di esercizio del voto “fuori sede”, così come è da ritenersi ricompresa la complessiva materia della istituzione, composizione, funzionamento delle sezioni speciali (e se la loro istituzione sia connessa a un numero minimo e massimo soggetti richiedenti).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Tra le principali associazioni promotrici delle istanze al Governo per consentire il voto ai fuori sede rientrano il Comitato Io Voto Fuori Sede, il Forum Nazionale Giovani, il sito <a href="http://Skuola.net">Skuola.net</a>, le associazioni Rena, Erasmus Student-Network, il Comitato Generale degli Italiani all’Estero, il Comitato Ventotene, l’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca), le associazioni studentesche Link Coordinamento Nazionale Universitario e Udu – Unione degli Studenti Universitari, i Giovani Democratici, il think tank Tortuga, la rivista Strade, l&#8217;Associazione Nazionale Famiglie Emigrati e l&#8217;Unione Nazionale delle Associazioni degli Immigrati e degli Emigrati.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Si rileva, inoltre, come in concomitanza delle elezioni europee di giugno, oltre 3.000 Comuni italiani rinnoveranno il Sindaco e i Consigli comunali. Quindi si profilerà, per gli studenti “fuori sede” la necessità di vagliare se vi sia interesse a votare per il proprio Sindaco, e quindi tornare al proprio Comune di residenza per votare sia alle Amministrative che alle Europee. La ragione si rinviene nel fatto che le circoscrizioni elettorali sono diverse tra le Amministrative e le Europee e non è stato possibile pensare celermente a soluzioni che coinvolgessero anche le elezioni Amministrative.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> Modalità di esercizio del voto per i cittadini residenti all’estero prevista dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante “<em>Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero</em>”, il cui regolamento di attuazione è il D.P.R. 2 aprile 2004, n. 104. Si ricorda che l’esercizio del diritto di voto per tali cittadini è consentito per le elezioni di Camera e Senato, per i referendum abrogativi e costituzionali, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo di spettanza italiana ma non per l’elezione dei Consigli regionali o degli enti locali, così come per i referendum su base locale.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> I risultati del sondaggio pubblicato il 17 maggio 1999 sul sito della Cancelleria Federale Svizzera (CaF), reperibile su www.admin.ch dimostrano che «<em>circa un elettore su due vota per corrispondenza invece di recarsi alle urne. L’uso del voto per corrispondenza è in costante aumento [&#8230;]. Nella votazione federale del 29 novembre 1998, il 44% dei cittadini che hanno partecipato allo scrutinio hanno votato per corrispondenza. Se si considerano unicamente i Cantoni che applicano il sistema di voto agevolato per corrispondenza la proporzione arriva fino al 57%. Il tasso più elevato di voto per corrispondenza è stato registrato a Basilea Città (90%), Ginevra (89%) e Lucerna (81%). Il Ticino e il Giura sono nettamente in coda e si situano al 2% e 1%</em>».</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Si veda in proposito il contributo “<em>Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto</em>”, cit., pp. 115 ss. dove con riguardo all’esperienza tedesca si ricorda come tale modalità di voto – contemplata in origine solo per specifiche categorie di elettori – sia stata istituzionalizzata ormai da tempo a seguito dell’approvazione della legge federale 17 marzo 2008.</p>
<h4 style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> I riflessi dell’uso di tale modalità sull’affluenza alle urne, secondo i dati pubblicati dalla Presidenza della commissione elettorale federale, evidenzia una percentuale dei votanti per corrispondenza in costante aumento: alle elezioni del 2005 gli elettori ammontavano al 18,6%, a quelle del 2009 al 21,4% e sono via via aumentati nei successivi appuntamenti elettorali, infatti, alle elezioni del 2017 il dato è salito al 28,6%. In proposito, il servizio scientifico del Bundestag ha espresso che «<em>Il voto postale rafforza la democrazia perché <strong>allarga</strong></em> <em>la<strong> percentuale di votanti</strong>, tuttavia, l’esclusivo ricorso ad esso non sarebbe compatibile con i principi costituzionali</em>» (secondo quanto riporta A.M. JARACH, nel suo articolo pubblicato su <em>ilFattoquotidiano.it</em> in data 26 settembre 2021); Per un ulteriore approfondimento, vedasi la <em>Nota breve n. 46 del Senato della Repubblica, pubblicata il 3 febbraio 2024, </em>p. 8-10, all’interno della quale vengono brevemente analizzate la disciplina e i casi di voto “per corrispondenza” delle legislazioni in Germania e Spagna, nonché l’articolazione del sistema “misto” di voto per corrispondenza e per delega presente nel Regno Unito.</h4>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Per una riflessione sulle criticità che può provocare tale tecnica si veda, da ultimo, F. SANCHINI, I<em>l voto fuori dal Comune di residenza fra requisiti costituzionali, esigenze di effettività e tentativi (incompiuti) di regolamentazione, </em>in federalismi.it, 24/2023 p. 208.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> Le condizioni per esprimere il voto per delega sono assai differenti. Ad esempio, in Francia, l’elettore che intende conferire una delega non è più tenuto a fornire una specifica motivazione relativa all’impossibilità di recarsi al seggio di persona mentre in altri Stati, il voto per delega è riconosciuto solo in presenza di specifiche circostanze quali, ad esempio, motivi di lavoro, studio, salute che devono essere dichiarate (come nel Regno Unito) o, in alcuni casi, specificamente documentate (ad esempio in Belgio). In Svizzera la compilazione della scheda da parte di una terza persona è autorizzata unicamente nel caso in cui l’avente diritto al voto non sia in grado di scrivere. Circa le modalità della richiesta, nella maggior parte dei Paesi, come Belgio, Francia e Regno Unito, è necessaria la presentazione di una domanda attraverso la compilazione, anche online, di moduli pubblicati sui siti istituzionali delle competenti Autorità. Una ricostruzione delle modalità con cui viene esercitato il voto per delega all’estero è contenuta all’interno della più volte citata relazione “<em>Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto</em>”, cit., pp. 98-101; nonché vedasi la <em>Nota breve n. 46 del Senato della Repubblica, pubblicata il 3 febbraio 2024, </em>p.7-8, all’interno della quale vengono brevemente analizzate la disciplina e i casi di voto “per delega” delle legislazioni in Francia e Svezia.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Si vedano, in proposito, i casi di Portogallo, Danimarca, Croazia, Bulgaria, Grecia, Finlandia, Repubblica Ceca, Paesi Baltici, Romania, Slovacchia ed Estonia.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> F. CLEMENTI, <em>Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione</em>, in Federalismi.it, fasc. n. 6/2020, pp. 216 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> L’ordinamento italiano non risulta però il solo a mostrare aspetti di cautela rispetto all’impiego di simili meccanismi, che appaiono limitatamente diffusi anche nel continente europeo. Basti pensare che, se per un verso l’e-voting trova testimonianze essenzialmente nell’esperienza belga e, in minor misura, nella legislazione francese che consente il voto elettronico in determinate circostanze come, ad esempio, per gli elettori residenti all’estero. In Germania sono stati fatti tentativi non andati a buon fine. Infatti, il voto elettronico presidiato è stato utilizzato per le elezioni federali fino a che il Tribunale costituzionale tedesco, con una pronuncia del 3 marzo 2009 ne ha dichiarato l’incostituzionalità ritenendo insussistenti adeguate garanzie di verifica dell’intera procedura di espletamento del voto.  Come già evidenziato l’unico</p>
<p style="text-align: justify;">ordinamento ad aver istituzionalizzato invece l’i-voting è quello estone, dove tale modalità di voto – “reiterabile” in caso di ripensamento – è consentita esclusivamente mediante computer (e non ad esempio attraverso smartphone), previa identificazione telematica (tramite documento di riconoscimento elettronico o analoga identità informatica certificata) e con successiva conferma mediante firma digitale. In proposito v. F. SANCHINI, I<em>l voto fuori dal Comune di residenza fra requisiti costituzionali, esigenze di effettività e tentativi (incompiuti) di regolamentazione, </em>in federalismi.it, 24/2023 pp. 220-221; È, infine, necessario segnalare anche che in Italia il Ministero dell’Interno e il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale hanno adottato, il 9 luglio 2021, un decreto per l’avvio di una graduale sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico per le elezioni politiche, europee e per i referendum. Il riferimento è all’articolo 1, commi 627 e 628 della legge n. 160 del 2019 hanno istituito un Fondo per la sperimentazione del voto elettronico nelle elezioni politiche ed europee e nei referendum abrogativi e costituzionali. Le linee guida della sperimentazione sono state emanate con decreto del Ministero dell’interno (di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale) del 9 luglio 2021, integrato da analogo decreto del 21 ottobre 2021 con riferimento alle elezioni amministrative. Un rinvio dell’avvio della sperimentazione alle elezioni politiche del 2023 è stato disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Un’ampia e approfondita ricognizione delle modalità con cui viene esercitato il voto a distanza in Europa e nel mondo è contenuta all’interno della citata Relazione <em>“Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto”</em>, cit. pubblicata il 14 aprile 2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a> Si vedano, al riguardo, le raccomandazioni del Consiglio d’Europa sugli standards dell’i-voting, la Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 in ordine alla e-democrazia nell’Unione europea: potenziale e sfide (2016/2008(INI)), specialmente i punti 14 e 17, nonché la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa CM/Rec(2017)5, del 14 giugno 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Non mancano alcune sperimentazioni avviate a livello nazionale laddove – al di là dell’isolata esperienza referendaria lombarda sull’autonomia differenziata. Si ricorda infatti che il 22 ottobre 2017 in Lombardia si è svolto il referendum consultivo per il riconoscimento di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” a mente dell’art. 116, comma 3, Cost., ove ci si è avvalsi della forma del voto presidiato mediante dispositivi elettronici.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Già previsto per gli elettori non deambulanti, che possono esercitare il voto presso una sezione del Comune in cui non vi siano barriere architettoniche, alle condizioni contemplate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 15.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Sebbene questa modalità consentirebbe di facilitare l’accesso al voto, qualora se ne consentisse un utilizzo privo di troppi vincoli burocratici, la sua operatività risulterebbe condizionata dalla tipologia di voto di volta in volta considerata. Difatti, per evitare complicati trasferimenti di schede (che potrebbero non pervenire in tempo utile per uno scrutinio contestuale con le altre schede del seggio d’iscrizione) e non alterare la rappresentanza, il voto dovrebbe essere esercitato solo nello stesso collegio o circoscrizione di riferimento (qualsiasi seggio del Comune, ad esempio, in caso di elezioni comunali; il collegio uninominale, in caso di elezioni politiche. In proposito v. il sopra richiamato documento “<em>Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto</em>”, cit., pp. 255 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> <em>Ibidem, </em>cit. p. 249 ss.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> <em>Ibidem, </em>cit. p. 222 ss Interessante appare anche la proposta di operare un’integrale digitalizzazione delle liste elettorali nonché di far ricorso all’<em>election day</em>, al fine di limitare la frammentazione degli appuntamenti elettorali.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> <em>Ibidem</em>, cit. p. 222 ss. In particolare, per la Commissione «l’<em>election pass potrà essere scaricato e/o stampato direttamente dal cittadino elettore attraverso apposite app e/o sito web, oppure richiesto in forma cartacea allo sportello comunale. L’EP potrà essere verificato e/o annullato in tempo reale presso il seggio grazie, ad esempio, ad un’apposita app e, una volta utilizzato, non sarà più impiegabile dal cittadino per accedere ad un altro seggio per la stessa votazione. Inoltre, dopo aver votato, il cittadino potrà disporre, sempre tramite app e/o sito web, dell’attestato di avvenuta votazione</em>». L’<em>app</em> consentirebbe, così, all’ufficio di procedere all’immediata stampa, su carta fornita da uffici abilitati del Ministero dell’Interno o del Poligrafico, sia della scheda elettorale associata all’elettore che della dichiarazione di avvenuto esercizio del voto che il cittadino è chiamato a sottoscrivere.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> <em>Ibidem, </em>cit. p. 252-254 Più nel dettaglio, secondo il Rapporto, «l’<em>incaricato dell’Ufficio abilitato provvederebbe a consegnare all’elettore la scheda elettorale (o le schede elettorali), la dichiarazione di avere espresso il voto, la busta A previamente etichettata e una o più buste B (a seconda del numero delle schede), anch’esse fornite in anticipo agli Uffici, ma di dimensioni minori rispetto alle buste A. L’elettore esprimerebbe il proprio voto nella cabina appositamente allestita in modo da garantire i principi di segretezza e personalità; provvederebbe altresì a sottoscrivere la dichiarazione di voto; inserirebbe, quindi, la scheda o le schede votate nelle apposite buste B e queste ultime, unitamente alla dichiarazione di voto, nella busta A già etichettata con l’indirizzo del seggio elettorale di destinazione del voto. Il plico elettorale (busta A), firmato sulla chiusura, verrebbe quindi consegnato all’incaricato dell’Ufficio abilitato che provvederebbe, di fronte all’elettore, ad aggiungere la propria firma e un apposito timbro sulla chiusura. L’incaricato provvederebbe quindi, senza indugio a spedirlo al seggio di destinazione</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Il plico verrebbe così inviato tempestivamente a tale indirizzo, facendolo pervenire in tempo utile per essere scrutinato insieme alle altre schede del seggio di iscrizione. Con riguardo, invece, allo spoglio nel seggio d’iscrizione dell’elettore il «<em>Presidente del seggio di destinazione del voto postale, dopo la conclusione delle operazioni di voto e prima dell’avvio dello scrutinio, alla presenza dei componenti del seggio e degli eventuali rappresentanti di lista, aprirebbe tutte le buste A pervenute per posta; provvederebbe, quindi, a separare la dichiarazione di voto dalla busta contenente la scheda elettorale; accerterebbe che la dichiarazione di voto sia stata sottoscritta ed aggiornerebbe il registro, aggiungendo ai votanti presso il seggio il numero degli elettori che abbiano espresso voti anticipati; annullerebbe la scheda qualora la dichiarazione di voto non fosse a inserita nella busta o non fosse firmata. Il Presidente, infine, aprirebbe le buste B contenenti le schede votate e, senza aprirle, le inserirebbe nell’urna insieme a tutte le altre schede prima di procedere alle normali operazioni di spoglio»</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a>  Rileva possibili criticità A. MAZZOLA <em>L&#8217;effettività del suffragio tra astensionismo e nuove modalità di espressione alla luce dei principi costituzionali</em> in <em>Consulta online </em>3/2023, p. 1005 sostenendo che «<em>l’impiego di strumenti di riconoscimento elettronici dovrebbe consentire la registrazione in tempo reale dell’avvenuta espressione del suffragio, rendendo di conseguenza impossibile all’elettore recarsi in un altro seggio per esprimersi nuovamente e perciò garantendo l’impossibilità di un doppio voto. Potrebbe invece essere compromessa, almeno in astratto, la segretezza perché i plichi contenenti i voti dovrebbero viaggiare dal luogo in cui è stata effettuata la votazione a quello in cui saranno scrutinati. La busta contenente la scheda elettorale sarebbe invero inclusa in un’altra busta all’interno della quale dovrebbe essere inserita – a parte – la dichiarazione dell’avvenuto esercizio del voto sottoscritta dall’elettore, rendendo quindi vulnerabile il plico. Nello spostamento potrebbe invero essere intercettato e desegretato, distrutto o altrimenti non recapitato al seggio di destinazione determinando l’“ineffettività” ex post del diritto di voto e sfalsando il risultato elettorale poiché formulato sulla base di un numero inferiori di voti espressi. Tuttavia, [&#8230;] non pare possano esservi in concreto soggetti interessati a violare la segretezza delle buste. [&#8230;] per gli scrutatori la scheda rimarrebbe anonima dal momento che quelle votate in anticipo sarebbero inserite nell’urna con quelle votate il giorno delle elezioni; quindi, scrutinate tutte assieme alla chiusura delle consultazioni elettorali»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> In proposito v. il sopra richiamato documento “<em>Per la partecipazione dei cittadini. Come ridurre l’astensionismo e agevolare il voto</em>”, cit., p. 251 ss. considera il rischio che alcune delle schede «<em>non arrivino in tempo utile per lo scrutinio congiunto con le altre schede nei seggi di iscrizione degli elettori</em>», dovendosi in tal caso comprendere «<em>se dovranno essere considerate nulle (previa esplicita previsione normativa, analogamente a quanto previsto per il tardivo ritorno postale del voto all’estero presso i Consolati (cfr. art. 12, commi 7 e 8, della legge n. 459 del 2001), oppure se potranno essere ammesse nuovamente a conteggio successivo da parte degli Uffici elettorali circoscrizionali, regionali o comunali»</em>. Si osserva, comunque, che «<em>il rischio potrebbe essere quasi eliminato stipulando opportune convenzioni con Poste Italiane</em>” oltre al fatto che, “<em>maggiore sarà l’ampiezza del periodo nel quale sarà possibile il voto anticipato, maggiore sarà l’efficacia di questo strumento nel promuovere la partecipazione elettorale e nel rimuovere le cause dell’astensionismo involontario</em>». In tale prospettiva, e coerentemente con il disposto di cui al comma 4 degli artt. 56 e 57 Cost., al fine di conservare la connessione a livello rappresentativo fra l’elettore e il luogo di residenza, si richiederebbe la trasmissione tempestiva della scheda presso il Comune sede del seggio di iscrizione, così che il voto possa essere conteggiato assieme alle altre schede del seggio.</p>
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		<title>Il voto ai diciottenni al Senato</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-voto-ai-diciottenni-al-senato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 18:38:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-voto-ai-diciottenni-al-senato/">Il voto ai diciottenni al Senato</a></p>
<p>Audizione del prof. Alfonso Celotto (DDL n. 1440 e connessi) 14 Novembre 2019, I Commissione Affari costituzionali Senato 1. Il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1440, approvato dalla Camera il 31 luglio 2019, in sede di prima deliberazione, costituisce un progetto di riforma dell&#8217;art 58, comma 1, Cost. in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-voto-ai-diciottenni-al-senato/">Il voto ai diciottenni al Senato</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-voto-ai-diciottenni-al-senato/">Il voto ai diciottenni al Senato</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Audizione del prof. Alfonso Celotto (DDL n. 1440 e connessi)</strong></p>
<p>14 Novembre 2019, I Commissione Affari costituzionali Senato</p>
<p>1. Il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1440, approvato dalla Camera il 31 luglio 2019, in sede di prima deliberazione, costituisce un progetto di riforma dell&#8217;art 58, comma 1, Cost. in materia di elettorato attivo dei componenti del Senato della Repubblica, attraverso la soppressione dell&#8217;inciso «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età», in modo tale che il testo costituzionale residuo reciti: «I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto», secondo una formulazione che risulterebbe così identica a quanto prevede l&#8217;art 56, comma 1, Cost., per l&#8217;elettorato attivo della Camera dei Deputati.<br />
Come tale, esso ha contenuto sostanzialmente identico ad altri disegni di legge costituzionale di iniziativa di senatori, e segnatamente gli AA. SS. n. 307, 1002 e 1116 (a ben vedere infatti tali ultimi due disegni, pur formalmente diversi in quanto non si limitano a sopprimere l&#8217;inciso in esame ma riscrivono l&#8217;art. 58, comma 1, Cost. senza riferimento ad alcun requisito anagrafico, mirano pur sempre a realizzare identico risultato sostanziale).<br />
La finalità del progetto di riforma costituzionale è dunque l&#8217;estensione dell&#8217;elettorato attivo per il Senato pel tramite della modifica dei requisiti anagrafici: l&#8217;obbiettivo è di ridurre l&#8217;età minima necessaria e sufficiente &#8211; da 25 a 18 anni &#8211; per poter esercitare diritto di voto al Senato, facendo venire meno la differenziazione della legittimazione della rappresentanza tra Senato e Camera. In tal senso, infatti, qualora la riforma andasse in porto, ne sarebbe conseguenza necessitata l&#8217;adeguamento normativo del decreto legislativo n. 533 del 1993 (&#8220;Testo unico delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica&#8221;), il cui art. 13 comma 1 prevede ancora, sulla base della formulazione dell&#8217;art 58, comma 1, Cost. ad oggi vigente, che &#8220;All&#8217;elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età&#8221;.<br />
Del resto, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge costituzionale in esame, il tema dell&#8217;estensione dell&#8217;elettorato per il Senato è ormai maturo per essere affrontato, essendo emerso un orientamento condiviso circa la necessità di assimilare quanto più possibile le norme sulla fondazione delle due Camere, che continuano a svolgere le stesse funzioni essendo il bicameralismo paritario uscito indenne dai più recenti tentativi di riforma costituzionale del 2006 e del 2016, entrambi respinti in sede di referendum confermativo.</p>
<p>2. A mio avviso, il tema merita una riflessione attenta.<br />
Vero è che sin dai tempi della c.d. &#8220;Commissione Bozzi&#8221;, istituita nella IX legislatura, si è discusso dell&#8217;opportunità &#8211; nello specifico &#8211; di fissare l&#8217;elettorato attivo per il Senato al conseguimento dei 18 anni, come per tutti gli altri diritti civili e politici, nonché &#8211; in generale &#8211; di rendere e/o mantenere un bicameralismo sempre più perfetto.<br />
È parimenti vero, però, che le più recenti proposte di modifica del Bicameralismo, sia pur inserite in contesti eterogenei, sono naufragate a causa della reiezione del voto popolar , nel 2006, come nel 2016: ciò che non necessariamente è sempre avvenuto per ragioni legate alla valutazione nel merito della proposta, ma anche per ragioni politiche.<br />
A mio avviso, non se ne può trarre un&#8217;indicazione univoca della volontà dei consociati a che il bicameralismo sia reso ancor più paritario di quanto già non lo sia, tenuto contro che la differenziazione tra i due rami del Parlamento &#8211; che pur continuano a svolgere funzioni identiche &#8211; non è una scelta fine a se stessa compiuta dai nostri Padri costituenti ma, come emerge dai lavori preparatori, risponde ad un ben precipuo fine e si pone in vista di un ben preciso valore. Anzi, il bicameralismo paritario è stato voluto soprattutto nelle prime legislature repubblicane.<br />
Nella II Sottocommissione prima e nella Commissione dei 75 poi, per evitare che la seconda Camera fosse un mero duplicato della prima,  si giunse ad un compromesso secondo il quale la seconda Camera, pur svolgendo funzioni identiche e pur essendo integralmente elettiva, avrebbe avuto una composizione numerica quantitativamente inferiore alla Camera dei Deputati; un terzo dei senatori sarebbe stato eletto ad opera dei Consigli Regionali (e i restanti due terzi a suffragio universale e diretto); l&#8217;elettorato attivo sarebbe stato limitato a coloro che avessero compiuto il venticinquesimo anno di età, e quello passivo ai maggiori di trentacinque anni, purché appartenenti a determinate categorie sociale indicate nell&#8217;art. 56 del progetto di Costituzione.<br />
Il compromesso si rivelò precario: in Assemblea plenaria infatti venne meno sia il collegamento del Senato con i Consigli Regionali sia il suo carattere rappresentativo delle categorie sociali presenti nel Paese. Ciononostante, l&#8217;Assemblea si mostrò consapevole della necessità di diversificare i due rami del Parlamento ed optò pertanto per una differenziazione basata sull&#8217;elettorato attivo, sull&#8217;elettorato passivo (il limite di età fu invero innalzato a 40 anni rispetto ai 35 inizialmente previsti), sulla possibilità, attribuita al Presidente della Repubblica, di nominare cinque senatori a vita e sulla differente durata, che per il Senato sarebbe stata di 6 anni in luogo dei 5 anni inizialmente previsti per entrambe le Camere.<br />
Sappiamo bene che poi fu soprattutto l&#8217;ostruzionismo di maggioranza della DC a volere sempre di più la sostanziale equiparazione delle camere. Come avvenne mediante gli scioglimenti anticipati del solo Senato nel 1953 e nel 1958 e con la riforma costituzionale del 1963 ne ha in definitiva equiparato la durata.<br />
La ragione ultima della diseguale età richiesta per l&#8217;esercizio dell&#8217;elettorato attivo per il Senato risiede dunque nella volontà di differenziare i due rami del Parlamento: la diversa composizione del Senato, infatti, richiede una diversa composizione del corpo elettorale ed una diversa procedura di nomina. Tuttavia, l&#8217;età richiesta dall&#8217;art 58, comma 1, Cost. &#8211; sebbene (dopo la riforma del 1975 che ha abbassato la soglia della maggiore età dai 21 ai 18 anni) sia superiore di ben 7 anni rispetto all&#8217;età minima richiesta per concorrere all&#8217;elezione della Camera dei deputati &#8211; non si è rivelata storicamente un fattore idoneo a diversificare sensibilmente la composizione delle due Camere, specie rispetto alla prima e alla seconda fase della Repubblica, dove i giovani votavano come i genitori o comunque secondo le tradizionali &#8220;famiglie politiche&#8221;. La più alta età dell&#8217;elettorato non si riverbera sulla composizione della Camera alta.</p>
<p>3. Nelle relazioni illustrative del disegno di legge costituzionale A.S. n. 1440 si fa presente che, in occasione delle ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018, i cittadini chiamati alle urne per l&#8217;elezione della Camera dei deputati sono stati 46.600.000 circa, a fronte dei circa 42.900.000 chiamati a concorrere all&#8217;elezione del Senato, con un differenziale di oltre 3.700.000 elettori, pari a circa l&#8217;8% degli aventi diritto di voto per la Camera dei deputati: secondo i relatori, si tratta di «una disparità consistente» che non è registrabile in alcuno degli altri Paesi europei con entrambe le Camere elette a suffragio universale diretto.<br />
Aldilà della circostanza che i Paesi europei in cui ancor oggi vige un sistema bicamerale incentrato sull&#8217;elezione a suffragio universale e diretto di entrambe le Camere sono essenzialmente solo la Polonia e la Repubblica Ceca (sia l&#8217;ordinamento giuridico polacco sia quello ceco fissano al raggiungimento dei 18 anni la <em>condicio sine qua non</em>per concorrere all&#8217;elezione del Senato e della Camera), mentre la maggior parte dei Paesi del vecchio continente &#8211; specie quelli dotati di un&#8217;economia più solida come Germania, Francia e Regno Unito &#8211; ha più o meno da tempo adottato un sistema di elezione indiretta per la seconda Camera o per la c.d. Camera alta, si potrebbe invero sostenere che, per quanto concerne l&#8217;Italia, la forbice degli aventi diritto all&#8217;elezione della Camera rispetto agli aventi diritto all&#8217;elezione al Senato costituisca una disparità consistente, soltanto ove si adottasse una prospettiva statica e limitata al rilievo numerico, ma non anche se considerassimo la prospettiva dinamica della necessità, manifestata già dai costituenti, di differenziare i due rami del Parlamento. Anzi, se guardassimo ai dati statistici, noteremmo come, nonostante l&#8217;elevata volatilità del voto in questa fase storica, alle ultime elezioni politiche, nonostante la differenza di età, la differenza tra le differenze espresse per partito tra Camera e Senato è stata minima.<br />
Sul punto si osserva che, secondo l&#8217;analisi del voto 2018 IPSOS, il &#8220;primo voto&#8221; alla Camera, dei diciottenni, è andato per il 35% all&#8217;astensione, per il 26% al M5S, per l&#8217;11% al PD e per il 10% alla Lega, e il resto diversamente ripartito alle altre forze politiche.<br />
Lo spunto di riflessione probabilmente più importante è quello offerto dal dato statistico che, dei 584.530 neo-diciottenni aventi diritto al voto per la prima volta alle elezioni politiche del 2018 (fonte Ministero dell&#8217;interno), il 35% si è astenuto, segnale inequivocabile ed ulteriore del processo di scollamento della rappresentanza del Parlamento dalla base popolare. Questo processo è sicuramente ascrivibile anche ad un fattore fisiologico: il Parlamento, come idea rappresentativa, nasce ieri in un tipo di società diversa da quella attuale, per cui necessita oggi di essere affiancato ed integrato da nuove forme di rappresentanza: <em>ubi societas ubi ius</em>.</p>
<p>4. Queste considerazioni portano a quello che a mio avviso è il vero nocciolo della questione: la disaffezione alla politica delle nuove generazioni è un fenomeno che non si elimina, <em>sic et simpliciter</em>, garantendo ai giovani la possibilità di votare anche per il Senato. Occorre oggi adottare una prospettiva di più larghe vedute, recuperando la partecipazione dei giovani alla politica attraverso forme di rappresentanza nuove e più confacenti al mutato contesto sociale, quali la democrazia digitale ed elettronica o lo sviluppo di forme di tecnocrazia.<br />
Da altro punto di vista, si osserva come la riforma dell&#8217;estensione dell&#8217;elettorato attivo per il Senato abbia una portata sistematica di non trascurabile rilievo: nella misura in cui consolida il bicameralismo perfetto &#8211; attraverso il rafforzamento dell&#8217;eguaglianza delle due Camere, equiparate ora anche sotto il profilo della legittimazione della rappresentanza &#8211; incide giocoforza sulla forma di governo e, quindi, sull&#8217;equilibrio tra poteri dello Stato.<br />
Questo angolo visuale ingenera ulteriore scetticismo: poiché da più parti si ritiene ormai che i problemi di funzionamento della forma di governo risiedano probabilmente anche nel bicameralismo paritario, occorrerebbe più opportunamente incidere per rendere più differenti &#8211; e non più uguali &#8211; le due Camere.<br />
Infine, essendosi in tempi più recenti discusso di estendere il diritto di voto ai sedicenni da un lato ed essendosi provocatoriamente proposto di togliere il diritto di voto a determinate categorie della popolazione, come gli anziani, dall&#8217;altro lato, sicuramente la riforma in esame rievoca e anzi tange trasversalmente anche il tema del suffragio universale, che negli oltre 150 anni di storia monarchico-repubblicana è stato diversamente trattato con iniziative differenti. Il 16 novembre del 1919, cento anni fa, si tenevano in Italia le elezioni politiche a suffragio universale maschile sulla base della legge del 1912 che assegnava il diritto di voto (solo alla Camera) ai cittadini maschi che avessero compiuto 30 anni o che avessero prestato servizio militare.<br />
Nuovamente questo spunto induce a riflettere sul come il disegno di legge costituzionale in esame, se da un lato non danneggia il sistema rappresentativo e parlamentare (nella misura in cui apre ai giovani anche la possibilità di votare per il Senato), dall&#8217;altro appare misura insufficiente o comunque marginale rispetto al tema centrale della rappresentanza della forma di governo, che pongono oggi in Italia interrogativi di più ampio respiro i quali ci spingono a considerare come, fermo restando il suffragio universale, occorrerebbe trovare nuove forme di rappresentatività per implementare la partecipazione delle nuove generazioni alla vita politica. E soprattutto, che una riforma costituzionale che tocchi il tema del Parlamento deve guardare soprattutto ai problemi centrali del bicameralismo perfetto e del funzionamento del sistema parlamentare e non soltanto a profili marginali, quali a mio avviso elettorato attivo e numero dei parlamentari.<br />
Per queste ragioni, ritengo che la riforma in esame non rappresenti una priorità nell&#8217;esigenza di riforma del sistema costituzionale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Interessi e rappresentanza: dinamiche e criticità</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/interessi-e-rappresentanza-dinamiche-e-criticita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 17:44:10 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interessi-e-rappresentanza-dinamiche-e-criticita/">Interessi e rappresentanza: dinamiche e criticità</a></p>
<p>sommario: 1. Considerazioni introduttive: dal cittadino-elettore al consumatore; 2. L’e-votinge il binomio petizione-iniziativa di legge popolare;3. Interessi e costituzione italiana: il fondamento della rappresentanza; 4.- L’uno nessuno e i centomila diritti e persone giuridiche; 5. Prospettive future della rappresentanza democratica degli interessi; Brevi notazioni bibliografiche. 1.- Considerazioni introduttive: dal cittadino-elettore</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interessi-e-rappresentanza-dinamiche-e-criticita/">Interessi e rappresentanza: dinamiche e criticità</a></p>
<div style="text-align: justify;">
<p><strong>sommario: </strong>1. Considerazioni introduttive: dal cittadino-elettore al consumatore; 2. L’<em>e-voting</em>e il binomio petizione-iniziativa di legge popolare;3. Interessi e costituzione italiana: il fondamento della rappresentanza; 4.- L’uno nessuno e i centomila diritti e persone giuridiche; 5. Prospettive future della rappresentanza democratica degli interessi; Brevi notazioni bibliografiche.</p>
<p><strong>1.- Considerazioni introduttive: dal cittadino-elettore al consumatore</strong></p>
<p>Da qualche decennio accade che nel mondo occidentale<a title="" href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a> &#8211; ove il concetto stesso di democrazia si è sviluppato<a title="" href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a> &#8211; i popoli abbiano cominciato a dismettere gli abiti del “cittadino-elettore” per assumere quello di “consumatore” e di “utente di servizi”.<br />
Si vota non più per convinzione, perché si è parte di una comunità ove le idee e i valori, calati in progetti politici chiari e distinti, si contrappongono proponendo diverse visioni della società; si vota, viceversa, in maniera “passiva”, perché lo si deve fare o, tutt’al più, perché vi è la “convenienza” a farlo.</p>
<p>“Chi può oggi credere che abbia ancora senso parlare di &lt;&lt;sovranità popolare=&#8221;&#8221;&gt;&gt; quando il ruolo del cittadino è ridotto dovunque a quello di un consumatore della politica che ha quale unica possibilità di cambiare fornitore? Sicuramente, si tratta di un potere che, per quanto limitato, non è affatto trascurabile ed è senza alcun dubbio assai meglio di nessun potere. Le dittature negano anche questo. Ma possiamo definire democratici dei sistemi soltanto perché non sono delle dittature? Stando ai processi che effettivamente presiedono alla loro formazione, sembrerebbe più proprio definire i governi dei sistemi oggi chiamati &lt;&gt; più propriamente  &lt;&gt;<a title="" href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>”.</p>
<p>Se ipotizzassimo, limitandoci all’Europa occidentale e agli Stati Uniti d’America, di rappresentare in un sistema di riferimento cartesiano il fattore “tempo” sull’asse delle ascisse e il “tasso di democraticità”su quello delle ordinate, avremmo probabilmente una parabola già nel suo corso discendente.<br />
Il punto d’avvio furono le grandi rivoluzioni liberali inglese, americana e francese: da quel momento la curva ha cominciato il suo corso ascendente, che non si è fermato neppure a causa dei regimi autoritari e totalitari; regimi che, non va dimenticato, continuarono ad esistere anche dopo il secondo conflitto mondiale<a title="" href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a> e in presenza di molteplici Costituzioni liberal-democratiche, quando già si cominciava a parlare di una Comunità economica europea.<br />
In altri termini, si può dire che dall’epoca dei lumi in poi in Europa e in Nord America la democrazia, nonostante alcune eccezioni, sianel suo complesso cresciuta con il coinvolgimento, nel circuito elettorale, di settori sempre più ampi di cittadini. Soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale, quando il fenomeno dei partiti di massa si è vieppiù stabilizzato e le politiche di <em>welfare</em> hanno accentuato la propria capacità di incidere positivamente sui livelli di benessere, i sistemi democratici hanno dunque conosciuto il periodo di massimo sviluppo.<br />
Poi la curva ha cominciato il suo corso discendente: è accaduto press’a poco alla fine degli anni 80’, con la caduta del Muro di Berlino, il graduale collasso del sistema sovietico e il dilagare delle politiche liberiste: lì è avvenuto il punto di rotturacon lo spostamento di quote di sovranità dagli Stati nazionali ai mercati, alle organizzazioni internazionali e alle loro Corti di Giustizia.<br />
E’ stata la globalizzazione o meglio, come dicono i francesi, la <em>mondialisation</em> ad aver spezzato quel rapporto di immedesimazione organica tra Stato democratico e cittadino<a title="" href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>, che consentiva all’elettore di incidere, controllandole, sulle politiche di governo e sul sottostante assetto d’interessi regolato dalle Carte costituzionali.<br />
Naturalmente ciò ha comportato anche una sostituzione delle <em>élite</em> decisionali; i politici (e con loro i partiti tradizionali) hanno perso potere a vantaggio delle forze economiche,che hanno dato origine a un inedito diritto globale in grado di tutelare e talvolta imporre ai governi democratici i propri “interessi”. Lo ha detto molto bene, con parole lucide, Piero <em>Schlesinger</em> ad un convegno &#8211; organizzato nel 2012 dalla Fondazione del Corriere della Sera e dalla Fondazione Italiana per il notariato &#8211; dal titolo <em>Il Diritto nell’età della tecnica<a title="" href="#_ftn6" name="_ftnref6"><strong>[6]</strong></a></em>:</p>
<p>“Negli anni ’90 è cominciata la <em>bagarre</em>: chi sarà a raggiungere per primo il punto della globalizzazione, perché se noi riusciamo a raggiungere la globalizzazione mettiamo tutto insieme, teniamo tutto insieme. Non c’è più lo sfasamento, lo sgretolamento, la pericolosità delle cose che si confondono; abbiamo ordine perché è tutto globalizzato, è tutto messo insieme. Ebbene, cosa è successo? Che una sola disciplina ha raggiunto la globalizzazione e si sa qual’è. Una sola disciplina si è rapidamente globalizzata ed è la finanza. C’è stata la finanziarizzazione del mondo. E come è avvenuta la finanziarizzazione del mondo? Era necessario, innanzi tutto,  trovare un tasto comune che potesse mettere tutti insieme: chi? I finanzieri! Perché se la globalizzazione doveva avvenire sulla finanza, bisognava che tutti i finanziari parlassero lo stesso linguaggio, ahimè lo stesso diritto! Perché come si parla un linguaggio in una disciplina per metterla in ordine? Ci vuole un diritto!”.</p>
<p>I politologi e i giuristi, soprattutto quelli che hanno a cuore la democrazia, si sono concentrati su queste tematiche, prediligendo la strada di studiare attentamente i sistemi che, ancora oggi, assicurano la c.d. rappresentanza democratica quasi come se, incidendo su questi, si potessero creare le condizioni per invertire nuovamente il corso della parabola.<br />
Ma basta rafforzare e/o modificare il ruolo dei partiti, i procedimenti elettorali, i <em>referendum</em> o gli altri istituti rappresentativi quando le decisioni principali sulle sorti delle comunità statali sono prese altrove, con i parlamenti che talvolta sono chiamati a ratificare, il più delle volte compulsati dagli Esecutivi, un diritto che nasce altrove, male che vada nell’Unione europea dove comunque un Parlamento esiste ed è costituzionalmente coinvolto, anche se in modo non preminente, nei processi di elaborazione del diritto comunitario?<br />
Ancora una volta un giurista, ancora una volta, e forse non a caso, un civilista &#8211; Carlo Castronovo &#8211;  ha evidenziato tale fenomeno:</p>
<p>“Peraltro questo potrebbe essere indizio che qualcosa è cambiato, nel senso che l’idea che l’ordine impartito da una legge, che non è più frutto esclusivo di un potere legislativo ove mai questo sia riconoscibile nella struttura dell’UE, non necessita più della rappresentanza come fonte di legittimazione. Si tratterebbe di un modello nuovo, alternativo alle democrazie tradizionali, nel quale non è oramai la Costituzione a essere <em>octroyée</em>, bensì la legge ordinaria, mentre la <em>potestas</em> che le dà vita non è più quella regia bensì una miscela strana di tecnocrazia (la Commissione), politica (il Consiglio), rappresentanza (il Parlamento) e giurisdizione (la Corte di Lussemburgo), che insieme concorrono a costituirne la fonte complessa. Se è però è di questo che dobbiamo prendere atto, non possiamo non rilevare la fine del principio di legalità, contro la quale il giurista non può che opporre la propria moralità”<a title="" href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>.</p>
<p><strong>2.- L’<em>e-voting</em> e il binomio petizione-iniziativa di legge popolare</strong></p>
<p>Due esempi potrebbero, forse, contribuire a chiarire meglio come il concentrarsi sui meccanismi di rappresentanza democratica degli interessi &#8211; senza considerare come il contesto economico internazionale abbia in questi decenni inciso e stia incidendo sull’ordinamento giuridico nazionale sino ai piani alti del diritto costituzionale &#8211; rischi di illuminare solo un aspetto di un fenomeno ben più complesso e articolato.<br />
Il primo esempio riguarda il c.d. voto telematico che, secondo alcuni, potrebbe, valorizzando le nuove e sempre più efficienti tecnologie, rendere una consultazione popolare più rapida, così attraendo e ri-motivando i cittadini, sia quelli parte di un movimento politico, qualora lo stesso utilizzasse la rete<a title="" href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> per far colloquiare la base degli iscritti con il suo vertice direttivo, sia i semplici elettori. Il discorso, per inciso, è molto più vasto perché il voto informatico è un aspetto di una più ampia tematica che coinvolge l’utilizzo delle nuove tecnologienei processi e nei procedimenti pubblici, in primo luogo quelli relativi all’esercizio dei poteri della P.A.: insomma non si ignorano gli interessanti profili di analisi dell’<em>e-voting</em>e dell’<em>e-participation</em> che, tuttavia, rischierebbero di condurre lontano rispetto all’oggetto dell’analisi di queste pagine.<br />
Per iniziare &#8211; e atteso il tendenziale avvicinamento sociologico che all’inizio di questo paragrafo si è cercato di evidenziare tra le figure del “cittadino” e del “consumatore” -potrebbe essere interessante osservare come l’idea di far votare il cittadino da remoto, magari tranquillamente da casa<a title="" href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a> sua attraverso uno <em>smartphone</em> o un <em>computer</em>, richiamicuriosamente l’idea del consumatore di prodotti televisivi che, tramite il telecomando di casa o ancora una volta con il suo cellulare, partecipa ad un voto per eleggere il vincitore di un qualsivoglia<em>talent show: aspetto questo più filosofico che giuridico di una società, la nostra, dove il virtuale e il reale tendono sempre più a confondersi.</em><br />
<em>Il tema, viceversa, diventa giuridico e, in primo luogo, di sicurezza se si pensa ai rischi sempre più elevati cui la rete è oggi esposta soprattutto negli Stati più avanzati dove i servizi pubblici o di pubblica necessità sono sempre più interconnessi</em><a title="" href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a><em> e una qualsiasi azione ostile contro uno di essi è in grado di pregiudicare la funzionalità del sistema nella sua complessità: e quando parliamo di azione ostile non dobbiamo pensare al semplice attacco hacker</em><a title="" href="#_ftn11" name="_ftnref11"><em><strong>[11]</strong></em></a><em> di un attivista indipendente, ma a possibili condotte di Paesi terzi o di gruppi criminali. Insomma anche lo spionaggio politico e industriale e i network criminali si sono evoluti assieme alla tecnologia, tant’è che anche l’Italia è corsa ai ripari con una doppio e necessario innesto normativo rappresentato dal comma 3 bis</em><a title="" href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a><em> dell’art. 1 della legge 124 del 2007</em><a title="" href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a><em>e dal connesso d.P.C.M. 24 gennaio 2013,sulla “</em><em>Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale</em>”, che definisce una Architettura istituzionale in cui l’Autorità politica di governo, il Comparto <em>intelligence </em>e le principali Amministrazioni dello Stato<a title="" href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a> sono chiamate a svolgere un ruolo di primissimo piano.<br />
Ora, siamo proprio sicuri di voler affidare il procedimento elettorale per le consultazioni sia locali che nazionali, dove la sovranità popolare è massimamente coinvolta, alla rete e alle sue insidie, peraltro rischiando di cadere nella logica della globalizzazione che tutto include e tutto valuta sotto il profilo della convenienza economica?<br />
In altri termini, un sistema di voto elettronico avrebbe innanzi tutto bisogno di ingentissime risorse economiche per produrre le infrastrutture di rete, i <em>software</em> e i loro continui aggiornamenti per gli aspetti di funzionalità e sicurezza: a chi appaltare opere e servizi? Fare una gara internazionale e affidarci ai colossi del <em>web</em>, per giuntaverosimilmente stranieri? In altre parole, siamo davvero sicuri che sia opportuno rischiare di appaltare, in tutto o in parte, la costruzione e la gestione dei nostri sistemi elettorali &#8211; e quindi la forma principale con cui ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della Costituzione si esplica la sovranità popolare &#8211; ad un’azienda estera? Oppure ancora accettare l’eventualità di incorrere nelle ire della UE per violazione della concorrenza e procedere in deroga, magari ricorrendo alla fattispecie dei contratti segretati e che esigono particolari misure di sicurezza<a title="" href="#_ftn15" name="_ftnref15">[15]</a>o, ammesso e non concesso che la Pubblica amministrazione italiana abbia le risorse e le conoscenze occorrenti, ad un affidamento <em>in house</em>?<br />
E comunque, ed ecco la questione di fondo, a che <em>pro</em> investire sul voto elettronico quando il voto in sé è stato svuotato del suo contenuto democratico? Mutato il quadro prospettico, la questione vera non è aggiornare i procedimenti elettorali, rendendoli più tecnologici, ma riempire di nuovo il voto di contenuti democratici, attribuendogliuna maggiore capacità rappresentativa.<br />
Nel rinviare su questo punto al quinto paragrafo per ulteriori considerazioni, va peraltro detto che una legge che disciplinasse il voto via <em>web</em> per un <em>referendum</em> o una consultazione elettorale rischierebbe di impattare fortemente sul principio della sovranità popolare (art. 1 Cost.) se si pensa che il voto non è solo un procedimento <em>per</em> il popolo ma anche <em>del </em>popolo, nel senso che sono gli stessi cittadini, e non lo Stato apparato, a gestire i seggi elettorali i cui componenti (presidente e scrutatori) sono com’è noto selezionati sulla base di specifiche disposizioni normative. Insomma, la cibernetica eliminerebbe con molta probabilità i seggi (a quel punto virtuali)<a title="" href="#_ftn16" name="_ftnref16">[16]</a> e, insieme ad essi, un essenziale diaframma democratico tra l’elettore e l’ipotetico Centro (o i Centri) elaborazione dati su cui convergerebbero le espressioni di voto.<br />
Il secondo esempio riguarda la petizione e l’iniziativa legislativa popolare.<br />
Anche in questo caso, e con riserva di tornare sull’argomento nel quinto paragrafo, gli studiosi discutono su come innovare detti istituti  &#8211; i quali nella nostra Costituzione hanno invero sin da subito evidenziato difetti genetici &#8211; trascurando che la globalizzazione ne ha ancor più diminuito le potenzialità di rappresentanza democratica degli interessi a vantaggiodi meccanismi più funzionali al mercato e per questo più utilizzabili come le azioni di classe: in termini più espliciti, in Italia si potrebbe guardare alla <em>classaction</em>come ad un istitutocapace in teoria di sovrapporsi, per via giudiziaria e limitatamente ad alcune materie, alla petizione e all’iniziativa popolare. Un istituto &#8211; per inciso accessibile ad una platea più ampia dei soli individui titolari dello<em>status civitatis</em> e quindi del diritto di voto &#8211;  che attraverso una sentenza, magari innovativa, potrebbe fornire risposte immediate, più di quanto oggi giorno non sia in grado di farlo una legge dello Stato o un provvedimento della P.A.<a title="" href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.<br />
E quali interessi tutela l’azione di classe? Ora, l’art. 140 <em>bis</em> del Codice di consumo stabilisce che tale rimedio consente la tutela dei diritti:</p>
<ol style="list-style-type: lower-alpha;">
<li>contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;</li>
<li>omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;</li>
<li>omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.</li>
</ol>
<p>In primo luogo,tale peculiare rimedio, che può essere esercitato anche tramite associazioni e comitati, sembrerebbe includere le due tipologie di interesse privato che la dottrina è solita definire “individuale” e “collettivo”<a title="" href="#_ftn18" name="_ftnref18">[18]</a>. Ma ciò premesso, cosa sarebbero, ad esempio,gli interessi sottesi ai diritti omogenei che, prescindendo da una direttavicenda negoziale, spettano ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore (lett.b)? E cosa sarebbero quelli funzionali al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali (lett. c)?<br />
Se si intendesse dire che trattasi di interessi omogenei in quanto riferibili ad una determinata classe, anch’essa omogenea, di consumatori o utentisi avrebbe sì una risposta, ma non esaustivae, forse, problematica: a voler, infatti, idealmente unire tutte queste potenziali classi ne deriverebbe un’area sociale più ampia del “popolo” in grado, quindi, di includere anche chi cittadino non è.<br />
E ciò naturalmente non costituirebbe un problema salvo il caso in cui, sollevando il velo delle definizioni giuridiche, tali interessi si rivelassero essere in realtà frammenti di interesse generale la cui tutela è affidata, nel nostro ordinamento, prevalentemente alla fonte normativa primaria e, più nello specifico, alla legge del Parlamento, ovvero a quell’organo costituzionale che solo i cittadini, ai sensi dell’art. 48 Cost., concorrono a formare.Detto in altri termini e ricorrendo ad un’esemplificazione, alcuni interessi attivabili con l’azione di classe hanno forse qualcosa a che fare con l’utilità sociale, la libertà, la sicurezza e la dignità umana cui l’art. 41 della Costituzione fa espresso riferimento in tema di limiti all’iniziativa economica privata? Ci sono connessioni tra detti interessi di natura plurisoggettiva e quella legge che, ai sensi dell’art. 42 Cost., nel riconoscere la proprietà privata può al contempo determinarne “..<em>i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti</em>”?<br />
Si potrebbe anche rispondere nel senso che tali interessi sarebbero tutti funzionali alla tutela della concorrenza. Se così fosse, il che darebbe per inciso ragione a chi volesse sostenere che in realtà il Codice del consumo non è stato scritto per tutelare i consumatori, ma il mercato e, quindi, paradossalmente i produttori, non riusciremmo ad ogni modoad uscire dal labirinto in quanto potremmo parimenti ricondurre, almeno in parte, quegli interessi,tutelabili con l’azione di classe,all’interesse generale relativo alla tutela della libertà dell’iniziativa economica privata (art. 41, primo comma, Cost.) che spetta comunque alla legge dello Stato, anche in attuazione del diritto della UE, assicurare<a title="" href="#_ftn19" name="_ftnref19">[19]</a>.</p>
<p><strong>3.- Interessi e Costituzione: il fondamento della rappresentanza </strong></p>
<p>Le precedenti considerazioni consentono di focalizzare l’analisi sulle dinamiche disciplinate dalla nostra Costituzione per la tutela degli interessi e per garantirne la rappresentanza.<br />
In termini generali, un interesse è un’esigenza di soddisfare un bisogno di varia natura, ad esempio religiosa, economica, affettiva, sociale, sia esso o meno legato ad un bene reale.Si tratta, più propriamente, di interessi che, essendo connaturati con la condizione umana, di quest’ultima sono predisposti ad assumerne anche i caratteri irrazionali; e così uno stesso individuo potrà avvertire l’esigenza di soddisfare due interessi in irrimediabile conflitto, sicché egli dovrà operareuna scelta individuando, di volta in volta o una volta per tutte,  un principio ordinatore.<br />
Tale processo è proprio anche degli ordinamenti giuridici, soprattutto di quelli statali che, al fine di garantire la civile convivenza, individuano, sulla base di uno o più criteri di natura etico-giuridica<a title="" href="#_ftn20" name="_ftnref20">[20]</a>, gli interessi meritevoli di tutela,procedendo a classificarli e ordinarli. Tracce di tale principio si rinvengono, ovviamente, in tutte le Costituzioni che in genere individuano due tipologie di interessi: quelli privati (“individuali” e “collettivi”<a title="" href="#_ftn21" name="_ftnref21">[21]</a>), imputabili a persone fisiche o ad enti (il più delle volte di natura associativa), e quelli “generali” riconducibili, viceversa, agli enti pubblici e in primo luogo allo Stato.<br />
Ciò premesso e non potendosi in questa sede approfondire i molteplici delicati profili che una simile ricostruzione comporta, ci si può limitare ad osservare che nella nostra Costituzione gli interessi di natura privata assumono le caratteristiche dei diritti e degli interessi legittimi cui peraltro è connesso un peculiare diritto soggettivo, che è quello d’azione, strumentale alla loro tutela in sede giurisdizionale (art, 24, 103 Cost.). Alcuni diritti, poi, sono funzionali ad altri: ad esempio il diritto di associarsi (art. 18) costituisce la base per la formazione di un sindacato (art. 39) e l’esercizio di diritti di natura collettiva, oppure si pensi al diritto di riunione (art. 17), che consente l’attivazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in ambito lavorativo (art. 13, 40 Cost.) o religioso (art. 13, 19 Cost.).<br />
Ora, la nostra Costituzione consente che gli interessi di natura privata interagiscano sia fra di essiche con quelli “generali” e lo fa attraverso un gioco molto complesso di pesi e contrappesi fra diritti e interessi legittimi e doveri costituzionali.<br />
Lo strumento principale attraverso cui tali dinamiche operano è rappresentato dalle fonti normative primarie specie statali e, dunque, dalla legge e dagli atti ad essa equiparati tutti comunque riconducibili alla sovranità popolare: le leggi, in quanto atti del Parlamento, e i decreti legge o legislativi, in qualità di atti del Governo legato da un rapporto di fiducia con le Camere. Trattandosi di fonti del diritto statale esse sono anche a valenza “territoriale”, ovvero sono legate alla capacità dello Stato di garantirne l’osservanza all’interno del proprio territorio<a title="" href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a> e in riferimento ad una comunità di cittadini che è chiamata, quotidianamente e non solo attraverso le consultazioni elettorali periodiche, a verificarne la rispondenza ai propri bisogni. E di qui la considerazione più ampia secondo cui ledinamiche “diritti/interessi legittimi-doveri costituzionali” siano fortemente connesse con la questione democratica della rappresentanza degli interessi.<br />
Anche se il sistema èpiù complesso di quello che traspare da queste poche righe<a title="" href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>,può essere sufficiente, in questa sede,al fine di comprendere la natura di tali dinamiche,soffermarsi brevemente sugli atti primari cui la Costituzione riconosce uno spazio d’azione per il tramite dell’istituto della riserva assoluta o relativa di legge. Si pensi, solo per fare un esempio, alla libertà di circolazionee “..<em>alle limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza</em>…” (art. 16 Cost.) o a quella di manifestare liberamente il proprio pensiero e al divieto, le cui violazioni spetta alla legge prevenire e reprimere,di pubblicazioni a stampa, spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume (art. 21 Cost.). Ed ancora il diritto di essere genitori fa il paio con il loro dovere di “… <em>mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio</em>…”, tant’è che se questo non avviene per incapacità dei genitori è la legge a provvedere <em>“..a che siano assolti i loro compiti</em>…” (art. 30 Cost.). Ed è ancora la legge a garantire una tutela per i figli nati fuori dal matrimonio o a dettare le norme e i limiti per la ricerca della paternità (art. 30 Cost.).<br />
Si pensi ancora alla libertà di iniziativa economica che presuppone il diritto, da parte dell’imprenditore, di utilizzare e combinare i fattori produttivi (art. 41 Cost.) e a tutte le garanzie poste dalla legge, su mandato della Costituzione, per la tutela del lavoratore, sia esso uomo o donna. Talvolta, alcune di queste dinamiche rimangono sotto traccia, anche se tuttavia la loro operatività resta comunque essenziale nell’ambito del tessuto connettivo costituzionale: si pensi al dovere di concorrere alle spese pubbliche, che spetta alla legge specificare assieme alle corrispondenti prestazioni(artt. 53, 23 Cost.), le quali sono strumentali per sostenere i servizi pubblici che, a loro volta, consentono l’esercizio di alcuni diritti, come ad esempio quello alla salute (art. 32 Cost.). Alcuni beni individuali e collettivi sono poi a tal punto essenziali che la legge dedica loro una particolare attenzione attraverso l’ordinamento penale, il quale, sulla base di una serie di principi costituzionali, può comprimere la libertà, personale e patrimoniale, del singolo (artt. 13, 42 secondo comma, 25, 27 Cost.).</p>
<p><strong>4.- L’uno, nessuno e i centomila diritti e persone giuridiche</strong></p>
<p>Questo delicato assetto ha subito e sta subendo da alcuni decenni una serie di sollecitazioni chesi sono caratterizzate per l’ampliamento e la de-territorializzazionedelle situazioni giuridiche soggettive, le cui vicende sono state in parte condotte fuori dallo spazio della cittadinanza e, quindi, della rappresentanza democratica tradizionale.<br />
Un aspetto determinante della globalizzazione è, infatti quello della fine</p>
<p>“..della rappresentazionedel conflitto come conflitto centrato, come conflitto tra le classi, e, insieme,la fine del contratto liberale, cioè del contratto inteso come la costituzionenazionale della cittadinanza repubblicana, che è legata ad una rappresentazionedello stato nazionale territoriale, del diritto del luogo, <em>ius loci</em>.Come si definisce la cittadinanza globalizzata rispetto alla fine della rappresentazionedello spazio politico del conflitto? Quali forme di appartenenza definisconole identità culturali?Si apre la porta ad un processo contraddittorio: la diffusione di una culturaglobale, omogenea, che non conferisce identità, e, insieme, il sorgere prepotentedi nuove forme di chiusura&#8230;”<a title="" href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a>.</p>
<p>Un profilo importante di questo fenomeno è rappresentato dalla ideologia, tutta occidentale e moderna<a title="" href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>, dei diritti fondamentali dell’uomo che costituisce la faccia di una medaglia che dall’altro lato coincide esattamente con la teoria liberista della democrazia e della libertà del mercato.<br />
In altre parole, poiché  il mercato globalizzato necessita per la sua stessa sopravvivenza di uniformi condizioni strutturali che garantiscano la libera circolazione della ricchezza<a title="" href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>,esso spinge per un diritto quanto più possibile omogeneo, dove tutti, proprio in nome dei diritti universali, siano uguali; un luogo giuridico in cuiviene superata la distinzione tra cittadini, stranieri e apolidi, a vantaggio di una nuova classe sociale che è quella dei consumatori, le cui esigenze tendono ad essere valutate prevalentemente in termini economici secondo le logiche della produzione mondiale. E’, peraltro, un diritto che se da una parte necessita di una condizione di pace, dall’altraha postulato, soprattutto gli inizi del XXI secolo, che fosse giusto esportare con la guerra la democrazia e con essa la sicurezza e la tutela i diritti fondamentali<a title="" href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>.<br />
In tale contesto, un ruolo strategico è svolto dalle Corti internazionali<a title="" href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a> che sempre più spesso avocano a sé la competenza a decidere sulla tutela di interessi tradizionalmente riconducibili alla sovranità degli Stati: è di fine agosto 2016, ad esempio, la notizia che presso la Corte Penale Internazionale dell’Ajaun jihadista, supposto membro di un’organizzazione terroristica, dovrà rispondere di crimini di guerra per la demolizione, in Mali, di beni storici considerati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. <strong>In altri termini, ciò significa che la Corte penale ha attratto nella propria sfera di competenza la tutela di un interesse a forte connotazione generale e “territoriale” &#8211; territorialeproprio perché profondamente connesso con le vicende del territorio di uno Stato -così spostandolo dalla sovranità statale a quella internazionale</strong><a title="" href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a><strong>.</strong><br />
Nel caso dell’ordinamento italiano si segnala il ruolo svolto dall’art. 2 della Costituzione attraverso il quale parte della dottrina e della giurisprudenza ha condotto operazioni ermeneutiche tese ad ampliare le situazioni giuridiche soggettive e con esse la platea dei relativi titolari,così incidendo sulla rigidità del quadro delineato dalla nostra Carta e rendendofluida la distinzione tra cittadini e chi cittadino non è.<br />
In dottrina vi è chi, con argomentazioni molto interessanti, ha parlato di un <em>diritto costituzionale meticcio</em>:</p>
<p>“Senza frontiera è l’intero diritto costituzionale a dover trovare un nuovo ancoraggio…Collegandosi ancora al territorio, senza però una stabilità della popolazione, diventa necessario per le costituzioni, se vogliono continuare a porsi come fondamento costitutivo della società, riuscire a stabilire i principi di convivenza per tutti i soggetti che formano in un dato momento le comunità…Assieme alle &lt;&gt;, è la stessa figura dello &lt;&gt; che scompare, almeno nella sua configurazione classica. Oggi il migrante non si presenta più come forestiero, non ha più le sembianze del viaggiatore, non transita, non rimane estraneo alla comunità, bensì ne è partecipe, la fa propria e al tempo stesso la trasforma. Al tempo della globalizzazione non c’è spazio per l’altrove…Nel campo giuridico ciò comporta che non può più proporsi una distinzione netta tra la regola del diritto dei cittadini (intesi come i soli soggetto &lt;&gt; alla nazione) e l’eccezione del diritto degli stranieri. Un unico diritto dei popoli migranti si affaccia all’orizzonte. In un dato territorio tale diritto non può assumere se non la forma di uno <em>ius loci</em>, qualificato dalla presa in considerazione dei tanti soggetti che, a diverso titolo, partecipano alla formazione e all’esperienza della collettività…”<a title="" href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a><br />
Ma per andare sino in fondo ed essere coerenti con il filo dell’analisi seguito finora, il superamento della distinzione tra “cittadini e non” è solo il primo passo attraverso cui la globalizzazione tende a plasmare, nell’ambito dei singoli ordinamenti nazionali, un’unica classe, quella dei consumatori.<br />
In altri termini, attraverso i diritti fondamentali dell’uomo, la cui forza ideologica è penetrata anche nel nostro ordinamento tramite un’interpretazione, specie di tipo  giurisprudenziale,estensiva dell’art. 2 Cost.<a title="" href="#_ftn31" name="_ftnref31">[31]</a>, lo spazio dello <em>status civitatis</em> ha perso terreno a vantaggio del consumatore e dei sui diritti; e ciòha, altresì,determinato un arretramento del diritto pubblico a vantaggio del diritto privato che è il luogo in cui il mercato globalizzato riesce meglio ad esprimere linguaggi e pratiche uniformi.<br />
E’ ancora Carlo Castronovo ad aver scritto sul punto parole molto illuminanti:</p>
<p>“Partendo dalla Costituzione, abbiamo visto, secondo l’immagine pirandelliana, l’uno del codice civile frangersi e rifrangersi nei centomila dei diritti inviolabili di cui la Costituzione sembra diventata fonte inesauribile per una giurisprudenza sempre più invaghita di un soggetto, oramai privo di contorni fino a diventare nessuno in maniera conforme alla società liquida. Propensione amplificata e drammatizzata dall’irruzione sempre più poderosa e ingombrante delle due Corti europee, di Lussemburgo e di Strasburgo…<a title="" href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a> ..L’uomo senza qualità del codice civile si è tramutato nell’uomo con una sola qualità, il consumatore, centro d’imputazione di diritti senz’anima e senza storia, frutti incolori partoriti dal mercato…”<a title="" href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.</p>
<p>La questione, invero, non è nuova se si pensa che, già vent’anni fa, Franco Modugno, studiando la dinamica dei c.d. nuovi diritti, cercava di trovare un equilibrio fra una tesi interpretativa aperta dell’art. 2 della Costituzione<a title="" href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a> ed un’altra volta a considerare detta disposizione come una “fattispecie chiusa”<a title="" href="#_ftn35" name="_ftnref35">[35]</a>:</p>
<p>“In sostanza, a nostro giudizio, è ben possibile una &lt;&gt; o soluzione interpretativa, quella per cui <em>l’enucleazione dei c.d. nuovi diritti non </em>possa andar <em>disgiunta </em>dal riconoscimento della loro <em>inviolabilità. </em>Sarebbero, dunque, i diritti riconosciuti come inviolabili, ossia, secondo quanto affermato nella giurisprudenza costituzionale, quelli assunti come valori primari e principi supremi dell’ordinamento costituzionale (sent. n. 1146/1988), i soli idonei a consentire interpretazioni e esplicazioni evolutive della loro potenzialità normativa. Con un’ulteriore specificazione, quella per cui il carattere dell’<em>inviolabilità </em>andrebbe riferito al <em>patrimonio irretrattabile della persona umana </em>intesa come totalità, ossia al <em>principio supremo della libertà-dignità</em>, considerato come principio che pervade la Costituzione repubblicana in contrapposizione al principio individualistico della libertà-proprietà proprio dell’ordinamento prerepubblicano…In quest’opera, senz’altro creativa, di enucleazione e specificazione dei nuovi diritti, centrale è (o dovrebbe essere) il ruolo del legislatore.. Ma se il legislatore non interviene, sarà l’operatore-interprete a doversi riferire alle previsioni costituzionali esplicite al fine di identificare e far valere la tutela di un &lt;&gt;. Fondamentale e spesso decisivo, in quest’opera di interpretazione estensivo-evolutiva, è il compito affidato alla Cassazione e alla Corte costituzionale, nonché, specie in sede di tutela cautelare, ai giudici comuni..”<a title="" href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a>.</p>
<p>E dottrina e giurisprudenza hanno effettivamente avuto un ruolo primario nell’opera di scomposizione di alcune fattispecie: per fare solamente alcuni esempi, del resto ampiamente noti, si pensiagli artt. 13, primo comma (libertà personale), in combinato con gli artt. 2 e 3, secondo comma,dai quali sono stati ricavati, qualidiritti inviolabili dell&#8217;uomo, quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente anche negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell&#8217;uomo<a title="" href="#_ftn37" name="_ftnref37">[37]</a>;altro esempio può essere quello del diritto ad essere informati, elaborato sulla base di un’interpretazione evolutiva dell’art. 21 Cost.; oppure il diritto alla <em>privacy</em> che è stato fatto poggiare sugli artt. 14, 15, 21 e 32 Cost..<br />
Si pensi, ancora, al diritto di proprietà e a quel complesso di norme di livello costituzionale (art. 42) e primario che consente &#8211; o forse consentiva &#8211;  una sua classificazione in proprietà privata e pubblica e, all’interno di quest’ultima, l’individuazione di una serie di beni: demaniali e appartenenti al patrimonio indisponibile edisponibile.<br />
Ebbene, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza 3665 del 2011<a title="" href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>, nell’ambito di una controversia tra lo Stato e una Società privata sulla titolarità del diritto di proprietà di una parte di terreni della laguna di Venezia, ha configurato per via interpretativa il diritto di proprietà come una situazione giuridica soggettiva fluida e potenzialmente in grado di assumere molteplici caratteristiche, in quanto non più agganciata alla titolarità giuridica del bene così come conformata dall’ordinamento positivo:</p>
<p>“Ne deriva che, là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi, al di fuori dell’ormai datata prospettiva del <em>dominium</em>romanistico e della proprietà codicistica, “comune” vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini..”.</p>
<p>Ma come arriva la Corte di Cassazione a un simile risultato? Ebbene, i giudici di Piazza Cavour visono giunti attraverso un’interpretazione evolutiva e funzionale dell’ordinamento che poggia, fra l’altro, proprio sull’art. 2 della Costituzione:</p>
<p>“Tuttavia, dagli artt. 2, 9 e 42, e stante la loro diretta applicabilità, si ricava  il principio della tutela dell’umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale, anche nell’ambito del “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della “proprietà” dello Stato ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività..Da tale quadro normativo-costituzionale, e fermo restando il dato “essenziale” della centralità della persona (e dei relativi interessi), da rendere effettiva, oltre che con il riconoscimento dei diritti inviolabili, anche mediante “adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, emerge l’esigenza interpretativa di “guardare” al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente patrimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica…”.</p>
<p>E l’art. 2 è stata anche una delle strade seguite dalla giurisprudenza di legittimità per “spacchettare” il concetto di personalità giuridica con riferimento al delicato tema se un bambino, ancor prima di venire alla luce, abbia i suoi diritti e tra questi quello a nascer sano e, in caso di violazione, quello al risarcimento del danno.<br />
Com’è noto l’art. 1 del codice civile stabilisce che la “<em>…capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati al momento della nascita..</em>”; diritti che, nella logica di un Codice civile di stampo borghese<a title="" href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>, sono per lo più riconducibili alla gestione e alla trasmissibilità del patrimonio. E ciò vale anche per il diritto del nascituro, figlio naturale, ad essere riconosciuto (art. 254 c.c.), condizione questa indispensabile perché lo stesso, al pari degli altri nascituri, possa beneficiare della disciplina sulla rappresentanza e amministrazione, da parte dei genitori, dei beni (art. 320 c.c<a title="" href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>.) o di quella sulla successione (art. 462 c.c.) e donazione (art. 784 c.c.).<br />
A fronte di ciò la Cassazione n. 10741/2009<a title="" href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>, valorizzando il modello ermeneutico tipico della giurisprudenza degli interessi (<em>interessenjurisprudenz</em>), sostiene che:</p>
<p>“L’asserzione della configurabilità del nascituro quale soggetto giuridico comporta lo sviluppo di due ineludibili premesse argomentative: l’attuale modo di essere e strutturarsi del nostro ordinamento, in particolare civilistico, quale basato su una pluralità di fonti, con conseguente attuazione di c.d. principi di <em>decodificazione </em>e <em>depatrimonializzazione</em>e la funzione interpretativa del giudice in ordine alla formazione della c.d. giurisprudenza-normativa, quale autonoma fonte del diritto”.</p>
<p>Rilevante, altresì e sempre in merito all’atteggiamento di una parte della giurisprudenza nei confronti dei principi di stretta legalità e positività insiti nel nostro ordinamento giuridico, è quella parte della pronuncia in cui i giudici, riferendosi ancora una volta all’art. 2 Cost. in combinato con l’art. 32 Cost., osservano che:</p>
<p>“In tale assetto ordinamentale l’apporto della giurisprudenza, in specie di legittimità nell’espletamento della funzione di “nomofilachia”..della Corte di Cassazione, assume sempre più rilievo nel sistema delle fonti in linea con la maggiore consapevolezza dei giudici di operare in un sistema ordinamentale che, pur essendo di <em>civil law</em> e, quindi, non basato su soli principi generali come avviene nei paesi di <em>common law </em>(Inghilterra, Stati Uniti ed altri), caratterizzati dal vincolo che una determinata pronuncia giurisprudenziale assume per le decisioni successive, si configura come semi-aperto perché fondata non solo su disposizioni di legge riguardanti settoriali e dettagliate discipline ma anche su c.d. clausole generali, e cioè su indicazioni di “valori” ordinamentali, espressi con formule generiche (buona fede, solidarietà, funzione sociale della proprietà, utile sociale dell’impresa, centralità della persona) che scientemente il legislatore trasmette all’interprete per consentirgli, nell’ambito di una più ampia discrezionalità, di “attualizzare” il diritto, anche mediante l’individuazione (là dove consentito, come nel caso dei diritti personali, non tassativi) di nuove aree di protezione di interessi”.</p>
<p>Di qui la seguente conclusione consequenziale al ragionamento sviluppato nella pronuncia, meno forse rispetto ai principi dell’ordinamento nazionale:</p>
<p>“Deve, quindi, oggi intendersi per soggettività giuridica una nozione senz’altro più ampia di quella di capacità giuridica delle persone fisiche (che si acquista con la nascita ex art. 1, 1° comma, c.c.), con conseguente non assoluta coincidenza, da un punto di vista giuridico, tra soggetto e persona, e di quella di personalità giuridica (con riferimento agli enti riconosciuti, dotati conseguentemente di autonomia “perfetta” sul piano patrimoniale): sono soggetti giuridici, infatti, i titolari di interessi protetti, a vario titolo, anche sul piano personale, nonché gli enti non riconosciuti (che pur dotati di autonomia patrimoniale “imperfetta” sono idonei a essere titolari di diritti ed a esercitarli a mezzo dei propri organi rappresentativi; sul punto, Cass. n°8239/2000)”.</p>
<p>Questa impostazione, viene tre anni dopo rettificata dalla stessa III Sezione civile della Cassazione 16754/2012<a title="" href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>, senza tuttavia mettere in discussione il riferimento all’art. 2 Cost.<a title="" href="#_ftn43" name="_ftnref43">[43]</a> e al principio della centralità della persona che, quindi, si sono rivelati essere la base per due diversi orientamenti.  Secondo i giudici, infatti,il nascituro non è più un “soggetto” di diritto,ma “un oggetto di tutela necessaria” che, una volta nato, ha un semplice diritto “..alla riparazione di una condizione di pregiudizio per via di un risarcimento funzionale ad alleviarne sofferenze e infermità”:</p>
<p>“Ritiene..il collegio che la protezione del nascituro non passi necessariamente attraverso la sua istituzione a soggetto di diritto &#8211; ovvero attraverso la negazione di diritti del tutto immaginari, come quello a “non nascere se non sano”, locuzione che semplicemente non rappresenta un diritto; come non è certo riconducibile ad un diritto del concepito la più ferma negazione, da parte dell’ordinamento (non soltanto italiano), di qualsiasi forma di aborto eugenetico. E’ tanto necessario quanto sufficiente, di converso, considerare il nascituro <em>oggetto di tutela</em>, se la qualità di soggetto di diritto (evidente astrazione rispetto all’essere vivente) è attribuzione normativa funzionale all’imputazione di situazioni giuridiche e non tecnica di tutela di entità protette”.</p>
<p>Per finire con le esemplificazioni, è forse appena il caso di ricordare come il fenomeno della scomposizione della personalità giuridica sia da tempo in atto anche nell’ambito del diritto amministrativo, con un conseguente avvicinamento (e perdita di autonomia) di quest’ultimo rispetto al diritto privato, peraltro in un settore dell’ordinamento molto delicato essendo qui in gioco la certezza su chi debba essere titolare di pubbliche potestà e, quindi, competente alla cura e alla rappresentanza di interessi di natura generale; un settore delicato soprattutto in forza del fatto che in esso rileva massimamente il tema del reperimento e dell’impiego di risorse pubbliche, in genere di estrazione tributaria,per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della collettività (si pensi al caso degli appalti per opere pubbliche), ovvero proprio la questione del quel patto di cittadinanza che è (era?) alla base dello Stato liberal-democratico.<br />
Ma il mercato,tuttavia,  non èstrutturalmente predisposto per decodificare tali profili: si pensi alla teoria dell’organismo di diritto pubblico volta ad ampliare il più possibile la platea dei soggetti obbligati a ricorrere ad una gara d’appalto per massimizzare i benefici derivanti dalla concorrenza.Il tutto, però, con buona pace del principio di legalità e nonostante la giurisprudenza amministrativa abbia cercato sul puntodi correre ai ripari.<br />
Recentemente, ad esempio, il Consiglio di Stato n. 3042/2016<a title="" href="#_ftn44" name="_ftnref44">[44]</a>ha rigettato un appello proposto dall’ANAC per ottenere la riforma di una sentenza di primo grado<a title="" href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>, nella parte in cui ha ritenuto che anche le Università c.d. libere (oltre alle Università statali) siano sottoposte alla disciplina in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Il Tar competente aveva, infatti, ritenuto che le Università c.d. libere non rientrassero nella nozione di “amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013<a title="" href="#_ftn46" name="_ftnref46">[46]</a>.<br />
Si tratta di una sentenza molto interessante non solo perché reca una ricostruzione dei principi giurisprudenziali che presiedono all’individuazione dell’ente pubblico e della relativa personalità giuridica &#8211; e quindi di quel nucleo attrattivo di situazioni giuridiche attive e passive funzionali, data la natura dell’ente, alla tutela di interessi generali &#8211; ma anche per come detti principi sono stati utilizzati per risolvere il caso di specie nel senso della non riconducibilità delle Università libere agli obblighi del predetto decreto legislativo.<br />
Sul primo punto sembra trasparire il tentativo, da parte dei Giudici di Palazzo Spada, di fra collimare il principio di legalità, ovvero la disposizione dell’art. 4 della legge 70 del 1975<a title="" href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>, con il principio secondo cui l’individuazione dell’ente pubblico debba avvenire in base a criteri non “statici” e “formali”, ma “dinamici” e “funzionali”.<br />
In altri termini, e soprattutto a causa delle sollecitazioni da parte del diritto europeo, si tenta di interpretare in chiave evolutiva e dinamica una norma nata statica, così passando da un sistema che dovrebbe essere, per ragioni di certezza,il più possibile tassativo e formale di enti pubblici ad un sistema aperto dove la differenza la fa proprio la decisione del giudice.<br />
E ciò traspare appunto dal caso in questione in cui la decisione finale, nonostante le articolate e corpose argomentazioni sviluppate nella pronuncia, avrebbe benissimo potuto essere anche di tenore opposto.<br />
A sostegno di siffatte argomentazioni si citano anche norme primarie [come ad esempio l’art. 1, comma <em>ter, </em>della legge 241 del 1990 o l’art. 7, comma 2, del codice del processo amministrativo (si veda oltre)], cosicché il problema potrebbe finire <em>funditus</em> per riverberarsi sulla loro legittimità costituzionale non tanto e non solo con riferimento all’art. 97 Cost., ma all’art. 1 della Costituzione e al principio della sovranità popolare e ciò in quanto il cittadino-elettore medio rischia di non sapere più chi sia preposto alla cura dei propri interessi e “di chi e che cosa”possa chiedere conto alla classe politica circa disfunzioni ed inefficienze.<br />
Ad ogni buon conto, nella pronuncia in esame, i giudici del Consiglio di Stato osservano comeil criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico muti a seconda dell’istituto o del regime normativo che deve essere applicato. Più nel dettaglio:</p>
<p>La nozione di ente pubblico nell’attuale assetto ordinamentale non può, dunque, ritenersi fissa ed immutevole..Sul punto, giova precisare che la c.d. nozione funzionale di ente pubblico che qui si accoglie non contrasta con la previsione contenuta nell’art. 4 della legge n. 70 del 1975. La nozione “funzionale” e “dinamica” non predica, infatti, che un soggetto possa essere qualificato come “pubblico” a prescindere dall’esistenza di una base legislativa che sottoponga quel soggetto ad un regime pubblicistico. Al contrario, alla base della qualificazione funzionale di ente pubblico ci deve essere sempre un fondamento normativo da cui derivano, per quell’ente, obblighi e doveri, oppure prerogative e poteri, di natura pubblicistica…<br />
Si tratta di una conclusione che trova riscontro (e un fondamento normativo generale) nell’art. 7, comma 2, del Codice del processo amministrativo, il quale, recependo a sua volta una nozione funzionale e cangiante di Pubblica Amministrazione, statuisce espressamente che “<em>per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto del principio del procedimento amministrativo</em>”. Il che implica che, come regola generale, la giurisdizione amministrativa segue la procedimentalizzazione dell’attività e prescindere dalla veste formale del soggetto la cui attività è procedimentalizzata.</p>
<p>Sulla base di queste premesse il Consiglio di Stato arriva alla conclusione che, rispetto all’applicazione degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità<a title="" href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a>, debba escludersi la qualificazione delle c.d. libere Università in termini di ente pubblici; e tale conclusione, ad avviso dei giudici della Sezione, è imposta, in primo luogo, dall’art. 33 Cost. che, al comma 1, riconosce la libertà di insegnamento, al comma 3, stabilisce il diritto di “enti e privati” di istituire scuole e istituti di educazione, e, all’ultimo comma, riconosce alle Universitàappunto “<em>il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato</em>”.<br />
Ma proprio su questo punto emerge la questione di fondo: l’ultimo comma dell’art. 33 Cost., che statuisce appunto “<em>il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato</em>”, non riguarda forse tutte le Università pubbliche e private come presupposto per lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica &#8211; che spetta alla Repubblica garantire <em>ex</em> art. 9 Cost. e soprattutto alle istituzioni universitarie curare &#8211; e il conseguente libero insegnamento? E non è, in definitiva, questo diritto il presupposto perché l’interesse generale all’istruzione, che è un interesse pubblico, sia assicurato al suo massimo livello? E perché, in conclusione, le Università c.d. libere dovrebbero essere sottratte alla logica del controllo democratico sottesa al d.lgs. 33 del 2013?<br />
Ma i giudici di Palazzo Spada non sono di questo avviso e sviluppano una tesi argomentativa ancorata su assunti che potrebbero benissimo essere utilizzati per pervenire alla soluzione apposta: il sistema di reclutamento dei docenti, la presenta di rappresentanti del MIUR presso gli organi di governo delle predette Università o la sussistenza di fonti di finanziamento pubbliche. A quest’ultimo riguardo, ad esempio, la sentenza evidenzia come dette fonti rappresentino una quota esigua dei bilanci dell’ Università parte in giudizio rispetto all’apporto di capitali privati, in questo modo, però, trascurando il fatto che ciò che conta, a prescindere da valutazioni di natura  quantitativa<a title="" href="#_ftn49" name="_ftnref49">[49]</a>, è la presenza di finanziamenti pubblici che starebbero comunque a segnalare la natura eminentemente pubblica dell’interesse tutelato il quale, come si appena osservato, ha una diretta rilevanza costituzionale.<br />
Osservano i giudici che non è rilevante:</p>
<p>l’esistenza di fonti di finanziamento di natura pubblicistica, atteso che anche sotto questo profilo si tratta di una quota di finanziamento quantitativamente esiguo, a fronte del prevalente finanziamento con capitali privati. Lo stesso decreto legislativo n. 33 del 2013 peraltro opera una distinzione, rilevante ai fini del suo ambito applicativo, tra ente pubblico <em>tout court</em> ed enti privati che svolgono attività di pubblico interesse. Per questi ultimi, ricorrendo tutte le condizioni previste, l’art. 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, così come modificato dall’art. 24-<em>bis</em> del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che le disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza si applichino non integralmente, ma limitatamente all’attività di pubblico interesse.</p>
<p>…ma limitatamente all’attività di pubblico interesse, appunto.</p>
<p><strong>5.- Prospettive future della rappresentanza democratica degli interessi</strong></p>
<p>Alla luce delle considerazioni di cui al precedente paragrafo, sul tema della rappresentanza degli interessi in relazione alle dinamiche della contemporaneità sembrerebbero profilarsi due strade.<br />
<u>La prima è quella di un ritorno agli Stati</u><a title="" href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a> e dunque, per venire più da vicino al caso italiano, ad un diritto territoriale legato alla cittadinanza e ad una tendenziale tassonomia delle situazioni giuridiche soggettive costituzionali connesse allo <em>statuscivitatis.</em><br />
In altri termini, solo dopo aver favorito, obiettivo oggigiorno arduo, il passaggio da un ordinamento sbilanciato sulla figura del “consumatore” ad uno nuovamente centrato su quella del “cittadino”, sarà possibile soffermarsi sui sistemi di rappresentanza democratica diretta. In definitiva, non è illogico sostenere che solo dopo aver ripristinato il patto di cittadinanzarepubblicano, fondato sulla territorialità del diritto statale,sarà possibile ipotizzare che le proposte di rafforzamento degli istituti di rappresentanza democratica possano avere un qualche effetto.<br />
In primo luogo il sistema elettorale che, forse, in Italia dovrebbe essere ricondotto ad una logica proporzionale, anche se opportunamente corretto con sistemi in grado di far collimare democrazia e governabilità: agli inizi degli anni ’90 si guardò al maggioritario come alla panacea per guarire tutti i mali e, ora, a distanza di anni, sembra avvertirsi la mancanza di una profonda riflessione se quel passaggio abbia davvero consentito un reale progresso sulla strada della rappresentanza democratica, oltre che della stabilità di governo: il tasso di democraticità è ora più o meno elevato rispetto, oramai, a più di vent’anni fa?<br />
Oggi, da più parti, si osserva che i partiti siano divenuti dei “comitati elettorali”, sul modello statunitense, ma non ci si interroga abbastanza che potrebbe essere l’esito di modelli che non hanno più consentito, né alla classe politica, né sopratutto agli elettori, di avere un quadro il più possibile esatto della capacità rappresentativa di un partito, che tende sempre più ad essere una sigla e un sito <em>internet</em> e meno un’associazione vissuta intorno a precisi valori e programmi.<br />
Nell’ultimo scorcio del XX secolo, e senza per forza pensare a modelli presidenziali o semipresidenziali<a title="" href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>,sarebbe stato forse sufficiente rivedere, senza rivoluzionarne i principi, la legge elettorale e ipotizzare mirate riforme costituzionali per rafforzare i poteri del Presidente del Consiglio &#8211; trasformandolo realmente in un Capo del Governo &#8211; nei confronti sia dei ministri che delle Camere con soluzioni, quale quella ad esempio della “fiducia costruttiva”, capaci di limitare il trasformismo, che la c.d. seconda Repubblica non ha peraltro eliminato.<br />
Eppoi il voto in sé: davvero un procedimento via <em>web</em>, al di là delle macro criticità che esso comporta e brevemente delineate nel secondo paragrafo di questo scritto, sarebbe in grado di eliminare e non invece di aggravare i rischi per la personalità, la segretezza e la libertà di cui al secondo comma dell’art. 48 Cost.<a title="" href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>?<br />
Per rafforzare la <em>ratio</em> di detta disposizione le soluzioni potrebbero essere più semplici e di più immediata praticabilità.<br />
Forse basterebbe modificare in maniera chirurgica l’attuale quadro normativo e stabilire, ad esempio, che all’interno di una circoscrizione le urne di più sezioni, alla chiusura dei seggi, siano scortate dal personale delle Forze dell’ordine<a title="" href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a> e fatte confluire e “mischiate”, dopo un attento controllo dei verbali, in urne custodite in altre sedi pubbliche (caserme, edifici scolastici lasciati liberi <em>ad hoc</em>, prefetture etc..), per poi essere scrutinate da cittadini anch’essi selezionati, come i componenti di seggio, con opportune procedure di garanzia democratica: in altri termini potrebbe essere interessante ipotizzare processi che separino, anche fisicamente, il momento della gestione democratica del voto da quello dello scrutinio. Può darsi chei risultati della consultazione comincerebbero ad affluire ai centri elaborazioni dati e agli organi di stampa con un’ora di ritardo rispetto a quanto avviene oggi, ma è possibile che, anche se a scapito delle maratone televisive<a title="" href="#_ftn54" name="_ftnref54">[54]</a>, a beneficiarne sia la democrazia perché gli elettori avrebbero più tutele di quelle che comunque già oggi esistono.<br />
In altri termini,  verrebbero abbattuti i pericoli di clientelismo, tipico male italiano, e le potenziali patologie ad esso connesse e che l’ordinamento oggi sanziona penalmente agli artt. 96 (corruzione elettorale)<a title="" href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>e 97 (costrizione elettorale)<a title="" href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>del d.P.R. 361 del 30 marzo 1957<a title="" href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>; per non parlare poi delle fattispecie di cui agli artt. 461 <em>bis<a title="" href="#_ftn58" name="_ftnref58"><strong>[58]</strong></a></em> e 416 <em>ter<a title="" href="#_ftn59" name="_ftnref59"><strong>[59]</strong></a></em> del Codice penale: mutuando a fini esemplificativi le categorie del diritto civile, un meccanismo di scrutinio di secondo livello renderebbe eventuali patti corruttivi o mafiosi nulli non solo per illiceità della causa, ma anche per impossibilità dell’oggetto proprio perché diverrebbe quasi impossibile controllare la rispondenza delle promesse fatte ai voti espressi.<br />
Eppoi vi è il grande tema del rapporto tra elettori ed eletti.<br />
Al riguardo, si può osservare che se il divieto del vincolo di mandato è una regola che non ha probabilmente, ancora adesso,perso la sua utilità al fine di garantire l’indipendenza non solamente dei parlamentari ma, altresì, quella funzionale degli organi legislativi, potrebbe ipotizzarsi una maggiore responsabilizzazione politico-morale dei membri delle Camere attraverso una modifica dell’art. 67 Cost. che stabilisca che essi rappresentino non più la “nazione” ma il “popolo”, legando così a doppia mandata quella disposizione all’art. 1, secondo comma, della Carta fondamentale. Lasciare dunque la nazione, ovvero la continuità identitaria, linguistica e culturale fra le generazioni, come punto di riferimento del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (art. 9 Cost.) o dello <em>status</em> dei pubblici impiegati (art. 98), ma abbandonarlo nel campo della rappresentanza politica a vantaggio di un’entità storicamente attuale (il popolo)e verso la quale i parlamentari potrebbero ritenersi menoirresponsabili.<br />
Al riguardo, si sa che le modifiche costituzionali che a breve saranno sottoposte a <em>referendum </em>hanno per la Camera dei Deputati confermato il principio della rappresentanza nazionale (cfr. nuovi artt. 55, terzo comma, e 67), mentre per il Senato è stata introdotta un’interessante novità poiché questo organismo già denominato della “Repubblica” &#8211; e che sarà chiamato a rappresentare le “istituzioni territoriali”e ad esercitare “..funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica” (nuovo art. 55, quinto comma) &#8211; sarà costituito da “..novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica” (nuovo art. 57).<br />
Ebbene, cos’è questa Repubblica? Certamente qualcosa di più dello Stato democratico &#8211; repubblicano, ma forse qualcosa di meno della Repubblica di cui all’art. 114 Cost. che anche con la riforma, escluse le province,continuerà ad essere costituita non solo dai Comuni, dalle Città metropolitane e dalle Regioni, ma anche dallo Stato. Chi rappresenterà lo Stato entro il nuovo Senato? Nessuno, per trovarci allora dinnanzi ad un <em>tertium genus </em>di Repubblica, o i cinque senatori a vita di nomina presidenziale?<br />
Sui c.d. istituti di democrazia diretta si osserva che passi avanti sono stati fatti con il nuovo articolo 75 Cost. che, se la riforma dovesse passare, stabilirà che “<em>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi</em>” (art. 75, quarto comma<a title="" href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a>), mentre nulla è stato innovato con riferimento alla petizione e all’iniziativa di legge popolare.<br />
Certamente sarebbe andato in un’altra direzione, rispetto alle linee argomentative sostenute in questa pagine nel senso di un ritorno alla “territorialità” e allo <em>status civitatis</em>, il testo, che non ha poi avuto seguiti, dell’art. 1 del d.d.l. cost. C.2462 secondo cui l’articolo 50 della Costituzionesarebbe stato sostituito dal seguente: “Art. 50 – Ogni persona fisica o giuridica residente nel territorio dello Stato, individualmente o in associazione con altri, ha diritto di presentare alle Camere petizioni per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. I regolamenti delle Camere assicurano che la petizione sia esaminata e che coloro che l’hanno presentata sia data risposta entro un termine ragionevole”.<br />
Si trattava di una formulazione, infatti, che, se approvata, avrebbe espugnato la cittadella dei diritti politici del cittadino, rappresentata dal titolo IV (rapporti politici) della prima parte della Costituzione, consentendo l’accesso al diritto di petizione non solamente ai cittadini-elettori, ma anche ai residenti, individualmente o associati. E magari gli interpreti favorevoli a questa nuova formulazione avrebbero parlato di un allineamento del diritto italiano a quello della UE<a title="" href="#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a>e di una valorizzazione del principio pluralista di cui all’art. 2 Cost., ma avremmo finito per legittimare e procedimentalizzare anche l’attivismo delle grandi <em>lobby</em> che avrebbero avuto a disposizione una norma costituzionale per veicolare i propri interessi specie economici verso il Parlamento, con molto più successo dei singoli, fossero essi semplici residenti o cittadini.<br />
Mal’accantonamento di quel progetto non significa, tuttavia, che nulla possa essere fatto su questo versante.<br />
Ed esempio, si potrebbe pensare di creare un nuovo istituto -proprio attraverso la fusione della petizione  e dell’iniziativa popolare &#8211; che se da un lato limiti il campo di operabilità dell’attuale petizione (sia essa in forma individuale o collettiva)all’esposizione di “comuni necessità” (art. 50 Cos.), dall’altro stabilisca che la petizione di “provvedimenti legislativi” debba essere necessariamente strutturata nella forma dell’iniziativa legislativa; un nuovo strumento di democrazia diretta, dunque, con una <em>ratio</em> mista nata da quelle dei due precedenti istituti e che potrebbe avvantaggiarsi, fra l’altro, di alcune intuizioni che presero forma già in seno all’Assemblea costituente.<br />
Gli aspetti di dettaglio potrebbero essere delegati dalla Costituzione ad una legge dello Stato (costituzionale o non) che potrebbe prevedere che tale iniziativa popolare &#8211; redatta in articoli, corredata di una relazione e sottoscritta da un numero rappresentativo degli elettori<a title="" href="#_ftn62" name="_ftnref62">[62]</a> &#8211; debba necessariamente vertere su un elenco chiuso di materie sì settoriali, ma di diretto e quotidiano interesse per i cittadini<a title="" href="#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a>. Si dovrebbe, inoltre, prevedere l’istituzione all’interno della Camera/Camere legislative di una commissione permanente esclusivamente dedicata all’esame di tali iniziative<a title="" href="#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a> che non dovrebbero superare all’anno, per evitare di intasare i lavori parlamentari, un numero fisso<a title="" href="#_ftn65" name="_ftnref65">[65]</a>.<br />
I tempi complessivi per l’esame e l’approvazione, ivi compreso l’eventuale passaggio del rinvio da parte del Presidente della Repubblica<a title="" href="#_ftn66" name="_ftnref66">[66]</a>, dovrebbero essere certi<a title="" href="#_ftn67" name="_ftnref67">[67]</a> e scaduti i quali l’iniziativa diverrebbe legge a tutti gli effetti con la conseguenza che l’esame di eventuali difetti di legittimità spetterebbe, secondo i normali canali, alla Corte costituzionale. Inoltre, nell’eventualità in cui le Camere mutassero radicalmente il senso dell’iniziativa popolare, potrebbe essere contemplata l’ipotesi di un <em>referendum</em> tra il testo originario e quello nato dai lavori parlamentari, che potrebbe essere attivato da un numero determinato di elettori o su iniziativa di una rappresentanza parlamentare di minoranza e, magari, dello stesso Presidente della Repubblica.<br />
Non avrebbe, invece, senso discutere,come si è fatto finora,degli istituti di rappresentanza democratica se si prediligesse <u>la seconda delle due strade</u>, di cui si è fatto cenno all’inizio del paragrafo, consistente nel rispondere alla globalizzazione con una contro-globalizzazione, ovvero all’internazionalizzazione dei mercati con l’internazionalizzazione dei diritti<a title="" href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a>.<br />
Una strada al momento utopica che passerebbe per un costituzionalismo a-statale e globale e per sistemi, anch’essi globali, di controllo e limitazione dei poteri e di rappresentanza degli interessi delle comunità.<br />
A chi però veicolare le istanze di singoli e gruppi se, come sostengono alcuni studiosi, il potere globale &#8211; non avendo un centro o, se si vuole, un vertice &#8211; è poliarchico e fluido? All’ONU, alla UE, alla NATO, al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Mondiale, alle Corti Internazionali di Giustizia, all’Organizzazione Mondiale della Sanità? Oppure alle grandi multinazionali riunite in un ipotetico <em>trust</em> con cui dialogare, sempre ammesso che con quest’ultime sia possibile un confronto democratico al di fuori delle logiche produttivistiche del mercato?<br />
Quale che sia la strada è, comunque, di forte attualità la tematica di trovare soluzioni per ascoltare e dare voce al corpo sociale e alle sue esigenze, spesso pericolosamente trascurate nel tempo della postmodernità: di questo alla fine si tratta quando si parla di rappresentanza democratica degli interessi. Per tornare a Schlesinger:</p>
<p>“Noi dobbiamo mettere a posto il corpo sociale per fare in modo che la gente vada avanti, perché se la gente non va avanti vengono altri guai, guai peggiori, non quelli scritti sui libri, perché quelli scritti sui libri non fanno paura, ma quelli che contano nella realtà, nelle cose, nella storia, nella verità, non nei sogni. I sogni sono la cosa più bella del mondo, la fantasia, la teoria, il pensare, il pensiero, sono le cose più belle del mondo, ma poi, giorno per giorno, abbiamo bisogno di avere mangiato il pane, perché se non abbiamo mangiato il pane non possiamo neanche andare a sognare”.</p>
<p><strong><em>brevi notazioni bibliografiche</em></strong></p>
<p>Oltre le citazioni riportate nel testo dello scritto, si riportano di seguito alcune brevissime indicazioni bibliografiche che, tuttavia, non esauriscono l’ampio ventaglio di letture e opere monografiche esistenti sui temi trattati nel presente lavoro.<br />
Sulla <strong>sul rapporto tra Stato, interessi e Costituzione</strong>: Martines T., Diritto costituzionale. Ottava edizione riveduta e aggiornata, Giuffrè, Milano, 1944, in specie pp. 3-16; Spagna Musso E., Diritto costituzionale, II ed., CEDAM, Padova, 1986, in specie pp. 305-315.<br />
Sulla <strong>rappresentanza politica</strong>: AA.VV., In che stato è la democrazia?, Edizioni figure nottetempo, Roma, 2010; Celotto A.-Pistorio G., Le nuove “sfide” della democrazia diretta, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015; Ceccarini L., La cittadinanza <em>on line</em>, Il Mulino, Bologna, 2015;Lanchester F., La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, Giuffrè, Milano, 2006.<br />
Più in generale sulla <strong>sovranità popolare e sull’art. 1 Cost.</strong>: Mortati C., Commento all’art. 1 della Costituzione, in Branca G. (a cura di), Commentario alla Costituzione, Artt. 1-12: Principi fondamentali, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975; Mortati C., Le forme di governo. Lezioni, CEDAM, Padova, 1973, pp. 427-443; Fioravanti M., Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno, il Mulino, Bologna, 1998.<br />
<strong>Sull’art. 2 della Costituzione e sulla tematica dei diritti costituzionali</strong>: Barbera A., Commento all’art. 2 della Costituzione, in Branca G. (a cura di), Commentario alla Costituzione. Artt. 1-12: Principi fondamentali, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975; Occhiocupo N., Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni, Giuffrè, Milano, 1988, Ristampa,1995; Pace A., Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale: Introduzione allo studio dei diritti costituzionali, III ed., CEDAM, Padova, 2003; Pace A., Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, II ed., CEDAM, Padova, 1992.<br />
Sui temi della <strong>globalizzazione</strong>: Crouch C., Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo, Larteza, Roma-Bari, 2012; Crouch C., Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari, 2005; Stiglitz J. E., Il presso della disuguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro, Einaudi, Torino, 2013 e 2014; Veneziani M., La sconfitta delle idee, Laterza, Roma-Bari, 2003.<br />
Sul concetto di <strong>nazione</strong>: cfr. Banti A. M., La nazione nel risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell’Italia unita, Einaudi, Torino, 2000; Banti A. M., Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo, Laterza-Bari, 2011; Chabod F., L’idea di nazione, Laterza, Roma.Bari, 2000; Crisafulli V.-Nocilla D., voce “Nazione” pp. 787-816, Enciclopedia del Diritto, XXVII (Morale-Negozio), Giuffrè, Milano, 1977, Paladin L., Saggi di storia costituzionale, op. cit., pp. 115-133 [si tratta di un saggio <em>Valori nazionali e principio di unità della Repubblica nella Costituzione italiana</em> originariamente pubblicato in Studi in onore di Manlio Mazziotti di Celso, vol. II, Padova Cedam, 1995, pp. 369-389].<br />
Infine sulla <strong>tematica delle élite</strong>: cfr. Carboni C., L’implosione delle élite. Leader contro in Italia ed Europa, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015.</p>
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a title="" href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> E sempre ammesso che quest’area geografica e culturale abbia mai avuto un significato e lo conservi tuttora: in altri termini è mai esistito ed esiste un Occidente? E se sì, cosa e chi comprende? Solo l’Europa, appunto occidentale, e l’America del Nord? E il Giappone fa parte di questo mondo? E la Turchia? E’ a Occidente o ad Oriente o appartiene a tutti e due i mondi? E l’America del Sud, i Paesi di lingua spagnola e portoghese, quelli che la dottrina Monroe volle ascrivere all’area esclusiva degli interessi strategici degli Stati Uniti, sono davvero culturalmente lontani dai Paesi latini europei quali la Spagna, il Portogallo e Italia? L’Argentina, su cui tanto influì anche in termini di sviluppo l’emigrazione italiana, è davvero tanto distante dall’Italia più di quanto quest’ultima non lo sia da Paesi come la Germania o la Svezia?</div>
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<div id="ftn2"><a title="" href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Il riferimento è, in primo luogo, alla Grecia, il cui pensiero filosofico tanta parte ha avuto nella costruzione di una cultura e di un’identità europea.</div>
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<div id="ftn3"><a title="" href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Salvadori M. L., Democrazie senza democrazia, Laterza, Bari-Roma, 2009, p. 86.</div>
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<div id="ftn4"><a title="" href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si pensi alla Spagna di Franco, al Portogallo di Salazar e alla Grecia dei colonnelli.</div>
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<div id="ftn5"><a title="" href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Wolfgang R., Storia dello Stato moderno, il Mulino, Bologna, 2010, p. 107.</div>
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<div id="ftn6"><a title="" href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Il dibattito, compreso l’intervento di Schlesinger, cui hanno partecipato anche Natalino Irti ed Emanuele Severino e che ha approfondito il tema <em>Verso un superamento del diritto? Il destino del diritto e la “volontà di potenza” della tecnica</em>, è disponibile in file audio sul sito<a href="http://www.fondazionecorriere.corriere.it/">www.fondazionecorriere.corriere.it</a>.</div>
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<div id="ftn7"><a title="" href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Castronovo C., Eclissi del Diritto civile, Giappichelli, Torino, ed. 2012, rist. aggiornata del 2015, pp. 285-286.</div>
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<div id="ftn8"><a title="" href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> E il riferimento non può non essere in Italia al Movimento 5Stelle, ampiamente studiato da giuristi e politologi.</div>
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<div id="ftn9"><a title="" href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Il riferimento è, più nello specifico, al caso dell’<em>home voting online</em>.</div>
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<div id="ftn10"><a title="" href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Es. ospedali, infrastrutture strategiche, banche dati di rilievo nazionale etc&#8230;</div>
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<div id="ftn11"><a title="" href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> E di inizio settembre di quest’anno la notizia di un attacco <em>hacker</em> avvenuto negli USA, che ha preoccupato FBI e Autorità, ai danni dei sistemi elettorali di Arizona e Illinois.</div>
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<div id="ftn12"><a title="" href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> “<em>Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attività di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali”.</em></div>
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<div id="ftn13"><a title="" href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> Che disciplina il <strong>Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la nuova disciplina del segreto.</strong></div>
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<div id="ftn14"><a title="" href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Tra cui il Ministero dell’Interno e, più nel dettaglio, il CNAIPIC &#8211; Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, che opera presso la Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn15"><a title="" href="#_ftnref15" name="_ftn15">[15]</a> Art. 162 del nuovo Codice degli Appalti (nel vecchio Codice, d.lgs 163 del 2006, l’articolo di riferimento era il 17).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn16"><a title="" href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Probabilmente con limitati risparmi di spesa rispetto alle ingenti risorse da investire; un investimento, lo si è detto, non <em>una tantum</em>, ma continuo e in tendenziale crescita attesa la continua trasformazione delle potenziali insidie cibernetiche e, quindi, delle necessarie contromisure da adottare.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn17"><a title="" href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a>Nella realtà questo istituto si è mostrato, finora, di difficile applicazione nel nostro ordinamento: cfr. Salvi C., Capitalismo e diritto civile. Itinerari giuridici dal <em>Code civil</em>ai Trattati europei, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 141-144.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn18"><a title="" href="#_ftnref18" name="_ftn18">[18]</a> Per quanto riguarda l’interesse collettivo, si riporta di seguito la definizione del Santoro Passarelli: “Interesse collettivo è l’interesse di una pluralità di persone a un bene idoneo a soddisfare un bisogno comune. Esso non è la somma di interessi individuali, ma la loro combinazione, ed è indivisibile, nel senso che viene soddisfatto, non già da più beni atti a soddisfare bisogni individuali, ma da un unico bene atto a soddisfare il bisogno della collettività. L’interesse collettivo, che non sia un interesse generale di tutta la collettività organizzata, pur essendo un interesse diverso dall’interesse individuale, è di per sé un interesse privato: non è ancora un interesse pubblico”. Santoro Passarelli F., Nozioni di Diritto del Lavoro, tredicesima edizione. Rist. Aggiornata, Jovene, Napoli, 1995, p. 29.<br />
Del resto lo stesso art. 140 <em>bis</em> stabilisce, al comma 1, che tra gli interessi tutelabili con l’azione di classe vi sono pure quelli collettivi. Tuttavia secondo Salvi C., Salvi C., Capitalismo e diritto civile, op. cit., p. 144, l’azione di classe sarebbe, nel nostro ordinamento, funzionale alla tutela di singoli diritti individuali.</div>
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<div id="ftn19">
<h2><a title="" href="#_ftnref19" name="_ftn19">[19]</a> Il riferimento è non solo alla legge 10 ottobre 1990 n. 287 recante  “<em>Norme per la tutela della concorrenza e del mercato</em>”, ma anche alla c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza, prevista dall’art. 47 della legge 99 del 2009, e il cui disegno di legge, approvato dalla Camera nell’ottobre 2015, è attualmente all’esame del Senato (S.2085).</h2>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn20"><a title="" href="#_ftnref20" name="_ftn20">[20]</a> Nel caso italiano, ad esempio, non è azzardato sostenere che il principio ordinatore degli interessi abbia un contenuto spiccatamente solidaristico, su cui le principali forze politiche rappresentate in Assemblea costituente riuscirono a trovare un punto di incontro.</div>
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<div id="ftn21"><a title="" href="#_ftnref21" name="_ftn21">[21]</a> Per una definizione dell’interesse collettivo si rinvia alla nota 19.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn22"><a title="" href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Anche l’extraterritorialità di alcune norme penali attiene, in realtà,alla capacità &#8211; riferita alla sovranità interna &#8211; di perseguire determinai fatti avvenuti fuori dai confini nazionali.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn23"><a title="" href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a>E ciò sia perché il procedimento normativo primario prevede il coinvolgimento di un altro potere dello Stato, ovvero del Presidente della Repubblica (si pensi al rinvio <em>ex</em> art. 74 Cost.), sia perché accanto alle leggi dello Stato operano quelle delle Regioni anche se entro limiti ben precisi. Non va, poi, sottovalutato il ruolo della Corte costituzionale e delle sue pronunce, specie di quelle in grado di interagire direttamente con il livello primario delle norme dell’ordinamento.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn24"><a title="" href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Barcellona P., <em>Ipotesi interpretativa del processo di globalizzazione</em>, inDemocrazia e diritto. IV trimestre, 2003, pp. 15-27. Sul rapporto tra territorialità e globalizzazione, nel senso che l’ordoliberismo sarebbe il responsabile della frantumazione della sovranità degli Stati nazionali e del superamento della territorialità delle comunità politiche cfr. Maddalena P., Gli inganni della finanza. Come svelarli, come difendersene, Donzelli, 2016, p. 21.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn25"><a title="" href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a>Sul punto sono interessanti le osservazioni che Luigi Capogrossi Colognesi sviluppa nella presentazione e nelle conclusioni del suo <em>La costruzione del diritto privato romano</em>, il Mulino, Bologna, 2016, in specie pp. 18-20, 238.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn26"><a title="" href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Oggi non circolano più, come per il passato, i tradizionali diritti reali su beni immobili o mobili e anche i titoli mobiliari sembrano essere strumenti superati. Oggi giorno, infatti, circola solo denaro che produce altro denaro in un vortice inflazionistico che non sembra avere fine. Nel 2010 è stato stimato che il sistema bancario mondiale disponesse di 1,2 quadrilioni di dollari a fronte di un Pil mondiale di circa 60 trilioni di dollari: cfr. Gallino L., Il denaro, il debito e la doppia crisi spiegati ai nostri nipoti, Einaudi, Torino, 2012, p. 39; Maddalena P., Gli inganni della finanza. Come svelarli, come difendersene, op. cit., p. 72</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn27"><a title="" href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Su questo tema cfr. Azzariti G., Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 61-64. Interessanti anche le letture di Cardini F., Astrea e i Titani, Le <em>lobbies</em> americane alla conquista del mondo, Laterza, Roma-Bari, 2005; Cardini F., La paura e l’arroganza, Laterza, Roma-Bari, 2003; Hardt M.-Negri A., Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Bur, RCS Libri Milano, VI ed., 2013; Tarchi M., Contro l’americanismo, Laterza, Roma-Bari, 2004.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn28"><a title="" href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a>Sul tema cfr. Baldassarre A., Globalizzazione contro democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2002, in specie pp. 316 e seguenti.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn29"><a title="" href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Il nostro ordinamento costituzionale, per inciso, affida la tutela di questo interesse <strong>alla Repubblica (art. 9 Cost.).</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn30"><a title="" href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a>Azzariti G., Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, op. cit., pp. 114-115. Di “nomadismo e meticciato” e di “diritto alla cittadinanza mondiale” parlano, in termini positivi, Hardt M.-Negri A., Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, op. cit. pp. 336-338, 367-370.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn31"><a title="" href="#_ftnref31" name="_ftn31">[31]</a> Che ha gradualmente assunto un ruolo autonomo rispetto agli artt. 10 e 11 Cost..</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn32"><a title="" href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Castronovo C., Eclissi del Diritto Civile, op. cit., p. 287</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn33"><a title="" href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> Ibidem, p. 289.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn34"><a title="" href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a>Propensa a considerare inviolabili i diritti emergenti dalla coscienza sociale a prescindere dalla loro riconducibilità alle norme della Costituzione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn35"><a title="" href="#_ftnref35" name="_ftn35">[35]</a>Meramente ricognitiva dei diritti disciplinati dalla Carta costituzionale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn36"><a title="" href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a>Modugno F., Diritto pubblico generale, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp.113-114. Ma la problematica risulta già trattata a livello monografico in Modugno F., I &lt;&gt; nella Giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn37"><a title="" href="#_ftnref37" name="_ftn37">[37]</a> Così ad esempio Corte costituzionale, n. 38 del 5 aprile 1973, pres. Verzì, rel. Volterra.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn38"><a title="" href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> Pubblicata il 14/02/2011. Presidente Papa Enrico e Relatore Spagna Musso Bruno.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn39"><a title="" href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> E ciò nonostante gli innesti voluti dal regime fascista.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn40"><a title="" href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Su cui la Corte di Cassazione civile, III, n. 16754/2012 ha, peraltro, osservato che: “..la “rappresentanza” disciplinata dall’art. 320 sì come riferita al nascituro è istituto affatto peculiare, di portata sicuramente eccezionale, altrettanto certamente limitato al campo dei diritti patrimoniali..”.  Più in generale non ignora il collegio che “..l’interpretazione dell’art. 1 c.c. non può prescindere da un dato storico certo, quello secondo il quale il codice del 1942 nasce dalla fusione delle leggi civili con i principi fondamentali del diritto commerciale, e dalla conseguente unificazione dei testi normativi rappresentati dal codice di commercio e da quello civile. La struttura portante del codice così unificato corre dunque lungo l’asse dei rapporti intersoggettivi di tipo patrimoniale piuttosto che attraversare il territorio  dei diritti della persona e della personalità…”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn41"><a title="" href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Corte di Cassazione, III Civile, sent. N. 10741 dell’11 maggio 2009, Pres. Michele Varrone, est. Bruno Spagna Musso.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn42"><a title="" href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a> III, n. 16754 del 2/10/2012, Pres. Amatucci Alfonso, rel. Travaglino Giacomo.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn43"><a title="" href="#_ftnref43" name="_ftn43">[43]</a> Che quindi si è rivelato la base argomentativa di due pronunce tra loro non collimanti. La pronuncia non nega, infatti, “..quanto recentemente opinato da un’attenta dottrina quando osserva che, malgrado il nascituro, da un punto di vista terminologico, non sia figura rintracciabile nella nostra Costituzione, ciò non significa che non possa essere ricondotto nell’ambito di tutela ad essa proprio, Quando la Costituzione &#8211; si afferma – riconosce l’idoneità ad essere titolare di situazioni giuridiche attive e passive solo a chi è partecipe della qualità e dignità dell’uomo, non può che fare riferimento al carattere biologico del soggetto, dal che deriva l’innegabilità del riconoscimento in capo al nascituro dei diritti inviolabili dell’uomo previsti dall’art. 2 della Carta fondamentale, che esalta l’imprescindibile legame di tali diritti con la natura umana”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn44"><a title="" href="#_ftnref44" name="_ftn44">[44]</a> VI, 3042 (più altre) del 3/03/2016 (dep. il 11/07/2016) est. Giovagnoli.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn45"><a title="" href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> che, accogliendo il ricorso proposto da un’Università privata, aveva annullato la delibera di quell’Autorità nazionale, recante “<em>Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn46"><a title="" href="#_ftnref46" name="_ftn46">[46]</a> Che, a sua volta, rinvia alla nozione di “amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn47"><a title="" href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Secondo cui “<em>nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn48"><a title="" href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Naturalmente ai fini che rilevano nel presente giudizio e, dunque, con specifico riferimento agli “<em>obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico</em>”, stante il divieto ex art. 34, comma 2, c.p.a., di pronunciare su poteri non ancora esercitati.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn49"><a title="" href="#_ftnref49" name="_ftn49">[49]</a>Sulla cui esiguità, in relazione alla somma di risorse pubbliche complessivamente destinate all’intero sistema delle libere Università, vi sarebbe ad ogni modo da fare una riflessione: ciò che conta, in altri termini, non è quante risorse pubbliche sino destinate ad ogni Università privata, ma quanto sia il loro complessivo ammontare.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn50"><a title="" href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> E’ di quest’avviso ad esempio Diego Fusaro: cfr. Fusaro D., Europa e capitalismo. Per riaprire il futuro, Mimesis/SX, Milano-Udine, 2015. Si veda, altresì, Maddalena P., Gli inganni della finanza, op. cit., pp. 160-167.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn51"><a title="" href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Da non escludere comunque <em>a priori</em>, anche se estranei alla tradizione politico-istituzionale italiana.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn52"><a title="" href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a>Sull’<em>eguaglianza</em>, quarta caratteristica strutturale del voto per come configurato dall’art. 48 dellanostra Carta costituzionale, il discorso dei rischi informatici impatta in forma minore.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn53"><a title="" href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Che del resto sono presenti in ogni consultazione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn54"><a title="" href="#_ftnref54" name="_ftn54">[54]</a> Senza nulla togliere alle trasmissioni post-elettorali che sono la concretizzazione della libertà di stampa e di informazione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn55"><a title="" href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a>Che punisce chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l&#8217;astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn56"><a title="" href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a>Che punisce chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l&#8217;elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall&#8217;esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall&#8217;esercitare il diritto elettorale.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn57"><a title="" href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Recante “<em>Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione della Camera dei deputati</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn58"><a title="" href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Con particolare riferimento alla condotta di stampo mafioso volta ad impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (art. 416 <em>bis </em>secondo comma c.p.).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn59"><a title="" href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> Scambio elettorale politico mafioso.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn60"><a title="" href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> L’attuale stabilisce che: “<em>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn61"><a title="" href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a> Si ricordo, al riguardo, l’art. 227 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: “<em>Qualsiasi cittadino dell&#8217;Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell&#8217;Unione e che lo (la) concerne direttamente</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn62"><a title="" href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> In termini assoluti (ad esempio 800.000 mila elettori) o in percentuali (ad esempio 1 decimo degli aventi diritto al voto per le consultazioni nazionali).</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn63"><a title="" href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a>Ad esempio, raccolta dei rifiuti, trasporti urbani, decoro urbano, valorizzazione e recupero dei borghi storici, valorizzazione degli sport amatoriali etc…Un elenco comunque tassativo che escluda materie delicate come ad esempio quelle di cui all’art. 75, primo comma, Cost. di facile utilizzo demagogico.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn64"><a title="" href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> Che potrebbero funzionare ordinariamente in sede deliberante salvo meccanismi che consentano al Governo o all’Assemblea di convertire il procedimento in sede referente.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn65"><a title="" href="#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a>Ad esempio massimo 4 progetti all’anno, selezionati sulla base di un criterio meramente cronologico di presentazione alla Camera/Camere legislative. Gli ulteriori progetti dovrebbero poter usufruire di una clausola di garanzia e trovare spazio nelle successive legislature. Inoltre, limiti temporali alla presentazione potrebbero essere previsti nei periodi immediatamente precedenti la fine e l’inizio delle legislature.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn66"><a title="" href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a>Rinvio che verrebbe particolarmente valorizzato soprattutto in relazione alla verifica della copertura finanziaria.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn67"><a title="" href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a>Ad esempio 3 mesi.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn68"><a title="" href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> E’ la strada che per esempio percorreHardt M.-Negri A., Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, op. cit..</div>
</div>
<p>&lt;/sovranità&gt;</p>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/interessi-e-rappresentanza-dinamiche-e-criticita/">Interessi e rappresentanza: dinamiche e criticità</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2524</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-5-2015-n-2524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-5-2015-n-2524/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2524</a></p>
<p>Pres. Pajno; est. Caringella Tedino Giuseppe e Tedino Mariano quali delegati della Lista Castelpoto 2020 (Avv. ti Andrea Abbamonte e Oreste di Giacomo) contro U.T.G. – Prefettura di Benevento (Avvocatura Generale dello Stato) sull&#8217;esclusione di un candidato per omessa produzione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali &#8211; riforma della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-5-2015-n-2524/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-5-2015-n-2524/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2524</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pajno; est. Caringella<br /> Tedino Giuseppe e Tedino Mariano quali delegati della Lista Castelpoto 2020 (Avv. ti Andrea Abbamonte e Oreste di Giacomo) contro U.T.G. – Prefettura di Benevento (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione di un candidato per omessa produzione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali &#8211; riforma della sentenza TAR Campania Napoli Sez. II n. 2653/2015</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Elezioni comunali – Presentazione delle liste – Certificato elettorale dei candidati – Errata produzione di un certificato elettorale riferito a un omonimo non candidato – Configurabile come errore materiale – Conseguenza – Applicazione del principio di strumentalità delle forme – Possibilità di regolarizzazione.</p>
<p>2. Elezioni – Elezioni comunali – Presentazione delle liste – Erroneità o incompletezza della documentazione – Integrazione della documentazione ai sensi dell’art. 33 DPR 570/1960 – E’ applicabile anche ai Comuni inferiori a 10.000 abitanti pur in assenza di un esplicita previsione normativa – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di elezioni amministrative, deve ritenersi che l’erronea produzione di un certificato elettorale riferito a un elettore parzialmente omonimo, integri un errore puramente materiale che, ove tempestivamente dedotto, è passibile di regolarizzazione in virtù del principio di strumentalità delle forme.</p>
<p>2. In ordine alle operazioni di ammissione delle liste alle procedure elettorali, deve potersi estendere anche ai Comuni con popolazione minore di 10.000 abitanti la facoltà esplicitamente prevista dall’ultimo comma dell’art. 33 del T.U. per i Comuni con popolazione superiore, di richiedere ai presentatori della lista “nuovi documenti”, atteso che l’art. 30 del T.U. pur non menzionando in via esplicità tale facoltà, non detta un espresso divieto di integrazione documentale e quindi va interpretato in modo compatibile con il sistema normativo favorevole all’integrazione di lacune meramente formali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4168 del 2015, proposto da:<br />
Tedino Giuseppe e Tedino Mariano, quali delegati della Lista Castelpoto 2020, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Oreste Di Giacomo, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Roma, alla Via degli Avignonesi, n. 5; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Benevento, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE II n. 02653/2015, resa tra le parti, concernente esclusione lista &#8220;Castelpoto 2020&#8221; dalle consultazioni elettorali amministrative del 31/05/2015</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Benevento;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell’udienza elettorale del giorno 18 maggio 2015 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte Andrea, Chiarina Aiello per l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p>Rilevato che è oggetto di impugnazione la sentenza che ha respinto il ricorso proposto avverso gli atti con cui è stata disposta l’esclusione di Tedino Giuseppe dalla lista “Castelpoto 2020” nell’ambito della consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Castelpoto;<br />
Rilevato altresì che l’esclusione è stata disposta in ragione della mancata produzione del certificato di iscrizione del suddetto candidato nelle liste elettorali;<br />
Reputato che l’appello proposto avverso la sentenza di prime cure merita positiva valutazione alla stregua delle seguenti considerazioni:<br />
&#8211; ai sensi degli artt. 28 e 30 del D.P.R. n. 570 del 1960 la presentazione delle candidature risulta assoggettata ad adempimenti diretti a garantire l’esatta identificazione del soggetto “candidato”, con connesso potere della Commissione elettorale di eli<br />
-nel caso di specie, in omaggio al principio di strumentalità delle forme, deve ritenersi che l’erronea produzione, nell’ambito dei certificati relativi ai candidati della lista in esame, di un certificato elettorale riferito ad un elettore parzialmente o<br />
&#8211; l’articolo 30 del testo unico, pur non menzionando in via esplicita la facoltà ammessa dal successivo articolo 33, non detta infatti un divieto di integrazione documentale e va, quindi, interpretato in modo compatibile con il sistema normativo favorevol<br />
-alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 30 cit., deve pertanto estendersi anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti di dimensioni la facoltà, esplicitamente prevista dall’ultimo comma del successiv<br />
-una diversa opzione, che consentisse l’integrazione documentale esclusivamente nell’ambito delle procedure elettorali relative ai Comuni più popolosi, produrrebbe, stante l’assenza di una ragione giustificativa legata a specifiche esigenze organizzative<br />
-dalla documentazione in atti risulta tempestivamente depositato il certificato mancante nelle forme proprie della procedura di cui all’articolo 30, che non prevede una fase di audizione dei delegati;<br />
-risulta, pertanto, sanata la lacuna originaria, con conseguente dimostrazione della sussistenza del requisito sostanziale in capo al candidato in esame;<br />
Reputato, in definitiva, che l’appello merita accoglimento e che la particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla i provvedimenti impugnati e ordina la riammissione nella lista “Castelpoto 2020” del candidato Tedino Giuseppe, nato a Benevento il 7.1.1989.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />
Sabato Guadagno, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/05/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-5-2015-n-2524/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2652</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-2652/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-2652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2652</a></p>
<p>Pres. est. Rovis Antonio Arzillo e Domenico Leoncino (Avv. Antonio Arzillo) c. Comune di Giugliano in Campania (Avv. Antonio Cimmino) e Ministero dell’Interno, Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli, U.T.G. – Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sull&#8217;annullamento dell&#8217;esclusione di un candidato dalla lista per assenza della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-13-5-2015-n-2652/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2015 n.2652</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Rovis<br /> Antonio Arzillo e Domenico Leoncino (Avv. Antonio Arzillo) c. Comune di Giugliano in Campania (Avv. Antonio Cimmino) e Ministero dell’Interno, Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli, U.T.G. – Prefettura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento dell&#8217;esclusione di un candidato dalla lista per assenza della dichiarazione autentica di accettazione della candidatura</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Elezioni comunali – Presentazione delle liste elettorali – Esclusione di un candidato per mancata allegazione di una dichiarazione di accettazione della candidatura – Illegittimità – Ipotesi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Durante le operazioni di presentazione delle liste elettorali, nel caso in cui il Segretario Comunale, ricevuta la documentazione dal delegato di una lista di 29 candidati, rilasci la ricevuta in cui si da atto che sono state presentate un egual numero di dichiarazioni di accettazione della candidatura, l’esclusione successivamente disposta dalla Commissione per inesistenza di una dichiarazione deve ritenersi illegittima, atteso che, una volta consegnata la documentazione al Segretario Comunale che ne ha accertato la consistenza, il presentatore della lista non può essere ritenuto responsabile di eventuali mancanze. Pertanto il candidato escluso deve essere riammesso, previa acquisizione da parte della Commissione elettorale della dichiarazione ritenuta mancante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2412 del 2015, proposto da:<br />
Antonio Arzillo, Domenico Leoncino, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Antonio Arzillo, con domicilio eletto presso T.A.R. Campania &#8211; Napoli Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Giugliano in Campania, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Cimmino, con domicilio eletto presso Antonio Cimmino in Napoli, Segreteria T.A.R.; Ministero dell&#8217;Interno; Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>e/o riforma del verbale n. 15 del 03/05/2015 della 2 sottocommissione elettorale circondariale di Marano di Napoli, nonchè di ogni altro atto preordinato e connesso;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania e di Seconda Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli e di U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 13 maggio 2015 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>considerato<br />
che con l’unico motivo di gravame parte ricorrente afferma di aver depositato presso il Comune di Giugliano, in data 2.5.2015, tutta la documentazione relativa alla presentazione delle candidature connesse con la lista “Fratelli d’Italia–Alleanza Nazionale” per il rinnovo della carica di Sindaco e di consigliere comunale del Comune stesso, ivi compresa “la dichiarazione autentica di accettazione della candidatura per la carica di consigliere comunale…del sig. Cacciapuoti Domenico” che, invece, la Commissione elettorale ha riscontrato inesistente, motivo per cui ha estromesso lo stesso Cacciapuoti dalla competizione elettorale;<br />
che il ricorso è palesemente fondato atteso che nella ricevuta rilasciata dal segretario comunale del Comune di Giugliano si dà atto che “allegati alla lista sono stati presentati:….c) numero 29 dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate e autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere…”: 29 dichiarazioni, dunque, tra le quali non poteva non esserci anche quella del Cacciapuoti – la Commissione, invero, non ha riscontrato la presenza di 29 dichiarazioni di cui una rilasciata da un soggetto estraneo, ma ha riscontrato la presenza di solo n. 28 dichiarazioni -, che, evidentemente, è stata smarrita successivamente. Ma di ciò &#8211; una volta consegnata la documentazione al segretario comunale che ne ha accertato la consistenza &#8211; non può essere ritenuto responsabile il presentatore della lista. È vero che il segretario comunale ha altresì dato atto che “manca il certificato elettorale del candidato Domenico Cacciapuoti”, ma tale mancanza non è stata assunta dalla Commissione quale motivo escludente della candidatura, presumibilmente in ragione della disposizione contenuta nell’art. 33, u.c. del DPR n. 570/1960;<br />
che, dunque, per le suestese considerazioni il proposto gravame va accolto e la candidatura del Cacciapuoti riammessa, previa acquisizione da parte della Commissione elettorale della dichiarazione ritenuta mancante;<br />
che le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della questione trattata;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Claudio Rovis, Presidente, Estensore<br />
Leonardo Pasanisi, Consigliere<br />
Francesco Guarracino, Consigliere</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2015 n.2587</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2587/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2587/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2587/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2015 n.2587</a></p>
<p>Pres. FF. Nunziata Fabrizio Crisci, Concetta Bianco ed Ester Dicé (Avv.ti Antonio Zullo e Nicolina Muccio) c. Ministero dell’Interno – Prefettura di Caserta – Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sull&#8217;annullamento del verbale di esclusione della lista dalle elezioni per il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2587/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2015 n.2587</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF. Nunziata<br /> Fabrizio Crisci, Concetta Bianco ed Ester Dicé (Avv.ti Antonio Zullo e Nicolina Muccio) c. Ministero dell’Interno – Prefettura di Caserta – Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del verbale di esclusione della lista dalle elezioni per il consiglio regionale della Campania</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Elezioni regionali – Presentazione delle liste elettorali – Esclusione di una lista – Motivazione – Superamento del limite delle ore 12:00 – Non si applica a chi è già all’interno dei locali del Tribunale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la presentazione delle liste elettorali, l’art. 1, co. 1, del D.L. 29/2010, recante interpretazione autentica dell’art. 9 della Legge n. 108/1968, consente ai delegati di consegnare la lista anche oltre le ore 12:00 purché a quell’ora gli stessi si trovino nei locali del Tribunale, e siano in grado di dimostrare che in quel momento erano in possesso della relativa documentazione. Pertanto, deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il verbale di esclusione con cui l’ufficio circoscrizionale si sia limitato a contestare unicamente che la lista era stata presentata oltre il termine di legge, laddove risulti “per tabulas” che il delegato era presente nei locali del Tribunale prima che l’ingresso fosse chiuso alle ore 12:00. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 1706 del 2003</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 129 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 2278 del 2015 proposto da:<br />
Fabrizio Crisci, Concetta Bianco e Ester Dicè, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Zullo e Nicolina Muccio e con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, piazza Gesu&#8217; Nuovo N.33; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell’Interno – Prefettura di Caserta – ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Ministro p.t. e dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del verbale datato 2.5.15 notificato il 3.5.14 con il quale è stata dichiarata non valida la lista &#8220;Il Sud con De Luca Presidente&#8221;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui i sigg. Crisci e Bianco &#8211; quali candidati nella circoscrizione di Caserta &#8211; e la sig.ra Dicè quale candidata nella circoscrizione di Napoli &#8211; espongono di aver presentato la lista provinciale per la circoscrizione di Caserta dei candidati per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania del 31/5/2015 denominata “Il Sud con De Luca Presidente”. I delegati erano presenti all’interno del Tribunale in orario antecedente alle ore 12.00 e regolarmente in fila, finchè alle ore 12.00 l’ingresso del Tribunale è stato chiuso; in considerazione della fila la lista è stata consegnata alle ore 13.55 ed il provvedimento impugnato è stato assunto alle ore 15,45;<br />
Vista la memoria depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla udienza pubblica speciale elettorale del giorno 8 maggio 2015 e ivi uditi gli avvocati Muccio e Zullo per parte ricorrente e l’avv. dello Stato Del Vecchio;</p>
<p>&#8211; che il ricorso in esame è fondato per i motivi che seguono;<br />
&#8211; che l&#8217;art. 1, comma 1, del d.l. n. 29/2010, recante interpretazione autentica dell’art.9 della legge n.108/1968, contiene disposizioni di natura interpretativa e richiede che nel rispetto dei termini orari di presentazione delle liste i delegati incaric<br />
&#8211; che del resto, in ordine a tale profilo, già in passato la giurisprudenza (Cons. Stato, V, n. 1706/03) aveva affermato che non rilevava ai fini del rispetto dei termini la mera presenza fisica dei delegati entro l&#8217;orario prescritto e che l&#8217;onere probato<br />
&#8211; che nella fattispecie il verbale impugnato contesta unicamente che la lista è stata presentata alle 13.55 del 2/5/2015 e, dunque, oltre il termine di legge, ciò in violazione del sopracitato disposto normativo anche perché risulta “per tabulas” che il d<br />
&#8211; che in conclusione il ricorso in esame deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre sussistono motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.<br />
Spese compensate.<br />
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza al Prefetto della Provincia di Caserta.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 8 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Gabriele Nunziata, Presidente FF, Estensore<br />
Francesco Guarracino, Consigliere<br />
Brunella Bruno, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/05/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2587/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2015 n.2587</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2015 n.2588</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2588/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2588/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2588/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2015 n.2588</a></p>
<p>Pres. FF. est. Nunziata Monica Flaminio, Marcello Taglialatela e Luigi Rispoli (Avv.ti Arcangelo D’Avino e Paolo D’Avino) c. Ministero dell’Interno – Prefettura di Napoli – Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Regione Campania (n.c.) sull&#8217;annullamento del verbale di esclusione dalla lista elettorale Elezioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2588/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2015 n.2588</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2588/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2015 n.2588</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF. est. Nunziata<br /> Monica Flaminio, Marcello Taglialatela e Luigi Rispoli (Avv.ti Arcangelo D’Avino e Paolo D’Avino) c. Ministero dell’Interno – Prefettura di Napoli – Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Regione Campania (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del verbale di esclusione dalla lista elettorale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Elezioni regionali – Presentazione delle liste – Produzione in copia a mezzo PEC del certificato di iscrizione nelle liste elettorali – Legittimità – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve ritenersi illegittima l’esclusione da una lista elettorale del candidato che abbia recapitato copia del certificato di iscrizione nelle liste elettorali tramite PEC, atteso che la comunicazione del documento informatico per via telematica risulta assistita sul piano tecnico dall’utilizzo di protocolli di trasmissione che ne assicurano l’assoluta affidabilità in ordine all’indirizzo del mittente, a quello del destinatario, al contenuto della comunicazione ed all’avvenuto recapito del messaggio. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato Ad. Pl. 10/12/2014 n. 33</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 129 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 2311 del 2015 proposto dai Sigg. Monica Flaminio, Marcello Taglialatela, Luigi Rispoli, rappresentati e difesi dagli avv. Arcangelo D&#8217;Avino e Paolo D&#8217;Avino e con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, Via Cavallerizza A Chiaia N. 60; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell’Interno – Prefettura di Napoli – ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Napoli in persona del Ministro p.t. e dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;<br />
Regione Campania in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del verbale dell&#8217; ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Napoli del 03/05/2015 avente oggetto verbale di verifica della lista provinciale contraddistinta dal contrassegno Meloni Fratelli d&#8217;Italia Alleanza Nazionale M.S.I.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui la sig.ra Flaminio espone di aver presentato la propria candidatura alle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania del 31/5/2015 nella lista provinciale di Napoli “Meloni Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale MSI”; unitamente alla lista, ricomprendente n.27 candidati individuati nel rispetto del rapporto di genere, venivano depositate le prescritte dichiarazioni di accettazione e, nel caso della ricorrente, veniva depositato l’originale del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, nonché copia di detto certificato trasmesso a mezzo PEC dal Comune. L’Ufficio Centrale Circoscrizionale chiedeva la consegna del cartaceo e, prendendo poi atto del mancato deposito di quanto richiesto, ha dichiarato esclusa la candidatura della sig.ra Flaminia;<br />
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato a verbale di udienza;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Designato relatore il Consigliere Gabriele Nunziata alla udienza pubblica speciale elettorale del giorno 8 maggio 2015 e ivi uditi l’avv. D’Avino per parte ricorrente e l’avv. dello Stato Del Vecchio;</p>
<p>RITENUTO e CONSIDERATO quanto segue:<br />
&#8211; che il ricorso in esame è fondato per i motivi che seguono;<br />
&#8211; che la Sezione ha ben chiaro che l&#8217; &#8220;e-mail&#8221; non certificata è qualificabile come documento informatico dotato di firma elettronica cd. semplice e, sul piano probatorio, è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggett<br />
&#8211; che, tuttavia, la validità e l’efficacia della comunicazione tramite posta elettronica certificata possono essere contestate solo adducendo un difetto di funzionamento del sistema informatico o una causa di forza maggiore non imputabile al destinatario<br />
&#8211; che il ricorso appare meritevole di accoglimento sotto il profilo che la comunicazione del documento informatico per via telematica risulta assistita, sul piano tecnico, dall’utilizzo di protocolli di trasmissione che ne assicurano l’assoluta affidabili<br />
&#8211; che in ogni caso la richiesta di deposito in forma cartacea è stata formulata dall’Amministrazione nella giornata di sabato 2 maggio per la domenica 3 maggio – dunque in orario in cui gli uffici comunali del Comune di Ravenna erano chiusi al pubblico –<br />
&#8211; che in conclusione il ricorso in esame deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, mentre sussistono motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.<br />
Spese compensate.<br />
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere immediatamente copia della presente sentenza al Prefetto della Provincia di Napoli.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 8 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Gabriele Nunziata, Presidente FF, Estensore<br />
Francesco Guarracino, Consigliere<br />
Brunella Bruno, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/05/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2588/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2015 n.2588</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2015 n.2591</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2591/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2591/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2591/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2015 n.2591</a></p>
<p>Pres. FF. Nunziata, est. Guarracino Iazzetta Salvatore (Avv.ti Giuseppe Ceceri e Lucio Perone) contro Prefettura di Napoli, IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli (Avvocatura Distrettuale) sull&#8217;annullamento dell&#8217;atto di ricusazione di una lista elettorale per mancato rispetto della cd. quota di genere 1. Elezioni – Elezioni comunali &#8211; Ricusazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2591/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2015 n.2591</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2591/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2015 n.2591</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF. Nunziata, est. Guarracino<br /> Iazzetta Salvatore (Avv.ti Giuseppe Ceceri e Lucio Perone) contro Prefettura di Napoli, IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento dell&#8217;atto di ricusazione di una lista elettorale per mancato rispetto della cd. quota di genere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Elezioni comunali &#8211; Ricusazione di una lista elettorale – Motivazione – Insufficiente numero di candidati all’esito dell’esclusione di due candidati in sovrannumero – Ragioni –Determinazione delle cd. quote di genere – Applicazione del criterio dell’arrotondamento all’unità superiore –Illegittimità – Ragioni – Prevalenza del criterio dell’arrotondamento aritmetico. </p>
<p>2. Elezioni – Elezioni comunali &#8211; Presentazione delle liste elettorali – Determinazione delle cd. quote di genere – Applicazione del criterio aritmetico – Art. 73 D.Lgs. 267/2000 – Irrilevanza delle istruzioni dettate in materia di presentazione delle candidature e della circolare del Ministero dell’Interno.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 73 del D.Lgs. 267/2000 come novellato dall’art. 2, co. 1, lett. d) della L. 215/2012 nel determinare le cd. “quote di genere” all’interno delle liste elettorali, prevede l’applicazione di un criterio di arrotondamento aritmetico. Pertanto, deve ritenersi illegittima la ricusazione di una lista elettorale laddove, in applicazione del criterio dell’arrotondamento all’unità superiore, si sia provveduto alla cancellazione di due candidati uomini portando il totale dei candidati ad un numero inferiore al mimino stabilito dalla Legge.</p>
<p>2. Nell’ambito delle operazioni preordinate allo svolgimento delle elezioni, nell’individuazione del criterio da applicare per determinare le quote di genere si applica l’art. 73 del D.lgs. 267/2000 che contempla il criterio aritmetico e, in ossequio ai principi dettati in materia di gerarchia delle fonti, non assumono rilevanza le istruzioni per la presentazione delle candidature né la circolare del Ministero dell’interno n. 37 del 16/9/2014 che propendono per il criterio dell’arrotondamento all’unità superiore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2308 del 2015, proposto da:<br />
Iazzetta Salvatore, nella qualità di delegato alla presentazione della lista civica “Con Iazzetta Sindaco Libertà”, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Ceceri e Lucio Perone, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G/8;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Prefettura di Napoli, IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano in Napoli, Via A. Diaz n. 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>dell&#8217;atto di ricusazione (verbale n. 71) nei confronti della lista “Con Iazzetta Sindaco Libertà” emesso in data 3 maggio 2015 dalla IV Commissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli; (se e in quanto occorra) del provvedimento del 4 maggio 2015 con cui la IV Commissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli ha rigettato l&#8217;istanza di riesame presentata dagli odierni ricorrenti avverso il provvedimento di ricusazione; (se e in quanto occorre) della circolare del Ministero dell&#8217;Interno n. 37/2014, nonché delle Istruzioni per la presentazione e l&#8217;ammissione delle candidature (nella parte relativa alle c.d. quote di genere), quali atti presupposti del provvedimento di ricusazione della lista sopra indicata; di tutti gli atti e/o provvedimenti, connessi, presupposti e/o consequenziali, comunque, lesivi della parte ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Napoli e della IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella udienza pubblica elettorale del giorno 8 maggio 2015 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Col ricorso in esame il sig. Salvatore Iazzetta, nella qualità di delegato alla presentazione della lista civica “Con Iazzetta Sindaco Libertà”, ne ha impugnato la ricusazione dalla competizione elettorale per l’elezione del sindaco e dei consiglieri del Comune di Mugnano di Napoli, indetta per il giorno 31 maggio 2015, disposta dalla IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Marano di Napoli con verbale n. 71 del 3 maggio 2015 per inosservanza delle norme in tema di quote di genere dettate dall&#8217;art. 2 della legge 215/2012 e successivamente confermata con provvedimento della medesima Sottocommissione del 4 maggio 2015.<br />
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso la Prefettura di Napoli – Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Marano di Napoli.<br />
Alla pubblica udienza straordinaria dell’8 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il provvedimento di ricusazione della lista “Con Iazzetta Sindaco Libertà” è stato così motivato:<br />
«Rilevato che nella citata lista sono presenti n. 12 elettori e n. 5 elettrici per un totale di n. 17 candidati; Letto l&#8217;art. 33, comma 1 lett. d-bis), del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, e ss.mm.ii., in base al quale la Commissione elettorale circondariale,- entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste, «verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell &#8216;art. 73 del TU. delle leggi sull &#8216;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall &#8216;ultimo della lista in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell&#8217;art. 73 del TU. di cui al Decreto legislativo n. 367 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all&#8217;esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»;<br />
Rilevato che, nel caso di specie, riducendo il numero degli elettori maschi presente nella lista de qua di n. 2 unità, per rispettare la suindicata previsione normativa sulle quote di genere, il numero totale residuo di candidati risulta essere pari a 15, inferiore, quindi, al numero minimo di candidati previsto per i Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti, qual è Mugnano di Napoli, che è di 16;<br />
Ritenuto, pertanto, che la lista in questione debba essere ricusata anche alla luce delle direttive formulate dal Ministero dell&#8217;Interno con le Istruzioni per la presentazione e l&#8217;ammissione delle candidature (pubblicazione n. 5);»<br />
Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente nega la sussistenza della dedotta violazione delle c.d. quote di genere, sostenendo che la ricusazione sarebbe frutto, da un lato, dell’illegittima applicazione del criterio dell&#8217;arrotondamento all&#8217;unità superiore, anziché di quello vigente dell&#8217;arrotondamento aritmetico, e, dall’altro lato, della mancata applicazione dei principi in vigore in tema di riequilibrio della quota di genere.<br />
Secondo il ricorrente, infatti, la sottocommissione, anziché ricusare la lista, avrebbe dovuto al più escluderne l&#8217;ultimo candidato di sesso maschile, ripristinando in tal modo la c.d. quota di genere, che, applicando il criterio dell&#8217;arrotondamento aritmetico, sarebbe divenuta pari proprio a 5 (anziché a 6).<br />
In tal modo, infatti, sarebbero comunque rimasti 16 candidati, cioè il numero minimo per i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti.<br />
Al contrario, la sottocommissione avrebbe illegittimamente applicato nella determinazione della quota di genere il criterio dell&#8217;arrotondamento all&#8217;unità superiore, che sarebbe stato previsto nelle Istruzioni per la presentazione delle liste di cui alla circolare n. 37 del 16 settembre 2014 del Ministero dell&#8217;Interno (anch’essa impugnata) a seguito dell’accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno (9/2486-AR-5) che lo impegnava a modificare l&#8217;interpretazione della norma applicando nella formazione delle liste elettorali questo criterio, anziché quello dell&#8217;arrotondamento aritmetico, e che, però, non sarebbe conforme al dettato legislativo.<br />
Quest’ultimo, infatti, prevedrebbe in maniera assolutamente inequivocabile il criterio dell&#8217;arrotondamento aritmetico, in base al quale l&#8217;arrotondamento all&#8217;unità superiore avviene solo in caso di frazione superiore a 0,50, e comunque, in base al principio del c.d. favor adrnissionis, in presenza di una interpretazione normativa dubbia deve prevalere la soluzione che consente la più ampia partecipazione alla competizione elettorale.<br />
Con un secondo motivo di censura, poi, il ricorrente denuncia la sostanziale omessa valutazione dell’istanza di riesame presentata il 4 maggio alla Commissione Elettorale per rappresentarle la possibilità di ridurre il numero dei candidati a 16, consentendo, in tal modo, di ripristinare in conformità alla legge la c.d. quota di genere.<br />
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento.<br />
Il Collegio rileva, infatti, che l’art. 2, comma 1, lett. d) della l. n. 215 del 2012, nel novellare l’art. 73 del d. lgs. N. 267 del 2000, espressamente statuisce : «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all&#8217;unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi».<br />
La previsione risulta, dunque, estremamente chiara nello stabilire i presupposti alla base dell’esercizio dei poteri dei quali la Commissione elettorale è attributaria ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. d-bis del d.P.R.; la ricusazione delle liste, infatti, è consentita esclusivamente quando, in esito al riequilibrio operato attraverso la cancellazione delle candidature eccedenti in rapporto alla quota necessaria ad assicurare la parità di genere, il numero di candidati risulti inferiore a quello minimo prescritto. Quanto ai criteri da applicare ai fini della determinazione della prefata quota, l’art. 2, comma 1 sopra richiamato non consente di avallare l’innovativa opzione interpretativa alla base della determinazione gravata; il riferimento, infatti, ad un “arrotondamento all’unità superiore” nell’ipotesi in cui il “numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi” preclude in radice la possibilità di sostenere l’applicabilità del criterio dell’arrotondamento all’unità superiore, dovendo trovare applicazione il criterio di arrotondamento aritmetico, il quale, peraltro, ha sempre costituito il parametro certo ed oggettivo di riferimento.<br />
Costituisce jus receptum il principio in base al quale l&#8217;interpretazione della legge è operazione che deve essere condotta secondo criteri fissati dall&#8217;art. 12 delle preleggi, con priorità, pertanto, del criterio dell&#8217;interpretazione letterale; ciò con la conseguenza che l&#8217;interpretazione da prescegliere non può essere che quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole, risultando precluso all&#8217;interprete, ove il testo normativo non risulti ambiguo, il ricorso a diversi criteri ermeneutici (cfr. T.A.R. Umbria, 2 gennaio 2014, n. 3; Cass., sez I, 6 aprile 2001, n. 5128; id. sez. lav., 19 ottobre 2009, n. 22112).<br />
Alla stregua delle considerazioni che precedono, alcuna valenza può essere riconnessa né alle istruzioni per la presentazione e per l’ammissione delle candidature, né alla circolare del Ministero dell’Interno n. 37 del 16 settembre 2014, risultando all’evidenza ostativi i fondamentali principi in materia di gerarchia delle fonti; come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, infatti, la circostanza che il Governo abbia accolto un ordine del giorno discusso dalla Camera dei Deputati nel luglio 2014 con l’impegno a “modificare l’interpretazione ….applicando nella formazione delle liste elettorali il criterio dell’arrotondamento all’unità superiore, anziché il criterio (…) aritmetico” non è, di per sé, sufficiente a determinare alcuna efficacia innovativa nell’ordinamento, risultando all’uopo necessaria una modifica della formulazione della disposizione in esame.<br />
Nel caso che ne occupa, dunque, se certamente il mancato rispetto della quota necessaria al fine di assicurare la parità di genere non poteva non determinare il riequilibrio tra i due generi attraverso la esclusione dell’ultimo candidato di sesso maschile, l’esito conseguente a tale operazione non avrebbe potuto determinare anche la ricusazione dell’intera lista; ridotti, infatti, a 16 i componenti della lista (a seguito della esclusione dell’ultimo candidato di sesso maschile), la presenza di cinque candidate (in rapporto a 11 candidati di sesso maschile) è certamente sufficiente, seguendo il consolidato criterio dell’arrotondamento aritmetico – l’unico, per le ragioni sopra esposte, consentito alla stregua della previsione normativa in esame – al soddisfacimento della quota, emergendo anche la congruità sotto il profilo complessivo della consistenza numerica dei componenti della lista (16 candidati: 2/3= 10,66; 1/3= 5,33).<br />
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va accolto, con assorbimento delle residue censure e, per l’effetto, va annullato il provvedimento gravato e conseguentemente disposta la riammissione della lista civica “Con Iazzetta Sindaco Libertà” alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Mugnano di Napoli.<br />
Le spese seguono come per regola la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (2308/2015), lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;atto di ricusazione impugnato e dispone la riammissione della lista civica “Con Iazzetta Sindaco Libertà” alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Mugnano di Napoli. &#8212;<br />
Condanna l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e la Sottocommissione resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidati nella somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e CPA. &#8212;.<br />
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della presente decisione alla Prefettura di Napoli. &#8212;<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Gabriele Nunziata, Presidente FF<br />
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore<br />
Brunella Bruno, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 08/05/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-8-5-2015-n-2591/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/5/2015 n.2591</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Decreto &#8211; 15/5/2013 n.1916</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-decreto-15-5-2013-n-1916/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-decreto-15-5-2013-n-1916/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Decreto &#8211; 15/5/2013 n.1916</a></p>
<p>le motivazioni del Tar sul rigetto dell&#8217;istanza cautelare monocratica del Codacons inerente l&#8217;anticipazione dell&#8217;orario della finale Roma &#8211; Lazio Va respinta la domanda di provvedimento cautelare monocratico chiesta da Codacons e altri avverso il provvedimento con cui è stato anticipato l’orario di un evento sportivo concomitante con lo svolgimento delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-decreto-15-5-2013-n-1916/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Decreto &#8211; 15/5/2013 n.1916</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-decreto-15-5-2013-n-1916/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Decreto &#8211; 15/5/2013 n.1916</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>le motivazioni del Tar sul rigetto dell&#8217;istanza cautelare monocratica del Codacons inerente l&#8217;anticipazione dell&#8217;orario della finale Roma &#8211; Lazio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va respinta la domanda di provvedimento cautelare monocratico chiesta da Codacons e altri avverso il provvedimento con cui è stato anticipato l’orario di un evento sportivo concomitante con lo svolgimento delle elezioni per il Sindaco di Roma, poiché non è precluso l’esercizio dell’attività di voto da parte di quegli elettori i cui seggi elettorali ricadono nelle vicinanze dello stadio, i quali  restano liberi di scegliere gli orari più idonei per l’esercizio del loro diritto nell’arco di tempo dei due giorni dedicato alle elezioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/20840_20840.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-decreto-15-5-2013-n-1916/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Decreto &#8211; 15/5/2013 n.1916</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 20/11/2012 n.717</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-ordinanza-20-11-2012-n-717/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-ordinanza-20-11-2012-n-717/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-ordinanza-20-11-2012-n-717/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 20/11/2012 n.717</a></p>
<p>Pres./Est. Maisano G.Lo Bue ed altri (Avv.G. Corso) / Pres.Consiglio di Stato(Avv. Distr. Stato Palermo) sull&#8217;esclusione dei componenti laici del Consiglio di Giustizia amministrativa dal collegio per le elezioni di un giudice della Corte Costituzionale Elezioni – Corte Costituzionale &#8211; Elettorato attivo- Componenti laici del C.G.A.- Esclusione- Legittimità. Nella composizione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres./Est. Maisano<br /> G.Lo Bue ed altri (Avv.G. Corso) / Pres.Consiglio di Stato(Avv. Distr. Stato Palermo)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione dei componenti laici del Consiglio di Giustizia amministrativa dal collegio per le elezioni di un giudice della Corte Costituzionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Corte Costituzionale &#8211; Elettorato attivo- Componenti laici del C.G.A.- Esclusione- Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nella composizione del collegio che procede  all’elezione di un giudice della Corte Costituzionale, non sono inclusi  i componenti “laici” del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in quanto la legge n. 87/1953 attribuisce espressamente ai consiglieri di Stato l’elettorato attivo per la nomina del giudice costituzionale, in rappresentanza del Consiglio di Stato, mentre dalla lettura delle disposizioni dettate con il D.lgs. n. 373/2003 non sembra corretto ritenere che ai componenti laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sia stata attribuita tale qualifica, in senso proprio, unica condizione in ragione della quale troverebbe fondamento il diritto di elettorato attivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1925 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p>Giovanni Lo Bue, Salvatore Virzi&#8217;, Simonetta Vaccari, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Guido Corso, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Rodi 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Presidente del Consiglio di Stato, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81, è domiciliato; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto n. 56 del 10 ottobre 2012 del Presidente del Consiglio di Stato che, nel definire la composizione del collegio che dovrà procedere all’elezione di un giudice della Corte Costituzionale, esclude i componenti “laici” del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana; <br />	<br />
e per quanto occorra, del parere reso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella riunione del 28 settembre 2012, richiamato nelle premesse del decreto del Presidente del Consiglio di Stato;<br />	<br />
nonché, con motivi aggiunti:<br />	<br />
decreto n. 65 del 31.10.2012 con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha convocato per il prossimo 28 novembre il collegio che dovrà procedere all’elezione di un giudice della Corte costituzionale (art. 2 lett. B) della legge n. 87/1953), nella parte in cui viene confermata l’esclusione dei componenti “laici” del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana disposta con il decreto n. 56/2012 </p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>CONSIDERATO che la compiuta disamina della questione soggetta al vaglio di questo Tribunale richiede necessariamente la corretta qualificazione dei provvedimenti impugnati e del rapporto che lega i ricorrenti all’amministrazione resistente, ed in particolare se lo stesso debba ritenersi riconducibile ad un rapporto di pubblico impiego ovvero di carattere onorario; qualificazione dalla quale discendono rilevanti conseguenze in ordine alla giurisdizione ed alla competenza del Giudice adito;<br />	<br />
CONSIDERATO che il collegio ritiene non appropriata la fase cautelare, necessariamente sommaria, per pervenire ad una soddisfacente definizione del problema della qualificazione di tale rapporto, indubbiamente complesso, per le particolarità che connotano la qualifica di componente laico del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, anche alla luce di quanto verrà ulteriormente precisato;<br />	<br />
CONSIDERATO peraltro che la legge n. 87/1953 attribuisce espressamente ai consiglieri di Stato l’elettorato attivo per la nomina del giudice costituzionale, in rappresentanza del Consiglio di Stato, mentre dalla lettura delle disposizioni dettate con il D.lgs. n. 373/2003 non sembra corretto ritenere che ai componenti laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sia stata attribuita tale qualifica, in senso proprio, unica condizione in ragione della quale troverebbe fondamento il diritto di elettorato attivo, oggetto della presente controversia;<br />	<br />
CONSIDERATO, alla luce di quanto detto, che il collegio ritiene che la ricostruzione posta a fondamento del provvedimento impugnato sia l’unica compatibile con lo stato dell’attuale normativa vigente, ferma restando l’eventuale valutazione della sua compatibilità costituzionale, questione la cui delicatezza rende inopportuno il suo esame in occasione della presente fase cautelare;<br />	<br />
RITENUTO pertanto che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull&#8217;esito favorevole del ricorso, per cui va respinta la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione sopra descritta;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione prima, RESPINGE la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.<br />	<br />
Spese compensate <br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Aurora Lento, Consigliere<br />	<br />
Maria Cappellano, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/11/2012</p>
<p align=justify>
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