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	<title>Edilizia ed urbanistica-Edilizia popolare ed economica Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Edilizia ed urbanistica-Edilizia popolare ed economica Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla possibilità di contestare la natura abusiva di un&#8217;opera</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-contestare-la-natura-abusiva-di-unopera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 16:15:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-contestare-la-natura-abusiva-di-unopera/">Sulla possibilità di contestare la natura abusiva di un&#8217;opera</a></p>
<p>Edilizia e urbanistica &#8211; Opera abusiva &#8211; Rigetto istanza di sanatoria &#8211; Acquiescenza del richiedente &#8211; Successivo provvedimento amministrativo &#8211; Ordine di demolizione &#8211; Possibilità di impugnazione &#8211; Preclusione Sul piano generale, deve ritenersi inammissibile l&#8217;impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo che rimetta in discussione la legittimità del provvedimento definitivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-contestare-la-natura-abusiva-di-unopera/">Sulla possibilità di contestare la natura abusiva di un&#8217;opera</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-contestare-la-natura-abusiva-di-unopera/">Sulla possibilità di contestare la natura abusiva di un&#8217;opera</a></p>
<p>Edilizia e urbanistica &#8211; Opera abusiva &#8211; Rigetto istanza di sanatoria &#8211; Acquiescenza del richiedente &#8211; Successivo provvedimento amministrativo &#8211; Ordine di demolizione &#8211; Possibilità di impugnazione &#8211; Preclusione</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sul piano generale, deve ritenersi inammissibile l&#8217;impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo che rimetta in discussione la legittimità del provvedimento definitivo presupposto, di cui è stata accertata la legittimità. In particolare, a fronte della conferma del rigetto dell&#8217;istanza di sanatoria, deve ritenersi preclusa la possibilità di rimettere in discussione la natura abusiva dell’opera con l’impugnazione dell’ordine di demolizione, atteso che quest&#8217;ultima nel precedente diniego, divenuto definitivo, rinviene il suo presupposto (<i>cfr</i>. Cons. Stato, Sez. VI, 28 luglio 2015, n. 3744: “<i>il soggetto, che ha prestato acquiescenza al rigetto dell&#8217;istanza di sanatoria di opera da lui abusivamente realizzata, decade dalla possibilità di rimettere in discussione le ragioni del diniego in sede di impugnazione dell&#8217;ordine di demolizione, atteso che quest&#8217;ultimo in detto diniego, divenuto definitivo perché non impugnato, rinviene il suo presupposto</i>”).</p>
<hr />
<p>Pres. Tarantino &#8211; Est. Lamberti</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-possibilita-di-contestare-la-natura-abusiva-di-unopera/">Sulla possibilità di contestare la natura abusiva di un&#8217;opera</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2019 n.14498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-18-12-2019-n-14498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-18-12-2019-n-14498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2019 n.14498</a></p>
<p>Pietro Morabito, Presidente , Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pier Luigi Bartoli contro ATER del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paola Pellegrino, CC Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-18-12-2019-n-14498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2019 n.14498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-18-12-2019-n-14498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2019 n.14498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pietro Morabito, Presidente , Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pier Luigi Bartoli contro ATER del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paola Pellegrino, CC Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristina Montanaro, dell&#8217;Avvocatura Capitolina</span></p>
<hr />
<p>Edilizia residenziale pubblica: i poteri del G.A. sono radicati soltanto nella prima fase dell&#8217;individuazione del soggetto con cui l&#8217;Amministrazione dovrà  stipulare il contratto, che è caratterizzata da atti amministrativi pubblici .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica- edilizia residenziale pubblica- giurisdizione- G.A. &#8211; A.G.O. &#8211; ambiti.Â </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In materia di edilizia residenziale pubblica, i poteri del G.A. sono radicati soltanto nella prima fase dell&#8217;individuazione del soggetto con cui l&#8217;Amministrazione dovrà  stipulare il contratto, che è caratterizzata da atti amministrativi pubblici (quali il bando recante i requisiti per l&#8217;assegnazione, la graduatoria e l&#8217;assegnazione), a fronte dei quali nascono posizioni di interesse legittimo; invece, una volta stipulato il contratto, sorgono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente incardinamento della giurisdizione del G.O. in ordine a tutte le vicende che si verificano, quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell&#8217;alloggio o lo sgombero.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 14498/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 11634/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 11634 del 2019, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pier Luigi Bartoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale di Trastevere n. 259;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">ATER del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Paola Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Cristina Montanaro, dell&#8217;Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede di quest&#8217;ultima in Roma, via del Tempio di Giove 21;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</p>
<p style="text-align: justify;">della Determinazione Dirigenziale di ATER ROMA, &#8211; n. protocollo-OMISSIS-del -OMISSIS-n. -OMISSIS- avente ad oggetto: istanza subentro e voltura LR 12/1999, art 12 e Regolamento regionale n. 2/2000 art. 14; inammissibilità  per decadenza del nucleo familiare &#8211; codice immobile -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;ATER del Comune di Roma e di Roma Capitale;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, anche in ordine alla possibilità  di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, previa conversione del rito in pubblica udienza con rinuncia delle parti ai termini a difesa;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;odierno giudizio, parte ricorrente censura il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stata dichiarata inammissibile l&#8217;istanza di subentro presentata dallo stesso ricorrente in ordine all&#8217;abitazione ATER in quanto il nucleo familiare, provvisoriamente assegnatario dell&#8217;alloggio, è stato dichiarato decaduto per aver perso i requisiti per l&#8217;assegnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Premette in fatto che nel 1977, a seguito di espropriazione del modesto alloggio nel quale abitava insieme alla sua famiglia, in Roma, -OMISSIS-, veniva assegnato, anche per motivi di disagio sociale, al padre del ricorrente l&#8217;alloggio ERP per il quale è causa; alloggio nel quale l&#8217;assegnatario si trasferiva unitamente alla moglie ed alla famiglia composta, oltre che da quest&#8217;ultima, da -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quel momento l&#8217;assegnatario iniziava a versare, regolarmente, il corrispettivo della locazione, mediante bollettini di conto corrente postale che gli venivano inviati dall&#8217;Ente, intestati a suo nome. Nell&#8217;anno 1988 il padre del ricorrente si trasferiva, da solo, ad -OMISSIS-, pur continuando a lavorare a Roma presso la -OMISSIS-, mentre la madre del ricorrente, che non disponeva di redditi propri, insieme con i figli rimaneva stabilmente nell&#8217;alloggio ERP e subentrava n. q. di assegnataria dell&#8217;alloggio predetto con mutamento che veniva recepito dall&#8217;ATER (IACP) che inviava i bollettini di pagamento del fitto e degli oneri, intestati alla madre del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Deceduto il padre del ricorrente (-OMISSIS-), la madre si trasferiva ad -OMISSIS- (-OMISSIS-, rimanendo nell&#8217;alloggio il solo odierno ricorrente che chiedeva a tale titolo il subentro nell&#8217;assegnazione (-OMISSIS-) e provvedeva a pagare i bollettini inviati a suo nome dal 1 novembre 2012 (il ricorrente corrispondeva altresì canoni pregressi intestati ancora alla madre).</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, con lettera raccomandata a.r. prot.-OMISSIS-, ricevuta dal ricorrente in data-OMISSIS-, l&#8217;ATER comunicava al medesimo il preavviso di rigetto della sua istanza di subentro nell&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile di cui trattasi, poichè, a dire dell&#8217;Azienda il &#8220;<i>nucleo familiare assegnatario è incorso nella causa di decadenza di cui all&#8217;art. 14, comma 1, lettera b) del RR 2/2000, per la carenza dl requisito di cui all&#8217;art. 11 comma 1 lett. c) della L.R. 12/99 ed ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 1 lett. b) della L.R. 12/99 in combinato disposto con il comma 2, della L.R. 12/99</i>&#8220;. In particolare veniva contestato che il padre del ricorrente non aveva abitato stabilmente nell&#8217;alloggio in questione trasferendo la sua residenza anagrafica nel comune di -OMISSIS- (FR) il-OMISSIS-ed avendo inoltre la piena disponibilità  unitamente alla coniuge di due immobili il cui valore ai fini ICI, in costanza di rapporto superava il limite imposto dalla normativa allora vigente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, con corrispondenza variamente intercorsa, contestava quanto indicato dall&#8217;ATER, evidenziando che gli immobili erano da tempo alienati a terzi e che il primo di essi (ove la madre si era trasferita) era di proprietà  esclusiva di uno dei fratelli.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciononostante veniva emesso il provvedimento impugnato che il ricorrente impugna, precisando che attualmente nell&#8217;immobile di cui trattasi vivono stabilmente il ricorrente stesso, che vi risiede dal 1981 ad oggi, come risulta dal certificato di residenza storico anagrafico, tranne nel periodo intercorrente tra il 7/10/1988 all&#8217;11/10/1990 quando si trasferà¬ ad -OMISSIS- per prestare assistenza al padre ammalato, pur continuando a lavorare anche in quel periodo a Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">A fondamento del gravame, dopo aver premesso brevi cenni sulla giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda spiegata in ricorso, deduce (I) la violazione degli artt. 3 e 4 della l. 241/90; (II) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 11 comma 1, lett. b) L.R. 12/99, in relazione all&#8217;art.14 del R.R. 20/09/2000 n. 2 nonchè dell&#8217;art. 13 L.R. 12/99; (III) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 11 comma 1, lett. c) L.R. 12/99, in relazione all&#8217;art.14 del R.R. 20/09/2000 n. 2 nonchè all&#8217;art. 21 del R.R. anzidetto; (IV) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 6 della l. 241/90; (V) carenza di motivazione ed eccesso di potere sotto diversi profili; (VI) violazione del principio del legittimo affidamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituite sia l&#8217;ATER che Roma Capitale, entrambe resistendo al ricorso del quale chiedono il rigetto; Roma Capitale eccepisce, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella camera di consiglio del 3 dicembre 2019 il Presidente ha prospettato alle parti, sollevandola d&#8217;ufficio, il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia; quindi, la causa, chiamata per l&#8217;esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta con sentenza in forma semplificata, previa conversione del rito in pubblica udienza con rinuncia delle parti ai termini a difesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Come prospettato alle parti durante la discussione, la domanda oggetto dell&#8217;odierno ricorso non rientra nella cognizione del giudice amministrativo, la cui giurisdizione va declinata in favore del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene non manchino pronunce di segno diverso (secondo le quali l&#8217;assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale va ricondotta alla previsione di cui all&#8217;art. 133 comma 1, lett. b del c.p.a., v. T.A.R. , Genova , sez. I , 13/12/2016 , n. 1233), la giurisprudenza prevalente (e più¹ risalente, vedasi in particolare Cassazione civile , sez. un. , 23/11/2012 , n. 20727) è nel senso di ritenere che in materia di edilizia residenziale pubblica, i poteri del G.A. sono radicati soltanto nella prima fase dell&#8217;individuazione del soggetto con cui l&#8217;Amministrazione dovrà  stipulare il contratto, che è caratterizzata da atti amministrativi pubblici (quali il bando recante i requisiti per l&#8217;assegnazione, la graduatoria e l&#8217;assegnazione), a fronte dei quali nascono posizioni di interesse legittimo; invece, una volta stipulato il contratto, sorgono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente incardinamento della giurisdizione del G.O. in ordine a tutte le vicende che si verificano, quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell&#8217;alloggio o lo sgombero (da ultimo T.A.R., Napoli , sez. V , 03/12/2018 , n. 6943; v. anche T.A.R., Roma , sez. II , 31/10/2018 , n. 10537; T.A.R., Roma , sez. III , 22/03/2018 , n. 3185; Cassazione civile , sez. II , 17/03/2014 , n. 6172).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, la risoluzione della controversia dipende dall&#8217;accertamento della decadenza o meno del nucleo familiare dall&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio che, a sua volta, va accertata in ordine ad elementi e stati soggettivi e personali dell&#8217;originario assegnatario e dei suoi familiari, non da attività  di natura selettiva o discrezionale della PA.</p>
<p style="text-align: justify;">Per queste ragioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che va declinata in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 11 del c.p.a. e con giustificate ragioni, dipendenti dalla diversità  di indirizzi giurisprudenziali, per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a rivelare la sua identità .</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-18-12-2019-n-14498/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2019 n.14498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2016 n.3861</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2016-n-3861/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2016-n-3861/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2016-n-3861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2016 n.3861</a></p>
<p>Pres. Caringella/ est. Lotti Edilizia pubblica: legittima la gestione unitaria tra ALER e Comune di Milano 1.Edilizia residenziale pubblica– Gestione unitaria – Società in house – Legittimità –Ragioni 2.Edilizia residenziale pubblica – convenzionamento – Mancata indizione di gara – Legittimità &#8211; Ragioni &#160; 1. La gestione unitaria del patrimonio abitativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2016-n-3861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2016 n.3861</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-9-2016-n-3861/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/9/2016 n.3861</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caringella/ est. Lotti</span></p>
<hr />
<p>Edilizia pubblica: legittima la gestione unitaria tra ALER e Comune di Milano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Edilizia residenziale pubblica– Gestione unitaria – Società in house – Legittimità –Ragioni<br />
2.Edilizia residenziale pubblica – convenzionamento – Mancata indizione di gara – Legittimità &#8211; Ragioni<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La gestione unitaria del patrimonio abitativo pubblico da parte di una società in house, anziché da parte di società di gestione individuata con gara fra gli imprenditori di settore, è perfettamente coerente con il quadro normativo in materia<br />
Infatti, il modello di gestione condiviso tra il Comune e la società in house, nella specie ALER, attua uno strumento organizzativo alternativo al modello dell&#8217;appalto di servizi in coerenza con la normativa vigente che consente forme associate e condivise di funzioni e attività allorché sussista una convergenza di obiettivi comuni e la finalità di cooperare per garantire la sostenibilità di un servizio pubblico che attua scopi prevalentemente sociali e la cui sostenibilità necessita di forme di gestione in economia.</p>
<p>2. E’ da ritenersi legittima una convenzione conclusa senza che il suo oggetto, la prestazione di servizi, sia stata posta a base di una gara d&#8217;appalto, in quanto un&#8217;autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e che può farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche, in particolare quando entrambe le autorità si prefiggono uno scopo pubblicistico comune, vale adire, nel caso di specie, l’adempimento dell&#8217;obbligo sociale di costruire appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie di cittadini meno abbienti e più bisognosi.<br />
Tale collaborazione non è una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme in materia di appalti pubblici, ma un&#8217;effettiva condivisione di compiti, obiettivi e responsabilità per garantire l&#8217;adempimento di funzioni pubbliche comuni, deputate per legge e per Statuto, atteso che Comune ed ALER svolgono segmenti di attività amministrativa coincidenti e perseguono il medesimo obiettivo di sostenibilità del sistema di ERP fissato dal legislatore, svolto esclusivamente da autorità pubbliche senza la partecipazione di privati, con un’attività espletata essenzialmente per le stesse autorità pubbliche coinvolte.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 13/09/2016</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 03861/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00190/2013 REG.RIC.</strong><br />
<strong>N. 00438/2013 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 190 del 2013, proposto da:&nbsp;<br />
Romeo Gestioni Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Renato Ferola e Raffaele Ferola, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Ferola in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Fraschini e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;<br />
ALER &#8211; Azienda Lombarda per L&#8217;Edilizia Residenziale della Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv. Grazia Basile e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;&nbsp;<br />
Regione Lombardia;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Siram S.p.A.;&nbsp;</p>
<p>
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2013, proposto da:&nbsp;<br />
Siram S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Graziosi, Bruno Becchi e Loredana Grillo, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Graziosi in Roma, via Orazio, 3;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Izzo, Maria Rita Surano e Antonella Fraschini, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>ALER &#8211; Azienda Lombarda per l&#8217;Edilizia Residenziale della Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Manzi e Grazia Basile, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;&nbsp;<br />
Regione Lombardia;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong></div>
<p>ad opponendum:<br />
Romeo Gestioni Spa;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>quanto al ricorso n. 438 del 2013 e quanto al ricorso n. 190 del 2013:<br />
della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 02620/2012, resa tra le parti, concernente la gestione del patrimonio residenziale pubblico – Risarcimento dei danni.<br />
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di ALER &#8211; Azienda Lombarda per l&#8217;Edilizia Residenziale della Provincia di Milano;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 giugno 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Raffaele Ferola, Antonella Fraschini, Luigi Manzi e Giuseppe Graziosi anche su delega dell&#8217;avv. Bruno Becchi;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. I, con la sentenza 26 ottobre 2012, n. 2620, ha respinto i ricorsi riuniti, presentati dagli attuali appellanti Romeo Gestioni S.p.A. e Siram S.p.A., per l’annullamento degli atti concernenti il procedimento per l’individuazione ed attuazione del nuovo modello di gestione del patrimonio abitativo di proprietà comunale, con annessi usi diversi e l’avvio delle fasi di transizione e sperimentazione, con i relativi allegati e gli atti applicativi.<br />
Il TAR ha rilevato sinteticamente che:<br />
&#8211; La qualità, in capo alla società ricorrente Romeo Gestioni S.p.A., di precedente affidataria del servizio non può reputarsi idonea a determinare “una posizione differenziata rispetto a qualsiasi altro operatore economico del settore”, restando l’Amminis<br />
&#8211; Il Comune di Milano ha dichiaratamente assunto la decisione di promuovere una nuova e diversa modalità di gestione del servizio attraverso la cooperazione con un’altra Amministrazione pubblica e non con privati operatori;<br />
&#8211; La deliberazione di G.C. n. 2121-2009 costituisce, sul piano programmatico, attuazione di un precedente indirizzo politico, trasfuso nel piano generale di sviluppo del Comune di Milano, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 28.7.2006, che, prend<br />
&#8211; E’ stata disposta una verificazione allo scopo di accertare se la parte prevalente dell’attività di ALER fosse indirizzata a favore della Regione e Comune di Milano, ritenendo, in sostanza, imprescindibile stabilire, ai fini della decisione delle contro<br />
&#8211; E’ emersa l’esclusività dell’attività di ALER nei confronti delle Amministrazioni comunali servite, l’assai contenuto ammontare dei corrispettivi erogati (compresi tra lo 0,01% e lo 0,09%), la limitazione dell’operatività dell’attività dell’azienda entr<br />
&#8211; L’uso dell’avverbio “tramite” nella disposizione di cui all’art. 3, comma 42, L.R. n. 1-2000, legato alla previsione di cui all’art. 4, comma 2, L.R. n. 13-1996, secondo cui “le ALER sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridic<br />
&#8211; Tale autorizzazione regionale era espressamente prescritta, al contrario, nella diversa fattispecie regolata dall’art. 5, comma 2, L.R. n. 13-1996 (oggi art. 12, comma 2, L.R. n. 27-2009), relativa all’ipotesi in cui le ALER intendano “partecipare (…) c<br />
&#8211; Tale cooperazione, peraltro, è sorretta da ragioni coerenti con le caratteristiche di servizio pubblico di protezione sociale, quale è definito l’edilizia residenziale pubblica (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, 1 ottobre 1980, n. 5332), giustifi<br />
&#8211; Questi sono tutti elementi incompatibili con il modello gestorio affidato a società private, quantunque in regime di global service;<br />
&#8211; Anche in difetto di un controllo analogo direttamente esercitato dall’Amministrazione comunale nei confronti dell’azienda controinteressata, è comunque assicurato, nel rispetto del primo criterio Teckal riformato dalle citate sentenze, un controllo eser<br />
&#8211; Con riferimento al secondo criterio Teckal, il Collegio ritiene di fare propria la ricostruzione operata nella sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa del 4 settembre 2007, n. 719, per pervenire all’affermazione della rilevanza del profilo qu<br />
&#8211; Il parere di regolarità contabile investe anche e soprattutto la legittimità della spesa e, quindi, il parere favorevole espresso dal responsabile della “direzione centrale finanza, bilancio e tributi” depongono a favore della legittimità della delibera<br />
&#8211; Un giudizio sulla mancanza di convenienza, espresso ancor prima dell’effettivo avvio del servizio, non può che risolversi, per mancanza di controprova, in una mera ipotesi;<br />
&#8211; Nella deliberazione impugnata non si ravvisano ragioni di antieconomicità, essendo in essa fissati indici parametrici per la retribuzione delle prestazioni, elementi di razionalità organizzativa del servizio e capacità di controllo;<br />
&#8211; L’art. 23-bis D.L. n. 112-2008, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge n. 133-2008, vigente al tempo dei fatti di causa, ma abrogato con referendum del 12 e 13 giugno 2011, ha previsto al comma 3 la possibilità di derogare alla re<br />
&#8211; Si è provveduto ad approvare una proroga del periodo transitorio, ma “fermi restando i termini previsti per le successive fasi”, quindi senza concreto pregiudizio per il servizio pubblico;<br />
&#8211; Con il medesimo provvedimento sono stati approvati il rendiconto di gestione relativo al periodo 1.10.2009 – 31.12.2009 ed i criteri per l’instaurazione e la trattazione delle vertenze finalizzate al recupero delle morosità, a riprova della garanzia di<br />
Il TAR è passato all’esame del ricorso R.G. n. 2644-2009, proposto da Siram S.p.A., esame che qui si può omettere per effetto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata in questo grado di giudizio dall’appellante Siram S.p.A.<br />
L’appellante Romeo Gestioni S.p.A. contestava la sentenza del TAR, controdeducendo in specifico rispetto ad ogni argomento posto dal TAR a sostegno della sua decisione.<br />
Con l’appello in esame si chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.<br />
Si costituiva il Comune appellato chiedendo la reiezione dell’appello.<br />
All’udienza pubblica del 7 giugno 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. Il Collegio ritiene preliminarmente di dover riunire gli appelli in epigrafe indicati, rivolti contro la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a.<br />
2. Il Collegio rileva in punto di fatto che l’oggetto del giudizio concerne il procedimento per l’individuazione ed attuazione del nuovo modello di gestione del patrimonio abitativo di proprietà comunale che ha sostituito il previgente modello, con il quale, dall&#8217;ottobre 2003 al settembre 2009, la maggior parte degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del Comune di Milano, con annessi usi diversi, era stata affidata in gestione esterna con contratti di global service a tre distinte società (GEFI Servizi Immobiliari s.p.a., ora SIRAM s.p.a.), Edilnord Gestioni s.p.a. (successivamente Pirelli RE Property s.p.a.) e Impresa Romeo s.p.a. (successivamente Romeo Gestioni s.p.a.), risultate aggiudicatarie in esito all&#8217;apposita gara bandita dal Comune di Milano.<br />
La delibera che dispone, se pure in via sperimentale, l&#8217;avvio del nuovo modello di gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, espone, in particolare, i seguenti aspetti critici:<br />
&#8211; gestione dei dati mediante i diversi sistemi informativi di ciascuna Società;<br />
&#8211; diversità del costo dei servizi erogati agli inquilini, determinato da ciascun gestore sulla base della propria offerta di gara;<br />
&#8211; difficoltà di controllo sulla qualità e sullo svolgimento dei servizi e degli interventi manutentivi, condizionato dalla prescrizione contrattuale del contraddittorio con il gestore, a posteriori, sul luogo di erogazione del servizio;<br />
&#8211; gestione della morosità attestata su livelli molto alti, condizionata dal fatto che i gestori sono incentivati all&#8217;azione di recupero di morosità consolidate, piuttosto che alla prevenzione;<br />
&#8211; alto numero di reclami pervenuti all&#8217;Amministrazione Comunale relativi a disservizi, lentezze, presunte inadempienze manutentive e disattenzione dei gestori rispetto al proliferare di occupazioni abusive.<br />
Inoltre, il Comune ha evidenziato che, alla scadenza del contratto, nel corso dell&#8217;ultimo esercizio di gestione, le Società appaltatrici avrebbero dovuto provvedere alla riconsegna all&#8217;Amministrazione comunale di tutti i documenti aggiornati, relativi alla gestione, nonché di tutti i dati gestionali amministrativi aggiornati relativi agli immobili gestiti, agli assegnatari e alle spese, anche su supporto informatico<br />
Tuttavia, le modalità e i tempi di riconsegna dei dati gestionali e amministrativi relativi al periodo di sei anni di gestione, essenziali per assicurare la continuità dei servizi erogati agli inquilini, per applicare correttamente il canone ai sensi della L.R. n. 27-2007, per liquidare le somme effettivamente dovute ai Gestori previa verifica finale della corretta gestione, avevano determinato un acceso contenzioso e gravi difficoltà operative, avvalorando i dubbi sull&#8217;efficacia della scelta di affidare la gestione del patrimonio di ERP a società esterne all&#8217;Amministrazione Pubblica.<br />
3. L’esatta percezione delle suesposte premesse, preordinate all’introduzione del nuovo modello gestorio, contestato in questo giudizio, è essenziale per valutare la portata e l’incidenza delle censure formulate dall’appellante Romeo Gestioni s.p.a. avverso i provvedimenti impugnati.<br />
L&#8217;orientamento dell&#8217;Amministrazione verso un nuovo modello di gestione del proprio patrimonio di ERP è stato assunto, come detto, con l’obbiettivo di superare le criticità della gestione del global service.<br />
Le problematiche connesse alla gestione di un patrimonio immobiliare numericamente imponente e in espansione sono state poste a base della decisione di rendere più efficiente la gestione del patrimonio immobiliare pubblico, obiettivo dichiarato nella relazione provvisionale e programmatica relativa al bilancio di previsione per l&#8217;esercizio 2009, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2008 e costituente atto presupposto della delibera di Giunta.<br />
Peraltro, già nell’art. 28 del Capitolato d’Oneri relativo alla gestione precedente, intitolato &#8220;Scadenza dei rapporti contrattuali&#8221;, si prevede espressamente che: &#8220;alla scadenza dell&#8217;appalto, qualora l&#8217;Amministrazione intenda gestire direttamente o affidare ad altri o appaltare o gestire altrimenti i servizi, l&#8217;amministrazione si riserva la facoltà di prendere, durante gli ultimi sei mesi di durata del servizio, tutte le misure necessarie per effettuare il passaggio progressivo degli immobili al nuovo regime&#8221;.<br />
Scaduto il contratto, pertanto, l&#8217;Amministrazione Comunale non avendo convenuto la proroga del termine, contrattualmente previsto in termini solo eventuali, si è avvalsa della facoltà già espressamente prevista nell’anzidetto art. 28, senza in alcun modo violare le prescrizioni di cui agli artt. 7 e 8 L. n. 241-1990 e i principi di partecipazione e di contraddittorio, come deduce la società appellante con il primo motivo di appello, atteso che l’impresa precedentemente affidataria di un contratto di appalto che sia scaduto non ha certamente titolo a ricevere obbligatoriamente l’avviso ex art. 7 L. n. 241-1990 in relazione ad un nuovo procedimento con il quale si opti per una diversa soluzione di affidamento del medesimo servizio.<br />
4. La delibera del Comune G.C. n. 2121-2009 in data 11.9.2009, in attuazione della legge regionale vigente e dell&#8217;indirizzo politico e amministrativo espresso dal Consiglio Comunale ex art. 48, comma 2, d.lgs. n. 267-2000, ha disposto l’affidamento ad ALER, con apposita convenzione, della gestione del patrimonio abitativo di proprietà comunale per un periodo transitorio e sperimentale al termine del quale spetterà nuovamente al Consiglio Comunale esprimere il suo indirizzo.<br />
In data 28.9.2009 è stata stipulata tra Comune di Milano e ALER Milano la convenzione che disciplina la gestione; proprio in relazione alla deliberazione di G. C. n. 2121 dell&#8217;11.9.2009, tale convenzione determina, nel suo allegato 3, gli &#8220;Obiettivi, attività e livelli prestazionali&#8221; coerenti con quelli indicati in detta delibera che costituisce, sul piano programmatico, l’attuazione di un precedente indirizzo politico trasfuso nel piano generale di sviluppo del Comune di Milano, approvato con deliberazione di C.C. 28.7.2006, n. 71 che, prendendo le mosse dall&#8217;obiettivo strategico di migliorare la gestione immobiliare, si è tradotto in una pianificazione, dettagliata nella relazione previsionale e programmatica relativa al bilancio 2009 (approvata con deliberazione di C.C. 23.12.2008, n. 61), nella quale l&#8217;Amministrazione ha dato atto della necessita di conseguire il &#8220;superamento dei noti problemi del global service&#8221; e di pervenire ad una &#8220;gestione unitaria di tutto il patrimonio abitativo pubblico esistente sul territorio cittadino, sia di proprietà comunale che di A.LE.R.”.<br />
Di conseguenza deve essere respinto il motivo di legittimità fondato sull&#8217;incompetenza della Giunta comunale a dare attuazione all&#8217;indirizzo espresso dal Consiglio.<br />
Pertanto, non è corretto ritenere, che la determinazione consiliare 27.12.1996, n. 135, che aveva a suo tempo previsto l’esternalizzazione del servizio gestionale mediante affidamento ad operatori economici in regime di concorrenza, non sia mai stata (neppure implicitamente) revocata o modificata dallo stesso Consiglio Comunale.<br />
5. Gli approfondimenti svolti dal Comune in tema di gestione del patrimonio abitativo pubblico, l&#8217;analisi delle esperienze delle maggiori città italiane a più alta tensione abitativa e di alcune città europee con forte orientamento verso il social housing, hanno evidenziato che la gestione del patrimonio residenziale pubblico, in ragione delle finalità sociali cui risponde e delle condizioni economico-sociali in cui opera, hanno indotto il Comune a ritenere, con un giudizio che non può in alcun modo ritenersi macroscopicamente irragionevole (anzi, che è da ritenersi, incidentalmente, del tutto irragionevole) che si richiede una conduzione e gestione dei predetti beni di tipo pubblicistico, nonché un governo unitario delle funzioni amministrative di programmazione dei nuovi interventi e degli interventi di recupero e valorizzazione degli immobili esistenti, oltre che di gestione del patrimonio, favorendo economie di scala e garantendo agli inquilini il riferimento a unico soggetto interlocutore e quindi anche trattamenti uniformi, con l&#8217;obiettivo di assicurare la sostenibilità economico-fmanziaria del sistema di Edilizia Residenziale Pubblica.<br />
Tale obiettivo è stato ritenuto più efficacemente perseguibile, come detto in modo certamente non irragionevole, mediante una gestione unitaria e integrata dell&#8217;intero patrimonio ERP di proprietà degli enti pubblici sito nel territorio comunale, funzionale al perseguimento delle politiche abitative di tipo sociale e al superamento delle criticità della attuale gestione del Global Service.<br />
In tale contesto, la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 2121-2009 ha approvato anche il &#8220;Business Plan&#8221;, in cui è indicato il metodo per il calcolo del compenso di gestione, con l&#8217;obiettivo principale di perseguire il raggiungimento dell&#8217;auto sostenibilità economica e finanziaria, che corrisponde ad un modello di paino economico-finanziario anch’esso non irragionevole nella sua struttura e nelle sue scelte ed indicazioni contenutistiche.<br />
Alla deliberazione di Giunta Comunale n. 2121-2009 è allegato anche il documento tecnico-prestazionale, che specifica le attività di property e di facility management che il Comune ha delegato ad ALER e le attività congiunte di sostegno all&#8217;abitare e promozione dei quartieri, nonché i livelli di servizio atteso per ciascuna attività.<br />
Il corrispettivo è stabilito in modo decrescente, secondo un criterio imposto dal Comune che tiene conto che la gestione con il decorso del tempo, se efficiente, di fatto diviene meno onerosa in ragione del minor dispendio di energie e di economie di scala, tanto più significativa a fronte del maggior numero di alloggi conferiti in gestione ad ALER (all&#8217;incirca 2.000 alloggi) rispetto quelli gestiti in global service.<br />
Anche tali dati e tali allegazioni non possono in alcun modo ritenersi macroscopicamente irragionevoli e, pertanto, le relative valutazioni non possono reputarsi illegittime, tenuto conto che, sebbene il compenso dei precedenti gestori fosse calcolato sulla base dei mq. gestiti, è stato comunque possibile procedere ad un confronto tra la precedente gestione in global service e la gestione ALER, dividendo il compenso percepito dai precedenti gestori per il numero di alloggi gestiti, a fronte, invece, di proiezioni elaborate da parte appellante che risultano prive di una base metodologica certa ed univoca per effettuare il raffronto, senza neppure esporre il dato significativo del maggior numero di alloggi gestiti da ALER.<br />
Destituita di fondamento appare, inoltre, la censura relativa all&#8217;affidamento all&#8217;ALER della gestione, oltre che del patrimonio abitativo, degli immobili adibiti ad uso diverso, trattandosi nella stragrande maggioranza di immobili siti in stabili di edilizia residenziale pubblica, per i quali sarebbe stato evidentemente irrazionale ed antieconomico scindere la gestione in base alla destinazione dell&#8217;immobile.<br />
Peraltro, anche gli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo sono comunque stati edificati con fondi pubblici e hanno una funzione sociale, dal momento che, in base alla normativa in materia di ERP (L.R. n. 91-1983 e L.R. n. 27-2007), i canoni derivanti dalla locazione dei predetti immobili sono destinati alla concessione di contributi di solidarietà agli assegnatari di alloggi ERP che non sono in grado di far fronte al pagamento del canone e dei servizi.<br />
6. Le ALER sono enti pubblici strumentali costituiti per soddisfare il fabbisogno di Edilizia Residenziale Pubblica derivanti dalle trasformazioni degli IACP previsti dall’art. 93 d.P.R. n. 616-1977, ex art. 4 L.R. n. 13-1996 e, ora, ex art. 11 L.R. n. 27-2009, aventi natura di enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale (purché prevalentemente finalizzata alla sua preminente funzione sociale, vocazione che si rinviene espressamente nello Statuto), nonché di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato dalla Regione, ricompresa tra gli enti del sistema regionale allargato di cui alla L.R. 27 dicembre 2006, n. 30.<br />
Questa stessa Sezione del Consiglio di Stato, peraltro, con la sentenza 12 novembre 2002, n. 6275, ha qualificato l&#8217;ALER quale ente strumentale del Comune (escludendo, nel caso di specie, che potesse partecipare alle gare in ordine alla gara di appalto a suo tempo indetta dal Comune di Milano nel 2000 per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale).<br />
In attuazione dei principi fissati dall&#8217;art. 3 della L.R. n. 1-2000, in esecuzione del d.lgs. n. 112-1998 &#8220;La Regione tramite le ALER di cui alla L.R. 10 giugno 1996, n. 13 assicura altresì: d) la possibilità di gestione unificata del patrimonio di ERP presente sul territorio, previo accordo con i comuni proprietari di alloggi&#8221; .<br />
La decisione di unificare la gestione del patrimonio abitativo pubblico delegando tale compito ad ALER, ente pubblico appositamente costituito per legge, anziché a società di gestione individuata con gara fra gli imprenditori di settore, è, dunque, perfettamente coerente con tale quadro normativo e con le funzioni che giustificano l&#8217;esistenza stessa di ALER, rispondente all&#8217;esigenza di attuare una gestione unitaria e sostenibile del patrimonio di ERP e di garantire la funzione sociale che tale patrimonio svolge.<br />
Il modello di gestione condiviso tra il Comune ed ALER attua pertanto uno strumento organizzativo alternativo al modello dell&#8217;appalto di servizi in coerenza con la normativa vigente che consente forme associate e condivise di funzioni e attività allorché sussista una convergenza di obiettivi comuni e la finalità di cooperare per garantire la sostenibilità di un servizio pubblico che attua scopi prevalentemente sociali e la cui sostenibilità necessita di forme di gestione in economia.<br />
Peraltro, come correttamente evidenziato nella Relazione di verificazione, espletata in primo grado, e depositata al TAR in data 14.5.2012, i cui contenuti si ritiene di condividere in pieno, le risorse derivate dalla locazione di immobili per uso diverso da quello di Edilizia residenziale, congiuntamente conferite dal Comune e da ALER, vengono impiegate per sostenere gli obiettivi di politica sociale che competono ad entrambi gli enti, ivi compresa l&#8217;erogazione dei contributi di solidarietà.<br />
Le indagini effettuate dal Verificatore confermano altresì la residualità della gestione affidata da altri Comuni ad ALER e la scarsa incidenza del compenso che ne consegue sul fatturato complessivo di ALER, confermando che ALER opera esclusivamente per soddisfare il fabbisogno di Edilizia Residenziale Pubblica nel quadro della programmazione pubblica anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale, conformemente al disposto di cui all&#8217;art. 12 L.R. n. 27-2009.<br />
Pertanto, sulla base dei dati emersi da tale Relazione, è evidente l’insussistenza di un trasferimento finanziario superiore al mero rimborso dei costi, come invece pretende l’appellante, posto che tutti o quasi i proventi di gestione sono finalizzati alla funzione pubblico-sociale, relativa al soddisfacimento del fabbisogno di Edilizia Residenziale Pubblica, funzione condivisa dagli enti territoriali coinvolti ne dall’ente pubblico ALER.<br />
7. Del tutto legittimamente, nel caso di specie, il Comune di Milano ha optato per il convenzionamento con l&#8217;ALER di Milano, utilizzando un istituto giuridico alternativo all&#8217;appalto che consente la gestione in economia, in coerenza con la normativa nazionale vigente, che consente forme associate e condivise di funzioni e attività, ex art. 30 d.lgs. n. 267-2000 e art. 15 L. n. 241-1990.<br />
Infatti, il potere dell’ALER di gestire il patrimonio immobiliare del Comune è stata considerata dal legislatore regionale come manifestazione di poteri pubblicistici, nell&#8217;ambito di un fenomeno lato sensu sostitutorio; nella sua veste di delegato, peraltro, l&#8217;Azienda appellata potrebbe essa stessa costituirsi come Amministrazione aggiudicatrice e procedere alla esternalizzazione del servizio.<br />
Il convenzionamento contestato in questo giudizio, attua dunque una forma di cooperazione fra due enti pubblici che non si pone in contrasto con i principi del Trattato o con le direttive comunitarie ed anzi, attua l’opposto principio di legittima cooperazione (cfr. Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 9 giugno 2009, C-480-2006 e Corte di Giustizia U.E., Grande Sezione, 19 dicembre 2012, C-159-2011).<br />
In tale ipotesi, infatti, è da ritenersi legittima una convenzione conclusa senza che il suo oggetto, la prestazione di servizi, sia stata posta a base di una gara d&#8217;appalto, in quanto un&#8217;autorità pubblica può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi e che può farlo altresì in collaborazione con altre autorità pubbliche, in particolare quando entrambe le autorità si prefiggono uno scopo pubblicistico comune, vale adire, nel caso di specie, l’adempimento dell&#8217;obbligo sociale di costruire appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie di cittadini meno abbienti e più bisognosi.<br />
Tale collaborazione non è una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme in materia di appalti pubblici, ma un&#8217;effettiva condivisione di compiti, obiettivi e responsabilità per garantire l&#8217;adempimento di funzioni pubbliche comuni, deputate per legge e per Statuto, atteso che Comune ed ALER svolgono segmenti di attività amministrativa coincidenti e perseguono il medesimo obiettivo di sostenibilità del sistema di ERP fissato dal legislatore, svolto esclusivamente da autorità pubbliche senza la partecipazione di privati, con un’attività espletata essenzialmente per le stesse autorità pubbliche coinvolte.<br />
Sotto questo profilo si deve ribadire che secondo la già citata L.R. n. 13-1996 (art. 5) e, oggi, l’art. 12 L.R. n. 27-2009) &#8220;Le ALER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale, provinciale e comunale, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali, purché prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale”.<br />
In particolare le ALER attuano gli interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l&#8217;acquisizione di immobili da destinare all&#8217;edilizia residenziale pubblica, utilizzando anche risorse rese disponibili da altri soggetti pubblici e, soprattutto “gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se delegate, degli altri soggetti pubblici eventualmente interessati, favorendo la gestione dei servizi da parte dell&#8217;utenza”, confermandosi così sia la legittimità del modello adottato nel caso di specie, sia l’evidente finalità pubblicistica degli enti, che agiscono in sinergia con la funzione di housing sociale che costituisce uno dei compiti più importanti del Comune e della Regione, atteso che le ALER sono istituzionalmente preposte dal legislatore regionale al soddisfacimento del fabbisogno edilizio residenziale pubblico, concretantesi in una riconoscibile e condivisa funzione sociale.<br />
A nulla rileva, pertanto, che ALER, ai sensi dell&#8217;art. 8 L.R. n. 13-1996 come modificato dall&#8217;art. 1 L.R. n. 36-2008, nonché dell&#8217;art. 2, comma 1 dello Statuto in riferimento alle L.R. n. 27-2009 e 30-2006 non sia più, nell’ipotesi di partenza dell’appellante (peraltro non chiarita dal quadro normativo sopra indicato), ente strumentale del Comune di Milano, ma della Regione Lombardia.<br />
Tutte le censure in ordine al nuovo modello prescelto sono, pertanto, da ritenersi infondate.<br />
8. Infondate, infine, sono anche le censure, riproposte in questa sede, avverso la delibera di proroga della fase transitoria dal 31.5.2010 al 31.10.2010, atteso che, come risulta in atti, al momento della stipula della convenzione per cui è causa, era in corso tra il Comune e ciascuna delle società che avevano in precedenza gestito il patrimonio abitativo comunale un contenzioso avente ad oggetto la trasmissione dei dati gestionali in possesso di ognuna, indispensabili ai fini della continuità della gestione.<br />
Di conseguenza si è dovuto far ricorso, sino all&#8217;acquisizione dei dati gestionali in questione, a strumenti suppletivi e transitori per affrontare l&#8217;emergenza e garantire le attività gestionali essenziali e, nel mese di marzo 2010, sono stati sottoscritti gli accordi transattivi con i precedenti gestori che prevedevano un piano articolato in quattro fasi, per una durata complessiva di quattro mesi dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo, per il trasferimento e la validazione informatica dei dati gestionali, fermi restando, tuttavia, i termini previsti per le successive fasi.<br />
9. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello proposto da Romeo Gestioni s.p.a. deve essere respinto, in quanto infondato.<br />
L’appello proposto da Siram S.p.A. deve, invece, essere dichiarato improcedibile per effetto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata in questo grado di giudizio dall’appellante stesso, Siram S.p.A.<br />
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di Romeo Gestioni s.p.a.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />
Definitivamente pronunciando sugli appelli, previamente riuniti, come in epigrafe indicati, respinge l’appello proposto da Romeo Gestioni s.p.a. e dichiara improcedibile l’appello proposto da Siram S.p.A.<br />
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5000,00 ciascuno, oltre accessori di legge, in favore del Comune appellato e in favore di ALER, compensando le spese con Siram S.p.A.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Caringella, Presidente<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Alessandro Maggio, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Francesco Caringella</strong></td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2013 n.775</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-11-2013-n-775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-11-2013-n-775/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2013 n.775</a></p>
<p>C. D’Alessandro Pres. &#8211; A. Pasi Est. C.E.S.I. Cooperativa Edil-Strade Imolese S.R.L. (Avv. G. Pittalis) contro il Comune di Bologna (Avv.ti A. Trentini, G. Carestia) e nei confronti di Landucci S. (non costituito) sull&#8217;insussistenza di un diritto al conguaglio astratto e scollegato dai costi di acquisizione effettivamente sostenuti per la</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-11-2013-n-775/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2013 n.775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. D’Alessandro Pres. &#8211; A. Pasi Est.<br /> C.E.S.I. Cooperativa Edil-Strade Imolese S.R.L. (Avv. G. Pittalis) contro il Comune di Bologna (Avv.ti A. Trentini, G. Carestia) e nei confronti di Landucci S. (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza di un diritto al conguaglio astratto e scollegato dai costi di acquisizione effettivamente sostenuti per la specifica area di un P.E.E.P.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Edilizia popolare ed economica – Diritto al conguaglio astratto e scollegato dai costi effettivamente sostenuti per la specifica area – Insussistenza &#8211; Principio di “spalmatura” dei costi &#8211; Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di quantificazione del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie su aree P.E.E.P. per la realizzazione di alcuni alloggi, la normativa vigente non prevede un diritto al conguaglio astratto e scollegato dai costi di acquisizione effettivamente sostenuti per la specifica area. Non può quindi trovare applicazione l’opposto principio di “spalmatura” dei costi su tutti i comparti del P.E.E.P., anziché il calcolo caso per caso dei costi concretamente sostenuti per l’acquisizione delle aree cui ciascuna convenzione si riferisce. Difatti il principio del perfetto pareggio economico dell’operazione espropriativa (art. 35 della legge n. 865/71) non impone affatto, come pretende il Comune di Bologna, che i costi di acquisizione delle aree debbano essere spalmati indistintamente sull’intero comparto P.E.E.P. a prescindere dai costi effettivamente sostenuti con riferimento a ciascuna area.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2002, proposto da:<br />
C.E.S.I. Cooperativa Edil-Strade Imolese S.R.L., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gualtiero Pittalis, con domicilio eletto presso Gualtiero Pittalis in Bologna, via S.Vitale 55; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Trentini, Giulia Carestia, con domicilio eletto presso Comune di Bologna Ufficio Legale in Bologna, piazza Maggiore 6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Landucci Stefano, Rossi Marilena; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento del Comune di Bologna, Settore Gestione Patrimonio, P.G. 125776 del 23.7.2002 con cui è stato richiesto alla ricorrente il versamento entro il 31.12.2002 dell&#8217;importo di Euro 148.932,07 a titolo di conguaglio relativamente alle convenzioni rep. n. 26564 del 25.6.1987, rep. n. 68296 del 25.6.91, rep. n. 7316 del 13.9.1992 stipulata ai sensi dell&#8217;art. 35 della legge 865/71 per la concessione di aree PEEP in diritto di superficie;<br />	<br />
&#8211; della ivi richiamata determinazione dirigenziale del Comune di Bologna, Settore Gestione Patrimonio, P.G. 78481 del 10.5.2002 con cui è stato deciso di approvare la perizia di stima dei conguagli che si assumono dovuti al Comune, e di procedere alle ric<br />
&#8211; di detta perizia di stima in data 15.6.2001;<br />	<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale del Comune di Bologna, Settore Gestione Patrimonio, P.G. 157605 del 1.10.2002;<br />	<br />
&#8211; della nota del Comune di Bologna, Settore Gestione Patrimonio, prot. n. 167675/02 del 22.10.2002;<br />	<br />
&#8211; di ogni altra precedente richiesta comunale di pagamento dei conguagli;<br />	<br />
&#8211; in via subordinata, se ed in quanto occorrer possa, delle delibere comunali, richiamate nella determinazione dirigenziale P.G. 78481/02;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune Di Bologna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La controversia investe la richiesta, da parte del Comune di Bologna alla ricorrente, di conguaglio del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie su aree P.E.E.P. per la realizzazione di alloggi. Il Comune ha ricalcolato tutti i corrispettivi della concessione del diritto di superficie (di cui alle convenzioni stipulate con la ricorrente e anche con altre cooperative edili che hanno proposto separati ricorsi) in automatica applicazione dei criteri di calcolo dell’indennità di esproprio sopravvenuti rispetto alle convenzioni stesse, e stabiliti dall’art. 5-bis del d.l. n. 333/1992 convertito nella legge n. 359/1992 che introduceva nuove norme per il calcolo dell’indennità; ciò in asserita applicazione dell’art. 3 degli atti convenzionali, a mente del quale “il corrispettivo relativo al costo del terreno in concessione ed al costo dell’area da urbanizzare indicato nel presente atto potrà essere oggetto di successivo conguaglio a favore del Comune per nuove disposizioni di legge in materia di esproprio di aree edificabili”.<br />	<br />
Come si legge nella perizia di stima (Doc. 3 di parte ricorrente, primo elenco) il “conguaglio è pari alla differenza tra il corrispettivo determinato ai sensi dell’art. 31, comma 48, della legge 23.12.1998 n. 448, cioè il 60% dell’indennità di esproprio calcolata in base ai criteri di cui all’art. 5-bis della legge 08.08.1992 n. 359, e l’importo corrisposto dalle ditte assegnatarie all’atto di assegnazione dei lotti… Il diritto al conguaglio di cui sopra deriva al Comune in forza del patto contrattuale inserito nelle convenzioni di assegnazione dei lotti…”.<br />	<br />
La ricorrente lamenta che il Comune ha ritenuto di applicare automaticamente i nuovi importi espropriativi alle convenzioni con essa stipulate, senza che i relativi conguagli corrispondessero a costi espropriativi aggiuntivi effettivi, che il Comune avesse concretamente dovuto sopportare per effetto delle nuove norme (primo motivo di ricorso).<br />	<br />
Resiste il Comune di Bologna.<br />	<br />
L’interpretazione resistente, secondo la quale il Comune si sarebbe contrattualmente riservato un diritto al conguaglio automatico, svincolato dai maggiori costi effettivamente sostenuti per l’acquisizione delle aree convenzionate, non è condivisibile: tanto alla luce del sistema normativo degli interventi P.E.E.P. all’epoca vigente, basato sul parallelismo (art. 25 della legge n. 865/1971) fra effettivi oneri di acquisizione delle aree e corrispettivo della cessione del diritto di superficie a carico del concessionario, come specificato nei singoli atti convenzionali.<br />	<br />
L’art. 3 delle convenzioni disciplina l’eventualità che il corrispettivo originariamente indicato nelle convenzioni stesse dovesse essere integrato dalle ulteriori somme che il Comune fosse stato in concreto costretto a corrispondere per l’acquisizione di una certa area, a seguito non semplicemente di nuove disposizioni, ma di nuove disposizioni che avessero comportato per il Comune un concreto aggravio degli oneri di acquisizione, in quanto applicabili a rapporti convenzionali ancora pendenti. La necessaria corrispondenza, normativamente stabilita e connaturata alla “ratio” degli interventi su aree P.E.E.P., fra i costi di acquisizione effettivamente sopportati dall’Amministrazione e l’ammontare del corrispettivo per l’assegnazione del diritto di superficie al concessionario è infatti sancita dalla giurisprudenza relativa all’art. 35 della legge 865/1971 secondo cui “… il dovere di reintegrare l’Amministrazione cedente di tutti i costi sostenuti per l’acquisizione delle aree discende “ex lege” dalla disciplina sopra richiamata di modo che … il Comune ha diritto di ripetere dai singoli acquirenti degli alloggi edificati l’importo “pro quota” di quanto effettivamente speso sia per l’acquisizione delle aree… sia per la loro urbanizzazione” (cfr. Cons. Stato sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 453; Cons. Stato, sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7820; Cons. Stato, sez. IV, 22.3.2011, n. 1751; Cons. Stato, sez. V, 3 luglio 2003, n. 3982; T.A.R. Veneto, sez. II, 13.10.2011, n. 1561; T.A.R. Aquila, sez. I, 6.6.2012, n. 379; T.A.R. Liguria, sez. I, 27.2.2011, n. 1493). Ove effettivamente il Comune di Bologna avesse dovuto in concreto sostenere oneri ulteriori rispetto a quelli previsti in convenzione per l’acquisizione del diritto di superficie sulle aree considerate, in forza di norme di legge sopravvenute applicabili al rapporto convenzionale per la non ancora intervenuta definitività del suo contenuto economico, si sarebbe configurato un diritto del Comune medesimo ad ottenere il conguaglio di tali somme in applicazione dell’art. 3 della convenzione.<br />	<br />
Ma un diritto di conguaglio per effetto di norme sopravvenute, a prescindere dai costi di acquisizione effettivamente sostenuti dall’Amministrazione, non è previsto da alcuna norma di legge né dalle convenzioni medesime che anzi dicono il contrario.<br />	<br />
Anche la deliberazione consiliare 1069/87 emanata ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 55/1983 di definizione del corrispettivo provvisorio di cessione del diritto di superficie inerente alle aree P.E.E.P., dato atto dell’impossibilità, allo stato, di determinare il corrispettivo definitivo di cessione del diritto di superficie in ragione dell’incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale, specifica che è “fatto salvo un conguaglio a carico degli operatori concessionari tale da consentire al Comune il rientro delle spese da sostenersi per le espropriazioni…”.<br />	<br />
Non esiste quindi un diritto al conguaglio astratto e scollegato dai costi di acquisizione effettivamente sostenuti per la specifica area.<br />	<br />
Non può trovare applicazione l’opposto principio di “spalmatura” dei costi su tutti i comparti del P.E.E.P., anziché il calcolo caso per caso dei costi concretamente sostenuti per l’acquisizione delle aree cui ciascuna convenzione si riferisce. Il principio del perfetto pareggio economico dell’operazione espropriativa (art. 35 della legge n. 865/71) non impone affatto, come pretende il Comune di Bologna, che i costi di acquisizione delle aree debbano essere spalmati indistintamente sull’intero comparto P.E.E.P. a prescindere dai costi effettivamente sostenuti con riferimento a ciascuna area.<br />	<br />
La finalità delle clausole “salvo conguaglio” consiste nella “ratio” di consentire al Comune il recupero del costo dell’esproprio, ove esso risulti superiore al corrispettivo inserito nella convenzione di cui di volta in volta si tratti.<br />	<br />
Non è suscettibile di diverse interpretazioni la clausola di cui all’art. 3 della convenzione oggetto del presente giudizio, che ammette il conguaglio “per il caso in cui il costo dell’esproprio delle aree asservite fosse risultato superiore a quello indicato”.<br />	<br />
Ciò perché ogni convenzione non può che regolare uno specifico e concreto intervento ed il conguaglio previsto da ciascuna ha ad oggetto gli eventuali costi ulteriori di acquisizione dell’area su cui insiste e che è l’unica oggetto della Convenzione stessa.<br />	<br />
Il pareggio costo/corrispettivo deve essere quindi riguardato con riferimento ad ogni singolo intervento, nel caso in cui le procedure espropriative ed i relativi costi non fossero stati ancora conclusivamente definiti alla entrata in vigore dell’art. 5-bis della legge n. 359/1992.<br />	<br />
L’art. 3 delle convenzioni è inteso a rendere indenne il Comune da qualunque ulteriore spesa o costo per l’esproprio della specifica area oggetto della singola convenzione.<br />	<br />
Non è stato documentalmente provato in alcun modo che le somme richieste a titolo di conguaglio siano dovute per effetto di ulteriori e sopravvenuti costi per l’acquisizione delle aree oggetto delle convenzioni di cui si discute e cui afferiva la clausola del conguaglio.<br />	<br />
La difesa resistente deduce che il Comune, fin dalla legge n. 167/1962, aveva calcolato il corrispettivo a carico del concessionario delle aree P.E.E.P. sulla base dell’indirizzo “di non procedere ad un calcolo “caso per caso” della spesa effettiva bensì di “spalmare” i costi preventivati in tutti i comparti di attuazione del P.E.E.P., all’unico fine di non porre a carico dei fruitori degli alloggi costi differenziati”.<br />	<br />
Viene, poi, affermato che il Comune avrebbe dato atto di ulteriori costi “precisando che gli stessi erano dovuti a conguagli da transazioni delle cause instaurate dai proprietari espropriati. Tale elenco è stato messo a disposizione della Cooperativa, come peraltro controparte ha dato atto”.<br />	<br />
Il punto dirimente della controversia concerne il riferimento della clausola “salvo conguaglio” di cui all’art. 3 della convenzione non già al maggior costo complessivo dell’intero P.E.E.P. ma al maggior costo (sopravvenuto) di espropriazione della singola area oggetto della convenzione. <br />	<br />
Il contenuto della convenzione è chiarissimo in tal senso laddove (art. 3) parla:<br />	<br />
&#8211; di “somma relativa al costo del terreno oggetto della concessione del diritto di superficie” (cfr. primo comma);<br />	<br />
&#8211; di eventuale successivo conguaglio del “corrispettivo relativo al costo del terreno in concessione” (cfr. settimo comma).<br />	<br />
Tale inequivocabile contenuto convenzionale e negoziale ha efficacia vincolante (art. 1372 cod. civ.) e non può essere superato stante anche il principio di buona fede interpretativa ed esecutiva (artt. 1366 e 1375 cod. civ.). Sotto il profilo normativo, poi, né la legge n. 167/1962 né l’art. 14 del d.l. n. 55/1983 prevedono alcuna spalmatura stabilendo l’art. 10, comma 2 della legge n. 167/1962 che il prezzo di cessione delle aree deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell’indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per impianti urbanistici, laddove “delle aree” ben può significare di ciascuna area di volta in volta oggetto della convenzione.<br />	<br />
Nessuno degli atti comunali emanati in materia, né quelli oggetto del presente ricorso, né la delibera consiliare emanata ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 55/1983 (n. 1069/87) menzionano in alcun punto il criterio della “spalmatura”, mentre, per contro, la convenzione subordina la corresponsione del conguaglio alla necessità di recuperare spese effettivamente sostenute per l’acquisto dell’area oggetto della singola convenzione. Posto dunque che il pareggio deve essere riguardato con riferimento ad ogni singolo intervento, la difesa comunale eccepisce ulteriormente che le pretese della ricorrente si baserebbero solo sulla mancata indicazione, da parte dell’Amministrazione, dei sopravvenuti ulteriori costi di acquisizione delle aree considerate. La difesa comunale asserisce, senza indicare alcun documento a supporto, che il Comune avrebbe dato atto di tali ulteriori sopravvenuti costi, specificando che erano dovuti a transazioni delle cause instaurate dai proprietari espropriati e che tale elenco sarebbe stato messo a disposizione della Cooperativa. Ma l’unico documento depositato al riguardo dalla difesa comunale è un elenco generale contenente la (mera) indicazione di cause e transazioni inerenti ad espropri in determinate aree; non si rinviene in tale elenco alcuna indicazione sui titoli delle somme corrisposte, né sulle specifiche aree cui esse sono riferite; né tantomeno sull’inerenza di tali aree alle convenzioni oggetto del presente giudizio. In altre parole, non è stato documentalmente provato che le somme richieste a titolo di conguaglio siano dovute per effetto di ulteriori e sopravvenuti costi di acquisizione delle aree oggetto della convenzione di cui si discute e alla quale esclusivamente afferiva la clausola sul conguaglio. Non vi è in atti alcuna indicazione specifica di transazioni giudiziali onerose inerenti alle aree sulle quali la ricorrente ha ottenuto la concessione del diritto di superficie a seguito delle stipula dalla singola convenzione di cui qui si discute.<br />	<br />
In conclusione, il Comune non è stato in grado di specificare né precisare quali specifici maggiori costi abbia dovuto affrontare con riferimento alla convenzione di cui è questione, cioè di indicare il titolo della sua pretesa, nemmeno in questa sede giurisdizionale.<br />	<br />
A nulla può rilevare ai fini del decidere che, come osserva il Comune nella memoria 13.9.2013, la ricorrente abbia già beneficiato a monte della spalmatura, pagando un corrispettivo provvisorio determinato sin da allora con tale criterio ed inferiore all’effettivo e singolo costo di esproprio, per cui in mancanza di conguaglio conseguirebbe un indebito vantaggio. Infatti, in qualunque modo sia stato determinato il corrispettivo provvisorio (costo singolo o media dei costi di tutti i comparti), i principi enunciati e la clausola convenzionale impongono alle parti di provvedere al conguaglio con riguardo al costo definitivo della singola area oggetto di concessione, escludendo qualunque indebito vantaggio. E a tale riserva di conguaglio la ricorrente ha preventivamente aderito, ben conoscendo il carattere provvisorio del corrispettivo già versato e sottoscrivendo la convenzione, per cui nulla potrebbe opporre alla relativa richiesta, ancorché in ipotesi fosse più onerosa di quella oggi contestata .<br />	<br />
Le ulteriori argomentazioni addotte dalla resistente, quali la particolare difficoltà di una rideterminazione “caso per caso” del corrispettivo definitivo, le finalità perequative cui il criterio della spalmatura dei costi corrisponde, la acquiescenza apprestatavi da altri concessionari, pur essendo certamente apprezzabili, non possono ovviamente modificare il contenuto degli obblighi e diritti convenzionali liberamente assunti dal Comune con il ridetto art. 3 della convenzione in commento.<br />	<br />
Dunque, anche se, come ritiene il Comune, l’art. 10 comma 2 legge 167/1962 nell’indicare, come criterio determinativo del prezzo di cessione “delle aree”, il loro costo di acquisizione, consentisse il riferimento al costo medio anziché al costo concreto di ciascuna area, è indubitabile che in sede convenzionale le parti abbiano fatto riferimento a tale seconda opzione, costantemente indicando quale corrispettivo il “costo del terreno in concessione”, espressione che non si presta ad altre interpretazioni.<br />	<br />
Altrettanto indubitabile è che tale vincolo contrattuale non è modificabile unilateralmente per motivazioni, pur apprezzabili, di opportunità, e che esso corrisponde perfettamente al principio del pareggio economico, legislativamente stabilito e costantemente ribadito dalla copiosa e univoca giurisprudenza invocata dal Comune.<br />	<br />
Conclusivamente, assorbiti i motivi non esaminati, il ricorso deve essere accolto, annullandosi per l’effetto tutte le impugnate richieste di conguaglio e le relative assegnazioni di termini, nonché il sottostante provvedimento 10.5.2002 n. 78481.<br />	<br />
E’ invece irrilevante l’impugnativa della perizia di stima del 15 giugno 2001 e la determinazione del corrispettivo provvisorio di concessione, che sono sprovvisti di attitudine lesiva.<br />	<br />
Spese secondo soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati come specificati in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Comune di Bologna a rimborsare alla ricorrente le spese e gli onorari del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila) oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/11/2013</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-25-11-2013-n-775/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/11/2013 n.775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.852</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-852/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-852/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-852/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.852</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento del Comune di Roma con il quale è stato comunicato che la ricorrente è stata esclusa, ai sensi dell’art. 11, lett. b) della legge della Regione Lazio n. 12/1999, dalla Graduatoria del Bando Generale per l’assegnazione di alloggi E.R.P. «avendo perso il requisito della residenza e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-852/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.852</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Comune di Roma con il quale è stato comunicato che la ricorrente è stata esclusa, ai sensi dell’art. 11, lett. b) della legge della Regione Lazio n. 12/1999, dalla Graduatoria del Bando Generale per l’assegnazione di alloggi E.R.P. «avendo perso il requisito della residenza e non avendo documentato la prestazione dell’attività lavorativa nel territorio del Comune di Roma», considerato che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che la domanda cautelare risulta supportata dal fumus boni iuris in quanto la ricorrente ha dimostrato che &#8211; pur essendo stata cancellata, d’ufficio, dai registri della popolazione residente nel Comune di Roma &#8211; ha continuato a dimorare e a svolgere la propria attività lavorativa nel medesimo Comune. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00852/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00862/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 862 del 2012, proposto da <b>Patrizia Diamanti</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Romana Genovesi, con la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda n. 18;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma</b> Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Graglia, con il quale è domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, n. 21; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Roma – Dipartimento politiche abitative, prot. n. 4791 in data 20 settembre 2010, con il quale è stato comunicato che la ricorrente è stata esclusa, ai sensi dell’art. 11, lett. b) della legge della Regione Lazio n. 12/19<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Roma – Dipartimento politiche abitative, prot. n. 67551 del 29 dicembre 2011, con il quale è stata confermata la decisione assunta con il suddetto provvedimento n. 4791 in data 20 settembre 2010,<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale della Commissione comunale per l’assegnazione di alloggi E.R.P. n. 180 del 29/07/2009;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>CONSIDERATO che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che la domanda cautelare risulta supportata dal fumus boni iuris in quanto la ricorrente ha dimostrato che &#8211; pur essendo stata cancellata, d’ufficio, dai registri della popolazione residente nel Comune di Roma &#8211; ha continuato a dimorare e a svolgere la propria attività lavorativa nel medesimo Comune;<br />	<br />
CONSIDERATO che le spese della presente fase cautelare, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere<br />	<br />
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.328</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.328</a></p>
<p>Va sospeso il decreto di rilascio di alloggio di E.R.P. sito in Milano; Considerato che il principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi trova un limite di applicazione nello stato di necessità, che nella fattispecie risulta provato, della destinataria degli effetti dell’atto; Valutato che la situazione di abusiva occupazione dell’alloggio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.328</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il decreto di rilascio di alloggio di E.R.P. sito in Milano; Considerato che il principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi trova un limite di applicazione nello stato di necessità, che nella fattispecie risulta provato, della destinataria degli effetti dell’atto; Valutato che la situazione di abusiva occupazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, costituente presupposto del provvedimento impugnato, dovrà comunque cessare in esito alle determinazioni dell’Amministrazione resistente sulle condizioni complessive della ricorrente e sul diritto di quest’ultima ad accedere ai benefici del servizio pubblico in questione a seguito della domanda medio tempore avanzata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00328/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00409/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 409 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Raquel Esperanza Alencastro Solis De Ramon</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Ripamonti, 66	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Salvatore Ammendola e Anna Maria Moramarco, domiciliato in Milano, Via Andreani, 10 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
del decreto di rilascio dell&#8217;alloggio di E.R.P., sito in Milano in Via Val Cismon 2, emesso dal Direttore di Settore del Comune di Milano in data 27.10.2011, notificato alla ricorrente con raccomandata in data 16/21.12.2011, nonchè di tutti gli atti preordinati, conseguenziali e/o comunque connessi;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune del Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che il principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi trova un limite di applicazione nello stato di necessità, che nella fattispecie risulta provato, della destinataria degli effetti dell’atto;	</p>
<p>Valutato:<br />	<br />
&#8211; che la situazione di abusiva occupazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, costituente presupposto del provvedimento impugnato, dovrà comunque cessare in esito alle determinazioni dell’Amministrazione resistente sulle condizioni complessi	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
&#8211; che pertanto sussistono i presupposti di pregiudizio grave ed irreparabile;<br />	<br />
&#8211; che in ragione della materia trattata può disporsi la compensazione delle spese processuali;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)<br />	<br />
accoglie la domanda di sospensione e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende a titolo provvisorio il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 27.6.2012.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario<br />	<br />
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-328/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.328</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</a></p>
<p>Va accolta, ritenendo illegittima l’esclusione del ricorrente e fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione, la domanda cautelare avverso la determinazione dirigenziale di un Comune che approva la graduatoria per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose. Cio’ perche’ l’esclusione si supporta ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta, ritenendo illegittima l’esclusione del ricorrente e fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione, la domanda cautelare avverso la determinazione dirigenziale di un Comune che approva la graduatoria per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose. Cio’ perche’ l’esclusione si supporta ad una prescrizione del bando di significato non univoco, quantomeno con riferimento alla concreta configurazione della dichiarazione contenuta nel modulo di domanda, nella quale il richiedente non è tenuto ad una mera dichiarazione di proprietà o meno di immobili ad uso abitativo, bensì ad esprimere un giudizio tecnico in ordine all’ adeguatezza o meno degli immobili all’uso abitativo, in disparte la valutazione della disponibilità o meno degli immobili in questione in relazione alla situazione di comproprietà, nonché la valutazione dell’idoneità dal punto di vista igienico-sanitario, di competenza dell’Amministrazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00158/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00181/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 181 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Domenico Ventura</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro in Bari, via F.S.Abbrescia, 83/B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Corato</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione dirigenziale n. 162 del 27.10.2011, a firma del Dirigente F.F. del V Settore –Servizi Sociali, dott. Vitantonio Patruno, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Corato dal 09.11.2011 al 23.11.2011 (all. n. 1) e mai notificata e/o comunicata al ricorrente, avente per oggetto l’”Approvazione graduatoria per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose. Presa d’atto delle risultanze del responsabile del procedimento amministrativo” e della relativa graduatoria con la quale il Comune di Corato, a conclusione della rinnovata istruttoria, finalizzata alla modifica dei punteggi di cui al bando de quo, escludeva il ricorrente dal beneficio di che trattasi;<br />	<br />
della nota prot. n. 39857 del 29.12.2011 (all. n. 2) a firma del Dirigente F.F. del V Settore – Servizi Sociali, dott. Vitantonio Patruno, ricevuta in data successiva, con la quale la P.A., a riscontro della nota del ricorrente del 20.12.2011 (all. n. 3), confermava la non ammissibilità della domanda integrando con giustificazioni postume, la già sintetica motivazione di esclusione posta nella determina n. 162 del 27.10.2011;	</p>
<p>ove occorra, delle clausole lesive degli interessi del ricorrente contenute nel “Bando per l’assegnazione contributi per acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e famiglie numerose” e nei relativi allegati approvati con la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Corato n. 26 del 26.02.2010 (all. n. 4 e 5), nella parte in cui esse siano state erroneamente interpretate dalla P.A. resistente in danno del ricorrente ed al fine di determinarne l’esclusione;	</p>
<p>di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra ed ove lesivi degli interessi del ricorrente, le eventuali relazioni istruttorie endoprocedimentali, la proposta del responsabile del procedimento ed, ove esistenti, i verbali delle operazioni di valutazione della procedura, con riserva di formulare in merito, ove lesivi, appositi motivi aggiunti;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Tarantini;	</p>
<p>Considerato che l’istanza cautelare proposta appare meritevole di considerazione solo limitatamente alla disposta esclusione del ricorrente, atteso che l’esclusione si supporta ad una prescrizione del bando di significato non univoco, quantomeno con riferimento alla concreta configurazione della dichiarazione contenuta nel modulo di domanda; nella quale il richiedente non è tenuto ad una mera dichiarazione di proprietà o meno di immobili ad uso abitativo, bensì ad esprimere un giudizio tecnico in ordine all’ adeguatezza o meno degli immobili all’uso abitativo, in disparte la valutazione della disponibilità o meno degli immobili in questione in relazione alla situazione di comproprietà , nonché la valutazione dell’idoneità dal punto di vista igienico-sanitario, di competenza dell’Amministrazione;<br />	<br />
Considerato che pertanto l’istanza cautelare può trovare accoglimento entro tali limiti (illegittimità dell’esclusione) e fatte salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione con riferimento al merito;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione e fatte salve le ulteriori valutazione dell’Amministrazione.	</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Desirèe Zonno, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-1-3-2012-n-158/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/3/2012 n.158</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5685</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5685</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;ordinanza del Sindaco di Napoli recante ordine di sgombero di alloggio ERP, considerato che il Comune non risulta essersi ancora pronunciato sulla domanda di regolarizzazione presentata nell’anno 2000 dal dante causa della parte ricorrente. (G.S.) N. 05685/2011 REG.PROV.CAU. N. 09593/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5685</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;ordinanza del Sindaco di Napoli recante ordine di sgombero di alloggio ERP, considerato che il Comune non risulta essersi ancora pronunciato sulla domanda di regolarizzazione presentata nell’anno 2000 dal dante causa della parte ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 05685/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 09593/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9593 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Rosa Blaconà</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Mazza e Alessandro Cacchione, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Tarallo e Anna Pulcini, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217;ordinanza cautelare del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione, V n. 01609/2011, resa tra le parti, di reiezione della richiesta di sospensione della ordinanza n. 98/2001 del Sindaco di Napoli recante ordine di sgombero dell’alloggio ERP sito in Napoli alla via Janfolla, n.45	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Cacchione e Tarallo;	</p>
<p>Considerato che allo stato appaiono sussistere profili di gravità ed urgenza tali da giustificare l’accoglimento dell’appello cautelare, considerato che il Comune di Napoli non risulta essersi ancora pronunciato sulla domanda di regolarizzazione presentata nell’anno 2000 dal dante causa della appellante;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono sufficienti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 9593/2011) nei termini di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-21-12-2011-n-5685/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2011 n.5685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/12/2011 n.1863</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-12-2011-n-1863/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-12-2011-n-1863/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-12-2011-n-1863/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/12/2011 n.1863</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale ha provveduto alla modifica della posizione in graduatoria già assegnata, ritenendo, all’esito dei prescritti controlli, insussistente la condizione abitativa di “rilascio alloggio”; rilevato che il provvedimento impugnato è stato adottato sul presupposto che il ricorrente non fosse</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-12-2011-n-1863/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/12/2011 n.1863</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-12-2011-n-1863/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/12/2011 n.1863</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale ha provveduto alla modifica della posizione in graduatoria già assegnata, ritenendo, all’esito dei prescritti controlli, insussistente la condizione abitativa di “rilascio alloggio”; rilevato che il provvedimento impugnato è stato adottato sul presupposto che il ricorrente non fosse mai stato residente nell’appartamento oggetto di sfratto e che l’unità fosse invece abitata dal nipote; che, con riferimento all’appartamento precedentemente occupato, il ricorrente era il titolare del contratto di locazione e che lo stesso risultava assente al momento dello sfratto perché in stato di detenzione carceraria; che la circostanza non sembra essere stata presa in considerazione dall’Amministrazione che, nell’occasione, si è limitata al solo accertamento delle risultanze anagrafiche senza ulteriori approfondimenti; Ritenuto, in disparte ogni considerazione sulla pretesa di assegnazione in deroga sulla quale l’Amministrazione non si è ancora determinata: che il ricorso, quanto all’impugnata variazione della posizione in graduatoria, si presenta assistito dal prescritto fumus quanto al dedotto difetto di istruttoria; che la perdita di una favorevole posizione in graduatoria espone il ricorrente al grave pregiudizio di non poter conseguire l’assegnazione dell’alloggio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01863/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 03319/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3319 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Faouzi Ben Sassi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Roberto Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, Via G. Ripamonti, n. 66	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Rita Surano e Salvatore Amendola, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale, in Milano, Via Andreani, n. 10 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Emanuele Andrea Belli</b>, non costituitosi in giudizio 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
del provvedimento emesso dal Direttore del Settore Case e Demanio del Comune di Milano, datato 10.3.2011, con il quale è stata disposta la variazione della posizione del ricorrente nella graduatoria valida per l&#8217;assegnazione degli alloggi ERP, ai sensi dell&#8217;art. 13 comma 15 &#8211; del Reg. Reg. 1/2004 a seguito di verifica dell’assenza dei requisiti	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che parte ricorrente (partecipante al bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e aspirante all’assegnazione in deroga ex art. 14 del R.R. n. 1/2004) ha impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione resistente ha provveduto alla modifica della posizione in graduatoria già assegnata, ritenendo, all’esito dei prescritti controlli, insussistente la condizione abitativa di “rilascio alloggio”;<br />	<br />
che il provvedimento impugnato è stato adottato sul presupposto che il ricorrente non fosse mai stato residente nell’appartamento oggetto di sfratto e che l’unità fosse invece abitata dal nipote;<br />	<br />
che con il presente ricorso il ricorrente ha ulteriormente chiesto l’accertamento del diritto all’assegnazione di un alloggio in deroga ex art. 14 del R.R. n. 1/2004;<br />	<br />
che l’Amministrazione si costituita eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso e, nel merito, l’infondatezza delle censure formulate; 	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che con riferimento alla eccepita tardività del ricorso, ad un primo sommario esame, non pare provata la piena conoscenza dell’atto dal marzo 2011 da parte del ricorrente, stante l’intervenuta notifica dell’atto a persona diversa dall’interessato;<br />	<br />
che, con riferimento all’appartamento precedentemente occupato, il ricorrente era il titolare del contratto di locazione e che lo stesso risultava assente al momento dello sfratto perché in stato di detenzione carceraria;<br />	<br />
che la circostanza non sembra essere stata presa in considerazione dall’Amministrazione che, nell’occasione, si è limitata al solo accertamento delle risultanze anagrafiche senza ulteriori approfondimenti;	</p>
<p>Ritenuto, in disparte ogni considerazione sulla pretesa di assegnazione in deroga sulla quale l’Amministrazione non si è ancora determinata:<br />	<br />
che il ricorso, quanto all’impugnata variazione della posizione in graduatoria, si presenta assistito dal prescritto fumus quanto al dedotto difetto di istruttoria;<br />	<br />
che la perdita di una favorevole posizione in graduatoria espone il ricorrente al grave pregiudizio di non poter conseguire l’assegnazione dell’alloggio;<br />	<br />
che sussistono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) accoglie l’istanza di sospensione ai fini del riesame.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Marco Bignami, Consigliere<br />	<br />
Marco Poppi, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-15-12-2011-n-1863/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/12/2011 n.1863</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1696</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1696</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento emesso dal Comune di Milano che respinge un ricorso avverso la richiesta di modifica della graduatoria di alloggi pubblici, se il ricorrente ha depositato in giudizio documentazione, asserendo che la stessa integrerebbe ricevute di pagamento del canone di locazione dell’appartamento da cui è stato sfrattato; egli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1696</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento emesso dal Comune di Milano che respinge un ricorso avverso la richiesta di modifica della graduatoria di alloggi pubblici, se il ricorrente ha depositato in giudizio documentazione, asserendo che la stessa integrerebbe ricevute di pagamento del canone di locazione dell’appartamento da cui è stato sfrattato; egli allega di non aver prodotto in precedenza le predette ricevute, né nell’ambito del procedimento giurisdizionale in sede civile, né in quello amministrativo presso il Comune, a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana e delle procedure; poiche&#8217; il provvedimento impugnato è stato fondato esclusivamente sull’esiguità della morosità e sulla sua decorrenza, appare opportuno che il Comune prenda in esame la documentazione prodotta dal ricorrente ai fini di un eventuale riesame della statuizione impugnata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01696/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02830/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2830 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Koralage Achintha Dhanusha Kalegana</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rita Musella e Francesco Garbetta, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Via Podgora, 11	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni e Irma Marinelli, con domicilio eletto in Milano, Via Andreani 10	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento emesso dal Comune di Milano &#8211; Direzione Centrale Casa Settore di Assegnazione alloggi di E.R.P. in data 25.5.2011 e notificato il 27.7.2011, con il quale è stato respinto il ricorso avverso la richiesta di modifica della graduatoria ai sensi del comma 3 dell&#8217;art. 14 del R.R. n. 1/2004 e confermato il precedente provvedimento del 22.6.2011 e di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo per il ricorrente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che il ricorrente ha depositato in giudizio documentazione (v. doc. n. 4), asserendo che la stessa integrerebbe ricevute di pagamento del canone di locazione dell’appartamento da cui è stato sfrattato;<br />	<br />
che egli allega in questa sede di non aver prodotto in precedenza le predette ricevute, né nell’ambito del procedimento giurisdizionale in sede civile, né in quello amministrativo presso il Comune, a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana e delle procedure;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che il provvedimento impugnato è stato fondato esclusivamente sull’esiguità della morosità e sulla sua decorrenza;<br />	<br />
che appare opportuno che il Comune prenda in esame la documentazione prodotta dal ricorrente ai fini di un eventuale riesame della statuizione impugnata:	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia &#8211; Sezione I<br />	<br />
accoglie la suindicata domanda incidentale, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Marco Bignami, Consigliere<br />	<br />
Mauro Gatti, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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