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	<title>Edilizia e urbanistica-Notai Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Edilizia e urbanistica-Notai Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Concorso notarile: una sentenza senza parte soccombente</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/concorso-notarile-una-sentenza-senza-parte-soccombente/">Concorso notarile: una sentenza senza parte soccombente</a></p>
<p>La sentenza che qui si annota rappresenta, insieme ad altre due rese in analoghi giudizi riuniti, il primo pronunciamento nel merito sulla c.d. &#8220;preselezione informatica&#8221;, la prova introdotta quale primo sbarramento per i concorrenti negli ultimi due concorsi notarili e dell’ultimo concorso per uditore giudiziario. La pronuncia, sicuramente degna di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/concorso-notarile-una-sentenza-senza-parte-soccombente/">Concorso notarile: una sentenza senza parte soccombente</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/concorso-notarile-una-sentenza-senza-parte-soccombente/">Concorso notarile: una sentenza senza parte soccombente</a></p>
<p>La sentenza che qui si annota rappresenta, insieme ad altre due rese in analoghi giudizi riuniti, il primo pronunciamento nel merito sulla c.d. &#8220;preselezione informatica&#8221;, la prova introdotta quale primo sbarramento per i concorrenti negli ultimi due concorsi notarili e dell’ultimo concorso per uditore giudiziario.</p>
<p>La pronuncia, sicuramente degna di nota, aiuta a far luce su di un tema spinoso e delicato, soprattutto perché fino ad oggi i Tar ed il Consiglio di Stato si erano esclusivamente pronunciati nella fase cautelare, a seguito dei ricorsi presentati dai candidati esclusi dalle prove scritte per aver commesso uno o più errori nella prova preselettiva.</p>
<p>I giudici amministrativi in questa sede sono invece stati chiamati a giudicare la posizione di tre candidati al concorso notarile indetto con D.D. 11.5.1998, ricorrenti avverso l’esito della preselezione e che, ammessi con riserva alle prove scritte, le hanno superate, come pure le successive prove orali.</p>
<p>La fase cautelare</p>
<p>All’ammissione di un certo numero di ricorrenti alle prove scritte del concorso notarile suddetto si è giunti dopo due pronunce dei giudici amministrativi, una per ogni grado di giudizio; detta ammissione, in un primo tempo, era stata infatti negata dal Tar Lazio (24 febbraio 1999, n. 684), ma, successivamente, è stata disposta dal Consiglio di Stato (2 marzo 1999, n. 421) su appello dei ricorrenti.</p>
<p>Analogo iter si è verificato in occasione della prova di preselezione per l’ammissione alle prove scritte del concorso per uditore giudiziario (bandito con D.M. 9.12.1998); anche in quella occasione, il Tar Lazio (26 agosto 1999, n. 2658) aveva respinto l’istanza cautelare, mentre ancora una volta il Consiglio di Stato (28 settembre 1999, n. 1769) ha poi disposto l’ammissione con riserva.</p>
<p>Sulla scia di questa seconda pronuncia, il Tar Calabria (13 ottobre 1999, n. 918) aveva rilevato che la commissione di due errori nella prova di preselezione &#8220;si pone in evidente contrasto con la finalità della legge consistente nella scelta dei migliori all’esito di una procedura coerentemente organizzata&#8221;; è intervenuta quindi l’ordinanza del Consiglio di Stato (7 dicembre 1999, n. 2275) che ha rimesso all’Adunanza plenaria la questione di un candidato al concorso per uditore giudiziario che aveva commesso un solo errore nella prova di preselezione.</p>
<p>L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (20 dicembre 1999, n. 2), malgrado alcune perplessità contenute nell’ordinanza di remissione, ha confermato la precedente giurisprudenza della Sezione, favorevole all’ammissione con riserva del candidato.</p>
<p>La pronuncia nel merito</p>
<p>I tre candidati, nel caso de quo, ammessi allo scritto con riserva, hanno poi superato sia le prove scritte che le quelle orali (Classificandosi, peraltro, in posizione migliore di molti candidati che avevano invece superato senza errori la prova di preselezione).</p>
<p>L’iter logico argomentativo seguito dai giudici romani appare ineccepibile: infatti, a seguito dell’esame della normativa primaria e del bando di concorso, unitamente al richiamo a principi di ordine generale applicabili in tema di esami e di concorsi pubblici (quale il principio di assorbenza), il Tar Lazio ha definito il ricorso con decisione di improcedibilità, senza peraltro pronunciarsi sulle modalità concrete di attuazione della prova.</p>
<p>La normativa primaria (legge n. 89/1913) e il bando di concorso</p>
<p>La legge n. 89 del 16.2.1913 (legge notarile), come modificata dalla l. n. 328 del 26.7.1995, all’art. 5-bis, dispone espressamente che &#8220;dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l’idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza&#8221;.</p>
<p>Il bando del concorso (D.D. 11.5.1998), dal canto suo, essendo suddiviso in paragrafi ed articoli, esplicita chiaramente come la prova di preselezione (paragrafo secondo, artt. 5-6-7-8-9) integri un quid ben distinto dalle vere e proprie prove di concorso (paragrafo terzo, artt. 10-11-12-13).</p>
<p>Dalle disposizioni che precedono emerge inconfutabilmente la natura e la funzione della prova preselettiva, che non costituisce una prima fase concorsuale di rango uguale alle altre prove (tanto è vero che non ha alcuna influenza sul punteggio finale), ma è unicamente finalizzata ad accertare la sussistenza nei candidati dei requisiti culturali minimi per affrontare le fasi successive: lo scopo deflativo della preselezione è senz’altro condivisibile, ma non sembra proprio che il legislatore abbia voluto attribuirle un significato paritetico alle vere e proprie prove concorsuali scritte ed orali, altrimenti non avrebbe senso aver esonerato dalla stessa gli idonei nei precedenti concorsi (con o senza prova preselettiva), nel presupposto che costoro abbiano già dimostrato di possedere i requisiti culturali minimi di preparazione.</p>
<p>In caso contrario si giungerebbe all’assurdo di ammettere che alcuni candidati, idonei in un precedente concorso, possono risultare vincitori in un concorso successivo senza aver superato una delle prove concorsuali.</p>
<p>Per un’opportuna verifica è utile il raffronto con la normativa riguardante i concorsi per uditore giudiziario, R.D. 30.1.1941, n. 12, art. 123-bis, che:</p>
<p>&#8211; anzitutto, espressamente chiarisce la natura della prova di preselezione (&#8220;1. La prova preliminare è diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali…&#8221;);</p>
<p>&#8211; conferma poi l’eventualità, ampliandone addirittura le ipotesi, che taluni candidati possano accedere alle prove concorsuali senza averla affrontata (&#8220;Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta…: a) i magistrati militari, amministrativi e contabili; b) i procuratori e gli avvocati dello Stato; c) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali…&#8221;);</p>
<p>&#8211; specifica infine che l’eventuale giudizio di inidoneità scaturente dalla prova di preselezione è cosa ben diversa dall’inidoneità determinata dall’insuccesso in una prova concorsuale (&#8220;Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all’art. 126, primo comma&#8221;).</p>
<p>Da quanto esposto si può facilmente evincere che:</p>
<p>&#8211; la preselezione ha il solo fine di accertare la sussistenza nei candidati dei requisiti culturali necessari per affrontare le prove concorsuali (tant’è che non concorre in alcun modo a determinare il punteggio di concorso);</p>
<p>&#8211; si ha una presunzione iuris et de iure della sussistenza di detti requisiti in determinati soggetti che si trovano in determinate condizioni;</p>
<p>&#8211; il mancato superamento della prova preselettiva non concorre, tra l’altro, a far raggiungere ai candidati del concorso per uditore giudiziario il limite delle &#8220;tre consegne&#8221; (e quindi non viene equiparata ad un concorso fallito).</p>
<p>Lo scopo circoscritto della prova preselettiva rispetto alla fase concorsuale vera e propria appare in modo netto e chiaro e, partendo da tale principio desumibile dall’intera normativa sulla vicenda concorsuale, i giudici del Tar Lazio hanno ritenuto che la sussistenza nei candidati dei requisiti culturali minimi (e quindi la legittimazione a partecipare al concorso) possa essere ricavata anche a posteriori ed aliunde.</p>
<p>Superamento delle prove concorsuali e conseguenze</p>
<p>Una volta appurate la natura e le finalità della preselezione informatica, i giudici amministrativi, ai fini della decisione dei ricorsi in esame, hanno ritenuto decisivo il felice esito delle prove concorsuali al fine di definire il ricorso medesimo con dichiarazione di improcedibilità.</p>
<p>Infatti, totalmente assorbente ogni altra questione attinenti ai denunciati vizi della prova preselettiva è stato ritenuto il superamento delle prove concorsuali, ritenuto &#8220;prova inconfutabile che il candidato disponeva della preparazione necessaria&#8221; per affrontarle.</p>
<p>In tal modo, si afferma, i candidati si sono venuti a trovare nella stessa situazione degli idonei dei concorsi precedenti, a nulla rilevando che gli esami siano stati sostenuti a seguito dell’ottenimento di un provvedimento cautelare: ciò, infatti, costituisce &#8220;un fatto nuovo, un nuovo valore giuridico entrato nel patrimonio del ricorrente, capace di produrre autonomamente gli effetti che la legge ad esso ricollega (cioè un &#8220;esonero a posteriori&#8221; dalla prova di preselezione) e che l’eventuale annullamento della selezione, in sede di giudizio di merito, non potrebbe comunque travolgere&#8221;.</p>
<p>Tant’è che espressamente i giudici hanno disposto che &#8220;la selezione informatica, avendo lo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo che renda utile la partecipazione agli esami, in ossequio al principio di continenza, non può essere legittimamente rinnovata, sia pure in forme emendate dai vizi denunciati, quando il superamento degli esami previsti abbia fornito la prova inconfutabile che il candidato disponeva della preparazione necessaria&#8221;: in sostanza, quand’anche il procedimento di preselezione informatica fosse stato non immune da vizi, quest’ultimo non sarebbe stato comunque da rinnovare (sia pure in una forma riveduta e corretta) perché ormai inutile al fine di accertare la preparazione minima dei candidati (accertata inconfutabilmente dal superamento delle prove concorsuali).</p>
<p>Il principio di assorbenza</p>
<p>Il principio di assorbenza è stato più volte riaffermato dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie simili.</p>
<p>Infatti, in materia di esami (segnatamente di esami di maturità) è ormai invalsa la tendenza di ritenere inglobata nel buon esito della prova di esame vera e propria e quindi superata, la valutazione riportata dal candidato in sede di ammissione, ribadendo più volte che &#8220;il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal Consiglio di classe e sospeso in sede giurisdizionale con l’ammissione con riserva del candidato agli esami suddetti&#8221; (Cons. Stato, 20 dicembre 1999, n. 2098).</p>
<p>Quanto poi alla eventuale necessità di ripetizione di prove o di giudizi di natura propedeutica rispetto ad altri, necessariamente successivi e più approfonditi, è stato altresì specificato che &#8220;il superamento delle prove degli esami di maturità da parte di un candidato, ammessovi con riserva cautelare del Tar, comporta superamento di ogni controversia spettata nei confronti del giudizio di non ammissione agli esami, pronunciato dal Consiglio di classe, per il suo contenuto propedeutico non ripetibile in contrasto con il conseguito giudizio di maturità&#8221; (Cons. Stato, 21 gennaio 1993, n. 84).</p>
<p>In favore dell’applicabilità di tali principi al caso di specie, oltre ad argomentazioni di ordine generale, depongono anche due ulteriori considerazioni.</p>
<p>La prima è che, mentre il giudizio reso dal Consiglio di classe circa l’ammissione del candidato all’esame di maturità è basato sul rendimento del medesimo in tutte le materie dell’ultimo anno scolastico e non solamente su quelle che formeranno oggetto delle prove di esame (per cui ben può accadere che uno studente non venga ammesso all’esame di maturità per insufficienza in greco e matematica, pur essendo le materie di esame italiano e latino), la prova di preselezione (ai sensi dell’art. 5-ter, 2° comma, della legge notarile, nonché dell’art. 5, comma 2, del bando di concorso) verte invece solo ed esclusivamente sulle materie oggetto del concorso.</p>
<p>Se quindi il buon esito dell’esame di maturità (che, potenzialmente, potrà vertere anche su materie diverse da quelle che hanno determinato il giudizio di non ammissione del Consiglio di classe) è da considerarsi assorbente del precedente giudizio negativo, a maggior ragione il superamento delle prove concorsuali non potrà non assorbire il sommario giudizio di inidoneità scaturito dalla prova di preselezione, essendo identica la materia oggetto delle due prove.</p>
<p>La seconda è che il giudizio di inidoneità dei tre candidati scaturito dalla preselezione non è basato su una valutazione assoluta della preparazione, come accade nelle prove scritte ed orali nelle quali è previsto un punteggio minimo che costituisce la soglia di idoneità, bensì su una valutazione relativa che tiene conto anche dei risultati degli altri candidati: infatti avendo sbagliato una sola risposta sulle 35 domande loro assegnate, i tre ricorrenti avevano comunque fornito una prestazione di alto profilo (il 97,1% di risposte esatte) che, paragonata a quella ottenuta da altri candidati non rappresenta il top ma, valutata in assoluto, si pone ben al di sopra di un’ideale soglia di sufficienza.</p>
<p>Dovendo la prova di preselezione, come sopra dimostrato, accertare i requisiti culturali dei candidati, requisiti peraltro accertabili anche da altre circostanze oggettive, una valutazione in assoluto della prestazione fornita dai ricorrenti non può certo giungere alla conclusione che in costoro mancassero detti requisiti, cosa per di più smentita dal superamento delle prove di concorso.</p>
<p>Conclusioni</p>
<p>Delineata come sopra la natura e la funzione della prova di preselezione, appare esatta l’interpretazione dei giudici del Tar Lazio che hanno definito il ricorso con dichiarazione di improcedibilità.</p>
<p>Il superamento delle prove concorsuali è stato ritenuto prova inconfutabile del fatto che i ricorrenti avevano i requisiti per partecipare al concorso ed è quindi venuto meno l’interesse di accertare, con la decisione sul merito, una circostanza ormai definitivamente appurata.</p>
<p>La vita non è tutta un quiz.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(*) Il presente contributo con gli opportuni adattamenti e le note bibliografiche è in corso di pubblicazione per la Rivista Vita notarile.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. in argomento in questa rivista:</p>
<p>G. VIRGA, <a href="/ga/id/1999/0/838/d">I quiz preselettivi tra gioco e realtà</a></p>
<p>A. BENIGNI, <a href="/ga/id/2000/7/139/d"> La gatta frettolosa fa i micini ciechi&#8230; &#8211; Alcune riflessioni sulla infelice esperienza della preselezione informatica nel recente concorso per uditore giudiziario</a></p>
<p>A. L. TARASCO, <a href="/ga/id/2000/0/836/d">Accesso alla magistratura: la riforma vista da dentro</a></p>
<p>CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/1999/0/2106/g">Ordinanza 7 dicembre 1999 n. 2275</a></p>
<p>T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I &#8211; <a href="/ga/id/2000/12/828/g">Sentenza 21 novembre 2000 n. 9850</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/concorso-notarile-una-sentenza-senza-parte-soccombente/">Concorso notarile: una sentenza senza parte soccombente</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Commento a TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I &#8211; Ordinanza 18 ottobre 2001</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tar-puglia-lecce-sez-i-ordinanza-18-ottobre-2001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:30:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tar-puglia-lecce-sez-i-ordinanza-18-ottobre-2001/">Commento a TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I &#8211; Ordinanza 18 ottobre 2001</a></p>
<p>Anche la memoria non è comprensibile senza un approccio matematico. Il dato fondamentale è il rapporto numerico fra il tempo della vita vissuta e il tempo della vita immagazzinata nella memoria. Nessuno ha mai cercato di calcolare questo rapporto e d’altra parte non disponiamo di strumenti tecnici per farlo; posso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tar-puglia-lecce-sez-i-ordinanza-18-ottobre-2001/">Commento a TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I &#8211; Ordinanza 18 ottobre 2001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tar-puglia-lecce-sez-i-ordinanza-18-ottobre-2001/">Commento a TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I &#8211; Ordinanza 18 ottobre 2001</a></p>
<p>Anche la memoria non è comprensibile senza un approccio matematico. Il dato fondamentale è il rapporto numerico fra il tempo della vita vissuta e il tempo della vita immagazzinata nella memoria. Nessuno ha mai cercato di calcolare questo rapporto e d’altra parte non disponiamo di strumenti tecnici per farlo; posso tuttavia supporre, senza grandi possibilità di errore, che la memoria si limiti a conservare un milionesimo, un miliardesimo, insomma una infinitesima particella della vita vissuta. Anche questo fa parte dell’essenza dell’uomo. Se qualcuno potesse custodire nella memoria tutto ciò che ha vissuto, se potesse rivivere quando lo desidera un certo frammento del passato, non avrebbe nulla a che spartire con gli umani….</p>
<p>Così scrive Milan Kundera nel suo ultimo bel libro &#8220;L’ignoranza&#8221; …….nel caso del concorso notarile, che la memoria si limiti a conservare una infinitesima parte dei &#8220;famigerati&#8221; quesiti predisposti per la prova preselettiva informatica diventa fatale per gli aspiranti concorrenti …</p>
<p>L’ordinanza del Tar Puglia, Lecce, pronunciata in data 18 ottobre 2001, (ancora una volta dopo una nutrita serie di ordinanze cautelari, sia in primo che in secondo grado, e sia relative ai precedenti concorsi notarili che a quelli per uditore giudiziario) ammette con riserva, questa volta al concorso notarile, la ricorrente, esclusa per aver commesso un solo errore nella prova preselettiva.</p>
<p>Con ricorso del settembre u.s. la sig. ra A.C. impugna il giudizio implicito di non idoneità relativo alla prova di selezione informatica e, quindi, il provvedimento implicito di esclusione dalla partecipazione alle prove scritte del concorso a 200 posti di notaio bandito con decreto del Direttore Generale AA.CC. del 29.12.2000, nonché la graduatoria dei candidati che hanno superato la prova di selezione informatica della cui pubblicazione si è dato atto nella G.U. del 31.7.2001.</p>
<p>È chiesta la tutela cautelare perché le prove si svolgeranno nel mese di ottobre 2001 (24,25 e 26 ottobre).</p>
<p>Sono eccepiti i vizi di violazione di legge, in particolare art. 3 della legge n. 241 del 1990; violazione del DM Giustizia 24.2.1997 n. 74, eccesso di potere per ingiustizia ed irrazionalità manifeste, travisamento dei fatti, sviamento della funzione tipica, disparità di trattamento.</p>
<p>In sostanza, la ricorrente ritiene che l’esclusione dal concorso dei candidati che, pur avendo errato un solo quiz, hanno dimostrato una adeguata preparazione contrasta con le originarie disposizioni normative che disciplinano la preselezione. …e che l’aver commesso un solo errore su quarantacinque dimostra di per sé il possesso di una ragguardevole capacità e il superamento di una soglia pur rigorosa di idoneità al prosieguo della prova. Nel ricorso sono svolte considerazioni (facilmente immaginabili anche a prescindere da Kundera) sulla memoria (che può tradire in certi momenti anche le persone maggiormente preparate ma non per questo meno emotive) e sulla circostanza che anche i più affermati notai potrebbero trovarsi in difficoltà nel rispondere correttamente alle domande della selezione (sic!).</p>
<p>Inoltre, è censurato il vizio di mancanza di motivazione nel senso che la PA non chiarisce perché la commissione anche di un solo errore sarebbe indice di una inadeguata preparazione professionale, considerato che le disposizioni normative non richiedono un punteggio pieno.</p>
<p>La questione affrontata dall’ordinanza del Tar Puglia, Lecce, è stata già trattata molte volte in giurisprudenza, soprattutto con riferimento agli ultimi concorsi a uditore giudiziario e notarile. Il dibattito è stato molto vivace ed interessante e merita di essere richiamato brevemente.</p>
<p>Una serie di pronunce del Consiglio di Stato (tra le quali, ex plurimis, ord. n. 469 del 9 marzo 1999 e ord. n. 1769 del 28 settembre 1999 in Foro it., 1999, III, 482 e Guida al dir., 1999, fasc. 40, 100, n. CARUSO) hanno disposto le ammissioni con riserva in presenza di un solo errore nella prova preselettiva, sia nel concorso notarile che in quello per uditore giudiziario.</p>
<p>In molti casi, il Supremo Consesso è intervenuto in riforma delle ordinanze cautelari dei Tar.</p>
<p>Ad esempio, Tar Lazio n. 684 del 24.2.1999, ha respinto la domanda di sospensione cautelare dell&#8217;esecuzione del provvedimento che fissa la graduatoria degli ammessi alle prove scritte del concorso notarile, allorché il sistema impiegato offra sufficiente garanzia dell&#8217;anonimato, non emergano elementi macroscopici di illogicità e vi sia un evidente interesse pubblico ad un sollecito svolgimento del concorso.</p>
<p>Il Consiglio di Stato, sez. IV, con ord. del 02-03-1999, n. 421 (in Foro it., 1999, III e in riforma della precedente), ha disposto l’ammissione del candidato con riserva allorché tale ammissione non arrechi pregiudizio all&#8217;amministrazione (nella specie, non si richiedeva l&#8217;annullamento del bando, ma si contestavano soltanto le modalità di espletamento della prova di preselezione).</p>
<p>Anche Tar Lazio, sezione I, n. 2658 del 26 agosto 1999 (in Foro it., 1999, III, 483 e Guida al dir., 1999, fasc. 40, 99, n. CARUSO) è stata riformata da Consiglio di Stato, n. 1769 del 1999.</p>
<p>La prima ordinanza ha rigettato la domanda incidentale di sospensione motivando sul fatto che &#8220;il sistema di preselezione preliminare, costituito in via transitoria dall’art. 17 del d.lgs. 398 del 1997, non appare affetto dai denunciati vizi di legittimità costituzionale posto che consiste, comunque, nell’accertamento di conoscenze richieste nell’ambito delle prove concorsuali per l’accesso in magistratura&#8221;.</p>
<p>Il Consiglio di Stato, sezione IV, con ord. n. 1769 del 30 settembre 1999, ha accolto l’appello del ricorrente e lo ha ammesso con riserva motivando sul fatto che &#8220;a prescindere da ogni rilievo di razionalità in ordine alle caratteristiche del sistema transitorio ed alla legittimità costituzionale della relativa normativa, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, appare sussistente il fumus boni iuris in relazione all’oggetto dei quesiti e alle modalità di espletamento della prova preliminare, sì che appare dubbio il conseguimento dell’obiettivo prefigurato in sede normativa, consistente nell’accertamento del possesso dei requisiti culturali dei candidati&#8221;.</p>
<p>In seguito, sono stati ammessi con riserva candidati che avevano fatto anche due errori (cfr. Tar Reggio Calabria n. 918 del 13.10.1999 in Guida al dir., 1999, fasc. 42, 102, n. MEZZACAPO e Corriere giur., 1999, 1545, n. TARASCO).</p>
<p>L’ordinanza è stata motivata sul fatto che &#8220;la commissione di due soli errori non assurge di per sé a situazione di conclamata carenza del possesso dei requisiti di cultura specifica, che costituisce l’obiettivo della procedura concorsuale nella sua unicità e interezza così come posto dalla legge e che l’immediata esclusione dal concorso per la commissione di due errori nella prova preliminare selettiva informatica si pone in evidente contrasto con la finalità della legge consistente nella scelta dei migliori all’esito di una procedura coerentemente organizzata&#8221;.</p>
<p>Con ordinanza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 2275 del 7 dicembre 1999 (in Guida al dir., 1999, fasc. 49, 108, n. GIUNTA e Foro it., 2000, III, 9) la questione concernente la sussistenza o meno dei presupposti per l’ammissione cautelare con riserva alle prove successive di un candidato al concorso per uditore giudiziario, che sia stato escluso per aver commesso un errore in occasione della prova preselettiva, è stata rimessa alla Adunanza Plenaria in quanto le censure di irrazionalità del sistema si appuntavano, nella sostanza, contro la fonte primaria (decreto legislativo n. 398 del 1997) e sulla circostanza che gli atti aventi forza di legge non possono essere disapplicati dal giudice, essendo il controllo sugli stessi accentrato nella Corte Costituzionale, sicchè diventava abnorme la misura cautelare che si traduceva nella pratica disapplicazione della norma di legge sospettata di incostituzionalità, specie quando non veniva sollevata la questione di costituzionalità.</p>
<p>L’Adunanza Plenaria, con ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999, ha ritenuto che doveva essere ammesso con riserva alle prove scritte un concorrente che aveva commesso un solo errore nelle prove preselettive e che il giudice amministrativo, in presenza di una norma sospetta di incostituzionalità, nel sollevare la questione, può, nelle more, anche sospendere il provvedimento applicativo esercitando in tale modo una forma limitata di controllo diffuso. In particolare è stato stabilito che &#8220;nelle procedure concorsuali la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva) con contestuale ordinanza con cui si solleva la questione di legittimità costituzionale, non comporta la disapplicazione di una norma vigente ma tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco con il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi e si presenta, ad un tempo, misura idonea a evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l’amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale rispetto alla quale il pregiudizio organizzativo per la PA appare recessivo&#8221;.</p>
<p>E’ appena il caso di ricordare che altre ordinanze interessanti sono state pronunciate in ordine alla durata della prova preselettiva (che pure costituisce un aspetto delicato in materia).</p>
<p>Tar Lazio, I, con ordinanza 12 luglio 2000 n. 5897, ha stabilito che il bando al concorso notarile (DM 10.12.1999) si presentava prima facie illegittimo &#8220;nella parte in cui determinava la durata della prova preselettiva in 45 minuti nel mentre l’art. 4, comma 5, del DM 24 febbraio 1997 n. 74 la prevede nella misura di 70 minuti (con riferimento alla soluzione di n. 35 quesiti poi elevati a 45 con DM n. 456 del 10 novembre 1999, che nulla ha disposto però circa il tempo a disposizione dei concorrenti)&#8221;.In particolare, è stato precisato che &#8220;il bando, per questa via, ha alterato il rapporto tra numero di quesiti da risolvere e correlativo tempo a disposizione prescritto a livello regolamentare, tra l’altro praticamente conculcando la possibilità di autocorrezione garantita dall’art. 4, comma 7, del DM citato….e ha ritenuto sussistenti i vizi di irrazionalità e sviamento in quanto, tale brevità esaspera la natura mnemonica della prova, deviandola dalla finalità ad essa immanente di verifica preliminare della preparazione giuridica dei candidati nelle materie di concorso&#8221;.</p>
<p>Tuttavia, il Consiglio di Stato (con ordinanza n. 4647 del 20 settembre 2000) ha annullato la citata ordinanza del Tar considerato che &#8220;il carattere lesivo della clausola del bando di concorso, dove la durata massima della prova preselettiva è stabilita in 45 minuti, comportava la sua immediata impugnativa che non è stata tempestivamente esperita e che 70 minuti sono la durata massima della prova selettiva ben potendo la PA stabilire una durata minore&#8221;.</p>
<p>In ultimo, mi sembra interessante richiamare anche la sentenza del Tar Lazio, sezione I, n. 9850 del 21 novembre 2000 pronunciata su una vicenda che dimostra come lo svolgimento della prova preselettiva in modo non perfetto possa essere superato e smentito nei fatti successivi.</p>
<p>In particolare, il ricorso è stato ritenuto improcedibile in quanto –nelle more del giudizio – il ricorrente aveva superato sia le prove scritte che quelle orali e, ad avviso del Tar, &#8220;il giudizio favorevole riportato costituisce un fatto nuovo e un nuovo valore giuridico entrato nel patrimonio del ricorrente capace di produrre autonomamente gli effetti che la legge ad esso ricollega e che l’eventuale annullamento della selezione, in sede di giudizio di merito, non potrebbe comunque travolgere&#8221;.</p>
<p>Il Tar precisa che &#8220;la preselezione informatica, avendo lo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo che renda utile la partecipazione agli esami, in ossequio al principio di continenza, non può essere legittimamente rinnovata, sia pure in forme emendate dai vizi denunciati, quando il superamento degli esami previsti abbia fornito la prova inconfutabile che il candidato disponeva della preparazione necessaria&#8221;.</p>
<p>L’ordinanza in commento del Tar Puglia, Lecce, fornisce l’occasione per chiedersi come mai – dopo un dibattito molto vivace &#8211; ancora siamo fermi a questo punto, almeno per quanto riguarda il concorso notarile, dato che per la magistratura le cose, forse, si sono avviate di recente sui binari giusti.</p>
<p>E’ un po’ desolante constatare come l’aspirante concorrente notaio (che non abbia svolto in modo perfetto la prova preselettiva) possa essere ammesso alle prove ulteriori di concorso solo dopo: (1)la proposizione del ricorso giurisdizionale; (2)l’accoglimento della domanda incidentale di sospensione; (3)tutto ciò con inevitabili costi a suo carico per il giudizio e con ulteriore aumento del carico di lavoro e del contenzioso già sofferente del giudice amministrativo (peraltro rientrante, salvo deroghe, nel blocco delle assunzioni per il prossimo anno disposto dalla finanziaria per il 2002); (4)tra l’altro potrebbe sorgere anche il problema della competenza del Tar adito e dell’eventuale impugnativa al Tar del Lazio.</p>
<p>In alcune pronunce (anche se nella fattispecie la questione non viene sollevata) la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso avverso l&#8217;esclusione dal concorso per notaio va proposto innanzi al Tar Lazio, essendo l&#8217;atto impugnato emanato da organo centrale dello stato, ed avendo lo stesso efficacia non limitata alla circoscrizione di un solo tribunale amministrativo, trattandosi di esclusione da concorso di carattere nazionale (cfr., ex multis, C. Stato, sez. IV, 29-09-1997, n. 1042 in Foro amm., 1997, 2299).</p>
<p>Questo creerebbe un altro aspetto di indubbio disagio per l’aspirante concorrente, con probabile aggravio di costi.</p>
<p>Più di recente, il Consiglio di Stato, sez. IV, 27-04-1999, n. 730 (in Cons. Stato, 1999, I, 618) ha precisato che &#8220;ai fini dell&#8217;individuazione del giudice di primo grado competente deve aversi esclusivo riguardo agli effetti immediati e diretti del provvedimento impugnato, atteso che essi soltanto &#8211; e non anche quelli ulteriori che comunque l&#8217;atto impugnato potrebbe successivamente produrre &#8211; rilevano al fine di discriminare tra la competenza del Tar territoriale, ai sensi dell&#8217;art. 3, 2º comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e quella del Tar centrale (quello del Lazio ovvero quello del luogo ove abbia altrimenti sede un ente pubblico a carattere ultraregionale), ai sensi dell&#8217;art. 3, 3º comma, legge cit.; pertanto, rientra nella competenza del Tar locale il ricorso proposto contro l&#8217;atto di esclusione di un candidato da una procedura concorsuale, sia pure a carattere nazionale e svolta da una sola commissione esaminatrice centralizzata, considerato che l&#8217;efficacia immediata e diretta dell&#8217;atto contestato appare territorialmente limitata al luogo di residenza del candidato escluso, al quale è preclusa ogni ulteriore partecipazione alla selezione, mentre appaiono solo mediati e indiretti gli effetti ulteriori che tale atto di esclusione è destinato a produrre sulle successive prove di esame, eventualmente centralizzate, e sulla redazione ed approvazione della graduatoria finale del concorso, che verrà formata nel luogo ove ha sede la commissione esaminatrice.&#8221;</p>
<p>Nel caso esaminato dalla Sezione IV, con la citata decisione n. 730, era stato impugnato il provvedimento di esclusione da un concorso pubblico a carattere nazionale per la copertura di posti di Vigile del Fuoco (il provvedimento era emesso da un Organo centrale dello Stato ma il ricorrente contestava solamente l&#8217;esclusione comminatagli per una delle cause previste dal bando, non impugnato col ricorso).</p>
<p>Nella motivazione il Consiglio di Stato &#8211; riconoscendo la coesistenza di orientamenti giurisprudenziali della Sezione non del tutto collimanti – ha ritenuto di dover aver riguardo, per l’individuazione del giudice di primo grado competente, agli effetti immediati e diretti del provvedimento impugnato (nel caso di specie, l&#8217;efficacia immediata e diretta dell&#8217;atto contestato appare territorialmente limitata al luogo di residenza del candidato escluso, cui è preclusa ogni ulteriore partecipazione alla selezione, ed appaiono solo mediati ed indiretti gli effetti ulteriori che tale atto di esclusione è destinato a produrre sulle successive prove di esame, eventualmente centralizzate, e sulla redazione ed approvazione della graduatoria finale del concorso, che verrà formata nel luogo ove ha sede la Commissione esaminatrice).</p>
<p>E’ anche il caso di richiamare – da ultimo &#8211; la decisione della sezione IV, n. 2941 del 30 maggio 2001 (in Cons. Stato n. 5-6 maggio giugno 2001, pag. 1219), che ha ritenuto competente, in base all’art. 3 ultimo comma della legge n.1034/1971, il Tar per il Lazio per la controversia nella quale sia stato impugnato in via principale l’atto di un organo centrale dello Stato in relazione ad un concorso pubblico su base nazionale, che comporta l’esclusione da fase concorsuale da espletarsi in Roma e produce l’effetto immediato di impedire la partecipazione al detto concorso nel luogo in cui lo stesso è destinato ad avere luogo, vale a dire la città di Roma, considerato che tale soluzione appare conforme all’esigenza di assicurare che il contenzioso relativo a un pubblico concorso sia concentrato presso il Tar nella cui circoscrizione si trova l’Autorità che provvede all’espletamento dello stesso, coincidendo, di regola, la sede di detta autorità con il luogo di espletamento del concorso&#8221;.</p>
<p>Il Tar ha precisato che quando il provvedimento di esclusione inibisca la partecipazione ad una fase della procedura concorsuale che debba svolgersi in una città diversa da Roma o comunque non ricompresa nella circoscrizione del Tar Lazio con sede in Roma, ancorché l’autorità procedente sia una Amministrazione centrale, sarà competente il Tar locale nella cui circoscrizione ricada il luogo di svolgimento della fase concorsuale giacchè in tale frangente gli effetti immediati e diretti dell’atto si producono nella circoscrizione del Tar locale.</p>
<p>In relazione all’ultimo profilo problematico evidenziato (la questione di competenza), si ritiene – comunque – che oggi assume un rilievo significativo la previsione di cui al comma 5° dell’art. 31 della legge Tar nella parte in cui contempla la sommaria delibazione del regolamento di competenza ed attribuisce al collegio la possibilità di rilevare, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza dello stesso, di respingere l’istanza in tal senso proposta e di provvedere sulle spese.</p>
<p>Questo preventivo filtro consente, infatti, al Tar locale, adito dalla parte, come nell’analogo caso del giudizio incidentale di costituzionalità, di non spogliarsi della causa quando ritenga di avere la competenza, salvaguardando così la potestà decisoria e limitando gli interventi del Consiglio di Stato.</p>
<p>V. in questa rivista la pagina di approfondimento sul concorso per uditore giudiziario ed ivi ulteriori riferimenti.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2001/10/1621/g">Ordinanza 18 ottobre 2001</a>.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/commento-a-tar-puglia-lecce-sez-i-ordinanza-18-ottobre-2001/">Commento a TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I &#8211; Ordinanza 18 ottobre 2001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2004 n.15</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-26-1-2004-n-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-26-1-2004-n-15/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2004 n.15</a></p>
<p>dott. Paolo Numerico &#8211; Presidente; dott. Lamberto Ravagni &#8211; Consigliere estensore Vergari (avv. ti Scenico) contro Consiglio Notarile (avv. de Pretis). la puntuale esibizione dei certificati è essenziale per dimostrare la continuità della pratica notarile Notariato – pratica notarile – esibizione del certificato bimensile – costituisce prova della continuità della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-26-1-2004-n-15/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2004 n.15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-26-1-2004-n-15/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2004 n.15</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">dott. Paolo Numerico &#8211; Presidente; dott. Lamberto Ravagni &#8211; Consigliere estensore<br />  Vergari (avv. ti Scenico) contro Consiglio Notarile (avv. de Pretis).</span></p>
<hr />
<p>la puntuale esibizione dei certificati è essenziale per dimostrare la continuità della pratica notarile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Notariato – pratica notarile – esibizione del certificato bimensile – costituisce prova della continuità della pratica</p>
<p>Notariato – pratica notarile – esibizione del certificato bimensile – deve essere tempestiva</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’esibizione del certificato bimensile di pratica notarile, rilasciato dal notaio, permette al Consiglio notarile di svolgere un controllo sulla pratica in corso e costituisce prova della continuità della pratica ai sensi dell’art. 8, co. IV, R.D. 10 settembre 1914, n. 1326.</p>
<p>La prova della continuità non può ritenersi integrata qualora il praticante non abbia esibito i certificati con sollecitudine e, segnatamente, ogni due mesi Invero se i certificati potessero essere esibiti al Consiglio tutti assieme, non avrebbe alcun senso il riferimento legislativo al carattere bimensile del certificato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La puntuale esibizione dei certificati è essenziale per dimostrare la continuità della pratica notarile</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO</center></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>S E N T E N Z A</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 78 del 2003 proposto da<br />
<b> VERGARI SERGIO</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eleonora e Renato Stenico ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Trento, Via F.lli Perini n. 66;</p>
<p><center>CONTRO</center></p>
<p>il <b>CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TRENTO E ROVERETO</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Daria de Pretis ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Trento, Via SS. Trinità n. 14;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della delibera del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Trento e Rovereto di cui al verbale della riunione del 4 dicembre 2002, formalizzato in data 16 dicembre 2002, contenente dichiarazione di non riconoscimento di due bimensilità di pratica notarile (nella specie iniziate il 21.3.2002 ed il 21.5.2002) e dichiarante l’inizio della pratica con decorrenza dal 21.7.2002.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2003 &#8211; relatore il consigliere Lamberto Ravagni &#8211; l’avv. Renato Stenico per il ricorrente e l’avv. Andrea Dalponte, in delegata sostituzione dell’avv. Daria de Pretis, per l’ Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O</center></b></p>
<p>Avverso il provvedimento del Consiglio Notarile il dott. Sergio Vergari ha presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa formulando a sostegno il seguente motivo:<br />
1) Violazione di legge (art. 8 del R.D. 10.9.1914 n. 1326) ed eccesso di potere per  illogicità ed ingiustizia manifesta.<br />
Il Consiglio Notarile si è costituito in giudizio chiedendo che il ricorso venga respinto.<br />
All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2003 il ricorso, su conforme richiesta delle parti, è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><center><b>D I R I T T O</center></b></p>
<p>Il  motivo non è fondato ed il ricorso non può quindi essere accolto.<br />
Le modalità, secondo le quali la pratica notarile deve essere svolta, sono previste dall’art. 8 del R.D. 10.9.1914 n. 1326.<br />
La pratica, che si concreta soprattutto nella diligente frequenza di uno studio notarile, “deve essere effettiva e continua”. <br />
Il secondo ed il terzo comma dell’articolo citato spiegano che il requisito della continuità viene raggiunto quando la pratica non subisce interruzioni per volontà o colpa del praticante. Quest’ultimo, quando la pratica viene interrotta, deve far constare al Consiglio notarile i motivi che hanno determinato la soluzione della continuità per ottenere che la stessa venga ritenuta a lui “non imputabile” in modo che si possa tener conto della pratica precedentemente svolta.<br />
Si ha “interruzione” della pratica quando il praticante abbia cessato la frequenza dello studio del notaio “per due mesi, anche ad intervalli”.<br />
In altri casi, che non interessano la fattispecie, basta un solo mese di non frequenza.<br />
Il quarto comma dell’articolo in esame prevede che “a dimostrare la continuità della pratica” il praticante deve “esibire al Consiglio notarile ogni due mesi certificato del notaio presso cui compie la pratica.”<br />
Il segretario del Consiglio annota il certificato nel registro dei praticanti a tergo della matrice e poi (5° comma) lo sottopone al Presidente del Consiglio per il visto, che convalida il certificato e rende provate le attestazioni nello stesso contenute. Il certificato viene infine restituito all’interessato per le future utilizzazioni.<br />
Il ricorrente ha creduto di trovare argomenti difensivi nel 5° comma, che si riferisce però sempre al singolo certificato bimestrale e non all’intera pratica.<br />
E’ opportuno riportare testualmente la prima proposizione del comma:<br />
“Il tempo della pratica si prova mediante certificato del notaro presso cui questa fu compiuta, vistato dal presidente del consiglio notarile”.<br />
E’ quindi il visto del Presidente che conferisce validità di prova della pratica al certificato bimensile rilasciato dal notaio al praticante.<br />
Nella fattispecie il notaio al termine di ogni bimestre ha regolarmente rilasciato al dott. Vergari i relativi certificati, ma il ricorrente ha ritenuto per i primi due di trattenerli a lungo presso di sé, omettendo di esibirli al Consiglio per le annotazioni ma anche per poter ottenere il visto del Presidente.<br />
Solo il terzo certificato è stato esibito al Consiglio in tempo, se non sollecito, almeno utile ed è stato infatti riconosciuto valido.<br />
Il Consiglio notarile ha ritenuto invece che la mancata esibizione dei due primi certificati bimensili, entro 2 mesi dalla fine del bimestre, impedisce di tener conto della pratica precedentemente svolta, anche se certificata dal notaio.<br />
La pratica presso il notaio è stata iniziata il 21 marzo 2002; il notaio ha rilasciato 3 certificati bimensili rispettivamente il 21 maggio 2002, il 22 luglio 2002 ed il 21 settembre 2002; il dott. Vergari ha esibito i tre certificati il 6 novembre e fu subito avvertito che i primi due certificati erano stati consegnati fuori termine. Seguì il provvedimento impugnato del Consiglio notarile.<br />
Nell’impugnazione il ricorrente sostiene che l’esibizione del certificato al Consiglio non avrebbe in realtà alcuna funzione probatoria ma semmai una funzione di pubblicizzazione.<br />
Tale tesi non ha però pregio.<br />
L’obbligo dell’esibizione dei certificati bimensili del notaio ha nella legge due funzioni essenziali.<br />
L’obbligo della esibizione in termine è innanzitutto previsto per permettere il controllo del Consiglio sulla pratica in corso, anche se possono concorrere eventuali segnalazioni del notaio frequentato dal praticante. Anche per altre pratiche professionali sono richieste varie formalità di controllo, quali, per esempio, le firme di presenza in udienze giudiziarie. La caratteristica del lavoro notarile ha portato alla prescrizione dell’esibizione al Consiglio dei certificati di pratica rilasciati dal notaio.<br />
L’esibizione è comunque prevista dal Regio Decreto a “dimostrazione della continuità della pratica”.<br />
Senza l’esibizione in termine la prova della continuità non si costituisce o comunque manca la necessaria integrazione della prova stessa.<br />
La conseguenza è che la pratica viene considerata interrotta mancando od essendo insufficiente la prova della sua continuità.<br />
Le esibizioni dei primi due certificati bimensili sono avvenute rispettivamente dopo 5 mesi e mezzo e 3 mesi e mezzo dalla fine del bimestre coincidente del resto col rilascio delle attestazioni.<br />
Il ricorrente eccepisce però che la legge non prevede un termine preciso per l’esibizione dei certificati.<br />
La lettera della legge in verità richiede sollecitudine nell’esibizione ma comunque il termine massimo è desumibile dalla prescrizione del dovere di esibizione “ogni due mesi” e dalla finalità di comprovare la continuità della pratica e cioè l’inesistenza di interruzioni che raggiungano i due mesi di durata.<br />
E’ stato così applicato il termine massimo e più favorevole di due mesi.<br />Ogni singolo certificato doveva quindi essere esibito “ogni due mesi”. Se i certificati potessero essere esibiti al Consiglio tutti assieme il rilascio dei certificati bimensili non avrebbe alcuna reale funzione. Non sussistono quindi le affermate violazioni di legge e gli eccessi di potere lamentati.<br />
Nessuna ingiustizia manifesta è rinvenibile nella decisione del Consiglio notarile che ha semplicemente applicato la legge.<br />
L’infondatezza del motivo comporta la reiezione del ricorso.<br />
Le spese del giudizio possono però essere compensate tra le parti.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 78/2003, lo rigetta.<br />
Spese del giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio dell’11 dicembre 2003,  con l’intervento dei Magistrati:<br />
dott. Paolo Numerico	Presidente<br />	<br />
dott. Mario Mosconi	Consigliere <br />	<br />
dott. Lamberto Ravagni	Consigliere estensore<br /> <br />
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria il giorno 26 gennaio 2004.</p>
<p>Il  Segretario  Generale<br />
dott. Fiorenzo Tomaselli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-26-1-2004-n-15/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2004 n.15</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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