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	<title>Elezioni-Disciplina elettorale Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Elezioni-Disciplina elettorale Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Da Duverger (con un riferimento a Leon Blum) al disegno di legge in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Appunti sulla riforma costituzionale proposta dal Governo, il cosiddetto Premierato.</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 10:54:26 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/da-duverger-con-un-riferimento-a-leon-blum-al-disegno-di-legge-in-materia-di-elezione-diretta-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-appunti-sulla-riforma-costituzionale-proposta-dal-governo-il/">Da Duverger (con un riferimento a Leon Blum) al disegno di legge in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Appunti sulla riforma costituzionale proposta dal Governo, il cosiddetto Premierato.</a></p>
<p>Stefano Emanuele Pizzorno Abstract (it): Il contributo, partendo dall’idea iniziale di Duverger, tratta delle caratteristiche del disegno di legge del Governo riguardante l’elezione diretta del Presidente del Consiglio. In esso vengono esaminate le principali critiche mosse al nuovo sistema con riferimento, tra l’altro, al premio di maggioranza, al voto degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/da-duverger-con-un-riferimento-a-leon-blum-al-disegno-di-legge-in-materia-di-elezione-diretta-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-appunti-sulla-riforma-costituzionale-proposta-dal-governo-il/">Da Duverger (con un riferimento a Leon Blum) al disegno di legge in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Appunti sulla riforma costituzionale proposta dal Governo, il cosiddetto Premierato.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/da-duverger-con-un-riferimento-a-leon-blum-al-disegno-di-legge-in-materia-di-elezione-diretta-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-appunti-sulla-riforma-costituzionale-proposta-dal-governo-il/">Da Duverger (con un riferimento a Leon Blum) al disegno di legge in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Appunti sulla riforma costituzionale proposta dal Governo, il cosiddetto Premierato.</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Stefano Emanuele Pizzorno</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract (it): </strong>Il contributo, partendo dall’idea iniziale di Duverger, tratta delle caratteristiche del disegno di legge del Governo riguardante l’elezione diretta del Presidente del Consiglio. In esso vengono esaminate le principali critiche mosse al nuovo sistema con riferimento, tra l’altro, al premio di maggioranza, al voto degli italiani all’estero, alla posizione istituzionale del Presidente della Repubblica, e si suggeriscono soluzioni</p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract</strong>(<strong>En):</strong> The contribution, starting from Duverger&#8217;s initial idea, discusses the characteristics of the Government&#8217;s bill concerning the direct election of the Prime Minister. It examines the main criticisms directed at the new system, with reference, among other things, to the majority bonus, the vote of Italians abroad, and the institutional position of the President of the Republic, while suggesting solutions</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Parole chiave<em>: </em></strong>elezione diretta del Presidente del Consiglio, premio di maggioranza, Capo dello Stato, scioglimento delle Camere</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Keywords</strong>: Direct election of the Prime Minister, majority bonus, Head of State, dissolution of Parliament</p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>1) Premessa. 2) L’idea iniziale di Duverger. 3) Il premierato in Israele. 4) Il premierato in Italia. 5) Il problema della soglia. 6) Il voto degli italiani all’estero. 7) La posizione del Presidente del Consiglio nel nuovo sistema. Lo scioglimento delle Camere. 8) I poteri del Presidente della Repubblica. I Governi tecnici. 9) I senatori a vita. 10) Conclusioni</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Premessa</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Attualmente è in corso in Parlamento l’esame del disegno di legge costituzionale<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a> volto a introdurre il premierato, ossia una forma di Governo nella quale, nelle modalità del disegno di legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto direttamente dal corpo elettorale. Infatti, il nuovo testo dell’art. 92 della Costituzione prevede che il Presidente del Consiglio sia eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni e che il Presidente della Repubblica conferisca al Presidente del   Consiglio   eletto   l&#8217;incarico   di   formare   il   Governo.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo scopo dichiarato è quello di dare maggiore stabilità al Governo, favorendone la permanenza per l’intera legislatura, e di promuovere la coesione della compagine governativa, dando una ben più forte legittimazione politica al Presidente del Consiglio, attribuendogli in tal modo una posizione di preminenza sui ministri<strong>.</strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong>L’idea iniziale di Duverger</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Come nasce il Premierato?</p>
<p style="text-align: justify;">La prima proposta volta a far eleggere il Capo del Governo direttamente dai cittadini si deve a Maurice Duverger   il quale la espose sul quotidiano Le Monde, in due articoli successivi, apparsi il 12 e il 13 aprile 1956 dal titolo <em>Réformer Le Régime (Réformer le Régime I e Réformer le Régime II</em>).  Eravamo in piena crisi della Quarta Repubblica francese, alle prese con la difficile situazione in Algeria, che sembrava ancor più difficilmente risolvibile da esecutivi deboli e instabili, come quelli che la Quarta Repubblica, a partire dal 1946, come del resto la Terza, tra il 1870 e il 1946, era riuscita ad esprimere. Si trattava di Governi composti da coalizioni con una pluralità di partiti, per lo più di breve durata. Duverger, del resto, era un grande ammiratore del sistema inglese, caratterizzato da due partiti che si contendevano il Governo, con il leader del partito vincitore destinato a governare per l’intera durata della legislatura. Di qui l’idea di introdurre l’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di spingere i partiti a raggrupparsi in due schieramenti, ognuno indicante il candidato Capo del Governo, ottenendo in tal modo un sistema bipolare<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In quel momento, come si è accennato, segnato dalla crisi algerina, il quadro politico era decisamente favorevole all’adozione di una riforma diretta a rendere il Governo più stabile e a semplificare il quadro politico.</p>
<p style="text-align: justify;">La Storia prese però una direzione differente. L’aggravarsi della situazione in Algeria determinò nel 1958 il richiamo del generale De Gaulle il quale propose l’adozione di una nuova Costituzione che metteva al centro del sistema istituzionale non il Capo del Governo ma il Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica.  La nuova Costituzione fu approvata con referendum e nel 1962, ancora tramite referendum, fu approvata anche l’elezione a suffragio universale diretto dello stesso Presidente della Repubblica. Nasceva così la Quinta Repubblica, non quella che Duverger aveva in mente e che aveva definito neo-parlamentare<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>, ma un’altra, che sarebbe stata definita semipresidenziale.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong>Il premierato in Israele</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"> Duverger, molto tempo dopo la nascita della Quinta Repubblica, sostenne che fu egli stesso a proporre a De Gaulle nel 1961 l’elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica. Affermò anche che il Generale era indeciso e che fu solo il fallito attentato alla sua vita, avvenuto il 22 agosto 1962, a fargli rompere gli indugi.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, la proposta di Duverger così com’era contenuta negli articoli del 1956 fu introdotta in Israele nel 1990, ed è stata applicata in tre occasioni, nel 1996, nel 1999 e nel 2001, per essere poi abbandonata, visti i risultati deludenti. La principale causa del fallimento consisteva nella circostanza che, mentre il Capo del Governo veniva eletto direttamente, la legge elettorale (un sistema proporzionale puro) non gli assicurava alcuna maggioranza sicura nella Knesset. Inoltre le elezioni del Primo Ministro e della Camera avvenivano sì, almeno in linea di principio, contemporaneamente, ma con due schede separate<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>;  l’elettore, di conseguenza, era libero di votare un candidato alla carica di Capo del Governo e, al contempo, un partito che non fosse il suo, facoltà il cui esercizio accentuò la frammentazione del sistema partitico. Se il voto per il Governo veniva dato al candidato di uno dei partiti maggiori, Likud o partito Laburista, il voto per il parlamento era espresso a favore di un partito minore, con il risultato di favorire una fuga di voti dai partiti maggiori a quelli più piccoli. Di fatto, il Primo Ministro si trovava ad aver ricevuto la più grande legittimazione politica, quella di un’elezione diretta ad opera dell’universalità dei cittadini, ma nella sostanza si trattava di un generale senza truppe, costretto a ricercare in parlamento il consenso necessario a far passare i propri provvedimenti e a creare coalizioni di governo  partendo sempre da una posizione di debolezza, con il risultato ulteriore, vista l’eterogeneità  delle coalizioni stesse, di evitare ogni decisione su questioni politiche controverse. Infine, le forti aspettative di un’efficace azione di governo, determinate dall’elezione diretta del Premier, rimanendo frustrate per i limiti strutturali del sistema, provocavano inevitabilmente la mancata rielezione del Premier medesimo<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong>Il premierato in Italia</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il disegno di legge attualmente all’esame del parlamento, volto a introdurre l’elezione diretta del Presidente del Consiglio è stato preceduto da un lungo dibattito. Il primo a riprendere l’idea di Duverger è stato Serio Galeotti<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>, seguito a partire dagli anni Novanta del secolo scorso da altri autorevoli giuristi<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>. Peraltro, il modello era stato preso in considerazione anche in precedenza<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’elezione diretta del Presidente del Consiglio è stato anche uno dei possibili modelli presi in considerazione dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, presieduta da Massimo D’Alema<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a>, oltre che oggetto di alcune successive proposte  di legge d’iniziativa parlamentare , nonché del disegno di legge  d’iniziativa governativa atto Senato n. 2544 presentato nella XIV legislatura.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò che caratterizza l’attuale proposta governativa è la volontà di evitare l’errore in cui era incorso il legislatore israeliano, agendo in modo da assicurare una maggioranza al Presidente del Consiglio eletto. Per questa ragione, nel testo originario era stabilito che la legge elettorale attribuisse un premio che consentisse alle liste collegate al Presidente del Consiglio eletto di ottenere il 55% dei seggi<a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, mentre l’attuale testo, emendato, prevede egualmente l’attribuzione di un premio, lasciandone tuttavia la misura al legislatore ordinario. Nell’attuale formulazione infatti si stabilisce che <em>la   legge   disciplina   il   sistema per l&#8217;elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche. </em>Attraverso l’uso del verbo “garantire”, si vincola pertanto il legislatore ordinario a stabilire un premio che assicuri la formazione di una maggioranza.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li><strong>Il problema della soglia</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Se la previsione di un premio di misura tale da consentire al Presidente del Consiglio di avere una maggioranza appare necessaria, occorre però anche la previsione di una soglia minima di voti, al raggiungimento della quale possa operare l’attribuzione del premio. Infatti le sentenze della Corte Costituzionale n.1 del 2014 e n. 35 del 2017 hanno affermato la necessità del raggiungimento di una soglia minima non solo in un sistema a turno unico ma anche qualora sia previsto il ballottaggio tra le due liste più votate al primo turno<a href="#_ftn12" name="_ftnref12"><sup>[12]</sup></a>  .</p>
<p style="text-align: justify;">La necessità di una soglia minima fa sorgere però il problema di cosa possa accadere qualora la soglia minima per l’attribuzione del premio non venga raggiunta e le liste collegate al Presidente eletto non abbiano conseguito la maggioranza dei seggi. In questo caso sono possibili due scenari. Può darsi che il Presidente del Consiglio, privo di una maggioranza propria, non ottenga la fiducia dalle Camere; in tal caso, dopo un ulteriore tentativo, con il reincarico da parte del Presidente della Repubblica al Presidente eletto, queste verrebbero sciolte e si andrebbe a nuove elezioni<a href="#_ftn13" name="_ftnref13"><sup>[13]</sup></a>.  Oppure il Presidente del Consiglio eletto potrebbe ottenere, in prima o seconda battuta, la fiducia, grazie al concorso di altre forze non facenti parte delle liste che l’hanno sostenuto al momento delle elezioni. In ogni caso, coerentemente con la logica del sistema di un’elezione diretta, è interdetto al Presidente della Repubblica di poter verificare l’esistenza di una diversa maggioranza in parlamento a sostegno di una persona diversa dal Presidente eletto, dovendosi senz’altro procedere allo scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rischio possibile è che, qualora il Presidente eletto non riuscisse ad allargare il perimetro delle forze a suo sostegno, nuove elezioni, tenutesi a breve distanza dalle precedenti, potrebbero dare nuovamente un esito non decisivo, con il mancato raggiungimento della soglia necessaria per il premio e il rischio per il nuovo Presidente eletto di non ottenere la fiducia. A questo punto occorrerebbe confidare nel buon senso delle forze politiche per uscire dalla situazione di stallo.</p>
<p style="text-align: justify;">Una possibile soluzione potrebbe essere quella di prevedere nella legge elettorale che il Presidente del Consiglio che non abbia superato già al primo turno il 50% dei voti venga eletto a seguito di ballottaggio tra i due candidati che abbiano raggiunto le più alte percentuali di voto. In tale caso si potrebbe prevedere che il premio di maggioranza venga attribuito alle liste che sostengono il Presidente eletto anche senza il raggiungimento di una soglia minima al primo turno. Il rischio di una siffatta scelta sarebbe la possibile dichiarazione di incostituzionalità della legge ad opera della Corte sulla base del precedente della sentenza 35 del 2017 ; si tratterebbe quindi di una scommessa sul superamento di quella decisione ad opera della Corte medesima. Si potrebbe però considerare che un conto è ritenere illegittima l’attribuzione di un premio a una lista o coalizione di liste in un sistema come quello antecedente la riforma in cui il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica a seguito di consultazioni tra i partiti, e un altro conto è la previsione del premio in un sistema in cui il Capo del Governo riceve un’investitura diretta dal corpo elettorale. In questo caso la mancata previsione del raggiungimento di una soglia minima al primo turno potrebbe giustificarsi in vista del corretto funzionamento del sistema politico introdotto dalla riforma<a href="#_ftn14" name="_ftnref14">[14]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, la stessa sentenza n. 35 contiene alcuni spunti in questo senso. Infatti in essa la Corte, per giustificare il fatto di aver ritenuto in precedenza<a href="#_ftn15" name="_ftnref15"><sup>[15]</sup></a> legittimo il premio  nelle elezioni amministrative nei comuni di maggiore dimensione a seguito del ballottaggio, che consente alle liste collegate al Sindaco eletto di ottenere una quota pari al 60% dei seggi del consiglio comunale indipendentemente dalla circostanza di aver raggiunto una soglia minima al primo turno,   ha affermato che <em>ciò che più conta è che quel sistema si colloca all’interno di un assetto istituzionale caratterizzato dall’elezione diretta del titolare del potere esecutivo locale, quindi ben diverso dalla forma di governo parlamentare prevista dalla Costituzione a livello nazionale<a href="#_ftn16" name="_ftnref16"><strong>[16]</strong></a>. </em>È vero che la Corte ha anche sostenuto che un conto è una legge concernente l’elezione delle assemblee legislative nazionali, espressive al livello più elevato della sovranità popolare in una forma di governo parlamentare, altro l’elezione di Sindaco e consiglio comunale, titolari di una limitata potestà di normazione secondaria (sentenza n. 275 del 2014). Peraltro, la modifica del sistema di governo, con l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio, dovrebbe portare probabilmente, in considerazione del nuovo assetto istituzionale, e della necessità di un suo corretto funzionamento, a ritenere legittima l’attribuzione del premio anche senza la previsione di una soglia minima da raggiungere al primo turno<a href="#_ftn17" name="_ftnref17">[17]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa soluzione, che con il ballottaggio darebbe una più forte legittimazione al Presidente eletto ed eviterebbe i rischi connessi alla mancata attribuzione del premio, sarebbe del tutto ragionevole, anche se occorrerebbe affrontare il rischio che la Corte Costituzionale possa confermare i principi contenuti nella sentenza 35.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal caso occorrerebbe misurare gli effetti della parziale dichiarazione di incostituzionalità in relazione alla previsione che lega l’entrata in funzione della riforma all’introduzione della nuova legge elettorale<a href="#_ftn18" name="_ftnref18"><sup>[18]</sup></a>; peraltro l’incostituzionalità riguarderebbe solo l’attribuzione del premio; quindi, la legge elettorale sarebbe comunque operante.</p>
<p style="text-align: justify;">Eventualmente si potrebbe stabilire che l’attribuzione del premio a seguito del ballottaggio avvenga, qualora le liste collegate al Presidente eletto abbiano raggiunto al primo turno una percentuale inferiore ad una certa cifra, a condizione che al ballottaggio partecipino almeno la metà degli aventi diritto, ipotesi questa che non era contemplata dalla legge elettorale denominata Italicum e quindi non valutata dalla sentenza 35. In questo caso l’eventuale disproporzionalità derivante dall’attribuzione del premio a una coalizione che abbia raggiunto al primo turno una bassa percentuale di voti dovrebbe considerarsi sanata dalla partecipazione al secondo di più della metà dell’elettorato, restando tuttavia il problema che non si avrebbe la garanzia della formazione di una maggioranza.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è anche proposto di inserire la previsione del ballottaggio nella Costituzione<a href="#_ftn19" name="_ftnref19"><sup>[19]</sup></a>, come accade in altri ordinamenti europei in cui è prevista l’elezione diretta<a href="#_ftn20" name="_ftnref20"><sup>[20]</sup></a>. Si è però fatto notare che nel sistema delineato dalla riforma non si tratta solo di eleggere, come in Francia, il Capo dello Stato e, poi, con elezione separata, i deputati dell’Assemblea Nazionale, ma insieme al Presidente del Consiglio viene eletto anche l’intero parlamento. Con il ballottaggio potrebbe avvenire, grazie al gioco delle desistenze, che la coalizione arrivata prima al turno preliminare finisca all’opposizione a seguito del secondo turno.<a href="#_ftn21" name="_ftnref21"><sup>[21]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, il ricorso alle desistenze è possibile anche in un sistema uninominale a turno unico<a href="#_ftn22" name="_ftnref22">[22]</a> . Inoltre non si vede nulla di negativo nella circostanza che una forza politica, pur arrivata in testa al primo turno elettorale, non conquisti la maggioranza dei seggi, visto che tale risultato corrisponderebbe alla volontà degli elettori per come si sono espressi in occasione del ballottaggio<a href="#_ftn23" name="_ftnref23">[23]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema vero che qui si incontra, e che è di difficile soluzione, è il bicameralismo perfetto che caratterizza il nostro sistema parlamentare, per cui, anche se l’ipotesi sembra difficile tanto più dopo la legge costituzionale 1/2021 che ha reso del tutto uniformi gli elettorati di Camera e Senato, non è possibile escludere a priori un risultato diverso nei due rami del parlamento. Per questo motivo è stato proposto un ballottaggio unico per Camera e Senato che richiederebbe di essere inserito in Costituzione, considerato che, se tale soluzione fosse introdotta solo ad opera della legge elettorale, sarebbe illegittima, visto che romperebbe l’indipendenza delle elezioni delle due Camere<a href="#_ftn24" name="_ftnref24">[24]</a> .</p>
<p style="text-align: justify;">La soluzione proposta non risolve però del tutto il problema perché essa presuppone che i candidati a premier arrivati primo e secondo siano gli stessi sia alla Camera che al Senato e in tal caso il ballottaggio unificato impedirebbe esiti diversi. Però non si può escludere in astratto che all’esito del primo turno elettorale i candidati che dovrebbero essere ammessi al ballottaggio non siano coincidenti, perché, ad esempio, un candidato arrivato terzo alla Camera arrivi invece secondo al Senato.</p>
<p style="text-align: justify;">Se non si ponesse mano al bicameralismo perfetto, occorrerebbe pertanto trovare una soluzione anche a questa possibilità, ad esempio prevedendo che in tal caso il ballottaggio si svolga non tra due candidati ma tra tre o anche quattro in caso di risultati totalmente difformi nei due rami del parlamento, oppure, visto che questa soluzione porrebbe il problema della possibile elezione di un candidato che non abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei suffragi, ammettere al ballottaggio i due candidati che abbiano riportato, tra Camera e Senato, la cifra elettorale maggiore.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò ovviamente varrebbe nell’ipotesi in cui si votasse con due schede, una per la Camera e l’altra per il Senato con l’indicazione del Presidente del Consiglio accanto alle liste che lo sostengono. Se invece si votasse con tre schede, di cui una dedicata all’elezione del Premier, il rischio della difformità di risultati elettorali non vi sarebbe e al ballottaggio andrebbero i due candidati che avessero conseguito il maggior numero di voti, con l’attribuzione del premio contestualmente alla Camera e al Senato alle liste che abbiano sostenuto il vincitore del ballottaggio. In tal caso non vi sarebbe necessità di alcuna copertura costituzionale per il ballottaggio, essendo sufficienti le previsioni della legge elettorale, pur eventualmente potendosi ritenere la copertura costituzionale comunque opportuna. Peraltro, votandosi con tre schede, vi sarebbe la difficoltà di prevedere una soluzione che impedisca all’elettore di optare per il voto disgiunto. Al riguardo non pare superfluo sottolineare come il divieto per l’elettore del voto disgiunto non costituisca una violazione del principio del divieto di mandato imperativo di cui all’art. 67 Cost., che ha a che fare con la libertà del parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni fin da quando l’8 luglio del 1789, proclamata l’Assemblea Nazionale nella Sala della Pallacorda, furono discusse  le mozioni di Talleyrand e Sieyès secondo cui i mandati imperativi, che contenevano le istruzioni ai deputati di votare in una certa maniera, dovevano considerarsi privi di effetto<a href="#_ftn25" name="_ftnref25">[25]</a>. Il problema del divieto del voto disgiunto è che, essendovi due Camere, costringere l’elettore ad esprimere la medesima opzione per la Camera e per il Senato porrebbe problemi di costituzionalità<a href="#_ftn26" name="_ftnref26">[26]</a>. Peraltro con tre schede e il voto disgiunto il rischio è che venga eletto un Presidente del Consiglio sostenuto da una o più liste che abbiano ottenuto una bassa percentuale  di voti, anche se si potrebbe sostenere che al momento del ballottaggio, l’elettore sarebbe consapevole delle liste che appoggiano i candidati e dell’effetto del premio, pertanto esprimerebbe la sua preferenza anche tenendo conto di esso. Comunque, tenendo conto delle varie problematiche, sembra sicuramente preferibile l’opzione con due schede.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li><strong>Il voto degli italiani all’estero</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Da più parti è stato sollevato il problema derivante dalla partecipazione degli italiani all’estero all’elezione diretta del Presidente del Consiglio. Come noto, gli italiani residenti all’estero partecipano alle elezioni della Camere con una sorta di diritto di tribuna, avendo un due per cento di seggi garantiti a prescindere dal numero di iscritti all’Aire (che attualmente corrispondono al dieci per cento circa del corpo elettorale).  Gli italiani all’estero parteciperebbero invece all’elezione diretta con tutti i loro voti e si è sostenuto che non sarebbe ammissibile attribuire al loro voto un peso diverso a seconda che si tratti di eleggere membri delle Camere o il Presidente del Consiglio<a href="#_ftn27" name="_ftnref27">[27]</a>. Si è anche detto, che nell’ipotesi in cui il voto degli italiani all’estero risultasse decisivo per l’attribuzione del premio, l’effetto di trascinamento del premio stesso non consentirebbe il rispetto del limite numerico di deputati e senatori assegnati alla circoscrizione estero stabiliti dagli art. 56 e 57 Cost.<a href="#_ftn28" name="_ftnref28">[28]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Chi scrive, a dire il vero, non ravvisa la sussistenza dei problemi di costituzionalità sollevati. In definitiva la partecipazione degli italiani all’estero all’elezione del premier con tutti i loro voti corrisponderebbe pienamente al principio espresso nel comma 1 dell’art. 48 Cost. secondo cui sono elettori tutti i cittadini, mentre l’assegnazione di seggi alla circoscrizione estero nella misura stabilita resta una deroga al principio di cui al comma 1. Quanto all’effetto di trascinamento del premio a seguito di una vittoria di un candidato Presidente conseguita grazie al contributo decisivo del voto estero, non pare che questo possa incidere sull’assegnazione alla circoscrizione estero di un numero di seggi superiore a quello stabilito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema sollevato però indubbiamente esiste, anche se più che di natura giuridica è di ordine politico. Potrebbe non essere considerato opportuno, infatti, che un candidato che sarebbe stato sconfitto computando solo il voto degli italiani residenti in Italia, consegua la vittoria grazie al voto degli italiani non residenti<a href="#_ftn29" name="_ftnref29">[29]</a>. Si potrebbe quindi pensare a un voto ponderato o ad altra soluzione che, peraltro, derogando al comma 1 dell’art. 48 Cost., comporterebbe, a nostro avviso, una previsione in Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversa la questione sulle modalità di espressione del voto all’estero non sufficientemente sicure. Su di esse però, così come sul riparto dei seggi tra le diverse aree in cui è divisa la circoscrizione estero, si può intervenire agevolmente con legge ordinaria<a href="#_ftn30" name="_ftnref30">[30]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="7">
<li><strong>La posizione del Presidente del Consiglio nel nuovo sistema. Lo scioglimento delle Camere.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">La disciplina della fiducia iniziale al Presidente eletto, nel testo attuale, approvato in prima lettura al Senato e all’esame della Camera, è la medesima dell’originaria stesura. In caso di mancata fiducia al Presidente eletto, il Capo dello Stato, dopo aver esperito un nuovo tentativo rinnovando l’incarico allo stesso Presidente eletto, in caso di nuova sfiducia, scioglie le Camere. Il testo è stato invece modificato per quanto riguarda le vicende successive alla fiducia iniziale. Infatti, in precedenza era stabilito che in caso di cessazione dalla carica del Presidente eletto, il Presidente della Repubblica fosse tenuto ad affidare l’incarico oltre che allo stesso Presidente dimissionario anche, in alternativa, ad altro parlamentare che fosse stato eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio, con il vincolo però dell’attuazione del medesimo programma su cui il Presidente eletto aveva ottenuto la fiducia iniziale. Nel testo attuale, invece, è stabilito che in caso di revoca della fiducia, a seguito della votazione di una mozione, al Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica proceda senz’altro allo scioglimento delle Camere, senza più la possibilità di affidare l’incarico a una persona diversa dal Presidente dimissionario. Le modifiche introdotte vanno nella direzione di impedire, attraverso il voto di una mozione di sfiducia, cambi di maggioranza, non ritenendosi sufficiente, per evitare questa prospettiva, il vincolo del programma che il Presidente del Consiglio successivo avrebbe dovuto osservare<a href="#_ftn31" name="_ftnref31"><sup>[31]</sup></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Restano però ancora altre possibilità che, anziché procedere allo scioglimento, il Presidente della Repubblica nomini un successore al Presidente del Consiglio eletto. Infatti, è previsto che in caso di morte, impedimento permanente, decadenza, il Capo dello Stato possa conferire l’incarico ad altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, ed è l’ipotesi più rilevante, nel caso in cui il Presidente del Consiglio eletto si dimetta senza chiedere lo scioglimento delle Camere, il Capo dello Stato potrebbe scegliere se rinnovare l’incarico al Presidente dimissionario o affidarlo ad altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, nel testo approvato dal Senato è stabilito che il Presidente eletto possa dimettersi e, entro sette giorni, chiedere di sciogliere le Camere al Presidente della Repubblica, il quale, vincolato dalla richiesta<a href="#_ftn32" name="_ftnref32">[32]</a>, dovrebbe provvedere in tal senso. Se, trascorsi i sette giorni, non ha richiesto lo scioglimento, sarà il Capo dello Stato a decidere, ovviamente sulla base delle condizioni politiche, se sciogliere ugualmente le Camere, oppure affidare l’incarico allo stesso Presidente uscente o invece ad altro parlamentare della maggioranza vincitrice delle elezioni<a href="#_ftn33" name="_ftnref33">[33]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Al Presidente eletto viene pertanto attribuito il potere sostanziale di sciogliere le Camere; potere rilevantissimo perché il Presidente del Consiglio potrà, in caso di approvazione della riforma, scegliere liberamente il momento politicamente più favorevole per lo scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale potere di scioglimento potrebbe in teoria essere esercitato in realtà ricorrendo a due distinte possibilità. La prima, quella di far uso della facoltà di dimettersi e entro sette giorni chiedere lo scioglimento<a href="#_ftn34" name="_ftnref34">[34]</a> . La seconda, quella di far votare alla propria maggioranza una mozione di sfiducia ed ottenere lo stesso risultato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il potere di determinare o meno, entro sette giorni, lo scioglimento con le proprie dimissioni ha l’effetto, pertanto, non tanto di attribuire al Presidente del Consiglio il potere di sciogliere le Camere, ma quello di dargli ampi spazi di azione politica. Infatti, il Presidente eletto, potrebbe evitare l’approvazione di una mozione di sfiducia, dimettendosi e, in considerazione della possibilità di ottenere nuovamente l’incarico, provare a raccogliere una maggioranza che lo sostenga. Oppure potrebbe favorire l’incarico di altro parlamentare della propria maggioranza, scelto dal Presidente della Repubblica con il suo consenso.</p>
<p style="text-align: justify;">Aver attribuito al Presidente del Consiglio eletto il potere diretto di determinare la fine della legislatura ha inoltre una portata ed efficacia ben maggiore rispetto all’approvazione di una mozione di sfiducia ad opera della stessa maggioranza. Nel primo caso, a parte la semplicità della procedura, infatti l’esito è automatico, mentre nel secondo parte della maggioranza potrebbe dissociarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema, così com’è congegnato, dovrebbe permettere alla maggioranza di procedere all’eventuale sostituzione del premier eletto; infatti, perso l’appoggio della propria maggioranza, quest’ultimo facilmente non avrebbe interesse a determinare lo scioglimento delle Camere non potendo contare sulla ricandidatura; a quel punto la maggioranza stessa potrebbe indicare al Capo dello Stato un altro candidato a prenderne il posto</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta passati i sette giorni<a href="#_ftn35" name="_ftnref35"><sup>[35]</sup></a> senza che il Presidente dimissionario abbia chiesto  lo scioglimento, il Capo dello Stato sarebbe comunque libero, ovviamente ancora una volta sulla base delle condizioni politiche del momento, di  scegliere se affidare l’incarico al Presidente dimissionario o ad altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio, senza che vi siano ostacoli alla formazione di un’eventuale diversa maggioranza rispetto a quella originaria, ovvero procedere allo scioglimento. Venuto meno questo secondo Governo, lo scioglimento sarà obbligatorio, visto che la possibilità di conferimento di un nuovo incarico, a seguito delle dimissioni del Presidente eletto, è ammessa dal disegno riformatore solo una volta nel corso della legislatura<a href="#_ftn36" name="_ftnref36">[36]</a> .</p>
<p style="text-align: justify;">Le dimissioni del Presidente eletto, con il decorrere del termine di sette giorni sembrano invece possibili durante l’esame della mozione di sfiducia, come sembra possibile che il Presidente dimissionario possa chiedere lo scioglimento prima dell’approvazione della mozione.<a href="#_ftn37" name="_ftnref37"><sup>[37]</sup></a></p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso,  essendo lo scioglimento obbligatorio collegato sulla base dell’attuale testo all’approvazione di una mozione di sfiducia motivata, ne consegue poi che, allorché sia stato il Governo a porre la questione di fiducia su un provvedimento che non abbia ricevuto un voto favorevole, si applicherà il meccanismo previsto <em>per le altre ipotesi di dimissioni</em>, ovvero il Presidente del Repubblica potrà affidare l’incarico allo stesso Presidente del Consiglio dimissionario o ad altro parlamentare a questi collegato al momento dell’elezione, sempre che non sia stata formulata entro sette giorni dalle dimissioni la richiesta di scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le possibilità che ha il Presidente del Consiglio di impedire l’approvazione di una mozione di sfiducia nei suoi riguardi con l’esercizio delle dimissioni volontarie, viene da chiedersi se abbia senso non prevedere la stessa disciplina anche nell’ipotesi in cui la mozione sia effettivamente approvata anziché stabilire lo scioglimento automatico<a href="#_ftn38" name="_ftnref38">[38]</a>. Non vi sono ragioni a favore di una siffatta differenziazione; infatti, senza l’automatismo dello scioglimento, la posizione del Presidente eletto non sarebbe in alcun modo indebolita, potendo lui stesso determinare il medesimo effetto, mentre resterebbero in campo opportunità per il prosieguo della legislatura<a href="#_ftn39" name="_ftnref39">[39]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A rafforzare la posizione istituzionale del Presidente del Consiglio concorre anche la previsione secondo cui il Presidente eletto potrà proporre al Capo dello Stato non solo la nomina ma anche la revoca dei Ministri. Si tratta di uno strumento conforme alla posizione di primazia del Presidente del Consiglio all’interno del Governo oltre che alla già esistente disposizione costituzionale secondo cui  il Presidente del Consiglio non solo “dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile” ma anche “mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri”<a href="#_ftn40" name="_ftnref40">[40]</a>, pur se il suo concreto esercizio è ovviamente correlato ai rapporti politici all’interno della maggioranza.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="8">
<li><strong>I poteri del Presidente della Repubblica. I Governi tecnici</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Un punto delicato, destinato a sollevare discussioni specialmente durante la campagna referendaria, se la riforma verrà approvata, è la nuova posizione istituzionale del Presidente della Repubblica. Al riguardo si può osservare che, sul piano degli effetti politici, il mutamento potrebbe essere l’inevitabile conseguenza dell’elezione a suffragio universale del Presidente del Consiglio eletto, rimanendo esclusa ogni possibilità di compartecipazione alla determinazione dell’indirizzo politico da parte del Presidente della Repubblica<a href="#_ftn41" name="_ftnref41">[41]</a>. Peraltro il Presidente conserva tutti i poteri connessi alla sua funzione di garanzia che sono previsti dalla Costituzione e che sarà del tutto libero di poter esercitare senza che l’elezione diretta del Presidente del Consiglio possa costituire un impedimento<a href="#_ftn42" name="_ftnref42">[42]</a>.  Dal punto di vista giuridico, rispetto al passato, il Presidente, in caso di sfiducia approvata, non potrà più verificare l’esistenza di una maggioranza alternativa, ma dovrà procedere allo scioglimento. In caso di dimissioni del Presidente eletto senza che questi abbia chiesto lo scioglimento, la verifica dell’esistenza di una maggioranza alternativa sarà possibile, ma con il limite, nell’intento di evitare ribaltoni, ovvero cambi di maggioranza, dell’attribuzione dell’incarico o al Presidente eletto uscente o a parlamentare dell’originaria maggioranza (che in teoria potrebbe però anche aver cambiato schieramento e militare nelle file dell’opposizione), con esclusione quindi del ricorso a figure della cosiddetta società civile, ovvero personalità di particolare prestigio che non ricoprono incarichi parlamentari<a href="#_ftn43" name="_ftnref43"><sup>[43]</sup></a>.  Sono anche possibili Governi di unità nazionale in caso di crisi, la cui formazione è favorita dall’eliminazione del vincolo dell’attuazione del medesimo programma su cui il Presidente eletto aveva ottenuto la fiducia iniziale, che era contenuta nel testo originario<a href="#_ftn44" name="_ftnref44"><sup>[44]</sup></a>. Rimaniamo convinti comunque che sarebbe stato opportuno consentire ad una maggioranza qualificata, ad esempio dei due terzi dei membri del Parlamento<a href="#_ftn45" name="_ftnref45">[45]</a>, di votare la fiducia anche ad un Presidente scelto al di fuori delle Camere, non potendosi escludere a priori una situazione di crisi eccezionale in cui i partiti preferiscano lasciare ad una figura di particolare prestigio il compito di prendere le necessarie misure, limitandosi a garantire il sostegno parlamentare<a href="#_ftn46" name="_ftnref46"><sup>[46]</sup></a>. Con la riforma sarà però pur sempre possibile un Governo presieduto da un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente eletto, ma in cui tutti i ministri siano, in ipotesi, dei tecnici.</p>
<p style="text-align: justify;">Al Presidente della Repubblica viene attribuito un nuovo potere, che si affianca alla nomina dei ministri; quello di procedere, sempre su proposta del Presidente del Consiglio, alla revoca degli stessi<a href="#_ftn47" name="_ftnref47">[47]</a>. Il potere di revoca deve però considerarsi proprio del Presidente del Consiglio, potendosi ammettere che il Capo dello Stato possa rifiutarsi di procedere alla stessa solo in casi straordinari<a href="#_ftn48" name="_ftnref48">[48]</a> , esattamente come deve considerarsi proprio del Capo del Governo il potere di nomina, considerando che è il Governo che deve ottenere la fiducia dal parlamento ed è destinato ad assumersi le responsabilità del proprio operato dinanzi agli elettori<a href="#_ftn49" name="_ftnref49"><sup>[49]</sup></a> .   La conferma in capo al Presidente della Repubblica della nomina (e ora della revoca) dei ministri, significa pertanto solamente conferma della possibilità per il Capo dello Stato di opporsi alle richieste del Presidente del Consiglio solo in alcuni casi eccezionali, mentre l’attribuzione a favore di quest’ultimo direttamente del potere di nomina, come proposto da molti<a href="#_ftn50" name="_ftnref50">[50]</a> , avrebbe fatto venir meno anche quella possibilità. Resta ferma la possibilità di sfiducia individuale del Parlamento nei confronti del singolo ministro<a href="#_ftn51" name="_ftnref51">[51]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre è stabilito che alcuni atti del Presidente della Repubblica, non debbano essere controfirmati<a href="#_ftn52" name="_ftnref52">[52]</a>. Si tratta di atti che già la dottrina<a href="#_ftn53" name="_ftnref53">[53]</a> e la Corte Costituzionale avevano individuato come formalmente e sostanzialmente presidenziali, quali la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, i messaggi alle Camere e il rinvio delle leggi, il potere di grazia<a href="#_ftn54" name="_ftnref54"><sup>[54]</sup></a> ; oltre ad altri come la nomina del Presidente del Consiglio, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum<a href="#_ftn55" name="_ftnref55">[55]</a>. In particolare questi ultimi sono sempre stati considerati atti sostanzialmente governativi, visto che la scelta della data in cui si debbano svolgere, entro le finestre previste dalla legge, rientra nelle attribuzioni del Governo e, pertanto, in caso in cui la riforma venga approvata, occorrerà verificare la compatibilità della modifica con le vigenti disposizioni di legge<a href="#_ftn56" name="_ftnref56">[56]</a>. Occorre osservare che lo spostamento del potere di scelta della data delle manifestazioni elettorali nella sfera del Capo dello Stato può avere rilevanti effetti politici. Si pensi a quanto accaduto nel 2009 con lo scontro tra il comitato che promuoveva il cosiddetto referendum Segni-Guzzetta e il Governo, con il primo che reclamava l’accorpamento del referendum con le elezioni europee e il primo turno delle elezioni amministrative, e il secondo, che mirando a impedire il raggiungimento del quorum necessario per la validità della consultazione, si oppose alla richiesta<a href="#_ftn57" name="_ftnref57">[57]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La sottrazione di alcuni atti dall’obbligo di controfirma è un’innovazione che rompe un principio consolidato<a href="#_ftn58" name="_ftnref58">[58]</a> <em>. </em>Forse sarebbe stato opportuno spingersi anche, per gli atti sottoposti a controfirma, a sostituire la dizione ministro proponente con competente secondo l’interpretazione che la dottrina dominante dà del testo attuale<a href="#_ftn59" name="_ftnref59">[59]</a>. Resterebbero infatti atti presidenziali sottoposti ad obbligo di controfirma senza che esista a monte una proposta ministeriale.</p>
<ol style="text-align: justify;" start="9">
<li><strong>I senatori a vita</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Viene poi soppressa la facoltà del Presidente della Repubblica di nominare senatori a vita cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Del resto, questa facoltà, che trova un precedente nell’art. 33 dello Statuto, che contemplava, tra le categorie tra le quali il Re avrebbe dovuto scegliere i componenti del Senato<a href="#_ftn60" name="_ftnref60">[60]</a> <em>coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria, </em>è stata oggetto di attenzione da parte di tutte le proposte di riforma costituzionale che si sono avvicendate nel corso degli anni.</p>
<p style="text-align: justify;">La riforma Renzi, respinta dal referendum del 2016 stabiliva che il mandato non fosse più vitalizio, ma settennale senza possibilità di rinnovo; la legge costituzionale respinta dal referendum del 2006 prevedeva la riduzione numerica dei senatori a vita di nomina presidenziale da cinque a tre<a href="#_ftn61" name="_ftnref61">[61]</a>  ; ancora prima la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali presieduta da Massimo D’Alema (1997-1998) ne prevedeva invece, come l’attuale proposta, la soppressione<a href="#_ftn62" name="_ftnref62">[62]</a>, consentendo ai senatori a vita già nominati di conservare la carica. Ai motivi che avevano indotto i precedenti tentativi di riforma costituzionale a occuparsi dell’istituto dei senatori a vita, e che si fondavano soprattutto sulle insufficienti garanzie costituzionali ad impedirne un peso politico decisivo<a href="#_ftn63" name="_ftnref63">[63]</a>, si è aggiunta ora la riduzione del numero dei parlamentari che ne favorisce l’esercizio<a href="#_ftn64" name="_ftnref64">[64]</a>. Del resto, già in Assemblea Costituente l’introduzione dei senatori di nomina presidenziale era stata contestata, in particolare dalla sinistra, in quanto in contrasto con il principio della rappresentanza popolare<a href="#_ftn65" name="_ftnref65">[65]</a>, ma non solo da essa. Anche Mortati ad esempio espresse la propria contrarietà, osservando che in tal modo si sarebbe alterata più o meno sensibilmente la fisionomia politica dell’assemblea<a href="#_ftn66" name="_ftnref66">[66]</a>.  Lo stesso on. Alberti, autore dell’emendamento che fu adottato, nell’esporne le ragioni, osservò che vi era la necessità di assicurare <em>ai geni tutelari della patria</em> una tribuna, mentre d’altro canto, essendo in numero di cinque (aggiunse che l’esperienza dimostrava che in media una generazione non dava più di cinque geni), non avrebbero mai potuto <em>in nessun modo spostare il centro di gravità di una situazione politica al senato<a href="#_ftn67" name="_ftnref67"><strong>[67]</strong></a>. </em></p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione del fatto che le certezze dell’on. Alberti sono state contraddette e che la possibilità che i senatori a vita di nomina presidenziale (per quelli di diritto, ovvero gli ex Presidenti della Repubblica resta intatta  la ragione di fondo che aveva indotto l’Assemblea Costituente a prevederne la presenza in Senato, ovvero la necessità di sottrarli, come disse l’on. Ruini nella seduta del 25/9/1946,  all’agone elettorale, ovvero di evitare che si impegnassero come candidati in successive elezioni) si trovino a rivestire un ruolo politico determinante è aumentata con la riduzione del numero dei senatori, la loro soppressione appare auspicabile. In alternativa si potrebbe prevedere la sola privazione del voto, anche solo di quello sulla fiducia<a href="#_ftn68" name="_ftnref68">[68]</a>, che consentirebbe il mantenimento della presenza in parlamento di alcune figure illustri, venendo allo stesso tempo incontro alla necessità di evitare che possano risultare determinanti sul piano politico. Sarebbe inoltre opportuno privarli del voto in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica, anche in considerazione delle ultime vicende che hanno visto in due occasioni l’elezione del Presidente della Repubblica uscente<a href="#_ftn69" name="_ftnref69">[69]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">
<ol style="text-align: justify;" start="10">
<li><strong>Conclusioni</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La riforma è stata sottoposta a molte critiche, e ne è stata messa in dubbio la stessa democraticità<a href="#_ftn70" name="_ftnref70">[70]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">È stata criticata poi la circostanza che sarebbe possibile la formazione di una maggioranza diversa rispetto a quella uscita vincitrice dalle elezioni, ritenendosi che la riforma fallirebbe in uno dei suoi scopi dichiarati, ovvero impedire ribaltoni. Ma delle due l’una: o si stabilisce un meccanismo rigido con una perfetta applicazione del principio simul stabunt simul cadent, escludendo ogni possibilità di sopravvivenza della legislatura senza un Governo presieduto dal Presidente eletto  ma allora si potrebbe avanzare la critica di aver predisposto un modello eccessivamente rigido; oppure si introducono elementi di flessibilità, ponendo al centro del sistema comunque il Presidente eletto che ha la scelta se provocare lo scioglimento o lasciare campo ad altre soluzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle critiche sulla riduzione del ruolo del Presidente della Repubblica, esse si incentrano soprattutto sul fatto che verrebbero svuotati il potere di nomina del Presidente del Consiglio e il potere di scioglimento<a href="#_ftn71" name="_ftnref71">[71]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, già ora il potere di nomina è condizionato sul piano politico, dovendo il Presidente della Repubblica nominare il leader dello schieramento vincitore delle elezioni, trovando discrezionalità solo in caso di esito politico incerto. L’esclusione del potere di nomina è la conseguenza di un sistema che si propone di assicurare un risultato elettorale chiaro. Quanto allo scioglimento (che, nel sistema della riforma, il Presidente della Repubblica potrebbe esercitare con margini di valutazione solo nel caso in cui il Presidente del Consiglio dimissionario non l’abbia chiesto lui stesso), questo è stato interpretato a partire dal 1994 come extrema ratio nel caso in cui, a seguito di una crisi di governo, non si fosse riusciti a trovare una maggioranza alternativa<a href="#_ftn72" name="_ftnref72">[72]</a>. Scopo della riforma, del resto, è impedire le situazioni di incertezza politica e di conseguenza la riduzione dello spazio di intervento del Presidente della Repubblica è una diretta conseguenza di questa operazione<a href="#_ftn73" name="_ftnref73">[73]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all’insufficienza della soluzione adottata dalla riforma in relazione al quorum richiesto per l’elezione del Presidente della Repubblica (la maggioranza assoluta a partire non più dal quarto scrutinio ma dal settimo), sono sicuramente possibili delle alternative volte ad aumentare il quorum richiesto<a href="#_ftn74" name="_ftnref74">[74]</a>, ma a questo proposito la  soluzione adottata dalla già ricordata riforma Renzi  che richiedeva la maggioranza dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio e quella dei tre quinti dei votanti dal settimo scrutinio, era stata criticata perché dava la possibilità ad una minoranza di impedire l’elezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si dice anche che sarebbe inammissibile che la composizione del parlamento avvenga per effetto del trascinamento dovuto all’attribuzione del premio a seguito dell’elezione di un diverso organo monocratico<a href="#_ftn75" name="_ftnref75">[75]</a>. Peraltro, senza richiamare quanto avviene nell’elezione dei consigli regionali, si può osservare che l’elezione dei due organi, parlamento e Presidente del Consiglio sarebbero reciprocamente influenzate, tanto più con un’elezione contestuale e con divieto di voto disgiunto. Infatti l’elettore terrebbe conto, al momento della scelta del Capo del Governo, delle liste che lo appoggiano, come, al momento della scelta della lista, del Capo del Governo da questa appoggiato, per poi determinarsi. Non si può dire che la composizione delle Camere, seppur parzialmente, sarebbe l’effetto dell’esito elezione del Presidente del Consiglio, perché l’elezione delle prime e del secondo avverrebbero tramite un gioco di reciproche influenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Seppur alcuni aspetti siano sicuramente migliorabili, la riforma non merita l’alzata di scudi di cui è stata fatta oggetto. Si potrebbe dire che il riformatore avrebbe potuto optare per la diversa soluzione di una legge elettorale capace di assicurare (come l’Italicum, in versione riveduta e corretta) o di favorire (come un sistema fondato sui collegi uninominali) la formazione di una maggioranza e al contempo di attribuire al Presidente del Consiglio, tramite legge costituzionale, poteri maggiori di quelli di cui attualmente dispone, accantonando l’elezione diretta. Peraltro, è quello che, al netto della riforma del bicameralismo e del titolo V, aveva tentato di fare la proposta di riforma naufragata con il referendum del 2016, senza che per questo venisse risparmiata dalle critiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Per concludere vogliamo richiamare alcune parole di Leon Blum, noto per aver presieduto il Governo del Fronte popolare in Francia, autore di significative riforme, quali il prolungamento dell’obbligo scolastico a 14 anni, la settimana lavorativa a 40 ore, le ferie pagate, la contrattazione collettiva ed altre ancora. Sconfitta la Francia, il Governo di Pétain ne dispose l’arresto con l’accusa di aver indebolito il Paese con l’azione riformatrice del suo Governo e spedito in Germania in stato di detenzione vicino a Buchenwald<a href="#_ftn76" name="_ftnref76">[76]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, Leon Blum pubblicò un’opera intitolata La Réforme gouvernementale<a href="#_ftn77" name="_ftnref77">[77]</a> in cui si sentì in obbligo di premettere che le sue garanzie democratiche non potevano essere discusse e che d’altro canto, se avesse mai pensato che la concezione del Presidente del Consiglio che veniva d’esporre nell’opera fosse contraria a quella che lui definisce la dottrina repubblicana, se ne sarebbe vergognato per la Repubblica e per se stesso, che si considerava innanzitutto con tutta la propria anima un repubblicano<a href="#_ftn78" name="_ftnref78">[78]</a>; quindi, nel libro espose il suo pensiero, ovvero che il Presidente del Consiglio dovrebbe essere un monarca al quale sia stato tracciato un quadro d’azione, un monarca certamente temporaneo e costantemente revocabile ma che, fino a quando goda della fiducia del parlamento, sia in grado di riassumere tutte le forze vive della nazione<a href="#_ftn79" name="_ftnref79">[79]</a>. Questo nell’ambito di un sistema destinato a restare parlamentare, al punto che, tra l’altro, Blum era contrario all’impiego di ministri tecnici, in quanto dubitava che un ministro non parlamentare intendesse pienamente ciò che significava la responsabilità ministeriale davanti al parlamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La lettura dei testi di Léon Blum avrebbe influenzato proprio Duverger, dandogli l’ispirazione per la sua proposta di elezione diretta del Presidente del Consiglio<a href="#_ftn80" name="_ftnref80">[80]</a>.</p>
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<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"><sup>[1]</sup></a> AC 1921, Modifiche della Parte seconda della Costituzione per l&#8217;elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l&#8217;abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica, approvato in prima lettura dal Senato (A.S. 935) ed attualmente assegnato alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2"><sup>[2]</sup></a> V. Duverger, <em>Demain, la République</em>, Julliard, 1958</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3"><sup>[3]</sup></a> Si discute se l’elezione diretta del Capo del Governo introduca una forma di governo diversa da quella parlamentare, in particolare presidenziale. In Italia essa è stata definita, come aveva fatto Duverger, neoparlamentare, v. Barbera,<em> Una Riforma per la Repubblica</em>. Altri Autori l’hanno chiamata semi parlamentare (Virgala Foruria, <em>La forma de gobierno  semiparlamentaria como alternativa</em> <em>a la presidencial y a la parlamentaria</em>, in <em>Revista de Estudios Politicos</em>, 1995 p.121-134) , oppure parlamentarismo presidenziale, presidential parlamentarism (Hazan, <em>Presidential parlamentarism: direct popular election of the Prime Minister</em>, <em>Israel new electoral and political system,</em> in <em>Electoral Studies,</em> 15, 1, 1996) o anche  parliadentialism (Susser, <em>Toward a constitution for Israel</em>, in <em>Saint Louis University Law Journal,</em> 37, 4, 1993) per evidenziare la coesistenza di elementi del parlamentarismo e del presidenzialismo. Per Sartori il sistema resta parlamentare, potendo il parlamento sempre sfiduciare il Governo, v. Sartori, <em>Ingegneria costituzionale comparata</em>, terza ed., Il Mulino,  1998. Sul punto v. anche Pasquetti, <em>La Nuova Forma di Governo Israeliana,</em> in <em>Il Politico</em> 63, n. 2, p. 311-331, www.jstor.org/stable/43101795.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4"><sup>[4]</sup></a> Sarebbe stata di Duverger anche l’idea di sottoporre a referendum la proposta di elezione diretta, facendo ricorso all&#8217;articolo 11 della Costituzione del 1958, che permetteva di sottoporre a referendum &#8220;ogni progetto di legge relativo all&#8217; organizzazione dei poteri pubblici&#8221;. Su questi punti v. Duverger, <em>Il regime semipresidenziale francese</em>, in https://journals.uniurb.it/index.php/studi-A/article/download/1156/1054, 1998.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Per essere precisi le elezioni del 1996 e del 1999 si svolsero in concomitanza; nel 2001 si votò esclusivamente per l’elezione del Capo del Governo a causa delle dimissioni del Primo Ministro E. Barak.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6"><sup>[6]</sup></a> Sulle cause del fallimento dell’esperimento israeliano, v. Bozyc The Direct Election of the Prime Minister in Israel’s Constitutional System (1992-2001), Białostockie Studia Prawnicze 2016 vol. 20/A, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7034/1/BSP_20A_en_Bozyk.pdf; Ottolenghi, <em>Why Direct Election Failed in Israel</em>, in <em>Journal of Democracy</em>, vol. 12 no. 4, 2001, p. 109-122). Idem, <em>Israel’s Direct Elections System and the (not so) Unforseeable Consequences of Electoral Reform,</em> <em>Israel Studies Forum,</em> vol. 18, n.1, 2002, p. 88-116, <a href="http://www.jstor.org/stable/41804911">www.jstor.org/stable/41804911</a>; Idem, Sopravvivere senza governare: l’elezione diretta del Primo Ministro in Israele, in Rivista italiana di Scienza politica, vol. 32, n. 2, 2002.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7"><sup>[7]</sup></a> Galeotti, <em>Dalla disfunzione dei partiti alla riforma del sistema di Governo, in </em>Zampetti (a cura di),<em> La funzionalità dei partiti nello stato democratico, Atti del I Congresso nazionale di Dottrina dello Stato</em>, La Nuova Europa, 1967 p. 123-143; idem, <em>Alla ricerca della Governabilità</em>, Giuffrè, 1984; idem, <em>Un Governo scelto</em> <em>dal Popolo “Il Governo di Legislatura</em>”, Giuffrè, 1984.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8"><sup>[8]</sup></a> Barbera, <em>Un’alternativa parlamentare al</em> <em>presidenzialismo</em>, in <em>Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico,</em> 3, 1989; idem, <em>Una riforma per la Repubblica,</em> Editori Riuniti, 1991; Fusaro, <em>Forma di governo e leadership; l’ipotesi del governo</em> <em>con premier elettivo. La strada per Londra passa per Parigi</em>, in <em>Politica e Società. Studi in Onore di Luciano Cavalli</em>, Cedam, 1997; Frosini, <em>Sovranità popolare e costituzionalismo,</em> Giuffré, 1997; Clementi, <em>L’elezione diretta del Primo Ministro</em>: <em>l’origine francese, il caso israeliano, il dibattito in Italia</em>, in <em>Quaderni Costituzionali</em>, 20, 3, 2000; Ceccanti, <em>Il premierato. Matrici ideali e traduzione nell’oggi</em>, in <em>Rass. Parl.,</em> 2, 2003, 281 ss. oltreché in <em>iris.uniroma1.it; </em>Pitruzzella<em>, Le ragioni della riforma del sistema di governo e le “virtù” del premierato, ivi, </em>323 ss<em>; </em>Frosini, <em>Sulla forma di governo del premierato (elettivo</em>), <em>ivi</em>, 1, 2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9"><em><strong>[9]</strong></em></a>  In un dibattito sulle riforme istituzionali,  a cui parteciparono Sandulli, Crisafulli, Jemolo, Mortati, Ferrari, Galeotti e La Pergola, intitolato <em>La Costituzione e la crisi</em>, pubblicato sulla rivista <em>Gli Stati</em> nel 1973<em>, </em>se ne discusse apertamente e più di un partecipante si espresse a favore dell’elezione del Presidente del Consiglio. Così, ad esempio, Sandulli<em>:</em> <em>La mia propensione va piuttosto verso il governo di legislatura. È la formula alla quale già pensava Blum e poi Mendès France, e che è cara a Duverger. Questa formula comporterebbe un regime dualistico, e perciò certi equilibri: un presidente della Repubblica in posizione super partes, l’indirizzo politico commesso a un presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo contemporaneamente alle Camere e libero nella formazione del suo governo.</em> È possibile leggere il testo in <em>www.dircost.unito.it/altriDocumenti/docs/gliStati1973.pdf</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10"><sup>[10]</sup></a> v. Bifulco, <em>La commissione parlamentare per le riforme costituzionali della XIII legislatura: cronaca dei lavori e analisi dei risultati</em>, Giappichelli, 1998</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Il sistema proporzionale con la previsione di un premio che porti al 55% dei seggi  (e in più con clausola di sbarramento al 5%)  il partito o la coalizione vincente che avesse superato una determinata soglia, era considerato “ particolarmente coerente con l’ipotesi del Governo parlamentare del Primo Ministro” già nella relazione finale della Commissione per gli affari costituzionali istituita dal Governo Letta nel 2013, pur se in quella proposta non era prevista l’elezione diretta del premier ma la nomina da parte del Presidente della Repubblica del candidato Primo Ministro della lista o coalizione di liste vincitrice delle elezioni, Commissione per le riforme costituzionali, <em>Per una democrazia migliore. Relazione finale</em> <em>e documentazione</em>, <em>Presidenza del Consiglio dei ministri</em>, 17 settembre 2013, disponibile anche al link <em>https://culturaprofessionale.interno.gov.it/FILES/docs/1260/EstrattoRelazioneCommissioneRiformeCostituzionali.pdf</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12"><sup>[12]</sup></a> Secondo la Corte il legittimo perseguimento dell’obbiettivo della stabilità di Governo, di sicuro interesse costituzionale, non può provocare un eccessivo sacrificio dei principi costituzionali della rappresentanza e dell’uguaglianza del voto. <em>Se è vero che, nella legge n. 52 del 2015, il turno di ballottaggio fra le liste più votate ha il compito di supplire al mancato raggiungimento, al primo turno, della soglia minima per il conseguimento del premio, al fine di indicare quale sia la parte politica destinata a sostenere, in prevalenza, il governo del Paese, tale obbiettivo non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta</em> (sentenza 35 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13"><sup>[13]</sup></a> Secondo il nuovo art. 94, terzo comma Cost. <em>Entro   dieci   giorni   dalla   sua   formazione   il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il   Presidente   della   Repubblica   rinnova l&#8217;incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo     scioglimento delle Camere</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14">[14]</a> Alcuni autori sostengono invece che proprio in virtù dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio, la Corte Costituzionale dovrebbe attenersi a maggior ragione ai principi espressi nella propria giurisprudenza, v. Clementi , Audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 18 luglio 2024, <em>www.webtvcamera.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15"><sup>[15]</sup></a> Sentenza n. 275 del 2014, vedi sul punto anche Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 4680/2013.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16">[16]</a> Anche Cavino, <em>L’introduzione dell’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri</em>, in<em> Osservatorio</em> <em>costituzionale</em>, 2 gennaio 2024, <em>www.osservatorioaic.it</em>, osserva che dall’affermazione della Corte, qualora la forma di governo a livello nazionale dovesse prevedere l’elezione diretta del Capo del Governo, discende che si potrebbe dubitare dell’operatività del principio secondo cui l’attribuzione di un premio di maggioranza non potrebbe essere disgiunta dall’indicazione di una soglia minima di suffragi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17">[17]</a> Chi scrive aveva formulato considerazioni parzialmente diverse in Pizzorno, <em>Il disegno di legge costituzionale ad iniziativa governativa volto a introdurre il premierato. Considerazioni</em>, in <em>Forum costituzionale.it</em>, 22.2.2024. Secondo Pallante, Audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 18 luglio 2024, <em>astrid-online.it</em> invece la nuova legge elettorale sarà necessariamente incostituzionale; se infatti venisse configurata senza la previsione di una soglia minima, sarebbe incostituzionale per violazione del nuovo art. 92, c. 3, Cost; se invece venisse configurata in modo da assegnare in tutti i casi la maggioranza assoluta dei parlamentari alle liste collegate al premier eletto, sarebbe incostituzionale per violazione dei principi stabiliti dalle sentenze 1/2014 e 35/2017 della Corte Costituzionale</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18"><sup>[18]</sup></a> Art. 5, comma 2 del disegno di legge: <em>La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivi alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Camere</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19"><sup>[19]</sup></a> Ceccanti, <em>Premierato sì, ma non così,</em> in<em> giustiziainsieme.it</em>, 21 maggio 2024. Anche Clementi, <em>Premierato e Camere</em> <em>disomogenee: rischio stallo se non c’è ballottaggio</em>, <em>Il Sole 24 Ore</em>, 2 luglio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20"><sup>[20]</sup></a> Ad esempio, nel sistema francese la Costituzione, che pur rinvia a una legge organica nello stabilire le modalità di elezione del Presidente della Repubblica, eletto a suffragio universale, stabilisce essa stessa la necessità del ballottaggio (art.7 Cost. del 1958).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21"><sup>[21]</sup></a> Becchi e Palma, <em>Il premierato, due modifiche per una riforma accettabile, </em>in <em>Il Sole24ore.com</em>, 17 maggio 2024. V. anche Frosini il quale, in luogo del ballottaggio, propone un parziale ritorno alla legge Mattarella (leggi 276 e 277 del 1993) che prevedeva l’assegnazione del 75% dei seggi con il sistema uninominale a turno unico e il restante 25% proporzionalmente a tutti i partiti che avessero superato il 3%. Secondo questa proposta, il 25% dovrebbe ora essere assegnato alle liste collegate al Presidente del Consiglio in modo che queste possano raggiungere il 55% e solo l’eventuale restante essere assegnato alle altre liste proporzionalmente, Frosini, <em>Una legge elettorale per il premierato</em>, <em>www.federalismi.it</em>, 15 maggio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ne è visto un esempio alle ultime elezioni dell’Assemblea Nazionale in cui la lista che aveva conseguito al primo turno il maggior numero di voti, a seguito dei ballottaggi,  è risultata terza come numero di seggi conquistati, in virtù del gioco delle desistenze, cioè delle rinunce a concorrere al secondo turno da parte di candidati, al fine di favorire la concentrazione dei voti su altri candidati di altre forze politiche che avessero più chances di conquistare il seggio, superando il candidato che al primo turno era arrivato in testa. Nel sistema francese al secondo turno per le elezioni dei 577 deputati dell’Assemblea Nazionale vengono ammessi i candidati che al primo turno abbiano conseguito almeno il 12.5 degli aventi diritti al voto.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22">[22]</a> Come avvenuto in Italia in occasione delle elezioni politiche del 1996 a seguito del patto tra il partito della Rifondazione Comunista e la coalizione di centro-sinistra (l’Ulivo).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23">[23]</a> A favore del ballottaggio era già La Pergola, che nel già ricordato dibattito organizzato dalla rivista Gli Stati nel 1973 così si esprimeva: <em>Sebbene il Governo diretto sia in astratto conciliabile con una varietà di tali sistemi, la maggioranza per l’elezione dell’esecutivo dovrebbe essere quella assoluta, e si dovrebbe quindi prevedere, se necessario, uno scrutinio di ballottaggio</em>:….<em>l’elezione dell’esecutivo e del legislativo andrebbero abbinate, preferibilmente nel senso del tied vote, e cioè del voto unico, valevole per le due elezioni, piuttosto che della semplice simultaneità di due voti distinti. </em>Per i riferimenti v. la nota 9. Per il ballottaggio, dopo aver preso in esame le possibili soluzioni, è anche De Carlo, <em>Legge elettorale e premierato elettivo: tra prospettive di modifica e persistenti criticità</em>, in <em>Osservatorio sulle fonti</em>, n. 2/2024, <em>www.osservatoriosullefonti.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24">[24]</a> Ceccanti, Audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 16 luglio 2024, <em>https://docs.google.com/document</em>; anche Calderisi, nell’audizione dinanzi alla medesima Commissione del 31 luglio 2024, www.<em>libertaeguale.</em><em>it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25">[25]</a> <em>Archives Parlementaires de la Révolution Française de 1787 a 1860, Première série (1787-1799)</em> sous la direction de J. Mavidal et E. Laurent, Tome VIII &#8211; Du 5 mai 1789 au 15 septembre 1789, <em>Motion de M. Talleyrand, évêque d&#8217;Autun sur les mandats impératifs, lors de la séance du 7 Juillet 1789</em>, Librairie Administrative de P. Dupont, Paris, 1875, https://archive.org. Ritiene invece che il divieto di voto disgiunto violi l’art. 67 Cost. Pinelli,<br />
<em>L’elezione del Presidente del Consiglio sarebbe “un’occasione in più” offerta agli elettori</em>? in <a href="http://www.associazionedeicostituzionalisti"><em>www.associazionedeicostituzionalisti</em></a>, 7/24.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26">[26]</a> Che si porrebbero anche qualora si pensasse al voto con unica scheda.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27">[27]</a> Ceccanti, Audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 16 luglio 2024, cit. nello stesso senso Calderisi, nell’audizione dinanzi alla medesima Commissione del 31 luglio, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28">[28]</a> Calvano, Audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 16 luglio 2024, <em>astrid-online.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29">[29]</a> Del resto, le leggi elettorali 270 del 2005 e 56 del 2015 escludevano che i voti della circoscrizione estero fossero calcolati per la determinazione della lista o coalizione di liste di maggioranza e non contribuivano pertanto a far scattare il premio.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30">[30]</a> Sulle possibili soluzioni, v. Tarli Barbieri<em>, Il voto degli italiani all’estero alla prova delle elezioni del 2022</em>, in <em>nomos-leattualitaneldiritto.it</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31"><sup>[31]</sup></a> La circostanza che la sfiducia al Presidente eletto determini lo scioglimento delle Camere consente di superare la critica che era stata mossa al testo originario che consentiva al Presidente della Repubblica, in caso in cui il Presidente eletto fosse sfiduciato, di affidare l’incarico allo stesso Presidente o ad altro parlamentare della maggioranza, mentre la sfiducia al secondo Presidente determinava lo scioglimento. Si osservava infatti che in tal modo il secondo Presidente si trovava in una posizione più solida rispetto al Presidente eletto per il timore del parlamento di votare un’eventuale sfiducia; Così nelle audizioni al Senato i Prof. Zanon, Cintioli, De Pretis, Cabiddu, Lanchester, Curreri, Cerrina Feroni, l’on. Finocchiaro e altri, <em>www.senato.it.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32">[32]</a> Ritiene che il testo lasci un qualche potere di valutazione al Capo dello Stato, potendo quest’ultimo non sciogliere motivando la sua scelta rispetto a elementi che attengano al suo ruolo di garante della Costituzione Sterpa, <em>Premierato all’italiana. Le ragioni</em> <em>e i limiti di una riforma costituzionale</em>, Utet, 2024.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33">[33]</a> <sup>[33]</sup> Nel disegno di legge 1354 ad iniziativa Boschi ed altri, attualmente all’esame della Camera unitamente al disegno di legge del Governo, si prevede invece che in ogni caso in cui il Presidente del Consiglio eletto cessi dalle proprie funzioni si debba operare lo scioglimento, secondo il principio <em>simul stabunt simul cadent.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34">[34]</a> Dal momento che scopo del riformatore è quello di evitare ribaltoni, non è ovviamente contemplata l’ipotesi che le Camere possano paralizzare la richiesta di scioglimento con l’approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva come proposto da alcuni componenti della Commissione per gli affari costituzionali istituita dal Governo Letta, in un quadro in cui il Presidente del Consiglio era eletto indirettamente con l’indicazione sulla scheda da parte della lista o coalizione di liste che lo candidavano; v. , Commissione per le riforme costituzionali, <em>Per una democrazia migliore. Relazione finale</em> <em>e documentazione</em>, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35"><sup>[35]</sup></a> Il riferimento ai sette giorni sembra un riferimento alla Costituzione svedese che consente al Governo, entro sette giorni dalla sfiducia, di sciogliere il Riksdag. Occorre però  osservare che lo scioglimento anticipato del Riksdag non conduce ad elezioni che danno luogo ad una nuova legislatura, ma solo ad elezioni speciali, con cui è eletto un Riksdag avente un mandato temporale ridotto, corrispondente al completamento del mandato di quello sciolto. Pertanto l’esercizio del potere di scioglimento ha un effetto ridotto (articolo 11, Capitolo Terzo, dello Strumento di governo,), v. Mazza, <em>Diritto pubblico svedese &#8211; Linee prospettiche,</em> <em>Sestante</em>, 2013; Olivetti, <em>Riforme istituzionali ed elettorali. La via tedesca e le sue</em> <em>incertezze</em>, <em>www. Astrid-online.it</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36">[36]</a> Luciani, Audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 18 luglio 2024, www.<em>astrid-online.it</em>, interpreta invece il testo nel senso che sarebbe possibile, una volta caduto il secondo Governo, affidare l’incarico anche a un soggetto diverso dal Presidente eletto dimissionario o un parlamentare eletto in collegamento con il primo, finanche a un soggetto che non sia membro delle Camere.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37"><sup>[37]</sup></a> A differenza di quanto avviene nell’ordinamento spagnolo in cui vige un espresso divieto, non potendo il Presidente del Governo bloccare la mozione di censura, una volta che questa sia stata presentata (art. 115, secondo comma Cost., <em>La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura</em>).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38">[38]</a> In questo senso anche Ceccanti e Calderisi, nelle rispettive audizioni dinanzi alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 16 e 31 luglio, cit. i quali osservano inoltre che, una volta dimessosi il Premier, occorrerebbe lasciare libero campo alla politica, evitando di vincolare il nuovo incarico alla scelta di un parlamentare della stessa maggioranza che ha vinto le elezioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39">[39]</a> In senso opposto alla soluzione qui prospettata si è invece sostenuto, per coerenza con il modello proposto, che sarebbe opportuno stabilire che ogniqualvolta il Presidente eletto si dimetta perché non gli è stata concessa la fiducia; pertanto, a prescindere dalla votazione di una mozione motivata, si debba procedere allo scioglimento; così Bindi, Audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 18 luglio 2024, <em>astrid-online.it</em>. Nello stesso senso, Pertici, Audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 16 luglio 2024, <em>astrid-online.it</em>. Anche Pallante, nell’ audizione del 18 luglio, cit. trova di difficile comprensione la ragione per cui la perdita della fiducia dovrebbe avere conseguenze diverse a seconda delle modalità con cui avvenga. Ritiene invece la soluzione adottata dal testo di riforma equilibrata e razionale Belletti, Audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 16 luglio 2024, <em>astrid-online.it. </em>che afferma che quanto proposto è, a conseguenze invertite, esattamente quanto si verifica in Germania dove, a fronte della sfiducia costruttiva, l’approvazione di una mozione di sfiducia provoca l’elezione di un nuovo Cancelliere, mentre l’esito negativo della votazione sull’atto sul quale viene posta la questione di fiducia determina lo scioglimento anticipato del Bundestag.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40">[40]</a> Sul punto v. Bassetti, <em>Le mozioni di sfiducia o censura a singoli ministri: ammissibilità e regime procedurale secondo le nuove norme regolamentari della Camera dei Deputati</em>, in <em>Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari</em>, n. 3/1986</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41">[41]</a> Poggi, <em>Le “virtù” del premierato. Sistema politico e forma di governo in Italia</em>, Giappichelli, 2024, osserva che comunque non esiste un dualismo tra la figura del Capo del Governo e quella del Capo dello Stato, poiché la loro funzione è del tutto diversa.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42">[42]</a>Come notava il già citato Sandulli nel dibattito sopra richiamato alla nota 9, allorché osservava che Il<em> presidente della Repubblica manterrebbe il suo ruolo di garante della Costituzione. </em>O ancora<em>: L’altra scelta (che è quella verso la quale propendo) è quella di un presidente del consiglio eletto direttamente dal popolo contemporaneamente alle Camere. In questo caso ai pericoli di tentazioni dovrebbe far fronte il Capo dello Stato, che non dovrebbe essere soltanto una figura simbolica, disponendo, come oggi, di poteri di controllo e di freno.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Anche Crisafulli osservava: <em>E può darsi, correggendo secondo lo spunto offertomi dal Prof. Mortati le mie personali ed iniziali preferenze «presidenzialistiche», che un sistema di governo di legislatura, conservando invece, accanto al Capo del Governo, un Capo dello Stato come organo di controllo e di equilibrio moderatore, offra meno inconvenienti di una forma di governo propriamente presidenziale</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43"><sup>[43]</sup></a> Sulla formazione dei governi tecnici v. De Fiores, <em>Alla ricerca della neutralità perduta. Presidenti della Repubblica e governi tecnocratici alla prova</em> <em>dell’emergenza, </em>in <em>Teoria politica. Nuova serie Annali, </em>11, 2021, p.25-50,<em> http://journals.openedition.org/tp/1608; </em>Volpi, <em>Tecnocrazia e crisi della democrazia,</em> <em>Governi tecnici e tecnici al governo</em>, Giappichelli, 2017.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44"><sup>[44]</sup></a> Tra gli esecutivi della storia repubblicana che sono stati qualificati come tecnici, non sarebbe più possibile, pertanto, la nascita di Governi come il Governo Monti o il Governo Draghi, o il Governo Ciampi e neppure un Governo Dini, visto che, al momento delle dimissioni (rese non a seguito di sfiducia) del Presidente del Consiglio Berlusconi, Lamberto Dini era Ministro del Tesoro ma era privo di mandato elettivo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45">[45]</a> Come proposto da Fusaro, <em>Premierato a legittimazione diretta e scioglimento delle Camere</em>, <a href="http://www.federalismi.it"><em>www.federalismi.it</em></a>, 4 marzo 2024.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46"><sup>[46]</sup></a> Sul punto, v. Pizzorno, <em>Il disegno di legge costituzionale ad iniziativa governativa volto a introdurre il premierato. Considerazioni</em>, in <em>Forum costituzionale.it</em>, cit. Vedi anche Tondi della Mura che nell’audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati del 6.8.2024 ha indicato l’opportunità di lasciare al Presidente della Repubblica spazi di discrezionalità nell’ affidamento dell’incarico al verificarsi di particolari emergenze, pandemiche, belliche, finanziarie, <em>https://webtv.camera.it/evento/26049</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47">[47]</a> Come già previsto, ad esempio, nei testi di riforma della Commissione Bozzi e della Commissione D’Alema, nonché nella relazione del Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali istituito dal Presidente della Repubblica Napolitano nel 2013 nel corso della XVII legislatura e nella relazione della Commissione per le riforme costituzionali istituita sempre nel corso della XVII legislatura dal Presidente del Consiglio Letta; attribuivano direttamente invece al Primo Ministro la nomina e revoca dei ministri: il progetto di legge proposto dalla   Commissione De Mita-Iotti,  il testo elaborato dal Comitato Speroni, la legge costituzionale non approvata dal referendum del 2006 e la cd bozza Violante della Commissione affari costituzionali della Camera nella XVI legislatura che fa riferimento al Presidente del Consiglio. La stessa scelta è operata dal disegno di legge C 1354 a firma Boschi ed altri.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48">[48]</a> Ciolli, Audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 18 luglio 2024, <a href="http://www.astrid-online.it"><em>www.astrid-online.it</em></a><u>,</u> ritiene che affidare il potere di revoca al Capo dello Stato a fronte di un Presidente del Consiglio elettivo, potrebbe portare a diversi conflitti tra i due organi.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49"><sup>[49]</sup></a> Sulla questione v. Pinelli, <em>Dibattito sul potere del Presidente della Repubblica di condizionamento dei ministri,</em> in <em>Giur. Cost</em>., 2, 2018, 1011-1012.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50">[50]</a> Così nelle audizioni alla Commissione Affari costituzionali del Senato i Prof. Zanon, Cintioli, Fusaro, Curreri, Woelk, Becchi, Bassu ed altri, <em>www.senato.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51">[51]</a> Sulla compatibilità tra potere di revoca del Capo del Governo e sfiducia parlamentare al singolo ministro v. Ridolfi, <em>Le trasformazioni del regime parlamentare: riflessioni su questione di fiducia e sfiducia individuale al singolo ministro</em>, <em>rileggendo i lavori di Mario Galizia</em>, in <em>Nomos, Le attualità nel diritto</em>, 10/2022.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52">[52]</a> Contro questa scelta Spadaro, <em>Dal “parlamentarismo” al “premierato”: le quattro vie percorribili</em>, in <em>Forum cost.,</em> 12 giugno 2024, secondo cui l’eliminazione della controfirma appare comunque una misura ora inutile, ora irragionevole, visto che elimina il controllo del Governo. A favore Fusaro<em>, </em><em>Il silenzio dei costituzionalisti e l’emendamento Pera sulla controfirma</em>, in <em>Astrid</em>, 5/2024, <em>www.astrid-online.it</em>, nonché Ruggeri, <em>Note introduttive ad uno studio dei rapporti tra Costituzione vigente e</em> <em>Costituzione vivente</em>, in <em>dirittifondamentali.it</em>, 19 aprile 2024. Del resto quest’ultimo Autore, che nel complesso ha una posizione fortemente critica nei riguardi del premierato (vedi ad esempio Ruggeri<em>, La riforma Meloni e le sue stranezze</em> <em>al bivio tra evoluzione istituzionale ed involuzione autoritaria</em>, in <em>Consulta online</em>, 20 novembre 2023, <em>www.giurcost.org</em>, si era espresso più volte nei suoi scritti per la soppressione della controfirma ministeriale dagli atti sostanzialmente presidenziali, v. tra gli altri Ruggeri, <em>Controfirma ministeriale e teoria della Costituzione</em>, in <em>Forum </em>cost.,  17 gennaio 2021.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53">[53]</a> Esposito, <em>Controfirma ministeriale</em>, in <em>Enciclopedia del diritto</em>, X, Giuffrè, 1962, 285 ss.; Midiri, <em>La controfirma ministeriale nel sistema dei rapporti tra Presidente della Repubblica e Governo</em>, CEDAM, 1988; Carlassarre, <em>Ministro controfirmante, Governo</em>, in AA.VV., <em>Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli</em>, CEDAM, 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54"><sup>[54]</sup></a> che la Corte Costituzionale ha riconosciuto essere formalmente e sostanzialmente presidenziale (sentenza 200 del 2006); sulla decisione della Corte v. Giupponi, Potere<em> di grazia e controfirma ministeriale: là dove (non) c’è la responsabilità, là c’è il potere</em>, in <em>Forum di Quaderni costituzionali,</em> 20 luglio 2006; Gorlani, Una nuova dimensione costituzionale per il Capo dello Stato?<em> ibidem</em>, 13 settembre 2006.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55">[55]</a> Atti, peraltro, che già precedenti proposte di riforma costituzionale avevano escluso dalla controfirma, v. in particolare i lavori della Commissione D’Alema nella XIII legislatura, https://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/rifcost/docapp/relass4.htm.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56">[56]</a> In particolare l’art. 11 del  T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con DPR 361/1957, l’art. 4 del d.lgs. 533/1993 recante norme per l’elezione del Senato e l’art. 34 della legge 352/1970 sullo svolgimento dei referendum, disposizioni che prevedono che il decreto di indizione del Presidente della Repubblica sia preceduto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57">[57]</a> Il referendum era diretto a modificare la legge elettorale allora vigente, la legge 270 del 2005, abrogandone le disposizioni che prevedevano la possibilità per le liste di collegarsi tra loro nel concorrere all’attribuzione del premio di maggioranza. La Lega, che esprimeva anche il Ministro dell’Interno, era completamente contraria.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58">[58]</a> Fusaro, <em>Il silenzio dei costituzionalisti e l’emendamento Pera sulla controfirma</em>, cit, la definisce “storica”. L’on. Tosato, nel formulare il parere della Commissione dei 75 nei riguardi degli emendamenti diretti a escludere dalla necessità della controfirma taluni atti del Presidente della Repubblica, si esprimeva nel senso che <em>L&#8217;irresponsabilità del Presidente non può patire eccezioni. Noi riteniamo essenziale al tipo di ordinamento che si sta creando con questa Costituzione, che nessun atto del Presidente sia valido se non è controfirmato dal Ministro competente, il quale ne assume la responsabilità. Altrimenti la figura del Capo dello Stato subisce una radicale trasformazione,</em> <em>Atti dell’Assemblea Costituente, Camera dei Deputati, </em>2017. Gli atti sono disponibli in rete sul sito <em>www.nascitacostituzione.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59">[59]</a> Nel testo riformato viene mantenuta inalterata per gli atti sottoposti a controfirma la dizione <em>ministri proponenti (Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti,che ne assumono la responsabilità) </em>malgrado la dottrina dominante si sia espressa nel senso che la formula <em>proponenti</em> debba essere intesa nel senso di <em>competenti, </em>non essendovi sempre una proposta governativa, v. Baldassarre, <em>Il Capo dello</em> <em>Stato</em>,  in Amato-Barbera (a cura di), <em>Manuale di diritto pubblico</em>, II, Il Mulino, 1997. Anche la Corte Costituzionale nella sentenza 200/2006 ha ricordato come l’espressione Ministri proponenti sia <em>equivalente, secondo l’interpretazione successivamente invalsa, a quella di ministri “competenti</em> “(punto 5.2 del considerato in diritto).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60">[60]</a> il potere di nomina peraltro apparteneva sostanzialmente al Governo; il decreto regio di nomina al riguardo era preceduto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri; v. Sul punto Furno<em>, Il tramonto dei senatori a vita nel d.d.l. costituzionale sull’elezione diretta del premier</em>, in <em>Nomos, Le attualità nel diritto</em>, 1/ 2024; Armaroli, <em>I senatori a vita visti</em> <em>da vicino, Da Andreotti a Segre, da Fanfani a Spadolini</em>, <em>La vela</em>, 2023. Come ricordava l’on. Einaudi nella seduta del settembre 1946 all’Assemblea Costituente, vigeva poi consuetudine che i neonominati dessero il loro voto favorevole   al Presidente del Consiglio dal cui favore era dipesa la loro nomina a Senatore, pur se quest&#8217;obbligo morale perché era limitato alla durata in carica del Presidente del Consiglio che aveva proposto al re la nomina, v. <em>www.nascita</em> <em>dellacostituzione.it. </em>Sulle “infornate” di senatori v. Novarese<em>, Bicameralismo e rappresentanza nell’esperienza dell’Italia</em> liberale (1882-1918) attraverso il dibattito sulla stampa coeva. Prime note, in Democrazia e Sistema bicamerale. Teoria <em>politica, profili storici e prospettive</em> <em>costituzionali</em>, atti del convegno (Messina, 12-13 marzo 2015) a cura di Bottaro e Calabrò Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, 2015, disponibile in <a href="http://www.iris.unime.it"><em>www.iris.unime.it</em></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"> La nomina di nuovi senatori poteva avvenire per superare l’ostilità del Senato su un disegno di legge anche se lo stesso Sovrano fosse contrario. Ad esempio, ancor prima dell’unificazione, nel 1954,il Re era ostile all’approvazione della legge sulla soppressione delle corporazioni religiose e Cavour, Presidente del Consiglio in carica, accarezzò l’idea della nomina di un numero di senatori tale da spostare la maggioranza in Senato, anche se poi la accantonò per ragioni che nulla avevano a che vedere con la contrarietà del Sovrano ( furono nominati comunque due senatori di matrice liberale), v. Romeo, <em>Cavour e il suo tempo, 1851-1861</em>, Laterza, 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61">[61]</a>   per l’esattezza la nomina vitalizia avveniva nell’ambito della Camera, in considerazione del fatto che la presenza dei senatori a vita era ritenuta incompatibile con il nuovo assetto del Senato, denominato Senato federale della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62">[62]</a> Nella XII legislatura il Senato aveva espresso la propria fiducia nei confronti della coalizione di centro-destra grazie al voto favorevole di alcuni senatori a vita; analogamente nella XV legislatura la coalizione di centro sinistra aveva ottenuto al Senato un vantaggio di soli due seggi,  rendendo decisivo l’apporto dei senatori a vita , grazie ai quali il Governo aveva potuto ottenere la fiducia; il voto dei senatori a vita era stato determinante anche per l’elezione del Presidente del Senato.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63">[63]</a> Paterniti, <em>Riflessioni critiche sui senatori a vita di nomina presidenziale</em> in <em>Forum dei quaderni costituzionali</em>, 23.11.2006.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64">[64]</a> Vi sono comunque voci contrarie alla soppressione, ad esempio Ciolli, Audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati, 18/7/2024, cit., osserva che si tratta di personalità di particolare rilevanza che partecipano attivamente al consolidamento e al rinnovamento di valori unificanti per la comunità nazionale. Così anche Pertici, Audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 18 luglio 2024, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65">[65]</a> Come disse il Presidente Terracini, nella seduta del 25 /9/1946, in un sistema democratico ogni autorità deve provenire dai cittadini. D’altro. canto ancora nel 1984, in sede di commissione per le riforme istituzionali, il partito comunista presentava una proposta volta a escludere i senatori a vita, pur confermati, dalla partecipazione alle votazioni, sul punto v. Talami, <em>I senatori vitalizi</em>, Giuffrè, 1986.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66">[66]</a> Seduta del 18/9/1947</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67">[67]</a> <em>Atti dell’Assemblea Costituente, Camera dei Deputati, </em>2017<em>, </em>seduta del 24/9/1947, cit<em><u>. </u></em>e<em> www.nascitacostituzione.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68">[68]</a> In questo senso Tondi della Mura, Audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 6/8/2024, cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69">[69]</a> Già Luigi Sturzo era contrario alla nomina presidenziale dei senatori, <em>essendo costoro gli elettori del presidente della</em> <em>repubblica,</em> v. Sturzo, <em>Che farne del Senato ?</em>, 18 ottobre 1951, <em>www.patrimonio.archivio.senato.it</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70">[70]</a>[70] Vedi la discussione su <em>www.associazionedeicostituzionalisti.it</em>, 7/24, in particolare Sorrentino, <em>I rischi del premierato</em>; Schillaci, <em>Tra forma di governo e forma di Stato: aspetti critici del premierato</em>; Calvano, <em>Forma di governo e cittadinanza nel DDL sul Premierato</em>, Bozzacchi, <em>Il popolo e la governabilità</em>, Pinelli, <em>L’elezione del Presidente del Consiglio sarebbe</em> <em>“un’occasione in più” offerta agli elettori?</em> .</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo Belletti <em>Modello &#8220;Westminster&#8221; vs modello &#8220;consensuale&#8221;. Le chiare opzioni del ddl AC 1921</em>, nella stessa discussione osserva “che le critiche più radicali al ddl, secondo le quali l’elezione diretta del vertice dell’esecutivo e il premio di maggioranza sarebbero elementi sintomatici di sistemi non più democratico/pluralisti, evidenziano una nostalgia della Prima Repubblica”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71">[71]</a> V. tra gli altri le audizioni alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati di Pasquino e Zaccaria, il 18/7/24, <em>www.astrid-online.it. </em>Vedi anche Lucarelli<em>, Premierato e riforme costituzionali: il mito della governabilità</em>, in<em> Rivista AIC, </em>4/2023.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72">[72]</a> Fusaro, <em>Premierato a legittimazione diretta e scioglimento delle Camere, </em>cit.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73">[73]</a> Sul punto v. Paris, <em>Brevi note sulla disciplina costituzionale dell’elezione del Presidente della Repubblica, tra storia e riforme,</em> in <a href="http://www.federalismi.it"><em>www.federalismi.it</em></a>, 15 maggio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74">[74]</a> Ad esempio, Piluso, <em>Alcune considerazioni critiche intorno al dibattito sul premierato elettivo. Tra falsi esempi e nuovi</em> <em>squilibri</em>, in <a href="http://www.dirittifondamentali.it"><em>www.dirittifondamentali.it</em></a>, 5 settembre 2024, propone di eliminare la differenziazione tra i primi tre scrutini e quelli successivi, imponendo esclusivamente il quorum dei due terzi dei componenti del parlamento in seduta comune.  Paris, <em>Brevi note sulla disciplina costituzionale dell’elezione del Presidente della Repubblica, tra storia e riforme,</em> cit.<em>, </em>propone l’adozione del meccanismo dell’art. 3 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2 che, per l’elezione dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento in seduta comune, richiede la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea nei primi tre scrutini, e successivamente quella dei tre quinti dei componenti. Tondi della Mura,  Audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati 6 agosto 2024,  propone di innalzare la maggioranza richiesta dopo il sesto scrutinio dal 50% al 55%.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75">[75]</a> Così ad esempio Lanchester, Ronchetti, nelle proprie audizioni alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati del 18 luglio 2024, <em>astrid-online.it</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76">[76]</a> Bauchar, <em>Léon Blum: le pouvoir pour quoi </em><em>faire</em>? <em>Arthaud</em>, 1976</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77">[77]</a> Apparsa nel 1918 e poi, con integrazioni nel 1936, Léon Blum, <em>La réforme gouvernementale</em>, <em>Grasset</em>, 1936</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78">[78]</a> <em>Si cela était vrai, j’en serais fâché pour la République : j’en serais aussi fâché pour moi-même, qui suis de toute ma raison et de tout mon cœur, un républicain. Mais la pratique dont je me fais l’avocat n’est nullement contraire à la doctrine.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79"><em><strong>[79]</strong></em></a><em> Habituons nous à voir en lui ce qu’il est ou ce qu’il devrait être : un monarque-un monarque à qui d’avance les lignes de son action furent tracées, un monarque temporaire et constamment révocable, mais nanti cependant, aussi longtemps que la confiance du Parlement lui prête vie, de la totalité du pouvoir exécutif, rassemblent et incarnant en lui toutes les forces vives de la nation</em>. Parole ricordate anche da La Pergola nel già citato dibattito organizzato dalla Rivista Gli Stati.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80">[80]</a> Duverger, <em>Il regime semipresidenziale francese</em>, cit. Lo ricorda anche Clementi<em>, Il Governo del Primo Ministro: da Londra (via Parigi) a Roma, possibilmente senza passare per Tel Aviv, in Ceccanti-Vassallo (a cura di), Come chiudere la transizione. Cambiamento, apprendimento e</em> <em>adattamento</em> <em>nel sistema politico italiano</em>, Il Mulino, 2004.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>g</em></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrinan/da-duverger-con-un-riferimento-a-leon-blum-al-disegno-di-legge-in-materia-di-elezione-diretta-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-appunti-sulla-riforma-costituzionale-proposta-dal-governo-il/">Da Duverger (con un riferimento a Leon Blum) al disegno di legge in materia di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Appunti sulla riforma costituzionale proposta dal Governo, il cosiddetto Premierato.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulle liste elettorali con sottoscrizioni in numero eccedente rispetto a quello massimo prescritto.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-liste-elettorali-con-sottoscrizioni-in-numero-eccedente-rispetto-a-quello-massimo-prescritto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 15:19:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-liste-elettorali-con-sottoscrizioni-in-numero-eccedente-rispetto-a-quello-massimo-prescritto/">Sulle liste elettorali con sottoscrizioni in numero eccedente rispetto a quello massimo prescritto.</a></p>
<p>Elezioni comunali – Liste – Numero di sottoscrizioni eccedente. È legittima la determinazione, assunta a norma dell’art. 30 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con la quale la Sottocommissione elettorale ha ricusato la lista escludendola dalle elezioni comunali, in quanto, unitamente alla lista di candidati, è stato prodotto un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-liste-elettorali-con-sottoscrizioni-in-numero-eccedente-rispetto-a-quello-massimo-prescritto/">Sulle liste elettorali con sottoscrizioni in numero eccedente rispetto a quello massimo prescritto.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulle-liste-elettorali-con-sottoscrizioni-in-numero-eccedente-rispetto-a-quello-massimo-prescritto/">Sulle liste elettorali con sottoscrizioni in numero eccedente rispetto a quello massimo prescritto.</a></p>
<div style="text-align: justify;">Elezioni comunali – Liste – Numero di sottoscrizioni eccedente.</div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p class="Massima">È legittima la determinazione, assunta a norma dell’art. 30 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con la quale la Sottocommissione elettorale ha ricusato la lista escludendola dalle elezioni comunali, in quanto, unitamente alla lista di candidati, è stato prodotto un numero di sottoscrizioni eccedente rispetto a quello massimo prescritto dall’articolo 3, comma 1, lett. h) della legge 81/1993.</p>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<p class="Massima">L’articolo 3 della legge 81/1993 reca infatti una disciplina completa e autosufficiente, che riconosce ai presentatori la discrezionalità di decidere il numero di firme di elettori da allegare prudenzialmente a sostegno delle candidature, purché all’interno dell’intervallo predefinito.</p>
</div>
<div>
<p class="Massima" style="text-align: justify;">In presenza di una norma di univoca e chiara applicazione, riconoscere alla commissione elettorale ovvero al giudice, in sede di sindacato giurisdizionale, il potere di un autonomo apprezzamento, caso per caso, della rilevanza della violazione delle norme sul numero di sottoscrizioni e, quindi, di stabilire lo scarto in aumento di firme consentito, implicherebbe un’inammissibile integrazione della norma non prevista e, in quanto del tutto priva di criteri applicativi, di indeterminata applicazione. La stessa Corte Costituzionale ha peraltro escluso la possibilità di valutare in concreto se il superamento del numero massimo di sottoscrizioni degli elettori abbia comportato o meno un <i>vulnus </i>ai principi tutelati dalla previsione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Gabbricci &#8211; Est. Garbari</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ex art. 74 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2021, proposto da Ottavio Bettoni e Silvia Maugeri, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Brescia, via A.Diaz, n. 13/c;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di Brescia, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;<br />
IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Breno, Comune di Bienno, <i>non costituiti in giudizio</i>;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">del verbale di deliberazione della IV Sottocommissione Elettorale Circondariale di Breno n. 151 del 4 settembre 2021 di ricusazione della lista “Bienno è anche tuo!!!” presentata per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Bienno del 3-4 ottobre 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e dell’U.T.G. &#8211; Prefettura di Brescia;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 10 settembre 2021 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I ricorrenti Ottavio Bettoni e Silvia Maugeri, rispettivamente candidato alla carica di Sindaco del Comune di Bienno e rappresentante e sottoscrittore della lista di candidati “Bienno è anche tuo!!!”, instano per l’annullamento della deliberazione n. 151 del 4 settembre 2021, con la quale la IV Sottocommissione elettorale circondariale di Breno ha ricusato detta lista, escludendola dalle elezioni comunali indette per il 3 e 4 ottobre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale determinazione è stata assunta a norma dell’art. 30 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 in quanto, unitamente alla lista di candidati, sono state prodotte 98 sottoscrizioni di elettori, un numero eccedente rispetto a quello massimo prescritto dall’articolo 3, comma 1, lett. h) della legge 81/1993, pari a 60.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Gli esponenti formulano due motivi di ricorso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con il primo, rubricato “<i>Violazione di Legge (art. 30, co. 1, lett. a) D.P.R. 570/1960; art. 3 L. 81/1993; Artt. 3, 51 e 97 Cost.). Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione del legittimo affidamento</i>”, essi assumono l’illegittimità dell’avversata esclusione sottolineando che la <i>ratio</i> della previsione di un numero massimo di firme, come chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 83/1992), è quella di non determinare una sorta di pre-competizione tra le liste per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l&#8217;influenza dell&#8217;una o dell&#8217;altra, condizionando il voto e che, nel caso di specie, la norma non risulta quindi violata, atteso che non sono state presentate altre candidature alla carica di Sindaco del comune di Bienno, né altre liste di candidati. L’esclusione dell’unica lista si porrebbe, per contro, in contrasto con la volontà del corpo elettorale e con i principi di strumentalità delle forme e di conservazione degli atti. Soggiungono, ulteriormente, che l’omesso rilievo dell’eccessivo numero di sottoscrizioni da parte del funzionario amministrativo delegato dal Segretario comunale a ricevere le candidature avrebbe ingenerato nei ricorrenti un legittimo affidamento sulla correttezza e conformità a legge della documentazione presentata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la seconda censura, formulata in via espressamente subordinata, i ricorrenti deducono l’illegittimità costituzionale dell’articolo 30, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 570 del 1960 e dell’articolo 3 della legge 81/1993, nella parte in cui non escludono l’applicazione della prescrizione relativa al numero massimo di sottoscrizioni nel caso di presentazione di un’unica lista di candidati al consiglio comunale e della collegata candidatura alla carica di sindaco. In tale ipotesi, sostengono, le nominate previsioni di legge si pongono in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, che garantiscono la massima libertà di accesso all&#8217;elettorato passivo e il buon andamento della pubblica amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si sono costituiti, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la Prefettura di Brescia e il Ministero dell’Interno, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica speciale del 10 settembre 2021 per essere definita con sentenza semplificata a termini dell’articolo 129, comma 6 c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle parti resistenti, stante il tenore letterale dell’articolo 129, comma 3, lett. a) c.p.a., a norma del quale il ricorso avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali è notificato “<i>all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati</i>” sicché, a differenza di quanto previsto per il rito elettorale disciplinato dall’articolo 130 c.p.a., la Prefettura assume qui la veste di parte processuale necessaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel merito il ricorso è infondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) prescrive il numero minimo e massimo delle firme di elettori che vanno presentate a corredo della dichiarazione di presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, graduandole in proporzione al numero di abitanti del comune cui si riferisce l’elezione, sulla base di una suddivisione in scaglioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per i comuni con popolazione tra 2.001 e 5.000 abitanti, tra i quali è compreso il comune di Bienno, le sottoscrizioni devono essere non meno di 30 e non più di 60 (articolo 3, comma 1, lett. h) L. 81/1993).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’articolo 30 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), che disciplina i compiti della Commissione elettorale, prevede che la stessa, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature, quale primo adempimento: “<i>a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono</i>;”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo un consolidato orientamento interpretativo l’esclusione della lista va disposta non solo laddove le sottoscrizioni presentate siano inferiori al numero minimo, ma anche ove le stesse siano superiori al massimo prescritto dalla legge; entrambi i limiti hanno quindi carattere tassativo e, in caso di violazione, automatico effetto escludente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’articolo 3 della legge 81/1993 reca -infatti- una disciplina completa e autosufficiente, che riconosce ai presentatori la discrezionalità di decidere il numero di firme di elettori da allegare prudenzialmente a sostegno delle candidature, purché all’interno dell’intervallo predefinito (Cons. Stato, Sez. III, 16 maggio 2019, n. 3186; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 10 marzo 2010, n. 698).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La presentazione delle candidature è informata del resto al massimo rigore delle forme, con regole chiare e predeterminate, che devono trovare un’applicazione uniforme e prevedibile, essendo preordinate ad assicurare la parità tra i contendenti e a tutelare l&#8217;interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale. A tal fine il legislatore ha disciplinato compiutamente sia la documentazione prescritta sia i poteri della commissione elettorale, individuando le ipotesi in cui la commissione può intervenire invitando i delegati a correggere eventuali manchevolezze e quelle in cui il mancato rispetto della regola dettata comporta automaticamente l’esclusione della lista (Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2019, n. 3027), tra le quali rientra quella oggetto dell’odierno contenzioso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In presenza di una norma di univoca e chiara applicazione, riconoscere alla commissione elettorale ovvero al giudice, in sede di sindacato giurisdizionale, il potere di un autonomo apprezzamento, caso per caso, della rilevanza della violazione delle norme sul numero di sottoscrizioni e, quindi, di stabilire lo scarto in aumento di firme consentito, implicherebbe un’inammissibile integrazione della norma non prevista e, in quanto del tutto priva di criteri applicativi, di indeterminata applicazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 27 aprile 2011, n. 3633; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 29 maggio 2009, n. 3016).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stessa Corte Costituzionale ha escluso la possibilità di valutare in concreto se il superamento del numero massimo di sottoscrizioni degli elettori abbia comportato o meno un <i>vulnus</i> ai principi tutelati dalla previsione. Nel giudizio di legittimità costituzionale delle corrispondenti previsioni in materia di elezioni provinciali (articolo 33, primo comma, lett. a) del D.P.R. 570/1960 e articolo 14, quarto comma della legge 8 marzo 1951, n. 122), ha, infatti, dichiarato la manifesta inammissibilità delle dedotte questioni, affermando che “<i>l&#8217;ipotizzata declaratoria d&#8217;illegittimità della normativa denunciata, nella parte in cui non consente all&#8217;ufficio elettorale di valutare la rilevanza, caso per caso, delle sottoscrizioni in eccesso, richiederebbe la previa determinazione di criteri oggettivi per tale ponderazione, il che rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore</i>” e che “<i>il procedimento elettorale deve comunque avere i requisiti essenziali di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli adempimenti, affinché la consultazione si tenga secondo l&#8217;ordine legale e nei tempi prefissati, a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo, mentre l&#8217;intervento sollecitato dal giudice a quo finirebbe, in mancanza di parametri obiettivi, per determinare incertezza incrementando il contenzioso, stante l&#8217;ampio margine di apprezzamento che verrebbe, in ipotesi, riconosciuto alla commissione elettorale</i>”. (Corte Cost., ord. 29 ottobre 1999, n. 407).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">D’altro canto il significativo numero di firme superiori al massimo prescritto in specie presentate (98 a fronte di un massimo di 60, con uno scarto -quindi- di ben 38 sottoscrizioni) non è in alcun modo ascrivibile ad un ipotetico errore materiale di conteggio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va evidenziato -inoltre- che la specifica ipotesi prefigurata dagli esponenti, secondo cui la prescrizione relativa al numero massimo di sottoscrizioni andrebbe applicata in modo differenziato in ragione del numero di liste presentate, risultando in tesi derogabile nel caso di unica lista/candidato sindaco partecipanti, richiederebbe alla commissione elettorale di posticipare l’esame del numero di sottoscrizioni all’esito della fase di presentazione e ammissione delle candidature, valutandone la cogenza in ragione della presenza di altre liste concorrenti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’auspicata interpretazione, oltre a rendere indeterminata <i>a priori</i> l’obbligatorietà dei requisiti di ammissione, risulta inapplicabile nel sistema elettorale vigente, pena lo stravolgimento dell’intera sequenza procedimentale prevista per tale fase preparatoria, per la quale la legge fissa puntualmente non solo gli adempimenti spettanti alla Commissione elettorale, ma anche l’ordine nel quale gli stessi devono essere espletati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I documenti richiesti ai fini dell’ammissione sono infatti predeterminati dalla legge in modo univoco, a prescindere dal numero delle liste partecipanti alla competizione, e la commissione elettorale ne valuta la sussistenza con riferimento a ciascuna singola lista di candidati, secondo l’ordine di presentazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Conformemente alle regole sostanziali e procedurali che informano il sub-procedimento di ammissione delle liste e delle candidature, le Istruzioni predisposte dal Ministero dell’Interno per le elezioni amministrative sottolineano che a norma di legge le operazioni di esame delle candidature e delle liste di candidati devono essere ultimate entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste e che “<i>la commissione, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all’esame di tutte le candidature e le liste presentate, vorrà considerare l’opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste mano a mano che queste le perverranno</i>”. (Pubblicazione n. 1 &#8211; Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature &#8211; Paragrafo 3.3.) Tale raccomandazione è ribadita puntualmente nella circolare del Prefetto di Brescia prot. n. 0006435 di data 1 settembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il gravame è infondato anche sotto il profilo della dedotta violazione del legittimo affidamento sulla correttezza della documentazione prodotta unitamente alle candidature, ingenerato -secondo i ricorrenti- dalla mancata contestazione dell’eccesso di sottoscrizioni da parte del funzionario amministrativo incaricato del loro ricevimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La verifica della regolarità delle candidature e della prescritta documentazione è infatti demandata per legge alla Commissione elettorale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’articolo 32 del D.P.R. 570/1960 prevede che la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune e che “<i>Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l&#8217;ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le Istruzioni ministeriali precisano, poi, che è “<i>raccomandabile che il segretario comunale non ometta di rilevare quelle irregolarità che gli sia eventualmente dato di conoscere</i>” e che lo stesso deve rimettere entro lo stesso giorno di presentazione le liste alla commissione elettorale circondariale competente, “<i>cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti</i>” (paragrafo 2.3).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’indicazione della possibilità, per il funzionario ricevente, di segnalare ai presentatori le eventuali irregolarità che risultino evidenti all’atto del deposito della documentazione non ne ampia quindi il ruolo e le responsabilità, né sostituisce la fase di verifica della regolarità formale e sostanziale della documentazione, demandata in via esclusiva all’organo competente. (Cons. Stato, Sez. III, 25 maggio 2017, n. 2473).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura è priva di riscontro anche in concreto, atteso che la ricevuta rilasciata dal funzionario delegato e prodotta unitamente al ricorso attesta unicamente la presentazione dei documenti, senza indicarne né il numero né la regolarità, sicché risulta del tutto inidonea ad ingenerare sul punto un legittimo affidamento nei presentatori.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In merito alla seconda doglianza, in disparte i profili di ammissibilità nell’ambito del giudizio ex 129 c.p.a. (Cons.Stato, Sez. III, 9 maggio 2019, n. 3031; Cons.Stato, sez. III, 19 maggio 2016, n. 2067), la questione di legittimità costituzionale ivi dedotta è manifestamente infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo i ricorrenti nel caso di presentazione di un’unica lista la normativa applicata dalla Sottocommissione sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, che garantiscono la massima libertà di accesso all&#8217;elettorato passivo, nonché con il buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall&#8217;articolo 97 della Costituzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La tesi esposta non può essere condivisa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La disciplina contestata, nel prevedere in via generale l’esclusione della lista in caso di firme eccedenti il massimo prescritto, da un lato risponde alla necessità di determinare in modo puntuale, a monte, i requisiti di ammissione delle liste, dall’altro è coerente con le regole che informano la sequenza del sub-procedimento di presentazione e, quindi, di esame e ammissione delle candidature.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La normativa che regola il procedimento di presentazione e ammissione delle candidature non presenta evidenti profili di irrazionalità né di contrasto con le richiamate disposizioni costituzionali, considerato -per contro- che l’<i>iter </i>ivi disciplinato risponde a principi di parità dei concorrenti, nonché di certezza e di celerità nello svolgimento delle operazioni preliminari alla competizione elettorale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va rilevato, infine, che la <i>ratio</i> della previsione di un numero massimo di firme indicata dalla nominata sentenza della Corte Costituzionale n. 83/1992 non può ritenersi pacificamente superata, come dedotto nel gravame, nel caso di un’unica lista di candidati consiglieri e un unico candidato sindaco partecipanti alla competizione elettorale: la mancanza di un limite massimo di sottoscrizioni è infatti in tale ipotesi comunque potenzialmente suscettibile di determinare, in particolare nei piccoli comuni, “<i>delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l&#8217;influenza dell&#8217;una o dell&#8217;altra lista di candidati</i>”, dissuadendo altri potenziali interessati dal presentarsi alla competizione elettorale e conseguentemente determinando un condizionamento del voto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per le esposte ragioni il ricorso deve essere respinto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angelo Gabbricci, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Elena Garbari, Referendario, Estensore</p>
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		<item>
		<title>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e la certezza del diritto nella regione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-ladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato-e-la-certezza-del-diritto-nella-regione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:02 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui &#8212;&#8212;&#8212;- V. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA &#8211; SEZIONE GIURISDIZIONALE &#8211; Decisione 15 febbraio 2005 n. 73 Note</p>
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<p>&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>V. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA &#8211; SEZIONE GIURISDIZIONALE &#8211; <a href="/ga/id/2005/3/6153/g">Decisione 15 febbraio 2005 n. 73</a></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>“Molto rumore per nulla”: la presenza del crocifisso all’interno dei seggi elettorali (in margine di Corte di Appello di Perugia, 10 aprile 2006).</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/molto-rumore-per-nulla-la-presenza-del-crocifisso-allinterno-dei-seggi-elettorali-in-margine-di-corte-di-appello-di-perugia-10-aprile-2006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/molto-rumore-per-nulla-la-presenza-del-crocifisso-allinterno-dei-seggi-elettorali-in-margine-di-corte-di-appello-di-perugia-10-aprile-2006/">&lt;i&gt;&lt;b&gt;“Molto rumore per nulla”: la presenza del crocifisso all’interno dei seggi elettorali (in margine di Corte di Appello di Perugia, 10 aprile 2006).</a></p>
<p>1. In data 9 aprile 2006, il Prefetto di Terni ha inviato una nota al Presidente della Corte di Appello di Perugia (prot. 10993/06/S.E.), in cui rilevava l’opportunità di revocare l’incarico di presidente del seggio elettorale n. 8, nel Comune di Amelia, al sig. Franco Coppoli, per attribuirlo al vice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/molto-rumore-per-nulla-la-presenza-del-crocifisso-allinterno-dei-seggi-elettorali-in-margine-di-corte-di-appello-di-perugia-10-aprile-2006/">&lt;i&gt;&lt;b&gt;“Molto rumore per nulla”: la presenza del crocifisso all’interno dei seggi elettorali (in margine di Corte di Appello di Perugia, 10 aprile 2006).</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p>1. In data 9 aprile 2006, il Prefetto di Terni ha inviato una nota al Presidente della Corte di Appello di Perugia (prot. 10993/06/S.E.), in cui rilevava l’opportunità di revocare l’incarico di presidente del seggio elettorale n. 8, nel Comune di Amelia, al sig. Franco Coppoli, per attribuirlo al vice presidente. La motivazione di tale richiesta risiedeva nel fatto che il sig. Coppoli aveva disposto la rimozione del crocifisso che nel seggio era collocato e si era poi rifiutato di ottemperare alla diffida del sindaco di Amelia di ricollocare il crocifisso stesso laddove era stato tolto, “creando notevole tensione all’interno del seggio”.<br />
Il Presidente della Corte, tuttavia, non ha ritenuto di dar seguito a tale istanza del Prefetto <i>“in quanto non ricorrono, nella fattispecie, le indispensabili condizioni richieste dalla normativa vigente in materia”</i>. In particolare, viene osservato dal giudice che, se a norma dell’articolo 35 del T.U. delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, il Presidente della Corte di Appello è chiamato a nominare i presidenti di seggio tra <i>“quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all’ufficio”</i> , va da sé che per la revoca dell’incarico di presidente di seggio sia necessario che venga a mancare tale idoneità in capo al cittadino già nominato.<br />
<i>“Orbene” </i>si legge nella decisione del Presidente della Corte<i> “non può ritenersi che tale giudizio di idoneità sia venuto meno, per avere il presidente del seggio n. 8 di Forcole di Amelia rimosso il crocifisso appeso alla parete della sua sezione e per avere inoltre omesso di ottemperare alla ordinanza del Sindaco di Amelia”</i>. Tale decisione del Presidente della Corte è da ricondurre, si legge nella pronuncia, principalmente a tre ordini di ragioni. Innanzitutto, non è da attribuire alcun rilievo alla circostanza per cui il seggio si trovava in un’aula scolastica, poiché tale aula va considerata come un<i> “mero spazio fisico, attualmente e per l’occasione, destinato a svolgere una funzione diversa da quella dell’attività didattica propria della scuola”</i>. In secondo luogo, risulta necessario rilevare che spetta al Presidente del seggio la competenza a verificare che nel seggio stesso siano presenti tutti gli elementi obbligatori dell’arredo previsti a norma dell’articolo 42 del T.U. sopra citato e delle disposizioni tecniche emanate dal competente Ministro dell’Interno. A ben vedere, in nessuna di queste disposizioni è prevista la presenza di un crocifisso, di cui il Presidente della Corte non intende certo contestare il valore simbolico (valore questo peraltro recentemente sottolineato dallo stesso Consiglio di Stato, come si vedrà più avanti) ma che non sembra un arredo “opportuno” per un seggio elettorale, poiché tale sede deve essere <i>“uno spazio assolutamente neutrale, privo quindi di simboli che possano, in qualsiasi modo, anche indirettamente e/o involontariamente, creare suggestioni o influenzare l’elettore”</i>.<br />
La terza ed ultima ragione a fondamento della decisione della Corte di Appello di Perugia, ragione dichiarata <i>“addirittura assorbente”</i>, è che <i>“dalla nota prefettizia in esame non è affatto dato di ricavare che la decisione del Presidente del seggio, di rimuovere il crocifisso, abbia inciso negativamente sullo svolgimento delle operazioni elettorali”</i>. La cd. “notevole tensione” che si è creata all’interno del seggio, andrebbe pertanto considerata un <i>“fenomeno fisiologico”</i>, legato alla esposizione dialettica delle rispettive opinioni e non, come è stato sostenuto, un elemento in grado di inficiare una decisione, come quella del Presidente del seggio, perfettamente legittima.</p>
<p>2. La vicenda di Amelia, insieme agli altri ultimi sviluppi della vicenda relativa alla presenza dei crocifissi nei seggi elettorali, ripropone con rinnovata attualità la questione, allo stesso tempo di carattere politico e giuridico, della effettiva consistenza del principio di laicità dello Stato, con particolare attenzione alla presenza di simboli religiosi nei luoghi pubblici. <br />
Ora, per evitare le derive estremistiche che hanno caratterizzato alcuni contributi al dibattito in argomento e che sono del tutto estranee al ragionamento di carattere giuridico che qui si intende seguire, appare opportuno scindere il problema in due diversi aspetti in cui esso si manifesta. <br />
Da una parte, infatti, si colloca la questione relativa alle manifestazioni di orientamento religioso da parte dei singoli cittadini negli spazi a vario titolo gestiti dalla Pubblica Amministrazione ed all’atteggiamento che il soggetto pubblico è chiamato ad assumere nei confronti di tali manifestazioni. Dall’altra parte, invece, si colloca il problema di tutt’altra specie, relativo alla possibilità che la stessa Amministrazione gestisca gli spazi ad essa affidati, assumendo un atteggiamento di favore nei confronti di un particolare orientamento religioso o filosofico (per un’analisi più approfondita di tale distinzione si veda CAVINO M., <i>La soluzione belga al problema della esposizione di simboli religiosi</i>, disponibile su<i> <u>www.olir.it</u></i>, ottobre 2005)<br />
In altri termini, al primo aspetto sembrano necessariamente da ricondurre le vicende che hanno infiammato il dibattito giuridico e politico in Francia, così come in Turchia e Germania, ovvero quelle relative alla possibilità per privati cittadini di indossare simboli ed altri riferimenti di carattere religioso; il tema che qui si intende affrontare sembra invece riguardare più da vicino la seconda categoria di problemi, poiché la presenza di un chiaro simbolo religioso, come il crocifisso, in luoghi pubblici quali le aule scolastiche ed i seggi elettorali non attiene, a ben vedere, alla libertà per i singoli di manifestare il proprio credo ma piuttosto al ruolo rivestito dalla Pubblica Amministrazione e, più in generale, dallo Stato, nel rapporto tra la comunità ed i singoli cittadini, da una parte, e la religione dall’altra.<br />
Appare evidente, a questo punto, come la questione della presenza di simboli religiosi in luoghi deputati allo svolgimento di attività quali l’insegnamento, l’amministrazione della giustizia (benché, da ultimo, si debba riscontrare una certa riluttanza della Corte costituzionale a pronunciarsi sulla presenza dei crocifissi nelle aule delle scuole e dei tribunali, cfr. in particolare le ordinanze n. 389 del 2004 e n. 127 del 2006) e, appunto, l’espressione del voto, assuma un notevole rilievo costituzionale in relazione a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 8 e 19 della Costituzione, i quali affermano il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, l’uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione e il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e che, quindi, rappresentano i capisaldi della caratterizzazione laica dello Stato italiano (così CATALANO e LARICCIA, in CARDIA C., <i>Principi di diritto ecclesiastico</i>, 2002, Giappichelli, Torino, 109). <br />
Ad ogni modo il problema in argomento sembra interessare in modo ancor più penetrante la previsione contenuta nell’articolo 97 della Costituzione. A ben vedere, la Pubblica Amministrazione non è chiamata, in forza di tale ultima disposizione, al semplice rispetto delle diverse componenti che costituiscono il sentire collettivo della comunità; l’imparzialità dell’Amministrazione richiede necessariamente che essa sia <i>estranea</i> ad ogni preferenza nei confronti di un orientamento religioso specifico e, ad opinione di chi scrive, non esiste alcuna possibilità che essa sia estranea in tal senso, se essa non evita ogni manifestazione suscettibile di richiamare scelte e convinzioni personali che non hanno alcuna connessione con l’attività amministrativa di cui di volta in volta si tratta. In altri termini, è possibile ritenere che, non essendo la scelta politica relativa all’elezione dei rappresentati dei cittadini direttamente connessa alle personali convinzioni religiose dei cittadini stessi, la presenza nei seggi di qualunque simbolo di natura religiosa appare, prima ancora che offensiva, del tutto fuori luogo.  <br />
Si può cioè sostenere, come è stato da altri più attentamente sottolineato (per una completa ricostruzione, si veda CARDIA C., <i>Principi di diritto ecclesiastico</i>, 2002, Giappichelli, Torino, 107 ss.), che l’effettivo e compiuto raggiungimento della laicità dello Stato non sia da ricercare nella cd. libertà <i>nella</i> religione, di tradizione nordamericana, per cui ognuno è libero di seguire le proprie personali convinzioni filosofico-religiose, anche quando si trovi nella dimensione pubblica, ma piuttosto nella libertà <i>dalla</i> religione, di tradizione francese, per cui l’ambito pubblico della amministrazione e quello privato della religione vengono tenuti rigorosamente e nettamente distinti. <br />
Ora, per delimitare l’ambito della presente indagine, appare opportuno sottolineare come siano variegate ed eterogenee le manifestazioni del problema della presenza di simboli religiosi nei luoghi gestiti dalla Pubblica Amministrazione. In particolare, per ciò che qui interessa, sembra utile apprezzare la differenza che intercorre tra l’ipotesi della presenza di un crocifisso in un’aula scolastica e quella della presenza dello stesso simbolo in un seggio elettorale, differenza peraltro attentamente sottolineata dal Presidente della Corte di Appello di Perugia.<br />
Appare evidente, infatti, come profondamente diverse siano le attività che vengono rispettivamente svolte nelle due sedi, per quanto si tratti spesso del medesimo luogo dal punto di vista materiale. Mentre, infatti, gli edifici scolastici sono deputati all’educazione dei giovani, alla trasmissione di valori e di idee, i seggi elettorali sono destinati <i>esclusivamente</i> all’espressione del voto, espressione che per previsione della Costituzione (ci si riferisce alla disposizione dell’articolo 48: <i>“Il voto è personale ed eguale, libero e segreto”</i>) e della legge (ci si riferisce, ad es., a quanto previsto dall’ articolo 14 del d.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957, che proibisce l’inserimento di simboli religiosi nei contrassegni dei partiti) deve svolgersi in un clima di chiara e decisa neutralità. Con ciò non si intende affatto sostenere che la presenza di simboli religiosi nelle aule di scuola sia da considerarsi costituzionalmente legittima (anzi, ad opinione di chi scrive, è proprio nelle aule scolastiche che tali simboli rischiano di esercitare la loro maggiore forza discriminatoria e “confessionalista”). Al contrario, si vuole sostenere che le decisioni giurisprudenziali, le previsioni normative e le esternazioni di carattere politico, che sono proliferate negli ultimi anni a margine della discussione relativa alla presenza di simboli religiosi nelle aule scolastiche, possono essere trasposte solo parzialmente nel presente discorso relativo ai seggi elettorali, e solo a patto che si tenga conto della diversa qualificazione non solo politica ma anche e soprattutto <i>legale</i> e <i>costituzionale</i> delle due sedi. <br />
Appare tuttavia interessante utilizzare proprio la copiosa produzione dottrinale e giurisprudenziale relativa alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche come valido punto di partenza per il nostro ragionamento. In particolare, sembra utile fare riferimento a quanto affermato in sede consultiva dal Consiglio di Stato (Parere del 27 aprile 1988, n. 63), secondo il quale al crocifisso andrebbe attribuita una sorta di universalità simbolica, poiché esso <i>“rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa”</i>. Tuttavia, questo assunto del Consiglio di Stato prestava il fianco a critiche piuttosto agevoli, prima fra tutte quella rinvenibile nella pronuncia del <i>Bundesverfassungsgericht </i>(il Tribunale Costituzionale Federale Tedesco)<i> </i>del 16 maggio 1995, con la quale veniva affermato che <i>“sarebbe una violazione dell’autonomia confessionale dei cristiani ed una sorta di profanazione della croce non considerare questo simbolo come segno di culto in collegamento con uno specifico credo”</i>. Dello stesso avviso, anche se alla luce di argomentazioni diverse, sembra essere la Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che non è da considerarsi fondata la <i>“giustificazione collegata al valore simbolico di un’intera civiltà o della coscienza etica collettiva”</i>, poiché sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, nonchè <i>“priva di fondamento positivo e divenuta insostenibile alla luce della recente giurisprudenza costituzionale”</i> (Cass. Pen., Sez. IV, 1° marzo 2000, n. 439). <br />
Con la recentissima decisione n. 556/2006 della VI Sezione, pubblicata il 13 febbraio u.s., il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sulla materia della presenza dei crocifissi nelle aule di scuola. Nel confermare la sentenza n. 1110/2005 del TAR Veneto, infatti, il Consiglio afferma che <i>“la decisione delle autorità scolastiche, in esecuzione di norme regolamentari, di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche, non appare pertanto censurabile con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano”</i>,<i> </i>poiché il crocifisso stesso <i>“è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana”</i>.<br />
Il Consiglio di Stato, pertanto, mantiene tuttora il medesimo assunto del valore universale del crocifisso che è stato già in precedenza criticato. Tuttavia, non interessa in questa sede insistere sulla effettiva portata e consistenza di questo assunto poiché, come è stato osservato, ci si muove in una materia particolarmente delicata, soprattutto per un Paese come l’Italia, dove maggiormente si fa sentire l’esigenza di un sapiente bilanciamento tra <i>“due valori difficilmente conciliabili: da un lato, i principi della tradizione non solo giuridica ma anche culturale, sociale e religiosa del nostro Paese; dall’altro, la libertà religiosa e di coscienza dei residenti in Italia (spesso anche italiani) che provengono da tradizioni e religioni diverse”</i> (così, CELOTTO A., <i>L’asserita abrogazione delle norme sull’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: un istituto sbagliato per una decisione giusta?</i>, in <i>Guida al diritto</i>, 2003, n. 44, 5). <br />
Tanto più che sembra possibile ritenere che l’evidente contrasto tra il <i>“debole fondamento giuridico alla base dell’obbligo di esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche”</i> (ci si intende riferire all’articolo 118 del r.d. n. 965 del 1924, recante disposizioni sull’ordinamento interno degli istituti di istruzione media, e all’allegato C del r.d. n. 1297 del 1928, recante <i>“Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare”</i>), da una parte, ed una attenzione socialmente e politicamente molto viva nei confronti del problema, dall’altra, vada risolta con una chiara presa di posizione del nostro legislatore, chiamato sempre più urgentemente alla creazione di una disciplina moderna della materia. Tale necessità è resa peraltro ancora più evidente dalla condizione di incertezza in cui tuttora si trova la giurisprudenza, tanto superiore quanto ordinaria, circa la attuale qualificazione, in termini di applicabilità o di validità, delle fonti regolamentari che prevedevano la presenza di crocifissi nelle aule degli istituti scolastici (cfr.: Cons. Stato, sez. II, par. 27 aprile 1988, n. 63/1988 e Avv. Stato di Bologna, parere 16 luglio 2002, su <u><i>www.lexitalia.it</i></u>; in senso contrario, Trib. Aquila, ordinanza del 22 ottobre 2003;  per una ricostruzione completa di tali orientamenti giurisprudenziali, CELOTTO A., <i>op. cit.</i>, 5).</p>
<p>3. Per quanto riguarda, però, il problema in esame, ovvero quello relativo alla presenza del crocifisso all’interno dei seggi elettorali, la Corte di Cassazione ha evidenziato un’importante aspetto, che qui si ritiene opportuno sottolineare (Cass. Pen., Sez. IV, 1° marzo 2000, n. 439, in <i>Giur. Cost</i>., 2000, 1121 ss.). Chiamata a decidere del caso di uno scrutatore che si era rifiutato di prestare servizio, nonostante fosse stato già nominato, poiché nei luoghi in cui si svolgevano le operazioni di voto era presente un crocifisso, la Corte notava che “<i>Costituisce, pertanto, giustificato motivo di rifiuto dell’ufficio di presidente, scrutatore o segretario &#8211; ove non sia stato l’agente a domandare di essere ad esso designato &#8211; la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l’adempimento dell’incarico a causa dell’organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose. Il fatto, pertanto, non costituisce reato e la sentenza va annullata senza rinvio”. <br />
</i>Ora, se da una parte appare evidente come la Corte non abbia inteso affermare nettamente l’illegittimità della presenza di crocifissi nei luoghi di svolgimento di operazioni del voto (e appare chiaro come ciò non le sarebbe stato possibile né dal punto di vista legale né da quello delle sue stesse competenze), appare tuttavia evidente anche come sia eloquente la connessione sottolineata dalla Cassazione, tra la presenza di simboli religiosi in tali luoghi e la possibilità di compromettere il principio di laicità dello Stato, principio più volte affermato dalla Corte costituzionale (che lo ha dichiarato “principio supremo dell’ordinamento costituzionale” nella sent. n. 203 del 1989 e che ne ha poi delineato il preciso contenuto positivo in numerose pronunce, tra le quali in particolare meritano di essere ricordate le sentenze n. 329 del 1997, n. 508 del 2000 e n. 327 del 2002, che hanno sancito l’incostituzionalità della previsione di sanzioni penali più gravi per i reati contro la religione di stato). <br />
Tale riferimento della Cassazione al principio della laicità dello Stato risulta tanto più evidente se si considera che la Corte ha tenuto a precisare che non rileva, ai fini dell’accertamento di responsabilità del singolo scrutatore “obiettore”, la circostanza che il crocifisso si trovasse o meno nell’aula in cui egli sarebbe stato chiamato a prestare servizio. Se, cioè, viene riconosciuto al singolo il diritto di rifiutarsi di prestare servizio poiché in <i>“locali destinati a seggi elettorali”</i> in generale sono presenti dei simboli religiosi, ciò significa che nell’ipotesi di seggi elettorali ci si trova al di fuori del tradizionale bilanciamento di interessi e di sensibilità che caratterizza (o dovrebbe caratterizzare) la materia dei simboli religiosi nelle strutture pubbliche in generale. <br />
Come la stessa Corte ha avuto modo di sottolineare, infatti, l’imparzialità della funzione di pubblico ufficiale è <i>“strettamente correlata alla neutralità dei luoghi deputati alla formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali, che non sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del contenuto di fede, che ogni immagine religiosa simboleggia”</i>. <br />
Ad avviso di chi scrive, la limpida enunciazione che la Corte di Cassazione fa della particolare qualificazione che caratterizza i seggi elettorali, rispetto ad altri luoghi a vario titolo gestiti dalla Pubblica Amministrazione, avrebbe potuto agevolmente evitare le polemiche che invece sono puntualmente sorte in occasione delle ultime elezioni. D’altra parte, mentre porzioni della opinione pubblica e delle formazioni politiche si sono violentemente schierate sul tema, spesso confondendo la questione in esame con quella delle aule scolastiche, la giurisprudenza più attenta, di cui la pronuncia della Corte di Appello di Perugia rappresenta un valido esempio, ha invece sapientemente apprezzato la distinzione e ha applicato un principio di diritto che sembra oramai destinato a consolidarsi.<br />
Alla luce di quanto osservato, pertanto, risulta possibile ritenere che le discussioni sorte e proliferate in margine del problema della presenza del crocifisso all’interno dei seggi elettorali si risolva in quell’intreccio di inutili polemiche e chiassose discussioni che il genio di Shakespeare definì <i>Much ado about nothing</i>, ovvero <i>Molto rumore per nulla</i>…<i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Una ‘idea di proposta’ per coniugare democraticità e governabilità delle istituzioni nella scelta del sistema elettorale(*)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:02 +0000</pubDate>
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<p>Questo breve intervento – che, devo precisare subito, non è il frutto di uno studio meditato, scaturendo bensì da alcune semplici impressioni, o, se si vuole, da una suggestione – si articola in tre punti: una breve, essenziale, quanto indispensabile, premessa; una sintetica riflessione; ed una proposta appena abbozzata, tanto</p>
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<p>Questo breve intervento – che, devo precisare subito, non è il frutto di uno studio meditato, scaturendo bensì da alcune semplici impressioni, o, se si vuole, da una suggestione – si articola in tre punti: una breve, essenziale, quanto indispensabile, premessa; una sintetica riflessione; ed una proposta appena abbozzata, tanto che è più corretto qualificarla come una ‘idea di proposta’.<br />
1. <i>Breve premessa</i>. Dobbiamo prendere atto, con onestà intellettuale, che, con la riforma del sistema elettorale, dal proporzionale al maggioritario, è mutato l’intero impianto costituzionale. Non abbiamo più una Costituzione ‘rigida’, o ‘semi-rigida’, bensì una Costituzione ‘elastica’.<br />
Ed infatti, quand’anche andassero a buon esito tutti gli sforzi volti a favorire l’avvento di una cultura – come si usa dire – <i>bipartizan</i> (il che, francamente, a giudicare dai fatti, non sembra il destino certo del quadro politico italiano), ciò non riuscirebbe di per sé a modificare l’assunto, fintanto che al cambiamento culturale non facessero seguito una consistente trasformazione della Carta e l’adozione di una nuova legge elettorale coerente con essa.<br />
È sotto gli occhi di tutti che il meccanismo di revisione della Costituzione (che dà il segno, l’impronta, all’intero impianto costituzionale) di cui all’art. 138 – il quale fu pensato, e costruito, per un ordinamento indiscutibilmente basato su una logica di rappresentatività proporzionale (benché la legge elettorale non venne ritenuta meritevole di costituzionalizzazione) – ha perduto il significato di garanzia della sua ‘rigidità’, giacché con il maggioritario è assai facile, per la maggioranza investita per il mandato in corso, capovolgere il disegno di riforma costituzionale approvato da quella in carica nella precedente legislatura.<br />
E nella riflessione giuridico-istituzionale non conta, o conta assai poco, che si maturi una cultura <i>bipartizan</i>, giacché in questo contesto non importa quanto sia probabile che, per effetto della più o meno marcata ‘illuminazione’ delle parti politiche in un dato momento storico, le riforme costituzionali vengano fatte ‘insieme’. Quel che rileva, invece, è se sia <i>giuridicamente</i> possibile che accada l’opposto.<br />
In altre parole, per la riflessione giuridica conta poco o niente che in Parlamento siano sedute formazioni politiche capaci di dialogare responsabilmente sull’assetto dei reciproci poteri di maggioranza e opposizione nel quadro costituzionale. Quel che conta è ragionare sulle possibilità riconosciute dal diritto positivo vigente che una modifica delle ccdd. ‘regole del gioco’ venga effettivamente realizzata (come è di recente accaduto) senza il consenso generale.<br />
La stessa logica del referendum confermativo previsto dal co. 2 dell’art. 138 Cost. è stata stravolta, dal momento che l’istituto viene sempre più diffusamente interpretato in modo contrario alla norma – la quale lo disciplina quale strumento a garanzia delle minoranze (e, si badi bene, di minoranze assai più ‘esigue’ di quelle attuali, stante il meccanismo elettorale proporzionale) – da una parte consistente delle forze politiche e dei media, che gli attribuiscono il significato di consultazione popolare richiesta dalla maggioranza per veder confermato in via plebiscitaria il proprio operato.<br />
2. <i>Una sintetica riflessione</i>. La mia opinione è che, in un Paese come l’Italia, il sistema maggioritario sia un inganno (si ricordi che nel 1953 il tentativo di reintrodurlo venne qualificato come «legge truffa»!), perché con esso non si ottiene una vera, corretta, proiezione nelle istituzioni della volontà popolare.<br />
Per un Paese che ha un assetto antropologico-culturale e politico come quello italiano – un assetto che non è riconducibile, se non artificiosamente, alla semplificazione destra/sinistra – il sistema elettorale più idoneo resta quello proporzionale.<br />
Naturalmente occorrono adeguati accorgimenti, che siano in grado di coniugare la rappresentatività democratica con la governabilità.<br />
Ritengo che sia sbagliato, perciò, quel che affermò, nell’autunno del 2005, l’allora leader dell’opposizione Romano Prodi, quando la CdL, con scelta improvvida, decise di cambiare unilateralmente la legge elettorale, e cioè che «il sistema elettorale non serve a fotografare il paese, bensì a renderlo governabile». Se questo è l’unico obiettivo, il miglior sistema istituzionale è la dittatura. La democrazia, invece, postula la ricerca del consenso dei più sulle scelte di governo, e dunque richiede mediazioni per la convivenza più giusta, e quindi necessita di tempo, anche nell’epoca della massimizzazione dell’efficienza.<br />
D’altra parte, non si può cambiare la legge elettorale a colpi di maggioranza. Tuttavia, in democrazia le leggi le fanno i Parlamenti democraticamente eletti, e nel loro ambito la maggioranza dei parlamentari.<br />
Proprio la vicenda dell’ultima riforma della legge elettorale mostra tutti i limiti del sistema maggioritario. Se il Parlamento in carica fosse stato eletto con sistema proporzionale, sarebbe stato molto più difficile cambiare la legge elettorale con tanta disinvoltura, senza il consenso della – e nemmeno il confronto con la – opposizione.<br />
In realtà, in un Paese come il nostro, se il Parlamento è eletto col sistema maggioritario, la volontà della maggioranza parlamentare (non è necessariamente, anzi) sovente non è corrispondente alla volontà della maggioranza dei cittadini.<br />
Quanto al cambiamento della legge elettorale a pochi mesi dalla consultazione, non condivido uno degli argomenti utilizzati dalla sinistra per contrastare la riforma. Credo anzi che sia proprio tecnicamente sbagliato. Se si cambia nel primo anno di legislatura, l’organo investito dal voto popolare difetta a quel punto di legittimazione politica, dovendosi più correttamente andare a nuove elezioni. Farlo, quindi, alla fine della legislatura mi pare più corrispondente alla fisiologia dell’ordinamento democratico.<br />
Piuttosto, la questione vera è un’altra: un tale cambiamento deve passare attraverso un attento processo politico di ‘digestione’ del tema. Questo non è accaduto: la decisione è stata presa rapidamente, senza confronto, per un puro interesse di parte della CdL.<br />
Le mie perplessità sul fatto che il maggioritario sia il sistema elettorale adatto, idoneo, per l’Italia possono efficacemente rappresentarsi con una esemplificazione. Si prenda un qualsiasi collegio del nostro Paese: con il proporzionale si proietta nelle istituzioni un numero di rappresentanti corrispondente al numero dei consensi in esso ottenuti da ciascuna delle diverse liste in competizione (normalmente non meno di 5). Col maggioritario, invece, in quello stesso collegio vince uno solo (ed è frequente che vinca con una percentuale di consensi intorno anche solo al 25%): tutto il resto della popolazione del collegio non trova rappresentanza.<br />
Questa macroscopica incongruenza quasi si azzera in quei Paesi dove gli indirizzi politico-culturali presenti sono essenzialmente due, per il che la effettività di proiezione nelle istituzioni del popolo è, nella sostanza, comunque garantita. Da noi, invece, l’incongruenza si manifesta in pieno.<br />
3. <i>Un’idea di proposta</i>. Al fine di provare a porre seriamente rimedio ad una così lacunosa situazione, credo che l’unica strada possibile (anche se – ne ho piena consapevolezza – non facilmente praticabile) sia quella di puntare ad una (realistica, sia chiaro) separazione di funzioni fra Parlamento e Governo, entrambi legittimati da una diretta investitura del popolo: il primo in maniera proporzionale, ed il secondo con meccanismi di tipo maggioritario.<br />
Da tempo penso che occorrerebbe fare uno sforzo per riuscire a separare la <i>funzione legislativa</i> dalla <i>funzione di governo</i>. Ove si riuscisse a far questo, Parlamento e Governo ben potrebbero essere entrambi eletti direttamente, in due successivi turni. Il Parlamento, nel primo, su base proporzionale con sbarramento (ad esempio) al 5%, <i>con il compito di fare le leggi</i>. Il Governo, al secondo turno, con coalizioni dichiarate ed eventuale premio di maggioranza, <i>per governare</i>.<br />
Se, infatti, è del tutto indiscutibile la esigenza di <i>governabilità</i>, cui la investitura dell’Esecutivo tramite il maggioritario risponde bene, e comunque sicuramente meglio di quella tramite il proporzionale. Non lo è da meno la esigenza di <i>democraticità</i> (o di <i>rappresentatività</i>) del sistema, che è soddisfatta assai più da una investitura del Parlamento tramite il meccanismo elettorale proporzionale.<br />
Senza contare i costi. Pensiamo alle vicende, fra gli altri, di alcuni settori nevralgici quali, ad esempio, l’istruzione e la sanità. Quanto costano (e chi paga) le riforme di riforme che, appena avviate, vengono dopo pochi anni letteralmente stravolte?<br />
Insomma, bisogna tornare a far fare al Parlamento regole valevoli per (ed accettabili da) tutti, e non condivise solo da una parte. Mentre il Governo deve realizzare le politiche pubbliche – principalmente quella economica –, potendo fare regole solo in maniera limitata e strettamente funzionale all’attività del governare.<br />
Non è più tollerabile quel che ormai abitualmente accade da quando è entrato in vigore il maggioritario: che la vittoria dell’uno o dell’altro polo – artificialmente costruiti dal sistema elettorale, il quale forza, pressa, costringe dentro l’uno o l’altro i diversi orientamenti politico-culturali presenti in Italia naturalmente (almeno 5) – comporti sistematicamente il cambiamento delle regole in tutte le materie fondamentali, comprese quelle di rilievo costituzionale (giustizia, sistema radiotelevisivo, scuola, università, cultura, e così via).<br />
Così come è oggi il sistema assicura, sì, una governabilità di legislatura, ma il quadro istituzionale è divenuto ontologicamente instabile. Quasi nessuno dice che abbiamo conseguito la <i>stabilità di Governo</i> pagando un prezzo altissimo: la <i>instabilità del sistema</i>. Il contrario di quel che è accaduto nei quarant’anni di egemonia democristiana (e, a scanso di facili equivoci, chiarisco: non ho mai votato per la DC!): un Governo all’anno ed un sistema stabile (anzi, secondo molti, perfino immobile!). Alcuni scienziati della politica americani che studiavano il nostro ordinamento lo scrivevano già più di venti anni fa.<br />
Dunque: separazione di funzioni fra Parlamento e Governo – scollegati l’uno dall’altro, con il superamento della necessaria fiducia del primo al secondo – ed entrambi direttamente legittimati dal popolo. Ma l’uno, votato per fare le regole valevoli per tutti, composto in modo da riflettere proporzionalmente la variegata pluralità degli orientamenti politico-culturali presenti nel Paese – naturalmente quelli principali, selezionati in base ad un minimo consenso ricevuto (il 5%?) –, e dunque assai meno volubile, e perciò immune dal rischio di mutamenti effimeri. E l’altro, votato per guidare le politiche pubbliche (per loro natura abbisognevoli di una guida ad un tempo sicura e capace di rapidità nelle scelte), composto in modo da riflettere, in senso maggioritario, lo schieramento politico ‘premiato’ perché, <i>pro tempore</i>, gode del maggior consenso elettorale.<br />
La legge (ma prima, e a maggior ragione, naturalmente, la Costituzione) non può sortire a scelte di una maggioranza determinata in base ad una investitura elettorale maggioritaria. Le politiche governative, viceversa, non solo possono, ma debbono essere il frutto di una volontà nitida, anche se contrastata, che non può esser messa in discussione per il periodo della investitura.<br />
Un conto è dettare le regole per la vita della comunità, altro è decidere e provvedere, giorno per giorno, sul come rendere migliore la sua vita.<br />
Naturalmente, quanto ho appena semplicemente (e forse anche meno che) abbozzato, per sua natura, non può esser inteso altrimenti che come un semplice stimolo per la riflessione ulteriore. Tantissimi sono, infatti, i problemi che andrebbero affrontati e risolti, anche solo in sede teorica, prima di poter procedere nell’avanzare una vera e propria proposta.<br />
Al di là del difficile cammino che una qualsiasi idea deve fare, successivamente, sul piano pratico – cammino che tutti sappiamo quanto sia irto di ostacoli –, dunque, la idea merita di essere previamente approfondita sul piano teorico, studiata nei suoi diversi possibili risvolti, enucleando accuratamente tutti i problemi connessi e conseguenti, affinché possa poi divenire oggetto di una proposta degna di questo nome.<br />
Mi limito a mettere in luce uno solo fra i tanti problemi teorici (prima ancora che pratici) più rilevanti che bisognerebbe risolvere: quello della potestà normativa che dovrebbe/potrebbe residuare al Governo.<br />
Certo, non mi è ignota (né ho intenzione di nascondere a me stesso) la enorme difficoltà di procedere ad una divisione per materie (basti pensare a quel che, da sempre, accade fra Stato e Regioni, oppure fra Regioni ed enti locali). Ciò nondimeno, resta evidente la necessità, affinché il tasso di democraticità del sistema non venga dimidiato, di distinguere le funzioni (far le regole, e soprattutto le regole del gioco, da un canto, e governare, amministrare, dall’altro), e mantenere separati i soggetti deputati a svolgerle.<br />
Del resto, una siffatta, pur elevatissima, difficoltà non può inibire l’idea, né frenarne la manifestazione: constatare, prendere atto della difficoltà, insomma, non cancella, e nemmeno riduce, la gravità del problema che l’idea vuole provare ad affrontare. Né può rappresentare un alibi per legittimare la inazione.<br />
Se, in definitiva, è importante non minimizzare gli ostacoli che si frappongono alla sua soluzione, lo è altrettanto non mentirsi sulla esistenza del problema.<br />
Le regole vanno fatte con il contributo di tutti, e con la volontà del maggior numero dei cittadini. Per farle, perciò, la rappresentatività deve essere di tipo proporzionale: la lentezza del processo decisionale, quando si tratti di decidere le regole, non è in sé un male, e comunque lo è in misura minore di un costante, frenetico mutamento.<br />
Viceversa, governare, amministrare (nel rispetto delle regole stabilite da un soggetto largamente rappresentativo), può esser fatto – e nella società complessa contemporanea è bene che sia fatto – da un soggetto investito direttamente, eletto con sistema maggioritario, che sia, perciò, messo in condizioni di farlo, per un tempo congruo, con una capacità decisionale non ridotta, né rallentata, da defatiganti trattative per il consenso su tutto. In questo caso la lentezza del processo decisionale costituisce un grave <i>handicap</i>, non facilmente tollerabile, e anzi insopportabile per un paese moderno. Il consenso va ottenuto alla scadenza del mandato precedente e per la intera durata di quello successivo.<br />
Se si è d’accordo su questo, si tratta di prefigurare un modello idoneo per discriminare chiaramente – il più chiaramente possibile – fra gli oggetti, gli ambiti materiali, che vanno regolati da un Parlamento eletto in modo proporzionale, e gli oggetti che vanno affidati alla gestione del Governo investito con meccanismo maggioritario. Questi ultimi potranno (e dovranno) pure, per una parte, consistere nel far regole, ma non quelle fondamentali.<br />
Sulle regole fondamentali (posto, evidentemente, che ci si accordi su quali lo siano, o meglio, almeno, sulla parte di regole che merita una tale qualificazione), non solo è giusto, ma è addirittura rispondente ad efficienza (perché economicamente più vantaggioso) che convenga la maggioranza (almeno) tendenzialmente, approssimativamente, più <i>vera</i> dei cittadini.<br />
Costruire un siffatto modello, però, significa formulare una proposta. Quella che ho esposto così sommariamente è solo una idea per costruire una proposta. Spero proprio che l’idea non spiaccia del tutto, affinché si possa lavorare per costruire la proposta.</p>
<p>__________________________________<br />
 *) Intervento all’incontro di studi su “Sistemi elettorali ed esercizio delle libertà politiche”, tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli il 30/3/2006, i cui Atti sono in corso di pubblicazione.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/una-idea-di-proposta-per-coniugare-democraticita-e-governabilita-delle-istituzioni-nella-scelta-del-sistema-elettorale/">Una ‘idea di proposta’ per coniugare democraticità e governabilità delle istituzioni nella scelta del sistema elettorale(*)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Legge elettorale. Quali sono le principali novità e come funziona</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/legge-elettorale-quali-sono-le-principali-novita-e-come-funziona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/legge-elettorale-quali-sono-le-principali-novita-e-come-funziona/">Legge elettorale. Quali sono le principali novità e come funziona</a></p>
<p>1. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 (supplemento ordinario n. 213), la riforma del sistema elettorale in senso proporzionale, ovverosia la legge 21 dicembre 2005, n. 270 &#8220;Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica &#8220;, è entrata</p>
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<p>1. Con la pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 303 del 30 dicembre 2005 (supplemento ordinario n. 213), la riforma del sistema elettorale in senso proporzionale, ovverosia la legge 21 dicembre 2005, n. 270 &#8220;Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica &#8220;, è entrata definitivamente in vigore, dando conclusione così all’iter bicamerale di un disegno di legge (ddl n. 3633) che era stato approvato in via definitiva dall’Assemblea del Senato (160 voti favorevoli, 119 contrari e 6 astenuti) il 14 dicembre 2005. <br />
Vediamo le principali novità e come funziona.</p>
<p>2. In via generale, e di premessa, questo testo introduce – cambiando radicalmente rispetto alle attuali leggi elettorali per le elezioni politiche &#8211; un sistema elettorale in senso proporzionale con soglie di sbarramento (tre per la Camera; tre per il Senato) e premio di maggioranza.<br />
Più specificatamente, per la Camera dei deputati, questa legge elettorale prevede una rappresentanza proporzionale in ambito nazionale, mentre per il Senato della Repubblica viene rispettato il principio, sancito all&#8217;articolo 57 della Costituzione, della sua formazione su base regionale. <br />
Spariscono i collegi elettorali uninominali e i seggi, in particolare, sono attribuiti alle liste che si presentano alle elezioni, secondo l&#8217;ordine di presentazione dei candidati (cd. liste bloccate), di modo che sarà ciascuna lista (da leggersi, quindi, partito o coalizione) a decidere, sia chi sarà candidato, sia a che “altezza” dell’ordine della lista debba essere inserito, marcando nei fatti le reali chances di elezione dei singoli; in quanto, come è evidente, anche in base a sondaggi e a proiezioni comuni che quotidianamente si svolgono (e che poi trovano un riferimento importante in campagna elettorale nell’art. 8 della a c.d. legge sulla par condicio, ossia la legge n. 28 in vigore dal 23 febbraio 2000, “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”; cfr. in merito il sito ad hoc previsto: http://www.sondaggipoliticoelettorali.it/ ) ciascuna lista è, più o meno, consapevole del<i> quantum</i> dei suoi consensi, in base alle proiezioni se il candidato inserito avrà o meno concrete chances di essere eletto.<br />
Fanno eccezione alla lista bloccata, i dodici deputati e senatori eletti, con sistema proporzionale e possibilità di voto di preferenza, dai cittadini italiani residenti all&#8217;estero per la circoscrizione Estero (suddivisa in quattro ripartizioni continentali), in base alla novella costituzionale dell’art. 48 Cost., introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1. (e dalla sua legge applicativa, la legge 27 dicembre 2001, n. 459, &#8220;Norme per l&#8217; esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all&#8217; estero &#8220;).</p>
<p>3. Pertanto, i partiti o i gruppi politici organizzati, cioè le c.d. coalizioni, devono depositare il programma elettorale insieme al contrassegno (cioè il simbolo), indicando quindi il capo unico della coalizione o il capo della forza politica (senza però che tutto ciò si trasformi in un obbligo vincolante per le prerogative del Presidente della Repubblica, ex art. 92 Cost., relative alla nomina del futuro Presidente del Consiglio). <br />
In quest’ambito, va detto, che i partiti già costituiti in gruppi parlamentari in entrambe le Camere all&#8217;inizio dell&#8217;ultima legislatura e quelli collegati agli stessi o quelli rappresentativi di minoranze linguistiche sono esentati dalla sottoscrizione delle liste elettorali.</p>
<p>Ma chi può accedere alla ripartizione dei seggi? </p>
<p>Vi sono, come detto, tre soglie di sbarramento sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica. <br />
In particolare, per la Camera dei deputati, solo le coalizioni che abbiano superato il 10% dei voti validi sul piano nazionale e, al loro interno, i partiti che abbiano superato il 2% o che rappresentino minoranze linguistiche, nonché la migliore lista sotto la soglia di sbarramento (2%), cioè quella che abbia ottenuto più voti tra le liste che non sono arrivate al 2% (ovverosia, il miglior perdente…) partecipano alla ripartizione dei seggi. Invece, per quei partiti che si sono presentati al momento elettorale <i>al di fuori</i> di una coalizione, si prevede che essi possano ottenere seggi solo se abbiamo ottenuto almeno il 4% dei voti validi sul piano nazionale. <br />
Per il Senato della Repubblica, invece, il risultati derivanti dal sistema proporzionale vengono calcolati su base regionale, ma &#8211; è da sottolineare – le tre soglie di sbarramento all’accesso alla ripartizione (20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate; 8% per le liste <i>non</i> coalizzate e per le liste che si siano presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20%) determinano l’attribuzione di premi di maggioranza, caso per caso, regione per regione</p>
<p>Quindi, come si attribuisce il premio di maggioranza ?</p>
<p>Per quanto riguarda la Camera dei deputati, esso viene attribuito alla coalizione (o alla singola lista) che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale, in misura tale che questa coalizione o lista raggiunga la quota di 340 deputati (circa il 55% dei seggi). Poiché la maggioranza è di 316 seggi, il futuro governo potrà contare su un margine quindi di non meno di 24 deputati.<br />
Per il Senato, invece, proprio per garantire il problema della rappresentatività regionale del Senato, viene introdotto il premio di coalizione regionale, un premio di maggioranza che si calcola su base regionale. Si prevede infatti che sia attribuito alla coalizione vincente in ogni singola regione il 55% dei seggi assegnati alla Regione. E’ ben facile da capire che, nei fatti, potrebbe essere assai probabile che tutto ciò determinerà il rischio di maggioranze diverse politicamente regione per regione.</p>
<p>4. Due annotazioni finali, tra le principali novità a nostro avviso, è da sottolineare il fatto che sia stata cancellata dalla legge la cosiddetta norma con le preferenze &#8216;improprie&#8217; che prevedeva la possibilità di scrivere sulla scheda il nome di un candidato (la legge prevede, infatti, che si possa apporre soltanto &#8220;un solo segno nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta&#8221;) e che parimenti, nella nuova legge elettorale non ci sia spazio per una maggiore rappresentanza femminile garantita, infatti, è stato bocciata la norma che prevedeva l&#8217;obbligo di candidare una donna ogni tre uomini e che introduceva delle sanzioni per i partiti che non rispettavano tale rapporto. </p>
<p></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Rosatellum bis: profili di incostituzionalità e prospettive future</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/rosatellum-bis-profili-di-incostituzionalita-e-prospettive-future/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:02 +0000</pubDate>
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<p>  Sommario: 1. Il c.d. &#8220;voto unico&#8221; &#8211; 2. Una scelta di continuità: no alle preferenze &#8211; 3. Elezione del Senato: la presunta violazione dell&#8217;art. 57 Cost.?;   1. Il c.d. &#8220;voto unico&#8221; Sebbene la sentenza n.1/2014 della Corte Costituzionale presenti forti caratteri di innovazione processuale1, il recente passato giurisprudenziale,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/rosatellum-bis-profili-di-incostituzionalita-e-prospettive-future/">Rosatellum bis: profili di incostituzionalità e prospettive future</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>Sommario:</b> 1. Il c.d. &#8220;voto unico&#8221; &#8211; 2. Una scelta di continuità: no alle preferenze &#8211; 3. Elezione del Senato: la presunta violazione dell&#8217;art. 57 Cost.?;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>1. Il c.d. &#8220;voto unico&#8221; </b></p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene la sentenza n.1/2014 della Corte Costituzionale presenti forti caratteri di innovazione processuale<a href="#sdfootnote1sym">1</a>, il recente passato giurisprudenziale, in materia di leggi elettorali, ha rivelato l&#8217;assenza di ogni sistematizzazione. Così si lascia aperta la porta a possibili censure di costituzionalità anche della legge elettorale attualmente vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni che la disciplina del <i>Rosatellum bis</i> pone circa la costituzionalità del testo sono molteplici e sono date soprattutto dalla necessità che tale legge elettorale sia conforme al dettato delle due più recenti sentenze della Consulta<a href="#sdfootnote2sym">2</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le questioni maggiormente dibattute vi rientra sicuramente la previsione della legge 3 dicembre 2017, n. 165 di un meccanismo di attribuzione dei seggi, che in particolare, trasmette in modo automatico il voto espresso dall&#8217;elettore in favore di un candidato nel collegio uninominale alla lista o alle liste ad esso collegate nel collegio plurinominale e viceversa (c.d. voto congiunto), generando quella che per molti rappresenta una indebita attribuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, il sistema testé citato risulta particolarmente complesso ed è strutturato su un&#8217;impalcatura pensata per favorire gli apparentamenti in coalizione a discapito di quelle liste che, invece, non si coalizzano.</p>
<p style="text-align: justify;">Più in particolare, il voto unico va configurandosi come distorsivo nel caso in cui l&#8217;elettore decida, ad esempio, di attribuire il voto ad una lista e non anche al candidato nel collegio uninominale collegato alla coalizione cui appartiene la lista. Infatti, in tale caso, la previsione normativa determina l&#8217;attribuzione del voto anche al candidato nel collegio uninominale collegato alla lista, anche laddove la scelta dell&#8217;elettore risulti chiaramente orientata verso il singolo partito. Ben potrebbe accadere infatti che l&#8217;elettore decida di attribuire il voto ad una lista, ma non anche di esprimere una preferenza verso il candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta ma appartenente ad altra lista della coalizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, con il meccanismo che vede il trascinamento del &#8220;voto unico&#8221; dal candidato alla lista o liste collegate e viceversa, l&#8217;elettore si ritrova, a scegliere, anche inconsapevolmente, tutte le liste presentate dalla coalizione nel collegio uninominale proporzionale cui si ricollega la lista o il candidato scelto.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, la distorsione che si realizza a livello rappresentativo e generato dal meccanismo del voto unico, trova la sua massima espressione in tutti quei casi in cui il (non) voto dell&#8217;elettore sia decisivo ai fini della elezione di un determinato candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista diversa da quella scelta e tuttavia appartenente alla relativa coalizione. Gli effetti distorsivi risultano poi ancor più accentuati laddove si verifichi in sede post-elettorale , una rottura nella coalizione, determinando quindi una scomposizione del quadro politico presentato all&#8217;elettore in sede elettorale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, sulla base di quanto analizzato non può certamente ritenersi eccessiva l&#8217;affermazione secondo cui il meccanismo di trascinamento del c.d. voto unico, pone in essere una vera e propria distorsione della volontà popolare, configurandosi una evidente violazione del principio di rappresentanza (ex. art 1 Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">Segnatamente, deve, ritenersi fondato il rilievo secondo cui tale meccanismo elettorale comporta un&#8217;alterazione del rapporto di rappresentanza in tutti quei casi in cui l&#8217;elettore decida di appore il proprio voto o sul solo candidato nel collegio uninominale ovvero sulla sola lista collegata nel collegio plurinominale collegata ad altre liste.</p>
<p style="text-align: justify;">Il meccanismo che assegna il voto al candidato presentatisi nel collegio uninominale, che entra in atto anche quando l&#8217;elettore esprime la propria preferenza in favore di una lista nel collegio plurinominale, configura infatti una indebita assegnazione del voto ad un candidato che non necessariamente riflette le preferenze dell&#8217;elettore. Allo stesso modo, va rilevato che, se il meccanismo elettorale consente di scegliere singolarmente il candidato nel collegio uninominale o alternativamente la lista nel proporzionale senza obbligatoriamente procedere ad una scelta congiunta, non si vede per quale ragione l&#8217;assenza di una preferenza espressa nel collegio uninominale debba essere solo &#8220;apparente&#8221; ma non sostanziale, trascinandosi comunque il voto espresso nel collegio plurinominale al candidato collegato alla lista preferita.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto detto, appare, quindi, puntuale sottolineare in che modo la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare la legittimità della l. n. 270/2005, sia intervenuta sulla questione dei &#8220;voti a pacchetto&#8221;, con la sentenza n. 1/2014<a href="#sdfootnote3sym">3</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, in tale occasione, la Consulta, ha soventemente ritenuto illegittimo il meccanismo di elezione dei componenti di Camera e Senato che blindava i candidati nelle Circoscrizioni e &#8220;obbligava&#8221; sostanzialmente l&#8217;elettore a scegliere i propri rappresentanti fra i candidati presentati in un ordine di lista determinato dalle segreterie dei partiti.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte, pertanto, ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale della Legge n. 270/2005, nella parte in cui non prevedeva un meccanismo che consentisse agli elettori la possibilità di compiere una scelta consapevole e diretta oltreché la possibilità di determinare in modo effettivo i propri rappresentanti in ciascuno dei rami del Parlamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, va chiarito che la legittimità costituzionale del c.d. voto unico è subordinata alla circostanza che rimanga &#8220;forte il collegamento tra eletti e partiti&#8221;, che risulta &#8220;funzionale al buon funzionamento della forma di governo parlamentare&#8221;<a href="#sdfootnote4sym">4</a>. Pertanto, si deve ritenere che l&#8217;interesse preminente che il legislatore del c.d. <i>Rosatellum</i> avrebbe dovuto salvaguardare nella previsione del &#8220;voto unico&#8221; sarebbe stato quello di garantire il collegamento tra l&#8217;eletto e la lista elettorale presentata, nel tentativo di evitare fenomeni distorsivi manifestatisi nella precedente legislatura. Giova ricordare infatti, che il &#8220;fenomeno trasformistico&#8221; ha avuto, nella legislatura precedente dei picchi inconsueti, seguendo la scia di un <i>trend</i> iniziato nella XVI legislatura, frutto di un contesto politico fortemente mutato rispetto alle polarizzazioni di inizio secolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 27 dicembre 2017 &#8211; data di scioglimento delle Camere -, il portale di statistiche parlamentari &#8220;Openpolis&#8221;, registrava dall&#8217;inizio della Legislatura ben 537 cambi di gruppo parlamentare equivalente ad un cambio di partito ogni due parlamentari.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che il dato emerso già nei primi anni dello scorso quinquennio parlamentare, avrebbe dovuto spingere il legislatore nella direzione della ricerca di un rimedio che consentisse di limitare i cosiddetti &#8220;cambi di casacca&#8221; che hanno notevolmente caratterizzato la precedente Legislatura. Sul punto, va debitamente evidenziato che, ad un anno dalle elezioni del 4 marzo 2018, &#8211; complice una modifica dei regolamenti parlamentari &#8211; si può ritenere raggiunto tale obiettivo, essendo stati totalizzati alla Camera dei Deputati &#8220;solo&#8221; 18 cambi di casacca<a href="#sdfootnote5sym">5</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto detto, occorre, però, sottolineare quali rimedi possono essere funzionali ad impedire alla nuova legge elettorale, c.d. <i>Rosatellum</i>, di non incorrere in censure di costituzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Più in particolare, il legislatore, per ovviare a tali possibili censure, ben avrebbe potuto escludere l&#8217;automatica assegnazione del voto al candidato nel collegio uninominale laddove l&#8217;elettore avesse optato esclusivamente per una delle liste ad esso collegate, tenendo su due piani distinti il voto espresso nel collegio uninominale da quello espresso nel collegio plurinominale proporzionale. Tale meccanismo avrebbe infatti garantito una maggiore aderenza tra il voto espresso dagli elettori e i candidati eletti. Peraltro, non si vede la ragione per cui il Legislatore abbia deciso di adottare tale meccanismo, in quanto la opportunità di introdurre un sistema misto con correttivo maggioritario finalizzato a garantire maggiore governabilità ed evitare lo strumento della doppia scheda (previsto dalla l. 276/93 per la sola Camera dei Deputati), non implicava l&#8217;obbligo di introdurre un sistema di &#8220;trascinamento&#8221; dei voti, condizionando reciprocamente i due meccanismi.</p>
<p style="text-align: justify;">È dunque plausibile, se non auspicabile, un intervento correttivo da parte dell&#8217;attuale legislatore che possa prevedere l&#8217;eliminazione del meccanismo di attribuzione automatica del voto al candidato uninominale.</p>
<p style="text-align: justify;">Più discussa risulta essere, invece, la possibilità di un intervento manipolativo della Corte Costituzionale che possa determinare l&#8217;evoluzione del sistema elettorale verso tale direzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, appare poco opportuno il rilievo circa l&#8217;effettiva possibilità di sanare &#8220;il vizio&#8221; attraverso l&#8217;introduzione del voto disgiunto, poiché rimarrebbe immutata la <i>quaestio</i> circa l&#8217;ipotesi di scomposizione del voto all&#8217;interno delle coalizioni. Non è chiaro infatti in che modo sia possibile consentire all&#8217;elettore la possibilità di scegliere una lista al quale è collegato un determinato candidato nel collegio uninominale e contestualmente garantire la possibilità di esprimere un secondo voto di preferenza nel collegio uninominale in favore di un candidato collegato ad una lista o coalizione di liste avverse alla prima, al fine di evitare il trascinamento del voto unico.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<ol>
<li>
<p style="text-align: justify;"><b>Una scelta di continuità: no alle preferenze.</b></p>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Tra le principali critiche dottrinarie oltreché politiche che il <i>Rosatellum bis</i> ha raccolto lungo il suo percorso parlamentare, vi è sicuramente il ripudio congenito da parte dei &#8220;padri del Rosatellum&#8221; nei confronti delle &#8220;preferenze&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, nonostante le copiose critiche ricevute dalle opposizioni parlamentari, i quattro partiti di maggioranza, artefici dell&#8217;attuale legge elettorale, hanno ritenuto di operare in continuità con una scelta mediana, vigile e scevra da profili di incostituzionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il sistema di elezione di Camera e Senato, per il 61% circa dei seggi di ciascuno dei due rami del Parlamento, prevede collegi plurinominali con la possibilità per ciascuna lista di candidare e, <i>de relato</i>, di eleggere dai 3 ai 10 candidati per collegio plurinominale. Sono eletti i candidati per ciascuna lista in ordine di presentazione e con un sistema, dal punto di vista strutturale, per nulla differente (se non nel numero dei candidati dei singoli listini) da quello previsto dalla legge 270/2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il rischio di una censura di costituzionalità da parte della Consulta sul punto è fortemente attenuato alla luce della sentenza n.1/2014, la quale ha posto in luce un indirizzo innovativo della Corte, anche rispetto alle pronunce precedenti, determinando uno frattura rispetto al passato<a href="#sdfootnote6sym">6</a></p>
<p style="text-align: justify;">A tal proposito, è necessario richiamare la sopracitata sentenza: <i>&#8220;In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l&#8217;effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l&#8217;effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)<a href="#sdfootnote7sym">7</a>&#8220;. </i>Tali affermazioni pertanto consentono al Legislatore di prevedere un sistema elettorale con liste bloccate, purché non venga totalmente compromessa la possibilità dell&#8217;elettore di procedere ad una scelta diretta dei componenti delle due Camere.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;analisi muove quindi dalla lettera del dettato della Corte che sembra lasciare aperta la porta ad un sistema elettorale come quello che viene ad integrarsi con il <i>Rosatellum bis</i>. La previsione di liste bloccate &#8220;corte&#8221; che permettano una facile individuazione dei candidati da parte dell&#8217;elettore all&#8217;interno di collegi plurinominali territorialmente più piccoli rispetto alle circoscrizioni della cd. Legge Calderoli, nonché la possibilità di scegliere direttamente il candidato nel collegio uninominale, risultano essere elementi fondamentali nel determinare la compatibilità costituzionale dell&#8217;attuale sistema. Tali meccanismi elettorali, infatti, sembrano proprio finalizzati ad evitare quelle censure che invece avevano determinato l&#8217;intervento della Consulta sulla legge 270/2005.</p>
<p style="text-align: justify;">Il problema interpretativo che si manifesta a seguito della asserita legittimità dei listini bloccati corti, è quello di quantificare il numero di candidati massimo che consenta di ritener soddisfatto il principio di conoscenza del candidato da parte dell&#8217;elettore<a href="#sdfootnote8sym">8</a>. Sul punto, si evidenzia<a href="#sdfootnote9sym">9</a> come la stessa Corte non abbia fornito un parametro per individuare il numero di candidati che il listino debba presentare per rispondere ai criteri sopra indicati. Allo stesso modo non pare risolto il problema della scelta del candidato da parte dell&#8217;elettore laddove l&#8217;ordine individuato dalle segreterie di partito nella presentazione della lista possa contenere soggetti che non trovano il consenso dell&#8217;elettore.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;analisi letterale della stessa giurisprudenza costituzionale, però, in definitiva, sembrerebbe non ostare alla introduzione di sistemi elettorali caratterizzati da listini bloccati non &#8220;corti&#8221;, purché non risulti violato il principio di conoscibilità dell&#8217;eletto sancito dalla sentenza n.1/2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, giova precisare che parte della dottrina ha comunque rifiutato di intravedere la legittimità costituzionale in quei sistemi che in tutto o in parte non prevedono lo strumento delle preferenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la scelta di non adottare lo strumento delle preferenze risulta &#8211; come detto precedentemente &#8211; una scelta di continuità del legislatore. Infatti, già la l. n. 270 del 2005 e la l. n. 52 del 2015 avevano escluso la possibilità di ricorrere al meccanismo di scelta diretta del candidato evitando pertanto l&#8217;introduzione delle preferenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto detto, va sottolineato che le forze politiche di maggioranza che hanno approvato il <i>Rosatellum bis</i> sono sostanzialmente le stesse che hanno preso parte all&#8217;approvazione della legge n. 270 e della legge n. 52 del 2015. Tuttavia, la successiva approvazione della legge n. 165 del 2017 avvenuta ad opera di partiti appartenenti ad aree politiche diverse all&#8217;interno di un quadro politico fortemente frammentato, consente di ritenere radicato il convincimento del legislatore nel non adottare lo strumento delle preferenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Ugualmente, la scelta dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali proporzionali può essere letta come un &#8220;disperato tentativo&#8221; di evitare le preferenze, piuttosto che prodotto di un chiaro convincimento circa la bontà dell&#8217;utilizzo di sistemi diversi da quello adottato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il rilievo, pur presente nel dibattito dottrinario, che nella sentenza n.1/2014 la Corte abbia evidenziato la mancanza di quel rapporto diretto e personale nella scelta dell&#8217;elettore nel caso di listini bloccati che sembrerebbe indirizzare verso una pronuncia di incostituzionalità della Corte in tutti quei casi in cui non vi siano in tutto o in parte le preferenze<a href="#sdfootnote10sym">10</a>, deve ritenersi temperato appunto dalla stessa sentenza nella parte in cui fa riferimento alla &#8220;circostanza della totalità degli eletti&#8221; e al riferimento della comparazione con &#8220;altri sistemi con listini bloccati per l&#8217;elezione di una parte dei seggi&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali osservazioni, si deve ritenere infatti che la sentenza n.1/2014, sgombri opportunamente il campo da dubbi circa la discrezionalità del legislatore nel prevedere sistemi diversi da quelli caratterizzati dall&#8217;istituto delle preferenze.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ché appare una scelta assolutamente corretta, seppur tardiva, anche nell&#8217;ottica dell&#8217;effettivo compito svolto della Corte Costituzionale. Infatti, sarebbe sembrato oltremodo esorbitante dalle competenze della Consulta delimitare lo spazio di manovra del legislatore in materia se il testo della sentenza avesse obbligato il legislatore a tenersi ancorato all&#8217;istituto delle preferenze, escludendo a priori una reale possibilità di scelta del Legislatore tra i vari meccanismi elettorali, che pur sono presenti ed utilizzati per la scelta dei rappresentanti delle Camere &#8220;basse&#8221; dalle vicine democrazie europee. Infatti, una interpretazione restrittiva della sentenza avrebbe limitato la potestà legislativa in materia elettorale a pochi elementi, quali ad esempio le soglie di sbarramento e/o improbabili premi di maggioranza, le preferenze di genere, che, seppur decisivi, non sono in grado di modificare la struttura dell&#8217;impianto elettorale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto, va quindi sottolineato che i due interventi della Corte Costituzionale del 2014 e più in particolare quello del 2017 relativamente al giudizio di legittimità sull&#8217;<i>Italicum</i>, hanno ribadito l&#8217;autonomia del legislatore circa la scelta di un sistema elettorale maggioritario, escludendo che lo stesso risulti vincolato a schemi di natura proporzionale<a href="#sdfootnote11sym">11</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">A ciò si aggiunga che la previsione di un sistema misto prevalentemente proporzionale va letto nella direzione di recuperare, almeno parzialmente, l&#8217;impalcatura del cd. Mattarellum<a href="#sdfootnote12sym">12</a>, laddove la quota proporzionale consentiva una qualche rappresentanza alle forze politiche di media consistenza anche nell&#8217;ipotesi in cui queste ultime non fossero confluite in coalizioni di largo respiro<a href="#sdfootnote13sym">13</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, si può dunque ritenere che l&#8217;impalcatura del <i>Rosatellum</i> non patisce la presenza di elementi di dubbia legittimità costituzionale nella previsione di listini bloccati corti laddove non si profili una violazione del principio di rappresentanza.</p>
<p style="text-align: justify;">  </p>
<p style="text-align: justify;"><b>2. Elezione del Senato: la presunta violazione dell&#8217;articolo 57 Cost.</b></p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli aspetti oggettivamente più interessanti della legge n. 165 del 2017, vi è il meccanismo di elezione dei componenti del Senato della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; bene ricordare che durante il periodo di <i>vacatio,</i> il Senato della Repubblica aveva conosciuto la particolare &#8220;anomalia&#8221; di essere stato &#8220;abbandonato&#8221; dal legislatore in materia elettorale, in ragione della approvazione delle riforma costituzionale che ne prevedeva una integrale modifica sia dal punto di vista delle competenze, quale camera di rappresentanza delle autonomie locali, sia con riferimento alla sua composizione e <i>de relato</i> elezione.<a href="#sdfootnote14sym">14</a></p>
<p style="text-align: justify;">Si sottolinea sul punto che l&#8217;approvazione dell&#8217;<i>Italicum</i> ha tradito una certa spavalderia del legislatore circa i buoni esiti dell&#8217;entrata in vigore della Riforma.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, a seguito della sentenza n. 35/2017, nonché in virtù degli esiti referendari del 4 dicembre 2016, si è reso necessario un complessivo intervento in materia elettorale che ha naturalmente riguardato anche il Senato della Repubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Dal punto di vista della tecnica legislativa, l&#8217;art. 57 Cost. ha rappresentato il pomo della discordia tra i padri della Legge Calderoli, che hanno attribuito alla previsione della elezione del Senato su base regionale, le colpe dell&#8217;instabilità politica verificatasi a seguito delle Elezioni Politiche del 2006 e del 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, i risultati del Referendum del 2016 avevano riaperto il dibattito su un necessario intervento in materia elettorale per il Senato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il legislatore del 2017 nella definizione del quadro complessivo afferente i meccanismi della nuova legge elettorale ha potuto evitare le problematiche inerenti all&#8217;art.57, in virtù del forte collegamento territoriale tra collegi uninominali e quelli proporzionali che la nuova legge elettorale ha previsto.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente, il legislatore del 2005 aveva invece dovuto preoccuparsi di adottare due sistemi diversi per Camera e Senato per mantenere saldo il principio di attribuzione del premio di maggioranza. Peraltro, la previsione di un premio di maggioranza regionale attribuito alle liste o coalizioni che avessero raggiunto la maggioranza relativa aveva dato &#8211; nelle due occasioni citate &#8211; cattiva prova sia in termini di rappresentanza che di governabilità. Sul primo punto, è bene ricordare che l&#8217;attribuzione del premio di maggioranza in presenza di più coalizioni in gioco (come nel 2013), determinava fenomeni di sovra-rappresentazione dei partiti vincenti e di sotto rappresentanzione dei partiti vinti. L&#8217;esempio lampante appare ad esempio quello del Piemonte che, nel 2013, attribuiva la vittoria e relativo premio di maggioranza al centro-Sinistra, ossia ben 13 Senatori, rispetto ai 4 attribuiti al Centro-destra, che però aveva &#8220;perso&#8221; le elezioni presentando un distacco di soli 0,5 punti (13.000 voti circa).</p>
<p style="text-align: justify;">Segnatamente, dal punto di vista della governabilità, la impossibilità di attribuire il premio di maggioranza su base nazionale e la poca omogeneità politica territoriale hanno reso inevitabile la formazione di un Senato, 2 volte su 3, difficilmente &#8220;governabile&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altronde, la premessa di cui sopra è parte delle ragioni che hanno indotto il Legislatore a virare su un sistema elettorale che in tutto o in parte ricalcasse la legge Mattarella<a href="#sdfootnote15sym">15</a> e che quindi non comportasse la necessità di trovare soluzioni analoghe a quelle adottate dalla legge Calderoli.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, alla luce delle osservazioni rese, risulta oltremodo esiziale una valutazione circa la <i>ratio</i> dell&#8217;art. 57 Cost, e più in particolare circa la funzione attribuita al Senato della Repubblica, non solo quale ramo del Parlamento, ma anche quale Camera di rappresentanza delle istanze territoriali.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la legge n. 165 del 2017 adotta per il Senato della Repubblica un sistema pressappoco identico a quello previsto per la Camera dei Deputati, che varia esclusivamente in termini di numero di seggi attribuiti e conseguentemente per l&#8217;ampiezza dei collegi.</p>
<p style="text-align: justify;">Fatta questa doverosa premessa, non sono mancate le valutazioni di chi, sulla base di una interpretazione restrittiva dell&#8217;art. 57 Cost., ha intravisto una complessiva illegittimità costitutzionale della struttura prevista per l&#8217;elezione del Senato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sistema adottato infatti violerebbe il dettato costituzionale, in quanto non prevede uno specifico meccanismo di elezione su base regionale, limitandosi a riprodurre per la elezione del Senato, lo stesso sistema elettorale adottato per la Camera dei Deputati.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, non vi sono fondati rilievi che potrebbero effettivamente impensierire il legislatore di eventuali scure della Consulta.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altronde, un&#8217;interpretazione estensiva dell&#8217;art. 57 Cost, oramai pacificamente adottata in dottrina<a href="#sdfootnote16sym">16</a>, consente di ritenere ammissibili e compatibili con il dettato costituzionale anche quei meccanismi di elezione del Senato che prevedono circoscrizioni elettorali articolate nella dimensione regionale. Pertanto, il Legislatore non è in alcun modo obbligato a prevedere necessariamente per l&#8217;elezione del Senato, un riparto dei seggi strutturato su base regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto quanto detto, è funzionale e preliminare ad una generale valutazione circa l&#8217;ammissibilità costituzionale del <i>Rosatellum</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Più problematica è la questione circa la compatibilità di soglie di sbarramento nazionali che possano precludere l&#8217;accesso alla Camera alta del nostro Parlamento, a forze politiche territoriali fortemente radicate in alcune Regioni, che tuttavia non sono in grado di oltrepassare la predetta soglia.<a href="#sdfootnote17sym">17</a> Va evidenziato sul punto che la legge n. 165 del 2017 prevede, anche per la elezione del Senato, e differentemente dalla stessa legge Calderoli, una soglia di sbarramento pari al 3% dei voti calcolata su base nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, la previsione introdotta ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 7, della legge n. 165 del 2017, che stabilisce la possibilità di attribuire taluni seggi alle liste che hanno ottenuto su base regionale almeno il 20% dei voti validi, non sembra, almeno dal punto di vista sostanziale<a href="#sdfootnote18sym">18</a>, essere in grado di rispondere alla <i>ratio</i> della disposizione. Infatti, si tratta di una soglia che potrebbe configurarsi come eccessivamente elevata, in quanto richiede una percentuale di voti difficilmente raggiungibile anche da forze politiche fortemente radicate sul territorio. A tale scopo basta pensare alla Lega Nord &#8211; partito politico tipicamente territoriale &#8211; nelle elezioni politiche del 2013. E&#8217; chiaro come in quella circostanza la previsione di una soglia simile avrebbe di fatto sbarrato l&#8217;accesso ad una forza politica, che faceva maggiormente (quasi esclusivamente) leva sul consenso in due sole Regioni (Lombardia e Veneto).</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, l&#8217;analisi suesposta consente di ritenere che, se da un lato, l&#8217;impalcatura complessiva del meccanismo elettorale per l&#8217;elezione del Senato introdotto dal <i>Rosatellum</i>, può essere ritenuto conforme a Costituzione, dall&#8217;altro sono possibili censure della Corte Costituzionale afferenti la compatibilità della soglia di sbarramento prevista su base nazionale con l&#8217;articolo 57 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote1anc">1</a>&#x2; B. CARAVITA, <i>La riforma elettorale alla luce della Sent. 1/2014</i>, p. 1 in Federalismi.it, n. 02/2014;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote2anc">2</a>&#x2; Corte Cost., Sentenza 4 dicembre 2013 &#8211; 13 gennaio 2014 n. 1, pubblicata in G.U. n. 3 del 15.01.2014; Corte Cost. Sentenza 25 gennaio &#8211; 9 febbraio 2017 n. 35, pubblicata in G.U., n. 7 del 15.02.2017;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote3anc">3</a>&#x2; Corte Cost., Sentenza 4 dicembre 2013 &#8211; 13 gennaio 2014 n. 1, con cui la Consulta ha sancito l&#8217;incostituzionalità dell&#8217;art. 83, primo comma n. 5 e secondo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (T.U. delle leggi recanti le norme per la elezione della Camera dei deputati) e dell&#8217;art. 17, secondo e quarto comma, del d.lgs. 20 dicembre 1993 n. 533 (T.U. delle leggi recanti norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica), in relazione al premio di maggioranza. Ha, inoltre, dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale degli artt. 4, secondo comma, e 59 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, nonché dell&#8217;art. 14, primo comma, del d.lgs. 20 dicembre 1993 n. 533, nella parte in cui non consentono all&#8217;elettore di esprimere una preferenza per i candidati.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote4anc">4</a>&#x2; G. TARLI BARBIERI, <i>La Legislazione elettorale nell&#8217;Ordinamento Italiano,</i> Milano, Giuffre&#8217; Francis Lefebvre, 2018, 143;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote5anc">5</a>&#x2; Fonte: Open Camera (<a href="https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-01-01/cambi-casacca-solo-18-camera-dall-inizio-legislatura-114207.shtml?uuid=AEAzLa7G)">https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-01-01/cambi-casacca-solo-18-camera-dall-inizio-legislatura-114207.shtml?uuid=AEAzLa7G)</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote6anc">6</a>&#x2; G. D&#8217;AMICO, <i>Il sindacato di costituzionalità della normativa elettorale dopo la sent. n.1 del 2014</i>, in <i>Quad. Cost.</i>, 2015,3</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote7anc">7</a>&#x2; Corte Cost., Sentenza 4 dicembre 2013 &#8211; 13 gennaio 2014 n. 1, pubblicata in G.U. n. 3 del 15.01.2014, punto 5.1 del &#8220;Considerato in diritto&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote8anc">8</a>&#x2; G. GUARINO, <i>Corte costituzionale e leggi elettorali: note di un internazionalista a margine di una recente sentenza, </i>in <a href="http://www.giurcost.it">www.giurcost.it</a> ,2014, 24</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote9anc">9</a>&#x2; <i>Ibidem</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote10anc">10</a>&#x2; Cfr. Corte cost.,sent. n. 1/2014, punto 5 del &#8220;Considerato in diritto&#8221; : &#8220;In questo quadro, le disposizioni censurate, nello stabilire che il voto espresso dall&#8217;elettore, destinato a determinare per intero la composizione della Camera e del Senato, è un voto per la scelta della lista, escludono ogni facoltà dell&#8217;elettore di incidere sull&#8217;elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall&#8217;ordine di presentazione dei candidati nella stessa, ordine di presentazione che è sostanzialmente deciso dai partiti. La scelta dell&#8217;elettore, in altri termini, si traduce in un voto di preferenza esclusivamente per la lista, che &#8211; in quanto presentata in circoscrizioni elettorali molto ampie, come si è rilevato &#8211; contiene un numero assai elevato di candidati, che può corrispondere all&#8217;intero numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, e li rende, di conseguenza, difficilmente conoscibili dall&#8217;elettore stesso.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote11anc">11</a>&#x2;A. MORRONE, <i>Dopo la decisione sull&#8217;Italicum: il maggioritario è salvo, e la proporzionale non un obbligo costituzionale</i>, in <a href="http://www.forumcostituzionale.it">www.forumcostituzionale.it</a>, 13 febbraio 2017;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote12anc">12</a>&#x2; L. 4 agosto 1993, n. 276 Norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica; L. 4 agosto 1993, n. 277 Norme per l&#8217;elezione della Camera dei Deputati. La riforma delle legge elettorale, anche in virtù del referendum precedente, prevedeva l&#8217;introduzione di un sistema misto per cui il 75% dei componenti di ciascuna delle due Camere veniva eletto con un sistema maggioritario a turno unico. Il restante 25 % dei seggi, alla Camera dei Deputati, veniva ripartito con un sistema proporzionale a liste bloccate; mentre per il Senato della Repubblica si prevedeva un recupero proporzionale dei più votati non eletti attraverso un meccanismo di calcolo denominato &quot;scorporo&quot;.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote13anc">13</a>&#x2; A. VUOLO, <i>Decisione politica, controlli, produzione giurisprudenziale</i>, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, 29</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote14anc">14</a><i>&#x2;</i><i> Ibidem</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote15anc">15</a>&#x2; Legge n. L. 4 agosto 1993, n. 276 Norme per l&#8217;elezione del Senato della Repubblica; L. 4 agosto 1993, n. 277 Norme per l&#8217;elezione della Camera dei Deputati;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote16anc">16</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote17anc">17</a>&#x2; G. TARLI BARBIERI, <i>La Legislazione elettorale nell&#8217;Ordinamento Italiano,</i> Milano, Giuffre&#8217; Francis Lefebvre, 2018, 157</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#sdfootnote18anc">18</a><i>&#x2;</i><i> Ibidem</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/rosatellum-bis-profili-di-incostituzionalita-e-prospettive-future/">Rosatellum bis: profili di incostituzionalità e prospettive future</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Le autenticazioni amministrative e i principi del favor partecipationis e della strumentalità delle forme in materia elettorale. I casi “Sinistra per Roma &#8211; Stefano Fassina” e “Rete liberale”: considerazioni a margine di Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987 e Cons. Stato, 16 maggio 2016, n. 1985.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-autenticazioni-amministrative-e-i-principi-del-favor-partecipationis-e-della-strumentalita-delle-forme-in-materia-elettorale-i-casi-sinistra-per-roma-stefano-fassina-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:02 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-autenticazioni-amministrative-e-i-principi-del-favor-partecipationis-e-della-strumentalita-delle-forme-in-materia-elettorale-i-casi-sinistra-per-roma-stefano-fassina-e/">Le autenticazioni amministrative e i principi del favor partecipationis e della strumentalità delle forme in materia elettorale. I casi “Sinistra per Roma &#8211; Stefano Fassina” e “Rete liberale”: considerazioni a margine di Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987 e Cons. Stato, 16 maggio 2016, n. 1985.</a></p>
<p>Note Allegati Sara Amato - Nota a sentenza (288 kB)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-autenticazioni-amministrative-e-i-principi-del-favor-partecipationis-e-della-strumentalita-delle-forme-in-materia-elettorale-i-casi-sinistra-per-roma-stefano-fassina-e/">Le autenticazioni amministrative e i principi del favor partecipationis e della strumentalità delle forme in materia elettorale. I casi “Sinistra per Roma &#8211; Stefano Fassina” e “Rete liberale”: considerazioni a margine di Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987 e Cons. Stato, 16 maggio 2016, n. 1985.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-autenticazioni-amministrative-e-i-principi-del-favor-partecipationis-e-della-strumentalita-delle-forme-in-materia-elettorale-i-casi-sinistra-per-roma-stefano-fassina-e/">Le autenticazioni amministrative e i principi del favor partecipationis e della strumentalità delle forme in materia elettorale. I casi “Sinistra per Roma &#8211; Stefano Fassina” e “Rete liberale”: considerazioni a margine di Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1987 e Cons. Stato, 16 maggio 2016, n. 1985.</a></p>
<pre style="text-align: justify;">
<span style="font-size:14px;"><span style="font-family:times new roman,times,serif;">
</span></span>
</pre>
<hr />
<p>Note</p>
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            <h3>Allegati</h3>
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		<title>Il ‘caos’ delle liste durante lo svolgimento delle elezioni regionali 2010.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-caos-delle-liste-durante-lo-svolgimento-delle-elezioni-regionali-2010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-caos-delle-liste-durante-lo-svolgimento-delle-elezioni-regionali-2010/">Il ‘caos’ delle liste durante lo svolgimento delle elezioni regionali 2010.</a></p>
<p>NOTA A CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, ORDINANZA DEL 13 MARZO 2010 N. 1206 Sommario: 1. Premessa. 2. Il fatto. 3. La decisione assunta dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1206 del 13 marzo 2010. 4. L’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse pone la parola fine alla vicenda? Premessa.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-caos-delle-liste-durante-lo-svolgimento-delle-elezioni-regionali-2010/">Il ‘caos’ delle liste durante lo svolgimento delle elezioni regionali 2010.</a></p>
<p>NOTA A CONSIGLIO DI STATO  SEZ. V, ORDINANZA DEL 13 MARZO 2010 N. 1206<br />
<b><br />
</b>Sommario: <br />
1. Premessa. <br />
2. Il fatto. <br />
3. La decisione assunta dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1206 del 13 marzo 2010. <br />
4. L’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse pone la parola fine alla vicenda?</p>
<p><b>Premessa.</b> Mai tornata elettorale è stata così turbolenta come quella dei prossimi 28 e 29 marzo per il rinnovo dei consigli regionali in tredici regioni italiane. In verità, la <i>bagarre</i> in ordine alla corretta presentazione delle liste (<i>rectius</i>: in ordine alle formalità imposte dal procedimento elettorale) ha riguardato, primariamente, soltanto due Regioni: Lazio e Lombardia. Il Governo, tuttavia, attraverso il D. L. n. 29/2010[1] – mediante il quale ha tentato di ristabilire ordine alla <i>confusione elettorale</i> – ha esteso, involontariamente si direbbe, il sancito criterio ‘<i>interpretativo-innovativo’[2]</i> a tutto il territorio nazionale. E, quindi, è tutto un susseguirsi di ricorsi dinanzi ai diversi Tribunali Amministrativi Regionali e conseguenti decisioni[3], spesso apparentemente contrastanti tra loro, sull’ammissione o meno delle liste alla tornata elettorale.<br />
V’è, contrariamente a quanto appare dagli organi di informazione nazionali, un dato certo: ancora una volta – come giusto che sia – è il Giudice amministrativo chiamato a dirimere le controversie nella materia <i>de qua</i> ed a ‘mettere ordine’ alla questione.<br />
Sul ‘pasticcio’ elettorale sotteso a questa vicenda, si è pronunciato il Consiglio di Stato con una decisione ineccepibile in punto di diritto, ma che non mancherà di alimentare le polemiche ed il dibattito in futuro.</p>
<p><b>Il fatto.</b> I Giudici di Palazzo Spada sono stati aditi, in sede di appello cautelare, con ricorso proposto avverso l’ordinanza del TAR Lazio, Sez. II-<i>bis</i>, n. 1119/2010 concernente il “diniego rimessione in termini per il deposito della Lista ‘Il Popolo della Libertà’ per (le) elezioni del 28-29 marzo 2010” su ricorso presentato dall’Associazione Politica Nazionale “Il Popolo della Libertà” e dalla Lista del Partito “Il Popolo della Libertà”.<br />
La vicenda, per il clamore e l’importanza della lista esclusa, è ben nota; tuttavia, sembra opportuno, seppur per brevi cenni, ripercorrerne i termini. <br />
Con provvedimento del 27 febbraio 2010, l’Ufficio Centrale Circoscrizionale ha respinto l’istanza inoltrata dai presentatori della Lista del Popolo della Libertà (di seguito PDL), volta al deposito della lista provinciale per la Provincia di Roma del medesimo gruppo. Gli istanti (poi ricorrenti ed appellanti) lamentavano di essere stati “privati <i>manu militari</i> della possibilità di ricongiungersi al faldone contenente i documenti”, ovvero la documentazione inerente la presentazione della lista, “che nel trambusto” determinatosi “era rimasto a ridosso del muro del corridoio”[4] dell’Ufficio adibito alla ricezione delle liste.<br />
A seguito di tale provvedimento negatorio, i medesimi soggetti presentavano ricorso all’Ufficio Centrale Regionale per la riforma del primo provvedimento e per ottenere, dunque, la possibilità di completare le operazioni di presentazione della lista provinciale o, più esattamente, di completare la documentazione rispetto a quella rimasta <i>a latere</i> degli uffici atti alla ricezione delle liste ovvero ottenere, in subordine, “la riammissione in termini per il deposito”[5]. Tale ricorso veniva respinto con provvedimento del 3 marzo 2010.<br />
Ecco, dunque, che detti provvedimenti venivano impugnati dinanzi al TAR LAZIO per ivi sentirne dichiarare, in via cautelare, la sospensione al fine di consentire al PDL la presentazione della predetta lista provinciale. Il TAR LAZIO, Sez. II-<i>bis</i>, con Ordinanza n. 1119/2010, depositata il 9 marzo 2010, respingeva la richiesta cautelare avverso cui, infine, veniva proposto il predetto appello cautelare.<br />
V’è da precisare che, nelle more tra la chiusura della procedura amministrativa e l’impugnativa dinanzi al TAR LAZIO, il Governo ha emanato il Decreto Legge 5 Marzo 2010, n. 29 avente ad oggetto la <i>&#8220;Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione&#8221;</i> ove “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell&#8217;articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando il <i>favor electionis</i> secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48 della Costituzione” e “ritenuto che tale interpretazione autentica è finalizzata a favorire la più ampia corrispondenza delle norme alla volontà del cittadino elettore, per rendere effettivo l&#8217;esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volontà popolare”, si statuisce all’art. 1, co. 1°, nella parte che quivi rileva, che “il primo comma dell&#8217;articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo”[6]. Quindi, al comma 4° del medesimo articolo si prevede che “le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto” (<i>rectius</i>: 8 marzo 2010).<br />
Dal combinato disposto delle due disposizioni emerge che “in tal modo, in buona sostanza, il governo impone una interpretazione tesa ad eludere l’esclusione della lista PDL dalle elezioni nella regione Lazio”[7].<br />
Difatti, i delegati del PDL hanno, in data 8 marzo 2010, presentato la documentazione all’Ufficio Centrale Circoscrizionale in ossequio a tal ultimo citato disposto. Detto Ufficio, con provvedimento del 9 Marzo 2010, ricusava la predetta presentazione in ragione del mancato deposito della stessa nel termine delle ore 12 del 27 febbraio 2010 (con ciò, <i>disapplicando</i> il D.L. citato).<br />
Avverso tale decisione, veniva presentato ricorso all’Ufficio Centrale Regionale anch’esso respinto con provvedimento del 12 marzo 2010.</p>
<p><b>La decisione assunta dal Consiglio di Stato con l’Ordinanza n. 1206 del 13 marzo 2010.</b><br />
I Giudici di Palazzo Spada hanno dichiarato l’improcedibilità dell’appello cautelare proposto per “sopravvenuto difetto di interesse”[8]. Afferma il massimo Consesso Amministrativo che “alla stregua della successione delle istanze presentate e delle determinazioni amministrative intervenute a riscontro delle stesse, l’interesse alla presentazione della lista <i>ab imis</i> non ricevuta, inizialmente frustrato dalle prime determinazioni adottate dagli Uffici elettorali, è stato soddisfatto a seguito dell’avvenuta accettazione del deposito in ossequio allo <i>jus superveniens</i> di cui al D.L. n. 29/2010; l’interesse, tutelabile in questa sede cautelare, in relazione ai provvedimenti impugnati, ad ottenere una statuizione interinale che consenta la presentazione della lista ai fini delle valutazioni di pertinenza dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale in merito alla relativa ritualità e completezza, risulta pertanto già soddisfatto in ragione dell’attività amministrativa effettuata in attuazione delle disciplina sopravvenuta di cui si è detto; la natura satisfattoria, nei sensi esposti, degli atti intervenuti è apprezzabile in rapporto al tenore dell’istanza cautelare in questa sede riproposta, <i>expressis verbis</i>, finalizzata ad ottenere una pronuncia che obblighi l’Ufficio Centrale Circoscrizionale ad accettare la presentazione della lista ai fini delle valutazioni di competenza dell’Ufficio; la valutazione in ordine all’ammissibilità della lista in ragione della documentazione è stata infatti effettuata, pur se con l’esito negativo della ricusazione, con i provvedimenti adottati il 9 e 12 marzo scorsi rispettivamente dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale e dall’Ufficio Centrale Regionale estranei al perimetro del presente giudizio; alla luce dell’avvenuto soddisfacimento dell’unico interesse suscettibile di tutela nella presente fase interinale, l’appello cautelare, non risulta, in definitiva, supportato dal necessario interesse; occorre quindi dichiarare l’improcedibilità dell’appello per effetto del sopravvenuto difetto di interesse”.</p>
<p><b>L’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse pone la parola fine alla vicenda?<br />
</b>E’ a tutti noto che la conclusione naturale del processo amministrativo è costituita dalla sentenza: chiude il primo ed il secondo grado di giudizio. Tuttavia, il processo può estinguersi anche per altri motivi. Questi, in parte, sono dovuti alla volontà del ricorrente; in parte, imposti da atti successivi che provengono dall’Amministrazione. Atti che abbiano posto nel nulla le determinazioni impugnate; per effetto di essi scompaiono dalla scena del diritto. Il processo può estinguersi anche per effetto di circostanze sopravvenute che incidano sull’interesse a ricorrere; ma anche da comportamenti inerti dei soggetti costituiti in giudizio; ad esempio, per mancata riassunzione nei termini previsti dalla legge, di un giudizio <i>iniziato</i> ma <i>interrotto</i>.<br />
Le cause di estinzione del processo non operano automaticamente; occorre una pronuncia dichiarativa del giudice: tra queste vi è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Sul punto è intervenuta la novella contenuta nell’art. 9 della legge n. 205 del 2000[9] che ha previsto come la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio e la perenzione vadano dichiarate “con decreto, dal Presidente della Sezione competente, o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato, a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del Giudice adito entro dieci giorni dall’ultima notifica. Nei trenta giorni successivi, il Collegio decide sulla opposizione in Camera di Consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone la re-iscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente, e vengono liquidate dal Collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L’ordinanza è depositata in segreteria che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l’ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà i termini processuali”. <br />
Nella fattispecie in esame, conclusasi con ‘ordinanza’, si dichiara l’improcedibilità dell’appello cautelare che, di norma, costituisce frutto di richiesta di parte che l’abbia invocata espressamente; anche se, occorre specificare come il giudizio sulla intervenuta improcedibilità può essere accertato dal giudice, implicando una sorta di accertamento che investe l’interesse a ricorrere e che necessita, dunque, di una valutazione e di un giudizio che si concretizza in una pronuncia dal carattere definitivo.<br />
Nella prassi giurisprudenziale, tale pronunciamento avviene con la sentenza[10], talvolta in forma abbreviata.<br />
L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si verifica allorquando, nelle more di un giudizio già incardinato, siano sorti ostacoli alla possibilità di realizzare il vantaggio (l’utilità) su cui si verte l’interesse. Difatti, secondo l’art. 100 c.p.c., esso è fondamentale condizione di ogni azione giurisdizionale. In buona sostanza, esso si concretizza tutte le volte in cui è impossibile ovvero inutile il conseguimento del risultato vantaggioso che potrebbe scaturire dall’eventuale accoglimento della domanda giurisdizionale. Del resto l’interesse permea tutta l’azione: deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche a quello della decisione della causa[11]. <br />
Nel caso in esame, l’improcedibilità si è concretizzata nelle more del giudizio poiché, si legge nel considerato dell’ordinanza in commento, “l’interesse, tutelabile in questa sede cautelare in relazione ai provvedimenti impugnati, ad ottenere una statuizione interinale che consenta la presentazione della lista ai fini delle valutazioni di pertinenza dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale in merito alla relativa ritualità e completezza, risulta pertanto già soddisfatto in ragione dell’attività amministrativa effettuata in attuazione della disciplina sopravvenuta” di cui al D.L. n. 29/2010.<br />
Qualora, nelle more del giudizio, il provvedimento impugnato venga assorbito o sostituito in ogni suo elemento da un atto successivo in modo tale da non residuare per il ricorrente alcun vantaggio da una decisione a questi favorevole, l’improcedibilità trova la sua ragione di esistenza nel diritto processuale amministrativo; talché “la decisione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse consegue esclusivamente ad una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda tale da rendere certa e definitiva l&#8217;inutilità della sentenza; tale verifica, esige che la presupposta, rigorosa indagine circa l&#8217;utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso conduca al sicuro convincimento che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisca di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione”[12].<br />
L’improcedibilità si concretizza, altresì, in qualche altra ipotesi. Si può fare l’esempio nel caso in cui si avvera il mutamento della situazione di fatto o di diritto che elimini o vanifichi l’utilità conseguente dall’eventuale sentenza di accoglimento; “utilità cui deve ricondursi l’ipotesi di compimento, da parte del ricorrente, di atti incompatibili con la volontà di coltivare il ricorso; ricorso, peraltro, che va altresì dichiarato improcedibile laddove il provvedimento impugnato risulti impugnato sulla base di un decreto legge successivamente non convertito; ovvero, infine, nella ipotesi di <i>jus superveniens</i>, che crei direttamente il diritto per il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio”[13]. Appare, dunque, che la tesi appena citata si attagli, perfettamente, al caso in esame. Non già in relazione al ricorso di primo grado ed alla conseguente decisione; quanto, soprattutto, in relazione alle doglianze contenute nell’appello cautelare oggetto dell’ordinanza in commento[14] e riferite alla denunziata disapplicazione del D.L. n. 29/2010. Il Consiglio di Stato, invero, sul punto precisa che “a seguito dell’avvenuta accettazione del deposito in ossequio allo <i>jus superveniens</i> di cui al decreto legge n. 29/2010…la valutazione in ordine all’ammissibilità della lista in ragione della documentazione è stata infatti effettuata, pur se con l’esito negativo della ricusazione, con i provvedimenti adottati il 9 e 12 marzo scorsi rispettivamente dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale e dall’Ufficio Centrale Regionale”[15].<br />
Dalle osservazioni che precedono, emerge una sorte di <i>continuità negli effetti</i> tra la decisione del TAR Lazio e quella del Consiglio di Stato qui annotata: se il primo Giudice, difatti, ha statuito che “le disposizioni adottate dal legislatore statale (<i>NdA</i>, il D.L. n. 29/2010), anche se di carattere interpretativo, non possono trovare applicazione con riferimento alla materia disciplinata dalla legge regionale, con la conseguenza che la normativa recata dal D.L. n. 29 del 2010 non è applicabile nel presente giudizio”[16], il Giudice di Appello, ammettendo indirettamente l’applicabilità del D.L. n. 29/2010 al caso in esame, osserva appunto che la pretesa richiesta è stata ampiamente soddisfatta attraverso la ripresentazione della documentazione in data 8 marzo 2010 ovvero attraverso l’applicazione dell’art. 1, co. 4°, del D.L. citato. Ne consegue, dunque, che “alla luce dell’avvenuto soddisfacimento dell’unico interesse suscettibile di tutela nella presente fase interinale, l’appello cautelare non risulta, in definitiva, supportato dal necessario interesse” e, perciò, viene dichiarato improcedibile “per effetto del sopravvenuto difetto di interesse”.<br />
La decisione in commento è un’ordinanza all’esito di un giudizio cautelare[17]. E’ presumibile che la chiusura nel merito, su cui si formerà il giudicato, arresterà l’esperienza giuridica “ignaro del tempo trascorso”[18]. Ciò che ne seguirà è “l’adeguamento della realtà al precetto, ovvero la materializzazione del <i>dictum</i>”[19].</p>
<p>________________________________________</p>
<p>* Ricercatore confermato di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Economia dell’Università della Calabria.<br />
** Dottorando di Ricerca in “Impresa, Stato e Mercato” presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università della Calabria.<br />
[1] Decreto Legge 5 marzo 2010, n. 29 inerente la &#8220;Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione&#8221; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2010. Sul punto, si v. A. CELOTTO, Un pasticcio risolto con un pasticcio: dubbi in margine al decreto-legge n. 29 del 2010, in Giustizia Amministrativa, Rivista di diritto pubblico, www.giustamm.it, nr. 3 del 2010.<br />
[2] Si v., A. CELOTTO, cit. <br />
[3] Al momento in cui si scrive, sono pubblicate, tra le altre, le seguenti decisioni: TAR Lombardia, Milano, n. 560/2010 e conseguente Consiglio di Stato, n. 190/2010; TAR LAZIO, Roma, nn. 1119/2010, 1120/2010 e 1121/2010; TAR LAZIO, Roma, nn. 1183/2010, 1184/2010 e 1185/2010; Consiglio di Stato, nn. 1205/2010, 1206/2010 (quivi in commento) e 1207/2010, tutte disponibili in Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, www.federalismi.it. <br />
[4] Cfr. Atto di appello cautelare presentato dall’Associazione Politica Nazionale “Il Popolo della Libertà” e dalla Lista del Partito “Il Popolo della Libertà”, p. 5, disponibile in Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, www.federalismi.it. <br />
[5] Cfr. Consiglio di Stato, Ordinanza n. 1206/2010 del 13 marzo 2010, disponibile in Federalismi.it, Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, www.federalismi.it. <br />
[6] Il prima comma dell’art. 9 della citata l. nr. 108 del 1968 dispone che “Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al primo comma dell&#8217;articolo precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20”.<br />
[7] A. CELOTTO, Un pasticcio risolto con un pasticcio: dubbi in margine al decreto-legge n. 29 del 2010, cit.<br />
[8] Alcune critiche sulla figura della sopravvenuta carenza di interesse sono contenute in E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2009, p. 785.<br />
[9] Per una dettagliata analisi delle modifiche contenute nella citata legge, si v. AA.VV., Verso il nuovo processo amministrativo, Commento alla legge 21 luglio 2000 n. 205, V. CERULLI IRELLI (a cura di), Torino, 2000; A. ROMANO – R. VILLATA (a cura di), Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa, Padova, 2009.<br />
[10] Secondo M. NIGRO, Giustizia amministrativa, Bologna, 1983, p. 374, occorre sentenza definitiva di rito qualora il giudizio è dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse. <br />
[11] Secondo parte della dottrina, “perché cessi la materia del contendere, è necessario che l’amministrazione soddisfi pienamente l’interesse del ricorrente: non è così sufficiente la revoca – ex nunc – del provvedimento impugnato; occorre il suo annullamento d’ufficio con efficacia ex tunc. Non vi è dunque cessazione della materia del contendere se sopravviene un altro fatto qualsiasi che determini il venir meno dell’interesse”, così F. SATTA, Giustizia amministrativa, Padova, 1997, p. 357.<br />
[12] TAR SARDEGNA, Sezione I, Sentenza 8 ottobre 2009 n. 1498, in Giustizia Amministrativa, Rivista di diritto pubblico, www.giustamm.it, nr. 11 del 2009. Nella specie, relativa a ricorso per annullamento di aggiudicazione, il Collegio sardo ha escluso che il mero trascorrere del tempo e l’esaurimento dell’appalto avessero determinato il venire meno dell’interesse alla pronuncia.<br />
[13] R. JUSO, Lineamenti di Giustizia Amministrativa, Milano, 2007, pp. 398 e 399.<br />
[14] Laddove si denunzia la “illegittima disapplicazione del D.L. n. 29/2010” Cfr. atto di appello cautelare, cit., p. 33.<br />
[15] Si rinvia, in un caso analogo, a TAR Lazio, ROMA, Sezione I-bis, Sentenza 11 aprile 2008 n. 3076 ove, si statuisce: “L’adozione di un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione, in quanto espressione di funzione pubblica in risposta alla diffida dell’interessato, determina l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso proposto ex art. 21 bis della L. 1034/71, a seconda che intervenga prima o dopo la proposizione del ricorso medesimo, atteso che, ogni qualvolta l’amministrazione esercita la funzione pubblica con un provvedimento espresso, viene meno l’esigenza di certezza sottesa alla ratio della norma sancita dall’art. 21 bis, sicché il giudice amministrativo dovrà, in tal caso, limitarsi a prenderne atto, con le consequenziali statuizioni processuali a seconda del contenuto del provvedimento esplicito, dovendosi ritenere inibita ogni valutazione circa la fondatezza della pretesa sostanziale, che troverà la naturale sede di scrutinio nell’eventuale giudizio di legittimità che il richiedente insoddisfatto potrà intraprendere”.<br />
[16] Cfr. TAR LAZIO, Sezione II-bis, ordinanza n. 1119 del 9 Marzo 2010. <br />
[17] D’altronde, la dottrina (F. CARINGELLA, Corso di diritto processuale amministrativo, Milano, 2003, p. 1036) sottolinea come “quanto alla natura dell’ordinanza cautelare la giurisprudenza, a partire dalla decisione resa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20 gennaio 1978 n. 1, con cui si è affermata l’appellabilità delle statuizioni cautelari, da tempo riconosce alla stessa natura decisoria, nella misura in cui assolve la funzione propria e in sé compiuta di dirimere la lite cautelare, ossia la controversia circa l’eseguibilità del provvedimento amministrativo in pendenza di giudizio con effetti simili per forza imperativa agli effetti della sentenza”.<br />
[18] F. SATTA, Brevi note sul giudicato amministrativo, in Dir. proc. amm, n. 2/2007, p. 303.<br />
[19] F. SATTA, op. cit., p. 303.</p>
<p align=right>(pubblicato il 15.3.2010)</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-caos-delle-liste-durante-lo-svolgimento-delle-elezioni-regionali-2010/">Il ‘caos’ delle liste durante lo svolgimento delle elezioni regionali 2010.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>La non applicazione di una fonte legislativa incompetente: sillogismo interpretativo o paradosso? (in margine alla ord. Tar Lazio 9 marzo 2010 n. 1110)</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-non-applicazione-di-una-fonte-legislativa-incompetente-sillogismo-interpretativo-o-paradosso-in-margine-alla-ord-tar-lazio-9-marzo-2010-n-1110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:22:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-non-applicazione-di-una-fonte-legislativa-incompetente-sillogismo-interpretativo-o-paradosso-in-margine-alla-ord-tar-lazio-9-marzo-2010-n-1110/">La non applicazione di una fonte legislativa incompetente: sillogismo interpretativo o paradosso?&lt;br&gt; (in margine alla ord. Tar Lazio 9 marzo 2010 n. 1110)</a></p>
<p>1. Nell’ambito della ormai “romanzesca” vicenda relativa alle elezioni regionali del 2010, dopo il colpo di scena dell’emanazione del decreto-legge n. 29 del 5 marzo 2010 che reca “Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108”, ne è intervenuto un secondo: l’ordinanza del Tar</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-non-applicazione-di-una-fonte-legislativa-incompetente-sillogismo-interpretativo-o-paradosso-in-margine-alla-ord-tar-lazio-9-marzo-2010-n-1110/">La non applicazione di una fonte legislativa incompetente: sillogismo interpretativo o paradosso?&lt;br&gt; (in margine alla ord. Tar Lazio 9 marzo 2010 n. 1110)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-non-applicazione-di-una-fonte-legislativa-incompetente-sillogismo-interpretativo-o-paradosso-in-margine-alla-ord-tar-lazio-9-marzo-2010-n-1110/">La non applicazione di una fonte legislativa incompetente: sillogismo interpretativo o paradosso?&lt;br&gt; (in margine alla ord. Tar Lazio 9 marzo 2010 n. 1110)</a></p>
<p>1. Nell’ambito della ormai “romanzesca” vicenda relativa alle elezioni regionali del 2010, dopo il colpo di scena dell’emanazione del decreto-legge n. 29 del 5 marzo 2010 che reca “Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108”, ne è intervenuto un secondo: l’ordinanza del Tar Lazio del 9 marzo 2010 n. 1110 che dichiara la non applicabilità del primo relativamente alla Regione Lazio.<br />
Per comprendere la decisione del giudice amministrativo, occorre fare il punto sulla competenza legislativa in materia di elezioni regionali.<br />
La disciplina del sistema di elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario era riservata, secondo il testo originario dell’art. 122, primo comma, della Costituzione, alla legge statale. Nell’esercizio di tale competenza il legislatore statale ha dettato la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (“Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”), successivamente modificata e integrata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43.<br />
Con la riforma recata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, si è fra l’altro disposto che spetta alla legge della Regione disciplinare il sistema di elezione del Consiglio, della Giunta e del Presidente regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica (nuovo art. 122, primo comma, Cost.).<br />
A seguito di tale riforma, le leggi statali in materia conservano la loro efficacia, in forza del principio di continuità, fino a quando non vengano sostituite dalle leggi regionali, ma, come ha affermato la stessa Corte costituzionale nella sent. n. 196 del 2003, «la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali spetta ormai alle Regioni».<br />
Dunque, punto fermo è che la materia elettorale regionale non è più affidata esclusivamente alla legge statale, bensì alla competenza concorrente della legge statale e di quella regionale: la competenza a legiferare in materia di procedimento elettorale per le Regioni ordinarie è delle Regioni, nei limiti dei principi fondamentali – competenza statale già esercitata, tra l’altro, con la legge n. 165 del 2004[1] –, secondo il classico schema della competenza concorrente delineato dall’art. 117, comma 3, Cost. [2]<br />
Alcune Regioni si sono già avvalse della competenza legislativa concorrente in materia elettorale dettando una propria disciplina, mentre per le restanti continua ad applicarsi la disciplina transitoria statale (leggi n. 108 del 1968, legge n. 43 del 1995 e l. cost. n. 1 del 1999), sulla quale è per l’appunto intervenuto il decreto-legge interpretativo n. 29 del 2010.<br />
La Regione Lazio con propria legge n. 2 del 2005 ha adottato “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del consiglio regionale”, esercitando così la competenza legislativa ad essa attribuita dall’art. 122, primo comma, Cost[3]. <br />
Il Tar Lazio, nell’ordinanza in esame, ha quindi dedotto sillogisticamente che «a seguito dell’esercizio della potestà legislativa regionale, le disposizioni adottate dal legislatore statale, anche se di carattere interpretativo, non possono trovare applicazione con riferimento alla materia disciplinata dalla legge regionale», con la conseguente inapplicabilità della normativa recata dal decreto-legge n. 29 del 2010.<br />
Il sillogismo del giudice amministrativo non è parso però, ai più, così “aristotelico” come potrebbe apparire ad una prima lettura, mostrando il fianco alla critica di realizzare il «paradosso di una legge che non trova applicazione, ma non è disapplicata»[4].<br />
Ciò che si cercherà di dimostrare con le argomentazioni che seguiranno è che il paradosso in questione potrebbe essere sciolto ricostruendo i rapporti tra legge statale e legge regionale secondo i criteri generali della competenza tra fonti.</p>
<p>2. Il criterio della competenza prevede «che tra due norme incompatibili, poste una da una fonte competente ad emanarla e l’altra da una fonte a ciò incompetente, è valida – e quindi applicabile – quella posta dall’organo o dalla fonte cui è attribuita, in assoluto o preferenzialmente, la competenza»[5].<br />
Nel caso del riparto di competenze concorrenti tra fonte statale e fonte regionale, risulta quindi incompetente una norma statale di dettaglio, così come risulta simmetricamente incompetente una norma regionale di principio.<br />
Il punto è cosa può fare il giudice ordinario una volta rilevato che la norma da applicare sia in realtà emanata da fonte incompetente (nel caso di specie, il Tar Lazio è evidentemente partito dal presupposto che il decreto-legge n. 29 del 2010 contenga norme di dettaglio e non di principio[6]).<br />
Di certo, l’impropria adozione da parte dello Stato di una legge di dettaglio in materia affidata alla potestà concorrente si traduce in un vizio di costituzionalità della stessa legge. Il giudice perciò potrebbe sicuramente sollevare la questione davanti alla Corte costituzionale[7]. <br />
Si ritiene, giustamente, che non possa invece disapplicare la legge – seppur incompetente – perché affetta da vizio di incostituzionalità. È ovvio, infatti, che se si ammettesse una siffatta ipotesi ci troveremmo di fronte ad un controllo diffuso di costituzionalità in base al quale anche i singoli giudici potrebbero risolvere i dubbi sulla compatibilità o meno di una legge rispetto alla Costituzione. Si perverrebbe cioè ad una soluzione simile a quella adottata nel periodo transitorio dall’emanazione della Carta costituzionale fino all’entrata in vigore della Corte costituzionale, durante il quale era consentito ai giudici ordinari disapplicare un atto normativo ritenuto incostituzionale, potere loro derivante direttamente dalla VII disposizione transitoria e finale della Costituzione[8]. <br />
Entrata in funzione la Corte costituzionale e consolidatasi definitivamente la scelta per un controllo di costituzionalità di tipo accentrato, evidentemente oggi la questione dell’ammissibilità o meno di una disapplicazione per vizi di costituzionalità ha perso ogni rilevanza[9].<br />
Ma allora, scartata quest’ultima impercorribile ipotesi, come potrebbe il giudice ritenere non applicabile una legge?<br />
Il Tar Lazio non trae la non applicazione del decreto-legge dalla sua presunta incostituzionalità[10], ma sembra far leva sulla “cedevolezza” della legge statale di dettaglio in seguito all’esercizio della potestà legislativa regionale[11].<br />
In realtà, la questione della non applicabilità di una fonte incompetente potrebbe essere forse risolta anche senza dover fare ricorso al problematico argomento della “cedevolezza”[12], fermandosi  semplicemente al criterio della competenza tra fonti.<br />
I modi di atteggiarsi della competenza, infatti, sono due: accanto al caso della “riserva”, che costituisce la “forma pura” di competenza, vi è quello della “preferenza”, la quale, invece, ne rappresenta la “forma debole”. Se nel primo caso, c’è una diversità formale di fonti per cui l’una esclude tutte le altre, nel secondo, c’è un concorso vincolato di due fonti, potendo entrambe disciplinare quella data materia, ma con predeterminazioni di ambiti[13]. <br />
La seconda ipotesi è proprio quella del concorso tra leggi statali e leggi regionali nell’ambito della competenza concorrente, ove entrambe le fonti sono competenti a disciplinare la materia, essendo tuttavia la fonte statale vincolata a regolamentare i soli principi fondamentali e quella regionale i restanti aspetti di dettaglio. In tal caso, le norme poste dalla fonte non preferita saranno invalide solo nel caso in cui “invaderanno” l’ambito destinato, o meglio, già occupato dalla fonte preferita, mentre potranno validamente disciplinare la fattispecie, in assenza delle norme della fonte preferita (così come avviene per la disciplina statale elettorale ancora applicabile nelle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia).<br />
Anche il criterio della competenza quindi – ricalcando il criterio della gerarchia seppur con la differenza nella linea di distribuzione delle fonti, orizzontale nel primo, verticale nel secondo – comporta un vizio dell’atto, il quale risulterà invalido, se non competente, e sarà di conseguenza annullato, con efficacia <i>ex tunc</i> e portata <i>erga omnes</i>, o disapplicato, con effetti limitati alla fattispecie concreta, a seconda dei casi. La prima soluzione, si sa, compete alla sola Corte costituzionale, mentre la seconda dovrebbe appunto essere adottata dai giudici comuni.<br />
A ben vedere, nel caso del concorso concorrente tra fonti, non si tratterebbe propriamente di disapplicazione, bensì di non applicazione.<br />
A riprova che non si tratta soltanto di sfumature terminologiche[14] si tenga presente che mentre nel caso della disapplicazione – la quale costituisce una delle forme mediante le quali opera l’invalidità – si ragiona in termini di due norme incompatibili entrambe astrattamente applicabili alla fattispecie, una delle quali viene disapplicata in quanto si assume viziata dal singolo operatore, che non ha, in concreto, il potere di dichiararne la nullità, nella diversa ipotesi della non applicazione – che si colloca invece su un piano ermeneutico – una sola è la norma applicabile alla fattispecie, in quanto, nel conflitto, una delle due norme non viene in rilievo per la definizione della controversia[15].<br />
Quest’ultimo è proprio il caso del rapporto tra norma regionale e norma statale in una materia di competenza regionale concorrente, nella quale la norma statale invocata non rientri tra i principi della materia stessa.<br />
Se ne ricava, conclusivamente, che il Tar Lazio non ha fatto ricorso ad un arbitrario potere di disapplicazione ma ha semplicemente fatto uso delle sue facoltà interpretative: individuate le due discipline legislative – si badi, non ambedue astrattamente applicabili, dato il netto riparto di competenze di cui all’art. 122 Cost. – ha ritenuto che solo quella regionale venisse in rilievo nella fattispecie, in quanto la sola “preferenzialmente” competente in materia.</p>
<p>_____________________________________</p>
<p>[1] La l. 165/2004, relativamente al sistema elettorale, pone soltanto, all’art. 4, tre principi fondamentali: 1) che il sistema elettorale «agevoli la formazione di stabili maggioranze […] e assicuri la rappresentanza delle minoranze»; 2) che vi sia contestualità tra l’elezione del Presidente e quella del Consiglio (o, ove non si opti per l’elezione diretta del Presidente, questi e la Giunta vengano comunque nominati entro novanta giorni); 3) il divieto di mandato imperativo.</p>
<p>[2] Si noti, che né la materia elettorale regionale, in generale, né, in particolare, il sistema di elezione e/o i casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono stati inseriti nell’art. 117, 3 comma, Cost., il quale elenca le materie attribuite alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni. Tale mancato richiamo ha suscitato talvolta dubbi circa il fatto che si trattasse effettivamente di competenza legislativa concorrente, i quali tuttavia, parrebbero fugati dal tenore letterale della disposizione, che è chiara nell’attribuire la competenza circa il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, alla «legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi». Cfr. Pertici A., <i><i>Art. 122</i></i>, in Bifulco R. – Celotto A. – Olivetti M. (a cura di),<i><i> Commentario alla Costituzione</i></i>, Torino, Utet, 2006, 2429.</p>
<p>[3] In particolare, l’art. 1 della legge della Regione Lazio n. 2 del 2005 stabilisce che «1. All&#8217;elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge. 2. Per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni. 3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell&#8217;ordinamento in materia». Analoghe disposizioni di recepimento della legislazione statale sono contenute nelle leggi elettorali di altre Regioni: in particolare, l’art. 1 della L.R. Abruzzo n. 1 del 2002; l’art. 1 della L.R. Puglia n. 2 del 2005; l’art. 1 della L.R. Campania n. 4 del 2009. Su tale tecnica di “recepimento” si è espressa anche la Corte cost. nella sent. n. 196 del 2003, con riferimento nella specie alla legge della Regione Abruzzo, osservando che: «Non era dunque di per sé precluso al legislatore regionale disporre, come fa l’art. 1 della legge abruzzese (peraltro non specificamente censurato dal ricorrente), il &#8220;recepimento&#8221; della legge statale n. 108 del 1968 &#8220;con le successive modificazioni e integrazioni&#8221;. Tale &#8220;recepimento&#8221; va ovviamente inteso nel senso che la legge regionale viene a dettare, <i><i>per relationem</i></i>, disposizioni di contenuto identico a quelle della legge statale, su alcune delle quali, contestualmente, gli articoli successivi operano modificandole o sostituendole: ferma restandone la diversa forza formale e la diversa sfera di efficacia. Non si può omettere di notare la improprietà di una tecnica legislativa che, operando il &#8220;recepimento&#8221; e poi la parziale sostituzione delle disposizioni della legge statale (fra l’altro, a quanto sembra, della sola legge n. 108 del 1968, con le modifiche apportate successivamente al suo testo, in particolare da vari articoli della legge n. 43 del 1995, e non delle autonome disposizioni dettate successivamente dalla stessa legge n. 43 del 1995), dà vita ad una singolare legge regionale, dal testo corrispondente a quello della legge statale, i cui contenuti, peraltro, non risultano sempre legittimamente assumibili dalla legge regionale, in quanto estranei alla sua competenza: così quelli che riguardano ad esempio, oltre che, come si dirà, la durata in carica del Consiglio, di cui all’art. 3, i ricorsi giurisdizionali, di cui all’art. 19, o le norme sullo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali, provinciali e comunali, di cui agli artt. 20 e 21. Non è però condivisibile la censura di carattere generale mossa dal ricorrente agli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Abruzzo, che sarebbero in contrasto con il limite territoriale della legge regionale e con l’art. 117, secondo e quarto comma, della Costituzione, in quanto la legge regionale non potrebbe sostituire disposizioni di una legge statale, facendo venir meno l’applicabilità delle disposizioni sostituite in tutto il territorio nazionale. In realtà la legge statale continua a spiegare l’efficacia che le è propria; la legge regionale non fa che introdurre una disciplina materialmente identica, in cui le disposizioni che vengono dettate in &#8220;sostituzione&#8221; di quelle corrispondenti della legge dello Stato esplicano tale effetto sostitutivo solo con riguardo alla sfera di efficacia della legge regionale di &#8220;recepimento&#8221;, senza intaccare la diversa sfera di efficacia della legge statale». (punto 5 del <i><i>Considerato in diritto</i></i>). Il Tar Lazio nell’ordinanza in esame ha ritenuto che «l’art. 1 della suddetta Legge Regionale recepisce la preesistente legge statale 17 febbraio 1968, n. 108, ponendo un rinvio di tipo meramente materiale-recettizio», con la conseguente irrilevanza delle successive vicende normative della legge statale “recepita” successive al detto “recepimento” ad opera della legge regionale. In dottrina, per l’interpretazione di tale rinvio come di tipo fisso, cfr., per tutti, Onida V., <i><i>Ancora sulla competenza della legge statale e della legge regionale in tema di interpretazione autentica delle norme sul procedimento elettorale regionale</i></i>, in http://www.astrid-online.it/FORUM&#8211;Dec/.</p>
<p>[4] Cfr., Villone M., <i><i>Sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5 marzo 2010 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali, </i></i>in http://www.astrid-online.it/FORUM&#8211;Dec/.</p>
<p>[5] Cfr. Celotto A., <i><i>Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie nell’applicazione giurisprudenziale</i></i>, in MODUGNO F., <i><i>Appunti per una teoria generale del diritto</i></i>, Giappichelli, Torino, 2000, 218.</p>
<p>[6] A tale interpretazione non potrebbe d’altronde obiettarsi che si tratta di norma interpretativa, dato che la giurisprudenza costituzionale ha chiaramente affermato che la competenza ad adottare norme interpretative segue la competenza principale della potestà legislativa: cfr. la sent. n. 232 del 2006 in cui si afferma che «l’emanazione di una legge di interpretazione autentica presuppone la sussistenza della potestà legislativa da parte dell’organo legiferante, e che non può ammettersi che tale potestà sopravviva – come sostiene la Regione – perché «solo l’autore della disposizione che viene interpretata può essere considerato l’unico depositario della volontà legislativa espressa in quella sede»: quella di interpretazione autentica è una legge espressione della potestà legislativa – e non già di una “soggettiva” volontà “chiarificatrice” del suo autore &#8722; e pertanto essa, al pari di qualsiasi legge, può provenire soltanto dall’organo attualmente investito di tale potestà, senza che in alcun modo rilevi la qualità di «autore» della legge interpretata» (punto 4.4. del <i><i>Considerato in diritto</i></i>). Ne deriva che allo Stato spetta la competenza ad interpretare autenticamente le disposizioni di principio ed alle Regioni quelle di dettaglio. In dottrina, cfr. Onida V., <i><i>Sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5 marzo 2010 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali</i></i> e Calamo Specchia M., <i><i>Sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5 marzo 2010 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali</i></i>, entrambi in http://www.astrid-online.it/FORUM&#8211;Dec/.</p>
<p>[7] In realtà, è ciò che lascerebbe intendere il Tar nell’ordinanza in esame quando afferma che «i sollevati profili di illegittimità costituzionale [del decreto-legge n. 29 del 2010] potranno essere valutati in sede di trattazione del presente ricorso nel merito all’udienza pubblica di questo Tar, già fissata per il 6 maggio 2010». La strada dell’invio degli atti alla Corte costituzionale da parte del giudice è ritenuta come l’unica alternativa possibile da Villone M., cit., il quale esclude qualunque effetto di disapplicazione: «Se dunque il giudice ritiene che si tratti di una normativa statale di dettaglio non consentita dal riparto di competenza stabilito in Costituzione dovrà sollevare la questione – se rilevante &#8211; davanti alla Corte costituzionale, che stabilirà la natura. Non potrà, invece, ritenere che la legge statale non giunga a disciplinare la fattispecie, essendo legge di dettaglio alla quale si oppone insuperabilmente la legge regionale già vigente. Né potrà dunque applicare quest’ultima, in concreto producendo comunque l’effetto di una disapplicazione della legge statale volta a disciplinare la fattispecie».</p>
<p>[8] Il secondo comma della VII disp. trans. e fin. della Costituzione stabilisce che «Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione». La giurisprudenza dell’epoca, sulla base di tale disposizione, pervenne alla conclusione che il giudice ordinario ed amministrativo aveva il potere di esaminare la costituzionalità estrinseca delle leggi e degli atti aventi forza di legge, fino a quando non fosse entrata in funzione la Corte costituzionale, con la possibilità concessa allo stesso di disapplicare l’atto normativo ove ne avesse riconosciuto la incostituzionalità. Tale sindacato era peraltro limitato all’ambito della mera legittimità e la rilevata incostituzionalità, accertata dal giudice <i><i>incidenter tantum</i></i>, aveva effetto limitato al caso in esame. Cfr., <i><i>ex plurimis</i></i>, Cass. pen., sez. un., 16 febbraio 1952, in <i><i>Giur. compl. cass. pen</i></i>., XXXIII, 1952, I, 45 ss.; Cass. civ., sez. un., 15 gennaio 1953, n. 107, in <i><i>Giur. compl. cass. civ</i></i>., XXXII, 1953, I, 312 ss.; Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 1954, n. 149, in <i><i>Cons. Stato</i></i>, 1954, 317 ss.</p>
<p>[9] Si noti che, a proposito della disciplina legislativa oggetto dell’attuale dibattito, non mancano orientamenti che, pur ammettendo la disapplicazione del decreto-legge in questione solo a seguito di dichiarazione di incostituzionalità, tuttavia ritengono «del tutto ragionevole che il giudice, chiamato ad applicarlo in sede cautelare, neghi la tutela cautelare richiesta e, nel merito, sollevi la questione di costituzionalità. Infatti, come il giudice può accordare una tutela cautelare a una situazione giuridica fondata sulle norme che risulterebbero applicabili sulla base di una dichiarazione di costituzionalità della norma che apparentemente la nega, in attesa che la Corte decida, così è ammissibile che il giudice neghi la tutela cautelare di una situazione giuridica fondata solo su una norma di assai dubbia costituzionalità, salvo, nel merito, attendere la decisione della Corte sulla questione sollevata: e ciò per carenza di <i><i>fumus boni juris</i></i> discendente dalla prospettata incostituzionalità della legge (che potrebbe apparire, come nel caso, evidente)», in tal senso Onida V., <i><i>Ancora sulla competenza della legge statale e della legge regionale</i></i>, cit.</p>
<p>[10] Sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5 marzo 2010 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali cfr. l’ampio dibattito dottrinario promosso dal Forum di Astrid (http://www.astrid-online.it/FORUM&#8211;Dec/), a cui hanno partecipato Cerri A., Staiano S., D’Andrea A., Vigneri A., De Vergottini G., Villone M., Calamo Specchia M., Onida V., Fusaro C., Mangiameli S., Carli M., Chessa O., Pace A., Pizzorusso A., Mattarella G. Cfr. anche, Celotto A., <i><i>Un pasticcio risolto con un pasticcio: dubbi in margine al decreto-legge n. 29 del 2010</i></i>, in www.giustamm.it. </p>
<p>[11] In tal senso, Villone M., cit.</p>
<p>[12] Cfr., per tutti, D’Elia G., <i><i>Vecchio e nuovo in tema di norme statale cedevoli: riflessioni sulle interferenze legislative qualificate</i></i>, Relazione presentata al Convegno di Studi “I grandi temi della giurisprudenza costituzionale degli ultimi dieci anni”, presieduto dal  prof. Valerio Onida, in occasione della celebrazione del decennale dell’Università degli Studi del’Insubria, Como, 7 maggio 2008, in www.forumcostituzionale.it.</p>
<p>[13] Cfr., ampiamente, Celotto A., <i><i>Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie nell’applicazione giurisprudenziale</i></i>, cit., 218.</p>
<p>[14] Si noti che anche la Corte costituzionale ha fatto ricorso al concetto di “non applicazione” piuttosto che di “disapplicazione”: in una delle diverse “fasi” attraversate dalla giurisprudenza costituzionale in tema di ricostruzione dei rapporti tra norma interna e norma comunitaria, la Corte ha, infatti, preferito optare per la non applicazione da parte del giudice comune della norma nazionale antinomica con il diritto comunitario, partendo dal presupposto che la norma interna incompatibile non sia in realtà viziata, allo scopo di salvaguardare l’ottica dualista del rapporto tra i due ordinamenti. Cfr. la sent. n. 168 del 1991, punto 4 del <i><i>Considerato in diritto</i></i>, in cui si afferma espressamente la preferenza per «l’effetto di “non applicazione” della legge nazionale (piuttosto che di “disapplicazione” che evoca vizi della norma in realtà non sussistenti in ragione proprio dell’autonomia dei due ordinamenti)». In dottrina, cfr. Celotto A., <i><i>Coerenza dell’ordinamento e soluzione delle antinomie nell’applicazione giurisprudenziale</i></i>, cit., 237 ss. Per un ulteriore caso di non applicazione della normativa nazionale, seppur nel diverso ambito del contrasto tra norma nazionale e CEDU, si veda Corte d’appello di Roma, sez. lavoro, ord. 11 aprile 2002, in cui si ritiene “coraggiosamente” che «il limite di reddito indicato dalla legge n. 533/73 non possa trovare applicazione al caso in esame, essendo chiaramente in contrasto, perché irrisorio, con il principio effettivo del gratuito patrocinio dei non abbienti fissato dall&#8217;art. 6 della Convenzione dei diritti dell&#8217;uomo, resa esecutiva con legge 848/55, che prevale, come si è detto, anche sulle norme di diritto interno successive, essendo dotata di una &#8220;particolare forma di resistenza&#8221;, e dall&#8217;art. 47 della Carta di Nizza e quindi anche dal diritto comunitario, che consente la disapplicazione da parte del giudice ordinario delle norme del diritto nazionale contrastanti».</p>
<p>[15] Più precisamente, la “disapplicazione” «designa il potere di non applicare ad una singola fattispecie o per particolari effetti un atto e si realizza quando l’ordinamento giuridico limita le potestà dell’organo chiamato all’esame della validità di un atto, nel senso che gli inibisca l’annullamento del medesimo e gli renda possibile solo l’accertamento della non validità con la conseguente non applicazione alla fattispecie sottoposta al suo esame» (Mortati C., <i><i>Istituzioni di diritto pubblico</i></i>, I, X ediz., Padova, Cedam, 1991, 299); mentre la “non applicazione” si riferisce a quell’insieme di «attività che partono dall’individuazione della disposizione normativa, passano attraverso la sua interpretazione e giungono infine all’enunciazione della regola che disciplina il caso concreto» (Ferrari E., <i><i>Cittadinanza italiana e cittadinanza europea tra disapplicazione a causa di invalidità e principio di specialità</i></i>, in <i><i>Riv. it. dir. pubbl. comunit</i></i>., 1991, 1088).</p>
<p><i></p>
<p align=right>(pubblicato il 16.3.2010)</p>
<p></i></p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-non-applicazione-di-una-fonte-legislativa-incompetente-sillogismo-interpretativo-o-paradosso-in-margine-alla-ord-tar-lazio-9-marzo-2010-n-1110/">La non applicazione di una fonte legislativa incompetente: sillogismo interpretativo o paradosso?&lt;br&gt; (in margine alla ord. Tar Lazio 9 marzo 2010 n. 1110)</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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