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	<title>Demanio e patrimonio indisponibile-Beni culturali Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Demanio e patrimonio indisponibile-Beni culturali Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Contratti pubblici e beni culturali: specialità della disciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/contratti-pubblici-e-beni-culturali-specialita-della-disciplina-e-obiettivi-di-tutela-di-conservazione-e-valorizzazione/">Contratti pubblici e beni culturali: specialità della disciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione</a></p>
<p>   ISSN 1972-3431       Sommario: 1.  L&#8217;applicazione dei principi generali del Codice dei contratti pubblici e gli aspetti di specialità da approfondire in relazione al Codice dei beni culturali. &#8211; 2. Il collegamento con i principi e le norme del diritto dell&#8217;UE, oltre al recepimento della direttiva UE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/contratti-pubblici-e-beni-culturali-specialita-della-disciplina-e-obiettivi-di-tutela-di-conservazione-e-valorizzazione/">Contratti pubblici e beni culturali: specialità della disciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/contratti-pubblici-e-beni-culturali-specialita-della-disciplina-e-obiettivi-di-tutela-di-conservazione-e-valorizzazione/">Contratti pubblici e beni culturali: specialità della disciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione</a></p>
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<div style="text-align: right;"> ISSN 1972-3431  </div>
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<p> Sommario: 1.  L&#8217;applicazione dei principi generali del Codice dei contratti pubblici e gli aspetti di specialità da approfondire in relazione al Codice dei beni culturali. &#8211; 2. Il collegamento con i principi e le norme del diritto dell&#8217;UE, oltre al recepimento della direttiva UE n. 24 del 2014 in materia di appalti pubblici mediante il d.lgs. n. 50/2016. &#8211; 3. Gli elementi che condizionano la specialità dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto e il regolamento d.m. 22 agosto 2017, n. 154, concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. &#8211; 4. La necessaria qualificazione degli esecutori dei lavori, le relative competenze e il recente d.m. 20 maggio 2019, n. 44. &#8211; 5. Le fasi di progettazione, di esecuzione dei lavori, di aggiudicazione e i profili di specialità. &#8211; 6. L&#8217;accertamento dell&#8217;interesse archeologico e di ulteriori interessi pubblici sottesi ai beni culturali. &#8211; 7. Il regime delle sponsorizzazioni, forme speciali di partenariato e altre norme del Codice dei contratti pubblici. &#8211; 8. Considerazioni conclusive ed interpretazione della disciplina speciale nella prospettiva di necessaria collaborazione con i privati per la tutela e la valorizzazione &#8220;economica&#8221; dei beni culturali.<br />  <br />  <br /> 1. <em>L&#8217;applicazione dei principi generali del Codice dei contratti pubblici e gli aspetti di specialità da approfondire in relazione al Codice dei beni culturali.</em><br />  <br /> Lo studio coinvolge norme generali del d.lgs. n. 50/2016 sui contratti pubblici e la disciplina speciale per gli appalti relativi ai beni culturali, nella prospettiva di tutela e di valorizzazione<a href="#_ftn1">[1]</a>espressa dal d.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio; la particolarità della materia condiziona la definizione dell&#8217;oggetto del negozio, la qualificazione dell&#8217;appalto e degli esecutori dei lavori, la fase progettuale e i criteri di aggiudicazione nonché la valutazione di interessi specifici; saranno, inoltre, considerati il contratto di partenariato pubblico-privato e il contratto di sponsorizzazione, strumenti che possono essere utilizzati per finalità di valorizzazione e di gestione di beni culturali.<br /> Lo studio esamina le norme contenute nel Capo III, artt. 145-151, &#8220;<em>Appalti nel settore dei beni culturali</em>&#8220;, e per la disciplina comune applicabile è significativo il rinvio alle norme generali del Codice dei contratti per i settori ordinari, ad esclusione dei casi in cui siano applicabili le disposizioni diverse e speciali contenute nei predetti articoli, che integrano deroghe. Ovviamente circa la definizione di beni culturali tutelati dal relativo Codice, occorre richiamare la nozione estesa di cui all&#8217;art. 2, secondo comma, che include &#8220;cose immobili e mobili, che ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà&#8221;<a href="#_ftn2">[2]</a>e più precisamente quanto previsto dagli artt. 10-15, secondo cui i beni culturali sono definiti tali dalla legge (art. 10, comma 2 d.lgs. n. 42/2004: raccolte di musei, pinacoteche, gallerie ecc.; art. 11 &#8220;Cose oggetto di specifiche disposizioni&#8221;), per dichiarazione dell&#8217;interesse culturale da parte della soprintendenza (artt. 13-15) o che si presumono culturali fino alla verifica negativa dell&#8217;insussistenza di tale interesse (art. 12): questo è il vasto ambito oggettivo di applicazione delle norme speciali previste dal Capo III del Codice dei contratti pubblici; inoltre, sono inclusi gli scavi archeologici e subacquei. L&#8217;obiettivo è la necessaria applicazione di norme generali e di alcune significative deroghe per le concrete esigenze di specialità dei beni tutelati dal Codice dei beni culturali<a href="#_ftn3">[3]</a>.<br /> La natura speciale dei beni e la particolarità del tipo di interventi condizionano in modo determinante alcuni aspetti rilevanti della procedura ad evidenza pubblica, sulla base di esigenze di semplificazione, di riordino della disciplina e di modalità innovative, di &#8220;principi e criteri direttivi&#8221; che sono emersi nella legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, per il Codice dei contratti pubblici. Quindi, sono coinvolti nel contempo più interessi pubblici tutelati dal d.lgs. n. 50/2016 e dal d.lgs. n. 42/2004 con carattere di specialità.<br /> Tra l&#8217;altro, una disciplina particolare era già prevista nel d.lgs. n. 163/2006, ma con alcune differenze rispetto al vigente contesto normativo; infatti, nell&#8217;ambito di applicazione (art. 198) erano inclusi anche gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, diversamente dall&#8217;attuale formulazione. Tuttavia, ciò non comporta una reale restrizione, dato che è rilevante la riconducibilità all&#8217;ambito dei beni culturali e inevitabilmente, se questi elementi appartengono ad un bene culturale, il medesimo carattere si estende ad aspetti che ne sono parte. Inoltre, l&#8217;art. 148, primo comma, stabilisce che &#8220;I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all&#8217;art. 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l&#8217;affidamento congiunto<a href="#_ftn4">[4]</a>&#8220;; quindi, la categoria particolare è considerata nella disciplina del 2016, che in realtà non introduce alcuna limitazione, dato che questi elementi sono riconducibili ad una fattispecie più ampia di immobili che rientrano per le loro caratteristiche nel patrimonio culturale.<br /> Gli aspetti coinvolti da specialità, che saranno trattati in seguito, riguardano alcuni profili delle fasi della procedura ad evidenza pubblica, la definizione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto (art. 148), la qualificazione degli operatori (artt. 25, comma 2, e 146), il contenuto della progettazione (artt. 23, comma 3, 25, 147 e 151, comma 2) con maggiore attenzione per il livello e la qualità di essa, l&#8217;accertamento dei risultati nell&#8217;attuazione dell&#8217;appalto e durante il collaudo (artt. 149, 150, 151, comma 2); ulteriori particolarità riguardano la procedura di selezione nel caso di sponsorizzazione e le forme speciali di partenariato pubblico-privato (art. 151). E&#8217;, inoltre, previsto un decreto del Ministero dei Beni culturali per la disciplina di attuazione e le norme di dettaglio mediante nuove linee guida (ancora non adottate; v. Circolare 20 gennaio 2016, n. 1) per velocizzare, in modo efficace ed efficiente, la verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico, la sua tutela e il coordinamento con l&#8217;interesse pubblico alla realizzazione dell&#8217;opera (art. 25, comma 13). Si aggiungono le linee guida<a href="#_ftn5">[5]</a> dell&#8217;Anac sul sistema di qualificazione degli esecutori (art. 83, comma 2), peraltro non ancora formulate.<br />  <br /> <em>2. Il collegamento con i principi e le norme del diritto dell&#8217;UE, oltre al recepimento della direttiva UE n. 24 del 2014 in materia di appalti pubblici mediante il d.lgs. n. 50/2016.</em><br />  <br /> E&#8217; inevitabile il riferimento al diritto dell&#8217;UE, non solo perché il Codice è stato adottato in attuazione delle direttive UE n. 23 e n. 24 del 2014, in particolare quest&#8217;ultima sugli appalti pubblici, ma per alcune norme del TFUE, se consideriamo l&#8217;art. 6, norma generale sulle competenze dell&#8217;UE, l&#8217;art. 13, l&#8217;art. 36 in tema di divieti e di restrizioni alle importazioni, alle esportazioni e al transito, l&#8217;art. 107.3 (richiama il contenuto dell&#8217;art. 87 TCE) e l&#8217;art. 167, <em>norma generale </em>sulla cultura con finalità di promozione e di protezione; tuttavia, questa disposizione certo non definisce i beni culturali, consentendo, quindi, agli Stati membri di individuare con <em>autonomia </em>i criteri per riconoscere il <em>carattere culturale </em>dei beni che fanno parte del patrimonio pubblico o che sono di proprietà privata, nel senso che la <em>ratio </em>della norma è di impulso generale per attuare finalità di conservazione e di valorizzazione dei patrimoni culturali degli Stati membri<a href="#_ftn6">[6]</a>, riconoscendone le diversità e il pluralismo, ma senza precisare l&#8217;obiettivo di armonizzazione normativa come per altri settori, dato che in questo caso non sono previste possibili interferenze di istituzioni europee nelle scelte nazionali.<br /> In base all&#8217;art. 6, l&#8217;UE ha competenza per azioni volte &#8220;a sostenere, coordinare o completare l&#8217;azione degli Stati membri&#8221; e tra i settori la <em>cultura</em>; l&#8217;art. 13 prevede un impegno per l&#8217;Unione e gli Stati membri al rispetto delle &#8220;disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati-membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, <em>le tradizioni culturali </em>e <em>il patrimonio culturale</em>&#8220;. Quindi, nel TFUE non vi sono competenze dirette in tema di beni culturali, ma sono richiamate azioni di promozione e di integrazione, di conseguenza si applicano principi generali circa le libertà fondamentali, quale ad es., la libera circolazione dei beni mobili culturali, intesi come merci<a href="#_ftn7">[7]</a>; in questo contesto si inserisce l&#8217;art. 36 TFUE che consente divieti e restrizioni all&#8217;importazione, all&#8217;esportazione e al transito giustificati da motivi <em>di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale</em>, anche se le regole restrittive non devono in concreto comportare una discriminazione arbitraria o una misura di restrizione per il commercio tra gli Stati membri. Da ciò l&#8217;ammissibilità di limiti all&#8217;esportazione di beni culturali e di procedimenti amministrativi con fasi complesse volte all&#8217;autorizzazione, sul presupposto di diversità nel regime di circolazione a seconda dell&#8217;impostazione adottata dagli ordinamenti nazionali.<br /> L&#8217;art. 36 TFUE prevede delle eccezioni tassative alla libera circolazione delle merci intese come beni commerciali a cui sono riconducibili i beni culturali in quanto valutabili in senso economico e possibile oggetto di contrattazione; vi sono casi in cui i divieti (ma non per i dazi doganali o altri limiti analoghi), da considerarsi in senso restrittivo, sono puntualmente giustificati da esigenze di salvaguardia del patrimonio artistico, storico e archeologico<a href="#_ftn8">[8]</a>, interessi pubblici che ogni singolo ordinamento valuta con autonomia in base a criteri interni, secondo lo schema vigente del rapporto tra UE e Stati membri per questo settore. Infatti, prima del TFUE, gli artt. 28 e 29 del TCE (ora 34 e 35 TFUE) vietavano le restrizioni quantitative nell&#8217;importazione e nell&#8217;esportazione dei beni mobili. L&#8217;art. 30 TCE (ora art. 36 TFUE) già prevedeva che quelle disposizioni lasciassero impregiudicati i divieti e le restrizioni all&#8217;importazione, all&#8217;esportazione e al transito, se giustificati da motivazioni di tutela del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale; tuttavia, questi divieti o restrizioni non devono costituire una modalità di discriminazione arbitraria o dissimulata al libero commercio tra gli Stati membri. Il principio è stato confermato nell&#8217;art. 36 TFUE, nel senso di conservare le restrizioni quantitative alla libera circolazione delle merci, se giustificate da rilevanti motivi di <em>interesse culturale</em>; inoltre, è previsto un controllo da parte delle istituzioni europee.<br /> L&#8217;art. 107.3 lett. d), conferma il contenuto dell&#8217;art. 87 TCE e precisa che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli <em>aiuti </em>di Stato destinati <em>a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio </em>&#8220;quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell&#8217;Unione in misura contraria all&#8217;interesse comune&#8221;, e ciò conferma l&#8217;esigenza inevitabile di risorse pubbliche.<br /> Tuttavia, nel tempo, è emersa l&#8217;esigenza di una visione <em>unitaria </em>ed <em>evoluta </em>nel senso di un concetto di patrimonio culturale <em>comune </em>sulla base della <em>cooperazione </em>tra gli ordinamenti, come emerge dall&#8217;art. 167 TFUE che promuove lo sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, inclusa l&#8217;eredità culturale del passato. L&#8217;UE si impegna ad <em>incoraggiare la cooperazione </em>tra Stati membri e, se necessario, ad <em>integrare </em>la loro azione in alcuni settori per il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia e, in particolare, per la conservazione e la salvaguardia del <em>patrimonio culturale </em>di importanza europea e degli scambi culturali non commerciali; la collaborazione è estesa, nel senso che l&#8217;UE e gli Stati membri favoriscono la <em>cooperazione </em>anche con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti per la cultura. Infatti, il TFUE si limita in parte a riprodurre disposizioni già previste dal TCE, tuttavia per alcuni aspetti sembra aver incrementato il ruolo dell&#8217;UE nella cultura, e in base all&#8217;art. 6 l&#8217;intervento nel settore della circolazione dei beni culturali non dev&#8217;essere ricondotto alla competenza circa le limitazioni alla libera circolazione delle merci, ma ad una <em>competenza concorrente </em>inerente alla salvaguardia della cultura e del patrimonio culturale come espressione dell&#8217;identità degli Stati membri e dell&#8217;UE.<br /> La circolazione dei beni culturali<a href="#_ftn9">[9]</a>può certo favorire la condivisione di un <em>patrimonio comune europeo </em>che presuppone il riconoscimento nazionale del carattere culturale, quindi l&#8217;art. 167 TFUE è il riferimento normativo per elaborare questa dimensione più ampia e innovativa che include favorevolmente le <em>diversità </em>della cultura europea come <em>identità </em>in evoluzione, oggetto per la sua rilevanza di diversi atti e comunicazioni che esprimono questi intenti<a href="#_ftn10">[10]</a>. Tuttavia, occorre considerare i pericoli derivanti dall&#8217;assenza di risorse pubbliche adeguate per la conservazione e la valorizzazione e da utilizzazioni non rispettose del bene, aspetti comuni agli ordinamenti nazionali, che hanno reagito mediante nuove discipline e con forme di promozione del mecenatismo<a href="#_ftn11">[11]</a>e, in generale, di valorizzazione della cultura<a href="#_ftn12">[12]</a>; nell&#8217;UE, nella prospettiva di un&#8217;azione comune e di integrazione per gli obiettivi, pur con differenze inevitabili nella disciplina, la politica attuale si pone nel senso di ritenere il patrimonio culturale una <em>risorsa condivisa</em>, presupposto di un&#8217;<em>identità culturale europea </em>e di <em>coesione sociale</em>, finalità che possono certo essere favorite dalla fruibilità pubblica diffusa<a href="#_ftn13">[13]</a>.<br /> In relazione al completamento del mercato interno e alla necessaria tutela del settore, sono stati adottati il regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio e da ciò l&#8217;esecuzione nel nostro ordinamento mediante la l. 30 marzo 1998, n. 88; in seguito, per l&#8217;<em>esportazione</em>, il regolamento n. 3911 è stato sostituito dal regolamento CE n. 116/2009 con possibilità di deroghe stabilite dagli ordinamenti interni, se gli obiettivi in esso contenuti siano più facilmente raggiungibili, soprattutto per la protezione dei beni culturali. Il Codice dei beni culturali vigente contiene le norme di esecuzione della disciplina europea per la circolazione e la restituzione dei beni culturali<a href="#_ftn14">[14]</a>, in attuazione della direttiva n. 2014/60/UE e, più in generale, come è noto, tutta la disciplina rilevante per il settore, incluso il richiamo alla Convenzione dell&#8217;Unesco; si consideri anche l&#8217;art. 1, commi 175-176, della legge 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale per il mercato e la concorrenza, che ha innovato e modificato il Codice per le nuove misure in materia di mercato internazionale dei beni culturali<a href="#_ftn15">[15]</a>.<br /> In questo quadro di norme generali del TFUE e di discipline europee per il settore, occorre collocare la disciplina speciale degli appalti pubblici di lavori relativi ai beni culturali contenuta negli artt. 145 ss. del d.lgs. n. 50/2016, con alcune significative differenze rispetto alle norme previste in generale per i contratti pubblici, e il regolamento d.m. 22 agosto 2017, n. 154, circa la disciplina di dettaglio. L&#8217;art. 145 contiene una sintesi degli artt. 197-198 del previgente Codice e precisa alcuni aspetti, definisce l&#8217;oggetto di tutela e l&#8217;ambito di applicazione delle norme speciali, chiarisce il rapporto tra la disciplina generale e quella speciale; inoltre, essa evidenzia un contenuto più sintetico e razionale, così, ad es., non vi è il riferimento espresso ad interventi su elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, ma non rappresenta una restrizione dell&#8217;ambito di applicazione, dato che questi aspetti rientrano nella tutela del d.lgs. n. 42/2004 e, quindi, sono sottoposti al Capo III del Codice del 2016.<br /> Tale specialità era già prevista nella l. 11 febbraio 1994, n. 109, nella l. 1° agosto 2002, n. 166 (definita Merloni <em>quater</em>), nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 30, e nel precedente Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006). Peraltro, non vi sono riferimenti ai beni culturali nelle direttive UE/23/2014 e UE/24/2014, dato che il settore ricade nella disciplina degli ordinamenti nazionali a cui è riconosciuta autonomia e discrezionalità.</p>
<p> 3.<em>  Gli elementi che condizionano la specialità dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto e il regolamento d.m. 22 agosto 2017, n. 154, concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.</em><br />   <br /> I contratti pubblici aventi ad oggetto i beni culturali si caratterizzavano per una disciplina particolare già nel d.lgs. n. 163/2006 negli artt. 197-205 (&#8220;Contratti relativi ai beni culturali&#8221;); il nuovo Codice ha confermato questa impostazione di necessaria specialità e di certo ciò si giustifica per il regime giuridico di beni con spiccate peculiarità. Questi aspetti condizionano le procedure di gara e le modalità di esecuzione dei contratti; è assai determinante la finalità conservativa e le attività relative ai lavori, alle prestazioni di servizi e alle forniture devono essere svolte secondo strategie che riducono il più possibile i rischi di pregiudizio del bene di interesse generale per l&#8217;esigenza di conservazione e di garanzia della fruizione libera da parte della collettività, prevalendo su esigenze di carattere economico. Quindi, il legislatore ha introdotto una disciplina in parte derogatoria rispetto ai settori ordinari, scelta in linea di continuità rispetto alla disciplina precedente, ma con alcune novità<a href="#_ftn16">[16]</a>; la specialità degli interventi comporta effetti sull&#8217;applicazione ed incide sulla progettazione e sull&#8217;esecuzione, a partire dall&#8217;individuazione dell&#8217;oggetto dell&#8217;appalto a dalle specifiche qualifiche richieste dagli operatori fino ai criteri di aggiudicazione, al controllo e al collaudo. Sono confermati i profili di specialità e la prevalenza di criteri qualitativi<a href="#_ftn17">[17]</a>degli interventi che sono anche accentuati rispetto al precedente regime; mentre è stata introdotta una maggiore razionalità mediante alcune semplificazioni e modalità innovative in linea con le finalità di riordino espresse nella legge delega 28 gennaio 2016, n. 11. Il legislatore ha adottato, in linea con la disciplina precedente, la soluzione di prevedere disposizione generali contenute nella fonte legislativa e di rinviare per i profili più tecnici e di dettaglio ad un regolamento adottato con decreto ministeriale, il successivo d.m. 22 agosto 2017, n. 154, che consente eventuali integrazioni di aggiornamento in modo veloce<a href="#_ftn18">[18]</a>.<br /> E&#8217; inevitabile il condizionamento della specificità del settore per la disciplina delle prestazioni oggetto dell&#8217;appalto e alcuni caratteri che qualificano il contratto; ciò emerge, ad es., dal divieto di affidamento congiunto con altri lavori che rientrano in categorie di opere generali o speciali relative a beni culturali, come previsto dall&#8217;art. 146, comma 1, del Codice dei contratti pubblici in cui vi è una specifica considerazione del <em>valore culturale </em>del bene; la possibile gestione congiunta dei lavori (art. 148, comma 1) dev&#8217;essere giustificata da esigenze di <em>coordinamento </em>che devono essere accertate dal responsabile del procedimento e che non devono attenere alla sicurezza dei luoghi di lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) né le attività specialistiche devono essere assorbite in un&#8217;altra categoria o essere omesse negli interventi da effettuare, a prescindere dall&#8217;incidenza economica di essi rispetto al valore complessivo dell&#8217;appalto (così l&#8217;art. 148, comma 2, e prima l&#8217;art. 200 del d.lgs. n. 163/2006 sui limiti dell&#8217;affidamento congiunto e dell&#8217;affidamento unitario). Quindi, l&#8217;art. 148 fissa un importante principio per l&#8217;affidamento dei contratti consistente nel <em>divieto </em>di <em>affidamento congiunto </em>di lavori relativi ai beni culturali e di lavori che riguardano altre categorie di opere generali e speciali, per la tutela prioritaria del valore culturale del bene, a meno che il responsabile del procedimento rilevi <em>esigenze motivate </em>ed <em>eccezionali </em>di coordinamento dei lavori, salve comunque le regole di cui all&#8217;art. 146, comma 2, sul possesso dei requisiti di qualificazione.<br /> Inoltre, le lavorazioni specialistiche (su beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, scavi archeologici, anche subacquei, circa ville, parchi e giardini) non possono essere assorbite da un&#8217;altra categoria oppure non essere indicate tra le lavorazioni che caratterizzano l&#8217;intervento, a prescindere dalla percentuale di valore degli interventi specialistici rispetto al costo complessivo (art. 148, comma 2); per questo criterio la stazione appaltante deve precisare nei documenti di gara in modo distinto le attività che riguardano il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni e quelle di carattere strutturale, relative ad impianti, attività di adeguamento funzionale per i beni immobili culturali.<br /> Circa gli appalti che riguardano allestimenti di istituti e luoghi della cultura (art. 101 del Codice dei beni culturali) e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi (art. 10, comma 4, lett. f) del Codice dei beni culturali, la stazione appaltante può applicare la disciplina relativa a servizi o a forniture, se queste attività siano rilevanti in modo prevalente per l&#8217;oggetto del contratto a prescindere dall&#8217;importo dei lavori; per ulteriori aspetti non regolati dall&#8217;art. 148, commi 1, 2 e 3, si applica l&#8217;art. 28 sui contratti misti di appalto. Gli esecutori devono possedere i requisiti previsti dal Capo III con la particolare disciplina prevista in relazione al tipo di interventi.<br /> Per la stazione appaltante vi è, quindi, l&#8217;obbligo di distinguere gli interventi a seconda della loro natura se di restauro, manutenzione oppure di carattere strutturale o di adeguamento funzionale per beni immobili sottoposti a tutela; i requisiti circa la capacità operativa e organizzativa per l&#8217;esecuzione delle opere e le abilitazioni tecniche e amministrative sono necessariamente richieste secondo un <em>regime speciale </em>e per questo settore le qualifiche sono ancora più specifiche. Si pone anche il problema della qualificazione dell&#8217;appalto quando vi siano <em>interventi misti</em>, come ad. es., manutenzione di ville, parchi e giardini tutelati oppure allestimenti di luoghi di cultura, ai sensi dell&#8217;art. 10, quarto comma, lett. f), Codice dei beni culturali; in tal caso, potrà applicarsi la disciplina in tema di appalti di forniture e di servizi, quando dalla valutazione emerga la rilevanza prevalente di essi a confronto con l&#8217;oggetto del contratto, senza che sia determinante l&#8217;importo dei lavori (art. 148, terzo comma). Negli altri casi, si applica la disciplina generale degli <em>appalti misti </em>prevista dall&#8217;art. 28 del Codice dei contratti pubblici.<br /> Riguardo all&#8217;esecuzione dei lavori, &#8220;di norma&#8221; sono appaltati &#8220;a misura&#8221; a prescindere dal relativo importo; in particolare, per i lavori relativi ai beni culturali, in deroga all&#8217;art. 95, comma 4, può essere adottato &#8220;il <em>criterio </em>del <em>minor prezzo </em>per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro&#8221;. Inoltre, per gli stessi limiti di valore, l&#8217;esecuzione dei lavori &#8220;con somma urgenza&#8221; è consentita per interventi la cui esecuzione in ritardo comporti <em>pregiudizi </em>per la <em>pubblica incolumità </em>o la <em>tutela del bene</em>, al fine di rimuovere la situazione di pregiudizio o di pericolo fino all&#8217;importo di 300.000 euro, con le modalità previste dall&#8217;art. 163 del Codice dei contratti pubblici e per i particolari interventi individuati dall&#8217;art. 23 del regolamento<a href="#_ftn19">[19]</a>d.m. n. 154 del 2017.<br /> I lavori pubblici relativi a beni culturali devono, inoltre, essere inseriti nei <em>documenti di programmazione </em>(art. 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici) ed eseguiti secondo modalità, tempi e priorità alla luce del criterio generale della <em>conservazione programmata</em>, come emerge dall&#8217;art. 3 (&#8220;Specificità degli interventi&#8221;) del regolamento d.m. n. 154 del 2017, che impone la redazione di un documento sullo stato di conservazione del bene culturale nel contesto territoriale e delle relative problematiche, circa gli interventi effettuati, le attività di prevenzione con indagini diagnostiche (per i beni archeologici), che devono essere evidenziate nel <em>piano di manutenzione </em>e nel <em>consuntivo scientifico</em> nonché gli interventi precedenti di manutenzione e di restauro.<br /> In particolare, il regolamento è molto dettagliato e disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali, individuando i possibili casi di intervento e tra questi, ad es., gli scavi archeologici e le relative indagini, il monitoraggio, la manutenzione e il restauro di beni culturali immobili, mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico, in seguito specificati nell&#8217;art. 2. Inoltre, sono ampiamente precisati il ruolo del restauratore, che può anche essere il direttore dei lavori, e il supporto tecnico del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente per la formazione del programma triennale<a href="#_ftn20">[20]</a>(art. 22, comma 2).<br /> Le disposizioni di regolamento del 2017 rappresentano una disciplina dettagliata di attuazione, e, per quanto non disposto, esso rinvia ai provvedimenti di attuazione del d.lgs. n. 50/2016.<br />  <br /> 4.<em>La necessaria qualificazione degli esecutori dei lavori, le relative competenze e il recente d.m. 20 maggio 2019, n. 44.</em><br />  <br /> Tra gli elementi caratterizzanti la specialità dei contratti, vi sono sicuramente i requisiti di qualificazione specifici per assicurare la tutela del bene culturale, destinatario dell&#8217;intervento, e questo aspetto determinante può essere affermato solamente dall&#8217;operatore economico che li abbia in concreto eseguiti, senza limiti di tempo; infatti, nel settore prevale &#8220;l&#8217;eccezione culturale&#8221; di cui all&#8217;art. 36 TFUE alla concorrenza e al mercato, quale presupposto del <em>divieto di avvalimento</em><a href="#_ftn21">[21]</a>, come emerge dall&#8217;art. 146, comma 3, del Codice dei contratti.<br /> L&#8217;art. 146, rubricato &#8220;Qualificazione&#8221;, stabilisce che per i lavori consistenti in interventi aventi ad oggetto beni culturali è necessario il <em>possesso di qualifiche specifiche</em>e adeguate a garantire la tutela del bene, sulla base di figure professionali volte alla tutela e alla valorizzazione<a href="#_ftn22">[22]</a>. Inoltre, in base al comma 2, i lavori di cui tratta il Capo III sono richiamati per la qualificazione in via esclusiva dell&#8217;operatore che li abbia effettivamente eseguiti, come requisito tecnico non subordinato a criteri di validità entro un certo termine di tempo; il comma 3, precisa chiaramente che ai contratti di questo settore specifico, considerato l&#8217;art. 36 TFUE, non si applica l&#8217;istituto dell&#8217;<em>avvalimento </em>previsto dall&#8217;art. 89 del vigente Codice dei contratti pubblici, istituto ritenuto prima applicabile. Su questo aspetto si è espresso il Consiglio di Stato nel parere sullo schema di decreto legislativo<a href="#_ftn23">[23]</a>da cui emerge che l&#8217;esclusione non sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 63 della Direttiva 2014/23/UE per l&#8217;introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti, in base al contenuto dell&#8217;art. 146, comma 3, e alla relazione allegata che richiama l&#8217;art. 36 del TFUE. Inoltre, la deroga è giustificata anche da una sentenza, non recente ma significativa, della Corte di Giustizia<a href="#_ftn24">[24]</a>che riguarda l&#8217;ordinamento italiano, i beni culturali e la libera prestazione di servizi, secondo cui l&#8217;interesse generale alla conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale può integrare un&#8217;esigenza imperativa che giustifica una restrizione delle disposizioni europee; peraltro, di recente la giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn25">[25]</a>ha sottolineato la natura speciale dell&#8217;art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, come norma di <em>stretta interpretazione </em>&#8220;in quanto derogatoria di un istituto di ordine generale ai fini della partecipazione, quale è l&#8217;avvalimento&#8221; e ciò vale, in particolare, nel caso di manutenzione di locali &#8220;destinati ad accogliere (anche) beni culturali ma che, in quanto tali, non rientrano nell&#8217;ambito dei beni definiti come culturali dal d.lgs. n. 42/2004 il quale, a tal fine, valorizza il bene in sé e non già il locale destinato ad accoglierlo&#8221;.<br /> L&#8217;individuazione dei <em>requisiti di qualificazione </em>degli esecutori di lavori e dei direttori tecnici e delle modalità di verifica per l&#8217;attestazione sono disciplinate dal regolamento ministeriale n. 157 del 2017; l&#8217;art. 146, comma quarto, del Codice dei contratti pubblici precisa espressamente che il direttore tecnico incaricato dall&#8217;aggiudicatario dev&#8217;essere titolare della qualifica di <em>restauratore </em>di beni culturali<a href="#_ftn26">[26]</a>, come precisato dagli artt. 9-<em>bis </em>(&#8220;Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali&#8221;), 29 (&#8220;Conservazione&#8221;) e 182 (&#8220;Disposizioni transitorie&#8221;) del d.lgs. n. 42/2004. L&#8217;art. 4 del regolamento si riferisce ai soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle categorie di lavori per beni culturali previsti dall&#8217;art. 1, comma 2; mentre per i lavori di importo inferiore a quella somma, i requisiti sono previsti dall&#8217;art. 12. Per la qualificazione di lavori su beni di alcune categorie precisate nel terzo comma ed eseguiti per conto di soggetti richiamati nell&#8217;art 3 del Codice dei contratti pubblici (lett. a-e) e di committenti privati o in proprio, la certificazione rilasciata agli esecutori deve includere anche l&#8217;attestato dell&#8217;autorità preposta alla tutela del bene circa la buona esecuzione dei lavori<a href="#_ftn27">[27]</a>.<br /> Le norme sui necessari requisiti di qualificazione si applicano anche ai lavori per beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni mobili di interesse storico, artistico e archeologico e quelli relativi a ville, parchi di cui all&#8217;art. 10, comma 4, lett. f) del Codice dei beni culturali; occorre, inoltre, considerare il contenuto dell&#8217;art. 148, commi 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei contratti e lavori specialistici. Circa i <em>requisiti generali </em>di idoneità professionale, l&#8217;art. 5 precisa che l&#8217;iscrizione dell&#8217;impresa nel registro della camera di commercio (art. 83, comma 3, Codice dei contratti pubblici) deve avere un particolare contenuto in relazione al <em>tipo di lavori</em> che la caratterizzano, così l&#8217;<em>iscrizione </em>relativa agli <em>scavi archeologici</em>, alla <em>conservazione e restauro di opere d&#8217;arte </em>se trattasi di lavori inerenti alla manutenzione e al restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, materiali storicizzati di beni immobili culturali e per i lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili e, infine, a <em>parchi e giardini </em>per i lavori relativi al verde storico (art. 10, Codice dei beni culturali).<br /> I <em>requisiti speciali </em>che attengono all&#8217;idoneità tecnica, a quella organizzativa e all&#8217;adeguata capacità economica e finanziaria (art. 6 del regolamento), sono approfonditi negli artt. 7-9; in particolare, l&#8217;idoneità tecnica ha indici di riferimento molto concreti, quali un&#8217;idonea direzione tecnica che coincide con la direzione dell&#8217;impresa (art. 13) e l&#8217;esecuzione dei lavori come previsto dall&#8217;art. 1 per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento in relazione al parametro economico per la qualificazione richiesta. In relazione a questi requisiti, sono emessi certificati attestanti l&#8217;effettiva esecuzione dei lavori nel settore specifico e che possono essere utilizzati e prodotti senza limiti di tempo, se sia stata rispettata la <em>continuità </em>nell&#8217;esecuzione dei lavori come prova dell&#8217;idoneità attuale ad eseguire interventi in quel settore oppure se risulta invariata la direzione tecnica dell&#8217;impresa.<br /> Per il caso particolare dell&#8217;acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità tecnica di cui può essere titolare l&#8217;impresa cedente sono utilizzabili se la cessione includa il trasferimento del direttore tecnico a cui spettava la direzione dei lavori su cui si basa la certificazione di qualificazione; la presenza di questa figura dev&#8217;essere continuativa per almeno tre anni (art. 7, comma 3). Tra l&#8217;altro, è consentita l&#8217;applicazione di un <em>criterio di premialità </em>per offerte presentate da imprese che coinvolgono, nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, personale di scuole di specializzazione previste dal decreto del Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca del 31 gennaio 2006.<br /> L&#8217;idoneità organizzativa, disciplinata dall&#8217;art. 8, è valutata con riferimento ad imprese che negli ultimi dieci anni si caratterizzano per un numero di dipendenti superiore a cinque; i restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologici richiamati nel comma 4, devono essere coinvolti in base ad un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato secondo la disciplina vigente oppure come soci se sono inseriti in una società cooperativa. La disposizione, in base a precisate categorie di idoneità, richiede il riscontro di determinati parametri di costi di retribuzione e di previdenza, di titoli posseduti dai dipendenti, di versamenti previdenziali e la presenza di personale qualificato (restauratori di beni culturali, collaboratori restauratori, direttori tecnici, archeologi, ecc.).<br /> Per la capacità economica e finanziaria dell&#8217;esecutore dei lavori, l&#8217;art. 9 rinvia agli artt. 83, comma 2, 84 e 86 dei Codice dei contratti pubblici e per alcune categorie specificate di imprese rilevano le referenze bancarie; circa le modalità di verifica ai fini dell&#8217;attestazione dei requisiti (art. 10), sono richiamate le SOA nella procedura di attestazione di qualificazione delle imprese, salva comunque l&#8217;applicazione degli artt. 83, comma 2 (&#8220;Criteri di selezione e soccorso istruttorio&#8221;), e 84, comma 2 (&#8220;Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici&#8221;), del Codice dei contratti pubblici.L&#8217;art. 26, comma 3, del regolamento prevede il dovere della stazione appaltante e dell&#8217;ufficio competente per la tutela del bene culturale di <em>vigilare </em>per garantire il rispetto dei requisiti di qualificazione di carattere speciale e dei requisiti speciali delle imprese richiesti per l&#8217;attestazione SOA con l&#8217;applicabilità di provvedimenti sanzionatori.<br /> L&#8217;art. 11 disciplina i lavori utili per la qualificazione che dev&#8217;essere certificata con contenuti determinati circa il buon esito e la regolare realizzazione e a ciò si aggiunge il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori (art. 102, comma 9, lett. a); per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche mediante diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato che precisi i lavori approvati ed eseguiti, mentre non sono utilizzabili al fine della qualificazione i lavori che sono stati affidati dall&#8217;impresa a terzi in subappalto (art. 11, comma 4). Dal rilascio delle attestazioni deriva un obbligo di aggiornamento della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (art. 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici); sono coinvolte le soprintendenze preposte alla tutela del bene, dato che entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di esecuzione dei lavori (art. 84, comma 7, lett. b), dopo aver accertato la regolarità delle prestazioni eseguite, hanno il compito di attestare il buon esito dei lavori realizzati.<br /> E&#8217; prevista una disciplina di deroga per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro (art. 12), nel senso che le imprese devono possedere specifici requisiti, anche mediante l&#8217;attestazione SOA e, in particolare, avere eseguito lavori direttamente e in proprio, prima della pubblicazione del bando o alla data di invito alla gara ufficiosa, della stessa categoria oppure dello stesso settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, sulla base del <em>principio di continuità </em>nell&#8217;esecuzione dei lavori oppure con un direttore tecnico, secondo l&#8217;art. 7, comma 1, lett. a), il possesso di un organico determinato per l&#8217;idoneità organizzativa e l&#8217;iscrizione alla competente Camera di commercio. I requisiti sono autocertificati e si aggiunge una certificazione di buon esito dei lavori da parte dell&#8217;autorità preposta alla tutela dei beni oggetto degli interventi; tuttavia, l&#8217;effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo la disciplina vigente<a href="#_ftn28">[28]</a>.<br /> Sono previsti requisiti vincolanti per il direttore tecnico (art. 13), figura che può coincidere con il rappresentante legale dell&#8217;impresa o che può essere assunta da più soggetti; l&#8217;incarico ha carattere di unicità ed è richiesta una dichiarazione specifica. Se il direttore tecnico è soggetto diverso dal titolare dell&#8217;impresa, dal legale rappresentante, dall&#8217;amministrazione e dal socio, deve comunque essere un dipendente dell&#8217;impresa oppure esercitare attività sulla base di un contratto d&#8217;opera professionale.<br /> L&#8217;affidamento della direzione tecnica (art. 13), a seconda di tre classi di categorie, dipende dalla presenza di determinati titoli (ad es., laurea magistrale in conservazione e restauro di beni culturali) e dall&#8217;iscrizione in albi professionali (ad. es., architetti, conservatori), secondo norme speciali e disposizioni (art. 29, comma 9; art. 182) previste dal Codice dei beni culturali; si aggiunge il requisito dell&#8217;esperienza attestata di almeno due anni nel settore dei lavori su beni culturali. Peraltro, i requisiti sono autocertificati, sottoposti a verifiche e controlli.<br /> Di recente, in attuazione dell&#8217;art. 9 <em>bis </em>del Codice dei beni culturali relativo ai professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, dell&#8217;art. 2 della l. 22 luglio 2014, n. 110, circa i professionisti dei beni culturali e l&#8217;istituzione dei relativi elenchi nazionali e di altre norme sul riconoscimento dei titoli, il Ministero ha adottato il d.m. 20 maggio 2019, n. 44, &#8220;Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza della tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell&#8217;arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110&#8221;. La disciplina<a href="#_ftn29">[29]</a>riguarda esclusivamente i settori richiamati e gli elenchi non rappresentano in alcun modo albi professionali (art. 9); si prospetta, quindi, la questione dell&#8217;ambito di concreta rilevanza dell&#8217;iscrizione negli elenchi come eventuale requisito di partecipazione dei professionisti nelle procedure di appalto, dato che l&#8217;art. 146, comma 1, del Codice dei contratti pubblici richiede requisiti di qualificazione professionale <em>specifici </em>e <em>adeguati </em>come previsto dall&#8217;art. 9 <em>bis </em>del Codice dei beni culturali, ma l&#8217;art. 9 del d.m. precisa anche che &#8220;l&#8217;assenza dei professionisti dai medesimi elenchi <em>non preclude</em> in alcun modo la possibilità di esercitare la professione e l&#8217;indicazione dei requisiti o titolo alternativi per l&#8217;accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dal presente decreto&#8221;, con un&#8217;inevitabile perplessità circa l&#8217;ambito di applicazione e l&#8217;adeguato coordinamento con l&#8217;art. 9 <em>bis</em>; peraltro, la lettura del d.m. 20 maggio 2019, n. 44, evidenzia prevalenti esigenze di natura organizzativa del sistema italiano circa la formazione e l&#8217;esperienza professionale, in relazione al quadro europeo delle qualifiche<a href="#_ftn30">[30]</a>.<br /> Si accenna alla modifica dell&#8217;art. 146, comma 4, del Codice dei contratti pubblici a seguito della legge 28 giugno 2019, n. 58 (di conversione del decreto Crescita, d.l. 30 aprile 2019, n. 34) consistente nel rinvio all&#8217;adozione di un <em>regolamento</em> circa i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell&#8217;attestazione; il direttore tecnico dell&#8217;operatore economico incaricato degli interventi di cui all&#8217;art. 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere, come già noto, la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Il contenuto del regolamento da adottare è meglio precisato nell&#8217;art. 216, comma 27-<em>octies</em>, definito come &#8220;<em>regolamento unico</em>&#8221; recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice; nelle more dell&#8217;adozione, restano in vigore le linee guida e i decreti adottati in attuazione degli artt. 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111 commi 1 e 2, e, in particolare, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, in quanto compatibili con il medesimo Codice e non oggetto di procedure di infrazione ivi precisate. Il regolamento, fonte secondaria, dovrà prevedere disposizioni relative ai <em>lavori</em> riguardanti i<em> beni culturali</em>, oltre a molte altre norme per aspetti assai rilevanti, quali ad es., il responsabile del procedimento, il sistema di qualificazione e i requisiti degli esecutori dei lavori e dei contraenti generali, l&#8217;esecuzione dei contratti, il collaudo, attualmente disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016, con inevitabili perplessità.<br /> Dal contesto normativo emerge con evidenza che la specialità del bene e il relativo regime giuridico condizionano in modo determinante le qualifiche necessarie per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, le prestazioni e lo schema giuridico contrattuale; la specificità del settore giustifica l&#8217;<em>inapplicabilità </em>dell&#8217;istituto generale dell&#8217;avvalimento previsto dall&#8217;art. 89 del Codice dei contratti pubblici, che consente la partecipazione dell&#8217;operatore economico, singolo o in raggruppamento (art. 45) per un certo appalto, sul presupposto del necessario possesso complessivo dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (art. 83, comma 1, lett. b e c) per partecipare ad una gara &#8220;avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi&#8221;. Come è noto, l&#8217;istituto comporta la stipulazione di un contratto di avvalimento che deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall&#8217;impresa ausiliaria. Tuttavia, riguardo al divieto non previsto dal previgente Codice, sono state espresse alcune perplessità<a href="#_ftn31">[31]</a>, dato che la specifica competenza dell&#8217;operatore potrebbe essere garantita anche in caso di avvalimento, coinvolgendo più tecnici adeguati.<br /> Quindi, la specialità coinvolge inevitabilmente il contenuto di tutti gli atti e dei provvedimenti della procedura di gara a partire dall&#8217;avvio di essa, incluso, ovviamente il bando che deve indicare tutti i requisiti di partecipazione e le norme applicabili, in quanto <em>lex specialis </em>della procedura ad evidenza pubblica che però non può superare i vincoli stabiliti dalla legge; infatti, il legislatore disciplina in modo puntuale l&#8217;organizzazione e l&#8217;attività per l&#8217;esecuzione nonché il possesso di titoli abilitativi di carattere tecnico e amministrativo e l&#8217;obbligo della stazione appaltante di separare interventi di monitoraggio, di restauro e di manutenzione da quelli relativi alla struttura, agli impianti e agli adeguamenti funzionali, senza lasciare spazio a soluzioni diverse.</p>
<p> 5.<em>Le fasi di progettazione, di esecuzione dei lavori, di aggiudicazione e i profili di specialità.</em><br />  <br /> Vi sono norme speciali e alcune innovazioni anche riguardo alla progettazione per le diverse fasi e i contenuti; la disciplina non si riferisce a &#8220;settori esclusi&#8221;, ma a settori speciali (&#8220;Titolo VI, Regimi particolari di appalto&#8221; nella Parte II) ed emerge una certa <em>convergenza di disciplina </em>con quella prevista per i settori ordinari, in particolare per le procedure e i criteri che in alcuni casi sono direttamente richiamati in questo regime; così per la prevalenza del criterio dell&#8217;offerta economicamente vantaggiosa, come stabilito per i settori ordinari oppure per le modalità di pubblicazione di avvisi e bandi, mentre il sistema di qualificazione e le procedure relative ai criteri di selezione qualitativa sono stati resi più agevoli per il carattere di specialità<a href="#_ftn32">[32]</a>.<br /> L&#8217;art. 147, riproducendo in parte la scelta dell&#8217;art. 203, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, conferma la regola generale dell&#8217;appalto sulla base del progetto esecutivo, che, tuttavia, può essere superata dall&#8217;affidamento di lavori mediante il progetto definitivo; in tal caso, il responsabile del procedimento accerta, per le caratteristiche del bene, la sua natura e lo stato di conservazione, l&#8217;impossibilità di esecuzione di analisi e rilievi esaustivi oppure soluzioni individuabili solamente in corso d&#8217;opera (art. 147, comma 5) e dispone, nel rispetto del quadro economico, l&#8217;<em>integrazione</em> della progettazione. Questa deroga è giustificata dalla <em>limitata prevedibilità </em>degli effetti dell&#8217;intervento e nell&#8217;impossibilità di procedere alla progettazione esecutiva prima dell&#8217;avvio dei lavori. L&#8217;applicazione della norma è delimitata e ciò esclude un&#8217;estensione dell&#8217;eccezione alla regola generale dell&#8217;art. 59, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; in effetti, se alla complessità e all&#8217;eventuale imprevedibilità si aggiungessero elementi di semplicità e di ripetitività, solamente il progetto definitivo potrebbe essere oggetto di una gara nel settore dei beni culturali.<br /> L&#8217;art. 147 risulta, quindi, <em>innovativo</em><a href="#_ftn33">[33]</a>rispetto all&#8217;art. 203 del Codice previgente per i livelli e i contenuti della progettazione, dato che per la specialità della materia prevede una disciplina particolare, come la previsione del progetto di fattibilità che deve contenere la scheda tecnica, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa; inoltre, il responsabile del procedimento può ridurre i livelli di progettazione o disporre l&#8217;integrazione in corso d&#8217;opera e la figura dell&#8217;esperto restauratore di beni culturali è presente nella formazione della programmazione triennale. Per l&#8217;esame della disposizione è necessario richiamare l&#8217;art. 29 del Codice dei beni culturali da cui emerge la &#8220;conservazione programmata&#8221; mediante una coerente e coordinata attività di studio, prevenzione, di manutenzione sistematica e di restauro, aspetti che devono caratterizzare ogni intervento in questo settore per prevenire il deterioramento, mediante il controllo delle cause e i programmi di manutenzione. Quindi, per questi motivi, vi sono deroghe e <em>modalità speciali </em>per la progettazione dei lavori e di interventi speciali, soprattutto per la migliore conoscenza del bene; le novità più rilevanti riguardano i contenuti di programmazione e di pianificazione, le qualifiche professionali dei soggetti a cui è attribuita la direzione dei lavori sui beni culturali. E&#8217; assai rilevante il contenuto del progetto esecutivo che dev&#8217;essere dettagliato, includendo un piano di monitoraggio, gli interventi di manutenzione, le metodologie operative, i materiali e le modalità tecnico-esecutive sulla base di indagini dirette.<br /> L&#8217;art. 14, comma 4, del regolamento, precisa i casi in cui la progettazione esecutiva può essere omessa per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate, ecc., se non comportano &#8220;complessità realizzative, quali ad esempio la ripulitura ed altri interventi che presentano caratteristiche di semplicità e serialità&#8221;; inoltre, quando il responsabile unico del procedimento accerti che per la natura e le caratteristiche del bene oppure per lo stato di conservazione, non siano possibili analisi o rilievi esaustivi oppure le soluzioni possono essere definite solo in corso d&#8217;opera, dispone l&#8217;<em>integrazione </em>della progettazione <em>in corso d&#8217;opera </em>a cui deve corrispondere un costo con un&#8217;adeguata copertura nel quadro economico. L&#8217;impresa esecutrice deve, ovviamente, presentare al responsabile unico la documentazione integrativa da sottoporre ad approvazione, dopo la valutazione della stazione appaltante; per i vari interventi, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilità, definisce il successivo livello progettuale come base di gara e valuta motivatamente, sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell&#8217;intervento di conservazione, l&#8217;eventuale riduzione dei livelli e dei contenuti dei progetti, garantendo la loro qualità per esigenze di conservazione programmata del patrimonio culturale.<br /> Il comma 4 dell&#8217;art. 147 prevede una <em>novità </em>nel senso che i lavori indicati nel comma 3, oltre a quelli di scavo archeologico, anche subacqueo e relativi al verde storico di cui all&#8217;art. 10, comma 4, lett. f), del d.lgs. n. 42/2004 sono appaltati sulla base di un <em>progetto esecutivo</em>, mentre nella precedente disciplina in base al progetto definitivo (art. 203); quindi, la riforma ha previsto una <em>differenza </em>nel livello di progettazione da cui deriva l&#8217;indizione della gara, per la necessità di attivare le procedure ad evidenza pubblica solo se definito in modo specifico l&#8217;intervento come emerge da un progetto esecutivo. Si precisa che &#8220;di regola&#8221; è stato introdotto dal decreto correttivo d.lgs. n. 56/2017, al fine di inserire una <em>certa flessibilità </em>a fronte del requisito del progetto esecutivo come base di gara e, quindi, consentendo anche il presupposto del progetto definitivo, meno dettagliato e approfondito, nei casi previsti dal comma 5. Infatti, questo comma precisa un&#8217;eccezione alla disposizione del comma 4, consistente nella possibilità di affidare i lavori sulla base del progetto definitivo, quando risulti complesso predisporre la progettazione esecutiva prima dell&#8217;inizio dei lavori, in quanto non siano prevedibili i loro effetti e le soluzioni di progettazione siano determinabili solo in corso d&#8217;opera. La valutazione spetta al responsabile del procedimento e la ragione dipende dal fatto che proprio per i beni culturali è necessaria una <em>concreta conoscenza </em>del bene oggetto di intervento, delle sue caratteristiche e degli eventuali profili di rischio dell&#8217;intervento.<br /> L&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 147, prevede il necessario coinvolgimento di un restauratore di beni culturali da parte della direzione lavori, come supporto nelle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente per la formazione del programma triennale oppure di professionisti competenti indicati dall&#8217;art. 9<em>-bis </em>del Codice dei beni culturali, con esperienza quinquennale e con conoscenze tecniche coerenti con il tipo particolare d&#8217;intervento.<br /> L&#8217;art. 15 del regolamento definisce un contenuto particolare del progetto di fattibilità tecnica ed economica, pur applicabile l&#8217;art. 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui questo livello progettuale deve individuare tra più soluzioni, quella che offre il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione a specifiche esigenze e prestazioni; il progetto relativo ai beni culturali deve consistere in una relazione programmatica di studio e dei metodi di intervento con elaborati grafici, come <em>quadro delle conoscenze </em>risultante dalla situazione dell&#8217;esistente mediante l&#8217;indicazione delle tipologie di indagine, dati necessari proprio per la conoscenza del bene culturale, del relativo contesto storico e dell&#8217;ambiente in cui è situato. Tra i documenti del progetto di fattibilità, vi sono la relazione generale, la relazione tecnica, la planimetria generale e gli elaborati grafici, la scheda tecnica (art. 16); questa fase comporta indagini e ricerche (ad es., analisi storico-critica, tecniche di esecuzione, diagnostica) per acquisire elementi al fine di scelte per i metodi di intervento da inserire nel progetto definitivo per la valutazione dei costi. Peraltro, in base al comma 5, per la complessità dell&#8217;intervento, il progetto di fattibilità può limitarsi alle indagini necessarie per una prima definizione degli interventi e dei costi.<br /> E&#8217; centrale per l&#8217;attuazione degli interventi la <em>scheda tecnica</em> che descrive le tecniche di esecuzione, lo stato di conservazione dei beni culturali, le eventuali modifiche, le caratteristiche del bene e le indicazioni degli interventi previsti e delle metodologie; da essa emergono le superfici decorate di beni architettonici e di beni di interesse storico artistico o archeologico e la stesura spetta ad un restauratore di beni culturali o ad un archeologo, a seconda della natura del bene, e in seguito è sottoposta al soprintendente competente che deve approvarla e, se necessario, aggiornare il provvedimento di dichiarazione dell&#8217;interesse culturale, mediante una procedura di certo non semplificata.<br /> Proprio nella fase di progettazione di fattibilità, il responsabile unico del procedimento sulla base delle caratteristiche del bene e dell&#8217;intervento, esprime una valutazione della possibilità di ridurre i livelli di progetto e definisce i contenuti. Le ulteriori fasi progettuali seguono le regole generali del progetto definitivo ed esecutivo con alcune particolarità meglio precisate dagli artt. 17 e 18 del regolamento. Il <em>progetto definitivo</em>, che si basa sul progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ha quale fine lo <em>studio del bene</em>, dello stato di fatto con riferimento all&#8217;intero contesto anche ambientale e definisce le tecniche e le tecnologie di intervento, i materiali, gli &#8220;indirizzi culturali&#8221; e &#8220;le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene&#8221;; esso contiene, infine, un giudizio generale sulle priorità e i metodi di intervento. I documenti di questa fase sono vari, ad es., le relazioni tecniche e specialistiche, gli elaborati grafici, il computo metrico-estimativo e di coordinamento. Il progetto esecutivo indica in modo dettagliato le modalità operative, le tecnologie di intervento e i materiali con i relativi documenti (relazioni specialistiche, calcoli esecutivi, capitolato speciale e schema di contratto). Vi sono norme specifiche per la progettazione di scavi archeologici (art. 19), le fasi di progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo, le indagini necessarie, le modalità di scavo e di conservazione dei reperti; una progettazione con requisiti specifici è, inoltre, prevista per lavori di impiantistica e per la sicurezza (20).<br /> L&#8217;art. 21, in tema di verifica dei progetti, richiama l&#8217;art. 26 del Codice dei contratti pubblici e, per i progetti relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede in via diretta alle verifiche per i vari interventi tramite il soggetto che ha predisposto la scheda tecnica o un funzionario restauratore o un architetto oppure un archeologo, a seconda della natura degli interventi, se questi professionisti non abbiano partecipato alla redazione del progetto.<br /> Circa la progettazione, direzione lavori e attività accessorie, l&#8217;art. 22 richiama l&#8217;art. 147, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e le linee guida dell&#8217;Anac (ancora non adottate) circa l&#8217;affidamento di servizi attinenti all&#8217;architettura e all&#8217;ingegneria, per i lavori relativi ai beni culturali; l&#8217;attività di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva possono essere gestite anche da un restauratore di beni culturali e da altri professionisti<a href="#_ftn34">[34]</a>indicati dall&#8217;art. 9-<em>bis </em>del Codice dei beni culturali con specifiche competenze in linea con l&#8217;intervento e un&#8217;esperienza quinquennale nei casi in cui non sia prevista l&#8217;iscrizione ad un ordine o a un collegio professionale; questo schema vale a maggior ragione per la direzione dei lavori.<br /> L&#8217;art. 148, comma 1, afferma un principio generale, in linea col precedente Codice, di <em>separata gestione </em>e <em>affidamento </em>degli interventi riguardanti i beni culturali: questi devono essere affidati in modo disgiunto rispetto ad altre categorie di opere, sia generali che speciali, al fine di garantire adeguati livelli di specializzazione degli esecutori per interventi efficaci; tuttavia, è prevista una deroga quando siano necessarie attività di conservazione storica e di ordinaria manutenzione e, quindi, in tal caso l&#8217;affidamento può avvenire congiuntamente per esigenze eccezionali che il responsabile del procedimento valuta <em>discrezionalmente</em> per indire una procedura di gara unica per lavori specialistici e generici sul medesimo bene. Tra l&#8217;altro, il comma 2 stabilisce, in conseguenza del divieto di affidamento congiunto, che le lavorazioni specialistiche non possono essere assorbite in un&#8217;altra categoria o non possono essere indicate nelle lavorazioni dell&#8217;intervento, a prescindere dall&#8217;incidenza percentuale del valore complessivo degli interventi oggetto di gara. La stazione appaltante deve indicare nei documenti di gara le attività specialistiche e quelle relative al monitoraggio, al restauro e alla manutenzione, in modo separato rispetto alle attività strutturali e di adeguamento funzionale dei beni immobili tutelati in base al Codice dei beni culturali.<br /> Inoltre, il comma 3 si riferisce agli <em>appalti misti </em>circa allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all&#8217;art. 101 del d.lgs. n. 42/2004 e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui all&#8217;art. 10, comma 4, lett. f); previo <em>parere motivato</em> del responsabile del procedimento, la stazione appaltante può applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, in base ad una <em>valutazione qualitativa</em>: i servizi o le forniture devono assumere una rilevanza qualitativa prevalente ai fini dell&#8217;oggetto del contratto, a prescindere dall&#8217;importo dei lavori, in base al noto principio della &#8220;prevalenza funzionale&#8221;, già stabilito nell&#8217;art. 199 del Codice precedente. Il criterio quantitativo, che si basa sul calcolo degli importi dei lavori oggetto dell&#8217;appalto, viene superato da una valutazione di <em>merito </em>espressa dal responsabile del procedimento, che dispone in diverse occasioni di ambiti rilevanti di autonomia discrezionale in questo specifico settore.<br /> Circa l&#8217;esecuzione dei lavori, sono confermate le regole già chiaramente vigenti con il precedente art. 205 del d.lgs. n. 163 del 2006 e per le <em>varianti</em> vi sono profili di specialità: l&#8217;attuale art. 149 <em>distingue </em>tra le situazioni, nel senso che gli interventi decisi dal direttore dei lavori per risolvere profili di dettaglio e volti a prevenire e a ridurre i pericoli di danneggiamento o di deterioramento dei beni tutelati non sono ricondotti a varianti in corso d&#8217;opera, purché non modifichino una variazione superiore al venti per cento in aumento o in diminuzione rispetto al valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell&#8217;importo complessivo contrattuale, se vi sia la disponibilità finanziaria nel quadro economico della stazione appaltante. Sono, inoltre, ammesse nel limite del venti per cento in più dell&#8217;importo contrattuale, le varianti che sono necessarie per quei fatti emersi in corso d&#8217;opera a causa di rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, al fine di adeguare il progetto, e per il perseguimento degli obiettivi dell&#8217;intervento nonché le varianti giustificate dall&#8217;evoluzione dei criteri da adottare nella disciplina del restauro.<br /> In questo settore, è obbligatoria la fase di collaudo in corso d&#8217;opera<a href="#_ftn35">[35]</a>, disciplinata dall&#8217;art. 150 del Codice dei contratti pubblici e dall&#8217;art. 24 del regolamento n. 154 del 2017, che richiede esperti (restauratori, storico dell&#8217;arte, archivista o bibliotecario, archeologo) dotati di qualifiche di esperienza e capacità professionale con un certo numero di anni di attività e distinzioni a seconda delle categorie; per i lavori di manutenzione (art. 25), in relazione al tipo di bene e di intervento, sono previsti piani di monitoraggio e di manutenzione e può essere adeguata anche la sola perizia di spesa che contiene la descrizione del bene, il quadro economico, il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni, l&#8217;elenco dei prezzi unitari, anche senza indagini e ricerche necessarie per i tre livelli di progettazione. E&#8217;, quindi, prevista una deroga alla disciplina dei tre livelli di progettazione solamente per il caso specifico di lavori di manutenzione, se sia motivata dalle caratteristiche del bene e dell&#8217;intervento.<br /> Il consuntivo scientifico e di vigilanza sull&#8217;esecuzione dei lavori (art. 26) rientrano nella competenza del direttore dei lavori con la documentazione prevista dall&#8217;art. 102 del Codice dei contratti pubblici circa lo stato del manufatto, le ricerche e le analisi; la relazione dev&#8217;essere trasmessa alla soprintendenza competente e dev&#8217;essere depositata presso la stazione appaltante. Durante l&#8217;esecuzione dei lavori, la stazione appaltante e l&#8217;ufficio a cui spetta la tutela del bene culturale vigilano sull&#8217;esecuzione delle opere, degli interventi di manutenzione e di restauro e sulla <em>costante</em> presenza dei requisiti di qualificazione.<br /> La fase di aggiudicazione non è coinvolta da norme speciali per il regime di scelta e i criteri da applicare e ciò si giustifica con l&#8217;obiettivo di <em>uniformità </em>del Codice dei contratti pubblici che vale anche per il settore dei beni culturali<a href="#_ftn36">[36]</a>; quindi, riguardo alle procedure di scelta del contraente sono applicabili gli artt. 59 ss., mentre per i criteri di aggiudicazione si applicano gli artt. 95 ss. e, in particolare, il criterio dell&#8217;aggiudicazione economicamente più vantaggiosa secondo la migliore relazione tra qualità e prezzo oppure sulla base del prezzo e del costo, con la deroga all&#8217;art. 95, comma 4 che consente l&#8217;adozione del criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro. Infatti, i lavori sono appaltati &#8220;di norma <em>a misura</em>, indipendentemente dal relativo importo<a href="#_ftn37">[37]</a>. Per i lavori di cui al presente capo, in deroga al disposto dell&#8217;articolo 95, comma 4, può essere utilizzato il criterio del <em>minor prezzo </em>per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro&#8221;.<br /> L&#8217;art. 148, comma 7, rinvia per l&#8217;esecuzione di lavori nei casi di <em>somma urgenza</em> ai presupposti generali previsti per i lavori pubblici dall&#8217;art. 163 del Codice, se dal ritardo derivi un &#8220;insanabile pregiudizio&#8221; nella prospettiva della tutela del bene e della pubblica incolumità; l&#8217;art. 23 del regolamento sembra essere, invece, un po&#8217; generico per questo aspetto, dato che il testo è identico senza precisare particolari modalità attuative. <br />  <br /> 6.<em>L&#8217;accertamento dell&#8217;interesse archeologico e di ulteriori interessi pubblici sottesi ai beni culturali.</em><br />  <br /> La procedura di verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico è disciplinata dall&#8217;art. 25 del d.lgs. n. 50/2016, prima regolata dagli artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 163/2016 e in linea con le precedenti disposizioni; al tal fine, in attuazione dell&#8217;art. 28, comma 4, del Codice dei beni culturali, la stazione appaltante ha l&#8217;obbligo di trasmettere alla soprintendenza archeologica competente per territorio, prima dell&#8217;approvazione, copia del <em>progetto di fattibilità </em>dell&#8217;intervento, anche in forma di stralcio, con un&#8217;indagine archeologica e geologica preliminare, sulla cui base l&#8217;amministrazione può verificare se vi siano i presupposti per ulteriori indagini per l&#8217;accertamento dell&#8217;interesse archeologico dell&#8217;area che è oggetto della fase preliminare di progettazione.<br /> Per la procedura sono previste la fase operativa o esecutiva con approfondimenti per <em>livelli successivi</em> nell&#8217;indagine archeologica preliminare mediante varie tecniche di carattere indiretto, ad es. prospezioni geotermiche, o dirette (scavi, saggi archeologici, ecc.), con maggiore approfondimento per accertare lo stato e la rilevanza dei beni archeologici al fine di integrare il progetto di fattibilità e le necessarie conoscenze, elementi che sono il presupposto della valutazione della soprintendenza riguardo alla compatibilità dell&#8217;opera pubblica con la tutela del patrimonio archeologico da esprimere in una relazione definitiva sulla cui base adottare le necessarie misure di garanzia della conservazione, come previsto dall&#8217;art. 25, commi 8, 9 e 11. La procedura si conclude in un termine determinato secondo il criterio dell&#8217;<em>estensione dell&#8217;area interessata </em>dall&#8217;intervento che comporta ovviamente una durata relativa, ma inevitabile, considerando proprio questo aspetto concreto come il punto di partenza della verifica; l&#8217;atto conclusivo è la relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente competente per territorio (art. 25, comma 9) e il contenuto consiste in una descrizione analitica sulle indagini effettuate sulla base di indicazioni precisate<a href="#_ftn38">[38]</a> nelle lettere a), b) e c).<br /> Si prospetta la questione della <em>durata </em>dei procedimenti che caratterizzano la verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico e la nuova disciplina prevista dall&#8217;art. 25 del Codice dei contratti pubblici ha con evidenza ridotto i termini della fase preliminare a trenta giorni (art. 25, comma 3), per ridurre l&#8217;incertezza della conclusione della fase operativa; se il soprintendente, alla luce degli elementi trasmessi e delle informazioni disponibili, ravvisa l&#8217;interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere con motivazione entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità (sessanta giorni per le grandi opere infrastrutturali o a rete) oppure dello stralcio, la sottoposizione dell&#8217;intervento alla procedura di verifica preventiva prevista dal comma 8, con possibilità di sospensione del termine in caso di necessaria integrazione dell&#8217;indagine archeologica mediante documenti e informazioni da parte del responsabile unico. La procedura di verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico si svolge sotto la direzione della soprintendenza competente per territorio e gli oneri sono a carico della stazione appaltante.<br /> E&#8217; stabilita la necessaria adozione di specifiche linee guida volte alla speditezza, all&#8217;efficienza e all&#8217;efficienza e all&#8217;individuazione di procedimenti semplificati e con termini certi, al fine della tutela del patrimonio archeologico e dell&#8217;interesse pubblico collegato alla realizzazione dell&#8217;opera. E&#8217; altresì prevista, entro trenta giorni dalla richiesta, la stipulazione di un accordo tra soprintendente e stazione appaltante per le modalità di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e gli uffici della stazione appaltante; il contenuto attiene alla complessità della procedura in relazione alla natura dei lavori e all&#8217;eventuale riduzione delle fasi, delle forme di documentazione e di divulgazione informatica dei dati dell&#8217;indagine, alle eventuali mostre ed esposizioni per la diffusione.<br /> Per il caso particolare di insediamenti produttivi, di opere con un rilevante impatto sul territorio o di avvio di attività imprenditoriali con effetti positivi per l&#8217;economia e l&#8217;occupazione, le stazioni appaltanti possono applicare il d.p.r. 12 settembre 2016, n. 194, che contiene norme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi, quando vi sia una durata eccessiva del procedimento di verifica oppure se non siano stati rispettati i termini previsti nell&#8217;accordo, per ridurre la durata e attivare il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri; le soluzioni prospettate in questo regolamento non sembrano in realtà semplificare e accelerare, dato che questo eventuale potere sostitutivo comporterà il coinvolgimento della direzione generale dell&#8217;archeologia (art. 4, comma 2) che è titolare di un potere di avocazione per gli atti di spettanza del soprintendente e, quindi, potrà adottare la relazione finale entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio, che dev&#8217;essere non superiore a quello inizialmente individuato.<br /> E&#8217;, quindi, assai evidente la questione complessa di contemperamento di esigenze di tutela del patrimonio archeologico con l&#8217;interesse pubblico alla realizzazione delle opere pubbliche inserite in programmi già approvati che richiederebbero anche misure di semplificazione delle procedura in caso di urgenza della loro esecuzione; la soluzione è intricata<a href="#_ftn39">[39]</a>, dato che è affermato un concetto di verifica dell&#8217;interesse archeologico in via preventiva nel senso di <em>tutela anticipata </em>del patrimonio culturale (art. 25, comma 9, lett. b) e c) e comma 11) con procedure certo non agevoli, ma necessariamente approfondite, che comunque confermano la <em>specialità </em>della disciplina e gli ampi profili di <em>autonomia </em>rispetto alle norme generali previste per gli appalti pubblici.<br /> Le regole sulla verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico e la soluzione della tutela anticipata derivano, come è noto, da principi già espressi nella <em>Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico </em>del Consiglio d&#8217;Europa<a href="#_ftn40">[40]</a>, per la definizione e l&#8217;identificazione del patrimonio archeologico, le misure di protezione, la conservazione integrata e l&#8217;art. 6, punto II, lett. a), impegna gli Stati aderenti ad aumentare le risorse materiali in favore dell&#8217;archeologia preventiva anche nell&#8217;ipotesi di &#8220;importanti lavori privati di sistemazione&#8221;; peraltro, solo nel 2015, con grande ritardo, l&#8217;ordinamento italiano ha formalmente ratificato la Convenzione mediante la l. 29 aprile 2015, n. 57.<br />  <br /> 7.<em>Il regime delle sponsorizzazioni, forme speciali di partenariato e altre norme del Codice dei contratti pubblici.</em><br />  <br /> L&#8217;art. 151 del Codice dei contratti pubblici completa la scelta del legislatore di razionalizzare e rafforzare il contributo dei privati volto alla conservazione e alla gestione del patrimonio culturale, risalente al d.l. n. 83 del 2014 che ha introdotto il credito d&#8217;imposta per il mecenatismo mediante l&#8217;<em>Art Bonus </em>per favorire le elargizioni liberali da parte di persone fisiche, operatori economici e del terzo settore (senza fini di lucro, <em>onlus</em>); la nuova disposizione aggiunge una rilevante facilitazione al fine di <em>incentivare </em>la <em>sponsorizzazione</em>, tipico strumento di intervento delle imprese, sia per il caso della semplice contribuzione in denaro, sia per quella &#8220;tecnica&#8221; che si caratterizza per un intervento sul bene culturale a cura e spese dell&#8217;impresa. Inoltre, l&#8217;innovazione normativa è volta a risolvere le difficoltà di applicazione da parte delle amministrazioni e dei privati circa la procedura che era prevista dall&#8217;art. 199-<em>bis</em><a href="#_ftn41">[41]</a>del precedente Codice.La nuova norma <em>estende</em> l&#8217;applicazione della disciplina generale prevista dall&#8217;art. 19 in materia di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture, ai beni culturali e ai medesimi contratti per il &#8220;sostegno&#8221; degli istituti e dei luoghi di cultura (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, ecc.) previsti dall&#8217;art. 101 del Codice dei beni culturali, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione; da ciò un&#8217;estensione dell&#8217;ambito oggettivo per un sempre più ampio coinvolgimento dei privati mediante <em>forme speciali </em>di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, volte a consentire anche sul presupposto di una concessione, il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione con finalità di ricerca scientifica applicata alla tutela, la pubblica fruizione e la valorizzazione dei beni culturali immobili. Quindi, sono incluse ipotesi che potrebbero non rientrare precisamente negli interventi o nelle iniziative per beni culturali in senso tradizionale, ma che possono sollecitare un significativo interesse da parte degli operatori; così sono prospettabili forme di apporto dello <em>sponsor </em>diverse da quelle tradizionali di lavori, servizi e forniture e riconducibili alla <em>cura </em>dell&#8217;istituto o del luogo oppure di particolari esigenze anche in modo continuativo.<br /> L&#8217;art. 151 ha chiaramente un carattere incentivante e promozionale per favorire il più possibile il reperimento di risorse dai privati per concorrere a finanziare l&#8217;attività ordinaria degli istituti indicati; quindi, la sponsorizzazione dev&#8217;essere intesa nel senso più ampio di &#8220;sostegno&#8221; per interventi ed attività culturali in queste sedi, anche mediante un legame continuativo tra <em>sponsor </em>e istituto o luogo specifico, con prospettive di vantaggio pubblicitario più esteso. Nel d.m. del 2016 sono anche previste modalità di semplificazione e di concertazione a partire dalla fase di elaborazione di progetti di fattibilità e l&#8217;applicazione di finanza di progetto nonché particolari modalità contabili e di regime fiscale (v. § 10).<br /> E&#8217; così delineata una <em>nuova figura </em>di sponsorizzazione che potrebbe ritenersi una forma di &#8220;adozione&#8221; di beni culturali (museo, biblioteca, archivio, area archeologica, ecc.) tramite elargizioni periodiche da parte di privati che possono essere utilizzate dall&#8217;ente per spese di investimento, per spese ordinarie e di funzionamento periodico, a prescindere dal finanziamento di specifici interventi. Il &#8220;sostegno&#8221;, quindi, si distingue dal tradizionale contributo dello <em>sponsor</em>, in quanto coinvolge diverse ipotesi concrete di vario contenuto, in parte da tempo sperimentate, volte alla <em>cura in senso ampio </em>del monumento; la disposizione ha chiaramente un carattere <em>incentivante </em>e di <em>promozione </em>per reperire risorse private per &#8220;sostenere&#8221; l&#8217;attività ordinaria in via concorrente con quelle pubbliche. L&#8217;amministrazione esercita in via diretta compiti di tutela e di vigilanza, di adozione di <em>prescrizioni </em>specifiche circa la progettazione, l&#8217;esecuzione delle opere e/o la fornitura, la direzione dei lavori e il relativo collaudo.<br /> Quindi, il combinato disposto degli artt. 19 e 151 del d.lgs. n. 50/2016 da una parte equipara il regime di affidamento delle sponsorizzazioni nel settore culturale<a href="#_ftn42">[42]</a>a quello generale previsto per le sponsorizzazioni e, dall&#8217;altra, <em>semplifica </em>le procedure di affidamento; decorso il termine di pubblicazione dell&#8217;avviso, l&#8217;amministrazione può liberamente negoziare il contratto, pur nei limiti dei principi generali di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori che abbiano manifestato l&#8217;interesse e del rispetto dei casi di esclusione di cui all&#8217;art. 80 del Codice. Ulteriore limite caratterizzante è la compatibilità dell&#8217;intervento con le esigenze di tutela del bene, come espressamente previsto dall&#8217;art. 120 del Codice dei beni culturali.<br /> Inoltre, per la finalità generale di fruizione del patrimonio culturale e l&#8217;obiettivo di incentivazione della ricerca scientifica applicata alle modalità di tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali può elaborare forme di partenariato pubblico-privato al fine di consentire la conservazione (il recupero, il restauro, la gestione e la manutenzione programmata), l&#8217;avvio alla fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni culturali immobili mediante procedimenti semplificati di individuazione del partner privato analoghi o in aggiunta a quelli previsti per la sponsorizzazione.<br /> L&#8217;art. 120 del Codice dei beni culturali chiarisce il concetto di sponsorizzazione dei beni culturali da intendersi come ogni contributo, anche consistente in beni e servizi, erogato per la progettazione o l&#8217;attuazione di iniziative di tutela oppure per la valorizzazione del patrimonio culturale, con la finalità di promuovere il nome, il marchio, l&#8217;immagine, l&#8217;attività o il prodotto dell&#8217;attività del soggetto che intende effettuare l&#8217;erogazione<a href="#_ftn43">[43]</a>. La sponsorizzazione può avere ad oggetto iniziative del Ministero, delle Regioni e degli enti territoriali oppure di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fini di lucro oppure iniziative di privati per beni culturali di loro proprietà; la verifica di compatibilità delle iniziative con le esigenze di tutela è di competenza del Ministero. La promozione segue la modalità di associazione del nome, del marchio, dell&#8217;immagine, del prodotto o dell&#8217;attività all&#8217;iniziativa che è oggetto del contributo, secondo soluzioni compatibili con la natura artistica o il carattere storico, l&#8217;aspetto del bene culturale da tutelare o da valorizzare, profili che devono essere contenuti nel contratto di sponsorizzazione, così come le modalità di erogazione e le forme di controllo esercitato dal soggetto erogante riguardo all&#8217;attuazione dell&#8217;iniziativa a cui si riferisce il contributo.<br /> E&#8217; previsto un rinvio diretto alla disciplina generale per la selezione dello <em>sponsor </em>privato stabilita dall&#8217;art. 19 del Codice dei contratti pubblici che regola le sponsorizzazioni pure, tecniche e miste per lavori, servizi e forniture, di <em>importo superiore </em>a quarantamila euro; la disposizione si riferisce a forme di erogazione di denaro o accollo di debito o altre modalità di pagamento di corrispettivi dovuti che seguono una procedura assai semplificata di unica pubblicazione nel sito istituzionale della stazione appaltante per un tempo di almeno trenta giorni e di avviso di ricerca di <em>sponsor </em>per specifici interventi oppure di avvenuta ricezione di una proposta di sponsorizzazione, evidenziando in sintesi il contenuto del contratto sottoposto e l&#8217;oggetto dell&#8217;intervento. Decorso il termine di pubblicazione, il contratto può essere stipulato <em>senza gara</em> e, quindi, &#8220;liberamente&#8221;, ma in coerenza con i principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori economici interessati e con quanto previsto dall&#8217;art. 80 del Codice dei contratti pubblici circa la verifica del possesso da parte dello <em>sponsor </em>di requisiti generali &#8220;morali&#8221; e i casi di esclusione.<br /> Il comma 2 dell&#8217;art. 19 precisa che nell&#8217;ipotesi di sponsorizzazione tecnica non si applicano le disposizioni (nazionali o regionali) sui contratti pubblici, ad eccezione delle norme sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La procedura semplificata di cui al comma 1 sarebbe applicabile anche in questo caso, pur sul presupposto di tecnici in possesso di requisiti soggettivi e morali per contrattare con la pubblica amministrazione; inoltre, detta procedura riguarda anche le sponsorizzazioni di servizi e forniture non strumentali a lavori, sempre per un valore superiore alla soglia di 40.000 euro.<br /> La circolare interpretativa<a href="#_ftn44">[44]</a>del 9 giugno 2016, incentrata sulle novità procedurali, mentre rinvia alle Linee guida<a href="#_ftn45">[45]</a>di cui al d.m. 19 dicembre 2012 per le nozioni generali e le norme tecniche elaborate con riferimento all&#8217;art. 120 (non modificato) del Codice dei beni culturali, non prevede un obbligo di pubblicazione dell&#8217;avviso nel sito del Ministero; comunque l&#8217;amministrazione, prima della pubblicazione, deve esaminare l&#8217;ammissibilità della proposta per la compatibilità tra la controprestazione, le esigenze di tutela del bene culturale e l&#8217;adeguatezza tra offerta e utilità prospettata con la possibilità di migliorare le condizioni mediante richiesta di chiarimenti e di integrazioni, anche alla luce dell&#8217;istituto del soccorso istruttorio (art. 6 della legge sul procedimento amministrativo, sul responsabile del procedimento), al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del bene culturale, come stabilito dall&#8217;art. 120 del Codice dei beni culturali che, pur inserito nel Titolo II &#8220;Fruizione e valorizzazione&#8221;, Capo II sui principi in tema di valorizzazione, dev&#8217;essere <em>esteso </em>alla tutela e conservazione, mediante il contributo di soggetti privati che ricevono una &#8220;remunerazione&#8221; nel collegamento tra il loro prodotto, nome o attività e l&#8217;iniziativa particolare oggetto di sponsorizzazione, sulla base di un negozio a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive. Come è noto, l&#8217;art. 120 si riferisce ad aspetti di compatibilità della sponsorizzazione con l&#8217;interesse culturale del bene e ai requisiti che le imprese devono possedere per poter intervenire su di essi.<br /> In questo caso, non vi è l&#8217;esigenza di un confronto concorrenziale tra le imprese mediante una procedura di gara e, quindi, decorso il termine, l&#8217;amministrazione deve stipulare il contratto con l&#8217;impresa proponente e definire le condizioni contrattuali e le clausole accessorie, pur fermi gli elementi essenziali già precisati nell&#8217;avviso di richiesta di sponsorizzazione. Peraltro, nel caso in cui non vi siano proposte da soggetti privati, l&#8217;amministrazione può procedere ad una nuova pubblicazione dell&#8217;avviso con modifiche ad es., per le modalità di sponsorizzazione richiesta o eventuali integrazioni per finalità di maggiore promozione per attrarre le imprese.<br /> Nel caso di più proposte contrattuali, l&#8217;amministrazione deve effettuare un confronto concorrenziale tra l&#8217;offerta del primo proponente e quelle presentate in seguito secondo una valutazione tecnico-discrezionale dei progetti di intervento sostenuti economicamente dallo <em>sponsor</em>; per la sponsorizzazione tecnica rileva di certo l&#8217;iniziativa dell&#8217;impresa che collabora con l&#8217;amministrazione per la stesura di un progetto rispondente ad obiettivi di tutela e di valorizzazione dei beni culturali coinvolti.<br /> La circolare del 2016 qualifica anche la modalità di &#8220;<em>approccio</em>&#8221; dell&#8217;amministrazione che dev&#8217;essere &#8220;naturalmente <em>aperto </em>e <em>favorevole </em>a definire in senso positivo l&#8217;esito di questo vaglio preventivo di ammissibilità&#8221;; peraltro, come regola generale, una proposta libera del privato, anche se da inserire in una logica favorevole, non vincola l&#8217;amministrazione ad attivare uno specifico procedimento mediante la pubblicazione dell&#8217;avviso, ma di certo <em>impone </em>una verifica preventiva di ammissibilità e di compatibilità con gli interessi pubblici tutelati dalla medesima amministrazione. Quindi, una proposta di sponsorizzazione con evidenza non accettabile per l&#8217;inadeguatezza del valore economico in relazione all&#8217;intervento oppure per le caratteristiche dell&#8217;utilizzo pubblicitario del bene culturale, può essere agevolmente non considerata, pur con l&#8217;obbligo di comunicare una decisione sintetica di rifiuto dell&#8217;amministrazione (art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990). Tuttavia, l&#8217;amministrazione può ragionevolmente richiedere al privato l&#8217;integrazione della proposta per eventuali lacune che siano rimediabili con integrazioni mediante il soccorso istruttorio che si basa, in questo caso, sull&#8217;evidente <em>favor </em>per la sponsorizzazione e da ciò la necessità di un esame preliminare. L&#8217;eventuale rifiuto deve essere congruamente motivato &#8220;su solide e inattaccabili ragioni oggettive&#8221;, come afferma la circolare del 2016, considerata la conseguenza dell&#8217;eventuale responsabilità erariale; quindi, l&#8217;amministrazione deve valutare, mediante esercizio di <em>discrezionalità tecnica</em>, la conformità del futuro contratto alle esigenze di tutela e di valorizzazione del bene culturale (art. 120 del Codice dei beni culturali), con la possibilità di introdurre opportune modifiche, come fase di formazione del contratto mediante trattative e una &#8220;proposta condivisa&#8221; con &#8220;un ragionevole <em>favor </em>di ammissibilità&#8221;; in seguito, l&#8217;amministrazione potrà pubblicare l&#8217;avviso nel sito istituzionale<a href="#_ftn46">[46]</a>.<br /> Per la ricerca di <em>sponsor </em>privati per iniziativa ministeriale, l&#8217;amministrazione centrale deve definire in modo unilaterale il contenuto dell&#8217;avviso di esigenza di sponsorizzazione (pura e tecnica come fornitura di un servizio di illuminazione, di riscaldamento, ecc.) per un certo bene culturale, da pubblicare nel sito istituzionale mediante un &#8220;invito ad offrire&#8221;, da cui devono risultare gli elementi essenziali e il tipo di promozione per l&#8217;immagine e di pubblicità, come controprestazione conseguente al contributo, per consentire all&#8217;interessato di acquisire un quadro chiaro dell&#8217;iniziativa che potrà in seguito anche essere oggetto di trattative, pur vincolanti l&#8217;oggetto e il contenuto iniziali, e di negoziazione per altri aspetti accessori. Ovviamente la scelta del tipo di sponsorizzazione ricade nella scelta di <em>discrezionalità-tecnica </em>dell&#8217;amministrazione per gli aspetti di valutazione di opportunità di una sponsorizzazione pura, che comporta per l&#8217;ente oneri di stesura del progetto e di indizione di una gara pubblica per l&#8217;esecuzione dei lavori, oppure tecnica che consente allo <em>sponsor </em>di scegliere l&#8217;esecutore con le necessarie qualificazioni, senza un obbligo di gara ma solo di vigilanza da parte dell&#8217;amministrazione. Tali valutazioni devono essere confrontate con l&#8217;intervento, i costi specifici e il valore del vantaggio pubblicitario che rappresenta la controprestazione.<br /> Anche per questa soluzione è centrale il principio di <em>semplificazione </em>dei procedimenti per favorire il più possibile la partecipazione del privato; inoltre, il § 7 della circolare del 2016, circa la scelta dello <em>sponsor, </em>precisa che, a parte l&#8217;onere di pubblicazione della proposta dell&#8217;operatore economico, non vi è alcun obbligo di attivare una procedura competitiva, soprattutto se non vi siano ulteriori proposte; quindi, dopo la scadenza del termine di pubblicazione, l&#8217;ente pubblico può stipulare il contratto di sponsorizzazione. Tuttavia, un certo confronto concorrenziale potrà esserci in caso di verifica di più offerte in aumento che migliorano la proposta iniziale, ma senza particolari formalità, se non il rispetto dei principi generali dell&#8217;UE; decorso un termine ulteriore, il contratto sarà stipulato con l&#8217;impresa che avrà offerto il finanziamento di importo più elevato senza valutazioni comparative di carattere tecnico che coinvolgano la controprestazione di vantaggio pubblicitario, per ragioni di semplificazione. Ciò è, invece, prospettabile nel caso di sponsorizzazione tecnica che per sua natura consente un apprezzamento tecnico-discrezionale di natura qualitativa e con una fase intermedia di possibile negoziazione circa l&#8217;intervento sul bene culturale che lo <em>sponsor </em>realizza e finanza, mentre non rilevano le modalità di promozione.<br /> La libera negoziazione è prevista nel § 8 e, quindi, decorso il termine di pubblicazione, è consentita la formazione di &#8220;un accordo negoziale a formazione progressiva&#8221; circa il contenuto, le clausole e le condizioni, sulla base dei principi di parità di trattamento tra gli operatori economici e di imparzialità, dei principi civilistici di autonomia contrattuale (1322 cod. civ.) e di buona fede come correttezza nelle trattative e nella formazione del contratto (artt. 1337-1338 cod. civ.). Il presupposto di fatto è l&#8217;individuazione dell&#8217;impresa proponente e degli aspetti essenziali dell&#8217;accordo; lo <em>sponsor </em>potrebbe offrire una somma maggiore, ma è una facoltà, dato che l&#8217;unico effettivo vincolo giuridico è la proposta iniziale, a meno che vi siano altre offerte successive di altri operatori e si prospetti una richiesta di &#8220;rilancio&#8221; al rialzo da parte dell&#8217;amministrazione.<br /> Per diversi aspetti, è ancora un riferimento il d.m. 19 dicembre 2012, dato che la circolare interpretativa<a href="#_ftn47">[47]</a>del 2016 rinvia ancora ad esso per le nozioni generali. Infatti, il d.m. del 2012 delinea chiaramente le distinzioni, dopo un esame del concetto generale di sponsorizzazione di beni culturali, diverso da schemi affini<a href="#_ftn48">[48]</a>e da accordi, e chiarisce il particolare rapporto di partenariato pubblico-privato che si caratterizza per il collegamento del nome, del marchio, del prodotto e dell&#8217;immagine di un&#8217;impresa a un bene culturale o a un&#8217;iniziativa di promozione di esso, sollecitando l&#8217;interesse delle amministrazioni e degli operatori economici; si tratta, infatti, di forme di finanziamento molto interessanti per l&#8217;amministrazione, secondo una <em>logica aperta </em>e facilmente attuabile per la ricerca di risorse o di beni e servizi, sempre per le finalità istituzionali. Le imprese, del resto, non possono che essere attratte da vantaggi di natura promozionale che derivano dal collegamento tra azienda e relativi prodotti e beni del patrimonio culturale; infatti, la controprestazione come pubblicità per l&#8217;immagine dell&#8217;impresa in cambio del finanziamento di interventi, ad es. di restauro di monumenti o di altre opere, ha creato un certo &#8220;mercato&#8221; di proposte e di partecipazioni delle imprese. Quindi, la stipulazione di contratti di sponsorizzazione si è inevitabilmente estesa anche in questo settore per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, mentre era già diffusa per lo sport e gli spettacoli; da ciò l&#8217;esigenza di un necessario confronto in un contesto di concorrenza secondo regole certe con utilità sia per l&#8217;ente pubblico, che può migliorare l&#8217;entità di contributo dello sponsor, sia per le imprese, al fine di prevenire un eventuale contenzioso e per esigenze di certezza giuridica.<br /> Questa esigenza di regole puntuali era già emersa nell&#8217;art. 199-<em>bis </em>del precedente Codice dei contratti pubblici, per le procedure di selezione di<em>sponsor </em>nell&#8217;ambito dei contratti relativi a beni culturali<a href="#_ftn49">[49]</a>, introdotto dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, in tema di semplificazione e sviluppo; quindi, il Codice dei contratti pubblici del 2016 ammette l&#8217;iniziativa dello <em>sponsor </em>a prescindere da atti di programmazione o preparatori dell&#8217;amministrazione e il privato può precisare il contenuto della sponsorizzazione circa il bene culturale, l&#8217;intervento e l&#8217;entità del finanziamento, ma resta ferma la possibilità di ricerca di <em>sponsor </em>da parte dell&#8217;amministrazione sul presupposto di atti programmatori o comunque è inseribile in seguito in essi, previsti dall&#8217;art. 21 riguardo alla programmazione triennale dei lavori (per importi pari o superiori a 100.000 euro) e biennale circa gli acquisiti di beni e servizi (per importi pari o superiori a 40.000 euro) e relativo aggiornamento.<br /> Circa la distinzione tra norme tecniche e linee guida, il d.m. del 2012 precisa che la prima categoria riguarda le norme relative alla tutela del patrimonio culturale, così per le linee guida di attuazione dell&#8217;art. 120 del Codice dei beni culturali, per la compatibilità delle sponsorizzazioni con le caratteristiche del bene culturale da conservare o da valorizzare e per i requisiti di qualificazione delle imprese affidatarie di lavori in caso di sponsorizzazione tecnica. Mentre le linee guida devono ritenersi indicazioni interpretative delle norme vigenti e un riferimento per l&#8217;applicazione di regole relative all&#8217;affidamento dei contratti di sponsorizzazione; per questo contenuto, l&#8217;atto deve intendersi come atto di indirizzo e di direttiva per gli uffici del Ministero dei beni culturali, mentre ha carattere orientativo e interpretativo per le amministrazioni diverse e per gli enti autonomi.<br /> Il d.m. del 2012 chiarisce il meccanismo per il settore dei beni culturali, dato che la sponsorizzazione ha spazio anche in operazioni economiche complesse mediante più negozi: lo <em>sponsor </em>può operare su due fronti, tramite intermediazioni di mandatari ed agenti in relazione all&#8217;utilizzo di spazi pubblicitari e mediante imprese che eseguono l&#8217;appalto di lavori; in altre occasioni prevale il partenariato convenzionale, scientifico, di ricerca, di catalogazione e di gestione di istituti e di luoghi della cultura, secondo schemi e rapporti giuridici non facilmente inquadrabili.<br /> In particolare, l&#8217;amministrazione può stipulare un contratto di sponsorizzazione in senso tecnico come partenariato esteso alla progettazione e alla realizzazione di una parte o di tutto l&#8217;intervento da eseguire a spese dello <em>sponsor </em>e le prestazioni potranno consistere in lavori, servizi e forniture strumentali, servizi di installazione di impianti, forniture degli arredi, servizi per l&#8217;organizzazione di mostre in istituti di cultura pubblici. Mentre nella sponsorizzazione pura, lo <em>sponsor </em>s&#8217;impegna a finanziare il pagamento di corrispettivi dell&#8217;appalto, somme dovute dall&#8217;amministrazione<a href="#_ftn50">[50]</a>; la disciplina per entrambi i casi è rinvenibile nel Codice dei contratti pubblici. La terza ipotesi è la sponsorizzazione mista a cui dovrà applicarsi con riferimento ad ogni parte della procedura, la disciplina della sponsorizzazione tecnica e di quella pura, come nel caso di progettazione e di realizzazione dei lavori, in relazione alla natura e alla complessità dell&#8217;intervento; in questo caso, l&#8217;amministrazione sceglie lo <em>sponsor</em> non solo come soggetto <em>finanziatore</em>, ma anche come <em>esecutore</em>, eventualmente tramite imprese terze appaltatrici scelte dallo <em>sponsor</em>.<br /> Il d.m. 19 dicembre 2012 è stato, quindi, in parte innovato dalla circolare 9 giugno 2016 che, per le nozioni generali, rinvia alle Linee guida contenute nel precedente regolamento, mentre precisa le modalità, in coerenza con il Codice del 2016, per quanto riguarda la proposta di sponsorizzazione, le condizioni di accoglimento, la pubblicazione dell&#8217;avviso nel sito istituzionale, la scelta dello <em>sponsor </em>e la stipulazione del contratto<a href="#_ftn51">[51]</a>. Inoltre, la circolare del 2012 stabilisce le modalità della programmazione e del procedimento di selezione del contraente (parte II) per la stipulazione dei contratti, la necessaria indicazione di un termine per presentare offerte in aumento e, in seguito, l&#8217;affidamento all&#8217;impresa che avrà offerto la somma più consistente. Saranno applicabili criteri solo economici, misurabili in senso matematico e non elementi migliorativi che attengono alla controprestazione &#8220;promozionale&#8221; oggetto del contratto, anche se possono caratterizzarsi per una valutazione economica e delle esigenze di fruizione e di protezione del bene culturale, principi di riferimento per le scelte amministrative in questo settore specifico. Si consideri la sponsorizzazione per il sostegno di istituti e di luoghi di cultura, di fondazioni lirico sinfoniche e di teatri di tradizione, interventi che possono attivare una rapporto costante con l&#8217;impresa, considerato il vantaggio economico; questa soluzione potrebbe essere equiparata a quella forma di &#8220;adozione di un monumento&#8221; di un bene culturale, già nota e richiamata dalle linee guida espresse nel d.m. sulle sponsorizzazioni del 2012 nel punto I.3.3, che si caratterizza per il contributo del privato con varie modalità (denaro, forniture, lavori, servizi) volto a soddisfare completamente le esigenze di tutela e di valorizzazione del bene culturale, sulla base di un rapporto diretto, per un certo periodo di tempo più o meno lungo, come sua gestione e per interventi di ordinaria e di straordinaria amministrazione, e, quindi, come &#8220;cura del monumento e di alcune esigenze inerenti allo stesso&#8221;. Questa attività, come precisa il d.m. del 2012, può essere offerta dal privato con o senza la previsione di un corrispettivo. Si tratta dello schema descrittivo di una <em>prassi</em> a cui sono riconducibili diverse situazioni concrete e non tanto di un vero e proprio istituto giuridico autonomo. In questa particolare ipotesi di sponsorizzazione, lo <em>sponsor </em>ottiene un vantaggio molto specifico e consistente nel poter &#8220;associare&#8221; la propria immagine non solo ad un intervento su un bene culturale, ma al bene medesimo; sarà, quindi, opportuno definire adeguatamente il contenuto del contratto circa il limite temporale dei diritti dello <em>sponsor</em>, al fine evitare una forma di privatizzazione di fatto dell&#8217;immagine del bene culturale pubblico.<br /> La sponsorizzazione pura sembra essere meno attraente, nel senso che i contatti tra impresa e amministrazione sono di carattere informale, ma circa la quantificazione del finanziamento può incidere un contributo più rilevante proposto da un&#8217;altra impresa. Vi sono, inoltre, procedure di scelta dello <em>sponsor</em> più snelle e semplificate che il Ministero dei Beni culturali può promuovere per attuare forme speciali di partenariato per la manutenzione, il recupero, la gestione e la fruizione pubblica di beni immobili.<br /> Per l&#8217;ipotesi in cui lo <em>sponsor </em>decida di realizzare i lavori, erogare i servizi e le forniture in via diretta e con spese a suo carico, è necessaria la verifica del possesso dei requisiti degli esecutori alla luce dei principi e dei limiti previsti dal diritto dell&#8217;UE ed escludendo, invece, l&#8217;applicazione di disposizioni nazionali e regionali per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; mentre vi è un&#8217;eccezione per l&#8217;applicazione di norme sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La competenza circa l&#8217;adozione di prescrizioni spetta alla stazione appaltante, riguardo alla progettazione, all&#8217;esecuzione delle opere, alle forniture e alla direzione dei lavori e al collaudo. E&#8217; importante evidenziare la distinzione rispetto alle erogazioni liberali, dato che il contratto di sponsorizzazione, pur con caratteristiche particolari soprattutto se riferito ai beni culturali<a href="#_ftn52">[52]</a>, si caratterizza per l&#8217;onerosità e la corrispettività delle prestazioni, elementi distintivi a confronto con le elargizioni liberali e il mecenatismo, ad es., nella forma particolare dell&#8217;<em>Art Bonus </em>o del patrocinio. In questi ultimi casi particolari, il soggetto pubblico e privato, che consente un&#8217;attività di altri sotto il suo patrocinio, non consegue vantaggi dalla circolazione pubblica del suo ruolo di patrocinatore e il contratto non ricade certo nella categoria generale dei contratti a prestazioni corrispettive, ma nello schema della donazione modale oppure della &#8220;sponsorizzazione interna&#8221;, come già affermato da tempo dalla determinazione dell&#8217;Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 5 dicembre 2001, n. 24, in cui emerge un interesse patrimoniale giuridicamente rilevante, ma il vantaggio pubblicitario ha carattere indiretto e non dipende dalla controprestazione da parte del soggetto che riceve il beneficio e, in tal caso, il contratto non è oneroso, ma neppure ha natura liberale<a href="#_ftn53">[53]</a>. Peraltro, i casi di mecenatismo possono comportare accordi accessori circa la regolazione della collaborazione secondo un rapporto di durata tra mecenate e amministrazione in relazione all&#8217;intervento sul bene culturale; questo rapporto deriva dall&#8217;atto di disposizione del mecenate e attiene alle modalità di esecuzione, ai tempi, al controllo delle condizioni e alle manifestazioni di riconoscimento non economico e morale per il mecenate.<br /> A parte il rinvio alla disciplina generale con le conseguenze giuridiche che abbiamo visto, l&#8217;art. 151, comma 3, è <em>aperto </em>anche a <em>nuove forme </em>di partenariato e di coinvolgimento dei privati nella gestione dei beni culturali<a href="#_ftn54">[54]</a>; sono, quindi, consentite ulteriori procedure più snelle e semplificate volte alla scelta dello <em>sponsor</em> che il Ministero dei Beni culturali può promuovere per attuare <em>forme speciali </em>di partenariato per la manutenzione, il recupero, la gestione e la fruizione pubblica di <em>beni culturali immobili </em>e, più in generale, per la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire la ricerca scientifica in questo settore. Questa finalità è l&#8217;elemento che distingue la disciplina sul partenariato pubblico-privato di cui agli artt. 180 ss. del Codice dei contratti pubblici in cui ricadono la concessione di costruzione e gestione, la locazione finanziaria di opere pubbliche, la finanza di progetto, il contratto di disponibilità e la concessione di servizi. Inoltre, il fine espresso rappresenta un chiaro presupposto giuridico per le forme atipiche di partenariato non facilmente inquadrabili, pur già utilizzate per favorire un&#8217;ampia partecipazione di soggetti privati mediante enti <em>no profit </em>(fondazioni, associazioni) interessati ad interventi di valorizzazione e di gestione dei beni.<br /> Sulla base dell&#8217;art. 151 del Codice dei beni culturali, che è <em>norma aperta </em>a nuove soluzioni, le attività di conservazione, di valorizzazione e di gestione del bene culturale possono essere destinatarie di finanziamenti mediante sponsorizzazioni, raccolte di fondi e di erogazioni liberali di diversa provenienza privata ed eventuali altre forme innovative di incentivazione che si aggiungono alla valorizzazione integrata e ai piani strategici, istituti disciplinati dal Codice dei beni culturali, per una politica variegata di soluzioni.<br /> Per finalità di fruizione e ricerca scientifica applicata alla tutela, sono ammesse forme <em>speciali </em>di partenariato pubblico-privato (art. 151, comma 3), chiaramente diverse da quelle riconducibili agli artt. 180 ss. del Codice dei contratti pubblici, e finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione di beni culturali immobili, mediante le forme semplificate esaminate, l&#8217;intreccio di cause negoziali (servizi di assistenza museale, consulenza organizzativa, aziendale, di pubblica fruizione) e di finalità economiche, rapporti di cooperazione dinamica anche di durata, al fine di garantire adattabilità ad esigenze concrete; si consideri, ad es., la collaborazione scientifica mediante accordi con musei stranieri (art. 67 del Codice dei beni culturali) per l&#8217;esposizione di opere, oppure per la ricerca specialistica di nuove tecnologie di restauro o ricerche di archeologia sulla base di concessioni di cui all&#8217;art. 89, gli accordi con le fondazioni bancarie (art. 121) per il finanziamento e l&#8217;organizzazione dell&#8217;esecuzione di progetti di restauro e di valorizzazione di beni culturali.<br /> Infine, si ricollega al tema esaminato, la gestione dei beni culturali, che include interventi di restauro e di manutenzione, tramite una particolare <em>concessione in uso </em>di beni culturali del demanio dello Stato, di Regioni e degli enti locali, a soggetti privati per sollecitare l&#8217;iniziativa economica privata, verso il pagamento di un canone di entità modesta fissato dagli organi competenti, dato che il concessionario deve realizzare a proprie spese interventi di restauro e di conservazione<a href="#_ftn55">[55]</a>. L&#8217;ipotesi è prevista dal combinato disposto degli artt. 106 e 57-<em>bis </em>e secondo le condizioni stabilite dal d.m. 6 ottobre 2015; la fattispecie consiste in una concessione di uso/gestione e di restauro equiparabile ad una finanza di progetto applicabile ai beni culturali che risale ai commi 303-305 dell&#8217;art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).<br /> La soluzione di concessione pubblica di beni culturali può riguardare non solo le proprietà del demanio statale con riferimento al Ministero dei Beni culturali, ma i beni di ogni amministrazione con alcune particolarità; le fattispecie consistono nella fruizione individuale prevista dagli artt. 106-107 del d.lgs. n. 42/2004, nella concessione d&#8217;uso di beni culturali realizzata sulla base del combinato disposto degli artt. 55-56 e 57-<em>bis </em>del d.lgs. n. 42/2004 e nelle concessioni degli immobili del demanio culturale dello Stato per i quali non è previsto un canone e che necessitano di interventi di restauro, in base all&#8217;art. 1, commi 303-305, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del d.m. 6 ottobre 2015. La fruizione individuale dei beni culturali consiste nell&#8217;uso individuale prolungato nel tempo per esigenze non temporanee di cui all&#8217;art. 106 del Codice dei beni culturali, che richiede un&#8217;autorizzazione del Ministero per le concessioni in uso di beni culturali non ministeriali e in consegna a Regioni e ad altri enti pubblici territoriali; mentre per la concessione di breve durata, le modalità sono decise con autonomia dal singolo ente territoriale. L&#8217;art. 107 disciplina la riproduzione, a fronte di un corrispettivo, e l&#8217;uso strumentale e precario dei beni culturali per finalità transitorie, quali, ad es., mostre, singoli concerti, spettacoli di vario genere, ambienti cinematografici, ed è previsto un canone di concessione.<br />  <br /> 8.<em>Considerazioni conclusive ed interpretazione della disciplina speciale nella prospettiva di necessaria collaborazione con i privati per la tutela e la valorizzazione &#8220;economica&#8221; dei beni culturali.</em><br />  <br /> Dall&#8217;esame della disciplina speciale e da alcune considerazioni già evidenziate, emerge con evidenza che gli interventi sul patrimonio culturale si distinguono per una stretta connessione tra puntuale conoscenza del bene e attività esecutiva ed è proprio durante la realizzazione dell&#8217;intervento che si perfeziona un approfondimento della conoscenza del bene circa l&#8217;intrinseco valore culturale, la qualità della conservazione, la struttura, la materia e le eventuali valutazioni di rischio. Peraltro, le ricerche specifiche mediante archivi, approfondimenti bibliografici, indagini di superficie e innovative tecniche consentono di individuare con una significativa sicurezza le aree di interesse archeologico, tuttavia l&#8217;assenza di informazioni specifiche non esclude con altrettanta certezza che le aree siano prive di reperti archeologici, considerata la frequenza di scoperte in assenza di chiari riferimenti. Del resto, nella prassi le indagini preliminari non consentono di formulare una valutazione certa che escluda a priori rischi di carattere archeologico e, di conseguenza, il soprintendente richiede approfondimenti di indagine, dato che bastano elementi sufficienti a fondare un&#8217;iniziale probabilità, da intendersi come <em>fumus</em>, circa la sussistenza di un interesse archeologico dell&#8217;area e di eventuale rinvenimento di reperti<a href="#_ftn56">[56]</a>, con conseguenze inevitabili circa il protrarsi del procedimento che non può per sua natura essere oggetto di un&#8217;effettiva semplificazione.<br />  La specialità delle norme è chiaramente giustificata dalla &#8220;specialità&#8221; del bene oggetto dell&#8217;intervento e da ciò derivano le esigenze di un approfondito studio preliminare delle caratteristiche, che si estende alla fase di esecuzione dei lavori con forme specifiche di controllo, e di professionalità specialistiche con requisiti previsti da norme di legge e di regolamento, al fine di un&#8217;adeguata tutela, conservazione e valorizzazione, obiettivi definiti dal Codice dei beni culturali; tuttavia, alcune questioni interpretative esaminate meriterebbero un intervento chiaro del legislatore nell&#8217;intento di favorire il più possibile la realizzazione degli obiettivi di conservazione e di valorizzazione con regole integrative delle norme essenziali previste dagli artt. 145-151 del Codice dei contratti pubblici (pur considerata la disciplina di dettaglio e<em>x </em>d.m. 22 agosto 2017, n. 154), al fine di meglio precisare la disciplina complessiva che include norme generali sugli appalti e disposizioni del Codice dei beni culturali.<br /> Il tema della sponsorizzazione, regolata dalla disciplina del Codice dei contratti pubblici e del Codice dei beni culturali, si ricollega al mecenatismo in senso ampio ed impone una riflessione sul <em>maggiore coinvolgimento </em>dei privati in un contesto di limitate risorse pubbliche, anche favorendo ulteriormente l&#8217;applicazione degli istituti esaminati. Assai rilevante la fase precontrattuale della negoziazione tra ente pubblico ed eventuale <em>sponsor</em>, al fine di definire i contenuti del contratto e l&#8217;entità della somma che dev&#8217;essere proporzionale agli obiettivi, prima dell&#8217;avvio della procedura semplificata che precede la scelta dello <em>sponsor</em>. Tra l&#8217;altro, si prospetta il problema del contenuto della <em>motivazione</em> espressa dall&#8217;amministrazione in caso di rigetto della proposta del privato, a meno che si tratti di somme di denaro esigue oppure se l&#8217;effettivo contributo agli interventi non sia rilevante o se sia incompatibile con la destinazione storico-artistica del bene; di certo l&#8217;amministrazione dovrà effettuare una ponderazione di interessi pubblici e privati, in modo da evidenziare che essa potrà comunque soddisfare adeguatamente le necessità di tutela e di valorizzazione del bene <em>senza </em>l&#8217;utilizzo di finanziamenti privati.<br /> Questi aspetti si inseriscono in una nuova visione di valorizzazione &#8220;integrata&#8221;<a href="#_ftn57">[57]</a>che comporta una prospettiva complessiva degli interventi programmati sulla base di accordi strategici di valorizzazione dei beni culturali volti a definire le politiche strategiche coinvolgendo soggetti privati qualificati singoli o associati, sul presupposto degli artt. 111-112 del Codice dei beni culturali, alla luce del principio di partecipazione dei privati (art. 6, comma 3) e dei principi di coordinamento, armonizzazione ed integrazione (art. 7, comma 2); queste possibilità sono riconducibili a forme particolari partenariato pubblico-privato<a href="#_ftn58">[58]</a>, come strumento di collaborazione di attività e di esperienze rilevanti per l&#8217;apporto finanziario e tecnico-professionale, di individuazione di obiettivi, di idee e di forme di gestione, al fine della valorizzazione dei beni culturali con concrete possibilità di integrazione tra sistema economico del territorio e patrimonio culturale e di possibile affermazione dell&#8217;<em>impresa culturale</em><a href="#_ftn59">[59]</a>.<br /> Il contesto è chiaramente in fase di evoluzione nel senso di un <em>sistema misto </em>che coinvolge di necessità i privati: più precisamente, i soggetti pubblici collaborano con gli operatori economici privati e il settore del <em>no-profit </em>per l&#8217;offerta di servizi nel settore dei beni culturali; i privati non assumono una posizione di contrasto a fronte dell&#8217;esercizio del pubblico potere, ma, al contrario, cooperano con i pubblici poteri mediante azioni più efficienti superando le carenze di risorse e di ruoli efficaci per l&#8217;esercizio di compiti istituzionali degli enti pubblici. A parte i benefici concreti conseguenti ad una maggiore diffusione di posizioni private nell&#8217;esercizio di funzioni pubbliche, mediante diversi schemi giuridici e forme di finanziamento, si prospetta, tuttavia, il rischio di un&#8217;effettiva sostituzione delle risorse pubbliche con quelle private come regola generale per un settore che per tradizione ha natura pubblicistica, come emerge chiaramente dall&#8217;art. 9 Cost.<br /> La più recente legislazione tende, quindi, a potenziare la sponsorizzazione e a coinvolgere maggiormente i privati, dato che l&#8217;art. 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici consente forme speciali di partenariato pubblico-privato e l&#8217;art. 115 del Codice dei beni culturali definisce la gestione diretta e indiretta con varie soluzioni; ciò è in linea con le esigenze concrete emerse nella prassi per i rapporti di partenariato di durata con varie cause e diverso oggetto. Questo orientamento era già evidente nell&#8217;art. 12, comma 2, del d.l. n. 91/2013 (convertito nella l. n. 112/2013), secondo cui al Ministro spettava la definizione di nuove forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, norma in seguito abrogata dal d.l. n. 83/2014. Nella pratica sono state elaborate figure particolari di non facile qualificazione giuridica per la diversità di tipologie, di cause del negozio e di finalità economico-sociali, non riconducibili al partenariato contrattuale (artt. 180 ss. del Codice dei contratti pubblici), e che attualmente, invece, avrebbero un riconoscimento nell&#8217;art. 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.<br /> E&#8217; possibile, inoltre, richiamare gli accordi di valorizzazione previsti dall&#8217;art. 112 del Codice dei beni culturali, dato che le nuove forme di partenariato potrebbero inserirsi in essi in relazione agli organismi di programmazione culturale, come contributo di proposte e di soluzioni nella fase di definizione della strategia e della programmazione della valorizzazione di competenza degli enti pubblici coinvolti; di certo, questa forma di partenariato dev&#8217;essere considerata distinta da quella di applicazione generale prevista dagli artt. 180 ss. del Codice dei contratti pubblici<a href="#_ftn60">[60]</a>, proprio perché si caratterizza per la gestione di un bene o di un&#8217;area culturale. Ciò emerge dalla circolare ministeriale Mibact del 9 giugno 2016 che <em>distingue </em>tra il partenariato come <em>figura generale</em>, in quanto fattispecie complessa in cui il finanziatore realizza e gestisce un&#8217;opera pubblica con finalità di remunerazione, a cui si applicano le norme sulle procedure ad evidenza pubblica, e la <em>figura speciale </em>di cui all&#8217;art. 151, comma 3, con la finalità particolare di <em>assicurare la fruizione </em>del patrimonio culturale e <em>favorire </em>la ricerca scientifica applicata alla tutela, mediante l&#8217;individuazione del partner con procedure semplificate, simili a quelle previste per la sponsorizzazione o in forma diversa e ulteriore. Inoltre, le forme speciali di partenariato evidenziano un carattere <em>quasi associativo</em>, dato che comportano una <em>collaborazione comune </em>per la gestione di un determinato sito culturale, per varie attività di ricerca, studio, di restauro, di valorizzazione e di pubblica fruizione, e dal rapporto emerge una struttura organizzativa con forme di incontro tecnico e di comitati con una composizione mista che include il soggetto privato a cui spettano compiti di indirizzo e di controllo della fase esecutiva.<br /> Per la gestione dei beni culturali occorre riferirsi all&#8217;art. 115 del Codice dei beni culturali che prevede la possibilità per l&#8217;amministrazione di adottare una forma di gestione diretta oppure indiretta mediante concessione a terzi selezionati con una procedura ad evidenza pubblica e una valutazione comparativa dei progetti presentati; peraltro, se ai soggetti di programmazione culturale (elaborazione e sviluppo di piani strategici, v. art. 112, comma 5) siano conferiti beni dalle amministrazioni competenti per la valorizzazione, essi possono assumere anche il ruolo di concedenti con compiti di controllo e di vigilanza.<br /> L&#8217;art. 112 regola la concertazione nella forma di accordo (comma 9) tra enti pubblici e parti private per la predisposizione di <em>servizi strumentali comuni</em> aggiuntivi<a href="#_ftn61">[61]</a>(editoria, didattica, materiale informativo, riproduzione di beni culturali e commercializzazione,    audiovisivi, biglietteria e informatica, ristorazione, servizi relativi a beni librari e archivistici, servizi di accoglienza, organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, iniziative promozionali, ecc.) che l&#8217;art. 117 definisce <em>servizi di assistenza culturale </em>e<em> di ospitalità per il pubblico </em>come attività <em>ausiliarie</em> che contribuiscono alla qualità del settore e all&#8217;offerta di servizi<a href="#_ftn62">[62]</a> per una migliore fruizione dei beni culturali e maggiori entrate da destinare ad interventi di tutela e di valorizzazione. Questi servizi <em>aggiuntivi </em>sono stati inizialmente previsti dal d.l. n. 433/1992 (conv. nella l. n. 4/1993) e possono essere attivati presso i luoghi o gli istituti della cultura, per le finalità precisate, ma dal 2008 sono stati ridefiniti &#8220;servizi per il pubblico&#8221;, analogamente alla definizione del Testo Unico del 29 ottobre 1999, n. 490, sui beni culturali e ambientali, come &#8220;servizi di assistenza culturale e di ospitalità&#8221;. Nel contesto attuale del Codice vigente in cui le attività di valorizzazione sono definite dall&#8217;art. 111 e le attività per la fruizione sono precisamente classificate come servizio pubblico o servizio privato di utilità sociale, in relazione al carattere della cultura, sarebbe forse più appropriata l&#8217;espressione <em>servizio aggiuntivo</em>. Probabilmente sarebbe opportuno intervenire sul contenuto dei servizi di cui all&#8217;art. 117 del Codice dei beni culturali da cui emergono varie attività riconducibili alla <em>valorizzazione </em>in senso proprio, ad es., mostre e altre iniziative culturali, e, tra l&#8217;altro, i casi richiamati non si caratterizzano per una medesima natura giuridica, in considerazione delle attività gestite mediante un&#8217;impresa con i relativi rischi. Alcuni profili critici riguardano le modalità di affidamento dei servizi aggiuntivi, per alcuni aspetti inerenti all&#8217;appalto ed altri relativi alla concessione e, in tal caso, assume rilievo il criterio della prevalenza delle attività che sono oggetto dell&#8217;affidamento, anche secondo la giurisprudenza amministrativa<a href="#_ftn63">[63]</a>. Quindi, la natura giuridica del servizio aggiuntivo non dipende certo dalla procedura di gara adottata, ma dal rapporto concreto tra amministrazione e privato, senza che vi siano obblighi di adozione di sistemi particolari di affidamento congiunto, ad es. il <em>global service</em>, come in effetti è confermato dall&#8217;abrogazione di norme di imposizione in tal senso<a href="#_ftn64">[64]</a>.<br /> Per l&#8217;organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi possono essere adottate <em>soluzioni pattizie </em>mediante accordi e piani strategici, che si caratterizzano per l&#8217;autonomia in quanto attivabili con modalità indipendenti; di certo, essi consentono una fruizione in senso più ampio e entrate più rilevanti per le amministrazioni coinvolte, favorendo la conservazione e le forme ulteriori di valorizzazione, ma sul presupposto di una presenza significativa di visitatori anche in relazione alle dimensioni dei luoghi culturali, non sempre attraenti per un numero considerevole di persone. Quindi, vi sono alcune questioni critiche: l&#8217;attivazione di servizi aggiuntivi non è sempre garanzia di introiti maggiori per l&#8217;amministrazione; inoltre, le concessioni attribuite per la gestione sono spesso prorogate senza particolari limiti ed emergono dubbi sull&#8217;opportunità di esternalizzare i servizi come regola generale, dato che si tratta di funzioni pubbliche che potrebbero essere esercitate in forma diretta. Si prospetta anche un&#8217;esigenza di qualità e di livelli minimi uniformi delle prestazioni, materia disciplinata di recente da un atto del Ministero per il settore dei musei e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e l&#8217;attuazione del Sistema museale nazionale<a href="#_ftn65">[65]</a>.<br /> In questa direzione di gestione diretta, si è orientato il d.l. n. 83/2014 (conv. nella l. n. 106/2014), con l&#8217;art. 14, comma 2, che ha attribuito la prevalenza alla gestione diretta dei servizi di cui all&#8217;art. 117, comma 2, del Codice dei beni culturali, dato che in concreto il sistema delle concessioni previa gara, per la puntuale valutazione della sostenibilità economica e di una necessaria programmazione di valorizzazione, non appare particolarmente attraente per le imprese, considerando l&#8217;assenza di spazi adeguati indicati dall&#8217;ente pubblico, ad es. per l&#8217;organizzazione di mostre<a href="#_ftn66">[66]</a>.<br /> In conclusione, le figure contrattuali che possono coinvolgere i beni culturali sono varie e non limitate a quanto previsto dagli artt. 145-151 del Codice dei contratti pubblici, ed è necessario considerare alcune categorie già introdotte dal Codice dei beni culturali; è evidente l&#8217;assenza di una certa unitarietà e di coordinamento nel sistema che si caratterizza per distinte denominazioni e discipline di istituti che, in alcuni casi, appaiono simili per i contenuti. Neppure è ravvisabile un&#8217;impostazione unitaria per la programmazione della valorizzazione, considerati i frequenti richiami ad accordi, provvedimenti e a protocolli con l&#8217;inevitabile aggravamento del procedimento che, invece, potrebbe seguire la linea più sintetica degli accordi definiti nell&#8217;art. 112 del Codice dei beni culturali.<br /> Peraltro, prevale una sostanziale distanza tra la disciplina del Codice dei beni culturali e le concrete manifestazioni di valorizzazione<a href="#_ftn67">[67]</a>che si basano sulla stipulazione di contratti pubblici, nel senso che emerge l&#8217;assenza di criteri unitari per definire le fasi e le azioni strategiche, considerati anche i diversi settori coinvolti; inoltre, è evidente la necessità di personale qualificato per applicare istituti complessi, come il partenariato pubblico-privato che garantirebbe il coinvolgimento di operatori privati con possibilità di partecipazione e di controllo.<br /> L&#8217;adozione di modelli contrattuali per interventi di conservazione e di valorizzazione presuppone un&#8217;adeguata conoscenza tecnica del bene culturale anche in relazione al territorio in cui ha sede; ciò favorisce l&#8217;individuazione della migliore strategia per gli aspetti culturali ed economici, come punto di partenza per l&#8217;attuazione delle iniziative. In questo contesto opererebbe meglio un&#8217;amministrazione dei beni culturali intesa non in senso tradizionale, come potere amministrativo centrale insediato territorialmente in tutte le Regioni, ma secondo una visione realmente <em>innovativa </em>e <em>aperta </em>per il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati del territorio, al fine di obiettivi di sviluppo economico e di fruizione dei beni culturali presenti. Le soluzioni di realizzazione possono essere varie: forme di accordo e di intese disciplinate dal Codice dei beni culturali, la <em>cooperazione</em><a href="#_ftn68">[68]</a><em>strutturale </em>tramite società miste, fondazioni e consorzi (artt. 112, comma 5, e 115), modalità complesse per una programmazione negoziata, che può essere di applicazione generale oppure tramite singoli accordi (ad es., con le fondazioni bancarie), e la <em>cooperazione funzionale </em>che si caratterizza per diversi soggetti con attività in comune e progetti di valorizzazione, definiti mediante protocolli di intesa e obblighi previsti da accordi, pur con rilevanti incertezze interpretative e di instabilità degli istituti previsti in assenza di una politica di base chiara e continuativa. Questa recente impostazione si avvicina al concetto privatistico ed economico di <em>impresa culturale</em><a href="#_ftn69">[69]</a>che esercita attività creative in un certo territorio, soluzione che potrebbe caratterizzarsi per una significativa diffusione anche nella forma di società a partecipazione pubblica, sulla base di una politica di evoluzione delle modalità organizzative, di alleanza tra pubblico e privato, tra beni culturali ed economia<a href="#_ftn70">[70]</a>, di ampia considerazione del valore immateriale economico<a href="#_ftn71">[71]</a>e di risorsa per lo sviluppo economico<a href="#_ftn72">[72]</a>.<br />  <br />  <br />  <br />  <br /> <a href="#_ftnref1">[1]</a>Nella visione moderna, la conservazione, espressione di tutela, e la valorizzazione dei beni culturali sono in rapporto di stretta relazione, v. S. Barile-M. Saviano, <em>Dalla gestione del patrimonio di beni culturali al governo del sistema dei beni culturali</em>, in G. M. Golinelli (a cura di), <em>Patrimonio culturale e creazione di valore</em>, Cedam, Padova, 2012, 114-115, secondo finalità &#8220;armonicamente ricomposte in un rapporto di reciproca necessità: la tutela attiene alla conservazione &#8220;strutturale&#8221; del bene (o, meglio, della sua capacità espressiva di valore culturale), intesa non solo e non tanto nel senso della conservazione fisica, bensì della preservazione delle condizioni relazionali (strutturali) dalle quali emerge il significato (quindi, poi, il valore) culturale del bene, realizzata agendo sull&#8217;insieme di relazioni che definiscono il contesto di potenziale emersione del ruolo culturale&#8221;. Quindi, la valorizzazione del bene si caratterizza per un funzionamento &#8220;sistemico&#8221;, come esercizio di un&#8217;attività che esprime in concreto il potenziale valore culturale. In tema di valorizzazione del patrimonio culturale e di intervento delle Regioni (art. 117, comma 3, Cost.), si rinvia a C. Barbati, <em>Regioni e attività culturali</em>, in C. Barbati &#8211; G. Clemente Di San Luca, <em>Cultura e governi territoriali</em>, Jovene, Napoli, 2015, 24 ss. Per le critiche circa l&#8217;intreccio di legislazione statale e regionale, v. S. Settis, <em>Italia S.p.A, L&#8217;assalto al patrimonio culturale</em>, Einaudi, Torino, 2007, 111 ss. Con riferimento alle linee di tendenza della legislazione regionale nel riordino della materia dei beni e delle attività culturali, dopo la legge n. 56/2014 v. C. Tubertini, <em>L&#8217;assetto delle funzioni locali in materia di beni ed attività culturali dopo la legge 56/2014</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2016, n. 1.<br /> <a href="#_ftnref2">[2]</a>Per l&#8217;evoluzione della nozione, v. M. S. Giannini, <em>I beni culturali</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1976, 1008 ss.; S. Settis, <em>Italia S.p.A, L&#8217;assalto al patrimonio culturale</em>, cit., 21 ss., spec. 21, e tra le considerazioni più significative per inquadrare il nostro sistema: &#8220;2) L&#8217;idea che questo patrimonio nel suo complesso costituisce un elemento portante, irrinunciabile, della società civile e dell&#8217;identità civica, prima dei cittadini degli antichi Stati e poi dei cittadini italiani. 3) Di conseguenza, la centralità del patrimonio artistico nelle strategie di gestione dello Stato, e l&#8217;impegno dello Stato a proteggerlo o assicurandosene la proprietà o stabilendo norme di tutela applicabili anche a quanto resta in mani private&#8221;. Per ulteriori approfondimenti, v. L. Casini, <em>: Massimo Severo Giannini e i beni culturali</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2015, 987 ss.; G. Sciullo, <em>Patrimonio e beni</em>, in C. Barbati-M. Cammelli-L. Casini-G. Piperata-G. Sciullo, <em>Diritto del patrimonio culturale</em>, il Mulino, Bologna, 2017, 31 ss.<br /> <a href="#_ftnref3">[3]</a>Per un commento della disciplina v. M. A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, Giuffrè, Milano, II edizione, 2012.<br /> <a href="#_ftnref4">[4]</a>Secondo la giurisprudenza amministrativa, anche risalente e con riferimento alla materia dei beni culturali, il divieto di affidamento congiunto è applicabile anche a prescindere da un richiamo nel bando di gara, introducendo un requisito di partecipazione e non di aggiudicazione e, quindi, l&#8217;impresa è obbligata, prima della fase di apertura delle offerte e a pena di esclusione, a rendere nota la sua posizione rispetto alle qualifiche per l&#8217;esecuzione di opere e lavori sui beni culturali; le norme sui beni culturali sono da ritenersi <em>inderogabili</em> e l&#8217;esclusione dell&#8217;offerta dev&#8217;essere disposta anche se non prevista come sanzione, quando si tratti di &#8220;norme cogenti e di stretta interpretazione&#8221;, v. Consiglio di Stato, Sez. V, 15 aprile 2004, n. 2160, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.<br /> <a href="#_ftnref5">[5]</a>Per le questioni critiche che derivano dalla qualificazione giuridica delle linee guida, si rinvia a M. P. Chiti, <em>Il sistema delle fonti nella nuova disciplina dei contratti pubblici</em>, in <em>Giorn. dir. amm.</em>, 2016, 436 ss.<br /> <a href="#_ftnref6">[6]</a>Di recente per questi concetti v. G. Avanzini, <em>La circolazione intracomunitaria dei beni culturali privati tra tutela del patrimonio nazionale e identità culturale europea</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2018, 698.<br /> <a href="#_ftnref7">[7]</a>In questa prospettiva v. già Corte di Giustizia, Sez. III, 10 ottobre 1985, C-200/84, in <em>Racc.</em>, 1984, 3363, circa l&#8217;esclusione di tariffe doganali comuni per oggetti da collezione di interesse storico.<br /> <a href="#_ftnref8">[8]</a>Si rinvia a una risalente sentenza della Corte di Giustizia, 10 dicembre 1968, C-7/1968, in <em>www.curia.europa.eu</em>. La sentenza si riferisce alla legittimità dell&#8217;art. 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, che prevedeva una tassa per l&#8217;esportazione di beni di interesse culturale e il principio affermato è che la circolazione di questi beni può essere limitata da leggi che stabiliscono divieti e restrizioni, ma non misure di natura fiscale; ciò prevale sulla generale equiparazione dei beni culturali alle merci.<br /> <a href="#_ftnref9">[9]</a>In tema di circolazione dei beni culturali si rinvia a G. Magri, <em>La circolazione dei beni culturali nel diritto europeo: limiti e obblighi di restituzione</em>, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, 47 ss.; A. Tomaselli, <em>La tutela dei beni culturali nel diritto dell&#8217;Unione europea</em>, Aracne, Roma, 2015, 25 ss.; G. Avanzini, <em>op. cit., </em>689 ss.<br /> <a href="#_ftnref10">[10]</a>V. ad es., la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo <em>&#8220;Verso un approccio integrato al patrimonio culturale europeo&#8221;</em>, COM (2014) 477 del 22 luglio 2014; Decisione 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sull&#8217;anno europeo del patrimonio culturale per il 2018, al fine di valorizzare il patrimonio culturale europeo come <em>risorsa condivisa</em> nella prospettiva di consolidare il senso di appartenenza ad uno <em>spazio comune europeo</em>; le <em>Agende culturali europee</em> (2007/C 287/01) e la Comunicazione della Commissione <em>Europa Creativa</em> con un programma quadro per i settori culturali e creativi per il periodo 2014-2020.<br /> <a href="#_ftnref11">[11]</a>Per approfondimenti in tema di mecenatismo v. S. Antoniazzi, <em>Conservazione dei beni culturali e mecenatismo: competenze, alcuni profili di confronto con l&#8217;ordinamento spagnolo e il caso dell&#8217;Art Bonus</em>, in <em>Istituzioni del Federalismo</em>, n. 3-4/2018, 887 ss. In particolare per l&#8217;<em>Art Bonus,</em> v. M. Cammelli, <em>La riga prima della prima riga, ovvero: ragionando su Art Bonus e dintorni</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2014, n. 3; P. Ungari, <em>Il mecenatismo nella legge sull&#8217;Art Bonus</em>, in G. Morbidelli-A. Bartolini, (a cura di), <em>L&#8217;immateriale economico nei beni culturali</em>, Giappichelli, Torino, 2016, 41 ss. Circa le inziative di <em>Art Bonus </em>e sistema fiscale v. R. Lupi, <em>L&#8217;Art bonus come sovvenzione pubblica in forma di &#8220;credito d&#8217;imposta&#8221;</em>, in <em>Aedon</em>, 2014, n. 3; C. Lamberti, <em>Aspetti fiscali dell&#8217;Art Bonus</em>, in G. Morbidelli-A. Bartolini, (a cura di), <em>L&#8217;immateriale economico nei beni culturali</em>, 75 ss.; A. Crismani, <em>ART-BONUS: strumento partecipativo alla gestione del bene pubblico</em>, 15 ottobre 2014, in <em>www.federalismi.it</em>, 2014, n. 19. Per le varie iniziative di <em>Art Bonus</em> attivate v. sito istituzionale <em>https://artbonus.gov.it</em>. <br /> <a href="#_ftnref12">[12]</a>Si rinvia ad es. alla l. 7 ottobre 2013, n. 112, &#8220;Valore cultura&#8221;, che ha convertito in legge il d.l. 8 agosto 2013, n. 91, &#8220;Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo&#8221;.<br /> <a href="#_ftnref13">[13]</a>Circa la fruizione pubblica che deve escludere discriminazioni v. Corte di Giustizia, 16 gennaio 2003, C-388/01, riguardo alle tariffe di ingresso per istallazioni culturali municipali (musei, monumenti, gallerie, parchi, scavi, ecc.) più favorevoli per i soli cittadini italiani e per i residenti degli enti locali gestori.<br /> <a href="#_ftnref14">[14]</a>Per la disciplina europea attuata v. il regolamento (CE) n. 116/09 in relazione all&#8217;esportazione di beni culturali, la direttiva (CEE) n. 7/93 in seguito sostituita dalla direttiva (UE) n. 60/2014 circa la restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato, la Convenzione <em>Unesco</em> sull&#8217;illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali e la Convenzione <em>Unidroit</em> relativa ai beni culturali oggetto di furto e illecitamente esportati.<br /> <a href="#_ftnref15">[15]</a>Per la nuova disciplina v. P. Otranto, <em>Più aperto e più rischioso il mercato internazionale dei beni culturali italiani</em>, in <em>Riv. it. dir. pubbl. com.</em>, 2018, 705 ss. Circa la prevenzione del traffico illecito e della distruzione dei beni culturali si rinvia alla Convenzione del Consiglio d&#8217;Europa del 19 maggio 2017, sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali.<br /> <a href="#_ftnref16">[16]</a>Si rinvia a G. Maggi, <em>Appalti nel settore dei beni culturali (Artt. 145-150)</em>, in M. Corradino-S. Sticchi Damiani (a cura di), Giuffrè, Milano, 2017, 585 ss.<br /> <a href="#_ftnref17">[17]</a>Per la specialità v. M. Ossola, <em>Appalti nel settore dei beni culturali</em>, in G. Perulli (a cura di), <em>La nuova disciplina degli appalti pubblici</em>, Giappichelli, Torino, 2018, 224 ss.; G. Sciullo, <em>Tutela, </em>in C. Barbati-M. Cammelli-L. Casini-G. Piperata-G. Sciullo, <em>Diritto del patrimonio culturale</em>, cit., 182 ss.; l&#8217;Autore sottolinea la centralità del fine conservativo dei lavori e da ciò la prevalenza di <em>criteri qualitativi</em> su quelli di carattere economico nella scelta del contraente e nell&#8217;esecuzione dei lavori e, quindi, nella qualificazione degli operatori, nei criteri di esecuzione secondo una progettazione più flessibile.<br /> <a href="#_ftnref18">[18]</a>Per questa scelta già presente nel d.lgs. n. 163/2006, v. C. Vitale, <em>La disciplina dei contratti pubblici relativi al nuovo Codice degli appalti</em>, in <em>Aedon</em>, 2006, n. 2.<br /> <a href="#_ftnref19">[19]</a>Il regolamento ha abrogato il precedente regolamento sui requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori: il decreto del Ministero dei Beni culturali e delle attività culturali e del turismo 3 agosto 2000, n. 294.<br /> <a href="#_ftnref20">[20]</a>Come confermato dal parere dell&#8217;ufficio legislativo del Ministero dei Beni culturali del 19 settembre 2018; per ulteriori chiarimenti interpretativi si rinvia al parere 10 novembre 2017, in <em>www.beniculturali.it.</em><br /> <a href="#_ftnref21">[21]</a> Circa il divieto di avvalimento, già l&#8217;Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (delibera 15 novembre 2006, n. 80, in <em>www.anticorruzione.it</em>) aveva precisato, in relazione all&#8217;art. 253, comma 30, del d.lgs. n. 163/2006, che la disposizione speciale di deroga è volta a garantire il <em>possesso effettivo</em> da parte dell&#8217;operatore economico del requisito particolare dell&#8217;esperienza decennale circa l&#8217;esecuzione di lavori nel settore specifico, al fine di consentire alla stazione appaltante la scelta più adeguata per un appaltatore esperto.<br /> <a href="#_ftnref22">[22]</a>Si rinvia a G. Sciullo, <em>Tutela</em>, cit., 183 ss.; R. De Nictolis, <em>I nuovi appalti pubblici</em>, <em>Appalti e concessioni dopo il d.lgs. 56/2017</em>, Zanichelli, Bologna, 2017, 1855 ss. Tra l&#8217;altro, si pone un problema di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e titoli, come previsto dagli artt. 10-11, della Direttiva n. 85/384/CEE, questione affrontata, ad es., per il settore dell&#8217;architettura in relazione ad attività relative a beni immobili di interesse artistico, da interpretare nel senso che il principio generale osta all&#8217;adozione di discipline nazionali che richiedano una specifica verifica di qualifiche per i beni culturali; v. Corte di Giustizia, Sez. V, 21 febbraio 2013, C-111/12, in <em>www.curia.europa.eu.</em><br /> <a href="#_ftnref23">[23]</a>Parere della Commissione speciale, 1° aprile 2016, n. 855, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em><br /> <a href="#_ftnref24">[24]</a>Corte di Giustizia, 26 febbraio 1991, C-180/89, in<em> www.curia.europa.eu,</em> ove si escludeva la compatibilità della disciplina italiana in materia di abilitazioni a guida turistica con l&#8217;art. 59 TFUE, anche se era stato evidenziato dalla difesa dello Stato italiano il ruolo di &#8220;intermediario&#8221; tra visitatore e bene culturale, che però non integra un&#8217;ipotesi di conservazione.<br /> <a href="#_ftnref25">[25]</a>Si rinvia a TAR Lazio, Sez. II <em>ter</em>, 8 luglio 2019, n. 9038, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>. La sentenza precisa, in via definitiva per esigenze di certezza giuridica, che &#8220;L&#8217;interpretazione letterale e teleologica della norma, finalizzata alla tutela dei beni culturali, induce a ritenere che le disposizioni in esame si applichino solo ove l&#8217;appalto abbia direttamente a oggetto beni che sono tutelati dal d.lgs. n. 42/2004 e cioè quelli che, secondo quanto previsto dagli artt. 10-15 del testo normativo in esame, possono essere definiti come beni culturali per legge (art. 10, comma 2 d.lgs. n. 42/2004: raccolte di musei, pinacoteche, gallerie ecc.), per dichiarazione della soprintendenza (art. 13 d.lgs. n. 42/2004) o che si presumono culturali fino alla verifica negativa dell&#8217;insussistenza di tale interesse (art. 12 d.lgs. n. 42/2004: cose immobili e mobili appartenenti ad enti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro e realizzate da oltre 50 anni per i mobili e 70 anni per gli immobili&#8221;.<br /> <a href="#_ftnref26">[26]</a>V. d.m. 26 maggio 2009, n. 86, regolamento circa la definizione dei profili di competenza dei restauratori, ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 7, del Codice dei beni culturali; l. 14 gennaio 2013, n. 7, &#8220;Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore dei beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali&#8221;; d.m. 13 maggio 2014, linee guida applicative in relazione agli artt. 29 e 182 del Codice dei beni culturali. Per queste competenze, v. A. Sau, <em>Un passo avanti nella disciplina della formazione dei restauratori: il decreto del Miur 2 marzo 2011</em>, in <em>Aedon</em>, n. 2, 2011.<br /> <a href="#_ftnref27">[27]</a>Per la stringente vincolatività dei <em>requisiti di qualificazione</em> per le categorie di lavori specifiche o complesse, si rinvia, pur con riferimento al d.lgs. 163/2006, ad es., al parere dell&#8217;Autorità di vigilanza dei contratti pubblici del 23 ottobre 2013, n. 168 (in <em>www.anticorruzione.it</em>); per il responsabile del procedimento v. linea guida n. 3 dell&#8217;Anac, adottata con delibera 26 ottobre 2016, n. 1096 (in <em>www.anticorruzione.it</em>). La qualificazione condiziona anche la valutazione dell&#8217;offerta tecnica, ad es. con riferimento ad un gruppo di lavoro con un architetto <em>senior</em> specializzato in restauro e nella gestione dei beni culturali, v. parere 20 ottobre 2010, n. 181 (<em>www.anticorruzione.it</em>). Per gli appalti aggiudicati a consorzi stabili, ma che possono essere eseguiti solamente da imprese consorziate in possesso effettivo delle categorie di qualificazione previste per la partecipazione alla gara v. delibera dell&#8217;Anac del 6 dicembre 2017, n. 1239 (<em>www.anticorruzione.it</em>); così anche Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2019, n. 403, in <em>www.giustizia-amministrativa.it.</em> <br /> <a href="#_ftnref28">[28]</a>La disposizione precisa che &#8220;Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice&#8221;.<br /> <a href="#_ftnref29">[29]</a>Il d.m. 20 maggio 2019 prevede regole sulla costituzione dei relativi elenchi mediante la pubblicazione di bandi permanenti, circa i requisiti e la procedura di iscrizione; vi sono norme sul riconoscimento dei titoli e dell&#8217;esperienza professionale conseguiti all&#8217;estero, la verifica dei titoli mediante un&#8217;apposita Commissione, la gestione degli elenchi, la pubblicità e l&#8217;istituzione di una Commissione consultiva.<br /> <a href="#_ftnref30">[30]</a>Il d.m. 20 maggio 2019, n. 44, richiama nelle premesse il &#8220;Quadro europeo delle qualifiche stabilito dalla risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 ottobre 2007 sulla proposta di raccomandazione del Parlamento e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l&#8217;apprendimento permanente&#8221; COM (2006) 0479 &#8211; C6 &#8211; 0294/2006 &#8211; 2006/0163 (COD).<br /> <a href="#_ftnref31">[31]</a>Per il divieto di avvalimento, v. C. Malinconico, <em>Appalti in altri settori</em>, in M. Corradino-D. Galli-D. Gentile-M. C. Lenoci-C. Malinconico, <em>I contratti pubblici</em>, Wolters Kluwer, Milano, 2017, 1098.<br /> <a href="#_ftnref32">[32]</a>Si rinvia per alcune considerazioni generali a R. De Nictolis, <em>I nuovi appalti pubblici</em>, cit., 1861 ss.; G. Maggi, <em>Appalti nel settore dei beni culturali</em>, cit., 588 ss.; C. Malinconico, <em>Appalti in altri settori</em>, cit., 1098 ss.<br /> <a href="#_ftnref33">[33]</a>Per questa interpretazione della norma v. A. Ghiribelli, <em>Commento</em>, in F. Garella-M. Mariani (a cura di), <em>Il Codice dei contratti pubblici</em>, Giappichelli, Torino, 2016, 337 ss.; E. Trenti, <em>L&#8217;ambito oggettivo di applicazione</em>, in F. Mastragostino (a cura di), <em>Diritto dei contratti pubblici</em>, Giappichelli, Torino, 2017, 109 ss.<br /> <a href="#_ftnref34">[34]</a>Si rinvia al d.m. 20 maggio 2019, n. 44; v. § 4.<br /> <a href="#_ftnref35">[35]</a>V. R. De Nictolis, <em>I nuovi appalti pubblici</em>, cit., 1871.<br /> <a href="#_ftnref36">[36]</a>Per i criteri di aggiudicazione, v. R. De Nictolis, <em>I nuovi appalti pubblici</em>, cit., 1869 ss. Tra l&#8217;altro, circa la soglia per l&#8217;affidamento diretto, la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 912) ha previsto l&#8217;innalzamento per importi pari o superiori a euro 40,000 ed inferiori a euro 150,000 previa consultazione di almeno tre operatori economici, e per la procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici per importi pari o superiori a euro 150,000 ed inferiori 350,000 (art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici).<br /> <a href="#_ftnref37">[37]</a>Nel precedente Codice la scelta tra il sistema di remunerazione &#8220;a corpo&#8221; o &#8220;a misura&#8221; era comunque rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, soprattutto quando l&#8217;oggetto della gara attiene al restauro di un immobile con vincolo storico-artistico o comunque con questi caratteri. Quindi, il corrispettivo &#8220;a misura&#8221; di cui all&#8217;art. 198 era già un principio generale, così come previsto dal vigente art. 59. Nell&#8217;appalto &#8220;a corpo&#8221; l&#8217;opera dev&#8217;essere dettagliatamente descritta e in questo contesto sull&#8217;appaltatore incombe il rischio delle quantità rispetto al prezzo; l&#8217;operatore può presentare un&#8217;offerta al ribasso in relazione all&#8217;importo individuato dall&#8217;amministrazione &#8220;a corpo&#8221;, solamente se il progetto esecutivo include i necessari elaborati (delibera 12 novembre 2014, n. 18, dell&#8217;Anac, in <em>www.anticorruzione.it</em>). Tra l&#8217;altro, l&#8217;art. 204, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, prevedeva per i lavori relativi a beni culturali, la possibilità di contratti &#8220;a misura&#8221; per le caratteristiche dell&#8217;intervento senza limiti per l&#8217;importo, in modo diverso dalla generalità degli affidamenti di cui all&#8217;art. 53, v. parere dell&#8217;Autorità di vigilanza dei contratti pubblici 17 luglio 2013, n. 126, in <em>www.anticorruzione.it. </em> <br /> <a href="#_ftnref38">[38]</a>&#8220;a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l&#8217;esigenza di tutela; b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l&#8217;integrale mantenimento in sito.&#8221;<br /> <a href="#_ftnref39">[39]</a>Per alcuni aspetti dibattuti v. P. Carpentieri, <em>Appalti nel settore dei beni culturali (e archeologia preventiva)</em>, in <em>Urb. App.</em>, 2016, 1014 ss.; L. Malnati, <em>La verifica preventiva dell&#8217;interesse archeologico</em>, in <em>Aedon</em>, n. 3, 2005; A. L. Tarasco, <em>Art. 28</em>, <em>Misure cautelari e preventive</em>, in M. A. Sandulli (a cura di), <em>Codice dei beni culturali e del paesaggio</em>, cit., 304 ss.<br /> <a href="#_ftnref40">[40]</a>Firmata a La Valletta, 16 gennaio 1992, dagli Stati membri del Consiglio d&#8217;Europa e da altri Stati parti contraenti della <em>Convenzione culturale europea</em> (Parigi, 19 dicembre 1954).<br /> <a href="#_ftnref41">[41]</a>Questa disposizione e la relativa procedura erano state introdotte dall&#8217;art. 20 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.<br /> <a href="#_ftnref42">[42]</a>In tema di sponsorizzazione culturale e di partenariato v. M. Mattaglia, <em>Il contratto di sponsorizzazione</em>, in T. S. Musumeci (a cura di), <em>La cultura ai privati</em>, <em>Il partenariato pubblico privato (sponsorizzazione e project financing) ed altre iniziative</em>, Cedam, Padova, 2012, 51 ss.; G. Fidone, <em>Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali: dalle sponsorizzazioni alle forme di gestione</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2012, n. 1-2; A. Musso, <em>La sponsorizzazione come contratto commerciale</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2013, n. 2; G. D. Comporti, <em>Sponsorizzazione ed erogazioni liberali</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2015, n. 2; M. De Paolis, <em>Le erogazioni liberali e il contratto di sponsorizzazione con la P.A.</em>, IPSOA, Milano, 2015, 35 ss., 315 ss. e sul procedimento di scelta dello <em>sponsor</em>, 359 ss. V. Franceschelli, <em>Il contratto di sponsorizzazione trent&#8217;anni dopo</em>, in L. Degrassi-V. Franceschelli, <em>Le industrie culturali e creative</em>, Giuffrè, Milano, 2017, 135 ss.; A. L. Tarasco, <em>Il patrimonio culturale</em>, <em>Modelli di gestione e finanza pubblica</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 250 ss.; P. Rossi, <em>Partenariato pubblico-privato e valorizzazione economica dei beni culturali nella riforma del codice degli appalti</em>, 17 gennaio 2018, in <em>Federalismi.it</em>, n. 2, 2018.<br /> <a href="#_ftnref43">[43]</a>Circa la semplificazione delle procedure v. L. Casini, <em>Valorizzazione e gestione</em>, in C. Barbati-M. Cammelli-L. Casini-G. Piperata-G. Sciullo, <em>Diritto del patrimonio culturale</em>, cit., 237 ss. Peraltro, non essendovi un onere finanziario a carico dell&#8217;amministrazione, l&#8217;accordo, che non è un contratto passivo, non è assoggettato alla disciplina europea sugli appalti pubblici, pur necessariamente applicabili i principi del TFUE per l&#8217;economicità, l&#8217;efficacia, l&#8217;imparzialità, la parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, ma non il principio di concorrenza, come è previsto in generale per i contratti esclusi (art. 27 del d.lgs. n. 163/2006; v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 luglio 2013, n. 4034, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>) e ora art. 4 ss. del d.lgs. n. 50/2016.<br /> <a href="#_ftnref44">[44]</a>In <em>www.beniculturali.it.</em> La circolare è stata adottata in relazione alle novità apportate dal Codice del 2016 e, quindi, innova per alcuni indirizzi la circolare d.m. 19 dicembre 2012 contenente linee guida, mentre conferma le nozioni di carattere generale che conservano la loro efficacia e validità. Nella circolare del 2016 sono considerati vari aspetti: la semplificazione delle procedure, la valutazione preliminare della proposta di sponsorizzazione e il <em>favor</em> per l&#8217;accoglimento di essa, la pubblicazione dell&#8217;avviso nel sito istituzionale allegando un modello, la ricerca dello <em>sponsor</em> di iniziativa ministeriale, la scelta dello <em>sponsor</em> e la stipulazione del contratto di sponsorizzazione, l&#8217;interpretazione della disciplina di cui all&#8217;art. 151 del Codice dei contratti pubblici e profili relativi al regime fiscale.<br /> <a href="#_ftnref45">[45]</a>In <em>www.beniculturali.it.</em><br /> <a href="#_ftnref46">[46]</a>La circolare del 2016 prevede un modello di avviso semplificato ed essenziale, vincolante per gli uffici ministeriali.<br /> <a href="#_ftnref47">[47]</a>Tra l&#8217;altro la circolare precisa che il fine è quello di fornire, in relazione al Codice del 2016, gli indirizzi applicativi per l&#8217;attuazione della riforma ed il &#8220;potenziamento e di un auspicabile sempre maggiore utilizzo dell&#8217;istituto della sponsorizzazione&#8221;, considerata la capacità di attrarre risorse private da destinare alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali &#8220;in cambio del <em>vantaggio promozionale</em> tratto dallo <em>sponsor</em> dall&#8217;accostamento della sua immagine al prestigioso patrimonio culturale italiano&#8221;.<br /> <a href="#_ftnref48">[48]</a>Una prima definizione di contratto di sponsorizzazione è rilevabile nell&#8217;art. 43 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, &#8220;Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica&#8221;, circa contratti e accordi di collaborazione, per favorire l&#8217;innovazione dell&#8217;organizzazione amministrativa e per migliorare la qualità dei servizi erogati. Le difficoltà interpretative per questo schema, con diverse manifestazioni, sono state affrontate con varie soluzioni, al fine di individuare la disciplina applicabile; la soluzione negoziale ha coinvolto contratti tipici, ma è prevalsa la considerazione del contratto di sponsorizzazione come <em>negozio atipico</em> (la circolare richiama le sentenze del Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2001, n. 6073, in <em>www.giustizia-amministrativa.it,</em> e Cass. Civ., Sez. I, 13 dicembre 1999, n. 13931, in <em>Giust. Civ.</em>, 2000, I, 1031) e, quindi, equiparato, ad es., all&#8217;appalto di servizi, al contratto di locazione, alla vendita, al mandato, ma con difficoltà di applicazione della disciplina. Dalla natura atipica è dipesa la difficoltà di ritenere applicabile la figura all&#8217;ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, considerata la prevalenza del principio di legalità, posizione in seguito superata in base al principio di autonomia contrattuale e all&#8217;art. 1-<em>bis</em> della legge sul procedimento amministrativo. La causa del negozio atipico di sponsorizzazione è il fine della pubblicità, obiettivo per il quale lo <em>sponsor</em> si impegna a finanziare il destinatario oppure a provvedere direttamente alle attività richieste; l&#8217;obbligazione oggetto del contratto è di mezzi, escludendo che la mancata pubblicità sia il risultato necessariamente conseguibile, come promozione dell&#8217;immagine dello <em>sponsor</em>, e ciò distingue questa figura dal contratto di pubblicità. In quest&#8217;ultimo caso, l&#8217;evento oggetto di pubblicità rappresenta l&#8217;occasione del messaggio con finalità divulgativa come &#8220;spazio di esposizione&#8221; per incrementare le vendite dei prodotti, mentre nella sponsorizzazione emerge un collegamento con l&#8217;evento e lo <em>sponsor</em> ricava dall&#8217;iniziativa sponsorizzata una promozione ulteriore e anche prolungata nel tempo per la notorietà dell&#8217;evento che è la condizione migliore per la vendita dei prodotti, che sono, quindi, promossi indirettamente.<br /> <a href="#_ftnref49">[49]</a>Si rinvia anche all&#8217;art. 26 del precedente Codice dei contratti pubblici in tema di contratti sponsorizzazione e per un commento v. F. Merusi, <em>Art. 26. Contratti di sponsorizzazione</em>, in G. F. Ferrari-G. Morbidelli (a cura di), <em>Commentario al codice dei contratti Pubblici</em>, Egea, Milano, 2013, 353 ss.<br /> <a href="#_ftnref50">[50]</a>In materia di sponsorizzazione pura v. delibera dell&#8217;Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, 8 febbraio 2012, n. 9, come prevista dall&#8217;art. 120 del Codice dei beni culturali, in riferimento a contributi, beni e servizi, erogati per la progettazione o l&#8217;attuazione di iniziative circa la tutela o la valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di promuovere il marchio, l&#8217;immagine, l&#8217;attività o il prodotto dello <em>sponsor</em>; nel contratto sono indicate le modalità di erogazione, le forme di controllo esercitabili dall&#8217;erogante circa la realizzazione dell&#8217;iniziativa.<br /> <a href="#_ftnref51">[51]</a>Si rinvia alla Circolare Mibact 9 giugno 2016, in <em>www.beniculturali.it</em>; per questi profili v. F. Di Mauro, <em>Le norme tecniche e linee guida applicative delle disposizioni in materia di sponsorizzazioni di beni culturali: i tratti essenziali</em>, in <em>Aedon</em>, 2012, n. 3; A. Iacopino, <em>Modelli e strumenti per la valorizzazione dei beni culturali</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 216 ss.<br /> <a href="#_ftnref52">[52]</a>In ogni caso, anche il contratto di sponsorizzazione disciplinato dall&#8217;art. 43 della l. n. 449/1997 (modificata dalla l. n. 10/2013) è atipico, così la fattispecie prevista dall&#8217;art. 26 del d.lgs. n. 163/2006 riconducibile alla categoria degli appalti esclusi per i quali sono applicabili in via esclusiva l&#8217;art. 27 e le norme richiamate nell&#8217;art. 26 e negli artt. 42-43 come criteri che impongono <em>requisiti speciali</em> provati con documenti, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2013, n. 5378, in <em>www.giustizia.amministrativa.it</em>, interpretazione che può ritenersi valida anche per il Codice vigente. Per le distinzioni tra mecenatismo e sponsorizzazione v. S. Antoniazzi, <em>Conservazione dei beni culturali e mecenatismo</em>, cit., 895 ss.<br /> <a href="#_ftnref53">[53]</a>In <em>www.anticorruzione.it.</em><br /> <a href="#_ftnref54">[54]</a>In tema di sponsorizzazione e di altre forme di partenariato pubblico-privato v. R. De Nictolis, <em>I nuovi appalti pubblici</em>, cit., 1873 ss. e per una particolare ipotesi di sponsorizzazione in relazione al programma straordinario per l&#8217;area archeologica di Pompei v. 1875 ss.; C. Malinconico, <em>Appalti in altri settori</em>, cit., 1101 ss.<br /> <a href="#_ftnref55">[55]</a>Circa gli aspetti giuridici ed economici delle concessioni d&#8217;uso dei beni culturali pubblici si rinvia a A. L. Tarasco, <em>Il patrimonio culturale, Modelli di gestione e finanza pubblica</em>, cit., 183 ss. Per un caso di concessione in uso di un bene culturale demaniale ad un ente ecclesiastico v. S. Antoniazzi, <em>op. ult. cit</em>., 909 ss.<br /> <a href="#_ftnref56">[56]</a>Circa le valutazioni che sono presupposto di vincoli archeologici, la giurisprudenza non ritiene necessario che in tutte le aree interessate vi siano ritrovamenti, ma è sufficiente che i dati rilevati possano fondare la ragionevole conclusione che il sottosuolo contenga ulteriori reperti da scoprire, così Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 999, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>.<br /> <a href="#_ftnref57">[57]</a>Per approfondimenti v. S. Gardini, <em>La valorizzazione integrata dei beni culturali</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 2016, 403 ss.; per esperienze precedenti di accordi di valorizzazione e conseguenti programmi strategici si rinvia agli atti della giornata di studio in G. Sciullo (a cura di), <em>Beni e attività culturali: federalismo e valorizzazione</em>, Gangemi Editore, Roma, 2012.<br /> <a href="#_ftnref58">[58]</a>In tema di partenariato pubblico-privato v. S. Gardini, <em>op. cit.</em>, 416 ss.<br /> <a href="#_ftnref59">[59]</a>Per questo nuovo schema in cui vi sono i soggetti pubblici titolari di competenze per il patrimonio culturale e le imprese, con possibilità di raccordo tra essi mediante forme di collaborazione, v. M. Caroli, <em>Gestione del patrimonio culturale e competitività del territorio</em>, Franco Angeli, Milano, 2016, 114 ss., spec. 115. Per il collegamento tra patrimonio e sviluppo economico, politico e sociale, si rinvia a G. Volpe, <em>Un patrimonio italiano</em>, Utet, De Agostini, Novara, 2016, 40 ss.; in generale, nella prospettiva economica v. M. Mantovani, <em>Lezioni di economia pubblica dei beni culturali</em>, Giappichelli, Torino, 2008; M. Rispoli-G. Brunetti, (a cura di) <em>Economia e management delle aziende di produzione culturale</em>, il Mulino, Bologna, 2009; G. Magnani, <em>Le aziende culturali, Modelli manageriali</em>, Giappichelli, Torino, 2014; G. Bosi, <em>Lo statuto giuridico dell&#8217;impresa culturale italiana</em>, in <em>www.aedon.mulino.it</em>, 2014, n. 3.; F. Bifulco-T. Russo Spena, (eds.), <em>Managing cultural heritage</em>, McGraw-Hill Education, Milano, 2016; G. Bosi, <em>L&#8217;impresa culturale. Diritto ed economia delle attività creative</em>, il Mulino, Bologna, 2017; M. Cammelli, <em>Qualche appunto in tema di imprese culturali</em>, in <em>Aedon</em>, n. 2, 2017. Circa la riconducibilità dell&#8217;impresa culturale all&#8217;impresa pubblica in presenza di interessi pubblici, del modello privatistico e di mercato che crea &#8220;un valore aggiunto&#8221; e non profitto economico immediato. v. G. Lemme, <em>Il &#8220;mercato&#8221; della cultura</em>, in G. Lemme, (a cura di), <em>Diritto ed economia del mercato</em>, Wolters Kluwer, Milano, 2018, 452 ss.; per una posizione assai critica circa la riconducibilità dei beni culturali a concetti aziendalistici e di mercato e all&#8217;impresa dei beni culturali, v. S. Settis, <em>Italia s.p.a.</em>, cit., 94 ss. Per l&#8217;anno europeo 2018 del patrimonio culturale e il settore della cultura come &#8220;motore di sviluppo economico&#8221; v. A. O. Cozzi,<em> Dimensione economica e dimensione culturale europea</em>, in <em>Aedon</em>, n. 2, 2018.<br /> <a href="#_ftnref60">[60]</a>Per approfondimenti v. M. P. Chiti, <em>La nuova direttiva concessioni e il partenariato pubblico privato</em>, in C. Franchini-F. Sciaudone (a cura di), <em>Il recepimento in Italia delle nuove direttive appalti e concessioni</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, 147 ss.; S. Antoniazzi, <em>Società miste e servizi pubblici locali</em>, <em>Esperienze nazionali e modello europeo,</em> Editoriale Scientifica, 2017, 1-39 e per riferimenti di comparazione 41 ss.; Id., <em>Società di economia mista: caratteri generali, la diretta influenza del modello delineato dall&#8217;Unione Europea e alcune esperienze nazionali</em>, in <em>Anuario del Gobierno Local 2018</em>, 2019, 207 ss.<br /> <a href="#_ftnref61">[61]</a>V. L. Casini, <em>Valorizzazione e gestione</em>, cit., 224 ss.<br /> <a href="#_ftnref62">[62]</a>Per la fruizione dei beni culturali secondo una prospettiva di <em>servizio</em> e di aspirazione ad una qualità elevata v. S. Barile, <em>Verso una novata ipotesi di rappresentazione del concetto di bene culturale</em>, in G. M. Golinelli (a cura di), <em>Patrimonio culturale e creazione di valore</em>, Cedam, Padova, 2012, 75 ss. Si consideri il d.l. 20 settembre 2015, n. 146, &#8220;Musei e luoghi della cultura servizi pubblici essenziali&#8221;, convertito nella l. 12 novembre 2015, n. 182; la circolare 23 marzo 2009, n. 49, circa le linee guida in materia di affidamento in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico negli istituti della cultura statali.<br /> <a href="#_ftnref63">[63]</a>Si rinvia a Cass. Civ., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24824, in <em>Foro amm. CdS</em>, 2016, 11; le considerazioni che emergono attengono alla vicinanza di caratteri tra appalto e concessioni, dato che i servizi, ad es., di ristorazione o di caffetteria avrebbero natura concessoria, mentre l&#8217;affidamento di altri servizi ad es., biglietteria o di vigilanza, non ricadono di necessità nella concessione, ma sono meglio riconducibili all&#8217;appalto di servizi pubblici nel senso che l&#8217;amministrazione acquisisce utilità da soggetti privati e a favore di terzi, in cambio di un corrispettivo. Così il Cons. Stato, Ad. Plen., 6 agosto 2013, n. 19 (in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>), che ha chiarito come gli artt. 115 e 117 del Codice dei beni culturali si riferiscano ad una gestione integrata come modalità di erogazione dei servizi sulla base di un rapporto unitario; ciò emerge dalle norme: l&#8217;art. 117, comma 5, secondo cui i canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti <em>ex</em> art. 110, che regola unitariamente il versamento di proventi che derivano dalla vendita di biglietti di ingresso, di canoni di concessione e di corrispettivi per la riproduzione di beni culturali. Peraltro, l&#8217;art. 110, comma 3, prevede espressamente la destinazione dei proventi che derivano dai biglietti ad interventi di conservazione, per la sicurezza dei luoghi (art. 29), all&#8217;espropriazione e all&#8217;acquisto di beni culturali anche mediante l&#8217;esercizio della prelazione. Inoltre, in essa è precisato che la scelta di gestione indiretta con atto di concessione ai sensi dell&#8217;art. 115, comma 3, è volto all&#8217;interesse pubblico sulla base di un&#8217;operazione in cui prevale l&#8217;aspetto finanziario, nel senso che devono essere garantiti quegli incassi che potrebbero conseguire da una gestione diretta. Circa la necessità di una gara pubblica per l&#8217;affidamento di servizi museali aggiuntivi (artt. 115 e 117 del Codice dei beni culturali), già TAR Lazio, Sez. II, 28 settembre 2005, n. 7590, in <em>LexItalia.it.</em><br /> <a href="#_ftnref64">[64]</a>Così l&#8217;art. 14 del d.l. n. 159/2007 (conv. nella l. 222/2007) è stato abrogato dall&#8217;art. 8 del d.l. n. 64/2010 (conv. nella l. 100/2010), che imponeva l&#8217;affidamento in forma integrata dei servizi di cui all&#8217;art. 117.<br /> <a href="#_ftnref65">[65]</a>Si rinvia allo specifico d.m. 21 febbraio 2018, n. 113.<br /> <a href="#_ftnref66">[66]</a>L. Casini, <em>Valorizzazione e gestione</em>, cit., 227. Per l&#8217;organizzazione di mostre l&#8217;Autore precisa l&#8217;esigenza di distinguere i profili &#8220;creativo&#8221;, di verifica della scientificità e della programmazione, che devono spettare all&#8217;ente pubblico, dall&#8217;organizzazione che può essere oggetto di convenzioni con soggetti privati concessionari per le iniziative concrete, mediante condizioni chiare per il sostegno finanziario e le modalità di gestione. Quanto alle gare, si consideri <em>Ales</em> (società <em>in house</em> del Ministero dei beni culturali) nelle cui competenze rientrano i servizi museali, e <em>Consip</em> s.p.a. come unica centrale di committenza, pur con recenti problematiche di gestione.<br /> <a href="#_ftnref67">[67]</a>Peraltro, la valorizzazione può essere riferita ai beni culturali e al patrimonio pubblico di cui essi fanno parte, nel senso della maggiore fruizione dei beni, come tutela dei beni e promozione della cultura (art. 9 Cost.), e di carattere economico-finanziario per il secondo riferimento; per questi aspetti v. G. Severini, <em>La valorizzazione dei beni culturali</em>, in <em>Riv. giur. urb.</em>, 2013, 238 ss. L&#8217;Autore, tra l&#8217;altro, evidenzia che, nonostante la competenza concorrente delle Regioni per la <em>valorizzazione dei beni culturali</em> e ambientali e la<em> promozione e organizzazione di attività culturali </em>(art. 117, comma 3, Cost.), non vi sono leggi regionali significative e diffuse, con dubbi riguardo alla necessità di questa materia. In effetti, in base al Codice, la valorizzazione è necessaria, ma libera nei fini e nell&#8217;adozione di strumenti consensuali, senza che sia essenziale l&#8217;iniziativa pubblica o privata; tuttavia, nel primo caso si tratterebbe di <em>servizi pubblici</em> e nel secondo di iniziativa libera volta a finalità culturali e sociali. Con riferimento all&#8217;art. 9 Cost., circa l&#8217;inesistenza di un monopolio dello Stato sulla cultura v. F. Merusi, <em>Principi fondamentali, Art. 9</em>, in G. Branca (a cura di), <em>Commentario della Costituzione</em>, Zanichelli, Bologna, 1975, 441 ss.<br /> <a href="#_ftnref68">[68]</a>Si rinvia a M. Cammelli, <em>Cooperazione</em>, in C. Barbati-C. Cammelli-L. Casini-G. Piperata-G. Sciullo, <em>Diritto del patrimonio culturale</em>, cit., 285 ss.<br /> <a href="#_ftnref68">[69]</a>V. nota 59.<br /> <a href="#_ftnref70">[70]</a>Per alcuni interessanti riferimenti v. P. Asproni, <em>Privati, imprese, enti e cultura</em>, in T. S. Masumeci (a cura di), <em>La cultura ai privati</em>, <em>Il partenariato pubblico privato (sponsorizzazioni e project financing) ed altre iniziative</em>, Cedam, Padova, 2012, 177 ss.; si considerino anche le piattaforme di <em>crowd funding</em> attivate dai cittadini, esperienza simile all&#8217;azionariato diffuso della <em>Société des Amis du Louvre</em> con molti soci aderenti e possibilità ampie di detrazioni di tasse, soprattutto per le imprese, a seguito di donazioni al museo. Infine, per le conseguenze del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, in tema di federalismo demaniale, che ha consentito l&#8217;attribuzione di beni statali culturali alle autonomie locali e il passaggio al patrimonio disponibile con la possibilità di gestirli in forma diretta o indiretta coinvolgendo privati, ma sul presupposto di accordi di valorizzazione e di tutela, v. A. L. Tarasco, <em>Diritto ed economia nella gestione del patrimonio culturale</em>, ivi, 168 ss.; Id., <em>Ai confini del patrimonio culturale tra luoghi comuni e processi di produzione della cultura</em>, in <em>Aedon</em>, n. 1, 2018. Circa l&#8217;affidabilità della gestione di beni culturali pubblici a privati che dipenderebbe dalla categoria di bene, v. F. Merusi, <em>Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2007, 3 ss.; per l&#8217;evoluzione nel coinvolgimento dei privati v. A. Iacopino, <em>Modelli e strumenti per la valorizzazione dei beni culturali</em>, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 216 ss. Per profili di politica generale, v. F. Benhamou, <em>L&#8217;economia della cultura</em>, il Mulino, Bologna, Terza ediz., 2012, 144 ss.  <br /> <a href="#_ftnref71">[71]</a>Per la nozione di bene culturale come bene pubblico immateriale v. M. S. Giannini, <em>I beni culturali</em>, cit., 1028; per studi recenti sul concetto di immateriale economico in relazione a questo settore, si rinvia a  A. Bartolini, <em>L&#8217;immaterialità dei beni culturali</em>, in <em>www.aedon.mulino.it,</em> 2014, n. 1; M. Dugato, <em>Strumenti giuridici per la valorizzazione dei beni culturali immateriali</em>, ivi; G. Morbidelli, <em>Il valore immateriale dei beni culturali</em>, ivi; G. Severini, <em>L&#8217;immateriale economico nei beni culturali</em>, in <em>www.aedon.mulino.it,</em> 2015, n. 3; per interessanti contributi v. G. Morbidelli-A. Bartolini (a cura di), <em>L&#8217;immateriale economico nei beni culturali</em>, cit.; A. O. Cozzi, <em>Dimensione economica e dimensione culturale europea</em>, in <em>Aedon</em>, 2018, n. 2.<br /> <a href="#_ftnref72">[72]</a>Per questa nuova e necessaria prospettiva v. G. Sciullo, <em>I beni culturali quale risorsa collettiva da tutelare &#8211; una spesa, un investimento</em>, in <em>Aedon</em>, n. 3, 2017; G. Piperata, <em>Cultura, sviluppo economico e di come addomesticare gli scoiattoli</em>, in <em>Aedon</em>, n. 3, 2018.</div>
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<p>Note</p>
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		<title>Sindacato giurisdizionale sulla individuazione del bene culturale tra vincolo diretto e vincolo indiretto</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/sindacato-giurisdizionale-sulla-individuazione-del-bene-culturale-tra-vincolo-diretto-e-vincolo-indiretto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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		<title>Innovazione tecnologica e patrimonio culturale tra diffusione della cultura e regolamentazione</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/innovazione-tecnologica-e-patrimonio-culturale-tra-diffusione-della-cultura-e-regolamentazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/innovazione-tecnologica-e-patrimonio-culturale-tra-diffusione-della-cultura-e-regolamentazione/">Innovazione tecnologica e patrimonio culturale tra diffusione della cultura e regolamentazione</a></p>
<p>Sommario: 1. Profili introduttivi. 2. La valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio culturale attraverso le nuove tecnologie. 3. Nuove tecnologie e promozione della cultura. 4. Innovazioni tecnologiche applicate ai beni culturali e nuove problematiche giuridiche 5. Patrimonio culturale immateriale e&#160; prodotti culturali virtuali. 6. Innovazioni&#160; tecnologiche e patrimonio culturale</p>
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<p>
Sommario: <em>1. Profili introduttivi. 2</em><em>. </em><em>La</em> <em>valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio culturale attraverso le nuove tecnologie. 3. </em><em>Nuove tecnologie e promozione della cultura. 4. Innovazioni tecnologiche applicate ai beni culturali e nuove problematiche giuridiche 5. Patrimonio culturale immateriale e&nbsp; prodotti culturali virtuali. 6. Innovazioni&nbsp; tecnologiche e patrimonio culturale tra liberalizzazione e governo del settore. 7. Considerazioni conclusive</em><br />
&nbsp;<br />
<em>1.</em> <em>Profili introduttivi.</em><br />
Nonostante l’evoluzione del diritto dei beni culturali&nbsp; dagli anni settanta<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> e fino ad oggi abbia espresso una continua crescita di attenzione per il settore, sono ancora molte le questioni che tengono vivo il dibattito in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.<br />
L’art. 9 Cost. afferma: “<em>La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. </em><em>Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione</em>”. Il primo comma illustra la funzione promozionale della cultura cui la Repubblica si impegna per la crescita culturale e scientifica del paese, il secondo comma si riferisce all’esigenza di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. La lettura unitaria dei due commi&nbsp; consente di affermare che i beni di interesse culturale per loro natura devono adempiere ad una funzione sociale e culturale, e ciò costituisce un principio cardine del nostro ordinamento. L’obbligo costituzionale alla tutela del patrimonio storico e artistico non è fine a se stesso ma appare strumentalmente rivolto a conseguire l’obiettivo finalistico sancito nella prima parte dell’art 9 Cost.: promuovere lo sviluppo della cultura<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><sup><sup>[2]</sup></sup></a>.<br />
Come è noto, l’interpretazione strettamente pubblicistica e vincolistica<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><sup><sup>[3]</sup></sup></a> delle disposizioni costituzionali &nbsp;ha informato per lunghi anni la disciplina del settore, esaltando i profili di mera conservazione, apponendo vincoli e limiti amministrativi e tralasciando del tutto tendenze normative dirette&nbsp; ad incentivare la funzione sociale di tali beni<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><sup><sup>[4]</sup></sup></a>. In seguito, la lettura evolutiva dell’art. 9 Costituzione, ha consentito di approdare all’idea di costituzionalizzazione della funzione culturale&nbsp; cui naturalmente devono assolvere i beni di interesse culturale, e consente oggi di affermare, secondo una interpretazione della norma costituzionale più ampia e di prospettiva, &nbsp;che veniva costituzionalizzato l’interesse della collettività a fruire dei valori culturali espressi dal nostro patrimonio storico e artistico e che tale interesse pubblico costituiva uno dei connotati della funzione sociale richiamata dall’art. 42 Cost., 2° comma. Secondo tale prospettiva, il centro del sistema che ruota intorno ai beni culturali, è costituito dalla funzione culturale e di promozione della personalità umana cui i beni devono assolvere e ciò consente di unificare dal punto di vista funzionale beni che hanno diversa natura o che trovano nell’ordinamento una diversa disciplina<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title=""><sup><sup>[5]</sup></sup></a>. Tale prospettiva consiste sia nella preservazione dell’integrità fisica del bene, ma anche nella valorizzazione della funzione del bene culturale, intesa come massima fruibilità per il singolo e le formazioni sociali.<br />
La disciplina dei beni culturali deve essere tale da consentire loro di conseguire la finalità costituzionale primaria, che consiste nello sviluppo culturale della comunità sociale, nell’affinamento della ricerca scientifica&nbsp; e &nbsp;nella promozione della personalità umana e della solidarietà sociale<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title=""><sup><sup>[6]</sup></sup></a>. Questi valori fondamentali nel nostro ordinamento sono immediatamente precettivi obbligando i pubblici poteri a disciplinare il regime giuridico di quei beni in modo che possano esplicare la loro naturale funzione culturale di accrescimento della personalità degli individui<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><sup><sup>[7]</sup></sup></a>.<br />
Riferimenti alla cultura e a forme di&nbsp; manifestazione di questa li ritroviamo anche nell’art. 33 Cost.<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title=""><sup><sup>[8]</sup></sup></a>, il quale&nbsp; afferma che “<em>l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento</em>”. La Costituzione sostiene, nel comma successivo dello stesso articolo, l’ingerenza dei pubblici poteri in questo campo, e pone al tempo stesso il valore della libertà della cultura.<br />
&nbsp;Il raccordo tra le due affermazioni evidentemente sta nel fatto che l’intervento pubblico sulla cultura serve a renderla libera. “<em>Ciò significa che a giudizio dei costituenti l’espressione culturale non è libera, senza il supporto dell’amministrazione pubblica; e che quest’ultima deve quindi provvedere a ‘liberarla’ dai condizionamenti che gravano sui suoi itinerari e ne comprimono lo sviluppo</em>”. Pertanto, “<em>la promozione culturale – cui la Repubblica si impegna a norma dell’art. 9 Cost. – ha lo scopo di correggere le disfunzioni provenienti dal rapporto che la cultura intrattiene con la prassi – mira insomma a decondizionarla dagli influssi che si annidano nel corpo stesso della società civile e che ne distorcono la libera espressione</em>”<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title=""><sup><sup>[9]</sup></sup></a>.<br />
La libertà dell’arte e della scienza, garantita quale diritto soggettivo nella Costituzione, è oggetto di un compito pubblico fondamentale, ma non è possibile&nbsp; intenderla come esclusivo terreno di azione dei pubblici poteri. Il ruolo pubblico è sussidiario, perequativo nel campo dell’arte e della cultura, la libertà infatti consiste innanzitutto nella naturale capacità degli uomini di creare ed esprimersi in piena autonomia. I pubblici poteri devono intervenire, e l’indicazione del primo comma dell’art. 33 diventa una coordinata positiva dell’intervento, e cioè un valore, uno degli obiettivi – forse il principale – che la pubblica amministrazione deve realizzare nello svolgimento del suo compito.<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><sup><sup>[10]</sup></sup></a><br />
L’intento del costituente è di valorizzare quell’esigenza sociale legata al progresso culturale e per ciò deve adoperarsi il nostro ordinamento giuridico.<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title=""><sup><sup>[11]</sup></sup></a> Inoltre, l’inquadramento costituzionale della cultura intende assolvere alla funzione di introdurre ed affermare il valore estetico-culturale, cioè un valore diverso rispetto a quello del profitto economico, del quale non si fa alcun riferimento in questo ambito.<br />
Dirà in seguito la Corte Costituzionale, che la disciplina costituzionale «<em>impegna la Repubblica ad assicurare, tra l&#8217;altro, la promozione e lo sviluppo della cultura nonché la tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione, quale testimonianza materiale della civiltà e della cultura del Paese. Anche per quanto si desume da altri precetti costituzionali, lo Stato deve curare la formazione culturale dei consociati alla quale concorre ogni valore idoneo a sollecitare e ad arricchire la loro sensibilità come persone, nonché il perfezionamento della loro personalità ed il progresso anche spirituale oltre che materiale. In particolare, lo Stato, nel porsi gli obiettivi della promozione e dello sviluppo della cultura, deve provvedere alla tutela dei beni che sono testimonianza materiale di essa ed assumono rilievo strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sia per il loro valore culturale intrinseco sia per il riferimento alla storia della civiltà e del costume anche locale; deve, inoltre, assicurare alla collettività il godimento dei valori culturali espressi da essa</em>»<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title=""><sup><sup>[12]</sup></sup></a>.<br />
L’intervento pubblico sulla cultura è doveroso, nel senso di sostenerne lo sviluppo e di ampliarne la diffusione sociale, in considerazione di un altro valore costituzionale che è quello della solidarietà sociale, da intendersi come condivisione di opportunità tra consociati, secondo quanto dispone l’art. 2 Costituzione.<br />
La solidarietà costituisce un valore insopprimibile e fondante della nostra convivenza civile, pertanto i pubblici poteri sono vincolati a tutta una serie di fini sociali come tutelare la famiglia, la salute, impartire l’istruzione per tutti, rendere effettivo il diritto allo studio, tutelare il lavoro, l’assistenza ai cittadini inabili, prevedere forme di previdenza, garantire l’ambiente in cui vivono i cittadini, promuovere lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica, tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico. Tutti obiettivi fondamentali per la realizzazione della crescita economico-sociale.<br />
In questa ottica vanno letti i riferimenti costituzionali alla cultura, all’istruzione, alla ricerca, alla libertà dell’arte e della scienza;&nbsp; l’intervento della Repubblica non può essere rivolto alla semplice gestione del patrimonio culturale esistente, ma va indirizzato alla creazione di attività culturali che danno impulso alla crescita sociale, ed alla continua ricerca di modelli di azione e nuove soluzioni per soddisfare al meglio questa fondamentale esigenza sociale.<br />
Per queste ragioni anche la tutela dei beni culturali non potrebbe coincidere solo con la conservazione e chiusura di essi dal mondo esterno impedendone l’accesso e il godimento pubblico.<br />
Il bene culturale è per sua natura destinato alla generalità dei consociati, i quali devono fruirne anche se il bene è di proprietà privata. Secondo M.S. Giannini “<em>il bene culturale è pubblico non in quanto bene di appartenenza, ma in quanto bene di fruizione</em>”, ed è conseguenziale che, oltre al&nbsp; mantenimento del loro stato originario, sia doveroso curare la loro valorizzazione ed il loro profilo di funzione sociale (art. 42 Cost.)<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>.<br />
Soltanto in tempi&nbsp; recenti viene disciplinata nei testi legislativi&nbsp; la funzione di valorizzazione, nel segno di un diverso approccio ai beni culturali, più coerente con le indicazioni dell’art. 9 Cost.; funzione di valorizzazione che è diretta, sul presupposto di assicurare la conservazione del patrimonio culturale, a promuoverne le potenzialità quali fattori di diffusione dei valori della cultura e nell’ambito di più ampi ambienti sociali.<br />
Il termine valorizzazione appare &nbsp;per la prima volta nella l. 310/1964 istitutiva della Commissione Franceschini (Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico e artistico e del paesaggio) e figura tra i compiti inizialmente assegnati al Ministero per i beni culturali e ambientali costituito per la prima volta con il d. p.r. n. 805/1975. In seguito, con la Legge Ronchey n. 4/1992 vennero individuate le attività di valorizzazione essenzialmente nei c. d. servizi aggiuntivi presso musei, biblioteche e archivi di Stato.<br />
Un tentativo di elencare e definire le funzioni connesse ai beni culturali, al fine di riorganizzare la ripartizione di competenze tra Stato ed enti locali, fu operato dal d. lgs. 112/1998 dove venivano indicate la tutela, come ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali,&nbsp; mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, la gestione come ogni attività diretta ad assicurare la fruizione dei beni culturali, e la valorizzazione, come ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e a incrementarne la fruizione (art. 148).<br />
Queste definizioni si rivelarono però per molti aspetti insoddisfacenti, soprattutto in quanto creavano sovrapposizioni di competenze. A dimostrazione delle difficoltà definitorie che derivavano dalla individuazione dei contenuti delle funzioni in materia di beni culturali, il T.U. 490/1999 non accoglieva quelle indicazioni e sostituiva al binomio tutela/valorizzazione quello conservazione/valorizzazione, dove i diversi ambiti concernevano l’uno i controlli, il restauro, e gli interventi di protezione, l’altra l’espropriazione, la fruizione e l’uso individuale, ricomprendendo anche i compiti relativi alla circolazione, i ritrovamenti, le scoperte nella funzione di tutela complessivamente intesa. Alla valorizzazione si cercò di assegnare un significato più puntuale legato al bene e all’uso dello stesso, senza però prendere in considerazione quegli aspetti di organizzazione, come gli studi, le mostre, gli eventi culturali, non strettamente e inscindibilmente connessi al bene.<br />
In questo clima di incertezza la dottrina si adopera per dare significati più organici alla tutela e alla valorizzazione e così la tutela viene considerata come tutela conservativa<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title=""><sup><sup>[14]</sup></sup></a>, intendendosi per conservazione la salvaguardia sia dell’integrità fisica del bene sia della sua sicurezza, ossia delle condizioni di contesto idonee a preservare il valore culturale<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title=""><sup><sup>[15]</sup></sup></a>. Presupposto fondamentale per la conservazione è considerato il riconoscimento del bene culturale, cioè la sua individuazione.<br />
Quanto alla valorizzazione, da una parte viene individuato un significato residuale, comprendendo nell’idea di valorizzazione “l’area di intervento pubblico che va oltre i compiti di sola tutela conservativa”<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title=""><sup><sup>[16]</sup></sup></a>, dall’altra viene ad indicare quelle attività destinate a “sviluppare e garantire la fruizione collettiva del bene culturale”<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title=""><sup><sup>[17]</sup></sup></a>.<br />
La valorizzazione comprende, quindi, tutte le misure finalizzate a favorire il godimento del bene da parte della collettività. Si tratta di una funzione aperta perché idonea a includere ogni iniziativa rivolta a quello scopo, e una funzione dinamica perché esposta&nbsp; a quelle trasformazioni che l’evoluzione sociale induce sulle modalità e sulle preferenze del pubblico nel godimento dei beni culturali<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title=""><sup><sup>[18]</sup></sup></a>.<br />
La principale novità introdotta, poi, dal legislatore nel Codice dei beni culturali n.42 del 2004 riguarda quel versante della disciplina che si riferisce proprio alla determinazione dei principi fondamentali in materia di valorizzazione, essenziale per indirizzare l’esercizio della potestà normativa delle Regioni, a queste attribuita, &nbsp;dall’art. 117 Cost., nella riforma costituzionale del 2001. Strettamente connessa a siffatta determinazione è la codificazione dei concetti giuridici di tutela e valorizzazione, rispetto ai contenuti di tali funzioni indicate dal precedente d. lgs. 112/1998.<br />
Il legislatore ha avuto cura di eliminare ogni riferimento a scopi conservativi, ed ha rafforzato la connessione logica e funzionale della valorizzazione con la fruizione, così esplicitando la sua finalizzazione agli obiettivi&nbsp; di promozione della conoscenza e della diffusione dei beni culturali.<br />
&nbsp;Sull’impianto del Codice del 2004 sono state introdotte misure ulteriori&nbsp; con i d. lgs. n. 156/2006 e n. 62/2008 (quanto ai beni culturali, mentre relativamente ai beni paesaggistici sono intervenuti i d. lgs. n. 157/2006 e n. 63/2008)<sup> <a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title=""><sup>[19]</sup></a></sup>, e, &nbsp;soprattutto in materia di contributi statali e agevolazioni dirette ad incentivare il ruolo dei privati, con il d.l. n. 5/2012 (art. 42)<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title=""><sup><sup>[20]</sup></sup></a>; successivamente è intervenuta la l. 7 ottobre 2013, n. 112 &#8220;Valore cultura&#8221; di conversione&nbsp; del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”; mentre sotto il profilo organizzativo, è intervenuta la disciplina dettata con d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; sono intervenuti, altresì, il d.l. 31 maggio 2014, n. 83 &#8220;Artbonus” convertito nella l. 29 luglio 2014, n. 106 &#8220;Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo&#8221;<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title=""><sup><sup>[21]</sup></sup></a>.<br />
Questi recenti interventi normativi hanno cercato di superare i ritardi del nostro ordinamento ad incentivare le attività dirette alla promozione e allo sviluppo del patrimonio culturale con il coinvolgimento dei privati.<br />
In particolare, l’Artbonus è uno strumento attraverso il quale per cittadini ed imprese sarà possibile effettuare erogazioni liberali con forti agevolazioni fiscali, destinate ad interventi di recupero e salvaguardia del patrimonio culturale; inoltre, la tendenza che si può rilevare è quella di ampliare le forme di diffusione della cultura nella direzione di una migliore valorizzazione.<br />
&nbsp;<br />
<em>2. La</em> <em>valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio culturale attraverso le nuove tecnologie.</em><br />
Tuttavia, i progressi che si sono registrati nel tempo sia nella disciplina,&nbsp; sia nella considerazione delle politiche pubbliche, lasciano ancora spazio a dubbi e problemi causati dalla complessità del settore, e dalle incertezze che&nbsp; sono state determinate prevalentemente da alcune scelte legislative che hanno concentrato l’attenzione per lungo tempo sulla prevalenza delle funzioni di tutela e conservazione, sul riparto delle funzioni tra Stato e Regioni e la separazione delle funzioni di tutela e di valorizzazione.<br />
Sono ancora tante le questioni aperte di cui il diritto dovrà occuparsi nei prossimi anni, a cominciare dall’esigenza di concepire definizioni di patrimonio culturale e di beni culturali adeguati alle civiltà contemporanee o la necessità di conciliare la tendenza all’esistenza di un patrimonio culturale universale e, contemporaneamente, il rispetto delle diverse identità culturali e la valorizzazione dei territori, o ancora l’esigenza di incrementare il ruolo dei privati da conciliare con la finalità pubblica di valorizzazione, e, certamente non&nbsp; ultima, la questione della redditività economica del patrimonio culturale.<br />
La complessità del settore è prodotta anche dalla molteplicità di interessi che ruotano intorno ai beni culturali che rende tutto più problematico, perché non solo questi interessi si rivelano spesso in contrasto tra loro – ad esempio incrementare l’accesso ad un sito culturale può creare problemi di preservazione dello stesso, limitare la circolazione dei beni per giuste ragioni di preservazione può ridurne la fruizione – ma anche perché i diversi interessi possono riguardare il medesimo bene.<br />
A ciò si aggiunga la costante dialettica tra pubblico e privato e la necessaria presenza di più soggetti istituzionali che devono occuparsi della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale.<br />
I problemi da affrontare sono ancora molti, e tra questi vi è anche l’esigenza di definire il rapporto tra patrimonio culturale materiale e immateriale, definizione che comporta il dover mettere in discussione lo stesso concetto di bene culturale,&nbsp; l’aggiornamento delle funzioni di tutela, valorizzazione e fruizione che vanno riconsiderate in ragione delle nuove tecnologie applicate al settore, il rafforzamento del ruolo dei privati che sembrano ancora sottoutilizzati.<br />
L’attività di valorizzazione tramite le nuove tecnologie, costituisce un tema&nbsp; che merita attenzione perché ancora poco indagato; e se da una parte l’utilizzo delle tecnologie digitali ha contribuito notevolmente alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, dall’altra pone problemi di regolamentazione diversa da quella tradizionale, per intenderci quella del Codice dei beni culturali.<br />
L&#8217;attività di valorizzazione, quando avviene virtualmente, riesce a svilupparsi in modi e forme che possono sfruttare molto efficacemente sia le potenzialità attrattive del bene culturale in sé, sia gli innovativi modelli di presentazione dei contenuti; &nbsp;le più recenti tipologie di offerte culturali interattive e multimediali, come le applicazioni per <em>smartphones,</em> le nuove audio e video guide, gli spettacoli e gli allestimenti interattivi e multimediali, sono modalità innovative e attuali, destinate ad avere uno sviluppo sempre maggiore.<br />
Le tecnologie digitali possono essere impiegate nella virtualizzazione dei beni culturali esistenti e nella realizzazione di piattaforme per la fruizione degli stessi, nonché nella creazione di nuovi prodotti culturali.<br />
Tuttavia, se da una parte è facile mettere in evidenza la ricaduta positiva delle innovazioni tecnologiche per la maggiore fruizione dei beni culturali, dall’altra tali innovazioni comportano problemi di adattamento del sistema esistente e di&nbsp; adeguate risposte alle nuove esigenze.<br />
E’ necessario, in primo luogo, verificare se l’ordinamento può, allo stato, essere in grado di affrontare e regolare tali profili innovativi; in secondo luogo, occorre capire se&nbsp; auspicare un adeguamento della disciplina, in grado di regolare il settore con nuovi strumenti, e, in tal caso, quale tipologia di interventi auspicare, che possano cioè essere indirizzati o alla liberalizzazione del settore o alla creazione di un nuovo governo del settore con nuovi limiti e controlli più adeguati alle innovazioni che la civiltà del digitale impone.<br />
Un’altra questione riguarda la natura stessa dei prodotti della tecnologia che possono determinare la nascita di nuovi prodotti culturali, espressione della civiltà attuale, la cui tutela e valorizzazione potrebbe essere prevista con riferimento alla loro valenza culturale immateriale, e che già pone problemi circa l’adeguatezza delle forme di protezione che l’ordinamento attualmente&nbsp; propone<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<em>3. Nuove tecnologie e promozione della cultura </em><br />
Le nuove tecnologie applicate al patrimonio culturale possono &nbsp;svolgere un ruolo fondamentale e positivo nel miglioramento delle condizioni e nell&#8217;incremento della&nbsp; pubblica fruizione dei beni culturali,&nbsp; modernizzando l’offerta culturale.<br />
Le nuove attività di catalogazione, riproduzione, recupero, digitalizzazione e messa a disposizione del pubblico delle opere, rese possibili dalla diffusione sul web, rendono il patrimonio culturale più evidente, comprensibile e fruibile a cittadini e visitatori.<br />
La fruizione avviene nei confronti del “mondo virtuale” dei beni culturali e&nbsp; la semplice possibilità di connettersi via internet, contribuisce alla fondamentale esigenza di accrescere le conoscenze del patrimonio culturale in tutto il mondo. La rete internet ha determinato, infatti, la globalizzazione dei contenuti culturali, in quanto permette a chiunque, in qualunque parte del mondo ed in ogni momento, di poter fruire del contenuto digitalizzato. Si pensi ai siti web dei musei,&nbsp; alle biblioteche digitali, e ancora alla creazione di applicazioni per smartphone e tablet che si occupano della conoscenza e diffusione di arte e cultura<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>, e sarà facile percepire l’enorme progresso delle esperienze culturali destinate ad una platea particolarmente vasta.<br />
La fruizione virtuale, poi, riesce ad estendersi in modi e forme che possono sviluppare molto efficacemente &nbsp;tutte le potenzialità attrattive del bene culturale in sé, attraverso gli innovativi modelli di presentazione dei contenuti e le nuove tipologie di offerte culturali interattive e multimediali.<br />
Non vi è dubbio che le tecnologie per le loro enormi potenzialità applicate ai beni culturali, &nbsp;pertanto, vanno viste con favore, apprezzandone i contenuti positivi, in quanto possono contribuire alla salvaguardia dell&#8217;identità culturale dei luoghi, alla diffusione della cultura e alla produzione di nuove offerte culturali, e, possono costituire un importante motore a supporto della crescita competitiva, nonché allo sviluppo di modelli di business innovativi e remunerativi, con il vantaggio di diffondere la conoscenza di beni senza pericoli per la loro conservazione o manutenzione.<br />
La globalizzazione dei contenuti culturali<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a> e la loro fruizione virtuale, che oggi sono consentite dalla rete applicata all&#8217;uso di dispositivi mobili, permettono a chiunque, in ogni momento e luogo e con estrema facilità, di entrare in contatto con il patrimonio culturale che si trova conservato nei luoghi e negli istituti della cultura di tutto il mondo, realizzandone facilmente l’accesso&nbsp; rispetto a luoghi, beni e culture, anche lontani rispetto al fruitore. Tutto ciò, sotto il profilo socio-culturale, aiuta a recuperare e trasmettere più facilmente alle generazioni future l&#8217;identità culturale del proprio paese e nello stesso tempo favorisce le conoscenze di altre culture<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>.<br />
I prodotti che costituiscono riproduzioni, video, spettacoli digitali, collegati al patrimonio culturale, possono rappresentare espressione del valore culturale di&nbsp; questi tempi e di quelli futuri, svolgendo anche quella&nbsp; funzione sociale che è propria della cultura, secondo la nostra Costituzione.<br />
Inoltre, l’apporto delle tecnologie già da tempo costituisce un valore aggiunto rispetto alla visita&nbsp; nel sito culturale, che si arricchisce di nuove esperienze, interattive e multimediali.<br />
L&#8217;arte e la cultura possono, infatti, mantenere i propri pregi e valori, e allo stesso tempo, si rinnovano e trovano una nuova collocazione nell&#8217;era dei dispositivi smart e delle città intelligenti, prestandosi a nuovi e più efficaci modelli di fruizione.<br />
Il supporto alla visita culturale tradizionale, grazie ad una piattaforma che offre una fruizione totale delle opere, e una più completa conoscenza delle stesse e del luogo in cui si trova il visitatore, amplia le opportunità di conoscenza.<br />
Questa funzione può essere svolta da dispositivi che vengono forniti al visitatore all&#8217;interno del sito culturale stesso, tra cui le più innovative audio e video guide, ma anche dai moderni softwares realizzati come applicazioni per smart terminals, le c.d. app per smartphones e tablets, scaricabili dall&#8217;utente sul proprio dispositivo mobile personale, anche all&#8217;interno del sito, al momento dell&#8217;acquisto del biglietto o in un momento precedente.<br />
Tali innovazioni sono utili anche in un&#8217;ottica diversa da quella della visita culturale: il “restauro” e la ricostruzione digitale sono&nbsp; molto utili per studiare gli interventi di restauro conservativo ed estetico sui beni culturali, in quanto consentono un riscontro visivo e con molti dettagli sui materiali, che non crea problemi per il bene, e ciò è ormai noto a chi opera nel settore.<br />
La visita diretta di opere d’arte o monumenti garantisce un’esperienze che il mondo virtuale non può sostituire, ma questa può essere arricchita da altri elementi, oltre a permettere di scegliere preliminarmente se recarsi o no presso quel sito.<br />
La visita virtuale, inoltre, può avvenire anche al solo fine meramente esplorativo e di arricchimento culturale, o per ragioni di studio, oppure da parte di persone con disabilità &nbsp;o da chiunque abbia interesse a conoscere luoghi, paesi e culture, anche lontani geograficamente. Diverse <em>app</em>, ormai permettono una “visita virtuale”, accompagnata da informazioni, video esplorativi ed altri contenuti multimediali, oltre alla funzione di “<em>zoom</em>” delle immagini delle opere ad alta definizione.<br />
È evidente che le &nbsp;funzioni delle tecnologie applicate ai dispositivi mobili, quella di supporto alla visita reale e quella di visita virtuale, non sono affatto alternative, ma si completano vicendevolmente.<br />
La crescita del mondo virtuale svolge un’altra importante funzione, in quanto cambia l’immagine stessa del ruolo della cultura: essa non è più solo uno strumento di arricchimento intellettuale, destinata ad una elìte, &nbsp;a volte di difficile comprensione e quindi &nbsp;apprezzabile forse solo da pochi amatori o esperti.<br />
Attraverso le nuove tecnologie la platea di chi ne può fruire si amplia, perché viene interessato e coinvolto maggiormente. L&#8217;arte e la cultura, con un approccio più&nbsp; semplice e comprensibile a tutti, possono essere valorizzate con un percorso che trasporta il pubblico in una dimensione di immagini, suoni, emozioni, regalando un&#8217;esperienza più ricca, completa e fruibile da tutti.<br />
Le innovazioni tecnologiche possono valorizzare tutte le possibili esperienze che derivano dall’arte e dalla cultura: da quella educativa a quella celebrativa della memoria storica, da quella estetica e ricreativa, a quella emozionale.<br />
Ma le innovazioni tecnologiche non sono solo integrative nella diffusione e valorizzazione culturale, in quanto possono far nascere&nbsp; nuovi prodotti culturali, come gli “spettacoli multimediali”, che si stanno sviluppando e diffondendo. Essi costituiscono, a ben vedere, da un lato, un modo, prima non sfruttato, di vivere le singole forme di arte in essi racchiuse e, dall&#8217;altro, anche una nuova forma d&#8217;arte ed un diverso prodotto artistico-culturale, tra l’altro espressione della moderna società<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<em>4. Innovazioni tecnologiche applicate ai beni culturali e nuove problematiche giuridiche.</em><br />
Pertanto, sono molti gli aspetti positivi dell’uso della tecnologia nel settore dei beni culturali, anche se è altrettanto facile evidenziare le criticità che da tale uso possono derivare.<br />
Innanzitutto, si pone il problema dell’uso distorto delle immagini di beni culturali, della contraffazione delle immagini o dei loghi, e dell’utilizzo, solo a scopo commerciale, delle riproduzioni dei beni culturali.<br />
Inoltre, quando attraverso le nuove tecnologie vengono creati &nbsp;nuovi prodotti culturali, come gli spettacoli multimediali o performance artistiche salvate in formato digitale, si pone il problema della loro natura di beni culturali immateriali, tra l’altro “espressione di identità culturale collettiva” ai sensi dell’art. 7-bis del Codice dei beni culturali, che aggiungono una nuova categoria di beni culturali, e pongono problemi di adeguamento delle regole complessive&nbsp; esistenti.<br />
Per quanto riguarda l’applicazione dei supporti virtuali ai beni culturali,&nbsp; la disciplina prevista nel Codice dei beni culturali può essere applicata nella parte relativa alle riproduzioni dei beni culturali (artt. 107-108) e nella parte che riguarda i servizi per il pubblico (art. 117). Nel Codice dei beni culturali, gli artt. 107 e ss. dettano la disciplina relativa alle riproduzioni<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>, mentre l’art. 117 disciplina i c.d. servizi per il pubblico, che comprendono anche il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni dei beni culturali (art. 117, comma 2 lett. a), oltre che la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni (art. 117, comma 2 lett. d).<br />
Tali servizi secondo l’art. 115, comma 1, costituiscono attività di valorizzazione e possono essere gestiti in forma diretta o indiretta, tramite concessioni a terzi anche in forma congiunta o integrata, dalle amministrazioni cui i beni culturali pertengono, e secondo le ulteriori modalità previste dallo stesso art. 115 nei commi successivi.<br />
Il potere di concedere l&#8217;autorizzazione all&#8217;uso strumentale e alla riproduzione secondo l’art. 107, appare rimesso alla mera discrezionalità dell&#8217;ente, senza che il richiedente vanti alcun diritto ad ottenere l&#8217;autorizzazione al ricorrere di determinate condizioni. Ad ogni modo, il consenso dovrà essere negato se l&#8217;uso o la riproduzione siano suscettibili di danneggiare il bene (art. 107, comma 2). Con decreto ministeriale — d.m. 20 aprile 2005&nbsp; — sono determinati gli indirizzi, i criteri e le modalità per la riproduzione dei beni culturali ai sensi dell&#8217;art. 107 del Codice.<br />
È previsto in questo decreto che l&#8217;autorizzazione avvenga ad opera del responsabile dell&#8217;istituto che ha in consegna i relativi beni, sulla base di valutazioni che hanno ad oggetto la finalità della riproduzione, anche sotto il profilo della compatibilità con la dignità storico-artistica dei beni da riprodurre, il numero delle copie da realizzare, la verifica di “tollerabilità della metodica sulla copia da riprodurre”.<br />
Le riproduzioni di cui all&#8217;art. 107, insieme agli usi di cui agli articoli 106 (uso individuale) e 107 (uso strumentale e precario) non avvengono generalmente a titolo gratuito. L&#8217;autorità che ha in consegna i beni, infatti, ha il potere di determinare i relativi corrispettivi di riproduzione e canoni di concessione (art. 108). I canoni ed i corrispettivi sono determinati tenendo anche conto di specifici fattori espressamente indicati dalla norma, quali: il carattere delle attività che si riferiscono alle concessioni d&#8217;uso, le modalità di esecuzione delle riproduzioni, il tipo ed il tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni, l&#8217;uso e la destinazione delle riproduzioni, nonché i benefici economici che ne derivano al richiedente. Deve segnalarsi, inoltre, l&#8217;esistenza di un Tariffario, fissato con decreto ministeriale<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>, il quale, nonostante l&#8217;entrata in vigore del Codice e la conseguente abrogazione della legge Ronchey, continua ad essere, per le amministrazioni, un parametro di riferimento &#8211; che si ritiene ormai inadeguato &#8211; indicativo dei compensi da richiedersi per l&#8217;uso e la riproduzione dei beni culturali e contiene indicazioni dettagliate sulle modalità di sfruttamento economico dei beni culturali. Esistono, però, alcuni casi di dispensa dalla necessità di corrispondere canoni o corrispettivi.<br />
Il Codice prevede alcune eccezioni alla regola generale dell&#8217;utilizzo pagante. Infatti, nessun canone è dovuto — e ciò dovrebbe rappresentare una disposizione vincolante per l&#8217;amministrazione — per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, se realizzate senza scopo di lucro (art. 108, comma 3). Quest&#8217;ultimo è il caso, ad esempio, delle riproduzioni effettuate da soggetti pubblici non solo ai fini di catalogazione, ma anche allo scopo di incrementare la conoscenza e la fruizione dei beni attraverso la pubblicazione delle immagini sulle banche dati pubbliche on line; ovvero delle riproduzioni destinate alle locandine e brochure promozionali di un determinato territorio, realizzate da soggetti pubblici o anche da privati (come, ad esempio, una catena alberghiera), volte alla valorizzazione del patrimonio culturale di una determinata zona e, ovviamente, non accompagnate dalla vendita delle riproduzioni stesse. Anche nelle ipotesi di esenzione dalle fees di riproduzione sopra delineate, la norma assicura che sia comunque corrisposto il rimborso delle spese sostenute dall&#8217;amministrazione concedente.<br />
La disposizione di cui sopra è stata &nbsp;modificata dal c.d. decreto Artbonus, d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella l. n. 106/2014<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>. L&#8217;articolo 108, più precisamente, regola i canoni di concessione, i corrispettivi e le cauzioni che le istituzioni museali e archivistiche statali debbono richiedere per consentire la riproduzione dei beni da esse custoditi. In particolare, il comma 3 di tale articolo prevedeva che il permesso alla riproduzione poteva essere concesso gratuitamente solo a due classi di richiedenti. La prima includeva i privati che intendono utilizzare le copie per usi personali o di studio; la seconda prevedeva solo soggetti pubblici che richiedessero l&#8217;uso con finalità di valorizzazione.<br />
Rispetto alla precedente versione del comma 3, si è verificato un ampliamento della sfera dei soggetti legittimati ad usufruire dell’esenzione per fini di valorizzazione, che prima poteva essere accordata solo a soggetti pubblici. È stato però aggiunto che il fine non deve essere di lucro. L&#8217;autorizzazione all&#8217;uso, poi, non è automatica al ricorrere dei relativi presupposti, ma deve essere richiesta anche quando lo scopo dell&#8217;uso rientri in una delle fattispecie di esenzione dai corrispettivi di riproduzione di cui sopra. D’altra parte, è avvenuto, anche di recente,&nbsp; che l’uso non autorizzato, a scopo commerciale, pubblicitario ha determinato in certi casi, e le amministrazioni non sono state in grado di prevenirla, una distorsione della destinazione della valenza culturale del bene riprodotto<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>. A questo proposito un caso che ha avuto ampia risonanza ed ha acceso un vivo dibattito, soprattutto in vista di una certa tendenza alla liberalizzazione dell’uso delle riproduzioni di beni culturali, è quello relativo alla riproduzione e pubblicazione, per scopi pubblicitari, a scopo di lucro, dell’immagine della statua del David di Michelangelo in una versione “armata”, da parte di una società americana produttrice di armi. In quella fattispecie si trattava di un uso abusivo, in quanto in caso di utilizzo a scopo commerciale era necessaria l’autorizzazione, inoltre si erano evidenziati, anche secondo il parere dell’Ufficio legislativo del Mibact<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>, profili relativi alla lesione della valenza immateriale del bene.<br />
D&#8217;altra parte, lo sviluppo tecnologico e la diffusione dei social network ha incrementato il numero e lo scambio di riproduzioni fotografiche più o meno modificate, rendendo molto difficile, se non impossibile, allo stato, garantire un effettivo controllo.<br />
Il diffuso uso delle app ha stimolato, come già da tempo accade per i siti internet dei musei, un mercato parallelo di piattaforme non ufficiali e probabilmente abusive: alcune di esse, infatti, sono ingannevoli per il consumatore, soprattutto per il turista straniero, il quale non è in grado di distinguere il logo e l&#8217;immagine ufficiale da quelli contraffatti. Queste dovrebbero essere individuate, valutate ed eventualmente sanzionate.<br />
Da qui discende anche la necessità di riconsiderare tutta la disciplina, ad esempio favorendo ulteriori forme di liberalizzazione per l&#8217;uso personale e non commerciale o irrigidendo le sanzioni per eventuali violazioni.<br />
Nell&#8217;ambito della disciplina sin qui prospettata, il citato decreto “Artbonus” ha introdotto un’altra disposizione, con l’intento di introdurre forme di liberalizzazione. Il nuovo comma 3-bis dell&#8217;art. 108 del Codice, liberalizza la riproduzione dei beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici, nonché la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, nemmeno indiretto; a condizione che ciò avvenga senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa o promozione della conoscenza del patrimonio culturale.<br />
Gli usi di cui al nuovo comma 3-bis dell&#8217;articolo 108, a differenza delle ipotesi di mera esenzione dall&#8217;obbligo di pagamento di un corrispettivo di cui al comma 3, costituiscono situazioni eccezionali rispetto alla necessaria&nbsp; autorizzazione dell&#8217;autorità che ha in consegna i beni. La riproduzione è consentita se avviene con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l&#8217;esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l&#8217;uso di stativi o treppiedi all&#8217;interno degli istituti della cultura.<br />
Il comma 3 bis, precisa, anzitutto, quali siano le finalità che garantiscono la libera riproducibilità di un bene culturale statale. Previsto che le attività di riproduzione siano svolte senza scopo di lucro e senza oneri per le pubbliche istituzioni, esse devono considerarsi libere ove siano svolte per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale. In tutti questi casi non è necessaria alcuna esplicita autorizzazione da parte dei gestori del bene. Si osserva subito che le finalità previste sono amplissime e che è ben difficile trovare esempi di uso non commerciale che non ricadano in quell’elenco.<br />
La norma comunque mostra alcune ambiguità, infatti, ad esempio, il testo legislativo non elenca esplicitamente le tecniche permesse o le tecniche proibite, ma usa un linguaggio generico. Tale scelta di genericità è forse necessaria per consentire alla norma di rimanere valida ed applicabile nonostante le innovazioni tecniche che nel settore della fotografia digitale e della scansione sono ancora in continua evoluzione.<br />
Bisogna riconoscere che questa novità legislativa si muove in una visione più moderna ed adeguata all’utilizzo delle tecnologie e che considera la riproduzione del bene culturale non più come un “surrogato del possesso dell&#8217;oggetto originale ma come mezzo per aggiungere valore, prestigio e in definitiva meglio conservare e trasmettere alle future generazioni il bene stesso”<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>.<br />
Il concetto è in ogni caso che la riproduzione virtuale non può essere disciplinata in modo assoluto, ma solo in riferimento al finale utilizzo o al riutilizzo dei&nbsp; prodotti con contenuto culturale. I visitatori dei musei statali, pertanto, potranno ora liberamente scattare fotografie con i propri smartphones e pubblicarle sui social networks o altrove sul web, attività che i musei hanno da sempre tradizionalmente vietato<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>.<br />
Occorre evidenziare, poi,&nbsp; che i proventi derivanti dagli utilizzi di cui sopra, canoni, cauzioni, o dalla vendita dei biglietti di ingresso, nonché da tutte le attività connesse alla gestione degli istituti e luoghi della cultura individuati all&#8217;art. 101 del Codice, rappresentano, senz&#8217;altro, una risorsa fondamentale da destinarsi alle spese di conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni ad opera dell&#8217;autorità che li ha in custodia.<br />
Tuttavia, riteniamo, non debbano costituire necessariamente le sole risorse, in quanto, tra gli elementi virtuosi dell&#8217;innovazione introdotta dal decreto “Artbonus” vi è, in un certo senso, il riconoscimento che i canoni e corrispettivi di utilizzo delle immagini non possono essere concepiti come la risorsa principale per provvedere alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. A questi introiti, infatti, possono e dovrebbero sempre accompagnarsi quelli derivanti da nuovi modelli di gestione dei beni culturali, incentrati più sulla valorizzazione che sulla mera conservazione, e soprattutto legati all&#8217;uso delle tecnologie digitali, le quali rendono possibili nuove modalità di fruizione dei beni stessi e l&#8217;offerta di prodotti culturali innovativi. Tra i servizi al pubblico ricordiamo che l’art. 117 comprende attività gestite in forma diretta o indiretta dalle quali è possibile una redditività commerciale tramite l’utilizzo delle innovative tecnologie.<br />
Infatti, il nostro paese può e deve eccellere nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale, ponendosi i fondamentali obiettivi del consolidamento della propria immagine, dell&#8217;accrescimento della qualità e della quantità dell&#8217;offerta culturale al pubblico,&nbsp; a livello internazionale, degli artisti contemporanei nazionali, dell&#8217;incremento dell&#8217;attrattiva turistica; tutti fattori che contribuiscono, peraltro, ad aumentare il benessere ed il livello occupazionale nel paese.<br />
Nel mondo delle nuove tecnologie, in cui il visitatore è travolto dalla vastità dell&#8217;offerta culturale ed è, conseguentemente, sempre più esigente, l&#8217;Italia, che ha un patrimonio culturale vastissimo e, per comune opinione, &nbsp;non abbastanza valorizzato, si trova a concorrere con molti paesi che hanno una storia ed una cultura molto più recente, ma che sono già stati in grado di sviluppare e mettere in atto nuove strategie di marketing nel settore culturale, e che hanno una fortissima attrattiva sui visitatori.</p>
<p><em>5. Patrimonio culturale immateriale e&nbsp; prodotti culturali virtuali. </em><br />
Le novità tecnologiche e l’utilizzo di queste nel campo dei beni culturali può determinare, come si è visto, o la diffusione virtuale dei beni attraverso le riproduzioni, o l’esistenza di nuovi prodotti culturali, che ampliano la categoria&nbsp; mettendo in discussione la nozione stessa di beni culturali.<br />
Come è noto, il concetto di beni culturali,&nbsp; ha vissuto una progressiva evoluzione<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>. Si è passati da una concezione fortemente legata alla materialità&nbsp; dei beni storici e artistici &nbsp;e diretta soprattutto alla tutela, catalogazione e conservazione di beni intesi come res,&nbsp; e presi in considerazione da un punto di vista statico, &nbsp;ad una visione più dinamica e ad una accezione di bene culturale che privilegia la dimensione immateriale del bene, “espressioni di identità culturale collettiva”, secondo l’art. 7 bis del Codice dei beni culturali, inserito dal d. lgs. 62/2008, a sua volta emanato in ragione delle Convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br />
Così, le cose d&#8217;arte e quelle storiche rientrano in una visione non più &nbsp;legata esclusivamente al loro pregio estetico o artistico, ma anche al loro valore intrinseco immateriale. In questa concezione evolutiva del concetto di bene culturale, pertanto, va tutelato non solo il bene in senso stretto in quanto res, ma anche la valenza immateriale in questo compreso<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>.<br />
La immaterialità del patrimonio culturale emerge, poi, in un’altra accezione contenuta nella disciplina del Codice dei beni culturali ( art. 120) e da talune disposizioni del Codice dei contratti pubblici sulle sponsorizzazioni (artt. 26 e 199-bis), e ancor prima secondo la prassi che si fondava sulle capacità di diritto privato degli enti pubblici.<br />
La sponsorizzazione<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>, infatti, si radica sul valore immateriale del bene, ovvero sul marchio distintivo che esso propaga, e che è suscettibile di determinare benefici in relazione all’ immagine che ne deriva allo sponsor. Infatti, quest&#8217;ultimo si avvale della &nbsp;componente di valore culturale-identitario e non della cosa in quanto tale, in modo che l’iniziativa determina effetti positivi sotto il profilo di immagine e di reputazione dello&nbsp; sponsor<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>.<br />
In un altro senso l’immaterialità è rappresentata dalla utilizzazione del bene culturale tramite riproduzioni, compresa quella via web o in genere via strumento mediatico. In questi casi viene diffusa la valenza culturale del bene, in quanto è evidente che lo strumento di diffusione in sé non ha alcun valore rilevante, ma produce l’effetto di promuovere e valorizzare l’essenza culturale del bene.<br />
I beni culturali sono testimonianza di civiltà, e ciò determina che la consistenza materiale ed oggettiva del bene non siano affatto gli aspetti che ne qualificano la natura culturale, ma essi sono intrinsecamente caratterizzati da profili immateriali come l’ accrescimento delle conoscenze e l’insita qualità di apportare un miglioramento della personalità degli individui<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title=""><sup><sup>[39]</sup></sup></a>. Il bene è culturale non per la sua qualità oggettiva ma per la sua funzione sociale.<br />
Per questa ragione viene estesa la categoria dei beni culturali a beni-valori che pur non consistendo in cose materiali, offrono testimonianza di tradizione, costume, storia, arte ecc., ampliando così le occasioni di tutela e le opportunità di valorizzazione e di sviluppo culturale; di conseguenza, la tutela apprestata dal legislatore&nbsp; attiene più che alla sua materialità, al valore che il bene esprime e alla funzione sociale cui il bene può assolvere.<br />
&nbsp;<br />
<em>6. Innovazioni&nbsp; tecnologiche e patrimonio culturale tra liberalizzazione e governo del settore.</em><br />
La riproduzione del bene culturale, che è alla base di qualsiasi uso digitale dei beni culturali, può consistere nelle riproduzioni destinate ai cataloghi delle mostre, ai libri d&#8217;arte, ad uso nell&#8217;ambito del merchandising museale, ai pannelli esplicativi e agli altri materiali informativi all&#8217;interno delle mostre, alla promozione (locandine, manifesti, manchette pubblicitarie ed altri materiali di comunicazione) nonché, più di recente, ai siti web, alle c.d. “app” (applicazioni per smartphones e tablets) ed ai nuovi prodotti interattivi e multimediali, realizzati anche in occasione di mostre ed eventi culturali. La riproduzione dei beni culturali può essere effettuata, naturalmente, anche dalla stessa pubblica amministrazione per finalità di conservazione.<br />
Ora se è vero che le riproduzioni dei beni culturali vanno viste in un’ottica positiva, in armonia con il principio della fruibilità e accessibilità del patrimonio culturale, tuttavia,&nbsp; vanno ricordate le finalità per cui il bene culturale deve essere valorizzato e reso fruibile cioè le finalità collegate all’interesse pubblico alla cultura, e in applicazione dei criteri di economicità, efficienza, efficacia; in ogni caso, va anche rammentato che il mettere a reddito il bene pubblico culturale, nei confronti del quale vi è una garanzia costituzionale,&nbsp; va bilanciato con il diritto alla fruizione, tanto più se si tratta di una fruizione per finalità commerciali. E’ necessario, dunque, che le forme di liberalizzazione non vadano a contrastare con le finalità collegate all’interesse culturale dei beni di cui si tratta.<br />
Infatti, non sono le qualità della cosa in sé che costituiscono oggetto dell’attenzione del legislatore, quanto l’interesse pubblico, costituito dalla loro funzione sociale, che tali beni rappresentano. In tale interesse consiste l’elemento comune dei beni culturali<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title=""><sup><sup>[40]</sup></sup></a>.<br />
Il valore culturale rappresenta&nbsp;&nbsp; una&nbsp; qualità dei beni&nbsp; che giustifica la differenziazione del loro regime proprietario. Pur restando certi beni nella titolarità del privato, la gestione e l’utilizzazione dei profili immateriali dei beni appartengono alla pubblica amministrazione perché l’interesse che essi rappresentano costituiscono l’oggetto e l’attenzione di una disciplina differenziata di interesse generale.<br />
“<em>Sono di valore culturale e godono di un regime differenziato di proprietà tutti quei beni che presentano la comune qualità di assolvere per le loro caratteristiche ad una funzione culturale</em>“<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title=""><sup><sup>[41]</sup></sup></a>.<br />
Altro elemento caratterizzante la natura dei beni culturali è la&nbsp; necessaria fruibilità del valore culturale ad essi immanente da parte della collettività. Per questo si può parlare di pubblicità intrinseca a tali beni. Gli interventi pubblici devono essere diretti alla finalità di promozione della cultura come indica l’art. 9 Cost.. Il legislatore, di conseguenza, sia che si preoccupi della conservazione, manutenzione o tutela, sia che si preoccupi della valorizzazione e gestione deve tendere ad assicurare la migliore fruibilità sociale, la possibilità che il bene sia utilizzato anche a soli fini di godimento estetico, o di accrescimento di conoscenze, o per ragioni di studio: in ogni caso “<em>il bene culturale è un bene di fruizione più che di appartenenza e lo stato deve assicurare il godimento alla generalità dei consociati</em>”<sup> <a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title=""><sup>[42]</sup></a></sup>.<br />
Per tali ragioni non vi è dubbio che essi debbano rientrare tra l’altro nella categoria dei beni comuni cioè le &#8220;<em>cose che esprimono utilità funzionali all&#8217;esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona</em>&#8220;; beni, cioè, <em>&#8220;&#8230; a consumo non rivale, ma esauribile &#8230; i quali, a prescindere dalla loro appartenenza pubblica o privata, esprimono utilità funzionali all&#8217;esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo delle persone e dei quali, perciò, la legge deve garantire in ogni caso la fruizione collettiva, diretta e da parte di tutti, anche in favore delle generazioni future”</em><sup> <a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title=""><sup>[43]</sup></a></sup><em>.</em><br />
Secondo la Commissione&nbsp; Rodotà<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title=""><sup><sup>[44]</sup></sup></a>, i beni comuni sono &#8220;<em>le cose che esprimono utilità funzionali all&#8217;esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona</em>&#8221; e che, per questo, &#8220;<em>devono essere tutelati e salvaguardati dall&#8217;ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future</em>&#8220;.<br />
Si tratta di una definizione che identifica i beni comuni con il loro essere funzionalmente strumentali rispetto ai diritti che una collettività, intesa come comunità politica, definisce fondamentali.<br />
I beni comuni, secondo la Commissione Rodotà, possono essere nella titolarità di persone giuridiche pubbliche o di privati e, solo quando appartengono a persone giuridiche pubbliche, sono <em>res extra commercium </em>necessariamente gestite da soggetti pubblici. Relativamente ad essi il valore è quello d&#8217;uso e non di scambio, mentre l&#8217;efficienza economica è subordinata al giudizio di valore intorno alla fondamentalità dei diritti. Detto più semplicemente i diritti che si giudicano fondamentali vanno realizzati indipendentemente dal loro costo economico e senza tener conto delle regole del mercato<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title=""><sup><sup>[45]</sup></sup></a>.<br />
Sono beni comuni, secondo l&#8217;articolato proposto dalla Commissione: &#8220;<em>i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l&#8217;aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate</em>&#8220;. Beni, cioè, che già rientrano nell&#8217;attuale categoria di beni demaniali<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title=""><sup><sup>[46]</sup></sup></a>.<br />
La definizione giuridica attiene, per un verso, alle caratteristiche oggettive dei beni e, per l&#8217;altro, alla politicità della decisione intorno all&#8217;individuazione dei diritti fondamentali.<br />
Nello statuto giuridico dei beni comuni la dimensione politica appare ancora prevalente su quella economica secondo una logica non proprietaria.<br />
A questo punto occorre domandarsi cosa succede quando le pubblicazioni o comunque le riproduzioni di beni, anche quelli esposti alla pubblica vista, non sono finalizzate a scopi artistici, didattici ed informativi, bensì a finalità solo commerciali.<br />
In tali occasioni, l’uso del bene comporta uno sbilanciamento verso finalità che non sono quelle collegate alla sua natura di bene pubblico, ma viene ripiegato, talvolta con poca accuratezza, verso finalità che dovrebbero essere cedevoli rispetto a quella del loro uso più appropriato.<br />
Non vi è dubbio che, altro è, se il bene riprodotto venga utilizzato per scopi coerenti con la sua funzione sociale e nel contesto ambientale coerente con la sua natura, altro è, nell’ipotesi in cui il bene è utilizzato in funzione promozionale e caratterizzante di un messaggio pubblicitario.<br />
In questa seconda ipotesi, la materia potrebbe essere regolata o ponendo limiti e divieti (forse difficilmente riscontrabili e applicabili in tutte le possibili variabili del mondo tecnologico) o sottoponendo la loro riproduzione a scopi imprenditoriali e al pagamento di canoni commisurati ai benefici attesi dall&#8217;utilizzazione. La prima strada, quella di prevedere regole adeguate, comporta non certo&nbsp; limiti legislativi ulteriori, ma un’attenta valutazione delle amministrazioni al momento in cui siano tenute ad intervenire con il loro potere regolatore.<br />
La seconda alternativa comporterebbe un’ampia liberalizzazione del settore, lontana dalla impostazione pubblicistica del nostro ordinamento e comunque troppo rischiosa, viste le continue prospettive di sviluppo delle potenzialità del mondo virtuale, che possono portare ad un uso distorto o a contraffazioni di immagini, e solo in un’ottica di redditività economica.<br />
La via migliore è come spesso accade quella di mezzo, nel senso che non sembrano necessari particolari vincoli e limiti normativi, ma nell’ambito della disciplina esistente, occorre rafforzare l’azione delle competenti amministrazioni che da una parte possano verificare l’uso commerciale delle riproduzioni, in modo che non venga distorta la finalità principale di diffusione della cultura, dall’altra che possano agire, anche con metodo manageriale, imponendo royalties in caso di utilizzo commerciale, ed in modo che la fruizione possa essere migliorata per effetto delle royalties che consentono una manutenzione più accurata e una gestione migliore e più adeguata, in linea con il principio di massima valorizzazione, che deve investire anche la componente immateriale<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>.<br />
Naturalmente non vanno disconosciute le difficoltà anche pratiche della gestione di tale royalties, sia per l&#8217;individuazione dei beni&nbsp; ad uso controllato, sia per la determinazione dei canoni, delle relative eccezioni, delle procedure da seguire, dei controlli.<br />
Quanto alla disciplina relativa alla valenza culturale immateriale di certe attività, malgrado alcuni sforzi del legislatore che con il decreto 62/2008 ha introdotto l’art. 7 bis<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>, permane nella struttura del Codice dei beni culturali la necessità delle forme di tutela e valorizzazione in collegamento con la res<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>.<br />
Inoltre, la immaterialità del patrimonio culturale pone&nbsp; il problema di individuare tali beni, se di beni si può parlare in questo caso, considerata&nbsp; l’ incertezza sulla qualificazione di tali tipologie di beni (?) o attività<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>.<br />
Non c’è dubbio che sono molte le difficoltà nell’ individuare ciò che vada ascritto ad una categoria così vasta ed eterogenea, sì che ogni esperienza umana, che è ripetuta nel tempo e comunque abbia acquisito valore in una determinata comunità può essere considerato cultura<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>.<br />
Le difficoltà si moltiplicano quando si cerca di individuare quali possano essere gli strumenti per tutelare i beni culturali immateriali: è evidente, infatti, che non possono certo essere impiegati gli strumenti tipici del Codice dei beni culturali, basati sul divieto di apportare modifiche, sul controllo della circolazione dei beni culturali e in genere su istituti che hanno come salda presupposizione una res.<br />
In sostanza, i beni culturali immateriali si prestano a forme di promozione e valorizzazione e forme di tutela, ma non di controllo da intendere come imposizioni e divieti relativi a&nbsp; modifiche o alla staticità conservativa, che sarebbe in contrasto con la loro stessa natura.<br />
Infine, le moderne tecniche di produzione di contenuti culturali immateriali generano nuovi prodotti culturali: si pensi alle espressioni del mondo dell&#8217;arte realizzate attraverso l&#8217;uso di strumenti informatici, alle forme d’arte virtuali, e che circolano nella rete. Molti di questi contenuti, appartenenti al mondo delle moderne tecnologie digitali e del web, possono essere considerati beni culturali immateriali, o potrebbero in futuro costituire “testimonianze fondamentali” della civiltà e società attuale. Inoltre, attraverso gli strumenti informatici&nbsp; è possibile, sia&nbsp; garantire la conservazione&nbsp; di beni digitali culturali, ma anche di prodotti artistici come una performance, che, se non venissero salvati con le tecniche digitali, sarebbero&nbsp; destinati ad essere dimenticati o non conosciuti.<br />
&nbsp;<br />
<em>6. Considerazioni conclusive</em><br />
Si può rilevare in conclusione che, tenendo presente i risvolti di redditività economica e di sviluppo della valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le tecnologie, di cui si è detto, i nuovi contenuti multimediali prodotti per la fruizione sulle piattaforme, hanno spesso carattere creativo e possono costituire oggetto di protezione, e le riproduzioni&nbsp; possono costituire &nbsp;oggetto di esclusiva, trattandosi generalmente di softwares.<br />
Entrambi questi aspetti sono indici di nuove possibilità di sviluppo di un nuovo mercato degli strumenti e dei prodotti della tecnologia, con molteplici prospettive di redditività per le istituzioni pubbliche e per i privati che operano nel settore dei beni culturali e delle tecnologie.<br />
Infatti, prodotti multimediali simili a quelli descritti costituiscono, generalmente, loro stessi, nuovi e creativi prodotti artistico-culturali, suscettibili di protezione autoriale e di gestione, anche remunerativa, dei relativi diritti, da parte delle istituzioni.<br />
Le istituzioni possono acquisire tali diritti con la produzione e possono, ad esempio, concederli in licenza ad altri musei in tutto il mondo o diffonderli come mostre virtuali itineranti per la valorizzazione dell&#8217;attrattiva turistica nel territorio di riferimento.<br />
In sostanza, i prodotti culturali illustrati possono rappresentare nuovi beni culturali immateriali che ampliano il nostro patrimonio culturale, da intendersi come patrimonio-risorsa economica per il Paese.<br />
Tuttavia, l’accresciuta domanda di fruizione prodotta dall’aumento del livello culturale e dalla maggiore mobilità,&nbsp; se da una parte comporta conseguenze indubbiamente positive, dall’altra determina la necessità di proteggere il patrimonio&nbsp; in ragione del loro intrinseco valore culturale.<br />
Non vanno dimenticati che alcuni limiti alla fruizione vanno previsti soprattutto quando la fruizione e l’avvicinamento positivo alla cultura del pubblico travalica verso lo sfruttamento commerciale del bene fine a se stesso.<br />
Insomma, l’evoluzione delle tecnologie applicate alla fruizione dei beni culturali è positiva se si riusciranno a contenere i pericoli che dall’incremento di queste potrebbe derivare e dall’idea di generale liberalizzazione delle moderne tecnologie.<br />
Inoltre, la disciplina deve ormai tenere conto di altre categorie che ampliano il concetto stesso di beni culturali, come quelli virtuali derivati dall’utilizzo delle innovazioni tecnologiche, e tenere conto del valore globale dei beni culturali che coinvolgono interessi che vanno appunto al di là dell’interesse territoriale, anche se, nello stesso tempo&nbsp; è importante la valorizzazione degli aspetti culturali dei vari territori.<br />
Le recenti riforme organizzative dotano i luoghi della cultura di maggiore autonomia e introducono numerose innovazioni nella gestione del patrimonio culturale<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>. Tra queste, una migliore integrazione tra cultura e turismo<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>, l&#8217;ammodernamento della struttura centrale del MIBACT e la semplificazione di quella periferica, una più netta distinzione tra i compiti di tutela e conservazione, che rimangono di competenza delle Soprintendenze, e quelli di valorizzazione, affidati ai nuovi Poli Museali Regionali. Ciò potrebbe fare sperare che nell’ambito di questa rinnovata autonomia sia possibile una adeguata utilizzazione delle nuove tecnologie, ed un miglior funzionamento degli strumenti amministrativi diretti alla promozione culturale, ad una maggiore redditività del patrimonio culturale, ma con un attenta verifica del rispetto delle finalità culturali.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
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<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> L’istituzione del Ministero per i beni culturali avviene in Italia per merito di Giovanni Spadolini con il d. l. 657/1974 convertito in l. 5/1975, e ciò segna indubbiamente l’inizio di una nuova fase diretta a sostenere e valorizzare il patrimonio culturale. In dottrina: G. SPADOLINI, <em>Una politica per i beni culturali</em>, Firenze, 1975; S. CASSESE, <em>I beni culturali da Bottai a Spadolini</em>, in Rass. Arch. St., 1975; M. S. GIANNINI, <em>I beni culturali</em>, in Riv. trim dir. pubbl., 1976, 3; F. MERUSI, <em>Art. 9</em>, in Commentario della Costituzione&nbsp; diretto da G. BRANCA, Bologna, 1975.</div>
<div id="ftn2"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> F. Merusi, <em>Art. 9</em>, in <em>Principi fondamentali</em>, Commentario alla Costituzione, a cura di Branca, Bologna, 1975, 452; F. Santoro Passarelli, <em>I beni della cultura secondo la Costituzione</em>, in <em>Studi per il XX Anniversario dell’Assemblea costituente</em>, Firenze, 1969; E. Spagna Musso, <em>Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana</em>, Napoli, 1961; A. M. Sandulli, <em>La tutela del paesaggio nella Costituzione</em>, in Riv. giur. Ed., 1967, 7; G. Rolla, <em>Beni culturali e funzione sociale</em>, in <em>Le Regioni</em>, 1987, 53.</div>
<div id="ftn3"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> M. Cantucci, <em>La tutela giuridica delle cose d’interesse artistico e storic</em>o, Padova, 1953. G. Rolla, <em>Beni culturali e funzione sociale</em>, <em>op. cit.</em>, 55 ss. Secondo cui nell’ iniziale interpretazione dell’art. 9 Cost. si rinveniva una chiara impostazione pubblicistica che “nel comporre il contrasto tra regime di appartenenza dei beni ed interesse sociale alla tutela e fruizione collettiva si rifà alla consolidata figura delle limitazioni amministrative al diritto di proprietà” (Zanobini) e costituì “la principale causa ostativa al superamento di una visione essenzialmente vincolistica dei modi di tutela dei beni di interesse culturale. Infatti le disposizioni di diritto positivo ricercano la salvaguardia dell’ interesse pubblico quasi esclusivamente attraverso il ricorso a vincoli, a divieti, ad inibizioni all’uso dei beni, volti a circoscrivere le facoltà che normalmente competono ai titolari del diritto di proprietà”</div>
<div id="ftn4"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> G. Rolla, <em>Beni culturali e funzione sociale</em>, <em>op. cit.</em>., 56.</div>
<div id="ftn5"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Sui profili costituzionali della cultura. M. Grisolia, <em>La tutela delle cose d’arte</em>, Roma, 1952; F. Santoro Passarelli, <em>I beni della cultura secondo la Costituzione</em>, in S<em>tudi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente</em>, a cura di AA.VV., II, Firenze, 1969; F. Merusi, <em>Sub art. 9</em>, in <em>Commentario della Costituzione</em> , a cura di G. Branca, Bologna Roma, 1975; M.S. Giannini, <em>I beni culturali</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1976, 3; F. Merusi, <em>Significato e portata dell’art. 9 della Costituzione</em>, in <em>Aspetti e tendenze del diritto costituzionale: scritti in onore</em> di C. Mortati, III, Milano, 1977, 806; M. Cantucci, <em>Beni culturali ed ambientali</em>, in <em>Appendice al Nss. D.I.</em>, Torino, 1980; N. Greco, <em>Stato di cultura e gestione dei beni culturali</em>, Bologna, 1981; F. Rimoli, <em>L’attività come bene culturale al vaglio della Corte Costituzionale</em>, in <em>Nomos</em>, 2, 1990; M. Ainis, <em>Cultura e politica. Il modello costituzionale</em>, Padova, 1991; V. Caputi Jambrenghi, <em>La cultura e i suoi beni giuridici</em>, Milano, 1999; G. Sciullo, <em>Beni culturali e riforma costituzionale,</em> in <em>Aedon</em>, 1, 2001; F. S. Marini, <em>Lo statuto costituzionale dei beni culturali</em>, <em>op.cit.</em>; G. Clemente di San Luca e R. Savoia, <em>Manuale di diritto dei beni culturali</em>, Napoli, 2008.</div>
<div id="ftn6"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> Si vedano in generale su questi temi: F.S. Marini, <em>Lo statuto costituzionale dei beni culturali</em>, Milano, 2002; F. Lucarelli (a cura), <em>Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale</em>, Napoli, 2006; G. Clemente di San Luca, <em>La eleborazione del “diritto dei beni culturali” nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Aedon</em>, 1, 2007; F. Merusi, <em>Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali,</em> in <em>Dir. amm.</em>, 2007, 1; G. Volpe, <em>Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità,</em> Padova, 2007; S. Settis, <em>La tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e l’art. 9 Cost.</em>, Napoli, 2008; A, Crosetti – D. Vaiano, <em>Beni culturali e paesaggistici</em>, Torino, 2009; C. Barbati – M. Cammelli – G. Sciullo (a cura), <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, Bologna, 2011.</div>
<div id="ftn7"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> G. Rolla, <em>Beni culturali e funzione sociale</em>, <em>op. cit</em>., 62.</div>
<div id="ftn8"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> G. Clemente di San Luca, <em>Libertà dell&#8217;arte e potere amministrativo. I. L&#8217;interpretazione costituzionale</em>, Napoli, 1993, 140-262</div>
<div id="ftn9"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> M. Ainis – M. Fiorillo,<em> L’ordinamento della cultura,</em> <em>op. cit.</em>, 122-123</div>
<div id="ftn10"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> G. Clemente di San Luca<em>, La elaborazione del diritto dei beni culturali nella giurisprudenza costituzionale</em>, <em>op. cit.</em>, 1</div>
<div id="ftn11"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> M. Ainis &#8211; M. Fiorillo, <em>L’ordinamento della cultura</em>, <em>op. cit., 123</em></div>
<div id="ftn12"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Così Corte Cost., 6 marzo 1990, n. 118.</div>
<div id="ftn13"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Sui profili costituzionali della cultura. M. Grisolia, <em>La tutela delle cose d’arte</em>, Roma, 1952; F. Santoro Passarelli, <em>I beni della cultura secondo la Costituzione</em>, in S<em>tudi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente</em>, a cura di AA.VV., II, Firenze, 1969; F. Merusi, <em>Sub art. 9</em>, in <em>Commentario della Costituzione</em> , a cura di G. Branca, Bologna Roma, 1975; M.S. Giannini, <em>I beni culturali</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl.</em>, 1976, 3; F. Merusi, <em>Significato e portata dell’art. 9 della Costituzione</em>, in <em>Aspetti e tendenze del diritto costituzionale: scritti in onore</em> di C. Mortati, III, Milano, 1977, 806; M. Cantucci, <em>Beni culturali ed ambientali</em>, in <em>Appendice al Nss. D.I.</em>, Torino, 1980; N. Greco, <em>Stato di cultura e gestione dei beni culturali</em>, Bologna, 1981; F. Rimoli, <em>L’attività come bene culturale al vaglio della Corte Costituzionale</em>, in <em>Nomos</em>, 2, 1990; M. Ainis, <em>Cultura e politica. Il modello costituzionale</em>, Padova, 1991; V. Caputi Jambrenghi, <em>La cultura e i suoi beni giuridici</em>, Milano, 1999; G. Sciullo, <em>Beni culturali e riforma costituzionale,</em> in <em>Aedon</em>, 1, 2001; F. S. Marini, <em>Lo statuto costituzionale dei beni culturali</em>, <em>op.cit.</em>; G. Clemente di San Luca e R. Savoia, <em>Manuale di diritto dei beni culturali</em>, Napoli, 2008.<br />
<sup><sup>[13]</sup></sup> Si vedano in generale su questi temi: F.S. Marini, <em>Lo statuto costituzionale dei beni culturali</em>, Milano, 2002; F. Lucarelli (a cura), <em>Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale</em>, Napoli, 2006; G. Clemente di San Luca, <em>La eleborazione del “diritto dei beni culturali” nella giurisprudenza costituzionale</em>, in <em>Aedon</em>, 1, 2007; F. Merusi, <em>Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali,</em> in <em>Dir. amm.</em>, 2007, 1; G. Volpe, <em>Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità,</em> Padova, 2007; S. Settis, <em>La tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e l’art. 9 Cost.</em>, Napoli, 2008; A, Crosetti – D. Vaiano, <em>Beni culturali e paesaggistici</em>, Torino, 2009; C. Barbati – M. Cammelli – G. Sciullo (a cura), <em>Diritto e gestione dei beni culturali</em>, Bologna, 2011.<br />
&nbsp;</div>
<div id="ftn14"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> P.G. FERRI, <em>Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo</em>, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, vol. II, 1987.</div>
<div id="ftn15"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> T. ALIBRANDI P.G. FERRI, <em>I beni culturali e ambientali</em>, Milano, 2001.</div>
<div id="ftn16"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> P. G. FERRI, op. cit.</div>
<div id="ftn17"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> T. ALIBRANDI P.G.FERRI, op. cit.</div>
<div id="ftn18"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> L. CASINI, <em>La valorizzazione dei beni culturali</em>, in Riv, trim. dir. pubbl., 2001, p. 651.</div>
<div id="ftn19"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Le disposizioni più recenti hanno introdotto modifiche su: l’individuazione dei beni culturali, il ruolo dei privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, il ruolo e il raccordo delle Regioni, i contenuti della valorizzazione, la verifica dell’interesse culturale, la protezione, la vigilanza e la conservazione dei beni culturali, le modalità di intervento sui beni, l’insegnamento del restauro, i contributi statali, i beni inalienabili e le relative procedure, i beni demaniali, le alienazioni, le procedure di trasferimento di immobili pubblici, le prelazioni, l’esercizio del commercio di cose antiche o artistiche, la circolazione internazionale e sul territorio dell’UE dei beni culturali, le forme di gestione in tema di servizi per il pubblico, la diffusione della conoscenza del patrimonio, le sponsorizzazioni. Sull’argomento: G. Sciullo, <em>Valorizzazione, gestione e fondazioni nel settore dei beni culturali: una svolta dopo il d. lgs. 156/2006?,</em> in <em>Aedon</em>, 2, 2006; L. Casini, <em>La disciplina dei beni culturali dopo il d.lgs. 62/2008: “Erra l’uomo finché crea”</em>, in <em>Gior. Dir. amm.</em>, 2008, 1060; contributi di M.Cammelli, G.Sciullo, A.Roccella, C.Tubertini, A.Serra, C.Marzuoli, C.Barbati, G.Piperata, G.Manfredi, in “<em>Le modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio dopo i decreti 62 e 63 del 2008</em>”, in <em>Aedon</em>, 3, 2008.</div>
<div id="ftn20"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> D.l. 9 febbraio 2012, convertito con la l. n. 35/2012, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo». Art.42. Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni culturali:<strong> “</strong>1. All&#8217;articolo 31 del ((codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al)) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L&#8217;ammissione dell&#8217;intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all&#8217;ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze.».</div>
<div id="ftn21"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> G. Pastori, <em>La riforma dell’amministrazione centrale del Mibact tra continuità e discontinuità</em>, in <em>Aedon</em>, 1, 2015; C. Martini, <em>La riforma dei ministeri nell&#8217;ambito della &#8220;spending review&#8221;</em>, in <em>Aedon</em>, 2, 2014; M. Cammelli, <em>Bonus cultura e riorganizzazione del ministero: navigazione difficile, direzione giusta</em>, in <em>Aedon</em>, 2, 2014.</div>
<div id="ftn22"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> A. BARTOLINI, <em>L’immaterialità dei beni culturali</em>, in Aedon, 1, 2014; L. CASINI, <em>Noli me tangere: i beni culturali tra materialità e immaterialità</em>, in Aedon, 1, 2014; G. MORBIDELLI, <em>Il valore immateriale dei beni culturali</em>, Aedon, 1, 2014; &nbsp;M. DUGATO, <a href="http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/1/dugato.htm"><em>Strumenti giuridici per la valorizzazione dei beni culturali immateriali</em></a><em>,</em> Aedon, 1,&nbsp; 2014.</div>
<div id="ftn23"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Tra queste ad esempio <em>Google art &amp; culture</em>.</div>
<div id="ftn24"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> L. CASINI, <em>La globalizzazione giuridica dei beni culturali</em>, in Aedon, 3, 2012; id.: <em>La globalizzazione dei beni culturali</em>, Bologna, 2010.</div>
<div id="ftn25"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> E. SBARBARO, <em>Codice dei beni culturali e diritto d’autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio culturale</em>, in Riv. di dir. industriale, 2, 2016.</div>
<div id="ftn26"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> Si pone in questi casi il problema della tutela del diritto d’autore. E. SBARBARO, <em>Codice dei beni culturali e diritto d’autore</em>…,cit.</div>
<div id="ftn27"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> L&#8217;art. 107 è composto da due commi: nel primo si indica la possibilità da parte degli enti pubblici di consentire la riproduzione dei beni culturali in loro consegna, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d&#8217;autore e quelle del successivo comma secondo, in cui si dice di regola vietata la riproduzione tramite calchi dagli originali di sculture o di opere a rilievo.<br />
L&#8217;art. 108 prevede il pagamento di un corrispettivo per la riproduzione, determinato dall&#8217;autorità che ha in consegna il bene in considerazione di modi e finalità della riproduzione: l&#8217;importo minimo è comunque fissato per provvedimento dall&#8217;amministrazione concedente. La riproduzione per uso personale, per motivi di studio o richiesta da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione non dà luogo a pagamento.<br />
L&#8217;art. 109 stabilisce che alla riproduzione per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese consegua il deposito del doppio originale di ogni ripresa e fotografia, nonché la restituzione del fotocolor originale dopo l&#8217;uso.<br />
Infine, l&#8217;articolo 110 riporta che i corrispettivi per la riproduzione sono versati ai soggetti pubblici che hanno in consegna il bene.</div>
<div id="ftn28"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Decreto del Ministero dei beni culturali 8 aprile 1994, in applicazione della l. 4/1993 (legge Ronchey, peraltro abrogata). Tale tariffario per la determinazione di canoni e corrispettivi e modalità per le concessioni relative all’uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero è stato utilizzato ancora oggi.</div>
<div id="ftn29"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Si veda G. GALLO, <em>Il decreto Art Bonus e la riproducibilità dei beni culturali</em>, in Aedon, 3, 2014; M. CAMMELLI, <a href="http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/cammelli.htm"><em>La riga prima della prima riga, ovvero: ragionando su Art Bonus e dintorni</em></a><em>, </em>in Aedon, 3, 2014; id.: <em>Bonus cultura e riorganizzazione del Ministero: navigazione difficile, direzione giusta,</em> in Aedon, 2, 2014; R. LUPI, <a href="http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/lupi.htm"><em>L&#8217;Art Bonus come sovvenzione pubblica in forma di &#8220;credito d&#8217;imposta&#8221;</em></a><em>, </em>in Aedon, 3, 2014; C. BARBATI, <a href="http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/barbati.htm"><em>Lo spettacolo nel decreto &#8220;Art Bonus&#8221;. Conferme e silenzi</em></a><em>, </em>in Aedon, 3, 2014; L. CASINI, <em>Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale</em>, Bologna, 2016.</div>
<div id="ftn30"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Si veda il parere 11 marzo 2015 dell’Ufficio legislativo del MIBACT, avente ad oggetto l’utilizzo dell’”Autoritratto” di Leonardo da Vinci custodito presso la Biblioteca Reale di Torino, per la realizzazione di un puzzle:<br />
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Parere%20del%2011%20marzo%202015-imported-50686.pdf.</div>
<div id="ftn31"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Parere 11 marzo 2014. L. CASINI, <em>Noli me tangere: i beni culturali tra materialità e immaterialità</em>…, cit..</div>
<div id="ftn32"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> G. GALLO<em>, Il decreto…,</em>&nbsp; cit.</div>
<div id="ftn33"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> G. GALLO, <em>Il decreto…, </em>&nbsp;cit.</div>
<div id="ftn34"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Si rimanda, solo per comodità e per sintesi, al mio <em>“Valorizzazione dei beni culturali e funzione sociale”</em>, in Dir. e proc. amm., 4, 2015.</div>
<div id="ftn35"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Convenzioni Unesco adottate a Parigi il 3 novembre 2003 e il 20 ottobre 2005.</div>
<div id="ftn36"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> A. BARTOLINI, <em>L’immaterialità dei beni culturali</em>, cit.</div>
<div id="ftn37"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> L&#8217;art. 120, comma 1° Codice dei beni culturali definisce sponsorizzazione di beni culturali &#8220;ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l&#8217;attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l&#8217;immagine, l&#8217;attività o il prodotto dell&#8217;attività del soggetto erogante&#8221;. E la promozione a sua volta si deve svolgere in forme compatibili con il carattere artistico o storico, nonché con l&#8217;aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi appunto in sede di contratto di sponsorizzazione.</div>
<div id="ftn38"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a>&nbsp;&nbsp; G. MORBIDELLI, <em>Il valore immateriale dei beni culturali</em>, cit.</div>
<div id="ftn39"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> Il tema dei beni culturali immateriali e del valore immateriale insito nei beni culturali&nbsp; costituisce oggetto di studio ancora oggi in dottrina dove emergono profili controversi, per molteplici ragioni, che dipendono dal fatto che dell&#8217;immaterialità dei beni culturali si hanno plurime declinazioni. Per le più recenti interpretazioni del tema si rimanda ai contributi di L. Casini, G. Morbidelli, D. Bartolini, G. Severini, S. Fantini, M. Dugato, C. Lamberti, in <em>Aedon</em>, 1, 2014, <em>Atti del Convegno di Assisi 25-26-27 ottobre 2012 su</em> <em>I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche</em>.</div>
<div id="ftn40"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> M.S. Giannini, <em>I beni culturali</em>, <em>op. cit.</em>, 25 ss.</div>
<div id="ftn41"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> G. Rolla, <em>Beni culturali e funzione sociale</em>, in <em>Le Regioni</em>, 1987, 65.</div>
<div id="ftn42"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Così in sintesi M.S. Giannini: “<em>il bene di interesse culturale è da un lato elemento materiale di interessi di natura patrimoniale, ossia è cosa di un certo soggetto che ne ha l’appartenenza, ha diritti di disposizione e diritti di godimento…per un altro verso è elemento materiale di interessi di natura immateriale e pubblica, quali sono gli interessi culturali”.</em></div>
<div id="ftn43"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> <a name="nota11"></a>Così recita l&#8217;art. 1, comma 3, lett. <em>c</em>), della proposta di articolato formulata dalla cd. &#8220;Commissione Rodotà&#8221;, che elenca, tra i beni comuni, &#8220;(&#8230;) i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l&#8217;aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate&#8221;.</div>
<div id="ftn44"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> La Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, è stata istituita presso il Ministero della Giustizia, con Decreto del Ministro, il 21 giugno 2007, al fine di elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici. Dal punto di vista dei fondamenti, la riforma si propone di operare un’inversione concettuale rispetto alle tradizioni giuridiche del passato. Invece del percorso classico che va “dai regimi ai beni”, l’indirizzo della Commissione procede all’inverso, ovvero “dai beni ai regimi”. L’analisi della rilevanza economica e sociale dei beni individua i beni medesimi come oggetti, materiali o immateriali, che esprimono diversi “fasci di utilità”.<br />
Di qui la scelta della Commissione di classificare i beni in base alle utilità prodotte, tenendo in alta considerazione i principi e le norme costituzionali – sopravvenuti al codice civile – e collegando le utilità dei beni alla tutela dei diritti della persona e di interessi pubblici essenziali. Nella proposta di riforma si era prevista, anzitutto, una nuova fondamentale categoria, quella dei beni comuni, che non rientrano <em>stricto</em> <em>sensu</em> nella specie dei beni pubblici, poiché sono a titolarità diffusa, potendo appartenere non solo a persone pubbliche, ma anche a privati. Ne fanno parte, essenzialmente, le risorse naturali, come i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque; l’ aria; i parchi, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; le altre zone paesaggistiche tutelate. Vi rientrano, altresì, i beni archeologici, culturali, ambientali. Sono beni che – come si è anticipato – soffrono di una situazione altamente critica, per problemi di scarsità e di depauperamento e per assoluta insufficienza delle garanzie giuridiche. La Commissione li ha definiti come cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona, e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità.<br />
Per tali ragioni, si è ritenuto di prevedere una disciplina particolarmente garantistica di tali beni, idonea a nobilitarli, a rafforzarne la tutela, a garantirne in ogni caso la fruizione collettiva, da parte di tutti i consociati, compatibilmente con l’esigenza prioritaria della loro preservazione a vantaggio delle generazioni future. In particolare, la possibilità di loro concessione a privati è limitata. La tutela risarcitoria e la tutela restitutoria spettano allo Stato. La tutela inibitoria spetta a chiunque possa fruire delle utilità dei beni comuni in quanto titolare del corrispondente diritto soggettivo alla loro fruizione.<br />
Per quel che riguarda propriamente i beni pubblici, appartenenti a soggetti pubblici, si è abbandonata la distinzione formalistica fra demanio e patrimonio, introducendosi una partizione sostanzialistica. Si era proposto di distinguere i beni pubblici, a seconda delle esigenze sostanziali che le loro utilità sono idonee a soddisfare, in tre categorie: beni ad appartenenza pubblica necessaria; beni pubblici sociali; beni fruttiferi.</div>
<div id="ftn45"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> Secondo i più importanti studi economici un bene comune è &#8220;<em>una risorsa condivisa da un gruppo di persone e soggetta a dilemmi ossia interrogativi, controversie, dubbi, dispute sociali</em>&#8221; (La definizione è dell’economista premio Nobel per l&#8217;Economia del 2009, Elinor Ostrom). Definire un bene comune come risorsa significa innanzitutto collocarlo nella sfera economica, dal momento che si lega il concetto di bene comune ai potenziali vantaggi che possono derivare dal suo utilizzo. Significa, inoltre, darne una descrizione in termini relazionali piuttosto che legati alla morfologia dei beni stessi. Il fatto che una risorsa sia oggetto di discussione intorno al suo uso rientra sicuramente nella sfera politica ovvero quella in cui dovrebbero trovare soluzione gli interrogativi, le controversie, i dubbi, le dispute sociali e in cui l&#8217;utilizzazione considerata preferibile non è detto che sia quella economicamente più conveniente.</div>
<div id="ftn46"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> M. Renna, <em>La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica</em>, Milano, 2004; A. Fantin, <em>I beni immobili culturali di proprietà pubblica: aspetti pubblicistici</em>, Padova 2008.</div>
<div id="ftn47"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Utili riferimenti provengono dall&#8217;ordinamento francese, dove sono stati approvati regolamenti finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immateriale dello Stato, tra cui è compresa l&#8217;ipotesi di utilizzare la immagine di beni pubblici, sottoponendo la loro riproduzione a scopi imprenditoriali al pagamento di canoni commisurati ai benefici attesi dall&#8217;utilizzazione.</div>
<div id="ftn48"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> In conseguenza delle Convenzioni Unesco del 2003 e del 2005, ratificate con l. 27 settembre 2007, n. 167. Anche questa disposizione in realtà pur qualificando i beni culturali come “espressione di identità culturale collettiva” stabilisce che &#8220;le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10&#8221;, in tal modo ribadendo la necessità di una res, e dunque confermando ancora una volta la materialità del bene culturale.<br />
Inoltre, con il &nbsp;decreto “Valore cultura”, d.l. 91/2013, convertito nella l. 112/2013, si è avuto, &nbsp;un relativamente importante riconoscimento del valore immateriale dei beni culturali. Il decreto ha inserito nel Codice, all&#8217;art. 52 “Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali”, alcune previsioni volte alla tutela di profili di immaterialità dei beni.</div>
<div id="ftn49"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Tra l’altro la decisione della Corte Costituzionale, 9 marzo 1990, n. 118, osservava che &#8220;la cultura non assume un rilievo autonomo, separato e distinto dai beni di interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico, ma si compenetra nelle cose che ne costituiscono il supporto materiale e, conseguentemente, non può essere protetta separatamente dal bene&#8221; con nota di F. RIGANO’, <em>Tutela dei valori culturali e vincoli di destinazione d&#8217;uso dei beni materiali</em>, in Giur. cost., 1990, pag. 660.</div>
<div id="ftn50"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Si sottolinea anche “l’evanescenza della nozione stessa di cultura dovuta proprio all&#8217;eccesso di significati che le vengono attribuiti, una volta appurato che di essa si dà una nozione antropologica come dimostrano anche le fonti europee. Da qui, tra l&#8217;altro, l&#8217;esigenza di stabilire dei criteri e dei limiti per evitare di dar corso ad una sorta di panculturalismo, insito nella nozione estesa di cultura. Così G. MORBIDELLI, <em>Il valore immateriale.. cit</em>.</div>
<div id="ftn51"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Si ricorda la notissima definizione elaborata da E.B. Tylor, in Primitive Culture del 1871, Primitive Culture: Researches in the Development of Mithology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, London, 1871, secondo cui &#8220;la cultura è quell&#8217;insieme complesso che include la coerenza, le credenza, l&#8217;arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall&#8217;uomo come membro di una società&#8221;.</div>
<div id="ftn52"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Sono numerosi gli interventi di riorganizzazione della cultura: &nbsp;decreto MIBACT, d.m. 23 dicembre 2014 (“Decreto Musei”), Organizzazione e funzionamento dei musei statali (G.U. 10 marzo 2015, n. 57); d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 171 (“Riorganizzazione MIBACT”), Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell&#8217;Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell&#8217;articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. 25 novembre 2014, n.274); d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (“Artbonus”), Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (G.U. 31 maggio 2014, n. 125), d.l. convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30 luglio 2014, n. 175); l. 7 ottobre 2013, n. 112 (“Valore cultura”), Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo (G.U. 8 ottobre 2013, n. 236).<br />
In dottrina, E. CAVALIERI, <em>La riforma dei musei statali</em>, in Giornale di dir. amm., 3/2015, p. 345 e ss.; P. FORTE, <em>I nuovi musei statali: un primo passo nella giusta direzione</em>, in Aedon, 1/2015, www.aedon.mulino.it; C. BARBATI, <em>Il “nuovo” Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo</em>, in Giornale di dir. amm., 2/2015, p. 206 e ss.; G. PASTORI, <em>La riforma dell&#8217;amministrazione centrale del Mibact tra continuità e discontinuità,</em> in Aedon, 1/2015, www.aedon.mulino.it; G. SCIULLO, <em>La riforma dell&#8217;amministrazione periferica</em>, in Aedon, 1/2015, www.aedon.mulino.it.</div>
<div id="ftn53"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Il MIBACT ha modificato la propria denominazione da “Ministero per i Beni e le Attività Culturali &#8211; MIBAC” in “Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo &#8211; MIBACT”, con l. 24 giugno 2013, n. 71, Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43 (G.U. 25 giugno 2013, n. 147).</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/innovazione-tecnologica-e-patrimonio-culturale-tra-diffusione-della-cultura-e-regolamentazione/">Innovazione tecnologica e patrimonio culturale tra diffusione della cultura e regolamentazione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il decoro urbano: il problema degli usi e della conservazione dei centri storici. I beni culturali e la normativa urbanistica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-decoro-urbano-il-problema-degli-usi-e-della-conservazione-dei-centri-storici-i-beni-culturali-e-la-normativa-urbanistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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		<title>Gli indirizzi di politica del diritto nei più recenti interventi normativi sui beni culturali.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/gli-indirizzi-di-politica-del-diritto-nei-piu-recenti-interventi-normativi-sui-beni-culturali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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<p>1. Le “grandi voci” in cui possiamo provare a ripartire i più recenti indirizzi di politica del diritto nella materia dei beni culturali. 2. Una considerazione generale per cominciare (e i temi di cui non parlerò). 3. Natura, forma e procedura della decisione pubblica nel campo dei beni culturali. 4.</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>1. </strong><em>Le “grandi voci” in cui possiamo provare a ripartire i più recenti indirizzi di politica del diritto nella materia dei beni culturali.</em><strong> 2. </strong><em>Una considerazione generale per cominciare (e i temi di cui non parlerò). </em><strong>3. </strong><em>Natura, forma e procedura della decisione pubblica nel campo dei beni culturali. </em><strong>4. </strong><em>Federalismo differenziato</em><strong>. 5. </strong><em>Rapporto pubblico-privato e ruolo della sussidiarietà orizzontale. <strong>6.</strong> Europa e diritto del patrimonio culturale. </em><strong>7. </strong><em>Accesso alla fruizione dei beni culturali (pubblici).</em> <strong>8. </strong><em>B.E.S. – Indicatori di benessere equo e sostenibile.</em><strong> 9. </strong><em>Educazione e ricerca.</em> <strong>10. </strong><em>Riforma nel settore della circolazione internazionale e questione dei 50 – 70 anni come requisito minimo di storicizzazione per la tutela. </em><strong>11. </strong><em>Rafforzamento della tutela penale del patrimonio culturale.</em><br />  <br />  <br /> <strong>1. </strong><em>Le “grandi voci” in cui possiamo provare a ripartire i più recenti indirizzi di politica del diritto nella materia dei beni culturali.</em><br />  <br /> Il passaggio di fine legislatura offre la possibilità di fare un bilancio dell’ultimo quinquennio, ma resisterò a questa tentazione e, per sintesi, cercherò di individuare, come mi invita a fare il titolo del mio intervento, alcuni, pochi punti o linee di azione essenziali che segnano a mio avviso gli indirizzi di medio-lungo periodo del diritto del patrimonio culturale, cercando soprattutto di cogliere i solchi più profondi impressi in questi percorsi non tanto e non solo dall’indirizzo politico di governo, ma dalla pressione della realtà sociale e culturale in continua evoluzione.<br /> Vasto programma (e molto ambizioso e impegnativo), si obietterà. Ma poiché, in realtà, non c’è in questo mio discorso nessuna pretesa né di scientificità, né di esaustività, affronto con serenità il compito, sapendo che questo mio intervento, come è consono a questa occasione di incontro, può e deve essere solo uno stimolo e uno spunto alla discussione. Mi limiterò, in sostanza, a segnalare poche questioni che, a mio avviso, rivestono un significato centrale nel mondo del diritto del patrimonio culturale e che sono trasversali a molte linee specifiche di intervento e di azione politica e amministrativa.<br /> Le questioni – o i “titoli” di testa di questa discussione &#8211; possono essere a mio avviso i seguenti (provo a metterli in fila, secondo un ordine di presentazione casuale e non gerarchico, con l’immediata avvertenza che non intendo ovviamente trattarli tutti in questa sede):<br /> <strong>Natura, forma e procedura della decisione pubblica nel campo dei beni culturali</strong>: questo tema deriva naturalmente dalla dialettica “s<strong>emplificazione <em>vs</em>. tutela”</strong> e pone la domanda se la <strong>primarietà e assolutezza</strong> dei valori/interessi/beni culturali sia ancora in qualche modo predicabile nel contesto <em>post</em> legge n. 124 del 2015, che sembra improntato a un neo-relativismo proceduralista: su queste tematiche strategiche molto si è già detto e scritto[1], mi limiterò pertanto a due brevissimi cenni.<br /> <strong>Federalismo differenziato</strong>: il tema 1) si connette poi alla dialettica tra Nazione e territori, tra Stato e enti territoriali, mai risolta in uno Stato a pluralismo autonomistico regionalista quasi-federalista; qui si innesta il tema, molto attuale, del federalismo differenziato, su cui vorrei dire due parole.<br /> <strong>Rapporto pubblico-privato</strong>: ruolo della sussidiarietà orizzontale; benefici fiscali; partenariati pubblico-privato; anche qui vorrei dire qualcosa (senza togliere spazio agli altri interventi, soprattutto quelli del Prof. Bartolini sull’immateriale economico dei beni culturali e del Prof. Sciullo sui servizi di valorizzazione, che pure toccheranno queste tematiche); vorrei dire in particolare qualcosa sul “limite” immanente al mecenatismo e sulle ragioni dell’andamento “a elastico” della recente evoluzione della disciplina delle sponsorizzazioni e segnalare due profili applicativi del nuovo art. 151, comma 3, del codice degli appalti.<br /> <strong>Europa e diritto del patrimonio culturale</strong>: spinte “interventiste” dell’Unione: opportunità e pericoli; il diritto europeo, compreso quello della CEDU fatta dagli Stati membri del Consiglio d’Europa a Roma il 4 novembre 1950, se da un lato apre la strada a interessanti prospettive di ricostruzione di un diritto assoluto della personalità alla fruizione del patrimonio culturale, pone (dall’altro lato) problemi di traduzione e di convivenza tra concetti e linguaggi (dell’economia della cultura e del diritto, soprattutto); da qui la critica al sociologismo (un po’ vacuo) della Convenzione di Faro e alla retorica delle “imprese culturali e creative” (quando gli economisti della cultura pretendono di scrivere il diritto dei beni culturali).<br /> <strong>Accesso alla fruizione dei beni culturali (pubblici)</strong>: verso un nuovo diritto soggettivo assoluto (sociale o della personalità)? Il d.l. n. 146 del 2015, inserendo la fruizione tra i servizi pubblici essenziali, apre questa prospettiva, anche in linea con alcune enunciazioni (condivisibili) del diritto europeo, dalla Convenzione di Faro alla decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che dichiara il 2018 Anno europeo del patrimonio culturale; si tratta di elaborare un nuovo “diritto al patrimonio culturale”, declinabile come diritto soggettivo assoluto di tipo sociale o inerente ai diritti della personalità[2]; anche questo tema, che trova una spinta propulsiva nel citato decreto-legge del 2015 sullo sciopero nei musei, non potrà certo essere trattato in questa sede, ma troverà, immagino, ampio sviluppo nel corso del Master.<br /> <strong>Benessere equo e sostenibile</strong>: una nuova frontiera, che apre interessanti opportunità per uscire dalla dittatura solo quantitativa del PIL e per far capire che la qualità della vita non è solo “crescita &amp; sviluppo” delle imprese e che il “capitale culturale” sostiene la crescita economica, ma soprattutto è parte essenziale della qualità della vita, valore, questo, difficilmente misurabile, ma non per questo meno importante nella società.<br /> <strong>Educazione e ricerca</strong>: Scuola del patrimonio. Formazione del personale. Due parole (se c’è tempo).<br /> <strong>Riforma nel settore della circolazione internazionale e questione dei 50 – 70 anni</strong> come requisito minimo di storicizzazione per la tutela.<br /> <strong>Rafforzamento della tutela penale del patrimonio culturale.</strong><br />  <br /> <strong>2. </strong><em>Una considerazione generale per cominciare (e i temi di cui non parlerò).</em><br />  <br /> È vero che non intendo tracciare alcun bilancio della Legislatura, ma mi preme di evidenziare – e mi pare giusto sottolinearlo anche in questa sede – come, al di là delle diverse idee e visioni che (come è inevitabile) si confrontano dialetticamente sulle recenti riforme, a volte anche con toni aspri, nel pubblico dibattito sul patrimonio culturale, resta incontestabile un dato assolutamente positivo, di grande rilievo: il patrimonio culturale (e le attività culturali, quindi, potremmo azzardare a dire, la “cultura”), sono usciti dall’angolo buio dei tagli lineari e della revisione (cieca) della spesa in cui i precedenti governi e le precedenti legislature l’avevano relegata ed è tornata ad essere al centro dell’attenzione politica e mediatica[3]. Soprattutto, i temi legati al diritto del patrimonio culturale e della cultura, ossia la discussione di quali interventi preferire, di come giudicare la gestione di questi valori-interessi-beni, ha coinvolto strati sempre più larghi dell’opinione pubblica, con un effetto di informazione e di sensibilizzazione che è già di per sé un risultato positivo di straordinaria importanza, in una realtà sociale e politica, quella italiana, nella quale fino a ieri gli unici temi “caldi” di vero interesse nel dibattito politico erano l’economia (PIL), il lavoro, la tassazione, la crescita &amp; sviluppo, la libertà di fare impresa, “impresa in un giorno”, <em>etc</em>. Oggi, quanto meno, e questo è un risultato che probabilmente potrà perdurare, nella coscienza sociale e nell’opinione pubblica, anche al di là di quale governo di quale colore assumerà in futuro la responsabilità della gestione, il patrimonio culturale e il modo della sua tutela e valorizzazione sono diventati temi centrali, che stanno a cuore agli italiani, con un notevole progresso nella direzione della presa di coscienza, della cittadinanza attiva, e del senso di identità e di orgoglio che ci lega al nostro patrimonio culturale.<br /> I temi di cui non parlerò – perché sono oggetto di plurimi dibattiti, tuttora <em>in fieri</em> –, ma che vanno almeno menzionati e ricordati, parlando degli <em>indirizzi di politica del diritto nei più recenti interventi normativi sui beni culturali</em>, sono i seguenti:<br /> <strong>&#8211; riforma dell’organizzazione del Ministero</strong> e stato dell’arte nella razionalizzazione degli uffici (con annessi, inevitabili riflessi negativi sulla funzionalità degli uffici coinvolti in frequenti e profonde ridefinizioni dei compiti, dell’organico, <em>etc</em>.);<br /> <strong>&#8211; gestione del personale e ruolo dei sindacati</strong> (lo distinguo dal tema 1) perché, devo dirlo, alla luce della mia pluriennale esperienza ministeriale, un problema centrale, che condiziona, probabilmente, la reale effettività delle riforme (problema che costituisce ancora una sorta di tabù che la dittatura del <em>politically correct</em> impedisce di affrontare con la dovuta franchezza), è costituito dalla pervasiva concertazione, dalla forte sindacalizzazione del personale, dall’approccio spesso oppositivo dei sindacati, che pregiudicano in alcuni casi l’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; ad es., la mobilità del personale si rivela pressoché irrealizzabile; l’idea del monopolio della custodia in capo ai custodi ministeriali rende irrisolvibile il <em>gap</em> tra spazi da aprire alla pubblica fruizione e personale disponibile (nei doppi o plurimi turni necessari), cui si aggiunge il veto sindacale sull’impiego di personale volontario e di giovani tirocinanti o chiamati a tempo determinato (la vecchia polemica sul “precariato”); in questo quadro, salvo massicce immissioni di personale (anche di aree poco qualificate e per mansioni d’ordine) e connesso incremento esponenziale delle spese correnti fisse e continuative per il pagamento degli stipendi, è molto difficile pensare a un significativo ampliamento della fruibilità e della pubblica accessibilità degli istituti e luoghi della cultura pubblici (con la conseguenza, poco considerata, che l’irrigidimento di talune parti politiche nell’insistere sulla inadeguatezza delle recenti riforme e sulla assoluta necessità di spingere solo o soprattutto sulla leva “più assunzioni, più spese correnti” rischia in realtà di spalancare la strada all’alternativa politica della privatizzazione dei musei);<br /> &#8211; <strong>affidamento dei servizi aggiuntivi</strong>: dopo svariati interventi normativi, susseguitisi negli ultimi anni, introduttivi anche di proroghe <em>ex lege</em> delle concessioni in essere, dopo diversi decreti ministeriali di indirizzo e linee guida, dopo aver messo in campo, con un’apposita convenzione stipulata del 2015, la Consip, come centrale di committenza più esperta e capace di fare le gare (più di quanto non si fosse dimostrata l’amministrazione), la situazione resta molto critica, con numerose concessioni ancora in stato patologico di proroga; ci sarebbe molto da approfondire e da dire, ma occorrerebbe a tal fine un’apposita sessione di studi.<br /> Ma veniamo infine a proporre qualche spunto di riflessione sui principali indirizzi di politica del diritto nella materia del patrimonio culturale che hanno caratterizzato gli ultimi anni (seguendo i “punti” che ho sopra proposto).<br />  <br /> <strong>3.</strong> <em>Natura, forma e procedura della decisione pubblica nel campo dei beni culturali.</em><br />  <br /> Su questo tema mi limiterò alla semplice indicazione di un possibile indirizzo di riflessione, di studio e di riforma: si tratta di ripensare il modello di formazione della decisione pubblica che interferisce sul patrimonio culturale partendo dalla sua causa finale e ragionando sulla sua causa formale, ossia sul suo interno criterio logico ordinatore; in modo da conservare un senso compiuto alla primarietà (e assolutezza) dei valori e degli interessi espressi dai beni culturali incisi da interventi antropici; si tratta di ricalibrare e ricollocare il momento in cui si esplica il controllo autorizzativo, tra piani, programmi e provvedimenti, con tutto quel che ne consegue sul quadro distributivo delle competenze e sul ridisegno delle strutture organizzative. Il Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, lo scorso 30 gennaio, nel discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario ha, con frase icastica di sintesi, così riassunto il punto centrale di questa “evoluzione” del processo decisionale amministrativo (che riguarda benvero tutti i campi di materia, ma che nel nostro campo dei beni culturali, che coinvolge interessi “sensibili”, è particolarmente avvertito): “Se l’assetto degli interessi non è “dato” (<em>scilicet</em>: dalla legge) ma deve essere episodicamente forgiato dai pubblici poteri all’interno di una logica compositiva, ben si comprende il costante ricorso alla tecnica giudiziale del <em>bilanciamento</em>”.<br /> Su questi profili rinvio ai recenti dibattiti (qui richiamati nella nota 1, circa il “<em>nuovo trattamento degli “interessi sensibili” nella riforma della conferenza di servizi e del silenzio-assenso</em>” e la “<em>dialettica tra discrezionalità tecnica e discrezionalità politico-amministrativa</em>”).<br /> Occorre, inoltre, riflettere e discutere sul profilo, strettamente connesso, della gerarchia e autonomia tecnico-scientifica delle soprintendenze, ossia dell’idea &#8211; suadente, ma pericolosa &#8211; che le soprintendenze possano costituire una sorta di “magistratura tecnica”, un potere autonomo “diffuso” sul territorio, come la Magistratura, con il rifiuto di qualsiasi gerarchia e rispondenza agli indirizzi politici del Ministro e agli indirizzi tecnici delle direzioni generali centrali, con la rivendicazione, da parte del personale dirigenziale e del funzionariato tecnico, di una sorta di “libero convincimento” (come i giudici), che li porrebbe al di fuori di ogni sistema di controllabilità e sindacabilità delle scelte (sindacabili peraltro, anche in sede giudiziaria, solo in forma “debole” ed estrinseca dallo stesso Giudice amministrativo); tema che si lega a quello – sopra già indicato – della riconfigurazione strutturale e logica della decisione pubblica nella materia dei beni culturali, sotto il profilo, in particolare, del rapporto tra discrezionalità tecnica e discrezionalità amministrativo-politica. Nulla sono in grado di aggiungere, sul piano scientifico, a questo dibattito, che non tratterò certo in questa occasione.<br /> Essenziale, su questo versante, è poi la formazione del personale, al fine di forgiare funzionari e dirigenti preparati alla gestione di affari complessi, alla partecipazione efficace alle conferenze di servizi e alle inchieste pubbliche, alla elaborazione di decisioni pubbliche equilibrate, proporzionate, razionali, adeguatamente motivate, che diano robustezza e persuasività all’esercizio della discrezionalità tecnica, che altrimenti rischia sovente di apparire come esercizio arbitrario di un potere di veto unilaterale, scisso dal contesto in cui va a interagire. Molto potrebbe fare in questo senso la Scuola del patrimonio, su cui dirò due parole in prosieguo.<br /> Rileva ai fini di questa riflessione sul modo di esercizio della funzione di tutela la recente riforma della procedura di valutazione dell’impatto ambientale, introdotta con il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Il Ministero aveva proposto, nell’ambito della discussione interna al governo, l’introduzione di una “VIA del patrimonio culturale”, analogamente, se si vuole, alla nuova “VIA sanitaria” imposta dalla direttiva europea. La proposta nasceva dal rilievo che, nella pratica, in un Paese come il nostro, il problema più importante e sensibile, che emerge soprattutto in sede di VIA di opere e interventi infrastrutturali, non è tanto quello ambientale in senso stretto (ambiente-ecologia), ma quello dell’impatto dell’infrastruttura o dell’opera progettata sul patrimonio culturale, sui beni culturali, sull’archeologia, sul paesaggio. Spesso il Ministero dell’ambiente, cui spetta la competenza prioritaria in questa materia e presso il quale si svolge la fase principale della valutazione, privilegia gli aspetti puramente ambientali e tende a minimizzare (se non a trascurare) quelli relativi all’impatto sul patrimonio culturale. Volendo fare un esempio, può accadere che la VIA relativa a un gasdotto sottomarino, gestita e condotta dal Ministero dell’ambiente, possa concentrarsi soprattutto sulla tutela delle colonie di posidonie sui fondali marini, non considerando adeguatamente l’impatto paesaggistico a terra (con conseguenti reclami e ricorsi giurisdizionali). La VIA – tutta risolta in chiave e in casa “ambientale” – appare da questo punto di vista piuttosto monca. Occorre invece ribadire la necessità di una pariteticità assoluta tra Ministero dell’Ambiente e Ministero dei beni culturali in tutte le fasi della VIA.<br /> Rileva altresì nell’ambito di questo tema la recente introduzione, nel sistema italiano, di forme di dibattito pubblico o di inchiesta pubblica. Due testi normativi recenti, sia pur in maniera approssimativa, introducono una forma di dibattito pubblico nel nostro ordinamento. Da un lato, il codice dei contratti pubblici (art. 22 del d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede una forma di “<em>dibattito pubblico</em>” e ne rinvia la disciplina a un d.P.C.M., su proposta MIT, di concerto MiBACT, in corso di emanazione); dall’altro la già citata riforma della procedura d VIA (art. 24-<em>bis</em> del d.lgs. n. 104 del 2017, che prevede invece una forma di il cui art. 25, comma 7, demanda a un decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la disciplina delle modalità di svolgimento e gestione della procedura). In entrambi i casi, a dire il vero, manca dell’inchiesta pubblica (o del dibattito pubblico)[4] l’elemento essenziale: l’attribuzione della gestione del procedimento e delle conclusioni a un organismo terzo e indipendente (nei testi proposti resta centrale il ruolo della stessa autorità procedente)[5]. Al di là di questi problemi, si tratta di capire e di gestire, anche qui, le opportunità e i vantaggi (da un lato) e gli inconvenienti e le controindicazioni che (dall’altro lato), sul versante della tutela, possono essere implicati da queste riforme: se (da un lato) l’inchiesta pubblica può dare espressione e peso alle associazioni locali a tutela del paesaggio e dei beni culturali, (dall’altro lato) la costruzione piuttosto criptica e involuta data a questo istituto dai testi normativi sopra richiamati rischia di esporre la tutela al rischio della “iper-democrazia”, di essere abbandonata al gioco delle variabili e casuali maggioranze del segmento (di minoranza) della popolazione locale che si attiva per “votare” o per partecipare. Questo modello, inoltre, contraddice l’idea di una stabilità di livello più alto dei valori di tutela (l’esigenza, sopra richiamata, di definizione e iscrizione normativa gerarchicamente superiore della primarietà e assolutezza di tali interessi) e finisce per rimetterne la decisione e la sorte a livello solo locale.<br />  <br /> <strong>4. </strong><em>Federalismo differenziato.  </em><br />  <br /> Tralascio in questa sede il tema – sempre attualissimo e molto difficile – del rapporto e dell’equilibrio tra centro e periferia, tra Stato e autonomie territoriali nella gestione del patrimonio culturale. Mi concentro sulla riproposizione del federalismo differenziato. Dopo i referendum del 23 ottobre 2017 in Veneto e in Lombardia, è tornata in auge la disposizione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, come modificata dalla riforma del titolo V del 2001 (“<em>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell&#8217;articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all&#8217;organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all&#8217;articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessa”</em>).<br /> Il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato un confronto con le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto a partire dal mese di novembre del 2017. Si sono svolti diversi incontri, sia a Roma che a Bologna e a Milano. Il Ministero ha da subito espresso la propria contrarietà a forme di federalismo differenziato (quanto alla potestà normativa) nella materia della tutela del patrimonio culturale, contrarietà peraltro già direttamente manifestata dal Ministro On.le Franceschini in occasione degli Stati generali del paesaggio svoltisi in Roma il 25 ottobre 2017 e in data 14 novembre 2017, in Milano, in occasione degli Stati generali del turismo regionale.<br /> Si è viceversa ritenuta percorribile la strada del rafforzamento degli strumenti e delle forme di cooperazione a livello amministrativo, sia attivando gli istituti già disponibili a diritto vigente, sia implementando apposite modalità aggiuntive, se del caso anche mediante le appropriate modifiche normative, che potrebbero essere veicolate dal disegno di legge approvativo dell’intesa. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia appaiono possibili, infatti, nella materia della tutela del patrimonio culturale, esclusivamente sul piano delle funzioni amministrative, nel quadro della norma costituzionale speciale di riferimento, costituita dall’art. 118, terzo comma, della Costituzione (“<em>La legge statale . . . disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali; previsione ripresa a livello di legge ordinaria dall’art. 5, commi 4 e 5, del codice di settore del 2004: 4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta. 5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali</em>”)<br /> L’esclusione del federalismo differenziato per la potestà normativa di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio poggia su una pluralità di argomenti, che qui naturalmente mi limiterò ad enunciare in rapida rassegna.<br /> In sintesi: l’art. 9, secondo comma, Cost. esprime l’idea della necessaria unitarietà e omogeneità su tutto il territorio nazionale del trattamento, giuridico e materiale (ad es., tecniche del restauro, conservazione programmata), di tutti i beni culturali e paesaggistici (patrimonio storico e artistico e paesaggio sono, come è noto, indissolubilmente legati), poiché tale patrimonio costituisce il presupposto fondativo principale dell’unità nazionale (della Nazione). L’art. 117, secondo comma, lettera <em>s</em>), Cost. mette insieme due campi di materia (connessi, sì, ma) diversi: l’ambiente-natura (ecologia) e l’ambiente-cultura (tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, di cui all’art. 9, secondo comma). L’art. 116, terzo comma, Cost., deve essere coordinato e letto in armonia con l’art. 9 Cost. Perciò il rinvio generico contenuto nell’art. 116, terzo comma, ad ulteriori forme di autonomia anche nella materia di cui alla lettera <em>s</em>) del secondo comma dell’art. 117 deve essere letto come riferito esclusivamente alla materia della tutela dell’ambiente-natura (ecologia) e non anche alla materia della tutela dell’ambiente-cultura (patrimonio storico e artistico della Nazione e paesaggio).<br /> In questo senso si oppone al riconoscimento di ulteriori forme di autonomia normativa nella materia della tutela del patrimonio culturale l’interpretazione sistematica e diacronica del combinato disposto degli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lettera <em>s</em>), e 116, terzo comma Cost.<br /> Ed infatti l’evoluzione interpretativa dell’art. 117, secondo comma, lettera <em>s</em>), Cost., nel nuovo testo sortito dalla riforma costituzionale del 2001 (<em>tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali</em>), ormai stabilizzatasi negli ultimi anni, ha nettamente distinto la materia della tutela del patrimonio culturale, comprensiva del paesaggio, dalla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (ambiente-ecosfera). Alla luce di queste nuove acquisizioni la tutela del paesaggio, rispetto alla sintetica formulazione del secondo comma dell’art. 117, deve essere collocata non già nell’ambito dei termini <em>ambiente ed ecosistema</em>, ma nell’ambito del concetto di <em>beni culturali</em>. La lettera <em>s</em>) del secondo comma dell’art. 117 comprende, dunque, in realtà, due distinte materie: la tutela dell’ambiente-quantità (ecologia o ambiente-natura) e la tutela dell’ambiente-qualità (patrimonio culturale e paesaggio, ambiente-cultura). Orbene, mentre è possibile per la materia dell’ambiente-ecosistema ammettere regimi differenziati, tenuto conto del fatto che si tratta di una così detta “materia-attività” o “materia non materia” (che si esplica in una pluralità di ambiti materiali di competenza eterogenei) governata da parametri e criteri puramente quantitativi, misurabili, non risulta invece possibile ammettere un regime differenziato nei diversi ambiti territoriali regionali nella tutela del patrimonio culturale, tenuto conto del fatto che si tratta di un ambito materiale oggettivo ben definito, governato da parametri e criteri qualitativi e discrezionali[6].<br /> E poiché l’art. 116, terzo comma, Cost., si limita a includere genericamente, tra le materie passibili di federalismo differenziato, quella di cui alla lettera <em>s</em>) del secondo comma dell’art. 117 Cost. (senza distinguere, ma senza neppure specificare se il richiamo vale per la materia-attività “tutela dell’ambiente e dell’ecosfera” o per la materia in senso proprio “tutela del patrimonio culturale e del paesaggio”), il rinvio deve correttamente riferirsi e limitarsi alla sola materia-attività “ambiente-ecosfera” (tutela dell’ambiente e dell’ecologia), e non anche alla distinta materia della tutela del patrimonio culturale (inclusivo del paesaggio).<br /> Ma, soprattutto, ostano alla inclusione nel federalismo differenziato della distinta materia della tutela del patrimonio culturale (comprensiva del paesaggio, indissolubilmente legato ai beni culturali) la storia e le ragioni culturali e oggettive che hanno imposto, nel testo dell’art. 9 Cost., il riferimento alla (necessità di una) disciplina omogenea, unitaria e uniforme di tali funzioni su tutto il territorio della Repubblica.<br /> L’art. 9, secondo comma, Cost. (“<em>La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione</em>”) esprime e ingloba l’idea che il comune patrimonio culturale è il fondamento primo e più rilevante dell’unità della Nazione. Esso àncora in modo netto e chiaro alla Nazione il concetto di tutela del patrimonio storico e artistico e del paesaggio. È da notare che il termine <em>Nazione</em> compare solo tre volte nella Costituzione e, tra i <em>Principi fondamentali</em>, solo nell’art. 9. Nella Costituzione <em>Nazione</em> è sempre l’Italia nel suo insieme unitario[7]. E infatti il Codice di settore del 2004, all’art. 1, comma 2, dando attuazione proprio all’art. 9 Cost., afferma che tutela e valorizzazione del patrimonio culturale “<em>concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura</em>”. Il principio fondamentale della Costituzione esprime icasticamente il concetto – condiviso dagli storici e dai costituzionalisti – per cui il patrimonio culturale italiano è sostanza e identità della Patria, è parte costitutiva e irrinunciabile dell’identità nazionale ed esprime l’idea che la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è di tutti i cittadini italiani (della Nazione) e deve essere tutelato in modo omogeneo, unitario e uniforme su tutto il territorio della Repubblica con esclusione di una possibile frammentazione regionale delle discipline e delle pratiche della tutela[8].<br /> Questo comporta unitarietà delle sue funzioni pubbliche conservative. Per la sua storia, il nostro territorio è, per cerchi concentrici e pluralità di tradizioni e scuole, la sommatoria unitaria di tutti quelli locali, che concorrono insieme alla sua definizione unitaria, che le riassume. Conseguentemente la disciplina e l’organizzazione professionale della tutela non sono suscettibili di frammentazione e di regionalizzazione.<br /> La Corte costituzionale in plurime sentenze ha ribadito tale irriducibile unitarietà (ad es., in tema di restauro, Corte cost. n. 277 del 1993; n. 194 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della l.r. Lombardia n. 16 del 2012 in materia di cimeli storici chiarendo che “è indubitabile che soltanto la disciplina statale – specialmente nel codice dei beni culturali – possa assicurare, in funzione di tutela (e, in considerazione della unitarietà del patrimonio culturale), le misure più adeguate rispetto a questo scopo: anzitutto per la previsione di specifici procedimenti e di dettagliate procedure di ricognizione e di riscontro delle caratteristiche dei beni e poi per l’attribuzione a competenti apparati di compiti che richiedono conoscenze altamente specializzate e l’impiego di criteri omogenei, da adottare, “sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero”, “al fine di assicurare uniformità di valutazione” (art. 12, comma 2)”; in tema di paesaggio ha riconosciuto &#8211; sentenze 24 maggio 2009, n. 164, 17 marzo 2010, n. 101, 24 luglio 2013, n. 238, 18 luglio 2014, n. 210, 20 luglio 2016, n. 189, 11 maggio 2017, n. 103; 29 novembre 2017, n. 246 &#8211; la natura di norme di grande riforma economico-sociale alle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio e ciò quale espressione del fondamentale principio di omogeneità dei livelli di tutela su tutto il territorio nazionale; nelle sentenze 11 luglio 2014, n. 197, 17 aprile 2015, n. 64, n. 193 del 2010, n. 272 del 2009, n. 437 del 2008, n. 182 del 2006, ha costantemente affermato che l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica “è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull’intero territorio nazionale”; parimenti, ancora di recente, con la citata sentenza 29 novembre 2017, n. 246, la Consulta ha ribadito che “L’autorizzazione paesaggistica, finalizzata alla protezione ambientale, è assoggettata a “una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale” (sentenze n. 189 del 2016, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010; nello stesso senso, sentenza n. 232 del 2008), che rispecchia la natura unitaria del valore primario e assoluto dell’ambiente (sentenza n. 641 del 1987, punto 2.2. del <em>Considerato in diritto</em>). La competenza esclusiva statale risponde a ineludibili esigenze di tutela e sarebbe vanificata dall’intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata – come avviene nel caso di specie – l’irrilevanza paesaggistica di determinate opere, così sostituendosi all’apprezzamento che compete alla legislazione statale”). Gli indefettibili limiti a forme di federalismo differenziato nella materia della tutela dei beni culturali sono stati di recente focalizzati dalla Consulta con la sentenza n. 194 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della l.r. Lombardia n. 16 del 2012 (in materia di cimeli storici). La Corte ha chiarito che “è indubitabile che soltanto la disciplina statale – specialmente nel codice dei beni culturali – possa assicurare, in funzione di tutela (e, in considerazione della unitarietà del patrimonio culturale), le misure più adeguate rispetto a questo scopo: anzitutto per la previsione di specifici procedimenti e di dettagliate procedure di ricognizione e di riscontro delle caratteristiche dei beni e poi per l’attribuzione a competenti apparati di compiti che richiedono conoscenze altamente specializzate e l’impiego di criteri omogenei, da adottare, “sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero”, «al fine di assicurare uniformità di valutazione» (art. 12, comma 2)».<br /> La nozione stessa di Repubblica che compare nell’art. 9 non è riducibile all’alternativa Stato persona &#8211; Stato ordinamento (art. 114). Si tratta (soprattutto) dello Stato comunità, che ingloba il popolo sovrano e i doveri civici e giuridici di tutti i cittadini. È la Repubblica democratica una e indivisibile di cui parlano i primi articoli della Costituzione stessa; non solo, dunque, la Repubblica nel senso puramente ordinamentale e istituzionale dell’art. 114. È altresì la Repubblica nel senso di territorio della Repubblica, come si evince dai lavori preparatori (dove figurava la locuzione in qualsiasi parte del territorio della Repubblica proposta di Marchesi e Moro alla I Sottocommissione, 30 ottobre 1946; versione dell’articolo approvata dalla stessa Commissione nella medesima data del 30 ottobre 1946; versione reintrodotta dalla I sottocommissione l’11 dicembre 1946; versione contenuta nella bozza di Costituzione consegnata all’Assemblea)[9]. È da sottolineare come il riferimento alla Repubblica, inizialmente declinato con la locuzione in qualsiasi parte del territorio della Repubblica, costituiva un aspetto fondamentale nella proposta di Marchesi, la cui principale preoccupazione, riguardo alle competenze che sarebbero state attribuite alle Regioni, era quella di assicurare lo stesso livello di protezione in ciascuna area del Paese. Prova ulteriore del fatto che la Costituente ha inteso Repubblica non nel senso ordinamentale e istituzionale di cui all’art. 114, ma nel senso di ogni parte del territorio della Repubblica, è costituita dal fatto che nella versione finale dell’art. 117 la tutela è poi scomparsa del tutto dalle competenze regionali.<br /> Si pone, infine, l’argomento (espresso in un’intervista anche dal Ministro Franceschini) per cui i beni culturali, come insegna l’Unesco, sono dell’umanità e non possono avere un trattamento differenziato tra Regione e Regione.<br />  <br /> <strong>5. </strong><em>Rapporto pubblico-privato e ruolo della sussidiarietà orizzontale.</em><br />  <br /> Il tema è già stato bene introdotto dal Pres. Severini e verrà svolto, in maniera sicuramente più interessante e acuta di quanto non possa riuscire a fare io, dai successivi, illustri Relatori.<br /> Mi limiterò a tre considerazioni:</div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">la critica all’<em>art-bonus </em>per il fatto di essere poco conveniente;
<li style="text-align: justify;">le ragioni della contraddittoria evoluzione della disciplina delle sponsorizzazioni (dal massimo della procedimentalizzazione nel 2012 al massimo della semplificazione nel 2016);
<li style="text-align: justify;">i problemi applicativi relativi al nuovo strumento dell’art. 151, comma 3, del codice degli appalti. </ul>
<div style="text-align: justify;">Personalmente dò un giudizio abbastanza positivo sul ruolo della sussidiarietà orizzontale e sono in linea di massima favorevole al mecenatismo, alle sponsorizzazioni, alle nuove forme di partenariato, <em>etc</em>. Ma, naturalmente, con il limite fondamentale che la sussidiarietà resti tale, sia cioè <em>sussidiaria</em> e non <em>sostitutiva</em> dell’intervento pubblico. Su questo ho scritto nel 2014 in occasione di un incontro di studi, cui partecipai con il Pres. Severini a Pila, presso la Scuola di pubblica amministrazione, in cui ebbi modo di esprimere la mia visione del giusto equilibrio del rapporto pubblico-privato in questa materia[10].<br /> Vediamo il primo tema. Il credito d’imposta – così detto “<em>art-bonus</em>” – introdotto dall’art. 1 del d.l. n. 83 del 2014, conv., con modificazioni, dalla l. n. 106 del 2014 (poi reso stabile al 65 per cento in tre quote annuali di pari importo ed esteso via via al sostegno ai teatri di tradizione e alle lirico-sinfoniche, alle istituzioni concertistico-orchestrali, ai teatri nazionali, a quelli di rilevante interesse culturale, nonché – con l’ultima legge di bilancio &#8211; ai festival, alle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché ai circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture). Questo strumento di vantaggio fiscale per chi dona a favore dei beni culturali e della cultura (che pure ha dato ottimi risultati; si veda <em>supra</em>, nota 3) è stato da molti criticato perché riconosciuto solo nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile (per le persone fisiche e gli enti non commerciali) e del 5 per mille dei ricavi annui (per i titolari di reddito d&#8217;impresa). È stato criticato anche perché non esteso ai beni culturali dei privati e alle chiese (salvo che per quelle danneggiate dal terremoto del 2016 nell’Italia centrale). Quest’ultima critica, relativa alla limitazione dell’ambito applicativo al settore pubblico, pone una questione seria e meritevole di riflessione, salvi i limiti di compatibilità economico-finanziaria del bilancio dello Stato. La critica relativa ai limiti di importo, invece, è a mio avviso non solo infondata sul piano pratico, ma “eversiva” della idea stessa di “mecenatismo” sottesa alla misura: se lo Stato rimborsasse più del 65 per cento al privato che dona, ma che donazione sarebbe? La donazione dovrebbe in teoria essere disinteressata. Certamente il diritto civile conosce ipotesi di così dette “liberalità interessate”; ma perché l’interesse non tramuti la causa del negozio in causa di scambio non deve prevalere sul “disinteresse” filantropico (non commerciale) che caratterizza l’atto. Recenti prese di posizione pubbliche[11], che esprimono una visione che potremmo dire di “destra liberista”, introducono alcuni spunti di riflessione interessanti. Si osserva, ad esempio, che “Gli studiosi sono concordi nel sostenere che le agevolazioni fiscali sono il mezzo per far crescere il pluralismo decisionale di una società aumentandone il grado di libertà”, poiché “consentono ai cittadini di decidere dove allocare una parte delle proprie tasse sottraendo fondi alla fiscalità generale e dunque al potere centrale” (in sostanza il contribuente è lui che sceglie quale monumento restaurare).<br /> L’argomento è per certi versi suggestivo, ma non convince. L’obiezione naturale al recupero del 100 per cento è, ovviamente, che in tal modo chi paga è lo Stato, a carico della fiscalità generale, cioè di tutti i cittadini, e non si capisce perché il merito morale e il privilegio della scelta di cosa restaurare debba essere lasciato ai ricchi (quelli che possono donare cifre significative, altra e diversa cosa essendo ovviamente il micro-mecenatismo, che è espressione di cittadinanza attiva). Se lo Stato restituisce il 100 per cento non c’è più niente di mecenatismo, e tali dazioni lungi dall’essere donazioni caratterizzate dall’<em>animus donandi</em>, dallo spirito filantropico del benefattore, sarebbero caratterizzate dalla causa sinallagmatica di scambio con lo sconto fiscale: anche in questo caso si tocca il limite, il nervo sensibile della democraticità dei beni culturali, del loro essere beni comuni, del rifiuto di una loro indebita appropriabilità (anche solo morale) da parte del ricco “mecenate” di turno. Quindi il limite del 65 per cento va benissimo e forse è già troppo alto: chi vuole il riconoscimento pubblico sociale di aver salvato un bene culturale dal degrado, associando il suo nome e la sua immagine al bene, dovrebbe pagare davvero di tasca sua, senza troppi sconti, perché altrimenti ad essere favoriti anche qui sono sempre i ricchi, posto che i poveri non hanno soldi da donare, né crediti di imposta da scontare. Curiosamente questo tema si lega a quello – molto discusso in questi ultimi tempi – della concessione a privati (facoltosi) di saloni di palazzi storici pubblici per feste private “esclusive” (vedi la nota vicenda del matrimonio nella Reggia di Caserta): se i musei sono luoghi di “<em>inclusione sociale</em>” non dovrebbero ospitare “<em>eventi esclusivi</em>” (se proprio si vuole ribattere a luogo comune con luogo comune). <br /> Vediamo il secondo tema: la “schizofrenia” del legislatore nella disciplina della procedura di scelta dello sponsor. Sul tema ho già avuto occasione di intervenire in numerose, precedenti occasioni[12]. Vorrei però aggiungere una considerazione, a conclusione, se vogliamo, della mia pluriennale esperienza sul campo, sviluppatasi peraltro proprio attorno all’episodio <em>clou</em> di questa dinamica, che molto ha contribuito nel bene e nel male a segnare la stessa evoluzione normativa della disciplina di questo istituto nella sua applicazione al settore dei beni culturali, ossia la nota querelle della sponsorizzazione dei lavori di restauro delle facciate e di alcuni volumi ipogei del Colosseo. La questione, pur “vecchia” di sette anni (il contratto di sponsorizzazione risale al 21 gennaio 2011), ancora presenta strascichi amministrativi: la Corte dei conti, con deliberazione della Sezione centrale di controllo assunta nell’adunanza dei collegi I e II e del collegio per il controllo sulle entrate del 20 giugno 2016 e nella camera di consiglio del 19 luglio 2016, trasmessa al Ministero il 4 agosto 2016, ha svolto alcune considerazioni critiche, invero non sempre condivisibili, sul fatto che “<em>il finanziamento a carico dello sponsor non tiene conto del valore economico del contratto, trattandosi di un monumento di fama mondiale, anche in considerazione dell’ampio elenco dei diritti concedibili e della durata almeno quindicennale dei diritti concessi all’associazione</em>”; e che “<em>in considerazione degli evidenti ritardi nello svolgimento dei lavori . . . si osserva che non risulta, allo stato, perseguita compiutamente, attraverso la suddetta operazione contrattuale, la prevista finalità di valorizzazione</em>”.<br /> La lettura del documento della Corte dei conti rende vieppiù evidente la contraddizione nella quale è costretta la discussione (e la prassi) sulle sponsorizzazioni culturali, con i noti effetti di “elastico” (prendo in prestito un’espressione usata in altra sede e su altre, non dissimili, tematiche, dal Prof. Cammelli) tra gli opposti poli del pendolo: da un lato, si predica e si esige <em>accountability</em>, trasparenza, pubblicità, concorrenza, massimo “profitto” per l’amministrazione, anche oltre e al di là del costo mero dell’intervento di restauro, in un’ottica di quantificazione massimizzante del controvalore pecuniario del vantaggio promozionale/pubblicitario effettivo ritraibile dallo sponsor; dall’altro lato, si criticano i ritardi nell’affidamento dei lavori, la macchinosità delle procedure, l’eccessivo contenzioso conseguentemente generato (che è esso stesso gravissimo fattore di inefficienza e di ritardo), lo scarso numero di sponsorizzazioni e la loro scarsa efficacia pratica. Non ci si avvede che, forse, i ritardi e le inefficienze derivano proprio dalla macchinosità della procedura, rifiutata in primo luogo dalle stesse imprese, oltre che dall’apparato amministrativo, oltre che dalla estrema difficoltà di calcolare il <em>quantum</em> economico del valore immateriale del bene culturale (su questo tema rinvio alla relazione del Prof. Bartolini).<br /> Cosa è accaduto in concreto? Come mai si è passati dal massimo della procedimentalizzazione del 2012 alla nuova semplificazione del 2016? L’introduzione dell’art. 199-<em>bis</em> nel codice dei contratti pubblici del 2006 avvenne (decreto-legge n. 5 del 2012) proprio sotto la spinta della pressione, anche mediatica, delle polemiche e dei ricorsi generati dalla vicenda “Colosseo”. Sul rilievo del “fallimento” di questa norma, ora fotografato anche dalla Corte dei conti, si è passati, quindi, a una nuova <em>deregulation</em>, con la norma del nuovo codice dei contratti del 2016.<br /> Se ci soffermiamo a considerare, con il senno di poi, le ragioni che hanno reso così difficoltosa e irta di polemiche quella vicenda, dobbiamo onestamente ammettere che l’errore – che l’ha resa così difficile – stava “a monte” e consisteva nel fatto che lo Stato non era in grado, nel 2010, di mettere in campo quei 20 milioni necessari per far fronte alla urgente necessità di avviare quegli indifferibili interventi di restauro. Ciò che rende per certi versi oggettivamente discutibile quella vicenda e che, comunque, lascia qualche perplessità, è il dato di fatto dell’abdicazione dello Stato alla sua missione istituzionale essenziale – e proprio per il bene culturale forse più importante e rappresentativo del patrimonio archeologico nazionale – di provvedere con un <em>budget</em> minimo di risorse per adempiere al suo compito fondamentale sancito (dal buon senso e) dall’art. 9 della Costituzione, in tal modo rendendo indispensabile l’intervento “salvifico” dell’imprenditore privato di grido, che si è posto – se vogliamo, suo malgrado – in una condizione oggettiva “sostitutiva” (e non meramente sussidiaria) di un dovere indefettibile dello Stato. La “colpa” della genesi di quei problemi va ricercata dunque nelle scelte di quei governi che sostenevano l’idea dello “Stato minimo”, dei tagli lineari ciechi, del “con la cultura non si mangia”, e che avevano dimezzato le già minimali risorse economiche del Ministero.<br /> Sull’art. 151, comma 3, del codice dei contratti pubblici[13] vorrei sottolineare solo che il fine perseguito con questa innovazione normativa – volutamente generica e “aperta” ai contenuti che le auspicabili prassi virtuose potranno elaborare e sperimentare in concreto – è quello di favorire la crescita e lo sviluppo di rapporti di partenariato di tipo soprattutto culturale, di durata, a oggetto misto e complesso, nati attorno a progetti di collaborazione scientifica e tecnica, di ricerca sul campo e di conseguente tutela e valorizzazione, nei quali sia prevalente dal lato del privato il profilo del mecenatismo e delle erogazioni liberali.<br /> Il recente accordo di partenariato della Galleria Borghese con la società Fendi s.r.l., in particolare con la previsione del progetto “<em>Caravaggio research</em>”, che implica la creazione di un’apposita fondazione di diritto privato, costituisce probabilmente uno dei più interessati, primi casi applicativi di questa norma. L’accordo prevede in sostanza tre linee di intervento: una prima linea riguarda una forma di sponsorizzazione &quot;tradizionale&quot;, in attuazione della quale la società privata trasferirà una determina somma di danaro alla Galleria Borghese quale contributo alla organizzazione delle mostre istituzionali; una seconda linea comporta l&#8217;impegno della società Fendi a destinare ulteriori fondi ad un innovativo progetto di ricerca su Caravaggio, con la costituzione presso la Galleria Borghese di un centro di studi, diagnostica e ricerca storico-artistica su Caravaggio e sulla sua opera, con la previsione di una piattaforma digitale che rappresenti la più esaustiva banca dati <em>online</em> relativa al Caravaggio; la terza ed ultima linea si concretizza in un percorso di promozione e valorizzazione della Galleria Borghese e di Caravaggio in circuiti alternativi e secondo percorsi innovativi.<br /> L’interessante e utile iniziativa – che non può certo essere esaminata nel dettaglio in questa sede &#8211; ha dato lo spunto per un parere del Legislativo che vale la pena di essere menzionato perché ha indicato tre criteri guida applicativi dell’istituto, di carattere generale, che possono servire, al di là del caso specifico esaminato, a presidio della legittimità di tali tipologie di accordi: tutela della titolarità pubblica dei poteri/doveri funzionali e delle prerogative dell’Istituto museale statale; determinatezza dell’oggetto dell’accordo; equilibrio sinallagmatico delle reciproche prestazioni.<br />  <br /> <strong>6.</strong> <em>Europa e diritto del patrimonio culturale.</em><br />  <br /> L’Unione europea non ha una sua competenza nella materia della tutela e della valorizzazione dei beni culturali. Esiste tuttavia una forte corrente di pensiero (e di indirizzo politico) che sembra volta a legittimare e invocare un ruolo e un intervento sempre più diretti e penetranti dell’Unione anche in questi campi di materia. Intravedo sicuramente grandi opportunità, ma anche non pochi rischi (sempre da un punto di vista strettamente giuridico). Ho già avuto modo di esprimere queste mie perplessità in un recente contributo sulla traduzione in Italia della Convenzione di Faro[14], che nasce in ambiente CEDU, ma attinge allo stesso movimento culturale. Ora si impone all’attenzione anche la questione delle imprese culturali e creative, di recente introdotte nel nostro diritto positivo.<br /> Premetto che, considerati nell’insieme, questi due atti meritano un giudizio largamente positivo, soprattutto guardando alle finalità encomiabili che li animano e li orientano e all’idea complessiva di un rafforzamento dell’accesso dei cittadini al patrimonio culturale e alla cultura in chiave di crescita della coscienza civica e di coesione sociale (l’idea per cui deve muoversi verso un modello che apra verso un diritto <em>al</em> patrimonio culturale, con il cittadino al centro, oltre la visione tradizionale del diritto <em>del</em> patrimonio culturale[15]). Parimenti molto suggestiva e interessante è la prospettiva che, anche sulla base di tali atti, pare aprirsi per una ricostruzione di un diritto soggettivo assoluto (sociale o della personalità) alla fruizione e all’accesso ai beni culturali. Tuttavia, è il modo in cui i predetti atti sono declinati sul piano giuridico che suscita talune perplessità. Essi, se non del tutto privi di effetti giuridici propri e autonomi (e dunque giuridicamente inutili), rischiano di essere dannosi a causa dell’incompiutezza e inadeguatezza dell’elaborazione giuridica e del linguaggio adoperato. Si tratta di testi soprattutto politici e culturali, che però assumono la veste di atto-fonte del diritto, con una pretesa di innovare all’ordinamento giuridico che in questo senso rischia di essere più che inutile, dannosa, per la confusione concettuale che comporta e immette nel sistema.<br /> Il tema del diritto europeo dei beni culturali e del paesaggio pone in luce dunque il problema – di centrale importanza per capire questi dibattiti – della difficoltà di dialogo, di interoperabilità e di traduzione tra le impostazioni culturali e i linguaggi delle scienze e delle tecniche degli operatori del settore (archeologi, architetti, storici dell’arte, economisti della cultura, gestori dei servizi aggiuntivi, amministratori di musei e altri istituti della cultura) e le impostazioni culturali e i linguaggi degli operatori del diritto. Questi diversi linguaggi non sempre operano secondo la stessa logica: i primi adoperano essenzialmente un linguaggio descrittivo di fatti sociali, il secondo un linguaggio imperativo-prescrittivo in cui il giudizio di valore si traduce in comando giuridico. Mentre le impostazioni culturali e i linguaggi delle scienze e delle tecniche degli operatori del settore tendono verso un approccio olistico unitario, in cui i diversi segmenti e aspetti della realtà sociale esaminata tendono a convergere in una sintesi unitaria, la logica e il linguaggio del diritto tendono naturalmente a distinguere, a differenziare, a <em>de-cidere</em>, poiché la decisione (nelle sue diverse declinazioni “gradualiste”, dalla legge fino al singolo provvedimento amministrativo che disciplina il caso concreto) è e resta l’essenza del diritto pubblico-amministrativo. Ragion per cui (guardando ad esempio al campo di materia limitrofo e connesso del paesaggio) mentre gli architetti paesaggisti sostengono che “tutto il territorio è paesaggio” (Convenzione di Firenze sul paesaggio del 2000) e che “uno è il territorio, una deve essere la sua disciplina giuridica, una l’autorità competente”, il giurista sottolinea e rafforza la distinzione e la differenziazione tra i diversi valori, interessi, beni &#8211; quasi sempre in conflitto tra loro &#8211; espressi dalla medesima porzione di territorio, proprio perché questa distinzione e questa differenziazione sono il presupposto logico-giuridico necessario per un differenziato regime giuridico e per la decisione giuridica (che consiste nello stabilire quale “valore” <em>vale</em> di più nel caso concreto, quale interesse, tra quelli in contrasto e in concorrenza tra loro sull’uso antropico possibile della stessa porzione di territorio, deve prevalere, qual è il bene che deve essere preferito in questo confronto-scontro). Del resto, se non occorresse una siffatta decisione (su quale tra le diverse idee di futuro di quella porzione di territorio debba prevalere, non essendo possibile soddisfare tutte insieme le diverse e contrapposte esigenze manifestate dalla società), non vi sarebbe alcuna ragione di ricorrere al diritto (e basterebbero ampiamente l’architettura, l’archeologia, la storia dell’arte, il <em>management</em> dei beni culturali, l’economia della cultura, <em>etc</em>.). Lo stesso, identico ragionamento vale in tutta evidenza anche per la Convenzione di Faro, che pretende in tutti i modi di giuridicizzare l’enunciato socio-politico per cui (non solo) anche i così detti “beni culturali immateriali” sono (<em>devono</em> essere) beni culturali a tutti gli effetti (giuridici) e devono perciò entrare nel codice di settore, ma anche gli usi e le tradizioni locali devono essere alla stessa stregua considerati beni culturali sul piano giuridico a tutti gli effetti, alla pari di quelli materiali e di quelli “immateriali” e devono rientrare nell’unitaria nozione di “patrimonio culturale” (nozione, si badi, in senso giuridico, e non in senso meramente culturale, ciò che sarebbe altrimenti del tutto pacifico e scontato)[16]. Le culture non giuridiche uniscono, non distinguono, raggruppano, non dividono; il diritto, invece, decide, cioè distingue, separa: lo fa perché è orientato sul criterio del regime giuridico, ossia sulla prescrizione, sulla regola comportamentale (vietare, permettere, favorire e incentivare o dissuadere e scoraggiare, attribuire premialità o comminare sanzioni, <em>etc</em>.), criterio che, per funzionare, deve per forza separare e distinguere secondo ciò che serve in concreto: una cosa è il regime giuridico di tutela di un quadro di Caravaggio; altra e tutt’affatto diversa cosa (giuridica) è la “tutela” della vite ad alberello di Pantelleria o del canto a tenore sardo o della pizza napoletana (oppure dell’<em>insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione</em>, di cui parla la Convenzione di Faro); dire che questi vari fenomeni della cultura siano tutti, allo stesso modo e sullo stesso piano giuridico, “beni culturali” e che la nozione giuridica di “patrimonio culturale” debba comprenderli unitariamente tutti in modo indistinto e indifferenziato, è un enunciato che può valere sul piano socio-politico, ma che costituisce semplicemente un non senso giuridico. Alla stessa stregua, una cosa è la tutela del bosco di Capodimonte o del casale nella campagna senese con il viale di cipressi (che va preservato intatto, così com’è), altra e tutt’affatto diversa cosa è il paesaggio compromesso e degradato delle Vele di Scampia a Napoli, che va probabilmente radicalmente riconfigurato con forti e significativi interventi di demo-ricostruzione e di rigenerazione urbana; dire che sono entrambi, sullo stesso piano giuridico, “beni paesaggistici” e che la nozione giuridica di “paesaggio” comprende entrambi questi “oggetti”, vale sul piano socio-politico, ma è semplicemente un non senso giuridico. Sul piano giuridico, del regime giuridico della valutazione-protezione-gestione di queste diversissime “cose” (o fatti o accadimenti sociali), esiste una radicale diversità, che ne impedisce, se la logica ha ancora un senso, se il linguaggio non ambiguo articolato su concetti chiari e precisi ha ancora un senso, l’accorpamento sotto un unico termine-concetto (di patrimonio culturale o di paesaggio), come invece pretendono con insistenza ampi settori degli operatori in questo campo di materia.<br /> Analoghe considerazioni devono valere, infine, anche per la nozione di “imprese culturali e creative”[17], se e nella misura in cui si pretenda di assoggettare sotto questa etichetta anche i musei pubblici (e perché no, anche gli archivi e le biblioteche, anche se non emettono biglietti di ingresso e quasi mai hanno una loro cassa autonoma e un loro vero e proprio bilancio). Che il museo pubblico, come richiede l’ICOM, debba avere una sua autonomia organizzativa ed economico-finanziaria e che debba essere gestito – come tutti gli uffici pubblici, lo impone l’art. 97 Cost. – secondo principi di buona amministrazione efficiente ed efficace, direi che è incontroverso[18]. Resta invece discutibile che i musei pubblici debbano perseguire il tendenziale equilibrio di bilancio e debbano sempre obbedire a criteri di “produttività”: questi ulteriori criteri paiono comprensibili (se declinati in chiave di sana e prudente gestione) e sono sicuramente raccomandabili, ma restano opinabili: i musei erogano sicuramente un servizio pubblico sociale indefettibile ed essenziale, se possibile anche a prezzi sociali inferiori alla copertura dei costi di gestione (da ultimo sembra tornare di moda l’idea dei musei aperti gratis al pubblico). Ma che il museo pubblico debba essere considerato una “impresa” pare proprio un fuor d’opera (sempre che si voglia ancora conservare un suo senso <em>giuridico</em> univoco e compiuto al termine-concetto di “impresa”, che è termine-concetto qui usato, si badi, in una legge dello Stato e in raccomandazioni dell’Unione europea, cose che valgono <em>in primis</em> per il diritto, oltre che per l’economia della cultura): se il significato che si vuole esprimere con questa definizione (di inclusione del museo pubblico nella nozione giuridica di “impresa”) è che anche la cultura è “produzione” (di benessere, di qualità della vita, indirettamente di ricchezza, di capitale culturale e sociale, <em>etc</em>.), e non solo tutela, allora la “giuridicizzazione” di questo concetto socio-economico bellissimo è totalmente inutile e fuorviante, poiché il risultato di questa operazione rischia di essere quello (credo del tutto indesiderato per gli stessi fautori della tesi qui opposta) di mettere il museo pubblico sotto le regole del danaro e del mercato e di estendere al museo pubblico i regimi giuridici propri delle imprese, quando in realtà gli obiettivi perseguiti sarebbero solo quelli di “far capire” e di sottolineare (con la forza della legge) che anche il “capitale culturale” deve entrare a far parte dei misuratori del benessere economico e sociale della Nazione (ma questo è un obiettivo – di cui diremo qualcosa tra poco &#8211; che si può senz’altro conseguire senza camuffare i musei da imprese commerciali) e che i musei pubblici (e privati) meritano di essere adeguatamente sovvenzionati e sostenuti, dal pubblico (con i suoi investimenti a carico della fiscalità generale) e dai privati (anche mediante incentivi fiscali robusti al mecenatismo, alle donazioni, <em>etc</em>.), ma anche questo è un obiettivo già in larga parte conseguito a diritto vigente ed è già pacificamente condiviso in larghi settori della politica e dell’opinione pubblica e non necessita dunque in alcun modo di una norma nuova che impropriamente qualifichi come “impresa” il museo pubblico. Ora, che si possa parlare di “impresa” (culturale e creativa) a proposito di imprese che operano nel campo della moda, della gioielleria, della cosmetica, degli accessori, degli articoli in pelle, dell’arredamento, della gastronomia, dei vini e dei liquori, delle automobili, della nautica da diporto, della ricettività alberghiera, del lusso, dello svago e della ricreazione, delle case d’asta, delle gallerie d’arte e della pubblicità, come è detto nel documento di lavoro della Commissione europea del 26 settembre 2012 (dove si parla di <em>high-end cultural and creative economic sector</em>); che si debba estendere questa nozione a tutta la filiera dell’eno-gastronomia di qualità, del turismo dolce e lento, dei cammini, del ciclo-turismo, dell’artigianato tradizionale di qualità, della ricettiva extra-alberghiera diffusa, degli agriturismi, <em>etc</em>., sembra altrettanto giusto (e ovvio); che si possa e si debba (inoltre) parlare di “impresa” a proposito delle attività culturali (cinema, spettacolo dal vivo, <em>performing arts</em>), <em>etc</em>., è direi pacifico e condivisibile. Il problema sorge (invece) quando si voglia pretendere, come sembrerebbe ipotizzabile o come alcuni vorrebbero, che in questa nuova categoria giuridica si immettessero anche i musei pubblici, oltre a quelli privati, nonché tutti i soggetti del Terzo settore che operano nel campo della cultura e dei beni culturali.<br /> Si obietterà a questo ragionamento che, dallo stesso lato dell’impresa e del mondo dell’economia, si vanno delineando e rafforzando modelli “ibridi”, di soggetti economici <em>profit</em> e in parte <em>no profit</em>, che in parte guardano al mercato e operano sul mercato, in parte guardano al privato-sociale e operano nel campo del Terzo settore; si fa riferimento ad esempio al nuovo modello della impresa sociale, delle società <em>benefit</em>[19], <em>etc</em>. Ma anche queste considerazioni, lungi dall’indebolire la critica qui svolta, la rafforzano, poiché pongono in luce il fatto che questo processo di sfuocamento e di indistinzione procede ormai di pari passo da ambo i diversi versanti o polarità tradizionali della distinzione chiara e precisa delle cose e dei fatti sociali di cui si discute: non resta che richiamare (nuovamente) la classica massima hegeliana per cui “nel buio della notte tutte le vacche sono nere”.<br /> È vero che il diritto europeo dilata molto la nozione di impresa (sfuocandola in quella più ampia di operatore economico[20]). Ma, per quanto si possa largheggiare con l’uso di questi termini, pare davvero strano che il museo pubblico debba essere considerato un’impresa, un operatore economico. Ragionando così si finisce oltretutto per dare ragione alla burocrazia europea che pretende di considerare aiuti di Stato gli investimenti dello Stato nelle infrastrutture culturali (cioè a dire che se lo Stato investe per il restauro degli Uffizi starebbe fornendo aiuti di Stato alle Gallerie degli Uffizi)[21].<br />  <br /> <strong>7. </strong><em>Accesso alla fruizione dei beni culturali (pubblici). </em><br />  <br /> Il d.l. n. 146 del 2015, inserendo la fruizione tra i servizi pubblici essenziali[22], apre, come detto, una nuova prospettiva, anche in linea con alcune enunciazioni (condivisibili) del diritto europeo, dalla Convenzione di Faro alla decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che dichiara il 2018 Anno europeo del patrimonio culturale; dunque un nuovo “<em>diritto al patrimonio culturale</em>”, declinabile come diritto soggettivo assoluto di tipo sociale o inerente ai diritti della personalità[23].<br /> È tema che potrà e dovrà essere svolto in altra sede, tema sul quale, ripeto, in linea di massima, esprimo apprezzamento positivo e vivo interesse.<br /> Tuttavia, anche qui, non mancano le “spine” e occorre muoversi con cautela, perché potrebbero non mancare talune, forse non previste e sicuramente non desiderate, controindicazioni. L’idea, bella a dirsi, di un diritto soggettivo assoluto dell’individuo, quale diritto sociale o quale diritto inerente alla tutela della persona, all’accesso e alla fruizione dei beni culturali, se funziona bene sul piano dell’enunciazione ideale e della proclamazione politica, si declina poco e male sul piano concreto del tipo di tutela effettivamente e oggettivamente riconoscibile a tale diritto, con il rischio di allargare ancor più l’area già smisurata e vastissima delle pretese, di alimentare ancor più il protestatarismo diffuso e dilagante, di generare solo altre cause e di sollecitare altre azioni, altre liti risarcitorie che finiranno per erodere i già esangui bilanci dei musei: si paventa, in sostanza, che l’unico risultato pratico di questa nuova teorizzazione possa ridursi a un aumento delle cause risarcitorie contro gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e contro il Ministero e gli altri enti titolari dei beni.<br /> Insomma: è molto bella a dirsi l’idea di un diritto assoluto della persona all’accesso ai beni culturali; ma è molto difficile a tradursi in atto e in concreto in qualcosa di diverso dalle (solite) cause risarcitorie contro lo Stato (che, alla fine, non migliorano le cose e vengono pagate da tutti).<br />  <br /> <strong>8. </strong><em>B.E.S. – Indicatori di benessere equo e sostenibile.</em><br />  <br /> La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (<em>Legge di contabilità e finanza pubblica</em>), come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell&#8217;articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ha previsto, all&#8217;articolo 10, comma 10-<em>bis</em>, che in un allegato al Documento di Economia e Finanza (DEF), il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze è tenuto a riportare l&#8217;andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile nel triennio precedente e a prevederne l&#8217;evoluzione nel triennio successivo.<br /> È un’innovazione importante. Il governo si è così impegnato a integrare, nella valutazione delle politiche pubbliche, le dimensioni più strettamente economiche con quelle che si riferiscono alla qualità della vita.<br /> Il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l’Istat con il compito di selezionare gli indicatori da considerare nel DEF, ha concluso i propri lavori a giugno 2017 con una relazione finale che individua 12 indicatori tratti dal contesto del BES. La V Commissione della Camera dei Deputati (Bilancio, tesoro e programmazione) ha discusso lo schema di decreto ministeriale relativo agli indicatori selezionati per concludere con unanime parere positivo il 2 agosto.<br /> Il Comitato aveva selezionato i seguenti 12 indicatori: l. Reddito medio disponibile aggiustato pro capite; 2. Indice di disuguaglianza del reddito disponibile; 3. Indice di povertà assoluta; 4. Speranza di vita in buona salute alla nascita; 5. Eccesso di peso; 6. Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione; 7. Tasso di mancata partecipazione al lavoro; 8. Rapporto tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli; 9. Indice di criminalità predatoria; 10. Indice di efficienza della giustizia civile; 11. Emissioni di C02 e altri gas dima alteranti; 12. Indice di abusivismo edilizio.<br />             Nulla sul patrimonio culturale. Nulla sulla cultura, più in generale. Il Ministero ha segnalato più volte al Ministero dell’economia (con note dell’Ufficio legislativo prot. 22970 del 24 luglio 2017 e 34832 del 23 novembre 2017) questa grave lacuna. Si è svolta una riunione nel mese di novembre 2017, a seguito della quale il Ministero aveva elaborato quattro indicatori mirati riferiti alla cultura e al patrimonio culturale (spesa per la cultura, partecipazione culturale della popolazione, imprenditoria e occupazione culturale, iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio); questi indicatori sono stati inviati all’Economia (con nota del 15 gennaio 2018), ma sinora non si è avuto ancora un riscontro positivo.<br /> Intanto è uscito nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2017 il decreto 16 ottobre 2017 recante la <em>Individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)</em>, che riproduce esattamente i 12 indicatori sopra riportati, senza il benché minimo cenno alla cultura e al patrimonio culturale (e ciò nonostante il fatto che già da anni l’ISTAT aveva provveduto a inserire, tra le dodici dimensioni nella quali si articola il BES, la n. 9, intitolata “<em>Paesaggio e patrimonio culturale</em>”, articolata al suo interno in diversi indicatori, costituiti dalla dotazione di risorse del patrimonio culturale, ricavata dal numero di beni archeologici, architettonici e museali censiti nel sistema informativo “Carta del Rischio del patrimonio culturale”  del Ministero per 100 km2, dalla spesa pubblica comunale corrente <em>pro capite</em> in euro destinata alla gestione del patrimonio culturale &#8211; musei, biblioteche e pinacoteche, dall’indice di urbanizzazione in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, dalla erosione dello spazio rurale da dispersione urbana &#8211; <em>urban sprawl</em>, dalla erosione dello spazio rurale da abbandono, dalla presenza di paesaggi rurali storici, dalla valutazione della qualità della programmazione dello sviluppo rurale regionale in relazione alla tutela del paesaggio, dalla densità di verde storico e parchi urbani di notevole interesse pubblico, dalla consistenza del tessuto urbano storico, dall’insoddisfazione della qualità del paesaggio del luogo di vita, nonché dalla preoccupazione per il deterioramento delle valenze paesaggistiche). Perché questo vuoto? Motivi di tecnica statistica. Un’occasione perduta (forse la resistenza di una visione solo quantitativa ed economicistica?). Chissà.<br />  <br /> <strong>9. </strong><em>Educazione e ricerca.</em><br />  <br /> Molto vi sarebbe da dire su questo fondamentale versante. Il concetto fondamentale, credo unanimemente condiviso, è che il patrimonio culturale alimenta e vivifica la produzione culturale e la ricerca, nella sintesi dialettica dei primi due commi dell’art. 9 della Costituzione. La tutela e la valorizzazione sono soprattutto e in primo luogo conoscenza, formazione, informazione, educazione, studio, ricerca, passione.<br /> Due sono le azioni più importanti, tra le numerose poste in essere in questi ultimi anni, da segnalare: la creazione di un’apposita direzione generale centrale dedicata alla Educazione e alla ricerca legate al patrimonio culturale (art. 13 del d.P.C.M. n. 171 del 2014) e la creazione della Scuola del patrimonio (art. 5, commi 1-<em>bis</em> e 1-<em>ter</em>, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha trasformato la Fondazione per gli studi universitari e di perfezionamento sul turismo, prevista dall&#8217;art. 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 2012, n. 134, nella &quot;Scuola dei Beni e delle Attività culturali e del turismo&quot;).<br />  <br /> <strong>10. </strong><em>Riforma nel settore della circolazione internazionale e questione dei 50 – 70 anni come requisito minimo di storicizzazione per la tutela.</em><br />  <br /> La riforma – già avviata, limitatamente ai soli immobili pubblici e degli enti privati, con l&#8217;art. 4, comma 16, lett. a), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è stata estesa a tutti i beni culturali dall&#8217;art. 1, comma 175, lett. a), della legge 4 agosto 2017, n. 124.<br /> Purtroppo non vi è tempo sufficiente per affrontare questo delicato argomento, che incide soprattutto sul controllo della circolazione internazionale dei beni.<br /> Mi limiterò a rilevare che, al di là del parallelo con la durata del diritto d’autore, la <em>ratio</em> sottesa al requisito della ultracinquantennalità (e della non vivenza dell’autore), già presente nella legge Nasi 12 giugno 1902, n. 185 (e ripreso nella legge Rosadi n. 364 del 1909 e Bottai n. 1089 del 1939), consiste sostanzialmente nell’idea della necessità di un passaggio generazionale per la “stabilizzazione” di un giudizio estetico e “storico”[24]. Se questa è la <em>ratio</em> orientativa di fondo di questo requisito, apparirebbe del tutto logico – con il naturale allungamento della durata media della vita – spostare da cinquanta a settant’anni questa soglia-limite. Sul piano della circolazione internazionale, inoltre, è sufficiente considerare che, dopo il 1945, con la fine delle avanguardie storiche e l’avvio delle neo-avanguardie, con la sostituzione, dunque, dell’arte con la riflessione sulla (fine dell’) arte e con la filosofia dell’arte, fino all’arte concettuale, il gesto e l’azione e la riflessione artistica (e i loro autori, più che i loro prodotti) sono vocati naturalmente ai mercati internazionali e alla circolazione internazionale, sicché, rispetto a questa produzione artistica, forse andrebbe ripensato il modello della tutela statale (altro e più critico discorso andrebbe invece riservato alla introduzione, ai fini della circolazione internazionale, di soglie minime di valore della cosa anche se antica e ultrasettantennale, che è scelta molto più problematica e foriera di problemi applicativi, avuto riguardo soprattutto al delicato segmento dei beni librari).<br />  <br /> <strong>11. </strong><em>Rafforzamento della tutela penale del patrimonio culturale.</em><br />  <br /> Un importante movimento di riforma, anche sotto la spinta dei numerosi accordi di recente intervenuti nel campo della cooperazione internazionale nella repressione dei reati di traffico illecito di beni culturali, ha riguardato il rafforzamento e la razionalizzazione della tutela penale del patrimonio culturale. Purtroppo anche la XVII legislatura, come le precedenti, non è riuscita (per poco) ad approvare in esame definitivo il relativo disegno di legge (con una sorte analoga ai precedenti disegni di legge in materia, per la XVI legislatura, l’A.S. 3016 &#8211; Galan-Palma, che non completò il suo <em>iter</em> in Commissione Giustizia del Senato; per la XV legislatura, l’A.C. 2806 &#8211; Prodi).<br /> Dopo l’approvazione in prima lettura da parte dell’Assemblea della Camera dei Deputati (A.C. 4220), il disegno di legge del Governo recante <em>Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale</em> è stato esaminato in sede referente dalla 2^ Commissione Giustizia del Senato (A.S. 2864), che ha conferito il mandato al relatore. Il provvedimento, tuttavia, non è poi stato calendarizzato in Aula.<br /> Il disegno di legge, che originariamente delegava il Governo ad operare la riforma, dettando alcuni principi e criteri direttivi, era stato modificato nel corso dell’esame in sede referente presso la II Commissione Giustizia della Camera, nel senso di trasformare la delega in disposizioni di diretta modifica del codice penale.<br /> Tale diverso “approccio” normativo non aveva mutato nella sostanza gli obiettivi della riforma, che restavano essenzialmente individuabili nei seguenti aspetti: a) perseguire una coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, superando la divisione tra codice penale e codice dei beni culturali (infatti erano abrogate – v. art. 5 del provvedimento – diverse disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali); b) introdurre nuovi delitti a tutela del patrimonio culturale, in luogo di aggravanti di fattispecie esistenti; c) innalzare le pene edittali vigenti, in modo che la tutela differenziata del patrimonio culturale e paesaggistico rispetto a quella della proprietà privata, prevista in Costituzione, sia resa effettiva, d) introdurre aggravanti se oggetto di reati comuni siano beni culturali.<br /> Nello specifico, il nuovo testo del disegno di legge, che si componeva di 7 articoli, mirava a inserire un nuovo Titolo del Codice penale (Titolo VIII-<em>bis</em>) rubricato “<em>Dei delitti contro il patrimonio culturale</em>” che configura le seguenti nuove fattispecie:<br /> &#8211;          Furto di beni culturali (518-<em>bis</em>), con pena significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto (2-8 anni);<br /> &#8211;          Appropriazione indebita di beni culturali (518-<em>ter</em>), con aggravamento della pena;<br /> &#8211;          Ricettazione di beni culturali (518-<em>quater</em>) con inasprimento della sanzione penale;<br /> &#8211;          Riciclaggio di beni culturali (518-<em>quinquies</em>), con inasprimento della pena;<br /> &#8211;          Illecita detenzione di beni culturali (518-<em>sexies</em>): trattasi di fattispecie penale di nuova introduzione;<br /> &#8211;          Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (518-<em>septies</em>); si “sposta” nel Codice penale la fattispecie attualmente prevista nell’art. 173 del Codice Beni Culturali<br /> &#8211;          Uscita o esportazione illecite di beni culturali (518-<em>octies</em>); Idem come sopra<br /> &#8211;          Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (518-<em>novies</em>);<br /> &#8211;          Devastazione e saccheggio di beni culturali (518-<em>undecies</em>);<br /> &#8211;          Contraffazione di opere d’arte (518-<em>duodecies</em>);<br /> &#8211;          Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (518-<em>quaterdecies</em>).<br /> Si prevedeva inoltre, nel nuovo Titolo VIII-<em>bis</em>, la confisca penale obbligatoria e l’applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale, l’individuazione, attraverso una modifica al codice di procedura penale, della competenza della procura distrettuale sul delitto di “<em>attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali</em>”, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a vantaggio delle quali fossero commessi i delitti contro il patrimonio, l’applicabilità della disciplina delle attività sotto-copertura anche alle indagini sul delitto di “<em>attività organizzata finalizzata al traffico illecito di beni culturali</em>”.<br /> Purtroppo, anche questa volta, si è chiusa la legislatura senza riuscire a ottenere l’approvazione di questo disegno di legge, pur largamente condiviso da tutte le forze politiche.<br />  <br />  </div>
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<div style="text-align: justify;">· Il contributo raccoglie, con talune integrazioni e le annotazioni in calce, l’intervento tenuto in occasione del Convegno <em>Le attualità del diritto dei beni culturali</em> svoltosi presso il Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università degli studi di Padova il 2 febbraio 2018 in occasione dell’apertura del Corso di Alta Formazione “La dimensione giuridica dei beni culturali”.</div>
<div style="text-align: justify;">[1] Sul <strong>nuovo trattamento degli “interessi sensibili”</strong> nella riforma della conferenza di servizi e del silenzio-assenso cfr. P. Marzaro, <em>Coordinamento tra Amministrazioni e silenzio-assenso</em>, in <em>Giustamm</em>, 5/2016; <em>id</em>. <em>Certezze e incertezze sul silenzio assenso tra amministrazioni</em>, <em>ibidem</em>, 12/2015, nonché <em>Leale collaborazione e raccordo tra Amministrazioni; su un principio del sistema a margine delle ‘riforme Madia’</em>, in <em>Federalismi.it</em>, 6 dicembre 2017; G. Sciullo, <em>‘Interessi differenziati’ e procedimento amministrativo</em>, nella rivista <em>on line Giust.Amm.it</em> (al sito http://www.giustamm.it), n. 5/2016. Sul tema cfr. anche E. Scotti, <em>Il silenzio assenso tra amministrazioni</em>, in A. Romano (a cura di), <em>L’azione amministrativa</em>, Torino, 2016, 566 ss.; F. de Leonardis, <em>Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17 bis introdotto dalla cd. riforma Madia</em>, in <em>Federalismi.It</em>, 21 ottobre 2015, F. Scalia, <em>Il silenzio assenso nelle c.d. materie sensibili alla luce della riforma Madia</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 1/2016, 11 ss.; E. Follieri, <em>Interessi cosiddetti sensibili e interessi allo sviluppo economico</em>, <em>ivi</em>, n. 7 – 2016, 5397, che così sintetizza la recente “evoluzione” del sistema: “<em>La tutela costituzionale degli interessi sensibili non è sufficiente a porli a riparo dalla loro possibile compromissione poiché si è in presenza di norme che pongono principi, non regole, e vanno bilanciati, dai poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, con gli altri principi, tra i quali l’interesse allo sviluppo economico, pure costituzionalmente protetto, e, a seconda dei momenti storici, si ha una prevalente attenzione agli uni o all’altro. Il legislatore, a seguito della crisi economica, si è orientato a privilegiare, nel bilanciamento generale dei principi, l’interesse allo sviluppo economico piuttosto che gli interessi sensibili, con un’inversione di rotta rispetto alla precedente normativa, come dimostrano le modifiche apportate dagli articoli 3 e 6 della L. 7 agosto 2015 n. 124”. Si vedano anche A. Iacopino, La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della SCIA</em>, <em>ivi</em>, n. 7 &#8211; 2016 [5407], nonché R. Dipace, <em>La resistenza degli interessi sensibili nella nuova disciplina della conferenza di servizi</em>, in <em>Fedralismi.it</em>, n. 16, 10 agosto 2016, al sito http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32358 ed E. Scotti, <em>La nuova disciplina della conferenza di servizi tra semplificazione e pluralismo</em>, <em>ivi</em>, che condivisibilmente esprime talune perplessità sull’adeguatezza del formalismo proceduralista a soddisfare le esigenze di tutela degli interessi sensibili. Mi permetto infine di rinviare al riguardo anche al mio <em>La tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali nelle riforme della legge n. 124 del 2015, in Rivista giuridica di urbanistica</em>, n. 3/2016, 40 ss.<br /> Sulla <strong>dialettica tra discrezionalità tecnica e discrezionalità politico-amministrativa</strong> si vedano gli interventi comparsi nel n. 3/2016 di <em>Aedon, Rivista di arti e diritto online</em> (G. Sciullo, <em>Presentazione</em>, P. Carpentieri, <em>Semplificazione e tutela</em>, G. Severini, <em>Tutela del patrimonio culturale, discrezionalità tecnica e principio di proporzionalità</em>, F. Cortese, <em>Le amministrazioni e il paesaggio, tra discorso di verità e discorso di volontà</em>, G. Sigismondi, <em>Valutazione paesaggistica e discrezionalità tecnica: il Consiglio di Stato pone alcuni punti fermi</em>), al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/3/index316.htm. Il tema &#8211; sul piano più generale della decisione amministrativa – è oggetto, come è noto, di un ampio dibattito tra gli amministrativisti (Convegno AIPDA “Decisioni amministrative e processi deliberativi”, Bergamo, 5-7 ottobre 2017).<br /> Riguardo alla <strong>dialettica tra positivismo proceduralista avalutativo e ontologia dei valori nella gerarchia delle fonti, </strong>sarebbe interessante discutere su come il formalismo proceduralista e il connesso disimpegno ontologico sui valori, nel diritto, rinvengano il proprio sfondo filosofico soprattutto nel pragmatismo nordamericano (per cui la verità è ciò che è buono sul piano della credenza: “<em>true is good in the way of belief</em>”: William James, <em>Pragmatism and the Meaning of Truth</em>, richiamato da R. Rorty in <em>Verità e progresso, Scritti filosofici</em>, trad. it. di G. Rigamonti, Milano, 2003, 4; ma anche D. Davidson, <em>Truth and Predication</em>, 2005, trad. it. &#8211; <em>Sulla verità</em> &#8211;  di S. Levi, Roma-Bari, 2006, che richiama J. Dewey, secondo il quale “vera è quell’idea che funziona nel condurci a ciò che essa significa”, <em>ivi</em>, 10); ma trovino una loro base anche (forse) nel “debolismo” cognitivo del Novecento (V. Possenti, <em>Il realismo e la fine della filosofia moderna</em>, Roma, 2016) o della <em>French Theory</em> (cfr. R. Esposito, <em>Da fuori</em>, Torino, 2016, 111), prediligendo la “ipo-verità” (M. Ferraris, <em>Post-verità e altri enigmi</em>, Bologna, 2017, 119 ss.), relativa e sempre ridiscutibile (Habermas, Rorty), all’assunzione di responsabilità di un impegno sulla <em>verità</em> e sulla gerarchia dei valori. In questo senso (paradossalmente) nel campo del diritto, con una sorta di inversione delle parti, il proceduralismo (che implica una verità “giuridica” debole e relativa) sembra prediligere il positivismo (che pure ha una sua pretesa ontologica e assoluta: cfr. A. Kaufmann, <em>Filosofia del diritto ed ermeneutica</em>, a cura di G. Marino, Milano, 2003, 6 ss., nonché 135 ss.), mentre l’interpretazione per valori sembra prediligere l’ermeneutica (che invece non accampa pretese di oggettivismo e universalità dei significati, ma sa cogliere le sfide veritative delle cose reali del mondo esterno al diritto – la <em>ipsa res justa</em>: Kaufmann, <em>op. cit</em>., 97 ss. &#8211; e non si accontenta del meccanicismo letterale del mero <em>jus positum</em>).</div>
<div style="text-align: justify;">[2] Si veda da ultimo R. Cavallo Perin, <em>Il diritto al bene culturale</em>, in <em>Dir. amm</em>., 4/2016, 495 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[3] Il bilancio della cultura è tornato dopo otto anni sopra i due miliardi di euro (da 1.546.779.172 di euro del 2013 si è passati a 2.442.115.280 di euro per il 2018, con un +895.336.110 di euro, per un incremento pari al 58%); l’art-bonus, stabilizzato e reso permanente, ha portato oltre 7000 donazioni (mecenati), per un totale che supera i 230 milioni a favore di oltre 1100 enti beneficiari, con 1400 raccolte fondi; è stato creato un fondo stabile per la tutela del patrimonio culturale con una dotazione di 100 milioni annui (con la legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 9, dal 2016 al 2020); sono stati approvati nell’ultimo triennio tre piani strategici grandi progetti beni culturali, per circa 150 milioni di euro (la previsione, introdotta nel 2014 dall’art. 7 della legge sull’art-bonus, è stata resa permanente nel 2015 – comma 337 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 con una dotazione annua di 65 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2018); sono stati disposti investimenti in cantieri della cultura per oltre 3 miliardi di euro a valere sui fondi CIPE (delibere del maggio 2017 e del 22 dicembre 2017) e PON cultura; continua la costruzione del sistema museale italiano dopo l’istituzione dei trenta musei autonomi guidati da altrettanti direttori selezionati con bandi internazionali e con la profonda riforma del sistema museale statale, che ha reso musei e luoghi della cultura servizi pubblici essenziali; si è tornati ad assumere giovani nel campo dei beni culturali con un bando di concorso per assumere 500 professionisti del patrimonio culturale (portati a 1000 con la recente legge di bilancio per il 2018), è stata varata (con il decreto “art-bonus” n. 83 del 2014, art. 7) e stabilizzata (con la legge di bilancio del 2018, art. 1, comma 326, l. n. 205 del 2017) la procedura di proclamazione ogni anno della Capitale italiana della Cultura; è stata riformata la bigliettazione e il regime delle gratuità (si pensi ai successi delle domeniche gratuite), con il record assoluto di 45,5 milioni di ingressi nei musei statali nel 2016, con una crescita complessiva degli incassi nel triennio pari a 70 milioni di euro (con un aumento del 53% dal 2013 al 2017). Per una ordinata e chiara ricapitolazione di sintesi delle ultime riforme in questo campo si veda L. Casini, &quot;Learning by experience&quot;? <em>La riforma del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo</em>, in <em>Aedon, Rivista di arti e diritto online</em>, n. 3/2017, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2017/3/casini_ministero.htm.</div>
<div style="text-align: justify;">[4] Su questi istituti cfr. L. Casini, <em>L’inchiesta pubblica: analisi comparata</em>, in <em>Riv. trim. dir. pubbl</em>., 1/2007, 43 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[5] Rilievo critico puntualmente svolto dal Consiglio di Stato nel parere della Commissione speciale n. 359 del 12 febbraio 2018.</div>
<div style="text-align: justify;">[6] Chi scrive non condivide, invero, sotto questo profilo, la tesi – di recente emersa in Corte cost. n. 140 del 2015 &#8211; secondo la quale anche la materia della tutela del patrimonio culturale si porrebbe come una “materia-attività”, alla stessa stregua della materia della tutela dell’ambiente-ecologia (su questa tematica si veda, per una più approfondita disamina, G. Sciullo, <em>Corte costituzionale e nuovi scenari per la disciplina del patrimonio culturale</em>, in <em>Aedon, Rivista di Arti e diritto online</em>, n. 1/217, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2017/1/sciullo.htm). Se tale configurazione sembra plausibile per la valorizzazione dei beni culturali e, verosimilmente, per la tutela del paesaggio, data la trasversale distribuzione e “diffusione” di tali materie lungo plurimi e ulteriori ambiti materiali variamente sovrapposti e connessi (si pensi all’urbanistica-edilizia-governo del territorio), con una pluralità di discipline che si intrecciano sullo stesso fatto o atto o episodio di vita, o affare amministrativo, meno convincente appare una tale configurazione se riferita invece alla materia della tutela dei beni culturali, che riferisce una disciplina organica e puntuale a oggetti ben distinti e definiti.</div>
<div style="text-align: justify;">[7] Secondo R. Cavallo Perin, <em>Il diritto al bene culturale</em>, <em>cit</em>., 501, normalmente il senso dell’uso del termine Nazione consiste nel fine di presidio dell’identità nazionale e “la Nazione-Repubblica italiana è costituita dal cittadino-sovrano” (<em>ivi</em>, con ampi rinvii di dottrina sulla nozione di Nazione, in note 31 e 32). L’A. propone dunque una ricostruzione volta a far emergere un diritto soggettivo della persona <em>di credito</em> al bene culturale sul rilievo che la tutela e la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione siano elementi essenziali della protezione soggettiva cittadino-sovrano, con conseguente necessità di ammettere “una sfera soggettiva a tutela della personalità del cittadino-sovrano che, oltre alla capacità, sia inclusiva della sua identità culturale individuale e collettiva”. </div>
<div style="text-align: justify;">[8] Su questi temi cfr. S. Settis, in Montanari T. (a cura di), <em>Costituzione incompiuta. Arte, paesaggio, ambiente</em>, Torino, 2013, 58.</div>
<div style="text-align: justify;">[9] Per una disamina a questo proposito dei lavori preparatori dell’Assemblea costituente cfr. A. Leone, in T. Montanari (a cura di), <em>Costituzione incompiuta</em>, <em>cit</em>., 158.</div>
<div style="text-align: justify;">[10] Mi sia consentito di rinviare al mio <em>Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni culturali</em>, pubblicato nella rivista <em>on line</em> <em>Giust.Amm.it</em> (al sito http://www.giustamm.it), 28 maggio 2014.</div>
<div style="text-align: justify;">[11] Si fa riferimento a un recente articolo di Angelo Crespi (già consigliere politico del Ministro Bondi nel 2008), comparso su <em>Il Giornale</em> del 20 gennaio 2018 (“<em>Defiscalizzare per aiutare la cultura</em>”), nonché alle proposte emerse in un convegno svoltosi al Teatro Manzoni di Milano promosso dalla associazione #CulturaIdentità, con interventi di Angelo Crespi ed E. Sylos Labini (di cui ha dato conto lo stesso organo di stampa quotidiana sul n. del 7 febbraio 2018, in un articolo di S. Cottone dal titolo <em>Undici verbi per liberare la cultura dalle tasse</em>, pag. 9).</div>
<div style="text-align: justify;">[12] Ad es. in <em>Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni culturali</em>, nella Rivista <em>on line Giust.Amm.it</em> (al sito http://www.giustamm.it), <em>cit</em>.</div>
<div style="text-align: justify;">[13] Per un primo approfondimento sia consentito di rinviare a P. Carpentieri, <em>Appalti nel settore dei beni culturali</em>, in <em>Urbanistica e appalti</em>, 2016, 8-9, 1014 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[14] Sia consentito di rinviare a P. Carpentieri, <em>La Convenzione di Faro sul valore dell’eredità culturale per la società (da un punto di vista logico)</em>, in <em>Federalismi.it</em>, n. 4/2017, 22 febbraio 2017, al sito http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=33604.  </div>
<div style="text-align: justify;">[15] G. Volpe, <em>Un patrimonio italiano. Beni culturali, paesaggio e cittadini</em>, Novara, 2016, 29 ss.<br />  </div>
<div style="text-align: justify;">[16] Le ragioni metagiuridiche di rivendicazione di “riconoscimento giuridico” che spingono verso la confusione dei linguaggi sono rinvenibili, tra i numerosi scritti sul tema, più di recente, in A. Gualdani, <em>Primi passi verso una disciplina di settore dei beni immateriali. Il caso del disegno di legge sulle manifestazioni, rievocazioni e giochi storici</em>, in <em>Aedon, Rivista di Arti e diritto on line</em>, n. 3/2017, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2017/3/gualdani.htm, dove già nella <em>Premessa</em> si esordisce con l’eloquente rilievo per cui “Da tempo, la categoria dei beni immateriali reclama attenzione da parte del legislatore nazionale, il quale non ha mai colto l&#8217;occasione di occuparsi di essi”, per proseguire con l’auspicio che il disegno di legge in questione possa “fungere da modello non solo per la normazione delle altre species di beni c.d. volatili, ma anche esplicare un effetto &quot;espansivo&quot; tanto da condurre all&#8217;inserimento nel Codice dei beni culturali (attraverso un correttivo) di una sezione dedicata ai beni intangibili. Se tale obiettivo fosse raggiunto si conferirebbe finalmente un riconoscimento e una dignità a quella componente del patrimonio culturale saldamente ancorata alle tradizioni, alle origini e ai profili identitari delle popolazioni di un dato territorio”. Il disegno di legge in questione non è stato approvato dal Parlamento nella XVII legislatura, ma una sua parte è rifluita nella legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 627: “<em>Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L&#8217;accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l&#8217;iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge</em>”). In attuazione è stato emanato il d.m. 25 settembre 2017. Cosa c’entri tutto questo con il codice dei beni culturali, non è dato sapere (sembrando viceversa del tutto evidente che le misure di sostegno economico, legate a un qualche “riconoscimento”, mediante elenchi, albi nazionali, <em>etc</em>., di tali usi e costumi locali nulla hanno a che vedere con le regole giuridiche di tutela e valorizzazione contenute nel codice dei beni culturali).</div>
<div style="text-align: justify;">[17] Nozione, come è noto, nata in ambiente europeo, anche in connessione con il programma Europa creativa. Per una compiuta disamina cfr. G. Bosi, <em>L’impresa culturale. </em><em>Diritto ed economia delle attività creative</em>, Bologna, 2017, nonché <em>Id</em>., <em>Valore culturale e marketing dei beni creativi: prospettive di disciplina giuridica</em>, in <em>Aedon, Rivista di Arti e diritto on line</em>, n. 1/2016, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/1/bosi.htm. Gli atti più significativi che hanno preparato questa elaborazione paiono i seguenti: resolution of 10 April 2008 on cultural industries in Europe; Commission Green Paper of 27 April 2010 entitled ‘Unlocking the potential of cultural and creative industries’ (COM(2010)0183; resolution of 12 May 2011 on unlocking the potential of cultural and creative industries; communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 26 September 2012 entitled ‘Promoting cultural and creative sectors for growth and jobs in the EU’ (COM(2012)0537); CCS working document of 26 September 2012, nel quale la Commissione ha riconosciuto the importance of the high-end cultural and creative economic sector &#8211; fashion, jewellery, watches, perfumes and cosmetics, accessories, leather goods, furniture and furnishings, household equipment, gastronomy, wines and spirits, cars, boats, hotels and leisure experience, retail and auction houses and publishing; European Parliament resolution of 12 September 2013 on promoting the European cultural and creative sectors as sources of economic growth and jobs (2012/2302(INI); Alleanza europea delle industrie creative (European Creative Industries Alliance – ECIA). Come anticipato nel testo, la nozione è ora entrata a pieno titolo nell’ordinamento giuridico interno (con la legge di bilancio per l’anno 2018 &#8211; legge n. 205 del 2017, che, ai commi 57-60 dell’art. 1, ha introdotto un apposito credito d’imposta a favore delle imprese culturali e creative, nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti “<em>de minimis</em>”, nel limite di spesa di 500.000 euro per l&#8217;anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi secondo le modalità attuative da stabilirsi con un apposito decreto ministeriale; la stessa legge di bilancio, al comma successivo definisce “imprese culturali e creative” “<em>le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell&#8217;Unione europea o in uno degli Stati aderenti all&#8217;Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l&#8217;ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell&#8217;ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all&#8217;audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati</em>”, per poi (comma 58) demandare a un regolamento interministeriale la disciplina della procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi “<em>tenendo conto delle necessità di coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117</em>”.</div>
<div style="text-align: justify;">[18] Il d.m. 23 dicembre 2014, recante <em>Organizzazione e funzionamento dei musei statali</em>, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 2015, n. 57, riprendendo le definizioni dell’ICOM definisce il museo come “. . . una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. E&#8217; aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell&#8217;umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica. 2. In attuazione dell&#8217;art. 9 della Costituzione, l&#8217;attività dei musei statali è diretta alla tutela del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto (<em>accountability</em>). Ai sensi dell&#8217;art. 101, comma 3, del Codice, i musei statali espletano un servizio pubblico. 3. I musei statali sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone e promuovendone la pubblica fruizione. I musei statali sono dotati di un proprio statuto e di un bilancio e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. Il servizio pubblico di fruizione erogato dai musei statali e i relativi standard sono definiti e resi pubblici attraverso la Carta dei servizi”.</div>
<div style="text-align: justify;">[19] La legge di stabilità per l’anno 2016 &#8211; legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi da 376 a 384 – ha introdotto per la prima volta nel nostro sistema giuridico la nozione e la disciplina della società <em>benefit</em> (si tratterebbe di quelle società che “nell&#8217;esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”).</div>
<div style="text-align: justify;">[20] Nozione forgiata nel campo degli appalti pubblici. L’art. 2, comma 1, lettera <em>p</em>), del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, recependo la definizione recata dalla direttiva europea, così definisce questa figura: “p) “operatore economico”, una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”. Si veda poi Corte di giustizia europea, Grande Sezione, 6 ottobre 2015, Causa n. C-203/14.</div>
<div style="text-align: justify;">[21] Sul tema di veda la condivisibile critica di C. E. Baldi, <em>Disciplina comunitaria degli aiuti di stato e politica culturale europea. Le incoerenze di un sistema fortemente burocratizzato</em>, in Aedon, Rivista di arti e diritto on line, n. 3/2014, nonché Id., <em>Il finanziamento del patrimonio e delle attività culturali. Come evitare le insidie delle regole europee</em>, ivi, n. 2/2015, al sito http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/2/baldi.htm.</div>
<div style="text-align: justify;">[22] Per una prima disamina cfr. G. Piperata, <em>Sciopero e musei: una prima lettura del d.l. n. 146/2015</em>, in <em>Aedon, Rivista di Arti e diritto on line</em>, n. 3/2015.</div>
<div style="text-align: justify;">[23] Si veda da ultimo R. Cavallo Perin, <em>Il diritto al bene culturale</em>, in <em>Dir. amm</em>., 4/2016, 495 ss.</div>
<div style="text-align: justify;">[24] La relazione illustrativa del disegno di legge n. 154 presentato il 15 aprile 1939, per la <em>Tutela delle cose d’interesse artistico o storico</em>, poi divenuta la legge n. 1089 del 1939, riferisce sul punto che “si è mantenuto fermo il principio vigente di non estendere la particolare tutela che forma oggetto del disegno di legge alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni” perché “una tale estensione, non solo avrebbe intralciato il commercio degli oggetti d’arte, ma avrebbe presentato il pericolo di affrettati giudizi sul valore di artisti viventi o di opere di molto recente esecuzione, che il tempo potrebbe molto spesso modificare”.</div>
</p></div>
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<p>Note</p>
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		<title>Alcuni aspetti peculiari degli appalti di lavori sui beni culturali. Le recenti modifiche del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 30</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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		<title>Riflessioni per una &#8220;composizione&#8221; del &#8220;contrasto&#8221;  fra tutela e valorizzazione dei beni culturali</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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<p>Sommario: Premessa. – 1. Origine e termini della questione. – 2. La revisione del Titolo V e la permanenza del problema. – 3. L’orientamento della Corte. – 4. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. – 5. Una possibile composizione. Premessa Costituiscano, o meno, sotto un qualche profilo, una</p>
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<p>Sommario: Premessa. – 1. Origine e termini della questione. – 2. La revisione del Titolo V e la permanenza del problema. – 3. L’orientamento della Corte. – 4. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. – 5. Una possibile composizione.</p>
<p>
<i>Premessa<br />
</i>Costituiscano, o meno, sotto un qualche profilo, una “materia” sola ed unica, i “beni culturali” sono stati, dalla Costituzione, distinti in relazione alla tutela ed in relazione alla valorizzazione e diversamente “trattati” quanto a regime giuridico. La tutela, infatti, spetta ai sensi dell’art. 117, II comma Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato; la valorizzazione, è, ai sensi 117, III comma Cost., “materia” di legislazione concorrente nella quale la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. <br />
La distinzione così operata dalla Costituzione, peraltro, si presta ad essere fonte di non poca confusione nei rapporti tra Stato e Regioni proprio o soprattutto a causa dell’individuazione e delimitazione della tutela e della valorizzazione, cioè di due “materie” piuttosto artificiali e, perciò, difficilmente distinguibili concettualmente, contenutisticamente e, magari, perfino finalisticamente. <br />
La maggior parte della dottrina, come vedremo tra poco, dopo aver a lungo dibattuto sulla questione, ha ritenuto risolvibile il problema con l’affermazione del principio dominicale[1], estrapolato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 26/2004 e quasi contemporaneamente accolto dal D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e precisamente nell’art. 112, commi 2 e 6. Ma la questione è davvero chiarita? Tenendo presente che la maggior parte dei beni culturali sono di proprietà dello Stato e non delle Regioni e che, come detto, il legislatore costituzionale del riformato art. 117 Cost. ha attribuito la valorizzazione alla legislazione concorrente, si può ritenere pienamente risolutivo e/o soddisfacente il criterio dominicale? O, piuttosto, vi è il pericolo che tale principio possa in qualche modo tradire lo spirito del nuovo Titolo V, parte II, della Costituzione che, al fine di realizzare il “pluralismo istituzionale”, ha ampliato le attribuzioni degli enti territoriali?<br />
Non sembra inutile, dopo queste considerazioni, un’ulteriore riflessione sulla questione, alla luce del novellato art. 117 Cost., dei principi ispiratori della riforma costituzionale, della giurisprudenza della Corte Costituzionale e del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p>
<p>
<i>1. Origine e termini della questione.<br />
</i>La nuova politica dei beni culturali, avviata con il D.Lgs. 112/98 (decreto di attuazione della legge n.59/1997, cd. legge Bassanini), ha segnato, come è noto, una notevole inversione di tendenza per ciò che riguarda il modo di concepire questi ultimi. Si è passati, infatti, da una normativa fortemente centralizzatrice, caratterizzata da una concezione estetizzante, che disciplinava la “cosa d’arte” soprattutto dal punto di vista della conservazione e della protezione dall’incuria[2] (la Legge 1089/1939), ad una legislazione contraddistinta da una concezione più dinamica, che intende il bene culturale come bene di fruizione collettiva, fonte di elevazione culturale e sociale e, nello stesso tempo, di potenziale reddito e di sviluppo economico[3]. <br />
Il problema relativo al conflitto di competenze tra Stato e Regioni sulla materia “de qua” e, di conseguenza, sulle funzioni[4] di tutela e valorizzazione non è sorto, in realtà, con il novellato art. 117 Cost. perché è stato anticipato per molti aspetti dalla citata legge ordinaria, che ha attuato il federalismo amministrativo a “Costituzione invariata”, e dal richiamato decreto legislativo, di attuazione di quest’ultima legge, le cui norme rappresentano proprio il substrato normativo sul quale è stato delineato il riparto delle competenze relative ai beni culturali dal nuovo Titolo V della parte II della Costituzione. <br />
Il D.Lgs. 112/98 costituisce il primo tentativo di dare una disciplina compiuta ed organica ai fini della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni (dal punto di vista amministrativo) in relazione alle attività riguardanti i beni culturali. Individuava nella tutela, nella valorizzazione e nella gestione le tre funzioni relative al patrimonio storico ed artistico, definendo la prima “ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali” (una disciplina della tutela fu comunque già prevista nella legislazione degli Stati preunitari e nella Legge 1089/1939, e, addirittura, anche in alcune bolle papali del XV[5]); la seconda come “ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ad incrementarne la fruizione” (la valorizzazione, invece, è una funzione emersa più recentemente e si lega strettamente alla nuova concezione dei beni culturali considerati fattore di arricchimento culturale e di sviluppo economico e come termine compariva nella legislazione italiana relativa ai beni culturali per la prima volta con la Legge 26/4/1964 n. 310, istitutiva della Commissione Franceschini)[6], la terza come “ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali” (nella legge n. 1089/1939 la gestione era quasi assimilata alla tutela, poiché era identificata come ogni attività diretta a permettere la conservazione, l’integrità e la sicurezza del bene). <br />
Questa distinzione e queste definizioni, peraltro, anziché chiarire, o contribuire a chiarire, i concetti di cui trattasi ebbero l’effetto di un’ulteriore confusione soprattutto perché davano vita a sovrapposizioni terminologiche, che furono definite, da un’accorta dottrina, “nozioni circolari”[7], anche se non mancò chi, invece, sostenne con forza la positività e l’opportunità del decreto in esame[8]. <br />
Le definizioni di quest’ultimo furono in parte modificate dal T.U. n. 490/99, ma, ancora una volta, non si raggiunse l’obiettivo della chiarezza e della univocità. Il binomio tutela/valorizzazione fu sostituito da quello conservazione/valorizzazione; la tutela venne definita come un insieme di funzioni volte a dare attuazione all’art. 9 Cost.; la valorizzazione (attribuendole un significato limitato rispetto alla precedente legislazione) venne in sostanza fatta coincidere con la fruizione e ritenuta attività strettamente legata all’uso del bene, senza che si tenessero presenti gli aspetti relativi all’organizzazione ed alla politica promozionale come studi, eventi culturali[9], ecc. (artt 21, 55). <br />
Le definizioni contenute nel T.U. furono ritenute insufficienti tanto che, prima dell’emanazione del D.Lgs. n. 42/2004 e dopo la riforma del Titolo V, per chiarire il significato terminologico delle due funzioni, così come previste nel nuovo art. 117 Cost., furono di gran lunga preferite da dottrina e giurisprudenza quelle del D.Lgs. 112/98 (ritenute più chiare rispetto a quelle contenute nel T.U. n. 490/99) anche se, per altro verso, tacciate di ambiguità e sovrapposizioni logiche, con la conseguenza che la questione di fatto rimase ancora non priva di dubbi ed incertezze. <br />
A tal proposito vi è chi ha ritenuto[10] di poter rintracciare il principio distintivo tra tutela e valorizzazione proprio nella definizione contenuta nel D.Lgs. 112/98 accogliendo il criterio tipologico-contenutistico, che si basa sulla natura e sul contenuto delle norme e dei poteri che ineriscono ai beni culturali. La tutela, secondo questa interpretazione, sarebbe amministrazione di intervento, la valorizzazione amministrazione di prestazione. In pratica, sembra, secondo questa tesi, che la distinzione tra tutela e valorizzazione risieda nella diversa posizione assunta dall’interesse pubblico, che nella prima confligge con coloro che ne sono i destinatari e nella seconda, invece, converge con i loro interessi. Al contrario, per un’altra tesi[11], il decreto n. 112/98 non sarebbe in grado di prevenire e risolvere i conflitti a causa di “quella divorante definizione di tutela che va inevitabilmente a collocarsi trasversalmente in qualunque ambito” e, quindi, anche nella valorizzazione. Il nodo fondamentale, così, continuava ad essere rappresentato dalla difficoltà di superare le incertezze interpretative e, quindi, dalla necessità di trovare una definizione precisa di entrambe le nozioni. La questione definitoria, tuttavia, era ed è tutt’ora ineludibile in quanto, come è stato detto[12], solamente “bloccando l’espansione ermeneutica” si riesce a garantire e stabilizzare le distinte competenze.</p>
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<i>2. La revisione del Titolo V e la permanenza del problema.<br />
</i>La riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione ha recepito la concezione dei beni culturali che, da un lato, impone la necessità di conservare il patrimonio storico ed artistico e, dall’altro, prevede una sua migliore promozione e valorizzazione. Essa, inoltre, cerca di mediare tra l’esigenza di dare un ruolo attivo alle Regioni (giustificato dal fatto che i beni culturali insistono su di un preciso territorio e possono essere gestiti meglio da un governo locale che è espressione della comunità dalla quale hanno avuto origine) e l’esigenza di mantenere un esercizio unitario per salvaguardare e proteggere i beni culturali della Nazione nella medesima maniera in tutto il territorio dello Stato.<br />
Proprio allo scopo di armonizzare le istanze unitarie e le istanze autonomistiche, il legislatore costituzionale del novellato art. 117 Cost., creando non poche incertezze ha, come si è detto, diviso in due le competenze sui beni culturali, attribuendo la tutela alla legislazione esclusiva dello Stato e la valorizzazione alla legislazione concorrente. A questo proposito vi è chi parla[13] di inadeguatezza del nuovo art.117 Cost., poiché, al contrario delle altre materie in esso indicate, la competenza sui beni culturali si basa sulla distinzione tra le principali funzioni relative agli stessi invece che sull’attribuzione di un’unica materia alla legislazione concorrente o esclusiva dello Stato o delle Regioni e, proprio da questa situazione, deriverebbe una difficoltà pratica di operare una demarcazione tra le due funzioni, che, in effetti, sono concettualmente e concretamente collegate tra loro.<br />
Ciò ha anche comportato, come conseguenza, che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali siano diventate una questione di livello politico-costituzionale e non più solo di livello normativo ordinario ed amministrativo (come era invece nel D.Lgs. 112/98), dato che ora occorre ricercare il significato di entrambe, allo scopo di delimitare le competenze tra Stato e Regioni[14], anche alla luce della Costituzione.<br />
La ricerca del significato delle nozioni di tutela e di valorizzazione, e, ovviamente, delle attività rientranti nell’una o nell’altra non ha cessato di essere, ancora di più, dopo la riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, una questione di fondamentale importanza anche se, come abbiamo detto, di non facile soluzione a causa della difficoltà di demarcazione dei due concetti, delle sovrapposizioni e delle inevitabili interazioni tra le due funzioni[15] e soprattutto della mancanza di criteri univoci di definizione delle due attività[16]. <br />
Dal dibattito che è sorto sembrano potersi delineare, in sostanza, due correnti di pensiero: da una parte quella che ha criticato aspramente la distinzione di competenze e le sue conseguenze[17] e, dall’altra, quella che, invece, ha trovato razionale la riforma costituzionale e quindi l’attribuzione di diverse potestà legislative[18]. <br />
Si è determinata, così, una vera e propria “radicalizzazione” del conflitto di competenza tra Stato e Regioni[19], che ha avuto come conseguenza perfino l’aumento dei problemi interpretativi e pratici[20].<br />
In merito, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 9/2004, consolidando l’orientamento emerso già nella sentenza n. 94/2003, come si analizzerà meglio in seguito, ha fatto notare che le nozioni di tutela e di valorizzazione sono strettamente connesse ed a volte, ad una lettura non approfondita, addirittura sovrapponibili, poiché, solo “riportate nei loro contesti normativi, dimostrano che la prima è diretta ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica” e la seconda è diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale[21].<br />
Tra le due funzioni esiste, quindi, una correlazione ed una inscindibilità, in quanto la valorizzazione deve svolgersi nel rispetto delle misure di tutela e così la tutela non deve impedire la fruizione (valorizzazione) del bene[22].<br />
Alla luce di quanto detto appare comprensibile il motivo per il quale il confine delle competenze tra Stato e Regioni in materia di beni culturali è stato definito “un confine mobile”, modificabile di volta in volta secondo le interpretazioni che si attribuiscano alle varie attività[23].</p>
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<i>3. L’orientamento della Corte.</i><br />
La Corte Costituzionale, dopo la riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, al fine della composizione dei contrasti tra i due tipi di competenze relative ai beni culturali[24], sembra aver tracciato un percorso interpretativo che si può articolare su quattro punti generali: <br />
1) utilizzo del criterio storico-normativo[25] al fine di interpretare il nuovo art. 117 Cost. alla luce della legislazione vigente (la Corte parte dal presupposto che all’elenco delle materie contenute nell’art. 117 Cost. occorra attribuire il significato che avevano alla luce della normativa vigente nel momento in cui è stata elaborata la revisione) [26]; <br />
2) spostamento del fulcro del problema dal tipo di intervento al bene oggetto dello stesso; <br />
3) “correzione” del riparto di competenza Stato-Regione, delineato dal Titolo V, basandolo sulla titolarità/disponibilità del bene culturale pubblico (criterio dominicale) invece che sulla dicotomia tra tutela e valorizzazione; <br />
4) propensione a risolvere i conflitti tra Stato e Regioni sulla base di un’interpretazione restrittiva della potestà legislativa regionale e, quindi, di una sorta di ampliamento in via giurisprudenziale di quella dello Stato, anche se , per la verità, non mancano casi in cui non potrebbe dirsi favorito totalmente l’Ente centrale. Ad esempio, nel 2005, con le due sentenze n. 160 e n. 232, l’orientamento “statocentrico” sembra mitigato dalla dichiarazione di incostituzionalità di un articolo della legge Finanziaria per il 2004, la Legge n. 350/2003, che autorizzava una spesa allo scopo di “promuovere la diffusione della cultura italiana”, perché lesivo della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali (sent. n.160/2005).<br />
La Corte ha ammesso che la promozione della diffusione della cultura rientra nella valorizzazione[27] mentre allo Stato compete, ex art. 119 Cost., comma 4, il finanziamento integrale delle funzioni regionali nell’ambito delle quali le stesse Regioni, poi, dovranno dettare norme per le singole materie secondo i principi generali stabiliti dalla legislazione statale. <br />
Spunti interessanti si rinvengono anche nella sentenza n. 232/2005, dove si è affermata la competenza della Regione a dettare norme che incidono in maniera aggiuntiva sulla tutela dei beni culturali propriamente detti e di “altri” non identificati secondo la normativa statale, purché “si trovino a far parte di un territorio avente una propria conformazione ed una propria storia” (criterio dominicale). <br />
Questa sentenza scaturisce da una questione di legittimità sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in merito ad una legge della Regione Veneto, ritenuta lesiva dell’art. 117 Cost., comma 2, lettera s) e comma 6 in quanto alla Regione era consentito attribuire specifici interventi di tutela per una particolare categoria di immobili.<br />
La Corte Costituzionale ha sostenuto che in questo caso hanno rilievo sia la tutela (della quale fornisce una seppur scarna definizione, ribadendo che è da considerarsi materia/attività), sia la valorizzazione definendo le due attività “intrecciate” tra loro. Ha specificato, inoltre, che occorre riferirsi al Codice dei beni culturali e del paesaggio[28] al fine di distinguerle e ha puntualizzato che quest’ultimo stabilisce l’esigenza dell’esercizio unitario della tutela, ma al contempo dispone che non solo lo Stato, ma anche tutti gli enti locali sono tenuti ad assicurare la conservazione (tutela) dei beni culturali ed a favorirne la fruizione e la valorizzazione. <br />
Essa ha rilevato, in effetti, che, in particolari materie, come beni culturali e tutela dell’ambiente, in cui ha rilievo il profilo finalistico della disciplina, la coesistenza di competenze rappresenta la generalità dei casi e, richiamando l’art. 118, comma 3, Cost., ha sostenuto che proprio nella disciplina dei beni culturali occorrerebbero forme d’intesa e coordinamento. La Corte, però, non ha dato a questo principio il ruolo che ci si sarebbe potuto aspettare per risolvere la questione e ha utilizzato, invece, a tale scopo, il criterio dominicale, che questa volta è adoperato, comunque, per attribuire la competenza alla Regione. <br />
Dopo queste precisazioni è opportuno, se non necessario, analizzare, seppur brevemente, le sentenze più significative in cui la Corte Costituzionale ha dimostrato chiaramente una propensione ad ampliare, nella materia di cui si parla, le competenze statali, al fine di comprendere l’iter logico seguito nell’elaborazione dei principi sopra richiamati.<br />
Nella sentenza n. 94/2003, fondamentale perché rappresenta la prima volta, dopo la riforma costituzionale del 2001, in cui è stata risolta una questione di legittimità costituzionale relativamente alla tutela e alla valorizzazione, la Corte ha dichiarato infondato un ricorso governativo proposto contro una legge della Regione Lazio (la quale prevede la possibilità, per alcuni locali considerati dalla stessa Regione di “valore storico artistico ed ambientale”, di ottenere finanziamenti regionali finalizzati alla manutenzione, al restauro o a coprire eventuali aumenti di canone di locazione) perché ha ritenuto che quest’ultima, così, non istituisce una nuova categoria di beni culturali (che in tal caso spetterebbe allo Stato), ma si riferisce ad altri beni, cui è applicabile la disciplina speciale prevista dalla legge regionale. Ha evitato, però, di stabilire se le attività previste dalla legge (restauro e manutenzione) costituissero valorizzazione o tutela perché, contrariamente a come aveva operato nelle sentenze n. 64/87 e n. 277/93[29], ha probabilmente ritenuto opportuno “sorvolare” sulle inevitabili sovrapposizioni di competenze statali e regionali relative ai beni culturali[30].<br />
Nelle motivazioni della sentenza n. 9/2004 risultano utilizzati il criterio tipologico-contenutistico e quello storico normativo (richiamando nuovamente il D.Lgs. 11.02.98 ma anche il TU n. 490/99). Il Giudice costituzionale, infatti, ha cercato di interpretare una attività, nel caso di specie il restauro, stabilendo che quest’ultimo è ricompreso nella tutela, poiché incidente “sulla struttura materiale del bene”.<br />
Nella circostanza la Corte si è espressa su un conflitto di attribuzioni scaturito da un regolamento ministeriale (il D.M. 420/2001) relativo ai requisiti di formazione dei restauratori e di coloro che compiono lavori per conto di amministrazioni statali o enti pubblici nazionali sui beni culturali.<br />
E’ da notare come, dilatando, forse in maniera eccessiva, la nozione di tutela[31], si sia dimostrata favorevole ad ampliare le competenze dello Stato a svantaggio delle Regioni, che di fatto vengono escluse dalla possibilità di incidere in qualche maniera sul restauro dei beni culturali. Giova rilevare che nella sentenza in oggetto vi è un ”fugace” richiamo al III comma dell’art. 118 Cost. ed alla prescrizione di forme di intese e coordinamento tra Stato e Regioni per la tutela dei beni culturali, sia pure senza che questo tema sia stato approfondito come, forse, sarebbe stato opportuno. <br />
La sentenza n. 26/2004 (di rigetto del ricorso regionale), poi, ha evitato “elegantemente” di affrontare il problema della distinzione tra tutela e valorizzazione attraverso l’elaborazione di una specifica interpretazione delle due funzioni per stabilire la competenza ai sensi dell’art. 117 Cost. spostando l’attenzione dal “tipo” di attività ai beni oggetto della stessa. La decisione in esame scaturiva da un giudizio sull’illegittimità costituzionale di un articolo della Legge finanziaria per il 2002 (n. 448/2001), che consente al Ministro la facoltà di “dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica ed alla valorizzazione del patrimonio artistico”.<br />
Le principali censure di illegittimità erano due. Le Regioni ricorrenti facevano notare, innanzitutto, che la materia indicata nella norma impugnata si riferiva alla valorizzazione dei beni culturali oggetto di potestà legislativa regionale concorrente e che, quindi, lo Stato avrebbe dovuto emanare una norma di principi generali senza disciplinare nel dettaglio le modalità ed i criteri della citata concessione. Contestavano, inoltre, l’attribuzione al Ministro del potere regolamentare nella materia considerata, poiché, ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 6, tale potere nelle materie concorrenti spetta in via esclusiva alle Regioni. <br />
La Corte ha premesso che i termini utilizzati dal legislatore costituzionale del 2001 sono ambigui e che ciò rende difficile l’individuazione dei confini tra le singole attività ed anche del loro effettivo contenuto semantico, ma non si è spinta oltre e non ha tentato neanche di dare una definizione.<br />
Nel tentativo di risolvere agevolmente il problema della ripartizione delle competenze relative alla valorizzazione dei beni culturali, utilizzando il più volte richiamato criterio storico normativo, la Corte ha ricavato dall’art. 152 del D.Lgs. 112/88 il “principio dominicale” stabilendo, così, la legittimità della norma impugnata e la competenza, però, dello Stato (Ministero) e delle norme statali, anche di dettaglio, sui beni di cui lo Stato ha la titolarità.<br />
Tale principio scaturisce, a suo avviso, da una “comune interpretazione” derivata dal criterio di ragionevolezza e si sostanzia nell’affermazione ”ciascuno (è competente) nel proprio ambito”. Proprio da questo assunto si deduce che lo Stato, anche in materia di valorizzazione può emanare norme di dettaglio qualora abbia la titolarità/disponibilità del bene oggetto dell’intervento.<br />
Il principio dominicale, però, lascia alquanto perplessi. Se è vero, infatti, che, utilizzando tale principio, si elimina alla base ogni problema, è anche vero che, nello stesso tempo, esso sembra comportare una manipolazione del riparto di competenze del Titolo V, andando oltre la ratio che permea la riforma costituzionale del 2001.<br />
Inoltre, se il criterio dominicale deve sostituire la ripartizione delle competenze operata dall’art. 117 Cost., perché è valido per la valorizzazione e non per la tutela? Dalla lettura della sentenza in esame sembra quasi che la Consulta voglia favorire lo Stato probabilmente perché non ritiene, forse, le Regioni capaci di porre in essere azioni efficaci come sarebbe in grado di fare lo Stato stesso[32]. Occorre, inoltre, specificare che, nella giurisprudenza costituzionale, si rinviene l’applicazione del principio dominicale anche, per esempio, nella sentenza n. 427/2004, in tema di istituzioni di assistenza e beneficenza e di politica sociale, dove, infatti, si conferma tale principio con l’affermazione che “la competenza della Regione nella materia non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario … e precedono logicamente la ripartizione delle competenze …”.<br />
A conclusione di questa breve disamina sull’atteggiamento interpretativo della Corte Costituzionale circa i diversi tipi di potestà legislativa sui beni culturali, è necessario effettuare un’ultima osservazione sulle sentenze 9/04 e 26/04, le quali (specialmente la seconda) introducono un altro elemento interessante. La tutela e la valorizzazione dei beni culturali vengono identificate, infatti, come “materie-attività”[33]. Tale qualificazione si evincerebbe dal novellato art. 117 Cost., che, accanto a queste ultime, prevederebbe altri tipi di materie quali: ~ le “materie-oggetto” (che riguardano un oggetto specifico, come nella gran parte dei casi era nel vecchio 117 Cost); ~ le materie-trasversali o scopo[34] (in cui le competenze si determinano in base al raggiungimento di una finalità); ~ le materie-tipo di disciplina[35] (nelle quali si evidenziano i possibili ”modi di disciplina” degli oggetti ad esse sottese). <br />
La tutela e la valorizzazione dei beni culturali sarebbero, quindi (secondo la Corte), materie-attività dal momento che i beni culturali (l’oggetto) non costituiscono il fattore esclusivo ai fini dell’attribuzione della competenza. L’elemento discretivo si ritrova, infatti, nelle attività ad essi relative e per interpretare l’attribuzione delle varie competenze previste dall’art. 117 Cost. è necessario utilizzare non uno ma più criteri diversi, a seconda del “tipo di materia” di cui trattasi.</p>
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<i>4. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. <br />
</i>Sembra opportuno procedere, ora, ad una breve riflessione sul Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42)<i> </i>per comprendere in che maniera il legislatore delegato abbia adeguato la disciplina di settore ai nuovi principi costituzionali di cui alla riforma del 2001 e quali innovazioni abbia apportato nella questione in argomento rispetto alla precedente disciplina.<br />
Il Codice ha recepito i principi del “federalismo amministrativo” ed ha riproposto la separazione tra tutela e valorizzazione cercando di fornire una definizione sostanziale e non solo organizzativa (come avveniva per il D.Lgs. 112/98) dell’una e dell’altra funzione considerando che i beni culturali devono essere preservati (e quindi tutelati dallo Stato) e, nello stesso tempo, utilizzati come risorsa culturale ed economica (e quindi valorizzati dalle Regioni nei limiti dei principi stabiliti dallo Stato) . Queste prospettive, in realtà, sono potenzialmente contrapposte, ma il Codice sembra aver fatto convergere l’una nell’altra[36] precisando in più articoli che la valorizzazione deve svolgersi in maniera compatibile con la tutela[37]. Per il nuovo Codice dei Beni Culturali, sia la tutela, sia la valorizzazione “concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio ed a promuovere lo sviluppo della cultura” (art 1). Ciò sembra sottintendere una chiara volontà del legislatore di superare la contrapposizione tra le due materie. Infatti, nella relazione illustrativa del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, vengono richiamati il principio di adeguatezza ed il principio di sussidiarietà verticale per meglio coordinare gli interventi tra Ente centrale ed Ente locale in merito a tutela e valorizzazione e tutto ciò pare lasciare intendere che le due attività siano inscindibilmente collegate non potendo operare l’una se non vi è l’altra. <br />
Soprattutto è interessante notare che molte disposizioni prevedono il principio di leale collaborazione tra enti territoriali, il quale offre spunti senza dubbio interessanti (come meglio si vedrà in seguito) proprio ai fini della risoluzione di conflitti di competenza tra Stato e Regioni anche nell’ambito dei beni culturali. Numerosi infatti sono gli articoli del Codice che si riferiscono a modelli convenzionali con riguardo, sia alla tutela, sia alla valorizzazione[38]. <br />
Il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 sembra ribadire, comunque, la subordinazione della valorizzazione alla tutela (art. 1 comma 6), che diventa termine di raffronto e limite di tutti gli interventi in materia di beni culturali.<br />
La complessa questione interpretativa relativa a tutela e valorizzazione non sembra, comunque, chiarita del tutto, in primo luogo, perché, come appena detto, la definizione di tutela, anche se è stata ridimensionata rispetto a quella troppo generica fornita dall’art. 148 lett. c), del D.Lgs. 112/98, continua ad essere caratterizzata, come si è riferito, da eccessiva ampiezza[39]. Le diverse attività in essa ricomprese, infatti, sembrano spesso sovrapporsi a quelle che dovrebbero rientrare nel campo della valorizzazione[40] (ad esempio, la conservazione deve essere garantita dalla tutela, ma deve essere promossa attraverso la valorizzazione). <br />
In secondo luogo il Codice accoglie il criterio dominicale nell’art. 112, comma 2 e comma 6 con tutte le contraddizioni e le incongruenze che sono state già rilevate a proposito della sentenza n. 26/2004. Infatti, a mente del comma 2, “nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione di beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente”. Tale comma, tra l’altro, non è del tutto chiaro: dall’espressione letterale non si comprende quale disciplina avranno i beni “esterni” agli istituti ed ai luoghi della cultura in proprietà della Regione, degli altri enti territoriali e degli enti pubblici sottoposti alla sua vigilanza. Il comma 3, infatti, pur riferendosi esplicitamente ai beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi della cultura, non chiarisce tale questione interpretativa, poiché sembra riferirsi alle competenze amministrative e non a quelle legislative. Il comma 6 dello stesso articolo, così come novellato dal D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 156, conferma, in maniera ancora più decisa, il principio dominicale[41], che sembra addirittura assumere una funzione centrale lì dove prevede che, in assenza degli accordi previsti nel comma 4 (accordi finalizzati a definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare conseguenti piani strategici di sviluppo culturale), ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. <br />
Il nuovo Codice sembra, quindi, considerare il principio dominicale come il fulcro ed il criterio risolutivo della questione di cui si parla, come gran parte della dottrina ha ritenuto[42].<br />
A tal proposito occorre, però, ricordare, ancora una volta, che la Costituzione prevede espressamente nell’art. 117, comma 3, che la valorizzazione dei beni culturali (statali e regionali) è materia di legislazione concorrente e non sembra che tale dato normativo possa essere superato da un principio che non è recepito dalla Costituzione, ma è frutto di una elaborazione giurisprudenziale[43].<br />
Tale principio, per giunta, oltre ad essere foriero di discordanze relativamente all’art. 117 Cost., attribuendo di fatto sia la normativa di principio, sia la normativa di dettaglio sulla valorizzazione dei beni di disponibilità statale allo Stato stesso, invece che risolvere la questione genera anche concrete difficoltà in relazione al potere regolamentare in materia, ex art. 117, comma 6, Cost. poiché sembra che “metta in discussione la regola del rigido ribaltamento del c.d. parallelismo, aprendo ad opzioni più graduate e legate alla realtà del modello organizzativo ministeriale ancora fortemente accentrato”[44] (oltre ad intaccare anche il principio di sussidiarietà). Tale criterio, tra l’altro, non definisce i confini tra tutela e valorizzazione e non risolve concretamente gli eventuali conflitti di competenza che possono sorgere tra Stato e Regioni a causa della difficile distinzione tra le due attività, ma può essere utilizzato, piuttosto, unicamente per risolvere i contrasti relativi alla sola valorizzazione. Inoltre, il principio di cui si tratta non chiarisce a chi dovrebbe spettare la competenza normativa in ordine alla valorizzazione dei beni culturali appartenenti ai privati (quindi non di proprietà dello Stato e neanche delle Regioni), generando ancora una volta ambiguità. <br />
Come si può notare, i problemi sul tappeto sono diversi ed occorre tentare di trovare una lettura delle disposizioni esistenti (anche e soprattutto quelle del nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio) che limiti le eventuali discrasie che possono venire a crearsi nella materia in oggetto.</p>
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<i>5. Una possibile composizione.<br />
	</i>In merito alla dicotomia tutela/valorizzazione, in maniera pressoché unanime la dottrina[45] ha sostenuto che, al di là dei dubbi interpretativi e delle definizioni normative, occorre sfumare i contrasti tra i due termini, che, anziché contrapporsi, dovrebbero armonizzarsi tra loro per raggiungere le finalità generali dell’azione pubblica e per realizzare una politica organica ed efficace, poiché non sembra ragionevole, ad es., che la tutela dei beni culturali sia un valore per lo Stato ed un ostacolo[46] per le Regioni.<br />
Allo scopo di risolvere i complessi problemi interpretativi che possono sorgere dal difficile riparto delle competenze Stato-Regioni sulle materie tutela/valorizzazione dei beni culturali, che, se non chiariti, presentano il rischio di creare una frammentazione degli interventi ed anche, in casi estremi, di paralisi[47], merita di essere ricordata anche la tesi[48] che affronta la questione delle competenze Stato Regioni in materia di beni culturali facendo riferimento al principio regionalista – pluralista. Nelle nuove norme costituzionali contenute nel Titolo V, secondo tale teoria, si rinvengono, infatti, significativi spunti, espliciti ed impliciti, capaci di modificare sia il “monopolio” statale della tutela, che per questa concezione andrebbe superato, sia la potestà legislativa concorrente sulla valorizzazione.<br />
Questi elementi di novità sono: ~ la possibilità di delegare la potestà regolamentare da parte dello Stato alle Regioni; ~ la creazione con legge statale di forme di intesa tra Stato e Regioni sul piano amministrativo ex art. 118 c. III Cost.; ~ l’utilizzazione del “regionalismo differenziato”[49] previsto dall’art. 116, comma 3 Cost[50]., vale a dire la possibilità di attribuire alle Regioni a statuto ordinario ulteriori forme e condizioni di autonomia, favorendo le identità e le differenze, sia nelle materie di competenza concorrente, come la valorizzazione dei beni culturali, sia in alcune materie di competenza esclusiva, come la tutela dei beni culturali[51].<br />
Inoltre, vi è chi[52] afferma con forza che le attività relative ai beni culturali (tutela, valorizzazione, ma anche gestione, fruizione e conservazione) siano strettamente collegate e non divisibili e sostiene, non a torto, che esse comportino una unità di procedure conoscitive e di azioni amministrative, mentre la divisione di competenze operata dal legislatore costituzionale sarebbe servita, invece, solo a “dividere la torta” senza tener conto del frazionamento dell’azione amministrativa, della dispersione delle responsabilità e delle relative conseguenze negative sul patrimonio culturale.<br />
Una tesi che a noi sembra senz’altro da sostenere è quella di chi[53] ha fatto riferimento allo strumento della leale collaborazione e della cooperazione tra gli enti pubblici auspicando un’intesa sia normativa che istituzionale tra i diversi livelli di governo. In merito al principio di leale collaborazione ed alle previsioni del Codice ad esso relative, vi sono sostanzialmente due correnti di pensiero. Una[54], che critica severamente le scelte del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, in quanto sembrano non accogliere una prospettiva di sistema integrato, anzi, al contrario, sembrano mantenere la dicotomia tutela-valorizzazione senza utilizzare le possibilità offerte dal Titolo V ed un’altra, che giudica positiva la linea di tendenza marcata da quest’ultimo decreto[55]. <br />
In effetti, lo strumento della leale cooperazione[56] e non il principio dominicale, sembra, forse, la soluzione più appropriata al fine di comporre il contrasto che, inutile negarlo, si crea e si creerà in futuro per il complicato (dis)equilibrio di competenze tra Stato e Regioni. Il criterio dominicale, in definitiva, come già anticipato più che risolvere, sembra eliminare del tutto il problema, nel senso della quasi esclusione di uno dei due soggetti, cioè delle Regioni. La chiarezza, insomma, o la presunta chiarezza, sembra costare troppo, cioè l’alterazione qualitativa del sistema predisposto dalla Costituzione.<br />
Non si deve dimenticare che il principio di leale collaborazione è previsto dall’art. 118 Cost. anche per la materia dei beni culturali[57]: al comma 3, infatti, crea i presupposti per un sistema integrato di governo ed amministrazione tra Stato e Regioni.<br />
Nel Codice Urbani, come detto, sono più frequentemente previsti accordi ed intese su singole attività piuttosto che su programmi[58]. In ogni caso, tali disposizioni vanno valutate positivamente, poiché, se utilizzate correttamente, sembrano adatte ad eliminare, prima che sorgano, i possibili contrasti tra Stato e Regioni armonizzando le varie norme sui beni culturali con risvolti sicuramente proficui per questi ultimi. L’art. 5 del Codice prevede espressamente che le Regioni, le province, i comuni, le città metropolitane cooperino nelle funzioni di tutela con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e nel comma 4 è sancita la possibilità, sulla base dei principi di differenziazione e di adeguatezza, di individuare ulteriori forme di coordinamento con le Regioni che ne facciano richiesta[59]. Inoltre, nello stesso articolo si specifica che gli accordi e le intese possono anche prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali[60] anche se allo Stato, per mezzo del Ministero, permane la titolarità di un potere di indirizzo, vigilanza ed intervento sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza. <br />
Con la revisione dell’art. 112 Codice dei beni culturali e del paesaggio operata nel 2006, sembra che il legislatore (oltre a ribadire il principio dominicale) abbia voluto regolare in maniera forse anche troppo puntuale l’aspetto funzionale ed organizzativo della concertazione in materia di valorizzazione, che si presenta ora ordinata in più livelli (strategico, programmatorio e gestionale). E’ previsto che gli accordi si stipulino non più solo su base regionale (come statuiva la precedente normativa), ma anche su base sub-regionale (se l’ambito territoriale su cui insistono i beni culturali lo richiede), per stabilire le strategie e gli obiettivi comuni della valorizzazione e per rinviare ai piani strategici di sviluppo culturale ed ai programmi per i beni culturali pubblici che possono essere elaborati e sviluppati da appositi soggetti giuridici ed a cui possono partecipare anche i privati. <br />
Anche la Corte Costituzionale, in diverse sentenze[61], ha mostrato, in linea generale, di non sottovalutare i risvolti positivi di tale criterio nella risoluzione di situazioni in cui le competenze Stato/Regioni siano strettamente congiunte, tanto da non poter essere esercitate separatamente, sebbene, come già detto, proprio nella materia dei beni culturali non sempre abbia rimarcato tale principio in maniera troppo decisa. <br />
Recentemente, comunque, con la sentenza 31/2006, ha manifestato un rinnovato interesse per il principio della leale collaborazione, sottolineando che esso deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni, e quindi anche in materia di beni culturali, e che “la sua elasticità e la sua adattabilità lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti”. La Corte riconosce la genericità di questo criterio, che richiede per sua natura continue precisazioni e concretizzazioni, che possono essere di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale, individuando nel sistema delle Conferenze Stato-Regioni ed autonomie locali una delle sedi più qualificate per l’elaborazione delle “regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione”[62]. Anche la sentenza n. 182/2006 sottolinea il valore degli accordi Stato-Regioni e l’importanza di predisporre una metodologia uniforme nella normativa dei beni culturali e del paesaggio sull’intero territorio nazionale perché, sostiene sempre la Corte Costituzionale, l’impronta unitaria nella legislazione di tali materie è un valore imprescindibile del nostro ordinamento. <br />
Alla luce delle considerazioni su esposte, quindi, sarebbe opportuno considerare la contrapposizione tra tutela e valorizzazione in maniera meno esasperata cercando di superare l’attuale assetto dualistico di separazione delle competenze. Tutto ciò potrebbe realizzarsi non attraverso il criterio dominicale, che, come si è visto, oltre che essere discutibile in sé non sembra risolvere del tutto la questione, creando rilevanti disarmonie nell’ordinamento[63], ma proprio attraverso il principio di leale collaborazione, che, come detto precedentemente, è previsto nel Codice dei beni culturali e del paesaggio[64] e soprattutto nella Costituzione e dovrebbe essere maggiormente valorizzato invece che “sacrificato”, come sembra accadere attualmente. Appare, infatti, importante, al fine di realizzare interventi efficaci ed organici sui beni culturali, che le due attività principali ad essi relative siano programmate e attuate congiuntamente tra Stato e Regioni e non poste in essere attraverso politiche separate. Per fare ciò si potrebbero utilizzare i numerosi accordi e le intese previste dal D.Lgs. n. 42/2004. E’ altresì vero ed occorre tenere conto che anche tale principio presenta aspetti problematici, poiché potrebbero presentarsi difficoltà (in fase di concertazione) dovute all’individualismo delle Regioni (senza escludere, naturalmente, “possibili tentazioni” accentratrici dello Stato). La cooperazione si può realizzare, infatti, solo se gli enti locali sono in grado di “guadagnarsi ambiti di intervento commisurati alla loro capacità di meritarli nell’ambito del confronto pattizio[65]”. Le Regioni relativamente alla collaborazione, infatti, svolgono un ruolo molto importante, perché rappresentano un punto di raccordo fondamentale non solo per l’attuazione di un ruolo attivo dei privati, ma anche per la collaborazione tra gli enti locali, che possono intervenire in maniera più mirata sui singoli beni culturali.<br />
E’ necessario, inoltre, notare che le forme di intese previste dal Codice parrebbero configurare “intese deboli”, dove l’amministrazione statale è posta quasi sempre in una posizione preminente. Nell’art. 5, per esempio, come si è già detto, per quanto riguarda gli accordi e le intese relative alla funzione di tutela, al Ministero è riconosciuto potere di indirizzo, vigilanza e, soprattutto, in caso di perdurante inerzia o inadempienza, potere di intervento sostitutivo. <br />
Per quanto riguarda la funzione di valorizzazione, l’art. 112 del Codice, come già riferito, sembra rimarcare maggiormente il principio di leale collaborazione stabilendo che lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali devono stipulare accordi per definire strategie ed obbiettivi comuni di valorizzazione, per elaborare programmi e piani strategici di sviluppo culturale. In tal caso, però, qualora le amministrazioni non riescano ad addivenire all’accordo, prevale il criterio dominicale, che è contenuto in un nuovo comma introdotto con il D.Lgs. n. 156/2006 (il comma 6) e che finirebbe con l’essere “motore primo dell’intera configurazione”[66] tanto che vi è chi[67] lo ha addirittura definito, in maniera forse non del tutto persuasiva, “fondamento del principio consensualistico”.<br />
In realtà, utilizzare il criterio dominicale per risolvere i possibili conflitti tra Stato e Regioni potrebbe sembrare essere la soluzione più idonea. Non è, però, così perché, si ribadisce ancora una volta, il principio suddetto comporta altri e forse più seri problemi. Si è visto, infatti, che esso non serve a distinguere i confini fra tutela e valorizzazione, e, oltre a creare confusione in merito alla potestà regolamentare in materia di valorizzazione (che, in quanto materia di legislazione concorrente, dovrebbe spettare ex art. 117, comma 6 Cost. alle Regioni), favorisce lo Stato a scapito delle Regioni, che, in realtà, hanno una titolarità/disponibilità dei beni culturali sicuramente inferiore rispetto al primo. Tutto ciò comporta una riduzione consistente dell’ambito materiale di esercizio del potere normativo regionale e mal si compone con le istanze che hanno ispirato la riforma del Titolo V, parte II della Costituzione e che hanno attribuito alle Regioni maggiore autonomia e, quindi, un rafforzamento dei loro poteri. Con il principio dominicale, invece, sembra che venga quasi rinnegato il principio autonomistico ed il suo rafforzamento, che è un valore fondamentale perseguito dalla nostra Costituzione, come affermato nell’art. 5 Cost. e ribadito con la novella del 2001, con una sorta di riproposizione della precedente normativa relativa al patrimonio storico artistico, imperniata su un approccio totalmente centralista. Tanto premesso, sembra, proprio, che la ratio della divisione tra valorizzazione e tutela nella materia beni culturali risieda nella necessità, avvertita dal riformatore costituzionale, di attribuire un ruolo attivo in questo ambito, oltre che allo Stato, anche alle Regioni e che tale previsione non si armonizzi di certo il principio dominicale. <br />
Alla luce di queste considerazioni, è senz’altro interessante ed appropriata, al fine di risolvere le eventuali contrapposizioni tra Stato e Regioni, la teoria detta “dei cerchi concentrici”[68]. Quest’ultima prevede un cerchio più piccolo ed essenziale che rappresenta la normativa statale (comprendente funzioni il cui esercizio unitario è necessario in quanto riconducibile all’interesse nazionale non frazionabile) e tanti cerchi più ampi che rappresentano le competenze normative delle Regioni, che si allontanano dal cerchio più piccolo con il diminuire dell’interesse unitario. <br />
Una “politica multilivello condivisa”[69], che abbia comunque un nucleo centrale appartenente allo Stato (per mantenere quella particolare unitarietà prevista dall’art. 5 Cost. e per conservare all’ente centrale il coordinamento dell’intera materia) al fine di non disgiungere completamente le politiche e le attività locali dal centro, e che attribuisca il resto delle funzioni normative ed amministrative ai vari livelli di governo attraverso il principio di leale collaborazione, sembra, infatti, essere la più adatta a realizzare risultati concreti ed a superare i contrasti Stato/Regioni salvaguardando i principi sanciti dalla Costituzione, che esplicitamente impone alla Repubblica di riconoscere e di promuovere le autonomie locali (art. 5). <br />
Invero, i beni culturali sono gestiti senza dubbio in maniera più efficiente e con misure più appropriate da chi conosce le specificità delle culture del luogo, mentre, lì dove le amministrazioni locali non hanno i mezzi necessari o non pongono in essere gli interventi opportuni, può “entrare in azione” lo Stato attuando concretamente il principio di adeguatezza richiamato nella riforma del Titolo V. In questo modo, quindi, proprio attribuendo maggiore rilevanza (al) ed utilizzando concretamente, anche in maniera flessibile, il principio di leale collaborazione, che attua un sistema integrato tra tutela e valorizzazione, si potrebbe dare al regime dei beni culturali una interpretazione conforme al nuovo Titolo V della Costituzione, accomodando le distonie e le ambiguità di un sistema basato su competenze attigue e difficilmente separabili.</p>
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<p>[1] Secondo il quale la competenza sulla valorizzazione (e non sulla tutela, per la quale non sarebbe applicabile) spetterebbe al soggetto (Stato o Regione) che ha la proprietà del bene (da valorizzare).<br />
[2] La “cosa d’arte” veniva considerata, nella Legge n. 1089/1939, “oggetto statico ed esistente in sé”, che non aveva bisogno di altro se non di tutela, che, infatti, è finalizzata a conservare l’integrità della cosa: così M. AINIS, <i>I beni culturali</i>, in M. AINIS, M. FIORILLO (a cura di), <i>L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali</i>, Milano, 2003, 103.<br />
[3] Per un’analisi più approfondita del passaggio da una legislazione centralista ad una aperta alle istanze regionali si veda, tra gli altri, G. PASTORI, <i>Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Italia, situazioni in atto e tendenze</i>, in G. MAZZOCCHI, A. VILLANI (a cura di), <i>Sulla città, oggi. I beni culturali in Italia dopo il Codice Urbani,</i> Milano, 2004, 51 e ss.<br />
[4] La dottrina è concorde nel qualificare tutela e valorizzazione come funzioni. Tale termine, infatti, è usato solitamente per indicare l’insieme di attività che le amministrazioni pubbliche espletano in ordine ai beni culturali e caratterizzate da finalità generali. A tal proposito si veda, ad es. G.SCIULLO, <i>Le funzioni</i>, in C BARBATI, M. CAMMELLI, G. SCIULLO, (a cura di) <i>Il diritto dei beni culturali,</i> Bologna, 2006, 35. Occorre notare, in proposito, che i riformati artt.117 e 118 sembrano utilizzare un uso improprio dei termini funzione e materia. Il primo viene utilizzato in maniera “ambigua” nei due articoli. Ad esempio, nell’art 118 Cost. la parola funzione può essere intesa sia nel significato tecnico di “svolgimento del potere amministrativo” (comma 1), sia nel significato atecnico di “materia di competenza” (comma 2). In tal senso si veda G. CLEMENTE DI SAN LUCA, R. SAVOIA, <i>Manuale di diritto dei beni culturali</i>, Napoli, 2005, 91.<br />
[5] Per un esame storico della legislazione sulla tutela si veda M. AINIS, M. FIORILLO, <i>I beni culturali,</i> in S. CASSESE (a cura di), <i>Trattato di diritto amministrativo</i>, vol. II, Milano, 2003, 1449 e ss.<br />
[6] Per un’analisi storica del concetto di valorizzazione si veda L. CASINI, <i>La valorizzazione dei beni culturali,</i> in <i>Riv. Trim. di Dir. Pubbl</i>. 2001, 651 e ss.<br />
[7] Cfr. S. CASSESE, <i>I beni culturali dalla tutela alla valorizzazione, </i>in<i> Gior. Dir. Amm.</i>, 1998, 674; G. SCIULLO, <i>Le funzioni</i>, in <i>Il diritto dei beni culturali</i>, op.cit., 38, parla di “gioco di rimando”; V. CAPUTI JAMBRENGHI, Postfazione in V. CAPUTI IAMBRENGHI (a cura di), <i>La cultura ed i suoi beni giuridici</i>, Milano, 1999, 430, sostiene che è la difficoltà di trovare definizioni precise da utilizzare all’interno di “un rapporto sempre delicato qual è quello che intercorre tra Stato e Regioni” a comportare un offuscamento dei concetti. M.P. CHITI, <i>La nuova nozione di” beni culturali” nel D.Lgs. 112/98: prime note esegetiche</i>, in <i>Aedon,</i>n. 1/98, parla di “pasticcio verbale” per quanto riguarda le definizioni del D.Lgs 112/98. <br />
[8] M. AINIS, <i>Il decentramento possibile</i>, in <i>Aedon,</i>n. 1/98, sostiene, invece, che i campi delle diverse funzioni sono sufficientemente delineati.<br />
[9]  In questo senso si veda T. ALIBRANDI, P. FERRI, <i>I beni culturali ed ambientali</i>, Milano, 2001, 418.<br />
[10] N. AICARDI, <i>L’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione</i>, Torino, 2002, 98 e 106. <br />
[11] A. POGGI, <i>Verso una definizione aperta di bene culturale? A proposito della sentenza n. 94/2003 della Corte Costituzionale,</i> in <i>Aedon</i>, n. 1/2003. <br />
[12] cfr. N. AICARDI, <i>Recenti sviluppi sulla distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni culturali e sul ruolo del Ministero per i Beni e le attività culturali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale</i>, in <i>Aedon</i>, 1/2003.<br />
[13] G. SCIULLO, <i>Beni culturali e Riforma Costituzionale, </i>in <i>Aedon</i>, 1/2001.<br />
[14] La distinzione di competenze normative tra tutela e valorizzazione nella disciplina dei beni culturali è estranea a gran parte degli ordinamenti europei; si veda a tal proposito, tra gli altri, L. CASINI, <i>La codificazione dei beni culturali in Italia e in Francia</i>, in <i>Gior. Dir. Amm.</i>, 2005, 98. <br />
[15] Così , L. CASINI, <i>La valorizzazione dei beni culturali</i>, op. cit., 654.<br />
[16] Cfr. A. POGGI, <i>La Corte torna sui beni culturali (Brevi osservazioni a margine della sentenza n. 26/2004)</i>, www.federalismi.it, n. 6/2004.<br />
[17] Molti Autori hanno criticato la separazione delle funzioni dei beni culturali: ad esempio, F. P. MANSI,  <i>La tutela dei beni culturali e del paesaggio</i>, Padova, 2004, 122 e ss., sostiene essere fantasiosi la creazione e lo scorporo di tutela, valorizzazione, fruizione e gestione; durissima la critica di B. ZANARDI, <i>Proposte per una nuova Legge di tutela</i>, in <i>Le dimore storiche</i>, 2001, n. 2, 6, che accusa il legislatore di “schizofrenia”; così anche G. PASTORI, <i>Commento all’art. 5,</i> in Il <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i> a cura di M. CAMMELLI 2004, 85, che parla di schizofrenia e strabismo nella divaricazione tra tutela e valorizzazione; a proposito della dicotomia tra tutela e valorizzazione nel D.Lgs. 112/98, S. AMOROSINO, art. 138 &#8211; 165, in <i>La nuova disciplina dei beni culturali ed ambientali</i>, a cura di M. CAMMELLI, Bologna, 2000, 441, non ritiene assolutamente proficua una scissione netta tra le due funzioni. <br />
[18] A. PAPA, <i>Strumenti e procedimenti della valorizzazione del Patrimonio culturale</i>, Napoli, 2006, 107, secondo la quale la separazione tra tutela e valorizzazione avrebbe il merito di avere delineato una soluzione alla questione dell’individuazione di un equo riparto delle competenze in materia tra centro ed autonomia. Per N. AICARDI, <i>L’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione</i>, Torino 2002, 260 e 261, è giusto che tutela e valorizzazione siano separate, poiché ciò risponde ad una logica giustificata da ragioni storiche e pratiche. Per M. AINIS, <i>Il decentramento possibile</i>, in <i>Aedon</i>, 1/1998, la separazione concettuale tra le funzioni corrisponde addirittura ad una richiesta fatta dalle Regioni e dalle autonomie locali nel documento unitario discusso al CNEL nel 1997, poiché, a suo avviso, la separazione delle funzioni favorisce i diversi ruoli dello Stato e degli Enti Locali.<br />
[19] Così C. TUBERTINI, <i>Potestà legislativa statale e regionale e disciplina del restauro dopo la riforma del Titolo V della Costituzione,</i> in <i>Le Istituzioni del Federalismo, </i>n. 6/2004, 980 e ss; A. POGGI in <i>La corte torna sui beni culturali (Brevi osservazioni sulla sentenza 26/04)</i>, in www.federalismi.it, n. 6/2004, parla invece di “drammatizzazione” del conflitto.<br />
[20] La questione non si poneva con il vecchio art. 117 Cost., che, invece, assegnava alle Regioni la competenza legislativa concorrente su biblioteche e musei di enti locali e ciò non creava problemi per stabilire e delimitare le competenze Stato/Regioni. <br />
[21] In realtà la Corte aveva avuto modo di esprimersi più volte sull’interpretazione relativa a tutela e valorizzazione e su quali attività ricadano nell’una o nell’altra funzione anche prima della riforma del Titolo V; a tal proposito, ad esempio, si vedano la sentenza n. 277/93, dove la Corte affermava che il restauro aveva una funzione di tutela e la sentenza n. 921/98, dove il giudice delle leggi rilevava che la conservazione ricadeva nella nozione di tutela. <br />
[22] Interessante a questo proposito la teoria delle “nozioni circolari” nel senso che l’una, la tutela, rinvia all’altra, la valorizzazione, elaborata da S. CASSESE, <i>I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione</i>, in <i>Gior. Dir. Amm.</i>, 1998, 674.<br />
[23] Così A. POGGI, <i>La difficile attuazione del Titolo V: Il caso dei beni culturali</i>, in www.federalismi.it, n. 8/2003.<br />
[24] A tal proposito si veda D. NARDELLA, <i>Un nuovo indirizzo giurisprudenziale per superare le difficoltà nell’attuazione del Titolo V in materia di beni culturali?</i>, in <i>Aedon</i>, 2/2004.<br />
[25] La Corte Costituzionale, prima dell’emanazione del “Codice Urbani”, per interpretare le nozioni di tutela e valorizzazione ha richiamato spesso il D.Lgs. 112/98; a tal proposito si veda F. S. MARINI, <i>La tutela e la valorizzazione dei beni culturali come materia attività nella più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2004, 197.<br />
[26] Così A. POGGI, <i>Verso una definizione aperta di bene culturale? A proposito della sentenza n. 94/2003 della Corte Costituzionale, </i>in<i> Aedon</i>, 1/2003 e F.S. MARINI, <i>I beni culturali ed i locali storici del Lazio: una differenza storico-normativa</i>, in <i>Giur. cost.</i>, 2003, 776.<br />
[27] E’ da notare che tale definizione è stata poi ripresa nella novella del 2006 al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: infatti, nell’art. 6, e precisamente nella definizione di valorizzazione, è stata aggiunta anche la finalità di promuovere lo sviluppo della cultura.<br />
[28] La Corte Costituzionale si serve ancora una volta del criterio storico-normativo, ma questa volta si riferisce giustamente al nuovo Codice BB.CC. anziché al D.Lgs 112/98, come fa anche nelle recenti sentenze n. 51/2006 e n. 103/2006, sempre in materia di Beni Culturali. <br />
[29] Per un commento alle sentenze precedenti si veda A. PELILLO, <i>I beni culturali nella giurisprudenza costituzionale: definizioni, poteri e disciplina</i>, in <i>Aedon</i>, 2/1998.<br />
[30] A tal riguardo si veda S. FOÀ, <i>La Legge Regionale sulla tutela dei locali storici è legittima perché non riguarda beni culturali ma beni a rilevanza culturale. La Corte Costituzionale “sorvola” sulla distinzione tra tutela e valorizzazione</i>, in <i>Le Regioni</i>, n. 6/2003, 1231.<br />
[31] Critica nei confronti della visione tutelo-centrica è A. POGGI, <i>La difficile attuazione del Titolo V: il caso dei beni cultuali</i>, op. cit., 6 e ss.<br />
[32] D. NARDELLA, <i>Un nuovo indirizzo giurisprudenziale per superare le difficoltà nell’attuazione del Titolo V in materia di beni culturali?,</i> <i>nota a sentenza 26/2004</i>, in <i>Aedon</i>, 2/2004, critica la Corte per l’elaborazione del criterio dominicale, ma poi ammette l’efficacia di tale principio per risolvere il contrasto tra tutela e valorizzazione e, per appianare eventuali problemi sulla normativa regolamentare, sostiene che tale principio non modifica, ma integra quello della competenza per materia dell’art. 117 Cost. e non crea “strappi interpretativi”.<br />
	[33] Sul punto si veda F.S. MARINI, <i>La tutela e la valorizzazione dei beni culturali come “materia-attività” nella più recente giurisprudenza della Corte Cost.</i>, in <i>Giur. cost</i>. 2004, 198. <br />
[34] Come la tutela dei beni culturali o dell’ambiente, così definite per la loro caratteristica espansiva, che può legittimare lo Stato a riappropriarsi (di) o a restringere settori assegnati sia alla competenza concorrente, sia a quella residuale. A tal proposito si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 407/2002 e A. D’ATENA, <i>Materie legislative e tipologia delle competenze</i>, in <i>Quaderni Costituzionali</i>, 2003, 15 e ss. e A. CHIAPPETTI, <i>Il rebus del federalismo all’italiana</i>, Torino, 2004, 54.<br />
[35] La distinzione è di F.S. MARINI, <i>Lo Statuto costituzionale dei beni culturali</i>, Milano, 2002, 268 e ss, al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti.<br />
[36] Cfr. G. PASTORI, <i>Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Italia, situazioni in atto e tendenze</i>, in <i>Aedon</i>, n. 3/2004. <br />
[37] Così, ad es., art 6 Codice dei beni culturali e del paesaggio.<br />
[38] Accordi sono previsti dagli artt. 5, 24, 29, 37, 38, 40, 60, 67, 76, 86, 102, 112, 113, 115, 118, 119, 121, 143, 148, 156; intese sono previste dagli artt. 4, 5, 9, 17, 18, 29, 82, 103, 110, 114, 121, 125, 143, 156, 147, 156.<br />
[39] N. AICARDI, Art. 3, in G. TROTTA, G. CAIA e N. AICARDI (a cura di), <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, in Le nuove leggi civili commentate, 2005, 1067.<br />
[40] Per C. BARBATI, <i>La valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6),</i> in <i>Aedon,</i>n. 1/2004, il Codice Urbani ha attenuato l’esigenza di definire la tutela e la valorizzazione attraverso il principio dominicale, anche se ha ridotto il ruolo delle Regioni in materia di valorizzazione. <br />
[41] Nell’art. 112, comma 6, del Codice Urbani è stata eliminata una disposizione relativa ad un accordo di carattere generale tra enti per sostituirla con un’altra, che ribadisce anche in questo comma, il criterio della titolarità/disponibilità.<br />
[42] Si veda, ad es.: C. BARBATI, <i>La valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6)</i>, in <i>Aedon,</i> n. 1/2004; A. POGGI, <i>La Corte torna sui beni cultural</i>, op. cit.; L. ZANETI, <i>La valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica (art. 112)</i>, in <i>Aedon</i>, n. 1/2004; A. PAPA, <i>Strumenti e procedimenti della valorizzazione del patrimonio culturale</i>, Napoli, 2006, 133.<br />
[43] Occorre notare che, se la Costituzione avesse voluto attribuire parte della materia (solo i beni culturali di titolarità/ disponibilità regionale) alle Regioni, lo avrebbe, forse, stabilito espressamente; ricordiamo a tal proposito l’abrogato art. 117 Cost. là dove, elencando le materie di potestà legislativa regionale concorrente come “viabilità, acquedotti e lavori pubblici”, specificava espressamente “di interesse regionale” in quanto, attribuiva alle Regioni tale materia, ma solo per quella parte che poteva interessare le stesse Regioni. Il principio dominicale, invece, sembra attribuire allo Stato una legislazione esclusiva in materia di valorizzazione relativamente ai beni di sua titolarità/disponibilità, ed alle Regioni (sempre in materia di valorizzazione) una legislazione concorrente solo relativamente ai beni di loro titolarità/disponibilità; ciò, però, non sembra assolutamente evincersi dal testo del novellato art.117 Cost. <br />
[44] Cfr. D. NARDELLA, <i>Un nuovo indirizzo giurisprudenziale per superare le difficoltà nell’attuazione del Titolo V in materia di beni culturali?, </i>in<i> Aedon, </i>n. 2/2004.<br />
[45] Per F. PIETRANGELI, <i>Il riparto delle funzioni legislative tra Stato e Regioni in materia di beni culturali</i>, in P. BILANCIA (a cura di), <i>La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato</i>, Milano, 2002, 62, non si possono tracciare confini assoluti e definitivi tra tutela e valorizzazione, soprattutto in un contesto di così marcata e continua innovazione legislativa; così anche G. SCIULLO, <i>Il diritto dei beni culturali, </i>op. cit., 59 e ss. Anche prima dell’emanazione del Codice Urbani vi era chi sosteneva che tutela e valorizzazione dovessero armonizzarsi tra loro: si veda per esempio C. BARBATI, <i>Tutela e valorizzazione dei beni culturali dopo la riforma del Titolo V: la separazione delle funzioni</i>, in <i>Gior. Dir. Amm.</i>, 2/2003, 149, dove afferma che “ogni politica di valorizzazione serve alla stessa tutela, in quanto valorizzare un bene significa anche tutelarlo&#8230;.”; dello stesso avviso sono anche M. AINIS, M. FIORILLO, <i>I beni culturali</i>, in S. CASSESE (a cura di) <i>Trattato di Diritto Amministrativo</i>, Milano, 2000, 1482, dove si sostiene che tutela e valorizzazione si coordinano tra di loro armonizzandosi in uno scambio costante. <br />
[46] Così A. POGGI, <i>La difficile attuazione del Titolo V, il caso dei beni culturali</i>, op. cit.<br />
[47] Così G. SCIULLO, <i>Politiche per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ruolo delle Regioni</i>, in <i>Aedon</i>, 3/2003.<br />
[48] D. NARDELLA, <i>I beni e le attività culturali tra Stato e Regione e la riforma del Titolo V della Costituzione</i>, in <i>Dir. Pubbl</i>. 2002/2, 671 e ss, ha elaborato, prima dell’emanazione del Codice, tale tesi, che rimane quanto mai attuale anche in vigenza del Codice. Anche G.C. De MARTIN, <i>Tutela e valorizzazione nello Stato delle autonomie: una questione ancora aperta</i>, in <i>Studi in onore di U. Pototschinig</i>, Milano, 2002, 425, auspica un sistema policentrico con una maggiore competenza per gli enti locali. Sostiene, infatti, che vi deve essere una competenza ordinaria delle Regioni e degli Enti locali non solo per la valorizzazione e la gestione, ma anche per la tutela e la conservazione e, perciò, propone una profonda riorganizzazione degli apparati regionali, provinciali e comunali operanti nel campo dei beni culturali.<br />
[49] Sul regionalismo differenziato è interessante la lucida analisi di L. ANTONINI, <i>Il regionalismo differenziato</i>, Milano, 2000, che, anche se precedente alla riforma costituzionale del 2001, offre spunti di riflessione tutt’ora validi. Più recentemente si veda F. PALERMO, <i>Il regionalismo differenziato</i> in <i>La Repubblica delle autonomie, Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V</i>, Torino, 2005, 55 e ss. e B. CARAVITA DI TORITTO, <i>Diritto costituzionale federale e regionale</i>, Torino, 2006.<br />
[50] Da notare che la Regione che ha mostrato maggiore attivismo nell’attuare l’art.116, comma 3, Cost. è stata la Toscana, che ha proposto, nel marzo 2003, particolari condizioni di autonomia riguardo la materia dei beni culturali: si veda, al riguardo, C. TUBERTINI, <i>La consultazione degli enti locali nel procedimento ex art.116 comma 3, Cost,</i> in <i>Aedon,</i>n. 1, 2003.<br />
[51] Favorevole ad una più ampia applicazione dell’art. 116 Cost. è anche M. CAMMELLI, Introduzione, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, G. SCIULLO (a cura di), <i>Il diritto dei beni culturali</i>, op. cit., XXV, che esprime giudizi molto positivi sull’art. 116 Cost. sostenendo che tale norma ”apre la strada ad un regionalismo a geometria variabile” molto utile a causa della eterogeneità dei problemi e delle condizioni socio economiche degli enti locali italiani. L’autore afferma che l’art. 116 Cost. potrà essere utilizzato in due modi: o per garantire le condizioni di unitarietà (integrando interventi statali e locali), oppure come “dualistica e netta separazione tra residue funzioni statali e un più ampio complesso di compiti affidati all’autonomia regionale”. A questo proposito è importante notare che il Codice Urbani sembra non aver recepito le possibilità offerte dall’art. 116 Cost.<br />
[52] S. SETTIS, <i>Battaglie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto</i>, Milano, 2002, 58 e 158; per M. AINIS, M. FIORILLO, I<i> beni culturali</i>, in S CASSESE (a cura di) <i>Trattato di diritto amministrativo,</i> Milano, 2000, 482, è necessario che le varie materie riguardanti i beni culturali “non corrano su binari separati o in compartimenti stagni, ma si coordinino tra loro, armonizzandosi”.<br />
[53] F. PIETRANGELI, Il <i>riparto delle funzioni legislative tra Stato e Regioni in materia di beni culturali</i>, op. cit, 62 e C. BARBATI, <i>Tutela e valorizzazione dei beni culturali dopo la riforma del Titolo V: la separazione delle funzioni</i>, op. cit., 149 e 150.<br />
[54] Per G. PASTORI, <i>Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Italia, situazioni in atto e tendenze</i>, in <i>Aedon,</i> n. 3/2003; sempre G. PASTORI, <i>Cooperazione delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale</i>, in <i>Aedon</i>, 1/2004, critica l’art. 5 del Codice poiché parla di cooperazione tra enti, ma nel senso di ausiliarietà e collaborazione servente per le Regioni e gli altri enti locali.<br />
[55] A. POGGI, <i>La Corte torna sui beni culturali</i>, in www.federalismi.it, n. 6/2004, sostiene che può essere possibile una sostanziale “condivisione” da parte delle Regioni anche della funzione di tutela a seguito dell’applicazione del principio di leale collaborazione. Anche per M. TORSELLO, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, in www.giustizia-amministrativa.it, il filo conduttore del Codice sarebbe il dovere costante di collaborazione tra lo Stato e le autonomie territoriali, giudicato positivamente, poiché permette la ricomposizione delle attività di tutela e di valorizzazione.<br />
[56] M. CAMMELLI, Introduzione, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, G. SCIULLO (a cura di) <i>Il diritto dei beni culturali</i>, op.cit., XXIV, è favorevole alla cooperazione tra enti locali, così come è previsto dal Codice, ma è perplesso circa la fase dell’impostazione delle politiche di settore e circa l’adozione dei conseguenti atti di programmazione e di indirizzo.<br />
[57] Per P. BILANCIA, <i>Verso un federalismo cooperativo?</i>, in AA. VV., <i>Problemi del Federalismo</i>, Milano, 2004, 79, l’art. 118, III comma, Cost. è stato inserito apposta nel testo costituzionale per riequilibrare il rapporto tra tutela e valorizzazione, dato il “labile confine tra le due competenze”.<br />
[58] M. CAMMELLI, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio: dall’analisi all’applicazione</i>, in <i>Aedon,</i> 2/20004, parla di un modello parzialmente affidato alle puntiformi soluzioni di singoli accordi o intese tra ministero ed enti interessati.<br />
[59] In questa norma sembra chiaro il riferimento all’art. 116, comma 3, il quale prevede, come detto in precedenza, condizioni particolari di autonomia per le Regioni che ne facciano richiesta.<br />
[60] Per G. PASTORI, <i>Commento all’art. 5 in</i> M. CAMMELLI (a cura di), <i>il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i> Bologna, 2004, 86 il ruolo degli enti locali è sempre “servente” nei confronti del Ministero.<br />
[61] Si vedano, ad es., tra le tante, le sentenze nn. 64/87, 921/88, 70/95, 242/97, 308/2003, 9/2004, 6/2006. La Corte utilizza il principio di leale collaborazione quando i confini relativi alle potestà normative ed amministrative tra Stato e Regioni ed enti locali non sono ben delimitati o delimitabili e quando vengono poste alla sua attenzione particolari materie connesse funzionalmente tanto da essere impossibile una precisa separazione nell’esercizio delle competenze. In tal caso la Corte auspica procedimenti in cui sia le istanze centrali che quelle locali possano essere rappresentate. Per un approfondimento circa il principio di leale cooperazione nella giurisprudenza costituzionale si veda S. AGOSTA, <i>Dall’intesa in senso debole alla leale cooperazione in senso forte? Spunti per una riflessione alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale tra (molte) conferme e (qualche) novità</i>, in <i>Quad. reg</i>., 2004, 703 e ss. <br />
[62] Occorre ricordare che il principio di leale collaborazione viene richiamato dalla Corte anche sul piano dei rapporti tra Regioni ed enti locali, come ha affermato nella sentenza n. 370/2006. In questo senso un ruolo centrale è rivestito dal Consiglio delle autonomie locali e dai sistemi di concertazione previsti da alcuni Statuti (ad es. art. 48. St. Calabria, art. 36 St. Marche).<br />
[63] Per R. SAVOIA, <i>Ipotesi di applicazione della sussidiarietà in un settore di amministrazione pubblica: il complesso caso dei beni culturali</i>, in federalismi.it n. 16/2006, 11, sembra istituire, sia pure solo per una parte di beni culturali (quelli di appartenenza/disponibilità dello Stato), una riserva, anche amministrativa, in capo agli organi ministeriali, senza operare alcun riferimento ad esigenze di esercizio unitario come, invece, prevede la Costituzione. <br />
[64] L. ZANETTI, <i>Commento all’art.112</i> in M. CAMMELLI (a cura di) <i>Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al D.Lgs 22/1/2004 n. 42,</i> Bologna, 2004, 442 a proposito del Codice parla di configurazione di “un sistema tutto improntato al principio di consensualità”.<br />
[65] Cfr P. L. PORTALURI, <i>Art. 5,</i> in M. A. SANDULLI (a cura di), <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio,</i> Milano, 2006, 45.<br />
[66] Cfr. G. SEVERINI, art.112 in M. A. SANDULLI (a cura di), <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, Milano, 2006, 736.<br />
[67] D. VAIANO, <i>Commento all’art. 112 Codice dei beni culturali e del paesaggio,</i> in <i>Le nuove leggi civili commentate</i>, 5/6 Padova, 2005, 1448.<br />
[68] D. NARDELLA, <i>I beni e le attività culturali tra Stato e Regioni e la riforma del Titolo V della Costituzione</i>, in <i>Diritto Pubblico</i>, 2002, 2, 699.<br />
[69] Sul costituzionalismo multilivello e per una riflessione sul processo di riforma del 2001 della Costituzione italiana, che ha rafforzato il ruolo e l’autonomia dei livelli regionali e locali di governo e le loro interrelazioni con il livello statale, si veda P. BILANCIA, F. G. PIZZETTI, (a cura di), <i>Aspetti e problemi del costituzionalismo multilivello</i>, Milano, 2004, e, per un approfondimento sulla tutela dei diritti fondamentali e gli ordinamenti giuridici a più livelli, A. D’ATENA, P. GROSSI, <i>Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello</i>, Milano, 2004.</p>
<p align=right><i>(pubblicato il 1.8.2007)</i></p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Beni culturali e sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/beni-culturali-e-sindacato-giurisdizionale-sulla-discrezionalita-tecnica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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<p align=right>pubblicato il 23.9.2005</p>
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		<title>Il rapporto tra antico e moderno nel nuovo codice dei beni culturali. La verifica e l’accertamento dell’interesse culturale. La problematica del restauro</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-rapporto-tra-antico-e-moderno-nel-nuovo-codice-dei-beni-culturali-la-verifica-e-laccertamento-dellinteresse-culturale-la-problematica-del-restauro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui (pubblicato il 21.10.2005) Note</p>
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<p align=right><i>(pubblicato il 21.10.2005)</i></p>
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		<title>L’individuazione dei beni paesaggistici nel Codice dei beni culturali e del paesaggio: profili esegetici ed aspetti problematici*</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lindividuazione-dei-beni-paesaggistici-nel-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-profili-esegetici-ed-aspetti-problematici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:50 +0000</pubDate>
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<p>1. Le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, concernenti espressamente l’individuazione dei beni paesaggistici sono contenute nel Capo II del Titolo I della Parte terza agli articoli 136-142. Dal raffronto con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di</p>
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<p>1. 	Le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, concernenti espressamente l’individuazione dei beni paesaggistici sono contenute nel Capo II del Titolo I della Parte terza agli articoli 136-142. Dal raffronto con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (<i>Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali</i>) affiora che le disposizioni dedicate all’individuazione dal Codice sono in numero assai minore rispetto al passato, appena sei contro le dieci presenti nel Testo Unico[1].<br />
	In realtà, le differenze testuali tra Codice e Testo Unico, pur visibili anche ad una sommaria disamina, non possono essere enfatizzate: il Codice non presenta, infatti, significative differenze rispetto alla disciplina precedente, giacché la materia segue in larga misura l’ordito concettuale elaborato sin dalla legge n. 778 del 1922 e condensato nel Testo Unico del 1999. Questo significa che il Codice ripropone la tradizionale struttura ancipite, frutto della convivenza di due diverse impostazioni: la prima, rappresentata, come noto, dai criteri della legge n. 1497 del 1939 sulle bellezze naturali, si fonda sul pregio estetico del bene, la valutazione puntuale delle caratteristiche estetiche, la natura dichiarativa del vincolo, e sottende, sotto l’influenza della coeva legge sulle cose d’interesse storico ed artistico, una concezione monumentale dell’oggetto della tutela; la seconda impostazione, introdotta dalla legge n. 431 del 1985, esprime una valutazione oggettiva dei beni, individuati per categorie tipologiche o criteri ubicazionali generali ed astratti, e sottende una concezione territoriale dell’oggetto della tutela.</p>
<p>2.	L’eredità del passato affiora già con riguardo alle categorie di beni previste dagli articoli 136 e 142. La prima norma contempla le categorie di beni già disciplinati dall’art. 1 della legge del 1939 e riproposti dal Testo Unico del 1999. Le poche differenze testuali non mutano affatto i caratteri dei beni ed i criteri che sovrintendono alla loro individuazione.<br />
In particolare, la disposizione contenuta nell’art. 136 rappresenta la fedele trascrizione dell’art. 139 del Testo Unico. L’unica differenza degna di nota è rappresentata dal titolo: la norma del Codice utilizza la dizione <i>immobili ed aree</i> in luogo delle formulazioni <i>beni</i> e <i>località</i> adoprate dal Testo Unico. La novità si spiega probabilmente con la volontà di sottolineare le differenze esistenti tra le bellezze individue e le bellezze d’insieme, e di rimarcare che la qualità di bene paesaggistico è acquistata solo al termine del procedimento appositamente disciplinato.<br />
Per il resto, la norma non propone problemi particolari neppure su ciò che non dice: il riferimento, in particolare, è ai centri storici ed alle zone archeologiche. La Conferenza Unificata aveva indicato, infatti, alla lettera <i>c </i>dell’art. 136 anche queste due tipologie di immobili. Il silenzio serbato nella redazione finale della norma si spiega considerando che i centri storici erano stati posti sotto tutela già durante la vigenza della legge del 1939; quanto alle zone di interesse archeologico, da un lato, risultano menzionate dalla norma di cui all’art. 142, primo comma, lett. <i>m</i>, del Codice, dall’altro, erano state poste già in passato sotto la tutela della legge sulle bellezze naturali. Per il resto, l’interpretazione della norma non presenta difficoltà, ed i beni ivi elencati debbono essere intesi secondo i significati che sono stati loro attribuiti in passato[2].<br />
Analoghe considerazioni valgono per la previsione contenuta nell’art. 137: la commissione provinciale costituisce un organismo già previsto, sulla scorta della legge sulle bellezze naturali, dal Testo Unico, col compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’art. 136. L’unica differenza rispetto al passato concerne la composizione: non ne fanno più parte, infatti, i rappresentanti degli enti territoriali, cui spetta una funzione meramente consultiva; a loro posto è prevista, oltre alla presenza dei titolari degli organi periferici del Ministero, la nomina regionale, in numero non superiore a sei, di “soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio”.  La novità si spiega con la volontà di configurare la funzione della commissione in termini tecnico-discrezionali, secondo un criterio di neutralità rispetto alle dinamiche degli interessi di cui sono naturalmente portatori  i rappresentanti degli enti locali. Nello stesso senso occorre leggere la definitiva espunzione di ogni riferimento ai rappresentanti delle categorie interessate, cui faceva riferimento l’art. 2 della legge del 1939.<br />
Maggiori sono le novità che provengono dalla fase procedimentale preposta alla individuazione dei beni. Scompare l’obbligo di compilazione degli elenchi già previsti dalla legge sulle bellezze naturali e dal Testo Unico. Come noto, la redazione degli elenchi costituiva il primo atto di due distinti subprocedimenti destinati a concludersi, seconda la natura dei beni, con un atto di approvazione o con la dichiarazione di notevole interesse pubblico[3].<br />
Il legislatore delegato ha individuato l’atto che apre il procedimento nella proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la quale, in tal modo, riguarda indistintamente tutti i beni elencati all’art. 136 del Codice, e non esclusivamente le bellezze individue. La proposta si caratterizza, altresì, per i suoi effetti e contenuti. Come si desume, infatti, dall’art. 146, primo comma, l’atto ha effetti di salvaguardia e la sua adozione produce l’efficacia propria del provvedimento finale, prevedendosi un divieto di modifica del bene in assenza del provvedimento autorizzatorio. La natura vincolistica dell’atto spiega perché, diversamente dal passato, la proposta debba essere motivata alla luce dei criteri elencati dall’art. 138. In tal modo, l’amministrazione è chiamata ad esplicitare gli elementi valutativi che sottendono l’attività di certazione, destinati a caratterizzare i contenuti del vincolo e ad orientare e condizionare il giudizio svolto in sede di autorizzazione. A quest’ultimo riguardo, merita sottolineare che la proposta deve contenere le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione dei beni.<br />
Tale indicazione pare destinata a predeterminare l’attività dell’ente competente al rilascio della autorizzazione, in quanto la proposta non mira soltanto ai tradizionali profili di conservazione del bene, riguardando, altresì, gli aspetti concernenti la gestione. Notevoli appaiono le implicazioni di tale previsione. Appare evidente, infatti, che tanto più la proposta risulterà precisa sulle caratteristiche dei beni e circostanziata sulle misure ed i criteri di gestione, tanto più il giudizio svolto in sede autorizzatoria sarà destinato a perdere quei contenuti di compatibilità che hanno conferito sovente alle soprintendenze una notevole libertà nel giudizio sull’intervento proposto. Gli effetti prodotti dalla proposta spiegano l’autonomia procedimentale della proposta: l’ art. 138 prevede, infatti, che l’iniziativa sia attribuita al direttore regionale, alla regione o di ogni ente territoriale in cui sia ubicato il bene; l’istruttoria, consistente nella raccolta di quelle informazioni che andranno a sostanziare la motivazione, e la decisione spetta alla commissione provinciale<br />
Meno chiara appare la disposizione contenuta nel secondo comma dell’art. 138, sussistendo il dubbio sul rapporto tra la proposta/dichiarazione ed il piano paesaggistico, ed in particolare se sussista un rapporto di autonomia o di presupposizione. Il dato esegetico sembra suggerire una potestà integrativa  del vincolo, cui spetta la modifica del piano,  a condizione che sia inserita una disciplina che risulti più vicina alle caratteristiche dei beni e tale, ad ogni modo, da non porsi in contrasto con le previsioni del piano[4].</p>
<p> 3.	L’art. 139 del Codice riguarda la partecipazione al procedimento dichiarativo del notevole interesse pubblico, con particolare riguardo alle garanzie di tutela dei soggetti, pubblici e privati, più coinvolti dall’esercizio dell’attività amministrativa. La disposizione raccoglie l’eredità del passato, filtrandola con taluni indirizzi della prassi e l’orientamento della giurisprudenza. La prospettiva prescelta accomuna le bellezze individue e quelle d’insieme: le fasi della pubblicazione, deposito, notiziazione, osservazioni, inclusa l’inchiesta pubblica, riguardano, infatti, tutte le tipologie di beni elencati nell’art. 136. <br />
Per altro verso, le novità testuali non debbono essere enfatizzate. Così è con riguardo alla mancata previsione degli elenchi, sostituiti  dalla proposta di cui all’art. 138, come con riguardo alla previsione della comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento al proprietari, possessori, o detentori delle bellezze individue: si tratta, da un lato, di una misura che discende pianamente dagli effetti prodotti dalla proposta sulle facoltà di fruizione del diritto dominicale, dall’altro, di  una scelta già imposta dalla giurisprudenza sotto la vigenza del Testo Unico, in applicazione dei principi di garanzia partecipativa contenuti nella legge n. 241 del 1990.<br />
Del resto, le garanzie partecipative caratterizzano, oltre a buona parte delle disposizioni contenute nei passati testi legislativi, altresì, i due testi che, per quanto privi tuttora di una chiara dignità giuridica, hanno posto talune delle premesse contenutistiche del Codice. Il riferimento è rivolto alla Convenzione Europea del Paesaggio del 2000 ed all’Accordo Stato-Regioni del 2001.<br />
In entrambi è esplicito, infatti, il riconoscimento dell’importanza della partecipazione dei soggetti interessati. Nella Convenzione, invero, sembra trasparire un’accezione più politica, legata ai processi di democratizzazione collettiva e sensibilizzazione individuale; nell’Accordo, invece, sembra presente, altresì, il principio di leale collaborazione tra gli enti. In ogni caso, appare evidente che il Codice plasma principi già ampiamente presenti sino a peccare di zelo garantista là dove, secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 139 con riguardo alle sole bellezze individue, prevede un’ulteriore possibilità per gli interessati di presentare osservazioni, oltre a quelle già previste in seguito alla pubblicazione della proposta[5]. </p>
<p>4.	Il procedimento di individuazione dei beni paesaggistici ha il suo perno nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, prevista dall’art. 140 del Codice. Il provvedimento in vero ricalca sin dalla denominazione l’omologo atto previsto sin dalla legge del 1939, così come la funzione certativa attribuita all’atto dalla dottrina e giurisprudenza. La dichiarazione, infatti, esprime un giudizio di mero accertamento, secondo un’analisi puramente ricognitiva, sulle caratteristiche estrinseche del bene. La norma, pur non alterando la natura dichiarativa dell’atto, presenta talune novità che si riflettono sulla disciplina dell’atto. Così è per l’ambito di applicazione. Mentre in passato, la dichiarazione riguardava unicamente le bellezze individue, allo stato, l’atto regionale riguarda tutti i beni elencati nell’art. 136. In secondo luogo, l’estensione della dichiarazione a tutte le tipologie di beni implica che la decorrenza degli effetti non conosca le differenze del passato, allorché l’efficacia del vincolo per le bellezze d’insieme decorreva dalla pubblicazione dell’elenco all’albo pretorio: l’efficacia dell’atto impositivo, infatti, decorre in ogni caso dall’adozione della dichiarazione da parte della Regione[6].<br />
Altro elemento di novità è costituito dal rapporto tra la proposta di vincolo, prevista dall’art. 138, e la dichiarazione di notevole interesse pubblico. L’art. 140, ultimo comma, del Testo Unico configurava la  proposta della commissione provinciale in termini assolutamente generici, non caratterizzandola nei contenuti e negli effetti. Il risultato era l’attribuzione alla Regione di un’ampia discrezionalità sulla indicazione dei profili e le caratteristiche dei beni.<br />
Affatto diversa si presenta la prescrizione dell’art. 140: la dichiarazione è emanata, infatti, sulla base della proposta, la quale, secondo quanto previsto dall’art. 138, primo comma, deve essere motivata con riferimento ad indici precisi, costituiti dalle caratteristiche storico-culturali, naturali, morfologiche ed estetiche dei beni, e deve contenere le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati dall’art. 143, terzo comma, con riguardo alla pianificazione[7]. Il significato complessivo della norma anticipa alla proposta gli effetti propri della dichiarazione. Di conseguenza, le operazioni che sovrintendono all’attività dichiarativa risultano in realtà svolte precedentemente all’atto che ne porta il nome. Al medesimo, pertanto, sembra restare, seppur elaborato alla luce dei contributi partecipativi previsti dall’art. 139, un compito di mera recezione non solo dell’attività istruttoria e dei rilievi tecnici, ma, altresì, della disciplina di tutela e valorizzazione di cui all’art. 138, secondo comma.<br />
 La norma contenuta nell’art. 141 riguarda le potestà ministeriali in materia vincolistica. Come noto, l’art. 82, secondo comma, del d. P. R. n. 616 del 1977 attribuiva allo Stato il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali. La natura della potestà statale era di carattere autonomo e concorrente con quella regionale, non necessitando riscontrare alcuna inerzia da parte della regione[8]. Tale disciplina è stata conservata dal Testo Unico, che all’art. 144 ha previsto espressamente la potestà del Ministero di integrare gli elenchi dei beni e delle località, su proposta del soprintendente competente e sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.<br />
Il Codice, nel tentativo di razionalizzare il concorso di competenze statali e regionali e di adeguarle ai nuovi principi contenuti nel titolo V della Costituzione, trasforma il precedente potere integrativo dello Stato in un potere sostitutivo. Come in altre ipotesi normative anche in questa l’esercizio della potestà sostitutiva abbisogna di un presupposto di legittimità che consiste, nella specie, nella inerzia degli enti competenti all’adozione della proposta e della dichiarazione di notevole interesse pubblico.<br />
La norma attribuisce all’organo ministeriale un efficace potere di tutela ambientale, che tuttavia, appare privo di quella caratteristica di autonomia di cui era fornito in passato e che ha rappresentato, anche durante la vigenza del Testo Unico, una garanzia ulteriore per la tutela paesaggistica. Ad ogni modo, il ruolo sussidiario dell’organo statale non implica la sua emarginazione: non può trascurarsi, infatti, che per l’esercizio di tale potestà è sufficiente che l’iniziativa del direttore regionale, preordinata alla formulazione della proposta della dichiarazione di notevole interesse pubblico, non abbia avuto seguito tempestivamente per innescare i poteri previsti dalla norma.  <br />
 Di qualche rilievo appare il significato della disposizione contenuta nel quinto comma: la potestà integrativa attribuita al ministero significa che lo Stato mantiene poteri  anche sui beni già vincolati;  poteri che non si fermano alla vigilanza ed al controllo della tutela, ma che si estendono, secondo i contenuti della norma di cui all’art. 143, terzo comma, lett. <i>e</i> ed <i>f</i>, alla determinazione di misure per la conservazione dei caratteri delle aree tutelate per legge, di criteri di gestione, di interventi di valorizzazione dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico, e di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse e degradate. La norma riflette la difficoltà di distinguere tra attività di valorizzazione ed attività di tutela, secondo lo schema cui è legata la norma di cui all’art. 117 Cost.</p>
<p>	5.	La disposizione contenuta nell’art. 142 del Codice ripropone la tutela <i>ex lege</i> introdotta dalla legge n. 431 del 1985 e confermata dall’art. 146 del Testo Unico. Come noto, la tutela introdotta dalla legge del 1985 si differenzia notevolmente da quella del 1939[9]: i beni oggetto della disciplina sono individuati non mediante un apposito procedimento amministrativo, bensì in forza di prescrizione normativa; i beni non corrispondono più a singoli immobili, ma sono elencati mediante criteri tipologici generali ed astratti con riferimento alla loro ubicazione  o morfologia; l’interesse estetico cede il passo alla conservazione ambientale; la tutela si proietta sul piano, che diviene così strumento obbligatorio. In realtà, una differenza ulteriore tra le due discipline è rappresentata dalla dimensione geografica: la tutela del paesaggio introdotta dalla legge del 1985 non postula più il carattere estetico dei luoghi e, non alludendo più ad un criterio di cernita e di selezione dei beni, assume una dimensione geografica, che assomma beni di pregio, aree di interesse naturalistico ambientale e zone che, pur sprovviste di tali caratteri, presentano interesse per il fatto che non sono ancora state coinvolte dai processi di espansione urbanistica[10]. <br />
	Proprio la dimensione geografica, rappresentata dalla proiezione della tutela paesaggistica in ambito territoriale, e riconosciuta dalla utilizzazione del termine <i>aree</i> in luogo di quello di <i>beni</i>, induce a richiamare la norma di cui al primo comma dell’art. 142, secondo cui il vincolo <i>ex lege</i> opera  solo “fino all’approvazione del piano paesaggistico”. <br />
Secondo un’interpretazione più fedele al dato esegetico, l’approvazione del piano assorbirebbe definitivamente il regime del vincolo, cui spetterebbe una mera funzione interinale e di salvaguardia[11]. Tale impostazione non è condivisa da chi sostiene, in nome di considerazioni sistematiche, che l’operatività del vincolo permanga anche successivamente all’approvazione del piano[12]. In questo senso si è espressa in passato la giurisprudenza amministrativa allorché ha asserito che il rapporto (giuridico) tra vincolo e piano è “ sia, in senso diacronico e procedimentale, di presupposizione, sia, in senso gerarchico e sostanziale, di sott’ordinazione del piano al vincolo, e di sovraordinazione del piano stesso all’autorizzazione”[13].<br />
Alla luce delle novità introdotte dal Codice nel paradigma <i>vincolo-piano-autorizzazione</i> , la soluzione della questione appare legata non soltanto all’interpretazione di singole disposizioni, quanto al ruolo che sarà assegnato in concreto alla pianificazione. Se, come affiora dal dettato dell’art. 143, il piano assumerà la natura di piano generale riferito anche all’ambiente urbanistico, caratterizzato non solo da prescrizioni di indirizzo, ma anche precettive, la funzione del vincolo sembra destinata ad indicare il perimetro di iniziale di operatività del piano, cui spetterà la scelta definitiva delle destinazioni territoriali. </p>
<p>	6.	Le norme contenute negli articoli 136-142 del Codice a prima vista esauriscono la materia dell’individuazione dei beni paesaggistici, secondo strumenti giuridici, principi normativi e sintagmi linguistici già noti alla passata tradizione legislativa. Sotto questo profilo la materia dell’individuazione si caratterizza per continuità di metodo ed omogeneità dei concetti. Metodo e concetti che sono alla base di una pluridecennale giurisprudenza costituzionale, avente quale capostipite la sentenza n. 56 del 1968[14], e come capisaldo la prospettiva secondo cui i  beni paesaggistici  costituiscano un insieme di beni, le cui caratteristiche intrinseche e coessenziali configurano come categoria a contorni certi quali quelli forniti direttamente dalla legge[15].<br />
	In realtà, le disposizioni in materia di individuazione non si esauriscono in quelle racchiuse negli articoli 136-142: la norma contenuta nell’art. 134, lett. <i>c)</i> ascrive, infatti, tra i beni paesaggistici, altresì, “gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”. Quali sono questi beni non elencati da alcun atto legislativo e sottoposti al regime dei beni paesaggistici da un atto amministrativo?<br />
	La disposizione di cui all’art. 134, lett. <i>c)</i> in vero richiama il principio generale di cui all’art. 2, comma terzo del Codice, secondo cui i beni paesaggistici sono gli immobili e le aree indicati dall’art. 134 “e gli altri beni individuati dalla legge  <i>o in base alla legge</i>”. In realtà, perché la formula legislativa non contrasti con la norma contenuta nell’art. 42, secondo comma, Cost., e, in particolare, non violi la riserva di legge posta a garanzia del diritto di proprietà, occorre che siano precisati i caratteri dei beni suscettibili di ricadere nella tutela paesaggistica.<br />
In questo senso non pare convincente interpretare analogicamente la formula normativa attribuendole il significato desumibile dalla norma di cui all’art. 10, terzo comma, del Codice. La norma sui beni culturali, infatti, pone precisi limiti alla potestà di scelta dell’amministrazione allorché elenca una tipologia di beni e prevede l’esistenza di <i>importanti </i>o<i> eccezionali</i> interessi storici, artistici e culturali. Al contrario, la norma di cui all’art. 134, primo comma, lett. <i>c</i> rinvia all’esercizio di un’attività amministrativa priva di un’adeguata indicazione dei presupposti e dell’oggetto della tutela.<br />
	La spiegazione delle scelte operate dal Codice pare desumersi dall’analisi di altre disposizioni normative e dalla lettura dei suoi formanti culturali. Sotto quest’ultimo profilo, il Codice appare tributario dei principi contenuti nella Convenzione Europea sul Paesaggio del 2000. <br />
La nozione di paesaggio ivi accolta appare più ampia di quella compresa nel Testo Unico del 1999 e di  quella espressa nell’art. 2, terzo comma del Codice: “Paesaggio”, secondo l’art. 1 della Convenzione, infatti, è il risultato dell’”azione di fattori naturali e/o umani” e dalle loro interrelazioni”. Inoltre, è introdotta la nozione di “gestione del paesaggio”, volta a garantire il governo del paesaggio “al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici e ambientali”.<br />
In questa prospettiva, appare profondamente innovativa la previsione che tra i compiti ascritti alla pianificazione ambientale vi sia, altresì, la “creazione di nuovi paesaggi”. La pregnanza dell’espressione è sottolineata dall’ambito di applicazione della Convenzione. Essa, infatti, va ben al di là di quello del Codice, concernendo “gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani” ed estendendosi sino ai “paesaggi degradati”.<br />
La Convenzione, come noto, non ha ancora concluso il procedimento di ratifica parlamentare. Tuttavia, i suoi principi hanno avuto un primo riconoscimento giuridico ad opera dell’Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni del 2001, in quanto, da un lato, secondo l’art. 1, primo comma, le pubbliche Amministrazioni competenti in materia di paesaggio debbono attenersi, sino all’approvazione della legge di ratifica della Convenzione, ai principi della Convenzione stessa, dall’altro lato, l’Accordo conferma sin dalle espressioni utilizzate i principi contenuti nella Convenzione con riguardo alla qualità paesaggistica ed ai fini della pianificazione.<br />
Le disposizioni del Codice a loro volta dilatano la nozione tradizionale di paesaggio. Con riferimento ai profili che più interessano il tema dell’individuazione, merita richiamare le norme concernenti l’oggetto del piano paesaggistico[16]. <br />
L’art. 143, infatti, non distingue tra le singole aree e zone: include nel piano l’intero territorio regionale e, richiamando la ripartizione in ambiti omogenei, secondo la nota tecnica della zonizzazione territoriale, esplicita l’esistenza di una gradazione dei valori tutelati sino a comprendere i territori “compromessi e degradati”.<br />
In secondo luogo, l’art. 143 prevede che tra i compiti della pianificazione vi siano non solo le tradizionali conservazione e preservazione, o il recupero e la riqualificazione delle aree, ma, altresì, la realizzazione di “nuovi valori paesaggistici”. Le implicazioni in tema di individuazione dei beni appaiono significative.<br />
La norma attribuisce, infatti, al piano il potere di sottoporre alla disciplina paesaggistica beni che in precedenza le erano sottratti. In secondo luogo, la disposizione riconosce la possibilità che esistano beni paesaggistici non solo tra loro eterogenei, ma, altresì, non tipizzati né tipizzabili. In terzo luogo, non esiste, sempre alla luce del dettato normativo, una categoria di beni avente “in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge” che sia qualificabile “originariamente di interesse pubblico”. I beni paesaggistici, infatti, sono costituiti non solo da quelli che tradizionalmente già vi appartengono, ma, altresì, da quelli inclusi in seguito all’esercizio della potestà amministrativa, secondo le valutazioni e le scelte adottate dai piani regionali.<br />
Il potere di autonoma scelta e conformazione attribuito al piano è ribadito dal terzo comma della norma, secondo cui, tra le fasi della pianificazione, v’è anche quella della :” individuazione, ai sensi dell’art. 134, lettera <i>c)</i> di eventuali categorie di immobili o di aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia  e di utilizzazione”.  <br />
 Infine, merita segnalare il disposto di cui all’art. 145, quarto comma, là dove è previsto che gli enti locali, nell’opera di adeguamento dei contenuti dei piani territoriali alle previsioni dei piani paesaggistici, introducano le previsioni conformative che, secondo le caratteristiche territoriali, risultino utili ad “assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani”[17]. <br />
	Anche in questo caso la norma non indica alcun criterio astratto di individuazione cui ancorare la potestà impositiva del piano, limitandosi a prevedere, con ciò riconoscendosi la natura conformativa del vincolo, che “I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo”.<br />
	Le previsioni contenute nel Codice sembrano allontanare la configurazione del bene paesaggistico dal paradigma disegnato dalla giurisprudenza costituzionale. Sempre più, infatti, il vincolo ambientale pare caratterizzarsi per gli effetti conformativi propri dei vincoli urbanistici[18].<br />
La sorte della disciplina dei vincoli paesaggistici, pertanto, salvo una riscrittura ad opera della Corte costituzionale, appare segnata in tutte le ipotesi in cui la natura morfologica del vincolo si dissolve per lasciare il posto ad un vincolo avente effetti costitutivi. In tali casi, infatti, saranno applicabili i principi espressi dalla pronuncia n. 179 del 1999 della Corte Costituzionale[19], ed in particolare la necessaria temporaneità del vincolo o, in alternativa, la sua indennizzabilità. Diversamente, appare chiaro che la disciplina prevista dal Codice contrasta con la riserva di legge di cui all’art. 42 Cost. posta a garanzia dei modi di godimento e dei limiti del diritto dominicale.</p>
<p>7.	La disciplina dell’individuazione dei beni paesaggistici presenta aspetti singolari: da prescrizioni specifiche e puntuali, concernenti gli immobili di cui all’art. 136, si passa al rinvio alle scelte operate autonomamente dal piano; il criterio del ‘notevole interesse pubblico’, previsto per i beni di cui all’art. 136, affievolisce a mero ‘interesse paesaggistico’ per le aree di cui all’art. 142, sino a perdere ogni connotazione per gli immobili di cui all’art. 134, primo comma, lett. <i>c</i>; la tipologia degli atti conformativi del regime giuridico dei beni contempla, a fianco dei tradizionali atti di natura dichiarativa, provvedimenti dagli effetti costitutivi.<br />
Gli aspetti singolari paiono introdurre un risultato contraddittorio allorché il Codice, alternando ai paradigmi della legge del 1939 i criteri metodologici della pianificazione territoriale, sembra ubbidire a postulati e metodi antitetici.<br />
A nulla vale interrogare la norma costituzionale[20]. Come tutte le disposizioni che hanno natura di principio l’art. 9 Cost., infatti, è priva di una fattispecie che non sia quella fornita dalle scelte operate dalla legislazione ordinaria, e la sua applicazione non risponde ai meccanismi della sussunzione,  bensì al criterio del bilanciamento degli interessi[21].<br />
In realtà, al pari delle interpretazioni sulla disciplina costituzionale, anche le disposizioni del Codice si collocano al centro di due impostazioni tra loro inconciliabili: da un lato, la concezione socioeconomica, che configura il territorio come l’arena neutrale su cui si consumano i conflitti tra gli interessi, dall’altro, la concezione ecosistemica, secondo la quale il paesaggio assurge a dato preesistente, la cui esistenza è garantita dalla sua immutabilità.<br />
Entrambe le concezioni appaiono insoddisfacenti. La prima perché, ancorando la tutela del paesaggio alle dinamiche degli interessi, lo relega ad una logica passiva e lo condanna alla soccombenza in nome della valutazione aggregata di valori ed interessi; la seconda perché, configurando il paesaggio come un <i>prius</i> ed un <i>posterius</i>, lo consegna ad una dimensione astorica ed aliena non solo agli interessi di chi lo vive, ma anche ai modelli culturali dei contemporanei.<br />
Espressione di tale antitesi è la costruzione della disciplina del territorio sul cuneo della  dicotomia urbanistica-paesaggio. Essa esprime oggi più che mai un dualismo anacronistico che contrasta con l’evoluzione attraversata dalle discipline territoriali ed occulta l’importanza dell’elemento su cui fa perno la disciplina del territorio, costituito, sul piano giuridico, dallo statuto della proprietà fondiaria, e su quello economico, dagli effetti della rendita immobiliare.<br />
Contrariamente a quanto talora osservato, la disciplina contenuta nel Codice non priva di specificità il bene paesaggistico. Non sembra cogliere nel segno, pertanto, l’opinione secondo cui l’estensione del piano a tutto il territorio regionale avrebbe come conseguenza che ciò che il paesaggio acquista in estensione, perderebbe in identità.<br />
In realtà, il Codice raccoglie e sviluppa, in misura ancora parziale, opzioni interpretative già tratteggiate dalla giurisprudenza costituzionale sul solco di autorevoli indirizzi di pensiero[22], e che si riassumono nella necessità che il processo di pianificazione si sviluppi secondo esigenze di valutazione complessiva ed alla luce di un rapporto di identificazione tra paesaggio e territorio.<br />
L’approdo finale di tali sviluppi sembra quello indicato dalla Convenzione Europea del Paesaggio, i cui principi sono rivolti non solo agli spazi naturali, ma, altresì, alle aree urbane, secondo un criterio di integrazione del paesaggio nelle politiche territoriali, al fine di evitare che, in nome delle esigenze imposte dalla differenziazione degli interessi, se ne legittimi la reciproca neutralizzazione.</p>
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<p>* Relazione al Convegno “Il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Interpretazioni ed applicazioni ad un anno dall’entrata in vigore”, Caparbio, 13 maggio 2005.<br />
[1] In realtà, nel testo Unico del 1999 le disposizioni contenute nel Capo I dedicato all’individuazione sono undici, comprendendo, altresì, l’art. 148 sulle convenzioni internazionali, collocata nel Codice all’art. 133.<br />
[2] Sulla norma si richiamano i commenti di P. Ungari, in <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di R. Tamiozzo, Milano, Giuffrè, 2005, 608 ss.; A. Bartolini, in <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di M. Cammelli, Bologna, Il Mulino, 2004, 521 ss; <br />
[3] Sia consentito rinviare a G. F. Cartei, <i>Il paesaggio</i>, in <i>Trattato di diritto amministrativo</i>, <i>Diritto amministrativo speciale</i>, a cura di S. Cassese, Milano, 2003, 2117 ss.<br />
[4] P. Ungari, <i>Commento art. 138</i>, in <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di R. Tamiozzo,  <i>cit</i>., 616; S. Piemonte, <i>Commento art. 138</i>, in <i>Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi, Torino, 2005, 362; in una diversa prospettiva, L. Passeri, <i>Commento art. 138</i>, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di M. Cammelli, <i>cit</i>., <br />
[5] M.  D’Angelosante, Commento art. 138, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di M. Cammelli, cit. 535;  P. Ungari, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di R. Tamiozzo, <i>cit</i>., 621, secondo cui la previsione rappresenterebbe un’anomala duplicazione della fase partecipativa.<br />
[6] P. Ungari, Commento art. 140, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di R. Tamiozzo, <i>cit.</i>, 623.<br />
[7] A. Bartolini, Commento art. 140, <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, <i>cit</i>., 538 <br />
[8] Corte cost., 24 luglio 1998, n. 334, in <i>Giur. cost</i>., 1998, 2442 ss.<br />
[9] Su tali profili sia consentito rinviare a G. F. Cartei, <i>La disciplina del paesaggio tra conservazione e fruizione programmata</i>, Torino, 1995, 16 ss.<br />
[10] B. Caravita, <i>Diritto pubblico dell’ambiente</i>, Bologna, 1990, 37; M. Alibrandi, P. G. Ferri, <i>I beni culturali e ambientali</i>, in<i> Appendice</i>, Milano, 1990, 7.<br />
[11] In questo senso D. Sandroni, Commento art. 142, in <i>Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio</i>, a cura di R. Tamiozzo, <i>cit</i>., 632; A. Angiuli, <i>Commento art. 142</i>, in <i>Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, <i>cit</i>. 371.<br />
[12] P. Urbani, <i>Commento  art 142</i>, in <i>Il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, a cura di M. Cammelli, <i>cit</i>., 548<br />
[13] Cons. St., sez. II, 20 maggio 1998, n. 548, in<i> Foro it</i>., 1999, III, c. 330; analogamente, Cons. Stato, sez. VI, 22 agosto 2003, n. 4766, in <i>Riv. giur. amb</i>., 2004, 36.<br />
[14] Corte cost., 29 maggio 1968, n. 55, in <i>Giur. cost</i>., 1968, 838 ss. <br />
[15] M. Immordino, <i>Vincolo paesaggistico e regime dei beni</i>, Padova, 1991, 180 ss.<br />
[16] Sulla disciplina del piano paesaggistico, M. Pallottino, <i>La pianificazione paesaggistica secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio</i>, in <i>Riv. giur. urb.</i>, 2004, 525 ss.<br />
[17] La norma appare la trascrizione degli indirizzi assunti da tempo dalla prassi amministrativa in materia di piani urbanistici. Per un recente avallo di tali indirizzi, Corte cost., 26 novembre 2002, n. 478 (punto 5 in diritto), in <i>Giur. cost.</i>, 2002, 3996; nella giurisprudenza amministrativa, tra le altre, Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4907; Tar Umbria, Perugia, 24 luglio 2003, n. 623, <i>Riv. giur. amb</i>., 2004, 221; per una notazione critica, P. Urbani, S. Civitarese Matteucci, <i>Diritto urbanistico</i>, Torino, 2004, 283 ss.<br />
[18] Sulla tipologia e la struttura dei vincoli, L. Piscitelli, <i>Potere di pianificazione e situazioni soggettive</i>, Padova, 1990, 100 ss.<br />
[19] C. cost., 20 maggio 1999, n. 179, in <i>Giur. cost</i>. 1999, 1750 ss., su cui si richiama S. Civitarese Matteucci, <i>Le previsioni urbanistiche ‘sostanzialmente espropriative’ dopo la sent. n. 179/99 della Corte Costituzionale</i>, in <i>Dir. Pub.</i>, 1999, 933 ss.<br />
[20] Sulla nozione di paesaggio, le sue interpretazioni ed applicazioni, di recente, P. Carpentieri, <i>La nozione giuridica di paesaggio</i>, <i>Riv. trim. dir. pub.</i>, 2004, 363 ss.<br />
[21] Sul punto G. Zagrebelsky, <i>Il diritto mite</i>, Torino, 1992, 149 ss.; L. Mengoni, <i>L’argomentazione nel diritto costituzionale</i>, in <i>Ermeneutica e dogmatica giuridica</i>, Milano, 1996, 120 ss.<br />
[22] Si richiama Corte cost., 13 luglio 1990, n. 327, in <i>Foro it</i>., 1991, 2010 ss.; Corte cost., 27 luglio 2000, n. 378 ( punto 2 in diritto), in <i>Giur. cost</i>., 2000, 2690 ss.; per ciò che concerne la dottrina, A. Predieri, <i>Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio</i>, in <i>Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione</i>, Milano, 1969, 11 ss.; M. S. Giannini, <i>“Ambiente”: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici</i>, in <i>Riv. trim. dir. pub.</i>, 1973, 25 ss.</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lindividuazione-dei-beni-paesaggistici-nel-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-profili-esegetici-ed-aspetti-problematici/">L’individuazione dei beni paesaggistici nel Codice dei beni culturali e del paesaggio: profili esegetici ed aspetti problematici*</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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