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	<title>Demanio e patrimonio indisponibile-Beni culturali Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Alcuni aspetti peculiari degli appalti di lavori sui beni culturali. Le recenti modifiche del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 30</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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		<title>Riflessioni per una &#8220;composizione&#8221; del &#8220;contrasto&#8221;  fra tutela e valorizzazione dei beni culturali</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-per-una-composizione-del-contrasto-fra-tutela-e-valorizzazione-dei-beni-culturali/">Riflessioni per una &#8220;composizione&#8221; del &#8220;contrasto&#8221;  fra tutela e valorizzazione dei beni culturali</a></p>
<p>Sommario: Premessa. – 1. Origine e termini della questione. – 2. La revisione del Titolo V e la permanenza del problema. – 3. L’orientamento della Corte. – 4. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. – 5. Una possibile composizione. Premessa Costituiscano, o meno, sotto un qualche profilo, una</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/riflessioni-per-una-composizione-del-contrasto-fra-tutela-e-valorizzazione-dei-beni-culturali/">Riflessioni per una &#8220;composizione&#8221; del &#8220;contrasto&#8221;  fra tutela e valorizzazione dei beni culturali</a></p>
<p>Sommario: Premessa. – 1. Origine e termini della questione. – 2. La revisione del Titolo V e la permanenza del problema. – 3. L’orientamento della Corte. – 4. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. – 5. Una possibile composizione.</p>
<p>
<i>Premessa<br />
</i>Costituiscano, o meno, sotto un qualche profilo, una “materia” sola ed unica, i “beni culturali” sono stati, dalla Costituzione, distinti in relazione alla tutela ed in relazione alla valorizzazione e diversamente “trattati” quanto a regime giuridico. La tutela, infatti, spetta ai sensi dell’art. 117, II comma Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato; la valorizzazione, è, ai sensi 117, III comma Cost., “materia” di legislazione concorrente nella quale la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. <br />
La distinzione così operata dalla Costituzione, peraltro, si presta ad essere fonte di non poca confusione nei rapporti tra Stato e Regioni proprio o soprattutto a causa dell’individuazione e delimitazione della tutela e della valorizzazione, cioè di due “materie” piuttosto artificiali e, perciò, difficilmente distinguibili concettualmente, contenutisticamente e, magari, perfino finalisticamente. <br />
La maggior parte della dottrina, come vedremo tra poco, dopo aver a lungo dibattuto sulla questione, ha ritenuto risolvibile il problema con l’affermazione del principio dominicale[1], estrapolato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2004 e quasi contemporaneamente accolto dal D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e precisamente nell’art. 112, commi 2 e 6. Ma la questione è davvero chiarita? Tenendo presente che la maggior parte dei beni culturali sono di proprietà dello Stato e non delle Regioni e che, come detto, il legislatore costituzionale del riformato art. 117 Cost. ha attribuito la valorizzazione alla legislazione concorrente, si può ritenere pienamente risolutivo e/o soddisfacente il criterio dominicale? O, piuttosto, vi è il pericolo che tale principio possa in qualche modo tradire lo spirito del nuovo Titolo V, parte II, della Costituzione che, al fine di realizzare il “pluralismo istituzionale”, ha ampliato le attribuzioni degli enti territoriali?<br />
Non sembra inutile, dopo queste considerazioni, un’ulteriore riflessione sulla questione, alla luce del novellato art. 117 Cost., dei principi ispiratori della riforma costituzionale, della giurisprudenza della Corte Costituzionale e del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>
<p>
<i>1. Origine e termini della questione.<br />
</i>La nuova politica dei beni culturali, avviata con il D.Lgs. 112/98 (decreto di attuazione della legge n.59/1997, cd. legge Bassanini), ha segnato, come è noto, una notevole inversione di tendenza per ciò che riguarda il modo di concepire questi ultimi. Si è passati, infatti, da una normativa fortemente centralizzatrice, caratterizzata da una concezione estetizzante, che disciplinava la “cosa d’arte” soprattutto dal punto di vista della conservazione e della protezione dall’incuria[2] (la Legge 1089/1939), ad una legislazione contraddistinta da una concezione più dinamica, che intende il bene culturale come bene di fruizione collettiva, fonte di elevazione culturale e sociale e, nello stesso tempo, di potenziale reddito e di sviluppo economico[3]. <br />
Il problema relativo al conflitto di competenze tra Stato e Regioni sulla materia “de qua” e, di conseguenza, sulle funzioni[4] di tutela e valorizzazione non è sorto, in realtà, con il novellato art. 117 Cost. perché è stato anticipato per molti aspetti dalla citata legge ordinaria, che ha attuato il federalismo amministrativo a “Costituzione invariata”, e dal richiamato decreto legislativo, di attuazione di quest’ultima legge, le cui norme rappresentano proprio il substrato normativo sul quale è stato delineato il riparto delle competenze relative ai beni culturali dal nuovo Titolo V della parte II della Costituzione. <br />
Il D.Lgs. 112/98 costituisce il primo tentativo di dare una disciplina compiuta ed organica ai fini della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni (dal punto di vista amministrativo) in relazione alle attività riguardanti i beni culturali. Individuava nella tutela, nella valorizzazione e nella gestione le tre funzioni relative al patrimonio storico ed artistico, definendo la prima “ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali” (una disciplina della tutela fu comunque già prevista nella legislazione degli Stati preunitari e nella Legge 1089/1939, e, addirittura, anche in alcune bolle papali del XV[5]); la seconda come “ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ad incrementarne la fruizione” (la valorizzazione, invece, è una funzione emersa più recentemente e si lega strettamente alla nuova concezione dei beni culturali considerati fattore di arricchimento culturale e di sviluppo economico e come termine compariva nella legislazione italiana relativa ai beni culturali per la prima volta con la Legge 26/4/1964 n. 310, istitutiva della Commissione Franceschini)[6], la terza come “ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali” (nella legge n. 1089/1939 la gestione era quasi assimilata alla tutela, poiché era identificata come ogni attività diretta a permettere la conservazione, l’integrità e la sicurezza del bene). <br />
Questa distinzione e queste definizioni, peraltro, anziché chiarire, o contribuire a chiarire, i concetti di cui trattasi ebbero l’effetto di un’ulteriore confusione soprattutto perché davano vita a sovrapposizioni terminologiche, che furono definite, da un’accorta dottrina, “nozioni circolari”[7], anche se non mancò chi, invece, sostenne con forza la positività e l’opportunità del decreto in esame[8]. <br />
Le definizioni di quest’ultimo furono in parte modificate dal T.U. n. 490/99, ma, ancora una volta, non si raggiunse l’obiettivo della chiarezza e della univocità. Il binomio tutela/valorizzazione fu sostituito da quello conservazione/valorizzazione; la tutela venne definita come un insieme di funzioni volte a dare attuazione all’art. 9 Cost.; la valorizzazione (attribuendole un significato limitato rispetto alla precedente legislazione) venne in sostanza fatta coincidere con la fruizione e ritenuta attività strettamente legata all’uso del bene, senza che si tenessero presenti gli aspetti relativi all’organizzazione ed alla politica promozionale come studi, eventi culturali[9], ecc. (artt 21, 55). <br />
Le definizioni contenute nel T.U. furono ritenute insufficienti tanto che, prima dell’emanazione del D.Lgs. n. 42/2004 e dopo la riforma del Titolo V, per chiarire il significato terminologico delle due funzioni, così come previste nel nuovo art. 117 Cost., furono di gran lunga preferite da dottrina e giurisprudenza quelle del D.Lgs. 112/98 (ritenute più chiare rispetto a quelle contenute nel T.U. n. 490/99) anche se, per altro verso, tacciate di ambiguità e sovrapposizioni logiche, con la conseguenza che la questione di fatto rimase ancora non priva di dubbi ed incertezze. <br />
A tal proposito vi è chi ha ritenuto[10] di poter rintracciare il principio distintivo tra tutela e valorizzazione proprio nella definizione contenuta nel D.Lgs. 112/98 accogliendo il criterio tipologico-contenutistico, che si basa sulla natura e sul contenuto delle norme e dei poteri che ineriscono ai beni culturali. La tutela, secondo questa interpretazione, sarebbe amministrazione di intervento, la valorizzazione amministrazione di prestazione. In pratica, sembra, secondo questa tesi, che la distinzione tra tutela e valorizzazione risieda nella diversa posizione assunta dall’interesse pubblico, che nella prima confligge con coloro che ne sono i destinatari e nella seconda, invece, converge con i loro interessi. Al contrario, per un’altra tesi[11], il decreto n. 112/98 non sarebbe in grado di prevenire e risolvere i conflitti a causa di “quella divorante definizione di tutela che va inevitabilmente a collocarsi trasversalmente in qualunque ambito” e, quindi, anche nella valorizzazione. Il nodo fondamentale, così, continuava ad essere rappresentato dalla difficoltà di superare le incertezze interpretative e, quindi, dalla necessità di trovare una definizione precisa di entrambe le nozioni. La questione definitoria, tuttavia, era ed è tutt’ora ineludibile in quanto, come è stato detto[12], solamente “bloccando l’espansione ermeneutica” si riesce a garantire e stabilizzare le distinte competenze.</p>
<p>
<i>2. La revisione del Titolo V e la permanenza del problema.<br />
</i>La riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione ha recepito la concezione dei beni culturali che, da un lato, impone la necessità di conservare il patrimonio storico ed artistico e, dall’altro, prevede una sua migliore promozione e valorizzazione. Essa, inoltre, cerca di mediare tra l’esigenza di dare un ruolo attivo alle Regioni (giustificato dal fatto che i beni culturali insistono su di un preciso territorio e possono essere gestiti meglio da un governo locale che è espressione della comunità dalla quale hanno avuto origine) e l’esigenza di mantenere un esercizio unitario per salvaguardare e proteggere i beni culturali della Nazione nella medesima maniera in tutto il territorio dello Stato.<br />
Proprio allo scopo di armonizzare le istanze unitarie e le istanze autonomistiche, il legislatore costituzionale del novellato art. 117 Cost., creando non poche incertezze ha, come si è detto, diviso in due le competenze sui beni culturali, attribuendo la tutela alla legislazione esclusiva dello Stato e la valorizzazione alla legislazione concorrente. A questo proposito vi è chi parla[13] di inadeguatezza del nuovo art.117 Cost., poiché, al contrario delle altre materie in esso indicate, la competenza sui beni culturali si basa sulla distinzione tra le principali funzioni relative agli stessi invece che sull’attribuzione di un’unica materia alla legislazione concorrente o esclusiva dello Stato o delle Regioni e, proprio da questa situazione, deriverebbe una difficoltà pratica di operare una demarcazione tra le due funzioni, che, in effetti, sono concettualmente e concretamente collegate tra loro.<br />
Ciò ha anche comportato, come conseguenza, che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali siano diventate una questione di livello politico-costituzionale e non più solo di livello normativo ordinario ed amministrativo (come era invece nel D.Lgs. 112/98), dato che ora occorre ricercare il significato di entrambe, allo scopo di delimitare le competenze tra Stato e Regioni[14], anche alla luce della Costituzione.<br />
La ricerca del significato delle nozioni di tutela e di valorizzazione, e, ovviamente, delle attività rientranti nell’una o nell’altra non ha cessato di essere, ancora di più, dopo la riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, una questione di fondamentale importanza anche se, come abbiamo detto, di non facile soluzione a causa della difficoltà di demarcazione dei due concetti, delle sovrapposizioni e delle inevitabili interazioni tra le due funzioni[15] e soprattutto della mancanza di criteri univoci di definizione delle due attività[16]. <br />
Dal dibattito che è sorto sembrano potersi delineare, in sostanza, due correnti di pensiero: da una parte quella che ha criticato aspramente la distinzione di competenze e le sue conseguenze[17] e, dall’altra, quella che, invece, ha trovato razionale la riforma costituzionale e quindi l’attribuzione di diverse potestà legislative[18]. <br />
Si è determinata, così, una vera e propria “radicalizzazione” del conflitto di competenza tra Stato e Regioni[19], che ha avuto come conseguenza perfino l’aumento dei problemi interpretativi e pratici[20].<br />
In merito, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 9/2004, consolidando l’orientamento emerso già nella sentenza n. 94/2003, come si analizzerà meglio in seguito, ha fatto notare che le nozioni di tutela e di valorizzazione sono strettamente connesse ed a volte, ad una lettura non approfondita, addirittura sovrapponibili, poiché, solo “riportate nei loro contesti normativi, dimostrano che la prima è diretta ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica” e la seconda è diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale[21].<br />
Tra le due funzioni esiste, quindi, una correlazione ed una inscindibilità, in quanto la valorizzazione deve svolgersi nel rispetto delle misure di tutela e così la tutela non deve impedire la fruizione (valorizzazione) del bene[22].<br />
Alla luce di quanto detto appare comprensibile il motivo per il quale il confine delle competenze tra Stato e Regioni in materia di beni culturali è stato definito “un confine mobile”, modificabile di volta in volta secondo le interpretazioni che si attribuiscano alle varie attività[23].</p>
<p>
<i>3. L’orientamento della Corte.</i><br />
La Corte Costituzionale, dopo la riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, al fine della composizione dei contrasti tra i due tipi di competenze relative ai beni culturali[24], sembra aver tracciato un percorso interpretativo che si può articolare su quattro punti generali: <br />
1) utilizzo del criterio storico-normativo[25] al fine di interpretare il nuovo art. 117 Cost. alla luce della legislazione vigente (la Corte parte dal presupposto che all’elenco delle materie contenute nell’art. 117 Cost. occorra attribuire il significato che avevano alla luce della normativa vigente nel momento in cui è stata elaborata la revisione) [26]; <br />
2) spostamento del fulcro del problema dal tipo di intervento al bene oggetto dello stesso; <br />
3) “correzione” del riparto di competenza Stato-Regione, delineato dal Titolo V, basandolo sulla titolarità/disponibilità del bene culturale pubblico (criterio dominicale) invece che sulla dicotomia tra tutela e valorizzazione; <br />
4) propensione a risolvere i conflitti tra Stato e Regioni sulla base di un’interpretazione restrittiva della potestà legislativa regionale e, quindi, di una sorta di ampliamento in via giurisprudenziale di quella dello Stato, anche se , per la verità, non mancano casi in cui non potrebbe dirsi favorito totalmente l’Ente centrale. Ad esempio, nel 2005, con le due sentenze n. 160 e n. 232, l’orientamento “statocentrico” sembra mitigato dalla dichiarazione di incostituzionalità di un articolo della legge Finanziaria per il 2004, la Legge n. 350/2003, che autorizzava una spesa allo scopo di “promuovere la diffusione della cultura italiana”, perché lesivo della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali (sent. n.160/2005).<br />
La Corte ha ammesso che la promozione della diffusione della cultura rientra nella valorizzazione[27] mentre allo Stato compete, ex art. 119 Cost., comma 4, il finanziamento integrale delle funzioni regionali nell’ambito delle quali le stesse Regioni, poi, dovranno dettare norme per le singole materie secondo i principi generali stabiliti dalla legislazione statale. <br />
Spunti interessanti si rinvengono anche nella sentenza n. 232/2005, dove si è affermata la competenza della Regione a dettare norme che incidono in maniera aggiuntiva sulla tutela dei beni culturali propriamente detti e di “altri” non identificati secondo la normativa statale, purché “si trovino a far parte di un territorio avente una propria conformazione ed una propria storia” (criterio dominicale). <br />
Questa sentenza scaturisce da una questione di legittimità sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in merito ad una legge della Regione Veneto, ritenuta lesiva dell’art. 117 Cost., comma 2, lettera s) e comma 6 in quanto alla Regione era consentito attribuire specifici interventi di tutela per una particolare categoria di immobili.<br />
La Corte Costituzionale ha sostenuto che in questo caso hanno rilievo sia la tutela (della quale fornisce una seppur scarna definizione, ribadendo che è da considerarsi materia/attività), sia la valorizzazione definendo le due attività “intrecciate” tra loro. Ha specificato, inoltre, che occorre riferirsi al Codice dei beni culturali e del paesaggio[28] al fine di distinguerle e ha puntualizzato che quest’ultimo stabilisce l’esigenza dell’esercizio unitario della tutela, ma al contempo dispone che non solo lo Stato, ma anche tutti gli enti locali sono tenuti ad assicurare la conservazione (tutela) dei beni culturali ed a favorirne la fruizione e la valorizzazione. <br />
Essa ha rilevato, in effetti, che, in particolari materie, come beni culturali e tutela dell’ambiente, in cui ha rilievo il profilo finalistico della disciplina, la coesistenza di competenze rappresenta la generalità dei casi e, richiamando l’art. 118, comma 3, Cost., ha sostenuto che proprio nella disciplina dei beni culturali occorrerebbero forme d’intesa e coordinamento. La Corte, però, non ha dato a questo principio il ruolo che ci si sarebbe potuto aspettare per risolvere la questione e ha utilizzato, invece, a tale scopo, il criterio dominicale, che questa volta è adoperato, comunque, per attribuire la competenza alla Regione. <br />
Dopo queste precisazioni è opportuno, se non necessario, analizzare, seppur brevemente, le sentenze più significative in cui la Corte Costituzionale ha dimostrato chiaramente una propensione ad ampliare, nella materia di cui si parla, le competenze statali, al fine di comprendere l’iter logico seguito nell’elaborazione dei principi sopra richiamati.<br />
Nella sentenza n. 94/2003, fondamentale perché rappresenta la prima volta, dopo la riforma costituzionale del 2001, in cui è stata risolta una questione di legittimità costituzionale relativamente alla tutela e alla valorizzazione, la Corte ha dichiarato infondato un ricorso governativo proposto contro una legge della Regione Lazio (la quale prevede la possibilità, per alcuni locali considerati dalla stessa Regione di “valore storico artistico ed ambientale”, di ottenere finanziamenti regionali finalizzati alla manutenzione, al restauro o a coprire eventuali aumenti di canone di locazione) perché ha ritenuto che quest’ultima, così, non istituisce una nuova categoria di beni culturali (che in tal caso spetterebbe allo Stato), ma si riferisce ad altri beni, cui è applicabile la disciplina speciale prevista dalla legge regionale. Ha evitato, però, di stabilire se le attività previste dalla legge (restauro e manutenzione) costituissero valorizzazione o tutela perché, contrariamente a come aveva operato nelle sentenze n. 64/87 e n. 277/93[29], ha probabilmente ritenuto opportuno “sorvolare” sulle inevitabili sovrapposizioni di competenze statali e regionali relative ai beni culturali[30].<br />
Nelle motivazioni della sentenza n. 9/2004 risultano utilizzati il criterio tipologico-contenutistico e quello storico normativo (richiamando nuovamente il D.Lgs. 11.02.98 ma anche il TU n. 490/99). Il Giudice costituzionale, infatti, ha cercato di interpretare una attività, nel caso di specie il restauro, stabilendo che quest’ultimo è ricompreso nella tutela, poiché incidente “sulla struttura materiale del bene”.<br />
Nella circostanza la Corte si è espressa su un conflitto di attribuzioni scaturito da un regolamento ministeriale (il D.M. 420/2001) relativo ai requisiti di formazione dei restauratori e di coloro che compiono lavori per conto di amministrazioni statali o enti pubblici nazionali sui beni culturali.<br />
E’ da notare come, dilatando, forse in maniera eccessiva, la nozione di tutela[31], si sia dimostrata favorevole ad ampliare le competenze dello Stato a svantaggio delle Regioni, che di fatto vengono escluse dalla possibilità di incidere in qualche maniera sul restauro dei beni culturali. Giova rilevare che nella sentenza in oggetto vi è un ”fugace” richiamo al III comma dell’art. 118 Cost. ed alla prescrizione di forme di intese e coordinamento tra Stato e Regioni per la tutela dei beni culturali, sia pure senza che questo tema sia stato approfondito come, forse, sarebbe stato opportuno. <br />
La sentenza n. 26/2004 (di rigetto del ricorso regionale), poi, ha evitato “elegantemente” di affrontare il problema della distinzione tra tutela e valorizzazione attraverso l’elaborazione di una specifica interpretazione delle due funzioni per stabilire la competenza ai sensi dell’art. 117 Cost. spostando l’attenzione dal “tipo” di attività ai beni oggetto della stessa. La decisione in esame scaturiva da un giudizio sull’illegittimità costituzionale di un articolo della Legge finanziaria per il 2002 (n. 448/2001), che consente al Ministro la facoltà di “dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica ed alla valorizzazione del patrimonio artistico”.<br />
Le principali censure di illegittimità erano due. Le Regioni ricorrenti facevano notare, innanzitutto, che la materia indicata nella norma impugnata si riferiva alla valorizzazione dei beni culturali oggetto di potestà legislativa regionale concorrente e che, quindi, lo Stato avrebbe dovuto emanare una norma di principi generali senza disciplinare nel dettaglio le modalità ed i criteri della citata concessione. Contestavano, inoltre, l’attribuzione al Ministro del potere regolamentare nella materia considerata, poiché, ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 6, tale potere nelle materie concorrenti spetta in via esclusiva alle Regioni. <br />
La Corte ha premesso che i termini utilizzati dal legislatore costituzionale del 2001 sono ambigui e che ciò rende difficile l’individuazione dei confini tra le singole attività ed anche del loro effettivo contenuto semantico, ma non si è spinta oltre e non ha tentato neanche di dare una definizione.<br />
Nel tentativo di risolvere agevolmente il problema della ripartizione delle competenze relative alla valorizzazione dei beni culturali, utilizzando il più volte richiamato criterio storico normativo, la Corte ha ricavato dall’art. 152 del D.Lgs. 112/88 il “principio dominicale” stabilendo, così, la legittimità della norma impugnata e la competenza, però, dello Stato (Ministero) e delle norme statali, anche di dettaglio, sui beni di cui lo Stato ha la titolarità.<br />
Tale principio scaturisce, a suo avviso, da una “comune interpretazione” derivata dal criterio di ragionevolezza e si sostanzia nell’affermazione ”ciascuno (è competente) nel proprio ambito”. Proprio da questo assunto si deduce che lo Stato, anche in materia di valorizzazione può emanare norme di dettaglio qualora abbia la titolarità/disponibilità del bene oggetto dell’intervento.<br />
Il principio dominicale, però, lascia alquanto perplessi. Se è vero, infatti, che, utilizzando tale principio, si elimina alla base ogni problema, è anche vero che, nello stesso tempo, esso sembra comportare una manipolazione del riparto di competenze del Titolo V, andando oltre la ratio che permea la riforma costituzionale del 2001.<br />
Inoltre, se il criterio dominicale deve sostituire la ripartizione delle competenze operata dall’art. 117 Cost., perché è valido per la valorizzazione e non per la tutela? Dalla lettura della sentenza in esame sembra quasi che la Consulta voglia favorire lo Stato probabilmente perché non ritiene, forse, le Regioni capaci di porre in essere azioni efficaci come sarebbe in grado di fare lo Stato stesso[32]. Occorre, inoltre, specificare che, nella giurisprudenza costituzionale, si rinviene l’applicazione del principio dominicale anche, per esempio, nella sentenza n. 427/2004, in tema di istituzioni di assistenza e beneficenza e di politica sociale, dove, infatti, si conferma tale principio con l’affermazione che “la competenza della Regione nella materia non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario … e precedono logicamente la ripartizione delle competenze …”.<br />
A conclusione di questa breve disamina sull’atteggiamento interpretativo della Corte Costituzionale circa i diversi tipi di potestà legislativa sui beni culturali, è necessario effettuare un’ultima osservazione sulle sentenze 9/04 e 26/04, le quali (specialmente la seconda) introducono un altro elemento interessante. La tutela e la valorizzazione dei beni culturali vengono identificate, infatti, come “materie-attività”[33]. Tale qualificazione si evincerebbe dal novellato art. 117 Cost., che, accanto a queste ultime, prevederebbe altri tipi di materie quali: ~ le “materie-oggetto” (che riguardano un oggetto specifico, come nella gran parte dei casi era nel vecchio 117 Cost); ~ le materie-trasversali o scopo[34] (in cui le competenze si determinano in base al raggiungimento di una finalità); ~ le materie-tipo di disciplina[35] (nelle quali si evidenziano i possibili ”modi di disciplina” degli oggetti ad esse sottese). <br />
La tutela e la valorizzazione dei beni culturali sarebbero, quindi (secondo la Corte), materie-attività dal momento che i beni culturali (l’oggetto) non costituiscono il fattore esclusivo ai fini dell’attribuzione della competenza. L’elemento discretivo si ritrova, infatti, nelle attività ad essi relative e per interpretare l’attribuzione delle varie competenze previste dall’art. 117 Cost. è necessario utilizzare non uno ma più criteri diversi, a seconda del “tipo di materia” di cui trattasi.</p>
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<i>4. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. <br />
</i>Sembra opportuno procedere, ora, ad una breve riflessione sul Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42)<i> </i>per comprendere in che maniera il legislatore delegato abbia adeguato la disciplina di settore ai nuovi principi costituzionali di cui alla riforma del 2001 e quali innovazioni abbia apportato nella questione in argomento rispetto alla precedente disciplina.<br />
Il Codice ha recepito i principi del “federalismo amministrativo” ed ha riproposto la separazione tra tutela e valorizzazione cercando di fornire una definizione sostanziale e non solo organizzativa (come avveniva per il D.Lgs. 112/98) dell’una e dell’altra funzione considerando che i beni culturali devono essere preservati (e quindi tutelati dallo Stato) e, nello stesso tempo, utilizzati come risorsa culturale ed economica (e quindi valorizzati dalle Regioni nei limiti dei principi stabiliti dallo Stato) . Queste prospettive, in realtà, sono potenzialmente contrapposte, ma il Codice sembra aver fatto convergere l’una nell’altra[36] precisando in più articoli che la valorizzazione deve svolgersi in maniera compatibile con la tutela[37]. Per il nuovo Codice dei Beni Culturali, sia la tutela, sia la valorizzazione “concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio ed a promuovere lo sviluppo della cultura” (art 1). Ciò sembra sottintendere una chiara volontà del legislatore di superare la contrapposizione tra le due materie. Infatti, nella relazione illustrativa del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, vengono richiamati il principio di adeguatezza ed il principio di sussidiarietà verticale per meglio coordinare gli interventi tra Ente centrale ed Ente locale in merito a tutela e valorizzazione e tutto ciò pare lasciare intendere che le due attività siano inscindibilmente collegate non potendo operare l’una se non vi è l’altra. <br />
Soprattutto è interessante notare che molte disposizioni prevedono il principio di leale collaborazione tra enti territoriali, il quale offre spunti senza dubbio interessanti (come meglio si vedrà in seguito) proprio ai fini della risoluzione di conflitti di competenza tra Stato e Regioni anche nell’ambito dei beni culturali. Numerosi infatti sono gli articoli del Codice che si riferiscono a modelli convenzionali con riguardo, sia alla tutela, sia alla valorizzazione[38]. <br />
Il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 sembra ribadire, comunque, la subordinazione della valorizzazione alla tutela (art. 1 comma 6), che diventa termine di raffronto e limite di tutti gli interventi in materia di beni culturali.<br />
La complessa questione interpretativa relativa a tutela e valorizzazione non sembra, comunque, chiarita del tutto, in primo luogo, perché, come appena detto, la definizione di tutela, anche se è stata ridimensionata rispetto a quella troppo generica fornita dall’art. 148 lett. c), del D.Lgs. 112/98, continua ad essere caratterizzata, come si è riferito, da eccessiva ampiezza[39]. Le diverse attività in essa ricomprese, infatti, sembrano spesso sovrapporsi a quelle che dovrebbero rientrare nel campo della valorizzazione[40] (ad esempio, la conservazione deve essere garantita dalla tutela, ma deve essere promossa attraverso la valorizzazione). <br />
In secondo luogo il Codice accoglie il criterio dominicale nell’art. 112, comma 2 e comma 6 con tutte le contraddizioni e le incongruenze che sono state già rilevate a proposito della sentenza n. 26/2004. Infatti, a mente del comma 2, “nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione di beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente”. Tale comma, tra l’altro, non è del tutto chiaro: dall’espressione letterale non si comprende quale disciplina avranno i beni “esterni” agli istituti ed ai luoghi della cultura in proprietà della Regione, degli altri enti territoriali e degli enti pubblici sottoposti alla sua vigilanza. Il comma 3, infatti, pur riferendosi esplicitamente ai beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi della cultura, non chiarisce tale questione interpretativa, poiché sembra riferirsi alle competenze amministrative e non a quelle legislative. Il comma 6 dello stesso articolo, così come novellato dal D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 156, conferma, in maniera ancora più decisa, il principio dominicale[41], che sembra addirittura assumere una funzione centrale lì dove prevede che, in assenza degli accordi previsti nel comma 4 (accordi finalizzati a definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare conseguenti piani strategici di sviluppo culturale), ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. <br />
Il nuovo Codice sembra, quindi, considerare il principio dominicale come il fulcro ed il criterio risolutivo della questione di cui si parla, come gran parte della dottrina ha ritenuto[42].<br />
A tal proposito occorre, però, ricordare, ancora una volta, che la Costituzione prevede espressamente nell’art. 117, comma 3, che la valorizzazione dei beni culturali (statali e regionali) è materia di legislazione concorrente e non sembra che tale dato normativo possa essere superato da un principio che non è recepito dalla Costituzione, ma è frutto di una elaborazione giurisprudenziale[43].<br />
Tale principio, per giunta, oltre ad essere foriero di discordanze relativamente all’art. 117 Cost., attribuendo di fatto sia la normativa di principio, sia la normativa di dettaglio sulla valorizzazione dei beni di disponibilità statale allo Stato stesso, invece che risolvere la questione genera anche concrete difficoltà in relazione al potere regolamentare in materia, ex art. 117, comma 6, Cost. poiché sembra che “metta in discussione la regola del rigido ribaltamento del c.d. parallelismo, aprendo ad opzioni più graduate e legate alla realtà del modello organizzativo ministeriale ancora fortemente accentrato”[44] (oltre ad intaccare anche il principio di sussidiarietà). Tale criterio, tra l’altro, non definisce i confini tra tutela e valorizzazione e non risolve concretamente gli eventuali conflitti di competenza che possono sorgere tra Stato e Regioni a causa della difficile distinzione tra le due attività, ma può essere utilizzato, piuttosto, unicamente per risolvere i contrasti relativi alla sola valorizzazione. Inoltre, il principio di cui si tratta non chiarisce a chi dovrebbe spettare la competenza normativa in ordine alla valorizzazione dei beni culturali appartenenti ai privati (quindi non di proprietà dello Stato e neanche delle Regioni), generando ancora una volta ambiguità. <br />
Come si può notare, i problemi sul tappeto sono diversi ed occorre tentare di trovare una lettura delle disposizioni esistenti (anche e soprattutto quelle del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio) che limiti le eventuali discrasie che possono venire a crearsi nella materia in oggetto.</p>
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<i>5. Una possibile composizione.<br />
	</i>In merito alla dicotomia tutela/valorizzazione, in maniera pressoché unanime la dottrina[45] ha sostenuto che, al di là dei dubbi interpretativi e delle definizioni normative, occorre sfumare i contrasti tra i due termini, che, anziché contrapporsi, dovrebbero armonizzarsi tra loro per raggiungere le finalità generali dell’azione pubblica e per realizzare una politica organica ed efficace, poiché non sembra ragionevole, ad es., che la tutela dei beni culturali sia un valore per lo Stato ed un ostacolo[46] per le Regioni.<br />
Allo scopo di risolvere i complessi problemi interpretativi che possono sorgere dal difficile riparto delle competenze Stato-Regioni sulle materie tutela/valorizzazione dei beni culturali, che, se non chiariti, presentano il rischio di creare una frammentazione degli interventi ed anche, in casi estremi, di paralisi[47], merita di essere ricordata anche la tesi[48] che affronta la questione delle competenze Stato Regioni in materia di beni culturali facendo riferimento al principio regionalista – pluralista. Nelle nuove norme costituzionali contenute nel Titolo V, secondo tale teoria, si rinvengono, infatti, significativi spunti, espliciti ed impliciti, capaci di modificare sia il “monopolio” statale della tutela, che per questa concezione andrebbe superato, sia la potestà legislativa concorrente sulla valorizzazione.<br />
Questi elementi di novità sono: ~ la possibilità di delegare la potestà regolamentare da parte dello Stato alle Regioni; ~ la creazione con legge statale di forme di intesa tra Stato e Regioni sul piano amministrativo ex art. 118 c. III Cost.; ~ l’utilizzazione del “regionalismo differenziato”[49] previsto dall’art. 116, comma 3 Cost[50]., vale a dire la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni di autonomia, favorendo le identità e le differenze, sia nelle materie di competenza concorrente, come la valorizzazione dei beni culturali, sia in alcune materie di competenza esclusiva, come la tutela dei beni culturali[51].<br />
Inoltre, vi è chi[52] afferma con forza che le attività relative ai beni culturali (tutela, valorizzazione, ma anche gestione, fruizione e conservazione) siano strettamente collegate e non divisibili e sostiene, non a torto, che esse comportino una unità di procedure conoscitive e di azioni amministrative, mentre la divisione di competenze operata dal legislatore costituzionale sarebbe servita, invece, solo a “dividere la torta” senza tener conto del frazionamento dell’azione amministrativa, della dispersione delle responsabilità e delle relative conseguenze negative sul patrimonio culturale.<br />
Una tesi che a noi sembra senz’altro da sostenere è quella di chi[53] ha fatto riferimento allo strumento della leale collaborazione e della cooperazione tra gli enti pubblici auspicando un’intesa sia normativa che istituzionale tra i diversi livelli di governo. In merito al principio di leale collaborazione ed alle previsioni del Codice ad esso relative, vi sono sostanzialmente due correnti di pensiero. Una[54], che critica severamente le scelte del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, in quanto sembrano non accogliere una prospettiva di sistema integrato, anzi, al contrario, sembrano mantenere la dicotomia tutela-valorizzazione senza utilizzare le possibilità offerte dal Titolo V ed un’altra, che giudica positiva la linea di tendenza marcata da quest’ultimo decreto[55]. <br />
In effetti, lo strumento della leale cooperazione[56] e non il principio dominicale, sembra, forse, la soluzione più appropriata al fine di comporre il contrasto che, inutile negarlo, si crea e si creerà in futuro per il complicato (dis)equilibrio di competenze tra Stato e Regioni. Il criterio dominicale, in definitiva, come già anticipato più che risolvere, sembra eliminare del tutto il problema, nel senso della quasi esclusione di uno dei due soggetti, cioè delle Regioni. La chiarezza, insomma, o la presunta chiarezza, sembra costare troppo, cioè l’alterazione qualitativa del sistema predisposto dalla Costituzione.<br />
Non si deve dimenticare che il principio di leale collaborazione è previsto dall’art. 118 Cost. anche per la materia dei beni culturali[57]: al comma 3, infatti, crea i presupposti per un sistema integrato di governo ed amministrazione tra Stato e Regioni.<br />
Nel Codice Urbani, come detto, sono più frequentemente previsti accordi ed intese su singole attività piuttosto che su programmi[58]. In ogni caso, tali disposizioni vanno valutate positivamente, poiché, se utilizzate correttamente, sembrano adatte ad eliminare, prima che sorgano, i possibili contrasti tra Stato e Regioni armonizzando le varie norme sui beni culturali con risvolti sicuramente proficui per questi ultimi. L’art. 5 del Codice prevede espressamente che le Regioni, le province, i comuni, le città metropolitane cooperino nelle funzioni di tutela con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e nel comma 4 è sancita la possibilità, sulla base dei principi di differenziazione e di adeguatezza, di individuare ulteriori forme di coordinamento con le Regioni che ne facciano richiesta[59]. Inoltre, nello stesso articolo si specifica che gli accordi e le intese possono anche prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali[60] anche se allo Stato, per mezzo del Ministero, permane la titolarità di un potere di indirizzo, vigilanza ed intervento sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza. <br />
Con la revisione dell’art. 112 Codice dei beni culturali e del paesaggio operata nel 2006, sembra che il legislatore (oltre a ribadire il principio dominicale) abbia voluto regolare in maniera forse anche troppo puntuale l’aspetto funzionale ed organizzativo della concertazione in materia di valorizzazione, che si presenta ora ordinata in più livelli (strategico, programmatorio e gestionale). E’ previsto che gli accordi si stipulino non più solo su base regionale (come statuiva la precedente normativa), ma anche su base sub-regionale (se l’ambito territoriale su cui insistono i beni culturali lo richiede), per stabilire le strategie e gli obiettivi comuni della valorizzazione e per rinviare ai piani strategici di sviluppo culturale ed ai programmi per i beni culturali pubblici che possono essere elaborati e sviluppati da appositi soggetti giuridici ed a cui possono partecipare anche i privati. <br />
Anche la Corte Costituzionale, in diverse sentenze[61], ha mostrato, in linea generale, di non sottovalutare i risvolti positivi di tale criterio nella risoluzione di situazioni in cui le competenze Stato/Regioni siano strettamente congiunte, tanto da non poter essere esercitate separatamente, sebbene, come già detto, proprio nella materia dei beni culturali non sempre abbia rimarcato tale principio in maniera troppo decisa. <br />
Recentemente, comunque, con la sentenza 31/2006, ha manifestato un rinnovato interesse per il principio della leale collaborazione, sottolineando che esso deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni, e quindi anche in materia di beni culturali, e che “la sua elasticità e la sua adattabilità lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti”. La Corte riconosce la genericità di questo criterio, che richiede per sua natura continue precisazioni e concretizzazioni, che possono essere di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale, individuando nel sistema delle Conferenze Stato-Regioni ed autonomie locali una delle sedi più qualificate per l’elaborazione delle “regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione”[62]. Anche la sentenza n. 182/2006 sottolinea il valore degli accordi Stato-Regioni e l’importanza di predisporre una metodologia uniforme nella normativa dei beni culturali e del paesaggio sull’intero territorio nazionale perché, sostiene sempre la Corte Costituzionale, l’impronta unitaria nella legislazione di tali materie è un valore imprescindibile del nostro ordinamento. <br />
Alla luce delle considerazioni su esposte, quindi, sarebbe opportuno considerare la contrapposizione tra tutela e valorizzazione in maniera meno esasperata cercando di superare l’attuale assetto dualistico di separazione delle competenze. Tutto ciò potrebbe realizzarsi non attraverso il criterio dominicale, che, come si è visto, oltre che essere discutibile in sé non sembra risolvere del tutto la questione, creando rilevanti disarmonie nell’ordinamento[63], ma proprio attraverso il principio di leale collaborazione, che, come detto precedentemente, è previsto nel Codice dei beni culturali e del paesaggio[64] e soprattutto nella Costituzione e dovrebbe essere maggiormente valorizzato invece che “sacrificato”, come sembra accadere attualmente. Appare, infatti, importante, al fine di realizzare interventi efficaci ed organici sui beni culturali, che le due attività principali ad essi relative siano programmate e attuate congiuntamente tra Stato e Regioni e non poste in essere attraverso politiche separate. Per fare ciò si potrebbero utilizzare i numerosi accordi e le intese previste dal D.Lgs. n. 42/2004. E’ altresì vero ed occorre tenere conto che anche tale principio presenta aspetti problematici, poiché potrebbero presentarsi difficoltà (in fase di concertazione) dovute all’individualismo delle Regioni (senza escludere, naturalmente, “possibili tentazioni” accentratrici dello Stato). La cooperazione si può realizzare, infatti, solo se gli enti locali sono in grado di “guadagnarsi ambiti di intervento commisurati alla loro capacità di meritarli nell’ambito del confronto pattizio[65]”. Le Regioni relativamente alla collaborazione, infatti, svolgono un ruolo molto importante, perché rappresentano un punto di raccordo fondamentale non solo per l’attuazione di un ruolo attivo dei privati, ma anche per la collaborazione tra gli enti locali, che possono intervenire in maniera più mirata sui singoli beni culturali.<br />
E’ necessario, inoltre, notare che le forme di intese previste dal Codice parrebbero configurare “intese deboli”, dove l’amministrazione statale è posta quasi sempre in una posizione preminente. Nell’art. 5, per esempio, come si è già detto, per quanto riguarda gli accordi e le intese relative alla funzione di tutela, al Ministero è riconosciuto potere di indirizzo, vigilanza e, soprattutto, in caso di perdurante inerzia o inadempienza, potere di intervento sostitutivo. <br />
Per quanto riguarda la funzione di valorizzazione, l’art. 112 del Codice, come già riferito, sembra rimarcare maggiormente il principio di leale collaborazione stabilendo che lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali devono stipulare accordi per definire strategie ed obbiettivi comuni di valorizzazione, per elaborare programmi e piani strategici di sviluppo culturale. In tal caso, però, qualora le amministrazioni non riescano ad addivenire all’accordo, prevale il criterio dominicale, che è contenuto in un nuovo comma introdotto con il D.Lgs. n. 156/2006 (il comma 6) e che finirebbe con l’essere “motore primo dell’intera configurazione”[66] tanto che vi è chi[67] lo ha addirittura definito, in maniera forse non del tutto persuasiva, “fondamento del principio consensualistico”.<br />
In realtà, utilizzare il criterio dominicale per risolvere i possibili conflitti tra Stato e Regioni potrebbe sembrare essere la soluzione più idonea. Non è, però, così perché, si ribadisce ancora una volta, il principio suddetto comporta altri e forse più seri problemi. Si è visto, infatti, che esso non serve a distinguere i confini fra tutela e valorizzazione, e, oltre a creare confusione in merito alla potestà regolamentare in materia di valorizzazione (che, in quanto materia di legislazione concorrente, dovrebbe spettare ex art. 117, comma 6 Cost. alle Regioni), favorisce lo Stato a scapito delle Regioni, che, in realtà, hanno una titolarità/disponibilità dei beni culturali sicuramente inferiore rispetto al primo. Tutto ciò comporta una riduzione consistente dell’ambito materiale di esercizio del potere normativo regionale e mal si compone con le istanze che hanno ispirato la riforma del Titolo V, parte II della Costituzione e che hanno attribuito alle Regioni maggiore autonomia e, quindi, un rafforzamento dei loro poteri. Con il principio dominicale, invece, sembra che venga quasi rinnegato il principio autonomistico ed il suo rafforzamento, che è un valore fondamentale perseguito dalla nostra Costituzione, come affermato nell’art. 5 Cost. e ribadito con la novella del 2001, con una sorta di riproposizione della precedente normativa relativa al patrimonio storico artistico, imperniata su un approccio totalmente centralista. Tanto premesso, sembra, proprio, che la ratio della divisione tra valorizzazione e tutela nella materia beni culturali risieda nella necessità, avvertita dal riformatore costituzionale, di attribuire un ruolo attivo in questo ambito, oltre che allo Stato, anche alle Regioni e che tale previsione non si armonizzi di certo il principio dominicale. <br />
Alla luce di queste considerazioni, è senz’altro interessante ed appropriata, al fine di risolvere le eventuali contrapposizioni tra Stato e Regioni, la teoria detta “dei cerchi concentrici”[68]. Quest’ultima prevede un cerchio più piccolo ed essenziale che rappresenta la normativa statale (comprendente funzioni il cui esercizio unitario è necessario in quanto riconducibile all’interesse nazionale non frazionabile) e tanti cerchi più ampi che rappresentano le competenze normative delle Regioni, che si allontanano dal cerchio più piccolo con il diminuire dell’interesse unitario. <br />
Una “politica multilivello condivisa”[69], che abbia comunque un nucleo centrale appartenente allo Stato (per mantenere quella particolare unitarietà prevista dall’art. 5 Cost. e per conservare all’ente centrale il coordinamento dell’intera materia) al fine di non disgiungere completamente le politiche e le attività locali dal centro, e che attribuisca il resto delle funzioni normative ed amministrative ai vari livelli di governo attraverso il principio di leale collaborazione, sembra, infatti, essere la più adatta a realizzare risultati concreti ed a superare i contrasti Stato/Regioni salvaguardando i principi sanciti dalla Costituzione, che esplicitamente impone alla Repubblica di riconoscere e di promuovere le autonomie locali (art. 5). <br />
Invero, i beni culturali sono gestiti senza dubbio in maniera più efficiente e con misure più appropriate da chi conosce le specificità delle culture del luogo, mentre, lì dove le amministrazioni locali non hanno i mezzi necessari o non pongono in essere gli interventi opportuni, può “entrare in azione” lo Stato attuando concretamente il principio di adeguatezza richiamato nella riforma del Titolo V. In questo modo, quindi, proprio attribuendo maggiore rilevanza (al) ed utilizzando concretamente, anche in maniera flessibile, il principio di leale collaborazione, che attua un sistema integrato tra tutela e valorizzazione, si potrebbe dare al regime dei beni culturali una interpretazione conforme al nuovo Titolo V della Costituzione, accomodando le distonie e le ambiguità di un sistema basato su competenze attigue e difficilmente separabili.</p>
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<p>[1] Secondo il quale la competenza sulla valorizzazione (e non sulla tutela, per la quale non sarebbe applicabile) spetterebbe al soggetto (Stato o Regione) che ha la proprietà del bene (da valorizzare).<br />
[2] La “cosa d’arte” veniva considerata, nella Legge n. 1089/1939, “oggetto statico ed esistente in sé”, che non aveva bisogno di altro se non di tutela, che, infatti, è finalizzata a conservare l’integrità della cosa: così M. AINIS, <i>I beni culturali</i>, in M. AINIS, M. FIORILLO (a cura di), <i>L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali</i>, Milano, 2003, 103.<br />
[3] Per un’analisi più approfondita del passaggio da una legislazione centralista ad una aperta alle istanze regionali si veda, tra gli altri, G. PASTORI, <i>Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Italia, situazioni in atto e tendenze</i>, in G. MAZZOCCHI, A. VILLANI (a cura di), <i>Sulla città, oggi. I beni culturali in Italia dopo il Codice Urbani,</i> Milano, 2004, 51 e ss.<br />
[4] La dottrina è concorde nel qualificare tutela e valorizzazione come funzioni. Tale termine, infatti, è usato solitamente per indicare l’insieme di attività che le amministrazioni pubbliche espletano in ordine ai beni culturali e caratterizzate da finalità generali. A tal proposito si veda, ad es. G.SCIULLO, <i>Le funzioni</i>, in C BARBATI, M. CAMMELLI, G. SCIULLO, (a cura di) <i>Il diritto dei beni culturali,</i> Bologna, 2006, 35. Occorre notare, in proposito, che i riformati artt.117 e 118 sembrano utilizzare un uso improprio dei termini funzione e materia. Il primo viene utilizzato in maniera “ambigua” nei due articoli. Ad esempio, nell’art 118 Cost. la parola funzione può essere intesa sia nel significato tecnico di “svolgimento del potere amministrativo” (comma 1), sia nel significato atecnico di “materia di competenza” (comma 2). In tal senso si veda G. CLEMENTE DI SAN LUCA, R. SAVOIA, <i>Manuale di diritto dei beni culturali</i>, Napoli, 2005, 91.<br />
[5] Per un esame storico della legislazione sulla tutela si veda M. AINIS, M. FIORILLO, <i>I beni culturali,</i> in S. CASSESE (a cura di), <i>Trattato di diritto amministrativo</i>, vol. II, Milano, 2003, 1449 e ss.<br />
[6] Per un’analisi storica del concetto di valorizzazione si veda L. CASINI, <i>La valorizzazione dei beni culturali,</i> in <i>Riv. Trim. di Dir. Pubbl</i>. 2001, 651 e ss.<br />
[7] Cfr. S. CASSESE, <i>I beni culturali dalla tutela alla valorizzazione, </i>in<i> Gior. Dir. Amm.</i>, 1998, 674; G. SCIULLO, <i>Le funzioni</i>, in <i>Il diritto dei beni culturali</i>, op.cit., 38, parla di “gioco di rimando”; V. CAPUTI JAMBRENGHI, Postfazione in V. CAPUTI IAMBRENGHI (a cura di), <i>La cultura ed i suoi beni giuridici</i>, Milano, 1999, 430, sostiene che è la difficoltà di trovare definizioni precise da utilizzare all’interno di “un rapporto sempre delicato qual è quello che intercorre tra Stato e Regioni” a comportare un offuscamento dei concetti. M.P. CHITI, <i>La nuova nozione di” beni culturali” nel D.Lgs. 112/98: prime note esegetiche</i>, in <i>Aedon,</i>n. 1/98, parla di “pasticcio verbale” per quanto riguarda le definizioni del D.Lgs 112/98. <br />
[8] M. AINIS, <i>Il decentramento possibile</i>, in <i>Aedon,</i>n. 1/98, sostiene, invece, che i campi delle diverse funzioni sono sufficientemente delineati.<br />
[9]  In questo senso si veda T. ALIBRANDI, P. FERRI, <i>I beni culturali ed ambientali</i>, Milano, 2001, 418.<br />
[10] N. AICARDI, <i>L’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione</i>, Torino, 2002, 98 e 106. <br />
[11] A. POGGI, <i>Verso una definizione aperta di bene culturale? A proposito della sentenza n. 94/2003 della Corte Costituzionale,</i> in <i>Aedon</i>, n. 1/2003. <br />
[12] cfr. N. AICARDI, <i>Recenti sviluppi sulla distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni culturali e sul ruolo del Ministero per i Beni e le attività culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale</i>, in <i>Aedon</i>, 1/2003.<br />
[13] G. SCIULLO, <i>Beni culturali e Riforma Costituzionale, </i>in <i>Aedon</i>, 1/2001.<br />
[14] La distinzione di competenze normative tra tutela e valorizzazione nella disciplina dei beni culturali è estranea a gran parte degli ordinamenti europei; si veda a tal proposito, tra gli altri, L. CASINI, <i>La codificazione dei beni culturali in Italia e in Francia</i>, in <i>Gior. Dir. Amm.</i>, 2005, 98. <br />
[15] Così , L. CASINI, <i>La valorizzazione dei beni culturali</i>, op. cit., 654.<br />
[16] Cfr. A. POGGI, <i>La Corte torna sui beni culturali (Brevi osservazioni a margine della sentenza n. 26/2004)</i>, www.federalismi.it, n. 6/2004.<br />
[17] Molti Autori hanno criticato la separazione delle funzioni dei beni culturali: ad esempio, F. P. MANSI,  <i>La tutela dei beni culturali e del paesaggio</i>, Padova, 2004, 122 e ss., sostiene essere fantasiosi la creazione e lo scorporo di tutela, valorizzazione, fruizione e gestione; durissima la critica di B. ZANARDI, <i>Proposte per una nuova Legge di tutela</i>, in <i>Le dimore storiche</i>, 2001, n. 2, 6, che accusa il legislatore di “schizofrenia”; così anche G. PASTORI, <i>Commento all’art. 5,</i> in Il <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i> a cura di M. CAMMELLI 2004, 85, che parla di schizofrenia e strabismo nella divaricazione tra tutela e valorizzazione; a proposito della dicotomia tra tutela e valorizzazione nel D.Lgs. 112/98, S. AMOROSINO, art. 138 &#8211; 165, in <i>La nuova disciplina dei beni culturali ed ambientali</i>, a cura di M. CAMMELLI, Bologna, 2000, 441, non ritiene assolutamente proficua una scissione netta tra le due funzioni. <br />
[18] A. PAPA, <i>Strumenti e procedimenti della valorizzazione del Patrimonio culturale</i>, Napoli, 2006, 107, secondo la quale la separazione tra tutela e valorizzazione avrebbe il merito di avere delineato una soluzione alla questione dell’individuazione di un equo riparto delle competenze in materia tra centro ed autonomia. Per N. AICARDI, <i>L’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione</i>, Torino 2002, 260 e 261, è giusto che tutela e valorizzazione siano separate, poiché ciò risponde ad una logica giustificata da ragioni storiche e pratiche. Per M. AINIS, <i>Il decentramento possibile</i>, in <i>Aedon</i>, 1/1998, la separazione concettuale tra le funzioni corrisponde addirittura ad una richiesta fatta dalle Regioni e dalle autonomie locali nel documento unitario discusso al CNEL nel 1997, poiché, a suo avviso, la separazione delle funzioni favorisce i diversi ruoli dello Stato e degli Enti Locali.<br />
[19] Così C. TUBERTINI, <i>Potestà legislativa statale e regionale e disciplina del restauro dopo la riforma del Titolo V della Costituzione,</i> in <i>Le Istituzioni del Federalismo, </i>n. 6/2004, 980 e ss; A. POGGI in <i>La corte torna sui beni culturali (Brevi osservazioni sulla sentenza 26/04)</i>, in www.federalismi.it, n. 6/2004, parla invece di “drammatizzazione” del conflitto.<br />
[20] La questione non si poneva con il vecchio art. 117 Cost., che, invece, assegnava alle Regioni la competenza legislativa concorrente su biblioteche e musei di enti locali e ciò non creava problemi per stabilire e delimitare le competenze Stato/Regioni. <br />
[21] In realtà la Corte aveva avuto modo di esprimersi più volte sull’interpretazione relativa a tutela e valorizzazione e su quali attività ricadano nell’una o nell’altra funzione anche prima della riforma del Titolo V; a tal proposito, ad esempio, si vedano la sentenza n. 277/93, dove la Corte affermava che il restauro aveva una funzione di tutela e la sentenza n. 921/98, dove il giudice delle leggi rilevava che la conservazione ricadeva nella nozione di tutela. <br />
[22] Interessante a questo proposito la teoria delle “nozioni circolari” nel senso che l’una, la tutela, rinvia all’altra, la valorizzazione, elaborata da S. CASSESE, <i>I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione</i>, in <i>Gior. Dir. Amm.</i>, 1998, 674.<br />
[23] Così A. POGGI, <i>La difficile attuazione del Titolo V: Il caso dei beni culturali</i>, in www.federalismi.it, n. 8/2003.<br />
[24] A tal proposito si veda D. NARDELLA, <i>Un nuovo indirizzo giurisprudenziale per superare le difficoltà nell’attuazione del Titolo V in materia di beni culturali?</i>, in <i>Aedon</i>, 2/2004.<br />
[25] La Corte Costituzionale, prima dell’emanazione del “Codice Urbani”, per interpretare le nozioni di tutela e valorizzazione ha richiamato spesso il D.Lgs. 112/98; a tal proposito si veda F. S. MARINI, <i>La tutela e la valorizzazione dei beni culturali come materia attività nella più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2004, 197.<br />
[26] Così A. POGGI, <i>Verso una definizione aperta di bene culturale? A proposito della sentenza n. 94/2003 della Corte Costituzionale, </i>in<i> Aedon</i>, 1/2003 e F.S. MARINI, <i>I beni culturali ed i locali storici del Lazio: una differenza storico-normativa</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2003, 776.<br />
[27] E’ da notare che tale definizione è stata poi ripresa nella novella del 2006 al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: infatti, nell’art. 6, e precisamente nella definizione di valorizzazione, è stata aggiunta anche la finalità di promuovere lo sviluppo della cultura.<br />
[28] La Corte Costituzionale si serve ancora una volta del criterio storico-normativo, ma questa volta si riferisce giustamente al nuovo Codice BB.CC. anziché al D.Lgs 112/98, come fa anche nelle recenti sentenze n. 51/2006 e n. 103/2006, sempre in materia di Beni Culturali. <br />
[29] Per un commento alle sentenze precedenti si veda A. PELILLO, <i>I beni culturali nella giurisprudenza costituzionale: definizioni, poteri e disciplina</i>, in <i>Aedon</i>, 2/1998.<br />
[30] A tal riguardo si veda S. FOÀ, <i>La Legge Regionale sulla tutela dei locali storici è legittima perché non riguarda beni culturali ma beni a rilevanza culturale. La Corte Costituzionale “sorvola” sulla distinzione tra tutela e valorizzazione</i>, in <i>Le Regioni</i>, n. 6/2003, 1231.<br />
[31] Critica nei confronti della visione tutelo-centrica è A. POGGI, <i>La difficile attuazione del Titolo V: il caso dei beni cultuali</i>, op. cit., 6 e ss.<br />
[32] D. NARDELLA, <i>Un nuovo indirizzo giurisprudenziale per superare le difficoltà nell’attuazione del Titolo V in materia di beni culturali?,</i> <i>nota a sentenza 26/2004</i>, in <i>Aedon</i>, 2/2004, critica la Corte per l’elaborazione del criterio dominicale, ma poi ammette l’efficacia di tale principio per risolvere il contrasto tra tutela e valorizzazione e, per appianare eventuali problemi sulla normativa regolamentare, sostiene che tale principio non modifica, ma integra quello della competenza per materia dell’art. 117 Cost. e non crea “strappi interpretativi”.<br />
	[33] Sul punto si veda F.S. MARINI, <i>La tutela e la valorizzazione dei beni culturali come “materia-attività” nella più recente giurisprudenza della Corte Cost.</i>, in <i>Giur. cost</i>. 2004, 198. <br />
[34] Come la tutela dei beni culturali o dell’ambiente, così definite per la loro caratteristica espansiva, che può legittimare lo Stato a riappropriarsi (di) o a restringere settori assegnati sia alla competenza concorrente, sia a quella residuale. A tal proposito si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 407/2002 e A. D’ATENA, <i>Materie legislative e tipologia delle competenze</i>, in <i>Quaderni Costituzionali</i>, 2003, 15 e ss. e A. CHIAPPETTI, <i>Il rebus del federalismo all’italiana</i>, Torino, 2004, 54.<br />
[35] La distinzione è di F.S. MARINI, <i>Lo Statuto costituzionale dei beni culturali</i>, Milano, 2002, 268 e ss, al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti.<br />
[36] Cfr. G. PASTORI, <i>Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Italia, situazioni in atto e tendenze</i>, in <i>Aedon</i>, n. 3/2004. <br />
[37] Così, ad es., art 6 Codice dei beni culturali e del paesaggio.<br />
[38] Accordi sono previsti dagli artt. 5, 24, 29, 37, 38, 40, 60, 67, 76, 86, 102, 112, 113, 115, 118, 119, 121, 143, 148, 156; intese sono previste dagli artt. 4, 5, 9, 17, 18, 29, 82, 103, 110, 114, 121, 125, 143, 156, 147, 156.<br />
[39] N. AICARDI, Art. 3, in G. TROTTA, G. CAIA e N. AICARDI (a cura di), <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, in Le nuove leggi civili commentate, 2005, 1067.<br />
[40] Per C. BARBATI, <i>La valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6),</i> in <i>Aedon,</i>n. 1/2004, il Codice Urbani ha attenuato l’esigenza di definire la tutela e la valorizzazione attraverso il principio dominicale, anche se ha ridotto il ruolo delle Regioni in materia di valorizzazione. <br />
[41] Nell’art. 112, comma 6, del Codice Urbani è stata eliminata una disposizione relativa ad un accordo di carattere generale tra enti per sostituirla con un’altra, che ribadisce anche in questo comma, il criterio della titolarità/disponibilità.<br />
[42] Si veda, ad es.: C. BARBATI, <i>La valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6)</i>, in <i>Aedon,</i> n. 1/2004; A. POGGI, <i>La Corte torna sui beni cultural</i>, op. cit.; L. ZANETI, <i>La valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica (art. 112)</i>, in <i>Aedon</i>, n. 1/2004; A. PAPA, <i>Strumenti e procedimenti della valorizzazione del patrimonio culturale</i>, Napoli, 2006, 133.<br />
[43] Occorre notare che, se la Costituzione avesse voluto attribuire parte della materia (solo i beni culturali di titolarità/ disponibilità regionale) alle Regioni, lo avrebbe, forse, stabilito espressamente; ricordiamo a tal proposito l’abrogato art. 117 Cost. là dove, elencando le materie di potestà legislativa regionale concorrente come “viabilità, acquedotti e lavori pubblici”, specificava espressamente “di interesse regionale” in quanto, attribuiva alle Regioni tale materia, ma solo per quella parte che poteva interessare le stesse Regioni. Il principio dominicale, invece, sembra attribuire allo Stato una legislazione esclusiva in materia di valorizzazione relativamente ai beni di sua titolarità/disponibilità, ed alle Regioni (sempre in materia di valorizzazione) una legislazione concorrente solo relativamente ai beni di loro titolarità/disponibilità; ciò, però, non sembra assolutamente evincersi dal testo del novellato art.117 Cost. <br />
[44] Cfr. D. NARDELLA, <i>Un nuovo indirizzo giurisprudenziale per superare le difficoltà nell’attuazione del Titolo V in materia di beni culturali?, </i>in<i> Aedon, </i>n. 2/2004.<br />
[45] Per F. PIETRANGELI, <i>Il riparto delle funzioni legislative tra Stato e Regioni in materia di beni culturali</i>, in P. BILANCIA (a cura di), <i>La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato</i>, Milano, 2002, 62, non si possono tracciare confini assoluti e definitivi tra tutela e valorizzazione, soprattutto in un contesto di così marcata e continua innovazione legislativa; così anche G. SCIULLO, <i>Il diritto dei beni culturali, </i>op. cit., 59 e ss. Anche prima dell’emanazione del Codice Urbani vi era chi sosteneva che tutela e valorizzazione dovessero armonizzarsi tra loro: si veda per esempio C. BARBATI, <i>Tutela e valorizzazione dei beni culturali dopo la riforma del Titolo V: la separazione delle funzioni</i>, in <i>Gior. Dir. Amm.</i>, 2/2003, 149, dove afferma che “ogni politica di valorizzazione serve alla stessa tutela, in quanto valorizzare un bene significa anche tutelarlo&#8230;.”; dello stesso avviso sono anche M. AINIS, M. FIORILLO, <i>I beni culturali</i>, in S. CASSESE (a cura di) <i>Trattato di Diritto Amministrativo</i>, Milano, 2000, 1482, dove si sostiene che tutela e valorizzazione si coordinano tra di loro armonizzandosi in uno scambio costante. <br />
[46] Così A. POGGI, <i>La difficile attuazione del Titolo V, il caso dei beni culturali</i>, op. cit.<br />
[47] Così G. SCIULLO, <i>Politiche per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ruolo delle Regioni</i>, in <i>Aedon</i>, 3/2003.<br />
[48] D. NARDELLA, <i>I beni e le attività culturali tra Stato e Regione e la riforma del Titolo V della Costituzione</i>, in <i>Dir. Pubbl</i>. 2002/2, 671 e ss, ha elaborato, prima dell’emanazione del Codice, tale tesi, che rimane quanto mai attuale anche in vigenza del Codice. Anche G.C. De MARTIN, <i>Tutela e valorizzazione nello Stato delle autonomie: una questione ancora aperta</i>, in <i>Studi in onore di U. Pototschinig</i>, Milano, 2002, 425, auspica un sistema policentrico con una maggiore competenza per gli enti locali. Sostiene, infatti, che vi deve essere una competenza ordinaria delle Regioni e degli Enti locali non solo per la valorizzazione e la gestione, ma anche per la tutela e la conservazione e, perciò, propone una profonda riorganizzazione degli apparati regionali, provinciali e comunali operanti nel campo dei beni culturali.<br />
[49] Sul regionalismo differenziato è interessante la lucida analisi di L. ANTONINI, <i>Il regionalismo differenziato</i>, Milano, 2000, che, anche se precedente alla riforma costituzionale del 2001, offre spunti di riflessione tutt’ora validi. Più recentemente si veda F. PALERMO, <i>Il regionalismo differenziato</i> in <i>La Repubblica delle autonomie, Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V</i>, Torino, 2005, 55 e ss. e B. CARAVITA DI TORITTO, <i>Diritto costituzionale federale e regionale</i>, Torino, 2006.<br />
[50] Da notare che la Regione che ha mostrato maggiore attivismo nell’attuare l’art.116, comma 3, Cost. è stata la Toscana, che ha proposto, nel marzo 2003, particolari condizioni di autonomia riguardo la materia dei beni culturali: si veda, al riguardo, C. TUBERTINI, <i>La consultazione degli enti locali nel procedimento ex art.116 comma 3, Cost,</i> in <i>Aedon,</i>n. 1, 2003.<br />
[51] Favorevole ad una più ampia applicazione dell’art. 116 Cost. è anche M. CAMMELLI, Introduzione, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, G. SCIULLO (a cura di), <i>Il diritto dei beni culturali</i>, op. cit., XXV, che esprime giudizi molto positivi sull’art. 116 Cost. sostenendo che tale norma ”apre la strada ad un regionalismo a geometria variabile” molto utile a causa della eterogeneità dei problemi e delle condizioni socio economiche degli enti locali italiani. L’autore afferma che l’art. 116 Cost. potrà essere utilizzato in due modi: o per garantire le condizioni di unitarietà (integrando interventi statali e locali), oppure come “dualistica e netta separazione tra residue funzioni statali e un più ampio complesso di compiti affidati all’autonomia regionale”. A questo proposito è importante notare che il Codice Urbani sembra non aver recepito le possibilità offerte dall’art. 116 Cost.<br />
[52] S. SETTIS, <i>Battaglie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto</i>, Milano, 2002, 58 e 158; per M. AINIS, M. FIORILLO, I<i> beni culturali</i>, in S CASSESE (a cura di) <i>Trattato di diritto amministrativo,</i> Milano, 2000, 482, è necessario che le varie materie riguardanti i beni culturali “non corrano su binari separati o in compartimenti stagni, ma si coordinino tra loro, armonizzandosi”.<br />
[53] F. PIETRANGELI, Il <i>riparto delle funzioni legislative tra Stato e Regioni in materia di beni culturali</i>, op. cit, 62 e C. BARBATI, <i>Tutela e valorizzazione dei beni culturali dopo la riforma del Titolo V: la separazione delle funzioni</i>, op. cit., 149 e 150.<br />
[54] Per G. PASTORI, <i>Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Italia, situazioni in atto e tendenze</i>, in <i>Aedon,</i> n. 3/2003; sempre G. PASTORI, <i>Cooperazione delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale</i>, in <i>Aedon</i>, 1/2004, critica l’art. 5 del Codice poiché parla di cooperazione tra enti, ma nel senso di ausiliarietà e collaborazione servente per le Regioni e gli altri enti locali.<br />
[55] A. POGGI, <i>La Corte torna sui beni culturali</i>, in www.federalismi.it, n. 6/2004, sostiene che può essere possibile una sostanziale “condivisione” da parte delle Regioni anche della funzione di tutela a seguito dell’applicazione del principio di leale collaborazione. Anche per M. TORSELLO, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, in www.giustizia-amministrativa.it, il filo conduttore del Codice sarebbe il dovere costante di collaborazione tra lo Stato e le autonomie territoriali, giudicato positivamente, poiché permette la ricomposizione delle attività di tutela e di valorizzazione.<br />
[56] M. CAMMELLI, Introduzione, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, G. SCIULLO (a cura di) <i>Il diritto dei beni culturali</i>, op.cit., XXIV, è favorevole alla cooperazione tra enti locali, così come è previsto dal Codice, ma è perplesso circa la fase dell’impostazione delle politiche di settore e circa l’adozione dei conseguenti atti di programmazione e di indirizzo.<br />
[57] Per P. BILANCIA, <i>Verso un federalismo cooperativo?</i>, in AA. VV., <i>Problemi del Federalismo</i>, Milano, 2004, 79, l’art. 118, III comma, Cost. è stato inserito apposta nel testo costituzionale per riequilibrare il rapporto tra tutela e valorizzazione, dato il “labile confine tra le due competenze”.<br />
[58] M. CAMMELLI, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: dall’analisi all’applicazione</i>, in <i>Aedon,</i> 2/20004, parla di un modello parzialmente affidato alle puntiformi soluzioni di singoli accordi o intese tra ministero ed enti interessati.<br />
[59] In questa norma sembra chiaro il riferimento all’art. 116, comma 3, il quale prevede, come detto in precedenza, condizioni particolari di autonomia per le Regioni che ne facciano richiesta.<br />
[60] Per G. PASTORI, <i>Commento all’art. 5 in</i> M. CAMMELLI (a cura di), <i>il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i> Bologna, 2004, 86 il ruolo degli enti locali è sempre “servente” nei confronti del Ministero.<br />
[61] Si vedano, ad es., tra le tante, le sentenze nn. 64/87, 921/88, 70/95, 242/97, 308/2003, 9/2004, 6/2006. La Corte utilizza il principio di leale collaborazione quando i confini relativi alle potestà normative ed amministrative tra Stato e Regioni ed enti locali non sono ben delimitati o delimitabili e quando vengono poste alla sua attenzione particolari materie connesse funzionalmente tanto da essere impossibile una precisa separazione nell’esercizio delle competenze. In tal caso la Corte auspica procedimenti in cui sia le istanze centrali che quelle locali possano essere rappresentate. Per un approfondimento circa il principio di leale cooperazione nella giurisprudenza costituzionale si veda S. AGOSTA, <i>Dall’intesa in senso debole alla leale cooperazione in senso forte? Spunti per una riflessione alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale tra (molte) conferme e (qualche) novità</i>, in <i>Quad. reg</i>., 2004, 703 e ss. <br />
[62] Occorre ricordare che il principio di leale collaborazione viene richiamato dalla Corte anche sul piano dei rapporti tra Regioni ed enti locali, come ha affermato nella sentenza n. 370/2006. In questo senso un ruolo centrale è rivestito dal Consiglio delle autonomie locali e dai sistemi di concertazione previsti da alcuni Statuti (ad es. art. 48. St. Calabria, art. 36 St. Marche).<br />
[63] Per R. SAVOIA, <i>Ipotesi di applicazione della sussidiarietà in un settore di amministrazione pubblica: il complesso caso dei beni culturali</i>, in federalismi.it n. 16/2006, 11, sembra istituire, sia pure solo per una parte di beni culturali (quelli di appartenenza/disponibilità dello Stato), una riserva, anche amministrativa, in capo agli organi ministeriali, senza operare alcun riferimento ad esigenze di esercizio unitario come, invece, prevede la Costituzione. <br />
[64] L. ZANETTI, <i>Commento all’art.112</i> in M. CAMMELLI (a cura di) <i>Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al D.Lgs 22/1/2004 n. 42,</i> Bologna, 2004, 442 a proposito del Codice parla di configurazione di “un sistema tutto improntato al principio di consensualità”.<br />
[65] Cfr P. L. PORTALURI, <i>Art. 5,</i> in M. A. SANDULLI (a cura di), <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio,</i> Milano, 2006, 45.<br />
[66] Cfr. G. SEVERINI, art.112 in M. A. SANDULLI (a cura di), <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, Milano, 2006, 736.<br />
[67] D. VAIANO, <i>Commento all’art. 112 Codice dei beni culturali e del paesaggio,</i> in <i>Le nuove leggi civili commentate</i>, 5/6 Padova, 2005, 1448.<br />
[68] D. NARDELLA, <i>I beni e le attività culturali tra Stato e Regioni e la riforma del Titolo V della Costituzione</i>, in <i>Diritto Pubblico</i>, 2002, 2, 699.<br />
[69] Sul costituzionalismo multilivello e per una riflessione sul processo di riforma del 2001 della Costituzione italiana, che ha rafforzato il ruolo e l’autonomia dei livelli regionali e locali di governo e le loro interrelazioni con il livello statale, si veda P. BILANCIA, F. G. PIZZETTI, (a cura di), <i>Aspetti e problemi del costituzionalismo multilivello</i>, Milano, 2004, e, per un approfondimento sulla tutela dei diritti fondamentali e gli ordinamenti giuridici a più livelli, A. D’ATENA, P. GROSSI, <i>Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello</i>, Milano, 2004.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 1.8.2007)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<item>
		<title>Beni culturali e sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/beni-culturali-e-sindacato-giurisdizionale-sulla-discrezionalita-tecnica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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<p>Per la visualizzazione del documento clicca qui pubblicato il 23.9.2005 Note</p>
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<p><i></p>
<p align=right>pubblicato il 23.9.2005</p>
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<p>Note</p>
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		<title>Il rapporto tra antico e moderno nel nuovo codice dei beni culturali. La verifica e l’accertamento dell’interesse culturale. La problematica del restauro</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-rapporto-tra-antico-e-moderno-nel-nuovo-codice-dei-beni-culturali-la-verifica-e-laccertamento-dellinteresse-culturale-la-problematica-del-restauro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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<p align=right><i>(pubblicato il 21.10.2005)</i></p>
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		<title>L’individuazione dei beni paesaggistici nel Codice dei beni culturali e del paesaggio: profili esegetici ed aspetti problematici*</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lindividuazione-dei-beni-paesaggistici-nel-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-profili-esegetici-ed-aspetti-problematici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lindividuazione-dei-beni-paesaggistici-nel-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-profili-esegetici-ed-aspetti-problematici/">L’individuazione dei beni paesaggistici nel Codice dei beni culturali e del paesaggio: profili esegetici ed aspetti problematici*</a></p>
<p>1. Le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, concernenti espressamente l’individuazione dei beni paesaggistici sono contenute nel Capo II del Titolo I della Parte terza agli articoli 136-142. Dal raffronto con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lindividuazione-dei-beni-paesaggistici-nel-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-profili-esegetici-ed-aspetti-problematici/">L’individuazione dei beni paesaggistici nel Codice dei beni culturali e del paesaggio: profili esegetici ed aspetti problematici*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lindividuazione-dei-beni-paesaggistici-nel-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-profili-esegetici-ed-aspetti-problematici/">L’individuazione dei beni paesaggistici nel Codice dei beni culturali e del paesaggio: profili esegetici ed aspetti problematici*</a></p>
<p>1. 	Le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, concernenti espressamente l’individuazione dei beni paesaggistici sono contenute nel Capo II del Titolo I della Parte terza agli articoli 136-142. Dal raffronto con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (<i>Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali</i>) affiora che le disposizioni dedicate all’individuazione dal Codice sono in numero assai minore rispetto al passato, appena sei contro le dieci presenti nel Testo Unico[1].<br />
	In realtà, le differenze testuali tra Codice e Testo Unico, pur visibili anche ad una sommaria disamina, non possono essere enfatizzate: il Codice non presenta, infatti, significative differenze rispetto alla disciplina precedente, giacché la materia segue in larga misura l’ordito concettuale elaborato sin dalla legge n. 778 del 1922 e condensato nel Testo Unico del 1999. Questo significa che il Codice ripropone la tradizionale struttura ancipite, frutto della convivenza di due diverse impostazioni: la prima, rappresentata, come noto, dai criteri della legge n. 1497 del 1939 sulle bellezze naturali, si fonda sul pregio estetico del bene, la valutazione puntuale delle caratteristiche estetiche, la natura dichiarativa del vincolo, e sottende, sotto l’influenza della coeva legge sulle cose d’interesse storico ed artistico, una concezione monumentale dell’oggetto della tutela; la seconda impostazione, introdotta dalla legge n. 431 del 1985, esprime una valutazione oggettiva dei beni, individuati per categorie tipologiche o criteri ubicazionali generali ed astratti, e sottende una concezione territoriale dell’oggetto della tutela.</p>
<p>2.	L’eredità del passato affiora già con riguardo alle categorie di beni previste dagli articoli 136 e 142. La prima norma contempla le categorie di beni già disciplinati dall’art. 1 della legge del 1939 e riproposti dal Testo Unico del 1999. Le poche differenze testuali non mutano affatto i caratteri dei beni ed i criteri che sovrintendono alla loro individuazione.<br />
In particolare, la disposizione contenuta nell’art. 136 rappresenta la fedele trascrizione dell’art. 139 del Testo Unico. L’unica differenza degna di nota è rappresentata dal titolo: la norma del Codice utilizza la dizione <i>immobili ed aree</i> in luogo delle formulazioni <i>beni</i> e <i>località</i> adoprate dal Testo Unico. La novità si spiega probabilmente con la volontà di sottolineare le differenze esistenti tra le bellezze individue e le bellezze d’insieme, e di rimarcare che la qualità di bene paesaggistico è acquistata solo al termine del procedimento appositamente disciplinato.<br />
Per il resto, la norma non propone problemi particolari neppure su ciò che non dice: il riferimento, in particolare, è ai centri storici ed alle zone archeologiche. La Conferenza Unificata aveva indicato, infatti, alla lettera <i>c </i>dell’art. 136 anche queste due tipologie di immobili. Il silenzio serbato nella redazione finale della norma si spiega considerando che i centri storici erano stati posti sotto tutela già durante la vigenza della legge del 1939; quanto alle zone di interesse archeologico, da un lato, risultano menzionate dalla norma di cui all’art. 142, primo comma, lett. <i>m</i>, del Codice, dall’altro, erano state poste già in passato sotto la tutela della legge sulle bellezze naturali. Per il resto, l’interpretazione della norma non presenta difficoltà, ed i beni ivi elencati debbono essere intesi secondo i significati che sono stati loro attribuiti in passato[2].<br />
Analoghe considerazioni valgono per la previsione contenuta nell’art. 137: la commissione provinciale costituisce un organismo già previsto, sulla scorta della legge sulle bellezze naturali, dal Testo Unico, col compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’art. 136. L’unica differenza rispetto al passato concerne la composizione: non ne fanno più parte, infatti, i rappresentanti degli enti territoriali, cui spetta una funzione meramente consultiva; a loro posto è prevista, oltre alla presenza dei titolari degli organi periferici del Ministero, la nomina regionale, in numero non superiore a sei, di “soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio”.  La novità si spiega con la volontà di configurare la funzione della commissione in termini tecnico-discrezionali, secondo un criterio di neutralità rispetto alle dinamiche degli interessi di cui sono naturalmente portatori  i rappresentanti degli enti locali. Nello stesso senso occorre leggere la definitiva espunzione di ogni riferimento ai rappresentanti delle categorie interessate, cui faceva riferimento l’art. 2 della legge del 1939.<br />
Maggiori sono le novità che provengono dalla fase procedimentale preposta alla individuazione dei beni. Scompare l’obbligo di compilazione degli elenchi già previsti dalla legge sulle bellezze naturali e dal Testo Unico. Come noto, la redazione degli elenchi costituiva il primo atto di due distinti subprocedimenti destinati a concludersi, seconda la natura dei beni, con un atto di approvazione o con la dichiarazione di notevole interesse pubblico[3].<br />
Il legislatore delegato ha individuato l’atto che apre il procedimento nella proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la quale, in tal modo, riguarda indistintamente tutti i beni elencati all’art. 136 del Codice, e non esclusivamente le bellezze individue. La proposta si caratterizza, altresì, per i suoi effetti e contenuti. Come si desume, infatti, dall’art. 146, primo comma, l’atto ha effetti di salvaguardia e la sua adozione produce l’efficacia propria del provvedimento finale, prevedendosi un divieto di modifica del bene in assenza del provvedimento autorizzatorio. La natura vincolistica dell’atto spiega perché, diversamente dal passato, la proposta debba essere motivata alla luce dei criteri elencati dall’art. 138. In tal modo, l’amministrazione è chiamata ad esplicitare gli elementi valutativi che sottendono l’attività di certazione, destinati a caratterizzare i contenuti del vincolo e ad orientare e condizionare il giudizio svolto in sede di autorizzazione. A quest’ultimo riguardo, merita sottolineare che la proposta deve contenere le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione dei beni.<br />
Tale indicazione pare destinata a predeterminare l’attività dell’ente competente al rilascio della autorizzazione, in quanto la proposta non mira soltanto ai tradizionali profili di conservazione del bene, riguardando, altresì, gli aspetti concernenti la gestione. Notevoli appaiono le implicazioni di tale previsione. Appare evidente, infatti, che tanto più la proposta risulterà precisa sulle caratteristiche dei beni e circostanziata sulle misure ed i criteri di gestione, tanto più il giudizio svolto in sede autorizzatoria sarà destinato a perdere quei contenuti di compatibilità che hanno conferito sovente alle soprintendenze una notevole libertà nel giudizio sull’intervento proposto. Gli effetti prodotti dalla proposta spiegano l’autonomia procedimentale della proposta: l’ art. 138 prevede, infatti, che l’iniziativa sia attribuita al direttore regionale, alla regione o di ogni ente territoriale in cui sia ubicato il bene; l’istruttoria, consistente nella raccolta di quelle informazioni che andranno a sostanziare la motivazione, e la decisione spetta alla commissione provinciale<br />
Meno chiara appare la disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 138, sussistendo il dubbio sul rapporto tra la proposta/dichiarazione ed il piano paesaggistico, ed in particolare se sussista un rapporto di autonomia o di presupposizione. Il dato esegetico sembra suggerire una potestà integrativa  del vincolo, cui spetta la modifica del piano,  a condizione che sia inserita una disciplina che risulti più vicina alle caratteristiche dei beni e tale, ad ogni modo, da non porsi in contrasto con le previsioni del piano[4].</p>
<p> 3.	L’art. 139 del Codice riguarda la partecipazione al procedimento dichiarativo del notevole interesse pubblico, con particolare riguardo alle garanzie di tutela dei soggetti, pubblici e privati, più coinvolti dall’esercizio dell’attività amministrativa. La disposizione raccoglie l’eredità del passato, filtrandola con taluni indirizzi della prassi e l’orientamento della giurisprudenza. La prospettiva prescelta accomuna le bellezze individue e quelle d’insieme: le fasi della pubblicazione, deposito, notiziazione, osservazioni, inclusa l’inchiesta pubblica, riguardano, infatti, tutte le tipologie di beni elencati nell’art. 136. <br />
Per altro verso, le novità testuali non debbono essere enfatizzate. Così è con riguardo alla mancata previsione degli elenchi, sostituiti  dalla proposta di cui all’art. 138, come con riguardo alla previsione della comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento al proprietari, possessori, o detentori delle bellezze individue: si tratta, da un lato, di una misura che discende pianamente dagli effetti prodotti dalla proposta sulle facoltà di fruizione del diritto dominicale, dall’altro, di  una scelta già imposta dalla giurisprudenza sotto la vigenza del Testo Unico, in applicazione dei principi di garanzia partecipativa contenuti nella legge n. 241 del 1990.<br />
Del resto, le garanzie partecipative caratterizzano, oltre a buona parte delle disposizioni contenute nei passati testi legislativi, altresì, i due testi che, per quanto privi tuttora di una chiara dignità giuridica, hanno posto talune delle premesse contenutistiche del Codice. Il riferimento è rivolto alla Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 ed all’Accordo Stato-Regioni del 2001.<br />
In entrambi è esplicito, infatti, il riconoscimento dell’importanza della partecipazione dei soggetti interessati. Nella Convenzione, invero, sembra trasparire un’accezione più politica, legata ai processi di democratizzazione collettiva e sensibilizzazione individuale; nell’Accordo, invece, sembra presente, altresì, il principio di leale collaborazione tra gli enti. In ogni caso, appare evidente che il Codice plasma principi già ampiamente presenti sino a peccare di zelo garantista là dove, secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 139 con riguardo alle sole bellezze individue, prevede un’ulteriore possibilità per gli interessati di presentare osservazioni, oltre a quelle già previste in seguito alla pubblicazione della proposta[5]. </p>
<p>4.	Il procedimento di individuazione dei beni paesaggistici ha il suo perno nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, prevista dall’art. 140 del Codice. Il provvedimento in vero ricalca sin dalla denominazione l’omologo atto previsto sin dalla legge del 1939, così come la funzione certativa attribuita all’atto dalla dottrina e giurisprudenza. La dichiarazione, infatti, esprime un giudizio di mero accertamento, secondo un’analisi puramente ricognitiva, sulle caratteristiche estrinseche del bene. La norma, pur non alterando la natura dichiarativa dell’atto, presenta talune novità che si riflettono sulla disciplina dell’atto. Così è per l’ambito di applicazione. Mentre in passato, la dichiarazione riguardava unicamente le bellezze individue, allo stato, l’atto regionale riguarda tutti i beni elencati nell’art. 136. In secondo luogo, l’estensione della dichiarazione a tutte le tipologie di beni implica che la decorrenza degli effetti non conosca le differenze del passato, allorché l’efficacia del vincolo per le bellezze d’insieme decorreva dalla pubblicazione dell’elenco all’albo pretorio: l’efficacia dell’atto impositivo, infatti, decorre in ogni caso dall’adozione della dichiarazione da parte della Regione[6].<br />
Altro elemento di novità è costituito dal rapporto tra la proposta di vincolo, prevista dall’art. 138, e la dichiarazione di notevole interesse pubblico. L’art. 140, ultimo comma, del Testo Unico configurava la  proposta della commissione provinciale in termini assolutamente generici, non caratterizzandola nei contenuti e negli effetti. Il risultato era l’attribuzione alla Regione di un’ampia discrezionalità sulla indicazione dei profili e le caratteristiche dei beni.<br />
Affatto diversa si presenta la prescrizione dell’art. 140: la dichiarazione è emanata, infatti, sulla base della proposta, la quale, secondo quanto previsto dall’art. 138, primo comma, deve essere motivata con riferimento ad indici precisi, costituiti dalle caratteristiche storico-culturali, naturali, morfologiche ed estetiche dei beni, e deve contenere le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati dall’art. 143, terzo comma, con riguardo alla pianificazione[7]. Il significato complessivo della norma anticipa alla proposta gli effetti propri della dichiarazione. Di conseguenza, le operazioni che sovrintendono all’attività dichiarativa risultano in realtà svolte precedentemente all’atto che ne porta il nome. Al medesimo, pertanto, sembra restare, seppur elaborato alla luce dei contributi partecipativi previsti dall’art. 139, un compito di mera recezione non solo dell’attività istruttoria e dei rilievi tecnici, ma, altresì, della disciplina di tutela e valorizzazione di cui all’art. 138, secondo comma.<br />
 La norma contenuta nell’art. 141 riguarda le potestà ministeriali in materia vincolistica. Come noto, l’art. 82, secondo comma, del d. P. R. n. 616 del 1977 attribuiva allo Stato il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali. La natura della potestà statale era di carattere autonomo e concorrente con quella regionale, non necessitando riscontrare alcuna inerzia da parte della regione[8]. Tale disciplina è stata conservata dal Testo Unico, che all’art. 144 ha previsto espressamente la potestà del Ministero di integrare gli elenchi dei beni e delle località, su proposta del soprintendente competente e sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.<br />
Il Codice, nel tentativo di razionalizzare il concorso di competenze statali e regionali e di adeguarle ai nuovi principi contenuti nel titolo V della Costituzione, trasforma il precedente potere integrativo dello Stato in un potere sostitutivo. Come in altre ipotesi normative anche in questa l’esercizio della potestà sostitutiva abbisogna di un presupposto di legittimità che consiste, nella specie, nella inerzia degli enti competenti all’adozione della proposta e della dichiarazione di notevole interesse pubblico.<br />
La norma attribuisce all’organo ministeriale un efficace potere di tutela ambientale, che tuttavia, appare privo di quella caratteristica di autonomia di cui era fornito in passato e che ha rappresentato, anche durante la vigenza del Testo Unico, una garanzia ulteriore per la tutela paesaggistica. Ad ogni modo, il ruolo sussidiario dell’organo statale non implica la sua emarginazione: non può trascurarsi, infatti, che per l’esercizio di tale potestà è sufficiente che l’iniziativa del direttore regionale, preordinata alla formulazione della proposta della dichiarazione di notevole interesse pubblico, non abbia avuto seguito tempestivamente per innescare i poteri previsti dalla norma.  <br />
 Di qualche rilievo appare il significato della disposizione contenuta nel quinto comma: la potestà integrativa attribuita al ministero significa che lo Stato mantiene poteri  anche sui beni già vincolati;  poteri che non si fermano alla vigilanza ed al controllo della tutela, ma che si estendono, secondo i contenuti della norma di cui all’art. 143, terzo comma, lett. <i>e</i> ed <i>f</i>, alla determinazione di misure per la conservazione dei caratteri delle aree tutelate per legge, di criteri di gestione, di interventi di valorizzazione dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico, e di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse e degradate. La norma riflette la difficoltà di distinguere tra attività di valorizzazione ed attività di tutela, secondo lo schema cui è legata la norma di cui all’art. 117 Cost.</p>
<p>	5.	La disposizione contenuta nell’art. 142 del Codice ripropone la tutela <i>ex lege</i> introdotta dalla legge n. 431 del 1985 e confermata dall’art. 146 del Testo Unico. Come noto, la tutela introdotta dalla legge del 1985 si differenzia notevolmente da quella del 1939[9]: i beni oggetto della disciplina sono individuati non mediante un apposito procedimento amministrativo, bensì in forza di prescrizione normativa; i beni non corrispondono più a singoli immobili, ma sono elencati mediante criteri tipologici generali ed astratti con riferimento alla loro ubicazione  o morfologia; l’interesse estetico cede il passo alla conservazione ambientale; la tutela si proietta sul piano, che diviene così strumento obbligatorio. In realtà, una differenza ulteriore tra le due discipline è rappresentata dalla dimensione geografica: la tutela del paesaggio introdotta dalla legge del 1985 non postula più il carattere estetico dei luoghi e, non alludendo più ad un criterio di cernita e di selezione dei beni, assume una dimensione geografica, che assomma beni di pregio, aree di interesse naturalistico ambientale e zone che, pur sprovviste di tali caratteri, presentano interesse per il fatto che non sono ancora state coinvolte dai processi di espansione urbanistica[10]. <br />
	Proprio la dimensione geografica, rappresentata dalla proiezione della tutela paesaggistica in ambito territoriale, e riconosciuta dalla utilizzazione del termine <i>aree</i> in luogo di quello di <i>beni</i>, induce a richiamare la norma di cui al primo comma dell’art. 142, secondo cui il vincolo <i>ex lege</i> opera  solo “fino all’approvazione del piano paesaggistico”. <br />
Secondo un’interpretazione più fedele al dato esegetico, l’approvazione del piano assorbirebbe definitivamente il regime del vincolo, cui spetterebbe una mera funzione interinale e di salvaguardia[11]. Tale impostazione non è condivisa da chi sostiene, in nome di considerazioni sistematiche, che l’operatività del vincolo permanga anche successivamente all’approvazione del piano[12]. In questo senso si è espressa in passato la giurisprudenza amministrativa allorché ha asserito che il rapporto (giuridico) tra vincolo e piano è “ sia, in senso diacronico e procedimentale, di presupposizione, sia, in senso gerarchico e sostanziale, di sott’ordinazione del piano al vincolo, e di sovraordinazione del piano stesso all’autorizzazione”[13].<br />
Alla luce delle novità introdotte dal Codice nel paradigma <i>vincolo-piano-autorizzazione</i> , la soluzione della questione appare legata non soltanto all’interpretazione di singole disposizioni, quanto al ruolo che sarà assegnato in concreto alla pianificazione. Se, come affiora dal dettato dell’art. 143, il piano assumerà la natura di piano generale riferito anche all’ambiente urbanistico, caratterizzato non solo da prescrizioni di indirizzo, ma anche precettive, la funzione del vincolo sembra destinata ad indicare il perimetro di iniziale di operatività del piano, cui spetterà la scelta definitiva delle destinazioni territoriali. </p>
<p>	6.	Le norme contenute negli articoli 136-142 del Codice a prima vista esauriscono la materia dell’individuazione dei beni paesaggistici, secondo strumenti giuridici, principi normativi e sintagmi linguistici già noti alla passata tradizione legislativa. Sotto questo profilo la materia dell’individuazione si caratterizza per continuità di metodo ed omogeneità dei concetti. Metodo e concetti che sono alla base di una pluridecennale giurisprudenza costituzionale, avente quale capostipite la sentenza n. 56 del 1968[14], e come capisaldo la prospettiva secondo cui i  beni paesaggistici  costituiscano un insieme di beni, le cui caratteristiche intrinseche e coessenziali configurano come categoria a contorni certi quali quelli forniti direttamente dalla legge[15].<br />
	In realtà, le disposizioni in materia di individuazione non si esauriscono in quelle racchiuse negli articoli 136-142: la norma contenuta nell’art. 134, lett. <i>c)</i> ascrive, infatti, tra i beni paesaggistici, altresì, “gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”. Quali sono questi beni non elencati da alcun atto legislativo e sottoposti al regime dei beni paesaggistici da un atto amministrativo?<br />
	La disposizione di cui all’art. 134, lett. <i>c)</i> in vero richiama il principio generale di cui all’art. 2, comma terzo del Codice, secondo cui i beni paesaggistici sono gli immobili e le aree indicati dall’art. 134 “e gli altri beni individuati dalla legge  <i>o in base alla legge</i>”. In realtà, perché la formula legislativa non contrasti con la norma contenuta nell’art. 42, secondo comma, Cost., e, in particolare, non violi la riserva di legge posta a garanzia del diritto di proprietà, occorre che siano precisati i caratteri dei beni suscettibili di ricadere nella tutela paesaggistica.<br />
In questo senso non pare convincente interpretare analogicamente la formula normativa attribuendole il significato desumibile dalla norma di cui all’art. 10, terzo comma, del Codice. La norma sui beni culturali, infatti, pone precisi limiti alla potestà di scelta dell’amministrazione allorché elenca una tipologia di beni e prevede l’esistenza di <i>importanti </i>o<i> eccezionali</i> interessi storici, artistici e culturali. Al contrario, la norma di cui all’art. 134, primo comma, lett. <i>c</i> rinvia all’esercizio di un’attività amministrativa priva di un’adeguata indicazione dei presupposti e dell’oggetto della tutela.<br />
	La spiegazione delle scelte operate dal Codice pare desumersi dall’analisi di altre disposizioni normative e dalla lettura dei suoi formanti culturali. Sotto quest’ultimo profilo, il Codice appare tributario dei principi contenuti nella Convenzione Europea sul Paesaggio del 2000. <br />
La nozione di paesaggio ivi accolta appare più ampia di quella compresa nel Testo Unico del 1999 e di  quella espressa nell’art. 2, terzo comma del Codice: “Paesaggio”, secondo l’art. 1 della Convenzione, infatti, è il risultato dell’”azione di fattori naturali e/o umani” e dalle loro interrelazioni”. Inoltre, è introdotta la nozione di “gestione del paesaggio”, volta a garantire il governo del paesaggio “al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici e ambientali”.<br />
In questa prospettiva, appare profondamente innovativa la previsione che tra i compiti ascritti alla pianificazione ambientale vi sia, altresì, la “creazione di nuovi paesaggi”. La pregnanza dell’espressione è sottolineata dall’ambito di applicazione della Convenzione. Essa, infatti, va ben al di là di quello del Codice, concernendo “gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani” ed estendendosi sino ai “paesaggi degradati”.<br />
La Convenzione, come noto, non ha ancora concluso il procedimento di ratifica parlamentare. Tuttavia, i suoi principi hanno avuto un primo riconoscimento giuridico ad opera dell’Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni del 2001, in quanto, da un lato, secondo l’art. 1, primo comma, le pubbliche Amministrazioni competenti in materia di paesaggio debbono attenersi, sino all’approvazione della legge di ratifica della Convenzione, ai principi della Convenzione stessa, dall’altro lato, l’Accordo conferma sin dalle espressioni utilizzate i principi contenuti nella Convenzione con riguardo alla qualità paesaggistica ed ai fini della pianificazione.<br />
Le disposizioni del Codice a loro volta dilatano la nozione tradizionale di paesaggio. Con riferimento ai profili che più interessano il tema dell’individuazione, merita richiamare le norme concernenti l’oggetto del piano paesaggistico[16]. <br />
L’art. 143, infatti, non distingue tra le singole aree e zone: include nel piano l’intero territorio regionale e, richiamando la ripartizione in ambiti omogenei, secondo la nota tecnica della zonizzazione territoriale, esplicita l’esistenza di una gradazione dei valori tutelati sino a comprendere i territori “compromessi e degradati”.<br />
In secondo luogo, l’art. 143 prevede che tra i compiti della pianificazione vi siano non solo le tradizionali conservazione e preservazione, o il recupero e la riqualificazione delle aree, ma, altresì, la realizzazione di “nuovi valori paesaggistici”. Le implicazioni in tema di individuazione dei beni appaiono significative.<br />
La norma attribuisce, infatti, al piano il potere di sottoporre alla disciplina paesaggistica beni che in precedenza le erano sottratti. In secondo luogo, la disposizione riconosce la possibilità che esistano beni paesaggistici non solo tra loro eterogenei, ma, altresì, non tipizzati né tipizzabili. In terzo luogo, non esiste, sempre alla luce del dettato normativo, una categoria di beni avente “in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge” che sia qualificabile “originariamente di interesse pubblico”. I beni paesaggistici, infatti, sono costituiti non solo da quelli che tradizionalmente già vi appartengono, ma, altresì, da quelli inclusi in seguito all’esercizio della potestà amministrativa, secondo le valutazioni e le scelte adottate dai piani regionali.<br />
Il potere di autonoma scelta e conformazione attribuito al piano è ribadito dal terzo comma della norma, secondo cui, tra le fasi della pianificazione, v’è anche quella della :” individuazione, ai sensi dell’art. 134, lettera <i>c)</i> di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia  e di utilizzazione”.  <br />
 Infine, merita segnalare il disposto di cui all’art. 145, quarto comma, là dove è previsto che gli enti locali, nell’opera di adeguamento dei contenuti dei piani territoriali alle previsioni dei piani paesaggistici, introducano le previsioni conformative che, secondo le caratteristiche territoriali, risultino utili ad “assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani”[17]. <br />
	Anche in questo caso la norma non indica alcun criterio astratto di individuazione cui ancorare la potestà impositiva del piano, limitandosi a prevedere, con ciò riconoscendosi la natura conformativa del vincolo, che “I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo”.<br />
	Le previsioni contenute nel Codice sembrano allontanare la configurazione del bene paesaggistico dal paradigma disegnato dalla giurisprudenza costituzionale. Sempre più, infatti, il vincolo ambientale pare caratterizzarsi per gli effetti conformativi propri dei vincoli urbanistici[18].<br />
La sorte della disciplina dei vincoli paesaggistici, pertanto, salvo una riscrittura ad opera della Corte costituzionale, appare segnata in tutte le ipotesi in cui la natura morfologica del vincolo si dissolve per lasciare il posto ad un vincolo avente effetti costitutivi. In tali casi, infatti, saranno applicabili i principi espressi dalla pronuncia n. 179 del 1999 della Corte Costituzionale[19], ed in particolare la necessaria temporaneità del vincolo o, in alternativa, la sua indennizzabilità. Diversamente, appare chiaro che la disciplina prevista dal Codice contrasta con la riserva di legge di cui all’art. 42 Cost. posta a garanzia dei modi di godimento e dei limiti del diritto dominicale.</p>
<p>7.	La disciplina dell’individuazione dei beni paesaggistici presenta aspetti singolari: da prescrizioni specifiche e puntuali, concernenti gli immobili di cui all’art. 136, si passa al rinvio alle scelte operate autonomamente dal piano; il criterio del ‘notevole interesse pubblico’, previsto per i beni di cui all’art. 136, affievolisce a mero ‘interesse paesaggistico’ per le aree di cui all’art. 142, sino a perdere ogni connotazione per gli immobili di cui all’art. 134, primo comma, lett. <i>c</i>; la tipologia degli atti conformativi del regime giuridico dei beni contempla, a fianco dei tradizionali atti di natura dichiarativa, provvedimenti dagli effetti costitutivi.<br />
Gli aspetti singolari paiono introdurre un risultato contraddittorio allorché il Codice, alternando ai paradigmi della legge del 1939 i criteri metodologici della pianificazione territoriale, sembra ubbidire a postulati e metodi antitetici.<br />
A nulla vale interrogare la norma costituzionale[20]. Come tutte le disposizioni che hanno natura di principio l’art. 9 Cost., infatti, è priva di una fattispecie che non sia quella fornita dalle scelte operate dalla legislazione ordinaria, e la sua applicazione non risponde ai meccanismi della sussunzione,  bensì al criterio del bilanciamento degli interessi[21].<br />
In realtà, al pari delle interpretazioni sulla disciplina costituzionale, anche le disposizioni del Codice si collocano al centro di due impostazioni tra loro inconciliabili: da un lato, la concezione socioeconomica, che configura il territorio come l’arena neutrale su cui si consumano i conflitti tra gli interessi, dall’altro, la concezione ecosistemica, secondo la quale il paesaggio assurge a dato preesistente, la cui esistenza è garantita dalla sua immutabilità.<br />
Entrambe le concezioni appaiono insoddisfacenti. La prima perché, ancorando la tutela del paesaggio alle dinamiche degli interessi, lo relega ad una logica passiva e lo condanna alla soccombenza in nome della valutazione aggregata di valori ed interessi; la seconda perché, configurando il paesaggio come un <i>prius</i> ed un <i>posterius</i>, lo consegna ad una dimensione astorica ed aliena non solo agli interessi di chi lo vive, ma anche ai modelli culturali dei contemporanei.<br />
Espressione di tale antitesi è la costruzione della disciplina del territorio sul cuneo della  dicotomia urbanistica-paesaggio. Essa esprime oggi più che mai un dualismo anacronistico che contrasta con l’evoluzione attraversata dalle discipline territoriali ed occulta l’importanza dell’elemento su cui fa perno la disciplina del territorio, costituito, sul piano giuridico, dallo statuto della proprietà fondiaria, e su quello economico, dagli effetti della rendita immobiliare.<br />
Contrariamente a quanto talora osservato, la disciplina contenuta nel Codice non priva di specificità il bene paesaggistico. Non sembra cogliere nel segno, pertanto, l’opinione secondo cui l’estensione del piano a tutto il territorio regionale avrebbe come conseguenza che ciò che il paesaggio acquista in estensione, perderebbe in identità.<br />
In realtà, il Codice raccoglie e sviluppa, in misura ancora parziale, opzioni interpretative già tratteggiate dalla giurisprudenza costituzionale sul solco di autorevoli indirizzi di pensiero[22], e che si riassumono nella necessità che il processo di pianificazione si sviluppi secondo esigenze di valutazione complessiva ed alla luce di un rapporto di identificazione tra paesaggio e territorio.<br />
L’approdo finale di tali sviluppi sembra quello indicato dalla Convenzione Europea del Paesaggio, i cui principi sono rivolti non solo agli spazi naturali, ma, altresì, alle aree urbane, secondo un criterio di integrazione del paesaggio nelle politiche territoriali, al fine di evitare che, in nome delle esigenze imposte dalla differenziazione degli interessi, se ne legittimi la reciproca neutralizzazione.</p>
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<p>* Relazione al Convegno “Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Interpretazioni ed applicazioni ad un anno dall’entrata in vigore”, Caparbio, 13 maggio 2005.<br />
[1] In realtà, nel testo Unico del 1999 le disposizioni contenute nel Capo I dedicato all’individuazione sono undici, comprendendo, altresì, l’art. 148 sulle convenzioni internazionali, collocata nel Codice all’art. 133.<br />
[2] Sulla norma si richiamano i commenti di P. Ungari, in <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di R. Tamiozzo, Milano, Giuffrè, 2005, 608 ss.; A. Bartolini, in <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di M. Cammelli, Bologna, Il Mulino, 2004, 521 ss; <br />
[3] Sia consentito rinviare a G. F. Cartei, <i>Il paesaggio</i>, in <i>Trattato di diritto amministrativo</i>, <i>Diritto amministrativo speciale</i>, a cura di S. Cassese, Milano, 2003, 2117 ss.<br />
[4] P. Ungari, <i>Commento art. 138</i>, in <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di R. Tamiozzo,  <i>cit</i>., 616; S. Piemonte, <i>Commento art. 138</i>, in <i>Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, Torino, 2005, 362; in una diversa prospettiva, L. Passeri, <i>Commento art. 138</i>, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di M. Cammelli, <i>cit</i>., <br />
[5] M.  D’Angelosante, Commento art. 138, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di M. Cammelli, cit. 535;  P. Ungari, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di R. Tamiozzo, <i>cit</i>., 621, secondo cui la previsione rappresenterebbe un’anomala duplicazione della fase partecipativa.<br />
[6] P. Ungari, Commento art. 140, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di R. Tamiozzo, <i>cit.</i>, 623.<br />
[7] A. Bartolini, Commento art. 140, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, <i>cit</i>., 538 <br />
[8] Corte cost., 24 luglio 1998, n. 334, in <i>Giur. cost</i>., 1998, 2442 ss.<br />
[9] Su tali profili sia consentito rinviare a G. F. Cartei, <i>La disciplina del paesaggio tra conservazione e fruizione programmata</i>, Torino, 1995, 16 ss.<br />
[10] B. Caravita, <i>Diritto pubblico dell’ambiente</i>, Bologna, 1990, 37; M. Alibrandi, P. G. Ferri, <i>I beni culturali e ambientali</i>, in<i> Appendice</i>, Milano, 1990, 7.<br />
[11] In questo senso D. Sandroni, Commento art. 142, in <i>Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio</i>, a cura di R. Tamiozzo, <i>cit</i>., 632; A. Angiuli, <i>Commento art. 142</i>, in <i>Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, <i>cit</i>. 371.<br />
[12] P. Urbani, <i>Commento  art 142</i>, in <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di M. Cammelli, <i>cit</i>., 548<br />
[13] Cons. St., sez. II, 20 maggio 1998, n. 548, in<i> Foro it</i>., 1999, III, c. 330; analogamente, Cons. Stato, sez. VI, 22 agosto 2003, n. 4766, in <i>Riv. giur. amb</i>., 2004, 36.<br />
[14] Corte cost., 29 maggio 1968, n. 55, in <i>Giur. cost</i>., 1968, 838 ss. <br />
[15] M. Immordino, <i>Vincolo paesaggistico e regime dei beni</i>, Padova, 1991, 180 ss.<br />
[16] Sulla disciplina del piano paesaggistico, M. Pallottino, <i>La pianificazione paesaggistica secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, in <i>Riv. giur. urb.</i>, 2004, 525 ss.<br />
[17] La norma appare la trascrizione degli indirizzi assunti da tempo dalla prassi amministrativa in materia di piani urbanistici. Per un recente avallo di tali indirizzi, Corte cost., 26 novembre 2002, n. 478 (punto 5 in diritto), in <i>Giur. cost.</i>, 2002, 3996; nella giurisprudenza amministrativa, tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4907; Tar Umbria, Perugia, 24 luglio 2003, n. 623, <i>Riv. giur. amb</i>., 2004, 221; per una notazione critica, P. Urbani, S. Civitarese Matteucci, <i>Diritto urbanistico</i>, Torino, 2004, 283 ss.<br />
[18] Sulla tipologia e la struttura dei vincoli, L. Piscitelli, <i>Potere di pianificazione e situazioni soggettive</i>, Padova, 1990, 100 ss.<br />
[19] C. cost., 20 maggio 1999, n. 179, in <i>Giur. cost</i>. 1999, 1750 ss., su cui si richiama S. Civitarese Matteucci, <i>Le previsioni urbanistiche ‘sostanzialmente espropriative’ dopo la sent. n. 179/99 della Corte Costituzionale</i>, in <i>Dir. Pub.</i>, 1999, 933 ss.<br />
[20] Sulla nozione di paesaggio, le sue interpretazioni ed applicazioni, di recente, P. Carpentieri, <i>La nozione giuridica di paesaggio</i>, <i>Riv. trim. dir. pub.</i>, 2004, 363 ss.<br />
[21] Sul punto G. Zagrebelsky, <i>Il diritto mite</i>, Torino, 1992, 149 ss.; L. Mengoni, <i>L’argomentazione nel diritto costituzionale</i>, in <i>Ermeneutica e dogmatica giuridica</i>, Milano, 1996, 120 ss.<br />
[22] Si richiama Corte cost., 13 luglio 1990, n. 327, in <i>Foro it</i>., 1991, 2010 ss.; Corte cost., 27 luglio 2000, n. 378 ( punto 2 in diritto), in <i>Giur. cost</i>., 2000, 2690 ss.; per ciò che concerne la dottrina, A. Predieri, <i>Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio</i>, in <i>Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione</i>, Milano, 1969, 11 ss.; M. S. Giannini, <i>“Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici</i>, in <i>Riv. trim. dir. pub.</i>, 1973, 25 ss.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Le fondazioni per la gestione dei beni culturali*</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/le-fondazioni-per-la-gestione-dei-beni-culturali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/le-fondazioni-per-la-gestione-dei-beni-culturali/">Le fondazioni per la gestione dei beni culturali*</a></p>
<p>* relazione tenuta al convegno su “Fondazioni e attività amministrativa”, Palermo 13 maggio 2005 Sommario 1) L’erompere delle fondazioni di diritto speciale 2) Le fondazioni culturali: i referenti normativi 3) Le fondazioni come strumento precipuo per la gestione esternalizzata dei beni culturali 4) Natura delle fondazioni culturali regolate dal d.m.</p>
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<p><i></p>
<p align=center>* relazione tenuta al convegno su “Fondazioni e attività amministrativa”, Palermo 13 maggio 2005</p>
<p>Sommario
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<u><b>1) L’erompere delle fondazioni di diritto speciale<br />
2) Le fondazioni culturali: i referenti normativi</u><br />
<u>3) Le fondazioni come strumento precipuo per la gestione esternalizzata dei beni culturali</u><br />
<u>4) Natura delle fondazioni culturali regolate dal d.m. 27 novembre 2001</u><br />
<u>5) Natura privata delle fondazioni prefigurate dall’art. 113 d.lgs. 267/2000 e dall’art. 115 d.lgs. 42/2004 (se non regolate dal d.m. 27 novembre 2001)</u> <br />
<u>6) Prospettive delle fondazioni culturali</u><br />
<u></b></u></p>
<p><b>1) L’erompere delle fondazioni di diritto speciale.<br />
</i></b>Per quanto questa relazione sia dedicata ad una parte speciale, non posso esimermi da talune riflessioni introduttive di carattere generale, propedeutiche alla disamina delle fondazioni per la gestione dei beni culturali.<br />
Non v’è dubbio che le fondazioni siano una <i>new entry </i>del diritto amministrativo. Se si vanno a consultare i manuali di pochi anni fa, il termine fondazione non appare neppure nell’indice analitico. Il punto di incontro tra le fondazioni e il diritto amministrativo avveniva, oltre che ovviamente sotto il profilo della procedura di riconoscimento e dei controlli ex art. 25 cod. civ.,  sul piano della capacità di diritto privato onde rilevare che gli enti pubblici potevano partecipare alla istituzione di fondazioni regolate dal codice civile, ove fosse rispettato il c.d. vincolo di scopo. Per il vero la legislazione speciale conosceva talune ipotesi di fondazioni “strumentali” istituite da enti pubblici, come le fondazioni universitarie previste dall’art. 191 r.d. 31 agosto 1933 n. 1592, T.U. delle leggi sull’istruzione superiore aventi come finalità l’incremento degli studi superiori e dell’assistenza, e le fondazioni militari, previste dall’art. 849 r.d. 10 febbraio 1927 n. 443, regolamento di amministrazione dell’esercito, aventi lo scopo di fornire assistenza a militari, <i>ex </i>militari e loro famiglie. Si trattava tuttavia di fattispecie marginali, con finalità prevalentemente assistenziali, e comunque regolate in <i>toto</i> dal diritto privato. La stessa teoria degli enti pubblici, pur così complessa ed articolata, rifuggiva dal riferimento al termine fondazione, per quanto fosse ricorrente la discendenza di enti pubblici da preesistenti fondazioni. La tipizzazione &#8211; classificazione degli enti pubblici conosceva gli enti a struttura associativa, quelli a struttura rappresentativa, quelli a struttura di società per azioni. Non si parlava mai di enti a struttura “fondazionale”. Quanto agli enti definiti “istituzionali”, con tale termine si intendeva riferirsi non già al patrimonio destinato ad uno scopo, bensì esprimere la non disponibilità dell’ente e del suo scopo da parte degli interessati: ma questo derivava dalla legge, e non dalla autoreferenzialità e rigidità della struttura e dello scopo secondo lo schema delle fondazioni. Del resto, la stessa terminologia usata dal legislatore, con riguardo ad enti di solito a struttura fondazionale, come le opere pie, è quella di “istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” (v. l. 17 luglio 1890 n. 6972), a dimostrazione che ciò che rileva è la istituzione per legge, nel senso che il significato dinamico del termine istituzione si consolida nel significato statico dello stesso termine.<br />
Si potrebbe disquisire se la scoperta delle fondazioni è avvenuta per caso e cioè per effetto della sentenza della Corte sulle IPAB[1], o per trascinamento dal modello della legge Amato (che peraltro non parlava di fondazioni, ma di enti conferenti), o per il combinarsi di questo ad altri elementi, in lettura dialettica con il processo di privatizzazione dei soggetti e delle attività, con l’affermarsi del principio di sussidiarietà orizzontale, con la ricerca, sempre più diffusa, di moduli e strumenti mutuati dal modello privato, con la versatilità della fondazione, che ha progressivamente perso il suo <i>status </i>di “schiava del patrimonio”, e che è aperta sia a moduli organizzativi che hanno i tratti delle associazioni sia a fungere da strumento dell’iniziativa economica dei fondatori  (e dei partecipanti)[2]. Tutto questo ha ormai una importanza relativa.<br />
Non possiamo invece fare a meno di tracciare un parallelo con la vicenda delle società a partecipazione pubblica. Un tempo esse erano strumenti di politica industriale pubblica, nel senso che erano funzionali all’intervento diretto dello Stato nell’economia. Anche se sovente si doveva constatare la difficile coabitazione tra scopi imprenditoriali tipici delle società di capitale e finalità pubbliche (<i>id est</i>: non imprenditoriali) insite nella proprietà pubblica del socio di controllo se non unico azionista, le società erano società … e basta. Nessuno dubitava del loro regime esclusivamente privatistico. Tutto diverso il discorso per le società a partecipazione pubblica della nuova generazione, nate per metamorfosi dagli enti pubblici, dagli enti pubblici economici e dalle aziende, intrise per destinazione dal padre di famiglia dell’originario regime, tanto che il Consiglio di Stato non esita a qualificarli<i> tout court</i> enti pubblici, con l’adesione della prevalente  dottrina[3], perlomeno di quella amministrativistica[4]. Che cosa v’è, allora, in tali soggetti di diritto societario? Ovvero: si tratta di un <i>merum nomen</i>, oppure le società pubbliche del nuovo corso hanno in se elementi “forti” della relativa disciplina di categoria? Se da un lato è vero che di solito difetta la disponibilità dell’ente perché la disciplina statutaria, e quindi la stessa esistenza, oltre ai fini, sono dettati dalla legge; e che in virtù del diritto comunitario e della connessa nozione di organismo di diritto pubblico, che abbraccia soggetti pubblici e soggetti privati in virtù di un criterio sostanziale di “dominanza pubblica”, l’attività contrattuale nel settore dei lavori, delle forniture e dei servizi soprasoglia, delle società che operano avvalendosi di diritti speciali ed esclusivi o comunque al di fuori del mercato sono soggette all’evidenza pubblica (nei lavori pubblici tra l’altro senza limite di soglia), dall’altro non si può negare che tutte le regole di azione e di organizzazione (salvo deroghe espresse), tra cui ad es. organi, composizione e funzionamento degli stessi, regime degli atti, rappresentanza, responsabilità, bilanci, controlli, riserve legali, disciplina del capitale etc. sono proprio quelle del codice civile, che si conformano allo svolgimento di attività imprenditoriali ben più della disciplina degli enti pubblici. Così, le società in questione possono acquisire capitale di rischio, emettere obbligazioni, dar corso a fusioni e scissioni, assumere partecipazioni in altre imprese. Si è ritenuto cioè che le società per azioni costituiscano una formula universale, utilizzabile anche per il perseguimento di fini pubblicistici, con maggiore efficacia di quanto avviene con gli strumenti tradizionali. Ciò ha peraltro determinato una  frammentazione dello stesso istituto “spa”: sia perché le società pubbliche costituiscono ex <i>se</i>, in virtù del regime derogatorio che le caratterizza, <i>società</i> di diritto speciale, sia perché di società di diritto speciale ve ne sono più categorie o sottocategorie caratterizzate dai diversi formanti legislativi che le hanno previste e disciplinate.<br />
La stessa tecnica è stata usata per le fondazioni attraverso tutta una nutrita e stratificata legislazione speciale (fondazioni bancarie, fondazioni teatrali, fondazioni assistenziali-previdenziali, fondazioni culturali, fondazioni universitarie etc.), di talché, riprendendo la nota e fortunata locuzione usata da Predieri con riguardo alle autorità indipendenti, si può parlare di un “erompere” delle fondazioni speciali o di diritto amministrativo. Inutile dire che, a differenza delle società, non avendo le fondazioni scopo di lucro per definizione[5], non si pone il problema della compatibilità della causa del negozio fondativo. In altri termini, le fondazioni di diritto speciale sono strumento per il perseguimento di interessi pubblici o di rilievo pubblico individuati dal legislatore. E se in astratto tali obiettivi possono essere raggiunti anche senza l’<i>interpositio</i> del legislatore, attraverso il mero uso della capacità di diritto privato degli enti pubblici, è peraltro innegabile che la previsione legislativa, da un lato indica il <i>favor </i>della legge per tale strumento, e dall’altro introduce una serie di disposizioni di diritto speciale funzionali allo scopo. </p>
<p><i><b>2) Le fondazioni culturali: i referenti normativi.<br />
</i></b>Le fondazioni speciali oggetto della recente legislazione possono essere divise in due categorie. Quelle che vengono istituite in luogo o per trasformazione di enti pubblici preesistenti e quelle invece previste <i>ex novo </i>dal legislatore. Le fondazioni per la gestione dei beni culturali appartengono alla seconda categoria. I referenti normativi non si prestano ad una ricostruzione organica. Il punto di partenza è rappresentato dal d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, il quale autorizzava il Ministero per i beni e le attività culturali a stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati, a costituire o a partecipare ad associazioni, <u>fondazioni</u> o società secondo modalità e criteri definiti in un apposito regolamento ministeriale (v. art. 10,  comma 1°). Il regolamento,relativo proprio alla costituzione e partecipazione a fondazioni,è stato approvato con d.m. 27 novembre 2001 n. 491, in esito ad un lungo travaglio determinato in specie da rilievi della Corte dei Conti (come emerge con chiarezza dalle premesse dello stesso d.m.). Tale d.m., dopo avere  dichiarato la natura privata delle fondazioni stabilisce: a) le finalità della partecipazione alla costituzione di fondazioni culturali, che sono poi le finalità delle fondazioni stesse (ovvero la gestione e la valorizzazione dei beni culturali e promozione delle attività culturali: v. art. 1 d.m.); b) la facoltà del Ministero di partecipare al patrimonio delle fondazioni anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ha in consegna (i beni infatti sono del demanio statale); c) le finalità del conferimento in uso, rappresentate dal conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un&#8217;adeguata conservazione dei beni culturali conferiti; miglioramento della fruizione pubblica dei beni culturali conferiti, garantendone nel contempo l&#8217;adeguata conservazione; integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione (v. art. 2); d) gli organi delle fondazioni (distinti tra organi con funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo) e le relative attribuzioni (v. artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); e)  le regole in ordine alla redazione di bilanci, mutuate dalla disciplina delle società per azioni (art. 12); f) le risorse cui attingere (art. 11); g) la previsione per cui il Ministero può  adottare atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l&#8217;altro: «(1) i criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati alla fondazione; (2) i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle fondazioni, nonché la disciplina del conflitto di interessi; (3) i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di efficienza e di sana e prudente gestione (sul punto sono evidenti gli influssi della normativa sulle fondazioni bancarie, cui del resto si deve anche la distinzione tra organo di indirizzo e organo di amministrazione); h) i poteri di controllo del Ministero (ivi comprese le facoltà di ispezioni, e di imporre la sottoposizione a revisione e certificazione di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58); i) il potere del Ministro di disporre, su indicazione dell&#8217;organo di controllo o del comitato scientifico, la revoca della concessione d&#8217;uso dei beni culturali conferiti[6]». <br />
Risulta chiaro che tale d.m. stabilisce i caratteri tipici (e necessari) delle fondazioni a partecipazione ministeriale: in sostanza l’Amministrazione dei beni culturali in tanto può partecipare a fondazioni ed eventualmente si determina a conferire beni in uso, che invero si possono considerare il <i>core-business </i>della fondazione, in quanto si segua lo statuto tipo tracciato dal regolamento. <br />
Anche a livello degli enti locali l’istituto delle fondazioni come strumento per la gestione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali di tali enti ha trovato riconoscimento espresso. Difatti l’art. 113-<i>bis </i> d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, prevede che per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, agli enti locali “possono procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e <u>fondazioni</u> da loro costituite o partecipate”, regolando i rapporti con tale soggetto erogatore di servizi mediante il ricorso a “contratti di servizio” (strumento tipico in tutti i casi in cui occorra regolare i rapporti giuridici tra ente pubblico e un soggetto erogatore di servizi).<br />
Il T.U. 267 non contiene, né  lo avrebbe potuto, una disciplina tipo delle fondazioni; demanda cioè agli enti locali le relative determinazioni che si esplicheranno facendo leva sulla loro capacità di diritto privato e connessa autonomia negoziale (fermo restando che ove si tratti di fondazioni partecipate anche dal Ministro per i beni e le attività culturali sarà inevitabile attenersi al dettato del d.m. 491/2001).<br />
Tali precedenti hanno trovato razionalizzazione e generalizzazione nel codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42)[7]. Il quale, a proposito delle forme di gestione delle attività di valorizzazione dei <u>beni culturali</u> ad iniziativa pubblica, prevede la gestione indiretta anche tramite fondazioni costituite o partecipate in maniera <u>prevalente</u> dell’amministrazione pubblica cui i beni pertengono[8] (oltre che attraverso concessione a terzi) v. art. 115, comma 3°. Il comma 4° dello stesso art. 115 stabilisce che il ricorso alla gestione in forma indiretta o esternalizzata da parte dello <u>Stato</u> e delle <u>Regioni</u> è finalizzato ad assicurare un adeguato livello di valorizzazione di beni culturali. In sostanza, si devono motivare le ragioni della scelta della gestione esternalizzata, in luogo di quella diretta, la quale di contro fa leva sulle strutture organizzative interne delle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Ragioni che si fondano pertanto sull’assenza di strutture dotate di tali requisiti. Mentre l’opzione tra l’affidamento a fondazioni (ma anche ad associazioni, consorzi, società) ex art. 115, comma 3°, lett. a) e la concessione a terzi (art. 115, comma 3°, lett. b) richiede una valutazione comparativa, secondo i criteri di cui all’art. 115, comma 4°, che richiamano l’efficienza, l’efficacia, gli obiettivi e i relativi mezzi, i metodi e tempi. In altri termini, si deve spiegare, in applicazione del principio generale dell’obbligo di motivazione, perché nella gestione esternalizzata è più conveniente l’affidamento diretto a fondazioni etc., anziché attraverso concessioni a terzi (la concessione pertanto dovrà essere affidata in esito a procedure di evidenza pubblica). Da avvertire pure che, se si tratta di servizio culturale a rilevanza economica[9], l’affidamento diretto in tanto sarà ammissibile in quanto ricorrano le rigorose condizioni richieste dalla Corte di Giustizia in ordine al c.d. affidamento “in<i> house</i>”<i>[10]</i>. <br />
Quanto invece a Comuni, Province, Città metropolitane, è previsto che provvedano <u>ordinariamente</u> attraverso la gestione (in forma indiretta) con il meccanismo dell’affidamento diretto a fondazioni, associazioni, consorzi etc. Il ricorso alla gestione diretta è invece del tutto residuale e devono essere espressamente motivate le ragioni di tale scelta. Ciò sul presupposto che, a differenza dello Stato, i Comuni di solito non dispongono di strutture organizzative adeguate allo scopo (per il vero anche le Regioni, che sotto questo profilo sono invece accomunate dallo Stato, versano in situazioni analoghe a quelle degli enti locali: anzi taluni enti locali di grande dimensione e di vaste tradizioni culturali hanno strutture per la gestione di beni culturali più qualificate e organizzate di molte Regioni).<br />
Il codice stabilisce altresì le modalità e gli effetti della partecipazione al patrimonio o al capitale di soggetti affidatari attraverso il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione da parte del «titolare» dell’attività (v. comma 9°), cioè il soggetto proprietario o consegnatario del bene culturale, e pertanto tenuto alla sua valorizzazione e fruizione (v. art. 102 e 111 codice); nonché la disciplina dell’eventuale concessione in uso del bene culturale in combinato con l’affidamento dell’attività di valorizzazione. </p>
<p><i><b>3) Le fondazioni come strumento precipuo per la gestione esternalizzata dei beni culturali.<br />
</i></b>In sintesi, le fondazioni, se pure non in via esclusiva, vengono configurate come uno degli strumenti di gestione in forma indiretta o esternalizzata della valorizzazione dei beni culturali, strumento che a sua volta viene impiegato attraverso un affidamento diretto[11]. Il codice non pone graduazioni tra le varie forme di gestione con affidamento diretto (a società, consorzi, fondazioni, etc.) E’ tuttavia da ritenere – come già anticipato &#8211; che se si tratta di attività di valorizzazione suscettibili di produrre reddito e che dunque possono essere ascritte tra i servizi di interesse economico perché inseriti in un mercato concorrenziale, e a meno che le fondazioni, associazioni, società, etc. non abbiano i requisiti di stretta strumentalità che sono richiesti dalla giurisprudenza comunitaria tali da poter essere definiti in <i>house</i>,<i> </i>la gestione deve avvenire attraverso il ricorso al mercato, per il tramite di una procedura di evidenza pubblica finalizzata alla concessione. Il fatto che l’art. 115 del codice non contempli tale possibilità con riguardo all’attività di valorizzazione dei beni culturali da parte degli enti locali non è decisivo, perché tale obbligo nasce da principi comunitari e dall’art. 113 T.U. enti locali: il silenzio del codice (che invece prevede le concessioni previa procedura di  evidenza pubblica per la gestione indiretta della valorizzazione dei beni dello Stato e delle Regioni) nasce con tutta probabilità dalla presupposizione che per gli enti locali non si ravvisano gestioni di rilevanza economica. Del resto l’art. 113 <i>bis</i>, T.U. enti locali espressamente riconduce i servizi culturali dagli enti locali, tra quelli privi di rilevanza economica[12], evidentemente, sulla base della stessa presupposizione. La quale però è tutta da provare: e in ogni caso la lacuna viene colmata attraverso i principi comunitari, l’art. 113 T.U. enti locali, e la stessa applicazione analogica all’art. 115, comma 4° e 5° codice[13]. I criteri per determinare la rilevanza economica dell’attività e quindi la sua riconduzione entro le regole concorrenziali sono oggetto di numerosi studi, cui in questa sede non possiamo che rinviare[14]. Se così non è salvo i casi in cui già vi siano istituzioni o associazioni, consorzi o società che operano nel settore o comunque vi siano situazioni specifiche che meritano considerazione (ad es. una associazione benemerita nella valorizzazione delle ville storiche di un determinato comprensorio o di un museo) è da ritenere che l’affidamento diretto (della gestione indiretta o esterna) avrà come naturale destinatario una fondazione. La quale è certamente lo strumento più funzionale all’attività di gestione e di valorizzazione dei beni culturali, così come la società di capitali si addice ad attività di carattere imprenditoriale finalizzate ad acquisire risorse finanziarie, mentre  l’associazione può essere utilizzata per l’erogazione di attività di promozione culturale, quando può contare su di un radicato volontariato o comunque su di una esperienza già acquisita. Quanto agli altri soggetti richiamati dall’art. 115, comma 3° le istituzioni sono organismi strumentali idonei per iniziative di secondo piano, non avendo personalità giuridica e quindi non utilizzabili per acquisire risorse; mentre i consorzi o sono composti da imprenditori (<i>ex</i> art. 2602 e ss. cod. civ., e allora valgono le stesse considerazioni svolte a proposito delle società di capitali, fermo restando che la partecipazione ad esse di un ente pubblico dovrà avvenire attraverso una società di capitali da questo controllata) oppure sono consorzi appositamente costituiti allo scopo di valorizzazione di beni culturali da parte degli enti locali (v. combinato disposto artt. 31 e 24 T.U. enti locali) o da parte delle Regioni o dello Stato attraverso leggi speciali: e in tal caso le ragioni dell’affidamento sono specificate negli atti istitutivi.<br />
Del resto, che le fondazioni costituiscano lo strumento principale, lo si ricava indirettamente dal fatto che a fronte della previsione di legge per cui il Ministero per i beni e le attività culturali può costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società (art. 10, d.lgs. 20 ottobre 1998 n. 368), l’unico regolamento disciplinante tale materia riguarda proprio la struttura e le finalità delle fondazioni, nonché dal fatto che enti pubblici già preposti ad attività culturali sono stati trasformati, attraverso leggi speciali, in fondazioni: così l’Istituto nazionale per il dramma antico, trasformato in fondazione con d.lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, o la Triennale di Milano, un ente artistico espositivo, trasformata in fondazione con d.lgs. 20 luglio 1999, n. 279, 497 o la Società di cultura La Biennale di Venezia, trasformata in Fondazione La Biennale di Venezia con d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 1.</p>
<p><i><b>4) Natura delle fondazioni culturali regolate dal d.m. 27 novembre 2001.<br />
</i></b>Qual’è la natura delle fondazioni culturali previste dalla legislazione testé passata in rassegna? L’art. 1 d.m. 491/2001 qualifica tali fondazioni come “aventi personalità giuridica di diritto privato”.<br />
Il <i>nomen </i>però non è mai decisivo. Né ha rilievo in senso contrario l’art. 4 della l. 20.3.1975 ai sensi del quale non è ammessa la istituzione di nuovi enti pubblici senza una espressa previsione di legge, in quanto  tale disposizione riguarda solo gli enti (parastatali) ai quali è destinata la legge stessa n. 70/1975[15].<br />
Di contro, ove si consideri che, in virtù di tale regolamento, l’Amministrazione ministeriale dispone di poteri ben più intensi di quelli previsti dal codice civile, tanto che può adottare atti di indirizzo attinenti ai requisiti di professionalità e alle ipotesi di incompatibilità, o ai parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento (art. 13, comma 1°, lett. b), che può sospendere gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario, e che la  organizzazione e i fini sono stabiliti dal regolamento, che il soggetto fondatore è il Ministero o comunque ha una partecipazione prevalente, è evidente la presenza di una molteplicità di indici rivelatori della natura pubblica[16].<br />
E’ vero che la fonte regolamentare non è idonea a limitare l’autonomia negoziale e tantomeno ad attribuire all’Amministrazione poteri invasivi di una persona giuridica privata. Ma questo argomento è rovesciabile nel senso che appunto tali limitazioni sono la conferma della natura pubblica per «destinazione originaria». Ciò tantopiù se la fondazione ha il suo patrimonio più prezioso, e in fondo l’essenza stessa dei suoi scopi[17], nel diritto d’uso sui beni mobili e immobili concessi dal Ministero. In presenza di tali elementi siamo di fronte ad una fondazione con una veste insincera, per riprendere una centrata e brillante aggettivazione della società di capitali a natura sostanzialmente pubblica[18], dove la veste insincera non è la fondazione ma la dichiarazione della sua natura privata. Infatti le fondazioni <i>ex </i>d.m. 491, hanno tutti i connotati degli enti pubblici: i controlli pubblici, il “fondo di dotazione” (se pur in <u>uso</u>) pubblico, la assenza di autonomia negoziale nella determinazione degli scopi e dell’organizzazione, i poteri di indirizzo che in fondo si traducono in poteri di gestione[19]. D’altra parte la natura pubblica è l’unica che consente di ritenere legittimi i poteri di controllo additivi rispetto all’art. 25 cod. civ. e i poteri di indirizzo, datoche, per incidere sull’autonomia privata, essi devono avere fondamento in una norma di legge: la riserva di legge posta dall’art. 41 Cost., per quanto relativa, non è certo rispettata dal rinvio in bianco ovvero senza alcun principio direttivo che la legge fa al regolamento. Per cui il criterio della interpretazione secondo legge induce ulteriormente alla tesi della natura pubblica.<br />
Né tali conclusioni sono contraddette dalla giurisprudenza costituzionale sulle fondazioni bancarie: queste infatti, o meglio gli enti creditizi da cui discendono, sono entità nate per iniziativa di soggetti privati, che non sono state mai destinatarie di risorse pubbliche e la loro finalità (culturali, assistenziali etc) si riconducono alle finalità originarie delle Casse di Risparmio e degli altri enti pubblici creditizi, le quali erano presenti anche se poste in secondo piano di fronte all’attività bancaria, ma che sono statge rivitalizzate a seguito dello scorporo della impresa bancaria[20]. E se è vero che sotto vari profili il d.lgs. 153/1999 prevede controlli analoghi a quelli in esame, nonché stabilisce dettagliate regole organizzative, è da osservare che ciò è coerente con il fatto che le fondazioni bancarie, dispongono di un patrimonio formatosi nel tempo, che sono tenute a conservare e ad impiegare in maniera redditizia onde perseguire al meglio le finalità sociali prescritte dalla legge (e dalla storia della fondazione), talché siamo di fronte a controlli tipici nei confronti di amministrazioni private di patrimonio altrui. Ma soprattutto va tenuto conto del fatto che la disciplina delle fondazioni bancarie che possiamo definire di «ipervigilanza», nasce per derivazione dalla natura pubblica degli enti cui sono succedute o meglio subentrate. Anche se, dopo la sentenza della Corte sulle IPAB, molto spesso è stato ravvisato un parallelismo tra esse e le fondazioni bancarie (parallelismo che, tra l’altro, poteva semmai essere tracciato solo con le Casse di risparmio “associative”[21], e non con le Casse di Risparmio e gli altri enti pubblici creditizi a struttura fondazionale, in quanto le prime erano stato create per iniziativa dei singoli cittadini, e le seconde per iniziativa di enti pubblici o istituzioni ecclesiastiche), ravvisando anche negli enti conferenti il germe originario della natura privata, fatto sta che non v’è stata nessuna sentenza della Corte che abbia dichiarato incostituzionale la “pubblicizzazione” delle Casse di Risparmio e degli altri enti pubblici creditizi, disposta prima in via strisciante dalla giurisprudenza e poi dalla normativa, e tantomeno che abbia investito la originaria qualificazione delle fondazioni bancarie (nate in virtù dello scorporo delle aziende bancarie dagli originari enti pubblici creditizi) come enti pubblici conferenti[22]. Di talché al momento in cui si trasforma un ente pubblico in un ente privato, è comprensibile il mantenimento di taluni caratteri <i>dell’ancien regime</i>, caratteri che accompagnano la acquisizione della personalità di diritto privato (tanto che la l. 15 giugno 2002, n. 112, ha definito le fondazioni bancarie come assoggettate ad “un regime privatistico speciale”: il che è ovvio, essendovi una legge speciale <i>ad hoc</i>, ma nel contempo il fatto che si sia ritenuto di precisarlo, per di più in sede di interpretazione autentica, è significativo della peculiarità di tali fondazioni).<i> </i>Tra l’altro, il d.lgs. 153/1999 prevede che l’attività di vigilanza è destinata, una volta che le singole fondazioni abbiano dismesso il controllo o anche il co-controllo diretto o indiretto sulle banche conferitarie, ad essere svolta dalle istituende attività di controllo sulle persone giuridiche di cui al Titolo II del libro 1° del codice civile, in tal maniera operandosi un trapasso dal controllo ministeriale al controllo tipico di tutte le persone giuridiche senza fine di lucro, vieppiù significativo della natura privata. Senza contare che la qualificazione “forte” delle fondazioni bancarie come soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali[23] dovrebbe condurre, se del caso attraverso ulteriori interventi del giudice delle leggi, ad una riduzione degli strumenti di ipervigilanza o delle disposizioni limitative della capacità (ad es., la previsione circa il limite di durata in carica dei soci nominati <i>post </i>legge Amato), in quanto non coerenti con la natura privata. Sono invece da ritenersi ancora coerenti con tale natura le disposizioni funzionali alla salvaguardia del patrimonio affidato alle fondazioni, perché dietro ad esse  v’è un interesse pubblico dato dal radicamento nel territorio dell’attività delle fondazioni che in pratica fa aggio sulla imputazione soggettiva del patrimonio stesso: le fondazioni sono espressione del territorio e del resto la loro amministrazione è devoluta a rappresentanti del territorio, per cui i controlli in questione hanno una loro giustificazione nella tutela del “combinato” territorio-patrimonio nel senso che quest’ultimo si è formato nel tempo in quel territorio e in virtù di quel territorio. Il parallelismo con le fondazioni bancarie non è pertanto decisivo. Né a risultati diversi si perviene seguendo un altro modus di argomentare, che si fonda sulla illegittimità del d.m. in quanto regolamento che attiene a materia di legislazione concorrente, quale la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali[24]. Di conseguenza– come ha rilevato Merusi[25] – il regolamento non potrebbe essere qualificato come atto dotato di forza normativa, ma come autolimitazione del Ministro in ordine ad eventuali iniziative volte ad istituire fondazioni o a parteciparvi. In pratica, il regolamento si tramuterebbe in uno “schema tipo”, la cui osservanza condiziona ogni iniziativa ministeriale e di rimando tutti coloro che intendono parteciparvi. In assenza di fonte normativa, pertanto, lo statuto costituisce mera espressione delle capacità di diritto privato: di qui la natura privata[26]. Tale lettura però cancella in <i>toto </i>la sicura natura normativa del d.m., come si ricava anche dall’<i>iter </i>seguito e dalla sua fonte legislativa, e con esse i chiari poteri di indirizzo e i poteri di vigilanza additivi rispetto all’art 25 cod. civ., che in quanto poteri autoritativi il Ministro in tanto può esercitare in quanto titolato da una previsione legislativa e non sulla base dell’esercizio di capacità di diritto privato e connesse autolimitazioni inserite nello statuto. Del resto a guardar bene non si tratterebbe di autolimitazione, ma di autoattribuzione (di poteri amministrativi). In ogni caso i dubbi di legittimità del regolamento e con essi la sua interpretazione riduttiva sono superati dalla sentenza della Corte Costituzionale 20 gennaio 2004 n. 26, relativa all’art. 33 legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), che ha aggiunto al comma 1° dell’art. 10 del d.lgs, 20 ottobre 1998, n. 368, la lettera <i>b-bis</i> (si tratta appunto della disposizione già ricordata per cui il Ministero, ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, può costituire o partecipare ad associazioni fondazioni o società secondo modalità e criteri definiti con regolamento). Tale disposizione prevede la facoltà di dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico, rinviando all’uopo ad un regolamento da emanare  ai sensi dell’art. 17, comma 3°, della l. 23 agosto 1988, n. 400, che dovrà dettare tutta una serie di criteri. La Corte ha respinto i ricorsi regionali avverso tale previsione, ricorsi che sostenevano la impraticabilità della fonte regolamentare statale in materia di competenza legislativa concorrente. Il ragionamento della Corte è stato nel senso che trattandosi di beni dello Stato, oggetti del servizio, come tali esulano <i>ex se </i>da ogni competenza legislativa regionale, che appunto incontra il limite della sua incapacità di legiferare con riguardo ai beni pubblici statali. In altri termini, la necessaria tutela dei beni del proprio demanio culturale da parte dell’Amministrazione statale reca con se una competenza esclusiva anche a disciplinarli, assorbendo così le funzioni di valorizzazione e di gestione[27], di modo che, l’art. 117, comma 3°, Cost., disposizione attributiva della competenza legislativa regionale in materia di “valorizzazione dei beni culturali” potrebbe essere così (implicitamente) completato: “a meno che non riguardi beni del demanio culturale dello Stato” (mentre il Consiglio di Stato, nel menzionato parere, distingueva tra tutela e valorizzazione dei beni culturali, distinzione invero nettamente respinta dagli specialisti della conservazione[28]). </p>
<p><i><b>5)</i> <i>Natura privata delle fondazioni prefigurate dall’art. 113 d.lgs. 267/2000 e dall’art. 115 d.lgs. 42/2004 (se non regolate dal d.m. 27 novembre 2001). <br />
</i></b>Altro discorso vale per le fondazioni istituite al di fuori della rete dei criteri e dei requisiti stabiliti dal d.m. 27 novembre 2001. Le fondazioni evocate dall’art. 115 codice beni culturali (e anche dall’art. 113 <i>bis</i> T.U. 267) sono istituite (o partecipate) per mera esplicazione delle capacità di diritto privato[29]. In assenza di una disciplina speciale, la fondazione è regolata in <i>toto </i>dal diritto privato. Né è sufficiente, a mutarne la natura, la partecipazione prevalente, la quale è funzionale a che l’amministrazione “cui i beni pertengono” abbia voce in capitolo decisiva nella gestione dei beni stessi[30]. Non si deve dimenticare che l’art. 115 del codice ha per presupposto che l’attività affidata alla fondazione abbia ad oggetto dei beni. Se invece si tratta di fondazioni che non hanno ad oggetto la valorizzazione dei beni, ma una promozione di attività culturali (come consente l’art. 1, comma 1°, d.m. 491), allora trova applicazione per gli enti locali il regime dell’art. 113 <i>bis</i>, comma 3°<i>,</i> che non prevede la partecipazione di maggioranza, se tale valorizzazione è apprestata in forma di servizio pubblico locale (diversamente se non si ha un servizio pubblico, <i> ex </i> art. 113<i> bis </i>, T.U., né valorizzazione dei beni <i>ex </i> art. 115 codice dei beni culturali, saremmo al di fuori delle fondazioni culturali “speciali” di cui si tratta in questa sede). La stessa regola vale per le fondazioni culturali o partecipate da Regioni, obbligate a seguire l’art. 115 del codice solo se si tratta di valorizzazione dei beni, ma non se si tratta di espletare attività di servizio pubblico senza uso dei beni. Anche se, sia chiaro l’Amministrazione affidataria disporrà comunque di tutti i poteri di regolazione e controllo discendenti dalla titolarità del servizio pubblico[31]. L’assenza del requisito della partecipazione maggioritaria si spiega non essendo coinvolti direttamente beni “pertinenti”, il che, incide sulle forme di gestione (e l’art. 115 codice beni culturali costituisce in tal senso norma di principio nel senso che se la gestione riguarda anche beni culturali, l’amministrazione regionale o locale titolare dei beni stessi deve partecipare alla fondazione in misura prevalente). Va da se che ove poi – come deve ritenersi necessario, quando vi sia la partecipazione maggioritaria,  o come sempre possibile  gli organi di amministrazione siano formati in maggioranza da soggetti designati da enti pubblici, la fondazione acquisirà la natura di organismo di diritto pubblico, con tutte le note conseguenze in tema di regime delle procedure contrattuali afferenti a beni, servizi e forniture, ma senza che questo muti la natura dell’ente.</p>
<p><i><b>6) Prospettive delle fondazioni culturali</b>.<br />
</i>Il rilievo dato alla partecipazione (prevalente o meno) delle Amministrazioni , è tuttavia significativo sotto un altro punto di vista, nel senso che esprime come il modello tenuto presente dal legislatore sia quello delle c.d. “fondazioni di partecipazione”, che rappresentano la sintesi dell’elemento personale, proprio delle associazioni, e dell’elemento patrimoniale, tipicamente presente nelle fondazioni[32]. Grazie alla loro struttura aperta, esse consentono l’allargamento della compagine dei soggetti che la compongono, aggiungendone altri rispetto ai fondatori, che  determinano l’apporto di nuovi capitali da aggiungere alla dotazione patrimoniale iniziale. Le fondazioni culturali sono cioè configurate come strumento sì imperniato sul patrimonio e sugli scopi, ma con una capacità aggregativa, sia di persone che di capitali. Del resto in proposito v’è una diffusa prassi statutaria volta ad incentivare la partecipazione di soggetti in quanto concorrono ad accrescere ed ad alimentare il capitale[33]. Di riflesso si ha una vera e propria mutazione genetica del patrimonio, che da capitale definitivamente fissato con l’atto di dotazione e idoneo a sostenere l’attività dell’ente per il tramite dei redditi da esso estraibili, diviene strumento per acquisire risorse da impiegare da parte degli amministratori[34]. Questo modello è particolarmente congeniale alle forze imprenditoriali (ma anche a finanziatori istituzionali quali le fondazioni bancarie) che richiedono infatti un coinvolgimento gestionale duraturo, senza cioè limitarsi a più o meno sostanziosi contributi “a fondo perduto”. <br />
Nelle fondazioni di partecipazione, di solito (e del resto una assemblea è prevista anche dal d.m. 491, se pur come facoltativa) lo statuto contempla una assemblea di soci o di “amici” della fondazione, alla quale è riservata la funzione di designare una quota dell’organo amministrativo, a cui sono legittimati a partecipare non soltanto  fondatori bensì anche coloro che ne facciano richiesta impegnandosi a versare un contributo pari a quello stabilito per tale categoria di soci ovvero ad offrire un apporto in termini di capacità di opere o di attività per la realizzazione dei fini dell’istituto[35]. La fondazione svolge così anche un ruolo di aggregazione di risorse, e quindi di ricerca di capitali, che sono capitali di solidarietà e non di rischio. E’ stato appropriatamente detto che ciò non determina la trasformazione dell’ente, <u>ma la trasformazione del ruolo</u>, che l’ente svolte nel traffico giuridico, che assomiglia sempre più ad una società “senza soci”[36]. <br />
La conferma che le fondazioni culturali sono configurate come fondazioni di partecipazione è data non solo dalla prassi <i>ante litteram</i>, cioè anteriore alla normativa in esame, ma anche dal primo esempio di fondazioni culturali che si è avuto dopo il d.m. 491, ovvero quello del Museo egizio di Torino, che si caratterizza per il fatto che il ministero conferisce in uso alla fondazione il “museo”, inteso come bene museale, comprese le relative dotazioni e collezioni, mentre gli altri fondatori debbono conferire “adeguate risorse finanziarie” e  si impegnano a concorrere al finanziamento delle “spese di funzionamento e della attività della fondazione”, nonché a garantire la copertura delle spese necessarie per la ristrutturazione funzionale della sede. <br />
Per il vero nelle fondazioni disciplinate dal regolamento 491, la silloge dei poteri affidati al Ministero e con esso la consustanziale natura pubblica mette in secondo piano l’apporto dei fondatori, e quindi la loro stessa vocazione a partecipare.<br />
Una maggiore apertura alla partecipazione dei privati (ed invero le fondazioni di partecipazione vengono talvolta definite «aperte») e  ai complementari poteri di gestione, non solo contribuirebbe alla «effettività» della natura privata, ma soprattutto ad acquisire quel capitale di solidarietà che è indispensabile per una corretta e produttiva gestione dei relativi beni culturali. Non c’è dubbio che il motivo primo del ricorso alle fondazioni è la raccolta delle risorse pubbliche da destinare alla tutela e alla valorizzazione. Se, alla fin fine, dietro la fondazione, v’è sempre l’apparato ministeriale (o della regione o dell’ente locale) con la sua incombenza gestionale e dunque la «esternalizzazione»  si traduce in una operazione gattopardesca, è ben difficile che la ricerca di partecipazione (di capitale, ma anche di idee e di energie) abbia successo. Se cioè si vuole che la fondazione sia non solo <i>universitas bonorum</i>, secondo gli antichi schemi, ma anche una organizzazione di persone che non solo si avvalgono del patrimonio per realizzare lo scopo, ma che contribuiscono ad incrementare il patrimonio e non confinarle a meri sponsor[37], occorre dare motivazioni, proprie per realizzare al meglio lo scopo. Non solo dunque offrire ai soggetti privati che intendano partecipare una serie di incentivi, come (secondo esperienze intraprese da alcuni musei statunitensi[38]) ad esempio, l’uso  dell’emblema o del logo della fondazione o l’uso delle strutture museali o in genere dei beni culturali per organizzare iniziative di autopromozione, prevedendo coordinamenti con la concessione dei c.d. servizi aggiuntivi di cui al d.m. 24 marzo 1997, n. 139 per organizzare iniziative di autopromozione etc., anche consentendo l’ingresso nella gestione di persone sicuramente dotate delle necessarie capacità e selezionate rigorosamente dai finanziatori, onde avere un crescente processo di integrazione tra organismi di espressione della c.d. sussidiarietà orizzontale ed organismi propri della c.d. sussidiarietà verticale. Anche perché così si potrà dare una legittimazione di tipo sostanziale ai rappresentanti delle fondazioni che si dimostrano in grado di operare proficuamente nell’interesse collettivo. Se è vero, come è ormai convinzione unanime, che le fondazioni sono del tutto emerse dal cono d’ombra dato dal presupposto antipluralista dello Stato accentrato di tipo costituzionale-liberale sorto dalla rivoluzione francese, uno Stato cioè nemico dei corpi intermedi che non ammetteva la costituzione della persona giuridica se non come concessione, dell’esecutivo, più o meno strettamente collegata alla concessione graziosa del privilegio[39], è del pari vero che l’assumere funzioni di interesse generale e categoriale costituisce un esempio di pluralismo sociale, in cui le funzioni sociali sono assunte e svolte da privati con libertà di scelta di decisione in un sistema di articolazione decentrata, connesso e simmetrico al pluralismo ed al principio di sussidiarietà. Ma per raggiungere questi obiettivi occorre, con riguardo ai beni dello Stato, “depurare” il regolamento 491 da tutte le incrostazioni pubblicistiche e, con riguardo ai beni di Regioni ed enti locali, far ricorso a statuti che incentivino la partecipazione nei termini sopra rappresentati. Diversamente le fondazioni culurali non potranno che essere meri enti strumentali, una sorta di aziende municipalizzate delle cultura, e dunque prive dell’apporto di risorse, di idee e di energie di privati che pur nelle dichiarazioni e nei propositi si ritengono indispensabili. Né questo è di pregiudizio per la tutela dei beni, dato che comunque le pubbliche amministrazioni dispongono di tutti i molteplici poteri di indirizzo e di controllo sull’uso e sulla gestione dei beni culturali dettati dal codice.</p>
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<p>[1] V. in tal senso F. MERUSI, <i>La privatizzazione per fondazioni tra pubblico e privato</i>, in <i>Dir. amm.</i>, 2004, 463.<br />
[2] V. su questo, la raffinata ricostruzione di A. ZOPPINI, <i>Quattro tesi per una rilettura delle norme sulle fondazioni</i>, in A. PONZANELLI (a cura di), <i>Gli enti «non profit»</i> <i> in Italia</i>, Padova, 1994, 61 ss. e ivi ricche indicazioni bibliografiche.<br />
[3]  La materia è oggetto di approfonditi studi:  ci limitiamo a rinviare ad uno dei più recenti e più «informati» F. GOISIS, <i>Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche</i>, Milano, 2004.<br />
[4] V. infatti, tra i privatisti, la diversa e suggestiva lettura di G. OPPO, <i>Pubblico e privato nelle società partecipate</i>, ora in <i>Scritti giuridici</i>, VII, Padova, 2005, 340 che propone la formula “società di evidenza pubblica” (riprendendo così la formula usata per i contratti degli enti pubblici).<br />
[5] Anche se non mancano le fondazioni che svolgono una attività di impresa: in tal caso però manca sempre lo scopo di lucro in senso soggettivo, che non contrasta con lo svolgimento di una attività di impresa, né con la realizzazione di utili attraverso tale attività (lucro oggettivo).<br />
[6] Per un analitico commento di tale regolamento: v. S. FOÀ, <i>Il regolamento delle fondazioni costituite e partecipate del Ministero per i beni e le attività culturali</i>, in <i>Aedon</i>, n. 1/2002; ID., <i>Il regolamento sulle fondazioni culturali a partecipazione statale, </i>in <i> Giornale di diritto amministrativo</i>, 2002, 829 ss.<br />
[7] V. in proposito l’analisi svolta da S. FOÀ, <i>I raccordi tra ministero e privati¸ </i>in <i>Aedon</i>,  1/2005.<br />
[8] Tale termine, che non ha rispondenza nella terminologia del codice civile in tema di  diritti sociali o personali sui beni, è stato impiegato perché i beni culturali di proprietà dello Stato fanno parte del demanio statale (art. 822 c.civ.), e sono assegnati in uso alle varie amministrazioni. I beni sono infatti “concessi in uso gratuito”:  così la previsione dell’art. 1 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (legge di contabilità di Stato). I Ministeri (compreso quello per i beni e le attività culturali) non sono perciò proprietari di tali beni ma a loro viene affidato l’uso e nel caso di  beni culturali, la valorizzazione. Di qui il termine “pertengono”, suscettibile di inglobare i più svariati titolo di uso del bene. Con riguardo a Regioni, enti locali, enti pubblici in genere invece tale problematica non si pone. Può peraltro avvenire che i beni degli enti locali siano assegnati in uso ad amministrazioni statali: secondo la tesi del Comune di Firenze tale è ad esempio il caso della statua del David di Donatello, che è esposta nella Galleria dell’Accademia (museo statale), ma è di proprietà del Comune per ragioni storiche rappresentate dalla originaria collocazione della statua come pertinenza di Palazzo Vecchio (bene comunale).<br />
[9] Come è ben possibile v. in tal senso S. FOÀ, <i> Commento all’art. 115</i>, in M. CAMMELLI (a cura di), <i>Il codice dei beni culturali e del paesaggio, </i>Bologna, 2004, 454.<br />
[10] V. da ultimo la sentenza 13 ottobre 2005, in causa C-458/03, <i>Parking Brixen</i>.<br />
[11] Corre l’obbligo di rilevare che malgrado la non perspicuità della disposizione, che fa riferimento alla valorizzazione, la attività in questione, da svolgersi in forma diretta o indiretta, riguarda ogni sorta di attività di gestione diretta a consentire la fruizione ed il godimento del bene culturale da parte del pubblico: v. D. VAIANO, <i>Commento all’art. 115 d.lgs. 42/2004</i>, in<i> </i>G. CAIA-N. AICARDI-G. TROTTA<i> </i>(a cura di) <i>Commento al Codice dei beni culturali e del paesaggio, </i>in <i>Le leggi civili commentate</i>, 2005, 1452; la tesi restrittiva sembra invece essere sostenuta da S. FOA’, <i>Commento all’art. 115</i>,<i> </i>cit., 452.<br />
[12] V. sul punto ancora S. FOÀ, <i>Commento art. 115</i>, cit., 454. <br />
[13] E’ opportuno segnalare che vi sono talune dissonanze tra il codice dei beni culturali e l’art. 113 <i>bis</i> T.U. enti locali. In <i>particolare,</i> l’art. 113 <i>bis</i>, comma 3° T.U. prevede o la costituzione o la partecipazione da parte del soggetto titolare del servizio; di contro l’art. 115 del codice prevede la costituzione o la partecipazione in misura prevalente da parte dell’amministrazione cui i beni pertengono. Si ritiene che prevalga la disciplina del d.lgs. 42/2004, sia perché <i>lex posterior </i>e speciale (v. anche art. 113 <i>bis</i>, comma 1°): v. sul punto G. SCIULLO, <i>Gestione dei servizi culturali e governo locale dopo la pronuncia 272 del 2004 della Corte costituzionale</i>, in<i> Aedon</i>, 3/2004; sia perché comunque espressione del principio della materia concorrente “valorizzazione di beni culturali ed ambientali”.  Non ha pertanto nessun rilievo, in proposito, la sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 2004 n. 272 (in <i>Giur. it</i>., 2004, III, 837, con nota di E. ROLANDO, <i>Servizi pubblici locali in continuo movimento e novità in tema di riparto di competenze fra Stato e Regioni nella “materia trasversale” della tutela della concorrenza</i>), che riguarda i servizi degli enti locali privi di rilevanza economica, e che la Corte ha ritenuto non disciplinabili dal legislatore statale in quanto estranei alla materia «trasversale» della concorrenza Qui infatti si versa in una materia a competenza bipartita (o concorrente), per cui lo Stato può dettare norme di principio, tra cui i criteri per la gestione, ivi compresi i requisiti soggettivi richiesti agli affidatari. V. ancora sul punto l’approfondito studio di G. SCIULLO, <i>Gestione dei servizi culturali</i>, cit.<i> </i>Tuttavia la previsione normativa del codice riguarda le ipotesi in cui la fondazione abbia per oggetto diretto la valorizzazione dei beni culturali (v. art. 115, comma 1°). Il servizio locale può invece riguardare la mera promozione e valorizzazione di attività culturali (es.: attività di divulgazione di studio della storia della città o di educazione musicale, prestate a utenti indifferenziati), a prescindere dal rapporto diretto con i beni e dunque senza che vi siano beni “che pertengono” ad una amministrazione. In tal caso, cioè quando il servizio è svincolato dai beni, trova applicazione l’art. 113 <i>bis</i> T.U. enti locali, e dunque non è necessaria la partecipazione in misura prevalente.<br />
[14] V. comunque, con riguardo alla <i>subiecta materia</i>, G. SCIULLO, <i>Gestione dei servizi culturali e governo locale</i>, cit.; G. PIPERATA<i>, I servizi culturali nel nuovo ordinamento dei servizi degli enti locali, </i>in <i>Aedon</i>, 3/2004; più  in generale v. per tutti L. PERFETTI, <i>Servizi di interesse economico generale e pubblici servizi</i>, in <i>Riv. it. dir. pubbl, com.</i>, 2001, 479 ss.<i> </i><br />
[15] Per tutti S. CASSESE, <i>Le basi del diritto amministrativo</i>, Torino, 1989, 252.<br />
[16] La natura pubblica è sostenuta anche da S. FOÀ, <i>Il regolamento sulle fondazioni costituite e partecipate dal ministero per i Beni e le attività culturali</i>, in <i> Aedon</i>, 1/2002, facendo particolarmente leva sul criterio del fine, che di contro non sembra essere decisivo, atteso che la persone giuridiche senza scopo di lucro di solito perseguono finalità di interesse pubblico.<br />
[17] I beni vengono definiti “nucleo essenziale e prioritario dell’attività di gestione”, S. FOÀ, <i>Lo statuto-tipo della fondazione museale: il caso del Museo egizio di Torino</i>,in <i>Aedon</i>, 3/2003.<br />
[18] Rinviata a T. ASCARELLI, <i>Considerazioni in tema di società e personalità giuridica</i>, in <i> Saggi di diritto commerciale</i>, Milano, 1955<i>,</i> 129, e ripresa da G. ROSSI, <i>Diritto amministrativo</i>, I, Principi, Milano, 2005, 229. <br />
[19] Tale profilo è rilevato da  S. FOA’, <i>I raccordi fra Ministero e privati</i>, in <i>Aedon</i>, 1/2005.<br />
[20] La storia delle fondazioni bancarie è stata ricostruita con particolare incisività da F. MERUSI, <i>Dalla banca pubblica alla fondazione privata. Cronache di una riforma decennale</i>, Torino, 2000 (di cui peraltro non si condivide la tesi circa la perdurante natura pubblica delle fondazioni bancarie).<br />
[21] V. in proposito F. ROVERSI MONACO (cura di), <i>Le fondazioni Casse di Risparmio</i>, Rimini 1998 e ivi in particolare A. BARBERA, <i>Sul regime delle casse di risparmio a base associativa</i>, 198, che parla di diritto delle casse associative alla “depubblicizzazione”.<br />
[22] Che le fondazioni bancarie, prima del d.lgs. 153/1999, o meglio dei loro adeguamenti statutari alle disposizioni di tale decreto legislativo avessero natura pubblica, era sostenuto da dottrina e giurisprudenza del tutto prevalente: indicazioni in A. MALTONI, <i>Le fondazioni di origine bancaria al vaglio del giudice delle leggi: enti privati a “statuto speciale” </i>, in <i> Le nuove leggi civili commentate</i>, 2003, 1393, nota 20.<br />
[23] Così Corte Cost., 29 settembre 2003  n. 300, p. 7 del considerato in diritto.<br />
[24] Secondo la autorevole indicazione proveniente da Consiglio di Stato, Sez. atti normativi, 26 agosto 2002 nel parere relativo allo schema di regolamento ministeriale, recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a società da parte del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell’art. 10 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368. Il parere, muovendosi dal rilievo che la competenza esclusiva dello Stato riguarda solo la tutela dei beni, ha ritenuto che le funzioni relative alla valorizzazione  dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali sono invece da ascrivere alla competenza ripartita, l’art. 10 d.lgs. 369 parla espressamente solo di valorizzazione (e non di tutela). Con la conseguenza che l’ascrivibilità della materia in oggetto tra quelle elencate al comma 3° dell’art. 117 implica che le disposizioni del d.lgs. n,. 368 del 1998, attributive della potestà regolamentare al Ministero per i beni culturali ed ambientali, devono ritenersi venute meno a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione che, inserendo le materie della “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra quelle di legislazione concorrente, esclude che lo Stato possa disciplinare la materia in questione nella sua intera estensione e, per giunta, a livello regolamentare.<br />
[25] <i>La privatizzazione per fondazioni tra pubblico e privato</i>, cit., 2004, 503-4. <br />
[26] Il rilievo per cui dalla «degradazione» del regolamento ad autolimitazione conseguirebbe la natura privata è avanzato anche da S. FOA’ <i> I raccordi</i>, cit., 12 ss .<br />
[27] Nel senso che, relativamente ai beni di proprietà pubblica, il criterio di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni ruota intorno alle cose, anziché sulla attività, sia consentito rinviare a G. MORBIDELLI, <i>L’azione regionale e locale per i beni culturali in Italia</i>, in <i>Le Regioni</i>, 1987, 948. <br />
[28] V. S. SETTIS, <i> Battaglie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto</i>, Milano, 2005, 144, che definisce ridicola la formula giuridica secondo cui la valorizzazione va distinta dalla tutela. <br />
[29] A meno che – s’intende – non si tratti di fondazioni partecipate o istituite dal Ministero per i beni e le attività culturali, nel qual caso trova applicazione il d.m. 27 novembre 2001.<br />
[30] Per l’affermazione di tale principio v. recentemente Corte dei Conti, Sez. I, centrale, del 5 novembre 2005, n. 356 in cui è stato puntualizzato che “l’attività gestionale di natura discrezionale degli amministratori delle società per azioni è sindacabile quando contravvenendo a criteri di efficacia ed economicità si concreti in “abusi, arbitri od omissioni produttive di danno patrimoniale, ma anche quando contrastino o siano comunque estranee ai fini pubblici che la società, per la sua caratterizzazione pubblicistica, deve perseguire”. Dal che si ricava che se è legittimo che l’ente pubblico partecipi a società e altre entità di natura privatistica, è necessario che subordini la propria partecipazione a disposizioni statutarie o pattizie finalizzate a rendere concreto e verificabile il raggiungimento delle finalità pubbliche che hanno motivato la partecipazione stessa e a prevedere specifiche forme di controllo e di rendicontazione. <br />
[31] Il punto è opportunamente messo in luce da E. BRUTI LIBERATI, <i>Pubblico e privato nella gestione dei beni culturali: ancora una disciplina legislativa nel segno dell’ambiguità e del compromesso</i>, in <i>Aedon </i>3/2001.<br />
[32] Nel senso che la tradizionale contrapposizione tra<i> universitas personarum</i>, che rappresenterebbe il carattere peculiare delle associazione, e <i>universitas</i> <i>bonorum, </i>che al contrario, caratterizzerebbe l’istituto delle fondazioni è sempre meno netto e che invece la disciplina delle fondazioni tende progressivamente ad essere incentrata sull’elemento organizzativo e personale è messo in luce dalla dottrina dominante: v. in particolare e per tutti F. GALGANO, “<i>Fondazione (diritto civile)”, </i>in <i>Enc. giur. Treccani</i>, <i> </i>XIV, 1989, 1 ss.; M.V. DE GIORGI, <i>Le persone giuridiche in generale. Le associazioni e le fondazioni</i>, in <i> Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, </i>2, I, Torino, 1982, 254.<br />
[33] V. soprattutto il preziosissimo saggio di D. VITTORIA, <i>Le fondazioni culturali ed il consiglio di amministrazione  (Studio della prassi statutaria delle fondazioni culturali italiane seguito da una raccolta di statuti)</i>, Napoli 1976.<br />
[34] Sulle fondazioni di partecipazione v’è ormai una vastissima letteratura: v. per tutti M.. GORGONI, <i>Le fondazioni di partecipazione, </i>in <i> Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro </i> a cura di L. BRUSCUGLIA e E. ROSSI, Milano, 2002, 532, e con riferimento alla materia dei beni culturali U. MINNECI, <i>Il ricorso al (flessibile) modello fondazionale nella valorizzazione dei beni culturali di appartenenza, </i>in P. BILANCIA (a cura di), <i> La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato. Studi dei modelli di gestione integrata) </i> Milano, 2004, 161 ss. <br />
[35] V. sul punto le indicazioni di G. IORIO, <i>Le fondazioni</i>, Milano, 1997, 214.<br />
[36]  Così A. ZOPPINI, <i>Quattro</i> <i> tesi</i>, cit., 69.<br />
[37] Come invece in sostanza fa il d.m. 491: v. in tal senso  A. CANUTI, <i>Il regolamento attuativo dell’art. 10 d.lgs. 368/1998: un primo commento</i>, in <i>Aedon</i>, 2/2000.<br />
[38]  Come propone U. MINNECI, op. cit., 181.<br />
[39] Una forte critica a questa concezione delle fondazioni già in A. PREDIERI,  <i>Sull’ammodernamento della disciplina delle fondazioni e istituzioni culturali di diritto privato</i>, in <i>Riv. trim. dir. proc. </i>1969, 1117, saggio che fu precursore dell’attenzione verso le  fondazioni da parte degli studiosi di diritto pubblico.</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Note minime su beni comuni e funzione amministrativa</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/note-minime-su-beni-comuni-e-funzione-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-minime-su-beni-comuni-e-funzione-amministrativa/">Note minime su beni comuni e funzione amministrativa</a></p>
<p>Abstract Con la giurisprudenza delle ss. uu. civili della Corte di cassazione sulle valli da pesca la nozione di beni comuni, variamente intesi nel nostro ordinamento, assume un portato dai contorni più precisi. Vi rientrano le cose del mondo materiale oggetto di particolari diritti attribuiti alla collettività, poiché si tratta</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-minime-su-beni-comuni-e-funzione-amministrativa/">Note minime su beni comuni e funzione amministrativa</a></p>
<p>
<strong>Abstract</strong><br />
Con la giurisprudenza delle ss. uu. civili della Corte di cassazione sulle valli da pesca la nozione di beni comuni, variamente intesi nel nostro ordinamento, assume un portato dai contorni più precisi. Vi rientrano le cose del mondo materiale oggetto di particolari diritti attribuiti alla collettività, poiché si tratta di beni di “proprietà collettiva”.&nbsp; Vi rientrano anche il territorio, l’ambiente e il paesaggio, beni&nbsp; che le istituzioni governano e gestiscono nell’interesse della collettività.<br />
Rilevata l’estrema eterogeneità della categoria e valutati gli interrogativi espressi dalla dottrina in ordine all’appartenenza del bene, si offre un inquadramento dogmatico che poggia sulla attitudine e destinazione dei beni comuni a soddisfare le esigenze della collettività attraverso il loro uso (fruizione), perché si tratta di beni appartenenti alla collettività e destinati a soddisfare interessi <em>omnium communes</em>. Passando per la nozione di bene comune offerta dalla dottrina economista e per i principi fissati dall’ordinamento comunitario, lo studio offre spunti di riflessione sull’obbligo di tutela e sulla funzione amministrativa in ordine a particolari “luoghi” ove dimorano molti <em>commons</em>: l’ambiente, il paesaggio e i beni culturali.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Abstract</strong><br />
Tanks to the judgement of Italian Supreme Court (ss.uu. civ.) on fishing valley, the notion of commons, variously understood in our legal system, plays a lead by more precise contours. It includes any worldly, subject of special material rights granted to the community, since it is goods of &#8220;collective property.&#8221; It also include the land, the environment and the landscape; Public Institutions has the duty to manage and govern these goods in the public interest.<span style="white-space: pre-wrap;">Detected the extreme heterogeneity of the category and evaluated the questions expressed by the doctrine in order to the right of property of commons,&nbsp; this paper offers a dogmatic framework that rests on the attitude and the destination of the commons to meet the needs of the community through their use, because they are property belonging to the community and to meet the interests </span><em style="white-space: pre-wrap;">omnium communes</em><span style="white-space: pre-wrap;">. Crossing the notion of commons offered by economist doctrine and the principles laid down by European law, the study offers insight on the duty of protection and on administrative functions in order to specific &#8220;places&#8221; where they live many commons: environment, landscape and cultural heritage.</span><br />
&nbsp;<br />
Sommario: 1. <em>Eterogeneità dei c.d. beni comuni. </em>2. <em>Uso e fruizione di beni destinati a soddisfare interessi </em>omnium communes. 3. <em>Concezione economica dell’uso e interrogativi sull’appartenenza giuridica del bene comune. &nbsp;</em>4. <em>Aspetti, suggestioni e necessari approfondimenti in materia ambientale.</em> 5. <em>Il principio di precauzione e la Commissione europea. </em>6. <em>Beni culturali, paesaggio e ambiente: obbligo di tutela e funzione amministrativa.</em><br />
&nbsp;<br />
<strong>1 .- </strong><em>Eterogeneità dei c.d. beni comuni. </em><br />
La diffusione di una nozione di bene d’interesse pubblico intitolata ai “beni comuni” in parte della dottrina degli ultimi tempi, oltre che in giurisprudenza, sia pure talvolta in modo acritico, induce a soffermarsi, almeno di scorcio, sul <em>novum</em> che la giustificherebbe; in più semplici termini, prendendo le mosse da una sentenza della suprema Corte di cassazione a sezioni unite civili 14 febbraio 2011, n. 3665 in materia di valli da pesca.<br />
In realtà i giudici hanno respinto un ricorso tendente ad ottenere l’accertamento della natura giuridica privata di una valle da pesca rappresentante una laguna viva, cioè in comunicazione periodica con il mare (adriatico), rivendicata in proprietà dalla società attrice, già soccombente dinanzi al Tribunale e alla Corte d’appello di Venezia in quanto quella era demaniale sin dal 1841 quando un regolamento austriaco, dell’8 ottobre 1841, in vigore dal 20 dicembre 1841 mediante pubblicazione-notifica, dispose che tutte le zone lagunari erano demaniali, anche in caso di laguna morta, non comunicante con il mare<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.<br />
La commistione con le acque marine non consente, del resto, di sottoporre la laguna viva ad un regime giuridico diverso da quello della foce del fiume, della spiaggia e dell’arenile, che non sono assimilabili al mare territoriale &#8211;<em>res</em> esclusa dalla demanialità, ma soggetta alla potestà di regolamentazione, c.d. sovranità, da parte dello Stato-, ma costituiscono demanio marittimo: conseguentemente il codice della navigazione, r.d. 30 marzo 1942, n. 327, sotto il titolo II “Dei beni pubblici destinati alla navigazione”, annovera un capo I dedicato al demanio marittimo.<br />
La norma di cui all’art. 28, primo dei 28 articoli dedicati al demanio marittimo, ricomprende alla lett. b), tra i “beni del demanio marittimo le lagune, le foci dei fiumi che sboccano al mare (se quei fiumi fossero immissari di un lago, le foci farebbero parte del demanio lacustre, orami da lungo tempo in titolarità regionale), i bacini d’acqua salsa o salmastra che, almeno durante una parte dell’anno, comunicano liberamente col mare”.<br />
Come abitualmente accade in questo genere di controversie, le allegazioni della società pretendente la proprietà della valle salsa, fondate nella realtà di atteggiamenti di assoluto distacco dell’amministrazione marittima competente rispetto alla valle da pesca -talora “venduta” tra privati nei decenni-, a nessun risultato potevano condurre dal momento che nessun procedimento di sdemanializzazione era mai intervenuto, del resto non sarebbe stato in via di principio agevole sclassificare un bene di demanio “necessario” di tipo naturale (a differenza dei porti, dei fari<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, delle opere destinate alla difesa nazionale, demanio necessario ma artificiale, più facilmente sdemanializzabile).<br />
Ma le sezioni unite civili, investite del ricorso per la cassazione della decisione di appello della Corte veneziana, con la sentenza n. 3665/2011 da un lato, confermano il <em>decisum</em> della Corte territoriale e, dall’altro, esprimono anzitutto concetti generali sul <em>suum</em> della proprietà, sia pubblica che privata, pervero da tempo elaborati ed accolti dalla dottrina.<br />
In particolare, se tra i principi fondamentali della Repubblica democratica fondata sul lavoro è &nbsp;annoverato quello che attiene al riconoscimento dei diritti inviolabili anche nelle formazioni sociali, dove la persona preferisca o comunque si trovi a svolgere la sua personalità, richiedendo, specularmente, l’adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale (sopportare l’esproprio per p.u., accettare limiti e conformazione d’autorità della proprietà privata, per esempio quello di non poter dominare in alcun caso un bene demaniale, ecc.); se, inoltre, è principio fondamentale che la Repubblica tuteli il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione (art. 9, co. 2) e che alla proprietà pubblica -di cui all’esordio della norma costituzionale sulla proprietà all’interno dei “rapporti economici” (art. 42)- debba riconoscersi un valore politico interamente funzionale all’interesse pubblico, ne deriva che con questa ultima la Repubblica persegue il soddisfacimento di interessi della collettività “in particolare la tutela dell’umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello stato sociale” .<br />
Può dirsi che una regola come questa, pesantemente basata su pilastri costituzionali quali i principi fondamentali ed i rapporti economici di rilievo generale per la Nazione, più ancora si giustifica di fronte al demanio naturale e necessario come quello che caratterizza le valli da pesca della laguna veneta, ciò che respinge nell’area della nullità, per impossibilità dell’oggetto, qualsiasi pretesa privata, <em>ex contractu</em> oppure originaria (<em>usucapione</em>), di acquisito della sua proprietà a titolo privato in mancanza della conclusione della procedura di sdemanializzazione -che, peraltro, quanto ad un immobile di demanio necessario e naturale, si colloca al limite dell’improponibilità, salvo sconvolgimenti intervenuti nella realtà territoriale: la funzionalità “pubblico collettivistica” delle valli da pesca-.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2.- </strong><em>Uso e fruizione di beni destinati a soddisfare interessi </em>omnium communes<em>.</em><br />
Sta di fatto che un enunciato giurisprudenziale -colto ma di certo basato su principi non nuovi alla dottrina<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a> ed alla stessa giurisprudenza<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>&#8211; pubblicato quasi contemporaneamente alla conclusione dei lavori di una Commissione di esperti nominata dal Governo nel febbraio 2008, essenzialmente giuristi di diritto civile, con una sola eccezione, che avevano il compito di aggiornare la classificazione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, ed anche disponibili, contenuta nel libro III “Della proprietà” del cod. civ., in vigore dal 1941 (artt. 822-830) e nel codice della navigazione, art. 28, nonché nelle altre norme speciali (sulle acque interne, sulle opere destinate alla difesa nazionale -art. 822, co. 1, cod. civ.-, del codice dell’ambiente 2006, sugli acquedotti, sul codice della strada, sul testo unico sui beni culturali, d.lgs. n. 42/2004-, le norme sul demanio comunale specifico, cimiteri e mercato, su boschi e foreste, sui beni destinati a pubblici servizi, ecc.) non poteva passare inosservato: e la “categoria” che si potrebbe forse definire <em>in progress</em> dei beni comuni si è andata diffondendo rapidamente<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a> fino a configurare -sempre nella tendenza di parte della dottrina- un terzo <em>genus</em> di beni non pubblici, non privati, ma comuni<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>.<br />
Il lavoro della Commissione -che, in sintesi, ha scomposto e ricomposto le categorie note dei beni pubblici in “beni comuni, beni di appartenenza pubblica necessaria, beni sociali o a destinazione pubblica”- è stato commentato da uno dei suoi componenti non civilisti<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>.<br />
Secondo alcuni esponenti della nuova dottrina i beni comuni comprenderebbero anzitutto cose attualmente inquadrate nella categoria della demanialità, aperte all’uso pubblico, come può dirsi per i beni culturali, -soggette a godimento generale<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>-; ma allo stesso tempo <em>res</em> del tutto eterogenee <a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>, tanto da indurre a dubitare anzitutto che si tratti di beni, una varietà di altre realtà oggettive o ipotesi mere, assai diverse, come il diritto al lavoro, in quanto bene primario protetto dalla Costituzione, o i farmaci, in quanto utili alla salute -bene comune- anch’essi beni comuni<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>.<br />
Anche l’astensione collettiva dal lavoro, se rispettosa delle norme che la regolano <em>ab extra</em>, in altri termini se accuratamente motivata ed attuata pacificamente farebbe parte dei beni comuni.<br />
È evidente che la nuova categoria, tradotta oggi in diritto positivo, riguarderebbe, oltre che i beni tuttora definiti nel codice civile come demaniali (art. 822), di demanio necessario (co. 1, art. 822) ed eventuale (co. 2, art. 822), anche i beni del patrimonio indisponibile e disponibile (artt. 826, 828 e 830 cod. civ.): beni comuni indistinti dopo settantasette anni di chiara differenziazione, anche se talora non proprio soddisfacente in diritto positivo.<br />
Ma la categoria si vuole oggi estesa <a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>, come abbiamo accennato, anche a fonti di diritto costituzionale, al lavoro ed alla salute, beni comuni di ciascuno e della società ad un tempo ed ai farmaci, che, in quanto funzionali alla salute, non potrebbero non definirsi beni comuni restando fuori dalla categoria <a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>.<br />
Le valli da pesca, ad esempio, svolgono un ruolo nell’ampio contesto territoriale non limitato alla loro localizzazione storica, ma esteso ad utilità talora assai rilevanti per tutta una popolazione -pur delimitata- che tuttora vive di un’economia incentrata sulle attività principali e marginali che esse consentono <a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Nei rapporti di proprietà pubblica <a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a> i beni comuni ricevono questa classificazione non in forza del regime dominicale o di un altro esplicito regime giuridico speciale impresso dall&#8217;ordinamento, bensì in ragione della loro vocazione e conseguente destinazione alla fruizione pubblica, all’uso comune “che non ammette limitazioni, se non dettate da motivi di tutela oggettivamente necessaria al bene” <a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>; sicché è la stessa natura giuridica del bene, insieme alla funzione che esso assolve nella società civile, ad imprimere la caratteristica sua propria di suscitare necessariamente l’interesse di tutti <a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>.<br />
Potrebbe affermarsi che la proprietà pubblica sia riconosciuta dall’ordinamento giuridico come uno stigma perché si tratta di una proprietà destinata all’uso generale, all’uso comune, diverso da quello eccezionale di sandulliana memoria, ove si restringono i casi in cui il bene può essere utilizzato secondo la sua struttura naturale -si pensi proprio al litorale marino-; eppure, sempre di uso si tratta, non esistendo la proprietà pubblica di cui all’art. 42 Cost. in quanto tale, perché essa si risolve in un’attribuzione <em>quoad usum </em>e non <em>quoad proprietatem</em>: la proprietà senza la funzione, senza la ragione per la quale venga riconosciuta o attribuita, non produce utilità e non ha ragione d’essere.<br />
Se, in altri termini, si prendano le mosse dalla premessa per la quale non esiste titolarità pubblica che non ricada su beni che sono destinati all’uso della collettività o, comunque, a diretto vantaggio di questa, ci si avvede agevolmente di come tutti i beni aperti alla fruizione collettiva sono il teatro di un incontro tra i cittadini e lo Stato, titolare formale, onerato di doveri ben più che dotato di diritti sui beni pubblici, anche quelli del patrimonio indisponibile, con particolare riguardo ai beni aperti all’uso comune; sicché l’uso del bene si caratterizza per la generale paritarietà e gratuità sostanziale <a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
In realtà, ove si consideri che in dottrina si discorre ormai di frequente della nuova e multiforme categoria giuridica di beni comuni, che si aggiungerebbe a quelle ben note di beni pubblici e beni privati<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>, ci si avvede come la stessa definizione generale di bene comune meriti una rinnovata riflessione in sede teorica intorno all’ammissibilità della categoria dei beni comuni, per includervi, con sicuro fondamento dommatico, anche i beni immateriali e, per la precisione, i c.d. <em>new</em> <em>commons </em>nei quali rientrerebbero, ad esempio, la rete internet e le pressoché infinite conoscenze che essa è capace di offrire<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>.<br />
Tuttavia, usando le tradizionali categorie (certamente meritevoli di nuova considerazione) offerte dal codice civile, la Costituzione, il primo t.u. sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici del 1933, il codice dell’ambiente del 2006, il codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, il codice della navigazione del 1942, il codice della strada 1992, le leggi speciali sugli acquedotti, l’ordinamento militare, le norme su cimiteri e mercati, entrambi di demanio specifico del comune, ecc., si ricavano una serie di connessioni tra regole sul regime dei beni e del regime del diritto sui beni, che consentono di affermare che tutta la proprietà pubblica è intensamente utilizzata in concreto e sempre più utilizzabile in teoria come proprietà-dovere, essendo costituita da beni a disposizione delle comunità, che pesano sul bilancio dello Stato per le frequenti opere di onerosa manutenzione ordinaria e straordinaria, quando non anche per la costruzione stessa del bene <a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
Proprio questa circostanza ha indotto alcuni studiosi <a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a> ad interrogarsi sulla distinzione, per inquadrare la categoria dei beni comuni, tra <em>uti</em> e <em>frui</em>, tra uso e godimento, fruizione della proprietà pubblica, rilevando come nella prima categoria, quella dell’uso, è il solo contatto con il bene a produrre l’utilità in favore del suo utilizzatore; mentre nella seconda, che necessariamente presuppone la prima -non potendovi essere godimento o utile fruizione senza l’uso del bene-, il concessionario della cosa pubblica non si limita soltanto ad usarla per ricavarne utilità, bensì la amministra legittimamente, ricavando e cedendo attraverso lo svolgimento di questa attività, le tipiche utilità che il bene è capace di sprigionare.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3.- </strong><em>Concezione economica dell’uso e interrogativi sull’appartenenza giuridica del bene comune.</em><br />
Nella prospettazione di una nota scuola economista che si è dedicata allo studio dei beni comuni<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a> si distinguono 4 categorie di beni, sulla base della presenza di due fondamentali caratteristiche, capaci di connotare il rapporto tra il bene e il suo utilizzatore/fruitore: la possibilità di escludere un soggetto dall’uso del bene (esclusività) e la circostanza per la quale l’uso da parte di un soggetto, compromette, fino ad impedirlo, l’uso da parte di altri (rivalità). Quest’ultima caratteristica assume, per vero, nelle riflessioni di altri autori, accezioni differenti, capaci di spostare la sistemazione del bene da una categoria all’altra.<br />
Le quattro categorie di beni elaborate da questa dottrina sono quelle dei beni privati, senz’altro escludibili e rivali, dei beni di <em>club</em>, caratterizzati da elementi di accesso o consumo congiunto -tanto che non presentano il carattere della rivalità, ma soltanto quello dell’esclusività-, dei beni (o delle risorse) comuni, non escludibili ma rivali a causa della loro esauribilità; infine dei beni pubblici che, nella suddivisione proposta -che esula da ogni riferimento alle categorie dommatiche in precedenza note al giurista-, non sono escludibili, né rivali, nei quali si fanno rientrare la pace, la sicurezza, la difesa nazionale, la protezione dagli incendi, i servizi di previsioni metereologiche, nonché l’inestimabile valore della conoscenza, che nella navigazione sul <em>web</em>, trova oggi il terreno elettivo migliore per la sua acquisizione a vantaggio di chiunque.<br />
Sicché, nella riferita quadripartizione, la premessa maggiore sui beni/risorse comuni è che essi sono tali in relazione alla naturale tendenza ad essere oggetto di un uso rivale, ma non escludibile, non invece in relazione al regime dominicale, né alla attitudine della risorsa a soddisfare i diritti fondamentali o gli interessi superindividuali.<br />
Al contrario, è proprio quest’ultima attitudine, nelle tesi di alcuni autori <a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a> che hanno dato vita alla c.d. corrente <em>benecomunista</em>, che assume una rilevanza centrale nella connotazione funzionale dei beni comuni, quella cioè che consente di classificarli in quanto capaci di soddisfare i diritti fondamentali nel rispetto dei principi di coesione economica e sociale, della sostenibilità ambientale, del servizio universale e della giustizia sociale <a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>; sicché “l’astrazione proprietaria si scioglie nella concretezza dei bisogni, ai quali viene data evidenza soprattutto collegando i diritti fondamentali ai beni indispensabili per la loro soddisfazione” <a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
Si deve subito osservare, tuttavia, che sulla astrattezza della proprietà pubblica, che nel codice civile viene classificata “appartenenza” ed esclusa dal titolo II del libro III rubricato <em>Della proprietà, </em>gli studi giuspubblicistici hanno fatto luce da decenni: al termine di questo processo è stata formulata la teoria della proprietà pubblica non come diritto ma come proprietà-dovere.<br />
Senonché, la definizione di bene comune che offrono i giuristi non coincide punto con quella proposta dagli economisti, che guardano alla realtà con le categorie della scienza economica, indagando sul valore dal punto di vista economico che il bene può offrire e sulle implicazioni nei rapporti sociali ed economici che il suo inserimento nella categoria dei beni comuni produce.<br />
Diversamente da quanto avviene nella letteratura economica, ove rilevano le caratteristiche della escludibilità/non escludibilità dell’uso del bene e della rivalità del suo consumo, in quella giuridica l’elemento che assume una rilevanza pregnante per la tipizzazione dei beni comuni è la funzionalità che essi sprigionano, ossia l’idoneità a soddisfare i bisogni legati alla realizzazione dei diritti fondamentali dell’individuo.<br />
Le diverse prospettazioni della dottrina riconducono la definizione di bene comune al criterio fondamentale della sua funzionalità, modulandolo in base alle differenti classificazioni di beni comuni che si ritengono preferibili; ma, per tutti, il tratto distintivo di questi beni è nella capacità che essi hanno di soddisfare, attraverso la fruizione collettiva, le esigenze legate ai diritti fondamentali dei soggetti dell’ordinamento giuridico.<br />
Anche la fruizione collettiva viene diversamente “modulata” nelle analisi della dottrina, nel senso che v’è chi ritiene che essa sia assoggettata ad alcuni e chi ad altri limiti; limiti che vengono giustificati in base al sistema ordinamentale o a singole disposizioni di legge, differenti a seconda dei beni che vengono considerati comuni, legati quindi alla soddisfazione di differenti diritti inviolabili.<br />
La capacità del bene di essere qualificato come bene comune dipende, insomma, nella prospettiva giuridica, dalla sua strumentalità rispetto al soddisfacimento dei diritti della persona, cioè dalla sua “utilità” <a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a> alla persona per la realizzazione dei suoi diritti fondamentali; per questo, l’accesso al bene comune deve essere garantito a tutti, quindi assoggettato ad un regime speciale <a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>. Un regime basato non sulla caratterizzazione dominicale del bene, bensì sull’assoggettamento di quest’ultimo alla garanzia della salvaguardia e della fruizione collettiva del bene, attribuito in titolarità, per così dire, “diffusa” e assoggettato ad un “regime di utilizzo e di gestione partecipata, così infrangendo lo schema proprietario” <a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a> che si “scioglie nella concretezza dei bisogni” <a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a> degli individui.<br />
Sembra di poter affermare che in questo contesto, ove si discorre di beni non escludibili e non sottraibili, il ruolo che possono assumere i pubblici poteri in uno Stato democratico debba essere quello di garantire l’imparzialità e l’inclusività dei processi e dei soggetti, nonché l’unitarietà del livello di tutela istituzionale di godimento dei diritti, a garanzia del <em>preliminare</em> principio di uguaglianza <a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>.<br />
Alcune prospettazioni si soffermano in modo critico sulle impostazioni della dottrina di scuola <em>benecomunista</em>, ove si propone una impostazione solidaristica a sfondo morale della funzione che il bene comune è chiamato ad assolvere, rilevando una certa indifferenza rispetto alla promozione di una gestione diretta e cooperativa dei beni comuni da parte della collettività e, comunque, di soggetti giuridici indipendenti dallo Stato e dalle imprese, inducendo ad una confusione tra beni comuni e beni ad accesso aperto, “in ragione di quella tensione al soddisfacimento dei diritti fondamentali che impone una loro disponibilità diffusa”; sicché “i beni comuni che, nella prospettiva degli economisti, erano intesi come risorse condivise” in quella giuridica divengono beni <em>universali </em><a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>.<br />
Il minimo comune denominatore delle impostazioni sulla materia dei beni comuni sembra, in realtà, la reazione alla tutela ed alla gestione dello Stato e degli altri enti pubblici, che istituzionalmente si esercita in via esclusiva sui beni aperti all’interesse oltre che all’uso e/o godimento pubblico, anche con l’apporto dei concessionari di bene, i quali non farebbero che aggravare una situazione di monotematica o monopolistica chiusura del bene al vero e proprio uso di tutta la comunità.<br />
La gestione diretta di gruppi di cittadini in quanto volontari custodi ed amministratori della generalità dell’interesse e dell’uso del bene meglio e più legittimamente gestirebbe i beni che interessano tutti, dunque <em>comuni</em>, rispetto a quanto non possa fare l’organizzazione della persona pubblica: non resterebbe, pertanto, che modificare <em>ab imis</em> la costruzione dei beni pubblici per far nascere la categoria dei beni comuni anche avvalendosi degli studi -per così dire di avvicinamento- che alcuni anni fa una Commissione di studio governativa che, com’è noto, ebbe ad esprimere in ordine ad una nuova e diversa classificazione dei beni demaniali e patrimoniali disponibili ed indisponibili, nonché delle <em>res omnium communes </em>(l’atmosfera, il clima, le miniere, le spiagge marine e le rive delle acque interne, ecc.).<br />
Se, tuttavia, uno sciopero che dura anni e che blocca un’attività d’interesse generale, come quella di un teatro, essendo ispirato da giuste ragioni e rivendicazioni, sia da classificare tra i beni comuni, come vuole parte della dottrina, s’intendono chiaramente le difficoltà che una teoria nuova, contenente indubbiamente aspetti critici di interesse contemporaneo, non riesce -e forse a lungo non riuscirà- ad ottenere il desiderato riconoscimento nell’ordinamento giuridico.<br />
Quando poi si ritiene che l’ecosistema salubre rappresenti un bene comune si trascorre, all’evidenza, in un ulteriore esempio di irrealtà giuridica non condivisibile, anzitutto, perché l’ambiente non può “fermarsi” in un luogo o in un dominio come bene.</p>
<p><strong>4. &#8211; </strong><em>Aspetti, suggestioni e necessari approfondimenti in materia ambientale.</em><br />
Per offrire alcuni spunti di riflessione sulla funzione attribuita all’amministrazione di cura di alcuni <em>commons</em> v’è anzitutto da rilevare che le norme che direttamente riguardano l’ambiente e la sua protezione, tutte naturalmente lontanissime dalla concezione dell’ambiente come bene rivendicabile da qualcuno presso qualche altro, sembra che intendano raggiungere quale “obiettivo primario” dell’ordinamento la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento dell’<em>environnement</em> con l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (cfr. art. 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale).<br />
Questo della salvaguardia e del miglioramento dell’ecosistema sembra doversi interpretare come un dovere nei confronti di un’entità ad un tempo concreta, perché si trova intorno a ciascuno di noi, ed astratta, perché sono inconoscibili -o almeno assai difficilmente conoscibili- i riflessi che ogni modificazione dell’ambiente provoca in misura diversa nella qualità della vita di qualsiasi abitante stanziato in una città o nella foresta amazonica.<br />
Fra le tendenze comuni nella civiltà postindustriale c’è quella di trasformare un luogo neutrale, qual è l’ambiente, nel teatro delle idee: come sversare in un fiume o nel sottosuolo l’inquinamento prodotto dalla fabbrica, come nascondere le esalazioni di diossina o come risparmiare sui costosi filtri da applicare alle ciminiere conduttrici di fumi particolarmente nocivi, equivale a studiare il modo per trasformare un luogo neutrale e prezioso, indispensabile per la vita di tutte le creature della terra, qual è l’ecosistema, nel proprio immondezzaio privato, con il frequente alibi della produzione da realizzare nell’interesse anche generale e dell’occupazione operaia da conservare ad ogni costo.<br />
Si spiega perciò che qualsiasi stagione, anche breve, di crisi economica rappresenti fatalmente un rischio per l’innocentissimo ambiente <a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>: infatti, è -troppo spesso ormai- a suo carico che verranno conseguiti i risparmi dell’imprenditore pubblico o privato.<br />
Le buone ma costose pratiche dello smaltimento secondo legge e regolamento del rifiuto industriale vengono ben presto trascurate fino alla loro completa obliterazione: lo stato di necessità economica impone infatti rinunce e sacrifici, molti dei quali, tuttavia, da trasferire sostanzialmente per intero a carico della collettività.<br />
<em>Bad practices</em>, usi di questo genere non sono esclusivi della nostra società economica, ma, proprio al contrario, assai diffusi ovunque nel mondo.<br />
Ad esempio, a costo di affermarlo apoditticamente, va riconosciuto che un organismo composto da una pluralità crescente di Stati costituito per unificare e rendere in tal guisa più produttiva di ricchezze la realtà dei mercati nazionali, con moneta propria e regole di tutela della concorrenza molto articolate, non naturalmente può ritenersi rivolto per vocazione verso la cura dell’ambiente, al di là del limite che risulti indispensabile adottare, onde evitare danni diretti alla produzione e sanzioni penali.<br />
Com’è accaduto nella tristemente definita “terra dei fuochi”, il terreno invaso dalla diossina degli scarichi industriali estesi era quello dei pascoli dei bufali campani e la crisi economica della mozzarella di bufala non ha tardato a manifestarsi sul mercato quale conseguenza diretta dell’inquinamento ambientale, reso noto anche nei dettagli dai <em>mass media</em>.<br />
Con l’entrata in funzione dell’Agenzia per l’ambiente di Copenaghen è fatalmente mutato l’indirizzo generale della politica economia europea, che ormai comprende costantemente protezioni direttamente o indirettamente rivolte verso la salubrità del bene comune ambiente.<br />
Tuttavia, un arretramento rispetto al piano normativo, che è ormai sufficientemente ricco, anche per il contributo italiano attuato con il codice dell’ambiente nel 2006, ancor di recente modificato mediante il recepimento della normativa europea sull’autorizzazione integrata ambientale –AIA- recata dalla direttiva 2010/75/UE, trasferita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 4 aprile 2014 n. 46 per modificare conseguentemente il codice, si registra sul piano dell’attuazione delle norme di tutela sull’ecosistema: nonostante non manchino previsioni astratte di intervento di istituzioni o organi comunitari a tutela dell’ambiente nei singoli Stati membri, sta di fatto che la regola dell’amministrazione europea, soltanto indiretta, torna a proiettare il problema dell’osservanza in concreto delle prescrizioni di tutela ambientale tra le pieghe delle discipline economiche, in crisi come le economie, in quasi tutti gli Stati membri; e la neutralità della serie di vantaggi che l’ambiente salubre potrebbe assicurare anche al “mondo” industriale resta costantemente sommersa dall’inadempimento dell’operatore e dall’assenza di effettivo controllo pubblico o privato del territorio a fini di protezione dell’ecosistema.<br />
Si afferma il diritto del rischio nelle varie sue accezioni <a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a> ed in realtà si certifica la presenza di un interesse forte e radicato, nettamente contrario alla sopportazione dei costi connessi alla tutela dell’ecosistema, che sia esso bene comune o che non lo sia.<br />
Infatti, si fronteggiano ormai da tempo in dottrina ed in giurisprudenza due linee di pensiero: secondo la prima, un’attività industriale, agricola o commerciale che potrebbe indurre (emissioni nocive in atmosfera oppure uso di fertilizzanti, ecc.) un danno ambientale, non essendo stata provata la sua natura innocua, ma neanche un danno provocato o imminente, dev’essere, tuttavia, temporaneamente vietata; la seconda per la quale, viceversa, fin quando non risulti provato il pericolo concreto di danno ambientale imminente nessun impedimento è lecito opporre alle gestioni economiche.<br />
La radicalità delle differenze tanto dommatiche quanto pratiche tra le due linee di pensiero postula il ricorso ad un rimedio di sapore transattivo che non trascura il fondamentale principio di precauzione, scolpito nella parte VI del codice italiano dell’ambiente, ma che ne attenua, anche in misura notevole, gli effetti applicativi mediante il ricorso ad un cooperante principio, quello di proporzionalità; in tal guisa, si ritiene di riuscire ad evitare il rischio dell’eccesso di cautela allorché chi deve arbitrare la <em>res dubia</em> si faccia a comparare e ponderare, da un lato, la gravità, anzitutto l’eventuale irreversibilità del danno e del tipo di danno temuto <a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>, e, dall’altro lato, la verifica di una proporzione tra la pesantezza dei rischi e la gravità dei danni, che, secondo l’<em>id quod plerumque accidit</em>, si prospettano come probabili conseguenze della misura ambientalista adottata nei confronti delle attività e delle libertà che devono sopportarla <a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br />
Chi è responsabile del funzionamento dei meccanismi per produrre ricchezza nella società post-industriale non può, almeno non contemporaneamente, espletare compiti di responsabilità ambientale, almeno quando ad essi si connetta una serie di limitazioni per l’operatività di un’azienda, identificate soltanto negli aspetti negativi dell’aumento notevole del costo di produzione.<br />
Identificare l’Unione europea nell’Agenzia di Copenaghen è errato e fonte di malintesi, finché la neutralità della cura del bene comune ambiente non sarà parsa chiara ed utile -indispensabile- a tutta l’umanità.</p>
<p><strong>5.- </strong><em>Il principio di precauzione e la Commissione europea.</em><br />
Nell’ambito, ad esempio, del noto principio di precauzione si riscontrano vere e proprie delusioni e preoccupante trascuratezza in non rari momenti dell’amministrazione della politica agricola comune -PAC- da parte della Commissione <a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>.<br />
Infatti, una pagina a sé è da dedicare alla produzione dell’ormai celebre glifosato, erbicida e pesticida di ultima generazione, il cui uso è da anni richiesto come necessario per il successo nel mercato dei prodotti agricoli.<br />
Con un decreto entrato in vigore il 22 agosto 2016, il ministro italiano della salute ha finalmente assunto qualche cautela, a conclusione di studi ed esperimenti eseguiti su scala internazionale e nella consueta tendenza alla posizione pilatesca della scienza dell’alimentazione ufficiale europea identificata nell’Agenzia della sicurezza alimentare europea (EFSA) che, nel novembre 2015, aveva qualificato “improbabile” la natura cancerogena dell’erbicida.<br />
Era stata l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) a classificarla tra i prodotti “probabilmente cancerogeni per l’uomo”.<br />
Tale classificazione non è stata, tuttavia, ritenuta rilevante da parte della Commissione europea, che, con la disinvoltura ormai ben nota in materia, applica -per analogia- a casi di assai pericolosa natura cancerogena del prodotto, tutt’altro che il principio di precauzione -che è invero frutto principale del diritto dell’Unione in materia di ambiente- allorché proroga, nel caso concreto a fine giugno 2016, l’autorizzazione alla messa in commercio tuttavia “solo fino al 31 dicembre 2017”, dovendosi far riferimento, per risolvere l’ormai <em>vexata quaestio</em>, ad un “parere definitivo” dell’Agenzia chimica europea sui rischi per la salute.<br />
Della proroga indubbiamente di ampia portata beneficia la multinazionale Monsalto, titolare del brevetto del glifosato dal 1974.<br />
Bisogna riconoscere che la FAO e l’Organizzazione mondiale per la sanità (OMS) hanno anch’esse sposato la tesi <em>in dubio pro reo</em>, che non può ammettersi nella materia alimentare, come chiunque dovrebbe convenire alla luce dei principi di precauzione e prevenzione: ad esempio, sospendendo l’autorizzazione alla commercializzazione o negandone il rinnovo fino all’espressione neutrale del parere più autorevole in una materia come questa.<br />
Non resta che convenire sull’evidente opportunità della coraggiosa iniziativa ministeriale italiana, spesso all’avanguardia nella tutela del <em>food</em>, che, mediante il decreto augustale in commento, ha vietato l’uso dell’erbicida in alcune aree, come giardinetti pubblici, parchi e viali alberati, frequentate dall’umanità più esposta al rischio di contaminazione, bambini ed anziani; soprattutto, mai più nel periodo di preraccolta di qualsiasi prodotto agricolo, compreso il grano e le graminacee; infine, con revoca della serie di autorizzazioni all’immissione in commercio di tutti i prodotti fitosanitari contenenti il glifosato.<br />
Si tratta, evidentemente, di una scelta del tutto condivisibile: anzi, va osservato, trattasi dell’applicazione ormai indilazionabile di un principio di precauzione che, restando nel caso concreto assai probabilmente condizionato dall’espressione del parere sulla composizione chimica della molecola del glifosato, potrebbe probabilmente consentire un nuovo orientamento nel regime autorizzatorio all’esito di una valutazione tecnica, finalmente richiesta dalla Commissione, all’organo interno e neutrale oggettivamente più competente nella materia particolare.<br />
Ma il fatto che FAO e OMS abbiano difeso la multinazionale è grave ed assai più lo sarebbe qualora la prassi internazionale di queste istituzioni e di ogni iniziativa della Commissione, di fronteggiare –ma a prezzo troppo caro- la “fame nel mondo”, abbandonasse ogni cautela nell’esercizio della sua funzione di controllo e proposta istituzionale continua, per dedicarsi unicamente alle produzioni intensive, comunque conseguite.<br />
L’interesse sociale connesso all’efficienza piena del controllo alimentare nel nostro Paese più di prima rileva da quando la Corte costituzionale ha “ritirato” il suo <em>favor</em> per il diritto alla salute e la sua tutela. Pur avendo precedentemente ritenuto che la salute in quanto “diritto fondamentale dell’individuo” fosse da considerare come “diritto primario ed assoluto” (cfr. la sent. 12 luglio 1979, n. 88), più di recente (cfr. sent. 9 maggio 2013, n. 85) ha deciso che “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve sempre essere sistematica … La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi… Il punto di equilibrio, dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato –dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo- secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale”.</p>
<p><strong>6.- </strong><em>Beni culturali, paesaggio e ambiente:</em> o<em>bbligo di tutela e funzione amministrativa.</em><br />
Se, a questo punto, si vogliano verificare le linee di collegamento tra i compiti gravanti sulla salvaguardia dell’ecosistema e quelli aventi ad oggetto i beni culturali ci si imbatte ben presto in un’unicità concettuale di tutela obbligatoria, declinata dal legislatore in forme diverse, ma con un oggetto in definitiva comune.<br />
Del resto, il patrimonio culturale, che, non si dimentichi, è costituito anche dai beni immateriali dei quali all’art. 7-<em>bis</em> del codice, si occupa con evidente imbarazzo il legislatore del secondo decreto correttivo (d.lgs. 62 del 26 marzo 2008), ciò che consente di superare ogni perplessità nell’avvicinare le due tutele: bene culturale e paesaggio ricevono dall’ordinamento protezione intensa per la loro conservazione in favore delle future generazioni; l’ecosistema, dal canto suo, è protetto allo scopo di impedire peggioramenti della qualità della vita.<br />
Può constatarsi a questo punto la convivenza nell’ordinamento di norme sulla protezione di beni culturali, complete nella loro struttura rivolta alle testimonianze materiali, ma ormai -beninteso, con leggi speciali- anche immateriali, di civiltà, una volta entrata in vigore la duplice Convenzione UNESCO di Parigi, quella del 3 novembre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quella del 30 ottobre 2005 per la protezione e la promozione delle diversità culturali soprattutto nello stesso popolo.<br />
Anche il paesaggio può vantare nel nostro ordinamento una protezione se non perfetta, per via della presenza di incrostazioni di interessi forti –spesso politicamente assistiti- nell’uso del territorio, almeno estesa ad ogni forma territoriale individuata nell’apposita co-pianificazione paesaggistica regionale-statale come meritevole di indicazioni e/o limitazioni, anche drastiche per le iniziative di trasformazione del suolo, salve le trasformazioni minime o comunque modeste, come tali individuate in un recentissimo testo regolamentare. Il regime dell’autorizzazione –esclusivamente preventiva- per una, pur controllata, deroga rispetto al vincolo paesaggistico, dovrebbe garantire ciò che qualsiasi cittadino non può non pretendere, cioè che la gestione del vincolo paesaggistico resti sempre neutrale, riesca, in altri termini, a sottrarsi all’influenza degli interessi forti come del resto presumono norme di legge che assicurano anche la tutela penale per la violazione del vincolo.<br />
Il d.l. 31 maggio 2014, n. 83, conv. con l. n. 106/2014 s.m.i., prevedeva all’art. 14 che con regolamento governativo dovesse modificarsi e integrarsi la disciplina prevista dall’art. 146, comma 9, 4° periodo del codice dei bb.cc. e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, (a) “al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità”. Inoltre le tipologie di interventi di lieve entità che possano essere realizzati senza autorizzazione sia come già previsto dall’art. 149 del codice e dal regolamento, “sia mediante definizione di <em>ulteriori interventi</em> minori privi di rilevanza paesaggistica”; ancora (b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il ministero, le regioni e gli enti locali <em>ex </em>art. 15 l. 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.<br />
&nbsp;L’iniziativa è stata giustificata oltre che per la semplificazione, soprattutto per dimezzare il carico di lavoro delle soprintendenze e degli uffici governativi centrali, consentendo loro di concentrare le proprie risorse “nell’esame approfondito e serio (quindi anche tempestivo) degli interventi capaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati”.<br />
Può schematizzarsi la situazione di semplificazione del procedimento autorizzatorio (Capo II del regolamento): I) interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (art. 149) cioè di lieve entità o del tutto irrilevanti, secondo, comunque, un elenco preciso di cui all’allegato A; II) nell’allegato B sono individuati tutti gli interventi di lieve entità <u>sottoposti alla procedura semplificata</u> <em>ex </em>art. 11 dello stesso decreto; III) gli allegati C e D recano il modello unificato dell’istanza di autorizzazione e della relazione paesaggistica da allegare di cui al punto II) che precede.<br />
Il testo regolamentare n. 1824/2016 è stato predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con l’ausilio di una commissione speciale, apposito gruppo di lavoro costituito dal Mibact l’8 gennaio 2015 e composto da rappresentanti delle regioni, dell’ANCI e da “autorevoli esponenti dell’Accademia e da funzionari della presidenza del Consiglio, Dipartimento per la semplificazione amministrativa”; infine, è intervenuta, prima del parere del Consiglio di Stato, la conferenza unificata che, insieme all’ANCI, con un’intesa del 7 luglio 2016, previe talune modifiche, ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato, sezione consultiva Atti normativi del Settembre 2016, con non pochi inviti a modificazioni e chiarimenti nel testo proposto.<br />
Si può forse ritenere che non sussistano in realtà seri pericoli di ricorso strumentale alle categorie facilitate: si può, in particolare, escludere che le norme regolamentari permissive –il cui rilievo nell’ordinamento giuridico è di per sé evidente in quanto queste finiscono per influenzare in sede applicativa ed esegetica, l’intera categoria di rapporti tra gli interessi speculativi alla trasformazione del territorio vincolato paesaggisticamente, dunque il più pregiato e prezioso sul mercato immobiliare del lusso e quelli dell’intera nazione- possano in concreto attivare la speculazione in misura significativa. Le maglie della normazione semplificante sembrano abbastanza strette per consentire l’affermarsi di una prassi applicativa che, in realtà, riesca ad avvicinarsi alla sfera dell’amministrazione neutrale nell’applicazione delle norme di salvaguardia del paesaggio.<br />
In conclusione, la ragion pratica della protezione accordata dall’ordinamento ai beni culturali, al paesaggio e all’ambiente è radicata nella stessa presenza delle vite umane nei tre sistemi giuridici oggettivi che le vedono impegnate a conservare e restaurare testimonianze di bellezza, storia, archeologia e demoetnologia in nome dell’affermazione della personalità di ognuno, a sorvegliare l’integrità di ciascun sistema per la sopravvivenza attuale delle bellezze paesaggistiche riconosciute dall’ordinamento, ed a curare con la dovuta attenzione l’adozione di comportamenti comuni a tutte le popolazioni caratterizzati dal rispetto delle condizioni dell’ambiente, non rileva se sia connesso o meno con i valori paesaggistici, allo scopo di garantire -ciò che soltanto un consenso generale può ottenere- la migliore e più rilevante condizione di sviluppo della persona umana e di tutte le vite che, nel succedersi delle generazioni, ne accompagnano e ne condizionano il percorso.<br />
Per quel che può valere, sono forse ormai possibili riflessioni sul differente peso riconosciuto nell’ordinamento alle presenze dei beni che possono/devono essere considerati meritevoli della qualificazione di culturali e paesaggistici e ai c.d. beni comuni che non conoscono la tutela pubblica perché dovrebbero essere protetti nel regime del diritto comune da cittadini interessati volontariamente alla loro <em>cura</em>.<br />
Beni culturali, paesaggio e ambiente pongono analoghi problemi alla comunità politica: se il regime giuridico del bene è, nell’essenza, uniforme dunque efficace per tutti quelli culturali e per il paesaggio, non si può dire altrettanto per i c.d. beni comuni<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>. Quanto all’ambiente, la produzione incontrollata di materiali -ad es. plastici- corrispondenti all’interesse esclusivo dell’impresa, è assai dannoso per l’ecosistema: gli oceani presentano vaste distese di plastica, i pesci -persino i cetacei- ne hanno la pancia piena, ma le scelte politiche non hanno ancora registrato un divieto o almeno una limitazione rilevantdella produzione della plastica in alcuno Stato conosciuto.<br />
L’esempio è assai significativo, ma non è certamente limitato ad un caso isolato.<br />
Nell’ambiente sono i rifiuti a rendere spesso vano l’impegno civile dei cittadini e degli Stati<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>: persino le buste di plastica potrebbero essere “governate” con successo negli inceneritori o in altri meccanismi se si riuscisse a controllarle veramente quando diventano -devono diventare- rifiuti; ma con norme positive che ne impongano la raccolta differenziata a categorie di soggetti come i pescatori, gli imballatori, i venditori e gli acquirenti, nonché la presenza continua di idonei contenitori del rifiuto plastico.<br />
È questo genere di iniziative che, tuttavia, potrebbe vedere l’intervento di associazioni di cittadini nell’esercizio di un servizio di assoluto interesse generale ai sensi del comma quarto dell’art. 118 Cost. Alla legge probabilmente si chiede troppo in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e di tutela dell’ambiente.<br />
Soltanto un impegno costante tanto dei pubblici poteri a tutti i livelli quanto, su piani non meno rilevanti, dei cittadini potrebbe rappresentare la svolta necessaria per un progresso generale che consenta di evidenziare gli aspetti di grande ricchezza che il patrimonio culturale e in generale il territorio offrono e di rendere consapevoli tutti i singoli cittadini: essi intenderanno allora soltanto quale sia il loro compito per così dire naturale, già espletato nelle precedenti generazioni con successo se è vero che il patrimonio culturale, il paesaggio e l’ambiente nel territorio nazionale sono stati preservati e consegnati alla generazione del secondo dopoguerra dal Medioevo fino al Novecento, senza che norme generali o consuetudini si fossero affacciate a tutela dell’ambiente, semplicemente in quanto la società industriale educa all’appropriazione dell’ambiente e posizioni neutrali non sono compatibili con lo sviluppo che rappresenta la prospettiva tanto obbligatoria per l’economia contemporanea quanto sempre più pericolosa e dannosa per l’ecosistema.<br />
È vero che la funzione pubblica di tutela, valorizzazione e garanzia di fruizione generale e quella privata di conservazione dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente esprimono una finalità insita nell’azione della Repubblica: ma la vastità nel tempo e nello spazio degli effetti di siffatta tutela, così come accade in particolare per gran parte della tutela dell’ambiente salubre, la molteplicità infinita del patrimonio culturale e dei paesaggi, permea la funzione di tutela -che lo Stato si è del tutto coerentemente e significativamente riservato quanto al livello di normazione primaria nella Costituzione agli artt. 9 e 117- di una tensione normalmente appagante proiettata tra preistoria e civiltà della rete delle reti; perché l’uomo bionico, l’uomo automa andrà alla ricerca, fuori di un laboratorio, delle origini dell’etnia di appartenenza e del suo spirito all’origine del suo essere. Come può rilevarsi, si tratta di amministrazione attiva, ma allo stesso tempo di un’attività che si disperde nell’infinito verso i valori che tende a proteggere a vantaggio di tutta l’umanità, dunque dei beneficiari di siffatte tutele, queste ultime da intendersi come servizio economicamente indivisibile.<br />
Ciò ha consentito l’emergere di obblighi repubblicani come di obblighi civici nella salvaguardia reale del bene comune culturale, paesaggistico e ambientale al fine di trasferire in favore delle successive generazioni gli stessi beni nelle migliori condizioni di conservazione: dunque i connotati della neutralità di un’azione dotata del massimo raggio di incidenza nella realtà del territorio e della sua storia anche artistica si rendono manifesti ben presto con il maggior rilievo che l’attività di un ente pubblico possa esprimere per la comunità nel prendersi cura dei suoi beni comuni.<br />
La sussidiarietà, soprattutto orizzontale, concepita nel 2001 con il nuovo testo dell’art. 118, comma quarto, norma emergente che spicca come la più significativa e meritevole di conservazione nell’intera riforma costituzionale, realizzata con la legge costituzionale n. 3/2001<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>, rappresenta la conferma che la tendenza al bene comune (da raggiungere per vie molteplici) è finalmente tradotta spesso in norme di legge e questa volta costituzionali.<br />
La sussidiarietà trova radice nell’organizzazione internazionale, dunque anzitutto nell’organizzazione missionaria della Chiesa cattolica: preesiste la persona con le sue formazioni sociali spontanee che godono di una sorta di protezione dalle interferenze dei pubblici poteri nelle loro attività che possa ostacolare l’autonomia, valore essenziale per chiunque nell’ambito di un quadro di pieno rispetto nell’ordinamento. Qualora le persone singole o le minori comunità non siano in grado di provvedere adeguatamente in via esclusiva, si afferma la sussidiarietà verticale mediante un coordinamento della loro azione e di sostegno in caso di necessità, cioè tenendo presenti i canoni dell’adeguatezza e della proporzionalità <a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>.<br />
Secondo una dottrina, il principio è stato enunciato ed inteso, nell’art. 118 Cost., “non tanto nel senso del riconoscimento di spazi di libertà privata e di un corrispondente dovere di arretramento dell’amministrazione dallo svolgimento di compiti cui gli individui e le formazioni sociali possono adeguatamente provvedere, ma piuttosto come esigenza di perseguire le finalità istituzionali dei pubblici poteri anche attraverso le iniziative autonome dei privati, singoli o associati, la cui azione deve essere riconosciuta, favorita e valorizzata, attribuendo alla stessa una rilevanza di interesse generale <a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>.<br />
Come non vedere nell’associazione culturale che scopre, dopo anni di ricerche infinite tra terreni arati, la “grotta del peccato originale” nella campagna di Matera, dotata di affreschi del periodo dell’occupazione longobarda di Benevento e della Lucania, con l’affresco di Adamo ed Eva e quello di tutti i Santi del paradiso allora conosciuti, un momento di verifica della spinta per l’universalità, ignara di luogo e di tempo, dell’interesse al proprio passato artistico, storico, archeologico che ogni norma consente di avvertire di fronte alla prospettiva di godere della scoperta di antichità, o di bellezze artistiche, o vestigia storiche, solenni testimonianze della sua civiltà.<br />
Nonostante l’inquinamento dell’atmosfera, lo sviluppo incontrollato di alcuni processi industriali pubblici e privati, la pressione degli interessi economici più forti e meno accettabili per il godimento del paesaggio e della –iniziale- salubrità ambientale, perché il nostro divenga mio o, peggio ancora, mio e tuo nelle forme di più pesante e gravemente dannosa corruzione propria, il compito di ogni generazione nelle sue espressioni istituzionali pubbliche e private, cioè nei singoli componenti la generazione, si svolge ancora come funzione amministrativa neutrale a favore di future persone non nate e non presenti sul piano dei rapporti intersoggettivi.<br />
Ed è proprio la caratteristica neutralità della funzione a legittimare ogni pretesa di limitazione alla circolazione del bene culturale, all’uso spregiudicato del territorio per violentarne il bene-paesaggio o per industrializzarlo nel senso di inquinamento inevitabile, di imposizione di attività conservativa, sostitutiva e complementare dopo un danno ambientale, di ripristino dello <em>status quo ante </em>nella tutela del paesaggio.<br />
Infatti, l’agire non per un interesse proprio, ma, almeno in netta prevalenza, alieno, costituisce la precondizione della neutralità dell’azione: essa si fa funzione quando l’ordinamento giuridico richiede quell’azione -esercizio in concreto delle competenze e delle attribuzioni- nell’interesse generale, nella specie anche futuro. E la richiede, di necessità, nella stessa misura, tanto all’ente pubblico del quale potrà orientare e talora guidare le scelte in sede di vigilanza, quanto al singolo titolare di libertà, ma vincolato a comportamenti doverosi per la conservazione di ogni bene culturale, di ogni angolo dell’ecosistema. In un’attività di questo genere non può negarsi che tutti -pubblico e privato, collettivo e singoli- agiscano, debbano agire, nell’interesse generale soprattutto a vantaggio delle future generazioni: neutralità piena, pertanto, rispetto ad interessi propri o di altri soggetti presenti in una relazione giuridica “effettiva”, neutralità ispirata alla bellezza dei beni e dei paesaggi in funzione della qualità della vita in un caso, all’incontaminazione nel secondo, nei luoghi di svolgimento della vita, cioè dovunque.<br />
Funzioni amministrative connesse alle posizioni imposte dal regime dei beni principali -più necessari- presenti nella vita di ogni comunità politica, ma prima ancora di ogni individuo, sotto forma di cose d’arte o di reperti archeologici, storici, di beni che rivelano costumi, economia, storie antiche dell’uomo nel suo popolo, di musiche di tutti i tempi che superano la barriera ancestrale della diversità linguistica, una delle fonti principali della difficoltà di dialogo -per la cura consapevole di tutti i loro rispettivi interessi, resi compatibili in conseguenza del dialogo, cioè della sopraggiunta conoscenza di interessi nuovi, del <em>know how</em> necessario per meglio garantirne la promozione e difesa- tra le persone che abitano il pianeta (la perdita di occasioni di crescita di ogni tipo, causata dalla difficoltà di incontro e di scambio di ciascuno con tutti gli altri viventi è circostanza di portata dannosa incommensurabile). Inoltre, paesaggi di struggente bellezza e salubrità dell’ambiente che tutto ciò che precede contiene.<br />
Tutto si conserva ancora oggi, certamente non per merito di singoli, pur non assenti talvolta, ma dell’esercizio generale da parte del potere pubblico a qualsiasi livello, da quello comunale a quello statale, europeo, internazionale, di funzioni neutrali mediante l’emanazione di leggi di tutela e valorizzazione e mediante un capillare esercizio di funzione amministrativa che, prescindendo dalla sua attuale qualità e quantità, se venisse meno interamente provocherebbe la perdita irreversibile delle fondamenta della società politica, delle ragioni stesse del consenso reciproco sulle quali fonda il vincolo del cittadino con le forme di Governo che lo riguardano e legittimamente lo raggiungono nella sfera dei suoi interessi.<br />
Un’attività cosmica, insomma, di funzioni neutrali consente ad ogni generazione di trasmettere oltre se stessa beni e valori che altrimenti sarebbero utilizzati attivamente ed esauriti fatalmente nell’interesse contingente, con la prevaricazione da parte dell’interesse “attuale” sulle ragioni stesse del bene comune. Scomparirebbe l’altruismo, l’opera nell’interesse alieno della funzione amministrativa che, con l’“arma” di pace sociale della sua neutralità, deve, viceversa, continuare a tessere al di sotto di tutte le azioni positive e dotate di singole <em>mission</em>: quelle attività di ogni giorno che tuttavia mai dovranno negare l’interesse di chiunque componga la comunità a guadagnarsi, senza eccessivo onere, anzi profittando dell’esercizio di funzioni amministrative neutrali e mediante ognuna di esse, il proprio futuro.<br />
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Un secolo dopo, E. Guicciardi, <em>La condizione giuridica delle valli da pesca secondo il codice della navigazione</em>, in <em>Dir. beni pubbl.</em>, 1942, aveva ascritto le lagune (i bacini) d’acqua salmastra comunicanti liberamente col mare almeno durante una parte dell’anno al demanio naturale necessario dello Stato.<br />
La sentenza delle ss.uu. civili è stata commentata a lungo. Tra i primi interventi, cfr. T. Greco, M. Greco, <em>La storia immutata delle valli da pesca dalla Serenissima ad oggi</em>, in <em>Corr. giur.</em>, 2011, 807; C. M. Cascione, <em>Le sezioni unite oltre il codice civile. Per un ripensamento della categoria dei beni pubblici</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2011, 2505; T. Bonetti, <em>I beni comuni nell’ordinamento giuridico italiano tra “mito” e “realtà”</em>, in <a href="http://www.aedon.it/"><em>www.aedon.it</em></a>, n. 1/2013. Da ultimo sulla sentenza si veda V. Cerulli Irelli, <em>Beni comuni e diritti collettivi</em>, in<em> Dir. e soc.</em>, n. 3/2016, 529 ss.; S. Staiano, <em>“Beni comuni” categoria ideologicamente estenuata</em>, <em>ivi</em>, 415 ss.; I. Ciolli, <em>Sulla natura giuridica dei beni comuni</em>, <em>ivi</em>, 457 ss.; A. Di Porto, <em>Per uno statuto della proprietà dei beni destinati all’uso pubblico</em>, <em>ivi</em>, 551 ss..</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Sul regime giuridico dei quali sia consentito rinviare M.T.P. Caputi Jambrenghi, <em>Note sul regime giuridico dei fari</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1992, 7-8, 292 ss.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Oltre agli a. di cui alla nota n. 1, si osserva che già M.S. Giannini, <em>Beni pubblici</em>, Roma 1963, classifica nella “proprietà pubblica collettiva” beni come il demanio marittimo; S. Cassese, <em>I beni pubblici, circolazione e tutela</em>, Milano 1967; A.M. Sandulli, <em>Beni pubblici</em>, <em>voce </em>dell’<em>Enc. dir.</em>, V, Milano 1979, 277; V. Caputi Jambrenghi, <em>Premesse per una teoria dell’uso dei beni pubblici</em>, Napoli 1989; V. Cerulli Irelli<em>, Proprietà pubblica e diritti collettivi</em>, Padova 1983.</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Cass. ss.uu. civ., 2 maggio 1962, n. 849, in <em>Giur. it</em>, 1962, I, 1, 795 e in <em>Riv. dir. nav.</em>, 1962, II, 171, con nota di D. Gaeta; Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 1975, n. 316, in <em>Foro it.</em>, 1975, I, 1, 118: “Gli stagni di Cabras, pur costituendo bacini di acqua salmastra, la cui comunicazione con il mare è resa possibile dall’intervento dell’uomo &#8230; rientrano tra i beni del demanio marittimo previsto dall’art. 28, lett. b) cod. nav.”.<br />
Più di recente, per affermare la demanialità di un’area rivierasca si è ritenuto essere “sufficiente che comunque il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, di balneazione) anche solo allo stato potenziale (Cass. civ., sez. I, 23 aprile 1981, n. 2417, in <em>Foro it.</em>, <em>Mass.</em>, 1981).</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Cfr. F. Cortese, <em>Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo Statuto dei beni pubblici?</em>, in <em>Giorn. amm.</em>, 2011, 1170; A. Police<em>, I beni in proprietà pubblica</em>, in F. Scoca (a cura di),<em> Diritto amministrativo</em>, Torino 2011, 621 (e successive edizioni); L. Mercati,<em> Beni pubblici</em>, in <em>Treccani online</em>, 2012, <em>ad vocem</em>.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Osserva P. Grossi,&nbsp;<em>I beni: itinerari fra “moderno” e post-moderno”</em>, in&nbsp;<em>Riv. trim. dir. proc. civ.</em>, 2012, 1059, che «La spregiata nozione di ‘collettivo’, spregiatissima soprattutto quando si combinava con quella della proprietà contaminando e deformando mostruosamente quest&#8217;ultima nelle inammissibili forme di dominii collettivi e di proprietà collettive, si trasforma -nella sua provata combinazione storica con i valori ormai sentitissimi del paesaggio e dell&#8217;ambiente, e con il realizzare una riuscita armonizzazione fra natura fisica, collettività, persona- in uno schema organizzativo tanto esemplare da incarnare un terzo modello rispetto a quelli della appartenenza privata individuale e della appartenenza all&#8217;ente/Stato o a un ente pubblico».&nbsp; Da ultimo Cfr. M. Luciani, <em>Una discussione sui beni comuni</em>, in <em>Dir. e soc.</em>, n. 3/2016, 375 ss., il quale contesta la “riuscita” della teoria che classifica quella dei beni comuni come una categoria appartenente ad un <em>tertium genus</em> visto che, quando “il testo costituzionale contrappone <em>(solo)</em> la proprietà pubblica e la proprietà privata” … suggerisce della prima una diversa concezione nella quale campeggia la funzione sociale, aprendo la strada a “percorsi interpretativi (e azioni istituzionali) meno originali, forse, ma non per questo meno penetranti e progressivi” (378). Più convinto dell’esigenza di inquadrare i beni comuni in un genere terzo, per lo più riferito alla gestione del bene comune, è F. Viola, <em>Beni comuni e bene comune</em>, <em>ivi</em>, 381 ss., il quale rileva che “l’istanza generale è quella di evidenziare un set di beni che sfuggono alla dicotomia tradizionale tra pubblico e privato, perché la loro destinazione risulterebbe frustrata dall’applicazione ad essi del regime della proprietà privata o di quello pubblicistico…Ciò spinge a prefigurare una gestione appropriata a questi beni, una gestione che non sia né pubblica né privata, una gestione comune come <em>tertium genus</em> (383). Rileva E. Vitale, <em>Distinguendo. Un’applicazione alla dottrina dei beni comuni</em>, <em>ivi,</em> che, considerato il quadro teorico sul quale poggia la disciplina dei beni comuni, “l’andare oltre il pubblico e il privato diventa un falso problema, perché i beni comuni stanno accanto ai beni pubblici e a quelli privati come <em>tertium genus</em>: un <em>genus</em> che appare piuttosto un ‘sotto-genere’, una specie di beni pubblici strettamente vincolata al soddisfacimento di bisogni elementari delle persone e dunque alla garanzia concreta ed immediata dei diritti fondamentali che corrispondono a tali bisogni” (409). Più critico, S. Staiano, <em>“Beni comuni”&nbsp; categoria ideologicamente estenuata</em>, <em>ivi</em>, ritiene che neanche dalla sentenza delle ss.uu. civili della cassazione sulle valli da pesca possano ricavarsi argomenti a sostegno “della definizione di un <em>tertium genus</em> di proprietà o a favore della preclusione di ogni ipotesi della ‘privatizzazione’ di beni pubblici”, ritenendo, in adesione alla prospettiva elaborata da S. Rodotà, che tali beni “sono quelli necessari <em>per garantire alle persone il godimento dei diritti fondamentali&nbsp; e per individuare gli interessi collettivi, le modalità di uso e di gestione dei beni stessi</em>: sotto questo profilo, i beni comuni sono beni <em>primari</em>…beni siffatti, per la loro stretta connessione con i diritti fondamentali, <em>non tollerano discriminazioni nell’accesso pena </em>la drammatica caduta in divisioni che disegnano davvero una società castale, dove ritorna la società censitaria” (417) (Corsivo di S. Rodotà, <em>il diritto di avere diritti</em>, Roma – Bari 2012, II ed. 2015, 117). Infine I. Ciolli, <em>Sulla natura giuridica dei beni comuni</em>, <em>ivi</em>, aderendo alla inclusione dei beni comuni in un genere terzo, evidenzia come in esso rientrino anche i beni immateriali “fino ad oggi d’incerta collazione, come ad esempio la rete internet, le frequenze radio televisive (queste ultime collocate, invece, nella più rassicurante categoria dei beni pubblici, forse perché l’accesso a esse, resta, nonostante l’evoluzione tecnologica, limitato), che si riconoscono nella definizione di beni a titolarità diffusa cui l’accesso tecnicamente non è limitato, ma lo diventa se il proprietario del bene lo regola in modo da trarne profitto” (464). Rileva tuttavia l’a. che “l’indifferenza che i sostenitori della teoria dei beni comuni come <em>tertium genus</em> manifestano nei confronti della proprietà, considerando la questione superflua ai fini del godimento dei beni comuni e considerando altresì questa categoria come sganciata dalle altre due e mai in contrasto con esse, non convince del tutto” (467).</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> M. Renna, <em>Le prospettive di riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici</em>, in <em>Dir. econ.</em>, 2009, 1.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Cfr. R. Lombardi, <em>Ambiente e mercato: note minime per una nuova prospettiva di indagine sui beni comuni,</em> in A. Crosetti, R. Ferrara, C.E. Gallo, S. Grassi, M.A. Sandulli (a cura di), <em>Trattato di diritto dell’ambiente</em>, Milano 2014, spec. 86 ss.; si veda anche, poco dopo, Cons. Stato, VI, 12 febbraio 2015, n. 769. Nella decisione i giudici di Palazzo Spada usano espressamente la locuzione beni comuni per fondare la legittimazione ad agire dell’appellante che non abbia proposto il ricorso o, comunque, non abbia partecipato al giudizio di primo grado: nel caso di specie, si trattava dell’impugnazione dell’autorizzazione paesaggistica, adottata, in relazione al riassetto architettonico di piazza Verdi a La Spezia, in violazione degli “interessi dell’ambiente …o del paesaggio, intesi quali beni comuni”. Per una pregevole ricostruzione critica dell’uso della nozione di bene comune e di interesse ai beni comuni come interesse generale, utile a fondare la legittimazione in giudizio, v. da ultimo A. Cioffi, <em>Paesaggio, ambiente e “beni comuni” nella giurisdizione amministrativa</em>, in <em>Il diritto agroalimentare</em>, n. 4, 2016. Cfr., sulla legittimazione, che Cioffi definisce “oggettiva da considerare come una situazione generale” &#8230; perché “essa non riflette una <em>res</em> o l’interesse di un soggetto, ma esprime l’interesse di una certa comunità”, conclude l’a. riprendendo le conclusioni di V. Caputi Jambrenghi, <em>Premessa per una teoria dell’uso dei beni pubblici</em>, cit., 274 (cap. 10). Sul tema della difesa in giudizio degli interessi collettivi e diffusi e della definizione della relativa legittimazione, cfr. V. Cerulli Irelli, <em>Legittimazione “soggettiva” e legittimazione “oggettiva” ad agire nel processo amministrativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2014, 341; A. Angiuli, <em>Interessi collettivi e tutela giurisdizionale. Le azioni comunali e surrogatorie</em>, Napoli, 1986; B. Caravita di Toritto, <em>Interessi diffusi e collettivi</em>, Roma 1985. Cfr., altresì, i contributi degli autori C. Cudia, F. Giglioni e R. Lombardi analizzati con brevi commenti da A. Cioffi nella nota n. 10.</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Da ultimo, sul tema, V. Cerulli Irelli, <em>Beni comuni e diritti collettivi</em>, in<em> Dir. e soc.</em>, n. 3/2016, 529 ss., il quale rileva che la tematica dei beni comuni “intesi come cose del mondo materiale oggetto di particolari ‘diritti’ attribuiti alla collettività, e segnatamente alla comunità di abitanti”, rilevi senz’altro “nell’ambito della teoria dei beni pubblici, nelle diverse categorie che essi presentano nella variegata esperienza del diritto positivo”. Questa attinenza è la premessa maggiore attorno alla quale ruota, poi, il dibattito sulla natura dei <em>diritti particolari</em> <em>attribuiti alla collettività</em>, che siano questi “diritti o interessi legittimi, …diritti a carattere individuale dei singoli cittadini e utenti o a carattere collettivo della comunità” (529).<br />
Sul tema, un chiarimento significativo è emerso dalla giurisprudenza delle ss.uu. civili della Corte di cassazione sulle valli da pesca -che ha ispirato queste note-, “nella direzione del carattere collettivo o comunitario dei beni pubblici finanche laddove la titolarità del bene in capo allo Stato o ad altro ente pubblico, presenti margini di opinabilità”. Con la decisione, ritiene l’a., si “avvia una nuova concezione di ‘bene pubblico’, inteso non solo come oggetto di diritto reale spettante allo Stato, ma quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali…mentre, <em>l’aspetto dominicale della tipologia del bene</em> cede ‘<em>il passo alla realizzazione di interessi fondamentali indispensabili per il compiuto svolgimento della personalità</em>’ (Cass. ss.uu. 14.2.2011, n. 3665)”.&nbsp; Peraltro,&nbsp; prosegue l’a., “la successiva sentenza CEDU 23.09.2014, sulla medesima questione, non ne modifica le conclusioni limitandosi a ritenere necessaria la previsione di un indennizzo a favore del soggetto imprenditoriale che il bene aveva sfruttato in base a titoli e che ne deteneva il possesso”. Nel rivolgere l’attenzione ai “beni complessi (e non singolarmente identificabili) quali il territorio, il paesaggio, l’ambiente, che vengono a configurarsi come beni comuni”, l’a. definisce questi beni come “porzioni del mondo materiale distinte dalle cose, come quelle che hanno l’attitudine a diventare oggetto di diritti e perciò beni giuridici; che possono essere oggetto di appropriazione da parte di singoli o di comunità” (531). Sicché, conclude Cerulli Irelli, “la tematica dei beni comuni acquista una valenza giuridica” traducendosi “in fattispecie giuridicamente rilevanti” nelle due accezioni di “cose oggetto di diritti collettivi …, quindi beni collettivi, in determinati casi ‘proprietà collettive’, da un lato; e dall’altro lato, come complessi di cose del mondo materiale non individuate nella loro singolarità, ma come ambiti nei quali si svolge la vita comune” (533).</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Appare infatti immediatamente evidente che siamo ben lontani da una “categoria di beni, tantomeno pubblici”, bensì, rileva A Cioffi, <em>Op. ult. cit</em>, sulla scorta di V. Caputi Jambrenghi, <em>Bene comune (obblighi e utilità comuni) e tutela del patrimonio culturale</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, n.9/2015, di un <em>interesse esistenziale</em>, sebbene la formula “beni comuni” venga “in moda perché appartiene prevalentemente al lessico della politica e delle riforme”.</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Su questa nozione “inclusiva” di beni comuni sono intervenute in vario modo la giurisprudenza e la dottrina degli ultimi anni: cfr. in giurisprudenza Corte cost., sentenza 25 giugno 2015, n.119, che, nel dichiarare l’illegittimità della disciplina del servizio civile nazionale nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione allo svolgimento del servizio, con esclusione dei cittadini stranieri, ha ricordato che l’attività di impegno sociale che la persona è chiamata a svolgere nell’ambito del servizio civile «deve essere ricompresa tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (in termini Corte cost., sentenza n. 309 del 2013) ed ha richiamato la giurisprudenza delle ss.uu. della Corte di cassazione per le quali “il servizio civile costituisce un istituto di integrazione, di inclusione e di coesione sociale, volto a favorire la costruzione di una più matura coscienza civile delle giovani generazioni. Esso rappresenta, inoltre, una forma di salvaguardia e di tutela del patrimonio comune, sia esso ambientale, paesaggistico o monumentale, attraverso attività finalizzate alla promozione di un senso di responsabilità e di rispetto nell’uso e nella valorizzazione dei&nbsp;beni comuni” (cfr. Cass. civ., ss.uu., sentenza n. 228 del 2004). In Cons. Stato, sez. VI, sentenza 12 febbraio 2015 si legge che<strong> “</strong>in sede di impugnazione in grado di appello di una autorizzazione paesaggistica da parte di una associazione ambientalista, è inammissibile ogni censura attinente a profili di carattere edilizio, così come ogni censura strettamente di tipo proprietario, potendosi invece far rilevare vizi dell’autorizzazione paesaggistica con riguardo agli interessi dell’ambiente o del paesaggio, intesi quali&nbsp;beni&nbsp;comuni”.</div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> In dottrina, si veda <em>ex multis</em>, P. Chirulli<strong>, </strong><em>Intervento</em> al Seminario su &#8220;<em>I beni comuni. Discussione tra giuristi ed economisti a partire da un libro di Antonello Ciervo</em>&#8220;, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Economia e Diritto, 17 dicembre 2013, consultabile su <em>www.apertacontrada.it</em>, che osserva <strong>co</strong>me negli studi dedicati ai beni comuni colpisca in particolare la<strong> </strong><strong>“</strong>dimensione ricostruttiva”, non riferendosi alla “storia dei beni comuni”, bensì alla circostanza che da essa, come dalla filosofia e dal pensiero giuridico, lo studioso senta l’esigenza di attingere, al fine di inquadrare il concetto di bene comune, quasi andando alla ricerca di “qualcosa che è andato perduto”; inoltre cfr. E. Boscolo ,&nbsp;<em>Beni</em>&nbsp;<em>comuni</em>&nbsp;<em>e consumo di suolo. Alla ricerca di una disciplina legislativa</em>, in&nbsp;<a href="http://www.pausania/"><em>www.pausania</em></a>, 2014, il quale offre una nozione di suolo come bene comune nei seguenti termini:&nbsp;<em>“il medesimo oggetto, ossia la medesima partizione dello spazio fisico terrestre, dà origine a due</em>&nbsp;<em>beni</em>&nbsp;<em>giuridici diversi: il suolo come oggetto della proprietà privata, atta a garantire talune utilità al rispettivo proprietario, e il suolo quale risorsa di natura, atta a garantire utilità ad un novero non circoscrivibile di soggetti, a condizione che se ne mantengano integre talune caratteristiche originarie”; P.</em>&nbsp;Maddalena<em>, Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico</em>, Roma, 2014.<br />
Cfr., ancora, sui beni comuni nel diritto amministrativo, E. Boscolo, <em>Le nozioni di paesaggio. La tutela giuridica di un bene comune (in appartenenza diffusa) tra valori culturali e identitari</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, n. 5/2016; F. Gualandi, <em>Il recente disegno di legge (n. C 2039) approvato dalla Camera sul contenimento del consumo del suolo:&nbsp;poche idee o poco coraggio?</em>, in <a href="http://www.lexitalia.it/"><em>www.lexitalia.it</em></a>, n. 7/2016; E. Balboni, S. Vaccari, <em>L’impatto della città metropolitana sul servizio idrico integrato nell’area milanese</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a>, n. 3/2016; P. Chirulli,&nbsp;<em>La pianificazione urbanistica tra esigenze di sviluppo e riduzione del consumo di suolo: la riqualificazione dell’ esistente</em>, in <em>Riv. giur. ed.</em>, 2015, II, 614, evidenzia la rilevanza di una gestione partecipata del “bene comune” e della esigenza della previsione <em>“</em><em>di più incisive modalità di partecipazione dei cittadini alle decisioni</em><em>”</em>; G. Piperata, <em>Formazione, traiettoria e significato attuale della proprietà pubblica in Italia</em>, <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, n. 7/2015; U. Mattei, <em>Il benicomunismo e i suoi nemici</em>, Torino 2015; F. Marinelli,&nbsp;<em>Beni comuni</em>, in&nbsp;<em>Enc. dir. &#8211; Annali VII</em>, Milano, 2014; W. Giulietti, <em>Poteri dispositivi sui beni civici e principi di pubblicità</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, n. 4/2015<strong>;</strong> F. Costantino, <em>Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico nell’ultimo lavoro di Paolo Maddalena</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, n.14/2014; N. Irti, <em>L’acqua tra beni comuni e concessioni (o la pluralità delle “appartenenze”)</em>, in <em>Dialoghi sul diritto dell’energia</em>, Vol. I: <em>Le concessioni Idroelettriche</em>, a cura di M. De Focatis e A. Maestroni, Torino 2014. Si veda, inoltre S. Nespor, <em>L’irresistibile ascesa dei beni comuni</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a>, n. 7/2013; V. Cerulli Irelli, L. De Lucia, <em>Beni comuni e diritti collettivi Riflessioni&nbsp;</em>de iure condendo<em>&nbsp;su un dibattito in corso</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, n. 8/2013; U. Mattei, <em>Beni comuni. Un manifesto</em>, Bari 2011; S. Rodotà, <em>Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni</em>, Bologna 2013; E. Boscolo,&nbsp;<em>Beni pubblici, beni privati e beni comuni</em>, in&nbsp;<em>Riv. giur. urb.</em>, 2013, 362; P. Chirulli, <em>I beni comuni tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, 2012, n. 5; P. Maddalena, <em>I beni comuni nel diritto romano: qualche valida idea per gli studiosi odierni</em>,<em> ivi</em>, n. 14/2012; L. Longhi, <em>Le reti idriche: beni patrimoniali, beni demaniali o&#8230; beni comuni? Note minime su C. cost., sent. n. 320/2011</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, n. 1/2012<strong>;</strong> A. Turchiano,&nbsp;<em>I beni comuni ed il servizio idrico integrato,</em>&nbsp;in&nbsp;<em>Gazzetta Amministrativa</em>, 2012, 214 ss.; L. Mercati,&nbsp;<em>Beni pubblici</em>, in&nbsp;<em>Treccani on line</em>, 2012; A. Police,&nbsp;<em>I beni di proprietà pubblica</em>, in&nbsp;<em>Diritto amministrativo</em>, a cura di F. G. Scoca, Torino 2011, 621 e ss.; F. Cortese,&nbsp;<em>Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici?</em>, in&nbsp;<em>Giorn. dir. amm.</em>, 2011, 1170 ss.; G. Pastori, <em>Tutela e gestione delle acque</em>, in <em>Scritti scelti</em>, II, Napoli, 2010, 583 ss.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> A. Porporato, <em>La tutela della fauna, della flora e della biodiversità</em>, in <em>Trattato di diritto dell’ambiente</em>, <em>cit</em>., 737 ss., spec. 803 ss.</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> In questi, infatti, si inseriscono agevolmente i beni immobili e le universalità di beni mobili attribuiti dall’ordinamento a soggetti pubblici, affinché ne garantiscano l’apertura all’uso di tutti, “non soltanto di comunisti o più in generale dei cittadini italiani, ma di tutta l’indeterminabile schiera di possibili utenti”. Così P. Otranto, <em>Internet nell’organizzazione amministrativa. Reti di libertà</em>, Bari 2015, 250.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> In termini, cfr. P. Otranto, <em>op. ult .cit.</em>, seguendo la nota impostazione dommatica di V. Caputi Jambrenghi, elaborata anzitutto in <em>Premesse per una teoria dell’uso dei beni pubblici</em>, <em>cit.</em>. Su alcune conseguenze rilevanti della teorizzazione del regime dominicale del bene, individuato <em>quoad usum</em> piuttosto che <em>quoad proprietatem</em>, sia consentito il rinvio anche al mio <em>La tutela dei centri storici tra usi compatibili e lacune legislative</em>, in <em>La tutela dei centri storici &#8211; Discipline giuridiche</em>, Torino 1997.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Secondo M. Luciani, <em>Una discussione sui beni comuni</em>, <em>cit.</em>, “sotto il tema dei beni comuni giace la questione della modernità”: infatti “la contestazione della rigida alternativa proprietà pubblica &#8211; proprietà privata evoca forme di possesso premoderno che lo sviluppo del capitalismo e l’apparato giuridico che l’ha accompagnato (i codici) lo hanno messo in secondo piano, quando non cancellato” (377). Ma, l’a. ricorda come la dicotomia pubblico-privato non sia, per vero, riconducibile alla sola modernità, trovando radici ben più lontane, nelle riflessioni di Ulpiano e Cicerone i quali “riconducevano la pubblicità a un collegamento oggettivo a una dimensione sociale superindividuale”, l’uno riferendosi alla <em>res Romana</em>, l’altro alla <em>civitas</em>, concetti ben diversi dalla pubblicità che oggi si lega fondamentalmente all’appartenenza allo Stato, ovvero si assume “la statualità a paradigma della pubblicità. L’offuscamento&nbsp; della dimensione collettiva, sociale, fors’anche comunitaria, che l’avvento dello Stato sembra aver comportato, ha reso insoddisfatti della dimensione pubblica del governo e del godimento di beni, inducendo a mettersi alla ricerca di una dimensione diversa, nella quale i diritti delle persone assumessero un protagonismo che il monopolio statale del pubblico ha impedito” (378).<br />
Sicché, conclude l’a. sul punto, “l’abbandono della modernità non è più necessario, non è necessario assumere a ‘bersaglio polemico’ il ‘pubblico’, come pure…sovente si fa, restando sufficiente un ripensamento della statualità e-soprattutto- una ridefinizione degli interessi pubblici non più come attributi dello Stato persona, ma come epitomi di interessi individuali, nel reciproco e dialettico scontro- confronto” (379).</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Oltre agli autori citati nelle note precedenti, sui beni a fruizione collettiva e su alcuni aspetti di quest’ultima cfr. almeno G. Della Cananea, <em>I beni</em>, in S. Cassese (a cura di), <em>Istituzioni di diritto amministrativo</em>, Milano 2012, 234 ss. e V. Cerulli Irelli, <em>Utilizzazione economica e fruizione collettiva dei beni</em>, in <em>Annuario AIPDA</em> 2003, Milano 2004, 3 ss.; C. Iannello, <em>Il diritto all’acqua. L’appartenenza collettiva della risorsa idrica</em>, Napoli 2012; A. Giannelli, <em>Beni sfruttabili o consumabili. Demanio marittimo e porti</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, n. 22/2016. Operano una opportuna distinzione, in tema di costruzione delle <em>smart cities</em>, F. Fracchia, P. Pantalone, Smart City<em>: condividere per innovare (e con il rischio di escludere?)</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a>, n. 22/2015, tra l’uso comune dei beni pubblici e la “messa a disposizione di beni pubblici il cui uso ha carattere di rivalità, spesso necessari per realizzare iniziative <em>smart</em>”, chiarendo che occorre “scongiurare il rischio insito in una considerazione superficiale della materia che pretendesse di identificare il diritto “delle” (o “alla”) città come il risultato della somma di una serie di diritti connessi alla città medesima (quali, ad esempio, il diritto all’elettorato attivo dei cittadini, il diritto all’uso dei beni pubblici nell’ambito urbano, il diritto alla mobilità, i diritti alla fruizione di servizi economici e non, e così via). Mediante il riferimento a un elemento aggiuntivo (la <em>smart city</em> appunto, che incarna le utilità generate dalle interconnessioni delle parti) pare possibile attribuire un’autonoma e specifica consistenza giuridica al diritto che di quell’oggetto sistemico si occupa e che non può essere ridotto all’insieme di norme che si volgono a regolarne le parti”. D’altronde, continuano gli aa., “non è un caso che il messaggio che “passa” allorché si parla di città <em>smart</em> sia quello di un contesto che offre possibilità innumerevoli alle persone che siano esse stesse <em>smart</em>, generando – e abilmente sfruttando &#8211; un significativo slittamento verso il fruitore del carattere intelligente inizialmente riferito alla comunità. Questo è un ulteriore obiettivo comune che consente di aggregare prestazioni, pubbliche e private, diverse, unificate dall’uso dello strumento informativo e dalla messa in comune di fattori e risorse e dall’iniziativa dal basso”. Cfr. sul tema anche A. Pensi, <em>L’inquadramento giuridico delle «città intelligenti»</em>, in <em>www.giustamm.it</em>, n.9/2015; R. Ferrara, <em>The Smart City and the Green Economy in Europe: a Critical Approach</em>, in <em>Energies</em>, n. 8/2015, 4724 ss.; E. Ferrero, <em>Le </em>smart cities<em> nell’ordinamento giuridico</em>, in <em>Foro amm.</em>, n. 4/2015, 1267 ss.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Interessante la prospettazione di chi, operando una distinzione tra i beni comuni tipizzati dalla destinazione alla fruizione (e capaci di aprirsi ad una gestione) collettiva e i beni connotati dall’appartenenza pubblica, auspica che i beni comuni trovino una espressa collocazione costituzionale nell’ambito della sfera pubblica, poiché la sottrazione al mercato e il rilievo attribuito al profilo funzionale del bene, non spiegano la contrarietà al pubblico; sicché “comune” non si pone in antitesi con “pubblico”, ma è pubblico. Cfr. A. Algostino, <em>Riflessioni sui beni comuni tra il “pubblico” e la Costituzione</em>, in <a href="http://www.costituzionalismo.it/"><em>www.costituzionalismo.it</em></a>, n. 3 2013; A. Lucarelli, <em>Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica</em>, in <em>La Costituzione italiana: riforme o stravolgimento</em>, C. Amirante (a cura di), Torino, 2016, 152 ss..</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> S. Nespor, <em>L’irresistibile ascesa dei beni comuni</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a>, n. 7/2013, spec. 8 definisce la nascita dei <em>new commons</em> come “un <em>contromovimento</em> di difesa di risorse minacciate dalla privatizzazione (come è stato nel caso dell&#8217;acqua in Italia), o anche, spesso dalla loro appropriazione da parte di poteri pubblici, agevolato dalle immense possibilità di comunicazione e interazione tra gruppi di attivisti offerte dallo sviluppo di internet che ha proiettato a livello globale realtà locali di minaccia a beni comuni che sarebbero altrimenti passate inosservate”. Si tratta, in gran parte, secondo l’a., “di una reazione all&#8217;affermarsi a livello globale di un movimento economico consistente nel trasferimento di risorse da beni immateriali o da servizi dal dominio collettivo a quello del mercato; … un movimento che è stato denominato le “seconde <em>enclosures</em>” (le prime <em>enclosures</em>, come è noto, sono le appropriazioni di terre comuni verificatesi in Inghilterra e nel Galles a partire dalla fine del XV secolo e fino al XVIII secolo che segnarono, secondo Marx, l’effettivo inizio del capitalismo)”. Eppure, avverte Nespor, si continua a far rientrare nella categoria dei beni comuni cose estremamente diverse, che hanno senz’altro qualcosa in comune con altri beni certamente ascrivibili alla categoria, “ma non è facile stabilire esattamente che cosa. E non è così chiaro se quel “qualcosa” in comune è sufficiente per organizzare una categoria unitaria di beni comuni. Qui sta il pericolo, ripetutamente segnalato Albert Hirschman, <em>Le passioni e gli interessi</em>, Feltrinelli 2011 (ed. originale <em>The Passions and the Interests: Political Arguments For Capitalism Before Its Triumph</em>. Princeton, <em>Princeton University Press</em> 1977) e da Stefano Rodotà: se tutto diventa bene comune, niente può essere davvero giuridicamente protetto dall’aggressione da una parte della proprietà privata e del mercato, dall’altra dall’ambiguo e spesso mortale abbraccio della proprietà pubblica”. Sulle prospettive di regolazione dei <em>new commons</em> cfr. B.L. Boschetti, <em>The demand for land: rethinking land use management and regulation</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/">www.federalismi.it</a>, n. 13/2015.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Si vedano le riflessioni sul tema generale di M.A. Sadulli, <em>La proprietà nel diritto pubblico</em>, in <em>Trattato dei diritti </em><em>reali</em> (a cura di A. Gambaro e U. Morello), Milano, Giuffrè, 2012.</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> La distinzione fra <em>uti</em> e <em>frui</em> ha origini assai lontane; è rintracciabile in Aristotele e in Cicerone ed ha ricevuto una prima classificazione in termini giuridici nella trattazione più rilevante di Tommaso d’Aquino, il quale ha come fonte principale della sua analisi i testi di Agostino, venerati e studiati intensamente. Cfr., di quest’ultimo, <em>La Dottrina cristiana</em>, <em>La Città nuova</em>, ristampa Ed. Roma 1992, I, 3.3; Id., <em>De diversis quaestionibus octogintatribus</em>; trad. it. <em>Ottantatré questioni varie</em>, <em>Questione XXX</em>. La definizione della dimensione morale virtù-vizio mediante i concetti economico-giuridici è contenuta anche nel X Libro del <em>De Trinitate</em>, Capitolo X: «La vita corrotta e colpevole non è nient’altro che una vita che male usa e male fruisce».</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Si fa riferimento, in particolare, agli studi di Elionor Ostrom la quale ha incentrato la sua attività di ricerca scientifica per lo più sul tema dei beni comuni, riconosciuta a livello mondiale, anche dall’attribuzione nell’anno 2009 del premio Nobel per l’economia. Cfr. almeno, dell’A., <em>Governare i beni collettivi</em>, Venezia 2006 e, in collaborazione con R. Gardner e J. Walker, <em>Rules, Games and Public Choices</em>, in E.S. Savas (a cura di), <em>Alternatives for Delivering Public Services: Toward Improved Performance</em>, Boulder 1977, 7 ss.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Tra i quali v. anzitutto U. Mattei, <em>Il benicomunismo e i suoi nemici</em>, Torino 2015; S. Rodotà, <em>Il mondo della rete. Quali diritti, quali vincoli</em>, Roma – Bari 2014; Id., <em>Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria</em>, in <em>Quest. giust.</em> 2011, 237 ss; U. Mattei, &#8211; E. Roviglio – S. Rodota’ (a cura di), <em>I beni pubblici. Dal governo democratico dell’economia alla riforma del codice civile</em>, Roma 2010; R. Bifulco, <em>Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale</em>, Milano 2008.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Si vedano in proposito le riflessioni offerte da P. Chirulli, <em>I beni comuni tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà</em>, in <a href="http://www.giustamm.it/"><em>www.giustamm.it</em></a>, n. 7/2012.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Così S. Rodotà, <em>Il terribile diritto.</em> <em>Studi sulla proprietà privata e i beni comuni</em>, Bologna 2013, 464. Sulla inscindibile connessione dei beni comuni alla funzione che svolgono, v. anche A. Lucarelli, <em>La democrazia dei beni comuni</em>, Bari 2013, 66 ss.</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Non troppo distante potrebbe apparire, qui, l’impostazione della dottrina economista, allorché il termine <em>utilità</em> rimanda a valutazioni legate al <em>ritorno economico</em>, se non fosse per lo stretto legame di strumentalità alla realizzazione dei diritti della persona e della personalità, non suscettibili di alcuna valutazione economica.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Questa la sintesi proposta da A. Lucarelli, <em>La democrazia dei beni comuni</em>, <em>cit</em>., 62.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Così P. Otranto, <em>Op. cit.</em>, 265, ma, ancor prima P. Chirulli, <em>I beni comuni tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà, cit.</em></div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Torna, ancora una volta, utile l’espressione di S. Rodotà, <em>Il terribile diritto, cit.</em>, 464.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> In questo senso A. Lucarelli, <em>La democrazia dei beni comuni, cit.</em>, 67 ss.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> La riflessione è di P. Otranto, <em>Internet nell’organizzazione amministrativa, cit</em>., 266, ispirato dagli spunti critici di E. Grazzini, <em>Beni comuni e diritti di proprietà. Per una critica alla concezione giuridica</em>, in <em>Micromega online</em>, ottobre 2012. Sulla necessità di una gestione partecipata dei beni comuni, più diffusamente P. Chirulli,<em> I beni comuni, cit.</em></div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Più specificamente riferita alla tutela che offre la giustizia amministrativa, si riferisce proprio alle conseguenze spesso devastanti che una crisi economica può portare in materie centrali per la tutela e la vita delle persone, M. A. Sandulli, <em>Crisi economica e giustizia amministrativa,&nbsp;</em>in<em>&nbsp;La domanda inevasa: la verifica delle teorie economiche che condizionano la Costituzione europea e quella italiana”,&nbsp;</em>il Mulino &nbsp;2016. Vero è che ogni danno ambientale implica l’origine dell’obbligo di ripristino a carico dell’operatore, come evidenzia M.A. Sandulli, <em>La tutela coercitiva dell’ambiente: sanzione pecuniarie e ripristino</em>, in Av.Vv.&nbsp;<em>Ambiente, attività amministrativa e codificazione, in Atti del convegno AIDU svoltosi a Teramo il 29-30 aprile 2005</em>, Milano, Giuffrè 2006.&nbsp;</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Cfr. F. De Leonardis, <em>Il principio di precauzione</em>, in M. Renna e F. Saitta (a cura di), <em>Studi sui principi di diritto amministrativo</em>, Milano 2012, 718 ss. Da ultimo Id., <em>I principi generali dell’azione amministrativa</em>, in Alb. Romano, <em>L’azione amministrativa</em>, Torino 2016, spec. sezione VI, “<em>I principi del diritto europeo</em>”, VI.5, <em>Il principio di precauzione</em>, 90-95; M.G. Pulvirenti, <em>La riconversione dei siti produttivi inquinati</em>, in P. Stella Richter (a cura di), <em>Pianificazione urbanistica e attività economiche</em>, Milano 2016, 93 ss. con ampi riferimenti alla dottrina più recente e con particolare attenzione al caso ILVA di Taranto. In una prospettiva internazionale, da ultimo, T. Fortuna, <em>Il connubio tra sostenibilità e precauzione nel diritto di tutela delle risorse alieutiche nella dimensione internazionale e nell’UE</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a>, n. 8/2016; A. Alemanno, <em>The Precautionary Principle, in The Handbook of EEA Law</em>.<em> Springer International Publishing</em>, 2016, 839-851.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Si tenga presente, in proposito, che il danno alla salute, lungi dal non esser preso in debita considerazione dal nostro ordinamento, non può tuttavia primeggiare rispetto al pregiudizio eventualmente inferto ad altri valori del pari riconosciuti nella Carta costituzionale: ad es., la libertà personale, la dignità, la difesa nazionale, il diritto all’istruzione, il diritto allo sviluppo libero della personalità, all’eguaglianza dinanzi alla legge, ecc.<br />
Questa essendo la nota posizione attuale della Corte costituzionale: «<em>I diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.</em><br />
<em>Per le ragioni esposte, non si può condividere l’assunto del rimettente giudice per le indagini preliminari, secondo cui l’aggettivo «fondamentale», contenuto nell’art. 32 Cost., sarebbe rivelatore di un «carattere preminente» del diritto alla salute rispetto a tutti i diritti della persona. Né la definizione data da questa Corte dell’ambiente e della salute come «valori primari» (sentenza n. 365 del 1993, citata dal rimettente) implica una “rigida” gerarchia tra diritti fondamentali. La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale</em>”. Cfr. Corte cost. 9 maggio 2013, n. 85, così superando la precedente sentenza 12 luglio 1979 n. 88, secondo cui la salute, in quanto «<em>diritto fondamentale dell’individuo</em>», doveva ritenersi «<em>diritto primario ed assoluto</em>».</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Cfr. soprattutto M. Renna, <em>I principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione,</em> in <em>Studi sui principi del diritto amministrativo</em>, <em>cit.</em>, 283 ss.; A. Barone, <em>Le fonti di energia tra gestione precauzionale e diritto giurisprudenziale</em>, in <a href="http://www.federalismi.it/"><em>www.federalismi.it</em></a>, n. 16/2013.<br />
Si pensi, per tutti, al caso dell’abbattimento di oltre 20.000 capi di bestiame contaminato dalle emissioni dell’Ilva e alle migliaia di alberi d’ulivo che nella zona del Salento sono stati abbattuti perché infestati dalla Xylella (su cui v., di recente, la sentenza della Corte di giustizia, I sez., 9 giugno 2016, nelle cause riunite C&#8209;78/16 e C&#8209;79/16).<br />
Sulle misure adottate per la gestione dei rischi conseguenti all’inquinamento prodotto dall’ILVA e sopportate dagli operatori dell’agricoltura e del mercato, oltre al contributo di M.G. Pulvirenti, <em>La riconversione dei siti produttivi</em>, <em>cit.</em>, si veda M. Meli, <em>Ambiente, salute e lavoro: il caso ILVA</em>, in <em>Nuove leggi civili commentate</em>, 2013: A. Turturro, <em>Tornare alla sentenza n. 457/1999: la Corte, sul caso ILVA, trascura le conseguenze pratiche della chiusura al conflitto su atti legislativi</em>, in <em>Giur. it.</em>, 2013, 2466 ss.; R. Ranieri, <em>La vicenda di ILVA e i rischi per il sistema industriale italiano</em>, in <em>Ec. e pol. ind.</em> 2013, 117 ss.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Si veda L. Pineschi, <em>I principi del diritto internazionale dell’ambiente: dal divieto di inquinamento transfrontaliero alla tutela dell’ambiente come</em> common concern, in <em>Trattato di diritto dell’ambiente</em>, <em>cit</em>., 93 ss., spec. 135-151; S. Sticchi Damiani, <em>La prevenzione degli incidenti rilevanti</em>, <em>ivi</em>, 785 ss.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Cfr. R. Lombardi, <em>Ambiente e mercato: note minime per una nuova prospettiva di indagine sui beni comuni,</em> <em>cit.</em>, 67 ss.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> In particolare, sulla disciplina dei rifiuti nel codice dell’ambiente, cfr. A. Borzì<em>, La gestione di rifiuti</em>, in <em>Trattato di diritto dell’ambiente</em>, <em>cit</em>., 605 ss. Per uno sguardo più generale che analizzi l’impatto dei rifiuti sulle politiche del mercato in Italia e nell’UE, si vedano anche i contributi di O. Porchia, <em>Le politiche dell’Unione europea in materia ambientale</em>, <em>ivi</em>, 153 ss., spec. 210; R. Agnoletto, <em>I settori delle discipline ambientali</em>, <em>ivi</em>, 433 ss..</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Art. 118, quarto comma: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà”.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Ricordando che “la giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni è caratterizzata da una robusta sottolineatura del principio di leale collaborazione, dal quale tutti i rapporti istituzionali ‘verticali’ e ‘orizzontali’ appaiono conformati”, M. Luciani, <em>Una discussione sui beni comuni, cit.</em> si chiede se questo principio debba essere “esportato anche nel dominio dei rapporti sociali” (379). A tal proposito i diversi contributi del numero monotematico di <em>Dir. e soc.</em>, n. 3/2016, <em>cit.</em> appaiono assai esplicativi, orientandosi tutti in questo senso: cfr. F. Viola, <em>Beni comuni e bene comune</em>, <em>ivi</em>, 381 ss. per il quale “la cooperazione presuppone che ci si consideri l’un l’altro come agenti internazionali e liberi di agire e, pertanto, capaci di accordarsi per un fine condiviso e di impegnarsi reciprocamente” (392); L. D’Andrea, <em>I beni comuni tra pubblico e privato</em>, <em>ivi</em>, 433 ss. ritiene che “senza cooperazione sociale, senza l’assunzione delle conseguenti responsabilità, senza il diffuso e generoso adempimento dei ‘doveri inderogabili di solidarietà politica,&nbsp; economica e sociale’, solennemente richiamati dall’art. 2 Cost.….l’ardua sfida che si è inteso qui ravvisare all’interno della questione dei beni comuni, così presente nell’attuale dibattito pubblico, non potrà essere non dico vinta, ma neppure credibilmente affrontata” (455); Q. Camerlengo, <em>La controversa nozione di bene comune</em>, <em>ivi</em>, 557 ss. opera un collegamento tra tutela dei beni comuni e adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, ritenendo tuttavia che “dal dettato costituzionale parrebbero affiorare alcuni elementi idonei a fungere da basi&nbsp; normative dei beni comuni: coesione economico- sociale, sostenibilità ambientale, servizi universali, giustizia sociale, tutti elementi utili per ricomporre il quadro costituzionale dei beni in parola” (571).<br />
Oltre alla leale collaborazione tra istituzioni e tra cittadini e al principio di solidarietà che regge la società civile, intorno a quella dei beni comuni, come a tutte le altre tematiche che impingono sui rapporti tra pubblici poteri e cittadini, viene evidenziata da tutti gli autori che si sono occupati del tema l’importanza della garanzia dei processi partecipativi in uno Stato democratico. Così L. Violini, <em>Il bene comune acqua nella prospettiva multilivello</em>, <em>ivi</em>, 535 ss., con particolare riferimento al bene <em>acqua</em>, dopo aver analizzato ogni questione riguardante la sua gestione nei tre livelli territoriali della nostra Repubblica, evidenza che “esso tracima ogni confine e attraversa territori e Stati differenti, in verticale e in orizzontale, senza che si possa ridurre al preciso contenuto del diritto di proprietà di singoli soggetti”. L’a. nel richiamare il lavoro di associazioni che operano&nbsp; per far si che il “genoma umano” dell’acqua sia quanto più possibile “circolare”, nonché l’opera delle grandi reti di università italiane nella creazione di <em>data base</em> gestiti nella logica dell’<em>open access</em>, ritiene che “si potrebbero ipotizzare strutture analoghe di tutela delle risorse idriche e di circolazione d’informazioni sul ciclo e la vita dell’acqua, sulla sua esauribilità, sulle modalità più sostenibili d’impiego e così via. Una conoscenza così estesa delle caratteristiche di questo bene che coinvolga l’intero globo, getterebbe le basi per una sua regolamentazione e tutela condivisa”&nbsp; (543). &nbsp;Per A. Lucarelli, <em>Crisi della democrazia e funzione sociale dei beni pubblici nella prospettiva costituzionale. Verso i beni comuni</em>, <em>ivi</em>, 483 ss. v’è una profonda connessione fra democrazia partecipativa e determinazione delle formule di conservazione, gestione e godimento dei beni comuni; I. Ciolli, <em>Sulla natura giuridica dei beni comuni</em>, <em>ivi</em>, 457 ss. ritiene che il successo “della teoria dei beni comuni…sia la risposta alla richiesta di una partecipazione più attiva da parte della cittadinanza”; nelle direzione della <em>democrazia partecipativa</em> per la gestione dei beni comuni si muove anche E. Rossi, <em>Le finalità e gli strumenti della democrazia partecipativa nell&#8217;ordinamento giuridico italiano</em>, <em>ivi</em>,&nbsp; 493 ss. il quale evidenza tuttavia che una democrazia partecipativa mal gestita possa portare al rischio che “alla rappresentanza politica si sostituisca la rappresentanza di interessi” (380).&nbsp;<br />
Sicché, conclude M. Luciani, <em>Op. cit.</em>, la solidarietà “tende a essere trasformata nella soggettiva obbligazione a tenere comportamenti cooperativi, che anche in questo caso (come in quello dei rapporti istituzionali) a me sembrano doversi caratterizzare per la reciproca lealtà, nel senso che il perseguimento del proprio interesse attraverso la fruizione del bene comune non può essere escluso, ma deve essere contemperato con quello degli altri, che non può compromettere” (380).</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Così N. Aicardi, <em>L’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione</em>, Torino 2002, 21 ss. ma si veda anche M. Interlandi, <em>Ambiente, beni di interesse comune e “diritti collettivi”</em>, in <em>Dir. e proc. amm.</em>, 2015, 217 ss.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/note-minime-su-beni-comuni-e-funzione-amministrativa/">Note minime su beni comuni e funzione amministrativa</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Acquisizione sanante e beni culturali: una convivenza possibile</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/acquisizione-sanante-e-beni-culturali-una-convivenza-possibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/acquisizione-sanante-e-beni-culturali-una-convivenza-possibile/">Acquisizione sanante e beni culturali: una convivenza possibile</a></p>
<p>Abstract   Il lavoro tratta del problematico rapporto tra l&#8217;istituto dell&#8217;acquisizione sanante e la categoria dei beni culturali. Pur senza indulgere in interpretazioni estensive dell&#8217;istituto regolato dall&#8217;art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, l&#8217;A. ritiene possibile interpretare la disciplina, onde propiziarne l&#8217;applicazione anche ai beni culturali, quante volte sia individuabile nella concreta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/acquisizione-sanante-e-beni-culturali-una-convivenza-possibile/">Acquisizione sanante e beni culturali: una convivenza possibile</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p><em><strong>Abstract</strong></em><br />  <br /> Il lavoro tratta del problematico rapporto tra l&#8217;istituto dell&#8217;acquisizione sanante e la categoria dei beni culturali. Pur senza indulgere in interpretazioni estensive dell&#8217;istituto regolato dall&#8217;art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, l&#8217;A. ritiene possibile interpretare la disciplina, onde propiziarne l&#8217;applicazione anche ai beni culturali, quante volte sia individuabile nella concreta fattispecie l&#8217;esistenza di un bene nuovo, qualitativamente differente.<br />  <br /> The article deals with the problematic relationship between the institute of healing acquisition and the category of cultural heritage. Even without indulging in extensive inter-pretensions of the institute regulated by art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, the A. believes that it is possible to interpret the discipline, in order to promote its application also to cultural heritage, how many times the existence of a new, qualitatively different asset is identifiable in the specific case.<br />  <br />  <br /> <strong><em>1. Premesse</em> </strong><br /> Il presente lavoro intende soffermarsi su un tema usualmente poco indagato in sede scientifica, ma non per questo meno interessante<a href="#_ftn1" title="">[1]</a>.<br /> Si intende alludere al problematico rapporto tra l&#8217;istituto dell&#8217;acquisizione sanante e la categoria dei beni culturali.<br /> Una convivenza questa resa difficile dalla presenza di un articolato normativo bensì perspicuo, ma capace di condurre, proprio ove inteso alla lettera, verso l&#8217;adozione di soluzioni di dubbia coerenza interna, là dove sembra paventare una differenziazione di trattamento in forza della quale alcune soltanto tra le differenti fattispecie di espropriazione, e in specie quelle strumentali, sarebbero da assoggettare alla disciplina generale degli espropri, con esclusione di quelle <em>direttamente</em> riguardanti i beni culturali.<br /> L&#8217;obbiettivo del presente lavoro è di superare l&#8217;impasse (apparente), cercando di riguardare il tema da una prospettiva più ampia, vagliando l&#8217;esistenza di soluzioni alternative in grado di ricomporre la frattura, attraverso una più una armoniosa lettura delle disposizioni pertinenti.<br /> Anticipando i risultati della ricerca, si può senz&#8217;altro affermare la sussistenza di fattispecie di frangia, nelle quali la dicotomia usualmente esistente tra finalità della espropriazione per causa di pubblica utilità ed espropriazione di beni culturali può venir meno, ciò che potrebbe giustificare una applicazione estensiva della stessa disciplina dell&#8217;acquisizione sanante.<br /> Nella individuazione di questa soluzione, certamente più largheggiante rispetto a quella predicabile in base ad una interpretazione meramente letterale delle disposizioni pertinenti in materia, verranno, comunque, attentamente soppesate anche le ragioni sottese alla genesi dell&#8217;istituto dell&#8217;acquisizione sanante, onde evitare di ricadere nel pericolo opposto di indulgere in interpretazioni poco controllate del dato normativo, foriere di usi disinvolti di strumentazioni ideate per fronteggiare ipotesi eccezionali e, dunque, senz&#8217;altro, di frangia.<br /> Onde impedire il rischio siffatto, si impone allora di ricostruire in sintesi il contesto nel quale l&#8217;istituto dell&#8217;acquisizione sanante è stato forgiato, onde passare in un secondo momento ad esaminare il vero nodo controverso qui in premessa illustrato.<br /> La struttura del presente lavoro riflette questo ordine metodologico, trattando della genesi dell&#8217;istituto dell&#8217;acquisizione sanante e delle sue criticità in punto di conformità rispetto alla Cedu nella prima parte, sì da riservare il problema della praticabilità di questo istituto sul terreno dei beni culturali alla seconda parte dell&#8217;articolo.<br />  <br /> <strong><em>2. L&#8217;acquisizione sanante: genesi e criticità</em> </strong><br /> L&#8217;espropriazione mediante accessione nasce nel corso degli anni Ottanta, quale reazione ad una insana prassi amministrativa caratterizzata dall&#8217;occupazione dei suoli privati, a mezzo di provvedimento d&#8217;urgenza, non seguita però dalla costituzione di un valido e definitivo di titolo di espropriazione.<br /> Al fondo della sua elaborazione si ritrovava la necessità di individuare in via pretoria soluzioni inclini al salvataggio dell&#8217;opera pubblica, offrendo in pari tempo una sistemazione concettuale maggiormente appagante rispetto ai rimedi radicati nella pregressa giurisprudenza<a href="#_ftn2" title="">[2]</a>.<br /> Sino a quel tempo era andata consolidandosi l&#8217;idea che l&#8217;occupazione del fondo privato, non seguita dall&#8217;adozione del provvedimento d&#8217;esproprio entro il termine di efficacia dell&#8217;occupazione di urgenza, si traducesse in un illecito di carattere permanente della p.a. occupante, priva di conseguenze sul piano del regime proprietario del terreno occupato<a href="#_ftn3" title="">[3]</a>.<br /> Tuttavia, altrettanto fermo era il convincimento che la realizzazione dell&#8217;opera pubblica, funzionale al soddisfacimento del pubblico interesse, precludesse la restituzione del suolo e solo consentisse la somministrazione di una tutela meramente risarcitoria<a href="#_ftn4" title="">[4]</a>.<br /> Non pochi erano i problemi posti da tale paradigma ricostruttivo, non ultimi quelli derivanti da un assetto proprietario del tutto anomalo, atteso che, in assenza di provvedimento espropriativo, il privato continuava a rimanere proprietario del bene, sia pure soltanto sul piano formale (e catastale) non potendo di fatto più esercitare alcuna facoltà inerente al diritto dominicale<a href="#_ftn5" title="">[5]</a>: si trattava, dunque, di un diritto di proprietà di grado minore, bensì svuotato del suo contenuto sostanziale, ma comunque capace ancora di resistere, senza estinguersi, anche a fronte di gravi compromissioni realizzate dalla mano pubblica<a href="#_ftn6" title="">[6]</a>.<br /> Ben presto si avvertì l&#8217;esigenza di individuare un assetto più razionale, capace di superare lo scarto tra titolarità del diritto dominicale, riconosciuta in capo al privato, e titolarità sostanziale, oramai ben saldamente radicata in capo alla p.a. occupante.<br /> Questa frattura venne ricomposta uniformando la situazione di diritto a quella di fatto e, dunque, consentendo l&#8217;acquisto in mano pubblica anche della titolarità formale del bene.<br /> Abbandonata la tesi dell&#8217;occupazione <em>sine</em> <em>titulo </em>quale illecito permanente, sanabile tramite la tardiva adozione del decreto d&#8217;esproprio, si fece strada l&#8217;idea che l&#8217;occupazione del fondo privato, a seguito della modificazione radicale conseguente all&#8217;irreversibile destinazione alla realizzazione dell&#8217;opera pubblica, desse piuttosto luogo ad un illecito istantaneo, determinando, ad un tempo, l&#8217;estinzione del diritto dominicale e la sua acquisizione a titolo originario alla mano pubblica, con insorgenza, a favore del privato, del diritto al risarcimento del danno<a href="#_ftn7" title="">[7]</a>.<br /> Alla stregua di tale diversa ricostruzione, la fattispecie acquisitiva veniva rimodellata a partire dai principi generali, tramite richiamo alla <em>regula iuris</em> della concentrazione, in capo al medesimo soggetto, della proprietà del suolo e della costruzione.<br /> Si riteneva che detto principio, di per sé non privo di riscontri sul terreno del diritto positivo nell&#8217;ambito della disciplina civilistica dell&#8217;accessione, operasse, nel caso di illegittima occupazione di suoli privati, ad esclusivo vantaggio della p.a., siccome ritenuta portatrice dell&#8217;interesse prevalente<a href="#_ftn8" title="">[8]</a>.<br /> È circostanza assai nota che l&#8217;istituto all&#8217;esame entrò in rotta di collisione con la giurisprudenza della Corte EDU, relativa alle garanzia di tutela della proprietà riconosciuta dalla Convenzione<a href="#_ftn9" title="">[9]</a>.<br /> Al fondo di questa giurisprudenza si ritrovava il convincimento che il principio di preminenza della legge non consenta alla p.a. di occupare terreni privati, trasformandoli irreversibilmente, senza che in parallelo venga adottato un atto formale di trasferimento della proprietà in capo all&#8217;amministrazione<a href="#_ftn10" title="">[10]</a>, considerando oltretutto che l&#8217;accessione invertita finisce col porre a carico dell&#8217;interessato perfino l&#8217;onere di sollecitare il giudizio non solo al fine di appurare la perdita del diritto dominicale ma anche di ottenere il riconoscimento del giusto ristoro.<br /> Sia pure con notevole ritardo<a href="#_ftn11" title="">[11]</a>, anche la giurisprudenza interna ordinaria si è nel tempo uniformata a questa interpretazione rigorosa del principio di legalità convenzionale, prendendo atto che la realizzazione dell&#8217;opera pubblica sul fondo illegittimamente espropriato sia a ben vedere un mero fatto illecito, incapace di assurgere a titolo di acquisto della proprietà a vantaggio dell&#8217;amministrazione occupante<a href="#_ftn12" title="">[12]</a>.<br /> All&#8217;espunzione (graduale e difficoltosa) dall&#8217;orizzonte giuridico dell&#8217;occupazione acquisitiva ha fatto, tuttavia, da contrappeso la creazione per mano legislativa dell&#8217;istituto dell&#8217;acquisizione sanante.<br /> Istituto introdotto dall&#8217;art. 43 d.P.R. n. 327/2001, al duplice scopo di introdurre un meccanismo in grado di assicurare il risultato utile del salvataggio dell&#8217;opera pubblica, superando nel contempo i rilievi mossi dal giudice europeo nei riguardi dell&#8217;occupazione appropriativa.<br /> Ma anche questo diverso dispositivo giuridico ha attirato, sin da subito, dubbi e perplessità.<br /> Per il vero, i primi dubbi attorno alla legittimità dell&#8217;art. 43, d.P.R. n. 327/2001 vennero sollevati proprio dalla Corte di Strasburgo<a href="#_ftn13" title="">[13]</a>, che intravide nell&#8217;istituto di nuovo conio una sorta di regolarizzazione dell&#8217;illecito incompatibile coi principi della Convenzione, siccome volto a regolare le conseguenze dell&#8217;occupazione a beneficio del soggetto autore dell&#8217;illecito.<br /> Queste preoccupazioni ebbero larga eco nel dibattito dottrinario<a href="#_ftn14" title="">[14]</a> e giurisprudenziale interno<a href="#_ftn15" title="">[15]</a>, tanto da sospingere la stessa Corte costituzionale a farsene interprete, sia pure in <em>obiter</em>, in sede di declaratoria di illegittimità per eccesso di delega dell&#8217;art. 43, d.P.R. n. 327/2001<a href="#_ftn16" title="">[16]</a>.<br /> In realtà, i dubbi vennero ad addensarsi attorno a tutti gli aspetti portanti dell&#8217;istituto: dal concetto di &#8220;modificazione&#8221; del bene, locuzione questa tutt&#8217;altro che chiara e fonte di continue riflessioni e precisazioni giurisprudenziali<a href="#_ftn17" title="">[17]</a> al presupposto della previa valutazione degli interessi in conflitto, ritenuto a ragione alla stregua di vero e proprio &#8220;<em>pseudo-limite</em>&#8220;, stante la difficoltà di individuare ipotesi di recessività dell&#8217;interesse pubblico rispetto a quello privato<a href="#_ftn18" title="">[18]</a>; ed ancora, dal meccanismo d&#8217;acquisizione giudiziale previsto dal comma 3 dell&#8217;art. 43 T.U., in forza del quale si consentiva al giudice di paralizzare la pretesa restitutoria, senza che fossero previsti criteri idonei ad orientarne la decisione<a href="#_ftn19" title="">[19]</a>, all&#8217;esercizio della potestà sanante finanche dopo la formazione di un giudicato restitutorio, possibilità questa avallata da una discutibile prassi giudiziaria<a href="#_ftn20" title="">[20]</a>.<br /> Ma il punto di maggiore sofferenza venne individuato nella scelta, ritenuta poco compatibile con il principio di legalità, di riconoscere in capo alla p.a. il potere di conseguire il risultato utile del salvataggio dell&#8217;opera, pure al cospetto di gravi violazioni delle garanzie e delle condizioni di legittimità del procedimento ablativo ordinario<a href="#_ftn21" title="">[21]</a>.<br /> Operazione questa giudicata tanto più discutibile in ragione della indefinita ampiezza del potere d&#8217;acquisizione coattiva, considerata come il vero <em>punctum dolens</em> dell&#8217;istituto<a href="#_ftn22" title="">[22]</a>: pensata per operare a fronte di circostanze del tutto eccezionali, l&#8217;acquisizione sanante aveva finito per assumere, sotto la spinta congiunta delle innovazioni legislative e delle interpretazioni giurisprudenziali<a href="#_ftn23" title="">[23]</a>, sembianze tali da assurgere a strumento utile per tutte le occasioni, finanche per consentire, stando alla lettera della disposizione, l&#8217;acquisto anche nei casi &#8211; prima, invece, sottratti dal campo di applicazione dell&#8217;accessione invertita<a href="#_ftn24" title="">[24]</a> &#8211; di più evidente ed eclatante devianza dal modello legale<a href="#_ftn25" title="">[25]</a>.<br /> Era, pertanto, nel tempo venuta meno quella relazione da regola ad eccezione tra procedimento ordinario ed acquisizione sanante che il Legislatore delle origini, tramite la messa al bando dell&#8217;occupazione d&#8217;urgenza, aveva inteso in qualche modo assicurare.<br /> Giudizi non meno severi vennero a ben vedere rivolti all&#8217;indirizzo dell&#8217;acquisizione sanante &#8220;rivisitata&#8221;, reintrodotta dal Legislatore nel corso del 2011, tramite l&#8217;inserimento nel corpo del d.P.R. n. 327/2001 di un nuovo art. 42 <em>bis</em><a href="#_ftn26" title="">[26]</a>.<br /> Si trattava, tuttavia, di critiche ingenerose, considerato lo sforzo profuso dal Legislatore del 2011 per restringere le maglie applicative dell&#8217;istituto.<br /> La nuova espropriazione sanante si caratterizzava, infatti, per una più rigorosa definizione dei presupposti sostanziali di esercizio del potere, a loro volta identificati nella ricorrenza di <em>eccezionali</em> ragioni di interesse pubblico e dall&#8217;assenza di ragionevoli <em>alternative</em><a href="#_ftn27" title="">[27]</a><em>.</em><br /> Si trattava di una novità di non poco momento, in grado di sottrarre la nuova disciplina a dubbi di conformità rispetto alla Carta edu, viepiù considerando che la giurisprudenza europea aveva, in passato, lasciato spazio per una compressione, seppure minimale, della tutela restitutoria, a fronte di casi eccezionali ed in presenza, comunque, delle opportune garanzie atte ad evitare che il rimedio &#8220;sostanzialmente&#8221; sanante potesse trasmodare in comoda alternativa rispetto al procedimento ablativo ordinario<a href="#_ftn28" title="">[28]</a>.<br /> Certo, per non replicare le criticità della disciplina pregressa, occorrerebbe che dei presupposti di applicazione dell&#8217;acquisizione sanante si desse una interpretazione stretta, in ossequio al canone della interpretazione conforme<a href="#_ftn29" title="">[29]</a>.<br /> Sarebbe, pertanto, da declinare in termini assai rigorosi l&#8217;eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico, sì da scongiurare il rischio che il dispositivo venga impiegato come facile alternativa rispetto al procedimento ordinario, ciò che concretizzerebbe una inammissibile forma di legalizzazione dell&#8217;illecito.<br /> Queste esigenze si ritrovano espresse, in modo condivisibile, anche nella nota pronuncia della Corte costituzionale nel 2015<a href="#_ftn30" title="">[30]</a>, ove l&#8217;adozione dell&#8217;atto acquisitivo è intesa a stregua di <em>extrema ratio</em>, necessaria per la soddisfazione di &#8220;<em>attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico</em>&#8220;.<br /> Il che implica la necessità non solo di una effettiva comparazione con i contrapposti interessi privati ma anche di una valutazione delle altre residue opzioni, compresa la cessione volontaria mediante atto di compravendita, sì da far concludere l&#8217;amministrazione per l&#8217;impraticabilità, e non la mera eccesiva difficoltà o onerosità di una restituzione, totale o parziale, del bene, previa riduzione in pristino, al privato illecitamente inciso nel suo diritto di proprietà<a href="#_ftn31" title="">[31]</a>.<br /> Dirimente appare, dunque, l&#8217;obbligo di <em>stringente</em> motivazione circa le eccezionali ragioni d&#8217;interesse pubblico e l&#8217;assenza di ragionevoli soluzioni alternative, in grado di giustificare l&#8217;avvio di siffatta eccezionale procedura.<br />  <br /> <strong><em>3. Acquisizione sanante e beni culturali</em> </strong><br /> Ciò chiarito in merito alla genesi dell&#8217;acquisizione sanante, ci si è chiesti se il peculiare istituto introdotto nel testo unico degli espropri possa essere adoperato in riferimento alla categoria dei beni culturali.<br /> Il problema si è posto dal momento che l&#8217;art. 52 d.P.R. 327/01, recante specifiche previsioni sui beni culturali, risulta inserito nel titolo terzo del decreto, rubricato &quot;<em>disposizioni particolari</em>&quot;.<br /> Ora, la circostanza che il d.P.R. n. 327 abbia avvertito il bisogno di individuare da sé il proprio ambito di applicazione in riferimento ai beni culturali è stata considerata come elemento di per sé significativo, siccome in grado di rivelare la volontà legislativa di non riconnettere alle previsioni contenute nel medesimo d.P.R. n. 327 portata generale.<br /> Da qui, dunque, la necessità, alla stregua di questo primo indirizzo, di risolvere il problema del raccordo tra le disposizioni del d.P.R. n. 327 e la categoria dei beni culturali, tramite riferimento alle previsioni del citato art. 52, a mente del quale &quot;<em>nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico</em>&quot;.<br /> Dal tenore della disposizione sembra di potersi evincere che l&#8217;ambito di applicazione delle previsioni del testo unico sugli espropri, non escluse quelle relative all&#8217;acquisizione sanante racchiuse nell&#8217;art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, sia circoscritto ai soli casi di espropriazione per fini strumentali (art. 92) e per interesse archeologico (art. 93), con una implicita, seppure emblematica, esclusione proprio della fattispecie di maggiore pregnanza tra quelle previste all&#8217;interno del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, vale a dire l&#8217;espropriazione di beni culturali<a href="#_ftn32" title="">[32]</a>.<br /> Questa soluzione sembrerebbe, almeno all&#8217;apparenza, trovare conferma nell&#8217;art. 100 del d.lgs n. 42/2004 (c.d. codice dei beni culturali), ove l&#8217;applicazione delle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità viene limitata, ancora un volta, ai soli casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97, vale a dire nuovamente, ed unicamente, alle espropriazioni per fini strumentali e per interesse archeologico.<br /> Questa soluzione, intesa a diversificare il grado e la misura di applicazione del testo unico degli espropri, in relazione alle differenti fattispecie espropriative, non ha trovato unanime consenso.<br /> Si è obiettato, in senso contrario, che in questo modo si introdurrebbe una evidente distonia all&#8217;interno del codice dei beni culturali, dal momento che la disciplina del testo unico andrebbe applicata, seppure col criterio della compatibilità, alle fattispecie espropriative minori, caratterizzate da strumentalità, ed esclusa, invece, per la fattispecie principale di espropriazione diretta.<br /> Si è, inoltre, osservato che il codice non intendesse creare per le espropriazioni &#8220;dirette&#8221; di beni culturali un procedimento derogatorio rispetto a quello generale previsto dal d.P.R. n. 327/2001<a href="#_ftn33" title="">[33]</a>.<br /> Il che troverebbe conferma nel fatto che l&#8217;espropriazione regolata dall&#8217;art. 95 d.lgs. 42/2004 non pare assistita da una propria autonomia, sì da costringere l&#8217;interprete ad individuare proprio nel testo unico degli espropri la disciplina del procedimento da seguire onde pervenire all&#8217;ablazione diretta del bene culturale<a href="#_ftn34" title="">[34]</a>.<br /> Convincerebbe di questo anche la presenza all&#8217;interno dello stesso d.P.R. n. 327/2001 di una clausola di resistenza (art. 1, co. 4), in forza della quale le norme del d.P.R. potrebbero bensì essere abrogate o derogate, ma solo per dichiarazione espressa e con specifico riferimento a singole disposizioni.<br /> E poiché nessuna delle previsioni del Codice dei beni culturali sembra recare siffatta abrogazione o deroga parziale, quanto meno con riferimento all&#8217;esproprio dei beni culturali, ne consegue la necessità di applicare le disposizioni del d.P.R. n. 327/2001 anche per la espropriazione diretta e non solo per quelle strumentali.<br /> Si comprenderebbe, allora, la scelta legislativa compiuta dal Codice dei beni culturali di differenziare il regime disciplinare della fattispecie di espropriazione diretta contenuta nell&#8217;art. 95 dalle altre fattispecie di espropriazione strumentale contemplate negli articoli seguenti.<br /> Mentre per la prima, il procedimento da seguire appare quello previsto dal testo unico degli espropri, nel secondo caso l&#8217;applicazione delle previsioni del procedimento generale è condizionata al criterio della compatibilità delle relative previsioni con le caratteristiche precipue delle singole fattispecie espropriative, giuste le previsioni racchiuse, rispettivamente, negli artt. 100 del Codice dei beni culturali e nell&#8217;art. 54 del d.P.R. n. 327/2001.<br /> Data per scontata l&#8217;applicabilità delle disposizioni racchiuse nel d.P.R. n. 327/2001 alla categoria dei beni culturali, ci si deve ora interrogare se una simile conclusione possa essere raggiunta anche con riguardo al dispositivo forgiato dall&#8217;art. 42-bis, d.P.R. n 327/2001<a href="#_ftn35" title="">[35]</a>.<br /> Il problema potrebbe sorgere, dal momento che le caratteristiche proprie delle diverse fattispecie espropriative contemplate dal codice dei beni culturali potrebbero, a tutta prima, essere giudicate incompatibili con alcuni dei presupposti pretesi dal d.P.R. n. 327/2001 ai fini dell&#8217;emanazione del provvedimento di acquisizione sanante.<br /> Come si vedrà tra un momento, i profili di maggiore criticità sembrano appuntarsi sul presupposto della intervenuta <em>modificazione del bene.</em><br /> Al riguardo, sembra corretto trattare separatamente le differenti ipotesi di espropriazione, stante la loro non omogeneità.<br /> Non pare, infatti, esservi dubbio in dottrina circa la radicale alterità della fattispecie di espropriazione diretta di beni culturali di cui all&#8217;art. 95 rispetto a quelle contemplate negli articoli seguenti: solo la prima, infatti, ha ad oggetto <em>direttamente</em> beni culturali, là dove le altre due paiono connotate dal carattere di strumentalità rispetto al bene culturale.<br /> L&#8217;espropriazione per fini strumentali di cui all&#8217;art. 96 d.lgs n. 42/2004 ha, infatti, ad oggetto bensì immobili (edifici ed aree) privi di pregio culturale ma, tuttavia, funzionali ad assicurare la conservazione ovvero una migliore fruizione del bene culturale dominante<a href="#_ftn36" title="">[36]</a>.<br /> Il dato di strumentalità caratterizza pure l&#8217;espropriazione prevista nel successivo art. 97, ove appare esclusivo il fine della esecuzione di interventi a carattere archeologico ovvero di ricerche per il ritrovamento<a href="#_ftn37" title="">[37]</a>.<br /> Paradossalmente, queste fattispecie ancillari e strumentali sembrerebbero presentare aspetti di minore problematicità con riguardo al problema qui considerato, dal momento che tutte sembrano postulare un&#8217;attività di trasformazione del bene certamente compatibile con gli interventi manipolatori del bene privato presupposti nel testo dell&#8217;art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001.<br /> Problemi maggiori si pongono, invece, con riguardo all&#8217;espropriazione &#8220;diretta&#8221;, dal momento che la procedura ablativa in parola ha questo di particolare di rivolgersi ai beni culturali in quanto tali, senza postulare alcuna attività di trasformazione del bene e, dunque, senza richiedere la necessaria realizzazione di un&#8217;opera in senso stretto<a href="#_ftn38" title="">[38]</a>.<br /> Anzi, come è stato ben evidenziato, l&#8217;espropriazione diretta di beni culturali appare concepita strutturalmente entro un orizzonte giuridico connotato dalla (ben diversa) funzione di <em>conservazione</em> del bene, più che da quella di <em>trasformazione</em>, nozione questa eretica se calata nella prospettiva di tutela storica e artistica del bene culturale<a href="#_ftn39" title="">[39]</a>.<br /> Del resto, secondo alcuni, la limitazione espressa delle previsioni del testo unico degli espropri alle sole fattispecie espropriative c.d. strumentali si giustificherebbe proprio in virtù della diversa caratterizzazione delle differenti fattispecie, dal momento che solo per queste ultime, e non per quella diretta, sarebbero concepibili interventi implicanti la realizzazione di un&#8217;opera pubblica, sì da determinare una effettiva trasformazione del bene<a href="#_ftn40" title="">[40]</a>.<br /> Appare, dunque, interessante ai nostri fini scendere ad esaminare con più accuratezza d&#8217;analisi proprio il concetto di <em>modificazione</em> del bene accolto dall&#8217;art. 42-<em>bis </em>d.P.R. n. 327.<br /> In questa prospettiva, occorre in primo luogo chiedersi se la locuzione presenti o meno punti di contatto con quella di irreversibile trasformazione del bene, nozione questa che tanto fascino ha esercitato nella elaborazione pretoria dei diversi dispositivi giuridici di salvataggio dell&#8217;opera pubblica.<br /> Si ricorderà, ponendo a mente la giurisprudenza degli anni Ottanta che pure ne aveva propiziato l&#8217;affermazione, che l&#8217;istituto dell&#8217;occupazione appropriativa aveva trovato nella radicale trasformazione, e nella conseguente irreversibile destinazione del fondo del privato alla realizzazione dell&#8217;opera pubblica, uno snodo concettuale dirimente.<br /> La nozione tornava utile non solo per predicare l&#8217;esistenza di un bene qualitativamente differente da quello originariamente occupato ma anche, se non soprattutto, per attrarre il nuovo bene nel regime proprio del bene pubblico, con neutralizzazione del diritto di proprietà<a href="#_ftn41" title="">[41]</a>.<br /> Senza ritornare ad esaminare vicende già note e illustrate, sappiamo che a partire da una certa epoca il concetto di irreversibile trasformazione del bene cominciò a vacillare, divenendo irrilevante quanto meno ai fini della sopravvivenza/soppressione del diritto domenicale del privato.<br /> Non di meno, pur a fronte di un orizzonte giuridico oramai profondamente mutato, in cui era oramai la &#8220;modifica&#8221; del bene a consentire, assieme alla ricorrenza degli ulteriori presupposti, l&#8217;adozione del provvedimento di acquisizione sanante, alcune iniziali interpretazioni proposero di intendere il concetto di modificazione in termini non diversi dall&#8217;irreversibile trasformazione, onde impedire interpretazioni troppo largheggianti dei presupposti di applicazione del nuovo istituto e, perciò, anche problematiche in punto di conformità alla Cedu<a href="#_ftn42" title="">[42]</a>.<br /> Un orientamento, però, niente affatto univoco, se si considera che, in coerenza con le novità esibite dalla disciplina, si fece ben presto strada la differente idea che la &#8220;modificazione&#8221; richiesta dalla norma costituisse qualcosa di diverso dall&#8217;irreversibile trasformazione.<br /> In questa diversa prospettiva, la nozione si sarebbe dovuta piuttosto leggere in chiave sinergica rispetto all&#8217;altro presupposto richiesto dalla norma relativo all'&#8221;utilizzazione&#8221; del fondo, sì da richiedere il compimento di lavori che, seppure riguardanti una parte soltanto del bene, depongano comunque per un mutamento univocamente preordinato all&#8217;esecuzione dell&#8217;opera pubblica programmata.<br /> Ma una volta che questo disegno sia univocamente emerso, la verifica di quale sia il livello di trasformazione del fondo costituirebbe mera questione di fatto, in grado di incidere solo sul grado e sulla profondità della motivazione dovuta in sede di valutazione degli interessi in conflitto.<br /> Ci pare che questo secondo indirizzo sappia cogliere in modo più pertinente il cuore della questione.<br /> Appare, infatti, innegabile che  &#8211; quale che sia il grado di trasformazione impressa al bene, se irreversibile o, al contrario, di per sé irrisorio &#8211; il mero mutamento dello stato dei luoghi sia di per sé condizione insufficiente a giustificare la misura ablativa, ove non accompagnata da un&#8217;adeguata ponderazione degli interessi coinvolti<a href="#_ftn43" title="">[43]</a>, non dubitandosi che l&#8217;amministrazione debba motivare in modo particolarmente rigoroso in ordine alle ragioni di interesse pubblico <em>attuali ed eccezionali</em>, sì da dimostrare che l&#8217;apprensione coattiva costituisca effettivamente una <em>extrema</em> ratio, stante anche l&#8217;assenza di soluzioni alternative ragionevolmente praticabili<a href="#_ftn44" title="">[44]</a>.<br /> Senonché, l&#8217;aver appurato la presenza di orientamenti niente affatto univoci, alcuni dei quali propensi &#8211; a nostro giudizio in modo condivisibile. ad intendere la &#8220;modificazione&#8221; del bene come qualcosa di radicalmente differente rispetto alla nozione di trasformazione &#8220;irreversibile&#8221;, non consente di far progredire la nostra ricerca.<br /> Quale che sia la nozione accolta, ci sembra abbastanza chiaro che il contenuto semantico accolto dalle differenti prospettive ricostruttive sia tale da condurre verso l&#8217;inapplicabilità dell&#8217;istituto dell&#8217;acquisizione sanante ai casi di (illegittima) espropriazione diretta di beni culturali, posto che quest&#8217;ultima appare strutturalmente connotata da una funzione di <em>conservazione</em> del bene, cui è estranea qualunque attività di <em>trasformazione o manipolazione del bene</em><a href="#_ftn45" title="">[45]</a>.<br /> Se il dibattito insorto, dunque, attorno alla nozione di modificazione e sulla sua distanza dal concetto di irreversibile trasformazione appare non conducente rispetto al problema qui sollevato, si impone di riguardare il problema da altra angolazione.<br /> Muovendo da altra prospettiva, ci si può avvedere che il vero presupposto preteso dal citato art. 42-bis, d.P.R. n. 327, sia pure non in forme esplicite, sia costituito dalla realizzazione dell&#8217;<em>opera</em>, il cui salvataggio appare in definitiva permeare l&#8217;intera <em>ratio</em> dell&#8217;istituto.<br /> Questa prospettiva consente allora di intendere correttamente anche il requisito della &#8220;<em>modificazione</em>&#8221; del bene, la cui consistenza deve essere tale da disvelare la presenza dell&#8217;<em>opus</em>, permettendo di spiegare perché parte della giurisprudenza non consideri dirimente l&#8217;ultimazione dei lavori, con la irreversibile trasformazione del bene, dato questo che potrebbe semmai rilevare, come prima si diceva, ai fini della profondità della motivazione necessaria a sorreggere la scelta ablatoria in &#8220;sanatoria&#8221;.<br /> Onde risolvere il nostro dilemma, si rende, dunque, opportuno concentrare l&#8217;attenzione proprio sul concetto di opera.<br /> Al riguardo appare significativo che la nozione di opera pubblica viene intesa dal testo unico degli espropri in termini molto estensivi, sì che integra senz&#8217;altro questa nozione, ai sensi dell&#8217;art. 1 del d.P.R. n. 327/2001, anche la realizzazione degli interventi necessari per l&#8217;utilizzazione di beni o di terreni, di cui non è prevista alcuna <em>modificazione o trasformazione materiale</em>, da parte della collettività<a href="#_ftn46" title="">[46]</a>.<br /> Se così è, se cioè la disciplina dell&#8217;espropriazione e, di conseguenza, anche quella dell&#8217;acquisizione sanante, può risultare finanche svincolata da una nozione eccessivamente riduzionistica di opera, sì da potersi emancipare dal presupposto della modificazione materiale, ne deriva che vengono a cadere tutti quegli ostacoli prima rappresentati per una traslazione dell&#8217;istituto anche sul terreno della ablazione diretta dei beni culturali, ben potendosi immaginare un intervento di acquisizione sanante, in relazione ad un bene oggetto di intervento di tutela, con funzione di conservazione del bene e di miglioramento della tutela al fine di rendere più proficua la fruizione pubblica<a href="#_ftn47" title="">[47]</a>.<br /> Dunque, appare corretto affermare che in simili frangenti, specie in quelli nei quali l&#8217;intervento pubblico viene ad assumere la consistenza del restauro piuttosto che della collocazione in un determinato contesto storico-artistico-culturale, si assiste ad una dematerializzazione del concetto di &#8220;modificazione&#8221; del bene, impregiudicata la ricorrenza, anche in siffatti casi, di un&#8217;opera ai sensi dell&#8217;art.1, d.P.R. n. 327/2001.<br /> D&#8217;altra parte, la fattispecie relativa all&#8217;inserimento del bene singolo in un contesto costituito da una collezione o da una raccolta museale rende bene l&#8217;idea di come la nozione di &#8220;modificazione&#8221; del bene possa essere intesa anche in termini non materiali: viene qui in rilievo, del resto, la nozione di universalità di beni, in relazione alla quale la medesima realtà materiale appare capace di accedere contemporaneamente, e con diverse modalità, a più qualificazioni normative, potendosi riguardare come componente di una <em>universitas bonorum</em>, come componente cioè di un bene giuridico autonomo<a href="#_ftn48" title="">[48]</a>.<br /> Queste esemplificazioni dimostrano, dunque, che l&#8217;intervento necessario per l&#8217;utilizzazione dei beni da parte della collettività, senza sua trasformazione materiale, di cui parla il testo unico degli espropri (art. 1 d.P.R. n. 327/2001), ben possa sostanziarsi in un miglioramento della tutela del bene al fine di renderne più proficua la fruizione pubblica (art. 95, d.lgs n. 42/2006), sì da abbattere le differenze funzionali normalmente esistenti tra l&#8217;espropriazione per causa di pubblica utilità di cui al T.U., in cui il bene è usualmente acquisito alla mano pubblica in vista di finalità che trascendono il bene stesso, e l&#8217;espropriazione diretta di beni culturali, di cui al Codice, ove invece la finalità risiede nel trasferimento in sé<a href="#_ftn49" title="">[49]</a>.<br /> Questa la differenziazione funzionale tra le diverse vicende ablative, se può considerarsi valida in linea di principio, può, invece, perdere buona parte della sua capacità esplicativa in quelle fattispecie di &#8220;frangia&#8221;, ove l&#8217;acquisizione alla mano pubblica del bene culturale, pur non prevedendo interventi di trasformazione materiale del bene, appaia, comunque, inserita in un progetto complessivo, volto a migliorare la fruizione del bene da parte della collettività sì da determinare la realizzazione di un&#8217;opera e, in taluni casi, anche la produzione di un bene nuovo.<br /> Certo, pare opportuno agire con cautela, senza indulgere in generalizzazioni di segno contrario, volte ad inquinare i tratti distintivi tra i differenti istituti, che per molti aspetti, a partire da quelli funzionali, debbono essere mantenuti fermi.<br /> Con queste cautele, non si ritiene neppure che una interpretazione di tal fatta, volta oggettivamente ad estendere l&#8217;ambito di applicazione dell&#8217;acquisizione sanante, possa di per sé propiziare un uso più spregiudicato dello strumento ablatorio, in materia di beni culturali.<br /> Come in precedenza già osservato, quale che sia il grado e, occorrerebbe aggiungere, anche la natura della <em>trasformazione</em> (nel senso prima indicato) impressa al bene, rimane fermo che l&#8217;adozione della misura ablatoria richieda un&#8217;adeguata ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, richiedendosi dall&#8217;amministrazione utilizzatrice una motivazione particolarmente rigorosa in ordine alle ragioni di interesse pubblico <em>attuali ed eccezionali</em>. </p>
<div> * Articolo sottoposto a referaggio anonimo </p>
<div><a href="#_ftnref1" title="">[1]</a> A quanto consta si rinviene una sola indagine specifica. G.Torelli, <em>L&#8217;acquisizione sanante nel codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, in <em>Aedon</em>, 2016, 2.</div>
<div><a href="#_ftnref2" title="">[2]</a> Per una completa ricognizione dei diversi orientamenti e delle diverse problematiche affiorate prima e dopo l&#8217;elaborazione pretoria dell&#8217;istituto v. A.Gambaro, <em>L&#8217;occupazione acquisitiva ed i dialoghi tra i formanti</em>, in<em> Foro it.</em>, 1993, V, 389 ss.; più di recente F.Manganaro, <em>La convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo e il diritto di proprietà</em>, in <em>Dir. amm.</em>, fasc. 2, 2008, 379.</div>
<div><a href="#_ftnref3" title="">[3]</a> Sulla natura permanente della fattispecie di illecito v. per esempio Cass., Sez. I, 29 giugno 1977, n. 2801, in <em>Rass. giur. Enel</em>, 1978, 620; mentre per la tesi del carattere istantaneo cfr. Cass., SS.UU., 24 aprile 1979, n. 2313, in <em>Giust. civ.</em>, 1979, I, 1716<em>. </em>In alcune pronunce si ritrova una ricostruzione più articolata, v. per esempio Cass., Sez. I, 15 dicembre 1980, n. 6485, in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 1980, fasc. 12 e Cass., Sez. I, 7 luglio 1980, n. 4324, in <em>Rass. giur. Enel</em>, 1981, 484.</div>
<div><a href="#_ftnref4" title="">[4]</a> Sia pure secondo criteri non univoci, variamente identificati in giurisprudenza cfr. Trib. sup. Acque, 28 maggio 1977, n. 14, in <em>Rass. giur. Enel</em>, 1979, 273; Cass., Sez. I, 29 giugno 1977, n. 2801, in <em>Rass. giur. Enel</em>, 1978, 620; Cass., Sez. I, 17 marzo 1978, n. 1345, in <em>Cons. Stato</em>, 1978, II, 764; Cass., Sez. I, 23 febbraio 1979, n. 1206, in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 1979, fasc. 2; Cass., Sez. III, 8 giugno 1979, n. 3286, in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 1979, fasc. 6. Sulle ragioni ostative alla predicabilità dell&#8217;azione reipersecutoria addotte in giurisprudenza v. A. Gambaro, <em>L&#8217;occupazione acquisitiva ed i dialoghi tra i formanti</em>, in <em>Foro it.</em>, 1993, V, 389 ss. e giurisprudenza ivi citata in nt. 18. Sull&#8217;ammissibilità della tutela restitutoria v. invece A. Travi, <em>Poteri del giudice ordinario e garanzia del diritto di proprietà nelle occupazioni senza titolo della pubblica amministrazione dopo la legge 27 ottobre 1988</em>,<em> n. 458</em>, in <em>Scritti per M. Nigro</em>, Milano, 1991, III, 477. Era, peraltro, opinione diffusa che la p.a. occupante potesse procedere all&#8217;espropriazione anche in corso di giudizio, benché fosse decorso il termine di efficacia dell&#8217;occupazione d&#8217;urgenza, ciò comportando, sul piano processuale, la conversione dell&#8217;azione di risarcimento del danno derivante dallo svuotamento sostanziale del diritto di proprietà in quella di opposizione alla stima. V. Cass., Sez. I, 15 novembre 1977, n. 4973, in <em>Riv. giur. edilizia</em>, 1978, I, 749; Trib. sup. Acque, 3 aprile 1978, n. 15, in <em>Rass. avv. Stato</em>, 1978, 763; Cass., Sez. I, 10 aprile 1979, n. 2050, in <em>Riv. giur. edilizia</em>, 1980, I,109; Cass., Sez. I, 26 marzo 1980, n. 2010, in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 1980, fasc. 3; Cass., Sez. I, 21 marzo 1980, n. 1909, in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 1980, fasc. 3. <em>Contra</em> per la diversità di <em>petitum</em> e<em> causa petendi</em> Cass., Sez. I, 10 gennaio 1980, n. 190, in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 1980, fasc. 1; Cass., Sez. I, 7 novembre 1981, n. 5875, in <em>Mass. Giust. civ.</em> 1981, fasc. 11. In relazione ai problemi di competenza derivanti dalla connessione tra la domanda di opposizione alla stima, attratta alla competenza per grado della Corte d&#8217;Appello, e le pretese di natura risarcitoria v. M.Finocchiaro, <em>Il principio del doppio grado di giudizio e la competenza a conoscere i danni per occupazione illegittima per il periodo anteriore al sopravvenuto decreto di esproprio</em>, in <em>Giust. civ.</em>, 1981, I, 1291.</div>
<div><a href="#_ftnref5" title="">[5]</a> Subendo, peraltro, la beffa derivante dall&#8217;obbligo di corresponsione, in quanto proprietario, dei tributi normalmente gravanti sul bene v. P.Virga, <em>Luci ed ombre nel nuovo testo unico sulle espropriazioni</em>, in <em>Giust. amm.</em>, 2001, n. 9; anche E.Follieri, <em>La disciplina amministrativa dell&#8217;occupazione del suolo senza seguire le regole ordinarie dell&#8217;espropriazione, con particolare riferimento all&#8217;art. 42-bis T.U.E.P.U</em>., in <em>Riv. giur. edilizia</em>, fasc. 4, 2013, 193.</div>
<div><a href="#_ftnref6" title="">[6]</a> V. Cass., Sez. II, 18 aprile 1987, n. 3872, in <em>Giur. it.</em>, 1988, I, 1, 240.</div>
<div><a href="#_ftnref7" title="">[7]</a> Si è già da altri osservato che non era questa l&#8217;unica soluzione predicabile, stante per un verso la dubbia compatibilità della soluzione rispetto al principio di legalità e, per altro aspetto, l&#8217;intrinseca contraddizione tra la coesistenza, per la medesima vicenda sostanziale, di un acquisto a titolo originario e di una forma di responsabilità da illecito extracontrattuale. Sulla rassegna delle diverse opzioni ricostruttive affacciate in dottrina &#8211; con specifico riferimento all&#8217;art. 2058, comma 2, c.c., all&#8217;azione di ingiustificato arricchimento o all&#8217;art. 2933 c.c. &#8211; v. G.Verde, <em>Espropriazione di fatto tra legalità e giustizia</em>, in <em>Foro it.</em>, 1997, I, 24013 che rimanda ad Oriani, <em>Occupazione d&#8217;urgenza, costruzione d&#8217;opera pubblica, decreto d&#8217;espropriazione tardivo, tutela giurisprudenziale del proprietari</em>, in <em>Foro it.</em>, 1982, 211 ss. V. anche la ricostruzione, già sinteticamente esposta nella nota che precede, di A.Travi,<em> Poteri del giudice ordinario e garanzia del diritto di proprietà nelle occupazioni senza titolo della pubblica amministrazione dopo la legge 27 ottobre 1988, n. 458</em>, in <em>Scritti per M. Nigro</em>, Milano, 1991, III, 477.</div>
<div><a href="#_ftnref8" title="">[8]</a> Cass., SS.UU., 16 febbraio 1983, n. 1464; v. G.F.Cartei, <em>Un difficile connubio: criterio di effettività e principio di legalità dell&#8217;azione amministrativa</em>, in <em>Foro amm.</em>, 1998, 1889; S.Benini, <em>Il riconoscimento legislativo dell&#8217;occupazione appropriativa</em>, in <em>Foro it.</em>, 1982, 1074. A soluzioni non dissimili approdava altra giurisprudenza, pur impiegando istituti di matrice più schiettamente pubblicistica, là dove teorizzava che l&#8217;opera pubblica, una volta realizzata, costituisse un nuovo bene pubblico, capace di attrarre al proprio regime pubblico anche l&#8217;eventuale proprietà privata utilizzata per realizzarla, v. Cass., SS.UU., 10 giugno 1988, n. 3940, in <em>Foro it.</em>, 1988, I, 2262.</div>
<div><a href="#_ftnref9" title="">[9]</a> Il citato art. 1, Protocollo addizionale CEDU così recita: &#8220;Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.<br /> Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l&#8217;uso dei beni in modo conforme all&#8217;interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende&#8221;. I primi arresti risalgono alle due note pronunce del 30 maggio 2000 (<em>Belvedere alberghiera</em> e <em>Carbonara e Ventura)</em><strong>, </strong>in <em>Foro it</em>., 2001, IV, 233, con cui la Corte di Strasburgo abbandona le proprie precedenti posizioni (per le quali si fa rinvio a Corte europea diritti dell&#8217;uomo, 7 agosto 1996, in <em>Urb. e App</em>., 1998, 101.</div>
<div><a href="#_ftnref10" title="">[10]</a> Scordino c. Italia (n. 3), n. 43662/98, 17 maggio 2005, v. anche la successiva Dominici c. Italia del 15 novembre 2005, in <em>Foro amm. CDS</em>, 2005, 11, 3147.</div>
<div><a href="#_ftnref11" title="">[11]</a> Per molti anni, la giurisprudenza ordinaria interna ha ignorato i moniti della Corte di Strasburgo, facendo largo uso dell&#8217;istituto in parola Cass., SS.UU., 14 aprile 2003, n. 5902, in <em>Nuova giur. civ. comm.</em>, 2003, I, 884; Cass., SS.UU., 6 maggio 2003, n. 6853, in <em>Riv. giur. edilizia</em>, 2004, I, 554; Cass., Sez. I, 11 giugno 2004, n. 11096, in <em>Foro it.</em>, 2005, I, 466; Cass., Sez. I, 15 luglio 2004, n. 13113, in <em>Riv. giur. edilizia</em>, 2005, I, 79; Cass., Sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3033, in <em>Riv. giur. edilizia</em>, 2005, 4, I, 1196; Cass., Sez. I, 11 marzo 2005, n. 5380, in <em>Riv. giur. edilizia</em>, 2005, 6, I, 1872.</div>
<div><a href="#_ftnref12" title="">[12]</a> V. Cass., Sez. II, 14 gennaio 2013, n. 705, in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 2013; anche Cass., Sez. I, 28 gennaio 2013, n. 1804, in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 2013. V. anche E.Barilà-R.Artaria, <em>L&#8217;art. 42-bis del T.U. espropriazione e l'(auspicabile?) tramonto del risarcimento per equivalente al vaglio delle sezioni unite</em>, in questa<em> Urb.App.,</em> 2013, 1279 ed ivi per ulteriori riferimenti di giurisprudenza. La svolta della Cassazione era stata peraltro già prima anticipata da un suo autorevole Consigliere S.Salvago, <em>(Prima) declaratoria di incostituzionalità per la c.d. acquisizione (coattiva) sanante</em>, in <em>Giust. civ.</em>, fasc. 2, 2011, 305; v. anche R.Conti,<em> Occupazione usurpativa ed obbligo di restituzione a meno che&#038;</em>, in <em>Urb.App</em>., 2012, 75; Cass., Sez. I, ord. 15 maggio 2013, n. 11684, in <em>Urb.App</em>., 2013, 1279; Cass., Sez.Un., 19 gennaio 2015, n.735, in <em>Foro it. 2015, 2, 1, 436, con nota di </em>Pardolesi<em>.</em></div>
<div><a href="#_ftnref13" title="">[13]</a> Corte EDU, 15 novembre 2005, causa Dominici c. Italia (ricorso n. 64111/00), seguita da Corte EDU, 12 gennaio 2006, causa Sciarrotta ed altri c. Italia, resa sul ricorso n. 14793/02; Causa De Sciscio c. Italia &#8211; Prima Sezione &#8211; sentenza 20 aprile 2006, resa sul ricorso n. 176/04.</div>
<div><a href="#_ftnref14" title="">[14]</a> G.Leone, <em>Osservazioni a margine del nuovo testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità</em>, in <em>Riv. giur. edilizia</em>, fasc. 4, 2001, 291; Id., <em>Un nuovo modo di acquisto della proprietà: l&#8217;atto di acquisizione in assenza del valido provvedimento ablatorio (art. 43 del T.U. 8 giugno 2001, n. 327, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità</em>, in <em>Riv. giur. edilizia,</em> fasc. 6, 2001, 239; F.G.Scoca, <em>Modalità di espropriazione e &#8220;rispetto&#8221; dei beni (immobili) privati</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2006, 519 ss.; G.Mari, <em>Rassegna delle questioni ancora aperte sull&#8217;acquisizione sanante </em>ex<em> art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001. I persistenti dubbi di legittimità costituzionale</em>, in <em>Riv. giur. edilizia</em>, 2008, 147 ss.; R.Conti, <em>Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico</em>, in F.Caringella- G.De Marzo (a cura di), <em>L&#8217;espropriazione per pubblica utilità nel nuovo Testo unico</em>, II ed., Milano, 2005, 455 ss.; A. Travi, <em>Nota a Corte cost. nn. 348/2007 e 349/2007</em>, in <em>Foro it.</em>, 2008, I, 40 ss.; solleva dubbi anche G.Fabbrizzi, <em>Caso Scordino: una nuova condanna per l&#8217;occupazione appropriativa</em>, in <em>Urb.App</em>., 2005, 1391; I.Severino, <em>Acquisizione sanante, giudicato e giudizio d&#8217;ottemperanza</em>, in <em>Urb.App</em>., 2008, 984<em>; </em>S.Salvago,<em> (Prima) declaratoria di incostituzionalità per la c.d. acquisizione (coattiva) sanante</em>, in <em>Giust. civ.</em>, fasc. 2, 2011, 305.</div>
<div><a href="#_ftnref15" title="">[15]</a> V. Cass., SS.UU., 19 dicembre 2007, n. 26732, secondo cui l&#8217;istituto dell&#8217;acquisizione sanante, sorto per l&#8217;esigenza di radiare dall&#8217;ordinamento il monstrum dell&#8217;occupazione appropriativa, mal si concilia esso stesso con i principi di cui all&#8217;art. 1, prot. n. 1, della Convenzione. V. anche Cass., Sez. I, 15 settembre 2005, n. 18239, in <em>Mass. Giust. civ.</em>, 2005, 6 e Cass., Sez. I, 28 luglio 2008, n. 20543.</div>
<div><a href="#_ftnref16" title="">[16]</a> V. Corte cost. 8 ottobre 2010, n. 293, in <em>Foro it.</em>, 2010, 12, I, 3237. Le ragioni dell&#8217;incostituzionalità erano da ricercare nella natura solo compilativa del Testo Unico e nel carattere sostanzialmente innovativo della disciplina racchiusa nell&#8217;articolo censurato, rispetto non solo alla normativa vigente, ma anche alle elaborazioni della giurisprudenza in tema di occupazione appropriativa ed usurpativa: sul punto v. G.De Marzo, <em>Acquisizione sanante, parametri costituzionali e CEDU</em>, in <em>Corr. giur.</em>, 2011, 11, 1552; anche v. G. D&#8217;Elia, <em>Note a margine della illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, dell&#8217;istituto dell&#8217;acquisizione sanante</em>, in <em>Foro amm. CDS</em>, fasc. 4, 2011, 1120. Per un approfondimento delle ragioni dell&#8217;annullamento anche G.Mari, <em>L&#8217;espropriazione indiretta: la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010 sull&#8217;acquisizione sanante e le prospettive future</em>, in <em>Riv. giur. edilizia</em>, fasc. 5, 2010, 347; G.Piccirilli, <em>Una sentenza non conclusiva sul rapporto tra Costituzione e CEDU in tema di espropriazioni indirette. Spunti per uno studio sul concetto di &#8220;legge&#8221; nella convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo</em>, in <em>Giur. it</em>., 2011, 10; G.De Marzo, <em>Acquisizione sanante, parametri costituzionali e CEDU</em>, in <em>Corr. giur.</em>, 2011, 11, 1552.</div>
<div><a href="#_ftnref17" title="">[17]</a> Su cui v. G.Mari, <em>L&#8217;espropriazione indiretta: la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010 sull&#8217;acquisizione sanante e le prospettive future</em>, in <em>Riv. giur. edilizia</em>, fasc. 5, 2010, 347; Id., <em>Rassegna delle questioni ancora aperte sull&#8217;acquisizione sanante ex art. 43 d.P.R. n. 327 del 2001. I persistenti dubbi di legittimità costituzionale</em>, in <em>Riv. giur. edilizia</em>, fasc. 6, 2008, 147; F.Goggiamani, <em>Limiti scritti e non scritti all&#8217;art. 43 del Testo Unico 327 del 2001</em>, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2005, fasc. 5, 675; G.Carlotti, <em>La breve parabola dell&#8217;art. 43 del Testo Unico delle espropriazioni: quale futuro per l&#8217;acquisizione sanante</em>, in <em>Giur. it</em>., 2011, n. 4.</div>
<div><a href="#_ftnref18" title="">[18]</a> V. tra gli altri P.Cerbo,<em> Profili di costituzionalità della c.d. acquisizione sanante</em>, in <em>Urb.App</em>., 2009, 2, 203; G.Mari, <em>Rassegna delle questioni ancora aperte 2008, nota alla ordinanza TAR Campania remissione alla Consulta</em>, in<em> Riv. giur. edilizia</em>, fasc. 6, 2008, 147; F.Goggiamani, <em>Limiti scritti e non scritti all&#8217;art. 43 del Testo Unico 327 del 2001</em>, in <em>Foro amm. TAR</em>, fasc. 5, 2005, 1675.</div>
<div><a href="#_ftnref19" title="">[19]</a> G.De Marzo, <em>Commento all&#8217;art. 43</em>, in F.Caringella-G.De Marzo-R.De Nictolis-L. Maruotti, <em>L&#8217;espropriazione per pubblica utilità</em>, cit., 930 ss., specie 951-953 proprio con riferimento all&#8217;acquisizione sanante giudiziale.</div>
<div><a href="#_ftnref20" title="">[20]</a> G.Mari, <em>L&#8217;espropriazione indiretta: la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010 sull&#8217;acquisizione sanante e le prospettive future</em>, in <em>Riv. giur. edilizia</em>, fasc. 5, 2010, 347.</div>
<div><a href="#_ftnref21" title="">[21]</a> V. F.G.Scoca, <em>Modalità di espropriazione e rispetto dei beni (immobili) privati</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2006, n. 3, 519 ss.; F.Goggiamani, <em>La potestà di cui all&#8217;art. 43, d.P.R. n. 327 del 2001 tra illegittimità ed illiceità</em>, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2006, fasc. 2, 503; F.Goggiamani, <em>Limiti scritti e non scritti all&#8217;art. 43 del Testo Unico 327 del 2001</em>, in <em>Foro amm. TAR</em>, 2005, fasc. 5, 675.</div>
<div><a href="#_ftnref22" title="">[22]</a> Sottolinea con una certa enfasi le responsabilità del Legislatore nelle modifiche normative di contesto via via intervenute fino al 2007 P. Cerbo, <em>Profili di costituzionalità della c.d. acquisizione sanante</em>, in <em>Urb.App</em>., 2009, n. 2, 203; anche G. Di Leo-A. Police, <em>L&#8217;utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico</em>, in<em> Giorn. dir. amm.</em>, 2005, 12, 1285.</div>
<div><a href="#_ftnref23" title="">[23]</a> Cfr. S.Mirate, <em>Prime (non) applicazioni giurisprudenziali dell&#8217;acquisizione sanante</em>, in <em>Resp. civ. prev.</em>, 2008, 12, 2502B.</div>
<div><a href="#_ftnref24" title="">[24]</a> Sul punto R.Ravasio, <em>La acquisizione sanante, ovvero un rimedio emergenziale da utilizzare cum grano salis</em>, in <em>Giur. mer.</em>, 2009, 12, 3122 ed ivi la pronuncia annotata T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 2 maggio 2009, n. 2520; E.Zampetti, <em>Acquisizione sanante e principi costituzionali</em>, in <em>Dir. amm.</em>, fasc. 3, 2011, 569. In tempi più risalenti G.Leone, <em>Un nuovo modo di acquisto della proprietà: l&#8217;atto di acquisizione in assenza del valido provvedimento ablatorio (art. 43 del T.U. 8 giugno 2001, n. 327, delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)</em>, in <em>Riv. giur. edilizia</em>, fasc. 6, 2001, 239.</div>
<div><a href="#_ftnref25" title="">[25]</a> Si pensi alle ipotesi di assenza <em>ab origine</em> della dichiarazione di pubblica utilità o del vincolo preordinato all&#8217;esproprio. V. R.Ravasio, <em>La acquisizione sanante, ovvero un rimedio emergenziale da utilizzare cum grano salis</em>, in <em>Giur. mer.</em>, 2009, 12, 3122.</div>
<div><a href="#_ftnref26" title="">[26]</a> Per un approfondimento dei quali si rinvia a E.Zampetti, <em>Acquisizione sanante e principi costituzionali</em>, in <em>Dir. amm.</em>, fasc. 3, 2011, 569; L.Presutti, <em>L&#8217;espropriazione indiretta tra principio di legalità e abuso del potere legislativo</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 2013, 1231 ss. Posizioni invece favorevoli si ritrovano in E.Follieri, <em>La disciplina amministrativa dell&#8217;occupazione del suolo senza seguire le regole ordinarie dell&#8217;espropriazione, con particolare riferimento all&#8217;art. 42-bis T.U.E.PU</em>., in <em>Riv. giur. edilizia</em>, fasc. 4, 2013, 193; S.Aurilio, <em>L&#8217;acquisizione sanante: un eterno ritorno</em>, in <em>Foro amm. TAR</em>, fasc. 11, 2011, 3643.</div>
<div><a href="#_ftnref27" title="">[27]</a> Caratteri questi ben rilevati, a sostegno della validità dell&#8217;istituto, da parte della prevalente giurisprudenza amministrativa Tra le altre Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2012, n. 1438, con nota di M.G.Marenghi, <em>La nuova disciplina dell&#8217;acquisizione sanante</em>, in <em>Giorn. dir. amm</em>., 2012, 8-9, 2012, 852.</div>
<div><a href="#_ftnref28" title="">[28]</a> La Corte Edu ha, infatti, in diverse occasioni sollecitato a rimuovere gli ostacoli giuridici che nell&#8217;ordinamento interno impediscono, &#8220;<em>sistematicamente e per principio</em>&#8220;, la restituzione del terreno, ma non ha escluso la possibilità che per motivi plausibili, da valutarsi in concreto, gli Stati contraenti assicurino una tutela per equivalente. Si veda, tra le altre, la decisione Scordino c/Italia del 6 marzo 2007, (ricorso n. 43662/98), cit.</div>
<div><a href="#_ftnref29" title="">[29]</a> Condivisibili le riflessioni di E.Follieri, <em>La disciplina amministrativa dell&#8217;occupazione del suolo senza seguire le regole ordinarie dell&#8217;espropriazione, con particolare riferimento all&#8217;art. 42-bis T.U.E.PU</em>., in <em>Riv. giur. edilizia</em>, fasc. 4, 2013, 193.</div>
<div><a href="#_ftnref30" title="">[30]</a> P.Urbani, <em>Espropriazione l&#8217;A.P. del CdS alla ricerca della tutela della proprietà privata nelle vicende espropriative &#8220;anomale&#8221;</em>, in <em>Giur.It.,</em> 2016, 5, p. 1212; anche R.Artara-E.Barilà, <em>La nuova disciplina dell&#8217;acquisizione sanante, secondo la Corte costituzionale</em>, in Urb.App., 2016, 7, pp. 767 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref31" title="">[31]</a> Corte cost., 30 aprile 2015, n. 71, in <em>Rivista Giuridica dell&#8217;Edilizia, </em>2015, 4, I, 581.</div>
<div><a href="#_ftnref32" title="">[32]</a> A.Valla, <em>L&#8217;espropriazione</em>, in <em>Diritto dei beni culturali e del paesaggio</em>, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 203 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref33" title="">[33]</a> A.Barbieri, <em>Espropriazione</em>, in <em>Codice dei beni culturali e del Paesaggio</em>, a cura di M.A.Sandulli, p. 95 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref34" title="">[34]</a> A.Barbieri, <em>Espropriazione</em>, cit., <em>ibidem.</em></div>
<div><a href="#_ftnref35" title="">[35]</a> In giurisprudenza in senso favorevole per es. T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 03/03/2009, n.438, in <em>Foro amm. TAR, </em>2009, 3, 898; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 21/04/2010, n. 558, in <em>Riv. giur. edilizia, </em>2010, 4, I, 1300. In dottrina G.Torelli, <em>L&#8217;acquisizione sanante nel codice dei beni culturali e del paesaggio, </em>in<em> Aedon</em>, 2016, 2<em>.</em></div>
<div><a href="#_ftnref36" title="">[36]</a> W.Gasparri, <em>Sub art 96</em>, in <em>Il codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, <em>Commentario</em> a cura di M.Cammelli, pp. 397 ss.; A.Barbieri, <em>Espropriazione</em>, in <em>Codice dei beni culturali e del Paesaggio</em>, cit., p. 96 ss.; A.Valla, <em>L&#8217;espropriazione</em>, in <em>Diritto dei beni culturali e del paesaggio</em>, cit. pp. 206 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref37" title="">[37]</a> Vedi la bibliografia di cui alla nota precedente.</div>
<div><a href="#_ftnref38" title="">[38]</a> A.Barbieri, <em>Espropriazione</em>, in <em>Codice dei beni culturali e del Paesaggio</em>, cit., p. 95.</div>
<div><a href="#_ftnref39" title="">[39]</a> Condivisibili i rilievi di W.Gasparri, Espropriazione di beni culturali, cit., p. 393; W.Cortese, <em>I beni culturali e ambientali. Profili normativi</em>, Padova, 2002, p. 323.</div>
<div><a href="#_ftnref40" title="">[40]</a> Ancora W.Gasparri, <em>Espropriazione di beni culturali</em>, cit., p. 392.</div>
<div><a href="#_ftnref41" title="">[41]</a> Cassazione civile sez. un., 10 giugno 1988, n. 3940.</div>
<div><a href="#_ftnref42" title="">[42]</a> Cons. St., Sez. V, 24 gennaio 2007, n. 250.</div>
<div><a href="#_ftnref43" title="">[43]</a> Cons. giust. amm. Reg. Sic. 29 maggio 2008 n. 490, in <em>Resp. civ. e prev., </em>2008, 12,, 2494.</div>
<div><a href="#_ftnref44" title="">[44]</a> Corte cost., 30 aprile 2015, n. 71, in <em>Rivista Giuridica dell&#8217;Edilizia, </em>2015, 4, I, 581; Cons.St., Ad.Pl., 9 febbraio 2016, n. 2<em>, in Foro Amm (Il</em>), 2016, 2, 267.</div>
<div><a href="#_ftnref45" title="">[45]</a> Condivisibili i rilievi di W.Gasparri, Espropriazione di beni culturali, cit., p. 393. W.Cortese, <em>I beni culturali e ambientali. Profili normativi</em>, Padova, 2002, p. 323.</div>
<div><a href="#_ftnref46" title="">[46]</a> Secondo Cons. St., Sez. IV, 20 settembre 2018, n. 5472, rientrerebbero tra le opere pubbliche anche gli interventi necessari per utilizzare beni e terreni, posto che, ai sensi dell&#8217;art. 1, d.P.R. N. 327/2001, la nozione di opera pubblica assume una latitudine assai vasta e non contempla quale requisito costitutivo la fisica alterazione dei luoghi. Anche T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 06 dicembre 2010, n. 2876, in <em>Foro amm. TAR </em>2010, 12, 4039, secondo cui<em> &#8220;</em><em>Ai sensi dell&#8217;art. 1 comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l&#8217;utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni o di un loro insieme. Il presupposto dell&#8217;&quot;	utilizzazione	&quot; dell&#8217;immobile per scopi di interesse pubblico non richiede la radicale irreversibile trasformazione del bene ma solo la sua apprezzabile modificazione, anche parziale, purché univocamente preordinata alla realizzazione dell&#8217;opera pubblica (nel caso di specie, non vi era dubbio che la realizzazione del Parco universitario comportasse necessariamente interventi che, pur ovviamente non sostanziandosi nella realizzazione di edifici né nella materiale trasformazione del bene, tuttavia hanno una loro consistenza che è quella necessaria a consentire la stessa destinazione dell&#8217;aree interessate a Parco, sia pure di tipo in larga parte manutentivo)</em>. T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 30 marzo, n. 352, in <em>Foro amm. TAR, </em>2007, 3, 921, <em>&#8220;</em><em>La definizione di opera pubblica o di pubblica utilità agli effetti dell&#8217;espropriazione, contenuta nell&#8217;art. 1 comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327, comunque utile come supporto interpretativo, anche attese le finalità del t.u., di razionalizzare e facilitare la cognizione delle fonti normative (art. 7 comma 2, l. 8 marzo 1999 n. 50), ne comporta l&#8217;applicabilità pure alla realizzazione degli interventi necessari per l&#8217;utilizzazione da parte della collettività di beni o terreni o di un loro accorpamento: definizione di estrema ampiezza ed onnicomprensività, sicuramente estensibile a quegli impianti di interesse generale, collettivo e sociale di cui gli interessati potrebbero auspicare un&#8217;evoluzione in senso potenzialmente privatistico</em>&#8220;.</div>
<div><a href="#_ftnref47" title="">[47]</a> In ordine alle finalità della espropriazione diretta sempre W.Gasparri, <em>Sub art. 95</em>, cit., pp. 392 ss.</div>
<div><a href="#_ftnref48" title="">[48]</a> M.Trimarchi, <em>(Voce) Universalità di cose</em>, in <em>Enc.Dir</em>., Giuffré, [XLV, 1992].</div>
<div><a href="#_ftnref49" title="">[49]</a> W.Gasparri, <em>Sub art. 95</em>, cit., ibidem.<br />  </div>
</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/acquisizione-sanante-e-beni-culturali-una-convivenza-possibile/">Acquisizione sanante e beni culturali: una convivenza possibile</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Villes et Communautés durables. Le role du patrimoine culturel</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/villes-et-communautes-durables-le-role-du-patrimoine-culturel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/villes-et-communautes-durables-le-role-du-patrimoine-culturel/">Villes et Communautés durables. Le role du patrimoine culturel</a></p>
<p>TABLE DES MATIERES: 1.Introduction: &#8220;Transformer notre monde: le programme de développement durable à l&#8217;horizon 2030&#8221;: les nouveaux objectifs du développement durable. &#8211; 2. L&#8217;onzième objectif: Villes et communautés durables. Le rôle du patrimoine culturel. &#8211; 3. La Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable de</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/villes-et-communautes-durables-le-role-du-patrimoine-culturel/">Villes et Communautés durables. Le role du patrimoine culturel</a></p>
<p> TABLE DES MATIERES: 1.Introduction: &#8220;Transformer notre monde: le programme de développement durable à l&#8217;horizon 2030&#8221;: les nouveaux objectifs du développement durable. &#8211; 2. L&#8217;onzième objectif: Villes et communautés durables. Le rôle du patrimoine culturel. &#8211; 3. La Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable de 2016 et l&#8217;intégration des thèmes de la culture (et de la protection du patrimoine culturel) dans le développement durable. &#8211; 4. Quelques réflexions sur la situation italienne actuelle</p>
<hr />
<p>Note</p>
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/dottrina/villes-et-communautes-durables-le-role-du-patrimoine-culturel/?download=1409">C. Videtta VILLES DURABLES</a> <small>(373 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/villes-et-communautes-durables-le-role-du-patrimoine-culturel/">Villes et Communautés durables. Le role du patrimoine culturel</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Contratti pubblici e beni culturali: specialità della disciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/contratti-pubblici-e-beni-culturali-specialita-della-disciplina-e-obiettivi-di-tutela-di-conservazione-e-valorizzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/contratti-pubblici-e-beni-culturali-specialita-della-disciplina-e-obiettivi-di-tutela-di-conservazione-e-valorizzazione/">Contratti pubblici e beni culturali: specialità della disciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione</a></p>
<p>   ISSN 1972-3431       Sommario: 1.  L&#8217;applicazione dei principi generali del Codice dei contratti pubblici e gli aspetti di specialità da approfondire in relazione al Codice dei beni culturali. &#8211; 2. Il collegamento con i principi e le norme del diritto dell&#8217;UE, oltre al recepimento della direttiva UE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/contratti-pubblici-e-beni-culturali-specialita-della-disciplina-e-obiettivi-di-tutela-di-conservazione-e-valorizzazione/">Contratti pubblici e beni culturali: specialità della disciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/contratti-pubblici-e-beni-culturali-specialita-della-disciplina-e-obiettivi-di-tutela-di-conservazione-e-valorizzazione/">Contratti pubblici e beni culturali: specialità della disciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione</a></p>
<div style="text-align: right;"> </div>
<div style="text-align: right;"> ISSN 1972-3431  </div>
<div style="text-align: justify;">  <br />  </p>
<p> Sommario: 1.  L&#8217;applicazione dei principi generali del Codice dei contratti pubblici e gli aspetti di specialità da approfondire in relazione al Codice dei beni culturali. &#8211; 2. Il collegamento con i principi e le norme del diritto dell&#8217;UE, oltre al recepimento della direttiva UE n. 24 del 2014 in materia di appalti pubblici mediante il d.lgs. n. 50/2016. &#8211; 3. Gli elementi che condizionano la specialità dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto e il regolamento d.m. 22 agosto 2017, n. 154, concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. &#8211; 4. La necessaria qualificazione degli esecutori dei lavori, le relative competenze e il recente d.m. 20 maggio 2019, n. 44. &#8211; 5. Le fasi di progettazione, di esecuzione dei lavori, di aggiudicazione e i profili di specialità. &#8211; 6. L&#8217;accertamento dell&#8217;interesse archeologico e di ulteriori interessi pubblici sottesi ai beni culturali. &#8211; 7. Il regime delle sponsorizzazioni, forme speciali di partenariato e altre norme del Codice dei contratti pubblici. &#8211; 8. Considerazioni conclusive ed interpretazione della disciplina speciale nella prospettiva di necessaria collaborazione con i privati per la tutela e la valorizzazione &#8220;economica&#8221; dei beni culturali.<br />  <br />  <br /> 1. <em>L&#8217;applicazione dei principi generali del Codice dei contratti pubblici e gli aspetti di specialità da approfondire in relazione al Codice dei beni culturali.</em><br />  <br /> Lo studio coinvolge norme generali del d.lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici e la disciplina speciale per gli appalti relativi ai beni culturali, nella prospettiva di tutela e di valorizzazione<a href="#_ftn1">[1]</a>espressa dal d.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio; la particolarità della materia condiziona la definizione dell&#8217;oggetto del negozio, la qualificazione dell&#8217;appalto e degli esecutori dei lavori, la fase progettuale e i criteri di aggiudicazione nonché la valutazione di interessi specifici; saranno, inoltre, considerati il contratto di partenariato pubblico-privato e il contratto di sponsorizzazione, strumenti che possono essere utilizzati per finalità di valorizzazione e di gestione di beni culturali.<br /> Lo studio esamina le norme contenute nel Capo III, artt. 145-151, &#8220;<em>Appalti nel settore dei beni culturali</em>&#8220;, e per la disciplina comune applicabile è significativo il rinvio alle norme generali del Codice dei contratti per i settori ordinari, ad esclusione dei casi in cui siano applicabili le disposizioni diverse e speciali contenute nei predetti articoli, che integrano deroghe. Ovviamente circa la definizione di beni culturali tutelati dal relativo Codice, occorre richiamare la nozione estesa di cui all&#8217;art. 2, secondo comma, che include &#8220;cose immobili e mobili, che ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà&#8221;<a href="#_ftn2">[2]</a>e più precisamente quanto previsto dagli artt. 10-15, secondo cui i beni culturali sono definiti tali dalla legge (art. 10, comma 2 d.lgs. n. 42/2004: raccolte di musei, pinacoteche, gallerie ecc.; art. 11 &#8220;Cose oggetto di specifiche disposizioni&#8221;), per dichiarazione dell&#8217;interesse culturale da parte della soprintendenza (artt. 13-15) o che si presumono culturali fino alla verifica negativa dell&#8217;insussistenza di tale interesse (art. 12): questo è il vasto ambito oggettivo di applicazione delle norme speciali previste dal Capo III del Codice dei contratti pubblici; inoltre, sono inclusi gli scavi archeologici e subacquei. L&#8217;obiettivo è la necessaria applicazione di norme generali e di alcune significative deroghe per le concrete esigenze di specialità dei beni tutelati dal Codice dei beni culturali<a href="#_ftn3">[3]</a>.<br /> La natura speciale dei beni e la particolarità del tipo di interventi condizionano in modo determinante alcuni aspetti rilevanti della procedura ad evidenza pubblica, sulla base di esigenze di semplificazione, di riordino della disciplina e di modalità innovative, di &#8220;principi e criteri direttivi&#8221; che sono emersi nella legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, per il Codice dei contratti pubblici. Quindi, sono coinvolti nel contempo più interessi pubblici tutelati dal d.lgs. n. 50/2016 e dal d.lgs. n. 42/2004 con carattere di specialità.<br /> Tra l&#8217;altro, una disciplina particolare era già prevista nel d.lgs. n. 163/2006, ma con alcune differenze rispetto al vigente contesto normativo; infatti, nell&#8217;ambito di applicazione (art. 198) erano inclusi anche gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, diversamente dall&#8217;attuale formulazione. Tuttavia, ciò non comporta una reale restrizione, dato che è rilevante la riconducibilità all&#8217;ambito dei beni culturali e inevitabilmente, se questi elementi appartengono ad un bene culturale, il medesimo carattere si estende ad aspetti che ne sono parte. Inoltre, l&#8217;art. 148, primo comma, stabilisce che &#8220;I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all&#8217;art. 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l&#8217;affidamento congiunto<a href="#_ftn4">[4]</a>&#8220;; quindi, la categoria particolare è considerata nella disciplina del 2016, che in realtà non introduce alcuna limitazione, dato che questi elementi sono riconducibili ad una fattispecie più ampia di immobili che rientrano per le loro caratteristiche nel patrimonio culturale.<br /> Gli aspetti coinvolti da specialità, che saranno trattati in seguito, riguardano alcuni profili delle fasi della procedura ad evidenza pubblica, la definizione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto (art. 148), la qualificazione degli operatori (artt. 25, comma 2, e 146), il contenuto della progettazione (artt. 23, comma 3, 25, 147 e 151, comma 2) con maggiore attenzione per il livello e la qualità di essa, l&#8217;accertamento dei risultati nell&#8217;attuazione dell&#8217;appalto e durante il collaudo (artt. 149, 150, 151, comma 2); ulteriori particolarità riguardano la procedura di selezione nel caso di sponsorizzazione e le forme speciali di partenariato pubblico-privato (art. 151). E&#8217;, inoltre, previsto un decreto del Ministero dei Beni culturali per la disciplina di attuazione e le norme di dettaglio mediante nuove linee guida (ancora non adottate; v. Circolare 20 gennaio 2016, n. 1) per velocizzare, in modo efficace ed efficiente, la verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico, la sua tutela e il coordinamento con l&#8217;interesse pubblico alla realizzazione dell&#8217;opera (art. 25, comma 13). Si aggiungono le linee guida<a href="#_ftn5">[5]</a> dell&#8217;Anac sul sistema di qualificazione degli esecutori (art. 83, comma 2), peraltro non ancora formulate.<br />  <br /> <em>2. Il collegamento con i principi e le norme del diritto dell&#8217;UE, oltre al recepimento della direttiva UE n. 24 del 2014 in materia di appalti pubblici mediante il d.lgs. n. 50/2016.</em><br />  <br /> E&#8217; inevitabile il riferimento al diritto dell&#8217;UE, non solo perché il Codice è stato adottato in attuazione delle direttive UE n. 23 e n. 24 del 2014, in particolare quest&#8217;ultima sugli appalti pubblici, ma per alcune norme del TFUE, se consideriamo l&#8217;art. 6, norma generale sulle competenze dell&#8217;UE, l&#8217;art. 13, l&#8217;art. 36 in tema di divieti e di restrizioni alle importazioni, alle esportazioni e al transito, l&#8217;art. 107.3 (richiama il contenuto dell&#8217;art. 87 TCE) e l&#8217;art. 167, <em>norma generale </em>sulla cultura con finalità di promozione e di protezione; tuttavia, questa disposizione certo non definisce i beni culturali, consentendo, quindi, agli Stati membri di individuare con <em>autonomia </em>i criteri per riconoscere il <em>carattere culturale </em>dei beni che fanno parte del patrimonio pubblico o che sono di proprietà privata, nel senso che la <em>ratio </em>della norma è di impulso generale per attuare finalità di conservazione e di valorizzazione dei patrimoni culturali degli Stati membri<a href="#_ftn6">[6]</a>, riconoscendone le diversità e il pluralismo, ma senza precisare l&#8217;obiettivo di armonizzazione normativa come per altri settori, dato che in questo caso non sono previste possibili interferenze di istituzioni europee nelle scelte nazionali.<br /> In base all&#8217;art. 6, l&#8217;UE ha competenza per azioni volte &#8220;a sostenere, coordinare o completare l&#8217;azione degli Stati membri&#8221; e tra i settori la <em>cultura</em>; l&#8217;art. 13 prevede un impegno per l&#8217;Unione e gli Stati membri al rispetto delle &#8220;disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati-membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, <em>le tradizioni culturali </em>e <em>il patrimonio culturale</em>&#8220;. Quindi, nel TFUE non vi sono competenze dirette in tema di beni culturali, ma sono richiamate azioni di promozione e di integrazione, di conseguenza si applicano principi generali circa le libertà fondamentali, quale ad es., la libera circolazione dei beni mobili culturali, intesi come merci<a href="#_ftn7">[7]</a>; in questo contesto si inserisce l&#8217;art. 36 TFUE che consente divieti e restrizioni all&#8217;importazione, all&#8217;esportazione e al transito giustificati da motivi <em>di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale</em>, anche se le regole restrittive non devono in concreto comportare una discriminazione arbitraria o una misura di restrizione per il commercio tra gli Stati membri. Da ciò l&#8217;ammissibilità di limiti all&#8217;esportazione di beni culturali e di procedimenti amministrativi con fasi complesse volte all&#8217;autorizzazione, sul presupposto di diversità nel regime di circolazione a seconda dell&#8217;impostazione adottata dagli ordinamenti nazionali.<br /> L&#8217;art. 36 TFUE prevede delle eccezioni tassative alla libera circolazione delle merci intese come beni commerciali a cui sono riconducibili i beni culturali in quanto valutabili in senso economico e possibile oggetto di contrattazione; vi sono casi in cui i divieti (ma non per i dazi doganali o altri limiti analoghi), da considerarsi in senso restrittivo, sono puntualmente giustificati da esigenze di salvaguardia del patrimonio artistico, storico e archeologico<a href="#_ftn8">[8]</a>, interessi pubblici che ogni singolo ordinamento valuta con autonomia in base a criteri interni, secondo lo schema vigente del rapporto tra UE e Stati membri per questo settore. Infatti, prima del TFUE, gli artt. 28 e 29 del TCE (ora 34 e 35 TFUE) vietavano le restrizioni quantitative nell&#8217;importazione e nell&#8217;esportazione dei beni mobili. L&#8217;art. 30 TCE (ora art. 36 TFUE) già prevedeva che quelle disposizioni lasciassero impregiudicati i divieti e le restrizioni all&#8217;importazione, all&#8217;esportazione e al transito, se giustificati da motivazioni di tutela del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale; tuttavia, questi divieti o restrizioni non devono costituire una modalità di discriminazione arbitraria o dissimulata al libero commercio tra gli Stati membri. Il principio è stato confermato nell&#8217;art. 36 TFUE, nel senso di conservare le restrizioni quantitative alla libera circolazione delle merci, se giustificate da rilevanti motivi di <em>interesse culturale</em>; inoltre, è previsto un controllo da parte delle istituzioni europee.<br /> L&#8217;art. 107.3 lett. d), conferma il contenuto dell&#8217;art. 87 TCE e precisa che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli <em>aiuti </em>di Stato destinati <em>a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio </em>&#8220;quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell&#8217;Unione in misura contraria all&#8217;interesse comune&#8221;, e ciò conferma l&#8217;esigenza inevitabile di risorse pubbliche.<br /> Tuttavia, nel tempo, è emersa l&#8217;esigenza di una visione <em>unitaria </em>ed <em>evoluta </em>nel senso di un concetto di patrimonio culturale <em>comune </em>sulla base della <em>cooperazione </em>tra gli ordinamenti, come emerge dall&#8217;art. 167 TFUE che promuove lo sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, inclusa l&#8217;eredità culturale del passato. L&#8217;UE si impegna ad <em>incoraggiare la cooperazione </em>tra Stati membri e, se necessario, ad <em>integrare </em>la loro azione in alcuni settori per il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia e, in particolare, per la conservazione e la salvaguardia del <em>patrimonio culturale </em>di importanza europea e degli scambi culturali non commerciali; la collaborazione è estesa, nel senso che l&#8217;UE e gli Stati membri favoriscono la <em>cooperazione </em>anche con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti per la cultura. Infatti, il TFUE si limita in parte a riprodurre disposizioni già previste dal TCE, tuttavia per alcuni aspetti sembra aver incrementato il ruolo dell&#8217;UE nella cultura, e in base all&#8217;art. 6 l&#8217;intervento nel settore della circolazione dei beni culturali non dev&#8217;essere ricondotto alla competenza circa le limitazioni alla libera circolazione delle merci, ma ad una <em>competenza concorrente </em>inerente alla salvaguardia della cultura e del patrimonio culturale come espressione dell&#8217;identità degli Stati membri e dell&#8217;UE.<br /> La circolazione dei beni culturali<a href="#_ftn9">[9]</a>può certo favorire la condivisione di un <em>patrimonio comune europeo </em>che presuppone il riconoscimento nazionale del carattere culturale, quindi l&#8217;art. 167 TFUE è il riferimento normativo per elaborare questa dimensione più ampia e innovativa che include favorevolmente le <em>diversità </em>della cultura europea come <em>identità </em>in evoluzione, oggetto per la sua rilevanza di diversi atti e comunicazioni che esprimono questi intenti<a href="#_ftn10">[10]</a>. Tuttavia, occorre considerare i pericoli derivanti dall&#8217;assenza di risorse pubbliche adeguate per la conservazione e la valorizzazione e da utilizzazioni non rispettose del bene, aspetti comuni agli ordinamenti nazionali, che hanno reagito mediante nuove discipline e con forme di promozione del mecenatismo<a href="#_ftn11">[11]</a>e, in generale, di valorizzazione della cultura<a href="#_ftn12">[12]</a>; nell&#8217;UE, nella prospettiva di un&#8217;azione comune e di integrazione per gli obiettivi, pur con differenze inevitabili nella disciplina, la politica attuale si pone nel senso di ritenere il patrimonio culturale una <em>risorsa condivisa</em>, presupposto di un&#8217;<em>identità culturale europea </em>e di <em>coesione sociale</em>, finalità che possono certo essere favorite dalla fruibilità pubblica diffusa<a href="#_ftn13">[13]</a>.<br /> In relazione al completamento del mercato interno e alla necessaria tutela del settore, sono stati adottati il regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio e da ciò l&#8217;esecuzione nel nostro ordinamento mediante la l. 30 marzo 1998, n. 88; in seguito, per l&#8217;<em>esportazione</em>, il regolamento n. 3911 è stato sostituito dal regolamento CE n. 116/2009 con possibilità di deroghe stabilite dagli ordinamenti interni, se gli obiettivi in esso contenuti siano più facilmente raggiungibili, soprattutto per la protezione dei beni culturali. Il Codice dei beni culturali vigente contiene le norme di esecuzione della disciplina europea per la circolazione e la restituzione dei beni culturali<a href="#_ftn14">[14]</a>, in attuazione della direttiva n. 2014/60/UE e, più in generale, come è noto, tutta la disciplina rilevante per il settore, incluso il richiamo alla Convenzione dell&#8217;Unesco; si consideri anche l&#8217;art. 1, commi 175-176, della legge 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale per il mercato e la concorrenza, che ha innovato e modificato il Codice per le nuove misure in materia di mercato internazionale dei beni culturali<a href="#_ftn15">[15]</a>.<br /> In questo quadro di norme generali del TFUE e di discipline europee per il settore, occorre collocare la disciplina speciale degli appalti pubblici di lavori relativi ai beni culturali contenuta negli artt. 145 ss. del d.lgs. n. 50/2016, con alcune significative differenze rispetto alle norme previste in generale per i contratti pubblici, e il regolamento d.m. 22 agosto 2017, n. 154, circa la disciplina di dettaglio. L&#8217;art. 145 contiene una sintesi degli artt. 197-198 del previgente Codice e precisa alcuni aspetti, definisce l&#8217;oggetto di tutela e l&#8217;ambito di applicazione delle norme speciali, chiarisce il rapporto tra la disciplina generale e quella speciale; inoltre, essa evidenzia un contenuto più sintetico e razionale, così, ad es., non vi è il riferimento espresso ad interventi su elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, ma non rappresenta una restrizione dell&#8217;ambito di applicazione, dato che questi aspetti rientrano nella tutela del d.lgs. n. 42/2004 e, quindi, sono sottoposti al Capo III del Codice del 2016.<br /> Tale specialità era già prevista nella l. 11 febbraio 1994, n. 109, nella l. 1° agosto 2002, n. 166 (definita Merloni <em>quater</em>), nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 30, e nel precedente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006). Peraltro, non vi sono riferimenti ai beni culturali nelle direttive UE/23/2014 e UE/24/2014, dato che il settore ricade nella disciplina degli ordinamenti nazionali a cui è riconosciuta autonomia e discrezionalità.</p>
<p> 3.<em>  Gli elementi che condizionano la specialità dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto e il regolamento d.m. 22 agosto 2017, n. 154, concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.</em><br />   <br /> I contratti pubblici aventi ad oggetto i beni culturali si caratterizzavano per una disciplina particolare già nel d.lgs. n. 163/2006 negli artt. 197-205 (&#8220;Contratti relativi ai beni culturali&#8221;); il nuovo Codice ha confermato questa impostazione di necessaria specialità e di certo ciò si giustifica per il regime giuridico di beni con spiccate peculiarità. Questi aspetti condizionano le procedure di gara e le modalità di esecuzione dei contratti; è assai determinante la finalità conservativa e le attività relative ai lavori, alle prestazioni di servizi e alle forniture devono essere svolte secondo strategie che riducono il più possibile i rischi di pregiudizio del bene di interesse generale per l&#8217;esigenza di conservazione e di garanzia della fruizione libera da parte della collettività, prevalendo su esigenze di carattere economico. Quindi, il legislatore ha introdotto una disciplina in parte derogatoria rispetto ai settori ordinari, scelta in linea di continuità rispetto alla disciplina precedente, ma con alcune novità<a href="#_ftn16">[16]</a>; la specialità degli interventi comporta effetti sull&#8217;applicazione ed incide sulla progettazione e sull&#8217;esecuzione, a partire dall&#8217;individuazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto a dalle specifiche qualifiche richieste dagli operatori fino ai criteri di aggiudicazione, al controllo e al collaudo. Sono confermati i profili di specialità e la prevalenza di criteri qualitativi<a href="#_ftn17">[17]</a>degli interventi che sono anche accentuati rispetto al precedente regime; mentre è stata introdotta una maggiore razionalità mediante alcune semplificazioni e modalità innovative in linea con le finalità di riordino espresse nella legge delega 28 gennaio 2016, n. 11. Il legislatore ha adottato, in linea con la disciplina precedente, la soluzione di prevedere disposizione generali contenute nella fonte legislativa e di rinviare per i profili più tecnici e di dettaglio ad un regolamento adottato con decreto ministeriale, il successivo d.m. 22 agosto 2017, n. 154, che consente eventuali integrazioni di aggiornamento in modo veloce<a href="#_ftn18">[18]</a>.<br /> E&#8217; inevitabile il condizionamento della specificità del settore per la disciplina delle prestazioni oggetto dell&#8217;appalto e alcuni caratteri che qualificano il contratto; ciò emerge, ad es., dal divieto di affidamento congiunto con altri lavori che rientrano in categorie di opere generali o speciali relative a beni culturali, come previsto dall&#8217;art. 146, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui vi è una specifica considerazione del <em>valore culturale </em>del bene; la possibile gestione congiunta dei lavori (art. 148, comma 1) dev&#8217;essere giustificata da esigenze di <em>coordinamento </em>che devono essere accertate dal responsabile del procedimento e che non devono attenere alla sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) né le attività specialistiche devono essere assorbite in un&#8217;altra categoria o essere omesse negli interventi da effettuare, a prescindere dall&#8217;incidenza economica di essi rispetto al valore complessivo dell&#8217;appalto (così l&#8217;art. 148, comma 2, e prima l&#8217;art. 200 del d.lgs. n. 163/2006 sui limiti dell&#8217;affidamento congiunto e dell&#8217;affidamento unitario). Quindi, l&#8217;art. 148 fissa un importante principio per l&#8217;affidamento dei contratti consistente nel <em>divieto </em>di <em>affidamento congiunto </em>di lavori relativi ai beni culturali e di lavori che riguardano altre categorie di opere generali e speciali, per la tutela prioritaria del valore culturale del bene, a meno che il responsabile del procedimento rilevi <em>esigenze motivate </em>ed <em>eccezionali </em>di coordinamento dei lavori, salve comunque le regole di cui all&#8217;art. 146, comma 2, sul possesso dei requisiti di qualificazione.<br /> Inoltre, le lavorazioni specialistiche (su beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, scavi archeologici, anche subacquei, circa ville, parchi e giardini) non possono essere assorbite da un&#8217;altra categoria oppure non essere indicate tra le lavorazioni che caratterizzano l&#8217;intervento, a prescindere dalla percentuale di valore degli interventi specialistici rispetto al costo complessivo (art. 148, comma 2); per questo criterio la stazione appaltante deve precisare nei documenti di gara in modo distinto le attività che riguardano il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni e quelle di carattere strutturale, relative ad impianti, attività di adeguamento funzionale per i beni immobili culturali.<br /> Circa gli appalti che riguardano allestimenti di istituti e luoghi della cultura (art. 101 del Codice dei beni culturali) e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi (art. 10, comma 4, lett. f) del Codice dei beni culturali, la stazione appaltante può applicare la disciplina relativa a servizi o a forniture, se queste attività siano rilevanti in modo prevalente per l&#8217;oggetto del contratto a prescindere dall&#8217;importo dei lavori; per ulteriori aspetti non regolati dall&#8217;art. 148, commi 1, 2 e 3, si applica l&#8217;art. 28 sui contratti misti di appalto. Gli esecutori devono possedere i requisiti previsti dal Capo III con la particolare disciplina prevista in relazione al tipo di interventi.<br /> Per la stazione appaltante vi è, quindi, l&#8217;obbligo di distinguere gli interventi a seconda della loro natura se di restauro, manutenzione oppure di carattere strutturale o di adeguamento funzionale per beni immobili sottoposti a tutela; i requisiti circa la capacità operativa e organizzativa per l&#8217;esecuzione delle opere e le abilitazioni tecniche e amministrative sono necessariamente richieste secondo un <em>regime speciale </em>e per questo settore le qualifiche sono ancora più specifiche. Si pone anche il problema della qualificazione dell&#8217;appalto quando vi siano <em>interventi misti</em>, come ad. es., manutenzione di ville, parchi e giardini tutelati oppure allestimenti di luoghi di cultura, ai sensi dell&#8217;art. 10, quarto comma, lett. f), Codice dei beni culturali; in tal caso, potrà applicarsi la disciplina in tema di appalti di forniture e di servizi, quando dalla valutazione emerga la rilevanza prevalente di essi a confronto con l&#8217;oggetto del contratto, senza che sia determinante l&#8217;importo dei lavori (art. 148, terzo comma). Negli altri casi, si applica la disciplina generale degli <em>appalti misti </em>prevista dall&#8217;art. 28 del Codice dei contratti pubblici.<br /> Riguardo all&#8217;esecuzione dei lavori, &#8220;di norma&#8221; sono appaltati &#8220;a misura&#8221; a prescindere dal relativo importo; in particolare, per i lavori relativi ai beni culturali, in deroga all&#8217;art. 95, comma 4, può essere adottato &#8220;il <em>criterio </em>del <em>minor prezzo </em>per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro&#8221;. Inoltre, per gli stessi limiti di valore, l&#8217;esecuzione dei lavori &#8220;con somma urgenza&#8221; è consentita per interventi la cui esecuzione in ritardo comporti <em>pregiudizi </em>per la <em>pubblica incolumità </em>o la <em>tutela del bene</em>, al fine di rimuovere la situazione di pregiudizio o di pericolo fino all&#8217;importo di 300.000 euro, con le modalità previste dall&#8217;art. 163 del Codice dei contratti pubblici e per i particolari interventi individuati dall&#8217;art. 23 del regolamento<a href="#_ftn19">[19]</a>d.m. n. 154 del 2017.<br /> I lavori pubblici relativi a beni culturali devono, inoltre, essere inseriti nei <em>documenti di programmazione </em>(art. 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici) ed eseguiti secondo modalità, tempi e priorità alla luce del criterio generale della <em>conservazione programmata</em>, come emerge dall&#8217;art. 3 (&#8220;Specificità degli interventi&#8221;) del regolamento d.m. n. 154 del 2017, che impone la redazione di un documento sullo stato di conservazione del bene culturale nel contesto territoriale e delle relative problematiche, circa gli interventi effettuati, le attività di prevenzione con indagini diagnostiche (per i beni archeologici), che devono essere evidenziate nel <em>piano di manutenzione </em>e nel <em>consuntivo scientifico</em> nonché gli interventi precedenti di manutenzione e di restauro.<br /> In particolare, il regolamento è molto dettagliato e disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali, individuando i possibili casi di intervento e tra questi, ad es., gli scavi archeologici e le relative indagini, il monitoraggio, la manutenzione e il restauro di beni culturali immobili, mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, in seguito specificati nell&#8217;art. 2. Inoltre, sono ampiamente precisati il ruolo del restauratore, che può anche essere il direttore dei lavori, e il supporto tecnico del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente per la formazione del programma triennale<a href="#_ftn20">[20]</a>(art. 22, comma 2).<br /> Le disposizioni di regolamento del 2017 rappresentano una disciplina dettagliata di attuazione, e, per quanto non disposto, esso rinvia ai provvedimenti di attuazione del d.lgs. n. 50/2016.<br />  <br /> 4.<em>La necessaria qualificazione degli esecutori dei lavori, le relative competenze e il recente d.m. 20 maggio 2019, n. 44.</em><br />  <br /> Tra gli elementi caratterizzanti la specialità dei contratti, vi sono sicuramente i requisiti di qualificazione specifici per assicurare la tutela del bene culturale, destinatario dell&#8217;intervento, e questo aspetto determinante può essere affermato solamente dall&#8217;operatore economico che li abbia in concreto eseguiti, senza limiti di tempo; infatti, nel settore prevale &#8220;l&#8217;eccezione culturale&#8221; di cui all&#8217;art. 36 TFUE alla concorrenza e al mercato, quale presupposto del <em>divieto di avvalimento</em><a href="#_ftn21">[21]</a>, come emerge dall&#8217;art. 146, comma 3, del Codice dei contratti.<br /> L&#8217;art. 146, rubricato &#8220;Qualificazione&#8221;, stabilisce che per i lavori consistenti in interventi aventi ad oggetto beni culturali è necessario il <em>possesso di qualifiche specifiche</em>e adeguate a garantire la tutela del bene, sulla base di figure professionali volte alla tutela e alla valorizzazione<a href="#_ftn22">[22]</a>. Inoltre, in base al comma 2, i lavori di cui tratta il Capo III sono richiamati per la qualificazione in via esclusiva dell&#8217;operatore che li abbia effettivamente eseguiti, come requisito tecnico non subordinato a criteri di validità entro un certo termine di tempo; il comma 3, precisa chiaramente che ai contratti di questo settore specifico, considerato l&#8217;art. 36 TFUE, non si applica l&#8217;istituto dell&#8217;<em>avvalimento </em>previsto dall&#8217;art. 89 del vigente Codice dei contratti pubblici, istituto ritenuto prima applicabile. Su questo aspetto si è espresso il Consiglio di Stato nel parere sullo schema di decreto legislativo<a href="#_ftn23">[23]</a>da cui emerge che l&#8217;esclusione non sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 63 della Direttiva 2014/23/UE per l&#8217;introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti, in base al contenuto dell&#8217;art. 146, comma 3, e alla relazione allegata che richiama l&#8217;art. 36 del TFUE. Inoltre, la deroga è giustificata anche da una sentenza, non recente ma significativa, della Corte di Giustizia<a href="#_ftn24">[24]</a>che riguarda l&#8217;ordinamento italiano, i beni culturali e la libera prestazione di servizi, secondo cui l&#8217;interesse generale alla conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale può integrare un&#8217;esigenza imperativa che giustifica una restrizione delle disposizioni europee; peraltro, di recente la giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn25">[25]</a>ha sottolineato la natura speciale dell&#8217;art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, come norma di <em>stretta interpretazione </em>&#8220;in quanto derogatoria di un istituto di ordine generale ai fini della partecipazione, quale è l&#8217;avvalimento&#8221; e ciò vale, in particolare, nel caso di manutenzione di locali &#8220;destinati ad accogliere (anche) beni culturali ma che, in quanto tali, non rientrano nell&#8217;ambito dei beni definiti come culturali dal d.lgs. n. 42/2004 il quale, a tal fine, valorizza il bene in sé e non già il locale destinato ad accoglierlo&#8221;.<br /> L&#8217;individuazione dei <em>requisiti di qualificazione </em>degli esecutori di lavori e dei direttori tecnici e delle modalità di verifica per l&#8217;attestazione sono disciplinate dal regolamento ministeriale n. 157 del 2017; l&#8217;art. 146, comma quarto, del Codice dei contratti pubblici precisa espressamente che il direttore tecnico incaricato dall&#8217;aggiudicatario dev&#8217;essere titolare della qualifica di <em>restauratore </em>di beni culturali<a href="#_ftn26">[26]</a>, come precisato dagli artt. 9-<em>bis </em>(&#8220;Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali&#8221;), 29 (&#8220;Conservazione&#8221;) e 182 (&#8220;Disposizioni transitorie&#8221;) del d.lgs. n. 42/2004. L&#8217;art. 4 del regolamento si riferisce ai soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle categorie di lavori per beni culturali previsti dall&#8217;art. 1, comma 2; mentre per i lavori di importo inferiore a quella somma, i requisiti sono previsti dall&#8217;art. 12. Per la qualificazione di lavori su beni di alcune categorie precisate nel terzo comma ed eseguiti per conto di soggetti richiamati nell&#8217;art 3 del Codice dei contratti pubblici (lett. a-e) e di committenti privati o in proprio, la certificazione rilasciata agli esecutori deve includere anche l&#8217;attestato dell&#8217;autorità preposta alla tutela del bene circa la buona esecuzione dei lavori<a href="#_ftn27">[27]</a>.<br /> Le norme sui necessari requisiti di qualificazione si applicano anche ai lavori per beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni mobili di interesse storico, artistico e archeologico e quelli relativi a ville, parchi di cui all&#8217;art. 10, comma 4, lett. f) del Codice dei beni culturali; occorre, inoltre, considerare il contenuto dell&#8217;art. 148, commi 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei contratti e lavori specialistici. Circa i <em>requisiti generali </em>di idoneità professionale, l&#8217;art. 5 precisa che l&#8217;iscrizione dell&#8217;impresa nel registro della camera di commercio (art. 83, comma 3, Codice dei contratti pubblici) deve avere un particolare contenuto in relazione al <em>tipo di lavori</em> che la caratterizzano, così l&#8217;<em>iscrizione </em>relativa agli <em>scavi archeologici</em>, alla <em>conservazione e restauro di opere d&#8217;arte </em>se trattasi di lavori inerenti alla manutenzione e al restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, materiali storicizzati di beni immobili culturali e per i lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili e, infine, a <em>parchi e giardini </em>per i lavori relativi al verde storico (art. 10, Codice dei beni culturali).<br /> I <em>requisiti speciali </em>che attengono all&#8217;idoneità tecnica, a quella organizzativa e all&#8217;adeguata capacità economica e finanziaria (art. 6 del regolamento), sono approfonditi negli artt. 7-9; in particolare, l&#8217;idoneità tecnica ha indici di riferimento molto concreti, quali un&#8217;idonea direzione tecnica che coincide con la direzione dell&#8217;impresa (art. 13) e l&#8217;esecuzione dei lavori come previsto dall&#8217;art. 1 per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento in relazione al parametro economico per la qualificazione richiesta. In relazione a questi requisiti, sono emessi certificati attestanti l&#8217;effettiva esecuzione dei lavori nel settore specifico e che possono essere utilizzati e prodotti senza limiti di tempo, se sia stata rispettata la <em>continuità </em>nell&#8217;esecuzione dei lavori come prova dell&#8217;idoneità attuale ad eseguire interventi in quel settore oppure se risulta invariata la direzione tecnica dell&#8217;impresa.<br /> Per il caso particolare dell&#8217;acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità tecnica di cui può essere titolare l&#8217;impresa cedente sono utilizzabili se la cessione includa il trasferimento del direttore tecnico a cui spettava la direzione dei lavori su cui si basa la certificazione di qualificazione; la presenza di questa figura dev&#8217;essere continuativa per almeno tre anni (art. 7, comma 3). Tra l&#8217;altro, è consentita l&#8217;applicazione di un <em>criterio di premialità </em>per offerte presentate da imprese che coinvolgono, nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, personale di scuole di specializzazione previste dal decreto del Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca del 31 gennaio 2006.<br /> L&#8217;idoneità organizzativa, disciplinata dall&#8217;art. 8, è valutata con riferimento ad imprese che negli ultimi dieci anni si caratterizzano per un numero di dipendenti superiore a cinque; i restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologici richiamati nel comma 4, devono essere coinvolti in base ad un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato secondo la disciplina vigente oppure come soci se sono inseriti in una società cooperativa. La disposizione, in base a precisate categorie di idoneità, richiede il riscontro di determinati parametri di costi di retribuzione e di previdenza, di titoli posseduti dai dipendenti, di versamenti previdenziali e la presenza di personale qualificato (restauratori di beni culturali, collaboratori restauratori, direttori tecnici, archeologi, ecc.).<br /> Per la capacità economica e finanziaria dell&#8217;esecutore dei lavori, l&#8217;art. 9 rinvia agli artt. 83, comma 2, 84 e 86 dei Codice dei contratti pubblici e per alcune categorie specificate di imprese rilevano le referenze bancarie; circa le modalità di verifica ai fini dell&#8217;attestazione dei requisiti (art. 10), sono richiamate le SOA nella procedura di attestazione di qualificazione delle imprese, salva comunque l&#8217;applicazione degli artt. 83, comma 2 (&#8220;Criteri di selezione e soccorso istruttorio&#8221;), e 84, comma 2 (&#8220;Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici&#8221;), del Codice dei contratti pubblici.L&#8217;art. 26, comma 3, del regolamento prevede il dovere della stazione appaltante e dell&#8217;ufficio competente per la tutela del bene culturale di <em>vigilare </em>per garantire il rispetto dei requisiti di qualificazione di carattere speciale e dei requisiti speciali delle imprese richiesti per l&#8217;attestazione SOA con l&#8217;applicabilità di provvedimenti sanzionatori.<br /> L&#8217;art. 11 disciplina i lavori utili per la qualificazione che dev&#8217;essere certificata con contenuti determinati circa il buon esito e la regolare realizzazione e a ciò si aggiunge il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori (art. 102, comma 9, lett. a); per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche mediante diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato che precisi i lavori approvati ed eseguiti, mentre non sono utilizzabili al fine della qualificazione i lavori che sono stati affidati dall&#8217;impresa a terzi in subappalto (art. 11, comma 4). Dal rilascio delle attestazioni deriva un obbligo di aggiornamento della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (art. 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici); sono coinvolte le soprintendenze preposte alla tutela del bene, dato che entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di esecuzione dei lavori (art. 84, comma 7, lett. b), dopo aver accertato la regolarità delle prestazioni eseguite, hanno il compito di attestare il buon esito dei lavori realizzati.<br /> E&#8217; prevista una disciplina di deroga per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro (art. 12), nel senso che le imprese devono possedere specifici requisiti, anche mediante l&#8217;attestazione SOA e, in particolare, avere eseguito lavori direttamente e in proprio, prima della pubblicazione del bando o alla data di invito alla gara ufficiosa, della stessa categoria oppure dello stesso settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, sulla base del <em>principio di continuità </em>nell&#8217;esecuzione dei lavori oppure con un direttore tecnico, secondo l&#8217;art. 7, comma 1, lett. a), il possesso di un organico determinato per l&#8217;idoneità organizzativa e l&#8217;iscrizione alla competente Camera di commercio. I requisiti sono autocertificati e si aggiunge una certificazione di buon esito dei lavori da parte dell&#8217;autorità preposta alla tutela dei beni oggetto degli interventi; tuttavia, l&#8217;effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo la disciplina vigente<a href="#_ftn28">[28]</a>.<br /> Sono previsti requisiti vincolanti per il direttore tecnico (art. 13), figura che può coincidere con il rappresentante legale dell&#8217;impresa o che può essere assunta da più soggetti; l&#8217;incarico ha carattere di unicità ed è richiesta una dichiarazione specifica. Se il direttore tecnico è soggetto diverso dal titolare dell&#8217;impresa, dal legale rappresentante, dall&#8217;amministrazione e dal socio, deve comunque essere un dipendente dell&#8217;impresa oppure esercitare attività sulla base di un contratto d&#8217;opera professionale.<br /> L&#8217;affidamento della direzione tecnica (art. 13), a seconda di tre classi di categorie, dipende dalla presenza di determinati titoli (ad es., laurea magistrale in conservazione e restauro di beni culturali) e dall&#8217;iscrizione in albi professionali (ad. es., architetti, conservatori), secondo norme speciali e disposizioni (art. 29, comma 9; art. 182) previste dal Codice dei beni culturali; si aggiunge il requisito dell&#8217;esperienza attestata di almeno due anni nel settore dei lavori su beni culturali. Peraltro, i requisiti sono autocertificati, sottoposti a verifiche e controlli.<br /> Di recente, in attuazione dell&#8217;art. 9 <em>bis </em>del Codice dei beni culturali relativo ai professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, dell&#8217;art. 2 della l. 22 luglio 2014, n. 110, circa i professionisti dei beni culturali e l&#8217;istituzione dei relativi elenchi nazionali e di altre norme sul riconoscimento dei titoli, il Ministero ha adottato il d.m. 20 maggio 2019, n. 44, &#8220;Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza della tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell&#8217;arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110&#8221;. La disciplina<a href="#_ftn29">[29]</a>riguarda esclusivamente i settori richiamati e gli elenchi non rappresentano in alcun modo albi professionali (art. 9); si prospetta, quindi, la questione dell&#8217;ambito di concreta rilevanza dell&#8217;iscrizione negli elenchi come eventuale requisito di partecipazione dei professionisti nelle procedure di appalto, dato che l&#8217;art. 146, comma 1, del Codice dei contratti pubblici richiede requisiti di qualificazione professionale <em>specifici </em>e <em>adeguati </em>come previsto dall&#8217;art. 9 <em>bis </em>del Codice dei beni culturali, ma l&#8217;art. 9 del d.m. precisa anche che &#8220;l&#8217;assenza dei professionisti dai medesimi elenchi <em>non preclude</em> in alcun modo la possibilità di esercitare la professione e l&#8217;indicazione dei requisiti o titolo alternativi per l&#8217;accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dal presente decreto&#8221;, con un&#8217;inevitabile perplessità circa l&#8217;ambito di applicazione e l&#8217;adeguato coordinamento con l&#8217;art. 9 <em>bis</em>; peraltro, la lettura del d.m. 20 maggio 2019, n. 44, evidenzia prevalenti esigenze di natura organizzativa del sistema italiano circa la formazione e l&#8217;esperienza professionale, in relazione al quadro europeo delle qualifiche<a href="#_ftn30">[30]</a>.<br /> Si accenna alla modifica dell&#8217;art. 146, comma 4, del Codice dei contratti pubblici a seguito della legge 28 giugno 2019, n. 58 (di conversione del decreto Crescita, d.l. 30 aprile 2019, n. 34) consistente nel rinvio all&#8217;adozione di un <em>regolamento</em> circa i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell&#8217;attestazione; il direttore tecnico dell&#8217;operatore economico incaricato degli interventi di cui all&#8217;art. 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere, come già noto, la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Il contenuto del regolamento da adottare è meglio precisato nell&#8217;art. 216, comma 27-<em>octies</em>, definito come &#8220;<em>regolamento unico</em>&#8221; recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice; nelle more dell&#8217;adozione, restano in vigore le linee guida e i decreti adottati in attuazione degli artt. 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111 commi 1 e 2, e, in particolare, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, in quanto compatibili con il medesimo Codice e non oggetto di procedure di infrazione ivi precisate. Il regolamento, fonte secondaria, dovrà prevedere disposizioni relative ai <em>lavori</em> riguardanti i<em> beni culturali</em>, oltre a molte altre norme per aspetti assai rilevanti, quali ad es., il responsabile del procedimento, il sistema di qualificazione e i requisiti degli esecutori dei lavori e dei contraenti generali, l&#8217;esecuzione dei contratti, il collaudo, attualmente disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016, con inevitabili perplessità.<br /> Dal contesto normativo emerge con evidenza che la specialità del bene e il relativo regime giuridico condizionano in modo determinante le qualifiche necessarie per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, le prestazioni e lo schema giuridico contrattuale; la specificità del settore giustifica l&#8217;<em>inapplicabilità </em>dell&#8217;istituto generale dell&#8217;avvalimento previsto dall&#8217;art. 89 del Codice dei contratti pubblici, che consente la partecipazione dell&#8217;operatore economico, singolo o in raggruppamento (art. 45) per un certo appalto, sul presupposto del necessario possesso complessivo dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (art. 83, comma 1, lett. b e c) per partecipare ad una gara &#8220;avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi&#8221;. Come è noto, l&#8217;istituto comporta la stipulazione di un contratto di avvalimento che deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall&#8217;impresa ausiliaria. Tuttavia, riguardo al divieto non previsto dal previgente Codice, sono state espresse alcune perplessità<a href="#_ftn31">[31]</a>, dato che la specifica competenza dell&#8217;operatore potrebbe essere garantita anche in caso di avvalimento, coinvolgendo più tecnici adeguati.<br /> Quindi, la specialità coinvolge inevitabilmente il contenuto di tutti gli atti e dei provvedimenti della procedura di gara a partire dall&#8217;avvio di essa, incluso, ovviamente il bando che deve indicare tutti i requisiti di partecipazione e le norme applicabili, in quanto <em>lex specialis </em>della procedura ad evidenza pubblica che però non può superare i vincoli stabiliti dalla legge; infatti, il legislatore disciplina in modo puntuale l&#8217;organizzazione e l&#8217;attività per l&#8217;esecuzione nonché il possesso di titoli abilitativi di carattere tecnico e amministrativo e l&#8217;obbligo della stazione appaltante di separare interventi di monitoraggio, di restauro e di manutenzione da quelli relativi alla struttura, agli impianti e agli adeguamenti funzionali, senza lasciare spazio a soluzioni diverse.</p>
<p> 5.<em>Le fasi di progettazione, di esecuzione dei lavori, di aggiudicazione e i profili di specialità.</em><br />  <br /> Vi sono norme speciali e alcune innovazioni anche riguardo alla progettazione per le diverse fasi e i contenuti; la disciplina non si riferisce a &#8220;settori esclusi&#8221;, ma a settori speciali (&#8220;Titolo VI, Regimi particolari di appalto&#8221; nella Parte II) ed emerge una certa <em>convergenza di disciplina </em>con quella prevista per i settori ordinari, in particolare per le procedure e i criteri che in alcuni casi sono direttamente richiamati in questo regime; così per la prevalenza del criterio dell&#8217;offerta economicamente vantaggiosa, come stabilito per i settori ordinari oppure per le modalità di pubblicazione di avvisi e bandi, mentre il sistema di qualificazione e le procedure relative ai criteri di selezione qualitativa sono stati resi più agevoli per il carattere di specialità<a href="#_ftn32">[32]</a>.<br /> L&#8217;art. 147, riproducendo in parte la scelta dell&#8217;art. 203, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, conferma la regola generale dell&#8217;appalto sulla base del progetto esecutivo, che, tuttavia, può essere superata dall&#8217;affidamento di lavori mediante il progetto definitivo; in tal caso, il responsabile del procedimento accerta, per le caratteristiche del bene, la sua natura e lo stato di conservazione, l&#8217;impossibilità di esecuzione di analisi e rilievi esaustivi oppure soluzioni individuabili solamente in corso d&#8217;opera (art. 147, comma 5) e dispone, nel rispetto del quadro economico, l&#8217;<em>integrazione</em> della progettazione. Questa deroga è giustificata dalla <em>limitata prevedibilità </em>degli effetti dell&#8217;intervento e nell&#8217;impossibilità di procedere alla progettazione esecutiva prima dell&#8217;avvio dei lavori. L&#8217;applicazione della norma è delimitata e ciò esclude un&#8217;estensione dell&#8217;eccezione alla regola generale dell&#8217;art. 59, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; in effetti, se alla complessità e all&#8217;eventuale imprevedibilità si aggiungessero elementi di semplicità e di ripetitività, solamente il progetto definitivo potrebbe essere oggetto di una gara nel settore dei beni culturali.<br /> L&#8217;art. 147 risulta, quindi, <em>innovativo</em><a href="#_ftn33">[33]</a>rispetto all&#8217;art. 203 del Codice previgente per i livelli e i contenuti della progettazione, dato che per la specialità della materia prevede una disciplina particolare, come la previsione del progetto di fattibilità che deve contenere la scheda tecnica, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa; inoltre, il responsabile del procedimento può ridurre i livelli di progettazione o disporre l&#8217;integrazione in corso d&#8217;opera e la figura dell&#8217;esperto restauratore di beni culturali è presente nella formazione della programmazione triennale. Per l&#8217;esame della disposizione è necessario richiamare l&#8217;art. 29 del Codice dei beni culturali da cui emerge la &#8220;conservazione programmata&#8221; mediante una coerente e coordinata attività di studio, prevenzione, di manutenzione sistematica e di restauro, aspetti che devono caratterizzare ogni intervento in questo settore per prevenire il deterioramento, mediante il controllo delle cause e i programmi di manutenzione. Quindi, per questi motivi, vi sono deroghe e <em>modalità speciali </em>per la progettazione dei lavori e di interventi speciali, soprattutto per la migliore conoscenza del bene; le novità più rilevanti riguardano i contenuti di programmazione e di pianificazione, le qualifiche professionali dei soggetti a cui è attribuita la direzione dei lavori sui beni culturali. E&#8217; assai rilevante il contenuto del progetto esecutivo che dev&#8217;essere dettagliato, includendo un piano di monitoraggio, gli interventi di manutenzione, le metodologie operative, i materiali e le modalità tecnico-esecutive sulla base di indagini dirette.<br /> L&#8217;art. 14, comma 4, del regolamento, precisa i casi in cui la progettazione esecutiva può essere omessa per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate, ecc., se non comportano &#8220;complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura ed altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità&#8221;; inoltre, quando il responsabile unico del procedimento accerti che per la natura e le caratteristiche del bene oppure per lo stato di conservazione, non siano possibili analisi o rilievi esaustivi oppure le soluzioni possono essere definite solo in corso d&#8217;opera, dispone l&#8217;<em>integrazione </em>della progettazione <em>in corso d&#8217;opera </em>a cui deve corrispondere un costo con un&#8217;adeguata copertura nel quadro economico. L&#8217;impresa esecutrice deve, ovviamente, presentare al responsabile unico la documentazione integrativa da sottoporre ad approvazione, dopo la valutazione della stazione appaltante; per i vari interventi, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilità, definisce il successivo livello progettuale come base di gara e valuta motivatamente, sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell&#8217;intervento di conservazione, l&#8217;eventuale riduzione dei livelli e dei contenuti dei progetti, garantendo la loro qualità per esigenze di conservazione programmata del patrimonio culturale.<br /> Il comma 4 dell&#8217;art. 147 prevede una <em>novità </em>nel senso che i lavori indicati nel comma 3, oltre a quelli di scavo archeologico, anche subacqueo e relativi al verde storico di cui all&#8217;art. 10, comma 4, lett. f), del d.lgs. n. 42/2004 sono appaltati sulla base di un <em>progetto esecutivo</em>, mentre nella precedente disciplina in base al progetto definitivo (art. 203); quindi, la riforma ha previsto una <em>differenza </em>nel livello di progettazione da cui deriva l&#8217;indizione della gara, per la necessità di attivare le procedure ad evidenza pubblica solo se definito in modo specifico l&#8217;intervento come emerge da un progetto esecutivo. Si precisa che &#8220;di regola&#8221; è stato introdotto dal decreto correttivo d.lgs. n. 56/2017, al fine di inserire una <em>certa flessibilità </em>a fronte del requisito del progetto esecutivo come base di gara e, quindi, consentendo anche il presupposto del progetto definitivo, meno dettagliato e approfondito, nei casi previsti dal comma 5. Infatti, questo comma precisa un&#8217;eccezione alla disposizione del comma 4, consistente nella possibilità di affidare i lavori sulla base del progetto definitivo, quando risulti complesso predisporre la progettazione esecutiva prima dell&#8217;inizio dei lavori, in quanto non siano prevedibili i loro effetti e le soluzioni di progettazione siano determinabili solo in corso d&#8217;opera. La valutazione spetta al responsabile del procedimento e la ragione dipende dal fatto che proprio per i beni culturali è necessaria una <em>concreta conoscenza </em>del bene oggetto di intervento, delle sue caratteristiche e degli eventuali profili di rischio dell&#8217;intervento.<br /> L&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 147, prevede il necessario coinvolgimento di un restauratore di beni culturali da parte della direzione lavori, come supporto nelle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente per la formazione del programma triennale oppure di professionisti competenti indicati dall&#8217;art. 9<em>-bis </em>del Codice dei beni culturali, con esperienza quinquennale e con conoscenze tecniche coerenti con il tipo particolare d&#8217;intervento.<br /> L&#8217;art. 15 del regolamento definisce un contenuto particolare del progetto di fattibilità tecnica ed economica, pur applicabile l&#8217;art. 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui questo livello progettuale deve individuare tra più soluzioni, quella che offre il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione a specifiche esigenze e prestazioni; il progetto relativo ai beni culturali deve consistere in una relazione programmatica di studio e dei metodi di intervento con elaborati grafici, come <em>quadro delle conoscenze </em>risultante dalla situazione dell&#8217;esistente mediante l&#8217;indicazione delle tipologie di indagine, dati necessari proprio per la conoscenza del bene culturale, del relativo contesto storico e dell&#8217;ambiente in cui è situato. Tra i documenti del progetto di fattibilità, vi sono la relazione generale, la relazione tecnica, la planimetria generale e gli elaborati grafici, la scheda tecnica (art. 16); questa fase comporta indagini e ricerche (ad es., analisi storico-critica, tecniche di esecuzione, diagnostica) per acquisire elementi al fine di scelte per i metodi di intervento da inserire nel progetto definitivo per la valutazione dei costi. Peraltro, in base al comma 5, per la complessità dell&#8217;intervento, il progetto di fattibilità può limitarsi alle indagini necessarie per una prima definizione degli interventi e dei costi.<br /> E&#8217; centrale per l&#8217;attuazione degli interventi la <em>scheda tecnica</em> che descrive le tecniche di esecuzione, lo stato di conservazione dei beni culturali, le eventuali modifiche, le caratteristiche del bene e le indicazioni degli interventi previsti e delle metodologie; da essa emergono le superfici decorate di beni architettonici e di beni di interesse storico artistico o archeologico e la stesura spetta ad un restauratore di beni culturali o ad un archeologo, a seconda della natura del bene, e in seguito è sottoposta al soprintendente competente che deve approvarla e, se necessario, aggiornare il provvedimento di dichiarazione dell&#8217;interesse culturale, mediante una procedura di certo non semplificata.<br /> Proprio nella fase di progettazione di fattibilità, il responsabile unico del procedimento sulla base delle caratteristiche del bene e dell&#8217;intervento, esprime una valutazione della possibilità di ridurre i livelli di progetto e definisce i contenuti. Le ulteriori fasi progettuali seguono le regole generali del progetto definitivo ed esecutivo con alcune particolarità meglio precisate dagli artt. 17 e 18 del regolamento. Il <em>progetto definitivo</em>, che si basa sul progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ha quale fine lo <em>studio del bene</em>, dello stato di fatto con riferimento all&#8217;intero contesto anche ambientale e definisce le tecniche e le tecnologie di intervento, i materiali, gli &#8220;indirizzi culturali&#8221; e &#8220;le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene&#8221;; esso contiene, infine, un giudizio generale sulle priorità e i metodi di intervento. I documenti di questa fase sono vari, ad es., le relazioni tecniche e specialistiche, gli elaborati grafici, il computo metrico-estimativo e di coordinamento. Il progetto esecutivo indica in modo dettagliato le modalità operative, le tecnologie di intervento e i materiali con i relativi documenti (relazioni specialistiche, calcoli esecutivi, capitolato speciale e schema di contratto). Vi sono norme specifiche per la progettazione di scavi archeologici (art. 19), le fasi di progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo, le indagini necessarie, le modalità di scavo e di conservazione dei reperti; una progettazione con requisiti specifici è, inoltre, prevista per lavori di impiantistica e per la sicurezza (20).<br /> L&#8217;art. 21, in tema di verifica dei progetti, richiama l&#8217;art. 26 del Codice dei contratti pubblici e, per i progetti relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede in via diretta alle verifiche per i vari interventi tramite il soggetto che ha predisposto la scheda tecnica o un funzionario restauratore o un architetto oppure un archeologo, a seconda della natura degli interventi, se questi professionisti non abbiano partecipato alla redazione del progetto.<br /> Circa la progettazione, direzione lavori e attività accessorie, l&#8217;art. 22 richiama l&#8217;art. 147, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e le linee guida dell&#8217;Anac (ancora non adottate) circa l&#8217;affidamento di servizi attinenti all&#8217;architettura e all&#8217;ingegneria, per i lavori relativi ai beni culturali; l&#8217;attività di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva possono essere gestite anche da un restauratore di beni culturali e da altri professionisti<a href="#_ftn34">[34]</a>indicati dall&#8217;art. 9-<em>bis </em>del Codice dei beni culturali con specifiche competenze in linea con l&#8217;intervento e un&#8217;esperienza quinquennale nei casi in cui non sia prevista l&#8217;iscrizione ad un ordine o a un collegio professionale; questo schema vale a maggior ragione per la direzione dei lavori.<br /> L&#8217;art. 148, comma 1, afferma un principio generale, in linea col precedente Codice, di <em>separata gestione </em>e <em>affidamento </em>degli interventi riguardanti i beni culturali: questi devono essere affidati in modo disgiunto rispetto ad altre categorie di opere, sia generali che speciali, al fine di garantire adeguati livelli di specializzazione degli esecutori per interventi efficaci; tuttavia, è prevista una deroga quando siano necessarie attività di conservazione storica e di ordinaria manutenzione e, quindi, in tal caso l&#8217;affidamento può avvenire congiuntamente per esigenze eccezionali che il responsabile del procedimento valuta <em>discrezionalmente</em> per indire una procedura di gara unica per lavori specialistici e generici sul medesimo bene. Tra l&#8217;altro, il comma 2 stabilisce, in conseguenza del divieto di affidamento congiunto, che le lavorazioni specialistiche non possono essere assorbite in un&#8217;altra categoria o non possono essere indicate nelle lavorazioni dell&#8217;intervento, a prescindere dall&#8217;incidenza percentuale del valore complessivo degli interventi oggetto di gara. La stazione appaltante deve indicare nei documenti di gara le attività specialistiche e quelle relative al monitoraggio, al restauro e alla manutenzione, in modo separato rispetto alle attività strutturali e di adeguamento funzionale dei beni immobili tutelati in base al Codice dei beni culturali.<br /> Inoltre, il comma 3 si riferisce agli <em>appalti misti </em>circa allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all&#8217;art. 101 del d.lgs. n. 42/2004 e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui all&#8217;art. 10, comma 4, lett. f); previo <em>parere motivato</em> del responsabile del procedimento, la stazione appaltante può applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, in base ad una <em>valutazione qualitativa</em>: i servizi o le forniture devono assumere una rilevanza qualitativa prevalente ai fini dell&#8217;oggetto del contratto, a prescindere dall&#8217;importo dei lavori, in base al noto principio della &#8220;prevalenza funzionale&#8221;, già stabilito nell&#8217;art. 199 del Codice precedente. Il criterio quantitativo, che si basa sul calcolo degli importi dei lavori oggetto dell&#8217;appalto, viene superato da una valutazione di <em>merito </em>espressa dal responsabile del procedimento, che dispone in diverse occasioni di ambiti rilevanti di autonomia discrezionale in questo specifico settore.<br /> Circa l&#8217;esecuzione dei lavori, sono confermate le regole già chiaramente vigenti con il precedente art. 205 del d.lgs. n. 163 del 2006 e per le <em>varianti</em> vi sono profili di specialità: l&#8217;attuale art. 149 <em>distingue </em>tra le situazioni, nel senso che gli interventi decisi dal direttore dei lavori per risolvere profili di dettaglio e volti a prevenire e a ridurre i pericoli di danneggiamento o di deterioramento dei beni tutelati non sono ricondotti a varianti in corso d&#8217;opera, purché non modifichino una variazione superiore al venti per cento in aumento o in diminuzione rispetto al valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell&#8217;importo complessivo contrattuale, se vi sia la disponibilità finanziaria nel quadro economico della stazione appaltante. Sono, inoltre, ammesse nel limite del venti per cento in più dell&#8217;importo contrattuale, le varianti che sono necessarie per quei fatti emersi in corso d&#8217;opera a causa di rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, al fine di adeguare il progetto, e per il perseguimento degli obiettivi dell&#8217;intervento nonché le varianti giustificate dall&#8217;evoluzione dei criteri da adottare nella disciplina del restauro.<br /> In questo settore, è obbligatoria la fase di collaudo in corso d&#8217;opera<a href="#_ftn35">[35]</a>, disciplinata dall&#8217;art. 150 del Codice dei contratti pubblici e dall&#8217;art. 24 del regolamento n. 154 del 2017, che richiede esperti (restauratori, storico dell&#8217;arte, archivista o bibliotecario, archeologo) dotati di qualifiche di esperienza e capacità professionale con un certo numero di anni di attività e distinzioni a seconda delle categorie; per i lavori di manutenzione (art. 25), in relazione al tipo di bene e di intervento, sono previsti piani di monitoraggio e di manutenzione e può essere adeguata anche la sola perizia di spesa che contiene la descrizione del bene, il quadro economico, il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni, l&#8217;elenco dei prezzi unitari, anche senza indagini e ricerche necessarie per i tre livelli di progettazione. E&#8217;, quindi, prevista una deroga alla disciplina dei tre livelli di progettazione solamente per il caso specifico di lavori di manutenzione, se sia motivata dalle caratteristiche del bene e dell&#8217;intervento.<br /> Il consuntivo scientifico e di vigilanza sull&#8217;esecuzione dei lavori (art. 26) rientrano nella competenza del direttore dei lavori con la documentazione prevista dall&#8217;art. 102 del Codice dei contratti pubblici circa lo stato del manufatto, le ricerche e le analisi; la relazione dev&#8217;essere trasmessa alla soprintendenza competente e dev&#8217;essere depositata presso la stazione appaltante. Durante l&#8217;esecuzione dei lavori, la stazione appaltante e l&#8217;ufficio a cui spetta la tutela del bene culturale vigilano sull&#8217;esecuzione delle opere, degli interventi di manutenzione e di restauro e sulla <em>costante</em> presenza dei requisiti di qualificazione.<br /> La fase di aggiudicazione non è coinvolta da norme speciali per il regime di scelta e i criteri da applicare e ciò si giustifica con l&#8217;obiettivo di <em>uniformità </em>del Codice dei contratti pubblici che vale anche per il settore dei beni culturali<a href="#_ftn36">[36]</a>; quindi, riguardo alle procedure di scelta del contraente sono applicabili gli artt. 59 ss., mentre per i criteri di aggiudicazione si applicano gli artt. 95 ss. e, in particolare, il criterio dell&#8217;aggiudicazione economicamente più vantaggiosa secondo la migliore relazione tra qualità e prezzo oppure sulla base del prezzo e del costo, con la deroga all&#8217;art. 95, comma 4 che consente l&#8217;adozione del criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro. Infatti, i lavori sono appaltati &#8220;di norma <em>a misura</em>, indipendentemente dal relativo importo<a href="#_ftn37">[37]</a>. Per i lavori di cui al presente capo, in deroga al disposto dell&#8217;articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del <em>minor prezzo </em>per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro&#8221;.<br /> L&#8217;art. 148, comma 7, rinvia per l&#8217;esecuzione di lavori nei casi di <em>somma urgenza</em> ai presupposti generali previsti per i lavori pubblici dall&#8217;art. 163 del Codice, se dal ritardo derivi un &#8220;insanabile pregiudizio&#8221; nella prospettiva della tutela del bene e della pubblica incolumità; l&#8217;art. 23 del regolamento sembra essere, invece, un po&#8217; generico per questo aspetto, dato che il testo è identico senza precisare particolari modalità attuative. <br />  <br /> 6.<em>L&#8217;accertamento dell&#8217;interesse archeologico e di ulteriori interessi pubblici sottesi ai beni culturali.</em><br />  <br /> La procedura di verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico è disciplinata dall&#8217;art. 25 del d.lgs. n. 50/2016, prima regolata dagli artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 163/2016 e in linea con le precedenti disposizioni; al tal fine, in attuazione dell&#8217;art. 28, comma 4, del Codice dei beni culturali, la stazione appaltante ha l&#8217;obbligo di trasmettere alla soprintendenza archeologica competente per territorio, prima dell&#8217;approvazione, copia del <em>progetto di fattibilità </em>dell&#8217;intervento, anche in forma di stralcio, con un&#8217;indagine archeologica e geologica preliminare, sulla cui base l&#8217;amministrazione può verificare se vi siano i presupposti per ulteriori indagini per l&#8217;accertamento dell&#8217;interesse archeologico dell&#8217;area che è oggetto della fase preliminare di progettazione.<br /> Per la procedura sono previste la fase operativa o esecutiva con approfondimenti per <em>livelli successivi</em> nell&#8217;indagine archeologica preliminare mediante varie tecniche di carattere indiretto, ad es. prospezioni geotermiche, o dirette (scavi, saggi archeologici, ecc.), con maggiore approfondimento per accertare lo stato e la rilevanza dei beni archeologici al fine di integrare il progetto di fattibilità e le necessarie conoscenze, elementi che sono il presupposto della valutazione della soprintendenza riguardo alla compatibilità dell&#8217;opera pubblica con la tutela del patrimonio archeologico da esprimere in una relazione definitiva sulla cui base adottare le necessarie misure di garanzia della conservazione, come previsto dall&#8217;art. 25, commi 8, 9 e 11. La procedura si conclude in un termine determinato secondo il criterio dell&#8217;<em>estensione dell&#8217;area interessata </em>dall&#8217;intervento che comporta ovviamente una durata relativa, ma inevitabile, considerando proprio questo aspetto concreto come il punto di partenza della verifica; l&#8217;atto conclusivo è la relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente competente per territorio (art. 25, comma 9) e il contenuto consiste in una descrizione analitica sulle indagini effettuate sulla base di indicazioni precisate<a href="#_ftn38">[38]</a> nelle lettere a), b) e c).<br /> Si prospetta la questione della <em>durata </em>dei procedimenti che caratterizzano la verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico e la nuova disciplina prevista dall&#8217;art. 25 del Codice dei contratti pubblici ha con evidenza ridotto i termini della fase preliminare a trenta giorni (art. 25, comma 3), per ridurre l&#8217;incertezza della conclusione della fase operativa; se il soprintendente, alla luce degli elementi trasmessi e delle informazioni disponibili, ravvisa l&#8217;interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere con motivazione entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità (sessanta giorni per le grandi opere infrastrutturali o a rete) oppure dello stralcio, la sottoposizione dell&#8217;intervento alla procedura di verifica preventiva prevista dal comma 8, con possibilità di sospensione del termine in caso di necessaria integrazione dell&#8217;indagine archeologica mediante documenti e informazioni da parte del responsabile unico. La procedura di verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico si svolge sotto la direzione della soprintendenza competente per territorio e gli oneri sono a carico della stazione appaltante.<br /> E&#8217; stabilita la necessaria adozione di specifiche linee guida volte alla speditezza, all&#8217;efficienza e all&#8217;efficienza e all&#8217;individuazione di procedimenti semplificati e con termini certi, al fine della tutela del patrimonio archeologico e dell&#8217;interesse pubblico collegato alla realizzazione dell&#8217;opera. E&#8217; altresì prevista, entro trenta giorni dalla richiesta, la stipulazione di un accordo tra soprintendente e stazione appaltante per le modalità di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e gli uffici della stazione appaltante; il contenuto attiene alla complessità della procedura in relazione alla natura dei lavori e all&#8217;eventuale riduzione delle fasi, delle forme di documentazione e di divulgazione informatica dei dati dell&#8217;indagine, alle eventuali mostre ed esposizioni per la diffusione.<br /> Per il caso particolare di insediamenti produttivi, di opere con un rilevante impatto sul territorio o di avvio di attività imprenditoriali con effetti positivi per l&#8217;economia e l&#8217;occupazione, le stazioni appaltanti possono applicare il d.p.r. 12 settembre 2016, n. 194, che contiene norme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi, quando vi sia una durata eccessiva del procedimento di verifica oppure se non siano stati rispettati i termini previsti nell&#8217;accordo, per ridurre la durata e attivare il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri; le soluzioni prospettate in questo regolamento non sembrano in realtà semplificare e accelerare, dato che questo eventuale potere sostitutivo comporterà il coinvolgimento della direzione generale dell&#8217;archeologia (art. 4, comma 2) che è titolare di un potere di avocazione per gli atti di spettanza del soprintendente e, quindi, potrà adottare la relazione finale entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio, che dev&#8217;essere non superiore a quello inizialmente individuato.<br /> E&#8217;, quindi, assai evidente la questione complessa di contemperamento di esigenze di tutela del patrimonio archeologico con l&#8217;interesse pubblico alla realizzazione delle opere pubbliche inserite in programmi già approvati che richiederebbero anche misure di semplificazione delle procedura in caso di urgenza della loro esecuzione; la soluzione è intricata<a href="#_ftn39">[39]</a>, dato che è affermato un concetto di verifica dell&#8217;interesse archeologico in via preventiva nel senso di <em>tutela anticipata </em>del patrimonio culturale (art. 25, comma 9, lett. b) e c) e comma 11) con procedure certo non agevoli, ma necessariamente approfondite, che comunque confermano la <em>specialità </em>della disciplina e gli ampi profili di <em>autonomia </em>rispetto alle norme generali previste per gli appalti pubblici.<br /> Le regole sulla verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico e la soluzione della tutela anticipata derivano, come è noto, da principi già espressi nella <em>Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico </em>del Consiglio d&#8217;Europa<a href="#_ftn40">[40]</a>, per la definizione e l&#8217;identificazione del patrimonio archeologico, le misure di protezione, la conservazione integrata e l&#8217;art. 6, punto II, lett. a), impegna gli Stati aderenti ad aumentare le risorse materiali in favore dell&#8217;archeologia preventiva anche nell&#8217;ipotesi di &#8220;importanti lavori privati di sistemazione&#8221;; peraltro, solo nel 2015, con grande ritardo, l&#8217;ordinamento italiano ha formalmente ratificato la Convenzione mediante la l. 29 aprile 2015, n. 57.<br />  <br /> 7.<em>Il regime delle sponsorizzazioni, forme speciali di partenariato e altre norme del Codice dei contratti pubblici.</em><br />  <br /> L&#8217;art. 151 del Codice dei contratti pubblici completa la scelta del legislatore di razionalizzare e rafforzare il contributo dei privati volto alla conservazione e alla gestione del patrimonio culturale, risalente al d.l. n. 83 del 2014 che ha introdotto il credito d&#8217;imposta per il mecenatismo mediante l&#8217;<em>Art Bonus </em>per favorire le elargizioni liberali da parte di persone fisiche, operatori economici e del terzo settore (senza fini di lucro, <em>onlus</em>); la nuova disposizione aggiunge una rilevante facilitazione al fine di <em>incentivare </em>la <em>sponsorizzazione</em>, tipico strumento di intervento delle imprese, sia per il caso della semplice contribuzione in denaro, sia per quella &#8220;tecnica&#8221; che si caratterizza per un intervento sul bene culturale a cura e spese dell&#8217;impresa. Inoltre, l&#8217;innovazione normativa è volta a risolvere le difficoltà di applicazione da parte delle amministrazioni e dei privati circa la procedura che era prevista dall&#8217;art. 199-<em>bis</em><a href="#_ftn41">[41]</a>del precedente Codice.La nuova norma <em>estende</em> l&#8217;applicazione della disciplina generale prevista dall&#8217;art. 19 in materia di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture, ai beni culturali e ai medesimi contratti per il &#8220;sostegno&#8221; degli istituti e dei luoghi di cultura (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, ecc.) previsti dall&#8217;art. 101 del Codice dei beni culturali, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione; da ciò un&#8217;estensione dell&#8217;ambito oggettivo per un sempre più ampio coinvolgimento dei privati mediante <em>forme speciali </em>di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, volte a consentire anche sul presupposto di una concessione, il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione con finalità di ricerca scientifica applicata alla tutela, la pubblica fruizione e la valorizzazione dei beni culturali immobili. Quindi, sono incluse ipotesi che potrebbero non rientrare precisamente negli interventi o nelle iniziative per beni culturali in senso tradizionale, ma che possono sollecitare un significativo interesse da parte degli operatori; così sono prospettabili forme di apporto dello <em>sponsor </em>diverse da quelle tradizionali di lavori, servizi e forniture e riconducibili alla <em>cura </em>dell&#8217;istituto o del luogo oppure di particolari esigenze anche in modo continuativo.<br /> L&#8217;art. 151 ha chiaramente un carattere incentivante e promozionale per favorire il più possibile il reperimento di risorse dai privati per concorrere a finanziare l&#8217;attività ordinaria degli istituti indicati; quindi, la sponsorizzazione dev&#8217;essere intesa nel senso più ampio di &#8220;sostegno&#8221; per interventi ed attività culturali in queste sedi, anche mediante un legame continuativo tra <em>sponsor </em>e istituto o luogo specifico, con prospettive di vantaggio pubblicitario più esteso. Nel d.m. del 2016 sono anche previste modalità di semplificazione e di concertazione a partire dalla fase di elaborazione di progetti di fattibilità e l&#8217;applicazione di finanza di progetto nonché particolari modalità contabili e di regime fiscale (v. § 10).<br /> E&#8217; così delineata una <em>nuova figura </em>di sponsorizzazione che potrebbe ritenersi una forma di &#8220;adozione&#8221; di beni culturali (museo, biblioteca, archivio, area archeologica, ecc.) tramite elargizioni periodiche da parte di privati che possono essere utilizzate dall&#8217;ente per spese di investimento, per spese ordinarie e di funzionamento periodico, a prescindere dal finanziamento di specifici interventi. Il &#8220;sostegno&#8221;, quindi, si distingue dal tradizionale contributo dello <em>sponsor</em>, in quanto coinvolge diverse ipotesi concrete di vario contenuto, in parte da tempo sperimentate, volte alla <em>cura in senso ampio </em>del monumento; la disposizione ha chiaramente un carattere <em>incentivante </em>e di <em>promozione </em>per reperire risorse private per &#8220;sostenere&#8221; l&#8217;attività ordinaria in via concorrente con quelle pubbliche. L&#8217;amministrazione esercita in via diretta compiti di tutela e di vigilanza, di adozione di <em>prescrizioni </em>specifiche circa la progettazione, l&#8217;esecuzione delle opere e/o la fornitura, la direzione dei lavori e il relativo collaudo.<br /> Quindi, il combinato disposto degli artt. 19 e 151 del d.lgs. n. 50/2016 da una parte equipara il regime di affidamento delle sponsorizzazioni nel settore culturale<a href="#_ftn42">[42]</a>a quello generale previsto per le sponsorizzazioni e, dall&#8217;altra, <em>semplifica </em>le procedure di affidamento; decorso il termine di pubblicazione dell&#8217;avviso, l&#8217;amministrazione può liberamente negoziare il contratto, pur nei limiti dei principi generali di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori che abbiano manifestato l&#8217;interesse e del rispetto dei casi di esclusione di cui all&#8217;art. 80 del Codice. Ulteriore limite caratterizzante è la compatibilità dell&#8217;intervento con le esigenze di tutela del bene, come espressamente previsto dall&#8217;art. 120 del Codice dei beni culturali.<br /> Inoltre, per la finalità generale di fruizione del patrimonio culturale e l&#8217;obiettivo di incentivazione della ricerca scientifica applicata alle modalità di tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali può elaborare forme di partenariato pubblico-privato al fine di consentire la conservazione (il recupero, il restauro, la gestione e la manutenzione programmata), l&#8217;avvio alla fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni culturali immobili mediante procedimenti semplificati di individuazione del partner privato analoghi o in aggiunta a quelli previsti per la sponsorizzazione.<br /> L&#8217;art. 120 del Codice dei beni culturali chiarisce il concetto di sponsorizzazione dei beni culturali da intendersi come ogni contributo, anche consistente in beni e servizi, erogato per la progettazione o l&#8217;attuazione di iniziative di tutela oppure per la valorizzazione del patrimonio culturale, con la finalità di promuovere il nome, il marchio, l&#8217;immagine, l&#8217;attività o il prodotto dell&#8217;attività del soggetto che intende effettuare l&#8217;erogazione<a href="#_ftn43">[43]</a>. La sponsorizzazione può avere ad oggetto iniziative del Ministero, delle Regioni e degli enti territoriali oppure di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fini di lucro oppure iniziative di privati per beni culturali di loro proprietà; la verifica di compatibilità delle iniziative con le esigenze di tutela è di competenza del Ministero. La promozione segue la modalità di associazione del nome, del marchio, dell&#8217;immagine, del prodotto o dell&#8217;attività all&#8217;iniziativa che è oggetto del contributo, secondo soluzioni compatibili con la natura artistica o il carattere storico, l&#8217;aspetto del bene culturale da tutelare o da valorizzare, profili che devono essere contenuti nel contratto di sponsorizzazione, così come le modalità di erogazione e le forme di controllo esercitato dal soggetto erogante riguardo all&#8217;attuazione dell&#8217;iniziativa a cui si riferisce il contributo.<br /> E&#8217; previsto un rinvio diretto alla disciplina generale per la selezione dello <em>sponsor </em>privato stabilita dall&#8217;art. 19 del Codice dei contratti pubblici che regola le sponsorizzazioni pure, tecniche e miste per lavori, servizi e forniture, di <em>importo superiore </em>a quarantamila euro; la disposizione si riferisce a forme di erogazione di denaro o accollo di debito o altre modalità di pagamento di corrispettivi dovuti che seguono una procedura assai semplificata di unica pubblicazione nel sito istituzionale della stazione appaltante per un tempo di almeno trenta giorni e di avviso di ricerca di <em>sponsor </em>per specifici interventi oppure di avvenuta ricezione di una proposta di sponsorizzazione, evidenziando in sintesi il contenuto del contratto sottoposto e l&#8217;oggetto dell&#8217;intervento. Decorso il termine di pubblicazione, il contratto può essere stipulato <em>senza gara</em> e, quindi, &#8220;liberamente&#8221;, ma in coerenza con i principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori economici interessati e con quanto previsto dall&#8217;art. 80 del Codice dei contratti pubblici circa la verifica del possesso da parte dello <em>sponsor </em>di requisiti generali &#8220;morali&#8221; e i casi di esclusione.<br /> Il comma 2 dell&#8217;art. 19 precisa che nell&#8217;ipotesi di sponsorizzazione tecnica non si applicano le disposizioni (nazionali o regionali) sui contratti pubblici, ad eccezione delle norme sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La procedura semplificata di cui al comma 1 sarebbe applicabile anche in questo caso, pur sul presupposto di tecnici in possesso di requisiti soggettivi e morali per contrattare con la pubblica amministrazione; inoltre, detta procedura riguarda anche le sponsorizzazioni di servizi e forniture non strumentali a lavori, sempre per un valore superiore alla soglia di 40.000 euro.<br /> La circolare interpretativa<a href="#_ftn44">[44]</a>del 9 giugno 2016, incentrata sulle novità procedurali, mentre rinvia alle Linee guida<a href="#_ftn45">[45]</a>di cui al d.m. 19 dicembre 2012 per le nozioni generali e le norme tecniche elaborate con riferimento all&#8217;art. 120 (non modificato) del Codice dei beni culturali, non prevede un obbligo di pubblicazione dell&#8217;avviso nel sito del Ministero; comunque l&#8217;amministrazione, prima della pubblicazione, deve esaminare l&#8217;ammissibilità della proposta per la compatibilità tra la controprestazione, le esigenze di tutela del bene culturale e l&#8217;adeguatezza tra offerta e utilità prospettata con la possibilità di migliorare le condizioni mediante richiesta di chiarimenti e di integrazioni, anche alla luce dell&#8217;istituto del soccorso istruttorio (art. 6 della legge sul procedimento amministrativo, sul responsabile del procedimento), al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del bene culturale, come stabilito dall&#8217;art. 120 del Codice dei beni culturali che, pur inserito nel Titolo II &#8220;Fruizione e valorizzazione&#8221;, Capo II sui principi in tema di valorizzazione, dev&#8217;essere <em>esteso </em>alla tutela e conservazione, mediante il contributo di soggetti privati che ricevono una &#8220;remunerazione&#8221; nel collegamento tra il loro prodotto, nome o attività e l&#8217;iniziativa particolare oggetto di sponsorizzazione, sulla base di un negozio a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive. Come è noto, l&#8217;art. 120 si riferisce ad aspetti di compatibilità della sponsorizzazione con l&#8217;interesse culturale del bene e ai requisiti che le imprese devono possedere per poter intervenire su di essi.<br /> In questo caso, non vi è l&#8217;esigenza di un confronto concorrenziale tra le imprese mediante una procedura di gara e, quindi, decorso il termine, l&#8217;amministrazione deve stipulare il contratto con l&#8217;impresa proponente e definire le condizioni contrattuali e le clausole accessorie, pur fermi gli elementi essenziali già precisati nell&#8217;avviso di richiesta di sponsorizzazione. Peraltro, nel caso in cui non vi siano proposte da soggetti privati, l&#8217;amministrazione può procedere ad una nuova pubblicazione dell&#8217;avviso con modifiche ad es., per le modalità di sponsorizzazione richiesta o eventuali integrazioni per finalità di maggiore promozione per attrarre le imprese.<br /> Nel caso di più proposte contrattuali, l&#8217;amministrazione deve effettuare un confronto concorrenziale tra l&#8217;offerta del primo proponente e quelle presentate in seguito secondo una valutazione tecnico-discrezionale dei progetti di intervento sostenuti economicamente dallo <em>sponsor</em>; per la sponsorizzazione tecnica rileva di certo l&#8217;iniziativa dell&#8217;impresa che collabora con l&#8217;amministrazione per la stesura di un progetto rispondente ad obiettivi di tutela e di valorizzazione dei beni culturali coinvolti.<br /> La circolare del 2016 qualifica anche la modalità di &#8220;<em>approccio</em>&#8221; dell&#8217;amministrazione che dev&#8217;essere &#8220;naturalmente <em>aperto </em>e <em>favorevole </em>a definire in senso positivo l&#8217;esito di questo vaglio preventivo di ammissibilità&#8221;; peraltro, come regola generale, una proposta libera del privato, anche se da inserire in una logica favorevole, non vincola l&#8217;amministrazione ad attivare uno specifico procedimento mediante la pubblicazione dell&#8217;avviso, ma di certo <em>impone </em>una verifica preventiva di ammissibilità e di compatibilità con gli interessi pubblici tutelati dalla medesima amministrazione. Quindi, una proposta di sponsorizzazione con evidenza non accettabile per l&#8217;inadeguatezza del valore economico in relazione all&#8217;intervento oppure per le caratteristiche dell&#8217;utilizzo pubblicitario del bene culturale, può essere agevolmente non considerata, pur con l&#8217;obbligo di comunicare una decisione sintetica di rifiuto dell&#8217;amministrazione (art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990). Tuttavia, l&#8217;amministrazione può ragionevolmente richiedere al privato l&#8217;integrazione della proposta per eventuali lacune che siano rimediabili con integrazioni mediante il soccorso istruttorio che si basa, in questo caso, sull&#8217;evidente <em>favor </em>per la sponsorizzazione e da ciò la necessità di un esame preliminare. L&#8217;eventuale rifiuto deve essere congruamente motivato &#8220;su solide e inattaccabili ragioni oggettive&#8221;, come afferma la circolare del 2016, considerata la conseguenza dell&#8217;eventuale responsabilità erariale; quindi, l&#8217;amministrazione deve valutare, mediante esercizio di <em>discrezionalità tecnica</em>, la conformità del futuro contratto alle esigenze di tutela e di valorizzazione del bene culturale (art. 120 del Codice dei beni culturali), con la possibilità di introdurre opportune modifiche, come fase di formazione del contratto mediante trattative e una &#8220;proposta condivisa&#8221; con &#8220;un ragionevole <em>favor </em>di ammissibilità&#8221;; in seguito, l&#8217;amministrazione potrà pubblicare l&#8217;avviso nel sito istituzionale<a href="#_ftn46">[46]</a>.<br /> Per la ricerca di <em>sponsor </em>privati per iniziativa ministeriale, l&#8217;amministrazione centrale deve definire in modo unilaterale il contenuto dell&#8217;avviso di esigenza di sponsorizzazione (pura e tecnica come fornitura di un servizio di illuminazione, di riscaldamento, ecc.) per un certo bene culturale, da pubblicare nel sito istituzionale mediante un &#8220;invito ad offrire&#8221;, da cui devono risultare gli elementi essenziali e il tipo di promozione per l&#8217;immagine e di pubblicità, come controprestazione conseguente al contributo, per consentire all&#8217;interessato di acquisire un quadro chiaro dell&#8217;iniziativa che potrà in seguito anche essere oggetto di trattative, pur vincolanti l&#8217;oggetto e il contenuto iniziali, e di negoziazione per altri aspetti accessori. Ovviamente la scelta del tipo di sponsorizzazione ricade nella scelta di <em>discrezionalità-tecnica </em>dell&#8217;amministrazione per gli aspetti di valutazione di opportunità di una sponsorizzazione pura, che comporta per l&#8217;ente oneri di stesura del progetto e di indizione di una gara pubblica per l&#8217;esecuzione dei lavori, oppure tecnica che consente allo <em>sponsor </em>di scegliere l&#8217;esecutore con le necessarie qualificazioni, senza un obbligo di gara ma solo di vigilanza da parte dell&#8217;amministrazione. Tali valutazioni devono essere confrontate con l&#8217;intervento, i costi specifici e il valore del vantaggio pubblicitario che rappresenta la controprestazione.<br /> Anche per questa soluzione è centrale il principio di <em>semplificazione </em>dei procedimenti per favorire il più possibile la partecipazione del privato; inoltre, il § 7 della circolare del 2016, circa la scelta dello <em>sponsor, </em>precisa che, a parte l&#8217;onere di pubblicazione della proposta dell&#8217;operatore economico, non vi è alcun obbligo di attivare una procedura competitiva, soprattutto se non vi siano ulteriori proposte; quindi, dopo la scadenza del termine di pubblicazione, l&#8217;ente pubblico può stipulare il contratto di sponsorizzazione. Tuttavia, un certo confronto concorrenziale potrà esserci in caso di verifica di più offerte in aumento che migliorano la proposta iniziale, ma senza particolari formalità, se non il rispetto dei principi generali dell&#8217;UE; decorso un termine ulteriore, il contratto sarà stipulato con l&#8217;impresa che avrà offerto il finanziamento di importo più elevato senza valutazioni comparative di carattere tecnico che coinvolgano la controprestazione di vantaggio pubblicitario, per ragioni di semplificazione. Ciò è, invece, prospettabile nel caso di sponsorizzazione tecnica che per sua natura consente un apprezzamento tecnico-discrezionale di natura qualitativa e con una fase intermedia di possibile negoziazione circa l&#8217;intervento sul bene culturale che lo <em>sponsor </em>realizza e finanza, mentre non rilevano le modalità di promozione.<br /> La libera negoziazione è prevista nel § 8 e, quindi, decorso il termine di pubblicazione, è consentita la formazione di &#8220;un accordo negoziale a formazione progressiva&#8221; circa il contenuto, le clausole e le condizioni, sulla base dei principi di parità di trattamento tra gli operatori economici e di imparzialità, dei principi civilistici di autonomia contrattuale (1322 cod. civ.) e di buona fede come correttezza nelle trattative e nella formazione del contratto (artt. 1337-1338 cod. civ.). Il presupposto di fatto è l&#8217;individuazione dell&#8217;impresa proponente e degli aspetti essenziali dell&#8217;accordo; lo <em>sponsor </em>potrebbe offrire una somma maggiore, ma è una facoltà, dato che l&#8217;unico effettivo vincolo giuridico è la proposta iniziale, a meno che vi siano altre offerte successive di altri operatori e si prospetti una richiesta di &#8220;rilancio&#8221; al rialzo da parte dell&#8217;amministrazione.<br /> Per diversi aspetti, è ancora un riferimento il d.m. 19 dicembre 2012, dato che la circolare interpretativa<a href="#_ftn47">[47]</a>del 2016 rinvia ancora ad esso per le nozioni generali. Infatti, il d.m. del 2012 delinea chiaramente le distinzioni, dopo un esame del concetto generale di sponsorizzazione di beni culturali, diverso da schemi affini<a href="#_ftn48">[48]</a>e da accordi, e chiarisce il particolare rapporto di partenariato pubblico-privato che si caratterizza per il collegamento del nome, del marchio, del prodotto e dell&#8217;immagine di un&#8217;impresa a un bene culturale o a un&#8217;iniziativa di promozione di esso, sollecitando l&#8217;interesse delle amministrazioni e degli operatori economici; si tratta, infatti, di forme di finanziamento molto interessanti per l&#8217;amministrazione, secondo una <em>logica aperta </em>e facilmente attuabile per la ricerca di risorse o di beni e servizi, sempre per le finalità istituzionali. Le imprese, del resto, non possono che essere attratte da vantaggi di natura promozionale che derivano dal collegamento tra azienda e relativi prodotti e beni del patrimonio culturale; infatti, la controprestazione come pubblicità per l&#8217;immagine dell&#8217;impresa in cambio del finanziamento di interventi, ad es. di restauro di monumenti o di altre opere, ha creato un certo &#8220;mercato&#8221; di proposte e di partecipazioni delle imprese. Quindi, la stipulazione di contratti di sponsorizzazione si è inevitabilmente estesa anche in questo settore per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, mentre era già diffusa per lo sport e gli spettacoli; da ciò l&#8217;esigenza di un necessario confronto in un contesto di concorrenza secondo regole certe con utilità sia per l&#8217;ente pubblico, che può migliorare l&#8217;entità di contributo dello sponsor, sia per le imprese, al fine di prevenire un eventuale contenzioso e per esigenze di certezza giuridica.<br /> Questa esigenza di regole puntuali era già emersa nell&#8217;art. 199-<em>bis </em>del precedente Codice dei contratti pubblici, per le procedure di selezione di<em>sponsor </em>nell&#8217;ambito dei contratti relativi a beni culturali<a href="#_ftn49">[49]</a>, introdotto dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, in tema di semplificazione e sviluppo; quindi, il Codice dei contratti pubblici del 2016 ammette l&#8217;iniziativa dello <em>sponsor </em>a prescindere da atti di programmazione o preparatori dell&#8217;amministrazione e il privato può precisare il contenuto della sponsorizzazione circa il bene culturale, l&#8217;intervento e l&#8217;entità del finanziamento, ma resta ferma la possibilità di ricerca di <em>sponsor </em>da parte dell&#8217;amministrazione sul presupposto di atti programmatori o comunque è inseribile in seguito in essi, previsti dall&#8217;art. 21 riguardo alla programmazione triennale dei lavori (per importi pari o superiori a 100.000 euro) e biennale circa gli acquisiti di beni e servizi (per importi pari o superiori a 40.000 euro) e relativo aggiornamento.<br /> Circa la distinzione tra norme tecniche e linee guida, il d.m. del 2012 precisa che la prima categoria riguarda le norme relative alla tutela del patrimonio culturale, così per le linee guida di attuazione dell&#8217;art. 120 del Codice dei beni culturali, per la compatibilità delle sponsorizzazioni con le caratteristiche del bene culturale da conservare o da valorizzare e per i requisiti di qualificazione delle imprese affidatarie di lavori in caso di sponsorizzazione tecnica. Mentre le linee guida devono ritenersi indicazioni interpretative delle norme vigenti e un riferimento per l&#8217;applicazione di regole relative all&#8217;affidamento dei contratti di sponsorizzazione; per questo contenuto, l&#8217;atto deve intendersi come atto di indirizzo e di direttiva per gli uffici del Ministero dei beni culturali, mentre ha carattere orientativo e interpretativo per le amministrazioni diverse e per gli enti autonomi.<br /> Il d.m. del 2012 chiarisce il meccanismo per il settore dei beni culturali, dato che la sponsorizzazione ha spazio anche in operazioni economiche complesse mediante più negozi: lo <em>sponsor </em>può operare su due fronti, tramite intermediazioni di mandatari ed agenti in relazione all&#8217;utilizzo di spazi pubblicitari e mediante imprese che eseguono l&#8217;appalto di lavori; in altre occasioni prevale il partenariato convenzionale, scientifico, di ricerca, di catalogazione e di gestione di istituti e di luoghi della cultura, secondo schemi e rapporti giuridici non facilmente inquadrabili.<br /> In particolare, l&#8217;amministrazione può stipulare un contratto di sponsorizzazione in senso tecnico come partenariato esteso alla progettazione e alla realizzazione di una parte o di tutto l&#8217;intervento da eseguire a spese dello <em>sponsor </em>e le prestazioni potranno consistere in lavori, servizi e forniture strumentali, servizi di installazione di impianti, forniture degli arredi, servizi per l&#8217;organizzazione di mostre in istituti di cultura pubblici. Mentre nella sponsorizzazione pura, lo <em>sponsor </em>s&#8217;impegna a finanziare il pagamento di corrispettivi dell&#8217;appalto, somme dovute dall&#8217;amministrazione<a href="#_ftn50">[50]</a>; la disciplina per entrambi i casi è rinvenibile nel Codice dei contratti pubblici. La terza ipotesi è la sponsorizzazione mista a cui dovrà applicarsi con riferimento ad ogni parte della procedura, la disciplina della sponsorizzazione tecnica e di quella pura, come nel caso di progettazione e di realizzazione dei lavori, in relazione alla natura e alla complessità dell&#8217;intervento; in questo caso, l&#8217;amministrazione sceglie lo <em>sponsor</em> non solo come soggetto <em>finanziatore</em>, ma anche come <em>esecutore</em>, eventualmente tramite imprese terze appaltatrici scelte dallo <em>sponsor</em>.<br /> Il d.m. 19 dicembre 2012 è stato, quindi, in parte innovato dalla circolare 9 giugno 2016 che, per le nozioni generali, rinvia alle Linee guida contenute nel precedente regolamento, mentre precisa le modalità, in coerenza con il Codice del 2016, per quanto riguarda la proposta di sponsorizzazione, le condizioni di accoglimento, la pubblicazione dell&#8217;avviso nel sito istituzionale, la scelta dello <em>sponsor </em>e la stipulazione del contratto<a href="#_ftn51">[51]</a>. Inoltre, la circolare del 2012 stabilisce le modalità della programmazione e del procedimento di selezione del contraente (parte II) per la stipulazione dei contratti, la necessaria indicazione di un termine per presentare offerte in aumento e, in seguito, l&#8217;affidamento all&#8217;impresa che avrà offerto la somma più consistente. Saranno applicabili criteri solo economici, misurabili in senso matematico e non elementi migliorativi che attengono alla controprestazione &#8220;promozionale&#8221; oggetto del contratto, anche se possono caratterizzarsi per una valutazione economica e delle esigenze di fruizione e di protezione del bene culturale, principi di riferimento per le scelte amministrative in questo settore specifico. Si consideri la sponsorizzazione per il sostegno di istituti e di luoghi di cultura, di fondazioni lirico sinfoniche e di teatri di tradizione, interventi che possono attivare una rapporto costante con l&#8217;impresa, considerato il vantaggio economico; questa soluzione potrebbe essere equiparata a quella forma di &#8220;adozione di un monumento&#8221; di un bene culturale, già nota e richiamata dalle linee guida espresse nel d.m. sulle sponsorizzazioni del 2012 nel punto I.3.3, che si caratterizza per il contributo del privato con varie modalità (denaro, forniture, lavori, servizi) volto a soddisfare completamente le esigenze di tutela e di valorizzazione del bene culturale, sulla base di un rapporto diretto, per un certo periodo di tempo più o meno lungo, come sua gestione e per interventi di ordinaria e di straordinaria amministrazione, e, quindi, come &#8220;cura del monumento e di alcune esigenze inerenti allo stesso&#8221;. Questa attività, come precisa il d.m. del 2012, può essere offerta dal privato con o senza la previsione di un corrispettivo. Si tratta dello schema descrittivo di una <em>prassi</em> a cui sono riconducibili diverse situazioni concrete e non tanto di un vero e proprio istituto giuridico autonomo. In questa particolare ipotesi di sponsorizzazione, lo <em>sponsor </em>ottiene un vantaggio molto specifico e consistente nel poter &#8220;associare&#8221; la propria immagine non solo ad un intervento su un bene culturale, ma al bene medesimo; sarà, quindi, opportuno definire adeguatamente il contenuto del contratto circa il limite temporale dei diritti dello <em>sponsor</em>, al fine evitare una forma di privatizzazione di fatto dell&#8217;immagine del bene culturale pubblico.<br /> La sponsorizzazione pura sembra essere meno attraente, nel senso che i contatti tra impresa e amministrazione sono di carattere informale, ma circa la quantificazione del finanziamento può incidere un contributo più rilevante proposto da un&#8217;altra impresa. Vi sono, inoltre, procedure di scelta dello <em>sponsor</em> più snelle e semplificate che il Ministero dei Beni culturali può promuovere per attuare forme speciali di partenariato per la manutenzione, il recupero, la gestione e la fruizione pubblica di beni immobili.<br /> Per l&#8217;ipotesi in cui lo <em>sponsor </em>decida di realizzare i lavori, erogare i servizi e le forniture in via diretta e con spese a suo carico, è necessaria la verifica del possesso dei requisiti degli esecutori alla luce dei principi e dei limiti previsti dal diritto dell&#8217;UE ed escludendo, invece, l&#8217;applicazione di disposizioni nazionali e regionali per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; mentre vi è un&#8217;eccezione per l&#8217;applicazione di norme sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La competenza circa l&#8217;adozione di prescrizioni spetta alla stazione appaltante, riguardo alla progettazione, all&#8217;esecuzione delle opere, alle forniture e alla direzione dei lavori e al collaudo. E&#8217; importante evidenziare la distinzione rispetto alle erogazioni liberali, dato che il contratto di sponsorizzazione, pur con caratteristiche particolari soprattutto se riferito ai beni culturali<a href="#_ftn52">[52]</a>, si caratterizza per l&#8217;onerosità e la corrispettività delle prestazioni, elementi distintivi a confronto con le elargizioni liberali e il mecenatismo, ad es., nella forma particolare dell&#8217;<em>Art Bonus </em>o del patrocinio. In questi ultimi casi particolari, il soggetto pubblico e privato, che consente un&#8217;attività di altri sotto il suo patrocinio, non consegue vantaggi dalla circolazione pubblica del suo ruolo di patrocinatore e il contratto non ricade certo nella categoria generale dei contratti a prestazioni corrispettive, ma nello schema della donazione modale oppure della &#8220;sponsorizzazione interna&#8221;, come già affermato da tempo dalla determinazione dell&#8217;Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 5 dicembre 2001, n. 24, in cui emerge un interesse patrimoniale giuridicamente rilevante, ma il vantaggio pubblicitario ha carattere indiretto e non dipende dalla controprestazione da parte del soggetto che riceve il beneficio e, in tal caso, il contratto non è oneroso, ma neppure ha natura liberale<a href="#_ftn53">[53]</a>. Peraltro, i casi di mecenatismo possono comportare accordi accessori circa la regolazione della collaborazione secondo un rapporto di durata tra mecenate e amministrazione in relazione all&#8217;intervento sul bene culturale; questo rapporto deriva dall&#8217;atto di disposizione del mecenate e attiene alle modalità di esecuzione, ai tempi, al controllo delle condizioni e alle manifestazioni di riconoscimento non economico e morale per il mecenate.<br /> A parte il rinvio alla disciplina generale con le conseguenze giuridiche che abbiamo visto, l&#8217;art. 151, comma 3, è <em>aperto </em>anche a <em>nuove forme </em>di partenariato e di coinvolgimento dei privati nella gestione dei beni culturali<a href="#_ftn54">[54]</a>; sono, quindi, consentite ulteriori procedure più snelle e semplificate volte alla scelta dello <em>sponsor</em> che il Ministero dei Beni culturali può promuovere per attuare <em>forme speciali </em>di partenariato per la manutenzione, il recupero, la gestione e la fruizione pubblica di <em>beni culturali immobili </em>e, più in generale, per la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire la ricerca scientifica in questo settore. Questa finalità è l&#8217;elemento che distingue la disciplina sul partenariato pubblico-privato di cui agli artt. 180 ss. del Codice dei contratti pubblici in cui ricadono la concessione di costruzione e gestione, la locazione finanziaria di opere pubbliche, la finanza di progetto, il contratto di disponibilità e la concessione di servizi. Inoltre, il fine espresso rappresenta un chiaro presupposto giuridico per le forme atipiche di partenariato non facilmente inquadrabili, pur già utilizzate per favorire un&#8217;ampia partecipazione di soggetti privati mediante enti <em>no profit </em>(fondazioni, associazioni) interessati ad interventi di valorizzazione e di gestione dei beni.<br /> Sulla base dell&#8217;art. 151 del Codice dei beni culturali, che è <em>norma aperta </em>a nuove soluzioni, le attività di conservazione, di valorizzazione e di gestione del bene culturale possono essere destinatarie di finanziamenti mediante sponsorizzazioni, raccolte di fondi e di erogazioni liberali di diversa provenienza privata ed eventuali altre forme innovative di incentivazione che si aggiungono alla valorizzazione integrata e ai piani strategici, istituti disciplinati dal Codice dei beni culturali, per una politica variegata di soluzioni.<br /> Per finalità di fruizione e ricerca scientifica applicata alla tutela, sono ammesse forme <em>speciali </em>di partenariato pubblico-privato (art. 151, comma 3), chiaramente diverse da quelle riconducibili agli artt. 180 ss. del Codice dei contratti pubblici, e finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione di beni culturali immobili, mediante le forme semplificate esaminate, l&#8217;intreccio di cause negoziali (servizi di assistenza museale, consulenza organizzativa, aziendale, di pubblica fruizione) e di finalità economiche, rapporti di cooperazione dinamica anche di durata, al fine di garantire adattabilità ad esigenze concrete; si consideri, ad es., la collaborazione scientifica mediante accordi con musei stranieri (art. 67 del Codice dei beni culturali) per l&#8217;esposizione di opere, oppure per la ricerca specialistica di nuove tecnologie di restauro o ricerche di archeologia sulla base di concessioni di cui all&#8217;art. 89, gli accordi con le fondazioni bancarie (art. 121) per il finanziamento e l&#8217;organizzazione dell&#8217;esecuzione di progetti di restauro e di valorizzazione di beni culturali.<br /> Infine, si ricollega al tema esaminato, la gestione dei beni culturali, che include interventi di restauro e di manutenzione, tramite una particolare <em>concessione in uso </em>di beni culturali del demanio dello Stato, di Regioni e degli enti locali, a soggetti privati per sollecitare l&#8217;iniziativa economica privata, verso il pagamento di un canone di entità modesta fissato dagli organi competenti, dato che il concessionario deve realizzare a proprie spese interventi di restauro e di conservazione<a href="#_ftn55">[55]</a>. L&#8217;ipotesi è prevista dal combinato disposto degli artt. 106 e 57-<em>bis </em>e secondo le condizioni stabilite dal d.m. 6 ottobre 2015; la fattispecie consiste in una concessione di uso/gestione e di restauro equiparabile ad una finanza di progetto applicabile ai beni culturali che risale ai commi 303-305 dell&#8217;art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).<br /> La soluzione di concessione pubblica di beni culturali può riguardare non solo le proprietà del demanio statale con riferimento al Ministero dei Beni culturali, ma i beni di ogni amministrazione con alcune particolarità; le fattispecie consistono nella fruizione individuale prevista dagli artt. 106-107 del d.lgs. n. 42/2004, nella concessione d&#8217;uso di beni culturali realizzata sulla base del combinato disposto degli artt. 55-56 e 57-<em>bis </em>del d.lgs. n. 42/2004 e nelle concessioni degli immobili del demanio culturale dello Stato per i quali non è previsto un canone e che necessitano di interventi di restauro, in base all&#8217;art. 1, commi 303-305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del d.m. 6 ottobre 2015. La fruizione individuale dei beni culturali consiste nell&#8217;uso individuale prolungato nel tempo per esigenze non temporanee di cui all&#8217;art. 106 del Codice dei beni culturali, che richiede un&#8217;autorizzazione del Ministero per le concessioni in uso di beni culturali non ministeriali e in consegna a Regioni e ad altri enti pubblici territoriali; mentre per la concessione di breve durata, le modalità sono decise con autonomia dal singolo ente territoriale. L&#8217;art. 107 disciplina la riproduzione, a fronte di un corrispettivo, e l&#8217;uso strumentale e precario dei beni culturali per finalità transitorie, quali, ad es., mostre, singoli concerti, spettacoli di vario genere, ambienti cinematografici, ed è previsto un canone di concessione.<br />  <br /> 8.<em>Considerazioni conclusive ed interpretazione della disciplina speciale nella prospettiva di necessaria collaborazione con i privati per la tutela e la valorizzazione &#8220;economica&#8221; dei beni culturali.</em><br />  <br /> Dall&#8217;esame della disciplina speciale e da alcune considerazioni già evidenziate, emerge con evidenza che gli interventi sul patrimonio culturale si distinguono per una stretta connessione tra puntuale conoscenza del bene e attività esecutiva ed è proprio durante la realizzazione dell&#8217;intervento che si perfeziona un approfondimento della conoscenza del bene circa l&#8217;intrinseco valore culturale, la qualità della conservazione, la struttura, la materia e le eventuali valutazioni di rischio. Peraltro, le ricerche specifiche mediante archivi, approfondimenti bibliografici, indagini di superficie e innovative tecniche consentono di individuare con una significativa sicurezza le aree di interesse archeologico, tuttavia l&#8217;assenza di informazioni specifiche non esclude con altrettanta certezza che le aree siano prive di reperti archeologici, considerata la frequenza di scoperte in assenza di chiari riferimenti. Del resto, nella prassi le indagini preliminari non consentono di formulare una valutazione certa che escluda a priori rischi di carattere archeologico e, di conseguenza, il soprintendente richiede approfondimenti di indagine, dato che bastano elementi sufficienti a fondare un&#8217;iniziale probabilità, da intendersi come <em>fumus</em>, circa la sussistenza di un interesse archeologico dell&#8217;area e di eventuale rinvenimento di reperti<a href="#_ftn56">[56]</a>, con conseguenze inevitabili circa il protrarsi del procedimento che non può per sua natura essere oggetto di un&#8217;effettiva semplificazione.<br />  La specialità delle norme è chiaramente giustificata dalla &#8220;specialità&#8221; del bene oggetto dell&#8217;intervento e da ciò derivano le esigenze di un approfondito studio preliminare delle caratteristiche, che si estende alla fase di esecuzione dei lavori con forme specifiche di controllo, e di professionalità specialistiche con requisiti previsti da norme di legge e di regolamento, al fine di un&#8217;adeguata tutela, conservazione e valorizzazione, obiettivi definiti dal Codice dei beni culturali; tuttavia, alcune questioni interpretative esaminate meriterebbero un intervento chiaro del legislatore nell&#8217;intento di favorire il più possibile la realizzazione degli obiettivi di conservazione e di valorizzazione con regole integrative delle norme essenziali previste dagli artt. 145-151 del Codice dei contratti pubblici (pur considerata la disciplina di dettaglio e<em>x </em>d.m. 22 agosto 2017, n. 154), al fine di meglio precisare la disciplina complessiva che include norme generali sugli appalti e disposizioni del Codice dei beni culturali.<br /> Il tema della sponsorizzazione, regolata dalla disciplina del Codice dei contratti pubblici e del Codice dei beni culturali, si ricollega al mecenatismo in senso ampio ed impone una riflessione sul <em>maggiore coinvolgimento </em>dei privati in un contesto di limitate risorse pubbliche, anche favorendo ulteriormente l&#8217;applicazione degli istituti esaminati. Assai rilevante la fase precontrattuale della negoziazione tra ente pubblico ed eventuale <em>sponsor</em>, al fine di definire i contenuti del contratto e l&#8217;entità della somma che dev&#8217;essere proporzionale agli obiettivi, prima dell&#8217;avvio della procedura semplificata che precede la scelta dello <em>sponsor</em>. Tra l&#8217;altro, si prospetta il problema del contenuto della <em>motivazione</em> espressa dall&#8217;amministrazione in caso di rigetto della proposta del privato, a meno che si tratti di somme di denaro esigue oppure se l&#8217;effettivo contributo agli interventi non sia rilevante o se sia incompatibile con la destinazione storico-artistica del bene; di certo l&#8217;amministrazione dovrà effettuare una ponderazione di interessi pubblici e privati, in modo da evidenziare che essa potrà comunque soddisfare adeguatamente le necessità di tutela e di valorizzazione del bene <em>senza </em>l&#8217;utilizzo di finanziamenti privati.<br /> Questi aspetti si inseriscono in una nuova visione di valorizzazione &#8220;integrata&#8221;<a href="#_ftn57">[57]</a>che comporta una prospettiva complessiva degli interventi programmati sulla base di accordi strategici di valorizzazione dei beni culturali volti a definire le politiche strategiche coinvolgendo soggetti privati qualificati singoli o associati, sul presupposto degli artt. 111-112 del Codice dei beni culturali, alla luce del principio di partecipazione dei privati (art. 6, comma 3) e dei principi di coordinamento, armonizzazione ed integrazione (art. 7, comma 2); queste possibilità sono riconducibili a forme particolari partenariato pubblico-privato<a href="#_ftn58">[58]</a>, come strumento di collaborazione di attività e di esperienze rilevanti per l&#8217;apporto finanziario e tecnico-professionale, di individuazione di obiettivi, di idee e di forme di gestione, al fine della valorizzazione dei beni culturali con concrete possibilità di integrazione tra sistema economico del territorio e patrimonio culturale e di possibile affermazione dell&#8217;<em>impresa culturale</em><a href="#_ftn59">[59]</a>.<br /> Il contesto è chiaramente in fase di evoluzione nel senso di un <em>sistema misto </em>che coinvolge di necessità i privati: più precisamente, i soggetti pubblici collaborano con gli operatori economici privati e il settore del <em>no-profit </em>per l&#8217;offerta di servizi nel settore dei beni culturali; i privati non assumono una posizione di contrasto a fronte dell&#8217;esercizio del pubblico potere, ma, al contrario, cooperano con i pubblici poteri mediante azioni più efficienti superando le carenze di risorse e di ruoli efficaci per l&#8217;esercizio di compiti istituzionali degli enti pubblici. A parte i benefici concreti conseguenti ad una maggiore diffusione di posizioni private nell&#8217;esercizio di funzioni pubbliche, mediante diversi schemi giuridici e forme di finanziamento, si prospetta, tuttavia, il rischio di un&#8217;effettiva sostituzione delle risorse pubbliche con quelle private come regola generale per un settore che per tradizione ha natura pubblicistica, come emerge chiaramente dall&#8217;art. 9 Cost.<br /> La più recente legislazione tende, quindi, a potenziare la sponsorizzazione e a coinvolgere maggiormente i privati, dato che l&#8217;art. 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici consente forme speciali di partenariato pubblico-privato e l&#8217;art. 115 del Codice dei beni culturali definisce la gestione diretta e indiretta con varie soluzioni; ciò è in linea con le esigenze concrete emerse nella prassi per i rapporti di partenariato di durata con varie cause e diverso oggetto. Questo orientamento era già evidente nell&#8217;art. 12, comma 2, del d.l. n. 91/2013 (convertito nella l. n. 112/2013), secondo cui al Ministro spettava la definizione di nuove forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, norma in seguito abrogata dal d.l. n. 83/2014. Nella pratica sono state elaborate figure particolari di non facile qualificazione giuridica per la diversità di tipologie, di cause del negozio e di finalità economico-sociali, non riconducibili al partenariato contrattuale (artt. 180 ss. del Codice dei contratti pubblici), e che attualmente, invece, avrebbero un riconoscimento nell&#8217;art. 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.<br /> E&#8217; possibile, inoltre, richiamare gli accordi di valorizzazione previsti dall&#8217;art. 112 del Codice dei beni culturali, dato che le nuove forme di partenariato potrebbero inserirsi in essi in relazione agli organismi di programmazione culturale, come contributo di proposte e di soluzioni nella fase di definizione della strategia e della programmazione della valorizzazione di competenza degli enti pubblici coinvolti; di certo, questa forma di partenariato dev&#8217;essere considerata distinta da quella di applicazione generale prevista dagli artt. 180 ss. del Codice dei contratti pubblici<a href="#_ftn60">[60]</a>, proprio perché si caratterizza per la gestione di un bene o di un&#8217;area culturale. Ciò emerge dalla circolare ministeriale Mibact del 9 giugno 2016 che <em>distingue </em>tra il partenariato come <em>figura generale</em>, in quanto fattispecie complessa in cui il finanziatore realizza e gestisce un&#8217;opera pubblica con finalità di remunerazione, a cui si applicano le norme sulle procedure ad evidenza pubblica, e la <em>figura speciale </em>di cui all&#8217;art. 151, comma 3, con la finalità particolare di <em>assicurare la fruizione </em>del patrimonio culturale e <em>favorire </em>la ricerca scientifica applicata alla tutela, mediante l&#8217;individuazione del partner con procedure semplificate, simili a quelle previste per la sponsorizzazione o in forma diversa e ulteriore. Inoltre, le forme speciali di partenariato evidenziano un carattere <em>quasi associativo</em>, dato che comportano una <em>collaborazione comune </em>per la gestione di un determinato sito culturale, per varie attività di ricerca, studio, di restauro, di valorizzazione e di pubblica fruizione, e dal rapporto emerge una struttura organizzativa con forme di incontro tecnico e di comitati con una composizione mista che include il soggetto privato a cui spettano compiti di indirizzo e di controllo della fase esecutiva.<br /> Per la gestione dei beni culturali occorre riferirsi all&#8217;art. 115 del Codice dei beni culturali che prevede la possibilità per l&#8217;amministrazione di adottare una forma di gestione diretta oppure indiretta mediante concessione a terzi selezionati con una procedura ad evidenza pubblica e una valutazione comparativa dei progetti presentati; peraltro, se ai soggetti di programmazione culturale (elaborazione e sviluppo di piani strategici, v. art. 112, comma 5) siano conferiti beni dalle amministrazioni competenti per la valorizzazione, essi possono assumere anche il ruolo di concedenti con compiti di controllo e di vigilanza.<br /> L&#8217;art. 112 regola la concertazione nella forma di accordo (comma 9) tra enti pubblici e parti private per la predisposizione di <em>servizi strumentali comuni</em> aggiuntivi<a href="#_ftn61">[61]</a>(editoria, didattica, materiale informativo, riproduzione di beni culturali e commercializzazione,    audiovisivi, biglietteria e informatica, ristorazione, servizi relativi a beni librari e archivistici, servizi di accoglienza, organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, iniziative promozionali, ecc.) che l&#8217;art. 117 definisce <em>servizi di assistenza culturale </em>e<em> di ospitalità per il pubblico </em>come attività <em>ausiliarie</em> che contribuiscono alla qualità del settore e all&#8217;offerta di servizi<a href="#_ftn62">[62]</a> per una migliore fruizione dei beni culturali e maggiori entrate da destinare ad interventi di tutela e di valorizzazione. Questi servizi <em>aggiuntivi </em>sono stati inizialmente previsti dal d.l. n. 433/1992 (conv. nella l. n. 4/1993) e possono essere attivati presso i luoghi o gli istituti della cultura, per le finalità precisate, ma dal 2008 sono stati ridefiniti &#8220;servizi per il pubblico&#8221;, analogamente alla definizione del Testo Unico del 29 ottobre 1999, n. 490, sui beni culturali e ambientali, come &#8220;servizi di assistenza culturale e di ospitalità&#8221;. Nel contesto attuale del Codice vigente in cui le attività di valorizzazione sono definite dall&#8217;art. 111 e le attività per la fruizione sono precisamente classificate come servizio pubblico o servizio privato di utilità sociale, in relazione al carattere della cultura, sarebbe forse più appropriata l&#8217;espressione <em>servizio aggiuntivo</em>. Probabilmente sarebbe opportuno intervenire sul contenuto dei servizi di cui all&#8217;art. 117 del Codice dei beni culturali da cui emergono varie attività riconducibili alla <em>valorizzazione </em>in senso proprio, ad es., mostre e altre iniziative culturali, e, tra l&#8217;altro, i casi richiamati non si caratterizzano per una medesima natura giuridica, in considerazione delle attività gestite mediante un&#8217;impresa con i relativi rischi. Alcuni profili critici riguardano le modalità di affidamento dei servizi aggiuntivi, per alcuni aspetti inerenti all&#8217;appalto ed altri relativi alla concessione e, in tal caso, assume rilievo il criterio della prevalenza delle attività che sono oggetto dell&#8217;affidamento, anche secondo la giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn63">[63]</a>. Quindi, la natura giuridica del servizio aggiuntivo non dipende certo dalla procedura di gara adottata, ma dal rapporto concreto tra amministrazione e privato, senza che vi siano obblighi di adozione di sistemi particolari di affidamento congiunto, ad es. il <em>global service</em>, come in effetti è confermato dall&#8217;abrogazione di norme di imposizione in tal senso<a href="#_ftn64">[64]</a>.<br /> Per l&#8217;organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi possono essere adottate <em>soluzioni pattizie </em>mediante accordi e piani strategici, che si caratterizzano per l&#8217;autonomia in quanto attivabili con modalità indipendenti; di certo, essi consentono una fruizione in senso più ampio e entrate più rilevanti per le amministrazioni coinvolte, favorendo la conservazione e le forme ulteriori di valorizzazione, ma sul presupposto di una presenza significativa di visitatori anche in relazione alle dimensioni dei luoghi culturali, non sempre attraenti per un numero considerevole di persone. Quindi, vi sono alcune questioni critiche: l&#8217;attivazione di servizi aggiuntivi non è sempre garanzia di introiti maggiori per l&#8217;amministrazione; inoltre, le concessioni attribuite per la gestione sono spesso prorogate senza particolari limiti ed emergono dubbi sull&#8217;opportunità di esternalizzare i servizi come regola generale, dato che si tratta di funzioni pubbliche che potrebbero essere esercitate in forma diretta. Si prospetta anche un&#8217;esigenza di qualità e di livelli minimi uniformi delle prestazioni, materia disciplinata di recente da un atto del Ministero per il settore dei musei e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e l&#8217;attuazione del Sistema museale nazionale<a href="#_ftn65">[65]</a>.<br /> In questa direzione di gestione diretta, si è orientato il d.l. n. 83/2014 (conv. nella l. n. 106/2014), con l&#8217;art. 14, comma 2, che ha attribuito la prevalenza alla gestione diretta dei servizi di cui all&#8217;art. 117, comma 2, del Codice dei beni culturali, dato che in concreto il sistema delle concessioni previa gara, per la puntuale valutazione della sostenibilità economica e di una necessaria programmazione di valorizzazione, non appare particolarmente attraente per le imprese, considerando l&#8217;assenza di spazi adeguati indicati dall&#8217;ente pubblico, ad es. per l&#8217;organizzazione di mostre<a href="#_ftn66">[66]</a>.<br /> In conclusione, le figure contrattuali che possono coinvolgere i beni culturali sono varie e non limitate a quanto previsto dagli artt. 145-151 del Codice dei contratti pubblici, ed è necessario considerare alcune categorie già introdotte dal Codice dei beni culturali; è evidente l&#8217;assenza di una certa unitarietà e di coordinamento nel sistema che si caratterizza per distinte denominazioni e discipline di istituti che, in alcuni casi, appaiono simili per i contenuti. Neppure è ravvisabile un&#8217;impostazione unitaria per la programmazione della valorizzazione, considerati i frequenti richiami ad accordi, provvedimenti e a protocolli con l&#8217;inevitabile aggravamento del procedimento che, invece, potrebbe seguire la linea più sintetica degli accordi definiti nell&#8217;art. 112 del Codice dei beni culturali.<br /> Peraltro, prevale una sostanziale distanza tra la disciplina del Codice dei beni culturali e le concrete manifestazioni di valorizzazione<a href="#_ftn67">[67]</a>che si basano sulla stipulazione di contratti pubblici, nel senso che emerge l&#8217;assenza di criteri unitari per definire le fasi e le azioni strategiche, considerati anche i diversi settori coinvolti; inoltre, è evidente la necessità di personale qualificato per applicare istituti complessi, come il partenariato pubblico-privato che garantirebbe il coinvolgimento di operatori privati con possibilità di partecipazione e di controllo.<br /> L&#8217;adozione di modelli contrattuali per interventi di conservazione e di valorizzazione presuppone un&#8217;adeguata conoscenza tecnica del bene culturale anche in relazione al territorio in cui ha sede; ciò favorisce l&#8217;individuazione della migliore strategia per gli aspetti culturali ed economici, come punto di partenza per l&#8217;attuazione delle iniziative. In questo contesto opererebbe meglio un&#8217;amministrazione dei beni culturali intesa non in senso tradizionale, come potere amministrativo centrale insediato territorialmente in tutte le Regioni, ma secondo una visione realmente <em>innovativa </em>e <em>aperta </em>per il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati del territorio, al fine di obiettivi di sviluppo economico e di fruizione dei beni culturali presenti. Le soluzioni di realizzazione possono essere varie: forme di accordo e di intese disciplinate dal Codice dei beni culturali, la <em>cooperazione</em><a href="#_ftn68">[68]</a><em>strutturale </em>tramite società miste, fondazioni e consorzi (artt. 112, comma 5, e 115), modalità complesse per una programmazione negoziata, che può essere di applicazione generale oppure tramite singoli accordi (ad es., con le fondazioni bancarie), e la <em>cooperazione funzionale </em>che si caratterizza per diversi soggetti con attività in comune e progetti di valorizzazione, definiti mediante protocolli di intesa e obblighi previsti da accordi, pur con rilevanti incertezze interpretative e di instabilità degli istituti previsti in assenza di una politica di base chiara e continuativa. Questa recente impostazione si avvicina al concetto privatistico ed economico di <em>impresa culturale</em><a href="#_ftn69">[69]</a>che esercita attività creative in un certo territorio, soluzione che potrebbe caratterizzarsi per una significativa diffusione anche nella forma di società a partecipazione pubblica, sulla base di una politica di evoluzione delle modalità organizzative, di alleanza tra pubblico e privato, tra beni culturali ed economia<a href="#_ftn70">[70]</a>, di ampia considerazione del valore immateriale economico<a href="#_ftn71">[71]</a>e di risorsa per lo sviluppo economico<a href="#_ftn72">[72]</a>.<br />  <br />  <br />  <br />  <br /> <a href="#_ftnref1">[1]</a>Nella visione moderna, la conservazione, espressione di tutela, e la valorizzazione dei beni culturali sono in rapporto di stretta relazione, v. S. Barile-M. Saviano, <em>Dalla gestione del patrimonio di beni culturali al governo del sistema dei beni culturali</em>, in G. M. Golinelli (a cura di), <em>Patrimonio culturale e creazione di valore</em>, Cedam, Padova, 2012, 114-115, secondo finalità &#8220;armonicamente ricomposte in un rapporto di reciproca necessità: la tutela attiene alla conservazione &#8220;strutturale&#8221; del bene (o, meglio, della sua capacità espressiva di valore culturale), intesa non solo e non tanto nel senso della conservazione fisica, bensì della preservazione delle condizioni relazionali (strutturali) dalle quali emerge il significato (quindi, poi, il valore) culturale del bene, realizzata agendo sull&#8217;insieme di relazioni che definiscono il contesto di potenziale emersione del ruolo culturale&#8221;. Quindi, la valorizzazione del bene si caratterizza per un funzionamento &#8220;sistemico&#8221;, come esercizio di un&#8217;attività che esprime in concreto il potenziale valore culturale. In tema di valorizzazione del patrimonio culturale e di intervento delle Regioni (art. 117, comma 3, Cost.), si rinvia a C. Barbati, <em>Regioni e attività culturali</em>, in C. Barbati &#8211; G. Clemente Di San Luca, <em>Cultura e governi territoriali</em>, Jovene, Napoli, 2015, 24 ss. Per le critiche circa l&#8217;intreccio di legislazione statale e regionale, v. S. Settis, <em>Italia S.p.A, L&#8217;assalto al patrimonio culturale</em>, Einaudi, Torino, 2007, 111 ss. Con riferimento alle linee di tendenza della legislazione regionale nel riordino della materia dei beni e delle attività culturali, dopo la legge n. 56/2014 v. C. Tubertini, <em>L&#8217;assetto delle funzioni locali in materia di beni ed attività culturali dopo la legge 56/2014</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2016, n. 1.<br /> <a href="#_ftnref2">[2]</a>Per l&#8217;evoluzione della nozione, v. M. S. Giannini, <em>I beni culturali</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1976, 1008 ss.; S. Settis, <em>Italia S.p.A, L&#8217;assalto al patrimonio culturale</em>, cit., 21 ss., spec. 21, e tra le considerazioni più significative per inquadrare il nostro sistema: &#8220;2) L&#8217;idea che questo patrimonio nel suo complesso costituisce un elemento portante, irrinunciabile, della società civile e dell&#8217;identità civica, prima dei cittadini degli antichi Stati e poi dei cittadini italiani. 3) Di conseguenza, la centralità del patrimonio artistico nelle strategie di gestione dello Stato, e l&#8217;impegno dello Stato a proteggerlo o assicurandosene la proprietà o stabilendo norme di tutela applicabili anche a quanto resta in mani private&#8221;. Per ulteriori approfondimenti, v. L. Casini, <em>: Massimo Severo Giannini e i beni culturali</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2015, 987 ss.; G. Sciullo, <em>Patrimonio e beni</em>, in C. Barbati-M. Cammelli-L. Casini-G. Piperata-G. Sciullo, <em>Diritto del patrimonio culturale</em>, il Mulino, Bologna, 2017, 31 ss.<br /> <a href="#_ftnref3">[3]</a>Per un commento della disciplina v. M. A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Giuffrè, Milano, II edizione, 2012.<br /> <a href="#_ftnref4">[4]</a>Secondo la giurisprudenza amministrativa, anche risalente e con riferimento alla materia dei beni culturali, il divieto di affidamento congiunto è applicabile anche a prescindere da un richiamo nel bando di gara, introducendo un requisito di partecipazione e non di aggiudicazione e, quindi, l&#8217;impresa è obbligata, prima della fase di apertura delle offerte e a pena di esclusione, a rendere nota la sua posizione rispetto alle qualifiche per l&#8217;esecuzione di opere e lavori sui beni culturali; le norme sui beni culturali sono da ritenersi <em>inderogabili</em> e l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta dev&#8217;essere disposta anche se non prevista come sanzione, quando si tratti di &#8220;norme cogenti e di stretta interpretazione&#8221;, v. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 aprile 2004, n. 2160, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.<br /> <a href="#_ftnref5">[5]</a>Per le questioni critiche che derivano dalla qualificazione giuridica delle linee guida, si rinvia a M. P. Chiti, <em>Il sistema delle fonti nella nuova disciplina dei contratti pubblici</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2016, 436 ss.<br /> <a href="#_ftnref6">[6]</a>Di recente per questi concetti v. G. Avanzini, <em>La circolazione intracomunitaria dei beni culturali privati tra tutela del patrimonio nazionale e identità culturale europea</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2018, 698.<br /> <a href="#_ftnref7">[7]</a>In questa prospettiva v. già Corte di Giustizia, Sez. III, 10 ottobre 1985, C-200/84, in <em>Racc.</em>, 1984, 3363, circa l&#8217;esclusione di tariffe doganali comuni per oggetti da collezione di interesse storico.<br /> <a href="#_ftnref8">[8]</a>Si rinvia a una risalente sentenza della Corte di Giustizia, 10 dicembre 1968, C-7/1968, in <em>www.curia.europa.eu</em>. La sentenza si riferisce alla legittimità dell&#8217;art. 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che prevedeva una tassa per l&#8217;esportazione di beni di interesse culturale e il principio affermato è che la circolazione di questi beni può essere limitata da leggi che stabiliscono divieti e restrizioni, ma non misure di natura fiscale; ciò prevale sulla generale equiparazione dei beni culturali alle merci.<br /> <a href="#_ftnref9">[9]</a>In tema di circolazione dei beni culturali si rinvia a G. Magri, <em>La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione</em>, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, 47 ss.; A. Tomaselli, <em>La tutela dei beni culturali nel diritto dell&#8217;Unione europea</em>, Aracne, Roma, 2015, 25 ss.; G. Avanzini, <em>op. cit., </em>689 ss.<br /> <a href="#_ftnref10">[10]</a>V. ad es., la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo <em>&#8220;Verso un approccio integrato al patrimonio culturale europeo&#8221;</em>, COM (2014) 477 del 22 luglio 2014; Decisione 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sull&#8217;anno europeo del patrimonio culturale per il 2018, al fine di valorizzare il patrimonio culturale europeo come <em>risorsa condivisa</em> nella prospettiva di consolidare il senso di appartenenza ad uno <em>spazio comune europeo</em>; le <em>Agende culturali europee</em> (2007/C 287/01) e la Comunicazione della Commissione <em>Europa Creativa</em> con un programma quadro per i settori culturali e creativi per il periodo 2014-2020.<br /> <a href="#_ftnref11">[11]</a>Per approfondimenti in tema di mecenatismo v. S. Antoniazzi, <em>Conservazione dei beni culturali e mecenatismo: competenze, alcuni profili di confronto con l&#8217;ordinamento spagnolo e il caso dell&#8217;Art Bonus</em>, in <em>Istituzioni del Federalismo</em>, n. 3-4/2018, 887 ss. In particolare per l&#8217;<em>Art Bonus,</em> v. M. Cammelli, <em>La riga prima della prima riga, ovvero: ragionando su Art Bonus e dintorni</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2014, n. 3; P. Ungari, <em>Il mecenatismo nella legge sull&#8217;Art Bonus</em>, in G. Morbidelli-A. Bartolini, (a cura di), <em>L&#8217;immateriale economico nei beni culturali</em>, Giappichelli, Torino, 2016, 41 ss. Circa le inziative di <em>Art Bonus </em>e sistema fiscale v. R. Lupi, <em>L&#8217;Art bonus come sovvenzione pubblica in forma di &#8220;credito d&#8217;imposta&#8221;</em>, in <em>Aedon</em>, 2014, n. 3; C. Lamberti, <em>Aspetti fiscali dell&#8217;Art Bonus</em>, in G. Morbidelli-A. Bartolini, (a cura di), <em>L&#8217;immateriale economico nei beni culturali</em>, 75 ss.; A. Crismani, <em>ART-BONUS: strumento partecipativo alla gestione del bene pubblico</em>, 15 ottobre 2014, in <em>www.federalismi.it</em>, 2014, n. 19. Per le varie iniziative di <em>Art Bonus</em> attivate v. sito istituzionale <em>https://artbonus.gov.it</em>. <br /> <a href="#_ftnref12">[12]</a>Si rinvia ad es. alla l. 7 ottobre 2013, n. 112, &#8220;Valore cultura&#8221;, che ha convertito in legge il d.l. 8 agosto 2013, n. 91, &#8220;Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo&#8221;.<br /> <a href="#_ftnref13">[13]</a>Circa la fruizione pubblica che deve escludere discriminazioni v. Corte di Giustizia, 16 gennaio 2003, C-388/01, riguardo alle tariffe di ingresso per istallazioni culturali municipali (musei, monumenti, gallerie, parchi, scavi, ecc.) più favorevoli per i soli cittadini italiani e per i residenti degli enti locali gestori.<br /> <a href="#_ftnref14">[14]</a>Per la disciplina europea attuata v. il regolamento (CE) n. 116/09 in relazione all&#8217;esportazione di beni culturali, la direttiva (CEE) n. 7/93 in seguito sostituita dalla direttiva (UE) n. 60/2014 circa la restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato, la Convenzione <em>Unesco</em> sull&#8217;illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali e la Convenzione <em>Unidroit</em> relativa ai beni culturali oggetto di furto e illecitamente esportati.<br /> <a href="#_ftnref15">[15]</a>Per la nuova disciplina v. P. Otranto, <em>Più aperto e più rischioso il mercato internazionale dei beni culturali italiani</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2018, 705 ss. Circa la prevenzione del traffico illecito e della distruzione dei beni culturali si rinvia alla Convenzione del Consiglio d&#8217;Europa del 19 maggio 2017, sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali.<br /> <a href="#_ftnref16">[16]</a>Si rinvia a G. Maggi, <em>Appalti nel settore dei beni culturali (Artt. 145-150)</em>, in M. Corradino-S. Sticchi Damiani (a cura di), Giuffrè, Milano, 2017, 585 ss.<br /> <a href="#_ftnref17">[17]</a>Per la specialità v. M. Ossola, <em>Appalti nel settore dei beni culturali</em>, in G. Perulli (a cura di), <em>La nuova disciplina degli appalti pubblici</em>, Giappichelli, Torino, 2018, 224 ss.; G. Sciullo, <em>Tutela, </em>in C. Barbati-M. Cammelli-L. Casini-G. Piperata-G. Sciullo, <em>Diritto del patrimonio culturale</em>, cit., 182 ss.; l&#8217;Autore sottolinea la centralità del fine conservativo dei lavori e da ciò la prevalenza di <em>criteri qualitativi</em> su quelli di carattere economico nella scelta del contraente e nell&#8217;esecuzione dei lavori e, quindi, nella qualificazione degli operatori, nei criteri di esecuzione secondo una progettazione più flessibile.<br /> <a href="#_ftnref18">[18]</a>Per questa scelta già presente nel d.lgs. n. 163/2006, v. C. Vitale, <em>La disciplina dei contratti pubblici relativi al nuovo Codice degli appalti</em>, in <em>Aedon</em>, 2006, n. 2.<br /> <a href="#_ftnref19">[19]</a>Il regolamento ha abrogato il precedente regolamento sui requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori: il decreto del Ministero dei Beni culturali e delle attività culturali e del turismo 3 agosto 2000, n. 294.<br /> <a href="#_ftnref20">[20]</a>Come confermato dal parere dell&#8217;ufficio legislativo del Ministero dei Beni culturali del 19 settembre 2018; per ulteriori chiarimenti interpretativi si rinvia al parere 10 novembre 2017, in <em>www.beniculturali.it.</em><br /> <a href="#_ftnref21">[21]</a> Circa il divieto di avvalimento, già l&#8217;Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (delibera 15 novembre 2006, n. 80, in <em>www.anticorruzione.it</em>) aveva precisato, in relazione all&#8217;art. 253, comma 30, del d.lgs. n. 163/2006, che la disposizione speciale di deroga è volta a garantire il <em>possesso effettivo</em> da parte dell&#8217;operatore economico del requisito particolare dell&#8217;esperienza decennale circa l&#8217;esecuzione di lavori nel settore specifico, al fine di consentire alla stazione appaltante la scelta più adeguata per un appaltatore esperto.<br /> <a href="#_ftnref22">[22]</a>Si rinvia a G. Sciullo, <em>Tutela</em>, cit., 183 ss.; R. De Nictolis, <em>I nuovi appalti pubblici</em>, <em>Appalti e concessioni dopo il d.lgs. 56/2017</em>, Zanichelli, Bologna, 2017, 1855 ss. Tra l&#8217;altro, si pone un problema di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e titoli, come previsto dagli artt. 10-11, della Direttiva n. 85/384/CEE, questione affrontata, ad es., per il settore dell&#8217;architettura in relazione ad attività relative a beni immobili di interesse artistico, da interpretare nel senso che il principio generale osta all&#8217;adozione di discipline nazionali che richiedano una specifica verifica di qualifiche per i beni culturali; v. Corte di Giustizia, Sez. V, 21 febbraio 2013, C-111/12, in <em>www.curia.europa.eu.</em><br /> <a href="#_ftnref23">[23]</a>Parere della Commissione speciale, 1° aprile 2016, n. 855, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em><br /> <a href="#_ftnref24">[24]</a>Corte di Giustizia, 26 febbraio 1991, C-180/89, in<em> www.curia.europa.eu,</em> ove si escludeva la compatibilità della disciplina italiana in materia di abilitazioni a guida turistica con l&#8217;art. 59 TFUE, anche se era stato evidenziato dalla difesa dello Stato italiano il ruolo di &#8220;intermediario&#8221; tra visitatore e bene culturale, che però non integra un&#8217;ipotesi di conservazione.<br /> <a href="#_ftnref25">[25]</a>Si rinvia a TAR Lazio, Sez. II <em>ter</em>, 8 luglio 2019, n. 9038, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>. La sentenza precisa, in via definitiva per esigenze di certezza giuridica, che &#8220;L&#8217;interpretazione letterale e teleologica della norma, finalizzata alla tutela dei beni culturali, induce a ritenere che le disposizioni in esame si applichino solo ove l&#8217;appalto abbia direttamente a oggetto beni che sono tutelati dal d.lgs. n. 42/2004 e cioè quelli che, secondo quanto previsto dagli artt. 10-15 del testo normativo in esame, possono essere definiti come beni culturali per legge (art. 10, comma 2 d.lgs. n. 42/2004: raccolte di musei, pinacoteche, gallerie ecc.), per dichiarazione della soprintendenza (art. 13 d.lgs. n. 42/2004) o che si presumono culturali fino alla verifica negativa dell&#8217;insussistenza di tale interesse (art. 12 d.lgs. n. 42/2004: cose immobili e mobili appartenenti ad enti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro e realizzate da oltre 50 anni per i mobili e 70 anni per gli immobili&#8221;.<br /> <a href="#_ftnref26">[26]</a>V. d.m. 26 maggio 2009, n. 86, regolamento circa la definizione dei profili di competenza dei restauratori, ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 7, del Codice dei beni culturali; l. 14 gennaio 2013, n. 7, &#8220;Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore dei beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali&#8221;; d.m. 13 maggio 2014, linee guida applicative in relazione agli artt. 29 e 182 del Codice dei beni culturali. Per queste competenze, v. A. Sau, <em>Un passo avanti nella disciplina della formazione dei restauratori: il decreto del Miur 2 marzo 2011</em>, in <em>Aedon</em>, n. 2, 2011.<br /> <a href="#_ftnref27">[27]</a>Per la stringente vincolatività dei <em>requisiti di qualificazione</em> per le categorie di lavori specifiche o complesse, si rinvia, pur con riferimento al d.lgs. 163/2006, ad es., al parere dell&#8217;Autorità di vigilanza dei contratti pubblici del 23 ottobre 2013, n. 168 (in <em>www.anticorruzione.it</em>); per il responsabile del procedimento v. linea guida n. 3 dell&#8217;Anac, adottata con delibera 26 ottobre 2016, n. 1096 (in <em>www.anticorruzione.it</em>). La qualificazione condiziona anche la valutazione dell&#8217;offerta tecnica, ad es. con riferimento ad un gruppo di lavoro con un architetto <em>senior</em> specializzato in restauro e nella gestione dei beni culturali, v. parere 20 ottobre 2010, n. 181 (<em>www.anticorruzione.it</em>). Per gli appalti aggiudicati a consorzi stabili, ma che possono essere eseguiti solamente da imprese consorziate in possesso effettivo delle categorie di qualificazione previste per la partecipazione alla gara v. delibera dell&#8217;Anac del 6 dicembre 2017, n. 1239 (<em>www.anticorruzione.it</em>); così anche Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2019, n. 403, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em> <br /> <a href="#_ftnref28">[28]</a>La disposizione precisa che &#8220;Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice&#8221;.<br /> <a href="#_ftnref29">[29]</a>Il d.m. 20 maggio 2019 prevede regole sulla costituzione dei relativi elenchi mediante la pubblicazione di bandi permanenti, circa i requisiti e la procedura di iscrizione; vi sono norme sul riconoscimento dei titoli e dell&#8217;esperienza professionale conseguiti all&#8217;estero, la verifica dei titoli mediante un&#8217;apposita Commissione, la gestione degli elenchi, la pubblicità e l&#8217;istituzione di una Commissione consultiva.<br /> <a href="#_ftnref30">[30]</a>Il d.m. 20 maggio 2019, n. 44, richiama nelle premesse il &#8220;Quadro europeo delle qualifiche stabilito dalla risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla proposta di raccomandazione del Parlamento e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l&#8217;apprendimento permanente&#8221; COM (2006) 0479 &#8211; C6 &#8211; 0294/2006 &#8211; 2006/0163 (COD).<br /> <a href="#_ftnref31">[31]</a>Per il divieto di avvalimento, v. C. Malinconico, <em>Appalti in altri settori</em>, in M. Corradino-D. Galli-D. Gentile-M. C. Lenoci-C. Malinconico, <em>I contratti pubblici</em>, Wolters Kluwer, Milano, 2017, 1098.<br /> <a href="#_ftnref32">[32]</a>Si rinvia per alcune considerazioni generali a R. De Nictolis, <em>I nuovi appalti pubblici</em>, cit., 1861 ss.; G. Maggi, <em>Appalti nel settore dei beni culturali</em>, cit., 588 ss.; C. Malinconico, <em>Appalti in altri settori</em>, cit., 1098 ss.<br /> <a href="#_ftnref33">[33]</a>Per questa interpretazione della norma v. A. Ghiribelli, <em>Commento</em>, in F. Garella-M. Mariani (a cura di), <em>Il Codice dei contratti pubblici</em>, Giappichelli, Torino, 2016, 337 ss.; E. Trenti, <em>L&#8217;ambito oggettivo di applicazione</em>, in F. Mastragostino (a cura di), <em>Diritto dei contratti pubblici</em>, Giappichelli, Torino, 2017, 109 ss.<br /> <a href="#_ftnref34">[34]</a>Si rinvia al d.m. 20 maggio 2019, n. 44; v. § 4.<br /> <a href="#_ftnref35">[35]</a>V. R. De Nictolis, <em>I nuovi appalti pubblici</em>, cit., 1871.<br /> <a href="#_ftnref36">[36]</a>Per i criteri di aggiudicazione, v. R. De Nictolis, <em>I nuovi appalti pubblici</em>, cit., 1869 ss. Tra l&#8217;altro, circa la soglia per l&#8217;affidamento diretto, la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 912) ha previsto l&#8217;innalzamento per importi pari o superiori a euro 40,000 ed inferiori a euro 150,000 previa consultazione di almeno tre operatori economici, e per la procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici per importi pari o superiori a euro 150,000 ed inferiori 350,000 (art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici).<br /> <a href="#_ftnref37">[37]</a>Nel precedente Codice la scelta tra il sistema di remunerazione &#8220;a corpo&#8221; o &#8220;a misura&#8221; era comunque rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, soprattutto quando l&#8217;oggetto della gara attiene al restauro di un immobile con vincolo storico-artistico o comunque con questi caratteri. Quindi, il corrispettivo &#8220;a misura&#8221; di cui all&#8217;art. 198 era già un principio generale, così come previsto dal vigente art. 59. Nell&#8217;appalto &#8220;a corpo&#8221; l&#8217;opera dev&#8217;essere dettagliatamente descritta e in questo contesto sull&#8217;appaltatore incombe il rischio delle quantità rispetto al prezzo; l&#8217;operatore può presentare un&#8217;offerta al ribasso in relazione all&#8217;importo individuato dall&#8217;amministrazione &#8220;a corpo&#8221;, solamente se il progetto esecutivo include i necessari elaborati (delibera 12 novembre 2014, n. 18, dell&#8217;Anac, in <em>www.anticorruzione.it</em>). Tra l&#8217;altro, l&#8217;art. 204, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, prevedeva per i lavori relativi a beni culturali, la possibilità di contratti &#8220;a misura&#8221; per le caratteristiche dell&#8217;intervento senza limiti per l&#8217;importo, in modo diverso dalla generalità degli affidamenti di cui all&#8217;art. 53, v. parere dell&#8217;Autorità di vigilanza dei contratti pubblici 17 luglio 2013, n. 126, in <em>www.anticorruzione.it. </em> <br /> <a href="#_ftnref38">[38]</a>&#8220;a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l&#8217;esigenza di tutela; b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l&#8217;integrale mantenimento in sito.&#8221;<br /> <a href="#_ftnref39">[39]</a>Per alcuni aspetti dibattuti v. P. Carpentieri, <em>Appalti nel settore dei beni culturali (e archeologia preventiva)</em>, in <em>Urb. App.</em>, 2016, 1014 ss.; L. Malnati, <em>La verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico</em>, in <em>Aedon</em>, n. 3, 2005; A. L. Tarasco, <em>Art. 28</em>, <em>Misure cautelari e preventive</em>, in M. A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, cit., 304 ss.<br /> <a href="#_ftnref40">[40]</a>Firmata a La Valletta, 16 gennaio 1992, dagli Stati membri del Consiglio d&#8217;Europa e da altri Stati parti contraenti della <em>Convenzione culturale europea</em> (Parigi, 19 dicembre 1954).<br /> <a href="#_ftnref41">[41]</a>Questa disposizione e la relativa procedura erano state introdotte dall&#8217;art. 20 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.<br /> <a href="#_ftnref42">[42]</a>In tema di sponsorizzazione culturale e di partenariato v. M. Mattaglia, <em>Il contratto di sponsorizzazione</em>, in T. S. Musumeci (a cura di), <em>La cultura ai privati</em>, <em>Il partenariato pubblico privato (sponsorizzazione e project financing) ed altre iniziative</em>, Cedam, Padova, 2012, 51 ss.; G. Fidone, <em>Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali: dalle sponsorizzazioni alle forme di gestione</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2012, n. 1-2; A. Musso, <em>La sponsorizzazione come contratto commerciale</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2013, n. 2; G. D. Comporti, <em>Sponsorizzazione ed erogazioni liberali</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2015, n. 2; M. De Paolis, <em>Le erogazioni liberali e il contratto di sponsorizzazione con la P.A.</em>, IPSOA, Milano, 2015, 35 ss., 315 ss. e sul procedimento di scelta dello <em>sponsor</em>, 359 ss. V. Franceschelli, <em>Il contratto di sponsorizzazione trent&#8217;anni dopo</em>, in L. Degrassi-V. Franceschelli, <em>Le industrie culturali e creative</em>, Giuffrè, Milano, 2017, 135 ss.; A. L. Tarasco, <em>Il patrimonio culturale</em>, <em>Modelli di gestione e finanza pubblica</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 250 ss.; P. Rossi, <em>Partenariato pubblico-privato e valorizzazione economica dei beni culturali nella riforma del codice degli appalti</em>, 17 gennaio 2018, in <em>Federalismi.it</em>, n. 2, 2018.<br /> <a href="#_ftnref43">[43]</a>Circa la semplificazione delle procedure v. L. Casini, <em>Valorizzazione e gestione</em>, in C. Barbati-M. Cammelli-L. Casini-G. Piperata-G. Sciullo, <em>Diritto del patrimonio culturale</em>, cit., 237 ss. Peraltro, non essendovi un onere finanziario a carico dell&#8217;amministrazione, l&#8217;accordo, che non è un contratto passivo, non è assoggettato alla disciplina europea sugli appalti pubblici, pur necessariamente applicabili i principi del TFUE per l&#8217;economicità, l&#8217;efficacia, l&#8217;imparzialità, la parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, ma non il principio di concorrenza, come è previsto in generale per i contratti esclusi (art. 27 del d.lgs. n. 163/2006; v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 luglio 2013, n. 4034, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>) e ora art. 4 ss. del d.lgs. n. 50/2016.<br /> <a href="#_ftnref44">[44]</a>In <em>www.beniculturali.it.</em> La circolare è stata adottata in relazione alle novità apportate dal Codice del 2016 e, quindi, innova per alcuni indirizzi la circolare d.m. 19 dicembre 2012 contenente linee guida, mentre conferma le nozioni di carattere generale che conservano la loro efficacia e validità. Nella circolare del 2016 sono considerati vari aspetti: la semplificazione delle procedure, la valutazione preliminare della proposta di sponsorizzazione e il <em>favor</em> per l&#8217;accoglimento di essa, la pubblicazione dell&#8217;avviso nel sito istituzionale allegando un modello, la ricerca dello <em>sponsor</em> di iniziativa ministeriale, la scelta dello <em>sponsor</em> e la stipulazione del contratto di sponsorizzazione, l&#8217;interpretazione della disciplina di cui all&#8217;art. 151 del Codice dei contratti pubblici e profili relativi al regime fiscale.<br /> <a href="#_ftnref45">[45]</a>In <em>www.beniculturali.it.</em><br /> <a href="#_ftnref46">[46]</a>La circolare del 2016 prevede un modello di avviso semplificato ed essenziale, vincolante per gli uffici ministeriali.<br /> <a href="#_ftnref47">[47]</a>Tra l&#8217;altro la circolare precisa che il fine è quello di fornire, in relazione al Codice del 2016, gli indirizzi applicativi per l&#8217;attuazione della riforma ed il &#8220;potenziamento e di un auspicabile sempre maggiore utilizzo dell&#8217;istituto della sponsorizzazione&#8221;, considerata la capacità di attrarre risorse private da destinare alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali &#8220;in cambio del <em>vantaggio promozionale</em> tratto dallo <em>sponsor</em> dall&#8217;accostamento della sua immagine al prestigioso patrimonio culturale italiano&#8221;.<br /> <a href="#_ftnref48">[48]</a>Una prima definizione di contratto di sponsorizzazione è rilevabile nell&#8217;art. 43 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, &#8220;Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica&#8221;, circa contratti e accordi di collaborazione, per favorire l&#8217;innovazione dell&#8217;organizzazione amministrativa e per migliorare la qualità dei servizi erogati. Le difficoltà interpretative per questo schema, con diverse manifestazioni, sono state affrontate con varie soluzioni, al fine di individuare la disciplina applicabile; la soluzione negoziale ha coinvolto contratti tipici, ma è prevalsa la considerazione del contratto di sponsorizzazione come <em>negozio atipico</em> (la circolare richiama le sentenze del Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2001, n. 6073, in <em>www.giustizia-amministrativa.it,</em> e Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 1999, n. 13931, in <em>Giust. Civ.</em>, 2000, I, 1031) e, quindi, equiparato, ad es., all&#8217;appalto di servizi, al contratto di locazione, alla vendita, al mandato, ma con difficoltà di applicazione della disciplina. Dalla natura atipica è dipesa la difficoltà di ritenere applicabile la figura all&#8217;ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, considerata la prevalenza del principio di legalità, posizione in seguito superata in base al principio di autonomia contrattuale e all&#8217;art. 1-<em>bis</em> della legge sul procedimento amministrativo. La causa del negozio atipico di sponsorizzazione è il fine della pubblicità, obiettivo per il quale lo <em>sponsor</em> si impegna a finanziare il destinatario oppure a provvedere direttamente alle attività richieste; l&#8217;obbligazione oggetto del contratto è di mezzi, escludendo che la mancata pubblicità sia il risultato necessariamente conseguibile, come promozione dell&#8217;immagine dello <em>sponsor</em>, e ciò distingue questa figura dal contratto di pubblicità. In quest&#8217;ultimo caso, l&#8217;evento oggetto di pubblicità rappresenta l&#8217;occasione del messaggio con finalità divulgativa come &#8220;spazio di esposizione&#8221; per incrementare le vendite dei prodotti, mentre nella sponsorizzazione emerge un collegamento con l&#8217;evento e lo <em>sponsor</em> ricava dall&#8217;iniziativa sponsorizzata una promozione ulteriore e anche prolungata nel tempo per la notorietà dell&#8217;evento che è la condizione migliore per la vendita dei prodotti, che sono, quindi, promossi indirettamente.<br /> <a href="#_ftnref49">[49]</a>Si rinvia anche all&#8217;art. 26 del precedente Codice dei contratti pubblici in tema di contratti sponsorizzazione e per un commento v. F. Merusi, <em>Art. 26. Contratti di sponsorizzazione</em>, in G. F. Ferrari-G. Morbidelli (a cura di), <em>Commentario al codice dei contratti Pubblici</em>, Egea, Milano, 2013, 353 ss.<br /> <a href="#_ftnref50">[50]</a>In materia di sponsorizzazione pura v. delibera dell&#8217;Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, 8 febbraio 2012, n. 9, come prevista dall&#8217;art. 120 del Codice dei beni culturali, in riferimento a contributi, beni e servizi, erogati per la progettazione o l&#8217;attuazione di iniziative circa la tutela o la valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di promuovere il marchio, l&#8217;immagine, l&#8217;attività o il prodotto dello <em>sponsor</em>; nel contratto sono indicate le modalità di erogazione, le forme di controllo esercitabili dall&#8217;erogante circa la realizzazione dell&#8217;iniziativa.<br /> <a href="#_ftnref51">[51]</a>Si rinvia alla Circolare Mibact 9 giugno 2016, in <em>www.beniculturali.it</em>; per questi profili v. F. Di Mauro, <em>Le norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni in materia di sponsorizzazioni di beni culturali: i tratti essenziali</em>, in <em>Aedon</em>, 2012, n. 3; A. Iacopino, <em>Modelli e strumenti per la valorizzazione dei beni culturali</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 216 ss.<br /> <a href="#_ftnref52">[52]</a>In ogni caso, anche il contratto di sponsorizzazione disciplinato dall&#8217;art. 43 della l. n. 449/1997 (modificata dalla l. n. 10/2013) è atipico, così la fattispecie prevista dall&#8217;art. 26 del d.lgs. n. 163/2006 riconducibile alla categoria degli appalti esclusi per i quali sono applicabili in via esclusiva l&#8217;art. 27 e le norme richiamate nell&#8217;art. 26 e negli artt. 42-43 come criteri che impongono <em>requisiti speciali</em> provati con documenti, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2013, n. 5378, in <em>www.giustizia.amministrativa.it</em>, interpretazione che può ritenersi valida anche per il Codice vigente. Per le distinzioni tra mecenatismo e sponsorizzazione v. S. Antoniazzi, <em>Conservazione dei beni culturali e mecenatismo</em>, cit., 895 ss.<br /> <a href="#_ftnref53">[53]</a>In <em>www.anticorruzione.it.</em><br /> <a href="#_ftnref54">[54]</a>In tema di sponsorizzazione e di altre forme di partenariato pubblico-privato v. R. De Nictolis, <em>I nuovi appalti pubblici</em>, cit., 1873 ss. e per una particolare ipotesi di sponsorizzazione in relazione al programma straordinario per l&#8217;area archeologica di Pompei v. 1875 ss.; C. Malinconico, <em>Appalti in altri settori</em>, cit., 1101 ss.<br /> <a href="#_ftnref55">[55]</a>Circa gli aspetti giuridici ed economici delle concessioni d&#8217;uso dei beni culturali pubblici si rinvia a A. L. Tarasco, <em>Il patrimonio culturale, Modelli di gestione e finanza pubblica</em>, cit., 183 ss. Per un caso di concessione in uso di un bene culturale demaniale ad un ente ecclesiastico v. S. Antoniazzi, <em>op. ult. cit</em>., 909 ss.<br /> <a href="#_ftnref56">[56]</a>Circa le valutazioni che sono presupposto di vincoli archeologici, la giurisprudenza non ritiene necessario che in tutte le aree interessate vi siano ritrovamenti, ma è sufficiente che i dati rilevati possano fondare la ragionevole conclusione che il sottosuolo contenga ulteriori reperti da scoprire, così Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 999, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.<br /> <a href="#_ftnref57">[57]</a>Per approfondimenti v. S. Gardini, <em>La valorizzazione integrata dei beni culturali</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2016, 403 ss.; per esperienze precedenti di accordi di valorizzazione e conseguenti programmi strategici si rinvia agli atti della giornata di studio in G. Sciullo (a cura di), <em>Beni e attività culturali: federalismo e valorizzazione</em>, Gangemi Editore, Roma, 2012.<br /> <a href="#_ftnref58">[58]</a>In tema di partenariato pubblico-privato v. S. Gardini, <em>op. cit.</em>, 416 ss.<br /> <a href="#_ftnref59">[59]</a>Per questo nuovo schema in cui vi sono i soggetti pubblici titolari di competenze per il patrimonio culturale e le imprese, con possibilità di raccordo tra essi mediante forme di collaborazione, v. M. Caroli, <em>Gestione del patrimonio culturale e competitività del territorio</em>, Franco Angeli, Milano, 2016, 114 ss., spec. 115. Per il collegamento tra patrimonio e sviluppo economico, politico e sociale, si rinvia a G. Volpe, <em>Un patrimonio italiano</em>, Utet, De Agostini, Novara, 2016, 40 ss.; in generale, nella prospettiva economica v. M. Mantovani, <em>Lezioni di economia pubblica dei beni culturali</em>, Giappichelli, Torino, 2008; M. Rispoli-G. Brunetti, (a cura di) <em>Economia e management delle aziende di produzione culturale</em>, il Mulino, Bologna, 2009; G. Magnani, <em>Le aziende culturali, Modelli manageriali</em>, Giappichelli, Torino, 2014; G. Bosi, <em>Lo statuto giuridico dell&#8217;impresa culturale italiana</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2014, n. 3.; F. Bifulco-T. Russo Spena, (eds.), <em>Managing cultural heritage</em>, McGraw-Hill Education, Milano, 2016; G. Bosi, <em>L&#8217;impresa culturale. Diritto ed economia delle attività creative</em>, il Mulino, Bologna, 2017; M. Cammelli, <em>Qualche appunto in tema di imprese culturali</em>, in <em>Aedon</em>, n. 2, 2017. Circa la riconducibilità dell&#8217;impresa culturale all&#8217;impresa pubblica in presenza di interessi pubblici, del modello privatistico e di mercato che crea &#8220;un valore aggiunto&#8221; e non profitto economico immediato. v. G. Lemme, <em>Il &#8220;mercato&#8221; della cultura</em>, in G. Lemme, (a cura di), <em>Diritto ed economia del mercato</em>, Wolters Kluwer, Milano, 2018, 452 ss.; per una posizione assai critica circa la riconducibilità dei beni culturali a concetti aziendalistici e di mercato e all&#8217;impresa dei beni culturali, v. S. Settis, <em>Italia s.p.a.</em>, cit., 94 ss. Per l&#8217;anno europeo 2018 del patrimonio culturale e il settore della cultura come &#8220;motore di sviluppo economico&#8221; v. A. O. Cozzi,<em> Dimensione economica e dimensione culturale europea</em>, in <em>Aedon</em>, n. 2, 2018.<br /> <a href="#_ftnref60">[60]</a>Per approfondimenti v. M. P. Chiti, <em>La nuova direttiva concessioni e il partenariato pubblico privato</em>, in C. Franchini-F. Sciaudone (a cura di), <em>Il recepimento in Italia delle nuove direttive appalti e concessioni</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, 147 ss.; S. Antoniazzi, <em>Società miste e servizi pubblici locali</em>, <em>Esperienze nazionali e modello europeo,</em> Editoriale Scientifica, 2017, 1-39 e per riferimenti di comparazione 41 ss.; Id., <em>Società di economia mista: caratteri generali, la diretta influenza del modello delineato dall&#8217;Unione Europea e alcune esperienze nazionali</em>, in <em>Anuario del Gobierno Local 2018</em>, 2019, 207 ss.<br /> <a href="#_ftnref61">[61]</a>V. L. Casini, <em>Valorizzazione e gestione</em>, cit., 224 ss.<br /> <a href="#_ftnref62">[62]</a>Per la fruizione dei beni culturali secondo una prospettiva di <em>servizio</em> e di aspirazione ad una qualità elevata v. S. Barile, <em>Verso una novata ipotesi di rappresentazione del concetto di bene culturale</em>, in G. M. Golinelli (a cura di), <em>Patrimonio culturale e creazione di valore</em>, Cedam, Padova, 2012, 75 ss. Si consideri il d.l. 20 settembre 2015, n. 146, &#8220;Musei e luoghi della cultura servizi pubblici essenziali&#8221;, convertito nella l. 12 novembre 2015, n. 182; la circolare 23 marzo 2009, n. 49, circa le linee guida in materia di affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico negli istituti della cultura statali.<br /> <a href="#_ftnref63">[63]</a>Si rinvia a Cass. Civ., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24824, in <em>Foro amm. CdS</em>, 2016, 11; le considerazioni che emergono attengono alla vicinanza di caratteri tra appalto e concessioni, dato che i servizi, ad es., di ristorazione o di caffetteria avrebbero natura concessoria, mentre l&#8217;affidamento di altri servizi ad es., biglietteria o di vigilanza, non ricadono di necessità nella concessione, ma sono meglio riconducibili all&#8217;appalto di servizi pubblici nel senso che l&#8217;amministrazione acquisisce utilità da soggetti privati e a favore di terzi, in cambio di un corrispettivo. Così il Cons. Stato, Ad. Plen., 6 agosto 2013, n. 19 (in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>), che ha chiarito come gli artt. 115 e 117 del Codice dei beni culturali si riferiscano ad una gestione integrata come modalità di erogazione dei servizi sulla base di un rapporto unitario; ciò emerge dalle norme: l&#8217;art. 117, comma 5, secondo cui i canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti <em>ex</em> art. 110, che regola unitariamente il versamento di proventi che derivano dalla vendita di biglietti di ingresso, di canoni di concessione e di corrispettivi per la riproduzione di beni culturali. Peraltro, l&#8217;art. 110, comma 3, prevede espressamente la destinazione dei proventi che derivano dai biglietti ad interventi di conservazione, per la sicurezza dei luoghi (art. 29), all&#8217;espropriazione e all&#8217;acquisto di beni culturali anche mediante l&#8217;esercizio della prelazione. Inoltre, in essa è precisato che la scelta di gestione indiretta con atto di concessione ai sensi dell&#8217;art. 115, comma 3, è volto all&#8217;interesse pubblico sulla base di un&#8217;operazione in cui prevale l&#8217;aspetto finanziario, nel senso che devono essere garantiti quegli incassi che potrebbero conseguire da una gestione diretta. Circa la necessità di una gara pubblica per l&#8217;affidamento di servizi museali aggiuntivi (artt. 115 e 117 del Codice dei beni culturali), già TAR Lazio, Sez. II, 28 settembre 2005, n. 7590, in <em>LexItalia.it.</em><br /> <a href="#_ftnref64">[64]</a>Così l&#8217;art. 14 del d.l. n. 159/2007 (conv. nella l. 222/2007) è stato abrogato dall&#8217;art. 8 del d.l. n. 64/2010 (conv. nella l. 100/2010), che imponeva l&#8217;affidamento in forma integrata dei servizi di cui all&#8217;art. 117.<br /> <a href="#_ftnref65">[65]</a>Si rinvia allo specifico d.m. 21 febbraio 2018, n. 113.<br /> <a href="#_ftnref66">[66]</a>L. Casini, <em>Valorizzazione e gestione</em>, cit., 227. Per l&#8217;organizzazione di mostre l&#8217;Autore precisa l&#8217;esigenza di distinguere i profili &#8220;creativo&#8221;, di verifica della scientificità e della programmazione, che devono spettare all&#8217;ente pubblico, dall&#8217;organizzazione che può essere oggetto di convenzioni con soggetti privati concessionari per le iniziative concrete, mediante condizioni chiare per il sostegno finanziario e le modalità di gestione. Quanto alle gare, si consideri <em>Ales</em> (società <em>in house</em> del Ministero dei beni culturali) nelle cui competenze rientrano i servizi museali, e <em>Consip</em> s.p.a. come unica centrale di committenza, pur con recenti problematiche di gestione.<br /> <a href="#_ftnref67">[67]</a>Peraltro, la valorizzazione può essere riferita ai beni culturali e al patrimonio pubblico di cui essi fanno parte, nel senso della maggiore fruizione dei beni, come tutela dei beni e promozione della cultura (art. 9 Cost.), e di carattere economico-finanziario per il secondo riferimento; per questi aspetti v. G. Severini, <em>La valorizzazione dei beni culturali</em>, in <em>Riv. giur. urb.</em>, 2013, 238 ss. L&#8217;Autore, tra l&#8217;altro, evidenzia che, nonostante la competenza concorrente delle Regioni per la <em>valorizzazione dei beni culturali</em> e ambientali e la<em> promozione e organizzazione di attività culturali </em>(art. 117, comma 3, Cost.), non vi sono leggi regionali significative e diffuse, con dubbi riguardo alla necessità di questa materia. In effetti, in base al Codice, la valorizzazione è necessaria, ma libera nei fini e nell&#8217;adozione di strumenti consensuali, senza che sia essenziale l&#8217;iniziativa pubblica o privata; tuttavia, nel primo caso si tratterebbe di <em>servizi pubblici</em> e nel secondo di iniziativa libera volta a finalità culturali e sociali. Con riferimento all&#8217;art. 9 Cost., circa l&#8217;inesistenza di un monopolio dello Stato sulla cultura v. F. Merusi, <em>Principi fondamentali, Art. 9</em>, in G. Branca (a cura di), <em>Commentario della Costituzione</em>, Zanichelli, Bologna, 1975, 441 ss.<br /> <a href="#_ftnref68">[68]</a>Si rinvia a M. Cammelli, <em>Cooperazione</em>, in C. Barbati-C. Cammelli-L. Casini-G. Piperata-G. Sciullo, <em>Diritto del patrimonio culturale</em>, cit., 285 ss.<br /> <a href="#_ftnref68">[69]</a>V. nota 59.<br /> <a href="#_ftnref70">[70]</a>Per alcuni interessanti riferimenti v. P. Asproni, <em>Privati, imprese, enti e cultura</em>, in T. S. Masumeci (a cura di), <em>La cultura ai privati</em>, <em>Il partenariato pubblico privato (sponsorizzazioni e project financing) ed altre iniziative</em>, Cedam, Padova, 2012, 177 ss.; si considerino anche le piattaforme di <em>crowd funding</em> attivate dai cittadini, esperienza simile all&#8217;azionariato diffuso della <em>Société des Amis du Louvre</em> con molti soci aderenti e possibilità ampie di detrazioni di tasse, soprattutto per le imprese, a seguito di donazioni al museo. Infine, per le conseguenze del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, in tema di federalismo demaniale, che ha consentito l&#8217;attribuzione di beni statali culturali alle autonomie locali e il passaggio al patrimonio disponibile con la possibilità di gestirli in forma diretta o indiretta coinvolgendo privati, ma sul presupposto di accordi di valorizzazione e di tutela, v. A. L. Tarasco, <em>Diritto ed economia nella gestione del patrimonio culturale</em>, ivi, 168 ss.; Id., <em>Ai confini del patrimonio culturale tra luoghi comuni e processi di produzione della cultura</em>, in <em>Aedon</em>, n. 1, 2018. Circa l&#8217;affidabilità della gestione di beni culturali pubblici a privati che dipenderebbe dalla categoria di bene, v. F. Merusi, <em>Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2007, 3 ss.; per l&#8217;evoluzione nel coinvolgimento dei privati v. A. Iacopino, <em>Modelli e strumenti per la valorizzazione dei beni culturali</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 216 ss. Per profili di politica generale, v. F. Benhamou, <em>L&#8217;economia della cultura</em>, il Mulino, Bologna, Terza ediz., 2012, 144 ss.  <br /> <a href="#_ftnref71">[71]</a>Per la nozione di bene culturale come bene pubblico immateriale v. M. S. Giannini, <em>I beni culturali</em>, cit., 1028; per studi recenti sul concetto di immateriale economico in relazione a questo settore, si rinvia a  A. Bartolini, <em>L&#8217;immaterialità dei beni culturali</em>, in <em>www.aedon.mulino.it,</em> 2014, n. 1; M. Dugato, <em>Strumenti giuridici per la valorizzazione dei beni culturali immateriali</em>, ivi; G. Morbidelli, <em>Il valore immateriale dei beni culturali</em>, ivi; G. Severini, <em>L&#8217;immateriale economico nei beni culturali</em>, in <em>www.aedon.mulino.it,</em> 2015, n. 3; per interessanti contributi v. G. Morbidelli-A. Bartolini (a cura di), <em>L&#8217;immateriale economico nei beni culturali</em>, cit.; A. O. Cozzi, <em>Dimensione economica e dimensione culturale europea</em>, in <em>Aedon</em>, 2018, n. 2.<br /> <a href="#_ftnref72">[72]</a>Per questa nuova e necessaria prospettiva v. G. Sciullo, <em>I beni culturali quale risorsa collettiva da tutelare &#8211; una spesa, un investimento</em>, in <em>Aedon</em>, n. 3, 2017; G. Piperata, <em>Cultura, sviluppo economico e di come addomesticare gli scoiattoli</em>, in <em>Aedon</em>, n. 3, 2018.</div>
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/contratti-pubblici-e-beni-culturali-specialita-della-disciplina-e-obiettivi-di-tutela-di-conservazione-e-valorizzazione/">Contratti pubblici e beni culturali: specialità della disciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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