<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edilizia e urbanistica-Distanze legali Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/argomento/edilizia-e-urbanistica-distanze-legali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/argomento/edilizia-e-urbanistica-distanze-legali/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 11:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>Edilizia e urbanistica-Distanze legali Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/argomento/edilizia-e-urbanistica-distanze-legali/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2021 n.493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-27-5-2021-n-493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-27-5-2021-n-493/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-27-5-2021-n-493/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2021 n.493</a></p>
<p>Pres. Gabbricci &#8211; Est. Tagliasecchi Sull&#8217;applicabilità  delle norme sulle distanze al condominio. Distanze tra edifici &#8211; Proprietà  individuali &#8211; Condominio. Le norme sulle distanze si applicano anche al condominio poichè dette norme fanno riferimento alle proprietà  individuali, indipendentemente dalla conformazione del fabbricato. Fino a quando il condominio non costituito l&#8217;unico proprietario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-27-5-2021-n-493/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2021 n.493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-27-5-2021-n-493/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2021 n.493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gabbricci &#8211; Est. Tagliasecchi</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;applicabilità  delle norme sulle distanze al condominio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Distanze tra edifici &#8211; Proprietà  individuali &#8211; Condominio.</div>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Le norme sulle distanze si applicano anche al condominio poichè dette norme fanno riferimento alle proprietà  individuali, indipendentemente dalla conformazione del fabbricato. Fino a quando il condominio non  costituito l&#8217;unico proprietario dell&#8217;intero fabbricato può liberamente disattendere le norme sulle distanze, ma che tale potere viene meno quando il condominio viene costituito, salva la precostituzione di servità¹ per destinazione del padre di famiglia. Più in generale, inoltre, la disciplina sulle distanze si applica sempre laddove la nuova opera vada ad incidere sulla proprietà  esclusiva del singolo condomino.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Pichierri Alessandro, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Cinzia Baroni, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Nunzia Giancaspro, in Brescia, via A. Diaz n. 7; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Castiglione delle Stiviere, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Arrigo Gianolio, domiciliato presso l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata arrigogianolio@mantova.pecavvocati.it; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Bondioli Giorgio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Brescia, via Diaz n. 13/C; <br /> Emanuela Bondioli, non costituita in giudizio;<br /> Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali e del Turismo &#8211; Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Bondioli Emanuela e Bondioli Giorgio, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Brescia, via Diaz n. 13/C; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Castiglione delle Stiviere, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Arrigo Gianolio, domiciliato presso l&#8217;indirizzo di posta elettronica certificata arrigogianolio@mantova.pecavvocati.it; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Pichierri Alessandro, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Cinzia Baroni, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Nunzia Giancaspro, in Brescia, via A. Diaz n. 7; </p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al ricorso principale n. 1233 del 2016:</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Castiglione delle Stiviere ai signori Bondioli, pdc n 940/2015, reg. n 32166, datato 1.08.2016; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Castiglione delle Stiviere ai signori Bondioli, pdc n 603/2011, reg. n 30038; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per quanto occorra, dei verbali di sopralluogo 9.07.2015 e 14.01.2016;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto presupposto, consequenziale o connesso; </p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al ricorso per motivi aggiunti nel giudizio n. 1233 del 2016 depositato dal signor Pichierri Alessandro in data 16 febbraio 2017:</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, ancorchè per ulteriori motivi, degli atti già  impugnati con il ricorso principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al ricorso principale n. 1016 del 2017: </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensiva, </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento comunale in data 21.07.2017 n. 28, recante l&#8217;annullamento in autotutela dei permessi di costruire in sanatoria n. 603/2011 e n. 940/2015 rilasciati al sig. Giorgio Bondioli per il sopralzo del fabbricato ubicato in Castiglione delle Stiviere in Via Dei Mandorli;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 29/2017, che intima la demolizione del sopralzo del sottotetto e il ripristino della situazione assentita con permesso di costruire n. 433/2006;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di tutti gli atti presupposti, collegati o conseguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al ricorso motivi aggiunti nel giudizio n. 1016 del 2017 depositato dai signori Bondioli Emanuela e Giorgio in data 5 novembre 2018: </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;ordinanza dirigenziale n. 113 del 25/07/2018 del dirigente Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Castiglione delle Stiviere avente ad oggetto &#8220;ordinanza di acquisizione al patrimonio Comunale opere abusive&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per il risarcimento dei danni patiti e patiendi</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè di tutti gli atti presupposti, collegati o conseguenti;</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al ricorso incidentale nel giudizio n. 1016 del 2017 depositato dal signor Pichierri Alessandro in data 1° dicembre 2017:</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento </p>
<p style="text-align: justify;">per motivi diversi degli atti impugnati con il ricorso principale;</p>
<p style="text-align: justify;">in subordine, per l&#8217;accertamento della falsa rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta nei documenti depositati dai signori Bondioli al Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi, i ricorsi per motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione delle Stiviere e di Giorgio Bondioli nel giudizio n. 1233 del 2016, e del Comune di Castiglione delle Stiviere e di Alessandro Pichierri nel giudizio n. 1016 del 2017;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti e i documenti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi nell&#8217;udienza di merito del giorno 14 aprile 2021, svoltasi con collegamento da remoto senza discussione orale, ai sensi dell&#8217;articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Il signor Alessandro Pichierri  proprietario di un appartamento, sito in Comune di Castiglione delle Stiviere, identificato al foglio 16 del Catasto Fabbricati dal mappale 220, subalterni 7, 11 e 17. Tale appartamento confina con quella di proprietà  dei signori Emanuela Bondioli e Giorgio Bondioli contraddistinto dai subalterni 5, 8 e 13 sempre del mappale 220 del foglio 16.</p>
<p style="text-align: justify;">I signori Bondioli sono i dante causa del signor Pichierri: originariamente essi erano proprietari dell&#8217;intero fabbricato, poi suddiviso in più unità  abitative.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;immobile si trova in zona B3 &#8220;Ambito residenziale consolidato di salvaguardia ambientale&#8221;, in cui &#8211; tra l&#8217;altro &#8211;  vietato il recupero a fini abitativi dei sottotetti ed  prescritto che qualsivoglia nuova edificazione ovvero ampliamento dell&#8217;esistente rispetti la distanza minima di 5 m. dal confine di proprietà .</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. I signori Bondioli nel 2011 avevano ottenuto un permesso di costruire per realizzare, nell&#8217;appartamento di cui erano rimasti proprietari, una soffitta non abitabile tramite sopralzo della copertura lignea. Tuttavia, in difformità  al titolo autorizzatorio ottenuto, essi avevano sopraelevato a un&#8217;altezza maggiore di quella assentita, non avevano demolito il solaio in calcestruzzo, non avevano costruito il solaio in muricci e tavelloni, avevano realizzato sia tramezzature interne, sia la predisposizione per gli impianti civili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune di Castiglione delle Stiviere, accertato l&#8217;abuso, con ordinanza n. 24/2015 imponeva ai signori Bondioli la riduzione in pristino stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Abbassato il tetto, i signori Bondioli chiedevano il permesso di costruire in sanatoria, che gli veniva rilasciato con provvedimento n. 945 del 1° agosto 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.1. Con il ricorso rubricato al n. 1233/2016 di R.G. il signor Pichierri ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria n. 940/2015 rilasciato dal Comune ai signori Bondioli e il precedente permesso di costruire n. 603/2011, che aveva consentito il sopralzo della copertura.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.2. Il ricorrente ha chiesto l&#8217;annullamento degli atti impugnati per i seguenti motivi di illegittimità :</p>
<p style="text-align: justify;">(a) l&#8217;immobile di cui si discute si trova in zona paesaggisticamente vincolata, ma il permesso di costruire in sanatoria  stato rilasciato senza il preventivo accertamento di compatibilità  paesaggistica da parte della Soprintendenza, inoltre l&#8217;intervento abusivo ha creato superfici utili e volumi ulteriori rispetto a quanto autorizzato; </p>
<p style="text-align: justify;">(b) la sanatoria può riguardare solo opere già  realizzate e non può essere parziale, nel caso in esame, invece, la sanatoria  stata emessa all&#8217;esito dei lavori di abbassamento del tetto (che comunque rimane più alto di 4 cm. rispetto a quanto originariamente autorizzato), e riguarda le opere residue, ovverosia il solaio in calcestruzzo, le tramezzature e le predisposizioni per gli impianti civili;</p>
<p style="text-align: justify;">(c) i signori Bondioli hanno ottenuto il permesso di costruire (dal quale, peraltro, si sono discostati costruendo in difformità ) dichiarando di essere proprietari dei mappali nn. 206 e 220 del Foglio 16, omettendo di dichiarare di avere nel frattempo venduto all&#8217;odierno ricorrente, e non indicando chiaramente i confini tra le due proprietà , il che non ha consentito al Comune di apprezzare la violazione degli articoli 14 e 17 delle NTA a mente delle quali qualsiasi edificazione o sopraelevazione deve rispettare la distanza di 5 m. dal confine: si tratta di una dichiarazione sostitutiva di fatto notorio non veritiera, sanzionata con la decadenza dai benefici acquisiti in forza della medesima; </p>
<p style="text-align: justify;">(d) il permesso di costruire in sanatoria  stato emesso quando si era già  formato il silenzio rigetto sulla domanda di sanatoria, senza che questo fosse previamente rimosso in autotutela, e dopo che era rimasto ineseguito per 90 giorni l&#8217;ordine di demolizione, con conseguente acquisizione automatica del bene al patrimonio comunale;</p>
<p style="text-align: justify;">(e) l&#8217;articolo 10 delle NTA del PGT comunale vieta nella zona ove si trova l&#8217;immobile di cui si discute il recupero a fini abitativi dei sottotetti; inoltre il fabbricato si trova in un lotto saturo: la disciplina urbanistica  stata elusa con un artificioso frazionamento dell&#8217;intervento, creando una controsoffittatura a ridurre l&#8217;altezza che verà  rimosso in un secondo momento, mentre i vani sono già  dotati degli impianti; </p>
<p style="text-align: justify;">(f) l&#8217;abuso  intervenuto su parti comuni condominiali, sicchè la sanatoria richiedeva il preventivo assenso degli altri condomini, che qui  mancato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato all&#8217;esisto dell&#8217;accesso agli atti nelle more richiesto, il signor Pichierri ha dedotto nei confronti degli atti impugnati i seguenti ulteriori motivi di illegittimità : </p>
<p style="text-align: justify;">(g) nel preavviso di rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria il Comune aveva indicato come motivo ostativo all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza il fatto che si trattasse di una sanatoria parziale, poi però nel provvedimento favorevole non viene  spiegato come questo motivo ostativo sia stato superato;</p>
<p style="text-align: justify;">(h) il Comune ha erroneamente ritenuto non necessario il parere della Soprintendenza, perchè si  fidato di quanto avevano dichiarato i signori Bondioli, ovverosia che con l&#8217;abbassamento del tetto l&#8217;edificio era stato riportato all&#8217;aspetto esterno originariamente assentito con il permesso di costruire del 2011, ma così non  perchè il tetto  rimasto più alto di 4 cm.;</p>
<p style="text-align: justify;">(i) i signori Bondioli hanno giustificato la mancata demolizione del solaio con lo squilibrio nelle abitazioni dei confinanti che ne sarebbe scaturito, e il Comune ha acriticamente recepito tale motivazione, senza verificarne la fondatezza.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Nelle more il signor Pichierri aveva presentato al Comune un&#8217;istanza di autotutela fondata sulla falsa dichiarazione resa in sede procedimentale dai signori Bondioli in ordine alla proprietà  dell&#8217;intero mappale 220.</p>
<p style="text-align: justify;">Sull&#8217;istanza il Comune rimaneva inerte.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Il signor Pichierri esercitava allora l&#8217;azione ex articolo 117 Cod. proc. amm..</p>
<p style="text-align: justify;">Questo Tribunale con sentenza n. 765/2017, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Pichierri, dichiarava l&#8217;obbligo del Comune di pronunciarsi sull&#8217;istanza di autotutela, assegnandogli un termine per adempiere.</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. In esecuzione della sentenza il Comune annullava in autotutela il permesso di costruire n. 603/2011 e il permesso di costruire in sanatoria n. 940/2015, in quanto rilasciati sulla base di una falsa dichiarazione, che aveva impedito di rilevare la violazione della disciplina delle distanze fra le costruzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguivano l&#8217;ordinanza di demolizione del sottotetto realizzato dai signori Bondioli e, una volta accertata la mancata riduzione in pristino stato nel termine di 90 giorni, l&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene abusivo.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Con ricorso rubricato al n. 1016/2017 i signori Emanuela e Giorgio Bondioli hanno impugnato l&#8217;atto di annullamento in autotutela dei titoli edilizi rilasciati a proprio favore e l&#8217;ordinanza di demolizione del sopralzo e riduzione in pristino stato, chiedendone l&#8217;annullamento oltre al risarcimento del danno. Con separata istanza i ricorrenti hanno anche domandato la sospensione cautelare degli atti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, sostengono i signori Bondioli che l&#8217;autotutela  intervenuta oltre il termine ragionevole di 18 mesi fissato dall&#8217;articolo 21 nonies L. n. 241/1990 (primo motivo di impugnazione), e che non vi sia stata da parte loro alcuna falsa dichiarazione e che comunque le norme sulle distanze si applicherebbero soltanto tra edifici diversi e non tra parti del medesimo edificio condominiale (secondo motivo di impugnazione).</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, i signori Bondioli hanno impugnato l&#8217;ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene abusivo non demolito nei 90 giorni, chiedendone l&#8217;annullamento, oltre al risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo i ricorrenti l&#8217;atto da ultimo impugnato sarebbe afflitto, in via derivata, degli stessi vizi già  dedotti in via principale nel ricorso introduttivo, nonchè da violazione del principio di correttezza e leale collaborazione tra Amministrazione e provati.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Ha promosso ricorso incidentale condizionato il signor Alessandro Pichierri.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente incidentale ha dapprima contestato le tesi esposte dai signori Bondioli, ha poi impugna gli stessi atti già  gravati dai vicini nel ricorso principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Assume il deducente che tali atti siano illegittimi nella misura in cui non hanno posto a proprio fondamento la falsa rappresentazione dello stato di fatto operata con le planimetrie allegate all&#8217;istanza di permesso di costruire e la conseguente decadenza ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal beneficio ottenuto con la falsa dichiarazione (primi due motivi di ricorso), nonchè la necessità  &#8211; nel caso in cui si operi interventi sulle parti comuni ( la sopraelevazione  stata realizzata in appoggio al muro esistente) &#8211; del consenso degli altri condomini (terzo motivo di ricorso).</p>
<p style="text-align: justify;">In subordine, il ricorrente incidentale chiede l&#8217;accertamento della falsità  delle dichiarazioni rese al Comune dai signori Bondioli e la falsa rappresentazione dei luoghi effettuata con le planimetrie allegate all&#8217;istanza dagli stessi presentata.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Il Comune di Castiglione delle Stiviere si  costituito nel giudizio R.G. n. 1233/2016 con atto di mera forma, seguito da memorie difensive nelle quali ha sostenuto l&#8217;improcedibilità  del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti in conseguenza delle sopravvenienze descritte al punto 3.3..</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. Il Comune di Castiglione delle Stiviere  costituito anche nel ricorso R.G. 1016/2017, opponendosi alle argomentazioni svolte dai signori Bondioli e concludendo per la reiezione sia del ricorso principale, che del successivo ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Con ordinanza n. 8/2018 il Tribunale, previa riunione dei ricorsi R.G. n. 1233/2016 e R.G. n. 1016/2017, ha rigettato, per difetto di fumus boni iuris, la domanda cautelare proposta dai signori Bondioli.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. All&#8217;udienza di merito del 14 aprile 2021, sulle note d&#8217;udienza delle parti, entrambe le cause sono state trattenute in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. E&#8217; posta all&#8217;esame di questo Tribunale la sopraelevazione realizzata dai signori Emanuela Bondioli e Giorgio Bondioli dell&#8217;appartamento di loro proprietà  sito in Comune di Castiglione delle Stiviere, identificato al foglio 16 del Catasto Fabbricati dal mappale 220, subalterni 5, 8 e 13, in aderenza all&#8217;appartamento del signor Alessandro Pichierri, contraddistinto dai subalterni 7, 11 e 17 sempre del mappale 220 del foglio 16.</p>
<p style="text-align: justify;">La sopraelevazione  stata eseguita in difformità  dal permesso di costruire rilasciato dal Comune (sostanzialmente si  ricavato uno spazio ad uso abitativo, in luogo di una soffitta a uso non abitativo) ed  stata oggetto, dopo l&#8217;abbassamento dell&#8217;altezza della copertura, di permesso di costruire in sanatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto il permesso di costruire, quanto il permesso di costruire in sanatoria, sono stati impugnati dal signor Pichierri con ricorso R.G. n. 1233/2016, integrato da motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Successivamente, il Comune  intervenuto in autotutela: con ricorso R.G. n. 1016/2017, anch&#8217;esso integrato da motivi aggiunti, i signori Bondioli hanno impugnato l&#8217;atto di annullamento in autotutela dei titoli edilizi rilasciati a proprio favore, l&#8217;ordinanza di demolizione dell&#8217;opera abusiva e l&#8217;ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene medesimo in quanto non demolito nei 90 giorni dalla notifica dell&#8217;ordinanza di riduzione in pristino stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel ricorso R.G. n. 1016/2017 il signor Pichierri ha proposto ricorso incidentale condizionato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Si  già  dato conto nella parte in fatto che i due ricorsi sono stati riuniti con ordinanza cautelare n. 8/2018: riunione che merita di essere mantenuta anche in questa fase del giudizio, stante le evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva tra le cause.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Quanto all&#8217;ordine di trattazione delle questioni, per ragioni di carattere logico si ritiene di principiare dall&#8217;esame delle impugnazioni svolte dai signori Bondioli, e, solo ove ritenute fondate, passare alle doglianze svolte dal signor Pichierri.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.1. Con il primo motivo di impugnazione del ricorso principale, rubricato &#8220;Violazione di legge (art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990)&#8221; i signori Bondioli si dolgono del fatto che l&#8217;autotutela sia stata esercitata oltre il termine ragionevole di 18 mesi, per di più in relazione a una circostanza (la proprietà  delle diverse unità  abitative all&#8217;interno dell&#8217;edificio) che era ben nota all&#8217;Amministrazione, e che il Comune sia andato oltre l&#8217;ambito di rideterminazione imposto dalla sentenza di accoglimento del ricorso sul silenzio presentato dal signor Pichierri (v. punto 3.2 della parte in fatto).</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.2. La doglianza  infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza,  consentito il superamento del termine di 18 mesi per l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela in due ipotesi: </p>
<p style="text-align: justify;">a) nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all&#8217;uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso saà  necessario l&#8217;accertamento definitivo in sede penale; </p>
<p style="text-align: justify;">b) nel caso in cui l'(acclarata) erroneità  dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all&#8217;Amministrazione ma esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso &#8211; non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa rimotiva &#8211; si dovà  esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco» (così, C.d.S., Sez. III, sentenza n. 3422/2020; nello stesso senso, C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 849/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Più in generale, la giurisprudenza ha ritenuto che vada « escluso che, in capo al privato il quale abbia scorrettamente prospettato le circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell&#8217;atto illegittimo a lui favorevole, possa formarsi una posizione di affidamento legittimo, di tal chè l&#8217;interesse al mantenimento in vita del titolo edilizio risulta recessivo di fronte all&#8217;interesse pubblico al ripristino della legalità  violata e l&#8217;obbligo di motivazione gravante sulla P.A. in sede di annullamento in autotutela del titolo edilizio  soddisfatto tramite il documentato riferimento alla rappresentazione non veritiera. La rappresentazione dei luoghi in difformità  dallo stato di fatto e di diritto di questi non ha valenza unicamente privatistica, perchè non attiene alla mera risoluzione di una lite proprietaria, ma piuttosto allo svolgersi del rapporto pubblicistico tra il privato richiedente e la P.A. e, dunque, alla corretta formazione della volontà  provvedimentale dell&#8217;Amministrazione, la quale esige la veritiera, esatta e completa esposizione, da parte del richiedente, di tutte le circostanze di fatto e di diritto rilevanti ai fini del rilascio del titolo edilizio» (così, C.d.S., Sez. II, sentenza n. 861/2021).</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.3. Ora, come già  rilevato dal Tribunale in sede cautelare, non vi  dubbio che nell&#8217;istanza di rilascio del permesso di costruire i signori Bondioli abbiano dato una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi. Infatti, nel modulo allegato alla domanda di permesso di costruire depositata l&#8217; 11.04.2011 il richiedente ha dichiarato di essere proprietario dell&#8217;intero compendio immobiliare, anzichè di una sola unità  del complesso, del pari le tavole allegate alla richiesta di titolo abilitativo descrivevano il fabbricato come un &#8220;unicum&#8221; indistinto, senza tracciare la linea di confine o comunque dare conto dell&#8217;appartenenza di una porzione a terzi (segnatamente, il signor Pichierri), e ancora la relazione tecnica allegata alla richiesta di permesso di costruire fa, testuale, riferimento a &#8220;l&#8217;edificio oggetto d&#8217;intervento&#8221; e non alla porzione di esso di proprietà  dei richiedenti il titolo edilizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè vale a sanare la falsa rappresentazione la circostanza &#8211; affermata dai ricorrenti &#8211; che in un secondo momento l&#8217;Amministrazione comunale abbia avuto contezza dell&#8217;esatto stato dei luoghi. Anche ove così fosse, in ogni caso rileva  quel che  stato rappresentato, in maniera fuorviante, al momento della richiesta del titolo edilizio, perchè  sulla base di tale falsa rappresentazione che  stato rilasciato il permesso di costruire.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.4. Dunque, l&#8217;esercizio dei poteri di autotutela decisoria non  tardivo, essendo intervenuto in un termine ragionevole da quando il Comune ha scoperto l&#8217;errore in cui era incorso per effetto della falsa rappresentazione dello stato di fatto e soprattutto di diritto operata nell&#8217;istanza di permesso di costruire presentata dai signori Bondioli.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè, nell&#8217;esercitare i poteri di autotutela, l&#8217;Amministrazione ha ecceduto i limiti della sentenza di questo Tribunale n. 765/2017, che ha accolto il ricorso avverso il silenzio promosso dal signor Pichierri. La sentenza ha statuito l&#8217;obbligo del Comune di pronunciarsi sull&#8217;istanza di autotutela presentata dal signor Pichierri e rimasta senza risposta, ma non ha statuito nè su quale doveva essere l&#8217;esito del procedimento, nè gli elementi che dovevano essere presi in considerazione dall&#8217;Ente ai fini della determinazione da assumere.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, va osservato che una volta che il Comune si  determinato nel senso di annullare in autotutela il premesso di costruire, non poteva che rimanerne travolto anche il permesso di costruire in sanatoria, posto che quest&#8217;ultimo trova nel provvedimento autoannullato il proprio presupposto necessario e indefettibile.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.1. Parimenti infondato  il secondo motivo di impugnazione (sempre contenuto nel ricorso principale), intitolato &#8220;Violazione di legge (art. 873 e ss.gg. cod. civ.; art. 17 NTA comunali). Eccesso di potere per erronea e/o falsa applicazione delle NTA comunali (artt. 14 e 17)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Sostengono, invero, i signori Bondioli che la dichiarazione da essi resa nell&#8217;istanza di permesso di costruire non fosse nè falsa, perchè essi sono proprietari dell&#8217;immobile sopraelevato (i.e. l&#8217;unità  abitativa di cui hanno mantenuto la titolarità ), nè fuorviante, perchè la disposizione delle NTA che fissa la distanza minima di 5 m. dal confine si applica a edifici distinti non a diverse parti del medesimo edificio.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.2. Sulla falsità  della dichiarazione già  si  detto al punto 3.1.3.: un conto  essere proprietari dell&#8217;intero edificio, un conto  essere proprietari di una o più unità  abitative che compongono il condominio.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto, invece, attiene l&#8217;applicazione al condominio delle norme sulle distanze, il Collegio ritiene di confermare quanto già  osservato da questo stesso Giudice in sede cautelare, ovverosia che dette norme fanno riferimento alle proprietà  individuali, indipendentemente dalla conformazione del fabbricato.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza del Giudice civile  nel senso di ritenere che fino a quando il condominio non  costituito l&#8217;unico proprietario dell&#8217;intero fabbricato può liberamente disattendere le norme sulle distanze, ma che tale potere viene meno quando il condominio viene costituito, salva la precostituzione di servità¹ per destinazione del padre di famiglia (cfr., Cass., Sez. II, sentenza n. 17216/2020). Più in generale, la disciplina sulle distanze trova sempre applicazione laddove la nuova opera vada ad incidere sulla proprietà  esclusiva del singolo condomino (si veda della Sezione la sentenza n. 341/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">E la sopraelevazione effettuata dai signori Bondioli per una parte appoggia sul muro di proprietà  esclusiva del signor Pichierri.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.3. Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti (peraltro, del tutto irritualmente, in una memoria non notificata), non vi  prova dell&#8217;esistenza di una servità¹ a costruire a distanza inferiore a quella fissata dalla strumentazione urbanistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque, la dichiarazione resa dai signori Bondioli non può essere derubricata a &#8220;falso innocuo&#8221;, perchè ha portato all&#8217;emanazione di un permesso di costruire che lede il diritto dei confinanti a non avere nuove costruzioni o ampliamenti dell&#8217;esistente a distanza inferiore ai 5 m. dal limite della proprietà .</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1016/2017  infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Passando al ricorso per motivi aggiunti, si esamineà  solamente il motivo di illegittimità  dedotto in via diretta, valendo per i motivi di illegittimità  dedotti in via derivata le considerazioni svolte ai punti che precedono.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Dunque, secondo i signori Bondioli il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene abusivo non demolito nei 90 giorni dalla notifica dell&#8217;ordinanza di remissione in pristino stato sarebbe viziato da &#8220;Violazione di Legge (artt. 3, 10 e 10bis della Legge n.241 del 1990; Art. 97 Cost.) Eccesso di potere per violazione del principio di correttezza e leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Rappresentano i ricorrenti che dopo il rigetto da parte del Tribunale della domanda cautelare essi avevano manifestato l&#8217;intenzione di procedere alla demolizione a condizione che l&#8217;Ente soprassedesse all&#8217;acquisizione: il Comune si era riservato un approfondimento giuridico. Sennonchè, senza alcun preavviso, in violazione delle garanzie partecipative, e del principio di leale collaborazione,  stato emesso il provvedimento qui impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. La doglianza  infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Vero , infatti, che l&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all&#8217;ordinanza ingiuntiva della demolizione. L&#8217;effetto acquisitivo al patrimonio comunale si produce di diritto a seguito dell&#8217;inutile decorso del termine fissato nell&#8217;ordine demolitorio (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. IV, sentenza n. 285/2021; T.A.R. Lombardia &#8211; Milano, Sez. II, sentenza n. 2221/2020; C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 5158/2020).</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, il Comune non aveva potere dispositivo rispetto all&#8217;effetto acquisitivo, che si  verificato ope legis e non per effetto del proprio atto, il quale ha un valore puramente dichiarativo, non implicando alcuna valutazione discrezionale.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. In conclusione, anche il ricorso per motivi aggiunti  infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Il rigetto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti nel giudizio R.G. n. 1016/2017 determina l&#8217;improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse sia del ricorso incidentale condizionato svolto dal signor Pichierri nel medesimo giudizio R.G. n.1016/2017, sia del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti proposti dal signor Pichierri nel giudizio R.G. n. 1233/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2. Ai fini della ripartizione tra le parti delle spese di giudizio occorre nondimeno determinare la soccombenza virtuale nel giudizio R.G. n. 1233/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo  sufficiente considerare, da un lato, che l&#8217;intervento abusivo  stato realizzato in area vincolata e che dunque necessitava, per essere sanato, anche del pronunciamento favorevole della Soprintendenza, e, dall&#8217;altro lato, che l&#8217;intervento era funzionale a realizzare il recupero a fini abitativi del sottotetto in violazione della disciplina urbanistica della zona (che vieta espressamente tali tipi di interventi), così come fondatamente rilevato nel primo e nel quinto motivo del ricorso principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, in disparte ogni altro approfondimento, l&#8217;impugnazione era fondata quanto meno in relazione ai suvvisti profili.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3. Conseguentemente, il Comune di Castiglione delle Stiviere  condannato a rifondere al signor Alessandro Pichierri le spese del giudizio R.G. n. 1233/2016, che vengono liquidate in complessivi ¬uro 2.000,00, oltre ad accessori di legge, ivi compresi &#8211; al passaggio in giudicato della sentenza &#8211; i contributi unificati effettivamente versati.</p>
<p style="text-align: justify;">I signori Emanuela e Giorgio Bondioli sono condannati, in solido tra loro, a rifondere al signor Alessandro Pichierri le spese di entrambi i giudizi, che vengono liquidate in complessivi ¬uro 4.000,00, oltre ad accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">I signori Emanuela e Giorgio Bondioli sono altresì condannati, sempre in solido tra loro, a rifondere al Comune di Castiglione delle Stiviere le spese del giudizio R.G. n. 1016/2017, che vengono liquidate in complessivi ¬uro 2.000,00, oltre ad accessori di legge.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così statuisce:</p>
<p style="text-align: justify;">a) rigetta il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti al ricorso principale nel giudizio R.G. n. 1016/2017;</p>
<p style="text-align: justify;">b) dichiara improcedibili il ricorso incidentale nel giudizio R.G. n. 1016/2017 e il ricorso principale e il relativo ricorso per motivi aggiunti giudizio R.G. n. 1233/2016;</p>
<p style="text-align: justify;">c) condanna: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Comune di Castiglione delle Stiviere a rifondere al signor Alessandro Pichierri le spese del giudizio R.G. n. 1233/2016, che vengono liquidate in complessivi ¬uro 2.000,00, oltre ad accessori di legge, ivi compresi &#8211; al passaggio in giudicato della sentenza &#8211; i contributi unificati effettivamente versati; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; i signori Emanuela e Giorgio Bondioli, in solido tra loro, a rifondere al signor Alessandro Pichierri le spese di entrambi i giudizi, che vengono liquidate in complessivi ¬uro 4.000,00, oltre ad accessori di legge; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; i signori Emanuela e Giorgio Bondioli, in solido tra loro, a rifondere al Comune di Castiglione delle Stiviere le spese del giudizio R.G. n. 1016/2017, che vengono liquidate in complessivi ¬uro 2.000,00, oltre ad accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021, tenutasi con collegamento da remoto, ai sensi dell&#8217;articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Angelo Gabbricci, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-27-5-2021-n-493/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2021 n.493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2021 n.731</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-22-3-2021-n-731/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-22-3-2021-n-731/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-22-3-2021-n-731/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2021 n.731</a></p>
<p>Pres. Giordano &#8211; Est. Perilli Rispetto delle distanze per le opere dirette all&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche. Dia &#8211; Intervento edilizio &#8211; Rimozione barriere architettoniche &#8211; Rispetto delle distanze di cui al c.c. &#8211; Necessario &#8211; Distanze previste da regolamenti edilizi &#8211; Derogabilità  &#8211; Non automatica. E&#8217; fondata la censura della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-22-3-2021-n-731/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2021 n.731</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-22-3-2021-n-731/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2021 n.731</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano &#8211; Est. Perilli</span></p>
<hr />
<p>Rispetto delle distanze per le opere dirette all&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Dia &#8211; Intervento edilizio &#8211; Rimozione barriere architettoniche &#8211; Rispetto delle distanze di cui al c.c. &#8211; Necessario &#8211; Distanze previste da regolamenti edilizi &#8211; Derogabilità  &#8211; Non automatica.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">E&#8217; fondata la censura della sentenza oggetto di opposizione di terzo nella parte in cui afferma che la realizzazione delle opere dirette all&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche non richiede il rispetto delle distanze previste dai regolamenti edilizi ma esclusivamente il rispetto della distanza minima di tre metri, fissata dagli articoli 873 e 907 del codice civile.<br /> Dalla lettura degli artt. 78 e 79 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 emerge che la deroga al regime pubblicistico delle distanze tra edifici,  espressione di un generale principio di favore per la tutela dei diritti delle persone con disabilità  ed  finalizzata ad eliminare le barriere architettoniche che possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione alle relazioni sociali.<br /> Alla luce di tale interpretazione solidaristica, la deroga alla disciplina regolamentare edilizia delle distanze deve essere riconosciuta anche in assenza della prova dell&#8217;effettivo utilizzo dell&#8217;ascensore da parte di persone con disabilità .<br /> Tuttavia essa non può essere applicata in via automatica. La tutela delle persone con disabilità  deve essere infatti contemperata con il sacrificio imposto all&#8217;interesse pubblico della tutela del territorio e all&#8217;interesse privato dei confinanti.<br /> Non può trovare applicazione la deroga normativa per le opere funzionali all&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche, che si giustifica per i soli interventi strettamente indispensabili a garantire l&#8217;accessibilità  degli edifici, se la funzione solidaristica poteva essere agevolmente assolta con la realizzazione di un ascensore all&#8217;interno del corpo di fabbrica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2020, proposto da <br /> Giancarlo Venturini e Alberto Venturini, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso, 2; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Immobiliare Borghesan s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Dal Molin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Armando Diaz, 7; <br /> Comune di Seregno, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento in opposizione di terzo</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione seconda) n. 580 del 31 marzo 2020, notificata il 15 maggio 2020 e passata in giudicato il 15 luglio 2020, effettivamente conosciuta dagli odierni ricorrenti in data 6 agosto 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè, in via subordinata, per la revocazione straordinaria di detta sentenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 del codice del processo amministrativo e 395, n. 5), del codice di procedura civile, per contrasto con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, Sezione staccata di Desio, n. 653 del 20 novembre 2012, confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del n. 4138 del 13 novembre 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Immobiliare Borghesan s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli articoli 108, comma 1, e 109 del codice del processo amministrativo;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi, nella discussione effettuata da remoto mediante la piattaforma <i>Microsoft-Teams</i>, per i ricorrenti l&#8217;avvocato Bruno Santamaria e per la Immobiliare Borghesan s.r.l. l&#8217;avvocato Alessandro Dal Molin;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. I signori Giancarlo Venturini e Alberto Venturini sono proprietari di un immobile confinante con quello di proprietà  della società  Immobiliare Borghesan a r.l., oggetto dell&#8217;intervento edilizio di cui alla denuncia di inizio attività , da questa presentata al Comune di Seregno in data 18 dicembre 2015, per l&#8217;installazione di un ascensore esterno nell&#8217;edificio a destinazione residenziale e commerciale ubicato in corso del Popolo n. 85.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota del 19 gennaio 2016, notificata il 26 gennaio 2016, il Comune di Seregno ha diffidato la Immobiliare Borghesan s.r.l. dall&#8217;eseguire l&#8217;intervento edilizio di cui alla d.i.a. del 18 dicembre 2015, in quanto esso contrasta con gli articoli 2, commi 3 e 4, e 22 del Piano delle regole del vigente Piano di governo del territorio, i quali vietano l&#8217;incremento delle superfici coperte e il superamento della distanza dai confini nella zona di tessuto storico, microtessuto polifunzionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato al Comune di Seregno in data 18 marzo 2016 e depositato il 14 aprile 2016, la Immobiliare Borghesan s.r.l. ha proposto dinanzi a questo Tribunale il ricorso, contraddistinto dal numero di ruolo generale 833 del 2016, per l&#8217;annullamento della predetta nota di diffida.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 580 del 31 marzo 2020 il Tribunale ha accolto il ricorso e, per l&#8217;effetto, ha annullato la nota del Comune di Seregno del 19 gennaio 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza, notificata al Comune di Seregno in data 15 maggio 2020, non  stata appellata ed  dunque passata in giudicato in data 15 luglio 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Con ricorso notificato alle parti del giudizio n. 833/2016 r.g. in data 25 settembre 2020, depositato in data 8 ottobre 2020, i signori Venturini hanno proposto opposizione per l&#8217;annullamento della sentenza di questo Tribunale n. 580 del 31 marzo 2020, ai sensi degli articoli 108, comma 1, e 109 del codice del processo amministrativo e, in via subordinata, hanno chiesto la revocazione straordinaria di detta sentenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 del codice del processo amministrativo e 395, n. 5), del codice di procedura civile, in quanto contrastante con il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4138 del 13 novembre 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti assumono di aver appreso solo in data 7 agosto 2020 dell&#8217;esistenza del giudicato di annullamento della diffida del Comune di Seregno e lamentano di non essere stati evocati nel giudizio definito con la sentenza opposta, nonostante il Comune di Seregno avesse segnalato l&#8217;esistenza del giudicato civile agli stessi favorevoli, formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4138 del 2013, con la quale  stato ritenuto meritevole di tutela il loro interesse a contrastare la realizzazione dell&#8217;ascensore esterno nell&#8217;edificio frontista e la Immobiliare Borghesan s.r.l.  stata condannata a demolire l&#8217;opera realizzata in violazione delle distanze legali dal confine.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti sostengono di essere legittimati a proporre opposizione di terzo, in quanto sarebbero stati ingiustamente pretermessi dal giudizio conclusosi con la sentenza opposta e sarebbero titolari di un interesse alla non realizzazione dell&#8217;ascensore, incompatibile con quello riconosciuto meritevole di protezione dalla sentenza opposta.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti censurano altresì la sentenza impugnata, nella parte in cui ha accertato l&#8217;illegittimità  della nota con la quale il Comune di Seregno ha inibito la realizzazione dell&#8217;ascensore esterno oggetto di d.i.a., senza tener conto del giudicato civile che ha accertato la violazione della distanza legale tra l&#8217;ascensore esterno realizzato in precedenza e l&#8217;edificio di loro proprietà .</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Ha resistito al ricorso la Immobiliare Borghesan s.r.l. ed ha preliminarmente eccepito l&#8217;inammissibilità  della domanda principale per carenza di legittimazione dei ricorrenti a proporre opposizione di terzo.</p>
<p style="text-align: justify;">La Immobiliare Borghesan s.r.l. sostiene infatti che i signori Venturini non sarebbero qualificabili come controinteressati in senso sostanziale, pretermessi nel giudizio definito con la sentenza opposta, in quanto dal mantenimento del provvedimento annullato non ritrarrebbero alcun vantaggio diretto ed immediato.</p>
<p style="text-align: justify;">La Immobiliare Borghesan s.r.l. ha poi eccepito l&#8217;infondatezza del ricorso nel merito, asserendo che, come evidenziato da questo Tribunale con la sentenza opposta, non vi sarebbe nessun contrasto con il giudicato civile indicato dai ricorrenti, in quanto l&#8217;ascensore esterno da realizzare sarebbe un&#8217;opera strutturalmente diversa da quella oggetto del giudicato civile già  eseguito.</p>
<p style="text-align: justify;">La Immobiliare Borghesan s.r.l. ha altresì eccepito l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza della domanda di revocazione straordinaria della sentenza, proposta in via subordinata.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2020 i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti hanno depositato memorie e memorie di replica.</p>
<p style="text-align: justify;">1.5. All&#8217;udienza del 27 gennaio 2021, tenutasi con modalità  da remoto, la causa  stata discussa e trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Occorre preliminarmente vagliare l&#8217;ammissibilità  dell&#8217;impugnazione per opposizione di terzo proposta dai ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">La legittimazione a proporre l&#8217;opposizione di terzo ordinaria, di cui all&#8217;articolo 108, comma 1, del codice del processo amministrativo, si fonda sulla mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta e sul pregiudizio che tale sentenza, pronunciata <i>inter alios</i>, arreca ad una situazione giuridica di cui il ricorrente sia titolare (Consiglio di Stato, Sezione V, 16 aprile 2014, n. 1862).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, tracciato dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 11 gennaio 2007, n. 2, e compatibile con la sopravvenuta disciplina codicistica di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono legittimati a proporre opposizione di terzo nei confronti di una sentenza del giudice amministrativo pronunciata tra altri soggetti, ancorchè passata in giudicato, i controinteressati pretermessi o sopravvenuti, quelli non facilmente identificabili e, in generale, i titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, con esclusione dei titolari di un diritto dipendente ovvero dei soggetti interessati solo di riflesso (Consiglio di Stato, sezione III, 11 marzo 2019, n. 1619; 4 febbraio 2019, n. 861; sezione VI, 17 maggio 2018, n. 2994).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, deve essere riconosciuta ai signori Venturini la legittimazione a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione seconda) n. 580 del 31 marzo 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio conclusosi con la sentenza opposta, il Comune di Seregno ha sostenuto la legittimità  del potere inibitorio dallo stesso esercitato, in considerazione della violazione delle distanze accertata dal giudicato civile formatosi tra il signor Giancarlo Venturini e la immobiliare Borghesan s.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto gli odierni opponenti, sia pure non menzionati nel provvedimento impugnato, devono qualificarsi come controinteressati in senso sostanziale.</p>
<p style="text-align: justify;">I signori Venturini, nella qualità  di proprietari di un immobile confinante con quello interessato alla realizzazione dell&#8217;ascensore, vantano inoltre un chiaro interesse a che l&#8217;ascensore non sia realizzato, già  riconosciuto come meritevole di tutela dal giudicato civile, in attuazione dei diritti soggettivi al rispetto delle distanze tra edifici confinanti ed alla tutela della salute.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;opposizione di terzo deve pertanto ritenersi ammissibile e, in virtà¹ dell&#8217;effetto rescindente dell&#8217;impugnazione, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione seconda) n. 580 del 31 marzo 2020 deve essere annullata.</p>
<p style="text-align: justify;">3. I ricorrenti non si sono limitati a censurare l&#8217;omessa instaurazione del contraddittorio processuale nei loro confronti ma, in quanto titolari di una situazione sostanziale autonoma e confliggente con quella della Immobiliare Borghesan s.r.l., soddisfatta dal giudicato opposto, hanno domandato l&#8217;accertamento della loro pretesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito i ricorrenti hanno censurato la sentenza opposta, nella parte in cui afferma che la realizzazione delle opere dirette all&#8217;abbattimento delle barriere architettoniche non richiede il rispetto delle distanze previste dai regolamenti edilizi e dunque, nel caso di specie, della distanza dai confini, di cui all&#8217;articolo 2, comma 4, del Piano delle regole del Piano di governo del territorio, ma esclusivamente il rispetto della distanza minima di tre metri, fissata dagli articoli 873 e 907 del codice civile.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti hanno altresì censurato la sentenza opposta, nella parte in cui afferma che l&#8217;articolo 79 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non impone l&#8217;obbligo di installare, in via preferenziale, l&#8217;ascensore all&#8217;interno della sagoma dell&#8217;edificio e non richiede la previa dimostrazione di alternative valide ed effettivamente praticabili alla realizzazione dell&#8217;ascensore esterno.</p>
<p style="text-align: justify;">I motivi di censura proposti avverso la sentenza opposta sono fondati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi degli articoli 78 e 79 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le opere finalizzate all&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche &lt;&gt;, fatto &lt;&lt;&#8230;salvo l&#8217;obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile&#8230;&gt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma speciale, derogatoria del regime pubblicistico delle distanze tra edifici,  espressione di un generale principio di favore per la tutela dei diritti delle persone con disabilità  ed  finalizzata ad eliminare le barriere architettoniche che possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione alle relazioni sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tale interpretazione solidaristica, la deroga alla disciplina regolamentare edilizia delle distanze deve essere riconosciuta anche in assenza della prova dell&#8217;effettivo utilizzo dell&#8217;ascensore da parte di persone con disabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">Essa non può essere tuttavia applicata in via automatica.</p>
<p style="text-align: justify;">La tutela delle persone con disabilità  deve essere infatti contemperata con il sacrificio imposto all&#8217;interesse pubblico della tutela del territorio e all&#8217;interesse privato dei confinanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove si accedesse ad una diversa interpretazione più rigorosa, si consentirebbe infatti di sacrificare l&#8217;applicazione della disciplina urbanistica o le situazioni soggettive dei privati anche nelle ipotesi in cui, attraverso il perseguimento dell&#8217;astratto interesse solidaristico alla rimozione delle barriere architettoniche, si intendano in realtà  realizzare interessi commerciali ed egoistici.</p>
<p style="text-align: justify;">Come colto dal Giudice estensore a pagina 11 della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione staccata di Desio, n. 653 del 20 novembre 2012, &lt;&lt;&#8230;la volontà  di superamento delle barriere architettoniche -che a detta della Immobiliare Borghesan l&#8217;aveva portata a realizzare l&#8217;impianto esterno di ascensore- copriva, in realtà , il vero intento della convenuta che era quello di sopraelevare il proprio edificio, di creare l&#8217;impianto di risalita lasciando integra la superficie interna che in caso contrario sarebbe stata ridotta&#8230;&gt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di evitare un utilizzo distorto della facoltà  edificatoria in deroga e di addivenire alla giusta regolamentazione dell&#8217;assetto degli interessi, l&#8217;Amministrazione deve sempre effettuare un bilanciamento dell&#8217;interesse alla rimozione delle barriere architettoniche con l&#8217;interesse al rispetto della disciplina urbanistica e con quello del proprietario confinante a non subire pregiudizi, sacrificando questi ultimi solo ove emerga che la rimozione delle barriere architettoniche non possa essere perseguita altrimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio definito con la sentenza opposta la Immobiliare Borghesan s.r.l. non ha dimostrato l&#8217;impossibilità  di posizionare l&#8217;ascensore all&#8217;interno della sagoma dell&#8217;edificio; dal giudicato civile formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4138 del 13 novembre 2013, resa tra Giancarlo Venturini e la Immobiliare Borghesan s.r.l. e prodotto dal Comune di Seregno in quel giudizio, si evince inoltre che l&#8217;ascensore, realizzato per l&#8217;accesso al sottotetto recuperato a fini abitativi, avrebbe potuto essere realizzato, nel corso dei lavori di ristrutturazione all&#8217;interno dell&#8217;edificio, con un lieve sacrificio consistente nella perdita di 2 metri quadrati di superficie interna per piano, come accertato nella consulenza tecnico d&#8217;ufficio disposta nel primo grado di quel giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale contesto non può trovare applicazione la deroga normativa per le opere funzionali all&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche che si giustifica per i soli interventi strettamente indispensabili a garantire l&#8217;accessibilità  degli edifici.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale presupposto non ricorre nella fattispecie in oggetto, nella quale  stato al contrario accertato che la funzione solidaristica poteva essere agevolmente assolta con la realizzazione di un ascensore all&#8217;interno del corpo di fabbrica.</p>
<p style="text-align: justify;">Le predette circostanze indicano una evidente sproporzione della d.i.a. presentata per la realizzazione dell&#8217;ascensore esterno rispetto al fine che la disciplina di fonte primaria, derogatoria delle distanze tra edifici fissate negli strumenti urbanistici, intende perseguire e dimostrano l&#8217;ingiustizia dell&#8217;assetto concreto degli interessi conseguente al giudicato formatosi sulla sentenza opposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio non può apprezzare favorevolmente le tesi difensive della Immobiliare Borghesan s.r.l., per le quali:</p>
<p style="text-align: justify;">a) il giudicato civile e il giudicato amministrativo, che si affermano incompatibili, non avrebbero il medesimo oggetto;</p>
<p style="text-align: justify;">b) la violazione delle distanze tra edifici non sarebbe direttamente imputabile alla realizzazione dell&#8217;ascensore esterno ma sarebbe determinata dall&#8217;ampliamento di volumetria dell&#8217;edificio degli opponenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambi gli ascensori esterni, sia quello oggetto di demolizione in virtà¹ del giudicato civile che quello meno impattante a piattaforma elevatrice con struttura a castelletto indipendente, oggetto della d.i.a. del 18 dicembre 2015, sono infatti caratterizzati da stabilità  e sono perciò idonei ad incidere sul calcolo delle distanze legali tra costruzioni, il quale deve essere effettuato in base alla situazione di fatto esistente al momento della realizzazione dell&#8217;opera e nel rispetto del principio civilistico della prevenzione, che si impone al confinante che costruisce successivamente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le censure proposte avverso la sentenza opposta devono pertanto essere accolte.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;effetto rescissorio dell&#8217;impugnazione determina che il ricorso proposto dalla Immobiliare Borghesan s.r.l. nei confronti del Comune di Seregno deve essere rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In conclusione l&#8217;opposizione proposta dai ricorrenti deve essere accolta e, per l&#8217;effetto, deve essere annullata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione seconda) n. 580 del 31 marzo 2020, e deve essere altresì rigettato il ricorso n. 833/2016 n.r.g. proposto dalla Immobiliare Borghesan s.r.l. contro il Comune di Seregno.</p>
<p style="text-align: justify;">5. L&#8217;accoglimento nel merito dell&#8217;opposizione di terzo ordinaria esime il Collegio dall&#8217;esame della domanda di revocazione straordinaria, proposta dai ricorrenti in via subordinata.</p>
<p style="text-align: justify;">6. La complessità  della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga alla regola della soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l&#8217;opposizione di terzo e, per l&#8217;effetto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; annulla la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione seconda) n. 580 del 31 marzo 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; rigetta il ricorso proposto dalla Immobiliare Borghesan s.r.l. nei confronti del Comune di Seregno:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; compensa tra le parti le spese di lite del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico Giordano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Mauro Gatti, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Rosanna Perilli, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-22-3-2021-n-731/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2021 n.731</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2021 n.1867</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-3-2021-n-1867/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-3-2021-n-1867/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-3-2021-n-1867/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2021 n.1867</a></p>
<p>Pres. Montedoro; Est. Sabatino Sull&#8217;ambito di applicabilità  dell&#8217;art. 9 D.M. n. 1444 del 1968 in relazione ai limiti di distanza tra i fabbricati. Edilizia e urbanistica &#8211; Distanze legali tra fabbricati &#8211; Applicabilità  dell&#8217;art. 9 D.M. 1444 del 1968 &#8211; Nozione di &#34;nuova costruzione&#34; &#8211; Richiamo all&#8217;art. 3, lett. e),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-3-2021-n-1867/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2021 n.1867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-3-2021-n-1867/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2021 n.1867</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Montedoro; Est. Sabatino</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;ambito di applicabilità  dell&#8217;art. 9 D.M. n. 1444 del 1968 in relazione ai limiti di distanza tra i fabbricati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia e urbanistica &#8211; Distanze legali tra fabbricati &#8211; Applicabilità  dell&#8217;art. 9 D.M. 1444 del 1968 &#8211; Nozione di &quot;nuova costruzione&quot; &#8211; Richiamo all&#8217;art. 3, lett. e), del d.P.R. 380 del 2001 &#8211; Non dirimente.</span></p>
<hr />
<p>In merito all&#8217;applicabilità  dell&#8217; art. 9 D.M. 1444 del 1968 e all&#8217;individuazione della nozione di &#8220;nuova costruzione&#8221;, il mero rinvio all&#8217;art. 3, lett. e), del d.P.R. 380 del 2001 non appare dirimente. La nozione di &#8220;nuova costruzione&#8221; gode ormai di una sua autonomia e, ai fini dell&#8217;osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici di origine codicistica, la nozione di &#8220;costruzione&#8221; non coincide con quella di &#8220;edificio&#8221;, dovendo estendersi a qualsiasi manufatto non completamente<br /> interrato che abbia i caratteri della solidità , stabilità , ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell&#8217;opera.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>REPUBBLICA ITALIANA </p>
<p style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: justify;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4550 del 2019, proposto da<br /> Maria Caser, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 154/3de;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gudrun Agostini, Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea, domiciliato presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sezione di Bolzano, 20 marzo 2019 n. 73, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2021 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Daniele Granara e Gudrun Agostini in collegamento da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020 e dell&#8217;art.25, comma 2, del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso iscritto al n. 4550 del 2019, Maria Caser la propone appello avverso la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sezione di Bolzano, 20 marzo 2019 n. 73, con la quale  stato respinto il ricorso dalla stessa proposto contro il Comune di Bolzano per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento a firma del Direttore dell&#8217;Ufficio Gestione del Territorio del Comune di Bolzano, prot.n. 62169/2018, in data 10.8.2018, successivamente conosciuto, avente a oggetto &#8220;richiesta di concessione edilizia prat. Nr. 2017-136-0. Ristrutturazione p.ed. 510 &#8211; p.m. 2 C.C. Gries&#8221;, con il quale  stata respinta l&#8217;istanza presentata dalla ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito, nessuno escluso, in particolare</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dello sconosciuto parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 13.06.2017;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dello sconosciuto parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 8.08.2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di primo grado ha così riassunto i fatti di causa:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8220;1. La ricorrente impugna il provvedimento epigrafato, con cui il Comune resistente ha negato la concessione edilizia per opere da realizzare nel piano sottotetto dell&#8217;edificio sito in via Tre Santi 11, p.m. 2 della p.ed. 510 C.C. Gries.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. Il progetto, secondo quanto si legge nella documentazione prodotta dal Comune, prevede la sollevazione della falda sul lato nord, con la formazione di un solaio di copertura piana a terrazza, collegata da una scala interna scoperta, entrambe da ricoprire con una tettoia in plexiglas. Anche sul lato sud  prevista la modifica della falda con la creazione di un balcone e la sostituzione dell&#8217;esistente abbaino di dimensioni contenute con un fronte finestrato su tutta la lunghezza della falda verso via Tre Santi. Si tratta dunque di un intervento modificativo della sagoma.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>3. Il Comune ha ritenuto che l&#8217;intervento non potesse essere approvato perchè non rispettoso della distanza di dieci metri rispetto agli edifici realizzati sulle pp.ed. 885 e 71/3, nè di quella di cinque metri rispetto al confine con le medesime particelle.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>Ha precisato sul punto che una deroga dalle prescrizioni distanziali di cui al D.M.n. 1444/1968 sarebbe ammessa, ai sensi dell&#8217;art. 59, comma 3, della L.P.n. 13/1997, per il solo caso della ricostruzione fedele (non ravvisabile nel caso di specie). Non poteva inoltre trovare applicazione l&#8217;art. 52 del D.P.G.P.n. 5/1998 che ammette gli abbaini in deroga alle distanze previste dal piano urbanistico comunale, purchè realizzati entro il limite necessario alla corretta aeroilluminazione dei locali, limite determinato dalla richiamata disposizione in un decimo della superficie del vano. Il progettato innalzamento del solaio di copertura su tutta la superficie del vano, infatti, non sarebbe qualificabile, secondo il Comune, come &#8220;abbaino&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>4. Il ricorso, notificato al Comune di Bolzano il 30.10.2018,  sostenuto da cinque motivi di gravame, con i quali la ricorrente lamenta la contraddittorietà  con una precedente concessione edilizia rilasciata per i medesimi lavori, la cui sussistenza avrebbe imposto all&#8217;Amministrazione, in caso di diniego, una motivazione rafforzata, invece assente; la violazione dell&#8217;art. 9 del D.M.n. 1444/1968, il quale non troverebbe applicazione nel caso in cui, come nel presente, si tratti di opere di ristrutturazione e non vi sia alcuna parete finestrata frontistante nè siano previste modifiche al colmo dell&#8217;edificio; la violazione dell&#8217;art. 52 del D.P.G.P.n. 5/1998, la cui applicazione sarebbe stata illegittimamente negata dal Comune, trattandosi del recupero di un sottotetto esistente già  utilizzato come abitazione, per il quale la norma richiamata consentirebbe la realizzazione di abbaini necessari all&#8217;areazione dei vani recuperati nel rispetto delle distanze di cui all&#8217;art. 873 del codice civile, con esclusione, dunque, del D.M.n. 1444/1968; l&#8217;omessa comunicazione dei motivi ostativi e, infine, la violazione del legittimo affidamento determinato dal fatto che l&#8217;intervento proposto era già  stato autorizzato in passato, con le concessioni edilizie del 2003 e del 2011.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>5. Sulla scorta dei rilevati profili d&#8217;illegittimità  del gravato diniego la ricorrente chiede dunque il suo annullamento previa concessione di una misura cautelare, ravvisando nell&#8217;impedimento alla realizzazione dei progettati interventi, necessari al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie e tecnologiche del sottotetto, un grave e irreparabile pericolo nelle more del giudizio.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>6. Si  costituito il Comune di Bolzano che ha replicato alle censure avversarie ed ha concluso per il rigetto del gravame.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>7. Con ordinanza n. 129/2018 il Collegio, ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dalla ricorrente fossero adeguatamente tutelabili con la sollecita fissazione del giudizio di merito, ha indicato per la discussione l&#8217;udienza pubblica del 6.3.2019, in vista della quale la ricorrente ha prodotto, nei termini di rito, una memoria conclusiva nella quale ha ribadito le argomentazioni già  articolate con l&#8217;atto introduttivo del giudizio.</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>8. Trattenuta all&#8217;udienza del 6.3.2019 la causa giunge ora in decisione.&#8221;</i></p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, sottolineando la correttezza dell&#8217;operato della pubblica amministrazione, in merito al mancato rispetto delle distanze minime tra fabbricati.</p>
<p style="text-align: justify;">Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l&#8217;errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie originarie censure, come meglio descritte in parte motiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giudizio di appello, si  costituito il Comune di Bolzano, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 27 giugno 2019, l&#8217;istanza cautelare veniva respinta con ordinanza 1 luglio 2019 n. 3363.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2021, il ricorso  stato discusso e assunto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. &#8211; L&#8217;appello non  fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.</p>
<p style="text-align: justify;">2. &#8211; Con il primo motivo di diritto, rubricato &#8220;1) Erroneità  della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e ss. del DPR n. 380/2001 e s.m.i. in relazione alla violazione degli artt. 66 e ss. della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e s.m.i.; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; Violazione dei principi di imparzialità , buon andamento, pubblicità  e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa di cui all&#8217;art. 97 Cost.; Mancata rilevazione dell&#8217;eccesso di potere per difetto di presupposti, istruttoria e di motivazione. Contraddittorietà  dei provvedimenti gravati con la concessione n. 175/2003 del 26.02.2003 e successivo prot.n. 26525/20111, rif.N. 698/2011 del 22.06.2011. Contraddittorietà  estrinseca&#8221;, viene riproposto lo stesso motivo proposto in prime cure in relazione alla mancata considerazione della carenza di motivazione del diniego impugnato, siccome contraddittorio con il precedente titolo edilizio (concessione n. 175/2003 del 26.02.2003 e successivo prot.n. 26525/20111, rif.N. 698/2011 del 22.06.2011) rilasciato alla odierna appellante, e concernente analogo intervento, peraltro di portata maggiore rispetto a quello odiernamente denegato.</p>
<p style="text-align: justify;">Trattandosi del medesimo intervento, già  assentito, il primo giudice avrebbe errato nel non riscontrare una evidente contraddittorietà  tra i provvedimenti, riverberantesi sull&#8217;illegittimità  di quello gravato.</p>
<p style="text-align: justify;">3. &#8211; La censura non può essere condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;">Correttamente, il Tribunale ha evidenziato la natura vincolata del permesso di costruire, il che incide sull&#8217;ampiezza della motivazione per il suo rilascio. Infatti, secondo la giurisprudenza pacifica (da ultimo, Cons.Stato, II, 13 giugno 2019, n. 3972), la definizione delle istanze di concessione edilizia comporta un accertamento di carattere vincolato, caratterizzato dalla verifica della conformità  della richiesta con la normativa urbanistico edilizia, non essendo necessaria altra motivazione oltre quella relativa alla rispondenza dell&#8217;istanza a dette prescrizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Detta affermazione generale non viene incisa, nel senso della contraddittorietà , dalla presenza di una previa valutazione positiva, quand&#8217;anche relativa alla stessa fattispecie (ma che la situazione sia la stessa  circostanza del tutto contestata dal Comune, che evidenzia il sovrapporsi di un diverso quadro normativo). L&#8217;eventuale contraddittorietà  interna, come vanta la difesa appellante,  una singolare applicazione del principio del divieto di disparità  di trattamento, dove la disparità  non riguarda due soggetti diversi, ma due progetti successivi e, anche in questo ambito, l&#8217;esistenza di un accertamento vincolato esclude la fondatezza del vizio presunto (da ultimo, evidenzia la non predicabilità  del vizio di eccesso di potere per contraddittorietà  o per disparità  di trattamento in rapporto ad atti vincolati, Cons.Stato, II, 16 novembre 2020, n.7104; id., II, 1 luglio 2020, n. 4184; id., VI, 2 novembre 2018, n. 6219).</p>
<p style="text-align: justify;">4. &#8211; Con il secondo, terzo e quarto motivo di diritto, rispettivamente recanti &#8220;2) Erroneità  della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e ss. del DPR n. 380/2001 e s.m.i. in relazione alla violazione degli artt. 66 e ss. della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 9 del D.M.n. 1444/68. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione dei principi di imparzialità , buon andamento, pubblicità  e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa di cui all&#8217;art. 97 Cost. Mancata rilevazione dell&#8217;eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, presupposti e motivazione. Travisamento&#8221;; &#8220;3) Erroneità  della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e ss. del DPR n. 380/2001 e s.m.i. in relazione alla violazione degli artt. 66 e ss. della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 9 del D.M.n. 1444/68 sotto ulteriore e diverso profilo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione dei principi di imparzialità , buon andamento, pubblicità  e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa di cui all&#8217;art. 97 Cost. Mancata rilevazione dell&#8217;eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, presupposti e motivazione. Travisamento&#8221;; e &#8220;4) Erroneità  della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e ss. del DPR n. 380/2001 e s.m.i. in relazione alla violazione degli artt. 66 e ss. della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 9 del D.M.n. 1444/68 sotto ulteriore e diverso profilo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione dei principi di imparzialità , buon andamento, pubblicità  e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa di cui all&#8217;art. 97 Cost. Mancata rilevazione dell&#8217;eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, presupposti e motivazione. Travisamento&#8221;, si censurano le statuizioni della sentenza con cui  stato respinto l&#8217;originario secondo motivo di ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, viene lamentata la mancata considerazione che l&#8217;invocato art. 9 del D.M. 1444 del 1968, disciplina fondante il rigetto, era inapplicabile alla fattispecie, in quanto riguardante esclusivamente le nuove costruzioni, quale non  quella in esame. Per cui, sarebbe erronea l&#8217;affermazione del primo giudice per cui l&#8217;intervento in progetto sarebbe assimilabile alla &#8220;nuova costruzione&#8221;, poichè comporterebbe &#8220;una significativa modifica della sagoma in corrispondenza della copertura dell&#8217;edificio&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci si duole inoltre dell&#8217;erronea applicazione della stessa disposizione, non essendovi pareti finestrate contrapposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine si sottolinea l&#8217;inapplicabilità  della normativa derogatoria comunale, in specie in relazione al calcolo radiale delle distanze tra fabbricati.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. &#8211; La censura, nei suoi diversi profili, va respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito all&#8217;applicabilità  dell&#8217;evocato art. 9 D.M. 1444 del 1968 e all&#8217;individuazione della nozione di &#8216;nuova costruzione&#8217;, occorre sottolineare come il mero rinvio all&#8217;art. 3, lett. e), del d.P.R. 380 del 2001 non appaia dirimente.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza, sia amministrativa (da ultimo, Cons.Stato, IV, 8 gennaio 2018, n.72; id., IV, 2 marzo 2018, n.1309) che civile (Cass. civ., II, 15 dicembre 2020, n.28612; id., II, 28 ottobre 2019, n.27476; id., II, 10 febbraio 2020, n.3043) ha evidenziato una tendenziale autonomia del concetto in ambito civilistico, rimarcando che, ai fini dell&#8217;osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici di origine codicistica, la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio, ma deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità , stabilità , ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell&#8217;opera (Cons.Stato, IV, 22 gennaio 2013, n.354).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, anche a volersi unicamente fondare sulla relazione tecnica di parte (che ritiene che nel progetto &#8220;vengano riprese, con modifiche sia interne che esterne, le voci già  oggetto della concessione ormai scaduta. La maggior parte delle opere previste interessano la copertura con una variazione minima di volume in diminuzione, determinata dalla compensazione tra volumi in aumento e volumi in detrazione. Le opere prevedono modifiche statiche solo nell&#8217;orditura del tetto, mentre tutte le strutture portanti dell&#8217;edificio non vengono modificate dagli interventi in progetto&#8221;), vengono comunque in evidenza interventi sulla volumetria dell&#8217;immobile. In particolare, come notato dal TRGA, rileva il sollevamento della falda sul lato nord, dove  prevista la realizzazione di una terrazza, e quello della falda sul lato sud, dove ci saà  l&#8217;innalzamento della copertura su una parte del prospetto in sostituzione del precedente abbaino, che era decisamente più ridotto.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione ai singoli elementi progettuali, la violazione delle distanze appare quindi evidente, essendo così conseguentemente irrilevante la vantata qualificazione delle opere come interventi di ristrutturazione edilizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Va inoltre qui vagliata la circostanza che, nel computo complessivo della volumetria, l&#8217;intervento, compensando aumenti e diminuzioni, determina una complessiva riduzione dell&#8217;impatto; il che, a giudizio della parte appellante, renderebbe l&#8217;intervento non significativo anche dal punto di vista civilistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, tale esito appare recessivo di fronte all&#8217;esigenza di tutelare le distanze che, come recita il citato art. 9, sono quelle minime e che quindi possono essere violate anche solo puntualmente, atteso che il carattere di nuova costruzione va riscontrato in rapporto ai &#8220;caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno&#8221; (Cass. civile, II, 15 dicembre 2020, n.28612).</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente sul punto, la censura, che si attaglia sulla dimostrazione della natura di ristrutturazione edilizia dell&#8217;opera, appare superata dall&#8217;esigenza dell&#8217;autonoma sussunzione nel concetto di nuova costruzione ai fini dell&#8217;applicazione della disciplina delle distanze legali.</p>
<p style="text-align: justify;">In merito alla censura sull&#8217;erronea applicazione della stessa disposizione, non essendovi pareti finestrate contrapposte, va condiviso l&#8217;approccio del Tribunale, che ha evidenziato come la disposizione regolamentare sia integrata, a livello locale, dall&#8217;art. 1, lett. h) delle Norme di attuazione al piano urbanistico comunale di Bolzano rielaborate, come vigenti al momento del provvedimento, che recita:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;h) Distanza tra edifici:  la distanza minima radiale misurata in proiezione orizzontale tra le pareti più sporgenti degli edifici siti sullo stesso lotto o su lotti finitimi e/o dalla superficie coperta. Tale distanza nei fabbricati ad eccezione di fabbricati accessori preesistenti non può essere inferiore a 10 metri, salvo nel caso di fabbricati con pareti prive di vedute, come da codice civile.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; palese che la disposizione comunale introduca strumenti più restrittivi di calcolo dell&#8217;osservanza delle distanze, utilizzando il criterio della distanza radiale, ossia non solo per gli interventi fronteggianti, ma valevole in ogni caso in cui la nuova costruzione vada ad intaccare lo spazio circostante gli edifici preesistenti, come considerato dalla disposizione comunale. Il che impone di considerare corretta la valutazione svolta dal primo giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, per quanto riguarda l&#8217;applicazione del calcolo radiale, questo  espressamente citato dalla normativa comunale applicabile; mentre in relazione alla possibilità  che quest&#8217;ultima introduca limiti più rigorosi, va ricordato l&#8217;insegnamento di Corte cost., 16 giugno 2005, n.232 per cui &#8220;in materia di distanze tra fabbricati, primo principio, fissato in epoca risalente ma ancora di recente ribadito,  che la distanza minima sia determinata con legge statale, mentre in sede locale, sempre ovviamente nei limiti della ragionevolezza, possono essere fissati limiti maggiori.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, il motivo di ricorso deve essere integralmente respinto in tutte le sue sfaccettature.</p>
<p style="text-align: justify;">5. &#8211; Con la quinta censura, recante &#8220;5) Erroneità  della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e ss. del DPR n. 380/2001 e s.m.i. in relazione alla violazione degli artt. 66 e ss. della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 52 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione dei principi di imparzialità , buon andamento, pubblicità  e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa di cui all&#8217;art. 97 Cost. Mancata rilevazione dell&#8217;eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, presupposti e motivazione. Travisamento&#8221;, si censura la sentenza per aver disatteso il terzo motivo di ricorso, con il quale si era contestata la legittimità  del gravato diniego, per l&#8217;erroneo supposto contrasto con l&#8217;art. 52 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5, il quale ammette una deroga alle distanze per gli abbaini realizzati per il recupero dei sottotetti esistenti, già  utilizzati come abitazione o comunque abitabili.</p>
<p style="text-align: justify;">La doglianza  poi ampliata nel sesto motivo, rubricato &#8220;6) Erroneità  della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e ss. del DPR n. 380/2001 e s.m.i. in relazione alla violazione degli artt. 66 e ss. della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 52 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 sotto ulteriore e diverso profilo. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione dei principi di imparzialità , buon andamento, pubblicità  e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa di cui all&#8217;art. 97 Cost. Mancata rilevazione dell&#8217;eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, presupposti e motivazione. Travisamento&#8221;, in relazione al dimensionamento del fronte finestrato.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. &#8211; La censura, nella sua duplice prospettazione, non può essere condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma evocata, ossia l&#8217;art. 52 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5 &#8220;Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale&#8221;, prevede:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;In caso di recupero di sottotetti legalmente esistenti, già  utilizzati o utilizzabili come abitazioni in base alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, possono essere realizzati abbaini in eccedenza alla cubatura esistente allo scopo di consentire l&#8217;areazione di vani abitativi recuperati nella misura minima richiesta dal comma 3 dell&#8217;articolo 2 del regolamento di esecuzione concernente gli standards in materia di igiene e sanità , approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 23 maggio 1977, n.22. La superficie di calpestio così acquisita non può superare questa misura minima.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Questi abbaini possono essere realizzati solo in caso di vani abitativi esistenti o progettati qualora l&#8217;apertura di finestre nei muri perimetrali non risulti possibile.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ciò vale senza pregiudizio delle esigenze di tutela ambientale e monumentale. In deroga alle norme sulle distanze previste dai piani urbanistici comunali gli abbaini possono essere realizzati osservando le distanze di cui agli articoli 873 e seguenti del codice civile.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Come si legge, la nozione di abbaino, quale strumento per consentire l&#8217;areazione dei vani abitativi quando non sia possibile la realizzazione di finestre, evidenzia la natura del detto elemento architettonico, come un&#8217;apertura con finestra, sporgente rispetto allo spiovente della copertura, destinato all&#8217;aereazione (ma anche all&#8217;illuminazione) del sottotetto e talvolta anche per accedere al tetto stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, rispetto ad un concetto che implica una apertura limitata in senso dimensionale in modo tale da ospitare una finestra, si  assistito ad un progetto che, se descrive l&#8217;intervento come una &#8220;modifica dell&#8217;abbaino esistente con ampliamento verso via Tre Santi a copertura della sottostante camera da letto&#8221;, dall&#8217;altro determina un &#8220;innalzamento del solaio di copertura su tutta la superficie del vano&#8221;, venendo così meno alla natura puntuale dell&#8217;apertura e giustificando la valutazione del provvedimento impugnato che ritiene erronea la qualificazione come abbaino, con una valutazione del tutto condivisibile.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;assunto  poi confortato, in senso dimensionale, dal richiamo all&#8217;art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n.22 &#8220;Regolamento di esecuzione concernente gli &quot;standards&quot; in materia di igiene e sanità &#8221; che prevede che &#8220;Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile, la cui superficie non dovà  essere inferiore a 1/10 della superficie del pavimento e non inferiore a 1/12 per i fabbricati al di sopra di 1.000 m sul livello del mare.&#8221; Il detto limite viene invece superato, determinando quindi la non assentibilità  dei presunti (ma non tali) abbaini in deroga alle prescritte distanze.</p>
<p style="text-align: justify;">Conclusivamente, l&#8217;opera progettata non può essere inquadrata nè concettualmente nè dimensionalmente nella nozione di abbaino valevole nella disciplina del recupero dei sottotetti; per tali ragioni, il motivo di appello va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">6. &#8211; Con il settimo motivo, recante &#8220;7) Erroneità  della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e ss. del DPR n. 380/2001 e s.m.i. in relazione alla violazione degli artt. 66 e ss. della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione dei principi di imparzialità , buon andamento, pubblicità  e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa di cui all&#8217;art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, presupposti e motivazione. Travisamento. Omessa comunicazione dei motivi ostativi&#8221;, si lamenta il rigetto della doglianza sul mancato invio dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di concessione edilizia, con conseguente violazione dei principi del contraddittorio e della partecipazione procedimentale.</p>
<p style="text-align: justify;">La detta omessa comunicazione dei motivi ostativi, lungi dal costituire un mero vizio di carattere formale, avrebbe invece inciso in modo sostanziale sul contenuto del provvedimento finale, peraltro in senso sfavorevole alla parte appellante.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. &#8211; La censura non può essere condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; dato pacifico in giurisprudenza che l&#8217;omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis, l.n. 241 del 1990 dell&#8217;istanza che ha avviato un procedimento ad istanza di parte, non  idonea a determinare di per sè l&#8217;annullabilità  del provvedimento finale, avuto riguardo a quanto disposto dall&#8217;art. 21-octies, comma 2, prima parte, della stessa l.n. 241 del 1990, ai sensi del quale non  annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (ex multis, Cons.Stato, II, 12 febbraio 2020, n.1081).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, il TRGA ha fatto corretta applicazione del principio, evidenziando la natura vincolata del provvedimento emanato (circostanza peraltro già  aliunde evidenziata) e l&#8217;esistenza, qui confermata, di un contrasto tra il progetto presentato e la normativa edilizia.</p>
<p style="text-align: justify;">7. &#8211; Con l&#8217;ottavo motivo, rubricato &#8220;8) Erroneità  della sentenza per Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e ss. del DPR n. 380/2001 e s.m.i. in relazione alla violazione degli artt. 66 e ss. della Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e s.m.i. in relazione alla violazione e falsa applicazione del principio dell&#8217;affidamento ingeneratosi nella ricorrente in ragione della concessione n. 175/2003 del 26.02.2003 e successivo prot.n. 26525/20111, rif.N. 698/2011 del 22.06.2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Violazione dei principi di imparzialità , buon andamento, pubblicità  e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa di cui all&#8217;art. 97 Cost. Mancata rilevazione dell&#8217;eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del principio dell&#8217;affidamento&#8221;, si censura la mancata considerazione del legittimo affidamento, ingenerato nella ricorrente, dal Comune che aveva già  rilasciato due titoli edilizi relativamente al medesimo immobile, per un intervento analogo, poi non realizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1. &#8211; La censura non può essere condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre in primo luogo notare che il rilascio della precedente concessione edilizia non aveva determinato alcuna utilità  in capo alla parte appellante, atteso che la concessione edilizia del 2003 &#8211; 2011  poi decaduta per mancato inizio dei lavori. Non  quindi predicabile alcuna incisione dell&#8217;amministrazione su situazioni già  determinatesi, il che implica il posizionamento della fattispecie al di fuori dell&#8217;ordinario perimetro della tutela dell&#8217;affidamento incolpevole, che si determina ogni qualvolta il privato possa confidare sul già  intervenuto rilascio di un provvedimento ampliativo della sua sfera giuridica (anche perchè l&#8217;eventuale lesione riguarda non già  un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell&#8217;integrità  del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità  del provvedimento amministrativo poi caducato, così Cass. civ., sez. un., 8 marzo 2019, n.6885).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la parte poteva solo confidare nell&#8217;accoglimento della sua istanza e quindi del rilascio di un provvedimento favorevole, condizionato ovviamente al rispetto della strumentazione urbanistica vigente, circostanza questa non verificatasi.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve quindi escludersi la sussistenza di alcun affidamento incolpevole tutelabile, con conseguente rigetto della censura.</p>
<p style="text-align: justify;">8. &#8211; Infine, con un ulteriore motivo recante &#8220;II. In via subordinata. 9) Erroneità  della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art.92 c.p.c.&#8221;, si lamenta l&#8217;illegittima condanna dell&#8217;originaria ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio a favore del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1. &#8211; La censura non può essere condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;">Occorre in primo luogo ricordare che, per giurisprudenza pacifica, il giudice di primo grado ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (da ultimo, Cons.Stato, IV, 30 dicembre 2020, n.8517; id., IV, 23 ottobre 2020, n.6407; id., IV, 21 settembre 2020, n.5545). Il che comporta che nel processo amministrativo la valutazione di merito sulla compensazione delle spese giudiziali non  sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione, essendo fondata su considerazioni di opportunità  ampiamente discrezionali, non sindacabili in sede di gravame se non nel caso di evidente irrazionalità  (Cons.Stato, II, 27 ottobre 2020, n.6557; id., III, 7 settembre 2020, n.5374).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, la detta evidente irrazionalità  non appare, atteso che il TRGA ha effettivamente condannato la parte soccombente e il quantum di spese non appare esorbitante rispetto ai minimi tabellari previsti.</p>
<p style="text-align: justify;">9. &#8211; L&#8217;appello va quindi respinto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:</p>
<p style="text-align: justify;">1. Respinge l&#8217;appello n. 4550 del 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">2. Condanna Maria Caser a rifondere al Comune di Bolzano le spese del presente grado di giudizio, che liquida in ¬. 3.000,00 (euro tremila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, se dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Giancarlo Montedoro, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Diego Sabatino, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Bernhard Lageder, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Silvestro Maria Russo, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Toschei, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-3-2021-n-1867/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2021 n.1867</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2021 n.186</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-21-1-2021-n-186/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-21-1-2021-n-186/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-21-1-2021-n-186/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2021 n.186</a></p>
<p>D. Giordano Pres. &#8211; K. Papi Est. Piano di campagna e distanza tra gli edifici. Edilizia &#8211; Distanze tra edifici &#8211; Piano di campagna. Anche ai fini della valutazione della distanza tra gli edifici, la sporgenza da terra dei manufatti va valutata sulla base della quota originaria del terreno, e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-21-1-2021-n-186/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2021 n.186</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-21-1-2021-n-186/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2021 n.186</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">D. Giordano Pres. &#8211; K. Papi Est.</span></p>
<hr />
<p>Piano di campagna e distanza tra gli edifici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;"><b>Edilizia &#8211; Distanze tra edifici &#8211; Piano di campagna. </b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Anche ai fini della valutazione della distanza tra gli edifici, la sporgenza da terra dei manufatti va valutata sulla base della quota originaria del terreno, e non in relazione a quella risultante dal successivo riporto del costruttore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: justify;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 252 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> La Torretta Cooperativa Edilizia S.c.r.l. in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, Nicola Bosisio ed Elisa Mantia, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Johannes Quadri e Maria Cristina Pancera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio &#8216;fisico&#8217; presso lo studio dell&#8217;avvocato Maria Cristina Pancera in Milano, Via Fontana,18;<br /> Alessandro Pertusati, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pietro Johannes Quadri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio &#8216;fisico&#8217; presso lo studio dell&#8217;avvocato Pietro Quadri in Milano, Via S. Tecla, 5;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Pozzo D&#8217;Adda, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Patrizia Scarcello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio &#8216;fisico&#8217; presso il suo studio in Milano, Largo Schuster, 1;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Verros S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Roberto Cremonesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">con il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del silenzio inadempimento nell&#8217;esercizio dei poteri di vigilanza e di inibizione e rimozione degli effetti <i>medio tempore</i> prodotti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per la condanna dell&#8217;amministrazione al risarcimento dei danni anche da ritardo;</p>
<p style="text-align: justify;">in via subordinata, per l&#8217;accertamento dell&#8217;insussistenza dei presupposti per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  edificatoria siccome derivanti dalla DIA presentata e realizzati e la condanna alla rimozione degli effetti;</p>
<p style="text-align: justify;">con i motivi aggiunti del 6 marzo 2012:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota/determina del 20 dicembre 2011 prot. 12094, con la quale il Comune di Pozzo D&#8217;Adda ha confermato la regolarità  urbanistico-edilizia della DIA n. 52/2010 prot. 6134 dell&#8217;11 Giugno 2010, come da altra nota prot. 8608 del 26 agosto 2010;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">con i secondi motivi aggiunti del 9 novembre 2012:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determina del 10 luglio 2012 prot. 5833/12 depositata in atti in data 18 luglio 2012;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzo D&#8217;Adda e della società  Verros S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatrice nell&#8217;udienza smaltimento da remoto del giorno 16 dicembre 2020 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. I ricorrenti sono proprietari di più porzioni di villette a schiera in un complesso sito in Pozzo D&#8217;Adda, località  Bettola, Via D&#8217;Antona n. 1, e comproprietari delle parti condominiali.</p>
<p style="text-align: justify;">La proprietà  esclusiva del ricorrente Pertusati confinava con il terreno di proprietà  della società  Verros S.r.l. Tale società , in data 11 giugno 2010, presentava al Comune una DIa <i>ex</i> art. 41 L.R. 12/2005, per la realizzazione di una palazzina residenziale plurifamiliare.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti, con propria istanza del 1° giugno 2011, chiedevano all&#8217;ente civico di effettuare accertamenti sulla regolarità  urbanistica dell&#8217;intervento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Pozzo d&#8217;Adda, all&#8217;esito di apposito sopralluogo, comunicava, in data 23 giugno 2011, che: «<i>il piano cantinato rispetto alla quota strada di 000, fuoriesce di circa mt. 1,00</i>» e che  posto a circa mt. + 0,50/0,80 rispetto ai lotti già  edificati, e quasi a confine con la proprietà  del Pertusati; si affermava altresì che: «<i>Tale situazione configura di fatto la formazione di un terrazzo con veduta diretta su proprietà  privata non formalmente autorizzata dai confinanti in danno di questi</i>». Il Responsabile comunale concludeva tuttavia che, potendo tali violazioni essere eliminate con accorgimenti atti a garantire «<i>l&#8217;intimità  della vita privata</i>» (recinzione, muro o altro), non veniva adottato alcun provvedimento interdittivo dell&#8217;attività  oggetto di DIA.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con nota del 14 settembre 2011, gli odierni ricorrenti evidenziavano al Comune, con riferimento all&#8217;intervento di Verros S.r.l., alcune specifiche violazioni della normativa urbanistica ed edilizia, diffidando l&#8217;Amministrazione ad esercitare i propri poteri di vigilanza e sanzionatori. Veniva in particolare richiesto il riesame della DIA, e la valutazione della corrispondenza tra quanto indicato in progetto e quanto in corso di realizzazione, con conseguente adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori e l&#8217;annullamento e/o revoca del titolo edilizio, e comunque l&#8217;esercizio dei poteri inibitori alla prosecuzione, con contestuale rimozione degli effetti dannosi già  prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione non riscontrava in alcun modo l&#8217;istanza.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con l&#8217;atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti chiedevano l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  del silenzio della p.a., la dichiarazione dell&#8217;obbligo del Comune a provvedere, e la condanna dell&#8217;Amministrazione al risarcimento dei danni patiti a causa dell&#8217;inerzia.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il Comune, con propria successiva nota Prot. 12094 del 20 dicembre 2011 confermava la regolarità  urbanistico-edilizia dell&#8217;intervento di cui alla DIA della società  Verros S.r.l., come già  dedotto nella richiamata ulteriore nota prot. 8608 del 26 agosto 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con motivi aggiunti depositati il 6 marzo 2012, i ricorrenti impugnavano le suddette note, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare dell&#8217;efficacia, per gli stessi motivi già  articolati nel ricorso principale. Veniva nuovamente proposta la domanda di condanna del Comune al risarcimento dei danni.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Si costituivano in giudizio la Verros S.r.l. e il Comune, resistendo al ricorso e ai motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">7. La domanda afferente al silenzio era accolta con sentenza non definitiva n. 1518 del 1° giugno 2012, che ordinava al Comune di provvedere sull&#8217;istanza dei ricorrenti e disponeva la reiscrizione a ruolo della domanda di annullamento e di quella risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In ottemperanza alla suddetta sentenza, il Comune di Pozzo D&#8217;Adda adottava il provvedimento Prot. 5833/12 in data 18 luglio 2012, nel quale, a seguito di nuovo sopralluogo, il Responsabile comunale del Settore Ambiente e territorio ribadiva la conformità  della costruzione di Verros S.r.l. alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. In particolare, la nota precisava che: <i>&#8211; I due edifici La Torretta e la costruzione Verros non sono prospicienti, ma uno  laterale rispetto all&#8217;altro; &#8211; I box della Verros sono a confine della Torretta, &#8211; La</i> <i>costruzione Verros  prospiciente al parcheggio e discesa dei box della Torretta; &#8211; I box della Verros fuoriescono dalla quota zero + 30 cm; &#8211; L&#8217;eccedenza in termini volumetrici del piano interrato  stato assoggettato, a suo tempo, ad oneri di urbanizzazione. In nessun caso l&#8217;eccedenza del piano interrato viene considerata nel calcolo volumetrico; &#8211; Le NTA del Comune di Pozzo D&#8217;Adda non prevedono uno spessore minimo di terra di coltura da posare al di sopra dei massetti delle strutture, pertanto i giardini pensili che con adeguate pendenze convogliano l&#8217;acqua in area verde profondo sono da considerarsi come da superficie filtrante a tutti gli effetti. La Verros scarica le acque piovane all&#8217;interno del suo lotto</i>». In definitiva: «<i>si conclude e ribadisce che la costruzione del fabbricato di civile abitazione plurifamiliare della Verros S.r.l. in atto posta in Pozzo d&#8217;Adda Via Brodolini, rispetta le norme urbanistiche/edilizie previste dalle vigenti leggi statali, regionali e regolamenti comunali</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">9. Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 novembre 2012 la parte ricorrente impugnava il suddetto provvedimento, chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">I) «<i>Violazione falsa applicazione dell&#8217;art. 19 NTA del PRG del Comune di Pozzo D&#8217;Adda. Violazione degli indici di edificabilità . Difetto di istruttoria. Mancanza dei presupposti in fatto e diritto di cui all&#8217;art. 41-42 L.R. Lombardia n. 12/2005 violazione falsa applicazione degli stessi. Violazione falsa applicazione della L. 122/1989, art. 9. Eccesso di potere per contraddittorietà  e illogicità  manifesta</i>», col quale si censurava l&#8217;erronea omissione, a opera del Comune, del conteggio di parte della cubatura dei box-garages;</p>
<p style="text-align: justify;">II) «<i>Violazione falsa applicazione della L. 122/1989 art. 9</i>», ove si deduceva come la deroga concessa dall&#8217;art. 9 cit. per la realizzazione di posti auto pertinenziali riguardasse solo rimesse interamente interrate, mentre i box della Verros fuoriuscivano di 30 cm dalla quota zero (con una fuoriuscita effettiva, calcolata rispetto al piano originario e non risultante dal reinterro, che ammonta a mt. 1,00);</p>
<p style="text-align: justify;">III) «<i>Violazione falsa applicazione dell&#8217;art. 18 NTA del PRG, nonchè violazione falsa applicazione dell&#8217;art. 873 del c.c. Mancanza dei presupposti in fatto e diritto di cui agli artt. 41 &#8211; 42 L.R. Lombardia n. 12/2005 violazione falsa applicazione degli stessi. Violazione falsa applicazione della L. 122/1989 art. 9</i>», con cui si rilevava che, risultando le autorimesse parzialmente fuori terra, dovesse essere rispettata, con riferimento ai garages, la distanza minima tra gli edifici di 3 metri; la censura veniva estesa anche al muro di contenimento;</p>
<p style="text-align: justify;">IV) «<i>Violazione falsa applicazione dell&#8217;art. 905 c.c.</i>», relativamente all&#8217;apertura illegittima e di una veduta;</p>
<p style="text-align: justify;">V) «<i>Difformità  tra progetto ed edificio in corso di realizzazione</i>», per la mancata realizzazione dell&#8217;intercapedine nella zona del box n. 7 indicata nella denuncia dei cementi armati, sia pure non menzionata nella DIA;</p>
<p style="text-align: justify;">VI) «<i>Violazione falsa applicazione degli artt. 41 &#8211; 42 L.R. Lombardia n. 12/2005. Violazione falsa applicazione art. 22 e 23 D.P.R. 380/2001. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica anche in relazione all&#8217;art. 3.2.3 RLI siccome interpretato dal provvedimento ARPA</i>», con cui si faceva valere l&#8217;illegittimo conteggio, nella superficie filtrante a verde profondo necessaria al raggiungimento dello standard minimo di cui all&#8217;art. 3.2.3. del Regolamento Locale d&#8217;Igiene, della copertura con terreno erboso delle autorimesse seminterrate;</p>
<p style="text-align: justify;">Veniva infine richiesto il risarcimento dei danni derivanti dall&#8217;omesso esercizio del potere di controllo. Adduceva infatti il Pertusati che sarebbero avvenuti dei crolli alla recinzione del suo giardino, con rottura dell&#8217;impianto di irrigazione e smottamento del tappeto erboso (come già  dedotto nel ricorso introduttivo). Inoltre i costi per perizie e accesso sostenuti dai ricorrenti, dei quali si domandava la refusione, venivano quantificati in ¬. 5.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune e la Verros S.r.l. instavano per la reiezione del ricorso <i>ex</i> art. 43 c.p.a. e sollevavano eccezioni preliminari.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda cautelare era trattata all&#8217;udienza camerale del 22 novembre 2012 e veniva respinta, con compensazione delle spese, mediante l&#8217;ordinanza n. 1622/2012.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza smaltimento da remoto del 16 dicembre 2020 la causa veniva tratta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Il ricorso originario avverso il silenzio  stato deciso con la sentenza n. 1518/2012. Delle domande azionate con il ricorso introduttivo, residua da decidere solo quella risarcitoria, che verà  trattata al successivo punto 15.</p>
<p style="text-align: justify;">11. Il ricorso <i>ex</i> art. 43 c.p.a. depositato in data 6 marzo 2012  divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l&#8217;intervenuto integrale ripronunciamento dell&#8217;Amministrazione, posto in essere dal Comune, in esecuzione della sentenza 1518/2012, con la nota Prot. 5833/2012, che ha superato e sostituito gli atti gravati con il ricorso integrativoqui in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Si procede ora allo scrutinio dei motivi aggiunti depositati il 9 novembre 2012, previa valutazione delle eccezioni d&#8217;inammissibilità  rilevate da parte resistente e dalla controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">12.1. Non  fondata l&#8217;eccezione<i> </i>preliminare sollevata dall&#8217;Amministrazione, relativamente alla dedotta non impugnabilità  della DIA, in quanto atto privato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella presente causa, invero, oggetto di impugnazione non  la DIA presentata dalla Verros S.r.l., bensì il diniego comunale all&#8217;esercizio del potere interdittivo sull&#8217;attività  dichiarata dal privato. Tale atto, indubbiamente riconducibile all&#8217;Amministrazione e certamente riferibile alla categoria del provvedimento amministrativo, ben può costituire oggetto di impugnazione dinanzi al G.A., ai sensi dell&#8217;art. 7 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2. Con specifico riferimento all&#8217;impugnazione della nota prot. 5833 del 18 luglio 2012, veniva altresì dedotta l&#8217;eccezione di carenza di interesse, in relazione all&#8217;asserita natura meramente confermativa dell&#8217;atto gravato, rispetto ai provvedimenti comunali investiti dai motivi aggiunti del 6 marzo 2012. La questione non  fondata. In seguito alla sentenza sul silenzio, infatti, l&#8217;Amministrazione dava luogo ad un riesercizio del potere, basato su un nuovo sopralluogo, e recante una nuova motivazione, che dÃ  atto di una rinnovata ponderazione degli interessi in gioco. Si tratta pertanto di una conferma in senso proprio, e non di un atto meramente confermativo. Il provvedimento  dunque autonomamente impugnabile: «<i>L&#8217;atto di conferma in senso proprio, che determina una nuova decorrenza del termine per impugnare,  quello adottato all&#8217;esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi. Pertanto, non può considerarsi meramente confermativo di un precedente provvedimento l&#8217;atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, giacchè solo l&#8217;esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fase considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo, in grado, come tale, di dare vita a un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre invece l&#8217;atto meramente confermativo quando l&#8217;Amministrazione si limita a dichiarare l&#8217;esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione</i>» (Consiglio di Stato, VI, 13 luglio 2020, n. 4252).</p>
<p style="text-align: justify;">12.3. Nemmeno risulta fondata l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione e interesse a ricorrere in capo alla Coop. La Torretta, in quanto la relativa sede  ubicata altrove rispetto all&#8217;intervento oggetto del giudizio, e dei ricorrenti persone fisiche, proprietari di unità  immobiliari non confinanti con il terreno della palazzina Verros S.r.l. Indipendentemente dall&#8217;ubicazione delle rispettive proprietà , infatti, i soggetti indicati sono titolari delle aree condominiali, che si collocano a confine con il terreno Verros S.r.l. Gli stessi sono dunque legittimati e interessati alla proposizione della causa. Il Pertusati, d&#8217;altra parte,  proprietario di un&#8217;area confinante col terreno interessato dall&#8217;intervento oggetto di causa, dunque la relativa legittimazione e l&#8217;interesse a ricorrere dello stesso non possono essere revocati in dubbio.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, la presenza, sul fondo vicinante, di un edificio che, per le caratteristiche costruttive che lo connotano,  suscettibile di compromettere la riservatezza (<i>per l&#8217;apertura di vedute e la violazione della distanza minima tra edifici, oltre che in relazione alle quote di posizionamento degli stessi</i>), la salubrità  (<i>ancora con riferimento all&#8217;inosservanza delle distanze minime</i>) e la sicurezza (<i>per la violazione degli standard minimi di superficie filtrante, atta a garantire l&#8217;ordinato deflusso delle acque</i>) dell&#8217;intera area viciniore, e di tutte le costruzioni in essa ubicate, radica in capo ai suddetti soggetti la legittimazione processuale e l&#8217;interesse a ricorrere.</p>
<p style="text-align: justify;">12.4. Il ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 novembre 2012, per tutto quanto sopra esposto, risulta dunque ammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Tanto stabilito, occorre ora valutare la fondatezza del suddetto ricorso nel merito, partendo dalla domanda di annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">13.1. Con i primi due motivi di gravame, la ricorrente deduceva l&#8217;illegittimità  del conteggio della cubatura posto in essere dall&#8217;Amministrazione, la quale non computava correttamente i garages seminterrati realizzati dalla Verros, e in tal modo riteneva legittimi volumi ulteriori rispetto alla misura massima prevista dalle NTA del PRG vigente all&#8217;epoca dei fatti oggetto di causa. Invero il Comune, non conteggiando in alcun modo la cubatura dei <i>garages</i>, contravveniva all&#8217;art. 19 delle NTA del PRG, in virtà¹ del quale erano esclusi dal computo della volumetria solo i garage di altezza fino a 2,50 mt, nei limiti massimi di mq 1 ogni 10 mc di costruzione. Tale disposizione impone dunque di tenere conto della cubatura eccedente rispetto a detto parametro; il Comune, al contrario, non la considerava nel conteggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Detta omissione computazionale veniva giustificata dall&#8217;Amministrazione con la dichiarata applicazione dell&#8217;art. 9 L. 122/1989, in virtà¹ del quale: «<i>1.I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità  immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purchè non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell&#8217;uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. [&#038;]</i>». Tale ultima norma, tuttavia, non  riferibile al caso di specie. L&#8217;invocato art. 9 prevede infatti la possibilità  di realizzare autorimesse pertinenziali alle unità  abitative, anche in deroga agli strumenti urbanistici (e dunque anche all&#8217;art. 19 NTA), solo per i garages ubicati al piano terreno dell&#8217;immobile a uso abitativo cui afferiscono, ovvero per quelli integralmente interrati, interni o esterni alla sagoma dell&#8217;edificio principale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella fattispecie oggetto di causa, emerge dagli atti del giudizio che una parte consistente dei garages realizzati da Verros S.r.l.  sita al di fuori della sagoma dell&#8217;edificio abitativo, e le relative rimesse non risultano completamente interrate. Invero, le stesse fuoriescono dalla quota zero di un metro, non potendosi all&#8217;uopo considerare quale piano di campagna quello risultante dal reinterro posto in essere dal costruttore (rispetto al quale vi  comunque, e pacificamente, una fuoriuscita di 30 cm), ma dovendosi fare riferimento alla quota originaria del terreno (si veda in proposito quanto precisato al successivo punto 13.2).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto precede, le doglianze qui scrutinate risultano fondate, in quanto l&#8217;omesso conteggio del volume dei garages in misura eccedente il rapporto di cui all&#8217;art. 19 delle NTA rende illegittimo il provvedimento comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">13.2. Risulta fondata anche la censura afferente alla distanza minima tra gli edifici. Non può infatti essere seguita la tesi difensiva della parte ricorrente, secondo la quale la sporgenza dal suolo delle autorimesse dovrebbe essere valutata, a seguito del reinterro posto in essere dal costruttore, in soli 30 cm dal piano di campagna, invece che nella misura di 1 metro risultante dalla considerazione della quota originaria del terreno. Accedendo a tale impostazione, i garages della Verros dovrebbero ritenersi sottratti alle norme che prevedono la distanza minima tra gli edifici (art. 18 NTA e art. 873 c.c.). Invero, le autorimesse non sarebbero idonee a creare quelle intercapedini insalubri tra edifici che l&#8217;art. 873 c.c. si propone di prevenire. La distanza minima di tre metri di cui al citato art. 873 non sarebbe pertanto applicabile alla fattispecie oggetto di causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene di aderire, sulla questione, all&#8217;opposta lettura fatta propria dalla posizione maggioritaria della giurisprudenza, secondo la quale, anche ai fini della valutazione della distanza tra gli edifici, la sporgenza da terra dei manufatti va valutata sulla base della quota originaria del terreno, e non in relazione a quella risultante dal successivo riporto del costruttore. In proposito, si  infatti affermato che: «<i>Per stabilire le distanze legali tra costruzioni sporgenti dal suolo, i regolamenti edilizi dettano i criteri per la misurazione delle altezze dei fabbricati frontistanti, che devono essere determinate con riferimento al piano di posa, che  quello dell&#8217;originario piano di campagna e non la quota di terreno sistemato</i>» (Consiglio di Stato, IV, 18 luglio 2019, n. 5034); «<i>Ai fini dell&#8217;osservanza delle norme del codice civile sulle distanze legali tra edifici, la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio, ma deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità , stabilità , ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell&#8217;opera</i>» (Consiglio di Stato, IV, 8 gennaio 2018, n. 72). Del resto, ove si tenesse in considerazione la quota artificialmente determinata in seguito all&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento edilizio, dovrebbe ritenersi che lo stacco dell&#8217;edificio dal terreno non sia ancorato a dati certi e obiettivi, ma a scelte arbitrarie, e nella sostanza non sindacabili, del proprietario dell&#8217;immobile. Ciò che non risulta ragionevole, nè consono ai principi di certezza del diritto e di tutela dell&#8217;armonico sviluppo del territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Identiche considerazioni devono essere svolte con riferimento alla distanza del muro di contenimento, collocato a pochi centimetri dal confine della proprietà  di parte ricorrente. Anche in questo caso, infatti, la giurisprudenza, in termini condivisi dal Collegio, ha precisato che: «<i>In materia edilizia, la realizzazione di un muro di contenimento, creato artificialmente, costituisce costruzione in senso tecnico -giuridico e, conseguentemente, detta realizzazione  assoggettata alle norme sulle distanze legali di cui all&#8217;art. 873 c.c.</i>» (Consiglio di Stato, VI, 6 marzo 2019, n.1549).</p>
<p style="text-align: justify;">13.3. La censura afferente al quantitativo di verde filtrante risulta anch&#8217;essa fondata. Ai sensi dell&#8217;art. 3.2.3. del Regolamento Locale d&#8217;Igiene tipo della Regione Lombardia, «<i>Superficie drenante e a verde profondo</i>», applicabile a tutti i nuovi interventi (art. 3.0.0 e art. 3.1.1), si prevede che: «<i>L&#8217;area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovà  avere una superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, non inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali</i>». Il Comune di Pozzo d&#8217;Adda sosteneva che, per il raggiungimento del limite minimo del 30% applicabile all&#8217;intervento della Verros, potesse considerarsi nella superficie scoperta o drenante anche il terreno di riporto allocato sopra alla parte sporgente dei garages seminterrati. Ritiene il Collegio che la suddetta valutazione risulti errata. Nel terreno filtrante non può infatti essere conteggiata, ai fini del rispetto del vincolo di cui all&#8217;art. 3.2.3. del R.L.I., la superficie soprastante ai garages, reinterrata dal costruttore. Invero, come precisato dall&#8217;A.R.P.A. Lombardia nella nota allegata da parte ricorrente come documento &#8216;B&#8217;: «<i>L&#8217;art. 3.2.3 RLI richiede che negli interventi di nuova edificazione e riqualificazione sia garantito il mantenimento di una porzione di terreno drenante. La percentuale richiamata dalla norma  quella minima, definita &#8220;non inferiore&#8221; al 30% o al 15% dell&#8217;area di pertinenza a seconda delle destinazioni d&#8217;uso dei fabbricati. Caratteristica fondamentale per la tutela del suolo e sottosuolo e, conseguentemente, della falda acquifera,  che le aree filtranti non siano adibiti a &#8220;posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito&#8221;. Va da sè che i parcheggi, ancorchè realizzati, al di fuori della superficie drenante minima, non possono avere pavimentazione drenante</i>». Emerge dunque, anche sotto tale profilo, l&#8217;illegittimità  dell&#8217;operato del civico ente.</p>
<p style="text-align: justify;">13.4. Le ulteriori censure, relative alle modalità  realizzative del progetto che comunque, per le ragioni sopra indicate, era stato illegittimamente ritenuto dal Comune conforme alla normativa edilizia e urbanistica, vengono assorbite per motivi di continenza ed economia processuale (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).</p>
<p style="text-align: justify;">14. Si procede ora con lo scrutinio delle richieste risarcitorie, proposte dalle parti ricorrenti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali domande non meritano accoglimento, in quanto, oltre a difettare l&#8217;evidenziazione del nesso eziologico, le voci di danno delle quali parte ricorrente chiede il ristoro vengono indicate in modo apodittico, non risultando assistite da un principio di prova in ordine non solo alla consistenza, ma anche alla sussistenza stessa del pregiudizio asseritamente subito. Eppure, la natura del danno lamentato (spese per perizie e per interventi volti a far fronte a smottamenti di terreno nella proprietà  Pertusati e alla rottura della recinzione e dell&#8217;impianto di irrigazione dello stesso ricorrente)  tale che il relativo ammontare ben avrebbe potuto essere dimostrato dai danneggiati mediante la produzione dei documenti attestanti l&#8217;avvenuto pagamento di compensi ai professionisti autori delle perizie, ovvero alle ditte chiamate a intervenire sul dedotto smottamento e per la riparazione dell&#8217;impianto d&#8217;irrigazione e della recinzione.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta al giudice di quantificazione equitativa del danno non può invero costituire, per il ricorrente, un <i>commodus discessus</i> rispetto all&#8217;onere probatorio, che in ogni caso grava su chi chiede di essere risarcito. Può infatti richiedersi la quantificazione equitativa del giudice solo ove la determinazione del danno sia da considerare impossibile per il ricorrente, ciò che, per quanto precisato, non accade nel caso di specie: &#8220;<i>Nelle controversie in materia di risarcimento dei danni, il mancato adempimento dell&#8217;onere della prova non può essere surrogato dal ricorso al cd. soccorso istruttorio del Giudice, limitato ai dati fattuali che non siano nell&#8217;immediata disponibilità  della parte, ovvero al potere equitativo di liquidazione ex artt. 2056 e 1226 c.c., che trovano applicazione solo nel caso di impossibilità  del ricorrente di fornire la prova del quantum</i>&#8221; (TAR Toscana, Firenze, II, 24 novembre 2016 n. 1694).</p>
<p style="text-align: justify;">Non avendo la parte ticorrente assolto all&#8217;onere di provare l&#8217;<i>an</i> e il <i>quantum </i>del danno sofferto, la domanda va respinta.</p>
<p style="text-align: justify;">15. In virtà¹ delle svolte considerazioni, ritiene il Collegio:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di dichiarare improcedibili i motivi aggiunti del 6 marzo 2012;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di accogliere, in quanto fondato per le ragioni di cui al precedente punto 13, limitatamente alla domanda caducatoria, il ricorso per motivi aggiunti del 9 novembre 2012; con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di respingere le domande risarcitorie proposte con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, per quanto dedotto al precedente punto 14.</p>
<p style="text-align: justify;">16. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico del Comune di Pozzo d&#8217;Adda e della società  Verros S.r.l., che saranno tenuti a rifonderle ai ricorrenti.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti depositato il 6 marzo 2012;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; accoglie il ricorso per motivi aggiunti del 9 novembre 2012, nei limiti e per le ragioni indicati in motivazione; annulla, per l&#8217;effetto, il provvedimento impugnato;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; rigetta le domande risarcitorie di cui al ricorso principale e ai motivi aggiunti, per quanto esposto nella parte motiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Pozzo d&#8217;Adda e la società  Verros S.r.l., in solido tra loro, alla refusione, in favore delle parti ricorrenti, delle spese di lite del giudizio, che vengono quantificate nella complessiva somma di ¬. 3.000,00 (<i>Tremila</i>/00) oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi da remoto con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Domenico Giordano, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Fabrizio Fornataro, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Katiuscia Papi, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-21-1-2021-n-186/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/1/2021 n.186</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.916</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-916/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-916/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-916/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.916</a></p>
<p>Giuseppe Caruso, Presidente, Liliana Felleti, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Andrea Mozzati, contro Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Rossi e Danilo Sfamurri Sulla normativa in materia di distanze Edilizia ed urbanistica &#8211; costruzione di nuovi edifici e ristrutturazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-916/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.916</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-916/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.916</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Caruso, Presidente, Liliana Felleti, Referendario, Estensore PARTI:  OMISSIS, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Andrea Mozzati,  contro Comune di Sanremo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Rossi e Danilo Sfamurri</span></p>
<hr />
<p>Sulla normativa in materia di distanze</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; costruzione di nuovi edifici e ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione &#8211; normativa in materia di distanze &#8211; deve essere osservata.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>La normativa in materia di distanze deve essere osservata sia nelle ipotesi di costruzione di nuovi edifici, sia nei casi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione (con la stessa volumetria ma) senza il rispetto della sagoma preesistente e dell&#8217;area di sedime, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 380/2001, giacchè in quest&#8217;ultimo caso il manufatto ricostruito rappresenta comunque un novum quanto alla sua collocazione fisica.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Diversamente, nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;opera che costituisce il risultato di una ristrutturazione edilizia venga ricostruita con conservazione di sedime e sagoma (intesa quest&#8217;ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione nel suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale), essa &#8211; proprio perchè coincidente per tali profili con la struttura preesistente &#8211; potrà  sottrarsi alle norme sulle distanze, in quanto sostitutiva di un precedente manufatto che giÃ  non rispettava dette distanze.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/12/2020<br /> N. 00916/2020 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00480/2017 REG.RIC.</p>
<p> SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 480 del 2017, proposto da<br /> Claudio Soleri e Iolanda Bergamaschi, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Andrea Mozzati, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica n. 2, int. 11;<br /> contro<br /> Comune di Sanremo, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Rossi e Danilo Sfamurri, con domicilio eletto in Genova, presso la segreteria del T.A.R. Liguria;<br /> per l&#8217;annullamento<br /> della nota prot. n. 33858 del 5.5.2017, recante il diniego di approvazione di D.I.A. in sanatoria, nonchè di ogni atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso, ivi inclusa la nota del 1°.12.2016, recante la comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di accertamento di conformità ;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza del giorno 18 novembre 2020, svoltasi con modalità  telematiche, la dott.ssa Liliana Felleti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso notificato il 4 luglio 2017 e depositato l&#8217;11 luglio 2017 i signori Claudio Soleri e Iolanda Bergamaschi hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale l&#8217;Amministrazione comunale ha negato l&#8217;approvazione di una D.I.A. in sanatoria avente ad oggetto la sostituzione di una tettoia con un terrazzo praticabile.<br /> I ricorrenti hanno dedotto due motivi, così¬ sinteticamente riassumibili:<br /> I) L&#8217;intervento non sarebbe qualificabile come nuova costruzione, con conseguente insussistenza delle contestate violazioni delle distanze stabilite dal decreto interministeriale n. 1404/1968 e dalle N.T.A. del P.R.G e del P.U.C.<br /> II) L&#8217;atto gravato risulterebbe illegittimamente fondato su ragioni nuove rispetto a quelle comunicate con il preavviso di diniego <em>ex</em> art. 10-<em>bis</em> della legge n. 241/1990, con il quale era stato opposto agli istanti solamente il mancato rispetto del D.M. n. 1404/1968.<br /> Il Comune di Sanremo si è costituito in giudizio, difendendo la piena legittimità  del provvedimento oppugnato e chiedendo la reiezione del ricorso.<br /> Le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni con successive memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.<br /> La causa è stata assunta in decisione in data 18 novembre 2020, ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137.<br /> Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.<br /> I ricorrenti hanno trasformato senza titolo una preesistente tettoia chiusa su due lati ed inclinata, adibita a ricovero di autovetture, in una terrazza praticabile, con superficie piastrellata e ringhiera di protezione laterale (cfr. verbale di sopralluogo in data 22.3.2015, doc. 2 resistente).<br /> In seguito ad ordinanza di demolizione del 13.4.2016, gli esponenti hanno presentato una D.I.A. in sanatoria per ristrutturazione edilizia, ai sensi dell&#8217;art. 49 della L.R. n. 16/2008, protocollata in data 14.6.2016 (doc. 4 ricorrenti e doc. 4 resistente). L&#8217;Amministrazione civica, configurando l&#8217;intervento come nuova costruzione, ha ritenuto insussistenti i presupposti per l&#8217;accertamento di conformità , in ragione del mancato rispetto delle distanze stabilite dal D.M. n. 1404/1968 e dal piano regolatore comunale in relazione, rispettivamente, alla strada Bussana Vecchia e ai confini della proprietà .<br /> Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la normativa in materia di distanze deve essere osservata sia nelle ipotesi di costruzione di nuovi edifici, sia nei casi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione (con la stessa volumetria ma) senza il rispetto della sagoma preesistente e dell&#8217;area di sedime, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, lett. d) del d.p.r. n. 380/2001, giacchè in quest&#8217;ultimo caso il manufatto ricostruito rappresenta comunque unÂ <em>novum</em> quanto alla sua collocazione fisica. Diversamente, nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;opera che costituisce il risultato di una ristrutturazione edilizia venga ricostruita con conservazione di sedime e sagoma (intesa quest&#8217;ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione nel suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale), essa &#8211; proprio perchè coincidente per tali profili con la struttura preesistente &#8211; potrà  sottrarsi alle norme sulle distanze, in quanto sostitutiva di un precedente manufatto che giÃ  non rispettava dette distanze (in tal senso cfr., <em>ex plurimis</em>, Cons. St., sez. IV, 12 ottobre 2017, n. 4728; Cons. St., sez. IV, 14 settembre 2017, n. 4337; C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., 3 marzo 2017, n. 74; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 16 settembre 2019, n. 2195; T.A.R. Liguria, sez. I, 29 aprile 2019, n. 373).<br /> Orbene, dalla documentazione in atti emerge che la precedente tettoia era presente <em>in loco</em> sin dal 1983 ed era stata regolarizzata con concessione in sanatoria del 20.10.1990 (doc. 3 ricorrenti). Il terrazzo originato dalla demolizione e ricostruzione della tettoia presenta una superficie di pari estensione (circa 40 mq.), insiste sulla medesima area di sedime e non eccede l&#8217;originaria sagoma di ingombro (cfr. docc. 1-2 resistente). Pertanto, oltre a non determinare alcun incremento di cubatura (in quanto lo spazio sottostante, destinato a parcheggio, è rimasto aperto), il rifacimento della costruzione non ha comportato la modifica della posizione nè dell&#8217;ingombro planivolumetrico del manufatto.<br /> Ciò posto, sebbene l&#8217;intervento non possa essere qualificato come mera manutenzione straordinaria (secondo la tesi prospettata dai ricorrenti), in quanto la trasformazione di una copertura inclinata in terrazzo calpestabile modifica le caratteristiche tipologiche e, in parte, il prospetto dell&#8217;edificio (cfr., <em>ex multis</em>, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 30 marzo 2020, n. 572), ritiene il Collegio che, in applicazione dei principi sopra richiamati, l&#8217;opera rientri comunque nella categoria della ristrutturazione ricostruttiva con mantenimento dello stesso ingombro e sedime.<br /> Di conseguenza, non si verte nell&#8217;ipotesi di nuova costruzione invocata dal Comune, nè in quella di ristrutturazione con modifica di posizione e sagoma, uniche fattispecie rilevanti ai fini dell&#8217;applicazione della normativa in materia di distanze, ivi incluse quelle dal ciglio della strada ai sensi dell&#8217;art. 4 del D.M. n. 1404/1968 e dai confini in base alle norme di attuazione del P.R.G e del P.U.C. (in argomento cfr., <em>ex aliis</em>, T.A.R. Liguria, sez. I, 28 settembre 2020, n. 646, Â§ 5.4, relativo alle distanze prescritte dal D.M. n. 1444/1968).<br /> Per completezza, si osserva che la decisione richiamata dalla difesa civica (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 28 agosto 2017, n. 4143) non risulta conferente alla fattispecie in esame: in punto di fatto tale pronunzia ha ad oggetto l&#8217;ampliamento di un balcone comportante modifica della sagoma di ingombro dell&#8217;edificio, perchè non sostitutivo di una struttura preesistente (a differenza dell&#8217;intervento di cui è causa); sotto il profilo di diritto la sentenza non ha esaminato la questione del rispetto delle distanze, bensì¬ quella dell&#8217;obbligo di titolo edificatorio (sicuramente necessario anche nel caso in esame, trattandosi di una ristrutturazione).<br /> In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa fondato e va, quindi, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br /> In ragione della particolarità  della controversia, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, fatta eccezione per l&#8217;importo versato dai ricorrenti a titolo di contributo unificato che, stante l&#8217;esito favorevole del giudizio, dovrà  essere loro rimborsato dall&#8217;Amministrazione soccombente.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br /> Spese compensate; refusione del contributo unificato a carico del Comune di Sanremo.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Caruso, Presidente<br /> Luca Morbelli, Consigliere<br /> Liliana Felleti, Referendario, Estensore</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-916/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.916</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2020 n.1750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-3-2020-n-1750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-3-2020-n-1750/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-3-2020-n-1750/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2020 n.1750</a></p>
<p>Fabio Taormina, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI: (Mirco R. e Diego R., rappresentati e difesi dagli avvocati Rizzardo Del Giudice, Pierfrancesco Della Porta e Carlo Stradiotto, c. il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, M.M.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-3-2020-n-1750/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2020 n.1750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-3-2020-n-1750/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2020 n.1750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fabio Taormina, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Mirco R. e Diego R., rappresentati e difesi dagli avvocati Rizzardo Del Giudice, Pierfrancesco Della Porta e Carlo Stradiotto, c. il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, M.M. Morino, Nicoletta Ongaro, Nicolo&#8217; Paoletti e Giuseppe Venezian e nei confronti il Consorzio di Bonifica Dese &#8211; Sile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Vedova e Gabriella Mollica Luly)</span></p>
<hr />
<p>La distanza delle &#8220;fabbriche&#8221; imposta dall&#8217;art. 133, lett. a) del r.d. 8 aprile 1904, n. 368 va mantenuta non solo dai corsi d&#8217;acqua ma anche dalle &#8220;opere di bonificazione&#8221; .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia &#8211; distanza delle &#8220;fabbriche&#8221; ex art. 133, lett. a) R.D. n. 3588 del 1904 &#8211; portata applicativa &#8211; opere di bonificazione &#8211; tombinatura &#8211; vi rientra.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La distanza delle &#8220;fabbriche&#8221; imposta dall&#8217;art. 133, lett. a) del r.d. 8 aprile 1904, n. 368 va mantenuta non solo dai corsi d&#8217;acqua, senza peraltro distinzione tra quelli superficiali o meno, ma anche dalle &#8220;opere di bonificazione&#8221;, come ivi testualmente previsto etra le &#8220;opere di bonificazione&#8221; va sicuramente ricompresa la tombinatura.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 11/03/2020<br /> <strong>N. 01750/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02756/2009 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2756 del 2009, proposto dai signori Mirco R. e Diego R., rappresentati e difesi dagli avvocati Rizzardo Del Giudice, Pierfrancesco Della Porta e Carlo Stradiotto, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Pierfrancesco Della Porta in Roma, via Francesco Denza, n. 50/A;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Comune di Venezia, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, M.M. Morino, Nicoletta Ongaro, Nicolo&#8217; Paoletti e Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Nicolo&#8217; Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 34;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> il Consorzio di Bonifica Dese &#8211; Sile, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Vedova e Gabriella Mollica Luly, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Enrico Vedova in Roma, via Bergamo, n. 43;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 3936/2008, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusive e atti conseguenti<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e del Consorzio di Bonifica Dese-Sile;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il Cons. Antonella Manzione, uditi per le parti l&#8217;avvocato Natalia Paoletti, su delega dell&#8217;avvocato NicolÃ² Paoletti e l&#8217;avvocato Enrico Vedova e dato atto, come da verbale di udienza, che il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti della differente composizione del Collegio rispetto al ruolo pubblicato (con la presenza del Consigliere Guarracino in luogo del Consigliere Rocco) e che i Signori Avvocati hanno fatto presente che non v&#8217;erano motivi di ricusazione nei confronti di alcuno dei componenti del Collegio;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1.Gli odierni appellanti impugnano la sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 3936 del 19 dicembre 2008 di reiezione del loro ricorso n.r.g. 422/2007 per l&#8217;annullamento dei provvedimenti nn. 458865 e 458903 in data 13 novembre 2006 di ingiunzione a demolire un garage in muratura e un locale ad uso centrale termica, per la costruzione dei quali era stata negata la sanatoria in data 11 maggio 2000 dai competenti uffici del Comune di Venezia; del ridetto diniego di sanatoria e del parere negativo del Consorzio di Bonifica Dese-Sile ad esso sotteso, datato 9 dicembre 1999; del parere negativo espresso dalla Commissione edilizia integrata il 21 giugno 2006; nonchè i motivi aggiunti allo stesso, aventi ad oggetto il provvedimento n. 447557 del 2 agosto 2007, di accertamento di inottemperanza alla demolizione intimata e n. 24486 dell&#8217;11 settembre 2008, di immissione nel possesso di opere abusive.<br /> 2. Il Tribunale adÃ¬to ha motivato <em>per relationem</em> attraverso il richiamo al contenuto della propria ordinanza cautelare n. 200 del 21 marzo 2007, confermata dalla sez. IV di questo Consiglio di Stato (ordinanza n. 4882 del 25 settembre 2007) che evoca a sua volta gli esiti negativi definitivi del giudizio conseguito all&#8217;autonoma impugnativa del diniego di condono da parte della destinataria dello stesso, signora Gina Z., madre degli appellanti. L&#8217;ingiunzione a demolire, notificata a tutti i comproprietari, costituisce infatti atto vincolato da ridetto diniego di condono, correlato all&#8217;insistenza dell&#8217;abuso in zona a vincolo <em>ex</em> d.lgs. n. 42/2004 e art. 133 del r.d. n. 368/2004. La mancanza di vizi in tali atti presupposti, esimerebbe da mende anche quelli conseguenti (accertamento di inottemperanza e immissione nel possesso), oggetto dei motivi aggiunti. La proposizione di nuove censure avverso gli atti oggetto del ricorso principale (<em>in primis</em>, l&#8217;ingiunzione a demolire)Â <em>sub specie</em> di motivi aggiunti (difetto di motivazione, peraltro insussistente, stante la non necessità  di esplicitare la prevalenza dell&#8217;interesse pubblico, comunque ontologicamente sotteso all&#8217;adozione di un provvedimento sanzionatorio in materia edilizia), le renderebbe <em>ex se</em> inammissibili. Egualmente inammissibili per tardività , si paleserebbero infine le censure avverso l&#8217;accertata inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione e l&#8217;acquisizione dell&#8217;area, quest&#8217;ultima in quanto giÃ  inserita nell&#8217;ordinanza demolitoria del 13 novembre 2006, quale conseguenza dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.<br /> 3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello i signori Mirco e Diego R., ritenendola errata sotto molteplici profili.<br /> In particolare eccepiscono:<br /> &#8211; violazione dei principi in materia di opponibilità  del giudicato, degli artt. 752 c.c., recante &#8220;<em>Ripartizione dei debiti ereditari tra eredi</em>&#8220;, 31 e seguenti del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 31 della l. 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudicato formatosi sul diniego di condono di cui alla richiamata sentenza del T.A.R. per il Veneto 23 ottobre 2003, n. 5784 non sarebbe loro opponibile, essendo essi rimasti estranei al relativo contenzioso, instaurato dalla madre e dante causa signora Gina Z.. Nè d&#8217;altro canto sarebbe corretto imputare loro di non essersi attivati al riguardo, stante l&#8217;estraneità  anche al procedimento sotteso: il diniego di condono, infatti, richiesto peraltro dal padre, signor Giancarlo R., dopo il decesso di quest&#8217; ultimo è stato notificato solo alla moglie, anzichè a tutti gli eredi, siccome avrebbe imposto la loro qualità  di litisconsorti necessari, ovvero il frazionamento delle posizioni debitorie conseguente alle regole civilistiche in materia di successione;<br /> &#8211; violazione dell&#8217;art. 10 <em>bis</em> della l. 7 agosto 1990, n. 241, non essendo stato il diniego di condono preceduto dal necessario preavviso;<br /> &#8211; violazione degli artt. 7 e 8 della medesima l. n. 241/1990. Vero è che la comunicazione inoltrata agli interessati nel maggio del 2003 -di cui peraltro gli stessi asseriscono di non avere precisa memoria- quand&#8217;anche esistente, avrebbe dovuto essere reiterata visto il tempo trascorso, tenuto altresì¬ conto dell&#8217;attività  sopravvenuta, ovvero l&#8217;istruttoria tecnica del 12 maggio 2006 e il parere della Commissione edilizia del 21 giugno 2006, richiamate nell&#8217;ingiunzione a demolire medesima;<br /> &#8211; violazione dell&#8217;art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Visto il lasso di tempo intercorso rispetto alla data di realizzazione dell&#8217;abuso, si imponeva la motivazione dell&#8217;ingiunzione a demolire; tale omessa motivazione si ripercuoterebbe ineludibilmente sulla conseguente immissione nel possesso del 9 ottobre 2008, rivolta nei confronti degli attuali proprietari, non responsabili dell&#8217;abuso;<br /> &#8211; violazione degli artt. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e 133, lett. a) del r.d. n. 368/1904: l&#8217;asserita distanza non regolamentare da corpo idrico si riferirebbe ad una diramazione secondaria del canale &#8220;Bazzera&#8221;, ormai da tempo tombinata (e dunque non rispondente alle caratteristiche &#8220;a cielo aperto&#8221; richieste dalla legge) mediante la collocazione in sito di lastre in calcestruzzo, come da perizia giurata versata in atti al fascicolo di primo grado e riprodotta nell&#8217;odierno giudizio.<br /> 4. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Venezia e il Consorzio di Bonifica Dese-Sile chiedendo la reiezione dell&#8217;appello e la conferma della sentenza impugnata. In vista dell&#8217;odierna udienza entrambe le amministrazioni hanno depositato memoria per ribadire le proprie prospettazioni. In particolare il Comune di Venezia, nel ricostruire i passaggi salienti della procedura, ha evidenziato come il diniego di condono correttamente sia stato notificato alla sola signora Z. in quanto solo alla stessa andava ascritto il perfezionamento della relativa istanza dopo il decesso del marito, mediante integrazione con la dichiarazione sostitutiva dell&#8217;anno di realizzazione delle opere; ne ha difeso la correttezza motivazionale, siccome del resto ormai cristallizzato nella sentenza n. 5784/2003 del medesimo T.A.R.; ha evidenziato la non necessità  dell&#8217;inoltro del relativo preavviso, sia in ragione dell&#8217;antecedenza dello stesso, datato 11 maggio 2000, rispetto all&#8217;introduzione della relativa previsione normativa nella l. n. 241/1990 ( modificata con la l. 11 febbraio 2005, n. 15, cui si deve l&#8217;inserimento nell&#8217;articolato dell&#8217;art. 10 <em>bis, </em>di disciplina dell&#8217;istituto), sia in quanto trattasi comunque di atto necessitato; ha ricordato come il provvedimento sanzionatorio sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (nota del 22 maggio 2003), ricevuta dal signor Mirco R. per il tramite di consegna alla madre signora Gina Z., con lo stesso convivente nel medesimo immobile oggetto dell&#8217;abuso <em>de quo</em>, dal signor Diego R. <em>ex</em> art. 139 c.p.c.; fermi restando, infine, i profili di inammissibilità  delle censure avverso gli atti presupposti riproposte tramite i motivi aggiunti al ricorso originario, ha evidenziato come il proprietario sia comunque tenuto a demolire i manufatti irregolari, salvo incorrere nell&#8217;acquisizione degli stessi, con la finalità  di procedervi d&#8217;ufficio.<br /> Il Consorzio di Bonifica a sua volta ha insistito sull&#8217;inammissibilità  del ricorso per contrasto con il giudicato riveniente dalla sentenza n. 5784/2003, opponibile agli odierni appellanti in quanto benchè a conoscenza del contenzioso in essere, espressamente richiamato nell&#8217;avviso di avvio del procedimento per l&#8217;applicazione delle sanzioni (nota prot. 2003/12106), notificato al signor Diego R. in data 6 giugno 2003 e al sig. Mirco R. in data 9 giugno 2003, hanno optato per la mancata partecipazione al procedimento in corso. Ha altresì¬ contestato l&#8217;invocata inapplicabilità  del combinato disposto degli artt. 20 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 e 133, lett. d), del r.d. n. 368/1904: al Consorzio medesimo, quale ente pubblico cui ai sensi dell&#8217;art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n.215 e dell&#8217;art. 2 della l.r. 13 gennaio 1976 n. 3 è affidata l&#8217;esecuzione delle opere di bonifica, spetta infatti la manutenzione e l&#8217;esercizio delle stesse, ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell&#8217;ambiente e la tutela delle acque, nonchè l&#8217;espressione del parere sui progetti realizzativi e sull&#8217;istanza di condono e di sanatoria di opere che incidono nell&#8217;ambito delle zone di bonifica, comunque intese.<br /> 5. Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2020, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 6. La presente vicenda riguarda la realizzazione di un garage e di un locale caldaia in assenza di titolo edilizio su un&#8217;area paesaggisticamente vincolata e a distanza non regolamentare da un corso d&#8217;acqua pubblico (art. 133, lett. a) del r.d. 8 aprile 1904, n. 368), tombinato nel 1978 dal Consorzio di Bonifica Dese-Sile. Rispetto a tali opere è intervenuto un diniego del condono originariamente richiesto dal signor Giancarlo R., ma la cui istanza è stata perfezionata, a seguito del decesso dello stesso, mediante produzione della doverosa dichiarazione dell&#8217;epoca di effettuazione dei lavori, dalla moglie, signora Gina Z.. A ciò hanno fatto seguito, quali atti vincolati nell&#8217;ambito del conseguente procedimento sanzionatorio, l&#8217;ordinanza ingiunzione a demolire in data 13 novembre 2006, preceduta peraltro dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento in data 22 maggio 2003, l&#8217;accertamento di inottemperanza e l&#8217;immissione in possesso. La legittimità  del diniego di condono, al quale consegue inevitabilmente la cristallizzata abusività  delle opere, è stata definitivamente sancita con sentenza n. 5784 del 23 ottobre 2003, ovvero in data successiva all&#8217;avvenuta notifica anche agli odierni appellanti della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, recante, tra l&#8217;altro, il chiaro riferimento al contenzioso in atto.<br /> 7. Con il primo motivo di ricorso gli appellanti contestano l&#8217;opponibilità  agli stessi del giudicato sul diniego di condono formatosi con la sentenza n. 5784 del 2003. Ciò in quanto a fronte dell&#8217;istanza di condono presentata dal padre nel 1996, il diniego sarebbe stato comunicato non a tutti gli eredi, com&#8217;era doveroso, ma solo alla madre, signora Gina Z..<br /> L&#8217;assunto non è fondato. L&#8217;avvenuta notifica e, ancor prima, l&#8217;avvenuta intestazione del diniego di condono alla sola Gina Z. trova giustificazione e fondamento nella circostanza che solo alla stessa era formalmente ascrivibile la relativa istanza, non tanto e non solo in ragione dell&#8217;intervenuto decesso del coniuge, Giancarlo R., quanto soprattutto stante che il completamento della pratica in modo da renderla procedibile e quindi sostanzialmente &#8220;esistente&#8221; per l&#8217;ufficio procedente è avvenuto a sua esclusiva cura, di talchè essa è divenuta interlocutrice unica del Comune nel relativo procedimento. In tale veste, pertanto, l&#8217;interessata ha presentato il ricorso n.r.g. 2397/2000, definito con la sentenza n. 5784/2003 che ha riconosciuto l&#8217;applicabilità  del disposto di cui all&#8217;art. 133, lett. a) del r.d. 8 aprile 1904, n. 368, anche ai corsi d&#8217;acqua tombinati, in quanto comunque riconducibili alla dizione di &#8220;altre opere di bonificazione&#8221;, contenuta nella richiamata normativa.<br /> Ammesso e non concesso, dunque, che gli odierni appellanti, dei quali uno, il signor Mirco R., convivente con la madre nell&#8217;abitazione a corredo della quale sono stati realizzati gli abusi di cui è causa, ignorassero <em>ab origine</em>l&#8217;avvenuta presentazione dell&#8217;istanza di condono e il conseguente diniego, certo è che almeno alla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio essi ne sono venuti a conoscenza. Ciò avrebbe consentito loro di attivarsi autonomamente, nel procedimento <em>in itinere </em>ovvero all&#8217;esito dello stesso avvalendosi del rimedio specifico di cui all&#8217;art. 108 c.p.a.: essendo al contrario rimasti inerti, è evidente che resta loro preclusa ogni possibilità  di contestare oggi quel provvedimento, i cui effetti si sono ormai consolidati e la cui legittimità  è stata definitivamente affermata in sede di giudizio.<br /> 8. Quanto detto consente di respingere anche i motivi di doglianza rubricati <em>sub</em> 5 e 6 nell&#8217;atto di appello. L&#8217;asserita violazione degli artt. 20, 31 del d.P.R. n. 380/2001 e 133 lett. a) del r.d. n. 368/1904, infatti, è stata giÃ  esclusa dal T.A.R. per il Veneto con la sentenza n. 5784/2003, le cui conclusioni non possono essere nuovamente contestate nell&#8217;odierno giudizio.<br /> Solo per completezza, pertanto, il Collegio ritiene di condividere anche nel merito le affermazioni rivenienti dalla richiamata pronuncia, laddove ha ricordato come la distanza delle &#8220;fabbriche&#8221; imposta dall&#8217;art. 133, lett. a) del r.d. 8 aprile 1904, n. 368 vada mantenuta non solo dai corsi d&#8217;acqua, senza peraltro distinzione tra quelli superficiali o meno, come prospettato dagli appellanti; ma anche dalle &#8220;opere di bonificazione&#8221;, come ivi testualmente previsto. «<em>E tra le &#8220;opere di bonificazione&#8221; va sicuramente ricompresa la tombinatura, che, come sottolinea correttamente il consorzio, neppure può dirsi opera definitiva, essendo comunque in facoltà  del Consorzio riportare il corso d&#8217;acqua allo stato precedente</em>».<br /> Nel caso di specie, dunque, non è questione della sussistenza o meno del corso d&#8217;acqua tombinato, ma della sua pretesa dequotazione, proprio in quanto tale, a fattispecie irrilevante sotto il profilo delle distanze. Il che non è consentito dalla richiamata cornice normativa che da un lato non legittima la prospettata distinzione tra corsi d&#8217;acqua superficiali o meno; dall&#8217;altro comunque recupera la rilevanza di quelli non a cielo aperto sussumendoli sotto l&#8217;egida delle opere di bonifica, cui attribuisce autonomo rilievo. Da qui, rileva ancora il Collegio, la superfluità  della perizia giurata versata in atti a comprova dell&#8217;effettivo stato dei luoghi, essendo incontestata tra le parti la ridetta &#8220;tombinatura&#8221;, della quale si discutono solo le conseguenze giuridiche sul regime delle distanze; ma anche la correttezza procedurale del Comune di Venezia, laddove ha richiesto il parere del Consorzio di Bonifica quale ente pubblico competente per materia.<br /> 9. Egualmente infondati si palesano i motivi <em>sub</em>2 e 3: lamentano gli appellanti di non aver ricevuto nè il preavviso di diniego <em>ex</em>art. 10 <em>bis</em>della l. n. 241/1990, nè la comunicazione di avvio del procedimento, con riferimento ai conseguenti atti sanzionatori. In relazione a quest&#8217;ultima, in particolare, dopo aver affermato di non aver «<em>affatto ricordo di aver</em>[lo]<em>ricevuto, nello (oramai lontano) 2003</em>» (così¬ testualmente a pag. 9 dell&#8217;appello), ne contestano la mancata reiterazione, in ragione del lasso di tempo trascorso al momento dell&#8217;effettiva adozione dell&#8217;ingiunzione a demolire. La &#8220;dimenticanza&#8221;, tuttavia, non può certo porre nel nulla gli effetti di una comunicazione il cui inoltro &#8211; <em>rectius</em>, la cui ricezione da parte di entrambi gli appellanti &#8211; è documentato in atti (cartoline A.R.), con ciò nel contempo, come peraltro giÃ  chiarito, rendendoli formalmente edotti dell&#8217;atto presupposto e dell&#8217;avvenuta proposizione avverso lo stesso del ricorso al T.A.R., senza tuttavia che un qualche provvedimento cautelare giustificasse la sospensione dell&#8217;<em>iterÂ </em>del procedimento sanzionatorio.<br /> Ma vi è di pìù.<br /> Secondo la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale la Sezione non ha ragione di discostarsi, «<em>I provvedimenti di diniego del condono edilizio non devono essere preceduti dalla comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento, perchè i procedimenti finalizzati alla sanatoria degli abusi edilizi sono avviati su istanza di parte</em>» (Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2012 n. 3969; <em>id</em>., 18 settembre 2012 n. 4945). Ancora sul punto, è indirizzo parimenti incontrastato di questo Consesso quello secondo cui la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità  di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento della relativa domanda (Cons. Stato, sez. II, 9 dicembre 2019, n. 8369). «<em>Ciò anche in applicazione dell&#8217;art. 21 octies comma 2 primo periodo, della l. n. 241 del 1990, secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove il Comune non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati</em>» (Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2714).<br /> 10. Ciò vale a maggior ragione per l&#8217;ordinanza di demolizione, che proprio in quanto a sua volta atto vincolato -nel caso di specie, all&#8217;avvenuto diniego di condono- non deve essere in ogni caso preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all&#8217;art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo prevista la possibilità  per l&#8217;amministrazione di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene.<br /> L&#8217;ordine di demolizione conseguente all&#8217;accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, cioè, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale consegue all&#8217;accertamento dell&#8217;inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtà¹ di un presupposto di fatto, ossia l&#8217;abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (Cons. Stato, sez. VI. 25 febbraio 2019, n. 1281; <em>id</em>., 5 giugno 2017, n. 2681; Sez. V, 28 aprile 2014, n. 2194).<br /> Quanto detto implica anche che esso non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico che ne hanno comportato l&#8217;adozione, nè una comparazione di quest&#8217;ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non potendo comunque ammettersi l&#8217;esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo trascorso non può giammai legittimare, siccome al contrario pretenderebbe parte appellante (<em>ex plurimis</em> Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5148; sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 166).<br /> 11. Le considerazioni di cui sopra non possono non estendersi anche all&#8217; immissione nel possesso dell&#8217;immobile, nel caso di specie formalizzata con atto in data 9 ottobre 2008, trattandosi di un mero precipitato operativo dell&#8217;attivazione del procedimento sanzionatorio, ineludibile conseguenza dell&#8217;accertata inottemperanza all&#8217;ingiunzione a demolire.<br /> Nè tale rinforzo motivazionale si rende necessario con riferimento alla posizione dei proprietari in quanto asseritamente estranei all&#8217;abuso.<br /> Il Collegio ben conosce, infatti, l&#8217;orientamento in forza del quale «<em>in materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario, la posizione di quest&#8217;ultimo può ritenersi neutra rispetto alle sanzioni previste dalla legge n. 47 del 1985 ed ora dal DP.R. n. 380 del 2001, anche con riferimento all&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell&#8217;area di sedime sulla quale insiste il bene».</em> Ma ciò può trovare applicazione laddove sia provata, in modo inequivocabile, la sua estraneità  rispetto al compimento dell&#8217;opera abusiva<em>, </em>ovvero ancora ove «<em>risulti che, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall&#8217;ordinamento»Â </em>(cfr<em>. </em>Cons. Stato, sez. IV, 29 settembre 2017, n. 4547; sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 358). Che è esattamente il contrario di quanto accaduto nel caso di specie.<br /> Gli appellanti, infatti, tenuti in qualità  di proprietari, al pari del responsabile, alla rimozione dell&#8217;abuso, non hanno dimostrato di essersi attivati in alcun modo per dare esecuzione all&#8217;ordine di demolizione, pur regolarmente notificato loro, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, ignorata, prima ancora che &#8220;dimenticata&#8221;.<br /> 12. Quanto detto peraltro a prescindere da quanto rilevato dal Giudice di primo grado riguardo al fatto che i motivi aggiunti erano stati (anche) presentati tardivamente sia nei confronti della determinazione n. 447557 del 2 agosto 2007 di accertamento dell&#8217;inottemperanza; sia indirettamente nei confronti dell&#8217;acquisizione dell&#8217;area pertinenziale, essendo essa un effetto giÃ  palesato nell&#8217;ordinanza demolitoria del 13 novembre 2006, in quanto riveniente <em>ope legis</em> dall&#8217;art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.<br /> 13. In conclusione, l&#8217;appello n.r.g. 2756/2009 deve essere respinto, perchè infondato.<br /> In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell&#8217;appello segue la condanna degli appellanti al pagamento, in solido in favore delle amministrazioni appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l&#8217;effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per il Veneto n. 3936/2008.<br /> Condanna gli appellanti in solido alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00) ripartite in euro duemilacinquecento per ciascuna parte appellata, oltre agli accessori di legge, ove dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Fabio Taormina, Presidente<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Antonella Manzione, Consigliere, Estensore<br /> Cecilia Altavista, Consigliere<br /> Francesco Guarracino, Consigliere.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-11-3-2020-n-1750/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2020 n.1750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.2146</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-2146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-2146/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-2146/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.2146</a></p>
<p>Francesco Riccio, Presidente, Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Nicola Scarpa contro Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno nei confronti OMISSIS in persona del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-2146/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.2146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-2146/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.2146</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Riccio, Presidente, Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Nicola Scarpa contro Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno nei confronti OMISSIS  in persona del legale rappresentante pro tempore,Â entrambi non costituiti in giudizio;   Gianluca Veneri, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Fortunato.</span></p>
<hr />
<p>Il calcolo della distanza tra i locali deve basarsi sull&#8217; &#8220;ordinarietà  della deambulazione&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; distanze Â tra i locali &#8211; calcolo delle distanza- ordinarietà  della deambulazione- deve sussistere.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il calcolo della distanza tra i locali deve basarsi sull&#8217; &#8220;ordinarietà  della deambulazione&#8221;, ossia su un tragitto percorribile dalla generalità  delle persone indistintamente, ovverossia da chiunque nello stesso modo, senza che il percorso da seguire possa dipendere dalle condizioni personali o da contingenze occasionali (difficoltà  motorie permanenti o transitorie; carichi portati a braccia; passeggini; ecc.) e deve, inoltre, essere eseguito non computando gli ostacoli naturali o artificiali presenti lungo il percorso, in modo che il percorso vada effettuato su un&#8217;area che, lungo tutto il tragitto, non presenta impedimenti di sorta.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 02146/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01095/2016 REG.RIC. </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2016, proposto da Alfonsina Retta, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Nicola Scarpa, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, largo Plebiscito, n. 6;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Antonietta Veneri e G. &amp; K. di Puglia Gianpaolo &amp; C. s.a.s., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> entrambi non costituiti in giudizio;  Gianluca Veneri, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Santissimi Martiri Salernitani, n. 31;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento 31308/16 con il quale l&#8217;Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Salerno ha disposto il cambio di aggregazione del patentino di generi di monopolio n. 200245 dalla rivendita n. 9 alla n. 6 del Comune di Vallo della Lucania.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) e di Gianluca Veneri;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il presente gravame, la ricorrente, titolare nel Comune di Vallo della Lucania della rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 9, impugna il provvedimento con cui l&#8217;Ufficio dei Monopoli della Campania ha disposto l&#8217;aggregazione esclusiva del patentino n. 200245 (intestato alla G. &amp; K. di Puglia Gianpaolo &amp; C. s.a.s.) &#8211; fino ad allora aggregato alla rivendita della ricorrente, come da relativo rinnovo biennale del 3 dicembre 2015 &#8211; alla rivendita ordinaria n. 6 di proprietà  di Gianluca Veneri, in accoglimento della relativa istanza da costui avanzata e &#8220;<i>tenendo conto esclusivamente della maggior vicinanza della rivendita al quale il patentino è &#038; aggregato</i>&#8220;, come accertata a seguito di relativo sopralluogo in data 8 febbraio 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente chiede, in particolare, l&#8217;annullamento di tale atto, assumendone l&#8217;illegittimità  sostanzialmente per aver l&#8217;amministrazione resistente disposto il contestato cambio di aggregazione dalla sua rivendita a quella del controinteressato:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; senza prima comunicare, ai sensi dell&#8217;art. 7 della l. n. 241/1990, la volontà  di avviare il procedimento di revoca della proroga dell&#8217;aggregazione al suo esercizio commerciale del patentino per cui è causa (recentemente disposta fino al 2 dicembre 2017);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; utilizzando il solo parametro della minore distanza, senza tener conto, ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell&#8217;art. 54 del d.P.R. n. 1074/1958, anche dell'&#8221;<i>alterazione dell&#8217;assetto di vendita dei generi di monopolio nella zona</i>&#8221; che ne sarebbe (in tesi) seguita;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; omettendo di motivare la scelta di un&#8217;aggregazione esclusiva e non giù  condivisa tra le due rivendite interessate, in ragione della distanza tra di esse di appena cinquantaquattro metri (come misurata dall&#8217;amministrazione);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; avendo &#8220;<i>grossolanamente ERRATO nel calcolare le distanza tra la rivendita ordinaria n. 6 (quella in capo alla quale è stato aggregato oggi il patentino) ed il locale BAR</i>&#8221; della ricorrente, come da relativa perizia versata in atti, ritenuta idonea ad attestare una maggiore vicinanza della rivendita della ricorrente rispetto a quella del controinteressato.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituiva in giudizio il titolare della rivendita ordinaria in favore del quale il cambio di aggregazione è stato disposto, diffusamente argomentando sulla legittimità  delle determinazioni impugnate, assunte dall&#8217;amministrazione in ossequio alla normativa di settore, che infatti prescrive quale criterio prioritario quello della maggiore vicinanza, atteso che la rivendita n. 6 sarebbe quella più¹ prossima al patentino in questione, come da relazione tecnica depositata in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche l&#8217;amministrazione si costituiva, chiedendo che il ricorso venisse respinto, in ragione dell&#8217;aver essa disposto il contestato cambio di aggregazione all&#8217;esito di un procedimento corretto al quale la ricorrente ha partecipato, nonchè calcolando la distanza tra gli esercizi commerciali sulla base del percorso pedonale più¹ breve, nel rispetto del codice della strada e tenendo conto delle prescrizioni a tal fine contenute nella nota emessa dal Vice Direttore dell&#8217;Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prot. n. DAC/CRV/4126/2013 (in atti).</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione, con ordinanza collegiale n. 1620/2016, disponeva relativa verificazione per accertare, stante il contrasto delle parti sul punto, la distanza intercorrente, avuto riguardo al percorso pedonale più¹ breve nel rispetto del codice della strada, tra il locale sede del patentino n. 200245 e le rivendite n. 6 e n. 9.</p>
<p style="text-align: justify;">Il nominato funzionario verificatore adempiva a tale incombente istruttorio, versando in atti propria apposita relazione illustrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione con ordinanza n. 675/2016, &#8220;<i>RITENUTO che, avuto riguardo agli esiti, al momento oggettivamente non contestabili, della disposta verificazione &#8211; alla cui stregua risulta, in concreto, rispettato il criterio delle distanze prescritto ai fini del contestato cambio di aggregazione</i>&#8220;, respingeva l&#8217;istanza di sospensione cautelare avanzata dalla ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, Sezione IV, in sede di appello cautelare, con ordinanza n. 1434/2017, sospendeva, invece, l&#8217;impugnato provvedimento, &#8220;<i>Ritenuto che &#038; l&#8217;appello presenta profili di fondatezza che, tenuto conto dell&#8217;avvenuto spostamento dell&#8217;aggregazione del patentino, devono essere approfonditi nel merito specie con riguardo alla contestata autonomia &#8211; sostenuta dalla parte privata intimata e dall&#8217;Amministrazione resistente &#8211; tra il procedimento di rinnovo del patentino e quello che si è concluso con la nuova aggregazione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguivano ulteriori memorie sia dell&#8217;amministrazione che del controinteressato, alle quali la ricorrente nulla controdeduceva.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 5 novembre 2019, la causa veniva quindi trattata e trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene, infatti, il Collegio che i profili di censura evidenziati dalla ricorrente non siano suscettibili di positiva valutazione, risultando in atti come il gravato provvedimento di cambio di aggregazione del patentino n. 200245 sia stato emanato in ossequio alla normativa che la ricorrente assume violata e, dunque, all&#8217;esito di un procedimento legittimamente condotto e a fronte di un&#8217;idonea istruttoria, coerente con le determinazioni finali adottate dall&#8217;amministrazione resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Risulta, innanzi tutto, smentito in atti che parte ricorrente non sia stata edotta, mediante relativa comunicazione di avvio del procedimento, della volontà  dell&#8217;amministrazione di modificare l&#8217;aggregazione del patentino in questione, avendo quest&#8217;ultima con nota dell&#8217;11 febbraio 2016, espressamente trasmessa ai sensi dell&#8217;art. 7 della l. n. 241/1990, espresso un tale intendimento, diffusamente illustrando le ragioni poste a fondamento dell&#8217;aggregazione esclusiva a favore della rivendita ordinaria n. 6 di Vallo della Lucania e invitando parte ricorrente a presentare osservazioni, da costei formulate il 24 marzo 2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Priva di pregio appare, infatti, l&#8217;argomentazione (di segno opposto) svolta dalla ricorrente, secondo cui tale nota dell&#8217;11 febbraio 2016 non varrebbe come comunicazione di avvio della &#8220;<i>revoca implicita della precedente aggregazione del patentino alla rivendita della ricorrente</i>, &#038;Â <i>atteso che, proprio a cagione del rinnovo per un altro biennio del patentino avvenuto in data 3 dicembre 2015 e quindi fino al 2 dicembre 2017 &#038; quella comunicazione era chiaramente da intendersi come attività  istruttoria utile alla eventuale diversa aggregazione del patentino solo a partire da quella data di scadenza del patentino appena rinnovato e quindi dal dicembre 2017</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva a tal proposito &#8211; non solo come parte ricorrente abbia correttamente inteso tale &#8220;<i>cambio di aggregazione</i>&#8221; come idoneo ad incidere immediatamente sulla disposta proroga in suo favore, come dimostrato dal contenuto delle osservazioni da costei fatte pervenire alla resistente con nota del 24 marzo 2016 (prodotta in giudizio dall&#8217;amministrazione, in allegato 7 alla memoria del 29 giugno 2016), in cui quest&#8217;ultima &#8220;<i>significa la opposizione alla modifica della aggregazione del patentino di generi di monopolio dalla propria rivendita ad altra</i>&#8220;, proprio sostenendo che &#8220;<i>si sarebbe potuto lavorare la istanza per una diversa aggregazione solo alla scadenza del patentino rinnovato, giammai in piena vigenza di questo</i>&#8221; &#8211; ma anche come lo scrutinio da parte dell&#8217;amministrazione dell&#8217;istanza di aggregazione avanzata dal controinteressato non potesse non contemplare l&#8217;eventualità  di un ritiro dell&#8217;aggregazione esistente, senza che la relativa proroga a favore della rivendita n. 9 potesse essere di ostacolo, a ben vedere rappresentando la persistente efficacia dell&#8217;aggregazione in favore della ricorrente la ragione ed il presupposto dell&#8217;adozione del contestato provvedimento di &#8220;<i>modifica dell&#8217;aggregazione</i>&#8221; del patentino, che &#8211; infatti &#8211; non avrebbe avuto motivo di essere adottato, ove l&#8217;aggregazione alla rivendita della ricorrente non fosse stata rinnovata e, dunque, fosse scaduta.</p>
<p style="text-align: justify;">A conferma di ciù² si consideri come nessuna norma preveda che, ove il patentino sia rinnovato per il successivo biennio, non possa in tale lasso di tempo esserne modificata l&#8217;aggregazione, tanto più¹ a favore &#8211; come nel caso di specie &#8211; di un&#8217;altra rivendita successivamente trasferitasi in zona e posta ad una distanza inferiore rispetto a quelle giù  esistenti in zona.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;aggregazione del patentino è, dunque, un provvedimento del tutto autonomo, non legato al suo rinnovo &#8211; se non nel senso che ne presuppone l&#8217;esistenza &#8211; attesa la sua adozione all&#8217;esito di un procedimento separato e distinto rispetto a quello finalizzato al rinnovo della relativa autorizzazione, in alcun modo sovrapponibile, atteso che, mentre il rinnovo avviene inevitabilmente alla scadenza di ogni biennio, la diversa aggregazione di quest&#8217;ultimo può essere valutata ogni qualvolta si verificano trasferimenti di rivendite nella zona interessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende, quindi, come l&#8217;Ufficio che autorizza il rinnovo del patentino non sia tenuto a mantenere l&#8217;aggregazione alla stessa rivendita fino alla sua scadenza, qualora si verificano, come nel caso di specie, spostamenti nella zona tali da giustificarne una modifica, in ragione dell&#8217;avvicinamento alla sede del patentino di una rivendita al posto di un&#8217;altra.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 54, comma 4, del d.P.R. n. 1074/1958 stabilisce, infatti, al riguardo come &#8220;<i>Il titolare del patentino deve rifornirsi di generi di monopolio presso la rivendita ordinaria più¹ vicina al suo esercizio</i>&#8220;, poi ammettendo che, in deroga a tale parametro della minore distanza &#8211; ivi previsto come prioritario &#8211; &#8220;<i>l&#8217;Ispettorato compartimentale può disporre una diversa aggregazione quando la norma di cui innanzi possa comportare alterazione dell&#8217;assetto di vendita dei generi di monopolio nella zona</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che, come anche chiarito dalla giurisprudenza, &#8220;<i>il criterio principale che deve guidare l&#8217;Amministrazione nel decidere l&#8217;aggregazione dei patentini alle rivendite è quello della vicinanza, potendo derogare al predetto criterio per motivate esigenze di pubblico interesse</i>&#8221; (in tal senso,Â <i>ex multis</i>, T.A.R. Campania, Napoli, n. 2977/2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, gli esiti della verificazione hanno confermato l&#8217;esattezza del criterio e del calcolo utilizzati dalla resistente e come effettivamente l&#8217;amministrazione, in ossequio a detto criterio prioritario della maggiore vicinanza, abbia disposto l&#8217;aggregazione del conteso patentino in favore della rivendita n. 6 di proprietà  del controinteressato, emergendo dalla relativa relazione illustrativa, depositata in atti l&#8217;11 ottobre 2016, come tale patentino disti, &#8220;<i>avuto riguardo al percorso pedonale più¹ breve nel rispetto del codice della strada</i>&#8220;, 292,95 metri lineari da tale rivendita n. 6 e ben 397,83 metri lineari dalla rivendita n. 9 di proprietà  della ricorrente, vieppiù¹ specificando come &#8220;<i>non esiste valida motivazione per la quale si dovrebbe adottare il percorso scelto dal tecnico di parte rispetto a quello sopra descritto, misurato per ml 292,95 e scelto anche dai tecnici dell&#8217;Agenzia dei Monopoli, in quanto non esistono ostacoli o impedimenti reali al transito pedonale, anche in riferimento alle norme del codice della strada</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il calcolo della distanza effettuato dall&#8217;Amministrazione risulta essere corretto e coerente con le regole e i criteri fissati in materia di distanze tra locali adibiti alla vendita di prodotti da fumo, come ulteriormente chiariti dalla più¹ recente giurisprudenza secondo la quale, ai fini di individuare ilÂ <i>&#8220;percorso più¹ breve</i>&#8220;, il calcolo della distanza tra i locali deve basarsi sull'&#8221;<i>ordinarietà  della deambulazione</i>&#8220;, ossia &#8220;<i>su un tragitto percorribile dalla generalità  delle persone indistintamente, ovverossia da chiunque nello stesso modo, senza che il percorso da seguire possa dipendere dalle condizioni personali o da contingenze occasionali (difficoltà  motorie permanenti o transitorie; carichi portati a braccia; passeggini; ecc.)</i>&#8221; e deve, inoltre, essere eseguito &#8220;<i>non computando gli ostacoli naturali o artificiali presenti lungo il percorso</i>&#8220;, in modo che &#8220;<i>il percorso vada effettuato su un&#8217;area che, lungo tutto il tragitto, non presenta impedimenti di sorta</i>&#8221; (in termini, T.A.R. Campania, Napoli, n. 23/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Privo di pregio appare, infatti, anche il rilievo opposto dalla ricorrente, secondo cui la resistente avrebbe dovuto mantenere l&#8217;aggregazione in favore della propria attività  anche in ragione della sensibile alterazione del consolidato assetto di vendita che la contestata modifica avrebbe determinato, in ragione della minor produttività  della rivendita del controinteressato, come dimostrata da quest&#8217;ultima in atti, con conseguente rispondenza del disposto spostamento anche al criterio residuale di cui al secondo periodo del citato comma 4 dell&#8217;art. 54, in quanto idonea anche a raggiungere un maggior equilibrio commerciale tra le rivendite presenti nella zona.</p>
<p style="text-align: justify;">Ugualmente infondato si appalesa, infine, il motivo con cui si lamenta la mancata doppia aggregazione del patentino anche alla rivendita della ricorrente, in relazione a quanto inizialmente stabilito nel 2002, in occasione dell&#8217;istituzione <i>ex novo</i> del patentino medesimo (all&#8217;epoca aggregato alle rivendite n. 1 e n. 9), atteso il carattere eccezionale nonchè ampiamente discrezionale di una siffatta scelta e la puntuale e convincente motivazione al riguardo fornita dall&#8217;amministrazione nel gravato atto, ove si afferma la non comparabilità  della situazione attuale rispetto a quella passata, allorquando la doppia aggregazione &#8220;<i>riguardava una coppia di congeneri diverse da quelle attuali, distribuita, peraltro, territorialmente in modo diverso rispetto alla sede del patentino</i>&#8221; (in tal senso, il penultimo &#8220;considerando&#8221; a pagina 2 del provvedimento).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, per tutte le argomentazioni fin qui svolte, il ricorso non può essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sia in favore della resistente che del controinteressato.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217;, infine, posto a carico della ricorrente, il compenso spettante al funzionario verificatore, che sarà  liquidato, ai sensi dell&#8217;art. 66 c.p.a. e del d.P.R. n. 115/2002, con separato decreto, a seguito di presentazione da parte di costui della relativa parcella entro il termine previsto dall&#8217;art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al rimborso, sia in favore della resistente amministrazione, che del controinteressato costituito in giudizio, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno, oltre accessori di legge, se dovuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Pone a carico della ricorrente le spese di verificazione che saranno liquidate con separato decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-sentenza-4-12-2019-n-2146/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2019 n.2146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2019 n.5748</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-8-2019-n-5748/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-8-2019-n-5748/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-8-2019-n-5748/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2019 n.5748</a></p>
<p>Carlo Saltelli, Presidente, Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore; (Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Pasquali c. Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Lioi e Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Renato Lioi in Roma, viale Bruno Buozzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-8-2019-n-5748/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2019 n.5748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-8-2019-n-5748/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2019 n.5748</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Saltelli, Presidente, Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore;  (Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Pasquali c. Omissis, rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Lioi e Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Renato Lioi in Roma, viale Bruno Buozzi , n. 32; C. P., non costituita in giudizio; Associazione E. S. C., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino La Lumia e Mario Esposito)</span></p>
<hr />
<p>Il criterio della vicinitas, soprattutto in materia edilizia, quale autonoma e sufficiente situazione legittimante dei soggetti che chiedano la tutela al giudice amministrativo avverso titoli edilizi rilasciati a soggetti circonvicini, non costituisce principio giurisprudenziale consolidato, ritenendosi talvolta che il ricorrente debba sempre fornire anche la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Edilizia ed Urbanistica &#8211; diritto ad un ambiente urbano tranquillo e sicuro &#8211; legittimazione al ricorso al G.A. &#8211; cittadini residenti &#8211; criterio della vicinitas &#8211; rilievo.</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il criterio della vicinitas, soprattutto in materia edilizia, quale autonoma e sufficiente situazione legittimante dei soggetti che chiedano la tutela al giudice amministrativo avverso titoli edilizi rilasciati a soggetti circonvicini, non costituisce principio giurisprudenziale consolidato, ritenendosi talvolta che il ricorrente debba sempre fornire anche la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, quali il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla Salute ed all&#8217;Ambiente: tuttavia, la concreta posizione degli interessati rispetto all&#8217;immobile per cui è lite, la non contestata attività  svolgentesi nell&#8217;immobile de quo, Â la notoria situazione (nel caso di specie) di degrado urbano dell&#8217;area, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti idonei a far ritenere &#8211; non irragionevolmente &#8211; sussistente una effettiva situazione di vulnus in capo alla parte ricorrente in relazione sia al diritto ad un ambiente urbano tranquillo e sicuro, sia in relazione, conseguentemente, anche al valore commerciale degli immobili di loro proprietà .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/08/2019<br /> <strong>N. 05748/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 05479/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 5479 del 2010, proposto dal Comune di Roma (ora Roma Capitale), in persona del Sindaco <em>pro-tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Pasquali, con il quale è domiciliato presso gli uffici comunali in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;  <strong><em>contro</em></strong><br /> <em>Omissis</em>, rappresentati e difesi dagli avvocati Renato Lioi e Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Renato Lioi in Roma, viale Bruno Buozzi , n. 32; Carla Pazzaglia, non costituita in giudizio;<br /> Associazione E. S. C., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino La Lumia e Mario Esposito, con domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Mario Esposito in Roma, via Lattanzio, 66;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II n. 1853/2010, resa tra le parti, concernente l&#8217;assegnazione di un immobile di proprietà  comunale;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di <em>Omissis</em>;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Associazione-E. S. C., che ha spiegato anche appello incidentale;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Rosalda Rocchi, in sostituzione dell&#8217;avv. Pasquali, Filippo Lattanzi, in sostituzione dell&#8217;avv. Esposito, e Renato Lioi;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1.Il signor C. S. e gli altri cittadini segnati in epigrafe, tutti residenti in Roma alla via dei Volsci nel quartiere S. Lorenzo, asserendo di aver più¹ volte, ma inutilmente, chiesto l&#8217;intervento dell&#8217;autorità  comunale per porre fine al grave degrado della zona, caratterizzato in modo intollerabile da un&#8217;incontrollata, intesa, disordinata e anche pericolosa vita notturna (per la presenza tra l&#8217;altro di un locale denominato &#8220;Dimmi di sì&#8221;, fonte di rilevante disturbo per la quiete pubblica fino a tarda notte), chiedevano al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza n. 12 del 18 febbraio 2009, con cui il Sindaco di Roma aveva disposto l&#8217;assegnazione a favore dell&#8217;Associazione E. S. C. (d&#8217;ora in avanti, anche solo Associazione), centro sociale occupante abusivo di altro immobile privato dal quale era stato sgomberato, d&#8217;un grande fabbricato di proprietà  comunale al tempo adibito a rimessa dell&#8217;AMA, sito alla via del Verano n. 78, ma con ingresso pure in via dei Volsci n. 159, ossia a poca distanza dalle loro abitazioni.<br /> L&#8217;impugnativa, rivolta, se ed in quanto necessario anche alle deliberazioni del Consiglio comunale di Roma n. 26 del 2 febbraio 1995 e n. 202 del 3 ottobre 1996, era affidata a due articolati gruppi di censure.<br /> 2. Nella resistenza del Comune di Roma (il quale deduceva l&#8217;infondatezza del ricorso, stante, per un verso, la sussistenza in capo alla predetta Associazione di tutti i presupposti legittimanti l&#8217;assegnazione a termini delle previsioni di cui alle deliberazioni consiliari n. 26 del 2 febbraio 1995 e n. 202 del 3 ottobre 1996 e, per altro verso, la provvisorietà  della predetta assegnazione) e dell&#8217;Associazione (la quale eccepiva il difetto assoluto di giurisdizione, la tardività  dell&#8217;avverso ricorso e comunque l&#8217;infondatezza di tutte le censure sollevate), l&#8217;adito tribunale, con la sentenza segnata in epigrafe, respinte le eccezione di inammissibilità  del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione (negando, per un verso, che nel caso di specie ricorresse un&#8217;ipotesi di azione popolare, essendo quella dei ricorrenti una sicura posizione di interesse legittimo, fondandosi il relativo interesse sui criteri della cd. <em>vicinitas</em> e dello stabile collegamento territoriale dei ricorrenti, e, per altro verso, rilevando che era in contestazione la legittimità  della concessione di un bene pubblico in veste autoritativa &#8211; l. 7 dicembre 2000 n. 383) e di tardività  dello stesso (non essendo stato provato dalle parti resistenti la piena conoscenza da parte dei ricorrenti dell&#8217;ordinanza impugnata in un momento anteriore al sessantesimo giorno precedente la notifica del predetto ricorso), accoglieva il ricorso ed annullava l&#8217;ordinanza impugnata.<br /> In particolare il predetto tribunale condivideva la tesi dei ricorrenti secondo cui per ottenere l&#8217;assegnazione d&#8217;un immobile pubblico in comodato, ai sensi dell&#8217;art. 33, c. 1 della l. 383 del 2000, un&#8217;associazione di promozione sociale doveva essere iscritta nell&#8217;apposito registro di cui all&#8217;art. 7 stessa legge, condizione necessaria per fruire dei benefici indicati nella stessa legge (art. 8, c. 4), di cui pacificamente non era in possesso l&#8217;Associazione; detta iscrizione del resto non costituiva un mero adempimento formale, ma implicava la sottoposizione delle associazioni ad una delibazione sull&#8217;effettività  dello svolgimento di attività  d&#8217;utilità  sociale, senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà  e della dignità  degli associati e, se del caso, di tutti i soggetti terzi che ne condividessero tali scopi o se ne accostassero, pur senza un rapporto organico con il sodalizio; così che non era sufficiente una generica correlazione con le deliberazioni consiliari n. 26/95 e 202/96, precedenti all&#8217;entrata in vigore della l. 383/2000, non potendo neppure utilmente richiamarsi, ai fini della legittimità  dell&#8217;atto impugnato, la differenza tra comodato e concessione, non emergendo di quest&#8217;ultima nel caso di specie i presupposti, nemmeno nella presenza di un canone alquanto ridotto e del tutto simbolico.<br /> Con riferimento alle censure sollevate col secondo mezzo di ricorso il predetto tribunale riteneva sussistente anche il vizio di difetto di motivazione dell&#8217;ordinanza impugnata, rilevando che essa non conteneva alcun riferimento alle attività  di forte rilevanza sociale svolte dell&#8217;Associazione o al possesso parte di quest&#8217;ultima dei requisiti di legge (l. 383/2000), concludendo così che il rapporto instaurato tra P.A. intimata e controinteressata fosse proprio un comodato costituito a trattativa privata senza previa gara, in deroga tanto all&#8217;art. 12 della l. 241 del 1990, quanto all&#8217;art. 33, c. 1 della l. 383 del 2000.<br /> 3. Il Comune di Roma, ora Roma Capitale, il 31 maggio 2010 impugnava la predetta sentenza e ne chiedeva la riforma, deducendo innanzitutto l&#8217;erroneità  del rigetto sia dell&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso introduttivo del giudizio per difetto di interesse (in quanto il provvedimento impugnato costituiva in realtà  lo strumento per la realizzazione della finalità  di aggregazione sociale nel quartiere di San Lorenzo, così che i ricorrenti non potevano rispetto al predetto provvedimento impugnato una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata), sia di tardività  dello stesso; quanto al merito lamentava l&#8217;erronea accoglimento da parte del primo giudice delle tesi dei ricorrenti, negando la necessità  dell&#8217;iscrizione dell&#8217;Associazione ex l. 383 del 2000, in quanto tale iscrizione sarebbe stata solo facoltativa e connessa alle agevolazioni fiscali e sottolineando che la l. 11 agosto 1991 n. 266 individuava le associazioni di promozione sociale, prevendendo l&#8217;assegnazione in loro favore di immobili pubblici connessi a fini istituzionali, e non mancando di evidenziare che la tenuità  del canone, su cui si era appuntata l&#8217;attenzione del tribunale, non poteva assurgere ad elemento decisivo della pretesa illegittimità  del provvedimento impugnato.<br /> 4. L&#8217;Associazione E. S. C. si costituiva sostanzialmente aderendo alle conclusioni dell&#8217;amministrazione appellante e spiegando altresì appello incidentale, con il quale sottolineava l&#8217;assenza di requisiti di manifesta fondatezza nel ricorso introduttivo che potessero giustificare l&#8217;adozione della sentenza in forma abbreviata, ribadiva le eccezioni di inammissibilità  del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per carenza di interesse e di tardività  dello stesso, mentre, quanto al merito, negava anch&#8217;essa la necessità  dell&#8217;iscrizione ex l. 383 del 2000, insistendo sull&#8217;essenza concessoria dell&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile.<br /> Resistevano al gravame anche i ricorrenti in primo grado, deducendo l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;appello (in quanto avrebbe omesso di impugnare la parte di sentenza che aveva censurato l&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile senza previa gara o regole predeterminate) e nel merito chiedendone il rigetto, stante &#8211; a loro avviso &#8211; la sostanziale correttezza della sentenza impugnata; peraltro venivano riproposti i motivi di censura spiegati in primo grado e non esaminati, circa la mancata valutazione delle disposizioni in materia di sicurezza nel collocare nello stabile <em>de quo </em>un&#8217;associazione a scopo aggregativo.<br /> 5. All&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 luglio 2019 la causa è passata in decisione.<br /> 6. L&#8217;appello principale del Comune di Roma è infondato.<br /> 6.1. Non è meritevole infatti di favorevole considerazione la censura con cui l&#8217;amministrazione capitolina ha innanzitutto reiterato l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso di primo grado per la asserita carenza di legittimazione dei ricorrenti in quanto non titolari di una posizione soggettiva qualificata e differenziata rispetto alla comunità  residente nel quartiere San Lorenzo, criticando sul punto la decisione del giudice di primo grado che aveva assunto a tal fine il criterio della <em>vicinitas</em> rispetto all&#8217;immobile gestito dall&#8217;Associazione intimata, criterio ritenuto dall&#8217;appellante non sufficiente e da cui sarebbe derivato il difetto assoluto di giurisdizione.<br /> Non sfugge alla Sezione che il criterio della <em>vicinitas,</em> soprattutto in materia edilizia, quale autonoma e sufficiente situazione legittimante dei soggetti che chiedano la tutela al giudice amministrativo avverso titoli edilizi rilasciati a soggetti circonvicini, non costituisca principio giurisprudenziale consolidato, ritenendo talvolta che il ricorrente debba sempre fornire anche la prova concreta del <em>vulnus</em> specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, quali il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla salute ed all&#8217;ambiente (Cons. Stato, V, 22 marzo 2016 n. 1182).<br /> Con riferimento tuttavia alla fattispecie in esame occorre rilevare che la concreta posizione degli interessati rispetto all&#8217;immobile di cui si tratta, la non contestata attività  che si svolge nel predetto immobile ad opera o su iniziativa dell&#8217;Associazione, la notoria situazione di degrado urbano dell&#8217;area (fatti tutti non smentiti, nè contestati dall&#8217;appellante), costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti idonei a far ritenere &#8211; non irragionevolmente &#8211; sussistente una effettiva situazione di <em>vulnus</em> in capo ai ricorrenti in relazione sia al diritto ad un ambiente urbano tranquillo e sicuro, sia in relazione, conseguentemente, anche al valore commerciale degli immobili di loro proprietà .<br /> 6.2. E&#8217; ugualmente da respingere è il motivo di gravame con cui è stata riproposta la censura di tardività  del ricorso di primo grado.<br /> Al riguardo è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui non solo incombe sul resistente che eccepisca l&#8217;irricevibilità  di un ricorso per tardività  l&#8217;onere di fornire gli elementi di prova posti a fondamento della sua eccezione, non potendo lo stesso efficacemente invocare l&#8217;inversione di tale onere della prova (Cons. Stato, sez. IV, 21 settembre 2018, n. 5843), per quanto tale prova deve essere assistita da rigorosi e univoci riscontri, ossia da elementi documentali dai quali possa arguirsi con assoluta certezza il momento della piena conoscenza dell&#8217;atto o del fatto (Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2014, n. 4962).<br /> Nel caso di specie tale rigorosa prova delle asserita tardività  non risulta essere stata data, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, in quanto il mero richiamo alla circostanza che sia stata fatta una petizione popolare (contro la presenza del centro sociale), ancorchè la stessa possa essere stata anche firmata da tutti o da alcuno dei ricorrenti, non integra gli estremi di per sì© della piena conoscenza del provvedimento amministrativo di concessione o assegnazione dell&#8217;immobile all&#8217;Associazione.<br /> 6.3. Quanto al motivo sub 2), che investe il merito della questione, ossia se l&#8217;Associazione E. S. C. poteva essere assegnataria in comodato o in concessione dell&#8217;immobile, la Sezione è dell&#8217;avviso che esso sia infondato.<br /> A fronte della tesi dell&#8217;appellante amministrazione secondo cui il tipo di rapporto giuridico (concessione o comodato) non rileverebbe ai fini della vicenda in esame, giacchè l&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile sarebbe stata possibile ai sensi della l. 7 dicembre 2000 n. 383, poichè si trattava di un&#8217;associazione di promozione sociale (in particolare in virtà¹ del comma 1 dell&#8217;art. 32, secondo il quale<em>&#8220;Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà , non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività  istituzionali&#8221;), </em>così che l&#8217;iscrizione nel registro nazionale tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per gli affari sociali &#8211; sarebbe stata del tutto volontaria e determinante esclusivamente di agevolazioni fiscali, senza le conseguenze ostative affermate nella sentenza impugnata (tanto più¹ che il successivo comma 4 stabilisce che <em>&#8220;Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 2, che svolgono attività , rispettivamente, in Ã mbito regionale o provinciale&#8221;</em>), deve rilevarsi che la censura ignora il ragionamento del giudice di primo grado, secondo il quale l&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile è avvenuta in violazione dell&#8217;art. 8 comma 4 della stessa l. 383 del 2000, per cui<em>&#8220;L&#8217;iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali (&#038;)&#8221;</em>; con l&#8217;assegnazione ci deve essere una convenzione che regola i rapporti tra ente assegnante ed Associazione assegnataria, così come è innegabile che il comodato o la concessione che sia non può che essere un beneficio previsto dalla l. 383/2000, soprattutto alla stregua della previsione di cui all&#8217;art. 32, comma 1, prima richiamata e del contenuto residuo dello stesso art. 32, laddove si prevedono stanziamenti di somme a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, rafforzandosi così il ragionamento posto a fondamento della sentenza impugnata.<br /> Nè può avere valore l&#8217;argomento, comunque debole, per cui la previsione della concessione in comodato di cui all&#8217;art. 32 della l. 383 del 2000 è inserita nella Sezione II del Capo III della stessa legge, intitolata <em>&#8220;Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni&#8221;</em>, intitolazione dalla quale, secondo l&#8217;appellante amministrazione, discenderebbe un ipotetico condizionamento da parte dell&#8217;iscrizione ai registri in parola per le sole agevolazioni fiscali: la tesi non è convincente, visto che in realtà  l&#8217;intitolazione investe in generale le agevolazioni e dunque tale dizione prova il contrario di quanto sostenuto nell&#8217;appello, ossia che la dimostrazione della meritevolezza di fatto dell&#8217;attività  svolta dall&#8217;associazione di promozione sociale, va verificata solo tramite la predetta iscrizione.<br /> Del resto la stessa l. 11 agosto 1986, n. 266, invocata dall&#8217;appellante prevede ai primi quattro commi dell&#8217;art. 6 che <em>&#8220;1. Le regioni e le province autonome disciplinano l&#8217;istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.</em><br /> <em>2. L&#8217;iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonchè per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.</em><br /> <em>3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all&#8217;articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell&#8217;atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.</em><br /> <em>4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l&#8217;effettivo svolgimento dell&#8217;attività  di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato&#8221;</em>.<br /> L&#8217;iscrizione nello specifico registro era condizione necessaria anche nella previgente l. 266 del 1986 per accedere alle varie agevolazioni, tra cui ogni tipo di convenzione, alle quali erano accomunate anche quelle fiscali, le quali dunque non possono appartenere ad un genere diverso dalle altre forme generali di contributi.<br /> 6.4. Le considerazioni svolte confermano la correttezza della sentenza impugnata e rendono prive di autonoma rilevanza le censure sollevate con l&#8217;ultimo motivo di censura, in ordine alle ragioni poste a fondamento, in quanto queste ultime non potrebbero mai autonomamente giustificare e rendere legittima l&#8217;assegnazione dell&#8217;immobile all&#8217;Associazione E. S. C. che, in quanto associazione culturale come tale, non poteva essere destinataria di quell&#8217;assegnazione.<br /> 7. E&#8217; da respingere anche l&#8217;appello incidentale dell&#8217;Associazione E. S. C., le cui censure sostanzialmente coincidono con quelle sollevate con l&#8217;appello principale dal Comune di Roma, sin qui esaminato con esito negativo.<br /> 8. L&#8217;infondatezza degli appelli principale e incidentale priva di rilevanza anche le eccezioni sollevate dagli appellati ed esime la Sezione dall&#8217;esaminare le censure riproposte ex art. 101 c. p.a.<br /> 9. In conclusione i due appelli, principale ed incidentale, devono essere respinti.<br /> La natura delle questioni trattate e la risalenza della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello principale del Comune di Roma e su quello incidentale spiegato dall&#8217;Associazione E. S. C., li respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-8-2019-n-5748/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/8/2019 n.5748</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2016 n.185</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-185/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-185/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-185/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2016 n.185</a></p>
<p>Presidente Grossi, redattore Coraggio Illegittimità costituzionale in tema di normativa del settore edilizio Regione Molise Edilizia e urbanistica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Artt. 2, c. 1, lett. g), legge Regione Molise 14/04/2015, n. 7 &#8211; Piano casa &#8211; Possibilità di ampliamento di edifici esistenti e in costruzione in sopraelevazione, contiguità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-185/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2016 n.185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-185/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2016 n.185</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, redattore Coraggio</span></p>
<hr />
<p>Illegittimità costituzionale in tema di normativa del settore edilizio Regione Molise</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Edilizia e urbanistica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Artt. 2, c. 1, lett. g), legge Regione Molise 14/04/2015, n. 7 &#8211; Piano casa &#8211; Possibilità di ampliamento di edifici esistenti e in costruzione in sopraelevazione, contiguità all&#8217;interno di un diverso lotto, anche se assoggettato ad una diversa destinazione di zona, purché adiacente a quello da ampliare &#8211; Previsione secondo la quale gli ampliamenti in sopraelevazione non costituiscono nuova costruzione ai fini del calcolo delle distanze tra edifici e ai fini dell&#8217;osservanza delle fasce di rispetto &#8211; Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione dell’art. 117, c. 2, lett. l) e c. 3, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale<br />
&nbsp;<br />
Edilizia e urbanistica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Artt. 2, c. 1, lett. i), legge Regione Molise 14/04/2015, n. 7 &#8211; Piano casa &#8211; Possibilità di ampliamenti agli edifici esistenti e in costruzione in deroga ai vigenti strumenti urbanistici comunali &#8211; Possibilità della non osservanza dei limiti massimi di altezza dei fabbricati e dei limiti minimi di distanza degli edifici tra loro e degli stessi edifici dai confini &#8211; Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Lamentata violazione dell’art. 117, c. 2, lett. l) e c. 3, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale<br />
&nbsp;<br />
Edilizia e urbanistica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 4, c. 1, lett. g), legge Regione Molise 14/04/2015, n. 7 &#8211; Previsione secondo la quale gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici con la stessa sagoma del demolito e sulla medesima area di sedime non configurano la fattispecie di nuova costruzione al fine del calcolo delle distanze tra edifici, così come gli interventi di ricostruzione in luogo di un manufatto demolito, sulle aree prospicienti le strade pubbliche &#8211; Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, c. 2, lett. l) e c. 3, Cost &#8211; Illegittimità costituzionale<br />
&nbsp;<br />
Edilizia e urbanistica &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 4, c. 1, lett. g), legge della Regione Molise 14/04/2015, n. 7 (che sostituisce l’art. 3, c. 7, primo e secondo periodo, e introduce l’art. 14 ter alla legge della Regione Molise 11/12/2009, n. 30) della medesima legge &#8211; Previsione della derogabilità distanze legali anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione contemplati dalla norma modificata &#8211; Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Lamentata violazione dell’art. 117, c. 2, lett. l) e c. 3, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale consequenziale&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">È costituzionalmente illegittimo l’articolo 2, comma 1, lettera g), della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica)», limitatamente alle parole «, ivi comprese quelle previste dall’articolo 9 del D.M. n. 1444/1968,»;<br />
&nbsp;<br />
È costituzionalmente illegittimo l’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge della Regione Molise n. 7 del 2015, nella parte in cui non prevede, dopo le parole «fermo restando quanto stabilito dal codice civile», le parole «e dall’articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968»;<br />
&nbsp;<br />
È costituzionalmente illegittimo l’articolo 4, comma 1, lettera g), della legge della Regione Molise n. 7 del 2015;<br />
&nbsp;<br />
È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’articolo 3, comma 7, della legge della Regione Molise 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica), nella parte in cui non prevede il rispetto delle distanze legali stabilite dal codice civile e dalle disposizioni integrative.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 185<br />
ANNO 2016<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere g) ed i), 4, comma 1, lettera g), 17 e 18, comma 2, della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-17 giugno 2015, depositato in cancelleria il 19 giugno 2015 ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2015.<br />
Udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;<br />
udito l’avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto in fatto<br />
&nbsp;<br />
1.&#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 13-17 giugno 2015, depositato il successivo 19 giugno e iscritto al n. 67 del registro ricorsi del 2015, ha impugnato gli artt. 2, comma 1, lettere g) ed i), 4, comma 1, lettera g), 17 e 18, comma 2, della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica)».<br />
2.&#8722; Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri l’art. 2, comma 1, lettera g), della legge reg. Molise n. 7 del 2015 violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.<br />
Espone il ricorrente che la disposizione impugnata ha sostituito l’art. 2, comma 5, della legge della Regione Molise 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica), che permette, in deroga ai vigenti strumenti urbanistici comunali, una serie di interventi principalmente consistenti nell’ampliamento degli edifici esistenti e in costruzione.<br />
La norma, per come modificata con la disposizione censurata, consentirebbe, in particolare, che l’ampliamento in questione venga realizzato in sopraelevazione, contiguità o all’interno di un lotto adiacente, anche se assoggettato dallo strumento urbanistico a una differente destinazione, e che non venga considerato nuova costruzione ai fini del calcolo delle distanze tra edifici – ivi comprese quelle previste dall’art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) – e dell’osservanza delle fasce di rispetto, fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale.<br />
Osserva il ricorrente che la materia delle distanze tra edifici rientra nell’«ordinamento civile», materia di competenza esclusiva statale in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., competenza esercitata con il citato d.m. n. 1444 del 1968 e con l’art. 2 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), con la conseguenza che sarebbe inibito alle Regioni di intervenire legislativamente, anche con disposizioni meramente riproduttive di quelle statali.<br />
È vero, prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri, che la Corte costituzionale, sulla base del rilievo che le distanze tra edifici interessano non solo il diritto di proprietà e quindi l’«ordinamento civile» ma anche il «governo del territorio», ha ritenuto che sia consentito alle Regioni di derogare alle regole statali, quando si debba perseguire esigenze di carattere urbanistico destinate ad assicurare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.<br />
Nel caso di specie, tuttavia, la disposizione regionale che impone di non considerare nuove costruzioni gli ampliamenti in sopraelevazione, pur derogando alle distanze legali fissate dal d.m. n. 1444 del 1968, sarebbe di «tale generalità e genericità da non rientrare nel limite di costituzionalità dettato dalla giurisprudenza costituzionale, non potendosi ritenere riferito né ad una zona determinata del territorio né ad una qualche particolare esigenza di unitarietà ed omogeneità di assetto».<br />
La norma – in quanto applicabile sempre e dappertutto, e non solo laddove particolari necessità di carattere urbanistico lo richiedano – non sarebbe esercizio del «governo del territorio», ma costituirebbe una mera agevolazione edilizia afferente il diritto di proprietà.<br />
3.&#8722; Anche l’art. 2, comma 1, lettera i), e l’art. 4, comma 1, lettera g), della legge reg. Molise n. 7 del 2015 violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., per il medesimo ordine di ragioni.<br />
Deduce il ricorrente che la prima disposizione, nel sostituire l’art. 2, comma 8, della legge reg. Molise n. 30 del 2009, consente ampliamenti degli edifici esistenti e in costruzione in deroga ai vigenti strumenti urbanistici comunali, e permette, altresì, di non osservare i limiti minimi di distanza degli edifici fissati dal d.m. n. 1444 del 1968.<br />
La seconda &#8722; afferma il ricorrente &#8722;, nel sostituire l’art. 3, comma 7, primo e secondo periodo, della legge reg. Molise n. 30 del 2009, prevede che, al fine del calcolo delle distanze tra edifici, anche con riferimento a quelle disciplinate dal d.m. n. 1444 del 1968, e al fine dell’osservanza delle fasce di rispetto, non integrano nuova costruzione: 1) gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa sagoma del demolito e sulla medesima area di sedime; 2) gli edifici ricostruiti, anche in sopraelevazione, in luogo di manufatti demoliti sulle aree prospicienti le strade pubbliche.<br />
Anche queste disposizioni sarebbero incostituzionali perché, in violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile», introdurrebbero deroghe alla disciplina statale fissata dal citato decreto ministeriale destinate a operare sempre e dappertutto, e non, invece, soltanto laddove vi siano quelle ragioni di specificità territoriale che, sole, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, potrebbero legittimare l’intervento del legislatore regionale.<br />
4.&#8722; Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri l’art. 17 della legge reg. Molise n. 7 del 2015 sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br />
L’art. 17 in esame ha inserito nella legge regionale n. 30 del 2009 l’art. 14-ter, in forza del quale entro il 31 maggio 2016 la Giunta regionale adotta i Piani paesistici esecutivi di ambito di cui all’art. 11 della legge della Regione Molise 1° dicembre 1989, n. 24 (Disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali).<br />
Osserva il ricorrente che il legislatore regionale, al momento dell’introduzione di tali piani, non poteva tenere conto delle successive norme statali dettate in materia di pianificazione paesaggistica, e in particolare delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).<br />
La sopravvenuta normativa regionale, invece, avrebbe dovuto contemplare il coinvolgimento degli organi ministeriali competenti nella formazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica e nell’adeguamento a essi degli strumenti urbanistici sottordinati, secondo le necessarie modalità di copianificazione e i rapporti di gerarchia previsti dagli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004.<br />
Le disposizioni statali del codice dei beni culturali e ambientali, invece, sono state richiamate solo in relazione all’autorizzazione paesistica necessaria, nelle more dell’adozione dei piani, alla realizzazione degli interventi edilizi a valore strategico nelle zone vincolate.<br />
La norma censurata, in conclusione, intervenendo in materia demandata alla esclusiva competenza legislativa dello Stato, senza tenere in debito conto le norme con cui lo Stato tale competenza ha esercitato, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br />
5.&#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri, infine, lamenta l’illegittimità dell’art. 18, comma 2, della legge reg. Molise n. 7 del 2015 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.<br />
La disposizione impugnata prevede che i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore della legge e per i quali non sono ancora stati versati gli oneri concessori sono valutati e definiti secondo le disposizioni della legge stessa.<br />
Ne conseguirebbe che agli interventi realizzati sotto la vigenza della vecchia normativa regionale e in violazione delle distanze stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 si applicano le nuove disposizioni, che introducono una sanatoria collegata «al fatto &#8722; meramente amministrativo &#8722; del mancato versamento degli oneri concessori».<br />
Si tratterebbe, quindi, di un condono edilizio, inammissibile ad opera della fonte legislativa regionale, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in materia (si citano le sentenze della Corte costituzionale n. 225 del 2012 e n. 290 del 2009).<br />
&nbsp;<br />
Considerato in diritto<br />
&nbsp;<br />
1.&#8722; Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere g) ed i), 4, comma 1, lettera g), 17 e 18, comma 2, della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica)».<br />
1.1.&#8722; Lamenta, in particolare, il ricorrente che gli artt. 2, comma 1, lettere g) ed i), e 4, comma 1, lettera g), della legge reg. Molise n. 7 del 2015 violino l’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, perché consentono interventi di ampliamento e ricostruzione degli edifici esistenti in deroga alle distanze legali fissate dall’art. 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).<br />
1.2.&#8722; Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri l’art. 17 della legge reg. Molise n. 7 del 2015 sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché &#8722; inserendo nella legge della Regione Molise 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica) l’art. 14-ter, in forza del quale entro il 31 maggio 2016 la Giunta regionale adotta i Piani paesistici esecutivi di ambito di cui all’art. 11 della legge della Regione Molise 1° dicembre 1989, n. 24 (Disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali) &#8722; non avrebbe tenuto conto delle norme statali del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) che impongono la copianificazione Stato-Regioni in materia paesaggistica.<br />
1.3.&#8722; Lamenta, infine, il Presidente del Consiglio dei ministri che l’art. 18, comma 2, della legge reg. Molise n. 7 del 2015 violi l’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., perché, prevedendo che i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore della legge e per i quali non sono ancora stati versati gli oneri concessori sono valutati e definiti secondo le disposizioni della legge medesima, realizzerebbe un condono edilizio straordinario non consentito al legislatore regionale.<br />
2.&#8722; In via preliminare va rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta la legge della Regione Molise 16 luglio 2015, n. 13 (Modifiche ed abrogazioni alla legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30, recante «Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica» ed alla legge regionale 14 aprile 2015, n. 7, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30». Abrogazione di articolo della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8, recante «Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali»), che, per quanto qui rileva, ha inciso sulle disposizioni normative impugnate con il ricorso ovvero sulle norme modificate da tali disposizioni e contenute nella legge reg. Molise n. 30 del 2009.<br />
2.1.&#8722; In particolare, l’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 13 del 2015 ha apportato alla legge reg. Molise n. 30 del 2009 le seguenti modifiche: «a) all’articolo 2, comma 5, ultimo periodo, le parole “ivi comprese quelle previste dall’articolo 9 del D.M. n. 1444/1968,” sono soppresse; b) all’articolo 2, comma 8, primo periodo, dopo le parole “fermo restando quanto stabilito dal codice civile” sono aggiunte le seguenti: “e dall’articolo 9 del D.M. n. 1444/1968.”; c) all’articolo 3, comma 7, primo e secondo periodo, le parole “anche di quelle previste dall’articolo 9 del D.M. n. 1444/1968,” sono soppresse; […] e) l’articolo 14-ter è abrogato».<br />
Il comma 2 del medesimo articolo ha disposto: «All’articolo 18 della legge regionale 14 aprile 2015, n. 7, recante “Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica)”, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è abrogato».<br />
2.2.&#8722; Secondo il costante orientamento di questa Corte, «perché possa essere dichiarata cessata la materia del contendere, devono congiuntamente verificarsi le seguenti condizioni: a) la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso; b) la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate (ex plurimis, sentenze n. 32 e n. 16 del 2015, n. 87 del 2014, n. 300, n. 193 e n. 32 del 2012, n. 325 del 2011)» (sentenza n. 149 del 2015).<br />
Nel caso di specie, ricorre la prima condizione indicata, dovendosi considerare satisfattive le modifiche relative: 1) alle norme modificate dall’art. 2, comma 1, lettera g), e dall’art. 4, comma 1, lettera g), perché vengono eliminati gli incisi oggetto di doglianza che consentivano di derogare alle distanze di cui al d.m. n. 1444 del 1968; 2) alla norma modificata dall’art. 2, comma 1, lettera i), perché viene inserito un inciso che impone il rispetto delle distanze legali di cui al citato decreto ministeriale; 3) agli artt. 17 e 18, comma 2, perché abrogano, rispettivamente, la disposizione introdotta da quella impugnata e quella impugnata.<br />
Quanto alla seconda condizione, va osservato che le norme oggetto di ricorso sono entrate in vigore il 17 aprile 2015, mentre quelle che recano le modifiche e le abrogazioni sopra illustrate sono entrate in vigore il 18 luglio 2015.<br />
Pur trattandosi di un lasso temporale di vigenza limitato, il contenuto delle norme, che «non richiedono ulteriori sviluppi normativi o organizzativi per poter essere implementate» (sentenza n. 16 del 2015), e la tipologia dei procedimenti amministrativi su cui incidono, non consentono, con riferimento agli artt. 2, comma 1, lettere g) ed i), 4, comma 1, lettera g), e 18, comma 2), di escludere la loro applicazione.<br />
Diversamente è a dirsi con riferimento al censurato art. 17, che prevedeva l’adozione, ad opera della Giunta regionale, entro il 31 maggio del 2016 dei Piani paesistici esecutivi di ambito di cui all’art. 11 della legge regionale n. 24 del 1989.<br />
In questo caso il lungo termine finale previsto dalla norma poi abrogata e la naturale complessità del procedimento amministrativo, volto all’adozione dello strumento pianificatorio, non consentendo di escludere l’applicazione della disposizione impugnata.<br />
3.&#8722; Ne consegue che solo per la questione relativa all’art. 17 della legge reg. Molise n. 7 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., può dirsi cessata la materia del contendere, mentre per le altre è necessario procedere allo scrutinio di merito.<br />
4.&#8722; È fondata la questione di legittimità costituzionale, dell’art. 2, comma 1, lettera g), della legge reg. Molise n. 7 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., perché la disposizione impugnata, nel sostituire l’art. 2, comma 5, della legge reg. Molise n. 30 del 2009, «fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa nazionale», ha espressamente introdotto, per gli ampliamenti in sopraelevazione degli edifici esistenti, la possibilità di derogare alle distanze fissate dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968.<br />
4.1.&#8722; Questa Corte ha costantemente affermato che «la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Dunque, se da un lato non può essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall’altro essa, interferendo con l’ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo &#8722; il governo del territorio &#8722; che ne detta anche le modalità di esercizio» (sentenza n. 6 del 2013; nello stesso senso, sentenze n. 134 del 2014 e n. 114 del 2012; ordinanza n. 173 del 2011).<br />
Si è conseguentemente affermato che, «Nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza &#8722; statale in materia di «ordinamento civile» e concorrente in materia di «governo del territorio» &#8722;, il punto di equilibrio è stato rinvenuto nell’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che questa Corte ha più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile (sentenze n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005; ordinanza n. 173 del 2011). Tale disposto ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”. In definitiva, le deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio (sentenza n. 6 del 2013)» (sentenza n. 134 del 2014).<br />
Tali conclusioni meritano di essere ribadite anche alla luce dell’introduzione &#8722; ad opera dall’art. 30, comma 1, 0a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 &#8722; dell’art. 2-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A).<br />
La disposizione recepisce la ricordata giurisprudenza di questa Corte, inserendo nel testo unico sull’edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Province autonome, delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 e dell’ammissibilità delle deroghe solo a condizione che siano «inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 134 del 2014).<br />
4.2.&#8722; Nel caso di specie questa condizione non sussiste e pertanto la disposizione impugnata eccede la competenza regionale concorrente del «governo del territorio», violando il limite dell’«ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato.<br />
Deve essere pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera g), della legge reg. Molise n. 7 del 2015, limitatamente alle parole «, ivi comprese quelle previste dall’articolo 9 del D.M. n. 1444/1968,».<br />
5.&#8722; È fondata anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera i), della legge reg. Molise n. 7 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.<br />
5.1.&#8722; La disposizione impugnata, nel sostituire il comma 8 dell’art. 2 della legge reg. Molise n. 30 del 2009, consente che gli ampliamenti previsti dai commi precedenti agli edifici esistenti e in costruzione avvengano in deroga ai vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando quanto stabilito dal codice civile, ma senza espressamente imporre – e in ciò risiede la doglianza del ricorrente &#8722; il rispetto delle distanze fissate dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968.<br />
Nel caso di specie (a differenza di quello esaminato nella sentenza n. 134 del 2014), l’espressa menzione del solo codice civile non consente di ritenere implicitamente richiamate anche le distanze fissate dal decreto ministeriale, come è reso evidente, da un lato, dall’intervento della successiva legge reg. Molise n. 13 del 2015, che ha sostituito la norma in esame espressamente prevedendo anche il rispetto di tali distanze, e, dall’altro, dalla menzione, nel previo comma 5 dell’art. 2, del rispetto della «normativa nazionale», locuzione, questa sì, idonea a ricomprendere non solo il codice civile ma l’intera disciplina civilistica delle distanze.<br />
5.2.&#8722; In conclusione, «la norma in questione, attraverso il mero richiamo delle norme del codice civile, è suscettibile di consentire l’introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all’art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444» (sentenza n. 114 del 2012); il che, come detto sopra, rende illegittimo l’intervento del legislatore regionale, non ricorrendo, anche nel caso di specie, il collegamento agli strumenti urbanistici e la finalizzazione delle deroghe alla conformazione di determinate zone del territorio.<br />
Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede, dopo le parole «fermo restando quanto stabilito dal codice civile», le parole «e dall’articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968».<br />
6.&#8722; È ugualmente fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera g), della legge reg. Molise n. 7 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento ai medesimi parametri costituzionali.<br />
6.1.&#8722; La disposizione impugnata ha aggiunto all’art. 3, comma 7, primo e secondo periodo, della legge reg. Molise n. 30 del 2009, dopo le parole «distanze tra gli edifici», le parole «, anche di quelle previste dall’articolo 9 del D.M. n. 1444/1968», così espressamente sancendo la derogabilità anche di queste ultime nel caso degli interventi di demolizione e ricostruzione contemplati dalla norma modificata.<br />
Anche in questo caso, tuttavia, la generalità della previsione e il mancato collegamento delle deroghe agli strumenti urbanistici rendono illegittimo l’intervento del legislatore regionale.<br />
7.&#8722; La disposizione modificatrice impugnata è avvinta da un «inscindibile legame funzionale» (sentenza n. 217 del 2015) con l’art. 3, comma 7, della legge reg. Molise n. 30 del 2009, nella parte in cui consente la deroga alle distanze tra gli edifici senza prevedere il rispetto di quelle stabilite dal codice civile e dalle disposizioni integrative.<br />
Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale in via consequenziale di tale disposizione (sulla declaratoria di illegittimità costituzionale in via consequenziale nei giudizi in via principale si vedano, tra le tante, le sentenze n. 249, n. 87 e n. 68 del 2014, n. 308 del 2013, n. 378, n. 166 e n. 2 del 2004).<br />
8.&#8722; Non fondata è, invece, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2, della legge reg. Molise n. 7 del 2015, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.<br />
Secondo la disposizione impugnata, «[i] procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore della presente legge e per i quali non sono ancora stati versati gli oneri concessori sono valutati e definiti secondo le disposizioni della presente legge regionale».<br />
Il comma 2 dell’art. 18 è sostanzialmente censurato per illegittimità riflessa, e cioè in ragione del rinvio anche alle disposizioni già esaminate, ma la norma non ha, di per sé, un contenuto precettivo costituzionalmente illegittimo, limitandosi a regolare l’applicazione dello ius superveniens ai procedimenti amministrativi in corso, secondo il noto principio del tempus regit actum.<br />
&nbsp;<br />
per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera g), della legge della Regione Molise 14 aprile 2015, n. 7, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica)», limitatamente alle parole «, ivi comprese quelle previste dall’articolo 9 del D.M. n. 1444/1968,»;<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera i), della legge della Regione Molise n. 7 del 2015, nella parte in cui non prevede, dopo le parole «fermo restando quanto stabilito dal codice civile», le parole «e dall’articolo 9 del d.m. n. 1444 del 1968»;<br />
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera g), della legge della Regione Molise n. 7 del 2015;<br />
4) dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7, della legge della Regione Molise 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica), nella parte in cui non prevede il rispetto delle distanze legali stabilite dal codice civile e dalle disposizioni integrative;<br />
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 2, della legge della Regione Molise n. 7 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
6) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge della Regione Molise n. 7 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Giancarlo CORAGGIO, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2016.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-20-7-2016-n-185/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2016 n.185</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2016 n.178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-7-2016-n-178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-7-2016-n-178/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-7-2016-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2016 n.178</a></p>
<p>Presidente Grossi, redattore Morelli È illegittima la disciplina edilizia relativa alle trasformazioni di interesse pubblico prevista dalla Regione Marche Edilizia e urbanistica – Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art.10, c. 1, legge della Regione Marche 13/04/2015, n. 16 –Previsione secondo la quale gli edifici esistenti, che siano oggetto di qualificazione del patrimonio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-7-2016-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2016 n.178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-7-2016-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2016 n.178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, redattore Morelli</span></p>
<hr />
<p>È illegittima la disciplina edilizia relativa alle trasformazioni di interesse pubblico prevista dalla Regione Marche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Edilizia e urbanistica – Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art.10, c. 1, legge della Regione Marche 13/04/2015, n. 16 –Previsione secondo la quale gli edifici esistenti, che siano oggetto di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento e di ogni trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigenti, possono essere demoliti e ricostruiti all&#8217;interno dell&#8217;area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti anche in deroga ai limiti di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale–Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri – Lamentata violazione dell’art. 117, c. 2, lett. l) e 3 della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 10, comma 1, della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”), nella parte in cui modifica l’art. 35 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), sostituendo, all’espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione», la diversa espressione «e di ogni trasformazione».</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 178<br />
ANNO 2016<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
&nbsp;<br />
SENTENZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 12 giugno 2015 e ricevuto il 17 giugno 2015, depositato in cancelleria il 22 giugno 2015 ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2015.<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;<br />
udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;<br />
udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto in fatto<br />
1.&#8722; Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”).<br />
1.1.– La disposizione denunciata sostituisce l’art. 35 della precedente legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), inserendo la parola «e» in luogo di «ovvero» e sopprimendo la parola «altra», all’interno del testo originario di quella disposizione, che (senza ulteriori modificazioni) così attualmente recita: «In attuazione dell’articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento e [in luogo di «ovvero»] di ogni [«altra», parola espunta] trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all’interno dell’area di sedìme o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 […]».<br />
1.2.– Secondo il ricorrente, per effetto delle due indicate modifiche lessicali, il testo novellato dell’art. 35 della legge regionale n. 33 del 2014 consentirebbe di estendere, «anche ad interventi su singoli edifici non oggetto di un più ampio intervento di trasformazione», la deroga ai limiti di distanza fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967 n. 765): deroga consentita bensì alle Regioni (e alle Province autonome di Trento e di Bolzano) dal d.P.R. n. 380 del 2001, ma solo «nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo o unitario di specifiche aree territoriali».<br />
Dal che, appunto, la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» e, per eccesso, di quella concorrente della Regione in materia di «governo del territorio», di cui agli evocati parametri costituzionali.<br />
2.– Si è costituita in giudizio la Regione Marche, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto riferito all’art. 10 della legge regionale n. 16 del 2015 nella sua interezza, senza ulteriori specificazioni in ordine al comma impugnato (che, in ogni caso, si sarebbe dovuto identificare con il primo), oltre che per assunta oscurità del percorso argomentativo.<br />
Nel merito, ha contestato la fondatezza della questione proposta dal ricorrente, sostenendo che gli interventi previsti dalla disposizione impugnata non potrebbero essere altrimenti interpretati che in modo consono alla normativa richiamata, ovvero nel senso di riferirsi ad interventi “non puntuali” ma inseriti nell’ambito di strumenti urbanistici «funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali».<br />
3.– Entrambe le parti hanno successivamente depositato memorie ad ulteriore illustrazione dei rispettivi assunti.<br />
&nbsp;<br />
Considerato in diritto<br />
1.– Con il ricorso in epigrafe, resistito dalla Regione Marche, il Presidente del Consiglio dei ministri, ha, come sopra detto, impugnato l’art. 10 della legge della suddetta Regione 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”), per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.<br />
Secondo il ricorrente, il vulnus agli evocati parametri costituzionali discenderebbe dal fatto che il censurato art. 10 della legge regionale n. 16 del 2015 avrebbe determinato un mutamento di significato della norma, sostituendo – al riferimento agli interventi «di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento «ovvero di ogni altra [nostra sottolineatura], trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente» – il riferimento agli interventi «di riqualificazione urbana […] e [nostra sottolineatura] di ogni trasformazione […]».<br />
La norma denunciata, nella versione attuale, potrebbe rendere, infatti, così possibili anche “interventi di carattere puntuale”, in violazione dell’art. 2-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), che invece consente alle Regioni di «prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444», unicamente a condizione che quest’ultime si inseriscano «nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali».<br />
2.– Le eccezioni di inammissibilità formulate dalla Regione resistente – per non esatta individuazione della disposizione censurata e per insufficiente esposizione delle ragioni addotte a sostegno dell’ipotizzata illegittimità costituzionale – non possono trovare accoglimento.<br />
2.1.– Non rileva, in primo luogo, che l’art. 10 della legge regionale impugnata, che si compone di più commi, sia formalmente richiamato in ricorso nella sua interezza, poiché le censure formulate dal ricorrente sono inequivocabilmente rivolte al solo suo comma 1: nel quale, appunto, sono contenute le modifiche, apportate all’art. 35 della precedente legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), sottoposte allo scrutinio di costituzionalità.<br />
2.2.– A sua volta, anche il percorso argomentativo che conduce il ricorrente a censurare il novellato art. 35 è ben chiaro, contrariamente all’assunto della difesa della Regione, nel ricollegare la violazione degli evocati parametri costituzionali all’ampliamento dei poteri di intervento edilizio, che la disposizione impugnata, nella sua attuale formulazione, consentirebbe alla Regione, in violazione dei limiti di cui all’art. 2-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, e in eccedenza, quindi, rispetto alla competenza concorrente della resistente in materia di «governo del territorio», con conseguente vulnus alla competenza esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile».<br />
3.– Nel merito, la questione è fondata.<br />
3.1.– Va ribadito, in premessa, che, in tema di disciplina delle distanze fra costruzioni, il “punto di equilibrio” – tra gli ambiti di competenza, rispettivamente, “esclusiva”, dello Stato (in ragione dell’attinenza di detta disciplina alla materia «ordinamento civile») e, “concorrente”, della Regione, nella materia «governo del territorio» (per il profilo della insistenza dei fabbricati su territori che possono avere, rispetto ad altri, specifiche caratteristiche, anche naturali o storiche) – si rinviene nel principio, estraibile dall’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 (che questa Corte ha più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile: sentenze n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005; ordinanza n. 173 del 2011), per cui sono ammesse distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».<br />
Principio, questo, sostanzialmente poi recepito dal legislatore statale con l’art. 30, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, della legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito, dopo l’art. 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, l’art. 2-bis, a norma del quale «Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali».<br />
Ne consegue che la legislazione regionale che interviene sulle distanze, interferendo con l’ordinamento civile, è legittima solo in quanto persegua chiaramente finalità di carattere urbanistico, demandando l’operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 232 del 2005). Diversamente, «le norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, esulino, invece, da tali finalità, risultano invasive della materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 134 del 2014).<br />
3.2.– Alla luce dei suesposti principi, è innegabile allora che, nel contesto del novellato art. 35 della legge della Regione Marche n. 33 del 2014, la sostituzione della parola «ovvero», con la parola «e», e l’espunzione dell’aggettivo «altra» (sicchè la frase originaria «ovvero di ogni altra trasformazione» diventa «e di ogni trasformazione») sia idonea a superare il collegamento tra gli interventi – di demolizione e costruzione «in deroga ai limiti di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444» – di cui è menzione dopo quella «e», e le finalità di qualificazione, o riqualificazione urbana, fissate nell’incipit della disposizione stessa. Con la conseguenza di estendere, come paventato dal ricorrente, la competenza, in deroga, della Regione anche ad “interventi puntuali” o comunque non attinenti a complessivi strumenti urbanistici, al di là di quanto previsto dal predetto art. 35, del quale non si spiegherebbe altrimenti la sostituzione operata dalla disposizione censurata.<br />
Da ciò, dunque, la violazione dei parametri costituzionali di riferimento.<br />
4.– Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Marche n. 16 del 2015, nella parte in cui modifica l’art. 35 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), sostituendo, all’espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione», la diversa espressione «e di ogni trasformazione».<br />
&nbsp;<br />
Per Questi Motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”), nella parte in cui modifica l’art. 35 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), sostituendo, all’espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione», la diversa espressione «e di ogni trasformazione».<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Mario Rosario MORELLI, Redattore<br />
Carmelinda MORANO, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2016.<br />
Il Cancelliere<br />
F.to: Carmelinda MORANO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-7-2016-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2016 n.178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
